Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Delega al Governo per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace - A.C. 2098 -
Riferimenti:
AC n. 2098/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 269
Data: 16/10/2007
Organi della Camera: II-Giustizia
IV-Difesa


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Delega al Governo per l’adozione del
nuovo codice penale militare di pace

A.C. 2098

 

 

 

 

 

n. 269

 

 

16 ottobre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

Ha collaborato alla redazione del dossier il Dipartimento Difesa.

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: GI0219.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

§      Formulazione del testo  7

Schede di lettura

Quadro normativo  11

L’applicazione dei Codici penali militari alle missioni militari internazionali18

Contenuto della proposta di legge  26

§      Articolo 1 (Delega al Governo)26

§      Articolo 2 (Principi e criteri direttivi)27

§      Articolo 3 (Disposizioni finali)102

Progetto di legge

§      A.C. 2098, (on. Pinotti ed altri), Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza  107

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2098

Titolo

Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell' articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto e procedura penale militare

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione alla Camera

21 dicembre 2006

§       annuncio

28 dicembre 2006

§       assegnazione

10 settembre 2007

Commissione competente

II (Giustizia) e IV (Difesa)

Sede

Referente

Pareri previsti

I (Aff. costit.), III (Aff. esteri), V (Bilancio),VII (Cultura), XI (Lavoro), XII (Aff. sociali)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2098, composta da tre articoli, è intesa a conferire al Governo la delega per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, abrogando quello attualmente vigente, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

 

Come precisato nella relazione illustrativa del provvedimento, l’intervento normativo in same risponde all'esigenza di adeguare il contenuto di tale codice non solo ai valori costituzionali e al diritto internazionale, ma anche alla nuova realtà connessa alla creazione di un corpo militare professionale conseguente alla eliminazione del servizio di leva obbligatorio e al rilevante impegno nazionale nel contesto di missioni internazionali.

 

Nello specifico, l’articolo 1 del provvedimento stabilisce che la citata delega dovrà essere esercitata entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge in esame, ferma restando la possibilità, da parte del Governo, di adottare, successivamente, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

 

L'articolo 2 individua, poi, numerosi principi e criteri direttivi di carattere generale e speciale, alcuni dei quali riferiti alla nuova disciplina codicistica penale delle missioni militari internazionali.

 

Da ultimo, l'articolo 3 prevede, poi, sia l’inserimento nella legge 180 del 1981[1], del nuovo articolo 4-bis in materia di ufficio militare di sorveglianza, la cui disposizione è attualmente contenuta nell’art. 409 del codice penale militare di pace, sia l'abrogazione del vigente codice penale militare di pace di cui al citato regio decreto n. 303 del 1941.

Relazioni allegate

Trattandosi di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, alla medesima è allegata unicamente la relativa relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame interviene su disposizioni legislative di rango primario e su materie coperte da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come già rilevato, la proposta di legge A.C. 2098 reca disposizioni di natura sostanziale e processuale in materia di legislazione penale militare: in base all’articolo 117, secondo comma, lettere d) (Difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi) ed l) (Giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa), della Costituzione, tale materia appartiene alla legislazione esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Come in precedenza rilevato, l'articolo 1 della proposta di legge A.C. 2098, contiene la delega al Governo per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Il medesimo articolo 1 prevede, inoltre, la possibilità per il Governo di adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del nuovo codice penale militare, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Trattandosi di una proposta di legge di delega il coordinamento con la normativa vigente è rimesso al decreto legislativo attuativo.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge A. C. 2098, "il provvedimento prevede l'introduzione di disposizioni penali per assicurare la piena tutela dei cosiddetti soggetti deboli e delle Forze armate, nel quadro dell'imprescindibile rispetto dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale".

Formulazione del testo

Per le osservazioni sulla formulazione del testo si rinvia alle schede di lettura.

 


Schede di lettura


Quadro normativo

Le fonti del diritto penale militare si rinvengono, essenzialmente nei due codici penali militari di pace e di guerra, entrati in vigore con il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

Il Codice penale militare di pace, approvato con il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, si compone di 433 articoli ed è suddiviso in tre Libri.

Il Libro primo, sui reati militari, in generale, è articolato in sette titoli,che trattano le seguenti materie: Della legge penale militare (Titolo I, articoli da 1 a 21); Delle pene militari (Titolo II, articoli da 22 a 36); Del reato militare (Titolo III, articoli da 37 a 56); Del reo (Titolo IV, articoli da 57 a 59); Dell'applicazione e della esecuzione della pena (Titolo V, articoli da 60 a 65);Della estinzione del reato militare e della pena militare (Titolo VI, articoli da 66 a 73); Delle misure amministrative di sicurezza (Titolo VII, articoli da 74 a 76).

Il Libro secondo, che tratta dei reati militari, in particolare, è suddiviso in sei titoli, relativi: ai reati contro la fedeltà e la difesa militare (Titolo I, articoli da 77 a 102); ai reati contro il servizio militare (Titolo II, articoli da 103 a 172); ai reati contro la disciplina militare (Titolo III, articoli da 173 a 214); ai reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio (Titolo IV, articoli da 215 a 237); alle disposizioni relative ai militari in congedo, ai mobilitati civili e alle persone estranee alle forze armate dello Stato (Titolo V, articoli da 238 a 259); alle disposizioni comuni ai titoli precedenti (Titolo VI, articolo 260).

Il Libro terzo, che riguarda la procedura penale militare, è organizzato in otto titoli che hanno per oggetto: le disposizioni preliminari (Titolo I articoli da 261 a 261-bis); l'esercizio della giurisdizione militare (Titolo II articoli da 262 a 268); le disposizioni generali (Titolo III articoli da 269 a 300); l'istruzione (Titolo IV articoli da 301 a 353); il giudizio (Titolo V articoli da 354 a 401); l’esecuzione (Titolo VI articoli da 402 a 414); la procedura dei tribunali militari di bordo[2] (Titolo VII articoli da 415 a 432); l’estradizione (Titolo VIII articolo 433).

Il Codice penale militare di guerra, approvato con il medesimo regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, si compone di 300 articoli ed è suddiviso in quattro Libri.

Il Libro primo reca disposizioni in materia di legge penale militare di guerra, in generale, ed è composto da tre titoli relativi: alla legge penale militare di guerra e della sua applicazione (Titolo I, articoli da 1 a 16); al Comandante supremo (Titolo II, articolida 17 a 20); alla cessazione dell'applicazione della legge penale militare di guerra (Titolo III, articoli da 21 a 24).

Il Libro secondo tratta dei reati e delle pene militari, in generale, ed è suddiviso in quattro titoli, di cui: il primo contenente disposizioni generali (articoli da 25 a 28) e gli altri vertenti su: differimento della esecuzione delle pene detentive e accessorie (Titolo II , articoli da 29 a 37); casi speciali di estinzione del reato (Titolo III, articolida 38 a 41); riabilitazione di guerra (Titolo IV, articoli da 42 a 46).

Il Libro terzo riguarda i reati e le pene militari, in generale, ed è articolato in quattro titoli, di cui il primo ha per oggetto le disposizioni generali (articolo 47) egli atri tre sono relativi: ai reati contro la fedeltà e la difesa militare (Titolo II, articoli da 48 a 93); ai reati contro il servizio in guerra (Titolo III, articoli da 94 a 164) ed ai reati contro le leggi e gli usi della guerra (Titolo IV, articoli da 165 a 230).

Il Libro quarto, che contiene disposizioni sulla procedura penale militare di guerra, è organizzato in tre titoli vertenti su: giurisdizione militare di guerra (Titolo I, articoli da 231 a 239); disposizioni generali per la procedura penale militare di guerra (Titolo II, articoli da 240 a 266) e disposizioni speciali (Titolo III, articoli da 267 a 300).

 

La scelta di una bipartizione tra codice di pace e codice di guerra è il frutto di una lunghissima riflessione dottrinaria ed ha trovato accoglimento soprattutto in relazione all’anno di entrata in vigore dei codici, ovvero a conflitto in corso.

Mentre prima del 1941 la bipartizione riguardava la forza armata di applicazione (vi era un codice penale militare per l’esercito, poi esteso all’aereonautica, ed un codice penale per la regia marina), attualmente la bipartizione dipende dal tempo di applicazione della legge.

La fondamentale differenza di impostazione tra i vecchi e i nuovi codici risiede nel fatto che i primi avevano carattere sostanzialmente integrale, disciplinando con norme proprie tutte le figure di reato che allora interessavano l’ordinamento militare, mentre i codici attuali hanno carattere di complementarietà rispetto alla legge penale ordinaria, prevedendo principalmente illeciti tipicamente militari.

Infatti, stante l’assenza totale di una definizione di reato militare[3], i codici penali militari presentano figure di reato speciale o “esclusivamente” militare (non previsto quindi come reato comune, ad es. mancanza alla chiamata, diserzione, abbandono di posto); a queste fattispecie, si aggiungono quelle che presentano caratteristiche miste, ovvero illeciti propriamente militari ma con qualche elemento presente in fattispecie già disciplinate dalla legge penale ordinaria (come lo spionaggio, il vilipendio, l’insubordinazione, ecc..), nonché altri illeciti che, pur presentando aspetti comuni con la legislazione penale ordinaria, a giudizio del legislatore richiedevano inderogabilmente, a fini militari, una diversa disciplina (reati di peculato, malversazione militare, percosse, lesioni, ingiuria e diffamazione, appropriazione indebita a danno dell’amministrazione militare, ecc.).

In particolare, mentre il codice penale militare di pace è complementare rispetto al codice penale comune, il codice penale militare di guerra - pur contemplando una maggiore estensione dei casi di applicazione ad estranei alla legge penale militare e pur contenendo illeciti specifici che possono configurarsi soltanto in tempo di guerra – a sua volta, è da considerare complementare rispetto quello di pace, del quale si applicano tutte le disposizioni concernenti reati militari nei casi non previsti dallo stesso codice di guerra (art. 244 c.p.m.g.).

 

Dall’applicabilità dei due codici penali militari in relazione al tempo del commesso delitto deriva che il codice penale militare ordinariamente applicato sia quello il codice penale militare di pace, il quale, in relazione all’ambito oggettivo, ha oggi un’estensione in passato sconosciuta; sono ad esso soggetti, infatti, per tutte le ipotesi di reato militare:

§         i militari in servizio alle armi e quelli considerati tali (ufficiali in servizio permanente che non prestano servizio, per varie cause; sottufficiali in aspettativa, militari arbitrariamente assenti, etc);

§         i militari che di fatto prestano servizio alle armi, pur in mancanza di un titolo valido per tale prestazione;

§         nei soli casi previsti dalla legge, i militari in congedo; quelli in congedo assoluto, gli assimilati ai militari (cappellani militari), gli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati;

§         i piloti e capitani di navi mercantili e aeromobili civili, gli imbarcati su navi e aeromobili militari;

§         ogni altra persona estranea alle forze armate che concorra nella commissione di un reato militare.

La regola del binomio “tempo dell’applicazione-codice da applicare” non è però così netta, prevedendo il codice di guerra casi di applicazione della legge penale militare di guerra sganciati dallo svolgimento dalle operazioni belliche o indipendentemente da una dichiarazione dello stato di guerra.

L’articolo 78 della Costituzione prevede che lo stato di guerra sia deliberato dal Parlamento, con il conferimento al Governo dei necessari poteri; l’atto formale che instaura lo “stato di guerra” (stato giuridico e non di fatto) è la dichiarazione di guerra da parte del Capo dello Stato (articolo 87 della Costituzione).

Secondo la concezione tradizionale, l’esistenza della giurisdizione penale militare in tempo di pace è motivata dall’esigenza, sentita in quasi tutti gli Stati, di tutelare efficacemente la disciplina ed il servizio militare. Il sindacato del giudice ordinario sui provvedimenti dell’autorità militare, infatti, potrebbe essere lesivo di quel tecnicismo e di quella immediatezza del giudizio, connesso alla singolare oggettività giuridica dei reati militari.

La giurisdizione penale militare può essere sinteticamente definita come la potestà devoluta a speciali organi giudiziari militari di giudicare gli appartenenti alle forze armate per i reati previsti dalla legge penale militare.

Su tale linea la nostra Carta costituzionale, agli articoli 102 e 103, dopo aver posto il divieto di istituire “giudici straordinari” o nuovi “giudici speciali”, ha riconosciuto il ruolo e le funzioni, oltre che del Consiglio di Stato e della Corte dei conti, dei Tribunali militari, mentre nella VI Disposizione transitoria ha escluso tali organi dal novero delle giurisdizioni speciali che dovevano essere oggetto di revisione entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.

 

Il citato art. 103 Cost, precisa però solo l’ambito della giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace (competenti sui reati militari commessi da militari); la stessa disposizione costituzionale prevede, infatti, che in tempo di guerra, i tribunali militari abbiano la giurisdizione stabilita dalla legge.

Ferma restando la riserva di legge, la giurisdizione militare di guerra si configura come soggettivamente ed oggettivamente più ampia rispetto a quella di pace, non essendo limitata né ai soli appartenenti alle forze armate, né circoscritta ai soli reati militari.

 

Per quel che concerne l’organizzazione giudiziaria militare, il R.D. 9 settembre 1941, n. 1022 conferma la tradizionale bipartizione, prevedendo un ordinamento giudiziario militare di pace accanto ad un ordinamento giudiziario militare di guerra[4].

 

La legge 7 maggio 1981 n. 180 ha introdotto profonde innovazioni relativamente all’ordinamento giudiziario militare di pace, nulla disponendo per quello di guerra.

Al precedente tipo di organizzazione, che poteva far ravvisare nella giustizia militare una sorta di prosecuzione della funzione disciplinare si è, in particolare, sostituito un tipo di organizzazione modellato sulla magistratura ordinaria e ispirato al principio della sostanziale parità di tutti i giudici, in ciascuno dei quali si esprime intera, a qualunque livello, la giurisdizione e nei cui confronti una distinzione può avere luogo soltanto in base alla diversità delle funzioni (articolo 107, terzo comma, della Costituzione).

I principali profili di riforma toccati dalla legge n.180/1981 hanno riguardato:

§         l’estensione ai magistrati militari delle medesime garanzie e delle stesse norme di avanzamento previste per la magistratura ordinaria;

§         una nuova composizione del tribunale militare, con prevalenza della componente togata su quella laica (v.ultra);

§         l’introduzione di un secondo grado di giudizio, con l’istituzione della Corte militare d'appello;

§         la generalizzazione della difesa tecnica (era prima possibile la difesa da parte di un ufficiale);

§         la soppressione dei tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.

La legge 180 ha inoltre istituito presso la Corte suprema di cassazione un autonomo ufficio del P.M. (Procura generale militare presso la Corte di cassazione); sono stati creati la Procura generale militare della Repubblica della Corte militare di appello, diretta dal procuratore generale militare presso la stessa Corte, e un ufficio di Procura generale militare presso ognuna delle due Sezioni di Corte militare di appello, affidato alla direzione di un Avvocato generale militare, ferme restando le Procure militari della Repubblica presso i tribunali militari, dirette dal Procuratore militare della Repubblica; è stata abolita la dipendenza di tutto il personale della magistratura militare (requirente e giudicante) dal Procuratore generale militare, stabilendosi (in analogia a quanto avviene per la magistratura ordinaria) l’attribuzione del potere di sorveglianza sui magistrati giudicanti al Presidente della Corte militare di appello e quello sui magistrati requirenti (a seguito della modifica alla legge n. 180/1981, apportata dall’articolo 1, comma 7, della legge 561/1988) in capo al Procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte militare di appello.

La stessa legge ha definito gli organici dei magistrati e dei cancellieri militari.

 

Gli organi della giurisdizione penale militare, come di quella ordinaria, si distinguono in organi requirenti e giudicanti.

I primi sono la Procura generale militare presso la Corte di cassazione; la Procura generale presso la Corte militare d'appello e le Procure militari presso i Tribunali militari; gli organi giudicanti sono la Corte militare d'Appello, i Tribunali militari e il Tribunale militare di sorveglianza.

L’organo giudiziario diprimo grado è, quindi, il tribunale militare; le attuali sedi dei tribunali (e relative procure) sono: Roma, Padova, Verona, Torino, Bari, Napoli, Palermo, Cagliari e La Spezia. Dal punto di vista organizzativo, a parte l’assenza di un giudice monocratico, l’ufficio non presenta particolari diversità rispetto agli uffici del tribunale ordinario, essendo a seguito della riforma del processo penale, scomparsa la figura del giudice istruttore ed istituito un ufficio del Gip ed uno del Gup.

Per quanto riguarda la composizione, il tribunale militare è formato da un collegio di 3 magistrati (2 magistrati militari ed 1 ufficiale); i tribunali, giudicano infatti, con l'intervento del presidente del tribunale militare, che lo presiede o, in caso di impedimento, di un magistrato militare di appello, con funzioni di presidente; di un magistrato militare di tribunale o di appello, con funzioni di giudice; di un militare di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e comunque non inferiore al grado di ufficiale, estratto a sorte, con funzioni di giudice.

 

Organo disecondo grado della giustizia militare è la sola Corte militare di appello, unica per tutto il territorio nazionale con sede a Roma; due sezioni distaccate (cfr. D.P.R. 14 settembre 1983) sono ubicate a Verona e a Napoli, con competenza sui provvedimenti emessi, rispettivamente, dai tribunali militari di Torino, Verona e Padova e dai Tribunali militari di Napoli, Bari e Palermo.

La Corte militare d’appello giudica, quindi, su tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti dei tribunali militari. Alla Corte militare d'Appello di Roma sono devolute, altresì, le competenze che l'art. 45 dell'ordinamento giudiziario militare attribuiva al Tribunale supremo militare in composizione speciale (riabilitazione militare; reintegrazione nel grado, ecc.).

Per quanto concerne la composizione, il collegio giudicante della Corte militare d'Appello consta di 5 membri (3 magistrati militari e 2 ufficiali) ed è formato dal presidente della Corte stessa o, in caso di impedimento, da un magistrato militare di cassazione o di appello, con funzioni di presidente; da due magistrati militari di appello, con funzioni di giudice; da due militari di una delle FF.AA. o della Guardia di Finanza, di grado pari a quello dell'imputato e, comunque, non inferiore a tenente colonnello, estratti a sorte, con funzioni di giudice.

 

Altro organo della giurisdizione militare modellato su quella ordinaria è l’Ufficio militare di sorveglianza, costituito in Roma e con giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

Istituito dal D.L..n. 700/1986, (legge n.897/1986) a seguito del riordino degli organi di sorveglianza della giurisdizione ordinaria, è competente a vigilare sull'esecuzione delle pene militari.

L’Ufficio si compone di tutti i magistrati militari di sorveglianza e di esperti nominati dal Consiglio della magistratura militare (v. ultra) nell'ambito delle categorie indicate dall'art. 80 della legge n. 354/1975 sull’ordinamento penitenziario (professionisti esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia e psichiatria), nonché fra i docenti di scienze criminalistiche.

 

Per quanto riguarda l’ordinamento giudiziario militare di guerra, qualche cenno meritano i tribunali militari di guerra, ripartiti in ordinari, straordinari e di bordo. Ciascuno dei tribunali militari di guerra è comune a tutte le forze armate dello Stato.

I tribunali militari di guerra ordinari (composti da un presidente e da almeno 6 giudici) si distinguono in tribunali di armata, di corpo d’armata, di piazza forte e territoriali. Mentre i tribunali militari di guerra straordinari (composti da un presidente e da 4 giudici) sono convocabili solo per i reati militari più gravi (essenzialmente quelli prima puniti con la fucilazione ed oggi, dopo la legge n.589 del 1994, con l'ergastolo), i tribunali militari ordinari sono istituiti dal comandante supremo in numero variabile, dipendente dalle circostanze, nei luoghi in stato di guerra. In caso di loro mancata istituzione, la competenza sui reati militari nei luoghi in stato di guerra è del tribunale militare ordinario che agisce con le forme stabilite per i tribunali di guerra.

Occorre poi considerare i tribunali militari di bordo, soppressi nell'ordinamento giudiziario militare di pace, nonché il tribunale supremo militare che assume la denominazione di tribunale supremo militare di guerra e svolge essenzialmente un ruolo analogo a quello della Corte di cassazione, non sempre invocabile come giudice di legittimità avverso le sentenze dei tribunali militari di guerra, anche in forza della riserva prevista dall'art. 111 Cost.. In tempo di guerra, tale tribunale supremo è ancora formalmente in vigore, poiché l'art. 111 Cost. consente di ritenere (in caso di guerra) non ricorribili in cassazione talune sentenze di condanna dei tribunali  militari.

L'art. 244 del c.p.m.g. rinvia, per quel che riguarda le disposizioni concernenti il processo durante lo stato di guerra, alle norme processuali del codice militare di pace, che a loro volta sono connotate dal principio di complementarità, come già ricordato, con il codice di rito ordinario.

 

La citata legge 30 dicembre 1988, n. 561, ha istituito il Consiglio della magistratura militare, organo amministrativo di autogoverno composto da 9 membri. Ne fanno parte: il primo presidente della Corte di cassazione, che lo presiede; il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione; cinque componenti eletti dai magistrati militari, di cui almeno uno magistrato militare di cassazione; due componenti laici, estranei alla magistratura militare, scelti d'intesa tra i Presidenti delle due Camere (uno dei quali è eletto dal Consiglio vice presidente).

Il Consiglio della magistratura militare, con sede in Roma, ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, comprese quelle relative ai procedimenti disciplinari; il Ministro della difesa ed il procuratore generale militare presso la Corte di cassazione svolgono, rispettivamente, le funzioni del Ministro della giustizia e del procuratore generale presso la Corte di cassazione. Il C.M.M. dura in carica quattro anni ed adotta le proprie deliberazioni a maggioranza, essendo comunque necessaria, per la loro validità, la presenza di almeno sei componenti.

Il Consiglio definisce il trattamento economico dei componenti non magistrati ed il loro stato giuridico, rinviando, per quanto applicabili, alle disposizioni della legge 24 marzo 1958, n. 195.

La legge rinvia ad un d.P.R. la definizione delle norme concernenti l'ufficio di segreteria del Consiglio della magistratura militare, nonché delle disposizioni occorrenti per il funzionamento del Consiglio stesso e per la sua prima formazione e di quelle di adattamento delle corrispondenti disposizioni vigenti per il Consiglio superiore della magistratura.


L’applicazione dei Codici penali militari alle missioni militari internazionali

La legislazione penale militare costituisce un corpus organico di norme che, pur risalendo agli anni quaranta del secolo scorso, presenta profili di notevole attualità. Non si può dimenticare, infatti, che, unico esempio per i tempi in cui fu emanato, il nostro codice penale militare di guerra contiene importanti disposizioni di difesa a livello penale dei soggetti deboli coinvolti nei conflitti (infermi, feriti, popolazione civile, prigionieri e così via), quelle cioè sui «reati contro le leggi e gli usi di guerra» che, sul piano internazionale, si chiamano «crimini di guerra».

Ciò premesso, si deve anche rilevare come ormai da tempo si è posto il problema della compatibilità tra il sistema penale militare e la nostra Carta costituzionale, problema più volte affrontato dalla Corte Costituzionale eliminando le disposizioni ritenute in contrasto con essa. La questione si è però imposta con notevole urgenza in seguito all’aumento della partecipazione di personale militare italiano alle missioni internazionali di pace, seguito al mutamento del quadro geopolitico dovuto al crollo del muro di Berlino. In un primo tempo si è voluto evitare l’automatica integrale applicazione della legge penale militare di guerra ai corpi di spedizione all’estero in tempo di pace. Si è quindi disposta espressamente l’applicazione, in tali casi, del Codice penale militare di pace, esponendosi, tuttavia, alle critiche della dottrina giuridica per le conseguenti lacune, incongruenze ed incertezze originate da questa previsione.

Infatti il codice di pace è proprio di una condizione generale di addestramento, non di un impiego operativo che può anche giungere a notevole intensità, e lascia senza protezione, in contesti che possono comprendere l’uso della forza, situazioni e beni giuridici di primaria importanza quali l’imputazione allo Stato degli atti compiuti dai componenti del contingente nello svolgimento dell’impegno, con connesse responsabilità e doveri, la condizione giuridica dei catturati; tutela di infermi, feriti, popolazione civile.

In tale prospettiva il D.L. 1° dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6, recante disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare italiano all’operazione multinazionale denominata “Enduring Freedom”[5], organizzata a seguito degli eventi dell’11 settembre 2001, ha previsto per la prima volta l’applicazione del codice penale militare di guerra al personale impiegato nell’operazione, in conformità a quanto stabilito dall’articolo 9 di tale codice, escludendo, però, l’applicazione della procedura penale di guerra e delle disposizioni sull’ordinamento giudiziario militare di guerra, e disciplinando i profili riguardanti le misure restrittive della libertà personale.

L’applicazione del codice penale di guerra alle truppe italiane impegnate nell’operazione internazionale ha costituito un’importante novità rispetto alla prassi precedente, ed ha fatto contestualmente emergere l’esigenza di apportare alcune modifiche a tale codice, al fine di eliminarne le fattispecie ritenute manifestamente non conformi ai valori costituzionali e di adeguarlo alle mutate condizioni di gestione delle operazioni militari.

A ciò ha parzialmente provveduto la citata legge n. 6/2002 di conversione dello stesso D.L. n. 421/2001, che ha apportato alcune modifiche al codice penale militare di guerra.

L’intervento è stato anche volto a recepire, sotto il profilo della tutela penalistica, alcune convenzioni internazionali in materia umanitaria, sottoscritte dal nostro Paese.

Il D.L. 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, recante disposizioni urgenti per la proroga della partecipazione italiana ad operazioni militari internazionali, ha esteso il regime di applicazione del codice penale militare di guerra, nei termini disposti dal citato D.L. n. 421/2001, anche alla missione ISAF in Afghanistan.

La legge di conversione dello stesso D.L. n. 451/2001 ha inoltre apportato ulteriori modifiche alle disposizioni introdotte nel codice penale militare di guerra dalla legge n. 6/2002.

I successivi decreti-legge di proroga della partecipazione militare italiana ad operazioni internazionali (ovvero, il D.L. 16 aprile 2002, 64, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 116, ed il D.L. 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, convertito con modificazioni dalla legge 18 marzo 2003, n. 42), hanno ribadito l’applicazione delle disposizioni D.L. n. 451/2001[6].

La legge n. 42/2003, da ultimo citata, ha inoltre disposto l’abrogazione di alcuni articoli del Codice penale militare di guerra.

Il D.L. 10 luglio 2003 n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003 n. 219, ha esteso l’applicazione del codice penale militare di guerra, nei termini previsti dal citato D.L. n. 421/2001, alla missione in Iraq Antica Babilonia. La legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana ad operazioni internazionali, ha mantenuto il regime di applicazione di tale codice per le missioni Enduring Freedom, Active Endeavour e ISAF.

Successivamente, i decreti-legge e le leggi di proroga delle missioni internazionali hanno confermato tale regime di applicazione del codice penale militare di guerra alle operazioni sopraccitate. Per il 2004 tali disposizioni sono contenute:

·       nel D.L. 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68;

·       nel D.L. 24 giugno 2004 n. 160, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 207;

·       nella legge 30 luglio 2004 n. 208.

Nel 2005 le stesse disposizioni sono state mantenute in vigore:

·       dal D.L. 19 gennaio 2005, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2005, n. 37;

·       dalla legge 21 marzo 2005, n. 39;

·       dal D.L. 28 giugno 2005, n. 111 convertito della legge 31 luglio 2005, n. 157;

·       dal D.L. 28 giugno 2005, n. 112 convertito della legge 31 luglio 2005, n. 158.

Con gli articoli 39 vicies semel e 39 vicies bis del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, (che riproducono le disposizioni contenute originariamente nei D.L. 17 gennaio 2006, nn. 9 e 10) è stata ulteriormente confermata l’applicazione del codice militare di guerra, con le modalità sopra riportate, alle missioni Active Endeavour, Antica Babilonia, Enduring Freedom e ISAF, fino al 30 giugno 2006.

Anche il D.L. 5 luglio 2006, n. 224, (decaduto per scadenza dei termini per la conversione) aveva mantenuto tali disposizioni, mentre la legge 4 agosto 2006, n. 247, recante disposizioni per la partecipazione italiana alle missioni internazionali ha previsto l’applicazione del codice militare di pace anche alle suddette missioni.

Da ultimo, il D.L. 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38, recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali, dispone, all’articolo 5, comma 1, che al personale militare che partecipa alle missioni disciplinate dallo stesso D.L. si applichino il codice penale militare di pace e l’articolo 9, commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del decreto-legge n. 421 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla citata legge n. 6 del 2002.

In particolare, commi 1 e 2 dell’articolo 9 del citato D.L. n. 421/2001 escludono espressamente l’applicazione delle disposizioni contenute nel Libro IV del codice penale militare di guerra, relativo alla procedura penale militare di guerra, e di quelle concernenti l’ordinamento giudiziario militare di guerra, contenute nella Parte II dell’ordinamento giudiziario militare, approvato con regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, e successive modificazioni. La relazione governativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 421 ha giustificato questa scelta in considerazione del fatto che le norme citate contemplano organi, quali i tribunali militari di guerra ordinari, a composizione prevalentemente militare, e comunque dipendenti dal comandante supremo, i tribunali militari di guerra straordinari, i tribunali di bordo, il tribunale supremo militare di guerra, di dubbia costituzionalità, e la cui costituzione, comunque, nella presente circostanza, appare eccessiva rispetto alle effettive necessità e comporta un notevole aggravio di spesa pubblica. In conseguenza di tale scelta, il comma 3 dell’articolo 9 attribuisce la giurisdizione penale agli organi dell’ordinamento giudiziario militare di pace, individuando la competenza territoriale al tribunale militare di Roma, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 della legge 7 maggio 1981, n. 180, recante “Modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace”, che prevede, appunto, la competenza del tribunale militare di Roma per i reati commessi all’estero.

Il comma 4 dell’articolo 9 del D.L. 421/2001 prevede i casi in cui gli ufficiali di polizia giudiziaria militare devono obbligatoriamente procedere all’arresto in caso di flagranza di reato. La prima ipotesi è quella generale, regolata dall’articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, in base al quale si procede all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni. Successivamente vengono indicate alcune fattispecie di reato militare in presenza delle quali, a prescindere dalla pena edittale prevista, si ritiene opportuno disporre l’arresto obbligatorio in flagranza per garantire una migliore tutela della disciplina militare e l’efficacia del servizio. Si tratta di alcuni reati contro la disciplina militare previsti dal codice penale militare di guerra attraverso il rinvio alle fattispecie disciplinate dal codice penale militare di pace[7], e dei reati di violata consegna e forzata consegna di cui agli articoli 124 e 138 del codice penale militare di guerra.

Nel dettaglio, si tratta dei seguenti delitti:

§         a) Disobbedienza aggravata, ex articolo 173, secondo comma del codice penale militare di pace. L’articolo 173 punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore. Il secondo comma prevede l’aggravante quando il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, comminando la reclusione militare da sei mesi a un anno; estensibile fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo.

§         b) Rivolta, ex articolo 174 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari che, riuniti in numero di quattro o più: mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore; abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna comporta la rimozione.

§         c) Ammutinamento, ex articolo 175 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più: rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore; persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo. La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni. Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi. La condanna implica la rimozione. Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi, salvo che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno.

§         d) Insubordinazione con violenza, ex articolo 186 del codice penale militare di pace. La norma punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un superiore. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         Violenza contro un inferiore aggravata, ex articolo 195, secondo comma, del codice penale militare di pace. L’articolo 195 punisce con la reclusione militare da uno a tre anni il militare che usa violenza contro un inferiore. Il secondo comma dell’articolo prevede l’aggravante quando la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima. In tali casi si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata.

§         e) Abbandono di posto o violata consegna da parte di militari di sentinella, vedetta o scolta, ex articolo 124 del codice penale militare di guerra. La norma punisce con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna. Se il fatto è commesso in presenza del nemico, la pena è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. Se il fatto ha compromesso la sicurezza del posto, della nave, dell'aeromobile, ovvero di militari, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[8]. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche ai militari e agli agenti della forza pubblica che sono dislocati lungo le linee ferroviarie, telegrafiche, telefoniche o altre vie di comunicazione o di trasporto, per la tutela di esse, ed ai militari che compongono la scorta di qualsiasi mezzo di trasporto terrestre, marittimo o aereo, con consegne determinate. Il militare, che, essendo di sentinella, vedetta o scolta, si addormenta, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

§         f) Forzata consegna aggravata, ex articolo 138, commi secondo e terzo, del codice penale militare di guerra. L’articolo 138 punisce con la reclusione militare da tre a sette anni il militare che in qualsiasi modo forza una consegna. I commi secondo e terzo prevedono le seguenti aggravanti: se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata, se il fatto è commesso durante il combattimento o, comunque, in presenza del nemico, la reclusione militare è da cinque a quindici anni; e, se la consegna aveva inoltre per oggetto la sicurezza di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, di una fortezza assediata o di un posto militare, e il fatto l'ha compromessa, ovvero ha impedito un'operazione militare, si applica la pena di morte mediante fucilazione nel petto[9].

Il comma 5 dell’articolo 9 intende risolvere il problema posto dalla necessità di procedere alla convalida dell’arresto in flagranza nei termini fissati dall’articolo 13 della Costituzione, anche se il giudice competente non è facilmente raggiungibile, in conseguenza della scelta, di cui si è prima trattato, di non ricorrere ai tribunali di guerra. La soluzione viene individuata nel ricorso, in caso di necessità, alla comunicazione telematica o audiovisiva.

Più precisamente, il comma 5 prevede che, nei casi di arresto in flagranza o fermo, qualora le esigenze belliche od operative non consentano che l’arrestato sia posto tempestivamente a disposizione dell’autorità giudiziaria militare, l’arresto mantiene comunque la sua efficacia purché il relativo verbale pervenga, anche con mezzi telematici, entro quarantotto ore al pubblico ministero e l’udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive quarantotto ore. In tale caso gli avvisi al difensore dell’arrestato o del fermato sono effettuati da parte del pubblico ministero. In tale ipotesi, e fatto salvo il caso in cui le oggettive circostanze belliche od operative non lo consentano, si procede all’interrogatorio da parte del pubblico ministero, ai sensi dell’articolo 388[10] del codice di procedura penale, e all’udienza di convalida davanti al giudice per le indagini preliminari, ai sensi dell’articolo 391[11] del codice di procedura penale, a distanza mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l’ufficio del pubblico ministero ovvero l’aula ove si svolge l’udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l’imputato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei. Un ufficiale di polizia giudiziaria è presente nel luogo in cui si trova la persona arrestata o fermata, ne attesta l’identità dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all’esercizio dei diritti e delle facoltà a lui spettanti e redige verbale delle operazioni svolte. Senza pregiudizio per la tempestività dell’interrogatorio, l’imputato ha altresì diritto di essere assistito, nel luogo dove si trova, da un altro difensore di fiducia ovvero da un ufficiale presente nel luogo. Senza pregiudizio per i provvedimenti conseguenti all’interrogatorio medesimo, dopo il rientro nel territorio nazionale, l’imputato ha diritto ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie.

Infine, il comma 6 dell’articolo 9 disciplina l’interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere, prevedendo che si proceda con le stesse modalità di cui al comma 5 quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall’articolo 294 del codice di procedura penale, in un carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell’autorità giudiziaria militare.

L’articolo 294, commi 1-2, del codice di procedura penale prevede che fino alla dichiarazione di apertura del dibattimento, il giudice che ha deciso in ordine all'applicazione della misura cautelare, se non vi ha proceduto nel corso dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo di indiziato di delitto, procede all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia, salvo il caso in cui essa sia assolutamente impedita. L'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare deve avvenire entro il termine di quarantotto ore se il pubblico ministero ne fa istanza nella richiesta di custodia cautelare. Nel caso di assoluto impedimento, il giudice ne dà atto con decreto motivato e il termine per l'interrogatorio decorre nuovamente dalla data in cui il giudice riceve comunicazione della cessazione dell'impedimento o comunque accerta la cessazione dello stesso.

 


Contenuto della proposta di legge

Articolo 1
(Delega al Governo)

 

 

L’articolo 1 del provvedimento in esame contiene la delega al Governo per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, da esercitarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore della legge.

 

Come evidenziato nella relazione illustrativa del provvedimento, l’intervento normativo in esame risponde all'esigenza di adeguare il contenuto di tale codice alla nuova realtà connessa alla creazione di un corpo militare professionale conseguente alla eliminazione del servizio di leva obbligatorio, nonché in considerazione dell'importante coinvolgimento dell’Italia nelle missioni militari internazionali.

 

In particolare, il citato decreto legislativo, adottato su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, dovrà contenere norme penali volte a garantire, nel corso delle missioni militari internazionali, il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario ed il suo contenuto potrà essere modificato ed integrato dal Governo nei successivi due anni dalla data di entrata in vigore del Codice, nel rispetto dei principi e criteri direttivi indicati all’art. 2 della proposta di legge in esame.

 

Al riguardo, l'articolo 1 prevede che il nuovo codice penale militare di pace entri in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del decreto legislativo emanato in attuazione della delega in esame.

 


 

Articolo 2
(Principi e criteri direttivi)

 

 

L’articolo 2 stabilisce il principio generale in base al quale, il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, dovrà adeguare le norme del nuovo codice penale militare di pace ai principi costituzionali e del diritto internazionale (con particolare riferimento alle Convenzioni internazionali ratificate dall’Italia).

 

Il medesimo articolo 2 individua, poi, ulteriori principi e criteri direttivi di carattere generale (lett. a) e speciale (lett. b), alcuni dei quali riferiti alla nuova disciplina codicistica penale delle missioni militari internazionali (lett. c).

 

Al riguardo, i criteri generali della delega di cui alla lettera a) fanno espresso riferimento alla necessità di dare attuazione ai principi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza; dovrà, inoltre essere adeguata la misura delle sanzioni ai seguenti parametri:

 

§      rilevanza dei beni giuridici offesi;

§      modalità di aggressione;

§      rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale ordinaria.

 

Più complessa l'elencazione dei principi e dei criteri direttivi specifici prevista dalla successiva lettera b)erelativi alla parte sostanziale e processuale del nuovo Codice penale militare.

 

Al riguardo, si segnala, infatti, che la lettera in esame individua 139 principi e criteri direttivi attinenti alle seguanti materie:

 

§      ambito di applicazione soggettiva del codice penale militare di pace (numeri da 1 a 11);

§      pene militari (numeri 12, 13 e 14);

§      reato militare in generale, cause di giustificazione ed ambito di esecuzione ed applicazione della pena (numeri da 15 a 26);

§      singoli reati militari (numeri da 27 a 124);

§      procedura penale militare, con particolare riferimento alle disposizioni da seguire nel corso di operazioni militari all'estero (numeri da 122 a 139).

 

Si segnala, fin da ora, che i principali profili di novità introdotti riguardano:

§       la previsione, per alcuni specifici reati militari, della querela come ulteriore condizione di procedibilità;

§       l’introduzione della pena della multa e l’abrogazione delle pene militari accessorie, la cui disciplina è ricondotta a quella ordinaria;

§       l’armonizzazione con quella ordinaria della disciplina dei reati contro la persona e l’amministrazione militare;

§       l’abrogazione delle fattispecie di reato militare ormai inattuali o toccate da rilievi della Corte costituzionale e la contemporanea introduzione di nuovi specifici illeciti militari;

§       il riordino dei reati contro la disciplina militare;

§       alcuni aggiustamenti alla disciplina del processo militare, pur nel quadro della sostanziale conferma dell’applicazione del codice di procedura penale ordinario;

§       l'introduzione di una disciplina penale sostanziale per i partecipanti alle missioni militari internazionali.

 

Ciò premesso in via generale, si segnala che di seguito sono illustrate – in riferimento ad ogni singolo principio di delega – le relative disposizioni previste dalla normativa attualmente vigente, le quali, in diversi casi, risultano già corrispondenti ai principi che dovranno ispirare la definizione delle nuove disposizioni penali militari.

 

Nello specifico, i principi individuati dai numeri da 1 a 26 riguardano il libro primo del Codice penale militare di pace(Dei reati militari, in generale).

 

In tale contesto, i numeri da 1 a 11 sono relativi all’ambito di applicazione soggettiva del CPMP.:

In relazione a tale materia il Governo, nell'attuazione della delega, dovrà :

1) prevedere che la legge penale militaresi applichi ai militari in servizio e a quelli considerati tali e che la legge determini in quali casi la legge penale militare si applichi ai militari in congedo, ai soggetti assimilati ai militari e alle persone estranee alle Forze armate dello Stato;

 

Al riguardo, si segnala che, attualmente, l’articolo 1 CPMP (Persone soggette alla legge penale militare)stabilisce il principio in base al quale la legge penale militare si applica ai militari in servizio alle armi e a quelli considerati tali.

La legge determina i casi, nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, in congedo assoluto, agli assimilati ai militari, agli iscritti ai corpi civili militarmente ordinati e a ogni altra persona estranea alle forze armate dello Stato.

 

2) prevedere che rientrino tra i militari gli appartenenti all'Esercito, alla Marina militare, all'Aeronautica militare, all'Arma dei Carabinieri e al Corpo della guardia di finanza e le persone che a norma di legge acquistano tale qualità, e che sotto la denominazione di Forze armate agli effetti del codice penale militare di pace sono intese le forze militari indicate dal presente numero;

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 2 CPMP (Denominazioni di «militari» e di «forze armate dello Stato») stabilisce che il codice comprende:

1. sotto la denominazione di militari quelli dell’esercito, della marina, dell’aeronautica, della guardia di finanza e le persone che a norma di legge acquistano la qualità di militari

2. sotto la denominazione di forze armate dello Stato, le forze militari suindicate.

 

3) prevedere che il servizio inizi per il militare dal momento stabilito per la presentazione, se questa è obbligatoria, o dal momento dell'effettiva presentazione negli altri casi e termini con il collocamento in congedo;

 

A questo proposito s ricorda che la legge 14 novembre 2000, n. 331, recante norme per l'istituzione del servizio militare professionale, prevede che ciascuna Forza armata sia composta dalle seguenti categorie di personale: ufficiali in servizio permanente; sottufficiali in servizio permanente; volontari di truppa, che possono essere o in servizio permanente, ovvero in ferma prefissata annuale o quadriennale. Le disposizioni relative allo stato degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari di truppa, per ciascuna arma, sono contenute in diverse disposizioni legislative. Da tali disposizioni si deduce che la condizione di militare è costituita dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di militare sorge dunque con il conferimento del grado e cessa con la perdita del grado. Il grado è conferito secondo le norme contenute nelle leggi di reclutamento e di avanzamento per le diverse armi e per le diverse posizioni.

 

4) prevedere che agli effetti della legge penale militare siano considerati in servizio i militari in stato di assenza arbitraria, quelli collocati in aspettativa, sospesi dal servizio o dall'impiego, nonché quelli in congedo illimitato durante l'espiazione della reclusione militare o comunque in stato di custodia cautelare in carcere militare per reato soggetto alla giurisdizione militare. Spetta alla legge determinare gli altri casi nei quali i militari sono considerati in servizio;

 

Allo stato, l’articolo 5 CPMP (Militari considerati in servizio alle armi) prevede che agli effetti della legge penale militare sono considerati in servizio alle armi:

1. gli ufficiali collocati in aspettativa, o sospesi dall'impiego, o che comunque, ai termini delle leggi che ne regolano lo stato, sono nella posizione di servizio permanente, ancorché non prestino servizio effettivo alle armi;

2. i sottufficiali di carriera collocati in aspettativa;

3. i militari in stato di allontanamento illecito, diserzione o mancanza alla chiamata, o comunque arbitrariamente assenti dal servizio;

4. i militari in congedo, che scontano una pena militare detentiva, originaria o sostituita a pene comuni;

5. i militari in congedo, che si trovano in stato di detenzione preventiva in carcere militare, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

6. ogni altro militare in congedo, considerato in servizio alle armi a norma di legge o dei regolamenti militari.

 

5) prevedere che la legge penale militare si applichi in ogni caso ai militari in congedo illimitato quando commettano taluni dei reati previsti dai successivi numeri 27), 28), 34), 35), 36), 37), 38) e 40) e 73) e nel caso di istigazione a commettere taluni dei reati indicati nei numeri 34), 35), 36), 37), 38) e 40). In queste ipotesi dovranno applicarsi le disposizioni di cui ai numeri 48) e 49) (v. ultra).

 

A questo proposito si anticipa che il criterio previsto dal successivo n. 27 si riferisce ai reati contro la personalità dello Stato di cui ai seguenti articoli del codice penale: 241 (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 242 (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano), 276 (Attentato contro il presidente della Repubblica), 277 (Offesa alla libertà del presidente della Repubblica), 283 (Attentato contro la costituzione dello Stato), 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato), 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero), 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali), 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). Il n. 28 si riferisce, invece, ai reati di istigazione o cospirazione al compimento dei reati di cui al n. 27; mentre il n. 34 riguarda il reato del militare che tenga contatticon lo straniero per favorire lo Stato estero in caso di guerra con l’Italia.

Il n. 35 concerne il reato commesso dal militare che in tutto o in parte sopprime, distrugge, falsifica, sottrae o distrae, anche temporaneamente, ovvero si appropria di atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti. Il n. 36 fa riferimento al reato del militare che rivela nell'interesse di uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete. Il n. 37 riguarda l'accordo tra due o più militari per commettere il reato di cui al numero 36, mentre il successivo n. 38 riguarda il reato del militare che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete.

Il n. 40 si riferisce, poi, al reato del militare che esegue o detiene ingiustificatamente senza la necessaria autorizzazione disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime; si intrattiene in luoghi o in zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, essendo in possesso ingiustificatamente di mezzi idonei a eseguire disegni, fotografie, ecc. Il n. 46 si riferisce, invece, al reato compiuto dal militare che istiga altri a commettere alcuno dei reati di cui ai citati numeri 34), 35), 36), 37), 38) e 40.

Da ultimo, il criterio direttivo previsto dal n. 73 fa riferimento al reato commesso dal militare che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare, anche se volontariamente assunto, si procura o simula un'infermità.

 

6) prevedere che la legge penale militare si applichi ai piloti e ai comandanti di navi mercantili o di aeromobili civili nelle particolari condizioni previste dai successivi numeri da 116) a 121) per i reati ivi descritti e che agli effetti della legge penale militare sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le navi e gli aeromobili trasformati in navi e in aeromobili da guerra e ogni altra nave e aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alle dipendenze di un comandante militare;

 

A questo riguardo, si segnala che il richiamato criterio direttivo di cui alsuccessivo n. 116 riguarda il reato commesso del pilota non militare che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta, ovvero cagiona l'investimento, l'incaglio o una grave avaria di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta. Il successivo n. 117 fa, invece, riferimento al reato compiuto dal pilota non militare che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta, mentre il criterio direttivo di cui al n. 118 attiene al reato commesso dal pilota non militare che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere o di prestare il servizio. Il n. 119 prevede, invece, che le disposizioni di cui ai precedenti numeri 116), 117) e 118) si applichino anche al pilota non militare di aeromobile militare o di aeromobile non militare sotto scorta o direzione militare; il n. 120 riguarda, invece, il reato compiuto dal comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile. Da ultimo, il criterio direttivo di cui al successivo n. 121 prende in considerazione il reato commesso dal cittadino dello Stato, comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, che rifiuta od omette di prestare ad una nave o ad un aeromobile militare l'assistenza chiesta in circostanze di pericolo.

 

In relazione al criterio direttivo in esame (n. 6), si segnala che l'attuale formulazione dell'articolo 11 del CPMP (Piloti e capitani di navi mercantili o aeromobili civili. Persone imbarcate) stabilisce che la legge penale militare si applichi:

1. ai piloti e ai capitani di navi mercantili o aeromobili civili, per i reati che, rispetto a essi, sono preveduti dal medesimo codice;

2. a ogni persona imbarcata sopra nave o aeromobile militare, dal momento della notificazione della sua destinazione a bordo fino all'atto di sbarco regolare, ovvero, nel caso di perdita della nave o dell'aeromobile, fino allo scioglimento dell'equipaggio.

Agli effetti della legge penale militare, sono navi militari e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le altre navi o aeromobili regolarmente trasformati in navi o aeromobili da guerra, e ogni altra nave e ogni altro aeromobile adibiti al servizio delle forze armate dello Stato alla dipendenza di un comandante militare.

 

Ai sensi del successivo criterio direttivo indicato al numero 7 dell'articolo in esame il Governo, dovrà, altresì, prevedere che:

 

7.1) al di fuori dei casi previsti dai precedenti numeri 4) e 5), i militari in congedo siano considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle Forze armate dello Stato;

 

Al riguardo, si segnala che l’articolo 8 del CPMP (Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato) attualmente prevede che, agli effetti della legge penale militare, cessano di appartenere alle forze armate dello Stato:

1. gli ufficiali, dal giorno successivo alla notificazione del provvedimento che stabilisce la cessazione definitiva degli obblighi di servizio militare;

2. gli altri militari, dal momento della consegna a essi del foglio di congedo assoluto[12].

 

7.2) oltre ai casi espressamente previsti dalla legge, le persone estranee alle Forze armate dello Stato che concorrano a commettere un reato militare siano soggette alla legge penale militare e che alle persone estranee alle Forze armate dello Stato che commettano i fatti di cui ai numeri 67), 68) e 69) si applichino le pene stabilite per i militari; in tale ultimo caso il giudice può diminuire la pena;

 

Analoga disposizione è attualmente prevista dall'articolo 14 CPMP (Estranei alle forze armate dello Stato) in base al quale sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che commettono alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 94, 136, 140, 141, 142, 145, 182 e 184, si applicano le pene stabilite per i militari, sostituite le pene comuni alle militari secondo le disposizioni dell'articolo 65. Tuttavia, il giudice può diminuire la pena.

 

I successivi criteri direttivi indicati ai numeri 8, 9, 10 e 11 prevedono, poi, l'obbligo, per il Governo, di:

 

8) prevedere che la legge penale militare si applichi in relazione ai reati militari commessi durante il servizio, anche se tali illeciti vengano scoperti o giudicati in un momento successivo quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato;

 

Analoga disposizione è attualmente contemplata dall'articolo 15 CPMP (Reati commessi durante il servizio e scoperti o giudicati dopo la cessazione di esso) in base al quale la legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio militare, ancorché siano scoperti o giudicati quando il colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

 

9) prevedere che la legge penale militare si applichi alle persone appartenenti alle Forze armate dello Stato, anche se posteriormente alla commissione del reato sia stata dichiarata la nullità dell'arruolamento o l'incapacità di appartenere alle Forze stesse, e, in generale, a chiunque presti di fatto servizio alle armi;

 

Analogamente l’articolo 16 CPMP (Nullità dell'arruolamento; incapacità; prestazione di fatto del servizio alle armi) attualmente prevede che la legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle forze armate dello Stato, ancorché, posteriormente al reato commesso, sia dichiarata la nullità dell'arruolamento o la loro incapacità di appartenere alle forze stesse; e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi.

 

10) prevedere che sia punito secondo la legge italiana, nell'osservanza delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, il militare che commetta un reato militare all'estero in territorio ove hanno luogo le operazioni militari armate o nei territori di soggiorno o di transito delle Forze armate dello Stato o se comunque ivi si trovi per ragioni di servizio. Nei rimanenti casi si dovranno applicare le disposizioni del codice penale in materia di reati commessi all'estero e la competenza per la richiesta di procedimento dovrà essere attribuita al Ministro individuato ai sensi del numero 53;

 

Attualmente l’articolo 17 CPMP(Reati commessi in territorio estero di occupazione, di soggiorno o di transito) stabilisce il principio generale in base al quale la legge penale militare si applica alle persone che vi sono soggette, anche per i reati commessi in territorio estero di occupazione, soggiorno o transito delle forze armate dello Stato, osservate le convenzioni e gli usi internazionali.

 

11) prevedere che le disposizioni del codice penale militare di pace si applichino anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra in quanto non sia stabilito diversamente;

 

Identica disposizione è attualmente contemplata dall'articolo 19 CPMP (Materie regolate da altre leggi penali militari) il quale prevede che le disposizioni del codice si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra e da altre leggi penali militari, in quanto non sia da esse stabilito altrimenti.

 

I criteri direttivi indicati dai successivi numeri 12, 13 e 14 riguardano, poi, le Pene militari , attualmente disciplinate nel titolo II del Libro primo del CPMP. .

 

A questo proposito si segnala che le principali novità riguardano l’introduzione della pena della multa, nonché la riconduzione alla disciplina ordinaria penalistica  delle pene militari accessorie.

 

Nello specifico, il Governo, nell'esercizio della delega legislativa, dovrà:

 

12) prevedere che i reati militari vengano puniti con la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa, secondo le disposizioni del codice penale e che nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di un militare, ancorché non più in servizio attivo, salvo che alla condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, la pena della reclusione venga convertita in reclusione militare per uguale durata, da scontare negli stabilimenti militari di pena, con l'applicazione delle disposizioni comuni in materia di pene accessorie e di altri effetti penali della condanna.

 

In relazione al principio direttivo in esame si segnala che, attualmente, l'articolo  22 CPMP(Pene militari principali: specie) indica come pene militari principali:

1. l’ergastolo;

2. la reclusione militare.

Ai sensi del medesimo articolo la legge penale militare determini i casi, nei quali, per i reati militari, si applicano le pene comuni dell'ergastolo e della reclusione.

 

13) prevedere che la reclusione militare venga scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che, per quanto non specificamente previsto, si applichino le norme vigenti in materia di reclusione;

 

Allo stato l’articolo 26 CPMP (Reclusione militare) prevede che la pena della reclusione militare si estende da un mese a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro, secondo le norme stabilite dalla legge o dai regolamenti militari approvati con DPR. Se la durata della reclusione militare non supera sei mesi, essa può essere scontata in una sezione speciale del carcere giudiziario militare.

Ai sensi del medesimo articolo, gli ufficiali, che per effetto della condanna non hanno perduto il grado, scontano la pena della reclusione militare in uno stabilimento diverso da quello destinato agli altri militari.

 

14) prevedere che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato;

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 28 c.p. (Interdizione dai pubblici uffici) precede che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato: del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico; di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio; dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura; dei gradi e della dignità accademiche, dei titoli, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche; degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico; di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, gradi o titoli e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti; della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, grado, titolo, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

 

 

I principi e criteri direttivi indicati nei successivi numeri da 15 al 26 sono, invece, relativi alle disposizioni attualmente contenute nei titoli III, IV e V del libro primo CPMP - concernenti, rispettivamente, il reato militare, il reo e l’applicazione ed esecuzione della pena – e in talune leggi speciali:

 

In particolare, ai sensi del principio direttivo di cui al numero 15, il Governo, dovrà prevedere che costituiscareato militare qualunque violazione del codice penale militare di pace o di altre leggi penali militari, ovvero qualunque reato qualificato come tale dalla legge;

 

Al riguardo, si segnala che viene confermata l'attuale previsione di cui all’articolo 37 CPMP (Reato militare) che definisce come reato militare qualunque violazione della legge penale militare. E' reato esclusivamente militare quello costituito da un fatto che, nei suoi elementi materiali costitutivi, non è, in tutto o in parte, preveduto come reato dalla legge penale comune.

Il medesimo articolo precisa, altresì, che i reati preveduti dal CPMP, e quelli per i quali qualsiasi altra legge penale militare commina una delle pene indicate nell'articolo 22 (ergastolo e reclusione militare), sono delitti.

 

Ai sensi dei successivi criteri direttivi, (numeri da 16 a 26) il Governo, è tenuto, altresì, a:

 

16) prevedere che non sia considerato punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, faccia uso ovvero ordini di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi sia costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, e che la legge determini gli altri casi nei quali il militare è autorizzato ad usare le armi o altro mezzo di coazione fisica;

 

Al riguardo, si segnala che analogo principio è attualmente contenuto nell'articolo 41 CPMP (Uso legittimo delle armi) in base al quale non è punibile il militare, che, a fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso, ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza.

La legge determina gli altri casi, nei quali il militare è autorizzato a usare le armi o altro mezzo di coazione fisica.

 

17) prevedere che agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza vengano compresi l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi;

 

Identica previsione è attualmente contemplata dall'articolo 43 CPMP (Nozione della violenza) in base al quale agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza, si comprendono l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti, e qualsiasi tentativo di offendere con armi.

 

18) prevedere che non sia considerato punibile il militare che abbia commesso il fatto costituente reato perché costretto dalla necessità di impedire i reati di cui ai numeri 81 e 82 (fattispecie di ammutinamento) ovvero il saccheggio, la devastazione o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

 

Analoga previsione è attualmente prevista dall'articolo 44 CPMP (Casi particolari di necessità militare) secondo il quale non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato, per esservi stato costretto dalla necessità di impedire l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio, la devastazione, o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile.

 

19) prevedere l'applicabilità delle disposizioni del codice penale in materia di eccesso colposo anche alle fattispecie di cui ai numeri 16 e 18;

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo articolo 55 del codice penale (Eccesso colposo) prevede che quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51 (Esercizio di un diritto e adempimento di un dovere), 52 (Difesa legittima), 53 (Uso legittimo delle armi) e 54 (Stato di necessità), si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità, ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

 

20) prevedere che nel caso in cui un fatto costituente reato venga commesso in esecuzione di un ordine, ne risponda anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato;

 

In relazione al citato criterio direttivo si segnala che la relazione illustrativa della proposta di legge in esame precisa che "l'inserimento del principio in questione, già operante nell'ordinamento in base all'articolo 4 della legge 11 luglio 1978, n. 382, nell'ambito della disciplina delle scriminanti, risponde a esigenze di sistematicità e di chiarezza, anche alla luce della particolare valenza del principio in ambito internazionale, come si rileva anche dall'articolo 33 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

 

21) prevedere che oltre alle circostanze previste dal codice penale:

21.1) aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali:

21.1.1) l'aver agito per timore di un pericolo al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

21.1.2) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

21.1.3) l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

21.1.4) l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari;

21.1.5) l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per servizio;

 

Al riguardo, si segnala che il criterio direttivo in esame riproduce quasi integralmente l'attuale formulazione dell'articolo 47CPMP (Circostanze aggravanti comuni) ad eccezione della soppressione di taluni incisi.

In particolare, il citato articolo attualmente stabilisce che, oltre le circostanze aggravanti comuni previste dal codice penale, aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

1. l'avere agito per timore di un pericolo al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

2. l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

3. l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare, o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

4. l'avere commesso il fatto alla presenza di tre o più militari, o comunque in circostanze di luogo, per le quali possa verificarsi pubblico scandalo;

5. l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per causa di servizio, o mentre vestiva, ancorché indebitamente, l'uniforme militare.

 

21.2) attenua il reato militare l'aver agito per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

 

In relazione a tale materia, l'articolo articolo 48 CPMP (Circostanze attenuanti comuni) attualmente prevede che, oltre le circostanze attenuanti comuni prevedute dal codice penale, attenuano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1. l'avere commesso il fatto per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

2. l'essere il fatto commesso da militare, che non abbia ancora compiuto trenta giorni di servizio alle armi, quando trattasi di reato esclusivamente militare;

3. l'aver commesso il fatto per i modi non convenienti usati da altro militare.

Per i reati militari, la pena può essere diminuita, quando il colpevole sia militare di ottima condotta o di provato valore.

 

22) prevedere che nel caso di concorso di persone nel reato militare, oltre che nelle ipotesi previste dal codice penale, la pena venga aumentata nei confronti del superiore che concorra nel reato con  un inferiore;

 

Analogamente, l’articolo 58 CPMP (Circostanze aggravanti) attualmente prevede che, nel caso di concorso di più persone nel reato militare, la pena da infliggere per il reato commesso è aumentata, oltre che nei casi in cui ricorrono le circostanze degli articoli 111 (determinazione al reato di persona non imputabile o non punibile) e 112 (Circostanze aggravanti) o quelle del secondo comma dell'articolo 113 del codice penale (Determinazione di altra persona a cooperare in delitto colposo), anche per il superiore, che è concorso nel reato con un inferiore. La condanna a pena detentiva, fuori dei casi in cui ne deriva la degradazione importa, per il militare che è concorso con l'inferiore, la rimozione.

 

23) confermare l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi irrogate per reati militari, definendone il contenuto e i limiti di applicazione in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato;

 

Al riguardo, si ricorda che l'articolo 53 (Sostituzione di pene detentive brevi) della legge 689/1981 (cd legge di depenalizzazione) prevede che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

 

In relazione alla disposizione in esame si ricorda che la Corte costituzionale, con sentenza 15-29 giugno 1995, n. 284, ha dichiarato l'illegittimità dell’articolo 53 della legge 689/1981 nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi ai reati militari.

 

24) confermare l'applicabilità al condannato durante l'espiazione della reclusione militare, per quanto non previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare) e successive modificazioni, della disciplina di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354 (sull’ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato:

24.1) prevedendo che all'affidamento in prova del condannato militare, di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, e successive modificazioni, si applichino le limitazioni previste dagli articoli 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 1 della legge 167/1983 prevedeche al militare condannato dall'autorità giudiziaria militare a pena detentiva non superiore a 3 anni non seguita da misura di sicurezza detentiva può essere affidato in prova, fuori dallo stabilimento militare di pena, per un periodo uguale a quello della pena da scontare, ad un comando o ente militare, se ha ancora obblighi di servizio militare, e direttamente al servizio sociale se è stato collocato in congedo. È fatta comunque salva la disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 3 (ovvero l’obbligo di affidare i condannati per reati militari originati da obiezione di coscienza esclusivamente ad un ufficio o ente pubblico non militare, determinato dal Ministro della difesa, per prestarvi servizio) (comma 1).

L'affidamento in prova è escluso: per i reati militari non colposi previsti dai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale militare di pace, fatta eccezione per quelli previsti dagli articoli 79, 81, 82, 83, 91 e 94; per i reati militari previsti dagli articoli 174, 175, terzo comma, 178, limitatamente alla rivolta, e 179 del codice penale militare di pace; per i reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale; quando il condannato militare è stato in precedenza condannato per rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione o per reati commessi a fine di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale (comma 2).

L’articolo 4-bis della legge 354/1975 prevede che i benefici penitenziari (assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata) – fatte salve specifiche ipotesi - possono essere concessi ai detenuti e internati per una serie di delitti di particolare gravità solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della legge: si tratta dei reati di terrorismo, anche internazionale, associazione mafiosa, tratta di persone, sequestro di persona a scopo di estorsione, associazione a delinquere finalizzata al traffico di droga e di sigarette, ecc.

Il citato articolo 58-ter prevede che i limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei citati delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.

 

24.2) coordinando le fattispecie alle quali è fatto riferimento nell'articolo 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167 (v. ante), con le corrispondenti fattispecie di reato militare introdotte nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 del provvedimento in esame;

 

25) prevedere che:

25.1) la pena della reclusione inflitta per reati comuni al militare in servizio permanente che non abbia riportato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici venga sostituita con la reclusione militare di pari durata;

 

A questo proposito si segnala che, attualmente, l’articolo 63 CPMP (Esecuzione delle pene comuni inflitte ai militari in servizio permanente) prevede che nella esecuzione delle pene inflitte ai militari in servizio permanente alle armi, per reati previsti dalla legge penale comune:

-la pena dell'ergastolo e quella della reclusione, se la condanna importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, sono eseguite nei modi comuni, con degradazione del condannato secondo le norme stabilite dalla legge e dai regolamenti militari;

-alla pena della reclusione, se la condanna non importa la interdizione perpetua dai pubblici uffici, è sostituita la reclusione militare per eguale durata, ancorché la reclusione sia inferiore a un mese;

-alla pena della multa, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre tre anni, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni 2 euro, o frazione di 2 euro, di multa;

-alla pena dell'arresto è sostituita la reclusione militare, computandosi un giorno di reclusione militare per due di arresto;

-alla pena dell'ammenda, non eseguita per insolvibilità del condannato, è sostituita la reclusione militare per non oltre un anno, computandosi un giorno di reclusione militare per ogni 2 euro, o frazione di 2 euro, di ammenda.

 

25.2) nei casi di concorso di reato militare e di reato comune, ascritto a militare in servizio temporaneo, venga esclusa la conversione della pena anche per il reato militare, e al di fuori di tali casi la pena detentiva irrogata al militare in servizio temporaneo per il reato militare, convertita in reclusione militare, venga espiata prima della pena detentiva irrogata per il reato comune;

 

26) prevedere che nei confronti del condannato che abbia cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato o il cui arruolamento sia stato dichiarato nullo non si provveda alla conversione della reclusione in reclusione militare e la conversione eventualmente disposta è revocata;

 

 

Un successivo folto gruppo di principi e criteri direttivi (da numero 27 a 121) riguarda, invece, il libro secondo del Codice penale militare di pace, relativo ai reati militari, in particolare.

 

In particolare, come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge in esame, viene coordinata la disciplina dei reati contro la persona e l’amministrazione militare con quella dettata dal codice penale ordinario; sono abrogati o meglio formulati illeciti militari bisognosi di rivisitazione anche alla luce di pronunce di incostituzionalità e sono introdotte nuove e più attuali fattispecie.

 

I principi enucleati dai numeri da 27 a 49 sono relativi al titolo I, ovvero ai reati contro la fedeltà e la difesa militare:

 

Al riguardo, il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà:

 

27) prevedere che il militare che commetta alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato di cui agli articoli 241 (Attentati contro l'integrità, l'indipendenza o l'unità dello Stato), 242 (Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano), 276 (Attentato contro il presidente della Repubblica), 277 (Offesa alla libertà del presidente della Repubblica), 283 (Attentato contro la costituzione dello Stato), 285 (Devastazione, saccheggio e strage), 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero), 289 (Attentato contro organi costituzionali e contro le assemblee regionali), 289-bis (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione) del codice penale venga punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione, e che il militare che commette alcuno dei delitti previsti dall'articolo 284 (Insurrezione armata contro i poteri dello Stato) del codice penale è punito con l'ergastolo;

 

Analoga disposizione è attualmente prevista dall'articolo 77 CPMP (Alto tradimento) in base al quale il militare che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 276, 277, 283, 285, 288, 289 (v. ante) e 290-bis (Parificazione al Presidente della repubblica o di chi ne fa le veci) del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione.

Ai sensi della citata disposizione è punito con l'ergastolo il militare che commette alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 242 e 284 del codice penale (v. ante) per il solo fatto di essere insorto in armi, o di aver portato le armi contro lo Stato, ovvero di aver partecipato ad una insurrezione armata

 

28) prevedere che venga punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà, il militare:

28.1) che commetta istigazione o cospirazione dirette al compimento dei reati di cui al numero 27);

28.2) che promuova, costituisca od organizzi una banda armata diretta a commettere i reati di cui al numero 27);

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 78 CPMP (Istigazione all'alto tradimento; cospirazione; banda armata) in base al quale è punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà:

1. il militare colpevole di istigazione o cospirazione [c.p. 305, 308], dirette a commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente;

2. il militare che per commettere alcuno dei reati indicati nell'articolo precedente promuove, costituisce od organizza una banda armata [c.p. 306], ovvero vi partecipa.

 

29) prevedere che il militare che offenda l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci venga punito con la reclusione da uno a sei anni;

 

A questo proposito si osserva che la pena attualmente prevista per tale delitto dall'articolo 79 CPMP (Offesa all'onore ed al prestigio del presidente della Repubblica) è più elevata rispetto a quella disposta dal criterio direttivo in esame. Al riguardo si osserva, infatti, che in base al citato articolo 79 CPMP il militare che offenda l'onore o il prestigio del presidente della Repubblica, o di chi ne fa le veci, è punito con la reclusione militare da cinque a quindici anni.

Si osserva, inoltre, che in relazione al delitto in esame il codice penale, all'articolo 278 (Offesa all'onore ed al prestigio del presidente della Repubblica), prevede la pena della reclusione da uno a cinque anni.

 

30) confermare, per i reati militari di cui ai numeri 27 (v. ante), in relazione ai soli articoli 277 (Offesa alla libertà del presidente della Repubblica), e 288 (Arruolamenti o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato estero) del codice penale, e 29), la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, convertito dalla legge 7 maggio 1942, n. 560prevedendo che venga sentito il Ministro da cui il militare dipende;

 

In relazione al criterio direttivo si osserva che non essendo più in vigore il citato RD 1386/1941 sembrerebbe più opportuno fare riferimento all’articolo 313 c.p.. Tale disposizione, infatti, al primo comma, prevede la condizione di procedibilità dell’autorizzazione del Ministro della giustizia per numerosi delitti contro la personalità dello Stato, tra cui quelli previsti dagli artt. 277 e 288, richiamati dal criterio direttivo in esame.

 

31) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di esse, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario o le Forze armate dello Stato o parte di esse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, previa autorizzazione a procedere dell'Assemblea legislativa o della Corte costituzionale contro cui il vilipendio è diretto e, negli altri casi, del Ministro della giustizia, sentito il Ministro da cui il militare dipende;

 

Attualmente l’articolo 81 CPMP (Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle Forze armate dello Stato) stabilisce che il militare che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di queste ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario, è punito con la reclusione militare da due a sette anni.

La stessa pena si applica al militare che pubblicamente vilipende le Forze armate dello Stato o una parte di esse, o quelle della liberazione.

Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell'articolo 313, comma 3, del codice penale, per il delitto previsto dall'articolo 290 del medesimo codice (Vilipendio della Repubblica, delle Istituzioni costituzionali e delle Forze armate), quando questo sia commesso contro le Assemblee legislative o una di queste, non si può procedere senza l'autorizzazione dell'Assemblea contro la quale il vilipendio è diretto.

 

32) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana venga punito con la reclusione fino a due anni;

 

Anche in questo caso la pena prevista dall'articolo 82 CPMP (Vilipendio alla nazione italiana) è attualmente più severa rispetto a quella prevista dal criterio direttivo in esame in quanto la normativa vigente (articolo82 CPMP) prevede che il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana venga punito con la reclusione militare da due a cinque anni. Se il fatto è commesso in territorio estero, si applica la reclusione militare da due a sette anni.

 

33) prevedere che il militare che pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato  venga punito con la reclusione da uno a quattro anni e che il militare che pubblicamente vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato venga punito con la reclusione da uno a tre anni;

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 83 CPMP (Vilipendio alla bandiera nazionale od altro emblema dello Stato) prevede che il militare che vilipende la bandiera nazionale o un altro emblema dello Stato, è punito con la reclusione militare da tre a sette anni.

Se il fatto è commesso in territorio estero, la pena è della reclusione militare da tre a dodici anni.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche al militare, che vilipende i colori nazionali raffigurati su cosa diversa da una bandiera.

 

In relazione alla disposizione in esame, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di definire meglio la condotta del militare che "pubblicamente disperda" la bandiera nazionale in quanto, se con riferimento alle altre condotte criminali previste dal criterio in esame (distruzione o deterioramento della bandiera) la locuzione "pubblicamente" sembrerebbe intendersi "in modo manifesto", tale interpretazione risulterebbe, invece, poco chiara con riferimento alla dispersione della bandiera.

 

34) prevedere che il militare che tenga intelligenze con lo straniero dirette a favorire per il caso di guerra con lo Stato italiano le operazioni militari di uno Stato estero venga punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e, ove le offerte di servizi non siano ancora accettate, con la reclusione non inferiore a dieci anni;

 

Identica disposizione è prevista dall'articolo 84 CPMP (Intelligenze con lo straniero e offerta di servizi) in base al quale il militare che tiene intelligenze con lo straniero, dirette a favorire, per il caso di guerra con lo Stato italiano, le operazioni militari di uno Stato estero, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se trattasi di offerte di servizi non ancora accettate, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni

 

35) prevedere che il militare che in tutto o in parte sopprime, distrugge, falsifica, sottrae o distrae, anche temporaneamente, ovvero si appropria di atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, venga punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, con l'ergastolo;

 

Identica disposizione è prevista dall'articolo 85 CPMP (Soppressione, distruzione, falsificazione o sottrazione di atti, documenti o cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato) ) in base al quale il militare, che in tutto o in parte, sopprime, distrugge, falsifica ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica l’ergastolo.

Il citato articolo 85 precisa, inoltre, che agli effetti delle disposizioni del medesimo articolo, non possono comunque essere considerati come segreti gli atti, i documenti o altre cose che non abbiano destinazione esclusiva per le Forze armate

 

36) prevedere che il militare che riveli nell'interesse di uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete venga punito con l'ergastolo;

 

Identica sanzione è attualmente prevista dall'articolo articolo 86 CPMP (Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio).

 

37) prevedere che l'accordo tra due o più militari per commettere il reato di cui al numero 36) venga punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la reclusione non inferiore a otto anni per i promotori e gli organizzatori;

 

Attualmente l’articolo 87 CPMP (Accordo di militari per commettere rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio) prevede che quando due o più militari si accordano al fine di commettere il reato preveduto dall'articolo 86, ciascuno di essi è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da cinque a quindici anni.

Per i capi, i promotori e gli organizzatori, la pena è della reclusione non inferiore a quindici anni.

 

38) prevedere che il militare che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procuri le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete venga punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la pena dell'ergastolo;

 

Identica disposizione è prevista dall'articolo 88 CPMP (Procacciamento di notizie segrete, a scopo di spionaggio) in base al quale il militare, che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a venti anni.

Ai sensi della medesima disposizione, se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la pena dell’ergastolo.

 

39) prevedere che il militare che per scopi diversi dallo spionaggio, si procuri illecitamente le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, venga punito con la reclusione da tre a dieci anni. Qualora il fatto abbia compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applicherà la reclusione non inferiore a dieci anni;

 

Attualmente l'articolo articolo 89 CPMP (Procacciamento di notizie segrete, non a scopo di spionaggio) prevede che il militare che, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, si procura, senza l'autorizzazione dell'autorità militare competente, le notizie in esso indicate, ovvero compie atti diretti a procurarsele, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni.

 

40) prevedere che venga punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che:

40.1) esegua senza la necessaria autorizzazione disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

40.2) si intrattenga in luoghi o in zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, essendo in possesso ingiustificatamente di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati al numero 40.1);

40.3) detenga ingiustificatamente carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato;

 

Attualmente l’articolo 90 CPMP, comma 1, (Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio) punisce con la reclusione da cinque a dieci anni il militare[13]:

1. che, senza la necessaria autorizzazione, esegue disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato, ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

2. che, per commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1, o per procurarsi notizie rispetto ai fatti medesimi, si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o zone di terra, di acqua o di aria, nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

3. che è colto in tali luoghi o zone, o in loro prossimità, in possesso ingiustificato di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati nel n. 1;

4. che è colto in possesso ingiustificato di carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o di qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato.

 

41) prevedere che venga punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

 

42) prevedere che venga punito con la reclusione fino ad un anno il militare che si introduce senza autorizzazione nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

 

Al riguardo, si segnala che l'articolo 90 CPMP (Esecuzione indebita di disegni; introduzione clandestina in luoghi d'interesse militare; possesso ingiustificato di mezzi di spionaggio) punisce il militare, con la reclusione militare da due a cinque anni, per il solo fatto di introdursi clandestinamente o con inganno in luoghi nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato (comma 2).

Fuori del casi suindicati, al militare si applica la pena della reclusione militare fino a un anno, per il solo fatto di introdursi, senza la necessaria autorizzazione, in tali luoghi (comma 3).

 

43) prevedere che il militare che, fuori dei casi di cui al numero 36) (Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio), riveli notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete venga punito con la pena della reclusione non inferiore a cinque anni. Ove il fatto abbia compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applicherà la pena della reclusione non inferiore a dodici anni. Ove il fatto sia stato commesso per colpa, nell'ipotesi di cui al primo periodo si prevederà la pena della reclusione da sei mesi a due anni e nell'ipotesi di cui al secondo periodo del presente numero, si prevederà la pena della reclusione da tre a quindici anni;

 

Allo stato, l’articolo 91 CPMP (Rivelazione di notizie segrete non a scopo di spionaggio) prevede che, fuori del caso indicato nell'articolo 86 (Rivelazione di segreti militari, a scopo di spionaggio), il militare, che rivela notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare non inferiore a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare non inferiore a venti anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione militare da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dal primo comma, e da tre a quindici anni, nel caso preveduto dal secondo comma.

 

44) prevedere che per il militare che commetta i fatti di cui ai numeri 36), 37), 38), 39) e 43), quando le notizie non sono tra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all'ergastolo venga sostituita la pena della reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall’articolo 93 CPMP (Procacciamento o rivelazione di notizie di carattere riservato) in base al quale per i fatti preveduti dagli articoli precedenti, quando le notizie indicate negli articoli stessi non sono fra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all’ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a venti anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà.

 

45) prevedere che quando l'esecuzione dei fatti di cui ai numeri 35), 36), 38), 39), 43), con esclusione dei fatti colposi, e 44), con esclusione dei fatti di cui al numero 37) e di quelli colposi di cui al numero 43), sia stata resa possibile o agevolata per colpa del militare che, per ragioni di ufficio o di servizio, ha la custodia o il possesso della cosa, è a conoscenza della notizia, ovvero esercita la vigilanza sui luoghi di interesse militare, questo venga punito con la reclusione fino a cinque anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione e la difesa militare dello Stato, con la reclusione da tre a quindici anni;

 

Analogamente l'articolo 97 CPMP (Agevolazione colposa) prevede che il militare, che, avendo, per ragione di ufficio o di servizio, la custodia o il possesso delle cose, ovvero per lo stesso motivo essendo a cognizione delle notizie o esercitando la vigilanza dei luoghi d'interesse militare ha reso possibile o soltanto agevolato per colpa l'esecuzione di alcuno dei reati preveduti dagli articoli 85, 86, 88, 89, 90, comma primo 91 e 93, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, si applica la reclusione militare da tre a quindici anni.

 

46) prevedere che il militare che istighi altri a commettere alcuno dei reati di cui ai numeri da 34) a 43) venga punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso:

46.1) con la reclusione da tre a dieci anni se la pena stabilita per il reato è l'ergastolo;

46.2) negli altri casi con la pena stabilita per il reato diminuita dalla metà a due terzi;

 

Attualmente, l'articolo 98 CPMP (Istigazione ed offerta) prevede che il militare, che istiga altri a commettere alcuno dei reati preveduti dagli articoli 84 a 91, ovvero si offre per commetterlo, è punito, se l'istigazione o l'offerta non è accolta, ovvero se l'istigazione o l'offerta è accolta, ma il reato non è commesso:

1. con la reclusione da cinque a dodici anni, se la pena stabilita per il reato è l’ergastolo;

2. negli altri casi, con la pena stabilita per il reato, diminuita dalla metà a due terzi

 

47) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri da 27) a 46), puniti con la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, non informi immediatamente i superiori venga punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

 

Analogamente, l’articolo 100 CPMP (Omesso rapporto) prevede che il militare, che, avendo notizia di alcuno dei reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione o della reclusione militare, non inferiore nel massimo a cinque anni, o una pena più grave, non ne fa immediatamente rapporto ai superiori, è punito con la reclusione militare da tre mesi a due anni.

Se il colpevole è un ufficiale si applica la reclusione militare da uno a tre anni.

 

48) prevedere l'applicazione delle pene stabilite ai numeri da 34) a 47) anche quando il reato venga commesso a danno di uno Stato alleato o associato con lo Stato italiano, nell'ambito di un conflitto armato o di una operazione militare armata all'estero;

 

Identica disposizione è prevista dall'articolo 101 CPMP (Parificazione degli Stati alleati) in base al quale pene stabilite dagli articoli 84 e seguenti si applicano anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato, a fine di guerra, con lo Stato italiano

 

49) prevedere che le pene stabilite per i reati di cui ai numeri da 27) a 48) siano diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità;

 

Identica disposizione è prevista dall'articolo 102 CPMP (Circostanza attenuante) in base al quale le pene stabilite per i reati preveduti da questo capo e dai capi precedenti sono diminuite, quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulti di lieve entità.

 

I successivi numeri da 50 a 80 contengono principi e criteri direttivi che interessano il titolo II del libro secondo del CPMP, titolo relativo a reati contro il servizio militare:

 

Al riguardo, nell'esercizio della delega legislativa il Governo, dovrà:

 

50) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione, compia contro uno Stato estero atti ostili tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di un conflitto armato venga punito con la reclusione da sei a diciotto anni e, ove il conflitto armato avvenga, ovvero se dagli atti ostili sia derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, con l'ergastolo;

 

51) prevedere che, se gli atti ostili di cui al numero 50) siano tali da turbare le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni e, se segua la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengano rappresaglie o ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se atti ostili non risultino tali da provocare conseguenze nei rapporti internazionali, dovrà essere prevista la pena della reclusione fino a tre anni;

 

Attualmente l’articolo 103 CPMP (Atti ostili del comandante contro uno Stato estero) punisce con la reclusione militare fino a tre anni il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato estero. Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano, o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da cinque a dieci anni. Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dieci anni. Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è l’ergastolo. La condanna importa la rimozione.

 

52) prevedere che nei casi colposi di cui ai numeri 50) e 51) la pena dell'ergastolo venga sostituita con la reclusione non inferiore a cinque anni e le altre pene siano diminuite da un terzo a due terzi;

 

Al riguardo, si osserva che attualmente l’articolo 104 CPMP (Eccesso colposo) prevede che, nei casi indicati nell'articolo precedente (Atti ostili del comandante contro uno Stato estero), se il comandante eccede colposamente i limiti dell'autorizzazione o della necessità, all’ergastolo è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi: ferma la pena accessoria della rimozione

 

53) prevedere che i reati di cui ai numeri 50), 51) e 52) siano puniti a richiesta del Ministro da cui il militare dipende e, in caso di concorso nel reato di militari dipendenti da Ministeri diversi, a richiesta del Ministro da cui dipende il militare più elevato in grado o a parità di grado, il più anziano;

 

(Si veda ultra, criterio direttivo n. 58)

 

54) prevedere che il comandante di una forza navale o aeronautica che cagioni la perdita o la cattura di una o più navi o aeromobili dipendenti dal suo comando venga punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e che la stessa pena si applichi al comandante di una nave o di un aeromobile o ad altro militare che vi sia imbarcato che ne cagioni la perdita o la cattura. Nel caso in cui il fatto abbia compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo;

 

Attualmente l’articolo 105 CPMP (Perdita o cattura di nave o aeromobile) stabilisce che il comandante di una forza navale o aeronautica, il quale cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o di uno o più aeromobili, dipendenti dal suo comando, è punito con l’ergastolo.

La stessa pena si applica:

1. al comandante di una nave isolata o di un aeromobile isolato, il quale cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile stesso;

2. a ogni altro militare che cagiona la perdita o la cattura della nave o dell'aeromobile, su cui è imbarcato.

Se ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione non inferiore a sette anni.

 

55) prevedere che quando i fatti di cui al numero 54) siano commessi per colpa, si applichi la reclusione fino a dieci anni;

 

Analoga previsione è, allo stato prevista dall'articolo 106 CPMP (Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile) in base al quale quando alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente è commesso per colpa del comandante di una forza navale o di una nave isolata, o per colpa di altro militare imbarcato sulla nave perduta o catturata, si applica la reclusione militare fino a dieci anni.

La medesima disposizione prevede, altresì, che se nel fatto ricorrono particolari circostanze, che attenuano la responsabilità del colpevole, la pena è della reclusione militare fino a cinque anni. Ai sensi del citato articolo le stesse pene si applicano al comandante di una forza aeronautica o di un aeromobile isolato in manovra, o ad altro militare su di esso imbarcato, che, per negligenza o imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline, commette alcuno dei fatti preveduti dall'articolo precedente.

 

56) prevedere che quando l'esecuzione dei fatti di cui al numero 54) (Perdita o cattura di nave o aeromobile) sia stata resa possibile o agevolata per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questo venga punito con la reclusione da uno a cinque anni;

 

L’articolo 109 CPMP (Agevolazione colposa) attualmente prevede che quando l'esecuzione di alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 105 e 107 è stata resa possibile, o soltanto agevolata, per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questi è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

 

57) prevedere che il comandante che durante le operazioni militari, senza giustificato motivo, abbandoni il comando, venga punito con la reclusione da due a cinque anni e, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione, con la reclusione da quattro a otto anni;

 

Attualmente l’articolo 111 CPMP (Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo) prevede che il comandante, che in qualsiasi circostanza di pericolo, senza giustificato motivo, abbandona il comando o lo cede, è punito con la reclusione militare fino a dieci anni. La condanna importa la rimozione.

 

58) prevedere che venga punito con la reclusione fino a cinque anni il comandante che, in caso di pericolo, non sia l'ultimo ad abbandonare la nave o l'aeromobile; se dal fatto derivi l'impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile, la pena dovrà essere quella della reclusione da cinque a dodici anni;

 

L’articolo 112 CPMP (Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo) punisce con la reclusione militare non inferiore a un anno il comandante, che, in caso di pericolo ovvero di perdita della nave o dell'aeromobile o del posto affidato al suo comando, non è l'ultimo ad abbandonare la nave. Se dal fatto è derivata la impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile o il posto, la reclusione militare non è inferiore a quindici anni. Se dal fatto è derivata la morte di alcuna delle persone imbarcate o in servizio nel posto, la pena è l’ergastolo. La condanna importa la rimozione.

 

Va ricordato che, ai sensi dell’articolo 260, primo comma, CPMP, per la punibilità dei reati previsti dagli illustrati artt. da 103 a 112 è necessaria la richiesta del Ministro da cui dipende il militare colpevole o, in casi di più militari coinvolti nel reato, del ministro da cui dipende il militare più alto in grado o, a parità di grado il più anziano (cfr. ultra, n. 138).

 

59) prevedere che il comandante di una forza militare o di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari che, senza giustificato motivo, ometta di soccorrere altra forza militare o altra nave o aeromobile che necessita di assistenza in caso di pericolo venga punito con la reclusione fino a tre anni;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 113 CPMP (Omissione di soccorso o di protezione, in caso di pericolo) in base al quale il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare, che abbia bisogno di assistenza in caso di pericolo, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

La medesima disposizione prevede, altresì, che la stessa pena si applica al comandante di una o più navi militari, o di uno o più aeromobili militari, il quale, fuori dei casi preveduti dal comma precedente, non presta a navi o ad aeromobili, ancorché non nazionali, l'assistenza o la protezione, che era in grado di dare. La condanna importa la rimozione.

 

60) prevedere che il militare che, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero di ordini ricevuti, assuma o ritenga un comando, venga punito con la reclusione da due a quindici anni e ove il fatto abbia compromesso l'esito di un'operazione militare la pena venga aumentata;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 114 CPMP (Usurpazione di comando) prevede che il militare, che indebitamente assume o ritiene un comando, è punito con la reclusione militare da due a quindici anni. La medesima disposizione prevede, altresì, che se il comando indebitamente assunto è ritenuto contro l'ordine dei capi, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un aeromobile, la pena è aumentata. In ogni caso, se il fatto ha compromesso l'esito di una operazione militare, la pena è l’ergastolo.

 

61) prevedere che il comandante che senza essere stato incaricato o autorizzato, ovvero senza necessità, ordini un movimento di forze militari venga punito con la reclusione da uno a sette anni;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 115 CPMP (Movimento arbitrario di forze militari) in base al quale il comandante, che, senza speciale incarico o autorizzazione, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari, è punito con la reclusione militare da uno a sette anni.

 

62) prevedere che il comandante di una unità militare che senza giustificato motivo, non esegua l'incarico affidatogli o non osservi le istruzioni ricevute per lo svolgimento di un'operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore, oralmente o per iscritto, venga punito con la reclusione fino a tre anni;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 117 CPMP (Omessa esecuzione di un incarico) il quale prevede che il comandante di una forza militare, che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli, è punito con la reclusione militare fino a tre anni. La condanna importa la rimozione.

 

63) prevedere che:

63.1) il militare che, senza giustificato motivo, interrompa il servizio di sentinella al quale è stato comandato, ovvero violi la consegna che regola quest'ultimo, venga punito con la reclusione fino a tre anni e, nel caso di fatto commesso nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità, con la reclusione da uno a cinque anni;

63.2) fuori dai casi di cui al numero 63.1), al militare che, senza giustificato motivo, interrompa il servizio regolato da consegne al quale è stato comandato ovvero violi le consegne medesime si applichi la reclusione fino a un anno e che la pena venga aumentata nel caso di servizio armato;

63.3) se nei casi di cui ai numeri 63.1) e 63.2) derivi un danno grave per l'amministrazione militare o un grave pericolo per l'incolumità delle persone, la pena venga aumentata;

 

Attualmente l’articolo 118 CPMP (Abbandono di posto o violata consegna da parte di un militare in servizio di sentinella, vedetta o scolta) prevede che il militare, che essendo di sentinella, vedetta o scolta, abbandona il posto o viola la consegna, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Ai sensi della medesima disposizione la reclusione militare è da uno a cinque anni, se il fatto è commesso:

1) nella guardia a rimesse di aeromobili o a magazzini o depositi di armi, munizioni o materie infiammabili o esplosive;

2) a bordo di una nave o di un aeromobile;

3) in qualsiasi circostanza di grave pericolo.

In ogni caso, se dal fatto è derivato grave danno, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Il successivo articolo 120 CPMP (Abbandono di posto o violata consegna da parte di militare di guardia o di servizio) prevede che, fuori dei casi enunciati negli artt. 118 e 119 (Militare di sentinella, vedetta o scolta, che si addormenta), il militare, che abbandona il posto ove si trova di guardia o di servizio, ovvero viola la consegna avuta, è punito con la reclusione militare fino a un anno. Se il colpevole è il comandante di un reparto o il militare preposto a un servizio o il capo di posto, ovvero se si tratta di servizio armato, la pena è aumentata.

 

64) prevedere che il militare che, senza giustificato motivo, ometta di intraprendere un servizio armato regolato da consegne al quale è stato comandato, ovvero un servizio armato disposto nel corso di un'operazione militare armata all'estero, se dal fatto derivi l'interruzione della continuità del servizio medesimo o pericolo per l'incolumità di una o più persone o per la sicurezza di un'infrastruttura venga punito con la reclusione fino a sei mesi;

 

Identica disposizione è prevista dall'articolo 123 CPMP (Omessa presentazione in servizio) in base al quale il militare, che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere il servizio cui è stato comandato, ovvero di raggiungere il suo posto in caso di allarme, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La medesima disposizione prevede che la stessa pena si applica al militare appartenente a un corpo militare volontario, il quale, chiamato a prestare servizio, non si presenta ad assumerlo, senza giustificato motivo

 

65) prevedere che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che riveli notizie concernenti il servizio o la disciplina militare, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applicherà la reclusione fino a due anni. Se il fatto avviene per colpa la pena dovrà essere quella della reclusione fino ad un anno;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 127 CPMP (Divulgazione di notizie segrete o riservate) il quale prevede che, salvo che il fatto costituisca un più grave reato, il militare, che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare in generale, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato, per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione militare fino a due anni.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione militare fino a un anno.

 

66) prevedere che il militare che durante lo svolgimento di un servizio, ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, venga colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o da menomare la sua capacità di prestarlo, sia punito con la reclusione fino a sei mesi;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 139 CPMP (Nozione del reato e circostanze aggravanti) il quale prevede che il militare, che, in servizio, ovvero dopo di essere stato comandato per il servizio è colto in stato di ubriachezza, volontaria o colposa, tale da escludere o menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

La medesima disposizione prevede, altresì, che se il fatto è commesso dal comandante del reparto o da un militare preposto al servizio o capo di posto, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

Le stesse disposizioni si applicano, ai sensi della citata norma, quando la capacità di prestare il servizio sia esclusa o menomata dall'azione di sostanze stupefacenti

 

67) prevedere che il militare che in qualsiasi modo forzi una consegna venga punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Qualora il fatto sia commesso a bordo di una nave o di un'aeromobile o nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità la reclusione è da uno a cinque anni. Qualora, il fatto sia commesso con armi o da tre o più persone la pena è aumentata;

 

Analogamente l’articolo 140 CPMP (Forzata consegna) punisce con la reclusione militare da sei mesi a due anni il militare che, in qualsiasi modo, forza una consegna.

Se il fatto è commesso in alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dell'articolo 118 (nelle guardie a rimesse di aeromobili o magazzini o depositi di armi, munizioni, materie infiammabili ed esplosivi; a bordo di una nave o aeromobile; in qualsiasi altra circostanza di pericolo), la pena è della reclusione militare da due a sette anni.

Se il fatto è commesso con armi, ovvero da tre o più persone riunite, o se ne è derivato grave danno, la pena è aumentata.

 

68) prevedere che il militare che non ottemperi all'ingiunzione fatta da una sentinella nell'esecuzione di una consegna ricevuta venga punito con la reclusione fino ad un anno e che il militare che minacci o ingiuria una sentinella venga punito con la reclusione da uno a tre anni;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 141 CPMP (Resistenza, minaccia o ingiuria a sentinella, vedetta o scolta) il quale punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella, vedetta o scolta, nella esecuzione di una consegna ricevuta.

Il militare che minaccia o ingiuria una sentinella, vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a tre anni.

 

69) prevedere che il militare che usi violenza contro una sentinella venga punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena venga aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicheranno le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

 

Allo stato, l'articolo 142 CPMP (Violenza a sentinella, vedetta o scolta) prevede che il militare, che usa violenza a una sentinella vedetta o scolta, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni. Se la violenza è commessa con armi o da più persone riunite, si applica la reclusione militare da tre a sette anni.

Il successivo articolo 144 CPMP (Circostanze aggravanti) stabilisce che nei casi preveduti dagli articoli 142 e 143 (Resistenza alla forza armata), se la violenza consiste nell'omicidio ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata

L’articolo 575 c.p. punisce, poi, l’omicidio volontario con una pena minima di anni 21 di reclusione (diminuita da un terzo a due terzi, in caso di omicidio tentato, ex articolo 56 c.p.); l’articolo 584 c.p. punisce l’omicidio preterintenzionale con la reclusione da 10 a 18 anni; l’articolo 583 c.p. prevede, in caso di lesioni personali gravi, la reclusione da 3 a 7 anni; in caso di lesioni gravissime, la reclusione da 6 a 12 anni

 

70) prevedere che il militare che interrompa la prestazione del servizio alle armi, allontanandosi arbitrariamente od omettendo di ripresentarsi senza giustificato motivo e rimanga assente per oltre cinque giorni venga punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che la pena venga aumentata se l'assenza arbitraria superi i sei mesi e diminuita se non superi i trenta giorni;

 

L’articolo 148 CPMP (Diserzione) attualmente prevede che commette reato di diserzione, ed è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni:

1. il militare, che essendo in servizio alle armi, se ne allontana senza autorizzazione e rimane assente per cinque giorni consecutivi;

2. il militare, che, essendo in servizio alle armi e trovandosi legittimamente assente, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso.

 

71) prevedere che le pene di cui al numero 70) si applichino al militare che senza autorizzazione si trovi assente al momento della partenza di un corpo di spedizione;

 

L’articolo 149 CPMP (Casi di diserzione immediata) prevede che è considerato immediatamente disertore:

1. il militare destinato a un corpo di spedizione od operazione, ovvero appartenente all'equipaggio di una nave militare o di un aeromobile militare, che, senza autorizzazione, si trova assente al momento della partenza del corpo, della nave o dell'aeromobile;

2. il militare, che evade mentre sta scontando la pena detentiva militare;

3. il militare, che evade mentre è in stato di detenzione preventiva (1) in un carcere militare; o dovunque, per un reato soggetto alla giurisdizione militare;

4. il militare, che, senza autorizzazione, prende servizio a bordo di una nave estera o di un aeromobile estero, ovvero nelle forze armate di uno Stato estero;

5. il militare, che abbandona il servizio alle armi, facendosi sostituire.

Il disertore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni nei casi indicati nei nn. 1, 2 e 3; da due a cinque anni nel caso indicato nel n. 4; da cinque a sette anni nel caso indicato nel n. 5.

Nei casi indicati nei nn. 2 e 3, non si applicano le disposizioni dell'articolo 385 del codice penale (sul reato di evasione).

 

72) prevedere che il militare che, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempia, senza giusto motivo, entro dieci giorni da quello previsto venga punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Le stesse pene si dovranno applicare al chiamato di leva e al militare in congedo richiamato per qualsiasi motivo. Se la chiamata alle armi è fatta allo scopo di istruzione, il militare che non si presenta, senza giustificato motivo, nei venti giorni successivi a quello previsto, dovrà essere sanzionato con la pena della reclusione fino a sei mesi. Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo periodo del presente numero, la pena dovrà essere aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi e diminuita se non superi i trenta giorni;

 

Allo stato, l'articolo 151 CPMP (Mancanza alla chiamata) prevede che il militare, che, chiamato alle armi per adempiere il servizio di ferma, non si presenta, senza giusto motivo, nei cinque giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare da sei mesi a due anni. La stessa pena si applica al militare in congedo, che, chiamato alle armi, non si presenta, senza giusto motivo, nei tre giorni successivi a quello prefisso. Se la chiamata alle armi è fatta per solo scopo di istruzione, il militare, che non si presenta, senza giusto motivo, negli otto giorni successivi a quello prefisso, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

 

73) prevedere che il militare che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare, anche se volontariamente assunto, si procuri o simuli un'infermità venga punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si dovrà applicare anche per i fatti commessi dagli iscritti di leva e dai militari in congedo illimitato, durante lo stato di congedo, se richiamati;

 

Attualmente l'articolo articolo 157 CPMP (Procurata infermità a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare) stabilisce che il militare, che, a fine di sottrarsi permanentemente all'obbligo del servizio militare, stabilito dalla legge o volontariamente assunto, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende permanentemente inabile a prestare il servizio stesso, è punito con la reclusione da sei a quindici anni . Nel caso di delitto tentato, si applicano le disposizioni dell'articolo 46, sostituita alla reclusione la reclusione militare.

Il successivo articolo 158 CPMP (Procurata infermità a fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare) prevede che se il reato di cui all’articolo 157 è commesso al  fine di sottrarsi temporaneamente all'obbligo del servizio militare stabilito dalla legge o volontariamente assunto, il militare è punito con la reclusione militare fino a cinque anni. La stessa pena si applica al militare, che, a fine di sottrarsi a un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o comunque di menomare la sua incondizionata idoneità al servizio militare, si mutila o si procura infermità o imperfezioni, o in qualsiasi altro modo si rende inabile a prestare un particolare servizio di un corpo, di un'arma o di una specialità, o menoma la sua incondizionata idoneità al servizio militare, o si rende temporaneamente inabile al servizio stesso. Se dai fatti indicati nei commi precedenti è derivata inabilità permanente al servizio militare, si applica la reclusione da cinque a dieci anni

 

74) prevedere che il militare che distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento di proprietà dell'amministrazione militare venga punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;

 

L’articolo 164 CPMP (Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare) prevede che il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti (1), gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare, fino a quattro anni.

 

75) prevedere che, fuori dai casi previsti dai numeri 54) e 55), il militare che distrugga o renda inservibili, in tutto o in parte, navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato venga punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Nel caso in cui il fatto abbia compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si dovrà prevedere la pene dell'ergastolo. Ove il fatto sia stato commesso per colpa, si dovrà applicare la pena della reclusione fino a tre anni nell'ipotesi di cui al primo periodo del presente numero, ovvero la reclusione fino a cinque anni nell'ipotesi di cui al secondo periodo;

 

In maniera analoga, con l'eccezione del comma 3, prevede l’articolo 167 CPMP (Distruzione o sabotaggio di opere militari) in base al quale il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 105 a 108 (v. ante), distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza bellica dello Stato [c.p. 253], si applica la pena dell’ergastolo.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione militare fino a cinque anni.

 

76) prevedere che, fuori dei casi previsti dai primi due periodi del numero 75), il militare che danneggi immobili militari venga punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;

 

Attualmente l’articolo 168 CPMP (Danneggiamento di edifici militari) prevede che fuori dei casi preveduti dai due primi commi dell'articolo precedente, il militare, che comunque danneggia edifici militari, è punito con la reclusione militare fino a cinque anni.

 

77) prevedere che, fuori dei casi previsti dal numero 74), il militare che distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili cose mobili appartenenti all'amministrazione militare venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

 

Attualmente l'articolo 169 CPMP (Distruzione o deterioramento di cose mobili militari) prevede che il militare, che, fuori dei casi preveduti dagli articoli 164 e 165, distrugge, disperde, deteriora, o rende inservibili, in tutto o in parte, oggetti, armi, munizioni o qualunque altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Se il fatto è commesso a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, la reclusione militare è da due a cinque anni; e può estendersi fino a quindici anni, se dal fatto è derivata la perdita della nave o dell'aeromobile, o se l'una o l'altro non sia più atto al servizio cui era destinato

 

78) prevedere che il militare che, in armerie, depositi o altri locali militari adibiti alla custodia di armi, si impossessi di armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraendoli all'amministrazione militare che li detiene venga punito con la reclusione da tre a dieci anni. Nel caso in cui concorra taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale, si dovrà prevedere la pena della reclusione da cinque a dodici anni e quella della multa da euro 1.032 a euro 3.098;

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 61 c.p. (Circostanze aggravanti comuni) prevede che aggravano il reato quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti le circostanze seguenti: 1. l'avere agito per motivi abietti o futili; 2. l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato; 3- l'avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento; 4. l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone; 5. l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa; 6. l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo, in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione spedito per un precedente reato; 7. l'avere, nei delitti contro il patrimonio o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità; 8. l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso; 9. l'avere commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto; 10. l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio; 11. l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità.

Si ricorda, altresì, che l’articolo 625 c.p. (Circostanze aggravanti) prevede che la pena per il delitto di furto è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032: 2[14]. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento; 3. se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso; 4. se il fatto è commesso con destrezza; 5. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di un pubblico servizio; 6. se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande; 7. se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza; 8. se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

 

79) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri di armi, munizioni, esplosivi o materiali di armamento appartenenti all'amministrazione militare di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, venga punito con la reclusione da uno a quattro anni;

 

L’articolo 164 CPMP (Distruzione o alienazione di oggetti d'armamento militare) stabilisce che il militare, che distrae, distrugge, sopprime, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili, o in qualsiasi modo aliena le armi, gli oggetti di armamento, le munizioni di guerra, materiali o altri oggetti, che, a norma dei regolamenti, gli sono forniti dall'amministrazione militare come costituenti il suo armamento militare, è punito con la reclusione militare, fino a quattro anni.

 

80) prevedere che il militare che rifiuti, ometta o ritardi di obbedire ad un ordine attinente al servizio o alla disciplina impartitogli da un superiore venga punito con la reclusione fino a un anno. Ove il fatto venga commesso in occasione di operazioni militari armate all'estero o di interventi in circostanze di pubblica calamità si dovrà prevedere la pena della reclusione da uno a cinque anni. Non dovrà essere considerato punibile il militare che abbia dichiarato di non voler eseguire l'ordine quando, dopo che l'ordine sia stato confermato dal superiore, lo abbia eseguito;

 

Attualmente l’articolo 173CPMP (Disobbedienza ) si limita prevedere che il militare, che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina, intimatogli da un superiore, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

Se il fatto è commesso in servizio, ovvero a bordo di una nave o di un aeromobile, la reclusione militare è da sei mesi a un anno; e può estendersi fino a cinque anni, se il fatto è commesso in occasione d'incendio o epidemia o in altra circostanza di grave pericolo

 

I successivi numeri da 81 a 93 dettano, poi, principi e criteri dIrettivi relativi a ulteriori reati contro la disciplina militare, di cui al titolo terzo del libro secondo del CPMP:

 

Al riguardo, il Governo nell'esercizio della delega legislativa, dovrà:

 

81) prevedere che:

81.1) siano puniti con la pena della reclusione da tre a quindici anni i militari che, in numero di quattro o superiore:

81.1.1) mentre sono in servizio armato, rifiutino, omettano o ritardino di obbedire a un ordine di un loro superiore;

81.1.2) prendano arbitrariamente le armi e rifiutino, omettano o ritardino di obbedire all'ordine di deporle, impartito da un loro superiore;

81.1.3) ponendo in essere atti violenti, rifiutino, omettano o ritardino di obbedire all'intimazione di interrompere tali atti fatta da un superiore;

81.2) per chi ha promosso, organizzato o diretto il fatto di cui ai numeri 81.1.1) e 81.1.2) o 81.1.3) si applichi la reclusione non inferiore a otto anni;

 

Attualmente l'articolo 174 CPMP (Rivolta) punisce con la reclusione militare da tre a quindici anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1. mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2. prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, intimato da un loro superiore;

3. abbandonandosi a eccessi o ad atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire alla intimazione di disperdersi o di rientrare nell'ordine, fatta da un loro superiore.

Ai sensi della medesima disposizione la pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta è della reclusione militare non inferiore a quindici anni. La condanna importa la rimozione.

 

82) prevedere che, al di fuori dei casi previsti al precedente numero 81), siano puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i militari che, riuniti in numero di almeno quattro, omettano o ritardino di obbedire a un ordine di un loro superiore. Per chi ha promosso, organizzato o diretto il fatto si dovrà applicare la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena dovrà essere aumentata dalla metà a due terzi nel caso in cui il fatto venga commesso durante operazioni militari armate all'estero o interventi in circostanze di pubblica calamità. Non dovrà, invece, essere considerato punibile il militare che abbia desistito immediatamente dall'azione dopo che l'ordine sia stato reiterato dal superiore;

 

Allo stato l'articolo 175 CPMP (Ammutinamento) prevede che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente (Rrivolta) sono puniti con la reclusione militare da sei mesi a tre anni i militari, che, riuniti in numero di quattro o più:

1. rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

2. persistono nel presentare, a voce o per iscritto, una domanda, un esposto o un reclamo.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento è della reclusione militare da uno a cinque anni.

Se il fatto ha carattere di particolare gravità per il numero dei colpevoli o per i motivi che lo hanno determinato, ovvero se è commesso in circostanze di pericolo a bordo di una nave o di un aeromobile, le pene suddette sono aumentate dalla metà a due terzi.

La condanna importa la rimozione.

Se il colpevole cede alla prima intimazione, si applica la reclusione militare fino a sei mesi; tranne che abbia promosso, organizzato o diretto l'ammutinamento, nel qual caso la pena è della reclusione militare fino a un anno

 

83) prevedere che se alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82) (Rivolta e ammutinamento) venga commesso nello stato di ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite siano diminuite da un terzo alla metà;

 

L’articolo 176 CPMP (Provocazione del superiore) prevede che quando i reati di rivolta e l’ammutinamento sono commessi nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà.

 

84) prevedere che il militare che, avendo notizia dei fatti di cui ai numeri 81) e 82), ometta di informarne tempestivamente i superiori, venga punito con la reclusione fino ad un anno;

 

Analogamente dispone l’articolo 177 CPMP (Omesso rapporto) il quale punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che, sebbene non presente ad alcuno dei fatti enunciati negli articoli 174 e 175 (rivolta e ammutinamento), omette di farne rapporto ai superiori appena ne abbia avuto notizia.

Se il colpevole è un ufficiale, la reclusione militare è da uno a due anni

 

85) prevedere che quando quattro o più militari si accordino al fine di commettere alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82), coloro che partecipano all'accordo siano puniti, se il reato non viene commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà;

 

Allo stato l’articolo 178 CPMP (Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento) prevede che quando quattro o più militari si accordano a fine di commettere alcuno dei reati di rivolta o ammutinamento preveduti dagli articoli precedenti coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non è commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà

 

86) prevedere che quando più militari si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, ovvero impedire l'esercizio dei poteri del comandante, si applichi la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà;

 

Attualmente l’articolo 179.CPMP (Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante) prevede che quando più militari si accordano per commettere un reato a fine di compromettere la sicurezza della nave o dell'aeromobile, del forte o del posto, o di impedire l'esercizio dei poteri del comandante, ciascuno di essi, perciò solo, è punito con la reclusione militare non inferiore a due anni.

 

87) prevedere che nei casi indicati nei precedenti numeri 85 (Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento) e 86 (Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante) non siano punibili coloro che recedano dall'accordo prima che questo sia stato scoperto e che il reato per cui l'accordo è intervenuto venga commesso;

 

L’articolo 181 CPMP (Casi di non punibilità) prevede attualmente che dei militari indicati nei tre articoli precedenti (articolo 178, Accordo a fine di commettere rivolta o ammutinamento; articolo 189, Cospirazione per compromettere la sicurezza del posto o l'autorità del comandante, articolo 180, Domanda, esposto o reclamo collettivo, previo accordo), non sono punibili:

1. coloro che recedono dall'accordo prima che sia commesso il reato per cui l'accordo è intervenuto, e anteriormente all'arresto ovvero al procedimento;

2. coloro che impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione del reato per cui l'accordo è intervenuto.

 

88) prevedere che il militare che pubblicamente compia manifestazioni sediziose venga punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno;

 

L’articolo 183 CPMP (Manifestazioni e grida sediziose) stabilisce che il militare, che pubblicamente compie manifestazioni sediziose o emette grida sediziose, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a un anno.

 

89) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, usi violenza contro un superiore o un inferiore venga punito con la reclusione da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicheranno le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

 

Attualmente l’articolo 186 CPMP (Insubordinazione con violenza) prevede che il militare che usa violenza contro un superiore è punito con la reclusione militare da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere aumentata. Il successivo articolo 187 (Circostanza aggravante) prevede, inoltre, che nell'ipotesi di cui all'articolo precedente la pena può essere aumentata se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto.

 

90) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, minacci un ingiusto danno a un superiore o a un inferiore, alla loro presenza, venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Nel caso in cui il fatto venga commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio ovvero durante un'operazione militare armata all'estero la pena che dovrà essere prevista è quella della reclusione da uno a cinque anni. Le stesse pene si dovranno applicare al militare che commetta i fatti indicati nel presente numero mediante qualunque forma di comunicazione, scritti o disegni, diretti al superiore o all'inferiore;

 

Allo stato, l'articolo 189 CPMP (Insubordinazione con minaccia o ingiuria) prevede che il militare, che minaccia un ingiusto danno ad un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Il militare, che offende il prestigio, l'onore o la dignità di un superiore in sua presenza, è punito con la reclusione militare fino a due anni.

Le stesse pene si applicano al militare, che commette i fatti indicati nei commi precedenti mediante comunicazione telegrafica, telefonica, radiofonica o televisiva, o con scritti o disegni o con qualsivoglia altro mezzo di comunicazione, diretti al superiore.

 

91) prevedere che le pene per i fatti di cui al numero 90) vengano aumentate se ricorrano le circostanze di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale. Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui al secondo comma del citato articolo 339 del codice penale, la pena dovrà essere quella della reclusione da due a otto anni, nelle ipotesi semplici, e quella della reclusione da tre a quindici anni se il fatto venga commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto del proprio ufficio o servizio;

 

Attualmente l’articolo 190 CPMP (Circostanze aggravanti) prevede che le pene stabilite dall'articolo precedente sono aumentate:

1. se la minaccia è usata per costringere il superiore a compiere un atto contrario ai propri doveri, ovvero a compiere o ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio, ovvero per influire comunque sul superiore;

2. se il superiore offeso è il comandante del reparto o il militare preposto al servizio o il capo di posto;

3. se la minaccia è grave o ricorre alcuna delle circostanze indicate nel primo comma dell'articolo 339 del codice penale.

Se ricorre alcuna delle circostanze indicate nel secondo comma dello stesso articolo 339, si applica la reclusione militare da tre anni a quindici anni.

 

Al riguardo, si ricorda, altresì, che l'articolo 339 c.p. (Circostanze aggravanti) stabilisce che le pene stabilite per i reati di cui agli artt. 336 (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 338 (Violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario) sono aumentate se la violenza o la minaccia è commessa con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell'articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 336, della reclusione da due a otto anni.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.

 

92) prevedere che il militare che pubblicamente istighi uno o più militari a commettere un reato militare venga punito con la reclusione fino a tre anni se l'istigazione non è accolta ovvero se il reato non è commesso. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;

 

Attualmente l’articolo 212 CPMP (Istigazione a commettere reati militari) stabilisce che salvo che la legge disponga altrimenti, il militare, che istiga uno o più militari in servizio alle armi a commettere un reato militare, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso, con la reclusione militare fino a cinque anni. Tuttavia, la pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale si riferisce l'istigazione.

La stessa pena si applica se l'istigato è un militare in congedo illimitato, e l'istigazione si riferisce ad uno dei reati per i quali, secondo l'articolo 7 di questo codice, ai militari in congedo illimitato è applicabile la legge penale militare.

Se il colpevole è superiore dell'istigato, la condanna importa la rimozione.

 

93) prevedere che al militare che commetta alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati dall'articolo 266 del codice penale verso militari in servizio alle armi si applichino le pene ivi stabilite, aumentate da un sesto ad un terzo. La pena dovrà essere sempre applicata in misura inferiore alla metà di quella stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;

 

L'attuale formulazione dell'articolo 213 CPMP (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi) prevede che il militare che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati nell'articolo 266 del codice penale, verso militari in servizio alle armi o in congedo, è sottoposto alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto a un terzo.

Le stesse pene si applicano al militare, che istiga iscritti di leva a violare i doveri inerenti a questa loro qualità.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

A sua volta l'articolo 266 c.p. (Istigazione di militari a disobbedire alle leggi) prevede che chiunque istiga i militari a disobbedire alle leggi o a violare il giuramento dato o i doveri della disciplina militare o altri doveri inerenti al proprio stato, ovvero fa a militari l'apologia di fatti contrari alle leggi, al giuramento, alla disciplina o ad altri doveri militari, è punito, per ciò solo, se il fatto non costituisce un più grave delitto, con la reclusione da uno a tre anni. La pena è della reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso pubblicamente.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso in tempo di guerra.

Agli effetti della legge penale, il reato si considera avvenuto pubblicamente quando il fatto è commesso:

1. col mezzo della stampa, o con altro mezzo di propaganda;

2. in luogo pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone;

3. in una riunione che, per il luogo in cui è tenuta, o per il numero degli intervenuti, o per lo scopo od oggetto di essa, abbia carattere di riunione non privata.

 

 

I successivi numeri da 94 a 115dettano, poi, principi e criteri dIrettivi relativi a reati speciali contro l'amministrazione militare, contro la fede pubblica, contro la persona e contro il patrimonio di cui al titolo quarto del libro secondo del CPMP:

 

Al riguardo, si segnala, in particolare, tra le novità introdotte, l’obbligo della condizione di procedibilità consistente nella querela di parte, attualmente non prevista, per il perseguimento di una serie di reati militari contro la persona e il patrimonio (percosse, lesioni, ingiuria, diffamazione, minaccia, furto d’uso, truffa, appropriazione indebita).

 

In particolare, nell'esercizio della delega legislativa, il Governo dovrà:

 

94) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare o ad altro militare, se ne appropri,  venga punito con la reclusione da tre a dieci anni e che quando il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita, si applichi la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

 

Attualmente l’articolo 215 CPMP (Peculato militare) prevede che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente all'amministrazione militare, se ne appropria, ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri, è punito con la reclusione da due a dieci anni.

L’articolo 314 c.p. (Peculato) prevede, invece, che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

Il peculato militare, in base al criterio direttivo in esame, è reso più aderente al corrispondente istituto previsto dal codice penale ordinario.Si osserva, inoltre, che la  Corte costituzionale (sentenza 448/1991) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 215 CPMP, limitatamente alle parole “ovvero lo distrae a profitto proprio o di altri”.

 

95) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceva o ritenga indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra cosa mobile appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare venga punito con la reclusione da due mesi a tre anni;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 218 CPMP (Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui) in base al quale il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando, che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra cosa mobile, appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare, è punito con la reclusione militare da due mesi a tre anni.

 

96) prevedere che ai reati di cui ai numeri 94 (Peculato militare) e 95 (Peculato militare mediante profitto dell'errore altrui), ricorrendone i presupposti, si applichino la confisca di cui all'articolo 322-ter[15] del codice penale e le pene accessorie previste per le corrispondenti fattispecie di cui agli articoli 314 (Peculato) e 316 (Peculato mediante profitto dell’errore altrui) del medesimo codice;

 

In relazione alla disposizione in esame, si osserva che l’articolo 317-bis c.p. (Pene accessorie) prevede che la condanna per il reato di cui agli articoli 314 (Peculato) e 317 (Concussione) importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea.

Analoga specifica pena accessoria non è espressamente prevista in relazione all'articolo  316 c.p.. Al riguardo, andrebbe chiarito, se il criterio direttivo in esame, con riferimento al richiamato articolo 316 intenda riferirsi al disposto di cui all'articolo 31 c.p. in base al quale ogni condanna per delitti commessi con l'abuso dei poteri [c.p. 317, 323, 326, 328, 330, 331], o con la violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione [c.p. 319, 322, 357], o ad un pubblico servizio [c.p. 358], o a taluno degli uffici indicati nel n. 3 dell'articolo 28, ovvero con l'abuso di una professione, arte, industria, o di un commercio o mestiere, o con la violazione dei doveri a essi inerenti, importa l'interdizione temporanea [c.p. 555] dai pubblici uffici o dalla professione, arte, industria o dal commercio o mestiere.

 

97) prevedere che il militare che formi, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o un permesso o un'autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, venga punito con la reclusione fino ad un anno, e che la stessa pena si applica al militare che fa uso di detti fogli, autorizzazioni o documenti, da altri falsificati o alterati, ovvero regolarmente rilasciati ad altro militare e non alterati;

 

Analogamente l’articolo 220 CPMP (Falso in fogli di licenza, di via e simili) punisce con la reclusione militare fino a un anno il militare, che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o di via o un permesso o una autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri.

La stessa pena si applica al militare, che fa uso di alcuno dei fogli, autorizzazioni o documenti indicati nel comma precedente, da altri falsificato o alterato, ovvero regolarmente rilasciato ad altro militare e non alterato.

 

98) prevedere che il militare che trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, percuota altro militare venga punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi e che tale disposizione non si applichi quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato;

 

Al riguardo, si ricorda che sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio (articolo 230 CPMP).

In relazione alla definizione di luogo militare si veda, anche, il successivo principio direttivo previsto al n. 109.

Si segnala, inoltre, che, attualmente, l’articolo 222 CPMP (Percosse) prevede che il militare, che percuote altro militare, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione militare fino a sei mesi.

 

99) prevedere che il militare che trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagioni ad altro militare una lesione personale dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente venga punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Nel caso in cui la malattia abbia una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale il fatto dovrà essere punito a querela della persona offesa. Nel caso in cui la lesione personale sia grave o gravissima si applicheranno, rispettivamente, la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni;

 

Ai sensi dell'attuale formulazione dell'articolo 223 CPMP (Lesione personale) se il fatto non costituisce un più grave reato, è punito  con la reclusione militare da due mesi a due anni il militare che, cagiona ad altro militare una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente. Se la malattia ha una durata non superiore a dieci giorni, e non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dagli articoli 583 e 585 del codice penale, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

L’articolo 224 CPMP (Lesione personale grave o gravissima) prevede che se la lesione personale, commessa dal militare a danno di altro militare, è grave, si applica la reclusione da due a sette anni. Se la lesione personale è gravissima, si applica la reclusione da cinque a dodici anni

L’articolo 583 c.p. (Circostanze aggravanti) prevede che la lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni: 1. se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni; 2. se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo. La lesione personale è invece gravissima, e si applica la reclusione da sei a dodici anni, se dal fatto deriva: 1. una malattia certamente o probabilmente insanabile; 2. la perdita di un senso; 3. la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;4. la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

L’articolo 585 c.p. (Circostanze aggravanti) prevede che nei casi di lesioni personali, (comprese quelle gravi e gravissime) e di omicidio preterintenzionale la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576[16]; ed è aumentata fino a un terzo, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577[17], ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

 

100) prevedere che nei casi di cui al numero 99) la pena venga aumentata da un terzo alla metà, se ricorra alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 del codice penale, e fino ad un terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 del medesimo codice penale ovvero se il fatto venga commesso con armi o con sostanze corrosive;

 

Allo stato, l’articolo 225 CPMP (Circostanza aggravante) prevede che casi di lesioni personali semplici, gravi e gravissime, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 576 del codice penale; ed è aumentata fino a un terzo, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti indicate nell'articolo 577 di detto codice, ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

 

101) prevedere che al militare che trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagioni la morte di un altro militare, si applichino le corrispondenti pene e le circostanze previste dal codice penale;

 

Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo articolo 575 c.p. (Omicidio) chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore a ventuno anni.

Le circostanze aggravanti di tale delitto sono previste dai successivi articoli 575 e 576 del codice penale.

 

102) prevedere che al militare che trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, con atti diretti a commettere uno dei fatti di cui ai numeri 98) e 99) cagioni la morte di altro militare si applichino le pene e le circostanze previste dal codice penale per l'omicidio preterintenzionale.

 

Attualmente l'articolo 584 c.p. (Omicidio preterintenzionale) punisce con la reclusione da dieci a diciotto anni chiunque, con atti diretti a percosse o lesioni, cagiona la morte di un uomo.

Per le circostanze applicabili al reato di cui all’articolo 584, v. ante.

 

103) prevedere che:

103.1) il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, offenda l'onore o il decoro di un altro militare presente venga punito con la reclusione fino a sei mesi;

103.2) alla pena di cui al numero 103.1) sia sottoposto il militare che commetta il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

103.3) la pena sia quella  della reclusione fino a un anno se l'offesa venga rivolta ad un superiore o ad un inferiore in grado, per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, ovvero se consista nell'attribuzione di un fatto determinato;

103.4) le pene di cui ai numeri 103.1), 103.2) e 103.3) siano aumentate se l'offesa sia commessa in presenza di più persone;

103.5) i reati di cui ai numeri 103.1), 103.2), 103.3) e 103.4) siano procedibili a querela della persona offesa;

 

L’articolo 226 CPMP (Ingiuria) prevede che il militare, che offende l'onore o il decoro di altro militare presente, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a quattro mesi.

Alla stessa pena soggiace il militare, che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica, o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa.

La pena è della reclusione militare fino a sei mesi, se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato

 

 

 

104) prevedere che:

104.1) il militare che, fuori dai casi indicati nel numero 103), trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, comunicando con più persone, offenda la reputazione di un altro militare venga punito con la reclusione fino ad un anno;

104.2) se l'offesa consista nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena sia quella della reclusione fino a due anni;

104.3) se l'offesa venga arrecata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena sia quella della reclusione fino a tre anni;

104.4) se l'offesa venga arrecata ad un corpo militare o a un corpo giudiziario militare le pene previste dai numeri 104.1), 104.2) e 104.3) siano aumentate;

104.5) i reati di cui ai numeri 104.1), 104.2), 104.3) e 104.4) siano procedibili a querela della persona offesa;

 

Attualmente il corrispondente articolo 227 CPMP (Diffamazione) prevede che il militare, che, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende la reputazione di altro militare, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare fino a sei mesi. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, o è recata per mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità ovvero in un atto pubblico, la pena è della reclusione militare da sei mesi a tre anni.

Se l'offesa è recata a un corpo militare, ovvero a un ente amministrativo o giudiziario militare, le pene sono aumentate.

 

105) prevedere che nei casi di cui al precedente numero 103 (Ingiuria), se le offese sono reciproche, il giudice possa dichiarare non punibili uno o entrambi gli autori del fatto e che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dai numeri 103 (Ingiuria) e 104 (Diffamazione) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. La disposizione in esame non dovrà applicarsi per i fatti di cui al numero 103.3), prima parte;

 

L’articolo 228 CPMP (Ritorsione. Provocazione) prevede che nei casi preveduti dall'articolo 226 (Ingiuria), se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli offensori.

Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 226 (Ingiuria) e 227 (Diffamazione) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui, e subito dopo di esso.

 

106) prevedere che il militare che trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, minacci ad un altro militare un ingiusto danno, sia punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due mesi. Nel caso in la minaccia sia grave o venga fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 del codice penale (v. ante), dovrà essere applicata la pena della reclusione fino ad un anno e si potrà procedere d'ufficio;

 

Attualmente l’articolo 229 CPMP (Minaccia,) se il fatto non costituisce un più grave reato, punisce con la reclusione militare fino a due mesi il militare, che minaccia ad altro militare un ingiusto danno.

Se la minaccia è grave, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione militare fino a un anno.

 

107) prevedere che se i fatti di cui ai numeri 98), 99), 100), 101), 102) e 106) sono commessi valendosi della forza d'intimidazione o del vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani in servizio, la pena ivi prevista venga aumentata da un terzo alla metà e si proceda in ogni caso d'ufficio;

 

Il riferimento è ai reati di minaccia, percosse, lesioni e omicidio commessi nell’ambito del fenomeno del cd. nonnismo attualmente non esplicitamente disciplinato come fattispecie di reato autonoma dal codice penale militare di pace.

 

108) prevedere che il militare che, in luogo militare, si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola ad un altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, venga punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da euro 154 a euro 516;

 

Attualmente l’articolo 230 CPMP (Furto militare) prevede che il militare, che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione militare da due mesi a due anni.

Se il fatto è commesso a danno della amministrazione militare, la pena è della reclusione militare da uno a cinque anni.

La condanna importa la rimozione.

 

109) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare siano compresi le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo ove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio;

 

Identica disposizione è attualmente contemplata dall'articolo 230 CPMP, quarto comma, il quale prevede che, agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare si comprendono le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo, dove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragione di servizio.

 

 

110) prevedere che:

110.1) la pena per il fatto di cui al precedente criterio direttivo indicato al numero 108 (Furto militare) sia quella della  reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se:

110.1.1) il fatto venga commesso a danno dell'amministrazione militare;

110.1.2) il colpevole usi violenza sulle cose o si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

110.1.3) il colpevole porti indosso armi o narcotici senza farne uso;

110.1.4) il fatto sia commesso con destrezza ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

110.1.5) il fatto sia commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata;

110.2) se concorrono più circostanze previste dal numero 110.1) ovvero se una di tali circostanze concorra con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549;

 

Attualmente l’articolo 231 CPMP (Circostanze aggravanti) prevede che la pena è della reclusione da uno a cinque anni nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo 230 e da due a sette anni nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso:

1. se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

2. se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso;

3. se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

4. se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata.

Se concorrono due o più delle circostanze indicate nel comma precedente, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 del codice penale o nell'articolo 47 di questo codice, si applica la reclusione da due a otto anni, nel caso preveduto dal primo comma dell'articolo precedente, e la reclusione da tre a dieci anni, nel caso preveduto dal secondo comma dell'articolo stesso.

La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

111) prevedere che nei casi di cui al precedente criterio direttivo indicato al numero 108 (Furto militare) si applichi la reclusione fino a sei mesi e il delitto sia punibile a querela della persona offesa, se il colpevole abbia agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, sia stata immediatamente restituita, salvo che la mancata restituzione dipenda da caso fortuito o da forza maggiore, se il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere ad un grave e urgente bisogno, ovvero se il fatto è commesso su effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, e che tali disposizioni non si applicano se ricorre alcuna delle circostanze di cui al numero 110.1);

 

L’articolo 233 CPMP (Furto d'uso o su cose di tenue valore. Furto di oggetti di vestiario o di equipaggiamento) attualmente prevede l’applicazione della reclusione militare fino a sei mesi:

1. se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

2.se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave e urgente bisogno;

3. se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo.

Tali disposizioni non si applicano, se ricorre alcuna delle circostanze indicate nei nn. 1, 2 e 3 del primo comma dell'articolo 231 (v. ante).

 

112) prevedere che il militare che, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procuri a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di un altro militare venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Ove il fatto venga commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare, ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità, dovrà essere prevista la pena della reclusione da uno a cinque anni. Si potrà procedere a querela della persona offesa, salvo che ricorra una delle circostanze previste dal secondo periodo del presente numero o altra circostanza aggravante. Nel caso in cui il fatto venga commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare si dovrà applicare la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale;

 

Allo stato, le medesime sanzioni sono previste dall’articolo 234 CPMP (Truffa) il quale prevede che il militare, che, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di altro militare, è punito con la reclusione militare da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione militare da uno a cinque anni:

1. se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o col pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare;

2. se il fatto è commesso, ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità.

La condanna importa la rimozione.

 

113) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropri del denaro o della cosa mobile di un altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, venga punito con la reclusione fino a tre anni e, ove il fatto sia commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena venga aumentata; ove il fatto sia commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, la pena venga diminuita e, non ricorrendo l'aggravante di cui alla prima parte del presente numero, si proceda a querela della persona offesa;

 

L’articolo 235 CPMP (Appropriazione indebita) prevede che il militare, che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile di altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione militare fino a tre anni.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata.

Se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, si applica la reclusione militare fino a sei mesi.

Nei casi preveduti dal primo e dal secondo comma, la condanna importa la rimozione

 

114) prevedere che il militare che, avendo trovato in luogo militare denaro o cose da altri smarrite, se ne appropri o non le consegni senza ritardo al superiore, ovvero che si appropri di cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito, venga punito a querela della persona offesa con la pena della reclusione fino a sei mesi o, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa, con la reclusione fino a due anni;

 

Le medesime pene sono attualmente stabilite dall'articolo 236 CPMP (Appropriazione di cose smarrite o avute per errore o caso fortuito) il quale punisce con la reclusione militare fino a sei mesi:

1. il militare, che, avendo trovato, in luogo militare, denaro o cose da altri smarrite, se li appropria o non li consegna al superiore entro ventiquattro ore;

2. il militare, che si appropria cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare, delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito.

Se il colpevole conosceva il proprietario della cosa che si è appropriata, la pena è della reclusione militare fino a due anni.

 

115) prevedere che fuori dei casi di concorso nel reato, il militare che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intrometta nel farli acquistare, ricevere od occultare, venga punito con la reclusione fino a due anni e, se il reato militare da cui le cose provengono importi una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo, con la reclusione fino a sei anni;

 

Attualmente l’articolo 237 CPMP (Ricettazione) prevede che, fuori dei casi di concorso nel reato, il militare, che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione militare fino a due anni. Se il denaro o le cose provengono da un reato militare, che importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o una pena più grave, si applica la reclusione fino a sei anni. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile. La condanna, quando non ne derivi la degradazione, importa la rimozione.

 

 

I successivi numeri da 116 a 121dettano, poi, principi e criteri dIrettivi relativi a disposizioni riguardanti i militari in congedo, i mobilitati civili e alle persone estranee alle forze armate dello Stato, attualmentecontenute nel titolo V del libro secondo del CPMP.

 

In particolare, si tratta di disposizioni riguardanti i piloti non militari di navi militari o aeromobili militari, i capitani di navi mercantili e i comandanti di aeromobili civili.

 

Al riguardo, nell'esercizio della delega, il Governo, dovrà:

 

116) prevedere che il pilota non militare che:

116.1) cagioni la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta venga punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;

116.2) cagioni l'investimento, l'incaglio o una grave avaria di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta venga punito con la reclusione non inferiore a sei anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a due anni;

 

L’articolo 252 CPMP (Pilota che cagiona la perdita ovvero l'investimento, l'incaglio o l'avaria della nave) attualmente prevede che il pilota, che cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, è punito con la morte mediante fucilazione nella schiena.

Il pilota, che cagiona l'investimento di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotto, o cagiona ad essa incaglio o grave avaria, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica:

1. la reclusione fino a dieci anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2. la reclusione fino a due anni, nel caso preveduto dal secondo comma

 

117) prevedere che il pilota non militare che abbandoni la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta venga punito con la reclusione fino a tre anni; se il fatto venga commesso in caso di grave pericolo si dovrà applicare la pena della reclusione da due a sei anni;

 

L’articolo 253 CPMP (Pilota che abbandona la nave) attualmente prevede che il pilota, che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare, da lui condotti, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso in caso di pericolo, si applica la reclusione da tre a dieci anni.

 

118) prevedere che il pilota non militare che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuti, ometta o ritardi di assumere o di prestare il servizio venga punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

 

Identica disposizione è attualmente prevista dall'articolo 254 CPMP (Pilota che rifiuta, omette o ritarda di prestare servizio) in base al quale il pilota, che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere, o comunque di prestare il servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

119) prevedere che le disposizioni di cui ai numeri 116), 117) e 118) si applichino anche al pilota non militare di aeromobile militare o di aeromobile non militare sotto scorta o direzione militare;

 

L’articolo 256 CPMP (Perdita, investimento, avaria o abbandono di un aeromobile) attualmente dispone che le disposizioni degli articoli precedenti si applicano anche a colui, che è chiamato a esercitare, relativamente a un aeromobile militare, funzioni analoghe a quelle del pilota marittimo.

 

120) prevedere che il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagioni la perdita della nave o dell'aeromobile venga punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;

 

L’articolo 257 CPMP (Reati di comandanti di navi mercantili o aeromobili civili) attualmente prevede che il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile è punito con l’ergastolo.

Se il comandante si separa dal convoglio, si applica la reclusione fino a tre anni.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a dieci anni nel caso preveduto dal primo comma, e della reclusione fino a un anno nel caso preveduto dal secondo comma

 

121) prevedere che il cittadino dello Stato, comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, che rifiuti od ometta di prestare ad una nave o ad un aeromobile militare l'assistenza chiesta in circostanze di pericolo venga punito con la reclusione da uno a tre anni;

 

Analogamente l’articolo 259 CPMP (Rifiuto di assistenza a nave o aeromobile militare) attualmente prevede che il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile civile, cittadino dello Stato, che rifiuta od omette di prestare a una nave militare o ad un aeromobile militare l'assistenza chiestagli in circostanze di pericolo è punito con la reclusione da uno a tre anni.

 

 

I successivi numeri da 122 a 138 prevedono ulteriori principi e criteri direttivi relativi alle disposizioni da emanare in materia di procedura penale militare, attualmente contenute nel libro terzo del CPMP.

 

Nello specifico, nell'esercizio della delega, il Governo, dovrà:

 

122) prevedere che le disposizioni del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga diversamente, si osservino anche per i procedimenti davanti agli organi della giustizia militare. A tal fine i riferimenti al tribunale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, alla Corte di appello, al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al tribunale di sorveglianza e al magistrato di sorveglianza, si intendono operati rispettivamente al tribunale militare, al procuratore della Repubblica presso il tribunale militare, alla corte militare di appello, al procuratore generale presso la corte militare di appello, al procuratore generale  presso la Corte di cassazione, al tribunale militare di sorveglianza e al magistrato militare di sorveglianza;

 

L’articolo 261 CPMP (Applicazione delle disposizioni del codice di procedura penale) prevede che, salvo che la legge disponga diversamente, le disposizioni del codice di procedura penale si osservano anche per i procedimenti davanti ai tribunali militari, sostituiti:

1. al tribunale e al procuratore della Repubblica, rispettivamente, il tribunale militare e il procuratore militare della Repubblica;

2. alla corte di cassazione e al procuratore generale presso di questa, rispettivamente, il tribunale supremo militare e il procuratore generale militare della Repubblica;

3. al ricorso per cassazione, il ricorso per annullamento al tribunale supremo militare;

4. al segretario, il cancelliere.

 

123) prevedere che appartenga ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dai militari in servizio o considerati in servizio al momento della consumazione del reato;

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 103 Cost., terzo comma, stabilisce che i Tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Inoltre, l’articolo 263 CPMP (Giurisdizione militare in relazione alle persone e ai reati militari) prevede che appartenga ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dalle persone alle quali è applicabile la legge penale militare.

La formulazione del criterio direttivo in esame appare in linea con quanto previsto dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 23 ottobre 1992, la quale, dichiarando la parziale illegittimità dell’articolo 263 CPMP-, ha chiarito la nozione di appartenenti alle Forze armate, stabilendo che la giurisdizione dei tribunali militari sussiste in relazione ai soli militari in servizio alle armi o considerati tali dalla legge al momento del commesso reato. La Consulta, circoscrivendo i confini di tali categorie di soggetti, ha chiarito che non vi rientrano i militari in congedo illimitato per i quali non sussiste coincidenza con la nozione costituzionale di “appartenenti alle Forze armate” e che, quindi, anche per i reati militari, risultano assoggettati alla giurisdizione ordinaria.

 

124) prevedere che le leggi in materia di ordinamento giudiziario militare determinano la specie, la composizione e il numero degli organi che esercitano la giurisdizione militare;

 

In maniera identica attualmente dispone l’articolo 271 CPMP (Disposizione generale) in base al quale la legge relativa all'ordinamento giudiziario militare determina la specie, la composizione e il numero degli organi, che esercitano la giurisdizione militare.

 

125) prevedere che appartenga ai tribunali militari la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare e che per la determinazione della competenza territoriale si applichino le norme del codice di procedura penale e le altre disposizioni previste dalla legge;

 

L’articolo 272 CPMP (Competenza dei tribunali militari territoriali) attualmente prevede che appartiene ai tribunali militari territoriali la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare.

Per la determinazione della competenza territoriale, si osservano le norme del codice di procedura penale salve le disposizioni degli articoli 273 (Reati commessi in navigazione o all'estero), 274 (Reati di diserzione, di mancanza alla chiamata e di allontanamento illecito) e 275 (Reati di perdita di nave o aeromobile e di abbandono di comando).

 

126) prevedere che, ferme restando le disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione, non possa esercitare le funzioni di giudice militare l'ufficiale che abbia partecipato o sia intervenuto a qualsiasi titolo nel corso di un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto;

 

L’articolo 289 CPMP (Incompatibilità speciali per i procedimenti militari) attualmente dispone che, oltre i casi indicati negli articoli 61 e 62 del codice di procedura penale, non possono sotto qualsiasi titolo concorrere alla istruzione di un procedimento, far parte di un tribunale supremo militare, o esercitarvi le funzioni di pubblico ministero: 1. colui che è stato offeso dal reato; 2. gli ufficiali della compagnia, o reparto corrispondente, cui appartiene l'imputato, e gli ufficiali che hanno partecipato a un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto, o che comunque hanno avuto una diretta ingerenza nella repressione disciplinare del fatto stesso; 3. gli ufficiali che si trovavano immediatamente agli ordini dell'imputato al tempo in cui fu commesso il reato o iniziato il procedimento penale; 4. l'ufficiale che ha proceduto ad atti preliminari all'istruzione.

 

127) prevedere che, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di notificazioni, le mansioni dell'ufficiale giudiziario possano essere svolte dal messo giudiziario militare;

 

Allo stato l’articolo 298 CPMP (Notificazione degli atti) prevede che, in quanto la legge non disponga diversamente, per la notificazione degli atti si osservano le norme del codice di procedura penale. Le mansioni spettanti all'ufficiale giudiziario possono essere disimpegnate anche dal messo giudiziario militare.

 

128) prevedere che per i reati soggetti alla giurisdizione militare le funzioni di polizia giudiziaria siano esercitate nell'ordine seguente: dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate dello Stato; dagli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati dall'articolo 57 del codice di procedura penale;

 

Analogamente l’articolo 301 CPMP (Persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare) stabilisce che per i reati soggetti alla giurisdizione militare, le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate, nell'ordine seguente:

1. dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie forze armate;

2. dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria riconosciuti come tali dalla legge.

Concorrendo più militari fra quelli rispettivamente indicati nei nn. 1 e 2, le funzioni sono esercitate dal più elevato in grado o, a parità di grado, dal più anziano.

I militari suddetti hanno la facoltà di richiedere la forza pubblica.

In ogni caso, tutte le persone indicate nel primo comma, senza interrompere le indagini, devono informarne immediatamente il procuratore militare della Repubblica.

 

129) prevedere che le persone indicate nel numero 128) che, senza giustificato motivo, omettano o ritardino di riferire la notizia di reato o l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o l'eseguano solo in parte o negligentemente, o comunque violino qualunque altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, siano soggette alle sanzioni disciplinari stabilite dai rispettivi ordinamenti e che il relativo procedimento venga avviato dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare presso la corte militare di appello;

 

L’articolo 305 CPMP (Sanzioni disciplinari per le persone che esercitano le funzioni di polizia giudiziaria militare) prevede che le persone indicate nell'articolo 301, che violano le disposizioni di legge per le quali non è stabilita una sanzione speciale o che ricusano, omettono o ritardano l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria militare, ovvero eseguono l'ordine soltanto in parte o negligentemente, sono punite con sanzioni disciplinari dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare della Repubblica.

 

130) prevedere che, oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale (flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni.), i soggetti indicati al numero 128 (polizia giudiziaria) procedano all'arresto di chiunque sia colto in flagranza dei delitti non colposi, consumati o tentati, contro la personalità dello Stato, previsti dal numero 27), per i quali sia stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni ovvero nel massimo a dieci anni, ovvero di furto di armi di cui al numero 78);

 

L’articolo 308, primo comma CPMP (Arresto in flagranza) prevede che le persone indicate nell'articolo 301 devono procedere o far procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di un reato militare punibile con pena detentiva o con pena più grave, ferma l'osservanza dei modi prescritti dai regolamenti per l'accesso in luoghi militari.

 

Al riguardo, si osserva che il contenuto del criterio direttivo in esame tiene in considerazione i rilievi di incostituzionalità espressi in riferimento al primo comma dell’articolo 308 CPMP (C. Cost, sentenza n. 503 del 1989) considerato eccessivamente generico alla luce di quanto disposto dall'articolo  13, terzo comma, della Costituzione, secondo il quale "l'autorità di Polizia può adottare provvedimenti restrittivi solo in casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge".

 

 

I criteri di delega di cui ai successivi numeri 131 e 132 riguardano norme di procedura da seguire nel corso di operazioni militari all’estero, attualmente non previste dal Codice penale militare di pace:

 

Al riguardo, nell'esercizio della delega legislativa il Governo dovrà:

 

131) prevedere che, fermo restando quanto previsto dal numero 130), i soggetti indicati al numero 128) procedano all'arresto di chiunque nel corso di operazioni militari armate all'estero venga colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

131.1) delitto previsto dal numero 80), secondo periodo (disobbedienza in occasione di operazioni militari armate all'estero o di interventi in circostanze di pubblica calamità);

131.2) delitto previsto dal numero 81 (rivolta);

131.3) delitto previsto dal numero 82 (ammutinamento);

131.4) delitto previsto dal numero 89 (insubordinazione con violenza), se commesso contro un superiore ovvero nei casi di cui al secondo periodo (violenza sul superiore che sfoci in omicidio volontario, consumato o tentato, omicidio preterintenzionale ovvero lesione personale grave o gravissima);

 

Ai sensi del successivo criterio direttivo indicato al numero 132),il Governo dovrà, inoltre, definire gli adempimenti conseguenti all'arresto in flagranza, al fermo o all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, eseguiti nel corso di operazioni militari armate all'estero, prevedendo che:

 

132.1) nei casi di arresto in flagranza o di fermo, se sussistono particolari circostanze operative che non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare e di trasmettere il verbale entro il termine previsto dall'articolo 386, comma 3, del codice di procedura penale (24 ore dall’arresto), la polizia giudiziaria provveda comunque fare pervenire, entro quarantotto ore, il verbale al pubblico ministero, anche con mezzi telematici. In tale caso l'avviso al difensore dell'arrestato o del fermato è effettuato dal pubblico ministero. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini indicati dal presente numero;

132.2) se ricorrono le circostanze di cui al numero 132.1) l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'udienza di convalida, ai sensi degli articoli 388 e 391 del codice di procedura penale, possono avere luogo, con la partecipazione necessaria del difensore, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in ciascuno dei due luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'arrestato o il fermato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei;

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 388 c.p.p. (Interrogatorio dell'arrestato o del fermato) prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio.

Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

L’articolo 391 c.p.p. (Udienza di convalida) stabilisce, invece, che l'udienza di convalida si svolge in camera di consiglio con la partecipazione necessaria del difensore dell'arrestato o del fermato.

Se il difensore di fiducia o di ufficio non è stato reperito o non è comparso, il giudice provvede a norma dell'articolo 97 comma 4.

Il pubblico ministero, se comparso, indica i motivi dell'arresto o del fermo e illustra le richieste in ordine alla libertà personale. Il giudice procede quindi all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, salvo che questi non abbia potuto o si sia rifiutato di comparire; sente in ogni caso il suo difensore.

Quando risulta che l'arresto o il fermo è stato legittimamente eseguito e sono stati osservati i termini previsti dagli articoli 386 comma 3 (3) e 390 comma 1, il giudice provvede alla convalida con ordinanza. Contro l'ordinanza che decide sulla convalida, il pubblico ministero e l'arrestato o il fermato possono proporre ricorso per cassazione.

Se ricorrono le condizioni di applicabilità previste dall'articolo 273 e taluna delle esigenze cautelari previste dall'articolo 274, il giudice dispone l'applicazione di una misura coercitiva a norma dell'articolo 291. Quando l'arresto è stato eseguito per uno dei delitti indicati nell'articolo 381, comma 2, ovvero per uno dei delitti per i quali è consentito anche fuori dai casi di flagranza, l'applicazione della misura è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280.

 

132.3) alle operazioni di cui al numero 132.2), nel luogo in cui si trova l'arrestato o il fermato, deve assistere un ufficiale di polizia giudiziaria che rediga un verbale nel quale attesti l'identità dell'arrestato o fermato dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al medesimo arrestato o fermato. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio e dei provvedimenti ad esso conseguenti, l'arrestato o il fermato avrà altresì diritto ad essere assistito, nel luogo in cui si trova, da un altro difensore di fiducia o da un ufficiale presente sul luogo e, dopo il rientro nel territorio nazionale, ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie;

132.4) l'arresto o il fermo diviene inefficace se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale di cui al numero 132.1) da parte del pubblico ministero;

132.5) con le stesse modalità di cui ai numeri 132.2), 132.3) e 132.4), si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale (non oltre cinque giorni dall'inizio dell'esecuzione della custodia) nel carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

 

Ulteriori disposizioni procedurali sono, poi, previste dagli ultimi criteri direttivi indicati dalla lettera b), dell'articolo 2 del provvedimento in esame.

 

In particolare, ai sensi del criterio direttivo previsto al numero 133)  il Governo, dovrà prevedere che il militare arrestato in flagranza o sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per reato militare, ovvero alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria militare, sia condotto in un carcere giudiziario militare ovvero, se lo richieda, presso la casa circondariale o mandamentale individuata ai sensi degli articoli 285 e 386, commi 4 e 5, del codice di procedura penale (ovvero quella del luogo di esecuzione dell’arresto o del fermo o altra indicata dal PM);

 

L’art 308, secondo comma CPMP (Arresto in flagranza) prevede che dell’arresto è compilato processo verbale. L'arrestato è posto immediatamente a disposizione del procuratore militare della Repubblica, e intanto è custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

 

Ai sensi del successivo criterio direttivo ( n. 134), il Governo, nell'esercizio della delega, dovrà, inoltre, prevedere che la reclusione militare venga eseguita nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che per quanto non espressamente previsto si applichino le disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario comune (L. 354/1975 e DPR 230/2000);

 

Al riguardo, si segnala che l’articolo 405 CPMP (Esecuzione di pene detentive inflitte dal giudice militare) prevede che i regolamenti militari approvati con DPR stabiliscono i modi di esecuzione delle sentenze di condanna a pene detentive pronunciate dai tribunali militari, secondo che il condannato sia libero o detenuto, si trovi in servizio alle armi o in congedo, sia militare di truppa, sottufficiale o ufficiale, si trovi nel territorio dello Stato, sia imbarcato su navi militari o appartenga a forze armate spedite all'estero.

I regolamenti stessi stabiliscono i modi di esecuzione nel caso che la condanna abbia per effetto la degradazione.

 

Inoltre, il Governo, dovrà prevedere che il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione provveda alla sostituzione della pena da reclusione a reclusione militare e viceversa, se non sia stata disposta con sentenza e che il condannato possa proporre incidente di esecuzione (principio n. 135);

 

Attualmente l’articolo 407 CPMP (Sostituzione di pene) prevede che, se con la sentenza non è stata disposta la sostituzione della pena a norma degli articoli 27, 63, 64 e 65, provvede successivamente il pubblico ministero, d'ufficio o a richiesta del condannato.

Il provvedimento è notificato al condannato, a pena di nullità.

Quando l'interessato dichiara di opporsi al provvedimento dato dal pubblico ministero, si osservano le norme stabilite per gli incidenti di esecuzione.

 

Nell'esercizio della delega, il Governo, dovrà, poi, prevedere l'esclusiva competenza del tribunale militare di sorveglianza sulle richieste di riabilitazione relative a condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria militare (principio n. 136);

 

Al riguardo, si segnala che l’articolo 683 c.p.p. (Riabilitazione) prevede che Il tribunale di sorveglianza, su richiesta dell'interessato, decide sulla riabilitazione, anche se relativa a condanne pronunciate da giudici speciali, quando la legge non dispone altrimenti. Decide altresì sulla revoca, qualora essa non sia stata disposta con la sentenza di condanna per altro reato.

 Nella richiesta sono indicati gli elementi dai quali può desumersi la sussistenza delle condizioni per la riabilitazione previste dall'articolo 179 del codice penale. Il tribunale acquisisce la documentazione necessaria.

L’articolo 412 CPMP (Riabilitazione) prevede, inoltre,  che la corte militare d’appello, a domanda della persona riabilitata a norma della legge penale comune, può ordinare, con decisione in camera di consiglio, previe le conclusioni del procuratore generale militare della Repubblica e a seguito degli accertamenti che ritenga necessari, che gli effetti dell'ottenuta riabilitazione siano estesi alle pene militari accessorie e a ogni altro effetto penale militare della sentenza.

La decisione può essere pronunciata altresì a seguito di richiesta di ufficio del procuratore generale militare della Repubblica).

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 598, 599 e 600 del codice di procedura penale, sostituita la corte militare d'appello alla corte d'appello e il procuratore generale militare della Repubblica al procuratore generale.

La decisione della corte militare d'appello non è soggetta a impugnazione.

 

Il Governo, dovrà inoltre:

 

137) prevedere che i reati militari di cui ai numeri 64 (Omessa presentazione in servizio), 66 (Ubriachezza in servizio) e 72, relativamente alla fattispecie di cui al terzo periodo (Mancanza alla chiamata alle armi fatta a scopo di istruzione), e ogni altro reato militare per il quale sia dalla legge prevista una pena non superiore nel massimo a sei mesi, siano puniti a richiesta del comandante di corpo dal quale dipende il militare a cui sono contestati, fermo restando quanto previsto al numero 138), e che in caso di concorso nel reato di militari appartenenti a corpi diversi, dal comandante di corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano. Se il comandante di corpo è parte offesa del reato, la richiesta compete al comandante dell'ente superiore. La richiesta non potrà essere proposta decorso il termine di trenta giorni dalla data in cui il comandante competente ha avuto notizia del fatto e i suoi effetti si estendono agli eventuali concorrenti nel reato estranei alle Forze armate dello Stato;

 

138) prevedere che i reati di cui ai numeri 98 (Falso in fogli di licenza, di via e simili), 99 (Lesioni personali semplici, gravi o gravissime), 103 (Atti ostili del comandante contro uno Stato estero), 104 (Eccesso colposo), 106 (Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile), 111 (Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo), 112 (Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo), 113) e 114), relativamente alle sole ipotesi perseguibili a querela, possano essere perseguiti anche a richiesta del comandante di corpo, secondo le modalità di cui al numero 137);

 

In relazione ai citati criteri direttivi si segnala che per una serie di reati militari l’articolo 260 CPMP (Richiesta di procedimento) richiede specifiche condizioni di procedibilità.

In particolare tale articolo prevede che i seguenti reati sono puniti a richiesta del ministro da cui dipende il militare colpevole; o, se più sono colpevoli e appartengono a forze armate diverse, a richiesta del ministro da cui dipende il più elevato in grado, o, a parità di grado, il più anziano.

Si tratta dei reati previsti dagli articoli 94 (Comunicazione all'estero di notizie non segrete né riservate), 103 (Atti ostili del comandante contro uno Stato estero), 104 (Eccesso colposo), 105 (Perdita o cattura di nave o aeromobile), 106 (Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile), 107 (Investimento, incaglio, avaria di una nave o di un aeromobile), 108 (Investimento o incaglio colposo o avaria colposa di nave o aeromobile), 109 (Agevolazione colposa), 110 (Omesso uso di mezzi per limitare il danno, in caso d'incendio o di altro sinistro), 111 (Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo. e 112 (Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo).

I reati, per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione militare non superiore nel massimo a sei mesi e quello previsto dal n. 2 dell'articolo 171 (danneggiamento di edifici militari e distruzione o deterioramento di cose mobili militari, in caso di danno di lieve entità) sono puniti a richiesta del comandante del corpo o di altro ente superiore, da cui dipende il militare colpevole, o, se più sono i colpevoli e appartengono a corpi diversi o a forze armate diverse, dal comandante del corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado, o a parità di grado, il superiore in comando o il più anziano.

Nei casi previsti dal secondo comma, la richiesta non può essere più proposta, decorso un mese dal giorno, in cui l'autorità ha avuto notizia del fatto che costituisce il reato.

Nei casi previsti dal primo e dal secondo comma:

1. se il colpevole non è militare, alla richiesta del ministro indicato nel primo comma è sostituita la richiesta del ministro della forza armata alla quale appartiene il comando dell'unità presso cui è costituito il tribunale militare competente; e alla richiesta del comandante del corpo è sostituita la richiesta del comandante dell'unità, presso cui è costituito il tribunale militare competente;

2. se più sono i colpevoli e alcuno di essi non è militare, la richiesta di procedimento a carico del militare colpevole si estende alle persone estranee alle forze armate dello Stato, che sono concorse nel reato.

 

139) prevedere che sia irrevocabile la querela di parte presentata per i reati di cui ai numeri 98 (Falso in fogli di licenza, di via e simili), 99 (Lesioni personali semplici, gravi o gravissime), 103 (Atti ostili del comandante contro uno Stato estero), 104 (Eccesso colposo), 106 (Perdita colposa o cattura colposa di nave o aeromobile), 111 (Abbandono o cessione del comando in circostanze di pericolo. e 112 (Violazione del dovere del comandante di essere l'ultimo ad abbandonare la nave, l'aeromobile o il posto, in caso di pericolo).

 

 

Come in precedenza rilevato, la lettera c) del comma unico dell’articolo 2 in esame contiene ulteriori specifici principi direttivi riferiti alla disposizioni penali da applicare alle missioni militari internazionali autorizzate dal Parlamento, da disciplinare in un apposito titolo del CPMP.

 

Attualmente, infatti, il CPMP non contiene disposizioni relative alle operazioni militari armate all’estero e la nuova disciplina, come recita la relazione alla p.d.l., intende assicurare “adeguata tutela a tutti i soggetti – militari civili e popolazioni locali – a qualunque tutolo coinvolti nelle situazioni di crisi in cui hanno luogo le missioni internazionali”.

 

Per l'analisi della normativa applicabile alle missioni internazionali si rinvia ad apposito paragrafo contenuto nel quadro normativo.

 

I principi e criteri di delega indicati ai numeri da 1 a 35 – secondo la citata relazione – permettono, invece, l’introduzione di una disciplina in linea con il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario applicabile a qualsiasi missione militare armata all’estero.

 

Al riguardo, si segnala che in materia di diritto internazionale vanno ricordate le quattro Convenzioni di Ginevra dell'8 dicembre 1949 e ratificate con legge 27 ottobre 1951, 1759. Le Convenzioni riguardano: a) il trattamento dei prigionieri di guerra; b) il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) la protezione delle persone civili in tempo di guerra.

Successivamente la legge 11 dicembre 1985, n. 762 ha ratificato due protocolli aggiuntivi relativi alle sopraccitate Convenzioni: il I protocollo relativo alla protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali, ed il II protocollo  relativo alla protezione delle vittime di conflitti armati non internazionali, adottati a Ginevra l'8 giugno 1977 dalla Conferenza per la riaffermazione e lo sviluppo del diritto internazionale umanitario applicabile nei conflitti armati e aperti alla firma a Berna il 12 dicembre 1977.

La legge 7 febbraio 1958, n. 279, inoltre, ha ratificato e resa esecutiva la Convenzione internazionale per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, firmata all'Aja il 14 maggio 1954, con annesso regolamento di esecuzione e relativo Protocollo. La Convenzione costituisce il primo strumento internazionale interamente ed esclusivamente dedicato ai beni culturali e il primo ad utilizzare tale terminologia. Essa prevede un doppio livello di protezione (protezione generale e protezione speciale).

Si ricorda, inoltre, la legge 12 luglio 1999, n. 232, Ratifica ed esecuzione dello statuto istitutivo della Corte penale internazionale, con atto finale ed allegati, adottato dalla Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite a Roma, il 17 luglio 1998.

La Corte è istituita in quanto organo permanente che può esercitare il suo potere giurisdizionale sulle persone fisiche per i più gravi crimini di portata internazionale, ai sensi dello Statuto. La competenza della Corte, complementare alle giurisdizioni penali nazionali, è limitata ai crimini più gravi, motivo di allarme per l'intera comunità internazionale ovvero: a) genocidio; b) crimini contro l'umanità; c) crimini di guerra; d) crimine di aggressione.

 

 

Nel dettaglio, ai sensi dei principi e dei criteri enucleati dalla lettera c) il Governo dovrà:

 

1) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione o fuori dai casi di necessità o comunque in violazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni che regolano la missione o degli ordini ricevuti, ordini di compiere atti ostili contro uno Stato venga punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se l'atto è commesso per colpa, si applica la reclusione da uno a cinque anni;

 

Al riguardo, si segnala che ai sensi dell'articolo 172 CPMG (Atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato), il comandante, che, senza l'autorizzazione del Governo, o fuori dei casi di necessità, compie atti ostili contro uno Stato neutrale o alleato, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

Se gli atti ostili sono tali da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini ovunque residenti, o chiunque goda della protezione delle leggi dello Stato, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione militare da cinque a dodici anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le ritorsioni o le rappresaglie, la pena è della reclusione militare da sette a quindici anni.

Se gli atti sono tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, si applica la reclusione militare non inferiore a dodici anni.

Se, per effetto degli atti ostili, la guerra avviene, ovvero è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, la pena è l’ergastolo.

La condanna importa la rimozione.

 

Il successivo articolo 173 CMPG (Eccesso colposo) prevede che se il reato di cui all’articolo 172 è commesso dal comandante eccedendo colposamente i limiti della autorizzazione o della necessità, all’ergastolo è sostituita la reclusione militare non inferiore a cinque anni, e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi; ferma la pena accessoria della rimozione.

 

2) prevedere che il comandante di una forza militare che ordini o autorizzi l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali o dalla legge o comunque contrari all'onore militare venga punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a cinque anni;

 

Attualmente l’articolo 174 CPMG (Comandante che ordina o autorizza l'uso di mezzi di guerra vietati) prevede che il comandante di una forza militare, che, per nuocere al nemico, ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di guerra vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, salvo che il fatto sia preveduto come reato da una speciale disposizione di legge.

Se dal fatto è derivata strage, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni.

 

3) prevedere che le pene stabilite dal numero 2) si applichino anche a chiunque adoperi mezzi o usa modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, dalla legge o comunque contrari all'onore militare. In tale caso le pene possono essere diminuite;

 

Analogamente l’articolo 175 CPMG (Uso di mezzi di guerra vietati, da parte di persona diversa dal comandante) attualmente prevede che le pene stabilite dall'articolo precedente si applicano anche a chiunque, per nuocere al nemico, adopera mezzi o usa modi vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o comunque contrari all'onore militare. Tuttavia, la pena può essere diminuita.

 

4) prevedere che il comandante che, in violazione delle convenzioni internazionali, ordini di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia, venga punito con la reclusione da tre a dieci anni;

 

Analoga disposizione è contemplata dall'articolo 176 CPMG (Rappresaglie ordinate fuori dei casi preveduti dalla legge) ai sensi del quale il comandante che ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia fuori dei casi in cui questa è consentita dalla legge o dalle convenzioni internazionali, o non ne ordina la cessazione quando ha ricevuto comunicazione ufficiale che l'avversario ha dato riparazione del fatto illecito, è punito con la reclusione militare da tre a dieci anni.

 

5) prevedere che:

5.1) sia punito con la reclusione fino a tre anni il comandante che ometta di adottare i provvedimenti previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge per assicurare il rispetto degli ospedali o di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di beni culturali o edifici destinati all'esercizio di un culto, quando essi non siano allo stesso tempo utilizzati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente resi noti, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

5.2) la pena prevista dal numero 5.1) si applichi anche a chiunque, avendone la responsabilità, ometta di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici indicati dal medesimo numero 5.1) mediante segni visibili, ovvero di darne adeguata comunicazione ai responsabili delle operazioni militari;

 

L’articolo 179 CPMG (Comandante che omette di adottare provvedimenti per la protezione di edifici, luoghi e cose che devono essere rispettati) attualmente prevede che è' punito con la reclusione militare fino a tre anni il comandante delle forze d'investimento, che omette di adottare i provvedimenti preveduti dalla legge o dalle convenzioni internazionali per assicurare il rispetto:

1. degli ospedali e di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di navi ospedaliere, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di monumenti storici o di edifici destinati alle scienze, alle arti alla beneficenza o all'esercizio di un culto, quando essi non siano in pari tempo adoperati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi (1) preveduti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente comunicati al nemico, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

2. dei beni degli Stati neutrali e delle sedi delle loro rappresentanze diplomatiche o consolari, quando non vengano usati a fini militari e siano individuati dalla loro bandiera nazionale, visibile anche a grande distanza e a quota elevata.

La stessa pena si applica al comandante della piazza investita, che omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici predetti mediante segni visibili, comunicati al comandante delle forze assedianti a norma della legge o delle convenzioni internazionali.

 

6) prevedere che:

6.1) sia punito con la reclusione fino a sette anni chiunque utilizzi indebitamente, a fini di aggressione o per commettere atti ostili:

6.1.1) i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei beni e degli edifici indicati dal numero 5);

6.1.2) i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari adibiti a servizio militare;

6.1.3) i distintivi internazionali di protezione;

6.1.4) la bandiera parlamentare;

 

6.2) la pena di cui al numero 6.1) sia applica anche a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali;

 

Analogamente l’articolo 180 CPMG (Uso indebito di segni e distintivi di protezione e di bandiere) punisce con la reclusione militare fino a sette anni chiunque usa indebitamente:

1. i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei monumenti, degli edifici e dei beni, indicati nell'articolo precedente (1);

2. i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale, delle navi ospedaliere o delle rispettive imbarcazioni, e degli aeromobili sanitari adibiti al servizio militare;

3. i distintivi internazionali di protezione;

4. la bandiera parlamentare.

La stessa pena si applica a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali.

 

7) prevedere che chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione venga punito con la reclusione fino a tre anni;

 

Identica disposizione è prevista dall'articolo 181 CPMG (Vilipendio dei distintivi di protezione).

 

8) prevedere che il militare il quale costringa il cittadino straniero a partecipare ad azioni ostili contro il proprio Paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione venga punito con la reclusione da uno a cinque anni;

 

Allo stato l’articolo 182 CPMG (Costringimento di sudditi nemici a partecipare alle operazioni militari o a favorirle) prevede che il militare, che, nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, o in qualsiasi altro luogo, costringe un suddito nemico a partecipare ad azioni di guerra contro il proprio paese, ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione, è punito con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

La disposizione del comma precedente non si applica, se il fatto è commesso contro sudditi nemici, che possiedono in pari tempo la nazionalità italiana, o che, comunque, siano soggetti agli obblighi del servizio militare, a norma della legge sulla cittadinanza.

 

9) prevedere che il militare che violi i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle convenzioni internazionali venga punito con la reclusione da due a dieci anni. La stessa pena si dovrà applicare al militare che minacci di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alle finalità dell'operazione militare armata, al fine di costringere alla consegna di persona o di cose. Se la violenza è attuata si dovrà applicare anche la disposizione di cui al numero 10);

 

Identiche sanzioni sono previste dall'articolo 184-bis CPMG (Cattura di ostaggi) ai sensi del quale il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle norme sui conflitti armati internazionali è punito con la reclusione militare da due a dieci anni.

La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alla guerra, al fine di costringere alla consegna di persone o cose.

Se la violenza è attuata si applica l'articolo 185 (v. ultra).

 

10) prevedere che il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla missione militare armata, usi violenza contro civili, che non prendono parte alle operazioni militari, venga punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Le stesse pene si applicano a chiunque nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato usa violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti;

 

L’articolo 185 CPMG (Violenza di militari italiani contro privati nemici o di abitanti dei territori occupati contro militari italiani) punisce con la reclusione militare fino a cinque anni il militare, che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla guerra, usa violenza contro privati nemici, che non prendono parte alle operazioni militari.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti.

 

11) prevedere che agli effetti della legge penale militare, il prigioniero, l'ostaggio e qualunque altra persona trattenuta, a qualsiasi titolo, dalle Forze armate dello Stato nel corso di un'operazione militare armata all'estero siano equiparati ai prigionieri di guerra;

 

L’articolo 219 CPMG (Parificazione degli ostaggi ai prigionieri di guerra) prevede che, agli effetti della legge penale militare, gli ostaggi sono equiparati ai prigionieri di guerra.

 

12) prevedere che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il militare il quale, per cause non estranee alle finalità della missione militare armata, compia atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime è punito con la reclusione da tre a sette anni;

 

Al riguardo, si ricorda che l’articolo 185-bis CPMG (Altre offese contro persone protette dalle convenzioni internazionali) - introdotto nel codice dalla L. 6/2002 e successivamente modificato dalla L. 15/2002 - prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che, per cause non estranee alla guerra, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali, ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri di guerra o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime, è punito con la reclusione militare da due a cinque anni.

 

13) prevedere che chiunque commetta un fatto diretto a portare il saccheggio nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato sia punito con la reclusione da otto a quindici anni;

 

L’articolo 186 CPMG (Saccheggio) prevede, invece, che sia punito con l’ergastolo chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio in città o altri luoghi, ancorché presi di assalto..

 

14) prevedere che chiunque, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco ad una casa o ad un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se dal fatto derivi la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di beni culturali o di beni destinati al culto o all'istruzione;

 

Pene diverse sono attualmente previste dall’articolo 187 CPMG (Incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico) ai sensi del quale chiunque, in paese nemico, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco a una casa o a un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l’ergastolo.

Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di monumenti storici, di opere d'arte o scientifiche, ovvero di stabilimenti destinati ai culti, alla beneficenza, all'istruzione, alle arti o alle scienze, ancorché appartenenti allo Stato nemico.

 

15) prevedere che il militare che, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, si impossessi, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li faccia consegnare, venga punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso da due o più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se si è usata violenza si applica la reclusione da uno a otto anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Il militare che, avendo notizia dei fatti, omette d'informarne tempestivamente i superiori è punito con la reclusione fino ad un anno;

 

L’articolo 188 CPMG (Busca) attualmente punisce con la reclusione militare fino a cinque anni il militare o altra persona al servizio o al seguito delle forze armate dello Stato, che, dandosi alla busca, s'impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare.

Se il fatto è commesso in riunione di due o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

Se è usata violenza, si applica la reclusione militare da uno a otto anni.

Ai sensi del successivo articolo 189 CPMG (Omesso impedimento della busca) è punito con la reclusione militare fino a un anno l'ufficiale o il sottufficiale che non adopera tutti i mezzi di cui può disporre per impedire il fatto preveduto dall'articolo 188.

 

16) prevedere che il militare addetto al servizio sanitario il quale, in occasione di un'operazione armata, ometta di prestare la sua assistenza ai militari o ad altre persone coinvolte nella medesima, che siano infermi, feriti o naufraghi, sia punito con la reclusione da uno a dieci anni. Se alcuno dei fatti indicati dal presente numero è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a cinque anni;

 

Allo stato l’articolo 190 CPMG (Omessa assistenza verso militari infermi, feriti o naufraghi) punisce con la reclusione militare da uno a dieci anni il militare addetto al servizio sanitario, che, durante o dopo il combattimento, omette di prestare la sua assistenza ai militari, o alle altre persone regolarmente al seguito delle forze armate belligeranti, che siano infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici.

Se alcuno dei fatti suindicati è commesso per colpa, la pena è della reclusione militare fino a sette anni.

 

17) prevedere che chiunque faccia uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, aeromobili sanitari addetti al servizio militare, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, venga punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo;

 

Pene diverse sono previste dallarticolo 191 CPMG (Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addottovi) in base al quale chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, navi ospedaliere o rispettive imbarcazioni, aeromobili sanitari addetti al servizio militare e ogni altro luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, ovvero contro il personale addettovi, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la pena della reclusione militare non inferiore a dieci anni.

 

18) prevedere che chiunque compia maltrattamenti contro feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, venga punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Nel caso in cui i maltrattamenti siano gravi, o si tratti di sevizie, ovvero se il fatto venga commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si dovrà applicare la reclusione non inferiore a dieci anni. Si prevederà la pena dell'ergastolo se dal fatto sia derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

 

Analoga disposizione è contemplata dall'articolo 192 CPMG (Maltrattamenti verso infermi, feriti o naufraghi) ai sensi del quale è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni chiunque usa maltrattamenti contro infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici.

Se i maltrattamenti sono gravi, o trattasi di sevizie, la reclusione non è inferiore a dieci anni; e, se il fatto è inoltre commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica l'ergastolo.

Si applica l’ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

 

19) prevedere che:

19.1) chiunque spogli infermi, feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, ovvero sottragga ad essi denaro o altri oggetti, venga punito con la reclusione da cinque a dieci anni; se il fatto è commesso con violenza contro la persona, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni, se il colpevole è un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applicano le seguenti pene:

19.1.1) reclusione non inferiore a dieci anni, nel caso previsto dal numero 19.1), prima parte;

19.1.2) reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso previsto dal numero 19.1), seconda parte;

19.2) si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

 

L’articolo 193 CPMG (Spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi) prevede che chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché nemici, ovvero sottrae a essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Se il fatto è commesso con violenza contro la persona, la reclusione non è inferiore a dieci anni.

Se il colpevole è un incaricato del trasporto o della assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applica:

1. la reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso preveduto dal primo comma;

2. l'ergastolo, nel caso preveduto dal secondo comma.

Si applica, inoltre, l’ergastolo anche se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago.

 

20) prevedere che, fuori del caso previsto dal numero 17), chiunque usa violenza contro alcuna delle persone addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere considerate rispettate o protette, o nei confronti di ministri di culto addetti alle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

 

L’articolo 194 CPMG (Violenza contro le persone addette al servizio sanitario e i ministri del culto) prevede che, fuori del caso preveduto dall'articolo 191 (Uso delle armi contro ambulanze, ospedali, navi o aeromobili sanitari o contro il personale addottovi), chiunque usa violenza contro alcuna delle persone regolarmente addette al servizio sanitario quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere rispettate e protette, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni.

La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea è aumentata.

 

21) prevedere che chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegni o non rilasci o comunque trattenga alcuna delle persone indicate al numero 20), quando hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, venga punito con la reclusione da uno a cinque anni;

 

Identica sanzione prevede l’articolo 195 CPMG (Omesso rilascio di persone addette al servizio sanitario o di ministri del culto) ai sensi del quale chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia, o comunque trattiene alcuna delle persone indicate nell'articolo precedente, quando esse hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione militare da uno a cinque anni.

 

22) prevedere che chiunque sottrae, mutila o deturpa il cadavere di un caduto in operazioni militari, o commette su di esso atti di vilipendio, di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni;

 

Pena diversa prevede l’articolo 196 CPMG (Mutilazione, vilipendio o sottrazione di cadavere) in base al quale chiunque mutila o deturpa il cadavere di un militare caduto in guerra, o commette sopra di esso atti di vilipendio, o, comunque, atti di brutalità o di oscenità, ovvero sottrae per intero o in parte il cadavere, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

 

23) prevedere che chiunque, al fine di trarne profitto, spoglia il cadavere di un caduto in operazioni militari, o sottrae al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

 

Attualmente l’articolo 197 CPMG (Spoliazione di cadavere o sottrazione di denaro o di altri oggetti) punisce con la reclusione da cinque a quindici anni chiunque sul campo di battaglia e a fine di trarne profitto, spoglia un cadavere o sottrae di dosso al cadavere denaro od oggetti preziosi.

Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

 

24) prevedere che il comandante che, non usando verso prigionieri, ovvero verso persone inferme, ferite o naufraghe, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagioni grave danno alle medesime persone venga punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a tre anni;

 

L’articolo 198 CPMG (Arbitrario disconoscimento della qualità di legittimo belligerante) prevede che il comandante, che, non usando verso i legittimi belligeranti nemici caduti in suo potere, ovvero infermi, feriti o naufraghi, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle persone suindicate, ovvero determina l'uso di rappresaglie, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare non inferiore a tre anni.

 

25) prevedere che il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri che, abusando di questa sua qualità, commetta, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero venga punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a dieci anni;

 

Identica sanzione è prevista dall'articolo 209CPMG (Sevizie o maltrattamenti) in base al quale il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri di guerra, che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero di guerra è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione militare da due a dieci anni.

 

26) prevedere che il militare che vilipende un prigioniero, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione fino a tre anni;

 

Identica sanzione è prevista dall'articolo 210 CPMG. (Vilipendio) che attualmente punisce con la reclusione militare fino a tre anni il militare che in sua presenza e per questa sua qualità, vilipende un prigioniero di guerra,

 

27) prevedere che, fuori dei casi previsti dai numeri 25) e 26):

27.1) il militare che usi violenza contro un prigioniero venga punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena sia aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

27.2) il militare che minacci o ingiuri contro un prigioniero venga punito rispettivamente con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e fino a due anni;

 

L’articolo 211 CPMG (Violenza, minaccia o ingiuria, in generale) attualmente prevede che, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, il militare, che usa violenza o minaccia o commette ingiuria contro un prigioniero di guerra, è punito con le stesse pene, che la legge stabilisce per tali fatti quando sono commessi da un militare contro un suo inferiore.

La stessa disposizione si applicarelativamente al prigioniero di guerra preposto dall'autorità militare italiana alla disciplina del drappello o reparto di prigionieri, quando egli commette alcuno dei fatti suindicati contro un prigioniero di guerra del drappello o reparto.

 

28) prevedere che venga punito con la reclusione da due a sette anni chiunque usi violenza o minaccia verso uno o più prigionieri per costringerli a dare informazioni o per costringerli a lavori che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari in atto o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

 

Analogamente, l’articolo 212 CPMG (Costringimento a dare informazioni o a compiere lavori vietati) punisce con la reclusione militare da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri di guerra:

1. per costringerli a dare informazioni, che possano compromettere gli interessi della loro patria, ovvero delle forze armate a cui appartengono;

2. per costringerli a lavori, che abbiano diretto rapporto con le operazioni della guerra, o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali.

Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale. Tuttavia, la pena detentiva temporanea può essere aumentata.

 

29) prevedere che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni impartite dall'autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisca o turbi o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri venga punito con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si dovrà applicare a chiunque offena la religione professata da un prigioniero, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.

 

Ai sensi dell'articolo 213 CPMG (Violazione della libertà di religione o di culto), ferma l'applicazione delle misure d'ordine prescritte dall'autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri di guerra, è punito con la reclusione militare fino a un anno.

La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero di guerra, mediante vilipendio di questa, in sua presenza.

 

30) prevedere che il militare che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero venga punito con la reclusione fino a cinque anni; se il militare è incaricato di scortare, sorvegliare o custodire il prigioniero, la pena è della reclusione da tre a sette anni;

 

Identiche sanzioni sono previste dall'articolo 214 CPMG (Sottrazione di denaro o di altri oggetti) il quale punisce con la reclusione fino a cinque anni militare il militare, che, a fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero di guerra;  se il militare suindicato è incaricato di scortarlo, sorvegliarlo o custodirlo, la reclusione va da tre a sette anni.

 

31) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri 13 (saccheggio), 14 (incendio, distruzione o grave danneggiamento in paese nemico), 18 (maltrattamenti verso feriti o naufraghi) e 19 ((spoliazione d'infermi, feriti o naufraghi), non informi tempestivamente i superiori venga punito con la reclusione da due a cinque anni;

 

32) prevedere che il militare che per cause non estranee all'operazione militare armata, in violazione di convenzioni internazionali o della legge o delle disposizioni che regolano l'operazione stessa ovvero degli ordini ricevuti, al di fuori dei casi di cui ai numeri 9 (cattura di ostaggi), 10 (violenza contro i civili), 15 (busca), 27 (violenza, minaccia o ingiuria a prigionieri) e 28 (costringimento dei prigionieri a dare informazioni o a compiere lavori vietati), usi violenza contro una persona estranea alle Forze armate dello Stato venga punito con la reclusione fino a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

 

Gli ultimi criteri direttivi della lettera c) (da 33 a 35) riguardano la disciplina della giurisdizione per i reati militari.

 

In particolare, il Governo dovrà:

 

33) prevedere la competenza territoriale del tribunale militare di Roma per i reati militari commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero che rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare;

 

In forza del rinvio all’articolo 9, comma 3 del DL 421/2001 (L. conv. 6/2002), la competenza territoriale del Tribunale militare di Roma per i reati militari commessi da militari nel corso di missioni internazionali è stata confermata, da ultimo all’articolo 5, comma 1 del DL 31 gennaio 2007, n. 4 (convertito dalla legge 29 marzo 2007, n. 38), recante proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali

La competenza è riferita ai reati commessi nel territorio estero dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesime e per il periodo in cui queste si svolgono.

 

34) prevedere che i reati commessi dallo straniero nei territori esteri in cui si svolgono le operazioni militari armate di cui alla presente legge, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle operazioni suddette o ad interventi di cooperazione allo sviluppo o umanitari, siano puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato;

 

Già l’articolo 5, comma 2, del citato DL 31 gennaio 2007, n. 4 (convertito dalla legge 29 marzo 2007, n. 38), di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali stabilisce che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti agli interventi e alle missioni stessi, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia e sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate.

 

35) prevedere che, per i reati di cui al numero 34) e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono le operazioni militari armate e gli interventi di cui al medesimo numero 34), dal cittadino che partecipa alle stesse attività, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

 

L’articolo 5, comma 2, del citato DL 31 gennaio 2007, n. 4 (convertito dalla legge 29 marzo 2007, n. 38) di proroga della partecipazione italiana a missioni umanitarie e internazionali prevede che, per i reati di cui al comma 2 (commessi dallo straniero nel territorio estero di svolgimento delle missioni a danno dello Stato e di cittadini italiani partecipanti alle missioni) e per i reati (non militari) attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono gli interventi e le missioni internazionali, dal cittadino che partecipa agli interventi e alle missioni medesimi, la competenza è attribuita al Tribunale di Roma.

 


 

Articolo 3
(Disposizioni finali)

 

 

L’articolo 3 prevede, in primo luogo, l’inserimento nella legge 180 del 1981[18], sull’ordinamento giudiziario di pace, del nuovo articolo 4-bis, contenente disposizioni in materia di ufficio militare di sorveglianza, attualmente contenute nell’art. 409 del codice penale militare di pace (comma 1).

 

L’art. 409 CPMP (Ufficio militare di sorveglianza) prevede che l'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma ed ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale.

All’ufficio sono assegnati magistrati militari di Cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno, civile o militare.

Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 69 della legge 26 luglio 1975, n. 354, come sostituito dall'articolo 21 della legge 10 ottobre 1986, numero 663.

I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non debbono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare, avente la qualifica di magistrato militare di Cassazione, di appello o di tribunale.

 

La novella risponde a esigenze sistematiche, riunendo nella sola legge 180/1981 le norme sul tribunale militare di sorveglianza (ivi contenute, art. 4)  e quelle sull’ufficio militare di sorveglianza, al momento contenute nel CPMP.

La formulazione del nuovo art. 4-bis riprende pressochè integralmente quella del citato art. 409 CPMP esplicitando, in particolare, il rinvio - per il magistrato militare di sorveglianza - alle corrispondenti norme relative alle funzioni e provvedimenti del magistrato ordinario di sorveglianza.

 

Per esigenze di coordinamento, il comma 2 dell’art. 3 in esame fa coincidere l’entrata in vigore del citato art. 4-bis con la data di vigenza del nuovo codice penale militare di pace, da adottare sulla base della delega concessa dall’art. 1 della proposta di legge.

 

Infine, il comma 3 dell’art. 3 in esame prevede l’abrogazione del codice militare di pace attualmente vigente a decorrere dal momento di entrata in vigore del nuovo CPMP.


 

Progetto di legge


N. 2098

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

 

PINOTTI, NACCARATO, TENAGLIA

¾

 

Delega al Governo per la riforma del codice penale militare di pace e introduzione dell'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, concernente l'ufficio militare di sorveglianza

 

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Presentata il 21 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è intesa a conferire al Governo la delega per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, abrogando quello attualmente vigente, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

Il codice in questione, ancorché abbia subìto nel corso degli anni diverse modifiche a seguito di interventi legislativi (in particolare la legge 23 marzo 1956, n. 167) e della Corte costituzionale, necessita di una profonda rivisitazione che tenga conto della professionalizzazione delle Forze armate e della connessa sospensione della leva, nonché del crescente impegno nazionale nel contesto di missioni internazionali.

In tale prospettiva si è ritenuto di operare un intervento sistematico rispondente all'esigenza di razionalizzare la legge penale militare, senza ampliare la nozione di reato militare e mantenendone immutato l'ambito soggettivo di applicazione, in linea con la previsione dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione e con quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 1992.

Da un punto di vista sistematico si è tenuto conto della necessità di ancorare i reati militari a interessi definibili come «militari», secondo un criterio di ragionevolezza, e dei limiti richiamati dalla Corte costituzionale in materia di sanzione penale, ritenuta come extrema ratio e non strumento ordinario per perseguire gli illeciti, soprattutto nelle sentenze n. 341 del 1994, n. 519 del 1995 e n. 317 del 1996.

Il testo proposto consente di superare la frammentarietà degli interventi che si sono succeduti nel tempo e le conseguenti problematiche sorte in ordine alle disposizioni applicabili nel corso delle missioni internazionali. In tale ottica il provvedimento prevede l'introduzione di disposizioni penali per assicurare la piena tutela dei cosiddetti «soggetti deboli» e delle Forze armate, nel quadro dell'imprescindibile rispetto dei diritti umani e delle norme di diritto internazionale.

La presente proposta di legge introduce significative novità in materia di:

a) condizioni di procedibilità, con introduzione della querela per alcuni reati contro la persona e il patrimonio in aggiunta alla richiesta di procedimento del comandante di corpo;

b) pene principali e accessorie, rispettivamente con previsione della multa e con abrogazione delle pene militari accessorie, che vengono così ricondotte alla disciplina della legge penale comune. Quanto ai limiti di pena, nel rispetto dei princìpi di proporzionalità e di coerenza dell'ordinamento, sono state eliminate disarmonie tra i limiti edittali per i reati previsti dalla legge penale militare, dal codice penale e dalle leggi speciali che disciplinano analoghe fattispecie, curandone il coordinamento (in particolare per i delitti contro la personalità dello Stato e contro la persona, ma anche per i reati commessi nel corso delle operazioni all'estero);

c) armonizzazione dei delitti contro la persona e l'amministrazione militare con gli analoghi istituti disciplinati dal codice penale, con ciò eliminando anomalie evidenti come nel caso del peculato militare;

d) abrogazione delle fattispecie non più attuali, ritenute incostituzionali o tacitamente abrogate ovvero sprovviste di offensività sufficiente a giustificarne la rilevanza sul piano penale, come le disposizioni in materia di duello, attività sediziosa, domanda o reclamo collettivo, danneggiamento colposo di cose mobili dell'amministrazione militare;

e) introduzione di specifiche fattispecie autonome che offendono interessi militari o circostanze aggravanti, come quelle dell'omicidio tra pari grado commesso in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina ovvero in luogo militare (al momento in tali circostanze solo l'omicidio tra militari di grado diverso costituisce reato militare), del furto di armi, del cosiddetto «nonnismo», di reati commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero ovvero in operazioni condotte in caso di pubblica calamità;

f) revisione e razionalizzazione dei reati contro la disciplina militare, delimitando l'ambito dei reati militari ai soli fatti effettivamente lesivi di interessi militari;

g) procedura penale militare, confermando l'applicazione delle norme del codice di procedura penale, salva diversa disposizione di legge, e mantenendo soltanto le disposizioni necessarie, previa opportuna modifica;

h) missioni internazionali, prevedendo norme penali sostanziali per perseguire gravi violazioni dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, come nel caso di cattura di ostaggi, tortura, violenza arbitraria contro civili che non prendono parte alle operazioni militari e norme in materia di arresto, fermo e misure cautelari personali e adempimenti connessi, riprendendo e aggiornando istituti già applicati nelle missioni internazionali ma inseriti in molteplici testi normativi.

 

Articolo 1 - Delega al Governo.

 

L'articolo 1 contiene la delega al Governo per l'adozione del nuovo codice penale militare di pace, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge. In considerazione della complessità e della portata dell'intervento normativo si è ritenuto opportuno ricorrere allo strumento della delega, più adatto in ragione della complessità della materia e coerente con le scelte che hanno accompagnato riforme legislative di ampia portata, soprattutto in materia penale, come la legge 16 febbraio 1987, n. 81, con cui è stata conferita la delega per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale.

 

Articolo 2 - Princìpi e criteri direttivi.

 

Nell'articolo 2, comma 1, sono previsti i princìpi e criteri direttivi generali [lettera a)], e quelli specifici relativi alla parte sostanziale e speciale [lettera b)], nonché all'apposito regime penale delle operazioni militari armate all'estero [lettera c)].

1) Reato militare.

Viene confermata la disposizione del vigente codice penale militare di pace per la quale costituisce reato militare qualunque violazione della legge penale militare e qualunque reato qualificato come tale dalla legge.

 

La determinazione delle fattispecie di reato militare da mantenere nel nuovo codice penale militare è stata effettuata previa individuazione di interessi definibili come militari e ritenuti meritevoli di tutela penale, rispettando il canone della ragionevolezza secondo i parametri posti dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 42 del 1977 e n. 298 del 1995. Si è altresì operato un bilanciamento tra tali interessi e altri di natura diversa, tenendo in ogni caso conto dell'esigenza di assicurare l'efficacia dell'azione giudiziaria, la chiarezza delle nuove norme e la loro coerenza rispetto alle fattispecie analoghe previste dalla legge penale comune.

Per quanto riguarda le pene principali, il sistema viene in parte modificato salvaguardando tuttavia l'esigenza di recuperare al consesso militare l'appartenente alle Forze armate condannato a pena detentiva.

È previsto infatti che i reati militari sono puniti con l'ergastolo, la reclusione e la multa e che, se alla condanna non consegue l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e se il condannato non ha in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate, la pena detentiva viene convertita in reclusione militare, da scontare negli stabilimenti militari di pena.

Per i militari in servizio permanente condannati per reati comuni viene confermata la disposizione per la quale la reclusione comune viene convertita in reclusione militare e scontata presso il carcere militare, salvi i casi dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici o di colui che abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate.

Per quanto concerne le pene accessorie si è ritenuta superata l'attuale autonoma disciplina, peraltro in alcune parti oggetto di censure e in altre di critiche della Corte costituzionale (sentenze n. 258 del 1993 e n. 490 del 1989), e si è optato per l'applicazione integrale della disciplina del codice penale comune.

2) Cause di giustificazione.

La speciale definizione della legittima difesa, contenuta nell'articolo 42 del codice penale militare di pace, diversa da quella del codice penale comune, non appare né attuale né ragionevole. Infatti, non può più giustificarsi una normativa speciale che limiti l'operatività della causa di giustificazione alla necessità di respingere da sé o da altri una «violenza» e non ne preveda l'applicabilità in caso di difesa di un diritto proprio o altrui, né che giustifichi la condotta difensiva solo di fronte a una «violenza attuale», oltre che ingiusta, e non nel caso di «pericolo attuale di un'offesa».

Si ritiene pertanto preferibile evitare una norma speciale in materia di difesa legittima, lasciando operare direttamente la scriminante di diritto comune.

È stata confermata la causa di giustificazione dei casi particolari di necessità militare, attualmente prevista dall'articolo 44 del codice penale militare di pace, secondo cui non è punibile il militare che ha commesso un fatto costituente reato in quanto costretto dalla necessità di impedire reati quali l'ammutinamento, la rivolta, il saccheggio o la devastazione.

Viene inoltre espressamente prevista la responsabilità penale del militare che esegue un ordine che sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisca manifestamente reato. L'inserimento del principio in questione, già operante nell'ordinamento in base all'articolo 4 della legge 11 luglio 1978, n. 382, nell'ambito della disciplina delle scriminanti, risponde a esigenze di sistematicità e di chiarezza, anche alla luce della particolare valenza del principio in ambito internazionale, come si rileva anche dall'articolo 33 dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato dall'Italia ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232.

3) Forme di manifestazione del reato.

Nell'ambito delle circostanze del reato viene sostanzialmente confermato il sistema attuale, con alcuni aggiornamenti. Accanto alle circostanze aggravanti di aver agito per timore di un pericolo al quale si aveva un particolare dovere giuridico di esporsi, l'essere rivestito di un grado o investito di un comando, l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare, l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari o trovandosi per servizio all'estero o in concorso con inferiori in grado, alcuni reati come la disobbedienza, la rivolta e l'insubordinazione con minaccia sono aggravati se commessi nel corso di un'operazione militare armata all'estero ovvero durante operazioni condotte in caso di pubblica calamità. Tra le attenuanti viene mantenuta la circostanza dell'aver commesso il fatto per eccesso di zelo.

4) Pene, sanzioni sostitutive e misure alternative.

Le disposizioni in materia di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi irrogate per reati militari e di misure alternative alla detenzione assolvono soprattutto a un'esigenza di maggior chiarezza della disciplina, comunque già applicata in via interpretativa, anche a seguito di specifici interventi della Corte costituzionale. In particolare, con la sentenza n. 284 del 1995, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nella parte in cui non prevede l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi per i reati militari, per ingiustificata disparità di trattamento dei condannati militari rispetto a quelli comuni, rilevando altresì la necessità di comporre le antinomie emergenti tra il sistema dettato dalla legge di modifica al sistema penale e particolari categorie di soggetti come i militari. Con pronuncia n. 414 del 1991, la Corte ha dichiarato altresì la parziale illegittimità costituzionale dell'articolo 47-ter della legge n. 354 del 1975, lasciando tuttavia aperte alcune problematiche in materia di detenzione domiciliare.

L'intervento tiene conto della necessità di garantire la compatibilità delle sanzioni sostitutive e delle misure alternative alla detenzione con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del condannato militare, nonché di coordinare i riferimenti contenuti nella legge 29 aprile 1983, n. 167, alle corrispondenti fattispecie di reato che saranno introdotte nell'esercizio della delega di cui alla presente proposta di legge.

5) Riabilitazione militare.

L'attuale disciplina in materia di riabilitazione militare (articoli 412 del codice penale militare di pace e 683, comma 1, del codice di procedura penale) è caratterizzata da irragionevoli duplicazioni che aggravano sensibilmente il procedimento e penalizzano il militare condannato dall'autorità giudiziaria militare. L'ordinamento subordina infatti la riabilitazione militare al preventivo riconoscimento della riabilitazione da parte della magistratura ordinaria. Tale incoerenza viene superata attribuendo al tribunale militare di sorveglianza competenza esclusiva sul punto.

6) Reati contro la fedeltà e la difesa militare.

La normativa in materia di reati militari contro la fedeltà e la difesa militare, contenuta nel codice penale militare di pace del 1941, viene sostanzialmente confermata, considerando anche che molti dei più gravi reati già previsti trovano corrispondenza in analoghe disposizioni del codice penale.

Per i reati di offesa alla libertà del Presidente della Repubblica, dell'arruolamento non autorizzato a favore di uno Stato estero e del vilipendio della Repubblica, del Governo, dell'Ordine giudiziario o delle Forze armate, è stata mantenuta la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia, già prevista dell'articolo 3 del regio decreto-legge n. 1386 del 1941, convertito dalla legge n. 560 del 1942, prevedendo che la medesima venga rilasciata previo parere del Ministro da cui il militare interessato dipende. Detta condizione di procedibilità viene peraltro espunta in relazione al reato di intelligenze con lo straniero, in quanto non prevista per l'analoga fattispecie di cui all'articolo 243 del codice penale.

Sono state ridotte le pene per i reati di vilipendio, tenendo conto che per alcune delle corrispondenti violazioni del codice penale la legge 24 febbraio 2006, n. 85, ha escluso la pena detentiva.

7) Reati contro il servizio militare.

Le condotte di violazione di doveri generali inerenti al comando sono ridefinite riducendo in alcuni casi le pene al fine di armonizzarle con previsioni analoghe contenute nel codice penale e nel codice della navigazione e abrogando le fattispecie ritenute non più attuali.

Il reato di violata consegna viene rimodulato, mantenendo la punibilità del militare comandato di sentinella o ad altro servizio regolato da consegne che abbandona il servizio o in altro modo viola la consegna ricevuta, in assenza di un giusto motivo. Quest'ultima condizione conferisce il necessario rilievo all'obbligo di leale collaborazione sancito dall'articolo 13 del regolamento di disciplina militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545, secondo cui il militare ha il dovere di assumere l'iniziativa quando siano chiaramente mutate le circostanze che avevano determinato le disposizioni ricevute, cercando di conseguire comunque lo scopo che gli era stato prefisso e informando appena possibile i propri superiori.

È stata poi inserita una specifica aggravante in considerazione del particolare rilievo rivestito dalla scrupolosa osservanza delle consegne nel caso della sentinella in servizio durante operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità.

L'ambito del reato di omessa presentazione in servizio viene limitato al caso del servizio armato regolato da consegne o disposto nel corso di un'operazione militare armata all'estero, sempre che dal fatto derivi l'interruzione della continuità del servizio o un pericolo per le persone o per le infrastrutture. In tal modo vengono superate le incertezze interpretative della norma attuale, riconoscendo rilievo penale soltanto alle condotte connotate da una specifica offensività e riconducendo nell'ambito esclusivamente disciplinare altri comportamenti caratterizzati da un ben diverso disfavore (lievi ritardi in servizio che non abbiano cagionato effettivo danno alla continuità del medesimo ovvero mancate presentazioni per svolgere servizi di ufficio).

Per quanto concerne l'assenza arbitraria dal servizio, viene abrogato il reato di allontanamento illecito, escludendo la rilevanza penale dell'assenza dal servizio protrattasi per non più di cinque giorni; quanto alla mancata assunzione del servizio da parte di chi, a qualsiasi titolo, abbia l'obbligo di prestare servizio militare, il termine minimo per la sussistenza del reato è stato portato a dieci giorni.

Per quanto attiene ai casi di procurata o simulata infermità, vengono unificate le relative fattispecie, con diminuzione di pena, coerente con il venir meno degli obblighi di leva, che conferivano ai reati in questione una maggiore offensività. Viene contestualmente abrogata l'ipotesi di procurata inabilità o simulata infermità in cui il soggetto abbia agito per sottrarsi a un servizio specifico assegnatogli, e non agli obblighi militari nel loro complesso, al momento procedibile a richiesta del comandante di corpo.

Vengono inoltre riviste le disposizioni in materia di danneggiamento di armi, esplosivi, opere militari, edifici e beni immobili militari ad esso destinate, limitando la rilevanza penale del danneggiamento colposo al solo caso di distruzione di navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari ed escludendo tutte le rimanenti ipotesi di colpa, al momento perseguibili a richiesta del comandante di corpo, in quanto si ritiene che trovino una definizione più appropriata in sede disciplinare.

La sottrazione di armi, munizioni, esplosivi o materiali di armamento appartenenti all'amministrazione militare viene punita prevedendo due specifiche figure di reato, la più grave delle quali sanziona severamente, in analogia con quanto avviene nella disciplina comune, il caso del furto in armeria.

Per il reato di disobbedienza viene esclusa la punibilità del militare che, avendo dichiarato di non voler eseguire l'ordine, lo esegue comunque dopo la reiterazione da parte del superiore. Viene poi prevista un' aggravante speciale se il fatto è commesso durante operazioni militari armate all'estero ovvero interventi in occasione di pubblica calamità.

Le previsioni in materia di attività e di comportamenti sediziosi vengono profondamente innovate, in particolare abrogando i reati di attività sediziosa e raccolta di sottoscrizioni per rimostranza o protesta, ora disciplinati dagli articoli 182 e 184 del codice penale militare di pace. Tali disposizioni presentano criticità sul piano costituzionale con riguardo alla loro dubbia compatibilità con il diritto di libera manifestazione del pensiero di cui all'articolo 21 della Costituzione, nonché a profili di indeterminatezza e difetto di tassatività. Peraltro già la giurisprudenza ha limitato fortemente la portata dell'articolo 182 del codice penale militare di pace (nel senso definito dalla corte militare d'appello nella sentenza del 9 febbraio 1988), fornendone una lettura restrittiva.

Il reato di manifestazione sediziosa viene di contro confermato, anche perché tuttora rispondente ad analoga incriminazione del codice penale comune e in considerazione del fatto che la pubblicità della condotta conferisce a questa un disvalore che ne giustifica la perseguibilità sul piano penale; viene tuttavia eliminato il riferimento alle grida, in quanto non più attuale.

Le vigenti disposizioni in materia di insubordinazione con violenza, con minaccia o con ingiuria, ovvero di violenza, minaccia e ingiuria contro un inferiore, vengono ripensate. Si è ritenuto che, a seguito dell'abrogazione del reato comune di oltraggio a pubblico ufficiale, tutti i casi di ingiurie tra militari di grado diverso, anche se avvenute in servizio o per cause attinenti al servizio e alla disciplina, possano essere ricondotti al reato militare di ingiuria e, conseguentemente, perseguibili a querela ovvero a richiesta del comandante di corpo, escludendo così la procedibilità d'ufficio per condotte caratterizzate da una limitata offensività.

 

Le minacce e le violenze tra militari di grado diverso vengono poi mantenute nell'ambito dei reati contro il servizio, punite più gravemente e procedibili d'ufficio, solo se si tratti di fatti avvenuti in servizio o per causa attinente al servizio e alla disciplina, riconducendo gli altri episodi ai reati militari di lesione e di minaccia, che nei casi meno gravi sono puniti con pene più lievi e sono perseguibili a querela della parte offesa o a richiesta del comandante di corpo.

8) Reati contro l'amministrazione militare.

In materia di reati contro la pubblica amministrazione sono state mantenute le fattispecie di peculato e di malversazione già previste dal codice penale militare di pace. Non si è ritenuto di prevedere la militarizzazione della corruzione e della concussione in quanto particolarmente problematica, soprattutto in ragione della natura di reato plurisoggettivo a concorso necessario della prima e della struttura della seconda. I richiamati reati sono infatti caratterizzati dal possibile coinvolgimento (come correi ovvero come soggetto attivo e parte offesa) di militari ed estranei alle Forze armate. Quanto alla corruzione, in particolare, ciò sconsiglia di introdurre meccanismi di separazione dei procedimenti poiché difficilmente compatibili con i princìpi di efficacia e di speditezza del processo, in materia di formazione della prova e di eguaglianza, con rischio di disparità di trattamento tra gli indagati o imputati soggetti alla giurisdizione militare e quelli soggetti alla giurisdizione ordinaria.

Tali problemi non si pongono per il peculato e per la malversazione, che hanno una diversa struttura. Le due ipotesi vengono pensate simmetricamente a quelle analoghe disciplinate dal codice penale, superando così una disarmonia creatasi a seguito del mancato adeguamento della legge penale militare alle modifiche introdotte dalla legge 26 aprile 1990, n. 86. Si provvede, infine, ad estendere ai reati in questione anche la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale e le pene accessorie applicabili alle corrispondenti ipotesi comuni.

9) Reati contro la persona e contro il patrimonio.

Anche la materia dei reati militari contro la persona viene profondamente rivisitata. La mutata realtà delle Forze armate, soprattutto a seguito della sospensione della leva obbligatoria, non giustifica più l'applicazione del codice penale militare a tutti i fatti di violenza, ingiuria o minaccia intercorsi tra militari, ovunque e per qualsiasi motivo avvenuti.

Mancando un interesse militare meritevole di tutela innanzi al giudice militare, le condotte illecite riconducibili a vicende di natura privata occorse tra militari volontari fuori delle strutture militari e per cause estranee al servizio vengono devolute alla giurisdizione ordinaria.

Solo le lesioni, le ingiurie o le minacce poste in essere a danno di un militare da altro militare durante il servizio, o per causa attinente al servizio, ovvero in luogo militare o dinanzi a militari riuniti per servizio offendono interessi riferibili al tempo stesso alla parte offesa e all'istituzione militare e, pertanto, solo esse vengono riservate alla cognizione del giudice militare. In tal modo si è applicato a tutti i reati militari contro la persona il limite al momento previsto dall'articolo 199 del codice penale militare di pace per i soli reati di insubordinazione con violenza, con minaccia e con ingiuria, di violenza, minaccia o ingiuria verso un inferiore.

Per una maggiore armonia del sistema, le sanzioni sono state poi assimilate a quelle del codice penale comune, ritenendo ormai superati i motivi che a suo tempo indussero il legislatore a differenziare le relative pene. L'introduzione della condizione di procedibilità della querela, in aggiunta alla richiesta del comandante di corpo per i reati di ingiuria, minaccia non aggravata e lesioni personali lievissime, rappresenta un adeguato bilanciamento dei diritti della parte offesa con l'interesse dell'amministrazione militare. Coerentemente con tale obiettivo, viene prevista l'irrevocabilità della querela per garantirne il coordinamento con la richiesta di procedimento e calibrare l'istituto in modo tale da assicurarne il corretto esercizio.

Al fine di apprestare idonei strumenti di contrasto del fenomeno del cosiddetto «nonnismo», che si auspica comunque superato con la sospensione della leva obbligatoria, è stata introdotta, per i reati militari di minacce, percosse, lesioni e omicidio, la circostanza aggravante specifica dell'aver agito avvalendosi della forza di intimidazione o del vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani in servizio, con aumento di pena da un terzo alla metà e procedibilità d'ufficio anche nei casi meno gravi.

Anche per quanto riguarda i reati militari contro il patrimonio, la nuova disciplina assimila in punto di pena le fattispecie a quelle analoghe del codice comune, introducendo anche la procedibilità a querela per i reati di furto d'uso di cose di tenue valore, appropriazione indebita e appropriazione indebita di cose smarrite, ora perseguibili a richiesta del comandante di corpo, nonché per il reato di truffa, nella sola ipotesi base, per la quale viene introdotta, per esigenze di coerenza del sistema, anche la richiesta del comandante di corpo.

10) Giurisdizione penale militare.

La presente proposta di legge mantiene inalterati i limiti della giurisdizione penale militare, nel pieno rispetto dell'articolo 103, terzo comma, della Costituzione, secondo cui la giurisdizione dei tribunali militari in tempo di pace è limitata ai soli reati militari commessi dagli appartenenti alle Forze armate, e delle puntuali indicazioni fornite dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 429 del 1992, con la quale è stato chiarito che la giurisdizione dei tribunali militari è esercitata esclusivamente nei confronti dei militari in servizio alle armi e dei soggetti considerati militari in servizio alle armi.

In tutti i casi in cui soggetti estranei alle Forze armate sono chiamati a rispondere di un reato militare, rimane ferma, per costoro, la cognizione del giudice ordinario.

11) Processo penale militare.

Nell'articolato non viene disciplinata la connessione di procedimenti di competenza del giudice ordinario e militare, ritenendosi sul punto sufficiente la norma contenuta nell'articolo 13, comma 2, del codice di procedura penale, per il quale fra reati comuni e reati militari la connessione opera soltanto quando il reato comune è più grave di quello militare, essendo in tal caso competente per tutti i reati il giudice ordinario.

Il militare che abbia commesso reati comuni e reati militari, fra i quali sussista un vincolo di connessione, viene pertanto giudicato dal giudice ordinario nel caso in cui i primi siano più gravi, poiché in tale ipotesi la speciale considerazione che l'ordinamento riconosce alle condotte che offendono interessi di carattere militare recede dinanzi alla maggior gravità del reato comune connesso.

Diversamente, ove il reato militare contestato sia più grave di quello comune connesso, il vincolo posto dall'articolo 103, terzo comma, della Costituzione non consente l'unificazione dei processi dinnanzi all'autorità giudiziaria militare.

Quanto, infine, al caso particolare del concorso di militari ed estranei alle Forze armate nel reato militare, le alterne posizioni della giurisprudenza sono state definitivamente composte dalla sentenza delle sezioni unite della Corte di cassazione n. 5135 del 2006. Pertanto, in base alle norme vigenti, i soli estranei alle Forze armate rispondono al giudice ordinario, mentre rimane ferma la giurisdizione speciale nei confronti dei militari. Dunque l'abrogazione dell'articolo 264 del codice penale militare di pace conferma definitivamente l'attuale disciplina della separazione dei giudizi.

12) Reati commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero.

L'articolo 2, comma 1, lettera c), della presente proposta di legge prevede l'introduzione, in un apposito titolo, della disciplina penale per le operazioni militari che l'Italia svolge all'estero nel quadro dell'articolo 11 della Costituzione e nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite. Le fattispecie introdotte sono intese ad assicurare adeguata tutela a tutti i soggetti - militari, civili e popolazioni locali - a qualunque titolo coinvolti nelle situazioni di crisi in cui hanno luogo le missioni internazionali.

Tali disposizioni consentono di perseguire gli atti ostili condotti contro uno Stato in violazione delle convenzioni internazionali o delle disposizioni che regolano la missione, il ricorso a mezzi o a modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, la cattura di ostaggi, l'uso arbitrario di violenza contro civili, il compimento di atti di tortura, il saccheggio e l'incendio, la distruzione di beni culturali, l'uso di armi contro ambulanze, ospedali e strutture sanitarie, il maltrattamento di feriti e di naufraghi, la violazione delle norme di diritto internazionale sulla tutela di persone inferme o verso prigionieri.

Le norme, pur riprendendo nei contenuti le disposizioni sulla tutela dei cosiddetti «soggetti deboli», inserite nel libro III, titolo IV, del codice penale militare di guerra, recano modifiche, adeguamenti in materia di pena e adattamenti necessari per renderle aderenti alle diversificate circostanze di impiego delle Forze armate nelle missioni internazionali. L'intervento realizza un sistema di tutela dei diritti umani e di rispetto del diritto internazionale umanitario applicabile in occasione di qualsiasi missione militare armata all'estero, in linea con le quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 ratificate ai sensi della legge 27 ottobre 1951, n. 1739, e con i protocolli aggiuntivi del 1977, ratificati ai sensi della legge 11 dicembre 1985, n. 762, nonché con la Convenzione del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato, ratificata ai sensi della legge 7 febbraio 1958, n. 279, e con lo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della citata legge n. 232 del 1999.

La disciplina in esame risulta peraltro coerente con l'importante ruolo svolto dall'Italia nel processo di mantenimento della pace in ambito internazionale, al quale le Forze armate e di polizia forniscono un prezioso contributo, apprezzato unanimemente, oltre che per la professionalità, per l'esemplarità delle condotte del personale e per la capacità di relazionarsi costruttivamente con le popolazioni locali anche nelle situazioni di maggiore criticità.

Le pene sono individuate nel rispetto del principio di proporzionalità, tenendo conto dell'offensività delle condotte, della natura dei beni giuridici violati e del rapporto con analoghe fattispecie previste dal codice penale o da leggi speciali.

Vengono infine confermate le disposizioni sulla competenza del tribunale militare di Roma per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate durante le operazioni militari armate all'estero, quella del tribunale di Roma per i reati commessi dal cittadino che partecipa alle medesime operazioni, nonché la condizione di procedibilità della richiesta del Ministro della giustizia per i reati commessi dallo straniero contro lo Stato ovvero contro le Forze armate italiane, previste dai provvedimenti legislativi di autorizzazione delle missioni (da ultimo, l'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 2007, n. 38).

 

Articolo 3 - Disposizioni finali.

 

All'articolo 3 viene previsto l'inserimento della disposizione, ora contenuta nell'articolo 409 del codice penale militare di pace, nella legge 7 maggio 1981, n. 180, previsione che si rende necessaria per riunire nel medesimo testo le norme sul tribunale militare di sorveglianza e sull'ufficio militare di sorveglianza.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati da esprimere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione, un decreto legislativo recante il nuovo codice penale militare di pace, comprensivo delle disposizioni penali intese ad assicurare il pieno rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario nel corso delle missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento.

2. Il codice penale militare di pace di cui al comma 1 entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dal medesimo comma 1.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del codice penale militare di pace di cui ai commi 1 e 2, il Governo può adottare uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi indicati all'articolo 2 e secondo le modalità previste dal comma 1 del presente articolo.

 

Art. 2

(Princìpi e criteri direttivi).

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, in conformità ai princìpi della Costituzione e del diritto internazionale con particolare riguardo alle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi generali di seguito indicati:

1) dare attuazione ai princìpi di personalità, offensività, sufficiente determinatezza e colpevolezza;

2) adeguare la misura delle sanzioni stabilite per i singoli reati, tenuto conto della rilevanza dei beni giuridici offesi, delle modalità di aggressione, nonché del rapporto sistematico con analoghe fattispecie previste dalla legge penale comune;

b) conformare le disposizioni penali secondo i princìpi e criteri direttivi specifici di seguito indicati:

1) prevedere che la legge penale militare si applica ai militari in servizio e a quelli considerati tali e che la legge determina i casi nei quali la legge penale militare si applica ai militari in congedo, ai soggetti assimilati ai militari e alle persone estranee alle Forze armate dello Stato;

2) prevedere che rientrano tra i militari gli appartenenti all'Esercito, alla Marina militare, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza e le persone che a norma di legge acquistano tale qualità, e che sotto la denominazione di Forze armate agli effetti del codice penale militare di pace sono intese le forze militari indicate dal presente numero;

3) prevedere che il servizio inizia per il militare dal momento stabilito per la presentazione, se questa è obbligatoria, o dal momento dell'effettiva presentazione negli altri casi, e termina con il collocamento in congedo;

4) prevedere che agli effetti della legge penale militare sono considerati in servizio i militari in stato di assenza arbitraria, quelli collocati in aspettativa, sospesi dal servizio o dall'impiego, nonché quelli in congedo illimitato durante l'espiazione della reclusione militare o comunque in stato di custodia cautelare in carcere militare per reato soggetto alla giurisdizione militare. La legge determina gli altri casi nei quali i militari sono considerati in servizio;

5) prevedere che la legge penale militare si applica in ogni caso ai militari in congedo illimitato quando commettono alcuno dei reati previsti dai numeri 27), 28), 34), 35), 36), 37), 38) e 40), nonché quello di cui al numero 46), con riferimento alle fattispecie indicate nei numeri 34), 35), 36), 37), 38) e 40), che in tali circostanze si applicano altresì le disposizioni di cui ai numeri 48) e 49) e che la legge penale militare si applica altresì ai militari in congedo illimitato che commettono il reato di cui al numero 73);

6) prevedere che la legge penale militare si applica ai piloti e ai comandanti di navi mercantili o di aeromobili civili nelle particolari condizioni di cui ai numeri da 116) a 121) per i reati ivi descritti e che agli effetti della legge penale militare sono navi e aeromobili militari le navi e gli aeromobili da guerra, le navi e gli aeromobili trasformati in navi e in aeromobili da guerra e ogni altra nave e aeromobile adibiti al servizio delle Forze armate dello Stato alle dipendenze di un comandante militare;

7) prevedere:

7.1) che, al di fuori dei casi previsti dai numeri 4) e 5), i militari in congedo sono considerati, agli effetti della legge penale militare, come persone estranee alle Forze armate dello Stato;

7.2) che, oltre i casi espressamente previsti dalla legge, le persone estranee alle Forze armate dello Stato che concorrono a commettere un reato militare sono soggette alla legge penale militare e che alle persone estranee alle Forze armate dello Stato che commettono i fatti di cui ai numeri 67), 68) e 69) si applicano le pene stabilite per i militari; in tale ultimo caso il giudice può diminuire la pena; 

8) prevedere che la legge penale militare si applica per i reati militari commessi durante il servizio, anche se scoperti o giudicati quando il colpevole si trova in congedo o ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato;

9) prevedere che la legge penale militare si applica alle persone appartenenti alle Forze armate dello Stato, anche se posteriormente alla commissione del reato è stata dichiarata la nullità dell'arruolamento o l'incapacità di appartenere alle Forze stesse, e, in generale, a chiunque presta di fatto servizio alle armi;

10) prevedere che è punito secondo la legge italiana, nell'osservanza delle convenzioni internazionali ratificate dall'Italia, il militare che commette un reato militare all'estero in territorio ove hanno luogo le operazioni militari armate o nei territori di soggiorno o di transito delle Forze armate dello Stato o se comunque ivi si trovi per ragioni di servizio. Nei rimanenti casi si applicano le disposizioni del codice penale in materia di reati commessi all'estero e la competenza per la richiesta di procedimento è attribuita al Ministro individuato ai sensi del numero 53);

11) prevedere che le disposizioni del codice penale militare di pace si applicano anche alle materie regolate dalla legge penale militare di guerra in quanto non sia stabilito diversamente;

12) prevedere che i reati militari sono puniti con la pena dell'ergastolo, della reclusione e della multa, secondo le disposizioni del codice penale, e che nel caso di condanna per reati militari, da pronunciare o pronunciata nei confronti di militare, ancorché non più in servizio attivo, salvo che alla condanna consegua l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o che il condannato abbia in altro modo cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato, la pena della reclusione viene convertita in reclusione militare per uguale durata, da scontare negli stabilimenti militari di pena, con l'applicazione delle disposizioni comuni in materia di pene accessorie e di altri effetti penali della condanna. Fermo restando quanto indicato nel primo periodo del presente numero, la previsione della pena della reclusione militare come sanzione inflitta da altre leggi si intende riferita alla reclusione;

13) prevedere che la reclusione militare è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati, con l'obbligo del lavoro secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che, per quanto non specificamente previsto, si applicano le norme vigenti in materia di reclusione;

14) prevedere che l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, fermo restando quanto previsto dall'articolo 28 del codice penale, priva il militare condannato della qualità di militare e della capacità di prestare qualunque servizio, incarico od opera per le Forze armate dello Stato;

15) prevedere che costituisce reato militare qualunque violazione del codice penale militare di pace o di altre leggi penali militari ovvero qualunque reato qualificato come tale dalla legge;

16) prevedere che non è punibile il militare che, al fine di adempiere un suo dovere di servizio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza, e che la legge determina gli altri casi nei quali il militare è autorizzato ad usare le armi o altro mezzo di coazione fisica;

17) prevedere che agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di violenza sono compresi l'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, le lesioni personali, le percosse, i maltrattamenti e qualsiasi tentativo di offendere con armi;

18) prevedere che non è punibile il militare che ha commesso il fatto costituente reato perché costretto dalla necessità di impedire i reati di cui ai numeri 81) e 82) ovvero il saccheggio, la devastazione o comunque fatti tali da compromettere la sicurezza del posto, della nave o dell'aeromobile;

19) prevedere l'applicabilità delle disposizioni del codice penale in materia di eccesso colposo anche alle fattispecie di cui ai numeri 16) e 18);

20) prevedere che, se un fatto costituente reato è commesso in esecuzione di un ordine, ne risponde anche il militare che lo ha eseguito, quando l'ordine sia manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la sua esecuzione costituisca comunque manifestamente reato;

21) prevedere che oltre alle circostanze previste dal codice penale:

21.1) aggravano il reato militare, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali:

21.1.1) l'aver agito per timore di un pericolo al quale il colpevole aveva un particolare dovere giuridico di esporsi;

21.1.2) l'essere il militare colpevole rivestito di un grado o investito di un comando;

21.1.3) l'avere commesso il fatto con le armi di dotazione militare o durante un servizio militare, ovvero a bordo di una nave militare o di un aeromobile militare;

21.1.4) l'aver commesso il fatto alla presenza di tre o più militari;

21.1.5) l'avere il militare commesso il fatto in territorio estero, mentre vi si trovava per servizio;

21.2) attenua il reato militare l'aver agito per eccesso di zelo nell'adempimento dei doveri militari;

22) prevedere che in caso di concorso di persone nel reato militare, oltre che nelle ipotesi previste dal codice penale, la pena è aumentata per il superiore che è concorso con un inferiore;

23) confermare l'applicabilità delle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi irrogate per reati militari, definendone il contenuto e i limiti di applicazione in modo conforme a quanto previsto dalla legge penale comune, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato;

24) confermare l'applicabilità al condannato durante l'espiazione della reclusione militare, per quanto non previsto dalla legge 29 aprile 1983, n. 167, e successive modificazioni, della disciplina di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, ferma restando l'esigenza di garantirne la compatibilità con lo svolgimento delle prestazioni di servizio del militare condannato:

24.1) prevedendo che all'affidamento in prova del condannato militare, di cui alla legge 29 aprile 1983, n. 167, e successive modificazioni, si applicano le limitazioni previste dagli articoli 4-bis e 58-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni;

24.2) coordinando le fattispecie alle quali è fatto riferimento nell'articolo 1, secondo comma, della legge 29 aprile 1983, n. 167, con le corrispondenti fattispecie di reato militare introdotte nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 della presente legge;

25) prevedere che:

25.1) la pena della reclusione inflitta per reati comuni al militare in servizio permanente che non ha riportato l'interdizione perpetua dai pubblici uffici è sostituita con la reclusione militare di pari durata;

25.2) nei casi di concorso di reato militare e di reato comune, ascritto a militare in servizio temporaneo, è esclusa la conversione della pena anche per il reato militare, e al di fuori di tali casi la pena detentiva irrogata al militare in servizio temporaneo per il reato militare, convertita in reclusione militare, è espiata prima della pena detentiva irrogata per il reato comune;

26) prevedere che nei confronti del condannato che ha cessato di appartenere alle Forze armate dello Stato o il cui arruolamento è stato dichiarato nullo non si provvede alla conversione della reclusione in reclusione militare e la conversione eventualmente disposta è revocata;

27) prevedere che il militare, che commette alcuno dei delitti contro la personalità dello Stato preveduti dagli articoli 241, 242, 276, 277, 283, 285, 288, 289 e 289-bis del codice penale, è punito a norma delle corrispondenti disposizioni dello stesso codice, aumentata di un terzo la pena della reclusione, e che il militare che commette alcuno dei delitti previsti dall'articolo 284 del codice penale è punito con l'ergastolo;

28) prevedere che è punito a norma delle corrispondenti disposizioni del codice penale, aumentata la pena della reclusione da un terzo alla metà, il militare:

28.1) che commette istigazione o cospirazione dirette al compimento dei reati di cui al numero 27);

28.2) che promuove, costituisce od organizza una banda armata diretta a commettere i reati di cui al numero 27);

29) prevedere che il militare che offende l'onore e il prestigio del Presidente della Repubblica o di chi ne fa le veci è punito con la reclusione da uno a sei anni;

30) confermare, per i reati militari di cui ai numeri 27), in relazione ai soli articoli 277 e 288 del codice penale, e 29), la condizione di procedibilità dell'autorizzazione del Ministro della giustizia, di cui all'articolo 3 del regio decreto-legge 9 dicembre 1941, n. 1386, convertito dalla legge 7 maggio 1942, n. 560, prevedendo che venga sentito il Ministro da cui il militare dipende;

31) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la Repubblica, le Assemblee legislative o una di esse, ovvero il Governo o la Corte costituzionale o l'Ordine giudiziario o le Forze armate dello Stato o parte di esse è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni, previa autorizzazione a procedere dell'Assemblea legislativa o della Corte costituzionale contro cui il vilipendio è diretto e, negli altri casi, del Ministro della giustizia, sentito il Ministro da cui il militare dipende;

32) prevedere che il militare che pubblicamente vilipende la nazione italiana è punito con la reclusione fino a due anni;

33) prevedere che il militare che pubblicamente distrugge, disperde, deteriora, rende inservibile o imbratta la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a quattro anni e che il militare che pubblicamente vilipende la bandiera nazionale o altro emblema dello Stato è punito con la reclusione da uno a tre anni;

34) prevedere che il militare che tiene intelligenze con lo straniero dirette a favorire per il caso di guerra con lo Stato italiano le operazioni militari di uno Stato estero è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e, ove le offerte di servizi non siano ancora accettate, con la reclusione non inferiore a dieci anni;

35) prevedere che il militare che in tutto o in parte sopprime, distrugge, falsifica, sottrae o distrae, anche temporaneamente, ovvero si appropria di atti, documenti o altre cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segreti, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato, con l'ergastolo;

36) prevedere che il militare che rivela nell'interesse di uno Stato estero notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con l'ergastolo;

37) prevedere che l'accordo tra due o più militari per commettere il reato di cui al numero 36) è punito, se il reato non è commesso, con la reclusione da quattro a dieci anni e con la reclusione non inferiore a otto anni per i promotori e gli organizzatori;

38) prevedere che il militare che, allo scopo di darne comunicazione a uno Stato estero, si procura le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione non inferiore a venti anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la pena dell'ergastolo;

39) prevedere che il militare che, per scopi diversi dallo spionaggio, si procura illecitamente le notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato si applica la reclusione non inferiore a dieci anni;

40) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che:

40.1) esegue senza la necessaria autorizzazione disegni, modelli, schizzi o fotografie di cose concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato ovvero fa ricognizione sulle cose medesime;

40.2) si intrattiene in luoghi o in zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato o in prossimità di essi, essendo in possesso ingiustificatamente di mezzi idonei a commettere alcuno dei fatti indicati al numero 40.1);

40.3) detiene ingiustificatamente carte, scritti, disegni, modelli, schizzi, fotografie o qualsiasi altra cosa atta a fornire notizie concernenti la forza, la preparazione o la difesa militare dello Stato;

41) prevedere che è punito con la reclusione fino a cinque anni il militare che si introduce clandestinamente o con inganno nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

42) prevedere che è punito con la reclusione fino ad un anno il militare che si introduce senza autorizzazione nei luoghi o nelle zone nei quali è vietato l'accesso nell'interesse militare dello Stato;

 43) prevedere che il militare che, fuori dei casi di cui al numero 36), rivela notizie concernenti la forza, la preparazione e la difesa militare dello Stato e che devono rimanere segrete è punito con la pena non inferiore a cinque anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione o la difesa militare dello Stato prevedere la reclusione non inferiore a dodici anni. Se il fatto è commesso per colpa, nell'ipotesi di cui al primo periodo prevedere la reclusione da sei mesi a due anni e nell'ipotesi di cui al secondo periodo del presente numero, prevedere la reclusione da tre a quindici anni;

44) prevedere che per il militare che commette i fatti di cui ai numeri 36), 37), 38), 39) e 43), quando le notizie non sono tra quelle che devono rimanere segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a quindici anni e le altre pene sono diminuite da un terzo alla metà;

45) prevedere che, quando l'esecuzione dei fatti di cui ai numeri 35), 36), 38), 39), 43), con esclusione dei fatti colposi, e 44), con esclusione dei fatti di cui al numero 37) e di quelli colposi di cui al numero 43), è resa possibile o agevolata per colpa del militare che, per ragioni di ufficio o di servizio, ha la custodia o il possesso della cosa, è a conoscenza della notizia ovvero esercita la vigilanza sui luoghi di interesse militare, questo è punito con la reclusione fino a cinque anni e, se il fatto ha compromesso la preparazione e la difesa militare dello Stato, con la reclusione da tre a quindici anni;

46) prevedere che il militare che istiga altri a commettere alcuno dei reati di cui ai numeri da 34) a 43) è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il reato non è commesso:

46.1) con la reclusione da tre a dieci anni se la pena stabilita per il reato è l'ergastolo; 

46.2) negli altri casi con la pena stabilita per il reato diminuita dalla metà a due terzi;

47) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri da 27) a 46), puniti con la pena dell'ergastolo o la reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, non informa immediatamente i superiori è punito con la reclusione da tre mesi a due anni;

48) prevedere l'applicazione delle pene stabilite ai numeri da 34) a 47) anche quando il reato è commesso a danno di uno Stato alleato o associato con lo Stato italiano, nell'ambito di un conflitto armato o di una operazione militare armata all'estero;

49) prevedere che le pene stabilite per i reati di cui ai numeri da 27) a 48) sono diminuite quando, per la natura, la specie, i mezzi, le modalità o le circostanze dell'azione, ovvero per la particolare tenuità del danno o del pericolo, il fatto risulta di lieve entità;

50) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione, compie contro uno Stato estero atti ostili tali da esporre lo Stato italiano al pericolo di un conflitto armato è punito con la reclusione da sei a diciotto anni e, se il conflitto armato avviene ovvero se dagli atti ostili è derivato incendio o devastazione o la morte di una o più persone, con l'ergastolo;

51) prevedere che, se gli atti ostili di cui al numero 50) sono tali da turbare le relazioni con un Governo estero ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dodici anni e, se segue la rottura delle relazioni diplomatiche o se avvengono rappresaglie o ritorsioni, la pena è della reclusione da cinque a quindici anni; se atti ostili non sono tali da provocare conseguenze nei rapporti internazionali, la pena è della reclusione fino a tre anni;

52) prevedere che nei casi colposi di cui ai numeri 50) e 51) la pena dell'ergastolo è sostituita con la reclusione non inferiore a cinque anni e le altre pene sono diminuite da un terzo a due terzi;

53) prevedere che i reati di cui ai numeri 50), 51) e 52) sono puniti a richiesta del Ministro da cui il militare dipende e, in caso di concorso nel reato di militari dipendenti da Ministeri diversi, a richiesta del Ministro da cui dipende il militare più elevato in grado o a parità di grado, il più anziano;

54) prevedere che il comandante di una forza navale o aeronautica che cagiona la perdita o la cattura di una o più navi o aeromobili dipendenti dal suo comando è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni e che la stessa pena si applica al comandante di una nave o di un aeromobile o ad altro militare che vi è imbarcato che ne cagiona la perdita o la cattura. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo;

55) prevedere che quando i fatti di cui al numero 54) sono commessi per colpa, si applica la reclusione fino a dieci anni;

56) prevedere che quando l'esecuzione dei fatti di cui al numero 54) è stata resa possibile o agevolata per colpa del militare che aveva la custodia o la vigilanza delle cose ivi indicate, questo è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

57) prevedere che il comandante che durante le operazioni militari, senza giustificato motivo, abbandona il comando è punito con la reclusione da due a cinque anni e, se il fatto è commesso in circostanze di grave pericolo o determina pregiudizio per l'esito dell'operazione, con la reclusione da quattro a otto anni;

58) prevedere che il comandante che in caso di pericolo non è l'ultimo ad abbandonare la nave o l'aeromobile è punito con la reclusione fino a cinque anni; se dal fatto deriva l'impossibilità di salvare la nave o l'aeromobile, la pena è da cinque a dodici anni; 

59) prevedere che il comandante di una forza militare o di una o più navi militari o di uno o più aeromobili militari che, senza giustificato motivo, omette di soccorrere altra forza militare o altra nave o aeromobile che necessita di assistenza in caso di pericolo è punito con la reclusione fino a tre anni;

60) prevedere che il militare che, in violazione di norme di legge o di regolamento ovvero di ordini ricevuti, assume o ritiene un comando è punito con la reclusione da due a quindici anni e che se il fatto ha compromesso l'esito di un'operazione militare la pena è aumentata;

61) prevedere che il comandante che senza essere stato incaricato o autorizzato, ovvero senza necessità, ordina un movimento di forze militari è punito con la reclusione da uno a sette anni;

62) prevedere che il comandante di una unità militare che, senza giustificato motivo, non esegue l'incarico affidatogli o non osserva le istruzioni ricevute per lo svolgimento di un'operazione militare o non adotta le modalità di organizzazione del servizio stabilite dall'autorità superiore, oralmente o per iscritto, è punito con la reclusione fino a tre anni;

63) prevedere che:

63.1) il militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio di sentinella al quale è stato comandato ovvero viola la consegna che regola quest'ultimo è punito con la reclusione fino a tre anni e, nel caso di fatto commesso nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità, con la reclusione da uno a cinque anni;

63.2) fuori dai casi di cui al numero 63.1), al militare che, senza giustificato motivo, interrompe il servizio regolato da consegne al quale è stato comandato ovvero viola le consegne medesime si applica la reclusione fino a un anno e che la pena è aumentata nel caso di servizio armato; 

63.3) se nei casi di cui ai numeri 63.1) e 63.2) deriva un danno grave per l'amministrazione militare o un grave pericolo per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata;

64) prevedere che il militare che, senza giustificato motivo, omette di intraprendere un servizio armato regolato da consegne al quale è stato comandato, ovvero un servizio armato disposto nel corso di un'operazione militare armata all'estero, se dal fatto deriva l'interruzione della continuità del servizio medesimo o pericolo per l'incolumità di una o più persone o per la sicurezza di un'infrastruttura è punito con la reclusione fino a sei mesi;

65) prevedere che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il militare che rivela notizie concernenti il servizio o la disciplina militare, da lui conosciute per ragione o in occasione del suo ufficio o servizio, e che devono rimanere segrete, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se le notizie non sono segrete, ma hanno carattere riservato per esserne stata vietata la divulgazione dall'autorità competente, si applica la reclusione fino a due anni. Se il fatto avviene per colpa la pena è della reclusione fino ad un anno;

66) prevedere che il militare che, durante lo svolgimento di un servizio ovvero dopo essere stato comandato per il medesimo, è colto in stato di ubriachezza o di intossicazione acuta da sostanze stupefacenti o psicotrope, volontaria o colposa, tale da escludere o da menomare la sua capacità di prestarlo, è punito con la reclusione fino a sei mesi;

67) prevedere che il militare che in qualsiasi modo forza una consegna è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Se il fatto è commesso a bordo di una nave o di un'aeromobile o nel corso di operazioni militari armate all'estero o in circostanze di pubblica calamità la reclusione è da uno a cinque anni. Se il fatto è commesso con armi o da tre o più persone la pena è aumentata; 

68) prevedere che il militare che non ottempera all'ingiunzione fatta da una sentinella nell'esecuzione di una consegna ricevuta è punito con la reclusione fino ad un anno, e che il militare che minaccia o ingiuria una sentinella è punito con la reclusione da uno a tre anni;

69) prevedere che il militare che usa violenza contro una sentinella è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

70) prevedere che il militare che interrompe la prestazione del servizio alle armi, allontanandosi arbitrariamente od omettendo di ripresentarsi senza giustificato motivo, e rimane assente per oltre cinque giorni è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e che la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni;

71) prevedere che le pene di cui al numero 70) si applicano al militare che senza autorizzazione si trova assente al momento della partenza di un corpo di spedizione;

72) prevedere che il militare che, avendo l'obbligo di assumere il servizio alle armi, non vi adempie, senza giusto motivo, entro dieci giorni da quello previsto è punito con la reclusione da sei mesi a due anni. Le stesse pene si applicano al chiamato di leva e al militare in congedo richiamato per qualsiasi motivo. Se la chiamata alle armi è fatta allo scopo di istruzione, il militare che non si presenta, senza giustificato motivo, nei venti giorni successivi a quello previsto, è punito con la reclusione fino a sei mesi. Nelle ipotesi previste dal primo e dal secondo periodo del presente numero, la pena è aumentata se l'assenza arbitraria supera i sei mesi ed è diminuita se non supera i trenta giorni; 

73) prevedere che il militare che, al fine di sottrarsi permanentemente o temporaneamente all'obbligo del servizio militare, anche se volontariamente assunto, si procura o simula un'infermità è punito con la reclusione fino a tre anni. La stessa pena si applica anche per i fatti commessi dagli iscritti di leva e dai militari in congedo illimitato, durante lo stato di congedo, se richiamati;

74) prevedere che il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento di proprietà dell'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;

75) prevedere che, fuori dai casi previsti dai numeri 54) e 55), il militare che distrugge o rende inservibili, in tutto o in parte, navi o aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione non inferiore a otto anni. Se il fatto ha compromesso la preparazione e l'efficienza delle Forze armate dello Stato, ovvero le operazioni militari, si applica l'ergastolo. Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a tre anni nell'ipotesi di cui al primo periodo del presente numero, ovvero la reclusione fino a cinque anni nell'ipotesi di cui al secondo periodo;

76) prevedere che, fuori dei casi previsti dai primi due periodi del numero 75), il militare che danneggia immobili militari è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni;

77) prevedere che, fuori dei casi previsti dal numero 74), il militare che distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili appartenenti all'amministrazione militare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

78) prevedere che il militare che, in armerie, depositi o altri locali militari adibiti alla custodia di armi, si impossessa di armi, munizioni, esplosivi o altro materiale di armamento, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottraendoli all'amministrazione militare che li detiene è punito con la reclusione da tre a dieci anni. Se concorre taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, primo comma, numeri 2), 3), 4) e 5), del codice penale, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098;

79) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di armi, munizioni, esplosivi o materiali di armamento appartenenti all'amministrazione militare di cui abbia a qualsiasi titolo il possesso, è punito con la reclusione da uno a quattro anni;

80) prevedere che il militare che rifiuta, omette o ritarda di obbedire a un ordine attinente al servizio o alla disciplina impartitogli da un superiore è punito con la reclusione fino a un anno. Se il fatto è commesso in occasione di operazioni militari armate all'estero o di interventi in circostanze di pubblica calamità si applica la reclusione da uno a cinque anni. Non è punibile il militare che dichiara di non voler eseguire l'ordine quando, dopo che l'ordine è stato confermato dal superiore, lo esegue;

81) prevedere che:

81.1) sono puniti con la pena della reclusione da tre a quindici anni i militari che, in numero di quattro o superiore:

81.1.1) mentre sono in servizio armato, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore;

81.1.2) prendono arbitrariamente le armi e rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'ordine di deporle, impartito da un loro superiore;

81.1.3) ponendo in essere atti violenti, rifiutano, omettono o ritardano di obbedire all'intimazione di interrompere tali atti fatta da un superiore; 

81.2) per chi ha promosso, organizzato o diretto il fatto di cui ai numeri 81.1.1) e 81.1.2) o 81.1.3) si applica la reclusione non inferiore a otto anni;

82) prevedere che, fuori dai casi di cui al numero 81), sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni i militari che, riuniti in numero di almeno quattro, omettono o ritardano di obbedire a un ordine di un loro superiore. Per chi ha promosso, organizzato o diretto il fatto si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni. La pena è aumentata dalla metà a due terzi se il fatto è commesso durante operazioni militari armate all'estero o interventi in circostanze di pubblica calamità. Non è punibile il militare che desiste immediatamente dall'azione dopo che l'ordine è stato reiterato dal superiore;

83) prevedere che se alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82) è commesso nello stato di ira determinato dal fatto ingiusto del superiore, consistente in una violenza o altra grave offesa verso l'inferiore, e subito dopo di essa, le pene ivi stabilite sono diminuite da un terzo alla metà;

84) prevedere che il militare che, avendo notizia dei fatti di cui ai numeri 81) e 82), omette di informarne tempestivamente i superiori, è punito con la reclusione fino ad un anno;

85) prevedere che quando quattro o più militari si accordano al fine di commettere alcuno dei reati di cui ai numeri 81) e 82), coloro che partecipano all'accordo sono puniti, se il reato non viene commesso, con la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà;

86) prevedere che quando più militari si accordano per commettere un reato al fine di compromettere la sicurezza della nave, dell'aeromobile o del posto, ovvero impedire l'esercizio dei poteri del comandante, si applica la pena stabilita per il reato stesso, diminuita da un terzo alla metà; 

87) prevedere che nei casi previsti dai numeri 85) e 86) non sono punibili coloro che recedono dall'accordo prima che questo sia stato scoperto e che il reato per cui l'accordo è intervenuto venga commesso;

88) prevedere che il militare che pubblicamente compie manifestazioni sediziose è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione fino ad un anno;

89) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, usa violenza contro un superiore o un inferiore è punito con la reclusione da uno a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o tentato, nell'omicidio preterintenzionale ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

90) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio ovvero per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, minaccia un ingiusto danno a un superiore o a un inferiore, alla loro presenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero ad omettere un atto del proprio ufficio o servizio ovvero durante un'operazione militare armata all'estero la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Le stesse pene si applicano al militare che commette i fatti indicati nel presente numero mediante qualunque forma di comunicazione, scritti o disegni, diretti al superiore o all'inferiore;

91) prevedere che le pene per i fatti di cui al numero 90) sono aumentate se ricorrono le circostanze di cui all'articolo 339, primo comma, del codice penale. Se ricorrono le circostanze di cui al secondo comma del citato articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione da due a otto anni, nelle ipotesi semplici, e della reclusione da tre a quindici anni se il fatto è commesso per costringere l'altro militare a compiere un atto contrario ai propri doveri ovvero a omettere un atto del proprio ufficio o servizio;

92) prevedere che il militare che pubblicamente istiga uno o più militari a commettere un reato militare è punito con la reclusione fino a tre anni se l'istigazione non è accolta ovvero se il reato non è commesso. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà della pena stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;

93) prevedere che il militare che commette alcuno dei fatti d'istigazione o di apologia indicati dall'articolo 266 del codice penale verso militari in servizio alle armi soggiace alle pene ivi stabilite, aumentate da un sesto ad un terzo. La pena è sempre applicata in misura inferiore alla metà di quella stabilita per il reato al quale l'istigazione si riferisce;

94) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, avendo per ragioni del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile appartenente all'amministrazione militare o ad altro militare, se ne appropria è punito con la reclusione da tre a dieci anni e che quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni;

95) prevedere che il militare incaricato di funzioni amministrative o di comando che, nell'esercizio di esse, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per altri, denaro o altra cosa mobile appartenente ad altro militare o all'amministrazione militare è punito con la reclusione da due mesi a tre anni;

96) prevedere che ai reati di cui ai numeri 94) e 95), ricorrendone i presupposti, si applicano la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale e le pene accessorie previste per le corrispondenti fattispecie di cui agli articoli 314 e 316 del medesimo codice;

97) prevedere che il militare che forma, in tutto o in parte, un falso foglio di licenza o un permesso o un'autorizzazione di libera uscita o d'ingresso o di libera circolazione in uno stabilimento militare, o un documento di entrata in un luogo di cura militare o di uscita da questo, ovvero altera alcuno di detti fogli, autorizzazioni o documenti veri, è punito con la reclusione fino ad un anno, e che la stessa pena si applica al militare che fa uso di detti fogli, autorizzazioni o documenti, da altri falsificati o alterati, ovvero regolarmente rilasciati ad altro militare e non alterati;

98) prevedere che il militare che trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, percuote altro militare è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi e che tale disposizione non si applica quando la legge considera la violenza come elemento costitutivo o come circostanza aggravante di un altro reato;

99) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagiona ad altro militare una lesione personale dalla quale deriva una malattia del corpo o della mente è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore a venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585 del codice penale il fatto è punibile a querela della persona offesa. Se la lesione personale è grave o gravissima si applicano rispettivamente la reclusione da tre a sette anni e da sei a dodici anni;

100) prevedere che nei casi di cui al numero 99) la pena è aumentata da un terzo alla metà, se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 576 del codice penale, e fino ad un terzo se ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 577 del medesimo codice penale ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive;

101) prevedere che al militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, cagiona la morte di un altro militare si applicano le corrispondenti pene e le circostanze previste dal codice penale;

102) prevedere che al militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, con atti diretti a commettere uno dei fatti di cui ai numeri 98) e 99) cagiona la morte di altro militare si applicano le pene e le circostanze previste dal codice penale per l'omicidio preterintenzionale;

103) prevedere che:

103.1) il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, offende l'onore o il decoro di un altro militare presente è punito con la reclusione fino a sei mesi;

103.2) alla pena di cui al numero 103.1) soggiace il militare che commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni, diretti alla persona offesa;

103.3) la pena è della reclusione fino a un anno se l'offesa è rivolta ad un superiore o ad un inferiore in grado, per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare, ovvero se consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

103.4) le pene di cui ai numeri 103.1), 103.2) e 103.3) sono aumentate se l'offesa è commessa in presenza di più persone;

103.5) i reati di cui ai numeri 103.1), 103.2), 103.3) e 103.4) sono procedibili a querela della persona offesa; 

104) prevedere che:

104.1) il militare che, fuori dai casi indicati nel numero 103), trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, comunicando con più persone, offende la reputazione di un altro militare è punito con la reclusione fino ad un anno;

104.2) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni;

104.3) se l'offesa è recata con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico la pena è della reclusione fino a tre anni;

104.4) se l'offesa è recata a un corpo militare o a un corpo giudiziario militare le pene previste dai numeri 104.1), 104.2) e 104.3) sono aumentate;

104.5) i reati di cui ai numeri 104.1), 104.2), 104.3) e 104.4) sono procedibili a querela della persona offesa;

105) prevedere che nei casi previsti dal numero 103), se le offese sono reciproche, il giudice può dichiarare non punibili uno o entrambi gli autori del fatto e che non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti previsti dai numeri 103) e 104) nello stato d'ira determinato da un fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso. La presente disposizione non si applica per i fatti di cui al numero 103.3), prima parte;

106) prevedere che il militare che, trovandosi in servizio o per cause attinenti al servizio o alla disciplina militare o in presenza di militari riuniti per servizio o in luogo militare, minaccia ad un altro militare un ingiusto danno, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due mesi, e se la minaccia è grave o è fatta in uno dei modi indicati dall'articolo 339 del codice penale, la pena è della reclusione fino ad un anno e si procede d'ufficio;

107) prevedere che se i fatti di cui ai numeri 98), 99), 100), 101), 102) e 106) sono commessi valendosi della forza d'intimidazione o del vincolo di solidarietà, esistente o supposto, tra militari più anziani in servizio, la pena ivi prevista è aumentata da un terzo alla metà e si procede in ogni caso d'ufficio;

108) prevedere che il militare che, in luogo militare, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola ad un altro militare che la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da due mesi a due anni e con la multa da euro 154 a euro 516;

109) prevedere che, agli effetti della legge penale militare, sotto la denominazione di luogo militare sono compresi le caserme, le navi, gli aeromobili, gli stabilimenti militari e qualunque altro luogo ove i militari si trovano, ancorché momentaneamente, per ragioni di servizio;

110) prevedere che:

110.1) la pena per il fatto di cui al numero 108) è della reclusione da uno a sei anni e della multa da euro 103 a euro 1.032 se:

110.1.1) il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare;

110.1.2) il colpevole usa violenza sulle cose o si avvale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

110.1.3) il colpevole porta indosso armi o narcotici senza farne uso;

110.1.4) il fatto è commesso con destrezza ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

110.1.5) il fatto è commesso da tre o più persone ovvero anche da una sola che sia travisata;

110.2) se concorrono più circostanze previste dal numero 110.1) ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate dall'articolo 61 del codice penale, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549; 

111) prevedere che nei casi di cui al numero 108) si applica la reclusione fino a sei mesi e che il delitto è punibile a querela della persona offesa se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita, salvo che la mancata restituzione dipenda da caso fortuito o da forza maggiore, se il fatto è commesso su cose di tenue valore per provvedere ad un grave e urgente bisogno, ovvero se il fatto è commesso su effetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, e che tali disposizioni non si applicano se ricorre alcuna delle circostanze di cui al numero 110.1);

112) prevedere che il militare che, con artifici e raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno di un altro militare è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Se il fatto è commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di fare esonerare taluno dal servizio militare ovvero ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità, la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Si procede a querela della persona offesa salvo che ricorra una delle circostanze previste dal secondo periodo del presente numero o altra circostanza aggravante. Nel caso di fatto commesso a danno dell'amministrazione militare o con il pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare si applica la confisca di cui all'articolo 322-ter del codice penale;

113) prevedere che il militare che, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile di un altro militare, di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito con la reclusione fino a tre anni e, se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario o appartenenti all'amministrazione militare, la pena è aumentata; se il fatto è commesso su oggetti di vestiario o di equipaggiamento militare, al solo scopo di sopperire a deficienze del proprio corredo, la pena è diminuita e, non ricorrendo l'aggravante di cui alla prima parte del presente numero, si procede a querela della persona offesa;

114) prevedere che il militare che, avendo trovato in luogo militare denaro o cose da altri smarrite, se ne appropria o non le consegna senza ritardo al superiore, ovvero che si appropria di cose appartenenti ad altri militari o all'amministrazione militare delle quali sia venuto in possesso per errore altrui o per caso fortuito, è punito a querela della persona offesa con la reclusione fino a sei mesi o, se il colpevole conosceva il proprietario della cosa, con la reclusione fino a due anni;

115) prevedere che fuori dei casi di concorso nel reato, il militare che, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi reato militare, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione fino a due anni e, se il reato militare da cui le cose provengono importa una pena detentiva superiore nel massimo a cinque anni o l'ergastolo, con la reclusione fino a sei anni;

116) prevedere che il pilota non militare che:

116.1) cagiona la perdita di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;

116.2) cagiona l'investimento, l'incaglio o una grave avaria di una nave militare da lui condotta o di una nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione non inferiore a sei anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a due anni;

117) prevedere che il pilota non militare che abbandona la nave militare o la nave di un convoglio sotto scorta o direzione militare da lui condotta è punito con la reclusione fino a tre anni; se il fatto è commesso in caso di grave pericolo si applica la reclusione da due a sei anni;

118) prevedere che il pilota non militare che, incaricato di condurre una nave militare o un convoglio sotto scorta o direzione militare, rifiuta, omette o ritarda di assumere o di prestare il servizio è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni;

119) prevedere che le disposizioni di cui ai numeri 116), 117) e 118) si applicano anche al pilota non militare di aeromobile militare o di aeromobile non militare sotto scorta o direzione militare;

120) prevedere che il comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, in convoglio sotto scorta o direzione militare, che cagiona la perdita della nave o dell'aeromobile è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni; se il fatto è commesso per colpa, si applica la pena della reclusione fino a dieci anni;

121) prevedere che il cittadino dello Stato, comandante di una nave mercantile o di un aeromobile non militare, che rifiuta od omette di prestare ad una nave o ad un aeromobile militare l'assistenza chiesta in circostanze di pericolo è punito con la reclusione da uno a tre anni;

122) prevedere che le disposizioni del codice di procedura penale, salvo che la legge disponga diversamente, si osservano anche per i procedimenti davanti agli organi della giustizia militare. A tal fine i riferimenti al tribunale, al procuratore della Repubblica presso il tribunale, alla corte di appello, al procuratore generale presso la corte di appello, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al tribunale di sorveglianza e al magistrato di sorveglianza, si intendono operati rispettivamente al tribunale militare, al procuratore della Repubblica presso il tribunale militare, alla corte militare di appello, al procuratore generale presso la corte militare di appello, al procuratore generale presso la Corte di cassazione, al tribunale militare di sorveglianza e al magistrato militare di sorveglianza;

123) prevedere che appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati militari commessi dai militari in servizio o considerati in servizio al momento della consumazione del reato;

124) prevedere che le leggi in materia di ordinamento giudiziario militare determinano la specie, la composizione e il numero degli organi che esercitano la giurisdizione militare;

125) prevedere che appartiene ai tribunali militari la cognizione dei reati soggetti alla giurisdizione militare e che per la determinazione della competenza territoriale si applicano le norme del codice di procedura penale e le altre disposizioni previste dalla legge;

126) prevedere che, ferme restando le disposizioni del codice di procedura penale in materia di incompatibilità, astensione e ricusazione, non può esercitare le funzioni di giudice militare l'ufficiale che ha partecipato o è intervenuto a qualsiasi titolo nel corso di un precedente giudizio disciplinare per lo stesso fatto;

127) prevedere che, fermo restando quanto previsto dalla legge in materia di notificazioni, le mansioni dell'ufficiale giudiziario possono essere svolte dal messo giudiziario militare;

128) prevedere che per i reati soggetti alla giurisdizione militare le funzioni di polizia giudiziaria sono esercitate nell'ordine seguente: dai comandanti di corpo, di distaccamento o di posto delle varie Forze armate dello Stato; dagli ufficiali e sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dagli altri ufficiali di polizia giudiziaria indicati dall'articolo 57 del codice di procedura penale;

129) prevedere che le persone indicate nel numero 128) che, senza giustificato motivo, omettono o ritardano di riferire la notizia di reato o l'esecuzione di un ordine dell'autorità giudiziaria o l'eseguono solo in parte o negligentemente, o comunque violano qualunque altra disposizione di legge relativa all'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, sono soggette alle sanzioni disciplinari stabilite dai rispettivi ordinamenti e che il relativo procedimento è avviato dai superiori gerarchici, a richiesta del procuratore generale militare presso la corte militare di appello;

130) prevedere che, oltre che nei casi previsti dall'articolo 380, comma 1, del codice di procedura penale, i soggetti indicati al numero 128) procedono all'arresto di chiunque è colto in flagranza dei delitti non colposi, consumati o tentati, contro la personalità dello Stato, previsti dal numero 27), per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni ovvero nel massimo a dieci anni, ovvero di furto di armi di cui al numero 78);

131) prevedere che, fermo restando quanto previsto dal numero 130), i soggetti indicati al numero 128) procedono all'arresto di chiunque nel corso di operazioni militari armate all'estero è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti non colposi, consumati o tentati:

131.1) delitto previsto dal numero 80), secondo periodo;

131.2) delitto previsto dal numero 81);

131.3) delitto previsto dal numero 82);

131.4) delitto previsto dal numero 89), se commesso contro un superiore ovvero nei casi di cui al secondo periodo;

132) definire gli adempimenti conseguenti all'arresto in flagranza, al fermo o all'esecuzione della misura della custodia cautelare in carcere, eseguiti nel corso di operazioni militari armate all'estero, prevedendo che:

132.1) nei casi di arresto in flagranza o di fermo, se sussistono particolari circostanze operative che non consentano di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria militare e di trasmettere il verbale entro il termine previsto dall'articolo 386, comma 3, del codice di procedura penale, la polizia giudiziaria deve comunque fare pervenire, entro quarantotto ore, il verbale al pubblico ministero, anche con mezzi telematici. In tale caso l'avviso al difensore dell'arrestato o del fermato è effettuato dal pubblico ministero. L'arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini indicati dal presente numero;

132.2) se ricorrono le circostanze di cui al numero 132.1) l'interrogatorio dell'arrestato o del fermato e l'udienza di convalida, ai sensi degli articoli 388 e 391 del codice di procedura penale, possono avere luogo, con la partecipazione necessaria del difensore, a distanza mediante un collegamento video-telematico o audiovisivo, realizzabile anche con postazioni provvisorie, tra l'ufficio del pubblico ministero ovvero l'aula ove si svolge l'udienza di convalida e il luogo della temporanea custodia, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in ciascuno dei due luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto e senza aggravio di spese processuali per la copia degli atti. Il difensore o il suo sostituto e l'arrestato o il fermato possono consultarsi riservatamente, per mezzo di strumenti tecnici idonei;

132.3) alle operazioni di cui al numero 132.2), nel luogo in cui si trova l'arrestato o il fermato, assiste un ufficiale di polizia giudiziaria che redige un verbale nel quale attesta l'identità dell'arrestato o fermato dando atto che non sono posti impedimenti o limitazioni all'esercizio dei diritti e delle facoltà spettanti al medesimo arrestato o fermato. Senza pregiudizio per la tempestività dell'interrogatorio e dei provvedimenti ad esso conseguenti, l'arrestato o il fermato ha altresì diritto ad essere assistito, nel luogo in cui si trova, da un altro difensore di fiducia o da un ufficiale presente sul luogo e, dopo il rientro nel territorio nazionale, ad essere ulteriormente interrogato nelle forme ordinarie; 

132.4) l'arresto o il fermo diviene inefficace se l'ordinanza di convalida non è pronunciata o depositata nelle quarantotto ore successive alla ricezione del verbale di cui al numero 132.1) da parte del pubblico ministero;

132.5) con le stesse modalità di cui ai numeri 132.2), 132.3) e 132.4), si procede all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura della custodia cautelare in carcere, quando questa non possa essere condotta, nei termini previsti dall'articolo 294 del codice di procedura penale, nel carcere giudiziario militare per rimanervi a disposizione dell'autorità giudiziaria militare;

133) prevedere che il militare arrestato in flagranza o sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per reato militare, ovvero alla misura della custodia cautelare in carcere emessa dall'autorità giudiziaria militare, sia condotto in un carcere giudiziario militare ovvero, se lo richieda, presso la casa circondariale o mandamentale individuata ai sensi degli articoli 285 e 386, commi 4 e 5, del codice di procedura penale;

134) prevedere che la reclusione militare venga eseguita nei modi previsti dalla legge e dai regolamenti vigenti in materia e che per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di ordinamento penitenziario comune;

135) prevedere che il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione provvede alla sostituzione della pena da reclusione a reclusione militare e viceversa, se non è stata disposta con sentenza, e che il condannato può proporre incidente di esecuzione;

136) prevedere l'esclusiva competenza del tribunale militare di sorveglianza sulle richieste di riabilitazione relative a condanne pronunciate dall'autorità giudiziaria militare;

137) prevedere che i reati militari di cui ai numeri 64), 66) e 72), relativamente alla fattispecie di cui al terzo periodo, e ogni altro reato militare per il quale sia dalla legge prevista una pena non superiore nel massimo a sei mesi, sono puniti a richiesta del comandante di corpo dal quale dipende il militare a cui sono contestati, fermo restando quanto previsto al numero 138), e che in caso di concorso nel reato di militari appartenenti a corpi diversi, dal comandante di corpo dal quale dipende il militare più elevato in grado o, a parità di grado, il più anziano. Se il comandante di corpo è parte offesa del reato, la richiesta compete al comandante dell'ente superiore. La richiesta non può essere proposta decorso il termine di trenta giorni dalla data in cui il comandante competente ha avuto notizia del fatto e i suoi effetti si estendono agli eventuali concorrenti nel reato estranei alle Forze armate dello Stato;

138) prevedere che i reati di cui ai numeri 98), 99), 103), 104), 106), 111), 112), 113) e 114), relativamente alle sole ipotesi perseguibili a querela, possano essere perseguiti anche a richiesta del comandante di corpo, secondo le modalità di cui al numero 137);

139) prevedere che la querela di parte presentata per i reati di cui ai numeri 98), 99), 103), 104), 106), 111), 112), 113) e 114) sia irrevocabile;

c) disciplinare in apposito titolo le disposizioni penali per le missioni militari armate all'estero autorizzate dal Parlamento, secondo i princìpi e criteri direttivi di seguito indicati:

1) prevedere che il comandante che, senza autorizzazione o fuori dai casi di necessità o comunque in violazione delle convenzioni internazionali, delle disposizioni che regolano la missione o degli ordini ricevuti, ordina di compiere atti ostili contro uno Stato è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se l'atto è commesso per colpa, si applica la reclusione da uno a cinque anni;

2) prevedere che il comandante di una forza militare che ordina o autorizza l'uso di alcuno dei mezzi o dei modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali o dalla legge o comunque contrari all'onore militare è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a cinque anni;

3) prevedere che le pene stabilite dal numero 2) si applicano anche a chiunque adopera mezzi o usa modi di combattimento vietati dalle convenzioni internazionali, dalla legge o comunque contrari all'onore militare. In tale caso le pene possono essere diminuite;

4) prevedere che il comandante che, in violazione delle convenzioni internazionali, ordina di eseguire atti di ostilità a titolo di rappresaglia, è punito con la reclusione da tre a dieci anni;

5) prevedere che:

5.1) è punito con la reclusione fino a tre anni il comandante che omette di adottare i provvedimenti previsti dalle convenzioni internazionali o dalla legge per assicurare il rispetto degli ospedali o di ogni altro edificio o luogo di ricovero o cura di infermi o feriti, di formazioni sanitarie mobili o di stabilimenti fissi per il servizio sanitario, di navi-ospedale, di aeromobili sanitari addetti al servizio militare, di beni culturali o edifici destinati all'esercizio di un culto, quando essi non siano allo stesso tempo utilizzati a fini militari e siano designati mediante i segni distintivi previsti dalle convenzioni internazionali o, comunque, preventivamente resi noti, e facilmente visibili anche a grande distanza e a quota elevata;

5.2) la pena prevista dal numero 5.1) si applica anche a chiunque, avendone la responsabilità, omette di designare gli ospedali, i luoghi, i monumenti e gli edifici indicati dal medesimo numero 5.1) mediante segni visibili, ovvero di darne adeguata comunicazione ai responsabili delle operazioni militari;

6) prevedere che:

6.1) è punito con la reclusione fino a sette anni chiunque usa indebitamente, a fini di aggressione o per commettere atti ostili:

6.1.1) i segni distintivi legalmente adottati per assicurare il rispetto e la protezione degli ospedali, dei luoghi, delle formazioni, degli stabilimenti, dei beni e degli edifici indicati dal numero 5);

6.1.2) i segni distintivi della Croce Rossa, delle altre associazioni di soccorso autorizzate, delle navi-ospedale e degli aeromobili sanitari adibiti a servizio militare;

6.1.3) i distintivi internazionali di protezione;

6.1.4) la bandiera parlamentare;

6.2) la pena di cui al numero 6.1) si applica anche a chiunque usa indebitamente bandiere, insegne o uniformi militari diverse da quelle nazionali;

7) prevedere che chiunque vilipende i distintivi internazionali di protezione è punito con la reclusione fino a tre anni;

8) prevedere che il militare il quale costringe il cittadino straniero a partecipare ad azioni ostili contro il proprio Paese ovvero a favorirne in qualsiasi modo l'esecuzione è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

9) prevedere che il militare che viola i divieti della cattura di ostaggi previsti dalle convenzioni internazionali è punito con la reclusione da due a dieci anni. La stessa pena si applica al militare che minaccia di ferire o di uccidere una persona non in armi o non in atteggiamento ostile, catturata o fermata per cause non estranee alle finalità dell'operazione militare armata, al fine di costringere alla consegna di persona o di cose. Se la violenza è attuata si applica anche la disposizione di cui al numero 10);

10) prevedere che il militare che, senza necessità o, comunque, senza giustificato motivo, per cause non estranee alla missione militare armata, usa violenza contro civili, che non prendono parte alle operazioni militari, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Le stesse pene si applicano a chiunque nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato usa violenza contro alcuna delle persone a esse appartenenti;

11) prevedere che agli effetti della legge penale militare, il prigioniero, l'ostaggio e qualunque altra persona trattenuta, a qualsiasi titolo, dalle Forze armate dello Stato nel corso di un'operazione militare armata all'estero sono equiparati ai prigionieri di guerra;

12) prevedere che, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il militare il quale, per cause non estranee alle finalità della missione militare armata, compie atti di tortura o altri trattamenti inumani, trasferimenti illegali ovvero altre condotte vietategli dalle convenzioni internazionali, inclusi gli esperimenti biologici o i trattamenti medici non giustificati dallo stato di salute, in danno di prigionieri o di civili o di altre persone protette dalle convenzioni internazionali medesime è punito con la reclusione da tre a sette anni;

13) prevedere che chiunque commette un fatto diretto a portare il saccheggio nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato è punito con la reclusione da otto a quindici anni;

14) prevedere che chiunque, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, senza essere costretto dalla necessità delle operazioni militari, appicca il fuoco ad una casa o ad un edificio, o con qualsiasi altro mezzo li distrugge, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo. Le stesse disposizioni si applicano nel caso d'incendio o distruzione o grave danneggiamento di beni culturali o di beni destinati al culto o all'istruzione; 

15) prevedere che il militare che, nel territorio ove operano le Forze armate dello Stato, si impossessa, senza necessità o autorizzazione, di viveri, oggetti di vestiario o equipaggiamento, ovvero se li fa consegnare, è punito con la reclusione fino a cinque anni. Se il fatto è commesso da due o più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà. Se si è usata violenza si applica la reclusione da uno a otto anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata. Il militare che, avendo notizia dei fatti, omette d'informarne tempestivamente i superiori è punito con la reclusione fino ad un anno;

16) prevedere che il militare addetto al servizio sanitario il quale, in occasione di un'operazione armata, omette di prestare la sua assistenza ai militari o ad altre persone coinvolte nella medesima, che siano infermi, feriti o naufraghi, è punito con la reclusione da uno a dieci anni. Se alcuno dei fatti indicati dal presente numero è commesso per colpa, la pena è della reclusione fino a cinque anni;

17) prevedere che chiunque fa uso delle armi contro ambulanze, ospedali, formazioni mobili sanitarie, stabilimenti fissi per il servizio sanitario, navi-ospedale, aeromobili sanitari addetti al servizio militare, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono considerarsi rispettati e protetti, è punito con la pena della reclusione non inferiore a sei anni. Se dal fatto è derivata la morte di una o più persone, si applica l'ergastolo;

18) prevedere che chiunque compie maltrattamenti contro feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni. Se i maltrattamenti sono gravi, o si tratta di sevizie, ovvero se il fatto è commesso da un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, del ferito o del naufrago, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni. Si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

19) prevedere che:

19.1) chiunque spoglia infermi, feriti o naufraghi, ancorché abbiano posto in essere atti ostili, ovvero sottrae ad essi denaro o altri oggetti, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni; se il fatto è commesso con violenza contro la persona, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni, se il colpevole è un incaricato del trasporto o dell'assistenza dell'infermo, ferito o naufrago, si applicano le seguenti pene:

19.1.1) reclusione non inferiore a dieci anni, nel caso previsto dal numero 19.1), prima parte;

19.1.2) reclusione non inferiore a quindici anni, nel caso previsto dal numero 19.1), seconda parte;

19.2) si applica l'ergastolo se dal fatto è derivata la morte dell'infermo, del ferito o del naufrago;

20) prevedere che, fuori del caso previsto dal numero 17), chiunque usa violenza contro alcuna delle persone addette al servizio sanitario, quando a norma della legge o delle convenzioni internazionali devono essere considerate rispettate o protette, o nei confronti di ministri di culto addetti alle Forze armate dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

21) prevedere che chiunque, violando la legge o le convenzioni internazionali, non consegna o non rilascia o comunque trattiene alcuna delle persone indicate al numero 20), quando hanno cessato di esercitare le loro funzioni negli ospedali, nelle ambulanze o in altri luoghi dove prestavano servizio, è punito con la reclusione da uno a cinque anni;

22) prevedere che chiunque sottrae, mutila o deturpa il cadavere di un caduto in operazioni militari, o commette su di esso atti di vilipendio, di brutalità o di oscenità, è punito con la reclusione non inferiore a sei anni;

23) prevedere che chiunque, al fine di trarne profitto, spoglia il cadavere di un caduto in operazioni militari, o sottrae al cadavere denaro od oggetti preziosi, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Se il fatto è commesso da più persone riunite, la pena è aumentata da un terzo alla metà;

24) prevedere che il comandante che, non usando verso prigionieri, ovvero verso persone inferme, ferite o naufraghe, il trattamento preveduto dalla legge o dalle convenzioni internazionali, cagiona grave danno alle medesime persone è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione non inferiore a tre anni;

25) prevedere che il militare incaricato della scorta, vigilanza o custodia di prigionieri che, abusando di questa sua qualità, commette, per qualsiasi motivo, sevizie o maltrattamenti verso un prigioniero è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da due a dieci anni;

26) prevedere che il militare che vilipende un prigioniero, in sua presenza e per questa sua qualità, è punito con la reclusione fino a tre anni;

27) prevedere che, fuori dei casi previsti dai numeri 25) e 26):

27.1) il militare che usa violenza contro un prigioniero è punito con la reclusione da uno a cinque anni e che la pena è aumentata se la violenza è commessa da più persone riunite o con armi. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, ancorché tentato o preterintenzionale, ovvero in una lesione personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

27.2) il militare che commette minaccia o ingiuria contro un prigioniero è punito rispettivamente con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni e fino a due anni;

28) prevedere che è punito con la reclusione da due a sette anni chiunque usa violenza o minaccia verso uno o più prigionieri per costringerli a dare informazioni o per costringerli a lavori che abbiano diretto rapporto con le operazioni militari in atto o che, comunque, siano specificamente vietati dalla legge o dalle convenzioni internazionali. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione gravissima o grave, si applicano le corrispondenti pene del codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

29) prevedere che, ferma restando l'applicazione delle disposizioni impartite dall'autorità militare, chiunque arbitrariamente impedisce o turba o comunque limita la libertà di religione o di culto dei prigionieri è punito con la reclusione fino ad un anno. La stessa pena si applica a chiunque offende la religione professata da un prigioniero, mediante vilipendio di questa, in sua presenza;

30) prevedere che il militare che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, sottrae denaro o altri oggetti a un prigioniero è punito con la reclusione fino a cinque anni; se il militare è incaricato di scortare, sorvegliare o custodire il prigioniero, la pena è della reclusione da tre a sette anni;

31) prevedere che il militare che, avendo notizia dei reati di cui ai numeri 13), 14), 18) e 19), non informa tempestivamente i superiori è punito con la reclusione da due a cinque anni;

32) prevedere che il militare che per cause non estranee all'operazione militare armata, in violazione di convenzioni internazionali o della legge o delle disposizioni che regolano l'operazione stessa ovvero degli ordini ricevuti, al di fuori dei casi di cui ai numeri 9), 10), 15), 27) e 28), usa violenza contro una persona estranea alle Forze armate dello Stato è punito con la reclusione fino a tre anni. Se la violenza consiste nell'omicidio, ancorché tentato o preterintenzionale, o in una lesione personale gravissima o grave, si applicano le pene stabilite dal codice penale e la pena detentiva temporanea è aumentata;

33) prevedere la competenza territoriale del tribunale militare di Roma per i reati militari commessi nel corso di operazioni militari armate all'estero che rientrano nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria militare;

34) prevedere che i reati commessi dallo straniero nei territori esteri in cui si svolgono le operazioni militari armate di cui alla presente legge, a danno dello Stato o di cittadini italiani che partecipano alle operazioni suddette o ad interventi di cooperazione allo sviluppo o umanitari, sono puniti sempre a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate dello Stato;

35) prevedere che, per i reati di cui al numero 34) e per i reati attribuiti alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in cui si svolgono le operazioni militari armate e gli interventi di cui al medesimo numero 34), dal cittadino che partecipa alle stesse attività, la competenza è attribuita al tribunale di Roma.

 

Art. 3

(Disposizioni finali).

1. Dopo l'articolo 4 della legge 7 maggio 1981, n. 180, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 4-bis. - (Ufficio militare di sorveglianza). - 1. L'ufficio militare di sorveglianza è costituito in Roma e ha giurisdizione su tutto il territorio nazionale. 

2. All'ufficio militare di sorveglianza sono assegnati magistrati militari di cassazione, di appello e di tribunale, nonché personale del ruolo delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie e personale esecutivo e subalterno.

3. Per le funzioni e i provvedimenti del magistrato militare di sorveglianza si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni che disciplinano le funzioni e i provvedimenti del magistrato di sorveglianza.

4. I magistrati militari che esercitano le funzioni di sorveglianza non devono essere adibiti ad altre funzioni giudiziarie.

5. Con decreto del presidente della corte militare di appello può essere temporaneamente destinato a esercitare le funzioni del magistrato militare di sorveglianza mancante o impedito un magistrato militare avente la qualifica di magistrato militare di cassazione, di appello o di tribunale».

2. L'articolo 4-bis della legge 7 maggio 1981, n. 180, introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice penale militare di pace, di cui all'articolo 1 della presente legge.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo codice penale militare di pace, stabilita dall'articolo 1, comma 2, della presente legge, è abrogato il codice penale militare di pace, di cui al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303.

 

 


 



[1]    Legge 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.

[2]    L'articolo 8 della legge n. 180/1981, sull'ordinamento giudiziario militare di pace, ha soppresso i tribunali militari di bordo trasferendo le relative competenze ai tribunali militari.

[3]    Lo stesso art. 37 c.p.m.p. tautologicamente afferma essere reato militare qualunque violazione della legge penale militare, nulla dicendo, peraltro, per quali particolari connotazioni questa legge preveda oppure no determinati reati.

[4]Il regio decreto 9 settembre 1941, n. 1022, recante l’ordinamento giudiziario militare è suddiviso in tre Parti e si compone di 92 articoli e un allegato.

   La Parte I, relativa all’ordinamento giudiziario militare di pace, disciplina al Capo I, i tribunali militari, in generale. I Capi successivi disciplinano: i tribunali militari di bordo (Capo II); il tribunale supremo militare (Capo IV); la sorveglianza e le attribuzioni degli uffici giudiziari militari, e dell'amministrazione della giustizia militare (Capo VI); i difensori (Capo VII).

   La Parte II, relativa all'ordinamento giudiziario militare di guerra, reca, al Titolo I, disposizioni inerenti i tribunali militari di guerra in generale, al Titolo II della loro costituzione (con riferimento ai tribunali militari di guerra ordinari, straordinari e di bordo ed ai difensori), mentre il Titolo III reca norme sul tribunale supremo militare di guerra.

   La Parte III, contiene, da ultimo, le disposizioni transitorie, mentre l’Allegato A consiste nella tabella relativa alla sede e alla circoscrizione territoriale dei tribunali militari territoriali

 

[5]    Il riferimento alla missione Enduring Freedom comprende la missione di supporto alla lotta al terrorismo Active Endeavour della NATO, che si svolge nel Mediterraneo orientale.

[6]    Le relazioni ai disegni di legge di conversione hanno specificato tali disposizioni, tra le quali quelle relative all'applicazione, per il personale di Enduring Freedom e di ISAF, delle disposizioni del codice penale militare di guerra nei termini previsti dal D.L. 451/2001

[7]    Tale rinvio è contenuto nell’articolo 47 del Codice penale militare di guerra che prevede che, nei casi non previsti da detto codice, si applicano le disposizioni del codice penale militare di pace, concernenti i reati militari in particolare.

[8]    Si ricorda che la pena di morte, per i delitti previsti dal Codice penale militare di guerra, è stata abolita dall'art. 1 della legge 13 ottobre 1994, n. 589 che ad essa ha sostituito la pena massima prevista dal codice penale.

[9]    Vedi nota precedente.

[10]   L’articolo 388 C.P.P prevede che il pubblico ministero può procedere all'interrogatorio dell'arrestato o del fermato, dandone tempestivo avviso al difensore di fiducia ovvero, in mancanza, al difensore di ufficio. Durante l'interrogatorio, osservate le forme previste dall'articolo 64, che contiene le regole generali per l’interrogatorio, il pubblico ministero informa l'arrestato o il fermato del fatto per cui si procede e delle ragioni che hanno determinato il provvedimento comunicandogli inoltre gli elementi a suo carico e, se non può derivarne pregiudizio per le indagini, le fonti.

[11]   L’articolo 391 C.P.P. reca la disciplina dell’udienza di convalida.

[12]   In relazione a tale disposizione, la Corte costituzionale, con la sentenza n. 556/1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 8, n. 2, c.p.m.p., nella parte in cui prevede che, agli effetti della legge penale militare, i sottufficiali ed i militari di truppa cessano di appartenere alle Forze armate dello Stato dal momento della consegna del foglio di congedo assoluto, anziché dal momento del loro effettivo congelamento.

[13]   La Corte costituzionale, con sentenza 9-16 febbraio 1989, n. 49, ha dichiarato, fra l'altro, l'illegittimità dell'articolo 90, primo comma, n. 4, c.p.m.p., nella parte in cui punisce i fatti previsti dallo stesso n. 4 dello stesso comma con la reclusione da cinque a dieci anni. Successivamente la stessa Corte, con sentenza 26 giugno-5 luglio 1995, n. 298  ha dichiarato, fra l'altro: l'illegittimità del primo comma, numero 1, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni; in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità del presente articolo, primo comma, numeri 2 e 3, nella parte in cui punisce i fatti previsti con la reclusione da cinque a dieci anni anni anziché con la reclusione da uno a cinque anni.

[14]   Il n. 1 del primo comma è stato soppresso ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge 128/2001.

[15]   L’articolo 322-ter c.p. (Confisca) stabilisce che nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo.

      Nel caso di condanna, o di applicazione della pena a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per il delitto previsto dall'articolo 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne costituiscono il profitto salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a quello di detto profitto e, comunque, non inferiore a quello del denaro o delle altre utilità date o promesse al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio o agli altri soggetti indicati nell'articolo 322-bis, secondo comma.

      Nei casi di cui ai commi primo e secondo, il giudice, con la sentenza di condanna, determina le somme di denaro o individua i beni assoggettati a confisca in quanto costituenti il profitto o il prezzo del reato ovvero in quanto di valore corrispondente al profitto o al prezzo del reato

[16]   L’articolo 576 (Circostanze aggravanti) prevede che si applica l’ergastolo se l’omicidio è commesso: 1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nel n. 2 dell'articolo 61 (aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato); 2) contro l'ascendente o il discendente, quando concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 (aver commesso il reato per motivi abietti o futili o l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone) o quando è adoperato un mezzo venefico o un altro mezzo insidioso, ovvero quando vi è premeditazione; 3) dal latitante, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza; 4. dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione; 5. nell'atto di commettere delitto di violenza carnale (articolo 519 c.p.) o di libidine violenta (articolo 521 c.p.).

[17]   L’articolo 577 c.p. (Altre circostanze aggravanti. Ergastolo) prevede che si applica la pena dell'ergastolo se l’omicidio è commesso: 1) contro l'ascendente o il discendente; 2) col mezzo di sostanze venefiche, ovvero con un altro mezzo insidioso; 3) con premeditazione; 4) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1 e 4 dell'articolo 61 (v. nota precedente) ovvero con armi o da persona travisata o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.

[18] Legge 7 maggio 1981, n. 180, Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace.