Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari comunitari | ||
Altri Autori: | Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||
Titolo: | Legge comunitaria 2006 - A.C. 1042 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 10 | ||
Data: | 26/06/2006 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | XIV - Politiche dell'Unione europea |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI |
UFFICIO RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA |
Progetti di legge
LEGGE COMUNITARIA 2006
A.C. 1042
Schede di lettura
n. 10
26 giugno 2006
In occasione dell’esame del disegno di legge comunitaria per il 2006, il Servizio Studi ha predisposto i seguenti dossier:
- schede di lettura sugli articoli e sulle direttive (n. 10), in collaborazione con l’Ufficio Rapporti con l’Unione europea (RUE) – A.C. 1042;
- normativa comunitaria e nazionale (n. 10/1, parti I e II).
SIWEB
Dipartimento affari comunitari
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: ID0001.doc
INDICE
I dati contenuti nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria
Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie in Italia
Schede di lettura sugli articoli
§ Art. 1 (Delega al Governo per l’attuazione di direttive comunitarie)
§ Art. 2 (Principi e criteri direttivi generali della delega legislativa)
§ Art. 3 (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
§ Art. 4 (Oneri relativi a prestazioni e controlli)
§ Art. 6 (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato)
§ Art. 7 (Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente)
§ Art. 15 (Disposizioni in materia di alimenti per animali)
§ Art. 16 (Disposizioni per la tutela dei consumatori)
§ Art. 17 (Comunicazioni periodiche all’AGEA in materia di produzione di olio di oliva)
§ Art. 18 (Trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea)
Schede sulle direttive contenute negli allegati
§ 2005/56/CE (Fusioni transfrontaliere delle società di capitali)
§ 2005/61/CE E 2005/62/CE (Disposizioni in materia di sicurezza dei servizi trasfusionali)
§ 2005/66/CE (Impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore)
§ 2005/68/CE (Riassicurazione)
§ 2005/71/CE (Procedura per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica)
§ 2005/92/CE (Durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell’IVA)
§ 2005/94/CE (Misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria)
§ 2005/14/CE (Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)
§ 2005/35/CE (Inquinamento provocato dalle navi)
§ 2005/65/CE (Miglioramento della sicurezza dei porti)
§ 2005/55/CE (Emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori)
Schede sulle direttive da attuare in via amministrativa
§ 2005/8/CE, 2005/86/CE, 2005/87/CE (Sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali)
§ 2005/16/CE, 2005/18/CE e 2005/77/CE (Protezione fitosanitaria dall’introduzione di organismi nocivi)
§ 2005/42/CE, 2005/52/CE e 2005/80/CE (Prodotti cosmetici)
Tabelle riepilogative (aggiornamento al 22 giugno 2006)
Tabella 1 DIRETTIVE CONTENUTE NEL DDL COMUNITARIA 2006 DA ATTUARE PER DELEGA E IN VIA AMMINISTRATIVA
Tabella 3 DIRETTIVE CONTENUTE IN PRECEDENTI LEGGI COMUNITARIE E NON ANCORA RECEPITE
Tabella 5 PROCEDURE DI INFRAZIONE (dati aggiornati al 10 giugno 2006)
Testo del DDL Comunitaria 2006 A.C. 1042
Numero del progetto di legge |
A.C. 1042 |
Titolo |
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 2006 |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Unione europea |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
18 |
Date |
|
§ Presentazione alla Camera |
9 giugno 2006 |
§ annuncio |
13 giugno 2006 |
§ assegnazione |
15 giugno 2006 |
Commissione competente |
XIV Politiche dell’Unione europea |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
Tutte le Commissioni permanenti |
Il disegno di legge comunitaria per il 2006 (A.C. 1042), recante “Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2006”, si compone di 18 articoli e di tre allegati (A, B e C) con i quali si prevede il recepimento di 22 direttive (16 con l’allegato A, 4 con l’allegato B e 2 con l’Allegato C).
Nella relazione governativa al disegno di legge sono, inoltre, indicate le direttive da recepire in via amministrativa: si tratta di 56 direttive, confermandosi così una costante tendenza all’aumento di tale modalità di recepimento[1].
A tale proposito si segnala che risultano già attuate in via amministrativa 15 delle direttive indicate nella relazione (gli estremi di recepimento sono indicati nella tabella 1 allegata al presente dossier).
Si ricorda che il disegno di legge comunitaria per il 2006 è il secondo ddl presentato dopo l’approvazione e l’entrata in vigore della legge di riforma della legge “La Pergola”, ossia la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”.
Tale provvedimento ha sensibilmente ampliato i contenuti della legge comunitaria in modo da adeguarli alle nuove esigenze emerse, soprattutto a quelle derivanti dalla riforma del Titolo V della Costituzione. In particolare, in base all’articolo 9 della legge n. 11 del 2005, la legge comunitaria reca:
1. disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari (cfr. lett. a), comma 1, art. 3 l. n. 86);
2. disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione (cfr. lett. a-bis), comma 1, art. 3 l. n. 86);
3. disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a: ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione (cfr. lett. b), comma 1, art. 3 l. n. 86); decisioni-quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina);
4. disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 (cfr. lett. c), comma 1, art. 3 l. n. 86);
5. disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea (si tratta di una novità introdotta dalla nuova legge);
6. disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina);
7. disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome (si tratta di una innovazione introdotta dalla nuova legge);
8. disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3 (si tratta di una novità rispetto alla previgente disciplina).
Per quanto riguarda la struttura e il contenuto della legge comunitaria 2006, essi riprendono in larga misura le precedenti leggi comunitarie, pur contenendo alcuni elementi di novità, volti a dare attuazione alla riforma della legge La Pergola, citata. In particolare, l’articolo 1 contiene - come di consueto - la delega per l’attuazione delle direttive contenute negli allegati A e B.
La disposizione in esame riprende alcune delle innovazioni introdotte, rispetto allo standard consueto e consolidato della norma, dalla legge n. 62 del 2005 - legge comunitaria per il 2004 (e confermate dalla legge comunitaria per il 2005):
· Il comma 4 prevede la necessità della relazione tecnica, di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978, sugli schemi di decreti legislativi, recanti attuazione di determinate direttive, che comportino conseguenze finanziarie (non vengono indicate specifiche direttive, come invece avveniva nelle precedenti leggi comunitarie). Su tali schemi si prevede che venga altresì acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari; inoltre, si prevede un doppio parere parlamentare nel caso in cui il Governo non si conformi alle condizioni relative all’osservanza dell’articolo 81, IV comma, Cost.: in tal caso, infatti, l’esecutivo è tenuto a ritrasmettere i testi alle Camere – corredati dei necessari elementi integrativi – affinché le Commissioni competenti si esprimano definitivamente entro venti giorni.
Si ricorda che il comma 2 dell’art. 11-ter della l. n. 468, stabilisce che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, sulla quantificazione delle entrate, degli oneri recati e delle relative coperture. Nella relazione devono essere indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.
· Il doppio parere parlamentare (comma 8) è stato altresì introdotto per alcune ipotesi specifiche, ovvero quando il Governo non intenda conformarsi ai pareri parlamentari relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B. In tali casi, il Governo è tenuto a ritrasmettere con le sue osservazioni ed eventuali modifiche i testi alle Camere per il parere definitivo, che deve essere espresso entro trenta giorni: in mancanza di nuovo parere, il Governo adotta ugualmente il provvedimento (nelle leggi comunitarie per il 2004 e per il 2005 tale termine era di venti giorni).
In proposito, si segnala che il Comitato per la legislazione si è espresso favorevolmente all’introduzione del doppio parere ritenendolo “un meccanismo particolarmente idoneo a consentire un rafforzamento delle prerogative parlamentari ed il massimo coinvolgimento del Parlamento al procedimento di emanazione dei decreti legislativi di attuazione della delega”[2].
Si segnala, peraltro, che il testo in esame non ripropone una norma contenuta nelle ultime due leggi comunitarie, con la quale si prevedeva che il Ministro per le politiche comunitarie trasmettesse:
- una relazione al Parlamento qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risultasse esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione
- un’informativa periodica (quadrimestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome.
Il comma 6 dell’articolo in esame reca, invece, una novità rispetto ai contenuti consueti, autorizzando il Governo – entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare norme di attuazione – a recepire tali disposizioni attuative, allorché effettivamente adottate, con regolamenti governativi, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge n. 400 del 1988.
Al riguardo, si ricorda che il comma 6 dell’articolo 1 della legge comunitaria per il 2005 (comma 7 nell’A.C. 5767-A), introdotto a seguito dell’approvazione da parte della XIV Commissione della Camera di un emendamento della VI Commissione (Finanze), prevedeva la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento della direttiva 2004/109/CE, al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea (emendamento 1.4 approvato nella seduta del 30 maggio 2005).
Si ricorda altresì che analoga norma era stata inserita anche al comma 8 dell’art. 1 dell’A.C. 5767-A (emendamento 1.5, approvato sempre nella seduta del 30 maggio 2005) ed era finalizzata a consentire la medesima possibilità per deleghe conferite dalla legge comunitaria per il 2004 (l. n. 62 del 2005), che veniva di conseguenza modificata. Nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea della Camera, la norma è stata opportunamente riformulata come articolo a sé stante, collocato nel Capo II del ddl (attuale articolo 16, recante “Modifica all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62”).
La norma in esame, pertanto, risponde alle medesime esigenze emerse in relazione alla legge comunitaria per il 2005, fornendo però una risposta parzialmente differente, in quanto:
- utilizza lo strumento del regolamento governativo al posto del decreto legislativo integrativo e correttivo;
- generalizza tale possibilità, svincolandola da riferimenti specifici a singole direttive.
Si segnala, infine, che il comma 7 dell’articolo 1 richiama l’applicazione della consueta clausola di cedevolezza attraverso il rinvio alle disposizioni contenute nell’articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005, da applicare in relazione a quanto previsto dagli articoli 117, V comma, Cost. e 16, comma 3, della citata legge n. 11.
Si ricorda che le precedenti leggi comunitarie, ivi compreso il testo originario del ddl comunitaria 2005, recavano una disposizione che prevedeva un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Peraltro, dal momento che tale norma risulta già contenuta a livello generale nella legge n. 11 del 2005 e, in particolare, negli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 3, la XIV Commissione della Camera, in sede di esame del ddl comunitaria per il 2005, ha approvato l’emendamento 1.9 del relatore[3] – volto a recepire un’osservazione contenuta nel parere della I Commissione – con il quale si sostituiva il citato comma con un semplice rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, della legge n. 11 del 2005.
L’articolo 2 del ddl contiene, come di consueto – con l’eccezione della legge comunitaria per il 2005 – i principi e criteri direttivi delle deleghe, mentre l’articolo 3 reca l’usuale delega al Governo per la disciplina sanzionatoria della violazione di disposizioni comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa.
Al riguardo, si segnala che sia la legge comunitaria per il 2004 (L. 62/2005, art. 3) sia quella per il 2005 (L. 29/2006, art. 5) recano deleghe legislative formulate in termini del tutto analoghi a quella contenuta dall’articolo in commento, ma con princìpi e criteri direttivi in parte diversi (stante la diversa formulazione dell’art. 2, co. 1, lett. c), rispetto alle analoghe disposizioni recate dalle precedenti leggi comunitarie). Poiché i termini per l’esercizio di tali deleghe non sono ancora trascorsi, sembra opportuno un coordinamento tra l’art. 3 in esame e le due disposizioni citate.
L’articolo 4 riguarda gli oneri per prestazioni e controlli. Al riguardo, si rileva come il principio in base al quale gli oneri per le prestazioni ed i controlli da eseguire da parte delle pubbliche amministrazioni in applicazione di normative comunitarie sono in generale a carico dei soggetti interessati sulla base di tariffe predeterminate, generalmente recato dal comma 1 dell’articolo 4 delle precedenti leggi comunitarie, non figura più nel testo in esame. Infatti, tale principio – essendo ora sancito in via generale dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 11 del 2005 – viene semplicemente richiamato con un rinvio alla norma da ultimo citata (comma 1). Il comma 2 dispone in merito alle entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, riproducendo il contenuto dell’articolo 6 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29).
Si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione del comma 2 come periodo o comma aggiuntivo al comma 2 dell’articolo 9 della legge n. 11 del 2005: in tal modo essa assumerebbe valenza generale (analogamente all’attuale comma 2 dell’art. 9 della legge n. 11) e non dovrebbe essere ripetuta in ciascuna legge comunitaria.
Infine, gli interventi di riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie sono come sempre contenuti all’articolo 5 (con l’eccezione della legge comunitaria per il 2005). Peraltro, il comma 2 del testo in esame non ripropone una norma contenuta nelle precedenti leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Si segnala, inoltre, l’articolo 6, che reca “attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato”, con il quale si autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato C con uno o più regolamenti di delegificazione (ex articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400), secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11. Gli schemi di regolamento – corredati da apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato – dovranno essere sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro quaranta giorni dall’assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza dei pareri parlamentari. Parallelamente, è stato pertanto aggiunto l’Allegato C, all’interno del quale sono state inserite due direttive, da recepire – appunto – attraverso regolamenti di delegificazione.
La disciplina di tale modalità di recepimento delle direttive è stata reintrodotta dopo lungo tempo dall’articolo 7 della legge comunitaria per il 2005.
L’inserimento di tale norma nel testo del ddl comunitaria 2005 era stato operato dalla 14^ Commissione del Senato, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 9, comma 1, lett. d), e 11 della legge n. 11.
E’ interessante, infatti, sottolineare che – nonostante la possibilità di procedere al recepimento degli atti comunitari anche attraverso i regolamenti governativi fosse già prevista dalla legge n. 86 del 1989 – tale modalità di attuazione delle direttive non è stata adottata nelle ultime leggi comunitarie (l’ultimo esempio di ricorso allo strumento regolamentare è rappresentato dalla legge comunitaria per il 1999, l. n. 526 del 1999).
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione erano emersi alcuni problemi applicativi, soprattutto in relazione all’art. 117, VI comma, che limita alle materie di potestà legislativa statale esclusiva l’ambito di intervento dei regolamenti. Pertanto, nelle leggi comunitarie successive alla riforma – in particolare, a partire dalla legge n. 39 del 2002 – non era stata più utilizzata tale modalità di recepimento.
La legge n. 11 del 2005 è tra l’altro intervenuta per adeguare al nuovo dettato costituzionale le modalità di attuazione delle direttive in via regolamentare, dettando una specifica disciplina agli articoli 9, comma 1, lett. d), e 11 (sui quali si veda la scheda di lettura relativa all’articolo 6).
Di particolare rilievo appare l’introduzione di un nuovo Capo, il Capo II, che ha dato per la prima volta attuazione all’articolo 9, comma 1, lett. f), della legge n. 11 del 2005, in base al quale la legge comunitaria deve individuare i princìpi fondamentali per le regioni e le province autonome ai fini dell’attuazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente. Si ricorda, inoltre, che l’articolo 16, comma 1, della medesima legge, stabilisce che i princìpi fondamentali in tal modo individuati dalla legge comunitaria non sono derogabili dalla legge regionale (o provinciale) sopravvenuta e prevalgono sulle contrarie disposizioni eventualmente già emanate da regioni e province autonome.
Infatti, l’articolo 7 del disegno di legge in esame (“individuazione di principi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente”) è volto ad individuare i principi fondamentali nel rispetto dei quali regioni e province autonome possono attuare il diritto comunitario relativamente ai settori di:
- tutela e sicurezza del lavoro;
- tutela della salute;
- professioni.
Nonostante le novità da ultimo ricordate, struttura e contenuti del ddl in esame non sembrano ancora rispondere completamente a quanto stabilito dall’articolo 9 della legge n. 11 del 2005. All’interno del provvedimento non risultano, infatti, contenute le disposizioni:
o occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea;
o che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, delegano il Governo ad adottare decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni;
o emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione.
Il Capo contenente le disposizioni particolari di adempimento (ora ribattezzato “modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, criteri specifici di delega ed autorizzazione, disposizioni particolari”) diviene – a differenza delle altre leggi comunitarie – il Capo III(articoli da 8 a 19).
Si fa presente, in particolare, che nel testo in esame vi è una sola norma recante principi e criteri direttivi specifici per il recepimento della direttiva 2005/14/CE, relativa all’assicurazione della responsabilità civile (articolo 8), il cui recepimento è stato peraltro già previsto dalla legge comunitaria 2005[4], inserendola in allegato B tra le direttive da recepire con decreto legislativo (la delega scade il 23 agosto 2007).
Non risultano inoltre disposizioni dirette a dare attuazione a decisioni della Commissione, a differenza delle altre leggi comunitarie.
Anche nella legge comunitaria 2005, come nelle precedenti, sono invece contenute disposizioni dirette a dare esecuzione a sentenze o a risolvere un contenzioso a livello comunitario (articolo 9). Peraltro, tale finalità è espressamente enunciata solo nella relazione illustrativa e non nell’articolato.
Si segnala peraltro che alcuni degli articoli non sembrano presentare profili di rilievo comunitario - non essendo diretti a dare attuazione ad atti ovvero ad obblighi comunitari - e non rientrano quindi nell’ambito del contenuto proprio della legge comunitaria, così come definito dall’articolo 9 della legge n. 11 del 2005.
In particolare:
o L'articolo 11 è finalizzato ad introdurre sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione. In particolare, il regolamento (CE) n. 1215/2003 ha introdotto la facoltà per gli Stati membri di autorizzare anche tecniche di classificazione automatizzate. Pertanto, mentre le sanzioni per violazioni di disposizioni in materia di classificazione non automatizzata sono già previste dall’articolo 3 della legge n. 213 del 1997 (recante classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari), risulta necessario introdurre quelle riferite alla violazione di disposizioni in materia di classificazione automatizzata. Infatti, la normativa comunitaria richiede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare comportamenti che non rispettino gli obblighi da essa derivanti. Peraltro, l’articolo 11, comma 1, sostituisce l’articolo 3 della legge n. 213 del 1997, modificando le sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata.
o l’articolo 13, comma 1, lettera b), è volto ad aumentare il numero degli esperti di cui può avvalersi la Commissione consultiva di controllo per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, disciplinata dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 194 del 1995, di attuazione della direttiva 91/414/CEE. Al riguardo, andrebbe valutata l’effettiva attinenza della norma in esame rispetto al contenuto proprio della legge comunitaria.
Nella relazione illustrativa il Governo segnala che tale aumento deriva dalla necessità di far fronte alla aumentate competenze della Commissione in virtù delle modifiche recate alla lett. a) del medesimo articolo, volte a dare piena attuazione al diritto comunitario.
o L’articolo 15 persegue la finalità di depenalizzare alcuni reati in materia di sicurezza alimentare per mangimi animali, conferendo a tale scopo una specifica delega al Governo, volta anche a modificare l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti (comma 2). In merito, si fa presente che la sicurezza alimentare è disciplinata dal regolamento (CE) n. 178 del 2002, che però non interviene in ordine alle scelte sanzionatorie. La decisione di sanzionare penalmente o in via amministrativa determinate fattispecie è quindi propria dell’ordinamento interno ed eventuali modifiche normative in merito non sembrano riconducibili al contenuto proprio della legge comunitaria. Per quanto riguarda poi, specificamente, il comma 2 dell’articolo, si rileva che la norma riguardando la modifica dell’entità delle sanzioni appare del tutto svincolata da questioni inerenti l’attuazione del diritto comunitario.
Si fa presente che la relazione illustrativa del Governo segnala che la materia è regolata in maniera uniforme dal diritto comunitario (e segnatamente dal citato regolamento), mentre la disciplina sanzionatoria nazionale vigente risulta eterogenea, contemplando in parte sanzioni penali, in parte illeciti amministrativi.
o L’articolo 18 demanda al Governo la definizione della nuova forma giuridica e delle nuove modalità operative del Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE) – attualmente previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178 – in funzione della nuova intesa che esso è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. La riorganizzazione del Centro non sembra rientrare dell’ambito del contenuto proprio della legge comunitaria, né del resto l’intesa da stipulare con la Commissione europea rappresenta un atto comunitario da cui discendano obblighi di attuazione per il nostro ordinamento (secondo quanto previsto dagli articoli 1, comma, 2, lett. a), e 9, comma 1, della legge n. 11 del 2005).
Vi è poi un’altra norma che potrebbe presentare un contenuto estraneo rispetto a quello proprio della legge comunitaria. Si tratta dell’ articolo 9, che interviene sulla disciplina relativa all’esercizio di una farmacia privata in caso di successione. La relazione illustrativa precisa che le norme sono volte a rendere coerenti le disposizioni che regolano il settore farmaceutico, al principio che affida in via esclusiva la titolarità delle farmacie ai soli farmacisti in possesso dell’abilitazione professionale. La relazione ricorda che tale problematica è stata oggetto di uno specifico rilievo da parte della Commissione europea. Peraltro, andrebbe verificata l’effettiva relazione tra la disciplina recata dall’articolo 9 ed il diritto comunitario: in particolare, andrebbero esplicitati i rilievi comunitari cui fa cenno la relazione illustrativa, che hanno portato alla stesura della norma in esame.
Infine, si segnala l’articolo 12, relativo all’immissione in commercio di biocidi, che sostituisce il comma 3 dell’articolo 7 del D. lgs. n. 174 del 2000 (che ha recepito la direttiva 98/8/CE), in base al quale per le sostanze classificate tossiche non sono consentiti il rilascio dell’autorizzazione “all’immissione sul mercato” e l’utilizzazione di un biocida. La nuova norma contenuta all’art. 12 afferma il divieto di autorizzazione “all’immissione sul mercato per l’impiego da parte del pubblico” per le sostanze classificate pericolose, ferma restando la possibilità di sottoporre ad eventuali restrizioni d’uso in caso di “impiego professionale e industriale”. Al riguardo appare necessario chiarire se la possibilità di sottoporre ad “eventuali restrizioni d’uso” l’autorizzazione all’immissione per le sostanze pericolose in caso di “impiego professionale e industriale”, introdotta dalla norma in esame, sia compatibile con quanto previsto dalla direttiva 98/8/CE, che reca il divieto per “l’autorizzazione per l’immissione sul mercato o l’uso da parte del pubblico” (art. 5, paragrafo 2), ove per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi consegna a terzi nonchè l'importazione nel territorio doganale della Comunità (art. 2, lett. h).
Il ddl comunitaria in esame contiene diverse disposizioni di attuazione diretta del diritto comunitario. In particolare:
- l’articolo 10 dà attuazione all’art. 37, par. 2, della direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, consentendo l’esercizio della professione di odontoiatra ai laureati in medicina, il cui corso di studio sia iniziato entro il 31/12/1994;
- l’articolo 12 modifica la normativa nazionale di recepimento della direttiva 98/8/CE, in materia di immissione sul mercato di biocidi, al fine di dare piena attuazione all’art. 5, par. 2, della direttiva medesima: tale finalità, peraltro, è citata esclusivamente nella relazione illustrativa e andrebbe chiarito nei termini di cui sopra l’effettiva interpretazione della normativa a livello comunitario, pena l’incompatibilità della norma in esame;
- l’articolo 13, comma 1, lett. a), analogamente, modifica la normativa nazionale di recepimento della direttiva 91/414/CEE, in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari, al fine di dare piena attuazione all’art. 11, par. 1, della direttiva medesima (tale finalità, peraltro, è citata esclusivamente nella relazione illustrativa).
Si ricorda, inoltre, che diversi articoli del disegno di legge contengono norme volte a dare esecuzione ovvero a consentire l’effettiva attuazione nel nostro ordinamento di alcune disposizioni di regolamenti comunitari. Si tratta, in particolare, degli articoli 11, commi 2 e 3, 14, 16 e 17.
Si segnala, inoltre, che:
Ø l’articolo 7 è volto ad individuare i princìpi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l’attività legislativa in talune materie di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 3°, Cost., limitatamente al recepimento degli atti comunitari contemplati dal disegno di legge in esame. In particolare, con riguardo alla materia “professioni”, il comma 3 si astiene dal precisare, come negli altri due commi, che i princìpi fondamentali qui enunziati sono finalizzati a dare attuazione o ad assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla legge comunitaria in materia, per l’appunto, di “professioni”. Inoltre, anziché individuare specifici principi, vengono richiamati quelli già contenuti nel decreto legislativo n. 30 del 2006. Da tale formulazione risulta una disposizione dalla portata assai ampia, che va al di là del contenuto tipico della legge comunitaria. In ogni caso, una simile norma risulta di dubbia utilità, dal momento che i principi in materia, individuati dal decreto legislativo n. 30 del 2006, hanno già di per sé valenza generale. Si segnala, inoltre, che nell’ambito degli allegati al ddl comunitaria non risultano inserite direttive relative alla materia delle professioni.
Ø l’articolo 8, comma 1, nel fissare i principi e criteri direttivi specifici ai fini dell’attuazione della direttiva 2005/14/CE, in materia di assicurazione della responsabilità civile, individua alla lett. a) il criterio in base al quale l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per determinati importi. Si osserva che, rispetto a quanto attualmente previsto dal codice delle assicurazioni, che rimette a decreto ministeriale la determinazione dei massimali di garanzia, prescrivendo comunque l’osservanza dei limiti minimi fissati dall’ordinamento comunitario, la presente disposizione potrebbe comportare la rilegificazione della materia;
Ø l’articolo 11, comma 4, abroga l’articolo 4 della legge n. 213 del 1997, che disponeva l’immediata entrata in vigore della legge medesima, escludendo quindi la vacatio legis di quindici giorni;
Ø l’articolo 13, comma 1, lettera b), è volto ad aumentare il numero degli esperti di cui può avvalersi la Commissione consultiva di controllo per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, disciplinata dall’articolo 20 del D.Lgs. n. 194 del 1995, di attuazione della direttiva 91/414/CEE. Peraltro, tale norma è stata abrogata dall’articolo 43 del D.P.R. n. 290 del 2001[5], mentre l’art. 39 del medesimo D.P.R. aveva previsto in via transitoria che la Commissione continuasse ad esercitare le sue funzioni fino alla stipula di apposite convenzioni del Ministero della salute. Successivamente, la legge comunitaria 2003[6] aveva autorizzato il Governo a modificare l'articolo 39 del citato D.P.R. n. 290 del 2001, al fine di aumentare in via transitoria il numero degli esperti, ma il regolamento non risulta essere stato modificato. Si segnala l’opportunità di un chiarimento circa le scelte normative effettuate in materia, con particolare riguardo alla permanenza in vita della Commissione ed al rango delle fonti utilizzate (legislativo o regolamentare). Peraltro, trattandosi di norme formalmente abrogate (sebbene transitoriamente ancora efficaci), appare preferibile dettare una nuova disciplina generale del funzionamento della Commissione, anche eventualmente avvalendosi dell’autorizzazione contenuta nella legge comunitaria 2003.
Ø l’articolo 15, comma 2, nell’ambito della delega conferita al Governo per la depenalizzazione di alcuni reati, di cui al comma 1, introduce anche l’ulteriore oggetto della modifica dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti. In merito, si fa presente che la norma appare priva di principi e criteri direttivi e, quindi, in contrasto con l’articolo 76, II comma, Cost. Inoltre, trattandosi di modifica dell’entità delle sanzioni, si fa presente che il principio di legalità, che in materia di sanzioni amministrative è sancito dall’articolo 1 della legge n. 689 del 1981, richiede una sufficiente specificazione della fattispecie sanzionata e della sanzione applicabile.
Ø l’articolo 18 riguarda la trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea in relazione alla scadenza del contratto istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico, in cui esso rientra. In particolare, la norma stabilisce che il Governo definirà la nuova forma giuridica e le nuove modalità operative del CIDE – attualmente previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178 – in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea.
Al riguardo si rileva che la norma:
§ non si coordina con la legge n. 178 del 2000, che autorizzava il Governo a stipulare un’intesa con la Commissione europea, ai fini dell’istituzione del CIDE, secondo criteri ed obiettivi espressamente individuati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
§ non fornisce criterio o indirizzo alcuno al Governo per la stipula dell’intesa;
§ non indica con quale atto il Governo dovrà successivamente provvedere a definire forma giuridica e modalità operative del CIDE, né prevede criteri al riguardo.
Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di riformulare la norma, eventualmente in un provvedimento a sé stante, in termini di novella alla legge n. 178 del 2000, individuando in modo maggiormente preciso gli elementi sopra indicati.
Ø La direttiva 2003/71/CE disciplina il prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, modificando altresì la direttiva 2001/34/CE. Al riguardo si segnala che l’articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha conferito delega legislativa al Governo per il recepimento della medesima direttiva 2003/71/CE; il termine per l’esercizio della delega è di 18 mesi a partire dal 12 gennaio 2006. Si ricorda, inoltre, che la Commissione europea ha inviato all’Italia, il 4 aprile 2006, un parere motivato per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2003/71/CE. Il termine di recepimento della direttiva era il 1° luglio 2005.
Ø La direttiva 2004/37/CE è una direttiva di codificazione della direttiva 90/394/CEE, come modificata dalle successive direttive[7]: il quadro normativo nazionale appare pertanto già sostanzialmente adeguato alle prescrizioni della direttiva 2004/37/CE, che, come detto, procede alla mera codificazione della direttiva 90/CE/CEE.
Ø La direttiva 2005/92/CE, novellando la direttiva 77/388/CEE, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l’applicazione dell’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura minima del 15 per cento. Si segnala che il recepimento di tale direttiva non sembra richiedere alcun adempimento da parte dello Stato italiano, in quanto le aliquote IVA vigenti nell’ordinamento nazionale (20% ordinaria, 10% ridotta e 4% super-ridotta) sono conformi alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria, la cui efficacia viene prorogata di un quinquennio dalla presente direttiva.
Il comma 1 dell’articolo 12 delega il Governo ad adottare a questo fine un decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore (quindi entro il 13 luglio 2007).
Per quanto riguarda invece gli allegati A e B, vengono conferite deleghe per il recepimento delle sottoindicate direttive.
In allegato A (senza parere parlamentare sugli schemi di decreto legislativo):
§ 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
Si ricorda chela delega per il recepimento di tale direttiva è contenuta anche nella legge 28/12/2005, n. 262 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”.
§ 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).
§ 2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
§ 2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
§ 2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
§ 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
§ 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
§ 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
§ 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
§ 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.
§ 2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
§ 2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
§ 2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
§ 2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.
A tale proposito si segnala che la direttiva risulta essere già recepita con decreto ministeriale (DM politiche agricole 12 aprile 2006 pubblicato in GU 2/5/2006).
§ 2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA.
Rispetto a tale direttiva l’ordinamento interno risulta già conforme.
§ 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
In allegato B (con parere delle competenti Commissioni parlamentari):
§ 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
Si segnala che la delega per il recepimento della direttiva 2005/14/CE è già contenuta nella legge comunitaria 2005 (legge 25/1/2006, n. 29), nell’allegato B, ed il termine per l’esercizio della delega scade il 23/8/2007.
§ 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
§ 2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
§ 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Per le suddette direttive, tranne che per la 2005/14/CE, non sono previsti specifici criteri di delega.
Per quanto riguarda l’allegato C, si autorizza l’adozione dei regolamenti delegificanti per l’attuazione delle seguenti direttive:
- 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;
- 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
I settori principalmente interessati dal disegno di legge comunitaria per il 2006 sono i seguenti:
§ immigrazione e sicurezza (riconoscimento dello status di rifugiato, ammissione di cittadini di paesi terzi per motivi di ricerca);
§ giustizia (sanzioni per la violazione della normativa sulla classificazione delle carcasse bovine Sanzioni per il commercio di alimenti per animali);
§ sanità (rintracciabilità e notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi, influenza aviaria, alimenti per animali, titolarità farmacie, classificazione delle carcasse bovine);
§ tutela dell’ambiente (tenore di zolfo dei combustibili, inquinamento provocato da navi, emissione di inquinanti gassosi);
§ agricoltura (prodotti fitosanitari, varietà di alcune specie di piante agricole, produzione olio d’oliva);
§ trasporti e comunicazioni (omologazione dei veicoli a motore, protezione frontale sui veicoli a motore, sicurezza dei porti, certificati gente di mare);
§ attività produttive (progettazione prodotti che consumano energia, immissione sul mercato di biocidi, codice al consumo);
§ finanze (prospetti finanziari, fusioni transfrontaliere delle società di capitali, trasparenza delle relazioni finanziarie tra Stati membri e imprese, applicazione aliquota minima IVA, riassicurazione, assicurazione della responsabilità civile);
§ lavoro (protezione dei lavoratori per esposizione ad agenti cancerogeni, condizioni di lavoro dei lavoratori mobili nei servizi ferroviari trasfrontalieri).
L’articolo 8, comma 5, della recente legge n. 11 del 2005 ha ampliato il contenuto della relazione governativa di accompagnamento del ddl comunitaria. Alcuni obblighi già previsti dalla legge la Pergola sono stati riconfermati pressoché identici nella forma e nella sostanza: si tratta dei profili di cui alle lettere a), b) e c). Altri, sono di nuova introduzione o ne è stato ampliato il contenuto. Si è previsto infatti che la relazione fornisca anche l’elenco delle direttive attuate con regolamento (lett. d). Inoltre, viene formulata in termini maggiormente precisi la necessità di indicare altresì i provvedimenti regionali attuativi di direttive UE (lett. e), stabilendo che la relazione “fornisce l’elenco degli atti normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni e dalle province autonome”.
Pertanto, in base al nuovo dettato normativo, la relazione governativa al disegno di legge comunitaria deve contenere:
a) i dati sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana[8].
La Relazione al ddl comunitaria 2006 (A.C. 1042) riferisce che, al 31 dicembre 2005, risultano complessivamente aperte contro l’Italia 247 procedure, di cui 190 per violazione del diritto comunitario e 57 per mancata trasposizione di direttive.
Viene poi fornita la classificazione per livello delle procedure. Da questa si evince che, per quanto riguarda le 190 procedure per violazione del diritto comunitario, 63 di queste sono lettere di costituzione in mora (primo stadio del contenzioso comunitario), altre 113 sono relative a stadi più avanzati del contenzioso: 13 messe in mora complementare, 66 pareri motivati, 6 pareri motivati complementari, 25 ricorsi e 3 sentenze per inadempimento. A queste si aggiungono 14 procedure di cui all’art. 228 del Trattato CE in base al quale la Commissione europea, in caso di inesecuzione del giudicato, può adire la Corte di Giustizia per chiedere l’irrogazione di sanzioni pecuniarie per lo Stato membro inadempiente.
Per quanto riguarda la mancata trasposizione di direttive risultano aperte 57 procedure di cui 24 di messa in mora, 29 pareri motivati e 2 ricorsi alla Corte di Giustizia. A queste si aggiungono 2 procedure di cui all’art. 228 del Trattato CE.
Nella Relazione il Governo fornisce altresì la classificazione per settori delle procedure: il maggior numero di procedure riguarda la materia ambientale (83 procedure), seguita dal settore dei trasporti (35), dal settore economia e finanze (33) e dalla sanità (32).
Si segnala che dai dati forniti dal Dipartimento per le politiche comunitarie, aggiornati al 10 giugno 2006, risultano aperte complessivamente contro l’Italia 284 procedure di cui 204 per violazione del diritto comunitario e 77 per mancata trasposizione di direttive.
Per quanto riguarda lo stato delle procedure di infrazione relative al solo mercato interno, la Commissione europea, nella Strategia[9] per il mercato interno 2003-2006 chiedeva agli Stati membri una riduzione del numero delle procedure di infrazione di almeno il 50% entro il 2006. Dai dati dell’ultimo scoreboard[10] risulta che solo cinque Stati membri (Francia, Belgio, Austria, Irlanda e Paesi Bassi) sono riusciti a ridurre negli ultimi tre anni il numero delle procedure di infrazione e che se si considera l’insieme degli Stati membri il numero complessivo delle procedure è comunque aumentato. Si ritiene quindi che entro il 2006 nessuno Stato membro sarà riuscito a dimezzare, come richiesto, il numero delle procedure d’infrazione.
Dai dati forniti dalla Commissione europea risulta che l’Italia, alla data del 1 ottobre 2005, con 157 procedure, rimane il paese con il maggior numero di procedure di infrazione relative al solo mercato interno[11].
A tale proposito si ricorda anche che la Commissione europea, già a partire dalla “Comunicazione sul miglioramento del controllo dell’applicazione del diritto comunitario” [COM(2002) 725 def.] ha optato per un approccio differenziato al trattamento delle procedure d’infrazione, a causa della loro costante crescita e alla prospettiva di un ulteriore forte aumento delle stesse dopo l’allargamento dell’UE. In pratica la Commissione, secondo la gravità della presunta infrazione, decide caso per caso se avviare la procedura d’infrazione ovvero ricorrere a meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie: principalmente le c.d. “riunioni pacchetto o cumulative”, che mirano a risolvere politicamente le questioni evitando azioni legali, nonché il meccanismo c.d. SOLVIT.
Il Solvit è una rete on-line in funzione dal luglio 2002 che permette di trovare una risoluzione extragiudiziale (informale) alle denunce dei consumatori e delle imprese relative ad una scorretta applicazione delle norme sul mercato interno da parte delle autorità amministrative pubbliche. In ciascuno Stato membro le vittime di un’applicazione erronea del diritto dell’UE, da parte di autorità locali o nazionali di un altro Stato membro, possono rivolgersi al centro Solvit per ottenere che la questione sia rapidamente risolta: i tempi medi sono di 10 settimane per risolvere i reclami. Le soluzioni proposte non sono vincolanti. In ogni caso, se il cliente considera la proposta inaccettabile, può raccomandare di risolvere la controversia per via giudiziaria. Nel 2004 sono stati trattati 289 casi e la percentuale di casi risolti e’ stata dell’80%. Il tempo medio di soluzione dei problemi, sempre nel 2004, è stato di 59 giorni. In Italia l’utilizzo di tale strumento è stato, fino al 15 aprile 2003, - quasi nullo con un tempo medio impiegato di 101 giorni.
b) l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa[12].
Si tratta di 56 direttive (riportate nella tabella 1 allegata al presente dossier), alla cui attuazione provvedono lo Stato ovvero le regioni o le province autonome nell’ambito del riparto costituzionale di competenze e fermi restando i poteri sostitutivi dello Stato.
A tale proposito si segnala che 15 delle direttive indicate nella relazione governativa risultano già attuate (nella tabella 1 allegata sono riportati gli estremi dei provvedimenti di attuazione).
Si ricorda altresì che, contrariamente a quanto previsto dall’articolo 10, comma 3-quater, del Testo unico sulla promulgazione delle leggi (DPR n. 1092/1985), introdotto dall’art. 4 della legge comunitaria 1999, non è stato più rispettato a partire dal 2000, in sede di pubblicazione delle leggi comunitarie, l’obbligo di riportare a titolo informativo nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla legge comunitaria annuale, l’elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa. Tale obbligo era invece stato rispettato in sede di pubblicazione della legge comunitaria per il 1999.
c) l’indicazione dell’eventuale omissione dell’inserimento di direttive il cui termine di recepimento sia scaduto o scada nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l’esercizio della delega legislativa, quindi per lo meno entro l’anno 2006.
La relazione governativa non segnala alcuna direttiva non inserita.
A tale proposito si segnala invece che, come evidenziato nella tabella 4 allegata, risultano essere 21 le direttive in scadenza nell’anno 2006, non recepite e non inserite nel ddl comunitaria 2006. A queste vanno aggiunte (cfr. la tabella 4 allegata al presente dossier), altre 2 direttive di anni precedenti e già scadute, non ancora recepite ed il cui recepimento non è previsto da alcuna legge comunitaria.
d) l’elenco delle direttive attuate con regolamento, ai sensi dell’art. 11 della legge n. 11/2005, nonché gli estremi degli eventuali regolamenti d’attuazione già adottati.
La relazione al ddl comunitaria 2006 non fornisce alcun dato in proposito.
e) l’elenco degli atti normativi regionali e delle province autonome attuativi delle direttive comunitarie, anche con riferimento alle leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle regioni o dalle province autonome.
Si tratta di dati che devono essere comunicati annualmente (entro il 25 gennaio) al Dipartimento per le politiche comunitarie da parte della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Il disegno di legge comunitaria per il 2006 evidenzia che sono pervenuti i dati delle seguenti regioni:
- Friuli Venezia Giulia (3 direttive recepite);
- Veneto (1 direttiva recepita);
- Provincia autonoma di Bolzano (4 direttive recepite);
- Provincia autonoma di Trento (1 direttiva recepita).
- Lombardia (9 direttive recepite);
- Piemonte (nessuna direttiva recepita);
- Toscana (nessuna direttiva recepita);
- Lazio (1 direttiva recepita);
Non è infine più previsto dalla nuova legge n. 11/2005 l’obbligo di indicare nella relazione governativa l’elenco delle direttive che non necessitano di provvedimento di attuazione, in quanto evidentemente di diretta applicazione, in virtù del loro contenuto sufficientemente specifico, ovvero in quanto l’ordinamento interno risulta già conforme ad esse.
Lo stato di attuazione delle direttive comunitarie in Italia
Nella tabella 2 allegata al presente dossier è indicato, per ciascuno Stato membro, lo stato di attuazione di tutte le direttive comunitarie già scadute alla data del 17 maggio 2006[13].
A tale data risultano scadute e applicabili in Italia 2674 direttive: l’Italia si colloca all’ultimo posto nella graduatoria del recepimento a 25 paesi, avendo comunicato i provvedimenti di attuazione relativi a 2605 di queste, pari al 97,42%[14] delle direttive da recepire (la media CE a 25 Stati è pari al 98,83%). Alla data del 17 maggio 2006 risulta quindi un deficit di attuazione dell’Italia pari a 69 direttive.
Nella tabella 3 allegata al dossier[15] sono invece riportate le direttive comunitarie il cui recepimento è stato previsto da leggi comunitarie precedenti a quella del 2006 in esame e che non risultano ancora attuate.
Complessivamente risultano ancora da recepire 74 direttive contenute nelle precedenti leggi comunitarie, a prescindere dal termine di recepimento[16]e, tra queste, 41 direttive sono da attuare in base alla legge comunitaria 2005, recentemente approvata (legge 25/1/2006, n. 29)[17].
Le direttive contenute in precedenti leggi comunitarie, il cui termine di recepimento è già scaduto (al 22/6/2006) e che non sono ancora state attuate risultano essere 50. A tale proposito si segnala che per 4 di queste sono già stati presentati gli schemi di decreto legislativo o di regolamento di attuazione.
Le direttive comunitarie relative al solo “Mercato interno”
Circa i vantaggi del mercato interno e importanza dell’attuazione, si ricorda che la Commissione europea ritiene che il mercato interno svolga un ruolo fondamentale nella realizzazione dell’obiettivo che l’UE si è fissata in materia di crescita e occupazione e che non possa tuttavia realizzare pienamente il suo potenziale se la legislazione concordata a livello europeo non viene effettivamente recepita e applicata da tutti gli Stati membri. In termini quantitativi, si ricorda che alla data del 30 ottobre 2005 erano 1639 le direttive e 546 i regolamenti riferibili al mercato interno come definito dai Trattati.
Per quanto riguarda lo stato di recepimento delle direttive comunitarie relative al solo mercato interno il “Secondo rapporto sull’attuazione della Strategia per il mercato interno 2003-2006”[18]ha evidenziato che gli Stati membri non hanno recepito nella legislazione nazionale, entro i termini stabiliti, numerose direttive essenziali per la realizzazione del mercato interno.
In base ai dati dell’ultimo scoreboard della Commissione europea[19] , il tasso di mancato recepimento dell’UE a 25 paesi, che indica la percentuale media delle direttive relative al mercato interno in vigore e non trasposte alla scadenza, è pari all’1,6%. Si tratta di un obiettivo molto vicino all’obiettivo a medio termine dell’1,5% concordato dai capi di Stato e di governo dell’Unione a partire dal Consiglio europeo di Stoccolma nel 2001 e confermato nei successivi Consigli europei e considerato elemento chiave per il successo ed il rilancio della “Strategia di Lisbona per la crescita e l’occupazione.
Per quanto riguarda la graduatoria dei singoli Stati dell’UE, considerando l’UE a 25 Stati, 17 su 25 Stati membri hanno raggiunto l’obiettivo. Si tratta, nell’ordine, di: Lituania, Danimarca, Ungheria, Finlandia, Polonia, Svezia, Cipro, Lettonia, Malta, Slovenia, Paesi Bassi, Germania, Estonia, Slovacchia, Regno Unito, Austria e Spagna.
L’Italia si colloca nel gruppo degli 8 paesi che non hanno ancora centrato l’obiettivo dell’1,5%. In particolare l’Italia è piuttosto lontana dall’obiettivo in quanto ha un deficit del 3,1% e si colloca al 22° posto della graduatoria a 25 con 50 direttive relative al solo mercato interno ancora da recepire[20]. In questo secondo gruppo solo l’Italia, il Portogallo, la Spagna e il Lussemburgo hanno deficit superiori al 3% .
Per quanto riguarda il ritardo medio di trasposizione delle direttive rispetto alla loro scadenza, espresso in mesi, i dati dello scoreboard mostrano un ritardo medio UE di 9,2 mesi. L’ Italia ha un ritardo di poco superiore alla media, pari a 10 mesi rispetto al termine di scadenza delle direttive.
LA LEGGE COMUNITARIA ANNUALELa legge comunitaria annuale è uno strumento normativo volto ad assicurare il periodico adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario. Tale specifica procedura di recepimento della normativa comunitaria - che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31 gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un disegno di legge annuale - è stata introdotta dalla 9 marzo 1989, n. 86 (legge “La Pergola"). Peraltro, è entrata in vigore il 2 marzo scorso la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari”, che ha integralmente sostituito ed abrogato le legge “La Pergola”. Il nuovo disposto normativo ha inciso anche sui contenuti della legge comunitaria, che risultano ora ampliati rispetto alle previsioni della legge n. 86/1989. Il contenuto proprio della legge comunitaria, in base all’articolo 9 della legge n. 11 del 2005, risulta quindi il seguente: · disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti in contrasto con gli obblighi di attuazione degli atti comunitari (cfr. lett. a), comma 1, art. 3 l. n. 86); · disposizioni modificative o abrogative di disposizioni statali vigenti oggetto di procedure di infrazione (cfr. lett. a-bis), comma 1, art. 3 l. n. 86); · disposizioni occorrenti per dare attuazione, anche mediante il conferimento al Governo di delega legislativa, a: ogni atto comunitario e dell’Unione europea che vincoli la Repubblica italiana ad adottare provvedimenti di attuazione; decisioni-quadro e decisioni adottate nell’ambito della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale previste dall’articolo 34 del Trattato UE (cfr. per i primi lett. b), comma 1, art. 3 l. n. 86); · disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, sulla base di quanto previsto dall’articolo 11 (cfr. lett. c), comma 1, art. 3 l. n. 86); · disposizioni occorrenti per dare esecuzione ai trattati internazionali conclusi nel quadro delle relazioni esterne dell’Unione europea; · disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti comunitari nelle materie di competenza concorrente; · disposizioni che, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, conferiscono delega al Governo per l’adozione di decreti legislativi recanti sanzioni penali per la violazione delle disposizioni comunitarie recepite dalle regioni e dalle province autonome; · disposizioni emanate nell’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, in conformità ai princìpi e nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 16, comma 3. Si ricorda, invece, che secondo l’articolo 3 della legge n. 86/1989 la legge comunitaria conteneva: · Disposizioni modificative o abrogative di norme vigenti, in contrasto con gli obblighi comunitari, finalizzate a dare attuazione diretta alle direttive comunitarie; · Disposizioni di delega legislativa al Governo occorrenti per dare attuazione o assicurare l’applicazione di atti normativi del Consiglio o della Commissione dell’UE; le direttive da attuare con delega generalmente sono riportate in due distinti allegati – allegato A e allegato B – il secondo dei quali contiene le direttive per le quali si richiede che lo schema di decreto legislativo di attuazione venga sottoposto al parere del Parlamento; · Autorizzazione al Governo all’attuazione delle direttive o delle raccomandazioni (CECA) in via regolamentare. Viene così rimessa all'esercizio del potere regolamentare del Governo l'attuazione delle direttive (contenute in passato nell'allegato C), riguardanti materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge; · Disposizioni modificative o abrogative anche di vigenti norme di attuazione di direttive comunitarie, qualora esse formino oggetto di procedure di infrazione avviate dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia. |
LA LEGGE N. 11 DEL 2005La legge 4 febbraio 2005, recante “Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari” è volto a modificare le procedure per la partecipazione dell’Italia al processo di formazione e di attuazione della normativa comunitaria previste dalla legge “La Pergola” (legge 9 marzo 1989, n. 86), che viene integralmente sostituita ed abrogata. Le innovazioni attengono principalmente ai seguenti profili: v la partecipazione parlamentare e degli altri soggetti interessati alla cosiddetta fase “ascendente” della formazione del diritto comunitario; v l’introduzione della riserva di esame parlamentare sui progetti di atti comunitari, che il Governo può apporre in sede di Consiglio dei Ministri dell’UE; v la previsione di nuove modalità per il recepimento del diritto comunitario nella cosiddetta fase “discendente”; v la procedimentalizzazione della partecipazione delle regioni, degli enti locali e delle parti sociali a tutto il processo di integrazione del nostro ordinamento con quello dell’Unione europea, anche in relazione alle modifiche apportate al Titolo V della Costituzione dalla L. cost. n. 3/2001. Il provvedimento intende rafforzare la partecipazione del nostro Paese al processoso normativo comunitario, sia nella fase di formazione che in quella di attuazione. In merito alla fase ascendente, si ricorda – oltre alle novità già indicate – l’istituzione del Comitato interministeriale per gli affari comunitari europei (CIACE), nell’ambito del quale si concordano le linee politiche del Governo ai fini della formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell’Unione europea (articolo 2). L’articolo 15 della legge modifica parzialmente anche il contenuto della relazione annuale al Parlamento. La novità più significativa è contenuta nella lettera d): la relazione governativa deve soffermarsi sulle osservazioni e sugli atti d’indirizzo del Parlamento e (limitatamente alle osservazioni) dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza dei presidenti delle Assemblee legislative regionali. Del pari innovativa, è la previsione di cui alla lettera e), in base alla quale il Governo deve fornire al Parlamento l’elenco delle decisioni comunitarie che il Consiglio dei ministri ha deliberato di impugnare, indicandone i motivi. Le restanti previsioni ricalcano il disposto dell’art. 7 della legge n. 86. In relazione alla fase discendente, oltre ad ampliare il contenuto proprio della legge comunitaria (su cui si veda il precedente box), la nuova legge prevede: · che il tempestivo adeguamento del nostro ordinamento al diritto comunitario possa essere assicurato anche attraverso l’attribuzione al Presidente del Consiglio o al Ministro per le politiche comunitarie della facoltà di proporre al Consiglio dei ministri l’adozione dei provvedimenti, anche urgenti, necessari al fine di dare attuazione ad atti normativi e sentenze degli organi comunitari, qualora la scadenza di essi risulti anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge comunitaria relativa all’anno in corso (art. 10). · la ridefinizione delle modalità di attuazione delle direttive in via regolamentare e amministrativa, circoscrivendo tale possibilità alle sole materie di potestà statale esclusiva (art. 11). I regolamenti sono adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e devono conformarsi a specifici principi individuati al comma 3, tenendo comunque conto delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione. · le regioni (articolo 16), nelle materie di propria competenza, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie. · la disciplina dei poteri sostitutivi statali (artt. 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 4), in modo analogo a quanto già contenuto all’art. 1, comma 5 (o 6), delle ultime leggi comunitarie. Infatti, si prevede che possono essere adottati atti normativi statali nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia di tali enti. In tale caso, gli atti normativi statali: si applicano esclusivamente nelle regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore una propria normativa di attuazione, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della rispettiva normativa comunitaria; perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma; recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute. |
LA LEGGE N. 131 DEL 2003 (C.D. “LEGGE LA LOGGIA”)Sui profili della partecipazione delle regioni all’ordinamento comunitario, è intervenuta anche la legge n. 131 del 2003, recante “Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”. In particolare, l’articolo 1, comma 2, della legge pone una clausola di cedevolezza – analogamente a quanto previsto dagli articoli 11, comma 8, 13, comma 2, e 16, comma 4, della legge n. 11 del 2005, il primo dei quali è richiamato del disegno di legge comunitaria in esame – in base alla quale la normativa statale vigente in materie rientranti nella competenza legislativa regionale si applica sino alla data di entrata in vigore delle specifiche disposizioni regionali in materia. Inoltre, l’articolo 5 di tale provvedimento reca disposizioni per la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano alla formazione degli atti comunitari e dell’Unione europea (la c.d. “fase ascendente”). La norma prevede che la partecipazione si svolga nell’ambito delle delegazioni del Governo e, nelle materie di competenza residuale delle regioni ex art. 117, IV comma, Cost., il Capo delegazione può anche essere un Presidente di Giunta regionale o di Provincia autonoma. Infine, l’articolo 8 disciplina l’esercizio dei poteri statali sostitutivi, in attuazione dell’art. 120, II comma, Cost., stabilendo che qualora essi siano necessari al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti sostitutivi sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia. |
Schede di lettura sugli articoli
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell’articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all’attuazione delle direttive elencate nell’allegato A sono trasmessi, dopo l’acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l’espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari sono corredati dalla relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6.
6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell’ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste.
7. In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
L’articolo 1 conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato al disegno di legge in esame e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.
L’attuazione delle direttive comunitarie mediante delega legislativa, già contemplata dalla L. 86/1989[21] (c.d. “legge La Pergola”, art. 3) è oggi espressamente prevista, in via generale, dalla L. 11/2005[22] il cui art. 9, nel fissare i contenuti della legge comunitaria annuale, prevede che l’adeguamento dell’ordinamento nazionale a quello comunitario venga assicurato, oltre che con disposizioni modificative o abrogative di norme statali vigenti e con autorizzazione al Governo ad intervenire in via regolamentare, anche mediante conferimento al Governo di delega legislativa.
In particolare, il comma 1 fa richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B al disegno di legge comunitaria, alle quali dare attuazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.
La distinzione tra i due allegati è nel fatto che (comma 3) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; decorsi 40 giorni dalla data di trasmissione, i decreti possono comunque essere emanati anche in assenza del parere. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.
È inoltre previsto che, qualora il termine fissato per l’espressione del parere parlamentare venga a spirare in un momento successivo al trentesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l’esercizio della delega, quest’ultimo termine sia prorogato di 90 giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.
Tale ultima previsione normativa si applica anche ai decreti legislativi integrativi o correttivi previsti dal successivo comma 5, nonché alle ipotesi di eventuale “doppio parere” previste dai commi 4 e 8, di cui si dirà tra breve.
Si fa presente che il parere parlamentare deve essere richiesto dopo aver già acquisito tutti gli altri pareri previsti dalla legge, secondo la prassi affermatasi nelle scorse legislature, soprattutto a partire dal 1998, a seguito dei reiterati interventi dei Presidenti delle Camere nei confronti del Governo, volti ad ottenere che il testo trasmesso per il parere parlamentare avesse completato la fase procedimentale interna all’esecutivo.
Il comma 2 richiama la procedura prevista dall’art. 14 della L. 400/1988[23] per l’adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.
Il comma 4 reca una disposizione (già contenuta nelle leggi comunitarie 2004 e 2005[24]) che prevede modalità procedurali specifiche per il recepimento delle direttive che comportino oneri finanziari. I relativi schemi di decreto legislativo:
§ dovranno essere corredati della relazione tecnica prevista dalla L. 468/1978[25] (art. 11-ter, comma 2);
§ saranno oggetto del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.
Per quanto riguarda la prima condizione, va segnalato che l’obbligo di accompagnare con la relazione tecnica gli schemi di decreto legislativo comportanti conseguenze finanziarie è già contemplata in via generale dalla L. 468/1978.
Il comma prevede altresì che il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate al fine di garantire il rispetto dell’art. 81, quarto comma, Cost., deve sottoporre i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) a un nuovo parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro 20 giorni. Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente ai provvedimenti di recepimento delle direttive sopra indicate. Una misura analoga è prevista, come si vedrà, per gli schemi di decreto che prevedono sanzioni penali (comma 8).
Il comma 5prevede l’autorizzazione al Governo ad adottare con la medesima procedura di cui ai commi 2, 3 e 4, entro 18 mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge.
Con riguardo ai decreti legislativi di cui al comma 1, concernenti direttive per cui la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il comma 6 autorizza il Governo a adottare con regolamento governativo (ex art. 17, co. 1, L. 400/1988), entro tre anni dall’entrata in vigore di ciascun decreto legislativo, misure volte al recepimento delle disposizioni attuative che siano state eventualmente adottate.
Al riguardo, si ricorda che il comma 6 dell’art. 1 della legge comunitaria per il 2005 prevedeva la possibilità di adottare decreti legislativi integrativi e correttivi entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti di recepimento della direttiva 2004/109/CE, al fine di tener conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea. Analoga norma era stata inserita al comma 8 dell’art. 1 del relativo disegno di legge (A.C. 5767-A) onde consentire la medesima possibilità per deleghe conferite dalla legge comunitaria per il 2004, che veniva di conseguenza modificata. Nel corso dell’esame da parte dell’Assemblea della Camera, la norma è stata opportunamente riformulata come articolo a sé stante, collocato nel Capo II del d.d.l. (attuale art. 16, recante “Modifica all’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62”).
La norma in esame risponde ad analoghe esigenze, fornendo però una risposta parzialmente differente, in quanto utilizza lo strumento del regolamento governativo al posto del decreto legislativo integrativo e correttivo, e generalizza tale possibilità, svincolandola da riferimenti specifici a singole direttive.
Il comma 7, tenendo conto delle competenze legislative di Stato e Regioni, come definite dal vigente Titolo V della Parte II della Costituzione[26], opera un rinvio all’art. 11, co. 8, della L. 11/2005, ove si prevede – in attuazione del nuovo quinto comma dell’art. 117 Cost. – un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive nelle materie di loro competenza. Quest’ultima disposizione, inserita nelle precedenti leggi comunitarie[27], è stata recepita in via generale nella recente L. 11/2005: di qui la scelta di limitare la disposizione ad un mero rinvio all’art. 11, co. 8, della L. 11/2005.
La disciplina dei poteri statali sostitutivi è contenuta – nell’ambito della L. 11/2005 – negli artt. 11, co. 8, relativo all’attuazione in via regolamentare; 13, co. 2, relativo agli adeguamenti tecnici; 16, co. 3, in materia di attuazione regionale.
La disciplina è sostanzialmente quella prevista dall’art. 11, co. 8, in base al quale spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea. La norma prevede un’articolata garanzia per le regioni e province autonome:
§ gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria;
§ per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
§ gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.
Analogamente, l’art. 13, co. 2, stabilisce che i provvedimenti in materia di adeguamenti tecnici possono essere adottati nelle materie di competenza legislativa regionale in caso di inerzia delle regioni e province autonome. In tale caso, i provvedimenti statali adottati si applicano:
§ per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione;
§ a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria;
§ perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.
I provvedimenti recano l’esplicita indicazione della natura sostitutiva del potere esercitato e del carattere cedevole delle disposizioni in essi contenute.
Infine, l’art. 16, co. 3, in riferimento all’attuazione regionale delle direttive comunitarie, chiarisce che le disposizioni legislative adottate dallo Stato per l’adempimento degli obblighi comunitari in materie di competenza regionale si applicano “alle condizioni e secondo la procedura di cui all’articolo 11, comma 8”. La disciplina applicabile in questi casi è quindi desumibile dalla norma citata, che viene richiamata esclusivamente per quanto riguarda le condizioni e la procedura di attuazione, non anche per il tipo di atti statali sostitutivi che essa presuppone.
Per ulteriori approfondimenti sul tema dei poteri sostitutivi, si rinvia al relativo paragrafo nell’ambito della scheda sull’articolo 6.
Il comma 8concerne i pareri parlamentari aventi ad oggetto le disposizioni penali introdotte negli schemi di decreti legislativi e prevede che, qualora il Governo non intenda conformarsi ai pareri, debba ritrasmettere alle Camere gli schemi con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni. Le Commissioni competenti esprimono il parere definitivo entro 30 giorni[28], decorsi i quali i decreti sono comunque emanati. Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitato ad una tipologia precisa di schemi di decreto.
Si segnala che il testo in esame non ripropone una norma contenuta nelle ultime due leggi comunitarie, con la quale si prevedeva che il ministro per le politiche comunitarie trasmettesse:
§ una relazione al Parlamento qualora una o più deleghe conferite dalla legge comunitaria non risultasse esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione
§ un’informativa periodica (quadrimestrale) sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e province autonome.
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:
a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;
b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;
c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nella presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;
d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;
e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;
f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;
g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili.
L’articolo 2 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe ai fini dell’attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.
La disposizione, prima di elencare tali princìpi generali, richiama due ulteriori categorie di princìpi e criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe:
§ si tratta, innanzitutto, dei criteri contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare, ai quali si aggiungono i princìpi generali oggetto dell’articolo in esame;
§ in secondo luogo, sono fatti salvi gli specifici criteri di delega previsti dal capo III del disegno di legge in esame, contenenti, appunto, le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega di alcune delle direttive da attuare.
Venendo ai criteri generali di delega, quello di cui alla lettera a) dispone che all'attuazione dei decreti legislativi provvedono le amministrazioni interessate avvalendosi delle loro ordinarie strutture.
La lettera b) prevede l’introduzione delle modifiche necessarie per un migliore coordinamento con le discipline vigenti nei singoli settori interessati dall’attuazione delle direttive comunitarie. Analogamente alle leggi comunitarie per il 2003, per il 2004 e per il 2005, la norma in esame fa salve “le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa”.
Si ricorda che le leggi comunitarie precedenti specificavano espressamente che le modifiche, qualora incidessero su materie già oggetto di delegificazione o sui procedimenti amministrativi, dovessero essere introdotte con regolamento di delegificazione, al fine di evitare la rilegificazione di settori disciplinati da norme di rango sublegislativo.
Tale disposizione, già espunta dalla legge comunitaria 2001[29], è stata eliminata perché, in seguito alla riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione (L.Cost. 3/2001), la potestà regolamentare è riservata alle Regioni nelle materie che non siano di competenza legislativa esclusiva dello Stato[30].
Norme specifiche per l’introduzione nei decreti legislativi di recepimento delle direttive comunitarie di sanzioni penali e amministrative, per il caso di violazioni delle disposizioni contenute nei decreti legislativi stessi, sono previste nella lettera c).
La scelta che il Governo è autorizzato ad operare, in sede di attuazione della delega, tra la configurazione delle violazioni come reati o come illeciti amministrativi, è ancorata ai seguenti princìpi e criteri direttivi[31]:
§ mantenimento delle norme penali vigenti;
§ introduzione di nuove fattispecie di reati contravvenzionali, sanzionate – in via alternativa o congiunta – con la pena pecuniaria dell’ammenda fino a 150.000 euro e dell’arresto sino a 3 anni, nei casi in cui siano lesi o esposti a pericolo “interessi costituzionalmente protetti”. Quest’ultima formula è stata per la prima volta introdotta nella legge comunitaria 2002 (L. 14/2003). Le leggi comunitarie precedenti facevano, invece, riferimento a “interessi generali dell’ordinamento interno, compreso l’ecosistema”. In particolare, la pena dovrà essere prevista come alternativa per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l’interesse protetto. Viceversa, si applicherà la pena congiunta dell’ammenda e dell’arresto per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità[32];
§ irrogabilità, nelle ipotesi testé dette, delle sanzioni alternative di cui agli artt. 53 ss. del D.Lgs. 274/2000[33], applicandosi la relativa competenza del giudice di pace; tale criterio rappresenta una novità rispetto alle precedenti leggi comunitarie, che non lo contenevano; tali sanzioni sono quelle consistenti nell’obbligo di permanenza domiciliare (il sabato e la domenica), nel divieto di accesso a determinati luoghi e nello svolgimento di lavori di pubblica utilità (solo su richiesta del contravventore);
§ introduzione di nuove fattispecie di illeciti amministrativi puniti con la sanzione pecuniaria di importo non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro, per le violazioni che ledano o espongano a pericolo beni giuridici diversi da quelli ora indicati;
§ nell’ambito del minimo e del massimo previsti, determinazione della pena edittale tenendo conto delle diverse potenzialità lesive dell’interesse protetto che le infrazioni presentano in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole – con particolare riferimento a quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza – e del vantaggio patrimoniale che l’infrazione può recare al colpevole (o all’ente o alla persona nel cui interesse agisce);
§ entro i limiti di pena sopra indicati, previsione di sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività.
Il principio di delega di cui alla lettera d) fa riferimento alla copertura finanziaria delle norme delegate. Al riguardo si stabilisce che gli oneri derivanti dall’attuazione delle direttive debbano essere coperti con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Nel caso in cui detti stanziamenti non risultassero sufficienti, si farà ricorso alle disponibilità sussistenti sul fondo di rotazione di cui all’art. 5 della L. 183/1987 (vedi infra) e, comunque, per un ammontare non superiore a 50 milioni di euro. Tale disposizione è contenuta già nelle precedenti leggi comunitarie per il 2002, per il 2004 e per il 2005.
La citata L. 183/1987[34] istituisce, tra gli organi del coordinamento delle politiche comunitarie, il Fondo di rotazione. Ai sensi dell’art. 5 della legge, confluiscono nel fondo le somme erogate dalle istituzioni comunitarie, le somme individuate annualmente in sede di legge finanziaria e altre somme determinate con la legge di bilancio (nonché altre somme specifiche). Le risorse presenti sul fondo vengono erogate, su richiesta e secondo limiti di quote determinate dal CIPE, alle amministrazioni pubbliche e ad altri operatori pubblici e privati per l’attuazione dei programmi di politica comunitaria.
Le procedure finanziarie riguardanti le erogazioni concesse dal Fondo di rotazione delle politiche comunitarie sono state modificate dall’art. 65, co. 2, della legge finanziaria 2001 (legge 23 dicembre 2000, n. 388). Richiamando le nuove procedure finanziarie previste dai regolamenti comunitari per il ciclo di interventi dei Fondi strutturali 2000-2006, la norma ha autorizzato il Fondo di rotazione ad anticipare alle amministrazioni centrali l’acconto dei contributi comunitari previsto dall’art. 32, par. 2, del Regolamento (CE) n. 1260/1999, direttamente in base ai programmi operativi previsti dai regolamenti comunitari, anziché, come in precedenza, in base ai progetti in cui si articolano i programmi di intervento. La norma intende facilitare l’avvio da parte delle amministrazioni centrali degli interventi, ovviando alla mancanza di disponibilità di cassa in attesa del ricevimento dell’acconto da parte comunitaria, fermo restando il successivo reintegro al Fondo stesso degli accrediti provenienti dall’Unione europea. I ritardi nell’avvio dell’attuazione degli interventi comportano infatti, secondo quanto espressamente previsto dal regolamento, il disimpegno automatico delle risorse comunitarie.
Criteri legati all’armonizzazione delle deleghe legislative sono contenuti nelle lettere e) ed f). In particolare, si dispone che l’attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate avvenga per mezzo di modifiche apportate ai testi legislativi di attuazione di tali direttive, e che i decreti di attuazione tengano conto delle eventuali modifiche delle direttive che potranno intervenire fino al momento del concreto esercizio della delega.
Criteri connessi all’univocità dei processi decisionali quando i decreti legislativi investano trasversalmente diverse competenze ed amministrazioni sono contenuti nella lettera g), che si pone inoltre l’obiettivo di garantire, attraverso opportune forme di coordinamento, anche la trasparenza nell’azione amministrativa e la chiarezza nell’attribuzione di responsabilità. Sono espressamente richiamati il rispetto delle competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, nonché il rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione.
Si ricorda che la terna di princìpi qui riprodotta (sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza), già posta dalla L. 59/1997[35] a fondamento della ripartizione delle funzioni e dei compiti amministrativi tra i vari livelli di governo, ha assunto rilievo costituzionale in virtù della L.Cost. 3/2001, di riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione. Quest’ultima, nel riscrivere l’art. 118 Cost., ha infatti posto i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza alla base della ripartizione delle funzioni amministrative tra comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato. La leale collaborazione, pur non espressamente menzionata dall’art. 118 Cost., è tuttavia riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale quale principio essenziale nei rapporti tra Stato ed autonomie territoriali (v. per tutte la sent. C.Cost. 303/2003).
Art. 3
(Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie)
1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informano ai princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1.
L’articolo 3 prevede, in analogia con quanto disposto dalle ultime leggi comunitarie, l’introduzione di un trattamento sanzionatorio per le violazioni delle direttive attuate non in via legislativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti e per le violazioni di regolamenti comunitari già vigenti nel nostro ordinamento giuridico.
A tal fine, la norma contiene una delega al Governo per l’adozione, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi delle leggi comunitarie vigenti (non solo, dunque, della legge comunitaria in commento) nonché di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della legge comunitaria e per i quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative (comma 1).
La necessità della norma si spiega con la circostanza che, sia nel caso dell’attuazione di direttive in via regolamentare o in via amministrativa, sia nel caso di vigenza nell’ordinamento italiano di regolamenti comunitari (che, come è noto, non necessitano di leggi di recepimento, essendo direttamente applicabili all’interno dell’ordinamento), non vi è una fonte normativa di rango primario che possa introdurre norme sanzionatorie di natura penale.
La finalità di tali disposizioni è, pertanto, quella di consentire al Governo di individuare una serie di sanzioni dirette a punire le trasgressioni commesse in violazione dei precetti contenuti nelle disposizioni normative comunitarie, garantendo il rispetto degli atti regolamentari o amministrativi con cui tali disposizioni comunitarie vengono trasposte nell’ordinamento interno.
I decreti legislativi, da adottare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del ministro per le politiche europee e del ministro della giustizia, di concerto con i ministri competenti per materia, potranno – fatte salve le norme penali vigenti – introdurre nuove sanzioni penali o sanzioni amministrative.
La tipologia e la scelta delle sanzioni dovrà essere effettuata (comma 2) secondo i medesimi princìpi e criteri che sovraintendono all’art. 2, comma 1, lettera c), del presente disegno di legge (vedi supra).
Il comma 3 prevede l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari sugli schemi di decreto legislativo. I pareri sono espressi con le modalità previste dai commi 3 e 8 dell’art. 1 (cui si rinvia). In particolare, il comma 8 dell’articolo 1 prevede, esclusivamente per gli schemi di decreto recanti sanzioni per violazione di direttive, un eventuale doppio parere delle Camere: il secondo parere interviene nel caso in cui il Governo non intenda conformarsi alle osservazioni espresse dalle Commissioni competenti in occasione del primo parere. In ogni caso, decorsi 30 giorni dalla ritrasmissione, i decreti possono essere emanati anche in mancanza del nuovo parere.
Si segnala che sia la legge comunitaria per il 2004 (L. 62/2005, art. 3) sia quella per il 2005 (L. 29/2006, art. 5) recano deleghe legislative formulate in termini del tutto analoghi a quella contenuta dall’articolo in commento, ma con princìpi e criteri direttivi in parte diversi (stante la diversa formulazione del richiamato art. 2, co. 1, lett. c), rispetto alle analoghe disposizioni recate dalle precedenti leggi comunitarie). Poiché i termini per l’esercizio di tali deleghe non sono ancora trascorsi, sembra opportuno un coordinamento tra l’art. 3 in esame e le due disposizioni citate.
1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
2. Le entrate derivanti dalle tariffe determinate ai sensi del comma 1, qualora riferite all'attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B, nonché di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni e i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
L’articolo 4, comma 1, dispone l’applicabilità dell’articolo 9, comma 2, della legge n. 11/2005 per gli oneri derivanti dall’esecuzione di prestazioni e controlli.
In base alla richiamata disposizione, gli oneri relativi a prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni comunitarie di cui alla legge comunitaria, sono posti a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio, ove ciò non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria; le tariffe sono predeterminate e pubbliche
La norma appare volta ad evitare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica derivanti dall’applicazione della normativa comunitaria, nel caso in cui quest’ultima imponga alle pubbliche amministrazioni adempimenti rivolti a soggetti che è possibile individuare specificamente.
Si osserva che la disposizione del comma 1 appare ultronea, in quanto si limita a confermare quanto già disposto dall’articolo 9, comma 2, della legge n. 11/2005.
Il comma 2 stabilisce che le entrate derivanti dalle tariffe di cui al comma 1, qualora riferite all’attuazione delle direttive di cui agli allegati A e B della legge in esame, nonché all’attuazione di quelle da recepire con lo strumento regolamentare, sono attribuite alle amministrazioni che effettuano le prestazioni ed i controlli, mediante riassegnazione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469.
L’articolo 2 del citato D.P.R. n. 469/1999[36] prevede che le riassegnazioni alle pertinenti unità previsionali di base di particolari entrate previste da specifiche disposizioni legislative, anche riguardanti finanziamenti dell'Unione europea, sono disposte con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, da registrarsi alla Corte dei conti[37].
Le amministrazioni interessate trasmettono al Ministero dell’economia e delle finanze le domande intese ad ottenere le riassegnazioni, corredate da una dichiarazione del responsabile del procedimento amministrativo che attesti, anche sulla base delle relative evidenze informatiche, l'avvenuto versamento all'entrata del bilancio e la riassegnabilità delle somme.
Si ricorda che la legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266: art. 1, comma 46) ha disposto un limite alla riassegnazione di entrate: dal 2006 esse non possono superare l'importo complessivo delle riassegnazioni effettuate nel 2005. In ogni caso, la limitazione non si applica alle riassegnazioni per le quali l'iscrizione della spesa non ha impatto sul conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, nonché a quelle riguardanti l'attuazione di interventi cofinanziati dall'Unione europea.
L’articolo in esame riproduce il contenuto dell’articolo 6 della legge comunitaria 2005 (legge 25 gennaio 2006, n. 29).
Si valuti l’opportunità di riformulare la disposizione del comma 2 come periodo o comma aggiuntivo al comma 2 dell’articolo 9 della legge n.11/2005: in tal modo essa assumerebbe valenza generale e non dovrebbe essere ripetuta in ciascuna legge comunitaria.
Art. 5
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie)
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
2. I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei.
3. Per le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo si applica quanto previsto al comma 7 dell'articolo 1.
L’articolo 5 conferisce, al comma 1, una delega al Governo da esercitare entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l’adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie nell’ordinamento interno, al fine di coordinare le norme vigenti nelle stesse materie, apportandovi le integrazioni e modifiche necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.
Il comma precisa che l’adozione dei testi unici non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 stabilisce che i testi unici devono riguardare materie o settori omogenei.
Si segnala, peraltro, che il comma non ripropone la norma recata dalle precedenti leggi comunitarie, in base alla quale le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, derogate o sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, mediante l’indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
Si ricorda che disposizioni relative al riordinamento normativo nei settori interessati da direttive comunitarie erano già contenute nelle leggi comunitarie a partire dal 1994[38]. Peraltro, tali deleghe sono state esercitate una volta soltanto, attraverso l’emanazione del testo unico in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, adottato ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge comunitaria per il 1994[39]).
In materia di testi unici era intervenuta la disciplina generale di cui all’art. 7 della L. 50/1999[40], che prevedeva il riordino della normativa attraverso lo strumento dei testi unici cosiddetti “misti”, ossia recanti sia disposizioni di rango legislativo, che regolamentari[41].
È in seguito intervenuta la legge di semplificazione per il 2001 (L. 229/2003[42]), che ha innovato profondamente le metodologie di razionalizzazione normativa sinora perseguite, modificando il contenuto della legge annuale di semplificazione (così come disciplinato dall’art. 20 della L. 59/1997), privilegiando il ricorso alla delegazione legislativa ed alla delegificazione e sancendo l’abbandono dei testi unici misti, con l’abrogazione del citato art. 7 della L. 50/1999, che li aveva introdotti. Come si legge nella relazione illustrativa del disegno di legge governativo, “il nuovo scopo che si vuole raggiungere con il riassetto, e con il suo prodotto finale, il codice, è quello di dar luogo in singole materie ad un complesso di norme stabili ed armonizzate, espressione di un assestamento della materia […]. Del resto, per pervenire a tali risultati non può essere considerato sufficiente lo strumento del testo unico, come mera raccolta e coordinamento di norme esistenti, ma è necessario uno strumento cui l’ordinamento attribuisca potere innovativo”.
Il comma 3 prevede l’applicazione della clausola di salvaguardia delle competenze regionali, prevista dal comma 7 dell’articolo 1 del testo in esame, anche ai testi unici adottati nelle materie interessate da direttive comunitarie ai sensi del medesimo articolo 5.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 7, in relazione a quanto previsto dall’articolo 117, quinto comma, Cost.[43] e dall’art. 16, co. 3, L. 11/2005, fa rinvio all’applicazione dell’art. 11, co. 8, della L. 11/2005. In virtù di tale richiamo, i decreti legislativi statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa delle regioni o delle province autonome:
§ entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria;
§ per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
§ perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie.
1. Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono emanati anche in mancanza di detti pareri.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, né minori entrate per la finanza pubblica.
L’articolo in esame è volto a prevedere l’attuazione di direttive comunitarie attraverso lo strumento regolamentare, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 9, comma 1, lett. d), e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
La disciplina di tale modalità di recepimento delle direttive è stata reintrodotta dopo lungo tempo dall’articolo 7 della legge comunitaria per il 2005.
L’inserimento di tale norma nel testo del ddl comunitaria 2005 era stato operato dalla 14^ Commissione del Senato.
E’ interessante sottolineare che – nonostante la possibilità di procedere al recepimento degli atti comunitari anche attraverso i regolamenti governativi fosse già prevista dalla legge n. 86 del 1989 – tale modalità di attuazione delle direttive non è stata adottata nelle ultime leggi comunitarie (l’ultimo esempio di ricorso allo strumento regolamentare è rappresentato dalla legge comunitaria per il 1999, l. n. 526 del 1999).
Si ricorda, infatti, che a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione erano emersi alcuni problemi applicativi, soprattutto in relazione all’art. 117, VI comma, che limita alle materie di potestà legislativa statale esclusiva l’ambito di intervento dei regolamenti. Pertanto, nelle leggi comunitarie successive alla riforma – in particolare, a partire dalla legge n. 39 del 2002 – non era stata più utilizzata tale modalità di recepimento.
La legge n. 11 del 2005 è tra l’altro intervenuta per adeguare al nuovo dettato costituzionale le modalità di attuazione delle direttive in via regolamentare, dettando una specifica disciplina agli articoli 9, comma 1, lett. d), e 11 (sui quali si veda infra l’apposito paragrafo).
Contenuto dell’articolo
Il comma 1 dell’articolo 6, in particolare, autorizza il Governo a recepire le direttive comprese nell’allegato C (appositamente introdotto), attraverso i regolamenti di delegificazione, di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988[44].
Si ricorda che l’art. 17, comma 2, della legge 400/1988 stabilisce che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
Tali regolamenti dovranno essere adottati:
- nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 9, comma 1, lett. d), e 11 della legge n. 11 e secondo le procedure da essi previste;
- sentito il Consiglio di Stato, il cui parere è allegato ai relativi schemi di regolamento trasmessi alle Camere;
- previo parere dei competenti organi parlamentari, che si esprimono entro 40 giorni dalla data dell’assegnazione (decorso il quale i regolamenti sono comunque adottati); gli schemi di provvedimento devono essere trasmessi alle Camere con acclusa relazione, alla quale deve essere allegato il parere del Consiglio di Stato.
Si ricorda che le direttive da attuare con regolamento sono indicate all’allegato C del ddl in esame. Si tratta, in particolare, delle seguenti direttive:
§ 2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE;
§ 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di articolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
Infine, il comma 2 stabilisce che dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’attuazione delle direttive in via regolamentare secondo la legge n. 11 del 2005
L’articolo 9, comma 1, lett. d), della legge n. 11 del 2005 annovera, fra i contenuti tipici della legge comunitaria, le disposizioni che autorizzano il Governo ad attuare in via regolamentare le direttive, mentre l’articolo 11 della medesima legge detta la disciplina di tale modalità di attuazione.
Innanzi tutto, l’art. 11 stabilisce che il recepimento in via regolamentare possa avvenire solo nelle materie di competenza statale esclusiva. In secondo luogo, la norma prevede una differente disciplina a seconda che l’attuazione venga effettuata attraverso:
· regolamenti governativi (commi 1-4);
· regolamenti ministeriali o interministeriali (comma 5).
Si ricorda che l’art. 4 della legge “La Pergola” prevedeva un'unica tipologia di intervento regolamentare nelle materie già disciplinate con legge, ma non riservate alla legge, da adottare ai sensi dell’art. 17 della legge n. 400 del 1988, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie da lui delegato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria.
In merito alla prima tipologia, l’art. 11 pone dei requisiti stringenti, in quanto tali regolamenti possono essere adottati solo nelle materie:
- già disciplinate con legge;
- non coperte da riserva assoluta di legge.
In secondo luogo, si stabilisce che i regolamenti siano adottati ai sensi dell’articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia di concerto con gli altri ministri interessati.
Si ricorda che l’art. 17, commi 1 e 2, della legge n. 400 del 1988 prevede che: “1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) [l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali]. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.”
Sugli schemi dei regolamenti devono essere acquisiti determinati pareri e in particolare:
- sempre il parere del Consiglio di Stato, che deve esprimersi nei 45 giorni successivi alla richiesta.
- il parere dei competenti organi parlamentari solo ove la legge comunitaria disponga in tal senso: in questo caso gli schemi dei regolamenti vengono trasmessi unitamente ad apposite relazioni cui è allegato il parere del Consiglio di Stato. Il parere parlamentare deve essere espresso nel termine di quaranta giorni dall’assegnazione.
Per quanto attiene all’esame parlamentare degli schemi di atti normativi trasmessi dal Governo, si ricorda che il regolamento della Camera, a seguito delle modifiche apportate nel luglio del 1999, ha previsto la possibilità per le Commissioni di applicare all’esame di tali atti, in quanto compatibili, le disposizioni relative all’esame in sede referente dei progetti di legge, prevedendo altresì la possibilità di trasmetterli al Comitato per la legislazione (art. 96-ter).
Il decorso dei termini legittima il Governo ad adottare i regolamenti anche in mancanza dei citati pareri.
Anche l’articolo 4 della legge “La Pergola” subordinava l’espressione del parere parlamentare all’espressa previsione nell’ambito della legge comunitaria, ponendo il termine di quaranta giorni dalla comunicazione, decorso il quale i decreti potevano essere comunque adottati.
Si ricorda che la procedura appena descritta può essere utilizzata anche per recepire (ovviamente con fonte di rango regolamentare) le modifiche delle direttive attuate in via regolamentare ai sensi dell’articolo in esame, se così dispone la legge comunitaria (art. 12).
Analoga previsione era già contenuta nell’art. 5 della legge n. 86 del 1989.
I regolamenti in esame devono conformarsi a principi generali individuati al comma 3, nel rispetto dei principi e delle disposizioni posti dalle direttive da attuare, e tenendo comunque conto delle eventuali modificazioni della disciplina comunitaria intervenute sino al momento della loro adozione.
In particolare, le norme generali consistono in:
- individuazione della responsabilità e delle funzioni attuative delle amministrazioni, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- esercizio dei controlli da parte degli organismi già operanti nel settore e secondo modalità che assicurino efficacia, efficienza, sicurezza e celerità;
- esercizio delle opzioni previste dalle direttive in conformità alle peculiarità socio-economiche nazionali e locali e alla normativa di settore;
- fissazione di termini e procedure, nel rispetto dei princìpi di cui all’articolo 20, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59[45], e successive modificazioni (a tale proposito si segnala che i termini e le procedure cui riferirsi sono ora contenute nel comma 4, anziché nel comma 5 dell’art. 20 della legge n. 59/1997, a seguito della sostituzione dell’art. 20 stesso ad opera dell’art. 1 della legge 29 luglio 2003, n. 229).
Si osserva come la tipologia regolamentare delineata dalla legge n. 11 del 2005 si discosti parzialmente dal modello definito dalla legge n. 400 del 1988. Infatti, pur richiamando la procedura di adozione dei regolamenti prevista dalla legge n. 400, l’articolo 11 aggiunge l’ulteriore requisito del rispetto delle norme generali da esso poste da parte degli emanandi regolamenti governativi. In tal modo, si mira a guidare il futuro intervento del Governo ponendo dei principi generali, sulla falsariga di quanto avviene per la delega legislativa. Tale impostazione riflette la più generale tendenza emersa in materia di regolamenti di delegificazione, secondo la quale le relative disposizioni di autorizzazione anziché individuare le norme generali regolatrici della materia e le norme, che si intendono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti, pongono dei principi e criteri direttivi cui dovrà attenersi il Governo ai fini della predisposizione dei regolamenti. La disciplina posta dalla norma in esame – richiedendo sia il rispetto dell’art. 17 della legge n. 400, sia delle norme generali espressamente individuate – sembra pertanto rappresentare un ibrido tra il modello tradizionale, delineato dall’articolo 17 della legge n. 400, e quello affermatosi nella legislazione successiva.
In ogni caso, è sempre necessario l’intervento della legge comunitaria (o di altra legge)[46]:
· laddove le direttive lascino spazio alla discrezionalità del legislatore nazionale quanto alle modalità della attuazione, per l’individuazione di principi e criteri direttivi;
· per l’adozione delle disposizioni atte a prevedere sanzioni penali od amministrative, nonché quelle necessarie per individuare le autorità pubbliche alle quali affidare le funzioni amministrative attinenti all’applicazione della nuova disciplina;
· ove l’attuazione delle direttive comporti l’istituzione di nuovi organi o strutture amministrative;
· ove l’attuazione delle direttive comporti la previsione di nuove spese o minori entrate.
Si osserva che la formulazione della norma è del tutto analoga a quella dell’articolo 4, commi 3 e 6, della legge n. 86 del 1989.
Si segnala poi che il comma 8 dell’art. 11 prevede che i regolamenti possono essere utilizzati anche per porre rimedio all’eventuale inerzia delle regioni nell’attuazione del diritto CE, disciplinando l’esercizio di poteri sostitutivi statali, in attuazione di quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione (sulla disciplina dei poteri sostitutivi si veda infra la relativa scheda).
Per quanto riguarda la seconda tipologia di regolamenti, invece, si sottolinea che il ddl comunitaria in esame non si avvale di tale modalità di recepimento delle direttive.
In estrema sintesi, si ricorda comunque che il comma 5 dell’art. 11 pone ulteriori requisiti, in quanto i regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché gli atti amministrativi generali possono intervenire nelle materie: non disciplinate dalla legge; non disciplinate dai regolamenti governativi; non coperte da riserva di legge. Tali regolamenti sono adottati ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988[47]. Nelle stesse materie, la disciplina di attuazione può essere posta anche a mezzo di atto amministrativo generale adottato dal Ministro con competenza prevalente per materia, di concerto con gli altri Ministri interessati. Si ricorda, infine, che la possibilità di attuazione in via amministrativa delle direttive comunitarie è stata introdotta dall’articolo 11 della L. 16 aprile 1987, n. 183, cosiddetta “legge Fabbri”, prevedendo che il Governo o le regioni potessero dare attuazione alle raccomandazioni o alle direttive comunitarie mediante regolamenti o altri atti amministrativi generali, di competenza dei rispettivi organi, e con i procedimenti previsti per gli stessi, a condizione che la disciplina comunitaria non riguardasse materie già disciplinate con legge o coperte da riserva di legge. Inoltre, l’art. 4, comma 7, della legge “La Pergola” faceva salve le disposizioni di legge che consentivano, per materie particolari, il recepimento di direttive mediante atti amministrativi. Si ricorda che l’art. 11 della legge Fabbri, oltre all’intera legge n. 86 del 1989, sono stati abrogati dall’art. 22 della legge n. 11 del 2005.
La disciplina dei poteri statali sostitutivi è contenuta – nell’ambito della legge n. 11 del 2005 – in vari articoli, che riprendono sostanzialmente quanto già previsto in materia nelle leggi comunitarie approvate dopo l’entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.
Si ricorda, infatti, che a partire dalla legge n. 39 del 2002, all’articolo 1, comma 5 (o comma 6), era stata inserita una norma che prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Il vincolo del rispetto dei princìpi fondamentali rileva con riguardo alle sole materie incluse nella competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.
Si tratta, in particolare, degli articoli 11, comma 8, relativo all’attuazione in via regolamentare, 13, comma 2, relativo agli adeguamenti tecnici, e 16, comma 3, in materia di attuazione regionale.
La disciplina è sostanzialmente quella prevista dall’art. 11, comma 8 (poi richiamato dai successivi artt. 13, comma 2, e 16, comma 3), volto a dare attuazione all’art. 117, V comma, Cost.: in base ad esso spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo delle regioni e province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell’Unione europea.
La norma prevede diverse garanzie per le regioni e province autonome:
§ gli atti statali attuativi di direttive comunitarie, che intervengono su materie rimesse alla competenza legislativa – concorrente o residuale generale – delle regioni o delle province autonome, entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine stabilito per l’attuazione della normativa comunitaria;
§ per le regioni e le province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione;
§ gli atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale (o provinciale) di attuazione delle direttive comunitarie, adottata da ciascuna regione e provincia autonoma e devono recare l’esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.
La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo art. 117 Cost. nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle regioni dal quinto comma dell’art. 117 medesimo; dall’altro, di garantire allo Stato – attraverso l’esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma – uno strumento per evitare l’insorgere di una responsabilità nei confronti dell’Unione europea a seguito dell’eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l’Italia a procedure di infrazione.
La natura cedevole delle norme statali – secondo uno schema normativo già noto prima della modifica della Costituzione – consente in ogni caso alle regioni di esercitare la propria potestà legislativa.
Tale meccanismo appare in linea con la pregressa giurisprudenza della Corte costituzionale, alla stregua della quale, in caso di inerzia delle regioni e province autonome nella attuazione delle direttive comunitarie “si fa necessariamente strada il potere-dovere dello Stato di assicurare l'adempimento degli obblighi comunitari, ciò di cui, unitariamente e per tutto il territorio nazionale, lo Stato stesso è responsabile. (…) Allo Stato, dunque, il compito di supplire all'eventuale inerzia con proprie norme, colmando la lacuna; alle Regioni e alle Province autonome il potere di far uso in qualunque momento delle proprie competenze, rendendo di conseguenza inapplicabile la normativa statale” (sentenza n. 425/1999).
Peraltro l’Adunanza Generale del Consiglio di Stato si è recentemente (dopo la riforma del titolo V) pronunciata sul punto, rilevando come all’attuazione delle direttive comunitarie nelle materie attribuite alle Regioni o alle Province autonome in via esclusiva o concorrente, siano competenti le Regioni e le Province autonome, ma se queste non dovessero provvedere, sussiste il potere dovere dello Stato di attuare, attraverso proprie fonti normative, tali direttive, al fine di rispettare i vincoli comunitari; le norme poste dallo Stato in via sostitutiva risultano applicabili solo nell’ambito dei territori delle Regioni e Province autonome che non abbiano provveduto e siano cedevoli. Ai fini dell’attuazione in via sostitutiva, è necessario sentire previamente la Conferenza Stato-Regioni nel rispetto del principio di leale collaborazione. Inoltre, dal momento che l’art. 117, V comma, Cost. prevede il potere sostitutivo in caso di inadempienza, la norma statale, se emanata anteriormente, avrà effetto soltanto dalla scadenza dell’obbligo comunitario di attuazione della direttiva nei confronti delle sole Regioni inadempienti. E’ necessario che l’atto normativo dello Stato in funzione sostitutiva contenga la clausola di cedevolezza, in virtù della natura esclusivamente collaborativa dell’intervento dello Stato in materie di competenza regionale. (Adunanza Generale 25 febbraio 2002).
Si ricorda peraltro che l’art. 117, VI comma, Cost. stabilisce che la potestà regolamentare spetta allo Stato solamente nelle materie di legislazione esclusiva. In ogni caso, la possibilità che regolamenti statali intervengano temporaneamente a disciplinare materie di competenza regionale rappresenta una deroga che trova una proprio fondamento costituzionale nell’art. 117, V comma, Cost., anche secondo quanto evidenziato dalla più recente dottrina (Anzon).
Si ricorda che l’esercizio di poteri statali sostitutivi nei confronti delle regioni e province autonome che non rispettassero gli obblighi comunitari era disciplinato dall’art. 11 della legge La Pergola, abrogato dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003 (su cui si veda infra). In particolare, la norma stabiliva che in caso di inadempimento delle regioni (e province autonome) il Governo, ai sensi dell’art. 6, III comma, del d.p.r. n. 616, poteva prescrivere con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la regione interessata, un congruo termine per provvedere, decorso il quale era possibile adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale. In particolare, il Consiglio dei Ministri disponeva l'intervento sostitutivo dello Stato, eventualmente attraverso il conferimento dei poteri necessari ad un’apposita commissione.
Si ricorda, infine, che la disciplina dei poteri sostitutivi, dettata dagli articoli in esame, si aggiunge a quanto previsto dall’art. 8 della legge n. 131 del 2003 (c.d. Legge La Loggia), che è volto a regolare l’esercizio del diverso potere sostitutivo previsto dall’articolo 120 della Costituzione (secondo il quale il Governo può sostituirsi ad organi di regioni ed enti locali, tra l’altro, in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria)[48].
1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale.
2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti:
a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori;
b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenza scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica;
c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale.
3. Costituiscono princìpi fondamentali nella materia «professioni», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli individuati nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il capo II del disegno di legge è composto dal solo articolo 7.
L’articolo è volto a individuare i princìpi fondamentali in base ai quali le Regioni e le Province autonome esercitano l’attività legislativa in talune materie di competenza concorrente, ai sensi dell’art. 117, co. 3°, Cost., limitatamente al recepimento degli atti comunitari contemplati dal disegno di legge in esame.
Com’è noto, l’art. 117, co. 3°, Cost. reca un’elencazione di materie, denominate “di legislazione concorrente”, nelle quali spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, la quale è riservata alla legislazione dello Stato.
In materia di individuazione dei princìpi fondamentali in materie di competenza concorrente, la L. 131/2003[49] (c.d. legge “la Loggia”) ha stabilito (art. 1, co. 3) che il legislatore regionale esercita la propria potestà legislativa concorrente nell’ambito dei princìpi fondamentali “espressamente determinati dallo Stato o, in difetto, quali desumibili dalle leggi statali vigenti”: il testo riconosce dunque alle Regioni la possibilità di esercitare immediatamente la loro potestà legislativa concorrente, pur in assenza di leggi statali recanti i princìpi fondamentali, desumendosi tali princìpi dal complesso della legislazione statale vigente nelle relative materie.
La stessa legge ha delegato il Governo ad operare (entro l’11 giugno 2006) una ricognizione dei princìpi fondamentali che si traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà legislativa concorrente di Stato e Regioni (art. 1, co. 4). La delega legislativa (sulla quale ha inciso la Corte costituzionale che, nella sent. 280/2004, ne ha sottolineato la natura meramente ricognitiva), è stata esercitata con riguardo alle materie “professioni” (D.Lgs. 30/2006); “armonizzazione dei bilanci pubblici” (D.Lgs. 170/2006) e “casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale” (D.Lgs. 171/2006).
Come segnala la relazione illustrativa, l’articolo in commento attua una specifica previsione della L. 11/2005: l’art. 9, co. 1, lett. f), nel quale si dispone che la legge comunitaria annuale rechi, tra le altre, “disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione”.
Le materie prese in considerazione nei tre commi dell’articolo sono le seguenti: “tutela e sicurezza del lavoro” (comma 1); “tutela della salute” (comma 2); “professioni” (comma 3).
In particolare, il comma 1, reca disposizioni che, anche in base alla giurisprudenza costituzionale, individuano i principi fondamentali che devono essere rispettati dalle Regioni e dalle province autonome nell’attuazione, per quanto di competenza, delle direttive comunitarie riportate negli allegati al disegno di legge comunitaria in materia di “tutela e sicurezza del lavoro”, attribuita alla legislazione concorrente ai sensi dell’art. 117, terzo comma, della Costituzione.
In particolare si prevedono i seguenti principi fondamentali:
a) salvaguardia delle disposizioni dell’ordinamento statale volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale la “tutela e sicurezza del lavoro”, con particolare riferimento alla previsione di sanzioni;
b) possibilità comunque per le Regioni e le province autonome di introdurre per la stessa materia limiti e prescrizioni più stringenti di quelli fissati dalla legislazione dello Stato, sempre comunque non intaccando gli obiettivi di protezione perseguiti dalla stessa legislazione.
La previsione di una competenza legislativa concorrente tra lo Stato e le Regioni e province autonome, in materia di tutela e sicurezza del lavoro, ha sollevato alcuni dubbi e dato adito a problemi interpretativi relativamente alla ripartizione di competenze (cfr. infra). In particolare, l’attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza dei lavoratori non dovrebbe confliggere con l’esigenza di una garanzia uniforme sull’intero territorio nazionale per un bene di primaria importanza quale la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Si consideri che un notevole contributo all’interpretazione e al chiarimento della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni in materia di lavoro, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo titolo V della Costituzione, è stato fornito dalle pronunce della Corte Costituzionale relative ai provvedimenti di riforma del mercato del lavoro, in particolare dalla sentenza n. 50/2005, che in pratica si occupa integralmente delle deleghe della legge n. 30/2003 e il conseguente D.Lgs. n. 276/2003, e dalla sentenza n. 384/2005, relativa invece all’articolo 8 della legge n. 30/2003 e al conseguente D.Lgs. n. 124/2004 di riforma del sistema di vigilanza ispettiva del lavoro (cfr. infra).
Per quanto riguarda l’attribuzione di competenze legislative in materia di lavoro, si ricorda che il nuovo articolo 117 della Costituzione attribuisce la materia “tutela e sicurezza del lavoro” alla potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Pertanto, in base a tale criterio, allo Stato spetterebbe dettare i principi fondamentali in materia, mentre alle Regioni sarebbe riservata la disciplina di dettaglio[50] . La giurisprudenza della Corte non ha fino ad oggi chiarito quale sia “il completo contenuto che debba riconoscersi alla materia tutela e sicurezza del lavoro”[51]. Tuttavia, sulla base delle sue pronunce, può affermarsi che sicuramente vi rientra la disciplina del mercato del lavoro e dell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, quindi in particolare la disciplina relativa al collocamento, ai servizi per l’impiego e alle politiche attive per l’inserimento lavorativo; inoltre vi rientra la tutela relativa alla sicurezza e alla salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
Peraltro la Corte ha chiarito, pronunciandosi sulla riforma del mercato del lavoro del 2003, che la legislazione sul lavoro non interviene esclusivamente nella materia “tutela e sicurezza del lavoro”, di competenza concorrente, poiché, la regolamentazione dei contratti e rapporti di lavoro dal punto di vista intersoggettivo (obblighi e diritti delle parti) attiene alla materia “ordinamento civile”, di competenza esclusiva dello Stato. Si consideri inoltre che la legislazione sul lavoro, nel regolamentare i contratti a contenuto formativo, può toccare profili relativi alla competenza esclusiva delle Regioni (formazione e istruzione professionale), alla competenza concorrente (istruzione pubblica) o alla competenza esclusiva dello Stato (livelli essenziali dell’istruzione).
Si comprende quindi la difficoltà, nella disciplina del lavoro, di individuare esattamente e distintamente la competenza spettante allo Stato o alle Regioni su singole disposizioni, che possono presentare profili attinenti a più di una materia di quelle elencate dall’articolo 117. In tal caso, secondo la giurisprudenza della Corte, va suddivisa la competenza in base ad ogni singolo profilo. Tuttavia, possono insorgere questioni di legittimità dovute all’interferenza tra norme rientranti in materie di competenza esclusiva rispettivamente dello Stato e delle Regioni, verificandosi quindi una “concorrenza di competenze”. In tal caso, non prevedendo la Costituzione un criterio di soluzione di tali interferenze, è necessaria secondo la Corte l’adozione di principi appositi e diversi: in primo luogo quello di leale collaborazione, ma talvolta anche quello della prevalenza, a cui la stessa Corte ha fatto ricorso “qualora appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre”[52].
Con riferimento al principio fondamentale di cui alla lettera a), relativo alla salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in maniera uniforme la materia “tutela e sicurezza del lavoro”, particolare importanza assume l’esercizio dei poteri sanzionatori, che per sua natura dovrebbe presentare un’adeguata uniformità sul territorio nazionale. A tal proposito si ricorda che le Regioni e le province autonome non possono assicurare appieno l’effettività della tutela in quanto ad esse è sottratta la possibilità di introdurre sistemi sanzionatori penali. Difatti la riserva statale della legislazione penale, già derivante dalla pacifica e costante interpretazione dell’art. 25, secondo comma, della Costituzione, è stata confermata dalla riforma costituzionale del 2001, che all’articolo 117, secondo comma, della Costituzione, ha ricompreso tra le materia sottratte alla legislazione regionale quella relativa all’ordinamento penale. Tutto ciò comporta un rilevante limite al potere normativo delle Regioni e delle province autonome, stante anche il fatto che spesso la legislazione interna che recepisce la disciplina comunitaria deve prevedere un sistema sanzionatorio non solamente amministrativo ma anche penale, modulato sulla rilevanza degli interessi protetti, sistema che in materia di tutela e sicurezza del lavoro appare fondamentale.
Inoltre si consideri che, per quanto riguarda la competenza legislativa relativa al potere sanzionatorio, la Corte Costituzionale ha ripetutamente affermato[53]il principio secondo cui la regolamentazione delle sanzioni spetta al soggetto a cui è riservata la disciplina della materia la cui inosservanza costituisce atto sanzionabile; stesso discorso vale per l’attività di vigilanza e di ispezione, poiché prodromica all’individuazione di fattispecie sanzionabili.
Gli atti comunitari (di cui è previsto il recepimento) riportati in allegato al disegno di legge in esame, riconducibili alla materia della “tutela e sicurezza del lavoro”, sono individuabili nella Direttiva 2004/37/CE recante Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro e nella Direttiva 2005/47/CE recante Accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili.
Entrambe le direttive, inserite nell’allegato A del disegno di legge, attengono più specificamente alla materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori[54].
Il comma 2 dell’articolo in esame individua i seguenti principi fondamentali cui regioni e province devono attenersi, nell’ambito dell’esercizio delle proprie competenze normative, nel dare attuazione alle direttive comunitarie che riguardino la materia della “tutela della salute”:
a) rispetto delle disposizioni volte ad assicurare l’uniformità su tutto il territorio nazionale del “bene-salute”, con particolare riferimento all’esercizio dei poteri sanzionatori;
b) divieto di intervento su profili della tutela della salute e delle scelte terapeutiche incidenti su diritti fondamentali quando la soluzione normativa prescelta non si fondi su indirizzi e conoscenze acquisite da parte di organismi nazionali o internazionali;
c) possibilità di adottare una disciplina più rigorosa e restrittiva, rispetto a quella fissata dal legislatore statale, ai fini della salvaguardia della salute pubblica.
Con riferimento alla necessità di assicurare l’uniformità del sistema sanzionatorio a livello nazionale, di cui alla lett. a), si ricorda in particolare la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 2003, con la quale è stato respinto il ricorso della regione Toscana sull’inasprimento delle sanzioni previsto dalla legge finanziaria per il 2002 in caso di infrazione del divieto di fumo. La Corte ha sottolineato che la disciplina delle sanzioni rientra nei principi fondamentali stabiliti dal legislatore statale e che non possono essere ammesse discipline differenziate nelle diverse realtà regionali sia in ordine alle fattispecie da sanzionare sia sull’entità delle sanzioni.
Con riguardo al principio di cui alla lett. b), si segnala in particolare la sentenza n. 338 del 2003,con la quale laCorte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità di una legge della regione Marche che vietava tra l’altro la pratica dell’elettrochoc. In tale occasione la Corte sottolineava che spetta alla comunità scientifica (e, in ultima analisi, del medico) decidere in ordine all’appropriatezza ed efficacia delle terapie; il legislatore può solo definire indirizzi generali, avvalendosi dello stato delle conoscenze acquisite da parte degli organi tecnico scientifici nazionali o sopranazionali.
Per una ricognizione della giurisprudenza costituzionale in ordine alla materia di legislazione concorrente “tutela della salute” vedi più diffusamente il dossier documentazione e ricerche del Servizio Studi n. 2/12, pag. 17 ss.
Il comma 3 dell’articolo in esame fa rinvio, per la definizione dei principi fondamentali in materia di professioni ai quali le regioni si attengono nell’esercizio della potestà normativa di loro competenza, a quelli individuati dal decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131).
Il provvedimento citato, adottato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 1, comma 4 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (recante Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.3, c.d. legge La loggia), individua i principi fondamentali che si desumono dalle leggi vigenti in materia di professioni regolamentate.
Il decreto legislativo specifica che l’esercizio della potestà legislativa regionale riguarda le professioni individuate e definite dalla normativa statale escludendone contestualmente alcune materie, afferenti ad interessi unitari, riservate alla potestà esclusiva dello Stato (formazione professionale universitaria, disciplina dell’esame di Stato , nonché dei titoli, delle abilitazioni e del tirocinio richiesti per l’esercizio delle professioni intellettuali, ordinamento degli ordini e collegi professionali, rilevanza civile e penale dei titoli professionali e il riconoscimento e l’equipollenza di quelli conseguiti all’estero).
Molto sinteticamente i principi fondamentali enunciati e definiti dal provvedimento riguardano la tutela della libertà professionale (art. 2), la tutela della concorrenza e del mercato (art. 3), l’accesso alle professioni (art. 4) e la regolazione delle attività professionali (art. 5).
Con riguardo alla materia “professioni”, peraltro, il comma 3 si astiene dal precisare, come negli altri due commi, che i princìpi fondamentali qui enunziati sono finalizzati a dare attuazione o ad assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla legge comunitaria in materia, per l’appunto, di “professioni”.
Da tale formulazione risulta una disposizione dalla portata assai ampia, che va al di là del contenuto tipico della legge comunitaria.
Il comma 4 esclude che dall’attuazione dell’articolo possano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 8
(Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)
1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.
L’articolo 8 detta princìpi e criteri direttivi specifici per l’esercizio della delega legislativa, conferita dall’articolo 1, relativamente all’attuazione della direttiva 2005/14/CE sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Tali princìpi e criteri direttivi riguardano la determinazione della misura minima della copertura assicurativa obbligatoria e la franchigia per il risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada in caso di danni a cose prodotti da veicoli non identificati.
La disciplina nazionale relativa all’assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti, già contenuta in numerosi atti normativi, è ora raccolta nel titolo X (articoli da 122 a 160) del codice delle assicurazioni, emanato con decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
L’articolo 122 dispone che i veicoli a motore senza guida di rotaie, compresi i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate se non siano coperti dall'assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile[55] e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada[56]. Il regolamento, adottato dal Ministro delle attività produttive, su proposta dell'ISVAP, individua la tipologia di veicoli esclusi dall'obbligo di assicurazione e le aree equiparate a quelle di uso pubblico. L’articolo 123 disciplina il medesimo obbligo per i natanti.
L'assicurazione comprende la responsabilità per i danni alla persona causati ai trasportati, qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto. Essa copre anche la responsabilità per i danni causati nel territorio degli altri Stati membri dell’Unione europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui il veicolo staziona abitualmente.
L’assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza. In quest’ipotesi, a norma dell’articolo 283, comma 1, lettera d), i danni alla persona o a cose vengono risarciti dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, limitatamente ai terzi non trasportati e a coloro che sono trasportati contro la propria volontà ovvero che sono inconsapevoli della circolazione illegale. Lo stesso Fondo risarcisce inoltre i soli danni alla persona derivanti da sinistro cagionato da veicolo o natante non identificato; i danni alla persona, nonché i danni a cose per la parte eccedente euro 500, nel caso di sinistro prodotto da veicolo o natante che non risulti coperto da assicurazione; i danni alla persona o a cose, qualora il veicolo o natante risulti assicurato presso impresa operante nel territorio della Repubblica, in regime di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi, che si trovi o venga posta in stato di liquidazione coatta.
L’articolo 128 rimette a regolamento adottato, su proposta dell'ISVAP, dal Ministro delle attività produttive la determinazione dei limiti minimi di copertura assicurativa obbligatoria (“massimali di garanzia”) riferiti a ciascun sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni. Gli importi possono essere incrementati con decreto del Ministro delle attività produttive, sentito l'ISVAP, tenuto conto anche delle variazioni dell'indice generale dei prezzi al consumo desunte dalle rilevazioni dell'Istituto nazionale di statistica; dev’essere comunque assicurato il rispetto dei limiti minimi previsti dall'ordinamento comunitario.
Sono altresì disciplinati l’esercizio dell’assicurazione (articoli da 130 a 136), la determinazione del risarcimento e le procedure di liquidazione (articoli da 137 a 150), il risarcimento di danni derivanti da sinistri avvenuti all’estero (articoli da 151 a 155) nonché l’esercizio dell’attività peritale (articoli da 156 a 160).
Il titolo XVII, nell’ambito della disciplina dei sistemi d’indennizzo, regola fra l’altro la liquidazione dei danni nelle ipotesi d’intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada, anche come organismo di indennizzo italiano per sinistri avvenuti in altro Stato membro dell’Unione europea.
Le disposizioni europee adottate in materia di assicurazione per la responsabilità civile risultante dalla circolazione degli autoveicoli tendono a favorire la libera circolazione degli autoveicoli e delle persone all'interno della Comunità, in ragione della sua incidenza diretta sulla creazione e sul funzionamento del mercato comune, stabilendo un complesso di regole minime comuni in materia di copertura assicurativa obbligatoria dei danni.
In particolare, la direttiva 72/166/CEE del 24 aprile 1972 (Direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità)[57] ha escluso il controllo sistematico dell’adempimento degli obblighi d’assicurazione sui veicoli transitanti alla frontiera, imponendo a ciascuno Stato membro di prescrivere tale obbligo ai veicoli abitualmente stazionanti sul proprio territorio e di verificarne l’adempimento. La direttiva 84/5/CEE del 30 dicembre 1983 (Seconda direttiva del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) ha stabilito alcune prescrizioni minime comuni – fra cui i massimali obbligatori – relativamente al contenuto della garanzia assicurativa. La direttiva 90/232/CEE del 14 maggio 1990 (Terza direttiva del Consiglio relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli) ha specificato alcune condizioni e garanzie che debbono essere contemplate nell’assicurazione obbligatoria. La direttiva 2000/26/CE del 16 maggio 2000 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e che modifica le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE del Consiglio. Quarta direttiva assicurazione autoveicoli) ha integrato le disposizioni in materia di liquidazione dei danni per i sinistri e ha previsto l’istituzione di centri d’informazione e di un organismo per l’indennizzo da parte degli Stati membri.
In relazione al contenuto specifico della direttiva (per la cui esposizione si rinvia all’apposita scheda), il presente articolo prescrive in particolare:
a) che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi:
1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
La determinazione degli importi è conforme a quanto previsto dall’articolo 1 della direttiva 84/5/CEE, come sostituito dall’articolo 2 della direttiva 2005/14/CE.
In attesa dell’emanazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 128 del codice delle assicurazioni, i vigenti minimi di garanzia per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono determinati dal D.P.R. 19 aprile 1993 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale 2 luglio 1993, n. 153):
a) per i veicoli del settore I (autovetture in servizio privato, autovetture da noleggio con conducente) e del settore II (autotassametri): lire 1.500.000.000;
b) per i veicoli del settore III (autobus): lire 5.000.000.000;
c) per i veicoli del settore IV (veicoli per trasporto di cose): lire 1.500.000.000;
d) per i veicoli del settore V (ciclomotori e motoveicoli ad uso privato): lire 1.500.000.000;
e) per i veicoli del settore VI (macchine operatrici e carrelli): lire 1.500.000.000;
f) per i veicoli del settore VII (macchine agricole): lire 1.500.000.000;
g) per i natanti ad uso privato o adibiti alla navigazione da diporto: lire 1.500.000.000;
h) per i natanti adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone: lire 2.500.000.000;
i) per le gare e competizioni sportive di veicoli a motore e di natanti: lire 5.000.000.000.
Si osserva che, rispetto a quanto attualmente previsto dal codice delle assicurazioni, che rimette a decreto ministeriale la determinazione dei massimali di garanzia, prescrivendo comunque l’osservanza dei limiti minimi fissati dall’ordinamento comunitario, la presente disposizione potrebbe comportare la rilegificazione della materia.
b) che venga previsto un periodo transitorio di cinque anni, decorrente dall'11 giugno 2007 (termine ultimo per l'attuazione della direttiva), per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a);
La disposizione è conforme a quanto consentito dall’articolo 2 della direttiva cui viene dato recepimento. Si ricorda tuttavia che essa impone di aumentare i limiti minimi ad almeno la meta dei nuovi importi entro trenta mesi dal termine di recepimento (ossia entro l’11 dicembre 2009).
c) che, agli effetti del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate [recte: causati] da un veicolo non identificato, sia prevista una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone.
La disposizione prescrive l’esercizio della facoltà concessa dall’articolo 2 della direttiva cui viene dato recepimento, nei limiti in esso previsti.
Attualmente, a norma dell’articolo 283, comma 2, primo periodo, del codice delle assicurazioni, il risarcimento per incidente causato da veicolo non identificato è previsto soltanto relativamente ai danni alla persona, nel limite dei minimi obbligatori di garanzia previsti per ogni persona danneggiata e per ogni sinistro relativamente alle autovetture per uso privato.
Procedure di contenzioso
Il 19 aprile 2006 la Commissione ha trasmesso un parere motivato supplementare all’Italia in merito alla legislazione italiana che impone, a tutte le imprese di assicurazione abilitate a fornire l’assicurazione di responsabilità civile auto in Italia, l’obbligo di offrire l'assicurazione per tutte le categorie di assicurati in tutte le regioni italiane. In merito la Commissione ha ricevuto una serie di denunce.
A tale obbligo a contrarre previstoper le imprese di assicurazione si aggiunge quello di calcolare le proprie tariffe conformemente alle basi tecniche utilizzate per la fissazione dei premi nel corso degli ultimi cinque esercizi.
A parere della Commissione, tale fissazione di tariffe è contraria al principio della libertà tariffaria di cui alla terza direttiva assicurazione non vita (92/49/CEE).
Inoltre, dal momento che la norma sul controllo delle tariffe si applica anche ad imprese aventi la propria sede principale in altri Stati membri, la Commissione ritiene che il regime sia anche contrario al principio fondamentale del Mercato interno del controllo dello Stato d’origine.
Infine, la Commissione ritiene che l’obbligo a contrarre sia in quanto tale una limitazione immotivata del principio della libertà di stabilimento di cui all’articolo 43 CE e del principio della libera prestazione di servizi di cui all'articolo 49 CE.
Nell’ottobre 2005 era stato trasmesso all’Italia un parere motivato. Nella loro risposta le autorità italiane avrebbero per lo più ribadito che le norme sono necessarie affinché tutti i guidatori possano ottenere l’assicurazione in tutte le parti d'Italia.
Pur riconoscendo che i motivi di tutela dei consumatori e di ordine pubblico possono giustificare restrizioni alle libertà fondamentali, d’avviso della Commissione esisterebbero mezzi meno restrittivi per raggiungere tale obiettivo.
Art. 9
(Modifiche all’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 sulla titolarità delle farmacie private)
1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione»;
b) il comma 10 è abrogato.
L’articolo in esame interviene sulla disciplina relativa all’esercizio di una farmacia privata in caso di successione.
La legislazione vigente (art. 7 della legge n. 362 del 1991) dispone, in via generale, che la titolarità dell’esercizio di una farmacia privata spetti alle persone fisiche, a società di persone o a cooperative a responsabilità limitata. In caso di società, i soci devono essere farmacisti iscritti all’albo, in possesso del requisito di idoneità prevista dalla legge n. 475 del 1968 (commi 1 e 2).
In base al comma 9 dell’art. 7, colui che acquisisca, per successione, la partecipazione ad una società che gestisca una farmacia privata deve essere in possesso dei requisiti sopra indicati.
Peraltro, lo stesso comma 9, secondo periodo, prevede un’eccezione: per gli eredi (coniuge ovvero l’erede in linea retta entro il secondo grado) che, in assenza dei requisiti stabiliti dalla legge possono cedere la partecipazione entro il compimento del trentesimo anno di età, oppure, per coloro che hanno superato tale limite di età al momento della successione, entro il termine di dieci anni[58] dalla data di acquisizione della partecipazione.
In base al comma 10, la medesima disciplina derogatoria si applica anche al caso di gestione transitoria di una farmacia privata in caso di morte del titolare, ai sensi dell’art. 12, comma 12, della legge n. 475 del 1968[59].
L’art. 9 del ddl comunitaria in esame sopprime la deroga prevista a favore degli eredi dal comma 9 dell’art. 7 della legge n. 362 del 1991, abrogando contestualmente anche il successivo comma 10.
La relazione illustrativa precisa che le norme sono volte a rendere coerenti le disposizioni che regolano il settore farmaceutico, al principio che affida in via esclusiva la titolarità delle farmacie ai soli farmacisti in possesso dell’abilitazione professionale. La relazione ricorda che tale problematica è stata oggetto di uno specifico rilievo da parte della Commissione europea.
Procedure di contenzioso
Il 5 dicembre 2005 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia (procedura d’infrazione n. 2005/989) per la mancata attuazione della direttiva 2004/27/CE, relativa al codice comunitario dei medicinali per uso umanoconcernente, tra l’altro, le responsabilità dei titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali e dei distributori. La direttiva doveva essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 30 ottobre 2005.
Il 13 dicembre 2005, la Commissione ha inviato un parere motivato all’Italia (procedura d’infrazione n. 2004/4928) per violazione del diritto comunitario in materia di restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione a proposito di società di gestione di esercizi farmaceutici. In particolare, secondo la Commissione, l’Italia verrebbe meno agli obblighi imposti dagli artt. 43 (libertà di stabilimento) e 56 (libera circolazione dei capitali) del TCE dal momento che la legislazione nazionale, nell’interpretazione datane dalla Corte costituzionale, prevede il divieto per imprese attive o collegate ad imprese attive nella distribuzione farmaceutica di assumere partecipazioni in società che gestiscono farmacie comunali, nel quadro dell’attuale processo di privatizzazione delle farmacie comunali in Italia. Essa vieta anche alle persone fisiche che non possiedono il titolo di studio di farmacista o alle persone giuridiche non composte da farmacisti di assumere la titolarità di farmacie private.
Tali limitazioni hanno l’effetto di impedire o rendere più difficoltosa l’assunzione di partecipazioni da parte di operatori di altri Stati membri e pertanto possono essere considerate compatibili con il TCE solo se giustificate da obiettivi di interesse generale, necessarie e proporzionate al raggiungimento di tali obiettivi.
Le autorità italiane hanno giustificato le limitazioni in questione (nelle delucidazioni inviate alla Commissione) con la necessità di tutelare la salute pubblica, evitando conflitti di interesse e controllando in maniera più efficace le persone che rilasciano i medicinali.
La Commissione ritiene però che le limitazioni vadano oltre ciò che è necessario alla tutela della salute, perché i conflitti di interesse potrebbero essere evitati con provvedimenti diversi nel caso delle imprese attive sia nella distribuzione farmaceutica che nel settore delle farmacie, mentre basterebbe esigere la presenza di un farmacista per il rilascio dei medicinali ai pazienti e la gestione delle scorte per garantire la salute pubblica.
Peraltro, andrebbe verificata l’effettiva relazione tra la disciplina recata dall’articolo 9 ed il diritto comunitario: in particolare, andrebbero esplicitati i rilievi comunitari cui fa cenno la relazione illustrativa, che hanno portato alla stesura della norma in esame.
Art. 10
(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l’esercizio della professione di odontoiatra)
1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato».
2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994».
L’articolo in esame è volto ad ampliare il numero dei laureati in medicina che possono esercitare la professione di odontoiatra, dando attuazione a quanto previsto dall’articolo 37, paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE, concernente i “diritti acquisiti dei dentisti”.
LaDirettiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali[60],consolida in un unico testo e semplifica:
· le direttive settoriali[61], relative a varie professioni (infermiere responsabile dell'assistenza generale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico);
· le direttive relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali[62];
· la direttiva 1999/42/CE, che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per talune attività professionali e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche[63].
Si ricorda che in materia di esercizio della professione odontoiatrica, ha avuto luogo un lungo contenzioso in sede comunitaria: in base alla legge n. 409 del 1985, infatti, l’ordinamento italiano consentiva l’accesso alla professione di dentista anche ai laureati in medicina che avessero ottenuto una successiva specializzazione in odontoiatria, mentre la disciplina comunitaria distingue nettamente le due professioni, disponendo che la formazione odontoiatrica comprenda almeno cinque anni di studi teorici e pratici a tempo pieno.
In esecuzione di una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, la legge comunitaria per il 2002[64] aveva soppresso le disposizioni della legge n. 409 del 1985 sul doppio canale di accesso alla professione.
Con il decreto legislativo n. 277 del 2003[65], si è invece consentito l’esercizio della professione di odontoiatra, anche in altri paesi dell’Unione, ad un numero più ampio di laureati in medicina e chirurgia che già esercitano a titolo principale tale professione, per un periodo di tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio di un attestato del Ministero della salute; per tali soggetti è ammessa la doppia iscrizione all’albo professionale degli odontoiatri e a quello dei medici chirurghi. In particolare, è permesso l’esercizio della professione di odontoiatra:
§ a coloro che hanno iniziato la formazione universitaria in medicina prima del 28 gennaio 1980;
§ ai medici che abbiano iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 29 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, subordinatamente al superamento di una prova attitudinale.
Le disposizioni di cui all’articolo 11 del disegno di legge, nel ribadire i principi base della normativa comunitaria, consentono l’esercizio della professione anche:
§ ai medici che abbiano iniziato la formazione universitaria in medicina tra il 29 gennaio 1980 e il 31 dicembre 1984, cui l’autorità competente attesti il compimento di un ciclo di studi in materia di almeno tre anni, anche in assenza della prova attitudinale;
§ ai laureati in medicina che abbiano iniziato la formazione universitaria di medico dopo il 31 dicembre 1984, purché il ciclo di tre anni di studi in materia sia iniziato prima del 31 dicembre 1994.
Art. 11
(Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari)
1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000.
2. Il titolare dello stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che viola le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 12.000.
4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento».
2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti:
«Art. 3-bis. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo 3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, utilizza tecniche di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni di cui all'articolo 1, paragrafi 2 e 2-bis, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
3. Il titolare dello stabilimento che vìola le disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse, ovvero sulla redazione dei rapporti di controllo, di cui all'articolo 3, paragrafo 1-ter, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000.
4. Qualora nel corso dei controlli di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del citato regolamento (CEE) n. 344/91, venga rilevato che il livello di precisione della macchina classificatrice sia inferiore a quello ottenuto nel corso della prova di certificazione, il titolare dello stabilimento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000.
Art. 3-ter. - (Disposizioni finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità della violazione, sospende o revoca l'abilitazione.
2. Se nei cinque anni successivi alla commissione dell'illecito di cui all'articolo 3-bis, comma 4, accertata con provvedimento esecutivo, il titolare dello stabilimento vìola nuovamente la medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91, secondo la gravità della violazione, sospende per un tempo determinato ovvero revoca la licenza.
3. Fino all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono irrogate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298.
4. Ai fini degli accertamenti e delle procedure di cui al comma 3 e per quanto non previsto dalla presente legge, restano ferme le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni».
3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato.
4. L'articolo 4 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è abrogato.
L’articolo 11, introduce un’articolata disciplina sanzionatoria per violazioni relative alla identificazione e classificazione (marchiatura o etichettatura) delle carcasse bovine, con la finalità di renderla in tempi brevi conforme alla normativa comunitaria del settore.
La disciplina sulla classificazione delle carcasse bovineè stata introdotta dal Regolamento (CEE) n. 1208/1981[66], che ha stabilito, relativamente ai soli bovini adulti, una apposita Tabella comunitaria, inizialmente finalizzata unicamente al rilevamento dei prezzi di mercato e alle misure di intervento. Successivamente, con il Regolamento (CEE) n. 1186/90[67] la tabella comunitaria è stata estesa a tutte le carcasse e le mezzene immesse sul mercato, prevedendo che la classificazione potesse essere effettuata solo dai macelli riconosciuti[68]. Le modalità di applicazione di tale regolamento sono state definite con il Regolamento (CEE) n. 344/91[69], che ha previsto un meccanismo di identificazione “tradizionale” delle carcasse classificate basato sulla marcatura[70] (o, in alternativa, a determinate condizioni, sull’etichettatura), effettuata da personale in possesso di idonea qualifica, sancita da una licenza o da una autorizzazione (i c.d. classificatori).
Le sanzioni per la violazione delle prescrizioni contenute nel Regolamento (CEE) n. 344/91 sono state stabilite, nell’ordinamento interno, con il decreto legislativo n. 29/1997[71], successivamente abrogato e sostituito dalla legge n. 213/1997[72]; a tale legge è stata data attuazione con il regolamento emanato con il D.M. 4 maggio 1998, n. 298[73] che ha, in particolare, rimesso l’irrogazione delle sanzioni all’Ispettorato centrale repressione frodi[74].
Sulla materia è intervenuto, quindi, il Regolamento (CE) n. 1215/2003[75], che ha modificato il Regolamento (CEE) n. 344/91 dando facoltà agli Stati membri di autorizzare tecniche di classificazione automatizzate (ossia alternative alla valutazione visiva diretta della conformazione della carcassa e del tenore di grasso). Il Regolamento n. 1215, in particolare, ha previsto che: le tecniche di classificazione automatizzata possono essere autorizzate subordinatamente al rispetto di determinati condizioni e requisiti; deve essere definita una tolleranza massima per gli errori statistici; occorre verificare l’attendibilità delle classificazioni mediante controlli eseguiti da organismi pubblici o privati indipendenti dai macelli ispezionati, contemplando anche la possibilità di ritirare la licenza del responsabile degli stabilimenti nel caso di irregolarità.
La classificazione automatizzata è stata resa accessibile a livello nazionale con la Circolare 22 marzo 2005 del Ministero delle politiche agricole e forestali, che ne ha disciplinato gli aspetti procedurali.
L’articolo 11 del d.d.l. comunitaria interviene, quindi, sulla legge 213/1997 non limitandosi, peraltro - con l’introduzione dell’articolo aggiuntivo 3-bis - a colmare la citata lacuna normativa; la norma novella, infatti, anche la disciplina di cui all’art. 3 della legge 213 relativa agli obblighi di classificazione “tradizionale” delle carcasse bovine[76]. In linea generale, la norma agisce in una triplice direzione:
§ distinguendo le fattispecie di illecito proprie del titolare dello stabilimento da quelle proprie del tecnico classificatore;
§ introducendo un’autonoma fattispecie di illecito in capo al solo titolare dello stabilimento;
§ rimodulando verso l’alto l’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La disposizionein esame, infatti, propone (comma 1) anzitutto una nuova formulazione dell’articolo 3 della legge 213/1997, norma la cui rubrica specifica ora trattarsi delle sole sanzioni in materia di classificazione non automatizzata di carcasse bovine.
L’art. 3 (Sanzioni) della legge 213/1997 prevede attualmente l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (da 2.582 a 15.493 euro) nei confronti del tecnico classificatore o del titolare dello stabilimento, che viola l'obbligo di identificazione e di classificazione delle carcasse e mezzene di bovini adulti macellati previsto dalla normativa comunitaria, ovvero effettua tali operazioni in maniera difforme dal vero o utilizza una marchiatura o etichettatura diversa da quella prevista dal regolamento ministeriale di attuazione.
Il nuovo articolo 3 prevede tre tipologie di illecito attribuibili ora al solo titolare dello stabilimento (commi da 1 a 3):
1) la prima conferma quella attualmente vigente, relativa alla violazione degli obblighi di identificazione e classificazione delle carcasse (la sanzione amministrativa è, però, incrementata portandola ad una somma da 3.000 a 18.000 euro);
2) la seconda fattispecie, di nuova introduzione, consiste nell’utilizzo di una marchiatura o etichettatura non conforme alle previsioni del DM 298/1998 (punita con la sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro);
3) un terzo illecito, già previsto dal comma 2 dell’art. 3 della legge 213 (violazione delle disposizioni sulla rilevazione dei prezzi di mercato delle carcasse classificate, art. 1, comma 2 della legge) è, ora precisato possa essere commesso dal solo titolare dello stabilimento; anche in tal caso è incrementata la sanzione amministrativa pecuniaria (agli attuali limiti minimi e massimi di 1549 e 9.296 euro sono sostituiti limiti pari a 2.000 e 12.000 euro).
Il comma 4 del nuovo art. 3 definisce, poi, specificamente l’unico illecito contestabile al tecnico classificatore: la condotta consistente nella identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità differenti da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari; la norma, peraltro, identifica dei limiti quantitativi certi che fanno scattare l’illecito cioè una difformità rilevata al controllo su 40 carcasse che superi la percentuale del 5% (basta quindi una difformità rilevata su 2 carcasse). La relativa sanzione amministrativa pecuniaria consiste nel pagamento di una somma da 500 a 3.000 euro.
L’art. 3, par. 2, del Reg n. 344/1991 prevede, infatti, che l'operato dei classificatori che esercitano un'attività regolare in stabilimenti riconosciuti nei quali si procede settimanalmente alla macellazione di più di 75 bovini adulti in media annua, viene sottoposto una volta per trimestre a verifica improvvisa, sotto forma di accertamento individuale eseguito su 40 carcasse.
Si osserva come, l’articolo 11, comma 1, modificando le sanzioni per la violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione tradizionali, introduce una disposizione che non sembra avere diretta attinenza con l’attuazione del diritto comunitario e, più in generale, con il contenuto proprio della legge comunitaria.
Con l’inserimento nella legge 213/1997 dell’articolo 3-bis viene introdotto (art. 11, comma 2, del d.d.l.) un apparato sanzionatorio per leviolazioni delle norme in materia di tecniche di classificazione “automatizzata” di carcasse bovine.
L’art. 3-bis prevede cinque diverse tipologie di illeciti, tutte “proprie” del solo titolare dello stabilimento di macellazione dei bovini. Si tratta dei seguenti illeciti:
§ utilizzo di tecniche di classificazione automatica delle carcasse in assenza della necessaria licenza (sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro);
§ modifica delle specifiche delle tecniche di classificazione in assenza di autorizzazione delle autorità competenti (sanzione amministrativa da 6.000 a 36.000 euro);
§ sostituzione abusiva della marcatura delle carcasse con un’etichettatura nonchè violazione dei tempi massimi di classificazione ed identificazione dopo la macellazione (un’ora) in violazione, rispettivamente, delle disposizioni dell’art. 1, par. 2 e par. 2-bis del Reg n. 344/1991 (sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro);
§ violazione delle disposizioni sulla identificazione delle categorie delle carcasse e sulla redazione dei rapporti di controllo quotidiani sul funzionamento delle tecniche di classificazione automatizzata (art. 3, par. 1-ter, Reg n. 344/1991) (sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro);
§ rilevazione al controllo di un livello di precisione della macchina classificatrice inferiore a quello ottenuto nella prova certificata (sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro).
Lo stesso comma 2 dell’articolo 11 del provvedimento aggiunge un ulteriore art. 3-ter alla legge 213/1997 (Disposizioni finali), che prevede l’irrogazione di pene accessorie nei confronti del tecnico classificatore e del titolare dello stabilimento in caso di recidiva in specifiche violazioni in materia di classificazione (tradizionale e automatizzata).
Tali violazioni (che debbono consumarsi nei cinque anni successivi al primo illecito e risultare accertate con provvedimento esecutivo ) consistono:
§ per il tecnico classificatore, nell’adozione di modalità difformi da quelle stabilite dalla disciplina interna o comunitaria nell’effettuazione di operazioni di classificazione tradizionale delle carcasse che comporti una difformità ai controlli (su 40 carcasse) superiore al 5% (art. 3, comma 4, legge 213);
§ per il titolare dello stabilimento, in caso di classificazione automatizzata, nella rilevazione al controllo di un livello di precisione della macchina classificatrice inferiore a quello certificato (art. 3-bis, comma 4, legge 213)
Le pene accessori stabilite in tali casi di recidiva sono, rispettivamente - per il tecnico classificatore e per il titolare dello stabilimento - in base alla gravità della violazione, la sospensione o la revoca dell’abilitazione o della licenza da parte dell’autorità titolare al rilascio.
Va osservato che tali pene accessorie – sia pur per violazioni del solo tecnico classificatore - sono attualmente contemplate dall’art. 3, comma 1, della legge 213/1997. La norma, però, non prevede un’irrogazione diretta di tali pene bensì la sola segnalazione della commessa infrazione all’ordine professionale cui il tecnico è, eventualmente, iscritto; all’ordine compete, quindi, l’irrogazione effettiva delle sanzioni. Il nuovo testo dell’art. 3 della legge 213, introdotto dal comma 1 dell’art. 11 del ddl comunitaria in esame, non riproduce peraltro questa norma.
Il comma 3 dell’art. 3-ter individua, in via transitoria (fino all’individuazione dell’autorità competente da parte delle regioni e province autonome) l’Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali come organo competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni in materia di classificazione tradizionale e automatizzata delle carcasse bovine.
Il comma 4 dell’art. 3-ter rinvia, infine, alla legge 689/1981[77] (cd. legge di depenalizzazione) per quanto riguarda le procedure di accertamento ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La legge 689/1981 definisce la sanzione amministrativa pecuniaria dichiarando che consiste “nel pagamento di una somma di denaro non inferiore a 6 euro e non superiore a 10.329 euro”, tranne che per le sanzioni proporzionali, che non hanno limite massimo; nel determinarne l'ammontare, l'autorità amministrativa deve valutare la gravità della violazione, l'attività svolta dall'autore per eliminare o attenuarne le conseguenze, le sue condizioni economiche e la sua personalità (artt. 10 e 11)[78].
L'applicazione della sanzione avviene secondo il seguente schema:
§ accertamento, contestazione-notifica al trasgressore;
§ pagamento in misura ridotta o inoltro di memoria difensiva all’autorità amministrativa:
§ archiviazione o emanazione di ordinanza ingiunzione di pagamento da parte dell’autorità amministrativa;
§ eventuale opposizione all’ordinanza ingiunzione davanti all’autorità giudiziaria (giudice di pace o tribunale);
§ accoglimento dell’opposizione, anche parziale o rigetto (sentenza ricorribile per cassazione);
§ eventuale esecuzione forzata per la riscossione delle somme.
Dal punto di vista procedimentale, occorre innanzitutto che essa sia accertata dagli organi di controllo competenti o dalla polizia giudiziaria (art. 13). La violazione dev'essere immediatamente contestata o comunque notificata al trasgressore entro 90 giorni (art. 14); entro i successivi 60 giorni l'autore può conciliare pagando una somma ridotta pari alla terza parte del massimo previsto o pari al doppio del minimo (cd. oblazione o pagamento in misura ridotta, art. 16).
In caso contrario, egli può, entro 30 giorni, presentare scritti difensivi all'autorità competente; quest'ultima, dopo aver esaminato i documenti e le eventuali memorie presentate, se ritiene sussistere la violazione contestata determina l'ammontare della sanzione con ordinanza motivata e ne ingiunge il pagamento (cd. ordinanza-ingiunzione, art. 18).
Entro 30 giorni dalla sua notificazione l'interessato può presentare opposizione all’ordinanza ingiunzione (che, salvo eccezioni, non sospende il pagamento), inoltrando ricorso al giudice di pace (art. 22, 22-bis); fatte salve le diverse competenze stabilite da disposizioni di legge, l’opposizione si propone, invece, davanti al tribunale ratione materiae (materia di lavoro, edilizia, urbanistica ecc.) o per motivi di valore o di natura della sanzione (sanzione superiore nel massimo a 15.493 euro o applicazione di sanzione non pecuniaria, sola o congiunta a quest’ultima, fatta eccezione per violazioni previste da specifiche leggi speciali): l'esecuzione dell'ingiunzione non viene sospesa e il giudizio che con esso si instaura si può concludere o con un'ordinanza di convalida del provvedimento o con sentenza di annullamento o modifica del provvedimento; contro tale sentenza è ammesso solo ricorso per cassazione (art. 23). Il giudice ha piena facoltà sull'atto, potendo o annullarlo o modificarlo, sia per vizi di legittimità che di merito.
In caso di condizioni economiche disagiate del trasgressore, l’autorità che ha applicato la sanzione può concedere la rateazione del pagamento (art. 26)
Decorso il termine fissato dall’ordinanza ingiunzione, in assenza del pagamento, l’autorità che ha emesso il provvedimento procede alla riscossione delle somme dovute con esecuzione forzata in base alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette (art. 27). Il termine di prescrizione delle sanzioni amministrative pecuniarie è di 5 anni dal giorno della commessa violazione (art. 28).
I commi 3 e 4 dell’articolo 11 contengono abrogazioni.
In particolare, il comma 3 dell’art. 11 abroga il D.Lgs 24 febbraio 1997, n. 29 (cfr. nota 6). Come in precedenza accennato, tale provvedimento risulta già abrogato ad opera della citata legge n. 213/1997 (art. 3, comma 3).
Si osserva come tale previsione – a seguito della nuova formulazione dell’art. 3 della legge 213, recata dal comma 1 dell’art. 11 in esame (che non contiene più detta abrogazione) – potrebbe rispondere all’esigenza di evitare qualsiasi dubbio sulla eventuale reviviscenza delle disposizioni del decreto legislativo 29/1997.
Il comma 4 dispone, invece, l’abrogazione dell’art. 4 della legge 213/1997.
Prevedendo tale ultima disposizione l’entrata in vigore della legge 213 (al giorno successivo alla pubblicazione sulla G.U.), la ratio della norma abrogativa appare di difficile interpretazione.
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Il 25 gennaio 2005, la Commissione ha presentato una relazione circa la possibilità di introdurre l’identificazione elettronica per i bovini (COM(2005)9).
Nel documento vengono ricapitolate le esperienze acquisite in questi anni sull’utilizzazione dell’identificazione elettronica sulla base del progetto IDEA varato dalla Commissione nel 1998 e se ne traggono conclusioni circa le condizioni indispensabili a tale introduzione e l’opportunità di eventuali raccomandazioni sugli aspetti tecnici
L’8 settembre 2005, la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti (COM(2005)402). La proposta accorpa e sostituisce i due regolamenti attualmente in vigore, preservandone la sostanza e apportando le modifiche formali necessarie alla codificazione.
La proposta, che è in attesa dell’esame da parte del Consiglio, è stata esaminata dal Parlamento europeo che, nell’ambito della procedura di consultazione, l’ha approvata senza emendamenti.
Procedure di contenzioso
Il 5 luglio 2005, la Commissione ha deciso di adire la Corte di giustizia contro l’Italia per la mancata attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici (il 14 dicembre 2004 era stato inviato un parere motivato - procedura d’infrazione n. 2004/321). Tale direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 12 aprile 2004, è stata recepita con il D.Lgs. n. 191 del 4/4/2006.
Art. 12
(Modifica all’articolo 7del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174 sull’immissione sul mercato di biocidi)
1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente:
«3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso».
L’articolo in esame modifica la disciplina nazionale di recepimento delle norme comunitarie sui biocidi (direttiva 98/8/CE) con specifico riferimento all’autorizzazione all’immissione sul mercato di tali sostanze (un tempo definite pesticidi non agricoli[79]), volta a garantire un elevato livello di tutela della salute umana e dell’ambiente.
Si ricorda che la direttiva 98/8/CE dispone che in caso di sostanza ad elevato livello di tossicità (biocida classificato come «tossico» o «molto tossico», «cancerogeno di categoria 1 o 2», «mutageno di categoria 1 o 2», o «tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2») è vietata “l’autorizzazione per l’immissione sul mercato o l’uso da parte del pubblico” (art. 5, paragrafo 2).
Per “immissione sul mercato”, a norma della stessa direttiva, si intende “qualsiasi consegna a terzi, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito o successivo magazzinaggio, escluso il magazzinaggio e la successiva spedizione al di fuori del territorio doganale della Comunità o l'eliminazione. L'importazione di un biocida nel territorio doganale della Comunità è considerata immissione sul mercato ai fini della presente direttiva” (art. 2, lett. h). Nell’allegato VI della medesima direttiva[80] si afferma che l’uso del biocida con elevato livello di pericolosità “non deve essere autorizzato al pubblico” (cfr. punto 75).
La normativa italiana di recepimento (art. 7, comma 3, del D. lgs. n. 174 del 2000) dispone che per le sostanze classificate tossiche “ai sensi del D.Lgs n. 285 del 1998” non sono consentiti il rilascio dell’autorizzazione “all’immissione sul mercato” e l’utilizzazione di un biocida.
Con il nuovo comma 3 dell’art. 7 del D.lgs. n. 174, di cui all’art. 12 del ddl comunitaria, si afferma il divieto di autorizzazione “all’immissione sul mercato per l’impiego da parte del pubblico” per le sostanze classificate pericolose “ai sensi del D.lgs n. 65 del 2003”, precisando altresì che resta ferma la possibilità di sottoporre ad eventuali restrizioni d’uso in caso di “impiego professionale e industriale”.
La relazione illustrativa al ddl puntualizza che la modifica si rende necessaria al fine di “conformare il decreto legislativo alla disciplina comunitaria”, aggiornando contestualmente il riferimento normativo alla normativa interna (attraverso la sostituzione del riferimento al D.lgs. n. 285 del 1998, con quello al D.lgs. n. 65 del 2003, che all’art. 20 ha abrogato il primo).
Si ricorda che il decreto legislativo n. 65 del 2003[81] disciplina la materia della classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi in attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE. Il provvedimento reca la nuova disciplina della materia e provvede all’abrogazione del citato D.Lgs 285/98, di attuazione della direttiva 88/397/CEE (abrogata dalla direttiva 1999/45), che conteneva la disciplina di settore. Successivamente, con il D.Lgs. n. 260 del 2004 sono state emanate diverse disposizioni correttive ed integrative del citato D.Lgs. n. 65 del 2003[82].
Al riguardo appare necessario chiarire se la possibilità di sottoporre ad “eventuali restrizioni d’uso” l’autorizzazione all’immissione per le sostanze pericolose in caso di “impiego professionale e industriale”, introdotta dalla norma in esame, sia compatibile con quanto previsto dalla direttiva 98/8/CE, che reca il divieto per “l’autorizzazione per l’immissione sul mercato o l’uso da parte del pubblico” (art. 5, paragrafo 2), ove per “immissione sul mercato” si intende qualsiasi consegna a terzi nonchè l'importazione nel territorio doganale della Comunità (art. 2, lett. h).
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Per quanto riguarda la direttiva 98/8/CE, il 6 maggio 2006, la Commissione ha commissionato uno studio relativo all’impatto di tale direttiva per quanto riguarda l’immissione sul mercato di biocidi.
Il 30 maggio 2006 la Commissione ha presentato una proposta di decisione (COM(2006)250) relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale. La Commissione ha dichiarato di avere già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri (in particolare il reg. (CE) n. 304/2003 relativo all’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi) per gli aspetti disciplinati dalla Convenzione. Il 10 gennaio 2006, la Corte di giustizia aveva annullato una precedente decisione del Consiglio, la decisione 2003/106/CE relativa all’approvazione della succitata Convenzione, giudicandola una base giuridica inappropriata. In una sentenza parallela, la Corte ha inoltre annullato per le stesse ragioni il regolamento (CE) n. 304/2003 stabilendo però che questo poteva rimanere in vigore, entro un periodo ragionevole, fino all’adozione di un nuovo regolamento fondato su basi giuridiche adeguate.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, verrà esaminata dal Parlamento europeo presumibilmente il 5 settembre 2006.
Art. 13
(Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 in materia di prodotti fitosanitari)
1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»;
b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente:
«4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5».
L’articolo in esame introduce modiche al D.Lgs. n. 194 del 1995, con cui è stata attuata la direttiva 91/414/CEE[83], in materia di autorizzazione per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
Si ricorda che la direttiva 91/414/CEE è fondamentalmente diretta a regolare la concessione, revisione, ritiro e reciproco riconoscimento delle autorizzazioni sui prodotti fitosanitari, al fine di accrescere la protezione della salute dell’uomo, degli animali e dell’ambiente; a tale scopo essa reca anche disposizioni incidenti sulla classificazione dei prodotti, nonché sulla loro etichettatura ed imballaggio.
La prima modifica (comma 1 lettera a)), attraverso la sostituzione dell’art. 11, comma 1, del citato D.Lgs. n. 194 del 1995, consente al Ministro della salute di limitare o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita di un prodotto fitosanitario autorizzato dallo stesso ministero o da un altro Stato membro (cosiddetta clausola di salvaguardia).
La norma vigente limita infatti tale possibilità di intervento cautelativo solo per i prodotti autorizzati da un altro Stato membro, in contrasto con quanto già stabilito dalla citata direttiva 91/414/CEE (art. 11, comma 1).
La seconda modifica (comma 1, lettera b)), è volta ad aumentare da 20 a 50 il numero degli esperti di cui può avvalersi la commissione consultiva di controllo per l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari, disponendo che i maggiori oneri sono coperti con le tariffe a carico dei soggetti interessati alle attività della commissione.
Si ricorda che il funzionamento e la composizione di tale Commissione sono stati disciplinati originariamente dal D.Lgs. n. 194 del 1995 (art. 20), che il successivo D.P.R. n. 290 del 2001, all’art. 43, ha abrogato[84]; lo stesso D.P.R., all’art. 39, aveva previsto in via transitoria che la Commissione continuasse ad esercitare le sue funzioni fino alla stipula di apposite convenzioni del Ministero della salute con l’Istituto superiore di sanità e altri istituti specializzati i quali avrebbero garantito lo svolgimento delle funzioni prima attribuite alla commissione consultiva. Tali convenzioni non sono state peraltro stipulate.
Successivamente, la legge comunitaria 2003[85] aveva autorizzato il Governo a modificare[86] l'articolo 39 del citato D.P.R. n. 290 del 2001, al fine di aumentare in via transitoria (cioè fino alla stipula delle convenzioni sopra citate)[87], il numero degli esperti. Ma il regolamento non risulta essere stato modificato.
La relazione illustrativa al ddl si limita a sottolineare che l’incremento del numero degli esperti è dovuto alla mole di lavoro derivante dall’attuazione della normativa comunitaria e che esso non comporta un aumento di spesa perché a carico degli interessati alle attività svolte dalla stessa Commissione[88].
Si segnala l’opportunità di un chiarimento circa le scelte normative effettuate in materia, con particolare riguardo alla permanenza in vita della Commissione ed al rango delle fonti utilizzate (legislativo o regolamentare). Peraltro, trattandosi di norme formalmente abrogate (sebbene transitoriamente ancora efficaci), appare preferibile dettare una nuova disciplina generale del funzionamento della Commissione, anche eventualmente avvalendosi dell’autorizzazione contenuta nella legge comunitaria 2003.
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Il 5 maggio 2005 si è conclusa una consultazione avviata dalla Commissione relativamente alla regolamentazione in materia di prodotti fitofarmaceutici. Sulla base della consultazione, la Commissione, a seguito di una richiesta in tal senso da parte del Consiglio e del Parlamento europeo, intende elaborare una proposta di modifica della direttiva 91/414/CEE relativa all’immissione in commercio di tali prodotti.
Procedure di contenzioso
Il 12 ottobre 2005, la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora (procedura d’infrazione n. 2005/4063) ritenendo che il DM 17 dicembre 1998 che disciplina l’importazione parallela dei prodotti fitosanitari, come modificato dal DM 21 luglio 2000, conterrebbe ostacoli agli scambi intracomunitari per quanto concerne l’importazione parallela dei prodotti in questione (va le a dire l’importazione da un altro Stato membro di prodotti fitosanitari già autorizzati sia in Italia che nello Stato membro di provenienza ma a nome di un diverso titolare). Tali ostacoli discenderebbero dalle informazioni aggiuntive (rispetto a quanto stabilito dalla direttiva 91/414/CEE per la collocazione dei prodotti fitosanitari sul mercato), richieste alle imprese importatrici (come la traduzione giurata in lingua italiana dell’etichetta del prodotto, o il progetto di etichetta per il mercato italiano comprese illustrazioni e le informazioni necessarie per l’utilizzo del prodotto in Italia) e dal termine entro il quale le autorità italiane hanno facoltà di concedere la relativa autorizzazione all’importazione parallela.
Il 13 dicembre 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato complementare (procedura d’infrazione n. 2001/4742) in merito al decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, che disciplina i procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti. Secondo la Commissione tale decreto sarebbe in contrasto con quanto disposto dalle direttive 91/414/CEE, che disciplina l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari, e 98/34/CE, relativa alle procedure di informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche. In particolare, la Commissione sostiene che il decreto in questione prevede, contrariamente alla normativa comunitaria, che i prodotti fitosanitari destinati all’agricoltura biologica possano essere immessi sul mercato senza alcuna autorizzazione preventiva; inoltre il decreto detterebbe una disciplina specifica per l’immissione sul mercato dei coadiuvanti utilizzati nei prodottti fitosanitari, stabilendo con ciò una norma tecnica che contraddice le procedure a livello comunitario.
Il 2 marzo 2006, la Commissione ha presentato un ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia (procedura d’infrazione n. 2005/145) per la mancata attuazione della direttiva 2004/103/CE concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencate nell’allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino. Il termine per l’attuazione di tale direttiva era il 31 dicembre 2004.
Art. 14
(Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari)
1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi:
a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni;
b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione.
L’articolo in esame concerne la proroga dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alcuni prodotti fitosanitari.
A tal fine il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell’art. 11 del regolamento di cui al D.P.R. n. 290 del 2001[89], al fine di adeguare la normativa italiana alla più recente disciplina comunitaria.
In particolare (lettera a) del nuovo comma 2), tale proroga è disposta qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea[90]. La suddetta proroga è altresì disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione (lettera b)).
Tale modifica è connessa all’atto dell’adozione della direttiva 91/414/CEE in cui si era disposto (art. 8) che gli Stati membri potessero, per un periodo limitato di dodici anni, autorizzare la prosecuzione della commercializzazione di quei fitofarmaci già presenti sul mercato, ma contenenti sostanze al momento non autorizzate dagli organismi comunitari. Per tali prodotti in ogni caso la Commissione ha proceduto ad un esame progressivo delle sostanze attive, che ha preso avvio con il reg. n. 3600/92, ed è proseguito con l’approvazione del reg. n. 451/2000, che ha definito le modalità attuative della seconda e della terza fase del programma; nel 2002 poi sono stati approvati il reg. 1112/2002 ed il reg. 2229/2004, che hanno definito la quarta fase del lavoro, ed il reg. n. 1490/2002, che ha modificato la terza fase del programma.
Il menzionato art. 11 del DPR n. 290 dispone che in fase di rinnovo dell’autorizzazione di cui s’è detto, l’amministrazione sia esonerata dall’obbligo di procedere alla consultazione dell’istituto per ciò convenzionato, qualora la sostanza per la quale si richiede l’autorizzazione sia inserita nel programma di revisione di cui ai soli reg. comunitari n. 451 e 3600.
L’articolo in esame fa riferimento in generale ai regolamenti di cui all’articolo 8 comma 2, par. II, della direttiva 91/414/CEE, in tal modo rendendo possibile il richiamo implicito ai regolamenti n. 1112 e 1490 del 2002 e 2229 del 2004, ed anche a quelli che potrebbero essere approvati in un prossimo futuro.
La relazione illustrativa sottolinea l’impegno a livello comunitario per una progressiva revisione dei prodotti fitosanitari commercializzabili, al fine di tutelare consumatori ed operatori nonché limitare l’impatto ambientale di tali prodotti.
Si segnala che la legge comunitaria 2003[91] aveva autorizzato il Governo a modificare l'articolo 11, comma 2 del citato D.P.R. n. 290 del 2001 nel senso sopra descritto; tuttavia, tale intervento non risulta essere stato esercitato nei sessanta giorni previsti dalla legge.
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(Si veda la scheda relativa all’art. 13)
Procedure di contenzioso
(Si veda la scheda relativa all’art. 13)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n. 281, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo può modificare l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti in materia di alimentazione animale.
L’articolo 15 affida al Governo una delega per l’adozione di decreti legislativi volti alla depenalizzazione di reati in materia di sicurezza alimentare; nello specifico, si tratta di illeciti relativi al commercio dei mangimi nonché all’uso di sostanze e prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
La elaborazione di norme in materia di sicurezza e sanità di alimenti e mangimi ha rappresentato un aspetto di grande rilievo dell’attività comunitaria diretta garantire la libera circolazione dei prodotti e nel contempo assicurare una significativa tutela alla salute ed al benessere dei cittadini.
La disciplina delle tematiche in materia di sicurezza alimentare ha trovato una sistemazione con l’approvazione del Regolamento (CE) n. 178/2002[92] del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha stabilito principi generali e requisiti della legislazione europea in materia di sicurezza alimentare, ed ha nel contempo istituito l'Autorità europea per l'alimentazione.
Il Regolamento prevede procedure di gestione di crisi, amplifica il sistema di allarme rapido, stabilisce procedure volte ad impedire la commercializzazione di alimenti non sicuri.
A tale proposito, il regolamento individua nella capacità di ricostruire il percorso compiuto da alimenti e mangimi uno dei capisaldi della sicurezza alimentare per i cittadini europei, e predispone pertanto un sistema generale per la rintracciabilità dei prodotti onde poter procedere a ritiri mirati e precisi, nonché fornire informazioni ai consumatori o ai funzionari responsabili dei controlli.
Il Regolamento individua negli operatori, rispettivamente del settore alimentare e di quello mangimistico, i soggetti che attivamente operano a tutela della sicurezza alimentare. Dalle disposizioni comunitarie si evince infatti che essi sono in grado, meglio di chiunque altro, di elaborare sistemi sicuri per l'approvvigionamento alimentare e per garantire la sicurezza dei prodotti forniti, e debbono pertanto essere legalmente responsabili, in via principale, della sicurezza degli alimenti. Allo scopo di evitare qualunque soluzione di continuità nella catena alimentare, gli operatori debbono essere in grado di individuare, trasmettendo l’informazione all’autorità competente, il soggetto che abbia fornito loro uno qualunque dei seguenti elementi: un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare, qualsiasi sostanza destinata ad essere incorporata in un alimento o mangime.
L’’operatore del settore (ovvero il soggetto che importi, produca, trasformi, lavori o distribuisca alimenti o mangimi) – obbligato ad assicurare la massima collaborazione alle autorità competenti – deve attivarsi in tutti i casi in cui ritenga o abbia motivo di ritenere che il prodotto non sia conforme ai requisiti di sicurezza prescritti.
Il comportamento ad essi richiesto è quello di avviare immediatamente procedure per ritirare il prodotto e informarne le autorità competenti; per i mangimi può talora essere necessaria anche la distruzione del prodotto. E’ anche richiesto che, qualora il prodotto sia arrivato al consumatore finale, questi sia debitamente informato delle cause del ritiro.
L’obiettivo perseguito dall’art. 15 del d.d.l. comunitaria appare quello di uniformare la disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare regolata dal Reg. (CE) n. 178/2002del Parlamento europeo e del Consiglio, il cui apparato sanzionatorio, recentemente fornito dal D.Lgs 5 aprile 2006, n. 190[93], prevede unicamente l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie.
In particolare, il comma 1 della norma in esame stabilisce, quale criterio direttivo della delega, che la normativa delegata deve assicurare una uniformità sanzionatoria rispetto a quella vigente in materia di sicurezza alimentare.
Al riguardo si fa, peraltro, presente che la decisione di sanzionare penalmente o in via amministrativa determinate fattispecie è peraltro propria dell’ordinamento interno ed eventuali modifiche normative in merito non sembrano riconducibili al contenuto proprio della legge comunitaria.
Si ricorda, in ogni caso, che le violazioni da trasformare in illeciti amministrativi, attualmente punite a titolo di contravvenzione, sono previste dall’articolo 22 (l’art. 23 prevede, in realtà, solo pene accessorie) della legge 15 febbraio 1963, n. 281 (Disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi) e dall’art. 9 del decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149 (Attuazione della direttiva 2001/102/CE, della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali).
Con il D.Lgs 507/1999 la disciplina sanzionatoria della legge 281/1963era stata, in effetti, già depenalizzata; l’intervento del D.L. 1/2001 (convertito dalla legge 49/2001)[94] - emanato a tutela del pericolo di diffusione della B.S.E (cd. morbo della mucca pazza) - ha, però, nuovamente penalizzato i soli artt. 22 e 23 della legge 281; da qui, la necessità di uniformare le sanzioni ripristinando la punibilità per via amministrativa.
Il vigente art. 22 della legge 281/1963 punisce, attualmente, come contravvenzione con ammende di diversa entità una serie di condotte vietate in materia di commercio di mangimi:
§ ammenda da 1.549 a 15.493 euro per vendita, commercializzazione, preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di prodotti disciplinati dalla legge 281 non rispondenti alle prescrizioni stabilite, o risultanti all'analisi non conformi alle dichiarazioni, indicazioni e denominazioni.;
§ ammenda da 15.493 a 61.974 euro per vendita, commercio o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di sostanze vietate;
§ ammenda da 25.822 a 77.468 euro per vendita, commercio o preparazione per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, di sostanze vietate di prodotti contenenti sostanze di cui è vietato l'impiego o con dichiarazioni, indicazioni e denominazioni tali da trarre in inganno l'acquirente sulla composizione, specie e natura della merce
§ ammenda da 25,822 a 77.468 euro per l’allevatore che detiene e somministra agli animali sostanze capaci di provocare modificazioni al naturale svolgersi delle funzioni fisiologiche nonchè i princìpi attivi per mangimi se non sotto forma di integratori medicati per mangimi, di mangimi contenenti integratori e integratori medicati.
L’art. 23 della legge 281/1963 stabilisce la pena accessoria della sospensione dell’attività per un periodo massimo di 3 mesi in caso di violazioni di disposizioni della legge; da 3 mesi a un anno per reitera delle violazioni; la chiusura definitiva dello stabilimento (nonché il divieto di una nuova autorizzazione allo svolgimento dell’attività per un periodo di 5 anni) se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute. E’ sempre applicata la sanzione accessoria dell’affissione e pubblicazione del provvedimento che applica le sanzioni amministrative.
L’art. 9 del decreto legislativo 149/2004 punisce in via contravvenzionale con l'ammenda da 15.493,70 a 61.970 euro chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque, per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel decreto. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, alla stessa pena soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera determinati livelli massimi, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Anche in tale ipotesi, in caso di condanna per i reati citati, sono previste pene accessorie eventualmente irrogabili dall’autorità competente e consistenti nella sospensione dell'attività per un periodo non superiore a tre mesi, periodo che può arrivare ad un anno in caso di reiterazione della violazione. In caso di condanna per i reati i questione, se il fatto è di particolare gravità e da esso è derivato pericolo per la salute, l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non può ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attività o di attività analoga per la durata di cinque anni.
Il comma 2 dell’articolo 15prevede, inoltre, nell’ambito della delega, la possibile modifica dell’entità delle sanzioni amministrative pecuniarie vigenti.
In merito, si fa presente che tale ultima disposizione, contenente in realtà una ulteriore specifica delega, appare priva di principi e criteri direttivi e, quindi, in contrasto con l’articolo 76, II comma, Cost. Inoltre, trattandosi di modifica dell’entità delle sanzioni, la materia appare del tutto svincolata da questioni inerenti l’attuazione del diritto comunitario.
Si fa presente, inoltre, che il principio di legalità, che in materia di sanzioni amministrative è sancito dall’articolo 1 della legge n. 689 del 1981[95], richiede una sufficiente specificazione della fattispecie sanzionata e della sanzione applicabile.
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Il 23 gennaio 2006 la Commissione ha presentato una comunicazione e un documento di lavoro su un programma d’azione comunitario per la protezione e il benessere degli animali nel periodo 2006-2010. Tale programma riguarderà vari settori d’azione e, tra gli altri, le attività volte a rivalutare il ruolo degli allevatori nella comunicazione verso i consumatori, sviluppando nuove strategie di marketing ed etichettatura per lo scambio di esperienze tra produttori e industria da un lato e pubblico dall’altro.
Sulla comunicazione, in attesa di essere esaminata dal Parlamento europeo, il Consiglio ha avviato la discussione il 20 febbraio 2006.
Il 13 maggio 2005 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 178/2002, che disciplina la materia della sicurezza alimentare anche per il settore relativo ai mangimi, per quanto riguarda il mandato del direttore esecutivo dell’Autorità europea per la sicurezza alimentare.
La proposta è stata esaminata dal Parlamento europeo che, nell’ambito della procedura di codecisione, l’ha approvata con emendamenti.
Il 23 agosto 2005 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva (COM(2005)362-1) sulle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d’acquacoltura ed una proposta di decisione relativa a talune spese nel settore veterinario (COM(2005)362-2)conseguenti alle disposizioni contenute nella proposta di direttiva collegata.
Il 27 aprile 2006, la proposta di direttiva e la proposta di decisione sono state esaminate dal Parlamento europeo che, nell’ambito della procedura di consultazione, le ha approvate con emendamenti.
Procedure di contenzioso
Il 5 luglio 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato (procedura d’infrazione n. 2004/945) per la mancata attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e sostanze beta agoniste nelle produzioni animali. Tale direttiva, che avrebbe dovuto essere recepita nell’ordinamento nazionale entro il 14 ottobre 2004, è stata invece recepita con il D.L.vo n. 158 del 16/3/2006.
Il 24 marzo 2006 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora per la mancata attuazione della direttiva 2005/7/CE sulla determinazione dei tenori di diossine e di PCB negli alimenti per animali. Tale direttiva avrebbe dovuto essere recepita entro il 18 febbraio 2006.
1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 144-bis. - (Cooperazione
tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il
Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica
nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n.
2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla
cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della
normativa per la tutela dei consumatori.
2. In particolare, i compiti di cui
al comma 1 riguardano la disciplina in materia di:
a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II;
b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I;
c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I;
d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I;
e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II.
3. Il Ministero dello sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n. 2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale.
4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e può definire forme stabili di collaborazione con altre pubbliche amministrazioni. Limitatamente ai poteri di cui all'articolo 139, può avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 137.
5.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
disciplinati i procedimenti istruttori previsti dal presente articolo. In
mancanza, i procedimenti sono regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni.
6. Il Ministero dello sviluppo
economico designa l'ufficio unico di collegamento responsabile
dell'applicazione del citato regolamento (CE) n. 2006/2004».
In attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004[96], l’articolo 16 individua nel Ministero dello sviluppo economico[97] l’autorità pubblica nazionale competente per la cooperazione in materia di tutela dei consumatori[98]. A tal fine novella il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il nuovo “Codice del consumo”, provvedendo ad inserire nella relativa parte VI un nuovo articolo, il 144-bische detta disposizioni in materia di “Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori”.
Si ricorda che con il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,emanato in attuazione della delega contenuta nell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229[99], si è provveduto a riordinare e a raccogliere interamente in un Codice del consumo la normativa in materia di tutela dei consumatori. Il Codice, che si compone di 146 articoli in sostituzione di 30 tra leggi e provvedimenti previdenti, è intervenuto su di un tessuto normativo costituito da provvedimenti di recepimento di direttive comunitarie, da norme del Codice civile (artt. 1496-bis e seguenti, in tema di clausole abusive, e 1519-bis e seguenti, in tema di vendita di beni mobili di consumo) e da numerosi atti di diverso rango legislativo, formalmente non coordinati con la principale legge di riferimento, la legge 30 luglio 1998, n. 281, recante la "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", con la quale si era provveduto all’introduzione di una disciplina generale dei principi che presiedono alla tutela dei consumatori, definendo una carta dei diritti dei consumatori e degli utenti[100].
Quanto al regolamento CE, a cui la norma in esame dà attuazione, si ricorda che prevede l’istituzione di una rete di autorità competenti per il controllo dell'applicazione della normativa riguardante i consumatori, allo scopo di garantire l'osservanza della normativa ed il buon funzionamento del mercato interno. Il campo di applicazione delle disposizioni del regolamento è circoscritto unicamente alle infrazioni intracomunitarie .
Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento ogni Stato membro designa le autorità competenti che sono dotate dei poteri di indagine ed esecutivi necessari ai fini dell'applicazione del regolamento stesso, nonché l'ufficio di collegamento, unico responsabile di detta applicazione. Le autorità designate, che esercitano i poteri loro conferiti in conformità alla legislazione nazionale, sono tenute ad intervenire tempestivamente in caso di constatazione di infrazioni al fine di porvi termine, utilizzando lo strumento giuridico appropriato. Nella maggior parte dei casi dovrà trattarsi di un'azione inibitoria in grado di consentire una rapida cessazione dell'azione illecita ovvero di vietarla.
Le disposizioni del capitolo II del regolamento (artt. 6-10) stabiliscono un quadro giuridico per l'assistenza reciproca, riguardante, in particolare lo scambio di informazioni, le richieste di misure esecutive, nonché il coordinamento delle attività di sorveglianza del mercato e di applicazione della normativa. Infatti ogni autorità competente a conoscenza di un'infrazione intracomunitaria è tenuta ad informarne non solo le autorità degli altri Stati membri ma anche la Commissione che, da parte sua, dovrà provvedere all’adozione delle misure necessarie per farla cessare o vietare.
La Commissione dovrà, altresì, essere informata dalle singole autorità competenti circa le infrazioni intercomunitarie, i provvedimenti adottati e i relativi effetti, nonché del coordinamento delle loro attività. Le informazioni fornite potranno essere utilizzate unicamente a garanzia del rispetto delle leggi che tutelano gli interessi dei consumatori.
La Commissione provvederà a registrare e a trattare in una base di dati elettronica le informazioni ricevute.
Il regolamento prevede, inoltre, la collaborazione con i paesi terzi e con le organizzazioni internazionali competenti, al fine di migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori.
L’esercizio da parte del Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell’art. 3, lett. c) del citato regolamento CE, concerne, in particolare, le seguenti materie:
§ servizi turistici (parte III, titolo IV, capo II, del codice del consumo).
Si segnala, in proposito, che la competenza statale in materia di turismo, in precedenza attribuita al Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) dagli articoli 27 e 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono assegnate al Ministero dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell’art. 1, comma 9, primo periodo, del decreto legge n. 181/06, attualmente all’esame del Senato;
§ clausole abusive nei contratti (parte III, titolo I, del codice del consumo);
§ garanzie nella vendita di beni di consumo (parte IV, titolo III,capo I);
§ credito al consumo (parte III, titolo II, capo II, sezione I);
§ commercio elettronico (parte III, titolo III, capo II).
Come ricorda la citata relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria 2006, si tratta di materie per le quali, in sede di recepimento delle direttive di riferimento e di elaborazione dello stesso codice di consumo, non sono state indicate le autorità di riferimento ossia le autorità competenti per l'esecuzione della normativa per la protezione degli dei consumatori.
In proposito la relazione richiama espressamente il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, la legge 6 febbraio 1996, n. 52, e il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24.
Per quanto concerne i servizi turistici, si ricorda che sono disciplinati dagli articoli dall’82 al 100 del codice che riproducono sostanzialmente le corrispondenti disposizioni contenute nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111 recante “Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente i viaggi, le vacanze ed i circuiti tutto compreso”, con il quale è stato ampliato l'ambito delle previsioni che garantiscono il consumatore-turista relativamente ai contratti aventi ad oggetto la prestazione dei c.d. pacchetti turistici. Il decreto legislativo ha, infatti, disposto l'obbligatorietà della forma scritta per il contratto; prescrivendo il contenuto minimo necessario del contratto stesso e ponendo a carico del venditore alcuni obblighi informativi. Ha, inoltre limitato la revisione del prezzo e comunque la possibilità di modifica delle condizioni del contratto, ampliato i diritti del consumatore in caso di recesso o annullamento del servizio, quando questo non sia stato determinato per colpa del consumatore e stabilito limiti minimi per la risarcibilità dei danni derivanti alle cose e alle persone.
Con riferimento alle clausole abusive si ricorda che la parte III del Codice del consumo riguarda il rapporto di consumo, mentre il titolo I, cui espressamente rinvia la disposizione in commento (artt. 33-38), tratta dei contratti del consumatore in generale (clausole vessatorie, nullità delle stesse ed azione inibitoria). Quanto alla legge 6 febbraio 1996, n. 52 richiamata nella relazione, si ricorda che con tale provvedimento, novellato successivamente dalle leggi n. 526 del 1999 e n. 14 del 2003, è stata data attuazione alla direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori .
Le disposizioni concernenti le garanzie legali di conformità e commerciali per i beni di consumo sono contenute negli artt. 128-135 rientranti nella Parte IV del Codice (artt.102-135) in cui vengono raccolte e coordinate le disposizioni in materia di sicurezza e qualità dei prodotti. Quanto al D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24, citato nella relazione governativa, si ricorda che è stato predisposto in base alla delega conferita al Governo dall'art.1 della legge 29 dicembre 2000, n. 422 (legge comunitaria 2000), per il recepimento della direttiva 1999/44/CE concernente taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo. Tale direttiva, volta a garantire la protezione del consumatore e a potenziarne la fiducia negli acquisti transfrontalieri, stabilendo una base minima di regole comuni indipendenti dal luogo di vendita,rientra nel filone attinente alla tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori, con particolare riferimento alla disciplina contrattuale, e sotto questo aspetto presenta profili di continuità con la citata direttiva 93/13/CEE, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, recepita – come ricordato - dalla legge n. 52/1996 con l'inserimento nel codice civile degli articoli da 1469-bis a 1469-sexies, relativi alle clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore.
Le disposizioni del codice in materia di credito al consumo rientrano sempre nella parte III disciplinante “il rapporto di consumo”, e sono riportate nell’ambito delle regole disciplinanti l’esercizio dell’attività commerciale (artt. 40-43). Nel codice sono confluite le disposizioni del il D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63,di recepimento della direttiva 87/102/CEE.
Infine, per quanto riguarda il commercio elettronico si segnala che l’art. 68 del codice del consumo reca una norma di coordinamento che rinvia alla specifica disciplina in materia di commercio elettronico, ossia al decreto legislativo 9 aprile 2003,n. 70[101], che, in attuazione della delega al Governo contenuta nell’articolo 31 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001), e nel rispetto dei principi e secondo le procedure definite dalla stessa legge comunitaria, ha provveduto a recepire nel nostro ordinamento la direttiva 2000/31/CE con l’obiettivo principale di eliminare gli ostacoli che limitano lo sviluppo del commercio elettronico, nonché la promozione della libera circolazione dei servizi legati alla società dell’informazione.
Ai sensi del comma 3 del nuovo articolo 144-bis l’operativita dei poteri del Ministero dello sviluppo, di cui al citato regolamento CE, viene estesa anche alle infrazioni nazionali lesive degli interessi collettivi dei consumatori.
Lo scopo, come si osserva nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge comunitaria, è quello di “evitare un diverso e discriminatorio livello di tutela dei consumatori nelle medesime materie, in caso di infrazioni nazionali rispetto alle infrazioni infracomunitarie”.
Per l’esercizio delle funzioni assegnategli dal comma 1 dell’art. 144-bis il Ministero dello sviluppo economico – conformemente a quanto previsto dal reg. CE, art. 4, par. 2 - può avvalersi della collaborazione delle camere di commercio, nonché di altre pubbliche amministrazioni. Al Ministero è consentito, altresì, di avvalersi delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte all’elenco di cui all’articolo 137 del codice del consumo, limitatamente alle azioni inibitorie di cui all’articolo 139 dello stesso codice (Icomma 4).
L’elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, di cui all’art. 137 del codice del consumo, istituito presso il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) che provvede al relativo aggiornamento annuale, è stato previsto e disciplinato dall’art. 5 della citata legge n. 281/98 che ha altresì fissato i requisiti richiesti per l’iscrizione.
Quanto alle azioni inibitorie di cui all’art. 139 del Codice, si ricorda che il riconoscimento della legittimazione delle associazioni di consumatori ad agire in giudizio per la tutela dei diritti collettivi dei consumatori e degli utenti, ivi prevista, costituisce una tra le disposizioni più innovative dalla stessa legge 281 (articolo 3).L'azione a tutela degli interessi collettivi è finalizzata all'emanazione dei provvedimenti inibitori. Infatti, le associazioni possono richiedere al giudice:
a) di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti;
b) di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate;
c) di ordinare la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale, nei casi in cui la pubblicità del provvedimento possa contribuire a correggere o eliminare gli effetti delle violazioni accertate (art. 140).
Il comma 5 dell’art. 144-bis in commento rinvia ad un successivo decreto dello stesso Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle procedure istruttorie per l’esercizio dei poteri da parte dell’autorità competente.
Al riguardo, si osserva che nella relazione di accompagnamento si sottolinea come alla disciplina dei provvedimenti istruttori si proceda sulla falsariga di quanto previsto per la pubblicità ingannevole e comparativa (articolo 26, comma 9, del codice del consumo[102]).
Da ultimo il comma 6 demanda al Ministero dello sviluppo economico la designazione dell’Ufficio unico di collegamento cui è affidata la responsabilità dell’applicazione del regolamento (CE) n. 2004/2005, come previsto dall’art. 4, par. 1 dello stesso regolamento.
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Il 6 aprile 2005, la Commissione europea ha presentato una comunicazione dal titolo “Migliorare la salute, la sicurezza e la fiducia dei cittadini: una strategia in materia di salute e di tutela dei consumatori” ed una proposta di decisione che istituisce il programma comunitario per la salute e la protezione dei consumatori per gli anni 2007-2013 (COM(2005)115). Rispetto al passato, l’iniziativa unifica i due settori di attività fino ad oggi separati e amplia i programmi attuali in materia di salute pubblica e tutela dei consumatori, individuando le azioni nei diversi settori di intervento previsti.
Il 16 marzo 2006 il Parlamento europeo ha esaminato la proposta di decisione, nell’ambito della procedura di codecisione, approvando diversi emendamenti tra cui alcuni che non corrispondono all’impostazione della Commissione sulla unificazione dei due settori. Il 24 maggio 2006 la Commissione ha presentato due proposte di decisione modificate (COM(2006)234) e (COM(2006)235), relative, la prima, ad un programma d’azione per la salute con una dotazione finanziaria di 365,6 milioni di euro per il periodo di programmazione 2007-2013; e, la seconda, ai programmi di protezione dei consumatori con una dotazione di 156,8 milioni di euro per il periodo di programmazione 2007-2013
Il 16 settembre 2005 la Commissione ha presentato una relazione sull’attuazione e valutazione delle attività comunitarie 2002-2003 a favore dei consumatori (COM(2005)432).
Il 4 maggio 2006 la Commissione ha presentato una relazione sull’attuazione delle azioni comunitarie a sostegno della politica dei consumatori nel periodo 2004-2005 (COM(2006)193).
1. Nell'ambito degli adempimenti attuativi del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, i frantoi sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
2. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle comunicazioni di cui al comma 1.
3. La violazione dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro in relazione alla gravità della violazione accertata. L'irrogazione delle sanzioni è disposta dall'AGEA, anche avvalendosi dell'Agenzia per i controlli e le azioni comunitarie nel quadro del regime di aiuto alla produzione dell'olio di oliva (Agecontrol Spa).
L’articolo 17 introduce l’obbligo per i frantoi di trasmettere all’AGEA, con cadenza mensile, informazioni relative alla produzione di olio realizzata (comma 1).
La individuazione degli elementi da trasmettere, nonché le modalità ed i tempi di trasmissione, verranno definiti con un decreto del dicastero agricolo, previa consultazione della conferenza Stato-regioni (comma 2).
L’imposizione di nuovi adempimenti ai frantoi è connessa alla necessità di dare una corretta attuazione al Reg. (CE) n. 865/2004[103], che disciplina la organizzazione comune di mercato (OCM) dell’olio d’oliva e delle olive da tavola.
La definizione delle diverse OCM di regolazione della maggior parte dei prodotti agricoli è stata uno dei principali strumenti di realizzazione della politica agricola comune, volta a perseguire gli obiettivi stabiliti dall'articolo 33 del trattato, ovvero stabilizzare i mercati e garantire un equo tenore di vita agli agricoltori. A tale scopo, per gli agricoltori operanti nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, le linee d’intervento prescelte sono state quelle di assicurare un sostegno al reddito, di definire misure relative al mercato interno per mantenere prezzi e condizioni di approvvigionamento entro un quadro ragionevole, di agire sulla domanda del mercato attraverso il miglioramento della qualità dei prodotti offerti e del modo di presentare la qualità ai consumatori.
La complessa definizione della regolazione e gestione del comparto era originariamente contenuta nel regolamento n. 136/66/CEE[104] che attuava una organizzazione comune nel settore dei grassi. Tuttavia, poiché il sostegno al reddito degli olivicoltori è stato successivamente disciplinato - attraverso la definizione di un pagamento unico per azienda e l'aiuto per la cura degli oliveti - dal regolamento (CE) n. 1782/2003[105], che ha stabilito norme comuni relative ai regimi di sostegno a favore degli agricoltori, il regolamento n. 136/66/CEE è stato abrogato e sostituito, a decorrere dal 1° novembre 2005, dal regolamento n. 865/2004.
Per i prodotti inseriti nella OCM sono definite norme di commercializzazione, che attengono in particolare alla classificazione per qualità, all’imballaggio e alla presentazione del prodotto. I controlli sulla conformità dei prodotti sono demandati ai singoli Stati membri che hanno anche in carico l’applicazione delle eventuali sanzioni.
In caso di perturbazioni di mercato è prevista la possibilità di ricorrere all’ammasso.
Il regolamento disciplina quindi le organizzazioni di operatori del settore, intendendosi con ciò sia le organizzazioni di produttori che quelle interprofessionali o altre organizzazioni riconosciute.
Infine, sono regolati gli scambi con i paesi terzi, prevedendo altresì il controllo dell’andamento dei mercati.
Il comma 3 definisce l’entità della sanzione amministrativa per la
violazione degli obblighi di cui al comma 1 (da
L’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA)
L'AGEA è stata istituita con D.lgs. 27 maggio 1999, n. 165[106], successivamente modificato ed integrato dal D.lgs. 15 giugno 2000, n. 188[107] , cui si sono aggiunte le novelle recate dal DL 22 ottobre 2001, n. 381[108]. Con tali norme è stata disposta la soppressione dell’A.I.M.A., la sua messa in liquidazione e l’istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), ente di diritto pubblico non economico, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole e forestali. L'Agenzia è dotata di autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile, ha sede in Roma, può dotarsi di una sede di rappresentanza presso l’Unione europea ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti, come previsto per gli enti pubblici economici.
In base al riferito quadro legislativo, all’Agenzia competono attività e
funzioni diverse, sia in adempimento di disposizioni comunitarie, che in
attuazione delle linee d’indirizzo e d’intervento delle autorità nazionali. In
ogni caso l’Agenzia opera sulla base degli indirizzi del Ministro per le
politiche agricole, e, per quanto attiene la realizzazione della politica
interna, è anche necessaria l’intesa con
Per quanto attiene alla realizzazione della politica comunitaria l’Agenzia:
· è l’organismo di coordinamento interno degli organismi pagatori regionali, ai quali è demandata la gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune (PAC). Nello svolgimento di tale funzione, all’Agenzia spetta di promuovere l’applicazione armonizzata della normativa comunitaria, verificando la conformità e i tempi delle procedure istruttorie, e di controllo, seguite dagli organismi pagatori;
· è il soggetto responsabile nei confronti dell’UE della realizzazione della PAC e degli interventi finanziati dal FEOGA[109], e pertanto ad essa compete la rendicontazione all’Unione Europea dei pagamenti effettuati da tutti gli organismi pagatori;
· proprio in qualità di organismo nazionale cui sono demandate la gestione e controllo dell’attuazione della PAC, con l’articolo 18 del D.lgs. n. 99/2004 l’Agenzia si è vista affidare anche l’esercizio del controllo nei confronti dell’Agecontrol S.p.a. per quanto concerne il funzionamento del mercato comune dell’olio d’oliva[110].
Per completezza va aggiunto che interinalmente è essa stessa organismo pagatore, in attesa che tutte le regioni procedano alla istituzione di un proprio organismo regionale[111]. All’Agenzia è infine anche attribuita la gestione degli ammassi pubblici comunitari; la gestione e distribuzione degli aiuti comunitari agli indigenti; la realizzazione di programmi comunitari di miglioramento della qualità dei prodotti.
Il sistema dei controlli nel settore dell’olio d’oliva
Il reg. n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune (cosiddetto regolamento orizzontale), impone ai singoli Stati membri di istituire un “sistema integrato” per la gestione ed il controllo dei regimi di sostegno, nonché di designare “un’autorità competente” per il coordinamento dei controlli (art. 17 ss.). Detta autorità è stata individuata dall’Italia nell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e ad essa, proprio in connessione con tali nuove funzioni, è stato attribuito, con l’art. 18 del D.lgs. n. 99/2004, il compito di esercitare il controllo sull’Agecontrol spa, a suo tempo istituita per svolgere sul territorio italiano i controlli sugli aiuti erogati dalla Comunità al settore dell’olio d’oliva. Nel contempo la medesima disposizione ha reso l’AGEA azionista unico dell’Agecontrol, demandando (comma 6) ad un decreto del Ministro delle politiche agricole di trasferirle anche gli stanziamenti iscritti in bilancio nella Tabella XIII (relativa al Ministero delle politiche agricole e forestali) connessi al trasferimento di funzioni.
L'Agecontrol è l'agenzia istituita nel 1986 per svolgere sul territorio nazionale i controlli sugli aiuti alla produzione e al consumo dell’olio d’oliva disposti dalla comunità, e la sua attività consisteva pertanto nella esecuzione delle verifiche ad essa assegnate dai regolamenti CEE 2262/1984 e reg n. 27/1985. La sua organizzazione complessiva e la sua gestione erano stati originariamente sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole e della Commissione europea che aveva richiesto la costituzione di soggetti similari in tutti gli Stati membri; conseguentemente anche la copertura delle spese era garantita al 50% dallo Stato italiano e dall’Unione.
Il capitale sociale era stato sottoscritto dal Ministero dell’Agricoltura, dall’AIMA (ora AGEA) e dall’INEA (Istituto nazionale di economia agraria).
Con l’approvazione del D.lgs. n. 143/97 (di istituzione del Ministero delle politiche agricole e forestali) era stata disposta la soppressione degli enti, istituti o aziende sottoposti alla vigilanza del dicastero, disponendo nel contempo che l’Agecontrol S.p.a. fosse messa in liquidazione.
Peraltro, era stata proprio la particolare connotazione dell’ente che aveva indotto il Governo[112] ad evitarne la soppressione optando per la sua messa in liquidazione; l'Agenzia infatti non era soltanto un'istituzione nazionale, ma era istituzione che operava con il concorso finanziario dell'Unione europea, assumendo pertanto carattere bivalente, nazionale ed europeo, bisognoso di una riflessione più approfondita.
Tale riflessione si è quindi conclusa con l’approvazione di una disposizione di deroga al D.lgs. n. 143; è stato quindi sancito, con l’art. 6, co. 7 del D.lgs. n. 419/99 (di riordino del sistema degli enti pubblici nazionale, in attuazione della legge Bassanini), che l’Agenzia dovesse continuare a svolgere i propri compiti sino a che fosse rimasto in vigore il regime d’aiuto comunitario per il settore, proseguendo nell’azione di controllo imposta dalla Comunità per motivi di trasparenza.
La soppressione, a decorrere dal 1° novembre 2005, del regime d’aiuto comunitario all’olio d’oliva, conseguente all’approvazione del menzionato regolamento 1782/03, ha portato al definitivo riassetto dell’ente disposto dal D.lgs. n. 99/2004 (di cui si è detto sopra).
Va da ultimo rammentato che il D.L.n. 22/2005, novellando il D.lgs. n. 99, ha assegnato all’Agecontrol anche i controlli di qualità sui prodotti ortofrutticoli, sia per l'esportazione che per il mercato interno, per l’espletamento dei quali possono anche essere parzialmente utilizzate le risorse finanziarie destinate ai controlli dell'olio di oliva.
1. Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE opererà nella forma giuridica e con le modalità che saranno stabilite dal Governo in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. A tale fine il Governo continua ad avvalersi dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 178 del 2000, e successive modificazioni.
L’articolo 18 riguarda la trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea in relazione alla scadenza del contratto istitutivo del Gruppo europeo di interesse economico, in cui esso rientra. In particolare, la norma stabilisce che il Governo definirà la nuova forma giuridica e le nuove modalità operative del CIDE – attualmente previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178 – in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea.
Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea
La legge 23 giugno 2000, n. 178, ha istituito il Centro nazionale di informazione e documentazione europea, cui sono stati affidati i seguenti compiti:
§ realizzazione di programmi di diffusione dell’informazione e della documentazione europea indirizzati, anche attraverso sportelli decentrati ai cittadini ed a “determinate categorie di utenti”;
§ formazione del personale incaricato della diffusione e gestione della documentazione comunitaria;
§ coordinamento e razionalizzazione delle attività di documentazione, elaborazione e studio esistenti, anche per mezzo di convenzioni con altri centri di documentazione esistenti in Italia o in altri Paesi dell’Unione europea.
Il Centro è stato costituito con un contratto concluso il 29 marzo 2001 tra la Repubblica italiana e la Comunità europea, nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi del regolamento (CEE) n. 2137/85. Non diversamente da analoghi Centri già in funzione in Europa (a Parigi è attivo dal 1992 il Centro “Sources d’Europe”; a Lisbona opera dal 1994 il Centro “Jacques Delors”), esso dovrebbe svolgere attività di coordinamento, a livello nazionale, delle numerose sedi ed iniziative esistenti a livello nazionale, regionale e locale che hanno compiti di diffusione dell’informazione sull’attività dell’Unione europea.
Il regolamento (CEE) n. 2137/85 ha voluto introdurre un nuovo strumento giuridico per facilitare ed incoraggiare la cooperazione transfrontaliera tra le imprese. Lo scopo del GEIE è quello di facilitare o sviluppare le attività economiche dei suoi membri, attraverso la condivisione di risorse, attività ed esperienze. Il suo obiettivo non è quello di realizzare utili per se stesso; le sue attività devono collegarsi alle attività economiche dei suoi membri, ma non potranno sostituirle. Un GEIE può essere formato da società ed altri enti giuridici di diritto pubblico o privato aventi sede nella Comunità. Può inoltre essere formato da persone fisiche che svolgono un’attività industriale, commerciale, artigianale od agricola oppure che forniscono servizi professionali o di altra natura all’interno della Comunità. Un GEIE dovrà avere almeno due membri che hanno l’amministrazione centrale o esercitano la loro attività a titolo principale in due Stati membri diversi. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni recate dal sopra citato regolamento, è stato adottato il D.Lgs. 23 luglio 1991, n. 240.
Il Centro è finanziato dalla Commissione europea e dallo Stato italiano, quali soci fondatori del GEIE, ed è disciplinato mediante un’apposita intesa tra il Governo italiano e la Commissione, approvata il 23 novembre 2000)[113] e sulla quale è stato espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti di Camera e Senato[114].
Nell’intesa si provvede, tra l’altro (comma 2), a:
a) prevedere la possibilità dell’ingresso, in qualità di soci ordinari, di persone fisiche, persone giuridiche private ed enti pubblici;
b) stabilire il quadro delle fonti di finanziamento in aggiunta alle quote dei soci fondatori;
c) definire forme congiunte di indirizzo e vigilanza, ferme restando le competenze degli organismi di controllo previste dalle norme statali e comunitarie vigenti.
L’articolo 1, comma 4, estende al CIDE l’applicazione delle disposizioni di cui all'art. 1 della legge 11 luglio 1986, n. 390, recante la disciplina delle concessioni e delle locazioni di beni immobili demaniali e patrimoniali dello Stato in favore di enti o istituti culturali, degli enti pubblici territoriali, delle unità sanitarie locali, di ordini religiosi e degli enti ecclesiastici, successivamente abrogata dal D.P.R. 13-9-2005 n. 296, recante Regolamento concernente i criteri e le modalità di concessione in uso e in locazione dei beni immobili appartenenti allo Stato.
Infine, si ricorda che l’articolo 1, comma 5, della legge istitutiva prevede che le Commissioni parlamentari competenti per gli affari comunitari esprimano il parere sullo schema dell’intesa, sulle successive modificazioni della stessa, sull’ingresso, in qualità di soci ordinari, dei soggetti di cui al comma 2, lettera a), e sulla designazione dei componenti degli organi direttivi del Centro da parte del Governo.
Il Ministro per le politiche comunitarie dovrà inoltre presentare annualmente alle predette Commissioni una relazione sull’attività svolta, sul bilancio e sul programma di attività del Centro.
Contenuto della norma
L’articolo in esame stabilisce pertanto che il CIDE, alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE, dovrà operare nella forma giuridica e con le modalità che il Governo stabilisce in funzione della nuova intesa che esso è autorizzato a stipulare con la Commissione europea.
Per quanto riguarda le risorse, l’ultimo periodo del comma 1 della norma autorizza il Governo ad avvalersi ancora dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 6, della legge n. 178 del 2000.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 6, della legge n. 178 del 2000 prevede che agli oneri derivanti dall’istituzione e funzionamento del CIDE si provvede, nel limite massimo annuo di 2.000 milioni di lire per l'anno 2000 e 1.500 milioni di lire a decorrere dall'anno 2001, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
L’introduzione di tale norma deriva dal fatto che la Commissione europea, con decisione C(2005) 4477 del 28 novembre 2005, non ha rinnovato la sua partecipazione ai Centri nazionali di informazione sull'Europa nella forma di GEIE (esistenti a Parigi, Lisbona e Roma), dopo la scadenza dei rispettivi contratti istitutivi (dicembre 2006 per Lisbona e marzo 2007 per Parigi e Roma). Nel II considerando della predetta decisione, si chiarisce che la scelta in ordine alla partecipazione ai Grandi Centri, dopo la scadenza delle relative convenzioni, deve tenere conto degli esiti della valutazione concernente le attività di tali Centri, secondo quanto previsto dalla comunicazione della Commissione COM(2004)196 e dalla decisione C(2004)2958. Pertanto, sulla base della valutazione dei centri esistenti, effettuata nel 2004, la Commissione non ha ritenuto di rinnovare la sua partecipazione ai Centri medesimi. In ogni caso, in linea con il Piano d'azione relativo al miglioramento della comunicazione sull'Europa (SEC(2005) 985 del 20 luglio 2005), la Commissione propone nuove forme di collaborazione definite “partenariati di gestione”, nel cui ambito si prevede di utilizzare lo strumento dei Grandi centri per fare fronte alle esigenze di informazione dell'opinione pubblica sulle attività dell'Unione europea.
Nella relazione illustrativa del ddl in esame, si precisa che: “Il partenariato di gestione, così come delineato dalla comunicazione della Commissione sulla attuazione della strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea - COM(2004) 196 del 20 aprile 2004 - istituisce un rapporto strutturato tra le parti, che governa il piano di comunicazione concordato. A questo fine, è previsto un accordo pluriennale con lo Stato membro per assicurare un contributo finanziario della Comunità all'organismo scelto e proposto dal Governo nazionale. Spetta dunque al Governo, in stretta collaborazione con il Parlamento nazionale, di aggiornare e di adeguare lo strumento esistente, in modo da renderlo capace di assolvere ai compiti di informazione, documentazione e formazione verso i cittadini italiani e determinate categorie di utenti, in cooperazione strutturata con la Commissione europea”.
Alla luce di tali elementi, l’articolo 18 attribuisce pertanto al Governo il compito di:
- stipulare una nuova intesa con la Commissione europea;
- definire la nuova forma giuridica e le modalità operative del CIDE.
Al riguardo si rileva che l’articolo in esame:
- non si coordina con la legge n. 178 del 2000, che autorizzava il Governo a stipulare un’intesa con la Commissione europea, ai fini dell’istituzione del CIDE, secondo criteri ed obiettivi espressamente individuati, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
- non fornisce criterio o indirizzo alcuno al Governo per la stipula dell’intesa;
- non indica con quale atto il Governo dovrà successivamente provvedere a definire forma giuridica e modalità operative del CIDE, né prevede criteri al riguardo.
Andrebbe pertanto valutata l’opportunità di riformulare la norma, eventualmente in un provvedimento a sé stante, in termini di novella alla legge n. 178 del 2000, individuando in modo maggiormente preciso gli elementi sopra indicati.
Direttiva 2003/71/CE
(Prospetto per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari)
La direttiva 2003/71/CE disciplina il prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, modificando altresì la direttiva 2001/34/CE.
Il termine per il recepimento della direttiva è stabilito nel 1° luglio 2005.
Al riguardo si segnala preliminarmente che l’articolo 12 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, ha conferito delega legislativa al Governo per il recepimento della medesima direttiva 2003/71/CE.
Il comma 1 dell’articolo 12 delega il Governo ad adottare a questo fine un decreto legislativo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore (quindi entro il 13 luglio 2007). Il comma 2 autorizza altresì il Governo a emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, entro due anni dalla data della sua entrata in vigore, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi previsti e con la procedura stabilita per il decreto di recepimento, anche per tener conto delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura prevista dall'articolo 24, comma 2, della direttiva.
Il successivo articolo 44, nel prevedere una disciplina di carattere generale per l’attuazione delle deleghe previste dalla legge, dispone che gli schemi dei decreti legislativi siano corredati da una relazione tecnica e siano trasmessi al Parlamento per l’espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. In proposito, merita rilevare che invece il disegno di legge comunitaria colloca la direttiva nell’allegato A, e quindi tra le direttive per il cui recepimento, eccettuato il caso in cui contengano la previsione di sanzioni penali, non è richiesto il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
Si ricorda che la direttiva 2001/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 maggio 2001, riguardante l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e l'informazione da pubblicare su detti valori, ha provveduto alla codificazione[115] della regolamentazione comunitaria relativa all'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale e all'informazione da pubblicare su detti valori.
La materia era infatti disciplinata da numerose direttive:
- 79/279/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, concernente il coordinamento delle condizioni per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori[116];
- 80/390/CEE del Consiglio, del 17 marzo 1980, per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'ammissione di valori mobiliari alla quotazione ufficiale di una borsa valori[117];
- 82/121/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1982, relativa alle informazioni periodiche che devono essere pubblicate dalle società le cui azioni sono ammesse alla quotazione ufficiale di una borsa valori[118];
- 88/627/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1988, relativa alle informazioni da pubblicare al momento dell'acquisto e della cessione di una partecipazione importante in una società quotata in borsa[119].
La direttiva 2001/34/CE rispetta totalmente la sostanza dei testi codificati, limitandosi a raggrupparli e apportandovi i soli adeguamenti formali necessari alla stessa operazione di codificazione; contestualmente, all’articolo 111, ne dispone l’abrogazione.
Trattandosi di atto di codificazione, la direttiva 2001/34/CE non è stata recepita formalmente nell’ordinamento nazionale, in quanto riproduttiva di disposizioni già attuate.
In materia è intervenuta anche la direttiva 89/298/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989[120], per il coordinamento delle condizioni di redazione, controllo e diffusione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica di valori mobiliari, che congiuntamente alla direttiva 80/390/CEE ha introdotto un meccanismo parziale e complesso di riconoscimento reciproco.
La direttiva 2003/71/CE sul prospetto mira a completare la codificazione intrapresa dalla direttiva 2001/34/CE.
Essa è altresì volta a migliorare la direttiva 89/298/CEE, la quale prevede un sistema di mutuo riconoscimento del prospetto che non consente di raggiungere l'obiettivo del cosiddetto “passaporto unico”. A tal fine la nuova direttiva sul prospetto abroga la direttiva 89/298/CEE a decorrere dal 30 giugno 2004.
Tale direttiva rappresenta altresì uno degli elementi chiave del Piano d'azione per i servizi finanziari, che dovrebbe incoraggiare la creazione di un mercato integrato di tali servizi. Essa è una delle prime due proposte elaborate secondo il “metodo Lamfalussy", che consiste nel distinguere i princìpi quadro dai dettagli tecnici di esecuzione. Il Comitato europeo delle autorità di regolamentazione dei valori mobiliari (CESR), l'11 settembre 2001, ha pertanto adottato un programma di lavoro che comprende in particolare la preparazione di misure tecniche di esecuzione di tale progetto.
La direttiva 2003/71/CE, composta di 33 articoli, prevede nuove regole che consentono alle società di raccogliere capitali più facilmente e a minor costo in tutta l'Unione europea sulla base dell'avallo dato dall'autorità regolamentare di un unico Stato membro ("autorità competente dello Stato membro di origine"). Essa rafforza la protezione offerta agli investitori garantendo che tutti i prospetti, ovunque siano emessi nell'Unione europea, forniscano loro l'informazione chiara e completa di cui necessitano per prendere le loro decisioni. In questo caso, il prospetto è un documento di pubblicità contenente importanti dati finanziari e non finanziari, che una società mette a disposizione dei potenziali investitori quando emette valori mobiliari (azioni, obbligazioni, strumenti derivati, etc.) per raccogliere capitali o quando vuole far ammettere i suoi valori mobiliari alla negoziazione in un mercato borsistico. Esso costituisce un "passaporto unico" per l’emissione di valori mobiliari nell'insieme degli Stati membri.
In dettaglio, la direttiva, stabiliti ambito d'applicazione e definizioni delle nozioni ad essa relative, disciplina, all’articolo 3, l’obbligo di pubblicare un prospetto e, all’articolo 4, i casi di esenzione.
L’articolo 5 definisce il contenuto del prospetto, ulteriormente precisato dall’articolo 7 che ìndica le informazioni minime in esso contenute. All’articolo 6 è disciplinata la responsabilità per la sua predisposizione.
L’articolo 8 precisa le informazioni che non debbono essere comprese nel prospetto o la cui omissione può essere consentita dalla competente autorità.
L’articolo 9 specifica la durata della validità del prospetto e degli altri documenti previsti (prospetto di base e documento di registrazione).
L’articolo 10 prevede che gli emittenti i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato presentino almeno annualmente un documento, il quale contiene o fa riferimento a tutte le informazioni che essi hanno pubblicato o reso disponibili al pubblico nei dodici mesi precedenti.
Gli articoli 11 e 12 disciplinano rispettivamente i casi in cui le informazioni siano fornite nel prospetto mediante riferimento e la predisposizione di prospetti costituiti da documenti separati.
Gli articoli 13 e 14 regolano l’approvazione e la pubblicazione del prospetto. L’articolo 16 prescrive i casi in cui fatti nuovi sopravvenuti, errori o imprecisioni debbono essere comunicati mediante supplemento al prospetto.
L’articolo 15 disciplina i princìpi cui deve attenersi la pubblicità riguardante un'offerta di strumenti finanziari al pubblico o l'ammissione di strumenti finanziari alla negoziazione in un mercato regolamentato.
A norma dell’articolo 17, qualora l'offerta al pubblico o l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato siano previsti in uno o più Stati membri, o in uno Stato membro diverso dallo Stato membro d'origine, il prospetto approvato nello Stato membro d'origine e i supplementi sono validi per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in qualsiasi Stato membro ospitante, previa la sola comunicazione all'autorità competente di ciascuno Stato membro ospitante. L’articolo 18 disciplina le forme della comunicazione.
L’articolo 19 contiene prescrizioni circa l’uso delle lingue ammesse per la redazione dei prospetti.
L’articolo 20 ìndica le condizioni alle quali l’autorità competente dello Stato membro d'origine di emittenti, aventi la loro sede legale in un paese terzo, può approvare un prospetto per l'offerta al pubblico o per l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato, redatto secondo la legislazione del paese terzo.
L’articolo 21 definisce i poteri attribuiti alle autorità competenti designate da ciascuno Stato membro per l’applicazione della direttiva. Sono indicate le regole concernenti il segreto d'ufficio e la cooperazione tra autorità (articolo 22) nonché i provvedimenti cautelari ammessi (articolo 23).
Gli articoli successivi contengono misure di esecuzione. L’articolo 24 disciplina la procedura per l’adozione delle norme d’attuazione da parte della Commissione, assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari. Gli articoli 25 e 26 prescrivono rispettivamente i requisiti delle sanzioni che debbono essere previste dagli ordinamenti degli Stati membri e l’obbligo di prevedere forme d’impugnazione giurisdizionale.
Gli articoli 27 e 28 provvedono alla modificazione e all’abrogazione di norme delle direttive preesistenti.
L’articolo 29 prescrive agli Stati membri il recepimento entro il 1° luglio 2005.
L’articolo 30 enunzia disposizioni transitorie, l’articolo 31 prevede il riesame da parte della Commissione dopo un quinquennio d’applicazione.
Alla direttiva si accompagnano quattro allegati, che recano rispettivamente il contenuto del prospetto (allegato I), del documento di registrazione (allegato II), della nota informativa sui valori mobiliari (allegato III) e della nota di sintesi (allegato IV).
Sulla base della delega di poteri esecutivi contenuta in alcune delle disposizioni della direttiva 2003/71/CE, nell’ambito del metodo di comitatologia c.d. “Lamfalussy”[121], il 29 aprile 2004 la Commissione europea ha adottato il regolamento (CE) n. 809/2004, recante misure di attuazione della direttiva in questione per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello e la pubblicazione dei prospetti stessi, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento e la diffusione di messaggi pubblicitari[122].
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
II 1° dicembre 2005 la Commissione europea ha presentato il Libro bianco sulla politica comunitaria nel settore dei servizi finanziari 2005-2010 (COM(2005)629)[123].
Il Libro bianco, che fa seguito alla consultazione pubblica avviata con il Libro verde sui servizi finanziari, indica i seguenti obiettivi generali della politica dell’Unione europea nel settore dei servizi finanziari:
· consolidare il mercato finanziario comunitario, al fine di renderlo integrato, aperto, inclusivo, competitivo ed economicamente efficiente;
· rimuovere le residue barriere affinché i capitali possano circolare liberamente all’interno del territorio comunitario al prezzo più basso possibile, con una disciplina di vigilanza prudenziale che assicuri livelli adeguati di stabilità finanziaria e di protezione dei consumatori;
· garantire l’applicazione della legislazione comunitaria esistente e mettere in atto le iniziative di semplificazione e miglioramento del quadro normativo;
· rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza, approfondire le relazioni con gli altri mercati finanziari.
Il 5 maggio 2006 il Consiglio ha esaminato il libro bianco adottando conclusioni. Il libro bianco è attualmente in attesa di esame da parte del Parlamento europeo.
Procedure di contenzioso
La Commissione europea ha inviato all’Italia, il 4 aprile 2006, un parere motivato[124] per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva in esame. Il termine di recepimento della direttiva era il 1° luglio 2005.
Direttiva 2004/37/CE
(Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro)
La direttiva 2004/37/CE, di codificazione della direttiva 90/394/CEE[125], prescrive le misure da adottare ai fini del miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Nel considerando (4) si legge che appare opportuno fissare un livello uniforme di protezione da tali rischi per tutti i membri della Comunità, “non già tramite requisiti particolareggiati ma attraverso un insieme di principi generali”. Essendo una direttiva di codificazione non è previsto uno specifico termine di recepimento.
Il Capo I (artt. 1-3) della direttiva, dopo aver dato le definizioni di “agente cancerogeno”, “agente mutageno” e “valore limite” di esposizione, precisa che l’ambito di applicazione delle prescrizioni è costituito dalle attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni a causa della loro attività lavorativa. La disciplina generale sulla sicurezza dei lavoratori della direttiva 89/391/CEE (“direttiva madre”) si applica naturalmente anche ai rischi in questione, restando salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche della direttiva in esame. Viene specificato che essa non si applica ai lavoratori esposti soltanto alle radiazioni previste dal Trattato Euratom, mentre per quanto concerne le lavorazioni che comportano un’esposizione all’amianto si applicano le disposizioni della direttiva in esame solo qualora esse garantiscano una protezione maggiore rispetto alla normativa specifica[126].
Il Capo II (artt. 4-13), concernente gli obblighi del datore di lavoro, reca disposizioni volte ad evitare o a ridurre l’esposizione agli agenti cancerogeni o mutageni (che non deve in ogni caso superare il valore limite stabilito). A tal fine si dispone che i datori di lavoro, ove sia tecnicamente possibile, debbano ridurre l’utilizzazione di un agente cancerogeno, sostituendolo con una sostanza meno nociva; laddove ciò non sia possibile, i datori di lavoro devono provvedere affinché la utilizzazione degli agenti cancerogeni avvenga in un sistema chiuso o, in subordine, devono ridurre il più possibile l’esposizione dei lavoratori.
Si prevede che, se dalle apposite valutazioni risulta un rischio per la salute dei lavoratori, i datori di lavoro debbano fornire specifiche informazioni all’autorità competente in merito alle attività svolte ed ai processi industriali applicati. Particolare rilievo viene dato alle misure igieniche e di protezione individuale da adottare sia in caso di esposizione prevedibile sia soprattutto in caso di eventi non prevedibili o di incidenti, specificando che il costo delle misure protettive non può essere in alcun modo addebitato ai lavoratori. Nel caso di esposizione prevedibile, si dispone che i lavoratori siano dotati di appositi indumenti e sistemi individuali di protezione, che siano adottate altre specifiche misure igieniche e di protezione individuale e che le aree interessate all’esposizione siano chiaramente delimitate. Nel caso di incidente o esposizione non prevedibile i datori di lavoro devono informare i lavoratori e devono essere adottate misure particolari quali la dotazione di indumenti protettivi e sistemi individuali di protezione e il divieto per i lavoratori non protetti di operare nell’area interessata.
Vengono dettate inoltre una serie di prescrizioni relative agli obblighi di informazione e formazione dei lavoratori, ivi compresa la consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, con particolare riferimento ai rischi potenziali per la salute, alle precauzioni da prendere per evitare l’esposizione, alle prescrizioni in materia di igiene e alle misure da adottare in caso di incidente.
Il Capo III (artt. 14-22) disciplina la sorveglianza sanitaria alla quale devono essere sottoposti i lavoratori, sia prima dell’esposizione sia in seguito, ad intervalli regolari. Vengono tenute cartelle sanitarie individuali e il medico responsabile propone le misure individuali di protezione da adottare. Nel caso venga riscontrata un’anomalia causata da agenti cancerogeni, il medico responsabile può disporre la sorveglianza sanitaria anche degli altri lavoratori esposti in maniera analoga. Devono inoltre essere notificati alla autorità responsabile tutti i casi di cancro che possono essere stati causati dall’esposizione ad agenti cancerogeni. Le raccomandazioni pratiche da seguire ai fini della sorveglianza sono indicate nell’Allegato II, mentre nell’Allegato III figurano i valori limite delle esposizioni e le altre disposizioni direttamente connesse.
La direttiva 2004/37/CE, poiché come detto si limita a codificare la direttiva 90/394/CEE (confermandone sostanzialmente il contenuto normativo), costituisce la “sesta direttiva particolare” ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della “direttiva-madre” n. 89/391/CEE.
La direttiva in esame si inserisce in un ampio filone normativo comunitario dedicato alla sicurezza del lavoro, che si è articolato in due gruppi di direttive, ciascuno costituito da una direttiva di carattere generale, cosiddetta “direttiva-madre”, e da altre direttive, da questa derivate, di carattere più specifico.
Il primo gruppo origina dalla direttiva 80/1107/CEE del 22 novembre 1980, in materia di protezione dagli agenti chimici, fisici e biologici; da tale direttiva ne sono discese altre relative alla protezione dei lavoratori, rispettivamente, dal piombo metallico, dall’amianto e dai rumori. Tutte queste direttive sono state recepite nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277.
Il secondo gruppo origina dalla direttiva 89/391/CEE del 12 giugno 1989, di ampia portata, che definisce il quadro delle condizioni minime necessarie per garantire l’adeguato livello di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori. Tale direttiva, insieme a 7 delle “direttive particolari”, è stata recepita nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, poi più volte aggiornato, anche in relazione ad aspetti specifici[127].
L'impatto della disciplina comunitaria, con particolare forza a seguito dell'introduzione nel Trattato dell'Unione europea dell'articolo 118-A[128] (attuale articolo 137), ha portato ad una profonda trasformazione della normativa applicabile alle diverse attività produttive e della sua ispirazione di fondo, con l'emergere in primo piano di una logica basata sulla prevenzione degli infortuni (piuttosto che sulla tutela risarcitoria del lavoratore), che si esplica attraverso un'attività informativa e formativa cui i lavoratori e gli imprenditori sono chiamati a partecipare e collaborare attivamente.
Il quadro normativo in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori, definito nelle sue linee essenziali nella prima parte degli anni Novanta, ha poi conosciuto nel corso della XIV legislatura un progressivo completamento per adeguarsi all’ordinamento comunitario. Ciò è avvenuto alternativamente:
§ attraversoil progressivo e costante aggiornamento ed adeguamento del testo fondamentale in materia costituito dal D.Lgs. n. 626/1994, con particolare riferimento ai seguenti temi:
- individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori (D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195, in base alla delega contenuta nell’articolo 21 della legge n. 39/2002, comunitaria 2001);
- prescrizioni minime contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dagli effetti prodotti da agenti chimici presenti sul luogo di lavoro, o risultanti da qualunque attività professionale che comporti la presenza o l'utilizzazione di agenti chimici: D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25, in base alla delega contenuta nell’allegato A della legge n. 422/2000, comunitaria 1999, che dà attuazione alla direttiva 98/24/CE, (c.d. “quattordicesima direttiva particolare” ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della “direttiva-madre” 89/391/CEE);
- prescrizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio delle atmosfere esplosive (D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233, in base alla delega contenuta nell’allegato B della legge comunitaria 2001, che dà attuazione alla direttiva 1999/92/CE);
- prescrizioni minime di sicurezza da adottare per l'uso delle attrezzature di lavoro ai fini dell'esecuzione di lavori temporanei in quota che possono esporre i lavoratori a rischi di caduta e ad altri gravi infortuni (D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235, emanato in base alla delega contenuta nell’allegato B della legge comunitaria 2001, che dà attuazione alla direttiva 2001/45/CE);
- sicurezza sanitaria per i lavoratori addetti ai videoterminali, ai sensi dell’articolo 7 della legge comunitaria 2002 (legge n. 14/2003);
- prescrizioni di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori esposti ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (D.Lgs. 10 aprile 2006 n. 195, emanato in base alla delega contenuta nella legge 18 aprile 2005, n. 62, legge comunitaria 2004, in attuazione della direttiva 2003/10/CE);
§ attraverso autonomi provvedimenti legislativi complementari al D.Lgs. n. 626/1994, volti al recepimento delle direttive comunitarie riguardanti specifici settori di attività o particolari categorie di lavoratori[129]. In tal senso, vanno in particolare ricordati gli interventi riguardanti[130]:
- le prescrizioni minime in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione a vibrazioni meccaniche, attuate con il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187, adottato in base alla delega contenuta nell’articolo 1 della legge comunitaria 2003 (legge n. 306/2003), che dà attuazione alla direttiva 2002/44/CE, sedicesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della “direttiva-madre” n. 89/391/CEE;
- le prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore), attuate con il D. Lgs. 10 aprile 2006, n. 195, adottato in base alla delega contenuta nell’allegato B della legge comunitaria 2004 (legge n. 62/2005), che dà attuazione alla direttiva 2003/10/CE, diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, deIla direttiva 89/391/CEE;
§ ulteriori interventi, comunque legati alla normativa comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. A titolo indicativo, si ricordano:
- la modifica dei requisiti previsti per la nomina del direttore responsabile di taluni impianti nei quali si esercita l’attività estrattiva (articolo 20 del D.Lgs. 25 novembre 1996, n. 624), in base alla delega contenuta nell’articolo 19 della legge comunitaria 2001 (legge 39/2002);
- l’adeguamento delle attrezzature di lavoro mobili utilizzate dai lavoratori delle miniere (articolo 20 della richiamata legge n. 39/2002).
Si rileva inoltre che il completamento del quadro normativo ha dovuto considerare anche il nuovo riparto di competenza legislativa tra Stato e enti territoriali. Si ricorda che il nuovo testo dell’articolo 117 della Costituzione ha previsto un nuovo sistema di ripartizione (cd. legislazione concorrente) di funzioni legislative tra Stato e Regioni (e Province autonome) in determinati settori. Tra le materia soggette al regime di legislazione concorrente tra Stato e Regioni vi è anche (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) la tutela e sicurezza del lavoro. In base a tale ripartizione di competenze, il recepimento delle direttive comunitarie in materia di tutela e sicurezza del lavoro è in parte anche affidato alle regioni e alle province autonome. Il parziale trasferimento di funzioni legislative dallo Stato alle Regioni e Province autonome, in materia di tutela e soprattutto di sicurezza del lavoro, ha però sollevato alcuni dubbi e dato adito a problemi interpretativi relativamente alla ripartizione di competenze. In particolare, l’attribuzione alle Regioni di una potestà legislativa concorrente in materia di sicurezza del lavoro non dovrebbe confliggere con l’esigenza di una garanzia uniforme sull’intero territorio nazionale per un bene di primaria importanza quale la salute e la sicurezza sul lavoro.
Si ricorda inoltre che nel corso della legislatura precedente è emersa l’esigenza di elaborare un nuovo testo unico sulla salute e sicurezza nel lavoro, al fine di razionalizzare la normativa vigente, divenuta oramai abbastanza complessa. Tale necessità, ha portato alla stesura di uno schema contenente un nuovo testo unico, sulla base della delega contenuta nell’articolo 3 della legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001), che aveva appunto delegato il Governo ad adottare, entro un anno dall’entrata in vigore della legge stessa, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e tutela della salute dei lavoratori. Nonostante le successive proroghe del termine (fino al 30 giugno 2005), il Governo ha prima presentato e poi ritirato il provvedimento facendo così decadere la delega stessa.
Nell’ordinamento nazionale la disciplina comunitaria in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro (direttiva 90/394/CEE) era stata recepita già con il Titolo VII del D.Lgs. n. 626/1994.
In seguito la disciplina in questione è stata modificata con il D. Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66, emanato in attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE che modificano la direttiva 90/394/CEE. Il decreto legislativo n. 66/2000 ha quindi provveduto a sostituire o modificare le disposizioni del Titolo VII (articoli 60-72) del D. Lgs. n. 626/1994 riguardante le misure protettive da applicare a tutte le attività nelle quali i lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni in conseguenza dell’attività lavorativa svolta, nonché ad adeguare le indicazioni dell’Allegato VIII (recante l’elenco di sostanze, preparati e processi nocivi) e dell’Allegato VIII-bis (recante i valori limite di esposizione professionale).
Nell’ambito del Titolo VII del D.Lgs. n. 626/1994, le disposizioni (artt. 60-68) relative alle definizioni e al campo d’applicazione, agli obblighi del datore di lavoro relativi alla valutazione e riduzione del rischio, all’adozione di specifiche misure tecniche e organizzative e di misure igieniche, all’informazione e formazione dei lavoratori, ricalcano sostanzialmente il contenuto della disciplina comunitaria (cfr. supra). Profili di maggiore dettaglio, rispetto alla direttiva comunitaria, presenta la disciplina relativa alla sorveglianza sanitaria (artt. 69-72). Tra l’altro si prevede che i lavoratori per i quali l’apposita valutazione ha evidenziato un rischio per la salute siano iscritti in un registro nel quale siano riportati l’attività svolta, l’agente cancerogeno utilizzato e il valore di esposizione all’agente e che il medico responsabile provveda ad istituire per ciascuno di tali lavoratori una cartella sanitaria e di rischio. Si dispone inoltre una serie di obblighi di informazione da parte del datore di lavoro nei confronti dell’ISPESL (per esempio, invio o consegna della cartella sanitaria in caso di cessazione del rapporto di lavoro o cessazione dell’attività dell’azienda). Si prevede quindi per i medici, le strutture sanitarie e gli istituti previdenziali che accertano casi di tumori ritenuti causati da esposizione lavorativa di agenti cancerogeni, di trasmettere all’ISPESL copia della relativa documentazione clinica. Inoltre l’ISPESL è tenuta a realizzare sistemi di monitoraggio dei rischi cancerogeni di origine lavorativa, trasmettendo i relativi risultati al Ministero della sanità e alle regioni.
Il quadro normativo nazionale appare pertanto già sostanzialmente adeguato alle prescrizioni della direttiva 2004/37/CE, che, come detto, procede alla mera codificazione della direttiva 90/CE/CEE così come modificata dalle successive direttive su citate.
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
L’11 marzo 2002 la Commissione ha presentato la comunicazione relativa alla strategia comunitaria in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2002-2006 (COM(2002)118). La strategia include i nuovi tipi di rischi sul luogo di lavoro, fra i quali i soprusi e la violenza sul lavoro e le situazioni di stress.
La Commissione ha preannunciato nel suo programma di lavoro per il 2006 la presentazione, entro la fine del 2006, di una nuova strategia comunitaria per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro.
Direttiva 2005/33/CE
(Modifica della direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo)
La direttiva 2005/33/CE del 6 luglio 2005, reca alcune modifiche alla direttiva 1999/32/CE, volte ad introdurre nuovi limiti al tenore di zolfo nei combustibili per uso marittimo.
La precedente direttiva del 1999, recepita nell’ordinamento nazionale con il DPCM 7 settembre 2001, n. 395, aveva stabilito il tenore massimo di zolfo consentito per l’olio combustibile pesante e per il gasolio - compreso quello per uso marittimo - utilizzati nella Comunità; essa imponeva inoltre alla Commissione di esaminare le possibili misure per ridurre il contributo all’acidificazione della combustione di combustibili per uso marittimo diversi dai gasoli. Ciò in considerazione del fatto che le emissioni derivanti dall’utilizzo di combustibili per uso marittimo ad alto tenore di zolfo sono responsabili dell’inquinamento atmosferico sotto forma di emissioni di anidride solforosa e articolato e contribuiscono all’acidificazione.
Ai fini di una maggiore conoscenza della problematica dell’inquinamento prodotto dalla percentuale di zolfo presente nei combustibili per uso marittimo, si segnala che il “gasolio marino”, rappresentando uno degli ultimi residui di scarto della lavorazione petrolifera, contiene sostanze fortemente inquinanti. A ciò si aggiunge che la flotta in circolazione nei mari comunitari è spesso carente di adeguati sistemi di filtraggio.
Sulla base delle informazioni contenute in uno studio elaborato dall’Entec nel 2002 che aveva denunciato il contributo crescente delle emissioni delle navi all’inquinamento atmosferico[131], la Commissione europea ha successivamente elaborato una strategia comunitaria per ridurre le emissioni atmosferiche delle navi marittime con riferimento ai combustibili a basso tenore di zolfo destinata in particolare ad introdurre nuovi limiti al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo. Tale strategia comprendeva l’ipotesi di alcune modifiche alla direttiva 1999/32/CE, le cui previsioni relative ai limiti applicabili al gasolio per uso marittimo erano giudicate non più adeguate, se comparate con i limiti stabiliti per altri combustibili[132].
Con la direttiva 2005/33/CE si è quindi provveduto ad indicare separatamente per i combustibili per uso marittimo il tenore massimo di zolfo.
Il testo originario della direttiva del 1999 includeva tale combustibile all’interno del gasolio (art. 4) e prevedeva che il tenore massimo di zolfo non avrebbe dovuto superare lo 0,20% in massa a decorrere dal 1o luglio 2000 e lo 0,10% in massa dal 1o gennaio 2008.
L’articolo 1 della direttiva 2005/33/CE in particolare introduce nella direttiva 1999/33/CE:
§ l’articolo 4-ter, che pone il limite dello 0,1% in massa per il tenore massimo di zolfo nei combustibili per uso marittimo utilizzati dalle navi adibite alla navigazione interna e dalle navi all’ormeggio nei porti comunitari. Tale limite opera dal 1o gennaio 2010 (anziché, come nel testo originario della direttiva del 1999, dal 1o gennaio 2008) al fine di consentire all’industria marittima di avere un tempo sufficiente per adeguarsi a livello tecnico a tale limite (13o considerando della direttiva). Gli Stati membri garantiscono, a partire dalla stessa data, che non siano immessi sul mercato gasoli per uso marittimo con un tenore di zolfo superiore a tale percentuale.
§ l’articolo 4-bis, che prevede il maggior limite dell’1,5% in massa per i combustibili marittimi utilizzati dalle navi passeggeri che effettuano servizi di linea da o verso i porti della Comunità europea nelle zone di controllo delle emissioni di SO[133].
Con l’inserimento dell’articolo 4-quater, la direttiva contempla inoltre disposizioni specifiche volte a consentire agli Stati membri di mettere a punto nuove tecnologie di riduzione delle emissioni da navi sulle navi battenti la loro bandiera o in zone marittime sotto la loro giurisdizione. Tale articolo prevede in particolare che, nel corso di tali esperimenti, non sia obbligatorio l’uso dei combustibili per uso marittimo conformi ai requisiti previsti dalla direttiva stessa, a condizione tuttavia che vengano rispettati alcuni obblighi di informazione verso la Commissione e adottate le misure di tutela ambientale indicate nella medesima norma.
L’articolo 2 della direttiva prevede infine che gli Stati membri si adeguino alle relative prescrizioni entro l’11 agosto 2006.
Direttiva 2005/47/CE
(Accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro di lavoratori nel settore ferroviario)
La direttiva 2005/47/CE dà attuazione all’Accordo siglato in data 27 gennaio 2004 tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) in merito a taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie.
Si consideri che, come viene specificato dal considerando (9) della direttiva in esame, anche ai lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera effettuati da imprese ferroviarie si applica la disciplina generale sull’orario di lavoro contenuta nella direttiva 2003/88/CE (che provvede a codificare la direttiva 93/104/CE, recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Lgs. 66/2003: cfr. infra); vengono comunque fatte salve le disposizioni più specifiche contenute nella direttiva in esame e nell’accordo allegato[134].
Peraltro le disposizioni della direttiva in esame prevedono esclusivamente requisiti minimi di protezione dei lavoratori, lasciando agli Stati membri la facoltà di adottare misure più favorevoli. Inoltre l’attuazione della direttiva non può assolutamente giustificare una riduzione del livello di protezione già assicurato ai lavoratori dello specifico settore (art. 2).
L’art. 3 prevede una relazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sull’attuazione della direttiva, in considerazione dell’evoluzione del settore ferroviario europeo, da presentarsi entro tre anni dopo il termine per il recepimento delle disposizioni nell’ordinamento degli Stati membri.
La direttiva in esame impone ai medesimi Stati la previsione di sanzioni efficaci, proporzionali e dissuasive in caso di violazione delle norme adottate (art. 4).
I successivi articoli (artt. 5-7) recano le consuete disposizioni relative al recepimento della direttiva nel diritto nazionale degli Stati membri. Il termine di recepimento della direttiva 2005/47/CE è stabilito al 27 luglio 2008.
L’Accordo siglato dalla ETF e dalla CER in data 27 gennaio 2004 intende garantire un’adeguata protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario, senza per questo pregiudicare la necessaria flessibilità nella gestione delle imprese di trasporti ferroviari, nella prospettiva di uno spazio ferroviario europeo integrato. In particolare i considerando evidenziano che la fissazione in ambito comunitario di regole comuni relative alle tutele minime da assicurare al personale mobile in questione si rende necessaria al fine sia di proteggere la salute dei lavoratori sia di garantire un traffico trasfrontaliero sicuro, evitando una concorrenza che faccia leva sulla differenza delle condizioni lavorative.
Pertanto l’Accordo è improntato sostanzialmente al principio che, di norma, debbano essere assicurati ai lavoratori in questione periodi di riposo e di pausa superiori alle prescrizioni minime della disciplina generale in materia di orario di lavoro (di cui alle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE: cfr. infra).
L’Accordo introduce in primo luogo due nuove definizioni in relazione alla specificità ed ai bisogni del settore: la nozione di tempo di guida e quella di lavoratore mobile che effettua servizi di interoperabilità transfrontaliera.
Il riposo giornaliero “in residenza” del personale mobile dovrà avere una durata minima di 12 ore consecutive, anziché di 11 ore; invece il riposo giornaliero “fuori residenza”, che comunque deve essere seguito da un riposo giornaliero in residenza, dovrà avere una durata minima di 8 ore consecutive.
Per i macchinisti la pausa dovrà essere di almeno 45 minuti se la durata dell’orario di lavoro supera le 8 ore giornaliere, altrimenti sarà di 30 minuti; in ogni caso “la collocazione temporale e la durata della pausa dovranno consentire l’effettivo recupero da parte del lavoratore”. Per il personale di accompagnamento invece deve essere garantita una pausa di 30 minuti.
Al lavoratore mobile è assicurato inoltre un periodo minimo di riposo settimanale ininterrotto di 24 ore e quindi ogni anno gli spettano 104 periodi di riposo di 24 ore.
La durata del “tempo di guida”, cioè del periodo durante il quale il macchinista è responsabile della guida di un veicolo ferroviario, non può superare le 9 ore per una prestazione diurna e le 8 ore per una prestazione notturna; peraltro per ogni 2 settimane è stabilito un tempo massimo di guida di 80 ore.
Inoltre, per consentire di verificare il rispetto di tali prescrizioni, deve essere predisposta una scheda di servizio che riporti le ore di lavoro e i periodi di riposo dei lavoratori mobili. Tale scheda deve essere conservata dall’impresa per almeno un anno.
Nell’ordinamento nazionale si è giunti finalmente ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il D.Lgs. n. 66/2003[135], recante “Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro”.
Si rileva che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviari e marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Tuttavia successivamente la direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, che modifica la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente esclusi (quindi anche i lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario)[136].
Con i D.Lgs. n. 108/2005[137] e n. 185/2005[138] si è poi provveduto al recepimento rispettivamente della direttiva n. 1999/63/CE in materia di orario di lavoro della gente di mare e della direttiva n. 2000/79/CE in materia di orario di lavoro del personale di volo.
Di recente la legge comunitaria 2004 (legge n. 62/2005) ha previsto nell’Allegato B il recepimento della Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, che provvede a codificare la Direttiva 93/104/CE in quanto tale direttiva ha subito nel tempo sostanziali modifiche; la Direttiva 93/104/CE viene, pertanto, contestualmente abrogata dalla direttiva 2003/88/CE.
Si ricorda che l’art. 14 della Direttiva 2003/88/CE (che riproduce identica disposizione contenuta nella direttiva 93/104/CE) prevede che altri atti normativi comunitari possano contenere prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione del lavoro per determinate occupazioni o categorie professionali. Inoltre l’art. 17, par. 3, lettera e) della citata direttiva, riproducendo sostanzialmente una simile disposizione già contenuta nella direttiva 93/104/CE, prevede che si possa derogare, in determinate condizioni, alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 16 - in materia di riposi giornalieri e settimanali, di pause di lavoro e di durata del lavoro notturno -, nel caso di lavoratori del settore dei trasporti ferroviari che svolgano determinate mansioni (attività discontinue, servizio a bordo di treni, attività connesse con gli orari del trasporto ferroviario).
La Direttiva 2003/88/CE non è stata ancora recepita nell’ordinamento nazionale.
Il D.Lgs. n. 66/2003 (art. 3) ha fissato l’orario normale di lavoro in 40 ore settimanali, recuperando, quasi letteralmente, il disposto di cui all’articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 24 giugno 1997, n. 196, cui si dà una valenza generale, volta a superare le discipline particolari per vari settori.
Viene quindi confermata:
§ la durata normale dell'orario di lavoro, pari a 40 ore settimanali;
§ l'attribuzione di ampi poteri alla contrattazione collettiva nazionale, che potrà:
- ridurre l'orario normale (a tutti gli effetti legali);
- riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni in periodi plurisettimanali fino al massimo di un anno.
E’ da ritenere che rimanga in vigore la previsione di incentivi per la riduzione o rimodulazione contrattata dell'orario di lavoro, con particolare riguardo ai casi in cui il ricorso all'orario ridotto sia finalizzato a permettere nuove assunzioni oppure per affrontare situazioni di eccedenza di personale (articolo 13, commi 2 e 3, della legge n. 197/1996). Si tratta di interventi volti ad agevolare una gestione più flessibile del tempo di lavoro, per adattarsi alle esigenze dell'azienda nell'arco dell'anno, nell'ottica di una miglior produttività e di un abbassamento dei costi. Ciò tuttavia potrà avvenire solo sulla base di un accordo sindacale di livello nazionale[139].
Inoltre vengono introdotti i nuovi concetti, rispetto alla disciplina previgente, di durata massima e di durata media. In particolare:
§ si demanda alla contrattazione collettiva la fissazione della durata massima settimanale dell’orario di lavoro, che si ottiene sommando la durata normale del lavoro con l’aggiunta delle ore di straordinario ammissibili;
§ si prevede che la durata media dell’orario di lavoro non può superare le 48 ore per ogni periodo di sette giorni. La durata media è data dalla somma di ore lavorative effettivamente svolte (compresi gli straordinari) dal lavoratore in un dato periodo di tempo, divisa per il numero di settimane presenti in quel periodo. In ogni caso la durata media non potrà essere superiore alla durata massima.
Poiché la durata massima dell’orario di lavoro viene stabilita dalla contrattazione collettiva, essa terrà conto delle caratteristiche dell’attività lavorativa svolta nei vari settori. La durata media invece è fissata dalla legge per tutti i settori economici. Per evitare che, in relazione alle particolari modalità di svolgimento di alcune attività lavorative, si superino le 48 ore settimanali, è previsto che la durata media dell’orario di lavoro debba essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi. Il riferimento all’arco temporale dei quattro mesi per il rispetto della durata media settimanale comporta il superamento o meglio l’”assorbimento” del limite trimestrale delle 80 ore di straordinario previsto dall’accordo interconfederale del 12 novembre 1997. Inoltre i contratti collettivi nazionali di lavoro possono elevare il periodo di riferimento per il calcolo della media fino a sei mesi o anche fino a dodici mesi a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all’organizzazione del lavoro, specificate nei contratti stessi.
Un’altra novità è costituita dall’estensione a tutti i settori produttivi del diritto del lavoratore a undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore (salve le deroghe previste dalla contrattazione collettiva), precedentemente previsto per il solo settore industriale. Per alcuni settori tale previsione potrebbe dimostrarsi eccessivamente rigida (si pensi alle imprese del settore turistico); tuttavia a tale esigenza potrebbe sopperire la contrattazione collettiva o, in mancanza di quest’ultima, il provvedimento ministeriale di cui all’articolo 17, comma 2, del D.Lgs. n. 66/2003.
La nuova disciplina sull’orario di lavoro estende in via generale il periodo di ferie retribuite, che non può essere inferiore a 4 settimane. Attualmente, in base alla legge 10 aprile 1981, n. 157, i contratti collettivi non possono di regola prevedere periodi di ferie inferiori alle tre settimane lavorative.
Direttiva 2005/56/CE
(Fusioni transfrontaliere delle società di capitali)
La direttiva 2005/56/CE reca la disciplina delle fusioni transfrontaliere tra le società di capitali.
Il preambolo della direttiva (considerando 1), richiamata la necessità di cooperazione e di raggruppamento tra società di capitali di Stati membri diversi, rileva che, al fine di garantire il completamento e il funzionamento del mercato unico, risulta necessario adottare disposizioni comunitarie volte a facilitare la realizzazione di fusioni transfrontaliere tra diversi tipi di società di capitali soggette alle legislazioni di Stati membri diversi.
L’articolo 1, nel definire l’ambito di applicazione della direttiva, chiarisce che per fusioni transfrontaliere s’intendono le “fusioni tra società di capitali costituite in conformità della legislazione di uno Stato membro e aventi la sede sociale, l’amministrazione centrale o il centro di attività principale nella Comunità, a condizione che almeno due di esse siano soggette alla legislazione di Stati membri diversi”.
L’articolo 2 definisce la fusione come l’operazione mediante la quale due o più società, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, trasferiscono la totalità del loro patrimonio attivo e passivo ad altra società preesistente (“società incorporante”), ovvero ad una società da loro costituita (“nuova società”) mediante l’assegnazione ai loro soci di titoli o quote della società incorporante (ovvero della nuova società) ed eventualmente di un conguaglio in contanti non superiore al 10 per cento del valore nominale di tali titoli o di tali quote.
Con riferimento a tale aspetto, l’articolo 3, paragrafo 1, precisa che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva anche le operazioni di fusione transfrontaliera nelle quali l’eventuale conguaglio in contanti superi il 10 per cento del valore nominale, qualora ciò sia consentito dalla legislazione di almeno uno degli Stati membri interessati.
Nell’ordinamento italiano l’articolo 2501-ter, secondo comma, del codice civile precisa che, per le fusioni tra società di capitali, il conguaglio in denaro non può essere superiore al 10 per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate.
In base al medesimo articolo 2 viene definita fusione, e quindi individuata come oggetto della direttiva, anche l’operazione mediante la quale una società trasferisce, a causa e all’atto dello scioglimento senza liquidazione, la totalità del proprio patrimonio attivo e passivo alla società che detiene la totalità delle quote o dei titoli rappresentativi del suo capitale sociale.
L’articolo 3 prevede, al paragrafo 3, che la direttiva non si applica alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società avente per oggetto l’investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, che opera secondo il principio della ripartizione del rischio e le cui quote, a richiesta dei possessori, sono riscattate o rimborsate, direttamente o indirettamente, attingendo alle attività di detta società.
Il paragrafo 2 del medesimo articolo consente inoltre agli Stati membri di non applicare la direttiva alle fusioni transfrontaliere a cui partecipa una società cooperativa, anche nei casi in cui quest’ultima rientrerebbe nella definizione di società di capitali enunziata nell’articolo 2, paragrafo 1.
L’articolo 4 rimette alle legislazioni nazionali degli Stati membri l’individuazione delle fattispecie di fusione ammissibili e quindi assoggettate alla direttiva. Si prevede infatti che le fusioni transfrontaliere siano possibili solo tra tipi di società a cui la legislazione nazionale degli Stati membri interessati consente di fondersi. Inoltre, se la legislazione di uno Stato membro consente alle autorità nazionali di opporsi, per motivi d’interesse pubblico, ad una fusione a livello nazionale, tale legislazione si applica anche a una fusione transfrontaliera, nella quale ad almeno una delle società coinvolte sia applicabile tale legislazione. Ciò vale in particolare per quel che concerne il processo decisionale relativo alla fusione e la protezione dei creditori delle società che partecipano alla fusione, degli obbligazionisti e dei possessori di titoli e quote, nonché dei lavoratori per gli aspetti che non sono già disciplinati dalla direttiva.
Vengono comunque fatte salve le previsioni dell’articolo 21 del regolamento (CE) n. 139 del 20 gennaio 2004 in materia di controllo delle concentrazioni tra imprese, che definisce l’ambito di applicazione della disciplina comunitaria in materia.
La direttiva prende quindi in esame i seguenti aspetti:
a) forme di pubblicità della fusione e informazione dei soci (articoli da 5 a 8)
b) procedura della fusione e controllo di legittimità (articoli da 9 a 13)
c) effetti della fusione (articoli 14 e 15)
d) tutela delle forme di partecipazione dei lavoratori (articolo 16)
Forme di pubblicità
L’articolo 5 prevede che l’organo di direzione o di amministrazione di ogni società che partecipa ad una fusione prepara il progetto comune di fusione transfrontaliera. In tale progetto devono, tra le altre cose, essere indicati:
a) la forma, la denominazione e la sede statutaria delle società che partecipano alla fusione e quelle previste per la società derivante dalla fusione;
b) il rapporto di cambio dei titoli o delle quote rappresentativi del capitale sociale;
c) l’atto costitutivo e lo statuto della società derivante dalla fusione.
L’articolo 6 prevede che il progetto comune di fusione transfrontaliera sia pubblicato, per ciascuna delle società che partecipano alla fusione, secondo le modalità previste dalla legislazione nazionale di ciascuno Stato membro, al più tardi un mese prima dell’assemblea generale che deve decidere al riguardo.
L’articolo 7 prevede che l’organo di direzione o di amministrazione di ciascuna delle società partecipanti alla fusione redige una relazione destinata ai soci, nella quale illustra e giustifica gli aspetti giuridici ed economici della fusione transfrontaliera e spiega le conseguenze della fusione per soci, creditori e lavoratori. A tale relazione viene allegato, qualora pervenga in tempo utile, il parere espresso dai rappresentanti dei lavoratori della società, secondo quanto previsto dalla legge nazionale.
L’articolo 8 richiede una relazione di esperti indipendenti, la quale deve in particolare indicare, sulla base di parametri che devono essere resi noti, se il rapporto di cambio tra i titoli o le quote del capitale delle società risulti congruo, come previsto per le fusioni tra società per azioni dall’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 78/855/CEE del Consiglio.
Procedura della fusione e controllo di legittimità
L’articolo 9 affida la decisione sull’approvazione del progetto comune di fusione transfrontaliera all’assemblea generale di ciascuna delle società che partecipano alla fusione. L’assemblea può subordinare la realizzazione della fusione alla propria espressa approvazione delle modalità per la partecipazione dei lavoratori nella società derivante dalla fusione.
L’articolo 10 prevede che ogni Stato membro designi l’autorità competente per controllare la legittimità della fusione, con specifico riferimento all’adempimento delle procedure previste da ciascuna della società coinvolta. Tali autorità devono rilasciare a ciascuna delle società che partecipano alla fusione un certificato attestante a titolo definitivo l’adempimento regolare degli atti e delle formalità preliminari alla fusione. Il successivo articolo 11 prevede invece che ogni Stato membro designi l’autorità competente per quel che concerne la realizzazione della fusione. Tale autorità deve in particolare controllare che le società che partecipano alla fusione abbiano approvato il progetto comune di fusione negli stessi termini.
L’articolo 12 precisa che la legislazione dello Stato membro cui è soggetta la società derivante dalla fusione transfrontaliera determina la data a partire dalla quale la fusione ha efficacia.
L’articolo 13 rimette alla legislazione di ciascuno degli Stati membri cui sono soggette le società partecipanti alla fusione la determinazione delle modalità di pubblicità della realizzazione della fusione transfrontaliera, mediante il registro centrale o il registro di commercio o il registro delle imprese previsto dall’articolo 3 della già richiamata direttiva 1968/151/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/58/CE (che contempla anche la registrazione per via elettronica dal 1° gennaio 2007). Il registro per l’iscrizione della società derivante dalla fusione notifica immediatamente al registro, presso il quale ciascuna di queste società è tenuta a depositare gli atti, che la fusione ha acquisito efficacia.
Effetti della fusione
L’articolo 14 regola gli effetti della fusione transfrontaliera, con riferimento specifico alle diverse fattispecie di fusione. In particolare, si prevede il trasferimento dell’intero patrimonio attivo e passivo delle società incorporate (ovvero di quelle che partecipano alla fusione) alla società incorporante (ovvero alla nuova società); i soci delle società incorporate o partecipanti diventano soci della società incorporante ovvero della nuova società; le società incorporate (o partecipanti) si estinguono.
Partecipazione dei lavoratori
L’articolo 16 prevede che, in materia di partecipazione dei lavoratori, la società derivante della fusione sia, in linea generale, soggetta alle disposizioni vigenti nello Stato membro in cui è situata la sua sede sociale.
Sono tuttavia previsti dei casi in cui gli Stati membri dovranno disciplinare la partecipazione dei lavoratori sulla base dei princìpi individuati dalla direttiva 2001/86/CE del Consiglio dell’8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società europea di cui al regolamento (CE) n. 2157 del 2001 per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori.
La società europea (Societas Europaea o SE)è una società azionaria dotata di personalità giuridica caratterizzata dalla limitazione della responsabilità del socio al capitale sottoscritto. È altresì una società transnazionale in quanto prende origine dall’intento di raggruppare due o più imprese costituite secondo la legge di almeno due Stati membri differenti ovvero deriva dalla trasformazione di una preesistente società azionaria già dotata di struttura transnazionale. Nel disegno del regolamento (CE) n. 2157/2001 la società attinge la sua disciplina, oltre che dalla normativa di fonte comunitaria, anche dalla normativa nazionale dello Stato in cui la società europea colloca la sua sede, cui il regolamento stesso fa per alcuni aspetti rinvio. La società europea deve avere un capitale minimo di 120.000 euro e la sua sede deve essere posta, all’interno dell’Unione europea nello stesso Stato in cui si trova l’amministrazione centrale.
In particolare, tali norme dovranno essere applicate quando una delle società coinvolte nella fusione, con un numero di dipendenti medio, nei sei mesi precedenti la pubblicazione del progetto di fusione transfrontaliera, superiore a cinquecento, sia gestita in regime di partecipazione dei lavoratori come definito dall’articolo 2, lettera k), della direttiva 2001/86/CE (vale a dire sia prevista l’elezione o la designazione di alcuni dei membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società da parte dei lavoratori o dei loro rappresentanti, ovvero, ai lavoratori o ai loro rappresentanti sia riconosciuto il potere di raccomandare o di opporsi alla designazione di alcuni o di tutti i membri dell’organo di vigilanza o di amministrazione della società).
Le disposizioni della direttiva 2001/86/CE sopra richiamate dovranno essere osservate anche quando la legislazione nazionale applicabile alla società derivante dalla fusione non preveda un livello di partecipazione almeno identico a quello attuato nelle società che partecipano alla fusione (misurato, ad esempio, con riferimento alla quota di rappresentanti dei lavoratori tra i membri dell’organo di amministrazione o dell’organo di vigilanza) ovvero non contempli, per i lavoratori di stabilimenti della società derivante dalla fusione, un diritto ad esercitare diritti di partecipazione identico a quello di cui godono i lavoratori impiegati nello Stato membro in cui è situata la sede sociale della società derivante dalla fusione.
Si prevede in particolare l’applicazione delle disposizioni della direttiva 2001/86/CE che:
a) prescrivono, all’atto della costituzione della società europea, la negoziazione con i rappresentanti dei lavoratori sulle modalità di coinvolgimento dei lavoratori nella società europea e le modalità con cui deve avvenire tale negoziazione (articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, paragrafo 4, primo comma, primo trattino, e secondo comma, e paragrafi 5 e 7; articolo 4, paragrafo 1, paragrafo 2, lettere a), g) e h), e paragrafo 3; articoli 5 e 6);
b) stabiliscono che gli Stati membri individuino le disposizioni di riferimento al fine di realizzare gli obiettivi di coinvolgimento dei lavoratori indicati nell’allegato alla direttiva (articolo 7);
c) tutelano la riservatezza delle informazioni acquisite nel corso della negoziazione tra società e rappresentanze dei lavoratori (articolo 8);
d) garantiscono ai rappresentanti dei lavoratori le stesse protezioni previste per i rappresentanti dei lavoratori dalla legge o dalle prassi vigenti nello Stato in cui sono impiegati (articolo 10);
e) impongono agli Stati membri di garantire l’osservanza della direttiva (articolo 12);
f) individuano, tra le disposizioni di riferimento, l’elezione ovvero la designazione o la raccomandazione di un numero di membri dell’organo di amministrazione o di vigilanza della società europea pari alla più alta quota applicabile nelle società partecipanti prima dell’iscrizione della società europea (allegato, parte terza, lettera b).
Lo stesso, al paragrafo 6, prevede altresì che la società derivante dalla fusione assuma una forma giuridica che preveda un regime di partecipazione dei lavoratori, se almeno una delle società che partecipano alla fusione sia gestita in tale regime ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo 16.
Il recepimento della direttiva comporterà pertanto l’introduzione nell’ordinamento italiano, con riferimento alle specifiche fattispecie previste dall’articolo 16 della direttiva, di forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione delle società, attualmente previste soltanto per la società europea. Merita peraltro ricordare, a questo proposito, che proprio la presenza di norme, attualmente non previste nell’ordinamento italiano, sulla partecipazione dei lavoratori alla gestione delle società, avevano indotto l’Italia, nel Consiglio competitività del 25 novembre 2004, ad esprimere un voto contrario su un primo progetto di direttiva. Del voto contrario dà conto la relazione sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2004 (Doc. LXXXVII, n. 5, pag. 50).
Il termine per il recepimento della direttiva, a norma dell’articolo 19, è stabilito nel 15 dicembre 2007.
Le disposizioni della direttiva, una volta recepite nell’ordinamento italiano, costituiranno una disciplina speciale per le fusioni transfrontaliere tra società di capitali, rispetto a quanto previsto, con riferimento alle fusioni tra società, dal capo X del titolo V del libro V del codice civile (articoli 2501 e seguenti), introdotto dal decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
II 1° dicembre 2005 la Commissione europea ha presentato il Libro bianco sulla politica comunitaria nel settore dei servizi finanziari 2005-2010 (COM(2005)629)[140].
Il Libro bianco, che fa seguito alla consultazione pubblica avviata con il Libro verde sui servizi finanziari, indica i seguenti obiettivi generali della politica dell’Unione europea nel settore dei servizi finanziari:
· consolidare il mercato finanziario comunitario, al fine di renderlo integrato, aperto, inclusivo, competitivo ed economicamente efficiente;
· rimuovere le residue barriere affinché i capitali possano circolare liberamente all’interno del territorio comunitario al prezzo più basso possibile, con una disciplina di vigilanza prudenziale che assicuri livelli adeguati di stabilità finanziaria e di protezione dei consumatori;
· garantire l’applicazione della legislazione comunitaria esistente e mettere in atto le iniziative di semplificazione e miglioramento del quadro normativo;
· rafforzare la cooperazione tra le autorità di vigilanza, approfondire le relazioni con gli altri mercati finanziari.
Il 5 maggio 2006 il Consiglio ha esaminato il libro bianco adottando conclusioni. Il libro bianco è attualmente in attesa di esame da parte del Parlamento europeo.
Direttive 2005/61/CE e 2005/62/CE
(Disposizioni in materia di sicurezza dei servizi trasfusionali)
Le Direttive in esame costituiscono un’integrazione ed un completamento della disciplina comunitaria di base in materia di sicurezza del sangue umano e dei componenti del sangue, di cui alla direttiva 2002/98/CE[141], volta a garantire un livello elevato e comparabile di qualità e di sicurezza delle procedure di trasfusione in tutti gli Stati membri, nel presupposto che l’autosufficienza ed un’adeguata sicurezza possono essere conseguiti solo a livello comunitario. A questo fine sono dettate regole su raccolta, controllo, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e sono definiti i requisiti essenziali dei test di controllo, obbligatori, sul sangue importato da Stati terzi.
La direttiva 2002/98/CE[142] reca definizioni sia tecniche che generali (“sangue”, “componente del sangue”, “trasfusione autologa”, “centro ematologico”, “banca del sangue di un ospedale “, “incidente grave”, reazione indesiderata grave”, “emovigilanza”, “ispezione” ecc.) (art. 3).
Gli Stati membri designano l’autorità o le autorità responsabili per l’applicazione della disciplina introdotta dalla direttiva e restano comunque liberi di adottare misure di protezione più severe (art. 4).
La raccolta e il controllo possono essere effettuati unicamente da centri ematologici che abbiano ottenuto una designazione, un’autorizzazione, un accreditamento o una licenza da parte delle autorità competenti nei rispettivi Paesi. A tal fine, i centri ematologici forniscono alle autorità competenti una serie di informazioni dettagliatamente elencate nell’allegato I della direttiva. Le autorità competenti possono sospendere o revocare le autorizzazioni qualora le ispezioni o le misure di controllo (appositamente disposte dalle autorità competenti con frequenza non superiore a due anni) dimostrino, che il centro non soddisfa i requisiti posti dalla direttiva (artt. 5-8)
I centri, inoltre, sono tenuti a designare un responsabile per il quale la direttiva stabilisce condizioni minime di qualificazione (laurea e almeno due anni di esperienza nel settore con il compito di espletare specifiche funzioni compiti in possesso di laurea ed esperienza nel settore). Il personale che interviene in tutte le fasi dell’attività trasfusionale deve possedere una qualificazione adeguata e deve essere periodicamente aggiornato (artt. 9 e 10).
Il percorso seguito dal sangue e suoi componenti deve essere rintracciabile (dal donatore al ricevente e viceversa); pertanto ciascuna singola donazione deve essere identificata. Incidente gravi o gravi reazioni indesiderate vanno notificati alle autorità nazionali e comunitarie. Sono inoltre dettate regole per la segretezza dei dati personali (artt. 14-24).
E’ previsto un costante scambio di informazioni tra gli Stati membri e un monitoraggio dell’attività svolta. Spetta agli Stati membri la determinazione delle sanzioni (artt. 25-27).
In particolare, la direttiva 2002/98/CE attribuisce alla Commissione, assistita da Comitati scientifici (artt. 28-30), la definizione e l’aggiornamento della disciplina di dettaglio su aspetti di rilievo quali:
a) requisiti in materia di rintracciabilità del percorso;
b) informazioni da fornire ai donatori;
c) informazioni da richiedere ai donatori;
d) requisiti relativi all’idoneità dei donatori di sangue e di plasma;
e) requisiti per la conservazione, il trasporto e la distribuzione;
f) requisiti di qualità e sicurezza del sangue e dei suoi componenti;
g) norme specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i centri ematologici;
h) procedura comunitaria di notifica di gravi incidenti o reazioni indesiderate gravi.
In attuazione di tali disposizioni è stata emanata in un primo momento la direttiva 2004/33/CE, attuata nel nostro ordinamento dal D.M. del 3 marzo 2005[143] che, oltre a determinare con precisione le diverse definizioni in materia, stabilisce in dettaglio i requisiti tecnici di cui alle lettere b), c), d), e), f).
Con le due direttive in esame si provvede a disciplinare gli altri aspetti della disciplina di dettaglio sopra indicati.
In particolare, la direttiva 2005/61/CE[144]riguardaspecificamentei profili di cui alle lettere a) e h). A tale riguardo, si prevede:
- l’obbligo degli Stati membri di garantire la tracciabilità del sangue e degli emocomponenti attraverso un sistema di identificazione del donatore, del sangue prelevato, di ogni componente preparato, e delle strutture impegnate nelle diverse operazioni; i dati puntualmente indicati nell’allegato I devono essere conservati per almeno 30 anni (artt. 2, 3 e 4);
- un efficiente sistema di comunicazione degli effetti indesiderati gravi e degli incidenti gravi, fondato sulla notifica rapida dei presunti effetti indesiderati gravi, cui deve far seguito una relazione alla fine degli accertamenti ed un rapporto annuale generale. Gli allegati II e III alla direttiva indicano in modo dettagliato i dati oggetto delle procedure di notifica (artt. da 5 a 9).
Per quanto concerne, invece, la direttiva 2005/62/CE[145],essariguardaspecificamentei profili di cui alla lettera g) (sistema di qualità per i centri ematologici). A tale riguardo, l’allegato alla direttiva detta disposizioni dettagliate in ordine al personale, ai locali, alle attrezzature, alle modalità di raccolta, analisi, lavorazione, conservazione e distribuzione del sangue.
Il termine di recepimento di entrambe le direttive 2005/61 e 2005/62 è stabilito al 31 agosto 2006[146].
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Il 19 giugno 2006 la Commissione ha presentato la prima relazione sull’applicazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti (COM(2006)313).
La relazione fornisce il quadro della situazione nei 15 Stati membri che appartenevano all’Unione europea al 31 dicembre 2003 e fa riferimento, in particolare, agli obblighi delle autorità degli Stati membri - centri ematologici, banche del sangue degli ospedali, ispezioni e misure di controllo -, alle disposizioni sui centri ematologici, alla gestione della qualità.
Direttiva 2005/64/CE
(Omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità)
Il provvedimento, finalizzato a ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente dei veicoli fuori uso, reca le disposizioni amministrative e tecniche per l’omologazione di alcune tipologie di veicoli - categorie M1 ed N1[147] - affinché i loro componenti e materiali possano essere riutilizzati, riciclati e recuperati(artt. 1 e 2). L’allegato I precisa le percentuali minime dell’85% della loro massa nei casi di riutilizzo e/o riciclo, e del 95% della loro massa, nei casi, invece, di riutilizzo e/o recupero.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva alcune tipologie di veicoli a causa delle intrinseche difficoltà nel calcolo delle quote di riciclabilità e ricuperabilità dei loro componenti (art. 3).
Gli standard tecnici da rispettare in base alla nuova direttiva sono quelli di recupero e riciclo dettati dalla direttiva 2000/53/CE sulla gestione dei veicoli a fine vita (art. 4).
Si ricorda che la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso è stata trasposta, nell’ordinamento nazionale, con il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, che ha provveduto ad introdurre una nuova disciplina in materia di gestione di rifiuti costituiti da veicoli fuori uso, dai loro componenti e materiali e dai pezzi di ricambio.
In proposito si segnala che tale decreto ha costituito oggetto di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea (n. 2003/2204) per il recepimento non corretto delle disposizioni contenute nella direttiva 2000/53/CE. Con l’art. 1, comma 5, della legge 17 agosto 2005, n. 168 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, al fine di recepire i rilievi formulati nel parere motivato complementare inviato dalla Commissione europea allo Stato italiano nell’ambito della procedura d’infrazione, il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni integrative e correttive del decreto n. 209.
Tali disposizioni sono state quindi adottate con il decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 149. Il disposto normativo del decreto n. 209/2003, così come modificato dal decreto n. 149/2006, ha individuato, pertanto, disciplinandole organicamente, le fasi della raccolta, del trattamento, del reimpiego e recupero dei veicoli fuori uso e dei suoi componenti e materiali.
La direttiva in esame incide sul principale provvedimento in materia di omologazione dei veicoli, ossia sulla direttiva 70/156/CEE. In base all’articolo 5, in particolare, i costruttori sono tenuti a fornire nuovi dati in merito all’omologazione riguardanti la natura dei materiali usati nella costruzione del veicolo e dei suoi componenti. L’allegato VI (al quale rinvia l’articolo 8) reca inoltre espresse modifiche agli allegati della direttiva del 1970.
Si ricorda che la direttiva 70/156/CEE stabilisce la procedura di omologazione di tutti i veicoli a motore muniti di un motore a combustione interna, e dei loro rimorchi fabbricati in una o in più fasi, nonché all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati ai suddetti veicoli e ai loro rimorchi .
La direttiva in esame prevede, inoltre, che nessuna omologazione possa essere rilasciata in mancanza di un previo accertamento della corretta gestione degli aspetti di riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità da parte del costruttore, al quale verrà rilasciato un certificato di conformità (allegato IV), valido per almeno due anni a decorrere dalla data del rilascio, prima che vengano effettuati nuovi controlli (art. 6).
Per quanto riguarda le scadenze temporali per l’entrata in vigore dell'omologazione, l’articolo 10 prevede che:
§ a partire dal 15 dicembre 2006, gli Stati membri non possano rifiutare il rilascio dell'omologazione CE o nazionale nei confronti dei veicoli che soddisfano i paramentri di riciclabilità dei propri componenti stabiliti dalla direttiva, e proibire l'immatricolazione, la vendita o l'entrata in funzione di nuovi veicoli;
§ con effetto dal 15 dicembre 2008, gli Stati membri rifiutino, invece, l’omologazione CE o nazionale dei veicoli che non soddisfano i requisiti della direttiva;
§ a partire dal 15 luglio 2010, gli Stati membri rifiutino l'immatricolazione, la vendita o l’entrata in funzione di nuovi veicoli che non rispettano i parametri di riciclabilità dei propri componenti stabiliti dalla direttiva e considerino non più validi i certificati di idoneità che accompagnano i nuovi veicoli.
In base all’articolo 11, infine, gli Stati membri hanno l’obbligo di conformarsi alle disposizioni recate dalla direttiva entro il 15 dicembre 2006.
Direttiva 2005/66/CE
(Impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore)
La direttiva 2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 – che rientrano nel Programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010)[148] – introducono –ai fini dell’omologazione dei veicoli a motore – nuove prescrizioni tecniche per i sistemi di protezione frontale, forniti sia come equipaggiamento originale del veicolo[149] che come entità tecniche separate[150], che, in quanto misure di sicurezza passiva, sono finalizzate a migliorare la sicurezza dei pedoni e dei veicoli.
Dai consideranda della direttiva in esame emerge che la direttiva ha lo scopo di armonizzare negli Stati membri le prescrizioni tecniche per l'omologazione dei sistemi di protezione frontale per impedire che siano adottate prescrizioni divergenti e per assicurare il corretto funzionamento del mercato interno dal momento che taluni di tali sistemi costituiscono un pericolo per la sicurezza dei pedoni e di altri utenti della strada in caso di urto con un veicolo a motore. Per questo tali prescrizioni dovrebbero essere considerate anche nel contesto della direttiva 2003/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, relativa alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili prima e in caso di urto con un veicolo a motore. Tale direttiva che è stata recepita con decreto ministeriale del 25 marzo 2004 si applica esclusivamente alle superfici frontali dei veicoli a motore delle categorie M1 eN1 (vedi nota 2) nell’eccezione della massa massima non superiore a 2,5 tonnellate.
La direttiva in esame – introducendo le nuove prescrizioni tecniche (che sono contenute nei tre allegati[151] e concernono ambiti strettamente tecnici quali ad esempio la distanza longitudinale tra la parte più avanzata del paraurti e la parte più avanzata del sistema di protezione frontale) – reca modifiche agli allegati della direttiva 70/156/CEE[152]del Consiglio del 6 febbraio 1970 che reca la disciplina comunitaria relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi[153].
La direttiva 70/156/CEE stabilisce la procedura di omologazione di tutti i veicoli muniti di un motore a combustione interna, e dei loro rimorchi fabbricati in una o in più fasi[154], nonché all'omologazione dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati ai suddetti veicoli e ai loro rimorchi[155].
La direttiva reca:
Ø prescrizioni relative all’ omologazione dei sistemi di protezione frontale. In particolare:
§ a decorrere dal 25 agosto 2006, gli Stati membri non possono negare,per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale –in relazione ai nuovi tipi di veicoli che sono provvisti di sistemi di protezione frontale o ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata, rispondentialle prescrizioni previste dall'allegato I e dall'allegato II della direttiva – il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale o vietare l'immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione;
§ a decorrere dal 25 novembre 2006, gli Stati membri negano il rilascio dell'omologazione CE o dell'omologazione nazionale riguardo ai nuovi tipi di veicoli provvisti di sistemi di protezione frontale o ai nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata che non rispondano alle prescrizioni degli allegati I e II della direttiva;
§ a decorrere dal 25 maggio 2007 gli Stati membri - per motivi riguardanti i sistemi di protezione frontale - considerano non più validi i certificati di conformità dei veicoli non rispondenti alle prescrizioni dell’allegato I e dell’allegato II[156]e vietano l’immatricolazione, la vendita o la messa in circolazione di veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità. Per i nuovi tipi di sistemi di protezione frontale resi disponibili come entità tecnica separata, si prevede che le prescrizioni degli allegati I e II della direttiva diventino obbligatori in quanto direttiva particolare di riferimento della citata direttiva 70/156/2005[157]: pertanto, gli Stati membri anche per tali sistema che non rispondano alle prescrizioni degli allegati I e II della direttiva considerano non più validi i certificati di conformità;
Ø disposizioni relative alle misure di applicazione; in particolare, si prevedeche le prescrizioni tecniche da osservare nelle prove cui i sistemi di protezione frontale devono essere sottoposti[158] (prova d'urto della gamba contro il sistema di protezione frontale, prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale e prova d'urto della testa di un bambino o di un giovane adulto contro il sistema di protezione frontale) sono adottate dalla Commissione secondo la particolare procedura indicata dall’articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 70/156/CEE;
Ø disposizioni relativealla revisione della direttiva: entro il 25 agosto 2010, la Commissione rivede le disposizioni tecniche della direttiva e in particolare quelle che richiedono la prova d'urto della coscia contro il sistema di protezione frontale, l'inserimento della prova d'urto della testa di un adulto contro il sistema di protezione frontale e le specifiche della prova d'urto della testa di un bambino contro il sistema di protezione frontale. Dai risultati conseguiti dalla revisione – che saranno oggetto di una relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – dipenderà l’eventuale revisione delle disposizioni tecniche della direttiva che avverrà secondo la citata procedura di adeguamento della direttiva di cui all’articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato alla data del 25 agosto 2006.
Direttiva 2005/68/CE
(Riassicurazione)
La direttiva 2005/68/CE regola l’esercizio delle attività riassicurative da parte delle imprese di riassicurazione specializzate, che in precedenza –diversamente da quelle svolte dalle imprese di assicurazione – non erano oggetto di disciplina comunitaria. Pur essendo state da tempo eliminate le restrizioni alla libertà di stabilimento e alla libera prestazione dei servizi, fondate sulla nazionalità o sulla residenza del riassicuratore, permangono quindi diverse discipline nazionali sulla regolamentazione prudenziale della riassicurazione e differenti livelli di vigilanza. La nuova direttiva è stata adottata per armonizzare questi aspetti, allo scopo di completare il mercato interno dei servizi finanziari e di integrare la disciplina relativa alla vigilanza. Essa è volta a consentire il reciproco riconoscimento delle autorizzazioni e dei sistemi di controllo prudenziale e a permettere il rilascio di un'autorizzazione unica valida in tutta la Comunità, con applicazione del principio della vigilanza da parte dello Stato membro d'origine.
La direttiva riguarda le imprese di riassicurazione che esercitano esclusivamente l'attività riassicurativa e non praticano operazioni di assicurazione diretta; vi sono comprese le cosiddette imprese di riassicurazione «captive», create o possedute da un'impresa finanziaria non assicurativa o da una o più imprese non finanziarie allo scopo di riassicurare esclusivamente le esposizioni ai rischi delle imprese cui appartengono (esclusi in ogni caso i rischi assunti nell’esercizio dell’attività assicurativa). Per garantire la solidità finanziaria delle imprese di assicurazione esercenti anche la riassicurazione, ancorché soggette al regime di vigilanza per esse previsto, si applicano ad esse le disposizioni riguardanti il margine di solvibilità richiesto per le imprese di riassicurazione, laddove il volume delle attività riassicurative rappresenti una parte significativa del volume globale delle loro attività.
Secondo le disposizioni contenute nel titolo II (articoli da 3 a 14), l’accesso all'attività riassicurativa e il suo esercizio sono sottoposti ad autorizzazione amministrativa, rilasciata – alle condizioni previste nella direttiva – dalle autorità competenti dello Stato membro in cui l'impresa di riassicurazione ha la sede; su questa base, essa può operare nella Comunità, sia in regime di libero stabilimento, sia in regime di libera prestazione di servizi.
L’impresa di riassicurazione può esercitare soltanto attività di riassicurazione e operazioni connesse (elaborazione di analisi statistiche o attuariali dei rischi o di ricerca per i suoi clienti). È ammesso anche l’esercizio di funzioni di società holding e di attività nel settore finanziario, restando escluso comunque lo svolgimento di attività bancarie e finanziarie indipendenti.
La direttiva, nei titoli III (articoli da 15 a 44) e V (articoli 47 e 48), disciplina le competenze relative alla vigilanza, spettanti all’autorità dello Stato membro d’origine, i poteri e i mezzi di cui questa dispone - con particolare riferimento all’acquisizione e alla cessione di partecipazioni nell’impresa, alla solvibilità, alla costituzione di riserve tecniche sufficienti e riserve di compensazione, nonché alla loro copertura mediante attivi di qualità -, le misure di salvaguardia e liquidazione e le sanzioni che essa può adottare. Non può essere imposta la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze, delle tariffe e dei formulari e altri stampati che l'impresa di riassicurazione intenda utilizzare nelle proprie relazioni con le imprese cessionarie o retrocessionarie.
Sono previsti lo scambio d’informazioni e la collaborazione fra le autorità di vigilanza competenti e le altre autorità od organismi che, per la funzione che svolgono, concorrono alla stabilità del sistema finanziario, sotto le necessarie garanzie in materia di segreto d’ufficio.
Sono altresì contemplati gli obblighi d’informazione del revisore dell’impresa di riassicurazione nei riguardi dell’autorità di vigilanza.
A garanzia della solvibilità, l'ammontare delle riserve tecniche è determinato in base alla direttiva 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione; è previsto altresì che lo Stato membro d'origine, per le attività riassicurative vita, possa stabilire norme più specifiche in base alla direttiva 2002/83/CE, relativa all'assicurazione sulla vita. Sono previste inoltre la costituzione di un margine di solvibilità, calcolato in base alle norme vigenti in materia di assicurazione diretta, rappresentato dal patrimonio libero e, con l'accordo delle autorità competenti, da elementi impliciti del patrimonio, e destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli, nonché la possibilità di richiedere riserve di compensazione non rientranti nel margine stesso.
Norme speciali (titolo IV: articoli 45 e 46) riguardano l'esercizio delle attività di riassicurazione “finite”, nonché le società veicolo che assumono rischi dalle imprese di assicurazione e riassicurazione e la rilevanza di tali rapporti agli effetti della determinazione delle riserve.
A norma dei titoli VI e VII (articoli da 49 a 52), alle imprese di riassicurazione aventi la sede fuori della Comunità non dev’essere concesso un trattamento più favorevole di quello riservato alle imprese di riassicurazione comunitarie. Tuttavia, è contemplata la conclusione di accordi internazionali con i paesi terzi, per determinare le modalità della vigilanza tenendo conto della dimensione internazionale dell’attività e prevedendo una procedura flessibile che consenta di valutare l'equivalenza prudenziale con i paesi terzi su una base comunitaria, in modo da favorire la liberalizzazione dei servizi riassicurativi nei paesi terzi attraverso lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi.
Le direttive 73/239/CEE, 92/49/CEE e 2002/83/CE vengono modificate (titolo IX: articoli da 57 a 60): eliminando il potere di «vigilanza indiretta» sulle imprese di riassicurazione da parte delle autorità competenti per le imprese di assicurazione diretta riassicurate presso di esse; abolendo le disposizioni che, in caso di riassicurazione, autorizzano comunque gli Stati membri ad esigere attivi a garanzia delle riserve tecniche dell'impresa di assicurazione riassicurata; sottoponendo alla disciplina della presente direttiva il margine di solvibilità richiesto alle imprese di assicurazione esercenti la riassicurazione, quando le operazioni di riassicurazione rappresentano una parte significativa del volume totale delle loro attività. Con modificazione alla direttiva 98/78/CE si provvede a che le imprese di riassicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo o riassicurativo siano soggette a vigilanza supplementare al pari delle imprese di assicurazione facenti attualmente parte di un gruppo assicurativo.
L’articolo 56 autorizza la Commissione ad adottare misure di esecuzione.
L’articolo 61 determina i diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione autorizzate o abilitate prima del 10 dicembre 2005.
L’articolo 63 consente agli Stati membri di differire fino al 10 dicembre 2008 l’applicazione delle disposizioni che vietano di imporre, per la costituzione di riserve tecniche, un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attivi a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell'esercizio a carico del riassicuratore che sia un'impresa di riassicurazione o di assicurazione autorizzata.
Il termine per il recepimento è stabilito dall’articolo 64 nel dicembre 2007.
Il recepimento potrà comportare la modificazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private, i cui titoli V (articoli da 57 a 61) e VI (articoli da 62 a 67) riguardano rispettivamente l’accesso all’attività di riassicurazione e il suo esercizio.
Direttiva 2005/71/CE
(Procedura per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica)
Finalità e contenuto della direttiva
Le disposizioni recate dalla direttiva 2005/71/CE del Consiglio del 12 ottobre 2005 sono volte a favorire l’ammissione e la mobilità dei ricercatori di Paesi terzi nel territorio dell’Unione.
La direttiva si colloca nel quadro delle decisioni assunte nel marzo 2000 dal Consiglio europeo di Lisbona, che, con l’obiettivo di rilanciare la competitività dell’economia europea, ha approvato, tra l’altro, la realizzazione di uno Spazio europeo della ricerca.
Per quanto riguarda le finalità della direttiva, nei consideranda si rileva che la globalizzazione dell’economia richiede una maggiore mobilità dei ricercatori, come ha riconosciuto anche il sesto programma quadro della Comunità europea[159], e una crescente apertura dei programmi di ricerca nazionali ed europei a ricercatori e gruppi di ricerca di Paesi terzi.
La direttiva intende contribuire alla realizzazione di tali obiettivi favorendo l’ammissione e la mobilità dei cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca, con lo scopo di porre la Comunità nella condizione di esercitare un maggiore richiamo nei confronti dei ricercatori di tutto il mondo e di migliorare le sue capacità di polo di ricerca a livello internazionale. Si sottolinea tra l’altro che, per conseguire entro il 2010 l’obiettivo fissato dal Consiglio europeo di Barcellona (marzo 2002) di investire il 3% del PIL nella ricerca, sono necessari 700.000 ricercatori, anche provenienti da Paesi terzi; ci si propone pertanto (punto 11 dei consideranda) di agevolare l’ammissione di questi ultimi, non richiedendo più, ove previsto, il rilascio di un permesso di lavoro oltre a quello di soggiorno.
La direttiva definisce una specifica procedura di ammissione per i cittadini di Paesi terzi che intendano realizzare un progetto di ricerca scientifica in uno degli Stati membri e che a tal fine necessitino di un periodo di soggiorno di durata superiore a tre mesi.
Più specificamente, la direttiva si applica ai ricercatori dei Paesi terzi selezionati da un istituto di ricerca per svolgere un progetto di ricerca (art. 2).
Sono espressamente esclusi dall’ambito di applicazione della direttiva (art. 3):
§ i richiedenti asilo.
Presupposto per l’applicazione del diritto di asilo è la nozione di rifugiato internazionale, cioè di colui che, direttamente (mediante provvedimento di espulsione o impedimento al rientro in patria) o indirettamente (per l’effettivo o ragionevolmente temuto impedimento dell’esercizio di uno o più diritti o libertà fondamentali), sia stato costretto dal Governo del proprio Paese ad abbandonare la propria terra e a “rifugiarsi” in un altro Paese, chiedendovi asilo. Questa nozione risulta ulteriormente specificata dall’art. 1 della Convenzione di Ginevra (ratificata dalla L. 24 luglio 1954, n. 722), che indica i seguenti motivi per i quali si ha diritto allo status di rifugiato: discriminazioni fondate sulla razza, sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico) sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale; limitazioni al principio della libertà di culto; persecuzione per le opinioni politiche;
§ coloro che sono tutelati da forme di protezione temporanea sussidiaria.
Si tratta dei profughi che lasciano il proprio Paese non a causa di misure di discriminazione individuale cui siano stati sottoposti (come i richiedenti asilo), bensì al verificarsi di gravi eventi (guerra civile, violenze generalizzate, aggressioni esterne, catastrofi naturali etc.);
§ i cittadini di Paesi terzi che chiedono di soggiornare in uno Stato membro come studenti ai sensi della direttiva 2004/114/CE per svolgere attività di ricerca per il conseguimento di un dottorato, per i quali sono mantenuti propri canali di ammissione;
La direttiva 2004/114/CE del 13 dicembre 2004, contenuta nella legge comunitaria 2005 (L. 29/2006; allegato A), ma non ancora recepita nel nostro ordinamento, stabilisce le condizioni e le procedure per l’ingresso e il soggiorno dei cittadini dei Paesi terzi, che si recano nel territorio degli Stati membri, per un periodo superiore ai tre mesi, per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato. Il possesso dei requisiti necessari per l’ammissione comporta il rilascio da parte delle autorità competenti di un permesso di soggiorno. Per gli studenti il permesso di soggiorno deve essere di durata pari ad un anno ed è rinnovabile;
§ i cittadini di Paesi terzi la cui espulsione sia stata sospesa per motivi di fatto o di diritto;
§ i ricercatori che siano stati assegnati da un istituto di ricerca ad altro istituto di ricerca in un altro Stato membro.
La specifica procedura di ammissione prevista dalla direttiva si articola nelle seguenti fasi:
§ gli istituti di ricerca che intendono accogliere ricercatori secondo la procedura di ammissione stabilita dalla direttiva devono ottenere dalle autorità dello Stato membro interessato un’autorizzazione preventiva, della durata minima di cinque anni, che certifichi, tra l’altro, che tali istituti svolgono attività di ricerca (art. 5);
§ l’istituto di ricerca sottoscrive quindi con il ricercatore una convenzione di accoglienza, che impegna il ricercatore alla realizzazione del progetto e l’istituto ad accoglierlo a tal fine.
La direttiva individua le condizioni (art. 6) la cui compresenza è richiesta per la firma della convenzione di accoglienza. L’istituto di ricerca può sottoscrivere la convenzione soltanto se:
§ il progetto di ricerca è stato accettato dagli organi di istituto previa verifica della sua validità e durata, delle disponibilità finanziarie per la realizzazione, della congruità dei titoli del ricercatore rispetto all’oggetto della ricerca;
§ il ricercatore dispone durante il soggiorno di adeguate risorse finanziarie mensili “per far fronte alle necessità” e alle spese per il viaggio di ritorno e di un’assicurazione per malattia;
§ nella convenzione sono specificati il rapporto giuridico e le condizioni di lavoro dei ricercatori.
Sono inoltre precisati (art. 7) i requisiti dei ricercatori per l’ammissione in uno Stato membro, che sono:
§ il possesso di un titolo di viaggio valido;
§ la sottoscrizione con un istituto di ricerca della citata convenzione di accoglienza;
§ il non essere considerato una minaccia per l’ordine, la sicurezza o la sanità pubblica.
All’accertamento del possesso dei requisiti necessari per l’ammissione consegue il rilascio da parte delle autorità nazionali competenti di un permesso di soggiorno della durata minima di un anno (o eventualmente più breve in relazione ai tempi di svolgimento del progetto di ricerca); tale permesso è rinnovabile se permangono le condizioni necessarie per il suo rilascio, ferma restando la possibilità di revoca o di rifiuto di rinnovo (art. 10) al venir meno dei requisiti o per motivi di sicurezza o di ordine pubblico o di sanità pubblica.
La decisione in merito al soggetto (ricercatore o istituto) tenuto a richiedere il permesso di soggiorno viene rimessa ai singoli Stati membri (art. 14).
Sono previste inoltre norme volte a tutelare l’unità familiare (art. 9): ai membri della famiglia del ricercatore è rilasciato un permesso di soggiorno di durata pari a quella del permesso concesso al ricercatore.
La direttiva prevede specifiche garanzie procedurali a favore dei ricercatori (art. 15): le autorità dei Paesi membri sono tenute ad esaminare tempestivamente le richieste di permesso di soggiorno ed a notificare agli interessati le decisioni di reiezione con l’ indicazione degli eventuali strumenti di ricorso e dei termini per proporre l’azione.
La direttiva riconosce una serie di diritti ai ricercatori ammessi (art. 12); essi possono insegnare, nel rispetto delle norme vigenti a livello nazionale e nei limiti fissati dagli Stati membri e hanno diritto alla parità di trattamento con i cittadini dello Stato membro ospitante per quanto riguarda:
§ il riconoscimento dei diplomi, dei certificati e degli altri titoli professionali, conformemente alle procedure nazionali in materia;
§ le condizioni di lavoro, comprese le condizioni di retribuzione e di licenziamento;
§ l’applicazione del regime di sicurezza sociale a se stessi e ai loro familiari;
§ le agevolazioni fiscali;
§ l’accesso ai beni e ai servizi e l’offerta di beni e servizi destinati al pubblico.
Specifiche disposizioni (art. 13) garantiscono la mobilità dei ricercatori all’interno dei Paesi comunitari, snellendo gli adempimenti relativi a soggiorni necessari per lo svolgimento del progetto di ricerca.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 12 ottobre 2007.
La legislazione nazionale
La normativa italiana in materia di immigrazione prevede già procedure semplificate per l’ammissione dei ricercatori stranieri non comunitari.
L’art. 27 del testo unico sull’immigrazione (D.Lgs. 286/1998[160]) stabilisce che lavoratori non comunitari appartenenti a specifiche categorie, in possesso di determinati requisiti, possono entrare in Italia indipendentemente dalle quote stabilite ogni anno dai decreti sui flussi (cosiddetti ingressi fuori quota).
L’immigrazione dei cittadini stranieri non appartenenti all’Unione europea è infattio regolata secondo il sistema delle quote programmatiche di ingresso.
Ogni anno il Governo, sulla base della necessità di manodopera interna, stabilisce nell’ambito del decreto di programmazione dei flussi il numero di stranieri che possono entrare nel nostro Paese. Le quote sono suddivise per lavoro subordinato (stagionale e non) e autonomo.
Tra le categorie che possono usufruire degli ingressi fuori quota, espressamente indicate dall’art. 27, co. 1, del testo unico, sono compresi i professori universitari e i ricercatori destinati a svolgere in Italia un incarico accademico o un’attività retribuita di ricerca presso università, istituti di istruzione e di ricerca operanti in Italia.
Per entrare in Italia i ricercatori non comunitari devono, come tutti i cittadini stranieri, essere in possesso di un visto di ingresso rilasciato da una rappresentanza diplomatica o consolare italiana.
Si ricorda tuttavia che non sempre è necessario il visto d’ingresso: il Ministero degli affari esteri redige l’elenco dei Paesi i cui cittadini sono soggetti ad obbligo di visto, anche in attuazione di specifici accordi internazionali e definisce le diverse tipologie dei visti d’ingresso. Il rilascio del visto di ingresso è subordinato alla presenza di una serie di condizioni: lo straniero deve possedere requisiti idonei a confermare lo scopo e le condizioni del soggiorno.
Il datore di lavoro che intenda assumere uno straniero presenta una richiesta nominativa di nulla osta al lavoro allo Sportello unico per l’immigrazione istituito presso la prefettura[161].
Per i procedimenti di rilascio di nulla osta al lavoro relativi agli ingressi fuori quota (tra i quali rientrano, come già detto, quelli concernenti i ricercatori), non è richiesta la preventiva verifica, da parte della competente Direzione provinciale del lavoro, della sussistenza di eventuali richieste presentate da parte di un lavoratore nazionale o comunitario per il medesimo impiego (art. 40, comma 1, del D.P.R. 394/1999[162], regolamento di attuazione del testo unico).
Per i professori universitari e i ricercatori stranieri il rilascio del nulla osta al lavoro è però subordinato ad una richiesta di assunzione – anche a tempo indeterminato – da parte dell’università o dell’ente di ricerca (pubblici o privati che siano), attestante tra l’altro il possesso dei requisiti professionali necessari per l’espletamento delle relative attività (art. 40, comma 6, del D.P.R. 394/1999).
Si ricorda peraltro che professori universitari e ricercatori stranieri possono entrare in Italia anche per effettuare prestazioni di lavoro autonomo (art. 40, comma 22, del D.P.R. 394/1999). Anche in questo caso, i corrispondenti ingressi per lavoro autonomo sono al di fuori delle quote stabilite dal decreto annuale sui flussi.
Lo Sportello per l’immigrazione, compiute le verifiche previste, notifica l’autorizzazione al lavoro al datore di lavoro e contestualmente la invia alla rappresentanza diplomatica o consolare italiana nel Paese di residenza dell’interessato per consentire a quest’ultimo di richiedere il visto di ingresso.
Una volta entrato nel territorio nazionale, ogni straniero deve fare richiesta[163] del permesso di soggiorno entro otto giorni al questore della provincia in cui si trova; il permesso è rilasciato per le attività previste dal visto di ingresso.
Come sopra illustrato, l’ingresso di ricercatori stranieri nel nostro Paese è disciplinato dalla normativa sull’immigrazione, con disposizioni di maggior favore; va segnalato inoltre che l’ordinamento degli enti pubblici di ricerca consente l’eventuale impiego di studiosi stranieri a tempo determinato ed a particolari condizioni.
In particolare (ai sensi degli artt. 20, comma 3, e 23, comma 8, del D.Lgs. 127/2003[164], recante riordino del Consiglio nazionale delle ricerche), gli enti compresi nel comparto delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione, vigilati dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca[165] nonché gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico possono assumere con chiamata diretta per lo svolgimento di specifici progetti (e comunque per un periodo non superiore a cinque anni) ricercatori o tecnologi italiani o stranieri, nel limite del 10 per cento dell’organico e tenendo conto delle disponibilità di bilancio; tale disposizione, ai sensi dell’art 23, comma 8, del citato D.Lgs. 127/2003, si applica a tutti gli enti.
Si segnala, comunque, per completezza di informazione, che gli enti di ricerca sopra citati possono avvalersi di studiosi anche stranieri reclutati per chiamata diretta a tempo indeterminato nei limiti del 3 per cento dell’organico (artt. 20, comma 2, e 23, comma 8, del D.Lgs. 127/2003).
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
Il 6 aprile 2005 la Commissione ha presentato la proposta di decisione relativa al settimo programma quadro di attività comunitarie nei settori della ricerca e dello sviluppo tecnologico (2007-2013) (COM(2005)119), considerato strumento fondamentale ai fini dell’attuazione di uno degli obiettivi prioritari dell’UE: incrementare il potenziale di crescita economica e rafforzare la competitività europea investendo nella conoscenza, l’innovazione e il capitale umano.
Il Consiglio competitività ha raggiunto, il 29 maggio 2006, un accordo su un orientamento generale relativo alla proposta di decisione sul settimo programma quadro. Il 15 giugno 2006 il Parlamento europeo ha esaminato, in prima lettura, la proposta di decisione e – alla luce dell’accordo raggiunto con il Consiglio sulle prospettive finanziarie e sulle risorse proprie per il periodo 2007-2013[166] – ha allineato la dotazione del programma alle nuove prospettive finanziarie che coprono lo stesso periodo. Il Consiglio esaminerà la proposta di decisione, secondo la procedura di codecisione.
Nell’ambito dei programmi specifici[167] in cui si articola il programma quadro, si ricorda che il programma specifico “Persone” – presentato dalla Commissione il 21 settembre 2005 (COM(2005) 442) – è inteso a incentivare le persone ad intraprendere una carriera nella ricerca, incoraggiare i ricercatori a rimanere in Europa e aiutare ad attirare i migliori talenti in Europa. In particolare, il programma mira a rafforzare la dimensione internazionale: oltre alle borse per un soggiorno all’estero con obbligo di rientrare nella sede di origine, destinate a contribuire alla formazione continua e allo sviluppo della carriera dei ricercatori UE, la cooperazione internazionale mediante i ricercatori dei paesi terzi viene ulteriormente ampliata.
Il 24 maggio 2006 la Commissione ha presentato la proposta modificata, secondo la procedura di consultazione.
Il 12 ottobre 2005 la Commissione ha presentato la comunicazione “Potenziare la ricerca e l’innovazione – investire per la crescita e l’occupazione: una strategia comune” (COM(2005) 488).
La comunicazione sottolinea che, per raggiungere una crescita forte e sostenibile, occorre una vigorosa risposta politica integrata; che l’UE deve mobilitare una miscela coerente di strumenti attinenti alla ricerca, all’innovazione e ad altre politiche correlate. In particolare, afferma che per espandere il proprio ruolo nel campo della scienza, della tecnologia e dell’innovazione, l’UE deve adoperarsi per accrescere il numero e la qualità dei ricercatori, e dovrebbe stimolare i cervelli migliori a dedicarsi alla ricerca oltre a incoraggiarli a rimanere in Europa o a venirvi. Obiettivo ultimo – secondo la Commissione – è creare un mercato del lavoro europeo, aperto e competitivo, per i ricercatori incoraggiando la diversificazione delle competenze e delle carriere a livello transnazionale.
Direttiva 2005/81/CE
(Trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese)
La direttiva 2005/81/CE modifica la direttiva 80/723/CEE, concernente la trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
In particolare, viene modificato l’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 80/723/CEE, relativamente all’individuazione delle imprese soggette all’obbligo di tenere una contabilità separata.
La direttiva 80/723/CEE prescrive agli Stati membri di assicurare la trasparenza delle relazioni finanziarie tra i poteri pubblici e le imprese pubbliche, nonché all'interno di talune imprese. Le imprese soggette all'obbligo di tenere una contabilità separata sono le imprese che fruiscono di diritti speciali o esclusivi riconosciuti da uno Stato membro, a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato, ovvero le imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato, le quali, in relazione a tali servizi, ricevano aiuti di Stato in qualsiasi forma e che esercitino anche altre attività.
Gli Stati membri hanno la possibilità di concedere compensazioni alle imprese incaricate della prestazione di servizi d'interesse economico generale per coprire i costi specifici di tali servizi. Tuttavia queste compensazioni non devono superare quanto necessario per il funzionamento dei servizi in questione e non devono essere utilizzate per il finanziamento di attività che esulino dal servizio d'interesse economico generale.
In base alla direttiva 80/723/CEE, nel testo originario, la tenuta di contabilità separate è necessaria soltanto quando le imprese incaricate della fornitura di servizi d'interesse economico generale ricevano aiuti di Stato.
Con la sentenza del 24 luglio 2003, relativa alla causa C-280/00 Altmark Trans GmbH, la Corte di giustizia delle Comunità europee ha ritenuto che, a determinate condizioni, le compensazioni degli obblighi di servizio pubblico non costituiscono aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato.
In particolare la Corte di giustizia ha precisato che le compensazioni non costituiscono aiuti di Stato se sono rispettate le seguenti condizioni:
· l'impresa beneficiaria deve essere effettivamente incaricata dell'assolvimento di obblighi di servizio pubblico e detti obblighi devono essere definiti in modo chiaro;
· i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente, al fine di evitare che essa comporti un vantaggio economico atto a favorire l'impresa beneficiaria rispetto a imprese concorrenti;
· la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire tutti o parte dei costi originati dall'adempimento degli obblighi di servizio pubblico, tenendo conto degli introiti relativi agli stessi nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi;
· il livello della necessaria compensazione deve essere determinato sulla base di un'analisi dei costi in cui un'impresa media, gestita in modo efficiente e adeguatamente dotata di mezzi di trasporto al fine di poter soddisfare le esigenze di servizio pubblico richieste, sarebbe incorsa per adempiere tali obblighi, tenendo conto degli introiti ad essi attinenti nonché di un margine di utile ragionevole per l'adempimento di detti obblighi.
La Commissione ha, tuttavia, rilevato che, indipendentemente dalla qualificazione giuridica delle compensazioni degli obblighi di servizio pubblico alla luce dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, l'obbligo di tenere contabilità separate deve incombere a tutte le imprese beneficiarie di dette compensazioni, le quali svolgano anche attività che esulano dal servizio d'interesse economico generale. Soltanto la tenuta di una contabilità separata permette, infatti, di identificare i costi imputabili al servizio d'interesse economico generale e di calcolare l'importo corretto della compensazione. La direttiva 2005/81/CE provvede ad affermare questo principio.
La direttiva 2005/81/CE modifica la seconda parte della richiamata lettera d) dell’articolo 2, paragrafo 1, recante la definizione delle imprese soggette all’obbligo di tenere una contabilità separata. Vengono così sottoposte a tale obbligo le imprese che, fruendo di diritti speciali o esclusivi riconosciuti dallo Stato o essendo incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale, ricevano “compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione ai servizi”, esercitando contemporaneamente anche altre attività; il testo precedente faceva invece riferimento alle imprese che in relazione a tali servizi ricevano “aiuti di Stato in qualsiasi forma, in particolare contributi, sussidi o indennizzi”.
Il termine per il recepimento, a norma dell’articolo 2, è fissato al 19 dicembre 2006.
La direttiva 80/723/CEE, modificata da ultimo dalla direttiva 2000/52/CE, è stata attuata nell’ordinamento italiano con il decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333[168].
Il recepimento della presente direttiva comporterà la modifica dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del richiamato decreto legislativo n. 333 del 2003.
Direttiva 2005/85/CE
(Procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato)
Finalità e contenuto della direttiva
La direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, definisce un quadro minimo di norme, valide per tutti i Paesi dell’Unione europea, relative a due aspetti della disciplina in materia di asilo: il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
Gli obiettivi della direttiva sono sostanzialmente quelli di limitare il fenomeno degli spostamenti di richiedenti asilo tra Paesi membri dovuti ai diversi sistemi normativi in essi vigenti in materia (punto 6 dei consideranda) e di favorire l’adozione di procedure efficienti e rapide per il riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato.
La direttiva si articola in sei capi relativi a:
§ Disposizioni generali (Capo I);
§ Principi fondamentali e garanzie (Capo II);
§ Procedure di primo grado (Capo III);
§ Procedure di revoca dello status di rifugiato (Capo IV);
§ Procedure di impugnazione (Capo V);
§ Disposizioni generali e finali (Capo VI).
Il Capo I reca le disposizioni generali della direttiva. In particolare, viene definito l’oggetto (art. 1) e il campo di applicazione della direttiva (art. 3). La direttiva si applica alle domande di asilo presentate nel territorio (o alla frontiera) degli Stati membri (ma non presso le rappresentanze diplomatiche). Le domande di asilo la cui procedura di esame rientra nella presente direttiva sono quelle presentate a norma della Convezione di Ginevra e quelle previste all’art. 15 della direttiva 2004/83/CE.
La Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 ratificata dall’Italia con la L. 722/1954[169] indica (art. 1) i motivi per i quali si ha diritto allo status di rifugiato:
§ discriminazioni fondate sulla razza;
§ discriminazioni fondate sulla nazionalità (cittadinanza o gruppo etnico);
§ discriminazioni fondate sull’appartenenza ad un determinato gruppo sociale;
§ limitazioni al principio della libertà di culto;
§ persecuzione per le opinioni politiche.
Accanto a queste situazioni, l’art. 15 della direttiva 2004/83/CE[170] individua altre fattispecie meritevoli di protezione definita “sussidiaria”: si tratta di eventi gravi, quali la condanna a morte o all’esecuzione, la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo paese di origine ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile, derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale.
La direttiva, inoltre, prevede la designazione da parte di ciascun Paese membro di una autorità competente per l’esame delle domande di asilo (art. 4) e riconosce agli Stati membri la possibilità di introdurre o mantenere in vigore disposizioni più favorevoli sulle procedure di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato, se compatibili con la direttiva (art. 5).
Il Capo II contiene una serie di disposizioni relative alla tutela dei diritti dei richiedenti asilo.
Vengono, innanzitutto, disciplinate dettagliatamente le modalità di accesso alla procedura (art. 6) prevedendo due possibilità: gli Stati membri possono esigere che le domande siano presentate personalmente dall’interessato, oppure anche da parte di un richiedente a nome delle persone a suo carico.
Coloro che presentano richiesta per il riconoscimento dello status di rifugiato possono risiedere, pur senza aver diritto a un titolo di soggiorno, nel Paese dove hanno presentato la domanda fino alla adozione della decisione finale (art. 7).
Di particolare rilievo la disposizione che vieta di respingere o non considerare le domande che non sono state presentate tempestivamente (art. 8).
Un gruppo di disposizioni del Capo II attiene alla disciplina della comunicazione e informazione nei confronti del richiedente asilo.
Innanzitutto, le decisioni sulle domande devono essere comunicate per iscritto e, nel caso in cui la domanda sia respinta, la decisione deve essere motivata (art. 9).
Inoltre, il richiedente ha diritto, se ne fa richiesta, di sostenere un colloquio personale sulla sua domanda di asilo, in condizioni di riservatezza adeguate, sul quale deve essere redatto un verbale (artt. 12, 13 e 14).
Più in generale, il richiedente asilo ha il diritto di essere informato in una lingua a lui comprensibile della procedura da seguire e di ricevere, se necessario, l’assistenza di un interprete (art. 10).
In materia di assistenza legale sono previste garanzie in ogni fase del procedimento, quali la possibilità di consultare un avvocato o consulente legale. Le spese legali sono gratuite nel caso di decisione negativa (art. 15).
Sono previste ulteriori garanzie per i minori non accompagnati (art. 17).
Il Capo III attiene alle procedure di primo grado relative all’esame delle domande di asilo.
Da segnalare la possibilità per gli Stati membri di istituire due tipi di procedure: una ordinaria per la generalità dei casi e una accelerata per una serie tassativamente individuata di situazioni specifiche (art. 23).
La procedura accelerata è destinata a due categorie distinte di domande di asilo: si tratta, da un lato, delle domande verosimilmente fondate o quelle presentate da persone con particolari bisogni, dall’altro, delle domande che presentano una serie di irregolarità o le cui circostanze di presentazione destano sospetti sulla loro fondatezza.
In questa categoria rientrano tra le altre le domande contenenti dati falsi o incompleti, o reiterate in assenza di nuovi elementi. Vi fanno, inoltre, parte le domande presentate da soggetti entrati illegalmente, o destinatari di una decisione di espulsione, oppure da un richiedente che costituisca un pericolo per la sicurezza nazionale.
Sono considerate infondate le domande di asilo presentate da coloro che provengono da un Paese di origine ritenuto “sicuro” (art. 23, paragrafo 4, lettera c), salvo che il richiedente “invochi gravi motivi” per ritenere che esso non sia tale nelle specifiche circostanze che lo riguardano (art. 31, paragrafo 1). Spetta al Consiglio, su proposta della Commissione e con il parere del Parlamento europeo, definire l’elenco dei “Paesi di origine sicuri” (art. 29).
Viene, inoltre, prevista la possibilità di non esaminare le domande, cosiddette irricevibili, che, per diversi motivi, rendono superfluo l’avvio della procedura di esame (art. 25); si tratta per esempio di richiedenti asilo cui è già stato riconosciuto lo status di rifugiato, oppure che godono di un trattamento equivalente.
Gli Stati membri possono prevedere procedure specifiche per le domande reiterate e per quelle presentate ed esaminate nei posti di frontiera (art. 24).
In particolare, per quanto riguarda le procedure di frontiera, la direttiva da facoltà agli Stati membri di adottare procedure speciali per decidere direttamente alla frontiera sulle richieste di asilo, senza permettere l’ingresso dei richiedenti, ma garantendo loro le forme di tutela previste dal Capo II (art. 35, paragrafo 1).
Tuttavia, gli stati membri possono mantenere in vigore disposizioni vigenti, anche in deroga a tali garanzie, a patto di mantenere un sistema minimo di diritti, quali, ad esempio, il diritto all’informazione e all’assistenza legale (art. 35, paragrafo 2).
In ogni caso, il procedimento deve concludersi entro quattro settimane, trascorse le quali il richiedente deve essere ammesso nel territorio dello Stato e la sua domanda deve essere esaminata secondo la procedura prevista in generale dalla direttiva.
Il procedimento per la revoca dello status di rifugiato è oggetto del Capo IV. L’inizio del procedimento di revoca ha inizio in qualsiasi momento, qualora emergono fatti nuovi che possono giustificare il riesame del caso (art. 37).
Anche nel corso del procedimento di riesame all’interessato sono garantiti i diritti spettanti al richiedente (diritto ad essere informato, ad essere sentito personalmente, ecc.).
Tutti i richiedenti asilo, ai sensi del Capo V, devono poter presentare ricorso contro qualsiasi decisione, compresi i casi di domande considerate irricevibili e di quelle per le quali si è deciso di non proseguire l’esame.
Tuttavia, la presentazione del ricorso non consente automaticamente all’interessato di rimanere nel territorio del Paese dove ha presentato la domanda. Spetta, infatti, a ciascuno Stato membro stabilire se l’atto di impugnazione comporti o meno un effetto sospensivo sulla decisione di allontanamento conseguente al rigetto della domanda di asilo (art. 39).
Il Capo VI contiene le disposizioni generali e finali, tra cui i termini per il recepimento (art. 43). La direttiva prevede due fasi di attuazione: entro il 1° dicembre 2007 ciascun Paese membro dovrà adottare le misure legislative e amministrative per il recepimento di larga parte delle disposizioni della direttiva. Un altro anno di tempo è concesso per l’attuazione delle norme relative al diritto all’assistenza legale di cui all’art. 15 della direttiva (entro il 1° dicembre 2008).
Inoltre, le disposizioni di recepimento si applicheranno solamente alle domande di asilo presentate dopo il 1° dicembre 2007 e non anche a quelle pendenti a tale data (art. 44).
Il quadro comunitario
La direttiva 2005/85 in esame costituisce l’atto conclusivo della prima fase del processo inaugurato a Tampere nel 1999.
Nel Consiglio europeo di Tampere, in Finlandia, dell’ottobre 1999 è stata definita una politica comune dell’Unione europea in materia di immigrazione e di asilo come politica di carattere globale che abbraccia le questioni della politica, dei diritti umani e dello sviluppo dei Paesi d’origine dei flussi migratori.
In base a quanto stabilito a Tampere, la politica comune dell’Unione in materia di asilo e migrazione dovrà svolgersi secondo quattro direttrici d’azione. Una di esse riguarda un regime europeo comune in materia di asilo, secondo la quale l’Unione e gli Stati membri riconoscono l’importanza del rispetto assoluto del diritto di chiedere asilo. Per questo occorre provvedere nel breve periodo all’armonizzazione delle disposizioni nazionali in materia di asilo per permettere di determinare con chiarezza e praticità lo Stato competente per l’esame delle domande di asilo, per prevedere una procedura di asilo equa ed efficace e condizioni comuni minime per l’accoglienza dei richiedenti asilo nonché il ravvicinamento delle normative relative al riconoscimento e agli elementi sostanziali dello status di rifugiato.
Nel lungo periodo, le norme comunitarie dovrebbero indirizzarsi verso una procedura comune in materia di asilo e uno status uniforme per coloro che hanno ottenuto l’asilo, valido in tutta l’Unione.
In attuazione delle decisioni del Consiglio europeo di Tampere sono state emanate varie direttive, oltre quella in esame:
§ la direttiva 2001/55 del 20 luglio 2001, recante norme minime per la concessione della protezione temporanea (recepita nell’ordinamento interno con il D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85);
§ la direttiva 2003/9 del 27 gennaio 2003, che introduce alcune norme minime comuni in relazione all'accoglienza dei richiedenti asilo (D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140);
§ la direttiva 2004/83 del 29 aprile 2004, recante norme minime sull’attribuzione a cittadini di Paesi terzi la qualifica di rifugiato (non ancora recepita[171]).
Il Consiglio europeo di Bruxelles del 5 novembre 2004 ha introdotto la seconda fase della politica comunitaria relativa all’asilo, che dovrebbe portare entro il 2010 alla creazione di una vera e propria procedura comune di asilo e di uno status uniforme dei rifugiati.
Il Consiglio di Bruxelles ha adottato un nuovo programma pluriennale, il cosiddetto programma dell’Aja, che indica una serie di iniziative pratiche per la cooperazione in materia di asilo.
La legislazione nazionale
Il diritto di asilo è tra i diritti fondamentali dell’uomo riconosciuti dalla nostra Costituzione. L’articolo 10, terzo comma, della Costituzione prevede infatti che lo straniero, al quale sia impedito nel suo Paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.
Il dettato costituzionale sul diritto di asilo non è stato attuato, mancando ancora una legge organica che ne stabilisca le condizioni di esercizio, anche se la giurisprudenza ha stabilito la possibilità di riconoscere il diritto di asilo allo straniero anche in assenza di una disciplina apposita[172].
Il riconoscimento del rifugiato è, invece, entrato nel nostro ordinamento con l’adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951[173], che definisce lo status di rifugiato, e alla Convenzione di Dublino del 15 giugno 1990, sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri della Comunità europea[174].
Sul piano del diritto interno rileva il decreto-legge n. 416 del 1989[175] (la cosiddetta “legge Martelli”) che disciplina le modalità per il riconoscimento dello status di rifugiato (ma non anche del diritto di asilo).
La legge Martelli è stata modificata nel corso della XIV legislatura dalla L. 189/2002[176] (c.d. “legge Bossi-Fini”).
Si tratta di un intervento di carattere transitorio adottato in attesa di una disciplina organica dell’intera materia. Infatti, l’obiettivo della legge è soprattutto quello di risolvere il problema dell’abuso delle richieste di asilo, presentate per aggirare le norme sull’immigrazione.
Al momento della approvazione della legge, era ancora in corso il procedimento di approvazione della direttiva in esame, alcuni dei contenuti – come l’introduzione di una procedura semplificata – sono stati comunque recepiti.
Le finalità sopra indicate sono perseguite in primo luogo attraverso il decentramento della procedura di esame delle domande di riconoscimento, al fine di accelerarne i tempi, con la costituzione di Commissioni territoriali ad hoc a cui sono trasferiti gran parte dei compiti della commissione centrale disciplinata dalla legge Martelli.
Inoltre, sempre con l’obiettivo di accelerare i tempi di esame, viene introdotta una procedura semplificata nei casi di istanze di asilo che, per le circostanze di presentazione, destino dubbi sulle reali motivazioni.
L’attuazione di queste disposizioni era subordinata all’adozione di un apposito regolamento, adottato successivamente con il D.P.R. 303/2004[177] che affianca e integra il regolamento di attuazione delle legge Martelli.
Secondo la disciplina risultante da tale legge e dalle modifiche apportate dalla L. 189/2002, lo straniero cui venga riconosciuta la condizione di rifugiato politico ha diritto all’ingresso e al soggiorno nel nostro Paese.
Lo straniero che intende entrare nel territorio nazionale per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata all’ufficio di polizia di frontiera. Sino alla definizione della procedura di riconoscimento, allo straniero viene rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo (art. 1, comma 5, D.L. 416/1989).
L’accesso alla procedura di asilo rimane disciplinata dalle disposizioni previste dall’art. 1 del D.L. 416/1989: non è consentito l’ingresso in Italia agli stranieri che intendano chiedere il riconoscimento della condizione di rifugiato qualora l’interessato:
§ sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Paese;
§ provenga da altro Paese, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito nel relativo territorio sino alla frontiera italiana;
§ abbia commesso crimini di guerra o altri gravi delitti nel proprio Paese;
§ sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall’articolo 380 c.p.p.[178];
§ risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato o appartenente ad associazioni di tipo mafioso o terroristiche o dedite al traffico di stupefacenti.
In tali casi lo straniero viene respinto alla frontiera.
La L. 189/2002 ha introdotto la previsione del trattenimento in appositi centri del richiedente asilo (art. 1-bis del D.L. 416/1990, introdotto dalla legge). Il trattenimento è disposto dal questore, per il tempo strettamente necessario alla definizione delle autorizzazioni alla permanenza nel territorio dello Stato. Il provvedimento di trattenimento è facoltativo nei seguenti casi:
§ per verificare la nazionalità o identità, qualora egli non sia in possesso dei documenti di viaggio o d’identità;
§ per verificare gli elementi su cui si basa la domanda di asilo;
§ in dipendenza del procedimento concernente il riconoscimento del diritto ad essere ammesso nel territorio dello Stato.
Il trattenimento è, invece, disposto in via obbligatoria:
§ a seguito della presentazione di una domanda di asilo presentata dallo straniero fermato per avere eluso o tentato di eludere il controllo di frontiera o subito dopo, o, comunque, in condizioni di soggiorno irregolare;
§ a seguito della presentazione di una domanda di asilo da parte di uno straniero già destinatario di un provvedimento di espulsione o respingimento.
In quest’ultimo caso lo straniero viene trattenuto nei centri di permanenza temporanea e assistenza. Si tratta di strutture già previste dal testo unico sull’immigrazione e destinate all’accoglienza degli immigrati extracomunitari in attesa di espulsione (art. 14). In tutti gli altri casi, il trattenimento viene attuato in appositi centri di identificazione, istituiti dalla L. 189/2002.
Nei casi di trattenimento non viene rilasciato il permesso di soggiorno temporaneo.
Competenti alla valutazione delle domande dei richiedenti asilo sono le Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato operanti presso le prefetture-uffici territoriali del Governo. Esse sono state introdotte dalla L. 189/2002 “per ridurre i tempi di esame delle istanze di asilo sostituendo ad un unico organi centrale competente una articolazione di organi a livello provinciale”[179].
In precedenza, l’organo competente era la Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, disciplinata dal DPR 136/1990, ora trasformata dalla L. 189/2002 in Commissione nazionale per il diritto di asilo, alla quale sono affidati compiti di indirizzo e coordinamento delle commissioni territoriali, di formazione e aggiornamento dei componenti delle medesime commissioni, di raccolta di dati statistici oltre che poteri decisionali in tema di revoche e cessazione dello status concessi (art. 1-quinquies D.L. 416/1989, introdotto dalla legge 189).
Il procedimento relativo all’esame delle domande di asilo, disciplinato in precedenza principalmente dal regolamento di attuazione delle legge Martelli, il più volte citato D.P.R. 136/1990, è stato riformulato ad opera della L. 189/2002. L’innovazione principale consiste nella distinzione tra una procedura ordinaria, destinata alla generalità dei casi, e una procedura semplificata da attivare per l’esame delle domande di asilo presentate dagli stranieri fermati in condizioni irregolari, per esempio per aver eluso i controlli di frontiera, e da coloro che sono già destinatari di un provvedimento di espulsione o di respingimento. Si tratta delle stesse categorie per i quali è disposto il trattenimento obbligatorio nei centri di identificazione (per gli irregolari) o nei centri temporanei di permanenza (per coloro che devono essere espulsi o respinti).
La procedura ordinaria (art. 1-quater, D.L. 416/1989) prevede che le commissioni, una volta ricevuta dal questore la documentazione necessaria per il riconoscimento dello status di rifugiato (da trasmettere entro due giorni), provvedono entro trenta giorni all’audizione del richiedente, adottando la decisione nei successivi tre giorni. Nel corso dell’audizione è prevista la possibilità di ricorrere all’ausilio di interpreti e del colloquio viene redatto un verbale. Le decisioni devono essere motivate e comunicate all’interessato con l’indicazione delle modalità di impugnazione.
In attesa della conclusione del procedimento il questore rilascia un permesso di soggiorno valido per tre mesi, eventualmente rinnovabile (art. 2, comma 4, D.P.R. 303/2004).
Le decisioni delle commissioni territoriali possono essere impugnate davanti al il tribunale in composizione monocratica.
Nel caso della procedura semplificata (art. 1-ter D.L. 416/1989) sono dimezzati i tempi a disposizione della commissione territoriale per l’esame dell’istanza: quindici giorni in luogo di trenta. Inoltre, per coloro che sono destinatari di un provvedimento di espulsione e sono già trattenuti in un centro di permanenza temporanea, il trattenimento è prolungato di trenta giorni, su decisione dell’autorità giudiziaria e dietro richiesta del questore.
L’allontanamento non autorizzato dai centri di identificazione equivale alla rinuncia della domanda.
Anche la procedura semplificata prevede la possibilità di impugnare la decisione della commissione territoriale: in primo luogo è possibile chiederne il riesame davanti alla stessa commissione territoriale che si è espressa in prima istanza, integrata da un componente della commissione nazionale. Inoltre, è possibile presentare ricorso presso il tribunale in composizione monocratica. Il ricorso – che può essere presentato anche all’estero tramite le rappresentanze diplomatiche – non sospende il provvedimento di allontanamento. Però il prefetto può concedere all’interessato l’autorizzazione a rimanere sul territorio nazionale fino all’esito del ricorso.
Le nuove procedure sopra descritte sono diventate operative solamente con l’entrata in vigore del citato regolamento di attuazione previsto dalla L. 189/2002, adottato con il D.P.R. 303/2004[180].
Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
La Commissione ha presentato, il 17 febbraio 2006, una comunicazione (COM(2006)67) sul rafforzamento della cooperazione pratica tra gli Stati membri dell'UE in materia di asilo.
La comunicazione, sulla base degli obiettivi indicati dal programma dell'Aia per la cooperazione pratica in materia di asilo (l’introduzione di una procedura unica per tutte le domande di protezione internazionale; un approccio comune per quanto riguarda le informazioni sui paesi di origine; la definizione delle modalità con cui affrontare pressioni particolari sui regimi d'asilo e le capacità di accoglienza di determinati Stati membri) definisce un programma di attività finalizzato ad elevare la qualità del processo decisionale in materia di asilo e a sviluppare le migliori prassi europee.
Si mira tra l’altro a far sì che gli Stati membri prendano in considerazione tutti gli eventuali motivi di richiesta di protezione nell’ambito di una procedura unica di esame delle domande, in modo da ridurre al minimo ritardi, reiterazioni delle domande e utilizzi abusivi del sistema. Si propone inoltre di realizzare una base dati comune di informazioni sui paesi di provenienza dei richiedenti asilo e di mettere in comune le risorse e le competenze per affrontare problemi di accoglienza e di trattamento delle domande d'asilo in caso di arrivi improvvisi di un gran numero di richiedenti alle frontiere esterne dell'UE.
Il Consiglio ha esaminato la comunicazione nella riunione del 27 aprile 2006, approvando conclusioni. La comunicazione è attualmente in attesa di esame da parte del Parlamento europeo.
Direttiva 2005/91/CE
(Caratteri e condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole)
La direttiva 2005/91/CE, che si intende recepire, modifica la direttiva 2003/90/CE, adottata per garantire che le varietà di piante agricole, che gli Stati membri inseriscono nei rispettivi cataloghi nazionali, siano conformi alle linee direttrici emanate dall'Ufficio comunitario delle varietà vegetali (UCVV) per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame delle varietà. Tali linee direttrici peraltro vanno applicate nella misura in cui siano state definite; mentre per le altre varietà, la direttiva prevede che si applichino le linee direttrici dell'Unione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV).
Poiché nel frattempo l'UCVV ha emanato ulteriori linee direttrici per diverse altre specie, la direttiva 2003/90 è stata aggiornata dalla direttiva 2005/91.
Il termine di recepimento della direttiva è scaduto il 31 marzo 2006.
Quanto alla disciplina interna, va richiamato il D.M. 14 gennaio 2004 che ha definito caratteri e condizioni che debbono essere osservati al fine della iscrizione delle varietà di specie agricole e orticole nei registri nazionali, la cui costituzione, obbligatoria per ogni specie di coltura, ha lo scopo di consentire l’identificazione delle varietà stesse.
Va segnalato che detto provvedimento è stato novellato dal D.M. 12 aprile 2006[181],che richiede ora che per l'iscrizione, nel registro nazionale delle varietà di specie di piante agrarie, i caratteri e le condizioni minime da osservarsi, per l'esame delle varietà, siano conformi alle linee direttrici di cui agli allegati I e II della direttiva 2005/91/CE. Pertanto la direttiva in esame è da intendersi già recepita nel nostro ordinamento.
Direttiva 2005/92/CE
(Durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell’IVA)
La direttiva 2005/92/CE, novellando la direttiva 77/388/CEE, proroga al 31 dicembre 2010 il termine per l’applicazione dell’aliquota normale dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) nella misura minima del 15 per cento. Stabilisce inoltre che, a norma dell’articolo 93 del Trattato, il Consiglio fisserà il livello dell’aliquota normale da applicare dopo il 31 dicembre 2010.
Dopo l'istituzione del sistema di imposta sul valore aggiunto, nel 1967, e l'adozione della direttiva 77/388/CEE (c.d. Sesta direttiva IVA) sull'armonizzazione della base imponibile IVA nel 1977, nel 1991 e nel 1992 sono state adottate alcune direttive riguardanti rispettivamente l'istituzione di un regime transitorio e la semplificazione del regime dell’IVA.
L'armonizzazione delle legislazioni nazionali in materia di base imponibile uniforme dell'IVA prevede numerose deroghe, fra l’altro per i beni d’occasione, gli oggetti d’arte, d’antiquariato e da collezione e le operazioni sull'oro.
In particolare, la direttiva 92/77/CEE, novellando l'articolo 12 della direttiva 77/388/CEE, sul riavvicinamento delle aliquote dell'IVA, ha disposto che, sino alla fissazione di un regime definitivo, si applichi un sistema d’imposta fondato su tre aliquote ordinarie (una normale e due ridotte) e su alcune ipotesi (aliquota-ponte e aliquota super-ridotta) in cui è temporaneamente consentito agli Stati membri di mantenere aliquote inferiori a quelle del regime ordinario.
Tale regime transitorio, fissato inizialmente per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996), è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998 dalla direttiva 96/95/CEE, fino al 31 dicembre 2000 dalla direttiva 1999/49/CE e fino al 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2001/4/CE.
Il regime transitorio, in vigore fino all'adozione del futuro regime definitivo, rimette agli Stati membri la determinazione delle seguenti aliquote:
§ un'aliquota normale, non inferiore al 15%, identica per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi.
§ una o due aliquote ridotte, non inferiori al 5%, applicabili esclusivamente ai prodotti inclusi nell'elenco che costituisce l'allegato H della direttiva medesima. Si tratta di prodotti di primario interesse sociale o culturale rispetto ai quali rischi di alterazione della concorrenza insiti nel mantenimento di aliquote differenziate sono ridotti o comunque compensati da esigenze di politica sociale o culturale.
L’articolo 28, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE autorizza inoltre le seguenti eccezioni a tale regime, durante il periodo transitorio previsto dall’articolo 28-terdecies (per l’applicazione del regime transitorio di tassazione degli scambi tra gli Stati membri)[182]:
§ gli Stati che al 1° gennaio 1991 applicavano su beni e servizi non compresi nell'allegato H un'aliquota inferiore a quella ridotta (cioè inferiore al minimo del 5%) possono continuare ad applicare a tali beni una delle due aliquote ridotte previste dalla direttiva, purché non inferiore al 12% (c.d. aliquota-ponte);
§ gli Stati possono mantenere le esenzioni e le aliquote inferiori all'aliquota minima del 5% (c.d. aliquote super-ridotte) purché fossero già in vigore al 1° gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 17, ultimo trattino, della seconda direttiva IVA dell'11 aprile 1967;
§ gli Stati che al 1° gennaio 1991 applicavano un'aliquota ridotta ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento, alle calzature per bambini, nonché all'edilizia abitativa, possono continuare ad applicarvi una tale aliquota;
§ gli Stati membri possono applicare un'aliquota ridotta alle cessioni di piante vive e di altri prodotti della floricoltura e di legna da ardere;
§ gli Stati che in base alle regole ordinarie avrebbero dovuto aumentare l’aliquota normale in misura superiore al 2% (rispetto all'aliquota applicata al 1° gennaio 1991) possono applicare un'aliquota inferiore a quella minima relativamente alle categorie di beni e servizi compresi nell'allegato H, con facoltà di applicarla altresì ai servizi di ristorazione, all'abbigliamento, alle calzature per bambini, nonché all'edilizia abitativa (tale non è il caso dell'Italia, che a quella data applicava un'aliquota normale superiore a quella minima prevista dalla disciplina comunitaria).
Per quanto riguarda il regime IVA si ricorda che nel luglio 1996 la Commissione ha presentato un documento denominato "Sistema comune dell'IVA: Programma per il mercato unico" (COM (96) 328).
Con la successiva comunicazione del giugno 2000 (COM (2000) 48) la Commissione ha esposto una nuova strategia volta a migliorare il funzionamento del sistema IVA nel quadro del mercato interno, definendo una strategia sostenibile di perfezionamento del regime vigente, attraverso un programma d’azione basato su quattro obiettivi principali (semplificazione e modernizzazione della normativa, applicazione più uniforme delle disposizioni vigenti, nuova attuazione della cooperazione amministrativa). Nell’ottobre 2003, con la comunicazione (COM (2003) 614), la Commissione ha sottoposto al Consiglio e al Parlamento europeo la necessità di un riesame e di un riaggiornamento delle priorità nella strategia IVA.
Il termine per il recepimento, a norma dell’articolo 2, è stabilito nel 1° gennaio 2006.
Si segnala che il recepimento della direttiva 2005/92/CE non sembra richiedere alcun adempimento da parte dello Stato italiano, in quanto le aliquote IVA vigenti nell’ordinamento nazionale (20% ordinaria, 10% ridotta e 4% super-ridotta) sono conformi alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria, la cui efficacia viene prorogata di un quinquennio dalla presente direttiva.
Direttiva 2005/94/CE
(Misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria)
La Direttiva 2005/94/CE detta una nuova disciplina, sostitutiva della direttiva 92/40/CEE[183](della quale viene disposta l’abrogazione con decorrenza1° luglio 2007[184]), che aveva stabilito misure comunitarie per eliminare e prevenire la diffusione dell’influenza aviaria negli allevamenti di pollame in cui potrebbe sviluppare un’epidemia virale.
La direttiva abrogata conteneva la prescrizione delle misure da adottare nei casi riguardanti sia la sospetta diffusione del virus aviario negli allevamenti di pollame sia la presenza confermata dello stesso virus.
Tale normativa prevedeva, altresì, il coordinamento tra autorità comunitarie e nazionali per il monitoraggio dell’influenza aviaria, l’assistenza e l’individuazione delle possibili sorgenti di diffusione della malattia e la preparazione di esperti della materia. In particolare, gli Stati membri avevano il compito di individuare i loro centri di referenza per la diagnostica e la sperimentazione di vaccini antinfluenzali per cooperare con il laboratorio comunitario di riferimento per l'influenza aviaria.
Gli Stati membri dovevano preparare un piano di emergenza di contrasto alla diffusione della malattia, specificando gli interventi previsti in caso di scoppio epidemico.
La direttiva 2005/94/CE aggiorna le misure che i singoli Stati membri devono adottare per la prevenzione e l’eliminazione dei rischi di diffusione della malattia, al fine di garantire la massima adeguatezza delle misure adottate in rapporto al livello di pericolosità di ciascuna manifestazione infettiva e limitare, al tempo stesso, le probabili ricadute economiche e sociali dei provvedimenti adottati sul comparto agricolo e sugli altri settori interessati[185].
Le nuove misure si fondano sulle più recenti acquisizioni scientifiche, sull’esperienza maturata nella lotta all’influenza aviaria e sui pareri espressi al riguardo dagli organismi scientifici comunitari (in particolare, dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare e dal Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali).
L’oggetto delle misure contenute risulta ampliato rispetto alla normativa precedente; in particolare, esse riguardano non solo il pollame ma anche altri volatili in cattività e viene estesa l'individuazione precoce di una possibile trasmissione dei virus dell'influenza aviaria ai mammiferi; sono altresì previste misure sussidiarie volte ad impedire la diffusione di virus influenzali aviari ad altre specie.
Le novità più rilevanti riguardano l’ampliamento del raggio d’azione delle misure, in particolare, nel campo dell’analisi degli agenti patogeni minori di influenza aviaria che potrebbero mutare geneticamente (e perciò divenire altamente pericolosi) e nell’introduzione di maggiore flessibilità nelle provviste nazionali di vaccini.
Un’ulteriore innovazione riguarda la nascita di una banca comunitaria dove conservare le riserve di vaccini, cui gli Stati membri possono accedere a richiesta, e di banche nazionali dei vaccini utilizzate allo stesso scopo.
Per quanto riguarda i piani di emergenza per la lotta contro l'influenza aviaria, approvati in forza della direttiva 92/40/CEE e in vigore al 1° luglio 2007, restano applicabili ai fini della presente direttiva. Entro il 30 settembre 2007 gli Stati membri presentano in ogni caso alla Commissione modifiche dei suddetti piani di emergenza, al fine di renderli conformi alla presente direttiva.
Il termine di recepimento della direttiva 2005/94/CE è stabilito per il 1° luglio 2007.
Il quadro normativo nazionale
Per quanto riguarda i principali provvedimenti nazionali di carattere legislativo ed amministrativo per la lotta all’influenza aviaria, si ricordano i seguenti interventi.
Il decreto legge n. 202 del 2005 prevede:
§ l’istituzione del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali;
§ la creazione presso il Ministero della salute di un nuovo Dipartimento per la sanità pubblica veterinaria, la nutrizione e la sicurezza degli alimenti, con l’incremento di tre unità della dotazione organica di dirigente di prima fascia;
§ la stipula da parte del Ministero della salute di contratti a tempo determinato per alcune figure professionali operanti nel campo della prevenzione e controllo sanitario;
§ l’attribuzione al Ministro della sanità di sospendere la caccia, con propria ordinanza, per un periodo massimo di sei mesi;
§ la costituzione di scorte di vaccini antivirali;
§ il potenziamento degli organici del Nucleo antisofisticazioni dei Carabinieri;
§ l’acquisto di carni congelate da parte dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura al fine di sostenere il mercato avicolo.
La legge finanziaria per il 2006 consente al Ministero della salute una deroga ai limiti all’impiego di personale, disposti dalla legge finanziaria medesima, al fine di fronteggiare le emergenze sanitarie, con particolare riferimento a quanto previsto dai provvedimenti per contrastare l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e la diffusione dell’influenza aviaria.
Per quanto concerne i provvedimenti ministeriali, le Ordinanze del 26 agosto 2005 e del 10 ottobre 2005 del Ministero della salute contengono misure di polizia veterinaria in materia di malattie infettive e diffusive dei volatili da cortile. Con successive ordinanze dell’11, 20 e 28 febbraio 2006 sono state adottate misure urgenti di protezione per i casi di influenza aviaria ad alta patogenicità negli uccelli selvatici. Da ultimo, l’ordinanza del 19 aprile 2006 prevede, in particolare, misure ulteriori di polizia veterinaria contro l'influenza aviaria.
Direttiva 2005/14/CE
(Assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli)
La direttiva 2005/14/CE modifica e integra alcune precedenti direttive in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli. Fra le disposizioni principali si segnalano quelle relative all’incremento della misura dei massimali di garanzia e al loro periodico aggiornamento, nonché quelle che impongono la validità della copertura assicurativa per l’intero territorio dell’Unione europea per l’intera durata del contratto, ed escludono la limitazione dei danni subìti da terzi trasportati anche quando fossero a conoscenza dello stato di alterazione del conducente.
In particolare, l’articolo 1, modificando la direttiva 72/166/CEE, specifica la natura dei controlli che gli Stati membri possono effettuare sui veicoli provenienti da altro Stato membro, chiarendo che deve trattarsi di controlli non sistematici, non aventi carattere discriminatorio ed eseguiti in ambito non esclusivamente finalizzato al controllo dell'assicurazione. Per razionalizzare la disciplina sullo Stato di stazionamento abituale, viene inoltre previsto, che, in caso di incidente che coinvolga veicolo privo di targa d’immatricolazione o recante una targa che non corrisponde o non corrisponde più allo stesso veicolo, si assuma come territorio in cui il veicolo staziona abitualmente il territorio dello Stato in cui si è verificato l'incidente.
La norma interviene altresì sulle fattispecie di deroga all’assicurazione obbligatoria, richiedendo la notifica delle deroghe nazionali – prima prescritta nei riguardi della Commissione e di tutti gli Stati membri – alla sola Commissione, che ne pubblica l’elenco. Inoltre, viene modificato il regime risarcitorio nel caso di deroga concessa a determinati tipi di veicoli o a determinati veicoli con targa speciale: l'organismo di indennizzo dello Stato membro in cui si è verificato l'incidente può presentare richiesta d’indennizzo nei confronti del fondo di garanzia istituito nello Stato membro in cui il veicolo staziona abitualmente. L’applicazione di questa nuova disposizione è soggetta a verifica da parte della Commissione dopo un quinquennio.
L’articolo 2 sostituisce l'articolo 1 della direttiva 84/5/CEE, che regola i limiti minimi della garanzia assicurativa obbligatoria:
a) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 1.000.000 per vittima o a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime;
b) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime.
In precedenza erano previsti per i danni alle persone il limite di euro 350.000 moltiplicato per il numero delle vittime, e per i danni alle cose il limite di euro 100.000 per ciascun sinistro indipendentemente dal numero delle vittime. Tuttavia, gli Stati membri avevano facoltà di prevedere un importo minimo di euro 500.000 per i danni alle persone, qualora vi siano più vittime di uno stesso sinistro, ovvero, per i danni alle persone e alle cose, un importo minimo globale di euro 600.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni.
È consentito agli Stati membri di stabilire un periodo transitorio fino a cinque anni dal termine di recepimento, entro il quale adeguare i vigenti limiti minimi. Entro trenta mesi dal termine di recepimento, essi debbono comunque aumentare i limiti minimi ad almeno la meta dei nuovi importi.
Ogni cinque anni, gli importi sono oggetto di revisione, mediante automatico adeguamento in base all'indice europeo dei prezzi al consumo (IPCE) previsto dal regolamento (CE) n. 2494/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo agli indici dei prezzi al consumo armonizzati, rilevato per il quinquennio immediatamente precedente, con arrotondamento a un multiplo di euro 10.000.
Relativamente all’organismo di risarcimento dei danni causati da veicolo non identificato o non assicurato, la nuova formulazione precisa che gli Stati membri non possono autorizzare l'organismo a subordinare il pagamento dell'indennizzo alla condizione che la vittima dimostri in qualsiasi modo che il responsabile del sinistro non è in grado o rifiuta di pagare.
È mantenuta la possibilità di limitare o escludere il pagamento dell'indennizzo da parte dell'organismo di risarcimento in caso di danni alle cose causati da un veicolo non identificato. Tuttavia, rispetto a quest’ipotesi viene stabilito che quando l'organismo sia intervenuto per gravi danni alle persone nel medesimo incidente a seguito del quale sono stati causati danni alle cose da un veicolo non identificato, gli Stati membri non escludono l'indennizzo per danni alle cose in ragione del fatto che il veicolo non è identificato. Tuttavia, essi possono prevedere una franchigia non superiore a euro 500, imputabile alla vittima che ha subìto i danni alle cose.
Si specifica altresì che i danni alle persone sono qualificati come gravi conformemente alla legislazione o alle disposizioni amministrative dello Stato membro in cui è avvenuto l'incidente. A tale riguardo, gli Stati membri possono tenere conto, tra l'altro, della necessità o meno di cure ospedaliere.
L’articolo 3 modifica la direttiva 88/357/CEE allo scopo di permettere alle succursali delle compagnie di assicurazione di divenire rappresentanti nelle attività di assicurazione degli autoveicoli, come già avviene in altri servizi di assicurazione.
L’articolo 4 modifica la direttiva 90/232/CEE prevedendo l’inefficacia di disposizioni di legge o clausole contrattuali che escludano un passeggero dalla copertura assicurativa quando sapeva o avrebbe dovuto sapere che il conducente del veicolo era sotto gli effetti dell'alcol o di altre sostanze eccitanti al momento del sinistro. Si dispone inoltre che l'assicurazione obbligatoria copra i danni alle persone e i danni alle cose subìti da pedoni, ciclisti e altri utenti non motorizzati della strada che, in conseguenza di un incidente nel quale sia stato coinvolto un veicolo, hanno diritto alla riparazione del danno conformemente alla legislazione civile nazionale. Viene vietata l’opposizione di franchigie alla persona lesa a seguito di un sinistro ed è statuito il diritto di azione diretta delle persone lese nel sinistro nei confronti dell'impresa assicuratrice del responsabile del sinistro; si specifica infine la procedura per la definizione dei risarcimenti.
È stabilito che la copertura assicurativa vale per tutto il territorio dell’Unione europea, per l’intera durata del contratto, indipendentemente dalla durata di eventuali periodi di stazionamento fuori dello Stato d’immatricolazione; si disciplina altresì il caso particolare della spedizione di un veicolo da uno ad altro Stato membro. È inoltre riconosciuto al contraente il diritto di ottenere in qualunque momento, entro quindici giorni dalla richiesta, un'attestazione dello stato di rischio. I centri d’informazione nazionali debbono fornire le previste informazioni a tutte le persone coinvolte in un incidente stradale causato da un veicolo assicurato.
L’articolo 5, modificando la direttiva 2000/26/CE, prescrive altresì agli Stati membri di adottare tutte le misure necessarie per agevolare la fornitura, in tempo utile, alle vittime, ai loro assicuratori o ai loro rappresentanti legali, dei dati di base necessari per la liquidazione dei danni, anche rendendoli disponibili in forma elettronica presso un deposito centrale in ciascuno Stato membro, con accesso delle parti interessate su loro esplicita richiesta.
Viene infine precisato che la nomina del mandatario per la liquidazione dei sinistri non costituisce di per sé apertura di una succursale e il predetto mandatario non è considerato uno stabilimento.
Il termine per il recepimento è stabilito nell’11 giugno 2007.
Il recepimento potrà comportare la modificazione del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il codice delle assicurazioni private.
Si segnala, infine, chela delega per il recepimento della direttiva 2005/14/CE è già contenuta nella legge comunitaria 2005 (legge 25/1/2006, n. 29), nell’allegato B, ed il termine per l’esercizio della delega scade il 23/8/2007.
Direttiva 2005/32/CE
(Istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia)
La direttiva 2005/32/CE del 6 luglio 2005 adottata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’UE, su proposta della Commissione, fissa un quadro per l’elaborazione di specifiche comunitarie per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia, nell’intento di garantire la libera circolazione di tali prodotti nel mercato interno.
La direttiva, in particolare, è stata adottata in considerazione delle disparità esistenti tra le normative e le disposizioni amministrative previste dai singoli Stati membri in tale ambito e tenendo presente che tali disparità possono creare ostacoli al commercio e distorcere la concorrenza nella Comunità.
L’armonizzazione delle normative nazionali costituisce, quindi, un importante strumento per evitare tali ostacoli al commercio e la concorrenza sleale.
Come si legge nel secondo considerando della direttiva, per la maggior parte delle categorie di prodotti che consumano energia presenti sul mercato si riscontrano livelli di impatto ambientale diversi anche in presenza di prestazioni funzionali simili. Pertanto, nell’interesse dello sviluppo sostenibile, si ritiene opportuno incoraggiare il continuo alleggerimento dell’impatto ambientale complessivo, identificando le principali fonti di impatto ambientale negativo. Si sottolinea (considerando 3), in particolare, come la progettazione ecologica dei prodotti rappresenti un fattore essenziale nell’ambito della strategia comunitaria sulla politica integrata dei prodotti e come il miglioramento dell’efficienza energetica, costituisca, altresì, un contributo essenziale al raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra nella Comunità (considerando 4).
In considerazione delle citate valutazioni la direttiva 2005/32/CE definisce i principi, le condizioni e i criteri per fissare i requisiti di ecocompatibilità dei prodotti che consumano energia che saranno successivamente stabiliti dalla Commissione attraverso la predisposizione di apposite “misure di esecuzione”, adottate in forza della presente direttiva, previa consultazione delle parti interessate e della valutazione dell’impatto ambientale.
Spetta agli Stati membri adottare tutte le opportune disposizioni per garantire che i prodotti che consumano energia, oggetto delle citate misure di esecuzione, siano immessi sul mercato soltanto se conformi a tali misure.
A questo proposito si segnala che lo Stato membro che ritenga necessario mantenere disposizioni nazionali in ragione di esigenze rilevanti in termini di protezione dell'ambiente, ovvero introdurre nuove disposizioni basate su nuove prove scientifiche collegate alla protezione dell'ambiente in ragione di un problema specifico di quello Stato membro, sorto dopo l'adozione della misura di esecuzione applicabile, può farlo nel rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 95, paragrafi 4, 5 e 6, del trattato, che prevede la notifica preliminare alla Commissione e l'approvazione da parte di quest'ultima.
Spetta, inoltre, agli Stati membri, individuare, ove lo ritengano opportuno, le autorità responsabili della sorveglianza del mercato e definire i relativi poteri, nonchè adottare le misure necessarie atte ad incoraggiare la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra le autorità responsabili dell’applicazione della direttiva e tra queste e la Commissione.
Per quanto riguarda il contenuto specifico della direttiva, l'ambito di applicazione è esteso a tutte le apparecchiature e a tutti i prodotti commercializzati nell'ambito UE o importati che consumano energia, da quella elettrica a quella fossile, con la sola esclusione dei mezzi di trasporto in quanto soggetti ad altre direttive europee.
In particolare, la direttiva prevede che prima di immettere sul mercato e/o mettere in servizio un prodotto che consuma energia, oggetto delle misure di esecuzione, il fabbricante o, in sua assenza l'importatore, accertano la conformità di tale prodotto a tutte le pertinenti prescrizioni della misura di esecuzione applicabile.
Le procedure di dichiarazione di conformità saranno indicate dalle misure di esecuzione adottate in forza della direttiva.
Per i prodotti progettati da un'organizzazione registrata conformemente al regolamento (CE) n. 761/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e di audit (Emas), qualora la funzione di progettazione sia inclusa nell'ambito di tale registrazione, si presume che il sistema di gestione di tale organizzazione ottemperi alle prescrizioni dell'allegato V della direttiva (sistema di gestione di valutazione delle conformità).
Ai sensi dell'articolo 6 della direttiva entro il 6 luglio 2007 la Commissione è chiamata a predisporre un piano di lavoro destinato a fissare per i tre anni successivi un elenco indicativo di gruppi di prodotti da considerare prioritari per l’adozione delle misure di esecuzione. In via transitoria, alla Commissione è consentita l’introduzione di misure di esecuzione partendo dai seguenti prodotti identificati dal Programma per il cambiamento climatico (ECCP)[186]:
§ Apparecchiature per il riscaldamento e per il riscaldamento dell’acqua
§ Motori elettrici
§ Illuminazione nel settore domestico e terziario
§ Apparecchi domestici
§ Apparecchiature d’ufficio nel settore domestico e terziario
§ Elettronica di consumo
§ Apparecchiature per la ventilazione e il condizionamento
La direttiva provvede, infine, ad integrare e a modificare precedenti provvedimenti adottati in materia di rendimento ed efficienza energetica con riferimento a specifici apparecchi che consumano energia. Le direttive interessate sono:
§ la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi;
§ la direttiva 96/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 settembre 1996 sui requisiti di rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico;
§ la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 , sui requisiti di efficienza energetica degli alimentatori par er lampade fluorescenti.
Per il recepimento delle disposizioni della presente direttiva 2005/32/CE da parte degli Stati membri nei rispettivi ordinamenti è fissato il termine ultimo dell’11 agosto 2007.
Direttiva 2005/35/CE
(Inquinamento provocato dalle navi)
La direttiva 2005/35/CE ha come obiettivo l’introduzione nel diritto comunitario delle norme internazionali relative all’inquinamento provocato dalle navi e l’applicazione alle persone responsabili di scarichi illegali di adeguate sanzioni, che possono essere di natura penale o amministrativa. La misura e la modalità di applicazione delle sanzioni sono lasciate agli Stati membri, che tuttavia devono garantire che tali sanzioni siano efficaci, proporzionali e dissuasive.
Come emerge dai consideranda della direttiva, le norme pratiche degli Stati membri per gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi si basano sulla convenzione Marpol 73/78[187], ma sono quotidianamente ignorate da un numero molto elevato di navi che solcano le acque comunitarie, senza che alcuna azione correttiva sia intrapresa; inoltre la convenzione Marpol viene attuata in maniera diversa nei vari Stati membri ed, in particolare, le pratiche degli Stati membri in materia di sanzioni applicabili allo scarico di sostanze inquinanti effettuato dalle navi presentano notevoli divergenze.
La direttiva si applica agli scarichi di sostanze inquinanti di tutte le navi, a prescindere dalla bandiera, che avvengono:
a) nelle acque interne, compresi i porti, di uno Stato membro, nella misura in cui è applicabile il regime Marpol;
b) nelle acque territoriali di uno Stato membro;
c) negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, nella misura in cui uno Stato membro abbia giurisdizione su tali stretti;
d) nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro, istituita ai sensi del diritto internazionale;
e) in alto mare.
Sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva le navi militari da guerra o ausiliarie o le altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali.
Gli Stati membri sono tenuti a provvedere - ai sensi dell’articolo 4 - affinché gli scarichi di sostanze inquinanti effettuati dalle navi in una delle aree incluse nell’ambito di applicazione della direttiva, siano considerati violazioni se effettuati intenzionalmente, temerariamente o per negligenza grave. Tali violazioni sono considerate reati dalla decisione quadro 2005/667/GAI che completa la direttiva, e in presenza delle circostanze previste da tale decisione.
La decisione quadro[188] 2005/667/GAI del 12 luglio 2005, che integra la direttiva 2005/35/CE in esame, ha come obiettivo il rafforzamento della cornice penale per la repressione dell'inquinamento provocato dalle navi.
La decisione prevede, quindi, che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché un'infrazione ai sensi degli articoli 4 e 5 della direttiva 2005/35/CE sia considerata un reato penale e affinché risultino punibili con sanzioni penali anche il favoreggiamento, la complicità o l'istigazione nella commissione del reato. Le sanzioni adottate dagli Stati membri – che possono essere comminate sia ad una persona fisica che giuridica - devono essere effettive, proporzionate e dissuasive, e comprendere, almeno per i casi gravi, sanzioni penali privative della libertà di durata massima compresa tra almeno uno e tre anni. Le sanzioni penali possono essere corredate di altre sanzioni o misure, in particolare sanzioni pecuniarie o di misure quali, nel caso di persona fisica, il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o il divieto di fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione, allorché i fatti che hanno condotto alla condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga. Le sanzioni comminate dagli Stati possono essere di natura diversa, qualora l’atto commesso non produca danni alla qualità dell’acqua.
Nel caso in cui il reato sia commesso deliberatamente, lo Stato membro provvede affinché il reato sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno cinque e dieci anni - qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone - o della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni nei seguenti casi:
a) il reato ha causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste;
oppure
b) il reato è stato commesso nell'ambito delle attività di un'organizzazione criminale.
Nel caso di un reato commesso per grave negligenza, lo Stato membro provvede affinché sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno due e cinque anni, qualora il reato abbia causato danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste e la morte o lesioni gravi a persone. La pena detentiva si riduce (da uno a tre anni) nel caso in cui il reato, commesso per grave negligenza, sia punibile con una pena detentiva della durata massima compresa tra almeno uno e tre anni, qualora il reato abbia causato soltanto danni significativi ed estesi alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste.
Nel caso in cui uno Stato membro sia a conoscenza di un reato che provoca o potrebbe provocare un inquinamento imminente, è tenuto ad informarne immediatamente gli altri Stati membri che potrebbero essere esposti ai danni di tale inquinamento, nonché la Commissione.
Il termine per gli Stati membri di conformarsi alla decisione è fissato al 12 gennaio 2007.
Lo scarico di sostanze inquinanti in una delle aree indicate quale ambito di applicazione della direttiva non è considerato una violazione, se soddisfa le condizioni derogatorie previste dalla convenzione Marpol.
In particolare si ricorda che l'allegato I della convenzione Marpol 73/78, nella parte in cui disciplina gli idrocarburi, prevede in via generale il divieto di scarichi inquinanti, ma ammette una serie di deroghe nel caso in cui le navi soddisfino contemporaneamente una serie di condizioni, sia relative alla zona in cui si trova la nave, sia relative alla quantità di idrocarburi versati in mare, sia se operate con determinate modalità.
Nel caso di scarico di sostanze inquinanti negli stretti utilizzati per la navigazione internazionale e soggetti al regime di passaggio di transito, ovvero nella zona economica esclusiva o in una zona equivalente di uno Stato membro o ancora in alto mare le uniche eccezioni possibili sono quelle di avaria della nave o del suo equipaggiamento.
La direttiva prevede, inoltre, misure di controllo sia per le navi che si trovano nei porti sia per le navi in transito.
Nel primo caso, lo Stato membro può procedere ad un’ispezione, qualora eventuali irregolarità o informazioni facessero nascere sospetti sul fatto che una nave che si trova volontariamente all'interno di un porto o in un terminale off-shore abbia proceduto o stia procedendo allo scarico di sostanze inquinanti. Nel caso l’ispezione evidenzi elementi che potrebbero far pensare a una violazione, devono essere informate le autorità competenti dello Stato membro in questione e dello Stato di bandiera.
Nel secondo caso, se il successivo porto di approdo della nave è situato in un altro Stato membro, gli Stati membri interessati collaborano strettamente tra di loro nell'ispezione e per decidere i provvedimenti da adottare riguardo allo scarico; se invece il successivo porto di approdo della nave è situato in uno Stato terzo, lo Stato membro interessato adotta tutti i provvedimenti necessari per garantire che il successivo porto di approdo della nave venga informato del presunto scarico e invita lo Stato in cui è situato tale porto ad adottare le iniziative adeguate rispetto allo scarico in questione.
Nel caso in cui la nave abbia effettuato uno scarico che provoca o minaccia di provocare un grave danno al litorale o agli interessi collegati di uno Stato membro, questi può sottoporre la questione alle autorità competenti per avviare un procedimento, compreso il procedimento per il fermo della nave, e deve informare le autorità dello Stato di bandiera.
Gli Stati membri devono applicare le disposizioni della direttiva senza discriminazioni formali o discriminazioni di fatto nei confronti delle navi straniere e devono agire nel rispetto del diritto internazionale applicabile, compresa la sezione 7, parte XII, della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 sul diritto del mare; inoltre devono notificare tempestivamente allo Stato di bandiera dell'imbarcazione e a qualsiasi altro Stato interessato i provvedimenti adottati a norma della direttiva.
La convenzione sul diritto del mare firmata a Montego Bay nel 1982 è divisa in parti che a loro volta sono ripartite in sezioni.
La parte XII della Convenzione è relativa alla protezione e preservazione dell’ambiente marino; la sezione 7 reca la disciplina delle garanzie, prevedendo in particolare che siano attuate da parte degli Stati membri misure atte a facilitare lo svolgimento di procedimenti, prevedendo l’obbligo di evitare discriminazioni ai danni di navi straniere e disciplinando la procedura di indagine su queste. Nell’ambito della sezione, l’articolo 230 prevede che possano essere inflitte in caso di violazione delle leggi e dei regolamenti nazionali o delle pertinenti regole e norme internazionali intese a prevenire, ridurre e tenere sotto controllo l’inquinamento dell’ambiente marino, commesse da navi straniere al di là del mare territoriale, solo pene pecuniarie. Nel mare territoriale invece per il medesimo reato possono essere in via generale inflitte solo pene pecuniarie a meno che non si tratti di un atto volontario e grave di inquinamento.
Agli Stati membri è inoltre chiesto di collaborare con la Commissione, se del caso in collaborazione con l'Agenzia europea per la sicurezza marittima[189] e tenendo conto del programma di azione inteso a far fronte all'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali istituito dalla decisione n. 2850/2000/CE[190] e, se del caso, dell'applicazione della direttiva 2000/59/CE[191], al fine di predisporre i sistemi di informazione richiesti per attuare la direttiva e istituire prassi e orientamenti comuni.
La direttiva attribuisce, poi, all’Agenzia europea per la sicurezza marittima, il compito di cooperare con gli Stati membri nello sviluppo di soluzioni tecniche e nella prestazione di assistenza tecnica, in azioni quali l'individuazione degli scarichi per mezzo del monitoraggio e della sorveglianza satellitari, nonché il compito di assistere la Commissione nell'attuazione della presente direttiva, anche, se del caso, mediante visite negli Stati membri.
Gli Stati membri inviano ogni tre anni alla Commissione una relazione sull'applicazione della direttiva: sulla base delle relazioni pervenute, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui deve essere valutata l'opportunità di rivedere o estendere l'ambito di applicazione della direttiva.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 1° aprile 2007.
La legislazione nazionale
Nell’ordinamento nazionale esistono una serie di norme volte alla riduzione dell’inquinamento marittimo da idrocarburi.
Il tema della tutela della sicurezza nel trasporto marittimoè infatti stato oggetto di particolare attenzione a livello normativo, anche in virtù dell’impulso della normativa europea, anche al fine di prevenire incidenti con possibili conseguenze anche dal punto di vista ambientale. Tra le principali disposizioni in materia si ricordano:
§ la legge 7 marzo 2001, n. 51[192], che ha inteso favorire ed accelerare l’eliminazione delle petroliere a singolo scafo non conformi ai più avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione (applicabili alle navi a doppio scafo);
§ il d. lgs. 27 maggio 2005, n. 119[193], che stabilisce che i richiami agli strumenti internazionali contenuti nei provvedimenti normativi e amministrativi di recepimento nell'ordinamento interno delle direttive comunitarie concernenti la legislazione marittima comunitaria, si intendono effettuati anche a successivi eventuali emendamenti, modifiche ed integrazioni intervenuti, dal momento in cui questi entrano in vigore;
§ la legge n. 13 del 2006[194] che ha previsto una serie di disposizioni volte ad incrementare la sicurezza marittima e la salvaguardia della vita umana, tra le quali il rinnovo del naviglio vetusto e l’ammodernamento della flotta, attraverso l’uso di navi cisterna ad alto livello di protezione, dotate dei più elevati standard di sicurezza della navigazione, anche a fini di tutela ambientale.
Si ricorda in ultimo che con D.M. 18 aprile 2003 è stato disposto il divieto – per le navi cisterna a scafo singolo di qualsiasi nazionalità, non dotate di tecnologie equivalenti al doppio scafo di età superiore ai quindici anni e di portata lorda superiore alle 5.000 tonnellate, che trasportano prodotti petroliferi pesanti - di accedere ai porti, ai terminali off-shore ed alle zone di ancoraggio nazionali. La disposizione ha validità fino all'entrata in vigore di norme dell'Unione europea di analogo effetto.
Direttiva 2005/65/CE
(Miglioramento della sicurezza dei porti)
La direttiva in esame reca disposizioni tese al raggiungimento di un livello omogeneo di sicurezza in tutti i porti europei e all’integrazione delle misure previste dal regolamento (CE) n. 725/2004, relative al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali[195].
Nel terzo considerandum della direttiva si precisa che “Le misure di sicurezza marittima imposte da quel regolamento [dal regolamento 725/2004] rappresentano solo una parte delle misure necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato in tutta la catena di trasporto di ambito marittimo e il regolamento citato si limita a misure di sicurezza a bordo delle navi e nell'immediata interfaccia nave/porto. Il quarto considerandum chiarisce che “Per raggiungere il massimo grado possibile di protezione per le industrie marittime e portuali occorrerebbe introdurre misure di sicurezza nei porti che coprano ciascun porto situato entro i confini stabiliti dallo Stato membro interessato e che garantiscano che le misure di sicurezza adottate in applicazione del regolamento (CE) n. 725/2004 beneficino del miglioramento della sicurezza nelle zone di attività portuale. Queste misure dovrebbero applicarsi a tutti i porti in cui sono situati uno o più impianti portuali coperti dal regolamento (CE) n. 725/2004”.
Le misure previste dalla presente direttiva e quelle disposte dal citato regolamento comunitario sono così finalizzate a creare un sistema di protezione dell’intera catena del trasporto marittimo (dalla nave al porto attraverso l’interfaccia nave porto[196] e l’intera area portuale) contro i rischi di un attacco terroristico nel territorio della Comunità.
La direttiva reca, quindi, misure comunitarie volte a migliorare la sicurezza dei porti di fronte al pericolo costituito da incidenti di sicurezza. Si tratta delle seguenti misure:
a) norme comuni fondamentali sulle misure di sicurezza nei porti;
b) un meccanismo attuativo per tali norme;
c) meccanismi appropriati di controllo di adempienza.
Le misure disposte dalla direttiva si applicano a tutte le aree portuali situate nel territorio di uno Stato membro che contengono uno o più impianti portuali contemplati da un piano di sicurezza dell'impianto portuale.
Gli Stati membri provvedono a:
· designare un'autorità di sicurezza del porto per ciascuna area portuale; tale autorità ha la responsabilità di predisporre e applicare piani di sicurezza del porto in base alle conclusioni delle valutazioni di sicurezza del porto (vedi infra); gli Stati possono designare, quale autorità di sicurezza del porto, l’autorità competente per la sicurezza marittima prevista dal regolamento (CE) n. 725/2004[197]
· far effettuare valutazioni di sicurezza dei porti, che devono essere riviste, ove opportuno, e, in ogni caso, almeno una volta ogni cinque anni;
· elaborare, mantenere e aggiornare, in base alla conclusioni della valutazione di sicurezza, un piano di sicurezza del porto, in cui siano individuate le procedure da seguire, le misure da attuare e le azioni da intraprendere; anche per il piano di sicurezza è previsto un riesame almeno ogni cinque anni;
· monitorare l'attuazione dei piani di sicurezza dei porti;
· istituire un sistema di livelli di sicurezza per ogni porto o parte del porto sulla base di quelli definiti dal regolamento n. 725/2004, che prevede:
- un «Livello di sicurezza 1» ossia il livello per cui vanno costantemente mantenute misure di sicurezza minime adeguate,
- un «Livello di sicurezza 2» ossia il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza supplementari per un determinato periodo, in conseguenza di un incremento del rischio che si verifichi un problema di sicurezza,
- un «Livello di sicurezza 3» ossia il livello per cui vanno mantenute adeguate misure di sicurezza specifiche, per il periodo limitato in cui un problema di sicurezza è probabile ed imminente, anche quando non sia possibile individuare l'obiettivo specifico.
· ad individuare un agente di sicurezza del porto, per quanto possibile distinto da quello degli altri porti, che funge da punto di contatto[198] per le questioni attinenti alla sicurezza portuale, e, in quanto tale, comunica alla Commissione l’elenco dei porti interessati dalla direttiva e le eventuali modifiche dell’elenco. Gli Stati membri possono designare per gli aspetti di sicurezza portuale il punto di contatto nominato a norma del regolamento (CE) n. 725/2004
Gli Stati membri istituiscono, poi, un sistema che garantisca una supervisione adeguata e periodica dei piani di sicurezza dei porti e della loro applicazione.
È compito degli Stati membri predisporre sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive per le ipotesi di violazione delle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 15 giugno 2007.
Direttiva 2005/45/CE
(Reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare)
La direttiva in esame reca disposizioni relative al reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare: conseguentemente, vengono introdotte modifiche alla direttiva 2001/25/CE concernete i requisiti minimi di formazione per la gente di mare[199].
Nei consideranda della direttiva si sottolinea come il Consiglio dell’Unione europea del 5 luglio 2003 sul miglioramento dell’immagine del trasporto marittimo comunitario e sull’avvicinamento dei giovani alla professione, abbia evidenziato la necessità di promuovere la mobilità professionale dei marittimi all'interno dell'Unione europea, ponendo in particolare l'accento sulle procedure di riconoscimento dei certificati di abilitazione, e sull'esigenza di garantire nel contempo la stretta osservanza dei requisiti previsti dalla convenzione sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio di brevetti e ai servizi di guardia, («convenzione STCW») nella sua versione aggiornata adottata dall'Organizzazione marittima internazionale (OMI) nel 1978.
Considerato che il trasporto marittimo è un settore in forte e rapida evoluzione, che presenta caratteristiche specificamente internazionali, la direttiva chiarisce che è indispensabile ampliare l'ambito della politica comune dei trasporti nel settore marittimo per facilitare la circolazione dei marittimi all'interno della Comunità, data la crescente carenza di marittimi comunitari.
La direttiva 2001/25/CE - stabilendo i requisiti minimi in materia di istruzione, formazione e certificazione dei lavoratori marittimi - recepisce nell'ordinamento comunitario le norme internazionali in materia di formazione, rilascio di certificati e servizi di guardia stabilite dalla convenzione STCW.
In base alla direttiva 2001/25/CE, ciascun marittimo deve essere in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato e convalidato dall'autorità competente di uno Stato membro a norma della direttiva; tale certificato legittima il titolare a prestare servizio a bordo di una nave con le qualifiche, le funzioni ed i livelli di responsabilità specificati nel certificato medesimo.
A norma della direttiva 2001/25/CE, il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi cittadini degli Stati membri o di Paesi terzi è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE che stabiliscono, rispettivamente, un primo ed un secondo sistema generale per il riconoscimento dell'istruzione e della formazione professionale. Tali direttive non prevedono il riconoscimento automatico dei titoli di formazione dei marittimi, in quanto stabiliscono che nei confronti degli stessi possono essere applicate misure di compensazione.
La direttiva in esame nasce dall’esigenza di agevolare gli Stati membri nel riconoscimento ai marittimi che abbiano ottenuto, in un altro Stato membro, un certificato di abilitazione che soddisfi i requisiti previsti dalla direttiva 2001/25, di intraprendere o proseguire la professione marittima per la quale hanno conseguito l'abilitazione, senza ulteriori condizioni rispetto a quelle previste per i propri cittadini.
Conseguentemente il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati rilasciati a marittimi aventi la cittadinanza degli Stati membri o di paesi terzi non è più essere soggetto alle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE, bensì è disciplinato dalla direttiva in esame.
La direttiva si applica ai marittimi[200] che sino cittadini degli Stati membri o cittadini di Paesi terzi titolari di un certificato rilasciato da uno Stato membro.
Ciascuno Stato membro riconosce:
§ i certificati adeguati, ossia il certificato – di cui all’articolo 1, punto 27, della direttiva 2001/25 - rilasciato e convalidato conformemente alla direttiva 2001/25 che legittima il titolare a prestare servizio nella qualifica e a svolgere le funzioni corrispondenti al livello di responsabilità menzionato sul certificato su una nave del tipo e dalle caratteristiche di tonnellaggio, potenza e propulsione considerati e nel particolare viaggio cui essa è adibita. Il riconoscimento dei certificati adeguati è limitato alle qualifiche, alle funzioni ed ai livelli di competenza ivi specificati ed è corredato da una convalida che attesti tale riconoscimento;
§ altri certificati rilasciati da uno Stato membro in conformità alla direttiva 2001/25.
L’articolo 4 della direttiva 2001/25 – come modificato dall’articolo 4 della direttiva in esame – qualifica come “certificato” qualsiasi documento valido a prescindere dalla denominazione con la quale sia noto, rilasciato dall'autorità competente di uno Stato membro o con l'autorizzazione di quest'ultima.
Gli Stati membri assicurano il diritto di ricorso contro qualsiasi rifiuto di convalida di un certificato valido o l'assenza di qualsiasi risposta, in conformità alla legislazione e alle procedure nazionali.
Fatto salvo il diritto di ricorso, le autorità competenti di uno Stato membro ospitante[201] possono imporre ulteriori limitazioni alle capacità, funzioni e livelli di competenza relativi ai viaggi costieri[202] o certificati alternativi rilasciati in virtù dell'allegato I, regolamento VII/1, della direttiva 2001/25/CE.
Per il riconoscimento di certificati per le mansioni a livello manageriale, gli Stati membri ospitanti garantiscono che i marittimi posseggano un'appropriata conoscenza della legislazione marittima dello Stato membro, riguardante le mansioni che sono autorizzati a svolgere.
La direttiva in esame reca, poi, specifiche novelle puntuali alla direttiva 2001/25; in particolare:
§ viene introdotto l’articolo 7-bis relativo alla prevenzione delle frodi e delle prassi illegali.
Nei consideranda della direttiva si sottolinea come attualmente il proliferare di certificati di abilitazione dei marittimi ottenuti in maniera fraudolenta comporti un serio pericolo per la sicurezza in mare e la tutela dell'ambiente marino. Nella maggior parte dei casi i titolari di certificati di abilitazione ottenuti con la frode non posseggono i requisiti minimi di certificazione stabiliti dalla convenzione STCW. Tali marittimi potrebbero facilmente essere coinvolti in incidenti marittimi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero adottare e far applicare specifiche misure volte a prevenire e sanzionare i comportamenti fraudolenti connessi ai certificati di abilitazione nonché proseguire i loro sforzi nell'ambito dell'OMI per raggiungere accordi rigorosi e applicabili per la lotta contro tali prassi su scala mondiale. Il Comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (COSS) è al riguardo un forum adeguato per lo scambio di informazioni, di esperienze e di migliori prassi.
Ai sensi del nuovo articolo, gli Stati membri adottano e fanno applicare le misure adeguate per prevenire le frodi ed altre prassi illegali riguardanti la procedura di certificazione o i certificati rilasciati e convalidati dalle loro autorità competenti e fanno sì che le sanzioni siano efficaci, proporzionate e dissuasive.
A tal fine, gli Stati membri designano le autorità nazionali competenti ad individuare e lottare contro le pratiche fraudolente e scambiano informazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri e di paesi terzi in materia di certificazione dei marittimi: di tale designazione è data comunicazione agli altri Stati membri e alla Commissione, nonché a qualsiasi Paese terzo con il quale sia stato concluso un accordo conformemente alla convenzione STCW.
Su richiesta dello Stato membro ospitante, le autorità competenti di un altro Stato membro forniscono la conferma o il rifiuto per iscritto dell'autenticità dei certificati dei marittimi, le relative convalide o qualsiasi altro titolo di formazione da questo rilasciato;
§ vengono soppressi i paragrafi 1 e 2 dell’articolo 18 della direttiva 2001/25, a norma dei quali il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei certificati appartenenti alla gente di mare che non è cittadina degli Stati membri o alla gente di mare cittadina di Stati membri, è soggetto alle disposizioni delle direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE (vedi supra);
§ vengono inseriti gli articoli 21 bise 21 ter, a norma dei quali la Commissione, verifica regolarmente ed almeno ogni cinque anni, con l'assistenza dell'Agenzia europea per la sicurezza marittima, istituita con regolamento (CE) n. 1406/2002[203], che gli Stati membri adempiano alle norme minime stabilite dalla direttiva, e, entro il 20 ottobre 2010, presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione elaborata in base alle informazioni ottenute. Nella relazione, la Commissione analizza lo stato di adempimento degli Stati membri alla direttiva e, qualora necessario, presenta proposte per misure supplementari.
Il termine di recepimento della direttiva è fissato alla data del 20 ottobre 2007.
Procedure di contenzioso
In riferimento a precedenti direttive che recano modifiche alla direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, la Commissione europea ha avviato due procedure d’infrazione nei confronti dell’Italia.
Il 5 dicembre 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia una lettera di messa in mora[204] per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2005/23/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE. Il termine di recepimento della direttiva era il 29 settembre 2005.
La direttiva figura nell'Allegato C alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005).
Il 13 dicembre 2005 la Commissione europea ha inviato all'Italia un parere motivato[205] per non aver comunicato le misure di attuazione nell'ordinamento interno della direttiva 2003/103/CE che modifica la direttiva 2001/25/CE. Il parere motivato fa seguito alla lettera di messa in mora inviata dalla Commissione il 25 luglio 2005. Il termine di recepimento della direttiva era il 14 maggio 2005.
La direttiva figura nell'Allegato C alla legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria per il 2005).
Direttiva 2005/55/CE
(Emissione di inquinanti gassosi prodotti dai veicoli pesanti)
Il provvedimento, finalizzato al miglioramento della qualità dell’aria[206], predispone nuovi limiti di emissione per i motori – ad accensione spontanea e ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto (GPL) – utilizzati per la propulsione dei veicoli pesanti.
L’ Unione europea ha adottato misure per la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli sin dai primi anni ’70; negli ultimi quindici anni, tuttavia, sono stati posti in essere i principali interventi normativi – noti con il nome di Euro 1 (1992), Euro 2 (1996), Euro 3 (2000), Euro 4 (2005) – attraverso cui sono stati ridotti di oltre il 90% i limiti di emissione per i veicoli precedentemente in vigore. Per il futuro, sono programmate ulteriori scadenze – Euro 5 (2008) – per ridurre ulteriormente i limiti di emissione attuali.
Con riferimento alla qualità dell’aria ambiente nelle città, si è registrata un’iniziale progressiva riduzione dei livelli degli inquinanti tipici da trasporto (CO, idrocarburi incombusti, NOx) determinata dalla sostituzione del vecchio parco circolante con veicoli più moderni e meno inquinanti e dal miglioramento della qualità dei carburanti. Negli ultimi anni tuttavia i miglioramenti sono stati soltanto marginali. Ciò anche a causa dell’aumento del numero dei veicoli circolanti che ha compensato le minori emissioni dei nuovi veicoli e delle nuove criticità emerse per alcuni inquinanti quali il particolato fine o PM10 (polveri sottili)[207].
Per quanto riguarda, nello specifico, le emissioni dei veicoli pesanti, sono state emanate una serie direttive (88/77/CEE, 91/542/CEE, 96/1/CE, 1999/96/CE e 2001/27/CE) che hanno fissato nuove procedure di prova e nuovi limiti di emissione per i motori utilizzati da tali veicoli.
La direttiva 2005/55/CE - adottata a seguito dei risultati emersi dal programma della Commissione sulla qualità dell'aria sulle emissioni provocate dal traffico stradale, sui combustibili e sulle tecnologie di riduzione delle emissioni (Primo programma Auto-Oil) - si applica a tutti i “veicoli” come definiti dall’art. 2 della direttiva 70/156/CEE, aventi massa massima a carico tecnicamente ammissibile inferiore o pari a 3,5 tonnellate, ad eccezione dei veicoli appartenenti alla categoria M1, azionati da un motore ad accensione spontanea o a gas (art. 1)[208].
Essa, da un lato, rifonde, in un unico testo, tutte le precedenti direttive in materia (recepite, da ultimo, nell’ordinamento nazionale, con il D.M. 25 gennaio 2002); dall’altro è volta a introdurre parametri più rigidi per l’omologazione dei veicoli ad accensione spontanea o a gas naturale o GPL, con l’obiettivo di ridurre ulteriormente le emissioni inquinanti dei veicoli pesanti circolanti su strada.
I nuovi valori limite di emissioni (art. 2) necessari per ottenere l’omologazione entreranno in vigore secondo lo scadenzario riportato nelle Tabelle 1 e 2 dell’Allegato I (punto 6.2.1) e indicato di seguito.
Tabella 1
Valori limite – Prova ESC/ELR
|
Ciclo ESC (g/kWh) |
Prova ELR |
||||
|
CO(monossido di carbonio) |
HC(idrocarburi) |
NOx(ossidi d'azoto) |
PM (particolato) |
Fumosità (m-1) |
|
Euro3 (2000) |
2.1 |
0.66 |
5 |
0.10 |
0,13 (1) |
0.8 |
Euro 4 (2005) |
1.5 |
0.46 |
3.5 |
0.02 |
0.5 |
|
Euro 5 (2008) |
1.5 |
0.46 |
2.0 |
0.02 |
0.5 |
|
(EEV)[209] |
1,5 |
0,25 |
2,0 |
0,02 |
0,15 |
|
(1) Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75 dm3 per cilindro e un regime nominale superiore a 3.000 min-1. |
||||||
Tabella 2
Valori limite — prove ETC
|
Ciclo ETC (g/kWh) |
|||||
|
CO |
NMHC* |
CH4** |
NOx |
PM*** |
|
Euro3 (2000) |
5.45 |
0.78 |
1.6 |
5.0 |
0.16 |
0,21 **** |
Euro 4 (2005) |
4.0 |
0.55 |
1.1 |
3.5 |
0.03 |
|
Euro 5 (2008) |
4.0 |
0.55 |
1.1 |
2.0 |
0.03 |
|
(EEV) |
3,0 |
0,40 |
0,65 |
2,0 |
0,02 |
* il costruttore può decidere di misurare gli idrocarburi totali sul ciclo ESC invece che i non metanici sul ciclo ETC. In tal caso il limite da rispettare resta quello del ciclo ETC
** solo per motori a gas naturale
*** non vaildo per motori a gas naturale
**** Per motori aventi cilindrata inferiore a 0,75dm3 per cilindro e un regime nominale superiore a 3.000 min-1.
La Tabella 1 si riferisce al ciclo di prova denominato ESC (European Steady State Cycle) e alla prova ELR (European Load response Test) in cui si misura solo la fumosità; la Tabella 2 si riferisce, invece, al ciclo di prova ETC (European Transient Cycle) che differisce dall’ESC per il fatto di includere i transitori[210]. Per i limiti Euro 3 i motori dovranno essere provati solo sul ciclo ESC più la prova ELR; a partire dal 2005 i motori vanno provati su tutti i cicli (ESC/ELR + ETC).
L’art. 3 della direttiva introduce norme relative alla durata dei sistemi di controllo delle emissioni. Ciò in quanto è stato dimostrato che soprattutto i motori ad accensione spontanea (con un ciclo di vita molto lungo), con una manutenzione corretta ed efficace, mantengono livelli elevati di prestazioni in termini di emissioni per le lunghissime distanze percorse nell'ambito dell'uso commerciale. Sarà compito del costruttore dimostrare, a decorrere dal 1° ottobre 2005 per le nuove omologazioni e dal 1° ottobre 2006 per tutte le omologazioni, che il motore ad accensione spontanea o a gas, omologato a norma dei nuovi valori limite d'emissione, è conforme ad essi per un periodo di vita utile dei motori di 5 anni o 100.000 km – per i motori destinati a montaggio su veicoli della categoria N1 e M2–[211] oppure di 7 anni o 500.000 km – per i motori destinati a montaggio su veicoli della categoria N2,e N3 ed M3 – [212]. Il termine per l’adozione di tali misure è fissato al 28 dicembre 2005.
L’articolo 4 contiene anche disposizioni relative ai sistemi diagnostici di bordo (OBD) finalizzate a facilitare l’individuazione del deterioramento o guasto dei dispositivi di controllo delle emissioni del motore. ad aumentare la capacità diagnostica e di riparazione e, quindi, a migliorare significativamente le prestazioni in termini di emissioni sostenibili dei veicoli pesanti in circolazione. Poiché a livello internazionale lo sviluppo dei sistemi OBD per i motori diesel destinati ai veicoli pesanti è ancora nella fase embrionale, questi sistemi andrebbero introdotti in due fasi (2005-2008) per consentire lo sviluppo di un sistema OBD affidabile.
L’articolo 6 della direttiva, al fine di consentire agli Stati membri di accelerare l'immissione sul mercato di veicoli conformi ai requisiti comunitari indicati, prevede inoltre la possibilità di prevedere incentivi fiscali, nel rispetto delle disposizioni del Trattato e delle altre condizioni volte ad evitare distorsioni nel mercato interno. Tali incentivi non dovranno comunque superare il costo supplementare delle soluzioni tecniche introdotte per garantire il rispetto dei valori limite fissati e della loro installazione sul veicolo.
Gli Stati membri hanno l’obbligo di conformarsi alle disposizioni recate dalla direttiva entro il 9 novembre 2006 (art. 9).
Si segnala che alcune modifiche alladirettiva in esame sono state apportate dalla direttiva 2005/78/CE, inserita nella relazione illustrativa al disegno di legge comunitaria tra le direttive da recepire in via amministrativa.
La direttiva 2005/78/CE è stata emanata al fine di introdurre i provvedimenti tecnici necessari per rendere possibile l’applicazione degli 3 e 4 della direttiva 2005/87/CE relativi rispettivamente alle nuove prescrizioni tecniche riguardanti i sistemi diagnostici di bordo e la durata dei sistemi di controllo delle emissioni, nonché dell’art. 5 sui sistemi di controllo delle emissioni che utilizzano un reagente consumabile per ridurre il livello degli inquinanti regolamentati.
La direttiva provvede, altresì, a ridefinire i carburanti di riferimento utilizzati per le prove di omologazione dei motori in base ai valori limite di emissione previsti dalle Tabelle dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE, in modo da riflettere meglio, se applicabile, il tenore di zolfo dei carburanti diesel che sono disponibili sul mercato dal 1° gennaio 2005 e che sono utilizzati dai motori che dispongono di sistemi avanzati di controllo delle emissioni. La direttiva inoltre apporta alcune modifiche tecniche alle procedure di campionamento e misurazione, finalizzate a rendere possibile una misurazione affidabile e ripetibile delle emissioni di particolato dei motori ad accensione spontanea omologati in base ai valori limite previsti dalle stesse tabelle della direttiva 2005/55/CE.
Si segnala, da ultimo, che la relazione al disegno di legge comunitaria prevede il recepimento in via amministrativa anche della direttiva 2004/26/CE che modifica la direttiva 97/68/CE sugli inquinanti gassosi prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali.
Direttive 2005/8/CE, 2005/86/CE, 2005/87/CE
(Sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali)
Alcune direttive intervengono sulla normativa relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali:
- la Dir. 2005/8/CE interviene sulla disciplina generale;
- la Dir. 2005/86/CE[213] riguarda le sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato;
- la Dir 2005/87/CE[214] concerne le sostanze indesiderabili per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio.
In particolare, la Direttiva 2005/8/CEE modifica la Direttiva 2002/32/CE[215] che impone il divieto di utilizzare prodotti destinati all'alimentazione degli animali che presentino un contenuto di sostanze indesiderabili superiore ai livelli massimi contemplati nell'allegato I della medesima.
Sulla base delle considerazioni del comitato scientifico dell'alimentazione animale (SCAN), che ha confermato che il mercurio in forma inorganica è notevolmente meno tossico del mercurio organico (soprattutto il mercurio di metile), la Direttiva 2005/8/CEE in esame dispone la modifica del livello massimo di alcune sostanze nei mangimi (mercurio e fluoro).
Il termine di recepimento della direttiva in esame è scaduto il 18 febbraio 2006.
Direttive 2004/13/CE, 2004/14/CE, 2004/19/CE, 2005/31/CE, 2005/79/CE
(Sostanze destinate a venire in contatto con i prodotti alimentari)
Diverse direttive intervengono sulla disciplina relativa a sostanze e materiali destinati a venire in contatto con i prodotti alimentari:
- la Dir. 2004/13/CEE riguarda l’uso di derivati epossidici;
- la Dir. 2004/14/CEE[216] concerne i materiali e gli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata;
- la Dir. 2004/19/CE[217] e la Dir. 2005/79/CE[218]sonorelative ai materiali ed agli oggetti di materia plastica;
- la Dir. 2005/31/CE[219]disciplina i metodi di analisi per gli oggetti di ceramica.
In particolare, la Direttiva 2004/13/CEE modifica la Direttiva 2002/16/CE che stabilisce norme applicabili all'uso ed alla presenza di 2,2-bis (4-idrossifenil) propano bis (2,3-epossipropil) etere («BADGE»), di bis (-idrossifenil) metano bis (2,3-epossipropil) eteri («BFDGE»), di glicidil eteri del Novolac («NOGE») e di alcuni loro derivati in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.
La direttiva 2002/16/CE prevedeva che l'uso e la presenza di BADGE nella fabbricazione di tali materiali e oggetti possano continuare ad essere ammessi soltanto fino al 31 dicembre 2004.
Il Comitato scientifico per l'alimentazione umana ha posto in evidenza i risultati negativi sulla cancerogenicità potenziale dei derivati clorurati di BADGE e il basso livello di esposizione del consumatore europeo al BADGE, quale conseguenza della notevole riduzione del contenuto del BADGE riscontrato negli alimenti inscatolati nel corso delle ultime indagini svolte dagli Stati membri e dal Centro comune di ricerca della Commissione europea.
In tale ottica, la direttiva 2004/13/CE in esame dispone la proroga per un anno (31dicembre 2005) dell'autorizzazione temporanea per il BADGE, in attesa di nuovi dati tossicologici da sottoporre alla valutazione dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare.
Il termine di recepimento della direttiva in esame è scaduto per il 29 gennaio 2005.
Direttive 2005/16/CE, 2005/18/CE e 2005/77/CE
(Protezione fitosanitaria dall’introduzione di organismi nocivi)
Sia la direttiva 2005/16/CE che la direttiva 2005/77/CE, delle quali deve essere disposto il recepimento, intervengono a modifica della direttiva base 2000/29/CE, che ha definito le misure volte a preservare il territorio della Comunità dalla introduzione o diffusione di organismi nocivi al patrimonio vegetale, regolando quindi sia l’importazione che la circolazione interna di vegetali e prodotti vegetali.
La direttiva 2000/29/CE, pur intendendo garantire in linea di massima a tutte le parti della Comunità lo stesso livello di protezione contro gli organismi nocivi, reca disposizioni che hanno tenuto conto delle varie condizioni ecologiche esistenti nell’area comunitaria e della diversa diffusione di determinati organismi nocivi. Pertanto, si è proceduto alla definizione di "zone protette" esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari ed è stata accordata loro una protezione speciale a condizioni compatibili con la realizzazione del mercato interno.
In particolare nell'allegato I, parte A, sono elencati gli organismi nocivi la cui introduzione nel proprio territorio deve essere vietata da parte dei singoli Stati membri. Analogo elenco è recato nell'allegato II, parte A, a proposito di vegetali e prodotti vegetali se sono contaminati dagli organismi menzionati nel medesimo allegato.
Gli stessi allegati I e II recano, nella parte B, gli elenchi dei divieti validi per le zone protette.
L’allegato III della direttiva reca, nella parte A, l’elenco dei vegetali, prodotti vegetali o delle altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario per tutte le parti della Comunità e, nella parte B, sono elencati i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci che costituiscono un rischio in campo fitosanitario soltanto per le zone protette, che sono ivi specificate.
Nell’allegato IV, parte A, sono indicati i vegetali, i prodotti vegetali o le altre voci che non possono essere introdotti nel territorio comunitario ameno che non siano rispettati taluni requisiti particolari, nella parte B sono menzionati quelli che possono essere introdotti o spostati all'interno delle zone protette solo quando siano state osservate le disposizioni particolari dettate nei loro riguardi in questa parte dell'allegato.
Nell'allegato V, parte A, sezione I, sono indicati i prodotti che non possono essere spostati all'interno della Comunità se non sono accompagnati da un passaporto delle piante valido per il territorio di cui trattasi.
Nella sezione II sono elencati i prodotti che necessitano del passaporto per essere introdotti o spostati in una determinata zona protetta.
Le modifiche apportate dalla direttiva 2005/16/CE sono conseguenti alla variazione, alla quale è stato sottoposto l’elenco delle zone cui è accordato il riconoscimento di zona protetta nei confronti di taluni rischi specifici, e pertanto non più meritevoli di una particolare tutela. Sono conseguente mente modificati tutti gli allegati della direttiva 2000/23/CE.
Il termine per il recepimento delle disposizioni è scaduto il 14 maggio 2005.
La medesima direttiva 2000/29/CE consente il trasferimento di numerosi vegetali e di prodotti vegetali in un paese diverso da quello di produzione solo in presenza di una etichetta, che attesti che sono state rispettate le condizioni produttive stabilite dalle norme fitosanitarie e che sono stati espletati i previsti controlli. Tale documento, il cosiddetto “passaporto per le piante”, è la prova che i vegetali o i prodotti vegetali hanno superato i controlli comunitari e deve necessariamente accompagnare gli spostamenti dei prodotti.
La direttiva 2005/77/CE estende la richiesta del passaporto a taluni altri semi.
Relativamente all’adeguamento delle legislazioni nazionali, l’articolo 2 richiedeva che gli Stati membri adottassero e pubblicassero, entro il 30 aprile 2006, le necessarie disposizioni legislative, regolamentari e amministrative. Il medesimo art. 2 imponeva anche la trasmissione immediata alla Commissione del testo delle disposizioni di adeguamento, unitamente ad una tavola di concordanza tra queste ultime e la direttiva 2005/77. Le nuove disposizioni, infine, vanno applicate a decorrere dal 1° maggio 2006.
Quanto infine alla concreta individuazione delle zone protette, è intervenuta la direttiva 2001/32/CE che è stata modificata dalla direttiva 2005/18/CE, che si intende recepire. La revisione delle norme è stata conseguente all’evoluzione della situazione fitosanitaria di talune zone, che richiede un aggiornamento nell’elenco delle zone di protezione.
Il termine per il recepimento delle norme è scaduto il 14 maggio 2005
Direttive 2005/42/CE, 2005/52/CE, 2005/80/CE
(Prodotti cosmetici)
Le direttive indicate intervengono sulla normativa relativa ai prodotti cosmetici, modificando gli allegati tecnici della direttiva 76/768/CEE e successive modificazioni[220], al fine di adeguarli al progresso tecnico:
- la Dir. 2005/42/CE[221]interviene sugli allegati II, IV, e VI;
- la Dir. 2005/52/CE[222]interviene sugli allegati III;
- la Dir 2005/80/CE[223]interviene sugli allegati II e III.
In particolare, per effetto di valutazioni del comitato scientifico per i prodotti cosmetici e i prodotti non alimentari destinati ai consumatori e in conformità al parere del comitato permanente per i prodotti cosmetici sono modificati:
- l’allegato IIper le sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici;
- l’allegato IIIper le sostanze il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo in determinati limiti e condizioni, e per quelle autorizzate provvisoriamente;
- l’allegato IV per i coloranti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici e per quelli provvisoriamente autorizzati;
- l’allegato VI, concernente i conservanti che possono essere contenuti nei prodotti cosmetici e quelli provvisoriamente autorizzati.
Direttive 2005/59/CE, 2005/69/CE e 2005/84/CE
(Direttive volte a limitare l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi per la salute e per l’ambiente)
Alcune direttive da attuare in via amministrativa riguardano l’immissione sul mercato di sostanze e preparati pericolosi per la salute e l’ambiente. In particolare:
§ Dir. 2005/59/CE del 26 ottobre 2005del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la ventottesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene);
§ Dir. 2005/69/CE del 16 novembre 2005del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e negli pneumatici);
§ Dir. 2005/84/CE del 14 dicembre 2005 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura).
Le tre direttive introducono ulteriori restrizioni in materia di commercializzazione e utilizzo di alcune sostanze e preparati pericolosi (sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione), modificando, inoltre, la lista delle sostanze ritenute nocive indicate nell’Allegato I della direttiva 76/769/CEE.
Si ricorda che la Direttiva 76/769/CEE del Consiglio, è stata adottata allo scopo ditutelare la popolazione e l'ambiente nei confronti di alcune sostanze e preparati pericolosi e garantire il buon funzionamento del mercato comune, armonizzando le disposizioni legislative esistenti in materia negli Stati membri, concernenti l'immissione sul mercato e l'uso di tali sostanze.
Sono esclusi dal campo di applicazione della direttiva:
§ il trasporto delle sostanze e dei preparati pericolosi per ferrovia, su strada, per via fluviale, marittima o aerea;
§ le sostanze e i preparati pericolosi esportati verso paesi terzi;
§ le sostanze e i preparati in transito sottoposti a controllo doganale, purché non siano oggetto di nessuna trasformazione.
Le limitazioni stabilite dalla direttiva non si applicano all'immissione sul mercato o all'uso a fini di ricerca, di sviluppo e di analisi.
In allegato alla direttiva sono elencati i prodotti disciplinati dalla direttiva e le condizioni previste per la loro immissione nel mercato. Le successive direttive di modifica alla direttiva 76/769/CEE hanno aggiunto ulteriori sostanze e preparati.
All’attuazione nel nostro ordinamento della direttiva CEE n. 76/769 si è provveduto con il DPR 10 settembre 1982, n. 904 contenente la disciplina generale della materia, regolando le restrizioni all’immissione sul mercato e all’uso sul territorio nazionale delle sostanze e dei preparati pericolosi elencati in allegato al decreto. L'art. 27 della legge 22 febbraio 1994, n. 146 (legge comunitaria 1993) ha aggiunto un articolo (art. 1-bis) al DPR n. 904, con cui si prevede che l’allegato in cui sono elencate le sostanze pericolose possa essere modificato con decreto del Ministro della sanità, per assicurarne la conformità alle direttive comunitarie. Ulteriori modifiche e integrazioni all’elenco delle sostanze pericolose sono state introdotte dalle direttive 2003/34/CE, 2003/36/CE e 2003/53/CE.
Per quanto riguarda le modifiche apportate dalle direttive citate, si segnala, in particolare, che:
§ La prima direttiva (2005/59) introduce modifiche alla direttiva 76/769/CEE riguardanti il toluene e il triclorobenzene. In particolare il Toluene non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa in adesivi e vernici spray destinati alla vendita al pubblico. Il Triclorobenzene non può essere immesso sul mercato o utilizzato come sostanza o costituente di preparati in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % della massa per tutti gli usi, eccetto: come prodotto intermedio di sintesi, o come solvente di processo in applicazioni chimiche chiuse per reazioni di clorinazione, o nella fabbricazione dell'1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzene (TATB). Le disposizioni che dovranno essere adottate entro il 15 dicembre 2006 si applicheranno a decorrere dal 15 giugno 2007.
§ La seconda direttiva 2005/69/CE limita l’immissione sul mercato e l’impiego degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici, di cui sono stati evidenziati gli effetti negativi sulla salute da risultati scientifici confermati dal Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente (CSTEA). Le disposizioni che dovranno essere adottate entro il 29 dicembre 2006 si applicheranno a decorrere dal 1 gennaio 2010. Le disposizioni riguardano prenumatici per autovetture, per autocarri leggeri e pesanti, di tipo agricolo e per motocicli. Le scorte di quelli prodotti anteriormente al 1° gennaio 2010 potranno essere smaltite anche successivamente a tale data, mentre quelli fabbricati successivamente dovranno essere rigenerati con un nuovo battistrada contenente nuovi oli diluenti a basso tenore di IPA.
§ Infine, la direttiva 2005/84/CE limita l’impiego di alcuni ftalati nei materiali plastificati dei giocattoli e degli articoli di puericultura che non potranno essere immessi sul mercato se contenenti tali ftalati in concentrazione superiore ai limiti fissati dalla direttiva, le cui disposizioni, che dovranno essere adottate entro il 16 luglio 2006, si applicheranno a decorrere dal 16 gennaio 2007. Con riferimento alla stessa direttiva si segnala la recente pubblicazione di un Addendum (G.U. dell’Unione Europea L 68 dell’8 marzo 2006) con il quale da parte della Commissione si dichiara l’intenzione di predisporre un documento di orientamento che faciliti l’attuazione della direttiva, fornendo le disposizioni in materia di restrizioni applicate a determinate sostanze presenti in giocattoli e articoli di puericultura destinati ai bambini di età inferiore ai tre anni e che possono essere messi in bocca ed, inoltre, di affrontare la questione degli aromi nei giocattoli,nell’ambito della revisione della direttiva 88/378/CEE del Consiglio concernente la loro sicurezza.
Direttiva 2005/88/CE
(Emissioni acustiche di alcuni macchinari e attrezzature destinate a funzionare all’aperto)
La direttiva 2005/88/CE reca alcune modifiche alla direttiva 2000/14/CE in tema di emissioni acustiche ambientali delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. Essa è stata adottata in considerazione di alcuni elementi di criticità emersi nell’applicazione della direttiva del 2000.
La direttiva 2000/14/CE (recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262) era stata oggetto di esame da parte di un gruppo di lavoro sulle macchine destinate a funzionare all’aperto istituito dalla Commissione europea. Il gruppo di lavoro, nella relazione dell’8 luglio 2004, aveva concluso che non era tecnicamente possibile soddisfare alcuni dei valori limite da applicare obbligatoriamente dal 3 gennaio 2006 e che sarebbe occorso più tempo del previsto per adempiere agli obblighi di cui all’art. 16 (relativo alla rilevazione di dati sul rumore) e all’art. 20 (relativo alle relazioni che la Commissione europea presenta al Parlamento e al Consiglio). D’altra parte, non era mai stato nello spirito della direttiva del 2000 quello di limitare la commercializzazione o la messa in servizio di determinati macchinari per meri motivi di applicabilità tecnica (2° considerando della direttiva 2005/88/CE).
Al fine di rendere possibile la commercializzazione e/o messa in servizio a decorrere dal 3 gennaio 2006 di certi tipi di macchine e attrezzature elencati nell’art. 12 della direttiva 2000/14/CE (che, per motivi tecnici, non possono essere resi conformi ai valori limite nel tempo fissato dalla medesima), la nuova direttiva provvede a modificare la tabella di potenza sonora contenuta in tale ultima disposizione. Essa inoltre, modificando l’articolo 20, par. 1 della precedente direttiva, proroga di due anni (posticipandola al 3 gennaio 2007) la data a partire dalla quale, ogni quattro anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esperienza acquisita nella trasposizione e nell'amministrazione della direttiva e contestualmente, al fine di evitare duplicazioni, abolisce la previsione di una distinta relazione contenuta nel successivo paragrafo 3 per taluni tipi di macchine ed attrezzature.
Le disposizioni della nuova direttiva trovano applicazione dal 3 gennaio 2006.
Il termine per il recepimento della direttiva è scaduto il 31 dicembre 2005.
Tabelle
riepilogative
(aggiornamento al 22 giugno 2006)
Avvertenza: nella colonna “TERMINE DI RECEPIMENTO” di ciascuna delle tabelle che seguono sono evidenziati in carattere grassetto i termini scaduti al 22/6/2006
Tabella 1
|
Direttive da attuare con decreti legislativi
(contenute negli articoli e negli allegati A e B del ddl comunitaria 2006 -AC 1042)
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2003/71/CE[224] |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE |
1/7/2005 |
No |
2004/37/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare) |
Non previsto (direttiva di codificazione) |
No |
2005/14/CE[225] |
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/257/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli |
11/6/2007 |
Si |
2005/32/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione eco compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. |
11/8/2007 |
Si |
2005/33/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo |
11/8/2006 |
No |
2005/35/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni |
1/3/2007 |
Si |
2005/47/CE |
del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l’accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario. |
27/7/2008 |
No |
2005/56/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali |
15/12/2007 |
No |
2005/61/CE |
della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi |
31/8/2006 |
No |
2005/62/CE |
della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali |
31/8/2006 |
No |
2005/64/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull’omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio |
15/12/2006 |
No |
2005/65/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti |
15/6/2007 |
Si |
2005/66/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all’impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio. |
25/8/2006 |
No |
2005/68/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE |
12/2007 |
No |
2005/71/CE |
del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l’ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica |
12/10/2007 |
No |
2005/81/CE |
della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese |
19/12/2006 |
No |
2005/85/CE |
del Consiglio, del 1º dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato |
1/12/2007 |
No |
2005/91/CE[226] |
della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell’articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l’esame e le condizioni minime per l’esame di alcune varietà delle specie di piante agricole |
31/3/2006 |
No |
2005/92/CE |
del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell’aliquota normale minima dell’IVA. |
1/1/2006 |
No |
2005/94/CE |
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CE |
1/7/2007 |
No |
Direttive da attuare con regolamento
(contenute nell’allegato C del ddl comunitaria 2006 AC 1042)
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
|
2005/45/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE |
20/10/2007 |
|
2005/55/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli. |
9/11/2006 |
Direttive da attuare in via amministrativa
(indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2006 A.C. 1042 )
N.B. A sfondo grigio sono evidenziate le direttive che risultano già attuate al 22/6/2006
DIRETTIVA |
Titolo |
Termine di recepimento ed eventuale attuazione |
2004/13/CE |
della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull’uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
29/1/2005 |
2004/14/CE |
della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
29/7/2005 |
2004/19/CE |
della Commissione, del 1º marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
1/12/2005 |
2004/26/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali |
30/4/2005 |
2004/73/CE |
della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose |
31/10/2005 Direttiva recepita con DM salute 28/2/2006 |
2004/89/CE |
della Commissione, del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia |
1/10/2004 |
2004/110/CE |
della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia |
1/7/2005 |
2004/116/CE |
della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l’inclusione della «Candida guilliermondii» |
30/6/2005 |
2005/4/CE |
della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari |
10/2/2006 |
2005/5/CE |
della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari |
18/2/2006 |
2005/6/CE |
della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l’interpretazione dei risultati d’analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE |
16/2/2006 |
2005/7/CE |
della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi |
18/2/2006 |
2005/8/CE |
della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali |
18/2/2006 |
2005/10/CE |
della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari |
8/2/2006 |
2005/12/CE |
della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri |
11/3/2006 |
2005/16/CE |
della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
14/5/2005 |
2005/17/CE |
della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante |
14/5/2005 |
2005/18/CE |
della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità |
14/5/2005 |
2005/25/CE |
della Commissione, del 14 marzo 2005, che modifica l’allegato VI della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi |
28/5/2006 Direttiva recepita con DM salute 13/12/2005 |
2005/30/CE |
della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico |
17/5/2006 Direttiva recepita con DM infrastrut-ture e trasporti 22/11/2005 |
2005/31/CE |
della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari |
20/5/2006 |
2005/37/CE |
della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli |
4/12/2005 Direttiva recepita con DM salute 15/11/2005 |
2005/38/CE |
della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari |
1/7/2006 |
2005/39/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore |
20/4/2006 Direttiva recepita con DM infrastrut-ture e trasporti 1/2/2006 |
2005/40/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore |
20/4/2006 |
2005/41/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore |
20/4/2006 Direttiva recepita con DM infrastrut-ture e trasporti 1/2/2006 |
2005/42/CE |
della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI |
31/12/2005 |
2005/43/CE |
della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite |
31/7/2006 |
2005/46/CE |
della Commissione, dell’8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz |
9/1/2006 Direttiva recepita con DM salute 15/11/2005 |
2005/48/CE |
della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale |
24/2/2006 Direttiva recepita con DM salute 15/11/2006 |
2005/49/CE |
della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
30/6/2006 |
2005/51/CE |
della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l’allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l’allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici |
31/1/2006 |
2005/52/CE |
della Commissione, del 9 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III |
1/1/2006 |
2005/53/CE |
della Commissione, del 16 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive |
31/8/2006 Direttiva recepita con DM salute 7/3/2006 |
2005/54/CE |
della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva |
31/8/2006 Direttiva recepita con DM salute 7/3/2006 |
2005/57/CE |
della Commissione, del 21 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB |
31/10/2006 Direttiva recepita con DM salute 7/3/2006 |
2005/58/CE |
della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell’elenco delle sostanze attive |
31/5/2006 Direttiva recepita con DM salute 13/12/2005 |
2005/59/CE |
del 26 ottobre 2005, che modifica per la 28.ma volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene) |
15/12/2006 |
2005/63/CE |
della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE per quanto riguarda l’elenco delle sostanze o ingredienti alimentari temporaneamente esclusi dall’allegato III-bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
3/12/2005 Direttiva recepita con Decreto legislativo 8/2/2006, n. 114 |
2005/67/CE |
della Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti l’omologazione dei trattori agricoli o forestali |
31/12/2005 Direttiva recepita con DM infrastrut-ture e trasporti 30/1/2006 |
2005/69/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici) |
29/12/2006 |
2005/70/CE |
della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale |
21/4/2006 |
2005/72/CE |
della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metizam |
31/12/2006 Direttiva recepita con DM salute 7/3/2006 |
2005/74/CE |
della Commissione, del 25 ottobre 2005, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite |
26/4/2006 |
2005/76/CE |
della Commissione, dell’8 novembre 2005, che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate |
9/5/2006 |
2005/77/CE |
della Commissione, dell’11 novembre 2005, recante modifica dell’allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
30/4/2006 |
2005/78/CE |
della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l’emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l’emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli |
8/11/2006 |
2005/79/CE |
della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
19/11/2006 |
2005/80/CE |
della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III |
22/5/2006 |
2005/82/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l’introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre |
Direttiva direttamente applicabile |
2005/83/CE |
della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore |
30/9/2006 |
2005/84/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura) |
16/7/2006 |
2005/86/CE |
della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato |
26/12/2006 |
2005/87/CE |
della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l’allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio |
26/12/2006 |
2005/88/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/l4/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto |
31/12/2005 |
2006/2/CE |
della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica, ai fini dell’adattamento al progresso tecnico, l’allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di mischie binarie di fibre tessili |
6/1/2007 |
Tabella
2
|
Graduatoria |
Stato membro |
Direttive con termine di recepimento scaduto al 17/5/2006 |
Direttive per le quali sono state comunicate misure di attuazione
|
% di direttive attuate
|
1 |
Lituania |
2716 |
2709 |
99,74% |
2 |
Danimarca |
2663 |
2655 |
99,70% |
3 |
Regno Unito |
2660 |
2645 |
99,44% |
4 |
Polonia |
2699 |
2682 |
99,37% |
5 |
Cipro |
2704 |
2685 |
99,30% |
6 |
Austria |
2669 |
2648 |
99,21% |
7 |
Paesi bassi |
2665 |
2644 |
99,21% |
8 |
Slovacchia |
2709 |
2686 |
99,15% |
9 |
Ungheria |
2702 |
2679 |
99,15% |
10 |
Lettonia |
2717 |
2693 |
99,12% |
11 |
Belgio |
2720 |
2693 |
99,01% |
12 |
Finlandia |
2661 |
2634 |
98,99% |
13 |
Slovenia |
2708 |
2679 |
98,93% |
14 |
Germania |
2666 |
2637 |
98,91% |
15 |
Svezia |
2648 |
2619 |
98,90% |
16 |
Estonia |
2687 |
2657 |
98,88% |
17 |
Francia |
2667 |
2637 |
98,88% |
18 |
Malta |
2700 |
2668 |
98,81% |
19 |
Irlanda |
2678 |
2645 |
98,77% |
20 |
Spagna |
2683 |
2649 |
98,73% |
21 |
Repubblica Ceca |
2708 |
2667 |
98,49% |
22 |
Portogallo |
2705 |
2640 |
97,60% |
23 |
Lussemburgo |
2670 |
2603 |
97,49% |
24 |
Grecia |
2669 |
2601 |
97,45% |
25 |
ITALIA |
2674 |
2605 |
97,42% |
|
Media CE |
2686 |
2654 |
98,83% |
Fonte: Commissione europea- Segretariato Generale
Tabella 3
|
Legge comunitaria 1999
(Legge 21 dicembre 1999, n. 526)
Direttiva |
Titolo |
Termine di recepimento |
Modalità di recepimento |
parere delle commissioni parlamentari |
98/49/CE |
Direttiva 98/49/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione integrativa dei lavoratori subordinati e autonomi che si spostano all'interno della Comunità. |
25/07/2001 |
Delega (scaduta) |
Non previsto |
Legge comunitaria 2000
(Legge 29 dicembre 2000, n. 422)
a) Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B
Direttiva |
Titolo |
Termine di recepimento |
Modalità di recepimento |
Parere delle Commissioni parlamentari |
96/97/CE |
direttiva 96/97/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1996 che modifica la direttiva 86/378/CEE, relativa all’attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le donne nei regimi professionali di sicurezza sociale |
1/07/97
|
Delega (scaduta) |
Sì |
DIRETTIVA |
Titolo |
Termine di recepimento |
1999/17/CE |
direttiva 1999/17/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/761/CEE del Consiglio relativa ai proiettori dei veicoli a motore con funzione di fari abbaglianti e/o anabbaglianti nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori |
1/10/99 al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. dei regolamenti ECE/ONU (di cui all’art. 3) della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (pubblicati nel maggio/giugno 2001) |
DIRETTIVA |
Titolo |
Termine di recepimento |
1999/18/CE |
direttiva 1999/18/CE della Commissione, del 18 marzo 1999, che adegua al progresso tecnico la direttiva 76/762/CEE del Consiglio relativa ai proiettori fendinebbia anteriori dei veicoli a motore, nonché alle lampade ad incandescenza per tali proiettori |
1/10/99 al più tardi 6 mesi dopo la pubbl. del regolamento (ECE/ONU) n. 19 della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite |
1999/81/CE |
direttiva 1999/81/CE del Consiglio, del 29 luglio 1999, che modifica la direttiva 92/79/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, la direttiva 92/80/CEE relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette e la direttiva 95/59/CE relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati |
1/01/99 |
Legge comunitaria 2001
(legge 1° marzo 2002, n. 39)
Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B
DIRETTIVA |
TITOLO |
Termine di Recepimento |
Modalità di recepimento |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2000/20/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, che modifica la direttiva 64/432/CEE del Consiglio relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina |
Immediato |
Delega (scaduta) |
Non previsto |
2001/23/CE |
del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti |
Non previsto (direttiva di codificazione) |
Delega (scaduta) |
Previsto |
Legge comunitaria 2002
(Legge 3 febbraio 2003, n. 14)
Direttive da attuare in via amministrativa
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI RECEPIMENTO |
2001/61/CE |
della Commissione, dell’8 agosto 2001, sull’uso di certi derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
30/11/2002 |
Legge comunitaria 2003
(Legge 31 ottobre 2003, n. 306)
Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B
N.B.La delega per l’attuazione di tali direttive è scaduta il 30 maggio 2005
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
MODALITÀ DI ATTUAZIONE |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2002/83/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita |
17/11/2002 20/09/2003 19/06/2004 |
delega |
No |
2002/86/CE |
della Commissione del 6 novembre 2002 recante modifica della direttiva 2001/101/CE per quanto concerne il termine a partire da cui sono vietati gli scambi di prodotti non conformi alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
non definito (modifica termine di precedente direttiva) |
delega |
No |
2002/93/CE |
del Consiglio, del 3 dicembre 2002, che modifica la direttiva 77/388/CEE, con riguardo alla proroga della facoltà di autorizzare gli Stati membri ad applicare un'aliquota IVA ridotta su taluni servizi ad alta intensità di lavoro |
non definito (proroga termine di precedente direttiva) |
delega |
No |
(Legge 18 aprile 2005, n. 62)
a) Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B (da recepire con decreto legislativo)
Il termine per l’esercizio delle deleghe scade il 12 novembre 2006.
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2002/14/CE[228] |
del Parlamento europeoe del Consiglio, dell’11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all’informazione e alla consultazione dei lavoratori |
23/3/2005 |
Si |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2002/15/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto |
23/3/2005 |
Si |
2003/38/CE |
del Consiglio, del 13 maggio 2003, che modifica la direttiva 78/660/CEE relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro |
Non definito (modifica una precedente direttiva) |
No |
2003/41/CE[229] |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali |
23/9/2005 |
Si |
2003/51/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione |
1/1/2005 |
Si |
2003/58/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, che modifica la direttiva 68/151/CEE del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di pubblicità di taluni tipi di società |
31/12/2006 |
Si |
2003/71/CE[230] |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE |
1/7/2005 |
Si |
2003/72/CE |
del Consiglio, del 22 luglio 2003, che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori |
18/8/2006 |
Si |
2003/85/CE[231] |
del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 891531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE |
30/6/2004 |
Si |
2003/86/CE |
del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativa al diritto al ricongiungimento familiare |
3/10/2005 |
Si |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2003/88/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro |
Non previsto (direttiva di codificazione) |
Si |
2003/96/CE |
del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità |
31/12/2003 |
Si |
2003/109/CE |
del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini dei paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo |
23/1/2006 |
Si |
2003/110/CE |
del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa all’assistenza durante il transito nell’ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea |
6/12/2005 |
Si |
2003/122/ |
del Consiglio del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane |
31/12/2005 e per alcune disposizioni: 31/12/2007 |
No |
2004/8/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE. |
21/2/2006 |
Si |
2004/22/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa agli strumenti di misura |
30/4/2006 |
Si |
2004/25/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto |
20/5/2006 |
Si |
2004/38/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE |
30/4/2006 |
Si |
2004/39/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio |
30/4/2006 |
Si |
2004/67/CE |
del 26 aprile 2004, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas naturale |
5/2006 |
Si |
b) Direttive da attuare in via amministrativa
(indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2004 - A.S. 2742 - XIV legislatura)
DIRETTIVA |
Titolo |
Termine di recepimento |
2003/65/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 luglio 2003, che modifica la direttiva 86/609/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici |
16/9/2004 |
Legge comunitaria 2005
(Legge 25 gennaio 2006, n. 29)
a) Direttive contenute negli articoli e negli allegati A e B (direttive da recepire con decreto legislativo)
Il termine per l’esercizio delle deleghe scade il 23 agosto 2007
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2003/123/CE |
del 22 dicembre 2003, che modifica la direttiva 90/435/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi |
1/1/2005 |
Si |
2004/9/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, concernente l’ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) |
Non previsto (direttiva di codificazione) |
Si |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2004/10/CE |
dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche (versione codificata) |
Non previsto (direttiva di codificazione) |
No |
2004/23/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani |
7/04/2006 |
No |
2004/36/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla sicurezza degli aeromobili di paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari |
30/4/2006 |
Si |
2004/40/CE |
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE); |
30/04/2008 |
Si |
2004/41/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull’igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio |
1/1/2006 |
No |
2004/49/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie e recante modifica della direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie e della direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) |
30/4/2006 |
SI |
2004/50/CE |
del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 96/48/CE del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale |
29/4/2006 |
Si |
2004/51/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie |
31/12/2005 |
Si |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2004/54/CE[232] |
del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di sicurezza per le gallerie della Rete stradale transeuropea |
30/4/2006 |
Si |
2004/68/CE |
del 26.4.2004 che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE |
20/11/2005 |
No |
2004/80/CE |
del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa all'indennizzo delle vittime di reato |
1/01/2006 e 1/01/2005 art. 12 |
Si |
2004/81/CE |
del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti |
6/08/2006 |
Si |
2004/82/CE |
del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'obbligo dei vettori di comunicare i dati relativi alle persone trasportate |
5/09/2006 |
Si |
2004/83/CE |
del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta |
10/10/2006 |
Si |
2004/107/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente |
15/02/2007 |
No |
2004/108/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE |
20/01/2007 |
Si |
2004/109/CE |
Direttiva del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato e che modifica la direttiva 2001/34/CE |
20/01/2007 |
Si |
2004/113/CE |
Direttiva del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura |
21/12/2007 |
Si |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2004/114/CE |
relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o volontariato |
2/01/2007 |
No |
2004/117/CE |
del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che modifica le direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE per quanto riguarda gli esami eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l’equivalenza delle sementi prodotte in paesi terzi |
1/10/2005 |
No |
2005/1/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica le direttive 73/239/CEE, 85/611/CEE, 91/675/CEE, 92/49/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e le direttive 94/19/CE, 98/78/CE, 2000/12/CE, 2001/34/CE, 2002/83/CE e 2002/87/CE al fine di istituire una nuova struttura organizzativa per i comitati del settore dei servizi finanziari |
13/5/2005 |
No |
2005/14/CE |
Direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli |
1/6/2007 |
Si |
2005/19/CE |
Direttiva del 17 febbraio 2005, che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo ed agli scambi d’azioni concernenti società di Stati membri diversi |
1/1/2006 |
Si |
2005/28/CE |
dell’8 aprile 2005, che stabilisce i principi e le linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano nonché i requisiti per l’autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali |
29/1/2006 |
Si |
2005/29/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali» |
12/6/2007 |
No |
2005/36/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali |
20710/2007 |
Si |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
Parere delle Commissioni parlamentari |
2005/50/CE |
della Commissione, dell’11 agosto 2005, relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell’anca, del ginocchio e della spalla nel quadro della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici. |
1/3/2007 |
No |
2005/60/CE |
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo |
15/12/2007 |
Si |
b) Direttive da attuare con regolamento
(contenute nell’allegato C della legge comunitaria 2005)
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
|
2003/103/CE[233] |
del 17 novembre 2003, che modifica la direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare |
14/5/2005 |
|
2005/23/CE[234] |
dell’8 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare |
29/9/2005 |
c) Direttive da attuare in via amministrativa
(indicate nella relazione governativa al disegno di legge comunitaria 2005 A.C. 5767 – XIV legislatura)
Titolo |
Termine di recepimento ed eventuale attuazione |
|
2003/107/CE |
che modifica la direttiva 96/16/CE del Consiglio relativa alle indagini statistiche da effettuare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari |
31/03/2004 |
2003/114/CE |
modifica la direttiva 95/2/CE relativa agli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti |
27/07/2005
|
2004/1/CE |
modifica la direttiva 2002/72/CE relativamente alla sospensione dell'uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante |
02/08/2005 |
DIRETTIVA |
Titolo |
Termine di recepimento ed eventuale attuazione |
2004/4/CE |
modifica la direttiva 96/3/CE recante deroga a talune norme della direttiva 93/43/CEE del Consiglio sull'igiene dei prodotti alimentari, con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi sfusi |
01/07/2004
|
2004/29/CE |
relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti |
Non previsto: direttiva di codificazione |
2004/63/CE
|
del 26 aprile 2004, che modifica la direttiva 2003/79/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione |
eventuale revoca autorizzazioni entro il 30/6/2005 |
2004/79/CE |
del 4 marzo 2004, che adatta la direttiva 2002/94/CE, in materia di fiscalità, in conseguenza dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia |
entro la data di adesione |
2004/97/CE |
modifica la direttiva 2004/60/CE della Commissione per quanto riguarda i termini di attuazione |
eventuale revoca autorizzazioni entro il 28/2/2006 |
2004/103/CE |
controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli |
31/12/2004 |
Tabella 4
|
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
2000/64/CE |
del 7 novembre 2000, che modifica le direttive 85/611/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE e 93/22/CEE del Consiglio per quanto riguarda lo scambio d'informazioni con i paesi terzi |
17/11/2002 |
2004/106/CE |
del 16 novembre 2004, che modifica le direttive 77/799/CEE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette, di talune accise e imposte sui premi assicurativi, e 92/12/CEE, relativa al regime generale, alla detenzione, alla circolazione ed ai controlli dei prodotti soggetti ad accisa |
30/6/2005 |
2005/20/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2005, che modifica la direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
9/9/2006 |
2005/75/CE |
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che rettifica la direttiva 2004/18/CE relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi |
31/1/2006 |
2006/4/CE |
Direttiva 2006/4/CE della Commissione, del 26 gennaio 2006, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di carbofuran |
27/07/2006 |
2006/9/CE |
Direttiva 2006/9/CE della Commissione, del 23 gennaio 2006, che modifica la direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di diquat |
26/07/2006 |
2006/10/CE |
Direttiva 2006/10/CE della Commissione, del 27 gennaio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive forchlorfenuron e indoxacarb |
30/9/2006 |
2006/13/CE |
Direttiva 2006/13/CE della Commissione, del 3 febbraio 2006, che modifica gli allegati I e II della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell’alimentazione degli animali per quanto riguarda le diossine e i PCB diossina-simili |
04/11/2006 |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
2006/14/CE |
Direttiva 2006/14/CE della Commissione, del 6 febbraio 2006, che modifica l’allegato IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
28/02/2006 |
2006/17/CE |
Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell’8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani |
1/11/2006 |
2006/18/CE |
Direttiva 2006/18/CE del Consiglio, del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alle aliquote ridotte dell’imposta sul valore aggiunto |
Direttiva direttamente applicabile dal 1/1/2006 |
2006/19/CE |
Direttiva 2006/19/CE della Commissione, del 14 febbraio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva 1-metilciclopropene |
30/9/2006 |
2006/26/CE |
Direttiva 2006/26/CE della Commissione, del 2 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, le direttive del Consiglio 74/151/CEE, 77/311/CEE, 78/933/CEE e 89/173/CEE relative ai trattori agricoli o forestali a ruote |
31/12/2006 |
2006/27/CE |
Direttiva 2006/27/CE della Commissione, del 3 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 93/14/CEE del Consiglio concernente la frenatura dei veicoli a motore a due o a tre ruote e la direttiva 93/34/CEE relativa alle iscrizioni regolamentari dei veicoli a motore a due o tre ruote, la direttiva 95/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla velocità massima per costruzione nonché alla coppia massima e alla potenza massima netta dei motori dei veicoli a due o tre ruote e la direttiva 97/24/CE relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote |
31/12/2006 |
2006/28/CE |
Direttiva 2006/28/CE della Commissione, del 6 marzo 2006, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi |
30/06/2006 |
2006/29/CE |
Direttiva 2006/29/CE della Commissione, dell’8 marzo 2006, che modifica la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’inclusione di taluni enti nel campo di applicazione di tale direttiva o la loro esclusione da esso |
30/06/2006 |
DIRETTIVA |
TITOLO |
TERMINE DI |
2006/30/CE |
Direttiva 2006/30/CE della Commissione, del 13 marzo 2006, che modifica gli allegati delle direttive del Consiglio 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE per quanto riguarda i limiti massimi di residui del gruppo benomil |
14/09/2006 |
2006/34/CE |
Direttiva 2006/34/CE della Commissione, del 21 marzo 2006, modifica l’allegato della direttiva 2001/15/CE per quanto concerne l’inclusione di alcune sostanze |
31/12/2006 |
2006/35/CE |
Direttiva 2006/35/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che modifica gli allegati da I a IV della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
30/04/2006 |
2006/36/CE |
Direttiva 2006/36/CE della Commissione, del 24 marzo 2006, che modifica la direttiva 2001/32/CE, relativa al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità e che abroga la direttiva 92/76/CEE |
30/04/2006 |
2006/45/CE |
Direttiva 2006/45/CE della Commissione, del 16 maggio 2006, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per quanto riguarda la specifica della sostanza attiva propoxycarbazone |
18/9/2006 |
2006/51/CE |
Direttiva 2006/51/CE della Commissione, del 6 giugno 2006, recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico, dell’allegato I della direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dell’allegato IV e V della direttiva 2005/78/CE concernente i requisiti del sistema di controllo delle emissioni nei veicoli e le deroghe per i motori a gas |
8/11/2006 |
2006/53/CE |
Direttiva 2006/53/CE della Commissione, del 7 giugno 2006, recante modifica della direttiva 90/642/CEE per quanto concerne le quantità massime di residui di fenbutatin ossido, fenexamid, ciazofamid, linuron, triadimefon/triadimenol, pimetrozina e pyraclostrobin |
8/12/2006 |
2006/55/CE |
Direttiva 2006/55/CE della Commissione, del 12 giugno 2006, che modifica l’allegato III della direttiva 66/402/CEE del Consiglio per quanto riguarda il peso massimo di lotti di sementi |
31/12/2006 |
Istituzioni, interni, giustizia
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione[237] |
Stadio |
Data |
||
2000/4196 |
Servizi di sicurezza privati |
Artt.43 e 49 Tr |
VDC |
RIC |
13/01/2006 |
||
2001/5171 |
Recupero extragiudiziale dei crediti |
artt. 43 e 49 Tr. |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
||
2003/2166 |
Diritto di soggiorno cittadini comunitari. |
|
VDC |
PM |
05/07/2005 |
||
2003/4524 |
Discriminazione in base alla nazionalità |
|
VDC |
MM |
13/12/2005 |
||
2003/4696 |
Riconoscimento professioni |
|
VDC |
MM |
|
||
2004/5090 |
Attribuzione appalti aventi ad oggetto la locazione finanziaria immobiliare "in construendo" di due istituti penitenziari da realizzare nei Comuni di Varese e di Pordenone |
Dir.92/50 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||
2005/0986 |
Diritto al ricongiungimento familiare |
Dir.2003/86 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
||
2005/2198 |
Normativa che stabilisce le tariffe professionali degli avvocati |
Artt.43 e 49 Tr. |
VDC |
MM |
21/12/2005 |
||
2005/2358 |
Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica. |
Artt.2,4,7,8 e 9 dir.2000/43 |
VDC |
MM |
01/02/2006 |
||
2005/4088 |
Armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e, in particolare, delle opere del disegno industriale. |
Art 1 dir. 93/98 e artt.17 e 19 dir. 98/71 |
VDC |
MM |
20/07/2005 |
||
2005/4216 |
Normativa concernente le tariffe professionali di ingegneri e architetti |
Artt. 43 e 49 Tr. |
VDC |
PM |
21/12/2005 |
||
2006/0097 |
Assistenza durante il transito nell'ambito dei provvedimenti di espulsione per via aerea |
Dir. 2003/110 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
||
2006/0279 |
Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. |
Dir.2001/84 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
||
2006/0280 |
Status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo. |
Dir.2003/109 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
||
2006/2075 |
Non rispetto del regolamento (CE) 1030/2002 per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi. |
Reg.1030/2002 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
||
2006/0284 |
Compensazione delle vittime del crimine. |
Dir.2004/80 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
||
2006/0461 |
Nuova regolamentazione del diritto dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie di trasferirsi e risiedere liberamente entro il territorio degli Stati membri. |
Dir.2004/38 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
||
Affari esteri, difesa
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
1996/2208 |
Lettori di lingue straniere presso le Università Italiane. |
Reg. 68/1612 Artt. 10 e 39 T. |
VDC |
RIC2 |
03/02/2004 |
1999/4239 |
Esclusione delle donne dal lavoro nelle forze armate |
Dir.76/207 |
VDC |
PM |
16/03/2005 |
2003/2061 |
Accordo bilaterale con gli Stati Uniti “Open Sky”. |
Artt.10 e 43 Tr. |
VDC |
PM |
16/03/2005 |
2003/2158 |
Acquisizione di elicotteri “Agusta” o “Agusta Bell” da parte del Governo italiano |
dir.93/36 |
VDC |
RIC |
26/09/2005 |
2003/4349 |
Mancata restituzione dei diritti consolari relativi a movimenti in arrivo e partenza da porti esteri e di altri Stati membri di navi battenti bandiera italiana. |
Reg.4055/86 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
2004/2044 |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi dalle autorità italiane con le autorità dell’India, della Repubblica di Singapore, della Repubblica popolare cinese e delle autorità dell’Algeria. |
Artt.10 e 43 Tr. |
VDC |
PM |
14/12/2004 |
2004/2144 |
Obbligo di cittadinanza italiana per accedere al posto di capitano e di comandante in seconda di una nave battente bandiera italiana. |
Art.39 Tr. |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
2004/5100 |
Sistema di comunicazione digitale mobile criptato TETRA destinato alle forze dell'ordine. |
Dir.92/50 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
Bilancio, Finanze
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
1985/0404 |
Mancata messa a disposizione di risorse proprie |
Reg. 77/2891 |
VDC |
RIC |
17/11/2005 |
1995/2166 |
Ripetizione dell’indebito comunitario – modalità restrittive.Art.29 legge 428/90 |
Giurispr. C.G. |
VDC |
MM2 |
16/03/2005 |
1998/4632 |
Rimborso IVA ai soggetti passivi non residenti |
Dir. 79/107 |
VDC |
PM |
16/03/2005 |
1999/4441 |
Restituzione tassa concessione governativa |
Dir. 69/335 |
VDC |
SC |
11/05/2006 |
1999/5352 |
Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive |
Artt.43 –49 Trattato |
VDC |
RIC |
21/07/2004 |
2000/5209 |
Disposizioni in materia di usura DL 394/00 convertito in legge 24/01 |
Dir. 2000/12 |
VDC |
PM |
16/07/2003 |
2001/2153 |
Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici - Sospensione diritti di voto attinenti le azioni eccedenti il limite del 2% del capitale sociale di società elettriche a gas |
art. 56 Tr. |
VDC |
PM2 |
04/04/2006 |
2001/2178 |
Privatizzazione delle imprese pubbliche (golden share) |
Artt.43 e 56 Tr. |
VDC |
PM |
12/10/2005 |
2001/5171 |
Recupero extragiudiziale dei crediti |
artt. 43 e 49 Tr. |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
2002/2291 |
Trattamento fiscale dei contributi versati a fondi pensione |
Artt.39,43,49 e 56 Tr. Dir.92/96 |
VDC |
PM |
13/10/2004 |
2002/4662 |
Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n. 2 del 26 marzo 2002. |
Artt. 23,25,26 e 133 Trattato |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
2002/4715 |
Leggi in materia bancaria e creditizia, banche popolari e banche di credito cooperativo. |
artt.43 e 56 Tr. |
VDC |
MM |
15/10/2003 |
2002/5113 |
Spesa farmaceutica in Italia |
Art.&0 dir. 2001/83 |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
2002/5450 |
Detraibilità IVA assolta dai soggetti passivi non stabiliti nel territorio italiano, prima della loro registrazione in Italia |
|
VDC |
MM |
16/03/2005 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2003/2156 |
Condono fiscale in materia di imposta sul valore aggiunto |
Dir. 77/388 |
VDC |
RIC |
|
2003/2182 |
Accertamento risorse proprie e messa a disposizione (1998-2002) |
Regg.1552/89 e 1150/2000 |
VDC |
RIC |
17/11/2005 |
2003/2241 |
Non corretta applicazione del Regolamento (CEE, Euratom) n.1552/89. |
Regg.1552/89 e 1550/2000 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
2003/2246 |
Sovrapprezzo per onere nucleare e per nuovi impianti da fonti rinnovabili e assimilate. |
Art.90 Tr. |
VDC |
MM |
30/03/2004 |
2003/4409 |
Lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. |
Dir.2000/35 art.4 |
VDC |
RIC |
16/03/2005 |
2003/4616 |
Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive. |
Art. 49 Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2003/4648 |
Rimborso dell'IVA ai soggetti passivi non residenti- obbligo di registrazione diretta |
Dir.77/388 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
2004/0225 |
Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. |
Dir.2003/96 |
MA |
RIC |
05/10/2005 |
2004/0937 |
abuso informazioni privilegiate manipolazione mercato |
Dir. 2003/6 |
MA |
MM |
13/12/2004 |
2004/0955 |
informazioni privilegiate e definizione di manipolazione mercato |
Dir. 2003/124 |
MA |
MM |
13/12/2004 |
2004/0956 |
raccomandazione investimento-comunicazione conflitto di interessi |
Dir. 2003/125 |
MA |
MM |
13/12/2004 |
2004/0962 |
integrazione pratiche di mercato - definizione info transazione |
Dir. 2004/72 |
MA |
MM |
13/12/2004 |
2004/2172 |
Limiti di detraibilità dell'IVA relativa alle spese di utilizzo a fini professionali degli impianti di telefonia mobile |
Artt.43-48 Tr. |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
2004/2190 |
Tassazione discriminatoria degli oli lubrificanti rigenerati. |
Art.90, 1°comma, Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
|
2004/2226
|
Disposizioni della normativa italiana sulla costituzione e all'attività dei Centri di assistenza fiscale. |
Articoli 43 e 49 Trattato |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
|
2004/4321 |
Prevenzione dell'utilizzazione del sistema finanziario per riciclaggio dei proventi di attività illecite. (professioni) |
Art.2bis, p., dir.2001/97 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
|
2004/4350 |
Non compatibilità del regime di imposizione dei dividendi in uscita attualmente in vigore con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione di capitali. |
Artt. 56 Trattato nonchè 31 e 40 Accordo SEE |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
|
2004/5021 |
IVA sulla vendita di un marchio commerciale. |
Art.5, par.8, e art.6, par. 5, dir.77/388 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2005/0355 |
conti annuali |
Dir.2003/51 |
MA |
PM |
05/07/2005 |
|
2005/0358 |
Modif. dir. 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile a società madri e figlie di Stati membri diversi. |
Dir.2003/123 |
MA |
PM |
05/07/2005 |
|
2005/0808 |
Prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o la negoziazione di strumenti finanziari. |
Dir.2003/71 |
MA |
PM |
04/04/2006 |
|
2005/0985 |
Attività e supervisione degli enti pensionistici aziendali e professionali |
Dir.2003/41 |
MA |
PM |
04/04/2006 |
|
2005/2107 |
Tassazione del tabacco. Non rispetto del principio della libera fissazione del prezzo di vendita al dettaglio. |
Art.9, par.1, dir.95/59 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2005/2117 |
Riscossione a posteriori - accreditamento risorse proprie comunitarie |
Re.Euratom 1150/2000 |
VDC |
MM |
05/07/2005 |
|
2005/2256 |
Riorganizzazione secondo l'art.23 della legge 62/2005 degli appalti pubblici aventi ad oggetto la prestazione di servizi. |
Dir.92/50 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2005/2302 |
Limitazioni previste dalla normativa italiana in materia di detraibilità dell'IVA sugli acquisti di veicoli a motore e di carburanti e lubrificanti per veicoli di uso professionale. |
Dir. 77/338 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
|
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
|
2005/2422 |
Procedure riguardanti le acquisizioni da parte di banche di partecipazioni in altre banche italiane, quando applicate ad acquisizioni di banche provenienti da altri Stati dell'Unione europea. |
Artt.43 e 56 Tr. |
VDC |
MM |
19/12/2005 |
|
2005/4208 |
Attribuzioni di appalti pubblici di servizi a società pubbliche. |
Dir.92/50 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2005/4311 |
General contractor - sistema di qualificazione secondo il decreto legislativo n.190 del 2002. |
Art.30 dir.93/37 e dir.2004/18 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2005/5010 |
Cattiva trasposizione della direttiva 2000/35/CE sul ritardato pagamento nelle transazioni commerciali. |
Artt.3 e 5,par.1, dir.2000/35 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2005/5115 |
Modalità di notifica di atti fiscali a persone non residenti. |
Artt.12, 18 e 43 Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2006/0286 |
Modifica della direttiva 90/434/CEE concernente il regime fiscale comune applicabile alle fusioni, alle scissioni, agli apporti di attivi ed agli scambi di azioni che interessano società di differenti Stati membri. |
Dir.2005/19 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
|
2006/2022 |
Non corretta trasposizione della direttiva 2003/33/CE sull'interdizione di pubblicità e di sponsorizzazione in favore dei prodotti del tabacco. |
Art.5, par.1, dir.2003/33 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2006/2045 |
Tassazione discriminatoria sulle ONLUS in Italia. |
Artt.43, 48, 49 e 56 Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
2006/2104 |
Diritto di nomina di membri di un consiglio di amministrazione da parte di enti pubblici. |
Artt.46 e 53 Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|
Istruzione, cultura
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
1999/5352 |
Affidamento del servizio di raccolta e gestione delle scommesse sportive |
Artt.43 –49 Trattato |
VDC |
RIC |
21/07/2004 |
2002/4641 |
Attività e titoli di formazione accordo o contratto franchising |
dir. 89/48 |
VDC |
MM |
17/12/2002 |
2002/4888 |
Presa in considerazione dell'esperienza professionale e dell'anzianità maturate in un altro Stato membro da un lavoratore comunitario assunto nella pubblica amministrazione italiana |
Reg. 1612/68 art. 39 Tratt. |
VDC |
PM |
15/05/2003 |
2002/4989 |
Diplomi, borse di studio e ulteriori titoli accademici conseguiti in un altro Stato membro ai fini dell'esercizio della professione di docente in Italia. |
Art.39 Tr. |
VDC |
RIC |
12/10/2005 |
2003/2134 |
DPR 18.1.2002, n. 54, in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. |
Dirr.90/364, 90/365 e 93/96 |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
2003/2199 |
Diritto di prestito pubblico |
Artt.1 e 5 dir. 92/100 |
VDC |
RIC |
08/06/2005 |
2003/4616 |
Restrizioni all'esercizio di attività di organizzazione e di raccolta di scommesse sulle competizioni sportive. |
Art. 49 Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2003/4674 |
Eccezione riconosciuta dalla Corte di Giustizia riguardante i musei e monumenti storici visitabili solo con una guida specializzata. |
Art.49 Trattato |
VDC |
PM |
|
2005/2240 |
Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot). |
Dirr.89/552 e 97/36 |
VDC |
MM |
20/07/2005 |
2005/4088 |
Armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e, in particolare, delle opere del disegno industriale. |
Art 1 dir. 93/98 e artt.17 e 19 dir. 98/71 |
VDC |
MM |
20/07/2005 |
2006/0279 |
Diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale. |
Dir.2001/84 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
1996/2208 |
Lettori di lingue straniere presso le Università Italiane. |
Reg. 68/1612 Artt. 10 e 39 T. |
VDC |
RIC2 |
03/02/2004 |
Ambiente, lavori pubblici
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
1993/2165 |
Conservazione uccelli selvatici |
Dir. 79/409 |
VDC |
PM2 |
14/12/2004 |
1998/2024 |
Direttiva 75/442/CEE relativa ai rifiuti |
Dir. 75/442 |
VDC |
PM2 |
13/12/2005 |
1998/2346 |
Oristano – Costruzione villaggio turistico “Is Arenas” Narbolia (OR) |
Ex Art.226 T. |
VDC |
MMC |
13/12/2005 |
1998/4802 |
Applicazione della direttiva 74/442 relativa ai rifiuti-Manfredonia |
Dir.75/442 |
VDC |
MM2 |
13/12/2005 |
1998/5091 |
Applicazione direttiva 75/442/CEE - Discarica di rifiuti pericolosi e non pericolosi nel Comune di Castelliri (FR) |
Dir. 75/442 e 91/156 |
VDC |
PM2 |
04/04/2006 |
1999/4006 |
Rifiuti alimentari Veneto, Marche e Piemonte |
Dir. 75/442 |
VDC |
RIC |
|
1999/4295 |
Allevamento trote a San Vittorino (Rieti) |
Dir. 85/337 92/43, art.10 T. |
VDC |
MMC |
05/07/2005 |
1999/4797 |
Discarica di nerofumo a Rodano (MI) |
Dir.75/442, 91/156 |
VDC |
PM2 |
13/12/2005 |
1999/4812 |
Gestione dei rifiuti : trsporto e raccolta. |
Dir. 75/442 91/156 Art.12 |
VDC |
MM2 |
13/12/2005 |
1999/4813 |
VIA progetti pubblici e privati - Costruzione di un porto turistico a Fossacesia - Abruzzi |
Dir. 85/337 |
VDC |
SC |
09/09/2005 |
2000/4554 |
Discarica RSU Campolungo (AP) |
Dir.75/442, 91/156 |
VDC |
PM2 |
04/04/2006 |
2000/4711 |
VIA - Strada a scorrimento veloce a quattro corsie città di Imola. |
Dir.85/337 |
VDC |
PM |
14/12/2004 |
2000/5083 |
Discarica abusiva a nord della statale "Appia" nel comune di Massafra (Taranto) |
dir. 75/442 |
VDC |
PM |
16/12/2003 |
2000/5152
|
Trattamento delle acque reflue urbane - Agglomerato Comuni della provincia di Varese - bacino fiume Olona. |
dir.91/271 |
VDC |
RIC |
01/08/2005 |
2001/2182 |
Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti (c.d. legge Merloni) |
dir. 92/50 |
VDC |
RIC |
05/10/2004 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2001/2234 |
VIA-Cava di marna cementizia a Carrosio |
Dir.85/337 |
VDC |
PMC |
05/07/2005 |
2001/4067 |
Concessioni edilizie rilasciate dal Comune di Isili (Nuoro) per la realizzazione di capannoni in località "Perd'e Cuaddo" |
dirr. 85/337 e 97/11 |
VDC |
PMC |
07/07/2004 |
2001/4122 |
Trattamento acque reflue urbane |
dir. 91/271 |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
2001/4156 |
Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. Valloni e steppe pedegarganiche - FOGGIA |
Dirr. 79/409 e 92/43 |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
2001/5308 |
Conservazione degli uccelli selvatici, conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Dirr.79/409 e 92/43 |
VDC |
MM |
30/03/2004 |
2002/2077 |
Obblighi previsti dalla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti |
dir. 75/442 |
VDC |
RIC |
13/10/2004 |
2002/2124 |
Trattamento acque reflue urbane - aree sensibili |
dir. 91/271 |
VDC |
PM |
09/07/2003 |
2002/2133 |
Discarica di rifiuti definita La Marca, località Sardone di Giffoni Valle Piana (Salerno) |
dir. 75/442 |
VDC |
MMC |
02/04/2003 |
2002/2213 |
Smaltimento rifiuti (definizione di rifiuto) |
dir. 75/442 |
VDC |
RIC |
13/10/2004 |
2002/2284 |
Effetti nocivi della raccolta, del trasporto, del trattamento, dell’ammasso e del deposito dei rifiuti |
dir. 75/442 |
VDC |
RIC |
02/03/2006 |
2002/2243 |
Appalti pubblici di forniture e di lavori. (sentenza Alcatel) |
dir. 89/665 e dir. 92/50 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
2002/4017 |
Progetto di costruzione di una cittadella finanziaria e di un centro servizi polifunzionale nel Comune di Monza (Milano). |
Dir.85/337 e 9711 |
VDC |
MM |
06/04/2005 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
||||
2002/4342 |
Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - Uitlizzazione acque del lago Trasimeno a scopi agricoli |
dir. 79/409 e 92/43 |
VDC |
PMC |
05/07/2005 |
||||
2002/4517 |
Qualità dell'aria dell'ambiente e valori limite nell'agglomerato di Bari. |
dirr.96/62 e 99/30 |
VDC |
MM |
15/10/2003 |
||||
2002/4662 |
Tributo ambientale di cui all'articolo 6 della legge regionale siciliana n.2 del 26 marzo 2002. |
Artt. 23,25,26 e 133 Trattato |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
||||
2002/4787 |
Direttiva VIA concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Strada di scorrimento a 4 corsie: sezione via Eritrea -via Borisasca . |
Dir.85/337 |
VDC |
MMC |
16/03/2005 |
||||
2002/4801 |
Inquinamento da scarico di acque reflue nel Comune di Tolmezzo (Udine) |
Dir.91/271 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||||
2002/5170 |
Direttiva VIA e d.leg.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. |
Dir.85/337 |
VDC |
PMC |
12/10/2005 |
||||
2002/5260 |
Stipula di convenzioni per l'utilizzo della frazione residua dei rifiuti urbani, al netto della raccolta differenziale, prodotta dai comuni della Regione Sicilia. |
dir.92/50 |
VDC |
RIC |
04/11/2005 |
||||
2002/5394 |
Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento in relazione alla terza linea dell'impianto di incenerimento rifiuti ASM Brescia S.p.A. |
Dirr. 85/337 e 96/61 |
VDC |
RIC |
07/07/2005 |
||||
2002/5403 |
Cattiva applicazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE. Progetto Consorzio sviluppo Murgiano. |
Artt. 6, comma 3, e 7 dir.92/43 |
VDC |
RIC |
24/05/2006 |
||||
2003/0156 |
Limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione |
Dir.2001/80 Artt.10 e 249 Tr. |
MA |
MM2 |
13/12/2005 |
||||
2003/2014 |
Rapporto di sicurezza su sostanze pericolose |
Dir.1996/82 |
VDC |
RIC |
09/05/2005 |
||||
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
|||
2003/2015 |
Direttive 1996/62/CE e 1999/30/CE relative alla qualità e ai valori-limite di qualità dell'aria ambiente |
art.5 dir.99/30, art.11 dir.96/62 e decisione. 2001/839/CE |
VDC |
SC |
12/01/2006 |
|||
2003/2040 |
Inquinamento atmosferico a Brindisi |
Dir.96/62 e 99/30 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
|||
2003/2049 |
Valutazione impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati |
Dirr.85/337 e 97/11 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
|||
2003/2077 |
Funzionamento discariche abusive o incontrollate |
dirr.75/442, 91/156, 91/689 e 1999/31 |
VDC |
RIC |
|
|||
2003/2087 |
Conservazione degli habitat naturali e smi Nturali della flora e della fauna - utilizzo di metodi di pesca dannosi per i piccoli cetacei |
Dir.92/43 |
VDC |
MM |
13/12/2005 |
|||
2003/2204 |
Veicoli fuori uso |
artt. 2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir. 2000/53 |
VDC |
RIC |
29/11/2005 |
|||
2003/2209 |
Ampliamento della base militare dell'isola della Maddalena (Sassari). |
Dir.85/337, 92/43 e 79/409 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
|||
2003/2212 |
Sostanze che riducono lo strato di ozono. |
Reg. 2037/2000 |
VDC |
MM2 |
13/12/2005 |
|||
2003/4090 |
Impatto ambientale sugli habitat interessati dal progetto di costruzione del ponte di Messina |
Art.4, par.4, dir.79/409 e art.6, par.3 e 4,dir.92/43 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
|||
2003/4372 |
Illegittimità dell'affidamento dei lavori pubblici relativi alla progettazione, realizzazione e gestione di primo periodo di opere idriche nel Comune di Stintino. |
Dir.71/305 |
VDC |
PM |
13/10/2004 |
|||
2003/4506 |
Discariche di rifiuti (rocce da scavo). |
Dir.1999/31 |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
|||
2003/4762 |
VIA progetto (Venezia) |
|
VDC |
MM |
13/12/2005 |
|||
2003/5046 |
Progetto di realizzazione infrastrutture sciistiche nell'area di Santa Caterina Valfurva, nel territorio del Comune di Valfurva (Sondrio) |
Dirr. 79/409 e 92/43 |
VDC |
RIC |
10/08/2005 |
|||
2003/5138 |
Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Dir.79/409 e dir. 92/43 |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
|||
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
||||
2003/5145 |
Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici e direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Dir.79/409 e dir. 92/43 |
VDC |
PM |
07/07/2004 |
||||
2003/5253 |
DM 11.7.2003 con cui si autorizza la deroga alla legislazione nazionale di recepimento della normativa comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture, per l'acquisizione di elicotteri leggeri per le esigenze delle forze di Polizia e dei VV.FF. |
Dir. 93/36 |
VDC |
RIC |
|
||||
2004/0059 |
Quadro per l'azione comunitaria in materia di acque |
Dir. 2000/60 |
MA |
PM |
07/07/2004 |
||||
2004/0060 |
Istituzione di un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas ad effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE. |
Dir. 2003/87 |
MA |
SC |
18/05/2006 |
||||
2004/0929 |
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente |
Dir. 2001/42 |
MA |
RIC |
02/03/2006 |
||||
2004/2034 |
Cattiva applicazione articoli 3 e 4 della direttiva 91/271/CEE - Trattamento acque reflue urbane. |
Dir.91/271 |
VDC |
MM |
07/07/2004 |
||||
2004/2116 |
Applicazione direttive 96/62/CE e 99/30/CE concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo e di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo. |
Artt.8 e 11 dir.99/62 e 4 e 5 dir.99/30 |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
||||
2004/2296 |
Relazione uso biocarburanti e altri carburanti rinnovabili nei trasporti |
Art.4, par.1, dir.2003/30 |
VDC |
RIC |
02/03/2006 |
||||
2004/2307 |
Acqua |
|
VDC |
PM |
12/10/2005 |
||||
2004/4224 |
Degrado a causa di manifestazioni motoristiche degli habitat naturali di siti protetti nella Provincia di Pordenone |
Artt.4 e 5 dir.79/409 e art.6 dir. 92/43 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
||||
2004/4242 |
Normativa della Regione Sardegna che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici. |
Dir.79/409 |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
||||
2004/4336 |
Promozione dell' energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. |
Art.17 d.leg.vo 387/2003 (dir.2001/77) |
VDC |
MM |
13/12/2005 |
||||
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
||||
2004/4926 |
Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici – legge Regione Veneto n.17/2004. |
Art.9 dir.79/409 |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
||||
2004/4926 |
Normativa della Regione Veneto che deroga al regime di protezione degli uccelli selvatici – legge Regione Veneto n.17/2004. |
Art.9 dir.79/409 |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
||||
2004/5061 |
Promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili |
Art.6 dir.2001/77 |
VDC |
MM |
13/12/2005 |
||||
2004/5090 |
Attribuzione appalti aventi ad oggetto la locazione finanziaria immobiliare “in rticolato” di due istituti penitenziari da realizzare nei Comuni di Varese e di Pordenone |
Dir.92/50 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||||
2004/5104 |
Collegamento sciistico fra le località di Pinzolo e Madonna di Campiglio |
Dir.85/337, 92/43 e 79/409 |
VDC |
MMC |
04/04/2006 |
||||
2004/5143 |
Impianto di incenerimento di combustibile derivato dai rifiuti Corteolona (Pavia) |
Dir.2000/76 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||||
2004/5159 |
Realizzazione di centrali idroelettriche in Val Masino (Sondrio) |
Dir.85/337, 92/43 e 79/409 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||||
2005/0640 |
Partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale |
Dir. 2003/35 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0643 |
Provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e rticolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali |
Dir. 2004/26 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0812 |
Modifica direttiva sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. |
Dir.2004/12 |
MA |
MM |
30/09/2005 |
||||
2005/0991
|
Limitazione all’uso di composti organici volatili nei solventi organici di talune tinture e vernici e nei prodotti di rifinitura dei veicoli. |
Dir.2004/42 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
||||
2005/2015 |
Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico. |
Dir.2000/59 |
VDC |
PM |
12/10/2005 |
||||
2005/2035 |
inquinamento Sulcis (Sardegna) |
|
VDC |
MM |
16/03/2005 |
||||
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
||
2005/2185 |
Non corretto recepimento della direttiva 2002/84/CE - sicurezza marittima inquinamento da navi. |
Artt.6,7,7bis, 9bis,10 e 15 dir.95/21 |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
||
2005/2315 |
Analisi e programmi di monitoraggio in materia di acque. art.5 dir.2000/60 |
Dir.2000/60 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||
2005/2339 |
rifiuti Settecamini (ROMA) |
|
VDC |
MM |
13/12/2005 |
||
2005/2371 |
Mancata trasmissione alla Commissione della relazione nazionale relativa al 2005 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. |
Dir.2003/30 art.4,par.1. |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
||
2005/4051 |
Arbitraria deroga alle disposizioni sulla corretta gestione dei rifiuti secondo l’allegato I della direttiva 75/442/CEE. |
75/442 e 91/156 |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
||
2005/4065 |
Mercati pubblici dei servizi di ristorazione – appalti - buoni pasto |
|
VDC |
MM |
16/03/2005 |
||
2005/4084 |
Realizzazione di un impianto di ncenerimento in località Ischia Podetti (Trento). |
Dir.85/337, 92/43 e 79/409 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||
2005/4128 |
Progetto di un terminale GNL presso il delta deel Po (Rovigo) |
Art.6, dir. 92/43 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
||
2005/4208 |
Attribuzioni di appalti pubblici di servizi a società pubbliche. |
Dir.92/50 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
||
2005/4264 |
Gestione dei rifiuti di imballaggio nella Regione Campania. |
Dir.94/62 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||
2005/4292 |
Autostrada di Valdastico – Appalti attribuiti ai concessionari dei lavori. |
Dir.93/37 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
||
2005/4311 |
General contractor - sistema di qualificazione secondo il decreto legislativo n.190 del 2002. |
Art.30 dir.93/37 e dir.2004/18 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
||
2005/4347 |
Gestione del Lago d’Idro (Brescia) –abbassamento del livello dell’acqua. |
Dir.85/337 e 92/43 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
||
2005/4378 |
Realizzazione di un impianto sportivo a Selva di Progno (Verona). |
Dir.85/337 e 92/43 |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
||
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2005/4669 |
Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità. |
Art.5, par.1, dir.2003/33 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/0098 |
controlli delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane |
Dir. 2003/122 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/2017 |
Esclusione dal'ambito di applicazione della direttiva 76/160/CEE della qualità delle acque di balneazione. |
Arttt.4, par.1, 6, par.1, e 13 dir.76/160 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/2096 |
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: mancata comunicazione del rapporto biennale sulla realizzazione degli obiettivi nazionali di indirizzo. |
Art.3, par.3, dir2001/77 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/2131 |
Non conformità alla direttiva 70/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici. |
Dir. 79/409 |
VDC |
MM |
04/04/2006
|
2006/2163 |
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. |
Artt.3 e 5 dir.91/676 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/2174 |
Cambi climatici - Rapporti informativi conseguenti all'art.3.1 della decisione 2004/280/CE. |
Art.3, par.1, dec.2004/280 e artt.da 2 a 4 dec.2005/166 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/2188 |
Cambi climatici - Rapporti informativi conseguenti all'art.23 della decisione 2005/166/CE. |
Art.23 dec.2005/166 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/2220 |
Custodia degli animali nei giardini zoologici |
|
|
PM2 |
|
2006/4043 |
Applicazione direttiva 79/409/CEE relativa alla conservazione degli uccelli selvatici in Liguria. |
Art.9 dir.79/409 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
Trasporti, comunicazioni
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
1999/2219 |
Credito di imposta a autotrasportatori professionisti |
|
VDC |
PM2 |
24/07/2001 |
1999/4472 |
Mercato servizi assistenza a terra aeroporti |
Dir.96/67 |
VDC |
PM2 |
04/04/2006 |
2000/4711 |
VIA - Strada a scorrimento veloce a quattro corsie città di Imola. |
Dir.85/337 |
VDC |
PM |
14/12/2004 |
2000/4926 |
Affidamento servizi informatici - Mantova |
Dir.92/50 |
VDC |
RIC |
19/10/2005 |
2001/2015 |
Affidamento diretto della concessione di costruzione e di gestione dell'autostrada "Valtrompia" |
Dir. 93/37 |
VDC |
SC |
27/10/2005 |
2002/2094 |
Affidamento diretto della concessione di costruzione e di gestione dell'autostrada "Pedemontana Veneta Ovest" |
dir. 93/37 |
VDC |
SC |
27/10/2005 |
2002/4007 |
Ostacoli all'importazione ed utilizzazione di rimorchi per veicoli ed, in particolare, per motocicli |
Attt.28-30 Tr. Art.10 Tr. |
VDC |
PM |
16/12/2003 |
2002/4522 |
Annunci pubblicitari trasmissioni televisive di eventi sportivi |
dir. 89/552 |
VDC |
MMC |
07/07/2004 |
2002/5170 |
Direttiva VIA e d.leg.vo n.190 del 20.8.2002, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale. |
Dir.85/337 |
VDC |
PMC |
12/10/2005 |
2003/2204 |
Veicoli fuori uso |
artt. 2,3,4,5,6,7,8,10 e 12 dir. 2000/53 |
VDC |
RIC |
29/11/2005 |
2003/4545 |
Attività di trasporto sanitario nel territorio della Regione Toscana. |
Dir. 92/50 |
VDC |
PM |
14/12/2004 |
2003/4837
|
Promozione della costituzione di una società per azioni per la progettazione, esecuzione, manutenzione e gestione a tariffa o a pedaggio della rete autostradale e di infrastrutture di viabilità e di pedaggio nel Lazio (ARCEA Lazio S.p.A.) |
Dirr.93/37 e 92/50 dir. 2001/78 att.3 e 11, par.3 e 6 nonché artt.43 e 49 Tr. |
VDC |
MM |
30/03/2004 |
2003/5122 |
Azienda ACER di Reggio Emilia. Realizzazione di interventi di edilizia sociale |
Dir. 93/37 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2004/2044 |
Accordi bilaterali relativi ai servizi aerei conclusi dalle autorità italiane con le autorità dell’India, della Repubblica di Singapore, della Repubblica popolare cinese e delle autorità dell’Algeria. |
Artt.10 e 43 Tr. |
VDC |
PM |
14/12/2004 |
2004/2168 |
Non corretta trasposizione della direttiva 1999/62- tassazione autoveicoli pesanti adibiti al trasporto merci su strada (eurovignette). |
Appl. dir.1999/62 |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
2004/2225 |
sistema VMS |
|
VDC |
MM |
13/12/2005 |
2004/2296 |
Relazione uso biocarburanti e altri carburanti rinnovabili nei trasporti |
Art.4, par.1, dir.2003/30 |
VDC |
RIC |
02/03/2006 |
2004/4049 |
Concessione di costruzione e gestione di una nuova opera autostradale denominata "Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e l'aeroporto di Montichiari". |
Dir.93/37 |
VDC |
PM |
14/12/2004 |
2004/4772 |
Comune di Budrio - contratto di servizio di riscaldamento |
|
VDC |
PM |
13/12/2005 |
2004/4963 |
Affidamento di una concessione di lavori relativa alla progettazione ed alla realizzazzione di una tramvia su gomma a L'Aquila, con gestione funzionale ed economica da parte dell'affidatario. |
Dir.9/37 - artt.7 e 11 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
2005/0807 |
Segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile |
Dir.2003/42 |
MA |
MM |
30/09/2005 |
2005/2015 |
Impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e per i residui del carico. |
Dir.2000/59 |
VDC |
PM |
12/10/2005 |
2005/2052 |
Regole comuni in materia di compensazione e assistenza ai passeggeri - mancata designazione dell'organismo e mancata adozione delle sanzioni |
Art.16 Reg. 261/2004 |
VDC |
PM |
12/10/2005 |
2005/2083 |
Accesso alle reti di comunicazione elettronica , alle risorse correlate e all'interconnessione delle medesime. |
Art.13 par.1 dir.2002/19 |
VDC |
MM |
16/03/2005 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2005/2185 |
Non corretto recepimento della direttiva 2002/84/CE - sicurezza marittima inquinamento da navi. |
Artt.6,7,7bis, 9bis,10 e 15 dir.95/21 |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
2005/2240 |
Annunci pubblicitari nella trasmissione televisiva di eventi sportivi (minispot). |
Dirr.89/552 e 97/36 |
VDC |
MM |
20/07/2005 |
2005/2371 |
Mancata trasmissione alla Commissione della relazione nazionale relativa al 2005 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. |
Dir.2003/30 art.4,par.1. |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
2005/4292 |
Autostrada di Valdastico - Appalti attribuiti ai concessionari dei lavori. |
Dir.93/37 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/0099 |
modifica della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie |
Dir. 2004/51 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/0100 |
interconnessione dei sistemi di telepedaggio stradale nella Comunità |
Dir. 2004/52 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/0105 |
modifica degli allegati di varie direttive concernenti il collaudo per il tipo di trattori agricoli o forestali |
Dir. 2005/67 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/0281 |
Coordinamento delle procedure di acquisizione degli enti che operano nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. |
Dir.2004/17 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
2006/0282 |
Coordinamento delle procedure per l'attribuzione di contratti (appalti) di lavori pubblici, di forniture pubbliche e di pubblici servizi. |
Dir.2004/18 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
2006/0288 |
Modifica dell'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e dell'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sui pubblici mercati. |
Dir.2005/51 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
2006/0460 |
Sicurezza di un paese terzo nell'uso degli aeroporti della Comunità. |
Dir.2004/36 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
2006/0462 |
Sicurezza delle ferrovie comunitarie - Nuova regolamentazione delle licenze delle imprese ferroviarie, della capacità di infrastruttura ferroviaria, dell'imposizione di diritti per l'utilizzo della stessa e della certificazione di sicurezza. |
Dir.2004/49 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2006/0463 |
Interoperabilità del sistema ferroviario europeo di grande velocità. |
Dir.2004/50 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
2006/0464 |
Esigenze di sicurezza minime applicabili ai tunnel della rete stradale transeuropea. |
Dir.2004/54 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
2006/2023 |
Non corretta applicazione della direttiva sul controllo dello stato dei porti. |
Art.2, par.1, e art.7, par.2, art.7 bis, par.3, e artt.16 e 19 dir.95/21 (mod.2002/84) |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2006/2114 |
Non disponibilità delle informazioni sulla localizzazione del chiamante del numero 112. |
Art.26, par.3, dir.2002/22 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
Attività produttive
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
1999/4902 |
Statuto Trentino Alto-Adige in materia di demanio idrico |
Art.43 Tr. |
VDC |
PM |
07/01/2004 |
2001/2153 |
Disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici - Sospensione diritti di voto attinenti le azioni eccedenti il limite del 2% del capitale sociale di società elettriche a gas |
art. 56 Tr. |
VDC |
PM2 |
04/04/2006 |
2002/2282 |
Regole di attribuzione delle concessioni idroelettriche (legge c.d.Bersani) |
dir. 96/92 |
VDC |
PM |
07/01/2004 |
2002/5058 |
Conformità di tubi e raccordi del gas alle norme nazionali UNI-CIG |
Dir.89/106/CEE e art.28 Tr. |
VDC |
PM |
14/12/2004 |
2003/5079 |
Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE. |
Art. 4, par.1, Dir. 97/23/CE. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2003/5258 |
Etichettatura prodoti di cioccolato definiti dalla direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro". |
Dirr:2000/36 e 2000/13 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
2004/0225 |
Ristrutturazione del quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. |
Dir.2003/96 |
MA |
RIC |
05/10/2005 |
2004/4252 |
Problemi incontrati da alcune imprese di assicurazione europee che offrono servizi in Italia. |
Artt.6, 29 e 39 dir.92/49 |
VDC |
PMC |
04/04/2006 |
2004/4266 |
Limitazioni alla messa in servizio delle attrezzature a pressione. Mancata applicazione della direttiva 97/23/CE. |
Art.4, par.1, dir.97/23 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
2004/4336 |
Promozione dell' energia elettricà prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. |
Art.17 d.leg.vo 387/2003 (dir.2001/77) |
VDC |
MM |
13/12/2005 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
|||
2004/4365 |
Normativa che fissa le condizioni per l'apertura e la gestione di impianti di distribuzione di carburante in Italia. |
Art.43 Tr. |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
|||
2004/5061 |
Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili |
Art.6 dir.2001/77 |
VDC |
MM |
13/12/2005 |
|||
2004/5118 |
Appalti dei servizi di gestione delle acque in Basilicata. |
Artt.43 e 49 Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|||
2005/0138 |
indicazione ingredienti contenuti nei prodotti alimentari |
Dir.2003/89 |
MA |
PM |
05/07/2005 |
|||
2005/0813 |
Materiali ed oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. |
Dir.2004/14 |
MA |
MM |
30/09/2005 |
|||
2005/0993 |
Modifica direttive concernenti gli esami realizzati sotto controllo ufficiale ed equivalenza sementi prodotte in paesi terzi. |
Dir.2004/117 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
|||
2005/2371 |
Mancata trasmissione alla Commissione della relazione nazionale relativa al 2005 sulla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. |
Dir.2003/30 art.4,par.1. |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
|||
2005/2433 |
Non conformità della legislazione italiana con l'art.5.3 della direttiva 2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi. |
Art.5, par.3, dir. 2001/23. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|||
2005/4604 |
Interdizione di attività multidisciplinari nel settore dell'energia. |
Artt.43 e 49 Tr. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|||
2005/4669 |
Applicazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'elettricità prodotta da fonti rinnovabili sul mercato interno dell'elettricità. |
Art.5, par.1, dir.2003/33 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|||
2006/0459 |
Applicazione direttiva 2004/22 sugli strumenti di misurazione-controlli metrologici e marcatura supplementare (oltre quella CE). |
Dir.2004/22 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
|||
2006/2057 |
Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno dell'elettricità. |
Art.3, par.9, dir.2003/54 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|||
2006/2068 |
Trasposizione non conforme alla direttiva comunitaria sul mercato interno del gas. |
Art.3 par.6, dir.2003/55 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|||
2006/2096 |
Energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili: mancata comunicazione rapporto biennale su obiettivi nazionali |
Art.3, par.3, dir.2001/77 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
|||
Lavoro
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
||||
1998/2127 |
Distacco di lavoratori cittadini di paesi terzi nel quadro di una prestazione dei servizi transfrontalieri |
Art. 49 T. |
VDC |
PM |
13/12/2005 |
||||
1999/4856 |
Consulenti del lavoro |
|
VDC |
PM |
07/07/2004 |
||||
2000/5088 |
Accesso delle donne ai posti ammnistrazione pubblica italiana, riserva di posti a favore dei militari. |
Dir.76/207 |
VDC |
PM |
16/03/2005 |
||||
2001/2071 |
Libera circolazione dei lavoratori in UE |
Reg. 1612/68 art. 39 Tratt. |
VDC |
RIC |
09/07/2003 |
||||
2001/4591 |
Presa in considerazione di "Student Credits"ai fini pensionistici |
Reg.1408/71 artt.39 e 42 Tr. |
VDC |
PM |
12/10/2005 |
||||
2002/2291 |
Trattamento fiscale dei contributi versati a fondi pensione |
Artt.39,43,49 e 56 Tr. Dir.92/96 |
VDC |
PM |
13/10/2004 |
||||
2002/4867 |
Caso Signora Wanda Balzano - Borsa di studio presso Università irlandese |
Art.39 Tr. |
VDC |
PM |
15/10/2003 |
||||
2003/2004 |
Libera circolazione lavoratori |
|
|
MM |
|
||||
2004/5053 |
Assenza di sanzioni in caso di non rispetto della procedura di licenziamento collettivo dei dipendenti degli enti senza scopo di lucro. |
L.223/1991 (art.24) L.604/1966 (art.11)
|
VDC |
MM |
04/04/2006
|
||||
2005/0490 |
Istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori. |
Dir.2002/14 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0491 |
Organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. |
Dir. 2002/15 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0641
|
Modifica della direttiva 2001/25/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare |
Dir. 2003/103 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0994 |
Modifica della direttiva 2005/23/CE sul livello minimo di formazione della gente di mare. |
Dir.2005/23 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
||||
2005/2002 |
Legislazione Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di lavoro |
|
VDC |
PM |
13/12/2005 |
||||
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
||||
2005/2114 |
Età pensionistica : differenza tra uomini e donne |
|
VDC |
PM |
03/05/2006 |
||||
2005/2200 |
Prescrizioni minime di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili. |
Art.3, par.1, dir. 92/57 |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
||||
2005/2358 |
Attuazione della direttiva 2000/43/CE che attua il principio di parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. |
Artt.2,4,7,8 e 9 dir.2000/43 |
VDC |
MM |
01/02/2006 |
||||
2005/2384 |
motivazione insufficiente sulla divergenza degli obiettivi |
|
VDC |
MM |
13/12/2005 |
||||
2005/2433 |
Non conformità della legislazione italiana con l’art.5.3 della direttiva 2001/23/CE che riguarda il trasferimento delle imprese in crisi. |
Art.5, par.3, dir. 2001/23. |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
||||
2005/4311 |
General contractor – sistema di qualificazione secondo il decreto legislativo n.190 del 2002. |
Art.30 dir.93/37 e dir.2004/18 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
||||
2006/0457 |
Prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore). |
Dir.2003/10 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
||||
2006/0458 |
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro. |
Dir.2003/18 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
||||
Affari sociali, sanità
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
||||
2000/4829 |
Immissione in commercio di specialità medicinali |
Dir. 65/65 |
VDC |
MM |
21/11/2001 |
||||
2002/5113 |
Spesa farmaceutica in Italia |
Art.&0 dir. 2001/83 |
VDC |
PM |
04/04/2006 |
||||
2003/4755 |
Protezione sanitaria in caso di emergenza radioattiva |
Dirr.96/29 e 89/618/Euratom |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
||||
2004/0321 |
Misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici |
Dir.2003/99 (mod. 90/424 e abroga 91/117) |
MA |
PM |
14/12/2004 |
||||
2004/0945 |
Divieto utilizzazione sostanze azione tireostatica |
Dir. 2003/74 |
MA |
PM |
05/07/2005 |
||||
2004/0949 |
lotta contro l’afta epizootica |
Dir. 2003/85 |
MA |
PM |
05/07/2005 |
||||
2004/0958 |
differimento applicazione divieto di commercio taluni prodotti |
Dir. 2004/6 |
MA |
PM |
05/07/2005 |
||||
2004/4928 |
Restrizioni alla libertà di stabilimento e di circolazione. Società di gestione di esercizi farmaceutici. |
|
VDC |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0138 |
indicazione ingredienti contenuti nei prodotti alimentari |
Dir.2003/89 |
MA |
PM |
05/07/2005 |
||||
2005/0492 |
Modifica della direttiva 96/77/CE che stabilisce i requisiti di purezza specifici per gli additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. |
Dir. 2004/45 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0493 |
Modifica della direttiva 95/31/CE per quanto concerne il sucralosio (E 955) eil sale di aspartame-acesulfame (E 962). |
Dir. 2004/46 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0644 |
Metodi di prelievo di campioni e metodi d’analisi per il controllo ufficiale dei tenori di aflatossina e di ocratossina A nei prodotti alimentari per lattanti e prima infanzia |
Dir. 2004/43 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
2005/0645 |
Metodi di campionamento e d’analisi per il controllo ufficiale di diossine e la determinazione di PCB diossina-simili nei prodotti alimentari |
Dir. 2004/44 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
||||
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2005/0646 |
Modifica della direttiva 94/54/CEE per quanto riguarda l’etichettatura di taluni prodotti alimentari contenenti acido glicirrizico e il suo sale di ammonio |
Dir. 2004/77 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
2005/0648 |
Modifica dell’allegato della direttiva 82/471/CEE per quanto concerne l’inclusione della “Candida guilliermondii”. |
Dir. 2004/116 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
2005/0810 |
Additivi alimentari diversi dai coloranti e dagli edulcoranti. |
Dir.2003/114 |
MA |
MM |
30/09/2005 |
2005/0811 |
Sospensione dell’uso di azodicarbonammide come agente rigonfiante. |
Dir.2004/1 |
MA |
MM |
30/09/2005 |
2005/0813 |
Materiali ed oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. |
Dir.2004/14 |
MA |
MM |
30/09/2005 |
2005/0987 |
Materiali e oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. |
Dir.2004/19 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
2005/0988 |
Modifiche al codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso umano riguardo ai prodotti tradizionali alle erbe. |
Dir.2004/24 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
2005/0989 |
Modifiche al codice comunitario relativo ai prodotti medicinali per uso umano . |
Dir.2004/27 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
2005/0990 |
Modifiche al codice comunitario relativo ai prodotti di medicina veterinaria. |
Dir.2004/28 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
2005/0992 |
Adattamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CE sulla sommarietà di leggi, regolamenti e provvedimenti amministrativi relativi alla classificazione ed etichettatura di sostanze pericolose. |
Dir.2004/73 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
2005/0993 |
Modifica direttive concernenti gli esami realizzati sotto controllo ufficiale ed equivalenza sementi prodotte in paesi terzi. |
Dir.2004/117 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2005/0995 |
Definizione di una lista di sostanze o ingredienti alimentari provvisoriamente esclusi dall'allegato II bis della direttiva 2000/13/CE. |
Dir.2005/26 |
MA |
MM |
05/12/2005 |
2005/4063 |
Importazione parallela dei prodotti fitosanitari. |
Artt.28-30 Tr. |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
2006/0101 |
istituzione di regole sanitarie per l'importazione e il transito attraverso la Comunità di certi animali ungulati |
Dir. 2004/68 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/0103 |
modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adattare gli annessi II, IV e VI al progresso tecnico |
Dir. 2005/42 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/0104 |
modifica della direttiva 2005/26/CE in ciò che concerne la lista delle sostanze o degli ingredienti alimentari provvisoriamente esclusi dall'annesso III bis della direttiva 2000/13/CE del Parlamento e del Consiglio |
Dir. 2005/63 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/0283 |
Abrogazione e modifica delle direttive comunitarie relative all'igiene delle derrate alimentari e alle regole sanitarie che governano la produzione e la commercializzazione di certi prodotti di origine animale deestinati al consumo umano. |
Dir.2004/41 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
2006/0285 |
Modifica della direttiva 2002/70 che stabilisce prescrizioni per la determinazione dei tenori di diossine e di PCB tipo diossina degli alimenti per animali. |
Dir.2005/7 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
2006/0287 |
Principi e linee guida dettagliate relative all'applicazione di pratiche cliniche corrette per quel che riguarda medicine sperimentali per uso umano, come anche alle procedure per il conseguimento dell'autorizzazione alla fabbricazione o all'importazione. |
Dir.2005/28 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
2006/0289 |
Modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adattare l'allegato III al progresso tecnico. |
Dir.2005/52 |
MA |
MM |
24/03/2006 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2006/0457 |
Prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore). |
Dir.2003/10 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
2006/0458 |
Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l'esposizione all'amianto durante il lavoro. |
Dir.2003/18 |
MA |
MM |
30/05/2006 |
Agricoltura
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
1992/5006 |
Controllo delle misure tecniche comunitarie relative alle reti da posta derivanti. |
Reg.87/2241 Reg. 86/3094 |
VDC |
PM |
16/03/2005 |
1999/4295 |
Allevamento trote a San Vittorino (Rieti) |
Dir. 85/337 92/43, art.10 T. |
VDC |
MMC |
05/07/2005 |
2000/4958 |
Traccianti colorati nel latte scremato in polvere destinato ad usi zootecnici |
Dir.98/34 |
VDC |
RIC |
21/12/2004 |
2001/2118 |
Controllo politica comune della pesca |
Reg. 2847/93 |
VDC |
RIC |
13/10/2004 |
2002/4342 |
Conservazione degli uccelli selvatici - Lago Trasimeno - Uitlizzazione acque del lago Trasimeno a scopi agricoli |
dir. 79/409 e 92/43 |
VDC |
PMC |
05/07/2005 |
2001/4742 |
Disposizioni nazionali relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari utilizzati nell'agricoltura biologica |
dir. 91/414 |
VDC |
PMC |
13/12/2005 |
2002/5002 |
Aliquota del 2 % sul fatturato relativo alla vendita di fertilizzanti da sintesi |
Art.90 Tr. |
VDC |
MMC |
13/12/2005 |
2003/2087 |
Conservazione degli habitat naturali e smi Nturali della flora e della fauna - utilizzo di metodi di pesca dannosi per i piccoli cetacei |
Dir.92/43 |
VDC |
MM |
13/12/2005 |
2003/5258 |
Etichettatura prodoti di cioccolato definiti dalla direttiva 2000/36/CE con la dizione "cioccolato puro". |
Dirr:2000/36 e 2000/13 |
VDC |
PM |
05/07/2005 |
2004/4171 |
Non corretta trasposizione direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE - galline ovaiole |
|
VDC |
MM |
05/07/2005 |
2005/0145
|
Controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencate nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino. |
Dir.2004/103 |
MA |
RIC |
02/03/2006 |
numero |
oggetto |
Rif giuridici |
Violazione |
Stadio |
Data |
2005/0649 |
Modifica degli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. |
Dir. 2005/16 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
2005/0650 |
Modifica di alcune disposizioni della direttiva 92/105/CE per quanto riguarda i passaporti delle piante. |
Dir. 2005/17 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
2005/0651 |
Modifica della direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità. |
Dir. 2005/18 |
MA |
PM |
13/12/2005 |
2005/2005 |
Disposizione in materia di coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica , convenzionale e biologica. |
Dir.2001/18 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
2005/4026 |
Attrezzi da pesca non autorizzati. |
Reg.1626/1994,Reg. 813/2004 Reg. 2550/2000 |
VDC |
MM |
12/10/2005 |
2006/0102 |
limiti massimi per certi residui di pesticidi nei cereali ed in certi prodotti di origine vegetale compresa frutta e verdura |
Dir. 2005/37 |
MA |
MM |
08/02/2006 |
2006/2163 |
Protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole. |
Artt.3 e 5 dir.91/676 |
VDC |
MM |
04/04/2006 |
Testo del DDL Comunitaria 2006
A.C. 1042
N. 1042
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI)
e dal ministro per le politiche europee (BONINO)
di concerto con il ministro degli affari esteri (D'ALEMA)
con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA)
con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA)
e con il ministro della giustizia (MASTELLA) ¾ |
|
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006 |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentata il 9 giugno 2006
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli
Deputati! - Con il presente disegno di legge, che riproduce l'analogo
provvedimento presentato nella XIV legislatura (atto Senato n. 3794), il
Governo adempie all'obbligo di proporre al Parlamento l'approvazione del testo
legislativo che la legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante norme generali sulla
partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure
di esecuzione degli obblighi comunitari, ha individuato come lo strumento
cardine, ancorché non esclusivo, per l'adeguamento dell'ordinamento interno al
diritto comunitario.
La struttura del disegno di legge in esame,
pur differenziandosi il meno possibile dalle linee portanti già ampiamente
sperimentate nelle precedenti leggi comunitarie, recepisce le innovazioni
recate dalla riforma del 2005 e in particolare segue lo schema indicato
all'articolo 9 della citata legge n. 11 del 2005.
Il capo I contiene le disposizioni che
conferiscono al Governo delega legislativa per l'attuazione di direttive
(elencate negli allegati A e B) che richiedono l'introduzione di normative
organiche e complesse.
Viene
anche conferita delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi recanti
sanzioni penali e amministrative di competenza statale per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'ordinamento comunitario.
L'articolo 1 regola il procedimento per
l'adozione dei decreti legislativi; la responsabilità dello stesso è attribuita
al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per le politiche europee
al quale, nel rispetto delle competenze dei Ministeri di settore, spetta di
operare per assicurare la conformità del disegno di legge all'obbligo
comunitario da assolvere.
Oggetto della delega legislativa, che deve
essere esercitata entro diciotto mesi, sono le direttive comprese nell'allegato
A e nell'allegato B; quest'ultimo si differenzia dal primo in quanto individua
le direttive per il cui recepimento occorre osservare una procedura «aggravata»
dalla sottoposizione del relativo schema di provvedimento attuativo al parere
dei competenti organi parlamentari, derogandosi, per tale aspetto, alla
disciplina generale della delega legislativa contenuta nella legge 23 agosto
1988, n. 400 (articolo 14, comma 4), che contempla l'intervento consultivo delle
Commissioni parlamentari solo per deleghe ultrabiennali.
Si
sottolinea, altresì, che il passaggio per le Commissioni parlamentari è
previsto anche per i decreti legislativi di cui all'allegato A che prevedano
l'eventuale ricorso allo strumento delle sanzioni penali ai fini della
repressione della violazione degli obblighi comunitari.
Il comma 7 prevede la cosiddetta «clausola
di cedevolezza», già inserita nei vari decreti legislativi di recepimento in
materie di competenza regionale in conformità alla legge costituzionale 18
ottobre 2001, n. 3.
La disposizione prevede che i decreti legislativi a tale fine eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrino in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdano efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale.
Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome nelle materie di rispettiva competenza legislativa, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale. «Gli strumenti consistono non in avocazioni di competenze a favore dello Stato, ma in interventi repressivi o sostitutivi e suppletivi - questi ultimi anche in via preventiva, ma cedevoli di fronte all'attivazione dei poteri regionali e provinciali normalmente competenti - rispetto a violazioni o carenze nell'attuazione e nell'esecuzione di norme comunitarie da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano» (Corte costituzionale, sentenza n. 126 del 1996; si veda, inoltre, la sentenza n. 425 del 1999. Entrambe le sentenze sono relative all'esercizio di competenza esclusiva da parte delle province autonome di Trento e di Bolzano).
L'ammissibilità di un intervento suppletivo anticipato e cedevole è corroborata, oltre che dal dettato della citata legge n. 11 del 2005, anche da analoghe norme contenute nelle precedenti leggi comunitarie.
Segnatamente,
detta anticipazione del meccanismo sostitutivo fa sì che la supplenza, pur se
concepita anticipatamente, sortisca il suo risultato nel momento stesso
dell'inadempimento, così evitando ritardi tali da esporre l'Italia a
sistematiche procedure di infrazione.
La disposizione è finalizzata ad evitare
l'inadempimento nell'attuazione della normativa comunitaria da parte delle
regioni e delle province autonome, prevedendo una procedura sostitutiva, se
necessario, anticipata: i decreti legislativi sostitutivi entrano comunque in vigore
solo alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa
comunitaria e si caratterizzano per il fatto di essere cedevoli, nel senso che
perdono efficacia con riferimento alle regioni che, anche dopo la scadenza del
termine, provvedano al recepimento delle direttive nel rispetto dei vincoli
comunitari e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale.
L'utilizzo di tale forma di sostituzione preventiva è stato già favorevolmente
valutato in numerose occasioni dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo
2 detta princìpi e criteri di carattere generale per l'esercizio delle deleghe
al fine dell'attuazione delle direttive comunitarie, in gran parte già
contenuti nelle precedenti leggi comunitarie.
L'articolo 3 conferisce una delega biennale
al fine di consentire la gestione di una politica sanzionatoria dei
comportamenti che costituiscono violazione di precetti comunitari non trasfusi
in leggi nazionali, perché contenuti o in direttive attuate con fonti non
primarie, inidonee quindi a istituire sanzioni penali, o in regolamenti
comunitari, direttamente applicabili.
Come
è noto, infatti, non esiste una normazione comunitaria per le sanzioni in
ragione della netta diversità dei sistemi nazionali. I regolamenti e le
direttive lasciano quindi agli Stati membri di regolare le conseguenze della
loro inosservanza.
L'articolo 4 riproduce una disposizione già
contenuta in precedenti leggi comunitarie in materia di oneri relativi a
prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione
delle normative comunitarie. Al comma 2 si prevede la riassegnazione delle
entrate derivanti dalle tariffe previste al comma 1 alle amministrazioni che
effettuano le prestazioni e i controlli.
L'articolo 5 delega il Governo all'adozione di testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite con le leggi comunitarie annuali. La previsione di tale delega rappresenta uno strumento utile per operare un'azione periodica di coordinamento e di riordino del sistema normativo, muovendo dalle conseguenze ordinamentali indotte dall'intervento delle norme comunitarie.
L'articolo 6 prevede l'attuazione di direttive comunitarie attraverso lo strumento regolamentare, in ossequio a quanto disposto dagli articoli 9, comma 1, lettera d), e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
Il
capo II individua princìpi fondamentali in base ai quali informare l'esercizio
da parte delle regioni e delle province autonome dell'attività normativa nelle
materie di competenza concorrente, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117
della Costituzione.
L'articolo 7 attua una specifica previsione
della legge n. 11 del 2005 [articolo 9, comma 1, lettera f)], recando
disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le
regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per
dare attuazione agli atti comunitari nelle materie di competenza concorrente.
La disposizione, anche in base alla
giurisprudenza della Corte costituzionale, individua, in particolare, alcuni
princìpi fondamentali nel cui rispetto le regioni e le province autonome
provvedono all'attuazione, per quanto di competenza, delle direttive
comunitarie, di cui agli allegati al presente disegno di legge, in materie
particolarmente rilevanti, quali «tutela e sicurezza del lavoro», «professioni»
e «tutela della salute».
Il capo III contiene disposizioni dirette a modificare o abrogare disposizioni statali vigenti in contrasto con l'ordinamento comunitario ovvero predispongono condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione della disciplina comunitaria.
L'articolo 8 individua i criteri e i princìpi direttivi per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
In
particolare, sono stabiliti i nuovi massimali minimi obbligatori di copertura
per l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore e dei natanti.
I massimali minimi obbligatori attualmente
ammontano, indipendentemente dal numero delle vittime o dalla natura dei danni,
a 774.685,35 euro per le autovetture, i veicoli per trasporto di cose, i
ciclomotori e i motoveicoli ad uso privato, le macchine operatrici e i carrelli
e le macchine agricole, mentre per gli autobus e per le gare e competizioni
sportive di veicoli a motore ammontano a 2.582.284,50 euro (decreto del
Presidente della Repubblica 19 aprile 1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 153 del 2 luglio 1993).
Tali massimali sono aggiornati a 5.000.000 di euro per sinistro nel caso di danni alle persone, indipendentemente dal numero delle vittime, e a 1.000.000 di euro per sinistro nel caso di danni alle cose, indipendentemente dal numero delle vittime.
È anche previsto un periodo transitorio di cinque anni, a decorrere dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva in questione, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone.
Si
fissa, inoltre, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le
vittime della strada dei danni alle cose causati da un veicolo non
identificato, una franchigia di importo pari a 500 euro, qualora per lo stesso
incidente il Fondo sia intervenuto anche per il risarcimento di gravi danni
alle persone.
Le disposizioni necessarie per l'attuazione
della direttiva in questione andranno a modificare il codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.
Le nuove disposizioni non comportano oneri a carico del bilancio dello Stato.
L'articolo
9 modifica l'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 (Norme di riordino
del settore farmaceutico), concernente la titolarità e gestione della farmacia.
Finalità della disposizione è quella di rendere coerente tutta la disciplina
del settore farmaceutico eliminando una previsione in contrasto con il
principio che affida, in via esclusiva, la titolarità degli esercizi a
farmacisti in possesso dell'abilitazione professionale. La legge dispone che,
anche quando titolare della farmacia non sia una persona fisica, ma una
società, questa sia costituita esclusivamente da farmacisti iscritti all'albo
della provincia in cui ha sede la società. In contraddizione con detto
principio, le norme oggetto della modifica consentono all'erede (che sia
coniuge o erede in linea diretta entro il secondo grado) di un farmacista
titolare di farmacia o socio di società titolare di farmacia di continuare a
gestire l'esercizio (o a partecipare alla sua gestione con gli altri soci) fino
al compimento del trentesimo anno di età ovvero, se successivo, fino al termine
di dieci anni dal trasferimento mortis causa dell'esercizio o della
quota societaria. La questione è stata oggetto di specifico rilievo da parte
della Commissione europea.
L'articolo 10 attua l'articolo 37,
paragrafo 2, della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, con una norma transitoria che consente l'esercizio della
professione di odontoiatra ai laureati in medicina e chirurgia il cui corso di
studio abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 1994.
L'articolo 11 è finalizzato a creare le condizioni per rendere possibile, in tempi ravvicinati, la realizzazione di un sistema nazionale conforme, per i profili sanzionatori, alla normativa comunitaria nel settore della classificazione tradizionale e automatizzata delle carcasse bovine, di cui al regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991; in particolare, la modifica recata dal regolamento (CE) n. 1215/2003 della Commissione, del 7 luglio 2003, alla predetta norma di base, che ha dato facoltà agli Stati membri di autorizzare tecniche automatizzate, non è attualmente presidiata da specifiche sanzioni, mentre, per quanto attiene l'ambito applicativo, è stata emanata dal competente Ministero delle politiche agricole e forestali una circolare illustrativa delle relative procedure operative, in data 22 marzo 2005, rendendo così accessibile agli operatori la nuova forma di classificazione.
L'articolo in esame interviene, quindi, a sanare la lacuna normativa esistente nei confronti del citato regolamento (CEE) n. 344/91, a seguito dell'intervenuta modifica riguardante i controlli delle operazioni di classificazione automatizzata, laddove l'articolo 3, paragrafo 3, da un lato rinvia alla disposizione generale del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio, del 7 maggio 1990, disciplinante il settore, che prevede la predisposizione da parte degli Stati membri di misure appropriate per sanzionare comportamenti che non rispettino gli obblighi derivanti dal regolamento medesimo, dall'altro individua particolari fattispecie di infrazioni da perseguire, fra cui la classificazione ad opera di personale privo della prescritta licenza.
Nel contempo, si è ritenuto necessario intervenire anche sulle procedure non automatizzate già presidiate dall'ordinamento, ai sensi della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel cui ambito applicativo eventuali violazioni di obblighi e adempimenti sono risultate finora di difficile sanzionabilità, in quanto i soggetti coinvolti (titolare dello stabilimento e tecnico classificatore) sono stati solo con la recente modifica regolamentare meglio identificati in base alle rispettive competenze. Il riassetto del complesso delle misure applicative sanzionatorie ha comportato altresì un adeguamento degli importi pecuniari, rimodulati a seconda delle irregolarità riscontrate, distinguendo le responsabilità del titolare dello stabilimento da quelle del tecnico classificatore nonché effettuando un preciso raccordo con le norme nazionali di attuazione, emanate successivamente alla citata legge n. 213 del 1997.
L'articolo, in particolare, prevede la sostituzione integrale dell'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, nel senso di comminare sanzioni amministrative nei confronti dei titolari degli stabilimenti interessati, distinte per la fattispecie della classificazione tradizionale e per quella automatizzata, introducendo l'articolo 3-bis per tale ultima procedura. Da ultimo, con l'articolo 3-ter, in caso di comportamenti non conformi alle norme comunitarie e nazionali di settore, è disposta la revoca, previa diffida, delle prescritte forme di abilitazione e di licenza ad operare, rispettivamente per i tecnici classificatori e per i titolari degli stabilimenti autorizzati all'uso di classificazione automatizzata. Inoltre, per quanto concerne le competenze in materia irrogatoria, fermo restando il rinvio per gli accertamenti e le procedure alla legge 24 novembre 1981, n. 689, tenuto conto che si tratta di un sistema di controllo svolto a livello decentrato, è stata prevista la cosiddetta «clausola di cedevolezza», con riferimento agli organi regionali da individuare, per assicurare la necessaria continuità al sistema che attualmente prevede l'Ispettorato centrale repressione frodi del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali quale organo dell'Amministrazione preposto alla irrogazione sanzionatoria.
L'articolo 12 sostituisce il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, di recepimento della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, che disciplina la materia dell'immissione sul mercato dei biocidi, in quanto non riproduce fedelmente la norma prevista dall'articolo 5, paragrafo 2, della suddetta direttiva.
L'articolo ha, pertanto, lo scopo di conformare il decreto legislativo alla disciplina comunitaria, per consentire una corretta e completa applicazione del regime autorizzatorio armonizzato tra tutti gli Stati membri.
Con tale articolo è stato sostituito il riferimento al decreto legislativo 16 luglio 1998, n. 285, con il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, in quanto quest'ultimo, all'articolo 20, ha abrogato il primo.
L'articolo 13 modifica il decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 194. La prima modifica consiste nella integrale
sostituzione del comma 1 dell'articolo 11 e trova giustificazione nel fatto che
il decreto legislativo n. 194 del 1995, con il quale è stata recepita la
direttiva 91/414/CEE, non ha riportato integralmente quanto specificato al
paragrafo 1 dell'articolo 11 della direttiva medesima.
Tale direttiva, infatti, prevede la
possibilità di limitare o proibire l'uso o la vendita di un prodotto
fitosanitario «autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo
10» facendo riferimento sia a quei prodotti che sono già stati autorizzati da
un altro Stato membro (procedura dell'articolo 10), sia a quelli che, invece,
sono stati autorizzati per la prima volta in Italia dal Ministero della salute.
L'attuale formulazione del comma 1 dell'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 194 del 1995 limita la predetta possibilità di intervenire in via cautelativa solo per i prodotti già autorizzati in un altro Stato membro.
La seconda modifica è volta a introdurre il comma 4-bis dell'articolo 20, prevedendo l'aumento del numero degli esperti della Commissione consultiva prodotti fitosanitari. Ciò in considerazione della notevole mole di lavoro necessaria per mantenere gli impegni assunti a livello comunitario. Non si pone un problema di copertura finanziaria della norma in quanto le spese della suddetta Commissione consultiva sono a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione stessa, secondo tariffe e modalità stabilite con decreti ministeriali.
L'articolo 14 è finalizzato a modificare il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, fissando i criteri direttivi; la previsione normativa trova giustificazione nella circostanza che l'Unione europea ha da tempo avviato la revisione delle sostanze attive che sono presenti nei prodotti fitosanitari registrati e in commercio negli Stati membri. L'obiettivo della revisione è quello di tutelare la salute dei consumatori e degli operatori attraverso una più corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari e una riduzione del loro impatto ambientale. Secondo la direttiva 91/414/CEE la procedura di revisione prevede la presentazione da parte delle aziende di una documentazione aggiornata che viene valutata dagli Stati membri al fine di creare una lista positiva (allegato I della direttiva) di sostanze attive che possono essere utilizzate nella formulazione di prodotti fitosanitari. Le sostanze attive attualmente in commercio sono 800 e l'Unione europea ha diluito nel tempo la procedura di revisione. Dette sostanze sono state suddivise in quattro liste di revisione, definite con appositi regolamenti (regolamento (CEE) n. 3600/92 della Commissione, dell'11 dicembre 1992; regolamento (CE) n. 451/2000 della Commissione, del 28 febbraio 2000; regolamento (CE) n. 1112/2002 della Commissione, del 20 giugno 2002; regolamento (CE) n. 1490/2002 della Commissione, del 14 agosto 2002). Poiché nell'articolato del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001 sono citati soltanto i primi due regolamenti n. 3600/92 e n. 451/2002, ciò impedisce che possa avere seguito l'istruttoria relativa alla proroga di autorizzazione per l'immissione in commercio di prodotti fitosanitari la cui sostanza attiva è stata inclusa negli allegati dei successivi regolamenti comunitari, ma di cui non esiste attualmente, nel citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 290 del 2001, alcun riferimento normativo. Ne consegue la necessità di modificare il citato comma 2.
L'articolo
15 disciplina la materia della preparazione e del commercio degli alimenti per
animali, di cui alla legge 15 febbraio 1963, n. 281, depenalizzata con il
decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, nell'ambito della generale
depenalizzazione dei reati minori, come tutto il settore della produzione,
commercio e igiene degli alimenti e delle bevande.
Con il decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49, sono stati
nuovamente penalizzati i soli articoli 22 e 23 della citata legge n. 281 del 1963,
mentre in occasione del recepimento delle direttive 2001/102/CE del Consiglio,
del 27 novembre 2001, 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
maggio 2002, 2003/57/CE della Commissione, del 17 giugno 2003, 2003/100/CE
della Commissione, del 31 ottobre 2003, sono state previste sanzioni penali per
la violazione di alcune disposizioni concernenti i prodotti destinati
all'alimentazione degli animali (articolo 9 del decreto legislativo 10 maggio
2004, n. 149).
In proposito, occorre evidenziare che tutta
la materia della sicurezza alimentare concernente gli alimenti e anche i
mangimi è disciplinata dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che fissa tutte le procedure e gli
obblighi a carico degli operatori. Per tale regolamento è stato predisposto un
decreto legislativo recentemente entrato in vigore (decreto legislativo 5
aprile 2006, n. 190).
Con
l'articolo proposto, pertanto, si persegue la finalità di uniformare la
disciplina sanzionatoria della materia in questione.
L'articolo 16 costituisce novella
legislativa alla parte VI del codice del consumo, di cui al decreto legislativo
6 settembre 2005, n. 206.
Con
tale articolo, ai primi due commi, si individua nel Ministero dello sviluppo
economico l'autorità competente per la cooperazione in materia di tutela dei
consumatori, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), del
regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
ottobre 2004, relativamente all'applicazione della normativa in materia di
servizi turistici (parte III, titolo IV, capo II, del codice del consumo), di
clausole abusive nei contratti (parte III, titolo I, del codice del consumo), e
di garanzie nella vendita di beni di consumo (parte IV, titolo III, capo I, del
codice del consumo), per i quali non sono state indicate autorità di
riferimento in sede di recepimento delle direttive corrispondenti
(rispettivamente il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 111, la legge 6 febbraio
1996, n. 52, e il decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 24) e di elaborazione
del codice del consumo.
Il comma 3 estende l'operatività dei poteri
dell'autorità competente per le infrazioni transfrontaliere anche alle
infrazioni nazionali, al fine di evitare un diverso e discriminatorio livello
di tutela dei consumatori nelle medesime materie, in caso di infrazioni
nazionali rispetto alle infrazioni infracomunitarie.
Il
comma 4 disciplina le modalità di esercizio dei poteri dell'autorità
competente, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del citato regolamento (CE)
n. 2006/2004, disponendo che, per l'attività sul territorio, il Ministero dello
sviluppo economico possa avvalersi della collaborazione delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, di altre autorità pubbliche,
nonché delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a
livello nazionale, e perciò iscritte all'elenco di cui all'articolo 137 del
codice del consumo. Si precisa che l'attività delle associazioni dei
consumatori e degli utenti in tale materia rimane circoscritta alle azioni
inibitorie di cui all'articolo 139 del codice del consumo.
Il penultimo comma rinvia ad un successivo
regolamento di attuazione la disciplina delle procedure istruttorie per
l'esercizio dei poteri da parte dell'autorità competente, sulla falsariga di
quello previsto per la pubblicità ingannevole e comparativa (articolo 26, comma
9, del codice del consumo).
Infine, l'ultimo comma dell'articolo in esame individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità competente a designare l'ufficio unico di collegamento, responsabile dell'applicazione del regolamento (CE) n. 2006/2004, definito all'articolo 3, lettera d), di tale regolamento.
L'articolo 17 reca disposizioni attuative degli obblighi di cui al regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, in materia di organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, prevedendo obblighi di comunicazione mensili all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata.
La
norma prevede, altresì, che le modalità e la tempistica delle comunicazioni
siano fissate con decreto ministeriale, sentita la Conferenza Stato-regioni.
Il comma 3 reca disposizioni sanzionatorie.
L'articolo 18 reca disposizioni in tema di
trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea
(CIDE).
Il CIDE è stato costituito con contratto tra il Governo italiano e la Commissione europea nella forma di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), ai sensi della legge 23 giugno 2000, n. 178.
La
Commissione europea, con decisione C(2005) 4477 del 28 novembre 2005, ha
ritenuto di non rinnovare la sua partecipazione ai Centri nazionali di
informazione sull'Europa nella forma di GEIE («Grandi centri» esistenti a
Parigi, Lisbona e Roma) dopo la scadenza dei rispettivi contratti istitutivi
(dicembre 2006 per Lisbona e marzo 2007 per Parigi e Roma). Con la stessa
decisione, in coerenza con il Piano d'azione SEC(2005) 985 del 20 luglio 2005,
relativo al miglioramento della comunicazione sull'Europa, la Commissione offre
ai Governi dei Paesi membri e, in particolare, alla Repubblica francese, alla
Repubblica del Portogallo e alla Repubblica italiana, nuove forme di
collaborazione definite «partenariati di gestione», nelle quali è, tra l'altro,
previsto di utilizzare lo strumento collaudato dei Grandi centri per fare
fronte alle esigenze di informazione dell'opinione pubblica sulle attività
dell'Unione europea, in maniera coordinata e permanente.
Il partenariato di gestione, così come
delineato dalla comunicazione della Commissione sulla attuazione della
strategia d'informazione e di comunicazione dell'Unione europea - COM(2004) 196
del 20 aprile 2004 - istituisce un rapporto strutturato tra le parti, che
governa il piano di comunicazione concordato. A questo fine, è previsto un
accordo pluriennale con lo Stato membro per assicurare un contributo finanziario
della Comunità all'organismo scelto e proposto dal Governo nazionale. Spetta
dunque al Governo, in stretta collaborazione con il Parlamento nazionale, di
aggiornare e di adeguare lo strumento esistente, in modo da renderlo capace di
assolvere ai compiti di informazione, documentazione e formazione verso i
cittadini italiani e determinate categorie di utenti, in cooperazione
strutturata con la Commissione europea.
Completano il presente disegno di legge gli
allegati A, B e C.
I
primi due allegati contengono l'elencazione delle direttive da recepire con
decreto legislativo e, come per gli anni precedenti, la differenza è data dall'iter
di approvazione parzialmente diverso, dal momento che per le sole direttive
contenute nell'allegato B è previsto l'esame degli schemi di decreto da parte
delle competenti Commissioni parlamentari.
L'allegato C contiene l'elenco delle
direttive per le quali il Governo è autorizzato all'emanazione di regolamenti,
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
Va ricordato che l'articolo 8, comma 5,
della legge n. 11 del 2005, impone l'obbligo alla relazione al disegno di legge
comunitaria:
a) di riferire sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato di eventuali procedure di infrazione, dando conto, in particolare, della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee relativa alle eventuali inadempienze e violazioni degli obblighi comunitari da parte della Repubblica italiana;
b) di fornire l'elenco delle direttive attuate o da attuare in via amministrativa;
c) di dare partitamente conto delle ragioni dell'eventuale omesso inserimento delle direttive il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel periodo di riferimento, in relazione ai tempi previsti per l'esercizio della delega legislativa.
In relazione a tali obblighi si segnala quanto segue.
In relazione a quanto richiesto alla lettera a), risultano in corso alla data del 31 dicembre 2005:
|
Procedure ufficialmente aperte |
247 |
||
|
di cui: |
|||
|
per violazione del diritto comunitario |
190 |
||
|
per mancata trasposizione delle direttive |
57 |
||
|
Classificazione per livello |
|||
|
I) violazione del diritto comunitario |
|||
|
Ex articolo 226 |
|||
|
messa in mora |
63 |
||
|
messa in mora complementare |
13 |
||
|
parere motivato |
66 |
||
|
parere motivato complementare |
6 |
||
|
ricorso |
25 |
||
|
sentenza di inadempimento |
3 |
||
|
Ex articolo 228 |
|||
|
messa in mora |
8 |
||
|
messa in mora complementare |
1 |
||
|
parere motivato |
4 |
||
|
ricorso |
1 |
||
|
II) mancata trasposizione di direttive |
|||
|
Ex articolo 226 |
|||
|
messa in mora |
24 |
||
|
parere motivato |
29 |
||
|
ricorso |
2 |
||
Ex articolo 228 |
|
|||
messa in mora |
2 |
|
||
Classificazione per settori |
|
|||
Tutela dell'ambiente |
83 |
|
||
Attività produttive |
12 |
|
||
Trasporti e comunicazioni |
35 |
|
||
Cultura |
3 |
|
||
Economia e finanze |
33 |
|
||
Giustizia |
6 |
|
||
Affari interni |
7 |
|
||
Difesa |
1 |
|
||
Istruzione |
5 |
|
||
Agricoltura |
11 |
|
||
Sanità |
32 |
|
||
Lavoro |
14 |
|
||
Altro |
5 |
|
||
Per quanto riguarda la lettera b), si fornisce, di seguito, l'elenco delle direttive da attuare in via amministrativa da parte dello Stato, delle regioni e delle province autonome, nell'ambito delle rispettive competenze:
2004/13/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 2002/16/CE sull'uso di taluni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2004/14/CE della Commissione, del 29 gennaio 2004, che modifica la direttiva 93/10/CEE relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2004/19/CE della Commissione, del 1o marzo 2004, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali;
2004/73/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose;
2004/89/CE della Commissione, del 13 settembre 2004, che adatta per la quinta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
2004/110/CE della Commissione, del 9 dicembre 2004, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 96/49/CE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia;
2004/116/CE della Commissione, del 23 dicembre 2004, recante modifica dell'allegato della direttiva 82/471/CEE del Consiglio per quanto concerne l'inclusione della Candida guilliermondii;
2005/4/CE della Commissione, del 19 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2001/22/CE relativa ai metodi per il prelievo di campioni e ai metodi di analisi per il controllo ufficiale dei tenori massimi di piombo, cadmio, mercurio e 3-MCPD nei prodotti alimentari;
2005/5/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 2002/26/CE per quanto riguarda i metodi di prelievo di campioni e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di ocratossina A in taluni prodotti alimentari;
2005/6/CE della Commissione, del 26 gennaio 2005, che modifica la direttiva 71/250/CEE per quanto riguarda la presentazione e l'interpretazione dei risultati d'analisi richiesti a norma della direttiva 2002/32/CE;
2005/7/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, recante modifica della direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi;
2005/8/CE della Commissione, del 27 gennaio 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 maggio 2002, relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali;
2005/10/CE della Commissione, del 4 febbraio 2005, recante definizione dei metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di benzo(a)pirene nelle derrate alimentari;
2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri;
2005/16/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica gli allegati da I a V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
2005/17/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica alcune disposizioni della direttiva 92/105/CEE per quanto riguarda i passaporti delle piante;
2005/18/CE della Commissione, del 2 marzo 2005, che modifica la direttiva 2001/32/CE per quanto riguarda alcune zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità;
2005/25/CE della Commissione, del 14 marzo 2005, che modifica l'allegato VI della direttiva 91/414/CEE per quanto riguarda i prodotti fitosanitari contenenti microrganismi;
2005/30/CE della Commissione, del 22 aprile 2005, che modifica le direttive 97/24/CE e 2002/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relative all'omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote per adeguarle al progresso tecnico;
2005/31/CE della Commissione, del 29 aprile 2005, che modifica la direttiva 84/500/CEE del Consiglio per quanto riguarda una dichiarazione di conformità e i criteri di efficienza dei metodi di analisi per gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari;
2005/37/CE della Commissione, del 3 giugno 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari rispettivamente sui e nei cereali e su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli;
2005/38/CE della Commissione, del 6 giugno 2005, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale del tenore di tossine di Fusarium nei prodotti alimentari;
2005/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 74/408/CEE relativa ai sedili, ai loro ancoraggi e ai poggiatesta dei veicoli a motore;
2005/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 77/541/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle cinture di sicurezza e ai sistemi di ritenuta dei veicoli a motore;
2005/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, che modifica la direttiva 76/115/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ancoraggi delle cinture di sicurezza dei veicoli a motore;
2005/42/CE della Commissione, del 20 giugno 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II, IV e VI;
2005/43/CE della Commissione, del 23 giugno 2005, che modifica gli allegati della direttiva 68/193/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite;
2005/46/CE della Commissione, dell'8 luglio 2005, che modifica gli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di amitraz;
2005/48/CE della Commissione, del 23 agosto 2005, che modifica le direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale;
2005/49/CE della Commissione, del 25 luglio 2005, che modifica, per adeguarle al progresso tecnico, la direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alla soppressione delle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli e la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;
2005/51/CE della Commissione, del 7 settembre 2005, che modifica l'allegato XX della direttiva 2004/17/CE e l'allegato VIII della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di appalti pubblici;
2005/52/CE della Commissione, del 9 settembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico il suo allegato III;
2005/53/CE della Commissione, del 16 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi clorotalonil, clorotoluron, cipermetrina, daminozide e tiofanato metile come sostanze attive;
2005/54/CE della Commissione, del 19 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi il tribenuron come sostanza attiva;
2005/57/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, recante modifica della direttiva 91/414/CEE del Consiglio per includervi le sostanze attive MCPA e MCPB;
2005/58/CE della Commissione, del 21 settembre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio per inserire il bifenazato e il milbemectin nell'elenco delle sostanze attive;
2005/59/CE della Commissione, del 26 ottobre 2005, che modifica per la 28a volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (toluene e triclorobenzene);
2005/63/CE
della Commissione, del 3 ottobre 2005, che rettifica la direttiva 2005/26/CE
per quanto riguarda l'elenco delle sostanze o ingredienti alimentari
temporaneamente esclusi dall'allegato III bis della direttiva 2000/13/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio;
2005/67/CE della
Commissione, del 18 ottobre 2005, che modifica, per adeguarli, gli allegati I e
II della direttiva 86/298/CEE del Consiglio, gli allegati I e II della
direttiva 87/402/CEE del Consiglio nonché gli allegati I, II e III della
direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernenti
l'omologazione dei trattori agricoli o forestali;
2005/69/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, che modifica per la ventisettesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (idrocarburi policiclici aromatici contenuti negli oli diluenti e nei pneumatici);
2005/70/CE della Commissione, del 20 ottobre 2005, che modifica le direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i limiti massimi di residui di alcuni antiparassitari sui e nei cereali nonché su e in alcuni prodotti di origine animale e di origine vegetale;
2005/72/CE della Commissione, del 21 ottobre 2005, che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio al fine di includere le sostanze attive clorpirifos, clorpirifos metile, mancozeb, maneb e metiram;
2005/74/CE della Commissione, del 25 ottobre 2005, recante modifica della direttiva 90/642/CEE del Consiglio per quanto concerne le quantità massime di residui di etofumesato, lambda-cialotrina, metomil, pimetrozina e tiabendazolo ivi definite;
2005/76/CE della Commissione, dell'8 novembre 2005, che modifica le direttive 90/642/CEE e 86/362/CEE del Consiglio per quanto riguarda le quantità massime di residui di kresoxim-metile, ciromazina, bifentrin, metalaxil e azossistrobina in esse fissate;
2005/77/CE della Commissione, dell'11 novembre 2005, recante modifica dell'allegato V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità;
2005/78/CE della Commissione, del 14 novembre 2005, che attua la direttiva 2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli e ne modifica gli allegati I, II, III, IV e VI;
2005/79/CE della Commissione, del 18 novembre 2005, che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e agli oggetti di plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;
2005/80/CE della Commissione, del 21 novembre 2005, recante modifica della direttiva 76/768/CEE del Consiglio relativa ai prodotti cosmetici, al fine di adeguare al progresso tecnico i suoi allegati II e III;
2005/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che abroga la direttiva 90/544/CEE del Consiglio sulle bande di frequenza designate per l'introduzione coordinata nella Comunità del servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre;
2005/83/CE della Commissione, del 23 novembre 2005, che modifica, per adeguarli al progresso tecnico, gli allegati I, VI, VII, VIII, IX e X della direttiva 72/245/CEE del Consiglio relativa alle perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) dei veicoli a motore;
2005/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica per la ventiduesima volta la direttiva 76/769/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (ftalati nei giocattoli e negli articoli di puericultura);
2005/86/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il canfene clorurato;
2005/87/CE della Commissione, del 5 dicembre 2005, che modifica l'allegato I della direttiva 2002/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali per quanto riguarda il piombo, il fluoro e il cadmio;
2005/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2000/14/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
2006/2/CE
della Commissione, del 6 gennaio 2006, che modifica, ai fini dell'adattamento
al progresso tecnico, l'allegato II della direttiva 96/73/CEE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa a taluni metodi di analisi quantitativa di
mischie binarie di fibre tessili.
Da ultimo, occorre trattare degli atti
normativi con i quali nelle singole regioni e province autonome si è provveduto
a dare attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di rispettiva
competenza.
La
legge 4 febbraio 2005, n. 11, all'articolo 8, comma 5, lettera e),
prevede che l'elenco di tali atti normativi sia inserito nella relazione al
disegno di legge comunitaria annuale e che sia fatto pervenire alla Presidenza
del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche comunitarie da parte
della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano entro il 25 gennaio di ciascun anno.
Alla predetta data, risultavano pervenuti i
dati relativi alle regioni Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Toscana e
Veneto e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, come di seguito
riportato, mentre la regione Piemonte (con nota del 26 gennaio 2006) e la
regione Toscana (con nota del 13 gennaio 2006) hanno comunicato che, nell'anno
2005, non hanno dato diretta attuazione a direttive comunitarie.
Regione Friuli Venezia Giulia |
||||
Direttiva da recepire |
Norma di recepimento |
|||
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. |
Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11. |
|||
2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale. |
Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11. |
|||
2003/78/CE della Commissione, dell'11 agosto 2003, relativa ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di patulina nei prodotti alimentari. |
Legge regionale 6 maggio 2005, n. 11 |
|||
Regione Lazio |
||||
Direttiva da recepire |
Norma di recepimento |
|||
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. |
Legge regionale 15 settembre 2005, n. 16, articolo 24. |
|||
Regione Lombardia |
||||
Direttiva da recepire |
Norma di recepimento |
|||
2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.articolo 16. |
Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 5, articolo 16. |
|||
2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità. |
Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articoli 2 e 3. |
|||
96/62/CE del Consiglio, del 27 settembre 1996, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente. |
Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 3. |
|||
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. |
Legge regionale 8 febbraio 2005, n. 6, articolo 3. |
|||
92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Legge regionale 2 marzo 2005, n. 11, articoli 4 e 6. |
|||
79/409/CE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici. |
Legge regionale 2 marzo 2005, n. 11, articoli 4 e 6. |
|||
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente. |
Legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, articolo 4. |
|||
79/409/CEE del Consiglio, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9. |
Legge regionale 3 agosto 2005, n. 13, e legge regionale 3 agosto 2005, n. 14. |
|||
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. |
Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 5. |
|||
Regione Veneto |
||||
Direttiva da recepire |
Norma di recepimento |
|||
79/409/CE del Consilgio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, articolo 9. |
Legge regionale 12 agosto 2005, n. 13. |
|||
Provincia autonoma di Bolzano |
|
Direttiva da recepire |
Norma di recepimento |
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti. |
Decreto del Presidente della provincia 26 settembre 2005, n. 45. |
Direttive 92/50/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, 97/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1997 e 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, in materia di appalti pubblici. |
Decreto del Presidente della provincia 8 agosto 2005, n. 36, recante modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici, emanato con decreto 5 luglio 2001, n. 41. |
Direttive 92/50/CEE, 93/37/CEE, 97/52/CE e 98/4/CE, in materia di appalti pubblici. |
Decreto del Presidente della provincia 20 aprile 2005, n. 16, recante modifiche al regolamento per l'appalto e l'esecuzione di lavori pubblici. |
Direttiva 92/43/CE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. |
Decreto del Presidente della provincia 9 febbraio 2005, n. 4, recante modifica del decreto del Presidente della provincia 26 ottobre 2001, n. 63, sulla valutazione di incidenza per progetti e piani all'interno delle zone facenti parte della rete ecologica europea. |
Provincia autonoma di Trento |
|
Direttiva da recepire |
Norma di recepimento |
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità. |
Legge provinciale 29 dicembre 2005, n. 20, articolo 29, comma 2. |
Sul disegno di legge si è pronunciata la Conferenza Stato-regioni, in sessione comunitaria, il cui parere è riprodotto al termine della presente relazione.
* * *
Il disegno di legge non comporta di per sé nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Peraltro l'esperienza degli anni passati dimostra che è estremamente difficile, se non impossibile, riuscire a determinare - prima della effettiva stesura degli schemi di decreto legislativo di recepimento delle direttive comunitarie - se da alcune delle norme necessarie all'adempimento degli obblighi, contenuti nelle singole direttive, possano o meno derivare maggiori spese o minori entrate a carico del bilancio dello Stato. Ciò ha comportato che, nella quasi generalità dei casi, le leggi comunitarie non contenessero disposizioni volte a prevedere e quantificare queste eventuali spese con puntuale indicazione della necessaria copertura finanziaria. Se da tale mancata previsione si volesse far derivare, come necessaria conseguenza, l'impossibilità di introdurre nei decreti legislativi di recepimento norme che, sia pur necessarie a garantire un completo e corretto adempimento degli obblighi comunitari, comportino spese per le quali mancano le disposizioni prima indicate, sussisterebbe un reale rischio di esporre l'Erario al maggior danno ad esso derivante dall'apertura nei confronti dell'Italia di un contenzioso con la Corte di giustizia delle Comunità europee, dal quale deriverebbe la condanna del nostro Paese al pagamento di rilevantissime sanzioni pecuniarie per ogni giorno in cui venisse mantenuto l'inadempimento a tali obblighi comunitari. Al fine di evitare questo rischio, si è anzitutto previsto - al comma 4 dell'articolo 1 - che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino oneri finanziari siano corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Inoltre, è stata predisposta la norma contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera d), che appare sufficientemente garantista, sia di una corretta gestione del bilancio dello Stato sia della possibilità di un puntuale adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Tale norma agisce come clausola di salvaguardia del sistema. Il testo prevede, infatti, che, nei casi in cui si tratti di spese strettamente necessarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva oggetto di recepimento e le stesse non possano essere coperte con i normali fondi già stanziati a favore delle amministrazioni competenti, il legislatore delegato potrà provvedere alla loro copertura a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, nel limite massimo complessivo, per tutte le direttive oggetto di delega nella legge comunitaria, di 50 milioni di euro. La legge finanziaria annuale predispone puntualmente idonei stanziamenti a favore del fondo in questione.
Più in particolare, sull'articolato, si precisa che:
nell'articolo 13, il riferimento alla Commissione consultiva di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, abrogato dall'articolo 43 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, trova fondamento nella mancata attivazione delle convenzioni previste dall'articolo 3 dello stesso regolamento, dalla cui efficacia l'articolo 39, comma 3, del regolamento stesso fa dipendere la cessazione della stessa Commissione;
le attività previste dall'articolo 17 vengono svolte nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero dello sviluppo economico, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La
legge 4 febbraio 2005, n. 11, recante «Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia al processo normativo dell'Unione europea e sulle procedure di
esecuzione degli obblighi comunitari», che ha abrogato e sostituito la legge 9
marzo 1989, n. 86, stabilisce una specifica procedura di recepimento della
normativa comunitaria, che prevede la presentazione al Parlamento entro il 31
gennaio di ogni anno, da parte del Ministro per le politiche comunitarie, di un
disegno di legge annuale, con il quale viene assicurato l'adeguamento periodico
dell'ordinamento nazionale a quello comunitario.
In attuazione di quanto
previsto dall'articolo 8 della citata legge n. 11 del 2005, è stato predisposto
il disegno di legge comunitaria per l'anno 2006.
B) Analisi del quadro normativo.
Il disegno di legge comunitaria 2006 contiene anzitutto, al capo I, la delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie contenute negli allegati A e B. Il comma 5 dell'articolo 1 prevede che, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.
Inoltre, come previsto al comma 6 dell'articolo 1, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Il comma 7 dell'articolo 1, con il rinviare a disposizioni della legge n. 11 del 2005, prevede un intervento suppletivo, anticipato e cedevole da parte dello Stato in caso di inadempienza delle regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. La norma stabilisce inoltre la necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole dei provvedimenti statali suppletivi.
L'articolo 2 reca i princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa.
Di particolare rilievo l'articolo 6, con il quale si autorizza il Governo a dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato C, con regolamenti (di delegificazione) da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.
Il capo II, in adempimento di un obbligo recato dalla legge n. 11 del 2005, reca disposizioni che individuano i princìpi fondamentali nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione di atti comunitari nelle materie di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
Il capo III, infine, reca modificazioni e abrogazioni di disposizioni vigenti in contrasto con gli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea nonché criteri specifici di delega ed autorizzazione e disposizioni particolari.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il disegno di legge comunitaria 2006 prevede una articolata e coerente serie di interventi, volti a rendere maggiormente coerente la normativa nazionale con quella comunitaria. Tale fine viene perseguito, nella maggior parte dei casi, modificando direttamente la normativa ovvero indicando al Governo princìpi e criteri direttivi per gli atti che esso dovrà in futuro emanare. Taluni articoli del disegno di legge sono finalizzati solo in via indiretta a conseguire una maggiore armonizzazione dell'ordinamento interno con quello comunitario, poiché intervengono per predisporre condizioni normative migliori per il recepimento e l'attuazione delle direttive comunitarie.
L'articolo 7 è volto a facilitare alle regioni e alle province autonome l'esercizio della loro competenza legislativa concorrente nel recepimento di atti comunitari, individuando i princìpi fondamentali che le regioni e le province autonome sono tenute a rispettare.
Altri articoli intervengono a modificare normative già emanate per l'attuazione di direttive comunitarie, perfezionando un processo di adeguamento già da tempo positivamente avviato. Ad esempio, l'articolo 10 reca, in materia di acquisizione del titolo di odontoiatra, una norma transitoria la cui opportunità è stata evidenziata anche in sede comunitaria.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il disegno di legge stabilisce che i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie riservate alla competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, qualora queste ultime non abbiano provveduto con proprie norme attuative secondo quanto previsto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, entrano in vigore alla scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa attuativa regionale o provinciale. Il potere sostitutivo dello Stato trova chiaro fondamento nella circostanza che l'Unione europea costituisce un'unione di Stati e che lo Stato nel suo complesso, nella qualità di interlocutore primario della Comunità e dei partner europei, rappresenta il soggetto responsabile dell'adempimento degli obblighi comunitari. Di qui il corollario, a più riprese ribadito dalla Corte costituzionale, alla stregua del quale, ferma restando la competenza in prima istanza delle regioni e delle province autonome, allo Stato competono tutti gli strumenti necessari per non trovarsi impotente di fronte a violazioni di norme comunitarie determinate da attività positive od omissive dei soggetti dotati di autonomia costituzionale.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Non sussistono problemi di interferenza con le fonti legislative che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il provvedimento autorizza il Governo ad emanare nuove norme regolamentari (articolo 1, comma 6; articolo 6) ed a modificare un regolamento in vigore (articolo 14). Va notato che non solo il provvedimento non comporta la trasposizione a livello normativo primario di norme regolamentari, ma che anzi esso, al contrario, potrà comportare in futuro l'abbassamento di livello di disposizioni, dal rango legislativo a quello regolamentare. Infatti le direttive comunitarie di cui all'allegato C saranno attuate, ai sensi dell'articolo 6, con i regolamenti di delegificazione previsti dal comma 2 dell'articolo 17 della legge n. 400 del 1988. Con l'emanazione di tali regolamenti sarà quindi possibile abrogare o modificare norme di legge che fossero in contrasto con le direttive comunitarie.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Le disposizioni del disegno di legge non introducono nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del provvedimento.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa negli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 16.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si ravvisano effetti abrogativi impliciti nelle disposizioni del presente disegno di legge.
3. Ulteriori elementi.
A) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non risultano attualmente pendenti giudizi di costituzionalità riguardanti le materie oggetto del provvedimento.
B) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Nella materia oggetto del disegno di legge non risultano presentati progetti o disegni di legge analoghi nel corso della XV legislatura.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Destinatari dell'intervento.
Destinatari diretti ed indiretti dell'intervento normativo in esame sono, con riferimento all'attuazione delle direttive comprese negli allegati A, B e C, tutti coloro che risulteranno coinvolti dalla disciplina della specifica materia trattata, nonché i soggetti indicati negli articoli di normazione diretta inseriti nel capo III del disegno di legge. Destinatari delle disposizioni di cui al capo II sono le regioni e le province autonome.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Con il disegno di legge si intende realizzare il periodico adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello comunitario e prevenire il contenzioso.
C) Impatto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Non appare possibile verificare in questa fase eventuali profili problematici di copertura amministrativa, in quanto solo all'atto della predisposizione degli schemi di decreto legislativo o di regolamento potrà essere verificata l'eventuale richiesta di potenziamento delle strutture amministrative coinvolte.
disegno di legge ¾¾¾
|
Capo I DELEGA AL GOVERNO PER L'ATTUAZIONE DI DIRETTIVE COMUNITARIE Art. 1. (Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie). 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. 2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva. 3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. 4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportano oneri finanziari sono corredati dalla relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 5. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 6. 6. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per il recepimento di direttive per le quali la Commissione europea si sia riservata di adottare disposizioni di attuazione, il Governo è autorizzato, qualora tali disposizioni siano state effettivamente adottate, a recepirle nell'ordinamento nazionale con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, secondo quanto disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le procedure ivi previste. 7. In relazione a quanto
disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione e dall'articolo
16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 11, comma 8, della medesima legge n. 11 del 2005. negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi trenta giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono adottati anche in mancanza di nuovo parere.
Art. 2. (Princìpi e criteri direttivi generali della delega legislativa).
1. Salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo III e in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali: a) le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative; b) ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa; c) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 150.000 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. Nelle predette ipotesi, in luogo dell'arresto e dell'ammenda, possono essere previste anche le sanzioni alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, e la relativa competenza del giudice di pace. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro e non superiore a 150.000 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli indicati nella presente lettera. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni indicate dalla presente lettera sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. Entro i limiti di pena indicati dalla presente lettera sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi; d) eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme necessarie per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro; e) all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata; f) nella predisposizione dei decreti legislativi si tiene conto delle eventuali modificazioni delle direttive comunitarie comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; g) quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione, adeguatezza e leale collaborazione e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili. Art. 3. (Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie). 1. Al fine di assicurare la
piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro
due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni
recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive
comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle
leggi comunitarie vigenti, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano già previste
sanzioni penali o amministrative.
Art. 4. (Oneri relativi a prestazioni e controlli). 1.
In relazione agli oneri per prestazioni e controlli si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 4 febbraio 2005, n.
11. Art. 5. (Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie). 1. Il Governo è delegato ad
adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro il termine di
diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi
unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il
recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con
le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole
modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica,
sistematica e lessicale della normativa.
Art. 6. (Attuazione di direttive comunitarie con regolamento autorizzato). 1.
Il Governo è autorizzato a dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco
di cui all'allegato C con uno o più regolamenti da emanare ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, secondo quanto
disposto dagli articoli 9 e 11 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e con le
procedure ivi previste, previo parere dei competenti organi parlamentari ai
quali gli schemi di regolamento sono trasmessi con apposite relazioni cui è
allegato il parere del Consiglio di Stato e che si esprimono entro quaranta
giorni dall'assegnazione. Decorso il predetto termine, i regolamenti sono
emanati anche in mancanza di detti pareri. Capo II PRINCÌPI FONDAMENTALI DELLA LEGISLAZIONE CONCORRENTE Art. 7. (Individuazione di princìpi fondamentali in particolari materie di competenza concorrente). 1. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge in materia di «tutela e sicurezza del lavoro», i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «tutela e sicurezza del lavoro», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori; b) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla materia «tutela e sicurezza del lavoro» e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione perseguiti nella medesima tutela dalla legislazione statale. 2. Sono princìpi fondamentali, nel rispetto dei quali le regioni e le province autonome esercitano la propria competenza normativa per dare attuazione o assicurare l'applicazione degli atti comunitari di cui agli allegati alla presente legge nella materia «tutela della salute», i seguenti: a) salvaguardia delle disposizioni volte a tutelare in modo uniforme a livello nazionale il bene tutelato «salute», con particolare riguardo all'esercizio dei poteri sanzionatori; b) limitazione degli interventi regionali e provinciali in materie concernenti la tutela della salute e le scelte terapeutiche comunque incidenti su diritti fondamentali della persona interessata, qualora l'opzione normativa non risulti fondata sull'elaborazione di indirizzi basati sulla verifica dello stato delle conoscenza scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite tramite istituzioni ed organismi nazionali o sopranazionali e non costituisca il risultato di tale verifica; c) possibilità per le regioni e le province autonome di introdurre, nell'ambito degli atti di recepimento di norme comunitarie incidenti sulla tutela della salute e per i singoli settori di intervento interessati, limiti e prescrizioni più severi di quelli fissati dallo Stato, con contestuale salvaguardia degli obiettivi di protezione della salute perseguiti dalla legislazione statale. 3. Costituiscono princìpi fondamentali nella materia «professioni», di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quelli individuati nel decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30. 4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Capo III DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA Art. 8. (Attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli). 1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai princìpi di cui all'articolo 2, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che l'assicurazione per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sia obbligatoria almeno per i seguenti importi: 1) nel caso di danni alle persone, un importo minimo di copertura pari a euro 5.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; 2) nel caso di danni alle cose, euro 1.000.000 per sinistro, indipendentemente dal numero delle vittime; b) prevedere un periodo transitorio di cinque anni, dalla data dell'11 giugno 2007 prevista per l'attuazione della direttiva, per adeguare gli importi minimi di copertura obbligatoria per i danni alle cose e per i danni alle persone secondo quanto indicato alla lettera a); c) prevedere, ai fini del risarcimento da parte del Fondo di garanzia per le vittime della strada presso la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - Consap Spa, in caso di danni alle cose causate da un veicolo non identificato, una franchigia di importo pari a euro 500 a carico della vittima che ha subìto i danni alle cose, qualora nello stesso incidente il Fondo sia intervenuto per gravi danni alle persone. Art. 9. (Modifiche all'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362). 1. All'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 9 è sostituito dal seguente: «9. A seguito di acquisizione a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa deve cedere la partecipazione nel termine di tre anni dall'acquisizione. Nel caso in cui gli aventi causa siano più di uno, essi provvedono alla nomina di un rappresentante comune nei rapporti con la società. In caso di conflitto tra gli aventi causa, il tribunale competente per territorio provvede alla nomina di un curatore preposto alla gestione della partecipazione. In caso di mancata ottemperanza al disposto del presente comma, il socio avente causa perde i diritti connessi alla partecipazione»; b) il comma 10 è abrogato. Art. 10. (Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, in materia di diritti acquisiti per l'esercizio della professione di odontoiatra). 1. All'articolo 19, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) ai medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994 e che si sono effettivamente e lecitamente dedicati, a titolo principale, all'attività di cui all'articolo 2 per tre anni consecutivi nel corso dei cinque anni che precedono il rilascio dell'attestato». 2. All'articolo 20, comma 1, della legge 24 luglio 1985, n. 409, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: «b-bis) i medici che hanno iniziato la loro formazione universitaria in medicina dopo il 31 dicembre 1984 e che sono in possesso di un diploma di specializzazione triennale in campo odontoiatrico il cui corso di studi ha avuto inizio entro il 31 dicembre 1994». Art. 11. (Modifiche alla legge 8 luglio 1997, n. 213, recante classificazione delle carcasse bovine, in applicazione di regolamenti comunitari). 1. L'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Sanzioni per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione non automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il titolare dello stabilimento, che vìola l'obbligo di identificazione e di classificazione di cui all'articolo 1, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000 a euro 18.000. 2. Il titolare dello
stabilimento che utilizza una marchiatura o etichettatura difforme
dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro per le
politiche agricole 4 maggio 1998, n. 298, è soggetto alla sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.000 a euro 6.000. 4. Salvo che il fatto costituisca reato, il tecnico classificatore, quale definito all'articolo 1, comma 1, che effettua le operazioni di identificazione e classificazione delle carcasse bovine con modalità difformi da quelle stabilite da atti normativi nazionali o comunitari, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 a euro 3.000, se la difformità, rilevata al controllo su un numero di almeno 40 carcasse, ai sensi dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 344/91 della Commissione, del 13 febbraio 1991, e successive modificazioni, supera la percentuale del 5 per cento». 2. Dopo l'articolo 3 della legge 8 luglio 1997, n. 213, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, sono inseriti i seguenti: «Art. 3-bis. - (Sanzioni
per violazione delle disposizioni in materia di tecniche di classificazione
automatizzata). - 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il
titolare dello stabilimento che, in assenza della licenza di cui all'articolo
3, paragrafo 1-bis, del regolamento (CEE) n. 344/91, utilizza tecniche
di classificazione automatizzata è soggetto alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 6.000 a euro 36.000. Salvo che il fatto
costituisca reato, alla medesima sanzione è soggetto il titolare dello
stabilimento che modifica le specifiche delle tecniche di classificazione, in
assenza dell'approvazione delle autorità competenti, ai sensi dell'articolo
3, paragrafo 1-quater, del citato regolamento (CEE) n. 344/91. Art. 3-ter. - (Disposizioni
finali). - 1. Se nei cinque anni successivi alla commissione
dell'illecito di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, accertata
con provvedimento esecutivo, il tecnico classificatore vìola nuovamente la
medesima norma, l'organo competente al rilascio della licenza, ai sensi
dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali 6 maggio 1996, n. 482, secondo la gravità
della violazione, sospende o revoca l'abilitazione. 3. Fino
all'individuazione dell'organo competente da parte delle singole regioni e
province autonome, le sanzioni di cui agli articoli 3 e 3-bis sono
irrogate dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali -
Ispettorato centrale repressione frodi, ai sensi dell'articolo 11 del
regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 4 maggio
1998, n. 298. 3. Il decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 29, è abrogato. 4. L'articolo 4 della legge 8 luglio 1997, n. 213, è abrogato. Art. 12. (Modifica all'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174). 1. Il comma 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174, è sostituito dal seguente: «3. Non è consentito il rilascio dell'autorizzazione all'immissione sul mercato per l'impiego da parte del pubblico di un biocida classificato a norma del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, come "tossico" o "molto tossico", "cancerogeno di categoria 1 o 2", "mutageno di categoria 1 o 2" o "tossico per la riproduzione di categoria 1 o 2", fermo restando che per l'impiego professionale ed industriale l'autorizzazione all'immissione sul mercato può essere sottoposta ad eventuali restrizioni di uso». Art. 13. (Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194). 1. Al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 11, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il Ministro della salute, sentita la Commissione di cui all'articolo 20, qualora vi siano motivi validi per ritenere che un prodotto fitosanitario da esso autorizzato o che è tenuto ad autorizzare ai sensi dell'articolo 10 costituisca un rischio per la salute umana e degli animali o per l'ambiente, provvede, con proprio decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, a limitarne o proibirne provvisoriamente l'uso e la vendita, notificando immediatamente il provvedimento agli altri Stati membri e alla Commissione europea»; b) all'articolo 20, al comma 5 è premesso il seguente: «4-bis. Il Ministro della salute può disporre che la Commissione consultiva si avvalga di esperti nelle discipline attinenti agli studi di cui agli allegati II e III, nel numero massimo di cinquanta, inclusi in un apposito elenco da adottare con decreto del Ministro della salute, sentiti i Ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e dello sviluppo economico, sulla base delle esigenze relative alle attività di valutazione e consultive derivanti dall'applicazione del presente decreto. Le spese derivanti dall'attuazione del presente comma sono poste a carico degli interessati alle attività svolte dalla Commissione ai sensi del comma 5». Art. 14. (Criteri direttivi per le modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in materia di immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari). 1. Il Governo è autorizzato a modificare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il comma 2 dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, in base ai seguenti criteri direttivi: a) prevedere la possibilità di disporre la proroga dell'autorizzazione all'immissione in commercio qualora si tratti di un prodotto contenente una sostanza attiva oggetto dei regolamenti della Commissione europea, di cui all'articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, e fino all'iscrizione della sostanza attiva medesima nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modificazioni; b) prevedere che la proroga di cui alla lettera a) sia disposta a condizione che non siano sopravvenuti dati scientifici tali da alterare gli elementi posti a base del provvedimento di autorizzazione. Art. 15. (Disposizioni in materia di alimenti per animali). 1. Il Governo è
delegato ad adottare, entro il termine di cui all'articolo 1, uno o più
decreti legislativi per trasformare in illeciti amministrativi le violazioni
previste come reato dagli articoli 22 e 23 della legge 15 febbraio 1963, n.
281, e successive modificazioni, e dall'articolo 9 del decreto legislativo 10
maggio 2004, n. 149, assicurando l'uniformità dell'entità delle sanzioni
amministrative con quelle vigenti in materia di sicurezza alimentare. Art. 16. (Disposizioni per la tutela dei consumatori). 1. Dopo l'articolo 144 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente: «Art. 144-bis. - (Cooperazione tra le autorità nazionali per la tutela dei consumatori). - 1. Il Ministero dello sviluppo economico svolge le funzioni di autorità pubblica nazionale, ai sensi dell'articolo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa per la tutela dei consumatori. 2. In particolare, i compiti di cui al comma 1 riguardano la disciplina in materia di: a) servizi turistici, di cui alla parte III, titolo IV, capo II; b) clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, di cui alla parte III, titolo I; c) garanzia nella vendita dei beni di consumo, di cui alla parte IV, titolo III, capo I; d) credito al consumo, di cui alla parte III, titolo II, capo II, sezione I; e) commercio elettronico, di cui alla parte III, titolo III, capo II. 3. Il Ministero dello
sviluppo economico esercita le funzioni di cui al citato regolamento (CE) n.
2006/2004, nelle materie di cui al comma 1, anche con riferimento alle infrazioni
lesive degli interessi collettivi dei consumatori in ambito nazionale. 5. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati i procedimenti
istruttori previsti dal presente articolo. In mancanza, i procedimenti sono
regolati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Art. 17. (Comunicazioni periodiche all'AGEA in materia di produzione di olio di oliva). 1. Nell'ambito degli adempimenti attuativi del regolamento (CE) n. 865/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, concernente l'organizzazione comune di mercato dell'olio di oliva, i frantoi sono tenuti a comunicare mensilmente all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) gli elementi relativi alla produzione di olio di oliva realizzata. 2. Con decreto del Ministro
delle politiche agricole, alimentari e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definiti i dati, le modalità e la tempistica delle
comunicazioni di cui al comma 1. Art. 18. (Trasformazione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea). 1. Il Centro nazionale di informazione e documentazione europea (CIDE), previsto dalla legge 23 giugno 2000, n. 178, e successive modificazioni, nella forma giuridica di Gruppo europeo di interesse economico (GEIE), alla scadenza del contratto istitutivo del GEIE opererà nella forma giuridica e con le modalità che saranno stabilite dal Governo in funzione della nuova intesa che il Governo è autorizzato a stipulare con la Commissione europea. A tale fine il Governo continua ad avvalersi dello stanziamento previsto all'articolo 1, comma 6, della citata legge n. 178 del 2000, e successive modificazioni.
|
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2001/34/CE.
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio).
2005/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
2005/47/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, concernente l'accordo tra la Comunità delle ferrovie europee (CER) e la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) su taluni aspetti delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili che effettuano servizi di interoperabilità transfrontaliera nel settore ferroviario.
2005/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali.
2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi.
2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali.
2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e ricuperabilità e che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa all'impiego di sistemi di protezione frontale sui veicoli a motore e recante modifica della direttiva 70/156/CEE del Consiglio.
2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione e recante modifica delle direttive 73/239/CEE e 92/49/CEE del Consiglio nonché delle direttive 98/78/CE e 2002/83/CE.
2005/71/CE del Consiglio, del 12 ottobre 2005, relativa a una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica.
2005/81/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche nonché fra determinate imprese.
2005/85/CE del Consiglio, del 1o dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
2005/91/CE della Commissione, del 16 dicembre 2005, che modifica la direttiva 2003/90/CE che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di piante agricole.
2005/92/CE del Consiglio, del 12 dicembre 2005, che modifica la direttiva 77/388/CEE in relazione alla durata di applicazione dell'aliquota normale minima dell'IVA.
2005/94/CE
del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta
contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE.
Allegato
B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2005/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, che modifica le direttive del Consiglio 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE e 90/232/CEE e la direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione eco-compatibile dei prodotti che consumano energia e recante modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
2005/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni.
2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti.
Allegato
C
(Articolo 6, comma 1)
2005/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, riguardante il reciproco riconoscimento dei certificati rilasciati dagli Stati membri alla gente di mare e recante modificazione della direttiva 2001/25/CE.
2005/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 settembre 2005, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da prendere contro l'emissione di inquinanti gassosi e di particolato prodotti dai motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione di veicoli e contro l'emissione di inquinanti gassosi prodotti dai motori ad accensione comandata alimentati con gas naturale o con gas di petrolio liquefatto destinati alla propulsione di veicoli.
[1] Nel 2005 erano 54 le direttive da attuare in via amministrativa, indicate nella relazione al ddl comunitaria 2005 (A.C. 5767), mentre nel 2004 erano 53, indicate nella relazione al ddl comunitaria 2004 (AS 2742).
[2] Parere, ai sensi dell’articolo 16-bis, del Regolamento, sul disegno di legge recante Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (A.C. 3297-B), 14 luglio 2004.
[3] L’emendamento è stato approvato nella seduta del 30 maggio 2005, mentre il parere della I Commissione è stato reso il 12 maggio 2005.
[4] Legge 25 gennaio 2006, n. 29.
[5] Il D.P.R. n. 290 del 2001 ha regolamentato la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come previsto dalla legge n. 59 del 1997, che conferisce una delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[6] art. 10, comma 2, della legge n. 306 del 2003.
[7] La direttiva 90/394/CEE, come si legge anche nel considerando (1) della direttiva in esame, è stata modificata in maniera sostanziale dalle direttive 97/42/CE del Consiglio e 1999/38/CE del Consiglio. Pertanto si rende opportuna, come si legge nello stesso considerando, la codificazione della direttiva 90/394/CEE per una maggiore “chiarezza e razionalità”. Conseguentemente all’art. 20 della direttiva in esame si dispone l’abrogazione della direttiva 90/394/CEE, come modificata dalle direttive su citate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle stesse direttive nel diritto interno.
[8] Analoga previsione era già contenuta nella precedente legge La Pergola (l. n. 86/1989) .
[9] COM(2003)238 final, del 7 maggio 2003.
[10] Pubblicati il 21/2/2006.
[11] I dati si riferiscono a casi di non conformità nel recepimento o di applicazione erronea della legislazione del mercato interno e non comprendono i casi di mancata comunicazione del recepimento per evitare una duplicazione nel conteggio delle procedure.
[12] Analoga previsione era già contenuta nella precedente legge La Pergola (l. n. 86/1989) .
[13] I dati della tabella 2 sono forniti dal Segretariato generale della Commissione europea.
[14] Al 30 aprile 2004 la percentuale era del 97,70%.
[15] I dati della tabella 3 sono elaborati dal Servizio Studi della Camera.
[16] Tale dato comprende quindi anche le direttive il cui termine di recepimento non è ancora scaduto.
[17] Il termine di diciotto mesi per l’esercizio della delega per l’attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B scade il 23 agosto 2007.
[18] pubblicato il 27 gennaio 2005 e presentato al Consiglio europeo di primavera 2005.
[19] Dati pubblicati il 21 febbraio 2006 ed aggiornati a dicembre 2005.
[20] Si tratta di direttive in vigore a prescindere dal termine di recepimento.
[21] Legge 9 marzo 1989, n. 86, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
[22] Legge 4 febbraio 2005, n. 11, Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari.
[23] Legge 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri.
[24] Non vengono tuttavia indicate specifiche direttive, come invece avveniva nelle precedenti leggi comunitarie.
[25] Legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio.
[26] Come risultante dalla revisione operata con legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione.
[27] A partire dalla L. 39/2002, all’articolo 1, comma 5 (o comma 6), è stata inserita una norma che prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell’attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Il vincolo del rispetto dei princìpi fondamentali rileva con riguardo alle sole materie incluse nella competenza legislativa concorrente di Stato e regioni. La norma contiene inoltre la previsione della necessaria indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole da parte dei provvedimenti statali suppletivi.
[28] Nelle leggi comunitarie per il 2004 e per il 2005 tale termine era di 20 giorni.
[29] Legge 1 marzo 2002, n. 39, Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2001.
[30] Si veda in particolare il nuovo art. 117, sesto comma, Cost..
[31] Al riguardo si ricorda che la Corte costituzionale, con la sent. 53/1997, confermata dalla successiva sent. 456/1998, ha avuto modo di pronunciarsi criticamente sulla scarsa precisione dei princìpi e criteri direttivi relativi alle sanzioni penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi delegati. La Corte ha infatti affermato, in relazione alla disposizione dell’art. 2, lett. d), della L. 146/1994 – legge comunitaria per il 1993 – analoga a quella contenuta nella lett. c) in esame, che la disposizione, che stabilisce i criteri e princìpi direttivi della delega conferita al Governo, in ordine alle sanzioni per le infrazioni alle norme delegate “non appare certo perspicua. […] La Corte esprime dunque l’auspicio che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie di questo tipo, adotti, per quanto riguarda il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito è opportuno il massimo di chiarezza e certezza, criteri configurati in modo più preciso”.
[32] Le infrazioni lesive di determinati interessi generali dell’ordinamento interno, in quanto ritenuti meritevoli di tutela penale, erano state escluse dalla depenalizzazione effettuata dalla L. 689/1981 e, da ultimo, dalla ulteriore depenalizzazione prevista dalla legge 25 giugno 1999, n. 205, e dal D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, emanato in base alla delega ivi prevista.
[33] D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della L. 24 novembre 1999, n. 468.
[34] Legge 16 aprile 1987, n. 183, Coordinamento delle politiche riguardanti l’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee ed adeguamento dell’ordinamento interno agli atti normativi comunitari.
[35] Legge 15 marzo 1997, n. 59, Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[36] Regolamento recante le norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato, con particolare riferimento ai finanziamenti dell'Unione europea.
[37] Le somme versate dopo il 31 ottobre di ciascun anno e comunque entro la chiusura dell'esercizio possono essere riassegnate alle corrispondenti unità previsionali di base dell'anno successivo con decreti del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, da registrarsi alla Corte dei conti. Le domande di riassegnazione prodotte dalle amministrazioni interessate deovno essere inoltrate al Ministero dell’economia e finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per il tramite del competente Ufficio centrale del bilancio.
[38] Legge 22 febbraio 1994, n. 146, art. 8.
[39] Legge 6 febbraio 1996, n. 52, art. 8.
[40] Legge 8 marzo 1999, n. 50, Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi – Legge di semplificazione 1998.
[41] A tale proposito si ricorda che il Comitato per la legislazione della Camera dei deputati, nel parere reso il 15 marzo 2000 sul disegno di legge comunitaria 2000, sottolineava l’opportunità di sopprimere la disposizione volta ad attuare un processo speciale di riordino normativo per le norme attuative delle direttive comunitarie, considerato che l’art. 7 della L. 50/1999 prevedeva già un ampio programma di riordino normativo. Nel frattempo, l’art. 7 della L. 50/1999 veniva modificato ad opera della legge di semplificazione 1999 (L. 340/2000), la quale tra l’altro stabiliva che il programma di riordino normativo ivi previsto potesse comprendere, oltre alle materie indicate in allegato alla stessa legge, anche “ogni altra disposizione che preveda la redazione dei testi unici”.
[42] Legge 29 luglio 2003, n. 229, Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001.
[43] Il quinto comma dell’art. 117 Cost. riguarda la partecipazione delle regioni e province autonome alla fase ascendente di formazione degli atti comunitari, nonché all’attuazione della normativa stessa, nel rispetto della procedura determinata da legge statale, che disciplina l’esercizio del potere sostitutivo da parte dello Stato in caso di inadempienza.
[44] Tale legge reca la “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”.
[45] Così dispone la norma richiamata, come modificata dalla legge . 29 luglio 2003, n. 229: “…i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti princìpi: a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei princìpi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.
[46] In realtà, è richiesta esclusivamente la legge comunitaria per gli ultimi due punti, mentre per il primo la legge comunitaria o altra legge statale e per il secondo una qualsiasi legge statale.
[47] Si ricorda che quest’ultima norma prevede che: “Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione”.
[48] Per un approfondimento circa i rapporti tra i due diversi tipi di intervento sostitutivo, si rinvia al dossier progetti di legge n. 750 “Legge 4 febbraio 2005, n. 11 - Modifiche alla legge La Pergola”.
[49] Legge 5 giugno 2003, n. 131, Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
[50] Compresa la emanazione di regolamenti, ai sensi del sesto comma dell’articolo 117 Cost.
[51] Cfr. sentenza n. 384/2005.
[52] Sent. n. 50/2005. Il principio della prevalenza è stato applicato anche nella sentenza n. 370/2003.
[53] Cfr. sentenze n. 60/1993, n. 28/1996, n. 361/2003, n. 12/2004 e, da ultimo, n. 384/2005. In particolare la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 384/2005, si è pronunciata sui ricorsi presentati da alcune Regioni sul D.Lgs. 124/2004 che, in attuazione dell’art. 8 della legge n. 30/2003, ha provveduto a riformare la disciplina relativa alla vigilanza e alle ispezioni in materia di previdenza sociale e di lavoro.
[54] Cfr. infra, le schede relative alle citate direttive.
[55] A norma dell’articolo 2054, primo comma, del codice civile, il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
Il terzo comma dispone che il proprietario del veicolo o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. In ogni caso, ai sensi del quarto comma, le persone sopra indicate sono responsabili dei danni derivati da vizi di costruzione o da difetto di manutenzione del veicolo.
[56] L’articolo 91, comma 2, del nuovo codice della strada, emanato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dispone che ai fini del risarcimento dei danni prodotti a persone o cose dalla circolazione dei veicoli, il locatario è responsabile in solido con il conducente ai sensi dell'articolo 2054, comma terzo, del codice civile.
[57] Si vedano anche le direttive 72/430/CEE del 19 dicembre 1972 (Direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità) e 90/618/CEE dell’8 novembre 1990 (Direttiva del Consiglio che modifica, in particolare, per quanto riguarda l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, la direttiva 73/239/CEE e la direttiva 88/357/CEE che coordinano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dell'assicurazione sulla vita).
[58] Il predetto termine di dieci anni è applicabile esclusivamente nel caso in cui l’avente causa, entro un anno dalla data di acquisizione della partecipazione si iscriva ad una facoltà di farmacia in qualità di studente presso un’università statale o abilitata.
[59] Tale disposizione prevede che nel caso di morte del titolare gli eredi possono entro un anno effettuare il trapasso della titolarità della farmacia a norma dei commi precedenti a favore di farmacista iscritto nell'albo professionale, che abbia conseguito la titolarità o che sia risultato idoneo in un precedente concorso. Durante tale periodo gli eredi hanno diritto di continuare l'esercizio in via provvisoria sotto la responsabilità di un direttore.
[60] La direttiva è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 settembre 2005
[61] 77/452/CEE, 77/453/CEE, 78/686/CEE, 78/687/CEE, 78/1026/CEE, 78/1027/CEE, 80/154/CEE. 80/155/CEE, 85/384/CEE, 85/432/CEE, 85/433/CEE e 93/16/CEE
[62] 89/48/CEE e 92/51/CEE.
[63] Si ricorda che tal direttiva ha avuto origine dalla proposta di direttiva (COM(2002)119), presentata il 7 marzo 2002 dalla Commissione europea.
[64] Legge n. 14 del 2003, art. 13.
[65] Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico.
[66] Reg. (CEE) n. 1208/81 del 28 aprile 1981, Regolamento del Consiglio che stabilisce la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
[67] Reg. (CEE) n. 1186/90 del 07 maggio 1990, Regolamento del Consiglio che estende il campo di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
[68] Il riconoscimento dei macelli è disciplinato dalla direttiva 64/433/CEE del Consiglio. Tale normativa prevede, in particolare, che i macelli riconosciuti sono i soli soggetti autorizzati alla commercializzazione sul territorio comunitario delle carcasse bovine.
[69] Reg. (CEE) n. 344/91 del 13 febbraio 1991, Regolamento della Commissione che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
[70] La marcatura avviene mediante stampigliatura sull’esterno della carcassa di un marchio indicante la categoria, le classi di conformazione e lo stato di ingrassamento del bovino.
[71] D.Lgs. 24 febbraio-1997, n. 29, Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 della Commissione del 13 febbraio 1991.
[72] Legge 8 luglio 1997, n. 213, Classificazione delle carcasse bovine in applicazione di regolamenti comunitari.
[73] D.M. 4 maggio 1998, n. 298, Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine in applicazione dei regolamenti comunitari e delle leggi nazionali.
[74] L’Ispettorato Centrale repressione frodi
(ICRF), istituito con l’art. 10 del DL n. 282/86, si qualifica come l’organo
tecnico dello Stato, sottoposto alla vigilanza del Ministero delle politiche
agricole e forestali, preposto alla prevenzione e repressione delle infrazioni
nella preparazione e nel commercio dei prodotti agroalimentari e delle sostanze
di uso agrario e forestale. L’istituto
opera in concorso con altri organi di controllo che agiscono sul territorio
nazionale, quali il Comando Carabinieri per
[75] Reg. (CE) n. 1215/2003 del 07 luglio-2003, Regolamento della Commissione recante modifica del regolamento (CEE) n. 344/91 che stabilisce le modalità di attuazione del regolamento (CEE) n. 1186/90 del Consiglio che estende il campo d'applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di bovini adulti.
[76] Secondo la relazione governativa al provvedimento, l’intervento si è reso necessario per la difficile sanzionabilità della violazioni in questione “in quanto i soggetti coinvolti (titolare dello stabilimento e tecnico classificatore) sono stati solo con la recente modifica regolamentare meglio identificati in base alle rispettive competenze”.
[77] Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
[78] Le sanzioni amministrative possono anche non essere pecuniarie ma di tipo interdittivo: si pensi alla sospensione o decadenza da licenze o concessioni e, in genere, nella privazione di un diritto o di una capacità nei confronti di chi abbia trasgredito un precetto.
[79] In base alla disciplina comunitaria si intendono per biocidi i principi attivi e i preparati contenenti uno o più principi attivi, presentati nella forma in cui sono consegnati all'utilizzatore, destinati a distruggere, eliminare, rendere innocui, impedire l'azione o esercitare altro effetto di controllo su qualsiasi organismo nocivo con mezzi chimici o biologici.
[80] Principi comuni per la valutazione dei fascicoli sui biocidi.
[81] Per un approfondimento sui contenuti del decreto legislativo citato cfr. il dossier n. 132 del Servizio studi della XIV leg., elaborato in occasione dell’esame, presso la XII Commissione, del relativo schema di decreto. Si segnala che indicazioni esplicative sull’applicazione del decreto legislativo n.65/2003 sono state di recente emanate in una circolare del Ministero della salute del 7 gennaio 2004.
[82] Per un approfondimento sui contenuti del decreto legislativo citato cfr. il dossier n. 312 del Servizio studi della XIV leg., elaborato in occasione dell’esame, presso la XII Commissione, del relativo schema di decreto
[83] e successive modifiche e integrazioni.
[84] Il D.P.R. n. 290 del 2001 ha regolamentato la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come previsto dalla legge n. 59 del 1997, che conferisce una delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.
[85] art. 10, comma 2, della legge n. 306 del 2003.
[86] entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.
[87] Il testo all’esame non fa invece esplicito riferimento ad una fase transitoria.
[88] Per gli oneri di funzionamento della commissione era già previsto l’utilizzo delle risorse derivanti dalle tariffe a carico degli utenti interessati all’attività amministrativa in questione: cfr. l’art. 20, comma 5, del decreto legislativo n. 194 del 1995. Con il D.M. n. 248 del 1999 sono state determinate le tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni rese a richiesta.
[89] Il D.P.R. n. 290 del 2001 ha semplificato i procedimenti di autorizzazione alla produzione, immissione in commercio e vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come previsto dalla legge n. 59 del 1997 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa).
[90] E fino alla sua iscrizione nell’allegato I (Elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari) del decreto legislativo n. 194 del 1995, e successive modificazioni, attuativo della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
[91] Cfr. l’art. 10, comma 1, della legge n. 306 del 2003.
[92] Reg. (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002, Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
[93] D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190, Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare.
[94] D.L. 11 febbraio 2001, n. 1, Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonché per l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio. Ulteriori interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza derivante dall'encefalopatia spongiforme bovina, convertito dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
[95] Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.
[96] Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 sulla cooperazione tra le autorita nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (Regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori).
[97] Così è stato ridenominato il Ministero delle attività produttive ai sensi dell’art. 1, comma 12, del DL 181/06 recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri”, (GU n. 114 del 18 maggio 2006 ), attualmente all’esame del Senato della Repubblica, per la conversione in legge. Ricordiamo che il Ministero dello sviluppo economico non eredita la competenza sul commercio con l'estero che è assegnata al Ministero del commercio internazionale, né la competenza in materia di turismo, attribuita al Ministero dei beni e delle attività culturali (art. 1, comma 9, primo periodo).
[98] L’art. 3 del regolamento (CE) n. 2006/2004, recante “definizioni”, per autorità competente intende qualsiasi autorità pubblica a livello nazionale, regionale o locale, con responsabilità specifiche per l’esecuzione della normativa sulla protezione degli interessi dei consumatori.
[99] La legge 229/03 reca “Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e semplificazione – Legge di semplificazione 2001”.
[100]Per un approfondimento sul contenuto del nuovo codice si rinvia al dossier predisposto dal Servizio studi in occasione dell’espressione del parere sul relativo schema di decreto legislativo (“Pareri al Governo” n. 308 del 1° febbraio 2005), nonché al dossier di inizio della XV legislatura predisposto per la Commissione attività produttive (“Documentazione e ricerche” n. 2/10, maggio 2006).
[101]“Attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, in particolare riferimento al commercio elettronico”.
[102]Ai sensi del comma 9, art. 26 del la procedura istruttoria per l’adozione di provvedimenti da parte dell’Autorità Antitrust nei confronti di messaggi pubblicitari ritenuti illeciti e' stabilita, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena cognizione degli atti e la verbalizzazione. Il citato art. 17 al comma 1 prevede la possibilità di emanazione di regolamenti mediante DPR, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, al fine di disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge.
[103]Reg. (CE) n. 865/2004 del 29 aprile 2004, Regolamento del Consigliorelativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica del regolamento (CEE) n. 827/68.
[104]Reg. n. 136/66/CEE del 22 settembre 1966Regolamento del Consiglio relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi.
[105]Reg. (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003, Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001.
[106] D.Lgs. 27 giugno 1999, n. 165 "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", in attuazione anche del D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 di conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale.
[107] D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188, "Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59".
[108] D.L. 22 ottobre 2001, n. 381, "Disposizioni urgenti concernenti l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), l'anagrafe bovina e l'Ente irriguo umbro-toscano".
[109] Si fa
presente il Consiglio agricoltura nella seduta del 20 giugno
[110] A tal fine, peraltro, sono state trasferite all’AGEA le partecipazioni azionarie possedute dal MIPAF e dall’INEA.
[111] Il D.lgs. n. 165/1999 ha attribuito alle regioni l’incarico di istituire servizi e organismi (in possesso dei requisiti prescritti dai regolamenti comunitari) aventi le funzioni di organismo pagatore, spostando in questo modo a livello regionale la competenza sulla tenuta dei conti relativi ai finanziamenti Feoga
[112]Secondo quanto dichiarato dal Ministro Pinto in occasione della riunione della Conferenza Stato-Regioni del 22 maggio 1997 relativa all'esame del decreto legislativo.
[113] In base all’intesa l’Italia sarà rappresentata, direttamente o tramite loro delegati, da:
- Presidente del Consiglio dei ministri
- Ministro delegato per il coordinamento delle politiche comunitarie
- Capo del dipartimento delle politiche comunitarie
- Direttore generale per l’integrazione europea del Ministero degli affari esteri
La Comunità europea sarà a sua volta rappresentata, direttamente o tramite loro delegati, da:
- Presidente della Commissione europea
- Commissario responsabile per l’istruzione e la cultura
- Direttore generale competente per l’istruzione e la cultura
- Direttore incaricato della cittadinanza e gioventù
[114]Pareri espressi rispettivamente dalla XIV Commissione della Camera il 17 gennaio 2001 e dalla Giunta per gli Affari europei del Senato il 24 gennaio 2001.
[115]Con la decisione del 1° aprile 1987, la Commissione aveva dato istruzioni ai propri Servizi di procedere alla codificazione costitutiva o ufficiale degli atti giuridici al più tardi dopo la decima modifica ad essi apportata, sottolineando che si trattava di una regola minima, poiché nell'interesse della chiarezza e della corretta comprensione della legislazione comunitaria i Servizi dovrebbero tentare di codificare i testi di cui sono responsabili ad intervalli ancora più brevi.
[116]La direttiva 79/279/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281, e con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.
[117]La direttiva 80/390/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281, e con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 89.
[118]La direttiva 82/121/CEE è stata recepita con la legge 4 giugno 1985, n. 281.
[119]La direttiva 88/627/CEE è stata recepita con il D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 90.
[120]La direttiva 89/298/CEE è stata recepita con il D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 85.
[121] Tale metodo prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:
- al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);
- al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alle procedure di comitatologia di cui alla decisione 1999/468/CE. A tal fine la Commissione è assistita dal Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC), che opera quale comitato di regolamentazione;
- il terzo livello decisionale consiste nel coordinamento, in via informale, delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui mercati finanziari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli: a tal fine, viene attribuito un ruolo preminente ad un organismo appositamente costituito, il Comitato delle autorità europee di regolamentazione e vigilanza sui valori mobiliari (CESR);
- al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.
[122]Il regolamento (CE) n. 809/2004 è in vigore dal 1° luglio 2005. Ad esso è stata data attuazione, in via regolamentare, mediante deliberazione della CONSOB 29 novembre 2005, n. 15232, recante modificazioni e integrazioni al regolamento di attuazione del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti, adottato con deliberazione della CONSOB 14 maggio 1999, n. 11971, e successive modifiche e integrazioni (pubblicata nella Gazzetta ufficiale 14 dicembre 2005, n. 290).
[123] Vedi bollettino tematico “Libro bianco sulla politica comunitaria nel settore dei servizi finanziari” del 20 dicembre 2005, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[124] Procedura 2005/808.
[125]La direttiva 90/394/CEE, come si legge anche nel considerando (1) della direttiva in esame, è stata modificata in maniera sostanziale dalle direttive 97/42/CE del Consiglio e 1999/38/CE del Consiglio. Pertanto si rende opportuna, come si legge nello stesso considerando, la codificazione della direttiva 90/394/CEE per una maggiore “chiarezza e razionalità”. Conseguentemente all’art. 20 della direttiva in esame si dispone l’abrogazione della direttiva 90/394/CEE, come modificata dalle direttive su citate, salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento delle stesse direttive nel diritto interno.
[126] Cfr. la direttiva 83/477/CEE del Consiglio, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto, da ultimo modificata dalla direttiva 2003/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Si consideri che per il recepimento della direttiva 2003/18/CE, previsto dalla legge comunitaria 2004 (legge 18 aprile 2005, n.62), in data 11 gennaio 2006 è stato presentato alle Camere, per il parere delle competenti Commissioni parlamentari, il relativo schema di decreto legislativo (n. 592). Tale schema di decreto era volto contestualmente anche al recepimento della direttiva 2003/10/CE, recante prescrizioni minime di sicurezza relativa all’esposizione ai rischi derivanti da agenti fisici (rumore). In sede di deliberazione definitiva sul decreto legislativo (n. 195/2006) è stata però espunta la parte relativa alla direttiva 2003/18/CE, che pertanto alla data di redazione del presente dossier non risulta ancora recepita nell’ordinamento interno.
[127] In seguito sono state recepite, tramite novella del decreto legislativo n. 626/1994, altre 3 direttive particolari (98/24/CE, 99/92/CE e 2003/10/CE).
[128] L’articolo 118-A del Trattato ha introdotto espressamente l'obiettivo di migliorare l'ambiente di lavoro ai fini della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, senza peraltro che ciò possa giustificare un abbassamento dei livelli di protezione già raggiunti a livello nazionale.
[129] Si consideri che anche per tali specifici settori di attività si applica la disciplina generale in materia di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 626/1994, restando salve le disposizioni più vincolanti e/o specifiche relative agli stessi settori di attività e contenute nelle rispettive direttive.
[130] Si ricorda inoltre che alla data di redazione del presente dossier altre direttive appartenenti a tale gruppo non sono state ancora recepite nell’ordinamento nazionale, pur essendo già previste apposite deleghe legislative a tal fine. Si tratta:
§ della direttiva 2004/40/CE, diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della richiamata direttiva 89/391/CEE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici), per il cui recepimento apposita delega è contenuta nell’allegato B della legge comunitaria 2005 (legge n. 29/2006);
§ della direttiva 2003/18/CE, modificativa della direttiva 83/477/CEE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con l’esposizione all’amianto durante il lavoro, per il cui recepimento apposita delega è contenuta nell’allegato B della legge comunitaria 2004 (legge n. 62/2005): cfr. supra, nota (2).
[131] L’Entec (Environmental and Engineering Consultancy), che rappresenta uno dei maggiori istituti di ricerca del Regno Unito in materia ambientale, ha elaborato lo studio "Quantification of emissions from ships associated with ship movements between ports in the European Community". Da tale studio è emerso che l'inquinamento atmosferico e le piogge acide in Europa sono provocate in misura crescente dalle emissioni di biossido di azoto e di anidride solforosa provenienti dai combustibili dei motori navali e che oltre la metà dell'inquinamento è provocato dalle navi che navigano nelle acque dell'UE o che partono da porti dell'UE. L’ENTEC ha registrato un aumento dell’incidenza della navigazione marittima sull'inquinamento atmosferico europeo (il 4% di SOX nel 1990 destinato a raggiungere il 30-68% nel 2010; il 9% di NOX nel 1990 destinato a raggiungere il 40-55% nel 2010), nonostante il minore impiego di energia per unità di carico rispetto al trasporto stradale o aereo.
[132] Per quanto riguarda, invece, le emissioni di ossidi di azoto (NOX), l'obiettivo prioritario della Commissione è l'innalzamento degli standard di emissione dei motori a livello internazionale, nel quadro dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO), anche attraverso soluzioni (compreso il ricorso a strumenti di mercato) finalizzate a promuovere il trasporto marittimo a basso livello di emissioni nelle acque comunitarie.
Sul punto, cfr. la risposta della Commissione all’interrogazione parlamentare UE E-2630/02, pubblicata in GUUE 17 aprile 2003, n. C92E.
[133] Ai sensi dell’art. 1 della direttiva 2005/33/CE, sono “zone di controllo delle emissioni di SOx” le zone marittime definite dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) ai sensi dell’allegato VI della convenzione internazionale MARPOL del 1973 per la prevenzione dell’inquinamento da parte delle navi. Tale allegato, aggiunto con un protocollo del 1997, ha introdotto norme per la prevenzione dell’inquinamento atmosferico causato da navi ed è entrato in vigore il 19 maggio 2005.
[134] Si ricorda in proposito che l’art. 14 della Direttiva 2003/88/CE prevede che altri atti normativi comunitari possano contenere prescrizioni più specifiche in materia di organizzazione del lavoro per determinate occupazioni o categorie professionali. Inoltre l’art. 17, par. 3, lettera e) della citata direttiva, prevede che si possa derogare, in determinate condizioni, alle disposizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 8 e 16 - in materia di riposi giornalieri e settimanali, di pause di lavoro e di durata del lavoro notturno -, nel caso di lavoratori del settore dei trasporti ferroviari: cfr. infra.
[135] Adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).
[136] Rimangono comunque esclusi dall’applicazione della direttiva 93/104/CE (e quindi del decreto legislativo n. 66/2003) la gente di mare, il personale di volo e i lavoratori mobili del settore dell’autotrasporto, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica (cfr. infra). In particolare la disciplina dell’orario di lavoro per i lavoratori mobili dell’autotrasporto è contenuta nella direttiva n. 2002/15/CE.
[137] Adottato sulla base della delega contenuta negli articoli 1 e 2 e nell’allegato B della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306). Il termine per l’attuazione era fissato al 30 giugno 2002. La Corte di Giustizia europea, con sentenza del 16 dicembre 2004 (causa C-313/03) ha accertato l’inadempimento dell’Italia alla direttiva.
[138] Adottato sulla base della delega contenuta negli articoli 1 e 2 e nell’allegato B della legge comunitaria 2003 (legge 31 ottobre 2003, n. 306). Si evidenzia che la direttiva doveva essere recepita entro il 1° dicembre 2003 e che, in considerazione della scadenza del termine, l’Italia è stata sottoposta a procedura d’infrazione.
[139] Rispetto alla disciplina dell’articolo 13 della legge n. 197/1996, una novità è costituita dall’estensione del campo di applicazione della disciplina del limite di orario, anche ad alcune di quelle categorie di lavoratori per cui era prevista una disciplina speciale (apprendisti maggiorenni, lavoratori delle miniere).
[140] Vedi bollettino tematico “Libro bianco sulla politica comunitaria nel settore dei servizi finanziari” del 20 dicembre 2005, a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
[141]Norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la trasformazione, lo stoccaggio e la distribuzione del sangue umano e dei componenti del sangue, che modifica la direttiva 2001/83/CE.
[142]Recepita nel nostro ordinamento con il decreto legislativo n. 191 del 2005.
[143]Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti.
[144]Composta da 12 articoli e da 3 allegati.
[145]Composta da 5 articoli e da un allegato.
[146]Cfr. l’art. 10 della direttiva 2001/61/CE e l’art. 3 della direttiva 2001/61/CE.
[147] Appartengono alla categoria M1, ai sensi dell’allegato II della direttiva 70/156/CEE, i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente ed alla categoria N1 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t.
[148]Il Programma d'azione europeo per la sicurezza stradale (2003-2010) ha previsto una serie di misure come il rafforzamento dei controlli stradali, il ricorso a nuove tecnologie per la sicurezza, il miglioramento della sicurezza passiva, il potenziamento delle infrastrutture stradali e azioni intese a migliorare il comportamento degli utenti. L'obiettivo finale del Programma è quello di ridurre di almeno il 50% il tasso dei decessi entro il 2010.
[149]L’articolo 2 della direttiva definisce “veicolo” qualsiasi veicolo a motore della categoria M1 (che ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE sono i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere, oltre al sedile del conducente) di massa totale autorizzata non superiore a 3,5 tonnellate, e qualsiasi veicolo a motore della categoria N1 (che ai sensi dell'articolo 2 e dell'allegato II della direttiva 70/156/CEE sono i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t).
[150]L’articolo 2 della direttiva definisce “entità tecnica separata”, ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 70/156/CEE, un dispositivo, ad esempio un dispositivo di protezione posteriore, soggetto alle prescrizioni di una direttiva particolare e destinato a far parte di un veicolo che può venire omologato separatamente, ma soltanto in relazione ad uno o più tipi determinati di veicoli, se la direttiva particolare lo prevede espressamente, destinato all'installazione o all'uso su uno o più tipi di veicoli.
[151]La direttiva contiene infine i seguenti allegati tecnici:
Allegato I: Disposizioni tecniche.
Allegato II: Disposizioni amministrative relative all'omologazione:
Appendice 1: Scheda informativa (veicolo)
Appendice 2: Scheda informativa (entità tecnica separata)
Appendice 3: Certificato di omologazione CE (veicolo)
Appendice 4: Certificato di omologazione CE (entità tecnica separata)
Appendice 5: Esempio di marchio di omologazione CE
Allegato III: Modifiche della direttiva 70/156
[152]La direttiva in esame modifica gli allegati I, III, IV e XI della direttiva 70/156/CEE concernenti, rispettivamente, l’elenco completo delle informazioni da fornire, la scheda informativa e l’elenco delle prescrizioni previsti per l'omologazione CE dei veicoli a motore e, infine, l’elenco delle informazioni relative alla natura dei veicoli per uso speciale e delle disposizioni applicabili.
[153]Si rammenta che la direttiva 70/156/CEE è stata recepita con D.M. 29 marzo 1974 del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento.
[154]Il metodo di omologazione comunitaria, denominata "omologazione in più fasi" prevede che ogni produttore che interviene nel processo di fabbricazione del veicolo compili la parte del certificato relativa alla sua fase di produzione.
[155]La procedura di omologazione per ciascun tipo di veicolo, di sistema, di componente e di entità tecnica si sostanzia nelle seguenti fasi:
· domanda di omologazione: la domanda è presentata dal costruttore alle autorità competenti in materia di omologazione di un solo Stato membro; la domanda deve essere corredata da una documentazione informativa e dalle schede di omologazione relative a ciascuna delle direttive particolari applicabili;
· procedimento di omologazione: l'omologazione è concessa da ciascuno Stato membro se il tipo è conforme alle informazioni contenute nella documentazione informativa e soddisfa le prescrizioni tecniche delle direttive particolari. L'omologazione può essere rifiutata se viene compromessa la sicurezza stradale;
· modifiche delle omologazioni: la domanda di modifica o di estensione di un'omologazione è presentata esclusivamente allo Stato membro che ha rilasciato l'omologazione originaria; nuove prove o verifiche facenti seguito alla modifica di un fascicolo di omologazione possono essere effettuate dallo Stato membro che le ritenga necessarie; in questo caso la scheda di omologazione e i relativi allegati sono rilasciati soltanto dopo l'esito positivo delle nuove verifiche;
· certificato di conformità: è rilasciato dal costruttore sulla base della scheda di omologazione e contiene dati dettagliati sugli elementi aggiunti o modificati e su eventuali restrizioni d'impiego dei componenti e delle entità tecniche; a fini di immatricolazione o di imposizione, gli Stati membri possono chiedere che al certificato di conformità siano aggiunti altri elementi informativi.
La validità del certificato di conformità è obbligatoria per la messa in vendita o in circolazione e per l'immatricolazione dei veicoli e per la messa in vendita o in circolazione dei componenti e delle entità tecniche destinati ai veicoli che rientrano nel campo di applicazione della direttiva.
Uno Stato membro può rifiutare l'immatricolazione definitiva o la messa in circolazione dei veicoli incompleti fino a quando non sono stati completati o di veicoli, componenti o entità tecniche che compromettono gravemente la sicurezza stradale, benché accompagnati da un certificato di conformità valido o regolarmente marcati.
[156]Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, della citata direttiva 70/156/2005 viene previsto che ciascuno Stato membro immatricola veicoli nuovi ovvero ne autorizza la vendita o la messa in circolazione solo se detti veicoli sono accompagnati da un valido certificato di conformità. Nel caso di veicoli incompleti, ciascuno Stato membro ne autorizza la vendita, ma può rifiutarne l'immatricolazione definitiva e la messa in circolazione fino a quando i veicoli non sono stati completati.
[157]Ai sensi dell’articolo dell’articolo 7, paragrafo 2, della citata direttiva 70/156/2005, ciascuno Stato membro permette la vendita e la messa in circolazione di componenti o entità tecniche se, e solo se, dette componenti ed entità soddisfano i requisiti della direttiva particolare corrispondente ed i requisiti previsti all'articolo 6, paragrafo 3 relativi all’apposizione del proprio marchio di fabbrica o commerciale da parte del costruttore, ad eccezione dei componenti e delle entità tecniche destinate a veicoli esclusi dal campo di applicazione della presente direttiva o che ne sono totalmente o parzialmente esentati.
[158]Previste al punto 3 dell'allegato I della direttiva.
[159] Il 6º programma quadro di ricerca rappresenta il principale strumento dell’UE per finanziare la ricerca in Europa nel periodo 2003-2006. Possono partecipare a questo programma, approvato dal Parlamento e dal Consiglio dei ministri dell’Unione europea il 3 giugno 2002, tutti gli istituti di ricerca privati e pubblici.
[160] D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[161] Una circolare congiunta dei Ministeri dell’interno e del lavoro del 24 febbraio 2005 (Prot. 23/910) ha chiarito che, fin quando non verranno attuati gli adempimenti preliminari previsti dalla legge per l’operatività dello Sportello unico per l’immigrazione, l’istruttoria delle pratiche sarà avviata per quanto di propria competenza dalle singole amministrazioni interessate, fermo restando che le domande e le comunicazioni dovranno essere presentate alla Prefettura e che il provvedimento finale sarà adottato dallo Sportello unico.
[162] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286.
[163] La richiesta del permesso di soggiorno è obbligatoria per tutti gli stranieri per i quali è necessario il visto di ingresso.
[164] D.Lgs. 4 giugno 2003 n. 127 Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR).
[165] Si tratta in particolare del Consorzio per l’area di ricerca scientifica e tecnologica di Trieste; dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN); dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV); dell’Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna (INMR); dell’Istituto nazionale di alta matematica “F. Severi”; dell’Istituto nazionale di oceanografia e di geofisica sperimentale (OGS); del Museo storico della fisica e centro studi e ricerche “E. Fermi”; della Stazione zoologica “A. Dohrn” di Napoli. Analoghe disposizioni in materia di chiamata diretta a tempo determinato sono previste dall’art.14, co. 5, del D.Lgs. 138/2003, recante riordino dell’Istituto nazionale di astrofisica.
[166] Il 17 maggio 2006 Parlamento europeo, Consiglio e Commissione europea hanno stipulato l’accordo sulle prospettive finanziarie e sulle risorse proprie per il periodo 2007-2013. Le prospettive finanziarie stabiliscono il quadro delle grandi categorie di spesa del bilancio dell’Unione europea, indicando il massimale e la composizione delle spese prevedibili per ogni categoria nell’intero periodo di riferimento e in ciascuno degli anni in esso ricompresi.
[167] Il programma quadro si articola in quattro programmi specifici che corrispondono ai quattro obiettivi fondamentali della politica europea di ricerca: cooperazione; idee; persone; capacità.
[168]In base alla delega legislativa conferita dalla legge 30 luglio 2002, n. 180 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE e 2002/25/CE).
[169] L. 24 luglio 1954, n. 722, Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951.
[170] Direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti.
[171] La legge comunitaria per il 2005 (L. 25 gennaio 2006, n. 29) reca l’autorizzazione al recepimento della direttiva, il cui termine di attuazione è fissato al 10 ottobre 2006.
[172] Corte di Cassazione, Sez. unite civili, sentenza 26 maggio 1997, n. 4674.
[173] La Convenzione di Ginevra è stata ratificata dall’Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722, Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951. Anche le modifiche apportate alla Convenzione dal Protocollo di New York sono state recepite nel nostro ordinamento con la legge 14 febbraio 1970, n. 95.
[174] La Convenzione è stata ratificata con la L. 23 dicembre 1992, n. 523, Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla determinazione dello Stato competente per l’esame di una domanda di asilo presentata in uno degli Stati membri delle Comunità europee, con processo verbale, fatta a Dublino il 15 giugno 1990.
[175] D.L. 30 dicembre 1989, n. 416 (conv. con mod. in L. 28 febbraio 1990, n. 39), Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Si tratta della prima legge organica in materia di immigrazione e di asilo, successivamente abrogata dalla L. 40/1998 (ora confluita nel testo unico in materia di immigrazione), ad eccezione dell’art. 1, tuttora vigente, recante la disciplina dell’esercizio del diritto di asilo. Fino al 1998, dunque, sia la disciplina dell’immigrazione, sia quella relativa al diritto di asilo erano contenute in un unico provvedimento normativo; a partire da quella data la normativa in materia di immigrazione si è consolidata nel testo unico, mentre il diritto di asilo ha continuato a trovare il suo fondamento normativo in un provvedimento d’urgenza come il D.L. 416/1989.
[176] L. 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
[177] D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
[178] Si tratta dei delitti per i quali il codice prevede l’arresto obbligatorio in flagranza: i delitti per i quali è stabilita la pena dell’ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni, delitti contro la personalità dello Stato, rapina, estorsione, illegale fabbricazione, vendita e detenzione di armi, delitti per finalità di terrorismo o di eversione ecc.
[179] D.P.R. 13 maggio 2005, Approvazione del documento programmatico relativo alla politica dell’immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, per il triennio 2004-2006.
[180] DPR 16 settembre 2004, n. 303, Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato.
[181]D.M. 12 aprile 2006, Modificazioni al D.M. 14 gennaio 2004, recante: «Caratteri e condizioni da osservarsi ai fini della iscrizione delle varietà nel registro nazionale: recepimento direttive 2003/90/CE e 2003/91/CE della Commissione del 6 ottobre 2003»
[182] L'articolo 28-terdecies della direttiva 77/388/CEE, introdotto dalla direttiva 91/680/CEE, stabilisce che il regime transitorio di tassazione degli scambi tra gli Stati membri entri in vigore il 1° gennaio 1993, per un periodo di quattro anni, automaticamente prorogato fino alla data d'entrata in vigore del regime definitivo e, in ogni caso, finché il Consiglio non abbia adottato decisioni sul regime definitivo. Tale regime definitivo dovrà essere fondato in linea di massima sulla base di imposizione nello Stato membro d'origine dei beni ceduti e dei servizi resi.
[183]Recepita nel nostro ordinamento dal D.P.R. n. 656 del 1996, regolamento che stabilisce le norme di polizia veterinaria da applicare in caso di comparsa dell'influenza aviaria nei soli allevamenti di volatili da cortile.
[184]Cfr. art. 65.
[185]Proprio nella volontà di prevedere misure rigorose ma al tempo stesso flessibili, trovano la loro ragione le deroghe disposte per le singole fattispecie alla normativa generale sui divieti.
[186]Il Programma europeo sul cambiamento climatico considera prioritari gli ambiti di intervento elencati, in quanto consentono la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra ottimizzando il rapporto costi/efficacia, presentando un vantaggio per i consumatori.
[187]Convenzione internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi.
[188]Si ricorda - che ai sensi dell’articolo 34 del Trattato sull’Unione europea - le decisioni quadro sono vincolanti per gli Stati membri quanto al risultato da ottenere, salva restando la competenza delle autorità nazionali in merito alla forma e ai mezzi; al pari delle direttive, non hanno efficacia diretta.
[189]L'Agenzia per la sicurezza marittima, istituita con Regolamento (CE) n. 1406/2002 del 27 giugno 2002, è incaricata di sostenere la Commissione e gli Stati membri nell'applicazione e nel controllo della legislazione comunitaria, nonché nella valutazione dell'efficacia delle misure in vigore. Al pari dell’Agenzia per la sicurezza aerea, essa ha il compito di fornire un'assistenza tecnica (modifica della legislazione comunitaria), di assistere gli Stati, di organizzare azioni di formazione, di raccogliere informazioni e gestire banche dati sulla sicurezza marittima, di svolgere missioni di sorveglianza della navigazione, di effettuare ispezioni presso le società di classificazione, di procedere ad ispezioni in loco e di partecipare alle indagini successive a un incidente marittimo.
[190]La decisione n. 2850/2000/CE del 20 dicembre 2000 ha istituito un quadro comunitario di cooperazione nel settore dell'inquinamento marino dovuto a cause accidentali o intenzionali per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2006.
[191]Relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico e attuata nell’ordinamento nazionale con D.Lgs. 24 giugno 2003, n.182.
[192] Recante Disposizioni per la prevenzione dell'inquinamento derivante dal trasporto marittimo di idrocarburi e per il controllo del traffico marittimo.
[193] Recante Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi.
[194]Concernente "Disposizioni per la sicurezza della navigazione, per favorire l’uso di navi a doppio scafo e per l’ammodernamento della flotta".
[195]E’ «impianto portuale» il luogo in cui avviene l'interfaccia nave/porto; esso comprende aree quali le zone di ancoraggio, di ormeggio e di accosto dal mare, secondo i casi.
[196]L’interfaccia nave-porto è definita dall’articolo 3 della direttiva come “Le interazioni che hanno luogo quando una nave è direttamente ed immediatamente interessata da attività che comportano il movimento di persone o di merci o la fornitura di servizi portuali verso la nave o dalla nave””
[197]Ai sensi dell’articolo 2 del regolamento comunitario, è «autorità competente per la sicurezza marittima» un'autorità nominata da uno Stato membro per coordinare, attuare e controllare l'applicazione delle misure di sicurezza definite dal presente regolamento in relazione alle navi e/o ad uno o più impianti portuali. Le competenze di tale autorità possono essere diverse a seconda delle mansioni assegnatele.
[198]Ai sensi dell’articolo 3 della direttiva il «punto di contatto per la sicurezza del porto» è l'organismo nominato da ogni Stato membro per fungere da punto di contatto per la Commissione e gli altri Stati membri per l'attuazione, il controllo e l'informazione sull'applicazione delle misure di sicurezza dei porti di cui alla presente direttiva.
[199]Tale direttiva è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D.P.R. 9 maggio 2001, n. 324 recante Regolamento di attuazione delle direttive 94/58/CE e 98/35/CE relative ai requisiti minimi di formazione per la gente di mare. Si ricorda che modifiche alla direttiva 2001/25 sono state introdotte dalle direttive 2003/103/CE e 2005/23/CE: in funzione del recepimento di tale direttive era stato predisposto uno schema di regolamento recante modifiche al D.P.R. 324/2001, sottoposto al parere della IX Commissione (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera (Atto n. 627), che si è pronunciata in data 29 marzo 2006. Allo stato, non risulta alcuna pubblicazione di tale regolamento recante modifiche al D.P.R. 324/2001.
[200]Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva, il “ marittimo “ è la persona che abbia ricevuto una formazione e sia in possesso di un certificato rilasciato da uno Stato membro in conformità ai requisiti riportati nell'allegato I della direttiva 2001/25.
[201]Ai sensi dell’articolo 2 della direttiva lo «Stato membro ospitante» è lo Stato membro in cui un marittimo chiede il riconoscimento del suo certificato adeguato (dei suoi certificati adeguati) o di un altro certificato (o di altri certificati).
[202]Ai sensi dell’articolo 7 della direttiva 2001/25, all'atto della definizione dei viaggi costieri gli Stati membri non possono prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW adibite a tali viaggi, requisiti di formazione, di esperienza o di abilitazione tali da risultare più gravosi di quelli prescritti per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti le loro bandiere. Gli Stati membri non possono in alcun caso prescrivere per la gente di mare che presta servizio a bordo di navi battenti bandiera di un altro Stato membro o di un'altra parte della convenzione STCW requisiti più gravosi di quelli previsti dalla presente direttiva per le navi adibite a viaggi non costieri.
[203]Il regolamento (CE) n. 1406/2002 ha istituito un'Agenzia europea per la sicurezza marittima, al fine di assicurare un elevato, efficace ed uniforme livello di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento causato dalle navi. Uno dei compiti dell'Agenzia consiste nell'assistere la Commissione nello svolgimento delle funzioni ad essa attribuite dalla normativa comunitaria in materia di formazione, certificazione e servizi di guardia degli equipaggi delle navi.
[204] Procedura 2005/994.
[205] Procedura 2005/641.
[206] Sul tema della qualità dell’aria l’Unione Europea è intervenuta attraverso la fissazione delle concentrazioni massime nell’aria ambiente di tutta una serie di inquinanti (si possono ricordare vari provvedimenti, dalla direttiva quadro 96/62/CE fino alle direttive “derivate” sui singoli inquinanti - direttiva 1999/30/CE, 2000/69/CE, 2002/3/CE e 2004/107/CE).
[207] Con i termini particolato, pulviscolo atmosferico, polveri sottili, polveri totali sospese (PTS), è indicato l'insieme delle sostanze sospese in aria (fibre, particelle carboniose, metalli, silice, inquinanti liquidi o solidi). Tale particolato sospeso in aria si raccoglie soprattutto negli strati inferiori, in quantità e qualità variabile da luogo a luogo e rappresenta l'inquinante di maggiore impatto nelle aree urbane. Esso è composto da tutte quelle particelle solide e liquide disperse nell'atmosfera, con un diametro compreso tra 0,005 μm ed i 500 μm e oltre.
[208] L’art. 2 della direttiva 70/156/CEE reca la seguente definizione di "veicolo": “ogni veicolo a motore destinato a circolare su strada, completo o incompleto, il quale abbia almeno quattro ruote ed una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h, come pure i suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si spostano su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutte le macchine mobili”. Appartengono alla categoria M1, ai sensi dell’allegato II della direttiva 70/156/CEE, i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente.
[209] L’art. 1 della direttiva definisce con la sigla EEV (Enhanced Environmental Vehicle) il “veicolo ecologico migliorativo”, ovvero “il veicolo azionato da un motore conforme ai valori di emissione limite facoltativi indicati nella riga C delle tabelle di cui al punto 6.2.1 dell’allegato I” (ossia ai valori Euro 5).
[210] Il gas naturale dà luogo ad un minore impatto ambientale, essendo costituito prevalentemente da metano ed in misura molto minore da propano, entrambi non tossici e poco reattivi. La pericolosità delle emissioni è ulteriormente ridotta dalla quasi totale assenza di particolato nei gas di scarico, mentre l’elevato rapporto H/C assicura una minore produzione di CO2. Lo stato gassoso permette il funzionamento nei transitori termici e dinamici senza la necessità di arricchire la miscela (fonte C.N.R, Dipartimento Energia e Trasporti, Motori a gas naturale a basso impatto ambientale ed elevato rendimento).
[211] Appartengono alla categoria N1, ai sensi dell’allegato II della direttiva 70/156/CEE, i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t., ed alla categoria M2 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 t.
[212] Ai sensi dell’allegato II della direttiva 70/156/CEE, rientrano nella categoria:
§ N2 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t.;
§ N3 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t.;
§ M3 i veicoli progettati e costruiti per il trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 t.
[213]Termine di recepimento: 26 dicembre 2006.
[214]Termine di recepimento: 26 dicembre 2006.
[215]Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 10-5-2004 n. 149,
Attuazione della direttiva 2001/102/CE,
della direttiva 2002/32/CE, della direttiva 2003/57/CE e della direttiva 2003/100/CE,
relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli
animali.
[216]Il termine di recepimento è scaduto il 29 luglio 2005.
[217]Il termine di recepimento è scaduto il 1° settembre 2005.
[218]Termine di recepimento: 19 novembre 2006.
[219]Termine di recepimento: 20 maggio 2006.
[220]Per la sua attuazione nell’ordinamento italiano cfr. D.M. 27 gennaio 1979, D.M. 10 dicembre 1979, D.M. 15 febbraio 1980, D.M. 6 giugno 1980, legge 11 ottobre 1986, n. 713 e circolare 18 ottobre 1990 n. 27.
[221]Termine di recepimento previsto il 31 dicembre 2005.
[222]Termine di recepimento: previsto il 1 gennaio 2006.
[223]Termine di recepimento: previsto il 22 maggio 2006.
[224]La delega per il recepimento di tale direttiva è contenuta anche nella legge 28/12/2005, n. 262 “Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari” ; il termine per l’esercizio della delega è di 18 mesi a partire dal 12 gennaio 2006.
[225]La delega per il recepimento della direttiva 2005/14/CE è già contenuta nella legge comunitaria 2005 (legge 25/1/2006, n. 29), nell’allegato B, ed il termine per l’esercizio della delega scade il 23/8/2007.
[226]La direttiva 2005/91/CE è già stata recepita con Decreto del Ministro per le politiche agricole 12/4/2006, pubblicato in GU 2/5/2006.
[227]Dati elaborati dal Servizio Studi della Camera sulla base del contenuto della banca dati "Repertorio delle direttive " curata dal Dipartimento politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio, della banca dati EURLEX dell’Unione europea e della banca dati GURITEL del Poligrafico dello Stato.
[228]La delega era già contenuta nella legge comunitaria 2002 (L. n. 14/2003).
[229]La direttiva è stata inserita nella legge comunitaria 2004 dall’art. 18 della legge comunitaria 2005.
[230] La delega per il recepimento di tale direttiva è anche contenuta nell'art. 12 della legge 28/12/2005 n. 262 “ Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”. Il termine per l’esercizio della delega è di 18 mesi e scade il 12 luglio 2007.
[231]E’ stato presentato lo schema di decreto legislativo di recepimento il 12/4/2006 (Atto n. 648)
[232]E’ stato presentato lo schema di decreto legislativo di recepimento della direttiva per il parere delle Commissioni parlamentari competenti (Atto n. 7- XV legislatura).
[233]E’ stato presentato in parlamento in data 14/2/2006 lo schema di regolamento di attuazione della direttiva.
[234]E’ stato presentato in parlamento in data 14/2/2006 lo schema di regolamento di attuazione della direttiva.
Legenda: MM messa in mora; MMC messa in mora complementare; PM parere motivato; PMC parere motivato complementare; RIC preannunciato ricorso alla Corte di giustizia; SC sentenza della Corte di giustizia; MM2 o PM2 messa in mora o parere motivato in esecuzione di sentenza di inadempimento.
1 Fonte: Elaborazione dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea su dati del Dipartimento politiche comunitarie e del Segretariato generale della Commissione europea.
[236] Le procedure di infrazione, il cui argomento ricada in più aree tematiche, sono riportate in ciascuna di dette aree. In corsivo sono riportate le procedure di infrazione citate anche in un’ altra area tematica.
[237]MA mancata attuazione; VDC violazione diritto comunitario.