Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari
Titolo: Legge comunitaria 2006 - A.C. 1042 - Normativa comunitaria e nazionale - Parte seconda
Riferimenti:
AC n. 1042/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 10    Progressivo: 1
Data: 26/06/2006
Descrittori:
DIRITTO DELL' UNIONE EUROPEA     
Organi della Camera: XIV - Politiche dell'Unione europea


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

LEGGE COMUNITARIA 2006

A.C. 1042

Normativa comunitaria e nazionale

 

 

 

Parte II

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 10/1

 

 

26 giugno 2006


In occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2006, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:

 

-    schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 10), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) – A.C. 1042;

-    normativa comunitaria e nazionale (n. 10/1, parti I e II).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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File: ID0001a2.doc


INDICE

Parte I

Normativa comunitaria

§        Reg. (CEE) n. 344/91 del 13 febbraio 1991. Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti3

§        Dir. 91/414/CEE del 15 luglio 1991. Direttiva del Consiglio relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari9

§        Dir. 2003/71/CE del 4 novembre 2003. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE   13

­      Dir. 2001/34/CE del 28 maggio 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori47

§        Dir. 2004/37/CE del 29 aprile 2004 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio)109

§        Reg. (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004. Regolamento del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68  125

§        Reg. (CE) n. 2006/2004 del 27 ottobre 2004. Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio  sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori («Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori»).143

§        Dir. 2005/14/CE del 11 maggio 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli161

­       Dir. 72/166/CEE del 24 aprile 1972. Direttiva del Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità  173

­       Dir. 88/357/CEE del 22 giugno 1988. Seconda direttiva del Consiglio  che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE   179

­      Dir. 90/232/CEE del 14 maggio 1990. Terza direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli205

­      Dir. 2000/26/CE del 16 maggio 2000. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio (Quarta direttiva assicurazione autoveicoli)211

§        Dir. 2005/32/CE del 6 luglio 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio  225

­       Dir. 92/42/CEE del 21 maggio 1992. Direttiva del Consiglio concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi259

­       Dir. 96/57/CE del 3 settembre 1996. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico  278

­       Dir. 2000/55/CE del 18 settembre 2000. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori per lampade fluorescenti285

§        Dir. 2005/33/CE del 6 luglio 2005 Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo  291

­      Dir. 1999/32/CE del 26 aprile 1999. Direttiva del Consiglio relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi e che modifica la direttiva 93/12/CEE   306

§        Dir. 2005/35/CE del 7 settembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni325

§        Dir. 2005/45/CE del 7 settembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE   343

­      Dir. 2001/25/CE del 4 aprile 2001. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare  349

§        Dir. 2005/47/CE del 18 luglio 2005. Direttiva del Consiglio concernente laccordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario  377

§        Dir. 2005/55/CE del 28 settembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli387

§        Dir. 2005/56/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali399

§        Dir. 2005/61/CE del 30 settembre 2005. Direttiva della Commissione che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi413

§        Dir. 2005/62/CE del 30 settembre 2005. Direttiva della Commissione recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali419

§        Dir. 2005/64/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio  431

­      Dir. 70/156/CEE del 6 febbraio 1970. Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi447

§        Dir. 2005/65/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa al miglioramento della sicurezza dei porti465

§        Dir. 2005/66/CE del 26 ottobre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio  relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio  481

Parte II

§        Dir. 2005/68/CE del 16 novembre 2005. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE   495

­       Dir. 73/239/CEE del 24 luglio 1973. Prima direttiva del Consiglio  recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita  568

­       Dir. 92/49/CEE del 18 giugno 1992. Direttiva del Consiglio  che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita).607

­       Dir. 98/78/CE del 27 ottobre 1998. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo  640

­       Dir. 2002/83/CE del 5 novembre 2002. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'assicurazione sulla vita  652

§        Dir. 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.  Direttiva del Consiglio relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica  723

§        Dir. 2005/81/CE del 28 novembre 2005. Direttiva della Commissione  che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese  737

­      Dir. 80/723/CEE del 25 giugno 1980. Direttiva della Commissione  relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese  739

§        Dir. 2005/85/CE del 1 dicembre 2005. Direttiva del Consiglio recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato  749

§        Dir. 2005/91/CE del 16 dicembre 2005. Direttiva della Commissione  che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole  785

­      Dir. 2003/90/CE del 6 ottobre 2003. Direttiva della Commissione che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole  786

§        Dir. 2005/92/CE del 12 dicembre 2005. Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA  791

­      Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977. Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme.793

§        Dir. 2005/94/CE del 20 dicembre 2005. Direttiva del Consiglio relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE   805

Normativa nazionale

§        Cost. 27 dicembre 1947. Costituzione della Repubblica italiana
(art. 117)
877

§        L. 15 febbraio 1963, n. 281. Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi (artt. 22 e 23)881

§        L. 5 agosto 1978, n. 468.Riforma di alcune norme di contabilità
generale dello Stato in materia di bilancio (art. 11-ter)
883

§        L. 24 luglio 1985, n. 409. Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee (artt. 19 e 20)887

§        L. 16 aprile 1987, n. 183. Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (art. 5)889

§        L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri  (artt. 14 e 17)891

§        L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi895

§        L. 8 novembre 1991, n. 362. Norme di riordino del settore farmaceutico.927

§        D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194. Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari929

§        D.M. 6 maggio 1996, n. 482. Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione  933

§        D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29. Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991  935

§        L. 8 luglio 1997, n. 213. Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari937

§        D.M. 4 maggio 1998, n. 298. Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali939

§        D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469. Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59  941

§        D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174. Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi.945

§        L. 23 giugno 2000, n. 178. Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea.947

§        D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468  949

§        D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)955

§        D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65. Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi957

§        D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149. Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali975

§        L. 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari977

§        D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229  991

§        D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131  993


Normativa comunitaria

 


Dir. 2005/68/CE del 16 novembre 2005
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE

 

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 9 dicembre 2005, n. L 323. Entrata in vigore il 10 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 64 della presente direttiva.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) L'accesso all'attività assicurativa nella Comunità e il relativo esercizio sono disciplinati dalla direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, dalla direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e dalla direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita.

 

(2) Queste direttive costituiscono il quadro giuridico che disciplina l'attività assicurativa nel mercato interno, sotto il duplice profilo del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, nell'intento di facilitare alle imprese di assicurazione aventi la sede nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità e consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel loro paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri.

 

(3) Il regime introdotto da tali direttive si applica alle imprese di assicurazione per l'insieme delle loro attività sia di assicurazione diretta sia di riassicurazione per accettazione; le attività riassicurative delle imprese di riassicurazione specializzate, invece, non sono disciplinate né da questo né da nessun altro regime di diritto comunitario.

 

(4) La riassicurazione è un'attività finanziaria principale che permette agli assicuratori diretti, attraverso una più ampia distribuzione dei rischi a livello mondiale, di ampliare la capacità di sottoscrizione dei rischi e di copertura assicurativa, nonché di ridurre i costi di capitale. Essa assolve il ruolo fondamentale di stabilizzatore finanziario, in quanto contribuisce in misura sostanziale a garantire la solidità finanziaria e la stabilità dei mercati dell'assicurazione diretta nonché del sistema finanziario globale, poiché coinvolge importanti intermediari finanziari ed investitori istituzionali.

 

(5) La direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi, ha eliminato le restrizioni al libero stabilimento e alla libera prestazione dei servizi basate sulla nazionalità o sulla residenza del riassicuratore. Non ha tuttavia abolito le restrizioni derivanti dal divergere delle disposizioni nazionali sulla regolamentazione prudenziale della riassicurazione. Ne è risultata una situazione in cui le notevoli differenze fra i livelli di vigilanza sulle imprese di riassicurazione della Comunità ostacolano l'esercizio della riassicurazione, come l'imposizione alle imprese di riassicurazione dell'obbligo di impegnare attivi a garanzia della parte di riserve tecniche cedute dagli assicuratori diretti, o di essere soggetti a norme di vigilanza diverse a seconda degli Stati membri in cui operano, ovvero ad una vigilanza indiretta sui vari aspetti della loro attività da parte delle autorità competenti per le imprese di assicurazione diretta.

 

(6) Il piano d'azione per i servizi finanziari ha giudicato necessario un intervento comunitario nel settore riassicurativo per portare a compimento il mercato interno dei servizi finanziari. Inoltre, organizzazioni finanziarie di rilievo come il Fondo monetario internazionale e l'International Association of Insurance Supervisors (Associazione internazionale degli organi di vigilanza del settore assicurativo, IAIS) hanno indicato nell'assenza, a livello comunitario, di norme di vigilanza armonizzate sulla riassicurazione una grave lacuna del quadro regolamentare dei servizi finanziari, che occorre colmare.

 

(7) La presente direttiva intende istituire un quadro prudenziale per le attività riassicurative esercitate nella Comunità. Essa è parte del corpus normativo comunitario relativo all'assicurazione sulla vita, diretto ad istituire il mercato interno dell'assicurazione.

 

(8) La presente direttiva è coerente con i principali lavori svolti a livello internazionale per una regolamentazione prudenziale della riassicurazione, in particolare dall'IAIS.

 

(9) La presente direttiva si conforma con l'impostazione adottata dal diritto comunitario nell'assicurazione diretta, attuando un'armonizzazione essenziale, necessaria e sufficiente per garantire il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale e permettere il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine.

 

(10) È pertanto opportuno che l'accesso all'attività riassicurativa e il suo esercizio siano subordinati al possesso di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di riassicurazione ha la sede. Tale autorizzazione consente all'impresa di svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi. Lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non può chiedere una nuova autorizzazione alle imprese di riassicurazione che intendano esercitare nel suo territorio attività riassicurative e siano già autorizzate nello Stato membro d'origine. Inoltre, un'impresa di riassicurazione autorizzata nel suo Stato membro d'origine non dovrebbe essere soggetta ad alcuna vigilanza o controllo supplementari relativi alla sua solidità finanziaria da parte delle autorità competenti dell'impresa di assicurazione riassicurata da quella società di riassicurazione. Né dovrebbe essere permesso agli Stati membri di esigere che un'impresa di riassicurazione autorizzata nella Comunità impegni attivi a garanzia della sua parte di riserve tecniche assunte dall'impresa riassicurata. Occorre definire le condizioni per il rilascio o la revoca dell'autorizzazione. Le autorità competenti non dovrebbero rilasciare l'autorizzazione, né mantenerla, nei confronti di un'impresa di riassicurazione che non soddisfi le condizioni prescritte dalla presente direttiva.

 

(11) È opportuno che la presente direttiva si applichi alle imprese di riassicurazione che esercitano esclusivamente l'attività riassicurativa e non praticano operazioni di assicurazione diretta. Essa dovrebbe, altresì, applicarsi alle cosiddette imprese di riassicurazione «captive» create o possedute da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione disciplinate dalla direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo, o da una o varie imprese non finanziarie, la cui funzione è riassicurare esclusivamente le esposizioni ai rischi delle imprese cui appartengono. Il riferimento nella presente direttiva a imprese di riassicurazione dovrebbe comprendere le imprese di riassicurazione captive tranne quando sono previste disposizioni speciali per le imprese di riassicurazione captive. Le imprese di riassicurazione captive non coprono i rischi derivanti dalle attività esterne dirette di assicurazione o riassicurazione di un'impresa di assicurazione o riassicurazione appartenente al gruppo. Inoltre, le imprese di assicurazione o riassicurazione appartenenti a un conglomerato finanziario non possono possedere un'impresa captive.

 

(12) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi invece alle imprese di assicurazione che già rientrano nel campo di applicazione delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE. Tuttavia, per garantire la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione esercenti anche la riassicurazione e tenere debito conto della specificità di tali attività nei loro requisiti patrimoniali, sarebbe opportuno applicare a tali imprese le disposizioni della presente direttiva per quanto riguarda il margine di solvibilità richiesto, laddove il volume delle loro attività riassicurative rappresenti una parte significativa del volume globale delle loro attività.

 

(13) La presente direttiva non si dovrebbe applicare alla copertura di riassicurazione effettuata o pienamente garantita da uno Stato membro per motivi di sostanziale interesse pubblico, nella capacità di riassicuratore di ultima istanza, in particolare qualora, in considerazione di una situazione specifica in un mercato, sia impossibile ottenere adeguata copertura commerciale; a tale riguardo l'assenza di «adeguata copertura commerciale» dovrebbe essenzialmente significare una carenza di mercato che è caratterizzata da una palese mancanza di una gamma sufficiente di offerte assicurative, anche se premi eccessivi non dovrebbero, tuttavia, di per sé, implicare l'inadeguatezza di detta copertura commerciale. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera d), della presente direttiva si applica altresì ad accordi tra imprese di assicurazione cui si applicano le direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE che mirano a raccogliere richieste finanziarie derivanti da rischi importanti quali il terrorismo.

 

(14) È necessario che le imprese di riassicurazione limitino il loro campo di attività alla riassicurazione e alle operazioni connesse. Tale requisito può consentire a un'impresa di riassicurazione di effettuare, ad esempio, attività quali l'elaborazione di analisi statistiche o attuariali dei rischi o di ricerca per i suoi clienti. Può altresì includere una funzione di società holding e attività in relazione alle attività del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8, della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. In ogni caso tale requisito non consente l'effettuazione di attività bancarie e finanziarie indipendenti.

 

(15) La presente direttiva dovrebbe precisare i poteri e i mezzi di cui dispongono le autorità competenti per la vigilanza. Spetterebbe alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di riassicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti e riserve di compensazione, nonché sulla loro copertura mediante attivi di qualità.

 

(16) Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero disporre dei mezzi di vigilanza necessari per garantire l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di riassicurazione in tutta la Comunità, in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi. In particolare, dovrebbero poter adottare appropriate misure di salvaguardia ovvero irrogare sanzioni volte a prevenire eventuali irregolarità e la violazione delle disposizioni in materia di vigilanza sulla riassicurazione.

 

(17) Le disposizioni che disciplinano i trasferimenti di portafogli dovrebbero essere in linea con l'autorizzazione unica prevista nella presente direttiva. Dovrebbero applicarsi a vari tipi di trasferimenti di portafogli tra le imprese di riassicurazione, quali trasferimenti di portafogli derivanti da fusioni tra imprese di riassicurazione o altri strumenti del diritto societario o trasferimenti di portafogli di sinistri ancora da pagare al momento della liquidazione a un'altra impresa di riassicurazione. Inoltre, le disposizioni che disciplinano i trasferimenti di portafogli dovrebbero comprendere disposizioni che riguardino specificamente il trasferimento a un'altra impresa di riassicurazione del portafoglio di contratti conclusi nell'ambito della libertà di stabilimento o della libera prestazione dei servizi.

 

(18) Sarebbe opportuno prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità od organismi che, per la funzione che svolgono, concorrono alla stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali sono autorizzati tali scambi; inoltre, ove sia contemplata la possibilità di divulgare le informazioni solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti, è opportuno che queste possano, se del caso, subordinare tale consenso all'adempimento di condizioni rigorose. In proposito, onde garantire il corretto esercizio della vigilanza sulle imprese di riassicurazione da parte delle autorità competenti, occorre che la presente direttiva contempli norme che consentano agli Stati membri di concludere accordi sullo scambio di informazioni con paesi terzi, a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie adeguate in ordine al segreto d'ufficio.

 

(19) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di riassicurazione, sarebbe opportuno contemplare l'obbligo per il revisore di segnalare tempestivamente alle autorità competenti, nei casi previsti dalla presente direttiva, fatti e decisioni di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile di un'impresa di riassicurazione. Visto l'obiettivo ricercato, è auspicabile che gli Stati membri stabiliscano che questo obbligo si imponga in ogni caso al revisore che venga a conoscenza di tali fatti nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un'impresa di riassicurazione. L'obbligo del revisore di comunicare alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un'impresa di riassicurazione, acquisiti nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa non riassicurativa non modifica di per sé la natura del suo incarico presso tale impresa né il modo in cui deve adempiervi le sue funzioni.

 

(20) Occorre definire l'applicazione della presente direttiva alle imprese di riassicurazione esistenti che, prima della sua applicazione, siano state autorizzate o abilitate all'esercizio dell'attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro.

 

(21) Perché un'impresa di riassicurazione possa onorare i suoi impegni, lo Stato membro d'origine dovrebbe esigere la costituzione di riserve tecniche adeguate. È opportuno che l'ammontare di tali riserve tecniche sia determinato a norma della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, e che lo Stato membro d'origine possa, per le attività riassicurative vita, stabilire norme più specifiche a norma della direttiva 2002/83/CE.

 

(22) È necessario che sia fatto obbligo all'impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione dell'assicurazione credito, ove la riassicurazione del credito rappresenti una parte minore delle sue attività, di costituire una riserva di compensazione che non rientri nel suo margine di solvibilità. Tale riserva dovrebbe essere calcolata secondo uno dei metodi, considerati equivalenti, previsti dalla direttiva 73/239/CEE. Occorre che la presente direttiva dia facoltà allo Stato membro d'origine di disporre che anche le imprese di riassicurazione aventi la sede sul suo territorio costituiscano riserve di compensazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito, applicando le norme di quello Stato membro d'origine. A seguito dell'introduzione dei principi contabili internazionali (IFRS 4), è opportuno che la presente direttiva chiarisca il trattamento prudenziale delle riserve di compensazione costituite conformemente alla presente direttiva. Tuttavia, visto che la vigilanza della riassicurazione deve essere sottoposta ad una nuova valutazione nell'ambito del progetto Solvibilità II (Solvency II), la presente direttiva non pregiudica qualsiasi futura vigilanza della riassicurazione ai sensi di Solvibilità II.

 

(23) Ogni impresa di riassicurazione dovrebbe disporre di attivi a garanzia delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione che tengano conto del tipo di operazioni effettuate, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei regolamenti di sinistri previsti, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti; ogni impresa di riassicurazione dovrebbe provvedere a diversificare e disperdere opportunamente tali investimenti, in modo da poter reagire con adeguatezza a un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari, o a eventi catastrofici di grande impatto.

 

(24) È necessario che le imprese di riassicurazione costituiscano, oltre alle riserve tecniche, una ulteriore riserva, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero e, con l'accordo delle autorità competenti, da elementi impliciti del patrimonio, e destinata ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli. Tale requisito è un fattore essenziale della vigilanza prudenziale. Aspettando la revisione dell'attuale regime di solvibilità, avviata dalla Commissione nell'ambito del cosiddetto «progetto Solvibilità II», è opportuno che il margine di solvibilità richiesto delle imprese di riassicurazione sia calcolato in base alle norme vigenti in materia di assicurazione diretta.

 

(25) Alla luce delle affinità tra la riassicurazione vita che copre il rischio di mortalità e la riassicurazione diversa dalla riassicurazione vita, in particolare la copertura dei rischi assicurativi e la durata dei contratti di riassicurazione vita, il margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita dovrebbe essere fissato conformemente alle disposizioni stabilite nella presente direttiva per il calcolo del margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione diversa dalla riassicurazione vita; allo Stato membro d'origine dovrebbe tuttavia essere consentito di applicare le norme previste nella direttiva 2002/83/CE per la fissazione del margine di solvibilità richiesto in relazione alle attività di riassicurazione vita che sono connesse con fondi d'investimento o contratti di partecipazione.

 

(26) In considerazione della particolare natura di talune attività riassicurative o tipi di contratti specifici, occorre prevedere la possibilità di correggere il calcolo del margine di solvibilità richiesto; l'adeguamento dovrebbe essere deciso dalla Commissione, nell'esercizio delle sue competenze di esecuzione attribuite dal trattato, previo parere del comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione.

 

(27) Tali modifiche dovrebbero essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(28) L'elenco degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile ai sensi della presente direttiva dovrebbe essere quello previsto dalle direttive 73/239/CEE e 2002/83/CE.

 

(29) Occorre inoltre che le imprese di riassicurazione dispongano di un fondo di garanzia, affinché sia certo che possiedono mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso sotto un livello minimo di sicurezza; considerate però le specificità delle imprese di riassicurazione captive, è altresì opportuno autorizzare lo Stato membro d'origine a disporre che il fondo minimo di garanzia per tali imprese sia di importo inferiore.

 

(30) Talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime. Lo Stato membro d'origine dovrebbe poter stabilire norme più restrittive nei confronti delle imprese di riassicurazione autorizzate dalle sue autorità competenti, specie per quanto riguarda i requisiti di solvibilità.

 

(31) La presente direttiva dovrebbe essere applicabile ad attività di riassicurazione «finite»; pertanto è necessaria una definizione della riassicurazione finite ai fini della presente direttiva. In considerazione della natura speciale di tale linea di attività di riassicurazione, allo Stato membro d'origine dovrebbe essere data la possibilità di fissare disposizioni specifiche per l'esecuzione di attività di riassicurazione finite. Tali disposizioni potrebbero essere diverse dal regime generale stabilito nella presente direttiva per quanto riguarda vari punti specifici.

 

(32) La presente direttiva dovrebbe prevedere norme riguardanti le società veicolo che assumono rischi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione. La natura specifica di siffatte società veicolo, che non sono imprese di assicurazione o riassicurazione, richiede la fissazione di disposizioni specifiche negli Stati membri. Inoltre, la presente direttiva dovrebbe prevedere che lo Stato membro d'origine fissi norme più dettagliate, al fine di stabilire le condizioni alle quali i crediti verso una società veicolo possono essere utilizzati quali attivi che coprono riserve tecniche di un'impresa di assicurazione o riassicurazione. La presente direttiva dovrebbe altresì prevedere che importi recuperabili da una società veicolo possano essere considerati come importi detraibili nell'ambito di contratti di riassicurazione o retrocessione entro i limiti stabiliti nella presente direttiva, fatta salva la presentazione di una domanda da parte dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione all'autorità competente e previo accordo di detta autorità.

 

(33) È necessario prevedere misure per i casi in cui la situazione finanziaria di un'impresa di riassicurazione degeneri al punto che le risulti difficile far fronte ai suoi impegni. In situazioni specifiche, è altresì necessario che le autorità competenti siano abilitate a intervenire a uno stadio sufficientemente precoce; è tuttavia opportuno che, nell'esercizio dei loro poteri, dette autorità informino le imprese di riassicurazione interessate delle ragioni che motivano il loro intervento, in ossequio ai principi di buona amministrazione e nel rispetto delle procedure. Finché perdura questa situazione, le autorità competenti dovrebbero esimersi dal certificare che l'impresa di riassicurazione dispone di un margine di solvibilità sufficiente.

 

(34) È necessario prevedere una cooperazione fra le autorità competenti degli Stati membri onde garantire che l'impresa di riassicurazione esercente le proprie attività in regime di diritto di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi osservi le disposizioni ad essa applicabili nello Stato membro ospitante.

 

(35) Occorre prevedere un ricorso giurisdizionale avverso le decisioni di rifiuto o revoca dell'autorizzazione.

 

(36) È importante disporre che le imprese di riassicurazione aventi la sede fuori della Comunità ed esercenti la riassicurazione nella Comunità non siano soggette a disposizioni tali da determinare un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese di riassicurazione aventi la sede in uno Stato membro.

 

(37) Perché sia tenuto conto della dimensione internazionale della riassicurazione, occorre permettere la conclusione di accordi internazionali con i paesi terzi, che stabiliscano le modalità della vigilanza sulle imprese di riassicurazione esercenti sul territorio di ciascuna parte.

 

(38) È opportuno prevedere una procedura flessibile che consenta di valutare l'equivalenza prudenziale con i paesi terzi su una base comunitaria, in modo da favorire la liberalizzazione dei servizi riassicurativi nei paesi terzi attraverso lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi. A tal fine, la presente direttiva dovrebbe contemplare procedure di negoziazione con i paesi terzi.

 

(39) La Commissione dovrebbe essere autorizzata ad adottare misure di esecuzione, che tuttavia non devono modificare gli elementi essenziali della presente direttiva. Tali misure di esecuzione dovrebbero permettere alla Comunità di tenere il passo con gli sviluppi futuri della riassicurazione. Le misure necessarie per l'attuazione della presente direttiva andrebbero adottate secondo la decisione 1999/468/CE.

 

(40) Il quadro giuridico comunitario che disciplina l'assicurazione dovrebbe essere adeguato per tenere conto del nuovo sistema prudenziale della riassicurazione introdotto dalla presente direttiva e garantire la coerenza del quadro regolamentare per l'intero settore assicurativo. In particolare, occorre adeguare le disposizioni esistenti che autorizzano le autorità competenti per le imprese di assicurazione diretta a esercitare una «vigilanza indiretta» sulle imprese di riassicurazione. Occorre inoltre abolire le disposizioni attuali che autorizzano gli Stati membri ad esigere, quale che sia la forma dell'imposizione, attivi a garanzia delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione che sia riassicurata da un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva ovvero da un'impresa di assicurazione. È da ultimo opportuno prevedere che il margine di solvibilità richiesto delle imprese di assicurazione esercenti la riassicurazione sia subordinato alle norme sulla solvibilità delle imprese di riassicurazione previste dalla presente direttiva, quando le operazioni di riassicurazione rappresentano una parte significativa del volume totale delle loro attività. Le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE e 2002/83/CE vanno pertanto modificate di conseguenza.

 

(41) La direttiva 98/78/CE deve essere modificata affinché le imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo siano soggette a vigilanza supplementare al pari delle imprese di assicurazione facenti attualmente parte di un gruppo assicurativo.

 

(42) Il Consiglio, conformemente al paragrafo 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (6), dovrebbe incoraggiare gli Stati membri a redigere e a rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, tabelle che illustrano, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e le misure di attuazione.

 

(43) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, ossia l'istituzione di un quadro giuridico sull'accesso all'attività riassicurativa e al relativo esercizio, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(44) Dato che la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri sono pertanto liberi di introdurre norme più severe,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

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(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2005, n. C 120.

(5) Parere del Parlamento europeo del 7 giugno 2005 e decisione del Consiglio del 17 ottobre 2005.

(6) Pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2003, n. C 321.

 

 

TITOLO I

Campo di applicazione e definizioni

 

 

Articolo 1

Campo d'applicazione.

1. La presente direttiva disciplina l'accesso alle attività indipendenti di riassicurazione, e il relativo esercizio, delle imprese di riassicurazione che svolgono soltanto l'attività riassicurativa e sono stabilite in uno Stato membro o desiderano stabilirvisi.

 

2. La presente direttiva non si applica:

 

a) alle imprese di assicurazione soggette alle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE;

 

b) alle attività e agli enti di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 73/239/CEE;

 

c) alle attività e agli enti di cui all'articolo 3 della direttiva 2002/83/CE;

 

d) all'attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro che agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, anche ove questo ruolo sia imposto da una situazione di mercato in cui è impossibile ottenere un'adeguata copertura riassicurativa.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

1. Ai fini della presente direttiva s'intende per:

 

a) «riassicurazione»: l'attività che consiste nell'accettare i rischi ceduti da un'impresa di assicurazione o da un'altra impresa di riassicurazione. Nel caso dell'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's, per riassicurazione si intende anche l'attività consistente nell'accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd's, da parte di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall'associazione di sottoscrittori denominata Lloyd's;

 

b) «impresa di riassicurazione captive»: un'impresa di riassicurazione posseduta da un'impresa finanziaria diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o riassicurazione cui si applica la direttiva 98/78/CE oppure da un'impresa non finanziaria il cui scopo è di fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell'impresa o delle imprese cui appartiene o di un'impresa o imprese del gruppo di cui fa parte l'impresa di riassicurazione captive;

 

c) «impresa di riassicurazione»: un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 3;

 

d) «succursale»: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di riassicurazione;

 

e) «stabilimento»: sede, o succursale di un'impresa di riassicurazione, tenendo conto della lettera d);

 

f) «Stato membro d'origine»: lo Stato membro in cui è situata la sede dell'impresa di riassicurazione;

 

g) «Stato membro della succursale»: lo Stato membro in cui è situata la succursale dell'impresa di riassicurazione;

 

h) «Stato membro ospitante»: lo Stato membro in cui un'impresa di riassicurazione ha una succursale o presta servizi;

 

i) «controllo»: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, secondo la definizione di cui all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, ovvero una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

 

j) «partecipazione qualificata»: il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto di un'impresa, o comunque la partecipazione che consente l'esercizio di una influenza notevole sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione;

 

k) «impresa madre»: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

 

l) «impresa figlia»: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

 

m) «autorità competenti»: le autorità nazionali preposte, per legge o per regolamento, alla vigilanza sulle imprese di riassicurazione;

 

n) «stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate:

 

i) da una partecipazione, ossia dal fatto di detenere, direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o

 

ii) da un legame di controllo, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

 

o) «impresa finanziaria», uno dei seguenti soggetti:

 

i) un ente creditizio, un ente finanziario o un'impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell'articolo 1, punti 5) e 23), della direttiva 2000/12/CE;

 

ii) un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE;

 

iii) un'impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

 

iv) un'impresa di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell'articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;

 

p) «società veicolo»: qualsiasi impresa, con o senza personalità giuridica, diversa da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l'emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati agli obblighi di riassicurazione di detta società veicolo;

 

q) «riassicurazione finite»: una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di «timing», eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l'intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

 

i) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

 

ii) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio previsto.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo va anche considerata come attività che rientra nel campo di applicazione della presente direttiva la copertura da parte di un'impresa di riassicurazione di un ente pensionistico aziendale o professionale che rientra nel campo di applicazione della direttiva 2003/41/CE, qualora la legge dello Stato membro d'origine dell'ente lo permetta.

 

Ai fini del paragrafo 1, lettera d), è assimilata a un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa di riassicurazione sul territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non assume la forma di succursale o agenzia, bensì consiste in un semplice ufficio gestito da personale dipendente dell'impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stregua di un'agenzia.

 

Ai fini del paragrafo 1, lettera j), del presente articolo e nel contesto dell'articolo 12 e degli articoli da 19 a 23 e delle altre quote di partecipazione di cui agli articoli da 19 a 23, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE.

 

Ai fini del paragrafo 1, lettera l), l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese.

 

Ai fini del paragrafo 1, lettera n):

 

- l'impresa figlia di un'impresa figlia è considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese,

 

- si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

 

3. gni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione, a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno, è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente, per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le pertinenti monete della Comunità.

 

 

TITOLO II

Accesso all'attività riassicurativa e autorizzazione dell'impresa di riassicurazione

 

 

Articolo 3

Principio di autorizzazione.

L'accesso all'attività riassicurativa è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa.

 

L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine:

 

a) dall'impresa che stabilisce la sede sul territorio di detto Stato membro;

 

b) dall'impresa di riassicurazione che, ricevuta l'autorizzazione, estende la propria attività a rami riassicurativi diversi dai rami già autorizzati.

 

 

Articolo 4

Portata dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione di cui all'articolo 3 è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di riassicurazione di esercitarvi in regime di diritto di stabilimento o di libera prestazione di servizi.

 

2. L'autorizzazione è concessa per attività riassicurative non vita, attività riassicurative vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurative, secondo l'istanza del richiedente.

 

Essa è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità dell'articolo 6, lettera b), e dell'articolo 11, nonché al sussistere delle condizioni d'autorizzazione previste dallo Stato membro richiesto.

 

 

Articolo 5

Forma delle imprese di riassicurazione.

1. Lo Stato membro d'origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione assumano una delle forme di cui all'allegato I.

 

L'impresa di riassicurazione può assumere anche la forma di società europea (SE) così come definita nel regolamento (CE) n. 2157/2001.

 

2. Gli Stati membri possono creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.

 

 

Articolo 6

Condizioni.

Lo Stato membro d'origine esige che le imprese di riassicurazione richiedenti l'autorizzazione:

 

a) limitino il loro oggetto sociale alle attività di riassicurazione e operazioni connesse. Rientrano in questo requisito la funzione di impresa di partecipazione e le attività svolte nell'ambito del settore finanziario ai sensi dell'articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE;

 

b) presentino un programma d'attività a norma dell'articolo 11;

 

c) dispongano del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 40, paragrafo 2;

 

d) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità, qualificazione o esperienza professionale.

 

 

Articolo 7

Stretti legami.

1. Quando sussistono stretti legami tra l'impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

 

2. Le autorità competenti negano l'autorizzazione, se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di riassicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

 

3. Le autorità competenti esigono che le imprese di riassicurazione forniscano loro le informazioni che sollecitano per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 8

Sede delle imprese di riassicurazione.

Gli Stati membri esigono che le imprese di riassicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

 

 

Articolo 9

Condizioni delle polizze e tariffe.

1. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario al normale esercizio della vigilanza.

 

2. Tuttavia gli Stati membri non possono adottare disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze, delle tariffe e dei formulari e altri stampati che l'impresa di riassicurazione intenda utilizzare nelle proprie relazioni con le imprese cessionarie o retrocessionarie.

 

 

Articolo 10

Necessità economiche del mercato.

Gli Stati membri non possono prescrivere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.

 

 

Articolo 11

Programma di attività.

1. Il programma d'attività di cui all'articolo 6, lettera b), contiene indicazioni o giustificazioni riguardanti:

 

a) la natura dei rischi che l'impresa di riassicurazione si propone di garantire;

 

b) il tipo di accordi di riassicurazione che l'impresa di riassicurazione intende concludere con le imprese cedenti;

 

c) i principi direttivi in materia di retrocessione;

 

d) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

 

e) le previsioni di spesa per l'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte.

 

2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, il programma di attività contiene, per i primi tre esercizi sociali:

 

a) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

b) le previsioni relative ai premi o contributi e ai sinistri;

 

c) la situazione probabile di tesoreria;

 

d) le previsioni dei mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

 

 

Articolo 12

Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non rilasciano a un'impresa l'autorizzazione a intraprendere l'attività riassicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

 

Le medesime autorità rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di riassicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

 

 

Articolo 13

Rifiuto dell'autorizzazione.

Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata.

 

Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale avverso la decisione di rifiuto, in conformità dell'articolo 53.

 

La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di sei mesi decorrenti dalla data di ricezione della stessa.

 

 

Articolo 14

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri.

1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di riassicurazione che sia:

 

a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro; o

 

c) controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in quello Stato membro.

 

2. Le autorità di uno Stato membro interessato, competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento, sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di riassicurazione che sia:

 

a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

 

c) controllata dalle stesse persone fisiche o giuridiche che controllano un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

 

3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

 

 

TITOLO III

Condizioni di esercizio dell'attività riassicurativa

 

 

Capo 1

Principi e metodi di vigilanza finanziaria

 

Sezione 1

Autorità competenti e regole generali

 

 

Articolo 15

Autorità competenti e oggetto della vigilanza.

1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di riassicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate attraverso succursali o in libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.

 

Le autorità competenti dello Stato membro ospitante, qualora abbiano motivo di ritenere che le attività dell'impresa di riassicurazione rischiano di comprometterne la solidità finanziaria, informano le autorità competenti del suo Stato membro d'origine. Queste ultime verificano se l'impresa di riassicurazione rispetta le regole prudenziali stabilite dalla presente direttiva.

 

2. La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l'insieme delle attività riassicurative, dello stato di solvibilità dell'impresa, della costituzione di riserve tecniche e di attivi a garanzia delle stesse, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro d'origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario.

 

3. Lo Stato membro d'origine dell'impresa di riassicurazione non rifiuta il contratto di retrocessione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessata.

 

4. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che ciascuna impresa di riassicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di un adeguato sistema di controllo interno.

 

 

Articolo 16

Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro.

Ove un'impresa di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, lo Stato membro della succursale provvede affinché le autorità competenti dello Stato membro d'origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.

 

 

Articolo 17

Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza.

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di riassicurazione aventi la sede sul loro territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, sulla loro situazione finanziaria e il loro stato di solvibilità.

 

2. Gli Stati membri impongono alle imprese di riassicurazione aventi la sede sul loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari ai fini della vigilanza, nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili ai fini della vigilanza stessa.

 

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e mezzi necessari per vigilare sulle attività delle imprese di riassicurazione con la sede nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio.

 

4. In particolare, le autorità competenti hanno facoltà di:

 

a) informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa di riassicurazione e le sue attività complessive, in particolare raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività di riassicurazione e retrocessione e procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di riassicurazione;

 

b) prendere, nei confronti dell'impresa di riassicurazione, dei suoi dirigenti o direttori e delle persone che la controllano, tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le sue attività siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa di riassicurazione deve osservare nei vari Stati membri;

 

c) garantire l'applicazione di queste misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, con eventuale ricorso agli organi giudiziari.

 

È altresì facoltà degli Stati membri disporre che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.

 

 

Articolo 18

Trasferimento del portafoglio.

Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di riassicurazione con la sede sul loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, compresi quelli sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, a un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario di cui al capo 3.

 

 

Sezione 2

Partecipazione qualificata

 

Articolo 19

Acquisizioni.

Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di riassicurazione debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, comunicando l'entità di tale partecipazione. Tali persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute a informare le autorità competenti dello Stato membro d'origine qualora intendano aumentare la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50%, oppure l'impresa di riassicurazione divenga una loro impresa figlia.

 

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione di cui al primo comma per opporsi a detto progetto se, vista la necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di riassicurazione, non siano soddisfatte dei requisiti della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la sua realizzazione.

 

 

Articolo 20

Acquisizioni a opera di imprese finanziarie.

Se l'acquirente delle partecipazioni di cui all'articolo 19 è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o un'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa nella quale l'acquirente intende acquisire una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 14.

Articolo 21

Cessioni.

Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un'impresa di riassicurazione, debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine, comunicando l'entità di tale partecipazione.

 

Le persone fisiche o giuridiche informano altresì le autorità competenti qualora intendano diminuire la loro partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto dei limiti del 20%, 33% o 50%, oppure l'impresa di riassicurazione cessi di essere una loro impresa figlia.

 

 

Articolo 22

Comunicazioni dell'impresa di riassicurazione alle autorità competenti.

Le imprese di riassicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui agli articoli 19 e 21.

 

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano per esempio dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci, ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

 

 

Articolo 23

Partecipazione qualificante: poteri delle autorità competenti.

Gli Stati membri stabiliscono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui all'articolo 19 possa essere di ostacolo a una gestione prudente e sana dell'impresa di riassicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere in ingiunzioni, sanzioni nei confronti dei dirigenti o direttori o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

 

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva di cui all'articolo 19. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono la sospensione dell'esercizio dei diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

 

 

Sezione 3

Segreto d'ufficio e scambio di informazioni

 

 

Articolo 24

Obblighi.

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori e gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio.

 

In virtù di questo obbligo e fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale, cosicché non si possano individuare le singole imprese di riassicurazione.

 

2. Ciò nondimeno, nei casi concernenti un'impresa di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

 

 

Articolo 25

Scambio di informazioni fra le autorità competenti degli Stati membri.

L'articolo 24 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri scambino informazioni a norma delle direttive applicabili alle imprese di riassicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24.

 

 

Articolo 26

Accordi di cooperazione con i paesi terzi.

Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi definiti all'articolo 28, paragrafi 1 e 2, solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste nella presente sezione. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità od organismi.

 

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

 

Articolo 27

Utilizzo delle informazioni riservate.

Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma degli articoli 24 e 25 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

 

a) per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all'attività di riassicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul sistema di controllo interno;

 

b) per irrogare sanzioni;

 

c) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti; o

 

d) nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

 

 

Articolo 28

Scambio di informazioni con altre autorità.

1. Gli articoli 24 e 27 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o, fra Stati membri, fra autorità competenti e:

 

a) le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

 

b) gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

 

c) le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

 

nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i sistemi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24.

 

2. Nonostante gli articoli da 24 a 27, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

 

a) le autorità preposte alla vigilanza sugli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

 

b) le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

 

c) gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

a) lo scambio di informazioni è diretto all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma;

 

b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24;

 

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

 

3. Nonostante gli articoli da 24 a 27, gli Stati membri possono, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

a) le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al primo comma;

 

b) le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 24;

 

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

 

Ai fini dell'applicazione della lettera c) del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

 

 

Articolo 29

Trasmissione delle informazioni alle banche centrali e alle autorità monetarie.

La presente sezione non osta a che un'autorità competente trasmetta alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, all'occorrenza ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento, informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni. Essa non osta nemmeno a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini dell'articolo 27.

 

Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui alla presente sezione.

 

 

Articolo 30

Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria.

Fatti salvi gli articoli 24 e 27, gli Stati membri possono, per legge, autorizzare la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili della normativa di vigilanza sugli enti creditizi, gli enti finanziari, i servizi di investimento e le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

 

Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

 

In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all'articolo 25 e all'articolo 28, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 16 non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente articolo, salvo accordo esplicito delle autorità competenti che hanno comunicato le informazioni o delle autorità competenti dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

 

 

Sezione 4

Obblighi dei revisori

 

Articolo 31

Obblighi dei revisori.

1. Gli Stati membri dispongono quanto meno che qualsiasi persona abilitata a norma della direttiva 84/253/CEE, che esercita presso un'impresa di riassicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

 

a) costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione o di riassicurazione; o

 

b) pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di riassicurazione; ovvero

 

c) comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve.

 

Questa stessa persona è altresì tenuta a segnalare fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami derivanti da un legame di controllo con l'impresa di riassicurazione presso la quale quella persona svolge l'incarico citato.

 

2. La comunicazione alle autorità competenti da parte delle persone abilitate a norma della direttiva 84/253/CEE dei fatti o decisioni pertinenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

 

 

Capo 2

Regole sulle riserve tecniche

 

 

Articolo 32

Costituzione di riserve tecniche.

1. Lo Stato membro d'origine prescrive alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve tecniche sufficienti relative all'insieme delle loro attività.

 

L'ammontare di tali riserve tecniche è determinato a norma della direttiva 91/674/CEE. Se del caso, lo Stato membro d'origine può stabilire norme più specifiche conformemente all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE.

 

2. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, qualora il riassicuratore sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva, ovvero un'impresa di assicurazione autorizzata in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE.

 

3. Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso riassicuratori che non sono autorizzati a norma della presente direttiva, ovvero su imprese di assicurazione che non sono autorizzate in virtù delle direttive 73/239/CEE o 2002/83/CE, fissa le condizioni per accettare tali crediti.

 

 

Articolo 33

Riserve di compensazione.

1. Lo Stato membro d'origine prescrive alle imprese di riassicurazione, che riassicurino i rischi classificati nel ramo 14 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, la costituzione di una riserva di compensazione allo scopo di compensare un indice di sinistralità superiore alla media ovvero le perdite tecniche eventualmente accusate in quel ramo in ogni esercizio finanziario.

 

2. La riserva di compensazione per la riassicurazione del credito è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine, in conformità di uno dei quattro metodi previsti al punto D dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, da considerarsi equivalenti.

 

3. Lo Stato membro d'origine può esonerare dall'obbligo di costituire riserve di compensazione per la riassicurazione del ramo credito le imprese di riassicurazione i cui premi o contributi esigibili per la riassicurazione di tale ramo siano inferiori al 4% del totale dei premi o contributi esigibili e a 2.500.000 EUR.

 

4. Lo Stato membro d'origine può prescrivere alle imprese di riassicurazione la costituzione di riserve di compensazione per rischi diversi dalla riassicurazione del credito. Le riserve di compensazione sono calcolate in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine.

 

 

Articolo 34

Attivi a garanzia delle riserve tecniche.

1. Lo Stato membro d'origine impone ad ogni impresa di riassicurazione di investire gli attivi a garanzia delle riserve tecniche e della riserva di compensazione di cui all'articolo 33 conformemente alle seguenti disposizioni:

 

a) gli attivi tengono conto del tipo di operazioni effettuate da un'impresa di riassicurazione, in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, in modo da garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, la qualità, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti;

 

b) l'impresa di riassicurazione provvede ad un'adeguata diversificazione e dispersione degli attivi in modo da poter reagire con adeguatezza ad un contesto economico variabile, in particolare alle tendenze dei mercati finanziari e dei mercati immobiliari o a eventi catastrofici di grande impatto. L'impresa valuta l'impatto che situazioni irregolari del mercato hanno sui suoi attivi e diversifica questi ultimi in modo tale da ridurre tale impatto;

 

c) gli investimenti in attivi non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono tenuti in ogni caso a livelli prudenziali;

 

d) gli investimenti in strumenti derivati sono possibili nella misura in cui contribuiscono a una riduzione dei rischi di investimento o agevolano un'efficace gestione del portafoglio. Essi sono valutati in modo prudente, tenendo conto degli attivi sottostanti, e inclusi nella valutazione degli attivi dell'ente. L'ente deve anche evitare un'eccessiva esposizione di rischio nei confronti di una sola controparte e di altre operazioni derivate;

 

e) gli attivi sono adeguatamente diversificati, in modo da evitare un'eccessiva dipendenza da un particolare attivo, emittente o gruppo di imprese e l'accumulazione di rischi nel portafoglio nel suo insieme. Gli investimenti in attivi dello stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non devono esporre l'impresa a un'eccessiva concentrazione di rischi.

 

Gli Stati membri possono decidere di non applicare i requisiti di cui alla lettera e) agli investimenti in titoli di Stato.

 

2. Gli Stati membri non impongono alle imprese di riassicurazione situate sul loro territorio di investire in particolari categorie di attivi.

 

3. Gli Stati membri non subordinano le decisioni di investimento di un'impresa di riassicurazione situata sul loro territorio ovvero del suo gestore d'investimenti ad alcun tipo di approvazione preventiva o notifica sistematica.

 

4. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro d'origine può, per ogni impresa di riassicurazíone la cui sede sia situata sul suo territorio, stabilire le seguenti regole quantitative, purché siano giustificate sotto il profilo prudenziale:

 

a) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in valute diverse da quelle in cui sono costituite le riserve tecniche stesse, vanno limitati al 30%;

 

b) gli investimenti delle riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito non ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato vanno limitati al 30%;

 

c) lo Stato membro d'origine può imporre ad ogni impresa di riassicurazione di investire non oltre il 5% delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali della stessa impresa e non oltre il 10% dell'importo totale delle sue riserve tecniche lorde in azioni e altri titoli negoziabili trattati come azioni, obbligazioni, titoli di credito e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di imprese appartenenti allo stesso gruppo.

 

5. Inoltre, lo Stato membro d'origine fissa norme più dettagliate che stabiliscono le condizioni per l'impiego di crediti vantati verso una società veicolo quali attivi a garanzia delle riserve tecniche in conformità del presente articolo.

 

 

Capo 3

Regole relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia

 

Sezione 1

Margine di solvibilità disponibile

 

Articolo 35

Regola generale.

Ciascuno Stato membro impone a ogni impresa di riassicurazione avente la sede sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività, perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 36

Elementi costitutivi.

1. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di riassicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

 

a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di mutue riassicuratrici, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

 

i) l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

 

ii) l'atto costitutivo e lo statuto dispongono che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

 

iii) le pertinenti disposizioni dell'atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

 

b) le riserve legali e libere che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;

 

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.

 

2. Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di riassicurazione.

 

Per le imprese di riassicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche dei rami non vita per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio, oppure effettuano deduzioni dagli stessi per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1), lettera g), della direttiva 91/674/CEE, il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o delle deduzioni, quali risultano dall'allegato ai bilanci, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o le deduzioni. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, a eccezione dei rischi dei rami 1 e 2 del punto A di quell'allegato. Per i rami diversi da 1 e 2 del punto A di detto allegato, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

 

Oltre alle deduzioni di cui al primo e secondo comma il margine di solvibilità disponibile è diminuito delle seguenti voci:

 

a) partecipazioni dell'impresa di riassicurazione nei seguenti soggetti:

 

i) imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE;

 

ii) imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della presente direttiva ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE;

 

iii) società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE;

 

iv) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE;

 

v) imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE;

 

b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di riassicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

 

i) gli strumenti di cui al paragrafo 4;

 

ii) gli strumenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE;

 

iii) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

 

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).

 

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di riassicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di riassicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

 

Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di riassicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese d'investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare.

 

Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.

 

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata, purché esistano accordi vincolanti in base ai quali, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di riassicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

 

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

 

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

 

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di riassicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi, a condizione che la richiesta sia presentata dall'impresa di riassicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

 

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di riassicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di riassicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

 

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell'impresa di riassicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

 

v) possibilità di modificare il contratto di prestito solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

 

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

 

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

 

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di riassicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

 

iii) i crediti del mutuante verso l'impresa di riassicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

 

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di riassicurazione di proseguire le sue attività;

 

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

 

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale, appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo, a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

 

b) i crediti che le società mutue e le società a forma mutualistica a contributo variabile per i rami non vita vantano verso i soci a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati, entro un limite del 50% del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono orientamenti che stabiliscono le condizioni alle quali possono essere accettati i richiami di contributi;

 

c) le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, nella misura in cui tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

 

5. Inoltre, con riguardo alle attività riassicurative del ramo vita, su domanda debitamente documentata dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25% del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore; l'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti; tale fattore può essere al massimo pari a 6; l'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2, punto 1), della direttiva 2002/83/CE.

 

Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

 

i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro; e

 

ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui al paragrafo 4, lettera c), non sia già stata rilevata;

 

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata e una riserva matematica zillmerata a un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione della riassicurazione vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo.

 

6. Le modifiche ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo, per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile, sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2.

 

 

Sezione 2

Margine di solvibilità richiesto

 

Articolo 37

Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione non vita.

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

 

Tuttavia, qualora le imprese di riassicurazione pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

 

2. Fatto salvo l'articolo 40, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

 

3. L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

 

I premi o contributi per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE sono aumentati del 50%.

 

I premi o contributi per i rami diversi da 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato alla direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50%, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della presente direttiva. I premi o contributi, compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi, dovuti per le attività riassicurative nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

 

Dall'importo ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

 

L'importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50.000.000 di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 18% e del 16% e si sommano gli importi.

 

L'importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa di riassicurazione, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare lordo dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all'articolo 46 possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione.

 

Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per stimare i premi o contributi.

 

4. Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo indicato di seguito, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, l'ammontare dei sinistri, delle riserve e dei recuperi incrementato del 50%.

 

I sinistri, le riserve e i recuperi per rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE possono essere aumentati fino al 50%, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti, secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2, della presente direttiva.

 

Gli importi dei sinistri pagati nei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati, senza detrarre i sinistri a carico dei retrocessionari.

 

Al risultato ottenuto si aggiunge l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite alla fine dell'ultimo esercizio.

 

Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

 

Dall'importo rimasto si detrae l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare, costituite all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di sette anni, si deduce l'ammontare delle riserve per sinistri ancora da pagare costituite all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

 

La terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto è suddivisa in due quote, la prima fino a 35.000.000 di EUR e la seconda comprendente l'eccedenza; a tali quote si applicano rispettivamente le percentuali del 26% e del 23% e si sommano gli importi.

 

Il risultato è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della retrocessione, e l'ammontare dei sinistri lordi; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su domanda, corredata di adeguate prove, dell'impresa di riassicurazione all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'accordo di tale autorità, gli importi recuperabili da società veicolo di cui all'articolo 46 possono parimenti essere dedotti a titolo di retrocessione.

 

Con l'approvazione delle autorità competenti, si possono applicare metodi statistici per assegnare i sinistri, le riserve e i recuperi.

 

5. Se il margine di solvibilità richiesto, calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4, è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'ultimo esercizio finanziario e le riserve tecniche per sinistri ancora da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della retrocessione, ma il rapporto non può essere mai superiore a uno.

 

6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, quinto comma, e al paragrafo 4, settimo comma, sono ridotte ad un terzo in caso di riassicurazione di un'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se:

 

a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

 

b) è costituita una riserva di senescenza;

 

c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

 

d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;

 

e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

 

 

Articolo 38

Margine di solvibilità richiesto per la riassicurazione vita.

1. Il margine di solvibilità richiesto per le attività di riassicurazione vita è determinato a norma dell'articolo 37.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, lo Stato membro d'origine può prevedere che, per i rami di riassicurazione delle attività assicurative coperte dall'articolo 2, punto 1), lettera a), della direttiva 2002/83/CE, collegate a fondi di investimento o contratti di partecipazione, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 1), lettera b), e punto 2), lettere b), c), d) ed e), della direttiva 2002/83/CE, il margine di solvibilità richiesto sia stabilito in conformità dell'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE.

 

 

Articolo 39

Margine di solvibilità richiesto alle imprese esercenti la riassicurazione vita e la riassicurazione non vita.

1. Lo Stato membro d'origine esige che ogni impresa di riassicurazione esercente la riassicurazione vita e non vita costituisca un margine di solvibilità disponibile per la somma dei margini di solvibilità richiesti in relazione ad entrambe le attività riassicurative, da determinarsi a norma degli articoli 37 e 38 a seconda del caso.

 

2. Ove il margine di solvibilità disponibile non raggiunga il livello richiesto al paragrafo 1 del presente articolo, le autorità competenti adottano le misure di cui agli articoli 42 e 43.

 

 

Sezione 3

Fondo di garanzia

 

Articolo 40

Ammontare del fondo di garanzia.

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui agli articoli 37, 38 e 39 costituisce il fondo di garanzia. Esso consta degli elementi di cui all'articolo 36, paragrafi 1, 2 e 3, e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, all'articolo 36, paragrafo 4, lettera c).

 

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3.000.000 di EUR.

 

Ogni Stato membro può disporre che il fondo minimo di garanzia per le imprese di riassicurazione captive non sia inferiore a 1.000.000 di EUR.

 

 

Articolo 41

Riesame dell'importo del fondo di garanzia.

1. Gli importi in euro stabiliti all'articolo 40, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, la prima volta il 10 dicembre 2007, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri, pubblicato da Eurostat.

 

Gli importi sono adeguati automaticamente maggiorando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo a un multiplo di 100.000 EUR.

 

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5%, non si opera alcun adeguamento.

 

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

 

 

Capo 4

Imprese di riassicurazione in difficoltà o in situazione irregolare e revoca dell'autorizzazione

 

 

Articolo 42

Imprese di riassicurazione in difficoltà.

1. Ove l'impresa di riassicurazione non si conformi alle disposizioni dell'articolo 32, l'autorità competente dello Stato membro d'origine può vietarne la libera disponibilità degli attivi dopo aver comunicato tale intenzione alle autorità competenti degli Stati membri ospitanti.

 

2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di riassicurazione il cui margine di solvibilità sia sceso sotto il minimo prescritto agli articoli 37, 38 e 39, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

 

In casi eccezionali, se ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa di riassicurazione stia per degradarsi ulteriormente, l'autorità competente può anche limitarne o vietarne la libera disponibilità degli attivi. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri sul cui territorio l'impresa di riassicurazione svolge la propria attività e quelle, su sua richiesta, adottano le medesime misure.

 

3. Se il margine di solvibilità scende al di sotto del fondo di garanzia di cui all'articolo 40, l'autorità competente dello Stato membro d'origine esige che l'impresa di riassicurazione sottoponga alla sua approvazione un piano di finanziamento a breve termine.

 

L'autorità competente può anche limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di tutti gli altri Stati membri e quelle, su sua richiesta, adottano le medesime misure.

 

4. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per vietare, in conformità della legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati sul suo territorio dietro richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa di riassicurazione, il quale precisa gli attivi che devono formare oggetto di tali misure.

 

 

Articolo 43

Piano di risanamento finanziario.

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano chiedere alle imprese di riassicurazione di presentare un piano di risanamento finanziario, qualora ritengano che siano a rischio i loro impegni derivanti dai contratti di riassicurazione.

 

2. Il piano deve come minimo contenere indicazioni particolareggiate o giustificazioni, relativamente ai tre esercizi successivi, riguardanti:

 

a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa sia per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

 

c) la situazione probabile di tesoreria;

 

d) le previsioni dei mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto;

 

e) la politica generale in materia di retrocessione.

 

3. Ove la posizione finanziaria dell'impresa di riassicurazione si deteriori e siano a rischio i suoi obblighi contrattuali, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano fare obbligo alle imprese di riassicurazione di costituire un margine di solvibilità più elevato, in modo che l'impresa di riassicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi costitutivi del margine di solvibilità disponibile, specie se il valore di mercato di questi elementi ha subito modifiche sensibili rispetto alla fine dell'ultimo esercizio.

 

5. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla retrocessione, del margine di solvibilità di cui agli articoli 37, 38 e 39 qualora:

 

a) il contenuto o la qualità dei contratti di retrocessione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

 

b) i contratti di retrocessione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.

 

6. Le autorità competenti, ove abbiano chiesto un piano di risanamento finanziario a norma del paragrafo 1 del presente articolo, si astengono dal rilasciare un attestato conformemente all'articolo 18, fintanto che ritengano che gli impegni dell'impresa derivanti dai contratti di riassicurazione siano a rischio ai sensi del suddetto paragrafo 1.

 

 

Articolo 44

Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione concessa a un'impresa di riassicurazione dall'autorità competente dello Stato membro d'origine può essere revocata da questa autorità, quando l'impresa:

 

a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare l'attività per oltre sei mesi, salvo se lo Stato membro interessato non preveda in questi casi la decadenza dell'autorizzazione;

 

b) non soddisfa più le condizioni di accesso;

 

c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 42;

 

d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

 

L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa le autorità competenti degli altri Stati membri della revoca o della decadenza dell'autorizzazione e quelle autorità prendono opportune misure per impedire che l'impresa di riassicurazione interessata inizi nuove operazioni sul loro territorio, in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi.

 

2. Ogni decisione di revoca è adeguatamente motivata e notificata all'impresa di riassicurazione destinataria.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni relative alla riassicurazione «finite» e alle società veicolo

 

 

Articolo 45

Riassicurazione finite.

1. Lo Stato membro d'origine può stabilire disposizioni specifiche per l'esercizio delle attività di riassicurazione finite, concernenti:

 

- le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati,

 

- le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi,

 

- i requisiti in materia di resoconto contabile e informazioni statistiche e prudenziali,

 

- la costituzione di riserve tecniche, al fine di garantirne l'adeguatezza, l'affidabilità e l'obiettività,

 

- gli investimenti di attivi a garanzia delle riserve tecniche, in modo da tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di riassicurazione e in particolare della natura, dell'importo e della durata dei previsti pagamenti dei sinistri, al fine di garantire la sufficienza, la liquidità, la sicurezza, il rendimento e la congruenza dei suoi investimenti,

 

- regole concernenti il margine di solvibilità disponibile, il margine di solvibilità richiesto e il fondo minimo di garanzia che l'impresa di riassicurazione mantiene in relazione alle operazioni di riassicurazione finite.

 

2. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell'ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 1

 

 

Articolo 46

Società veicolo.

1. Lo Stato membro, che decide di consentire lo stabilimento sul suo territorio di società veicolo ai sensi della presente direttiva, esige preventivamente un'autorizzazione ufficiale.

 

2. Lo Stato membro in cui è stabilita la società veicolo fissa le condizioni in base alle quali vengono esercitate le attività di tale impresa. In particolare, lo Stato membro stabilisce regole concernenti:

 

- la portata dell'autorizzazione,

 

- le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati,

 

- i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione professionale dei gestori della società veicolo,

 

- i requisiti di competenza ed onorabilità per azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo,

 

- le procedure amministrative e contabili adeguate, i meccanismi adeguati di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi,

 

- i requisiti in materia di resoconto contabile e di informazioni prudenziali e statistiche,

 

- i requisiti di solvibilità delle società veicolo.

 

3. Ai fini della trasparenza, gli Stati membri comunicano senza indugio alla Commissione il testo di tutte le misure adottate nell'ambito del diritto nazionale ai fini del paragrafo 2.

 

 

TITOLO V

Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

 

 

Articolo 47

Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un'impresa di riassicurazione.

1. Le autorità competenti dello Stato membro ospitante che accertino l'inosservanza da parte di un'impresa di riassicurazione operante sul territorio di quello Stato tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, delle disposizioni di legge ivi vigenti e ad essa applicabili, invitano l'impresa di riassicurazione a porre fine a tale situazione irregolare. Nel contempo, informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine.

 

Se, nonostante le misure prese dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine, o per l'insufficienza di tali misure, l'impresa di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante, quest'ultimo può, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, prendere opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all'impresa di stipulare nuovi contratti di riassicurazione sul suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile effettuare le notifiche necessarie alle imprese di riassicurazione.

 

2. Le misure prese a norma del paragrafo 1 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività riassicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di riassicurazione interessata.

 

 

Articolo 48

Liquidazione.

Per le imprese di riassicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione dei servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione.

 

 

TITOLO VI

Imprese di riassicurazione aventi la sede fuori della comunità ed esercenti le riassicurazioni nella Comunità

 

 

Articolo 49

Principi e condizioni per l'esercizio dell'attività riassicurativa.

Nessuno Stato membro applica alle imprese di riassicurazione con sede fuori della Comunità, per quanto riguarda l'accesso all'attività riassicurativa e il relativo esercizio sul suo territorio, disposizioni che procurino loro un trattamento più favorevole rispetto alle imprese di riassicurazione aventi la sede in quello Stato membro.

 

 

Articolo 50

Accordi con paesi terzi.

1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su:

 

a) imprese di riassicurazione aventi la sede in un paese terzo ed esercenti attività riassicurative nella Comunità;

 

b) imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità ed esercenti attività riassicurative in un paese terzo.

 

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere:

 

a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati;

 

b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità.

 

3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.

 

 

TITOLO VII

Norme applicabili alle imprese figlie di imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo e all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese madri

 

 

Articolo 51

Informazioni degli Stati membri alla Commissione.

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

 

a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

 

b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di riassicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia.

 

Quando viene concessa l'autorizzazione di cui alla lettera a) a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

 

 

Articolo 52

Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di riassicurazione comunitarie.

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale che incontrano le loro imprese di riassicurazione stabilendosi ed esercitando in un paese terzo, ovvero continuandovi le loro attività.

 

2. Periodicamente, la Commissione redige una relazione in cui esamina, secondo il paragrafo 3, il trattamento delle imprese di riassicurazione comunitarie nei paesi terzi relativamente al loro stabilimento in questi paesi, all'acquisizione di partecipazioni in imprese di riassicurazione di questi paesi, all'esercizio delle loro attività quando vi si sono stabilite e alla prestazione transfrontaliera di servizi riassicurativi dalla Comunità verso questi paesi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, corredate eventualmente di proposte o raccomandazioni adeguate.

 

3. Quando abbia accertato, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, che un paese terzo non concede alle imprese di riassicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, la Commissione può presentare raccomandazioni al Consiglio per ottenere adeguato mandato in vista di negoziare condizioni migliori di accesso al mercato per le imprese di riassicurazione comunitarie.

 

4. Le misure adottate in forza del presente articolo sono conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, in particolare quelli conclusi nell'ambito dell'Organizzazione mondiale del commercio.

 

 

TITOLO VIII

Altre disposizioni

 

 

Articolo 53

Ricorso giurisdizionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di riassicurazione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

 

 

Articolo 54

Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

1. Gli Stati membri collaborano fra loro per facilitare la vigilanza sulla riassicurazione all'interno della Comunità e l'applicazione della presente direttiva.

 

2. La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare la vigilanza sulla riassicurazione all'interno della Comunità ed esaminare eventuali difficoltà derivanti dall'applicazione della presente direttiva.

 

 

Articolo 55

Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

 

Articolo 56

Misure d'esecuzione.

Le seguenti misure di esecuzione della presente direttiva sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 55, paragrafo 2:

 

a) estensione delle forme giuridiche di cui all'allegato I;

 

b) precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità enumerati all'articolo 36, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari;

 

c) aumento fino al 50% dei premi o contributi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 37, paragrafi 3 e 4, nei rami diversi dai rami 11, 12 e 13 di cui al punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, per specifiche attività riassicurative o tipi di contratti, per tener conto delle specificità di tali attività o contratti;

 

d) modifica del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 40, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari;

 

e) precisazione delle definizioni di cui all'articolo 2 per garantire l'applicazione uniforme della presente direttiva in tutta la Comunità.

 

 

TITOLO IX

Modifiche delle direttive vigenti

 

 

Articolo 57

Modifiche della direttiva 73/239/CEE.

La direttiva 73/239/CEE è modificata come segue.

 

1) All'articolo 12 bis, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

 

«1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

 

2. L'autorità competente di uno Stato membro interessato, preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese d'investimento, è consultata in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

 

c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.»

 

 

2) All'articolo 13, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

«Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione, ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessate.»

 

3) All'articolo 15, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

«2. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche e la riserva di compensazione di cui all'articolo 15 bis della presente direttiva mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati all'interno della Comunità, tali attivi devono essere situati all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Lo Stato membro d'origine, tuttavia, può consentire che le norme sulla localizzazione degli attivi siano rese più flessibili.

 

3. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE.

 

Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di tali crediti.»

 

4) L'articolo 16, paragrafo 2, è modificato come segue:

 

a) al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

«b) riserve (legali e libere) che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione;»

 

b) al quarto comma, la frase introduttiva e la lettera a) sono sostituite dal seguente testo:

 

«Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito dei seguenti elementi:

 

a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

 

- imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

- imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

 

- società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

 

- enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

- imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio.»

 

5) L'articolo 16 bis è modificato come segue:

 

a) al paragrafo 3, il settimo comma è sostituito dal seguente:

 

«L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.»;

 

b) al paragrafo 4, il settimo comma è sostituito dal seguente:

 

«L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.»

 

6) È inserito il seguente articolo 17 ter:

 

«Articolo 17 ter

 

1. Ogni Stato membro dispone che un'impresa di assicurazione la cui sede è situata sul suo territorio e che svolge attività di riassicurazione costituisca, rispetto a tutte le proprie attività, un fondo minimo di garanzia conformemente all'articolo 40 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10% del suo premio totale;

 

b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50.000.000 di EUR;

 

c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10% delle sue riserve tecniche totali.

 

2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, con riguardo alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

 

In tal caso, lo Stato membro interessato dispone che tutti gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche corrispondenti alle proprie accettazioni in riassicurazione siano del tutto sicuri, vengano gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza nessuna possibilità di trasferimenti. In questo caso e soltanto per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli 20, 21 e 22 della direttiva 92/49/CEE e all'allegato I della direttiva 88/357/CEE.

 

Ogni Stato membro garantisce che le rispettive autorità competenti verifichino la separazione prevista dal secondo comma.

 

3. Qualora la Commissione decida, conformemente all'articolo 56, lettera c), della direttiva 2005/68/CE di aumentare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto previsto dagli articoli 37, paragrafi 3 e 4, della direttiva suddetta, ogni Stato membro applica alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni degli articoli da 35 a 39 di detta direttiva per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione.»

 

7) All'articolo 20 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 16 bis, qualora:

 

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche importanti rispetto all'ultimo esercizio;

 

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.»

 

 

Articolo 58

Modifiche della direttiva 92/49/CEE.

La direttiva 92/49/CEE è modificata come segue.

 

1) All'articolo 15, il paragrafo 1 bis è sostituito dal seguente:

 

«1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione forma oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 73/239/CEE.»

 

2) All'articolo 16, i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

 

«4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni:

 

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno,

 

- per l'irrogazione di sanzioni,

 

- nell'ambito di un ricorso amministrativo avverso una decisione dell'autorità competente, o

 

- nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

 

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti nello stesso Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

 

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

 

- gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

 

- le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

 

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

 

- le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

 

- le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

 

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

- le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

 

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

 

- qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»

 

3) All'articolo 21, il paragrafo 1 è modificato come segue:

 

a) la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

«1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche e le riserve di compensazione solo mediante le seguenti categorie di attivi:»;

 

 

b) al punto B, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 

«f) crediti verso i riassicuratori, inclusa la parte delle riserve tecniche a loro carico, e verso società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione.»

 

c) al punto C, il terzo comma è sostituito dal seguente:

 

«L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati nel primo comma non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.»

 

4) All'articolo 22, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

 

«1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione, lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del:»

 

 

Articolo 59

Modifiche della direttiva 98/78/CE.

La direttiva 98/78/CE è modificata come segue.

 

1) Il titolo è sostituito dal seguente:

 

«Direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo».

 

2) L'articolo 1 è modificato come segue:

 

a) le lettere c), i), j) e k) sono sostituite dalle seguenti:

 

«c) "impresa di riassicurazione": un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione;»

 

«i) "società di partecipazione assicurativa": un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario;

 

j) "società di partecipazione assicurativa mista":

 

un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione;

 

k) "autorità competenti": le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di riassicurazione.»

 

b) è aggiunta la seguente lettera l):

 

«l) "impresa di riassicurazione di paesi terzi":

 

impresa che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE;».

 

3) Gli articoli 2, 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Articolo 2

Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione.

 

1. Oltre alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, e della direttiva 2005/68/CE che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente direttiva.

 

2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.

 

3. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 8.

 

Articolo 3

Campo di applicazione della vigilanza supplementare.

 

1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.

 

2. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare le seguenti imprese di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 10:

 

- le imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese partecipate dall'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

3. Gli Stati membri possono escludere dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 le imprese con sede in un paese terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5, e dell'allegato II, punto 4.

 

Inoltre, in singoli casi le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, quando:

 

- l'impresa presa in considerazione presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione,

 

- la considerazione della situazione finanziaria dell'impresa è inopportuna o fuorviante rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

 

Articolo 4

Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare.

 

1. La vigilanza supplementare è esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, o dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE, o dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE.

 

2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.

 

3. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità competenti per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità.»

 

4) All'articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

 

«1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare instauri un adeguato sistema di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.»

 

5) Gli articoli 6, 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:

 

«Articolo 6

Accesso alle informazioni.

 

1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti per l'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni utili ai fini della vigilanza su un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per ottenere le informazioni necessarie solo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cui sono state richieste non le ha fornite.

 

2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui al paragrafo 1 presso:

 

- l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

 

- l'impresa di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

 

- le imprese figlie di quell'impresa di assicurazione,

 

- le imprese figlie di quell'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese madri di quell'impresa di assicurazione,

 

- le imprese madri di quell'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di assicurazione,

 

- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di riassicurazione.

 

3. Nell'applicare il presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro che in casi specifici intendano verificare importanti informazioni riguardanti un'impresa situata in un altro Stato membro, che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa figlia, un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito nei limiti delle loro competenze, procedendo esse stesse alla verifica ovvero autorizzando a procedere le autorità richiedenti oppure un revisore o un esperto.

 

L'autorità competente richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.

 

Articolo 7

Cooperazione fra autorità competenti.

 

 

1. Nel caso di imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilite in Stati membri diversi, che siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza a norma della presente direttiva e comunicano di loro iniziativa qualsiasi informazione che giudichino essenziale per le altre autorità competenti.

 

2. Ove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, oppure un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, ovvero entrambi, siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la funzione pubblica di vigilare su tali altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, queste autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificarne i compiti, in particolare nell'ambito della presente direttiva.

 

3. Le informazioni ricevute in forza della presente direttiva, in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti dalla stessa previsti, sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita), all'articolo 16 della direttiva 2002/83/CE e agli articoli da 24 a 30 della direttiva 2005/68/CE.

 

Articolo 8

Operazioni all'interno di un gruppo.

 

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra:

 

a) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione e:

 

i) un'impresa partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

ii) un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

iii) un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

b) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e una persona fisica che detiene una partecipazione:

 

i) nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione o in una delle loro imprese partecipate;

 

ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

iii) in un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

Tali operazioni riguardano in particolare:

 

- i prestiti,

 

- le garanzie e le operazioni fuori bilancio,

 

- gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità,

 

- gli investimenti,

 

- le operazioni di riassicurazione e retrocessione,

 

- gli accordi di ripartizione dei costi.

 

2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione pongano in essere adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, nonché valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e meccanismi sono sottoposti alla verifica delle autorità competenti.

 

Se da tali informazioni risulta che la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è compromessa, o rischia di esserlo, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di riassicurazione.»

 

6) All'articolo 9, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

 

«3. Se dal calcolo di cui al paragrafo 1 risulta che la solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.»

 

7) L'articolo 10 è modificato come segue:

 

a) il titolo è sostituito dal seguente:

 

«Società di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi»;

 

b) i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

 

«2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all'allegato II.

 

3. Se da questo calcolo risulta che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa, o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di quella impresa di assicurazione o di riassicurazione.»

 

8) L'articolo 10 bis è modificato come segue:

 

a) al paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

 

«b) imprese di riassicurazione tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede in un paese terzo;

 

c) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede nella Comunità.»;

 

 

b) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a permettere:

 

a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e

 

b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede sul loro territorio, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.»

 

9) Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono sostituiti dal testo di cui all'allegato II della presente direttiva.

 

 

Articolo 60

Modifiche della direttiva 2002/83/CE.

La direttiva 2002/83/CE è modificata come segue.

 

1) All'articolo 1, paragrafo 1, è aggiunta la seguente lettera:

 

«s) "impresa di riassicurazione": un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione.»

 

2) È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 9 bis

 

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri.

 

1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

c) controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

 

2. Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

 

c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

 

3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.»

 

3) All'articolo 10, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

 

«Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione.»

 

4) All'articolo 15, è aggiunto il seguente paragrafo:

 

«1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 9 bis.»

 

5) L'articolo 16 è modificato come segue:

 

a) i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

 

«4. Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma dei paragrafi 1 o 2 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

 

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o

 

- per irrogare sanzioni, o

 

- nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti, o

 

- nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 67 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione.

 

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

 

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

 

- gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

 

- le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

 

nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

 

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

 

- le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

 

- le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

 

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

- le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

 

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

 

- qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.»;

 

b) il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

 

«8. I paragrafi da 1 a 7 non ostano a che un'autorità competente trasmetta:

 

- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

 

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

 

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo.»

 

6) L'articolo 20, paragrafo 4, è sostituito dal seguente:

 

«4. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore autorizzato a norma della direttiva 2005/68/CE che sia un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE.

 

Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di questi crediti.»

 

7. L'articolo 23 è modificato come segue:

 

a) al paragrafo 1, punto B, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

 

«f) crediti verso i riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche, e sulle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE;»

 

b) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

 

«3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati al paragrafo 1 non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti.»

 

8) All'articolo 27, paragrafo 2, sono aggiunti i seguenti commi:

 

«Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito delle seguenti voci:

 

a) partecipazioni dell'impresa di assicurazione in:

 

- imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo,

 

- imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

 

- società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

 

- enti creditizi o enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio,

 

- imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

 

b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di assicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

 

- gli strumenti di cui al paragrafo 3,

 

- gli strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

 

- i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE.

 

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b).

 

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di assicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

 

Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), del presente articolo detenuti in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare. Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE.»

 

 

9) L'articolo 28, paragrafo 2 è modificato come segue:

 

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

 

«a) primo risultato:

 

il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione;»

 

b) alla lettera b), il primo comma è sostituito dal seguente:

 

«b) secondo risultato:

 

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale importo non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione.»

 

10) È inserito il seguente articolo:

 

«Articolo 28 bis

 

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative.

 

1. Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10% del premio totale;

 

b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50.000 000 di EUR;

 

c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10% delle riserve tecniche totali.

 

2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

 

In questo caso, lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia delle riserve tecniche corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento. In tal caso e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 22 a 26.

 

Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma.»

 

11) All'articolo 37, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

 

«4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possono diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28, qualora:

 

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

 

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato.»

 

 

TITOLO X

Disposizioni finali e transitorie

 

 

Articolo 61

Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti.

1. Si ritengono autorizzate a norma dell'articolo 3 le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all'esercizio dell'attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede.

 

Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l'esercizio dell'attività riassicurativa e ai requisiti di cui all'articolo 6, lettere a), c) e d), agli articoli 7, 8 e 12 e agli articoli da 32 a 41, a decorrere dal 10 dicembre 2007.

 

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1, che al 10 dicembre 2005 non ottemperino all'articolo 6, lettera a), agli articoli 7 e 8 e agli articoli da 32 a 40, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.

 

 

Articolo 62

Imprese di riassicurazione che cessano l'attività.

1. La presente direttiva non si applica alle imprese di riassicurazione che al 10 dicembre 2007 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività.

 

2. Gli Stati membri predispongono un elenco di tali imprese e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.

 

 

Articolo 63

Periodo transitorio per l'articolo 57, paragrafo 3, e l'articolo 60, paragrafo 6.

Uno Stato membro può posticipare l'applicazione del disposto dell'articolo 57, paragrafo 3, della presente direttiva, che modifica l'articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, e del disposto dell'articolo 60, paragrafo 6, della presente direttiva fino al 10 dicembre 2008.

 

 

Articolo 64

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... dicembre 2007. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo di tali provvedimenti.

 

Quando gli Stati membri adottano tali provvedimenti, questi contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 65

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 66

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Strasburgo, addì 16 novembre 2005.

 

Per il Parlamento europeo

 

Il presidente

J. BORRELL FONTELLES

 

Per il Consiglio

Il presidente

Bach of LUTTERWORTH

 

 

Allegato I

 

Forma delle imprese di riassicurazione:

 

- per il Regno del Belgio: société anonyme/naamloze vennootschap, société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen, association d'assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging, société coopérative/coöperatieve vennootschap,

- per la Repubblica ceca: akciová spoleènost,

 

- per il Regno di Danimarca: aktieselskaber, gensidige selskaber,

 

- per la Repubblica federale di Germania: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit, Öffentlichrechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen,

 

- per la Repubblica di Estonia: aktsiaselts,

 

- per la Repubblica ellenica: ... (7),

 

- per il Regno di Spagna: sociedad anónima,

 

- per la Repubblica francese: société anonyme, société d'assurance mutuelle, institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, institution de prévoyance régie par le code rural, mutuelles régies par le code de la mutualité,

 

- per l'Irlanda: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited,

 

- per la Repubblica italiana: società per azioni,

 

- per la Repubblica di Cipro:... (8),

 

- per la Repubblica di Lettonia: akciju sabiedriba, sabiedriba ar ierobezotu atbildibu,

 

- per la Repubblica di Lituania: akcine bendrove, uzdaroji akcine bendrove,

 

- per il Granducato di Lussemburgo: société anonyme, société en commandite par actions, association d'assurances mutuelles, société coopérative,

 

- per la Repubblica di Ungheria: biztosító részvénytársaság, biztosító szövetkezet, harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe,

 

- per la Repubblica di Malta: limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata,

 

- per il Regno dei Paesi Bassi: naamloze vennootschap, onderlinge waarborgmaatschappij,

 

- per la Repubblica d'Austria: Aktiengesellschaft, Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit,

 

- per la Repubblica di Polonia: spó³ka akcyjna, towarzystwo ubezpieczeñ wzajemnych,

 

- per la Repubblica portoghese: sociedade anónima, mútua de seguros,

 

- per la Repubblica di Slovenia: delniska druzba,

 

- per la Repubblica slovacca: akciová spoloènost,

 

- per la Repubblica di Finlandia: keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag, -vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag, vakuutusyhdistys/försäkringsförening,

 

- per il Regno di Svezia: försäkringsaktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag,

 

- per il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, «the association of underwriters known as Lloyd's».

 

------------------------

(7) Si omette il testo in lingua greca.

(8) Si omette il testo in lingua cipriota.

 

 

Allegato II

 

Gli allegati I e II della direttiva 98/78/CE sono sostituiti dal testo seguente:

 

«Allegato I

 

Calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione

 

 

1. SCELTA DEL METODO DI CALCOLO E PRINCIPI GENERALI

 

A. Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità corretta delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 1, venga effettuato secondo uno dei metodi illustrati al punto 3. Tuttavia, uno Stato membro può disporre che le autorità competenti autorizzino o impongano un metodo di cui al punto 3 diverso da quello da esso stesso prescelto.

 

 

B. Proporzionalità

 

Il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione tiene conto della quota proporzionale detenuta dall'impresa partecipante nelle sue imprese partecipate.

 

Per «quota proporzionale» si intende la quota del capitale sottoscritto, appartenente direttamente o indirettamente, all'impresa partecipante, nel caso di applicazione dei metodi 1 o 2 del punto 3, ovvero le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato nel caso di applicazione del metodo 3 del punto 3.

 

Indipendentemente dal metodo, se l'impresa partecipata è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, il deficit di solvibilità dell'impresa va considerato per intero.

 

Tuttavia, se per le autorità competenti la responsabilità dell'impresa madre è rigorosamente e inequivocabilmente limitata alla quota di capitale che essa detiene, quelle autorità possono consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

 

Qualora tra alcune delle imprese di un gruppo assicurativo o riassicurativo non esistano legami patrimoniali, l'autorità competente fissa la quota proporzionale di cui dovrà tener conto.

 

 

C. Eliminazione del doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità

 

C.1. Trattamento generale degli elementi del margine di solvibilità

 

Indipendentemente dal metodo utilizzato per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, deve essere eliminato il doppio computo degli elementi costitutivi del margine di solvibilità tra le diverse imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini di tale calcolo.

 

A questo scopo, per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, se i metodi di cui al punto 3 non lo prevedono espressamente, non possono essere computati i seguenti importi:

 

- il valore di ogni attivo dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate,

 

- il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione,

 

- il valore di ogni attivo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione, che rappresenta il finanziamento degli elementi costitutivi del margine di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

 

C.2. Trattamento di alcuni elementi

 

Fatte salve le disposizioni del punto C.1:

 

- gli utili accantonati a riserve e gli utili futuri di un'impresa di assicurazione sulla vita o di un'impresa di riassicurazione vita partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, e

 

- le quote di capitale sociale sottoscritte, ma non versate, di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da detta impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta,

 

possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità di detta partecipata. Tuttavia, sono assolutamente escluse dal calcolo le quote di capitale sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per l'impresa partecipante.

 

Sono altresì escluse dal calcolo le quote di capitale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

Sono anche escluse dal calcolo le quote di capitale di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata sottoscritte, ma non versate, che rappresentino un obbligo potenziale per un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dalla medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

 

 

C.3. Trasferibilità

 

Se le autorità competenti ritengono che taluni elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al punto C.2, non possono effettivamente essere resi disponibili per soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità corretta, tali elementi possono essere inclusi nel calcolo solo qualora siano ammessi a soddisfare il requisito di margine di solvibilità dell'impresa partecipata.

 

 

C.4. La somma degli elementi di cui ai punti C.2 e C.3 non può superare, per l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il requisito di margine di solvibilità.

 

 

D. Eliminazione della costituzione di capitale frutto di operazioni interne al gruppo

 

Sono esclusi dal calcolo di solvibilità corretta gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità derivanti da un reciproco finanziamento tra l'impresa di assicurazione o di riassicurazione

 

e:

 

- un'impresa partecipata,

 

- un'impresa partecipante,

 

- un'altra impresa partecipata da una delle sue imprese partecipanti.

 

Sono inoltre esclusi dal calcolo gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, quando tali elementi provengono da un finanziamento reciproco con un'altra impresa partecipata da quell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

Il finanziamento reciproco si realizza, tra l'altro, quando un'impresa di assicurazione o di riassicurazione o qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un'altra impresa o accorda prestiti a un'altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene un elemento ammesso a costituire il margine di solvibilità della prima impresa.

 

 

E. Le autorità competenti provvedono affinché la solvibilità corretta sia calcolata con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE. Le attività e le passività sono valutate in base alle rispettive disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE, 2005/68/CE.

 

 

2. APPLICAZIONE DEI METODI DI CALCOLO

 

2.1. Imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

 

Il calcolo della situazione di solvibilità corretta viene effettuato secondo i principi generali e i metodi stabiliti nel presente allegato.

 

Indipendentemente dal metodo utilizzato, la solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione avente più di una impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, è calcolata integrando ciascuna delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

 

Nel caso di partecipazioni successive (per esempio un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, a sua volta partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione), la solvibilità corretta è calcolata a livello di ciascuna impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che abbia almeno un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

 

- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nel medesimo Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, ovvero

 

- che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata da una società di partecipazione assicurativa avente sede nello stesso Stato membro dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora la società di partecipazione assicurativa e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata siano considerate ai fini del calcolo.

 

Gli Stati membri possono inoltre esonerare dall'obbligo di calcolare la solvibilità corretta l'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia partecipata da un'altra impresa di assicurazione, da un'altra impresa di riassicurazione o da una società di partecipazione assicurativa aventi la sede in un altro Stato membro, qualora le autorità competenti degli Stati membri interessati abbiano concordato di attribuire l'esercizio della vigilanza supplementare all'autorità competente di quest'altro Stato membro.

 

In tutti i casi, l'esonero può essere concesso soltanto se le autorità competenti accertano che gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione considerate ai fini del calcolo sono ripartiti in maniera adeguata tra tali imprese.

 

Gli Stati membri possono disporre che, allorché un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata ha la sede in uno Stato membro diverso da quello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità corretta, nel calcolo sia inclusa, per quanto riguarda l'impresa partecipata, la situazione di solvibilità valutata dalle autorità competenti di quest'altro Stato membro.

 

2.2. Società di partecipazione assicurativa intermedie

 

Nel calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un'impresa di assicurazione partecipata, in un'impresa di riassicurazione partecipata o in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tramite una società di partecipazione assicurativa, viene presa in considerazione la situazione di quest'ultima impresa. Ai fini esclusivi di tale calcolo, effettuato secondo i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato, tale società di partecipazione assicurativa è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione soggetta a un requisito di solvibilità pari a zero e alle condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE, all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE per quanto riguarda gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità.

 

2.3. Imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi partecipate

 

Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, quest'ultima è considerata, ai fini esclusivi di tale calcolo, un'impresa di assicurazione partecipata o un'impresa di riassicurazione partecipata, applicando i principi generali e i metodi descritti nel presente allegato.

 

Se, tuttavia, nel paese terzo in cui ha la sede detta impresa è soggetta a un regime di autorizzazione e all'obbligo di possedere un requisito di solvibilità comparabile almeno con quello delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE o 2005/68/CE, tenuto conto degli elementi necessari per soddisfare tale requisito, gli Stati membri possono disporre che nel calcolo si tenga conto, per quanto riguarda quell'impresa, del requisito di solvibilità e degli elementi ammessi a soddisfare tale requisito previsti dalla legislazione del paese terzo.

 

2.4. Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

 

Per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante in un ente creditizio, in un'impresa di investimento o in un ente finanziario, si applicano mutatis mutandis le disposizioni sulla deduzione di tali partecipazioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE, nonché le disposizioni sulla facoltà degli Stati membri di autorizzare, a talune condizioni, metodi alternativi e di consentire che tali partecipazioni non siano dedotte.

 

2.5. Indisponibilità delle informazioni necessarie

 

Qualora, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità corretta di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi a soddisfare la situazione di solvibilità corretta. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso a soddisfare la situazione di solvibilità corretta.

 

3. METODI DI CALCOLO

 

Metodo 1: Metodo della deduzione e dell'aggregazione

 

La situazione di solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

 

i) la somma:

 

a) degli elementi costitutivi del margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

 

b) della quota proporzionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata

 

e

 

ii) la somma:

 

a) del valore contabile dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

 

b) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

 

c) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

Nel caso di partecipazione detenuta indirettamente, in tutto o in parte, nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, il punto ii), lettera a), comprende il valore di questa proprietà indiretta, tenendo conto delle quote di interessenza successive; inoltre, il punto i), lettera b), e il punto ii), lettera c), includono le corrispondenti quote proporzionali degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

Metodo 2: Metodo della deduzione del requisito di solvibilità

 

La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

 

i) la somma degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante

 

e

 

ii) la somma:

 

a) del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e

 

b) della quota proporzionale del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

Ai fini della valutazione degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità, le partecipazioni ai sensi della presente direttiva sono valutate in base al metodo dell'equivalenza, secondo la facoltà prevista all'articolo 59, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 78/660/CEE.

 

Metodo 3: Metodo basato sul bilancio consolidato

 

Il calcolo della solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante viene effettuato a partire dal bilancio consolidato. La solvibilità corretta dell'impresa di assicurazione partecipante o dell'impresa di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra gli elementi costitutivi del margine di solvibilità calcolati sulla base del bilancio consolidato e:

 

a) la somma del requisito di solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e della quota proporzionale del requisito di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate, sulla base delle percentuali utilizzate per redigere il bilancio consolidato,

 

b) o il requisito di solvibilità calcolato a partire dal bilancio consolidato.

 

Per il calcolo degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità e del requisito di solvibilità a partire dal bilancio consolidato si applicano le disposizioni delle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.

 

 

Allegato II

 

Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi

 

1. Nel caso di due o più imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, stabilite in Stati membri diversi, che siano imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di assicurazione o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, le autorità competenti provvedono affinché il metodo descritto nel presente allegato sia applicato in modo coerente.

 

Le autorità competenti provvedono ad esercitare la vigilanza supplementare con la stessa periodicità del calcolo del margine di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione prevista dalle direttive 73/239/CEE, 91/674/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE.

 

2. Gli Stati membri possono inoltre esonerare dal calcolo previsto nel presente allegato l'impresa di assicurazione o di riassicurazione:

 

- che sia un'impresa partecipata da un'altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per l'altra impresa,

 

- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia considerata ai fini del calcolo previsto dal presente allegato, effettuato per una delle altre imprese,

 

- che abbia per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi di una o più altre imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nello stesso Stato membro, qualora sia stato concluso, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, un accordo che attribuisce l'esercizio della vigilanza supplementare di cui al presente allegato all'autorità di controllo di un altro Stato membro.

 

Nel caso di partecipazioni successive (per esempio una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, partecipata a sua volta da un'altra società di partecipazione assicurativa o da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi), gli Stati membri possono applicare i calcoli previsti nel presente allegato soltanto a livello dell'impresa madre cui fa capo l'impresa di assicurazione o di riassicurazione, che sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di assicurazione di paesi terzi o un'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

 

3. Le autorità competenti provvedono affinché siano effettuati calcoli analoghi a quelli descritti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

 

L'analogia consiste nell'applicare i principi generali e i metodi stabiliti nell'allegato I a livello della società di partecipazione assicurativa, dell'impresa di assicurazione di paesi terzi o dell'impresa di riassicurazione di paesi terzi.

 

Ai fini esclusivi di tale calcolo, l'impresa madre è considerata alla stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta:

 

- a un requisito di solvibilità pari a zero, se è una società di partecipazione assicurativa,

 

- a un requisito di solvibilità determinato secondo i principi di cui al punto 2.3 dell'allegato I, se si tratta di un'impresa di assicurazione di paesi terzi o di un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, ed è soggetta alle stesse condizioni di cui all'articolo 16 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 27 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 36 della direttiva 2005/68/CE, per quanto riguarda gli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

 

4. Indisponibilità delle informazioni necessarie

 

Se, per qualunque motivo, le autorità competenti non dispongono delle informazioni necessarie per il calcolo previsto nel presente allegato, relativamente a imprese partecipate aventi la sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di dette imprese nell'impresa partecipante viene dedotto dagli elementi ammessi per tale calcolo. In tal caso, nessuna plusvalenza latente associata a detta partecipazione è accettata quale elemento ammesso per tale calcolo.»

Dir. 73/239/CEE del 24 luglio 1973.
Prima direttiva del Consiglio
recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 16 agosto 1973, n. L 228. Entrata in vigore il 27 luglio 1973.

(2) Termine di recepimento: 27 gennaio 1975. Direttiva recepita con L. 10 giugno 1978, n. 295. Vedi, anche, la L. 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

 

visto il programma generale per la soppressione delle restrizioni alla libertà di stabilimento, in particolare il titolo IV C,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che, in base al programma generale di cui sopra, la soppressione delle restrizioni alla creazione di agenzie e di succursali è, per quanto riguarda le imprese di assicurazione diretta, subordinata al coordinamento delle condizioni d'accesso e di esercizio; che questo coordinamento deve essere attuato in primo luogo per le assicurazioni dirette diverse dalle assicurazioni sulla vita;

 

considerando che, per agevolare l'accesso a tali attività assicurative ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo; che per realizzare questo scopo, pur assicurando una protezione adeguata degli assicurati e dei terzi in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare segnatamente le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazioni;

 

considerando che una classifica dei rischi per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolar modo, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria e l'ammontare del fondo minimo di garanzia stabilito in funzione del ramo esercitato;

 

considerando che è opportuno escludere dal campo di applicazione della direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano a condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie peculiari; che è inoltre opportuno escludere certi organismi, in diversi Stati membri, la cui attività si esercita su un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata a un determinato territorio o a determinate persone;

 

considerando che le varie legislazioni contengono norme differenti per quanto riguarda il cumulo dell'assicurazione malattia, dell'assicurazione crediti e cauzioni e dell'assicurazione spese legali, sia fra di loro sia con altri rami assicurativi; che il mantenimento di tale divergenza dopo la soppressione delle restrizioni del diritto di stabilimento nei rami diversi dall'assicurazione sulla vita lascerà sussistere ostacoli allo stabilimento; che la soluzione di questo problema dovrà essere prevista in un coordinamento ulteriore che dovrà essere realizzato entro un periodo relativamente breve;

 

considerando che è necessario estendere in ciascuno Stato membro il controllo a tutti i rami assicurativi previsti dalla presente direttiva; che tale controllo è possibile unicamente se le suddette attività sono soggette ad una autorizzazione amministrativa; che occorre dunque precisare le condizioni di concessione o di revoca dell'autorizzazione; che è indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa;

 

considerando che conviene assoggettare i rami detti di trasporto, di cui ai numeri 4, 5, 6, 7 e 12 del punto A dell'allegato, ed i rami di credito, di cui ai numeri 14 e 15 del punto A dell'allegato, ad un regime più elastico in ragione delle fluttuazioni costanti delle transazioni in merci ed in crediti;

 

considerando che la ricerca di un metodo comune di calcolo delle riserve tecniche forma attualmente oggetto di studi sul piano comunitario; che appare quindi opportuno riservare ad ulteriori direttive l'attuazione del coordinamento in questa materia, nonché i problemi relativi alla determinazione delle categorie di investimenti e alla valutazione delle attività;

 

considerando che è necessario che le imprese di assicurazioni dispongano, oltre alle riserve tecniche sufficienti per far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero, onde far fronte ai rischi dell'esercizio; che, per assicurare, sotto questo profilo, che gli obblighi imposti siano determinati in funzione di criteri oggettivi, i quali pongano su un piano di eguaglianza di concorrenza le imprese aventi la stessa importanza, conviene prevedere che questo margine sia in rapporto con il volume globale degli affari dell'impresa e sia determinato in funzione di due indici di sicurezza fondati l'uno sui premi e l'altro sui sinistri;

 

considerando che è necessario esigere un fondo minimo di garanzia in funzione della gravità del rischio nei rami praticati, sia per assicurare che le imprese dispongano fin dal momento della loro costituzione di mezzi adeguati, sia per garantire che, nel corso della loro attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un limite minimo di sicurezza;

 

considerando che è necessario prevedere misure per il caso in cui la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni;

 

considerando che le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività assicurative dirette all'interno della Comunità debbono, in linea di massima, applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato, e quindi anche alle agenzie e alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità; che è tuttavia opportuno prevedere, quanto alla modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità;

 

considerando che è tuttavia opportuno permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità;

 

considerando che talune misure transitorie sono necessarie per permettere segnatamente alle piccole e medie imprese esistenti di adattarsi alle norme che devono essere adottate dagli Stati membri in esecuzione della presente direttiva, fatta salva l'applicazione dell'articolo 53 del trattato;

 

considerando che occorre garantire l'applicazione uniforme della norme coordinate e prevedere a tal fine una stretta collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in questo settore,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

TITOLO I

Disposizioni generali

 

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda l'accesso all'attività non salariata dell'assicurazione diretta, compresa l'attività di assistenza di cui al paragrafo 2, esercitata dalle imprese che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tale attività.

 

2. L'attività di assistenza riguarda l 'assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal domicilio o dal luogo di residenza. Essa consiste nell'impegnarsi, premio pagamento di un premio, a mettere ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

 

L'aiuto può consistere in prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatario. L'attività in materia di assistenza non copre i servizi manutenzione, o riparazione, l'assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

 

3. La classificazione per rami delle attività di cui al presente articolo figura nell'allegato (3).

 

------------------------

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 84/641/CEE.

 

 

Articolo 2

La presente direttiva non riguarda:

 

1. Le seguenti assicurazioni:

 

a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di sopravvivenza, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione per il caso di sopravvivenza con controassicurazione, le tontine, l'assicurazione nuzialità, l'assicurazione natalità;

 

b) l'assicurazione di rendita;

 

c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazioni sulla vita, ossia le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni sulla vita;

 

d) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale;

 

e) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito denominata "Permanent health insurance" (assicurazione malattia, di lunga durata non rescindibile).

 

2. Le seguenti operazioni:

 

a) le operazioni di capitalizzazione, quali sono definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;

 

b) le operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;

 

c) le operazioni effettuate da un'organizzazione priva di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche;

 

d) fino a coordinamento ulteriore, le operazioni di assicurazione crediti all'esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l'assicuratore (4).

 

3. L'attività di assistenza in cui l'impiego è limitato alle seguenti operazioni, effettuate in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale e avvenuti, di norma, sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

 

- soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri;

 

- trasporto dei veicoli fino all'officina più prossima o più idonea per effettuare la ripartizione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi;

 

- se lo Stato membro del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dello stesso Stato membro, salvo se tali operazioni sono effettuate da un'impresa soggetta alla presente direttiva.

 

Nei casi previsti ai due primi trattini la condizione che l'incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia:

 

a) non si applica se si tratta di un organismo di cui il beneficiario è membro e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del Paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità;

 

b) non vieta la prestazione di tale assistenza in Irlanda e nel Regno Unito da parte di uno stesso organismo operante i questi due Stati.

 

Nel caso previsto dal terzo trattino, se l'incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell'Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell'Irlanda del Nord, il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, può essere trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all'interno dell'uno o dell'altro di detti territori.

 

Inoltre la presente direttiva non concerne le operazioni d'assistenza effettuate in caso di incidente o guasto meccanico di un veicolo stradale, consistenti nel trasporto del veicolo che ha subito l'incidente o il guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, all'esterno del territorio del Granducato di Lussemburgo, sino al loro domicilio, quando tali operazioni siano effettuate dall'Automobile Club del Granducato del Lussemburgo.

 

Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di cui al presente punto soltanto se hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo 18 del punto A dell'allegato, fatto salvo il punto C dello stesso. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni (5).

 

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(4) Lettera così sostituita dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 87/343/CEE.

(5) Numero aggiunto dall'articolo 2 della direttiva 84/641/CEE.

 

 

Articolo 3

1. La presente direttiva non si applica alle mutue assicuratrici che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

 

a) il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni;

 

b) la cui attività non copra i rischi di responsabilità civile salvo se essi costituiscono una garanzia accessoria ai sensi del punto C dell'allegato, né rischi di credito e di cauzione;

 

c) per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva non supera 5 milioni di EUR, e

 

d) per le quali la metà almeno dei contributi riscossi per le attività di cui alla presente direttiva proviene da soci della mutua.

 

La presente direttiva non si applica alle imprese che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

 

- l'impresa non svolge alcuna attività che rientra nell'ambito di applicazione della presente direttiva, diversa da quella descritta nell'allegato (punto A, ramo 18),

 

- l'attività è svolta esclusivamente su base locale e consiste soltanto in prestazioni in natura, e

 

- il ricavo annuo totale introitato grazie all'attività di assistenza alle persone in difficoltà non supera i 200.000 EUR.

 

Tuttavia, il disposto del presente articolo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva (6).

 

2. Essa non riguarda inoltre le mutue che hanno concluso con un'impresa della stessa natura una Convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell'impresa cessionaria all'impresa cedente per l'esecuzione degli impegni risultanti dai citati contratti.

 

In questo caso, l'impresa cessionaria è soggetta alla direttiva.

 

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(6) Paragrafo inizialmente modificato dall'articolo 3 della direttiva 84/641/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE.

 

 

Articolo 4

La direttiva non concerne, salvo modifiche dello statuto per quanto riguarda la loro competenza:

 

a) in Germania,

 

- i seguenti enti di diritto pubblico che beneficiano di un monopolio (Monopolanstalten):

 

1. Badische Gebaeudeversicherungsanstalt, Karlsruhe

 

2. Bayerische Landesbrandversicherungsanstalt, München

 

3. Bayerische Landestierversicherungsanstalt, Schlachtvieh- Schlachtviehversicherung, München

 

4. Braunschweigische Landesbrandversicherungsanstalt, Braunschweig

 

5. Hamburger Feuerkasse, Hamburg

 

6. Hessische Brandversicherungsanstalt (Hessische Brandversicherungskammer), Darmstadt

 

7. Hessische Brandversicherungsanstalt, Kassel

 

8. Hohenzollernsche Feuerversicherungsanstalt, Sigmaringen

 

9. Lippische Landesbrandversicherungsanstalt, Detmold

 

10. Nassauische Brandversicherungsanstalt, Wiesbaden

 

11. Oldenburgische Landesbrandkasse, Oldenburg

 

12. Ostfriesische Landschaftliche Brandkasse, Aurich

 

13. Feuersozietaet Berlin, Berlin

 

14. Wuerttembergische Gebaeudebrandversicherungsanstalt, Stuttgart.

 

Tuttavia, la competenza territoriale non è ritenuta modificata nel caso di una fusione di questi enti effettuata allo scopo di mantenere a favore del nuovo ente la competenza territoriale degli organismi fusi; del pari, la competenza in merito ai rami esercitati non è ritenuta modificata se uno di tali enti riprende, per lo stesso territorio, uno o più rami di uno dei suddetti enti:

 

- i seguenti enti semipubblici:

 

1. Postbeamtenkrankenkasse

 

2. Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

 

b) in Francia,

 

gli organismi seguenti:

 

1. Caisse départementale des incendies des Ardennes

 

2. Caisse départementale des incendies de la Côte-d'Or

 

3. Caisse départementale des incendies de la Marne

 

4. Caisse départementale des incendies de la Meuse

 

5. Caisse départementale des incendies de la Somme

 

6. Caisse départementale grêle du Gers

 

7. Caisse départementale grêle de l'Hérault;

 

c) in Irlanda,

 

Voluntary Health Insurance Board;

 

d) in Italia,

 

la Cassa di previdenza per l'assicurazione degli sportivi (SPORTASS);

 

e) nel Regno Unito,

 

The Crown Agents.

 

f) in Danimarca,

 

Falcks redningskorps A/S, København (7).

 

g) in Spagna,

 

i seguenti organismi pubblici

 

1. Comisaria del seguro obligatorio de viajeros;

 

2. Consorcio compensación de seguros;

 

3. Fondo national de garantía de riesgos de la circolatión (8).

 

 

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(7) Lettera aggiunta dall'articolo 4 della direttiva 84/641/CEE.

(8) Lettera aggiunta dal paragrafo 1 del capo II (Diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi), sezione C dell'allegato I al Trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica.

 

 

Articolo 5

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

 

a) "unità di conto": l'unità di conto europea (UCE) definita dalla decisione n. 3289/75/CECA della Commissione.

 

Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all'unità di conto, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'UCE in tutte le monete della Comunità (9);

 

b) "congruenza": la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

 

c) "localizzazione delle attività": la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro, senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive, quali l'iscrizione di ipoteche. Le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale esse sono realizzabili;

 

d) "grandi rischi":

 

I) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 del punto A dell'allegato,

 

II) i rischi classificati nei rami 14 e 15 del punto A dell'allegato qualora il contraente assicurato eserciti a titolo professionale un'attività industriale, commerciale o liberale e il rischio riguardi questa attività,

 

III) i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 del punto A dell'allegato (10), purché il contraente assicurato superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

 

Prima tappa: fino al 31 dicembre 1992:

 

- totale dello stato patrimoniale: 12,4 milioni di ECU;

 

- importo netto del volume di affari: 24 milioni di ECU;

 

- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 500.

 

Seconda tappa: a partire dal 1 gennaio 1993:

 

- totale dello stato patrimoniale: 6,2 milioni di ECU;

 

- importo netto del volume di affari: 12,8 milioni di ECU;

 

- numero di dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 250.

 

Qualora il contraente assicurato faccia parte di un insieme di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri sopra indicati sono applicati sulla base dei bilanci consolidati.

 

Ogni Stato membro può aggiungere alla categoria menzionata al punto III) i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, "joint ventures", e raggruppamenti temporanei (11).

 

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(9) Lettera così sostituita dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 76/580/CEE.

(10) Frase così modificata dall'articolo 2 della direttiva 90/618/CEE.

(11) Lettera aggiunta dall'articolo 5 della direttiva 88/357/CEE.

 

 

TITOLO II

Norme applicabili alle imprese la cui sede sociale si trova all'interno della Comunità

 

Sezione A. Condizioni di accesso

 

Articolo 6

L'accesso all'attività di assicurazione diretta è subordinato alla concessione di un'autorizzazione amministrativa preliminare.

 

Questa autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:

 

a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;

 

b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami (12).

 

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(12) Articolo così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 7

1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di esercitarvi attività in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

 

2. L'autorizzazione è accordata per ramo. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo, quali previsti al punto A dell'allegato.

 

Tuttavia:

 

a) ogni Stato membro ha facoltà di accordare l'autorizzazione per i gruppi di rami indicati al punto B dell'allegato, dandole la denominazione corrispondente ivi prevista;

 

b) l'autorizzazione accordata per un ramo o per un gruppo di rami è valida anche per la copertura dei rischi accessori compresi in un altro ramo, se sono soddisfatte le condizioni previste al punto C dell'allegato (13).

 

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(13) Articolo così sostituito dall'articolo 5 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 8

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione

 

a) adottino una delle forme seguenti (14):

 

- per quanto riguarda la Repubblica italiana: "Società per azioni", "Società cooperativa", "Mutua di assicurazione".

 

L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea (SE) quando questa sarà istituita.

 

Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato;

 

b) limitino il loro oggetto sociale all'attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

 

c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 9;

 

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 17, paragrafo 2;

 

e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale.

 

f) comunichino nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore (15).

 

Inoltre quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza (16).

 

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un Paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza (17).

 

Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo (18).

 

1-bis. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria (19).

 

2. L'impresa che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 9.

 

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 16 e, se per questi altri rami l'articolo 17, paragrafo 2 esige un fondo di garanzia minimo più elevato di quello precedente, che essa possiede questo minimo.

 

3. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.

 

Tuttavia gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

 

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo in quanto elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

 

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri sottopongano le imprese che chiedono o hanno ottenuto l'autorizzazione per il ramo n. 18 del punto A dell'allegato al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale ed a attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in questo ramo (20).

 

4. Le disposizioni anzidette non possono prevedere che la domanda di autorizzazione sia esaminata in funzione delle necessità economiche del mercato (21).

 

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(14) Nella presente lettera si omette il testo non riguardante l'Italia. Lettera modificata, nella parte di testo non riguardante l'Italia, dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Norvegia, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia all'Unione europea, nella versione adattata dalla decisione 95/1/CE in seguito alla mancata adesione del Regno di Norvegia e dall'allegato II dell'atto di adesione allegato al trattato 16 aprile 2003.

(15) Lettera aggiunta dall'articolo 8 della direttiva 2000/26/CE.

(16) Comma aggiunto dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/26/CE.

(17) Comma aggiunto dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/26/CE.

(18) Comma aggiunto dall'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 95/26/CE.

(19) Paragrafo inserito dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE.

(20) In deroga alle disposizioni del presente articolo, l'articolo 50, lettera a), della direttiva 92/49/CEE ha stabilito che le autorità di controllo di Spagna, Grecia e Portogallo possono esigere la comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali e speciali di assicurazione.

(21) Il testo dell'articolo, già modificato dai trattati di adesione alla Comunità economica europea e alla Comunità europea dell'Energia Atomica della Grecia e di Spagna e Portogallo, è stato successivamente così sostituito dall'articolo 6 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 9

Il programma d'attività di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

 

a) la natura dei rischi che l'impresa si propone di garantire;

 

b) i princìpi direttivi in materia di riassicurazione;

 

c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

 

d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, i mezzi di cui l'impresa dispone per fornire l'assistenza promessa;

 

inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

 

e) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese d'impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

f) le previsioni relative ai premi o ai contributi ed ai sinistri;

 

g) la situazione probabile di tesoreria;

 

h) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità (22).

 

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(22) Articolo così sostituito dall'articolo 7 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 10

1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

 

2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

 

a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

 

b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

 

c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;

 

d) il nominativo del mandatario generale della succursale, che deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario legale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

 

Qualora l'impresa intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo n.10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità del vettore, essa deve presentare una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro della succursale.

 

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2 comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata.

 

L'autorità competente dello Stato membro d'origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 16 e 17.

 

Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

 

4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro d'origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale.

 

5. La succursale può stabilirsi e iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

 

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettera b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto le modifiche in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro d'origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4 (23) (24).

 

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(23) Il testo dell'articolo, già modificato dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/357/CEE, è stato così sostituito dall'articolo 32 della direttiva 92/49/CEE.

(24) Paragrafo così sostituito dall'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 88/357/CEE.

 

 

Articolo 11

(25).

 

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(25) Articolo abrogato dall'articolo 33 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 12

Ogni decisione di rifiuto deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata.

 

Ogni Stato membro prevede un ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

 

Lo stesso ricorso è previsto nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione nel termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della stessa.

 

 

Articolo 12 bis (26)

1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

c) controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro (27).

 

2. L'autorità competente di uno Stato membro interessato, preposta alla vigilanza degli enti creditizi o delle imprese d'investimento, è consultata in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione non vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

 

c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità (28).

 

3. In particolare, le autorità competenti rilevanti, di cui ai paragrafi 1 e 2, si consultano reciprocamente al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione e all'esperienza dei dirigenti che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un'autorizzazione che per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

 

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(26) Articolo inserito dall'articolo 22 della direttiva 2002/87/CE.

(27) Paragrafo così sostituito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

(28) Paragrafo così sostituito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

 

Sezione B. Condizioni di esercizio

 

Articolo 13

1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate tramite succursali e in regime di prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.

 

2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.

 

Nel caso in cui le imprese in questione siano autorizzate a coprire i rischi classificati nel ramo n. 18 del punto A dell'allegato, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui le imprese dispongono per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si sono impegnate ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro d'origine prevede un controllo di detti mezzi.

 

Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione, ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione interessate (29).

 

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno (30).

 

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(29) Comma aggiunto dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

(30) Articolo così sostituito, inizialmente, dall'articolo 8 della direttiva 84/641/CEE ed in seguito dall'articolo 9 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 14

Gli Stati membri della succursale provvedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica (31).

 

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(31) Articolo così sostituito dall'articolo 10 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 15 (32)

1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti per l'insieme delle sue attività.

 

L'ammontare di tali riserve è determinato in base alle norme fissate alla direttiva 91/674/CEE.

 

2. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche e la riserva di compensazione di cui all'articolo 15 bis della presente direttiva mediante attivi congrui a norma dell'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE. Per i rischi situati all'interno della Comunità, tali attivi devono essere situati all'interno della Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Lo Stato membro d'origine, tuttavia, può consentire che le norme sulla localizzazione degli attivi siano rese più flessibili (33).

 

3. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE.

 

Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 2002/83/CE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di tali crediti (34).

 

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(32) Articolo così sostituito dall'articolo 17 della direttiva 92/49/CEE.

(33) Paragrafo così sostituito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

(34) Paragrafo così sostituito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 15-bis

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata sul loro territorio e che copra i rischi classificati nel ramo n. 14 del punto A dell'allegato, in seguito denominato "assicurazione-credito", di costituire una riserva di compensazione per cautelarsi contro eventuali perdite tecniche o superiori al tasso medio dei sinistri registrato nel corso di un esercizio in tale ramo.

 

2. La riserva di compensazione è calcolata in base alle norme fissate dallo Stato membro d'origine, in conformità di uno dei quattro metodi che sono previsti al punto D dell'allegato e che sono considerati come equivalenti.

 

3. Nei limiti degli importi calcolati conformemente ai metodi di cui al punto D dell'allegato, la riserva di compensazione non è imputata al margine di solvibilità.

 

4. Gli Stati membri possono esonerare dall'obbligo di costituire una riserva di compensazione per il ramo "assicurazione-credito" le imprese di assicurazioni la cui sede sociale sia situata sul loro territorio ed i cui premi o contributi riscossi per tale ramo siano inferiori al 4% dell'importo totale dei premi o contributi ed a 2.500.000 ECU (35).

 

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(35) Articolo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 87/343/CEE e successivamente così sostituito dall'articolo 18 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 16 (36)

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

 

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

 

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

 

i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

 

ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per motivi diversi dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

 

iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

 

b) riserve (legali e libere) che non corrispondono ad impegni né sono classificate come riserve di compensazione (37);

 

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare.

 

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

 

Per le imprese di assicurazione che attualizzano le loro riserve tecniche per sinistri da pagare o effettuano deduzioni dalle stesse per tenere conto dei proventi dei loro investimenti, come consentito dall'articolo 60, punto 1, lettera g), della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione, il margine di solvibilità disponibile è ridotto della differenza tra le riserve tecniche prima dell'attualizzazione o della deduzione, quali risultano dall'allegato ai conti, e le riserve tecniche dopo l'attualizzazione o la deduzione. Questo aggiustamento è effettuato per tutti i rischi enumerati al punto A dell'allegato, ad eccezione dei rischi dei rami 1 e 2. Per i rami diversi da 1 e 2, non è necessario alcun aggiustamento in caso di attualizzazione delle rendite incluse nelle riserve tecniche.

 

Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito dei seguenti elementi (38):

 

a) partecipazioni che l'impresa di assicurazione detiene in:

 

- imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 6 della presente direttiva, dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

- imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

 

- società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

 

- enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

 

- imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio (39).

 

b) ciascuno dei seguenti elementi detenuti dall'impresa di assicurazione nelle imprese di cui alla lettera a) in cui ha una partecipazione:

 

- strumenti di cui al paragrafo 3,

 

- strumenti di cui all'articolo 18, paragrafo 3, della direttiva 79/267/CEE,

 

- i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE (40).

 

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, ente finanziario, impresa di investimento, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui alle lettere a) e b) del quarto comma (41).

 

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti dalle imprese di assicurazione in enti creditizi, imprese di investimento e enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il metodo 1 ("consolidamento contabile") è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo (42).

 

Gli Stati membri possono prevedere che per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette alla vigilanza supplementare ai sensi della suddetta direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE, non siano tenute a dedurre gli elementi di cui alle lettere a) e b) del quarto comma detenuti in enti creditizi, enti finanziari, imprese di investimento, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare (43).

 

Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE (44).

 

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, esistano accordi vincolanti in base a cui i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

 

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

 

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

 

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

 

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

 

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

 

v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

 

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

 

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

 

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

 

iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

 

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

 

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

 

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto;

 

b) il richiamo di contributi che le mutue e le società a forma mutua, a contributi variabili, possono esigere dai loro iscritti a titolo dell'esercizio, fino a concorrenza della metà della differenza tra i contributi massimi e i contributi effettivamente richiamati; tuttavia, queste possibilità di richiamo non possono rappresentare più del 50% del margine di solvibilità disponibile o del margine di solvibilità richiesto, se inferiore. Le autorità nazionali competenti definiscono per tutte le imprese interessate le condizioni alle quali possono essere ammessi i contributi richiamati;

 

c) le plusvalenze latenti nette risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale.

 

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 2 della direttiva 91/675/CEE del Consiglio.

 

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(36) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 9 della direttiva 84/641/CEE, dall'articolo 1 della direttiva 87/343/CEE, dall'articolo 24 della direttiva 92/49/CEE e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE.

(37) Lettera così sostituita dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

(38) Frase così sostituita dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

(39) Lettera così sostituita dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

(40) Comma aggiunto dall'articolo 22 della direttiva 2002/87/CE.

(41) Comma aggiunto dall'articolo 22 della direttiva 2002/87/CE.

(42) Comma aggiunto dall'articolo 22 della direttiva 2002/87/CE.

(43) Comma aggiunto dall'articolo 22 della direttiva 2002/87/CE.

(44) Comma aggiunto dall'articolo 22 della direttiva 2002/87/CE.

 

 

Articolo 16 bis (45)

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all'ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all'onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

 

Tuttavia, qualora le imprese pratichino essenzialmente soltanto uno o più dei rischi credito, tempesta, grandine, gelo, sono presi in considerazione come periodo di riferimento dell'onere medio dei sinistri gli ultimi sette esercizi sociali.

 

2. Fatto salvo l'articolo 17, l'ammontare del margine di solvibilità richiesto deve essere pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

3. L'ammontare dei premi da utilizzare per il calcolo è il più elevato dei due importi seguenti: l'importo dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato in appresso, e l'importo dei premi o contributi lordi acquisiti.

 

I premi o i contributi per i rami 11, 12 e 13 i cui al punto A dell'allegato sono aumentati del 50%.

 

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per gli affari diretti nel corso dell'ultimo esercizio vengono cumulati.

 

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell'ultimo esercizio.

 

Dal risultato ottenuto si detrae l'importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell'ultimo esercizio, nonché l'importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

 

Dopo aver ripartito l'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 50 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 18% e del 16% e si sommano gli importi così ottenuti.

 

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione (46).

 

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i premi o contributi ai rami 11, 12 e 13.

 

4. Il calcolo sulla base dei sinistri è effettuato nel modo appresso indicato, utilizzando per i rami 11, 12 e 13 classificati al punto A dell'allegato l'ammontare dei sinistri, degli accantonamenti e dei recuperi incrementato del 50%.

 

Gli importi dei sinistri pagati per gli affari diretti nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 vengono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

 

Al risultato ottenuto si aggiunge l'importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell'ultimo esercizio, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione.

 

Dall'importo ottenuto si detrae l'ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

 

Dall'importo rimasto, si detrae l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all'inizio del secondo esercizio finanziario precedente l'ultimo esercizio considerato, sia per gli affari diretti che per le accettazioni in riassicurazione. Se il periodo di riferimento determinato a norma del paragrafo 1 è di 7 anni, si deduce l'ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare costituiti all'inizio del sesto esercizio precedente l'ultimo esercizio considerato.

 

Dopo aver ripartito la terza o la settima parte, a seconda del periodo di riferimento determinato conformemente al paragrafo 1, dell'importo così ottenuto in due quote, la prima fino a 35 milioni di EUR, la seconda comprendente l'eccedenza, si applicano su tali quote rispettivamente le percentuali del 26% e del 23% e si sommano gli importi così ottenuti.

 

L'ammontare così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, relativamente alla somma dei tre ultimi esercizi, tra l'ammontare dei sinistri che restano a carico dell'impresa, dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione, e l'ammontare lordo dei sinistri; tale rapporto non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione (47).

 

Con l'approvazione delle autorità competenti, è possibile ricorrere a metodi statistici per assegnare i sinistri, gli accantonamenti ed i recuperi ai rami 11, 12 e 13. Nel caso dei rischi di cui al ramo 18 del punto A dell'allegato, l'importo dei sinistri liquidati preso in considerazione ai fini del calcolo della base dei sinistri è il costo derivante, per l'impresa di assicurazione, dall'intervento d'assistenza effettuato. Tale costo viene calcolato secondo le disposizioni nazionali dello Stato membro di origine.

 

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi 2, 3 e 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l'esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l'anno precedente moltiplicato per il rapporto tra l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell'ultimo esercizio finanziario e l'ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all'inizio dell'ultimo esercizio finanziario. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non può essere mai superiore a uno.

 

6. Le percentuali applicabili alle quote di cui al paragrafo 3, sesto comma e al paragrafo 4, sesto comma, sono ridotte ad un terzo per quanto riguarda l'assicurazione malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, se

 

a) i premi riscossi sono calcolati in base a tavole di morbilità secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

 

b) è costituita una riserva di senescenza;

 

c) è riscosso un supplemento di premio per costituire un margine di sicurezza adeguato;

 

d) l'impresa di assicurazione può recedere dal contratto al più tardi entro il termine del terzo anno d'assicurazione;

 

e) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per i contratti in corso.

 

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(45) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE.

(46) Comma così sostituito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

(47) Comma così sostituito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 17 (48)

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 16, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

 

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 2 milioni di EUR. Se sono coperti i rischi o una parte dei rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 classificati al punto A dell'allegato, il fondo di garanzia è di 3 milioni di EUR.

 

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue e le società a forma mutualistica.

 

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(48) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 10 della direttiva 84/641/CEE, dall'articolo 1 della direttiva 87/343/CEE e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE.

 

 

Articolo 17 bis (49)

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 16 bis, paragrafi 3 e 4 e nell'articolo 17, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta (il 20 settembre 2003), per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

 

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale dell'indice nel periodo tra l'entrata in vigore della presente direttiva e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100.000 EUR.

 

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5%, non si opera alcun adeguamento.

 

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

 

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(49) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE.

 

 

Articolo 17 ter (50)

1. Ogni Stato membro dispone che un'impresa di assicurazione la cui sede è situata sul suo territorio e che svolge attività di riassicurazione costituisca, rispetto a tutte le proprie attività, un fondo minimo di garanzia conformemente all'articolo 40 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10% del suo premio totale;

 

b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50.000.000 di EUR;

 

c) le riserve tecniche relative alle sue accettazioni in riassicurazione superano il 10% delle sue riserve tecniche totali.

 

2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, con riguardo alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

 

In tal caso, lo Stato membro interessato dispone che tutti gli attivi utilizzati dall'impresa di assicurazione per coprire le riserve tecniche corrispondenti alle proprie accettazioni in riassicurazione siano del tutto sicuri, vengano gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta delle imprese di assicurazione, senza nessuna possibilità di trasferimenti. In questo caso e soltanto per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli 20, 21 e 22 della direttiva 92/49/CEE e all'allegato I della direttiva 88/357/CEE.

 

Ogni Stato membro garantisce che le rispettive autorità competenti verifichino la separazione prevista dal secondo comma.

 

3. Qualora la Commissione decida, conformemente all'articolo 56, lettera c), della direttiva 2005/68/CE di aumentare gli importi utilizzati per il calcolo del margine di solvibilità richiesto previsto dagli articoli 37, paragrafi 3 e 4, della direttiva suddetta, ogni Stato membro applica alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo le disposizioni degli articoli da 35 a 39 di detta direttiva per quanto riguarda le attività di accettazione in riassicurazione.

 

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(50) Articolo inserito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 18

1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 15.

 

2. Fatti salvi l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 20, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 22, paragrafo 1, ultimo comma, gli Stati membri non costringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.

 

3. Queste disposizioni non ostano alle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci delle imprese in questione (51).

 

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(51) Articolo così sostituito dall'articolo 26 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 19

1. Ciascuno Stato membro impone alle imprese aventi la sede sociale nel suo territorio di presentare un resoconto annuale, per tutte le operazioni, della loro situazione finanziaria, della loro solvibilità e, per quanto riguarda la copertura dei rischi classificati al n. 18 del punto A dell'allegato, degli altri mezzi di cui esse dispongono per far fronte ai loro impegni, nella misura in cui la legislazione dello Stato in parola prevede un controllo di tali mezzi.

 

1. bis. Per quanto riguarda l'assicurazione crediti, l'impresa deve tenere a disposizione dell'autorità di controllo situazioni contabili che indichino sia i risultati tecnici sia le riserve tecniche riguardanti tale attività (52).

 

2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo (53).

 

3. Ogni Stato membro adotta tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività e ai fini della loro applicazione.

 

Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti:

 

a) di informarsi approfonditamente circa la situazione dell'impresa e le sue attività complessive, in particolare:

 

- raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,

 

- procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa;

 

b) di prendere nei confronti dell'impresa, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutti i provvedimenti appropriati e necessari per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

 

c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, facendo eventualmente ricorso agli organi giudiziari.

 

Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari (54) (55).

 

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(52) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva 87/343/CEE.

(53) Paragrafo così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 92/49/CEE.

(54) Paragrafo così sostituito, da ultimo, dall'articolo 11 della direttiva 92/49/CEE.

(55) Articolo così sostituito dall'articolo 11 della direttiva 84/641/CEE.

 

 

Articolo 20

1. Qualora un'impresa non si conformi alle disposizioni di cui all'articolo 15, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità degli attivi, dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati i rischi.

 

2. Ai fini di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 16 bis (56), l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

 

In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la situazione finanziaria dell'impresa stia per deteriorarsi ulteriormente, la medesima autorità può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure.

 

3. Se il margine di solvibilità non raggiunge più il fondo di garanzia previsto all'articolo 17, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa un piano di finanziamento a breve termine che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

 

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul cui territorio l'impresa esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni.

 

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti possono prendere inoltre tutte le misure atte a salvaguardare gli interessi degli assicurati.

 

5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per poter vietare in conformità della propria legislazione nazionale la libera disponibilità degli attivi situati sul suo territorio su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa il quale deve precisare gli attivi oggetto di tali misure (57).

 

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(56) Il rinvio "articolo 16, paragrafo 3" è stato così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE.

(57) Articolo così sostituito dall'articolo 13 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 20 bis (58)

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio. Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

 

a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

 

c) la prevista situazione patrimoniale;

 

d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità;

 

e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

 

2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

 

3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

 

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 16 bis, qualora:

 

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche importanti rispetto all'ultimo esercizio;

 

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato (59).

 

5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare il certificato ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 3, secondo comma, della presente direttiva, dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 88/357/CEE del Consiglio (seconda direttiva assicurazione non vita) e dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 92/49/CEE (terza direttiva assicurazione non vita), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.

 

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(58) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE.

(59) Paragrafo così sostituito dall'articolo 57 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 21

(60)

 

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(60) Articolo soppresso dall'articolo 11 della direttiva 88/357/CEE.

 

 

Sezione C. Revoca dell'autorizzazione

 

 

Articolo 22

1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa:

 

a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione;

 

b) non soddisfa più le condizioni di accesso;

 

c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 20;

 

d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

 

L'autorità di controllo dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa interessata di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa, in applicazione dell'articolo 20, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, o paragrafo 3, secondo comma.

 

2. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere motivata in modo preciso e notificata all'impresa interessata (61).

 

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(61) Articolo così sostituito dall'articolo 14 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

TITOLO III A (62)

Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità

 

 

Articolo 23

1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di una autorizzazione amministrativa l'accesso, sul suo territorio, all'attività di cui all'articolo 1, per ogni impresa avente la sede sociale fuori della Comunità.

 

2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

 

a) essere abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende;

 

b) aprire un'agenzia o una succursale sul territorio di detto Stato membro;

 

c) impegnarsi a istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;

 

d) designare un mandatario generale che dev'essere riconosciuto dall'autorità competente;

 

e) disporre, nel Paese d'esercizio, di attività per un ammontare almeno uguale alla metà del minimo prescritto all'articolo 17, paragrafo 2, per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo, a titolo di cauzione;

 

f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 25;

 

g) presentare un programma di attività conforme all'articolo 11, paragrafi 1 e 2.

 

h) comunichino nome e indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui viene richiesta l'autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 del punto A dell'allegato, esclusa la responsabilità civile del vettore (63).

 

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(62) Titolo così modificato dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 90/618/CEE.

(63) Lettera aggiunta dall'articolo 8 della direttiva 2000/26/CE.

 

 

Articolo 24

Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire riserve tecniche sufficienti corrispondenti agli impegni sottoscritti sul loro territorio; essi vigilano affinché la contropartita di tali riserve tecniche sia costituita dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e, nella misura fissata dallo Stato, congrue.

 

Per il calcolo delle riserve tecniche, la determinazione delle categorie di investimento e la valutazione delle attività si applica la legislazione degli Stati membri.

 

Lo Stato membro interessato esige che le attività formanti la contropartita delle riserve tecniche siano localizzate sul suo territorio. È peraltro applicabile l'articolo 15, paragrafo 3 (64).

 

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(64) L'articolo 6 della direttiva 88/357/CEE ha così disposto: «Per l'applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, primo comma, e dell'articolo 24 della prima direttiva, gli Stati membri si conformano all'allegato 1 della presente direttiva per quanto concerne le norme relative alla congruenza».

 

 

Articolo 25

1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte sul suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito da attività libere da qualsiasi impegno prevedibile, previa deduzione degli elementi immateriali. Il margine è calcolato in conformità dell'articolo 16, paragrafo 3. Per il calcolo di tale margine sono presi tuttavia in considerazione soltanto i premi o contributi ed i sinistri risultanti dalle operazioni realizzate dall'agenzia o succursale.

 

2. Il terzo del margine di solvibilità costituisce il fondo di garanzia. Esso non può essere inferiore alla metà del minimo previsto dall'articolo 17, paragrafo 2. Vi è incorporata la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera e).

 

3. Le attività rappresentative del margine di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia, e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

 

 

Articolo 26

1. Le imprese che hanno chiesto o ottenuto l'autorizzazione di più Stati membri possono chiedere i seguenti vantaggi, che possono essere accordati soltanto globalmente;

 

a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 25 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità;

 

b) che la cauzione richiesta all'articolo 23, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tale Stati;

 

c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui esse esercitano la loro attività.

 

2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti di tutti gli Stati membri da cui l'impresa interessata ha chiesto o ottenuto l'autorizzazione. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie e succursali stabilite all'interno della Comunità. La scelta dell'autorità da parte dell'impresa deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.

 

3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità di controllo prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di controllo, ad accertare la solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle succursali o agenzie stabilite all'interno della Comunità.

 

L'autorità di controllo prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

 

4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati (65).

 

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(65) Articolo così sostituito dall'articolo 12 della direttiva 84/641/CEE.

 

 

Articolo 27

Gli articoli 19 e 20 sono applicabili anche alle agenzie e succursali delle imprese previste dal presente titolo.

 

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, qualora si tratti di un'impresa che beneficia dei vantaggi previsti all'articolo 26, paragrafo 1, l'autorità incaricata del controllo della solvibilità per l'insieme delle attività svolte dalle agenzie o succursali stabilite all'interno della Comunità è equiparata all'autorità dello Stato nel cui territorio si trova la sede sociale dell'impresa comunitaria (66).

 

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(66) Comma così sostituito dall'articolo 13 della direttiva 84/641/CEE.

 

 

Articolo 28

In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 26, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di controllo degli altri Stati membri nei quali l'impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza della solvibilità globale quale è fissata nell'accordo di cui all'articolo 26, gli Stati membri parti dell'accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

 

 

Articolo 28-bis

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplati dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

 

2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione avente la propria sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

 

3. Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizza le agenzie e succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia con succursali contemplata dal presente titolo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accetta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 26, attesti che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di una simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento.

 

4. Nel casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro del rischio, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente.

 

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il loro parere o il loro accordo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità consultati non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come una parere favorevole o un tacito accordo.

 

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati e a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

 

Questa disposizione non pregiudica il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di rescindere il contratto entro un dato termine a decorrere dal trasferimento (67).

 

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(67) Articolo aggiunto dall'articolo 53 della direttiva 92/49/CEE.

 

 

Articolo 29

La Comunità, mediante accordi con uno o più Paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel titolo presente, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri.

 

 

TITOLO III B (68)

Norme applicabili alle imprese figlie di imprese madri soggette alla legislazione di un Paese terzo e alle acquisizioni di partecipazioni da parte di siffatte imprese madri

 

 

Articolo 29-bis (69)

1. Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

 

a) di qualsiasi autorizzazione concessa ad una impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

 

b) di qualsiasi acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

 

2. Quando viene concessa l'autorizzazione di cui al paragrafo 1, lettera a), ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo deve essere specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione.

 

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(68) Titolo aggiunto dall'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 90/618/CEE.

(69) Articolo aggiunto dall'articolo 4 della direttiva 90/618/CEE e così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

Articolo 29-ter

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un Paese terzo.

 

2. La Commissione elabora, per la prima volta almeno sei mesi prima dell'applicazione della presente direttiva e quindi periodicamente, una relazione che esamini il trattamento, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, riservato nei Paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di Paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

 

3. Qualora sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un Paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale Paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie.

 

Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

 

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un Paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

 

Nei casi previsti al primo comma del presente paragrafo, si può anche decidere in qualsiasi momento, oltre l'avvio dei negoziati, secondo la procedura di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE e conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della stessa, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

 

a) domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente;

 

b) acquisizioni di partecipazioni da parte di imprese madri dirette o indirette disciplinate dal diritto del paese terzo in questione (70).

 

La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi.

 

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

 

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di imprese figlie da parte di imprese di assicurazione o di loro imprese figlie debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

 

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

 

a) di ogni domanda di autorizzazione di un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del Paese terzo in questione;

 

b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in un'impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua impresa figlia.

 

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il Paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 o quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

 

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio (71).

 

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(70) Comma così sostituito dall'articolo 4 della direttiva 2005/1/CE.

(71) Articolo aggiunto dall'articolo 4 della direttiva 90/618/CEE.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni transitorie e disposizioni varie

 

 

Articolo 30

1. Alle imprese di cui al titolo II e che, alla data dell'entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano sul loro territorio uno o più rami tra quelli di cui all'articolo 1, gli Stati membri concedono un termine di cinque anni a decorrere dalla notifica della direttiva per conformarsi alle condizioni degli articoli 16 e 17.

 

2. Inoltre gli Stati membri:

 

a) possono accordare alle imprese previste al paragrafo 1 e che alla scadenza del termine di cinque anni non abbiano ancora completamente costituito il margine di solvibilità, un periodo supplementare fino ad un massimo di due anni, sempreché, conformemente all'articolo 20, dette imprese abbiano sottoposto all'approvazione dell'autorità di controllo le misure che si propongono di adottare per raggiungere tale margine.

 

b) Possono dispensare le imprese previste al paragrafo 1 e che allo scadere del termine di cinque anni non abbiano raggiunto un incasso annuo di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2, dall'obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell'esercizio per il quale premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell'esame previsto all'articolo 34, il Consiglio decide all'unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi.

 

3. Le imprese che desiderano estendere la loro attività ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2, o dell'articolo 10, possono procedervi solo qualora esse si conformino immediatamente alle norme della direttiva. Tuttavia le imprese di cui al paragrafo 2, lettera b), e che, all'interno del territorio nazionale, estendono le loro attività ad altri rami d'attività o ad altre parti del territorio, possono essere dispensate, per un periodo di dieci anni a decorrere dalla notifica della direttiva, dall'obbligo di costituire il fondo minimo di garanzia di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

 

4. Le imprese aventi forma diversa da quella indicata all'articolo 8 possono continuare ad esercitare, per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva, la loro attività attuale sotto la forma giuridica che esse rivestono al momento di detta notifica. Le imprese costituite nel Regno Unito "by royal charter", "by private act" o "by special public act" possono proseguire le loro attività sotto la loro attuale forma senza limitazione di tempo.

 

Le imprese che, in Belgio, conformemente al loro oggetto sociale, praticano i prestiti ipotecari per intervento, o che effettuano operazioni di risparmio, a norma del quarto comma dell'articolo 15 delle disposizioni relative al controllo delle casse di risparmio private, coordinate dal decreto reale del 23 giugno 1967, possono proseguire queste attività per tre anni a decorrere dalla notifica della direttiva. Gli Stati membri interessati compilano l'elenco di tali imprese e lo comunicano agli Stati membri ed alla Commissione.

 

5. A richiesta delle imprese che soddisfano agli obblighi degli articoli 15, 16 e 17, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi o cauzioni che sono stati costituiti in virtù dell'attuale regolamentazione.

 

 

Articolo 31

Gli Stati membri concedono alle agenzie e succursali di cui al titolo III e che, alla data di entrata in vigore delle misure di attuazione della direttiva, praticano uno o più rami fra quelli di cui all'articolo 1, e che non estendano le loro attività ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 2, un termine massimo di cinque anni, a decorrere dalla notifica della direttiva, per conformarsi alle condizioni dell'articolo 25.

 

 

Articolo 32

Per un periodo che termina al momento dell'entrata in vigore di un accordo concluso con un Paese terzo ai sensi dell'articolo 29 e al più tardi allo scadere di un termine di quattro anni a decorrere dalla notifica della direttiva, ogni Stato membro può mantenere, a favore delle imprese di tale Paese stabilite nel suo territorio, il regime relativo alla congruenza e alla localizzazione delle riserve tecniche applicato loro il 1° gennaio 1973, a condizione che ne informi gli altri Stati membri e la Commissione e che tale regime non superi i limiti delle attenuazioni accordate ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 2, ad imprese di Stati membri stabilite nel suo territorio.

 

 

TITOLO V

Disposizioni finali

 

 

Articolo 33

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni dirette all'interno della Comunità e per esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell'applicazione della direttiva.

 

Articolo 34

1. La Commissione sottopone al Consiglio, entro sei anni a decorrere dalla notifica della direttiva, una relazione sulle incidenze delle esigenze finanziarie stabilite dalla direttiva sulla situazione dei mercati dell'assicurazione degli Stati membri.

 

2. Ove occorra, la Commissione sottopone al Consiglio relazioni interinali prima della fine del periodo transitorio di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

 

 

Articolo 35

Gli Stati membri modificano le loro disposizioni nazionali, conformemente alla direttiva, entro diciotto mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

 

Fatti salvi gli articoli 30, 31 e 32, le disposizioni così modificate sono applicate al più tardi entro trenta mesi a decorrere da questa notifica.

 

 

Articolo 36

Dopo la notifica della direttiva, gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali legislative, regolamentari o amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 37

L'allegato costituisce parte integrante della presente direttiva.

 

 

Articolo 38

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 24 luglio 1973.

 

Per il Consiglio

Il Presidente

I. Noergaard

(si omettono gli allegati)

Dir. 92/49/CEE del 18 giugno 1992
Direttiva del Consiglio
che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE (terza direttiva assicurazione non vita)

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 11 agosto 1992, n. L 228. Entrata in vigore il 2 luglio 1992.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1993. Direttiva recepita con D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175.

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, e l'articolo 66,

 

vista la proposta della Commissione,

 

in cooperazione con il Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che è necessario completare il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione che hanno la propria sede sociale nella Comunità la copertura dei rischi situati all'interno della Comunità;

 

considerando che la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 73/239/CEE, in seguito denominata "seconda direttiva", ha contribuito in larga misura alla realizzazione del mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, accordando ai contraenti che, per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare, non necessitano di una particolare tutela nello Stato membro in cui il rischio è situato, la piena libertà di fare ricorso al più ampio mercato possibile delle assicurazioni;

 

considerando che la direttiva 88/357/CEE rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari al fine di dare a tutti i contraenti, indipendentemente dalla loro qualità, dalla loro importanza o dalla natura del rischio da assicurare, la possibilità di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela;

 

considerando che la presente direttiva rientra nel quadro della normativa già realizzata, in particolare dalla prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e dalla direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione;

 

considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine;

 

considerando che, di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa saranno d'ora in poi subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale; che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi; che lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non potrà più richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine; che è pertanto opportuno modificare in tal senso le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE;

 

considerando che spetta ormai alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività;

 

considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

 

considerando che le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi; che, in particolare, le autorità competenti degli Stati membri devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni;

 

considerando che il mercato unico comporta uno spazio senza frontiere interne ed implica l'accesso all'insieme delle attività assicurative diverse dall'assicurazione sulla vita in tutta la Comunità e, di conseguenza, la possibilità per ogni assicuratore debitamente autorizzato di coprire qualsiasi rischio tra quelli elencati in allegato alla direttiva 73/239/CEE; che a tal fine è necessario sopprimere il monopolio accordato a taluni organismi in certi Stati membri per la copertura di determinati rischi;

 

considerando che occorre adeguare le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio al regime giuridico dell'autorizzazione unica istituito dalla presente direttiva;

 

considerando che con la direttiva 91/674/CEE si è già realizzata l'armonizzazione essenziale delle disposizioni degli Stati membri in materia di costituzione delle riserve tecniche cui gli assicuratori sono tenuti a garanzia degli impegni sottoscritti, armonizzazione che permette di accordare il beneficio del riconoscimento reciproco di tali riserve;

 

considerando che è opportuno coordinare le norme concernenti la diversificazione, la localizzazione e la congruenza dei cespiti ammessi a rappresentare le riserve tecniche al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri; che tale coordinamento deve tener conto delle misure adottate in materia di liberalizzazione dei movimenti di capitali dalla direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per la realizzazione dell'articolo 67 del trattato, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'Unione economica e monetaria;

 

considerando peraltro che lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di investimenti, essendo tali prescrizioni incompatibili con le misure in materia di libera circolazione dei capitali previste dalla direttiva 88/361/CEE;

 

considerando che, in attesa di una direttiva sui servizi di investimento la quale armonizzi tra l'altro la definizione della nozione di mercato regolamentato, è necessario, ai fini della presente direttiva e fatta salva la futura regolamentazione, dare una definizione provvisoria a questa nozione, la quale sarà sostituita da una definizione che sarà stata oggetto di armonizzazione comunitaria e che assegnerà allo Stato membro di origine del mercato le responsabilità che la presente direttiva assegna in materia, a titolo transitorio, allo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione;

 

considerando che è opportuno completare l'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla direttiva 73/239/CEE, al fine di tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri;

 

considerando che nel quadro del mercato assicurativo integrato è opportuno accordare ai contraenti assicurati che per la loro qualità, la loro importanza o la natura del rischio da assicurare non necessitano di una particolare tutela nello Stato in cui il rischio è situato, la piena libertà di scelta del diritto applicabile al contratto di assicurazione;

 

considerando che l'armonizzazione della normativa in materia di contratto di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni; che quindi la possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti assicurativi che coprono rischi situati sul loro territorio è tale da offrire garanzie sufficienti ai contraenti assicurati che necessitano di una particolare tutela;

 

considerando che, nel quadro del mercato interno, e nell'interesse del contraente avere accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze; che spetta allo Stato membro in cui è situato il rischio vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare sul suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito;

 

considerando che gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura dei rischi situati sul loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili; che i sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa; che in questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati; che è opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti;

 

considerando che è auspicabile che il contraente, qualora si tratti di una persona fisica, sia informato dall'impresa di assicurazione della legislazione applicabile al contratto nonché delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto stesso;

 

considerando che in taluni Stati membri l'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale;

 

considerando che la natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione malattia giustificano che le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio impongano la notifica sistematica delle condizioni generali e speciali di tali contratti al fine di verificare che questi ultimi sostituiscano parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale; che tale verifica non deve costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei prodotti; che la natura particolare dell'assicurazione malattia, che sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale, si distingue dagli altri rami dell'assicurazione danni e dell'assicurazione sulla vita in quanto è necessario garantire ai contraenti l'effettivo accesso ad un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria, indipendentemente dalla loro età e dal loro stato di salute;

 

considerando che taluni Stati membri hanno adottato a tal fine disposizioni legislative specifiche; che, nell'interesse generale, è possibile adottare o mantenere disposizioni legislative nella misura in cui non limitino indebitamente la libertà di stabilimento o di prestazione di servizi, fermo restando che tali disposizioni devono applicarsi in modo identico qualunque sia lo stato d'origine dell'impresa; che la natura di dette disposizioni legislative può variare secondo la situazione che prevale nello Stato membro che le adotta; che tali disposizioni possono contenere una disposizione che preveda la mancanza di restrizioni di adesione, la tariffazione su base uniforme per tipo di contratto e la copertura a vita; che il medesimo obiettivo può essere altresì conseguito esigendo che le imprese che offrono un'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria propongano contratti tipo la cui copertura sia in linea con quella dei regimi legali di previdenza sociale e il cui premio sia uguale o inferiore ad un massimo prescritto e partecipino a sistemi di compensazione delle perdite; che si potrebbe esigere anche che la base tecnica dell'assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sia analoga a quella dell'assicurazione sulla vita;

 

considerando che a seguito del coordinamento realizzato dalla direttiva 73/239/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, non è più giustificata la possibilità accordata alla Repubblica federale di Germania all'articolo 7, paragrafo 2, lettera c), della stessa direttiva di vietare il cumulo dell'assicurazione malattia con altri rami e che detta possibilità deve dunque essere soppressa;

 

considerando che gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione, la quale pratichi a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione; che tale condizione non può tuttavia applicarsi alle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria che è di esclusiva competenza dello Stato membro d'origine;

 

considerando che l'esercizio della libertà di stabilimento richiede una presenza permanente nello Stato membro della succursale; che, per tener conto degli interessi particolari degli assicurati e delle vittime in caso di assicurazione di responsabilità civile autoveicoli, è necessaria l'esistenza nello Stato membro della succursale di strutture adeguate che abbiano il compito di raccogliere tutte le informazioni necessarie riguardanti i fascicoli d'indennizzo relativi a questo rischio, e che dispongano di poteri sufficienti per rappresentare l'impresa presso le persone danneggiate e suscettibili di reclamare un indennizzo come pure il pagamento di quest'ultimo, e per rappresentare detta impresa o, qualora occorra, per farla rappresentare, a proposito di tali domande d'indennizzo, dinanzi ai tribunali e alle autorità di questo Stato membro;

 

considerando che nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi; che è pertanto opportuno sopprimere la facoltà accordata in tal senso agli Stati membri nella direttiva 88/357/CEE;

 

considerando che è opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma nello Stato membro in cui è situato il rischio alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili;

 

considerando che in taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli stati vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo, fra cui addizionali a beneficio di organismi di compensazione; che, in questi ultimi Stati membri tali imposte e contributi presentano sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote; che è opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri; che, fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui il rischio è situato si può ovviare a tale inconveniente, e che spetta agli Stati membri stabilire le modalità per assicurare la riscossione di tali imposte e contributi;

 

considerando che potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva in modo da tener conto dei nuovi sviluppi intervenuti nel settore assicurativo; che la Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito nella direttiva 91/675/CEE nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato;

 

considerando che è necessario fissare disposizioni specifiche atte ad assicurare il passaggio dal regime giuridico esistente al momento della messa in applicazione della presente direttiva verso il regime da essa istituito; che tali disposizioni devono servire ad evitare un carico di lavoro supplementare per le autorità competenti degli Stati membri;

 

considerando che, ai sensi dell'articolo 8C del trattato occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo; che occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

TITOLO I

Definizioni e campo d'applicazione

 

 

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a) "impresa di assicurazione": ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE;

 

b) "succursale": qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione, in funzione dell'articolo 3 della direttiva 88/357/CEE;

 

c) "Stato membro d'origine": lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che copre il rischio;

 

d) "Stato membro della succursale": lo Stato membro in cui è situata la succursale che copre il rischio;

 

e) "Stato membro di prestazione di servizi": lo Stato membro in cui è situato il rischio ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 88/357/CEE, quando questo è coperto da un'impresa di assicurazione o da una succursale situata in un altro Stato membro;

 

f) "controllo": il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

 

g) "partecipazione qualificata": il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

 

Ai fini dell'applicazione di questa definizione, negli articoli 8 e 15 della presente direttiva e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 7 della direttiva 88/627/CEE;

 

h) "impresa madre": un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

 

i) "impresa figlia": un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

 

j) "mercato regolamentato": un mercato finanziario considerato dallo Stato membro d'origine dell'impresa come un mercato regolamentato in attesa di una definizione che sarà data nell'ambito di una direttiva sui servizi di investimento è caratterizzato:

 

- da un funzionamento regolare e

 

- dal fatto che le disposizioni stabilite o approvate dalle autorità appropriate definiscono le condizioni di funzionamento del mercato, le condizioni di accesso al mercato, nonché quando è applicabile la direttiva 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori, le condizioni di ammissione alla quotazione fissate dalla direttiva precitata, e se detta direttiva non è applicabile, le condizioni che devono essere soddisfatte da tali strumenti finanziari per poter essere effettivamente negoziati sul mercato.

 

Ai fini della presente direttiva, un mercato regolamentato può essere situato in uno Stato membro o in un Paese terzo. In quest'ultimo caso il mercato deve essere riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa e deve soddisfare requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentato/i dallo Stato membro in questione;

 

k) "autorità competenti": le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di una normativa, del controllo delle imprese di assicurazione.

 

l) "stretti legami": situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

 

a) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa,

 

b) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa; l'impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

 

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo (3).

 

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(3) Lettera aggiunta dall'articolo 2 della direttiva 95/26/CE.

 

 

Articolo 2

1. La presente direttiva riguarda le assicurazioni e imprese di cui all'articolo 1 della direttiva 73/239/CEE.

 

2. La presente direttiva non riguarda né le assicurazioni ed operazioni, né le imprese ed istituzioni che esulano dall'ambito di applicazione della direttiva 73/239/CEE, né gli enti di cui all'articolo 4 della prima direttiva.

 

 

Articolo 3

In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri adottano tutte le disposizioni affinché i monopoli concernenti l'accesso all'attività di alcuni rami assicurativi, accordati agli enti stabiliti sul loro territorio e previsti all'articolo 4 della direttiva 73/239/CEE, siano soppressi entro il 1° luglio 1994.

 

 

TITOLO II

Accesso all'attività assicurativa

 

 

Articolo 4

(4)

 

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(4) Il testo è riportato in modifica all'art. 6 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 5

(5)

 

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(5) Il testo è riportato in modifica all'art. 7 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 6

 

(6)

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(6) Il testo è riportato in modifica all'art. 8 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 7

 

(7)

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(7) Il testo è riportato in modifica all'art. 9 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 8

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

 

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

 

 

TITOLO III

Armonizzazione delle condizioni di esercizio

 

 

CAPITOLO 1

 

 

Articolo 9

 

(8)

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(8) Il testo è riportato in modifica all'art. 13 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 10

 

(9)

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(9) Il testo è riportato in modifica all'art. 14 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 11

 

(10)

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(10) Il testo è riportato in modifica all'art. 19 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 12

1. L'articolo 11, paragrafi da 2 a 7, della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. Ogni Stato membro autorizza, alle condizioni previste dal diritto nazionale, le imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

 

3. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato.

 

4. Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri in cui sono situati i rischi.

 

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o accordo alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa d'assicurazioni cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta; se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale a un parere favorevole o ad un accordo tacito.

 

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio, di idonea pubblicità, nei modi previsti dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati e a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

 

Tale disposizione lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

 

 

Articolo 13

 

(11)

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(11) Il testo è riportato in modifica all'art. 20 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 14

 

(12)

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(12) Il testo è riportato in modifica all'art. 22 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 15

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa d'assicurazione divenga una loro società figlia.

 

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte delle qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma.

 

1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione forma oggetto della consultazione preliminare di cui all'articolo 12 bis della direttiva 73/239/CEE (13).

 

2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia.

 

3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

 

4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

 

Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottarsi, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

 

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(13) Paragrafo inserito dall'articolo 24 della direttiva 2002/87/CE e successivamente così sostituito dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 16

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

 

Tuttavia, nei casi concernenti una impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un Tribunale, le informazioni riservate non riguardanti i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

 

2. Il paragrafo 1 non osta al fatto che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

 

3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 5 bis solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

 

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati (14).

 

4. L'autorità competente che, a norma dei paragrafi 1 o 2, riceve informazioni riservate può servirsene soltanto nell'esercizio delle proprie funzioni:

 

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno,

 

- per l'irrogazione di sanzioni,

 

- nell'ambito di un ricorso amministrativo avverso una decisione dell'autorità competente, o

 

- nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 53 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione (15).

 

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno Stato membro, quando esistono più autorità competenti nello stesso Stato membro, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

 

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

 

- gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

 

- le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari, nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1 (16).

 

5 bis. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti, e

 

- le autorità preposte alla vigilanza nei confronti degli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

 

- le autorità incaricate della vigilanza nei confronti delle persone incaricate della revisione ufficiale dei conti delle imprese di assicurazione, degli enti creditizi, delle imprese di investimento e di altri enti finanziari, o

 

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

 

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

 

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo sopra previste al primo comma;

 

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

 

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone o organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo (17).

 

5 ter. Ferme restando le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

 

Gli Stati membri che si valgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

 

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma;

 

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1;

 

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

 

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

 

Ai fini dell'applicazione dell'ultimo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

 

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo (18).

 

5 quater. Il presente articolo non impedisce che un'autorità competente trasmetta:

 

- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

 

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

 

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni e possono autorizzare tali autorità o organismi a comunicare alle autorità competenti le informazioni che sono loro necessarie ai fini delle disposizioni di cui al paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo (19).

 

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

 

- le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

 

- le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

 

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

- le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

 

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

 

- qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo (20).

 

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(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 2 della direttiva 2000/64/CE.

(15) Paragrafo così sostituito dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

(16) Paragrafo così sostituito dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

(17) Paragrafo inserito dall'articolo 4 della direttiva 95/26/CE.

(18) Paragrafo inserito dall'articolo 4 della direttiva 95/26/CE.

(19) Paragrafo inserito dall'articolo 4 della direttiva 95/26/CE e successivamente così modificato dall'articolo 24 della direttiva 2002/87/CE.

(20) Paragrafo così sostituito dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 16 bis (21)

1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

 

a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE, che esercita presso un'impresa di assicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE, all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

 

- costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o

 

- pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero

 

- comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

 

b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

 

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, ed essa non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

 

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(21) Articolo inserito dall'articolo 5 della direttiva 95/26/CE.

 

Capitolo 2

 

 

Articolo 17

 

(22)

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(22) Il testo è riportato in modifica all'art. 15 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 18

 

(23)

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(23) Il testo è riportato in modifica all'art. 15-bis della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 19

L'articolo 23 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

 

Articolo 20

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa, che provvederà ad una adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

 

 

Articolo 21

1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche e le riserve di compensazione solo mediante le seguenti categorie di attivi (24):

 

A. Investimenti

 

a) buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

 

b) prestiti;

 

c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

 

d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari e altri fondi d'investimento;

 

e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari;

 

B. Crediti

 

f) crediti verso i riassicuratori, inclusa la parte delle riserve tecniche a loro carico, e verso società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (25);

 

g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

 

h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

 

i) crediti a seguito di salvataggio o per surrogazione;

 

j) crediti d'imposta;

 

k) crediti verso Fondi di garanzia;

 

 

C. Altri attivi

 

l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

 

m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi e altri istituti autorizzati a ricevere depositi;

 

n) spese di acquisizione da ammortizzare;

 

o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti.

 

Per l'associazione di sottoscrittori denominata "Lloyd", le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 77/780/CEE o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

 

L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati nel primo comma non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti (26).

 

Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei princìpi seguenti:

 

I) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

 

II) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a coperture delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

 

III) i prestiti ad imprese, ad uno stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

 

IV) gli strumenti derivati quali "options", "futures" e "swaps" in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

 

V) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine;

 

VI) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

 

VII) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti degli assicurati e degli intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

 

VIII) in caso di attivi a copertura di un investimento in una impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

 

IX) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve per i rischi in corso.

 

2. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatto salvo l'articolo 20.

 

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(24) Frase così sostituita dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

(25) Lettera così sostituita dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

(26) Comma così sostituito dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 22

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche e delle riserve di compensazione, lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di investire non più del (27):

 

a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

 

b) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili assimilabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non sono quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;

 

c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi agli enti creditizi, alle imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 8 della direttiva 73/239/CEE e alle imprese di investimento, stabiliti in uno Stato membro;

 

d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

 

e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, altri titoli assimilabili ad azioni, e in obbligazioni, i quali non siano negoziati su un mercato regolamentato.

 

2. Nel paragrafo 1, l'assenza di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, lo Stato membro d'origine provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

 

I) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e dispersi in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

 

II) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

 

III) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

 

IV) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei princìpi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

 

V) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

 

VI) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro d'origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle autorità locali di tale Stato e le sue attività, per statuto, consistano nel concedere per il suo tramite prestiti allo Stato o alle autorità locali o prestiti garantiti da questi ultimi, oppure prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

 

3. Nell'ambito delle norme dettagliate che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi che possono essere ammessi, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

 

- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono;

 

- gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva;

 

- i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono;

 

- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese che appartengono alla zona A ai sensi della direttiva 89/647/CEE, o di cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità , rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

 

4. Gli Stati membri possono portare al 40% il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, in virtù di legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità della legge, in attivi che coprono sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni che ne derivano e che sono destinati per privilegio al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti in caso di inadempienza dell'emittente.

 

5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

 

6. Nonostante il paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) a e), fatto salvo l'articolo 20.

 

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(27) Frase così sostituita dall'articolo 58 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 23

Il testo dell'allegato 1, punti 8 e 9, della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

 

"8. Le imprese di assicurazione possono detenere attivi non congrui per garantire un importo non superiore al 20% dei loro impegni in una delle terminata valuta.

 

9. Ciascuno Stato membro può disporre che, se in virtù delle disposizioni che precedono un impegno deve essere garantito da attivi espressi nella valuta di uno Stato membro, gli attivi possono essere espressi anche in ECU.".

 

 

Articolo 24

 

(28)

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(28) Il testo è riportato in modifica al paragrafo 1 dell'art. 16 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

 

Articolo 25

Al più tardi tre anni dopo l'applicazione della presente direttiva la Commissione presenta al comitato per le assicurazioni una relazione sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

 

 

Articolo 26

 

(29)

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(29) Il testo è riportato in modifica all'art. 18 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Capitolo 3

 

 

Articolo 27

Il testo dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 88/357/CEE, è sostituito dal testo seguente:

 

"f) per quanto riguarda i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della prima direttiva, le parti hanno la libertà di scegliere la legislazione applicabile".

 

 

Articolo 28

Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro in cui è situato il rischio.

 

 

Articolo 29

Gli Stati membri non applicano disposizioni che prevedono la necessità di un'approvazione preliminare o di una comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe nonché di formulari e altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia l'intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

 

Per controllare l'osservanza delle disposizioni legislative, amministrative e regolamentari relative ai contratti di assicurazione, essi possono esigere solo la comunicazione non sistematica di queste condizioni e di questi altri documenti, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

 

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l'approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come incrementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

 

 

Articolo 30

1. All'articolo 8 della direttiva 88/357/CEE, il paragrafo 4, lettera b), è abrogato. Di conseguenza il paragrafo 4, lettera a), è così sostituito dal testo seguente:

 

"a) fatta salva la lettera c) del presente paragrafo, l'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, è applicabile quando il contratto d'assicurazione fornisce la copertura in vari Stati membri di cui almeno uno imponga l'obbligo di contrarre un'assicurazione;"

 

2. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro che imponga l'obbligo di sottoscrivere un'assicurazione può prescrive che le condizioni generali e speciali delle assicurazioni obbligatorie siano comunicate prima della loro applicazione alla sua autorità competente.

 

 

Articolo 31

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione, il contraente deve essere informato dall'impresa di assicurazione:

 

- della legislazione applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o del fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legislazione applicabile e, in tal caso, della legislazione che l'assicuratore propone di scegliere;

 

- delle disposizioni relative all'esame dei reclami dei contraenti assicurati in merito al contratto, compresa l'eventuale differenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente assicurato di promuovere un'azione giudiziaria.

 

2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 è applicabile soltanto se il contraente è una persona fisica.

 

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinati conformemente alla legislazione dello Stato membro in cui è situato il rischio.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

 

 

Articolo 32

 

(30)

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(30) Il testo è riportato in modifica all'art. 10 della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 33

L'articolo 11 della direttiva 73/239/CEE è abrogato.

 

 

Articolo 34

Il testo dell'articolo 14 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 14

 

L'impresa che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.".

 

 

Articolo 35

Il testo dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 16

 

1. L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 14, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

 

a) un attestato indicante che l'impresa dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE;

 

b) i rami che l'impresa è autorizzata ad esercitare;

 

c) la natura dei rischi che l'impresa si propone di coprire nello Stato membro della prestazione di servizi.

 

Allo stesso tempo, l'autorità competente ne informa l'impresa interessata.

 

Lo Stato membro nel cui territorio un'impresa si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo n.10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, può esigere che l'impresa:

 

- comunichi il nominativo e l'indirizzo del rappresentante di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della presente direttiva;

 

- presenti una dichiarazione secondo cui l'impresa è divenuta membro dell'ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro in cui è effettuata la prestazione di servizi.

 

2. Quando l'unità competente dello Stato membro di origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, essa comunica entro lo stesso termine all'impresa i motivi del proprio rifiuto. Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

 

3. L'impresa può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.".

 

 

Articolo 36

Il testo dell'articolo 17 della direttiva 88/357/CEE è sostituito dal testo seguente:

 

"Articolo 17

 

Ogni modifica che l'impresa intende apportare alle indicazioni di cui all'articolo 14 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 14 e 16.".

 

 

Articolo 37

L'articolo 12, paragrafo 2, secondo e terzo comma, e paragrafo 3 e gli articoli 13 e 15 della direttiva 88/357/CEE sono abrogati.

 

 

Articolo 38

Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

 

 

Articolo 39

1. L'articolo 18 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non stabilisce disposizioni che respingono l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, dei formulari e degli altri stampati che l'impresa si propone di utilizzare nei rapporti con il contraente. Al fine di controllare l'osservanza delle disposizioni nazionali, esso può esigere unicamente da ogni impresa che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica di queste condizioni o di questi altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione possa costituire per l'impresa una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

 

3. Lo Stato membro della succursale o di prestazione dei servizi può mantenere in vigore o introdurre la notifica preventiva o l'approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

 

 

Articolo 40

1. L'articolo 19 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. Un'impresa che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese aventi la sede sociale in detti Stati membri.

 

3. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non ne rispetta le norme di diritto ad essa applicabili, invitano l'impresa interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

 

4. Se l'impresa in questione omette di conformarsi, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugi tutte le misure appropriate affinché l'impresa interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

 

5. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro di origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro di origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti di assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul proprio territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

 

6. I paragrafi 3, 4 e 5 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

 

7. I paragrafi 3, 4 e 5 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

 

8. Qualora l'impresa che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'inflazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

 

9. Qualsiasi misura presa in applicazione dei paragrafi da 4 a 8 la quale comporti sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa deve essere debitamente motivata e notificata all'impresa interessata.

 

10. Ogni due anni la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego di autorizzazione ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 73/239/CEE e dell'articolo 16 della direttiva 88/357/CEE, nella versione modificata dalla presente direttiva, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 5 del presente articolo (31). Gli Stati membri operano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.

 

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(31) Frase così modificata dall'articolo 6 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

Articolo 41

La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione la cui sede sociale è situata in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettano le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

 

 

Articolo 42

1. L'articolo 20 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale, o in regime di libera prestazione di servizi, sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

 

 

Articolo 43

1. L'articolo 21 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. Quando un'assicurazione è presentata in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato delle norme dello Stato membro in cui è situata la sede sociale o la succursale con cui sarà stipulato il contratto.

 

Se al contraente vengono forniti documenti, in essi deve figurare l'informazione di cui al primo comma.

 

Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non riguardano i rischi di cui all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE.

 

3. Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale ed eventualmente della succursale dell'impresa di assicurazione che concede la copertura.

 

Ciascuno Stato membro può esigere che nei documenti citati al primo comma figurino altresì il nome e l'indirizzo del rappresentante dell'impresa di assicurazione di cui all'articolo 12-bis, paragrafo 4, della direttiva 88/357/CEE.

 

 

Articolo 44

1. L'articolo 22 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per gruppo di rami, nonché per quanto riguarda il ramo n. 10 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE, esclusa la responsabilità del vettore, la frequenza e il costo medio dei sinistri.

 

I gruppi di rami sono così definiti:

 

- infortuni e malattia (n. 1 e n. 2);

 

- assicurazione autoveicoli (n. 3, n. 7 e n. 10; le cifre relative al ramo n. 10, esclusa la responsabilità del vettore, saranno precisate);

 

- incendio e altri danni ai beni (n. 8 e n. 9);

 

- assicurazioni aeronautiche, marittime e trasporti (n. 4, n. 5, n. 6, n. 7, n. 11 e n. 12);

 

- responsabilità civile generale (n. 13);

 

- credito e cauzione (n. 14 e n. 15);

 

- altri rami (n. 16, n. 17 e n. 18).

 

L'autorità competente dello Stato membro di origine comunica, entro termini ragionevoli e su base aggregata, le indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato che gliene faccia richiesta.

 

 

Articolo 45

1. L'articolo 24 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri di imporre alle imprese operanti nel loro territorio, in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi, l'obbligo di adesione e di partecipazione alle stesse condizioni applicabili alle imprese ivi autorizzate, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.

 

 

Articolo 46

1. L'articolo 25 della direttiva 88/357/CEE è abrogato.

 

2. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è totalizzato ai sensi dell'articolo 2, lettera d), della direttiva 88/357/CEE e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo "Consorcio de Compensación de Seguros" per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

 

In deroga all'articolo 2, lettera d), primo trattino, della direttiva 88/357/CEE, e ai fini dell'applicazione del presente paragrafo, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, costituiscono un rischio situato in tale Stato membro, anche se l'immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.

 

La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 7 della direttiva 88/357/CEE non incide sul regime fiscale applicabile.

 

Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese che coprono rischi nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del primo comma.

 

 

TITOLO V

Disposizioni transitorie

 

 

Articolo 47

La Repubblica federale di Germania può rinviare sino al 1° gennaio 1996 l'applicazione dell'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, prima fase. Durante questo periodo, le disposizioni contenute nel comma seguente si applicheranno nelle circostanze di cui all'articolo 54, paragrafo 2.

 

Quando la base tecnica per il calcolo dei premi sarà stata comunicata alle autorità dello Stato membro di origine conformemente all'articolo 54, paragrafo 2, secondo comma, terza frase, dette autorità trasmetteranno senza indugio tali formazioni alle autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio per permettere loro di presentare eventuali osservazioni. Le autorità dello Stato membro di origine, che non tengono conto di tali osservazioni, ne informano in modo dettagliato e fornendone i motivi le autorità dello Stato membro in cui è situato il rischio.

 

 

Articolo 48

Gli Stati membri possono accordare alle imprese di assicurazione la cui sede sociale sia situata nel loro territorio ed i cui immobili e terreni rappresentativi delle riserve tecniche superino, al momento della notifica della presente direttiva, la percentuale di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), un termine che scade al più tardi il 31 dicembre 1998 per conformarsi alla summenzionata disposizione.

 

 

Articolo 49

Il Regno di Danimarca può rinviare sino al primo gennaio 1999 l'applicazione delle disposizioni della presente direttiva alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro. Durante tale periodo continua ad essere applicabile in Danimarca l'esclusione prevista all'articolo 12, paragrafo 2, della seconda direttiva per gli infortuni sul lavoro.

 

 

Articolo 50

La Spagna sino al 31 dicembre 1996 e la Grecia e il Portogallo sino al 31 dicembre 1998 beneficiano del regime transitorio seguente per i contratti relativi a rischi situati esclusivamente in uno di detti Stati membri eletti diversi da quelli definiti all'articolo 5, lettera d), della direttiva 73/239/CEE:

 

a) in deroga all'articolo 8, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE e agli articoli 26 e 34 della presente direttiva, le autorità di controllo di detti Stati membri possono esigere la comunicazione, prima della loro utilizzazione, delle condizioni generali e speciali di assicurazione;

 

b) l'importo delle riserve tecniche inerenti a detti contratti di cui al presente articolo è determinato sotto il controllo dello Stato membro interessato secondo le regole da questo fissate o, in mancanza di regole, secondo la prassi vigente nel suo territorio conformemente alla presente direttiva. La copertura di dette riserve mediante attivi equivalenti e congrui e la localizzazione di tali attivi avvengono sotto il controllo di tale Stato membro secondo la sua normativa o prassi adottate conformemente alla presente direttiva.

 

 

TITOLO VI

Disposizioni finali

 

 

Articolo 51

Le modifiche tecniche da apportare alle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE nonché alla presente direttiva sono stabilite secondo la procedura prevista nella direttiva 91/675/CEE:

 

- estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 73/239/CEE,

 

- modifiche dell'elenco di cui all'allegato della direttiva 73/239/CEE, o adattamento della terminologia dell'elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,

 

- precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, elencati all'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 73/239/CEE, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,

 

- modifica dell'importo minimo del Fondo di garanzia, previsto dall'articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,

 

- modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, previsto all'articolo 21 della presente direttiva, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 22 della presente direttiva,

 

- modifica delle disposizioni volte a tutelare il principio della congruenza previste all'allegato 1 della direttiva 88/357/CEE, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi dell'unione economica e monetaria,

 

- precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme delle direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, nonché della presente direttiva nell'insieme della Comunità .

 

 

Articolo 52

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro di stabilimento prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 10, paragrafi da 1 a 5, della direttiva 73/239/CEE. Esse sono disciplinate, a decorrere dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui sopra, dagli articoli 15, 19, 20 e 22 della direttiva 73/239/CEE, nonché dall'articolo 40 della presente direttiva.

 

2. Gli articoli 34 e 35 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgeranno le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di applicazione della presente direttiva.

 

 

Articolo 53

 

(32)

------------------------

(32) Il testo omesso inserisce l'art. 28-bis della Dir. 73/239/CEE.

 

 

Articolo 54

1. Nonostante qualsiasi disposizione contraria, uno Stato membro in cui i contratti relativi al ramo n. 2 del punto A dell'allegato della direttiva 73/239/CEE costituiscono parzialmente o integralmente un'alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale può prescrivere che il contratto sia conforme alle specifiche disposizioni legislative che tutela in detto Stato membro l'interesse generale per questo ramo assicurativo e che le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità competenti di detto Stato membro.

 

2. Gli Stati membri possono prescrivere che l'assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita se:

 

- i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

 

- è costituita una riserva di senescenza;

 

- l'assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dal Stato membro in cui è situato il rischio;

 

- il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;

 

- il contratto prevede la possibilità che il contraente costituisca il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati. In particolare si terrà conto della riserva di invecchiamento e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura.

 

In questo caso le autorità dello Stato membro pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma e le trasmettono alle autorità dello Stato d'origine. I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro d'origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all'autorità competente di tale Stato membro. Il presente paragrafo è applicabile anche in caso di modifica di polizze esistenti.

 

 

Articolo 55

Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratica a proprio rischio l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione, a eccezione delle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine.

 

 

Articolo 56

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate in forza della presente direttiva, possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

 

 

Articolo 57

1. Gli Stati membri adottano entro il 31 dicembre 1993 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva e le mettono in vigore entro il primo luglio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di carattere legislativo, regolamentari o amministrative da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 58

Gli Stati membri sono destinati alla presente direttiva.

 

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992.

 

Per il Consiglio

Il presidente

Vitor Martins

 

Dir. 98/78/CE del 27 ottobre 1998.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo

 

(1) (2) (3)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 5 dicembre 1998, n. L 330. Entrata in vigore il 5 dicembre 1998.

(2) Titolo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(3) Termine di recepimento: 5 giugno 2000. Direttiva recepita con L. 21 dicembre 1999, n. 526 (legge comunitaria 1999) e con D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239. Vedi, anche, la L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002).

 

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

 

(1) considerando che la prima direttiva (73/239/CEE) del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita, e la prima direttiva (79/267/CEE) del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, prescrivono alle imprese di assicurazione di disporre di un margine di solvibilità;

 

(2) considerando che, in forza della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE, e della direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale (Stato membro d'origine); che grazie a tale autorizzazione l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi; che incombe alle autorità competenti dello Stato membro d'origine la responsabilità di vigilare sulla solidità finanziaria delle imprese di assicurazione, in particolare sulla loro solvibilità;

 

(3) considerando che i provvedimenti relativi alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo dovrebbero consentire alle autorità preposte alla vigilanza su di un'impresa di assicurazione di valutare con maggiore ponderatezza la sua situazione finanziaria; che la vigilanza supplementare dovrebbe tener conto di talune imprese attualmente non soggette a vigilanza in forza delle direttive comunitarie; che la presente direttiva non implica in alcun modo che gli Stati membri debbano sottoporre a vigilanza tali imprese considerate individualmente;

 

(4) considerando che in un mercato comune delle assicurazioni le imprese di assicurazione sono in diretta concorrenza tra loro e che, pertanto, le norme in materia di requisiti del capitale devono essere equivalenti; che a tal fine i criteri utilizzati per determinare la vigilanza supplementare non devono essere lasciati unicamente alla valutazione degli Stati membri; che con l'adozione di norme di base comuni verrà dunque favorito al massimo l'interesse della Comunità poiché si eviteranno distorsioni della concorrenza; che è necessario eliminare talune differenze esistenti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il controllo prudenziale cui sono soggette le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo;

 

(5) considerando che l'impostazione adottata consiste nell'attuare le misure di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento dei sistemi di controllo prudenziale esistenti nel settore; che la presente direttiva ha lo scopo, in particolare, di tutelare gli interessi dell'assicurato;

 

(6) considerando che talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime; che lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti;

 

(7) considerando che la presente direttiva prevede la vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione di un paese terzo, nonché la vigilanza supplementare, secondo modalità diverse, di ogni impresa di assicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di assicurazione di un paese terzo o una società di partecipazione assicurativa mista; che la vigilanza sulle singole imprese di assicurazione da parte delle autorità competenti resta il principio fondamentale della vigilanza nel settore assicurativo;

 

(8) considerando che è necessario calcolare una situazione di solvibilità corretta per le imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo; che le competenti autorità comunitarie applicano metodi diversi per tener conto degli effetti dell'appartenenza ad un gruppo assicurativo sulla situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che la presente direttiva fissa tre metodi per tale calcolo; che tali metodi sono considerati in linea di massima equivalenti sotto il profilo prudenziale;

 

(9) considerando che la solvibilità di un'impresa di assicurazione figlia di una società di partecipazione assicurativa, di un'impresa di riassicurazione o di un'impresa di assicurazione di un paese terzo può essere influenzata dalle risorse finanziarie del gruppo di cui tale impresa di assicurazione fa parte e dalla ripartizione delle risorse finanziarie in seno al gruppo; che è necessario fornire alle autorità competenti gli strumenti per esercitare una vigilanza supplementare e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima è compromessa o rischia di esserlo;

 

(10) considerando che le autorità competenti dovrebbero avere accesso a tutte le informazioni utili per l'esercizio della vigilanza supplementare; che si dovrebbe instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza degli altri settori finanziari;

 

(11) considerando che operazioni intragruppo possono influenzare la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione; che le autorità competenti dovrebbero poter esercitare una vigilanza generale su alcuni tipi di tali operazioni intragruppo e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione quando la solvibilità di quest'ultima e compromessa o rischia di esserlo,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva si intende per:

 

a) impresa di assicurazione: un'impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

 

b) impresa di assicurazione di un paese terzo: un'impresa che, se avesse la sede sociale nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 6 della direttiva 79/267/CEE;

 

c) "impresa di riassicurazione": un'impresa autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (4);

 

d) impresa madre: un'impresa madre ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, esercita effettivamente un'influenza dominante su un'altra impresa;

 

e) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi dell'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, nonché ogni impresa su cui un'impresa madre esercita effettivamente, secondo le autorità competenti, un'influenza dominante. Ogni impresa figlia di un'impresa figlia e parimenti considerata come impresa figlia dell'impresa madre a cui fanno capo tali imprese;

 

f) partecipazione: una partecipazione ai sensi dell'articolo 17, prima frase, della direttiva 78/660/CEE o il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20% dei diritti di voto o del capitale di un'impresa;

 

g) impresa partecipante: un'impresa madre o un'altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE (5);

 

h) impresa partecipata: un'impresa figlia o un'altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un'impresa legata ad un'altra impresa da una relazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1 della direttiva 83/349/CEE (6);

 

i) "società di partecipazione assicurativa": un'impresa madre la cui attività principale consiste nell'acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione, imprese di riassicurazione, imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sempre che almeno una di esse sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione, e che non sia una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario (7);

 

j) "società di partecipazione assicurativa mista": un'impresa madre che non sia un'impresa di assicurazione, un'impresa di assicurazione di paesi terzi, un'impresa di riassicurazione, un'impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi della direttiva 2002/87/CE, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione (8);

 

k) "autorità competenti": le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o sulle imprese di riassicurazione (9);

 

l) "impresa di riassicurazione di paesi terzi": impresa che, se avesse la sede nella Comunità, dovrebbe essere autorizzata a norma dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE (10).

 

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(4)  Lettera così sostituita dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(5)  Lettera così sostituita dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE.

(6)  Lettera così sostituita dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE.

(7)  Lettera inizialmente sostituita dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE e successivamente così sostituita dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(8)  Lettera inizialmente sostituita dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE e successivamente così sostituita dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(9)  Lettera così sostituita dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(10)  Lettera aggiunta dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 2 (11)

Applicabilità della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione.

1. Oltre alle disposizioni della direttiva 73/239/CEE, della direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all'assicurazione sulla vita, e della direttiva 2005/68/CE che definiscono le norme in materia di vigilanza sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di riassicurazione, gli Stati membri dispongono una vigilanza supplementare su ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante in almeno un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo le modalità di cui agli articoli 5, 6, 8 e 9 della presente direttiva.

 

2. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa o un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6, 8 e 10.

 

3. Ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre è una società di partecipazione assicurativa mista è sottoposta a vigilanza supplementare secondo le modalità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, e agli articoli 6 e 8.

 

--------------------------------------------------------------------------------

(11)  Articolo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 3 (12)

Campo di applicazione della vigilanza supplementare.

1. L'esercizio della vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 non implica affatto che le autorità competenti debbano esercitare una funzione di vigilanza sull'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, sulla società di partecipazione assicurativa o sulla società di partecipazione assicurativa mista, considerate individualmente.

 

2. Sono incluse nell'area della vigilanza supplementare le seguenti imprese di cui agli articoli 5, 6, 8, 9 e 10:

 

- le imprese partecipate dall'impresa di assicurazione o dall'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese partecipanti nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese partecipate dall'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

3. Gli Stati membri possono escludere dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2 le imprese con sede in un paese terzo, qualora sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le disposizioni dell'allegato I, punto 2.5, e dell'allegato II, punto 4.

 

Inoltre, in singoli casi le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono decidere di escludere un'impresa dalla vigilanza supplementare di cui all'articolo 2, quando:

 

- l'impresa presa in considerazione presenta un interesse trascurabile rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione,

 

- la considerazione della situazione finanziaria dell'impresa è inopportuna o fuorviante rispetto allo scopo della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

 

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(12)  Articolo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 4 (13)

Autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare.

1. La vigilanza supplementare è esercitata dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione o l'impresa di riassicurazione ha ricevuto l'autorizzazione amministrativa a norma dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, o dell'articolo 4 della direttiva 2002/83/CE, o dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE.

 

2. Qualora imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate in due o più Stati membri abbiano per impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa, la stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi o la stessa società di partecipazione assicurativa mista, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono accordarsi su quale di esse sarà preposta alla vigilanza supplementare.

 

3. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità competenti per l'esercizio della vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, lo Stato membro adotta i provvedimenti necessari per organizzare il coordinamento tra tali autorità.

 

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(13)  Articolo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 5

Disponibilità e qualità delle informazioni.

1. Gli Stati membri prescrivono alle autorità competenti di esigere che ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare instauri un adeguato sistema di controllo interno per la produzione dei dati e delle informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare (14).

 

2. Gli Stati membri adottano gli opportuni provvedimenti affinché, nell'ambito della loro giurisdizione, nessun ostacolo di natura giuridica impedisca alle imprese soggette alla vigilanza supplementare ed alle loro imprese partecipate ovvero alle loro imprese partecipanti di scambiarsi le informazioni utili ai fini dell'esercizio di tale vigilanza supplementare.

 

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(14)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

 

Articolo 6 (15)

Accesso alle informazioni.

1. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti per l'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni utili ai fini della vigilanza su un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare. Le autorità competenti possono rivolgersi direttamente alle imprese di cui all'articolo 3, paragrafo 2, per ottenere le informazioni necessarie solo se l'impresa di assicurazione o di riassicurazione cui sono state richieste non le ha fornite.

 

2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità competenti possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui al paragrafo 1 presso:

 

- l'impresa di assicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

 

- l'impresa di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare,

 

- le imprese figlie di quell'impresa di assicurazione,

 

- le imprese figlie di quell'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese madri di quell'impresa di assicurazione,

 

- le imprese madri di quell'impresa di riassicurazione,

 

- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di assicurazione,

 

- le imprese figlie di un'impresa madre di quell'impresa di riassicurazione.

 

3. Nell'applicare il presente articolo, le autorità competenti di uno Stato membro che in casi specifici intendano verificare importanti informazioni riguardanti un'impresa situata in un altro Stato membro, che sia un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, un'impresa figlia, un'impresa madre o un'impresa figlia di un'impresa madre dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta a vigilanza supplementare, devono chiedere alle autorità competenti dell'altro Stato membro che si proceda a tale verifica. Le autorità che ricevono la richiesta di verifica vi danno seguito nei limiti delle loro competenze, procedendo esse stesse alla verifica ovvero autorizzando a procedere le autorità richiedenti oppure un revisore o un esperto.

 

L'autorità competente richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.

 

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(15)  Articolo inizialmente modificato dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE e successivamente così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 7 (16)

Cooperazione fra autorità competenti.

1. Nel caso di imprese di assicurazione o di riassicurazione stabilite in Stati membri diversi, che siano direttamente o indirettamente partecipate o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti di ciascuno Stato membro si comunicano, a richiesta, tutte le informazioni atte a consentire o agevolare l'esercizio della vigilanza a norma della presente direttiva e comunicano di loro iniziativa qualsiasi informazione che giudichino essenziale per le altre autorità competenti.

 

2. Ove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio, oppure un'impresa di investimento ai sensi della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento del settore dei valori mobiliari, ovvero entrambi, siano direttamente o indirettamente partecipati o abbiano un'impresa partecipante comune, le autorità competenti e le autorità cui è demandata la funzione pubblica di vigilare su tali altre imprese collaborano strettamente. Fatte salve le loro rispettive competenze, queste autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificarne i compiti, in particolare nell'ambito della presente direttiva.

 

3. Le informazioni ricevute in forza della presente direttiva, in particolare gli scambi di informazioni tra autorità competenti dalla stessa previsti, sono coperte dal segreto d'ufficio di cui all'articolo 16 della direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita), all'articolo 16 della direttiva 2002/83/CE e agli articoli da 24 a 30 della direttiva 2005/68/CE.

 

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(16)  Articolo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 8 (17)

Operazioni all'interno di un gruppo.

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti esercitino una vigilanza generale sulle operazioni tra:

 

a) un'impresa di assicurazione o un'impresa di riassicurazione e:

 

i) un'impresa partecipata dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

ii) un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

iii) un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

b) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e una persona fisica che detiene una partecipazione:

 

i) nell'impresa di assicurazione o nell'impresa di riassicurazione o in una delle loro imprese partecipate;

 

ii) in un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

iii) in un'impresa partecipata da un'impresa partecipante nell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

Tali operazioni riguardano in particolare:

 

- i prestiti,

 

- le garanzie e le operazioni fuori bilancio,

 

- gli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità,

 

- gli investimenti,

 

- le operazioni di riassicurazione e retrocessione,

 

- gli accordi di ripartizione dei costi.

 

2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione pongano in essere adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, nonché valide procedure di segnalazione e contabili, atti a consentire nei modi dovuti l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri dispongono inoltre che, almeno una volta l'anno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dichiarino alle autorità competenti le operazioni rilevanti. Tali procedure e meccanismi sono sottoposti alla verifica delle autorità competenti.

 

Se da tali informazioni risulta che la solvibilità dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione è compromessa, o rischia di esserlo, l'autorità competente adotta gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o dell'impresa di riassicurazione.

 

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(17)  Articolo inizialmente modificato dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE e successivamente così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 9

Requisito di solvibilità corretta.

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 1, gli Stati membri dispongono che un calcolo della solvibilità corretta sia eseguito in base all'allegato I.

 

2. Ogni impresa partecipata, ogni impresa partecipante o ogni impresa partecipata di un'impresa partecipante e inclusa nel calcolo di cui al paragrafo 1.

 

3. Se dal calcolo di cui al paragrafo 1 risulta che la solvibilità corretta è negativa, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata (18).

 

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(18)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 10

Società di partecipazione assicurativa, imprese di assicurazione di paesi terzi e imprese di riassicurazione di paesi terzi (19).

1. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, gli Stati membri esigono l'applicazione del metodo di vigilanza supplementare di cui all'allegato II.

 

2. Nel caso di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono incluse nel calcolo tutte le imprese partecipate dalla società di partecipazione assicurativa e dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, secondo il metodo di cui all'allegato II (20).

 

3. Se da questo calcolo risulta che la solvibilità di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia della società di partecipazione assicurativa o dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi è compromessa, o rischia di esserlo, le autorità competenti adottano gli opportuni provvedimenti a livello di quella impresa di assicurazione o di riassicurazione (21).

 

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(19)  Titolo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(20)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(21)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 10 bis (22)

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi.

1. La Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare su:

 

a) imprese di assicurazione tra le cui imprese partecipanti vi siano imprese di cui all'articolo 2 aventi la sede principale in un paese terzo; e

 

b) imprese di riassicurazione tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede in un paese terzo (23);

 

c) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi tra le cui partecipanti vi siano imprese ai sensi dell'articolo 2 aventi la sede nella Comunità (24).

 

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a permettere:

 

a) alle autorità competenti degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e

 

b) alle autorità competenti dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede sul loro territorio, che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri (25).

 

3. Fatto salvo l'articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 e la situazione che ne deriva (26).

 

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(22)  Articolo inserito dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE.

(23)  L'ex lettera b) è stata così sostituita dalle attuali lettere b) e c) così come disposto dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(24)  L'ex lettera b) è stata così sostituita dalle attuali lettere b) e c) così come disposto dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(25)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 59 della direttiva 2005/68/CE.

(26)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 7 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

Articolo 10 ter (27)

Dirigenza delle società di partecipazione assicurativa.

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione assicurativa possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

 

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(27)  Articolo inserito dall'articolo 28 della direttiva 2002/87/CE.

 

 

Articolo 11

Attuazione.

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 5 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta ai controlli contabili relativi agli esercizi finanziari che hanno inizio il 1° gennaio 2001 o nel corso del medesimo anno civile.

 

3. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui al paragrafo 1, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

5. Entro il 1° gennaio 2006 la Commissione prepara una relazione sull'applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione (28).

 

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(28)  Paragrafo così sostituito dall'articolo 7 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

Articolo 12

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 13

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 27 ottobre 1998.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

J. M. Gil-Robles

 

Per il Consiglio

Il Presidente

E. Hostasch

 

(si omette l’allegato)

 

 

Dir. 2002/83/CE del 5 novembre 2002.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa all'assicurazione sulla vita

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2002, n. L 345. Entrata in vigore il 19 dicembre 2002.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 69 della presente direttiva.

 

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 47, paragrafo 2, e l'articolo 55,

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

 

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato (5),

 

considerando quanto segue:

 

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 19 dicembre 2000, n. C 365 E.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 25 aprile 2001, n. C 123.

(5) Parere 15 marzo 2001 del Parlamento europeo (pubblicato nella G.U.C.E. 5 dicembre 2001, n. C 343), posizione comune 27 maggio 2002 del Consiglio (pubblicata nella G.U.C.E. 16 luglio 2002, n. C 170 E) e decisione 25 settembre 2002 del Parlamento europeo.

 

 

(1) La prima direttiva 79/267/CEE, del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'accesso all'attività dell'assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, la seconda direttiva 90/619/CEE del Consiglio, dell'8 novembre 1990, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita, fissa le disposizioni destinate a facilitare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e modifica la direttiva 79/267/CEE e la terza direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta sulla vita e che modifica le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE (terza direttiva assicurazione vita) hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. In occasione di nuove modificazioni è opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di dette direttive.

 

(2) Per agevolare l'accesso alle attività di assicurazione sulla vita ed il loro esercizio, è necessario eliminare talune divergenze esistenti tra le legislazioni nazionali in materia di controllo. Al fine di realizzare questo scopo e nel contempo assicurare una protezione adeguata degli assicurati e dei beneficiari in tutti gli Stati membri, è opportuno coordinare, in particolare, le disposizioni relative alle garanzie finanziarie richieste alle imprese di assicurazione vita.

 

(3) Il mercato interno nel settore dell'assicurazione diretta sulla vita deve essere completato, sotto il duplice profilo della libertà di stabilimento e della libertà di prestazione dei servizi negli Stati membri, allo scopo di facilitare alle imprese di assicurazione con sede sociale nella Comunità l'assunzione di impegni all'interno della Comunità e di consentire ai contraenti di rivolgersi non solo ad assicuratori stabiliti nel proprio paese, ma anche ad assicuratori aventi la sede sociale nella Comunità e stabiliti in altri Stati membri.

 

(4) In applicazione del trattato, è vietato qualsiasi trattamento discriminatorio in materia di prestazione di servizi basato sul fatto che un'impresa non è stabilita nello Stato membro in cui è fornita la prestazione. Tale divieto si applica alle prestazioni di servizi effettuate da qualsiasi stabilimento situato nella Comunità, sia che si tratti della sede sociale di un'impresa o di un'agenzia o succursale.

 

(5) La presente direttiva rappresenta perciò una tappa importante verso il ravvicinamento dei mercati nazionali in un unico mercato integrato, tappa che deve essere completata da altri strumenti comunitari, consentendo a tutti i contraenti di fare ricorso a qualsiasi assicuratore che abbia la propria sede sociale nella Comunità e che vi svolga la propria attività in regime di libero stabilimento o di libera prestazione dei servizi, garantendo loro al tempo stesso un livello adeguato di tutela.

 

(6) La presente direttiva è parte del corpus normativo comunitario relativo all'assicurazione sulla vita che inoltre include la direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

 

(7) L'impostazione adottata consiste nell'attuare le forme di armonizzazione essenziali, necessarie e sufficienti ad ottenere il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale, così da rendere possibile il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità e l'applicazione del principio del controllo da parte dello Stato membro d'origine.

 

(8) Di conseguenza, l'accesso all'attività assicurativa e l'esercizio della stessa sono subordinati alla concessione di un'autorizzazione amministrativa unica, rilasciata dalle autorità dello Stato membro in cui l'impresa di assicurazione ha la propria sede sociale. Grazie a tale autorizzazione, l'impresa può svolgere le proprie attività ovunque nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi. Lo Stato membro della succursale o della libera prestazione di servizi non può richiedere una nuova autorizzazione alle imprese di assicurazione che intendono esercitarvi le proprie attività assicurative e che sono già autorizzate nello Stato membro d'origine.

 

(9) Le autorità competenti non dovrebbero accordare o mantenere l'autorizzazione di un'impresa di assicurazione, qualora gli stretti legami che la uniscono ad altre persone fisiche o giuridiche siano tali da ostacolare l'effettivo esercizio del loro compito di vigilanza. Anche le imprese di assicurazione già autorizzate devono dare soddisfazione alle autorità competenti in questo senso.

 

(10) La definizione di «stretti legami» data nella presente direttiva è costituita da criteri minimi e ciò non osta a che gli Stati membri possano fare riferimento anche a situazioni diverse da quelle che rientrano nella definizione in questione.

 

(11) Il solo fatto di acquisire una percentuale significativa del capitale di una società non costituisce una partecipazione, che implica «stretti legami», se tale acquisizione viene effettuata solo in quanto investimento temporaneo e non consente di esercitare un'influenza sulla struttura e la politica finanziaria dell'impresa.

 

(12) I principi del mutuo riconoscimento e del controllo esercitato dallo Stato membro d'origine esigono che le autorità competenti di ogni Stato membro non concedano o revochino l'autorizzazione qualora elementi come il programma d'attività, l'ubicazione o le attività effettivamente svolte indichino in modo evidente che l'impresa di assicurazione ha scelto il sistema giuridico di uno Stato membro al fine di sottrarsi ai criteri più rigidi in vigore in un altro Stato membro sul cui territorio intende svolgere o svolge la maggior parte delle proprie attività. Un'impresa di assicurazione deve essere autorizzata nello Stato membro in cui si trova la sua sede statutaria. D'altra parte, gli Stati membri devono esigere che l'amministrazione centrale di un'impresa di assicurazione sia sempre situata nello Stato membro d'origine e che essa vi operi effettivamente.

 

(13) Per ragioni pratiche, è opportuno definire la prestazione di servizi tenendo conto, da una parte, dello stabilimento dell'impresa e, dall'altra, del luogo dell'impegno. Occorre ugualmente adottare una definizione dell'impegno. È opportuno inoltre delimitare l'attività esercitata in regime di stabilimento rispetto a quella esercitata in libera prestazione di servizi.

 

(14) Una classificazione per ramo è necessaria allo scopo di determinare, in particolare, le attività che formano oggetto dell'autorizzazione obbligatoria.

 

(15) È opportuno escludere del campo di applicazione della presente direttiva talune mutue che, in virtù del loro regime giuridico, soddisfano condizioni di sicurezza ed offrono garanzie finanziarie specifiche. Occorre altresì escludere taluni enti la cui attività abbraccia solo un settore molto ristretto ed è statutariamente limitata.

 

(16) L'assicurazione sulla vita è oggetto di autorizzazione ufficiale e di controllo in ciascuno Stato membro. Le condizioni per il rilascio o la revoca di detta autorizzazione dovranno essere definite. È indispensabile prevedere un ricorso giurisdizionale contro le decisioni di rifiuto o di revoca dell'autorizzazione stessa.

 

(17) Occorre precisare i poteri e i mezzi di controllo delle autorità competenti e inoltre prevedere disposizioni specifiche riguardanti l'accesso, l'esercizio e il controllo dell'attività svolta in libera prestazione di servizi.

 

(18) Spetta alle autorità competenti dello Stato membro d'origine vigilare sulla situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, in particolare sulla solvibilità e sulla costituzione di riserve tecniche sufficienti, nonché sulla loro rappresentazione mediante congrue attività.

 

(19) È opportuno rendere possibili gli scambi di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organismi che, grazie alle loro funzioni, contribuiscono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. Per preservare la riservatezza delle informazioni trasmesse, l'elenco dei relativi destinatari deve restare rigorosamente limitato.

 

(20) Taluni comportamenti, quali ad esempio la frode e l'insider trading, anche quando riguardano imprese diverse dalle imprese di assicurazione, sono tali da pregiudicare la stabilità nonché l'integrità del sistema finanziario.

 

(21) È necessario prevedere a quali condizioni autorizzare gli scambi di informazioni.

 

(22) Qualora sia prevista la possibilità di divulgare le informazioni soltanto previo assenso esplicito delle autorità competenti, queste possono, nel caso, subordinare tale assenso all'adempimento di condizioni rigorose.

 

(23) Gli Stati membri possono concludere accordi sullo scambio d'informazioni con paesi terzi a condizione che la comunicazione delle informazioni in questione sia soggetta ad adeguate garanzie di segreto d'ufficio.

 

(24) Al fine di rafforzare la vigilanza prudenziale sulle imprese di assicurazione nonché la tutela dei clienti delle imprese di assicurazione, è necessario prevedere che un revisore debba informare tempestivamente le autorità competenti quando, nei casi previsti dalla presente direttiva, nell'esercizio delle sue funzioni venga a conoscenza di taluni fatti tali da pregiudicare gravemente la situazione finanziaria o l'organizzazione amministrativa e contabile dell'impresa di assicurazione.

 

(25) In base all'obiettivo perseguito, è auspicabile che gli Stati membri prevedano che tale obbligo si applichi in ogni caso quando tali fatti siano rilevati da un revisore nell'esercizio delle sue funzioni presso un'impresa che ha stretti legami con un'impresa di assicurazione.

 

(26) L'obbligo imposto ai revisori di comunicare all'occorrenza alle autorità competenti taluni fatti o decisioni riguardanti un'impresa di assicurazione acquisiti nell'esercizio delle loro funzioni presso un'impresa non assicurativa non modifica di per sé la natura del loro incarico presso tale impresa né il modo in cui devono adempiere le loro funzioni presso tale impresa.

 

(27) La realizzazione delle operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione non può in alcun caso pregiudicare i poteri conferiti alle rispettive autorità nei confronti degli enti titolari delle attività per cui è prevista tale gestione.

 

(28) Talune disposizioni della presente direttiva definiscono norme minime. Lo Stato membro di origine può imporre norme più restrittive nei confronti delle imprese di assicurazione autorizzate dalle proprie autorità competenti.

 

(29) Le autorità competenti degli Stati membri devono pertanto disporre dei mezzi di controllo necessari ad assicurare l'esercizio ordinato delle attività dell'impresa di assicurazione nell'insieme della Comunità, svolte in regime sia di libero stabilimento, sia di libera prestazione dei servizi. In particolare, esse devono poter adottare appropriate misure di salvaguardia od imporre sanzioni volte a prevenire irregolarità ed infrazioni eventuali alle disposizioni in materia di controllo delle assicurazioni.

 

(30) Le disposizioni relative al trasferimento di portafoglio sono completate da disposizioni che riguardano specificamente il caso in cui il portafoglio di contratti conclusi in regime di prestazione di servizi è trasferito ad un'altra impresa.

 

(31) Le disposizioni concernenti il trasferimento del portafoglio devono essere conformi al regime giuridico dell'autorizzazione unica previsto dalla presente direttiva.

 

(32) Occorre vietare alle imprese costituite successivamente alle date indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di praticare il cumulo dell'assicurazione vita e dell'assicurazione danni. È opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di permettere alle imprese praticanti tale cumulo alle date pertinenti indicate all'articolo 18, paragrafo 3, di continuare a praticarlo purché adottino una gestione distinta per ciascuna loro attività, affinché vengano salvaguardati i rispettivi interessi degli assicurati vita e degli assicurati danni e gli obblighi finanziari minimi di una delle attività non siano sopportati dall'altra attività. È inoltre opportuno lasciare agli Stati membri la possibilità di obbligare le imprese esistenti che praticano il cumulo, stabilite nel loro territorio, a porre fine a detto cumulo. È peraltro opportuno esercitare un particolare controllo sulle imprese specializzate quando un'impresa di assicurazione danni appartenga allo stesso gruppo finanziario cui appartiene un'impresa di assicurazione sulla vita.

 

(33) Nessuna disposizione della presente direttiva vieta alle imprese multirami di scindersi in due imprese, praticando l'una l'assicurazione sulla vita, l'altra l'assicurazione diversa dall'assicurazione sulla vita. Per realizzare questa separazione nelle migliori condizioni possibili, è opportuno permettere agli Stati membri di prevedere, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di concorrenza, un regime fiscale appropriato per quanto riguarda in particolare le plusvalenze che potrebbero risultare da questa separazione.

 

(34) Gli Stati membri che lo desiderano devono avere la possibilità di concedere ad una stessa impresa autorizzazioni per i rami previsti nell'allegato I e per le operazioni di assicurazione che rientrano nei rami 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita. Tuttavia tale possibilità deve essere soggetta a determinate condizioni di rispetto delle regole contabili e delle regole in materia di liquidazione.

 

(35) Per la tutela degli assicurati è necessario che ogni impresa di assicurazione costituisca riserve tecniche sufficienti. Il calcolo di queste ultime si basa essenzialmente su principi attuariali che è opportuno coordinare, onde agevolare il reciproco riconoscimento delle disposizioni prudenziali applicabili nei vari Stati membri.

 

(36) In un intento di prudenza, è auspicabile stabilire un coordinamento minimo delle regole in materia di limitazione del tasso d'interesse utilizzato per il calcolo delle riserve tecniche. Risulta appropriato lasciare agli Stati membri la possibilità di scegliere liberamente il metodo da adottare per tale limitazione, dato che tutti i metodi attualmente applicati sono ugualmente corretti, prudenziali ed equivalenti.

 

(37) È necessario coordinare le norme concernenti il calcolo delle riserve tecniche, nonché le norme che disciplinano la diversificazione, la localizzazione e la congruenza delle attività di contropartita delle riserve tecniche, al fine di agevolare il riconoscimento reciproco delle disposizioni degli Stati membri. Tale coordinamento deve tener conto della liberalizzazione dei movimenti di capitali prevista all'articolo 56 del trattato, nonché dei progressi compiuti dalla Comunità ai fini del completamento dell'unione economica e monetaria.

 

(38) Lo Stato membro d'origine non può esigere dalle imprese di assicurazione di investire le attività di contropartita delle loro riserve tecniche in categorie determinate di cespiti, essendo tali prescrizioni incompatibili con la libera circolazione dei capitali sancita dall'articolo 56 del trattato.

 

(39) È necessario che le imprese di assicurazione dispongano, oltre che di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, sufficienti a far fronte agli impegni contratti, di una riserva complementare, detta margine di solvibilità, rappresentata dal patrimonio libero e, con l'accordo dell'autorità competente, da elementi impliciti del patrimonio, destinata ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche favorevoli. Questo requisito costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazione. Per garantire che, sotto questo profilo, gli obblighi imposti siano determinati in base a criteri oggettivi, tali da consentire alle imprese aventi la stessa entità di competere su un piano di parità, occorre prevedere che questo margine sia commisurato al complesso degli impegni dell'impresa ed alla natura e gravità dei rischi delle diverse attività che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva. Tale margine deve dunque essere diverso a seconda che si tratti di rischi di investimento, di rischi di mortalità o soltanto di rischi di gestione e quindi deve essere determinato in funzione ora delle riserve matematiche e dei capitali sotto rischio presi a carico dell'impresa, ora dei premi e contributi incassati, ora unicamente delle riserve ed ora in funzione dei fondi delle associazioni tontinarie.

 

(40) La direttiva 92/96/CEE prevede una definizione provvisoria di mercato regolamentato, in attesa dell'adozione di una direttiva sui servizi di investimento in materia di valori mobiliari che armonizzerà tale concetto a livello comunitario. La direttiva 93/22/CEE, del 10 maggio 1993, sui servizi di investimento in materia di valori mobiliari prevede una definizione di mercato regolamentato, escludendo tuttavia dal suo campo di applicazione le attività di assicurazione sulla vita. È opportuno applicare il concetto di mercato regolamentato anche alle attività di assicurazione sulla vita.

 

(41) L'elenco degli elementi che si prestano ad essere utilizzati per la costituzione del margine di solvibilità, richiesto dalla presente direttiva, deve tener conto dei nuovi strumenti finanziari e delle facilitazioni accordate alle altre istituzioni finanziarie per l'alimentazione dei loro fondi propri. Tenuto conto dell'evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a diminuire in talune condizioni la riduzione del margine di solvibilità richiesto. Per migliorare la qualità del margine di solvibilità, è opportuno limitare la possibilità di includere utili futuri nel margine di solvibilità disponibile subordinandola a determinate condizioni e sopprimendola comunque a partire dal 2009.

 

(42) È necessario esigere un fondo di garanzia il cui importo e la cui composizione siano tali da fornire la garanzia che le imprese dispongano di mezzi adeguati fin dal momento della loro costituzione e che, nel corso dell'attività, il margine di solvibilità non scenda in nessun caso al di sotto di un livello minimo di sicurezza. Tale fondo di garanzia deve essere costituito, nella sua globalità o per una parte determinata, da elementi espliciti del patrimonio.

 

(43) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità del fondo minimo di garanzia, occorre istituire un meccanismo che ne preveda l'adeguamento all'evoluzione dell'indice europeo dei prezzi al consumo. La presente direttiva dovrebbe fissare norme minime per il margine di solvibilità e gli Stati membri di origine dovrebbero poter emanare norme più severe per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.

 

(44) Divergenti disposizioni vigono negli Stati membri per quanto riguarda la legge applicabile ai contratti relativi alle attività disciplinate dalla presente direttiva. L'armonizzazione delle normative in materia di contratti di assicurazione non è una condizione preliminare per la realizzazione del mercato interno delle assicurazioni. La possibilità lasciata agli Stati membri di imporre l'applicazione della propria normativa ai contratti di assicurazione coi quali sono assunti impegni sul loro territorio offre quindi garanzie sufficienti ai contraenti. La libertà di scegliere come legge applicabile al contratto una legge diversa da quella dello Stato dell'impegno può essere accordata in taluni casi secondo regole che tengano conto delle circostanze specifiche.

 

(45) Per i contratti di assicurazione sulla vita è opportuno consentire ai contraenti di recedere dal contratto entro un termine compreso fra 14 e 30 giorni.

 

(46) Nel quadro del mercato unico, è nell'interesse del contraente aver accesso alla più ampia gamma possibile di prodotti assicurativi offerti nella Comunità, al fine di poter scegliere tra essi il più adeguato alle sue esigenze. Spetta allo Stato membro dell'impegno vigilare affinché non sussista alcun ostacolo alla possibilità di commercializzare nel suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti nella Comunità, purché detti prodotti non siano contrari alle disposizioni giuridiche di interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno e nella misura in cui l'interesse generale non sia salvaguardato dalle disposizioni dello Stato membro d'origine, sempreché tali disposizioni si applichino senza discriminazioni a qualsiasi impresa operante in detto Stato membro e siano obiettivamente necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito.

 

(47) Gli Stati membri devono poter vigilare affinché i prodotti assicurativi e la documentazione contrattuale utilizzata per la copertura degli impegni sottoscritti nel loro territorio in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi rispettino le disposizioni giuridiche specifiche di interesse generale applicabili. I sistemi di controllo da utilizzare devono adattarsi alle esigenze del mercato interno senza costituire una condizione preliminare all'esercizio dell'attività assicurativa. In questa prospettiva i sistemi di approvazione preventiva delle condizioni assicurative non sembrano giustificati. È opportuno di conseguenza predisporre altri sistemi più appropriati alle esigenze del mercato interno e tali da permettere ad ogni Stato membro di garantire l'essenziale tutela dei contraenti.

 

(48) Occorre prevedere una collaborazione tra le competenti autorità - degli Stati membri, nonché tra queste e la Commissione.

 

(49) È opportuno predisporre un regime di sanzioni applicabili quando l'impresa di assicurazione non si conforma, nello Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, alle disposizioni d'interesse generale ad essa applicabili.

 

(50) È necessario prevedere misure per il caso che la situazione finanziaria dell'impresa diventi tale da renderle difficile il rispetto dei suoi impegni. In situazioni particolari, nelle quali i diritti dei contraenti sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell'esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. Finché tale situazione perduri, le autorità competenti dovrebbero essere tenute a non rilasciare il certificato attestante che l'impresa di assicurazione dispone di un margine si solvibilità sufficiente.

 

(51) È ammesso che lo Stato membro di origine, per l'applicazione dei principi attuariali conformi alla presente direttiva, possa esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, escludendo dalla comunicazione delle basi tecniche la notifica delle condizioni generali e particolari dei contratti, nonché delle tariffe commerciali dell'impresa.

 

(52) Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni il consumatore potrà scegliere tra una gamma più ampia e più diversificata di contratti. Per beneficiare appieno di tale varietà e della maggiore concorrenza, egli deve disporre delle informazioni necessarie a scegliere il contratto più consono alle sue esigenze. Le informazioni risultano tanto più necessarie in quanto la durata degli impegni può protrarsi per un arco di tempo molto lungo. È quindi opportuno coordinare le disposizioni minime affinché il consumatore sia informato in modo chiaro e preciso in merito alle caratteristiche essenziali dei prodotti che gli vengono proposti e in merito agli estremi degli organismi cui vanno rivolti i reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto.

 

(53) La pubblicità dei prodotti di assicurazione è essenziale per agevolare l'esercizio effettivo delle attività assicurative nella Comunità. È opportuno lasciare alle imprese di assicurazione la possibilità di ricorrere a tutti i normali mezzi di pubblicità nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi. Tuttavia gli Stati membri possono esigere il rispetto della loro normativa in materia di forma e contenuto della pubblicità in questione, derivante dagli atti comunitari adottati in materia di pubblicità o da disposizioni emanate dagli Stati membri per ragioni d'interesse generale.

 

(54) Nel quadro del mercato interno nessuno Stato membro può ormai vietare l'esercizio simultaneo dell'attività assicurativa sul proprio territorio in regime di stabilimento ed in regime di prestazione di servizi.

 

(55) In taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono assoggettate ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza di essi vengono applicate imposte particolari ed altre forme di contributo. Negli Stati membri nei quali sono riscosse dette imposte e contributi esistono sensibili divergenze in fatto di strutture e di aliquote. È opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri. Fatta salva una successiva armonizzazione, con l'applicazione del regime fiscale e di altre forme di contributo previste dallo Stato membro in cui è sottoscritto l'impegno, si può ovviare a tale inconveniente e spetta agli Stati membri stabilire le modalità di riscossione di tali imposte e contributi.

 

(56) Occorre realizzare un coordinamento comunitario in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione. È sin d'ora essenziale prevedere che, in caso di liquidazione di un'impresa di assicurazioni, il sistema di garanzia istituito in ciascuno Stato membro conferisca parità di trattamento a tutti i creditori di assicurazione, senza distinzione di nazionalità dei creditori medesimi e a prescindere dalle modalità di sottoscrizione dell'impegno.

 

(57) Le regole coordinate riguardanti l'esercizio delle attività di assicurazione diretta all'interno della Comunità devono in linea di massima applicarsi a tutte le imprese che operano sul mercato e quindi anche alle agenzie ed alle succursali delle imprese la cui sede sociale è situata fuori della Comunità. La presente direttiva prevede, quanto alle modalità di controllo, disposizioni particolari nei confronti di tali agenzie e succursali, in quanto il patrimonio delle imprese da cui dipendono si trova al di fuori della Comunità.

 

(58) Occorre prevedere la conclusione di accordi di reciprocità con uno o più paesi terzi, al fine di permettere l'attenuazione di tali condizioni speciali, pur rispettando il principio che le agenzie e le succursali di tali imprese non devono ottenere un trattamento più favorevole delle imprese della Comunità.

 

(59) È opportuno prevedere una procedura elastica che consenta di valutare la reciprocità con i paesi terzi su una base comunitaria. Tale procedura non ha lo scopo di chiudere i mercati finanziari della Comunità, poiché la Comunità si propone di conservare i suoi mercati finanziari aperti al resto del mondo, ma di migliorare la liberalizzazione dei mercati finanziari globali in altri paesi terzi. Pertanto, la presente direttiva prevede procedure di negoziazione con paesi terzi. In ultima istanza deve essere prevista la possibilità di adottare misure, consistenti nella sospensione di nuove richieste di autorizzazione o nella limitazione di nuove autorizzazioni, con la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE.

 

(60) La presente direttiva deve prevedere disposizioni relative alle prove d'onorabilità e d'assenza di fallimento.

 

(61) Al fine di chiarire il regime giuridico applicabile alle attività di assicurazione sulla vita coperte dalla presente direttiva, è opportuno adattare le disposizioni delle direttive 79/267/CEE, 90/619/CEE e 92/96/CEE. A tale scopo è opportuno modificare le disposizioni riguardanti la fissazione di un margine di solvibilità e i diritti acquisiti dalle succursali di imprese di assicurazione costituite precedentemente al 1° luglio 1994. È altresì opportuno determinare il contenuto del programma di attività delle succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi stabilite nella Comunità.

 

(62) Potrà risultare necessario, a determinati intervalli di tempo, apportare modifiche tecniche alle norme dettagliate che figurano nella presente direttiva, in modo da tener conto dell'evoluzione futura del settore assicurativo. La Commissione procederà a tali modifiche, nella misura in cui esse siano necessarie, dopo aver consultato il comitato consultivo per le assicurazioni, istituito dalla direttiva 91/675/CE del Consiglio, nell'ambito dei poteri di esecuzione conferiti alla Commissione dalle disposizioni del trattato. Tali modifiche, costituendo delle misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della stessa.

 

(63) Ai sensi dell'articolo 15 del trattato, occorre tener conto dell'ampiezza dello sforzo che deve essere sostenuto da alcune economie che presentano differenze di sviluppo. Occorre pertanto accordare a taluni Stati membri un regime transitorio che consenta un'applicazione graduale delle disposizioni della presente direttiva.

 

(64) Le direttive 79/267/CEE e 90/619/CEE accordano una deroga particolare ad alcune imprese esistenti al momento dell'adozione delle direttive stesse. Tali imprese hanno successivamente modificato la loro struttura. Esse non richiedono pertanto più alcuna deroga speciale di tal genere.

 

(65) La presente direttiva deve far salvi i termini di attuazione e di applicazione da parte degli Stati membri delle direttive di cui all'allegato IV parte B,

 

hanno adottato la presente direttiva:

 

 

Sommario

 

 

TITOLO I   DEFINIZIONI E CAMPO DI APPLICAZIONE 

   

Articolo 1   Definizioni  

Articolo 2   Campo d'applicazione  

Articolo 3   Attività, imprese ed enti esclusi  

   

TITOLO II   ACCESSO ALL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA DEL RAMO VITA  

   

Articolo 4   Principio di autorizzazione  

Articolo 5   Campo d'applicazione dell'autorizzazione  

Articolo 6   Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione  

Articolo 7   Programma di attività  

Articolo 8   Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata  

Articolo 9   Rifiuto dell'autorizzazione  

   

TITOLO III   CONDIZIONI DI ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ ASSICURATIVA  

   

Capo 1   Principi e metodi di vigilanza finanziaria  

Articolo 10   Autorità competenti e oggetto della vigilanza  

Articolo 11   Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro  

Articolo 12   Divieto dell'obbligo di cessione a un ente pubblico  

Articolo 13   Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza  

Articolo 14   Trasferimento del portafoglio  

Articolo 15   Partecipazione qualificata  

Articolo 16   Segreto d'ufficio  

Articolo 17   Obblighi dei revisori 

Articolo 18   Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita  

Articolo 19   Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita  

   

Capo 2   Regole relative alle riserve tecniche e alla loro rappresentazione 

Articolo 20   Costituzione delle riserve tecniche  

Articolo 21   Premi per nuova produzione  

Articolo 22   Attivi di copertura delle riserve tecniche  

Articolo 23   Categorie di attivi ammessi  

Articolo 24   Regole di diversificazione degli investimenti  

Articolo 25   Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario  

Articolo 26   Regole di congruenza  

   

Capo 3   Regole relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia  

Articolo 27   Margine di solvibilità disponibile  

Articolo 28   Margine di solvibilità richiesto  

Articolo 29   Fondo di garanzia  

Articolo 30   Riesame dell'importo del fondo di garanzia  

Articolo 31   Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche  

   

Capo 4   Legge regolatrice dei contratti e condizioni di assicurazione  

Articolo 32   Legge applicabile  

Articolo 33   Interesse generale  

Articolo 34   Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe  

Articolo 35   Termine di rinuncia  

Articolo 36   Informazioni per i contraenti  

   

Capo 5   Imprese di assicurazione in difficoltà o in situazione irregolare  

Articolo 37   Imprese di assicurazione in difficoltà  

Articolo 38   Piano di risanamento finanziario  

Articolo 39   Revoca dell'autorizzazione 

   

TITOLO IV   DISPOSIZIONI SULLA LIBERTÀ DI STABILIMENTO E DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI 

   

Articolo 40   Condizioni per lo stabilimento di una succursale  

Articolo 41   Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine  

Articolo 42   Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato membro d'origine 

Articolo 43   Libera prestazione di servizi: modifiche di attività  

Articolo 44   Lingua  

Articolo 45   Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe 

Articolo 46   Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione  

Articolo 47   Pubblicità  

Articolo 48   Liquidazione  

Articolo 49   Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere  

Articolo 50   Imposte sui premi  

   

TITOLO V   NORME APPLICABILI ALLE AGENZIE O SUCCURSALI STABILITE NELLA COMUNITÀ E DIPENDENTI DA IMPRESE LA CUI SEDE SOCIALE SI TROVA FUORI DELLA COMUNITÀ  

   

Articolo 51   Principi e condizioni dell'autorizzazione 

Articolo 52   Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi  

Articolo 53   Trasferimento del portafoglio  

Articolo 54   Costituzione di riserve tecniche  

Articolo 55   Margine di solvibilità e fondo di garanzia  

Articolo 56   Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri  

Articolo 57   Accordi con paesi terzi  

   

TITOLO VI   NORME APPLICABILI ALLE AFFILIATE DI UN'IMPRESA MADRE SOGGETTA ALLA LEGISLAZIONE DI UN PAESE TERZO ED ALLE ACQUISIZIONI DI PARTECIPAZIONE DA PARTE DI TALE IMPRESA MADRE 

   

Articolo 58   Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione 

Articolo 59   Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità  

   

TITOLO VII   DISPOSIZIONI TRANSITORIE E VARIE  

   

Articolo 60   Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive  

Articolo 61   Prova di onorabilità  

   

TITOLO VIII   DISPOSIZIONI FINALI  

   

Articolo 62   Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione  

Articolo 63   Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi  

Articolo 64   Modifiche tecniche  

Articolo 65   Comitato  

Articolo 66   Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti  

Articolo 67   Ricorso giurisdizionale  

Articolo 68   Revisione degli importi espressi in euro  

Articolo 69   Attuazione di nuove disposizioni  

Articolo 70   Comunicazioni alla Commissione  

Articolo 71   Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38  

Articolo 72   Direttive abrogate e loro concordanza con la presente direttiva  

Articolo 73   Entrata in vigore  

Articolo 74   Destinatari  

   

Allegato I   Classificazione per ramo  

   

Allegato II   Regole di congruenza  

   

Allegato III   Informazioni per i contraenti  

   

Allegato IV    

   

Allegato V    

Parte A   Direttive abrogate e successive modifiche (di cui all'articolo 72)  

Parte B   Termini di attuazione (di cui all'articolo 72)  

   

Allegato VI   Tavola di concordanza  

 

 

TITOLO I

Definizioni e campo di applicazione

 

 

Articolo 1

Definizioni.

1. Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a) impresa di assicurazione: ogni impresa che abbia ottenuto l'autorizzazione amministrativa conformemente all'articolo 4;

 

b) succursale: qualsiasi agenzia o succursale di un'impresa di assicurazione.

 

È assimilata ad un'agenzia o succursale qualsiasi presenza permanente di un'impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale o agenzia, ma si manifesta tramite un semplice ufficio, gestito da personale dipendente dall'impresa, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa alla stessa stregua di un'agenzia;

 

c) stabilimento: sede sociale, agenzia o succursale di un'impresa;

 

d) impegno: un impegno che si concretizza in una delle forme di assicurazioni o di operazioni di cui all'articolo 2;

 

e) Stato membro d'origine: lo Stato membro in cui è situata la sede sociale dell'impresa di assicurazione che assume l'impegno;

 

f) Stato membro della succursale: lo Stato membro in cui è situata la succursale che assume l'impegno;

 

g) Stato membro dell'impegno: Stato membro in cui il contraente ha la residenza abituale ovvero, se il contraente è una persona giuridica, lo Stato membro in cui è situato lo stabilimento di tale persona giuridica a cui si riferisce il contratto;

 

h) Stato membro di prestazione di servizi: lo Stato membro dell'impegno, quando questo è assunto da un'impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;

 

i) controllo: il legame esistente tra un'impresa madre e un'impresa figlia, previsto all'articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, o una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa;

 

j) partecipazione qualificata: il fatto di detenere in un'impresa direttamente o indirettamente almeno il 10% del capitale o dei diritti di voto o qualsiasi altra possibilità di esercitare una notevole influenza sulla gestione dell'impresa in cui è detenuta una partecipazione.

 

Ai fini dell'applicazione di questa definizione negli articoli 8 e 15 e delle altre quote di partecipazione di cui all'articolo 15, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui all'articolo 92 della direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori;

 

k) impresa madre: un'impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;

 

l) impresa figlia: un'impresa figlia ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE; ogni impresa figlia di un'impresa figlia è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre cui fanno capo tali imprese;

 

m) mercato regolamentato:

 

- nel caso d'un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all'articolo 1, punto 13, della direttiva 93/22/CEE,

 

- nel caso d'un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario riconosciuto dallo Stato membro di origine dell'impresa di assicurazioni che soddisfi requisiti analoghi. Gli strumenti finanziari che vengono in esso negoziati devono essere di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato regolamentato o sui mercati dello Stato membro in questione;

 

n) autorità competenti: le autorità nazionali incaricate, in virtù di una legge o di altra disposizione normativa, del controllo delle imprese di assicurazione;

 

o) congruenza: la rappresentazione degli impegni esigibili in una valuta, con corrispondenti attività rappresentate o realizzabili in questa stessa valuta;

 

p) localizzazione delle attività: la presenza di attività mobiliari o immobiliari all'interno di uno Stato membro senza però che le attività mobiliari debbano formare oggetto di deposito e che le attività immobiliari debbano essere soggette a misure restrittive quali l'iscrizione di ipoteche; le attività rappresentate da crediti sono considerate come localizzate nello Stato membro nel quale essi sono realizzabili;

 

q) capitale a rischio: il capitale uguale al capitale in caso di decesso, diminuito della riserva matematica del rischio principale;

 

r) stretti legami: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da:

 

i) una partecipazione, ossia dal fatto di detenere direttamente o tramite un legame di controllo, il 20% o più dei diritti di voto o del capitale di un'impresa; o

 

ii) un legame di controllo, ossia dal legame che esiste tra un'impresa madre e una figlia, in tutti i casi di cui all'articolo 1, paragrafi 1 e 2, della direttiva 83/349/CEE, o da una relazione della stessa natura tra una persona fisica o giuridica e un'impresa, l'impresa figlia di un'impresa è parimenti considerata impresa figlia dell'impresa madre che è a capo di tali imprese.

 

Si ritiene che costituisca uno stretto legame tra due o più persone fisiche o giuridiche anche la situazione in cui tali persone siano legate in modo duraturo a una stessa persona da un legame di controllo.

 

s) "impresa di riassicurazione": un'impresa di riassicurazione ai sensi dell'articolo 2, lettera c), della direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione (6).

 

2. Ogni volta che viene fatto riferimento all'euro nella presente direttiva, il controvalore in moneta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell'ultimo giorno del mese di ottobre precedente per il quale sono disponibili i controvalori dell'euro in tutte le pertinenti monete della Comunità.

 

------------------------

(6) Lettera aggiunta dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 2

Campo d'applicazione.

La presente direttiva riguarda l'accesso alle attività non salariate dell'assicurazione diretta, praticate dalle imprese che sono stabilite in uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi, nonché l'esercizio di tali attività, quali sono qui di seguito definite:

 

1) le seguenti assicurazioni ove risultino da un contratto:

 

a) il ramo vita, cioè quello comprendente in particolare l'assicurazione per il caso di vita, l'assicurazione per il caso di morte, l'assicurazione mista, l'assicurazione vita con controassicurazione, l'assicurazione di nuzialità, l'assicurazione di natalità;

 

b) l'assicurazione di rendita;

 

c) le assicurazioni complementari praticate dalle imprese di assicurazione vita, ossia in particolare le assicurazioni per danni corporali, comprese l'incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio, le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia, quando queste diverse assicurazioni siano contratte in via complementare alle assicurazioni vita;

 

d) l'assicurazione praticata in Irlanda e nel Regno Unito, denominata «permanent health insurance» (assicurazione malattia, a lungo termine) non rescindibile;

 

2) le seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità amministrative competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private:

 

a) le operazioni tontinarie che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti;

 

b) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo;

 

c) le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, ossia le operazioni che, per l'impresa interessata, consistono nel gestire gli investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli enti che erogano le prestazioni in caso di morte, in casi di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività;

 

d) le operazioni di cui alla lettera c), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa, relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo;

 

e) le operazioni effettuate da società assicuratrici, quali quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capitolo 1;

 

3) le operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione delle assicurazioni sociali, quando sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese d'assicurazione a proprio rischio.

 

 

Articolo 3

Attività, imprese ed enti esclusi.

La presente direttiva non riguarda:

 

1) i rami definiti nell'allegato della direttiva 73/239/CEE, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 1, lettera c);

 

2) le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti;

 

3) le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all'articolo 2, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell'ambito di un'impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, in caso di vita o in caso di cessazione o riduzione d'attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche;

 

4) le assicurazioni comprese in un regime legale di sicurezza sociale, ferma restando l'applicazione dell'articolo 2, punto 3;

 

5) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l'importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura;

 

6) le mutue assicuratrici:

 

- il cui statuto preveda la possibilità di esigere contributi supplementari o di ridurre le prestazioni, o di ricorrere al concorso di altri soggetti che si siano impegnati in tal senso, e

 

- per le quali l'importo annuo dei contributi riscossi per le attività contemplate dalla presente direttiva non superi 5 milioni di EUR per tre anni consecutivi. Se tale importo è superato per tre anni consecutivi la presente direttiva si applica a decorrere dal quarto anno.

 

Tuttavia, il disposto del presente paragrafo non osta a che una mutua assicuratrice chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva

 

7) il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza;

 

8) le attività delle imprese di assicurazione pensioni di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:

 

a) le imprese di assicurazione pensioni già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano inoltre, a decorrere dalla data dell'adesione, entità giuridiche separate per l'esercizio di tali attività;

 

b) le autorità finlandesi autorizzino in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell'articolo 2 connesse con tale esenzione allorché:

 

- detengono la proprietà o la partecipazione in una compagnia o in un gruppo esistente di assicurazione,

 

- costituiscono o partecipano a nuove compagnie o gruppi di assicurazioni comprese le imprese di assicurazione pensioni;

 

c) le autorità finlandesi presentino, entro tre mesi dalla data dell'adesione, alla Commissione, per approvazione, una relazione che indichi quali misure sono state adottate per separare le attività TEL dalle normali attività di assicurazione esercitate dalle imprese finlandesi di assicurazione per conformarsi a tutti i requisiti della presente direttiva.

 

 

TITOLO II

Accesso all'attività assicurativa del ramo vita

 

 

Articolo 4

Principio di autorizzazione.

 

 

L'accesso all'attività di cui alla presente direttiva è subordinato alla preventiva concessione di un'autorizzazione amministrativa.

 

L'autorizzazione deve essere richiesta alle autorità dello Stato membro d'origine:

 

a) dall'impresa che stabilisce la propria sede sociale sul territorio di detto Stato membro;

 

b) dall'impresa che, dopo aver ricevuto l'autorizzazione di cui al primo comma, estende la propria attività ad un intero ramo o ad altri rami.

 

 

Articolo 5

Campo d'applicazione dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione è valida per l'intera Comunità. Essa permette all'impresa di assicurazione di esercitarvi attività in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi.

 

2. L'autorizzazione è accordata per ramo, quale definito nell'allegato I. Essa riguarda l'intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo.

 

Le autorità competenti possono limitare l'autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all'articolo 7.

 

Ogni Stato membro può concedere l'autorizzazione per più rami, sempreché la legislazione nazionale consenta di esercitarli contemporaneamente.

 

 

Articolo 6

Condizioni per l'ottenimento dell'autorizzazione.

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese di assicurazione richiedenti l'autorizzazione:

 

a) adottino una delle forme seguenti:

 

- per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione».

 

L'impresa di assicurazione potrà assumere altresì la forma di società europea, quando questa sarà istituita.

 

Gli Stati membri possono inoltre creare, ove occorra, imprese che assumano qualsiasi forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di fare operazioni di assicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato (7);

 

b) limitino il loro oggetto sociale alle attività previste dalla presente direttiva e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

 

c) presentino un programma d'attività conforme all'articolo 7;

 

d) possiedano il minimo del fondo di garanzia previsto all'articolo 29, paragrafo 2;

 

e) siano effettivamente dirette da persone che soddisfano i necessari requisiti di onorabilità e di qualificazione o di esperienza professionale.

 

2. Quando sussistono stretti legami tra l'impresa di assicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità competenti concedono l'autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

 

Le autorità competenti negano inoltre l'autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l'impresa di assicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti alla loro applicazione, ostacolano l'effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

 

Le autorità competenti esigono che le imprese di assicurazione forniscano loro le informazioni che esse richiedono per poter garantire il rispetto permanente delle condizioni previste al presente paragrafo.

 

3. Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione abbiano l'amministrazione centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

 

4. L'impresa di assicurazione che richiede l'autorizzazione per l'estensione delle proprie attività ad altri rami o per l'estensione di un'autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma d'attività conforme all'articolo 7.

 

Essa deve inoltre fornire la prova che dispone del margine di solvibilità di cui all'articolo 28 e che possiede il fondo di garanzia di cui all'articolo 29, paragrafi 1 e 2.

 

5. Gli Stati membri non stabiliscono disposizioni che esigano la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti.

 

In deroga al primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preventiva per l'esercizio delle sue attività.

 

La presente direttiva non osta a che gli Stati membri mantengano in vigore o introducano disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prevedano l'approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi documento necessario all'esercizio normale del controllo.

 

Entro il 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione del presente paragrafo.

 

6. Le disposizioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 non possono prevedere l'esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.

 

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(7) Nella presente lettera si omette la parte di testo non riguardante l'Italia che è stato modificato dall'allegato della direttiva 2004/66/CE.

 

 

Articolo 7

Programma di attività.

Il programma d'attività di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 4, deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

 

a) la natura degli impegni che l'impresa di assicurazione si propone di assumere;

 

b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

 

c) gli elementi che costituiscono il fondo minimo di garanzia;

 

d) le previsioni circa le spese d'impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;

 

inoltre, per i primi tre esercizi sociali:

 

e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva;

 

f) la situazione probabile di tesoreria;

 

g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

 

 

Articolo 8

Azionisti e soci detentori di partecipazione qualificata.

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine non concedono l'autorizzazione che consente l'accesso di un'impresa all'attività assicurativa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell'identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche, che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell'entità di questa partecipazione.

 

Le autorità competenti rifiutano l'autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o soci.

 

 

Articolo 9

Rifiuto dell'autorizzazione.

Ogni decisione di rifiuto dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa interessata.

 

Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale contro qualsiasi decisione di rifiuto.

 

La possibilità di ricorso giurisdizionale è previsto anche nel caso in cui le autorità competenti non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione allo scadere di un termine di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.

 

 

Articolo 9 bis (8)

Consultazione preventiva delle autorità competenti degli altri Stati membri.

1. Le autorità competenti dell'altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro; o

 

c) controllata dalle stesse persone, fisiche o giuridiche, che controllano un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro.

 

2. Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d'investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell'autorizzazione a un'impresa di assicurazione vita che sia:

 

a) un'impresa figlia di un ente creditizio o di un'impresa di investimento autorizzati nella Comunità; o

 

b) un'impresa figlia dell'impresa madre di un ente creditizio o di un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità; o

 

c) controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzati nella Comunità.

 

3. Le autorità competenti di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l'idoneità degli azionisti e la reputazione e l'esperienza dei dirigenti partecipanti alla gestione di un'altra impresa dello stesso gruppo. Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all'idoneità degli azionisti e alla reputazione ed esperienza dei dirigenti, che siano pertinenti per le altre autorità competenti interessate ai fini del rilascio di un'autorizzazione e per l'ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

 

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(8) Articolo inserito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

TITOLO III

Condizioni di esercizio dell'attività assicurativa

 

 

Capo 1

Principi e metodi di vigilanza finanziaria

 

 

Articolo 10

Autorità competenti e oggetto della vigilanza.

1. La vigilanza finanziaria su un'impresa di assicurazione, compresa quella sulle attività da questa esercitate, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro d'origine. Se le autorità competenti dello Stato membro dell'impegno hanno motivo di ritenere che le attività dell'impresa di assicurazioni possano eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, ne informano le autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa in questione. Le autorità competenti di detto Stato d'origine verificano se l'impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva.

 

2. La vigilanza finanziaria comprende in particolare la verifica, per l'insieme delle attività dell'impresa di assicurazione, dello stato di solvibilità e della costituzione di riserve tecniche, comprese le riserve matematiche, e delle attività di contropartita in conformità delle norme o della prassi stabilite nello Stato membro d'origine, ai sensi delle disposizioni adottate a livello comunitario.

 

Lo Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione non rifiuta il contratto di riassicurazione concluso da quell'impresa con un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE ovvero con un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell'impresa di riassicurazione o dell'impresa di assicurazione (9).

 

3. Le autorità competenti dello Stato membro d'origine prescrivono che qualsiasi impresa di assicurazione sia dotata di una buona organizzazione amministrativa e contabile e di adeguate procedure di controllo interno.

 

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(9) Comma aggiunto dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 11

Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro.

Gli Stati membri della succursale prevedono che, quando un'impresa di assicurazione autorizzata in un altro Stato membro esercita la propria attività tramite una succursale, le autorità competenti dello Stato membro di origine possano, dopo averne preventivamente informato le autorità competenti dello Stato membro della succursale, procedere direttamente, o tramite persone da esse incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell'impresa. Le autorità dello Stato membro della succursale possono partecipare a questa verifica.

 

 

Articolo 12

Divieto dell'obbligo di cessione a un ente pubblico.

Gli Stati membri non possono imporre alle imprese di assicurazione l'obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all'articolo 2 ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni nazionali.

 

 

Articolo 13

Resoconto contabile, informazioni statistiche e prudenziali: poteri di vigilanza.

1. Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione aventi sede sociale nel loro territorio la presentazione di un resoconto annuale, per tutte le operazioni, relativo alla loro situazione finanziaria e al loro stato di solvibilità.

 

2. Gli Stati membri esigono dalle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio di fornire periodicamente i documenti necessari per l'esercizio del controllo, nonché i documenti statistici. Le autorità competenti si comunicano i documenti e le informazioni utili all'esercizio del controllo.

 

3. Gli Stati membri adottano tutte le disposizioni utili affinché le autorità competenti dispongano dei poteri e dei mezzi necessari per la sorveglianza delle attività delle imprese di assicurazione con sede sociale nel loro territorio, comprese le attività esercitate fuori di tale territorio, conformemente alle direttive del Consiglio riguardanti tali attività ed ai fini della loro applicazione.

 

Questi poteri e mezzi devono in particolare consentire alle autorità competenti:

 

a) di informarsi dettagliatamente circa la situazione dell'impresa di assicurazione e le sue attività complessive, in particolare:

 

- raccogliendo informazioni o richiedendo documenti relativi all'attività assicurativa,

 

- procedendo a controlli diretti nei locali dell'impresa di assicurazione;

 

b) di prendere nei confronti dell'impresa di assicurazione, dei dirigenti responsabili o delle persone che controllano l'impresa tutte le misure appropriate e necessarie per garantire che le attività dell'impresa siano conformi alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che l'impresa deve osservare nei vari Stati membri ed in particolare al programma di attività, qualora sia obbligatorio, nonché per evitare o eliminare irregolarità che possano ledere gli interessi degli assicurati;

 

c) di assicurare l'applicazione di tali misure, se necessario mediante esecuzione coattiva, con eventuale ricorso agli organi giudiziari.

 

Gli Stati membri possono anche prevedere che le autorità competenti possano ottenere informazioni sui contratti detenuti dagli intermediari.

 

 

Articolo 14

Trasferimento del portafoglio.

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le imprese di assicurazione con sede sociale nel suo territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di libero stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un cessionario stabilito nella Comunità, se le autorità competenti dello Stato membro d'origine del cessionario attestano che questi dispone, tenuto conto del trasferimento, del margine di solvibilità necessario.

 

2. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio sottoscritto in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, lo Stato membro della succursale deve essere consultato.

 

3. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, le autorità dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti degli Stati membri dell'impegno.

 

4. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere alle autorità competenti dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione cedente entro tre mesi dal ricevimento della richiesta. Se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un parere favorevole o ad un tacito accordo.

 

5. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

 

È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà per i contraenti di risolvere il contratto, entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

 

 

Articolo 15

Partecipazione qualificata.

1. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che intendano detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità di tale partecipazione. Le persone fisiche e giuridiche sono altresì tenute ad informare le autorità competenti dello Stato membro di origine qualora intendano aumentare la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta raggiunga o superi i limiti del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa d'assicurazioni divenga una loro società figlia.

 

Le autorità competenti dello Stato membro d'origine dispongono di un termine massimo di tre mesi dalla data della comunicazione prevista al primo comma per opporsi a detto progetto se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell'impresa di assicurazione, non siano soddisfatte della qualità della persona di cui al primo comma. In assenza di opposizione, le autorità possono fissare un termine massimo per la realizzazione del progetto di cui al primo comma.

 

1 bis. Se l'acquirente delle partecipazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo è un'impresa di assicurazione, un'impresa di riassicurazione, un ente creditizio o un'impresa d'investimento autorizzata in un altro Stato membro, o l'impresa madre di tale soggetto, ovvero una persona fisica o giuridica che controlla tale soggetto, e se, in virtù dell'acquisizione, l'impresa in cui l'acquirente intende detenere una partecipazione diventa un'impresa figlia o passa sotto il suo controllo, la valutazione dell'acquisizione deve formare oggetto della consultazione preventiva di cui all'articolo 9 bis (10).

 

2. Gli Stati membri prevedono che tutte le persone fisiche o giuridiche che non intendano più detenere, direttamente o indirettamente, in un'impresa di assicurazione una partecipazione qualificata debbano informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro d'origine e comunicare l'entità prevista della partecipazione. Le persone fisiche o giuridiche sono parimenti tenute ad informare le autorità competenti qualora intendano diminuire la propria partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da esse detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20%, 33% o 50% oppure l'impresa di assicurazione cessi di essere una loro società figlia.

 

3. Le imprese di assicurazione comunicano alle autorità competenti dello Stato membro d'origine, appena ne abbiano conoscenza, gli acquisti o le cessioni di partecipazioni al loro capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui ai paragrafi 1 e 2.

 

Esse comunicano altresì, almeno una volta all'anno, l'identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l'entità di queste ultime, così come risultano in particolare dai verbali dell'assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in una borsa valori.

 

4. Gli Stati membri prevedono che, qualora l'influenza esercitata dalle persone di cui al paragrafo 1 possa essere di ostacolo ad una gestione prudente e sana dell'impresa di assicurazione, le autorità competenti dello Stato membro d'origine adottino le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono in particolare consistere in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei dirigenti o nella sospensione dell'esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

 

Misure analoghe sono applicate nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all'obbligo dell'informazione preventiva stabilito al paragrafo 1. Per i casi in cui la partecipazione sia assunta nonostante l'opposizione delle autorità competenti, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni da adottare, prevedono la sospensione dell'esercizio dei relativi diritti di voto, oppure la nullità o l'annullabilità dei voti espressi.

 

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(10) Paragrafo aggiunto dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 16

Segreto d'ufficio.

1. Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un'attività per le autorità competenti, nonché i revisori o gli esperti incaricati dalle autorità competenti, abbiano l'obbligo del segreto d'ufficio. In virtù di questo obbligo, nessuna informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell'ufficio può essere divulgata a qualsiasi persona o autorità, se non in forma sommaria o globale cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione, fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale.

 

Tuttavia, nei casi concernenti un'impresa di assicurazioni dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta ordinata da un tribunale, le informazioni riservate che non riguardano i terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell'ambito di procedimenti civili o commerciali.

 

2. Il paragrafo 1 non osta a che le autorità competenti dei vari Stati membri procedano agli scambi di informazioni previsti dalle direttive applicabili alle imprese di assicurazione.

 

Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1.

 

3. Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio d'informazioni con le autorità competenti di paesi terzi o con le autorità o organi di paesi terzi definiti al paragrafo 5 e al paragrafo 6 solo a condizione che le informazioni comunicate beneficino di garanzie in ordine al segreto d'ufficio almeno equivalenti a quelle previste dal presente articolo. Tale scambio d'informazioni deve essere destinato all'esecuzione dei compiti di vigilanza delle suddette autorità o organi.

 

Qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'esplicito consenso delle autorità competenti che le hanno fornite e, se del caso, unicamente per i fini da esse autorizzati.

 

4. Le autorità competenti che ricevono informazioni riservate a norma dei paragrafi 1 o 2 possono servirsene soltanto nell'esercizio delle loro funzioni:

 

- per l'esame delle condizioni di accesso all'attività di assicurazione e facilitare il controllo dell'esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul margine di solvibilità, sull'organizzazione amministrativa e contabile e sul controllo interno, o

 

- per irrogare sanzioni, o

 

- nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità competenti, o

 

- nei procedimenti giurisdizionali instaurati a norma dell'articolo 67 o di disposizioni speciali previste dalla presente direttiva e da altre direttive adottate nel settore dell'assicurazione e della riassicurazione (11).

 

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano allo scambio di informazioni all'interno di uno stesso Stato membro, quando esistono più autorità competenti, o fra Stati membri, fra le autorità competenti e:

 

- le autorità investite della funzione pubblica di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari,

 

- gli organismi implicati nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, e

 

- le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e di altri enti finanziari,

 

nell'espletamento delle loro funzioni di vigilanza; tali paragrafi non ostano inoltre alla trasmissione, agli organismi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione. Le informazioni ricevute dalle autorità, organismi e persone di cui sopra sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1 (12).

 

6. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri possono autorizzare scambi di informazioni tra le autorità competenti e:

 

- le autorità preposte alla vigilanza sugli organismi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi, o

 

- le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d'investimento e di altri enti finanziari, o

 

- gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

- le informazioni sono dirette all'esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma,

 

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

 

- qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno fornite e, in tal caso, unicamente per i fini da quelle autorizzati.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo (13).

 

7. Salva l'applicazione dei paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario, compresa la sua integrità, possono autorizzare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e le autorità o gli organi incaricati per legge dell'individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

 

Gli Stati membri che si avvalgono della facoltà di cui al primo comma esigono che vengano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

 

- le informazioni sono intese all'esercizio delle funzioni di vigilanza previste al primo comma,

 

- le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al paragrafo 1,

 

- quando le informazioni provengono da un altro Stato membro, possono essere comunicate solo con l'assenso esplicito delle autorità competenti che le hanno trasmesse e, nel caso, soltanto ai fini per i quali queste ultime hanno dato l'autorizzazione.

 

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione o di indagine ricorrendo, in base alla loro competenza specifica, a persone a tale scopo incaricate e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio di informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

 

Ai fini dell'applicazione del terzo trattino del secondo comma, le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano, alle autorità competenti che hanno trasmesso le informazioni, l'identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l'identità delle autorità o degli organi abilitati a ricevere informazioni in forza del presente paragrafo.

 

La Commissione redige, entro il 31 dicembre 2000, una relazione sull'applicazione delle disposizioni del presente paragrafo.

 

8. I paragrafi da 1 a 7 non ostano a che un'autorità competente trasmetta:

 

- alle banche centrali e ad altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie,

 

- all'occorrenza, ad altre autorità pubbliche incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento,

 

informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni, né a che tali autorità od organismi comunichino alle autorità competenti le informazioni che possono essere loro necessarie ai fini del paragrafo 4. Le informazioni ricevute in tale ambito sono coperte dal segreto d'ufficio di cui al presente articolo (14).

 

9. In deroga ai paragrafi 1 e 4, gli Stati membri possono inoltre autorizzare per legge la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili per la normativa di vigilanza sugli enti creditizi, sugli enti finanziari, sui servizi di investimento e sulle compagnie di assicurazioni, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

 

Tali comunicazioni possono tuttavia essere fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale.

 

Gli Stati membri dispongono in ogni caso che le informazioni ricevute in base ai paragrafi 2 e 5 e quelle ottenute mediante le ispezioni di cui all'articolo 11 non possano formare oggetto delle comunicazioni menzionate nel presente paragrafo, salvo accordo esplicito dell'autorità competente che ha comunicato le informazioni o dell'autorità competente dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione.

 

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(11) Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(12) Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(13) Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(14) Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 17

Obblighi dei revisori.

1. Gli Stati membri dispongono almeno che:

 

a) qualsiasi persona abilitata ai sensi della direttiva 84/253/CEE del Consiglio, che esercita presso un'impresa di assicurazione l'incarico di cui all'articolo 51 della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, all'articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all'articolo 31 della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbia l'obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità competenti fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui essa sia venuta a conoscenza nell'esercizio dell'incarico sopra citato, tali da:

 

- costituire una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l'autorizzazione o disciplinano in modo specifico l'esercizio dell'attività delle imprese di assicurazione, o

 

- pregiudicare la continuità dell'attività dell'impresa di assicurazione, ovvero

 

- comportare il rifiuto della certificazione dei bilanci o l'emissione di riserve;

 

b) lo stesso obbligo incomba a questa stessa persona per quanto riguarda fatti e decisioni di cui venga a conoscenza nell'ambito di un incarico quale quello di cui alla lettera a), esercitato presso un'impresa che abbia stretti legami, derivanti da un legame di controllo, con l'impresa di assicurazione presso la quale detta persona svolge l'incarico sopra citato.

 

2. La comunicazione in buona fede alle autorità competenti da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

 

 

Articolo 18

Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita.

1. Salva l'applicazione dei paragrafi 3 e 7, nessuna impresa può ottenere un'autorizzazione sia a norma della presente direttiva sia a norma della direttiva 73/239/CEE.

 

2. In via derogatoria, gli Stati membri possono disporre che:

 

- le imprese autorizzate in virtù della presente direttiva possano ottenere anche un'autorizzazione, conformemente all'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva,

 

- le imprese autorizzate in virtù dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE, unicamente per i rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato di detta direttiva, possano ottenere un'autorizzazione in virtù della presente direttiva.

 

3. Salva l'applicazione del paragrafo 6, le imprese di cui al paragrafo 2 e quelle che,

 

- alla data del 1° gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia,

 

- alla data del 1° gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo,

 

- alla data del 1° gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia (15),

 

- alla data del 1° maggio 2004 per le imprese autorizzate nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, nella Slovenia e nella Slovacchia, e (16)

 

- alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese,

 

praticavano il cumulo delle due attività contemplate dalla presente direttiva e dalla direttiva 73/239/CEE, possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 19 della presente direttiva.

 

4. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione autorizzate in virtù della presente direttiva per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui ai punti 1 e 2 dell'allegato della direttiva 73/239/CEE esercitate dalle imprese di cui al paragrafo 2 siano anch'esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all'assicurazione sulla vita.

 

5. Nei casi in cui un'impresa che esercita le attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un'impresa di assicurazione che esercita le attività elencate nella presente direttiva, le autorità competenti degli Stati membri nel cui territorio tali imprese hanno la propria sede sociale vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate.

 

6. Ciascuno Stato membro può obbligare le imprese di assicurazione con sede sociale nel proprio territorio a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività da esse esercitate alle date di cui al paragrafo 3.

 

7. Le disposizioni del presente articolo saranno riesaminate in base a una relazione della Commissione al Consiglio in base alla futura armonizzazione delle norme sulla liquidazione e comunque entro il 31 dicembre 1999.

 

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(15) Trattino così sostituito dall'allegato della direttiva 2004/66/CE.

(16) Trattino aggiunto dall'allegato della direttiva 2004/66/CE.

 

 

Articolo 19

Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita.

1. La gestione distinta di cui all'articolo 18, paragrafo 3, deve essere organizzata in modo che le attività disciplinate dalla presente direttiva e quelle disciplinate dalla direttiva 73/239/CEE siano separate affinché:

 

- non si rechi pregiudizio ai rispettivi interessi degli assicurati «vita» e degli assicurati «danni» e in particolare gli assicurati «vita» godano dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l'impresa di assicurazione praticasse unicamente l'assicurazione vita,

 

- gli obblighi finanziari minimi, in particolare i margini di solvibilità, che sono a carico di una delle attività ai sensi della direttiva 73/239/CEE o della prima direttiva di coordinamento danni, non siano sostenuti dall'altra attività.

 

Tuttavia, uno volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi alle condizioni di cui al primo comma, secondo trattino, e purché se ne informi l'autorità competente, l'impresa può utilizzare gli elementi espliciti del margine di solvibilità ancora disponibili per l'una o l'altra attività.

 

Le autorità competenti, mediante l'analisi dei risultati delle due attività, vigilano affinché sia rispettato il presente paragrafo.

 

2. a) Le scritture contabili devono essere effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati per ciascuna delle due attività vita e danni. A tale scopo, l'insieme delle entrate (in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari) e delle spese (in particolare prestazione di assicurazione, versamenti alle riserve tecniche, premi di riassicurazione, spese di funzionamento per le operazioni di assicurazione) sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall'autorità competente.

 

b) Le imprese di assicurazione devono, in base alle scritture contabili, elaborare un documento da cui risultino in modo distinto gli elementi corrispondenti a ciascuno dei margini di solvibilità, in conformità dell'articolo 27 della presente direttiva e dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 73/239/CEE.

 

3. In caso di insufficienza di uno dei margini di solvibilità, le autorità competenti applicano all'attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla corrispondente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell'altra attività. In deroga al paragrafo 1, primo comma, secondo trattino, queste misure possono comportare l'autorizzazione di trasferimento da una attività all'altra.

 

 

Capo 2

Regole relative alle riserve tecniche e alla loro rappresentazione

 

 

Articolo 20

Costituzione delle riserve tecniche.

1. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di costituire riserve tecniche sufficienti, ivi comprese le riserve matematiche, relative all'insieme delle sue attività.

 

L'ammontare di tali riserve è determinato in base ai principi seguenti.

 

A. i) Le riserve tecniche di assicurazione vita devono essere calcolate in base ad un metodo attuariale prospettivo sufficientemente prudente, tenendo conto di tutti gli obblighi futuri conformemente alle condizioni stabilite per ciascun contratto in corso, tra cui:

 

- tutte le prestazioni garantite, ivi compresi i valori di riscatto garantiti,

 

- le partecipazioni agli utili cui gli assicurati hanno diritto collettivamente o individualmente, siano tali partecipazioni definite come acquisite, dichiarate, o assegnate,

 

- tutte le opzioni cui ha diritto l'assicurato ai termini del contratto,

 

- le spese dell'impresa, ivi comprese le provvigioni, tenendo altresì conto dei premi futuri da incassare.

 

ii) Può essere utilizzato un metodo retrospettivo se è possibile dimostrare che le riserve tecniche calcolate in base a tale metodo non sono inferiori a quelle risultanti da un metodo prospettivo sufficientemente prudente, ovvero se non è possibile applicare un metodo prospettivo per il tipo di contratto in questione.

 

iii) Per valutazione prudente non si intende una valutazione in base alle ipotesi considerate maggiormente probabili, bensì una valutazione che comprenda un margine ragionevole per variazioni sfavorevoli dei vari fattori pertinenti.

 

iv) Il metodo di valutazione delle riserve tecniche deve essere prudente non solo di per sé, ma anche quando si prende in considerazione il metodo di valutazione delle attività rappresentative di tali riserve.

 

v) Le riserve tecniche debbono essere calcolate separatamente per ciascun contratto. Il ricorso ad approssimazioni ragionevoli o a generalizzazioni è tuttavia autorizzato quando vi sia motivo di supporre che porteranno all'incirca ai medesimi risultati dei calcoli singoli. Il principio del calcolo singolo non osta alla costituzione di riserve supplementari per rischi generali che non sono riferibili ad elementi singoli.

 

vi) Quando è garantito il valore di riscatto di un contratto, l'entità delle riserve matematiche per il contratto medesimo deve in qualsiasi momento essere almeno pari al valore garantito nello stesso momento.

 

B. Il tasso di interesse utilizzato deve essere scelto in base a criteri prudenziali. È fissato secondo le norme dell'autorità competente dello Stato membro d'origine, in applicazione dei principi seguenti.

 

a) Per tutti i contratti, l'autorità competente dello Stato membro dell'origine dell'impresa di assicurazione fissa uno o più tassi di interesse massimo, in particolare secondo le regole seguenti:

 

i) quando i contratti contengono una garanzia di tasso di interesse, l'autorità competente dello Stato membro di origine dell'impresa fissa un tasso di interesse massimo unico. Questo tasso può variare secondo la moneta in cui è espresso il contratto, purché non sia superiore al 60% del tasso dei prestiti obbligazionari dello Stato nella cui moneta è espresso il contratto.

 

Se lo Stato membro decide di fissare, in applicazione della seconda frase del comma precedente, un tasso di interesse massimo per i contratti espressi in una moneta di uno Stato membro, esso consulta preventivamente l'autorità competente dello Stato membro nella cui moneta è espresso il contratto;

 

ii) tuttavia, quando gli attivi dell'impresa di assicurazione non sono valutati in base al loro valore di acquisto, uno Stato membro può prevedere che si possano calcolare uno o più tassi massimi in funzione del rendimento degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio, previa deduzione di un margine prudenziale, e in particolare per i contratti a premi periodici, in funzione altresì del rendimento anticipato degli attivi futuri. Il margine prudenziale e il tasso o i tassi di interesse massimo applicati al rendimento anticipato degli attivi futuri sono fissati dall'autorità competente dello Stato membro di origine.

 

b) La fissazione di un tasso d'interesse massimo non implica che l'impresa di assicurazione sia obbligata ad utilizzare un tasso così elevato.

 

c) Lo Stato membro di origine può decidere di non applicare il limite indicato alla lettera a) alle categorie di contratti seguenti:

 

- contratti in unità di conto,

 

- contratti con premi unici fino ad una durata di otto anni,

 

- contratti senza partecipazione agli utili nonché ai contratti di rendita senza valore di riscatto.

 

Nei casi contemplati dal secondo e terzo trattino del primo comma, scegliendo un tasso di interesse prudenziale, si può tener conto della moneta in cui è espresso il contratto e degli attivi corrispondenti che si trovano in portafoglio nonché, qualora gli attivi siano valutati al valore attuale, del rendimento anticipato degli attivi futuri.

 

In nessun caso il tasso di interesse utilizzato può essere più elevato del rendimento degli attivi calcolato in base alle regole contabili dello Stato membro di origine, previa opportuna deduzione.

 

d) Lo Stato membro prescrive all'impresa di assicurazione di costituire nei suoi conti una riserva destinata a far fronte agli impegni in materia di tassi assunti nei confronti degli assicurati, qualora il rendimento attuale o prevedibile dell'attivo dell'impresa non sia sufficiente a coprire detti impegni.

 

e) I tassi massimi fissati in applicazione della lettera a) sono notificati alla Commissione e alle autorità competenti degli Stati che ne fanno richiesta.

 

C. Gli elementi statistici della valutazione e l'incidenza stimata delle spese debbono essere scelti secondo criteri prudenziali, tenuto conto dello Stato dell'impegno, del tipo di polizza, nonché delle spese amministrative e delle provvigioni previste.

 

D. Per quanto riguarda i contratti che implicano una partecipazione agli utili, il metodo di valutazione della riserve tecniche può tener conto implicitamente o esplicitamente delle future partecipazioni agli utili di qualsiasi genere, coerentemente con le altre ipotesi sui futuri sviluppi e con il metodo attuale di partecipazione agli utili.

 

E. La riserva per spese future può essere costituita implicitamente, ad esempio tenendo conto dei premi futuri al netto degli oneri di gestione. Tuttavia la riserva complessiva, implicita o esplicita, non deve essere inferiore a quella cui si sarebbe pervenuti con una valutazione prudenziale.

 

F. Il metodo di valutazione delle riserve tecniche non deve cambiare nei singoli anni in modo discontinuo a seguito di cambiamenti discrezionali del metodo o degli elementi di calcolo e deve essere tale da dar luogo alla partecipazione agli utili in modo adeguato nel corso della durata del contratto.

 

2. L'impresa d'assicurazione deve mettere a disposizione del pubblico i metodi e le basi utilizzati per la valutazione delle riserve tecniche, ivi compreso l'accantonamento delle partecipazioni agli utili.

 

3. Lo Stato membro d'origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di coprire le riserve tecniche per l'insieme delle sue attività mediante attivi congrui a norma dell'articolo 26.

 

Per le attività esercitate nella Comunità, tali attivi debbono essere ubicati nella Comunità. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di localizzare i loro attivi in un determinato Stato membro. Tuttavia lo Stato membro d'origine può accordare delle attenuazioni alle norme sulla localizzazione degli attivi.

 

4. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore autorizzato a norma della direttiva 2005/68/CE che sia un'impresa di riassicurazione o un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE.

 

Lo Stato membro d'origine che autorizzi la copertura delle riserve tecniche mediante crediti verso un riassicuratore che non sia né un'impresa di riassicurazione autorizzata a norma della direttiva 2005/68/CE né un'impresa di assicurazione autorizzata a norma della presente direttiva o della direttiva 73/239/CEE, stabilisce le condizioni per l'accettazione di questi crediti (17).

 

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(17) Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 21

Premi per nuova produzione.

I premi per nuova produzione devono essere sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, perché l'impresa possa far fronte all'insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.

 

A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, senza che l'apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione a termine la solvibilità di tale impresa.

 

 

Articolo 22

Attivi di copertura delle riserve tecniche.

Gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono tener conto del tipo di operazioni effettuate dall'impresa di assicurazione in modo da assicurare la sicurezza, il rendimento e la liquidità degli investimenti dell'impresa di assicurazione, che provvederà all'adeguata diversificazione e dispersione di tali investimenti.

 

 

 

Articolo 23

Categorie di attivi ammessi.

1. Lo Stato membro d'origine può autorizzare le imprese di assicurazione a coprire le riserve tecniche solo mediante le categorie di attivi seguenti.

 

 

A. Investimenti

 

a) Buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali;

 

b) prestiti;

 

c) azioni e altre partecipazioni a reddito variabile;

 

d) quote in enti di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e altri fondi d'investimento;

 

e) terreni e fabbricati, nonché diritti reali immobiliari.

 

 

B. Crediti

 

f) crediti verso i riassicuratori, includendo la parte dei riassicuratori nelle riserve tecniche, e sulle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE (18);

 

g) depositi presso imprese cedenti e crediti nei confronti delle stesse;

 

h) crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione;

 

i) anticipazioni su polizze;

 

j) crediti d'imposta;

 

k) crediti verso fondi di garanzia.

 

 

C. Altri attivi

 

l) Immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati, secondo un ammortamento prudente;

 

m) depositi bancari e consistenza di cassa; depositi presso enti creditizi o qualsiasi altro istituto autorizzato a ricevere depositi;

 

n) spese di acquisizione da ammortizzare;

 

o) interessi e canoni di locazione maturati non scaduti ed altri ratei e risconti;

 

p) interessi reversibili.

 

 

2. Per l'associazione di sottoscrittori denominata «Lloyd's», le categorie di attivi includono altresì le garanzie e le lettere di credito emesse dagli enti creditizi ai sensi della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio o dalle imprese di assicurazione, nonché le somme verificabili risultanti dalle polizze di assicurazione sulla vita, nella misura in cui rappresentino fondi appartenenti ai membri.

 

3. L'inclusione di un attivo o di una categoria di attivi elencati al paragrafo 1 non implica che tutti gli attivi che rientrano in detta categoria debbano automaticamente essere autorizzati quale copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni di impiego degli attivi consentiti (19).

 

Lo Stato membro d'origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscano le condizioni d'impiego degli attivi consentiti; al riguarda esso può esigere garanzie reali o altre garanzie, in particolare per i crediti nei confronti dei riassicuratori.

 

Nella definizione e applicazione delle norme che stabilisce, lo Stato membro d'origine vigila particolarmente al rispetto dei principi seguenti:

 

i) gli attivi che coprono le riserve tecniche sono valutati al netto dei debiti contratti per acquisire gli attivi stessi;

 

ii) tutti gli attivi devono essere valutati in modo prudente tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, le immobilizzazioni materiali diverse dai terreni e dai fabbricati sono ammesse a copertura delle riserve tecniche soltanto quando siano valutate in base a un ammortamento prudente;

 

iii) i prestiti ad imprese, ad uno Stato, ad un'istituzione internazionale, a enti locali o regionali o a persone fisiche sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo qualora offrano garanzie sufficienti riguardo alla loro sicurezza, garanzie basate sulla qualità del mutuatario, su ipoteche, su garanzie bancarie o accordate da imprese di assicurazione o altre forme di garanzie;

 

iv) gli strumenti derivati quali «options», «futures» e «swaps» in relazione ad attivi che coprono le riserve tecniche possono essere utilizzati nella misura in cui contribuiscono a ridurre il rischio di investimento o consentono una gestione efficace del portafoglio. Tali strumenti devono essere valutati in modo prudente e possono essere presi in considerazione nella valutazione degli attivi sottostanti;

 

v) i valori mobiliari che non sono negoziati su un mercato regolamentato sono ammessi come copertura delle riserve tecniche solo se sono realizzabili a breve termine o se consistono in partecipazioni in enti creditizi, in imprese di assicurazione, nella misura consentita all'articolo 6, e in imprese di investimento stabilite in uno Stato membro;

 

vi) i crediti nei confronti di un terzo sono ammessi a copertura delle riserve tecniche solo previa deduzione dei debiti nei confronti di questo stesso terzo;

 

vii) l'importo dei crediti ammessi a copertura delle riserve tecniche deve essere calcolato in modo prudente, tenendo conto del rischio di mancato realizzo. In particolare, i crediti nei confronti di assicurati ed intermediari derivanti da operazioni di assicurazione diretta e di riassicurazione sono autorizzati soltanto se possono essere effettivamente riscossi da meno di tre mesi;

 

viii) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti della stessa o una parte di essi, lo Stato membro d'origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento degli attivi di altre imprese figlie;

 

ix) le spese di acquisizione da ammortizzare sono ammesse a copertura delle riserve tecniche solo se ciò è coerente con i metodi di calcolo delle riserve matematiche.

 

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro d'origine può autorizzare, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, altre categorie di attivi a copertura delle riserve tecniche, fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.

 

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(18) Lettera così sostituita dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(19) Comma così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 24

Regole di diversificazione degli investimenti.

1. Per quanto riguarda gli attivi a copertura delle riserve tecniche, lo Stato membro di origine prescrive ad ogni impresa di assicurazione di investire non più del:

 

a) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in un singolo terreno o fabbricato o in più terreni o fabbricati sufficientemente vicini per essere considerati effettivamente come un unico investimento;

 

b) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni e altri valori negoziabili equiparabili ad azioni, in buoni, obbligazioni e altri strumenti del mercato monetario e dei capitali di una stessa impresa o in prestiti concessi allo stesso mutuatario, considerati globalmente, prestiti che non siano quelli erogati ad un'autorità statale, regionale o locale, o ad un'organizzazione internazionale cui aderiscono uno o più Stati membri. Tale limite può essere portato al 10% se l'impresa non investe più del 40% delle riserve tecniche lorde in prestiti o in titoli corrispondenti a emittenti e a mutuatari nei quali investa più del 5% dei suoi attivi;

 

c) 5% del totale delle riserve tecniche lorde in prestiti non garantiti, di cui l'1% per un solo prestito non garantito, diversi dai prestiti concessi a enti creditizi, a imprese di assicurazione, nella misura prevista all'articolo 6, e ad imprese di investimento, aventi sede in uno Stato membro. I limiti possono essere elevati rispettivamente all'8% e al 2%, su decisione presa caso per caso dall'autorità competente dello Stato membro di origine;

 

d) 3% del totale delle riserve tecniche lorde in consistenza di cassa;

 

e) 10% del totale delle riserve tecniche lorde in azioni, in altri titoli equiparabili ad azioni e in obbligazioni non negoziate su un mercato regolamentato.

 

2. L'assenza nel paragrafo 1 di un limite all'investimento in una determinata categoria di attivi non significa che gli attivi inclusi in tale categoria debbano essere ammessi illimitatamente ai fini della copertura delle riserve tecniche. Lo Stato membro di origine fissa norme più particolareggiate che stabiliscono le condizioni d'impiego degli attivi consentiti. In sede di fissazione ed applicazione delle suddette norme, esso provvede in particolare al rispetto dei principi seguenti:

 

i) gli attivi a copertura delle riserve tecniche devono essere sufficientemente diversificati e ripartiti in modo da garantire che non vi sia una eccessiva dipendenza da una determinata categoria di attivi, da un particolare settore d'investimento o da un investimento specifico;

 

ii) gli investimenti in attivi che presentano un elevato grado di rischio, sia per la loro natura, sia per la qualifica dell'emittente, devono essere limitati a livelli di prudenza;

 

iii) le limitazioni a particolari categorie di attivi tengono conto del regime della riassicurazione per il calcolo delle riserve tecniche;

 

iv) in caso di attivi a copertura di un investimento in un'impresa figlia che gestisce, per conto dell'impresa di assicurazione, tutti gli investimenti o una parte di essi, lo Stato membro di origine tiene conto, per l'applicazione delle norme e dei principi di cui al presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti dall'impresa figlia; lo Stato membro d'origine può applicare lo stesso trattamento agli attivi di altre imprese figlie;

 

v) la percentuale degli attivi a copertura delle riserve tecniche che costituisce oggetto di investimenti non liquidi deve essere limitata a un livello prudente;

 

vi) qualora gli attivi comprendano prestiti concessi a taluni enti creditizi o obbligazioni emesse dagli stessi, lo Stato membro di origine può tener conto, per l'applicazione delle norme e dei principi contenuti nel presente articolo, degli attivi sottostanti detenuti da tali enti creditizi. Questo trattamento può essere applicato soltanto qualora l'ente creditizio abbia la propria sede sociale in uno Stato membro, sia di proprietà esclusiva dello Stato membro in questione e/o delle sue autorità locali e le sue attività, per statuto, consistano nel fungere da tramite per l'erogazione di prestiti allo Stato o alle autorità locali o di prestiti garantiti da questi ultimi, oppure di prestiti ad enti strettamente connessi con lo Stato o con le autorità locali.

 

3. Nell'ambito delle norme di dettaglio che fissano le condizioni di utilizzazione degli attivi consentiti, lo Stato membro tratta in maniera più limitativa:

 

- i prestiti non corredati da una garanzia bancaria, da una garanzia concessa da imprese di assicurazione, da un'ipoteca o da altro tipo di garanzia rispetto ai prestiti che lo sono,

 

- gli OICVM non coordinati ai sensi della direttiva 85/611/CEE e gli altri fondi di investimento rispetto agli OICVM coordinati ai sensi della stessa direttiva,

 

- i titoli che non sono negoziati su un mercato regolamentato rispetto a quelli che lo sono,

 

- i buoni, le obbligazioni e gli altri strumenti del mercato monetario e dei capitali i cui emittenti non siano gli Stati, una delle loro amministrazioni regionali o locali o imprese appartenenti alla zona A ai sensi della direttiva 2000/12/CE, o i cui emettenti siano organizzazioni internazionali di cui non faccia parte uno Stato membro della Comunità, rispetto agli stessi strumenti finanziari i cui emittenti presentino queste caratteristiche.

 

4. Gli Stati membri possono elevare al 40% il limite di cui al paragrafo 1, lettera b), per talune obbligazioni, qualora queste siano emesse da un ente creditizio con sede sociale in uno Stato membro e soggetto, per legge, ad un particolare controllo pubblico inteso a tutelare i detentori di dette obbligazioni. In particolare, le somme provenienti dall'emissione di tali obbligazioni devono essere investite, in conformità alla legge, in attivi che coprano sufficientemente, per tutto il periodo di validità delle obbligazioni, gli impegni da essi derivanti e che siano destinati in via prioritaria al rimborso del capitale e al pagamento degli interessi dovuti, in caso di inadempienza dell'emittente.

 

5. Gli Stati membri non prescrivono alle imprese di assicurazione di effettuare investimenti in determinate categorie di attivi.

 

6. In deroga al paragrafo 1, in circostanze eccezionali e su richiesta dell'impresa di assicurazione, lo Stato membro di origine, temporaneamente e con decisione debitamente motivata, può autorizzare deroghe alle norme fissate al paragrafo 1, lettere da a) ad e), fatta salva l'applicazione dell'articolo 22.

 

 

Articolo 25

Contratti collegati a OICVM o a un indice azionario.

1. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM oppure al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto dall'impresa di assicurazioni, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile, dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dai suddetti attivi.

 

2. Qualora le prestazioni previste in un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al paragrafo 1, le riserve tecniche relative a tali prestazioni debbono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attivi di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelli su cui si basa il valore di riferimento particolare.

 

3. Gli articoli 22 e 24 non si applicano agli attivi detenuti per far fronte ad impegni direttamente collegati alle prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2. I riferimenti alle riserve tecniche di cui all'articolo 24 riguardano le riserve tecniche ad esclusione di quelle relative a detti impegni.

 

4. Qualora le prestazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendano una garanzia di risultato per l'investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, alle riserve tecniche addizionali corrispondenti si applicano gli articoli 22, 23 e 24.

 

 

Articolo 26

Regole di congruenza.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 3, e dell'articolo 54, gli Stati membri si conformano all'allegato II per quanto riguarda le regole di congruenza.

 

2. Il presente articolo non si applica agli impegni di cui all'articolo 25.

 

 

Capo 3

Regole relative al margine di solvibilità e al fondo di garanzia

 

 

Articolo 27

Margine di solvibilità disponibile.

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni impresa di assicurazione la cui sede sociale si trova sul suo territorio di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l'insieme delle sue attività perlomeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

 

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell'impresa di assicurazione, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

 

a) il capitale sociale versato o, se si tratta di mutue, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

 

i) lo statuto dispone che i pagamenti attraverso questi conti a favore degli iscritti possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell'impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall'impresa siano stati pagati;

 

ii) lo statuto dispone che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti, le autorità competenti vengano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli;

 

iii) le pertinenti disposizioni dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

 

b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

 

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare;

 

d) qualora la legislazione nazionale l'autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli assicurati.

 

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell'importo delle azioni proprie detenute direttamente dall'impresa di assicurazione.

 

Il margine di solvibilità disponibile è altresì diminuito delle seguenti voci:

 

a) partecipazioni dell'impresa di assicurazione in:

 

- imprese di assicurazione ai sensi dell'articolo 4 della presente direttiva, dell'articolo 6 della direttiva 73/239/CEE o dell'articolo 1, lettera b), della direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo,

 

- imprese di riassicurazione ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/68/CE ovvero imprese di riassicurazione di paesi terzi ai sensi dell'articolo 1, lettera l), della direttiva 98/78/CE,

 

- società di partecipazione assicurativa ai sensi dell'articolo 1, lettera i), della direttiva 98/78/CE,

 

- enti creditizi o enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafi 1 e 5, della direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio,

 

- imprese d'investimento ed enti finanziari ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del 10 maggio 1993, relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari, e dell'articolo 2, paragrafi 4 e 7, della direttiva 93/6/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;

 

b) ciascuno dei seguenti elementi che l'impresa di assicurazione vanta nei confronti dei soggetti definiti alla lettera a) in cui detiene una partecipazione:

 

- gli strumenti di cui al paragrafo 3,

 

- gli strumenti di cui all'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE,

 

- i crediti subordinati e gli strumenti di cui all'articolo 35 e all'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2000/12/CE (20).

 

In caso di possesso temporaneo di azioni di un altro ente creditizio, impresa di investimento, ente finanziario, impresa di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa ai fini di un'operazione di assistenza finanziaria destinata al risanamento e al salvataggio di questi, l'autorità competente può consentire deroghe alle disposizioni relative alle deduzioni di cui al terzo comma, lettere a) e b) (21).

 

In alternativa alle deduzioni degli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), detenuti dall'impresa di assicurazione in enti creditizi, imprese d'investimento ed enti finanziari, gli Stati membri possono consentire alle loro imprese di assicurazione di applicare, mutatis mutandis, i metodi 1, 2 o 3 dell'allegato I della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario. Il metodo 1 (consolidamento contabile) è applicato soltanto qualora l'autorità competente ritenga che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo (22).

 

Gli Stati membri possono prevedere che, per il calcolo del margine di solvibilità di cui alla presente direttiva, le imprese di assicurazione soggette a vigilanza supplementare a norma della direttiva 98/78/CE ovvero della direttiva 2002/87/CE non siano tenute a dedurre gli elementi di cui al terzo comma, lettere a) e b), del presente articolo detenuti in enti creditizi, imprese di investimento, enti finanziari, imprese di assicurazione o di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa inclusi nella vigilanza supplementare. Ai fini della deduzione delle partecipazioni di cui al presente paragrafo, per partecipazione si intende una partecipazione ai sensi dell'articolo 1, lettera f), della direttiva 98/78/CE (23).

 

3. Possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati, ma unicamente sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25% al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell'impresa di assicurazione, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e vengano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data.

 

Inoltre, i prestiti subordinati devono soddisfare le condizioni seguenti:

 

i) computo dei soli fondi effettivamente versati;

 

ii) per i prestiti a scadenza fissa, scadenza iniziale non inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l'impresa di assicurazione sottopone all'approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l'importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto nel corso degli ultimi cinque anni almeno prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la richiesta sia stata fatta dall'impresa di assicurazione emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

 

iii) rimborsabilità dei prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati come una componente del margine di solvibilità disponibile o che l'accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest'ultimo caso l'impresa di assicurazione informa le autorità competenti, almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell'impresa di assicurazione non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

 

iv) esclusione dal contratto di prestito di clausole in forza delle quali, in determinati casi, diversi dalla liquidazione dell'impresa di assicurazione, il debito debba essere rimborsato prima della scadenza convenuta;

 

v) possibilità di modificare il contratto solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica;

 

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle menzionate alla lettera a), sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

 

i) non possono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell'autorità competente;

 

ii) il contratto di emissione deve dare all'impresa di assicurazione la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

 

iii) i crediti del prestatore sull'impresa di assicurazione devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

 

iv) i documenti che disciplinano l'emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all'impresa di assicurazione di proseguire le sue attività;

 

v) computo dei soli importi effettivamente versati.

 

4. Su domanda, debitamente documentata, dell'impresa all'autorità competente dello Stato membro di origine e con l'accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) sino al 31 dicembre 2009, un importo pari al 50% degli utili futuri dell'impresa, ma non superiore al 25% del più basso fra il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto. L'importo degli utili futuri si ottiene moltiplicando l'utile annuo stimato per il fattore che rappresenta la durata residua media dei contratti. Tale fattore può essere al massimo pari a 6. L'utile annuo stimato non può superare la media aritmetica degli utili realizzati nel corso degli ultimi cinque esercizi nelle attività di cui all'articolo 2, punto 1.

 

Le autorità competenti possono autorizzare l'inclusione di tale importo ai fini del margine di solvibilità disponibile soltanto:

 

i) se alle autorità competenti stesse viene presentata una relazione attuariale che convalida la plausibilità della rilevazione di detti utili nel futuro, e

 

ii) nella misura in cui quella parte degli utili futuri che deriverà dalle plusvalenze nette latenti di cui alla lettera c) non sia già stata rilevata;

 

b) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio; questo importo non può tuttavia superare il 3,5% della somma delle differenze tra i capitali in questione dell'attività vita e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio; questa differenza è ridotta dell'importo delle spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell'attivo;

 

c) le plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell'attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

 

d) la metà dell'aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25% di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50% del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

 

5. Le modifiche ai paragrafi 2, 3 e 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 65, paragrafo 2.

 

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(20) Comma aggiunto dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(21) Comma aggiunto dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(22) Comma aggiunto dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(23) Comma aggiunto dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 28

Margine di solvibilità richiesto.

1. Fatto salvo l'articolo 29, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 7 secondo i rami assicurativi esercitati.

 

2. Per le assicurazioni di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), diverse dalle assicurazioni connesse con fondi di investimento, e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 3, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma dei due risultati seguenti:

 

a) primo risultato:

 

il numero che corrisponde ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, deve essere moltiplicato per il rapporto esistente nell'ultimo esercizio tra l'importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l'importo lordo delle riserve matematiche; tale rapporto non può in nessun caso essere inferiore all'85%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione (24);

 

b) secondo risultato:

 

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, il numero che corrisponde ad un'aliquota dello 0,3% di tali capitali presi a carico dall'impresa di assicurazione è moltiplicato per il rapporto esistente, per l'ultimo esercizio, tra l'importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell'impresa, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l'importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione; tale importo non può in alcun caso essere inferiore al 50%. Su richiesta, basata su prove documentate, da parte dell'impresa di assicurazione rivolta all'autorità competente dello Stato membro d'origine e con l'assenso di detta autorità, gli importi recuperabili dalle società veicolo di cui all'articolo 46 della direttiva 2005/68/CE possono essere dedotti quali riassicurazione (25).

 

Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso, aventi una durata massima di tre anni, l'aliquota è pari allo 0,1%; per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale aliquota è pari allo 0,15%.

 

3. Per le assicurazioni complementari di cui all'articolo 2, punto 1, lettera c), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva.

 

4. Per le assicurazioni malattia a lungo termine, non rescindibili, di cui all'articolo 2, punto 1, lettera d), il margine di solvibilità richiesto è uguale a:

 

a) un'aliquota del 4% delle riserve matematiche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, più

 

b) il margine di solvibilità richiesto per le imprese di assicurazione stabilito nell'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE; non si applica l'articolo 17 di detta direttiva. Tuttavia, la condizione di cui al suddetto articolo 16 bis, paragrafo 6, lettera b), di detta direttiva, concernente la costituzione di una riserva di senescenza, può essere sostituita dal requisito dell'assicurazione di gruppo.

 

5. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all'articolo 2, punto 2, lettera b), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota del 4% delle riserve matematiche calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a) del presente articolo.

 

6. Per le operazioni tontinarie di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a), il margine di solvibilità richiesto è pari ad un'aliquota dell'1% dei fondi delle associazioni.

 

7. Per le assicurazioni connesse con fondi d'investimento, di cui all'articolo 2, punto 1, lettere a) e b), e per le operazioni di cui all'articolo 2, punto 2, lettere c), d) ed e), il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma delle voci seguenti:

 

a) un'aliquota del 4% delle riserve tecniche, calcolata secondo le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione assuma un rischio d'investimento;

 

b) un'aliquota dell'1% delle riserve tecniche, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

 

c) un'aliquota del 25% delle spese nette di amministrazione dell'ultimo esercizio finanziario pertinenti all'attività in questione, nella misura in cui l'impresa non assuma rischi d'investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

 

d) un'aliquota dello 0,3% dei capitali sotto rischio, calcolata a norma del paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, nella misura in cui l'impresa di assicurazione copra un rischio di mortalità.

 

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(24) Lettera così sostituita dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

(25) Comma così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 28 bis (26)

Margine di solvibilità delle imprese di assicurazione esercenti attività riassicurative.

1. Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, gli articoli da 35 a 39 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle seguenti condizioni:

 

a) i premi di riassicurazione raccolti superano il 10% del premio totale;

 

b) i premi di riassicurazione raccolti superano 50.000 000 di EUR;

 

c) le riserve tecniche relative alle accettazioni in riassicurazione superano il 10% delle riserve tecniche totali.

 

2. Ciascuno Stato membro può decidere di applicare alle imprese di assicurazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo aventi la sede sul suo territorio, limitatamente alle accettazioni in riassicurazione, l'articolo 34 della direttiva 2005/68/CE, ove ricorra una delle condizioni di cui al suddetto paragrafo 1.

 

In questo caso, lo Stato membro interessato esige che tutti gli attivi impiegati dall'impresa di assicurazione a garanzia delle riserve tecniche corrispondenti alle accettazioni in riassicurazione siano delimitati, gestiti e organizzati separatamente dalle attività di assicurazione diretta dell'impresa di assicurazione, senza possibilità di trasferimento. In tal caso e unicamente per quanto concerne le attività di accettazione in riassicurazione, le imprese di assicurazione non sono soggette agli articoli da 22 a 26.

 

Gli Stati membri provvedono affinché le loro autorità competenti verifichino la separazione contemplata al secondo comma.

 

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(26) Articolo inserito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 29

Fondo di garanzia.

1. Un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 28 costituisce il fondo di garanzia. Esso è costituito dagli elementi di cui all'articolo 27, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d'origine, paragrafo 4, lettera c).

 

2. Il fondo di garanzia non può essere inferiore a 3 milioni di EUR.

 

Ogni Stato membro può prevedere la riduzione di un quarto del fondo di garanzia minimo per le mutue, le società a forma mutualistica e le società a forma di tontina.

 

 

Articolo 30

Riesame dell'importo del fondo di garanzia.

1. Gli importi in euro stabiliti nell'articolo 29, paragrafo 2, sono riesaminati annualmente, e per la prima volta il 20 settembre 2003, per tenere conto delle variazioni dell'indice europeo dei prezzi al consumo per l'insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

 

Gli importi sono adeguati automaticamente aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 20 marzo 2002 e la data di revisione e arrotondandolo ad un multiplo di 100.000 EUR.

 

Se la variazione percentuale rispetto all'ultimo adeguamento è inferiore al 5%, non si opera alcun adeguamento.

 

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'esito del riesame degli importi e dell'eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

 

 

Articolo 31

Attivi non utilizzati a copertura delle riserve tecniche.

1. Gli Stati membri non fissano alcuna norma riguardante la scelta degli attivi che superano quelli previsti a copertura delle riserve tecniche considerate all'articolo 20.

 

2. Fatti salvi l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 37, paragrafi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 39, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri non restringono la libera disponibilità degli attivi mobiliari o immobiliari facenti parte del patrimonio delle imprese di assicurazione autorizzate.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano all'adozione delle misure che gli Stati membri, pur salvaguardando gli interessi degli assicurati, sono abilitati a prendere in quanto proprietari o soci di imprese di assicurazione.

 

 

Capo 4

Legge regolatrice dei contratti e condizioni di assicurazione

 

 

Articolo 32

Legge applicabile.

1. La legge applicabile ai contratti relativi alle attività previste dalla presente direttiva è quella dello Stato membro dell'impegno. Tuttavia, se il diritto di tale Stato lo permette, le parti possono scegliere la legge di un altro paese.

 

2. Quando il contraente è una persona fisica avente residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanza, le parti possono scegliere la legge dello Stato membro di cui il contraente ha la cittadinanza.

 

3. Se uno Stato membro si compone di più unità territoriali abilitate a dettare proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali, ogni unità è considerata come un paese ai fini della determinazione della legge applicabile ai sensi della presente direttiva.

 

Uno Stato membro in cui differenti unità territoriali dettino proprie norme in materia di obbligazioni contrattuali non è tenuto ad applicare le disposizioni della presente direttiva ai conflitti che insorgono tra le diverse normative di tali unità territoriali.

 

4. Il presente articolo fa salva l'applicazione delle norme imperative della legge del luogo in cui si svolge il processo, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

 

Qualora il diritto dello Stato membro lo preveda, le norme imperative dello Stato membro dell'impegno possono essere applicate solo se, secondo il diritto di quest'ultimo, tali norme sono di applicazione necessaria, indipendentemente dalla legge regolatrice del contratto.

 

5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4, gli Stati membri applicano ai contratti di assicurazione previsti dalla presente direttiva le loro norme generali di diritto internazionale privato in materia di obbligazioni contrattuali.

 

 

Articolo 33

Interesse generale.

Lo Stato membro in cui il rischio è situato non può impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un'impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all'articolo 4, a condizione che il contratto non sia in contrasto con le disposizioni legali d'interesse generale in vigore nello Stato membro dell'impegno.

 

 

Articolo 34

Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe.

Gli Stati membri non adottano disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze d'assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nelle proprie relazioni con i contraenti.

 

Salvo il disposto del primo comma e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro d'origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio delle sue attività.

 

Entro il 1° luglio 1999, la Commissione presenta al Consiglio una relazione sull'applicazione di tali disposizioni.

 

 

Articolo 35

Termine di rinuncia.

1. Ogni Stato membro richiede che il contraente di un contratto di assicurazione sulla vita individuale, disponga di un termine tra i 14 e i 30 giorni dal momento in cui è informato che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

 

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l'effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

 

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, definita all'articolo 32, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente viene informato della conclusione del contratto.

 

2. Gli Stati membri possono non applicare il paragrafo 1 ai contratti di durata pari o inferiore a sei mesi oppure allorché, considerati la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale. Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano i casi in cui il paragrafo 1 non è applicabile.

 

 

Articolo 36

Informazioni per i contraenti.

1. Prima della conclusione del contratto d'assicurazione, al contraente devono essere comunicate le informazioni di cui all'allegato III, punto A.

 

2. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle informazioni elencate all'allegato III, punto B.

 

3. Lo Stato membro dell'impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate nell'allegato III soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell'impegno da parte del contraente.

 

4. Le modalità di applicazione del presente articolo e dell'allegato III sono adottate dallo Stato membro dell'impegno.

 

 

Capo 5

Imprese di assicurazione in difficoltà o in situazione irregolare

 

 

Articolo 37

Imprese di assicurazione in difficoltà.

1. Qualora un'impresa di assicurazione non si conformi alle disposizioni dell'articolo 20, l'autorità competente dello Stato membro d'origine dell'impresa può vietare la libera disponibilità degli attivi dopo aver informato della propria intenzione le autorità competenti degli Stati membri dell'impegno.

 

2. Al fine di ristabilire la situazione finanziaria di un'impresa di assicurazione il cui margine di solvibilità non raggiunga più il minimo prescritto all'articolo 28, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige un piano di risanamento che deve essere sottoposto alla sua approvazione.

 

In casi eccezionali, se l'autorità competente ritiene che la posizione finanziaria dell'impresa di assicurazione stia per degradarsi ulteriormente, essa può limitare o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa informa di tutte le misure che ha adottato le autorità degli altri Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione svolge la propria attività e queste ultime, su richiesta della prima autorità, adottano le medesime misure.

 

3. Se il margine di solvibilità diviene inferiore al fondo di garanzia di cui all'articolo 29, l'autorità competente dello Stato membro di origine esige dall'impresa di assicurazione un piano di finanziamento a breve termine il quale deve essere sottoposto alla sua approvazione.

 

Essa può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione. Essa ne informa le autorità degli Stati membri sul cui territorio l'impresa di assicurazione esercita un'attività, le quali, a sua richiesta, adottano le stesse disposizioni.

 

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possono diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28, qualora:

 

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

 

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento limitato (27).

 

5. Ogni Stato membro adotta le misure necessarie per vietare, in conformità alla propria legislazione nazionale, la libera disponibilità degli attivi situati nel suo territorio, su richiesta, nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, dello Stato membro d'origine dell'impresa di assicurazione, il quale deve precisare gli attivi che debbono formare oggetto di tali misure.

 

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(27) Paragrafo così sostituito dall'articolo 60 della direttiva 2005/68/CE.

 

 

Articolo 38

Piano di risanamento finanziario.

1. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano richiedere alle imprese di assicurazione la presentazione di un piano di risanamento finanziario, qualora dette autorità ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio.

 

Tale piano deve come minimo comprendere indicazioni particolareggiate o una documentazione sugli elementi seguenti per i tre esercizi successivi:

 

a) previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

b) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

 

c) la situazione probabile di tesoreria;

 

d) previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità richiesto;

 

e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

 

2. Qualora i diritti degli assicurati siano a rischio, a seguito del deterioramento della posizione finanziaria dell'impresa, gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano imporre alle imprese di assicurazione la costituzione di un margine di solvibilità più elevato, al fine di garantire che l'impresa di assicurazione sia in grado di soddisfare i requisiti di solvibilità nel breve periodo. Il livello di tale margine di solvibilità più elevato è determinato sulla base di un'analisi del piano di risanamento finanziario di cui al paragrafo 1.

 

3. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano rivedere al ribasso il valore di tutti gli elementi che possono rientrare nella composizione del margine di solvibilità disponibile, in particolare se vi è stato un cambiamento sensibile del valore di mercato di questi elementi dalla fine dell'ultimo esercizio finanziario.

 

4. Gli Stati membri dispongono che le autorità competenti possano diminuire il coefficiente di riduzione, basato sulla riassicurazione, del margine di solvibilità determinato a norma dell'articolo 28 qualora:

 

a) il contenuto o la qualità dei contratti di riassicurazione abbia effettivamente subito modifiche sensibili rispetto all'ultimo esercizio;

 

b) i contratti di riassicurazione non prevedano alcun trasferimento del rischio o prevedano un trasferimento irrilevante.

 

5. Qualora le autorità competenti abbiano richiesto un piano di risanamento finanziario per l'impresa di assicurazione a norma del paragrafo 1, esse si astengono dal rilasciare un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, dell'articolo 40, paragrafo 3, secondo comma, e dell'articolo 42, paragrafo 1, lettera a), fintanto che ritengano che i diritti degli assicurati siano a rischio ai sensi del paragrafo 1.

 

 

Articolo 39

Revoca dell'autorizzazione.

1. L'autorizzazione accordata all'impresa di assicurazione dall'autorità competente dello Stato membro di origine può essere revocata da questa autorità quando l'impresa:

 

a) non fa uso dell'autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o ha cessato di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell'autorizzazione;

 

b) non soddisfa più le condizioni di accesso;

 

c) non ha potuto realizzare, entro i termini stabiliti, le misure previste dal piano di risanamento o dal piano di finanziamento di cui all'articolo 37;

 

d) manca gravemente agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

 

L'autorità competente dello Stato membro d'origine informa della revoca o della decadenza dell'autorizzazione le autorità competenti degli altri Stati membri, le quali devono prendere opportune misure onde impedire all'impresa di assicurazione interessata di dare inizio a nuove operazioni nel loro territorio in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi. L'autorità prende inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati e in particolare restringe la libera disponibilità degli attivi dell'impresa di assicurazione, in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, secondo comma.

 

2. Qualsiasi decisione di revoca dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivata e notificata all'impresa di assicurazione interessata.

 

 

TITOLO IV

Disposizioni sulla libertà di stabilimento e di prestazione dei servizi

 

 

Articolo 40

Condizioni per lo stabilimento di una succursale.

1. Ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dà notifica all'autorità competente dello Stato membro di origine.

 

2. Gli Stati membri prescrivono che l'impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

 

a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

 

b) un programma di attività nel quale siano in particolare indicati il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

 

c) l'indirizzo nello Stato membro della succursale ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, fermo restando che detto indirizzo è lo stesso al quale sono indirizzate tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale;

 

d) il nominativo del mandatario generale della succursale, il quale deve essere dotato di poteri sufficienti ad impegnare l'impresa di assicurazione nei confronti dei terzi e a rappresentarla dinanzi alle autorità ed agli organi giurisdizionali dello Stato membro della succursale. Per quanto riguarda i Lloyd's, in caso di controversie nello Stato della succursale in relazione a impegni sottoscritti, non devono risultarne per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico. A tal fine, le competenze del mandatario generale devono in particolare includere il potere della rappresentanza passiva in giudizio in tale qualità, con effetto nei confronti dei sottoscrittori interessati dei Lloyd's.

 

3. L'autorità competente dello Stato membro d'origine, sempreché non abbia motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell'adeguatezza delle strutture amministrative, della situazione finanziaria dell'impresa di assicurazione, ovvero dell'onorabilità e della qualifica o dell'esperienza professionale dei dirigenti responsabili e del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 2, comunica dette informazioni all'autorità competente dello Stato membro della succursale e ne informa l'impresa interessata.

 

L'autorità competente dello Stato membro di origine attesta altresì che l'impresa di assicurazione dispone del margine minimo di solvibilità calcolato conformemente agli articoli 28 e 29.

 

Qualora l'autorità competente dello Stato membro di origine rifiuti di comunicare le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro della succursale, essa comunica le ragioni di tale rifiuto all'impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni. Il rifiuto o la mancata risposta può essere oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

 

4. Prima che la succursale dell'impresa di assicurazione inizi le proprie attività, l'autorità competente dello Stato membro della succursale dispone di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo 3 per indicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, se del caso, le condizioni alle quali, per motivi d'interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro della succursale.

 

5. La succursale può stabilirsi ed iniziare l'attività dal momento in cui riceve una comunicazione dall'autorità competente dello Stato membro della succursale o, in caso di silenzio da parte di tale autorità, dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 4.

 

6. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettere b), c) o d), l'impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle competenti autorità dello Stato membro di origine e dello Stato membro della succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché l'autorità competente dello Stato membro di origine e l'autorità competente dello Stato membro della succursale possano pronunciarsi per svolgere i rispettivi ruoli ai sensi dei paragrafi 3 e 4.

 

 

Articolo 41

Libera prestazione di servizi: notifica preventiva allo Stato membro d'origine.

L'impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta ad informarne preventivamente le autorità competenti dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi che si propone di coprire.

 

 

Articolo 42

Libera prestazione di servizi: notifica da parte dello Stato membro d'origine.

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine comunicano, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all'articolo 41, allo o agli Stati membri nel cui territorio l'impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

 

a) un attestato indicante che l'impresa di assicurazione dispone del minimo del margine di solvibilità, calcolato in conformità degli articoli 28 e 29;

 

b) i rami che l'impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;

 

c) la natura dei rischi che l'impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro della prestazione dei servizi.

 

Allo stesso tempo, esse ne informano l'impresa di assicurazione interessata.

 

2. Quando le autorità competenti dello Stato membro di origine non trasmettono le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine previsto, esse comunicano entro lo stesso termine all'impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto.

 

Tale rifiuto deve poter essere oggetto di un ricorso giurisdizionale nello Stato membro d'origine.

 

3. L'impresa di assicurazione può iniziare la propria attività a decorrere dalla data certificata alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.

 

 

Articolo 43

Libera prestazione di servizi: modifiche di attività.

Ogni modifica che l'impresa di assicurazione intende apportare alle indicazioni previste dall'articolo 41 è soggetta alla procedura prevista dagli articoli 41 e 42.

 

 

Articolo 44

Lingua.

Le autorità competenti dello Stato membro della succursale o dello Stato membro della prestazione di servizi possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere, conformemente alla presente direttiva, per quanto riguarda l'attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

 

 

Articolo 45

Regole relative alle condizioni di assicurazione e alle tariffe.

Lo Stato membro della succursale o della prestazione dei servizi non adotta disposizioni che prevedano l'approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri stampati che l'impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti. Allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione, lo Stato membro della succursale o della prestazione di servizi può soltanto esigere da ogni impresa di assicurazione che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative, in regime di stabilimento o in regime di libera prestazione dei servizi, la comunicazione non sistematica delle condizioni o degli altri documenti che essa intende applicare, senza che tale esigenza possa costituire per l'impresa di assicurazione una condizione preliminare per l'esercizio della sua attività.

 

 

Articolo 46

Inosservanza delle disposizioni legislative da parte di un'impresa di assicurazione.

1. Un'impresa di assicurazione che effettua operazioni in regime di libero stabilimento o in regime di libera prestazione di servizi deve presentare alle autorità competenti dello Stato membro della succursale e/o dello Stato membro di prestazione di servizi tutti i documenti ad essa richiesti ai fini dell'applicazione del presente articolo, sempreché tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede sociale in detti Stati membri.

 

2. Se le autorità competenti di uno Stato membro constatano che un'impresa che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l'impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

 

3. Se l'impresa di assicurazione non ottempera all'invito, le autorità competenti dello Stato membro interessato informano le autorità competenti dello Stato membro di origine. Queste prendono senza indugio tutte le misure appropriate affinché l'impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare. La natura delle misure viene comunicata alle autorità competenti dello Stato membro interessato.

 

4. Se, nonostante le misure prese dallo Stato membro d'origine - o per l'insufficienza di tali misure o in mancanza delle misure stesse nello Stato interessato - l'impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro interessato, quest'ultimo, dopo averne informato le autorità competenti dello Stato membro d'origine, può prendere le misure appropriate per evitare o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire anche l'ulteriore stipulazione di contratti d'assicurazione da parte dell'impresa nel suo territorio. Gli Stati membri provvedono affinché sia possibile effettuare sul loro territorio le notifiche alle imprese di assicurazione.

 

5. I paragrafi 2, 3 e 4 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire le infrazioni commesse sul loro territorio. Ciò implica la possibilità di impedire ad un'impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

 

6. I paragrafi 2, 3 e 4 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

 

7. Qualora l'impresa di assicurazione che ha commesso l'infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità competenti di quest'ultimo possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative previste per l'infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

 

8. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 3 a 7 che comportino sanzioni o restrizioni all'esercizio dell'attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all'impresa di assicurazione interessata.

 

9. Ogni due anni la Commissione informa il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali del numero e del tipo di casi in cui, in ogni Stato membro, ci sia stato un diniego d'autorizzazione ai sensi dell'articolo 40 o dell'articolo 42, o in cui siano state prese misure conformemente al paragrafo 4 del presente articolo (28). Gli Stati membri cooperano con la Commissione fornendole i dati necessari alla stesura della relazione.

 

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(28) Frase così modificata dall'articolo 8 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

Articolo 47

Pubblicità.

La presente direttiva non osta a che le imprese di assicurazione con sede sociale in uno Stato membro facciano pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro della succursale o della prestazione di servizi, purché rispettino le eventuali norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

 

 

Articolo 48

Liquidazione.

In caso di liquidazione di un'impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

 

 

Articolo 49

Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere.

Ogni impresa di assicurazione deve comunicare all'autorità competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di libero stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi emessi, al lordo della riassicurazione, suddivisi per Stato membro e per ciascuno dei rami da I a IX, secondo la definizione dell'allegato I.

 

L'autorità competente dello Stato membro di origine, entro termini ragionevoli e su base globalizzata, comunica queste indicazioni alle autorità competenti di ciascuno Stato membro interessato le quali gliene facciano richiesta.

 

 

Articolo 50

Imposte sui premi.

1. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è localizzato e, per quanto concerne la Spagna, ai gravami legalmente fissati a favore dell'organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in questo Stato membro.

 

2. La legge applicabile al contratto a norma dell'articolo 32 non incide sul regime fiscale applicabile.

 

3. Fatta salva un'ulteriore armonizzazione, ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1.

 

 

TITOLO V

Norme applicabili alle agenzie o succursali stabilite nella Comunità e dipendenti da imprese la cui sede sociale si trova fuori della Comunità

 

 

Articolo 51

Principi e condizioni dell'autorizzazione.

1. Ciascuno Stato membro subordina al rilascio di un'autorizzazione amministrativa l'accesso nel suo territorio alle attività di cui all'articolo 2 per ogni impresa con sede sociale fuori della Comunità.

 

2. Lo Stato membro può accordare l'autorizzazione se l'impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

 

a) essere abilitata a praticare le attività di cui all'articolo 2 in conformità della legislazione nazionale da cui dipende;

 

b) aprire un'agenzia o una succursale nel territorio di detto Stato membro;

 

c) impegnarsi ad istituire, presso la sede dell'agenzia o della succursale, una contabilità specifica dell'attività che vi esercita e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;

 

d) designare un mandatario generale che deve essere riconosciuto dall'autorità competente;

 

e) disporre, nello Stato membro di esercizio, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo prescritto dall'articolo 29, paragrafo 2, primo comma, per il fondo di garanzia, e depositare un quarto di questo minimo a titolo di cauzione;

 

f) impegnarsi a possedere un margine di solvibilità conformemente all'articolo 55;

 

g) presentare un programma di attività conforme al paragrafo 3.

 

3. Il programma di attività dell'agenzia o succursale di cui al paragrafo 2, lettera g), deve contenere le indicazioni o giustificazioni riguardanti:

 

a) la natura degli impegni che l'impresa si propone di assumere;

 

b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

 

c) la situazione del margine di solvibilità e del fondo di garanzia dell'impresa, di cui all'articolo 55;

 

d) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e della rete di produzione e i mezzi finanziari destinati a farvi fronte;

 

esso deve inoltre contenere per i primi tre esercizi sociali:

 

e) un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva;

 

f) la situazione probabile di tesoreria;

 

g) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura degli impegni e del margine di solvibilità.

 

4. Uno Stato membro può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe dei contratti e delle riserve tecniche, senza che tale requisito possa costituire un presupposto affinché l'impresa di assicurazione svolga la sua attività.

 

 

Articolo 52

Disposizioni applicabili alle succursali di imprese di paesi terzi.

1. a) Salvo il disposto della lettera b), le agenzie e succursali di cui al presente titolo non possono cumulare nel territorio di uno Stato membro l'esercizio delle attività contemplate nell'allegato della direttiva 73/239/CEE e di quelle elencate dalla presente direttiva.

 

b) Salvo il disposto della lettera c), gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, che alle pertinenti date previste all'articolo 18, paragrafo 3, praticavano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all'articolo 19.

 

c) Gli Stati membri che ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 6, hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle pertinenti date previste all'articolo 18, paragrafo 3, devono imporre tale obbligo anche alle agenzie e succursali di cui al presente titolo stabilite sul loro territorio e che vi praticano il cumulo.

 

d) Gli Stati membri possono prevedere che le agenzie e succursali di cui al presente titolo, la cui sede sociale pratica il cumulo e che, alle date previste all'articolo 18, paragrafo 3, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività previste dalla presente direttiva, possano proseguirvi le loro attività. Quando un'impresa intende esercitare le attività previste dalla direttiva 73/239/CEE su tale territorio, essa può esercitare le attività di cui alla presente direttiva soltanto attraverso una filiale.

 

2. Gli articoli 13 e 37 sono applicati per analogia alle agenzie e succursali di cui al presente titolo.

 

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 37, l'autorità competente che esegue la verifica della solvibilità globale di tali agenzie o succursali è equiparata all'autorità competente dello Stato membro della sede sociale.

 

3. In caso di revoca dell'autorizzazione da parte dell'autorità di cui all'articolo 56, paragrafo 2, questa ne informa le autorità competenti degli altri Stati membri in cui l'impresa esercita la sua attività, le quali prendono le misure appropriate. Se la decisione di revoca è motivata dall'insufficienza del margine di solvibilità calcolato conformemente all'articolo 56, paragrafo 1, lettera a), le autorità competenti degli altri Stati membri interessati procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

 

 

Articolo 53

Trasferimento del portafoglio.

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate nel presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un cessionario stabilito nello stesso Stato membro, se le autorità competenti di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 56, attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

 

2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, ogni Stato membro autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'impresa di assicurazione con sede sociale in un altro Stato membro, se le autorità competenti dello Stato membro in questione attestano che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità.

 

3. Uno Stato membro che, alle condizioni previste dal diritto nazionale, autorizza le agenzie e succursali stabilite nel suo territorio e contemplate dal presente titolo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un'agenzia o succursale contemplata dal presente titolo e stabilita nel territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità competenti dello Stato membro del cessionario o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all'articolo 56, attestino che il cessionario possiede, tenuto conto del trasferimento, il necessario margine di solvibilità, che la legislazione dello Stato membro del cessionario prevede la possibilità di un simile trasferimento e che lo Stato membro in questione è d'accordo sul trasferimento.

 

4. Nei casi previsti ai paragrafi 1, 2 e 3, lo Stato membro in cui si trova l'agenzia o la succursale cedente autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l'accordo delle autorità competenti dello Stato membro dell'impegno, se questo non è lo Stato membro in cui è situata l'agenzia o la succursale cedente.

 

5. Le autorità competenti degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio accordo alle autorità competenti dello Stato membro di origine dell'impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta; qualora allo scadere di tale termine le autorità competenti consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime viene considerato come un parere favorevole o un tacito accordo.

 

6. Il trasferimento autorizzato in conformità del presente articolo è oggetto, nello Stato membro dell'impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale. Tale trasferimento è opponibile di pieno diritto ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti o obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

 

È fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà, per i contraenti, di risolvere il contratto, entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

 

 

Articolo 54

Costituzione di riserve tecniche.

Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire le sufficienti riserve di cui all'articolo 20, corrispondenti agli impegni sottoscritti nel loro territorio. Essi vigilano affinché tali riserve siano rappresentate dall'agenzia o succursale mediante attività equivalenti e congrue in conformità dell'allegato II.

 

Si applica la legislazione degli Stati membri per il calcolo di tali riserve, per la determinazione delle categorie di investimento e per la valutazione delle attività nonché eventualmente per la determinazione dei limiti entro i quali le attività possono essere ammesse a rappresentare tali riserve.

 

Lo Stato membro interessato esige che le attività ammesse a rappresentare tali riserve siano localizzate nel suo territorio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 20, paragrafo 4.

 

 

Articolo 55

Margine di solvibilità e fondo di garanzia.

1. Ogni Stato membro impone alle agenzie o succursali aperte nel suo territorio di disporre di un margine di solvibilità costituito dagli elementi elencati all'articolo 27. Il minimo del margine è calcolato in conformità dell'articolo 28. Per il calcolo si prendono in considerazione soltanto le operazioni realizzate dall'agenzia o dalla succursale.

 

2. Un terzo del margine minimo di solvibilità costituisce il fondo di garanzia.

 

Tuttavia, l'importo di tale fondo non può essere inferiore alla metà del minimo previsto all'articolo 29, paragrafo 2, primo comma. In esso è inclusa la cauzione iniziale depositata in conformità dell'articolo 51, paragrafo 2, lettera e).

 

Il fondo di garanzia e il minimo di tale fondo sono costituiti in conformità dell'articolo 29.

 

3. Le attività che costituiscono la contropartita del margine minimo di solvibilità devono essere localizzate all'interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del fondo di garanzia e, per l'eccedenza, all'interno della Comunità.

 

 

Articolo 56

Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri.

1. Le imprese che hanno sollecitato od ottenuto l'autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto globalmente:

 

a) che il margine di solvibilità di cui all'articolo 55 sia calcolato in funzione dell'attività globale che esse esercitano all'interno della Comunità; in tal caso vengono prese in considerazione per il calcolo soltanto le operazioni realizzate complessivamente dalle agenzie o succursali stabilite all'intero della Comunità;

 

b) che la cauzione di cui all'articolo 51, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati;

 

c) che le attività che costituiscono la contropartita del fondo di garanzia siano localizzate in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.

 

2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità competenti degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l'autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte all'interno della Comunità dalle succursali o agenzie. La scelta dell'autorità, da parte dell'impresa, deve essere motivata. La cauzione è depositata presso il rispettivo Stato membro.

 

3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 sono concessi solo in caso di accordo delle autorità competenti di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta. Essi diventano operanti alla data in cui l'autorità competente prescelta si dichiara disposta, nei confronti delle altre autorità competenti, ad accertare la solvibilità dell'insieme delle attività svolte dalle succursali ed agenzie stabilite all'interno della Comunità.

 

L'autorità competente prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle agenzie e succursali stabilite nel loro territorio.

 

4. I vantaggi accordati ai sensi del presente articolo sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati, ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

 

 

Articolo 57

Accordi con paesi terzi.

La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nel presente titolo, allo scopo di garantire, in condizioni di reciprocità, una sufficiente tutela degli assicurati degli Stati membri.

 

 

TITOLO VI

Norme applicabili alle affiliate di un'impresa madre soggetta alla legislazione di un paese terzo ed alle acquisizioni di partecipazione da parte di tale impresa madre

 

 

Articolo 58 (29)

Informazioni da parte degli Stati membri alla Commissione.

Le autorità competenti degli Stati membri informano la Commissione e le autorità competenti degli altri Stati membri:

 

a) di ogni autorizzazione concessa a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo;

 

b) di ogni acquisizione, da parte di siffatta impresa madre, di una partecipazione in un'impresa di assicurazione della Comunità atta a rendere quest'ultima sua impresa figlia.

 

Quando viene concessa l'autorizzazione, di cui alla lettera a), a un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto di un paese terzo, la struttura del gruppo è specificata nella notifica che le autorità competenti inviano alla Commissione e alle altre autorità competenti.

 

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(29) Articolo così sostituito dall'articolo 8 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

Articolo 59

Informazioni sul trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità.

1. Gli Stati membri informano la Commissione delle difficoltà di carattere generale incontrate dalle proprie imprese di assicurazione nello stabilimento o nell'esercizio dell'attività in un paese terzo.

 

2. La Commissione elabora periodicamente una relazione che esamina, ai sensi dei paragrafi 3 e 4, il trattamento riservato nei paesi terzi alle imprese di assicurazione della Comunità per quanto riguarda lo stabilimento e l'esercizio delle attività assicurative, nonché l'acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione di paesi terzi. La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, accompagnandole, eventualmente, con adeguate proposte.

 

3. Qualora, sulla base delle relazioni di cui al paragrafo 2 o di altre informazioni, la Commissione accerti che un paese terzo non concede alle imprese di assicurazione comunitarie un effettivo accesso al mercato, paragonabile a quello concesso dalla Comunità alle imprese di assicurazione di tale paese terzo, essa può presentare al Consiglio proposte per ottenere l'adeguato mandato per negoziare possibilità di concorrenza paragonabili per le imprese di assicurazione comunitarie. Il Consiglio decide a maggioranza qualificata.

 

4. Se la Commissione constata, in base alle relazioni di cui al paragrafo 2 oppure in base ad altre informazioni, che in un paese terzo le imprese di assicurazione comunitarie non fruiscono del trattamento nazionale atto a offrire loro le stesse possibilità di concorrenza garantite alle imprese di assicurazione nazionali e che le condizioni per un effettivo accesso al mercato non sono soddisfatte, essa può aprire negoziati per porre rimedio a questa situazione.

 

Nei casi previsti al primo comma, oltre l'avvio dei negoziati, si può anche decidere in qualsiasi momento, secondo la procedura prevista all'articolo 65, paragrafo 2, che le autorità competenti degli Stati membri limitino o sospendano le loro decisioni nei confronti di:

 

- domande di autorizzazione già presentate al momento della decisione o presentate successivamente, e

 

- acquisizioni di partecipazioni dirette o indirette da parte di imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione.

 

La durata dei provvedimenti in questione non può superare tre mesi.

 

Prima dello scadere del termine di tre mesi e in base all'esito dei negoziati, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può decidere che le misure adottate continuano ad essere applicabili.

 

Una tale limitazione o sospensione non può applicarsi alla creazione di affiliate da parte di imprese di assicurazione o loro affiliate debitamente autorizzate nella Comunità, né all'acquisizione di partecipazioni da parte di tali imprese o affiliate in un'impresa di assicurazione comunitaria.

 

5. Allorché la Commissione abbia eseguito uno degli accertamenti di cui ai paragrafi 3 e 4, gli Stati membri la informano a sua richiesta:

 

a) di ogni domanda di autorizzazione di un'affiliata diretta o indiretta di una o più imprese madri disciplinate dal diritto del paese terzo in questione;

 

b) di ogni progetto di acquisizione di una partecipazione da parte di siffatta impresa in una impresa di assicurazione della Comunità, atta a rendere quest'ultima una sua affiliata.

 

Quest'obbligo di informazione cessa appena sia concluso un accordo con il paese terzo di cui al paragrafo 3 o 4 quando non si applichino più le misure di cui al paragrafo 4, secondo e terzo comma.

 

6. Le misure adottate in forza del presente articolo devono essere conformi agli obblighi derivanti per la Comunità da eventuali accordi internazionali, bilaterali o multilaterali, applicabili all'accesso all'attività delle imprese di assicurazione e al relativo esercizio.

 

 

TITOLO VII

Disposizioni transitorie e varie

 

 

Articolo 60

Deroghe speciali e abrogazione delle misure restrittive.

1. Le imprese costituite nel Regno Unito «by Royal Charter» oppure «by private Act» oppure «by special public Act» possono proseguire le loro attività nella forma giuridica in cui furono costituite il 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo.

 

Il Regno Unito predispone un elenco di tali imprese e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

2. Le società costituite a norma del «Friendly Societies Acts» nel Regno Unito possono proseguire le attività di assicurazione sulla vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979.

 

 

Articolo 61

Prova di onorabilità.

1. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini una prova di onorabilità e la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza di esso, l'esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d'origine o di provenienza, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

 

2. Quando nello Stato membro d'origine o di provenienza non viene rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione sotto giuramento ovvero, negli Stati in cui questa non sia prevista, da una dichiarazione solenne resa dall'interessato ad una autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all'occorrenza ad un notaio dello Stato membro d'origine o di provenienza, che rilascia un attestato facente fede di tale giuramento o di tale dichiarazione solenne. La dichiarazione di mancanza di fallimento può essere fatta anche ad un organismo professionale qualificato di detto Stato.

 

3. I documenti rilasciati conformemente ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

 

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

 

Ogni Stato membro comunica agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità e gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui al presente articolo a corredo della domanda di esercitare nel territorio di tale Stato membro le attività di cui all'articolo 2.

 

 

TITOLO VIII

Disposizioni finali

 

 

Articolo 62

Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri collaborano strettamente per facilitare il controllo sulle assicurazioni e sulle operazioni previste dalla presente direttiva all'interno della Comunità.

 

Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione della presente direttiva, in particolare delle difficoltà che si presentano quando uno Stato membro constati un trasferimento anomalo delle attività previste dalla presente direttiva a scapito delle imprese stabilite nel suo territorio e a vantaggio di agenzie e succursali situate alla periferia di tale territorio.

 

La Commissione e le autorità competenti degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

 

Se del caso, la Commissione sottopone al Consiglio proposte appropriate.

 

 

Articolo 63

Rapporto sull'evoluzione delle operazioni in libera prestazione di servizi.

La Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio, periodicamente e per la prima volta il 20 novembre 1995, una relazione sull'evoluzione del mercato delle assicurazioni e delle operazioni esercitate in regime di libera prestazione di servizi.

 

 

Articolo 64

Modifiche tecniche.

Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 65, paragrafo 2, le seguenti modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva:

 

- estensione delle forme giuridiche previste all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a),

 

- modifiche dell'elenco di cui all'allegato I, adattamento della terminologia di tale elenco, per tener conto dello sviluppo dei mercati assicurativi,

 

- precisazione degli elementi costitutivi del margine di solvibilità, enumerati all'articolo 27, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari,

 

- modifica dell'importo minimo del fondo di garanzia, previsto all'articolo 29, paragrafo 2, per tener conto degli sviluppi economici e finanziari,

 

- modifica, per tener conto della creazione di nuovi strumenti finanziari, dell'elenco degli attivi ammessi a copertura delle riserve tecniche, di cui all'articolo 23, nonché delle regole di dispersione fissate dall'articolo 24 della presente direttiva,

 

- modifica delle disposizioni volte a temperare le regole della congruenza ai sensi dell'allegato II, per tener conto dello sviluppo di nuovi strumenti di copertura del rischio di cambio o dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria,

 

- precisazione delle definizioni al fine di assicurare l'applicazione uniforme della presente direttiva nell'insieme della Comunità,

 

- modifiche tecniche necessarie delle norme relative alla fissazione dei massimali applicabili ai tassi di interesse, in applicazione dell'articolo 20, in particolare per tener conto dei progressi sulla via dell'unione economica e monetaria.

 

 

Articolo 65

Comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, istituito dalla decisione 2004/9/CE della Commissione (30).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

 

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(30) Paragrafo così sostituito dall'articolo 8 della direttiva 2005/1/CE.

 

 

Articolo 66

Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti.

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro della succursale prima del 1° luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista all'articolo 40, paragrafi da 1 a 5.

 

Esse sono disciplinate, a decorrere da tale data, dagli articoli 13, 20, 37, 39 e 46.

 

2. Gli articoli 41 e 42 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1° luglio 1994.

 

 

Articolo 67

Ricorso giurisdizionale.

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un'impresa di assicurazione in applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative adottate conformemente alla presente direttiva possano formare oggetto di ricorso giurisdizionale.

 

 

Articolo 68

Revisione degli importi espressi in euro.

1. La Commissione sottopone al Consiglio, prima del 15 marzo 1985, una relazione sull'incidenza delle esigenze finanziarie prescritte dalla presente direttiva sulla situazione del mercato delle assicurazioni degli Stati membri.

 

2. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione, procede ogni due anni all'esame ed eventualmente alla revisione degli importi espressi in euro nella presente direttiva, tenendo conto dell'evoluzione della situazione economica e monetaria nella Comunità.

 

 

Articolo 69

Attuazione di nuove disposizioni.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera m), all'articolo 18, paragrafo 3, all'articolo 51, paragrafo 2, lettera g), paragrafo 3 e paragrafo 4, all'articolo 60, paragrafo 2 e all'articolo 66, paragrafo 1 entro il 19 giugno 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 16, paragrafo 3, entro il 17 novembre 2002.

 

Essi ne informano immediatamente la Commissione. Prima di tale data gli Stati membri applicano la disposizione di cui all'allegato IV, punto 1.

 

3. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al primo comma si applichino per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile. Prima di tale data, gli Stati membri applicano le disposizioni di cui all'allegato IV, punti 2 e 3.

 

4. Quando gli Stati membri adottano le disposizioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

5. Entro il 1° gennaio 2007 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla applicazione degli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 e, se del caso, sulla necessità di un'ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte da tali articoli e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato interno.

 

 

Articolo 70

Comunicazioni alla Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 71

Periodo transitorio per gli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38.

1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui agli articoli 3, paragrafo 6, 27, 28, 29, 30 e 38 a decorrere dal 20 marzo 2002, alle imprese di assicurazione che, alla stessa data, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all'allegato I.

 

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell'articolo 37 abbiano sottoposto all'approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

 

 

Articolo 72

Direttive abrogate e loro concordanza con la presente direttiva.

1. Sono abrogate le direttive elencate nell'allegato V, parte A, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento e l'applicazione di dette direttive indicati nell'allegato V, parte B.

 

2. I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato VI.

 

 

Articolo 73

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

 

Articolo 74

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, addì 5 novembre 2002.

 

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

P. Cox

 

Per il Consiglio

Il Presidente

T. Pedersen

(si omette l’allegato)

 

Dir. 2005/71/CE del 12 ottobre 2005.
Direttiva del Consiglio
relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 3 novembre 2005, n. L 289. Entrata in vigore il 23 novembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 12 ottobre 2007.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, punto 3, lettera a), e l'articolo 63, punto 4,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

vista l'opinione del Comitato delle Regioni (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Al fine di consolidare e strutturare la politica europea in materia di ricerca, la Commissione ha ritenuto necessario, nel gennaio 2000, creare lo Spazio europeo della ricerca come asse centrale della futura azione della Comunità in questo settore.

 

(2) Nel marzo 2000, il Consiglio europeo di Lisbona, approvando la creazione dello Spazio europeo della ricerca, ha fissato l'obiettivo per la Comunità di diventare, entro il 2010, l'economia della conoscenza più competitiva e più dinamica del mondo.

 

(3) La globalizzazione dell'economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto il sesto programma quadro della Comunità europea (6), con la maggiore apertura dei suoi programmi ai ricercatori dei paesi terzi.

 

(4) Il numero dei ricercatori di cui la Comunità dovrà disporre entro il 2010, al fine di conseguire l'obiettivo, stabilito dal Consiglio europeo di Barcellona nel marzo 2002, di investire il 3% del PIL nella ricerca, è stimato in 700.000 persone. Per conseguire tale obiettivo, occorre promuovere una serie di misure convergenti che attirino maggiormente i giovani alle carriere scientifiche, favoriscano il coinvolgimento delle donne nella ricerca scientifica, aumentino le possibilità di formazione e di mobilità nella ricerca, migliorino le prospettive di carriera per i ricercatori all'interno della Comunità e che portino ad una maggiore apertura di quest'ultima nei confronti dei cittadini di paesi terzi che potrebbero essere ammessi a fini di ricerca.

 

(5) La presente direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l'ammissione e la mobilità dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca per soggiorni di oltre tre mesi, in modo che la Comunità eserciti un maggiore richiamo per i ricercatori di tutto il mondo e migliori le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale.

 

(6) L'attuazione della presente direttiva non dovrebbe favorire la fuga dei cervelli dai paesi emergenti o in via di sviluppo. Nell'ambito di un partenariato con il paese di origine, si dovrebbero prendere misure di accompagnamento volte a favorire il reinserimento dei ricercatori nel paese di origine e a favorire la circolazione dei ricercatori nell'ottica di una politica migratoria globale.

 

(7) Per conseguire gli obiettivi del processo di Lisbona, è importante favorire all'interno dell'Unione la mobilità, finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica, dei ricercatori cittadini comunitari ed in particolare dei ricercatori provenienti dagli Stati membri che vi hanno aderito nel 2004.

 

(8) In considerazione dell'apertura imposta dai cambiamenti dell'economia mondiale e dalle prevedibili necessità per il raggiungimento dell'obiettivo del 3% del PIL investito nella ricerca, i ricercatori di paesi terzi che possono potenzialmente beneficiare della direttiva dovrebbero essere individuati, a grandi linee, in base al diploma e al progetto di ricerca che intendono svolgere.

 

(9) Dal momento che gli sforzi per raggiungere il suddetto obiettivo del 3% riguardano in gran parte il settore privato e che quest'ultimo dovrà quindi assumere più ricercatori negli anni futuri, gli istituti di ricerca che potenzialmente possono beneficiare della direttiva appartengono sia al settore pubblico sia a quello privato.

 

(10) Ciascuno Stato membro dovrebbe far sì che siano a disposizione del pubblico, segnatamente via Internet, informazioni il più possibile esaurienti, regolarmente aggiornate, sugli istituti di ricerca autorizzati ai sensi della presente direttiva con cui i ricercatori potrebbero stipulare una convenzione di accoglienza, nonché sulle condizioni e procedure di ingresso e di soggiorno sul suo territorio, al fine di svolgervi attività di ricerca, adottate ai sensi della presente direttiva.

 

(11) È opportuno agevolare l'ammissione dei ricercatori creando una procedura di ammissione indipendente dal loro statuto giuridico rispetto all'istituto di ricerca ospitante e non richiedendo più il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno. Gli Stati membri potrebbero applicare disposizioni analoghe ai cittadini di paesi terzi che chiedono l'ammissione per impartire corsi in un istituto di insegnamento superiore conformemente alla legislazione o prassi amministrativa nazionale, nel contesto di un progetto di ricerca.

 

(12) Al contempo, si dovrebbero mantenere i canali tradizionali di ammissione (quali assunzione, tirocinio) in particolare per i dottorandi che effettuano ricerche con lo statuto di studenti, i quali devono essere esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva dal momento che rientrano nella direttiva 2004/114/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato.

 

(13) La procedura specifica per i ricercatori si fonda sulla collaborazione degli istituti di ricerca con le autorità degli Stati membri competenti in materia di immigrazione, attribuendo ai primi un ruolo di primo piano nella procedura di ammissione al fine di agevolare e accelerare l'ingresso e il soggiorno dei ricercatori di paesi terzi nella Comunità, pur facendo salve le prerogative degli Stati membri in materia di disciplina dell'immigrazione.

 

(14) Gli istituti di ricerca preventivamente autorizzati dagli Stati membri dovrebbero poter firmare con un cittadino di un paese terzo, ai fini della realizzazione di un progetto di ricerca, convenzioni di accoglienza, sulla cui base gli Stati membri rilasciano il permesso di soggiorno se sono soddisfatte le condizioni relative all'ingresso e al soggiorno.

 

(15) Al fine di rendere la Comunità più interessante per i ricercatori di paesi terzi, è opportuno riconoscere loro, durante il soggiorno, il diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante in una serie di settori della vita sociale ed economica, nonché la possibilità di impartire corsi nell'insegnamento superiore.

 

(16) La presente direttiva apporta un miglioramento importantissimo nel settore nella sicurezza sociale, poiché il principio di non discriminazione si applica direttamente anche alle persone che giungono in uno Stato membro direttamente da un paese terzo. La presente direttiva, tuttavia, non dovrebbe conferire diritti maggiori di quelli che la normativa comunitaria vigente già prevede in materia di sicurezza sociale per i cittadini di paesi terzi che presentano elementi transfrontalieri tra Stati membri. La direttiva non dovrebbe neppure conferire diritti per situazioni che esulano dal campo d'applicazione della normativa comunitaria, ad esempio in relazione a familiari soggiornanti in un paese terzo.

 

(17) È importante favorire la mobilità finalizzata allo svolgimento della ricerca scientifica dei cittadini dei paesi terzi quale strumento per sviluppare e consolidare i contatti e le reti di ricerca tra partner e per consolidare il ruolo dello Spazio europeo della ricerca a livello mondiale. I ricercatori dovrebbero essere in grado di avvalersi della mobilità alle condizioni disposte dalla presente direttiva. Siffatte condizioni non dovrebbero incidere sulle norme che attualmente disciplinano il riconoscimento della validità dei documenti di viaggio.

 

(18) Occorre prestare particolare attenzione alla necessità di agevolare e sostenere la salvaguardia dell'unità della famiglia del ricercatore, in linea con la raccomandazione del Consiglio, del 12 ottobre 2005, volta ad agevolare l'ammissione dei cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica nella Comunità europea (7).

 

(19) A salvaguardia dell'unità familiare e a vantaggio della mobilità, occorre che i familiari possano seguire il ricercatore in un altro Stato membro alle condizioni stabilite dalla normativa nazionale di tale Stato membro, compresi gli obblighi derivanti dagli accordi bilaterali o multilaterali.

 

(20) In linea di massima, il titolare del permesso di soggiorno dovrebbe essere autorizzato a presentare domanda di ammissione senza uscire dal territorio dello Stato membro.

 

(21) Gli Stati membri dovrebbero poter accollare ai richiedenti le spese relative al trattamento delle domande di permesso di soggiorno.

 

(22) La presente direttiva dovrebbe lasciare in ogni caso impregiudicata l'applicazione del regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio, del 13 giugno 2002, che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi.

 

(23) Gli obiettivi della presente direttiva, cioè l'istituzione di una procedura di ammissione specifica e la definizione delle condizioni di ingresso e di soggiorno per i cittadini di paesi terzi, per soggiorni di durata superiore a tre mesi all'interno degli Stati membri per la realizzazione di un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca, non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri, soprattutto riguardo alla necessità di garantire la mobilità tra Stati membri, e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario. La Comunità può quindi intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(24) Gli Stati membri dovrebbero applicare le disposizioni della presente direttiva senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età o orientamento sessuale.

 

(25) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(26) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio», gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione della stessa.

 

(27) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera di data 1° luglio 2004, che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

 

(28) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, e senza pregiudizio dell'articolo 4 di detto protocollo, il Regno Unito non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolato da essa né è tenuto ad applicarla.

 

(29) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente direttiva, non è vincolata da essa né è tenuta ad applicarla,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Parere del 12 aprile 2005.

(4) Pubblicato nella G.U.U.E. 20 maggio 2005, n. C 120.

(5) Pubblicata nella G.U.U.E. 22 marzo 2005, n. C 71.

(6) Decisione n. 1513/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa al sesto programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla realizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all'innovazione (2002-2006) (G.U.C.E. L 232 del 29.8.2002). Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (G.U.U.E. L 138 del 30.4.2004).

(7) Trattasi della raccomandazione 2005/762/CE.

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Oggetto.

La presente direttiva definisce le condizioni per l'ammissione dei ricercatori dei paesi terzi negli Stati membri per una durata superiore a tre mesi al fine di svolgervi un progetto di ricerca nell'ambito di una convenzione di accoglienza con un istituto di ricerca.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a) «cittadino di un paese terzo»: chiunque non sia cittadino dell'Unione ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato;

 

b) «ricerca»: lavoro creativo svolto su base sistematica per aumentare il bagaglio di conoscenze, compresa la conoscenza dell'uomo, della cultura e della società, e l'utilizzazione di tale bagaglio di conoscenze per concepire nuove applicazioni;

 

c) «istituto di ricerca»: qualsiasi tipo di istituto pubblico o privato che effettua attività di ricerca, autorizzato ai fini della presente direttiva da uno Stato membro conformemente alla legislazione o alla prassi amministrativa di quest'ultimo;

 

d) «ricercatore»: un cittadino di un paese terzo in possesso di un titolo di studi superiori appropriato che dia accesso a programmi di dottorato, il quale è selezionato da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca che richiede di norma il suddetto titolo;

 

e) «permesso di soggiorno»: qualsiasi autorizzazione destinata specificamente a «ricercatori» rilasciata dalle autorità di uno Stato membro, che consente al cittadino di un paese terzo di soggiornare regolarmente sul territorio di tale Stato, conformemente all'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1030/2002.

 

 

Articolo 3

Campo di applicazione.

1. La presente direttiva si applica ai cittadini di paesi terzi che chiedono di essere ammessi nel territorio di uno Stato membro per svolgervi un progetto di ricerca.

 

2. La presente direttiva non si applica:

 

a) ai cittadini di paesi terzi che si trovano in uno Stato membro come richiedenti protezione internazionale o nell'ambito di un regime di protezione temporanea;

 

b) ai cittadini di paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE al fine di svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato;

 

c) ai cittadini di paesi terzi la cui espulsione è stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;

 

d) ai ricercatori che un istituto di ricerca assegna a un altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.

 

 

Articolo 4

Disposizioni più favorevoli.

1. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni più favorevoli di:

 

a) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra la Comunità o la Comunità e i suoi Stati membri, da una parte, e uno o più paesi terzi, dall'altra;

 

b) accordi bilaterali o multilaterali conclusi tra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi.

 

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di adottare o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli nei confronti delle persone cui essa si applica.

 

 

 

 

 

 

 

Capo II

Istituti di ricerca

 

 

Articolo 5

Autorizzazione.

1. Gli istituti di ricerca che desiderano accogliere un ricercatore secondo la procedura di ammissione stabilita dalla presente direttiva devono essere preventivamente autorizzati a tal fine dallo Stato membro interessato.

 

2. L'autorizzazione degli istituti di ricerca è conforme alle procedure previste dalla legislazione o prassi amministrativa nazionale degli Stati membri. Le domande di autorizzazione sono presentate dagli istituti sia pubblici sia privati secondo tali procedure e in base ai loro compiti statutari o, nel caso, al loro oggetto sociale e previa prova che essi conducono attività di ricerca.

 

L'autorizzazione è rilasciata a un istituto di ricerca per un periodo minimo di cinque anni. In casi eccezionali, gli Stati membri possono rilasciare l'autorizzazione per un periodo più breve.

 

3. Gli Stati membri possono richiedere all'istituto di ricerca, conformemente alla legislazione nazionale, un impegno scritto in base al quale, se un ricercatore rimane irregolarmente nel territorio dello Stato membro interessato, il suddetto istituto si fa carico delle spese di soggiorno e viaggio di ritorno sostenute con fondi pubblici. La responsabilità finanziaria dell'istituto di ricerca cessa al più tardi sei mesi dopo la data in cui cessa la convenzione di accoglienza.

 

4. Gli Stati membri possono disporre che, entro due mesi dalla data di scadenza della convenzione di accoglienza in questione, l'istituto autorizzato trasmetta alle autorità competenti designate a tal fine dagli Stati membri conferma che i lavori sono stati effettuati nell'ambito di ciascuno dei progetti di ricerca per cui tale convenzione di accoglienza è stata firmata sulla base dell'articolo 6.

 

5. Le autorità competenti di ciascuno Stato membro pubblicano e aggiornano periodicamente gli elenchi degli istituti di ricerca autorizzati ai fini della presente direttiva.

 

6. Uno Stato membro può, tra l'altro, rifiutarsi di rinnovare o decidere di revocare l'autorizzazione se l'istituto di ricerca non soddisfa più le condizioni previste nei paragrafi 2, 3 e 4, o qualora l'autorizzazione sia stata ottenuta con la frode o l'istituto di ricerca abbia firmato una convenzione di accoglienza con un cittadino di un paese terzo in modo negligente o fraudolento. Laddove l'autorizzazione sia stata rifiutata o revocata, all'istituto interessato può essere vietato chiedere una seconda autorizzazione per un periodo massimo di cinque anni a decorrere dalla data di pubblicazione della decisione di revoca o non rinnovo.

 

7. Gli Stati membri possono stabilire nella rispettiva legislazione nazionale le conseguenze della revoca dell'autorizzazione, o del rifiuto di rinnovarla, per le convenzioni di accoglienza in vigore, concluse conformemente all'articolo 6, e le conseguenze per i permessi di soggiorno dei ricercatori interessati.

 

 

Articolo 6

Convenzione di accoglienza.

1. L'istituto di ricerca che desidera accogliere un ricercatore firma con il ricercatore una convenzione di accoglienza con cui questi si impegna a realizzare il progetto di ricerca e l'istituto si impegna ad accogliere il ricercatore a tal fine, fatte salve le disposizioni dell'articolo 7.

 

2. Un istituto di ricerca può firmare una convenzione di accoglienza soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi competenti dell'istituto dopo una verifica dei seguenti elementi:

 

i) l'oggetto della ricerca, la durata e la disponibilità delle risorse finanziarie necessarie per la realizzazione;

 

ii) i titoli del ricercatore rispetto all'oggetto della ricerca, certificati con una copia autenticata del titolo di studio conformemente all'articolo 2, lettera d);

 

b) il ricercatore dispone per il soggiorno di risorse mensili sufficienti, in base all'importo minimo reso pubblico a tal fine dallo Stato membro, per far fronte alle necessità e alle spese di viaggio di ritorno senza ricorrere al sistema di assistenza sociale dello Stato membro;

 

c) durante il soggiorno, il ricercatore dispone di un'assicurazione malattia per tutti i rischi di norma coperti per i cittadini dello Stato membro interessato;

 

d) la convenzione di accoglienza specifica il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.

 

3. In seguito alla firma della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca può essere tenuto, conformemente alla legislazione nazionale, a rilasciare al ricercatore una dichiarazione individuale di presa in carico delle spese di cui all'articolo 5, paragrafo 3.

 

4. La convenzione di accoglienza decade automaticamente se il ricercatore non è ammesso o quando termina il rapporto giuridico che lo lega all'istituto di accoglienza.

 

5. Qualora dovesse verificarsi un evento che renda impossibile l'esecuzione della convenzione di accoglienza, l'istituto di ricerca ne informa prontamente l'autorità designata a tal fine dagli Stati membri.

 

 

Capo III

Ammissione dei ricercatori

 

 

Articolo 7

Condizioni per l'accoglienza.

1. Il cittadino di un paese terzo che chiede di essere ammesso per gli scopi previsti dalla presente direttiva:

 

a) deve esibire un documento di viaggio valido, secondo quanto previsto dalla legislazione nazionale. Gli Stati membri possono richiedere che la validità del documento di viaggio copra almeno la durata del permesso di soggiorno;

 

b) deve presentare una convenzione di accoglienza firmata con un istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 2;

 

c) all'occorrenza, deve presentare una dichiarazione di presa in carico rilasciata dall'istituto di ricerca conformemente all'articolo 6, paragrafo 3;

 

d) non deve essere considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

 

Gli Stati membri verificano che tutte le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) siano soddisfatte.

 

2. Gli Stati membri possono inoltre verificare i termini su cui è basata e conclusa la convenzione di accoglienza.

 

3. Una volta espletate con esito positivo le verifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, i ricercatori sono ammessi sul territorio degli Stati membri per l'esecuzione della convenzione di accoglienza.

 

 

Articolo 8

Durata del permesso di soggiorno.

Gli Stati membri rilasciano un permesso di soggiorno valido per un periodo minimo di un anno e lo rinnovano se continuano ad essere soddisfatte le condizioni di cui agli articoli 6 e 7. Se la durata prevista del progetto di ricerca è inferiore a un anno, il permesso di soggiorno è rilasciato per la durata del progetto.

 

 

Articolo 9

Familiari.

1. Allorché uno Stato membro decide di rilasciare il permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore, il periodo di validità di tale permesso di soggiorno è uguale a quello del permesso di soggiorno rilasciato al ricercatore, sempre che il periodo di validità del loro documento di viaggio lo consenta. In casi debitamente giustificati, la durata del permesso di soggiorno del familiare del ricercatore può essere ridotta.

 

2. Il rilascio del permesso di soggiorno a membri della famiglia del ricercatore ammesso in uno Stato membro non può essere subordinato ad un periodo minimo di soggiorno del ricercatore.

 

 

Articolo 10

Revoca o rifiuto di rinnovo del permesso di soggiorno.

1. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare di rinnovare il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva nel caso in cui sia stato ottenuto in maniera fraudolenta oppure se risulta che il titolare non soddisfaceva o non soddisfa più le condizioni per l'ingresso e il soggiorno previste dagli articoli 6 e 7 o soggiorna per fini diversi da quello per cui ne ha ottenuto l'autorizzazione.

 

2. Gli Stati membri possono revocare o rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o sanità pubblica.

 

 

Capo IV

Diritti dei ricercatori

 

 

Articolo 11

Insegnamento.

1. I ricercatori ammessi ai sensi della presente direttiva possono insegnare a norma della legislazione nazionale.

 

2. Gli Stati membri possono fissare un numero massimo di ore o giorni di insegnamento.

 

 

Articolo 12

Parità di trattamento.

Il titolare del permesso di soggiorno gode della parità di trattamento con i cittadini del paese ospitante per quanto riguarda:

 

a) il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;

 

b) le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;

 

c) i settori di sicurezza sociale ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. Le disposizioni particolari che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 859/2003 del Consiglio, del 14 maggio 2003, che estende le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1408/71 e del regolamento (CEE) n. 574/72 ai cittadini di paesi terzi cui tali disposizioni non siano già applicabili unicamente a causa della nazionalità, si applicano di conseguenza;

 

d) le agevolazioni fiscali;

 

e) l'accesso ai beni e ai servizi e l'offerta di beni e servizi destinati al pubblico.

 

 

Articolo 13

Mobilità tra Stati membri.

1. Il cittadino di un paese terzo ammesso come ricercatore ai sensi della presente direttiva è autorizzato a svolgere parte della ricerca in un altro Stato membro alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro non supera i tre mesi, la ricerca può essere svolta in base alla convenzione di accoglienza stipulata nel primo Stato membro, purché il ricercatore disponga di risorse sufficienti nel secondo Stato membro e non vi sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico, la pubblica sicurezza o la sanità pubblica.

 

3. Se la permanenza del ricercatore in un altro Stato membro supera i tre mesi, gli Stati membri possono subordinare lo svolgimento della ricerca in tale Stato membro alla conclusione di un'altra convenzione di accoglienza. In ogni caso devono essere rispettate, in relazione allo Stato membro interessato, le condizioni previste negli articoli 6 e 7.

 

4. Se la normativa applicabile subordina la mobilità al rilascio di un visto o permesso di soggiorno, questo è rilasciato prontamente entro un lasso di tempo tale da non ostacolare il proseguimento della ricerca, ma anche da lasciare alle autorità competenti tempo sufficiente per trattare la domanda.

 

5. Lo Stato membro non impone al ricercatore di uscire dal territorio per poter presentare domanda di visto o permesso di soggiorno.

 

 

Capo V

Procedura e trasparenza

 

 

Articolo 14

Domande di ammissione.

1. Gli Stati membri stabiliscono se le domande di permesso di soggiorno debbano essere presentate dal ricercatore o dall'istituto di ricerca interessato.

 

2. La domanda è presa in considerazione ed esaminata quando il cittadino del paese terzo soggiorna al di fuori del territorio dello Stato membro in cui chiede di essere ammesso.

 

3. Gli Stati membri possono accettare, conformemente alla legislazione nazionale, una domanda presentata quando il cittadino del paese terzo si trova già sul loro territorio.

 

4. Lo Stato membro in questione agevola in ogni modo, nell'ottenimento del necessario visto, il cittadino del paese terzo che ne ha fatto domanda e che soddisfa le condizioni di cui agli articoli 6 e 7.

 

 

Articolo 15

Garanzie procedurali.

1. Le autorità competenti degli Stati membri adottano al più presto una decisione sulla domanda completa e dispongono, ove appropriato, procedure accelerate.

 

2. Se le informazioni fornite a sostegno della domanda sono carenti, l'esame della domanda può essere sospeso e le autorità competenti comunicano al richiedente le informazioni da fornire.

 

3. La decisione di rigetto della domanda di permesso di soggiorno è notificata al cittadino del paese terzo interessato secondo le procedure di notifica previste dalla legislazione nazionale. Nella notifica sono indicati gli eventuali mezzi di ricorso disponibili e i termini per proporre l'azione.

 

4. Se la domanda è respinta o se il permesso di soggiorno rilasciato conformemente alla presente direttiva è revocato, l'interessato ha diritto di agire legalmente dinanzi alle autorità dello Stato membro in questione.

 

 

Capo VI

Disposizioni finali

 

 

Articolo 16

Relazioni.

La Commissione riferisce periodicamente, e per la prima volta entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri e propone, ove opportuno, le modifiche necessarie.

 

 

Articolo 17

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 12 ottobre 2007.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 18

Disposizione transitoria.

In deroga alle disposizioni del capo III, gli Stati membri non sono tenuti a rilasciare permessi conformemente alla presente direttiva sotto forma di permesso di soggiorno per un periodo massimo di due anni a decorrere dalla data di cui all'articolo 17, paragrafo 1.

 

 

Articolo 19

Zone di libero spostamento.

La presente direttiva lascia impregiudicato il diritto dell'Irlanda a mantenere le intese relative alla zona di libero spostamento menzionate nel protocollo, allegato con il trattato di Amsterdam al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, sull'applicazione di alcuni aspetti dell'articolo 14 del trattato che istituisce la Comunità europea al Regno Unito e all'Irlanda.

 

 

Articolo 20

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dellUnione europea.

 

 

Articolo 21

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Fatto a Lussemburgo, addì 12 ottobre 2005.

 

Per il Consiglio

Il presidente

C. CLARKE


Dir. 2005/81/CE del 28 novembre 2005.
Direttiva della Commissione
che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 29 novembre 2005, n. L 312. Entrata in vigore il 19 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 19 dicembre 2006.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 86, paragrafo 3,

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 80/723/CEE della Commissione, fa obbligo agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché all'interno di talune imprese. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono le imprese che fruiscano di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro, a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, ovvero le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che, in relazione a tali servizi, ricevano aiuti di Stato in qualsiasi forma e che esercitino anche altre attività.

 

(2) Gli Stati membri hanno la possibilità di concedere compensazioni alle imprese incaricate della prestazione di servizi d'interesse economico generale per coprire i costi specifici di tali servizi. Queste compensazioni non devono tuttavia superare quanto necessario per il funzionamento dei servizi in questione e non devono essere utilizzate per il finanziamento di attività che esulino dal servizio d'interesse economico generale.

 

(3) In applicazione della direttiva 80/723/CEE, la tenuta di contabilità separate è necessaria soltanto quando le imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale ricevano aiuti di Stato. Nella sentenza Altmark Trans GmbH [1], la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che, a determinate condizioni, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.

 

(4) Tuttavia, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alla luce dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'obbligo di tenere contabilità separate deve incombere a tutte le imprese beneficiarie di dette compensazioni, le quali svolgano anche attività che esulano dal servizio d'interesse economico generale. Soltanto la tenuta di una contabilità separata permette, infatti, di identificare i costi imputabili al servizio d'interesse economico generale e di calcolare l'importo corretto della compensazione.

 

(5) È pertanto necessario modificare la direttiva 80/723/CEE,

 

ha adottato la presente direttiva:

__________

[1] Causa C-280/00, Altmark Trans GmbH e Regierungspräsidium Magdeburg contro Nahverkehrsgesellschaft Altmark GmbH, Raccolta 2003, pag. I-7747.

 

 

Articolo 1

Nella direttiva 80/723/CEE, all'articolo 2, paragrafo 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività;».

 

 

Articolo 2

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 19 dicembre 2006 e trasmettono immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni, nonché una tavola di concordanza tra dette disposizioni e quelle della presente direttiva.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2005.

 

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione

 

Dir. 80/723/CEE del 25 giugno 1980.
Direttiva della Commissione
relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 29 luglio 1980, n. L 195. Entrata in vigore il 10 luglio 1980.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1981.

(3) Titolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare, l'articolo 90, paragrafo 3,

 

considerando l'importante ruolo che le imprese pubbliche assolvono nell'economia nazionale di ciascuno Stato membro;

 

considerando che, poiché il trattato CEE lascia del tutto impregiudicato il regime di proprietà negli Stati membri, deve essere assicurata la parità di trattamento tra le imprese pubbliche e le imprese private;

 

considerando che in virtù del trattato CEE la Commissione ha il dovere di accertarsi che gli Stati membri non concedano alle imprese, sia pubbliche che private, aiuti incompatibili con il mercato comune;

 

considerando che la complessità delle relazioni finanziarie intercorrenti tra poteri pubblici nazionali e imprese pubbliche è tuttavia tale da ostacolare l'esecuzione di tale compito;

 

considerando inoltre che un'applicazione efficace ed equa alle imprese pubbliche e private delle regole del trattato CEE relative agli aiuti non può essere operata sino a quando tali relazioni finanziarie non siano rese trasparenti;

 

considerando peraltro che, in materia di imprese pubbliche, detta trasparenza deve permettere di distinguere chiaramente fra il ruolo dello Stato in quanto potere pubblico ed in quanto proprietario;

 

considerando che il paragrafo 1 dell'articolo 90 impone degli obblighi agli Stati membri nei confronti delle imprese pubbliche; che il medesimo articolo al paragrafo 3 impone alla Commissione di vegliare sul rispetto di tali obblighi e le fornisce a tal fine i mezzi specifici necessari; che ricade in questo campo la definizione delle condizioni che rispondono alla suddetta esigenza di trasparenza;

 

considerando che è d'uopo precisare che cosa si intenda per poteri pubblici e imprese pubbliche;

 

considerando che i poteri pubblici possono esercitare una influenza dominante sul comportamento delle imprese pubbliche, non solo nel caso in cui essi ne siano proprietari o detengano una partecipazione maggioritaria, ma anche in virtù del potere che detengono nei relativi organi di gestione o di sorveglianza, per via di disposizioni statutarie o per il fatto della ripartizione delle azioni;

 

considerando che l'assegnazione di risorse pubbliche ad imprese pubbliche può farsi sia direttamente sia indirettamente; che è pertanto opportuno che la trasparenza sia assicurata indipendentemente dalle modalità secondo cui dette assegnazioni di risorse pubbliche vengono effettuate; che occorre ugualmente, se del caso, assicurare una conoscenza adeguata delle motivazioni di dette assegnazioni e della loro utilizzazione effettiva;

 

considerando che gli Stati membri possono perseguire, per il tramite delle loro imprese pubbliche, finalità diverse da quelle commerciali; che esse ottengono dallo Stato, in taluni casi, una compensazione degli oneri assunti in conseguenza di tale fatto; che la trasparenza delle compensazioni deve essere egualmente assicurata;

 

considerando che si devono prevedere delle esclusioni sia settoriali sia quantitative; che sono in effetti da escludere taluni settori che esulano dal settore concorrenziale o che sono già oggetto di disposizioni comunitarie particolari che garantiscano una trasparenza adeguata, taluni settori il cui carattere particolare giustifichi disposizioni specifiche nonché le imprese pubbliche la cui importanza economica ridotta non giustifichi oneri amministrativi che possono risultare dalle misure da prendere;

 

considerando che la presente direttiva non pregiudica l'applicazione di altre disposizioni del trattato CEE e, in particolare, degli articoli 90, paragrafo 2, 93 e 223;

 

considerando che, trattandosi di imprese le cui attività si svolgono in concorrenza con quelle di altre imprese, è opportuno assicurare il segreto professionale relativamente alle informazioni raccolte;

 

considerando che l'applicazione della presente direttiva va attuata in stretta collaborazione con gli Stati membri e che, sulla base dell'esperienza acquisita, occorrerà, se del caso, procedere a una revisione,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1 (4)

1. Gli Stati membri assicurano, nei modi previsti dalla presente direttiva, la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche facendo risultare quanto segue:

 

a) le assegnazioni di risorse pubbliche operate dai poteri pubblici direttamente alle imprese pubbliche interessate;

 

b) le assegnazioni di risorse pubbliche effettuate da parte dei poteri pubblici tramite imprese pubbliche od enti finanziari;

 

c) l'utilizzazione effettiva di tali risorse pubbliche.

 

2. Fatte salve le norme comunitarie specifiche, gli Stati membri provvedono affinché la struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata risulti correttamente da tale contabilità, in modo che emerga chiaramente quanto segue:

 

a) i costi e i ricavi relativi alle distinte attività;

 

b) i metodi dettagliati con i quali detti costi e ricavi sono imputati o attribuiti alle distinte attività.

 

------------------------

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

 

 

Articolo 2 (5)

1. Ai fini della presente direttiva si intendono per:

 

a) "poteri pubblici", tutte le autorità pubbliche, compresi lo Stato, le amministrazioni regionali e locali e tutti gli altri enti territoriali;

 

b) "impresa pubblica", ogni impresa nei confronti della quale i poteri pubblici possano esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante per ragioni di proprietà, di partecipazione finanziaria o della normativa che la disciplina;

 

c) "imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero", tutte le imprese la cui principale area di attività, corrispondente almeno al 50% del fatturato annuo totale, rientri nel settore manifatturiero. Si tratta delle imprese le cui operazioni rientrano nella sezione D - attività manifatturiere (da sottosezione DA a sottosezione DN compresa) della classificazione NACE (Rev 1) [1];

 

d) "impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata", ogni impresa che fruisca di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato o sia incaricata della gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, che riceva compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che eserciti anche altre attività (6);

 

e) "attività distinte", da un lato, le attività relative cui i prodotti o servizi per i quali ad un'impresa siano stati riconosciuti diritti speciali o esclusivi ovvero relative ai servizi di interesse economico generale della cui gestione l'impresa sia stata incaricata e, dall'altro, le attività relative a ogni altro prodotto o servizio svolte dall'impresa medesima;

 

f) "diritti esclusivi", i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un'impresa mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che riservi alla stessa, con riferimento ad una determinata area geografica, la facoltà di prestare un servizio o esercitare un'attività;

 

g) "diritti speciali", i diritti riconosciuti da uno Stato membro ad un numero limitato di imprese mediante qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare o amministrativa che, con riferimento ad una determinata area geografica:

 

- limiti a due o più - senza osservare criteri di oggettività, proporzionalità e non discriminazione - il numero delle imprese autorizzate a prestare un dato servizio o una data attività, o

 

- designi - senza osservare detti criteri - varie imprese concorrenti come soggetti autorizzati a prestare un dato servizio o esercitare una data attività, o

 

- conferisca ad una o più imprese - senza osservare detti criteri - determinati vantaggi, previsti da leggi o regolamenti, che pregiudichino in modo sostanziale la capacità di ogni altra impresa di prestare il medesimo servizio o esercitare la medesima attività nella stessa area geografica a condizioni sostanzialmente equivalenti.

 

2. L'influenza dominante è presunta qualora i poteri pubblici si trovino nei riguardi dell'impresa, direttamente o indirettamente, almeno in una delle seguenti situazioni:

 

a) detengano la maggioranza del capitale sottoscritto dell'impresa;

 

b) dispongano della maggioranza dei voti attribuiti alle quote emesse dall'impresa;

 

c) possano designare più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa.

 

__________

[1] In G.U.C.E. 3 aprile 1993, n. L 83.

 

------------------------

(5) Articolo inizialmente modificato dall'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 93/84/CEE e, successivamente, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

(6) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2005/81/CE.

 

 

Articolo 3

Le relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e le imprese pubbliche la cui trasparenza è da assicurare a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 (7), sono in particolare:

 

a) il ripiano di perdite di esercizio;

 

b) i conferimenti in capitale sociale o dotazione;

 

c) i conferimenti a fondo perduto od i prestiti a condizioni privilegiate;

 

d) la concessione di vantaggi finanziari sotto forma di non percezione dei benefici o di non restituzione dei crediti;

 

e) la rinuncia ad una remunerazione normale delle risorse pubbliche impiegate;

 

f) la compensazione di oneri imposti dai poteri pubblici.

 

------------------------

(7) I termini "articolo 1" sono stati così sostituiti dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

 

 

Articolo 3 bis (8)

1. Per garantire la trasparenza di cui all'articolo 1, paragrafo 2, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché in ogni impresa soggetta all'obbligo di tenere una contabilità separata:

 

a) i conti interni corrispondenti alle attività distinte siano separati;

 

b) i costi e i ricavi siano correttamente imputati o attribuiti sulla base di principi di contabilità dei costi applicati in modo coerente e obiettivamente giustificati;

 

c) i principi di contabilità dei costi secondo i quali vengono tenuti conti separati siano chiaramente definiti.

 

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente alle attività che non siano disciplinate da norme comunitarie specifiche e lascia impregiudicati gli obblighi incombenti agli Stati membri o alle imprese in forza del trattato o di tali norme.

 

------------------------

(8) Articolo inserito dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

 

 

Articolo 4 (9)

1. L'articolo 1, paragrafo 1, non si applica alle relazioni finanziarie fra i poteri pubblici e gli enti seguenti:

 

a) le imprese pubbliche, per quanto riguarda la prestazione di servizi che non siano atti ad incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri;

 

b) le banche centrali;

 

c) gli enti creditizi pubblici, in relazione ai depositi di fondi pubblici effettuati dai poteri pubblici alle normali condizioni di mercato;

 

d) le imprese pubbliche il cui fatturato netto totale annuo non abbia raggiunto 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti quello dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse di cui all'articolo 1, paragrafo 1. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde ad un bilancio totale pari a 800 milioni di EUR.

 

2. L'articolo 1, paragrafo 2, non si applica alle seguenti imprese:

 

a) alle imprese la cui prestazione di servizi non sia atta ad incidere sensibilmente sugli scambi tra gli Stati membri;

 

b) alle imprese il cui fatturato netto totale annuo sia stato inferiore a 40 milioni di EUR negli ultimi due esercizi finanziari precedenti l'esercizio in cui fruiscano di un diritto speciale o esclusivo riconosciuto da uno Stato membro ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, o in cui siano incaricate della gestione di un servizio di interesse economico generale ai sensi dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato. Tuttavia, per gli enti creditizi pubblici questa soglia corrisponde ad un bilancio totale di 800 milioni di EUR;

 

c) alle imprese che siano state incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE se gli aiuti di Stato che ricevono in qualsivoglia forma, ed in particolare i contributi, sussidi o indennizzi, siano stati fissati per un periodo appropriato con una procedura pubblica, trasparente e non discriminatoria.

 

------------------------

(9) Articolo inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 85/413/CEE e, da ultimo, così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

 

 

Articolo 5 (10)

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i dati relativi alle relazioni finanziarie di cui all'articolo 1, paragrafo 1, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario nel corso del quale le risorse pubbliche sono state assegnate alle imprese pubbliche interessate. Tuttavia, se le risorse pubbliche sono utilizzate nel corso di un esercizio ulteriore, il termine di cinque anni decorre dalla fine di questo stesso esercizio.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i dati relativi alla struttura finanziaria ed organizzativa delle imprese di cui all'articolo 1, paragrafo 2, restino a disposizione della Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario cui tali informazioni si riferiscono.

 

3. Su richiesta della Commissione, gli Stati membri comunicano i dati di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché i relativi elementi di valutazione eventualmente necessari e, in particolare, gli obiettivi perseguiti.

 

------------------------

(10) Articolo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

 

 

Articolo 5 bis

1. Gli Stati membri le cui imprese pubbliche attive nel settore manifatturiero forniscono alla Commissione le informazioni di carattere finanziario di cui al paragrafo 2 su base annua e nei termini di cui al paragrafo 4.

 

2. Le informazioni di carattere finanziario richieste per ciascuna impresa pubblica attiva nel settore manifatturiero e secondo le modalità specificate nel paragrafo 3 sono le seguenti:

 

I) la relazione sulla gestione e i conti annuali, ai sensi della quarta direttiva del Consiglio. I conti annuali e la relazione sulla gestione comprendono lo stato patrimoniale, il conto profitti e perdite e l'allegato, unitamente alla prassi contabile, alle dichiarazioni degli amministratori alle relazioni settoriali e sull'attività. Sono inoltre incluse comunicazioni in merito alle riunioni degli azionisti ed eventuali altre informazioni salienti.

 

Vengono inoltre forniti i seguenti dati più specifici, se e in quanto essi non siano stati inseriti nella relazione sulla gestione e nei conti annuali delle singole imprese pubbliche;

 

II) la disponibilità di capitale azionario o di fondi assimilabili al capitale sociale, specificando le forme in cui si configura tale disponibilità (azioni ordinarie, privilegiate, postergate o convertibili, nonché i relativi tassi d'interesse, dividendi e diritti di conversione);

 

III) le sovvenzioni non rimborsabili o rimborsabili solo a certe condizioni;

 

IV) la concessione all'impresa di prestiti, compresi scoperti nonché anticipi su apporti di capitale, precisando i tassi d'interesse e le condizioni del prestito, nonché l'eventuale garanzia fornita al mutuante dall'impresa beneficiaria;

 

V) le garanzie fornite all'impresa dai poteri pubblici per i prestiti (specificando le condizioni e gli oneri a carico delle imprese per tali garanzie);

 

VI) i dividendi versati e gli utili trattenuti;

 

VII) le eventuali altre forme di intervento pubblico, in particolare la rinuncia alla percezione di somme dovute allo Stato da un'impresa pubblica, segnatamente per il rimborso di prestiti e sussidi, il pagamento di imposte sulle società, di oneri sociali o altri oneri analoghi.

 

3. Le informazioni richieste al paragrafo 2 sono fornite per tutte le imprese pubbliche, il cui fatturato per l'anno finanziario più recente è risultato superiore a 250 Mio di EUR (11).

 

Le informazioni sopra richieste vengono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, comprese quelle situate in altri Stati membri, e comprendono all'occorrenza i particolari relativi a tutte le operazioni intra ed intergruppo tra diverse imprese pubbliche, nonché quelle svoltesi direttamente tra le imprese pubbliche e lo Stato. Il capitale azionario di cui al paragrafo 2, punto II), comprende il capitale azionario proveniente direttamente dallo Stato e quello eventualmente fornito da una holding o altre imprese pubbliche (compresi gli istituti finanziari) esterne o interne allo stesso gruppo ad una determinata impresa pubblica. Va sempre specificato il rapporto tra la fonte dei finanziamenti e il beneficiario. Analogamente le relazioni di cui al paragrafo 2 sono fornite separatamente per le singole imprese pubbliche, nonché per la società (sub-) holding che raggruppa varie imprese pubbliche, se le vendite consolidate di tale società inducono a classificarla nella categoria delle imprese manifatturiere sopra definita.

 

Certe imprese pubbliche dividono le proprie attività tra varie società giuridicamente distinte: per esse la Commissione ammette un'unica relazione consolidata. Il consolidamento dovrà riflettere la realtà economica di un gruppo di imprese che svolgono la propria attività nello stesso settore o in settori strettamente collegati. Non saranno sufficienti le relazioni consolidate provenienti da diverse società holding aventi natura puramente finanziaria.

 

4. Le informazioni richieste al paragrafo 2 sono fornite alla Commissione con periodicità annua. Le informazioni relative all'anno finanziario 1992 sono inoltrate alla Commissione entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva.

 

Per il 1993 e gli anni seguenti le informazioni vengono fornite entro quindici giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della relazione sulla gestione dell'impresa pubblica interessata. In ogni caso, e specificamente per le imprese che non pubblicano la relazione sulla gestione, le informazioni richieste vanno presentate entro nove mesi dalla fine dell'anno d'esercizio dell'impresa.

 

Per la determinazione del numero di società cui si riferisce il sistema di notifica qui specificato, gli Stati membri forniscono alla Commissione, entro due mesi dalla pubblicazione della presente direttiva, un elenco delle società interessate dal presente articolo, con il relativo fatturato. Tale elenco va aggiornato entro il 31 marzo di ciascun anno.

 

5. Il presente articolo si applica alle società di proprietà della Treuhandanstalt o da essa controllate unicamente a decorrere dalla data di scadenza del sistema di notifica speciale istituito per gli investimenti di tale ente.

 

6. Gli Stati membri forniscono alla Commissione eventuali altre informazioni che essa ritenga necessarie per effettuare una valutazione esauriente dei dati trasmessi (12).

 

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(11) Termine così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

(12) Articolo aggiunto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/84/CEE.

 

 

Articolo 6

1. La Commissione è tenuta a non divulgare i dati di cui ha conoscenza in virtù dell'articolo 5, paragrafo 3 (13) e che, per loro natura, sono coperti dal segreto professionale.

 

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano alla pubblicazione di informazioni generali o di studi che non comportino indicazioni individuali sulle imprese pubbliche di cui alla presente direttiva.

 

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(13) I termini "articolo 5, paragrafo 2" sono stati così sostituiti dall'articolo 1 della direttiva 2000/52/CE.

 

 

Articolo 7

La Commissione informa regolarmente gli Stati membri dei risultati dell'applicazione della presente direttiva.

 

 

Articolo 8

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e comunque non oltre il 31 dicembre 1981. Essi ne informano la Commissione.

 

 

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 1980.

 

Per la Commissione

Raymond Vouel

membro della Commissione


Dir. 2005/85/CE del 1 dicembre 2005
Direttiva del Consiglio
recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 13 dicembre 2005, n. L 326. Entrata in vigore il 2 gennaio 2006.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 43 della presente direttiva.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, primo comma, punto 1, lettera d),

 

vista la proposta della Commissione (3),

 

visto il parere del Parlamento europeo (4),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (5),

 

considerando quanto segue:

 

(1) Una politica comune nel settore dell'asilo, che preveda un regime europeo comune in materia di asilo, costituisce uno degli elementi fondamentali dell'obiettivo dell'Unione europea relativo all'istituzione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia aperto a quanti, spinti dalle circostanze, cercano legittimamente protezione nella Comunità.

 

(2) Il Consiglio europeo, nella riunione straordinaria di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999, ha convenuto di lavorare all'istituzione di un regime europeo comune in materia di asilo basato sull'applicazione, in ogni sua componente, della convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati del 28 luglio 1951, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967 (di seguito «convenzione di Ginevra»), affermando in questo modo il principio di «non refoulement» (non respingimento) e garantendo che nessuno sia nuovamente esposto alla persecuzione.

 

(3) Le conclusioni di Tampere prevedono che il regime europeo comune in materia di asilo debba stabilire, a breve termine, norme comuni per procedure di asilo eque ed efficaci negli Stati membri e che, nel lungo periodo, le norme comunitarie debbano indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo nella Comunità europea.

 

(4) Le norme minime di cui alla presente direttiva sulle procedure applicabili negli Stati membri per il riconoscimento o la revoca dello status di rifugiato costituiscono pertanto un primo passo in materia di procedure di asilo.

 

(5) Obiettivo principale della presente direttiva è stabilire un quadro minimo nella Comunità sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.

 

(6) Il ravvicinamento delle norme sulle procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato dovrebbe contribuire a limitare i movimenti secondari dei richiedenti asilo tra gli Stati membri, nei casi in cui tali movimenti siano dovuti alla diversità delle normative.

 

(7) Discende dalla natura stessa delle norme minime che gli Stati membri dovrebbero avere facoltà di stabilire o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli per i cittadini di paesi terzi o per gli apolidi che chiedono ad uno Stato membro protezione internazionale, qualora tale richiesta sia intesa come basata sul fatto che la persona interessata è un rifugiato a norma dell'articolo 1A della convenzione di Ginevra.

 

(8) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

 

(9) Per quanto riguarda il trattamento delle persone che rientrano nell'ambito di applicazione della presente direttiva, gli Stati membri sono vincolati dagli obblighi previsti dagli strumenti di diritto internazionale di cui sono parti e che vietano le discriminazioni.

 

(10) È indispensabile che le decisioni in merito a tutte le domande di asilo siano adottate sulla base dei fatti e, in primo grado, da autorità il cui organico dispone di conoscenze adeguate o riceve la formazione necessaria in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

 

(11) È nell'interesse, sia degli Stati membri sia dei richiedenti asilo, decidere quanto prima possibile in merito alle domande di asilo. L'organizzazione dell'esame delle domande di asilo dovrebbe essere lasciata alla discrezione degli Stati membri, di modo che possano scegliere, in base alle esigenze nazionali, di esaminare in via prioritaria talune domande, o accelerarne l'esame, conformemente alle norme stabilite nella presente direttiva.

 

(12) La nozione di ordine pubblico può contemplare una condanna per aver commesso un reato grave.

 

(13) Ai fini di una corretta individuazione delle persone bisognose di protezione in quanto rifugiati a norma dell'articolo 1 della convenzione di Ginevra, è opportuno che, fatte salve talune eccezioni, ciascun richiedente abbia un accesso effettivo alle procedure, l'opportunità di cooperare e comunicare correttamente con le autorità competenti per presentare gli elementi rilevanti della sua situazione nonché disponga di sufficienti garanzie procedurali per far valere i propri diritti in ciascuna fase della procedura. Inoltre, è opportuno che la procedura di esame di una domanda di asilo contempli di norma per il richiedente asilo almeno il diritto di rimanere in attesa della decisione dell'autorità accertante, la possibilità di ricorrere a un interprete per esporre la propria situazione nei colloqui con le autorità, la possibilità di comunicare con un rappresentante dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (di seguito «UNHCR») o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR, il diritto a un'appropriata notifica della decisione, corredata di una motivazione in fatto e in diritto, la possibilità di consultare un avvocato o altro consulente legale e il diritto di essere informato circa la sua posizione giuridica nei momenti decisivi del procedimento, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire.

 

(14) È inoltre opportuno prevedere specifiche garanzie procedurali per i minori non accompagnati, in considerazione della loro vulnerabilità. L'interesse superiore del minore dovrebbe pertanto costituire un criterio fondamentale per gli Stati membri.

 

(15) Qualora il richiedente reiteri la domanda senza addurre prove o argomenti nuovi, sarebbe sproporzionato imporre agli Stati membri l'obbligo di esperire una nuova procedura di esame completa. In tali casi gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra diverse procedure con deroghe alle garanzie di cui beneficia di norma il richiedente.

 

(16) Molte domande di asilo sono presentate alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro prima che sia presa una decisione sull'ammissione del richiedente. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di mantenere le procedure vigenti adeguate alla situazione particolare di detti richiedenti alla frontiera. Si dovrebbero stabilire norme comuni sulle eventuali deroghe fatte in tali condizioni alle garanzie di cui beneficiano di norma i richiedenti. Le procedure di frontiera dovrebbero applicarsi principalmente ai richiedenti che non soddisfano le condizioni per l'ingresso nel territorio degli Stati membri.

 

(17) Criterio fondamentale per stabilire la fondatezza della domanda di asilo è la sicurezza del richiedente nel paese di origine. Se un paese terzo può essere considerato paese di origine sicuro, gli Stati membri dovrebbero poterlo designare paese sicuro e presumerne la sicurezza per uno specifico richiedente, a meno che quest'ultimo non adduca controindicazioni fondate.

 

(18) Visto il grado di armonizzazione raggiunto in relazione all'attribuzione della qualifica di rifugiato ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi, si dovrebbero definire criteri comuni per la designazione dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

 

(19) Se il Consiglio ha accertato che uno specifico paese di origine soddisfa i suddetti criteri e, pertanto, lo ha inserito nell'elenco comune minimo di paesi di origine sicuri da adottare a norma della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti ad esaminare le domande dei cittadini di detto paese o degli apolidi già residenti abitualmente in detto paese, in base alla presunzione confutabile della sicurezza dello stesso. Alla luce dell'importanza politica della designazione dei paesi di origine sicuri, soprattutto in vista delle implicazioni di una valutazione della situazione dei diritti dell'uomo di un paese di origine e delle relative implicazioni per le politiche dell'Unione europea nel settore delle relazioni esterne, il Consiglio dovrebbe prendere le decisioni relative alla fissazione o alla modifica dell'elenco previa consultazione del Parlamento europeo.

 

(20) La Bulgaria e la Romania, grazie al loro status di paesi candidati all'adesione all'Unione europea e ai progressi compiuti in vista dell'adesione, dovrebbero essere considerati paesi di origine sicuri a norma della presente direttiva fino alla data di adesione all'Unione europea.

 

(21) La designazione di un paese terzo quale paese di origine sicuro ai fini della presente direttiva non può stabilire una garanzia assoluta di sicurezza per i cittadini di tale paese. Per la sua stessa natura, la valutazione alla base della designazione può tener conto soltanto della situazione civile, giuridica e politica generale in tale paese e se in tale paese i responsabili di persecuzioni, torture o altre forme di punizione o trattamento disumano o degradante siano effettivamente soggetti a sanzioni se riconosciuti colpevoli. Per questo motivo è importante che, quando un richiedente dimostra che vi sono fondati motivi per non ritenere sicuro tale paese per la sua situazione particolare, la designazione del paese come sicuro non può più applicarsi al suo caso.

 

(22) Gli Stati membri dovrebbero esaminare tutte le domande nel merito, valutare cioè se al richiedente di cui trattasi è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto dello status di protezione, salvo se altrimenti previsto dalla presente direttiva, in particolare se si può ragionevolmente presumere che un altro paese proceda all'esame o fornisca sufficiente protezione. In particolare, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo se il paese di primo asilo ha concesso al richiedente lo status di rifugiato o ha altrimenti concesso sufficiente protezione e il richiedente sarà riammesso in detto paese.

 

(23) Gli Stati membri non dovrebbero neppure essere tenuti a valutare il merito della domanda di asilo, se si può ragionevolmente prevedere che il richiedente, per un legame con un paese terzo definito nel diritto nazionale, chieda protezione in detto paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero procedere in tal modo solo nel caso in cui il richiedente in questione possa essere sicuro nel paese terzo interessato. Per evitare movimenti secondari di richiedenti, si dovrebbero definire principi comuni per la presa in considerazione o la designazione, da parte degli Stati membri, di paesi terzi quali paesi sicuri.

 

(24) Inoltre, per determinati paesi terzi europei che rispettano norme particolarmente elevate in materia di diritti dell'uomo e di protezione dei rifugiati, agli Stati membri dovrebbe essere consentito di non procedere all'esame o all'esame completo delle domande di asilo dei richiedenti che entrano nel loro territorio in provenienza da detti paesi terzi europei. Viste le potenziali conseguenze derivanti per il richiedente da un esame limitato od omesso, l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro dovrebbe essere limitata ai casi di paesi terzi di cui il Consiglio abbia accertato che rispettano le norme elevate di sicurezza stabilite nella presente direttiva. Al riguardo il Consiglio dovrebbe deliberare previa consultazione del Parlamento europeo.

 

(25) Discende dalla natura delle norme comuni relative ad entrambi i concetti di paese terzo sicuro definiti nella presente direttiva che l'effetto pratico di tali concetti dipende dal fatto che il paese terzo in questione conceda al richiedente interessato l'ingresso nel suo territorio.

 

(26) Riguardo alla revoca dello status di rifugiato, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i beneficiari di tale status siano debitamente informati dell'eventuale riesame del loro status ed abbiano la possibilità di esporre la loro opinione prima che le autorità possano prendere una decisione motivata di revoca del loro status. A dette garanzie si può tuttavia derogare quando i motivi della cessazione dello status di rifugiato non sono connessi ad un mutamento delle condizioni su cui si fondava il riconoscimento.

 

(27) È un principio fondamentale del diritto comunitario che le decisioni relative a una domanda di asilo e alla revoca dello status di rifugiato siano soggette ad un rimedio effettivo dinanzi a un giudice a norma dell'articolo 234 del trattato. L'effettività del rimedio, anche per quanto concerne l'esame degli elementi pertinenti, dipende dal sistema amministrativo e giudiziario di ciascuno Stato membro considerato nel suo complesso.

 

(28) A norma dell'articolo 64 del trattato, la presente direttiva non osta all'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna.

 

(29) La presente direttiva non contempla le procedure disciplinate dal regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18 febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda d'asilo presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo.

 

(30) È opportuno che l'attuazione della presente direttiva formi oggetto di valutazioni periodiche con scadenza non superiore a due anni.

 

(31) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire l'elaborazione di norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni e degli effetti dell'azione proposta, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

 

(32) A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito ha notificato, con lettera del 24 gennaio 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

 

(33) In applicazione dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, l'Irlanda ha notificato, con lettera del 14 febbraio 2001, la propria volontà di partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

 

(34) La Danimarca, a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, non partecipa all'adozione della presente direttiva e di conseguenza non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Pubblicata nella G.U.C.E. 27 febbraio 2001, n. C 62, e G.U.C.E. 26 novembre 2002, n. C 291.

(4) Pubblicato nella G.U.C.E. 28 marzo 2002, n. C 77.

(5) Pubblicato nella G.U.C.E. 10 luglio 2001, n. C 193. Parere espresso in seguito a consultazione non obbligatoria.

 

 

 

Capo I

Disposizioni generali

 

 

Articolo 1

Obiettivo.

Obiettivo della presente direttiva è stabilire norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

a) «convenzione di Ginevra»: la convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal protocollo di New York del 31 gennaio 1967;

 

b) «domanda» o «domanda di asilo»: la domanda presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide che si può equiparare a una domanda di protezione internazionale ad uno Stato membro a norma della convenzione di Ginevra. Tutte le domande di protezione internazionale sono considerate domande di asilo, salvo che la persona interessata richieda esplicitamente un altro tipo di protezione, che possa essere richiesta con domanda separata;

 

c) «richiedente» o «richiedente asilo»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide che abbia presentato una domanda di asilo sulla quale non sia stata ancora presa una decisione definitiva;

 

d) «decisione definitiva»: una decisione che stabilisce se a un cittadino di un paese terzo o a un apolide è concesso lo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE e che non è più impugnabile nell'ambito del capo V della presente direttiva, indipendentemente dal fatto che il mezzo di impugnazione produca l'effetto di autorizzare i richiedenti a rimanere negli Stati membri interessati in attesa del relativo esito, fatto salvo l'allegato III della presente direttiva;

 

e) «autorità accertante»: qualsiasi organo quasi giurisdizionale o amministrativo di uno Stato membro che sia competente ad esaminare le domande di asilo e a prendere una decisione di primo grado al riguardo, fatto salvo l'allegato I;

 

f) «rifugiato»: qualsiasi cittadino di un paese terzo o apolide rispondente ai criteri stabiliti dall'articolo 1 della convenzione di Ginevra, quali specificati nella direttiva 2004/83/CE;

 

g) «status di rifugiato»: il riconoscimento di un cittadino di un paese terzo o di un apolide quale rifugiato da parte di uno Stato membro;

 

h) «minore non accompagnato»: una persona d'età inferiore ai diciotto anni che arrivi nel territorio degli Stati membri senza essere accompagnata da un adulto che ne sia responsabile per la legge o in base agli usi, fino a quando non sia effettivamente affidata a tale adulto, compreso il minore che venga abbandonato dopo essere entrato nel territorio degli Stati membri;

 

i) «rappresentante»: la persona che agisca per conto di un'organizzazione che rappresenta il minore non accompagnato in qualità di tutore, la persona che agisca per conto di un'organizzazione nazionale responsabile dell'assistenza ai minori e del loro benessere, o qualunque altro idoneo rappresentante, nominato nell'interesse superiore del minore;

 

j) «revoca dello status di rifugiato»: la decisione di un'autorità competente di revocare, far cessare o rifiutare di rinnovare lo status di rifugiato a una determinata persona, a norma della direttiva 2004/83/CE;

 

k) «rimanere nello Stato membro»: il fatto di rimanere nel territorio, compreso alla frontiera o in zone di transito, dello Stato membro in cui la domanda di asilo è stata presentata o è oggetto d'esame.

 

 

Articolo 3

Ambito d'applicazione.

1. La presente direttiva si applica a tutte le domande di asilo presentate nel territorio, compreso alla frontiera o nelle zone di transito degli Stati membri, nonché alla revoca dello status di rifugiato.

 

2. La presente direttiva non si applica in caso di domande di asilo diplomatico o territoriale presentate presso le rappresentanze degli Stati membri.

 

3. Qualora gli Stati membri utilizzino o avviino un procedimento in cui le domande di asilo sono esaminate sia quali domande a norma della convenzione di Ginevra sia quali domande concernenti altri tipi di protezione internazionale a seconda delle circostanze definite dall'articolo 15 della direttiva 2004/83/CE, essi applicano la presente direttiva nel corso dell'intero procedimento.

 

4. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare la presente direttiva nei procedimenti di esame di domande intese ad ottenere qualsiasi forma di protezione internazionale.

 

 

Articolo 4

Autorità responsabili.

1. Per tutti i procedimenti gli Stati membri designano un'autorità che sarà competente per l'esame adeguato delle domande a norma della presente direttiva, in particolare dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9.

 

A norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 343/2003, le domande di asilo presentate in uno Stato membro alle autorità di un altro Stato membro che vi svolgono controlli sull'immigrazione sono trattate dallo Stato membro nel cui territorio è presentata la domanda.

 

2. Tuttavia, gli Stati membri possono prevedere che sia competente un'altra autorità al fine di:

 

a) trattare i casi in cui si prevede il trasferimento del richiedente in un altro Stato ai sensi della normativa che stabilisce criteri e meccanismi di determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda d'asilo, fino a che non avvenga il trasferimento o lo Stato richiesto abbia rifiutato di prendere a carico il richiedente o di riprenderlo;

 

b) decidere in merito alla domanda alla luce delle disposizioni nazionali in materia di sicurezza, purché sia consultata l'autorità accertante prima di decidere se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;

 

c) svolgere un esame preliminare a norma dell'articolo 32, purché detta autorità abbia accesso al fascicolo del richiedente asilo relativo alla domanda precedente;

 

d) trattare i casi nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafo 1;

 

e) rifiutare il permesso di ingresso nell'ambito della procedura di cui all'articolo 35, paragrafi da 2 a 5, secondo le condizioni di cui a detti paragrafi e come da essi stabilito;

 

f) stabilire che un richiedente asilo sta tentando di entrare o è entrato nello Stato membro da un paese terzo sicuro a norma dell'articolo 36, secondo le condizioni di cui a detto articolo e come da esso stabilito.

 

3. Ove siano designate autorità a norma del paragrafo 2, gli Stati membri provvedono affinché il relativo personale disponga delle conoscenze adeguate o riceva la formazione necessaria per ottemperare agli obblighi che ad esso incombono nell'applicazione della presente direttiva.

 

 

Articolo 5

Disposizioni più favorevoli.

 

 

Gli Stati membri possono introdurre o mantenere in vigore criteri più favorevoli in ordine alle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, purché tali criteri siano compatibili con la presente direttiva.

 

 

Capo II

Principi fondamentali e garanzie

 

 

Articolo 6

Accesso alla procedura.

1. Gli Stati membri possono esigere che le domande di asilo siano introdotte personalmente dal richiedente e/o in un luogo designato.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché ciascun adulto con capacità giuridica abbia il diritto di presentare una domanda di asilo per proprio conto.

 

3. Gli Stati membri possono prevedere che una domanda possa essere presentata da un richiedente a nome delle persone a suo carico. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché gli adulti a carico acconsentano a che la domanda sia presentata per conto loro, in caso contrario essi hanno l'opportunità di presentare la domanda per proprio conto.

 

È richiesto il consenso all'atto della presentazione della domanda o, al più tardi, all'atto del colloquio personale con l'adulto a carico.

 

4. Gli Stati membri possono determinare nella legislazione nazionale:

 

a) i casi in cui il minore può presentare per proprio conto una domanda;

 

b) i casi in cui la domanda di un minore non accompagnato deve essere introdotta da un rappresentante a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a);

 

c) i casi in cui si ritiene che la presentazione di una domanda d'asilo costituisca anche la presentazione di una domanda d'asilo per eventuali minori celibi o nubili.

 

5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità cui potrebbe rivolgersi chi intende presentare domanda d'asilo siano in grado di fornire indicazioni sulle modalità e sulle sedi per la presentazione della domanda e/o per chiedere che le autorità in questione trasmettano la domanda all'autorità competente.

 

 

Articolo 7

Diritto di rimanere nello Stato membro durante l'esame della domanda.

1. I richiedenti sono autorizzati a rimanere nello Stato membro, ai fini esclusivi della procedura, fintantoché l'autorità accertante non abbia preso una decisione secondo le procedure di primo grado di cui al capo III. Il diritto a rimanere non dà diritto a un titolo di soggiorno.

 

2. Gli Stati membri possono derogare a questa disposizione solo se, a norma degli articoli 32 e 34, non sarà dato seguito a una domanda reiterata o se essi intendono consegnare o estradare, ove opportuno, una persona in altro Stato membro in virtù degli obblighi previsti da un mandato di arresto europeo [1] o altro, o in un paese terzo, o presso una corte o un tribunale penale internazionale.

 

__________

[1] Cfr. decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.

 

 

Articolo 8

Criteri applicabili all'esame delle domande.

1. Fatto salvo l'articolo 23, paragrafo 4, lettera i), gli Stati membri provvedono affinché le domande d'asilo non siano respinte né escluse dall'esame per il semplice fatto di non essere state presentate tempestivamente.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni dell'autorità accertante relative alle domande di asilo siano adottate previo congruo esame. A tal fine gli Stati membri dispongono:

 

a) che le domande siano esaminate e le decisioni prese in modo individuale, obiettivo ed imparziale;

 

b) che pervengano da varie fonti informazioni precise e aggiornate, quali l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), circa la situazione generale esistente nel paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, nei paesi in cui questi hanno transitato e che tali informazioni siano messe a disposizione del personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito;

 

c) che il personale incaricato di esaminare le domande e decidere in merito abbia una conoscenza dei criteri applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati.

 

3. Le autorità di cui al capo V, per il tramite dell'autorità accertante o del richiedente o in altro modo, hanno accesso alle informazioni generali di cui al paragrafo 2, lettera b), necessarie per l'adempimento delle loro funzioni.

 

4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla traduzione dei documenti pertinenti ai fini dell'esame delle domande.

 

 

Articolo 9

Criteri applicabili alle decisioni dell'autorità accertante.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni sulle domande di asilo siano comunicate per iscritto.

 

2. Gli Stati membri dispongono inoltre che la decisione con cui viene respinta una domanda sia corredata di motivazioni de jure e de facto e che il richiedente sia informato per iscritto dei mezzi per impugnare tale decisione negativa.

 

Gli Stati membri non sono tenuti a motivare il rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato in una decisione con la quale al richiedente è riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e gli stessi vantaggi che il diritto nazionale e quello comunitario riconoscono allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE. In tali casi gli Stati membri provvedono affinché le motivazioni del rifiuto di riconoscere lo status di rifugiato siano esposte nel fascicolo del richiedente e il richiedente abbia accesso, su richiesta, al suo fascicolo.

 

Inoltre, nel comunicare al richiedente una decisione negativa, gli Stati membri non sono tenuti a informarlo per iscritto dei mezzi per impugnare una decisione, qualora ne sia stata data comunicazione in precedenza per iscritto o per via elettronica, secondo i mezzi cui abbia accesso.

 

3. Ai fini dell'articolo 6, paragrafo 3, e ogniqualvolta la domanda sia fondata sui medesimi motivi, gli Stati membri possono adottare un'unica decisione che contempli tutte le persone a carico.

 

 

Articolo 10

Garanzie per i richiedenti asilo.

1. In relazione alle procedure di cui al capo III, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano delle seguenti garanzie:

 

a) il richiedente asilo è informato, in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della procedura da seguire e dei suoi diritti e obblighi durante il procedimento, nonché delle eventuali conseguenze di un mancato adempimento degli obblighi e della mancata cooperazione con le autorità. È informato in merito ai tempi e ai mezzi a sua disposizione per adempiere all'obbligo di addurre gli elementi di cui all'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE. Tali informazioni sono fornite in tempo utile affinché il richiedente asilo possa far valere i diritti sanciti dalla presente direttiva e conformarsi agli obblighi descritti nell'articolo 11;

 

b) il richiedente asilo riceve, laddove necessario, l'assistenza di un interprete per spiegare la propria situazione nei colloqui con le autorità competenti. Gli Stati membri reputano necessario fornire tale assistenza almeno quando l'autorità accertante convoca il richiedente a un colloquio personale di cui agli articoli 12 e 13 e una comunicazione adeguata risulta impossibile in sua mancanza. In questo e negli altri casi in cui le autorità competenti convocano il richiedente asilo, tale assistenza è retribuita con fondi pubblici;

 

c) non è negata al richiedente asilo la possibilità di comunicare con l'UNHCR o con altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro conformemente a un accordo con detto Stato membro;

 

d) la decisione dell'autorità accertante relativa alla domanda di asilo è comunicata al richiedente asilo con anticipo ragionevole. Se il richiedente è legalmente rappresentato da un avvocato o altro consulente legale, gli Stati membri possono scegliere di comunicare la decisione al suo avvocato o consulente anziché al richiedente asilo;

 

e) il richiedente asilo è informato dell'esito della decisione dell'autorità accertante in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, quando non è assistito o rappresentato da un avvocato o altro consulente legale e quando non è disponibile il gratuito patrocinio. Il richiedente è contestualmente informato dei mezzi per impugnare una decisione negativa a norma dell'articolo 9, paragrafo 2.

 

2. In relazione alle procedure di cui al capo V, gli Stati membri provvedono affinché tutti i richiedenti asilo godano di garanzie equivalenti a quelle di cui al paragrafo 1, lettere b), c) e d), del presente articolo.

 

 

Articolo 11

Obblighi dei richiedenti asilo.

1. Gli Stati membri possono imporre ai richiedenti asilo l'obbligo di cooperare con le autorità competenti nella misura in cui detto obbligo sia necessario ai fini del trattamento della domanda.

 

2. In particolare, gli Stati membri possono prevedere che:

 

a) i richiedenti asilo abbiano l'obbligo di riferire alle autorità competenti o di comparire personalmente dinanzi alle stesse, sia senza indugio sia in una data specifica;

 

b) i richiedenti asilo debbano consegnare i documenti in loro possesso pertinenti ai fini dell'esame della domanda, quali i passaporti;

 

c) i richiedenti asilo siano tenuti a informare le autorità competenti del loro luogo di residenza o domicilio del momento e di qualsiasi cambiamento dello stesso, non appena possibile. Gli Stati membri possono prevedere che il richiedente sia tenuto ad accettare eventuali comunicazioni presso il luogo di residenza o domicilio più recente dallo stesso appositamente indicato;

 

d) le autorità competenti possano perquisire il richiedente e i suoi effetti personali;

 

e) le autorità competenti possano fotografare il richiedente; e

 

f) le autorità competenti possano registrare le dichiarazioni orali del richiedente, purché questi ne sia stato preventivamente informato.

 

 

Articolo 12

Colloquio personale.

1. Prima che l'autorità accertante decida, è data facoltà al richiedente asilo di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo con una persona competente, a norma della legislazione nazionale, a svolgere tale colloquio.

 

Gli Stati membri possono inoltre accordare la facoltà di sostenere un colloquio personale a ciascuno degli adulti a carico di cui all'articolo 6, paragrafo 3.

 

Gli Stati membri possono stabilire nel diritto interno i casi in cui a un minore è data facoltà di sostenere un colloquio personale.

 

2. Il colloquio personale può essere omesso se:

 

a) l'autorità accertante è in grado di prendere una decisione positiva basandosi sulle prove acquisite; oppure

 

b) l'autorità competente ha già avuto un incontro con il richiedente, al fine di assisterlo nella compilazione della domanda e nella trasmissione delle informazioni essenziali attinenti alla stessa, ai termini dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE; oppure

 

c) l'autorità accertante, in base a un esame completo delle informazioni fornite dal richiedente, reputa la domanda infondata nei casi in cui si applicano le circostanze di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettere a), c), g), h) e j).

 

3. Si può parimenti soprassedere al colloquio personale quando non è ragionevolmente fattibile, in particolare quando l'autorità competente reputa che il richiedente asilo sia incapace o non sia in grado di sostenere un colloquio personale a causa di circostanze persistenti che sfuggono al suo controllo. In caso di dubbio, gli Stati membri possono esigere il certificato di un medico o di uno psicologo.

 

Quando lo Stato membro non prevede la possibilità per il richiedente di un colloquio personale a norma del presente paragrafo oppure, ove applicabile, per la persona a carico, devono essere compiuti ragionevoli sforzi al fine di consentire al richiedente o alla persona a carico di produrre ulteriori informazioni.

 

4. La mancanza di un colloquio personale a norma del presente articolo non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

 

5. La mancanza di un colloquio personale a norma del paragrafo 2, lettere b) e c), e del paragrafo 3, non incide negativamente sulla decisione dell'autorità accertante.

 

6. A prescindere dall'articolo 20, paragrafo 1, gli Stati membri, all'atto di decidere riguardo a una domanda di asilo, possono tener conto del fatto che il richiedente non si sia presentato al colloquio personale, a meno che non avesse validi motivi per farlo.

 

 

Articolo 13

Criteri applicabili al colloquio personale.

1. Il colloquio personale si svolge, di norma, senza la presenza dei familiari, a meno che l'autorità accertante non ritenga che un esame adeguato deve comportare la presenza di altri familiari.

 

2. Il colloquio personale si svolge in condizioni atte ad assicurare la riservatezza adeguata.

 

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il colloquio personale si svolga in condizioni che consentano al richiedente di esporre in modo esauriente i motivi della sua domanda. A tal fine gli Stati membri:

 

a) provvedono affinché la persona incaricata di condurre il colloquio abbia la competenza sufficiente per tener conto del contesto personale o generale in cui nasce la domanda, compresa l'origine culturale o la vulnerabilità del richiedente, per quanto ciò sia possibile; e

 

b) selezionano un interprete idoneo a garantire una comunicazione appropriata fra il richiedente e la persona incaricata di condurre il colloquio. Il colloquio non deve svolgersi necessariamente nella lingua prescelta dal richiedente asilo, se esiste un'altra lingua che è ragionevole supporre possa capire e nella quale è in grado di comunicare.

 

4. Gli Stati membri possono prevedere norme relative alla presenza di terzi durante un colloquio personale.

 

5. Il presente articolo si applica anche all'incontro previsto all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

 

 

Articolo 14

Valore giuridico del verbale del colloquio personale ai fini della procedura.

1. Gli Stati membri dispongono che sia redatto il verbale di ogni singolo colloquio personale, in cui figurino almeno le informazioni più importanti in merito alla domanda, presentata dal richiedente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2004/83/CE.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti abbiano accesso tempestivo al verbale del colloquio personale. Se l'accesso è autorizzato solo dopo la decisione dell'autorità accertante, gli Stati membri provvedono affinché l'accesso sia possibile non appena necessario per consentire la preparazione e la presentazione del ricorso in tempo utile.

 

3. Gli Stati membri possono chiedere che il richiedente approvi il contenuto del verbale del colloquio personale.

 

Se un richiedente asilo rifiuta di approvare il contenuto del verbale, le motivazioni di tale rifiuto sono registrate nel fascicolo del richiedente.

 

Il rifiuto da parte del richiedente di approvare il contenuto del verbale non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla sua domanda di asilo.

 

4. Il presente articolo si applica anche all'incontro di cui all'articolo 12, paragrafo 2, lettera b).

 

 

Articolo 15

Diritto all'assistenza e alla rappresentanza legali.

1. Gli Stati membri accordano ai richiedenti asilo la possibilità di consultare, a loro spese, in maniera effettiva un avvocato o altro consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, sugli aspetti relativi alla domanda di asilo.

 

2. Nell'eventualità di una decisione negativa dell'autorità accertante, gli Stati membri dispongono che, su richiesta, siano concesse assistenza e/o rappresentanza legali gratuite nel rispetto delle disposizioni del paragrafo 3.

 

3. Gli Stati membri possono prevedere nella legislazione nazionale di accordare assistenza e/o rappresentanza legali gratuite:

 

a) soltanto nei procedimenti dinanzi a un giudice a norma del capo V e non per i ricorsi o riesami ulteriori previsti dalla legislazione nazionale, compreso il riesame della causa in seguito ad un ricorso o riesame ulteriori; e/o

 

b) soltanto a chi non disponga delle risorse necessarie; e/o

 

c) soltanto rispetto agli avvocati o altri consulenti legali che sono specificamente designati dalla legislazione nazionale ad assistere e/o rappresentare i richiedenti asilo; e/o

 

d) soltanto se il ricorso o il riesame hanno buone probabilità di successo.

 

Gli Stati membri provvedono affinché l'assistenza e la rappresentanza legali di cui alla lettera d) non siano oggetto di restrizioni arbitrarie.

 

4. Le norme a disciplina delle modalità di presentazione e di trattamento di richieste di assistenza e/o rappresentanze legali possono essere previste dagli Stati membri.

 

5. Gli Stati membri possono altresì:

 

a) imporre limiti monetari e/o temporali alla prestazione di assistenza e/o rappresentanza legali gratuite, purché essi non costituiscano restrizioni arbitrarie all'accesso all'assistenza e/o rappresentanza legali;

 

b) prevedere, per quanto riguarda gli onorari e le altre spese, che il trattamento concesso ai richiedenti non sia più favorevole di quello di norma concesso ai propri cittadini per questioni che rientrano nell'assistenza legale.

 

6. Gli Stati membri possono esigere un rimborso integrale o parziale delle spese sostenute, allorché vi sia stato un considerevole miglioramento delle condizioni finanziarie del richiedente o se la decisione di accordare tali prestazioni è stata presa in base a informazioni false fornite dal richiedente.

 

 

Articolo 16

Ambito di applicazione dell'assistenza e della rappresentanza legali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale e che assiste o rappresenta un richiedente asilo a norma della legislazione nazionale, abbia accesso alle informazioni contenute nella pratica del richiedente che potrebbero costituire oggetto di esame da parte delle autorità di cui al capo V, nella misura in cui le informazioni sono pertinenti per la valutazione della domanda.

 

Gli Stati membri possono derogare a tale disposizione, qualora la divulgazione di informazioni o fonti comprometta la sicurezza nazionale, la sicurezza delle organizzazioni o delle persone che forniscono dette informazioni o la sicurezza delle persone cui le informazioni si riferiscono o qualora gli interessi investigativi relativi all'esame delle domande di asilo da parte delle autorità competenti degli Stati membri o le relazioni internazionali degli Stati membri siano compromesse. In questi casi l'accesso alle informazioni o alle fonti in questione è aperto alle autorità di cui al capo V, salvo che tale accesso sia vietato in casi riguardanti la sicurezza nazionale.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'avvocato o altro consulente legale che assiste o rappresenta un richiedente asilo possa accedere alle aree chiuse, quali le strutture di permanenza temporanea e le zone di transito, per consultare quel richiedente. Gli Stati membri possono limitare le visite ai richiedenti nelle aree chiuse soltanto nei casi in cui questa limitazione è, a norma della legislazione nazionale, oggettivamente necessaria, ai fini della sicurezza, dell'ordine pubblico o della gestione amministrativa dell'area o per garantire un esame efficace della domanda, purché l'accesso da parte dell'avvocato o altro consulente legale non risulti in tal modo seriamente limitato o non sia reso impossibile.

 

3. Gli Stati membri possono adottare norme che dispongano la presenza di un avvocato o altro consulente legale a tutti i colloqui previsti nel procedimento, fatto salvo il presente articolo o l'articolo 17, paragrafo 1, lettera b).

 

4. Gli Stati membri possono disporre che il richiedente sia autorizzato a portare con sé al colloquio personale un avvocato o altro consulente legale autorizzato o riconosciuto ai sensi della legislazione nazionale.

 

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del richiedente al colloquio personale, anche se questi è rappresentato a norma della legislazione nazionale da un avvocato o altro consulente legale, e possono chiedere al richiedente di rispondere personalmente alle domande poste.

 

L'assenza di un avvocato o altro consulente legale non osta a che l'autorità competente svolga il colloquio personale con il richiedente.

 

 

Articolo 17

Garanzie per i minori non accompagnati.

1. In relazione a tutte le procedure previste dalla presente direttiva e fatti salvi gli articoli 12 e 14, gli Stati membri:

 

a) non appena possibile adottano misure atte a garantire che un rappresentante rappresenti e/o assista il minore non accompagnato in relazione all'esame della domanda di asilo. Questo rappresentante può anche essere il rappresentante a cui si fa riferimento nell'articolo 19 della direttiva 2003/9/CE, del 27 gennaio 2003, recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri;

 

b) provvedono affinché al rappresentante sia data la possibilità di informare il minore non accompagnato sul significato e le eventuali conseguenze del colloquio personale e, laddove opportuno, di informarlo su come prepararsi ad esso. Gli Stati membri permettono al rappresentante di partecipare al colloquio, porre domande o formulare osservazioni, nel quadro stabilito dalla persona che conduce il colloquio.

 

Gli Stati membri possono richiedere la presenza del minore non accompagnato al colloquio personale, anche se è presente il rappresentante.

 

2. Gli Stati membri possono astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato:

 

a) raggiungerà presumibilmente la maggiore età prima che sia presa una decisione in primo grado; o

 

b) può disporre gratuitamente di un avvocato o altro consulente legale autorizzato, a norma della legislazione nazionale, a svolgere i compiti di cui sopra assegnati al rappresentante; ovvero

 

c) è, o è stato, sposato.

 

3. Gli Stati membri, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore il 1° dicembre 2005, possono altresì astenersi dal nominare un rappresentante, se il minore non accompagnato ha 16 anni o più, a meno che questi non sia in grado di occuparsi della sua domanda senza un rappresentante.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) qualora il minore non accompagnato sia convocato a un colloquio personale sulla sua domanda di asilo a norma degli articoli 12, 13 e 14, tale colloquio sia condotto da una persona con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori;

 

b) la decisione sulla domanda di asilo di un minore non accompagnato, presa dall'autorità accertante, sia preparata da un funzionario con la competenza necessaria a trattare i particolari bisogni dei minori.

 

5. Gli Stati membri possono effettuare visite mediche per accertare l'età del minore non accompagnato nel quadro dell'esame di una domanda di asilo.

 

Se vengono effettuate visite mediche gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) il minore non accompagnato sia informato, prima dell'esame della domanda di asilo e in una lingua che è ragionevole supporre possa capire, della possibilità che la loro età possa essere determinata attraverso una visita medica. Le informazioni comprendono il tipo di visita previsto e le possibili conseguenze dei risultati della visita medica ai fini dell'esame della domanda d'asilo, così come le conseguenze cui va incontro il minore non accompagnato che si rifiuti di sottoporsi a visita medica;

 

b) i minori non accompagnati e/o i loro rappresentanti acconsentano allo svolgimento di una visita atta ad accertare l'età dei minori interessati; e

 

c) la decisione di respingere la domanda di asilo di un minore non accompagnato che ha rifiutato di sottoporsi alla visita medica non sia motivata unicamente da tale rifiuto.

 

Il fatto che un minore non accompagnato abbia rifiutato di sottoporsi alla visita medica non osta a che l'autorità accertante prenda una decisione sulla domanda di asilo.

 

6. L'interesse superiore del minore costituisce un criterio fondamentale nell'attuazione, da parte degli Stati membri, del presente articolo.

 

 

Articolo 18

Arresto.

1. Gli Stati membri non trattengono in arresto una persona per il solo motivo che si tratta di un richiedente asilo.

 

2. Qualora un richiedente asilo sia trattenuto in arresto, gli Stati membri provvedono affinché sia possibile un rapido sindacato giurisdizionale.

 

 

Articolo 19

Procedura in caso di ritiro della domanda.

1. Nella misura in cui gli Stati membri prevedano la possibilità di un ritiro esplicito della domanda in virtù della legislazione nazionale, ove il richiedente asilo ritiri esplicitamente la domanda, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero di respingere la domanda.

 

2. Gli Stati membri possono altresì stabilire che l'autorità accertante può decidere di sospendere l'esame senza prendere una decisione. In questo caso, gli Stati membri dispongono che l'autorità accertante inserisca una nota nella pratica del richiedente asilo.

 

 

Articolo 20

Procedura in caso di ritiro implicito della domanda o di rinuncia ad essa.

1. Qualora vi siano ragionevoli motivi per ritenere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità accertante prenda la decisione di sospendere l'esame ovvero respingere la domanda in base al fatto che il richiedente non ha accertato il suo diritto allo status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

 

Gli Stati membri possono presumere che il richiedente asilo abbia implicitamente ritirato la domanda o rinunciato ad essa, in particolare quando è accertato che:

 

a) il richiedente non ha risposto alla richiesta di fornire informazioni essenziali per la sua domanda a norma dell'articolo 4 della direttiva 2004/83/CE né è comparso al colloquio personale di cui agli articoli 12, 13 e 14, a meno che dimostri, entro un ragionevole periodo di tempo, di non aver potuto per cause di forza maggiore;

 

b) è fuggito o si è allontanato senza autorizzazione dal luogo in cui viveva o era trattenuto, senza contattare l'autorità competente in tempi ragionevoli oppure, trascorso un termine ragionevole, non ha ottemperato al dovere di presentarsi o ad altri obblighi di comunicazione.

 

Per l'attuazione delle presenti disposizioni gli Stati membri possono fissare termini od orientamenti.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché il richiedente che si ripresenta all'autorità competente dopo che è stata presa la decisione di sospendere l'esame di cui al paragrafo 1 del presente articolo, abbia il diritto di chiedere la riapertura del suo caso, a meno che la domanda non sia esaminata a norma degli articoli 32 e 34.

 

Gli Stati membri possono prevedere un termine dopo il quale un caso non può più essere riaperto.

 

Gli Stati membri garantiscono che quella persona non sia allontanata in violazione del principio di «non refoulement».

 

Gli Stati membri possono autorizzare l'autorità accertante a riprendere l'esame della domanda dal momento in cui è stato sospeso.

 

 

Articolo 21

Ruolo dell'UNHCR.

1. Gli Stati membri consentono che l'UNHCR:

 

a) abbia accesso ai richiedenti asilo, compresi quelli trattenuti e quelli che si trovano in zone di transito aeroportuale o portuale;

 

b) abbia accesso, previo consenso del richiedente asilo, alle informazioni sulle singole domande di asilo, sullo svolgimento della procedura e sulle decisioni prese;

 

c) nell'esercizio della funzione di controllo conferitagli a norma dell'articolo 35 della convenzione di Ginevra, presenti pareri a qualsiasi autorità competente e in qualsiasi fase della procedura sulle singole domande di asilo.

 

2. Il paragrafo 1 si applica anche ad altre organizzazioni che operino per conto dell'UNHCR nel territorio dello Stato membro interessato, conformemente ad un accordo con lo Stato membro stesso.

 

 

Articolo 22

Raccolta di informazioni su singoli casi.

Per l'esame di singoli casi, gli Stati membri:

 

a) non rivelano direttamente ai presunti responsabili della persecuzione ai danni del richiedente asilo le informazioni relative alle singole domande di asilo o il fatto che sia stata presentata una domanda;

 

b) non ottengono informazioni dai presunti responsabili della persecuzione secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che il richiedente ha presentato una domanda e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica del richiedente e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari che ancora risiedono nel paese d'origine.

 

 

Capo III

Procedure di primo grado

 

Sezione I

 

Articolo 23

Procedure di esame.

1. Gli Stati membri esaminano le domande di asilo con procedura di esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché siffatta procedura sia espletata quanto prima possibile, fatto salvo un esame adeguato e completo.

 

Gli Stati membri provvedono affinché, nell'impossibilità di prendere una decisione entro sei mesi, il richiedente asilo interessato:

 

a) sia informato del ritardo; oppure

 

b) sia informato, su sua richiesta, del termine entro cui è prevista la decisione in merito alla sua domanda. Tali informazioni non comportano per lo Stato membro alcun obbligo, nei confronti del richiedente in questione, di prendere una decisione entro il suddetto termine.

 

3. Gli Stati membri possono esaminare in via prioritaria o accelerare l'esame conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, anche qualora la domanda sia verosimilmente fondata o il richiedente abbia particolari bisogni.

 

4. Gli Stati membri possono altresì prevedere che una procedura d'esame sia valutata in via prioritaria o accelerata conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, se:

 

a) il richiedente ha sollevato soltanto questioni che non hanno alcuna pertinenza o hanno pertinenza minima per esaminare se attribuirgli la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE; oppure

 

b) il richiedente chiaramente non può essere considerato rifugiato o non è a lui attribuibile la qualifica di rifugiato in uno Stato membro a norma della direttiva 2004/83/CE; o

 

c) la domanda di asilo è giudicata infondata:

 

i) poiché il richiedente proviene da un paese di origine sicuro a norma degli articoli 29, 30 e 31; o

 

ii) poiché il paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente, fatto salvo l'articolo 28, paragrafo 1; o

 

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi od omettendo informazioni pertinenti o documenti relativi alla sua identità e/o alla sua cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente; o

 

e) il richiedente ha presentato un'altra domanda di asilo contenente dati personali diversi; o

 

f) il richiedente non ha fornito le informazioni necessarie per accertare, con ragionevole certezza, la sua identità o cittadinanza oppure è probabile che, in mala fede, abbia distrutto o comunque fatto sparire un documento d'identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza; o

 

g) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni incoerenti, contraddittorie, improbabili o insufficienti, che rendono chiaramente non convincente la sua asserzione di essere stato oggetto di persecuzione di cui alla direttiva 2004/83/CE; o

 

h) il richiedente ha reiterato la domanda di asilo senza addurre nuovi elementi pertinenti in merito alle sue condizioni personali o alla situazione nel suo paese d'origine; o

 

i) il richiedente, senza un valido motivo e pur avendo avuto la possibilità di presentare la domanda in precedenza, ha omesso di farlo; o

 

j) il richiedente presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'allontanamento; o

 

k) il richiedente, senza un valido motivo, non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2004/83/CE o all'articolo 11, paragrafo 2, lettere a) e b), e all'articolo 20, paragrafo 1, della presente direttiva; o

 

l) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio dello Stato membro o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e, senza un valido motivo, non si è presentato alle autorità e/o non ha presentato la domanda di asilo quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso; o

 

m) il richiedente costituisce un pericolo per la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico dello Stato membro o il richiedente è stato espulso con efficacia esecutiva per gravi motivi di sicurezza e di ordine pubblico a norma della legislazione nazionale; o

 

n) il richiedente rifiuta di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma della pertinente normativa comunitaria e/o nazionale; o

 

o) la domanda è stata presentata da un minore non coniugato cui si applica l'articolo 6, paragrafo 4, lettera c), dopo che una decisione abbia respinto la domanda dei genitori o del genitore responsabili del minore e non siano stati addotti nuovi elementi pertinenti rispetto alle particolari circostanze del minore o alla situazione nel suo paese d'origine.

 

 

Articolo 24

Procedure specifiche.

1. Gli Stati membri possono inoltre prevedere le seguenti procedure specifiche che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II:

 

a) un esame preliminare per il trattamento dei casi considerati nell'ambito della sezione IV;

 

b) procedure per il trattamento dei casi considerati nell'ambito della sezione V.

 

2. Gli Stati membri possono inoltre prevedere una deroga per quanto riguarda la sezione VI.

 

 

Sezione II

 

 

Articolo 25

Domande irricevibili.

1. Oltre ai casi in cui una domanda non è esaminata a norma del regolamento (CE) n. 343/2003, gli Stati membri non sono tenuti ad esaminare se al richiedente sia attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, qualora la domanda di asilo sia giudicata irricevibile a norma del presente articolo.

 

2. Gli Stati membri possono giudicare una domanda di asilo irricevibile a norma del presente articolo se:

 

a) un altro Stato membro ha concesso lo status di rifugiato;

 

b) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese di primo asilo del richiedente a norma dell'articolo 26;

 

c) un paese che non è uno Stato membro è considerato paese terzo sicuro per il richiedente a norma dell'articolo 27;

 

d) il richiedente è autorizzato a rimanere nello Stato membro interessato per un altro motivo ed in conseguenza di ciò gli è stato concesso uno status equivalente ai diritti e ai benefici dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE;

 

e) il richiedente è autorizzato a rimanere nel territorio dello Stato membro interessato per altri motivi che lo proteggono dal «refoulement» in attesa dell'esito di una procedura relativa alla determinazione del suo status a norma della lettera d);

 

f) il richiedente ha presentato una domanda identica dopo che sia stata presa una decisione definitiva;

 

g) una persona a carico del richiedente presenta una domanda, dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a suo nome e non vi siano elementi relativi alla situazione della persona a carico che giustifichino una domanda separata.

 

 

Articolo 26

Concetto di paese di primo asilo.

Un paese può essere considerato paese di primo asilo di un particolare richiedente, qualora:

 

a) quest'ultimo sia stato riconosciuto in detto paese quale rifugiato e possa ancora avvalersi di tale protezione, ovvero

 

b) goda altrimenti di protezione sufficiente in detto paese, tra cui il fatto di beneficiare del principio di «non refoulement»,

 

purché sia riammesso nel paese stesso.

 

Nell'applicare il concetto di paese di primo asilo alle circostanze particolari di un richiedente asilo gli Stati membri possono tener conto dell'articolo 27, paragrafo 1.

 

 

Articolo 27

Concetto di paese terzo sicuro.

1. Gli Stati membri possono applicare il concetto di paese terzo sicuro solo se le autorità competenti hanno accertato che una persona richiedente asilo nel paese terzo in questione riceverà un trattamento conforme ai seguenti criteri:

 

a) non sussistono minacce alla sua vita ed alla sua libertà per ragioni di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche o appartenenza a un determinato gruppo sociale;

 

b) è rispettato il principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

c) è osservato il divieto di allontanamento in violazione del diritto a non subire torture né trattamenti crudeli, disumani o degradanti, sancito dal diritto internazionale;

 

d) esiste la possibilità di chiedere lo status di rifugiato e, per chi è riconosciuto come rifugiato, ottenere protezione in conformità della convenzione di Ginevra.

 

2. L'applicazione del concetto di paese terzo sicuro è subordinata alle norme stabilite dalla legislazione nazionale, comprese:

 

a) norme che richiedono un legame tra la persona richiedente asilo e il paese terzo in questione, secondo le quali sarebbe ragionevole per detta persona recarsi in tale paese;

 

b) norme sul metodo mediante il quale le autorità competenti accertano che il concetto di paese terzo sicuro può essere applicato a un determinato paese o a un determinato richiedente. Tale metodo comprende l'esame caso per caso della sicurezza del paese per un determinato richiedente e/o la designazione nazionale dei paesi che possono essere considerati generalmente sicuri;

 

c) norme conformi al diritto internazionale per accertare con un esame individuale se il paese terzo interessato sia sicuro per un determinato richiedente, norme che consentano almeno al richiedente di impugnare l'applicazione del concetto di paese terzo sicuro a motivo del fatto che egli vi sarebbe soggetto a tortura o ad altra forma di pena o trattamento crudele, disumano o degradante.

 

3. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri:

 

a) ne informano il richiedente; e

 

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

 

4. Se il paese terzo non concede al richiedente asilo l'ingresso nel suo territorio, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

 

5. Gli Stati membri comunicano periodicamente alla Commissione a quali paesi è applicato il concetto in questione a norma del presente articolo.

 

 

Sezione III

 

 

Articolo 28

Domande infondate.

1. Fatti salvi gli articoli 19 e 20, gli Stati membri possono ritenere infondata una domanda di asilo solo se l'autorità accertante ha stabilito che al richiedente non è attribuibile la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

 

2. Nei casi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, lettera b), e nei casi di domande di asilo infondate cui si applichi una qualsiasi delle circostanze elencate nell'articolo 23, paragrafo 4, lettere a) e da c) a o), gli Stati membri possono altresì ritenere una domanda manifestamente infondata, se così definita dalla legislazione nazionale.

 

 

Articolo 29

Elenco comune minimo di paesi terzi considerati paesi di origine sicuri.

1. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta un elenco comune minimo dei paesi terzi considerati dagli Stati membri paesi d'origine sicuri a norma dell'allegato II.

 

2. Il Consiglio può modificare, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, l'elenco comune minimo aggiungendo o depennando paesi terzi a norma dell'allegato II. La Commissione esamina le richieste fatte dal Consiglio o dagli Stati membri di presentare una proposta di modifica dell'elenco comune minimo.

 

3. Nell'elaborare la proposta, a norma dei paragrafi 1 o 2, la Commissione utilizza le informazioni fornite dagli Stati membri, le proprie informazioni e, se necessario, quelle fornite dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

 

4. Quando il Consiglio chiede alla Commissione di presentare una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, è sospeso l'obbligo degli Stati membri a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla decisione con cui il Consiglio chiede tale presentazione.

 

5. Quando uno Stato membro chiede alla Commissione di presentare al Consiglio una proposta intesa a depennare un paese terzo dall'elenco comune minimo, lo Stato membro notifica al Consiglio per iscritto la richiesta rivolta alla Commissione. L'obbligo dello Stato membro a norma dell'articolo 31, paragrafo 2, è sospeso nei confronti del paese terzo a decorrere dal giorno successivo alla notifica al Consiglio.

 

6. Il Parlamento europeo è informato delle sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5.

 

7. Le sospensioni a norma dei paragrafi 4 e 5 cessano dopo tre mesi, a meno che la Commissione non proponga, prima dello scadere di detto termine, di depennare il paese terzo dall'elenco comune minimo. Le sospensioni cessano comunque se il Consiglio respinge la proposta della Commissione di depennare il paese terzo dall'elenco.

 

8. Su richiesta del Consiglio, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio se la situazione di un paese incluso nell'elenco comune minimo è ancora conforme all'allegato II. Nel presentare la relazione la Commissione può formulare le raccomandazioni o le proposte che ritiene adeguate.

 

 

Articolo 30

Designazione nazionale dei paesi terzi quali paesi di origine sicuri.

1. Fatto salvo l'articolo 29, gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre una normativa che consenta, a norma dell'allegato II, di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli che figurano nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo. È anche possibile designare come sicura una parte di un paese, purché siano soddisfatte le condizioni di cui all'allegato II relativamente a tale parte.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere la normativa in vigore al 1° dicembre 2005 che consente di designare a livello nazionale paesi terzi diversi da quelli figuranti nell'elenco comune minimo quali paesi di origine sicuri ai fini dell'esame delle domande di asilo, se hanno accertato che le persone nei paesi terzi in questione non sono in genere sottoposte a:

 

a) persecuzione quale definita nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE; o

 

b) tortura o altra forma di pena o trattamento disumano o degradante.

 

3. Gli Stati membri possono altresì mantenere la normativa in vigore al 1° dicembre 2005, che consente di designare a livello nazionale una parte di un paese sicura o di designare un paese o parte di esso sicuri per un gruppo determinato di persone in detto paese, se sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2 relativamente a detta parte o a detto gruppo.

 

4. Nel valutare se un paese è un paese di origine sicuro a norma dei paragrafi 2 e 3, gli Stati membri considerano lo status giuridico, l'applicazione della legge e la situazione politica generale del paese terzo in questione.

 

5. La valutazione volta ad accertare che un paese è un paese di origine sicuro a norma del presente articolo si basa su una serie di fonti di informazioni, comprese in particolare le informazioni fornite da altri Stati membri, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

 

6. Gli Stati membri notificano alla Commissione i paesi designati quali paesi di origine sicuri a norma del presente articolo.

 

 

Articolo 31

Concetto di paese di origine sicuro.

1. Un paese terzo designato paese di origine sicuro a norma dell'articolo 29 o dell'articolo 30, previo esame individuale della domanda, può essere considerato paese di origine sicuro per un determinato richiedente asilo solo se:

 

a) questi ha la cittadinanza di quel paese; ovvero

 

b) è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel paese;

 

e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso e per quanto riguarda la sua qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

 

2. A norma del paragrafo 1 gli Stati membri considerano infondata la domanda di asilo, se il paese terzo è designato sicuro a norma dell'articolo 29.

 

3. Gli Stati membri stabiliscono nella legislazione nazionale ulteriori norme e modalità inerenti all'applicazione del concetto di paese di origine sicuro.

 

 

Sezione IV

 

 

Articolo 32

Domande reiterate.

1. Se una persona che ha chiesto asilo in uno Stato membro rilascia ulteriori dichiarazioni o reitera la domanda nello stesso Stato membro, questi può esaminare le ulteriori dichiarazioni o gli elementi della domanda reiterata nell'ambito dell'esame della precedente domanda o dell'esame della decisione in fase di revisione o di ricorso, nella misura in cui le autorità competenti possano tenere conto e prendere in considerazione tutti gli elementi che sono alla base delle ulteriori dichiarazioni o della domanda reiterata in tale ambito.

 

2. Inoltre, gli Stati membri possono applicare una procedura specifica di cui al paragrafo 3, qualora il richiedente reiteri la domanda di asilo:

 

a) dopo il ritiro della sua precedente domanda o la rinuncia alla stessa a norma degli articoli 19 o 20;

 

b) dopo che sia stata presa una decisione sulla domanda precedente. Gli Stati membri possono inoltre decidere di applicare questa procedura solo dopo che sia stata presa una decisione definitiva.

 

3. Una domanda di asilo reiterata è anzitutto sottoposta a esame preliminare per accertare se, dopo il ritiro della domanda precedente o dopo che sia stata presa la decisione di cui al paragrafo 2, lettera b), del presente articolo, su quella domanda, siano emersi o siano stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi rilevanti per l'esame dell'eventuale qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE.

 

4. Se, in seguito all'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo, emergono o sono addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi che aumentino in modo significativo la probabilità che al richiedente possa essere attribuita la qualifica di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, la domanda viene sottoposta a ulteriore esame a norma del capo II.

 

5. Gli Stati membri, in conformità della legislazione nazionale, possono procedere ad un ulteriore esame di una domanda reiterata, se vi sono altre ragioni che rendono necessario avviare nuovamente un procedimento.

 

6. Gli Stati membri possono decidere di procedere ad un ulteriore esame della domanda solo se il richiedente, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere, nel procedimento precedente, la situazione esposta nei paragrafi 3, 4 e 5 del presente articolo, in particolare esercitando il suo diritto a un rimedio effettivo a norma dell'articolo 39.

 

7. La procedura di cui al presente articolo può essere applicata anche nel caso di una persona a carico che presenti una domanda dopo aver acconsentito, a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, a che il suo caso faccia parte di una domanda presentata a nome suo. In tal caso l'esame preliminare di cui al paragrafo 3 del presente articolo consiste nell'esaminare se i fatti connessi alla situazione della persona a carico giustifichino una domanda separata.

 

 

Articolo 33

Mancata presentazione.

Gli Stati membri possono mantenere in vigore o adottare la procedura di cui all'articolo 32 nel caso di una domanda di asilo presentata in una data successiva da un richiedente che, intenzionalmente o per negligenza grave, non si rechi in un centro di accoglienza o non si presenti dinanzi alle autorità competenti ad una data stabilita.

 

 

Articolo 34

Norme procedurali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché i richiedenti asilo la cui domanda è oggetto di un esame preliminare a norma dell'articolo 32 godano delle garanzie di cui all'articolo 10, paragrafo 1.

 

2. Gli Stati membri possono stabilire nella legislazione nazionale norme che disciplinino l'esame preliminare di cui all'articolo 32. Queste disposizioni possono in particolare:

 

a) obbligare il richiedente a indicare i fatti e a produrre le prove che giustificano una nuova procedura;

 

b) obbligare il richiedente a presentare le nuove informazioni entro un determinato termine dopo che è venuto in possesso di tale informazione;

 

c) fare in modo che l'esame preliminare si basi unicamente su osservazioni scritte e non comporti alcun colloquio personale.

 

Queste disposizioni non rendono impossibile l'accesso del richiedente asilo a una nuova procedura, né impediscono di fatto o limitano seriamente tale accesso.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) il richiedente sia opportunamente informato dell'esito dell'esame preliminare e, ove sia deciso di non esaminare ulteriormente la domanda, dei motivi di tale decisione e delle possibilità di presentare ricorso o chiedere il riesame della decisione;

 

b) se ricorre una delle situazioni di cui all'articolo 32, paragrafo 2, l'autorità accertante procede quanto prima a un ulteriore esame della domanda reiterata, a norma del capo II.

 

 

Sezione V

 

 

Articolo 35

Procedure di frontiera.

1. Gli Stati membri possono prevedere procedure, conformemente ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II, per decidere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro in merito alle domande di asilo ivi presentate.

 

2. Tuttavia, ove non esistano le procedure di cui al paragrafo 1, gli Stati membri possono mantenere in vigore, fatte salve le disposizioni del presente articolo e conformemente alle leggi o ai regolamenti vigenti il 1° dicembre 2005, procedure che derogano ai principi fondamentali e alle garanzie di cui al capo II per decidere, alla frontiera o nelle zone di transito, in merito all'ammissione nel loro territorio di richiedenti asilo che arrivano e ivi presentano domanda di asilo.

 

3. Le procedure di cui al paragrafo 2 assicurano in particolare che le persone in questione:

 

a) siano autorizzate a rimanere alla frontiera o nelle zone di transito dello Stato membro, fatto salvo l'articolo 7;

 

b) siano immediatamente informate dei loro diritti ed obblighi, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera a);

 

c) abbiano accesso, se necessario, ai servizi di un interprete, a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b);

 

d) abbiano un colloquio prima che l'autorità competente prenda una decisione nell'ambito di siffatte procedure, in relazione alla loro domanda d'asilo con persone che abbiano un'adeguata conoscenza delle norme applicabili in materia di asilo e di diritto dei rifugiati, a norma degli articoli 12, 13 e 14;

 

e) possano consultare un avvocato o consulente legale, autorizzato o riconosciuto a norma della legislazione nazionale, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1;

 

f) in caso di minori non accompagnati, dispongano di un rappresentante nominato a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, salvo nel caso in cui si applichi l'articolo 17, paragrafo 2 o 3;

 

Inoltre, nel caso in cui l'ingresso sia rifiutato da un'autorità competente, quest'ultima specifica i motivi de jure e de facto che fanno ritenere infondata o inammissibile la domanda di asilo.

 

4. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione nell'ambito delle procedure di cui al paragrafo 2 sia presa entro un termine ragionevole. Se la decisione non è stata presa entro un termine di quattro settimane, il richiedente asilo è ammesso nel territorio dello Stato membro, affinché la sua domanda di asilo sia esaminata conformemente alle altre disposizioni della presente direttiva.

 

5. Nel caso in cui particolari tipi di arrivo, o arrivi in cui è coinvolto un gran numero di cittadini di paesi terzi o di apolidi che presentano domande di asilo alla frontiera o in una zona di transito, rendano all'atto pratico impossibile applicare ivi le disposizioni di cui al paragrafo 1 o la procedura specifica di cui ai paragrafi 2 e 3, dette procedure si possono applicare anche nei luoghi e per il periodo in cui i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in questione sono normalmente accolti nelle immediate vicinanze della frontiera o della zona di transito.

 

 

Sezione VI

 

 

Articolo 36

Concetto di paesi terzi europei sicuri.

1. Gli Stati membri possono prevedere che l'esame della domanda di asilo e della sicurezza del richiedente stesso relativamente alle sue condizioni specifiche, secondo quanto prescritto al capo II, non abbia luogo o non sia condotto esaurientemente nei casi in cui un'autorità competente abbia stabilito, in base agli elementi disponibili, che il richiedente asilo sta cercando di entrare o è entrato illegalmente nel suo territorio da un paese terzo sicuro a norma del paragrafo 2.

 

2. Un paese terzo può essere considerato paese terzo sicuro ai fini del paragrafo 1, se:

 

a) ha ratificato e osserva la convenzione di Ginevra senza limitazioni geografiche;

 

b) dispone di una procedura di asilo prescritta per legge;

 

c) ha ratificato la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e ne rispetta le disposizioni, comprese le norme riguardanti i rimedi effettivi; e

 

d) è stato designato tale dal Consiglio a norma del paragrafo 3.

 

3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta o modifica un elenco comune di paesi terzi considerati paesi terzi sicuri ai fini del paragrafo 1.

 

4. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel diritto interno le modalità di applicazione delle disposizioni del paragrafo 1 e le conseguenze di decisioni adottate a norma delle disposizioni stesse, in conformità del principio di «non refoulement» a norma della convenzione di Ginevra, prevedendo altresì le eccezioni all'applicazione del presente articolo per motivi umanitari o politici o di diritto internazionale.

 

5. Quando applicano una decisione basata esclusivamente sul presente articolo gli Stati membri interessati:

 

a) ne informano il richiedente; e

 

b) gli forniscono un documento con il quale informano le autorità del paese terzo, nella lingua di quest'ultimo, che la domanda non è stata esaminata nel merito.

 

6. Se il paese terzo non riammette il richiedente asilo, gli Stati membri assicurano il ricorso a una procedura in conformità dei principi e delle garanzie fondamentali descritte al capo II.

 

7. Gli Stati membri che hanno designato paesi terzi sicuri in conformità della legislazione nazionale vigente il 1° dicembre 2005 e sulla base dei criteri di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), possono applicare il paragrafo 1 ai suddetti paesi terzi fintantoché il Consiglio avrà adottato l'elenco comune a norma del paragrafo 3.

 

 

Capo IV

Procedure di revoca dello status di rifugiato

 

 

Articolo 37

Revoca dello status di rifugiato.

Gli Stati membri provvedono affinché un esame per la revoca dello status di rifugiato di una data persona possa cominciare quando emergano elementi o risultanze nuovi dai quali risulti che vi sono motivi per riesaminare lo status di rifugiato di quella persona.

 

 

Articolo 38

Norme procedurali.

1. Gli Stati membri provvedono affinché, se l'autorità competente prende in considerazione di revocare lo status di rifugiato di un cittadino di un paese terzo o di un apolide a norma dell'articolo 14 della direttiva 2004/83/CE, l'interessato goda delle seguenti garanzie:

 

a) sia informato per iscritto che l'autorità competente procede al riesame del suo diritto all'attribuzione dello status di rifugiato e dei motivi del riesame; e

 

b) gli sia data la possibilità di esporre in un colloquio personale a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera b), e degli articoli 12, 13 e 14, o in una dichiarazione scritta, i motivi per cui il suo status di rifugiato non dovrebbe essere revocato.

 

Inoltre, gli Stati membri provvedono affinché nell'ambito di tale procedura:

 

c) l'autorità competente sia in grado di ottenere informazioni esatte ed aggiornate da varie fonti, come, se del caso, dall'UNHCR, circa la situazione generale esistente nei paesi di origine degli interessati; e

 

d) se su ogni singolo caso sono raccolte informazioni ai fini del riesame dello status di rifugiato, esse non siano ottenute dai responsabili della persecuzione secondo modalità che potrebbero rivelare direttamente a tali responsabili che l'interessato è un rifugiato il cui status è oggetto di riesame e che potrebbero nuocere all'incolumità fisica dell'interessato e delle persone a suo carico o alla libertà e alla sicurezza dei familiari rimasti nel paese di origine.

 

2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione dell'autorità competente di revocare lo status di rifugiato sia comunicata per iscritto. La decisione specifica i motivi de jure e de facto e le informazioni sulle modalità per l'impugnazione della decisione sono comunicate per iscritto.

 

3. Non appena l'autorità competente ha preso la decisione di revocare lo status di rifugiato, sono applicabili anche l'articolo 15, paragrafo 2, l'articolo 16, paragrafo 1, e l'articolo 21.

 

4. In deroga ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere che lo status di rifugiato decada per legge in caso di cessazione a norma dell'articolo 11, paragrafo 1, lettere da a) a d), della direttiva 2004/83/CE o se il rifugiato ha rinunciato espressamente ad essere riconosciuto come rifugiato.

 

 

Capo V

Procedure di impugnazione

 

 

Articolo 39

Diritto a un mezzo di impugnazione efficace.

1. Gli Stati membri dispongono che il richiedente asilo abbia diritto a un mezzo di impugnazione efficace dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi:

 

a) la decisione sulla sua domanda di asilo, compresa la decisione:

 

i) di considerare la domanda irricevibile a norma dell'articolo 25, paragrafo 2;

 

ii) presa alla frontiera o nelle zone di transito di uno Stato membro a norma dell'articolo 35, paragrafo 1;

 

iii) di non procedere a un esame a norma dell'articolo 36;

 

b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda, sospeso a norma degli articoli 19 e 20;

 

c) una decisione di non esaminare ulteriormente la domanda reiterata a norma degli articoli 32 e 34;

 

d) una decisione di rifiutare l'ingresso nell'ambito delle procedure di cui all'articolo 35, paragrafo 2;

 

e) una decisione di revoca dello status di rifugiato a norma dell'articolo 38.

 

2. Gli Stati membri prevedono i termini e le altre norme necessarie per l'esercizio, da parte del richiedente, del diritto ad un mezzo di impugnazione efficace di cui al paragrafo 1.

 

3. Gli Stati membri prevedono, se del caso, norme conformi ai loro obblighi internazionali intese:

 

a) a determinare se il rimedio di cui al paragrafo 1 produce l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito;

 

b) a prevedere la possibilità di un mezzo di impugnazione giurisdizionale o di misure cautelari, qualora il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 non produca l'effetto di consentire ai richiedenti di rimanere nello Stato membro interessato in attesa del relativo esito. Gli Stati membri possono anche prevedere un mezzo di impugnazione d'ufficio; e

 

c) a stabilire i motivi per impugnare una decisione a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, lettera c), conformemente al metodo applicato a norma dell'articolo 27, paragrafo 2, lettere b) e c).

 

4. Gli Stati membri possono stabilire i termini entro i quali il giudice di cui al paragrafo 1 esamina la decisione dell'autorità accertante.

 

5. Qualora ad un richiedente sia stato riconosciuto uno status che offre gli stessi diritti e vantaggi secondo il diritto nazionale e comunitario dello status di rifugiato a norma della direttiva 2004/83/CE, si può considerare che il richiedente disponga di un mezzo di impugnazione efficace, se un giudice decide che il mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1 è inammissibile o ha poche possibilità di successo a motivo di un insufficiente interesse del richiedente alla continuazione del procedimento.

 

6. Gli Stati membri possono altresì stabilire nella legislazione nazionale le condizioni che devono sussistere affinché si possa presumere che il richiedente abbia implicitamente ritirato o rinunciato al mezzo di impugnazione di cui al paragrafo 1, nonché le norme procedurali applicabili.

 

 

 

Capo VI

Disposizioni generali e finali

 

 

Articolo 40

Impugnazione da parte delle autorità pubbliche.

La presente direttiva non pregiudica per le autorità pubbliche la possibilità di impugnare le decisioni amministrative e/o giudiziarie conformemente a quanto previsto dalla legislazione nazionale.

 

 

Articolo 41

Riservatezza.

Gli Stati membri garantiscono che le autorità che danno attuazione alla presente direttiva siano vincolate dal principio di riservatezza, quale definito nel proprio diritto interno, relativamente a tutte le informazioni ottenute nel corso del loro lavoro.

 

 

Articolo 42

Relazioni.

Entro il 1° dicembre 2009, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri, proponendo all'occorrenza le necessarie modifiche. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione ogni informazione utile ai fini della relazione. Dopo la prima relazione la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sull'applicazione della presente direttiva negli Stati membri almeno ogni due anni.

 

 

Articolo 43

Recepimento.

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 2007. Per quanto concerne l'articolo 15, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° dicembre 2008. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 44

Transizione.

Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative di cui all'articolo 43 alle domande di asilo presentate dopo il 1° dicembre 2007 ed alle procedure di revoca dello status di rifugiato avviate dopo il 1° dicembre 2007.

 

 

Articolo 45

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 46

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 2005.

 

Per il Consiglio

Il presidente

Ashton of UPHOLLAND

(si omette l’allegato I)

 

Allegato II

 

Designazione dei paesi di origine sicuri ai fini degli articoli 29 e 30, paragrafo 1

 

Un paese è considerato paese di origine sicuro se, sulla base dello status giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che non ci sono generalmente e costantemente persecuzioni quali definite nell'articolo 9 della direttiva 2004/83/CE, né tortura o altre forme di pena o trattamento disumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.

 

Per effettuare tale valutazione si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui viene offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

 

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del paese ed il modo in cui sono applicate;

 

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e/o nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici e/o nella Convenzione contro la tortura, in particolare i diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, di detta Convenzione europea;

 

c) il rispetto del principio di «non refoulement» conformemente alla convenzione di Ginevra;

 

d) un sistema di rimedi efficaci contro le violazioni di tali diritti e libertà.

(si omette l’allegato III)

 


Dir. 2005/91/CE del 16 dicembre 2005.
Direttiva della Commissione
che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 17 dicembre 2005, n. L 331. Entrata in vigore il 24 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: vedi articolo 3 della presente direttiva.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 2003/90/CE della Commissione è stata adottata per garantire che le varietà che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà, nella misura in cui tali linee direttrici esistono. Per le altre varietà, la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).

 

(2) L'UCVV ha nel frattempo emanato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie.

 

(3) Occorre pertanto modificare la direttiva 2003/90/CE.

 

(4) Le misure di cui alla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

Gli allegati I e II della direttiva 2003/90/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente direttiva.

 

 

Articolo 2

Per gli esami iniziati prima del 1° aprile 2006 gli Stati membri possono decidere di applicare il testo della direttiva 2003/90/CE vigente prima della modifica apportata dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 marzo 2006, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni nonché una tavola di concordanza tra queste ultime e la presente direttiva.

 

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° aprile 2006.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

 

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 2005.

 

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione

(si omettono gli allegati)

Dir. 2003/90/CE del 6 ottobre 2003.
Direttiva della Commissione
che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole

 

(1) (2) (3)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 8 ottobre 2003, n. L 254. Entrata in vigore il 15 ottobre 2003.

(2) Termine di recepimento: 31 marzo 2004. Direttiva recepita con D.M. 14 gennaio 2004.

(3) Testo rilevante ai fini del SEE.

 

 

La Commissione delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

 

vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b),

 

considerando quanto segue:

 

(1) La direttiva 72/180/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, concernente la fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà delle specie delle piante agricole, modificata dalla direttiva 2002/8/CE (3), ha stabilito i caratteri minimi che devono essere esaminati per l'ammissione delle varie specie nei cataloghi degli Stati membri nonché le condizioni minime per l'esecuzione di tali esami.

 

(2) Alcune linee direttrici relative alle condizioni dell'esame delle varietà sono state emanate dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV), istituito dal regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003, per quanto attiene a talune specie.

 

(3) A livello internazionale esistono linee direttrici che fissano le condizioni per l'esame delle varietà. L'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) ha formulato linee direttrici per l'esecuzione di tali esami.

 

(4) La direttiva 72/180/CEE è stata modificata dalla direttiva 2002/8/CE per garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni per l'esame delle varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri nella misura in cui sono state fissate linee direttrici dell'UCVV. L'UCVV ha nel frattempo formulato linee direttrici per diverse altre specie.

 

(5) Occorre garantire coerenza tra le linee direttrici dell'UCVV e le condizioni fissate per le varietà ai fini dell'ammissione nei cataloghi nazionali degli Stati membri.

 

(6) È necessario che il sistema comunitario si fondi sulle linee direttrici dell'UPOV ove l'UCVV non abbia ancora formulato linee direttrici specifiche. La legislazione nazionale si applica alle specie non coperte dalla presente direttiva.

 

(7) Occorre pertanto abrogare la direttiva 72/180/CEE.

 

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

1. Gli Stati membri provvedono ad inserire in un catalogo nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2002/53/CE le varietà delle specie di piante agricole che soddisfano le condizioni fissate ai paragrafi 2 e 3.

 

2. Per quanto riguarda la differenziabilità, la stabilità e l'omogeneità:

 

a) le specie elencate nell'allegato I sono conformi alle condizioni fissate nei "Protocolli per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità", formulati dal consiglio di amministrazione dell'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) e figuranti nel suddetto allegato;

 

b) le specie elencate nell'allegato II sono conformi alle linee direttrici per l'esecuzione dell'esame della differenziabilità, dell'omogeneità e della stabilità dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) figuranti in detto allegato.

 

3. Per quanto riguarda il valore colturale o di utilizzazione, le varietà sono conformi alle condizioni fissate nell'allegato III, fatto salvo il disposto dell'articolo 4, paragrafo 2, della direttiva citata.

 

 

Articolo 2

Tutti i caratteri varietali ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera a), e i caratteri contrassegnati da un asterisco (*) nelle linee direttrici di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), devono essere utilizzati, purché l'osservazione di un carattere non sia resa impossibile dalla manifestazione di un qualsiasi altro carattere e purché la manifestazione di un carattere non sia ostacolata dalle condizioni ambientali in cui viene realizzato il test.

 

 

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché, per le specie elencate negli allegati I e II, siano rispettate al momento degli esami le condizioni minime per l'esecuzione degli stessi attinenti alla progettazione della prova e alle condizioni di coltivazione stabilite nelle linee direttrici menzionate negli allegati.

 

 

Articolo 4

La direttiva 72/180/CEE è abrogata.

 

 

Articolo 5

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 marzo 2004. Essi ne informano la Commissione.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredati di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 6

1. Qualora, alla data di entrata in vigore della presente direttiva, alcune varietà non siano state ammesse nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e gli esami ufficiali siano iniziati anteriormente a tale data in conformità delle disposizioni:

 

a) della direttiva 72/180/CEE oppure

 

b) delle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o delle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie, le varietà di cui trattasi sono ritenute conformi ai requisiti della presente direttiva.

 

2. Il paragrafo 1 si applica unicamente qualora l'esito delle prove permetta di concludere che le varietà sono conformi alle disposizioni fissate:

 

a) nella direttiva 72/180/CEE oppure

 

b) nelle linee direttrici dell'UCVV elencate nell'allegato I o nelle linee direttrici dell'UPOV elencate nell'allegato II, a seconda delle specie.

 

Articolo 7

La presente direttiva entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

Articolo 8

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

Fatto a Bruxelles, il 6 ottobre 2003.

 

Per la Commissione

David Byrne

membro della Commissione

(si omettono gli allegati)


Dir. 2005/92/CE del 12 dicembre 2005.
Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE
in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell'IVA

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 28 dicembre 2005, n. L 345. Entrata in vigore il 28 dicembre 2005.

(2) Termine di recepimento: 1° gennaio 2006.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

 

considerando quanto segue:

 

(1) A norma dell'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), secondo comma della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2005.

 

(2) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto attualmente vigente negli Stati membri, in combinazione con i meccanismi del regime transitorio, assicura un funzionamento sostenibile di tale regime. È opportuno tuttavia evitare che divergenze sempre più accentuate tra le aliquote normali dell'IVA applicate dagli Stati membri provochino squilibri strutturali all'interno della Comunità e distorsioni della concorrenza in alcuni settori dell'economia.

 

(3) Appare pertanto opportuno che l'aliquota normale minima del 15% sia mantenuta per un altro periodo sufficientemente lungo al fine di consentire il proseguimento dell'attuazione della strategia di semplificazione e di ammodernamento della normativa comunitaria attualmente in vigore in materia di IVA.

 

(4) È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 77/388/CEE,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

 

Articolo 1

All'articolo 12, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 77/388/CEE, il primo e secondo comma sono sostituiti dal testo seguente:

 

«L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15%.

 

A norma dell'articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.»

 

 

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva con effetto al 1° gennaio 2006. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

 

2. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

 

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, addì 12 dicembre 2005.

 

Per il Consiglio

Il presidente

J. STRAW

Dir. 77/388/CEE del 17 maggio 1977
Sesta direttiva del Consiglio
in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme

 

(1) (2) (3) (4)

------------------------

(1) Pubblicata nella G.U.C.E. 13 giugno 1977, n. L 145. Entrata in vigore il 23 maggio 1977.

(2) Termine di recepimento: 31 dicembre 1978.

(3) In tutta la direttiva i termini "articolo 21, punto 1" sono stati sostituiti dai termini "articolo 21, paragrafo 1" e i termini "articolo 21, punto 2" o "articolo 21, paragrafo 2" sono stati sostituiti dai termini "articolo 21, paragrafo 4" così come disposto dall'articolo 1 della direttiva 2000/65/CE.

(4) Per alcune disposizioni di applicazione della presente direttiva, vedi il regolamento (CE) n. 1777/2005.

 

 

Il Consiglio delle Comunità europee,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 99 e 100,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale,

 

considerando che tutti gli Stati membri hanno adottato un Sistema di imposta sul valore aggiunto, conformemente alla prima e alla seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967 in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari;

 

considerando che, in applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità, il bilancio delle Comunità; che queste risorse comprendono, tra l'altro, quelle provenienti dall'imposta sul valore aggiunto e ottenute mediante applicazione di un'aliquota comune ad una base imponibile determinata in modo uniforme e secondo regole comunitarie;

 

considerando che è opportuno proseguire la liberalizzazione effettiva della circolazione delle persone, dei beni, dei servizi, dei capitali e l'interpenetrazione dell'economia;

 

considerando che è opportuno tener conto dell'obiettivo della soppressione delle imposizioni all'importazione e delle detassazioni all'esportazione per gli scambi tra gli Stati membri e garantire la neutralità del Sistema comune di imposte sulla cifra d'affari in ordine all'origine dei beni e delle prestazioni di servizi, onde realizzare a termine un mercato comune che implichi una sana concorrenza e presenti caratteristiche analoghe a quelle di un vero mercato interno;

 

considerando che la nozione di soggetto di imposta deve essere precisata consentendo agli Stati membri, per garantire una migliore neutralità dell'imposta, di includervi le persone che effettuano alcune operazioni occasionali;

 

considerando che la nozione di operazione imponibile ha creato difficoltà soprattutto per le operazioni assimilate ad operazioni imponibili e che è sembrato necessario precisare queste nozioni;

 

considerando che la determinazione del luogo delle operazioni imponibili ha provocato conflitti di competenza tra Stati membri, segnatamente per quanto riguarda la cessione di un bene che richiede un montaggio e le prestazioni di servizi; che anche se il luogo delle prestazioni di servizi deve essere fissato, in linea di massima, là dove il prestatore ha stabilito la sede della sua attività professionale, occorre tuttavia fissare tale luogo nel Paese del destinatario, in particolare per talune prestazioni di servizi tra soggetti di imposta, il cui costo è compreso nel prezzo delle merci;

 

considerando che i concetti di fatto generatore ed esigibilità dell'imposta debbono essere armonizzati affinché l'applicazione e le modifiche successive dell'aliquota comunitaria abbiano effetto in tutti gli Stati membri alla stessa data;

 

considerando che la base imponibile deve essere armonizzata affinché l'applicazione alle operazioni imponibili dell'aliquota comunitaria conduca a risultati comparabili in tutti gli Stati membri;

 

considerando che le aliquote applicate dagli Stati membri debbono permettere normalmente la deduzione dell'imposta applicata allo stadio antecedente;

 

considerando che è opportuno redigere un elenco comune di esenzioni, per una percezione paragonabile delle risorse proprie in tutti gli Stati membri;

 

considerando che il regime delle deduzioni deve essere armonizzato ove ha un'incidenza sul livello reale di percezione, e che il calcolo del prorata di deduzione deve essere effettuato in modo analogo in tutti gli Stati membri;

 

considerando che è opportuno precisare chi sono i debitori dell'imposta, in particolare per alcune prestazioni di servizi il cui prestatore è residente all'estero;

 

considerando che gli obblighi dei contribuenti debbono essere, per quanto possibile, armonizzati per assicurare le garanzie necessarie a una riscossione equivalente dell'imposta in tutti gli Stati membri; che i contribuenti debbono segnatamente dichiarare periodicamente l'ammontare complessivo delle proprie operazioni, a monte ed a valle, quando ciò è necessario per stabilire e controllare la base imponibile delle risorse proprie;

 

considerando che è opportuno armonizzare i diversi regimi speciali esistenti; che tuttavia è necessario lasciare agli Stati membri la possibilità di mantenere i loro regimi speciali per le piccole imprese, in conformità delle disposizioni comuni e al fine di una maggiore armonizzazione; che, per quanto riguarda gli agricoltori, è opportuno lasciare agli Stati membri la facoltà di applicare un regime speciale che preveda la compensazione forfettaria dell'imposta sul valore aggiunto a monte, a favore degli agricoltori che non rientrano nel regime normale; che è necessario fissare i princìpi fondamentali di tale regime e adottare un metodo comune di determinazione del valore aggiunto di tali agricoltori ai fini della riscossione delle risorse proprie;

 

considerando che è necessario garantire l'applicazione coordinata delle disposizioni della presente direttiva e che, a tal fine, è indispensabile stabilire una procedura comunitaria di consultazione; che l'istituzione di un Comitato dell'imposta sul valore aggiunto permette di organizzare in questo campo una collaborazione stretta tra Stati membri e Commissione;

 

considerando che è opportuno che, entro certi limiti e a certe condizioni, gli Stati membri possano adottare o mantenere misure particolari derogative alla presente direttiva, al fine di semplificare la riscossione dell'imposta e di evitare talune frodi ed evasioni fiscali;

 

considerando che può rivelarsi opportuno autorizzare gli Stati membri a concludere con Paesi terzi od organismi internazionali accordi contenenti deroghe alla presente direttiva;

 

considerando che è indispensabile prevedere un periodo di transizione al fine di consentire un adattamento progressivo delle legislazioni nazionali in determinati settori,

 

ha adottato la presente direttiva:

(omissis)

 

 

 

Capo IX

Aliquota

 

Articolo 12

1. L'aliquota applicabile alle operazioni imponibili è quella in vigore al momento in cui si verifica il fatto generatore dell'imposta. Tuttavia:

 

a) nei casi previsti all'articolo 10, paragrafo 2, secondo e terzo comma, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile;

 

b) nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 3, secondo e terzo comma, l'aliquota applicabile è quella in vigore al momento in cui l'imposta diventa esigibile (55).

 

2. In caso di modifica delle aliquote, gli Stati membri possono:

 

- operare adeguamenti nei casi previsti alla precedente lettera a) allo scopo di tener conto dell'aliquota applicabile al momento in cui è effettuata la consegna dei beni o la prestazione dei servizi;

 

- adottare tutte le opportune misure transitorie.

 

3. a) L'aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto è fissata da ciascuno Stato membro in una percentuale della base imponibile che è identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi. A partire dal 1° gennaio 2006 fino al 31 dicembre 2010 l'aliquota normale non può essere inferiore al 15% (56).

 

A norma dell'articolo 93 del trattato, il Consiglio fissa il livello dell'aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010 (57).

 

Gli Stati membri possono anche applicare una o due aliquote ridotte. Le aliquote sono fissate in una percentuale della base imponibile che non può essere inferiore al 5% e sono applicate unicamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H (58).

 

Il terzo comma non si applica ai servizi indicati all'ultimo trattino dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera e) (59).

 

b) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle forniture di gas naturale, di elettricità e di teleriscaldamento, purché non sussistano rischi di distorsioni di concorrenza. Lo Stato membro che intende applicare siffatta aliquota ne informa preventivamente la Commissione. La Commissione si pronuncia sull'esistenza di un rischio di distorsione di concorrenza. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento dell'informazione, si considera che non esiste alcun rischio di distorsione della concorrenza (60).

 

c) Gli Stati membri possono prevedere che l'aliquota ridotta, o una delle aliquote ridotte, da essi applicata conformemente alle disposizioni di cui alla lettera a), terzo comma, si applichi anche alle importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione di cui all'articolo 26-bis, parte A, lettere a), b) e c).

 

Allorché si avvalgono di questa facoltà, gli Stati membri possono applicare l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, ai sensi dell'articolo 26-bis, parte A, lettera a):

 

- effettuate dall'autore o dagli aventi diritto;

 

- effettuate a titolo occasionale da un soggetto passivo diverso da un soggetto passivo-rivenditore, quando tali oggetti d'arte sono stati importati dallo stesso soggetto passivo o gli sono stati ceduti dall'autore o dagli aventi diritto o gli hanno dato diritto a deduzione totale dell'imposta sul valore aggiunto (61).

 

[d) Le norme concernenti l'imposizione fiscale dei prodotti dell'agricoltura diversi da quelli della categoria 1 dell'allegato H sono adottate all'unanimità dal Consiglio prima del 31 dicembre 1994, su proposta della Commissione.

 

Fino al 31 dicembre 1994 gli Stati membri che applicano attualmente un'aliquota ridotta possono mantenerla; gli Stati membri che applicano attualmente l'aliquota normale non possono applicare un'aliquota ridotta. Ciò consente il rinvio di due anni dell'applicazione dell'aliquota normale.] (62)

 

[e) Le norme concernenti il regime e le aliquote applicate all'oro sono determinate nella direttiva sul regime particolare applicabile all'oro. La Commissione presenta una proposta in tempo utile in modo che il Consiglio, deliberando all'unanimità, possa adottarla prima del 31 dicembre 1992.

 

Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie per combattere la frode nel settore dell'oro a decorrere dal 1° gennaio 1993. Tali misure possono includere l'introduzione di un regime contabile per l'IVA sulle forniture d'oro fra contribuenti all'interno di uno stesso Stato membro, secondo il quale l'acquirente versa un'imposta a nome del venditore ed ha nel contempo diritto alla deduzione di un'imposta a monte di pari importo (63);] (64).

 

4. (65).

 

Ogni aliquota ridotta è fissata in misura tale che l'ammontare dell'imposta sul valore aggiunto risultante dall'applicazione di questa aliquota consenta normalmente di dedurre la totalità dell'imposta sul valore aggiunto la cui deduzione è autorizzata a norma delle disposizioni dell'articolo 17.

 

Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina ogni due anni, a decorrere dal 1994, la portata delle aliquote ridotte. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può decidere di modificare l'elenco dei beni e dei servizi figuranti all'allegato H (66).

 

Al più tardi il 30 giugno 2007 e sulla base di uno studio realizzato da un gruppo di riflessione indipendente in materia economica, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione generale dell'impatto delle aliquote ridotte applicate ai servizi prestati localmente, compresi i servizi di ristorazione, in particolare in termini di creazione di occupazione, di crescita economica e di buon funzionamento del mercato interno (67).

 

5. Fatto salvo il paragrafo 3, lettera c), l'aliquota applicabile all'importazione di un bene è quella applicata alla cessione di uno stesso bene effettuata all'interno del Paese (68).

 

6. La Repubblica portoghese può applicare alle transazioni effettuate nelle regioni autonome delle Azzorre e di Madera e alle importazioni effettuate direttamente in queste regioni aliquote di tassa ridotte rispetto a quelle del continente (69).

 

------------------------

(55) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 92/111/CEE.

(56) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/4/CE (il cui numero è stato così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 gennaio 2001, n. L 26) e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/92/CE.

(57) Comma inizialmente sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2001/4/CE (il cui numero è stato così rettificato dalla rettifica pubblicata nella G.U.C.E. 27 gennaio 2001, n. L 26) e successivamente così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2005/92/CE.

(58) Lettera inizialmente sostituita dall'articolo 1 della direttiva 92/111/CEE e dalla direttiva 96/95/CE, successivamente così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 1999/49/CE.

(59) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 2002/38/CE, al cui art. 4 si rimanda per ulteriori precisazioni.

(60) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 2006/18/CE.

(61) Lettera così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 94/5/CE.

(62) Lettera soppressa dall'articolo 1 della direttiva 96/42/CE.

(63) Punto così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/77/CEE.

(64) Lettera soppressa dall'articolo 2 della direttiva 98/80/CE.

(65) Frase soppressa dall'articolo 1 della direttiva 92/77/CEE.

(66) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 92/77/CEE.

(67) Comma inserito dall'articolo 1 della direttiva 2006/18/CE.

(68) Paragrafo così sostituito dall'articolo 2 della direttiva 94/5/CE.

(69) Paragrafo aggiunto dall'allegato I al trattato di adesione del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese alle Comunità europee del 1985.

(omissis)

 

Capo XVI

Disposizioni transitorie

 

Articolo 28

1. Le disposizioni, eventualmente entrate in vigore negli Stati membri ai sensi delle disposizioni di cui ai primi quattro trattini dell'articolo 17 della seconda direttiva del Consiglio dell'11 aprile 1967, cessano di essere applicabili in ciascuno degli Stati membri interessati a decorrere dalla rispettiva data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafo 2, della presente direttiva.

 

1-bis. Fino al 30 giugno 1999 il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord può, per le importazioni di oggetti d'arte, d'antiquariato o da collezione che beneficiavano di un'esenzione al 1° gennaio 1993, applicare l'articolo 11, parte B, paragrafo 6, in modo tale che l'imposta sul valore aggiunto dovuta all'importazione sia, in ogni caso, pari al 2,5% dell'importo determinato conformemente all'articolo 11, parte B, paragrafi da 1 a 4 (169).

 

2. Nonostante l'articolo 12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio di cui all'articolo 28-terdecies si applicano le disposizioni seguenti:

 

a) Possono essere mantenute le esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente e le aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3, in materia di aliquote ridotte, applicabili al 1° gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all'articolo 17, ultimo trattino, della seconda direttiva dell'11 aprile 1967.

 

Gli Stati membri prendono le misure necessarie per la determinazione delle risorse proprie relative a dette operazioni.

 

Qualora le disposizioni del presente paragrafo creino distorsioni di concorrenza in Irlanda per quanto riguarda la fornitura di prodotti energetici per riscaldamento e illuminazione, l'Irlanda può, su richiesta esplicita, essere autorizzata dalla Commissione ad applicare un'aliquota ridotta su dette forniture, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3. In tal caso l'Irlanda presenta alla Commissione una richiesta corredata da tutte le informazioni necessarie. Se la Commissione non si pronuncia nei tre mesi successivi al ricevimento della richiesta, si considera che l'Irlanda sia autorizzata ad applicare le aliquote ridotte proposte.

 

b) Non sono considerati "mezzi di trasporto nuovi" i mezzi di trasporto di cui alla lettera a) quando le due condizioni seguenti sono soddisfatte contemporaneamente:

 

- la cessione è effettuata oltre tre mesi dopo la data della prima immissione in servizio; tuttavia tale durata è aumentata a sei mesi per i veicoli terrestri a motore di cui alla lettera a);

 

- il mezzo di trasporto ha percorso oltre 6.000 km se si tratta di un veicolo terrestre, ha navigato per oltre 100 ore se si tratta di un'imbarcazione o ha volato per più di 40 ore se si tratta di un aeromobile.

 

Gli Stati membri fissano le condizioni in cui possono essere definiti i dati sopramenzionati (170).

 

c) Gli Stati membri che, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, sono obbligati ad aumentare di più del 2% l'aliquota normale in vigore al 1° gennaio 1991, possono applicare un'aliquota ridotta inferiore a quella minima prescritta all'articolo 12, paragrafo 3, rispetto all'aliquota ridotta applicabile alle forniture di beni ed alle prestazioni di servizi delle categorie di cui all'allegato H. Inoltre, detti Stati membri possono applicare una tale aliquota ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa. Sulla base del presente paragrafo gli Stati membri non possono accordare esenzioni con rimborso della tassa pagata nella fase precedente.

 

d) Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento ed alle calzature per bambini nonché all'edilizia abitativa possono continuare ad applicare una tale aliquota alla fornitura di questi beni o alla prestazione di questi servizi.

 

e) Gli Stati membri che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta alle forniture di beni e alle prestazioni di servizi diverse da quelle di cui all'allegato H, possono applicare l'aliquota ridotta o una delle due aliquote ridotte prescritte all'articolo 12, paragrafo 3, a tali forniture o prestazioni, purché tale aliquota non sia inferiore al 12%.

 

Questa disposizione non può applicarsi alle cessioni di beni d'occasione e di oggetti d'arte, da collezione o d'antiquariato assoggettate all'imposta sul valore aggiunto conformemente a uno dei regimi particolari di cui all'articolo 26-bis, parti B e C (171).

 

f) La Repubblica ellenica può applicare aliquote di IVA inferiori del 30% al massimo alle aliquote corrispondenti applicate in Grecia, nei dipartimenti di Lesbo, di Chio, di Samo, del Dodecaneso e delle Cicladi e nelle isole seguenti del Mar Egeo: Taso, Sporadi settentrionali, Samotracia e Schiro.

 

g) Sulla base di una relazione della Commissione, il Consiglio riesamina, prima del 31 dicembre 1994, le disposizioni delle lettere da a) ad f) in particolare in relazione al buon funzionamento del mercato interno. Se si constatano distorsioni di concorrenza significative, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, adotta le misure del caso.

 

h) Gli Stati membri che, al 1° gennaio 1993, si avvalevano della facoltà prevista all'articolo 5, paragrafo 5, lettera a), nel testo in vigore a tale data, possono applicare alle operazioni di consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera il tasso applicabile al bene ottenuto dopo l'esecuzione di tale lavoro.

 

Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per "consegna di un lavoro eseguito in base ad un contratto d'opera" si intende la consegna da parte del prestatore d'opera al suo cliente di un bene mobile che ha prodotto o assemblato utilizzando materiali o oggetti affidatigli dal cliente a tal fine, indipendentemente dal fatto che il prestatore abbia fornito o meno una parte dei materiali utilizzati (172) (173).

 

i) Gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura (compresi bulbi, radici e simili, fiori recisi e fogliame ornamentale) e di legna da ardere (174).

 

j) La Repubblica d'Austria può applicare alla locazione dei beni immobili ad uso residenziale una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 10% (175);

 

k) La Repubblica portoghese può applicare al settore della ristorazione una delle due aliquote ridotte previste all'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, a condizione che tale aliquota non sia inferiore al 12% (176).

 

3. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 4, gli Stati membri possono:

 

a) continuare ad assoggettare all'imposta le operazioni esenti ai sensi dell'articolo 13 o dell'articolo 15, elencate nell'allegato E;

 

b) continuare ad esentare le operazioni elencate nell'allegato F alle condizioni esistenti nello Stato membro interessato;

 

c)

 

d) continuare ad applicare disposizioni che derogano al principio della deduzione immediata all'articolo 18, paragrafo 2, primo comma;

 

e)(177)

 

f) prevedere che per le cessioni di fabbricati e di terreni edificabili acquistati per la rivendita da parte di un soggetto passivo non avente diritto alla deduzione all'atto dell'acquisto, la base imponibile sia costituita dalla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto;

 

g) in deroga alle disposizioni dell'articolo 17, paragrafo 3, e dell'articolo 26, paragrafo 3, continuare ad esentare, senza diritto a deduzione delle imposte pagate a monte, le prestazioni di servizi delle agenzie di viaggi di cui all'articolo 26, paragrafo 3. Tale deroga è applicabile anche alle agenzie di viaggi che agiscono in nome e per conto del viaggiatore.

 

3-bis. In attesa di una decisione del Consiglio il quale, ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 89/465/CEE, deve deliberare in merito alla soppressione delle deroghe transitorie previste al paragrafo 3, la Spagna è autorizzata ad esonerare le operazioni di cui all'allegato F, punto 2, in quanto esse concernono le prestazioni di servizi fornite dagli autori nonché le operazioni di cui all'allegato F, punti 23 e 25 (178).

 

4. Il periodo transitorio avrà una durata iniziale di cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1978. Al più tardi sei mesi prima delle fine di questo periodo, e successivamente, se necessario, il Consiglio, sulla base di una relazione della Commissione, procederà al riesame della situazione per quanto riguarda le deroghe previste al paragrafo 3, e deciderà all'unanimità su proposta della Commissione sull'eventuale soppressione di alcune o di tutte queste deroghe.

 

5. In regime definitivo i trasporti di persone saranno tassati nel Paese di partenza per il tragitto compiuto all'interno della Comunità, secondo modalità che il Consiglio stabilirà all'unanimità su proposta della Commissione.

 

6. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad applicare, fino al 31 dicembre 2010 al più tardi, le aliquote ridotte previste dall'articolo 12, paragrafo 3, lettera a), terzo comma, ai servizi elencati al massimo in due delle categorie di cui all'allegato K. In casi eccezionali, uno Stato membro può essere autorizzato ad applicare l'aliquota ridotta ai servizi previsti in tre delle suddette categorie (179).

 

I servizi in questione devono rispondere ai seguenti requisiti:

 

a) essere caratterizzati da un'alta intensità di lavoro;

 

b) essere in larga misura prestati direttamente ai consumatori finali;

 

c) avere principalmente natura locale e non essere atti a creare distorsioni della concorrenza;

 

d) originare una stretta connessione tra i prezzi minori risultanti dalla riduzione dell'aliquota ed il prevedibile aumento della domanda e dell'occupazione.

 

L'applicazione delle aliquote ridotte non deve pregiudicare il corretto funzionamento del mercato interno.

 

Lo Stato membro che in conformità di questa disposizione desideri applicare, per la prima volta dopo il 31 dicembre 2005, un'aliquota ridotta a uno o più dei servizi di cui al primo comma, ne informa la Commissione fino al 31 marzo 2006. Le comunica, prima di tale data, tutti gli elementi utili di valutazione delle nuove misure che desidera introdurre, in particolare i dati seguenti:

 

a) ambito d'applicazione della misura e descrizione precisa dei servizi di cui trattasi;

 

b) elementi che dimostrino la sussistenza dei requisiti di cui al secondo e terzo comma;

 

c) elementi indicanti i relativi costi di bilancio (180).

 

Gli Stati membri autorizzati ad applicare l'aliquota ridotta di cui al primo comma redigono, anteriormente al 1° ottobre 2002, una relazione dettagliata contenente una valutazione complessiva dell'efficacia di tale misure, in particolare sotto il profilo dell'occupazione e dell'efficienza. Entro il 31 dicembre 2002 la Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una valutazione globale corredata, se necessario, di una proposta relativa a misure appropriate per una decisione definitiva sulle aliquote IVA applicabili ai servizi ad alta intensità di lavoro (181).

 

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(169) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 94/5/CE.

(170) Lettera b) così sostituita dall'articolo 1 della direttiva 94/5/CE.

(171) Comma aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 94/5/CE.

(172) Il paragrafo 2 è stato così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 92/77/CEE.

(173) La lettera h) è stata aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 95/7/CE.

(174) Lettera inserita dall'articolo 1 della direttiva 96/42/CE.

(175) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2000/17/CE.

(176) Lettera aggiunta dall'articolo 1 della direttiva 2000/17/CE.

(177) L'articolo 1, punto 8, della direttiva 94/5/CE ha soppresso la deroga per quanto riguarda l'articolo 5, paragrafo 4, lettera c).

(178) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 91/680/CEE.

(179) Comma inizialmente modificato dall'articolo 1 della direttiva 2002/92/CE, successivamente modificato dall'articolo 1 della direttiva 2004/15/CE, con decorrenza indicata al suo articolo 2 e da ultimo così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2006/18/CE.

(180) Comma così sostituito dall'articolo 1 della direttiva 2006/18/CE.

(181) Paragrafo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 1999/85/CE.

(omissis)

 

 

Articolo 28-terdecies (251)

Periodo di applicazione.

Il regime transitorio previsto al presente titolo entra in vigore il 1° gennaio 1993. La Commissione presenta al Consiglio, anteriormente al 31 dicembre 1994, una relazione sul funzionamento del regime transitorio corredata di proposte sul regime definitivo.

 

Il regime transitorio sarà sostituito da un regime definitivo di tassazione degli scambi tra gli Stati membri fondato in linea di massima sulla base di imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi resi. A tal fine il Consiglio, previo esame approfondito della summenzionata relazione, dopo aver accertato che le condizioni per il passaggio al regime definitivo sono congruamente soddisfatte e deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, decide entro il 31 dicembre 1995 sulle disposizioni necessarie per l'entrata in vigore e il funzionamento del regime definitivo.

 

Il regime transitorio entra in vigore per un periodo di quattro anni ed è pertanto applicabile fino al 31 dicembre 1996. Il periodo d'applicazione del regime transitorio è automaticamente prorogato fino alla data d'entrata in vigore del regime definitivo e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni sul regime definitivo.

 

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(251) Articolo aggiunto dall'articolo 1 della direttiva 91/680/CEE.


Dir. 2005/94/CE del 20 dicembre 2005.
Direttiva del Consiglio
relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella G.U.U.E. 14 gennaio 2006, n. L 10. Entrata in vigore il 3 febbraio 2006.

(2) Termine di recepimento: 1° luglio 2007.

 

 

Il Consiglio dell'Unione europea,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Parlamento europeo (3),

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (4),

 

previa consultazione del Comitato delle regioni,

 

considerato quanto segue:

 

(1) L'influenza aviaria è una grave malattia del pollame e di altri volatili in cattività estremamente contagiosa, causata da vari tipi di virus influenzali, che possono anche infettare i mammiferi, in particolare i suini, nonché l'uomo.

 

(2) Dato che il pollame fa parte degli animali vivi che figurano nell'elenco di cui all'allegato I del trattato, uno dei compiti della Comunità in ambito veterinario consiste nel migliorare lo stato sanitario del pollame, in modo da agevolare gli scambi di pollame e prodotti a base di pollame e garantire lo sviluppo di tale settore. Inoltre nella definizione e attuazione delle politiche e delle attività comunitarie deve essere garantito un livello elevato di protezione della salute umana.

 

(3) I virus influenzali comprendono un vasto numero di ceppi virali diversi, che presentano rischi estremamente variabili e in qualche misura imprevedibili per la sanità pubblica e la salute degli animali, e ciò a causa della rapidità di mutazione dei virus e della possibile ricombinazione del materiale genico tra i vari ceppi.

 

(4) L'infezione sostenuta da alcuni ceppi di virus influenzali aviari può dar luogo, tra i volatili domestici, a focolai a carattere epizootico, provocando mortalità e turbative di portata tale da poter compromettere, in particolare, la redditività dell'avicoltura in generale.

 

(5) Misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria sono state introdotte dalla direttiva 92/40/CEE del Consiglio, del 19 maggio 1992, che istituisce delle misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria (5), allo scopo di garantire la protezione sanitaria degli animali e contribuire allo sviluppo del settore avicolo.

 

(6) Alla luce di recenti acquisizioni scientifiche sui rischi che l'influenza aviaria comporta per la salute pubblica e degli animali, a seguito dello sviluppo di nuovi esami di laboratorio e di nuovi vaccini e sulla base degli insegnamenti ricavati nell'affrontare focolai della malattia scoppiati di recente nella Comunità e in paesi terzi, è opportuno procedere a una profonda revisione delle misure previste dalla direttiva 92/40/CEE.

 

(7) Le nuove misure comunitarie dovrebbero inoltre tener conto degli ultimi pareri formulati dal comitato scientifico della salute e del benessere degli animali e dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA), nonché delle modifiche apportate - in materia di influenza aviaria - al codice sanitario degli animali terrestri (Terrestrial Animal Health Code) e al manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri (Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals) dell'Ufficio internazionale delle epizoozie (OIE).

 

(8) In alcune circostanze taluni virus influenzali aviari possono interessare l'uomo e costituire pertanto un grave rischio per la salute pubblica. Le disposizioni della presente direttiva intese a lottare contro la malattia negli animali da azienda, potrebbe contribuire indirettamente a prevenire problemi per la salute pubblica. Tuttavia, nella fase attuale spetta prevalentemente agli Stati membri risolvere tali problemi.

 

(9) A livello comunitario i rischi per la salute umana posti dai virus influenzali sono affrontati principalmente da altri atti giuridici e da altre azioni. Questi riguardano in particolare il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (in prosieguo denominato «CEPCM»), istituito con regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), le raccomandazioni formulate dalla Commissione sulla predisposizione operativa e la pianificazione della risposta comunitaria contro la pandemia influenzale, il sistema di allarme rapido e di reazione dell'Unione europea e l'istituzione di un regime di sorveglianza dell'influenza a livello europeo.

 

(10) È tuttavia opportuno che la Commissione valuti insieme al CEPCM se si rendono eventualmente necessarie a livello comunitario ulteriori misure di salute pubblica o di salute e sicurezza dei lavoratori, che integrino le disposizioni in materia di salute degli animali contenute nella presente direttiva allo scopo di far fronte ai rischi posti da taluni virus influenzali aviari per gli esseri umani ed in particolare per i lavoratori che entrano in contatto con animali infetti e che presenti tutte le proposte legislative necessarie.

 

(11) Dalle conoscenze attuali si trae l'indicazione che i rischi per la salute derivanti dai virus dell'influenza aviaria cosiddetti a bassa patogenicità sono inferiori rispetto ai rischi derivanti dai virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, che sono il prodotto di una mutazione di alcuni virus a bassa patogenicità.

 

(12) La legislazione comunitaria in tema di lotta contro l'influenza aviaria dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare misure di controllo della malattia proporzionate e flessibili, in modo da tener conto del diverso grado di rischio associato ai vari ceppi virali, delle probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul settore agricolo e sugli altri settori interessati e garantire nel contempo la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto a ciascuna manifestazione dell'infezione.

 

(13) Considerato che i virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità possono mutare in virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, è opportuno assicurare un'individuazione precoce dell'infezione nel pollame ai fini di una risposta rapida e prevedere l'adozione di misure di controllo ed eradicazione adeguate e proporzionate, tra cui dovrebbe figurare un sistema di sorveglianza attiva affidata agli Stati membri. La sorveglianza dovrebbe seguire orientamenti generali suscettibili di adattamento in funzione di ulteriori conoscenze e sviluppi nel settore.

 

(14) A fronte di qualsiasi sospetto di infezione da influenza aviaria derivante da accertamenti clinici o di laboratorio o in qualsiasi altra circostanza che determini il sospetto della presenza dell'infezione si dovrebbero immediatamente attivare indagini ufficiali in modo da consentire l'adozione, laddove necessario, di interventi tempestivi ed efficaci. Non appena sia confermata la presenza dell'infezione, tali misure dovrebbero essere rafforzate tra l'altro mediante il depopolamento delle aziende infette e di quelle esposte a rischio di infezione.

 

(15) Nel caso in cui venga rilevata l'infezione da virus dell'influenza aviaria a bassa patogenicità le misure di lotta possono essere diverse da quelle che dovrebbero essere applicate a seguito dell'individuazione di un virus dell'influenza aviaria ad alta patogenicità, e ciò in funzione del diverso grado di rischio associato a queste due situazioni.

 

(16) È inoltre opportuno modulare le misure di controllo della malattia, in particolare l'istituzione di zone soggette a restrizioni, tenendo conto della densità della popolazione avicola e di altri fattori di rischio nella zona in cui sia stata riscontrata l'infezione.

 

(17) Laddove si manifesti un focolaio, occorre anche impedire qualsiasi ulteriore diffusione dell'infezione mediante una limitazione e un controllo attenti della movimentazione del pollame e dell'impiego dei prodotti che rischiano di essere contaminati, mediante un rafforzamento delle misure di biosicurezza in ogni fase della produzione avicola, mediante la pulizia e la disinfezione delle aziende infette, la creazione di zone di protezione e sorveglianza intorno al focolaio e, ove del caso, facendo ricorso alla vaccinazione.

 

(18) Le misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità dovrebbero essere in primo luogo incentrate sul depopolamento degli allevamenti infetti, conformemente alla legislazione comunitaria in materia di benessere degli animali.

 

(19) La direttiva 93/119/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1993, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento (7) stabilisce norme minime per la protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento, anche per fini profilattici contro la malattia. Tali norme si applicano pienamente alla macellazione ed all'abbattimento ai sensi della presente direttiva.

 

(20) La vaccinazione contro l'influenza aviaria può costituire uno strumento efficace ad integrazione delle misure di lotta contro l'infezione, per evitare anche l'abbattimento in massa e la distruzione del pollame o di altri volatili in cattività. In base alle conoscenze attuali, sembrerebbe che la vaccinazione possa essere utile non solo come misura a breve termine in situazioni di emergenza, ma anche come misura a lungo termine per prevenire la malattia in contesti caratterizzati da un più elevato rischio di introduzione dei virus dell'influenza aviaria da animali selvatici o da altre fonti. È quindi opportuno introdurre disposizioni in materia di vaccinazione d'emergenza e preventiva.

 

(21) Il pollame vaccinato, pur protetto dalle manifestazioni cliniche della malattia, può essere infettato e contribuire quindi all'ulteriore diffusione dell'infezione. La vaccinazione deve di conseguenza essere accompagnata da un'adeguata sorveglianza e da opportune misure restrittive istituite a livello comunitario. La strategia di vaccinazione dovrebbe pertanto consentire di distinguere tra animali infetti e animali vaccinati. I prodotti del pollame vaccinato, quali ad esempio carne e uova da tavola, dovrebbero quindi essere commercializzati conformemente alla legislazione comunitaria pertinente, compresa la presente direttiva.

 

(22) Alla Comunità e agli Stati membri dovrebbe essere anche data la possibilità di costituire riserve di vaccino contro l'influenza aviaria da utilizzare sul pollame o su altri volatili in cattività in caso di emergenza.

 

(23) Occorrerebbero disposizioni intese a garantire l'impiego di procedure e di metodi armonizzati per la diagnosi dell'influenza aviaria, compreso il funzionamento di un laboratorio comunitario di riferimento e di laboratori di riferimento negli Stati membri.

 

(24) Sarebbero opportune disposizioni atte a garantire che gli Stati membri dispongano del grado di preparazione necessario per fronteggiare efficacemente le situazioni di emergenza provocate dalla comparsa di uno o più focolai di influenza aviaria, in particolare mediante l'elaborazione di piani di emergenza e l'istituzione di centri di controllo.

 

(25) L'influenza aviaria eventualmente riscontrata - in fase di importazione - in un impianto o stazione di quarantena, di cui alla decisione 2000/666/CE della Commissione, del 16 ottobre 2000, relativa alle condizioni di polizia sanitaria, alla certificazione veterinaria e alle condizioni di quarantena per l'importazione di volatili diversi dal pollame (8) dovrebbe essere oggetto di notifica alla Commissione. Nel caso di focolai negli Stati membri non sarebbe tuttavia opportuna una comunicazione conforme a quanto disposto dalla direttiva 82/894/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1982, concernente la notifica delle malattie degli animali nella Comunità (9).

 

(26) Le operazioni di pulizia e disinfezione dovrebbero costituire parte integrante della politica comunitaria di lotta contro l'influenza aviaria. I disinfettanti dovrebbero essere impiegati conformemente alla direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (10).

 

(27) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (11) stabilisce norme in materia di raccolta, trasporto, magazzinaggio, manipolazione, trasformazione, uso o eliminazione dei sottoprodotti di origine animale, compresi gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica, e ciò al fine di evitare che tali sottoprodotti possano comportare rischi per la salute pubblica o degli animali. Il citato regolamento e le relative misure di attuazione offrono un quadro generale entro il quale procedere all'eliminazione degli animali morti. Si dovrebbe prevedere l'adozione - mediante la procedura di comitatologia - di misure specifiche, aggiuntive o alternative, laddove esse risultino necessarie per rafforzare ulteriormente le misure di lotta contro l'influenza aviaria.

 

(28) Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (12) e il regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari (13) sono in determinate condizioni applicabili alle uova di aziende in cui sia tenuto pollame con sospetta infezione da influenza aviaria.

 

(29) È opportuno che gli Stati membri stabiliscano norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni della presente direttiva e ne garantiscano l'applicazione. Le sanzioni devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

(30) Occorre prevedere la possibilità di modificare tempestivamente, laddove necessario, gli allegati della presente direttiva in modo da tener conto degli sviluppi delle conoscenze scientifiche e tecniche.

 

(31) Considerata l'imprevedibilità dei virus influenzali, è opportuno garantire anche l'esistenza di una procedura snella che consenta - ogniqualvolta ciò si renda necessario - di adottare rapidamente a livello comunitario misure aggiuntive o più specifiche di lotta contro qualsiasi infezione del pollame o di altre specie animali.

 

(32) La presente direttiva dovrebbe stabilire le misure minime di lotta applicabili in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività. Gli Stati membri restano comunque liberi di adottare interventi amministrativi e sanitari più rigorosi nel settore oggetto della presente direttiva, la quale prevede inoltre che le autorità degli Stati membri possano adottare misure proporzionate al rischio per la salute connesso ai diversi contesti di insorgenza della malattia.

 

(33) In ossequio al principio di proporzionalità, per il conseguimento degli obiettivi fondamentali che consistono nel garantire lo sviluppo del settore avicolo e contribuire alla protezione della salute degli animali, è necessario e opportuno stabilire norme relative a misure specifiche e a misure minime di prevenzione e lotta contro l'influenza aviaria. A norma dell'articolo 5, terzo comma, del trattato, la presente direttiva si limita a quanto necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti.

 

(34) È opportuno che le misure necessarie all'attuazione della presente direttiva siano adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (14).

 

(35) A fini di chiarezza e razionalità della legislazione comunitaria, è opportuno abrogare la direttiva 92/40/CEE e sostituirla con la presente direttiva,

 

(36) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» (15), il Consiglio incoraggia gli Stati membri a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la direttiva e i provvedimenti di attuazione,

 

ha adottato la presente direttiva:

 

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(3) Parere reso il 1° dicembre 2005.

(4) Parere reso il 28 settembre 2005.

(5) [Nota ufficiale] GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'Atto di adesione del 2003.

(6) [Nota ufficiale] GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

(7) [Nota ufficiale] GU L 340 del 31.12.1993, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

(8) [Nota ufficiale] GU L 278 del 31.10.2000, pag. 26. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/279/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 17).

(9) [Nota ufficiale] GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/216/CE della Commissione (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 27).

(10) [Nota ufficiale] GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(11) [Nota ufficiale] GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(12) [Nota ufficiale] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55. Versione corretta in [Nota ufficiale] GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22.

(13) [Nota ufficiale] GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1. Versione corretta in [Nota ufficiale] GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(14) [Nota ufficiale] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(15) [Nota ufficiale] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

 

Capo I

Oggetto, campo d'applicazione e definizioni

 

 

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione.

1. La presente direttiva stabilisce:

 

a) talune misure preventive relative alla sorveglianza, all'individuazione precoce dell'influenza aviaria, nonché alla sensibilizzazione delle autorità competenti e degli allevatori e a una loro maggiore preparazione ai rischi che tale malattia comporta;

 

b) le misure minime di controllo da applicare in caso di comparsa di un focolaio di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività, nonché per l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi;

 

(c) altre misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.

 

2. Gli Stati membri restano liberi di adottare misure più rigorose nel settore oggetto della presente direttiva.

 

 

Articolo 2

Definizioni.

Ai fini della presente direttiva, si intende per:

 

1) «influenza aviaria»: una delle infezioni influenzali descritte come tali nell'allegato I, punto 1;

 

2) «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 2;

 

3) «influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)»: una delle infezioni influenzali aviarie descritte come tali nell'allegato I, punto 3;

 

4) «pollame»: tutti i volatili allevati o tenuti in cattività per la produzione di carne o uova destinate al consumo, e di altri prodotti, nonché per il ripopolamento di selvaggina da penna o ai fini di un programma di riproduzione per la produzione di queste categorie di volatili;

 

5) «volatile selvatico»: un volatile libero non tenuto in alcuna azienda così come definita al punto 8;

 

6) «altro volatile in cattività»: qualsiasi volatile diverso dal pollame, tenuto in cattività per qualsiasi ragione diversa da quelle di cui al punto 4, compresi quelli tenuti per mostre, gare, esposizioni, competizioni, riproduzione o vendita;

 

7) «razze rare di pollame o di altri volatili in cattività ufficialmente registrate»: pollame o altri volatili in cattività riconosciuti ufficialmente come razze rare dall'autorità competente nell'ambito del piano di emergenza di cui all'articolo 62;

 

8) «azienda»: una struttura agricola o di altro tipo, inclusi incubatoi, circhi, zoo, negozi di uccelli da compagnia, mercati di volatili e uccelliere, nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività vengono allevati o tenuti. Tuttavia questa definizione non include i macelli, i mezzi di trasporto, gli impianti e stazioni di quarantena, i posti d'ispezione frontalieri ed i laboratori autorizzati dall'autorità competente a conservare il virus dell'influenza aviaria;

 

9) «azienda avicola commerciale»: un'azienda nella quale il pollame è tenuto a fini commerciali;

 

10) «azienda non commerciale»: un'azienda nella quale il pollame o gli altri volatili in cattività sono tenuti dai proprietari:

 

a) per proprio consumo o utilizzo; o

 

b) come animali da compagnia;

 

11) «compartimento avicolo» o «compartimento di altri volatili in cattività»: una o più aziende sottoposte a un medesimo sistema di gestione della biosicurezza, contenenti una sottopopolazione di pollame o altri volatili in cattività caratterizzata da un proprio stato sanitario nei confronti dell'influenza aviaria e sottoposta ad adeguate misure di sorveglianza, lotta e biosicurezza;

 

12) «allevamento (flock)»: tutto il pollame o gli altri volatili tenuti in cattività all'interno di una singola unità produttiva;

 

13) «unità produttiva»: un'unità aziendale della quale il veterinario ufficiale constata la totale indipendenza da qualsiasi altra unità della stessa azienda sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili ivi tenuti in cattività;

 

14) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito, nonché le anatre di Barberia (Cairina moschata), o i rispettivi ibridi, di meno di 72 ore, che siano o meno nutriti;

 

15) «manuale diagnostico»: il manuale diagnostico di cui all'articolo 50, paragrafo 1;

 

16) «pollame o altri volatili in cattività sospetti di infezione»: pollame o altri volatili in cattività che presentino segni clinici o lesioni post mortem o reazioni a esami di laboratorio tali da non consentire di escludere la presenza dell'influenza aviaria;

 

17) «titolare»: persona o persone, fisiche o giuridiche, proprietarie di pollame o di altri volatili in cattività, o incaricate della loro detenzione per fini commerciali o meno;

 

18) «autorità competente»: l'autorità di uno Stato membro competente a effettuare i controlli fisici o le formalità amministrative a norma della presente direttiva o qualsiasi autorità cui siano delegate tali competenze;

 

19) «veterinario ufficiale»: il veterinario designato dall'autorità competente;

 

20) «sorveglianza ufficiale» l'azione di attento controllo da parte dell'autorità competente dello stato sanitario del pollame o di altri volatili in cattività o di mammiferi di un'azienda in relazione all'influenza aviaria;

 

21) «controllo ufficiale»: le azioni intraprese dall'autorità competente per verificare che i requisiti di cui alla presente direttiva e le istruzioni impartite da detta autorità sulle modalità per l'osservanza degli stessi siano o siano stati rispettati;

 

22) «abbattimento»: qualsiasi procedimento diverso dalla macellazione che provochi la morte di un mammifero, di pollame o di altri volatili in cattività;

 

23) «macellazione»: qualsiasi procedimento che provochi la morte di un mammifero o di pollame mediante dissanguamento ai fini del consumo umano;

 

24) «eliminazione»: la raccolta, il trasporto, il magazzinaggio, la manipolazione, la trasformazione e l'uso o lo smaltimento dei sottoprodotti di origine animale a norma:

 

a) del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

 

b) delle disposizioni adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2;

 

25) «banca comunitaria di vaccini»: una struttura designata a norma dell'articolo 58, paragrafo 1, per la conservazione di riserve comunitarie di vaccini contro l'influenza aviaria;

 

26) «azienda a contatto»: un'azienda da cui l'influenza aviaria potrebbe provenire o in cui potrebbe essere stata introdotta a causa della sua ubicazione, oppure a seguito della circolazione di persone, pollame o altri volatili in cattività, veicoli oppure in qualsiasi altro modo;

 

27) «sospetto focolaio»: un'azienda nella quale l'autorità competente sospetti la presenza dell'influenza aviaria;

 

28) «focolaio»: un'azienda nella quale l'influenza aviaria sia stata confermata dall'autorità competente;

 

29) «focolaio primario»: un focolaio privo di collegamento epidemiologico con un focolaio manifestatosi in precedenza nella stessa regione di uno Stato membro, come definita all'articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (16) oppure il primo focolaio in un'altra regione dello stesso Stato membro;

 

30) «strategia di distinzione degli animali infetti dagli animali vaccinati (DIVA)»: strategia di vaccinazione che, attraverso un test diagnostico finalizzato all'individuazione di anticorpi contro il virus di campo e mediante l'impiego di volatili sentinella non vaccinati, consente di distinguere tra animali vaccinati/infetti e animali vaccinati/non infetti;

 

31) «mammifero»: un animale della classe Mammalia, escluso l'uomo;

 

32) «carcasse»: pollame o altri volatili tenuti in cattività deceduti o abbattuti, o parti di essi, non adatti al consumo umano.

 

 

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(16) [Nota ufficiale] GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1/2005 (GU L 3 del 5.1.2005, pag. 1).

 

 

Capo II

BIOSICUREZZA PREVENTIVA, SORVEGLIANZA, NOTIFICHE E INDAGINI EPIDEMIOLOGICHIE

 

 

Articolo 3

Misure di biosicurezza preventiva.

Disposizioni specifiche relative alle misure di biosicurezza preventiva possono essere introdotte conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

 

Articolo 4

Programmi di sorveglianza.

1. Gli Stati membri realizzano programmi di sorveglianza con l'obiettivo di:

 

a) individuare il tasso di prevalenza delle infezioni causate dai sottotipi H5 e H7 del virus dell'influenza aviaria nelle diverse specie di pollame;

 

b) contribuire, in base a una valutazione del rischio periodicamente aggiornata, a far conoscere il pericolo connesso ai volatili selvatici in rapporto ai virus influenzali aviari nei volatili.

 

2. I programmi di sorveglianza di cui al paragrafo 1, lettera a) sono conformi agli orientamenti che saranno elaborati dalla Commissione in conformità della procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

 

Articolo 5

Notifica.

1. Gli Stati membri provvedono affinché la sospetta presenza e la presenza di influenza aviaria siano obbligatoriamente e immediatamente notificate all'autorità competente.

 

2. Oltre a quanto prescritto dalla normativa comunitaria relativa alla notifica dei focolai di malattie degli animali, gli Stati membri - in forza dell'allegato II - notificano alla Commissione ogni influenza aviaria confermata dall'autorità competente in macelli, mezzi di trasporto, posti d'ispezione frontalieri e altri luoghi alle frontiere comunitarie e in impianti o stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni di pollame o altri volatili in cattività;

 

3. Gli Stati membri notificano i risultati della sorveglianza dell'influenza aviaria condotta sui mammiferi.

 

 

Articolo 6

Indagine epidemiologica.

1. Gli Stati membri garantiscono l'avvio di indagini epidemiologiche mediante questionari predisposti nell'ambito dei piani di emergenza di cui all'articolo 62.

 

2. L'indagine epidemiologica include almeno i seguenti aspetti:

 

a) la durata della possibile presenza dell'influenza aviaria nell'azienda o in altre strutture o in mezzi di trasporto;

 

b) la possibile origine dell'influenza aviaria;

 

c) l'individuazione di eventuali aziende a contatto;

 

d) la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di persone, mammiferi, veicoli o qualsiasi materiale o altro mezzo attraverso cui il virus dell'influenza aviaria possa essersi diffuso.

 

3. L'autorità competente tiene conto dell'indagine epidemiologica nel:

 

a) decidere in merito alla necessità di applicare misure aggiuntive di lotta contro la malattia, secondo quanto previsto dalla presente direttiva;

 

b) concedere deroghe secondo quanto previsto dalla presente direttiva.

 

4. Qualora l'indagine epidemiologica indichi che l'influenza aviaria potrebbe essersi diffusa da altri Stati membri o in altri Stati membri, la Commissione e gli altri Stati membri interessati sono immediatamente informati in merito a tutti i risultati dell'indagine.

 

 

Capo III

MISURE DA APPLICARE IN CASO DI SOSPETTI FOCOLAI

 

 

Articolo 7

Misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai.

1. In presenza di un sospetto focolaio l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine volta a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria conformemente al manuale diagnostico e sottopone l'azienda a sorveglianza ufficiale. L'autorità competente garantisce altresì il rispetto delle misure di cui ai paragrafi 2 e 3.

 

2. L'autorità competente garantisce l'applicazione nell'azienda delle misure di seguito elencate:

 

a) si proceda al censimento del pollame, degli altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche o eventualmente alla stima del numero di capi per tipo di pollame o specie di altri volatili in cattività;

 

b) viene compilato un elenco, distinto per categoria di appartenenza, del numero approssimativo dei capi di pollame, di altri volatili in cattività e di tutti i mammiferi di specie domestiche già malati, morti o sospetti infetti nell'azienda. L'elenco, aggiornato quotidianamente per la durata del sospetto focolaio onde tener conto delle schiuse, delle nascite e dei decessi, viene presentato all'autorità competente che ne faccia richiesta;

 

c) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

 

d) non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o di altri volatili in cattività;

 

e) non possono uscire dall'azienda, senza autorizzazione dell'autorità competente, nel rispetto di appropriate misure di biosicurezza per ridurre al minimo i rischi di diffusione dell'influenza aviaria, carcasse di pollame o di altri volatili in cattività, carni di pollame comprese le frattaglie («carni di pollame»), mangimi per pollame («mangime»), utensili, materiali, rifiuti, deiezioni, pollina o concime naturale di altri volatili in cattività («concime»), liquami, strame usato o qualsiasi cosa suscettibile di trasmettere l'influenza aviaria;

 

f) è vietata l'uscita dall'azienda di uova;

 

g) la circolazione, in entrata e in uscita dall'azienda, di persone, di mammiferi delle specie domestiche, di veicoli e di attrezzature è assoggettata alle condizioni imposte dall'autorità competente e all'autorizzazione della medesima;

 

h) sono predisposti mezzi di disinfezione appropriati agli ingressi e alle uscite dei fabbricati che ospitano il pollame o gli altri volatili in cattività, come pure presso gli ingressi e le uscite dell'azienda, conformemente alle istruzioni dell'autorità competente.

 

3. L'autorità competente assicura l'esecuzione di un'indagine epidemiologica secondo quanto prescritto dall'articolo 6 («indagine epidemiologica»).

 

4. A prescindere dal paragrafo 1, l'autorità competente può autorizzare l'effettuazione di campioni in altri casi. In questi casi l'autorità competente può procedere senza adottare alcune o nessuna delle misure di cui al paragrafo 2.

 

 

Articolo 8

Deroghe ad alcune delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai.

1. In base a una valutazione del rischio e tenuto conto delle precauzioni adottate e della destinazione dei volatili e dei prodotti da movimentare, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettere da c) a e).

 

2. L'autorità competente può concedere deroghe anche alle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera h) per altri volatili tenuti in cattività in aziende non commerciali.

 

3. Con riferimento all'articolo 7, paragrafo 2, lettera f), l'autorità competente può autorizzare l'invio direttamente delle uova:

 

a) a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; l'autorizzazione eventualmente concessa dall'autorità competente è subordinata alle condizioni stabilite nell'allegato III della presente direttiva;

 

oppure

 

b) alla distruzione.

 

 

Articolo 9

Durata delle misure da applicare nelle aziende in cui si sospettano focolai.

Le misure da applicare, secondo quanto contemplato dall'articolo 7, nelle aziende in presenza di sospetti focolai continuano ad essere applicate finché l'autorità competente non abbia accertato che il sospetto di influenza aviaria nell'azienda è infondato.

 

 

Articolo 10

Misure aggiuntive fondate su un'indagine epidemiologica.

1. Sulla base dei risultati preliminari di un'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 2, 3 e 4, soprattutto laddove l'azienda sia ubicata in una zona ad alta densità di pollame.

 

2. Sono ammesse limitazioni temporanee della movimentazione del pollame, degli altri volatili in cattività e delle uova, nonché dei veicoli utilizzati dal comparto avicolo in una zona definita o in tutto lo Stato membro interessato.

 

Tali limitazioni possono essere estese alla circolazione di mammiferi di specie domestiche senza in tal caso superare le 72 ore, a meno che le circostanze non la giustifichino.

 

3. Possono essere applicate nell'azienda le misure previste dall'articolo 11.

 

Tuttavia, qualora le condizioni lo consentano, l'applicazione di tali misure può essere limitata unicamente al pollame o ad altri volatili in cattività sospetti di infezione e alle relative unità produttive.

 

Sono effettuati prelievi dal pollame o dagli altri volatili in cattività abbattuti per poter confermare o escludere il rischio di un sospetto focolaio conformemente al manuale diagnostico.

 

4. Può essere istituita una zona di controllo temporaneo intorno all'azienda e le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono applicate in tutto o in parte, in funzione della necessità, alle aziende ubicate all'interno di detta zona.

 

 

Capo IV

Influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)

 

Sezione 1

Aziende, unità produttive distinte e aziende a contatto

 

 

Articolo 11

Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati.

1. In presenza di un focolaio di HPAI, l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure previste dall'articolo 7, paragrafi 2 e 3, e dal presente articolo, paragrafi da 2 a 10.

 

2. Sono immediatamente abbattuti sotto controllo ufficiale tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti all'interno dell'azienda. L'abbattimento è attuato in modo da evitare il rischio di diffusione dell'influenza aviaria, soprattutto nella fase di trasporto.

 

Tuttavia gli Stati membri possono consentire deroghe all'abbattimento di talune specie di pollame o altri volatili in cattività sulla base di una valutazione del rischio di un'ulteriore diffusione dell'influenza aviaria.

 

L'autorità competente può adottare le misure appropriate per limitare l'eventuale diffusione dell'influenza aviaria ai volatili selvatici presenti nell'azienda.

 

3. Tutte le carcasse e le uova presenti nell'azienda vengono distrutte sotto controllo ufficiale.

 

4. I pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono sottoposti a controllo ufficiale e ad accertamenti conformemente a quanto previsto dal manuale diagnostico.

 

5. Le carni del pollame macellato e le uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione del virus HPAI nell'azienda e l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, vengono - per quanto possibile - rintracciate e distrutte sotto controllo ufficiale.

 

6. Tutte le sostanze e i rifiuti potenzialmente contaminati, come il mangime, sono distrutti o sottoposti a un trattamento atto a distruggere i virus dell'influenza aviaria, secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale.

 

7. Tuttavia il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

8. Successivamente all'eliminazione delle carcasse, gli edifici utilizzati per ospitarle, i pascoli o i terreni, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame o gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

9. Non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di altri volatili in cattività o di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione dell'autorità competente. La limitazione non si applica ai mammiferi delle specie domestiche che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana.

 

10. In presenza di un focolaio primario l'isolato virale è sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico per l'individuazione del sottotipo genetico.

 

L'isolato virale viene inviato prima possibile al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

 

 

Articolo 12

Deroghe.

1. Gli Stati membri stabiliscono norme specifiche per la concessione delle deroghe di cui all'articolo 11, paragrafo 2 e agli articoli 13 e 14, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente.

 

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e a norma dell'articolo 14.

 

3. In caso di concessione di una deroga, secondo quanto previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, e dall'articolo 14, la Commissione esamina immediatamente la situazione con lo Stato membro interessato e quanto prima anche in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali («il comitato»).

 

4. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dell'articolo 13, paragrafo 1, e dell'articolo 14, è possibile adottare ulteriori misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Articolo 13

Deroghe relative a talune aziende.

1. In presenza di un focolaio di HPAI in una azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia.

 

2. Laddove venga concessa una deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente garantisce che il pollame e gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:

 

a) siano trasferiti e trattenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

 

b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'HPAI; e

 

c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:

 

i) nello stesso Stato membro, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente; oppure

 

ii) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.

 

3. L'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 5 per l'invio diretto delle uova a uno stabilimento per la produzione di ovoprodotti, secondo quanto previsto dall'allegato III, Sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per la loro manipolazione e il loro trattamento conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004.

 

Tali autorizzazioni sono subordinate alle condizioni stabilite nell'allegato III della presente direttiva.

 

 

Articolo 14

Misure da applicare in presenza di focolai di HPAI in unità produttive distinte.

In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda costituita di due o più unità produttive distinte, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 11, paragrafo 2, primo comma, per le unità produttive in cui siano presenti pollame o altri volatili in cattività per i quali non esistano sospetti di HPAI, purché tali deroghe non compromettano il controllo della malattia.

 

Tali deroghe sono concesse in rapporto a due o più unità produttive distinte soltanto laddove il veterinario ufficiale - tenendo conto della struttura, delle dimensioni, del funzionamento, del tipo di ricovero, dell'alimentazione, della fonte di approvvigionamento idrico, delle attrezzature, del personale e dei visitatori dell'azienda - constati la totale separazione da altre unità produttive sia in termini di ubicazione sia in termini di gestione corrente del pollame o degli altri volatili in cattività ivi tenuti.

 

 

Articolo 15

Misure da applicare nelle aziende a contatto.

1. L'autorità competente decide, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto.

 

L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'HPAI conformemente al manuale diagnostico.

 

2. Sulla base dell'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame.

 

L'allegato IV stabilisce i criteri principali da tenere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 11 alle aziende a contatto.

 

3. L'autorità competente garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame e dagli altri volatili in cattività siano prelevati campioni per confermare o escludere - conformemente al manuale diagnostico - la presenza del virus dell'HPAI in quelle aziende a contatto.

 

4. L'autorità competente garantisce che, in un'azienda in cui il pollame o gli altri volatili in cattività sono abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di influenza aviaria, gli edifici e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

 

Sezione 2

zone di protezione e sorveglianza e ulteriori zone soggette a restrizioni

 

 

Articolo 16

Istituzione di zone di protezione e sorveglianza e di ulteriori zone soggette a restrizioni in presenza di focolai di HPAI.

1. Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di HPAI, l'autorità competente istituisce:

 

a) una zona di protezione con un raggio minimo di tre chilometri intorno all'azienda;

 

b) una zona di sorveglianza con un raggio minimo di 10 chilometri intorno all'azienda, comprendente la zona di protezione.

 

2. Se il focolaio di HPAI è confermato in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di altri volatili in cattività ufficialmente registrate in cui non è presente pollame, l'autorità competente può, previa valutazione del rischio, derogare nella misura necessaria dalle disposizioni di cui alle Sezioni da 2 a 4 relative all'introduzione di zone di protezione e sorveglianza ed alle misure da applicare al loro interno, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

 

3. Nell'istituire le zone di protezione e sorveglianza di cui al paragrafo 1, l'autorità competente tiene conto perlomeno dei criteri di seguito elencati:

 

a) l'indagine epidemiologica;

 

b) la situazione geografica, con particolare riferimento alle barriere naturali;

 

c) l'ubicazione e la vicinanza delle aziende e la stima del numero di capi di pollame;

 

d) i flussi della movimentazione e degli scambi di pollame e altri volatili in cattività;

 

e) le attrezzature e il personale disponibili per controllare l'eventuale movimentazione, all'interno delle zone di protezione e sorveglianza, del pollame o degli altri volatili in cattività, delle loro carcasse, del concime, delle lettiere o dello strame usato, soprattutto nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività da abbattere e da eliminare debbano essere spostati dall'azienda d'origine.

 

4. L'autorità competente può istituire ulteriori zone di restrizione intorno alle zone di protezione e sorveglianza o nelle loro adiacenze, tenendo conto dei criteri di cui al paragrafo 3.

 

5. Se una zona di protezione o sorveglianza o un'ulteriore zona di restrizione comprende parti del territorio di vari Stati membri, le autorità competenti degli Stati membri interessati collaborano all'istituzione della zona.

 

 

Articolo 17

Misure da applicare sia nelle zone di protezione che nelle zone di sorveglianza.

1. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle seguenti misure nelle zone di protezione e sorveglianza:

 

a) sono definite procedure che consentano la rintracciabilità di qualsiasi cosa suscettibile di diffondere il virus dell'influenza aviaria, inclusi il pollame, gli altri volatili in cattività, le carni, le uova, le carcasse, il mangime, lo strame, le persone che sono state a contatto con il pollame o gli altri volatili in cattività infetti o i veicoli collegati al comparto avicolo;

 

b) i titolari sono tenuti a fornire all'autorità competente, laddove richiesti, le informazioni pertinenti relative al pollame o agli altri volatili in cattività e alle uova che entrano o escono dall'azienda.

 

2. L'autorità competente adotta ogni misura ragionevole per garantire che tutte le persone interessate nelle zone di protezione e sorveglianza soggette a restrizioni siano pienamente informate in merito alle restrizioni in vigore.

 

L'informazione può essere divulgata tramite cartelli informativi, mezzi di comunicazione quali la stampa e la televisione o qualsiasi altro mezzo ritenuto adeguato.

 

3. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende o nelle zone a rischio.

 

4. Gli Stati membri che applicano le misure di cui al paragrafo 3 ne informano immediatamente la Commissione che esamina quanto prima la situazione con gli Stati membri interessati e in sede di comitato.

 

 

Sezione 3

Misure da applicare nelle zone di protezione

 

 

Articolo 18

Censimento, visite a cura del veterinario ufficiale e sorveglianza.

L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle zone di protezione:

 

a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende;

 

b) un veterinario ufficiale visita quanto prima tutte le aziende commerciali per sottoporre a esame clinico il pollame e gli altri volatili in cattività, e procedere - laddove necessario - alla raccolta di campioni da sottoporre a esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico; viene tenuto un registro delle visite e dei relativi risultati; un ufficiale veterinario visita le aziende non commerciali prima dell'abolizione della zona di protezione;

 

c) viene immediatamente attuata un'ulteriore sorveglianza conformemente al manuale diagnostico, in modo da individuare l'eventuale ulteriore diffusione dell'influenza aviaria nelle aziende ubicate nella zona di protezione.

 

 

Articolo 19

Misure da applicare nelle aziende all'interno delle zone di protezione.

L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nelle aziende ubicate nelle zone di protezione:

 

a) tutto il pollame e tutti gli altri volatili in cattività sono trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

 

b) le carcasse sono distrutte quanto prima;

 

c) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carne, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono immediatamente sottoposti ad una o più procedure di cui all'articolo 48;

 

d) tutte le parti di veicoli, utilizzati dal personale o da altre persone, che entrano o escono dalle aziende e che potrebbero essere state contaminate sono sottoposte senza indugio ad una o più procedure di cui all'articolo 48;

 

e) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita da un'azienda di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi domestici. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

 

i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e

 

ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

 

f) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;

 

g) chiunque entri o esca dalle aziende deve rispettare opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

 

h) il titolare tiene un registro di tutti i visitatori dell'azienda, escluse le abitazioni, in modo da agevolare la sorveglianza e la lotta contro la malattia. Tale registro deve essere messo a disposizione dell'autorità competente che lo richieda. I registri non sono obbligatori per le aziende quali zoo e parchi naturali, i cui visitatori non abbiano accesso alle aree dove sono tenuti i volatili.

 

 

Articolo 20

Divieto di rimozione o spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende.

L'autorità competente vigila affinché siano vietati - salvo sua autorizzazione - la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami provenienti dalle aziende ubicate nelle zone di protezione. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da aziende sottoposte a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista del successivo trattamento di distruzione dei virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

 

Articolo 21

Fiere, mercati o altri raduni e ripopolamento faunistico.

L'autorità competente vigila affinché nelle zone di protezione siano vietate fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività.

 

L'autorità competente garantisce che nelle zone di protezione non vengano rilasciati pollame o altri volatili in cattività destinati al ripopolamento faunistico.

 

 

Articolo 22

Divieto di movimentazione e trasporto di volatili, uova, carni di pollame e carcasse.

1. L'autorità competente garantisce che all'interno delle zone di protezione siano vietati la movimentazione e il trasporto tra aziende, su strada, salvo che sulle strade private delle aziende, o su rotaia, di pollame, altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno, di uova e di carcasse.

 

2. L'autorità competente garantisce che sia vietato il trasporto di carni di pollame dai macelli, dagli impianti di sezionamento e dai depositi frigoriferi salvo se:

 

a) le carni provengono da pollame allevato al di fuori delle zone di protezione e sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni di pollame provenienti dalle zone di protezione; oppure

 

b) le carni sono state prodotte almeno 21 giorni prima della data stimata della prima infezione in un'azienda all'interno di una zona di protezione e da allora sono state conservate e trasportate separatamente dalle carni prodotte in seguito.

 

3. Il divieto di cui ai paragrafi 1 e 2 non si applica tuttavia al transito su strada o rotaia attraverso la zona di protezione che non comporti operazioni di scarico o soste.

 

 

Articolo 23

Deroghe per il trasporto diretto di pollame destinato alla macellazione immediata e per la movimentazione o trattamento delle carni di pollame.

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato del pollame proveniente da un'azienda situata nella zona di protezione e destinato alla macellazione immediata, a condizione che:

 

a) il veterinario ufficiale esegua un esame clinico del pollame nell'azienda di origine nelle 24 ore precedenti l'avvio alla macellazione;

 

b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico;

 

c) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

 

d) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione;

 

e) il pollame proveniente dalla zona di protezione venga mantenuto separato e macellato separatamente o in momenti diversi rispetto all'altro pollame, preferibilmente al termine di una giornata lavorativa. Prima della macellazione di altro pollame dovranno poi essere effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

 

f) il veterinario ufficiale garantisca che sia effettuato un esame minuzioso del pollame presso il macello designato all'arrivo del pollame e dopo la sua macellazione;

 

g) le carni non siano ammesse al commercio intracomunitario o internazionale e rechino la bollatura sanitaria prevista per le carni fresche a norma dell'allegato II della direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (17), salvo quanto diversamente disposto in base alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, della presente direttiva;

 

h) le carni siano ottenute, sezionate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni destinate al commercio intracomunitario e internazionale e siano utilizzate in modo da evitarne l'impiego in prodotti a base di carne destinati al commercio intracomunitario o internazionale, salvo che:

 

i) non siano state sottoposte a un trattamento contemplato dall'allegato III della direttiva 2002/99/CE; oppure

 

ii) non sia diversamente disposto conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di protezione del pollame di provenienza esterna alla zona stessa destinato alla macellazione immediata e la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame, a condizione che:

 

a) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame e confermi in seguito la macellazione all'autorità competente di spedizione;

 

b) il pollame sia tenuto separatamente da altro pollame proveniente dalla zona di protezione e sia macellato separatamente o in tempi diversi da altro pollame;

 

c) le carni di pollame prodotte siano sezionate, trasportate e conservate separatamente dalle carni di pollame ottenute da altro pollame proveniente dalla zona di protezione;

 

d) i sottoprodotti siano distrutti.

 

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(17) [Nota ufficiale] GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

 

 

Articolo 24

Deroghe per il trasporto diretto di pulcini di un giorno.

1. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno, provenienti da aziende ubicate all'interno della zona di protezione, a un'azienda o a un capannone di quell'azienda che siano ubicati nello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, a condizione che:

 

a) il pollame sia trasportato in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

 

b) vengano applicate idonee misure di biosicurezza nel corso del trasporto e nell'azienda di destinazione;

 

c) successivamente all'arrivo dei pulcini di un giorno l'azienda di destinazione sia sottoposta a sorveglianza ufficiale;

 

d) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.

 

2. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pulcini di un giorno nati da uova provenienti da aziende ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza a una qualsiasi altra azienda dello stesso Stato membro, preferibilmente al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni igieniche di lavoro, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario.

 

 

Articolo 25

Deroghe per il trasporto diretto di pollastre.

In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di pollastre a un'azienda o a un capannone di quell'azienda nei quali non sia presente altro pollame e che siano ubicati preferibilmente all'interno della zona di protezione o sorveglianza, a condizione che:

 

a) il veterinario ufficiale effettui un esame clinico del pollame e degli altri volatili in cattività nell'azienda d'origine ed in particolare di quelli da movimentare;

 

b) laddove opportuno, il pollame sia stato sottoposto nell'azienda d'origine a esami di laboratorio con esito negativo, conformemente al manuale diagnostico;

 

c) le pollastre siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

 

d) l'azienda o il capannone di destinazione siano sottoposti a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre;

 

e) se trasferito fuori della zona di protezione o di sorveglianza, il pollame resti nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni.

 

 

Articolo 26

Deroga per il trasporto di uova da cova e da tavola.

1. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova da cova da qualsiasi azienda a un incubatoio da essa designato («incubatoio designato») ubicato all'interno della zona di protezione o da un'azienda ubicata nella zona di protezione a qualsiasi incubatoio designato purché si rispettino, in quest'ultimo caso, le seguenti condizioni:

 

a) i riproduttori dell'allevamento di origine da cui provengono le uova da cova siano stati controllati conformemente al manuale diagnostico e non si sospetti la presenza di influenza aviaria in tali aziende;

 

b) le uova da cova e i relativi imballaggi siano stati disinfettati prima della spedizione e sia garantita la rintracciabilità delle uova;

 

c) le uova da cova siano trasportate in veicoli sigillati dall'autorità competente o sotto il suo controllo;

 

d) nell'incubatoio designato vengano applicate misure di biosicurezza conformi alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

 

2. In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di uova:

 

a) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;

 

b) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

 

c) per la distruzione.

 

 

Articolo 27

Deroga per il trasporto diretto di carcasse.

In deroga all'articolo 22, l'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto di carcasse, purché effettuato ai fini della loro eliminazione.

 

 

Articolo 28

Pulizia e disinfezione dei mezzi di trasporto.

L'autorità competente garantisce che i veicoli e le attrezzature utilizzati per il trasporto di cui agli articoli da 23 a 27 vengano immediatamente puliti e disinfettati al termine del trasporto conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

Articolo 29

Durata delle misure.

1. Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e finché le aziende ubicate nella zona di protezione non siano state sottoposte a esami secondo il manuale diagnostico.

 

2. Nel momento in cui, secondo quanto stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, non sia più necessario mantenere in vigore le misure di cui alla presente sezione, nell'ex zona di protezione si applicano le misure previste dall'articolo 30 per la durata prevista all'articolo 31.

 

 

Sezione 4

Misure da applicare nelle zone di sorveglianza

 

Articolo 30

Misure da applicare nelle zone di sorveglianza.

Nelle zone di sorveglianza l'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate:

 

a) viene effettuato quanto prima un censimento di tutte le aziende avicole commerciali;

 

b) è vietata la movimentazione di pollame, pollastre, pulcini di un giorno, uova all'interno della zona di sorveglianza salvo autorizzazione dell'autorità competente la quale garantisce l'applicazione di opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria. Tale divieto non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di sorveglianza che non comporti operazioni di scarico o soste;

 

c) è vietato il trasporto di pollame, pollastre, pulcini di un giorno e uova verso aziende, macelli o centri di imballaggio o stabilimenti per la fabbricazione di ovoprodotti ubicati all'esterno della zona di sorveglianza. L'autorità competente può tuttavia autorizzare il trasporto diretto di:

 

i) pollame da macello a un impianto designato per la macellazione immediata, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 23, paragrafo 1, lettere a), b) e d).

 

L'autorità competente può autorizzare il trasporto diretto a un macello designato situato nella zona di sorveglianza di pollame di provenienza esterna alle zone di protezione e sorveglianza per la macellazione immediata, nonché la successiva movimentazione delle carni derivate da tale pollame;

 

ii) pollastre destinate a un'azienda in cui non sia presente altro pollame e che sia ubicata nello stesso Stato membro.

 

L'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente all'arrivo delle pollastre che restano nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni;

 

iii) pulcini di un giorno:

 

verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nello stesso Stato membro, purché vengano applicate opportune misure di biosicurezza, l'azienda sia sottoposta a sorveglianza ufficiale dopo il trasporto e i pulcini di un giorno restino nell'azienda di destinazione per almeno 21 giorni; oppure

 

verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova da cova di aziende avicole ubicate al di fuori delle zone di protezione e sorveglianza, purché l'incubatoio di partenza sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, che dette uova non abbiano avuto alcun contatto con altre uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli delle citate zone, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

 

iv) uova da cova verso un incubatoio designato situato all'interno o all'esterno della zona di sorveglianza. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

 

v) uova da tavola verso un centro di imballaggio designato, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;

 

vi) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004, situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

 

vii) uova destinate alla distruzione;

 

d) chiunque entri o esca dalle aziende site nella zona di sorveglianza rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

 

e) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, carcasse, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48;

 

f) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda in cui sia tenuto pollame. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

 

i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

 

g) aumenti della morbilità o della mortalità o cali significativi dei livelli di produzione nelle aziende sono immediatamente segnalati all'autorità competente che svolge gli opportuni accertamenti secondo il manuale diagnostico;

 

h) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, dei liquami o del concime salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può essere autorizzato il trasporto di concime da un'azienda ubicata nella zona di sorveglianza e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente all'articolo 64, paragrafo 2;

 

i) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività;

 

j) non viene rilasciato pollame per il ripopolamento faunistico.

 

 

Articolo 31

Durata delle misure.

Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute per almeno 30 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite secondo quanto prescritto dall'articolo 48.

 

 

Sezione 5

Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione

 

 

Articolo 32

Misure da applicare in ulteriori zone di restrizione.

1. L'autorità competente può disporre l'applicazione parziale o totale delle misure di cui alle sezioni 3 e 4 all'interno delle ulteriori zone di restrizione previste dall'articolo 16, paragrafo 4 («ulteriori zone di restrizione»).

 

2. Qualora i dati epidemiologici o altri riscontri lo richiedano, l'autorità competente può attuare un programma preventivo di eradicazione, comprendente la macellazione o l'abbattimento preventivi del pollame o di altri volatili in cattività, nelle aziende e nelle zone a rischio, secondo i criteri di cui all'allegato IV, ubicate nelle ulteriori zone di restrizione.

 

Il ripopolamento di tali aziende avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

 

3. Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano immediatamente la Commissione.

 

4. La Commissione esamina quanto prima la situazione con gli Stati membri interessati e in sede di comitato.

 

5. Fatte salve le decisioni da adottare a norma della decisione 90/424/CEE del Consiglio del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (18), è possibile adottare ulteriori misure di sorveglianza, di biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

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(18) [Nota ufficiale] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

 

 

Sezione 6

Deroghe e ulteriori misure di biosicurezza

 

 

Articolo 33

Deroghe.

1. Gli Stati membri stabiliscono le modalità specifiche secondo cui possono concedere le deroghe di cui all'articolo 16 e agli articoli da 23 a 27, comprese misure e condizioni alternative adeguate. Dette deroghe sono basate su una valutazione del rischio effettuata dall'autorità competente.

 

2. L'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe alle misure di cui alle sezioni 3 e 4 laddove si abbia conferma dell'HPAI in un incubatoio.

 

3. In presenza di un focolaio di HPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate, o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 18, lettere b) e c), dall'articolo 22 e dall'articolo 30, lettere b), c) e f).

 

4. In deroga alle sezioni 3 e 4, in presenza di focolai di HPAI gli Stati membri possono, sulla base di una valutazione del rischio, introdurre misure specifiche in materia di movimentazione dei colombi viaggiatori in entrata e in uscita dalle zone di protezione e sorveglianza e all'interno delle medesime.

 

5. Le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono concesse soltanto qualora non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

 

6. Gli Stati membri che concedono le deroghe di cui ai paragrafi da 1 a 4 ne informano immediatamente la Commissione.

 

7. In ogni caso la Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

 

Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi da 1 a 4, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

8. Pollame (compresi i pulcini di un giorno), altri volatili in cattività, uova da cova, strame usato, concime e liquami provenienti da un'azienda cui è stata concessa una deroga ai sensi del presente articolo non possono essere commercializzati al di fuori dello Stato membro interessato salvo altrimenti deciso conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Articolo 34

Ulteriori misure di biosicurezza.

1. Per impedire la diffusione dell'influenza aviaria, oltre alle misure di cui alle sezioni 3, 4 e 5 l'autorità competente può imporre l'attuazione di ulteriori misure di biosicurezza nelle aziende ubicate in zone di protezione e sorveglianza e nelle ulteriori zone di restrizione, nonché in compartimenti avicoli e in compartimenti di altri volatili in cattività dello Stato membro interessato.

 

Queste misure possono comprendere restrizioni alla movimentazione di veicoli o di persone adibiti alla consegna del mangime, alla raccolta delle uova, al trasporto del pollame ai macelli, alla raccolta delle carcasse destinate alla distruzione, nonché restrizioni di altri movimenti del personale, dei veterinari o di coloro che effettuano consegne di forniture agricole.

 

2. Gli Stati membri che adottano le misure di cui al paragrafo 1 ne informano immediatamente la Commissione.

 

3. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

 

4. Fatte salve le decisioni da adottare a norma della decisione 90/424/CEE, è possibile adottare ulteriori misure di sorveglianza, biosicurezza e di lotta contro la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Sezione 7

Misure da applicare in presenza di sospetto e conferma dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) in talune strutture diverse dalle aziende e nei mezzi di trasporto

 

 

Articolo 35

Accertamenti per sospetta presenza dell'HPAI nei macelli e nei mezzi di trasporto.

In presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI nei macelli o nei mezzi di trasporto, l'autorità competente avvia immediatamente un'indagine nell'azienda di origine del pollame o di altri volatili in cattività volta a confermarne o escluderne la presenza conformemente al manuale diagnostico.

 

 

Articolo 36

Misure da applicare nei macelli.

1. In presenza di un sospetto o di una conferma dell'HPAI in un macello, l'autorità competente garantisce che sulla base di una valutazione del rischio tutto il pollame presente nel macello venga abbattuto o macellato quanto prima sotto controllo ufficiale.

 

In caso di macellazione le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservati separatamente sotto controllo ufficiale fino al completamento di ulteriori accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.

 

2. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutti quanto prima sotto controllo ufficiale.

 

 

Articolo 37

Misure da applicare nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto.

1. In presenza di un sospetto o di una conferma della presenza dell'HPAI in un posto d'ispezione frontaliero o in un mezzo di trasporto, l'autorità competente garantisce che sulla base di una valutazione del rischio tutto il pollame e gli altri volatili in cattività presenti nel posto d'ispezione frontaliero o nel mezzo di trasporto siano abbattuti, macellati o messi in isolamento separatamente da pollame o altri volatili in cattività sotto controllo ufficiale fino al completamento degli accertamenti conformemente al manuale diagnostico. L'autorità competente applica se del caso le misure di cui all'articolo 7.

 

L'autorità competente può autorizzare il trasporto del pollame o di altri volatili in cattività verso un'altra struttura dove saranno abbattuti, macellati o messi in isolamento.

 

L'autorità competente può decidere di non abbattere o macellare quel pollame o gli altri volatili in cattività presenti nel posto di ispezione frontaliero che non abbiano avuto contatto con il pollame o con gli altri volatili in cattività sospetti d'infezione.

 

2. In caso di macellazione di pollame di cui al paragrafo 1, le carni di tale pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono conservate separatamente e sotto controllo ufficiale fino al completamento di accertamenti svolti conformemente al manuale diagnostico.

 

3. Qualora l'HPAI sia confermata, le carni di pollame ed eventuali sottoprodotti derivanti da esso nonché le carni ed i sottoprodotti di qualsiasi altro pollame che possa essere stato contaminato durante il processo di macellazione e produzione sono distrutte quanto prima sotto controllo ufficiale.

 

 

Articolo 38

Ulteriori misure da applicare nei macelli, nei posti d'ispezione frontalieri o nei mezzi di trasporto.

Qualora in un macello, in un posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto sia sospettata o confermata la presenza dell'HPAI, l'autorità competente garantisce l'applicazione delle ulteriori misure di seguito elencate:

 

a) nel macello, nel posto d'ispezione frontaliero o nei mezzi di trasporto non vengono introdotti pollame o altri volatili in cattività perlomeno finché non siano trascorse 24 ore dal completamento delle operazioni di pulizia e disinfezione di cui alla lettera b) conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48. Per quanto riguarda i posti d'ispezione frontalieri, il divieto di introduzione può essere esteso ad altri animali;

 

b) le operazioni di pulizia e di disinfezione degli edifici, delle attrezzature e dei veicoli contaminati vengono effettuate conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e sotto controllo ufficiale del veterinario ufficiale;

 

c) viene svolta un'analisi epidemiologica;

 

d) le misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, sono applicate nell'azienda di origine del pollame o delle carcasse infetti e nelle aziende a contatto;

 

e) salvo diversa indicazione risultante dall'indagine epidemiologica e dagli ulteriori accertamenti di cui all'articolo 35, nell'azienda d'origine sono applicate le misure previste dall'articolo 11;

 

f) l'isolato del virus dell'influenza aviaria è sottoposto alla procedura di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale.

 

 

Capo V

Influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)

 

 

Sezione 1

Misure da applicare nelle aziende in cui i focolai sono confermati

 

 

Articolo 39

Misure da applicare.

1. In presenza di un focolaio di LPAI, l'autorità competente garantisce che le misure previste all'articolo 7, paragrafo 2, lettere a), b), c), e), g) e h), all'articolo 7, paragrafo 3 e ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo vengano applicate sulla base di una valutazione del rischio, tenendo conto almeno dei criteri stabiliti nell'allegato V.

 

2. L'autorità competente garantisce che venga praticato, sotto controllo ufficiale, il depopolamento di tutto il pollame presente nell'azienda e di tutti gli altri volatili in cattività delle specie nelle quali sia stata confermata l'LPAI, così da impedire la diffusione dell'influenza aviaria.

 

Il depopolamento può essere esteso ad altri volatili in cattività dell'azienda in base alla valutazione del rischio di ulteriore diffusione dell'influenza aviaria posto da tali volatili e può essere esteso ad altre aziende che possono essere considerate aziende a contatto sulla base dell'indagine epidemiologica.

 

Prima del depopolamento non sono consentiti l'ingresso o l'uscita dall'azienda di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione dell'autorità competente.

 

3. Ai fini del paragrafo 2 il depopolamento viene condotto conformemente alla direttiva 93/119/CE e l'autorità competente decide che il pollame o gli altri volatili in cattività vengano:

 

a) abbattuti quanto prima oppure

 

b) macellati in un macello designato conformemente alle condizioni stabilite al paragrafo 4.

 

Allorché il depopolamento avviene mediante macellazione in un macello designato, il pollame è sottoposto ad ulteriore sorveglianza e ad esami.

 

Il pollame non può essere trasferito dall'azienda al macello designato finché l'autorità competente, tenendo conto in particolare delle indagini e degli esami di laboratorio volti a determinare la portata di un'eventuale escrezione del virus da parte del pollame effettuati conformemente al manuale diagnostico, nonché della valutazione del rischio, accerta che il rischio di un'ulteriore diffusione dell'LPAI è minimo.

 

4. La macellazione in un macello designato conformemente al paragrafo 3 può aver luogo unicamente a condizione che:

 

a) il pollame sia inviato direttamente dall'azienda al macello designato;

 

b) ogni spedizione sia sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza;

 

c) ogni spedizione resti sigillata per tutta la durata del trasporto fino al macello designato;

 

d) siano osservate ulteriori misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;

 

e) l'autorità competente responsabile del macello designato venga informata e accetti di ricevere il pollame;

 

f) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48; e

 

g) i sottoprodotti di tale pollame al macello siano distrutti.

 

5. L'autorità competente garantisce che vengano distrutte sotto controllo ufficiale:

 

a) le carcasse; e

 

b) le uova da cova presenti nell'azienda.

 

6. L'autorità competente garantisce l'adozione delle misure di seguito elencate:

 

a) le uova da cova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui alla presente direttiva vengono - ogniqualvolta possibile - rintracciate e la loro schiusa avviene sotto sorveglianza ufficiale;

 

b) i pulcini nati da uova raccolte nell'azienda nel periodo compreso tra la probabile data di introduzione dell'LPAI nell'azienda e l'adozione delle misure di cui alla presente direttiva vengono - ogniqualvolta possibile - sottoposti a sorveglianza ufficiale e vengono condotti accertamenti conformemente al manuale diagnostico;

 

c) le uova presenti nell'azienda e quelle successivamente prodotte nell'azienda prima del depopolamento previsto dal paragrafo 2 sono trasportate a condizione che sia ridotto al minimo il rischio di diffusione dell'LPAI:

 

i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato») purché siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente;

 

ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004; oppure

 

iii) per la distruzione;

 

d) materiali o sostanze potenzialmente contaminati sono trattati secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale oppure distrutti;

 

e) il concime, i liquami e le lettiere potenzialmente contaminati sono sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48;

 

f) successivamente al depopolamento, gli edifici utilizzati per ospitare il pollame e gli altri volatili in cattività, le attrezzature potenzialmente contaminate e i veicoli impiegati per trasportare le carcasse, il mangime, il concime, i liquami e le lettiere o qualsivoglia materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono quanto prima sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48;

 

g) non sono ammessi l'ingresso o l'uscita dall'azienda di mammiferi di specie domestiche senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

 

i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e

 

ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

 

h) in presenza di un focolaio primario di LPAI, l'isolato virale è sottoposto agli esami di laboratorio di cui al manuale diagnostico ai fini dell'identificazione del sottotipo virale. L'isolato virale viene inviato quanto prima al laboratorio comunitario di riferimento di cui all'articolo 51, paragrafo 1.

 

7. Gli Stati membri che applicano le misure di cui ai paragrafi 2, 4 e 5 le comunicano immediatamente alla Commissione.

 

 

Articolo 40

Deroghe per talune aziende.

1. In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera b) e dall'articolo 39, paragrafo 5 purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

 

2. Laddove venga concessa una deroga di cui al paragrafo 1, l'autorità competente garantisce che il pollame o gli altri volatili in cattività oggetto della deroga:

 

a) siano trasferiti e tenuti all'interno di un edificio dell'azienda. Qualora ciò sia irrealizzabile o qualora il loro benessere sia compromesso, essi sono confinati in altro luogo della stessa azienda che non consenta contatti con altro pollame o altri volatili in cattività di altre aziende. È adottata ogni misura ragionevole per ridurre al minimo i contatti con i volatili selvatici;

 

b) siano sottoposti a ulteriore sorveglianza e ad esami conformemente al manuale diagnostico e non vengano allontanati finché dagli esami di laboratorio non risulti che essi non rappresentano più un rischio significativo di ulteriore diffusione dell'LPAI; e

 

c) non vengano allontanati dall'azienda di origine, salvo per l'invio alla macellazione o per il trasferimento in un'altra azienda ubicata:

 

i) nello stesso Stato membro, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente; oppure

 

ii) in un altro Stato membro, previo assenso dello Stato membro di destinazione.

 

3. In presenza di focolai di LPAI in incubatoi l'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, concedere deroghe parziali o totali alle misure di cui all'articolo 39.

 

4. Gli Stati membri fissano norme specifiche per l'applicazione delle deroghe di cui ai paragrafi 1 e 3.

 

5. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi 1 e 3.

 

6. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

 

7. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Sezione 2

Unità produttive distinte e aziende a contatto

 

 

Articolo 41

Misure da applicare in presenza di focolai di LPAI in unità produttive distinte.

1. In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda comprendente due o più unità produttive distinte, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure di cui all'articolo 39, paragrafo 2, per le unità produttive in cui sia presente pollame sano, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

 

2. Gli Stati membri fissano norme specifiche per l'applicazione delle deroghe di cui al paragrafo 1, tenendo conto delle garanzie sanitarie degli animali che possono essere ottenute e stabiliscono le opportune misure alternative.

 

3. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1.

 

4. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

 

5. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma del paragrafo 1, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Articolo 42

Misure da applicare nelle aziende a contatto.

1. L'autorità competente decide, in base all'indagine epidemiologica, se un'azienda debba essere considerata azienda a contatto.

 

L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di cui all'articolo 7, paragrafo 2, alle aziende a contatto fino a quando non sia stata esclusa la presenza dell'LPAI in conformità al manuale diagnostico.

 

2. Sulla base dell'indagine epidemiologica l'autorità competente può applicare le misure di cui all'articolo 39 alle aziende a contatto, soprattutto nel caso in cui tali aziende siano ubicate in una zona ad alta densità di pollame.

 

L'allegato IV stabilisce i criteri principali da prendere in considerazione per l'applicazione delle misure di cui all'articolo 39 nelle aziende a contatto.

 

3. L'autorità competente garantisce che, durante l'abbattimento, dal pollame vengano prelevati campioni per confermare o escludere - conformemente al manuale diagnostico - la presenza del virus dell'LPAI in tali aziende a contatto.

 

4. L'autorità competente garantisce che, in un'azienda in cui il pollame e gli altri volatili in cattività sono macellati o abbattuti e distrutti ed è successivamente confermata la presenza di LPAI, gli edifici e gli eventuali pascoli utilizzati per ospitarli, le aie e le attrezzature potenzialmente contaminati e i veicoli utilizzati per trasportare il pollame, gli altri volatili tenuti in cattività, le carcasse, le carni, il mangime, il concime, i liquami, le lettiere e qualsivoglia altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati siano sottoposti a una o più procedure di cui all'articolo 48.

 

 

Sezione 3

Istituzione di zone di restrizione

 

 

Articolo 43

Istituzione di zone di restrizione in presenza di focolai di LPAI.

Immediatamente dopo la comparsa di un focolaio di LPAI l'autorità competente istituisce intorno all'azienda una zona di restrizione con un raggio di almeno un chilometro.

 

 

Articolo 44

Misure da applicare nella zona di restrizione.

1. L'autorità competente garantisce l'applicazione delle misure di seguito elencate nella zona di restrizione:

 

a) viene effettuato con la massima tempestività un censimento di tutte le aziende commerciali;

 

b) vengono effettuati - conformemente al manuale diagnostico - esami di laboratorio nelle aziende avicole commerciali ubicate entro un raggio di almeno un chilometro dall'azienda;

 

c) ogni movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova verso la zona di restrizione o al suo interno è subordinato ad autorizzazione e alle altre misure di controllo che l'autorità competente ritenga opportune. Tale restrizione non si applica al transito su strada o rotaia attraverso la zona di restrizione che non comporti operazioni di scarico o soste;

 

d) è vietata la movimentazione di pollame, di altri volatili in cattività, di pollastre, di pulcini di un giorno e di uova in uscita dalla zona di restrizione, salvo nel caso in cui l'autorità competente autorizzi il trasporto diretto di:

 

i) pollame da macello a un impianto ubicato nello stesso Stato membro;

 

ii) pollame vivo destinato a un'azienda o capannone ubicati nello stesso Stato membro e in cui non sia presente altro pollame. Il pollame vivo vi resta per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al suo arrivo;

 

iii) pulcini di un giorno:

 

verso un'azienda o un capannone di tale azienda ubicati nello stesso Stato membro. I pulcini di un giorno vi restano per 21 giorni e l'azienda è sottoposta a sorveglianza ufficiale successivamente al loro arrivo; oppure

 

verso una qualsiasi altra azienda nel caso in cui si tratti di pulcini di un giorno nati da uova di aziende avicole ubicate al di fuori della zona di restrizione, purché l'incubatoio sia in grado di garantire, attraverso la propria organizzazione logistica e le condizioni operative in materia di biosicurezza, l'assenza di contatto con uova da cova o pulcini di un giorno di allevamenti avicoli della zona di restrizione, caratterizzati quindi da un diverso stato sanitario;

 

iv) uova da cova verso un incubatoio designato. Le uova da cova e i relativi imballaggi sono disinfettati prima della spedizione e deve essere garantita la rintracciabilità delle uova;

 

v) uova da tavola verso un centro di imballaggio, purché confezionate in imballaggi a perdere e tutte le misure di biosicurezza previste dall'autorità competente siano applicate;

 

vi) uova verso uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II, del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI, del regolamento (CE) n. 852/2004 situato all'interno o all'esterno della zona di restrizione;

 

vii) uova destinate alla distruzione;

 

e) le carcasse vengono distrutte;

 

f) chiunque entri o esca dalle aziende ubicate nella zona di restrizione rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

 

g) i veicoli e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame o altri volatili in cattività vivi, mangime, concime, liquami e lettiere, nonché qualsiasi altro materiale o sostanza potenzialmente contaminati sono puliti e disinfettati senza indugio dopo la contaminazione, conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48;

 

h) non sono ammessi, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, l'ingresso o l'uscita di pollame, altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche da un'azienda. Tale limitazione non si applica ai mammiferi che abbiano accesso unicamente agli spazi riservati all'abitazione umana in cui essi:

 

i) non hanno contatti con il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda e

 

ii) non hanno accesso alle gabbie o alle zone in cui è tenuto il pollame o altri volatili in cattività dell'azienda;

 

i) non sono consentiti la rimozione o lo spargimento dello strame usato, del concime o dei liquami salvo autorizzazione dell'autorità competente. Può tuttavia essere autorizzato il trasporto di concime o di liquami da un'azienda ubicata in una zona soggetta a restrizioni e sottoposta a misure di biosicurezza a un impianto riconosciuto per il trattamento o per il deposito temporaneo in vista di un successivo trattamento destinato a distruggere i virus dell'influenza aviaria eventualmente presenti, secondo quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1774/2002 o dalle norme specifiche che possono essere adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2;

 

j) sono vietati fiere, mercati, esposizioni o altri raduni di pollame o altri volatili in cattività, salvo autorizzazione da parte dell'autorità competente;

 

k) non vengono rilasciati pollame o altri volatili in cattività per il ripopolamento faunistico.

 

2. In base a una valutazione del rischio l'autorità competente può introdurre, oltre a quelle previste nella presente sezione, ulteriori misure di cui informa la Commissione.

 

3. Ulteriori misure possono essere adottate per prevenire la diffusione dell'influenza aviaria conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Articolo 45

Durata delle misure.

Le misure di cui alla presente sezione sono mantenute:

 

a) per almeno 21 giorni dalla data del completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione nell'azienda infetta eseguite conformemente a una o più procedure di cui all'articolo 48 e finché le autorità competenti - a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio - non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI;

 

b) per almeno 42 giorni dalla conferma del focolaio e finché le autorità competenti - a seguito di accertamenti e di esami di laboratorio condotti nella zona di restrizione secondo il manuale diagnostico e in base alla valutazione del rischio - non ritengano trascurabile il rischio di diffusione dell'LPAI;

 

oppure

 

c) per qualsiasi altra durata e alle condizioni da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Articolo 46

Deroghe.

1. Qualora in un incubatoio sia confermata la presenza dell'LPAI, l'autorità competente può, in base a una valutazione del rischio, derogare in tutto o in parte alle misure di cui agli articoli 43 e 44.

 

2. In presenza di un focolaio di LPAI in un'azienda non commerciale, un circo, uno zoo, un negozio di uccelli da compagnia, un parco naturale, un'area recintata in cui il pollame o gli altri volatili in cattività siano tenuti a scopi scientifici o per scopi connessi con la conservazione di specie minacciate o di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate, l'autorità competente può concedere deroghe alle misure previste nella presente sezione, purché tali deroghe non compromettano le misure di lotta contro la malattia.

 

3. Gli Stati membri che concedono le deroghe di cui ai paragrafi 1 e 2 ne informano immediatamente la Commissione.

 

4. La Commissione esamina quanto prima la situazione con lo Stato membro interessato e in sede di comitato.

 

5. Tenuto conto di eventuali deroghe concesse a norma dei paragrafi 1 e 2, è possibile adottare misure atte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Capo VI

Misure volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie

 

 

Articolo 47

Esami di laboratorio e altre misure riguardanti i suini e altre specie.

1. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda, l'autorità competente garantisce che vengano effettuati sui suini presenti nell'azienda esami di laboratorio appropriati, conformemente al manuale diagnostico, volti a confermare o escludere un'infezione da virus dell'influenza aviaria, pregressa o in atto, in tali suini.

 

In attesa del risultato di questi esami è assolutamente vietato fare uscire suini dall'azienda.

 

2. Qualora gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino la positività ai virus dell'influenza aviaria nei suini, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di detti suini verso altre aziende suinicole o macelli designati, purché opportune prove successive abbiano dimostrato che il rischio di diffusione dell'influenza aviaria è trascurabile.

 

3. Laddove gli esami di laboratorio di cui al paragrafo 1 confermino l'esistenza di una grave minaccia per la salute, l'autorità competente garantisce che i suini siano abbattuti il più presto possibile sotto controllo ufficiale, in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria, in particolare nella fase di trasporto, e conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 93/119/CE.

 

4. A seguito della conferma della presenza dell'influenza aviaria in un'azienda e in base a una valutazione del rischio, l'autorità competente può applicare le misure di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 a qualsiasi altro mammifero presente nell'azienda e può estendere tali misure alle aziende a contatto.

 

5. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, nell'ambito del comitato, i risultati degli esami e le misure applicate a norma dei paragrafi da 1 a 4.

 

6. A seguito della conferma della presenza del virus dell'influenza aviaria nei suini o in qualsiasi altro mammifero presenti in un'azienda, l'autorità competente può attuare la sorveglianza conformemente al manuale diagnostico per individuare l'eventuale ulteriore diffusione del virus dell'influenza aviaria.

 

7. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, possono essere adottate ulteriori misure atte a impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.

 

 

Capo VII

Operazioni di pulizia, disinfezione e ripopolamento

 

 

Articolo 48

Operazioni di pulizia e disinfezione e procedure per l'eliminazione del virus dell'influenza aviaria.

Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo:

 

i) le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

 

ii) i principi e le procedure in materia di pulizia, disinfezione e trattamento stabiliti nell'allegato VI;

 

b) i terreni o i pascoli utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività in un'azienda in cui è stata confermata la presenza dell'influenza aviaria non siano utilizzati dal pollame o da altri volatili in cattività finché l'autorità competente non abbia accertato che qualsiasi virus dell'influenza aviaria presente sia stato distrutto o inattivato;

 

c) le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento dei macelli, dei veicoli, dei rimorchi o di qualsiasi altro mezzo di trasporto, dei posti d'ispezione frontalieri e di eventuali materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria siano condotte sotto controllo ufficiale secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

 

d) eventuali attrezzature, materiali o sostanze ivi presenti contaminati o potenzialmente contaminati dai virus dell'influenza aviaria e che non possono essere adeguatamente puliti e disinfettati o trattati siano distrutti;

 

e) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni siano autorizzati dall'autorità competente.

 

 

Articolo 49

Ripopolamento delle aziende.

1. Gli Stati membri garantiscono il rispetto dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, una volta applicate le misure di cui all'articolo 11 e all'articolo 39.

 

2. Il ripopolamento delle aziende avicole commerciali non può essere effettuato prima che siano trascorsi 21 giorni dalla data di completamento delle operazioni finali di pulizia e disinfezione di cui all'articolo 48.

 

3. Per un periodo di 21 giorni dalla data di ripopolamento delle aziende avicole commerciali vengono attuati i seguenti provvedimenti:

 

a) il pollame è sottoposto ad almeno un esame clinico condotto dal veterinario ufficiale. Quell'esame clinico o, se viene condotto più di un esame, l'esame clinico finale è svolto in un momento quanto più prossimo possibile al termine del periodo di 21 giorni di cui sopra;

 

b) vengono eseguiti esami di laboratorio conformemente al manuale diagnostico;

 

c) il pollame che muore in fase di ripopolamento è sottoposto a esami conformemente al manuale diagnostico;

 

d) chiunque entri o esca dall'azienda avicola commerciale rispetta opportune misure di biosicurezza volte a impedire la diffusione dell'influenza aviaria;

 

e) durante la fase di ripopolamento non è ammessa l'uscita dall'azienda avicola commerciale del pollame senza l'autorizzazione dell'autorità competente;

 

f) il titolare tiene un registro dei dati relativi alla produzione, inclusi quelli relativi alla morbilità e alla mortalità, e lo aggiorna regolarmente;

 

g) qualsiasi variazione dei dati relativi alla produzione di cui alla lettera f) e altre anomalie sono immediatamente comunicate all'autorità competente.

 

4. In base a una valutazione del rischio l'autorità competente può disporre l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 3 ad aziende diverse dalle aziende avicole commerciali o ad altre specie in un'azienda avicola commerciale.

 

5. Il ripopolamento con pollame delle aziende a contatto avviene conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente in base alla valutazione del rischio.

 

 

Capo VIII

Procedure diagnostiche, manuale diagnostico e laboratori di riferimento

 

 

Articolo 50

Procedure diagnostiche e manuale di riferimento.

1. Gli Stati membri provvedono affinché le procedure diagnostiche, il prelievo di campioni e gli esami di laboratorio volti a individuare la presenza dell'influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività o del virus dell'influenza aviaria nei mammiferi siano effettuati secondo il manuale diagnostico in modo da garantire l'uniformità delle procedure di diagnosi.

 

Il manuale è adottato secondo la procedura prevista dall'articolo 64, paragrafo 2, entro 3 agosto 2006. Eventuali successive modifiche del manuale sono adottate secondo la medesima procedura.

 

2. Il manuale diagnostico di cui al paragrafo 1 stabilisce perlomeno:

 

a) i requisiti minimi in materia di biosicurezza e le norme minime di qualità che devono essere osservati dai laboratori riconosciuti che effettuano gli esami per la diagnosi dell'influenza aviaria;

 

b) i criteri e le procedure da seguire nell'esecuzione degli esami clinici o post mortem intesi a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria;

 

c) i criteri e le procedure da seguire nella raccolta di campioni da pollame o altri volatili in cattività per l'esecuzione degli esami di laboratorio intesi a confermare o escludere la presenza dell'influenza aviaria, compresi i metodi di campionamento per lo screening sierologico o virologico effettuato conformemente a quanto disposto dalla presente direttiva;

 

d) gli esami di laboratorio da utilizzare per la diagnosi dell'influenza aviaria, compresi:

 

i) gli esami per la diagnosi differenziale;

 

ii) gli esami di discriminazione dei virus dell'HPAI da quelli dell'LPAI;

 

iii) esami che consentano di distinguere i volatili vaccinati da quelli infettati da un ceppo di campo dell'influenza aviaria;

 

iv) i criteri di valutazione dei risultati degli esami di laboratorio;

 

e) le tecniche di laboratorio per la tipizzazione degli isolati del virus dell'influenza aviaria.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i virus dell'influenza aviaria, il loro genoma e gli antigeni virali, nonché i vaccini sviluppati a fini di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini siano manipolati o utilizzati esclusivamente in luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti dall'autorità competente, nei quali siano soddisfatti gli opportuni requisiti in materia di biosicurezza.

 

L'elenco dei luoghi, stabilimenti o laboratori riconosciuti è trasmesso alla Commissione entro il 30 settembre 2007, e viene in seguito tenuto aggiornato.

 

 

Articolo 51

Laboratori di riferimento.

1. Il laboratorio citato al punto 1 dell'allegato VII costituisce il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria (in seguito denominato «laboratorio comunitario di riferimento»).

 

Fatta salva la decisione 90/424/CEE il laboratorio comunitario di riferimento esercita le funzioni e i compiti elencati al punto 2 dell'allegato VII.

 

2. Gli Stati membri designano i laboratori nazionali di riferimento e comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri le relative informazioni dettagliate e le eventuali modifiche successive. La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco di detti laboratori nazionali di riferimento.

 

3. Gli Stati membri provvedono affinché i laboratori nazionali di riferimento:

 

a) esercitino le funzioni e i compiti delineati nell'allegato VIII;

 

b) garantiscano il coordinamento delle norme e dei metodi di diagnosi sul proprio territorio conformemente all'allegato VIII e il collegamento con il laboratorio comunitario di riferimento.

 

4. Il laboratorio comunitario di riferimento resterà in stretta collaborazione e contatto con i laboratori di riferimento per l'influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunità al fine di garantire formazione, eccellenza e sostegno ai laboratori nazionali di riferimento negli Stati membri e nei paesi terzi.

 

 

Capo IX

Vaccinazione

 

Sezione 1

Divieto generale di vaccinazione

 

 

Articolo 52

Produzione, vendita e impiego di vaccini contro l'influenza aviaria.

1. Gli Stati membri provvedono affinché:

 

a) sul proprio territorio sia vietata la vaccinazione contro l'influenza aviaria, salvo quanto disposto nelle sezioni 2 e 3;

 

b) sul proprio territorio la manipolazione, la produzione, la conservazione, la fornitura, la distribuzione e la vendita dei vaccini contro l'influenza aviaria siano effettuate sotto controllo ufficiale;

 

c) vengano impiegati unicamente vaccini autorizzati a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (19) e del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la sorveglianza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali (20).

 

2. Possono essere adottate disposizioni concernenti le condizioni di fornitura e deposito delle scorte di vaccini contro l'influenza aviaria nella Comunità conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

------------------------

(19) [Nota ufficiale] GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

(20) [Nota ufficiale] GU L 136 del 30.4.2004, pag. 1.

 

 

Sezione 2

Vaccinazione d'emergenza

 

 

Articolo 53

Vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività.

1. Uno Stato membro può introdurre la vaccinazione d'emergenza del pollame o di altri volatili in cattività come misura a breve termine per contenere un focolaio allorché una valutazione del rischio indica che c'è una minaccia significativa ed immediata di diffusione dell'influenza aviaria all'interno o verso lo Stato membro interessato secondo quanto disposto dalla presente sezione, in presenza di uno o più dei seguenti elementi:

 

a) un focolaio all'interno di quello Stato membro;

 

b) un focolaio in uno Stato membro vicino;

 

c) presenza confermata di influenza aviaria nel pollame o in altri volatili in cattività in un paese terzo vicino.

 

2. Lo Stato membro che intenda introdurre la vaccinazione d'emergenza di cui al paragrafo 1 sottopone il piano di vaccinazione d'emergenza alla Commissione per approvazione.

 

Il piano deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:

 

a) la situazione della malattia che ha portato alla richiesta della vaccinazione d'emergenza;

 

b) la zona geografica in cui deve essere effettuata la vaccinazione d'emergenza e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero di aziende interessate dalla vaccinazione;

 

c) le specie e le categorie di pollame o altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare;

 

d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare;

 

e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;

 

f) la durata prevista della campagna di vaccinazione d'emergenza;

 

g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al capo IV, sezioni 3, 4 e 5, e al capo V, sezione 3;

 

h) i criteri per decidere se la vaccinazione d'emergenza debba essere applicata alle aziende a contatto;

 

i) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati;

 

j) gli esami clinici e di laboratorio da eseguire nelle aziende interessate dalla vaccinazione d'emergenza e nelle altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione d'emergenza, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione d'emergenza e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.

 

3. Norme specifiche in materia di vaccinazione d'emergenza possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

 

Articolo 54

Approvazione dei piani di vaccinazione d'emergenza.

1. La Commissione analizza immediatamente, assieme allo Stato membro interessato, il piano di vaccinazione d'emergenza di cui all'articolo 53, paragrafo 2, ed esamina quanto prima la situazione in sede di comitato.

 

2. Il piano di vaccinazione d'emergenza è approvato secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

L'approvazione del piano di vaccinazione d'emergenza può essere accompagnata da misure che limitano la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività e dei loro prodotti. Dette misure possono comprendere restrizioni applicabili a specifici compartimenti avicoli e a compartimenti di altri volatili in cattività, nonché l'istituzione di zone di restrizione.

 

 

Articolo 55

Deroghe.

1. In deroga all'articolo 54, gli Stati membri possono applicare la vaccinazione d'emergenza prima dell'approvazione del relativo piano, a condizione che:

 

a) il piano di vaccinazione d'urgenza e la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza siano comunicati alla Commissione prima dell'inizio della vaccinazione medesima;

 

b) lo Stato membro interessato vieti la movimentazione di pollame o di altri volatili in cattività e dei loro prodotti fatte salve le condizioni di cui all'allegato IX;

 

c) la decisione di applicare la vaccinazione d'emergenza non comprometta la lotta contro la malattia.

 

2. Qualora uno Stato membro applichi la deroga di cui al paragrafo 1, la situazione della malattia e il piano di vaccinazione d'urgenza sono esaminati quanto prima in sede di comitato.

 

3. Le misure applicate possono essere approvate o modificate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

 

Sezione 3

Vaccinazione preventiva

 

 

Articolo 56

Vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività.

1. Gli Stati membri possono introdurre la vaccinazione preventiva del pollame o di altri volatili in cattività come misura a lungo termine prevista dalla presente sezione dove ritengano che, sulla base di una valutazione del rischio, determinate zone del loro territorio, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività siano esposti al rischio dell'influenza aviaria.

 

2. Lo Stato membro che intenda introdurre la vaccinazione preventiva di cui al paragrafo 1 sottopone il piano di vaccinazione preventiva alla Commissione per approvazione.

 

Il piano deve essere conforme a una strategia DIVA e contenere perlomeno le seguenti informazioni:

 

a) una descrizione chiara dei motivi alla base della vaccinazione preventiva, compresi i precedenti della malattia;

 

b) la zona, il tipo di allevamento avicolo o talune categorie di pollame o di altri volatili in cattività o i compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività in cui deve essere attuata la vaccinazione preventiva e il numero di aziende ivi ubicate, nonché, se differente, il numero e il tipo di aziende interessate dalla vaccinazione;

 

c) le specie e le categorie di pollame o di altri volatili in cattività oppure, se del caso, il compartimento avicolo o di altri volatili in cattività da vaccinare;

 

d) il numero approssimativo dei capi di pollame o di altri volatili in cattività da vaccinare;

 

e) una sintesi delle caratteristiche del vaccino;

 

f) la durata prevista della campagna di vaccinazione preventiva;

 

g) le disposizioni specifiche in materia di movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati, fatte salve le misure di cui al capo IV, sezioni 3, 4 e 5, e al capo V, sezione 3;

 

h) la registrazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati;

 

i) gli esami di laboratorio da eseguire, conformemente al manuale diagnostico, nelle aziende interessate dalla vaccinazione preventiva contemporaneamente alla sorveglianza e agli esami in un numero adeguato di altre aziende ubicate nella zona di vaccinazione o nei compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività, in modo da monitorare la situazione epidemiologica, l'efficacia della campagna di vaccinazione preventiva e controllare la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività vaccinati.

 

3. Norme specifiche in materia di vaccinazione preventiva possono essere stabilite secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

 

Articolo 57

Approvazione del piano di vaccinazione preventiva.

1. La Commissione analizza immediatamente, assieme allo Stato membro interessato, il piano di vaccinazione preventiva di cui all'articolo 56, paragrafo 2, ed esamina quanto prima la situazione in sede di comitato.

 

2. Il piano di vaccinazione preventiva è approvato secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3.

 

L'approvazione del piano di vaccinazione preventiva può essere accompagnata da misure che limitano la movimentazione del pollame o degli altri volatili in cattività e dei loro prodotti. Dette misure possono comprendere restrizioni applicabili a specifici compartimenti avicoli e a compartimenti di altri volatili in cattività, nonché l'istituzione di zone di restrizione.

 

 

Sezione 4

Banche di vaccini

 

 

Articolo 58

Banca comunitaria di vaccini.

1. Può essere istituita una banca comunitaria di vaccini per la conservazione di riserve comunitarie di vaccini contro l'influenza aviaria, autorizzati conformemente alla direttiva 2001/82/CE e al regolamento (CE) n. 726/2004, secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

2. Gli Stati membri hanno accesso alla banca comunitaria di vaccini facendone richiesta alla Commissione.

 

3. La Commissione può fornire vaccini a paesi terzi, laddove ciò sia nell'interesse della Comunità.

 

Fatti salvi gli accordi conclusi tra la Comunità e i paesi terzi, l'accesso di paesi terzi alla banca comunitaria di vaccini è autorizzato conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, fatte salve le modalità specifiche in materia di cooperazione finanziaria e tecnica che la Commissione e il paese terzo interessato adottano nel rispetto della citata procedura.

 

 

Articolo 59

Banche nazionali di vaccini.

1. Nell'ambito del piano d'emergenza di cui all'articolo 62 gli Stati membri possono istituire o mantenere una banca nazionale di vaccini per la conservazione di riserve di vaccini contro l'influenza aviaria autorizzati a norma degli articoli da 5 a 15 della direttiva 2001/82/CE, da utilizzare per la vaccinazione d'emergenza o preventiva.

 

2. Gli Stati membri che mantengono una banca nazionale di vaccini informano la Commissione in merito ai quantitativi e alle tipologie di vaccini da essi conservati.

 

 

Capo X

Controlli, sanzioni e piani di emergenza comunitari

 

Articolo 60

Controlli comunitari.

Gli esperti della Commissione possono effettuare controlli in loco in collaborazione con l'autorità competente nella misura in cui ciò sia necessario ai fini di un'applicazione uniforme della presente direttiva conformemente alla decisione 98/139/CE della Commissione del 4 febbraio 1998 che fissa talune modalità relative ai controlli in loco nel settore veterinario effettuati da esperti della Commissione negli Stati membri (21) e all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (22).

 

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(21) [Nota ufficiale] GU L 38 del 12.2.1998, pag. 10.

(22) [Nota ufficiale] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Versione corretta in [Nota ufficiale] GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

 

 

Articolo 61

Sanzioni.

Gli Stati membri determinano le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle norme nazionali di attuazione della presente direttiva e prendono tutti i provvedimenti necessari per la loro applicazione. Le sanzioni sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro la data indicata all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma e provvedono senza indugio a dare comunicazione delle modificazioni successive.

 

 

Articolo 62

Piani di emergenza.

1. Gli Stati membri redigono un piano d'emergenza conforme all'allegato X nel quale vengono specificate le misure nazionali da applicare in presenza di un focolaio e sottopongono tale piano all'approvazione della Commissione.

 

2. Il piano di emergenza consente di avere accesso alle strutture, alle attrezzature, al personale e a tutti gli altri materiali necessari per un'eradicazione rapida ed efficiente del focolaio. Il piano fornisce un'indicazione del numero e dell'ubicazione di tutte le aziende avicole commerciali. Il piano di emergenza dovrebbe dare un'indicazione del numero massimo di capi di pollame, per specie, che può essere presente in queste aziende commerciali. Gli Stati membri dovrebbero inoltre calcolare la quantità di vaccino necessario nell'eventualità di una vaccinazione d'emergenza.

 

3. Si prendono disposizioni per una stretta collaborazione tra le autorità competenti responsabili dei diversi settori, segnatamente quelle responsabili della salute degli animali, della salute pubblica, delle questioni ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori, in particolare per garantire una corretta comunicazione dei rischi agli agricoltori, ai lavoratori del settore avicolo ed al pubblico;

 

4. La Commissione esamina i piani di emergenza allo scopo di determinare se essi consentano di raggiungere l'obiettivo perseguito e propone allo Stato membro interessato le eventuali modifiche necessarie, in particolare per garantire la compatibilità del piano con quelli degli altri Stati membri.

 

I piani di emergenza sono approvati secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2. Eventuali successive modifiche del piano sono adottate secondo la medesima procedura.

 

5. Gli Stati membri aggiornano il proprio piano d'emergenza almeno ogni cinque anni e lo sottopongono alla Commissione per approvazione secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

6. Oltre alle misure di cui ai paragrafi da 1 a 4, possono essere adottate ulteriori norme - secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2 - volte a garantire un'eradicazione rapida ed efficiente dell'influenza aviaria, comprese disposizioni sui centri di lotta contro la malattia, sui gruppi di esperti e sulle esercitazioni di emergenza in tempo reale.

 

 

Capo XI

Competenze di esecuzione e procedura di comitato

 

 

Articolo 63

Competenze di esecuzione.

1. Sono adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2, le norme specifiche necessarie all'attuazione della direttiva, e segnatamente norme particolari concernenti:

 

a) l'eliminazione delle carcasse, e

 

b) la movimentazione e il trattamento del mangime, delle lettiere, dello strame usato, del concime e dei liquami contaminati o di cui si sospetta la contaminazione.

 

2. Le modifiche necessarie per adeguare gli allegati al progresso tecnico sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

3. Sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 64, paragrafo 3, le norme specifiche imposte dalla situazione epidemiologica ad integrazione delle misure minime di lotta previste dalla presente direttiva.

 

4. Fatte salve le misure di salvaguardia di cui all'articolo 9 della direttiva 89/662/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1989 relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (23) o all'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (24), sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 3, le misure temporanee di emergenza rese necessarie da una grave minaccia per la salute causata da virus influenzali aviari diversi da quelli di cui articolo 2, punto 1.

 

 

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(23) [Nota ufficiale] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Versione corretta in [Nota ufficiale] GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(24) [Nota ufficiale] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

 

 

Articolo 64

Procedura di comitato.

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (25).

 

2. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

 

3. Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE.

 

Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della suddetta decisione è fissato a 15 giorni.

 

4. Il Comitato adotta il suo regolamento interno.

 

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(25) [Nota ufficiale] GU L 31 del 1°.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

 

 

Capo XII

Disposizioni transitorie e finali

 

Articolo 65

Abrogazione.

La direttiva 92/40/CEE è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2007. I riferimenti alla direttiva 92/40/CEE si intendono come riferimenti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI.

 

 

Articolo 66

Disposizioni transitorie.

1. I piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria approvati in forza dell'articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007 restano applicabili ai fini della presente direttiva.

 

Entro il 30 settembre 2007 gli Stati membri presentano in ogni caso alla Commissione modifiche dei suddetti piani di emergenza, al fine di renderli conformi alla presente direttiva.

 

I piani modificati sono approvati conformemente alla procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

2. Fino al momento dell'attuazione della presente direttiva, ulteriori disposizioni transitorie per la lotta contro l'influenza aviaria possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 64, paragrafo 2.

 

 

Articolo 67

Attuazione.

1. Gli Stati membri mettono in vigore entro il 1° luglio 2007, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono determinate dagli Stati membri.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

 

Articolo 68

Entrata in vigore.

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

 

Articolo 69

Destinatari.

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

 

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2005.

 

Per il Consiglio

La presidente

M. BECKETT

 

 

Allegato I

 

(richiamato all'articolo 2)

 

Definizione di influenza aviaria

 

1. «influenza aviaria»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da un virus influenzale A:

 

a) dei sottotipi H5 o H7, oppure

 

b) avente un indice di patogenicità intravenosa (IVPI) superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane;

 

2. «influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI)»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da:

 

a) virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7 con una sequenza genomica che codifica per molteplici amminoacidi basici a livello del sito di clivaggio dell'emoagglutinina, analoga a quella osservata per altri virus dell'HPAI, indicativa del fatto che l'emoagglutinina può essere clivata da una proteasi ubiquitaria dell'ospite, oppure

 

b) virus dell'influenza aviaria aventi un indice di patogenicità intravenosa superiore a 1,2 nei pulcini di sei settimane;

 

3. «influenza aviaria a bassa patogenicità (LPAI)»: un'infezione del pollame o di altri volatili in cattività causata da virus dell'influenza aviaria dei sottotipi H5 o H7, non rientrante nella definizione di cui al punto 2.

Allegato II

 

(richiamato all'articolo 5, paragrafo 2)

 

Notifica della malattia e ulteriori informazioni epidemiologiche che gli stati membri sono tenuti a trasmettere

 

1. Entro 24 ore dalla conferma di un focolaio primario o dall'individuazione dell'influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, lo Stato membro interessato è tenuto a notificare le seguenti informazioni conformemente alla procedura di cui all'articolo 5 della direttiva 82/894/CEE:

 

a) la data della notifica;

 

b) l'ora della notifica;

 

c) il nome dello Stato membro interessato;

 

d) il nome della malattia;

 

e) il numero di focolai o dei riscontri positivi per l'influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto;

 

f) la data in cui si è avuto il primo sospetto della malattia;

 

g) la data della conferma;

 

h) i metodi impiegati per la conferma;

 

i) l'eventuale conferma della malattia in un'azienda, in un macello o nei mezzi di trasporto;

 

j) la localizzazione geografica del focolaio o dei riscontri positivi per la malattia in un macello o in un mezzo di trasporto;

 

k) le misure di lotta applicate contro la malattia.

 

2. In presenza di riscontri positivi per l'influenza aviaria nei macelli o nei mezzi di trasporto lo Stato membro interessato, oltre ai dati elencati al punto 1, deve trasmettere le seguenti informazioni:

 

a) per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività esposti alla malattia presenti nel macello o nei mezzi di trasporto;

 

b) per ciascuna categoria, stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività morti nel macello o nei mezzi di trasporto;

 

c) per ciascuna categoria di pollame o altri volatili in cattività, il grado di morbilità riscontrato e la stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività nei quali l'influenza aviaria è stata confermata;

 

d) stima del numero di capi di pollame o di altri volatili in cattività abbattuti o macellati nel macello o nei mezzi di trasporto;

 

e) stima del numero dei capi di pollame o altri volatili in cattività distrutti;

 

f) nel caso di un macello, la distanza dalla più vicina azienda commerciale contenente pollame o altri volatili in cattività;

 

g) l'ubicazione dell'azienda o delle aziende d'origine del pollame o delle carcasse infetti.

 

3. In caso di comparsa di focolai secondari, le informazioni di cui ai punti 1 e 2 devono essere trasmesse entro il termine previsto dall'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 82/894/CEE.

 

4. Lo Stato membro interessato provvede affinché alle informazioni, che devono essere fornite - conformemente ai punti 1, 2 e 3 - in merito a qualsiasi focolaio o a qualsiasi riscontro positivo per l'influenza aviaria in un macello o in mezzi di trasporto, faccia seguito con la massima tempestività una relazione scritta destinata alla Commissione e agli altri Stati membri. La relazione deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

 

a) la data in cui il pollame o gli altri volatili in cattività presenti nell'azienda, nel macello o nei mezzi di trasporto sono stati abbattuti o macellati e la data di distruzione delle relative carcasse;

 

b) informazioni relative alla presunta origine dell'influenza aviaria o alla sua effettiva origine, laddove essa sia accertata;

 

c) informazioni sul sistema di controllo istituito in modo da garantire l'applicazione efficace delle misure predisposte in materia di controllo della movimentazione degli animali;

 

d) il tipo genetico del virus responsabile, nel caso di individuazione dell'influenza aviaria in un macello o in un mezzo di trasporto;

 

e) qualora il pollame o gli altri volatili in cattività siano stati abbattuti o macellati in aziende a contatto o in aziende in cui sono presenti pollame o altri volatili in cattività con sospetta infezione da influenza aviaria, le seguenti informazioni:

 

i) la data dell'abbattimento o della macellazione e, per ogni categoria, la stima del numero dei capi di pollame o di altri volatili in cattività abbattuti o macellati in ciascuna azienda;

 

ii) la correlazione epidemiologica esistente tra la fonte dell'infezione e ciascuna azienda a contatto o le altre ragioni che hanno portato a sospettare la presenza dell'influenza aviaria;

 

iii) nel caso in cui il pollame o gli altri volatili in cattività presenti nelle aziende a contatto non siano stati abbattuti o macellati, le motivazioni alla base di tale decisione.

 

5. Qualora presso le frontiere comunitarie, i posti di ispezione frontalieri o gli impianti o le stazioni di quarantena operanti a norma della legislazione comunitaria in materia di importazioni venga confermata l'influenza aviaria nel pollame vivo, in altri volatili in cattività o nei prodotti a base di pollame, importati o introdotti, l'autorità competente deve darne notifica tempestiva alla Commissione e comunicare le misure adottate.

 

6. Quando, come risultato della sorveglianza, viene individuata una grave minaccia per la salute, la Commissione e gli altri Stati membri devono essere informati entro 24 ore.

 

 

Allegato III

 

(richiamato all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 3)

 

Autorizzazione all'uscita di uova da un'azienda conformemente all'articolo 8, paragrafo 3, e all'articolo 13, paragrafo 3

 

 

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, e dall'articolo 13, paragrafo 3, della presente direttiva, l'autorità competente può autorizzare il trasporto di uova da un'azienda a uno stabilimento riconosciuto per la fabbricazione di ovoprodotti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004 («lo stabilimento designato»), alle seguenti condizioni:

 

1. le uova, per poter uscire dall'azienda d'origine, devono essere inviate direttamente dall'azienda sospetta di infezione allo stabilimento designato; ogni spedizione deve essere sigillata prima della partenza dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda sospetta di infezione o sotto la sua sorveglianza e deve restare sigillata per tutta la durata del trasporto fino allo stabilimento designato;

 

2. il veterinario ufficiale responsabile dell'azienda d'origine delle uova informa l'autorità competente dello stabilimento designato dell'intenzione di inviare ad esso le uova;

 

3. l'autorità competente responsabile dello stabilimento designato provvede affinché:

 

a) le uova di cui al punto 1 siano mantenute isolate dalle altre uova dal momento del loro arrivo fino al momento della trasformazione;

 

b) i gusci di tali uova siano distrutti;

 

c) l'imballaggio delle uova sia distrutto oppure pulito e disinfettato in modo da distruggere tutti i virus dell'influenza aviaria;

 

d) le uova di cui al punto 1 siano trasportate in veicoli puliti e disinfettati. Misure di biosicurezza sono applicate al personale, alle attrezzature ed ai veicoli coinvolti nel trasporto delle uova.

 

 

Allegato IV

 

(richiamato all'articolo 15, paragrafo 2, all'articolo 32, paragrafo 2 e all'articolo 42, paragrafo 2)

 

Principali criteri e fattori di rischio da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure nelle aziende a contatto o nelle aziende e zone a rischio nelle ulteriori zone di restrizione

 

Criteri indicativi 

Per il depopolamento   Contro il depopolamento 

Segni clinici indicativi dell'influenza aviaria nelle aziende a contatto  Assenza di segni clinici indicativi dell'influenza aviaria nelle aziende a contatto ed assenza di correlazioni epidemiologiche 

Elevata suscettibilità delle specie di pollame prevalenti   Bassa suscettibilità delle specie di pollame prevalenti 

Movimentazione del pollame o di altri volatili tenuti in cattività dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata verso aziende a contatto, successiva alla probabile data di introduzione del virus in tali aziende infette.  Assenza di movimentazione del pollame o di altri volatili tenuti in cattività dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata verso aziende a contatto, successiva alla probabile data di introduzione del virus in tali aziende infette. 

Ubicazione delle aziende a contatto in una zona ad elevata densità di pollame  Ubicazione delle aziende a contatto in una zona a bassa densità di pollame 

La malattia è presente da un certo periodo, con probabile diffusione del virus dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata prima dell'attuazione di misure di eradicazione  La malattia è presente ma si riscontra una diffusione limitata del virus dalle aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata prima dell'attuazione di misure di eradicazione 

Ubicazione di aziende a contatto entro 500 metri [1] dalle aziende dove l'influenza aviaria è stata confermata  Ubicazione di aziende a contatto a più di 500 metri [1] dalle aziende dove l'influenza aviaria è stata confermata 

Le aziende a contatto sono collegate a più di un'azienda in cui l'influenza aviaria è stata confermata   Le aziende a contatto non sono collegate ad aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata 

L'epidemia non è sotto controllo ed il numero di aziende in cui l'influenza aviaria è stata confermata è in aumento   L'epidemia è sotto controllo 

[1] Nei casi in cui la densità del pollame è molto elevata occorre prevedere una distanza maggiore. 

 

 

Allegato V

 

(richiamato all'articolo 39, paragrafo 1)

 

Criteri da prendere in considerazione ai fini della decisione di applicare misure alle aziende in caso di LPAI

 

Nell'assumere una decisione in merito alla movimentazione del pollame o delle uova e al depopolamento delle aziende conformemente all'articolo 39, paragrafo 1, l'autorità competente deve considerare perlomeno i criteri seguenti:

 

a) le specie interessate;

 

b) il numero di aziende nella zona circostante alle aziende di spedizione;

 

c) l'ubicazione dei macelli, degli incubatoi e dei centri di imballaggio designati;

 

d) le misure di biosicurezza applicate alle aziende, ai compartimenti avicoli o di altri volatili in cattività nel corso del trasporto e della macellazione;

 

e) la via di trasporto;

 

f) le prove di diffusione dell'infezione;

 

g) l'eventuale rischio per la salute pubblica;

 

h) gli ulteriori trattamenti dei prodotti interessati;

 

i) l'impatto socioeconomico e altre ricadute.

 

 

Allegato VI

 

(richiamato all'articolo 48)

 

Principi e procedure per le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento delle aziende

 

1. Per le operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48 devono essere applicati i principi generali e le procedure di seguito elencati:

 

a) le operazioni di pulizia e disinfezione e, se del caso, le operazioni di derattizzazione e disinfestazione sono effettuate sotto controllo ufficiale e conformemente alle istruzioni impartite dal veterinario ufficiale;

 

b) i disinfettanti da utilizzare e le relative concentrazioni devono essere autorizzati dall'autorità competente in modo da assicurare la distruzione del virus dell'influenza aviaria;

 

c) i disinfettanti dovrebbero essere utilizzati conformemente alle raccomandazioni del fabbricante ove fornite, o conformemente alle istruzioni del veterinario ufficiale e/o alle eventuali istruzioni dell'autorità competente;

 

d) la scelta dei disinfettanti e delle procedure di disinfezione è effettuata tenendo conto della natura delle aziende, dei veicoli e degli oggetti da trattare;

 

e) le condizioni di utilizzo dei prodotti sgrassanti e dei disinfettanti devono essere tali da non alterarne l'efficacia; occorre, in particolare, rispettare i parametri tecnici indicati dal fabbricante, quali la pressione, la temperatura minima e il tempo di contatto necessario;

 

f) a prescindere dal disinfettante utilizzato, si applicano i seguenti principi generali:

 

i) lettiere, strame e materie fecali devono essere abbondantemente aspersi di disinfettante,

 

ii) il suolo, i pavimenti, le rampe e le pareti devono essere accuratamente lavati e puliti tramite spazzolatura e raschiatura accurata, avendo cura di rimuovere o smontare, ove possibile, gli attrezzi o le apparecchiature che potrebbero altrimenti ostacolare l'efficace esecuzione delle operazioni di pulizia e disinfezione,

 

iii) occorre quindi procedere ad un'ulteriore applicazione del disinfettante rispettando il tempo minimo di contatto raccomandato dal fabbricante;

 

g) se il lavaggio è effettuato con liquidi applicati a pressione, occorre evitare la ricontaminazione delle parti già pulite;

 

h) occorre prevedere la pulizia, la disinfezione o la distruzione di apparecchiature, impianti, attrezzi o di tutto ciò che potrebbe essere contaminato;

 

i) una volta effettuate le operazioni di disinfezione occorre evitare qualsiasi ricontaminazione;

 

j) le operazioni di pulizia e di disinfezione prescritte dalla presente direttiva devono essere documentate nel registro dell'azienda o del veicolo e, laddove ne sia richiesto il riconoscimento ufficiale, certificate dal veterinario ufficiale responsabile dei controlli o da una persona sotto la sua supervisione;

 

k) sono previste la pulizia e la disinfezione dei veicoli utilizzati per il trasporto e dal personale.

 

2. Le operazioni di pulizia e disinfezione delle aziende infette devono essere condotte secondo i principi e le procedure di seguito elencati:

 

a) pulizia e disinfezione preliminari:

 

i) durante le operazioni di abbattimento del pollame o degli altri volatili in cattività devono essere adottate tutte le misure necessarie per evitare o limitare al massimo la dispersione del virus dell'influenza aviaria; tali misure comprendono l'installazione di docce e di attrezzature provvisorie di disinfezione, la fornitura di indumenti protettivi, la decontaminazione delle attrezzature, degli strumenti e dei dispositivi utilizzati e l'interruzione dell'alimentazione del sistema di ventilazione;

 

ii) le carcasse del pollame o degli altri volatili in cattività abbattuti devono essere irrorate con un disinfettante;

 

iii) qualsiasi trasporto di carcasse di pollame o di altri volatili in cattività che devono essere fatti uscire dall'azienda per essere distrutti deve essere effettuato in veicoli o contenitori chiusi a tenuta stagna sotto controllo ufficiale in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria;

 

iv) non appena il pollame o gli altri volatili in cattività abbattuti siano stati rimossi per essere distrutti, le parti dell'azienda in cui tali animali erano tenuti e qualsiasi parte di altri edifici, cortili, ecc., contaminati durante l'abbattimento o l'ispezione post mortem, devono essere irrorati con disinfettanti autorizzati conformemente all'articolo 48;

 

v) qualsiasi residuo o traccia di sangue derivati dall'abbattimento o dall'ispezione post mortem dev'essere accuratamente raccolto e distrutto con il pollame o gli altri volatili in cattività abbattuti;

 

vi) il disinfettante utilizzato deve rimanere sulla superficie trattata per almeno 24 ore;

 

b) pulizia e disinfezione finali:

 

i) il concime e le lettiere usate devono essere rimossi e sottoposti al trattamento di cui al punto 3, lettera a);

 

ii) il grasso e lo sporco devono essere distrutti da tutte le superfici con l'applicazione di un prodotto sgrassante e le superfici devono essere successivamente pulite con acqua;

 

iii) una volta lavate con acqua fredda, le superfici vengono nuovamente irrorate con un disinfettante;

 

iv) dopo sette giorni, l'azienda deve essere trattata con un prodotto sgrassante, sciacquata con acqua, irrorata con un disinfettante e nuovamente sciacquata con acqua.

 

3. Le operazioni di disinfezione delle lettiere, del concime e dei liquami contaminati devono essere effettuate secondo i principi e le procedure di seguito elencati:

 

a) il concime e le lettiere usate devono alternativamente:

 

i) essere sottoposti a un trattamento a vapore ad una temperatura minima di 70 °C;

 

ii) essere distrutti mediante incenerimento;

 

iii) essere interrati ad una profondità tale da impedire agli uccelli selvatici e agli altri animali di avervi accesso; o

 

iv) essere ammassati per fermentare, irrorati con disinfettante e lasciati in tali condizioni per almeno 42 giorni;

 

b) i liquami devono essere depositati per almeno 60 giorni dopo l'ultima aggiunta di materiale infetto, salvo nel caso in cui l'autorità competente non autorizzi un periodo di deposito più breve per i liquami trattati efficacemente secondo le istruzioni impartite dal veterinario ufficiale tali da garantire la distruzione del virus.

 

L'autorità competente può autorizzare il trasporto del concime, dello strame e delle lettiere potenzialmente contaminati a un impianto riconosciuto per il trattamento dove venga effettuato un trattamento per distruggere i virus influenzali oppure ne può autorizzare il trasporto ai fini di un deposito temporaneo prima della distruzione o del trattamento, conformemente al regolamento (CE) n. 1774/2002 o alle norme specifiche di cui all'articolo 63, paragrafo 1 della presente direttiva. Il trasporto deve essere effettuato in veicoli o contenitori chiusi a tenuta stagna sotto controllo ufficiale in modo da impedire la diffusione del virus dell'influenza aviaria.

 

4. Tuttavia, in deroga ai punti 1 e 2 l'autorità competente può stabilire procedure specifiche di pulizia e disinfezione, tenendo conto del tipo di azienda e delle condizioni climatiche. L'autorità competente comunica alla Commissione quando tale deroga è applicata e fornisce i dettagli delle procedure specifiche.

 

5. Fatto salvo l'articolo 48, lettera b), se l'autorità competente accerta che un'azienda o parte di un'azienda non può, per qualsiasi ragione, essere pulita e disinfettata, essa può vietare l'ingresso di qualsiasi persona, veicolo, pollame o altri volatili in cattività o mammiferi di specie domestiche o altro in detta azienda o parte di azienda e tale divieto resta in vigore per almeno 12 mesi.

 

 

Allegato VII

 

(richiamato all'articolo 51, paragrafo 1)

 

Laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria

 

1. Il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria è il seguente:

 

Veterinary Laboratories Agency (VLA), New Haw, Weybridge, Surrey KT 15 3NB, Regno Unito.

 

2. Il laboratorio comunitario di riferimento ha le funzioni e i compiti seguenti:

 

a) coordinare, in consultazione con la Commissione, i metodi di diagnosi dell'influenza aviaria utilizzati negli Stati membri, segnatamente mediante:

 

i) la tipizzazione, la conservazione e la fornitura di ceppi del virus dell'influenza aviaria per gli esami sierologici e la preparazione degli antisieri;

 

ii) la fornitura dei sieri standard e degli altri reagenti di riferimento ai laboratori nazionali di riferimento, al fine di standardizzare gli esami e i reagenti utilizzati negli Stati membri;

 

iii) la creazione e la conservazione di una raccolta di ceppi e di isolati del virus dell'influenza aviaria;

 

iv) l'organizzazione periodica, a livello comunitario, di prove comparative delle procedure diagnostiche;

 

v) la raccolta e il confronto dei dati e delle informazioni concernenti i metodi diagnostici utilizzati e i risultati degli esami effettuati nella Comunità;

 

vi) la caratterizzazione, mediante i più avanzati metodi disponibili, degli isolati dei virus dell'influenza aviaria per meglio comprendere l'epidemiologia dell'influenza aviaria e del virus, e studiare la comparsa di virus ad alta patogenicità e potenzialmente patogeni;

 

vii) l'aggiornamento sugli sviluppi, a livello internazionale, in materia di sorveglianza, epidemiologia e prevenzione dell'influenza aviaria;

 

viii) il mantenimento di competenze sul virus dell'influenza aviaria e su altri virus affini, in modo tale da consentire una rapida diagnosi differenziale;

 

ix) l'acquisizione di conoscenze sulla preparazione e sull'impiego dei prodotti di immunologia veterinaria utilizzati per la lotta contro l'influenza aviaria;

 

b) contribuire attivamente alla diagnosi di focolai nella Comunità mediante lo studio degli isolati dei virus influenzali aviari ad esso inviati per la conferma della diagnosi, per la caratterizzazione e per studi epidemiologici; ricevere gli isolati virali relativi a focolai primari, che devono essere inviati dai paesi terzi autorizzati a importare pollame vivo e carni nella Comunità a norma della pertinente legislazione comunitaria; sugli isolati virali ricevuti il laboratorio comunitario di riferimento è tenuto a effettuare:

 

i) lo studio della sequenza nucleotidica per la determinazione della sequenza di amminoacidi corrispondente al sito di clivaggio dell'emoagglutinina;

 

ii) la determinazione dell'indice di patogenicità intravenosa (IVPI);

 

iii) la tipizzazione degli antigeni;

 

iv) l'analisi filogenetica a sostegno delle indagini epidemiologiche;

 

c) agevolare la formazione o l'aggiornamento degli esperti in diagnosi di laboratorio in vista dell'armonizzazione delle tecniche diagnostiche in tutta la Comunità;

 

d) preparare il programma e i documenti di lavoro della conferenza annuale dei laboratori nazionali di riferimento;

 

e) sostegno alle indagini condotte dagli Stati membri sull'influenza aviaria nel pollame e nei volatili selvatici mediante la fornitura di antigeni nel quadro del programma e delle procedure di analisi accreditate, e redazione di una relazione sintetica sui risultati delle indagini;

 

f) tenere sotto controllo il possibile impatto che i virus dell'influenza aviaria possono produrre in termini di zoonosi e collaborare con laboratori riconosciuti a livello internazionale che si occupano di influenza umana;

 

g) mettere a punto, in consultazione con la Commissione, un piano di crisi ed emergenza che includa disposizioni per la cooperazione con il laboratorio di riferimento per l'influenza aviaria dell'OIE e della FAO e, se del caso, con altri laboratori riconosciuti a livello internazionale all'interno della Comunità.

 

 

Allegato VIII

 

(richiamato all'articolo 51, paragrafo 3)

 

Funzioni e compiti dei laboratori nazionali di riferimento

 

1. Ai laboratori nazionali di riferimento spetta garantire che in ogni Stato membro gli esami di laboratorio per l'individuazione della presenza dell'influenza aviaria e l'identificazione del tipo genetico degli isolati virali siano effettuati in conformità al manuale diagnostico. A tal fine essi possono stipulare accordi speciali con il laboratorio comunitario di riferimento o con altri laboratori nazionali.

 

2. Ai fini di una caratterizzazione completa i laboratori nazionali di riferimento trasmettono senza indugio al laboratorio comunitario di riferimento gli isolati del virus dell'influenza aviaria:

 

a) relativi a tutti i focolai primari di influenza aviaria;

 

b) relativi - nel caso di focolai secondari - a un numero rappresentativo di focolai;

 

c) qualora nel pollame, negli altri volatili in cattività o nei mammiferi vengano individuati virus influenzali diversi da quelli indicati all'allegato I, punto 1 che costituiscano una grave minaccia per la salute.

 

3. I laboratori nazionali di riferimento di ciascuno Stato membro sono responsabili del coordinamento delle norme e dei metodi diagnostici di ogni laboratorio di diagnosi dell'influenza aviaria dello Stato membro interessato. A tal fine:

 

a) possono fornire reagenti diagnostici ai singoli laboratori;

 

b) controllano la qualità di tutti i reagenti diagnostici utilizzati in detto Stato membro;

 

c) organizzano periodicamente prove comparative;

 

d) conservano isolati del virus dell'influenza aviaria provenienti da focolai e isolati di qualsiasi altro virus influenzale aviario riscontrato in detto Stato membro;

 

e) collaborano con i laboratori che a livello nazionale si occupano di influenza umana.

 

 

Allegato IX

 

[richiamato all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b)]

 

Prescrizioni per la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività e di prodotti avicoli applicabili in caso di vaccinazione d'emergenza

 

1. Gli Stati membri provvedono affinché la movimentazione di pollame o altri volatili in cattività, vaccinati secondo quanto disposto dall'articolo 55, e la movimentazione dei relativi prodotti avvengano secondo le modalità di cui ai punti da 3 a 8 conformemente al manuale diagnostico.

 

2. I veicoli o i mezzi di trasporto e le attrezzature utilizzati per trasportare pollame vivo o altri volatili in cattività, uova o carni di pollame nel contesto del presente allegato sono sottoposti senza indugio, dopo l'utilizzo, a una o più operazioni di pulizia, disinfezione e trattamento di cui all'articolo 48.

 

3. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) le uova da cova devono:

 

i) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

 

ii) essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dall'autorità competente;

 

iii) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

 

iv) essere rintracciabili nell'incubatoio;

 

b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:

 

i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente,oppure

 

ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

 

c) i pulcini di un giorno:

 

i) devono essere nati da uova da cova che soddisfano le condizioni di cui alla lettera a);

 

ii) devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

 

d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:

 

i) essere stati regolarmente vaccinati contro l'influenza aviaria, laddove lo preveda il programma di vaccinazione;

 

ii) essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

 

iii) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

 

e) il pollame da macello deve:

 

i) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico;

 

ii) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

 

4. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova trasportate da aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'interno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) le uova da cova devono:

 

i) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

 

ii) essere rintracciabili nell'incubatoio;

 

b) le uova sono trasportate:

 

i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente,oppure

 

ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

 

c) i pulcini di un giorno devono essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

 

d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:

 

i) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

 

ii) essere vaccinati nell'azienda di destinazione, laddove ciò sia previsto dal programma di vaccinazione;

 

e) il pollame da macello è inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

 

5. Alla movimentazione di pollame vivo o altri volatili in cattività e di uova trasportate da aziende situate all'interno della zona di vaccinazione ad aziende situate all'esterno della zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) le uova da cova devono:

 

i) provenire da un allevamento da riproduzione sottoposto o non sottoposto a vaccinazione che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

 

ii) essere state disinfettate prima della spedizione conformemente a un metodo approvato dall'autorità competente;

 

iii) essere trasportate direttamente all'incubatoio di destinazione;

 

iv) essere rintracciabili nell'incubatoio;

 

b) le uova devono provenire da un allevamento di ovaiole sottoposto o non sottoposto a vaccinazione, che sia stato esaminato con esito negativo conformemente al manuale diagnostico ed essere trasportate:

 

i) a un centro di imballaggio designato dall'autorità competente («centro di imballaggio designato»), purché le uova siano confezionate in imballaggi a perdere e siano applicate tutte le misure di biosicurezza prescritte dall'autorità competente,oppure

 

ii) a uno stabilimento per la fabbricazione di ovoprodotti previsto dall'allegato III, sezione X, capo II del regolamento (CE) n. 853/2004 per essere manipolate e trattate conformemente all'allegato II, capo XI del regolamento (CE) n. 852/2004;

 

c) i pulcini di un giorno devono:

 

i) non essere vaccinati;

 

ii) essere nati da uova da cova che soddisfino le condizioni enunciate al punto 2, lettera a), al punto 3, lettera a) o al punto 4, lettera a);

 

iii) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

 

d) il pollame vivo o gli altri volatili in cattività devono:

 

i) non essere stati vaccinati;

 

ii) essere stati esaminati con esito negativo conformemente al manuale diagnostico;

 

iii) essere accasati in un allevamento o in un capannone in cui non sia presente altro pollame;

 

e) il pollame da macello deve:

 

i) essere esaminato con esito negativo prima di essere caricato conformemente al manuale diagnostico;

 

ii) essere inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata.

 

6. Alle carni ottenute da pollame tenuto nella zona di vaccinazione si applicano le seguenti disposizioni:

 

a) per quanto concerne le carni ottenute da animali vaccinati, il pollame deve:

 

i) essere stato vaccinato con un vaccino conforme alla strategia DIVA;

 

ii) essere stato sottoposto a ispezioni e ad esami risultati negativi conformemente al manuale diagnostico;

 

iii) essere stato sottoposto a esame clinico da parte di un veterinario ufficiale nelle 48 ore precedenti il carico e, se opportuno, i volatili sentinella presenti nell'azienda devono essere stati esaminati dal veterinario ufficiale;

 

iv) essere stato inviato direttamente a un macello designato per la macellazione immediata;

 

b) per quanto concerne le carni ottenute da pollame non vaccinato che viene inviato alla macellazione, il pollame è sottoposto a controlli conformemente al manuale diagnostico.

 

7. L'autorità competente può autorizzare l'uscita dalle aziende di carcasse o di uova ai fini della loro distruzione.

 

8. La movimentazione delle uova confezionate e delle carni di pollame macellato conformemente al presente allegato non è soggetta a ulteriori limitazioni.

 

9. La movimentazione del pollame (inclusi i pulcini di un giorno) o di altri volatili in cattività a partire dal territorio dello Stato membro è proibita dall'inizio della vaccinazione d'emergenza sino all'approvazione del piano di emergenza ai sensi dell'articolo 54 e fatta salva qualsiasi ulteriore misura comunitaria, salvo se autorizzata dall'autorità competente dello Stato membro ricevente.

 

 

Allegato X

 

(richiamato all'articolo 62, paragrafo 1)

 

Criteri applicabili ai piani di emergenza

 

I piani di emergenza devono perlomeno prevedere:

 

1) l'istituzione di un'unità di crisi a livello nazionale incaricata del coordinamento di tutte le misure di lotta adottate dallo Stato membro;

 

2) un elenco dei centri locali di lotta contro la malattia che dispongano di strutture adeguate per il coordinamento delle misure di lotta a livello locale;

 

3) informazioni particolareggiate sul personale coinvolto nelle misure di controllo, sulle sue competenze, sulle sue responsabilità e sulle istruzioni ad esso impartite, tenendo conto dell'esigenza di protezione delle persone e del rischio potenziale che l'influenza aviaria rappresenta per la salute dell'uomo;

 

4) centri locali di controllo in grado di contattare rapidamente le persone e gli organismi direttamente o indirettamente interessati da un focolaio;

 

5) disponibilità di attrezzature e materiale adatti per l'efficace esecuzione delle misure di lotta contro la malattia;

 

6) istruzioni dettagliate sulle azioni da adottare in caso di sospetto e conferma dell'infezione o della contaminazione, comprese le modalità proposte per la distruzione delle carcasse;

 

7) programmi di formazione per l'aggiornamento e lo sviluppo delle competenze relative alle procedure operative e amministrative;

 

8) laboratori diagnostici dotati di un servizio per gli esami post mortem, dei mezzi necessari per gli esami sierologici ed istologici, ecc. e in possesso di competenze aggiornate per la diagnosi rapida. A tal fine occorre prevedere modalità di trasporto rapido dei campioni. Il piano di emergenza deve inoltre delineare la potenzialità di analisi del laboratorio e le risorse disponibili per affrontare un focolaio di malattia;

 

9) un piano di vaccinazione completo che contempli diversi scenari e fornisca un'indicazione delle popolazioni di pollame o altri volatili in cattività che possono essere vaccinate, una stima della quantità di vaccino necessaria e della sua disponibilità;

 

10) sistemi che consentano di disporre di dati relativi alla registrazione delle aziende avicole commerciali sul proprio territorio, fatte salve le altre disposizioni pertinenti previste dalla legislazione comunitaria in questo settore;

 

11) disposizioni per il riconoscimento di razze rare di pollame o altri volatili in cattività ufficialmente registrate;

 

12) disposizioni per l'individuazione di zone ad alta densità di pollame;

 

13) disposizioni che attribuiscano le competenze giuridiche necessarie all'attuazione dei piani di emergenza.

 

 

Allegato XI

 

Tavola di Concordanza

 

Presente direttiva  

Direttiva 92/40/CEE 

Articolo 1, paragrafo 1, lettere a) e c) 

Articolo 1, paragrafo 1, lettera b) 

Articolo 1, primo comma 

Articolo 1, paragrafo 2 

Articolo 2, punto 1 

Allegato III 

Articolo 2, punto 2 

Allegato III, terzo comma 

Articolo 2, punto 3 

Articolo 2, punti da 4 a l5, 17, 20, 21 e punti da 22 a 32 

-

Articolo 2, punto 16 

Articolo 2, punto b) 

Articolo 2, punto 18 

Articolo 2, punto d) 

Articolo 2, punto 19 

Articolo 2, punto e) 

Articolo 3 

Articolo 4 

Articolo 5, paragrafo 1 

Articolo 3 

Articolo 5, paragrafo 2  

Articolo 5, paragrafo 3 

Articolo 6, paragrafo 1 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera g) 

Articolo 6, paragrafo 2 

Articolo 7, paragrafo 1 

Articolo 6, paragrafi 3) e 4) 

Articolo 7, paragrafo 1 

Articolo 4, paragrafo 1 

Articolo 7, paragrafo 2, lettere a) e b) 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera a) 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera c) 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera b) 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera d) 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera c) 

Articolo 7, paragrafo 2, lettere e) e g) 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera d) 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera f) 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera e) 

Articolo 7, paragrafo 2, lettera h) 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera f) 

Articolo 7, paragrafo 3 

Articolo 4, paragrafo 2, lettera g) 

Articolo 7, paragrafo 4 

Articolo 8 

Articolo 9 

Articolo 4, paragrafo 5 

Articolo 10  - 

 

Articolo 11, paragrafo 1 

Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva 

Articolo 11, paragrafo 2, primo comma 

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a) 

Articolo 11, paragrafo 2, secondo e terzo comma

  -

 


Normativa nazionale

 


Cost. 27 dicembre 1947.
Costituzione della Repubblica italiana
(art. 117)

 

(1) (2)

--------------------------------------------------------------------------------

(1) La Costituzione fu approvata dall'Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947, pubblicata nella Gazz. Uff. 27 dicembre 1947, n. 298, ediz. straord., ed entrò in vigore il 1° gennaio 1948. Vedi XVIII disp. trans. fin., comma primo.

(2) Per l'inserimento degli articoli 98-bis, 127-bis e 127-ter vedi gli artt. 35, 46 e 47 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(omissis)

Art. 117. 

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali (214).

 

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

 

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

 

b) immigrazione;

 

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

 

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

 

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

 

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

 

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

 

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

 

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

 

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

 

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

 

n) norme generali sull'istruzione;

 

o) previdenza sociale;

 

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

 

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

 

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

 

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali (215).

 

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei princìpi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato (216).

 

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato (217).

 

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

 

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

 

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

 

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni (218).

 

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato (219).

(omissis)

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(214)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(215)  Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(216)  Per la modifica del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(217)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(218)  Per la sostituzione del presente comma vedi l'art. 39 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

(219)  Articolo così sostituito dall'art. 3, L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 5 giugno 2003, n. 131 e il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 208.

 


L. 15 febbraio 1963, n. 281.
Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi
(artt. 22 e 23)

 

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 26 marzo 1963, n. 82.

(1/a) Le violazioni previste come reato dalla presente legge sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate. L'art. 2, D.P.R. 2 novembre 2001, n. 433 ha disposto che il termine «premiscela» sostituisca il termine «integratore» utilizzato nella presente legge.

(omissis)

Art. 22.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti disciplinati dalla presente legge non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni, è punito con l'ammenda da lire 3.000.000 a lire 30.000.000.

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita, mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, sostanze vietate è punito con l'ammenda da lire 30.000.000 a lire 120.000.000.

 

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio o prepara per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce è punito con l'ammenda da lire 50.000.000 a lire 150.000.000.

 

4. La pena di cui al comma 3 si applica altresì all'allevatore che non osservi la disposizione di cui all'articolo 17, comma 2.

 

5. Le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale non si applicano ai reati previsti dal presente articolo (25).

 

------------------------

(25) Articolo prima sostituito dall'art. 19, L. 8 marzo 1968, n. 399, poi modificato dall'art. 7, D.P.R. 31 marzo 1988, n. 152 ed infine così sostituito dall'art. 3, comma 1, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8. Successivamente il citato D.L. n. 8/2001 è stato abrogato dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49, e le relative disposizioni sono confluite nel D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, il cui articolo 7-quater ha nuovamente sostituito il presente articolo 22.

(omissis)

Art. 23.

1. In caso di violazione delle disposizioni previste dalla presente legge, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi.

 

2. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno.

 

3. Se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio. Il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

 

4. Si applica in ogni caso la disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (26).

 

------------------------

(26) Articolo prima modificato dall'art. 21, L. 8 marzo 1968, n. 399 e poi così sostituito dall'art. 3, comma 2, D.L. 14 febbraio 2001, n. 8. Successivamente il citato D.L. n. 8/2001 è stato abrogato dall'art. 1, L. 9 marzo 2001, n. 49, e le relative disposizioni sono confluite nel D.L. 11 gennaio 2001, n. 1, il cui articolo 7-quater ha nuovamente sostituito il presente articolo 22.

(omissis)

 


L. 5 agosto 1978, n. 468

Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio
(art. 11-ter)

 

(1) (1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 22 agosto 1978, n. 233.

(1/a) Vedi, anche, il D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279, riportato al n. A/CLXIII.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 6 febbraio 1998, n. 16/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 15 maggio 1998, n. 44; Circ. 2 agosto 1999, n. 42; Circ. 3 aprile 2000, n. 17; Circ. 27 marzo 2001, n. 19; Circ. 20 marzo 2001, n. 16;

- Ministero del tesoro: Circ. 16 dicembre 1996, n. 223057; Circ. 26 maggio 1997, n. 149569; Circ. 2 giugno 1997, n. 42; Circ. 22 agosto 1997, n. 65; Circ. 25 settembre 1997, n. 191614; Circ. 22 gennaio 1998, n. 4;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 16 ottobre 2001, n. 33; Circ. 25 marzo 2002, n. 15; Circ. 15 novembre 2002, n. 35; Circ. 26 febbraio 2003, n. 11; Circ. 31 marzo 2003, n. 18; Circ. 2 aprile 2003, n. 22; Ris. 2 dicembre 2003, n. 216/E; Circ. 5 febbraio 2004, n. 6; Circ. 5 aprile 2004, n. 11; Circ. 5 aprile 2004, n. 12; Circ. 7 aprile 2005, n. 13;

- Ministero dell'interno: Circ. 12 dicembre 1998, n. F.L.35/98;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 24 maggio 1996, n. 202; Circ. 15 luglio 1996, n. 345; Circ. 20 gennaio 1998, n. 23;

- Ministero delle finanze: Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 29 aprile 1997, n. 7;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3123; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484;

- Ragioneria generale dello Stato: Circ. 18 marzo 1996, n. 27; Circ. 6 giugno 1996, n. 46; Circ. 21 marzo 1997, n. 22; Circ. 28 marzo 1997, n. 26.

(omissis)

Art. 11-ter.

Copertura finanziaria delle leggi.

1. In attuazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ciascuna legge che comporti nuove o maggiori spese indica espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la spesa autorizzata, che si intende come limite massimo di spesa, ovvero le relative previsioni di spesa, definendo una specifica clausola di salvaguardia per la compensazione degli effetti che eccedano le previsioni medesime. La copertura finanziaria delle leggi che importino nuove o maggiori spese, ovvero minori entrate, è determinata esclusivamente attraverso le seguenti modalità (19/a):

 

a) mediante utilizzo degli accantonamenti iscritti nei fondi speciali previsti dall'articolo 11-bis, restando precluso sia l'utilizzo di accantonamenti del conto capitale per iniziative di parte corrente, sia l'utilizzo per finalità difformi di accantonamenti per regolazioni contabili e per provvedimenti in adempimento di obblighi internazionali;

 

b) mediante riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa; ove dette autorizzazioni fossero affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione nello stato di previsione della entrata delle risorse da utilizzare come copertura;

 

c) [a carico o mediante riduzione di disponibilità formatesi nel corso dell'esercizio sui capitoli di natura non obbligatoria, con conseguente divieto, nel corso dello stesso esercizio, di variazioni volte ad incrementare i predetti capitoli. Ove si tratti di oneri continuativi pluriennali, nei due esercizi successivi al primo, lo stanziamento di competenza dei suddetti capitoli, detratta la somma utilizzata come copertura, potrà essere incrementato in misura non superiore al tasso di inflazione programmato in sede di relazione previsionale e programmatica. A tale forma di copertura si può fare ricorso solo dopo che il Governo abbia accertato, con la presentazione del disegno di legge di assestamento del bilancio, che le disponibilità esistenti presso singoli capitoli non debbano essere utilizzate per far fronte alle esigenze di integrazione di altri stanziamenti di bilancio che in corso di esercizio si rivelino sottostimati. In nessun caso possono essere utilizzate per esigenze di altra natura le economie che si dovessero realizzare nella categoria «interessi» e nei capitoli di stipendi del bilancio dello Stato. Le facoltà di cui agli articoli 9 e 12, primo comma, non possono essere esercitate per l'iscrizione di somme a favore di capitoli le cui disponibilità siano state in tutto o in parte utilizzate per la copertura di nuove o maggiori spese disposte con legge] (19/b);

 

d) mediante modificazioni legislative che comportino nuove o maggiori entrate; resta in ogni caso esclusa la copertura di nuove e maggiori spese correnti con entrate in conto capitale.

 

2. I disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari (20).

 

3. Le Commissioni parlamentari competenti possono richiedere al Governo la relazione di cui al comma 2 per tutte le proposte legislative e gli emendamenti al loro esame ai fini della verifica tecnica della quantificazione degli oneri da essi recati.

 

4. I disegni di legge di iniziativa regionale e del CNEL devono essere corredati, a cura dei proponenti, da una relazione tecnica formulata nei modi previsti dal comma 2.

 

5. Per le disposizioni legislative in materia pensionistica la relazione di cui ai commi 2 e 3 contiene un quadro analitico di proiezioni finanziarie almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari. Per le disposizioni legislative in materia di pubblico impiego la relazione contiene i dati sul numero dei destinatari, sul costo unitario, sugli automatismi diretti e indiretti che ne conseguono fino alla loro completa attuazione, nonché sulle loro correlazioni con lo stato giuridico ed economico di categorie o fasce di dipendenti pubblici omologabili. Per le disposizioni legislative recanti oneri a carico dei bilanci di enti appartenenti al settore pubblico allargato la relazione riporta la valutazione espressa dagli enti interessati.

 

6. Ogni quattro mesi la Corte dei conti trasmette al Parlamento una relazione sulla tipologia delle coperture adottate nelle leggi approvate nel periodo considerato e sulle tecniche di quantificazione degli oneri. La Corte riferisce, inoltre, su richiesta delle Commissioni parlamentari competenti nelle modalità previste dai Regolamenti parlamentari, sulla congruenza tra le conseguenze finanziarie dei decreti legislativi e le norme di copertura recate dalla legge di delega (20/a).

 

6-bis. Le disposizioni che comportano nuove o maggiori spese hanno effetto entro i limiti della spesa espressamente autorizzata nei relativi provvedimenti legislativi. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, è accertato l'avvenuto raggiungimento dei predetti limiti di spesa. Le disposizioni recanti espresse autorizzazioni di spesa cessano di avere efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto per l'anno in corso alla medesima data (20/b).

 

6-ter. Per le Amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie provinciali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza e segnalazione al Parlamento e al Ministero dell'economia e delle finanze (20/c).

 

7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri (20/d) (21).

(omissis)

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(19/a) Alinea così modificato dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione

(19/b) Lettera abrogata dall'art. 1-bis, D.L. 20 giugno 1996, n. 323, riportato al n. A/CLI, nel testo aggiunto dalla relativa legge di conversione.

(20) Comma così modificato dall'art. 3, L. 25 giugno 1999, n. 208, riportata al n. A/CLXXXV.

(20/a) Comma così modificato dall'art. 13, L. 29 luglio 2003, n. 229.

(20/b) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione. In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il Decr. 5 maggio 2003, il Decr. 15 luglio 2003 e il Decr. 1° giugno 2006.

(20/c) Comma aggiunto dal comma 1 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come sostituito dalla relativa legge di conversione.

(20/d) Comma così modificato dal comma 2 dell'art. 1, D.L. 6 settembre 2002, n. 194, come modificato dalla relativa legge di conversione.

(21) Articolo aggiunto dall'art. 7, L. 23 agosto 1988, n. 362 (Gazz. Uff. 25 agosto 1988, n. 199, S.O.).


L. 24 luglio 1985, n. 409.
Istituzione della professione sanitaria di odontoiatria e disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee
(artt. 19 e 20)

 

(1) (1/a)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 1985, n. 190, S.O.

(1/a) Con D.M. 4 marzo 2002 (Gazz. Uff. 2 aprile 2002, n. 77) è stato approvato l'elenco delle specializzazioni in odontoiatria.

(omissis)

Art. 19.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di odontoiatra in altri Stati membri dell'Unione europea, il Ministero della salute, previ gli opportuni accertamenti, anche in collaborazione con gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri rilascia un attestato nel quale certifica:

 

a) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati in Italia, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2, per un periodo di almeno tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato;

 

b) ai laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984, che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, e hanno esercitato, effettivamente e legalmente, a titolo principale l'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato, che sono autorizzati ad esercitare l'attività di cui all'articolo 2 alle medesime condizioni dei titolari del diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria.

 

2. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera a), il requisito dei tre anni di esercizio dell'attività non è richiesto per chi ha conseguito studi di almeno tre anni in campo odontoiatrico.

 

3. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera b), il requisito del superamento della prova attitudinale non è richiesto per chi è in possesso di un diploma di specializzazione triennale indicato nel D.M. 18 settembre 2000 del Ministro della sanità, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie ordinaria - n. 222 del 22 settembre 2000: odontoiatria e protesi dentaria, chirurgia odontostomatologica, odontostomatologia, ortognatodonzia (19).

 

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(19) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277.

 

 

Art. 20.

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività di cui all'articolo 2, si iscrivono all'albo degli odontoiatri, anche in deroga a quanto previsto all'articolo 4, terzo comma:

 

a) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina anteriormente al 28 gennaio 1980;

 

b) i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 28 gennaio 1980 ed entro il 31 dicembre 1984 e che hanno superato la prova attitudinale di cui al decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 386, o sono in possesso dei diplomi di specializzazione indicati all'articolo 19, comma 3.

 

2. All'albo degli odontoiatri è aggiunto l'elenco degli odontoiatri abilitati a continuare, in via transitoria, l'esercizio della professione, ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943 (20).

(omissis)

------------------------

(20) Articolo così sostituito dall'art. 4, D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277. In precedenza la Corte costituzionale, con sentenza 22 febbraio-9 marzo 1989, n. 100 (Gazz. Uff. 15 marzo 1989, n. 11. Serie speciale), aveva dichiarato l'illegittimità degli artt. 4, 5 e 20 (nel testo precedentemente in vigore) della presente legge, nella parte in cui non prevedevano che i soggetti indicati nell'art. 20, primo comma, ottenuta l'iscrizione nell'albo degli odontoiatri, potessero contemporaneamente mantenere l'iscrizione all'albo dei medici chirurghi così come previsto per i soggetti indicati nell'art. 5, e nella parte in cui prevedevano che i medesimi potessero «optare» nel termine di cinque anni per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, anziché «chiedere» senza limite di tempo tale iscrizione.


L. 16 aprile 1987, n. 183.
Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari (art. 5)

 

(1) (1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1987, n. 109, S.O.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, riportato alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello stato.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Nota 25 febbraio 2002, n. 525.

(omissis)

Art. 5.

Fondo di rotazione.

1. È istituito, nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 (2).

 

2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato denominato «Ministero del tesoro - fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie», nel quale sono versate:

 

a) le disponibilità residue del fondo di cui alla legge 3 ottobre 1977, n. 863 (3), che viene soppresso a decorrere dalla data di inizio della operatività del fondo di cui al comma 1;

 

 

b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunità europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia;

 

 

c) le somme da individuare annualmente in sede di legge finanziaria, sulla base delle indicazioni del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), nell'ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme comunitarie da attuare;

 

 

d) le somme annualmente determinate con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei dati di cui all'articolo 7.

 

3. Restano salvi i rapporti finanziari direttamente intrattenuti con le Comunità europee dalle amministrazioni e dagli organismi di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 1971, n. 321 (4), ed alla legge 26 novembre 1975, n. 748 (5) (5/a).

(omissis)

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(2) Riportata alla voce Amministrazione del patrimonio e contabilità generale dello Stato.

(3) Riportata al n. F/XIV.

(4) Riportato al n. F/IV.

(5) Riportata al n. F/X.

(5/a) Vedi, anche, l'art. 2, D.P.R. 13 giugno 1988, n. 396, nonché l'art. 74, L. 19 febbraio 1992, n. 142, l'art. 65, comma 2, L. 23 dicembre 2000, n. 388, l'art. 54, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001 e l'art. 2-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.


L. 23 agosto 1988, n. 400.
Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri
(artt. 14 e 17)

(1) (2) (3)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.

(2)  Vedi, anche, il D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 23 gennaio 1997, n. 13; Circ. 6 aprile 1998, n. 76;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 18 novembre 1996, n. 7;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 21 novembre 1996, n. 5/27319/70/OR;

- Ministero del tesoro: Circ. 6 agosto 1998, n. 70;

- Ministero delle finanze: Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 13 agosto 1996, n. 199/E; Circ. 16 settembre 1996, n. 225/E; Circ. 31 dicembre 1996, n. 307/E; Circ. 28 maggio 1998, n. 134/E; Circ. 4 giugno 1998, n. 141/E; Circ. 26 giugno 1998, n. 168/E; Circ. 27 agosto 1998, n. 209/E;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 4 ottobre 1996, n. 117;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 17 aprile 1996, n. 147; Circ. 3 ottobre 1996, n. 627; Circ. 17 ottobre 1996, n. 654; Circ. 16 dicembre 1996, n. 750; Circ. 19 febbraio 1998, n. 60;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 27 marzo 1997, n. 62; Circ. 3 giugno 1997, n. 117; Circ. 18 giugno 1997, n. 116; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51; Circ. 30 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/452; Circ. 16 febbraio 1998, n. DIE/ARE/1/687; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/994; Circ. 5 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/995; Circ. 12 marzo 1998, n. AGP/2/584/SF.49.2/CH; Circ. 19 marzo 1998, n. DIE/ARE/1/12.03; Circ. 14 maggio 1998, n. DIE/ARE/1/1942; Circ. 24 agosto 1998, n. DIE/ARE/1/3124; Circ. 25 settembre 1998, n. DIE/ARE/1/3484; Circ. 17 giugno 1998, n. AGP/1/2/2154/98/AR2.1; Circ. 5 maggio 1988, n. AGP/1/2/1531/98/AR.2.1; Circ. 2 maggio 2001, n. 1/1.1.26/10888/9.92;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi: Circ. 17 febbraio 1999, n. DAGL041290/10.3.1;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 27 novembre 1995, n. 22/95; Circ. 16 maggio 1996, n. 30692; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610.

(omissis)

Capo III - Potestà normativa del Governo

 

Art. 14.

Decreti legislativi.

1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

 

2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

 

3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

 

4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni (25).

 

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(25)  In deroga a quanto disposto dal presente articolo vedi l'art. 15, L. 12 dicembre 2002, n. 273.

(omissis)

Art. 17.

Regolamenti.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

 

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari (27);

 

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

 

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

 

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

 

e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali] (28).

 

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

 

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

 

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

 

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

 

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

 

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

 

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

 

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali (29).

(omissis)

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(27)  Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.

(28)  Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.


L. 7 agosto 1990, n. 241.
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi

 

 

(1) (2)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.

(2)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- A.I.P.A. (Autorità informatica pubblica amministrazione): Circ. 7 maggio 2001, n. AIPA/CR/28;

- Comando generale della Guardia di Finanza: Circ. 8 ottobre 2001, n. 263000/090;

- I.N.P.D.A.P. (Istituto nazionale previdenza dipendenti amministrazione pubblica): Circ. 14 maggio 1996, n. 28; Circ. 14 marzo 1997, n. 17; Informativa 12 febbraio 2000, n. 12; Informativa 4 febbraio 2002, n. 13; Informativa 23 aprile 2002, n. 44; Circ. 27 maggio 2004, n. 33;

- I.N.P.S. (Istituto nazionale previdenza sociale): Circ. 17 gennaio 1996, n. 15; Circ. 11 luglio 1996, n. 142; Circ. 15 ottobre 1996, n. 199; Circ. 24 giugno 1998, n. 135; Circ. 1 agosto 2000, n. 141;

- ISTAT (Istituto nazionale di statistica): Circ. 19 giugno 1996, n. 30;

- Ministero degli affari esteri: Circ. 10 settembre 1997, n. 02391; Circ. 3 ottobre 1997, n. 9;

- Ministero dei lavori pubblici: Circ. 13 marzo 1996, n. 1333; Circ. 3 marzo 1997, n. 1246; Circ. 29 maggio 1997, n. 2407;

- Ministero dei trasporti e della navigazione: Circ. 8 ottobre 1996, n. 131/96; Circ. 14 gennaio 1997, n. 305/DG4/4; Circ. 14 febbraio 1997, n. 11MP0170; Circ. 28 novembre 1997, n. 112438; Circ. 12 dicembre 1997, n. 18245; Circ. 12 maggio 1998, n. 43/98; Circ. 31 maggio 2000, n. B23/2000/MOT;

- Ministero dei trasporti: Circ. 10 novembre 1997, n. 119/44;

- Ministero del commercio con l'estero: Circ. 24 dicembre 1997, n. 320388; Circ. 27 maggio 1998, n. 509289;

- Ministero del lavoro e della previdenza sociale: Circ. 9 aprile 1998, n. 49/98; Circ. 17 giugno 1998, n. 85/98;

- Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Circ. 24 giugno 1998, n. 57; Circ. 20 ottobre 1999, n. 46; Circ. 20 marzo 2000, n. 14;

- Ministero del tesoro: Circ. 21 marzo 1997, n. 42; Circ. 18 aprile 1997, n. 141343; Circ. 20 gennaio 1998, n. 106022;

- Ministero dell'economia e delle finanze: Circ. 2 agosto 2001, n. 75/E;

- Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Ris. 31 gennaio 1996, n. 289415;

- Ministero dell'interno: Circ. 15 gennaio 1997, n. 2; Circ. 9 marzo 1999, n. 24; Circ. 22 marzo 1999, n. 34; Circ. 13 aprile 1999, n. 300/A/42387/124/77; Circ. 4 maggio 1999, n. 49; Circ. 30 giugno 1999, n. 2/99; Circ. 6 luglio 1999, n. 4/99; Circ. 6 giugno 2000, n. 63; Lett.Circ. 11 gennaio 2001, n. P48/4101;

- Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Circ. 24 dicembre 2001, n. 176;

- Ministero della difesa: Circ. 12 giugno 1997, n. LEV.-C-56/U.D.G.;

- Ministero della pubblica istruzione: Circ. 9 gennaio 1996, n. 9; Circ. 9 gennaio 1996, n. 6; Circ. 16 gennaio 1996, n. 19; Circ. 29 febbraio 1996, n. 93; Circ. 4 marzo 1996, n. 100; Circ. 3 aprile 1996, n. 135; Circ. 3 aprile 1996, n. 133; Circ. 19 aprile 1996, n. 155; Circ. 11 giugno 1996, n. 225; Circ. 1 agosto 1996, n. 447; Circ. 30 dicembre 1996, n. 782; Circ. 27 maggio 1997, n. 328; Circ. 28 maggio 1997, n. 331; Circ. 10 luglio 1997, n. 429; Circ. 1 agosto 1997, n. 476; Circ. 6 agosto 1997, n. 487; Circ. 31 ottobre 1997, n. 675; Circ. 10 febbraio 1998, n. 48; Circ. 10 febbraio 1998, n. 1416; Circ. 27 febbraio 1998, n. 78; Circ. 2 aprile 1998, n. 175; Circ. 13 maggio 1998, n. 225; Circ. 29 maggio 1998, n. 252; Circ. 8 giugno 1998, n. 264; Circ. 11 giugno 1998, n. 601229; Circ. 21 luglio 1998, n. 317; Circ. 24 settembre 1998, n. 395; Nota 15 febbraio 2000, n. 1787; Nota 8 marzo 2000, n. 2855;

- Ministero delle finanze: Circ. 11 aprile 1996, n. 90/S; Circ. 9 maggio 1996, n. 111/E; Circ. 17 maggio 1996, n. 131/D; Circ. 8 gennaio 1997, n. 4/D; Circ. 11 marzo 1997, n. 73/D; Circ. 25 marzo 1997, n. 90/D; Circ. 4 aprile 1997, n. 95/S; Circ. 8 maggio 1997, n. 132/S; Circ. 9 giugno 1997, n. 157/E; Circ. 8 luglio 1997, n. 195/E; Circ. 25 luglio 1997, n. 211/T; Circ. 15 ottobre 1997, n. 265/P; Circ. 31 ottobre 1997, n. 284/E; Circ. 30 dicembre 1997, n. 333/E; Circ. 12 marzo 1998, n. 84/E; Circ. 16 marzo 1998, n. 86/D; Circ. 27 ottobre 1998, n. 244/S; Circ. 23 febbraio 1999, n. 49/E; Circ. 14 maggio 1999, n. 107/S;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 28 giugno 2000, n. 4; Circ. 23 dicembre 2003;

- Ministero delle poste e delle telecomunicazioni: Circ. 9 settembre 1996, n. GM98727/4205DL/CR;

- Ministero di grazia e giustizia: Circ. 10 marzo 1997;

- Ministero marina mercantile: Circ. 13 novembre 1996, n. 113345;

- Ministero per i beni culturali e ambientali: Circ. 15 luglio 1996, n. 21; Circ. 1 ottobre 1996, n. 109; Circ. 16 ottobre 1996, n. 121; Circ. 29 novembre 1996, n. 142; Circ. 5 marzo 1997, n. 81; Circ. 25 agosto 1997, n. 15; Circ. 8 marzo 1999, n. 55/99; Circ. 24 dicembre 1999, n. 198/99; Circ. 5 marzo 2001, n. 27; Circ. 8 luglio 2002, n. 84/2002;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Circ. 30 luglio 1996, n. 1188/TC/PG; Circ. 5 gennaio 1998, n. DIE/ARE/1/51;

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Dipartimento per la funzione pubblica e gli affari regionali: Circ. 23 gennaio 1996, n. 41; Circ. 25 gennaio 1996, n. 38; Circ. 25 gennaio 1996, n. 840; Circ. 29 gennaio 1996, n. 838; Circ. 31 gennaio 1996, n. 96; Circ. 6 febbraio 1996, n. 860; Circ. 6 febbraio 1996, n. 72; Circ. 12 febbraio 1996, n. 87; Circ. 19 febbraio 1996, n. 103; Circ. 13 marzo 1996, n. 160; Circ. 19 marzo 1996 n. 176; Circ. 20 marzo 1996 n. 676; Circ. 22 marzo 1996 n. 183; Circ. 17 aprile 1996, n. 236; Circ. 19 aprile 1996, n. 249; Circ. 23 aprile 1996, n. 252; Circ. 30 aprile 1996, n. 256; Circ. 2 maggio 1996, n. 30052; Circ. 15 maggio 1996, n. 93; Circ. 29 maggio 1996, n. 311; Circ. 2 giugno 1996, n. 316; Circ. 3 luglio 1996, n. 296; Circ. 3 luglio 1996, n. 309; Circ. 5 luglio 1996, n. 299; Circ. 5 luglio 1996, n. 306; Circ. 11 luglio 1996, n. 451; Circ. 16 luglio 1996, n. 656; Circ. 18 luglio 1996, n. 280; Circ. 3 ottobre 1996, n. 298; Circ. 14 novembre 1996, n. 676; Circ. 21 novembre 1996, n. 1138; Circ. 11 dicembre 1996, n. 843; Circ. 11 dicembre 1996, n. 1153; Circ. 12 dicembre 1996, n. 610; Circ. 12 dicembre 1996, n. 1216; Circ. 16 dicembre 1996, n. 1234; Circ. 29 maggio 1998, n. 5/98;

- Ufficio Italiano Cambi: Circ. 9 febbraio 1998, n. 440.

 

 

Capo I - Princìpi

 

Art. 1.

Principi generali dell'attività amministrativa (3).

1. L'attività amministrativa persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai princìpi dell'ordinamento comunitario (4).

 

1-bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente (5).

 

1-ter. I soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative assicurano il rispetto dei princìpi di cui al comma 1 (6).

 

2. La pubblica amministrazione non può aggravare il procedimento se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

 

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(3)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(4)  Comma così modificato dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(5)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(6)  Comma aggiunto dall'art. 1, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 2.

Conclusione del procedimento.

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

 

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti i termini entro i quali i procedimenti di competenza delle amministrazioni statali devono concludersi, ove non siano direttamente previsti per legge. Gli enti pubblici nazionali stabiliscono, secondo i propri ordinamenti, i termini entro i quali devono concludersi i procedimenti di propria competenza. I termini sono modulati tenendo conto della loro sostenibilità, sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, e della natura degli interessi pubblici tutelati e decorrono dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, se il procedimento è ad iniziativa di parte (7) (8).

 

3. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine è di novanta giorni.

 

4. Nei casi in cui leggi o regolamenti prevedono per l'adozione di un provvedimento l'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi, i termini di cui ai commi 2 e 3 sono sospesi fino all'acquisizione delle valutazioni tecniche per un periodo massimo comunque non superiore a novanta giorni. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere altresì sospesi, per una sola volta, per l'acquisizione di informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 14, comma 2.

 

5. Salvi i casi di silenzio assenso, decorsi i termini di cui ai commi 2 o 3, il ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, può essere proposto anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei termini di cui ai predetti commi 2 o 3. Il giudice amministrativo può conoscere della fondatezza dell'istanza. È fatta salva la riproponibilità dell'istanza di avvio del procedimento ove ne ricorrano i presupposti (9).

 

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(7)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;

- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;

- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;

- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;

- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;

- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;

- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;

- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;

- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;

- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;

- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;

- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;

- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;

- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;

- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;

- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;

- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;

- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;

- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;

- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;

- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP.

 

(8)  Vedi, anche, i commi 6-quater e 6-quinquies dell'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(9)  Il presente articolo, già modificato dagli artt. 2 e 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-bis, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 3.

Motivazione del provvedimento (10).

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

 

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

 

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

 

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere (11).

 

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(10)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 23 ottobre-3 novembre 2000, n. 466 (Gazz. Uff. 8 novembre 2000, n. 46, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

La stessa Corte con successiva ordinanza 4-6 luglio 2001, n. 233 (Gazz. Uff. 11 luglio 2001, n. 27, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Cost.

 

 

3-bis.

Uso della telematica.

1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati (12).

 

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(12)  Articolo aggiunto dall'art. 3, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Capo II - Responsabile del procedimento

 

Art. 4.

Unità organizzativa responsabile del procedimento (13).

1. Ove non sia già direttamente stabilito per legge o per regolamento, le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

 

2. Le disposizioni adottate ai sensi del comma 1 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti (14).

 

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(13)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(14)  I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi, in attuazione di quanto disposto dal presente articolo, sono stati determinati con:

- D.M. 23 maggio 1991, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 23 marzo 1992, n. 304, per l'Amministrazione del tesoro;

- D.M. 25 maggio 1992, n. 376, per l'Amministrazione dell'agricoltura e delle foreste;

- Det. 13 novembre 1992, per la Cassa depositi e prestiti;

- D.M. 2 febbraio 1993, n. 284, per l'Amministrazione centrale e periferica dell'interno;

- D.M. 26 marzo 1993, n. 329, per l'Amministrazione dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

- D.M. 1° settembre 1993, n. 475, per il Servizio centrale degli affari generali e del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica;

- D.M. 16 settembre 1993, n. 603, per l'Amministrazione della difesa;

- D.M. 14 dicembre 1993, n. 602, per il Ministero del bilancio e della programmazione economica e per i comitati interministeriali operanti presso il ministero stesso;

- D.M. 14 febbraio 1994, n. 543, per la Direzione generale dell'aviazione civile;

- D.P.C.M. 19 marzo 1994, n. 282, per il Consiglio di Stato, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale di giustizia amministrativa con sede in Trento e sezione autonoma di Bolzano;

- D.M. 30 marzo 1994, n. 765, per l'Amministrazione dei trasporti e della navigazione;

- D.M. 11 aprile 1994, n. 454, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 18 aprile 1994, n. 594, per la direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione;

- D.M. 13 giugno 1994, n. 495, per il Ministero per i beni culturali e ambientali;

- D.M. 14 giugno 1994, n. 774, per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

- D.M. 16 giugno 1994, n. 527, per l'Amministrazione dell'ambiente;

- D.M. 19 ottobre 1994, n. 678, per l'Amministrazione delle finanze ivi compresi il Corpo della guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

- D.M. 12 gennaio 1995, n. 227, per l'Amministrazione del lavoro e della previdenza sociale;

- D.M. 3 marzo 1995, n. 171, per l'Amministrazione degli affari esteri;

- D.M. 6 aprile 1995, n. 190, per l'Amministrazione della pubblica istruzione;

- D.M. 9 maggio 1995, n. 331, per l'Amministrazione dell'Istituto superiore di sanità;

- Del.C.C. 6 luglio 1995, per la Corte dei conti;

- D.P.C.M. 9 agosto 1995, n. 531, per il dipartimento della protezione civile;

- D.M. 7 settembre 1995, n. 528, per i progetti presentati per il finanziamento al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga;

- D.M. 20 novembre 1995, n. 540, per l'Amministrazione di grazia e giustizia;

- D.M. 8 agosto 1996, n. 690 (Gazz. Uff. 25 gennaio 1997, n. 20, S.O.), per gli enti, i distaccamenti, i reparti dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica, nonché per quelli a carattere interforze;

- D.M. 8 ottobre 1997, n. 524, per l'Amministrazione dei lavori pubblici;

- D.P.C.M. 30 giugno 1998, n. 310, per il Dipartimento della funzione pubblica;

- D.M. 18 novembre 1998, n. 514, per il Ministero della sanità;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Del.Consob 2 agosto 2000 (Gazz. Uff. 20 settembre 2000, n. 220), modificata dalla Del.Consob 11 marzo 2004, n. 14468 (Gazz. Uff. 19 marzo 2004, n. 66) e dalla Del.Consob 5 agosto 2005, n. 15131 (Gazz. Uff. 18 agosto 2005, n. 191), per la Consob;

- D.P.C.M. 28 novembre 2000, n. 454, per il Servizio nazionale dighe;

- D.P.C.M. 5 marzo 2001, n. 197, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Provv. 28 febbraio 2002, per gli uffici centrali e periferici dell'Agenzia del territorio;

- D.P.R. 23 dicembre 2005, n. 303, per il Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

- Del. 13 febbraio 2003, n. 048/03, per l'Istituto nazionale per il commercio estero;

- Del. 12 maggio 2003, n. 115, per l'A.G.E.A. - Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Provv. 7 aprile 2006 (Gazz. Uff. 7 aprile 2006, n. 82), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Provv.ISVAP 9 maggio 2006, n. 2, per l'ISVAP.

 

 

Art. 5.

Responsabile del procedimento (15).

1. Il dirigente di ciascuna unità organizzativa provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità della istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale.

 

2. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione di cui al comma 1, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto alla unità organizzativa determinata a norma del comma 1 dell'articolo 4.

 

3. L'unità organizzativa competente e il nominativo del responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui all'articolo 7 e, a richiesta, a chiunque vi abbia interesse.

 

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(15)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 6.

Compiti del responsabile del procedimento (16).

1. Il responsabile del procedimento:

 

a) valuta, ai fini istruttori, le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione di provvedimento;

 

b) accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

 

c) propone l'indizione o, avendone la competenza, indice le conferenze di servizi di cui all'articolo 14;

 

d) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;

 

e) adotta, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmette gli atti all'organo competente per l'adozione. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento finale (17).

 

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(16)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(17)  Lettera così modificata dall'art. 4, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Capo III - Partecipazione al procedimento amministrativo

 

Art. 7.

Comunicazione di avvio del procedimento (18).

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dall'articolo 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, l'amministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dell'inizio del procedimento (19).

 

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.

 

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(18)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(19)  Ai sensi dell'art. 15, comma 5, L. 1° agosto 2002, n. 166, per i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria sulla rete stradale di importo non superiore a 200.000 euro, quanto disposto dal presente articolo si intende adempiuto mediante pubblicazione per estratto dell'avvio del procedimento su un quotidiano a diffusione locale.

 

Art. 8.

Modalità e contenuti della comunicazione di avvio del procedimento (20).

1. L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale.

 

2. Nella comunicazione debbono essere indicati:

 

a) l'amministrazione competente;

 

b) l'oggetto del procedimento promosso;

 

c) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;

 

c-bis) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 o 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione (21);

 

c-ter) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza (22);

 

d) l'ufficio in cui si può prendere visione degli atti.

 

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima.

 

4. L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

 

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(20)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(21)  Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(22)  Lettera aggiunta dall'art. 5, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 9.

Intervento nel procedimento (23).

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

 

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(23)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

 

Art. 10.

Diritti dei partecipanti al procedimento (24).

1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto:

 

a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24;

 

b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

 

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(24)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 10-bis.

Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali (25).

 

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(25)  Articolo aggiunto dall'art. 6, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 11.

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (26).

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo (27).

 

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati (28).

 

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i princìpi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

 

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

 

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

 

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma l, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento (29).

 

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

 

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(26)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(27)  Comma così modificato dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(28)  Comma aggiunto dall'art. 39-quinquies, D.L. 12 maggio 1995, n. 163.

(29)  Comma aggiunto dall'art. 7, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 12.

Provvedimenti attributivi di vantaggi economici (30).

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

 

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

 

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(30)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 13.

Àmbito di applicazione delle norme sulla partecipazione (31).

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

 

2. Dette disposizioni non si applicano altresì ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano, nonché ai procedimenti previsti dal decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 29 marzo 1993, n. 119, e successive modificazioni (32).

 

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(31)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(32)  Comma così modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45.

 

 

Capo IV - Semplificazione dell'azione amministrativa

 

Art. 14.

Conferenza di servizi (33).

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indìce di regola una conferenza di servizi.

 

2. La conferenza di servizi è sempre indetta quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, entro trenta giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

 

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesimi attività o risultati. In tal caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

 

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale (34).

 

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata ad istanza del concessionario spetta in ogni caso al concedente il diritto di voto.

 

5-bis. Previo accordo tra le amministrazioni coinvolte, la conferenza di servizi è convocata e svolta avvalendosi degli strumenti informatici disponibili, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalle medesime amministrazioni (35).

 

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(33)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(34)  Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(35)  Articolo prima modificato dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, dall'art. 3-bis, D.L. 12 maggio 1995, n. 163, dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, L. 16 giugno 1998, n. 191, poi sostituito dall'art. 9, L. 24 novembre 2000, n. 340 ed infine così modificato dall'art. 8, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 14-bis.

Conferenza di servizi preliminare (36).

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, su motivata richiesta dell'interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilità, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente (37).

 

2. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso (38).

 

3. Nel caso in cui sia richiesta VIA, la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio d'impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di VIA. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell'àmbito di tale conferenza, l'autorità competente alla VIA si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di VIA, la suddetta autorità esamina le principali alternative, compresa l'alternativa zero, e, sulla base della documentazione disponibile, verifica l'esistenza di eventuali elementi di incompatibilità, anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell'àmbito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.

 

3-bis. Il dissenso espresso in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità, con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all'articolo 14-quater, comma 3 (39).

 

4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

 

5. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (40).

 

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(36)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(37)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(38)  Comma così modificato dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(39)  Comma aggiunto dall'art. 9, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(40)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 10, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 14-ter.

Lavori della conferenza di servizi (41).

01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (42).

 

1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

 

2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima (43).

 

3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (44).

 

4. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori (45).

 

5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (46).

 

6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

 

6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui al comma 3, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede (47).

 

7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (48).

 

8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.

 

9. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza (49).

 

10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (50).

 

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(41)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(42)  Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(43)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(44)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(45)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(46)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(47)  Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(48)  Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(49)  Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(50)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 14-quater.

Effetti del dissenso espresso nella conferenza di servizi (51).

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

 

2. [Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'àmbito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14-ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva] (52).

 

3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) al Consiglio dei Ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali; b) alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali; c) alla Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei Ministri, della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (53).

 

3-bis. Se il motivato dissenso è espresso da una regione o da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall'amministrazione procedente, entro dieci giorni: a) alla Conferenza Stato-regioni, se il dissenso verte tra un'amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali; b) alla Conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni (54).

 

3-ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3-bis la Conferenza Stato-regioni o la Conferenza unificata non provvede, la decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei Ministri, che assume la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, e dell'articolo 118 della Costituzione, alla competente Giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e di Bolzano, che assumono la determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni; qualora la Giunta regionale non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei Ministri, che delibera con la partecipazione dei Presidenti delle regioni interessate (55).

 

3-quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3-bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessate abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell'articolo 117, ottavo comma, della Costituzione, anche attraverso l'individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso (56).

 

3-quinquies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione (57).

 

4. [Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto] (58).

 

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (59).

 

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(51)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(52)  Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(53)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.

(54)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(55)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, le linee guida di cui al Provv. 2 gennaio 2003.

(56)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(57)  Gli attuali commi da 3 a 3-quinquies così sostituiscono l'originario comma 3 ai sensi di quanto disposto dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(58)  Comma abrogato dall'art. 11, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(59)  Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 12, L. 24 novembre 2000, n. 340.

 

 

Art. 14-quinquies.

Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto.

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37-bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 37-quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 37-quinquies della medesima legge (60).

 

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(60)  Articolo aggiunto dall'art. 12, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

Art. 15.

Accordi fra pubbliche amministrazioni (61).

1. Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune.

 

2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'articolo 11, commi 2, 3 e 5.

 

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(61)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 16.

Attività consultiva (62).

1. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro quarantacinque giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso (63).

 

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere (64).

 

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, territoriale e della salute dei cittadini (65).

 

4. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie il termine di cui al comma 1 può essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro quindici giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate (66).

 

5. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.

 

6. Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti (67).

 

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(62)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(63)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(64)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(65)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127.

(66)  Comma così sostituito dall'art. 17, comma 24, L. 15 maggio 1997, n. 127. Vedi, anche, l'art. 2, O.P.C.M. 12 marzo 2003, n. 3268.

(67)  Il comma 5 dell'art. 2, O.P.C.M. 8 luglio 2004, n. 3361 (Gazz. Uff. 17 luglio 2004, n. 166) ha disposto, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, che i pareri, i visti e i nulla-osta che si dovessero rendere necessari anche successivamente alla conferenza dei servizi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo trascorsi 10 giorni dalla richiesta effettuata dal legale rappresentante dell'Ente attuatore.

 

 

Art. 17.

Valutazioni tecniche (68).

1. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.

 

2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini.

 

3. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 16.

 

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(68)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 18.

Autocertificazione (69).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla Commissione di cui all'articolo 27.

 

2. I documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, necessari per l'istruttoria del procedimento, sono acquisiti d'ufficio quando sono in possesso dell'amministrazione procedente, ovvero sono detenuti, istituzionalmente, da altre pubbliche amministrazioni. L'amministrazione procedente può richiedere agli interessati i soli elementi necessari per la ricerca dei documenti (70).

 

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

 

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(69)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(70)  Comma così sostituto dall'art. 3, comma 6-octies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Art. 19.

Dichiarazione di inizio attività.

1. Ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l'esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge o di atti amministrativi a contenuto generale e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi, con la sola esclusione degli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza, all'immigrazione, all'amministrazione della giustizia, alla amministrazione delle finanze, ivi compresi gli atti concernenti le reti di acquisizione del gettito, anche derivante dal gioco, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, del patrimonio culturale e paesaggistico e dell'ambiente, nonché degli atti imposti dalla normativa comunitaria, è sostituito da una dichiarazione dell'interessato corredata, anche per mezzo di autocertificazioni, delle certificazioni e delle attestazioni normativamente richieste. L'amministrazione competente può richiedere informazioni o certificazioni relative a fatti, stati o qualità soltanto qualora non siano attestati in documenti già in possesso dell'amministrazione stessa o non siano direttamente acquisibili presso altre pubbliche amministrazioni.

 

2. L'attività oggetto della dichiarazione può essere iniziata decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. Contestualmente all'inizio dell'attività, l'interessato ne dà comunicazione all'amministrazione competente.

 

3. L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 2, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies. Nei casi in cui la legge prevede l'acquisizione di pareri di organi o enti appositi, il termine per l'adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti sono sospesi, fino all'acquisizione dei pareri, fino a un massimo di trenta giorni, scaduti i quali l'amministrazione può adottare i propri provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione del parere. Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

 

4. Restano ferme le disposizioni di legge vigenti che prevedono termini diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3 per l'inizio dell'attività e per l'adozione da parte dell'amministrazione competente di provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti.

 

5. Ogni controversia relativa all'applicazione dei commi 1, 2 e 3 è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (71).

 

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(71)  Articolo prima sostituito dall'art. 2, L. 24 dicembre 1993, n. 537, poi modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15 ed infine così sostituito dall'art. 3, D.L. 14 marzo 2005, n. 35. Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

 

 

Art. 20.

Silenzio assenso.

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 19, nei procedimenti ad istanza di parte per il rilascio di provvedimenti amministrativi il silenzio dell'amministrazione competente equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide, se la medesima amministrazione non comunica all'interessato, nel termine di cui all'articolo 2, commi 2 o 3, il provvedimento di diniego, ovvero non procede ai sensi del comma 2.

 

2. L'amministrazione competente può indire, entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza di cui al comma 1, una conferenza di servizi ai sensi del capo IV, anche tenendo conto delle situazioni giuridiche soggettive dei controinteressati.

 

3. Nei casi in cui il silenzio dell'amministrazione equivale ad accoglimento della domanda, l'amministrazione competente può assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies.

 

4. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (72).

 

5. Si applicano gli articoli 2, comma 4, e 10-bis (73) (74).

 

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(72)  Vedi, anche, l'art. 8-bis, D.L. 30 novembre 2005, n. 245, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(73)  Il presente articolo, già modificato dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15, è stato così sostituito dall'art. 3, comma 6-ter, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione. Vedi, anche, i commi 6-sexies e 6-septies dello stesso art. 3.

(74)  Vedi, anche, il D.P.R. 26 aprile 1992, n. 300, il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 407, e il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 411.

 

 

Art. 21.

Disposizioni sanzionatorie (75).

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformazione dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'articolo 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

 

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

 

2-bis. Restano ferme le attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo su attività soggette ad atti di assenso da parte di pubbliche amministrazioni previste da leggi vigenti, anche se è stato dato inizio all'attività ai sensi degli articoli 19 e 20 (76).

 

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(75)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(76)  Comma aggiunto dall'art. 3, comma 6-novies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

 

 

Capo IV-bis

Efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo. Revoca e recesso (77)

 

Art. 21-bis.

Efficacia del provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati.

1. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima. Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia. I provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati aventi carattere cautelare ed urgente sono immediatamente efficaci (78).

 

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(77)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(78)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-ter.

Esecutorietà.

1. Nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge.

 

2. Ai fini dell'esecuzione delle obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro si applicano le disposizioni per l'esecuzione coattiva dei crediti dello Stato (79).

 

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(79)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-quater.

Efficacia ed esecutività del provvedimento.

1. I provvedimenti amministrativi efficaci sono eseguiti immediatamente, salvo che sia diversamente stabilito dalla legge o dal provvedimento medesimo.

 

2. L'efficacia ovvero l'esecuzione del provvedimento amministrativo può essere sospesa, per gravi ragioni e per il tempo strettamente necessario, dallo stesso organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. Il termine della sospensione è esplicitamente indicato nell'atto che la dispone e può essere prorogato o differito per una sola volta, nonché ridotto per sopravvenute esigenze (80).

 

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(80)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-quinquies.

Revoca del provvedimento.

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento amministrativo ad efficacia durevole può essere revocato da parte dell'organo che lo ha emanato ovvero da altro organo previsto dalla legge. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, l'amministrazione ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo. Le controversie in materia di determinazione e corresponsione dell'indennizzo sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (81).

 

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(81)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-sexies.

Recesso dai contratti.

1. Il recesso unilaterale dai contratti della pubblica amministrazione è ammesso nei casi previsti dalla legge o dal contratto (82).

 

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(82)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-septies.

Nullità del provvedimento.

1. È nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge.

 

2. Le questioni inerenti alla nullità dei provvedimenti amministrativi in violazione o elusione del giudicato sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (83).

 

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(83)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-octies.

Annullabilità del provvedimento.

1. È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza.

 

2. Non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Il provvedimento amministrativo non è comunque annullabile per mancata comunicazione dell'avvio del procedimento qualora l'amministrazione dimostri in giudizio che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (84).

 

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(84)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 21-nonies.

Annullamento d'ufficio.

1. Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge.

 

2. È fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole (85).

 

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(85)  Il Capo IV-bis, comprendente gli artt. da 21-bis a 21-nonies, è stato aggiunto dall'art. 14, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Capo V - Accesso ai documenti amministrativi

Art. 22.

Definizioni e princìpi in materia di accesso.

 

1. Ai fini del presente capo si intende:

 

a) per «diritto di accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;

 

b) per «interessati», tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;

 

c) per «controinteressati», tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;

 

d) per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;

 

e) per «pubblica amministrazione», tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

 

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.

 

3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.

 

4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte della persona cui i dati si riferiscono.

 

5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.

 

6. Il diritto di accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere (86).

 

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(86)  Articolo così sostituito dall'art. 15, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge. Vedi, anche, il D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184.

 

 

Art. 23.

Ambito di applicazione del diritto di accesso (87).

1. Il diritto di accesso di cui all'articolo 22 si esercita nei confronti delle pubbliche amministrazioni, delle aziende autonome e speciali, degli enti pubblici e dei gestori di pubblici servizi. Il diritto di accesso nei confronti delle Autorità di garanzia e di vigilanza si esercita nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, secondo quanto previsto dall'articolo 24 (88).

 

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(87)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(88)  Articolo così sostituito dall'art. 4, L. 3 agosto 1999, n. 265.

 

 

Art. 24.

Esclusione dal diritto di accesso.

1. Il diritto di accesso è escluso:

 

a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;

 

b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;

 

c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

 

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi.

 

2. Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1 (89).

 

3. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni.

 

4. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

 

5. I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'àmbito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

 

6. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

 

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

 

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

 

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

 

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

 

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

 

7. Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale (90).

 

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(89)  Le categorie di documenti sottratti al diritto di accesso, ai sensi del presente comma, sono state stabilite con:

- D.M. 10 maggio 1994, n. 415, per il Ministero dell'interno e gli organi periferici dipendenti;

- D.M. 7 settembre 1994, n. 604, per il Ministero degli affari esteri e gli uffici all'estero;

- D.M. 26 ottobre 1994, n. 682, per il Ministero dei beni culturali ed ambientali;

- D.M. 4 novembre 1994, n. 757, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

- D.P.C.M. 20 dicembre 1994, n. 763, per il Consiglio di Stato, il consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana, i tribunali amministrativi regionali e il tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino Alto Adige;

- D.M. 14 giugno 1995, n. 519, per il Ministero della difesa;

- D.M. 13 ottobre 1995, n. 561, per il Ministero del tesoro e gli organi periferici in qualsiasi forma da esso dipendenti;

- D.M. 10 gennaio 1996, n. 60, per il Ministero della pubblica istruzione e gli organi periferici dipendenti comprese le istituzioni scolastiche e gli enti vigilati;

- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115, per il Ministero di grazia e giustizia e gli organi periferici;

- D.P.C.M. 26 gennaio 1996, n. 200, per l'Avvocatura dello Stato;

- D.M. 10 aprile 1996, n. 296, per il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

- D.M. 16 maggio 1996, n. 422, per il Ministero del commercio con l'estero;

- D.M. 29 ottobre 1996, n. 603, per il Ministero delle finanze e gli organi periferici dipendenti compresi l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato ed il Corpo della Guardia di Finanza;

- D.P.C.M. 30 luglio 1997, per l'Istituto nazionale di statistica;

- D.M. 31 luglio 1997, n. 353, per il Ministero della sanità;

- D.M. 5 settembre 1997, n. 392, per il Ministero delle politiche agricole e forestali;

- Provv. 17 novembre 1997 (Gazz. Uff. 7 febbraio 1998, n. 31), per l'Ufficio Italiano dei Cambi;

- Del.Covip 3 febbraio 1999 (Gazz. Uff. 20 febbraio 1999, n. 42), per la Commissione di vigilanza sui fondi di pensione.

- D.P.C.M. 10 marzo 1999, n. 294, per la segreteria generale del Comitato esecutivo per i servizi di informazione e sicurezza (CESIS), il servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) e il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE);

- Del. 26 marzo 1999 (Gazz. Uff. 28 aprile 1999, n. 98), per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali;

- D.M. 24 agosto 1999, per la società per azioni Poste italiane;

- D.P.C.M. 29 settembre 1999, n. 425, per il Dipartimento per i servizi tecnici nazionali;

- D.M. 27 dicembre 1999, per l'Ente nazionale italiano per il turismo;

- Delib. 31 agosto 2000 (Gazz. Uff. 12 ottobre 2000, n. 239), modificata dall'art. 1, Del. 10 novembre 2005 (Gazz. Uff. 29 dicembre 2005, n. 302), per l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici;

- D.M. 5 ottobre 2000, n. 349, per l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

- Del.Aut.gar.com. 24 maggio 2001, n. 217/01/CONS (Gazz. Uff. 20 giugno 2001, n. 141), modificata dalla Del.Aut.gar.com. 24 settembre 2003, n. 335/03/CONS (Gazz. Uff. 15 ottobre 2003, n. 240) e dalla Del.Aut.gar.com. 22 febbraio 2006, n. 89/06/CONS (Gazz. Uff. 17 marzo 2006, n. 64), per l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

- D.M. 14 marzo 2001, n. 292, per il Ministero dei lavori pubblici;

- Delib. 5 dicembre 2002, per l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni;

- Delib. 30 gennaio 2003, n. 2/2003, per l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione (AIPA);

- Del. 28 luglio 2003, n. 127, per l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura;

- Provv. 3 marzo 2004, per l'ANAS S.p.A.;

- Comunicato 7 dicembre 2004 (Gazz. Uff. 7 dicembre 2004, n. 287), per la Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali;

- Provv. 11 marzo 2005, per SACE S.p.A. - Servizi assicurativi del commercio estero;

- Reg. 29 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n. 253), per l'Autorità di bacino dei fiumi Liri - Garigliano e Volturno.

(90)  Articolo prima modificato dall'art. 22, L. 13 febbraio 2001, n. 45 e, a decorrere dal 1° gennaio 2004 dal comma 1 dell'art. 176, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e poi così sostituito dall'art. 16, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata dal comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

 

 

 

Art. 25.

Modalità di esercizio del diritto di accesso e ricorsi (91).

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

 

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta all'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

 

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 24 e debbono essere motivati.

 

4. Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta. In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso ai sensi dell'articolo 24, comma 4, il richiedente può presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per àmbito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione. Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'àmbito territoriale immediatamente superiore. Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27. Il difensore civico o la Commissione per l'accesso si pronunciano entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza. Scaduto infruttuosamente tale termine, il ricorso si intende respinto. Se il difensore civico o la Commissione per l'accesso ritengono illegittimo il diniego o il differimento, ne informano il richiedente e lo comunicano all'autorità disponente. Se questa non emana il provvedimento confermativo motivato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del difensore civico o della Commissione, l'accesso è consentito. Qualora il richiedente l'accesso si sia rivolto al difensore civico o alla Commissione, il termine di cui al comma 5 decorre dalla data di ricevimento, da parte del richiedente, dell'esito della sua istanza al difensore civico o alla Commissione stessa. Se l'accesso è negato o differito per motivi inerenti ai dati personali che si riferiscono a soggetti terzi, la Commissione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, decorso inutilmente il quale il parere si intende reso. Qualora un procedimento di cui alla sezione III del capo I del titolo I della parte III del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, o di cui agli articoli 154, 157, 158, 159 e 160 del medesimo decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo al trattamento pubblico di dati personali da parte di una pubblica amministrazione, interessi l'accesso ai documenti amministrativi, il Garante per la protezione dei dati personali chiede il parere, obbligatorio e non vincolante, della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. La richiesta di parere sospende il termine per la pronuncia del Garante sino all'acquisizione del parere, e comunque per non oltre quindici giorni. Decorso inutilmente detto termine, il Garante adotta la propria decisione (92).

 

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, al tribunale amministrativo regionale, il quale decide in camera di consiglio entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito del ricorso, uditi i difensori delle parti che ne abbiano fatto richiesta. In pendenza di un ricorso presentato ai sensi della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e successive modificazioni, il ricorso può essere proposto con istanza presentata al presidente e depositata presso la segreteria della sezione cui è assegnato il ricorso, previa notifica all'amministrazione o ai controinteressati, e viene deciso con ordinanza istruttoria adottata in camera di consiglio. La decisione del tribunale è appellabile, entro trenta giorni dalla notifica della stessa, al Consiglio di Stato, il quale decide con le medesime modalità e negli stessi termini. Le controversie relative all'accesso ai documenti amministrativi sono attribuite alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (93).

 

5-bis. Nei giudizi in materia di accesso, le parti possono stare in giudizio personalmente senza l'assistenza del difensore. L'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente, purché in possesso della qualifica di dirigente, autorizzato dal rappresentante legale dell'ente (94).

 

6. Il giudice amministrativo, sussistendone i presupposti, ordina l'esibizione dei documenti richiesti (95).

 

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(91)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(92)  Comma così sostituito prima dall'art. 15, L. 24 novembre 2000, n. 340 e poi dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15, con la decorrenza indicata nel comma 3 dell'art. 23 della stessa legge.

(93)  Comma così modificato prima dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dall'art. 3, comma 6-decies, D.L. 14 marzo 2005, n. 35, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(94)  Comma aggiunto dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(95)  Comma così sostituito dall'art. 17, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 26.

Obbligo di pubblicazione (96).

1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, sono pubblicati, secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti, le direttive, i programmi, le istruzioni, le circolari e ogni atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti di una pubblica amministrazione ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse.

 

2. Sono altresì pubblicate, nelle forme predette, le relazioni annuali della Commissione di cui all'articolo 27 e, in generale, è data la massima pubblicità a tutte le disposizioni attuative della presente legge e a tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso.

 

3. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 s'intende realizzata.

 

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(96)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 27.

Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.

 

2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri. Essa è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composta da dodici membri, dei quali due senatori e due deputati, designati dai Presidenti delle rispettive Camere, quattro scelti fra il personale di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97, su designazione dei rispettivi organi di autogoverno, due fra i professori di ruolo in materie giuridiche e uno fra i dirigenti dello Stato e degli altri enti pubblici. È membro di diritto della Commissione il capo della struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri che costituisce il supporto organizzativo per il funzionamento della Commissione. La Commissione può avvalersi di un numero di esperti non superiore a cinque unità, nominati ai sensi dell'articolo 29 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

 

3. La Commissione è rinnovata ogni tre anni. Per i membri parlamentari si procede a nuova nomina in caso di scadenza o scioglimento anticipato delle Camere nel corso del triennio.

 

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a decorrere dall'anno 2004, sono determinati i compensi dei componenti e degli esperti di cui al comma 2, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

5. La Commissione adotta le determinazioni previste dall'articolo 25, comma 4; vigila affinché sia attuato il principio di piena conoscibilità dell'attività della pubblica amministrazione con il rispetto dei limiti fissati dalla presente legge; redige una relazione annuale sulla trasparenza dell'attività della pubblica amministrazione, che comunica alle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri; propone al Governo modifiche dei testi legislativi e regolamentari che siano utili a realizzare la più ampia garanzia del diritto di accesso di cui all'articolo 22.

 

6. Tutte le amministrazioni sono tenute a comunicare alla Commissione, nel termine assegnato dalla medesima, le informazioni ed i documenti da essa richiesti, ad eccezione di quelli coperti da segreto di Stato.

 

7. In caso di prolungato inadempimento all'obbligo di cui al comma 1 dell'articolo 18, le misure ivi previste sono adottate dalla Commissione di cui al presente articolo (97).

 

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(97)  Articolo così sostituito dall'art. 18, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 28.

Modifica dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in materia di segreto di ufficio (98).

 

1. ... (99).

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(98)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

(99)  Sostituisce l'art. 15, D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

 

 

 

 

 

Capo VI - Disposizioni finali

 

Art. 29.

Ambito di applicazione della legge.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che si svolgono nell'àmbito delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali e, per quanto stabilito in tema di giustizia amministrativa, a tutte le amministrazioni pubbliche.

 

2. Le regioni e gli enti locali, nell'àmbito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai princìpi stabiliti dalla presente legge (100).

 

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(100)  Articolo così sostituito dall'art. 19, L. 11 febbraio 2005, n. 15. Vedi, anche, l'art. 22 della stessa legge.

 

Art. 30.

Atti di notorietà (101).

1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

 

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato.

 

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(101)  Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 

 

Art. 31. 

[1. Le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui al capo V hanno effetto dalla data di entrata in vigore dei decreti di cui all'articolo 24] (102).

 

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(102)  Articolo abrogato dall'art. 20, L. 11 febbraio 2005, n. 15.

 


L. 8 novembre 1991, n. 362.
Norme di riordino del settore farmaceutico

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 16 novembre 1991, n. 269.

(omissis)

Art. 7.

Titolarità e gestione della farmacia.

1. La titolarità dell'esercizio della farmacia privata è riservata a persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, a società di persone ed a società cooperative a responsabilità limitata che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

 

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. Sono soci della società farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la società, in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 e successive modificazioni.

 

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata ad uno dei soci che ne è responsabile.

 

4. Il direttore, qualora si verifichino a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un altro socio.

 

5. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società.

 

6. Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1.

 

7. La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia.

 

8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.

 

9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dalla acquisizione. Nel caso in cui l'avente causa sia il coniuge ovvero l'erede in linea retta entro il secondo grado, il suddetto termine è differito al compimento del trentesimo anno di età dell'avente causa, ovvero, se successivo, al termine di dieci anni dalla data di acquisizione della partecipazione. Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l'avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione, si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un'università statale o abilitata a rilasciare titoli aventi valore legale. Nel caso in cui gli aventi causa siano più d'uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione.

 

10. Il comma 9 si applica anche nel caso di esercizio della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475 , e successive modificazioni.

 

11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.

 

12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.

 

13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478 , come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.

 

14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408 , agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

(omissis)

 


D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194.
Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari

 

(1) (2) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 27 maggio 1995, n. 122, S.O.

(2) Le violazioni previste come reato dal presente decreto sono state trasformate in illeciti amministrativi dall'art. 1, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, in attuazione della delega contenuta nella L. 25 giugno 1999, n. 205. Vedi, anche, l'art. 93 del suddetto decreto, nel quale sono indicate le autorità competenti ad applicare le sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Ministero della sanità: Circ. 26 giugno 1997, n. 7; Circ. 15 aprile 1999, n. 7; Circ. 4 ottobre 1999, n. 14; Circ. 10 luglio 2000, n. 8; Circ. 19 febbraio 2001, n. 2;

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 1° agosto 2000, n. 7;

- Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali: Circ. 29 gennaio 1997, n. 2.

(omissis)

Art. 11.

Clausola di salvaguardia.

1. Il Ministro della sanità, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario autorizzato ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicarsi nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea.

 

2. Il Ministero della sanità dà la più ampia pubblicità al decreto di cui al comma 1, informando immediatamente il titolare dell'autorizzazione, i competenti organi di vigilanza e le organizzazioni professionali di rivenditori e di agricoltori.

(omissis)

Art. 20.

Commissione consultiva.

[1. Per l'assolvimento dei compiti previsti dal presente decreto, la Commissione consultiva di cui all'articolo 4 del D.P.R. 3 agosto 1968, n. 1255 (42), è riorganizzata come segue:

 

a) presidente: il Ministro della sanità o un componente da lui delegato;

 

b) quattro componenti ministeriali di cui: uno in rappresentanza del Ministero della sanità, uno del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, uno del Ministero dell'ambiente e uno del Ministero dell'industria, commercio ed artigianato; di essi sono nominati i rispettivi sostituti;

 

c) venti esperti di cui: cinque designati dal Ministro della sanità, per gli aspetti sanitari e tossicologici; cinque designati dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, per gli aspetti relativi alla difesa fitosanitaria ed alla attività dei prodotti nei confronti degli organismi nocivi; cinque designati dal Ministro dell'ambiente, per gli aspetti ambientali ed ecotossicologici; tre designati dal direttore dell'Istituto superiore di sanità, per gli aspetti chimici, biochimici e tossicologici e due designati dal direttore dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per gli aspetti di igiene e medicina del lavoro; di essi sono nominati i rispettivi sostituti] (43).

 

2. [Le funzioni di segreteria e di supporto tecnico della Commissione consultiva sono assicurate dal Ministero della sanità] (44).

 

3. [Il Ministro della sanità può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di venti, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della sanità, sentiti i Ministri per le risorse agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e dell'industria, commercio e artigianato, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto] (45).

 

4. [Con decreto del Ministro della sanità è disciplinato il funzionamento della Commissione consultiva, con particolare riguardo al numero massimo delle sedute plenarie, ai gruppi di lavoro e alle modalità di revoca della nomina dei componenti che non possono assicurare la partecipazione; tutti i componenti e gli esperti devono dichiarare i rapporti eventualmente ricorrenti con le imprese del settore e devono astenersi dalle attività di valutazione e dalle decisioni relative a prodotti delle imprese con le quali abbiano intrattenuto rapporti professionali di qualsiasi genere (46)] (47).

 

5. Le spese di funzionamento della Commissione consultiva sono a carico degli interessati all'attività autorizzativa di cui all'articolo 5 e all'attività di valutazione delle sostanze attive di cui all'articolo 6, commi 5 e 7, secondo tariffe e modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'industria, commercio e artigianato; gli introiti sono versati in conto entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della sanità (48) (49).

 

5-bis. Per spese di funzionamento della Commissione consultiva di cui al comma 5 si intendono quelle destinate al finanziamento di:

 

a) rimborso delle spese di viaggio e delle indennità di missione dei componenti della Commissione, in relazione alle qualifiche rivestite e sulla base dei parametri previsti dalle norme vigenti;

 

b) gettone di presenza ai componenti, o ai loro sostituti in caso di assenza motivata, nonché ai componenti della segreteria di cui al comma 2, che partecipano alle riunioni della Commissione, da determinare con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per la partecipazione a riunioni della Commissione o dei gruppi di lavoro per l'attuazione dei programmi annuali di attività;

 

c) compensi per la stipulazione, se del caso, di convenzioni con soggetti pubblici o privati di comprovata esperienza, competenza ed indipendenza per il supporto tecnico alla Commissione nella redazione dei rapporti di valutazione tecnico-scientifici di sostanze attive da iscrivere nell'allegato I e per altri eventuali supporti tecnici;

 

d) amministrazione generale indispensabile per le attività della Commissione, incluse quelle per l'approvvigionamento di strumenti e programmi informatici (50) (51).

(si omettono gli allegati)

------------------------

(42) Riportato alla voce Alimenti, bevande, oggetti di uso domestico e sostanze agrarie (Igiene e repressione delle frodi in materia di).

(43) Comma abrogato dall'art. 43, D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Per la cessazione dell'esercizio delle funzioni e competenze della Commissione consultiva, vedi l'art. 39 dello stesso decreto.

(44) Comma abrogato dall'art. 43, D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Per la cessazione dell'esercizio delle funzioni e competenze della Commissione consultiva, vedi l'art. 39 dello stesso decreto.

(45) Comma abrogato dall'art. 43, D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Per la cessazione dell'esercizio delle funzioni e competenze della Commissione consultiva, vedi l'art. 39 dello stesso decreto.

(46) Vedi, anche, il D.M. 16 ottobre 1995, riportato al n. A/XL, che disciplina il funzionamento della Commissione consultiva di cui al presente articolo.

(47) Comma abrogato dall'art. 43, D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290. Per la cessazione dell'esercizio delle funzioni e competenze della Commissione consultiva, vedi l'art. 39 dello stesso decreto.

(48) Con D.M. 9 luglio 1999 (Gazz. Uff. 21 ottobre 1999, n. 248) sono state determinate le tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta.

(49) Comma abrogato dall'art. 43, D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, nella sole parte in cui fa riferimento alla Commissione consultiva. Per la cessazione dell'esercizio delle funzioni e competente della Commissione consultiva, vedi l'art. 39 dello stesso decreto.

(50) Comma aggiunto dall'art. 37, L. 24 aprile 1998, n. 128, riportata alla voce Comunità europee.

(51) Comma abrogato dall'art. 43, D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290, nella sole parte in cui fa riferimento alla Commissione consultiva. Per la cessazione dell'esercizio delle funzioni e competente della Commissione consultiva, vedi l'art. 39 dello stesso decreto.

 


D.M. 6 maggio 1996, n. 482.
Regolamento recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellate negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione

 

(1) (2)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 17 settembre 1996, n. 218.

(2) Per le sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, vedi il D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29, riportato al n. LXXV.

 

 

IL MINISTRO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

 

Visto il regolamento CEE n. 1208/81 del 28 aprile 1981 del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

 

Visto il regolamento CEE n. 1186/90 del 7 maggio 1990 del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti;

 

Visto il regolamento CEE n. 344/91 del 13 febbraio 1991 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, che stabiliscono le modalità di attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio;

 

Vista la legge 4 dicembre 1993, n. 491, relativa al «Riordinamento delle competenze regionali e statali in materia agricola e forestale ed istituzione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali»;

 

Considerato che i succitati regolamenti comunitari prescrivono che i controlli debbano effettuarsi due volte per trimestre nello stesso stabilimento di macellazione;

 

Considerato che le funzioni relative ai suddetti controlli possono essere efficacemente attribuite agli organismi regionali;

 

Visto il parere favorevole espresso all'unanimità dal Comitato permanente delle politiche agroalimentari e forestali nella seduta del 19 luglio 1995;

 

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

 

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata con nota n. M/1872 dell'8 settembre 1995;

 

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 21 marzo 1996, n. 54/96;

 

Adotta il seguente regolamento:

 

 

Art. 1.

1. Gli stabilimenti di macellazione riconosciuti con bollo CEE ai sensi della direttiva 64/433/CEE, e successive modifiche ed integrazioni, sono obbligati ad effettuare la classificazione commerciale delle carcasse di bovini adulti, come sancito dai regolamenti comunitari n. 1186/90 del Consiglio e n. 344/91 della Commissione, e successive modifiche ed integrazioni, secondo le prescrizioni contenute nel regolamento CEE n. 1208/81 del Consiglio del 28 aprile 1981.

 

 

Art. 2.

1. L'identificazione e la classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati sono effettuate negli stabilimenti secondo la succitata normativa comunitaria, da tecnici in possesso di licenza rilasciata dal Comitato nazionale bovini.

 

 

Art. 3.

1. L'esercizio del controllo sull'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 1, da effettuarsi con la cadenza prescritta dai regolamenti comunitari, è attribuito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 491 del 1993 (3) citata nelle premesse, alle regioni, che espletano i controlli secondo le disposizioni previste dal regolamento CEE n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991, servendosi di personale estraneo al macello in possesso di abilitazione rilasciata dal Comitato nazionale bovini istituito con decreto del Ministero dell'agricoltura e delle foreste del 2 agosto 1984.

 

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(3) Riportata alla voce Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

 

 

Art. 4.

1. Il personale che ha effettuato la visita di controllo presso lo stabilimento di macellazione redige apposito verbale in tre copie, delle quali una rimane all'organismo regionale, una agli atti dell'opificio visitato, un'altra, infine, va inviata al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Direzione generale delle politiche comunitarie e internazionali.

 

 

Art. 5.

1. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali supervisiona l'operato degli organismi regionali nonché quello degli opifici di macellazione, in applicazione dell'art. 3, comma 2, del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione, e successive integrazioni.

 

Art. 6.

1. Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, entrerà in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 29.
Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991

 

(1) (2) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 febbraio 1997, n. 49.

(2) Abrogato dall'art. 3, L. 8 luglio 1997, n. 213, riportato al n. LXXVI.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti circolari:

- Presidenza del Consiglio dei Ministri: Servizi tecnici nazionali: Circ. 4 febbraio 1998, n. 10.

 

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Visto l'articolo 7 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (legge comunitaria per il 1994), recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazione di disposizioni comunitarie;

 

Visti i regolamenti (CEE) n. 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990, e n. 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991;

 

Visto il decreto 6 maggio 1996, n. 482, del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali recante attribuzione alle regioni delle funzioni di controllo sull'obbligo della classificazione commerciale delle carcasse e mezzene di animali macellati negli stabilimenti riconosciuti in attuazione del regolamento CEE n. 1186/90 del Consiglio e del regolamento CEE n. 344/91 della Commissione;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 febbraio 1997;

 

Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1.

[1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse o mezzene di animali macellati è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5 milioni a lire 30 milioni.

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, i titolari degli stabilimenti e gli altri soggetti obbligati in base alle specifiche normative comunitarie che non rilevano i prezzi di mercato delle carcasse o mezzene classificate o che non trasmettono i relativi dati al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 3 milioni a lire 18 milioni.] (2)

 

 

------------------------

(2) Abrogato dall'art. 3, L. 8 luglio 1997, n. 213, riportato al n. LXXVI.

 


L. 8 luglio 1997, n. 213.
Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari

 

(1) (2)

------------------------

(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 luglio 1997, n. 162.

(2) Vedi, anche, il D.M. 4 maggio 1998, n. 298, riportato al n. LXXX che detta le modalità esplicative della presente legge.

(omissis)

Art. 3.

Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, o il titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento di cui all'articolo 2, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinque milioni a lire trenta milioni. Della violazione accertata, quando il tecnico classificatore sia iscritto ad un albo professionale, è data notizia all'ordine professionale competente, per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari, che nei casi più gravi possono consistere nella sospensione o nella revoca dell'abilitazione professionale.

 

2. Salvo che il fatto costituisca reato, chi viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire diciotto milioni.

 

3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29 (4), è abrogato.

 

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(4) Riportato al n. A/LXXV.

 

 

Art. 4.

Entrata in vigore.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.M. 4 maggio 1998, n. 298.
Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 agosto 1998, n. 193.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- Ministero per le politiche agricole: Circ. 26 aprile 1999, n. 5; Circ. 20 giugno 2002, n. M/1261.

(omissis)

Art. 2.

1. L'identificazione si effettua mediante apposizione di un marchio ad inchiostro indelebile ed atossico che indica la categoria, la classe di qualità e lo stato d'ingrassamento del bestiame macellato, utilizzando le sigle e i numeri di cui al successivo articolo 6, comma 1.

 

2. La marchiatura è apposta:

 

a) sui quarti posteriori, a livello del controfiletto, all'altezza della quarta vertebra lombare;

 

b) sui quarti anteriori, a livello della punta di petto, e dieci-trenta centimetri di distanza dal centro dello sterno.

 

L'altezza delle lettere e delle cifre è di almeno due centimetri.

 

3. L'identificazione può essere effettuata anche tramite etichettatura, previa autorizzazione da richiedere alla Direzione generale delle politiche comunitarie ed internazionali del Ministero.

 

4. I responsabili degli stabilimenti, qualora autorizzati, si attengono alle disposizioni seguenti:

 

a) le etichette sono numerate progressivamente e le loro dimensioni non possono essere inferiori a cm 510;

 

b) oltre ai dati riguardanti la classificazione, le etichette indicano il numero di identificazione o di macellazione dell'animale, la data di macellazione ed il peso della carcassa;

 

c) le indicazioni di cui alla precedente lettera b) debbono essere perfettamente leggibili ed esenti da qualsiasi correzione o cancellatura;

 

d) le etichette non possono essere manomesse, sono tali da resistere alle lacerazioni e da aderire su ogni quarto (anteriore e posteriore), sulle parti anatomiche definite per la marchiatura.

 

5. Il responsabile della struttura di macellazione comunica il risultato della classificazione alle persone fisiche o giuridiche che fanno procedere all'abbattimento del proprio bestiame, così come disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento CEE n. 1186/90.

 

6. La comunicazione contiene l'indicazione delle classi di conformazione e d'ingrasso nonché delle categorie di animali, sulle fatture destinate al fornitore dell'animale, ovvero, su un documento amministrativo allegato alla fattura, da indirizzare al fornitore dell'animale.

(omissis)

Art. 11.

1. I controlli per l'accertamento dell'effettuazione delle operazioni di classificazione delle carcasse bovine, sull'operato dei classificatori nonché sulla rilevazione dei prezzi di mercato sono svolti dalle regioni, ai sensi del decreto ministeriale 6 maggio 1996, n. 482 (6) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 17 settembre 1996, secondo le modalità del regolamento CEE n. 344/91, almeno due volte per trimestre nei confronti degli stabilimenti e una volta per trimestre nei confronti dei classificatori e riguardano un numero non inferiore a 40 carcasse.

 

2. Il Ministero effettua presso gli stabilimenti di macellazione la supervisione dei controlli regionali almeno una volta a semestre, nonché provvede ad effettuare, trimestralmente, prove individuali nei confronti degli esperti classificatori.

 

3. Gli accertamenti riguardanti la rilevazione dei prezzi di mercato possono essere svolti anche dalle camere di commercio competenti per territorio in relazione all'ubicazione degli stabilimenti.

 

4. Se sono riscontrate inadempienze per le quali sono applicabili le sanzioni amministrative di cui alla legge 8 luglio 1997, n. 213 (7), gli organi di controllo provvedono ad inoltrare il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (8), all'Ispettorato centrale per la repressione delle frodi per la relativa istruttoria e a darne comunicazione all'ordine professionale competente, nonché al Comitato nazionale bovini.

 

5. Se è accertato che gli esperti classificatori operano con tesserino scaduto, lo stesso è ritirato dagli organi di controllo e l'esperto, trascorsi sei mesi, frequenta un corso di aggiornamento per riottenere il tesserino. In caso di recidiva il tesserino è definitivamente ritirato.

(omissis)

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(6) Riportato al n. LXXI.

(7) Riportata al n. LXXVI.

(8) Riportata alla voce Ordinamento giudiziario.

 


D.P.R. 10 novembre 1999, n. 469.
Regolamento recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 dicembre 1999, n. 293.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

 

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 1, e successive modificazioni;

 

Visto l'articolo 17 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

 

Visti gli articoli 5 e 6 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

 

Visti gli articoli 7 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988, n. 568;

 

Visto l'articolo 74 della legge 19 febbraio 1992, n. 142;

 

Visto il decreto 15 ottobre 1992 del Ministro del tesoro pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 27 ottobre 1992;

 

Visto l'articolo 25 della legge 23 dicembre 1993, n. 559;

 

Visto l'articolo 24, comma 19, della legge 28 dicembre 1995, n. 551, e le omologhe disposizioni per gli esercizi successivi;

 

Visto l'articolo 1, comma 2, della legge 3 aprile 1997, n. 94;

 

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 febbraio 1999;

 

Acquisito il parere reso dalla Corte dei conti, a sezioni riunite, nell'adunanza del 18 marzo 1999;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 22 febbraio e del 24 maggio 1999;

 

Acquisito il parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1999;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

 

 

Emana il seguente regolamento:

 

 

Art. 1.

Oggetto.

1. Il presente regolamento disciplina le procedure per il versamento delle somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato.

 

 

Art. 2.

Modalità di riassegnazione.

1. Le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate, previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti e riguardano le somme versate all'entrata entro l'anno finanziario di competenza.

 

2. Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica da registrarsi alla Corte dei conti.

 

3. Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica le domande intese ad ottenere le riassegnazioni di cui ai commi 1 e 2, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.

 

4. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate vanno inoltrate al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio.

 

 

Art. 3.

Abrogazioni.

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento è abrogato l'articolo 17, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468.

 

 

Art. 4.

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174.
Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 28 giugno 2000, n. 149, S.O.

(omissis)

Art. 7.

Condizioni per il rilascio dell'autorizzazione.

1. Il Ministero della sanità autorizza l'immissione sul mercato e l'utilizzazione di un biocida, solo se ricorrono le seguenti condizioni:

 

a) i princìpi attivi del biocida sono iscritti negli elenchi predisposti in sede comunitaria in applicazione delle procedure di cui agli articoli 27 e 28 della direttiva 98/8/CE e i requisiti stabiliti nella predetta sede sono soddisfatti;

 

 

b) è accertato, alla luce delle conoscenze scientifiche e tecniche, e ne risulti la dimostrazione in esito alla valutazione dei fascicoli di cui all'articolo 9 condotta secondo i princìpi previsti all'allegato V, che il biocida, tenuto conto di tutte le condizioni normali di uso, delle modalità d'uso del materiale trattato con esso e delle conseguenze derivanti dal suo uso e dalla sua eliminazione:

 

1) è sufficientemente efficace;

 

2) non ha effetti inaccettabili sulla specie bersaglio, come una resistenza o una resistenza incrociata inaccettabili, o provochi sofferenze e dolori inutili nei vertebrati;

 

3) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui, in maniera diretta o indiretta, sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque di superficie e sotterranee;

 

4) non ha effetti inaccettabili di per sé o a livello di residui sull'ambiente per quanto riguarda, in particolare, la sua durata e la sua distribuzione nell'ambiente, con specifico riferimento alla contaminazione delle acque di superficie, le acque potabili e sotterranee e l'impatto sugli organismi diversi dalle specie bersaglio;

 

 

c) la natura e la quantità dei princìpi attivi in esso contenuti e, se del caso, le impurità e gli altri componenti rilevanti dal punto di vista tossicologico ed ecotossicologico, nonché i residui di rilevanza tossicologica o ambientale provenienti da un uso autorizzato, possono essere determinati in base ai pertinenti requisiti di cui agli allegati IA, IB, IIA, IIB, IIIA o IIIB;

 

 

d) le proprietà fisiche e chimiche del biocida sono state determinate e giudicate accettabili per garantire un uso, un magazzinaggio ed un trasporto adeguati del prodotto.

 

2. L'autorizzazione può essere subordinata al rispetto di ulteriori condizioni necessarie a garantire la conformità alle disposizioni del comma 1.

 

3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per un biocida classificato a norma del decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, come «tossico» o «molto tossico», «cancerogeno di categoria 1 o 2», «mutageno di categoria 1 o 2», o «tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2».

(omissis)

 


L. 23 giugno 2000, n. 178.
Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea

 

 

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2000, n. 153.

 

 

Art. 1.

1. Il Governo è autorizzato a stipulare un'intesa con la Commissione delle Comunità europee per istituire il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, costituito nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85, del Consiglio, del 25 luglio 1985, e del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

 

2. Il Centro sarà finanziato dalla Commissione delle Comunità europee e dallo Stato italiano quali soci fondatori del GEIE e sarà disciplinato mediante l'intesa di cui al comma 1, con la quale si provvederà in particolare:

 

a) a prevedere la possibilità dell'ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;

 

 

b) a stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;

 

 

c) a definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.

 

3. Il Centro opera in conformità alla trasparenza che deve informare le attività delle istituzioni dell'Unione europea, con l'obiettivo:

 

a) di realizzare, anche attraverso le possibilità offerte dalle nuove tecnologie della comunicazione, programmi sistematici di diffusione dell'informazione e documentazione europea destinati, sia direttamente, sia attraverso sportelli decentrati, ai cittadini e a determinate categorie di utenti;

 

 

b) di formare il personale per la diffusione e gestione della documentazione comunitaria;

 

 

c) di coordinare e razionalizzare le attività di documentazione, elaborazione e studio già esistenti attraverso una serie di convenzioni con altri centri di studio e documentazione con sede in Italia o negli altri Stati membri dell'Unione europea.

 

4. In favore del Centro trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390.

 

5. Le commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimono il parere sullo schema dell'intesa di cui al comma 1, sulle successive modificazioni della stessa, sull'ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo. Il Ministro per le politiche comunitarie presenta annualmente alle predette commissioni una relazione sull'attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.

 

5-bis. Al fine di facilitare un processo multiforme di integrazione europea è istituito per l'anno 2000 un fondo straordinario di lire 500 milioni, per iniziative, anche visive e su supporti magnetici ed informatici, di informazione, comunicazione, studio, ricerca, documentazione e cultura, compresa quella musicale. Le iniziative, che possono avvalersi dei cofinanziamenti previsti dai programmi comunitari e, in particolare, dai programmi PHARE e TACIS di cui ai regolamenti (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989 e (CE) n. 1279/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, e successive modificazioni, debbono avere per oggetto o quadro di riferimento organismi o iniziative europee cui partecipino, oltre all'Italia, almeno altri tre Stati europei di cui almeno uno membro dell'Unione europea. Esse sono promosse dal Centro, previo parere o proposta della delegazione parlamentare presso gli organismi europei interessati (2).

 

6. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente articolo, nel limite massimo annuo di 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri (3).

 

7. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 

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(2) Comma aggiunto dall'art. 26, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000 e poi così modificato dall'art. 24, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

(3) Comma così modificato prima dall'art. 26, L. 29 dicembre 2000, n. 422 - Legge comunitaria 2000 e poi dall'art. 24, L. 1° marzo 2002, n. 39 - Legge comunitaria 2001.

 


D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274.
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468

 

(1) (2) (3) (4)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 ottobre 2000, n. 234, S.O.

(2)  Il regolamento di esecuzione del presente decreto è stato adottato con D.M. 6 aprile 2001, n. 204.

(3)  Con riferimento al presente provvedimento sono state emanate le seguenti istruzioni:

- I.N.A.I.L. (Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro): Nota 22 marzo 2004;

- Ministero della giustizia: Circ. 21 dicembre 2001, n. 592; Nota 25 settembre 2002.

(4)  La Corte costituzionale, con ordinanza 20-29 gennaio 2004, n. 53 (Gazz. Uff. 4 febbraio 2004, n. 5, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 97, primo comma, della Costituzione.

(omissis)

TITOLO II

Sanzioni applicabili dal giudice di pace

 

 

Art. 52. 

Sanzioni.

1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.

 

2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:

 

a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da dieci giorni a tre mesi;

 

 

b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;

 

 

c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi (58).

 

3. Nei casi di recidiva reiterata infraquinquennale, il giudice applica la pena della permanenza domiciliare o quella del lavoro di pubblica utilità, salvo che sussistano circostanze attenuanti ritenute prevalenti o equivalenti.

 

4. La disposizione del comma 3 non si applica quando il reato è punito con la sola pena pecuniaria nonché nell'ipotesi indicata nel primo periodo della lettera a) del comma 2 (59).

 

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(58) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 183 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

(59) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 187 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 52, 63 e 64 sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, terzo comma, e 32 della Costituzione.

 

 

Art. 53. 

Obbligo di permanenza domiciliare.

1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei giorni di sabato e domenica; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita in giorni diversi della settimana ovvero, a richiesta del condannato, continuativamente.

 

2. La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni né superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di detenzione.

 

3. Il giudice può altresì imporre al condannato, valutati i criteri di cui all' articolo 133, comma secondo, del codice penale, il divieto di accedere a specifici luoghi nei giorni in cui non è obbligato alla permanenza domiciliare, tenuto conto delle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato.

 

4. Il divieto non può avere durata superiore al doppio della durata massima della pena della permanenza domiciliare e cessa in ogni caso quando è stata interamente scontata la pena della permanenza domiciliare.

 

 

Art. 54. 

Lavoro di pubblica utilità.

1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità solo su richiesta dell'imputato.

 

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni né superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

 

3. L'attività viene svolta nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato. Tuttavia, se il condannato lo richiede, il giudice può ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilità per un tempo superiore alle sei ore settimanali.

 

4. La durata giornaliera della prestazione non può comunque oltrepassare le otto ore.

 

5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di pubblica utilità consiste nella prestazione, anche non continuativa, di due ore di lavoro.

 

6. Fermo quanto previsto dal presente articolo, le modalità di svolgimento del lavoro di pubblica utilità sono determinate dal Ministro della giustizia con decreto d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (60).

 

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(60)  In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 26 marzo 2001.

 

 

Art. 55. 

Conversione delle pene pecuniarie.

1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità del condannato si converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non superiore a sei mesi con le modalità indicate nell'articolo 54.

 

2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria.

 

3. Il condannato può sempre far cessare la pena del lavoro sostitutivo pagando la pena pecuniaria, dedotta la somma corrispondente alla durata del lavoro prestato.

 

4. Quando è violato l'obbligo del lavoro sostitutivo conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la parte di lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6.

 

5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilità si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, in questo caso non è applicabile al condannato il divieto di cui all'articolo 53, comma 3.

 

6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la durata della permanenza non può essere superiore a quarantacinque giorni.

 

 

 

Art. 56. 

Violazione degli obblighi.

1. Il condannato che senza giusto motivo si allontana dai luoghi in cui è obbligato a permanere o che non si reca nel luogo in cui deve svolgere il lavoro di pubblica utilità o che lo abbandona è punito con la reclusione fino ad un anno.

 

2. Alla stessa pena soggiace il condannato che viola reiteratamente senza giusto motivo gli obblighi o i divieti inerenti alle pene della permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità.

 

3. In caso di condanna non sono applicabili le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689.

 

 

Art. 57. 

Competenza.

1. La competenza per il delitto di cui all'articolo 56 è attribuita al tribunale in composizione monocratica.

 

 

Art. 58. 

Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio.

1. Per ogni effetto giuridico la pena dell'obbligo di permanenza domiciliare e il lavoro di pubblica utilità si considerano come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena originaria.

 

2. Quando per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un ragguaglio tra la pena detentiva e le pene di cui agli articoli 53 e 54, un giorno di pena detentiva equivale a due giorni di permanenza domiciliare o tre giorni di lavoro di pubblica utilità.

 

3. Un giorno di pena detentiva equivale a lire settantacinquemila di pena pecuniaria irrogata in luogo della pena detentiva a norma dell'articolo 52.

 

4. In deroga a quanto stabilito nell' articolo 78, primo comma, numero 3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma di lire quindici milioni, ovvero la somma di lire sessanta milioni se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel secondo comma dell' articolo 133-bis dello stesso codice (61).

 

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(61) La Corte costituzionale, con ordinanza 2-4 maggio 2005, n. 183 (Gazz. Uff. 11 maggio 2005, n. 19, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 29, comma 6, 52, comma 2, lettera c), e 58 sollevata in riferimento all'art. 76 della Costituzione.

 

 

Art. 59. 

Controllo sull'osservanza delle sanzioni dell'obbligo di permanenza domiciliare e del lavoro di pubblica utilità.

1. L'ufficio di pubblica sicurezza del luogo di esecuzione della pena o, in mancanza dell'ufficio di pubblica sicurezza, il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente effettua il controllo sull'osservanza degli obblighi connessi alla pena dell'obbligo di permanenza domiciliare o del lavoro di pubblica utilità con le modalità stabilite dall'articolo 65, commi primo e secondo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto applicabile.

 

 

Art. 60. 

Esclusione della sospensione condizionale della pena.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 163 e seguenti del codice penale, relative alla sospensione condizionale della pena, non si applicano alle pene irrogate dal giudice di pace (62).

 

___________________

(62)  La Corte costituzionale, con ordinanza 10-30 luglio 2003, n. 290 (Gazz. Uff. 6 agosto 2003, n. 31, 1ª Serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 della Costituzione. Successivamente la stessa Corte, con ordinanza 17-29 novembre 2004, n. 370 (Gazz. Uff. 9 dicembre 2004, Ediz. Str.), ha dichiarato ancora la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

 

 

Art. 61.

Interruzione della prescrizione.

1. Il corso della prescrizione per i reati attribuiti alla cognizione del giudice di pace è interrotto, oltre che dagli atti indicati nell' articolo 160 del codice penale, dalla citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, dal decreto di convocazione delle parti emesso dal giudice di pace.

 

 

Art. 62.

Inapplicabilità delle altre misure sostitutive della detenzione.

1. Le sanzioni sostitutive previste dagli articoli 53 e seguenti della legge 24 novembre 1981, n. 689, non si applicano ai reati di competenza del giudice di pace.


D.P.R. 23 aprile 2001, n. 290.
Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, L. n. 59/1997)

 

(1) (1/a) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 18 luglio 2001, n. 165, S.O.

(1/a) Vedi, anche, l'art. 12, L. 18 aprile 2005, n. 62 - Legge comunitaria 2004.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero delle politiche agricole e forestali: Circ. 30 ottobre 2002.

(omissis)

Art. 11.

Rinnovo dell'autorizzazione.

1. Il Dipartimento, sentito l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, rinnova l'autorizzazione su richiesta documentata del titolare, da presentarsi almeno un anno prima della scadenza dell'autorizzazione, dopo aver verificato che le condizioni di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, continuano ad essere soddisfatte. L'autorizzazione può essere temporaneamente prorogata per il periodo necessario per procedere alla verifica.

 

2. Il Dipartimento concede il rinnovo dell'autorizzazione alla immissione in commercio, senza sentire l'istituto convenzionato di cui all'articolo 3, qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva inserita nell'allegato I del Regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000, e nell'allegato I del Regolamento (CEE) n. 3600/1992 della Commissione, dell'11 dicembre 1992, sino alla iscrizione della sostanza attiva nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e sempre che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione (1/b).

 

3. Per ottenere il rinnovo di cui al comma 2, il titolare dell'autorizzazione deve presentare domanda corredata dal previsto versamento al Dipartimento, non oltre il sessantesimo giorno precedente alla data di scadenza dell'autorizzazione, specificando se sono sopravvenute modificazioni degli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.

 

4. Decorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione si intende rinnovata qualora il Dipartimento, verificati gli elementi posti a base della prima autorizzazione, non emani motivato decreto di rigetto dell'istanza nel quale è stabilito il termine per l'eliminazione e lo smaltimento delle giacenze.

(omissis)

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(1/b) Vedi, anche, l'art. 10, L. 31 ottobre 2003, n. 306 - Legge comunitaria 2003.


D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65.
Attuazione della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi

 

(1) (1/circ)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 14 aprile 2003, n. 87, S.O.

(1/circ) Con riferimento al presente provvedimento è stata emanata la seguente istruzione:

- Ministero della salute: Circ. 7 gennaio 2004.

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

 

Viste la direttiva 1999/45/CE del 31 maggio 1999, del Parlamento europeo e del Consiglio, e la direttiva 2001/60/CE del 7 agosto 2001 della Commissione;

 

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 180, recante delega al Governo per il recepimento della direttiva 1999/45/CE, della direttiva 1999/74/CE, della direttiva 1999/105/CE, della direttiva 2000/52/CE, della direttiva 2001/109/CE, della direttiva 2002/4/CE e della direttiva 2002/25/CE;

 

Vista la legge 1° marzo 2002, n. 39, legge comunitaria 2001;

 

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, ed in particolare l'articolo 25, commi 1 e 2, e l'articolo 37, commi 1 e 2;

 

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 ottobre 2002;

 

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2003;

 

Sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della salute, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della tutela del territorio, del lavoro e delle politiche sociali, delle attività produttive e delle politiche agricole e forestali;

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Art. 1.

Campo di applicazione.

1. Il presente decreto disciplina la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati immessi sul mercato che contengono almeno una sostanza pericolosa ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e che sono classificati come pericolosi all'esito delle valutazioni di cui agli articoli 4, 5, e 6.

 

2. Le disposizioni di cui agli articoli 8, commi 3 e 4, 9, comma 2, 13 e 16, comma 1, si applicano anche ai preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che possono presentare dei pericoli specifici.

 

3. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei prodotti fitosanitari.

 

4. Fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, il presente decreto si applica anche alla classificazione, all'imballaggio, all'etichettatura e alle schede informative in materia di sicurezza dei biocidi.

 

5. Le norme del presente decreto non si applicano ai preparati, allo stadio di prodotto finito, destinati all'utilizzatore finale, di seguito elencati:

 

a) medicinali per uso umano e veterinario;

 

b) prodotti cosmetici;

 

c) miscugli di sostanze che si presentano sotto forma di rifiuti;

 

d) prodotti alimentari;

 

e) mangimi;

 

f) preparati contenenti sostanze radioattive;

 

g) dispositivi medici invasivi o utilizzati a contatto diretto con il corpo umano.

 

6. Le norme del presente decreto non si applicano, altresì:

 

a) al trasporto di preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;

 

b) ai preparati in transito soggetti a controllo doganale quando non siano oggetto di trattamento o di trasformazione.

 

 

Art. 2.

Definizioni.

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:

 

a) sostanze: gli elementi chimici ed i loro composti, allo stato naturale o ottenuti mediante qualsiasi procedimento di produzione, compresi gli additivi necessari per mantenere la stabilità dei prodotti e le impurezze derivanti dal procedimento impiegato, ma esclusi i solventi che possono essere eliminati senza incidere sulla stabilità delle sostanze e senza modificare la loro composizione;

 

b) preparati: le miscele o le soluzioni costituite da due o più sostanze;

 

c) polimero: una sostanza composta di molecole caratterizzate dalla sequenza di uno o più tipi di unità monomeriche che comprenda una maggioranza ponderale semplice di molecole contenenti almeno tre unità monomeriche aventi un legame covalente con almeno un'altra unità monomerica o altro reagente e sia costituita da meno di una maggioranza ponderale semplice di molecole dello stesso peso molecolare. Tali molecole debbono essere distribuite su una gamma di pesi molecolari in cui le differenze di peso molecolare siano principalmente attribuibili a differenze nel numero di unità monomeriche. Nel contesto di tale definizione per unità monomerica s'intende la forma sottoposta a reazione di un monomero in un polimero;

 

d) immissione sul mercato: la messa a disposizione di terzi e l'importazione nel territorio doganale dell'Unione europea;

 

e) ricerca e sviluppo scientifici: la sperimentazione scientifica o le analisi e le ricerche chimiche effettuate in condizioni controllate, compresa la determinazione delle proprietà intrinseche, degli effetti e dell'efficacia, nonché le ricerche scientifiche relative allo sviluppo del prodotto;

 

f) ricerca e sviluppo di processo: ogni ulteriore sviluppo di una sostanza nel corso del quale i settori di applicazione della sostanza stessa vengono controllati utilizzando impianti pilota o prove di produzione;

 

g) inventario Europeo delle Sostanze Commerciali Esistenti, di seguito denominato EINECS: l'inventario europeo delle sostanze chimiche considerate presenti sul mercato comunitario alla data del 18 settembre 1981;

 

h) Lista Europea delle Sostanze Chimiche Notificate, di seguito denominata ELINCS: l'elenco delle nuove sostanze chimiche notificate, nella comunità europea, a partire dal 19 settembre 1981.

 

2. Ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 sono considerati pericolosi i preparati classificati come:

 

a) esplosivi: i preparati solidi, liquidi, pastosi o gelatinosi che, anche senza l'azione dell'ossigeno atmosferico, possono provocare una reazione esotermica con rapida formazione di gas e che, in determinate condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o esplodono in seguito a riscaldamento quando soggetti a parziale contenimento;

 

b) comburenti: i preparati che a contatto con altre sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una forte reazione esotermica;

 

c) estremamente infiammabili: i preparati liquidi che presentano punto di infiammabilità estremamente basso e punto di ebollizione basso e le sostanze ed i preparati gassosi che a temperatura e pressione ambiente sono infiammabili a contatto con l'aria;

 

d) facilmente infiammabili:

 

1) i preparati che, a contatto con l'aria, a temperatura ambiente e senza apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e infiammarsi;

 

2) i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi anche dopo il distacco della sorgente stessa;

 

3) i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è molto basso;

 

4) i preparati che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sprigionano gas estremamente infiammabile in quantità pericolose;

 

e) infiammabili: i preparati liquidi con un basso punto di infiammabilità;

 

f) molto tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;

 

g) tossici: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole quantità, sono letali oppure provocano lesioni acute o croniche;

 

h) nocivi: i preparati che, in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono essere letali oppure provocare lesioni acute o croniche;

 

i) corrosivi: i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, possono esercitare su di essi un'azione distruttiva;

 

l) irritanti: i preparati non corrosivi, il cui contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle o le mucose può provocare una reazione infiammatoria;

 

m) sensibilizzanti: i preparati che, per inalazione o assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una reazione di ipersensibilizzazione per cui una successiva esposizione alla sostanza o al preparato produce reazioni avverse caratteristiche;

 

n) cancerogeni: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare il cancro o aumentarne la frequenza di insorgenza;

 

o) mutageni: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza di insorgenza;

 

p) tossici per il ciclo riproduttivo: i preparati che, per inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare o rendere più frequenti effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico della funzione o delle capacità riproduttive maschili o femminili;

 

q) pericolosi per l'ambiente: i preparati che, qualora si diffondano nell'ambiente, presentino o possano presentare rischi immediati o differiti per una o più delle componenti ambientali.

 

 

Art. 3.

Determinazione delle proprietà pericolose dei preparati, loro classificazione ed etichettatura.

1. La valutazione delle proprietà pericolose di un preparato si basa sulla determinazione delle proprietà chimico-fisiche, delle proprietà aventi effetti sulla salute e delle proprietà ambientali, secondo i criteri stabiliti agli articoli 4, 5 e 6.

 

2. Ove sia necessario effettuare prove di laboratorio ai fini della valutazione delle proprietà pericolose di cui al comma 1, esse sono eseguite sul preparato così come immesso sul mercato.

 

3. Ai fini della determinazione delle proprietà pericolose, sono prese in considerazione, secondo le modalità stabilite dal metodo utilizzato, tutte le sostanze pericolose ai sensi dell'articolo 2, comma 2, in particolare quelle che:

 

a) sono indicate nell'allegato VIII;

 

b) sono classificate ed etichettate provvisoriamente a cura del responsabile dell'immissione sul mercato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

 

c) sono classificate ed etichettate in base all'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 59, e non figurano ancora nell'ELINCS;

 

d) sono contemplate dall'articolo 8 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52;

 

e) sono classificate ed etichettate in base all'articolo 13 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

 

4. Per i preparati contemplati dal presente decreto, le sostanze pericolose che rientrano nelle categorie di pericolo di cui all'articolo 2, comma 2, anche se sono presenti come impurezze o additivi, sono prese in considerazione qualora la loro concentrazione sia pari o superiore a quella definita all'allegato IX.

 

5. La classificazione dei preparati pericolosi in funzione del grado e della natura specifica dei pericoli è basata sulle definizioni delle categorie di pericolo di cui all'articolo 2, comma 2.

 

6. I princìpi generali della classificazione e dell'etichettatura dei preparati sono applicati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e secondo i criteri definiti nell'allegato VI del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, pubblicato nel supplemento ordinario n. 164 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 192 del 19 agosto 1997, e successivi aggiornamenti, tranne quando si applicano i criteri alternativi di cui agli articoli 4, 5, 6, e 9 ed i corrispondenti allegati del presente decreto.

 

 

Art. 4.

Valutazione dei pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche.

1. I pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche di un preparato sono valutati ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, determinando, secondo i metodi specificati alla parte A dell'allegato V del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti, le proprietà chimico-fisiche del preparato necessarie per una classificazione ed un'etichettatura adeguate, conformemente ai criteri definiti nell'allegato VI di detto decreto.

 

2. In deroga al comma 1, la determinazione delle proprietà esplosive, comburenti, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili di un preparato non è necessaria a condizione che:

 

a) nessuno dei componenti presenti tali proprietà e che, in base alle informazioni di cui dispone il fabbricante, sia improbabile che il preparato presenti questo tipo di pericolo o rischio;

 

b) in caso di modifica della composizione di un preparato di composizione nota si concluda, su base scientifica, che una nuova valutazione dei pericoli non comporta un cambiamento di classificazione;

 

c) se il preparato è immesso sul mercato sotto forma di aerosol, esso soddisfi le disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1982, n. 741, e definite dall'articolo 1, comma 2, punto 2.4., del D.M. 8 maggio 1997, n. 208 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

3. I pericoli derivanti dalle proprietà chimico-fisiche di un preparato contemplato dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono valutati determinando le proprietà chimico-fisiche del preparato necessarie per una classificazione adeguata secondo i criteri e i metodi definiti negli allegati richiamati al comma 1, salvo se sono accettabili altri metodi in base alle disposizioni degli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riconosciuti a livello internazionale.

 

 

Art. 5.

Valutazione dei pericoli per la salute.

1. I pericoli per la salute di un preparato sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

 

a) un metodo convenzionale descritto all'allegato I;

 

b) la determinazione delle proprietà tossicologiche necessarie per una classificazione adeguata, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri dell'allegato VI del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti, ed i metodi indicati nell'allegato V, parte B, del medesimo decreto, salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, sono accettabili altri metodi, in base alle disposizioni degli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riconosciuti a livello internazionale.

 

2. Fatti salvi i requisiti del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, solo qualora la persona responsabile dell'immissione in commercio del preparato sia in grado di dimostrare scientificamente che le proprietà tossicologiche del medesimo non possono essere correttamente determinate né con il metodo indicato al comma 1, lettera a), né sulla base di risultati di prove già effettuate su animali, possono essere utilizzati i metodi indicati al comma 1, lettera b), fermo il rispetto del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 116, relativo alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici e del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 120, relativo all'applicazione dei princìpi della buona pratica di laboratorio.

 

3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 allorché una proprietà tossicologica è stata determinata sulla base delle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), per classificare il preparato si utilizzano i risultati dei metodi indicati alla lettera b), tranne nel caso di effetti cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione, nel qual caso si applica soltanto il metodo di cui alla lettera a).

 

4. Le proprietà tossicologiche del preparato che non sono valutate con il metodo di cui al comma 1, lettera b), sono valutate secondo il metodo di cui al comma 1, lettera a).

 

5. Qualora si possa dimostrare mediante studi epidemiologici, studi di casi clinici scientificamente validi, o sulla base delle valutazioni statistiche fornite dai centri antiveleni o sulla base dei dati statistici dai dati sulle malattie professionali, che gli effetti tossicologici sull'essere umano differiscono da quelli rilevati applicando i metodi di cui al comma 1, il preparato viene classificato in base ai suoi effetti sull'uomo.

 

6. Qualora si possa dimostrare che una valutazione convenzionale porterebbe a sottovalutare o sopravvalutare il pericolo tossicologico a causa di effetti quali, rispettivamente, il potenziamento o l'antagonismo, la classificazione tiene conto di tali effetti.

 

7. Qualora non esistano valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porti a modificare la classificazione, per i preparati di composizione nota, ad eccezione di quelli contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, classificati ai sensi del comma 1, lettera b), si procede ad una nuova valutazione mediante i metodi indicati al comma 1, lettere a) o b), allorché:

 

a) il fabbricante modifichi il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei componenti pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei valori riportati nella tabella di cui all'allegato X;

 

b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

 

 

Art. 6.

Valutazione dei pericoli per l'ambiente.

1. I pericoli per l'ambiente di un preparato sono valutati secondo una o più delle seguenti procedure:

 

a) metodo convenzionale descritto all'allegato II del presente decreto;

 

b) determinazione delle proprietà pericolose per l'ambiente necessarie per una classificazione adeguata ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri dell'allegato VI del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti, ed i metodi indicati nell'allegato V, parte C, del medesimo decreto, salvo se, nel caso di prodotti fitosanitari, sono accettabili altri metodi, in base alle disposizioni degli allegati II e III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, riconosciuti a livello internazionale. Fatte salve le prove richieste da quest'ultimo decreto, le condizioni di applicazione di metodi di prova sono descritte nella parte C dell'allegato II del presente decreto.

 

2. Se è constatata una proprietà ecotossicologica secondo uno dei metodi indicati al comma 1, lettera b), per ottenere nuovi dati, le prove devono essere realizzate secondo i princìpi della buona pratica di laboratorio di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 120, e successivi aggiornamenti.

 

3. Se i pericoli per l'ambiente sono stati valutati secondo entrambe le procedure di cui al comma 1, per classificare il preparato si utilizza il risultato ottenuto secondo i metodi di cui al comma 1, lettera b).

 

4. Qualora non esistano valide ragioni scientifiche per ritenere che una nuova valutazione del pericolo non porti a modificare la classificazione, per i preparati di composizione nota, ad eccezione di quelli contemplati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, classificati ai sensi del comma 1, lettera b), si procede ad una nuova valutazione mediante i metodi indicati al comma 1, lettere a) o b), allorché:

 

a) il fabbricante modifichi il tenore iniziale espresso in percentuale peso/peso o volume/volume di uno dei componenti pericolosi rientranti nella composizione, sulla base dei valori riportati nella tabella di cui all'allegato X;

 

b) il fabbricante modifichi la composizione sostituendo o aggiungendo uno o più componenti a prescindere dal fatto che si tratti o meno di componenti pericolosi secondo le definizioni di cui all'articolo 2.

 

 

Art. 7.

Obblighi generali.

1. I preparati di cui all'articolo 1 possono essere immessi sul mercato soltanto se conformi alle disposizioni del presente decreto.

 

2. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato tiene a disposizione delle autorità competenti:

 

a) i dati sulla composizione del preparato;

 

b) i dati utilizzati per la classificazione e l'etichettatura del preparato;

 

c) qualsiasi informazione utile concernente le condizioni di imballaggio ai sensi dell'articolo 8, comma 3, compreso il certificato delle prove, redatto ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nell'allegato IX, parte A, al D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti;

 

d) i dati utilizzati per la predisposizione della scheda informativa in materia di sicurezza ai sensi dell'articolo 13.

 

Art. 8.

Imballaggio.

1. I preparati di cui all'articolo 1 sono immessi sul mercato soltanto se i loro imballaggi soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) sono progettati e realizzati in modo tale a impedire qualsiasi fuoriuscita del contenuto; questo requisito non si applica qualora siano prescritti speciali dispositivi di sicurezza;

 

b) i materiali che costituiscono l'imballaggio e la chiusura non devono deteriorarsi a contatto con il contenuto, né formare con questo composti pericolosi;

 

c) tutte le parti dell'imballaggio e della chiusura devono essere solide e robuste, in modo da escludere qualsiasi allentamento e da sopportare in piena sicurezza le normali sollecitazioni dovute a manipolazione;

 

d) i recipienti muniti di un sistema che può essere riapplicato devono essere progettati in modo che l'imballaggio stesso possa essere richiuso varie volte senza fuoriuscite di contenuto.

 

2. I recipienti contenenti preparati di cui all'articolo 1, offerti o venduti al dettaglio, non devono avere:

 

a) una forma o una decorazione grafica che attiri o risvegli la curiosità dei bambini o che sia tale da indurre in errore il consumatore; oppure

 

b) una presentazione o una denominazione usata per prodotti alimentari, alimenti per animali, medicinali o cosmetici.

 

3. I recipienti contenenti taluni preparati offerti o venduti al dettaglio e di cui all'allegato III devono essere muniti di chiusura di sicurezza per bambini e recare un'indicazione di pericolo riconoscibile al tatto.

 

4. Le specifiche tecniche relative ai dispositivi ed ai sistemi di sicurezza di cui al comma 3 sono indicate nell'allegato IX del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti.

 

5. L'imballaggio dei preparati si considera rispondente ai requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), se è conforme ai criteri previsti per il trasporto di merci pericolose su rotaia, su strada, per via navigabile interna, per mare o per via aerea.

 

 

Art. 9.

Etichettatura.

1. I preparati di cui all'articolo 1, sono immessi sul mercato solo se l'etichettatura dell'imballaggio risponde a tutte le condizioni del presente articolo e alle disposizioni particolari di cui all'allegato IV, parti A e B.

 

2. I preparati di cui all'articolo 1, comma 2, quali definiti nell'allegato IV, parti B e C, sono immessi sul mercato soltanto se l'etichetta dell'imballaggio risponde alle condizioni del comma 4, lettere a) e b), e alle disposizioni particolari dello stesso allegato IV, parti B e C (2).

 

3. Fatte salve le informazioni richieste a norma dell'articolo 16 e dell'allegato V del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, i prodotti fitosanitari sono immessi sul mercato soltanto se l'etichettatura è conforme alle prescrizioni del presente decreto e se recano la dicitura: «Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso».

 

4. Ogni imballaggio deve recare le seguenti indicazioni scritte in modo leggibile ed indelebile, in lingua italiana:

 

a) denominazione o nome commerciale del preparato;

 

b) nome e indirizzo completi, compreso il numero di telefono, del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nell'Unione europea;

 

c) il nome chimico delle sostanze presenti nel preparato che hanno dato luogo alla classificazione ed alla scelta delle corrispondenti frasi di rischio, secondo i criteri indicati nell'allegato VII, parte A;

 

d) simboli ed indicazioni di pericolo individuati sulla base dei criteri di cui all'allegato VII, parte B;

 

 

e) frasi di rischio (frasi R) individuati secondo quanto previsto all'allegato VII, parte C;

 

f) consigli di prudenza (frasi S) individuati secondo quanto previsto dall'allegato VII, parte D;

 

g) quantitativo nominale espresso in massa o in volume del contenuto, nel caso di preparati offerti o venduti al pubblico.

 

5. Se il contenuto dell'imballaggio non supera 125 ml:

 

a) per i preparati classificati come facilmente infiammabili, comburenti o irritanti, tranne quelli contrassegnati con R41, o pericolosi per l'ambiente e contrassegnati con il simbolo N, non è necessario indicare le frasi R o S;

 

b) per i preparati classificati infiammabili o pericolosi per l'ambiente non contrassegnati dal simbolo N è necessario indicare le frasi R, ma non è necessario indicare le frasi S.

 

6. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sull'imballaggio o sull'etichetta dei preparati contemplati dal presente decreto non possono figurare indicazioni quali non tossico, non nocivo, non inquinante, ecologico o qualsiasi altra indicazione diretta ad indicare il carattere non pericoloso o che induca a sottovalutare i pericoli inerenti tali preparati (3).

 

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(2) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260.

(3) Vedi, anche, gli allegati IV e V al D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194 come sostituiti dal D.M. 21 luglio 2004.

 

 

Art. 10.

Applicazione dei requisiti per l'etichettatura.

1. Se le indicazioni prescritte dall'articolo 9 figurano su un'etichetta, questa deve essere saldamente apposta su uno o più lati dell'imballaggio, in modo da consentirne la lettura orizzontale quando l'imballaggio si trova in posizione normale. L'etichetta deve contenere esclusivamente le informazioni richieste dal presente decreto e, se necessario, indicazioni complementari in materia di salute o di sicurezza.

 

2. L'etichetta non è necessaria quando è l'imballaggio stesso a recare ben visibili le indicazioni richieste, secondo le modalità del comma 1.

 

3. Il colore e la presentazione dell'etichetta, o dell'imballaggio nel caso previsto dal comma 2, devono essere tali da far risaltare con chiarezza il simbolo di pericolo con il suo fondo.

 

4. Le informazioni da apporre sull'etichetta, a norma dell'articolo 9, devono risultare chiaramente sul fondo e la loro dimensione e spaziatura devono essere sufficienti per consentirne un'agevole lettura. Le disposizioni specifiche riguardanti la presentazione ed il formato di queste informazioni, nonché le dimensioni dell'etichetta, sono stabilite, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, secondo i criteri riportati nella Tabella A del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52 (4).

 

5. I requisiti di etichettatura previsti dal presente decreto si considerano soddisfatti:

 

a) nel caso di imballaggi esterni che racchiudono uno o più imballaggi interni, quando l'imballaggio esterno è provvisto di una etichetta conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e l'imballaggio o gli imballaggi interni sono provvisti di una etichettatura conforme al presente decreto;

 

b) nel caso di imballaggi unici:

 

1) quando l'imballaggio è provvisto di una etichettatura conforme ai regolamenti internazionali relativi al trasporto di merci pericolose e conforme all'articolo 9, comma 4, lettere a), b), c), e) e f); ai preparati classificati in base all'articolo 6 sono altresì applicabili le disposizioni dell'articolo 9, comma 4, lettera d), concernenti tale proprietà se quest'ultima non è stata espressamente indicata sull'etichetta (5);

 

oppure

 

2) ove opportuno, per tipologie particolari di imballaggio, ivi comprese le bombole mobili per il gas, se sono soddisfatte, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, le disposizioni specifiche secondo i criteri di cui all'allegato VI del D.M. 28 aprile 1997 del Ministro della sanità, e successivi aggiornamenti.

 

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(4) Comma così modificato dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260.

(5) Numero così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260.

 

 

Art. 11.

Deroghe alle norme di etichettatura e di imballaggio.

1. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano agli esplosivi immessi sul mercato allo scopo di produrre come effetto pratico esplosioni o effetti pirotecnici.

 

2. Gli articoli 8, 9 e 10 non si applicano a taluni preparati pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, definiti all'allegato VI che non presentano, nella forma in cui sono immessi sul mercato, rischi di natura chimico-fisica o rischi per la salute o per l'ambiente.

 

3. Quando gli imballaggi sono di dimensioni ridotte o sono altrimenti inadatti per consentire un'etichettatura conforme a quanto previsto dall'articolo 10, commi 1 e 2, l'etichetta può essere realizzata in dimensioni ridotte, comunque non inferiore a 10 centimetri quadrati ed il simbolo deve misurare almeno un centimetro quadrato.

 

4. Nel caso in cui risulti materialmente impossibile effettuare una etichettatura conforme alle modalità di cui al comma 3, il Ministro della salute, con decreto da adottare di concerto con il Ministro delle attività produttive, stabilisce le caratteristiche cui deve corrispondere l'etichetta.

 

5. Il Ministro della salute stabilisce altresì, di concerto con le Amministrazioni competenti e con le modalità, di cui al comma 4:

 

a) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non sono classificati come nocivi, estremamente infiammabili, facilmente infiammabili o infiammabili, irritanti o comburenti possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi;

 

b) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi, classificati conformemente all'articolo 6, possono non essere etichettati o possono essere etichettati in modo diverso, quando contengano quantitativi talmente limitati da non comportare alcun pericolo per l'ambiente;

 

c) in deroga agli articoli 9 e 10, i casi in cui gli imballaggi dei preparati pericolosi che non ricadono nelle fattispecie di cui alle lettere a) e b), sono etichettati in altro modo idoneo, qualora le dimensioni ridotte non consentano l'etichettatura di cui agli articoli 9 e 10 e non vi sia motivo di temere un pericolo sia per le persone che manipolano tali preparati che per terzi (6).

 

6. In caso di applicazione dei commi 3, 4 e 5, non è consentito l'impiego di simboli, indicazioni di pericolo, frasi di rischio (R) o consigli di prudenza (S) diversi da quelli stabiliti dal presente decreto (7).

 

7. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 sono comunicate immediatamente alla Commissione europea ed agli altri Stati membri.

 

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(6) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260.

(7) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260.

 

 

Art. 12.

Vendita a distanza.

1. In caso di utilizzo di una tecnica di comunicazione a distanza, quale definita dal decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 185, ai fini della conclusione di un contratto avente ad oggetto un preparato contemplato dal presente decreto legislativo, il fornitore, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 185 del 1999, deve informare l'acquirente del tipo di pericolo e delle precauzioni d'uso indicate sull'etichetta del prodotto.

 

 

Art. 13.

Scheda informativa in materia di sicurezza.

1. Per consentire agli utilizzatori professionali di adottare le misure necessarie per la protezione della salute, della sicurezza e dell'ambiente sul luogo di lavoro, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso ai sensi dell'articolo 1, comma 1, deve fornire gratuitamente, al destinatario del preparato stesso una scheda informativa in materia di sicurezza su supporto cartaceo ovvero, nel caso in cui il destinatario disponga dell'apparecchiatura necessaria per il ricevimento, su supporto informatico.

 

2. Su richiesta di un utilizzatore professionale, il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato deve fornire una scheda di sicurezza contenente informazioni adeguate per i preparati non classificati come pericolosi ai sensi degli articoli 4, 5 e 6, ma che contengono in concentrazione individuale uguale o maggiore all'1 per cento in peso, per i preparati diversi da quelli gassosi, e uguale o maggiore allo 0,2 per cento in volume per i preparati gassosi, almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente o una sostanza per la quale esistono limiti di esposizione comunitari sul posto di lavoro.

 

3. La scheda di sicurezza deve essere redatta in lingua italiana conformemente alle disposizioni del D.M. 7 settembre 2002 del Ministro della salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 252 del 26 ottobre 2002, e successivi aggiornamenti.

 

4. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, allo scopo di compilare quanto disposto dai commi 1 e 2, nonché allo scopo di assicurare una corretta applicazione delle norme di tutela dei lavoratori, deve ricevere informazioni adeguate nel rispetto dell'articolo 25 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successivi aggiornamenti. Qualora dette informazioni risultino carenti o erronee, egli può chiedere un'integrazione o una correzione della scheda informativa in materia di sicurezza al responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza. In caso non vengano fornite le informazioni richieste, il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato informa gli organi deputati alla vigilanza di cui all'articolo 17, i quali ove ritengano che la scheda informativa in materia di sicurezza contenga informazioni effettivamente carenti o erronee, adottano i provvedimenti ritenuti necessari ai fini della tutela della salute pubblica, cui il produttore della sostanza deve ottemperare entro sessanta giorni, dandone formale comunicazione scritta. In caso di inadempienza, si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18, comma 5, aumentate da un terzo a due terzi.

 

5. Gli organi di vigilanza informano immediatamente e, comunque entro cinque giorni, il Ministero della salute dei provvedimenti di cui al comma 4.

 

6. Il responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza fornisce la scheda informativa in materia di sicurezza, aggiornata ai sensi del comma 4, ai responsabili dell'immissione sul mercato di un preparato che contenga quella sostanza.

 

 

Art. 14.

Riservatezza delle informazioni.

1. Il responsabile dell'immissione sul mercato del preparato può essere autorizzato a fare riferimento ad una sostanza mediante una denominazione che identifichi i principali gruppi chimici funzionali o mediante una denominazione alternativa, qualora possa dimostrare che la divulgazione dell'identità chimica della sostanza, sull'etichetta o sulla scheda informativa in materia di sicurezza, compromette il carattere riservato della sua proprietà intellettuale. Tale possibilità è ammessa nei casi in cui la sostanza è classificata come:

 

a) irritante, ad eccezione di quelle cui è stata attribuita la frase di rischio R41, o irritante in combinazione con una o più delle altre proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4;

 

b) nociva, o nociva in combinazione con una o più proprietà di cui all'Allegato VII, parte A, punto 4, che presenta, da sola, effetti acuti letali (8).

 

2. Questa facoltà è comunque esclusa nel caso in cui la sostanza in questione sia soggetta ad un limite di esposizione comunitario.

 

3. Il responsabile dell'immissione sul mercato che intenda avvalersi dell'autorizzazione di cui al comma 1, presenta apposita domanda al Ministero della salute, redatta in conformità a quanto disposto nell'allegato V.

 

4. Il Ministero della salute può chiedere ulteriori informazioni al responsabile dell'immissione sul mercato qualora lo ritenga necessario ai fini di una corretta valutazione della richiesta.

 

5. Il Ministero della salute notifica la sua decisione al richiedente, il quale, in caso di accoglimento della domanda, trasmette copia dell'autorizzazione a ciascuno degli Stati membri nei quali intende immettere il prodotto sul mercato.

 

6. Le informazioni considerate riservate, portate a conoscenza del Ministero della salute, sono trattate a norma dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

 

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(8) Comma così sostituito dall'art. 1, D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260.

 

 

Art. 15.

Organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati pericolosi.

1. L'Istituto superiore di sanità è l'organismo incaricato di ricevere le informazioni relative ai preparati immessi sul mercato e considerati pericolosi per i loro effetti sulla salute o in base ai loro effetti a livello fisico e chimico, compresa al (n.d.r. la) composizione chimica, disciplinati dal presente decreto.

 

2. Il responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato pericoloso e i fabbricanti o le persone responsabili della commercializzazione dei prodotti autorizzati o registrati come biocidi ai sensi del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, e classificati come pericolosi ai sensi del presente decreto, devono inviare all'Istituto Superiore di Sanità le informazioni di cui all'allegato XI secondo le modalità ivi riportate. Le informazioni così raccolte costituiscono l'Archivio dei preparati pericolosi.

 

3. Le informazioni ed i dati, contenuti nell'archivio di cui al comma 2, sono utilizzabili esclusivamente per rispondere a richieste di carattere sanitario in vista di misure preventive o curative e in particolare caso d'urgenza, mediante consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni, riconosciuti idonei ad accedere all'archivio, sulla base dei criteri indicati nell'allegato XI.

 

4. Per gli stessi scopi di cui al comma 3, le informazioni contenute nell'Archivio preparati pericolosi possono essere fornite ad altri soggetti a cura dall'Istituto superiore di sanità.

 

5. I soggetti che sono a conoscenza delle informazioni contenute nell'archivio preparati pericolosi sono tenuti a mantenere la riservatezza delle stesse e a non utilizzare quanto a loro conoscenza per scopi diversi da quelli per i quali hanno avuto il diritto di accesso alle informazioni medesime.

 

6. L'Istituto superiore di sanità ed i centri antiveleni ritenuti idonei tengono una registrazione delle richieste di informazione concernenti i prodotti contenuti nell'archivio.

 

7. L'Istituto superiore di sanità trasmette periodicamente, e comunque con una frequenza non superiore ad un anno, una relazione al Ministero della salute in merito alla consultazione dell'archivio preparati pericolosi da parte dei centri antiveleni ed alle eventuali problematiche connesse, evidenziando i dati epidemiologici anomali per l'eventuale attivazione delle attività di vigilanza da parte del Ministero della salute.

 

8. Qualora l'Istituto superiore di sanità riscontri che per un prodotto vi sono state ripetute richieste di informazione, ne dà immediata comunicazione al responsabile dell'immissione sul mercato, nonché al Ministero della salute.

 

 

Art. 16.

Limitazione alla libera circolazione.

1. Qualora sussistano motivi per ritenere che un preparato immesso sul mercato in conformità al presente decreto costituisce un rischio per la salute umana o per l'ambiente, il Ministero della salute o il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in base alla loro sfera di competenza, possono, con provvedimento d'urgenza, vietare temporaneamente o sottoporre a condizioni particolari l'uso o la vendita del preparato medesimo.

 

2. Delle disposizioni di cui al comma 1 viene data immediata informazione alla Commissione Europea e agli altri Stati membri, precisando i motivi che giustificano le disposizioni medesime.

 

 

Art. 17.

Controlli.

1. All'accertamento dell'osservanza delle norme del presente decreto e agli esami e alle analisi dei campioni si applicano le procedure di controllo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

 

 

Art. 18.

Sanzioni.

1. Chiunque immette sul mercato i preparati pericolosi di cui al presente decreto, in violazione delle disposizioni in tema d'imballaggio e di etichettatura di cui agli articoli 8, 9 e 10, nonché in violazione delle disposizioni sulla classificazione di cui all'articolo 3, è punito con l'ammenda da euro centoquattro a euro cinquemilacentosessantacinque.

 

2. Nei casi di maggiore gravità si applica anche la pena dell'arresto fino a sei mesi.

 

3. Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano al commerciante al dettaglio che pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo preparati pericolosi in confezioni originali, sempreché non sia a conoscenza della violazione e la confezione originale non presenti segni di alterazione.

 

4. Le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 12 in materia di vendita a distanza sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille ad euro settemilacinquecento.

 

5. Le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 13 e 15 in materia di scheda informativa e di informazioni sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.

 

 

Art. 19.

Disposizioni transitorie.

1. Nelle materie nelle quali lo Stato ha competenza esclusiva a norma dell'articolo 117 della Costituzione, si provvede al recepimento di direttive tecniche di modifica degli allegati con provvedimento amministrativo del Ministro della salute, previa comunicazione al Ministro delle attività produttive ed al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio; ogni qualvolta la nuova direttiva preveda poteri discrezionali per il proprio recepimento, il provvedimento è adottato di concerto con il Ministro delle attività produttive, nonché, ove le modifiche riguardino aspetti relativi a pericoli per l'ambiente, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.

 

2. I decreti di cui al comma 1, salvo che sia diversamente indicato dalle direttive che con essi si recepiscono, possono prevedere un periodo massimo di tre mesi per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e di sei mesi per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, purché conformi alla previgente normativa.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano anche per lo smaltimento dei preparati pericolosi prodotti o immessi sul mercato contenenti le sostanze di cui all'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52.

 

4. Con decreto del Ministro della salute si provvede alla pubblicazione dell'elenco consolidato delle sostanze chimiche pericolose di cui all'allegato I del D.M. 14 giugno 2002 del Ministro della salute, pubblicato nel supplemento ordinario n. 197 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 244 del 17 ottobre 2002, ogni qualvolta una nuova direttiva prevede cancellazioni, aggiunte o modifiche a tale elenco.

 

5. L'allegato XI è modificato con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle attività produttive.

 

Art. 20.

Disposizioni finali.

1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e fatto salvo quanto previsto dalla legge di procedura dello Stato di cui alla stessa disposizione normativa, le norme del presente decreto e dei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente si applicano per le regioni e province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 1999/45/CE e della direttiva 2001/60/CE sino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. Tale normativa di attuazione è adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei princìpi fondamentali desumibili dal presente decreto.

 

2. Il decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, ed il decreto Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 223, sono abrogati. Sono parimenti abrogate le disposizioni di cui all'articolo 8, ultimo periodo, del decreto-legge 25 novembre 1985, n. 667, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 1986, n. 7.

 

3. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono concessi sei mesi (8/a) per lo smaltimento delle scorte dei preparati pericolosi presenti nel magazzino del produttore e dodici mesi (8/b) per lo smaltimento di quelle già immesse sul mercato, purché conformi alla previgente normativa.

 

4. Per i preparati che rientrano nell'àmbito di applicazione del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 194, e del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 174, le disposizioni entrano in vigore il 30 luglio 2004.

 

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(8/a) Termine differito di dodici mesi dall'art. 7-duodevicies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(8/b) Termine prorogato di diciotto mesi dall'art. 7-duodevicies, D.L. 31 gennaio 2005, n. 7, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.

(si omettono gli allegati)


 

D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149.
Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 16 giugno 2004, n. 139.

(omissis)

Art. 9.

Sanzioni.

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, è punito con l'ammenda da € 15.493,70 a € 61.970,00.

 

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.

 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale.

 

4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorità competente può ordinare la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorità competente dispone la sospensione dell'attività per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.

(omissis)


L. 4 febbraio 2005, n. 11.
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari

 

(1)

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 15 febbraio 2005, n. 37.

 

 

Art. 1.

Finalità.

1. La presente legge disciplina il processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, sulla base dei princìpi di sussidiarietà, di proporzionalità, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.

 

2. Gli obblighi di cui al comma 1 conseguono:

 

a) all'emanazione di ogni atto comunitario e dell'Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione;

 

 

b) all'accertamento giurisdizionale, con sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, della incompatibilità di norme legislative e regolamentari dell'ordinamento giuridico nazionale con le disposizioni dell'ordinamento comunitario;

 

 

c) all'emanazione di decisioni-quadro e di decisioni adottate nell'àmbito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale.

 

 

Art. 2.

Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei.

1. Al fine di concordare le linee politiche del Governo nel processo di formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea e di consentire il puntuale adempimento dei compiti di cui alla presente legge, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), che è convocato e presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie e al quale partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro per gli affari regionali e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche inseriti all'ordine del giorno.

 

2. Alle riunioni del CIACE, quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, possono chiedere di partecipare il presidente della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o un presidente di regione o di provincia autonoma da lui delegato e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, i presidenti delle associazioni rappresentative degli enti locali.

 

3. Il CIACE svolge i propri compiti nel rispetto delle competenze attribuite dalla Costituzione e dalla legge al Parlamento, al Consiglio dei Ministri e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

4. Per la preparazione delle proprie riunioni, il CIACE si avvale di un comitato tecnico permanente istituito presso il Dipartimento per le politiche comunitarie, coordinato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie o da un suo delegato. Di tale comitato tecnico fanno parte direttori generali o alti funzionari con qualificata specializzazione in materia, designati da ognuna delle amministrazioni del Governo. Quando si trattano questioni che interessano anche le regioni e le province autonome, il comitato tecnico, integrato dagli assessori regionali competenti per le materie in trattazione o loro delegati, è convocato e presieduto dal Ministro per le politiche comunitarie, in accordo con il Ministro per gli affari regionali, presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il funzionamento del CIACE e del comitato tecnico permanente sono disciplinati, rispettivamente, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e con decreto del Ministro per le politiche comunitarie (2).

 

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

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(2) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi, per il CIACE, il D.P.C.M. 9 gennaio 2006 e, per il Comitato tecnico permanente, il D.M. 9 gennaio 2006.

 

 

Art. 3.

Partecipazione del Parlamento al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea.

1. I progetti di atti comunitari e dell'Unione europea, nonché gli atti preordinati alla formulazione degli stessi, e le loro modificazioni, sono trasmessi alle Camere dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, per l'assegnazione ai competenti organi parlamentari, con l'indicazione della data presunta per la loro discussione o adozione.

 

2. Tra i progetti e gli atti di cui al comma 1 sono compresi i documenti di consultazione, quali libri verdi, libri bianchi e comunicazioni, predisposti dalla Commissione delle Comunità europee.

 

3. La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle Camere un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi, curandone il costante aggiornamento.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente i competenti organi parlamentari sulle proposte e sulle materie che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

 

5. Il Governo, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alle Camere, illustrando la posizione che intende assumere e, su loro richiesta, riferisce ai competenti organi parlamentari prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

 

6. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie riferisce semestralmente alle Camere illustrando i temi di maggiore interesse decisi o in discussione in àmbito comunitario e informa i competenti organi parlamentari sulle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

 

7. Sui progetti e sugli atti di cui ai commi 1 e 2 i competenti organi parlamentari possono formulare osservazioni e adottare ogni opportuno atto di indirizzo al Governo. A tale fine possono richiedere al Governo, per il tramite del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per le politiche comunitarie, una relazione tecnica che dia conto dello stato dei negoziati, delle eventuali osservazioni espresse da soggetti già consultati nonché dell'impatto sull'ordinamento, sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'attività dei cittadini e delle imprese.

 

 

Art. 4.

Riserva di esame parlamentare.

1. Qualora le Camere abbiano iniziato l'esame di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può procedere alle attività di propria competenza per la formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea soltanto a conclusione di tale esame, e comunque decorso il termine di cui al comma 3, apponendo in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea la riserva di esame parlamentare.

 

2. In casi di particolare importanza politica, economica e sociale di progetti o di atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, il Governo può apporre, in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, una riserva di esame parlamentare sul testo o su una o più parti di esso. In tale caso, il Governo invia alle Camere il testo sottoposto alla decisione affinché su di esso si esprimano i competenti organi parlamentari.

 

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alle Camere di avere apposto una riserva di esame parlamentare in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia parlamentare alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari e dell'Unione europea.

 

 

Art. 5.

Partecipazione delle regioni e delle province autonome alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.

1. I progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 sono trasmessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro per le politiche comunitarie, contestualmente alla loro ricezione, alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, ai fini dell'inoltro alle Giunte e ai Consigli regionali e delle province autonome, indicando la data presunta per la loro discussione o adozione.

 

2. Con le stesse modalità di cui al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie assicura alle regioni e alle province autonome un'informazione qualificata e tempestiva sui progetti e sugli atti trasmessi che rientrano nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, curandone il costante aggiornamento.

 

3. Ai fini della formazione della posizione italiana, le regioni e le province autonome, nelle materie di loro competenza, entro venti giorni dalla data del ricevimento degli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano o della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome.

 

4. Qualora un progetto di atto normativo comunitario riguardi una materia attribuita alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome e una o più regioni o province autonome ne facciano richiesta, il Governo convoca la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini del raggiungimento dell'intesa ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il termine di venti giorni. Decorso tale termine, ovvero nei casi di urgenza motivata sopravvenuta, il Governo può procedere anche in mancanza dell'intesa.

 

5. Nei casi di cui al comma 4, qualora lo richieda la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, il Governo appone una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. In tale caso il Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero il Ministro per le politiche comunitarie comunica alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di avere apposto una riserva di esame in sede di Consiglio dei Ministri dell'Unione europea. Decorso il termine di venti giorni dalla predetta comunicazione, il Governo può procedere anche in mancanza della pronuncia della predetta Conferenza alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

6. Salvo il caso di cui al comma 4, qualora le osservazioni delle regioni e delle province autonome non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

7. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie, nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, convoca ai singoli tavoli di coordinamento nazionali i rappresentanti delle regioni e delle province autonome, individuati in base a criteri da stabilire in sede di Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini della successiva definizione della posizione italiana da sostenere, d'intesa con il Ministero degli affari esteri e con i Ministeri competenti per materia, in sede di Unione europea.

 

8. Dall'attuazione del comma 7 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

9. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa tempestivamente le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle proposte e delle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea.

 

10. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, prima dello svolgimento delle riunioni del Consiglio europeo, riferisce alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere. Il Governo riferisce altresì, su richiesta della predetta Conferenza, prima delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alla Conferenza stessa, in sessione comunitaria, sulle proposte e sulle materie di competenza delle regioni e delle province autonome che risultano inserite all'ordine del giorno, illustrando la posizione che il Governo intende assumere.

 

11. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa le regioni e le province autonome, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle risultanze delle riunioni del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea e del Consiglio europeo con riferimento alle materie di loro competenza, entro quindici giorni dallo svolgimento delle stesse.

 

12. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

 

Art. 6.

Partecipazione degli enti locali alle decisioni relative alla formazione di atti normativi comunitari.

1. Qualora i progetti e gli atti di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 riguardino questioni di particolare rilevanza negli ambiti di competenza degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie li trasmette alla Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Tali progetti e atti sono altresì trasmessi, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, alle associazioni rappresentative degli enti locali. Su tutti i progetti e gli atti di loro interesse le associazioni rappresentative degli enti locali, per il tramite della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possono trasmettere osservazioni al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro per le politiche comunitarie e possono richiedere che gli stessi siano sottoposti all'esame della Conferenza stessa.

 

2. Nelle materie che investono le competenze degli enti locali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie convoca alle riunioni di cui al comma 7 dell'articolo 5 esperti designati dagli enti locali secondo modalità da stabilire in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

3. Qualora le osservazioni degli enti locali non siano pervenute al Governo entro la data indicata all'atto di trasmissione dei progetti o degli atti o, in mancanza, entro il giorno precedente quello della discussione in sede comunitaria, il Governo può comunque procedere alle attività dirette alla formazione dei relativi atti comunitari.

 

Art. 7.

Partecipazione delle parti sociali e delle categorie produttive alle decisioni relative alla formazione di atti comunitari.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL) i progetti e gli atti di cui al comma 1 dell'articolo 3 riguardanti materie di particolare interesse economico e sociale. Il CNEL può fare pervenire alle Camere e al Governo le valutazioni e i contributi che ritiene opportuni, ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 936. A tale fine, il CNEL può istituire, secondo le norme del proprio ordinamento, uno o più comitati per l'esame degli atti comunitari.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, al fine di assicurare un più ampio coinvolgimento delle categorie produttive e delle parti sociali, organizza, in collaborazione con il CNEL, apposite sessioni di studio ai cui lavori possono essere invitati anche le associazioni nazionali dei comuni, delle province e delle comunità montane e ogni altro soggetto interessato.

 

 

Art. 8.

Legge comunitaria.

1. Lo Stato, le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza legislativa, danno tempestiva attuazione alle direttive comunitarie.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa con tempestività le Camere e, per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, le regioni e le province autonome, degli atti normativi e di indirizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee.

 

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione agli atti di cui al comma 2 e ne trasmette le risultanze tempestivamente, e comunque ogni quattro mesi, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, agli organi parlamentari competenti, alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e alla Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di ogni opportuna osservazione. Nelle materie di loro competenza le regioni e le province autonome verificano lo stato di conformità dei propri ordinamenti in relazione ai suddetti atti e ne trasmettono le risultanze alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie con riguardo alle misure da intraprendere.

 

4. All'esito della verifica e tenuto conto delle osservazioni di cui al comma 3, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, entro il 31 gennaio di ogni anno presenta al Parlamento un disegno di legge recante: «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee»; tale titolo è completato dall'indicazione: «Legge comunitaria» seguita dall'anno di riferimento.

 

5. Nell'àmbito della relazione al disegno di legge di cui al comma 4 il Governo:

 

a) riferisce sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;

 

b) fornisce l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;

 

c) dà partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa;

 

d) fornisce l'elenco delle direttive attuate con regolamento ai sensi dell'articolo 11, nonché l'indicazione degli estremi degli eventuali regolamenti di attuazione già adottati;

 

e) fornisce l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome. L'elenco è predisposto dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie in tempo utile e, comunque, non oltre il 25 gennaio di ogni anno.

 

 

Art. 9.

Contenuti della legge comunitaria.

1. Il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento comunitario è assicurato dalla legge comunitaria annuale, che reca:

 

a) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi indicati all'articolo 1;

 

b) disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione delle Comunità europee nei confronti della Repubblica italiana;

 

c) disposizioni occorrenti per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti del Consiglio o della Commissione delle Comunità europee di cui alle lettere a) e c) del comma 2 dell'articolo 1, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa;

 

d) disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall'articolo 11;

 

e) disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell'Unione europea;

 

f) disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

 

g) disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l'emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome;

 

h) disposizioni emanate nell'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 16, comma 3.

 

2. Gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria per l'anno di riferimento, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.

 

 

Art. 10.

Misure urgenti per l'adeguamento agli obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può proporre al Consiglio dei Ministri l'adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte di atti normativi e di sentenze degli organi giurisdizionali delle Comunità europee e dell'Unione europea che comportano obblighi statali di adeguamento solo qualora la scadenza risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all'anno in corso.

 

2. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per i rapporti con il Parlamento assume le iniziative necessarie per favorire un tempestivo esame parlamentare dei provvedimenti di cui al comma 1.

 

3. Nei casi di cui al comma 1, qualora gli obblighi di adeguamento ai vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario riguardino materie di competenza legislativa o amministrativa delle regioni e delle province autonome, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie informa gli enti interessati assegnando un termine per provvedere e, ove necessario, chiede che la questione venga sottoposta all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per concordare le iniziative da assumere. In caso di mancato tempestivo adeguamento da parte dei suddetti enti, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie propone al Consiglio dei Ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, secondo quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, della presente legge e dalle altre disposizioni legislative in materia.

 

4. I decreti legislativi di attuazione di normative comunitarie o di modifica di disposizioni attuative delle medesime, la cui delega è contenuta in leggi diverse dalla legge comunitaria annuale, fatti salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni della legge di conferimento della delega, ove non in contrasto con il diritto comunitario, e in aggiunta a quelli contenuti nelle normative comunitarie da attuare, sono adottati nel rispetto degli altri princìpi e criteri direttivi generali previsti dalla stessa legge comunitaria per l'anno di riferimento, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della normativa (3).

 

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica, altresì, all'emanazione di testi unici per il riordino e 1'armonizzazione di normative di settore nel rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome.

 

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(3) Comma così sostituito dall'art. 2, L. 25 gennaio 2006, n. 29 - Legge comunitaria 2005.

 

 

Art. 11.

Attuazione in via regolamentare e amministrativa.

1. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, già disciplinate con legge, ma non coperte da riserva assoluta di legge, le direttive possono essere attuate mediante regolamento se così dispone la legge comunitaria. Il Governo presenta alle Camere, in allegato al disegno di legge comunitaria, un elenco delle direttive per l'attuazione delle quali chiede l'autorizzazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d).

 

2. I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Sugli schemi di regolamento è acquisito il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Sugli schemi di regolamento è altresì acquisito, se così dispone la legge comunitaria, il parere dei competenti organi parlamentari, ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorsi i predetti termini, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.

 

3. I regolamenti di cui al comma 1 si conformano alle seguenti norme generali, nel rispetto dei princìpi e delle disposizioni contenuti nelle direttive da attuare:

 

a) individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;

 

b) esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;

 

c) esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;

 

d) fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all'articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni.

 

4. I regolamenti di cui al comma 1 tengono conto anche delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.

 

5. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, non disciplinate dalla legge o da regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e non coperte da riserva di legge, le direttive possono essere attuate con regolamento ministeriale o interministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, o con atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente per la materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Con le medesime modalità sono attuate le successive modifiche e integrazioni delle direttive.

 

6. In ogni caso, qualora le direttive consentano scelte in ordine alle modalità della loro attuazione, la legge comunitaria o altra legge dello Stato detta i princìpi e criteri direttivi. Con legge sono dettate, inoltre, le disposizioni necessarie per introdurre sanzioni penali o amministrative o individuare le autorità pubbliche cui affidare le funzioni amministrative inerenti all'applicazione della nuova disciplina.

 

7. La legge comunitaria provvede in ogni caso, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), ove l'attuazione delle direttive comporti:

 

a) l'istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;

 

b) la previsione di nuove spese o minori entrate.

 

8. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, gli atti normativi di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, gli atti normativi statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria, perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma e recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. I predetti atti normativi sono sottoposti al preventivo esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

 

Art. 12.

Attuazione delle modifiche alle direttive comunitarie recepite in via regolamentare.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 13, la legge comunitaria può disporre che, all'attuazione di ciascuna modifica delle direttive da attuare mediante regolamento ai sensi dell'articolo 11, si provveda con la procedura di cui al comma 2 del medesimo articolo 11.

 

 

Art. 13.

Adeguamenti tecnici.

1. Alle norme comunitarie non autonomamente applicabili, che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico di direttive già recepite nell'ordinamento nazionale, è data attuazione, nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, con decreto del Ministro competente per materia, che ne dà tempestiva comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i provvedimenti di cui al presente articolo possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all'eventuale inerzia dei suddetti enti nel dare attuazione a norme comunitarie. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma. I provvedimenti recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.

 

 

Art. 14.

Decisioni delle Comunità europee.

1. A seguito della notificazione di decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee, destinate alla Repubblica italiana, che rivestono particolare importanza per gli interessi nazionali o comportano rilevanti oneri di esecuzione, il Ministro per le politiche comunitarie, consultati il Ministro degli affari esteri e i Ministri interessati e d'intesa con essi, ne riferisce al Consiglio dei Ministri.

 

2. Il Consiglio dei Ministri, se non delibera l'eventuale impugnazione della decisione, emana le direttive opportune per l'esecuzione della decisione a cura delle autorità competenti.

 

3. Se l'esecuzione della decisione investe le competenze di una regione o di una provincia autonoma, il presidente della regione o della provincia autonoma interessata interviene alla riunione del Consiglio dei Ministri, con voto consultivo, salvo quanto previsto dagli statuti speciali.

 

4. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie trasmette il testo delle decisioni adottate dal Consiglio o dalla Commissione delle Comunità europee alle Camere per la formulazione di eventuali osservazioni e atti di indirizzo ai fini della loro esecuzione. Nelle materie di competenza delle regioni e delle province autonome le stesse decisioni sono trasmesse altresì agli enti interessati per il tramite della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, per la formulazione di eventuali osservazioni.

Art. 15.

Relazione annuale al Parlamento.

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sui seguenti temi:

 

a) gli sviluppi del processo di integrazione europea, con particolare riferimento alle attività del Consiglio europeo e del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea, alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione europea, alla cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni e agli orientamenti generali delle politiche dell'Unione;

 

b) la partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario con l'esposizione dei princìpi e delle linee caratterizzanti della politica italiana nei lavori preparatori in vista dell'emanazione degli atti normativi comunitari e, in particolare, degli indirizzi del Governo su ciascuna politica comunitaria, sui gruppi di atti normativi riguardanti la stessa materia e su singoli atti normativi che rivestono rilievo di politica generale;

 

c) l'attuazione in Italia delle politiche di coesione economica e sociale, l'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e la loro utilizzazione, con riferimento anche alle relazioni della Corte dei conti delle Comunità europee per ciò che concerne l'Italia;

 

d) i pareri, le osservazioni e gli atti di indirizzo delle Camere, nonché le osservazioni della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza dei presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome, con l'indicazione delle iniziative assunte e dei provvedimenti conseguentemente adottati;

 

e) l'elenco e i motivi delle impugnazioni di cui all'articolo 14, comma 2.

 

2. Nella relazione di cui al comma 1 sono chiaramente distinti i resoconti delle attività svolte e gli orientamenti che il Governo intende assumere per l'anno in corso.

 

 

Art. 16.

Attuazione delle direttive comunitarie da parte delle regioni e delle province autonome.

1. Le regioni e le province autonome, nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. Nelle materie di competenza concorrente la legge comunitaria indica i princìpi fondamentali non derogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalenti sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate dalle regioni e dalle province autonome.

 

2. I provvedimenti adottati dalle regioni e dalle province autonome per dare attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie di propria competenza legislativa, devono recare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e devono essere immediatamente trasmessi in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie.

 

3. Ai fini di cui all'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l'adempimento degli obblighi comunitari, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano, per le regioni e le province autonome, alle condizioni e secondo la procedura di cui all'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

 

4. Nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, cui hanno riguardo le direttive, il Governo indica i criteri e formula le direttive ai quali si devono attenere le regioni e le province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali. Detta funzione, fuori dai casi in cui sia esercitata con legge o con atto avente forza di legge o, sulla base della legge comunitaria, con i regolamenti previsti dall'articolo 11, è esercitata mediante deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti secondo le modalità di cui all'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

 

 

Art. 17.

Sessione comunitaria della Conferenza Stato-regioni.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri convoca almeno ogni sei mesi, o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome, una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa tempestivamente le Camere sui risultati emersi da tale sessione.

 

2. La Conferenza, in particolare, esprime parere:

 

a) sugli indirizzi generali relativi all'elaborazione e all'attuazione degli atti comunitari che riguardano le competenze regionali;

 

b) sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni regionali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1;

 

c) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 8 sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.

 

3. Il Ministro per le politiche comunitarie riferisce al Comitato interministeriale per la programmazione economica per gli aspetti di competenza di cui all'articolo 2 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

 

 

Art. 18.

Sessione comunitaria della Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

1. Il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie convoca almeno una volta l'anno, o anche su richiesta delle associazioni rappresentative degli enti locali ovvero degli enti locali interessati, una sessione speciale della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse degli enti locali. Il Governo informa tempestivamente le Camere e la Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano sui risultati emersi durante tale sessione. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in particolare, esprime parere sui criteri e le modalità per conformare l'esercizio delle funzioni di interesse degli enti locali all'osservanza e all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 1, comma 1.

 

 

Art. 19.

Utilizzo di strumenti informatici.

1. Per l'adempimento degli obblighi di trasmissione e di informazione di cui alla presente legge, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per le politiche comunitarie può avvalersi di strumenti informatici.

 

 

Art. 20.

Regioni a statuto speciale e province autonome.

1. Per le regioni a statuto speciale e le province autonome resta fermo quanto previsto nei rispettivi statuti speciali e nelle relative norme di attuazione.

 

 

Art. 21.

Modifica, deroga, sospensione o abrogazione della legge.

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le disposizioni della presente legge possono essere modificate, derogate, sospese o abrogate da successive leggi solo attraverso l'esplicita indicazione delle disposizioni da modificare, derogare, sospendere o abrogare.

 

 

Art. 22.

Abrogazioni.

1. Gli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183, sono abrogati.

 

2. La legge 9 marzo 1989, n. 86, e successive modificazioni, è abrogata.


D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.

 

(omissis)

Art. 144.

Aggiornamenti.

1. Ogni intervento normativo incidente sul codice, o sulle materie dallo stesso disciplinate, va attuato mediante esplicita modifica, integrazione, deroga o sospensione delle specifiche disposizioni in esso contenute.

(omissis)

 


D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30.
Ricognizione dei princìpi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131

 

(1)

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(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 febbraio 2006, n. 32.

 

 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

 

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione,

 

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

 

Viste le leggi vigenti in materia di professioni;

 

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 maggio 2004;

 

Acquisito il parere preliminare della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Acquisito il parere preliminare delle competenti Commissioni parlamentari;

 

Vista l'ulteriore deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 giugno 2005;

 

Acquisito il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

 

Acquisito il parere definitivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

 

Acquisito il parere definitivo della Commissione parlamentare per le questioni regionali;

 

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 dicembre 2005;

 

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri della giustizia, per le politiche comunitarie, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, delle attività produttive, della salute e per i beni e le attività culturali;

 

 

Emana il seguente decreto legislativo:

 

 

Capo I - Disposizioni generali

 

Art. 1.

Ambito di applicazione.

1. Il presente decreto legislativo individua i princìpi fondamentali in materia di professioni, di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, che si desumono dalle leggi vigenti ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni.

 

2. Le regioni esercitano la potestà legislativa in materia di professioni nel rispetto dei princìpi fondamentali di cui al Capo II.

 

3. La potestà legislativa regionale si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale.

 

4. Nell'àmbito di applicazione del presente decreto non rientrano: la formazione professionale universitaria; la disciplina dell'esame di Stato previsto per l'esercizio delle professioni intellettuali, nonché i titoli, compreso il tirocinio, e le abilitazioni richiesti per l'esercizio professionale; l'ordinamento e l'organizzazione degli Ordini e dei collegi professionali; gli albi, i registri, gli elenchi o i ruoli nazionali previsti a tutela dell'affidamento del pubblico; la rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l'equipollenza, ai fini dell'accesso alle professioni, di quelli conseguiti all'estero.

 

 

Capo II - Principi fondamentali

 

Art. 2.

Libertà professionale.

1. L'esercizio della professione, quale espressione del principio della libertà di iniziativa economica, è tutelato in tutte le sue forme e applicazioni, purché non contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Le regioni non possono adottare provvedimenti che ostacolino l'esercizio della professione.

 

2. Nell'esercizio dell'attività professionale è vietata qualsiasi discriminazione, che sia motivata da ragioni sessuali, razziali, religiose, politiche o da ogni altra condizione personale o sociale, secondo quanto stabilito dalla disciplina statale e comunitaria in materia di occupazione e condizioni di lavoro.

 

3. L'esercizio dell'attività professionale in forma di lavoro dipendente si svolge secondo specifiche disposizioni normative che assicurino l'autonomia del professionista.

 

4. Le associazioni rappresentative di professionisti che non esercitano attività regolamentate o tipiche di professioni disciplinate ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, se in possesso dei requisiti e nel rispetto delle condizioni prescritte dalla legge per il conseguimento della personalità giuridica, possono essere riconosciute dalla regione nel cui àmbito territoriale si esauriscono le relative finalità statutarie.

 

 

Art. 3.

Tutela della concorrenza e del mercato.

1. L'esercizio della professione si svolge nel rispetto della disciplina statale della tutela della concorrenza, ivi compresa quella delle deroghe consentite dal diritto comunitario a tutela di interessi pubblici costituzionalmente garantiti o per ragioni imperative di interesse generale, della riserva di attività professionale, delle tariffe e dei corrispettivi professionali, nonché della pubblicità professionale.

 

2. L'attività professionale esercitata in forma di lavoro autonomo è equiparata all'attività d'impresa ai fini della concorrenza di cui agli articoli 81, 82 e 86 (ex articoli 85, 86 e 90) del Trattato CE, salvo quanto previsto dalla normativa in materia di professioni intellettuali.

 

3. Gli interventi pubblici a sostegno dello sviluppo delle attività professionali sono ammessi, secondo le rispettive competenze di Stato e Regioni, nel rispetto della normativa comunitaria.

 

 

Art. 4.

Accesso alle professioni.

1. L'accesso all'esercizio delle professioni è libero, nel rispetto delle specifiche disposizioni di legge.

 

2. La legge statale definisce i requisiti tecnico-professionali e i titoli professionali necessari per l'esercizio delle attività professionali che richiedono una specifica preparazione a garanzia di interessi pubblici generali la cui tutela compete allo Stato.

 

3. I titoli professionali rilasciati dalla regione nel rispetto dei livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali consentono l'esercizio dell'attività professionale anche fuori dei limiti territoriali regionali.

 

 

Art. 5.

Regolazione delle attività professionali.

1. L'esercizio delle attività professionali si svolge nel rispetto dei princìpi di buona fede, dell'affidamento del pubblico e della clientela, della correttezza, della tutela degli interessi pubblici, dell'ampliamento e della specializzazione dell'offerta dei servizi, dell'autonomia e responsabilità del professionista.

 

 

 

Capo III - Disposizioni finali

 

Art. 6.

Regioni a statuto speciale.

1. Per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano resta fermo quanto previsto dall'articolo l1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.

 

 

Art. 7.

Norma di rinvio.

1. I princìpi fondamentali di cui al presente decreto legislativo si applicano a tutte le professioni. Restano fermi quelli riguardanti specificamente le singole professioni.