Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Bilancio e Finanziaria 2008 - A.C. 3256 e A.C. 3257 - Commissione Giustizia | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 291 Progressivo: 2 | ||
Data: | 20/11/2007 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Bilancio e Finanziaria 2008
A.C. 3256 e A.C. 3257
Commissione Giustizia
n. 291/2
21 novembre 2007
Dipartimento giustizia
SIWEB
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File: GI0264.doc
I N D I C E
PARTE GENERALE Il disegno di legge di bilancio per il 2008
I) Gli obiettivi di finanza pubblica
1. Le previsioni macroeconomiche
2. Gli obiettivi di finanza pubblica per il 2008
II) La manovra di finanza pubblica per il 2008
1. L’articolazione della manovra
3. La disciplina contabile: la legge finanziaria
III) Il disegno di legge di bilancio per il 2007
1. La disciplina contabile: il Bilancio dello Stato
§ 1.1 Funzioni e struttura del Bilancio
§ 1.2 La ripresa del processo di riforma del Bilancio dello Stato
§ 1.3 La nuova classificazione del Bilancio dello Stato
- La struttura del Bilancio decisionale
- Lo stato di previsione dell’entrata
2. Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente
§ 2.1 Il quadro generale riassuntivo
§ 2.2 Le variazioni rispetto alle previsioni 2007
3. Emendamenti al disegno di legge di bilancio a legislazione vigente approvati dal Senato
4. Il bilancio per il 2008 come modificato dalle Note di variazioni approvate dal Senato
5. L’evoluzione della spesa nel bilancio dello Stato per il 2006-2008 – Tavole allegate
PARTE SPECIALE: Bilancio e finanziaria 2008. Le parti di interesse della Commissione Giustizia
I) Il bilancio di previsione del Ministero della giustizia
§ Premessa
- Le missioni comprese nello stato di previsione del Ministero della giustizia
- Gli accantonamenti previsti dalla legge finanziaria per il 2007
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia
- Residui passivi e autorizzazioni di cassa
- Programma 1.1: Amministrazione penitenziaria
- Programma 1.2: Giustizia civile e penale
- Programma 1.3: Giustizia minorile
- Programma 1.4: Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile
§ 2. La missione “Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche”
- Programma 2.1: Indirizzo politico
§ 3. La missione "Fondi da ripartire"
- Programma 3.1: Fondi da assegnare
§ Il bilancio di previsione degli archivi notarili
§ Alcune voci di spesa di interesse della Commissione giustizia
II) Il disegno di legge finanziaria
Gli effetti del disegno di legge finanziaria sullo stato di previsione del Ministero della giustizia
Gli articoli del disegno di legge finanziaria di interesse della commissione giustizia
§ Art. 9, comma 78-80 (Definizione dei “gruppi di acquisto solidale” e disciplina IVA)
§ Art. 14, comma 2, e commi 10-11 (Personale vario).
§ Art. 37 (Misure in favore della giustizia minorile).
§ Art. 67, commi 2-4 (Edilizia scolastica e penitenziaria).
§ Art. 99 (Disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori)
§ Art. 102 (Modifica dell’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296)
§ Art. 103 (Sviluppo di un Piano contro la violenza alle donne)
§ Art. 127 (Costituzione del Polo finanziario e del Polo giudiziario a Bolzano)
§ Art. 129 (Contenimento dei costi della giustizia militare)
§ Art. 130 (Destinazione delle somme sequestrate all’avvio e alla diffusione del processo telematico)
Le previsioni macroeconomiche contenute nel DPEF 2008-2011, presentato nel giugno scorso, sono state riviste nella Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, presentata in data 1 ottobre.
Per quanto concerne la crescita, la Nota di aggiornamento rivede al ribasso la stima di crescita del PIL reale per il 2008, indicandola all’1,5 per cento, rispetto ad una previsione del 1,9 per cento indicata nel DPEF di giugno.
Anche le previsioni relative al 2009 e 2010 vengono riviste al ribasso dello 0,1 per cento (1,6 e 1,7 per cento rispettivamente, a fronte di 1,7 e 1,8 stimati a giugno), mentre viene confermata la previsione relativa al 2011 (pari all'1,8 per cento).
Tali revisioni sono in gran parte ascrivibili alle persistenti incertezze in ordine all’ampiezza e alla durata degli effetti delle forti turbolenze sui mercati finanziari internazionali indotte dalla recente crisi dei mutui sub-prime statunitensi e, più in generale, alle conseguenze del rallentamento statunitense sull’economia mondiale e, di riflesso, su quella italiana.
Per ciò che riguarda le previsioni degli organi internazionali, la stima dicrescita del PIL indicata dal Governo per il 2008 risulta sostanzialmente in linea con quella formulata dai principali organismi internazionali.
Prodotto interno lordo 2008
Confronti internazionali
(variazioni % a prezzi costanti)
|
Commissione UE |
OCSE |
FMI |
Italia |
1,4 |
1,7 |
1,3 |
2,0 |
2,2 |
2,0 |
|
Spagna |
3,0 |
2,7 |
2,7 |
Germania |
2,1 |
2,2 |
2,0 |
Area euro |
2,2 |
2,3 |
2,1 |
Regno unito |
2,2 |
2,5 |
2,3 |
Ue – 27 |
2,4 |
- |
- |
Usa |
1,7 |
2,5 |
1,9 |
Giappone |
1,9 |
2,1 |
1,7 |
Fonte:Commissione UE: Autumn economic outlook 2007; OCSE: Economic outolook for OECD countries, an interim assessment (settembre 07); FMI: World Economic Outlook (ottobre 2007).
Per quanto concerne le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche, nel 2008 il buon andamento del reddito disponibile e il previsto rinnovo dei contratti di lavoro nel settore pubblico e privato sosterranno i consumi delle famiglie, che si attestano su una variazione costante dell’1,8 per cento per tutto l’arco di previsione 2008-2011, anche grazie al consolidamento dei livelli occupazionali.
Per quanto riguarda gli investimenti, è previsto un rallentamento costante della componente relativa alle costruzioni, a causa della fine del ciclo espansivo del settore nell’ultimo decennio, segnalata anche dalla tendenziale riduzione della concessione di mutui alle famiglie da parte delle banche.
Analoga flessione è prevista in relazione all’acquisto dei macchinari e attrezzature che tuttavia non dovrebbe spingersi oltre il 2008. Dopo tale anno, infatti, è prevista una ripresa delle variazioni in aumento di tale voce.
Dal lato del mercato estero, il graduale recupero di quote del mercato internazionale da parte della produzione nazionale sosterrà le esportazioni che sono previste in lieve aumento.
Anche per le importazioni vi sarà un incremento durante tutto l’arco 2008-2011, ma il consolidamento della moneta unica su ragioni di scambio bilaterali più elevate rispetto al passato, consentirà una riduzione del deficit corrente della bilancia dei pagamenti rispetto al PIL, che si attesterà su livelli negativi comunque piuttosto bassi.
Il costo del lavoro per unità di prodotto subirà una temporanea accelerazione nel 2008 (+3,4%) per il rinnovo dei contratti scaduti del pubblico impiego e di parte del settore privato. Nell’arco previsivo, tuttavia, è previsto un progressivo rallentamento dovuto ad una riduzione della dinamica incrementale delle retribuzioni.
L’inflazione al consumo è prevista attestarsi in media al di sotto del 2 per cento lungo tutto il periodo 2008-2011.
Nella tavola seguente sono esposte le previsioni relative alle principali grandezze macroeconomiche per gli anni 2008 e successivi.
Quadro macroeconomico programmatico
(variazioni % e contributi alla crescita del PIL)
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
PIL |
1,9 |
1,5 |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
Importazioni |
1,8 |
2,5 |
3,1 |
3,3 |
3,4 |
Domanda nazionale(*) |
2,0 |
1,4 |
1,5 |
1,6 |
1,6 |
-spesa delle famiglie |
2,0 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
-spesa delle P.A. e delle I.S.P. |
1,6 |
0,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Investimenti fissi lordi |
2,4 |
1,6 |
1,8 |
2,1 |
2,3 |
Variazioni delle scorte(*) |
-0,1 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Esportazioni |
2,0 |
2,8 |
3,5 |
3,8 |
4,1 |
Esportazioni nette (*) |
0,0 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
(*) Contributo % relativo alla crescita del PIL.
LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[1]
L’economia dell’Unione Europea - Rallentamento della crescita, ma prospettive solide nonostante le difficoltà dell’economia statunitense
In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE la crescita dell'economia dell'Unione europea dovrebbe rallentare dal 2,9% nel 2007 al 2,4% sia nel 2008 che nel 2009 (e, nell'area dell'euro, dal 2,6% nel 2007 al 2,2% nel 2008 e al 2,1% nel 2009). Tuttavia, grazie ad un quadro mondiale tuttora favorevole e a fondamentali solidi, la revisione al ribasso rispetto alle previsioni di primavera è limitata a 0,3 punti percentuali nel 2008 per entrambe le aree rispetto a sei mesi fa.
Dopo una crescita solida nel primo semestre del 2007, il rallentamento nella seconda parte dell'anno è spiegato parzialmente dall'impatto delle turbolenze nei mercati finanziari, per quanto la fase ascendente del ciclo potrebbe essersi già conclusa prima dell'inizio di tali turbolenze questa estate. Secondo lo scenario previsivo centrale della Commissione le tensioni finanziarie si esauriranno gradualmente. Nel frattempo esse hanno chiaramente ridotto la propensione al rischio degli investitori e hanno determinato un inasprimento delle condizioni di finanziamento. Finora gli investimenti si sono dimostrati dinamici, ma in questa fase del ciclo dovrebbero attenuarsi, non da ultimo a causa del forte rallentamento nel settore della costruzione verificatosi in alcuni Stati membri. Il consumo privato ha registrato una ripresa e sta diventando il motore principale della crescita grazie a prospettive favorevoli in materia di occupazione, purché la fiducia dei consumatori resti buona.
Sul lato esterno, la crescita della UE continua ad essere sostenuta dalle prospettive favorevoli dell'economia mondiale, specialmente delle economie emergenti, che compensano ampiamente il rallentamento negli USA. Pertanto, secondo la Commissione, l'economia della UE crescerà in linea con il proprio potenziale nei due anni oggetto di previsione. Tuttavia l'inflazione dovrebbe salire al 2,4% nell'area dell'euro nei prossimi trimestri a causa dei prezzi più elevati dei prodotti di base, per poi riscendere a circa il 2% la prossima estate.
Disoccupazione ancora in calo
Una crescita vigorosa dell'occupazione, pari a circa l'1,5% sia nella UE che nell'area dell'euro, dovrebbe aver portato alla creazione di 3,6 milioni di nuovi posti di lavoro quest'anno nella UE (2,3 milioni nell'area dell'euro). Questo miglioramento ha riguardato un gran numero di settori, tipi di contratti di lavoro e Stati membri. In futuro la crescita dell'occupazione dovrebbe decelerare a circa l'1% in media nel 2008-2009 sia nella UE che nell'area dell'euro, di pari passo con la maturazione del ciclo economico. Ciononostante, dovrebbero essere creati 4,5 milioni di nuovi posti di lavoro nella UE nel 2008-2009 (3,2 milioni nell'area dell'euro), il che dovrebbe portare il tasso di occupazione globale ad oltre il 66% entro il 2009. Il tasso di disoccupazione dovrebbe ammontare al 6,6% nella UE e al 7,1% nell'area dell'euro entro il 2009, livelli mai registrati negli ultimi quindici anni.
Le carenze di manodopera stanno diventando più comuni e pertanto i salari dovrebbero crescere un pò più rapidamente nel periodo oggetto delle previsioni, in particolare nel 2008, quando l'andamento rifletterà in parte misure una tantum e di recupero rispetto agli anni precedenti caratterizzati da moderazione salariale. Ma la crescita sostenuta della produttività del lavoro dovrebbe limitare l'aumento dei costi unitari del lavoro e contribuire a contenere le pressioni inflazionistiche.
I rischi di un peggioramento
I principali rischi di un peggioramento delle prospettive di crescita sono collegati ad eventi verificatisi nei mercati finanziari e alla possibilità di un rallentamento più marcato o più protratto del previsto negli USA. In alcuni segmenti dei mercati finanziari continuano a registrarsi disfunzioni e non si può escludere un periodo più lungo di incertezza, il che influenzerebbe più gravemente del previsto le condizioni del credito e di conseguenza i mercati immobiliari. D'altro canto, il mercato del lavoro potrebbe registrare risultati migliori del previsto, il che rafforzerebbe i redditi da lavoro e la fiducia dei consumatori. Per quanto riguarda l'inflazione, ulteriori aumenti del prezzo del petrolio e incrementi dei prezzi degli alimentari e delle materie prime determinano rischi di un'inflazione più elevata rispetto alle previsioni dello scenario di base.
Le previsioni per l’economia italiana - La crescita prosegue, ma rimane al di sotto dell’area Euro
A seguito della debole crescita del PIL reale durante la prima metà dell’anno, le previsioni generali di crescita economica per il 2007 si attestano sull’1,9%, in linea con le previsioni della primavera e con il potenziale di crescita dell’economia. Rafforzati da uno sviluppo favorevole dell’occupazione e dagli incentivi fiscali per l’acquisto di beni durevoli, i consumi privati sono stati i principali veicoli della crescita del PIL nella prima metà dell’anno.
La domanda interna continuerà a svolgere il ruolo di principale contributo alla crescita durante l’anno, grazie anche all’atteso aumento degli investimenti. Per quanto concerne l’evoluzione del settore estero, se da un lato le esportazioni di beni hanno registrato un forte aumento in termini di valore, dall’altro l’Italia sta continuando ad accumulare perdite significative di quote di mercato in termini di volume. Comunque, tenendo conto delle moderate dinamiche di importazione - in particolare di beni energetici - si prevede che le esportazioni nette apporteranno un contributo lievemente positivo alla crescita del PIL nel 2007, sebbene il settore dei servizi, incluso quello turistico, abbia spinto nella direzione opposta. Le previsioni per l’inflazione per il 2007 sono dell’1,9 per cento, in diminuzione rispetto al 2,2 per cento del 2006, grazie anche ad un più basso contributo dei prezzi dell’energia e ad alcune delle misure di liberalizzazione adottate sinora, in particolare nel settore delle telecomunicazioni.
Le prospettive per il 2008 ed il 2009
L’impatto della crescita all’inizio del 2008 sarà considerevolmente più basso di quanto previsto nel 2007.
Nel contesto di un ambiente internazionale ancora favorevole, sebbene lievemente meno dinamico e più incerto, la previsione complessiva di crescita economica nel 2008 è del 1,4%, ossia 0,3 punti percentuali in meno rispetto alle previsioni della primavera 2007 (a fronte di una previsione del Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF pari all’1,5 per cento, rivista al ribasso di 4 decimi di punto rispetto alla previsione del DPEF per tenere conto degli effetti della turbolenze nei mercati finanziari statunitensi dovute alla crisi dei mutui sub-prime).
Per il 2009, la crescita del PIL reale si prevede convergente rispetto al potenziale, all’1,6%, in linea con le previsioni del Governo.
Grazie all’atteso aumento del reddito reale disponibile, i consumi privati continueranno a rappresentare il maggior fattore trainante del PIL in entrambi gli anni, sebbene si preveda una decelerazione nel 2008, sulla scorta di un atteso aumento nel tasso di risparmio. La spesa per investimenti si prevede in decelerazione, a causa delle condizioni finanziarie meno favorevoli, nonché a causa di investimenti pubblici meno massicci. In particolare, nel 2008 gli investimenti in costruzioni residenziali subiranno un rallentamento rispetto agli alti tassi di crescita registrati nel biennio 2005-2007.
L’utilizzazione, attualmente elevata, della capacità produttiva, comporterà che la componente delle attrezzature continuerà a crescere nel 2008, sebbene ad un passo più moderato; si prevede una lieve accelerazione nel 2009. Data la domanda esterna ancora favorevole e l’attuale ristrutturazione nel settore manifatturiero, si prevede che la crescita delle esportazioni rimanga ampiamente stabile nel 2008 ed acceleri nel 2009, con un più alto contributo da parte dei servizi. Dall’altro lato, si prevede che la crescita delle importazioni si assesti su un sentiero coerente ai livelli storici, anche trainato dall’apprezzamento del tasso di cambio. Il risultato è un contributo lievemente negativo alla crescita economica da parte delle esportazioni nette nel 2008 e nel 2009 (a fronte di un contributo positivo dello 0, 1 per cento indicato dal Governo nella Relazione previsionale e programmatica per il 2008). In questo scenario, l’Italia continuerà a perdere quote di mercato in termini di volume.
Mercato del lavoro, costi e prezzi
Nel 2007 la crescita dell’occupazione rallenterà, dopo il forte aumento registrato nel 2006. Tuttavia, la diminuzione del tasso di disoccupazione rimarrà sostanziale. Assieme ad una limitata ripresa del tasso di crescita della forza lavoro, si prevede che il tasso di disoccupazione continui a scendere sia nel 2008 che nel 2009. Dopo il significativo aumento nel 2007, si prevede una decelerazione della produttività del lavoro durante il 2008, e un lieve recupero nel 2009. Nel settore manifatturiero si prevede un rallentamento della crescita della produttività già nel 2007, dopo i risultati sostenuti registrati nel 2006. Una crescita dinamica del costo per unità di lavoro, assieme all’aumento dei prezzi dei generi alimentari e del petrolio, spingeranno lievemente verso l’alto il tasso di inflazione (al 2% nel 2008). Ci si aspetta peraltro una nuova decelerazione per l’anno successivo, all’1,9%, dal momento che le pressioni inflazionistiche saranno contenute.
La Nota di aggiornamento al DPEF 2008-2011, approvata con risoluzione dalla Camera nella seduta del 4 ottobre 2007, ha rivisto le stime dei saldi di finanza pubblica, tenendo conto sia della più recente evoluzione delle entrate e delle spese, sia degli effetti delle misure adottate con il decreto legge collegato alla manovra n.159/07 sull’andamento tendenziale dei conti pubblici.
La stima dell’indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche per l’anno in corso è stata pertanto rideterminata al 2,4 per cento del PIL, a fronte del 2,5 per cento indicato nel DPEF di giugno e contenuto nell’aggiornamento annuale del Programma di stabilità (dicembre 2006)[2].
Il quadro tendenziale di finanza pubblica, registrando la favorevole dinamica dei conti pubblici, prospetta, per il 2008, un indebitamento netto pari all’1,8 per cento del PIL, con un miglioramento rispetto alla previsione indicata nel DPEF di 0,4 punti percentuali di PIL.
Sulla base degli andamenti tendenziali delle entrate e delle spese, l’indebitamento netto continuerebbe a diminuire negli anni successivi al 2008 (di 0,2 punti percentuali nel 2009, di 0,4 punti nel 2010 e di 0,2 punti nel 2011), fino a giungere all’1 per cento nel 2011 (contro l’1,3 per cento indicato dal DPEF).
A fronte del miglioramento degli andamenti tendenziali, la Nota di aggiornamento conferma sostanzialmente il quadro programmatico di finanza pubblica per gli anni 2008 e seguenti indicato nel DPEF di giugno.
Per il 2008, si mantienepertanto l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche fissato al 2,2 per cento dal DPEF[3].
Sono altresì confermate le stime contenute nel DPEF inerenti la spesa per interessi (4, 9 per cento) e dell’indebitamento netto corretto per il ciclo (2,1 per cento), nonché il percorso di crescita dell’avanzo primario, che nel 2008 dovrebbe attestarsi al 2,6 per cento del PIL.
Il rapporto debito-PIL dovrebbe attestarsi al 103,5 per cento[4].
Sempre per il 2008, le stime fornite dalla Nota prevedono il mantenimento al medesimo livello raggiunto nell’anno in corso della pressione fiscale (43 per cento del PIL), mentre la spesa corrente primaria si dovrebbe attestare al 40 per cento del PIL, con un aumento di due decimi di punto percentuale rispetto al 2007 (39,8 per cento del PIL)
Saldi di finanza pubblica per il 2008
(Valori in % del PIL)
|
Nota di aggiornamento |
Indebitamento netto |
- 2,2 |
Tendenziale |
- 1,8 |
Avanzo primario |
2,6 |
Tendenziale |
3,0 |
Interessi |
4,9 |
Indebitamento netto corretto* |
- 2,1 |
Debito Pubblico Tendenziale |
103,5 103,1 |
* Per il ciclo e al netto delle misure una tantum
Per gli anni successivi al 2008, si prevede un indebitamento netto programmatico dell’1,5 per cento del PIL nel 2009 e dello 0,7 per cento del PIL nel 2010, fino ad arrivare al pareggio di bilancio nel 2011.
L’avanzo primario dovrebbe aumentare progressivamente fino a raggiungere il 4,9 per cento nel 2011, mentre il rapporto debito-PIL dovrebbe risultare pari al 101, 5 per cento nel 2009, al 98,5 per cento nel 2010, e al 95,1 per cento nel 2011.
Ai fini del conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica negli anni 2009-2011 occorrerà pertanto una manovra correttiva annua di almeno lo 0,4 per cento del PIL.
Tali risorse, sulla base delle indicazioni programmatiche del Governo, dovranno essere reperite senza aggravi della pressione fiscale, ma agendo sul fronte della spesa, in continuità con le azioni intraprese nell’anno in corso ai fini dell’attuazione di un programma di riqualificazione della spesa pubblica.
Coerentemente a tale impostazione, è previsto che la pressione fiscale diminuisca dal 42,8 per cento del PIL nel 2009 al 42,5 per cento nel 2011; analogamente, la spesa corrente primaria dovrebbe passare dal 39, 3 per cento del PIL nel 2009 al 38,6 per cento nel 2011.
LE PREVISIONI ECONOMICHE D’AUTUNNO DELLA COMMISSIONE EUROPEA[5]
In base alle previsioni economiche d'autunno della Commissione UE, si prevede che a seguito sia di entrate inattese che degli sforzi di risanamento, il disavanzo di bilancio per il 2007 sia nella UE che nell'area dell'euro scenda al livello più basso da molti anni a questa parte, facendo registrare una media dell'1,1% del PIL nella UE e dello 0,8% del PIL nell'area dell'euro.
Anche il disavanzo strutturale dovrebbe migliorare quest'anno, seppure in misura inferiore, ma successivamente il risanamento finanziario si interromperà.
In particolare,. un peggioramento è previsto nel 2008 in taluni Paesi, a causa del rallentamento della crescita economica e dell'uso delle entrate impreviste per spese aggiuntive in taluni Paesi.
Il disavanzo globale per il 2008 dovrebbe salire all'1,2% del PIL nella UE e allo 0,9% nell'area dell'euro, per poi stabilizzarsi nel 2009, in caso di politiche invariate. In termini strutturali, anche il risanamento finanziario dovrebbe interrompersi nel 2008 e nel 2009.
Il debito pubblico è su un sentiero di discesa e dovrebbe calare al 63,4% del PIL nell'area dell'euro entro il 2009 e scendere al di sotto del 60% nella UE già nel 2007.
La Finanza pubblica italiana
Per quanto concerne l’Italia, per il 2007 si prevede che l’indebitamento netto si attesti al -2,3 per cento del PIL ( a fronte del -2,4 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF).
Il miglioramento rispetto al 4,4 per cento registrato nel 2006 riflette i sostenuti introiti e gli effetti delle misure una tantum, che si innalzano da un valore negativo dell’1,2 per cento del PIL nel 2006, ad un valore positivo dello 0,2 per cento del PIL (tasse sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e ricavi derivanti dalla vendita del patrimonio). Un’apprezzabile parte di questo miglioramento è dovuta alle nuove misure che compensano la perdita del gettito IVA legato alla decisione della Corte Europea di Giustizia relativamente al regime italiano dell’IVA per le auto aziendali, ufficialmente stimato a più dello 0,3 per cento del PIL.
L’avanzo primario è previsto attestarsi al 2,5 per cento del PIL durante il 2007.
Il rapporto entrate/ PIL - al netto delle misure una tantum - aumenterà di oltre l’1 per cento. Circa un terzo di questo aumento deriva dal trasferimento di parte dei flussi del TFR dalle imprese al sistema nazionale di previdenza (INPS), misura che porta risorse ulteriori nel breve termine, ma che non migliora la sostenibilità della finanza pubblica.
Il resto può essere ascritto a varie misure adottate nel 2006 per l’ampliamento della base imponibile, così come ad un gettito eccezionalmente positivo derivante dalla tassazione dei redditi d’impresa.
Per ciò che riguarda la spesa, si prevede un lieve aumento della quota del PIL relativa alla spesa per interessi.
Due pacchetti di misure adottate durante l’anno aventi l’effetto di aumentare il deficit (ci si riferisce ai Decreti Legge n. 81 e n. 159 del 2007), hanno lasciato presagire spese ulteriori, ufficialmente stimate come corrispondenti allo 0,9 per cento del PIL. Come risultato di queste misure, la spesa primaria corrente in termini reali è prevista in aumento del 2,3 per cento rispetto al 2006, al di sopra della crescita potenziale del prodotto.
Si prevede inoltre un aumento ancora maggiore degli investimenti pubblici, ancorché non pari a quanto previsto nelle proiezioni ufficiali, data la caduta registrata nel primo semestre. Ciò spiega le previsioni relative al deficit, inferiori di 0,1 punti percentuali, da parte dei servizi della Commissione. L’esito della spesa potrebbe peraltro essere più basso, se vi sono ritardi nei flussi di cassa, in particolare a livello locale, negli ultimi mesi dell’anno.
Il deficit strutturale - calcolato tenendo conto degli aggiustamenti del ciclo economico, al netto delle misure temporanee ed una tantum - si prevede che sia più basso, rispetto al 2006, di quasi lo 0,75 per cento del PIL.
Nel biennio 2006-2007, l’aggiustamento strutturale generale sarà vicino al 2 per cento del PIL.
Per il 2008, il Governo ha confermato l’obiettivo di un rapporto deficit / PIL del 2,2 per cento, con una crescita del PIL reale all’1,5 per cento.
Partendo da una proiezione di base di un rapporto deficit/PIL dell’1,8 per cento a legislazione invariata, il disegno di legge finanziaria adottato il 29 settembre ha un impatto sulla crescita del deficit di 0,4 punti percentuali. Il medesimo disegno di legge prevede una riorganizzazione della spesa, così come ulteriori spese correnti ed alcuni tagli alle tasse.
Il finanziamento degli accordi salariali del settore pubblico per il biennio 2006-2007 assorbe almeno tre quarti della spesa addizionale netta.
Nelle proiezioni ufficiali, il costo dei salari aumenta di circa il 7 per cento nel 2008 (9 per cento nel periodo 2007-2008).
I tagli fiscali sono principalmente legati alla deducibilità degli affitti ed alla diminuzione dei tributi locali sugli immobili. Il disegno di legge finanziaria prevede inoltre una riduzione delle aliquote IRES e IRAP.
I servizi della Commissione prevedono un deficit attestato al 2,3 per cento del PIL per il 2008 (a fronte di una previsione del 2,2 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Da un lato, la stima dell’impatto del disegno di legge finanziaria per il 2008 è in linea con la stima ufficiale; dall’altro lato, le proiezioni di base sulla spesa primaria della Commissione sono lievemente più caute, stante l’assenza di misure convincenti per il contenimento della spesa e tenendo conto che alcune spese potrebbero slittare dal 2007 al 2008.
L’avanzo primario è previsto come sostanzialmente invariato.
Ci si attende che la spesa per interessi, rispetto al PIL, cresca ulteriormente dello 0,1 per cento. Non si prevedono miglioramenti nell’assetto strutturale del bilancio (le imposte sostitutive sulla rivalutazione delle partecipazioni societarie e i proventi derivanti dalla vendita del patrimonio dovrebbero ridurre il deficit dello 0,1 per cento del PIL).
La Commissione sottolinea quindi come vi siano rischi sia per la parte positiva, sia per la parte negativa legata alla previsioni sul deficit per l’anno 2008.
Da un lato, è possibile un miglior effetto di trascinamento del 2007, dati i risultati positivi di budget nella prima metà dell’anno e gli sviluppi favorevoli nel fabbisogno del settore statale fino a ottobre. Dall’altro lato, gli scostamenti previsionali simili a quelli registrati nel 2007 potrebbero condurre ad un deficit più alto. Inoltre, l’esito dei cambiamenti sostanziali nella tassazione delle imprese è soggetto a incertezza significativa su entrambi i fronti.
Basandosi sull’usuale assunto dell’invarianza delle politiche, si prevede poi che il deficit nel 2009 rimanga invariato rispetto al livello previsto nel 2008 (2,3 per cento del PIL). Inoltre, anche a causa di una sostanziosa crescita del PIL nominale, si prevede che il debito pubblico diminuisca dal 106,8 per cento nel 2006 al 104,3 per cento nel 2007(a fronte di una previsione del 105 per cento indicata dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF). Si prevede poi una diminuzione al 102,9 nel 2008 (a fronte del 103,5 per cento indicato dal Governo nella Nota di aggiornamento al DPEF) e, basandosi su uno scenario a politiche invariate, un’ulteriore lieve diminuzione nel 2009.
La manovra di finanza pubblica varata nel Consiglio dei Ministri del 28 settembre è composta da un decreto-legge collegato (n. 159 del 2007), avente impatto principalmente sull'esercizio 2007, dal disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 e il bilancio pluriennale per il triennio 2008-2011 (AC 3257), dal disegno di legge finanziaria per il 2008 (AC 3256), e da una serie di provvedimenti collegati elencati nella Nota di aggiornamento al DPEF.
In particolare, i disegni di legge collegati, alcuni già trasmessi al Parlamento ed altri in corso di preparazione[6], riguardano:
§ l’attuazione dell’Accordo su previdenza, lavoro e competitività del 23 luglio scorso tra Governo e parti sociali, cd. Protocollo Welfare(AC 3178);
§ i costi della politica e la razionalizzazione della P.A.;
§ il sostegno ai non autosufficienti, le politiche sociali e la famiglia;
§ la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema sanitario nazionale;
§ le infrastrutture, l’ambiente, l’assetto e la mobilità sul territorio.
Nell'audizione del 4 ottobre presso le Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato il Ministro dell'economia ha precisato che la manovra annuale di finanza pubblica si articola su 4 anni, poiché, oltre a riguardare - come di norma - il triennio futuro (2008-1011), interviene ancora una volta sul 2007, con il decreto-legge n. 159 del 2007.
Tale legame del decreto-legge n. 159 del 2007 con la manovra di finanza pubblica è reso evidente dalla circostanza secondo la quale tale provvedimento anticipa alcuni degli interventi che il DPEF 2008-2011 inseriva nella cosiddetta "Tassonomia delle spese eventuali", relative ad impegni sottoscritti e alle prassi consolidate. Si tratta in particolare di una quota degli oneri del contratto del pubblico impiego, di stanziamenti per la cooperazione internazionale e per gli investimenti di Ferrovie ed ANAS.
Il decreto-legge n.159 del 2007, approvato contestualmente alla manovra di bilancio per il 2008 e attualmente in corso d’esame da parte del Parlamento, reca interventi che operano quasi esclusivamente nel 2007, con effetti onerosi pari a oltre 8400 milioni di euro, coperti, quanto a 5.978 milioni di euro a valere sulle maggiori entrate tributarie nette rispetto alle previsioni registrate nel disegno di legge di assestamento del Bilancio dello Stato, quanto 1.320 milioni di euro mediante utilizzo della riduzione dell’autorizzazione di spesa concernente il contributo al bilancio comunitario, anch’essa già iscritta (per un importo pari a 1300 milioni di euro) nell’assestamento 2007, e quanto 1.100 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa del Fondo per le aree sottoutilizzate, di cui all’articolo 61, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
I principali interventi introdotti dal decreto riguardano, per la spesa corrente, le misure una tantum a favore dei soggetti c.d. incapienti per un importo complessivo di 1.900 milioni di euro, le risorse per il pubblico impiego e la cooperazione internazionale, nonché le risorse per l'istruzione. Le maggiori spese in conto capitale riguardano le risorse a favore dell'edilizia residenziale pubblica, le spese per l'ambiente e le risorse per opere pubbliche e trasporti (investimenti Anas e Ferrovie).
Diversamente dalle manovre adottate negli ultimi anni[7], la manovra finanziaria per il 2008 non ha la funzione di ricondurre il disavanzo tendenziale, vale a dire il disavanzo che si produrrebbe sulla base della legislazione vigente qualora non intervenissero ulteriori provvedimenti, ai valori programmatici.
Il Governo ha infatti confermato l’obiettivo di indebitamento netto del conto economico delle amministrazioni pubbliche indicato dal DPEF al -2,2 per cento del PIL per il 2008, destinando le maggiori risorse resesi disponibili dal favorevole andamento del quadro tendenziale dei conti pubblici e, segnatamente, delle entrate tributarie, al finanziamento di nuovi interventi oggetto dalla manovra contenuta nel disegno di legge finanziaria, la quale, rispetto al quadro tendenziale, reca un effetto espansivo di circa 0,4 punti di PIL nel 2008, 0,3 nel 2009 e nel 2010 e di 0,2 nel 2011.
La manovra finanziaria comporta pertanto un aumento dell'indebitamento netto per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 rispetto alle previsioni a legislazione vigente.
Nel 2008, a seguito delle modifiche apportate dal Senato all’articolato e alle tabelle del disegno di legge finanziaria, l'aumento dell'indebitamento netto, pari a circa 6.421 milioni di euro, deriva da una riduzione netta delle entrate di circa 2.345 milioni di euro e da un aumento complessivo delle spese pari a circa 4.076 milioni di euro[8].
La tabella seguente riepiloga gli effetti complessivi in termini di indebitamento netto per il triennio 2008-2010, disaggregandoli in termini di variazione netta delle entrate (composta dal saldo delle minori e maggiori entrate) e delle spese (anch'esse espresse come saldo delle maggiori e minori spese).
Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche |
|||
(mln euro) |
2008 |
2009 |
2010 |
Maggiori entrate |
707 |
733 |
1.160 |
Minori entrate |
3.052 |
4.568 |
3.532 |
Riduzione Netta Entrate |
2.345 |
3.835 |
2.372 |
Maggiori spese (articolato + tabelle) |
9.767 |
6.860 |
8.973 |
Minori Spese |
5.691 |
5.911 |
5.997 |
Aumento Netto Spese |
4.076 |
949 |
2.976 |
Aumento dell'Indebitamento netto |
6.421 |
4.785 |
5.348 |
Negli anni successivi, il peggioramento dell'indebitamento netto è inferiore a quello che si prevede nel 2008, risultando pari a circa 4.785 milioni di euro per il 2009 e a 5.348 milioni di euro per il 2010.
Tale andamento appare riconducibile ad una serie di fattori.
Gli effetti sul saldo derivanti dalla componente dal lato delle entrate rimangono significativi in ciascuno degli esercizi, con variazioni da un esercizio all'altro dovute principalmente ai meccanismi di saldo-acconto degli interventi operati sulle imposte.
Decrescente risulta invece il contributo netto delle spese. La variabilità del contributo delle maggiori spese è ascrivibile, tra l’altro, alle spese di attuazione del Protocollo Welfare (che mostrano un andamento crescente, nel 2010 pari a 2.750 milioni di euro, a fronte della stima per il 2008 di 1.278 milioni di euro). Il contributo crescente delle minori spese nel triennio dipende principalmente dalla valutazione dei risparmi connessi con la razionalizzazione della spesa delle Pubbliche amministrazioni, soprattutto in relazione alla riduzione dei consumi intermedi.
La riduzione di gettito è ascrivibile principalmente agli effetti degli interventi di natura tributaria sulle famiglie (casa e affitti), mentre l'incremento dal lato della spesa dipende in larga misura da interventi di parte corrente, tra cui, in particolare, le misure in materia di pubblico impiego e le risorse per l'attuazione del Protocollo Welfare, che costituiscono la gran parte delle maggiori spese correnti. La maggiore spesa in conto capitale vede rifinanziamenti nella parte tabellare del disegno di legge finanziaria. I risparmi di spesa riguardano in gran parte le misure di parte capitale e sono ascrivibili per oltre 1500 milioni di euro alla modifica del termine di perenzione dei residui passivi relativi a spese in conto capitale, cui si aggiungono ulteriori interventi di razionalizzazione della spesa di parte corrente, tra i quali una ulteriore riduzione dei consumi intermedi.
Nel complesso, nel 2008 le spese in conto capitale con le misure riportate nell'articolato diminuiscono di 2.554 milioni, in quanto le maggiori spese, pari a 1.337 milioni, risultano inferiori alle misure di contenimento valutate in circa 3.891 milioni.
Rispetto al testo del disegno di legge finanziaria presentato al Senato, le modifiche ivi apportate hanno determinato una riduzione della variazione netta delle entrate, che, per il 2008, sono passate da -2.606 milioni di euro a – 2.345 milioni di euro, a fronte della quale si è registrato un aumento netto delle spese per un importo pari a 261 milioni di euro.
La tabella seguente espone il confronto degli effetti in termini di indebitamento netto per l’anno 2008 tra il testo del disegno di legge finanziaria presentato dal Governo e quello approvato dal Senato.
Effetti sul conto economico delle Amministrazioni Pubbliche |
|||
(mln euro) |
2008 AS1817 |
2008 AC3256 |
Differenza |
Maggiori entrate |
262 |
707 |
445 |
Minori entrate |
2.867 |
3.052 |
185 |
Riduzione Netta Entrate |
2.606 |
2.345 |
-261 |
Maggiori spese (articolato + tabelle) |
8.557 |
9.767 |
1.210 |
Minori Spese |
4.742 |
5.691 |
949 |
Aumento Netto Spese |
3.815 |
4.076 |
261 |
Aumento dell'Indebitamento netto |
6.421 |
6.421 |
0 |
Per quanto concerne il contenuto, si osserva, preliminarmente, come la manovra finanziaria per il 2008 si collochi nella nuova cornice generale della decisione di bilancio, caratterizzata dalla nuova classificazione in Missioni (34) e Programmi (167) del Bilancio dello Stato[9].
La riclassificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi si è infatti riverberata anche nella struttura del disegno di legge finanziaria per il 2008.
La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 luglio 2007, sopperendo alla mancanza di una procedura formalizzata comune a tutte le Amministrazioni, ha infatti introdotto delle linee guida per le Amministrazioni che hanno consentito una più ordinata e organica predisposizione delle proposte di variazione della legislazione vigente da introdurre nel disegno di legge finanziaria. Conseguentemente, già durante il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, le singole proposte provenienti dai Dicasteri sono state strutturate seguendo la classificazione in Missioni e Programmi. Ai sensi della suddetta circolare le proposte di variazione dovevano infatti contenere: a) la definizione di priorità, con l’indicazione delle ragioni delle variazioni ed il grado di priorità rispetto alle altre proposte; b) la redistribuzione delle risorse già in gestione dell’Amministrazione sulla base della legislazione vigente piuttosto che ad un aumento; di conseguenza, le proposte dovevano includere le possibili abrogazioni di normativa vigente per liberare risorse al fine di potenziare i Programmi ritenuti prioritari; c) gli obiettivi da perseguire, anche al fine della realizzazione della c.d. spending review, ossia del piano di analisi e valutazione della spesa pubblica avviato dal Governo.
Le Missioni - ossia le funzioni principali e i grandi obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica - che interessano il disegno di legge finanziaria per il 2008 sono pari a 29 su un totale di 34 previste dalla nuova classificazione del Bilancio.
Le disposizioni relative a tali Missioni sono inserite al Titolo III, “Interventi sulle Missioni”, Capi I – XXVIII del provvedimento.
La tabella che segue reca l’elenco delle Missioni cui sono ascritti effetti di spesa nell’articolato e nelle tabelle del disegno di legge finanziaria secondo l’allegato 7 riferito al testo presentato al Senato e il corrispondente peso percentuale in termini di saldo netto da finanziare[10].
Anno |
Missioni |
Saldo netto da finanziare |
Quota parte |
3 |
Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali |
10.935,9 |
44,3 |
33 |
Fondi da ripartire |
4.024,1 |
16,3 |
4 |
L'Italia in Europa e nel Mondo |
3.493,7 |
14,1 |
25 |
Politiche previdenziali |
1.631,4 |
6,6 |
28 |
Sviluppo e riequilibrio territoriale |
1.150,0 |
4,7 |
11 |
Competitività e sviluppo delle imprese |
1.067,3 |
4,3 |
26 |
Politiche del lavoro |
880,0 |
3,6 |
13 |
Diritto alla mobilità |
625,4 |
2,5 |
23 |
Istruzione universitaria |
550,0 |
2,2 |
1 |
Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e PCM |
134,0 |
0,5 |
14 |
Infrastrutture pubbliche e logistica |
125,0 |
0,5 |
17 |
Ricerca ed innovazione |
84,3 |
0,3 |
15 |
Comunicazioni |
80,0 |
0,3 |
9 |
Agricoltura-politiche agroalimentari e pesca |
74,7 |
0,3 |
29 |
Politiche economico-finanziarie e di bilancio |
74,1 |
0,3 |
8 |
Soccorso civile |
68,6 |
0,3 |
24 |
Diritti sociali e solidarietà sociale |
58,8 |
0,2 |
27 |
Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti |
51,5 |
0,2 |
30 |
Giovani e sport |
51,0 |
0,2 |
18 |
Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente |
50,0 |
0,2 |
21 |
Tutela e valorizzazione dei beni culturali |
35,4 |
0,1 |
5 |
Difesa e sicurezza del territorio |
30,0 |
0,1 |
16 |
Commercio internazionale ed internazionalizzazione sistema produttivo |
30,0 |
0,1 |
7 |
Ordine pubblico e sicurezza |
24,3 |
0,1 |
31 |
Turismo |
0,0 |
0,0 |
22 |
Istruzione scolastica |
-20,0 |
-0,1 |
varie* |
Misure di razionalizzazione della spesa che interessano più missioni/programmi |
-604,0 |
-2,4 |
|
Totale |
24.705,4 |
100,0 |
Sulla base di tali dati si evince come rimangano esclusi dalla ripartizione per Missione gli articoli iniziali del disegno di legge, relativi alle disposizioni di cui al Titolo I e II in materia di risultati differenziali e di entrata (da 1 a 15), nonché gli articoli finali, relativi alle disposizioni in materia di contenimento e razionalizzazione delle spese valide per tutte le Missioni (da 137 a 144) ed in materia di pubblico impiego (da 145 a 149), poiché non imputabili distintamente ad alcuna specifica Missione.
Per quanto attiene agli interventi sulle Missioni recati dal disegno di legge finanziaria presentato dal Governo, si osserva come, sul versante delle spesa, gli effetti più rilevanti in termini di saldo netto da finanziare siano ascrivibili alle Missioni 3 (Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali[11]), 33 (Fondi da ripartire) e 4 (L’Italia in Europa e nel mondo). Di particolare rilievo in termini di impatto quantitativo sono inoltre le diverse misure di riduzione/razionalizzazione della spesa che interessano più Missioni/Programmi (per un approfondimento in ordine alla riclassificazione del Bilancio dello Stato si rinvia alla Parte III del presente dossier).
Sempre in ordine al contenuto del disegno di legge finanziaria, esso reca, sul versante del reperimento delle risorse, una serie di misure di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, tra le quali si segnalano:
§ le minori spese in conto capitale ascrivibili alla previsione di riduzione del termine di perenzione dei residui propri di conto capitale, che viene portato da sette a tre anni (art. 142);
§ le minori spese correnti ascrivibili al taglio lineare delle spese per consumi intermedi non aventi carattere obbligatorio (art.126), nonché la limitazione delle iscrizioni di stanziamenti negli stati di previsione dei Ministeri per il 50 per cento dei versamenti riassegnabili all’entrata (art.131).
§ le misure finalizzate alla riduzione dei costi della politica, quali la non applicazione dell’adeguamento annuale all’indennità parlamentare (art. 16), la riduzione dei contributi relativi alle comunità montane oggetto di soppressione (art. 25), e la riduzione degli stanziamenti relativi al rimborso delle spese elettorali (art. 67, co. 1);
§ le minori spese in conto capitale derivanti dalla limitazione: degli investimenti degli enti previdenziali pubblici nella misura del 7 per cento dei fondi disponibili (art. 106); delle spese annue di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché delle spese di manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da enti pubblici (art. 131);
§ le minori spese correnti derivanti dalle misure volte alla riduzione del costo degli immobili in uso alle Amministrazioni statali, da attuarsi attraverso un piano di razionalizzazione degli spazi (art. 135).
Tra le misure di razionalizzazione della spesa, si segnalano, inoltre: le disposizioni di contenimento dei costi delle amministrazioni pubbliche concernenti la cilindrata massima delle autovetture di servizio, la riduzione delle spese postali e telefoniche, la razionalizzazione dell’uso delle dotazioni strumentali e informatiche e dei beni immobili (art. 128); le diposizioni in materia di riduzione dei componenti degli organi societari delle società in mano pubblica e pubblicità delle consulenze delle amministrazioni pubbliche (art.137), nonché le misure in materia di limiti alle retribuzioni dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art.144).
Per quanto concerne l’utilizzo delle risorse, tra le disposizioni recanti minori entrate, la quota preponderante è rappresentata degli interventi di carattere tributario in favore delle famiglie e, segnatamente, dalle misure agevolative riguardanti l’abitazione principale, tra le quali la detrazione ICI in favore dei proprietari e quelle Ire in favore degli affittuari, che determinano effetti, in termini di indebitamento netto, per circa 2,2 miliardi di euro.
Con riguardo agli interventi in favore delle famiglie, si rammenta che il decreto legge n. 159/2007 collegato alla manovra di finanza pubblica prevede per l’anno in corso l’istituzione di un fondo con una dotazione pari a 1,9 miliardi di euro, destinata all’attribuzione ai soggetti incapienti ed ai relativi familiari fiscalmente a carico di una somma forfetaria a titolo di rimborso di parte delle maggiori entrate affluite all’erario .
Gli interventi inerenti il prelievo sulle imprese appaiono invece caratterizzati da molteplici misure che, a fronte di riduzioni di aliquota (IRES e IRAP), determinano un ampliamento delle basi imponibili, realizzando nel contempo una semplificazione e razionalizzazione del prelievo medesimo.
In materia di pubblico impiego le maggiori spese sono ascrivibili in prevalenza all’integrazione degli stanziamenti per i rinnovi contrattuali del biennio 2006-2007 con riferimento ai protocolli siglati dal Governo con le organizzazioni sindacali nell’aprile e nel maggio 2007; le misure adottate in materia recano complessivamente, in termini di indebitamento netto, maggiori oneri pari ad oltre 2 miliardi di euro per il 2008.
Tra le disposizioni in materia di previdenza e assistenza, il peso preponderante è rappresentato dal finanziamento del Protocollo sul Welfare del 23 luglio 2007, la cui attuazione è rinviata al disegno di legge collegato alla manovra di finanza pubblica attualmente all’esame della Camera (AC 3178). Si segnalano, inoltre, le misure nel settore degli ammortizzatori sociali le quali, peraltro, essendo finanziate a valere sul Fondo per l’occupazione, non hanno autonoma incidenza sui saldi.
In materia di sanità, si segnalano le disposizioni che, in attuazione di quanto previsto dai Piani di rientro del disavanzo sottoscritti da alcuni regione, autorizzano lo Stato ad effettuare un’anticipazione a Lazio, Campania, Molise e Sicilia, nel limite massimo di 9.100 milioni di euro, finalizzata all’estinzione anticipata dei debiti sanitari cumulati fino al 31 dicembre 2005 (art. 29).
In materia di enti locali, si segnala, infine, la modifica dei criteri contabili del patto di stabilità interno, finalizzata, tra l’altro, ad agevolare l’utilizzo degli avanzi di amministrazione per il finanziamento della spesa in conto capitale.
La legge finanziaria costituisce lo strumento attraverso il quale viene modificata la legislazione vigente al fine di conseguire gli obiettivi finanziari stabiliti nel DPEF e nell’eventuale Nota di aggiornamento, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari.
A tal fine gli effetti, in termini di entrata e di spesa, delle disposizioni contenute nella legge finanziaria, una volta che quest’ultima è stata approvata da ciascun ramo del Parlamento, sono recepiti nel bilancio dello Stato per effetto dell’approvazione della Nota di variazioni. Attraverso la Nota di variazioni, infatti, le previsioni del bilancio dello Stato, che viene presentato in Parlamento in base alla legislazione vigente, sono modificate per tenere conto degli effetti delle norme contenute nella legge finanziaria.
La legge finanziaria risulta pertanto lo strumento di attuazione della manovra di finanza pubblica, vale a dire del complesso di interventi per mezzo dei quali viene operata una correzione degli andamenti tendenziali (gli andamenti a legislazione vigente) del bilancio dello Stato e della finanza pubblica, in modo da adeguarli al perseguimento degli obiettivi programmati.
Il contenuto della legge finanziaria è stabilito dall’articolo 11 della legge della legge n. 468/1978, e successive modificazioni.
In base al citato articolo (comma 3), possono essere contenute nell’articolato della legge finanziaria le seguenti disposizioni:
§ il livello massimo di saldo netto da finanziare, in termini di competenza, e di ricorso al mercato finanziario, vale a dire il tetto massimo del nuovo indebitamento aggiuntivo consentito in ciascuno degli anni del periodo considerato nel bilancio pluriennale (lett. a); con riferimento al livello massimo di saldo netto da finanziare, sono distintamente indicate le eventuali regolazioni debitorie pregresse;
§ le variazioni delle aliquote, delle detrazioni e degli scaglioni e le altre misure che incidono sulla determinazione quantitativa della prestazione, relativamente ad imposte indirette, tasse, canoni, tariffe e contributi in vigore, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui essa si riferisce, nonché le correzioni delle imposte conseguenti all'andamento dell'inflazione (lett. b);
§ l'importo complessivo massimo destinato, per ciascun anno, al rinnovo dei contratti del pubblico impiego ed alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente da pubbliche amministrazioni non compreso nel regime contrattuale (lett. h);
§ altre regolazioni meramente quantitative rinviate alla finanziaria da norme vigenti (lett. i);
§ norme che comportino aumenti di entrata o riduzioni di spesa, escluse quelle a carattere ordinamentale o organizzatorio, a meno che si caratterizzino per un rilevante contenuto di miglioramento dei saldi (lett. i-bis, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);
§ norme che comportino aumenti di spesa o riduzioni di entrata, il cui contenuto sia finalizzato direttamente al sostegno o al rilancio dell'economia, con esclusione di interventi di carattere localistico o microsettoriale (lett. i-ter, introdotta dal comma 17 dell'art. 2 della legge n. 208/1999);
Fin dalla prima applicazione delle innovazioni introdotte con la legge n. 208/1999, la possibilità di inserire nella legge finanziaria interventi espansivi a sostegno dell’economia è stata interpretata, in sede parlamentare, nel senso che tali interventi possono essere finalizzati anche al sostegno del reddito.
§ norme recanti misure correttive degli effetti finanziari delle leggi dalla cui attuazione siano derivati oneri maggiori rispetto a quelli previsti (lettera i-quater, introdotta dal comma 01, lett. a), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002 come modificato dalla legge di conversione n. 246/2002).
Di conseguenza, ai sensi del comma 01, lett. b), dell'art. 1 del D.L. n. 194/2002, come modificato dalla relativa legge di conversione, in allegato alla legge finanziaria sono indicati i provvedimenti legislativi adottati ai sensi dell’art. 11-ter, comma 7, della L. n. 468/1978, per correggere gli effetti finanziari di leggi che abbiano registrato oneri superiori a quelli previsti, e le misure correttive inserite a tal fine nella legge finanziaria medesima.
Nelle Tabelle approvate con la legge finanziaria sono disposti:
§ gli importi dei fondi speciali destinati al finanziamento di provvedimenti che si prevede saranno approvati nel corso d'anno (lett. g). I fondi speciali sono indicati per Ministeri in due distinte tabelle, una per la parte corrente e l'altra per quella in conto capitale (rispettivamente, Tabelle A e B).
La legge n. 468/1978 ha inoltre previsto l'introduzione nei fondi speciali di accantonamenti di segno negativo, relativi cioè a provvedimenti di risparmio di spesa o di aumento di entrata, il cui perfezionamento in corso di anno condiziona per pari ammontare la successiva approvazione di provvedimenti collegati ad accantonamenti positivi;
§ la determinazione per ciascun anno del finanziamento da iscrivere in bilancio per le leggi di spesa permanenti la cui quantificazione è rinviata alla legge finanziaria, sia che si tratti di spese di parte corrente che di spese in conto capitale (Tabella C – lett. d), come modificata dal comma 15 dell'art. 2 della legge n. 208/1999).
Le leggi di spesa quantificate nella Tabella C sono, in gran parte, riferite a trasferimenti di risorse per il funzionamento di enti, organi, autorità amministrative indipendenti e Agenzie di settore, leggi di spesa relative al finanziamento di alcuni fondi (Università, Osservatori, Protezione civile);
§ il rifinanziamento, per un solo anno, di interventi di conto capitale per i quali nell'ultimo esercizio sia previsto uno stanziamento di competenza, nonché il rifinanziamento, per uno o più degli anni considerati nel bilancio pluriennale, di norme vigenti che prevedono interventi di particolare rilievo definiti di "sostegno dell'economia", classificati tra le spese in conto capitale. Mentre il finanziamento annuale può essere autonomamente disposto al momento della predisposizione dalla legge finanziaria, il rifinanziamento pluriennale deve essere previsto dalla legge sostanziale, (Tabella D – lett. f), modificata dal comma 16 dell'art. 2 della legge n. 208);
§ la riduzione per ciascun anno di autorizzazioni legislative di spese: il cosiddetto "definanziamento" (Tabella E – lett. e);
§ la determinazione (le c.d. “rimodulazioni”), per le leggi di spesa a carattere pluriennale, ripartite per settori di intervento, delle quote destinate a gravare su ciascuno degli anni considerati (Tabella F – lett. c) dell'art. 11, comma 3).
Il Bilancio dello Stato è il documento con il quale viene regolata la gestione finanziaria delle amministrazioni dello Stato, attraverso l’indicazione delle entrate e delle spese.
Ai sensi dell’articolo 81, comma primo, della Costituzione, l’iniziativa relativa alla presentazione in Parlamento del bilancio dello Stato è riservata al Governo. Il Parlamento approva il Bilancio con legge.
L’articolo 81, comma terzo, della Costituzione dispone inoltre che “con la legge di approvazione del Bilancio non si possono stabilire nuovi tributi e nuove spese”.
In base a tale disposizione costituzionale si è ritenuto che con la legge di approvazione del bilancio non si possa modificare la normativa sostanziale su cui si fonda l’acquisizione delle entrate e l’erogazione delle spese. Il Bilancio pertanto quantifica le previsioni di entrata e di spesa in base alla disciplina vigente al momento in cui viene predisposto.
Sono invece determinate direttamente in sede di bilancio le spese di carattere discrezionale, vale a dire le spese, per lo più connesse all’operatività delle amministrazioni, la cui quantificazione non è riconducibile a disposizioni di legge e che comunque non sono giuridicamente obbligatorie.
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente, presentato dal Governo entro il 30 settembre di ogni anno, è costituito :
§ da un unico stato di previsione dell’entrata, nel quale sono registrate le entrate di competenza di tutti i Ministeri (principalmente del Ministero dell’economia e delle finanze, ma anche degli altri Ministeri);
§ dagli stati di previsione della spesa, relativi ai singoli Ministeri con portafoglio;
§ dal quadro generale riassuntivo.
Il disegno di legge di bilancio viene esaminato congiuntamente al disegno di legge finanziaria nell’ambito della c.d. sessione di bilancio.
A seguito della riforma della struttura del bilancio dello Stato effettuata nel 1997 (legge n. 94/1997 e decreto legislativo n. 279/1997), all’interno di ciascuno stato di previsione, le voci contabili in rapporto alle quali sono indicate le previsioni di entrata e di spesa, in termini di competenza e di cassa, sono rappresentate dalle unità previsionali di base, che costituiscono l’unità elementare ai fini dell’approvazione parlamentare.
Le unità previsionali di base (UPB) rappresentano le voci fondamentali della struttura del bilancio dello Stato, in quanto costituiscono l’oggetto dell’approvazione parlamentare: esse sono individuate dai singoli disegni di legge di bilancio, con i quali si provvede, di volta in volta, alle eventuali modifiche o integrazioni rispetto alla classificazione dell'anno precedente.
Fino al bilancio 2007, le unità previsionali di base hanno seguito la classificazione delineata dall’articolo 4 della legge di riforma n. 94/97.
In particolare, negli stati di previsione relativi alla spesa, le unità previsionali di base sono articolate, al primo livello, per centri di responsabilità amministrativa, che attualmente corrispondono alle direzioni generali dei singoli dicasteri competenti a gestire le risorse finanziarie assegnate. Al secondo livello, sono articolate sulla base del titolo della spesa (corrente, in conto capitale o rimborso di passività finanziarie). Al terzo livello, le unità previsionali di base sono distinte in base alla tipologia di spesa. Per la spesa corrente le tipologie sono: funzionamento; interventi; trattamenti di quiescenza e altri trattamenti integrativi o sostitutivi di questi ultimi; oneri del debito pubblico; oneri comuni. Per la spesa in conto capitale, le unità previsionali di base sono articolate in: investimenti, oneri comuni; altre spese. Le unità previsionali di base presentano un ulteriore ripartizione (quarto livello), che si riferisce alla specifica destinazione dello stanziamento .Quando ci si riferisce genericamente alle “unità previsionali di base” si intende far riferimento alle unità di quarto livello. Le unità previsionali di base di quarto livello sono quelle che, sino al bilancio 2007, sono state oggetto di emendamenti nel corso dell’esame parlamentare, limitatamente alla parte discrezionale.
Per ogni unità previsionale di base sono indicati:
a) l'ammontare presunto dei residui attivi o passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
b) l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce (competenza);
c) l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nell'anno cui il bilancio si riferisce (cassa), che si riferiscono in modo indistinto sia alle operazioni in conto competenza che a quelle in conto residui.
La ripartizione in capitoli delle unità previsionali di base viene esposta, a scopo esclusivamente conoscitivo, nelle tabelle allegate al disegno di legge di bilancio, concernenti lo stato di previsione dell’entrata e ciascun stato di previsione della spesa. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione.
Nel quadro generale riassuntivo sono esposti i seguenti saldi:
- il risultato differenziale tra il totale delle entrate tributarie ed extratributarie e il totale delle spese correnti (risparmio pubblico, che corrisponde al saldo corrente);
- il risultato differenziale tra tutte le entrate e le spese, ad esclusione delle operazioni finanziarie relative alle partecipazioni azionarie, ai conferimenti, alla concessione e riscossione di crediti e all’accensione e rimborso di prestiti (indebitamento o accreditamento netto);
- il risultato differenziale tra il totale delle entrate finali ed il totale delle spese finali, vale a dire il totale delle entrate con esclusione delle entrate relative alle operazioni di accensione di prestiti e il totale delle spese con esclusione delle spese relative a rimborso di prestiti (saldo netto da finanziare);
- il risultato differenziale fra il totale delle entrate finali e il totale delle spese (ricorso al mercato).
In appositi allegati (contenuti, a livello generale, nel quadro generale riassuntivo, e, in modo più dettagliato, negli stati di previsione del disegno di legge presentato dal Governo) gli stanziamenti di spesa sono ripartiti secondo l’analisi funzionale e secondo l’analisi economica. Queste ripartizioni non sono oggetto di votazione in Parlamento ed hanno un valore meramente conoscitivo
L’approvazione del Bilancio con legge ha l’effetto giuridico di autorizzare l’amministrazione a percepire le entrate ed effettuare le spese ivi iscritte.
Le previsioni relative all’entrata hanno carattere estimativo: le amministrazioni dello Stato hanno comunque facoltà di accertare tutte le entrate per le quali, nel corso dell’esercizio, lo Stato acquisisca un credito e di incassare tutte le entrate versate presso la Tesoreria dello Stato.
L’approvazione delle previsioni di spesa ha invece carattere giuridicamente vincolante: le previsioni di spesa iscritte in Bilancio costituiscono, infatti, il limite massimo entro il quale le amministrazioni dello Stato sono autorizzate ad assumere impegni di spesa (autorizzazioni di competenza) e ad effettuare pagamenti (autorizzazioni di cassa).
Nel corso del 2007 è stato svolto un ampio dibattito[12] che è sfociato nell’avvio di un processo di riforma degli strumenti e delle procedure di finanza pubblica, che ha investito vari aspetti della problematica, dal potenziamento degli strumenti per il monitoraggio degli andamenti della finanza pubblica, alla modifica delle modalità con le quali si predispongono le manovre di Bilancio, sino alla riclassificazione del Bilancio dello Stato, anche in funzione di un vasto programma di analisi, valutazione e riqualificazione della spesa pubblica (cd. spending review).
In tale ambito, la Legge finanziaria per il 2007[13] ha predisposto una serie di strumenti finalizzati ad avviare una riforma dei bilanci pubblici, a potenziare il monitoraggio sugli andamenti di finanza pubblica e a consentire il controllo della spesa pubblica, quali:
- la Commissione tecnica per la finanza pubblica[14] (CTFP), cui sono stati assegnati compiti di studio e analisi, al fine di formulare proposte per accelerare il processo di armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche; con specifico riferimento al Bilancio dello Stato, alla Commissione è stato assegnato il compito di disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante ridefinizione delle unità elementari ai fini dell'approvazione parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi di misurazione delle attività pubbliche e la responsabilizzazione delle competenti amministrazioni;
- un apposito Servizio studi nell’ambito del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con finalità di raccordo alla Commissione tecnica (comma 476);
- il rafforzamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica già esistenti, anche con il potenziamento ed il collegamento fra loro delle strutture di supporto del Parlamento (comma 481);
- un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali (cd. spending review), affidato al Ministro dell'economia,volto a riesaminare in modo sistematico l’insieme dei Programmi di spesa in atto e valutando la loro corrispondenza agli obiettivi originari ed alle nuove priorità nell’azione di Governo, al fine di migliorare l’efficienza organizzativa e la qualità dei servizi offerti dallo Stato.
Ulteriori passi verso la riforma del Bilancio e un processo sistematico di analisi e valutazione della spesa sono stati:
- la presentazione da parte del Ministro dell’economia al Consiglio dei Ministri e alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato degli “Orientamenti del MEF in materia di struttura del Bilancio e valutazione della spesa” (Gennaio 2007);
- l’indicazione da parte del Presidente del Consiglio dei Dicasteri che avvieranno la spending review: Giustizia, Interni, Istruzione, Infrastrutture e Trasporti, (Aprile 2007);
- la pubblicazione della Circolare del MEF per la predisposizione del Bilancio per l’anno 2008, recante una prima ipotesi di riclassificazione del Bilancio dello Stato (7 Giugno 2007) e della Direttiva del Presidente del Consiglio recante le modalità per la presentazione della legge finanziaria[15](3 agosto 2007);
- la presentazione di un prima relazione sui risultati del programma di analisi e valutazione della spesa e sulle conseguenti iniziative di intervento: “Libro verde sulla spesa pubblica” (6 settembre 2007);
- la presentazione del disegno di legge di bilancio per l’anno 2008 riclassificato per Missioni e Programmi (cfr.oltre).
Per quanto attiene al dibattito svoltosi sul versante parlamentare, si ricorda che in data 13 febbraio 2007, che le Commissioni Bilancio della Camera e del Senato hanno deliberato lo svolgimento di un'indagine conoscitiva congiunta sulle linee di riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio[16].
Le due Commissioni Bilancio della Camera e del Senato, nella riunioni, rispettivamente, del 9 e 10 maggio 2007, hanno costituito, ciascuna al proprio interno, un Comitato permanente per il monitoraggio della finanza pubblica - composto in modo paritetico da rappresentanti dei gruppi di maggioranza e dei gruppi di opposizione e presieduto dal Presidente della Commissione - chiamato a svolgere un'attività conoscitiva avente per oggetto le caratteristiche della spesa pubblica, le dinamiche che regolano il suo andamento, i fattori che ne rendono difficile, in base alla vigente normativa, il contenimento, e l'individuazione dei possibili rimedi ai fini di una più efficace allocazione delle risorse disponibili.
Per quanto concerne il Bilancio dello Stato, il dibattito che ha condotto alla riclassificazione del Bilancio in Missioni e Programmi (cfr.oltre) è scaturito dalla considerazione che la struttura attuale del Bilancio – fondata sulle unità previsionali di base articolate, al primo livello, in Centri di responsabilità amministrativa - non consente ancora una chiara identificazione delle “azioni” svolte attraverso l’utilizzo delle risorse pubbliche.
Fino al 2007 il Bilancio è stato infatti strutturato sulla base dell’organizzazione delle Amministrazioni (chi gestisce le risorse) e non anche sulle funzioni (cosa viene realizzato con le risorse disponibili).
Si è pertanto ritenuto che ciò renda complesso il monitoraggio e la valutazione delle politiche pubbliche, non agevolando la definizione delle priorità dell’azione politica ed amministrativa.
Conseguentemente,si è provveduto ad innovare la struttura del Bilancio ponendo al centro dell’attenzione i criteri di allocazione dell’insieme delle risorse pubbliche e le loro modalità di utilizzo, anche al fine di superare la tradizionale logica "incrementale", in base alla quale è invalsa la tendenza a rifinanziare le politiche di spesa in essere senza valutarne attentamente la qualità e l’efficienza in relazione agli obiettivi che si intendono conseguire.
La nuova classificazione del Bilancio, rendendo più evidente il legame tra risorse stanziate e azioni perseguite econsentendoper tale via una più agevole misurazione e verifica degli obiettivi raggiunti, appare, del resto, strettamente funzionale al processo di valutazione e riqualificazione della spesa (cd. spending review)avviato dal Governo al fine di riesaminare in modo sistematico l’efficienza e l’efficacia dell'insieme dei Programmi di spesa in atto.
In coerenza con il dibattito sviluppatosi e con agli impegni assunti in sede parlamentare, il Governo ha inteso dare una ulteriore spinta alla riforma del bilancio del 1997, procedendo, ai fini della predisposizione del Bilancio di previsione a legislazione vigente per il prossimo anno e per il triennio 2008-2010, ad una profonda revisione in senso funzionale del sistema di classificazione del Bilancio dello Stato, volta a chiarire meglio la relazione fra l’insieme complessivo delle risorse disponibili e le specifiche finalità pubbliche perseguite.
La revisione operata è avvenuta a legislazione vigente.
Al riguardo, la relazione al disegno di legge di Bilancio per il 20008[17], sottolinea come la nuova struttura del Bilancio si basi sempre sulla legge n. 468 del 1978, come modificata dalla legge di riforma n. 94 del 1997; nel riprendere il processo di riforma si capovolge tuttavia l'impostazione precedente, in quanto si passa da uno schema basato sulle Amministrazioni e le sottostanti unità organizzative (Centri di responsabilità che gestiscono le risorse), ad una struttura che pone al centro le funzioni da svolgere, individuando le grandi finalità perseguite nel lungo periodo con la spesa pubblica (le Missioni), e come esse si realizzano concretamente attraverso uno o più Programmi di spesa (cfr.oltre).
Si ricorda che la normativa vigente (articolo 4, comma 2, lettera b), della legge di riforma n. 94 del 1997), prevede che le “funzioni-obiettivo siano individuate con riguardo all’esigenza di definire le politiche pubbliche di settore e di misurare il prodotto della attività amministrativa, ove possibile anche in termini di servizi finali resi ai cittadini”. In linea con tali prescrizioni, nell’ambito del bilancio annuale, sino ad oggi, è stata applicata una classificazione funzionale della spesa, basata per i primi tre livelli (Divisioni, Gruppi, Classi) sulla classificazione COFOG (classification of functions of government - classificazione delle funzioni di Governo, previste dal SEC 95 elaborata in sede OCSE) e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali della spesa pubblica del nostro Paese. La suddivisione percentuale degli stanziamenti di spesa per funzioni obiettivo ha avuto, fino ad ora, un significato solo conoscitivo ed informativo, rivelandosi, ad avviso del Governo[18], insoddisfacente ed inadeguata, stante la sua scarsa capacità di raccordo con il bilancio decisionale votato dal Parlamento e la scarsa significatività nel rappresentare le peculiarità della spesa pubblica italiana. Tale classificazione, inoltre, sviluppandosi strutturalmente in modo trasversale tra i vari Ministeri, non risulta, sempre ad avviso del Governo, idonea a costituire la base per un diverso sistema gestionale diretto alla responsabilizzazione dei dirigenti.
La riclassificazione è stata attuata all’interno della struttura attuale del Bilancio dello Stato, il quale, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 468 del 1978, si articola in stati di previsione, corrispondenti, per quanto riguarda la spesa, ai Ministeri.
Per quanto concerne gli stati di previsione della spesa, la riorganizzazione operata si fonda su una classificazione delle risorse finanziarie secondo due livelli di aggregazione: 34 “Missioni”, a loro volta articolate in 167 “Programmi”.
Si segnala, peraltro, che nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), si fa riferimento a 168 programmi, ma in realtà, secondo quanto riportato nell’allegato al medesimo disegno di legge “Riepilogo Missione/Programma”, i Programmi ivi effettivamente contemplati sono 167.
Le Missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti con la spesa pubblica. Sono quindi una rappresentazione politico-istituzionale del Bilancio, volta a rendere più trasparenti i grandi aggregati di spesa e a meglio comunicare le direttrici principali dell’azione amministrativa delle singole Amministrazioni.
L’articolazione delle Missioni sottende una visione dello Stato che non svolge solo le funzioni fondamentali - quali, ad esempio, l'amministrazione della difesa (Missione 5), e della la giustizia (Missione 6), la tutela della salute (Missione 20) e la promozione dell’istruzione scolastica (Missione 22) - ma espleta anche compiti di tutela di particolari categorie sociali e di redistribuzione delle risorse, tutelando, ad esempio, i diritti sociali e la famiglia (Missione 24) e i giovani e lo sport (Missione 30), ovvero interessi collettivi, come lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell’ambiente (Missione 18).
Le Missioni non corrispondono alla ripartizione degli stati di previsione, nel senso che vi sono numerosi Ministeri che partecipano a più di una Missione istituzionale e che vi sono Missioni istituzionali affidate alla responsabilità di più Ministeri. Esse possono essere pertanto ministeriali o trasversali a più Dicasteri (interministeriali), a seconda dell’attuale ripartizione di funzioni, superando, come accennato, l’approccio tradizionale che articola la spesa pubblica secondo l’organizzazione amministrativa del Governo.
Le Missioni possono essere ricondotte ad un concetto di "risorse di settore", ove la Missione circoscrive l'insieme di risorse disponibili per quella specifica funzione, e può dunque essere utilizzata nell'ambito del dibattito parlamentare per organizzare la discussione della sessione di Bilancio.
Rispetto alla classificazione funzionale della spesa applicata sino al Bilancio 2007, basata per i primi tre livelli sulla classificazione COFOG (classification of functions of government) - ossia sulla classificazione delle funzioni di Governo previste dal SEC/95 ed elaborata in sede OCSE - e per il quarto livello sulle Missioni istituzionali, espressive delle realtà funzionali del nostro Paese, il nuovo concetto di missione, introdotto per il Bilancio 2008, si avvicina al primo livello della classificazione COFOG (Divisioni), avente lo scopo di confrontare macroaggregati e consentire una rappresentazione sintetica della spesa pubblica. Di converso, se ne allontana per la maggiore capacità esplicativa, considerato che la classificazione in Missioni in oggetto ha ricondotto a funzioni primarie dello Stato italiano attività che, nella classificazione COFOG, vengono considerate al secondo (Gruppi) o al terzo (Classi) livello; nel contempo, non fa riferimento ad alcune funzioni di primo livello COFOG che hanno scarsa capacità esplicativa ( come, ad esempio, gli "Affari economici").
La nuova struttura prevede inoltre due Missioni trasversali, presenti in tutti i Ministeri: "Fonde da ripartire" e "Servizi istituzionali e generali".
La Missione "Fondi da ripartire" raccoglie alcuni fondi di riserva e speciali, che non hanno, in sede di predisposizione della legge di Bilancio di previsione, una collocazione specifica, ma la cui attribuzione è demandata ad atti e provvedimenti successivi adottati in corso di gestione.
La seconda - "Servizi istituzionali e generali" - raggruppa le spese di funzionamento dell'apparato amministrativo, le quali sono trasversali a più finalità e non attribuibili puntualmente alle singole Missioni. Rientrano, in particolare, in tale categoria le spese per "l'indirizzo politico" e per "gli affari generali".
Si segnala, in proposito, come durante il dibattito parlamentare svoltosi in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di Bilancio, sia stato sottolineato come le due Missioni di carattere generale e trasversale che interessano gli stati di previsione di tutti i Ministeri tolgano in parte significatività alla costruzione dei Programmi, e che pertanto potrebbe in prospettiva valutarsi l’opportunità di ripartire le relative risorse nell’ambito dei singoli Programmi. Nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nel riassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha inoltre sottolineato, tra l’altro, l’impossibilità di rapportare direttamente alle Missioni alcune norme di carattere trasversale (come quelle, ad esempio, inerenti il pubblico impiego e i consumi intermedi).
Ciascuna Missione è di norma suddivisa in più Programmi[19], ma non mancano Missioni (Missione n. 25 – Politiche previdenziali – Missione n.31 - Turismo) che consistono in un unico Programma (cfr.oltre).
Come accennato, la riclassificazione del Bilancio consente di identificare chiaramente lo stock delle risorse disponibili[20] a legislazione vigente per ciascuna della 34 grandi finalità istituzionali perseguite con la spesa pubblica, offendo pertanto un quadro più ampio e completo di quello offerto dalla legge finanziaria, che si limita invece a definire soltanto le risorse incrementali al margine per il prossimo anno[21].
A tale proposito, analizzando la quota delle risorse disponibili per il 2008 per ognuna delle 34 Missioni rispetto al totale del Bilancio dello Stato, così come rideterminate dalla II Nota di Variazione approvata dal Senato - che ha trasferito nel bilancio a legislazione vigente gli effetti del disegno di legge finanziaria e degli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dal Senato - emerge come le percentuali maggiori delle risorse siano destinate a:
§ le relazioni finanziarie con le autonomie locali (Missione 3 – Relazioni autonomie territoriali - 23,55 per cento );
§ gli interessi per il servizio del debito (Missione 34 – Debito pubblico - 16,33 per cento)[22];
§ i trasferimenti agli enti previdenziali per la previdenza obbligatoria e complementare (Missione 25– Politiche previdenziali- 14,31 per cento).
Il 10,51 per cento della spesa complessiva è poi destinato alle missioni relative all’istruzione scolastica e universitaria (Missione 22 – Istruzione scolastica – e 23 – Istruzione universitaria), il 5,68 per cento alle relazioni internazionali e alla cooperazione ( Missione 4 – L’Italia in Europa e nel mondo) e il 5,06 per cento è riferito ai diritti sociali e alla solidarietà sociale (Missione 24).
A fronte dell’entità delle risorse destinate alle suddette finalità istituzionali, si segnalano, a titolo esemplificativo, le risorse destinate alla ricerca e all’innovazione (Missione 17- 0,85 per cento); alle politiche del lavoro (Missione 26 - 0,76 per cento) e all’energia e diversificazione delle fonti energetiche (Missione 10 - 0,01 per cento).
La tabella che segue mostra l’ammontare complessivo e in quota percentuale delle risorse disponibili per ciascuna delle 34 Missioni iscritte nel Bilancio 2008, comprensive delle variazioni apportate dalla II Nota di variazione approvata dal Senato[23].
Numero Missione |
Missioni |
Stanziamenti
BLV + II Nota Var. |
% |
3 |
Relazioni autonomie territoriali |
112.792 |
23,55 |
34 |
Debito pubblico* |
78.231 |
16,33 |
25 |
Politiche previdenziali |
68.559 |
14,31 |
22 |
Istruzione scolastica |
41.583 |
8,68 |
4 |
L'Italia in Europa e nel mondo |
27.205 |
5,68 |
24 |
Diritti sociali e solidarietà sociale |
24.234 |
5,06 |
33 |
Fondi da ripartire |
19.961 |
4,17 |
5 |
Difesa e sicurezza del territorio |
19.008 |
3,97 |
13 |
Diritto alla mobilità |
10.514 |
2,19 |
7 |
Ordine pubblico e sicurezza |
9.321 |
1,95 |
29 |
Politiche finanziarie e di bilancio** |
8.920 |
1,86 |
23 |
Istruzione universitaria |
8.760 |
1,83 |
6 |
Giustizia |
7.268 |
1,52 |
28 |
Sviluppo e riequilibrio territoriale |
5.489 |
1,15 |
11 |
Competitività e sviluppo imprese |
4.433 |
0,93 |
17 |
Ricerca ed innovazione |
4.060 |
0,85 |
14 |
Infrastrutture pubbliche e logistica |
3.914 |
0,82 |
8 |
Soccorso civile |
3.755 |
0,78 |
26 |
Politiche per il lavoro |
3.624 |
0,76 |
1 |
Organi costituzionali |
3.334 |
0,70 |
32 |
Servizi generali amministrazioni |
2.830 |
0,59 |
18 |
Sviluppo sostenibile |
1.665 |
0,35 |
21 |
Tutela beni culturali |
1.633 |
0,34 |
27 |
Immigrazione |
1.486 |
0,31 |
9 |
Agricoltura e pesca |
1.364 |
0,28 |
15 |
Comunicazioni |
1.354 |
0,28 |
19 |
Casa e assetto urbanistico |
1.060 |
0,22 |
30 |
Giovani e sport |
958 |
0,20 |
20 |
Tutela della salute*** |
881 |
0,18 |
2 |
Amm.ne generale territorio |
352 |
0,07 |
16 |
Commercio internazionale |
268 |
0,06 |
31 |
Turismo |
113 |
0,02 |
10 |
Energia e fonti energetiche |
59 |
0,01 |
12 |
Regolazione dei mercati |
16 |
0,00 |
TOTALE |
479.004 |
100,00 |
(*) La Missione “Debito pubblico” rappresenta il valore cumulato del debito lordo consolidato dello Stato; essa si articola nei Programmi “Oneri per il servizio del debito statale”(interessi passivi) e “Rimborsi del debito statale” (rimborso di prestiti). Il dato indicato nella tabella si riferisce alla Missione al netto dei rimborsi del debito statale.
(**) Al netto delle regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d’imposta.
(***) La voce non include le risorse delle regioni.
Ogni Missione si realizza concretamente attraverso uno o più Programmi.
I 167 Programmi individuati rappresentano “aggregati omogenei di attività svolte all’interno di ogni singolo Ministero, per perseguire obiettivi ben definiti nell’ambito delle finalità istituzionali, riconosciute al Dicastero competente”.
Essi sono prevalentemente di competenza di un unico Ministero, anche se non mancano Programmi condivisi tra più Amministrazioni[24].
Tra i Programmi, sono condivisi tra più Amministrazioni: Indirizzo politico; Servizi e affari generali per le Amministrazioni di competenza; Fondi da assegnare; Prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento; Sviluppo sostenibile; Tutela e conservazione della fauna, della flora e salvaguardia della biodiversità; Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale; Previdenza obbligatoria e complementare, sicurezza sociale, trasferimenti agli enti ed organismi interessati; Rapporti con le confessioni religiose; Oneri per il servizio del debito statale; Rimborsi del debito statale.
Il Programma trova la sua base normativa nell’art. 2, comma 2, della legge 468/78, come modificato dalla legge n. 94/97, e rappresenta il fulcro della nuova classificazione proposta, in quanto, ad avviso del Governo, costituisce un livello di aggregazione sufficientemente dettagliato da consentire all’organo politico di poter scegliere chiaramente l'impiego delle risorse tra scopi alternativi.
I nuovi Programmi derivano sostanzialmente dall'aggregazione delle attuali Missioni istituzionali (4° livello funzionale successivo ai tre livelli della classificazione COFOG), in modo da identificare aggregati più ampi e significativi rispetto a quelli esistenti.
I Programmi indicano quanto più possibile i risultati da perseguire in termini di impatto dell’azione pubblica sui cittadini e nel territorio (outcome). Nel concreto, alcuni Programmi hanno carattere strumentale, indicano cioè input dell’Amministrazione statale per perseguire le sue finalità, o evidenziano prodotti o servizi finali dell’azione dello Stato (output)
Per ogni Ministero esistono due Programmi trasversali, dove vengono allocate le “spese indirette”, non attribuibili ex ante ai Programmi, e le spese di "indirizzo politico", collegati entrambi alla corrispondente Missione "Servizi istituzionali e generali", sopra richiamata.
Ciascun Programma si estrinseca in un insieme di sottostanti "attività" che ogni Amministrazione pone in essere per il raggiungimento delle proprie finalità.
I Programmi sono pertanto frazionati in “Macroaggregati”, i quali evidenziano le diverse tipologie di spesa attribuite a ciascun Programma e costituiscono le unità fondamentali di voto nell’esame parlamentare del disegno di legge di Bilancio, corrispondenti alle voci dell’attuale terzo livello delle unità previsionali di base, previsto dall’articolo 1, comma 4, del decreto legislativo n. 279/1997.
I Macroaggregati evidenziano le risorse attribuite e gestite dal Centro di responsabilità; i Centri di responsabilità vengono pertanto collocati al di sotto dei Macroaggregati, per consentire l'evidenziazione degli stanziamenti di Missioni, Programmi e unità previsionali di base, assegnati agli stessi Centri di responsabilità, secondo le schema seguente:
§ Missioni
§ Programmi
§ Macroaggregati (unità di voto parlamentare)
Per la Spesa corrente
- 1. Funzionamento
- 2. Interventi
- 3. Oneri comuni
- 4. Trattamenti di quiescenza, integrativi e sostitutivi
- 5. Oneri del debito pubblico
Per la Spesa in conto capitale
- 6. Investimenti
- 7. Altre spese in c/capitale
- 8. Oneri comuni
Rimborso di prestiti
- 9. Rimborso del debito pubblico
Centro di responsabilità amministrativa
In pratica, nel Bilancio predisposto per la decisione parlamentare, ogni Ministero ha in evidenza, in via progressiva, le “Missioni” sulle quali è coinvolto, i “Programmi” di competenza specifica, con riferimento ai Macroaggregati di spesa e, nell’ambito di questi ultimi, i Centri di responsabilità interessati.
Nell'allegato tecnico al Bilancio, il quale è comprensivo anche dei capitoli sottostanti a ciascun Centro di responsabilità amministrativa, la struttura contabile, per ogni stato di previsione della spesa, alla luce della nuova classificazione, è la seguente:
§ Primo livello di aggregazione:
- 34 Missioni
§ Secondo livello di aggregazione:
- 167 Programmi
Terzo livello di aggregazione:
- Macroaggregati (unità previsionale di base – unità di voto parlamentare), di cui 8 per i tre titoli della spesa - di cui 5 per la spesa corrente e 3 per la spesa in conto capitale – ed uno per il rimborso di prestiti.
Quarto livello di aggregazione:
- Centri di responsabilità amministrativa
· Capitoli
A seguito della riclassificazione, le unità di voto per il 2008 presentano una sensibile riduzione rispetto alle unità di voto 2007, passando da 1.716 per il 2007, a 714 per il 2008, con una diminuzione del 60 per cento circa.
La tabella che segue evidenzia la variazione delle unità di voto del nuovo Bilancio di previsione 2008 rispetto all’anno precedente[25]:
Bilancio per unità previsionali di base |
||
Amministrazioni |
Unità di voto 2007 |
Unità di voto 2008 |
Entrate |
164 |
60 |
Economia e Finanze |
295 |
115 |
Sviluppo economico |
84 |
46 |
Lavoro e previdenza sociale |
60 |
26 |
Giustizia |
39 |
16 |
Affari esteri |
85 |
26 |
Pubblica istruzione |
201 |
44 |
Interno |
67 |
47 |
Ambiente, tutela territorio e mare |
61 |
30 |
Infrastrutture |
67 |
31 |
Comunicazioni |
54 |
20 |
Difesa |
81 |
26 |
Politiche agricole e forestali |
59 |
34 |
Beni e attività culturali |
108 |
34 |
Salute |
55 |
25 |
Trasporti |
65 |
40 |
Università e ricerca |
34 |
30 |
Solidarietà sociale |
37 |
26 |
Commercio internazionale |
40 |
14 |
Aziende |
|
|
Monopoli di Stato |
19 |
7 |
Archivi notarili |
15 |
7 |
Istituto agronomico oltremare |
10 |
5 |
Fondo edifici di culto |
16 |
5 |
Totale |
1.716 |
714 |
Tale riduzione è ascrivibile al fatto che le poste 2008 da sottoporre al voto delle Camere sono, come detto, i Macroaggregati, ossia le unità previsionali di base al III livello (spese di funzionamento, spese per interventi, spese di investimento, ecc.) mentre, fino alla redazione del Bilancio di previsione 2007, le unità di voto erano rappresentate dalle unità previsionali di base al IV livello, determinate con riferimento ad aree omogenee di attività, anche a carattere strumentale, scaturenti dall'articolazione delle competenze istituzionali di ciascun Ministero[26].
Ciascun Macroaggregato è a sua volta suddiviso in tre voci corrispondenti alla fonte normativa della previsione di Bilancio.
Sono in particolare evidenziate:
§ la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese predeterminate per legge (c.d. fattori legislativi), vale a dire spese obbligatorie a carattere rigido previste da disposizioni normative che quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio. Questa quota non può essere modificata né in aumento né in riduzione durante l’esame parlamentare, ma solo con altra legge sostanziale. Con riferimento ad essa viene fornito l’elenco delle autorizzazioni legislative sottostanti, con l’indicazione anche dell’apporto finanziario recato da ciascuna di esse;
§ la quota della dotazione finanziaria corrispondente ad oneri inderogabili, vale a dire spese obbligatorie previste da disposizioni normative che tuttavia non quantificano specificamente lo stanziamento da iscrivere in Bilancio, il quale è determinato in base all’effettivo fabbisogno; sono quindi spese vincolate a particolari meccanismi che regolano la loro evoluzione e che possono essere determinati sia dalle leggi che da altri atti normativi. Si tratta, in sostanza, di spese obbligatorie o aventi natura obbligatoria la cui quota iscritta in bilancio può essere modificata solo in caso di necessità di adeguamento al fabbisogno;
§ la quota della dotazione finanziaria corrispondente a spese discrezionali, che rappresentano stanziamenti non prefissati legislativamente che trovano copertura nell'equilibrio complessivo della legge di bilancio individuato in coerenza con i vincoli di finanza pubblica. Si tratta delle spese di funzionamento dei Ministeri, che vengono quantificate tenendo conto delle necessità segnalate dalle Amministrazioni, in funzione dei programmi di spesa da perseguire. Tale quota può essere modificata in sede parlamentare; nella voce spese discrezionali è tuttavia precisata la quota che corrisponde alle spese vincolate, ossia le spese derivanti da obbligazioni giuridiche perfezionate, che pur essendo di natura discrezionale sono relative ad impegni giuridici assunti dall’amministrazione i quali devono in ogni caso essere adempiuti (es. canoni di locazione di immobili). La quota “vincolata” ai contratti in essere, qualificata spesa avente natura obbligatoria, non può essere ridotta senza determinare l’insorgere di un debito a carico dell’Amministrazione, con il conseguente contenzioso.
La ripartizione delle spese negli allegati riferiti a ciascun Macroaggregato in spese discrezionali, oneri inderogabili e spese predeterminate per legge e, segnatamente, la specifica indicazione nell’ambito delle spese predeterminate per legge delle singole disposizioni autorizzative introducono significativi elementi di trasparenza del Bilancio, rendendo più agevole il raccordo tra le disposizioni legislative di spesa e i corrispondenti stanziamenti di Bilancio.
La tabella 3, allegata al disegno di legge di Bilancio presentato al Senato (A.S.1818), rappresenta l'analisi gli oneri giuridicamente obbligatori per Missioni[27], attestando l'incidenza delle spese legislativamente vincolate sul totale delle spese finali.
In particolare, gli stanziamenti di competenza per l'anno finanziario 2008, direttamente ovvero indirettamente stabiliti dalla legge, risultano pari a 437.442 milioni di euro su un totale di spese finali pari a 466.909 milioni di euro, con una incidenza del 93,76 per cento, definiti nell'ambito delle spese correnti e in conto capitale.
A tale ultimo proposito, si segnala che nella relazione all’Aula del Senato sul disegno di legge di bilancio (A.S. 1817 A), si sottolinei come le indicazioni della suddetta tabella 3 concernente l’analisi degli oneri giuridicamente obbligatori per missioni destino molte perplessità, posto che se è prevedibile che la spesa corrente giuridicamente vincolante si aggiri intorno a percentuali comprese tra un minimo del 79,37 per cento ed un massimo del 100 per cento, non appare altrettanto plausibile che l’80-90 per cento della spesa in conto capitale sia vincolata, con l’eccezione vistosa delle Missioni 5 (difesa e sicurezza del territorio) e 20 (tutela della salute). In tale sede si è inoltre rilevato come un tale livello di rigidità del bilancio non consenta alcuna revisione della spesa né alcuna politica redistributiva.
Come accennato, al di sotto dei Macroaggregati si collocano i Centri di responsabilità amministrativa.
L’articolazione del Bilancio per Centri di responsabilità è prevista dalla vigente legislazione la quale, all’articolo 2, comma 2, della legge n. 468 del 1978 prevede l’articolazione per “centri di responsabilità amministrativa, cui è affidata la relativa gestione”. Il principio è confermato dall’articolo 1 del D.Lgs. n. 297 del 1997, il quale prevede che le unità previsionali di base costituiscono “l’insieme organico delle risorse finanziarie affidate alla gestione di un unico centro di responsabilità amministrativa”.
Nell’ambito della riclassificazione operata, i Programmi sono stati definiti con riferimento alle attività effettivamente svolte, non alle strutture attualmente esistenti all’interno dei Ministeri; vi sono pertanto casi nei quali più Centri di responsabilità partecipano ad un singolo Programmaattraverso lo svolgimento di specifiche attività che concorrono, in sostanza, al raggiungimento di obiettivi rientranti in uno stesso Programma[28].
Al riguardo, si segnala che nella audizione dinanzi alle Commissioni Bilancio congiunte di Camera e Senato del 9 ottobre 2007, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, nelriassumere le criticità del Bilancio riclassificato, ha, tra l’altro, sottolineato:
§ l’insufficiente coerenza tra le strutture del Bilancio (i Programmi) e l’organizzazione amministrativa ( i Centri di responsabilità);
§ l’eccessiva frammentazione dei Programmi tra più Centri di responsabilità;
l’eccessiva eterogeneità delle dimensioni dei Programmi.
I Centri di responsabilità sono peraltro esposti a fini meramente conoscitivi, poiché, come precisato, l’unità elementare di voto è quella dei Macroaggregati.
La costruzione delle Missioni e dei Programmi risulta condizionata dall’attuale ripartizione di competenze nell’ambito delle strutture amministrative, per comprensibili esigenze di continuità gestionale. Ciò implica che il criterio di omogeneità funzionale che dovrebbe presiedere alla definizione delle Missioni e dei Programmi è stato rispettato solo parzialmente. Permane infatti l’asimmetria fra Bilancio “politico” (quello oggetto di approvazione parlamentare) e Bilancio “gestionale” (quello che guida la concreta gestione delle risorse da parte delle amministrazioni), la quale potrà essere completamente superata quando alla riclassificazione in senso funzionale corrisponderà la complessiva riforma delle strutture amministrative, che dovrebbe determinare, nella logica riformatrice del Governo, una completa corrispondenza fra Programmi d’azione inseriti nel Bilancio e Centri di responsabilità affidati alla gestione di un unico dirigente. La riclassificazione operata offre, in tal senso, a tutte le Amministrazioni centrali, l'opportunità di reimpostare la propria organizzazione, rivedendo strutture, responsabilità e attività svolte, identificando nel contempo le possibili sinergie, duplicazioni o sovrapposizioni di attività tra i diversi Centri di responsabilità amministrativa e Ministeri.
Nelle more del completamento del processo di riforma il disegno di legge di Bilancio per il 2008 ha peraltro introdotto talune disposizioni volte ad accrescere sensibilmente la flessibilità gestionale del Bilancio.
Si tratta di una esigenza emersa con forza negli ultimi anni, stante la rigidità dell’attuale Bilancio - che è il risultato di centinaia di leggi che si sono stratificate nel tempo e che spesso definiscono minuziosamente le modalità di impiego delle risorse (attivando migliaia di diversi capitoli di spesa) – che in quanto tale non incentiva un uso efficiente delle risorse, posto che quelle eventualmente risparmiate non possono essere utilizzate facilmente in altri impieghi se non con modifiche normative difficili da conseguire.
La tendenza, recentemente manifestatasi, a concedere ai Ministeri di spesa una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse si colloca peraltro nell’ambito della speculare tendenza a introdurre meccanismi di contenimento generalizzato della spesa, per la cui sostenibilità è apparsa necessaria la previsione di una maggiore flessibilità gestionale.
Per quanto concerne le norme di flessibilità contenute nel disegno di legge di bilancio per il 2008, si segnala, in particolare, l’articolo 22, comma 22, il quale dispone che, ai fini di assicurare alle Amministrazioni la necessaria flessibilità nella gestione delle risorse a seguito della ristrutturazione del Bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad effettuare con propri decreti - da comunicare alle Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti per la registrazione - variazioni compensative tra capitoli della medesima unità previsionale di base di parte corrente «funzionamento, interventi, oneri comuni, oneri del debito pubblico» e di conto capitale «investimenti e oneri comuni», che sono stati frazionati per la loro allocazione sui diversi programmi dello stesso stato di previsione. Inoltre, ai sensi del successivo comma 23, i Ministri competenti, nell’ambito dei programmi concernenti i propri stati di previsione, sono inoltre autorizzati ad effettuare, con propri decreti da comunicare al Ministero dell’economia e delle finanze, anche con evidenze informatiche, eventuali variazioni compensative per la stessa categoria economica tra i capitoli di spese discrezionali relativi ai programmi medesimi, allocati nei diversi centri di responsabilità amministrativa. Tali variazioni non devono peraltro comportare alterazioni dei saldi di indebitamento netto e fabbisogno[29].
Come accennato, a seguito della nuova classificazione del Bilancio, in ciascun stato di previsione si prevede una esposizione che, attraverso le Missioni, i Programmi, i Macroaggregati - cui si aggiungono le analisi che si ritrovano nella parte illustrativa e tecnica del Bilancio, costituita dagli allegati a ciascuno stato di previsione - consente di identificare chiaramente le funzioni e gli obiettivi generali che lo Stato si prefigge di conseguire con la spesa pubblica.
La struttura del documento di Bilancio per la decisione non si discosta dall’impostazione adottata degli anni precedenti.
Il documento, infatti, si articola nelle consuete 19 tabelle (gli stati di previsione): la prima riguarda l’Entrata, le seguenti, dalla n. 2 alla n. 19, i singoli stati di previsione della spesa dei Ministeri.
Esso contiene inoltre l’insieme di “elenchi”, “riassunti”, “riepiloghi” e “tavole” che tendono a migliorare la lettura dei dati e, nel contempo, a fornire più immediatezza alla comprensione delle grandi cifre del bilancio.
Per quanto concerne gli allegati tecnici al disegno di legge di bilancio, essi sono costituiti dalle tabelle relative agli stati di previsione di ciascun Ministero.
La parte iniziale delle predette tabelle è rappresentata dalla Nota preliminare, che ha la funzione di illustrare i criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni di spesa in coerenza con i criteri ed i parametri indicati nel DPEF[30].
Le Note preliminari si inseriscono pertanto nel quadro della definizione sia delle finalità da perseguire che delle risorse dirette a realizzarle, al fine di valorizzare l’allocazione delle risorse finanziarie pubbliche verso i risultati da raggiungere.
Nelle Note sono indicate, da parte di ciascun Ministro, le priorità – in coerenza con le scelte di politica economica definite sulla base dello scenario macroeconomico, finanziario ed istituzionale della vigente legislazione di settore - delle iniziative legislative in itinere o in progetto, e individuati gli obiettivi che le Amministrazioni intendono conseguire con riferimento ai propri Programmi, nonché gli indicatori di efficienza ed efficacia che si intendono utilizzare per valutare i risultati.
Gli obiettivi, definiti da ciascun Ministro su proposta dei Centri di responsabilità amministrativa, devono rappresentare le politiche pubbliche di settore di interesse del Ministero, coerenti con le priorità politiche scaturenti dai Programmi dell’amministrazione.
Per quanto concerne la struttura contabile dell’allegato tecnico di ciascun stato di previsione, essa indica, disaggregati per capitolo, i contenuti di ciascuna unità previsionale di base (Macroaggregato) e il carattere giuridicamente obbligatorio e/o discrezionale della relativa spesa.
Tramite i capitoli, individuati nell’ambito di ciascun Centro di responsabilità amministrativa, si ha il collegamento con la classificazione economica e funzionale COFOG, al terzo livello (Divisioni – Gruppi – Classi), cui si procede attraverso l’indicazione percentuale sottostante a ciascun capitolo di spesa in relazione alle finalità perseguite con le rispettive somme stanziate.
La struttura contabile, per ogni stato di previsione, ricalca quella già illustrata, secondo la sequenza: Missioni → Programmi → Macroaggregati → Centri di responsabilità amministrativa → Capitoli.
Lo stato di previsione di ogni Ministero presenta, inoltre, una scheda di analisi “Unità previsionale di base – Macroaggregato” per ciascun Programma. Tale scheda fornisce specifiche informazioni contabili, rilevanti dal punto di vista conoscitivo, concernenti gli stanziamenti ivi previsti.
La scheda è così strutturata:
§ Indicazione della Missione del Ministero;
§ Indicazione del Programma, con la descrizione delle attività sottostanti;
§ Dettaglio contabile delle Unità previsionali di base, con la distinzione, al loro interno, della tipologia di spesa, a seconda che si tratti di: spese discrezionali, oneri inderogabili, spese predeterminate per legge o fattore legislativo.
Relativamente alle spese discrezionali viene riportata la quota vincolata (indicata con asterisco), cioè connessa a obbligazioni giuridicamente perfezionate, che impegnano quota parte dello stanziamento e lo rendono non assoggettabile a riduzioni senza causare l’insorgenza di nuovi debiti. Gli stanziamenti previsti, vengono distinti, a loro volta, per competenza, cassa e residui.
Nell’ambito dei fattori legislativi, vengono, infine, indicate le norme autorizzative su cui si fondano le previsioni di spesa, con il relativo importo. Come accennato, tale indicazione costituisce una innovazione rispetto agli anni precedenti, nell’ottica del perseguimento di una maggiore trasparenza sulla metodologia di costruzione del bilancio di previsione a legislazione vigente.
Nell’ambito della riclassificazione operata il collegamento con il Bilancio gestionale è assicurato mediante la ripartizione dei capitoli per Missioni e Programmi.
La legge di Bilancio, definitivamente approvata, sarà infatti accompagnata, conte di consueto, dal cosiddetto "Bilancio per capitoli", pubblicato con apposito Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma dell'art. 1, comma 2, L. 94/1997.
La funzione che viene di fatto riconosciuta a tale Bilancio gestionale è quella di fornire lo strumento contabile, a disposizione del titolare del Centro di responsabilità amministrativa, per la gestione e la rendicontazione delle risorse finanziarie attribuite.
Il Bilancio gestionale continuerà ad essere strutturato per Centri di responsabilità e, nell’ambito degli stessi, per Missioni, Programmi, macroaggregati e capitoli, a loro volta disaggregati in ulteriori entità contabili, costituite dai piani gestionali.
Il c.d. “il Bilancio per capitoli" assumerà quindi la seguente struttura gestionale:
§ Missioni
§ Programmi
§ Macroaggregati
§ Centro di responsabilità amministrativa
§ Capitoli
Piani gestionali.
Nel caso in cui più Centri di responsabilità concorrano al medesimo Programma occorrerà peraltro un coordinamento all’interno dei singoli Ministeri. Sul punto, la citata circolare del MEF del 5 giugno 2007, sottolinea l’opportunità di una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma, l’istituzione della figura del “coordinatore di programma”.
Nel quadro della riclassificazione del Bilancio dello Stato sopra descritta, riferita in particolare al versante della spesa, si é operata anche la revisione dello stato di previsione dell'entrata, al fine di armonizzarlo alla nuova struttura, migliorando nel contempo il livello qualitativo delle informazioni fornite dal documento.
Nell'occasione, si è operato un avvicinamento della classificazione ai principi posti alla base dei criteri SEC 95, rispettando peraltro le peculiarità connesse all'inquadramento nell'ambito del Bilancio dello Stato.
La nuova classificazione dell'entrata è articolata su quattro livelli di aggregazione.
Nel primo livello si ha una suddivisione per i quattro titoli:
1) entrate tributarie;
2) entrate extra tributarie;
3) entrate derivanti da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e dalla riscossione di crediti;
4) entrate derivanti dall'accensione di prestiti.
Al secondo livello è stata introdotta la distinzione tra entrate ricorrenti ed entrate non ricorrenti, di particolare rilevanza per la finanza pubblica ai fini della valutazione, per il rispetto del Patto di Stabilità e crescita, dei conti pubblici (in particolare dell’indebitamento strutturale, al netto del ciclo e delle una tantum) da parte dei competenti organismi comunitari.
Nel terzo livello è evidenziata la tipologia dell'entrata: per le tributarie, le voci sono costituite dai tributi più importanti (IRE, IRES, IVA), ovvero raggruppamenti di tributi aventi caratteristiche analoghe (ad esempio, imposte sostitutive, imposte sui generi di monopolio, ecc.); per i restanti titoli, è indicata la tipologia del provento per aggregati più o meno ampi (ad esempio, proventi speciali, redditi da capitale, entrate derivanti da servizi resi dall' amministrazione statale, ecc.).
Per il quarto livello, nelle entrate tributarie si distinguono gli introiti relativi ai singoli tributi in " entrate derivanti dall'attività ordinaria di gestione" ed "entrate derivanti dall'attività di accertamento e controllo", come già previsto nella struttura in essere nel Bilancio di previsione 2007. La suddivisione in parola consente di individuare, tra le entrate relative ad un determinato tributo o aggregato di tributi, la quota che si riferisce ai versamenti effettuati spontaneamente dai contribuenti dalla quota correlata all'attività di accertamento e controllo svolta dagli uffici finanziari, finalizzata alla lotta all'evasione. Nei restanti titoli, al quarto livello, che rappresenta le poste da sottoporre al voto delle Camere, vengono indicate le voci di dettaglio dei proventi che rientrano nelle tipologie di introiti individuate al terzo livello. Si riporta di seguito lo schema sintetico.
ENTRATE
§ Titoli I livello:
- Tributarie
- Extra Tributarie
- Alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti
- Accensione prestiti
§ Natura II livello:
- Entrate ricorrenti
- Entrate non ricorrenti
§ Unità di III livello
- Tipologia dell'entrata
§ Unità di IV livello (unità di voto parlamentare)
- Attività/Proventi
Come sopra accennato, si ricorda che a seguito della riclassificazione, le unità di voto inerenti l’entrata sono passate da 164 nel 2007 a 60.
Il quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione per il 2008 a legislazione vigente (A.S. 1818) evidenzia i seguenti importi:
BLV 2008 (A.S. 1818) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate
finali |
458.234 |
431.966 |
(2) Spese finali |
466.909 |
488.328 |
(3=1-2) Saldo netto da finanziare |
8.675 |
56.362 |
Il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008, in termini di competenza e al netto delle regolazioni contabili e debitorie e dei rimborsi IVA, prevede entrate finali per 458.234 milioni e spese finali per 466.909 milioni di euro.
Il saldo netto da finanziare, corrispondente alla differenza tra le entrate finali e le spese finali, risulta, in termini di competenza e al netto delle regolazioni debitorie e contabili e dei rimborsi IVA, pari a 8.675 milioni di euro.
Per quanto riguarda il bilancio di cassa, il saldo netto da finanziare risulta pari a 56.362 milioni di euro.
Al lordo delle regolazioni contabili e debitorie, il disegno di legge di bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818) prevede:
BLV 2008 (A.S. 1818) |
||
|
Competenza |
Cassa |
(1) Entrate
finali |
491.244 |
464.975 |
(2) Spese finali |
508.969 |
530.402 |
(3=1-2) Saldo netto da finanziare |
17.725 |
65.426 |
Le regolazioni contabili e debitorie e i rimborsi IVA iscritti nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 ammontano, per quanto concerne le entrate, a 33.010 milioni di euro e, per quanto concerne le spese, a 42.060 milioni di euro.
Nella successiva Tavola sono posti a raffronto, in termini di competenza, per quanto concerne le entrate finali, le spese finale e i saldi di bilancio, le previsioni iniziali del bilancio per il 2007, le previsioni contenute nel disegno di legge di assestamento, come presentato dal Governo (A.S. 1679) e come modificato dal D.L. n. 81/2007[31] e le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 (A.S. 1818).
Il raffronto è effettuato con i dati al netto delle regolazioni debitorie e contabili.
(Valori in milioni di euro)
|
Bilancio di previsione 2007 |
Assestato |
Assestato |
B.L.V. |
Entrate finali |
432.304 |
439.882 |
440.301 |
458.234 |
Tributarie |
404.669 |
412.072 |
412.492 |
427.376 |
Extratributarie |
25.497 |
25.671 |
25.670 |
28.604 |
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
2.139 |
2.139 |
2.139 |
2.254 |
Spese finali |
455.277 |
458.689 |
463.083 |
466.909 |
Spese correnti |
414.558 |
417.643 |
420.410 |
421.860 |
- Spese correnti al netto interessi |
340.508 |
342.228 |
344.988 |
343.249 |
- Interessi |
74.050 |
75.415 |
75.422 |
78.611 |
Spese conto capitale |
40.719 |
41.045 |
42.673 |
45.049 |
Rimborso prestiti |
189.099 |
191.194 |
191.194 |
198.212 |
Spese Complessive |
644.376 |
649.882 |
654.277 |
665.121 |
Saldo netto da finanziare |
22.972 |
18.807 |
22.781 |
8.675 |
Risparmio pubblico |
15.607 |
20.100 |
17.752 |
34.120 |
Avanzo primario |
51.078 |
56.609 |
52.640 |
69.937 |
Ricorso al mercato (*) |
224.591 |
212.310 |
223.285 |
215.937 |
(*) Il ricorso al mercato è calcolato al lordo delle regolazioni debitorie e contabili.
Le previsioni del bilancio a legislazione vigente per il 2008 registrano una sostanziale riduzione del saldo netto da finanziare rispetto al disegno di legge di assestamento per il 2007, nell’importo di 14,1 miliardi di euro, passando dai 22,8 miliardi dell’assestato 2007, come integrato dal citato D.L. n. 81, agli 8,7 miliardi del BLV 2008.
Il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007 come modificato dal D.L. n. 81/2007, un incremento sia delle entrate finali, di circa 18 miliardi, che delle spese finali di circa 3,8 miliardi di euro.
In particolare, per le entrate finali, l’incremento rispetto alle previsioni assestate per il 2007, è per la gran parte determinato dall’incremento di circa 14,9 miliardi di euro delle entrate tributarie e di 2,9 miliardi delle entrate extratributarie.
Riguardo alle spese finali iscritte nel bilancio a legislazione vigente per il 2008, quelle di parte corrente registrano, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento di 1,4 miliardi di euro e quelle in conto capitale di circa 2,4 miliardi.
Nell’ambito delle spese correnti, il bilancio a legislazione vigente per il 2008 evidenzia, rispetto al bilancio assestato 2007, un incremento della spesa per interessi di 3,2 miliardi di euro.
La tavola seguente illustra la ripartizione delle spese finali del bilancio dello Stato, ripartite per categorie, secondo la classificazione economica, al netto delle regolazioni debitorie e contabili, evidenziando il raffronto tra il dato assestato 2007 e il dato a legislazione vigente per il 2008 e indicandone anche la variazione percentuale.
SPESE FINALI DEL BILANCIO DELLO STATO
(competenza-
valori in milioni di euro)
CATEGORIE |
ASS. 2007 |
BLV 2008 |
Var. % |
Redditi da lavoro dipendente |
85.962 |
86.864 |
1,0 |
Consumi intermedi |
10.781 |
9.917 |
-9,9 |
Imposte pagate sulla produzione |
4.485 |
4.529 |
1,0 |
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
191.588 |
193.012 |
0,7 |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
4.105 |
3.895 |
-5,1 |
Trasferimenti correnti a imprese |
5.952 |
4.564 |
-23,3 |
Trasferimenti all'estero |
2.215 |
1.682 |
-24,1 |
Risorse proprie CEE |
17.400 |
15.800 |
-9,2 |
Interessi passivi e redditi da capitale |
75.422 |
78.612 |
4,2 |
Poste correttive e compensative |
14.983 |
14.054 |
-6,2 |
Ammortamenti |
841 |
847 |
0,7 |
Altre uscite correnti |
6.675 |
8.285 |
24,1 |
Totale Spese Correnti |
420.410 |
421.860 |
0,3 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
5.758 |
6.070 |
5,4 |
Contributi agli investimenti ad amministrazioni pubbliche |
18.004 |
20.407 |
13,3 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
8.840 |
8.863 |
0,3 |
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private |
91 |
68 |
-25,3 |
Contributi agli investimenti a estero |
354 |
175 |
-50,6 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
8.830 |
9.115 |
3,2 |
Acquisizioni di attività finanziarie |
797 |
350 |
-56,1 |
Totale spese Conto Capitale |
42.674 |
45.049 |
5,6 |
Totale Spese Finali |
463.084 |
466.909 |
0,8 |
Come si rileva nella relazione illustrativa del disegno di legge (A.S 1818), che analizza il raffronto tra i dati a legislazione vigente 2008 e quelli del disegno di legge di assestamento 2007, integrato dal D.L. n. 81, si rileva un incremento delle spese correnti rispetto al 2007 pari a 1.450 milioni di euro.
La variazione delle spese correnti ha riguardato i seguenti comparti:
- redditi da lavoro dipendente (+902 milioni);
- trasferimenti ad amministrazioni pubbliche (1.424 milioni), in particolare dei trasferimenti alle amministrazioni locali (+882 milioni) quale risultante dei maggiori trasferimenti alle regioni per 2.305 milioni e dei minori trasferimenti ai comuni per 2.225 milioni;
- trasferimenti ad enti di previdenza (+1.153 milioni);
- interessi (+3.189 milioni) dovuti all’andamenti dei tassi.
Presentano invece una riduzione, rispetto al 2007, i seguenti comparti di spesa:
- trasferimenti ad imprese (-1.388 milioni);
- consumi intermedi (-1.064 milioni);
- finanziamento al bilancio dell'Unione Europea (-1.600 euro).
Le spese in conto capitale
Le previsioni per il 2008 evidenziano complessivamente un incremento pari a 2.374 milioni di euro della spesa in conto capitale, che passa dai 42,7 miliardi dell’assestamento 2007 ai 45 miliardi del bilancio a legislazione vigente 2008.
|
Residui |
Competenza 2008 |
Massa
acquisibile/ |
Cassa 2008 |
Coeff. |
|
1 |
2 |
3 (1+2) |
4 |
5= 4/3 |
Entrate finali |
155.653 |
458.234 |
613.887 |
431.966 |
70,4 |
- Tributarie |
88.820 |
427.376 |
516.196 |
408.100 |
79,1 |
- Extratributarie |
66.786 |
28.604 |
95.390 |
21.612 |
22,7 |
- Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
47 |
2.254 |
2.301 |
2.254 |
97,9 |
|
|||||
Spese finali |
78.166 |
467.909 |
545.074 |
488.328 |
89,6 |
Spese correnti al netto interessi |
29.464 |
343.248 |
372.713 |
359.639 |
96,5 |
Interessi |
583 |
78.612 |
79.194 |
78.654 |
99,3 |
Totale Spese correnti |
30.047 |
421.860 |
451.907 |
438.293 |
97,0 |
Spese conto capitale |
48.119 |
45.049 |
93.167 |
50.035 |
53,7 |
Il bilancio di cassa per l'anno 2008 reca, al netto di regolazioni debitorie e contabili, previsioni di incassi e pagamenti pari, rispettivamente, a 432 miliardi e 488 miliardi di euro.
La massa acquisibile e la massa spendibile (risultante dalla somma dei residui presunti al 31 dicembre 2007 e la previsione di competenza BLV 2008) vengono indicate, rispettivamente, in 613,9 miliardi e 545 miliardi.
I coefficienti di realizzazione espressi dal raffronto dei flussi di cassa previsti con i corrispondenti potenziali risultano pari al 70,4 per cento per le entrate finali ed al 89,6 per cento per le spese finali.
Di seguito si riportano le variazioni risultanti dagli emendamenti al disegno di legge di bilancio approvati dalla 5a Commissione del Senato.
L’Assemblea non ha apportato alcuna variazione.
(dati in euro)
Tab. 2 - Economia e finanze |
|||
Emendamento |
UPB |
Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB |
Competenza |
2.Tab. 2.12-5 |
1.3.1 |
Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Guardia di finanza - Funzionamento |
+89.698 |
2.Tab. 2.12-5 |
5.1.1 |
Ordine pubblico e sicurezza (7)- Guardia di finanza - Funzionamento |
+50.346 |
2.Tab. 2.12-5 |
25.2.3 |
Fondi da ripartire (34) – Ragioneria generale dello Stato – Oneri comuni di parte corrente |
-140.044 |
|
|
Conseguentemente introduce il comma 22 all’articolo 2 del d.d.l di bilancio fissando in 50 unità il numero massimo di ufficiali ausiliari del Corpo della Guardia di finanza da mantenere in servizio nel 2008. |
|
2.Tab. 2.20-5 |
3.1.1 |
Italia nell’Europa e nel Mondo (4) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento |
-120.000 |
2.Tab. 2.24-5 |
24.1.1 |
Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Dipartimento amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro – Funzionamento |
-10.000.000 |
2.Tab. 11.10-5 |
1.2.1 |
Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) - Ragioneria generale dello Stato – Funzionamento |
-1.000.000 |
Tab. 8 - Interno |
|||
Emendamento |
UPB |
Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB |
Competenza |
2.Tab. 2.24-5 |
3.2.1 |
Ordine pubblico e sicurezza (7) – Dipartimento della pubblica sicurezza - Funzionamento |
+10.000.000 |
Emendamento |
UPB |
Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB |
Competenza |
2.Tab. 11.9-5 |
4.1.1 |
Servizi generali per le amministrazioni pubbliche (32) – Gabinetto del Ministro - Funzionamento |
-100.000 |
Tab. - 15 Salute |
|||
Emendamento |
UPB |
Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB |
Competenza |
2.Tab. 11.10-5 |
1.4.1 |
Tutela della salute (20) – Dipartimento dell’innovazione - Funzionamento |
+1.000.000 |
Tab. 17 - Università e ricerca |
|||
Emendamento |
UPB |
Missione/Centro di responsabilità /Denominazione UPB |
Competenza |
2.Tab. 2.20-5 |
2.2.1 |
Ricerca e innovazione (17) Ricerca di base – Dipartimento per l’università - Funzionamento |
+120.000 |
2.Tab. 11.9-5 |
2.1.1 |
Ricerca e innovazione (17) Ricerca applicata – Dipartimento per l’università - Funzionamento |
+100.000 |
Il Governo ha presentato nel corso dell’esame al Senato due Note di variazioni:
§ la I Nota di variazioni (A.S. 1818-bis) provvede a trasporre nel bilancio a legislazione vigente per il 2008 gli effetti contabili del D.L. n. 159/2007, recante “Interventi urgenti in materia economico-finanziaria per lo sviluppo e l’equità sociale”, dichiarato collegato alla manovra di finanza pubblica per il 2008. Tali effetti interessano gli stati di previsione dell’entrata (Tabella 1), del Ministero dell’economia e delle finanze (Tabella 2), dello sviluppo economico (Tabella 3) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Tabella 4), del Ministero dell’interno (Tabella 8); del Ministero dell’ambiente (Tabella 9);
§ la II Nota di variazioni (A.S. 1818-ter) trasferisce nel bilancio a legislazione vigente come modificato dalla I Nota gli effetti del disegno di legge finanziaria come approvato dal Senato e degli emendamenti approvati dal Senato direttamente al disegno di legge di bilancio.
Conseguentemente, il bilancio a legislazione vigente 2008, come integrato dalle due Note di variazioni, al lordo delle regolazioni debitorie e dei rimborsi IVA, viene ad essere così determinato:
(competenza – milioni di euro)
|
BLV 2008 |
I Nota |
Differenza I Nota/BLV |
II Nota |
Differenza |
Differenza |
Entrate finali |
491.244 |
491.289 |
45 |
491.471 |
182 |
227 |
Tributarie |
460.386 |
460.414 |
28 |
459.706 |
-708 |
-680 |
Extratributarie |
28.604 |
28.621 |
17 |
29.511 |
890 |
907 |
Entrate per alienazione e ammort. beni patrimoniali |
2.254 |
2.254 |
- |
2.254 |
- |
- |
Spese finali |
508.969 |
508.995 |
26 |
535.185 |
26.190 |
26.216 |
Spese correnti |
458.220 |
458.251 |
31 |
468.251 |
10.000 |
10.031 |
- Spese correnti al netto interessi |
379.608 |
|
1 |
|
2 |
3 |
- Interessi |
78.612 |
78.612 |
- |
78.616 |
4 |
4 |
Spese conto capitale |
50.749 |
50.744 |
-5 |
66.933 |
16.189 |
16.184 |
Rimborso prestiti |
198.212 |
198.212 |
- |
198.212 |
- |
- |
Spese complessive |
707.181 |
707.207 |
26 |
733.397 |
26.190 |
26.216 |
Saldo netto da finanziare |
17.725 |
17.705 |
-20 |
43.714 |
26.009 |
25.989 |
Risparmio pubblico |
30.770 |
30.785 |
15 |
20.965 |
-9.820 |
-9.805 |
Tavola I Evoluzione della spesa finale dei singoli stati di previsione e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola II Evoluzione della spesa finale per categorie e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola III Le spese complessive per funzioni-obiettivo e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola IV Andamento della spesa finale delle unità previsionali di base (III livello) e incidenza percentuale sul bilancio dello Stato;
Tavola V Andamento delle Missioni ed incidenza percentuale sulle spese complessive del bilancio dello Stato
Tutti i dati delle spese sono al lordo dei rimborsi IVA e delle regolazioni debitorie.
I dati del disegno di legge di assestamento 2007 sono riferiti al testo approvato dal Senato (A.C. 3170).
(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
|
Rendiconto 2006 |
2007 |
2008 |
||||||||
Previsioni definitive |
Impegni di spesa |
% |
Assestato |
% |
BLV |
% |
I Nota |
% |
II Nota |
% |
|
Redditi da lavoro dipendente |
85.642 |
88.213 |
18,9 |
85.720 |
17,3 |
86.863 |
17,1 |
86.864 |
17,1 |
88.972 |
16,6 |
Consumi intermedi |
12.593 |
12.163 |
2,6 |
10.813 |
2,2 |
9.916 |
1,9 |
9.916 |
1,9 |
9.882 |
1,8 |
Imposte pagate sulla produzione |
4.667 |
4.844 |
1,0 |
4.488 |
0,9 |
4.529 |
0,9 |
4.529 |
0,9 |
4.525 |
0,8 |
Trasferimenti correnti ad amministrazioni pubbliche |
183.939 |
182.512 |
39,1 |
191.079 |
38,5 |
193.012 |
37,9 |
193.014 |
37,9 |
199.456 |
37,3 |
Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private |
4.920 |
4.668 |
1,0 |
4.075 |
0,8 |
3.896 |
0,8 |
3.898 |
0,8 |
4.101 |
0,8 |
Trasferimenti correnti a imprese |
4.739 |
4.598 |
1,0 |
5.730 |
1,2 |
4.564 |
0,9 |
4.564 |
0,9 |
4.202 |
0,8 |
Trasferimenti all'estero |
1.739 |
1.576 |
0,3 |
1.945 |
0,4 |
1.682 |
0,3 |
1.682 |
0,3 |
1.938 |
0,4 |
Risorse proprie cee |
15.850 |
14.577 |
3,1 |
16.100 |
3,2 |
15.800 |
3,1 |
15.800 |
3,1 |
15.800 |
3,0 |
Interessi passivi e redditi da capitale |
75.695 |
70.801 |
15,2 |
75.415 |
15,2 |
78.612 |
15,4 |
78.612 |
15,4 |
78.616 |
14,7 |
Poste correttive e compensative |
46.750 |
43.274 |
9,3 |
44.428 |
8,9 |
50.214 |
9,9 |
50.214 |
9,9 |
50.232 |
9,4 |
Ammortamenti |
840,0 |
163,0 |
0,0 |
841 |
0,2 |
847 |
0,2 |
847 |
0,2 |
847 |
0,2 |
Altre uscite correnti |
2.184 |
751 |
0,2 |
6.105 |
1,2 |
8.285 |
1,6 |
8.311 |
1,6 |
9.680 |
1,8 |
Totale spese correnti |
439.558 |
428.140 |
91,7 |
446.739 |
90,0 |
458.220 |
90,0 |
458.251 |
90,0 |
468.251 |
87,5 |
Investimenti fissi lordi e acquisti di terreni |
4.196 |
4.138 |
0,9 |
5.759 |
1,2 |
6.070 |
1,2 |
6.071 |
1,2 |
6.270 |
1,2 |
Contributi investimenti ad amministrazioni pubbliche |
14.817 |
14.769 |
3,2 |
17.501 |
3,5 |
20.407 |
4,0 |
20.407 |
4,0 |
24.780 |
4,6 |
Contributi agli investimenti ad imprese |
10.223 |
10.107 |
2,2 |
8.140 |
1,6 |
8.863 |
1,7 |
8.863 |
1,7 |
10.357 |
1,9 |
Contributi agli investimenti a famiglie e istituzioni sociali private |
130 |
130 |
0,0 |
91 |
0,0 |
68 |
0,0 |
68 |
0,0 |
110 |
0,0 |
Contributi agli investimenti a estero |
399 |
399 |
0,1 |
354 |
0,1 |
175 |
0,0 |
175 |
0,0 |
215 |
0,0 |
Altri trasferimenti in conto capitale |
9.190 |
8.626 |
1,8 |
17.535 |
3,5 |
14.816 |
2,9 |
14.810 |
2,9 |
15.681 |
2,9 |
Acquisizioni di attività finanziarie7 |
868 |
784 |
0,2 |
370 |
0,1 |
350 |
0,1 |
350 |
0,1 |
9.520 |
1,8 |
Totale spese conto capitale |
39.823 |
38.953 |
8,3 |
49.750 |
10,0 |
50.749 |
10,0 |
50.744 |
10,0 |
66.933 |
12,5 |
Totale spese finali |
479.381 |
467.093 |
100 |
496.489 |
100 |
508.969 |
100 |
508.995 |
100 |
535.185 |
100 |
(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
|
Rendiconto 2006 |
2007 |
2008 |
||||||
|
Previsioni definitive |
Impegni di spesa |
% |
Assestato |
% |
BLV |
% |
II Nota |
% |
1 -Servizi generali delle pubbliche amministrazioni |
234.367 |
225.326 |
48,2 |
445.383 |
64,8 |
465.195 |
65,8 |
481.600 |
65,7 |
2 – Difesa |
19.291 |
19.319 |
4,1 |
19.679 |
2,9 |
18.564 |
2,6 |
18.514 |
2,5 |
3 -Ordine pubblico e sicurezza |
23.717 |
23.437 |
5,0 |
20.977 |
3,1 |
21.003 |
3,0 |
20.981 |
2,9 |
4 -Affari economici |
50.450 |
48.272 |
10,3 |
55.138 |
8,0 |
56.430 |
8,0 |
62.600 |
8,5 |
5 -Protezione dell'ambiente |
1.866 |
1.833 |
0,4 |
1.557 |
0,2 |
1.406 |
0,2 |
1.988 |
0,3 |
6 -Abitazioni e assetto territoriale |
1.973 |
1.891 |
0,4 |
1.608 |
0,2 |
1.522 |
0,2 |
1.529 |
0,2 |
7 -Sanità |
11.910 |
11.706 |
2,5 |
13.064 |
1,9 |
10.928 |
1,5 |
11.936 |
1,6 |
8 -Attività ricreative, culturali e di culto |
12.798 |
9.832 |
2,1 |
10.289 |
1,5 |
9.927 |
1,4 |
10.033 |
1,4 |
9 – Istruzione |
52.651 |
55.848 |
12,0 |
50.517 |
7,3 |
50.218 |
7,1 |
51.213 |
7,0 |
10- Protezione sociale |
70.360 |
69.629 |
14,9 |
69.472 |
10,1 |
71.988 |
10,2 |
73.003 |
10,0 |
Spese complessive |
479.383 |
467.093 |
100 |
687.684 |
100 |
707.181 |
100 |
733.397 |
100 |
(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
|
Rendiconto 2006 |
2007 |
2008 |
||||||||
Previsioni definitive |
Impegni di spesa |
% |
Assestato |
% |
BLV |
% |
I Nota |
% |
II Nota |
% |
|
Funzionamento |
87.774 |
90.325 |
19,3 |
83.173 |
16,8 |
81.708 |
16,1 |
81.708 |
16,1 |
81.366 |
15,2 |
Interventi |
257.142 |
250.540 |
53,6 |
259.770 |
52,3 |
263.611 |
51,8 |
263.614 |
51,8 |
273.090 |
51,0 |
Oneri comuni |
17.330 |
14.856 |
3,2 |
26.688 |
5,4 |
33.687 |
6,6 |
33.715 |
6,6 |
34.578 |
6,5 |
Trattamenti di quiescenza |
1.164 |
1.187 |
0,3 |
1.104 |
0,2 |
soppresso |
|
|
- |
- |
- |
Oneri del debito pubblico |
76.147 |
71.232 |
15,3 |
76.005 |
15,3 |
79.214 |
15,6 |
79.214 |
15,6 |
79.218 |
14,8 |
Totale spese correnti |
439.557 |
428.140 |
91,7 |
446.740 |
90,0 |
458.220 |
90,0 |
458.251 |
90,0 |
468.252 |
87,5 |
Investimenti |
36.509 |
36.098 |
7,7 |
37.014 |
7,5 |
46.973 |
9,2 |
46.968 |
9,2 |
63.425 |
11,9 |
Altre spese in conto capitale |
492 |
413 |
0,1 |
122 |
0,0 |
122 |
0,0 |
122 |
0,0 |
122 |
0,0 |
Oneri comuni |
2.823 |
2.444 |
0,5 |
12.613 |
2,5 |
3.654 |
0,7 |
3.654 |
0,7 |
3.386 |
0,6 |
Totale conto capitale |
39.824 |
38.955 |
8,3 |
49.749 |
10,0 |
50.749 |
10,0 |
50.744 |
10,0 |
66.933 |
12,5 |
Totale spese finali |
479.381 |
467.095 |
100 |
496.489 |
100 |
508.969 |
100 |
508.995 |
100 |
535.185 |
100 |
(competenza – milioni di euro – dati al lordo delle regolazioni debitorie e contabili)
|
2008 |
||||||
MISSIONI |
BLV |
% |
I Nota |
% |
II Nota |
% |
Differenza |
1 - Organi costituzionali, a rilevanza costituzionale e Presidenza del Consiglio |
3.233 |
0,5 |
3.233 |
0,5 |
3.334 |
0,5 |
101 |
2 - Amministrazione generale |
353 |
0,0 |
353 |
0,0 |
352 |
0,0 |
-1 |
3 - Relazioni finanziarie autonomie territoriali |
100.023 |
14,1 |
100.023 |
14,1 |
112.792 |
15,4 |
12.769 |
4 - L'Italia in Europa e nel mondo |
24.048 |
3,4 |
24.048 |
3,4 |
27.205 |
3,7 |
3.157 |
5 - Difesa e sicurezza del territorio |
19.172 |
2,7 |
19.172 |
2,7 |
19.008 |
2,6 |
-164 |
6 – Giustizia |
7.275 |
1,0 |
7.275 |
1,0 |
7.268 |
1,0 |
-7 |
7 - Ordine pubblico e sicurezza |
9.422 |
1,3 |
9.425 |
1,3 |
9.321 |
1,3 |
-101 |
8 - Soccorso civile |
3.710 |
0,5 |
3.710 |
0,5 |
3.755 |
0,5 |
45 |
9 - Agricoltura e pesca |
1.255 |
0,2 |
1.255 |
0,2 |
1.364 |
0,2 |
109 |
10 - Energia e fonti energetiche |
59 |
0,0 |
59 |
0,0 |
59 |
0,0 |
- |
11 - Competitività e sviluppo imprese |
5.574 |
0,8 |
5.574 |
0,8 |
4.433 |
0,6 |
-1.141 |
12 - Regolazione dei mercati |
16 |
0,0 |
16 |
0,0 |
16 |
0,0 |
- |
13 - Diritto alla mobilità |
7.960 |
1,1 |
7.960 |
1,1 |
10.514 |
1,4 |
2.554 |
14 - Infrastrutture pubbliche e logistica |
3.778 |
0,5 |
3.778 |
0,5 |
3.914 |
0,5 |
136 |
15- Comunicazioni |
896 |
0,1 |
896 |
0,1 |
1.354 |
0,2 |
458 |
16 - Commercio internazionale |
234 |
0,0 |
234 |
0,0 |
268 |
0,0 |
34 |
17 - Ricerca ed innovazione |
3.968 |
0,6 |
3.968 |
0,6 |
4.060 |
0,6 |
92 |
18 - Sviluppo sostenibile |
1.017 |
0,1 |
1.017 |
0,1 |
1.665 |
0,2 |
648 |
19 - Casa e assetto urbanistico |
1.060 |
0,1 |
1.060 |
0,1 |
1.060 |
0,1 |
- |
20 - Tutela della salute |
702 |
0,1 |
702 |
0,1 |
881 |
0,1 |
179 |
21 - Tutela beni culturali |
1.380 |
0,2 |
1.380 |
0,2 |
1.633 |
0,2 |
253 |
22 - Istruzione scolastica |
41.609 |
5,9 |
41.609 |
5,9 |
41.583 |
5,7 |
-26 |
23 - Istruzione universitaria |
8.168 |
1,2 |
8.168 |
1,2 |
8.760 |
1,2 |
592 |
24 - Diritti sociali e solidarietà sociale |
24.046 |
3,4 |
24.046 |
3,4 |
24.234 |
3,3 |
188 |
25 - Politiche previdenziali |
66.903 |
9,5 |
66.908 |
9,5 |
68.559 |
9,3 |
1.656 |
26 - Politiche per il lavoro |
2.701 |
0,4 |
2.701 |
0,4 |
3.624 |
0,5 |
923 |
27 - Immigrazione |
1.427 |
0,2 |
1.427 |
0,2 |
1.486 |
0,2 |
59 |
28 - Sviluppo e riequilibrio territoriale |
4.545 |
0,6 |
4.539 |
0,6 |
5.489 |
0,7 |
944 |
29 - Politiche finanziarie e di bilancio |
65.007 |
9,2 |
65.004 |
9,2 |
65.125 |
8,9 |
118 |
30 - Giovani e sport |
902 |
0,1 |
902 |
0,1 |
958 |
0,1 |
56 |
31 - Turismo |
113 |
0,0 |
113 |
0,0 |
113 |
0,0 |
- |
32 - Servizi generali amministrazioni |
2.920 |
0,4 |
2.920 |
0,4 |
2.830 |
0,4 |
-90 |
33 - Fondi da ripartire |
17.286 |
2,4 |
17.312 |
2,4 |
19.961 |
2,7 |
2.675 |
34 - Debito pubblico |
276.417 |
39,1 |
276.417 |
39,1 |
276.421 |
37,7 |
4 |
TOTALE |
707.181 |
100,0 |
707.207 |
100,0 |
733.397 |
100,0 |
26.216 |
Come spiegato nella parte generale, il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2008 presenta una nuova formulazione rispetto al passato. Esso, infatti, non è più classificato per centri di responsabilità amministrativa, bensì per missioni e programmi di spesa.
La classificazione del bilancio per programmi ha l'obiettivo di realizzare una struttura dei documenti che:
- individui le finalità dell'azione pubblica e le risorse destinate a ciascuna di esse, per avere una decisione annuale che meglio realizzi le priorità politiche di intervento;
- contribuisca ad una decisione coerente con gli obiettivi di disciplina fiscale (con la responsabilizzazione dei Ministri di settore);
- promuova una gestione efficiente della spesa, intervenendo sui criteri di gestione amministrativa delle risorse (responsabilizzazione dei dirigenti).
Il bilancio 2008 presenta i seguenti livelli:
- Missione (ad esempio, Giustizia),
- Programma (ad esempio, Amministrazione penitenziaria),
- Macroaggregato (Funzionamento, Interventi, Oneri comuni di parte corrente e Investimenti), che costituisce la nuova unità di voto parlamentare (U.P.B.),
- Centro di responsabilità.
Il Ministero della giustizia è suddiviso nei seguenti cinque centri di responsabilità amministrativa:
- Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all’opera del Ministro: ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 2001, n. 315[32], per l'espletamento delle funzioni del Ministero sono istituiti i seguenti uffici di diretta collaborazione: a) Segreteria del Ministro; b) Segreterie dei Sottosegretari di Stato; c) Gabinetto del Ministro; d) Ufficio legislativo; e) Ispettorato generale; f) Servizio di controllo interno; g) Ufficio per il coordinamento dell'attività internazionale; h) Ufficio stampa ed informazione. Gli uffici di diretta collaborazione, ciascuno nell'ambito di propria competenza, esercitano le funzioni di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, collaborando alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonché alla relativa valutazione e alle connesse attività di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi dell'impatto normativo, all'analisi costi-benefìci e alla congruenza tra obiettivi e risultati.
- Affari di giustizia: il Dipartimento per gli affari di giustizia esercita le funzioni e i compiti inerenti le seguenti aree funzionali: gestione amministrativa della attività giudiziaria in ambito civile e penale; attività preliminare all'esercizio da parte del ministro delle sue competenze in materia processuale; casellario giudiziale; cooperazione internazionale in materia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza. Esso si articola in tre Direzioni generali: Giustizia civile (a sua volta suddiviso in tre uffici), Giustizia penale, (a sua volta suddiviso in tre uffici: Affari legislativi ed internazionali; Cooperazione internazionale; Grazie e casellario), Contenzioso e diritti umani (a sua volta diviso in due uffici)[33] .
- Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi: il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi esercita le funzioni e i compiti inerenti le seguenti aree funzionali: organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia; gestione amministrativa del personale amministrativo e dei mezzi e strumenti anche informatici necessari; attività relative alle competenze del ministro in ordine ai magistrati; studio e proposta di interventi normativi nel settore di competenza.
In altri termini, il Dipartimento in questione provvede a: (a) fornire all'Amministrazione giudiziaria i servizi e i mezzi finanziari connessi alla gestione delle risorse umane, con riguardo sia al personale amministrativo sia al personale di magistratura, nonché assicurare una razionale organizzazione degli uffici per un esercizio ottimale della giurisdizione, e (b) dotare gli uffici giudiziari di risorse strumentali e logistiche in modo da garantire il corretto funzionamento istituzionale della giustizia civile e penale. Il Dipartimento si articola nelle seguenti Direzioni generali[34]: Personale e formazione; Risorse materiali, beni e servizi; Bilancio e contabilità; Magistrati; Statistica.
- Amministrazione penitenziaria: il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (D.A.P.) esercita le funzioni e i compiti inerenti le seguenti aree funzionali: gestione amministrativa del personale e dei beni della amministrazione penitenziaria; svolgimento dei compiti relativi alla esecuzione delle misure cautelari, delle pene e delle misure di sicurezza detentive; svolgimento dei compiti previsti dalle leggi per il trattamento dei detenuti e degli internati. Il Dipartimento si articola in cinque Direzioni generali: Personale e formazione; Risorse materiali, beni e servizi; Bilancio e contabilità; Detenuti e trattamento; Esecuzione penale esterna.
- Giustizia minorile: il Dipartimento per la Giustizia minorile esercita le funzioni e i compiti inerenti le seguenti aree funzionali: svolgimento dei compiti assegnati dalla legge al ministero della giustizia in materia di minori e gestione amministrativa del personale e dei beni ad essi relativi. Esso si articola in tre Direzioni generali: Personale e formazione, Risorse materiali, beni e servizi, Attuazione dei provvedimenti giudiziari.
Un ulteriore centro di responsabilità amministrativa è l’amministrazione degli archivi notarili, che ha un proprio bilancio di sola cassa.
Al di sotto del centro di responsabilità si trovano i capitoli.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia comprende 3 missioni[35]:
- nella sua interezza, la missione n. 6, denominata Giustizia;
- pro quota, la missione n. 32, denominata Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche;
- pro quota, la missione n. 33, denominata Fondi da ripartire.
L'art. 1, comma 507, della legge finanziaria per il 2007 ha stabilito che fosse accantonata e resa indisponibile, in maniera lineare (cioè proporzionale), una quota pari a 4,6 miliardi di euro per il 2007, a 5 miliardi di euro per il 2008 e a 4,9 miliardi di euro per il 2009, delle dotazioni delle unità previsionali di base (UPB) iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento ad autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, relative a determinate categorie economiche.
Gli accantonamenti costituiscono nella sostanza riduzioni degli stanziamenti di bilancio, in quanto le somme accantonate e rese indisponibili sono destinate alla fine dell’anno ad andare in economia.
Al fine di assicurare un’adeguata flessibilità gestionale è stata prevista una procedura che consente di rimodulare, anno per anni, con decreto ministeriale, gli accantonamenti all’interno degli stati di previsione dei singoli Ministeri. In attuazione di tale previsione è stato emanato il DM 10 luglio 2007
La seguente tabella indica gli accantonamenti relativi al Ministero della Giustizia. Le cifre relative al 2007 sono tratte dall'allegato al suddetto decreto ministeriale; quelle per il 2008 ed il 2009 sono tratte dalla documentazione prodotta dal Governo nel corso della seduta della V Commissione bilancio della Camera del 3 novembre 2006[36].
|
2007 |
2008 |
2009 |
1. Gabinetto |
11.892.259 |
14.998.077 |
15.531.196 |
2. Affari di giustizia |
91.954.586 |
90.619.360 |
55.378.431 |
3. Organizzazione giudiziaria |
32.873.026 |
38.102.764 |
33.811.493 |
4. Amministrazione penitenziaria |
62.979.704 |
73.179.244 |
64.449.390 |
5. Giustizia minorile |
3.536.387 |
4.125.186 |
3.738.299 |
Totale |
203.235.962 |
221.024.631 |
172.908.808 |
Nel valutare gli stanziamenti per gli anni 2007 e 2008, si dovrà dunque tenere conto che spesso una parte dello stanziamento è in realtà accantonata e dunque indisponibile.
Va considerato, peraltro, che per il 2007, con il DL 81/2007 (L. 127/2007) recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, una parte degli stanziamenti già accantonati dal citato DM è stata disaccantonata e resa disponibile. In particolare, per quanto riguarda il Ministero della giustizia le somme messe di nuovo a disposizione (entrambe sulla UPB 4.1.2.1, Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti) sono state le seguenti: 12,44 milioni di euro per organizzazione e funzionamento del servizio sanitario e farmaceutico (cap. 1761-3) e 8,97 milioni di euro per mercedi ai detenuti cap. 1761-5.
Lo stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2008 (A.C. 3257/Tab. 5), tenuto conto della seconda nota di variazioni[37], reca spese finali per complessivi 7.564,55 milioni di euro.
Distinguendo le spese correnti - ossia quelle destinate alla produzione ed al funzionamento dei servizi statali nonché alla redistribuzione dei redditi per fini non direttamente produttivi - dalle spese in conto capitale - ossia quelle per investimenti - il complesso delle spese dello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2008 si articola nel seguente modo:
- 7.236,66 milioni di euro per le spese correnti, pari al 95,7% delle spese finali del Ministero;
- 327,89 milioni di euro per le spese in conto capitale, pari al 4,3% del totale delle spese.
Complessivamente, rispetto ai 7.774,18 mln di euro delle previsioni iniziali della legge di bilancio 2007 (legge 27 dicembre 2007, n. 298), le previsioni per il 2008 (7.564,55 mln) evidenziano una diminuzione del 2,6% (-209,63 mln di euro) mentre rispetto alle previsioni assestate (7.816,13 mln di euro) il decremento delle spese è pari al 3,2% circa (- 251,58 mln di euro), risultante dalla compensazione tra variazioni in aumento e variazioni in diminuzione delle previsioni di spesa delle singole unità previsionali di base.
Dall'analisi dei bilanci statali per gli anni 1999-2008 risulta che la percentuale delle spese del Ministero della giustizia in rapporto alle spese finali dello Stato è progressivamente aumentata fino al 2004, passando dall’1,3% del bilancio 1999, all’1,4% del bilancio 2000, all'1,5% del bilancio 2003, all’1,7% del bilancio 2004. Negli anni 2005-2007 la percentuale si è assestata intorno all’1,6-1,7%, per poi scendere nelle previsioni 2008 all’1,4%.
La tabella seguente mostra, per il periodo indicato, l'evoluzione delle spese del Ministero, espresse in milioni di euro, indicando per ciascun anno la percentuale di scostamento sull’esercizio precedente e quelle di incidenza sulle spese finali del bilancio dello Stato.
|
Ministero della giustizia |
Bilancio dello Stato |
|
||
Anno (*) |
Spese finali (A) |
% variazione sull’esercizio precedente |
Spese finali |
% variazione sull’esercizio precedente |
% |
1999 |
5.634 |
+ 4,9 |
431.295 |
+ 7,4 |
1,3 |
2000 |
6.050 |
+ 7,4 |
425.599 |
- 1,3 |
1,4 |
2001 |
6.315 |
+ 4,4 |
439.854 |
+ 3,3 |
1,4 |
2002 |
6.342 |
+ 0,4 |
454.318 |
+ 3,2 |
1,4 |
2003 |
6.576 |
+ 3,7 |
466.093 |
+ 2,6 |
1,5 |
2004 |
7.832 |
+ 19,1 |
472.412 |
+ 1,3 |
1,7 |
2005 |
7.655 |
- 2,3 |
467.243 |
- 1,1 |
1,6 |
2006 |
8.155 |
+ 6,5 |
479.381 |
+ 2,6 |
1,7 |
2007 |
7.816 |
- 4,2 |
496.489 |
+ 3,5 |
1,6 |
2008 |
7.565 |
- 2,6 |
535.185 |
+ 7,8 |
1,4 |
(*) Per gli anni 1999-2006 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato, per il 2007 dalla legge di assestamento (legge 6 novembre 2007, n. 211) e per il 2008 dal disegno di legge di bilancio come modificato dalla II nota di variazioni.
Al fine di consentire un più ampio esame della capacità di spesa del Ministero della giustizia, la tabella seguente mostra la serie storica delle spese dell'amministrazione a partire dal 1999.
|
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
Spese corr. |
RS CP CS |
692 5.391 5.371 |
973 5.803 5.814 |
979 5.893 6.099 |
1.064 6.058 6.296 |
1.011 6.323 6.524 |
1.025 7.566 7.538 |
1.477 7.143 7.320 |
1.441 7.925 8.063 |
1.319 7.502 7.849 |
895 7.237 7.374 |
Spese C/cap |
RS CP CS |
256 242 236 |
427 247 287 |
426 346 386 |
517 283 372 |
518 289 336 |
515 266 388 |
511 273 388 |
573 229 291 |
571 314 417 |
468 328 370 |
Spese finali |
RS CP CS |
948 5.633 5.607 |
1.400 6.050 6.101 |
1.405 6.239 6.485 |
1.581 6.341 6.668 |
1.529 6.576 6.895 |
1.540 7.832 7.926 |
1.988 7.416 7.708 |
2.014 8.155 8.354 |
1.891 7.816 8.268 |
1.363 7.565 7.744 |
(*) Per gli anni 1999-2006 i dati sono stati tratti dai Rendiconti generali dello Stato; per il 2007 dalla legge di assestamento (l. n. 211/2007); per il 2008 dal disegno di legge di bilancio.
La presunta consistenza dei residui passivi alla data del 1° gennaio 2008 viene valutata in 1.363,88 milioni di euro, di cui 895,49 mln per le unità previsionali di parte corrente e 468,39 mln per quelle in conto capitale.
La valutazione ha carattere assolutamente provvisorio essendo condizionata dall’effettivo evolversi della gestione 2007, e tiene conto della massa spendibile del 2007 aggiornata, oltre che con le variazioni di bilancio al momento disposte, anche con la legge di assestamento del bilancio 2007.
Rispetto alle previsioni iniziali, ovvero ai residui presunti al 1° gennaio 2007, (1.554,22 mln di euro), si evidenzia quindi una diminuzione di 190,34 mln euro; tale andamento conferma la tendenza al regresso nel processo di formazione dei residui.
La massa spendibile - costituita dalla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza - ammonta per il 2008 a 8.972,32 milioni di euro, rispetto ai 9.706,8 mln euro delle previsioni assestate per il 2007.
L'autorizzazione complessiva di cassa, cioè la consistenza delle somme che possono effettivamente essere pagate, è prevista per il 2008 in 7.787,94 mln di euro, con un coefficiente medio di realizzazione rispetto al volume della massa spendibile, di circa l’87%. Tale coefficiente - che è determinato dal rapporto tra l'autorizzazione di cassa e la massa spendibile - rappresenta la percentuale della massa spendibile che può essere effettivamente pagata nel corso dell'esercizio finanziario successivo. Nel caso di specie, si tratta di un coefficiente di realizzazione piuttosto alto, anche per effetto della struttura della spesa del Ministero della giustizia, che è prevalentemente costituita da spese correnti.
La missione Giustizia si articola in 4 programmi di spesa:
1.1. Amministrazione penitenziaria;
1.2. Giustizia civile e penale;
1.3. Giustizia minorile;
1.4. Edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: coordinamento tecnico operativo del personale penitenziario e dei collaboratori esterni; assistenza ai detenuti per il reinserimento nel mondo del lavoro e per le misure alternative alla detenzione; trattamento penitenziario detenuti ed internati; servizi sanitari penitenziari; politiche di ordine e di sicurezza per i detenuti negli istituti penitenziari, per i detenuti con misure alternative a detenzione; funzionamento e sicurezza istituti penitenziari.
Il programma si articola in 4 macroaggregati (UPB).
1.1.1 "Funzionamento": equivale alla vecchia U.P.B. 4.1.1.0 ("Funzionamento", relativa alle spese per personale, beni e servizi e informatica di servizio);
1.1.2 "Interventi": equivale alle vecchie U.P.B. 4.1.2.1 ("Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti"), 4.1.2.2 ("Contributo ai comuni per la gestione delle carceri mandamentali") e 4.1.2.5 ("Interventi diversi");
1.1.3 "Oneri comuni di parte corrente": equivale alle vecchie U.P.B. 4.1.5.1 ("Fondi da ripartire per oneri di personale"); U.P.B. 4.1.6.1 ("Indennità") e 4.1.6.2 ("Trattamenti provvisori");
1.1.6 "Investimenti": equivale alle vecchie U.P.B. 4.2.3.2 ("Attrezzature e impianti"); 4.2.3.3 ("Beni mobili") e 4.2.3.4 ("Altri investimenti").
La spesa complessiva per il programma amministrazione penitenziaria è pari a 2.865,85 mln di euro, di cui 2.808,57 mln per spese correnti e 57,28 euro in conto capitale.
La seguente tabella illustra gli stanziamenti per il programma amministrazione penitenziaria nel bilancio 2007, nelle previsioni iniziali del bilancio 2008 e nelle previsioni attuali (AC 3257), a seguito dell’approvazione della II nota di variazioni da parte del Senato.
(importi in milioni di euro)
|
2007 (*) |
Previsioni iniziali 2008 |
Previsioni |
Funzionamento |
2.395,17 |
2.392,29 |
2.377,84 |
Interventi |
392,28 |
402,27 |
402,17 |
Oneri comuni di parte corrente |
28,55 |
28,55 |
28,55 |
Investimenti |
52,56 |
57,29 |
57,29 |
Totale |
2.868,56 |
2.880,40 |
2.865.85 |
(*) Per quanto riguarda l’anno 2007, in corrispondenza di ogni macroaggregato è riportata la somma delle vecchie U.P.B. equivalenti.
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: cooperazione giudiziaria; gestione delle attività inerenti prove concorsuali; gestione degli adempimenti connessi alle consultazioni elettorali; attività di verbalizzazione degli atti giudiziari; gestione delle spese di giustizia; contenzioso relativo ai diritti umani in materia civile e penale; organizzazione e funzionamento dei servizi relativi alla giustizia civile e penale; studio e proposta di interventi normativi in materia giudiziaria; attività inerenti le notifiche, le esecuzioni e i protesti in materia giudiziaria; ricerche e studi sulla devianza minorile; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie; rapporti con U.E., O.N.U. e altri organismi internazionali in tema di prevenzione; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico.
Il programma si articola in 4 macroaggregati (UPB):
1.2.1 "Funzionamento": equivale alle vecchie U.P.B. 2.1.1.0 ("Funzionamento" del Dipartimento affari di giustizia) e 3.1.1.0 ("Funzionamento" del Dipartimento organizzazione giudiziaria);
1.2.2 "Interventi": equivale alle vecchie U.P.B. 2.1.2.1 ("Spese di giustizia"), 2.1.2.2 ("Accordi ed organismi internazionali"), 3.1.2.1 ("Devoluzione di proventi") e 3.1.2.2 ("Uffici giudiziari");
1.2.3 "Oneri comuni di parte corrente", equivale alla vecchia U.P.B. 3.1.6.2 ("Indennità");
1.2.6 "Investimenti": equivale all'insieme delle vecchie U.P.B. 3.2.3.2 ("Attrezzature e impianti"); 3.2.3.3 ("Informatica di servizio") e 3.2.3.4 ("Beni mobili") dell'Organizzazione giudiziaria e dell'U.P.B. 2.2.3.3 ("Beni mobili") degli Affari di giustizia.
La spesa complessiva, pari a 4.055,09 milioni di euro è così ripartita:
- spese correnti: 3.986,32 mln di euro;
- spese in conto capitale: 68,77 mln di euro.
La seguente tabella illustra gli stanziamenti per il programma giustizia civile e penale nel bilancio 2007, nelle previsioni iniziali del bilancio 2008 e nelle previsioni attuali (AC 3257), a seguito dell’approvazione della II nota di variazioni da parte del Senato.
(importi in milioni di euro)
|
2007 (*) |
Previsioni iniziali 2008 |
Previsioni |
Funzionamento |
3.131,22 |
3.085,69 |
3.094,37 |
Interventi |
965,47 |
866,12 |
866,12 |
Oneri comuni di parte corrente |
25,82 |
25,82 |
25,82 |
Investimenti |
68,60 |
68,77 |
68,77 |
Totale |
4.191,11 |
4.046,40 |
4.055.08 |
(*) Per quanto riguarda l’anno 2007, in corrispondenza di ogni macroaggregato è riportata la somma delle vecchie U.P.B. equivalenti.
Il macroaggregato 1.2.1 "Funzionamento" è suddiviso tra due centri di responsabilità: Dipartimento degli affari di giustizia e Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria. La somma complessiva di 3.094,37 milioni di euro – inferiore di 36,8 mln di euro rispetto a quella prevista dal bilancio 2007 - è così ripartita:
- spese di funzionamento del Dipartimento affari di giustizia: 24,02 mln di euro;
- spese di funzionamento del Dipartimento organizzazione giudiziaria: 3.070,35 mln di euro.
Anche il macroaggregato 1.2.2 "Interventi" fa capo ai medesimi centri di responsabilità. La somma complessiva di 866,12 milioni di euro è infatti così ripartita:
- al Dipartimento affari di giustizia: 622,40 mln di euro;
- al Dipartimento organizzazione giudiziaria: 243,73 mln di euro. Questo centro di responsabilità registra una sensibile diminuzione rispetto all'anno 2007 (- 99,34 mln). La diminuzione è riconducibile alla variazione sul capitolo 1360 "Spese di giustizia nei procedimenti penali ed in quelli civili con ammissione al gratuito patrocinio. Ecc..”
Si ricorda, a tal proposito, che l'art. 21, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[38] , ha previsto che «lo stanziamento previsto in bilancio per le spese di giustizia, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 607, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, iscritto nell'unità previsionale di base 2.1.2.1 (capitolo 1360) dello stato di previsione del Ministero della giustizia, è ridotto di 50 milioni di euro per l'anno 2006, di 100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro a decorrere dal 2008».
Il macroaggregato 1.2.4 ("Oneri comuni di parte corrente"), non subisce variazioni neanche per il 2008.
Il macroaggregato 1.2.6 ("Investimenti") presenta un aumento di circa 172 mila euro rispetto alla previsione 2007.
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: tutela e protezione giuridica dei minori (attività istituzionali dei tribunali minorili); promozione di iniziative di salvaguardia dei diritti dei minorenni; applicazione ed esecuzione delle convenzioni internazionali in materia minorile; garanzie diritti soggettivi dei minori; ricerche e studi sulla devianza minorile; attività di indagine sulle problematiche penitenziarie minorili; rapporti con U.E. e O.N.U. e altri organismi internazionali in tema di prevenzione in materia minorile; studi, analisi ed elaborazione di materiale del settore penale e criminologico minorile; nomina e revoca dei giudici esperti dei tribunali minorili.
Il programma si articola in 3 macroaggregati:
1.3.1 "Funzionamento": equivale alla vecchia U.P.B. 5.1.1.0 ("Funzionamento");
1.3.2 "Interventi": equivale alle vecchie U.P.B. 5.1.2.1 ("Mantenimento, assistenza, rieducazione e trasporto detenuti") e 5.1.2.2 ("Accordi ed organismi internazionali");
1.3.6 "Investimenti": equivale alle vecchie U.P.B. 5.2.3.2 ("Attrezzature e impianti") e 5.2.3.3 ("Beni mobili").
La spesa complessiva di 146,93 milioni di euro è così ripartita:
- spese correnti: 145,44 mln;
- spese in conto capitale: 1,49 mln.
La seguente tabella illustra gli stanziamenti per il programma giustizia minorile nel bilancio 2007, nelle previsioni iniziali del bilancio 2008 e nelle previsioni attuali (AC 3257), a seguito dell’approvazione della II nota di variazioni da parte del Senato.
(importi in milioni di euro)
|
2007 (*) |
Previsioni iniziali 2008 |
Previsioni |
Funzionamento |
133,64 |
129,41 |
128,13 |
Interventi |
16,87 |
17,31 |
17,31 |
Investimenti |
1,46 |
1,49 |
1,49 |
Totale |
151,97 |
148,21 |
146,93 |
(*) Per quanto riguarda l’anno 2007, in corrispondenza di ogni macroaggregato è riportata la somma delle vecchie U.P.B. equivalenti.
In particolare, la riduzione delle spese di funzionamento (UPB 1.3.1) è imputabile alla diminuzione di 1,06 mln di euro per l’acquisto di beni e servizi (cap. 2061).
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione tecnica ed economica, controllo e verifica in materia; sostegno per infrastrutture giudiziarie e penitenziarie; interventi finanziari per l'edilizia giudiziaria comunale e demaniale; infrastrutture per gli uffici giudiziari minorili.
Il programma consta di un solo macroaggregato: si tratta dell’UPB. 1.4.6 "Investimenti", che corrisponde alla precedente U.P.B. 1.2.3.3 ("Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria", in passato facente capo al centro di responsabilità amministrativa Gabinetto e uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro).
Si ricorda che l'art. 46, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (legge finanziaria per il 2002) stabilisce che nello stato di previsione della spesa di ciascun Ministero è istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di spesa al quale confluiscono i nuovi investimenti autorizzati, con autonoma evidenziazione contabile in allegato delle corrispondenti autorizzazioni legislative.
In base al comma 3 dell’art. 46, i fondi in questione possono essere rifinanziati nella Tabella D della legge finanziaria.
Ai sensi del successivo comma 4, in apposito allegato al disegno di legge finanziaria sono analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti che confluiscono in ciascuno dei fondi in questione.
Alla luce di quanto precede, i fondi per gli investimenti hanno tradizionalmente costituito un’unica unità previsionale di base (U.P.B.) e, all’interno di essa, un unico capitolo, nel quale confluivano tutte le autorizzazioni di spesa relative alle disposizioni di legge comprese nel comparto cui il fondo si riferisce.
Nella legge di bilancio sono comunque mantenuti i capitoli corrispondenti alle specifiche autorizzazioni di spesa confluite nei fondi unici, con l'indicazione "per memoria" nella voce di competenza. Nella voce relativa alla cassa, si trova invece iscritta una autorizzazione di spesa, che è correlata alla presenza di residui.
Ai sensi del suddetto comma 4 dell'art. 46 della legge 448/2001, i Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per l'acquisizione del parere da parte delle Commissioni competenti, una relazione nella quale viene individuata la destinazione delle disponibilità di ciascun fondo.
Con il successivo provvedimento di ripartizione della disponibilità di ciascun fondo unico per gli investimenti, la voce di competenza di ciascun capitolo relativo ai singoli interventi viene dotata dello stanziamento indicato nella relazione.
Conseguentemente, tra i centri di responsabilità indicati nello stato di previsione in riferimento, oltre al Gabinetto (presso il quale è istituito il Fondo), sono indicati anche i Dipartimenti dell'organizzazione giudiziaria, dell'amministrazione penitenziaria e della giustizia minorile (con una previsione solo in termini di cassa e non di competenza).
Su tale disciplina si inserisce l'art. 141 del disegno di legge finanziaria per il 2008, che prevede la cessazione dell'efficacia dell'art. 46 della suddetta legge n. 448/2001. A decorrere dal 2008, il fondo per gli investimenti costituito nello stato di previsione di ogni ministero è assegnato alle corrispondenti autorizzazioni legislative confluite nel fondo medesimo.
La spesa complessiva ammonta a 200,11 milioni di euro.
La seguente tabella espone l'andamento del Fondo unico per l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile nel periodo 2004-2008.
(importi in milioni di euro)
2004 |
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
137,37 |
137,37 |
102,57 |
190,11 |
200,11 |
A seguito della disposizione di cui all’art. 141 del disegno di legge finanziaria, di riorganizzazione delle modalità di attribuzione dei Fondi per investimenti, il capitolo 7020 (esposto in tabella F del disegno di legge finanziaria) è soppresso e il relativo stanziamento è trasportato ai capitoli:
- 7200 (spese per edilizia giudiziaria): 70,12 milioni di euro;
- 7300 (spese per edilizia penitenziaria): 110,96 milioni di euro;
- 7400 (spese per edilizia minorile): 19,03 milioni di euro.
Si segnala, peraltro, che ulteriori stanziamenti relativi all’edilizia penitenziaria e giudiziaria sono allocati negli stati di previsione dei Ministeri dell’Economia e delle finanze e delle Infrastrutture (v. ultra).
Alla missione in esame fa capo un solo programma, denominato "Indirizzo politico".
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: programmazione e coordinamento generale dell'attività dell'Amministrazione, produzione e diffusione di informazioni generali, predisposizione della legislazione sulle politiche di settore su cui ha competenza il Ministero (attività di diretta collaborazione all'opera del Ministro); valutazione e controllo strategico ed emanazione degli atti di indirizzo.
Il programma contiene tre macroaggregati:
2.1.1 "Funzionamento", che equivale alla vecchia U.P.B. 1.1.1.0, relativa al funzionamento del Gabinetto,
2.1.2 "Interventi", che equivale alla vecchia U.P.B. 1.1.2.1, su cui insistevano le somme da erogare ad enti, istituti e associazioni;
2.1.6 "Investimenti", che equivale alla vecchia U.P.B. 1.2.3.2 ("Beni mobili").
La spesa complessiva di 29,82 milioni di euro è così ripartita:
- spese correnti: 29,.59 mln;
- spese in conto capitale: 0,23 mln di euro.
La seguente tabella illustra gli stanziamenti per il programma servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche nel bilancio 2007, nelle previsioni iniziali del bilancio 2008 e nelle previsioni attuali (AC 3257), a seguito dell’approvazione della II nota di variazioni da parte del Senato.
(importi in milioni di euro)
|
2007 (*) |
Previsioni iniziali 2008 |
Previsioni |
Funzionamento |
42,80 |
29,88 |
29,47 |
Interventi |
0,12 |
0,11 |
0,12 |
Investimenti |
0,23 |
0,23 |
0,23 |
Totale |
43,15 |
30,22 |
29,82 |
(*) Per quanto riguarda l’anno 2007, in corrispondenza di ogni macroaggregato è riportata la somma delle vecchie U.P.B. equivalenti.
Il macroaggregato 2.1.1 ("Funzionamento") registra una rilevante diminuzione rispetto al 2007 ( - 13,33 milioni di euro); si osserva, peraltro, che mentre una diminuzione di 4,29 mln di euro è effettivamente dovuta alla contrazione dello stanziamento per il cap. 1061 (Spese per l’acquisto di beni e servizi), la diminuzione di 6,96 mln di euro relativi al cap. 1007 (Stipendi polizia penitenziaria) è dovuta alla soppressione del capitolo stesso, i cui stanziamenti sono ora trasferiti nella U.P.B. 1.1.1 del programma “Amministrazione penitenziaria” (cap. 1601), al fine di una migliore allocazione della spesa.
Alla missione in esame fa capo un solo programma, denominato "Fondi da assegnare".
Sono ricondotte al programma le seguenti attività: risorse da assegnare in ambito PA - Fondo consumi intermedi e Fondi da ripartire nell'ambito dell'amministrazione.
Il programma contiene un solo macroaggregato: si tratta della U.P.B. 2.1.3 "Oneri comuni", che equivale alle vecchie U.P.B. 3.1.5.1 ("Oneri personale"), 3.1.5.4 ("Fondo di riserva consumi intermedi"), 3.1.5.5 ("Fondo per le autorizzazioni di spesa direttamente regolate per legge") e 3.1.5.6 ("Fondo per il funzionamento della giustizia")[39].
La seguente tabella pone a raffronto lo stanziamento per il macroaggregato 2.1.3 per l'anno 2008, con la somma degli stanziamenti per le quattro vecchie U.P.B. nel periodo 2005-2007.
(importi in milioni di euro)
2005 |
2006 |
2007 |
2008 |
2008 |
121,11 |
89,90 |
329,28 |
303,09 |
266,75 |
E’ annesso allo stato di previsione del Ministero della giustizia il bilancio di previsione dell'Amministrazione degli Archivi notarili.
All’amministrazione degli Archivi notarili sono demandati, quali principali compiti istituzionali, il controllo sull’esercizio dell’attività notarile, la conservazione del materiale documentario (in particolare degli atti dei notai cessati) ed il rilascio delle copie degli atti conservati, nonché lo svolgimento di funzioni notarili relativamente agli atti depositati (servizi resi al pubblico) e la gestione del registro generale dei testamenti.
L’Amministrazione degli Archivi notarili presenta un quadro previsionale nel quale non risultano iscritti stanziamenti di competenza.
Le autorizzazioni di cassa ammontano a 428,7 milioni di euro. Sia rispetto alle previsioni della legge di bilancio 2007, che alle previsioni assestate si registra una diminuzione di tali autorizzazioni di 715 mila euro.
Per completezza di informazione, di seguito si riportano alcuni capitoli del bilancio dello stato con il relativo stanziamento. Si evidenzia che, per la maggior parte dei casi si tratta di spese obbligatorie, non emendabili.
(importi in milioni di euro)[40]
U.P.B./CAP |
relativo a… |
Unità al 31/12 |
Previsioni 2008 |
1.1.1/1601 |
Stipendi corpo di polizia penitenziaria |
44.417 |
1.253,98 |
1.2.1/1400 |
Stipendi magistratura ordinaria |
9.238 |
1.019,22 |
1.1.1/1602 |
Stipendi magistratura ordinaria in servizio c/o l’amministrazione centrale |
84 |
11,35 |
1.2.1/1402 |
Stipendi personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie |
40.159 |
971,67 |
1.1.1/1600 |
Stipendi personale amministrativo Dipartimento amministrazione penitenziaria |
6.716 |
200,61 |
1.2.1/1200 |
Stipendi personale amministrativo Dipartimento affari di giustizia |
268 |
7,09 |
1.3.1/2000 |
Stipendi personale amministrativo Dipartimento giustizia minorile |
1.595 |
51,05 |
2.1.1/1005 |
Stipendi personale amministrativo Gabinetto e uffici di diretta collaborazione |
207 |
6,63 |
1.1.1/1633 |
Stipendi personale sanità penitenziaria |
1.007 |
26,50 |
In relazione ai costi per stipendi, competenze e indennità si ricordano in particolare, le spese per le indennità dei giudici onorari (1.2.1/1362), cioè dei giudici di pace, giudici onorati aggregati, giudici onorari di tribunale e vice procuratori onorari, pari a 137,32 mln di euro.
- Spese riguardanti il mantenimento, l’assistenza, la rieducazione ed il trasporto dei detenuti (1.1.2/1761): 395,79 mln di euro;
- Interventi in favore dei detenuti tossicodipendenti e affetti da HIV (1.1.2/1768): 4,80 mln di euro;
- Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura (1.2.1/1478): 8,49 mln di euro.
- Spese di funzionamento del Consiglio Superiore della Magistratura (21.2.3/2195): 30 mln di euro;
- Spese di funzionamento dei TAR e del Consiglio di Stato (21.2.3/2170): 201 mln di euro;
- Spese di funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione siciliana (21.2.3/2182): 1,89 mln di euro;
- Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione e risarcimenti per ingiusta detenzione nei casi di errore giudiziario (17.2.2/1312): 20 mln di euro;
- Somme da corrispondere a titolo di equa riparazione per violazione del termine ragionevole del processo (17.2.2/1313): 15 mln di euro;
- Somme da erogare per l’ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa Depositi e prestiti agli enti locali per interventi e manutenzione di uffici giudiziari e case mandamentali (10.1.6/7528): 8 mln di euro.
- Programmi di protezione dei collaboratori di giustizia e dei loro familiari (3.1.2/2640): 52,81 mln di euro;
- Fondo di solidarietà per le vittime dell’usura e delle richieste estorsive (5.1.2/2341): 10,33 mln di euro;
- Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso (5.1.2/2384): 10,33 mln di euro.
- Spesa per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria (1.1.6/7472): 20 mln di euro.
Il Cap. 7472 è stato istituito in relazione all’art. 67, co. 4, del disegno di legge finanziaria, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato (v. infra, scheda finanziaria).
Come è noto, le tabelle A e B del disegno di legge finanziaria contengono, rispettivamente, per la spesa corrente e per quella in conto capitale, gli accantonamenti sui fondi speciali, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, finalizzati al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati per il triennio 2008-2010. Si tratta in effetti di "prenotazioni" di spesa, dal momento che gli importi indicati verranno iscritti nello stato di previsione di ciascun ministero assegnatario solo dopo l'approvazione di leggi che impegnano tali fondi.
La sola tabella A (Indicazione delle voci da includere nel Fondo speciale di parte corrente) prevede un accantonamento in favore del Ministero della giustizia di:
- 57,35 milioni di euro per il 2008;
- 66,57 milioni di euro per il 2009;
- 76,35 milioni di euro per il 2010.
La Tabella C determina il finanziamento di leggi di spesa che espressamente demandano alla legge finanziaria la quantificazione delle risorse da impiegare annualmente. Tale definizione è effettuata su base triennale, ma ha valore prescrittivo solo per il primo anno di esercizio.
Per quanto riguarda il Ministero della giustizia, la Tabella C, che non presenta variazioni di rilievo rispetto alla Tabella C allegata alla legge finanziaria per il 2007, reca i seguenti stanziamenti:
- 4,8 milioni di euro per il 2008, 4,89 milioni di euro per il 2009 e per il 2010, per il finanziamento dei programmi previsti dall’art. 135 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, ai fini della prevenzione e della cura dei detenuti affetti da AIDS, del trattamento socio-sanitario, del recupero e del successivo reinserimento dei detenuti tossicodipendenti (Missione Giustizia, Programma Amministrazione penitenziaria, macroaggregato 1.1.2, Interventi, cap. 1768);
- 116.000 euro per il 2008, 118.000 euro per il 2009 e per il 2010, finalizzati all’erogazione di contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi a norma dell’art. 1, comma 43, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, macroaggregato 2.1.1 Indirizzo politico, cap. 1160 "Somma da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi").
La tabella D, che dispone il rifinanziamento di norme recanti interventi di sostegno dell'economia, classificata tra le spese in conto capitale, non prevede alcuno stanziamento per il Ministero della giustizia.
La Tabella E, che contiene le variazioni da apportare al bilancio a legislazione vigente, a seguito della riduzione di autorizzazioni legislative di spesa precedentemente disposte, non prevede variazioni allo stato di previsione del Ministero della giustizia.
La tabella F, ai sensi della normativa sulla contabilità pubblica, ha il compito di indicare, nel corso degli anni, la "modulazione" delle autorizzazioni di spesa recata da leggi di spesa aventi effetto finanziario pluriennale.
Non si tratta, pertanto, di nuove autorizzazioni di spesa, ma della nuova articolazione annuale di somme già precedentemente autorizzate.
In pratica è possibile, ferma restando l'entità complessiva delle somme autorizzate, spostare una parte o tutte le somme stanziate per l'anno di riferimento agli anni successivi, anche prorogando nel tempo l'originaria durata della legge.
La tabella F del disegno di legge finanziaria 2008 reca, tra i settori di intervento oggetto di provvedimenti legislativi ad effetto pluriennale di interesse dell’amministrazione della giustizia, il comparto dell'edilizia penitenziaria e giudiziaria.
In particolare, si prevede un’autorizzazione di spesa pari a 130 milioni di euro per il 2008 e 100 milioni di euro per il 2009 per il rifinanziamento del Fondo unico per l'edilizia giudiziaria, penitenziaria e minorile (Missione giustizia, Programma Edilizia, giudiziaria, penitenziaria e minorile, macroaggregato 1.4.6 Investimenti, cap. 7020).
78. Sono definiti «gruppi di acquisto solidale» i soggetti associativi senza scopo di lucro costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e distribuzione dei medesimi, senza applicazione di alcun ricarico, esclusivamente agli aderenti, con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita.
79. Le attività svolte dai soggetti di cui al comma 78, limitatamente a quelle rivolte verso gli aderenti, non si considerano commerciali ai fini dell'applicazione del regime di imposta di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4, settimo comma, del medesimo decreto, e ai fini dell'applicazione del regime di imposta del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
80. All'onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1o ottobre 2005, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n. 244.
Il comma 78 definisce i cd. G.A.S., gruppi di acquisto solidale, come soggetti associativi, senza scopo di lucro, costituiti al fine di svolgere attività di acquisto collettivo di beni e di distribuzione dei medesimi esclusivamente a favore degli aderenti, senza applicazione di alcun ricarico (ossia, presumibilmente, senza applicazione di margini di profitto tra la fase di acquisto e la fase di successiva distribuzione).
Come precisato dal comma in esame, tali associazioni agiscono con finalità etiche, di solidarietà sociale e di sostenibilità ambientale, in diretta attuazione degli scopi istituzionali e con esclusione di attività di somministrazione e di vendita a terzi.
Al riguardo, si osserva che, attualmente, in relazione alla forma giuridica dei gruppi in esame (G.A.S) si trovano prevalentemente associazioni riconosciute e non riconosciute, ma anche cooperative del settore ONLUS. Al riguardo, si ricorda, che l’art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460 “Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale” definisce come ONLUS una categoria tributaria (tale qualifica attribuisce la possibilità di godere di agevolazioni fiscali) che può essere assunta da associazioni, comitati, fondazioni, società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, che perseguono con la loro attività l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale. Statuti o atti costitutivi delle ONLUS, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente una serie di requisiti.
In relazione alla formulazione del comma 78, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l’opportunità di meglio definire l’ambito soggettivo di applicazione della norma.
Il comma 79 precisa che le attività svolte dai gruppi di acquisto solidale, limitatamente a quelle rivolte esclusivamente agli aderenti, non si considerano di natura commerciale ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), fermi restando i requisiti di individuazione delle attività di natura non commerciale previsti dall’articolo 4, settimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972[41] e ai fini delle imposte dirette.
L’articolo 4, settimo comma, del DPR n. 633/1972 stabilisce i requisiti necessari per la qualificazione come non commerciale di una determinata attività. In particolare, si dispone che nell’atto costitutivo o nello statuto redatto nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata debba essere previsto:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
e) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, secondo comma, del codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; è ammesso il voto per corrispondenza per le associazioni il cui atto costitutivo, anteriore al 1° gennaio 1997, preveda tale modalità di voto ai sensi dell'articolo 2532, ultimo comma, del codice civile e sempreché le stesse abbiano rilevanza a livello nazionale e siano prive di organizzazione a livello locale;
f) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabilità della stessa.
Le medesime attività, alle condizioni sopra indicate, non si considerano commerciali ai fini dell’applicazione del regime di imposta di cui al Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) approvato con D.P.R. n. 917 del 1986[42].
Secondo l’articolo 55, comma 1, del TUIR, i proventi derivanti da attività di natura commerciale concorrono alla formazione del reddito di impresa.
L’onere derivante dalle disposizioni di cui ai commi 78 e 79, valutato in 200.000 euro a decorrere dal 2008, è coperto (comma 80) mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 5, comma 3-ter del D.L. 1° ottobre 2005, n. 202, convertito con modificazioni dalla legge 30 novembre 2005, n. 244, relativa alle agevolazioni fiscali e contributive per le imprese danneggiate dall’emergenza aviaria.
2. Anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti e al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall'applicazione della legge 24 marzo 2001, n. 89, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo nonché della presente legge, è autorizzata la spesa per assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale:
a) nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
b) nell'amministrazione penitenziaria, per 1,5 milioni di euro per l'anno 2008, 5 milioni di euro per l'anno 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
c) nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
d) nel ruolo degli Ispettori del lavoro, per 1 milione di euro per l'anno 2008, 8 milioni di euro per l'anno 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010;
e) nell'Agenzia delle dogane, che utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate e per le quali il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione lavoro dei soggetti risultati idonei è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa, ovvero ricorre alla mobilità, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 536, della legge n. 296 del 2006, per 4 milioni di euro per l'anno 2008, 16 milioni di euro per l'anno 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2010.
(omissis)
10. A valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo, è autorizzata la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati amministrativi, la spesa di 1,75 milioni di euro per l'anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l'anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di magistrati contabili e la spesa di 0,5 milioni di euro per l'anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010 per l'assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
11. Le amministrazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 10 trasmettono annualmente al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
L’articolo 14, introdotto nel corso dell’esame presso il Senato, reca disposizioni volte a potenziare l’attività dell’amministrazione finanziaria e di altre amministrazioni statali, soprattutto attraverso degli stanziamenti finalizzati all’assunzione di personale, nonché disposizioni in materia di processo tributario.
Il comma 2 dispone una serie di stanziamenti volti ad assunzioni di personale, anche di qualifica dirigenziale, anche in deroga ai limiti stabiliti dalle disposizioni vigenti, al fine di potenziare le attività di accertamento, ispettive e di contrasto alle frodi, di soccorso pubblico, di ispettorato e di controllo di altre amministrazioni statali, nonché al fine di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L. 24 marzo 2001, n. 89[43].
Andrebbe valutato se sia effettivamente opportuno mantenere il riferimento alla finalità di ridurre gli oneri derivanti dall’applicazione della L 89 del 2001, dal momento che, rispetto al testo iniziale dell’articolo in esame introdotto dalla Commissione Bilancio del Senato, è stata soppressa la disposizione relativa all’assunzione del personale della giustizia amministrativa.
La richiamata L. 89 del 2001 ha inteso fornire risposta alla violazione del principio del tempo ragionevole del processo. La legge ha previsto non un risarcimento commisurato all'entità del danno ma “un'equa riparazione” In favore di chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale per effetto di una violazione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848), sotto il profilo del mancato rispetto del termine ragionevole del processo.
La legge delinea il nuovo procedimento necessario a far valere il diritto all'equa riparazione, il giudice competente (corte d’appello), le formalità per la presentazione della domanda. Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di procedimenti del giudice militare. Negli altri casi è proposto nei confronti del Ministro dell'economia e delle finanze.
Il decreto di accoglimento della domanda è comunicato anche al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell'eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell'azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.
In particolare, si prevedono in proposito le seguenti autorizzazioni di spesa:
§ 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco (comma 2, lettera a));
§ 1,5 milioni di euro per il 2008, 5 milioni di euro per il 2009 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’amministrazione penitenziaria (comma 2, lettera b));
§ 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nel Corpo forestale dello Stato, che può avvalersi, per il reclutamento, della possibilità di utilizzare graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (comma 2, lettera c));
§ 1 milione di euro per il 2008, 8 milioni di euro per il 2009 e 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2010, per assunzioni nel ruolo degli Ispettori del lavoro (comma 1, lettera d));
§ 4 milioni di euro per il 2008, 16 milioni di euro per il 2009 e 32 milioni di euro annui a decorrere dal 2010 per assunzioni nell’Agenzia delle dogane (comma 2, lettera e)), la quale utilizza prioritariamente le graduatorie formate a seguito di procedure selettive già espletate (si dispone al riguardo che il limite di età anagrafica vigente per i contratti di formazione e lavoro, per i soggetti risultati idonei, è riferito alla data di formazione della graduatoria stessa), ovvero ricorre alle procedure di mobilità, anche ai sensi dell’articolo 1, comma 536, della legge finanziaria per il 2007 (cfr. supra, le osservazioni riferite ad analoga disposizione contenuta nel comma 1).
(omissis)
Il comma 10 autorizza, a valere sulle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni del presente articolo:
- la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 4,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di magistrati amministrativi;
- la spesa di 1,75 milioni di euro per l’anno 2008, di 6,5 milioni di euro per l’anno 2009 e di 8 milioni di euro a decorrere dall’anno 2010 per l’assunzione di magistrati contabili;
- la spesa di 0,5 milioni di euro per l’anno 2008, di 1 milione di euro per l'anno 2009 e di 1,5 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2010, per l’assunzione di avvocati e procuratori dello Stato.
Il comma 11 dispone l’obbligo, per le amministrazioni di cui ai precedenti commi 1, 2, 4 e 10, di trasmettere annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica, un rapporto informativo sulle assunzioni effettuate e sugli oneri sostenuti in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero della giustizia stipula con una società interamente posseduta dalla società di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, una o più convenzioni in base alle quali la società stipulante con riferimento alle spese e alle pene pecuniarie previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, risultanti dai provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1o gennaio 2008, provvede alla gestione del credito, mediante le seguenti attività:
a) acquisizione dei dati anagrafici del debitore e quantificazione del credito;
b) notificazione al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto;
c) iscrizione al ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l'adempimento spontaneo.
2. Per assicurare lo svolgimento delle attività affidatele, la società stipulante può assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo restando il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a prevalente partecipazione pubblica ovvero con società private iscritte nell'albo di cui agli articoli 52 e 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Le convenzioni di cui al comma 1 individuano le linee guida delle predette operazioni finanziarie.
3. Il Ministero della giustizia, con apposite convenzioni, può incaricare la società stipulante di svolgere altre attività strumentali, ivi compresa la gestione di eventuali operazioni di cartolarizzazione del credito di cui al comma 1.
4. La remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal comma 1 è determinata, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma.
5. Lo statuto della società stipulante riserva al Ministero della giustizia un'adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
6. Dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, sono abrogati gli articoli 211, 212 e 213 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e ogni altra disposizione del medesimo decreto incompatibile con il presente articolo.
7. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo, determinate rispetto alla media annua delle entrate nel quinquennio precedente, affluiscono, al netto degli importi occorrenti per la gestione del servizio da parte della società stipulante, ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
L'articolo 15, composto da 7 commi, prevede che entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, il Ministero della giustizia provveda alla stipula di una o più convenzioni relative ad attività da svolgere nel settore della giustizia.
Al riguardo, il medesimo articolo, elenca espressamente le attività che formeranno oggetto delle citate convenzioni individuando, altresì, talune delle caratteristiche della Società con la quale il Ministero della giustizia dovrà procedere alle relative stipule.
In relazione al primo di questi due profili, il comma 1 dell'articolo in esame, dopo aver precisato che le citate convenzioni dovranno essere stipulate con una apposita società interamente posseduta dalla società Equitalia S.P.A., definisce i compiti assegnati alla Società stipulante.
In particolare, con riferimento alle spese ed alle pene pecuniarie previste dal Testo unico in materia di spese di giustizia e relative a provvedimenti passati in giudicato o divenuti definitivi a decorrere dal 1° gennaio 2008, la citata Società stipulante dovrà provvedere alla gestione dei relativi crediti attraverso:
a) l'acquisizione dei dati anagrafici e patrimoniali del debitore;
b) la notifica al debitore di un invito al pagamento entro un mese dal passaggio in giudicato o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo o dalla cessazione dell'espiazione della pena;
c) l'iscrizione a ruolo del credito, scaduto inutilmente il termine per l’adempimento spontaneo (lettera a)).
In sintesi, si segnala che il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, raccoglie le disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel settore delle spese di giustizia - applicabili nei processi penali, civili, amministrativi, contabili e tributari.
In particolare, con riferimento al processo penale, l’art. 4 conferma quanto già previsto nell’art. 691 del codice di procedura penale in materia di anticipazione delle spese: queste vengono anticipate dall’erario, salvo il caso in cui siano relative ad atti chiesti da parti private (anticipate dalla parte) o inerenti alla pubblicazione della sentenza (anticipate dall’imputato).
Le disposizioni generali relative al processi diversi da quello penale sono recate dal solo art. 8 che raccorda l’art. 90 del codice di procedura civile con le norme sul patrocinio a spese dello Stato, sancendo il principio secondo cui le spese sono imputate alla parte, se questa compie o chiede atti processuali, mentre sono da essa anticipate se la legge o il magistrato lo prevedono.
Per ciò che concerne i titoli di pagamento delle spese anticipate dallo Stato, la parte VI del testo unico semplifica la precedente disciplina mantenendo in vita unicamente la distinzione tra ordine di pagamento (emesso dal funzionario) e decreto di pagamento (emesso dal magistrato), riferita ora a voci di spesa diverse, così sopprimendo le precedenti duplicazioni del titolo di pagamento. Si attribuisce quindi al magistrato la competenza a provvedere alla quantificazione quando siano in questione profili valutativi.
La parte VII ha per oggetto la materia della riscossione, settore in cui il testo unico cerca di salvaguardare tanto l’esigenza dell’armonizzazione del sistema delle riscossioni quanto la peculiarità della normativa relativa alle pene pecuniarie (che, come noto, consente la conversione di queste in misure restrittive della libertà personale in caso di insolvibilità del debitore). E’ stata inoltre superata la disciplina di settore che attribuiva la riscossione dell’adempimento spontaneo e il pagamento delle spese per conto dello Stato agli uffici finanziari, nel solo caso di condanna a spese e pene pecuniarie e solo per alcuni reati, per cui non ci saranno soggetti diversi per il pagamento delle spese di giustizia, né uffici diversi per ricevere l’adempimento spontaneo.
Il successivo comma 2 dell'articolo in esame, individua, poi, una serie di operazioni finanziarie che potranno essere poste in essere dalla Società stipulante, precisando, al riguardo, che le linee guida di tali operazioni dovranno essere individuate dalle citate convenzioni secondo modalità volte a garantire la restituzione del capitale e degli interessi.
Nello specifico, il comma in esame prevede che la società stipulante possa assumere finanziamenti, compiere operazioni finanziarie, rilasciare garanzie, costituire, fermo il rispetto delle procedure di evidenza pubblica, società con la partecipazione di privati, nonché stipulare contratti, accordi e convenzioni con società a partecipazione mista pubblica e privata, ovvero con società private.
Ai sensi del successivo comma 3, il Ministero della giustizia può incaricare la società stipulante di svolgere ulteriori attività rispetto a quelle di cui al comma 1 che dovranno anch'esse formare oggetto di apposite convenzioni.
I successivi commi 4 e 5 riguardano, poi, la remunerazione per lo svolgimento delle attività previste dal precedente comma 1 e lo statuto della Società stipulante.
In particolare, ai sensi del comma 4, la remunerazione relativa alle attività di gestione precedentemente contemplate (comma 1)sono determinate dalle convenzioni stipulate ai sensi del medesimo comma,senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, mentre, ai sensi del successivo comma 5, lo statuto della Società stipulante dovrà riservare al Ministero della giustizia un’adeguata rappresentanza nei propri organi di amministrazione e di controllo.
Il successivo comma 6, dispone,dalla data di stipula della convenzione di cui al comma 1, l'abrogazione degli articoli 211, 212 e 213 del citato Testo unico in materia di spese di giustizia e relativo alla iscrizione a ruolo del credito[44].
Tale abrogazione è, evidentemente, connessa alle nuove competenze previste in capo alla Società stipulante da parte del comma 1 dell'articolo in esame.
Il comma 7, da ultimo, reca una disposizioni di carattere finanziario.
In particolare, il citato comma dispone che le maggiori entrate derivanti dall’attuazione dell’articolo in commento, come determinate rispetto alla media annua delle entrate del periodo 2001-2006, affluiscono - al netto degli importi per la gestione del servizio da parte della società stipulante - ad un apposito capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnate alle unità previsionali di base del Ministero della giustizia e, in misura non superiore al 20 per cento, ad alimentare il fondo unico di amministrazione per interventi straordinari e senza carattere di continuità a favore del fondo di produttività del personale dell'amministrazione giudiziaria.
1. Il Ministero della giustizia provvede entro il 31 gennaio 2008 ad avviare la realizzazione di un sistema unico nazionale, articolato su base distrettuale di corte d'appello, delle intercettazioni telefoniche, ambientali e altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall'autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell'amministrazione della giustizia. Contestualmente si procede all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 96 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni.
2. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall'autorità giudiziaria.
L'articolo 36 prevede la razionalizzazione del sistema delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica.
In particolare, il comma 1 prevede, nel primo periodo, che il Ministro della giustizia, entro il 31 gennaio 2008, avvii la realizzazione di un "sistema unico" nazionale delle intercettazioni telefoniche, ambientali e di altre forme di comunicazione informatica o telematica disposte o autorizzate dall’autorità giudiziaria, anche attraverso la razionalizzazione delle attività attualmente svolte dagli uffici dell’Amministrazione della giustizia.
Nel corso dell’esame del provvedimento presso il Senato è stato specificato che tale sistema unico dovrà essere articolato su base distrettuale di corte d’appello.
Tale specificazione sembrerebbe armonizzare la disposizione in esame con il contenuto del disegno di legge in materia di intercettazioni telefoniche, approvato dalla Camera e attualmente all'esame della II Commissione del Senato (A.S. 1512, Disposizioni in materia di intercettazioni telefoniche e ambientali e di pubblicità degli atti di indagine). L'art. 9 di tale disegno di legge, infatti, modifica l'art. 268 c.p.p., stabilendo che le operazioni di registrazione siano compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi in centri di intercettazione telefonica istituiti presso le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del distretto di corte di appello.
Sebbene la disposizione in esame non fornisca dettagli sulle caratteristiche di tale sistema unico, parrebbe che esso debba condurre ad una razionalizzazione delle spese connesse all'esecuzione delle operazioni di intercettazione.
La relazione di accompagnamento del disegno di legge finanziaria (A.S. 1817), infatti, afferma che il sistema unico nazionale «consentirà di superare l’attuale ricorso al noleggio di apparati in sede locale».
Si ricorda che i costi connessi alle operazioni di intercettazione derivano da tre distinte voci: dalla remunerazione degli operatori delle comunicazioni che svolgono le intercettazioni; dall’acquisizione dei tabulati telefonici; dal noleggio dei macchinari.
Per quanto riguarda il costo delle intercettazioni, in Italia, contrariamente a quanto avviene in altri Paesi europei, gli operatori telefonici, sebbene obbligati a collaborare con l'autorità giudiziaria, hanno diritto ad ottenere una controprestazione economica per le attività connesse all'intercettazione.
Ai sensi dell'art. 7, comma 13, del D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318[45] , infatti, «le prestazioni effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle competenti autorità giudiziarie sono obbligatorie, non appena tecnicamente possibile da parte dell'organismo di telecomunicazioni nei tempi e nei modi che questo concorderà con le predette Autorità. Le prestazioni relative alle richieste di intercettazioni vengono remunerate secondo un listino, redatto per tipologie e fasce quantitative di servizi, proposto dall'organismo di telecomunicazioni ed approvato dal Ministero delle comunicazioni di concerto con il Ministero della giustizia». Il listino è stato approvato con D.M. 26 aprile 2001[46].
Successivamente, il D.P.R. 318/1997 è stato abrogato dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259[47] , il cui art. 96 (rubricato "Prestazioni obbligatorie") prevede l’obbligatorietà, per gli operatori, di acconsentire alle richieste di intercettazioni da parte dell’autorità giudiziaria. I tempi e i modi delle intercettazioni sono concordati con le predette autorità in attesa dell’approvazione di un apposito repertorio.
Il ristoro dei costi sostenuti dagli operatori e le modalità di pagamento sono stabiliti con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle comunicazioni, in forma di canone annuo determinato anche in considerazione del numero e della tipologia delle prestazioni complessivamente effettuate nell'anno precedente.
Il repertorio dovrà essere approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'interno. Nelle more dell’approvazione del repertorio, continua ad applicarsi il listino adottato con D.M. 26 aprile 2001.
Per quanto riguarda il noleggio delle apparecchiature, attualmente il procedimento di scelta del contraente per la fornitura del servizio in questione avviene a livello di singola Procura.
Il Ministero della Giustizia, Direzione generale di statistica, ha pubblicato sul proprio sito internet i dati nazionali relativi ai costi delle intercettazioni e del noleggio degli apparati nel quadriennio 2003-2006 .
(importi totali in euro)
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
263.861.624 |
254.053.063 |
286.962.492 |
223.976.088 |
Il secondo periodo del comma 1 dispone affinché, contestualmente all'avvio del sistema unico, si proceda all’adozione dei provvedimenti previsti dal citato art. 96 del d.lgs. n. 259 del 2003 (v. sopra): repertorio delle prestazioni obbligatorie e decreto sui costi.
Ai sensi del comma 2, il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, procede al monitoraggio dei costi complessivi delle attività di intercettazione disposte dall’autorità giudiziaria.
In relazione alla disposizione in esame si osserva che la medesima appare formulata in maniera particolarmente generica. Al riguardo, in considerazione della delicatezza dei dati oggetto del citato monitoraggio e della fase processuale in cui vengono disposte le intercettazioni, andrebbe valutata l'opportunità di chiarire le modalità ed i tempi di trasmissione, al Ministero competente, dei dati relativi ai costi delle citate operazioni disposte dall'autorità giudiziaria.
1. Al fine di garantire la continuità dei servizi di assistenza e di vigilanza nei confronti dei minorenni collocati, a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria, nelle comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, al personale appartenente ai profili di operatore e di assistente di vigilanza è corrisposta, in presenza di articolazioni di orario, l'indennità di turnazione prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri, con modalità e criteri che sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzato in favore del Ministero della giustizia uno specifico stanziamento di euro 307.000 per l'anno 2008.
L'articolo 37, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede la corresponsione dell'indennità di turnazione agli operatori ed agli assistenti di vigilanza in servizio presso le comunità di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 272 del 1989[48], organizzate dall'amministrazione della giustizia minorile (comma 1).
Ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 272/1989, i centri per la giustizia minorile stipulano convenzioni con comunità pubbliche e private, associazioni e cooperative che operano in campo adolescenziale e che siano riconosciute o autorizzate dalla regione competente per territorio. Essi possono altresì organizzare proprie comunità, anche in gestione mista con enti locali.
L'organizzazione e la gestione delle comunità deve rispondere ai seguenti criteri:
a) organizzazione di tipo familiare, che preveda anche la presenza di minorenni non sottoposti a procedimento penale e capienza non superiore alle dieci unità, tale da garantire, anche attraverso progetti personalizzati, una conduzione e un clima educativamente significativi;
b) utilizzazione di operatori professionali delle diverse discipline;
c) collaborazione di tutte le istituzioni interessate e utilizzazione delle risorse del territorio.
Operatori dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia possono essere distaccati presso comunità e strutture pubbliche o convenzionate per compiti di collaborazione interdisciplinare.
Le comunità sono dunque strutture utilizzate, nella maggior parte dei casi, per l'esecuzione delle misure cautelari non detentive e della misura di sicurezza del riformatorio giudiziario, con dimensioni strutturali e organizzative connotate da una forte apertura al contesto ambientale.
I collocamenti in comunità possono essere disposti sia verso le comunità dell'amministrazione della giustizia minorile, avviate e gestite direttamente dall'amministrazione stessa (cui si riferisce la disposizione in esame), sia verso comunità private, associazioni e cooperative, con cui l'amministrazione della giustizia minorile stipula convenzioni, al fine di aumentare la possibilità di accesso dei minori a tale tipo di strutture.
L'indennità in questione, corrisposta in presenza di articolazioni di orario, è prevista dal contratto collettivo nazionale del comparto Ministeri. Le modalità e i criteri di corresponsione sono stabiliti in sede di contrattazione integrativa.
A tal fine, comunque, il comma 2 autorizza, a favore del Ministero della giustizia, uno stanziamento di 307.000 euro per l'anno 2008.
2. Il fondo di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di 20 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché alla costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
3. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 2 dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è emanato sentiti i Ministri delle infrastrutture, della pubblica istruzione e dell'economia e delle finanze.
4. Al fine di fronteggiare l'emergenza penitenziaria con l'adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti, in via prioritaria, o la realizzazione di nuovi edifici, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2008, di 20 milioni di euro per l'anno 2009 e di 30 milioni di euro per l'anno 2010 per l'avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria, approvato con decreto interministeriale dal Ministro delle infrastrutture e dal Ministro della giustizia. Con il predetto decreto sono individuati gli interventi da realizzare in ciascun anno, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
Il comma 2 incrementa di 20 milioni di euro, a decorrere dal 2008, il Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio per interventi di adeguamento strutturale ed antisismico degli edifici del sistema scolastico, nonché per la costruzione di nuovi immobili sostitutivi degli edifici esistenti, laddove indispensabili a sostituire quelli a rischio sismico, secondo programmi basati su aggiornati gradi di rischiosità.
Tale fondo è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dall’art. 32-bis del decreto-legge n. 269 del 2003 (convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326), al fine precipuo di contribuire alla realizzazione di interventi infrastrutturali, con priorità per quelli connessi alla riduzione del rischio sismico e per far fronte ad eventi straordinari nei territori degli enti locali, delle aree metropolitane e delle città d'arte.
La stessa disposizione ha autorizzato una spesa di 73,5 milioni di euro per l'anno 2003 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Per le modalità di attivazione del Fondo per gli interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono state, quindi, emanate l’O.P.C.M. dell’8 luglio 2004, n. 3362 e l'O.P.C.M. 17 settembre 2004, n. 3376. Con tali ordinanze si è in particolare provveduto a ripartire le risorse assegnate per interventi statali e regionali (la somma di 100 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2004 e 2005, è stata così ripartita: 67,5 milioni di euro per interventi di competenza regionale e 32,5 milioni di euro per interventi di competenza statale) e sono state definite le tipologie di interventi ammessi al finanziamento
Per quanto riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici, il comma 21 dell’art. 80 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), ha specificatamente previsto che, nell’ambito della legge obiettivo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca predisponga un “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” nelle zone soggette a rischio sismico. L’art 3, comma 91, della legge 24 dicembre 2003 n. 350 (legge finanziaria 2004) ha destinato al “Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici” un importo non inferiore al 10% delle risorse ex art. 13 legge n. 166/2002, disponibili al 1° gennaio 2004 e l’art. 4, comma 176, invece, ha autorizzato ulteriori limiti di impegno nel biennio 2005-2006.
Con delibera CIPE 20 dicembre 2004, n. 102[49], modificata dalla delibera 2 dicembre 2005, n. 157 e con delibera 17 novembre 2006, n. 143[50], è stato approvato il primo programma di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Il Piano si articola in due stralci per complessivi 489 Meuro riferiti a 1.594 interventi[51].
Il comma 3 dispone che, ai fini dell’assegnazione di tali risorse, il DPCM previsto dal comma 2 del citato art. 32-bis del decreto legge n. 269 del 2003 sia adottato anche con il parere del Ministro delle infrastrutture e della pubblica istruzione, oltre che dell’economia.
Il citato comma 2 dell’art. 32-bis del decreto-legge demanda ad un DPCM, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, l’individuazione degli interventi da realizzare, degli enti beneficiari e delle risorse da assegnare nell'ambito delle disponibilità del fondo.
In attuazione di tale disposizione sono stati emanati i seguenti provvedimenti: il DPCM 8 luglio 2004, il DPCM 19 novembre 2004, il DPCM 27 aprile 2006, il DPCM 29 marzo 2006, il DPCM 5 marzo 2007, il DPCM 30 marzo 2007 e, da ultimo, il DPCM 3 agosto 2007.
Il comma 4 autorizza una spesa di 70 milioni di euro per l’avvio di un programma straordinario di edilizia penitenziaria volto, in via prioritaria, all’adeguamento infrastrutturale degli edifici esistenti nonché alla realizzazione di nuove carceri, al fine di fronteggiare l’emergenza penitenziaria.
Lo stanziamento complessivo è così suddiviso nel triennio: 20 milioni per il 2008, 20 milioni per il 2009 e 30 milioni per il 2010.
Il programma dovrà, infine, essere approvato conun decreto interministeriale infrastrutture-giustizia che dovrà indicare gli interventi da realizzare annualmente, avvalendosi dei competenti provveditorati interregionali alle opere pubbliche.
Si osserva che non viene precisato il termine di emanazione del citato decreto interministeriale.
Si ricorda che la legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'art. 145, comma 34, aveva previsto, tra l’altro, che il Ministro della giustizia predisponesse l'elenco degli istituti penitenziari ritenuti strutturalmente non idonei alla funzione propria e per i quali risultasse necessaria o conveniente la dismissione e promuovesse le necessarie intese con le regioni o con gli enti locali interessati, per attuare le suddette dismissioni e reperire le aree per la localizzazione dei nuovi istituti. Ai fini delle acquisizioni dei nuovi istituti avrebbe potuto anche avvalersi degli strumenti della locazione finanziaria, della permuta e della finanza di progetto.
Conseguentemente, l'art. 6 del decreto legge 11 settembre 2002, n. 201 (Misure urgenti per razionalizzare l'Amministrazione della giustizia) convertito dalla legge 14 novembre 2002, n. 259, ha previsto la predisposizione, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Ministro delle infrastrutture, di un piano straordinario pluriennale di interventi, volto all'acquisizione ed all'adeguamento strutturale di edifici, opere, infrastrutture ed impianti indispensabili al potenziamento del settore penitenziario, per un onere complessivo pari a 93,3 milioni di euro. Tale piano straordinario è stato adottato con D.M. 12 gennaio 2004, il quale prevedeva l'ampliamento della casa di reclusione di Milano Bollate e l'acquisizione di nuovi istituti penitenziari a Varese e Pordenone.
In data 28 novembre 2006, il Governo ha richiesto alle Camere il parere su una riformulazione del piano straordinario nel quale non era più prevista l'acquisizione dei penitenziari di Varese e Pordenone e i residui stanziamenti venivano indirizzati all'ampliamento di sei istituti già esistenti. La Commissione giustizia della Camera dei deputati ha espresso, in data 13 dicembre 2006, un parere favorevole con condizioni.
Si ricorda, inoltre, che anche nella Relazione sullo stato di attuazione del programma di edilizia penitenziaria (Doc. CXVI, n. 1), predisposta dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia per l’anno 2006 e trasmessa alla Presidenza della Camera il 26 marzo 2007, si dà conto del Piano straordinario di edilizia penitenziaria di cui al decreto legge n. 201 del 2002. Vi si legge che “erano state avviate le procedure per l'acquisizione in locazione finanziaria dei due nuovi istituti di Varese e di Pordenone e per la costruzione, a cura della società Dike Aedifica appositamente costituita, dei restanti 12 nuovi istituti (Camerino, Sala Consilina, Pinerolo, Sciacca, Lanusei, Paliano, Modica, Nola, Avezzano, Ristretta, Catania, Lucca), con le risorse provenienti dalla attività di vendita o permuta di vecchi penitenziari dismessi gestiti dalla Patrimonio dello Stato S.p.a.. Tuttavia, entrambe le procedure non hanno avuto corso: sono state infatti annullate le gare d'appalto per gli istituti di Varese e Pordenone a seguito della contestazione di infrazione delle direttive comunitarie da parte della Commissione europea e non è stata avviata alcuna attività da parte della Dike Aedifica. Tali opere, pertanto, restano tuttora prive di finanziamento”.
Anche nel DPEF 2008-2011 è stata evidenziata la necessità di intraprendere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili, iniziative volte al potenziamento, all'adeguamento e alla messa in sicurezza delle strutture, con particolare riferimento al problema del sovraffollamento degli istituti carcerari e alla necessità di assicurare migliori condizioni di vivibilità a favore dei detenuti. Nell'allegato infrastrutture al citato DPEF, il Governo ha, inoltre, considerato di prioritaria importanza portare a compimento le nuove strutture penitenziarie, attualmente in corso di realizzazione per lotti funzionali, di Cagliari, Sassari, Oristano, Tempo Pausania, Rovigo, Forlì, Savona, nonché quelle attualmente sospese di Reggio Calabria e Marsala, nonché adeguare le strutture penitenziarie esistenti, garantendo migliori condizioni di vivibilità.
Si ricorda, infine, che gli stanziamenti a favore del Ministero della giustizia per il programma straordinario di edilizia penitenziaria confluivano nell’ambito del Centro di responsabilità “Gabinetto del ministro” sulla vecchia U.P.B. 1.2.3.3,. denominata "Fondo unico da ripartire - investimenti edilizia penitenziaria e giudiziaria", contenente il solo capitolo 7020 ("Fondo da ripartire per l'edilizia penitenziaria e giudiziaria"). A seguito della riclassificazione del bilancio, l'edilizia penitenziaria, giudiziaria e minorile costituisce ora un programma autonomo nell'ambito della missione giustizia. Lo stanziamento appostato su tale programma per l'anno 2008 - che, si ricorda, non riguarda la sola edilizia penitenziaria, ma anche quella giudiziaria e minorile - è di circa 200 milioni di euro.
1. Il presente articolo istituisce e disciplina l'azione collettiva risarcitoria a tutela dei consumatori, quale nuovo strumento generale di tutela nel quadro delle misure nazionali volte alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, conformemente ai princìpi stabiliti dalla normativa comunitaria volti ad innalzare i livelli di tutela.
2. Dopo l'articolo 140 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:
«Art. 140-bis. - (Azione collettiva risarcitoria). - 1. Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1 dell'articolo 139 e gli altri soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, fermo restando il diritto del singolo cittadino di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi conformemente a quanto previsto dall'articolo 24 della Costituzione, possono richiedere singolarmente o collettivamente al tribunale del luogo ove ha la residenza il convenuto, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione delle somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti cosiddetti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, che all'utente non è dato contrattare e modificare, di atti illeciti extracontrattuali, di pratiche commerciali illecite o di comportamenti anticoncorrenziali, messi in atto dalle società fornitrici di beni e servizi nazionali e locali, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti.
2. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo.
3. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 1 produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.
4. Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali deve essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.
5. In relazione alle controversie di cui al comma 1, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.
6. La definizione del giudizio rende improcedibile ogni altra azione ai sensi del presente articolo nei confronti dei medesimi soggetti e per le medesime fattispecie.
7. Contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 4 ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, il giudice, per la determinazione degli importi da liquidare ai singoli consumatori o utenti, costituisce presso lo stesso tribunale apposita camera di conciliazione, composta in modo paritario dai difensori dei proponenti l'azione di gruppo e del convenuto, e nomina un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto all'albo speciale per le giurisdizioni superiori, che la presiede. A tale camera di conciliazione tutti i cittadini interessati possono ricorrere singolarmente o tramite delega alle associazioni di cui al comma 1. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito dal verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.
8. In caso di inutile esperimento della composizione di cui al comma 7, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 4 e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni riconosciuto ai sensi della medesima sentenza.
9. La sentenza di condanna di cui al comma 4, unitamente all'accertamento della qualità di creditore ai sensi dei commi 7 e 8, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, titolo per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, richiesta dal singolo consumatore o utente, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del medesimo codice di procedura civile.
10. La sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al comma 5, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
11. Nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso. La nullità può essere fatta valere solo dal promotore dell'azione di gruppo.
12. In caso di soccombenza, anche parziale, del convenuto, lo stesso è condannato al pagamento delle spese legali. In ogni caso, il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia».
3. Le disposizioni di cui al presente articolo diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
L’articolo 99, introdotto nel corso dell’esame del provvedimento al Senato, istituisce e disciplina l’istituto dell’azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori.
La protezione degli interessi dei consumatori - non contemplata in via diretta dalla nostra Costituzione - trova riconoscimento nell’art. 153 par. 1 del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, che ha previsto a tal fine che “…la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi”.
Tuttavia, pur essendosi succeduti nel corso degli anni una serie di interventi del legislatore comunitario sul tema generale della tutela degli interessi dei consumatori, nei suoi diversi aspetti, non è stato trattato, in tale sede, il tema delle "azioni di gruppo o di classe", trattandosi di ambiti più strettamente connessi all'ordinamento interno del singolo Stato e al sistema processuale in esso adottato.
La tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti, nei suoi diversi e poliedrici aspetti, ha costituito, soprattutto negli ultimi anni, uno dei punti focali della normazione comunitaria. La disciplina nazionale è dunque costituita, in buona parte, da una serie di disposizioni legislative volte a dare attuazione alle numerose direttive comunitarie sulla materia.
Nel nostro ordinamento, un primo significativo intervento volto a tutelare in via giudiziale gli interessi dei consumatori si ha con l’approvazione della legge comunitaria per il 1994 (legge 6 febbraio 1996, n. 52). L’articolo 25, dando attuazione alla direttiva CEE n. 93/13 del Consiglio in tema di clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, era intervenuto sulla normativa concernente i contratti per adesione, novellando il codice civile mediante l’aggiunta al capo XIV, del titolo II, del libro IV, di un capo XIV-bis, rubricato “Dei contratti del consumatore” (articoli 1469-bis-1469-sexies). Con la nuova disciplina viene modificata radicalmente la disciplina dei contratti standardizzati, cioè di tutti quei contratti che vengono presentati al consumatore sotto forma di moduli prestampati in cui le condizioni generali del contratto sono state predisposte unilateralmente dal venditore o professionista[52] .
Successivamente, la legge 30 luglio 1998, n. 281 (Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti) ha introdotto, in armonia con i principi consolidati a livello comunitario, una disciplina organica della tutela degli interessi dei consumatori riconoscendo il potere inibitorio delle associazioni dei consumatori (la legittimazione ad agire).
La nuova disciplina ha previsto l'attribuzione alle associazioni dei consumatori iscritte nell'apposito elenco istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, indipendentemente dalla segnalazione di un cittadino e dunque dall'esigenza di tutelare una singola posizione individuale.
In particolare, l’art. 3 della legge 218/1998 ha introdotto una forma di tutela processuale collettiva degli interessi dei consumatori modellata su quella prevista dall’art. 1469-sexies, basata quindi sulla azione inibitoria.
Sia la disciplina prevista dal codice civile che quella di cui alla successiva legge 281/1998 sono ora pressoché integralmente abrogate a seguito del loro assorbimento all’interno del cd. Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206).
Nel Codice del consumo, entrato in vigore il 23 ottobre 2005, sono infatti confluite tutte le disposizioni in materia di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
Nello specifico, mentre il comma 1 dell’articolo in esame dichiara la finalità del provvedimento (istituzione e disciplina della class action in conformità con la normativa nazionale e comunitaria), il comma 2 integra la disciplina della legittimazione ad agire giudizialmente a tutela degli interessi collettivi stabilita dagli artt. 139 e 140 del Codice del consumo (D.Lgs 6 settembre 2005, n. 206).
A tale scopo, nello stesso Codice è introdotto un articolo aggiuntivo (art. 140-bis) che disciplina e scandisce le diverse fasi dell’azione collettiva, mirante ad ottenere dal giudice una pronuncia che, accertando la lesione degli interessi di una determinata categoria di persone, condanni il convenuto ad un risarcimento.
Le fasi del procedimento, necessarie ed eventuali, sono le seguenti:
· le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale[53] (fermo restando il diritto del singolo ad agire autonomamente in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi) chiedono singolarmente o collettivamente al tribunale competente (in base alla residenza del convenuto) la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente a singoli consumatori o utenti interessati in conseguenza di atti illeciti commessi in ambito contrattuale o extracontrattuale. In particolare, il nuovo articolo l’art. 140-bis fa riferimento (comma 1):
Ø in ambito contrattuale, ad illeciti relativi ai rapporti giuridici originati dai contratti cd. di massa o per adesione, conclusi secondo le modalita` previste dall’articolo 1342 del codice civile (con moduli o formulari)[54];
Ø in ambito extracontrattuale, a pratiche commerciali illecite o comportamenti anticoncorrenziali attuati da società, nazionali o locali, fornitrici di beni e servizi, quando ledano i diritti di una pluralità di consumatori.
L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione (comma 3).
· già prima della eventuale sentenza di condanna (che determina i criteri di liquidazione degli importi in favore dei singoli consumatori-utenti, comma 4) le parti (ovvero le associazioni rappresentative e il convenuto) possono cercare una conciliazione per arrivare ad un accordo transattivo davanti al giudice (comma 5); ogni altra azione risarcitoria per il medesimo oggetto e nei confronti delle stesse parti, a giudizio definito, risulta improcedibile (comma 6);
· una volta esecutivo il verbale di conciliazione o, in assenza di conciliazione, contestualmente alla pubblicazione della sentenza di condanna, il giudice costituisce presso lo stesso tribunale apposita Camera di conciliazione[55]per la determinazione del quantumdei singoli risarcimenti in favore dei consumatori. A tale organo possono ricorrere tutti gli interessati o, per delega, le associazioni (comma 7);
· a questo punto, la Camera di conciliazione definisce, con verbale, i modi, i termini e l’entità del risarcimento. Alla sottoscrizione del verbale ad opera delle parti consegue l’improcedibilità delle singole azioni risarcitorie eventualmente avviate prima dello spirare del termine stabilito per l’esecuzione della prestazione dovuta (comma 7).
· in caso di fallimento del tentativo di composizione sopra illustrato (comma 7), il comma 8 del nuovo articolo 140-bis prevede, a fini di tutela del singolo consumatore o utente, una seconda fase giudiziale, "di accertamento", stavolta riservata non all’associazione ma al singolo consumatore danneggiato; questi potrà, infatti, instaurare un giudizio avente ad oggetto, in contraddittorio, il mero accertamento - in capo a se stesso, consumatore o utente – dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna derivante dalla class action nonché la precisa determinazione dell’ammontare del risarcimento dei danni genericamente riconosciuto dalla stessa sentenza. L’individuazione del quantum da liquidare sarà favorito dalla eventuale sentenza di condanna che abbia già definito i criteri di risarcimento (cfr comma 4).
· la sentenza di accertamento costituisce titolo esecutivo nei confronti del responsabile. Più precisamente, alla sentenza di condanna e all’accertamento della qualità di creditore (in sede conciliativa o giudiziale), consegue il diritto del singolo consumatore e utente di chiedere al giudice l’emissione di un decreto ingiuntivo di pagamento nei confronti del debitore.
Il procedimento d’ingiunzione appartiene alla categoria dei procedimenti sommari, caratterizzati, appunto, dalla sommarietà della cognizione. E’ finalizzato ad ottenere la rapida formazione di un titolo esecutivo nei confronti del debitore, consistente nella ingiunzione di pagamento o consegna che il giudice adito può pronunciare nei casi previsti dall’art. 633 c.p.c.
Se il richiedente è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili o ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente (giudice di pace o tribunale in composizione monocratica), infatti, pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:
1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;
2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;
3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.
In presenza delle condizioni di ammissibilità previste nell'articolo 633, il giudice, con decreto motivato (art. 641 c.p.c.) ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste (o, invece di queste, la somma che il ricorrente è disposto ad accettare) nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di questa, si procederà a esecuzione forzata. Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentato a sessanta (comma 2). Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento.
La fase (eventuale) di opposizione è poi disciplinata dall’articolo 645, che stabilisce che essa si proponga davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione; in seguito all’opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito. Se l’opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l’estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva (653). Se l’opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.
Ai sensi del comma 10 del nuovo articolo 140-bis, la sentenza di condanna di cui al comma 4, ovvero l'accordo transattivo di cui al precedente comma 5, devono essere opportunamente pubblicizzati a cura e spese della parte convenuta, onde consentire la dovuta informazione alla maggiore quantità di consumatori e utenti interessati.
La nuova norma, al comma 11, stabilisce, inoltre, relativamente a taluni contratti, effetti estensivi automatici alle condanne per pubblicità ingannevole.
Nello specifico, ai sensi della citata disposizione, nelle azioni collettive aventi ad oggetto prodotti o servizi venduti attraverso contratti per adesione di cui all’art. 1342 c.c., la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nulli i contratti nei confronti di tutti i singoli consumatori o utenti nel periodo di diffusione del messaggio stesso.
Il comma 12 della nuova disposizionestabilisce, poi, che spettano al convenuto, in caso di soccombenza anche solo parziale, le spese del procedimento e precisa, altresì, che il compenso dei difensori del promotore della azione collettiva non può superare l'importo massimo del 10 per cento del valore della controversia.
Da ultimo, il comma 13, concernente l'entrata in vigore del nuovo articolo 140-bis, prevede che le disposizioni contenute in tale norma diventano efficaci decorsi centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In relazione all’articolo in esame, si segnala che tale disposizione riproduce in parte il contenuto del disegno di legge A.C. 3838-A, approvato nel corso della precedente legislatura dalla Camera dei deputati e successivamente trasmesso al Senato.
Si segnala, altresì, che per quanto riguarda l'attuale legislatura, la Commissione giustizia della Camera dei deputati ha da tempo avviato l'esame di una serie di provvedimenti in materia di class action. In particolare, nel corso della seduta del 7 novembre 2007 la II Commissione ha approvato come testo base un nuovo testo del disegno di legge governativo A.C. 1495[56].
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
L’8 febbraio 2007 la Commissione ha presentato il Libro verde “Revisione dell’acquis relativo ai consumatori”, col quale intende, da un lato, dare avvio ad un processo di profonda revisione delle norme comunitarie in materia di protezione dei consumatori, per adattarle alle nuove esigenze della realtà digitale ed in particolare alle vendite on-line e, dall’altro, aprire una consultazione (chiusa il 15 marzo scorso) su 28 proposte concrete d’intervento, presentate in allegato allo stesso Libro verde. Tra le questioni sottoposte a consultazione si segnalano, in particolare, quelle relative al diritto di recesso, al periodo di riflessione, alle modalità e ai costi della restituzione di prodotti, anche per quanto riguarda gli acquisti transfrontalieri, e all’opportunità di estendere a determinati servizi on-line le garanzie e i diritti che valgono per i prodotti acquistati in negozio.
La Commissione intende utilizzare i risultati della consultazione per elaborare proposte legislative specifiche.
Il 13 marzo 2007 la Commissione ha presentato la comunicazione “Strategia per la politica dei consumatori dell’UE 2007-2013. Maggiori poteri per i consumatori, più benessere e tutela più efficace” (COM(2007)99), col quale intende sviluppare la fiducia dei cittadini nel mercato interno e nelle sue nuove potenzialità, costituite dallo sviluppo degli acquisti on-line. Obiettivi principali della strategia sono:
· dare maggiori poteri ai consumatori;
· promuovere il loro benessere;
· proteggerli efficacemente dai rischi e dalle minacce che non possono essere affrontate individualmente.
Tra le aree prioritarie di intervento si segnala, in particolare, il miglioramento della regolamentazione sulla protezione dei consumatori (tra le iniziative previste dalla Commissione vi è la presentazione di un rapporto sulla commercializzazione a distanza dei servizi finanziari) e delle procedure di ricorso, attraverso il rafforzamento dei meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie, accompagnato da una riflessione sui meccanismi di ricorso collettivo e sull’applicazione della normativa sui provvedimenti inibitori.
Sul documento della Commissione il Consiglio ha adottato, il 30 maggio 2007, una risoluzione, con la quale sottolinea la volontà di vedere attuata tale strategia, insistendo in modo particolare su alcune priorità: un maggiore orientamento alla trasparenza dei mercati, la garanzia di un alto livello di protezione che consenta di guadagnare la fiducia dei consumatori negli acquisti transfrontalieri, la modernizzazione dell’acquis comunitario, e l’attenzione alla scelta da presentare ai consumatori circa i servizi finanziari relativa alla previdenza per la vecchiaia o il finanziamento di beni immobiliari.
Il 30 aprile 2007 la Commissione ha presentato il Libro verde sui servizi finanziari al dettaglio (COM(2007)226) con il quale definisce gli obiettivi generale della sua politica in questo settore e avvia una consultazione (terminata il 16 luglio 2007) volta a raccogliere osservazioni sugli orientamenti scelti. Tra gli obiettivi della Commissione per la realizzazione di una migliore regolamentazione dei servizi finanziari al dettaglio vi è quello di garantire ai consumatori l’accesso a sistemi di soluzione alternativa delle controversie. I risultati della consultazione verranno integrati nella elaborazione di specifiche proposte legislative miranti a risolvere i problemi e le difficoltà esistenti.
Il 21 maggio 2007 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico su una proposta di direttiva volta ad armonizzare le norme UE da applicare al credito al consumo (COM(2002)443). La proposta fissa la soglia di penalità oltre la quale i consumatori dovrebbero versare un’indennità alle banche o agli organismi di credito in caso di rimborso anticipato del loro credito a tassi fisso. Dalla proposta è escluso il credito ipotecario.
Il Parlamento europeo dovrebbe esaminare la proposta, in seconda lettura, nell’ambito della procedura di codecisione, presumibilmente nella sessione del 12 dicembre 2007.
Il 27 giugno 2007 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato per la mancata attuazione della direttiva n. 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
1. All'articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono aggiunte le seguenti lettere:
«c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunità familiare di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie. A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269».
L’articolo in esame, introdotto dal Senato, aggiunge all’articolo 1, comma 1251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), le lettere c- bis) e c-ter), volte ad ampliare il novero delle finalità alle quali sono destinate le risorse del Fondo per le politiche della famiglia.
Il Fondo per le politiche per la famiglia è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio[57] con uno stanziamento di 3 milioni di euro nel 2006 e di 10 milioni annui dal 2007, dall’articolo 19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223[58].
Successivamente, il comma 1250 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ha integrato le citate risorse attraverso uno stanziamento di 210 milioni di euro per l’anno 2007 e di 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
Tali risorse sono utilizzate per le seguenti finalità:
- istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia, prevedendo la partecipazione delle amministrazioni statali, delle regioni, degli enti locali e del terzo settore;
- iniziative di conciliazione del tempo di vita e lavoro di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
- iniziative per la riduzione dei costi dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a quattro;
- iniziative di sostegno dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, dell’Osservatorio per l’infanzia e del Centro nazionale di documentazione e analisi per l’infanzia[59] ;
- valorizzazione delle iniziative degli enti locali ed imprese in materia di politiche familiari;
- sostegno delle adozioni internazionali e della Commissione per le adozioni.
Il comma 1251 del medesimo articolo 1 della citata legge n. 296 del 2007 ha previsto, inoltre, che il Ministro per le politiche della famiglia utilizzi il Fondo per le seguenti ulteriori finalità:
- finanziare, d’intesa con le altre amministrazioni statali e con la Conferenza unificata, un piano nazionale per la famiglia, acquisire indicazioni per il piano medesimo e verificarne l’efficacia, mediante l’organizzazione, con cadenza biennale, di una Conferenza nazionale sulla famiglia;
- realizzare, in collaborazione con il Ministro della salute, un’intesa in sede di Conferenza unificata, relativa alla riorganizzazione dei consultori familiari;
- promuovere un accordo in sede di Conferenza Stato-regioni, d’intesa con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della pubblica istruzione, per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
Da ultimo, i commi 1252 e 1253 dell’articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006 prevedono, rispettivamente, che il riparto delle risorse del Fondo per le politiche della famiglia, per gli interventi previsti ai citati commi 1250 e 1251, è effettuato con decreto del Ministro delle politiche della famiglia e che lo stesso Ministro disciplina con proprio regolamento l’organizzazione amministrativa e scientifica dell’Osservatorio nazionale sulla famiglia.
La nuova lettera c-bis) prevede che le risorse del Fondo per le politiche della famiglia siano utilizzate, tra l’altro, per la permanenza o il ritorno nella comunità familiare di soggetti (parzialmente o totalmente) non autosufficienti, in alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.
Si prevede, altresì, che il Ministro delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della solidarietà sociale e della salute, promuove, una intesa in sede di Conferenza unificata[60] , avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalità sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali, definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla persona.
La lettera c-ter) stabilisce che le disponibilità del Fondo per le politiche della famiglia siano destinate, altresì, alle iniziative di carattere informativo ed educativo, volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei confronti di minori, promosse dall’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile di cui all’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
Ai sensi dell’articolo 17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù), come modificato dalla legge 6 febbraio 2006, n. 38[61], è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri l'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile con il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte da tutte le pubbliche amministrazioni, per la prevenzione e la repressione della pedofilia.
A tale fine, è autorizzata l'istituzione presso l'Osservatorio di una banca dati per raccogliere, con l'apporto dei dati forniti dalle amministrazioni, tutte le informazioni utili per il monitoraggio del fenomeno. Con decreto ministeriale sono definite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio nonché le modalità di attuazione e di organizzazione della banca dati, anche per quanto attiene all'adozione dei dispositivi necessari per la sicurezza e la riservatezza dei dati.
Con decreto ministeriale 2 luglio 2007 sono stati ripartiti gli stanziamenti per il 2007 di cui al Fondo delle politiche per la famiglia.
La tabella C allegata al disegno di legge finanziaria per il 2008 prevede che lo stanziamento del Fondo per le politiche della famiglia ammonta a 280 milioni di euro per il 2008[62].
1. Per l'anno 2008 è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro, destinato a un Piano contro la violenza alle donne.
L'articolo 103, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame in Senato, istituisce un fondo destinato ad un Piano contro la violenza alle donne e stanzia a tal fine 20 milioni di euro per l'anno 2008.
Si ricorda che l'art. 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 (finanziaria 2007) stabiliva che una quota del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità[63], fosse destinato, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 , al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Tale articolo prevedeva poi che il Ministro per i diritti e le pari opportunità, con decreto emanato di concerto con i Ministri delle politiche sociali, del lavoro, della salute e della famiglia, stabilisse i criteri di ripartizione del Fondo, destinandone una quota parte all’istituzione di un Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere[64] e una quota parte al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere[65].
Al Fondo nazionale contro la violenza sessuale e di genere sono stati assegnati 3 milioni di euro annui (DM 16 maggio 2007); con successivo decreto 3 agosto 2007 – tuttora in attesa di registrazione da parte della Corte dei conti – tale cifra è stata così ripartita: 800 mila euro all’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere e 2,2 milioni di euro al Piano d’azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.
Si ricorda inoltre che nel Documento di Programmazione economico-finanziaria 2008-2011, il Governo ha dichiarato di voler istituire, nel quadro delle compatibilità finanziarie, un fondo destinato a tre fondamentali linee di azione, tra le quali la promozione e la tutela dei diritti umani, nel cui ambito realizzare un programma specifico contro le molestie e la violenza. In tale quadro, anche al fine di monitorare forme di violenza e di abuso connesse a nuovi fondamentalismi, il Governo intende in particolare valorizzare l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale, operando in stretta connessione con la Conferenza unificata e con i movimenti e le associazioni interessate al problema.
Su questo argomento sono all'esame della Commissione Giustizia della Camera dei deputati numerose proposte di legge dirette, in particolare, al potenziamento degli strumenti relativi alla lotta contro la violenza sessuale e al rafforzamento della tutela delle vittime dei reati di violenza sessuale, anche attraverso l'individuazione nel nostro codice penale di una nuova fattispecie di reato in materia di "molestie assillanti" o "molestie insistenti".
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
Con decisione n. 779 del 20 giugno 2007 è stato istituito il programma specifico per prevenire e combattere la violenza contro i bambini, i giovani e le donne e per proteggere le vittime e i gruppi a rischio (Daphne III)” nell’ambito del programma generale “Diritti fondamentali e giustizia”.
Il programma, istituito per il periodo dal 1º gennaio 2007 al 31 dicembre 2013 con una dotazione di 116,85 milioni di euro, prevede i seguenti obiettivi specifici:
- prevenire e combattere tutte le forme di violenza che si verificano nel settore pubblico o privato contro i bambini, i giovani e le donne, adottando misure preventive e sostenendo le vittime e i gruppi a rischio;
- promuovere azioni transnazionali.
Il 18 ottobre 2005 la Commissione ha presentato una comunicazione (COM(2005)514) relativa ad un approccio integrato alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla definizione di un piano d’azione sulla materia.
La comunicazione mira a potenziare l’impegno dell’Unione europea e degli Stati membri per la prevenzione e la lotta contro la tratta degli esseri umani, realizzata ai fini dello sfruttamento sessuale o dello sfruttamento di manodopera, conformemente alle definizioni riportate nella decisione quadro del 19 luglio 2002 relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani e alla tutela, assistenza e riabilitazione delle sue vittime.
Secondo il documento, per combattere efficacemente la tratta degli esseri umani è necessario un approccio integrato, che si fondi sul rispetto dei diritti umani e tenga conto della natura mondiale del fenomeno. Tale approccio richiede una risposta politica coordinata, segnatamente nel settore della libertà, sicurezza e giustizia, delle relazioni esterne, della cooperazione allo sviluppo, dell’occupazione, della parità tra uomo e donna e della non discriminazione. La comunicazione, inoltre, si propone di consolidare il dialogo tra settore pubblico e privato in materia.
La comunicazione della Commissione fa seguito agli orientamenti stabiliti in materia dal nuovo programma pluriennale per il rafforzamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia nell’Unione europea, il cosiddetto programma dell’Aja, adottato dal Consiglio europeo nel novembre 2004, che ha invitato il Consiglio e la Commissione a elaborare, nel 2005, un piano per stabilire norme comuni, migliori pratiche e meccanismi per prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e potenziare la lotta contro l’immigrazione clandestina.
La comunicazione richiama l’attenzione, fra l’altro, sulla tratta delle bambine e sottolinea che le istituzioni dell’UE e gli Stati membri devono promuovere strategie specifiche di prevenzione sulla base della differenza di genere come un elemento chiave per combattere la tratta delle donne e delle bambine. Tali strategie, secondo la Commissione, dovrebbero prevedere l’attuazione dei principi di parità tra uomo e donna e l’eliminazione della domanda di tutte le forme di sfruttamento, compreso lo sfruttamento sessuale e quello della manodopera.
La comunicazione è in attesa di esame da parte del Consiglio.
Il Parlamento europeo ha esaminato la comunicazione nella sessione plenaria del 17 gennaio 2006, approvando una risoluzione sulle strategie di prevenzione della tratta di donne e bambini, vulnerabili allo sfruttamento sessuale, nella quale, tra l’altro:
- sottolinea l'importanza, nel quadro della messa a punto e dell'attuazione delle strategie di prevenzione, di un approccio basato sui diritti umani e sull'integrazione della prospettiva di genere e che consideri l'infanzia nella sua specificità;
- deplora che le misure adottate finora per contrastare il traffico degli esseri umani non abbiano portato alla riduzione del numero di donne e bambini sfruttati sul mercato della schiavitù sessuale. Al contrario, considera che la tratta degli esseri umani ai fini sessuali è l'attività criminale in più rapida crescita rispetto alle altre forme di criminalità organizzata dell'UE.
- sollecita la Commissione e il Consiglio a predisporre una chiara base giuridica per la lotta contro ogni forma di violenza contro le donne, e chiede di rendere “integralmente comunitaria” la politica europea in materia di lotta alla tratta degli esseri umani. A questo proposito sono raccomandate l'instaurazione di una politica comune dell'UE incentrata sull'elaborazione di un quadro giuridico e l'applicazione delle norme regolamentari nonché sulle contromisure, la prevenzione, le azioni penali e la punizione dei responsabili, come pure sulla protezione e il sostegno alle vittime;
- esorta gli Stati membri e la Commissione a continuare i propri studi sulle cause alla base della tratta degli esseri umani (in particolare di donne e bambini a fini sessuali);
- sottolinea che è opportuno scoraggiare la domanda anche con misure a carattere educativo, giuridico, sociale e culturale. A questo proposito, nel sollecitare gli Stati membri ad affrontare “seriamente” i problemi derivanti dalla prostituzione nel loro territorio, il Parlamento europeo chiede loro di istituire linee telefoniche di assistenza nazionali ed internazionali contro la tratta delle donne, che potrebbero essere pubblicizzate nel quadro di campagne di informazione. Inoltre, evidenzia l'esigenza di un Telefono azzurro, vale a dire un unico numero internazionale gratuito destinato ai bambini[66];
- esorta la Commissione e gli Stati membri a prendere con urgenza tutte le misure opportune per contrastare la tendenza a ricorrere alle nuove tecnologie, in particolare Internet, per divulgare informazioni sulla disponibilità e sulla domanda di donne e bambini per prestazioni sessuali, “il cui sviluppo incide sull'incremento della tratta”;
- invita gli Stati membri a varare e/o rafforzare le campagne di sensibilizzazione miranti ad informare sui pericoli e ad educare i membri vulnerabili della società nei paesi di origine, ad allertare e sensibilizzare il pubblico al problema nonché a ridurre la domanda nei paesi di destinazione. Il Parlamento chiede poi che “la pratica degradante che consiste nell'acquisto e nello sfruttamento da parte di uomini, di donne e bambini” divenga oggetto di una campagna nell'ambito dei programmi comunitari. La Commissione, inoltre, è invitata a istituire, a livello dell'intera Unione, una giornata di lotta contro la tratta di esseri umani, contraddistinta da un logo internazionale e da un messaggio coerente, al fine di sensibilizzare la popolazione in generale al fenomeno della tratta di donne e bambini;
- sottolinea l'importanza di affrontare la connessione tra traffico di esseri umani, immigrazione legale e immigrazione clandestina e di considerare le vie di immigrazione legale come un meccanismo di prevenzione della tratta. Gli Stati membri sono quindi invitati a rivedere le loro politiche in materia di visti, nella prospettiva di prevenire gli abusi e di assicurare una protezione contro lo sfruttamento. E' poi posto in luce il legame tra sfruttamento sessuale e sfruttamento del lavoro nel settore della fornitura di servizi domestici;
- invita gli Stati membri ad applicare la legge e a rafforzare l'azione penale nei confronti dei trafficanti e dei loro complici. Inoltre, chiede un'azione repressiva contro gli autori delle pagine Internet in cui vengono proposti annunci di intermediari della tratta e di coloro che cercano di ottenere prestazioni sessuali da minori (la cui definizione deve essere omogenea in tutti gli Stati membri, vale a dire le persone di età inferiore ai 18 anni). Ritiene inoltre necessario perseguire il riciclaggio dei proventi della tratta e sottoporre a procedimenti penali i clienti che consapevolmente ricorrono alle prestazioni di prostitute coatte;
- sottolinea che finora esiste solo in Italia ed in Belgio il diritto di soggiorno per le vittime della tratta delle donne dopo il processo contro i trafficanti e che, ai fini della testimonianza da parte delle vittime e della condanna dei responsabili, sarebbe necessario concedere il permesso di soggiorno in tutti gli Stati membri;
- infine, esorta tutti gli Stati membri ad adottare, nel proprio diritto penale, atti normativi identici che contengano una chiara definizione giuridica della tratta dei bambini, basata sulle norme internazionalmente riconosciute, per evitare che il traffico di bambini venga considerato come una sottocategoria del traffico di esseri umani.
Il Parlamento europeo ha adottato, il 16 novembre 2006, una raccomandazione destinata al Consiglio sulla lotta contro la tratta degli esseri umani.
1. Al fine di migliorare l'utilizzazione delle risorse e di recare maggiori benefici ai cittadini ed agli operatori di settore, è istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di un Polo finanziario e di un Polo giudiziario a Bolzano, avente una dotazione di 6 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010. Il fondo è finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) acquisizione da parte dell'Agenzia delle entrate di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario;
b) trasferimento degli uffici giudiziari nell'edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia, per dare vita al Polo giudiziario.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, individua, con decreto, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del fondo.
L'articolo 127, introdotto nel corso dell'esame in Senato, istituisce, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, un Fondo per il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione del Polo finanziario e del Polo giudiziario di Bolzano.
In particolare, il comma 1 stanzia 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010 per un Fondo finalizzato alla realizzazione dei seguenti interventi:
a) acquisizione, da parte dell’Agenzia delle entrate, di immobili adiacenti ad uffici delle entrate già esistenti, al fine di concentrare tutti gli uffici finanziari in un unico complesso immobiliare per dare vita al Polo finanziario della città di Bolzano;
b) trasferimento degli uffici giudiziari di Bolzano nell’edificio di piazza del tribunale, prospiciente al Palazzo di giustizia per dare vita al Polo giudiziario.
Ai sensi del comma 2, i criteri, le modalità e le procedure di utilizzo del Fondo sono individuate con decreto dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
1. Ai fini del contenimento della spesa e della razionalizzazione dell'ordinamento giudiziario militare, a far data dal 1o maggio 2008:
a) sono soppressi i tribunali militari e le procure militari della Repubblica di Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo. Contestualmente: il tribunale militare e la procura militare di Verona assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna; il tribunale militare e la procura militare di Roma assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna; il tribunale militare e la procura militare di Napoli assumono la competenza territoriale relativa alle regioni Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia;
b) sono soppresse le sezioni distaccate di Verona e Napoli della corte militare di appello e i relativi uffici della procura generale militare della Repubblica;
c) il ruolo organico dei magistrati militari è fissato in cinquantotto unità.
2. Per le stesse finalità di cui al comma 1, a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio della magistratura militare che si terranno dopo la data di entrata in vigore della presente legge, i componenti del Consiglio previsti all'articolo 1, comma 1, lettere c) e d), della legge 30 dicembre 1988, n. 561, sono ridotti, rispettivamente, da cinque a tre, di cui almeno uno con funzioni di cassazione o di appello, e da due a uno, che assume le funzioni di vice presidente del Consiglio. Con decreto del Presidente della Repubblica è conseguentemente rideterminata la dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, in riduzione rispetto a quella attuale.
3. I procedimenti pendenti al 1o maggio 2008 presso gli uffici giudiziari militari soppressi sono trattati dal tribunale militare o dalla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza avviso alle parti. L'udienza fissata in data successiva alla soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1 si intende fissata davanti al tribunale o alla corte militare d'appello che ne assorbe la competenza, senza nuovo avviso alle parti.
4. In relazione a quanto previsto al comma 1, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) il ruolo organico della magistratura ordinaria è rideterminato in 10.154 unità;
b) il numero di magistrati militari eccedenti la nuova dotazione organica di cui al comma 1 transita in magistratura ordinaria secondo le seguenti modalità e criteri: nell'ordine di scelta per il transito viene seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari; i magistrati militari che transitano in magistratura ordinaria hanno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d'appello, con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte; nell'ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari viene data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi con la presente legge; qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permangano esuberi di magistrati rispetto all'organico previsto al comma 1, lettera c), i trasferimenti sono disposti d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi; i suddetti trasferimenti, sia a domanda sia d'ufficio, sono disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura; i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare hanno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso;
c) sono rideterminate le piante organiche degli uffici giudiziari militari per effetto della soppressione degli uffici operata al comma 1, tenuto conto della equiparazione di funzioni tra i magistrati militari e i magistrati ordinari e, in prima applicazione delle nuove piante organiche, è possibile provvedere al trasferimento d'ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici;
d) con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, non superiore a quello corrispondente alle dotazioni organiche degli uffici giudiziari militari soppressi ai sensi del comma 1, che transita nei ruoli del Ministero della giustizia con contestuale riduzione del ruolo del Ministero della difesa, e vengono definiti criteri e modalità dei relativi trasferimenti nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti. Ove necessario e subordinatamente all'esperimento di mobilità di tipo volontario, i trasferimenti possono essere disposti d'ufficio.
5. Alla legge 7 maggio 1981, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:
«L'ufficio autonomo del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione è composto dal procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto procuratore generale militare»;
b) l'articolo 11 è abrogato.
6. All'articolo 1 della citata legge n. 561 del 1988 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera d), sono soppresse le parole: «uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente»;
b) al comma 2, primo periodo, è soppressa la parola: «eletto»;
c) al comma 4, le parole: «sei componenti, di cui tre elettivi» sono sostituite dalle seguenti: «quattro componenti, di cui due elettivi».
7. Il termine di centottanta giorni di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 30 luglio 2007, n. 111, decorre per la magistratura militare dalla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 4, lettera c), del presente articolo.
8. Dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni necessarie in diminuzione sugli stanziamenti del Ministero della difesa, in relazione al decremento degli organici di magistrati e di personale amministrativo, e in aumento sui corrispondenti stanziamenti del Ministero della giustizia, in relazione all'incremento degli organici.
L'articolo 129, che non ha subito modifiche nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, ridisegna la geografia della giustizia militare, sopprimendo numerosi uffici di primo e secondo grado, riducendo l’organico della magistratura militare con conseguente transito dei magistrati militari in esubero nei ruoli della magistratura ordinaria e riducendo il numero dei componenti del Consiglio della magistratura militare.
Al riguardo, si ricorda che disposizioni in materia di magistratura militare e transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria erano previste nel disegno di legge A.S. 1447, recante modiche alle norme sull’ordinamento giudiziario, poi divenuto legge n. 111 del 2007. Tali disposizioni sono state stralciate dal disegno di legge nel corso dell’esame in Senato per essere poi riassegnate (A.S. 1447-quinquies, "Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare e norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria") alle commissioni riunite Giustizia e Difesa del Senato.
In particolare, il comma 1 persegue il contenimento della spesa nel settore della giustizia militare attraverso un triplice intervento, operativo a partire dal 1 maggio 2008:
- soppressione dei tribunali militari, e delle relative procure, a Torino, La Spezia, Padova, Cagliari, Bari e Palermo, con contestuale ridefinizione della competenza territoriale dei restanti tribunali (lett. a);
Conseguentemente, degli attuali 9 tribunali militari, restano operativi soltanto:
- Tribunale militare di Verona (competente per Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino-AltoAdige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia Romagna);
- Tribunale militare di Roma (competente per Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo e Sardegna);
- Tribunale militare di Napoli (competente per Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia).
- soppressione delle sezioni distaccate della corte militare d’appello – e delle relative procure - a Verona e Napoli (lett. b);
- riduzione a 58 unità – in luogo delle attuali 103 – dell’organico dei magistrati militari (lett. c). I magistrati militari in esubero (45 unità) transitano nel ruolo della magistratura organica, ai sensi del successivo comma 4.
Il comma 2 prevede la riduzione dagli attuali 9 a 6 dei membri del Consiglio della magistratura militare.
Attualmente, infatti, l'art. 1 della legge 30 dicembre 1988, n. 561 prevede che del Consiglio facciano parte:
a) il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede;
b) il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione;
c) 5 componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione;
d) 2 componenti estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere fra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno quindici anni di esercizio professionale; uno di essi è eletto dal Consiglio vice presidente; i due componenti estranei alla magistratura militare non possono esercitare attività professionale suscettibile di interferire con le funzioni della magistratura militare né possono esercitare attività professionale nell'interesse o per conto, ovvero contro l'amministrazione militare.
Senza modificare direttamente il testo dell'art. 1 della legge 561/1988 (che è invece modificato, in altri punti, dal successivo comma 6), il comma in esame prevede che i componenti eletti dai magistrati militari passino da 5 a 3 (di cui uno almeno con funzioni di cassazione o d'appello) e i componenti estranei alla magistratura militare da 2 a 1. Il componente estraneo alla magistratura militare assume le funzioni di vicepresidente del Consiglio.
La riduzione ha effetto a decorrere dalle prime elezioni per il rinnovo del Consiglio che si terranno dopo l'entrata in vigore della legge finanziaria.
La dotazione organica dell'ufficio di segreteria del Consiglio è conseguentemente rideterminata, in riduzione rispetto a quella attuale, con decreto del Presidente della Repubblica.
Si ricorda che ai sensi dell'art. 1, comma 8, della suddetta legge 561/1988, le norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio, nonché le disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura, sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di Stato.
In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 1989, n. 158 , il cui art. 1 prevede attualmente che l'ufficio di segreteria sia composto da un magistrato militare di appello, che lo dirige, e da un magistrato militare di tribunale, e che ad esso siano addetti un funzionario della carriera delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, nonché otto elementi per mansioni di archivio, di dattilografia e di anticamera.
Il comma 3 dispone che i procedimenti pendenti al momento della soppressione degli uffici giudiziari siano trattati automaticamente dall’ufficio che ha assunto la competenza territoriale, senza che di questo sia dato avviso alle parti. Pertanto, le udienze fissate per una data successiva al 1 maggio 2008 si terranno davanti al tribunale militare o alla corte militare d'appello che ha assorbito la competenza, senza alcuna comunicazione alle parti.
In relazione alla disposizione in esame, andrebbe valutato se, al fine di assicurare pienamente l'esercizio dei diritti di difesa, non risulti, comunque, opportuno prevedere l'obbligo di comunicare alle parti interessate l'avvenuta trasmissione del fascicolo processuale al nuovo ufficio giudiziario territorialmente competente.
Il comma 4 disciplina le conseguenze della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, ridefinendo le piante organiche della magistratura ordinaria, degli uffici giudiziari militari e del personale di cancelleria, in funzione della fissazione in 58 unità dell’organico dei magistrati militari.
In particolare, il ruolo organico della magistratura ordinaria è fissato in 10.154 unità: 45 in più rispetto alle attuali 10.109 (lett. a); in tale ruolo transitano infatti i 45 magistrati militari eccedenti le 58 unità del nuovo ruolo organico della magistratura militare (lett. b).
Il transito avverrà in base ai seguenti criteri:
- nell'ordine di scelta per il transito verrà seguito l'ordine di ruolo organico mediante interpello di tutti i magistrati militari;
- i magistrati militari che transiteranno in magistratura ordinaria avranno diritto ad essere assegnati ad un ufficio giudiziario nella stessa sede di servizio, ovvero ad altro ufficio giudiziario ubicato in una delle città sede di corte d’appello, con conservazione dell’anzianità e della qualifica maturata, nonché delle funzioni corrispondenti a quelle svolte in precedenza, con esclusione di quelle direttive e semi-direttive eventualmente ricoperte;
- nell’ambito del procedimento di trasferimento a domanda dei magistrati militari verrà data precedenza ai magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;
- qualora a conclusione del procedimento di trasferimento a domanda permanessero esuberi di magistrati, i trasferimenti saranno disposti d’ufficio partendo dall’ultima posizione di ruolo organico e trasferendo prioritariamente i magistrati militari in servizio presso gli uffici giudiziari soppressi;
- i trasferimenti, sia a domanda sia d’ufficio, saranno disposti con decreto interministeriale del Ministro della difesa e del Ministro della giustizia, previa conforme deliberazione del Consiglio della magistratura militare e del Consiglio superiore della magistratura;
- i trasferimenti dei magistrati componenti del Consiglio della magistratura militare avranno esecuzione dalla cessazione del mandato in corso del Consiglio stesso.
Per effetto della soppressione degli uffici giudiziari di cui al comma 1, le piante organiche degli uffici giudiziari militari sono rideterminate; in prima applicazione delle nuove piante organiche, sarà possibile provvedere al trasferimento d’ufficio, anche con assegnazione a diverse funzioni, dei magistrati non interessati al trasferimento nei ruoli del Ministero della giustizia, comunque in esubero rispetto alle nuove piante organiche dei singoli uffici (lett. c).
Per quanto riguarda il personale amministrativo, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri della difesa e dell’economia e delle finanze, viene individuato un numero di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari che transita dai ruoli del Ministero della difesa a quelli del Ministero della giustizia. Tali trasferimenti avverranno prioritariamente su base volontaria, potendo però, laddove ciò non fosse sufficiente a coprire i posti, procedere d’ufficio (lett. d).
Il comma 5, apportando due modifiche alla legge 7 maggio 1981, n. 180, recante "Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace", interviene sull’ufficio del pubblico ministero militare presso la Corte di cassazione prevedendo che esso sia composto da un Procuratore generale militare della Repubblica e da un sostituto. La disposizione abroga inoltre la norma che fissa la dotazione organica dei magistrati militari e dei cancellieri militari.
Il comma 6 dell’articolo in commento apporta modifiche alla già citata legge n. 561 del 1988, istitutiva del Consiglio della magistratura militare, al fine di coordinare alcune disposizioni con la riduzione del numero dei componenti del Consiglio operata dal comma 2 (v. sopra).
In particolare, la lett. a) elimina dall'art. 1 della legge 561/1988 il riferimento al fatto che uno dei componenti estranei alla magistratura debba essere eletto vice-presidente, in quanto a seguito del comma 2 vi è un solo membro laico che assume di diritto la carica di vicepresidente. La lett. b) interviene sulla disposizione che individua la composizione del comitato di presidenza, adeguandola al disposto del comma 2, mentre la lett. c) adegua il comma 4, in materia di quorum per le deliberazioni, alla nuova composizione del Consiglio.
Il comma 7 prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi – di cui alla legge n. 111 del 2007[67], art. 5, comma 3 - si applichino ai magistrati militari a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla rideterminazione delle piante organiche (v. sopra).
Il suddetto art. 5, comma 3, prevede che le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli artt. 45 e 46 del decreto legislativo n. 160 del 2006[68] , come modificati dall’art. 2 della medesima legge 111/2007, si applicano a decorrere dal 180° giorno successivo alla data di entrata in vigore della stessa. Fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l’assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall’incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell’organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
Il comma 8 stabilisce che dall’applicazione dei commi precedenti non possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
1. All'articolo 262 del codice di procedura penale dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Trascorsi cinque anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione, le somme di denaro sequestrate, se non ne è stata disposta la confisca e nessuno ne ha chiesto la restituzione, reclamando di averne diritto, sono devolute allo Stato».
2. All'articolo 676 del codice di procedura penale, al comma 1, dopo le parole: «alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate» sono inserite le seguenti: «o alla devoluzione allo Stato delle somme di denaro sequestrate ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 262».
3. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono destinate agli investimenti per l'avvio e la diffusione del processo telematico nell'ambito degli uffici giudiziari.
L'articolo 130, introdotto nel corso dell'esame del disegno di legge finanziaria in Senato, prevede che le somme di denaro sequestrate nel corso di procedimenti penali, per le quali non sia stata disposta la confisca e delle quali nessuno abbia chiesto la restituzione, siano devolute allo Stato e destinate all'avvio e alla diffusione del processo telematico.
In particolare, il comma 1 aggiunge un nuovo comma 3-bis all'art. 262 del codice di procedura penale, in tema di durata del sequestro e restituzione delle cose sequestrate.
L’art. 262 del codice di rito dispone che laddove non sia necessario mantenere il sequestro a fini probatori o a fini preventivi (ex art. 321 c.p.p.), le cose sequestrate siano restituite agli aventi diritto, anche prima della sentenza (commi 1 e 3). La restituzione non è ordinata se il giudice dispone, a richiesta del pubblico ministero o della parte civile, che sulle cose appartenenti all'imputato o al responsabile civile sia mantenuto il sequestro a garanzia del pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta allo Stato o delle obbligazioni civili derivanti dal reato (comma 2). Quando la sentenza diviene irrevocabile, le cose sequestrate sono restituite a chi ne abbia diritto, salvo che sia disposta la confisca (comma 4).
Il nuovo comma 3-bis prevede che le somme di denaro sequestrate, e di cui non sia stata disposta la confisca, siano devolute allo Stato qualora ricorrano le seguenti condizioni:
- siano trascorsi 5 anni dalla data della sentenza non più soggetta ad impugnazione e
- nessuno ne abbia chiesto la restituzione.
Il comma 2 modifica l'art. 676, comma 1, del codice di procedura penale che, elencando le competenze del giudice dell'esecuzione, richiama la decisione del giudice in ordine alla confisca o alla restituzione delle cose sequestrate.
In virtù della novella all’art. 262 del codice introdotta dal comma 1, la disposizione in commento introduce all'art. 676 c.p.p. il riferimento ad una terza possibilità: la devoluzione delle somme allo Stato ai sensi del nuovo comma 3-bis dell’art. 262 c.p.p..
Il comma 3 dell’articolo in commento destina le somme ricavate dall’applicazione dell’art. 262, comma 3-bis, c.p.p. agli investimenti per l’avvio e la diffusione del processo telematico nell’ambito degli uffici giudiziari.
Il processo civile telematico è il progetto del Ministero della Giustizia che si pone l'obiettivo di automatizzare i flussi informativi e documentali tra utenti esterni (avvocati e ausiliari del giudice) e uffici giudiziari relativamente ai processi civili, come istituito dal DPR n. 123 del 2001[69].
Per processo civile telematico si intende la gestione “integrale” ed “integrata” della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell'ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime:
- gestire tutte le informazioni connesse ad un procedimento civile prioritariamente in forma digitale (dall'atto di citazione alla sentenza);
- gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi “attori” coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;
- semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte;
- dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento.
Il progetto per la realizzazione del processo civile telematico consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti.
Si ricorda che è in corso di esame presso la Commissione Giustizia della Camera dei deputati il disegno di legge del Governo C. 2873 (Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari) che, all’art. 6, fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal DPR n. 123 del 2001, e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati.
Documenti all’esame delle
Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)
In materia di giustizia elettronica, il Consiglio giustizia e affari interni, nella riunione del 12-13 giugno 2007, ha esaminato la relazione elaborata dal Gruppo “Informatica Giuridica” istituito dal Coreper il 20 dicembre 2006, sui risultati dell’esame dei requisiti e delle possibilità di sviluppare le attività nel settore della giustizia elettronica a livello dell’UE.
La relazione contiene una panoramica della situazione degli Stati membri per quanto riguarda l’impiego dell’informatica nell’ambito della giustizia, con particolare riferimento alla gestione elettronica degli atti, alla comunicazione elettronica con le persone coinvolte nei procedimenti, ai registri elettronici, alla presenza del settore della giustizia su Internet. Il testo si sofferma poi sugli aspetti tecnici e le migliori soluzioni per realizzare un sistema decentrato a livello europeoche crei l’interconnessione dei sistemi già esistenti negli Stati membri.
Il Consiglio giustizia e affari interni nelle sue conclusioni ha ribadito la necessità di proseguire i lavori nel settore della giustizia elettronica al fine di creare, a livello europeo, una piattaforma tecnica che dia accesso nella sfera della giustizia, a sistemi elettronici utilizzati a livello nazionale, comunitario e, se del caso, internazionali. L’azione dell’UE nel settore dovrebbe limitarsi alle questioni transfrontaliere in materia civile e commerciale e in materia penale e dovrebbe coprire:
- l’istituzione di un’interfaccia europea (portale “Giustizia elettronica”;
- l’eventuale utilizzo delle tecnologie dell’informazione (TI) per le comunicazioni fra le autorità giudiziarie e le parti interessate (ricorrente, convenuto e altri partecipanti al procedimento);
- l’eventuale utilizzo delle TI nel contesto di procedure specifiche;
- l’accesso ai registri giudiziari su supporto elettronico, nel pieno rispetto degli ordinamenti giuridici degli Stati membri.
Il Consiglio sottolinea inoltre che la piena attuazione di un sistema sulla Giustizia elettronica richiederà risorse appropriate a livello europeo e degli Stati membri e invita la Commissione ad effettuare studi a riguardo, pur lasciando liberi gli Stati membri di istituire autonomamente progetti pilota a riguardo.
L’importanza della promozione della comunicazione elettronica nel settore giuridico in materia penale e civile è stata riaffermata dal Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007.
[1] Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa. eu/economy_finance/index_en.htm.
[2] Tale stima incorpora anche gli effetti del decreto legge n.159/07 adottato contestualmente alla Nota di aggiornamento. Tale decreto, la cui adozione è stata resa possibile dai favorevoli andamenti di finanza pubblica, che si sono rivelati migliori rispetto alle previsioni, a causa sia del virtuoso andamento del gettito tributario, sia di una crescita più contenuta della spesa primaria corrente rispetto a quella stimata in precedenza, si configura come un manovra di carattere espansivo che comporta un incremento dell’indebitamento netto rispetto al valore tendenziale pari allo 0,5 per cento del PIL. Il quadro a legislazione vigente indica, infatti, per il 2007, un indebitamento netto tendenziale del 1,9 per cento, inferiore di 0,2 punti percentuali rispetto alle previsioni del DPEF di giugno ante decreto legge n.81/07.
[3] La manovra finanziaria per il 2008 comporta, dunque, un peggioramento del’indebitamento netto rispetto al quadro tendenziale a legislazione vigente parti allo 0,4 per cento del PIL (sul punto, cfr., oltre, la Parte II, par. 2, del presente dossier).
[4] A fronte del 103, 2 per cento stimato per il 2008 dal DPEF di giugno.
[5] Fonti: Sito internet dell’Unione Europea. Il testo completo delle previsioni economiche di autunno della Commissione è disponibile al seguente indirizzo: http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm.
[6] La Nota di aggiornamento al DPEF ha specificato che tali disegni di legge debbono essere presentati alle Camere entro il 15 novembre, ai sensi dell’articolo 1-bis, comma 1, lettera c), della legge n. 468/1978 e successive modificazioni
[7] Al riguardo, si osserva, come dall’anno 2000 le manovre finanziarie annuali abbiano sempre operato una correzione netta sul saldo di riferimento, al fine di ricondurre l’andamento tendenziale dei conti pubblici agli obiettivi programmatici, ad eccezione tuttavia dell’esercizio 2001, nel quale la manovra netta – al pari di quella prevista per il prossimo anno - è risultata negativa, ossia ha prodotto un effetto di peggioramento sull'indebitamento netto. Si ricorda che nelle valutazioni relative alle manovre annuali di finanza pubblica la manovra netta corrisponde alla correzione netta operata sul saldo di riferimento; rappresenta cioè la somma algebrica del complesso degli interventi disposti con la manovra annuale. Con la dizione manovra lorda si fa invece riferimento al complesso delle risorse attivate, comprensive quindi di quelle destinate a finanziare interventi di spesa o di riduzione di entrata.
[8] I dati contenuti nel presente paragrafo sono stati elaborati sulla base di un allegato 7, aggiornato alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, acquisito per le vie brevi dalla Ragioneria generale dello Stato.
[9] Cfr., oltre, la Parte III, del presente dossier.
[10] Si ricorda che le Missioni cui l’allegato 7 riclassificato non ascrive effetti di spesa nell’articolato della legge finanziaria per il 2008 sono: Missione 2, Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza di governo; Missione 12, Regolazione dei mercati; 19, Casa e assetto urbanistico; 29, Politiche economico-finanziarie e di bilancio; 31, Turismo e 34, Debito pubblico.
[11] La quota particolarmente elevata degli importi in termini di saldo netto da finanziare ascrivibile a tale Missione è imputabile, per la gran parte, alle operazioni di ristrutturazione del debito concernenti i disavanzi dei servizi sanitari regionali.
[12] Si veda, al riguardo, il dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio”, n. 73.
[13] Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 474-481.
[14] Istituita dalla Legge finanziaria per il 2007, è stata costituita con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 16 marzo 2007.
[15] In base a tale atto di indirizzo, al fine di razionalizzare il processo di formazione del disegno di legge finanziaria, i singoli Dicasteri sono stati chiamati a formulare le proprie proposte - sulla base della nuova classificazione del Bilancio in Missioni e Programmi - distinte per programma e a indicare, in ordine di priorità, le opzioni di riallocazione di risorse all’interno dello stesso stato di previsione, specificando altresì gli obiettivi che si intendono perseguire.
[16] Si rinvia, al riguardo, al citato dossier del Servizio Studi, Documentazioni e ricerche, “Il dibattito sulla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio” n. 73.
[17] Atto Senato n.1818
[18] Cfr. la relazione al disegno di legge di Bilancio 2008 presentato al Senato (A.S. 1818).
[19] Si segnalano, ad esempio, la Missione 17 (Ricerca e Innovazione), 4 (L’Italia in Europa e nel mondo) e 22 (Istruzione scolastica), articolate, rispettivamente, in 16, 11 e 10 distinti Programmi.
[20] Al netto di alcune partite finanziarie - quali i rimborsi del debito statale - il Bilancio 2008 ripartisce tra le 34 Missioni ivi contemplate circa quasi 480 miliardi di euro.
Si ricorda, peraltro, come la legge finanziaria per il 2007 abbia previsto alcuni istituti (accantonamenti del comma 507 e Fondo TFR) che fanno sì che taluni stanziamenti di bilancio non corrispondano più all’effettiva disponibilità. A tale riguardo, nel corso del sopra richiamato dibattito parlamentare in ordine alla riforma degli strumenti e delle procedure di bilancio, è stato sottolineato, tra l’altro, come, a fini di trasparenza, appaia opportuno che nel bilancio sia data evidenza contabile a queste situazioni, sottolineandosi, altresì, come il meccanismo di flessibilità gestionale previsto dal comma 507 (possibilità di apportare variazioni nell’ambito degli accantonamenti), concepito con riferimento alle unità previsionali di base del bilancio 2007, possa comportare problemi di applicazione se trasposto nel nuovo bilancio, data la maggiore ampiezza, rispetto alle unità previsionali di base, dei macroaggregati (cfr.oltre), ai quali sembrerebbero doversi riferire gli accantonamenti.
[21] A fronte di un bilancio di oltre 470 miliardi di euro (al netto delle partite finanziarie concernenti i rimborsi del debito statale e di imposta), le variazioni proposte dalla legge finanziaria per il 2008 dal lato della spesa – che riguardano 29 delle 34 missioni dello Stato - incidono per circa il 3 per cento del bilancio.
[22] Considerando la Missione 34 ( Debito pubblico) al netto del Programma 34.2 “Rimborso del debito statale”, pari a 198.178 milioni di euro, che riguarda titoli in scadenza nell’esercizio finanziario 2008.
[23] Si veda anche la Tavola V allegata al presente dossier, nella quale i dati sono riferiti al lordo del rimborso del debito statale.
[24] Si segnala che nel disegno di legge di bilancio presentato al Senato (A.S. 1818), reca un allegato nel quale è esposto il riepilogo delle 34 Missioni con i relativi Programmi.
[25] Il prospetto in esame riproduce la tabella n. 4 del disegno di legge di bilancio, AS. 1818.
[26] Si ricorda che la tabella 4 del disegno di legge di Bilancio per il 2008 reca il prospetto che per ogni Ministero mette a confronto le unità previsionali di base, presenti nel disegno di Bilancio di previsione 2008, con le unità previsionali di base esposte nel Bilancio di previsione 2007.
[27] Al netto delle regolazioni contabili, debitorie, dei rimborsi iva, ecc.
[28] Al fine di convogliare attività e risorse in processi che rispondano ad esigenze di efficacia e di efficienza, la circolare n.21 del 5 giugno 2007 del Ministero dell’Economia e delle Finanze prevede la figura del “coordinatore di programma” che, nell’ambito di ogni Ministero, dovrebbe assumere il compito di razionalizzare l’impiego delle risorse disponibili. Tale coordinamento, realizzato dal Ministro ovvero da un suo delegato, è volto a garantire una visione unitaria delle risorse relative ad ogni singolo programma
[29] Il comma 19 del medesimo articolo 22 dispone inoltre che con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente - da comunicare alle Commissioni parlamentari e da inviare alla Corte dei conti - possono essere effettuate variazioni compensative tra capitoli delle unità previsionali del medesimo stato di previsione della spesa, fatta eccezione per le autorizzazioni di spesa di natura obbligatoria, per le spese in annualità e a pagamento differito e per quelle direttamente regolate con legge. Per una migliore flessibilità gestionale del bilancio, il Ministro dell’economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente, è autorizzato ad apportare con propri decreti da inviare alla Corte dei conti per la registrazione, variazioni compensative in termini di cassa, nell’ambito di ciascun titolo di bilancio, tra capitoli delle unità previsionali di base del medesimo stato di previsione.
[30] Cfr. art. 2 della legge n. 468/1978 come modificata dalla legge n. 94/1997.
[31] Si tratta del decreto-legge 2 luglio 2007 n. 81, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 127 del 3 agosto 2007, con il quale il Governo, alla luce dei favorevoli andamenti tendenziali di finanza pubblica, ha realizzato, contestualmente alla presentazione del DPEF, una manovra di carattere espansivo pari a circa lo 0,4 per cento del PIL.
[32] "Regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro della Giustizia".
[33] Per quanto riguarda l'articolazione interna del Dipartimento, si vedano il D.M. 23 ottobre 2001 "Individuazione delle unità dirigenziali di livello non generale presso il Dipartimento per gli Affari di Giustizia", ed il D.M. 16 marzo 2006 "Modifica degli Uffici III e IV della Direzione generale della giustizia civile - Dipartimento degli Affari di Giustizia".
[34] Per quanto concerne la struttura del Dipartimento, si veda il D.M. 18 dicembre 2001, recante "Individuazione e disciplina delle articolazioni interne di livello dirigenziale nell'ambito degli uffici dirigenziali generali istituiti con il dPR 6 marzo 2001, n. 55, presso il Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi".
[35] I numeri si riferiscono all’ordine di classificazione nel Riepilogo missione-programma, allegato al d.d.l. di bilancio 2008.
[36] Cfr. Allegato n. 1 al resoconto sommario di tale seduta.
[37] La seconda nota di variazioni (AC 3257/5-ter) indica le modifiche da apportare al bilancio a legislazione vigente, per effetto delle disposizioni del disegno di legge finanziaria 2008, come approvato dal Senato.
[38] "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[39] Si ricorda che la U.P.B. 3.1.5.6 conteneva il solo capitolo 1537 ("Fondo da ripartire per le spese di funzionamento della giustizia"). Tale capitolo è stato istituito dall'art. 1, comma 1304, della legge finanziaria per il 2007, ai sensi del quale: "Nello stato di previsione del Ministero della giustizia è istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le unità previsionali di base interessate del medesimo stato di previsione".
[40] I dati contenuti nella tabella sono tratti dagli allegati alla tabella n. 5 (Stato di previsione del Ministero della giustizia per l’anno finanziario 2008), nn. da 5 a 17.
[41] Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto.
[42] Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR).
[43] “Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell' articolo 375 del codice di procedura civile”.
[44] Al riguardo, si osserva che ai sensi dell'articolo 211, il funzionario addetto all'ufficio quantifica l'importo dovuto per spese sulla base degli atti, dei registri, delle norme che individuano la somma da recuperare, e prende atto degli importi stabiliti nei provvedimenti giurisdizionali per le pene pecuniarie, per le sanzioni amministrative pecuniarie e per le sanzioni pecuniarie processuali, specificando le varie voci dell'importo complessivo. Ai sensi del successivo articolo 212, passato in giudicato o divenuto definitivo il provvedimento da cui sorge l'obbligo o, per le spese di mantenimento, cessata l'espiazione della pena in istituto, l'ufficio notifica al debitore l'invito al pagamento dell'importo dovuto, con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, in caso di mancato pagamento entro i termini stabiliti. Entro un mese dal passaggio in giudicato, o dalla definitività del provvedimento da cui sorge l'obbligo, o dalla cessazione dell'espiazione della pena in istituto, l'ufficio chiede la notifica, ai sensi dell'articolo 137 e seguenti del codice di procedura civile, dell'invito al pagamento cui è allegato il modello di pagamento. Nell'invito è fissato il termine di un mese per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Da ultimo, ai sensi dell'articolo 213 l'ufficio procede all'iscrizione a ruolo scaduto inutilmente il termine per l'adempimento, computato dall'avvenuta notifica dell'invito al pagamento e decorsi i dieci giorni per il deposito della ricevuta di versamento.
[45] D.P.R. 19 settembre 1997, n. 318, Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni.
[46] D.M. 26 aprile 2001, Approvazione del listino relativo alle prestazioni obbligatorie per gli organismi di telecomunicazioni.
[47] D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche.
[48] Decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
[49] Corretta con Comunicato 18 ottobre 2005 (Gazz. Uff. 18 ottobre 2005, n. 243)
[50] Corretta con Comunicato 7 maggio 2007 (Gazz. Uff. 7 maggio 2007, n. 104)
[51] Dati tratti dal 3° rapporto predisposto dal Servizio studi della Camera su Le infrastrutture strategiche in Italia: l’attuazione della “legge obiettivo” (luglio 2007).
[52] Rientrano in tale tipologia: contratti bancari, contratti assicurativi, contratti di somministrazione (elettricità, acqua, telefono,gas...), contratti di prestazione d'opera (conferimento d'incarico a un mediatore, trattamenti terapeutici..), contratti per l'acquisto di beni (acquisto di auto, arredi, vendite a domicilio di libri…) contratti per la fornitura di servizi (iscrizione a corsi, deposito e custodia di beni...).
[53] Le associazioni devono essere iscritte nell’apposito elenco, aggiornato annualmente, tenuto presso il Ministero dello sviluppo economico. Ai sensi del comma 2 del nuovo articolo 140-bis con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono individuate le ulteriori associazioni di consumatori, di investitori e gli altri soggetti portatori di interessi collettivi legittimati ad agire ai sensi del presente articolo
[54] L’art. 1342 c.c. stabilisce che nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate. In virtù del richiamo al secondo comma dell'art. 1349, per tali contratti non hanno in ogni caso effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di sospenderne l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.
[55] Tali Camere di conciliazione sono composte in modo paritario dai difensori delle parti delle parti e sono presiedute da un avvocato-conciliatore indicato dal giudice ed iscritto all’albo degli avvocati abilitati alle giurisdizioni superiori.
[56] Tale testo è allegato al resoconto della seduta della Commissione giustizia del 7 novembre 2007.
[57] Si ricorda che il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 (cfr. l’articoli 1, comma 19, lettera e), e comma 22, lettera d) ha assegnato alla Presidenza del Consiglio la competenza in materia di politiche per la famiglia, prima attribuite all’ex Ministero del lavoro e delle politiche sociali dall'articolo 46, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per lo svolgimento di tali funzioni, è stata assegnata una specifica delega al Ministro delle politiche per la famiglia.
[58] Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale. Convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[59] L’articolo 2 della legge 23 dicembre 1997, n. 451 (Istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia) ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Osservatorio nazionale per l'infanzia, presieduto dal Ministro per la solidarietà sociale. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva di cui alla Dichiarazione mondiale sulla sopravvivenza, la protezione e lo sviluppo dell'infanzia, adottata a New York il 30 settembre 1990, con l'obiettivo di conferire priorità ai programmi riferiti ai minori e di rafforzare la cooperazione per lo sviluppo dell'infanzia nel mondo. Ai sensi dell’articolo 3 della stessa legge, l'Osservatorio si avvale di un Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia, con i seguenti compiti: raccogliere e rendere pubblici normative e dati statistici; realizzare una mappa aggiornata dei servizi e delle risorse destinate all'infanzia; analizzare le condizioni dell'infanzia; formulare proposte per migliorare le condizioni di vita dei soggetti in età evolutiva e per l'assistenza alla madre nel periodo perinatale; promuovere la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccogliere e pubblicare regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e le pubblicazioni, anche periodiche, che interessano il mondo minorile.
[60] L’Intesa è prevista ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in base al quale il Governo può promuovere la stipula di intese in sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a favorire l'armonizzazione delle rispettive legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni.
[61] Recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo Internet”.
[62] Tale importo sembrerebbe includere anche le risorse (100 milioni di euro) destinate alla realizzazione del piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi di cui all’articolo 1, comma 1259, della legge n. 296 del 2007.
[63] Fondo previsto dall'art. 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, recante “Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
[64] Nelle note di commento alla finanziaria per il 2007, pubblicate a cura della Presidenza del Consiglio dei ministri, l’Osservatorio nazionale contro la violenza sessuale e di genere si prefigura come un organismo avente il compito di acquisire e monitorare i dati e le informazioni relativi alle attività, svolte dalle pubbliche amministrazioni, dagli enti locali, nonché dalle associazioni attive nel settore, utili alla prevenzione e alla repressione della violenza sessuale e in grado di realizzare campagne istituzionali di informazione e di sensibilizzazione.
[65] Il Piano nazionale contro la violenza sessuale e di genere, più volte richiamato dal Ministro per le pari opportunità durante gli incontri con la Rete di coordinamento dei Centri antiviolenza, sembrerebbe configurarsi come uno strumento operativo a livello interministeriale, attraverso cui i ministeri, ognuno secondo le proprie specifiche competenze, potranno elaborare strategie e programmi in grado di rafforzare gli organismi e le reti di cooperazione attive in quest’ambito e armonizzare e perfezionare le norme esistenti in materia.
[66] Il 17 gennaio 2006 il Parlamento europeo ha adottato una dichiarazione sulle linee di assistenza telefonica per bambini in Europa, nella quale raccomanda, in particolare, l’introduzione, nell’UE, di un numero verde unico per le linee di assistenza telefonica per bambini.
[67] Legge 30 luglio 2007, n. 111, Modifiche alle norme sull’ordinamento giudiziario.
[68] Decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. 25 luglio 2005, n. 150.
[69] D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.