Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale - A.C. 1556
Riferimenti:
AC n. 1556/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 231
Data: 07/09/2007
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale

A.C. 1556

 

 

 

 

 

n. 231

 

 

7 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: GI0208.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  7

Schede di lettura

Quadro normativo  11

Contenuto del provvedimento  13

§      Art. 1  13

§      Art. 2  16

§      Art. 3  18

§      Art. 4  20

§      Art. 5  23

§      Art. 6  27

§      Art. 7  28

§      Art. 8  29

Progetto di legge

§      A.C. 1556, (on. Palomba ed altri), Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale  33

Atti di indirizzo

Discussione e approvazione della risoluzione n. 8/00064

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 27 giugno 2007  51

Seduta del 28 giugno 2007  57

§      Codice di Procedura Civile (artt. 78 e 186)68

§      L. 4 maggio 1983 n. 184. Diritto del minore ad una famiglia (artt. 8-21)69

§      L. 15 febbraio 1996, n. 66. Norme contro la violenza sessuale (art. 11)82

§      D.L. 24 aprile 2001, n. 150. Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni  (convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 giugno 2001, n. 240)83

§      D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A) (artt. 74-89)85

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) 27 novembre 2003, n. 2201/2003. Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.97

Lavori parlamentari nella XIV Legislatura

CAMERA DEI DEPUTATI - Progetto di legge

§      A.C. 4294, (Governo), Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni151

Seduta del 3 dicembre 2003  173

Seduta dell’11 dicembre 2003  175

Seduta del 12 maggio 2004  177

Seduta del 25 maggio 2004  183

Seduta del 26 maggio 2004  189

Seduta del 16 giugno 2004  195

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 15 giugno 2004  199

-       XII Commissione (Affari sociali)

Seduta del 22 giugno 2004  201

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 6 luglio 2004  205

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 22 giugno 2004  207

Seduta del 6 luglio 2004  209

Seduta del 7 luglio 2004  213

Seduta dell’8 luglio 2004  215

Relazione della II Commissione (Giustizia)

§      A.C. 4294, (Governo), Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni219

Esame in Assemblea

Seduta del 5 luglio 2004  233

Seduta del 15 luglio 2004  249

Senato della Repubblica  – Progetto di legge

§      A.S. 3048, (Governo), Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni273

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

Seduta del 3 maggio 2005  285

Seduta del 12 maggio 2005  291

Seduta del 31 maggio 2005  295

Seduta del 15 giugno 2005  297

Seduta del 21 giugno 2005  311

Seduta del 29 giugno 2005  331

Seduta del 6 luglio 2005  343

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite 2a  (Giustizia) e Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 21 giugno 2005  365

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 15 giugno 2005 (antimeridiana)367

Seduta del 15 giugno 2005 (pomeridiana)369

Seduta del 29 giugno 2005  371

Seduta del 5 luglio 2005  373

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1556

Titolo

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto civile; Diritto processuale civile; Famiglia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

8

Date

 

§       presentazione alla Camera

2 agosto 2006

§       annuncio

2 agosto 2006

§       assegnazione

16 gennaio 2007

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), XII (Affari sociali)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 1556, composta da otto articoli, contiene disposizioni concernenti la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e talune modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale.

 

In particolare l’articolo 1 disciplina la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti riguardanti la dichiarazione dello stato di adottabilità di cui alla legge n. 184 del 1983[1], precisando, in particolare, che in tali procedimenti le parti devono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di unavvocato.

 

Il successivo articolo 2 novella in più parti l'articolo 336 del codice civile, disciplinante il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori, al fine di definire analiticamente i diversi passaggi del procedimento e accelerarne i tempi.

 

L’articolo 3 inserisce il nuovo articolo 336-bis, all'interno del codice civile, rubricato “Provvedimenti di urgenza ante causam, al fine di prevedere la possibilità per il presidente del tribunale di adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, nell’interesse del minore, ove necessari per tutelare la salute psico-fisica del minore.

 

L'articolo 4 novella, poi, 'articolo 337 del codice civile (che attualmente disciplina la vigilanza del giudice tutelare), dettando disposizioni in tema di legittimazione attiva e passiva e di difesa d'ufficio.

 

Il successivo articolo 5 della proposta di legge completa, poi, la disciplina del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, inserendo sette nuovi articolinel codice civile (art. 337-bis/art. 337-octies).

 

L’articolo 6 reca, poi, una disciplina transitoria relativa ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame in materia di adottabilità di minori di cui alla citata legge n.184 del 1983 e in materia di potestà genitoriale ai sensi dell'articolo 336 del codice civile.

 

L’articolo 7 prevede l'applicabilità, in via residuale ed in quanto compatibile, della disciplina del codice di procedura civile relativamente a quanto non previsto dal progetto di legge in esame in materia di procedimento di nomina del difensore nelle procedure di adottabilità (art. 1 della p.d.l.) ed in materia di provvedimenti inerenti la potestà genitoriale (artt. 2, 3, 4 e 5 della p.d.l.).

 

Da ultimo, l’articolo 8, concerne l’entrata in vigore del provvedimento.


 

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame interviene su disposizioni legislative di rango primario e su materie coperte da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come già rilevato, la proposta di legge in esame prevede norme tecniche e procedurali relativamente ad alcuni procedimenti in materia di diritto di famiglia.

La materia trattata appare, pertanto, riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Il coordinamento con la normativa vigente è realizzato, per la parte diretta a sostituire e ad integrare il codice civile, con la tecnica della novellazione.

Viene poi dettata una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti di cui alla citata legge n. 184 del 1983.

Impatto sui destinatari delle norme

Come si evince dalla relazione illustrativa allegata alla proposta di legge A.C. 1556, scopo del provvedimento in esame è quello di rafforzare la tutela processuale del minore, "riconoscendogli piena veste di parte e prevedendo espressamente per il curatore speciale che lo rappresenta il diritto di avvalersi del difensore, secondo la normativa sul patrocinio dello Stato".

 

 


Schede di lettura

 


Quadro normativo

 

La legge 28 marzo 2001, n. 149[2], di riforma della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), ha previsto l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori nelle procedure di adottabilità (art. 8, comma 4, L. 184/1983) e nelle procedure civili minorili in materia di potestà dei genitori (art. 336 c.c., ultimo comma) per le quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore.

 

Tuttavia, la normativa in materia di difesa d’ufficio (legge n. 60/2001)[3] ha disciplinato la difesa di ufficio nei soli procedimenti penali e la legge n. 149/2001 non contiene disposizioni ad hoc in ordine alla nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore e tantomeno una specifica norma transitoria di coordinamento con la citata legge n. 60.

Ne è derivata una situazione in cui il principio di effettività della difesa, cui la legge 149 del 2001 ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l’incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere e, dall’altro, della sostanziale inadeguatezza dell’attuale normativa sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l’ammissione.

Infatti, la disciplina sul gratuito patrocinio, ora contenuta nella parte III (artt. 74 e ss.) del TU spese di giustizia (DPR 115/2002), in relazione ai menzionati procedimenti, non prevede alcuna specifica disciplina, limitandosi a riprodurre le disposizioni della precedente normativa (di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134) che al riguardo non conteneva alcuna previsione. Nei giudizi civili (come in quelli penali, amministrativi, contabili e tributari) le nuove disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti (art. 76 TU) hanno elevato a 9.296,22 euro (ora aggiornato ad 9.723,84 euro)[4] il livello massimo del reddito ai fini dell’ammissione al beneficio.

 

Da qui, la necessità – in attesa di una in attesa di una compiuta disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili di ricorrere al sistema della decretazione d’urgenza per permettere che, in via transitoria, ai procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui alla legge 184/1983 nonché a quelli in materia di potestà dei genitori davanti al tribunale dei minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile e ai relativi giudizi di opposizione, potessero continuare ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 149 del 2001.

 

Sono così intervenuti, in sequenza temporale, una serie di decreti-legge diretti a disporre, in via transitoria, fino ad una data di volta in volta prorogata, l'ultrattività delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo II della legge 184/1983 e del previgente articolo 336 del codice civile.

 

Dall’entrata in vigore della legge 149/2001 sono stati emanati, ai fini indicati, i seguenti decreti-legge.

§         il D.L. 150/2001[5] che ha prorogato il termine al 30 giugno 2002;

§         il D.L. 126/2002[6] che ha prorogato il termine al 30 giugno 2003;

§         il D.L. 147/2003[7] che ha prorogato il termine al 30 giugno 2004;

§         il D.L. 158/2004[8] che ha prorogato il termine al 30 giugno 2005;

§         il D.L 115/2005[9] prorogava il termine al 30 giugno 2006.

 

La sesta ed ultima proroga è stata disposta con l’articolo 1, comma 2, della legge 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173[10]  che ha prorogato al 30 giugno 2007 (termine quindi, ormai, scaduto) l’efficacia della disciplina processuale previgente la legge n. 149/2001.

 

 


Contenuto del provvedimento

Art. 1

 


1. Nei procedimenti di adottabilità dei minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre all'invito a nominare un difensore di fiducia e all'avviso che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.

2. Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. La scelta del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

4. Ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati predispone e aggiorna, almeno ogni biennio, l'elenco alfabetico degli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 in possesso di specifiche competenze in materia di diritto minorile e di famiglia, idonei e disponibili ad assumere la difesa d'ufficio, e lo comunica al presidente del tribunale ordinario ed al presidente del tribunale per i minorenni, i quali, senza indugio, ne curano la trasmissione alle autorità giudiziarie del distretto. Si considerano in possesso di specifica preparazione gli avvocati che abbiano svolto, non saltuariamente, la professione forense dinanzi alle autorità giudiziarie, ordinarie e minorili, in procedimenti di famiglia e di minori o che abbiano frequentato, con profilo attestato, corsi di specializzazione, di aggiornamento o di perfezionamento per avvocati e praticanti avvocati sulle materie afferenti il diritto di famiglia, il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva. Analoghi corsi di formazione possono essere organizzati, d'intesa con i consigli forensi interessati, da associazioni di avvocati esperti nel diritto dei minori e della famiglia, presenti a livello territoriale, purché associate ad organizzazioni forensi di rilevanza nazionale. In tale ultimo caso, la partecipazione ai corsi organizzati dalle associazioni forensi di diritto minorile e della famiglia non può avere costi superiori a quelli previsti per le spese che, preventivamente, devono essere predisposte e presentate ai rispettivi Consigli dell'Ordine per l'approvazione.

5. La nomina del difensore d'ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili.


 

 

L’articolo 1 disciplina la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità di cui alla legge n. 184 del 1983[11].

 

In particolare, il comma 1 afferma il principio secondo il quale in tali procedimenti le parti devono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di unavvocato.

A tal fine, l’avviso con il quale sono avvertiti i genitori (o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore) dell’apertura del procedimento per la dichiarazione di adottabilità dovrà contenere:

-       l’invito a nominare un difensore di fiducia, con l’avviso che, in mancanza, si procederà alla nomina di un difensore di ufficio;

-       succinte informazioni in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l’avviso che, non ricorrendo tali condizioni, le parti saranno tenute a retribuire il difensore nominato d’ufficio.

Come già sopra ricordato, la disciplina sul patrocinio a spese dello Stato è ora contenuta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia (parte III, artt. 74 e ss.), che riproduce le disposizioni, sopra illustrate, della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134.

Il comma 1, ultimo periodo, aggiunge che “con lo stesso atto” è nominato un curatore del minore che, in ogni fase del procedimento svolge le sue funzioni a titolo gratuito.

 

Il comma 2 specifica che l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è possibile, ricorrendone le condizioni, per tutte le parti private, compreso il curatore speciale del minore, anche laddove intendano promuovere un autonomo ricorso.

 

Ai sensi del comma 3, la scelta del difensore di ufficio viene effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine, ed ha efficacia dal momento della nomina, venendo meno automaticamente con la comunicazione al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

 

Per quanto riguarda tale elenco, il comma 4 richiede ai Consigli dell’ordine un aggiornamento biennale e prescrive che possano esservi iscritti soltanto gli avvocati disponibili ad assumere la difesa d'ufficio e con specifiche competenze in materia di diritto minorile e di famiglia. Tale condizione è soddisfatta da:

-       avvocati che abbiano svolto, non saltuariamente, la professione forense dinanzi alle autorità giudiziarie, ordinarie e minorili, in procedimenti di famiglia e di minori;

-       avvocati che abbiano frequentato, con profilo attestato, corsi di specializzazione, di aggiornamento o di perfezionamento sulle materie afferenti il diritto di famiglia, il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva.

-        

Una volta redatto (o aggiornato) l’elenco il Consiglio dell’ordine lo comunica al presidente del tribunale e al presidente del tribunale per i minorenni affinché questi lo trasmettano alle autorità giudiziarie del distretto.

 

Il comma 5 dispone, poi, che la nomina del difensore d’ufficio sia valida per ogni fase e grado del giudizio e per tutte le procedure comunque connesse.

 

Una disposizione di chiusura è prevista dal comma 6, il quale, per tutto quanto non previsto, rinvia, laddove compatibili, alle disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato contenute nel T.U. delle spese di giustizia.


Art. 2

 


1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

«Art. 336. - (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:

 

1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

4) l'indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

 

È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso.

Il presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato è scelto tra i giudici togati e può procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato o grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.

Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato d'ufficio al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, notificato al pubblico ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.

Il decreto deve contenere: l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio; una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge; l'avviso che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».


 

 

L'articolo 2 sostituisce l'articolo 336 del codice civile.

Attualmente l'articolo 336 del codice civile, disciplinante il procedimento per l'adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori, prevede che questi ultimi siano adottati su ricorso dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero e, qualora si tratti di revocare deliberazioni anteriori, anche del genitore interessato. Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in cui il provvedimento è richiesto contro il genitore, questi deve essere sentito. In caso di urgente necessità il tribunale può adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei nell'interesse del figlio. L'ultimo comma, aggiunto dalla legge n. 149 del 2001, prevede poi che per i provvedimenti in tema di potestà dei genitori tanto i genitori, quanto il minore, siano assistiti da un difensore.

Le nuove disposizioni sono dirette, nel complesso, a definire analiticamente i diversi passaggi del procedimento e ad accelerarne i tempi.

 

In particolare, si conferma la scelta del ricorso quale atto introduttivo del procedimento e se ne disciplina il contenuto (comma 1), mentre il comma 2, precisa, poi, che la competenza appartiene al giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso.

 

Vengono poi stabiliti una serie di termini endoprocedimentali:

•    5 giorni dal deposito del ricorso per la fissazione, da parte del presidente, dell'udienza di comparizione e per la nomina, da parte dello stesso, del giudice delegato e di un curatore speciale del minore. Il giudice delegato dovrà essere scelto tra i giudici togati anche se potrà procedere all'istruttoria con un giudice onorario; il curatore svolgerà le proprie funzioni a titolo gratuito, in ogni fase, stato o grado del procedimento e per tutte le procedure connesse (comma 3);

•    60 giorni, quale termine massimo che deve intercorrere tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione (comma 4, primo periodo);

•    10 giorni dalla data di pronuncia del decreto di fissazione d'udienza per la notifica dello stesso, unitamente al ricorso, al PM e ai controinteressati (comma 4, secondo periodo);

•    30 giorni quale termine minimo che deve intercorrere tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione. Il termine può essere dimezzato su richiesta motivata del ricorrente (comma 6).

 

Inoltre, analogamente a quanto previsto dall’articolo 1 della proposta di legge, il comma 5 dell’articolo in commento specifica che il decreto di fissazione dell’udienza dovrà contenere:

-       l’invito a nominare un difensore di fiducia, con l’avviso che, in mancanza, si procederà alla nomina di un difensore di ufficio;

-       succinte informazioni in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato con l’avviso che, non ricorrendo tali condizioni, le parti saranno tenute a retribuire il difensore nominato d’ufficio.


Art. 3

 


1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

 

«Art. 336-bis. - (Provvedimenti di urgenza ante causam). - In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il presidente o un giudice da lui delegato, con decreto motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Con lo stesso decreto il presidente o il giudice da lui delegato nomina un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al collegio entro i successivi trenta giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 336, quinto comma.

Il decreto, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al pubblico ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

Nei casi di assoluta urgenza di cui al primo comma, il presidente o un giudice da lui delegato, allorquando si renda necessario acquisire elementi sulla capacità parentale di uno o di entrambi i genitori, possono sospendere per non più di trenta giorni il procedimento, mettendo alla prova i genitori e disponendo sull'affidamento temporaneo del minore.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti, da rilasciare senza indugio. Il pubblico ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro i cinque giorni precedenti l'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per la prosecuzione. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia».


 

 

L’articolo 3 inserisce un nuovo articolo all’interno del codice civile, con l’obiettivo di disciplinare la possibilità per il presidente del tribunale di adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, nell’interesse del minore.

 

In particolare, il nuovo articolo 336-bis c.c., rubricato “Provvedimenti di urgenza ante causam”, prevede che il presidente del tribunale (o il giudice da lui delegato), con apposito decreto motivato, possa adottare provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi nell’interesse del minore.

Presupposto per l’adozione dei citati provvedimenti è la necessità di tutelare la salute psico-fisica del minore in una situazione che richiede un intervento non differibile (comma 1).

Il decreto presidenziale dovrà anche:

- provvedere alla nomina di un curatore speciale del minore;

- eventualmente contenere la nomina di un difensore d’ufficio;

- fissare l’udienza di comparizione entro il termine di 30 giorni;

- essere notificato entro 5 giorni al PM, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

 

Il nuovo articolo  336-bis prevede inoltre il rispetto di ulteriori termini:

-10 giorni devono intercorrere tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione (comma 3);

-30 giorni è la durata massima della sospensione del procedimento consentita per acquisire elementi sulla capacità parentale di uno o di entrambi i genitori, mettendoli alla prova attraverso l'affidamento temporaneo del minore (comma 4);

-5 giorni è il termine precedente all’udienza entro il quale il PM può presentare le proprie richieste (comma 5).

 

Ai sensi del comma 5, in attesa dell’udienza di comparizione possono essere compiuti atti istruttori e il fascicolo deve essere accessibile ai difensori.

 

Infine, il comma 6 stabilisce che il decreto di cui al comma 1 deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio entro cinque giorni. Se il collegio non si pronuncia entro tale termine i provvedimenti di urgenza adottati perdono comunque efficacia. In caso di conferma o modifica del decreto presidenziale il collegio fissa anche l’udienza per la prosecuzione.

 


Art. 4

 


1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

«Art. 337. - (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore, agli organismi di protezione dell'infanzia degli enti locali nonché al curatore, la cui nomina può essere chiesta al giudice competente ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile anche dai predetti organismi di protezione dell'infanzia. La legittimazione attiva è inoltre attribuita al minore che abbia compiuto i sedici anni e, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, agli uffici del servizio sociale per i minorenni.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore, al tutore e alle persone conviventi con il minore nei cui confronti siano richiesti ordini di protezione.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il provvedimento di cui al terzo comma dell'articolo 336, nomina un difensore d'ufficio.

Con successivo decreto, il presidente nomina ai controinteressati un difensore d'ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Contestualmente alla nomina del difensore d'ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, esse hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

La nomina del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

La nomina del difensore d'ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.

La nomina del difensore d'ufficio è valida per ogni fase, stato e grado del giudizio e per tutte le procedure connesse.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilire dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».


 

 

L'articolo 4 sostituisce l'articolo 337 del codice civile (che attualmente disciplina la vigilanza del giudice tutelare) dettando disposizioni in tema di legittimazione attiva e passiva e di difesa d'ufficio.

Va ricordato, in linea generale, che la legittimazione ad agire consiste nell'identità fra la persona dell'attore e la persona alla quale la legge conferisce, nel caso concreto, il potere di agire in giudizio per quel dato fine. Essa rappresenta un aspetto ineliminabile del giudizio civile. Ciò si evince dall'articolo 81 c.p.c., secondo il quale fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, nessuno può far valere nel processo in nome proprio un diritto altrui.

La legittimazione a contraddire (o legittimazione passiva) consiste nell'identità della persona del convenuto con la persona nei cui confronti è conferito il potere di agire in giudizio.

Ai sensi del comma 1, hanno legittimazione attiva:

-       il pubblico ministero;

-       i genitori;

-       i parenti entro il quarto grado;

-       il tutore;

-       gli organismi di protezione dell’infanzia degli enti locali;

-       il curatore (la cui nomina può essere richiesta anche dai predetti organismi);

-       il minore ultrasedicenne;

-       gli uffici del servizio sociale per i minorenni, in caso di delitti di natura sessuale commessi in danno di minorenni.

 

Ai sensi del comma 2, hanno legittimazione passiva:

-       il pubblico ministero;

-       i genitori;

-       il minore;

-       il tutore;

-       le persone conviventi con il minore nei cui confronti siano richiesti ordini di protezione.

Si ricorda che la disciplina degli “Ordini di protezione contro gli abusi familiari” è contenuta nel codice civile, titolo IX-bis, articoli 342-bis e 342-ter.

 

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 1, il comma 3 dell'articolo in esame riafferma il principio secondo il quale le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero e l'assistenza di un avvocato. Le stesse parti potranno dunque richiedere, anche prima della proposizione del ricorso, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (comma 4).

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia il Presidente, con il decreto con cui fissa l'udienza di comparizione, nomina un difensore di ufficio (comma 5); allo stesso modo provvede, con successivo decreto, qualora i controinteressati non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia (comma 6), e in ogni altro caso in cui un soggetto assuma la qualità di parte nel procedimento (comma 9). In ogni caso, contestualmente alla nomina del difensore d’ufficio il presidente informa le parti sulle condizioni per l’accesso al patrocinio a spese dello Stato avvertendole che, in assenza dei requisiti richiesti dalla normativa per tale patrocinio, esse dovranno retribuire il difensore nominato (comma 7). Anche in questo caso, analogamente a quanto previsto dall’articolo 1, la scelta del difensore d’ufficio dovrà essere effettuata dagli elenchi predisposti dai Consigli dell’ordine (comma 8).

Infine, il comma 10 dispone che la nomina del difensore d’ufficio sia valida per ogni fase e grado del giudizio e per tutte le procedure comunque connesse e il comma 11 contiene una disposizione di chiusura stabilendo che, per tutto quanto non previsto, si applicano, se compatibili, le disposizioni in tema di patrocinio a spese dello Stato contenute nel T.U. delle spese di giustizia.


Art. 5

 


1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

 

«Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura se si è già provveduto alla nomina del difensore, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Art. 337-ter. - (Procedimento). - All'udienza di prima comparizione il giudice, verificata l'avvenuta notifica ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ne dispone il rinnovo in caso di esito negativo. In caso di urgenza, il giudice, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, con provvedimento motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili nel corso del procedimento dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 337-quinquies.

Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio. Il collegio, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, sentite le parti, decide con decreto nei quindici giorni successivi, a pena di inefficacia dei medesimi; il decreto deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dalla decisione e, nel testo integrale, é notificato d'ufficio alle parti private e comunicato al pubblico ministero.

Il giudice procede anche d'ufficio nella ricerca delle prove e decide, nell'esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti. Il giudice deve provvedere ai sensi e nei termini di cui all'articolo 186 del codice di procedura civile sulle istanze istruttorie del pubblico ministero e delle parti private.

Il giudice, quando dispone l'assunzione delle prove, anche d'ufficio, avverte le parti personalmente e i difensori, a pena di nullità. Le parti possono assistere personalmente alle prove, salvo che il giudice disponga diversamente relativamente all'audizione delle parti adulte, a motivo dell'oggetto della prova o della personalità del soggetto da escutere.

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia.

 Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, con l'avviso della possibilità di nominare propri consulenti.

Art. 337-quater. - (Ascolto del minore). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore che abbia sufficiente capacità di discernimento, deve essere ascoltato nel procedimento che lo riguarda. Il giudice deve tenere nel debito conto la sua opinione.

L'ascolto del minore deve sempre avvenire in forma protetta in locali a ciò idonei anche al di fuori degli uffici giudiziari. L'ascolto, oltre che verbalizzato, deve essere registrato con mezzi audiovisivi nel pieno rispetto dei diritti della difesa.

Nell'ascolto, il giudice delegato può avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell'età evolutiva e può richiedere la presenza di un familiare del minore.

Art. 337-quinquies. - (Decisione e impugnazione). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice delegato lo dichiara all'udienza nella quale rimette la causa al collegio per la decisione, fissando la data della camera di consiglio e disponendo lo scambio di memorie conclusive e di repliche nei termini di cui all'articolo 190, primo comma, del codice di procedura civile, ridotti della metà. Le parti, fino a cinque giorni prima della data della camera di consiglio, possono chiedere la discussione davanti al collegio. La sentenza è depositata entro quindici giorni dalla decisione in camera di consiglio.

Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

Se vi sono ragioni di urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente esecutive d'ufficio o su richiesta di parte.

Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.

Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

Art. 337-sexies. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate, delegato dal collegio stesso.

Art. 337-septies. - (Esecuzione). - L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate, delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un giudice onorario, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione della decisione, rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

Art. 337-octies. - (Poteri dei difensori). - In tutti i procedimenti di cui agli articoli precedenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse. In particolare i difensori, in ogni stato e grado del giudizio, possono presentare memorie o formulare istanze e richieste, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa».

 

2. Dall'attuazione delle disposizioni del codice civile introdotte e modificate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 

L’articolo 5 della proposta di legge completa la disciplina del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, inserendo sette nuovi articoli nel codice civile (art. 337-bis/art. 337-octies).

 

In particolare, l’articolo 337-bis è dedicato alla costituzione delle parti in giudizio, cioè alle modalità attraverso le quali le parti si presentano al giudice per mettere in evidenza le proprie ragioni e legittimare, presso lo stesso giudice del processo, il difensore. La disposizione prevede che la costituzione avvenga attraverso il deposito del ricorso nonché della relazione di notificazione e della procura (se un difensore è già stato nominato) nella cancelleria del giudice o direttamente in udienza.

 

L’articolo 337-ter disciplina le fasi ulteriori del procedimento, tutte caratterizzate dal rispetto del principio del contraddittorio.

In particolare, la proposta di legge prevede che alla prima udienza di comparizione il giudice, dopo aver verificato la corretta instaurazione del contraddittorio, possa adottare provvedimenti di urgenza nell’interesse della salute psico-fisica del minore, analogamente a quanto disposto per la fase precedente dall’art. 336-bis (comma 1).

Contro tali provvedimenti può essere proposta entro 15 giorni istanza di modifica o revoca al collegio che, senza la presenza del giudice che ha pronunciato i provvedimenti decide entro il termine perentorio di 15 giorni (comma 2).

Ai sensi del comma 3 il giudice può procedere anche d’ufficio alla ricerca delle prove (che vengono assunte con le modalità indicate dai commi 4 e 6) e si pronuncia direttamente in udienza o nei 5 giorni successivi sulle istanze di parti private e PM.

 

L’articolo 337-quaterdisciplina, poi, l’ascolto del minore.

In particolare, tale disposizione prevede che debba essere sentito dal giudice il minore che ha compiuto i dodici anni o che comunque, anche se infradodicenne, ha dimostrato capacità di discernimento (comma 1).

Il comma 2 precisa, inoltre, che l’audizione deve svolgersi in forma protetta e in locali idonei, anche esterni agli uffici giudiziari; l’audizione dovrà essere verbalizzata e registrata con strumenti audio visivi.

Infine, ai sensi del comma 3, in questa fase di ascoolto del minore il giudice delegato può avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell’età evolutiva e può richiedere la presenza di un familiare del minore.

 

Ai sensi del successivo articolo 337-quinquies, la procedura si conclude con le seguenti fasi:

-    al termine dell’istruttoria e della trattazione il giudice rimette la causa al collegio;

-    le parti, fino a 5 giorni prima della data fissata per la camera di consiglio possono chiedere al collegio che si svolga la discussione;

-    la sentenza è depositata entro 15 giorni dalla decisione in camera di consiglio (comma 1);

-    le parti possono, entro 30 giorni dalla notificazione della sentenza, presentare ricorso alla sezione per i minorenni della corte d’appello (comma 2);

-    la sentenza d’appello è ricorribile in Cassazione entro 30 giorni dalla notificazione (comma 5);

 

Ai sensi del comma 3, in caso d’urgenza, le sentenze pronunciate in primo e secondo grado possono essere dichiarate immediatamente esecutive; una volta divenuta definitiva, la sentenza può essere modificata o revocata solo in presenza di circostanze sopravvenute o non conosciute nel precedente grado di giudizio (comma 6).

 

L’articolo 337-sexies attribuisce la competenza a vigilare sul rispetto delle condizioni poste dai provvedimenti giudiziari al giudice di primo grado, delegato dal Presidente del Tribunale, che tali provvedimenti ha adottato.

 

L’articolo 337-septies disciplina l’esecuzione dei provvedimenti attribuendone la responsabilità al giudice che li ha pronunciati (che potrà avvalersi di un giudice onorario); per le ordinanze provvede uno dei componenti togati del collegio.

 

L’articolo 337-octies prevede per i difensori, in tutti procedimenti in materia di potestà genitoriale di cui ai precedenti articoli, la possibilità di compiere o ricevere nell’interesse delle parti tutti gli atti del processo che la legge non riservi alle parti stesse; in particolare, possono presentare memorie e formulare istanze e richieste nel rispetto dei diritti di difesa e del contraddittorio garantiti dall’art. 111 Cost.

 

Il comma 2 dell’articolo 5 chiarisce che dall’attuazione delle nuove disposizioni del codice civile non dovranno derivare oneri per il bilancio dello Stato.

 

 


Art. 6

 


1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti ateriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.


 

 

L’articolo 6 precisa, in sede di disciplina transitoria, che nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in materia di adottabilità di minori di cui alla legge 184/1983 e quelli in materia di potestà genitoriale di cui all’art. 336 del codice civile, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti il citato decreto-legge 150/2001, convertito dalla legge 240/2001 (v. ante, quadro normativo).

 

Scopo di tale disposizione è quello di stabilire, limitatamente ai citati provvedimenti, l’ultrattività della precedente disciplina dettata della legge 184/1983 e dell’art. 336 c.c. che in entrambi i richiamati  procedimenti minorili non prevedevano, in favore del minore e dei genitori, la necessità dell’assistenza di un difensore.


Art. 7

 

 

1. Per quanto non previsto dall'articolo 1 e dalle disposizioni del codice civile introdotte o modificate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

 

 

L’articolo 7 stabilisce, in via residuale ed in quanto compatibile, l’applicazione della disciplina del codice di procedura civile per quanto non previsto dal progetto di legge in esame in materia di procedimento di nomina del difensore nelle procedure di adottabilità (art. 1 della p.d.l.) ed in materia di provvedimenti inerenti la potestà genitoriale (artt. 2, 3, 4 e 5 della p.d.l.).

 

 


 

Art. 8

 

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

Da ultimo, l’articolo 8 concerne l’entrata in vigore del provvedimento, prevista per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Progetto di legge

 


N. 1556

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

PALOMBA, ASTORE, ATTILI, CANCRINI, EVANGELISTI, FADDA, FERRIGNO, ORLANDO, PEDRINI, RAITI, RAZZI, SANNA, SATTA, VACCA

¾

 

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifiche al codice civile in materia di procedimenti relativi alla responsabilità genitoriale

 

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Presentata il 2 agosto 2006

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Onorevoli Deputati! - La presente proposta di legge tende a rafforzare l'aderenza del nostro ordinamento al dettato costituzionale in materia di giusto processo e a renderlo coerente con le disposizioni di cui alla normativa internazionale in materia minorile, adottandone termini e concetti, come ad esempio quello di «responsabilità genitoriale», introdotto dal regolamento (CE) 2001/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003.

Si è posta particolare attenzione, quindi, a sottolineare la centralità del minore e della tutela dei suoi diritti, riconoscendogli piena veste di parte e prevedendo espressamente per il curatore speciale, che lo rappresenta processualmente, il diritto ad avvalersi del difensore, secondo la normativa sul patrocinio a spese dello Stato. Anche le norme che riguardano l'ascolto del minore sono state riformulate al fine di creare, con una disciplina aderente alle esigenze delle persone in età evolutiva, le migliori condizioni affinché la loro opinione possa essere sentita opportunamente al fine della sua debita considerazione.

Analogamente si è operato per riportare il giudice alla sua posizione terza ed imparziale, eliminando residuati di processo inquisitorio ancora presenti nella disciplina vigente: ad esempio nella possibilità della ricezione verbale del ricorso da parte del Presidente, che lo renderebbe in buona sostanza autore dell'atto introduttivo del procedimento, e in una articolazione puntuale e precisa dei provvedimenti urgenti ante causam.

Sul piano della legittimazione attiva per i provvedimenti in materia di responsabilità genitoriale, se ne è prevista la titolarità anche ad «organismi di protezione dell'infanzia», sia in aderenza realistica con quanto effettivamente avviene (la segnalazione dei servizi territoriali che li rende «attori occulti» è una modalità ricorrente di attivazione dell'autorità giudiziaria nei provvedimenti sulla responsabilità genitoriale), sia in ragione della concreta attuazione degli uffici del Garante dell'infanzia sul territorio; si è prevista la legittimazione attiva del minore sedicenne in coerenza con le altre disposizioni civilistiche sulla sua «capacità anticipata».

I diritti della difesa, talvolta compromessi da prassi distorsive, sono stati più accuratamente previsti e regolamentati, nella fase introduttiva e in quella istruttoria; sono stati limitati i provvedimenti di urgenza a ipotesi di grave pregiudizio per la salute psico-fisica del minore, prevendendone la caducazione ove non confermati in termini brevi. I termini sono stati semplificati. È stato previsto che gli atti siano sempre accessibili, limitando la decretazione degli stessi alla sola ipotesi di necessità di rendere non conoscibile il luogo nel quale si trova il minore.

Viene proposta una disciplina dell'istruttoria nella quale il principio del contraddittorio e il diritto della difesa sono salvaguardati e ribaditi. Si è posta particolare attenzione ad armonizzare il rito ispirato ai princìpi del giusto processo con la rilevanza pubblicistica dell'interesse del minore e della sua tutela.

La presente proposta riprende il testo già approvato dalla Camera dei deputati nella scorsa legislatura (atto Camera n. 4294, divenuto atto Senato n. 3048), integrato da significativi contributi elaborati da un gruppo di lavoro costituito da magistrati, avvocati ed operatori minorili.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Nei procedimenti di adottabilità dei minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre all'invito a nominare un difensore di fiducia e all'avviso che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.

2. Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. La scelta del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

4. Ciascun Consiglio dell'Ordine degli avvocati predispone e aggiorna, almeno ogni biennio, l'elenco alfabetico degli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 in possesso di specifiche competenze in materia di diritto minorile e di famiglia, idonei e disponibili ad assumere la difesa d'ufficio, e lo comunica al presidente del tribunale ordinario ed al presidente del tribunale per i minorenni, i quali, senza indugio, ne curano la trasmissione alle autorità giudiziarie del distretto. Si considerano in possesso di specifica preparazione gli avvocati che abbiano svolto, non saltuariamente, la professione forense dinanzi alle autorità giudiziarie, ordinarie e minorili, in procedimenti di famiglia e di minori o che abbiano frequentato, con profilo attestato, corsi di specializzazione, di aggiornamento o di perfezionamento per avvocati e praticanti avvocati sulle materie afferenti il diritto di famiglia, il diritto minorile e le problematiche dell'età evolutiva. Analoghi corsi di formazione possono essere organizzati, d'intesa con i consigli forensi interessati, da associazioni di avvocati esperti nel diritto dei minori e della famiglia, presenti a livello territoriale, purché associate ad organizzazioni forensi di rilevanza nazionale. In tale ultimo caso, la partecipazione ai corsi organizzati dalle associazioni forensi di diritto minorile e della famiglia non può avere costi superiori a quelli previsti per le spese che, preventivamente, devono essere predisposte e presentate ai rispettivi Consigli dell'Ordine per l'approvazione.

5. La nomina del difensore d'ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili.

Art. 2.

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336. - (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:

1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

 2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrentenella circoscrizione del giudice adito;

3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

4) l'indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso.

Il presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato è scelto tra i giudici togati e può procedere all'istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato o grado del procedimento e per tutte le procedure connesse.

Tra la data del deposito del ricorso e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. Il decreto di fissazione dell'udienza deve essere comunicato d'ufficio al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, notificato al pubblico ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.

Il decreto deve contenere: l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avviso che, in mancanza, il difensore sarà nominato d'ufficio; una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge; l'avviso che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni. Tale termine può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

 

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 336-bis. - (Provvedimenti di urgenza ante causam). - In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il presidente o un giudice da lui delegato, con decreto motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Con lo stesso decreto il presidente o il giudice da lui delegato nomina un curatore speciale del minore che espleta la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d'ufficio e fissa l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al collegio entro i successivi trenta giorni. Il decreto deve contenere l'avviso di cui all'articolo 336, quinto comma.

Il decreto, nel testo integrale, deve essere notificato d'ufficio, immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al pubblico ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.

Tra la data di notifica e quella dell'udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.

Nei casi di assoluta urgenza di cui al primo comma, il presidente o un giudice da lui delegato, allorquando si renda necessario acquisire elementi sulla capacità parentale di uno o di entrambi i genitori, possono sospendere per non più di trenta giorni il procedimento, mettendo alla prova i genitori e disponendo sull'affidamento temporaneo del minore.

Tra la data del decreto e la data dell'udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti, da rilasciare senza indugio. Il pubblico ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro i cinque giorni precedenti l'udienza.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l'udienza per la prosecuzione. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia».

Art. 4.

1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337. - (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado, al tutore, agli organismi di protezione dell'infanzia degli enti locali nonché al curatore, la cui nomina può essere chiesta al giudice competente ai sensi dell'articolo 78 del codice di procedura civile anche dai predetti organismi di protezione dell'infanzia. La legittimazione attiva è inoltre attribuita al minore che abbia compiuto i sedici anni e, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 11 della legge 15 febbraio 1996, n. 66, agli uffici del servizio sociale per i minorenni.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore, al tutore e alle persone conviventi con il minore nei cui confronti siano richiesti ordini di protezione.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero e con l'assistenza di un avvocato.

Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il provvedimento di cui al terzo comma dell'articolo 336, nomina un difensore d'ufficio.

Con successivo decreto, il presidente nomina ai controinteressati un difensore d'ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Contestualmente alla nomina del difensore d'ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, esse hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

La nomina del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

La nomina del difensore d'ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.

La nomina del difensore d'ufficio è valida per ogni fase, stato e grado del giudizio e per tutte le procedure connesse.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilire dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura se si è già provveduto alla nomina del difensore, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

 

Art. 337-ter. - (Procedimento). - All'udienza di prima comparizione il giudice, verificata l'avvenuta notifica ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio, ne dispone il rinnovo in caso di esito negativo. In caso di urgenza, il giudice, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, con provvedimento motivato, assume a sua protezione provvedimenti temporanei immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili nel corso del procedimento dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza di cui all'articolo 337-quinquies.

Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio. Il collegio, di cui non può far parte il giudice che ha pronunciato i provvedimenti provvisori, sentite le parti, decide con decreto nei quindici giorni successivi, a pena di inefficacia dei medesimi; il decreto deve essere depositato in cancelleria entro dieci giorni dalla decisione e, nel testo integrale, é notificato d'ufficio alle parti private e comunicato al pubblico ministero.

Il giudice procede anche d'ufficio nella ricerca delle prove e decide, nell'esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente dalle richieste formulate dalle parti. Il giudice deve provvedere ai sensi e nei termini di cui all'articolo 186 del codice di procedura civile sulle istanze istruttorie del pubblico ministero e delle parti private.

Il giudice, quando dispone l'assunzione delle prove, anche d'ufficio, avverte le parti personalmente e i difensori, a pena di nullità. Le parti possono assistere personalmente alle prove, salvo che il giudice disponga diversamente relativamente all'audizione delle parti adulte, a motivo dell'oggetto della prova o della personalità del soggetto da escutere.

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno diritto di prenderne visione e di estrarne copia. 

Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova. Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, con l'avviso della possibilità di nominare propri consulenti.

Art. 337-quater. - (Ascolto del minore). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore che abbia sufficiente capacità di discernimento, deve essere ascoltato nel procedimento che lo riguarda. Il giudice deve tenere nel debito conto la sua opinione.

L'ascolto del minore deve sempre avvenire in forma protetta in locali a ciò idonei anche al di fuori degli uffici giudiziari. L'ascolto, oltre che verbalizzato, deve essere registrato con mezzi audiovisivi nel pieno rispetto dei diritti della difesa.

Nell'ascolto, il giudice delegato può avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell'età evolutiva e può richiedere la presenza di un familiare del minore.

Art. 337-quinquies. - (Decisione e impugnazione). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice delegato lo dichiara all'udienza nella quale rimette la causa al collegio per la decisione, fissando la data della camera di consiglio e disponendo lo scambio di memorie conclusive e di repliche nei termini di cui all'articolo 190, primo comma, del codice di procedura civile, ridotti della metà. Le parti, fino a cinque giorni prima della data della camera di consiglio, possono chiedere la discussione davanti al collegio. La sentenza è depositata entro quindici giorni dalla decisione in camera di consiglio.

Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto anche dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

Se vi sono ragioni di urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente esecutive d'ufficio o su richiesta di parte.

Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.

Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

Art. 337-sexies. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della responsabilità genitoriale e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate, delegato dal collegio stesso.

Art. 337-septies. - (Esecuzione). - L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate, delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un giudice onorario, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione della decisione, rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

Art. 337-octies. - (Poteri dei difensori). - In tutti i procedimenti di cui agli articoli precedenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse. In particolare i difensori, in ogni stato e grado del giudizio, possono presentare memorie o formulare istanze e richieste, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa».

2. Dall'attuazione delle disposizioni del codice civile introdotte e modificate dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonché ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti ateriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Art. 7.

1. Per quanto non previsto dall'articolo 1 e dalle disposizioni del codice civile introdotte o modificate dagli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente legge si applicano le norme del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Atti di indirizzo

 


Discussione e approvazione della risoluzione
n. 8/00064

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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RISOLUZIONI

Mercoledì 27 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 16.25.

7-00225 Palomba: Sull'adozione di un decreto-legge per una ulteriore proroga di disposizioni della legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di giustizia minorile.

(Discussione e rinvio).

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che la risoluzione in esame è stata presentata ieri ed assegnata oggi alla Commissione Giustizia. Considerata l'urgenza del tema oggetto di tale atto di indirizzo, dichiara di aver ritenuto opportuno modificare l'ordine del giorno della Commissione inserendovi tale provvedimento. Naturalmente questo sarà votato oggi solamente nel caso in cui non vi siano obiezioni.

Federico PALOMBA (IdV) illustra la risoluzione della quale è firmatario. Rileva che questa è diretta ad impegnare il Governo ad emanare un decreto-legge volto a prorogare ulteriormente l'efficacia delle disposizioni processuali della legge n. 149 del 2001, di riforma della disciplina dell'adozione, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili. Il 30 giugno 2007, infatti, scade la proroga attualmente prevista dalla legge n. 228 del 2006. Attraverso questa proroga si ottiene che, in via transitoria, ai procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 nonché a quelli in materia di potestà dei genitori davanti al tribunale dei minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile e ai relativi giudizi di opposizione continuino ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge n. 149 del 2001 di riforma della disciplina dell'adozione. La citata legge n. 149 ha infatti previsto, a differenza della precedente disciplina, che negli indicati procedimenti civili vi sia l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori. Tuttavia, poiché la legge n. 60 del 2001 ha disciplinato la difesa di ufficio nei soli procedimenti penali, e la legge n. 149 del 2001 non contiene disposizioni specifiche in ordine alla nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore e neanche prevede una specifica norma transitoria di coordinamento con la citata legge n. 60, le nuove disposizioni della legge n. 149 verrebbero a compromettere il principio di effettività della difesa, poiché le famiglie indigenti difficilmente potrebbero permettersi di pagare la parcella dell'avvocato. In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la  riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione. Ricorda che il termine di vigenza della disciplina transitoria, che la risoluzione intende prorogare, è stato già prorogato altre sei volte.

Sottolinea che la grave lacuna dell'ordinamento, alla quale la risoluzione in esame cerca di porre un rimedio, era stata già segnalata dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la quale, con nota del 17 marzo 2007, aveva sollecitato il Ministro della giustizia a rendere applicabile le norme della legge n. 149 del 2001. Nei giorni scorsi, in prossimità della scadenza del termine del 30 giugno 2007, i magistrati minorili hanno espresso profonda preoccupazione per la mancata attuazione del diritto di difesa nel processo minorile, segnatamente in materie tanto delicate quali quelle concernenti l'adottabilità e il controllo giurisdizionale sull'esercizio della potestà. Dichiara di aver presentato la risoluzione in esame proprio in considerazione delle preoccupazioni espresse dai magistrati minorili. A ciò si è poi aggiunta la circostanza che il Ministro della giustizia ha rilevato l'opportunità che un eventuale decreto-legge diretto a prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 2007 di cui sopra sia preceduto da un previo atto di indirizzo del Parlamento.

Manlio CONTENTO (AN), pur condividendo l'esigenza di evitare l'entrata in vigore di disposizioni che comporterebbero nei giudizi civili minorili la lesione del diritto di difesa nonché del principio del giusto processo e, quindi, le preoccupazioni che hanno indotto l'onorevole Palomba a presentare la risoluzione in esame, esprime forti perplessità di ordine regolamentare. In primo luogo, ritiene che le modalità ed i tempi con i quali la risoluzione in titolo è stata inserita nell'ordine del giorno dell'odierna seduta siano accettabili solo se è chiaro che si tratta di un'eccezione che non può costituire in alcun modo un precedente. In secondo luogo, ritiene che la parte dispositiva dell'atto di indirizzo debba essere modificata poiché, così come formulata, appare del tutto inammissibile, in quanto stravolge le regole costituzionali sulle quali si basa il rapporto tra il Governo ed il Parlamento. Secondo tali regole, spetta al Governo e non certo al Parlamento assumersi la responsabilità delle valutazione dell'opportunità di emanare un decreto-legge.

Pino PISICCHIO, presidente, dichiara di condividere pienamente i rilievi dell'onorevole Contento e che, solo in considerazione del carattere serio e ineludibile della questione in esame, l'atto di indirizzo è stato inserito, in via eccezionale, nell'ordine del giorno della seduta odierna. Ribadisce, comunque, che ove fosse sollevata una qualsiasi obiezione circa la convocazione odierna, il seguito della discussione e, quindi, la votazione sarebbero rinviate alla seduta di domani.

Propone quindi che la parte dispositiva della risoluzione sia riformulata nel senso di impegnare il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, siano applicabili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, in relazione ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adattabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983 e ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.

Federico PALOMBA (IdV) dichiara di condividere pienamente la proposta di riformulazione del Presidente.

Paolo GAMBESCIA (Ulivo), pur manifestando la propria stima nei confronti  dell'onorevole Palomba, esprime una forte perplessità sul carattere atipico della procedura seguita, che non appare coerente con il ruolo che il Parlamento ed il Governo e, in particolare, il Ministro della giustizia e la Commissione giustizia devono rivestire, nel contesto dell'esercizio della funzione di indirizzo politico e della decretazione d'urgenza. Non ritiene ammissibile che il Ministro della Giustizia sottoponga delle questioni al Parlamento relative a responsabilità proprie. La gravità della situazione è accentuata dal repentino inserimento del provvedimento all'ordine del giorno della Commissione. Ritiene, comunque, che la riformulazione proposta dal Presidente possa, almeno in parte, mitigare tali perplessità.

Pino PISICCHIO, presidente, alla luce delle perplessità emerse avverte che la risoluzione non sarà posta in votazione oggi, bensì domani, così consentendo a tutti i deputati, che ne abbiano interesse, di intervenire.

Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che, pur non essendo in dubbio la correttezza ed onestà intellettuale dell'onorevole Palomba, tuttavia sia necessario riflettere con maggiore attenzione su quali siano gli strumenti e le forme più idonee per perseguire l'obiettivo, del tutto meritevole, cui tende l'atto di indirizzo in questione. È inammissibile che sia il Parlamento a chiedere che il Governo emani un decreto-legge, facendo così venir meno una responsabilità che spetta in via esclusiva all'esecutivo. Ritiene che qualora, come risulterebbe dall'intervento dell'onorevole Palomba, il Ministro si aspetti un determinato intervento da parte del Parlamento, sarebbe quantomeno opportuno che tale richiesta sia formulata direttamente alla Commissione. Per quanto riguarda la parte dispositiva della risoluzione, ritiene opportuno trasformare l'impegno del Governo in un richiamo al Governo circa la necessità di prorogare ulteriormente il termine del 30 giugno 2007. Considerato che la discussione proseguirà domani, si riserva di intervenire ulteriormente.

Paola BALDUCCI (Verdi) dichiara di condividere le perplessità espresse negli interventi precedenti circa l'irritualità della convocazione ed il contenuto del dispositivo della risoluzione. Tuttavia, in considerazione dell'urgenza di un provvedimento volto ad impedire l'entrata in vigore di norme non applicabili concretamente se non pregiudicando il diritto di difesa, dichiara di essere disposta a votare a favore della risoluzione qualora questa venisse modificata nel senso proposto dal Presidente.

Giuseppe CONSOLO (AN) dichiara, quale rappresentante di un gruppo di opposizione, il suo stupore nel vedere che proprio i deputati di maggioranza esprimono pesanti critiche di natura politica nei confronti del Governo e di natura regolamentare nei confronti del Presidente della Commissione, che ha modificato nella giornata odierna l'ordine del giorno della Commissione inserendovi la risoluzione in esame. L'opposizione, come rilevato dal deputato di Alleanza Nazionale Manlio Contento, anziché assumere una posizione di totale contrarietà ha preferito evidenziare l'irritualità della convocazione odierna, precisando che la scelta di non contestarla è strettamente condizionata al presupposto che si tratti di una eccezione giustificabile dall'urgenza di intervenire. Anche sotto il profilo politico l'opposizione ha fatto una scelta non semplice, considerato che vi sono tutti gli elementi per criticare fortemente un Governo che non ha la forza di emanare un decreto-legge assumendosene la responsabilità. Si è trattato di una scelta sofferta, ma dettata dall'esigenza di evitare una catastrofe per la giustizia minorile. Alla luce di ciò ritiene che i deputati dell'opposizione non possano accettare lezioni di democrazia parlamentare da parte di deputati della maggioranza.

Pino PISICCHIO, presidente, facendo riferimento all'intervento dell'onorevole Consolo, dà atto ai gruppi di opposizione di aver tenuto nella circostanza una posizione responsabile e rispettosa della dialettica  parlamentare. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.50.


 


 

Atto Camera

 

Risoluzione in Commissione 7-00225

presentata da

FEDERICO PALOMBA

martedì 26 giugno 2007 nella seduta n.177

 

 

La II Commissione,

 

premesso che:

 

 

 

si prende atto che non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito all'applicazione delle norme processuali contenute nella legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»);

 

 

tale situazione era stata già segnalata dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la quale, con nota del 17 marzo 2007, aveva sollecitato il Ministro della giustizia a rendere applicabile le norme della legge 149 del 2001;

 

va evidenziata, inoltre, la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007, che si è pronunciata sulla questione di quale sia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), l'organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento. La competenza - ha statuito la Corte - spetta al Tribunale per i Minorenni;

 

 

tale nuova competenza e l'esigenza di adeguare il processo minorile ai principi dell'articolo 111 della Costituzione riformato rendono ormai inderogabili l'introduzione di nuove regole processuali nella giustizia minorile;

 

 

la legge 149 del 2001, pertanto, si rivela oggi non esaustiva delle nuove esigenze se non addirittura foriera di gravi difficoltà operative;

 

 

la normativa del 2001 dispone, infatti, che le parti siano assistite obbligatoriamente da un difensore, anche nominato d'ufficio, ma non detta le necessarie regole a gestire un processo che, per la presenza degli avvocati, non può svolgersi secondo l'attuale disciplina né prevede la necessaria copertura finanziaria per le spese della difesa d'ufficio;

 

 

i Magistrati minorili esprimono profonda preoccupazione per la mancata attuazione del diritto di difesa nel processo minorile, segnatamente in materie tanto delicate quali quelle concernenti l'adottabilità e il controllo giurisdizionale sull'esercizio della potestà,

impegna il Governo

 

 

ad adottare un decreto-legge per un'ulteriore indispensabile proroga della legge 28 marzo 2001, n. 149, inapplicabile nell'attuale vuoto legislativo.

 

 

(7-00225)

«Palomba».

 

 


 

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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RISOLUZIONI

Giovedì 28 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 8.30.

7-00225 Palomba: Sull'adozione di un decreto-legge per una ulteriore proroga di disposizioni della legge 28 marzo 2001, n. 149, in materia di giustizia minorile.

(Seguito della discussione e conclusione - Approvazione di un nuovo testo).

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di ieri sono emerse perplessità sia di carattere procedimentale, in riferimento alle modalità di inserimento della risoluzione all'ordine del giorno della Commissione, sia di natura politica, in relazione ai rapporti tra Parlamento e Governo, per cui si è deciso che l'atto di indirizzo non sarebbe stato posto in votazione nella medesima seduta, bensì in quella odierna. Chiede quindi se vi siano altri deputati che intendono intervenire.

Federico PALOMBA (IdV), in qualità di presentatore della risoluzione, accogliendo le indicazioni formulate dal Presidente nella seduta di ieri, riformula la proposta di risoluzione nel senso di impegnare il Governo ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, siano applicabili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, in relazione ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della  legge n. 184 del 1983 e ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.

Luigi COGODI (RC-SE) sottolinea con rammarico come, ancora una volta, il Governo sia costretto a ricorrere a strumenti di natura straordinaria per rimediare a proprie non adempienze. Ritiene, inoltre, che la risoluzione in esame non sia del tutto congrua se la parte dispositiva viene configurata come impegno nei confronti del Governo, considerando preferibile che l'atto di indirizzo sia piuttosto configurato come sollecitazione al Governo perché assuma le iniziative di sua competenza. In tal modo, sarebbe rispettata la distinzione di funzioni tra Parlamento e Governo.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che la risoluzione è uno strumento di indirizzo tipizzato dal Regolamento, che non può contenere una formula diversa dall'impegno assunto da Governo.

Luigi COGODI (RC-SE) pur non intendendo insistere sul punto e dichiarando sin d'ora il suo voto favorevole sulla risoluzione, precisa che la sollecitazione, a suo parere, altro non è se non una forma di indirizzo più tenue rispetto all'impegno e, come tale, appare compatibile con lo strumento della risoluzione come tipizzato dal Regolamento.

Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che una risoluzione del Parlamento che vincoli il Governo ad adottare iniziative che rientrano anche nella competenza del Parlamento medesimo non abbia senso. Inoltre, la scelta del Governo è vincolata, perché gli atti adottabili dall'esecutivo nel caso di specie sono solo due: un disegno di legge ovvero un decreto-legge. Se con la risoluzione si intende chiedere al Governo di presentare un disegno di legge, ciò significa che il Parlamento rinuncia ad esercitare il proprio potere, supremo, di iniziativa legislativa. E non se ne comprende né il motivo né la necessità. Se, invece, si chiede al Governo di ricorrere alla decretazione d'urgenza, ciò significa che il Parlamento intende condividere con il Governo una responsabilità che dovrebbe appartenere soltanto a quest'ultimo: in altri termini, si fornisce al Governo un'alibi del quale, in una situazione fisiologica, non dovrebbe avere bisogno. Per tali motivi preannuncia il proprio voto contrario sulla risoluzione in esame.

Il Sottosegretario Luigi LI GOTTI precisa che l'ulteriore proroga che sarebbe disposta con lo strumento della decretazione d'urgenza, avrebbe lo scopo di impedire la paralisi dell'attività dei tribunali dei minorenni, procrastinando la vigenza della attuale disciplina. Fa presente comunque che l'ufficio legislativo del ministero della giustizia sta predisponendo uno schema di disegno di legge con il quale si intende disciplinare in modo organico la materia in esame.

Pino PISICCHIO, presidente, pur comprendendo le ragioni politiche sottese all'intervento dell'onorevole Pecorella, sottolinea che la risoluzione in discussione appare del tutto rispettosa dell'articolo 117 del Regolamento e, in via più generale, dei rapporti tra Parlamento e Governo così come sono delineati dalla Costituzione. Inoltre, nel caso di specie, l'impegno che si chiede al Governo è netto e consiste nel prendere tutte le iniziative di sua competenza affinché il 30 giugno 2007 non si verifichi il blocco dell'attività dei tribunali dei minorenni. In ogni caso lo strumento di indirizzo ha lo scopo di invitare il Governo ad assumere le proprie responsabilità.

Enrico COSTA (FI) auspica che il Governo assuma la responsabilità di dettare una disciplina compiuta della materia in questione, desistendo dall'emanare decreti-legge che proroghino precedenti discipline, come recentemente accaduto anche in tema di consigli giudiziari.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dopo aver  evidenziato come il dibattito sia stato ampiamente articolato e motivato, pone in votazione il nuovo testo della risoluzione come riformulata dal presentatore.

La Commissione approva il nuovo testo della risoluzione, come riformulato dal presentatore, che assume il n. 8-00064 (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 8.45.

 

 


 


 

Atto Camera

 

Risoluzione in Commissione 8-00064

presentata da

FEDERICO PALOMBA

giovedì 28 giugno 2007 pubblicata nel bollettino n. 198

 

La II Commissione,

premesso che:

si prende atto che non è stata ancora assunta alcuna decisione in merito all'applicazione delle norme processuali contenute nella legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori», nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile»);

tale situazione era stata già segnalata dall'Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia, la quale, con nota del 17 marzo 2007, aveva sollecitato il Ministro della giustizia a rendere applicabile le norme della legge 149 del 2001;

la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 8362 del 3 aprile 2007, che si è pronunciata sulla questione di quale sia, a seguito dell'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54 (Disposizioni in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli), l'organo giudiziario competente a conoscere dei procedimenti di affidamento dei figli naturali e ad emanare i provvedimenti di carattere economico relativi al loro mantenimento. La competenza - ha statuito la Corte - spetta al Tribunale per i Minorenni;

tale nuova competenza e l'esigenza di adeguare il processo minorile ai principi dell'articolo 111 della Costituzione riformato rendono ormai inderogabili l'introduzione di nuove regole processuali nella giustizia minorile;

la legge n. 149 del 2001, pertanto, si rivela oggi non esaustiva delle nuove esigenze se non addirittura foriera di gravi difficoltà operative;

la normativa del 2001 dispone, infatti, che le parti siano assistite obbligatoriamente da un difensore, anche nominato d'ufficio, ma non detta le necessarie regole a gestire un processo che, per la presenza degli avvocati, non può svolgersi secondo l'attuale disciplina né prevede la necessaria copertura finanziaria per le spese della difesa d'ufficio;

i magistrati minorili esprimono profonda preoccupazione per la mancata attuazione del diritto di difesa nel processo minorile, segnatamente in materie tanto delicate quali quelle concernenti l'adottabilità e il controllo giurisdizionale sull'esercizio della potestà,

impegna il Governo

ad assumere tutte le iniziative di propria competenza affinché, in attesa di una compiuta disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili, siano applicabili le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 2001, n. 149, in relazione ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità disciplinati dal titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983 e ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile.

(8-00064) «Palomba».

 

 


 

SIWEB

Lavori parlamentari nella XIV Legislatura

 


CAMERA DEI DEPUTATI -
Progetto di legge

 


N. 4294

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro della giustizia

 

(CASTELLI)

¾

 

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni

 

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Presentato il 19 settembre 2003

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Onorevoli Deputati! - Il disegno di legge si propone di introdurre, nella legislazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, disposizioni concernenti i procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile ed il procedimento in materia di adottabilità dei minori. Invero, il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, non prevede, nella parte III, dedicata al patrocinio a spese dello Stato, alcuna espressa disposizione con riferimento ai menzionati procedimenti, atteso che in esso è stata sostanzialmente riprodotta la legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, che, al riguardo, non recava alcuna previsione.

Si reputa, pertanto, necessario attuare una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per quelli attinenti i provvedimenti da adottare ai sensi dell'articolo 336 del codice civile. Difatti, il principio di effettività della difesa incontra, in detti procedimenti, forti limiti, ove si tenga conto della necessità di avvalersi dell'ausilio di professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come avviene, per il settore penale, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989).

Trattasi di esigenze, peraltro, legate all'operatività dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti disciplinato dalla parte III del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2002, n. 115.

Una riconsiderazione di tali aspetti appare, quindi, necessaria al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Per quanto attiene, in particolare, al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma necessita di una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni in camera di consiglio, e, cioè, secondo norme procedurali che necessitano di una modifica, anche a seguito della novellazione dell'articolo 111 della Costituzione, E', quindi, necessario regolare le modalità ed i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva.

In previsione di dette lacune è stato emanato il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200, che ha prorogato al 30 giugno 2004 le disposizioni urgenti già contenute nel decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, e prima ancora, nel decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Il presente disegno di legge si compone di cinque articoli.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene la disciplina della difesa d'ufficio nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni.

La normativa introdotta non si limita a prevedere tale difesa di ufficio solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge citata, ma con riferimento a tutti i procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.

A tale scopo, dopo la affermazione del principio secondo cui le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato, si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio (comma 1).

La nomina del difensore di ufficio avviene in ogni caso in cui la parte deve costituirsi in giudizio, prescindendo dalla fondatezza o meno delle ragioni di merito, mentre l'insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla nomina, ma determina solamente l'obbligo della parte di provvedere, personalmente, alla retribuzione del difensore nominato di ufficio.

Analogo diritto è riconosciuto alla parte che presenta un proprio autonomo ricorso. In questa ipotesi la parte deve presentare istanza di nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce all'istanza, contenente le avvertenze di cui al comma 1 (comma 2).

La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia (comma 3).

La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse (comma 4). Questa previsione si giustifica per il fatto che l'accesso al difensore di ufficio non è condizionato dalla fondatezza della pretesa.

L'ultimo comma rinvia al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, in quanto compatibile. La norma è necessaria al fine di risolvere problemi e questioni, quali quelli relativi alla liquidazione del compenso, in ordine ai quali non è apparsa opportuna una normativa ad hoc.

Con gli articoli da 2 a 4 si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile.

Si tratta infatti di una materia, in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.

Con il novellato articolo 336 del codice civile si è individuata la forma della domanda per i provvedimenti in tema di potestà dei genitori, stabilendo il suo contenuto.

La stessa disposizione fissa la sequenza procedimentale: decreto di fissazione dell'udienza di comparizione; termine entro il quale il ricorso-decreto deve essere notificato; termini che devono intercorrere fra la data di notificazione e l'udienza di comparizione; possibilità per il giudice di adottare provvedimenti temporanei.

Il successivo articolo 337 del codice civile individua la legittimazione attiva e quella passiva, stabilendo che le parti private non possono stare in giudizio senza il ministero o l'assistenza di un difensore.

La stessa norma prevede la nomina di un difensore di ufficio con una disciplina identica a quella stabilita per i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983.

L'articolo 337-bis del codice civile stabilisce le modalità di costituzione delle parti e l'articolo 337-ter del medesimo codice enuncia le regole del procedimento.

Con l'articolo 337-quater del codice civile è prevista l'audizione del minore secondo le regole fissate in tema di adozione.

Il procedimento si conclude con ordinanza, immediatamente esecutiva, reclamabile alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 337-sexies del codice civile individua nel giudice di primo grado l'organo deputato alla vigilanza sulle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni del minore.

L'articolo 5 reca la disciplina transitoria per i procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e per i relativi giudizi di opposizione, nonché per i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

In particolare, la disciplina transitoria dei predetti procedimenti pendenti fa salve le disposizioni processuali anteriormente vigenti al fine di sciogliere qualsiasi nodo ermeneutico in ordine alla vigenza della legge. La scelta di fare salva la disciplina processuale previgente si giustifica in considerazione del vaglio di costituzionalità già operato dalla Consulta in merito al carattere bifasico dell'intera procedura che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono. Sul punto, la Corte costituzionale ha affermato che il procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sebbene abbia carattere officioso, garantisce tuttavia sempre ai genitori la conoscenza del procedimento stesso e la possibilità di prendervi parte; difatti, "sia nella iniziale fase di urgenza che in quella in camera di consiglio ai genitori è assicurata la piena conoscenza del procedimento (la quale degrada a mera conoscibilità soltanto nel caso di loro irreperibilità), (...) parimenti il decreto con cui il tribunale dichiara lo stato di adottabilità è notificato per esteso ai genitori che possono proporre ricorso entro trenta giorni dall'opposizione dando così inizio alla seconda fase, maggiormente strutturata, che dopo l'istruttoria si conclude con una sentenza. (...) Quindi, conclusivamente, nell'una e nell'altra fase del procedimento è sempre garantita ai genitori la possibilità di partecipazione; mentre il fatto che la cognizione sia piena in quest'ultima fase e sommaria nella prima trova sufficiente giustificazione nell'esigenza di maggiore celerità di quest'ultima al fine di provvedere rapidamente sulla situazione di abbandono del minore" (in tal senso: Corte costituzionale n. 160 del 1995).

Ancora, la Corte costituzionale ha chiarito che nel procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità "l'assistenza del difensore è ammessa e consentita e quindi è facoltativa; ma le speciali caratteristiche del procedimento fanno ritenere che il diritto di difesa sia sufficientemente garantito dalla possibilità di tutelare in giudizio le proprie ragioni facendosi assistere da un difensore senza rendere obbligatoria tale assistenza" (in tal senso: Corte costituzionale n. 160 del 1995, nonché Corte costituzionale n. 160 del 1982).

Il disegno di legge in esame non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dalla legge n. 217 del 1990, recante l'istituzione del gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, come modificata dalla legge n. 134 del 2001, così come trasposta nel testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

 

1. Aspetti tecnico normativi

 

A) Necessità dell'intervento normativo.

 

Il presente disegno di legge è volto a introdurre la difesa di ufficio non solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, recante la riforma della disciplina della adozione, ma anche con riferimento a tutti i procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private estendendo la disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

In particolare, si afferma il principio secondo cui le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato e si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate, a pena di nullità, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Ancora, si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile; si tratta infatti di una materia, in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.

 

 

B) Analisi del quadro normativo e dell'impatto delle norme proposte sulla legislazione vigente.

 

Il quadro normativo sul quale il presente disegno di legge incide è oggi caratterizzato dalla disciplina contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, dai provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, nonché dalla disciplina dettata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1^ luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi e riprodotta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

 

 

C) Analisi della compatibilità con l'ordinamento comunitario.

 

Il disegno di legge è compatibile coi principi dettati dall'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

 

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni.

 

 

E) Analisi della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.

 

Il provvedimento non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

 

 

F) Verifica dell'assenza di rilegificazione e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

 

Il disegno di legge, sul punto, concernendo norme sostanziali e processuali, assistite da riserva di legge, non ha oggetto materie suscettibili di delegificazione.

 

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo

 

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte nel testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

 

Non sono introdotte nuove definizioni normative nel testo.

 

 

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

 

I riferimenti operati sono corretti.

 

 

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

 

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella, tenuto conto del tipo di intervento proposto.

 

 

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse del testo normativo.

 

L'intervento normativo non reca effetti abrogativi.

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

 

A) Ambito dell'intervento con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

 

Il presente disegno di legge incide principalmente sulla disciplina contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, recante la riforma della disciplina della adozione e, in particolare, "il diritto del minore ad una famiglia" nonché sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

L'intervento è volto a introdurre la difesa di ufficio non solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge citata, ma anche con riferimento a tutti i procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.

In particolare, si afferma il principio secondo cui le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato e si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate, a pena di nullità, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio.

Ancora, si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile; si tratta infatti di una materia, in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.

 

 

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

 

Le esigenze giuridiche sottese al presente provvedimento possono rintracciarsi nella disciplina dettata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1^ luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi e riprodotta nella parte III del testo unico in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Orbene, la legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge n. 149 del 2001, di riforma della disciplina della adozione non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.

In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989).

In attesa di una più compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei predetti procedimenti è stato emanato il decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ agosto 2003, n. 200, di proroga delle disposizioni urgenti già contenute nel decreto-legge 1^ luglio 2002, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2002, n. 175, e prima ancora nel decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Con il disegno di legge in esame è apparsa, quindi, necessaria una riconsiderazione della materia al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità.

Per quanto attiene poi al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma, ha comportato una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali orientate al dettato dell'articolo 111 della Costituzione. E' quindi parso necessario regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva.

 

 

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

 

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame tendono a colmare una lacuna normativa contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, di riforma della disciplina della adozione che, come accennato, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.

Quanto ai provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, l'obiettivo del disegno di legge in esame tende ad assicurare la difesa tecnica contenuta nella legge di riforma e comporta una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali orientate al dettato dell'articolo 111 della Costituzione.

 

 

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

 

Non sembrano ravvisarsi, allo stato, i presupposti in oggetto tenuto conto che il disegno di legge tende a colmare un vuoto normativo in materia di disciplina della difesa d'ufficio per i procedimenti di adozione e per i procedimenti in materia di potestà genitoriale.

 

 

E) Aree di "criticità".

 

Non si ravvisano, allo stato, aree di criticità.

 

 

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

 

Nel caso di specie, la valutazione dell'"opzione nulla" risulta di per sé negativa in quanto contrasta con la necessità di un intervento per le ragioni sopra meglio illustrate.

 

 

G) Strumento tecnico-normativo più appropriato.

 

Il disegno legge appare lo strumento tecnico-normativo più rispondente alla necessità di provvedere in materia stante l'operatività della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1^ luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi.

 



 


 disegno di legge

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Art. 1.

 

1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Le parti devono essere informate, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

2. Le parti possono sempre chiedere, con ricorso, la nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce al ricorso, contenente le avvertenze di cui al comma 1.

3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 2.

 

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:

 

1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

 

2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

 

3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

 

4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

 

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quale le parti devono comparire.

Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.

Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore".

 

Art. 3.

 

1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

 

"Art. 337. (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori e ai parenti entro il quarto grado, ovvero, in assenza degli stessi, ai parenti entro il sesto grado.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero e ai genitori.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 336, nomina un difensore di ufficio.

Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.

La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilire dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili".

 

Art. 4.

 

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

 

"Art. 337-bis.- (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

 

Art. 337-ter. (Procedimento). - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi. Le ordinanze del giudice sono reclamabili al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.

Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.

Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.

 

Art. 337-quater. (Audizione del minore). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.

Sentite le parti, il giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario, in locali a ciò idonei, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

 

Art. 337-quinquies. (Decisione e reclamo). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, che invita le parti alla discussione.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo termine di dieci giorni per le repliche.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

 

Art. 337-sexies.- (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila il giudice di primo grado che le ha adottate delegato dal presidente".

 

Art. 5.

 

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 23 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il ministro per le pari opportunità Stefania Prestigiacomo.

La seduta comincia alle 14.15.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294 Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, ricorda che il disegno di legge incide principalmente sulla disciplina contenuta nella legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.149, recante la riforma della disciplina della adozione e in particolare, «il diritto del minore ad una famiglia» nonché sulla  disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella Parte III del Testo Unico in materia di spese di giustizia prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

L'intervento è volto a introdurre la difesa di ufficio non solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II della legge citata, ma anche con riferimento a tutti procedimenti previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.

Le esigenze giuridiche sottese al presente provvedimento possono rintracciarsi nella disciplina dettata dalla legge 30 luglio 1990, n.217, così come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal lo luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi e riprodotta nel Titolo III del Testo Unico in materia di spese di giustizia, decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La legge 28 marzo 2001, n. 149 di riforma della disciplina della adozione non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.

In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere (così come già avviene per il settore penale ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 e dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989) e dall'altro, della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione. E ciò sia che, per quanto attiene ai requisiti soggettivi, si vogliano ritenere applicabili le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1973, n. 533, in conformità all'orientamento di una parte della dottrina sia che si ritengano invece applicabili le disposizioni sul gratuito patrocinio nei procedimenti civili, secondo l'orientamento prevalente dei giudici minorili.

Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggior onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

Considerato che in attesa di una più compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei predetti procedimenti è stato emanato un decreto-legge di proroga delle disposizioni urgenti già contenute nel decreto-legge 1 luglio 2002, n.126 convertito, con modificazioni, in legge 2 agosto 2002, n.175 e prima ancora nel decreto-legge 24 aprile 2001, n.150 convertito in legge 23 giugno 2001, n. 240, con lo schema di disegno di legge in esame è apparsa, quindi, necessaria una riconsiderazione della materia al fine di assicurare la effettività della difesa sia nei confronti dei genitori che dei minori per i quali sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, anche attraverso un collegamento tra la difesa di ufficio e l'onere delle spese a carico dello Stato, così come previsto dalla legge n. 60 del 2001 concernente la difesa d'ufficio nei procedimenti penali.

Per quanto attiene poi al procedimento per la adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, la previsione della difesa tecnica contenuta nella legge di riforma, ha comportato una revisione del procedimento che si svolge davanti al tribunale per i minorenni nelle forme dei procedimenti in camera di consiglio e cioè secondo norme procedurali orientate al dettato dell'articolo 111 della Costituzione. È quindi parso necessario  regolare le modalità e i tempi attraverso i quali deve esercitarsi l'attività difensiva.

Gli obiettivi perseguiti dal provvedimento in esame tendono a colmare una lacuna normativa contenuta nella legge 28 marzo 2001, n. 149 di riforma della disciplina della adozione che, come accennato, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.

Passa quindi ad illustrare il contenuto del provvedimento.

L'articolo 1 del disegno di legge contiene la disciplina della difesa d'ufficio nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni.

A tale scopo, dopo la affermazione del principio secondo le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato, si stabilisce che le parti, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, devono essere informate, a pena di nullità, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio (comma 1). L'inosservanza dell'obbligo di informazione determina la nullità degli atti successivi.

La nomina del difensore di ufficio avviene in ogni caso in cui la parte deve costituirsi in giudizio, prescindendo dalla fondatezza o meno delle ragioni di merito, mentre l'insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla nomina, ma determina solamente l'obbligo della parte di provvedere, personalmente, alla retribuzione del difensore nominato di ufficio. Analogo diritto è riconosciuto alla pane che presenta un proprio autonomo ricorso.

In questa ipotesi la parte deve presentare istanza di nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce all'istanza, contenente le avvertenze di cui al comma 1 (comma 2).

La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia (comma 3).

La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse (comma 4).

Questa previsione si giustifica per il fatto che l'accesso al difensore di ufficio non è condizionata dalla fondatezza della pretesa.

L'ultimo comma rinvia alla parte III del decreto del Presidente della Repubblica n.115 del 2002, in quanto compatibile.

La norma è necessaria al fine di risolvere problemi e questioni, quali quelle relative alla liquidazione del compenso, in ordine alle quali non è apparsa opportuna una normativa ad hoc.

Con gli articoli dal 2 al 4 si è provveduto a disciplinare ex novo il procedimento di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile.

Si tratta infatti di una materia in relazione alla quale, per la insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i vari tribunali per i minorenni.

Con il novellato articolo 336 del codice civile si è individuata la forma della domanda per i provvedimenti in tema di potestà dei genitori, stabilendo il suo contenuto.

La stessa disposizione fissa la sequenza procedimentale: decreto di fissazione dell'udienza di comparizione; termine entro il quale il ricorso-decreto deve essere notificato;  termini che devono intercorrere fra la data di notificazione e udienza di comparizione; possibilità per il giudice di adottare provvedimenti temporanei.

Il successivo articolo 337 del codice civile individua la legittimazione attiva e quella passiva, stabilendo che le parti private non possono stare in giudizio senza il ministero o l'assistenza di un difensore.

La stessa norma prevede la nomina di un difensore di ufficio con una disciplina identica a quella stabilita per i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983.

L'articolo 337-bis del codice civile stabilisce le modalità di costituzione delle parti e l'articolo 337- ter del codice civile enuncia le regole del procedimento.

Con l'articolo 337-quater del codice civile è prevista l'audizione del minore secondo le regole fissate in tema di adozione.

Il procedimento si conclude con ordinanza, immediatamente esecutiva, reclamabile alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

L'articolo 337-sexties individua nel giudice di primo grado l'organo deputato alla vigilanza sulle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni del minore.

L'articolo 5 reca la disciplina transitoria per i procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni e per i relativi giudizi di opposizione, nonché ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, pendenti alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.

In particolare, la disciplina transitoria dei predetti procedimenti pendenti fa salve le disposizioni processuali anteriormente vigenti al fine di sciogliere qualsiasi nodo ermeneutico in ordine alla vigenza della presente legge. La scelta di fare salva la disciplina processuale previgente si giustifica in considerazione del vaglio di costituzionalità già operato dalla Consulta in merito al carattere bifasico dell'intera procedura che conduce alla dichiarazione dello stato di adottabilità del minore in stato di abbandono.

Nell'auspicare un'ampia condivisione del provvedimento, osserva infine che esso non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dalla legge n. 134 del 2001, recante l'istituzione del gratuito patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, così come trasposta nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 3 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Jole Santelli e Michele Vietti.

La seduta comincia alle 15.15.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, sottolinea l'esigenza di concludere a breve l'esame preliminare ed avverte che il termine per la presentazione degli emendamenti sarà fissato alle ore 18 di mercoledì 17 dicembre 2003.

Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Giovedì 11 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA indi del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.

La seduta comincia alle 13.30.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 dicembre 2003.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) evidenzia preliminarmente l'importanza che il suo gruppo annette al disegno di legge in esame, che si propone di colmare gravi lacune in materia di diritti dei minori, dettando norme procedimentali destinate a renderli effettivi. Il primo è la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e l'ammissione  al patrocinio a spese dello Stato per i non ambienti. Strettamente legata a questo vi è l'esigenza di definire una nuova disciplina degli articoli 336 e seguenti del codice civile in materia di potestà genitoriale, adeguandoli all'articolo 111 della Costituzione.

Sottolinea altresì che i diritti dei bambini sono diritti individuali tutelati dagli articoli 2 e 3 della Costituzione; l'interesse della famiglia di cui all'articolo 29 della Costituzione è altresì garantito in quanto la famiglia costituisce un fondamentale elemento di sviluppo dei soggetti che la compongono e può prevalere sugli interessi individuali dei singoli componenti solo in quanto non sia in contrasto con essi. Ricorda quindi che l'80 per cento delle violenze e dei maltrattamenti hanno origine endofamiliare: qui trova fondamento la legislazione vigente in materia minorile ogni qual volta assegna al giudice poteri particolari: il potere di impulso d'ufficio, il potere di decidere anche indipendentemente dalle richieste delle parti, il potere di ammettere le prove ma anche di ricercare le fonti di prova.

Un'altra peculiarità del processo minorile è che non è sufficiente una verità processuale, ma è necessario accertare la verità reale; tale accertamento talora può non corrispondere agli interessi delle parti adulte e questa differenza deve riflettersi nel procedimento.

I procedimenti relativi ai minori non rappresentano solo la tutela di situazioni giuridiche private, ma anche la tutela di un interesse pubblico. Tutti i documenti internazionali in materia di minori affermano infatti il principio che il benessere dei bambini è un interesse pubblico.

Quanto ai contenuti del disegno di legge, rileva che la difesa d'ufficio in sede civile rappresenta una novità assoluta: occorre pertanto precisare meglio la figura ed il ruolo del difensore d'ufficio per evitare problemi in sede di applicazione pratica. Fra l'altro tale figura è descritta in maniera non omogenea agli articoli 1 e 3, con conseguenti problemi interpretativi. Si sofferma quindi sull'adozione dei provvedimenti temporanei in caso di urgenza da parte del presidente, osservando che in base all'articolo 336 il presidente può provvedere solo dopo la proposizione del ricorso: sarebbe così eliminata la possibilità di un provvedimento d'ufficio nei casi di assoluta urgenza per il minore. L'articolo 337, comma 2, prevede che la legittimazione passiva spetta al pubblico ministero ed ai genitori; tuttavia esistono altri soggetti, come gli affidatari, ai quali dovrebbe essere riconosciuta. Occorre infine precisare meglio la disciplina della notifica, che si presume sia a cura della parte, mentre sarebbe preferibile che avvenisse d'ufficio.

Entrando nel merito dell'articolato, rileva che il disegno di legge presenta un mancato accordo - che già caratterizza la legislazione vigente - fra l'articolo 336 del codice civile, che disciplina anche le ipotesi degli articoli 330 e seguenti, e gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, che contengono disposizioni di carattere generale che cedono di fronte alle norme specifiche che prevedono una disciplina parzialmente diversa.

Il disegno di legge è carente anche sotto il profilo delle indicazioni circa la competenza territoriale, che resta affidata all'interpretazione, mentre sarebbe preferibile determinarla in base al luogo di residenza del minore, il quale potrebbe essere ascoltato nel corso del procedimento. Manca altresì qualunque accenno alle modalità di esecuzione dei provvedimenti che riguardano il minore, che pertanto restano affidati all'interpretazione ed alla buona volontà del giudice. Non è prevista nemmeno una disciplina della revoca e della modifica dei provvedimenti.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare e, così come precedentemente annunciato, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 18 di mercoledì 17 dicembre 2003. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 12 maggio 2004 - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 14.50.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni C. 4294 Governo

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato l'11 dicembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti (vedi allegato 2) al disegno di legge in esame; invita pertanto il relatore, onorevole Lussana, ed il rappresentante del Governo ad esprimere il parere di competenza.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 1.1 a condizione l'espressione con la quale si prevede il ministero di un avvocato a sostegno dell'interesse del minore sia riferita anche all'assistenza. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Fanfani 1.2, Magnolfi 1.3, Lucidi 1.4 e Finocchiaro 1.5. Invita al ritiro dell'emendamento Fanfani 1.6, esprime parere contrario sugli emendamenti Magnolfi 1.7, Lucidi 1.8, Fanfani 2.2, Magnolfi 2.3, Lucidi 2.4, Finocchiaro 2.5, Fanfani 2.6 e Magnolfi 2.7 e sull'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01. Esprime parere favorevole sugli emendamenti Finocchiaro 3.1 e Fanfani 3.2, a condizione che sia meglio specificato il titolo valido in base al quale si prevede l'assistenza del minore. Esprime altresì parere favorevole sugli emendamenti Magnolfi 3.3 e Lucidi 3.4 e parere contrario sugli emendamenti Finocchiaro 3.5 e Fanfani 3.6 (in quanto determinanti una modifica che appare superflua), Magnolfi 3.7 e Lucidi 4.1. Esprime parere favorevole sull'emendamento Finocchiaro 4.2, parere contrario sull'emendamento Fanfani 4.3, parere favorevole  sugli emendamenti Magnolfi 4.4, Lucidi 4.5, Finocchiaro 4.6 e Fanfani 4.7, parere contrario sugli emendamenti Magnolfi 4.8 e Lucidi 4.9, parere favorevole sugli emendamenti Finocchiaro 4.10 e Fanfani 4.11, parere contrario sugli emendamenti Magnolfi 5.1 e Lucidi 5.2 e parere favorevole infine sull'articolo aggiuntivo Finocchiaro 5.01.

Il sottosegretario Giuseppe VALENTINO esprime parere conforme ai pareri espressi dal relatore.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 15.05.



 

ALLEGATO 2

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (C. 4294 Governo)

 

EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI

 

 


Al comma 1, sostituire le parole da: le parti private fino a delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero di un avvocato. Nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 10 delle legge 4 maggio 1983 n. 184, e successive modificazioni, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni.

1. 1. Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, sostituire le parole: le parti private con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste.

1. 2. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, sopprimere le parole: o con l'assistenza.

1. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Al comma 1, sostituire le parole da: Le parti devono fino a delle condizioni con le seguenti:

Nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 10 delle legge 4 maggio 1983, come modificato dalla legge 28 marzo 2001 n. 149, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni.

1. 4. Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

Al comma 1, sostituire le parole: e devono essere avvertite con le seguenti: con l'avvertenza.

1. 5. Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, dopo le parole: ove non ricorrano le condizioni aggiungere la parola: economiche.

1. 6. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Alla fine del comma 1, dopo le parole: nominato d'ufficio, aggiungere le seguenti: Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

1. 7. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Dopo la proposizione del ricorso le parti possono chiedere, in qualsiasi momento, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato al giudice davanti al quale pende il procedimento. In mancanza il giudice, cui il procedimento è assegnato secondo le tabelle dell'ufficio, con decreto nomina un difensore d'ufficio; il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze di cui al comma 1.

1. 8. Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

ART. 2.

Al comma 1, capoverso articolo 336, primo comma dopo le parole: al presidente del tribunale aggiungere le seguenti: o a un giudice da lui designato in base alle tabelle d'ufficio.

2. 2. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso articolo 336, dopo il primo comma aggiungere il seguente: L'incompletezza delle predette indicazioni non determina nullità.

2. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Al comma 1, capoverso articolo 336, secondo comma dopo le parole: Il presidente, aggiungere le seguenti: o il giudice designato.

2. 4. Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso articolo 336, secondo comma sostituire le parole: l'udienza di comparizione fino alle parole: devono comparire con le seguenti: l'udienza di prima comparizione, indica il giudice innanzi al quale le parti devono comparire e nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

2. 5. Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 336, quarto comma, dopo la parola: notificato aggiungere le seguenti:

d'ufficio.

2. 6. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso articolo 336, sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: e provvedimenti urgenti.

2. 7. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Dopo l'articolo 2, introdurre il seguente:

Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

Art. 336-bis. - (Provvedimenti d'urgenza anteriori all'apertura del procedimento).

In caso di assoluta urgenza il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d'ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore; il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze di cui al primo comma dell'articolo 1 delle presente legge ed è notificato d'ufficio a tutti gli interessati.

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa l'udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d'ufficio.

Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

Art. 336-ter - (Competenza territoriale).

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova.

2. 01. Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 337, primo comma: sostituire le parole da: ovvero fino a grado con le seguenti: e alle persone che, in base a titolo valido, assistono il minore.

3. 1. Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 337, secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: ed alle persone che, in base a titolo valido assistono il minore.

3. 2. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso articolo 337, terzo comma, sopprimere le parole: o con l'assistenza.

3. 3. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Al comma 1, capoverso articolo 337, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

3. 4.Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso articolo 337, quarto comma, sostituire le parole: il presidente con le seguenti: il giudice.

3. 5.Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 337, quinto comma, sostituire le parole: il presidente con le seguenti: il giudice.

3. 6.Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso articolo 337, sostituire il comma 6, con il seguente:

Il decreto di nomina del difensore di ufficio deve contenere le informazioni e le avvertenze di cui al primo comma dell'articolo 1 della presente legge.

3. 7.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 337-ter, primo comma, sostituire il primo e il secondo periodo con il seguente: All'udienza di prima comparizione il giudice, verificata la avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio, pronuncia con decreto i provvedimenti necessari nell'interesse del minore e da, con ordinanza, le disposizioni per l'ulteriore corso del giudizio.

4. 1.Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso articolo 337-ter, primo comma, sostituire il terzo periodo con i seguenti: Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Questi provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza passata in giudicato. Avverso i decreti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice singolo può proporsi, entro quindici giorni dalla conoscenza, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con decreto, entro sessanta giorni sentite le parti; il decreto deve essere depositato in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificato d'ufficio alle parti private e comunicato al pubblico ministero nel testo integrale.

4. 2.Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 337-ter, secondo comma, sostituire il primo periodo con i seguenti: Il giudice ha il potere di impulso d'ufficio, può decidere indipendentemente dalle richieste delle parti e ricerca le prove. Le parti devono essere avvertite, sotto pena di nullità, della data di assunzione delle prove, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escludere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa nuocere alla genuinità della prova.

4. 3.Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso articolo 337-ter, sostituire il comma 4, con il seguente:

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione e di estrarne copia. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

4. 4.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Al comma 1, capoverso articolo 337-quater, secondo comma, sostituire le parole da: Sentite le parti fino a: la medesima con le seguenti: Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che l'audizione,.

4. 5.Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso articolo 337-quinquies, sostituire il primo comma, con il seguente:

Terminata la fase istruttoria e di trattazione il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell'udienza collegiale e ne da avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prime dell'udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, sostituire la rubrica con la seguente: Decisione e ricorso.

4. 6.Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso articolo 337-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: l'ordinanza con le parole: la sentenza.

4. 7.Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso articolo 337-quinquies, terzo comma, sostituire le parole: quindici giorni con le parole: trenta giorni.

4. 8.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Al comma 1, capoverso articolo 337-quinquies, sostituire il quarto comma, con i seguenti:

Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.

La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

4. 9.Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

Al comma 1, capoverso articolo 337-sexies, primo comma, sostituire le parole da: vigilia fino a: presidente con le seguenti: Vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso.

4. 10.Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, dopo il capoverso articolo 337-sexies, aggiungere i seguenti:

Art. 337-septies.

(Esecuzione).

L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L'esecuzione delle sentenze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione rimettendo in tal caso gli atti al collegio.

Art. 337-octies.

(Poteri dei difensori).

In tutti i procedimenti previsti dalla presente legge, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono espressamente riservati alle parti stesse.

4. 11.Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro.

ART. 5.

Al comma 1, sostituire la parola: vigenti con la parola: efficaci.

5. 1.Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani.

Al comma 1, aggiungere dopo la parola: vigenti la parola: efficaci.

5. 2.Lucidi, Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi.

Aggiungere dopo l'articolo 5, il seguente:

Art. 5-bis.

Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.

5. 01.Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Martedì 25 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.15.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 12 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore e il rappresentante del Governo hanno espresso il parere sulle proposte emendative. Ricorda inoltre l'urgenza di approvare quanto prima il provvedimento in esame, in modo da disciplinare la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato con riferimento ai procedimenti in materia di adottabilità e ai procedimenti sulla potestà dei genitori, poiché il 30 giugno prossimo scadrà il termine relativo all'ultrattività delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo II della legge n. 184 del 1983 e del previgente articolo 336 del codice civile.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, relativamente all'emendamento Finocchiaro 1.1, ricorda di aver espresso parere favorevole a condizione che sia riformulato nel senso di far riferimento anche all'assistenza dell'avvocato oltre che al suo ministero.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U), condividendo la proposta di riformulazione del relatore, ricorda che l'articolo 82 del codice di procedura civile fa riferimento non solo all'istituto del ministero ma anche a quello dell'assistenza dell'avvocato.

Carolina LUSSANA (LNP), relatore, ribadisce l'opportunità di fare riferimento anche all'assistenza, rilevando che il ministero del difensore implica la necessità del rilascio di una formale procura della parte privata.

Vittorio MESSA (AN) si associa alle considerazioni del relatore. Osserva, infatti, che il ministero implica una rappresentanza processuale da parte dell'avvocato.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) riformula l'emendamento Finocchiaro 1.1 secondo le indicazioni del relatore (vedi allegato).

La Commissione approva l'emendamento Finocchiaro 1.1 (seconda formulazione).

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Finocchiaro 1.1, non porrà in votazione gli emendamenti Fanfani 1.2, Magnolfi 1.3 e Lucidi 1.4.

La Commissione approva l'emendamento Finocchiaro 1.5.

< P>Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritira il suo emendamento 1.6.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), soffermandosi sul suo emendamento 1.7, osserva che appare necessario prevedere la nomina di un curatore speciale che tuteli gli interessi del minore nei procedimenti relativi all'adozione, in considerazione del fatto che proprio in tali procedimenti gli interessi del minori potrebbero essere configgenti con gli interessi e la volontà dei genitori.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, ritiene superfluo l'emendamento Magnolfi 1.7 poiché già la normativa vigente permette al giudice, qualora ne ravvisi l'opportunità, la nomina di un curatore speciale.

La Commissione respinge l'emendamento Magnolfi 1.7.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U), invita all'approvazione dell'emendamento Lucidi 1.8, volto a riformulare il comma 2 dell'articolo 1 in modo da renderlo coerente con le disposizioni dei commi 2 e 3 dell'articolo 3.

Gaetano PECORELLA, presidente, precisa che in realtà l'articolo 1, riguardando il procedimento relativo alle adozioni, interessa una materia diversa rispetto agli articoli 2 e successivi, volti a modificare le norme del codice civile relative ai procedimenti sulla potestà dei genitori. Inoltre l'emendamento Lucidi 1.8 fa riferimento all'istituto del patrocinio a spese dello Stato, mentre il comma 2 dell'articolo 1 riguarda la nomina di un difensore di ufficio da parte del giudice competente su richiesta delle parti.

Vittorio MESSA (AN) ritiene che l'emendamento Lucidi 1.8 potrebbe avere un fondamento se riformulato nel senso di renderlo aggiuntivo rispetto al comma 2 dell'articolo 1.

Gaetano PECORELLA, presidente, concorda con quanto osservato dall'onorevole Messa.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, evidenzia il fatto che l'articolo 1, comma 5, già richiama la normativa relativa al patrocinio a spese dello Stato.

Ciro FALANGA (FI) ritiene che l'articolo 1 sia volto ad introdurre disposizioni ulteriori, con riferimento al procedimento di adozione, rispetto a quanto previsto dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 relativamente al gratuito patrocinio a spese dello Stato. In sostanza l'articolo 1, commi 1 e 2, attribuisce al giudice il potere di nominare un difensore di ufficio, nel caso in cui le parti private non indichino un difensore di fiducia; inoltre il compenso del difensore di ufficio rimane a carico dello Stato se le parti private possiedono i requisiti per avvalersi del gratuito patrocinio.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita a considerare l'opportunità di sopprimere il comma 2 come conseguenza delle modifiche introdotte al comma 1 dall'approvazione dell'emendamento Finocchiaro 1.1 (seconda formulazione).

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, si riserva di approfondire quanto proposto dal presidente relativamente alla soppressione del comma 2 dell'articolo 1.

Vittorio MESSA (AN) osserva che in realtà il comma 2 riguarda una fattispecie ulteriore rispetto a quella interessata dal comma 1; in particolare si disciplina il caso in cui le parti intervengano successivamente all'instaurazione del procedimento e quindi non hanno ricevuto l'invito a costituirsi con le correlate informazioni relative al diritto alla nomina di un difensore e alle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Ciro FALANGA (FI) evidenzia le contraddizioni esistenti nel disegno di legge in  esame nella parte in cui da una parte impone alle parti di stare in giudizio con la necessaria assistenza o ministero di un avvocato e dall'altra consente che la presentazione del ricorso possa essere effettuata anche verbalmente. Sottolinea infatti che una domanda giudiziale può essere presentata esclusivamente con il ministero dell'avvocato. Ricorda inoltre che il processo civile è caratterizzato dall'impulso di parte e pertanto ritiene che la normativa riguardante l'avviso prevista nell'articolo 1 non è applicabile al ricorrente ma solo al convenuto.

Gaetano PECORELLA, presidente, rileva l'opportunità di prendere come punto di riferimento l'articolo 10 della legge n. 183 del 1984, che introduce, nei procedimenti sullo stato di adattabilità dei minori, l'obbligo per il giudice di nominare un difensore di ufficio in caso di mancata indicazione delle parti di un proprio difensore di fiducia; conseguentemente evidenzia che il provvedimento in esame è volto a completare tale disciplina con le necessarie disposizioni procedurali di dettaglio.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) evidenzia la problematicità della previsione dell'obbligatoria assistenza legale del minore nei procedimenti relativi all'adozione, in presenza di un soggetto incapace di esprimere compiutamente la propria volontà e di individuare gli interessi da tutelare. Ribadisce pertanto la necessità della nomina di un curatore speciale.

Vittorio MESSA (AN) sottolinea che il disegno di legge in esame è volto unicamente ad estendere la disciplina del gratuito patrocinio anche ai procedimenti relativi all'adozione del minore, con la previsione tra l'altro di un elenco degli avvocati che possono essere nominati difensori d'ufficio, senza alcuna intenzione di modificare la disciplina sostanziale sulle adozioni.

Gaetano PECORELLA, presidente, propone di accantonare l'emendamento Lucidi 1.8, proseguendo con gli emendamenti relativi all'articolo 2.

La Commissione delibera di accantonare l'emendamento Lucidi 1.8 e, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Fanfani 2.2 e Magnolfi 2.3.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che a seguito della reiezione dell'emendamento Fanfani 2.2 non porrà in votazione l'emendamento Lucidi 2.4.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) evidenzia che il codice civile, agli articoli 320 e 321, prevede la possibilità di nominare un curatore speciale solamente nel caso di un conflitto di interessi di carattere patrimoniale tra il minore e i rispettivi genitori. Rimane pertanto un vuoto legislativo nel caso dei procedimenti relativi all'adozione, che occorre colmare con la previsione espressa anche in questi casi della nomina di un curatore speciale, per evitare che il minore non veda tutelati effettivamente i propri interessi.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, rileva che nell'attuale ordinamento è già prevista una tutela adeguata per la difesa degli interessi del minore.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U) critica la tecnica legislativa adottata dal Governo nella predisposizione del disegno di legge in esame, non esente da incongruenze. Ritiene pertanto opportuno proseguire l'esame con la presenza di un rappresentante del Governo, al fine di chiarire le questioni problematiche emerse.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, nel condividere l'opportunità della introduzione della figura di un garante a tutela degli interessi del minore, evidenzia che gli emendamenti presentati sul punto non identificano in maniera puntuale le caratteristiche, i poteri e le prerogative di tale figura. Pertanto osserva che una disciplina organica in materia andrebbe approntata in altra sede, con un provvedimento ad hoc.

< P>Gaetano PECORELLA, presidente, dopo aver invitato i componenti della Commissione a ricondurre il dibattito all'oggetto dell'articolo 2 del disegno di legge, volto ad introdurre modifiche all'articolo 336 del codice civile con riferimento alla forma della domanda, all'udienza di comparizione e ai provvedimenti urgenti relativi alla potestà dei genitori, in considerazione dell'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.



 

ALLEGATO

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
(C. 4294 Governo).

EMENDAMENTO RIFORMULATO

 

 

 


Al comma 1, sostituire le parole da: le parti private fino a: delle condizioni, con le seguenti: nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al secondo comma dell'articolo 10 delle legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni.

1. 1.Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi (seconda formulazione).


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.30.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 25 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella precedente seduta è stato accantonato l'emendamento Lucidi 1.8, volto a riformulare il comma 2 dell'articolo 1. Inoltre la Commissione dovrà riprendere l'esame degli emendamenti, con riferimento all'articolo 2, dall'emendamento Finocchiaro 2.5.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, relativamente all'emendamento Lucidi 1.8 e quindi all'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 1, osserva che, dopo approfondita verifica, ritiene di non ravvisare alcuna incongruenza tra i commi 1 e 2 dell'articolo 1. Difatti il comma 2 prevede che le parti possano chiedere la nomina di un difensore di ufficio nel caso in cui non siano state ancora invitate a costituirsi.

Marcella LUCIDI (DS-U) invita a considerare il fatto che il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è disciplinato dal comma 2, che si riferisce esclusivamente all'istituto del difensore d'ufficio. Pertanto sarebbe opportuno riformulare il comma 2 secondo il suo emendamento 1.8, in modo da prevedere che dopo la proposizione del ricorso le parti possono chiedere, in qualsiasi momento, la missione al patrocinio a spese dello Stato.

Nino MORMINO (FI) ritiene che il comma 2 appare superfluo o addirittura fuorviante, poiché ritiene illogico prevedere che le parti richiedano al giudice la nomina di un difensore d'ufficio. Pertanto ritiene che il comma 2 andrebbe soppresso e nel contempo sarebbe opportuno rendere più esplicito al comma 1 che le parti debbano essere informate che non possono stare in giudizio se non con l'assistenza di un avvocato e che, se non vi provvedano personalmente, sarà nominato un difensore d'ufficio il cui compenso sarà a loro carico a meno che non godano delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Il sottosegretario Jole SANTELLI replica evidenziando che in realtà il comma 2 prevede la possibilità che le parti, con apposito ricorso, possano chiedere la nomina di un difensore d'ufficio in una fase  precedente alla costituzione in giudizio. Invece il comma 1 riguarda una fase successiva alla costituzione in giudizio delle parti con la previsione che, nel caso in cui le parti non abbiano indicato un proprio difensore di fiducia, il giudice ne nomina uno d'ufficio.

Marcella LUCIDI (DS-U) ribadisce l'incongruenza e l'illogicità del comma 2, che non disciplina in maniera adeguata il diritto al gratuito patrocinio.

Vittorio MESSA (AN), associandosi alle considerazioni del rappresentante del Governo, osserva che la disposizione del comma 2 riguarda una fase anteriore ala costituzione delle parti in giudizio. In sostanza s'intende attribuire ad una parte che sia legittimata ad intervenire in quanto interessata, ma che non sia stata invitata a costituirsi, la possibilità di chiedere la nomina di un difensore di ufficio in maniera alternativa all'indicazione di un difensore di fiducia, per esempio perché la parte non conosce personalmente un legale competente nella materia del diritto di famiglia ed in particolare delle adozioni. Pertanto nulla esclude che la parte possa indicare, anche successivamente, come previsto dal comma 3, un proprio difensore di fiducia.

Nino MORMINO (FI) ribadisce l'opportunità di evidenziare, al comma 1, che le parti debbano essere informate dell'obbligo di essere assistite in giudizio da un avvocato e che, nel caso in cui non ne indichino uno di fiducia, il giudice provvederà a nominare un difensore d'ufficio il cui compenso rimarrà a carico della stessa parte.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lucidi 1.8, Finocchiaro 2.5, Fanfani 2.6 e Magnolfi 2.7.

Ciro FALANGA (FI) in relazione all'articolo 2 del disegno di legge in esame, rileva che la disposizione di cui al primo comma che ammette la presentazione di un ricorso anche verbale da parte degli istanti dinnanzi al presidente del tribunale - e, quindi, anche senza l'assistenza delL'avvocato - potrebbe risultare contraddittoria con la previsione dell'obbligatoria assistenza legale per le parti in ogni fase e grado del procedimento, in quanto, da un lato, si ammette che l'interessato possa presentare il ricorso, assumendo la qualifica di parte processuale, personalmente e dall'altro si afferma che per assumere tale qualifica occorre l'assistenza dell'avvocato.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01 volto a consentire che il giudice competente possa adottare d'ufficio e con decreto provvedimenti temporanei nell'interesse del minore anche anteriormente all'apertura del procedimento. Rileva infatti che in base all'esperienza comune può emergere la necessità di dover intervenire ad horas per tutelare in maniera tempestiva gli interessi dei minori. Rileva inoltre che l'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01 detta in maniera esplicita, a differenza di quanto previsto nel testo elaborato dal Governo, i criteri per la definizione della competenza territoriale per i procedimenti in esame.

Carolina LUSSANA (LNFP) , relatore, in relazione all'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01 ritiene superflua la previsione riguardante la ammissibilità di provvedimenti di urgenza in una fase anteriore all'apertura del procedimento, in quanto già previsti al quinto comma dell'articolo 336 del codice civile come modificato dal disegno di legge governativo. Si esprime, invece, in senso favorevole riguardo alla esplicita indicazione dei criteri per la determinazione della competenza territoriale del giudice.

Il sottosegretario Jole SANTELLI sottolinea che nel provvedimento governativo è già prevista la possibilità per il presidente del tribunale di adottare provvedimenti di urgenza nell'interesse del minore in una fase anteriore all'instaurazione del procedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01.

< P>Il sottosegretario Jole SANTELLI propone una riformulazione degli emendamenti Finocchiaro 3.1 e Fanfani 3.2, in base alla quale indicare tra i soggetti legittimati attivamente o passivamente le persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) accetta la riformulazione degli emendamenti Finocchiaro 3.1 e Fanfani 3.2 proposta dal Governo (vedi allegato 1).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Finocchiaro 3.1 (seconda formulazione) e Fanfani 3.2 (seconda formulazione).

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, modifica da favorevole in contrario il parere precedentemente espresso sull'emendamento Magnolfi 3.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Magnolfi 3.3, approva l'emendamento Lucidi 3.4 e respinge gli emendamenti Finocchiaro 3.5, Fanfani 3.6 e Magnolfi 3.7.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione approva l'emendamento Finocchiaro 4.2.

Marcella LUCIDI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Fanfani 4.3 volto a prevedere l'obbligo per il giudice di avvertire le parti della data di assunzione delle prove, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la loro presenza possa nuocere alla genuinità della prova.

La Commissione respinge l'emendamento Fanfani 4.3.

Il sottosegretario Jole SANTELLI propone di riformulare l'emendamento Magnolfi 4.4 trasformandolo in aggiuntivo di comma ed introducendo il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione delle repliche delle parti in relazione all'acquisizione degli atti o documenti del fascicolo processuale.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) riformula il suo emendamento 4.4 nel senso indicato dal Governo (vedi allegato 1).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Magnolfi 4.4 (seconda formulazione), Lucidi 4.5 e Finocchiaro 4.6.

Il sottosegretario Jole SANTELLI in relazione all'emendamento Fanfani 4.7 ritiene sarebbe più opportuno lasciare immutata la previsione dell'ordinanza, quale atto conclusivo del procedimento, come previsto dal disegno di legge governativo.

Francesco BONITO (DS-U) osserva che sarebbe più opportuno indicare nella ordinanza l'atto conclusivo del procedimento, anziché nella sentenza. Rileva, infatti, che la previsione della sentenza potrebbe comportare un eccessivo appesantimento del procedimento in esame.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, ritiene che sarebbe più opportuno prevedere la definizione del procedimento con sentenza.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritira l'emendamento Fanfani 4.7.

La Commissione respinge l'emendamento Magnolfi 4.8.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che a seguito del ritiro dell'emendamento Fanfani 4.7 non porrà in votazione l'emendamento Lucidi 4.9 in quanto al primo strettamente consequenziale.

La Commissione approva l'emendamento Finocchiaro 4.10.

Gaetano PECORELLA, presidente, pone in rilievo l'esigenza di riformulare l'emendamento Fanfani 4.11, in modo da eliminare  il riferimento alle sentenze sostituendolo con le ordinanze.

Marcella LUCIDI (DS-U), sulla base delle indicazioni del presidente, riformula l'emendamento Fanfani 4.11 (vedi allegato 1).

La Commissione approva l'emendamento Fanfani 4.11 (seconda formulazione).

Il sottosegretario Jole SANTELLI propone di riformulare l'emendamento Magnolfi 5.1 nel senso di prevedere che ai procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame continuino ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U)) riformula il suo emendamento 5.1 nel senso indicato dal Governo (vedi allegato 1).

La Commissione approva l'emendamento Magnolfi 5.1 (seconda formulazione).

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che non porrà in votazione l'emendamento Lucidi 5.2 in seguito all'approvazione dell'emendamento Magnolfi 5.1 (seconda formulazione).

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Finocchiaro 5.01.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il testo del disegno di legge così come modificato dagli emendamenti, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)



ALLEGATO 1

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (C. 4294 Governo).

 

RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI

 

 


ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 337, primo comma, sostituire le parole da: ovvero fino a grado con le seguenti: e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

3. 1. Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi (seconda formulazione).

Al comma 1, capoverso articolo 337, secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

3. 2. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro (seconda formulazione).

ART. 4.

Al comma 1, capoverso articolo 337-ter, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

4. 4. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani (seconda formulazione).

Al comma 1, dopo il capoverso articolo 337-sexies, aggiungere i seguenti:

Art. 337-septies.

(Esecuzione).

L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione rimettendo in tal caso gli atti al collegio.

Art. 337-octies.

(Poteri dei difensori).

In tutti i procedimenti previsti dalla presente legge, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono espressamente riservati alle parti stesse.

4. 11. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro (seconda formulazione).

ART. 5.

Ai comma 1 e 2, sostituire le parole: anteriormente vigenti con le parole: vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

5. 1. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani (seconda formulazione).


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 giugno 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA indi del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 13.15.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294 Governo.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 maggio 2004.

Nino MORMINO, presidente, dà conto del parere pervenuto da parte della I Commissione, ricordando che il provvedimento in esame è calendarizzato per l'inizio dell'esame in Assemblea per lunedì 21 giugno.

Carolina LUSSANA (LNFP), relatore, propone di apportare alcune correzioni al testo del provvedimento, volte ad eliminare disomogeneità formali presenti nel testo. Inoltre ritiene opportuno, con un articolo aggiuntivo, prevedere l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. A tal fine presenta degli emendamenti (vedi allegato 5).

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 4.100, 4.101, 4.102, 4.103 e 4.104 e l'articolo aggiuntivo 5.02 del relatore.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore, onorevole Lussana, di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge C. 4294 così come risultante dall'esame degli emendamenti. Delibera altresì di chiedere di essere autorizzata a riferire oralmente.

Nino MORMINO, presidente si riserva di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base della designazione dei gruppi.

La seduta termina alle 15.15.



 

ALLEGATO 5

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (C. 4294 Governo)

EMENDAMENTI

 

 


ART. 4.

Al capoverso «337-ter», comma 1, al terzo periodo, dopo le parole: può adottare inserire le seguenti: con ordinanza,.

4. 100.Il relatore.

Al capoverso «337-ter», comma 1, al quarto periodo, aggiungere infine le seguenti parole: di cui all'articolo 337-quinquies, comma 3.

4. 101.Il relatore.

Al capoverso «337-ter», comma 1, sostituire il quinto periodo con il seguente: Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni sentite le parti; l'ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d'ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.

4. 102.Il relatore.

Al capoverso «337-quinquies», comma 3, al secondo periodo, dopo le parole: L'ordinanza inserire le seguenti: che definisce la causa.

4. 103.Il relatore.

Al capoverso «337-octies» sostituire le parole: dalla presente legge con le seguenti: dagli articoli 330 e seguenti; conseguentemente sopprimere le seguenti parole: dalla legge.

4. 104.Il relatore.

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

«Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

5. 02.Il relatore.


 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 15 giugno 2004. - Presidenza del Presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 15.20.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

Nuovo testo C. 4294 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra brevemente il contenuto del provvedimento all'esame della Commissione, che interviene in materia di diritto processuale civile, dettando norme tecniche e procedurali relative ad alcuni procedimenti in materia di diritto di famiglia, in particolare introducendo la disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modificando gli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni. Rileva quindi che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).



ALLEGATO 2

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
(Nuovo testo C. 4294 Governo).

PARERE APPROVATO

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4294 Governo, riguardante la disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni;

rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

 

 

PARERE FAVOREVOLE


 

 


XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.10.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

Nuovo testo C. 4294 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesca MARTINI (LNFP), relatore, rileva che il disegno di legge in titolo incide principalmente sulle disposizioni contenute nella legge 4 maggio 1983, n. 184, così come modificata dalla legge 28 marzo 2001, n. 149, recante la riforma della disciplina della adozione e in particolare, il diritto del minore ad una famiglia, nonché sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato contenuta nella Parte III del Testo unico in materia di spese di giustizia prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Il provvedimento è volto a introdurre  la difesa di ufficio non solo nei procedimenti per la dichiarazione di adottabilità di cui al titolo II, capo II, della legge citata, ma anche in tutti quelli previsti dalla stessa legge, ponendosi per tutti l'esigenza di assicurare la difesa delle parti private.

Le esigenze giuridiche sottese al provvedimento in esame possono rintracciarsi nella disciplina dettata dalla legge 30 luglio 1990, n. 217, così come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134 recante la riforma istitutiva del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti, operativa a decorrere dal 1o luglio 2002 sia per i giudizi civili che amministrativi e riprodotta nel Titolo III del Testo unico in materia di spese di giustizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

La legge 28 marzo 2001, n. 149 di riforma della disciplina della adozione, non contiene alcuna previsione in ordine alle modalità per la nomina del difensore di ufficio in favore dei genitori e del minore, nei confronti del quale sia stato aperto un procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità, né in ordine all'onere delle relative spese processuali eventualmente a carico dello Stato.

In tale situazione, il principio di effettività della difesa, cui la riforma in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità ha inteso ispirarsi, incontra forti limiti, ove si tenga conto, da un lato, della necessità di affidare l'incarico a professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere e, dall'altro, della sostanziale inadeguatezza dell'attuale legge sul gratuito patrocinio nei giudizi civili, avuto riguardo alle condizioni di povertà necessarie per l'ammissione.

Di conseguenza uno strumento di maggiore tutela, come la difesa di ufficio, viene a tradursi in un maggiore onere a carico di soggetti i quali, pur appartenendo di norma alle fasce economicamente più deboli, non potranno accedere al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.

In attesa di una più compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei predetti procedimenti, il testo in esame, per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione affari sociali, si propone di colmare gravi lacune in materia di diritti dei minori, rendendo effettiva la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti e, al contempo, definendo una nuova disciplina degli articoli 336 e seguenti del codice civile in materia di potestà genitoriale, in modo da adeguarsi all'articolo 111 della Costituzione.

In ragione della particolare rilevanza della persona del minore, il provvedimento stabilisce, all'articolo 1, che nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.

Qui il principio di effettività della difesa risponde all'esigenza di assicurare l'ausilio di professionisti in possesso di competenze qualificate in considerazione della delicatezza della funzione da assolvere in procedimenti sullo stato di adottabilità che coinvolgono minori.

Con lo stesso atto con il quale le parti private sono invitate a costituirsi e a nominare un difensore di ufficio, sono avvisate che, in mancanza di quello di fiducia, sarà nominato un difensore d'ufficio e vengono informate in maniera succinta in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato di cui agli articoli 74, 76 e 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002. Ove non ricorrano le condizioni per essere ammessi al gratuito patrocinio, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato d'ufficio. Ma la nomina del difensore di ufficio avviene in ogni caso in cui la parte deve costituirsi in giudizio, prescindendo dalla fondatezza o meno delle ragioni in merito, mentre l'insussistenza delle condizioni reddituali per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non incide sulla nomina, ma determina solamente l'obbligo della parte di provvedere, personalmente, alla retribuzione  del difensore nominato d'ufficio. La scelta del difensore d'ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

Come si evince dall'articolato, in tal modo viene reso operativo l'obbligo di nominare un difensore di fiducia, oltre che l'obbligo di informativa circa il diritto alla nomina di un difensore d'ufficio e circa le condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Così come è importante aver previsto un elenco specifico dei difensori di ufficio, predisposto dal locale consiglio dell'Ordine al fine di attuare una compiuta disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e per quelli attinenti i provvedimenti da assumere ai sensi degli articoli 336 e seguenti del codice civile. L'articolato sancisce anche l'importante principio che garantisce l'accesso alla difesa gratuita a prescindere dalla fondatezza della domanda.

Circa la forma per introdurre i procedimenti per l'adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori, l'articolo 2 stabilisce che sono introdotti con ricorso anche in forma verbale al presidente del tribunale, fatto che rappresenta una novità per accelerare al massimo i tempi della procedura. A questo si ricollegano anche i termini endoprocessuali, decorrenti dal deposito del ricorso o dalla redazione del procedimento verbale, così come la previsione che in caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, nell'interesse del minore.

In tema di legittimazione attiva e passiva, l'articolo 3 prende in considerazione anche altri soggetti oltre al pubblico ministero ed ai genitori: infatti vengono giustamente considerate anche le persone che hanno rapporti significativi con il minore, proprio perché esistono anche altri soggetti (pensiamo agli affidatari) ai quali riconoscere la legittimazione attiva e passiva.

Evidenzia quindi, sempre per le implicazioni sociali, è la previsione contenuta nell'articolo 4, che attribuisce la facoltà del giudice di adottare con ordinanza provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Appare infatti importante aver sancito le modalità di esecuzione dei provvedimenti che riguardano il minore, così come l'aver previsto che tali provvedimenti provvisori siano sempre modificabili e revocabili in seguito alla presentazione di apposita istanza. Rilevante è inoltre la previsione che attribuisce al giudice la possibilità di ricercare le prove anche d'ufficio, informando sempre le parti, come nel caso di relazione dei servizi sociali. Da notare anche la previsione diretta a salvaguardare il minore, là dove è possibile disporre il vincolo del segreto sulla indicazione del luogo in cui il minore si trova.

Circa le modalità di audizione del minore, vengono riprodotte quelle in tema di adozione, che tengono conto della particolare figura che viene sentita dal giudice. Deve quindi essere tenuta in conto la capacità di discernimento del minore, considerandone l'opinione in ragione dell'età e del grado di maturità. È anche previsto che il minore possa essere sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, eventualmente anche fuori dell'ufficio giudiziario. Ciò sempre per salvaguardare la sua particolare condizione.

In conclusione, in ragione dell'illustrazione svolta, propone di esprimere sul provvedimento parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.25.


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 6 luglio 2004. - Presidenza del Presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 13.50.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294/A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Pierantonio ZANETTIN (FI), presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 22 giugno 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Gianluigi Magri.

La seduta comincia alle 12.05.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, privo di relazione tecnica, reca la disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi minorili e la modifica di norme del codice civile contenute nel libro I, titolo IX, relativo alla potestà dei genitori. Le norme dispongono che nei procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983 (articolo 1) ed in quelli di cui al libro I, titolo IX del codice civile (articolo 2) le parti non possono stare in giudizio se non con l'assistenza di un avvocato. L'articolo 1, comma 1, dispone che per i procedimenti in materia di adozione previsti dal medesimo articolo le parti possono chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. La Commissione di merito ha previsto analoga facoltà con riguardo ai procedimenti sulla potestà  genitoriale previsti dal libro I, titolo IX del codice civile (articolo 3)

Al riguardo, rammenta che la possibilità di ricorrere al gratuito patrocinio risulta per molte delle disposizioni in esame già consentita in base alla normativa vigente, in quanto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia prevede la possibilità di ricorrere all'istituto anche negli affari di volontaria giurisdizione (articolo 74). Nel caso di procedimenti in materia di adozione si prevede che alle parti sia fornita una specifica informazione in ordine alle condizioni richieste per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La relazione illustrativa afferma che il disegno di legge non comporta ulteriori oneri rispetto a quelli derivanti dalla legge istitutiva del gratuito patrocinio così come trasposta nel testo unico relativo alle spese di giustizia.

Al riguardo, appare tuttavia opportuno un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità che la normativa in esame comporti - anche in relazione alle modifiche introdotte dalla Commissione - l'ammissione di nuovi procedimenti all'istituto del gratuito patrocinio ovvero determini un maggior ricorso all'istituto medesimo a seguito degli obblighi informativi disposti in favore dei possibili aventi diritto. L'estensione del gratuito patrocinio a nuove fattispecie comporterebbe, infatti, nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, come da ultimo confermato dalla relazione tecnica all'articolo 10 della proposta di legge C. 2725, recante il patrocino a spese dello Stato nei procedimenti giurisdizionali in cui siano poste le vittime del terrorismo o i loro superstiti.

Il sottosegretario Gianluigi MAGRI osserva che la previsione di un esperto per coadiuvare il giudice nell'esecuzione dei provvedimenti, inserito all'articolo 4 del provvedimento, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e privi di copertura. Comunica che il Ministero di merito non ha ancora fornito chiarimenti in merito all'eventuale onerosità dell'ampliamento del gratuito patrocinio. Chiede pertanto un rinvio dell'esame, in modo da poter acquisire tutti gli elementi di valutazione necessari.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, ricorda che il provvedimento dovrebbe essere inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea della settimana prossima. Sollecita pertanto il rappresentante del Governo a definire la propria posizione in tempo utile per il parere per l'Assemblea e rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 29 giugno.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE CONSULTIVA

Martedì 6 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 12.10.

 (omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizione ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione - Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 giugno 2004.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, ricorda che nella precedente seduta dedicata all'esame del provvedimento, che reca la disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi minorili e la modifica di norme del codice civile contenute nel libro I, titolo IX, relativo alla potestà dei genitori, erano stati chiesti alcuni chiarimenti al Governo in ordine all'eventualità che la normativa in esame comporti l'ammissione di nuovi procedimenti all'istituto del gratuito patrocinio, ovvero determini un maggior ricorso all'istituto medesimo a seguito degli obblighi informativi disposti in favore dei possibili aventi diritto. Nella stessa occasione il rappresentante del Governo, dopo aver rilevato che la possibilità della nomina di esperti, di cui all'articolo 4 del testo, appare suscettibile di determinare oneri non quantificati e privi della relativa copertura, ha proposto un rinvio dell'esame al fine di acquisire dall'amministrazione di competenza gli elementi di chiarimento richiesti. Segnala altresì che il Governo, in data 24 giugno 2004, ha adottato il decreto legge n. 158, attualmente all'esame della Camera, recante la proroga di alcuni termini legislativi in scadenza, tra i quali quelli relativi alle disposizioni transitorie in materia di procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità e i procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni di cui all'articolo 336 del codice civile. Di tali disposizioni, già prorogate ai sensi dei decreti legge n. 147 del 2001, n. 126 del 2002 e n. 150 del 2003, il Governo - come si legge nella relazione di accompagnamento - reputa necessaria la proroga, fino al 30 giugno 2005, al fine di garantire il completamento dell'iter parlamentare del disegno di legge in esame.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, chiede chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie degli emendamenti 1.2 Lucidi, 2.3 Lucidi e 2.5 Lucidi, che prevedono, tra l'altro, la nomina di un curatore speciale per assistere il minore in ogni fase del giudizio e per le eventuali procedure connesse, e dell'emendamento 1.3 Magnolfi, che prevede  la nomina di un difensore d'ufficio in tutti i casi in cui le parti non abbiano provveduto a nominare un difensore di fiducia, facendo venire meno la necessità di apposita richiesta delle parti.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA chiarisce che il disegno di legge non comporta maggiori oneri in quanto, per i procedimenti di volontaria giurisdizione, esiste già la possibilità di ricorrere all'istituto del patrocinio a spese dello Stato ed i maggiori obblighi informativi inoltre non determinano un maggior ricorso all'istituto stesso, posto che le condizioni richieste per l'ammissione rimangono quelle previste dalla vigente normativa.

Conferma inoltre che la previsione, di cui all'articolo 4, di un esperto che coadiuvi il giudice nell'esecuzione della sentenza appare suscettibile di recare oneri non quantificati e privi di copertura. Esprime infine il parere contrario del Governo in ordine agli emendamenti ricordati dal relatore, in quanto suscettibili di recare oneri non quantificati e privi di copertura.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la normativa in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, da un lato, per i procedimenti di volontaria giurisdizione esiste già la possibilità di ricorrere all'istituto del gratuito patrocinio e, dall'altro, non si dispongono modifiche volte ad ampliare la platea dei possibili beneficiari;

la possibilità, di cui all'articolo 4, di nominare un esperto chiamato a coadiuvare il giudice nell'esecuzione dei provvedimenti non determina maggiori oneri a condizione che l'esperto sia scelto nell'ambito del collegio dei componenti privati del tribunale per i minorenni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

all'articolo 4, capoverso articolo 337-septies, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato";

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 Lucidi, 1.3 Magnolfi, 2.3 e 2.5 Lucidi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Antonio BOCCIA (MARGH-U), ritiene necessario che la condizione contenuta nella proposta di parere sia espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, trattandosi dell'introduzione di una clausola di invarianza.

Daniela GARNERO SANTANCHÈ (AN), relatore, concorda con la valutazione del collega Boccia e riformula pertanto la proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la normativa in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, da un lato, per i procedimenti di volontaria giurisdizione esiste già la possibilità di ricorrere all'istituto del gratuito patrocinio e, dall'altro,  non si dispongono modifiche volte ad ampliare la platea dei possibili beneficiari;

la possibilità, di cui all'articolo 4, di nominare un esperto chiamato a coadiuvare il giudice nell'esecuzione dei provvedimenti non determina maggiori oneri a condizione che l'esperto sia scelto nell'ambito del collegio dei componenti privati del tribunale per i minorenni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, capoverso articolo 337-septies, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo:

«Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 Lucidi, 1.3 Magnolfi, 2.3 e 2.5 Lucidi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 7 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Marino ZORZATO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 9.15.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Marino ZORZATO, presidente, avverte che in data 6 luglio 2004 l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.30 e 2.30 della Commissione giustizia. Con riferimento ai profili finanziari, rileva che  l'emendamento 1.30, sostitutivo del comma 2 dell'articolo 1, sembra diretto a consentire alle parti la possibilità di richiedere la nomina di un difensore di ufficio anche ante causam, vale a dire prima della fase di trattazione della controversia. Al riguardo, chiede un chiarimento da parte del Governo in ordine agli eventuali maggiori oneri che potrebbero derivare dall'estensione della possibilità di utilizzo dell'istituto del gratuito patrocinio che la proposta emendativa prefigura. Quanto all'emendamento 2.30, il quale prevede che il presidente del tribunale provveda, tra le altre cose, alla nomina di un curatore speciale del minore che ne sia privo, ricorda che nella seduta di ieri la Commissione si è già pronunciata in senso contrario sugli emendamenti 1.2 Lucidi, 2.3 Lucidi e 2.5 Lucidi, che prevedevano, analogamente all'emendamento 2.30, la nomina di un curatore. Il parere contrario si basava sul giudizio espresso dal rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al fatto che la previsione della nomina di un curatore è suscettibile di determinare maggiori oneri. Al riguardo, appare necessario acquisire l'avviso del Governo.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime l'avviso contrario del Governo sugli emendamenti 1.30 e 2.30 della Commissione giustizia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.

Marino ZORZATO, presidente, ritiene che, alla luce delle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, non si possa che esprimere parere contrario sugli emendamenti trasmessi. Rileva altresì l'opportunità di modificare, esclusivamente per ragioni di coordinamento formale, la condizione espressa dalla Commissione nel parere sul testo del provvedimento. Tale condizione, infatti, era volta ad inserire una clausola di invarianza nella novella (articolo 337-septies) che l'articolo 4 introduce al codice civile. Risulta tuttavia opportuno inserire tale clausola come comma aggiuntivo dell'articolo 4, anziché nella novella al codice civile.

Antonio BOCCIA (MARGH-U) chiede che la condizione, anche nella sua nuova formulazione, rimanga comunque espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma della Costituzione.

Marino ZORZATO, presidente, conferma che la condizione è comunque espressa ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, già inserita nel parere espresso nella seduta del 6 luglio 2004, deve intendersi riformulata nei seguenti termini:

all'articolo 4 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

"1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato".

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.30 e 2.30 della Commissione, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1».

La Commissione approva la proposta di parere.


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE CONSULTIVA

Giovedì 8 luglio 2004. - Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino e Manlio Contento.

La seduta comincia alle 9.10.

(omissis)

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

C. 4294-A Governo.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti - Parere su emendamenti).

La Commissione inizia l'esame.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, in sostituzione del relatore, comunica che, in data 7 luglio 2004, l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 1.31., 2.30 (nuova formulazione), 2.31, 4.30. e 4.31. della Commissione giustizia. Con riferimento ai profili finanziari, osserva che gli emendamenti 1.31, 2.30 e 2.31 prevedono la nomina di un curatore speciale, chiamato a rappresentare il minore. In proposito, ricorda che la Commissione si è già pronunciata in senso contrario sugli emendamenti 1.2 Lucidi, 2.3 Lucidi, 2.5 Lucidi e 2.30 della Commissione (nella precedente formulazione) che prevedevano anch'essi la nomina di un curatore. Sottolinea che il parere contrario si basava sulla valutazione del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in ordine al fatto che la previsione della nomina di un curatore è suscettibile di determinare maggiori oneri. Rileva tuttavia che, a differenza degli emendamenti su cui la Commissione ha già espresso parere contrario, gli emendamenti trasmessi il 7 luglio specificano che le funzioni del curatore debbano essere svolte a titolo gratuito. La previsione della gratuità della funzione del curatore sembrerebbe escludere l'eventualità di nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo. I restanti emendamenti trasmessi non sembrano presentare profili problematici di carattere finanziario. Comunica altresì che, con lettera del 7 luglio 2004, il presidente della Commissione giustizia ha chiesto il riesame del parere contrario espresso dalla Commissione bilancio sull'emendamento 1.30 della Commissione. Ricorda che l'emendamento sembra finalizzato a consentire alle parti la possibilità di richiedere la nomina di un difensore di ufficio anche ante causam, vale a dire prima della fase di trattazione della controversia. Al riguardo, il rappresentante del Governo, nella seduta del 7 luglio 2004, ha dichiarato che l'emendamento appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e di copertura in relazione all'estensione della possibilità di utilizzo dell'istituto del gratuito patrocinio che la proposta emendativa sembra prefigurare. Il presidente della Commissione giustizia, nella lettera di richiesta del riesame, precisa che, nella riunione del Comitato dei nove del 7 luglio 2004, si sarebbe chiarito, anche da parte del rappresentante del Governo, che l'emendamento non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto non prefigura un ampliamento della platea dei possibili beneficiari del gratuito patrocinio. La proposta sarebbe quindi volta a consentire l'anticipazione dell'ammissione al gratuito patrocinio prima del giudizio. Al riguardo, appare comunque necessario che il Governo chiarisca se l'emendamento può ampliare le situazioni per le quali è possibile avvalersi del gratuito patrocinio.

Il sottosegretario Manlio CONTENTO conferma, con riferimento agli emendamenti 1.31., 2.30 (nuova formulazione), 2.31, 4.30. e 4.31. della Commissione, che la previsione della gratuità della funzione del curatore esclude l'eventualità di nuovi o maggiori oneri. Con riferimento all'emendamento 1.30 della Commissione, concorda con le osservazioni del presidente della Commissione giustizia. L'emendamento, infatti, non prefigura un ampliamento della casistica dei beneficiari del gratuito patrocinio; viene esclusivamente anticipato il momento dell'accesso a tale istituto.

Giancarlo GIORGETTI, presidente, formula, in conclusione, la seguente proposta di parere:

«Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

considerato che gli emendamenti 1.31, 2.30 (nuova formulazione) e 2.31 della Commissione prevedono che la funzione del curatore speciale sia svolta a titolo gratuito;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui l'emendamento 1.30 della Commissione non prefigura un ampliamento dell'ambito soggettivo dei possibili beneficiari del gratuito patrocinio;

considerato che gli emendamenti 4.30 e 4.31 della Commissione non presentano profili problematici di carattere finanziario;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.30, 1.31, 2.30 (nuova formulazione), 2.31, 4.30 e 4.31 della Commissione;

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta del 7 luglio 2004 sull'emendamento 1.30 della Commissione».

La Commissione approva la proposta di parere.

 


 


Relazione della II Commissione (Giustizia)

 


 

N. 4294-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro della giustizia

 

(CASTELLI)

¾

 

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato il 19 settembre 2003

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

(Relatore: LUSSANA)


NOTA: La II Commissione permanente (Giustizia), il 16 giugno 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.


 

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

La I Commissione permanente,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 4294 Governo, riguardante la disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni;

rilevato che le disposizioni da esso recate incidono sulla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, dalla lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

 


 

 

TESTO

del disegno di legge

 

TESTO

della Commissione

Art. 1.

Art. 1.

1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato. Le parti devono essere informate, con lo stesso atto con il quale sono invitate a costituirsi, del loro diritto alla nomina di un difensore di ufficio, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e devono essere avvertite che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

2. Le parti possono sempre chiedere, con ricorso, la nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce al ricorso, contenente le avvertenze di cui al comma 1.

2. Identico.

3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

3. Identico.

4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

4. Identico.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili

5. Identico.

Art. 2.

Art. 2.

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

Identico.

«Art. 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:

 

1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;

 

2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

 

3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

 

4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

 

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quale le parti devono comparire.

 

Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.

 

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto

 

Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

 

In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore».

 

Art. 3.

Art. 3.

1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 337. (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori e ai parenti entro il quarto grado, ovvero, in assenza degli stessi, ai parenti entro il sesto grado.

«Art. 337. (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero e ai genitori.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.

Identico.

 

Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 336, nomina un difensore di ufficio.

Identico.

Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Identico.

Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

Identico.

La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

Identico.

La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.

Identico.

La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

Identico.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».

Identico».

Art. 4.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

«Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Identico.

Art. 337-ter. - (Procedimento). - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse

Art. 337-ter. - (Procedimento). - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse

del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti urgenti, immediatamente esecutivi. Le ordinanze del giudice sono reclamabili al tribunale, in composizione collegiale, ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 337-quinquies, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l'ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d'ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.

Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

Identico.

L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.

Identico.

 

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.

Identico.

Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.

Identico.

Art. 337-quater. (Audizione del minore). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.

Art. 337-quater. (Audizione del minore). - Identico.

Sentite le parti, il giudice può disporre che l'audizione del minore avvenga al di fuori dell'ufficio giudiziario, in locali a ciò idonei, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

Art. 337-quinquies. (Decisione e reclamo). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, che invita le parti alla discussione.

Art. 337-quinquies. (Decisione e ricorso). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell'udienza collegiale e ne da avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prima dell'udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo termine di dieci giorni per le repliche.

Identico.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza che definisce la causa, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

Identico.

Art. 337-sexies. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila il giudice di primo grado che le ha adottate delegato dal presidente».

Art. 337-sexies. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso.

 

Art. 337-septies. - (Esecuzione). - L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

 

L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

 

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

 

Art. 337-octies. (Poteri dei difensori). - In tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse».

Art. 5.

Art. 5.

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali anteriormente vigenti.

2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

 

Art. 6.

 

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

 

Art. 7.

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

_________

_________    _________

_________

 

 

484.

 

Seduta di lunedì5 luglio 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

 

(omissis)


(Discussione sulle linee generali - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto, altresì, che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

L'onorevole Cento, vicepresidente della Commissione giustizia, ha facoltà di svolgere la relazione, in sostituzione della relatrice, onorevole Lussana.

PIER PAOLO CENTO, Vicepresidente della II Commissione. Signor Presidente, siamo di fronte ad un disegno di legge che disciplina la difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica gli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

L'opportunità di questo disegno di legge nasce dalla mancanza di una normativa specifica che regolamenti questo settore. L'articolato del testo in discussione, complesso ma oggetto di un esame serio ed attento da parte di tutti i gruppi presenti in Commissione giustizia, consentirà un lavoro positivo e celere da parte dell'Assemblea.

Dunque, signor Presidente, chiedo che la Presidenza autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo della relazione.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri.

Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, con il provvedimento in oggetto, approvato in Commissione giustizia, si pone rimedio ad una lacuna del nostro sistema in materia di diritto di famiglia che, dopo aver subito ad opera della legge 28 marzo 2001, n. 149, numerose modifiche in tema di procedure di adozione e di procedimenti civili minorili, di cui all'articolo 336 del codice civile, non aveva previsto definitivamente nulla in relazione alla disciplina applicabile su un punto essenziale della riforma, vale a dire la previsione dell'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per una serie di procedure per le quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore.

Poiché peraltro la legge in materia di difesa d'ufficio ha disciplinato l'istituto nei soli procedimenti penali, l'assenza nella legge n. 149 del 2001 di disposizioni ad hoc in ordine alla nomina del difensore d'ufficio in favore dei genitori e del minore e di specifiche norme transitorie di coordinamento con la legge n. 60 del 2001 compromette il principio di effettività della difesa poiché le famiglie indigenti difficilmente potrebbero permettersi di pagare un avvocato, considerando inoltre che la peculiarità delle materie in questione richiede professionalità specifiche.

In relazione ai menzionati provvedimenti, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, nella parte dedicata alle spese dello Stato, non prevede alcuna specifica disciplina, limitandosi ad introdurre le disposizioni della legge previgente, che al riguardo nulla prevedeva.

A fronte di questo panorama normativo si è dovuto procedere all'emanazione di  una serie di decreti-legge diretti a disporre, in attesa dell'approvazione del disegno di legge oggi in discussione, l'ultrattività delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo II, della legge n. 184 del 1983.

Oltre a ciò, il disegno di legge ha inteso intervenire per rispondere ad un'altra esigenza, da tempo fortemente avvertita dagli operatori del settore, relativa alla disciplina dei procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile. Si tratta di procedimenti in materia di potestà dei genitori, che ricevono la loro disciplina nella assai scarna disposizione normativa di cui all'attuale articolo 336.

La genericità che connota la norma sul procedimento ha comportato anche l'applicazione di classi più o meno omogenee da parte delle autorità giudiziarie competenti, causando anche difficoltà in ordine all'interpretazione e all'applicazione pratica degli strumenti processuali.

Il disegno di legge presentato dal Governo intende porre rimedio ad entrambe le lacune suddette, dettando, da un lato, le modalità di nomina del difensore d'ufficio e garantendo dunque il principio di effettività della difesa in procedimenti così delicati che incidono sulla vita di intere famiglie e, dall'altro, la sequenza dettagliata dei procedimenti in materia di potestà dei genitori, prevedendo, tra l'altro, la possibilità di emissione di provvedimenti temporanei in caso d'urgenza, l'audizione del minore in forma protetta, l'espressa competenza a vigilare sul rispetto delle condizioni poste dai provvedimenti giudiziari.

Durante l'iter in Commissione, la maggioranza e l'opposizione hanno lavorato di comune accordo. Tuttavia, rimangono ancora sospesi alcuni punti che potranno trovare soluzioni differenti; dunque l'esame dell'Assemblea sarà particolarmente importante proprio al fine di «limare» definitivamente il testo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Annunziata. Ne ha facoltà.

ANDREA ANNUNZIATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame della Camera introduce disposizioni ad hoc per i procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile, per i procedimenti in materia di adottabilità dei minori con riferimento alla legislazione in tema di patrocinio a spese dello Stato, colmando in tal modo le lacune della normativa in materia di adozione, come modificata dalla recente legge n. 149 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 2002, testo unico sulle spese di giustizia.

La legge n. 149 del 28 marzo 2001, recante modifiche alla legge n. 184 del 4 maggio 1983, disciplina in merito all'adozione e all'affidamento dei minori, nonché al titolo VIII del libro I del codice civile, prevede agli articoli 8, 10 e 37 la nomina di un difensore di ufficio dei soggetti interessati al procedimento e, secondo una lettura dell'articolo 37, il difensore del minore.

Il decreto-legge n. 150 del 24 aprile 2001, convertito dalla legge n. 240 del 23 giugno 2001, ha però negato l'efficacia di dette norme, rimandando la regolamentazione della materia ad una specifica disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, disciplinata dal titolo II, capo II, della legge n. 184 del 4 maggio 1983 e successive modifiche, che sarebbe dovuta intervenire comunque non oltre il 30 giugno 2002.

Tale rinvio è stato rinnovato fino al 30 giugno 2003 con la legge n. 175 del 2 agosto 2002 e fino al 30 giugno 2004 con la legge n. 200 del 1o agosto 2003. È all'esame della Camera il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 158 del 2004, che proroga il termine fino al 2005.

Il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo è favorevole al disegno di legge in esame in quanto si propone di colmare gravi lacune in materia di diritti dei minori, dettando norme procedimentali destinate a renderli effettivi, anche per porre fine a questa serie di proroghe: si tenta, quindi, di dettare finalmente una disciplina organica e definitiva della materia. Si spera che questo riordini ancor meglio la disciplina della giustizia minorile, arricchendo  le esperienze positive di questi anni, e non rinnegandole, (come invece intendeva fare il ministro Castelli con la sua riforma, fortunatamente affossata proprio da un responsabile voto di questa Camera).

Passando ai contenuti del disegno di legge in esame, ho detto e confermo che il gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo è favorevole alla sua approvazione, poiché si propone di colmare gravi lacune in materia di diritti dei minori, rendendo effettiva la difesa di ufficio nei giudizi civili minorili nonché l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti.

Inoltre, vi si definisce la nuova disciplina degli articoli 336 e seguenti del codice civile in materia di potestà genitoriale, in modo da adeguarsi all'articolo 111 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale n. 2 del 1999, e creando soprattutto una disciplina unitaria, per evitare divergenze nella prassi dei vari tribunali per i minorenni.

Infine, in sede di Commissione sono stata già accolte alcune nostre proposte di modifica del provvedimento. Si spera che, nel corso dell'esame, l'Assemblea sappia recepire anche gli altri emendamenti, presentati con l'intento di sistematizzare i procedimenti, affinché prevalga sempre l'interesse del minore e della sua famiglia.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, quando con il precedente Governo si prese in considerazione l'articolo 24 della Costituzione, che prevede che siano assicurati ai non abbienti i mezzi per agire a difendersi davanti ad ogni giurisdizione, si pensò di porre mano ad una rivisitazione della legge n. 317 del 1990, che introduceva il patrocinio a carico dello Stato proprio per i soggetti non abbienti. Si rivide la normativa e si innalzò il reddito minimo che consentiva l'accesso al patrocinio gratuito (da 8 milioni a 18 milioni di lire annue). Si previde, peraltro, l'ammissione al gratuito patrocinio, non soltanto, come nella precedente normativa, agli imputati di procedimenti penali, ma anche in sede di azioni civili, aventi ad oggetto pretese risarcitorie o restituzioni in seguito a fatti comunque penalmente rilevanti.

Ci si dimenticò di inserire, tra i casi da ammettere al gratuito patrocinio, anche i procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile (articoli 336 e seguenti), relativi alla potestà genitoriale, e i procedimenti in materia di adottabilità, di cui alla legge n. 184 del 1983.

È tuttavia singolare - ed occorre sottolineare tale singolarità - che nella stessa data, il 29 marzo 2001, nella quale il precedente Governo interveniva sulla norma concernente il gratuito patrocinio, veniva pubblicata la legge n. 149 del 2001, con la quale è stata stabilita l'obbligatorietà, nei procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile, e in quelli in materia di adottabilità di cui alla legge n. 184 del 1983, dell'assistenza legale e della presenza della parte a mezzo di difensore.

Quando l'attuale Governo ha dovuto provvedere alla sistemazione organica della materia, mediante il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ha constatato la distonia esistente fra i due provvedimenti: da un lato, è stata fissata l'obbligatorietà dell'assistenza legale; dall'altro, non è stato previsto il gratuito patrocinio.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI (ore 18,05)

CIRO FALANGA. Si trattava, a mio avviso, di una distrazione alquanto grave, alla quale, grazie all'intervento di questa maggioranza e di questo Governo e alla particolare sensibilità del sottosegretario, onorevole Santelli, si è posto rimedio, con una norma di coordinamento fra le due precedenti discipline.

Si è posto inoltre un ulteriore problema, che non è sfuggito all'attuale legislatore, costituito dall'esigenza di una sistemazione delle regole procedurali. Si passa infatti dalla natura amministrativa a quella giurisdizionale dei provvedimenti di adottabilità di cui alla legge n. 184 del  1983 e di quelli relativi alla potestà dei genitori.

Passando, dunque, dalla natura amministrativa alla natura giurisdizionale del procedimento e tenendo conto dell'articolo 111 della Costituzione, che fissa i principi del giusto processo, fra cui quelli del contraddittorio e della terzietà del giudice, non si poteva fare a meno di intervenire anche sul profilo procedurale delle norme che regolano la materia. Su tale profilo procedurale intervengono gli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame.

Sono stati presentati emendamenti, anche da parte dell'opposizione, meritevoli di attenzione. Mi riferisco, in particolare, alla previsione della nomina di un procuratore speciale per il minore, su cui ritengo si soffermerà l'onorevole Lucidi. Si tratta un argomento interessante, anche dal punto di vista della sistemazione puntuale e del regolare funzionamento del procedimento, con l'individuazione di un soggetto che eventualmente nomini un avvocato per il minore. Vi è da parte della maggioranza, e in particolare di Forza Italia, la piena disponibilità a prestare a tali emendamenti l'attenzione che essi meritano.

Il provvedimento in esame è molto importante, e ritengo che di esso dovrebbero occuparsi i giornali di domani. Si tratta, infatti, di un provvedimento che riguarda la famiglia e i minori. Domani leggeremo sulla stampa le dichiarazioni e le richieste dell'opposizione affinché il Governo venga in quest'aula a discutere sulla stabilità della compagine governativa; leggeremo della richiesta formulata dall'onorevole Fassino, dall'onorevole Castagnetti e dall'onorevole Alfonso Gianni; leggeremo delle risposte che ha dato la maggioranza su questo punto, sull'attuale presunta crisi di Governo. Di tale provvedimento non si parlerà, e questo è un grave danno per il nostro paese. Sarebbe molto più interessante se, una volta tanto, maggioranza e opposizione discutessero insieme su provvedimenti come quello in esame che, trattando del tema della famiglia, sono alla base della società. È in questo senso che dovrebbe andare la nostra attenzione e quella del paese.

PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Lucidi. Ne ha facoltà.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge al nostro esame contiene il necessario corredo normativo di alcune scelte compiute con la legge n. 149 del 2001. Questa legge ha riformato la disciplina delle adozioni, tenendo in debito conto i significativi cambiamenti socioeconomici che imponevano, da tempo, un ripensamento del sistema tradizionale.

La comprensibile aspirazione ad assicurare a quella riforma un ampio consenso politico e sociale - validata dal voto del Parlamento - non ha compromesso l'intenzione di avere come principio generativo della materia trattata il diritto del minore ad avere una famiglia e, quindi, il diritto del minore abbandonato ad incontrare la sincera disponibilità di una coppia ad accoglierlo come figlio legittimo, con una genitorialità sociale piena, anche se non derivante dalla genitorialità naturale. Quanto le regole scritte siano nel loro insieme riuscite a far vivere, nella pratica e nella cultura diffusa, questo diritto, non è tema della discussione odierna, pur se resta nostro compito capire e valutare ciò che sta accadendo proprio nel nome di quel diritto. Ora ci interessa, invece, soffermarci su alcune conseguenze che il diritto del minore ad avere una famiglia ha prodotto, tramite la legge n. 149 del 2001, in alcuni ambiti processuali per esso significativi, come quello inerente la dichiarazione di adottabilità e quello che incide sulla potestà genitoriale.

Per la legge n. 149 del 2001, il procedimento di dichiarazione di adottabilità deve svolgersi fin dall'inizio con l'assistenza legale del minore e dei genitori o degli altri parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Detta assistenza legale diviene tanto imprescindibile da prevedere, in difetto, il ricorso alla nomina di un difensore d'ufficio. Questa figura, pensata e realizzata per i processi penali, è entrata quindi con la legge n. 149 del 2001 nel processo civile.

Due sono le innovazioni che, per assicurare nel migliore dei modi il diritto del minore ad avere una famiglia - la sua o un'altra, sarà il giudice a dirlo -, sono state introdotte nell'ordinamento. La prima è la partecipazione al giudizio dei soggetti legati al minore e del minore stesso, supportata dall'assistenza legale; l'altra è la significativa rilevanza di questo supporto tecnico, tale da non ammetterne l'assenza.

Per capire la necessità e il valore delle norme che stiamo scrivendo oggi, non possiamo prescindere dal sottolineare l'importanza di queste innovazioni e dal ribadirne il significato positivo, che ci costringe e ci costringerà a difendere le scelte compiute e a farne un perno per tutti i procedimenti che coinvolgono i diritti dei minori e la loro tutela.

Prima ancora, per rendere coerente il ragionamento, possiamo parlare dell'altra procedura che la legge n. 149 del 2001 ha inteso innovare, quella che presiede ai provvedimenti che incidono sulla potestà genitoriale. Anche per questi provvedimenti la citata legge ha stabilito - riformando l'articolo 336 del codice civile - che i genitori e il minore devono essere assistiti da un difensore. Si comprende bene perché entrambe le riforme procedurali, per un aspetto non secondario come il diritto di difesa di tutti i soggetti coinvolti, consentono un'unica riflessione, che articolerò in due punti.

Il primo punto riguarda la straordinaria considerazione del minore, titolare dei diritti, come soggetto processuale. I diritti sono cosa diversa dagli interessi: stabiliscono primati e si sottraggono alla contabilità. Anche al di là del titolo della legge n. 149 del 2001, è inconfutabile che i procedimenti dei quali tratta quella legge, e dei quali tratta il disegno di legge in esame, hanno ad oggetto un diritto soggettivo.

Come ricorda bene in un suo commento al nostro provvedimento il giudice Angelo Vaccaro, l'abbandono, la trascuratezza, la violazione dei doveri inerenti alla potestà o l'abuso dei poteri, conferito per l'adempimento dei primi, determinano sempre una lesione dei diritti del minore, diritti che l'ordinamento riconosce e tutela in persona di un soggetto che ha capacità giuridica, indipendentemente dalla sua minore età e quindi dalla soggezione alla potestà.

Ora, è evidente che la forza dei diritti non sta solo nella loro declamazione, ma anche nel potere di farli valere, nella società come nel processo. I diritti, senza poteri processuali, sono monchi.

La legge n. 149 del 2001 ha dato soluzione a questa carenza, rendendo necessaria, tra le altre, la partecipazione processuale del minore tramite l'assistenza di un avvocato. Colleghi, siamo oltre la sola necessità di sentire il minore nei processi che lo riguardano. Stiamo definendo una modalità di applicazione della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, e ratificata in Italia con la legge n. 77 del 20 marzo 2003.

La Convenzione di Strasburgo recita all'articolo 1, comma 2, che suo oggetto «è promuovere, nell'interesse superiore dei minori, i loro diritti, concedere loro diritti azionabili e facilitarne l'esercizio facendo in modo che possano, essi stessi o tramite altre persone o organi, essere informati e autorizzati a partecipare ai procedimenti che li riguardano dinanzi ad una autorità giudiziaria».

La Convenzione riconosce il fanciullo come parte processuale autonoma e, come è stato ricordato in un commento alla Convenzione dal professore Eligio Resta, essere parte può voler dire avere una posizione centrale, prendere la parola per avanzare il proprio punto di vista che può essere anche in contrasto con quello degli altri attori.

Il minore come soggetto processuale è una frontiera aperta per una reale tutela dei suoi diritti. Se la Convenzione di Strasburgo - che come ricordavo è legge dello Stato - ci colloca su questa frontiera, dandoci le chiavi per ripensare tutti i procedimenti che interessano i minori dinanzi ad una autorità giudiziaria, i procedimenti in materia di famiglia, in particolare quelli relativi all'esercizio della  responsabilità genitoriale; se per dare il segno del nostro convincimento del valore di questo nuovo protagonismo del minore, sarebbe opportuno che ci lasciassimo accompagnare dalla Convenzione nell'elaborazione di un unico modello processuale in materia minorile e familiare, che ripensi tempi ed architettura del rito, tenendo conto del diritto del minore a partecipare; se, quindi, in sostanza, dovessimo lavorare al possibile, resta pur vero che intanto abbiamo l'obbligo di non lasciare lettera morta quando stabilito nella legge n. 149 del 2001.

Ora, sappiamo che ragioni ben fondate hanno impedito di dare efficacia alle disposizioni della legge n. 149 del 2001, per quanto concerne l'esercizio della difesa nei procedimenti di adozione e sulla potestà genitoriale. Era indispensabile, all'effettività di quelle disposizioni, una previsione normativa specifica in ordine alle modalità per la nomina del difensore d'ufficio in favore dei genitori e del minore ed in ordine all'accesso al patrocinio a spese dello Stato, che l'ordinamento non contiene.

Ma per quanto il disegno di legge odierno colmi questa lacuna, ci lascia l'impressione che né il Governo né la maggioranza abbiano presente che di difensore, d'ufficio o di fiducia, si stia parlando anche per l'assistenza del minore e che per questo le norme che scriviamo non possono trascurare di creare le condizioni perché il minore prenda effettivamente parte al processo.

Nell'attesa che si discutano con spirito innovativo le questioni connesse alla partecipazione del minore al processo - e questo, ripeto, il Parlamento dovrebbe farlo perché obbligato da una propria legge, quella di ratifica della Convenzione di Strasburgo - trascurare in questo testo un riferimento specifico al minore ed alla modalità di esercizio del suo diritto di difesa provoca un vuoto, tecnico e sostanziale, che difficilmente potrebbe essere colmato in sede giurisprudenziale.

Il minore è parte, non solo in senso sostanziale, ma anche in senso formale.

E se è vero che parte è, secondo i principi generali, non solo colui che domanda in nome proprio e colui nei cui confronti una richiesta viene proposta, ma anche il soggetto nel cui interesse è richiesta l'attuazione della legge, si può ben dire che il riconoscimento al minore della qualità di parte processuale costituisce «funzione» essenziale di una sua tutela reale in sede di giurisdizione. Tuttavia, poiché il minore è soggetto incapace di agire - desidero ricordarvelo -, deve essere nominato un curatore speciale che lo rappresenti nel processo, in una controversia che lo vede inevitabilmente contrapposto al genitore; in mancanza, il difensore, che non può certo agire in proprio, si troverebbe formalmente sospeso, a livello tecnico-giuridico, in una specie di limbo, non esistendo una parte che egli possa rappresentare o assistere. Ed è veramente molto difficile pensare che il legislatore del 2001, prevedendo la figura del difensore del minore, abbia inteso creare, senza dirlo esplicitamente, un'eccezionale ipotesi di capacità processuale in persona di un soggetto che, per ragioni di età, può anche essere totalmente privo della capacità di discernimento.

Il secondo punto di riflessione che intendo proporre è che anche dal diritto di difesa stabilito per il minore, per i genitori e per coloro che con il minore hanno rapporti significativi deriva l'esigenza di un giusto processo in materia familiare e minorile. Ho detto «anche» perché l'esigenza è avvertita ormai da tempo dai magistrati, dagli avvocati, da tutti gli operatori e da tutti quei cittadini che si sono misurati con un rito del quale si sentivano parti, perché esso toccava da vicino il loro sistema di relazioni, ma dal quale non erano riconosciuti come parti processuali.

I principi costituzionali della terzietà e dell'imparzialità del giudice, della ragionevole durata del processo, dell'effettività delle garanzie della difesa e del contraddittorio paritario tra le parti segnano il carattere obsoleto e finanche ingiusto di procedure rispondenti ad altri tempi e ad altre concezioni. Se tali principi descrivono, in generale, i caratteri di un giusto  processo, non può essere dimenticato dal legislatore che la materia minorile e familiare gli impone di avere a mente anche quegli altri principi costituzionali che impegnano alla tutela ed alla protezione dell'infanzia e della gioventù. Questi ultimi principi costituzionali costituiscono il fondamento delle numerose disposizioni di legge che impongono di decidere nel preminente interesse del minore, coincidente con l'interesse pubblico. Ricordo che la Corte costituzionale ha più volte affermato che la tutela dei minori si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti.

Se questo orizzonte di principi si profila con chiarezza, allora si può ben rispondere all'esigenza di un giusto processo dei minori. Ed è indubbio che, come la legge n. 149 del 2001 ha voluto dare forma a questo processo per quanto riguarda il procedimento per l'adottabilità del minore, altrettanto può fare il testo al nostro esame per quanto concerne i procedimenti in materia di potestà. Né va trascurato che, trattandosi in entrambi i casi di procedimenti che muovono da una lesione dei diritti del minore a causa della violazione dei doveri di responsabilità genitoriale, bene si può lavorare ad una loro disciplina omogenea.

Le riflessioni che ho svolto hanno orientato la stesura di tutte le proposte emendative che, insieme ad altri colleghi, ho firmato e presentato. Per quanto detto, abbiamo inteso dare un contributo costruttivo ad un testo che, per responsabilità prima del Governo, ha tardato troppo ad arrivare all'esame dell'Assemblea. Siamo stati costretti a rinviare nel tempo l'entrata in vigore di norme che, invece, servono a concepire sempre più un sistema di giustizia «riservata» al minore.

Siamo soddisfatti del fatto che molti nostri interventi emendativi sono già serviti, nel lavoro in Commissione, a dare corpo ad un testo che, però, è ancora troppo sterile rispetto alle questioni nuove che tratta. Non siamo soddisfatti, invece, nel vedere che altre nostre proposte, che pure sostanziano, nelle procedure, quanto ho esposto, non sono entrate nel testo che voteremo. Mi auguro che questo mio intervento sia servito a chiarirne i presupposti ed a convincere della loro utilità (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lucidi.

È iscritto a parlare l'onorevole Messa. Ne ha facoltà.

VITTORIO MESSA. Signor Presidente, il disegno di legge al nostro esame incontra la convinta adesione del gruppo di Alleanza nazionale poiché, come è stato già ricordato più volte, esso si prefigge di introdurre e di disciplinare la nomina dell'avvocato d'ufficio e la conseguente possibilità, per i meno abbienti, di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato, nei giudizi civili minorili, in tal modo colmando finalmente, in via definitiva, il vuoto legislativo manifestatosi a seguito dell'approvazione della legge n. 149 del 28 marzo 2001.

Quella norma, infatti, aveva giustamente introdotto l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori nelle delicate procedure previste dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, disciplinanti istituti come l'affidamento, l'adozione e la dichiarazione di adottabilità, e nel procedimento previsto dall'articolo 336 del codice civile, che detta le procedure per richiedere i provvedimenti di decadenza e il reintegro della potestà genitoriale sui figli e di rimozione e riammissione dei genitori all'esercizio dell'amministrazione del patrimonio dei figli.

L'obbligo dell'assistenza legale, introdotto dalla legge n. 149 del 2001, aveva comportato come immediata conseguenza la previsione della nomina di un difensore d'ufficio nei casi in cui una parte privata non avesse provveduto a dotarsi di un difensore di fiducia. Senonché, la mancanza di una specifica disciplina regolatrice della difesa d'ufficio nei giudizi civili aveva reso inapplicabile quell'importante novella legislativa, obbligando il Governo ad emettere ben quattro decreti-legge di proroga dell'ultrattività delle norme contenute nella legge n. 184 del 1983 e dell'articolo  336 del codice civile nelle formulazioni antecedenti alle modifiche apportate dalla legge n. 149 del 2001.

Oggi, finalmente - questo merito va al ministro e al Governo - il disegno di legge in esame regola la difesa d'ufficio in quei procedimenti minorili, con la previsione di uno specifico elenco di avvocati presso tutti i tribunali per i minorenni, e soprattutto estende anche alle parti private non abbienti nei giudizi civili minorili la possibilità di beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Il disegno di legge, nel testo licenziato dalla Commissione, è costituito da sette articoli, il primo dei quali, intervenendo sui procedimenti relativi alla adottabilità, disciplinati dalla legge n. 184 del 1983 e successive modificazioni, si limita a fissare il principio secondo il quale in quei procedimenti le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un difensore e a stabilire che l'avviso con il quale il tribunale informa le parti private dell'apertura del procedimento, oltre all'invito a nominare un difensore di fiducia e all'avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore d'ufficio, debba contenere anche una succinta informazione in ordine alle condizioni - ed è questa la novità - per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 1, in sostanza, non interviene in alcun modo sulle procedure fissate dalla legge n. 184 del 1983 per quei procedimenti.

Differentemente, con gli articoli 2, 3 e 4 il disegno di legge in esame modifica integralmente gli articoli 336 e 337 del codice civile, non solo prevedendo anche per tali procedimenti l'obbligatorietà dell'assistenza legale, ma intervenendo in radice sulla procedura necessaria per attivare il tribunale dei minori al fine di richiedere provvedimenti in tema di potestà genitoriale.

Le profonde modifiche procedurali si sono rese necessarie per porre fine alle frequenti difformità interpretative adottate dai diversi tribunali per i minorenni e che erano rese possibili dalle scarne previsioni procedurali degli articoli 336 e 337 del codice civile.

Si è così ritenuto di dover definire analiticamente i requisiti formali del ricorso, stabilendo altresì i termini endoprocedimentali all'interno dei quali deve svolgersi e concludersi il procedimento. Il ricorso può anche essere presentato oralmente al presidente del tribunale per i minorenni - in tal caso, ne dovrà essere redatto un processo verbale - e deve contenere l'indicazione dell'ufficio giudiziario adito, l'oggetto della domanda con la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, l'indicazione dei mezzi di prova e in particolare le generalità delle persone informate dei fatti, nonché l'indicazione dei documenti allegati al ricorso. Entro tre giorni dal deposito del ricorso, il presidente del tribunale deve fissare con decreto l'udienza di comparizione delle parti dinanzi al giudice designato per la trattazione. Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non debbono decorrere più di 40 giorni, termine che, su istanza motivata del ricorrente, può essere ridotto della metà.

Con il medesimo decreto, qualora il ricorrente non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, il presidente provvede alla nomina di un difensore d'ufficio, informando contestualmente le parti delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, dovrà essere notificato ai controinteressati entro cinque giorni dalla data di emissione del decreto. Queste sono le novità procedurali.

Proprio alcuni aspetti procedurali giustificano qualche perplessità, che dovrà essere probabilmente approfondita in sede di Comitato dei nove e risolta poi in Assemblea. In primo luogo, appare pericoloso consentire ad una parte la presentazione del ricorso senza il ministero di un avvocato e prevedere, fin dalla presentazione del ricorso stesso, la sussistenza di rigorose formalità procedurali, cui solo un  avvocato potrebbe adempiere. Una seconda perplessità deriva dalla mancata precisazione del soggetto su chi grava l'obbligo della notificazione del ricorso e del pedissequo decreto: se in capo alla cancelleria, all'ufficio, oppure al ricorrente.

Nella prima ipotesi, se l'obbligo dovesse gravare in capo alla cancelleria, andrebbe previsto che la notifica del decreto, oltre che ai controinteressati, venisse fatta anche al ricorrente; non si comprende, altrimenti, come quest'ultimo, che potrebbe ancora essere sfornito di un difensore, dovrebbe venire a conoscenza del decreto presidenziale (e dunque dell'udienza di comparizione delle parti), oltre che degli eventuali provvedimenti provvisori e urgenti, nonché, addirittura, della nomina del suo avvocato d'ufficio, se tale nomina, contenuta nel decreto, non venisse notificata al diretto interessato.

Nella seconda ipotesi, se si volesse far gravare l'obbligo della notificazione in capo al ricorrente, sarebbe opportuno precisarlo, anche se appare arduo ipotizzare che una parte privata, ancora priva di un difensore - ed eventualmente dimorante altrove -, possa riuscire ad adempiere correttamente a tutte le incombenze successive all'emissione del decreto di fissazione dell'udienza, a meno che non si preveda che a tali incombenze debba provvedere, in mancanza di un difensore già nominato, il difensore di ufficio indicato nel decreto.

Né aiuta a sciogliere il dubbio la lettera dell'articolo 337-bis, che regola la costituzione delle parti, atteso che non è chiaro se le parti ivi citate siano i controinteressati - dovendosi ritenere il ricorrente già costituito con il ricorso introduttivo -, ovvero tutte le parti. Non si capisce come i controinteressati, semplici destinatari del ricorso e del pedissequo decreto, possano depositare copia di tali atti con relazione di notificazione.

Si tratta di aggiustamenti del testo certamente necessari ed indispensabili, sui quali, però, riteniamo si possa trovare una soluzione già in sede di Comitato dei nove, e comunque certamente in Assemblea.

Il procedimento è governato dal giudice designato dal presidente; giudice che, in prima udienza, può confermare o revocare i provvedimenti provvisori eventualmente adottati dal presidente. Sempre il medesimo giudice istruisce il procedimento, può ricercare le prove ed infine rimette la causa al collegio per la decisione; decisione che riveste la forma dell'ordinanza - può essere, in queste materie, sempre revocabile - e non della sentenza.

Si tratta, in conclusione, di un disegno di legge ampiamente sostenibile, che il gruppo di Alleanza nazionale condivide assolutamente, migliorato dal lavoro della Commissione e sul quale l'Assemblea può certamente ancora intervenire per contribuire a fare chiarezza sulle perplessità delle quali prima si è fatto cenno.

PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

 

(Repliche - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il vicepresidente della II Commissione, onorevole Cento.

PIER PAOLO CENTO, Vicepresidente della II Commissione. Signor Presidente, non intendo svolgere la replica, poiché mi sembra che gli interventi confermino la possibilità di giungere, pur con alcuni correttivi, ad un'approvazione largamente condivisa di questo disegno di legge; pertanto, ci rimettiamo all'esame delle proposte emendative e degli articoli del testo del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, rinuncio alla replica.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

(omissis)


 


TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE DEL VICEPRESIDENTE DELLA II COMMISSIONE PIER PAOLO CENTO SUL DISEGNO DI LEGGE N. 4294

 

 


PIER PAOLO CENTO, Vicepresidente della II Commissione. Il disegno di legge in esame è diretto ad introdurre una specifica disciplina in tema di gratuito patrocinio per i procedimenti in materia di adottabilità, di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), come modificata dalla legge 28  marzo 2001, n.149, e per quelli di cui al titolo IX, libro I del codice civile (Della potestà dei genitori).

Tale intervento si rende necessario poiché, in relazione ai menzionati procedimenti, il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, nella parte III (articoli 74 e seguenti) dedicata al patrocinio a spese dello Stato, non prevede alcuna specifica disciplina, limitandosi a riprodurre le disposizioni della legge 30 luglio 1990, n. 217, come modificata dalla legge 29 marzo 2001, n. 134, la quale, al riguardo, non conteneva alcuna previsione.

A completezza del quadro sopra esposto, va inoltre ricordato che la legge 28 marzo 2001, n. 49, che ha modificato la legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori) e il titolo VIII del libro primo del codice civile, è intervenuta sulle disposizioni relative alla dichiarazione di adottabilità (articoli 8-18) di cui al titolo II del capo II della citata legge n. 184, nonché sull'articolo 336 del codice civile, prevedendo l'obbligo dell'assistenza legale del minore e dei genitori per tutta una serie di procedure e provvedimenti per i quali in precedenza non era necessaria la presenza del difensore.

Proprio per tale motivo, in attesa dell'emanazione da parte del Governo di uno specifico disegno di legge diretto a disciplinare la difesa d'ufficio nei sopracitati procedimenti - qual è quello in esame -, sono intervenuti, in sequenza temporale, una serie di decreti-legge diretti a disporre, in via transitoria, fino ad una data di volta in volta prorogata, l'ultrattività delle disposizioni processuali contenute nel titolo II, capo II della legge n. 184 del 1983 e del previgente articolo 336 del codice civile. In sostanza, attraverso tale disciplina transitoria è stata sospesa l'efficacia delle disposizioni relative alla presenza obbligatoria del difensore in tutti quei procedimenti per i quali prima della legge n. 49 del 2001 tale presenza non era necessaria. Da ultimo, il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 158, il cui disegno di legge di conversione sarà esaminato da questa Assemblea la prossima settimana, ha prorogato fino al 30 giugno 2005 il termine fino al quale consentire l'ultrattività delle citate disposizioni.

Venendo all'esame del contenuto dell'articolato, l'articolo 1 disciplina la nomina del difensore d'ufficio nei procedimenti di cui alla legge n. 183 del 1984 sopracitata.

Dopo l'affermazione del principio secondo il quale nei procedimenti di cui alla legge citata le parti non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato, viene stabilito che nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

Il comma 2 dell'articolo in esame riconosce analogo diritto alla nomina del difensore d'ufficio alla parte che ha presentato un proprio autonomo ricorso; in tal caso l'istanza deve essere rivolta al giudice competente per il giudizio, il quale provvederà alla nomina con decreto in calce al ricorso contenente le medesime avvertenze.

La scelta del difensore di ufficio viene effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

D'altra parte, la nomina è valida per ogni fase e grado del giudizio e per tutte le procedure comunque connesse: tale previsione, come evidenziato nella relazione illustrativa, si giustifica per il fatto che  l'accesso al difensore di ufficio non è condizionato dalla fondatezza della pretesa.

Viene infine fatta salva (comma 5) l'applicabilità, in quanto compatibili, delle disposizioni del citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia.

Con gli articoli 2, 3 e 4, si è provveduto a disciplinare ex novo i procedimenti per l'adozione dei provvedimenti in tema di potestà dei genitori, sostituendo gli articoli 336 e 337 del codice civile e inserendo alcuni articoli aggiuntivi dopo quest'ultimo; nella relazione illustrativa viene infatti evidenziato che si tratta di una materia in relazione alla quale, per insufficienza della normativa, si sono create prassi differenziate presso i diversi tribunali per i minorenni.

Più in particolare, l'articolo 2 è diretto a sostituire l'articolo 336 del codice civile.

Le nuove disposizioni sono dirette, nel complesso, a definire precisamente i diversi passaggi del procedimento e ad accelerarne i tempi.

Si conferma la scelta del ricorso quale atto introduttivo del procedimento, ma si consente che lo stesso possa essere proposto anche verbalmente, innanzi al presidente del tribunale, che provvede a farne redigere processo verbale. Non viene tuttavia riprodotta la disposizione che attualmente stabilisce che il tribunale provveda in camera di consiglio.

Viene poi disciplinato specificamente il contenuto del ricorso o del processo verbale, con l'indicazione specifica degli elementi che devono esservi indicati. Viene poi stabilito una serie di termini endoprocedimentali: tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale per la fissazione, con decreto, da parte del presidente dell'udienza di comparizione, e per la nomina, da parte dello stesso, del giudice innanzi al quale le parti devono comparire; quaranta giorni, quale termine massimo che deve intercorrere tra il giorno del deposito del ricorso e della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione; su istanza motivata del ricorrente tale termine può inoltre essere ridotto a venti giorni; cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto di fissazione d'udienza per la notifica dello stesso, unitamente al ricorso e al processo verbale, ai controinteressati; quindici giorni quale termine minimo che deve intercorrere tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione.

Viene poi stabilito che sia il presidente - e non il tribunale come attualmente previsto dall'articolo 336 -, in caso di urgenza ad adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi, tenuto conto dell'interesse del minore.

L'articolo 3 sostituisce l'articolo 337 del codice civile (che attualmente disciplina la vigilanza del giudice tutelare) dettando disposizioni in tema di legittimazione attiva e passiva e di difesa d'ufficio.

Viene attribuita la legittimazione attiva al pubblico ministero, ai genitori e parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Analogamente a quanto stabilito dall'articolo 1 sopra esaminato, viene riaffermato il principio secondo il quale le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un avvocato. Inoltre, si precisa che le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il decreto con cui fissa l'udienza di comparizione, nomina un difensore di ufficio; allo stesso modo provvede, con successivo decreto, qualora i controinteressati non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, e in ogni altro caso in cui un soggetto assuma la qualità di parte nel procedimento.

Le modalità previste sono le stesse stabilite dall'articolo 1 sopra esaminato; anche in tale caso vengono richiamate, per quanto non previsto dalle disposizioni di cui all'articolo in esame, le norme di cui  al testo unico delle disposizioni legislative in materia di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115).

L'articolo 4 del disegno di legge completa la disciplina del procedimento davanti al tribunale per i minorenni, inserendo cinque nuovi articoli nel codice civile (articoli 337-bis-337-sexies).

In particolare, l'articolo 337-bis è dedicato alla costituzione delle parti in giudizio, cioè alle modalità attraverso le quali le parti si presentano al giudice per mettere in evidenza le proprie ragioni e legittimare, presso lo stesso giudice del processo, il difensore.

La disposizione prevede che la costituzione avvenga attraverso il deposito degli atti (ricorso o processo verbale, nonche relazione di notificazione e procura) nella cancelleria del giudice o direttamente in udienza.

L'articolo 337-ter disciplina le fasi ulteriori del procedimento, tutte caratterizzate dal rispetto del principio del contraddittorio.

Anzitutto, ai sensi del comma 1, nell'udienza di comparizione, alla presenza delle parti, il giudice conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente che, nel secondo caso, perdono efficacia.

Il giudice si pronuncia sempre con ordinanza, tanto nell'udienza di comparizione, quanto in ogni ulteriore momento del procedimento, laddove ritenga di dover adottare, nell'interesse del minore, provvedimenti urgenti immediatamente esecutivi. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 337-quinquies, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l'ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d'ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.

Ai sensi del comma 2, il giudice può ricercare le prove anche d'ufficio, dovendo però, a pena di nullità, avvertire le parti della data di assunzione delle prove stesse.

Infatti, le parti possono non essere avvisate dell'assunzione della prova, ovvero possono essere allontanate dalla sede di assunzione della prova, solo se, in relazione all'oggetto o alla personalità del testimone, il giudice ritiene che la loro presenza possa influenzare la genuinità della prova.

Il contraddittorio viene comunque recuperato nel comma 3 laddove si dispone che le informazioni ottenute dal giudice, così come le relazioni del servizio sociale, devono essere comunicate immediatamente alle parti, che potranno prenderne visione e replicare entro quindici giorni. Anche laddove venga disposta una consulenza tecnica d'ufficio, alle parti dovrà essere comunicata la data dell'inizio delle operazioni e la possibilità di nominare propri consulenti.

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

Il diritto delle parti a prendere visione degli atti del procedimento viene meno soltanto laddove il giudice, con decreto motivato, ed in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi, vieti la conoscenza di alcuni atti e documenti acquisiti al processo. Non potrà comunque trattarsi di atti rilevanti ai fini della decisione.

L'articolo 337-quater disciplina l'audizione del minore e prevede che debba essere sentito dal giudice, con audizione protetta, il minore che abbia compiuto i dodici anni o che comunque, anche se infradodicenne, abbia dimostrato capacità di discernimento (comma 1).

La disposizione consente inoltre che l'audizione si svolga fuori dell'ufficio giudiziario, che sia verbalizzata e registrata con strumenti audiovisivi (comma 2).

Ai sensi del successivo articolo 337-quinquies, la procedura si conclude con le seguenti fasi: al termine dell'istruttoria e della trattazione il giudice rimette la causa al collegio (comma 1); il collegio invita le parti alla discussione potendo anche assegnare loro un termine di massimo venti giorni per presentare memorie, e quindi un termine di ulteriori dieci giorni per presentare le repliche (comma 2); si svolge la discussione e il collegio trattiene la causa in decisione (comma 3); il collegio si pronuncia con ordinanza. L'ordinanza, depositata in cancelleria e notificata alle parti, è immediatamente esecutiva (comma 3); le parti possono, entro 10 giorni, presentare reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello (comma 4).

L'articolo 337-sexies attribuisce la competenza a vigilare sul rispetto delle condizioni poste dai provvedimenti giudiziari ad uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso, mentre l'articolo 337-septies prevede che l'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati. L'articolo 337-octies, invece, stabilisce che in tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse.

L'articolo 5 del disegno di legge contiene una disposizione transitoria con la quale specifica che i procedimenti in tema di affidamento e adozione di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, nonché i relativi giudizi di opposizione e i procedimenti di cui agli articoli 336 e seguenti del codice civile, che risultino pendenti alla data in cui la legge entrerà in vigore, saranno trattati e decisi in base alle previgenti disposizioni processuali. Nella relazione di accompagnamento del disegno di legge il Governo precisa infatti che la procedura attualmente applicata è stata ritenuta costituzionalmente legittima dalla Corte costituzionale.


 

 


 

 

RESOCONTO

SOMMARIO e STENOGRAFICO

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491.

 

Seduta di giovedì 15 luglio 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi

DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 

(omissis)

 

 


Discussione del disegno di legge: Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (4294) (ore 10,18).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.

Ricordo che nella seduta del 5 luglio si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame degli articoli - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del disegno di legge, nel testo della Commissione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 1 e 2).

 

Esame dell'articolo 1 - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Annunziata. Ne ha facoltà.

ANDREA ANNUNZIATA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge all'esame della Camera introduce disposizioni ad hoc per i procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile, per i procedimenti in materia di adottabilità dei minori con riferimento alla legislazione in tema di patrocinio a spese dello Stato. Si colmano in tal modo le lacune della normativa in materia di adozione, così come modificata dalla recente legge n. 149 del 2001 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 215 del 2002, testo unico sulle spese di giustizia.

Il gruppo della Margherita è favorevole al disegno di legge in esame in quanto si propone di risolvere alcuni problemi in materia di diritti dei minori, dettando norme procedimentali destinate a renderli effettivi.

In sede di Commissione sono già state accolte alcune nostre proposte di modifica del provvedimento. Ci auguriamo che la Camera sappia recepire anche le proposte emendative che abbiamo presentato in aula; in particolare, salutiamo con soddisfazione il recepimento, avvenuto attraverso un emendamento della Commissione, di una nostra proposta in ordine alla nomina di un curatore speciale per il minore.

Il minore, infatti, è parte non solo in senso sostanziale, ma anche in senso formale. Il riconoscimento al minore della qualità di parte processuale costituisce funzione essenziale di una sua tutela reale in sede di giurisdizione. Tuttavia, poiché il minore è soggetto incapace di agire, deve essere nominato un curatore speciale che lo rappresenti nel processo, in una controversia che lo vede inevitabilmente contrapposto al genitore. In mancanza, il difensore avrebbe chiaramente delle difficoltà insormontabili nello svolgimento del proprio ruolo.

Altri poi sono i punti da modificare. Circa la possibilità che il presidente adotti provvedimenti temporanei in caso d'urgenza, la norma del disegno di legge all'esame dell'Assemblea presuppone la previa proposizione di un ricorso, restando così eliminata la possibilità di un provvedimento d'ufficio nei casi, così frequenti nella pratica, di assoluta urgenza per il minore; possibilità che pur rimarrebbe conforme ai principi costituzionali.

Si tratta, quindi, di mantenere la possibilità di adottare provvedimenti di ufficio.

 

Ancora, secondo la previsione del decreto, l'udienza deve svolgersi in contraddittorio delle parti; la dizione utilizzata dal primo comma dell'articolo in esame è sostanzialmente uguale a quella del quinto comma dell'articolo 111 della Costituzione, ma produce un irrigidimento del rito camerale che, per sua natura, dovrebbe svolgersi nel modo più formale e celere possibile, in uno schema che non si riscontra nemmeno nel rito ordinario a struttura contenziosa.

Non pare, inoltre, corretta la previsione che il collegio decida con ordinanza immediatamente esecutiva, trattandosi di un provvedimento decisorio che chiude il giudizio. Meglio sarebbe prevedere la decisione con sentenza, uniformando così la materia della potestà genitoriale a quella dell'adozione. Più garantista sarebbe, inoltre, un termine di 30 giorni per proporre appello contro la sentenza, anziché quello di dieci giorni ivi previsto per il reclamo.

Infine, si tratta di dettare un criterio unico per la determinazione della competenza territoriale in tutti i procedimenti di competenza del tribunale per i minori, preferibilmente stabilendola per tutti, con riferimento al luogo in cui il minore si trova.

Spero, signor Presidente e onorevoli colleghi, che gli emendamenti siano approvati per porre rimedio a queste incongruenze (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. La Commissione chiede ai presentatori degli emendamenti Finocchiaro 1.1 e Magnolfi 1.3 se accedano all'invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario. La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi emendamenti 1.31 e 1.30 ed esprimere parere favorevole sull'emendamento Lucidi 1.2.

PRESIDENTE. Il Governo?

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Finocchiaro 1.1.

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.31 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 353

Maggioranza 177

Hanno votato 351

Hanno votato no 2).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 1.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 352

Votanti 351

Astenuti 1

Maggioranza 176

Hanno votato 351).

Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Magnolfi 1.3.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 1.30 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 365

Votanti 364

Astenuti 1

Maggioranza 183

Hanno votato 364).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 352

Maggioranza 177

Hanno votato 352).

Prendo atto che gli onorevoli Lussana e Bielli non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

Segnalo che l'onorevole Elio Vito sta svolgendo un'encomiabile opera di supplenza degli uffici, della Presidenza ed anche del Presidente della Camera. Lo ringrazio (Applausi).

Credo che una volta tanto potrebbe associarsi tutta l'Assemblea in un applauso nei confronti dell'onorevole Vito (Applausi). Egli, infatti, ci sta facendo notare che l'emendamento Lucidi 1.2, approvato poc'anzi dall'Assemblea, risulta di contenuto sostanzialmente identico all'emendamento 1.31 della Commissione, anch'esso approvato. È stata evidentemente commessa un'incongruità nel porlo in votazione successivamente.

Ringrazio l'onorevole Vito: saniamo questo vulnus...

Dispongo l'annullamento della votazione dell'emendamento Lucidi 1.2, precluso in quanto sostanzialmente identico all'emendamento 1.31 della Commissione (si procederà poi al coordinamento formale).

ANTONIO BOCCIA. Non sono uguali!

PRESIDENTE. Non sono uguali, ma l'emendamento Lucidi 1.2 doveva essere considerato precluso a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.31 della Commissione. Si convinca, onorevole Boccia, non si innamori delle tesi!

 

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, invito i presentatori a ritirare l'emendamento Annunziata 2.1, sul quale, altrimenti, esprimo parere contrario; raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.30 (Nuova formulazione) della Commissione; invito i presentatori a ritirare l'emendamento Lucidi 2.3, sul quale, altrimenti, esprimo parere contrario; esprimo parere contrario sull'emendamento Magnolfi 2.4; esprimo parere favorevole sull'emendamento Lucidi 2.5 e raccomando l'approvazione dell'emendamento 2.31 della Commissione; invito i presentatori a ritirare l'emendamento Finocchiaro 2.2, sul quale, altrimenti, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica. Il Governo concorda con il parere del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Annunziata 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 373

Maggioranza 187

Hanno votato 172

Hanno votato no 201).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.30 della Commissione (Nuova formulazione), accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 374

Maggioranza 188

Hanno votato 369

Hanno votato no 5).

L'emendamento Lucidi 2.3 è conseguentemente precluso.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Magnolfi 2.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, l'emendamento in esame, apparentemente marginale, riveste notevole significato. Infatti, nel testo del quarto comma dell'articolo 336 del codice civile non si prevedono disposizioni relative alle modalità di notificazione. Ciò induce a ritenere che si faccia riferimento alle norme generali e che, quindi, la notificazione sia a cura della parte. Tuttavia, nel caso in esame, per i motivi che sono stati esposti nel corso della discussione sulle linee generali dall'onorevole Lucidi e da altri colleghi, entra in gioco la specificità del bene tutelato dal processo minorile, che ha caratteristiche diverse rispetto al rito ordinario.

Dunque, la previsione che la notifica possa essere eseguita d'ufficio risponde a tale finalità peculiare, volta all'accertamento della verità reale e non della verità processuale. In tale contesto, è naturale che siano attribuiti al giudice poteri specifici, come già previsto dall'ordinamento (poteri di impulso d'ufficio, di ricerca della prova, e via dicendo), nell'ambito dei quali è opportuno che rientri la previsione della possibilità che la notificazione avvenga d'ufficio. Pertanto, esprimeremo voto favorevole sull'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 2.4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

(Una voce: Votami!).

Come «votami»? Qui non si vota per procura! Sono brutte abitudini ereditate dal passato...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 383

Maggioranza 192

Hanno votato 178

Hanno votato no 205).

Passiamo all'emendamento Lucidi 2.5

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Signor Presidente, gli uffici mi segnalano che ho erroneamente espresso parere favorevole sull'emendamento Lucidi 2.5. A modifica di tale parere, invito i presentatori al ritiro e, subordinatamente, esprimo parere contrario.

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori dell'emendamento Lucidi 2.5 se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. No, Presidente, insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 2.5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 392

Maggioranza 197

Hanno votato 179

Hanno votato no 213).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 2.31 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 391

Maggioranza 196

Hanno votato 384

Hanno votato no 7).

Chiedo ai presentatori dell'emendamento Finocchiaro 2.2 se accedano all'invito al ritiro.

MARCELLA LUCIDI. Signor Presidente, già con l'emendamento precedente, come aveva specificato la collega Magnolfi, chiedevamo di poter prevedere, nella procedura che stiamo introducendo, una norma specifica che individuasse la competenza territoriale per i procedimenti che interessano i minori. Questo perché la materia, ad oggi, è essenzialmente affidata all'interpretazione giurisprudenziale che, pur avendo individuato un orientamento prevalente, vede comunque alcune differenziazioni tra territorio e territorio in merito alle scelte che si perseguono.

Poiché stiamo anche lavorando ad una maggiore definizione e convergenza tra i procedimenti che coinvolgono i minori e poiché si tratta, in questo caso, anche di prevedere la possibilità per il minore di esercitare un diritto di difesa attraverso un'assistenza professionale, attraverso un proprio avvocato, noi riteniamo necessario che, all'interno del provvedimento, si specifichi esattamente dove si radica la competenza territoriale per i giudizi che coinvolgono i minori. In questo caso, chiediamo essenzialmente che si definisca questa competenza, che si radichi nel territorio in cui il minore si trova proprio perché, stante la specificità di questi procedimenti che interessano anche casi di abbandono o di declino della responsabilità genitoriale, può accadere che il minore non si trovi nel luogo in cui generalmente vive.

Chiediamo quindi di accogliere favorevolmente questo emendamento, che offre una specificazione utile ai procedimenti che stiamo introducendo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 397

Maggioranza 199

Hanno votato 183

Hanno votato no 214).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 374

Maggioranza 188

Hanno votato 374).

 

(Esame dell'articolo 3 - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3 e dell'unica proposta emendativa ad esso presentata (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 5).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. La Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Annunziata 3.1

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Annunziata 3.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 397

Maggioranza 199

Hanno votato 181

Hanno votato no 216).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 3.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 399

Maggioranza 200

Hanno votato 395

Hanno votato no 4).

 

(Esame dell'articolo 4 - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 4 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 6).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. Per quanto riguarda l'emendamento Lucidi 4.1, la Commissione esprime parere favorevole a condizione che i presentatori accettino la seguente riformulazione: Al comma 1, capoverso articolo 337-ter, primo comma, sostituire le parole da: «All'udienza» fino a «delle parti» con le seguenti: «All'udienza di prima comparizione, il giudice, verificata l'avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio».

PRESIDENTE. Chiedo ai presentatori se accettino la riformulazione proposta dal relatore.

MARCELLA LUCIDI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Lussana, proceda con l'espressione dei pareri.

CAROLINA LUSSANA, Relatore. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Magnolfi 4.2, mentre invita i presentatori al ritiro dell'emendamento Magnolfi 4.3. Raccomanda l'approvazione degli emendamenti 4.30 e 4.31 della Commissione; esprime parere favorevole sugli emendamenti Bonito 4.4 e Lucidi 4.7, nonché sull'emendamento 4.8 (Nuova formulazione) da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, mentre esprime parere contrario sugli emendamenti Finocchiaro 4.5 e Magnolfi 4.6.

PRESIDENTE. Il Governo?

JOLE SANTELLI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 4.1, nel testo riformulato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 395

Maggioranza 198

Hanno votato 392

Hanno votato no 3).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 4.2, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 396

Votanti 394

Astenuti 2

Maggioranza 198

Hanno votato 394).

 

Prendo atto che l'emendamento Magnolfi 4.3 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.30 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 394

Astenuti 1

Maggioranza 198

Hanno votato 394).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Bonito 4.4, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 404

Maggioranza 203

Hanno votato 403

Hanno votato no 1).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.31 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 402

Maggioranza 202

Hanno votato 402).

Prendo atto che l'emendamento Finocchiaro 4.5 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Magnolfi 4.6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 401

Maggioranza 201

Hanno votato 195

Hanno votato no 206)

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucidi 4.7, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 395

Votanti 394

Astenuti 1

Maggioranza 198

Hanno votato 394).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 4.8 (Nuova formulazione), da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 405

Maggioranza 203

Hanno votato 405).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 4, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 404

Maggioranza 203

Hanno votato 404).

 

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

(Esame dell'articolo 5 - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 5 (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 7).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 5.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 400

Maggioranza 201

Hanno votato 400).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

(Esame dell'articolo 6 - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 6 (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 8).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 6.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti e Votanti 405

Maggioranza 203

Hanno votato 405).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

(Esame dell'articolo 7 - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 7 (vedi l'allegato A - A.C. 4294 sezione 9).

Nessuno chiedendo di parlare e non essendo state presentate proposte emendative, passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 7.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 400

Votanti 399

Astenuti 1

Maggioranza 200

Hanno votato 399).

Prendo atto che l'onorevole Falanga non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.

LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, intervengo per esprimere una certa soddisfazione per il modo con cui si garantisce una qualche tutela ai minori. Il problema dell'affidabilità della tutela del minore meriterebbe una maggiore attenzione: è un piccolo passo avanti che accettiamo con soddisfazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Annunziata. Ne ha facoltà.

ANDREA ANNUNZIATA. Signor Presidente, intervengo solo per esprimere il voto favorevole del gruppo della Margherita. Per il resto, mi richiamo alle considerazioni svolte sul complesso degli emendamenti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.

BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, le nostre motivazioni favorevoli le abbiamo già espresse nella discussione sulle linee generali, nel corso della quale sono state esposte tutte le ragioni per esprimere un voto positivo.

Voglio solo dare atto del clima di fattiva collaborazione instauratosi all'interno della Commissione fra tutti i membri ed anche con il Governo, cosa che in materia di giustizia non è frequente ma che era assolutamente doverosa, trattandosi di un provvedimento che tutela i diritti dei minori.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento

 

(Coordinamento formale - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

 

(Votazione finale ed approvazione - A.C. 4294)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge n. 4294, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Applausi).

(Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di  procedimenti davanti al tribunale per i minorenni) (4294):

(Presenti 382

Votanti 380

Astenuti 2

Maggioranza 191

Hanno votato 380).

 

 

 

 


 


Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE: DISCIPLINA DELLA DIFESA D'UFFICIO NEI GIUDIZI CIVILI MINORILI E MODIFICA DEGLI ARTICOLI 336 E 337 DEL CODICE CIVILE IN MATERIA DI PROCEDIMENTI DAVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI (4294)

 

 


 (A.C. 4294 - Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamento contenuti nel fascicolo n. 1.

 

 

(A.C. 4294 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

la normativa in esame non comporta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto, da un lato, per i procedimenti di volontaria giurisdizione esiste già la possibilità di ricorrere all'istituto del gratuito patrocinio e, dall'altro, non si dispongono modifiche volte ad ampliare la platea dei possibili beneficiari;

la possibilità, di cui all'articolo 4, di nominare un esperto chiamato a coadiuvare il giudice nell'esecuzione dei provvedimenti non determina maggiori oneri a condizione che l'esperto sia scelto nell'ambito del collegio dei componenti privati del tribunale per i minorenni;

esprime:

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

all'articolo 4, capoverso articolo 337-septies, sia aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

sugli emendamenti trasmessi dall'assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.2 Lucidi, 1.3 Magnolfi, 2.3 e 2.5 Lucidi, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

la condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma,  della Costituzione, già inserita nel parere espresso nella seduta del 6 luglio 2004, deve intendersi riformulata nei seguenti termini:

all'articolo 4 sia aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.30 e 2.30 della Commissione, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, non compresi nel fascicolo n. 1.

 

 

ULTERIORE PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

considerato che gli emendamenti 1.31, 2.30 (nuova formulazione) e 2.31 della Commissione prevedono che la funzione del curatore speciale sia svolta a titolo gratuito;

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui l'emendamento 1.30 della Commissione non prefigura un ampliamento dell'ambito soggettivo dei possibili beneficiari del gratuito patrocinio;

considerato che gli emendamenti 4.30 e 4.31 della Commissione non presentano profili problematici di carattere finanziario;

NULLA OSTA

sugli emendamenti 1.30, 1.31, 2.30 (nuova formulazione) , 2.31, 4.30 e 4.31 della Commissione.

Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta del 7 luglio 2004 sull'emendamento 1.30 della Commissione.

 

(A.C. 4294 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un avvocato. Nell'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l'invito a nominare un difensore di fiducia e l'avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato di ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, con l'avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

2. Le parti possono sempre chiedere, con ricorso, la nomina di un difensore di ufficio al giudice competente per il giudizio, il quale provvede alla nomina, con decreto in calce al ricorso, contenente le avvertenze di cui al comma 1.

3. La scelta del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha  efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

4. La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: succinta informazione aggiungere le seguenti: alle parti.

1. 1. Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi, Bonito, Annunziata.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.

1. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure comunque connesse.

1. 2. Lucidi, Bonito, Annunziata, Finocchiaro, Magnolfi.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Il giudice competente per il giudizio nomina con decreto un difensore d'ufficio qualora le parti non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

1. 3. Magnolfi, Bonito, Finocchiaro, Lucidi, Annunziata.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le parti private possono chiedere al giudice competente, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice decide ai sensi dell'articolo 74, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

1. 30. La Commissione.

(Approvato)

 

(A.C. 4294 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 2.

1. L'articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). - I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:

1) l'indicazione dell'ufficio giudiziario;  

2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

3) l'oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

4) l'indicazione dei mezzi di prova, ed in particolare l'indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, fissa, con decreto, l'udienza di comparizione e nomina il giudice innanzi al quale le parti devono comparire.

Tra il giorno del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l'udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.

Tra la data di notificazione e quella dell'udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

In caso di urgenza, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore».

 

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, capoverso Art. 336, primo comma, alinea, secondo periodo, dopo le parole: al presidente del tribunale aggiungere le seguenti: o a un giudice da lui designato in base alle tabelle dell'ufficio.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo comma, dopo le parole: Il presidente aggiungere le seguenti: o il giudice designato.

2. 1. Annunziata, Bonito, Finocchiaro, Magnolfi, Lucidi.

Al comma 1, capoverso Art. 336, secondo comma, sostituire le parole da: fissa fino alla fine del comma con le seguenti: nomina il giudice istruttore, fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado del giudizio ed in ogni eventuale procedura comunque connessa.

2. 30. (nuova formulazione) . La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 336, secondo comma, sostituire le parole da: l'udienza di comparizione fino alla fine del comma, con le seguenti: l'udienza di prima comparizione, indica il giudice innanzi al quale le parti devono comparire e nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenta per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

2. 3. Lucidi, Magnolfi, Annunziata, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso Art. 336, quarto comma, dopo la parola: notificato aggiungere le seguenti: d'ufficio.

2. 4. Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Finocchiaro, Bonito.

Al comma 1, capoverso Art. 336, sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: e provvedimenti urgenti.

 

dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis. - 1. Dopo l'articolo 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 336-bis. (Provvedimenti d'urgenza anteriori all'apertura del procedimento). - In caso di assoluta urgenza, il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d'ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell'interesse del minore: il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze previste dalla legislazione vigente in ordine alla nomina del difensore e alle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è notificato d'ufficio a tutti gli interessati.

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa l'udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d'ufficio.

Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.

Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

Art. 336-ter. (Competenza territoriale). - La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova.».

2. 5. Lucidi, Bonito, Magnolfi, Annunziata, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 336, ultimo comma, dopo le parole: In caso di urgenza, aggiungere le seguenti: anche anteriormente alla proposizione del ricorso,

Conseguentemente, al medesimo capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Con il decreto mediante il quale fissa la comparizione delle parti ai sensi dell'articolo 669-sexies, il Presidente nomina un curatore speciale del minore, a cui il decreto è comunicato dalla cancelleria. Il curatore speciale rappresenta il minore a titolo gratuito».

2. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 336, aggiungere in fine il seguente comma:

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova.

2. 2. Finocchiaro, Lucidi, Bonito, Annunziata, Magnolfi.

 

(A.C. 4294 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.

1. L'articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337. (Legittimazione e difesa). - La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l'assistenza di un avvocato.

Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il decreto di cui al secondo comma dell'articolo 336, nomina un difensore di ufficio.

Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore di ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Contestualmente alla nomina del difensore di ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l'obbligo di retribuire il difensore nominato di ufficio.

La nomina del difensore di ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

La nomina del difensore di ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.

La nomina del difensore di ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».

 

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.

Al comma 1, capoverso Art. 337, quinto comma, sostituire le parole: il presidente con le seguenti: il giudice.

3. 1. Annunziata, Lucidi, Bonito, Magnolfi, Finocchiaro.

 

(A.C. 4294 - Sezione 6)

ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 337-bis. - (Costituzione delle parti). - Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell'udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Art. 337-ter. - (Procedimento). - All'udienza di comparizione il giudice, nel contraddittorio delle parti, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell'interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia dell'ordinanza di cui all'articolo 337-quinquies, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l'ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d'ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.

Il giudice procede anche di ufficio nella ricerca delle prove, avvertendo, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice può disporre l'allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

L'esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

Se viene disposta consulenza tecnica d'ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell'inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.

Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.

Art. 337-quater. (Audizione del minore). - Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell'età e del suo grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell'ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

Art. 337-quinquies. (Decisione e ricorso). - Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell'udienza collegiale e ne da avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prima dell'udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo termine di dieci giorni per le repliche.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. L'ordinanza che definisce la causa, immediatamente esecutiva, è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall'udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d'ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Avverso l'ordinanza le parti possono proporre reclamo dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d'appello, con le forme e nei termini di cui agli articoli 739 e seguenti del codice di procedura civile.

Art. 337-sexies. - (Vigilanza). - Sull'osservanza delle condizioni stabilite per l'esercizio della potestà e per l'amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso.

Art. 337-septies. - (Esecuzione). - L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può  pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

Art. 337-octies. (Poteri dei difensori). - In tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse».

 

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 4.

Al comma 1, capoverso Art. 337-ter, primo comma, primo periodo, sostituire le parole da: All'udienza fino a: delle parti con le seguenti: All'udienza di prima comparizione il giudice, verificata l'avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio

4. 1. (Nuova formulazione) Lucidi, Annunziata, Bonito, Magnolfi, Finocchiaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 337-ter, primo comma, quarto periodo, sostituire le parole: dell'ordinanza con le seguenti: della sentenza:

4. 2. Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Bonito, Finocchiaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 337-ter, secondo comma, sostituire le parole da: procede fino a loro assunzione con le seguenti: ha il potere di impulso d'ufficio, può decidere indipendentemente dalle richieste delle parti e ricerca le prove. Le parti devono essere avvertite, sotto pena di nullità, dell'assunzione delle prove.

4. 3. Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Bonito, Finocchiaro.

Al comma 1, capoverso Art. 337-ter, secondo comma, primo periodo, sostituire la parola: , avvertendo con le seguenti: e decide nell'esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente ed in difformità rispetto alle richieste formulate dalle parti. Il giudice, se ammette delle prove d'ufficio, avverte.

4. 30. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: L'ordinanza con le seguenti: La sentenza.

Conseguentemente, al medesimo capoverso, quarto comma, sostituire le parole: l'ordinanza con le seguenti: la sentenza.

4. 4. Bonito, Magnolfi, Lucidi, Annunziata, Finocchiaro.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: la causa, con le seguenti: la causa e che può essere dichiarata.

4. 31. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso Art. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sopprimere le parole: , immediatamente esecutiva,

4. 5. Finocchiaro, Bonito, Magnolfi, Lucidi, Annunziata.

Al comma 1, capoverso Art. 337-quinquies, terzo comma, secondo periodo, sostituire le parole: quindici giorni con le seguenti: trenta giorni.

4. 6. Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Lucidi, Annunziata.

Al comma 1, capoverso Art. 337-quinquies, sostituire il quarto comma con i seguenti:

Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della  corte d'appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

Se vi sono ragioni d'urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente efficaci d'ufficio o su richiesta di parte.

Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.

Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

4. 7. Lucidi, Magnolfi, Finocchiaro, Bonito, Annunziata.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. 8. (nuova formulazione) . (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

(Approvato)

 

(A.C. 4294 - Sezione 7)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, nonchè ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

2. Ai procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

 

(A.C. 4294 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

 

(A.C. 4294 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


 

 


 
Senato della Repubblica
– Progetto di legge

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3048

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro della giustizia

(CASTELLI)

(V. Stampato Camera n.4294)

 

approvato dalla Camera dei deputati il 15 luglio 2004

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 luglio 2004

 

———–

Disciplina della difesa d’ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o l’assistenza di un avvocato. Nell’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, oltre l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d’ufficio, deve essere contenuta una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, con l’avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio. Con lo stesso atto è nominato al minore un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure connesse.

2. Le parti private possono chiedere al giudice competente, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Il giudice decide ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115.

3. La scelta del difensore d’ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

4. La nomina del difensore d’ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in quanto compatibili.

Art. 2.

1. L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 336. (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). – I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale deve contenere:

1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario;

2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito;

3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono fondamento;

4) l’indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l’indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso o dalla redazione del processo verbale, nomina il giudice istruttore, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado del giudizio e in ogni eventuale procedura comunque connessa.

Tra la data del deposito del ricorso o della redazione del processo verbale e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà.

Il ricorso o il processo verbale, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato ai controinteressati, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto.

Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non minore di quindici giorni.

In caso di urgenza, anche anteriormente alla proposizione del ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell’interesse del minore.

Con il decreto mediante il quale fissa la comparizione delle parti ai sensi dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, il presidente nomina un curatore speciale del minore, a cui il decreto è comunicato dalla cancelleria. Il curatore speciale rappresenta il minore a titolo gratuito».

Art. 3.

1. L’articolo 337 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 337. (Legittimazione e difesa). – La legittimazione attiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, ai parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

La legittimazione passiva spetta al pubblico ministero, ai genitori, al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato.

Le parti private possono chiedere, in qualsiasi momento, anche prima della proposizione del ricorso, al giudice competente, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Qualora il ricorrente non abbia nominato un difensore di fiducia, il presidente, con il provvedimento di cui al secondo comma dell’articolo 336, nomina un difensore d’ufficio.

Con successivo decreto il presidente nomina ai controinteressati un difensore d’ufficio qualora gli stessi, costituitisi, non abbiano provveduto alla nomina di un difensore di fiducia.

Contestualmente alla nomina del difensore d’ufficio, il presidente informa le parti, a pena di nullità, delle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, previste dagli articoli 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, avvertendole che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.

La scelta del difensore d’ufficio è effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli avvocati, ha efficacia dal momento della nomina e viene meno automaticamente con la comunicazione della parte al giudice della nomina di un difensore di fiducia.

La nomina del difensore d’ufficio è disposta, con le stesse modalità di cui ai commi precedenti, in ogni altro caso in cui un soggetto acquista la qualità di parte nel corso del procedimento.

La nomina del difensore d’ufficio è valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, comunque connesse.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in quanto compatibili».

Art. 4.

1. Dopo l’articolo 337 del codice civile sono inseriti i seguenti:

«Art. 337-bis. – (Costituzione delle parti). – Le parti si costituiscono depositando in cancelleria il ricorso o il processo verbale e il decreto di fissazione dell’udienza, con la relazione di notificazione, unitamente alla procura, oppure presentando tali documenti al giudice in udienza.

Art. 337-ter. – (Procedimento). – All’udienza di prima comparizione il giudice, verificata l’avvenuta notifica e la regolare instaurazione del contraddittorio, con ordinanza, conferma o revoca i provvedimenti adottati dal presidente. La mancata conferma comporta la inefficacia dei medesimi. Nel corso del giudizio, il giudice, nell’interesse del minore, può adottare, con ordinanza, provvedimenti provvisori, dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono efficacia con la pronuncia della sentenza di cui all’articolo 337-quinquies, terzo comma. Avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice può essere proposta, entro quindici giorni dalla loro comunicazione, istanza di modifica o di revoca al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati; il collegio decide, con ordinanza, entro sessanta giorni, sentite le parti; l’ordinanza deve essere depositata in cancelleria entro venti giorni dalla decisione ed è notificata d’ufficio alle parti private e comunicata al pubblico ministero nel testo integrale.

Il giudice procede anche d’ufficio nella ricerca delle prove e decide nell’esclusivo interesse del minore, anche indipendentemente e in difformità rispetto alle richieste formulate dalle parti. Il giudice, se ammette delle prove d’ufficio, avverte, sotto pena di nullità, le parti della data della loro assunzione, salvo che, in relazione all’oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. Per gli stessi motivi, il giudice può disporre l’allontanamento delle parti precedentemente ammesse.

L’esistenza di sommarie informazioni ottenute dal giudice, nonché delle relazioni del servizio sociale, deve essere comunicata immediatamente alle parti, le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione.

L’acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l’indicazione del luogo in cui il minore si trova.

Se viene disposta consulenza tecnica d’ufficio, alle parti deve essere comunicata, a pena di nullità, la data dell’inizio delle relative operazioni, avvertendole della possibilità di nominare propri consulenti.

Il giudice, con decreto motivato, vieta la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo, non rilevanti ai fini della decisione, in presenza di un grave pregiudizio per il minore o per i terzi.

Art. 337-quater. (Audizione del minore). – Il minore che abbia compiuto gli anni dodici ed eventualmente il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento, deve essere sentito e il giudice deve prendere in considerazione la sua opinione, tenendo conto dell’età e del suo grado di maturità.

Il giudice può disporre che il minore sia sentito con audizione protetta, in locali a ciò idonei, anche fuori dell’ufficio giudiziario, e che la medesima, oltre che verbalizzata, sia registrata con mezzi audiovisivi.

Art. 337-quinquies. (Decisione e ricorso). – Terminata la fase istruttoria e di trattazione, il giudice rimette la causa al collegio, fissa, non oltre sessanta giorni, la data dell’udienza collegiale e ne dà avviso alle parti, le quali possono, entro dieci giorni dalla comunicazione dell’avviso, chiedere la discussione orale davanti al collegio. Fino a cinque giorni prima dell’udienza le parti hanno facoltà di depositare memorie difensive.

Qualora una delle parti ne faccia richiesta, il collegio può assegnare un termine non superiore a venti giorni per le memorie e un successivo termine di dieci giorni per le repliche.

Esaurita la discussione, il collegio trattiene la causa in decisione. La sentenza che definisce la causa e che può essere dichiarata immediatamente esecutiva è depositata in cancelleria nel termine di quindici giorni dall’udienza, ovvero dalla scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica ed è notificata d’ufficio nel testo integrale al pubblico ministero e alle parti del giudizio.

Le parti possono proporre ricorso dinanzi alla sezione per i minorenni della corte d’appello, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione della sentenza. Il ricorso deve essere sottoscritto dalla parte personalmente e non può essere fondato su motivi di legittimità non dedotti in primo grado, salve le ipotesi di nullità assoluta.

Se vi sono ragioni di urgenza, le sentenze pronunciate in primo e in secondo grado possono essere dichiarate immediatamente esecutive d’ufficio o su richiesta di parte.

Al giudizio in grado di appello si applicano le disposizioni dettate per il giudizio di primo grado, in quanto compatibili.

Avverso la sentenza pronunciata in grado di appello, le parti possono proporre ricorso per cassazione entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.

La sentenza divenuta definitiva può essere modificata o revocata per circostanze sopravvenute ovvero per motivi non conosciuti nel precedente giudizio.

Art. 337-sexies. – (Vigilanza). – Sull’osservanza delle condizioni stabilite per l’esercizio della potestà e per l’amministrazione dei beni vigila uno dei componenti del collegio che le ha adottate delegato dal collegio stesso.

Art. 337-septies. – (Esecuzione). – L’esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d’ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L’esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l’esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l’esecuzione rimettendo in tale caso gli atti al collegio.

Art. 337-octies. (Poteri dei difensori). – In tutti i procedimenti previsti dagli articoli 330 e seguenti, i difensori, di fiducia o d’ufficio, possono compiere e ricevere, nell’interesse delle parti, tutti gli atti del processo che non sono espressamente riservati alle parti stesse».

2. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 5.

1. Ai procedimenti disciplinati dalla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, nonché ai relativi giudizi di opposizione, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n.240.

2. Ai procedimenti di cui all’articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n.240.

Art. 6.

1. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni del codice di procedura civile, in quanto compatibili.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Esame in sede referente

 


COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

 

RIUNITE

 

 

MARTEDÌ 3 MAGGIO 2005

1ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale

in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

 

 La seduta inizia alle ore 20,55.

 

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

 

 Riferisce il senatore CENTARO (FI), relatore per la Commissione giustizia, il quale rileva in via generale come le disposizioni del disegno di legge in titolo siano volte ad apprestare una specifica disciplina processuale relativa ai procedimenti in materia di potestà genitoriale di cui al titolo nono del libro primo del codice civile, nonché una specifica disciplina della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio nei predetti procedimenti e in quelli per l'adozione dei minori di cui alla legge n. 184 del 1983, consentendo così che, con riferimento a questi ultimi, possa trovare finalmente attuazione una delle principali novità della legge n. 149 del 2001 che ha riformato la disciplina della citata legge n. 184 del 1983, prevedendo l'obbligo dell'assistenza legale dei minori, dei genitori e dei parenti eventualmente coinvolti.

 Passando più specificamente all'articolo 1 del disegno di legge, tale disposizione prevede che nei procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983, nei quali siano interessate più parti private, queste non possono stare in giudizio se non con il ministero o l'assistenza di un avvocato. Con l'avviso di cui all'articolo 10, comma 2, della predetta legge, gli interessati vengono invitati a nominare un difensore di fiducia e avvertiti che in mancanza il difensore sarà nominato d'ufficio. Il già menzionato avviso prevederà anche un'informazione circa le condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato. La disposizione prevede poi che la scelta del difensore d'ufficio debba essere effettuata tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, che abbia efficacia dal momento della nomina e che venga meno automaticamente con la comunicazione della nomina di un difensore di fiducia. Relativamente all'articolo in questione il relatore ritiene che un aspetto problematico delle previsioni in esso contenute sia sicuramente rappresentato dall'inciso inserito nel comma 1 per effetto del quale si richiede, per l'applicabilità della nuova normativa, che nei procedimenti in materia di adozione debbano essere coinvolte più parti private mentre, ad una prima valutazione, non si vede per quale motivo la nuova normativa in tema di gratuito patrocinio e difesa d'ufficio non debba trovare applicazione anche qualora vi sia un'unica parte privata.

 Passando agli articoli 2, 3 e 4 del disegno di legge questi prevedono un procedimento civile speciale per i provvedimenti in materia di potestà genitoriale, stabilendo in particolare che tali provvedimenti sono chiesti con ricorso che può essere proposto anche verbalmente innanzi al Tribunale. Viene poi definito il contenuto del ricorso e previsto che, entro tre giorni dal deposito dello stesso, il Presidente nomini il giudice istruttore e fissi l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo, nominando al minore che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta a titolo gratuito in ogni stato e grado del giudizio, figura quest'ultima in merito alla quale sembrerebbe in ogni caso auspicabile un'ulteriore riflessione che consenta di metterne a fuoco in modo più nitido il ruolo e le caratteristiche. Si prevede poi che in caso di urgenza, anche anteriormente alla proposizione del ricorso, il presidente del tribunale possa adottare provvedimenti provvisori temporanei immediatamente esecutivi tenuto conto dell'interesse del minore. Per quanto riguarda tali provvedimenti, all'udienza di prima comparizione delle parti gli stessi possono essere confermati o revocati dal giudice, stabilendosi in particolare che la mancata conferma degli stessi ne comporti l'inefficacia. Si prevede altresì che nel corso del giudizio il giudice possa adottare con ordinanza provvedimenti provvisori dichiarandoli immediatamente esecutivi in caso di urgenza. Tali provvedimenti sono modificabili e revocabili in corso di causa dallo stesso giudice che li ha pronunciati e perdono un'efficacia con la pronuncia della sentenza che chiude il giudizio di primo grado ai sensi del nuovo articolo 337-quinquies, terzo comma, del codice civile, introdotto anch'esso dal disegno di legge in esame. Si prevede inoltre che avverso i provvedimenti provvisori pronunciati in corso di causa dal giudice possa essere proposta istanza di modifica o di deroga al collegio di cui fa parte il giudice che li ha pronunciati. A quest'ultimo proposito non può non osservarsi come sarebbe sistematicamente più opportuno uno specifico rinvio alla previsione contenuta nell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile, così da assicurare che del collegio non possa far parte il giudice che ha adottato i provvedimenti in questione.

 Per quanto riguarda la legittimazione il nuovo articolo 337 del codice civile prevede che la legittimazione attiva spetti al pubblico ministero, ai genitori, al minore, ai parenti entro il quarto grado e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore. La legittimazione passiva spetta invece al pubblico ministero, ai genitori, al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore. Al riguardo, non può non sottolinearsi come susciti perplessità la nozione di "rapporti significativi con il minore" per il carattere inevitabilmente vago che contraddistingue l'espressione "significativi" e che rischia, pertanto, di determinare non trascurabili problemi pratici in sede processuale. Ancora con riferimento al nuovo articolo 337 del codice civile va sottolineata l'improprietà del termine "costituitisi" utilizzato nel sesto comma, essendo la costituzione della parte un'attività tecnica che nel caso di specie non può prescindere dall'assistenza di un difensore.

 Passando al procedimento descritto nel nuovo articolo 337-ter del codice civile, va sottolineato come si preveda che il giudice possa procedere anche d'ufficio nella ricerca delle prove e come lo stesso debba decidere nell'esclusivo interesse del minore anche in difformità rispetto alle richieste formulate dalle parti. Se il giudice ammette le prove d'ufficio, lo stesso deve avvertire sotto pena di nullità le parti della data della loro assunzione, salvo che in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere ritenga che la presenza delle parti stesse possa influire sulla genuinità della prova. La posizione delle parti è comunque salvaguardata dalla facoltà delle stesse di replicare entro il termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione dell'assunzione dell'atto, del quale possono estrarre copia dal fascicolo processuale. E' prevista anche la possibilità dell'audizione protetta del minore e ciò completa un quadro complessivo che, allo stato, sembra potersi ritenere equilibrato e suscettibile di conciliare adeguatamente le diverse esigenze in rilievo nei procedimenti in questione.

 Il nuovo articolo 337-quinquies del codice civile disciplina la fase della decisione e, al riguardo, il relatore richiama l'attenzione soprattutto sulle esigenze di un adeguato approfondimento degli aspetti problematici connessi con la specifica disciplina della immediata esecutività delle sentenze contenuta negli articoli in questione.

 Il relatore conclude infine il suo intervento con un breve cenno alle previsioni contenute negli articoli 5, 6 e 7 del disegno di legge.

 

 Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori sul provvedimento in esame, dopo aver rilevato preliminarmente che il disegno di legge in titolo incide esclusivamente su un settore specifico del diritto di famiglia, prospetta l'opportunità di operare una revisione organica e complessiva dell'intera materia in questione.

 Il testo normativo in esame, pur presentando diversi risvolti positivi, va ulteriormente perfezionato riguardo a taluni profili.

 E' in particolare condivisibile l'esclusione del rito camerale relativamente alle fattispecie in questione, atteso che siffatta procedura, di carattere abbreviato, non risulta pienamente compatibile con la delicatezza della materia di cui trattasi.

 Può essere valutata positivamente - prosegue il relatore - la disposizione contemplata allo articolo 3, comma 1, primo capoverso, la quale preclude all'organo giudicante la possibilità di attivare le azioni giurisdizionali in questione, limitandosi ad attribuire al pubblico ministero tale legittimazione - nonché ad altri soggetti indicati in tale norma -. Andrebbe tuttavia specificata in maniera più puntuale la nozione di rapporti "significativi" prevista nel sopracitato articolo 3, comma 1, atteso che la stessa risulta piuttosto indefinita e suscettibile quindi di ingenerare dubbi in sede interpretativa.

 E' invece condivisibile la scelta di attribuire la competenza in ordine ai profili giudiziari in questione a un organo diverso dal giudice tutelare, in quanto i procedimenti di cui alla legge n. 184 del 1983 attengono a rapporti giuridici intercorrenti tra maggiorenni e minorenni e conseguentemente non si adattano pienamente alle caratteristiche strutturali del giudice tutelare stesso.

 Riguardo alle modalità formali di proposizione della domanda giudiziale, di cui all'articolo 2, comma 1 del disegno di legge in titolo, risulta inopportuna la disposizione normativa contemplata al secondo periodo del primo capoverso, che consente la proposizione del ricorso anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale.

 Parimenti sono ravvisabili profili di criticità in ordine al ruolo del difensore d'ufficio e del curatore rispetto ai procedimenti in questione, non essendo chiaramente e puntualmente individuati i compiti di tali soggetti.

 Riguardo alla facoltà di audizione del minore - prosegue il relatore - è difficile ipotizzare l'adeguato espletamento tale attività processuale senza un preventivo avviso al minore stesso, relativamente alle situazioni sulle quali dovrà relazionare.

 Sono infine ravvisabili carenze in ordine alle modalità di assunzione delle prove prefigurate nell'ambito del disegno di legge in titolo.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-Un), intervenendo in discussione generale, rileva preliminarmente che il provvedimento in esame è finalizzato a colmare una lacuna normativa, auspicando che l'iter di approvazione dello stesso si concluda in tempi celeri.

 Sono tuttavia ravvisabili profili di criticità in ordine all'attribuzione al giudice del compito di nominare il difensore d'ufficio, atteso che tale ultima figura dovrebbe rivestire un ruolo il più possibile autonomo rispetto alle prassi "comportamentali" dei singoli tribunali minorili - non sempre omogenee -. Sarebbe quindi auspicabile che la nomina dei difensori d'ufficio venisse effettuata di concerto col consiglio dell'ordine e attraverso modalità procedurali tali da fornire idonee garanzie di obiettività.

 Sarebbe inoltre preferibile predisporre un distinto elenco dei difensori d'ufficio, relativamente alla materia dell'adottabilità, la quale presenta caratteristiche specifiche e differenziate rispetto ad altri settori in cui è previsto l'intervento di tale figura processuale.

 

 Il senatore Antonino CARUSO (AN), dopo aver fatto presente che, in attesa di una più compiuta disciplina sulla difesa d'ufficio nei procedimenti di cui trattasi, si sono succeduti nel tempo diversi decreti-legge - che hanno di volta in volta prorogato il termine di vigenza della disciplina transitoria - prospetta la necessità di completare l'iter procedurale del disegno di legge in titolo entro la fine della legislatura in corso. Peraltro, i tempi necessari per l'approvazione definitiva del provvedimento in esame risulteranno presumibilmente più lunghi rispetto al termine finale contemplato dal decreto-legge n. 158 del 2004 - ossia il 30 giugno 2005 - e conseguentemente sarebbe opportuno che il Governo provvedesse ad introdurre con apposito decreto un' ulteriore proroga, almeno fino al 31 dicembre 2005, al fine di consentire al Parlamento di completare prima di tale data l'esame del disegno di legge in titolo.

 Rileva inoltre che l'originario testo del disegno di legge governativo risultava maggiormente congruo e coerente rispetto all'attuale versione del provvedimento, conseguente alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati - specie per quel che concerne la disposizione normativa contemplata all'articolo 1 dello stesso - riservandosi comunque di intervenire ulteriormente in maniera più dettagliata nel corso della discussione generale.

 

 Il presidente BUCCIERO, dopo aver dichiarato di condividere le considerazioni espresse dal senatore Caruso relativamente alla opportunità di un ulteriore provvedimento governativo di proroga del termine finale inerente alla disciplina transitoria in questione - almeno fino al 31 dicembre 2005 - necessario al fine di consentire al Parlamento la possibilità concreta di completare l'iter di approvazione del disegno di legge n. 3048 prima di tale scadenza, prospetta preliminarmente l'opportunità di adottare la tecnica legislativa della novellazione anche in relazione alle fattispecie contemplate all'articolo 1, riservandosi comunque di intervenire in maniera più ampia sul disegno di legge in titolo nel corso delle successive sedute.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 21,50.

 

 

 


COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

 

RIUNITE

GIOVEDÌ 12 MAGGIO 2005

2ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione Speciale

in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

 

indi del Presidente della 2ª Commissione

CARUSO

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 3 maggio 2005.

 

Il presidente BUCCIERO interviene in discussione generale, prospettando preliminarmente l'opportunità di apportare, in fase emendativa, talune modifiche migliorative al testo normativo in esame.

In primo luogo va rilevato che la dizione "con il ministero o l'assistenza di un avvocato", citata all'articolo 1, comma 1, nonché all'articolo 3, comma 1, capoverso articolo 337, risulta incongrua e poco chiara.

Parimenti la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 1, relativa al curatore speciale del minore, suscita talune perplessità per quel che concerne i profili attinenti alla gratuità dell'incarico espletato dal curatore stesso. E' infatti opportuno che il curatore speciale del minore sia scelto fra gli avvocati esperti della materia minorile e conseguentemente si potrebbe ipotizzare che presso i consigli dell'ordine vengano predisposti due elenchi distinti, uno dei difensori d'ufficio del minore, e l'altro dei curatori. E' prevedibile che qualora si adottasse un tale modulo, gli avvocati con esperienza nella materia minorile verrebbero iscritti ad entrambi i sopracitati elenchi; solo in tal caso potrebbe essere giustificabile una gratuità dell'incarico di curatore, in quanto la stessa potrebbe comunque essere bilanciata dall'onerosità dell'incarico di difensore d'ufficio.

Riguardo all'articolo 2, l'oratore manifesta la propria contrarietà rispetto alla facoltà, prevista al comma 1, capoverso articolo 336, di proporre il ricorso anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a far redigere processo verbale. Tale disciplina non si concilia pienamente col ruolo di terzietà del presidente del tribunale minorile, in quanto nel caso di specie allo stesso è attribuito il compito di impostare l'atto introduttivo del giudizio. Riguardo a tale aspetto potrebbe essere opportuno eliminare del tutto tale fattispecie - ossia il ricorso attraverso processo verbale - o anche attribuire la facoltà di ricevere verbalmente il ricorso al pubblico ministero.

Non è condivisibile - prosegue l'oratore -la disposizione che prefigura la possibilità per il presidente del tribunale di adottare provvedimenti immediatamente esecutivi urgenti anche anteriormente alla proposizione del ricorso, atteso che la stessa non risulta pienamente compatibile con i principi del giusto processo.

Relativamente all'articolo 3 si osserva che la fattispecie inerente alle persone che hanno "rapporti significativi" con il minore risulta oscura e vaga, e suscettibile pertanto di determinare dubbi e conseguenti contenziosi in fase interpretativa.

Nello stesso capoverso articolo 336 si prevede che il presidente del tribunale nomini ai controinteressati un difensore d'ufficio qualora gli stessi, pur non avendo provveduto alla nomina di un difensore di fiducia, si siano tuttavia costituiti. In relazione a tale ultimo profilo si osserva che nel caso di specie il richiamo alla fattispecie procedurale della costituzione in giudizio risulta non corretta dal punto di vista tecnico-giuridico.

In riferimento all'articolo 4 capoverso 337-ter - prosegue l'oratore -risulta non condivisibile la disposizione che prevede, nel collegio che decide in ordine ai ricorsi presentati avverso i provvedimenti provvisori, la presenza del giudice che li ha pronunciati.

Anche la facoltà del giudice di procedere d'ufficio nella ricerca delle prove - prevista nel capoverso da ultimo citato - risulta incongrua e suscettibile di sminuire la facoltà delle parti di produrre in giudizio prova contraria.

La possibilità attribuita al giudice di vietare la conoscenza di atti e documenti acquisiti al processo e non rilevanti ai fini della decisione - contemplata al capoverso 337- ter - risulta non condivisibile, atteso che gli elementi non rilevanti ai fini decisionali andrebbero del tutto espunti dal processo.

Riguardo al capoverso 337-quater dell'articolo 4, si osserva che la soglia anagrafica di dodici anni prevista nell'ambito dello stesso potrebbe essere opportunamente ridotta, fissandola a dieci anni.

Risulta infine inadeguata la disposizione, contenuta nel capoverso 337-quinquies,la quale dispone che la parte sottoscriva personalmente il ricorso in appello.

 

Il senatore PELLICINI (AN) chiede un chiarimento in ordine alla configurabilità concreta delle situazioni di urgenza nelle quali è attribuita al presidente del tribunale la facoltà di adottare provvedimenti esecutivi anche anteriormente alla proposizione del ricorso.

 

Il relatore CENTARO (FI) chiarisce brevemente che i provvedimenti in questione potrebbero attenere ad esempio alle situazioni di decadenza dalla patria potestà.

 

 Il senatore LEGNINI(DS-U), intervenendo in discussione generale, manifesta la sua condivisione per le finalità perseguite dall'iniziativa in titolo che colma vuoti normativi, dando attuazione al diritto di difesa dei minori anche con riferimento a quanto previsto nella Convenzione europea di Strasburgo, ratificata dall'Italia nel 2003. Se da un lato è indispensabile ed è attesa da tempo una riforma che renda compiuto ed effettivo il diritto di difesa del minore, di contro l'articolato in esame necessita di essere attentamente valutato in alcune delle sue scelte tecniche, apparendogli sin d'ora evidente la necessità di introdurre alcuni correttivi. Ad esempio, con riferimento alla disciplina della nomina del difensore d'ufficio, andrebbe meglio precisata la relativa procedura in modo da assicurare l'autonomia e la specifica professionalità dell'avvocato chiamato alla difesa; aspetto questo di particolare rilievo trattandosi di una attività professionale svolta nei confronti di soggetti meritevoli di particolare tutela in ragione dell'età. Occorre poi verificare se l'articolato dia in effetti attuazione ai principi costituzionali del giusto processo e preannuncia sin d'ora un'attività emendativa diretta a migliorare il testo sia pure nell'ottica della sua rapida approvazione.

 

 Il senatore FASSONE (DS-U) manifesta perplessità con riferimento alla scelta di intervenire sul codice civile inserendovi disposizioni di carattere processuale, in contrasto quindi con la natura del primo. E' pur vero che il codice civile già conosce al suo interno norme di diritto processuale - come ad esempio alcune disposizioni in materia di diritto di famiglia - ma si tratta pur sempre di norme che, per contenuto e numero, non inficiano il carattere delle norme del codice civile. Non altrettanto può dirsi invece con riferimento all'intervento in esame che può definirsi una mini sezione recante norme processuali.

 

 Il senatore CENTARO(FI), relatore per la 2a Commissione, in sede di replica, ritiene meritevole di approfondimento la proposta per cui il difensore d'ufficio del minore debba essere in possesso di esperienza e competenza specifica. In tal senso si potrebbe ipotizzare una maggiore precisazione dell'espressione "specifico elenco predisposto dal locale consiglio dell'ordine", contenuta nel nuovo articolo 337 del codice civile, nel senso di disporre, ad esempio, che in esso siano iscritti soltanto difensori con particolari requisiti di esperienza e professionalità.

 

Sulla proposta in esame seguono brevi interventi del presidente CARUSO - il quale ritiene che la proposta presuppone l'esistenza di percorsi di formazione specialistica legalmente predefiniti al fine di evitare che la stessa si traduca nella sua concreta attuazione in un meccanismo autoreferenziale - e del senatore CALLEGARO (UDC) - che parimenti esprime perplessità sulla proposta stante la difficoltà di definire con criteri obiettivi i requisiti di professionalità da richiedere.

 

Il senatore CENTARO(FI), relatore per la 2a Commissione, riprendendo la sua replica, con riferimento all'articolo 1, ritiene preferibile il testo originario del disegno di legge a quello approvato dall'altro ramo del Parlamento. In particolare esprime perplessità in relazione al contenuto dell'avviso che non contiene soltanto le previsioni di cui al comma 1 dell'articolo 1, contrariamente a quanto la formulazione della disposizione lascerebbe intendere. Ritiene quindi condivisibili le perplessità espresse dal senatore Bucciero a proposito dell'utilizzo dell'espressione "ministero e assistenza dell'avvocato". Ritiene meritevoli di approfondimento le norme riguardanti il curatore speciale che potrebbe essere delineato in misura più puntuale. Riferendosi al primo comma del nuovo articolo 336, condivide le perplessità sollevate circa la possibilità di ricorrere anche verbalmente dinanzi al presidente del tribunale, ritenendo preferibile una diversa soluzione quale potrebbe essere quella del ricorso verbale al pubblico ministero. In ogni caso ritiene utile una riflessione sull'aspetto considerato. Quanto poi ai provvedimenti urgenti emessi prima della proposizione del ricorso, mancherebbe la previsione di un termine entro il quale instaurare il giudizio diretto alla convalida, a pena di decadenza della misura. In proposito non ritiene che le disposizioni in esame possano ritenersi contrarie ai principi del giusto processo in considerazione del controllo successivo che verrebbe operato in sede di convalida. Condivide inoltre le perplessità sollevate con riferimento alla legittimazione ad agire ed in particolare a quella passiva. L'ampia platea dei soggetti indicati nel secondo comma del nuovo articolo 337 non sembra infatti corrispondere all'interesse del minore, a differenza, ad esempio, di quanto avviene in altri procedimenti, come ad esempio quello finalizzato all'adozione.

Con riguardo alla previsione di cui al secondo comma del nuovo articolo 337-ter, relativamente all'acquisizione d'ufficio nella ricerca delle prove, andrebbe meglio precisata la disposizione che consente al giudice di allontanare le parti ammesse quando, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, egli ritenga che la presenza delle parti medesime possa influire sulla genuinità della prova. Occorrerebbe infatti precisare che l'allontanamento non possa riguardare il difensore. Il termine "parte" infatti è riferibile anche a quest'ultimo e conseguentemente ne deriverebbe una soluzione non condivisibile sotto il profilo dell'esercizio di difesa.

Apprezzabile appare altresì la proposta di espungere dal fascicolo gli atti non rilevanti in quanto il mantenimento dei medesimi potrebbe avere in molti casi conseguenze negative sui rapporti personali tra le parti interessate, senza che dal mantenimento possa derivare alcun beneficio sotto il profilo della decisione. Quanto alla proposta di abbassare a dieci anni l'età minima perché possa essere disposta l'audizione del minore, il relatore si rimette alla valutazione della Commissione anche perché la disposizione non esclude che possano essere sentiti minori di età inferiore in considerazione della loro capacità di discernimento.

Quanto alle perplessità sollevate dal senatore Fassone circa l'inserimento di norme di natura processuale all'interno del codice civile, il relatore ritiene che la presenza nel codice di numerose norme, di natura processuale, costituisce di per sè un elemento a sostegno dell'intervento nel senso indicato dal disegno di legge in titolo.

 

 La Commissione, su proposta del presidente CARUSO , conviene di fissare il termine per la presentazione di eventuali emendamenti al giorno 23 maggio alle ore 17.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 


COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

 

RIUNITE

 

MARTEDÌ 31 MAGGIO 2005

3ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale

in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

 

 La seduta inizia alle ore 14,20.

 

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta del 12 maggio 2005.

 

 Il presidente BUCCIERO, dopo aver ricordato che il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo è scaduto alle ore 17 del giorno 23 maggio, prospetta l'opportunità che le Commissioni riunite esaminino anche gli emendamenti pervenuti fino alla data del 30 maggio, come concordato in sede informale con tutti i gruppi parlamentari.

 

Le Commissioni riunite convengono su tale proposta.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 14,25.

 


COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

 

RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

4ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

 

 

 La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l’esame sospeso nella seduta del 31 maggio 2005.

 

Il presidente BUCCIERO ricorda che nelle precedenti sedute si è chiusa la discussione generale sul disegno di legge in titolo ed è stato effettuato l'intervento in sede di replica da parte del relatore Centaro. Dopo aver costatato che non vi sono ulteriori richieste di intervento in sede di replica, fa presente che si procederà all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 1.

 

Il senatore CENTARO (FI) relatore per la 2a Commissione, illustrando gli emendamenti a propria firma, rappresenta che l'emendamento 1.1 riscrive il primo comma dell'articolo 1, recependo le osservazioni emerse nel corso del dibattito. La nuova formulazione, oltre ad eliminare il requisito della necessaria presenza di più parti private, impedisce che la norma possa essere interpretata nel senso di ritenere che l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1983 possa contenere esclusivamente le indicazioni di cui al citato comma 1. Accogliendo quindi un suggerimento del presidente BUCCIERO, modifica l'emendamento 1.1 riformulandolo nell'emendamento 1.1 (testo 2). Ritira quindi l'emendamento 1.13.

 

Il senatore ZANCAN (Verdi-Un) aggiunge la propria firma all'emendamento 1.2 e recependo un suggerimento del senatore FASSONE (DS-U) , riformula lo stesso nel testo 2, e lo da per illustrato. Illustra poi l'emendamento 1.6, evidenziando che lo stesso risulta ispirato dalla finalità di garantire una maggiore leggibilità del testo normativo in questione.

Dà per illustrati gli emendamenti 1.16, 1.29 e 1.40.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l'emendamento 1.3 dando brevemente conto del contenuto dello stesso. Accogliendo un suggerimento del presidente, modifica gli emendamenti 1.7 e 1.25 riformulandoli rispettivamente negli emendamenti 1.7 (testo 2) e 1.25 (testo 2). Ritira quindi la sua firma dall'emendamento 1.31. Raccomanda poi l'approvazione dell'emendamento 1.38 che propone di attribuire la nomina del difensore d'ufficio al presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati.

 

Il senatore Antonino CARUSO (AN) dichiara di aggiungere la propria firma a tutti gli emendamenti presentati dal presidente Bucciero.

 

Il presidente BUCCIERO dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.8, si sofferma sull'emendamento 1.22, evidenziando che lo stesso si ispira ai principi attinenti al diritto del minore di essere informato e consultato in ordine ai procedimenti giudiziari che lo riguardano - contemplati nell'art. 3 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con la legge n. 77 del 2003 - alla stregua dei quali è apparso opportuno prefigurare anche un'assistenza del curatore al minore, che possa agevolare lo stesso nell'acquisizione delle informazioni, ai sensi della predetta normativa internazionale.

Viene eliminata la previsione della gratuità dell'opera del curatore, contenuta all'articolo 1 del disegno di legge in titolo, incompatibile con la necessità che il curatore stesso sia iscritto all'albo degli avvocati. Va peraltro sottolineato che gli oneri finanziari conseguenti a tale soppressione risultano piuttosto limitati, in quanto l'applicabilità concreta di tali fattispecie non è frequente nella prassi.

E' stato infine soppressa la dizione "per ogni grado", contemplata all'articolo 1, comma 1, ultimo capoverso del testo normativo in esame, in quanto tale previsione circoscriverebbe la possibilità di essere nominati curatori ai soli avvocati patrocinanti in Cassazione.

Il Presidente si sofferma poi sull'emendamento 1.24, sottolineando la necessità di comunicare immediatamente al curatore l'avviso di cui al comma 2 dell'articolo 10 della legge n. 184 del 1983, al fine di consentire allo stesso la concreta possibilità di rifiutare eventualmente l'incarico, qualora sussistano gravi motivi.

Riguardo alla proposta emendativa 1.30, va evidenziato che la stessa attribuisce alle parti private la possibilità di chiedere al consiglio dell'ordine degli avvocati - oltre che al giudice competente - la facoltà di essere ammesse al patrocinio delle spese dello Stato per l'attivazione dei procedimenti giudiziari di cui alla legge n. 184 del 1983. Tale disciplina risulta analoga a quella prevista, in riferimento ad altri settori dell'ordinamento civilistico, dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.

 

Dopo un breve intervento del senatore ZANCAN (Verdi-Un) - il quale dichiara di non condividere pienamente la disciplina prevista nel sopracitato emendamento 1.30, facendo anche un breve richiamo alla normativa di cui all'articolo 97 del codice di procedura penale - il presidente BUCCIERO prosegue l'illustrazione, degli emendamenti a propria firma, evidenziando che l'emendamento 1.32 risulta ispirato dalla finalità di garantire anche ai difensori dei non abbienti gli specifici requisiti di formazione e specializzazione previsti per i difensori d'ufficio e per i curatori.

La disciplina prevista nella proposta emendativa 1.33 si giustifica alla luce della prospettiva di fondo in base alla quale il curatore deve necessariamente essere scelto fra gli avvocati iscritti in un apposito elenco, mentre la proposta emendantiva 1.34 risulta ispirata dalla finalità di evitare iniquità e rapporti clientelari, prefigurando criteri automatici per la nomina del difensore d'ufficio da parte del consiglio dell'ordine.

Dopo aver dato per illustrati gli emendamenti 1.35 e 1.37, il Presidente si sofferma sull'emendamento 1.39, che prospetta l'eliminazione della dizione "per ogni grado", contemplata all'articolo 1, comma 4, del disegno di legge in titolo, in quanto tale previsione circoscriverebbe la facoltà di essere nominati difensori d'ufficio ai soli avvocati patrocinanti in Cassazione.

La proposta emendativa 1.46 è volta a dettare una disciplina compiuta in ordine ai requisiti per l'inserimento degli avvocati interessati negli appositi elenchi, mutuata in parte da quella prevista dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 - per quel che concerne in particolare il patrocinio a spese dello Stato - e in parte dalla normativa contemplata dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 272 del 1989, relativamente ai difensori d'ufficio nei giudizi penali minorili. Sono state altresì recepite talune istanze prospettate dalle associazioni rappresentative, finalizzate a prefigurare un adeguato standard di specializzazione degli iscritti ai sopracitati elenchi.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) prospetta l'opportunità di estendere l'ambito di applicazione della normativa prevista nell'emendamento 1.46 a tutte le fattispecie contemplate nel disegno di legge in titolo, suggerendo anche di recepire tale disciplina in un apposito articolo aggiuntivo, da collocare in fondo al testo normativo in esame.

 

Il senatore LEGNINI (DS-U) dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.10, illustra l'emendamento 1.11, evidenziando che l'espressione "patrocinio" risulta maggiormente consona a delineare la funzione espletata nel caso di specie dall'avvocato.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 1.14, dichiara poi di riformulare la proposta emendativa 1.21 (nel testo 2), evidenziando che la disposizione attinente ai requisiti di esperienza del curatore riguardo alle problematiche legate all'infanzia va circoscritta ai soli casi in cui non si ritenga di attribuire tale incarico a un parente del minore entro il terzo grado.

 

Il senatore SEMERARO (AN) , dopo aver dichiarato di ritirare l'emendamento 1.12, illustra l'emendamento 1.15, evidenziando che lo stesso circoscrive la fattispecie inerente alla nomina al minore del curatore speciale ai soli casi in cui sussista un grave conflitto di interessi tra genitori e minori, nonchè ai casi in cui sia preclusa ad uno dei genitori la possibilità di esercitare validamente la potestà genitoriale. Prospetta l'opportunità di un'analisi approfondita del profilo attinente al conflitto di interesse tra genitori e minori, in quanto taluni ritengono che in relazione alle fattispecie di adozione tale conflitto sia difficilmente individuabile.

Dopo aver riformulato l'emendamento 1.23 (nel testo 2) dà lo stesso per illustrato, e infine dà per illustrato l'emendamento 1.36.

 

Tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1 vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

 

Si passa all'illustrazione dell'emendamento aggiuntivo 1.0.1 in relazione al quale il presidente BUCCIERO sottolinea che la figura del curatore speciale, delineata dagli emendamenti a sua firma precedentemente illustrati, risulta nuova per il codice civile e conseguentemente si è ritenuto opportuno dettare una disciplina compiuta in ordine alla stessa, anche riguardo ai criteri per la liquidazione del compenso - mutuati dalla disciplina inerente alla liquidazione del compenso per gli ausiliari del giudice, di cui al testo unico per le spese di giustizia -.

 

 Il senatore CENTARO (FI) preannuncia che nella prossima seduta provvederà a riformulare ulteriormente l'emendamento 1.1 (testo 2), in modo da recepire nello stesso i suggerimenti contenuti in alcuni emendamenti successivi che gli appaiono nel merito condivisibili. In particolare, con riferimento all'emendamento 1.2, ritiene condivisibile esclusivamente l'indicazione in esso contenuta volta a prevedere in positivo l'obbligo per le parti private di stare in giudizio con il patrocinio di un avvocato. Relativamente all'emendamento 1.3 si dichiara, in linea di massima, non contrario a recepire la proposta di riformulare l'articolo 1 del disegno di legge in titolo come una novella alla legge n. 184 del 1983, mentre ritiene non opportuno il riferimento puntuale ai soli articoli da 10 a 16 della medesima legge. Quanto all'emendamento 1.11 giudica accettabile la proposta di sostituire il riferimento al ministero o all'assistenza di un avvocato con il riferimento alla nozione di patrocinio da parte dello stesso, in quanto quest'ultima soluzione gli appare tecnicamente più corretta.

 Passando alla formale espressione dei pareri, formula un parere favorevole sugli emendamenti 1.2, 1.8, 1.11, 1.23 (testo 2), 1.24, 1.26 - a condizione che sia riformulato aggiungendo in fine allo stesso emendamento un periodo di tenore identico all'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge in esame -1.29, 1.36, 1.41, 1.42 e 1.46 - a condizione che quest'ultimo sia modificato sopprimendo il riferimento ai curatori speciali -. Si rimette poi alla Commissione sull'emendamento 1.3 ed esprime quindi parere contrario sui restanti emendamenti riferiti all'articolo 1, ivi incluso l'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

 La seduta termina alle ore 16,30.


 

 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048

Art. 1.

1.1

Centaro

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato. Le parti, con l’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni devono essere invitate a nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore di ufficio, devono essere altresì informate in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, con l’avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio».

 

1.1 (Testo 2)

Centaro

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato. Le parti, con l’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni devono essere invitate a nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore di ufficio, devono essere altresì informate in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, con l’avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio».

 

1.2

Cavallaro, Manzione

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei procedimenti di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un avvocato».

 

1.2 (Testo 2)

Cavallaro, Manzione

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un avvocato».

 

1.3

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, sostituire le parole: «1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni» con le seguenti:

«1. Nella legge 4 maggio 1983, n.184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.148, dopo l’articolo 82 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 82-bis.

Nel procedimento di cui agli articoli da 10 a 16 della presente legge,"».
Conseguentemente sostituire le parole: «legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni», ovunque ricorrrano nell’articolo 1, con le parole: «presente legge».

 

1.4

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, primo periodo, le parole da: «di cui alla legge» a: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un avvocato».

 

1.5

Borea

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di cui alla legge» a: «non possono» con le seguenti: «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un avvocato».

 

1.6

Zancan

Al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni nei quali siano interessate più parti private, queste» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alla responsabilità genitoriale e di adottabilità di figli minori riconosciuti, le parti private debbono».

 

1.7

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: nei quali siano interessate più parti private».

 

1.7 (Testo 2)

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei quali siano interessate più parti private, queste» con le seguenti: «le parti private».

 

1.8

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 1, dopo le parole: «siano interessate», sopprimere la seguente: «più».

 

1.9

Centaro

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei quali siano interessate» sopprimere la parola: «più».

 

1.10

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, sostituire le parole: «se non con il ministero o» con la seguente: «con».

 

1.11

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, sostituire le parole: «ministero o l’assistenza di un avvocato» con le seguenti: «patrocinio di un avvocato».

 

1.12

Semeraro

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: «o l’assistenza».

 

1.13

Centaro

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d’ufficio, deve essere contenuta», aggiungere la seguente: «anche».

 

1.14

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «succinta informazione», aggiungere le seguenti: «alle parti».

 

1.15

Semeraro

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Con lo stesso atto è nominato al minore» con le seguenti: «Con lo stesso atto, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale, è nominato al minore, con provvedimento motivato,».

 

1.16

Zancan

Al comma 1, terzo periodo, le parole: «al minore» fino alla fine sono sostituite da: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».

 

1.17

Borea

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: «al minore» fino a «procedure connesse» con le seguenti: «un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».

 

1.18

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, terzo periodo, le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

 

1.19

Borea

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

 

1.20

Manzione, Cavallaro

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

 

1.21

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, dopo le parole: «un curatore speciale», aggiungere le seguenti: «, da scegliersi tra esperti delle problematiche legate all’infanzia,» e sopprimere le parole: «,a titolo gratuito».

 

1.21 (Testo 2)

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, dopo le parole: «un curatore speciale», aggiungere le seguenti: «, da scegliersi tra esperti delle problematiche legate all’infanzia, ove non sia parente entro il terzo grado» e sopprimere le parole: «,a titolo gratuito».

 

1.22

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 1, all’ultimo capoverso, dopo le parole: «curatore speciale che lo» sostituire le parole: «rappresenta, a titolo gratuito per ogni grado e» con le seguenti: «assiste, rappresenta e difende».

 

1.23

Semeraro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,il cui nominativo è individuato fra persone di provata moralità e particolarmente esperte in problemi di minori».

 

1.23 (Testo 2)

Semeraro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,il cui nominativo è individuato fra persone di provata moralità».

 

1.24

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L’avviso è immediatamente comunicato al curatore a cura della cancelleria».

 

1.25

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il curatore speciale ha diritto, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, a stare in giudizio con l’assistenza di un difensore».

 

1.25 (Testo 2)

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il curatore speciale ha diritto, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, a stare in giudizio con il patrocinio di un difensore».

 

1.26

Cavallaro, Manzione

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

 

1.27

Borea

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le parti private possono chiedere al giudice competente» con le altre: «Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere» e sopprimere le parole: «Il giudice decide ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

 

1.28

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le parti private» sono inserite le seguenti: «,compreso il curatore speciale del minore,» e sono soppresse le parole: «al giudice competente».

 

1.29

Borea

Al comma 2, primo periodo, dopo l’espressione: «Le parti private» è inserita la seguente: «compreso il curatore del minore».

 

1.30

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 2, dopo le parole: «possono chiedere al», aggiungere le seguenti: «consiglio dell’ordine degli avvocati o al», e, conseguentemente, all’inizio del secondo capoverso sostituire le parole: «Il giudice decide» con le seguenti: «Il consiglio dell’ordine degli avvocati o il giudice decidono».

 

1.31

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

 

1.32

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti:

«, indicando al richiedente l’opportunità di nominare un avvocato iscritto sia all’elenco di cui all’articolo 80 dello stesso decreto, sia all’elenco dei difensori di cui al comma 6».

 

1.33

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo le parole: «difensore d’ufficio» aggiungere le seguenti: «e del curatore speciale».

 

1.34

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo la parola: «effettuata», aggiungere le seguenti: «, secondo criteri automatici, dal consiglio dell’ordine».

 

1.35

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo la parola: «avvocati iscritti», sostituire le parole: «in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati» con le seguenti: «negli specifici elenchi predisposti da ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed».

 

1.36

Semeraro

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell’Ordine degli Avvocati», aggiungere le seguenti: «presso il Tribunale di ogni circondario».

 

1.37

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo la parola: «nomina», sostituire la parola: «e» con le seguenti: «. La scelta del difensore d’ufficio».

 

1.38

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 4, dopo le parole: La nomina del difensore d’ufficio» inserire le parole: «è effettuata dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e».

 

1.39

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per ogni grado e».

 

1.40

Zancan

Al comma 4, sopprimere dalla parola: «procedure» sino al termine.

 

1.41

Manzione, Cavallaro

Al comma 4, sopprimere la parola: «,comunque».

 

1.42

Borea

Al comma 4, sopprimere la parola: «,comunque».

 

1.43

Cavallaro, Manzione

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

 

1.44

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 5, le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in quanto campatibili» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

 

1.45

Borea

Al comma 5, sostituire le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in quanto campatibili» con le seguenti: «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

 

1.46

Bucciero, Antonino Caruso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sono istituiti gli elenchi dei difensori d’ufficio e dei curatori speciali nei giudizi civili minorili.

7. Gli elenchi sono formati dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dal comma seguente.
8. L’inserimento negli elenchi è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) esperienza professionale specifica continuativa in materia di diritto di famiglia e minorile, da dimostrarsi con il deposito dei verbali dei procedimenti espletati;

b) avvenuta frequenza di almeno un corso di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto di famiglia ed il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva, tenuto dal Consiglio dell’Ordine o da organismi che abbiano avuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense;
c) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
d) anzianità professionale non inferiore a quattro anni.

Il requisito di cui alla lettera b) può essere derogato se l’avvocato dimostri titoli specifici equipollenti, quali pubblicazioni o specializzazioni nelle medesime materie ivi indicate, ovvero docenze nei corsi di formazione di cui alla medesima lettera b).

9. Sono cancellati di diritto dagli elenchi gli avvocati per i quali è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.
10. Gli elenchi sono rinnovati entro il 31 gennaio di ogni anno, sono pubblici, e si trovano presso tutti gli uffici giudiziari minorili civili della Repubblica».

 

1.0.1

Bucciero, Antonino Caruso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il curatore speciale del minore nei giudizi civili minorili ha l’obbligo di accettare ed assumere l’incarico, salve le ipotesi di astensione di cui al successivo comma 3, ovvero salva la presenza di gravi motivi che giustifichino il diniego, da comunicare al consiglio dell’ordine ed al giudice entro cinque giorni dalla comunicazione della nomina.

La mancata accettuazione o assunzione dell’incarico, in difetto dell’avvenuta comunicazione in termini dei gravi motivi di cui al comma 1, comporta la immediata cancellazione d’ufficio dall’elenco di cui all’art.1.
Il curatore speciale ha l’obbligo di astensione e può essere ricusato dalle parti per i motivi di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.
Della ricusazione del curatore conosce il giudice che ne ha disposto la nomina.
Il compenso per l’ufficio del curatore corrisponde ai medi previsti dai tariffari vienti per lo scaglione di valore corrispondente, ridotto di un terzo ed è liquidato dal tribunale o dalla Corte d’appello, con decreto di pagamento secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni».

 


COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

 

RIUNITE

 

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

5ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

 

 

 La seduta inizia alle ore 20,55.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

 Riprende l'esame sospeso nella seduta del 15 giugno 2005.

 

Il presidente BUCCIERO ricorda che nella precedente seduta è stata completata l’illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del disegno di legge in titolo e che il relatore per la 2a Commissione, senatore Centaro, ha già espresso il proprio parere in ordine agli stessi.

 

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, dichiara di conformarsi al parere espresso dal senatore Centaro relativamente agli emendamenti all'articolo 1 (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 15 giugno 2005), fatta eccezione per la proposta emendativa 1.15 (anch'essa pubblicata in allegato al sopracitato resoconto), a propria firma, di cui raccomanda invece l'accoglimento.

 

Il presidente BUCCIERO prospetta l'opportunità di accantonare temporaneamente l'esame degli emendamenti all'articolo 1, avvertendo che si passerà all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.

Illustra quindi l'emendamento 2.1, a propria firma, evidenziando che lo stesso elimina la facoltà, prevista al comma 1 capoverso articolo 336, di proporre il ricorso verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede in tal caso a far redigere apposito processo verbale. Tale disciplina non risulta compatibile con il ruolo di terzietà rivestito dal presidente del tribunale minorile, atteso che nell'ipotesi in questione allo stesso è affidata la facoltà di impostare l'atto introduttivo del giudizio.

Precisa inoltre, relativamente al secondo comma del sopracitato capoverso, che il giudice istruttore deve necessariamente rivestire la qualità di "togato", al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi in ordine a tale profilo, anche alla luce della circostanza che all'articolo 4, comma 1, capoverso "Art. 337-septies" viene espressamente citato tale requisito soggettivo.

Alla luce dei principi espressi dalla Convenzione europea sull'esercizio dei diritti del fanciullo, ratificata con legge n. 77 del 2003, relativamente al diritto del minore di essere informato e consultato in ordine ai procedimenti giudiziari che lo riguardano, è stata prefigurata la nomina di un curatore speciale - nell'ipotesi in cui l'interesse del minore confligga gravemente con uno o entrambi i genitori - che possa assistere, rappresentare e difendere il minore stesso nell'ambito del giudizio di merito. Riguardo invece al giudizio di legittimità, è stato prefigurato un rinnovo della nomina del curatore, in modo tale da evitare che l'unicità della figura dello stesso per tutti i gradi del giudizio - prevista nel disegno di legge in esame - possa circoscrivere la possibilità di essere nominati curatori ai soli avvocati patrocinanti in Cassazione. Si prevede inoltre che la scelta del curatore speciale venga effettuata dal competente consiglio dell'ordine, tra gli avvocati iscritti in uno specifico elenco, secondo criteri automatici, in modo tale da evitare qualsivoglia rischio di una gestione clientelare di tali nomine. In tale prospettiva va peraltro precisato che non appare opportuno che l'incarico di curatore venga espletato a titolo gratuito, come previsto invece nel testo normativo originario, in quanto tale previsione potrebbe risultare incompatibile con i requisiti di specializzazione professionale richiesti allo stesso e in ultima analisi con lo stesso diritto di difesa e di tutela del minore.

Il Presidente fa poi presente che tutti i successivi emendamenti, a propria firma, relativi all'articolo 2, recepiscono singoli profili già contenuti nell'ambito del sopracitato emendamento 2.1 e conseguentemente vengono prospettati in subordine rispetto a tale proposta emendativa, recante una disciplina integralmente sostitutiva dell'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Dà quindi per illustrati gli emendamenti 2.4, 2.12, 2.24, 2.26, 2.28, 2.32, 2.45 e 2.50.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) illustra l'emendamento 2.2, evidenziando che lo stesso è volto a collocare nell'ambito del codice di procedura civile la disciplina contemplata nel disegno di legge in titolo. E’ pur vero – prosegue l’oratore - che il codice civile già contempla norme di diritto processuale, ma si tratta di profili circoscritti, mentre nel caso di specie si prospetta una disciplina processualistica di tale ampiezza, da poter essere configurata quasi come un rito speciale. Peraltro l'inserimento della normativa in questione nell'ambito del codice di procedura civile potrebbe consentire di risolvere eventuali dubbi interpretativi attraverso un modulo ermeneutico logico-sistematico, volto a inquadrare la norma nel contesto in cui la stessa si inserisce. Cita a tal proposito l’esempio inerente alle fattispecie di provvisoria esecutorietà, previste nel disegno di legge in titolo.

 

Il presidente BUCCIERO evidenzia che il riferimento agli articoli da 330 a 335 del codice civile, previsto nell'ambito del sopracitato emendamento 2.2, appare non completo, in quanto è esclusa da tale previsione la materia di cui all'art. 317-bis del codice civile.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) dichiara di riformulare l'emendamento 2.2 (nel testo 2).

Illustra poi l'emendamento 2.11 evidenziando che lo stesso prefigura la possibilità per il presidente di tribunale di delegare ad altro magistrato il compito di redigere processo verbale, nei casi in cui il ricorso venga proposto verbalmente. Tale disposizione è volta ad evitare la coincidenza tra organo decidente e organo che redige l'istanza - a cui può essere conferita la sopracitata delega - e nel contempo salvaguarda l'esigenza di favorire l'accesso dei cittadini alla giustizia, mantenendo la facoltà di proposizione del ricorso verbale.

Si sofferma poi sull'emendamento 2.27, sottolineando che esso prevede per l'istruttoria un modulo in cui il giudice "togato" è affiancato in tale attività da un magistrato onorario, che può essere scelto tra persone con particolare specializzazione, necessaria soprattutto in riferimento alla materia minorile.

 

Il senatore Antonino CARUSO (AN) evidenzia che il modulo testè prospettato dal senatore Fassone può generare contrasti tra il giudice onorario e quello "togato", in ordine ad esempio all'assunzione di una prova.

 

Il senatore Luigi BOBBIO (AN) rileva che a livello sistematico la figura di giudice non "togato" è prevista soprattutto nei casi in cui l'organo giudicante sia a composizione collegiale, con conseguente posizione paritaria di tutti i membri dello stesso. Nel caso di specie il modulo prospettato dal senatore Fassone, basato su un numero pari di componenti - nella specie due - risulta difficilmente compatibile con la sopra evidenziata impostazione di fondo del sistema processuale.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) precisa che l'obiettivo sotteso all'emendamento 2.27 è quello di consentire un ascolto del minore da parte di soggetti specializzati, riservandosi comunque di riformulare tale proposta emendativa, al fine di perfezionare ulteriormente la disciplina contenuta nella stessa.

Illustra poi l'emendamento 2.34, volto a rendere il pubblico ministero partecipe dei procedimenti giudiziari in questione.

Riguardo all'emendamento 2.43, sottolinea che lo stesso prevede la fissazione da parte del presidente del tribunale - nell'ipotesi in cui siano stati adottati provvedimenti provvisori - di un termine finale entro cui debba essere instaurato il contraddittorio, nonché di un termine decorso il quale il provvedimento perderà efficacia qualora non venga confermato.

 

Il presidente BUCCIERO esprime perplessità in ordine alla previsione di un secondo termine variabile - contenuta nell'ambito dell'emendamento 2.43 - sottolineando a tal proposito che in taluni emendamenti, a propria firma, è stato prefigurato un termine univoco per la fissazione dell'udienza e per l'efficacia del provvedimento, in armonia con l'impostazione di fondo sottesa al giudizio cautelare.

 

Il senatore CENTARO (FI), relatore per la Commissione giustizia, sottolinea a tal proposito che la previsione di un termine decorso il quale il provvedimento perde efficacia non appare pienamente compatibile con l'assetto sistematico dell'ordinamento processualistico civile.

 

Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, dopo aver dato per illustrato l'emendamento 2.5, si sofferma brevemente sull'emendamento 2.23, a propria firma, ispirato da ragioni di tipo sistematico, derivanti in particolare dalla eliminazione della facoltà di proporre ricorso verbalmente.

L'emendamento 2.25 sottolinea l'esigenza che la nomina del curatore venga effettuata esclusivamente nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale.

Dopo aver dato per illustrato l'emendamento 2.37, evidenzia che l'emendamento 2.44 elimina la facoltà del presidente del tribunale di adottare provvedimenti temporanei anche in una fase anteriore alla proposizione del ricorso.

 

Il senatore CALLEGARO (UDC) rileva che tale modulo procedurale è ravvisabile anche in talune fattispecie processualistiche, quali ad esempio i sequestri.

 

Il senatore CENTARO (FI), relatore per la Commissione giustizia, dichiara di condividere l'opinione testè espressa dal senatore Callegaro.

 

Il senatore Antonino CARUSO (AN) prospetta l'opportunità che il presidente del tribunale possa adottare anche anteriormente alla proposizione del ricorso provvedimenti urgenti, nei casi, ad esempio, in cui abbia conoscenza, a prescindere dal ricorso, di una notizia che renda necessaria l'assunzione di tali misure.

 

Il presidente BUCCIERO ritiene opportuno che in tali casi il pubblico ministero espleti tale ruolo, richiamando a titolo esemplificativo la disciplina di cui all'articolo 403 del codice civile, relativa all'intervento della pubblica autorità nei casi di abbandono del minore.

 

Il senatore CENTARO (FI), relatore per la Commissione giustizia, dà per illustrati gli emendamenti 2.38 e 2.47, a propria firma.

 

Tutti i restanti emendamenti all'articolo 2, compreso l'emendamento aggiuntivo 2.0.1, vengono dati per illustrati dai rispettivi presentatori.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 22,05.

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048

Art. 2.

2.1

Bucciero

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 336. – (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). — I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente;
3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni;
4) il nome e il cognome del difensore e l’apposizione della procura;
5) l’indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice istruttore, designandolo, secondo la turnazione tabellare, tra i componenti togati del tribunale, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore, nel caso in cui l’interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende, in ogni grado e fase del giudizio di merito e in ogni eventuale procedura connessa. La nomina del curatore deve essere rinnovata per il giudizio di legittimità La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina.

Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell’udienza fissata dinanzi all’istruttore.
In caso di urgenza, qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell’interesse del minore.
In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.
I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia"».

 

2.2

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1 sostituire le parole: «L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente» con le parole:

«Dopo l’articolo 736-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Capo V-ter.

(‘Della difesa d’ufficio nei procedimenti relativi
alla responsabilità genitoriale’)

(e conseguentemente gli articoli da 336 a 337-octies assumono la seguente numerazione:

336>736-ter

337>736-quater
337-bis>736-quinquies
337-ter>736-sexies
337-quater>736-septies
337-quinquies>736-octies
337-sexies >736-nonies
337-septies>736-decies
337-octies>736-undecies)

e conseguentemente, nell’articolo 736-ter del codice di procedura civile, come ivi introdotto, le parole: ‘I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Chi intende ottenere uno dei provvedimenti di cui agli articoli da 330 a 335 del codice civile presenta’"».
Conseguentemente l’articolo 336 del codice civile è abrogato.

 

2.2 (testo 2)

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1 sostituire le parole: «L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente» con le parole:

«Dopo l’articolo 736-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Capo V-ter.

(‘Della difesa d’ufficio nei procedimenti relativi
alla responsabilità genitoriale’)

(e conseguentemente gli articoli da 336 a 337-octies assumono la seguente numerazione:

336>736-ter

337>736-quater
337-bis>736-quinquies
337-ter>736-sexies
337-quater>736-septies
337-quinquies>736-octies
337-sexies >736-nonies
337-septies>736-decies
337-octies>736-undecies)

e conseguentemente, nell’articolo 736-ter del codice di procedura civile, come ivi introdotto, le parole: ‘I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Chi intende ottenere uno dei provvedimenti di cui all’articolo 317-bis del codice civile e agli articoli da 330 a 335 del codice civile presenta’"».
Conseguentemente gli articoli 336 e 337 del codice civile sono abrogati.

 

2.3

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», sostituire la parola: «precedenti» con le seguenti: «di cui agli articoli da 330 a 335».

 

2.4

Bucciero

Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».

e, conseguentemente, al periodo successivo, dopo le parole: «Il ricorso» sopprimere le seguenti: «o il processo verbale»;
e, conseguentemente, al comma secondo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale»;
e, conseguentemente, al comma terzo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale».

 

2.5

Semeraro

Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».

 

2.6

Manzione, Cavallaro

Al comma 1, all’articolo 336 del codice civile ivi sostituito, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».

 

2.7

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma 1, le parole da: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale» sono soppresse.

 

2.8

Borea

Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 336 del codice civile, ivi richiamato, sopprimere le parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».

 

2.9

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, sostituire l’espressione: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al Presidente del Tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale», con l’espressione: «deve essere proposto al giudice competente».

 

2.10

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «al presidente del tribunale» aggiungere le seguenti: «o a un giudice da lui designato in base alle tabelle dell’ufficio».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: «Il presidente» aggiungere le seguenti: «o il giudice designato».

 

2.11

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, al secondo periodo, dopo le parole: «il quale provvede» inserire le seguenti: «personalmente o tramite magistrato da lui delegato».

 

2.12

Bucciero

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario; 2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito; 3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento; 4) l’indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l’indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione» con le seguenti «1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario, dinanzi al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente; 3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni; 4) il nome e il cognome del difensore e l’apposizione della procura; 5) l’indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione».

 

2.13

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma primo numero 3) sopprimere le parole: «e di diritto».

 

2.14

Zancan

Al comma 2 del codice civile, dopo il n.4) inserire il seguente comma: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.15

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo inserire il seguente: «La mancata enunciazione del ricorso proposto verbalmente delle ragioni di diritto che ne costituscono fondamento non è motivo di nullità».

 

2.16

Cavallaro, Manzione

Al comma 1, «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, dopo il primo comma, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.17

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo è inserito il seguente comma: «È competnte territorilament il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.18

Borea

Al comma 1, dopo il primo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abitale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.19

Manzione, Cavallaro

Al comma 1, «Art. 336» del codice civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma con il seguente: «Il presidente entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.20

Borea

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, con il seguente: «Il Presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procede all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.21

Zancan

All’art. 336 comma II del codice civile sostituire le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedura connessa» con le seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina di giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti che il Collegio riterrà opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.22

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma secondo le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedure connessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.23

Semeraro

Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «o dalla redazione del processo verbale, nomina il giudice istruttore».

 

2.24

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, dopo le parole: «giudice istruttore» aggiungere le seguenti: «scegliendolo tra i componenti togati del tribunale,».

 

2.25

Semeraro

Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sostituire le parole: «nomina al minore che ne sia privo» con le seguenti: «nomina, con provvedimento motivato, al minore che ne sia privo, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale,».

 

2.26

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, sostituire le parole: «che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado» con le seguenti: «, nel caso in cui l’interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende in ogni fase».

 

2.27

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel secondo alinea, aggiungere i seguenti periodi: «Il giudice delegato è designato fra i magistrati togati e può procedere all’attività istruttoria congiuntamente con un magistrato onorario. Il curatore, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, ha diritto ad essere assistito da un difensore d’ufficio.»

 

2.28

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell’ordine tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina».

 

2.29

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso art. 336, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. n decreto di fissazione dell’udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.

Il decreto deve contenere l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che, in mancanza, il difensore sarà nominato d ’ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l’avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.
Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dello stesso articolo.

 

2.30

Zancan

All’art. 336 del codice civile sostituire i commi terzo, quarto e quinto come segue: «Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al PM e notificato ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto. Il decreto deve contenere l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d’ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l’avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.

Tra la data di notificazione e di comunicazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore alta giorni che possono essere ridotti alla metà su istanza motivata del ricorrente».

 

2.31

Borea

Al comma 1, sostituire il terzo, quarto e quinto capoverso dell’art. 336 del codice civile, ivi richiamato, con i seguenti:

«Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni.

Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.
Il decreto deve contenere: l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che, in mancanza. il difensore sarà nominato d’ufficio; una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge; deve contenere l’avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d ’ufficio.
Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

 

2.32

Bucciero

Al capoverso «Art. 336» sopprimere il comma 4.

E, conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell’udienza fissata dinanzi all’istruttore».

 

2.33

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso Art. 336, quarto comma, dopo la parola: «notificato» aggiungere le seguenti: «d’ufficio».

 

2.34

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel quarto alinea, dopo le parole: «notificato ai controinteressati» inserire le seguenti: «e comunicato al pubblico ministero».

 

2.35

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sopprimere le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto».

 

2.36

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sostituire le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto».

 

2.37

Semeraro

Al capoverso «Articolo 336», quarto comma, sostituire la parole: «cinque» con la seguente: «dieci».

 

2.38

Centaro

All’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 336, al quarto comma sostituire le parole: «dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «dalla data di comunicazione del decreto al ricorrente a cura della Cancelleria».

 

2.39

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso Art. 336, sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: «e provvedimenti urgenti».

dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 336-bis.

(Provvedimenti d’urgenza anteriori all’apertura del procedimento)

In caso di assoluta urgenza, il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d’ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell’interesse del minore: il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze previste dalla legislazione vigente in ordine alla nomina del difensore e alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è notificato d’ufficio a tutti gli interessati.

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa l’udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d’ufficio.
Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

Art. 336-ter.

(Competenza territoriale)

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova"».

 

2.40

Cavallaro, Manzione

Al comma 1, all’articolo 336 del codice civile ivi sostituito, sopprimere il sesto comma e conseguentemente, dopo l’articolo 336 c. c., inserire il seguente:

«Art. 336-bis c.c.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d’ufficio e fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 gg.. Il decreto deve contenere l’avviso di cui all’art. 2, sesto comma.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 gg. Dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dalla prima udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma, entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia».

 

2.41

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 336», sopprimere il comma sesto.

 

2.42

Borea

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso dell’articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.

 

2.43

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub articolo 336 del codice civile, ivi sostituito, sostituire il sesto alinea con il seguente: «In caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti provvisori, immediatamente esecutivi, nell’interesse del minore. Con il provvedimento egli fissa altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale deve essere instaurato il contraddittorio, nonché il termine decorso il quale il provvedimento perde efficacia, se non è confermato».

 

2.44

Semeraro

Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso».

 

2.45

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sostituire le parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso» con le seguenti: «qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso».

 

2.46

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, sostituire la parola: «proposizione» con la seguente: «trattazione».

 

2.47

Centaro

All’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, è aggiunto il seguente periodo: «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 669-bi e seguenti del codice di procedura civile».

 

2.48

Zancan

All’articolo 336 del codice civile, sopprimere il comma 7.

 

2.49

Borea

Al comma 1, sopprimere il settimo capoverso dell’articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.

 

2.50

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», sostituire il comma 7 con i seguenti:

«In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.

I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia».

 

2.51

Semeraro

Al capoverso: «Articolo 336», settimo comma, dopo le parole: «Il Presidente nomina», aggiungere le seguenti: «, con provvedimento motivato nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale,».

 

2.52

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso: «Art. 336», aggiungere in fine il seguente comma: «La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova».

 

2.53

Zancan

Dopo l’articolo 336 del codice civile inserire il seguente:

«Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d’ufficio, nomina il giudice delegato, fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro trenta giorni. Il decreto deve contenere l’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d’ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 115, con l’avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dall’udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, all’esito dell’udienza. Il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo».

 

2.54

Borea

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d’ufficio e fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l’avviso di cui al’articolo 2, sesto comma.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell’udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

 

2.0.1

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile inserire il seguente:

"Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d’ufficio e fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l’avviso di cui all’articolo 2, sesto comma.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell’udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

 


COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

 

RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

6ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale

in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 16,15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l'esame sul disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 21 giugno 2005.

 

 Il presidente BUCCIERO, dopo aver ricordato che nel corso delle precedenti sedute è stata completata l'illustrazione di tutti gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del disegno di legge n. 3048 e che il relatori hanno già espresso il parere relativamente alle proposte emendative inerenti all'articolo 1, avverte che si passerà all'espressione del parere del rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all'articolo 1.

 

 Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.1, 1.8, 1.9, 1.11, 1.17, 1.24, 1.26, 1.27. 1.28, 1.29, 1.36, 1.41 e 1.42.

 

Dopo una breve precisazione del senatore FASSONE (DS-U) sulla portata dell'emendamento 1.25, il sottosegretario Jole SANTELLI dichiara il proprio parere favorevole in ordine allo stesso.

Il rappresentante del Governo formula poi parere favorevole in ordine all'emendamento 1.30, prospettando tuttavia l’opportunità di verificare, nel prosieguo dei lavori, eventuali interferenze di tale disciplina con quella contenuta nella regolamentazione generale del gratuito patrocinio.

Quanto all'emendamento 1.39, il sottosegretario Santelli ritiene preferibile che la validità della nomina del difensore perduri per ogni fase e grado del giudizio.

 Esprime poi un parere favorevole sull'emendamento 1.46 a condizione che venga soppresso il riferimento ai curatori speciali, ivi contenuto.

 Dichiara infine la propria contrarietà a tutti i restanti emendamenti relativi all'articolo 1, nonché sull'emendamento aggiuntivo 1.0.1.

 

 Il seguito dell'esame è infine rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048

Art. 1.

1.1

Centaro

Al comma 1, sostituire i primi due periodi con i seguenti:

«1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, le parti private non possono stare in giudizio se non con il ministero o con l’assistenza di un avvocato. Le parti, con l’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni devono essere invitate a nominare un difensore di fiducia, con l’avvertimento che in mancanza sarà nominato un difensore di ufficio, devono essere altresì informate in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, con l’avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio».

 

1.2

Cavallaro, Manzione

Al comma 1, sostituire il primo periodo con il seguente: «Nei procedimenti relativi alla dichiarazione di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un avvocato».

 

1.3

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, sostituire le parole: «1. Nei procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni» con le seguenti:

«1. Nella legge 4 maggio 1983, n.184, quale modificata dalla legge 28 marzo 2001, n.148, dopo l’articolo 82 aggiungere il seguente articolo:

"Art. 82-bis.

Nel procedimento di cui agli articoli da 10 a 16 della presente legge,"».
Conseguentemente sostituire le parole: «legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni», ovunque ricorrrano nell’articolo 1, con le parole: «presente legge».

 

1.4

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, primo periodo, le parole da: «di cui alla legge» a: «non possono» sono sostituite dalle seguenti: «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un avvocato».

 

1.5

Borea

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: «di cui alla legge» a: «non possono» con le seguenti: «di adottabilità di minori riconosciuti, le parti private debbono stare in giudizio con il ministero e l’assistenza di un avvocato».

 

1.6

Zancan

Al comma 1, primo periodo, le parole: «di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184 e successive modificazioni nei quali siano interessate più parti private, queste» sono sostituite dalle seguenti: «relativi alla responsabilità genitoriale e di adottabilità di figli minori riconosciuti, le parti private debbono».

 

1.7

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: nei quali siano interessate più parti private, queste» con le seguenti: «le parti private».

 

1.8

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 1, dopo le parole: «siano interessate», sopprimere la seguente: «più».

 

1.9

Centaro

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nei quali siano interessate» sopprimere la parola: «più».

 

1.10

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, sostituire le parole: «se non con il ministero o» con la seguente: «con».

 

1.11

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, sostituire le parole: «ministero o l’assistenza di un avvocato» con le seguenti: «patrocinio di un avvocato».

 

1.14

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «succinta informazione», aggiungere le seguenti: «alle parti».

 

1.15

Semeraro

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: «Con lo stesso atto è nominato al minore» con le seguenti: «Con lo stesso atto, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale, è nominato al minore, con provvedimento motivato,».

 

1.16

Zancan

Al comma 1, terzo periodo, le parole: «al minore» fino alla fine sono sostituite da: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».

 

1.17

Borea

Al comma 1, quarto periodo, sostituire le parole da: «al minore» fino a «procedure connesse» con le seguenti: «un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento, e per tutte le eventuali procedure connesse».

 

1.18

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, terzo periodo, le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» sono sostituite dalle seguenti: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

 

1.19

Borea

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

 

1.20

Manzione, Cavallaro

Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: «al minore» a «fase del giudizio» con le seguenti: «un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento».

 

1.21

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, dopo le parole: «un curatore speciale», aggiungere le seguenti: «, da scegliersi tra esperti delle problematiche legate all’infanzia, ove non sia parente entro il terzo grado» e sopprimere le parole: «,a titolo gratuito».

 

1.22

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 1, all’ultimo capoverso, dopo le parole: «curatore speciale che lo» sostituire le parole: «rappresenta, a titolo gratuito per ogni grado e» con le seguenti: «assiste, rappresenta e difende».

 

1.23

Semeraro

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «,il cui nominativo è individuato fra persone di provata moralità».

 

1.24

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «L’avviso è immediatamente comunicato al curatore a cura della cancelleria».

 

1.25

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il curatore speciale ha diritto, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, a stare in giudizio con il patrocinio di un difensore».

 

1.26

Cavallaro, Manzione

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere, anche al fine di promuovere i giudizi di cui alla legge 4 maggio 1983, n.184, e successive modificazioni, l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato».

 

1.27

Borea

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Le parti private possono chiedere al giudice competente» con le altre: «Le parti private, compreso il curatore speciale del minore, possono chiedere» e sopprimere le parole: «Il giudice decide ai sensi dell’articolo 74, comma 2, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115».

 

1.28

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Le parti private» sono inserite le seguenti: «,compreso il curatore speciale del minore,» e sono soppresse le parole: «al giudice competente».

 

1.29

Borea

Al comma 2, primo periodo, dopo l’espressione: «Le parti private» è inserita la seguente: «compreso il curatore del minore».

 

1.30

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 2, dopo le parole: «possono chiedere al», aggiungere le seguenti: «consiglio dell’ordine degli avvocati o al», e, conseguentemente, all’inizio del secondo capoverso sostituire le parole: «Il giudice decide» con le seguenti: «Il consiglio dell’ordine degli avvocati o il giudice decidono».

 

1.32

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 2, in fine, aggiungere le seguenti:

«, indicando al richiedente l’opportunità di nominare un avvocato iscritto sia all’elenco di cui all’articolo 80 dello stesso decreto, sia all’elenco dei difensori di cui al comma 6».

 

1.33

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo le parole: «difensore d’ufficio» aggiungere le seguenti: «e del curatore speciale».

 

1.34

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo la parola: «effettuata», aggiungere le seguenti: «, secondo criteri automatici, dal consiglio dell’ordine».

 

1.35

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo la parola: «avvocati iscritti», sostituire le parole: «in uno specifico elenco predisposto dal locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati» con le seguenti: «negli specifici elenchi predisposti da ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati ed».

 

1.36

Semeraro

Al comma 3, dopo le parole: «Consiglio dell’Ordine degli Avvocati», aggiungere le seguenti: «presso il Tribunale di ogni circondario».

 

1.37

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 3, dopo la parola: «nomina», sostituire la parola: «e» con le seguenti: «. La scelta del difensore d’ufficio».

 

1.38

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 4, dopo le parole: La nomina del difensore d’ufficio» inserire le parole: «è effettuata dal presidente del Consiglio dell’Ordine degli avvocati e».

 

1.39

Bucciero, Antonino Caruso

Al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «per ogni grado e».

 

1.40

Zancan

Al comma 4, sopprimere dalla parola: «procedure» sino al termine.

 

1.41

Manzione, Cavallaro

Al comma 4, sopprimere la parola: «,comunque».

 

1.42

Borea

Al comma 4, sopprimere la parola: «,comunque».

 

1.43

Cavallaro, Manzione

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

 

1.44

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 5, le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in quanto campatibili» sono sostituite dalle seguenti: «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

 

1.45

Borea

Al comma 5, sostituire le parole: «stabilite dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni, in quanto campatibili» con le seguenti: «vigenti in materia di patrocinio a spese dello Stato, in quanto compatibili».

 

1.46

Bucciero, Antonino Caruso

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«6. Presso ogni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati sono istituiti gli elenchi dei difensori d’ufficio e dei curatori speciali nei giudizi civili minorili.

7. Gli elenchi sono formati dagli avvocati che ne fanno domanda e che siano in possesso dei requisiti e condizioni previsti dal comma seguente.
8. L’inserimento negli elenchi è deliberato dal consiglio dell’ordine, il quale valuta la sussistenza dei seguenti requisiti e condizioni:

a) esperienza professionale specifica continuativa in materia di diritto di famiglia e minorile, da dimostrarsi con il deposito dei verbali dei procedimenti espletati;

b) avvenuta frequenza di almeno un corso di perfezionamento e aggiornamento per avvocati nelle materie attinenti il diritto di famiglia ed il diritto minorile e le problematiche dell’età evolutiva, tenuto dal Consiglio dell’Ordine o da organismi che abbiano avuto il riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense;
c) assenza di sanzioni disciplinari superiori all’avvertimento;
d) anzianità professionale non inferiore a quattro anni.

Il requisito di cui alla lettera b) può essere derogato se l’avvocato dimostri titoli specifici equipollenti, quali pubblicazioni o specializzazioni nelle medesime materie ivi indicate, ovvero docenze nei corsi di formazione di cui alla medesima lettera b).

9. Sono cancellati di diritto dagli elenchi gli avvocati per i quali è stata disposta una sanzione disciplinare superiore all’avvertimento.
10. Gli elenchi sono rinnovati entro il 31 gennaio di ogni anno, sono pubblici, e si trovano presso tutti gli uffici giudiziari minorili civili della Repubblica».

 

1.0.1

Bucciero, Antonino Caruso

Dopo l’articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis.

Il curatore speciale del minore nei giudizi civili minorili ha l’obbligo di accettare ed assumere l’incarico, salve le ipotesi di astensione di cui al successivo comma 3, ovvero salva la presenza di gravi motivi che giustifichino il diniego, da comunicare al consiglio dell’ordine ed al giudice entro cinque giorni dalla comunicazione della nomina.

La mancata accettuazione o assunzione dell’incarico, in difetto dell’avvenuta comunicazione in termini dei gravi motivi di cui al comma 1, comporta la immediata cancellazione d’ufficio dall’elenco di cui all’art.1.
Il curatore speciale ha l’obbligo di astensione e può essere ricusato dalle parti per i motivi di cui all’art. 51 del codice di procedura civile.
Della ricusazione del curatore conosce il giudice che ne ha disposto la nomina.
Il compenso per l’ufficio del curatore corrisponde ai medi previsti dai tariffari vienti per lo scaglione di valore corrispondente, ridotto di un terzo ed è liquidato dal tribunale o dalla Corte d’appello, con decreto di pagamento secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, e successive modificazioni».

 


COMMISSIONI

2ª (Giustizia)

e

Commissione speciale in materia d'infanzia e di minori

 

RIUNITE

 

MERCOLEDÌ 6 LUGLIO 2005

7ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della Commissione speciale

in materia di infanzia e di minori

BUCCIERO

indi del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

 

La seduta inizia alle 14,50.

IN SEDE REFERENTE

 

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Riprende l’esame sul disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 29 giugno 2005.

 

Il presidente BUCCIERO, dopo aver ricordato che nella seduta del 21 giugno è stata completata l’illustrazione degli emendamenti inerenti all’articolo 2, dà la parola ai Relatori e al Rappresentante del Governo, per l’espressione dei rispettivi pareri in ordine a tali proposte emendative.

 

 Il senatore CENTARO (FI), relatore per la 2ª Commissione, esprime parere contrario sull’emendamento 2.1, evidenziando preliminarmente che nell’elenco dei contenuti minimi del ricorso, ivi proposto, è stato omesso il riferimento al domicilio. Per quel che concerne poi il comma secondo del capoverso "articolo 336" del Codice civile, previsto nell’ambito del sopracitato emendamento 2.1, appaiono certamente non condivisibili i riferimenti alla turnazione tabellare, nonché ai componenti togati, entrambi inutili.

Riguardo ai requisiti per la nomina del curatore speciale, va precisato infine che a tale figura non spettano compiti di assistenza e di difesa in giudizio del minore, gravando tali incombenze sull’avvocato nominato per la specifica causa.

 

Il presidente BUCCIERO precisa brevemente che, qualora non si specifichino i requisiti soggettivi del curatore speciale, potrebbero ingenerarsi profili di contraddizione del testo normativo in esame con i principi espressi nell’ambito della Convenzione europea per l’esercizio dei diritti del fanciullo.

 

Il relatore CENTARO (FI), sempre in riferimento all’emendamento 2.1, evidenzia che la disciplina contemplata al terzo comma del capoverso "articolo 336" del Codice civile, ivi proposto, risulta contraddittoria e incongrua. In relazione al quarto comma del sopracitato capoverso, il Relatore esprime perplessità in ordine alla disposizione in questione, relativa ai provvedimenti temporanei. Formula inoltre un giudizio negativo in ordine all’ultimo comma del capoverso "articolo 336", contenuto nell’emendamento 2.1.

 Esprime quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.2 e 2.3. Con riguardo invece agli emendamenti 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 e 2.11 - che affrontano la questione della possibilità di proporre verbalmente il ricorso - il relatore dichiara di rimettersi alla valutazione della Commissione sul punto. Formula quindi un parere contrario sugli emendamenti 2.10, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.24, 2.27, 2.28, 2.33, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.49, 2.50, 2.52, 2.53, 2.54 e 2.0.1. Il parere è invece favorevole sull'emendamento 2.12 a condizione che al numero 2 del nuovo articolo 336 ivi richiamato si faccia riferimento anche al domicilio eletto. Dichiara altresì un parere favorevole sull'emendamento 2.25 e sull'emendamento 2.26, ove riformulato sostituendo le parole da "che lo assiste" a "in ogni fase" con le seguenti "che lo rappresenta in ogni stato e grado del giudizio e in ogni procedura connessa". Con riferimento all'emendamento 2.29, il parere è favorevole quanto al secondo e terzo capoverso dell'emendamento; è invece contrario sul primo capoverso, costituendo la comunicazione d'ufficio al ricorrente un elemento di carattere asistematico rispetto a quanto previsto nel rito civile, per il quale il provvedimento è di norma notificato a cura dell'interessato. Dopo che, con riferimento agli emendamenti 2.30 e 2.31, il relatore ha invitato ad una riformulazione delle proposte in coerenza con le indicazioni espresse in relazione all'emendamento 2.29, il relatore CENTARO (FI) dichiara il suo parere favorevole sugli emendamenti 2.32, 2.34, 2.38, 2.47 e 2.51.

 

 Il senatore SEMERARO (AN), relatore per la Commissione speciale in materia di infanzia e di minori, esprime un parere conforme a quello del relatore Centaro sugli emendamenti all'articolo 2. Con riferimento all'emendamento 2.28, ritiene che la Commissione debba chiarire la funzione che il curatore del minore è chiamato a svolgere. Al riguardo non gli appaiono condivisibili quelle proposte che prescrivono il possesso di titoli specifici di carattere tecnico quale requisito per la nomina a curatore, potendosi al più richiedere il possesso di provata moralità. Quanto poi agli emendamenti che affrontano la tematica della possibilità di presentare ricorso in forma verbale, ritiene opportuno che la Commissione si esprima sulla questione che riveste un carattere pregiudiziale e dalla cui soluzione derivano conseguenze in ordine alla valutazione di altri emendamenti successivi.

 

Il rappresentante del GOVERNO dichiara un parere conforme a quello dei relatori. Con riferimento agli emendamenti che affrontano la questione della proponibilità del ricorso in forma orale si dichiara peraltro non favorevole a tale possibilità anche per l'opportunità di evitare situazioni di conflitto di interessi per il giudice che riceve il ricorso. Si dichiara altresì favorevole alle proposte emendative che attribuiscono al Consiglio dell'ordine, sulla base di criteri automatici, la nomina del difensore d'ufficio.

 

 Ha quindi la parola il senatore ZANCAN (Verdi-Un) il quale, alla luce delle difficoltà che nella pratica possono esserci nella individuazione di un curatore concretamente disponibile a svolgere la funzione, ritiene percorribile la soluzione di nominare curatore un avvocato che presterà la sua opera gratuitamente e che dovrebbe essere incentivato ad assumere l'incarico in relazione all'aspettativa di essere nominato difensore d'ufficio.

 

 Il relatore CENTARO (FI), dopo aver richiamato l'attenzione sui diversi ambiti di intervento dell'iniziativa in titolo, si sofferma su quelle che dovrebbero essere le funzioni che il curatore è chiamato a svolgere. In proposito non vede la necessità di richiedere, per la nomina a curatore, la presenza di requisiti specifici di professionalità, ben potendo lo stesso - come di norma avviene in casi analoghi - essere nominato tra i parenti del minore in considerazione della natura dei compiti da svolgere. Non ritiene altresì necessario identificare la figura del curatore con quella del difensore del minore così come rappresentato nel corso della discussione.

 

Dopo un breve chiarimento del presidente BUCCIERO, il relatore SEMERARO (AN) ribadisce l'opportunità di richiedere per il curatore il possesso di elevate qualità morali.

 

Il senatore FASSONE (DS-U) reputa che già nel codice civile si possa rinvenire una soluzione al problema, indicando a tal fine - come possibile parametro da utilizzare - il vigente articolo 348 del codice.

 

 Il presidente Antonino CARUSO richiama l'attenzione sulla circostanza rappresentata dal fatto che su tredici rappresentanti del gruppo Forza Italia nelle Commissioni riunite in questo momento ne sono presenti solamente due, il che spiega come le Commissioni riunite non abbiano potuto iniziare la votazione degli emendamenti neppure nella seduta odierna, non essendo mai stato raggiunto il numero legale il cui accertamento è richiesto dall'articolo 30, comma 2, del Regolamento.

 

 Il senatore CENTARO (FI) fa presente che le assenze verificatesi nel gruppo Forza Italia nella seduta odierna costituiscono un fatto del tutto episodico analogo ad altri che, in diverse occasioni, hanno interessato altri Gruppi di maggioranza.

 

 Il presidente Antonino CARUSO fa presente che sono pervenute richieste di audizione da parte dell'Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, da parte dell'Organismo unitario dell'avvocatura e da parte dell'Associazione italiana degli avvocati di famiglia. Al riguardo il Presidente ritiene opportuno acquisire l'orientamento della Commissione.

 

 Sul punto seguono brevi interventi del senatore CENTARO (FI), del senatore ZANCAN (Verdi-Un), del senatore FASSONE (DS-U), del senatore TIRELLI (LP), del senatore CALLEGARO (UDC) e del senatore CIRAMI (UDC), in esito ai quali le Commissioni riunite si riservano di assumere eventualmente in un momento successivo dell'esame la decisione di dar corso alle audizioni richieste, dando nel frattempo mandato alla Presidenza di assumere tutti i contatti necessari con gli organismi associativi sopra menzionati al fine di consentire l'acquisizione di documentazione e contributi scritti che dagli stessi possa essere ritenuta utile per l'approfondimento delle questioni connesse con la materia considerata.

 

 Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame.

 

 

La seduta termina alle ore 15,50.

 


 

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3048

Art. 2.

2.1

Bucciero

Sostituire l’articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente:

"Art. 336. – (Forma della domanda, udienza di comparizione e provvedimenti urgenti). — I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con ricorso al giudice competente. Il ricorso deve contenere:
1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario dinanzi al quale la domanda è proposta;

2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente;
3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni;
4) il nome e il cognome del difensore e l’apposizione della procura;
5) l’indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione.

Il presidente, entro tre giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice istruttore, designandolo, secondo la turnazione tabellare, tra i componenti togati del tribunale, fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo e nomina al minore, nel caso in cui l’interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende, in ogni grado e fase del giudizio di merito e in ogni eventuale procedura connessa. La nomina del curatore deve essere rinnovata per il giudizio di legittimità La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell’ordine, tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina.

Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Su istanza motivata del ricorrente, detto termine può essere ridotto alla metà. Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell’udienza fissata dinanzi all’istruttore.
In caso di urgenza, qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso, il presidente può adottare provvedimenti temporanei, immediatamente esecutivi tenuto conto dell’interesse del minore.
In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.
I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia"».

 

2.2

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Al comma 1 sostituire le parole: «L’articolo 336 del codice civile è sostituito dal seguente» con le parole:

«Dopo l’articolo 736-bis del codice di procedura civile è inserito il seguente:

"Capo V-ter.

(‘Della difesa d’ufficio nei procedimenti relativi
alla responsabilità genitoriale’)

(e conseguentemente gli articoli da 336 a 337-octies assumono la seguente numerazione:

336>736-ter

337>736-quater
337-bis>736-quinquies
337-ter>736-sexies
337-quater>736-septies
337-quinquies>736-octies
337-sexies >736-nonies
337-septies>736-decies
337-octies>736-undecies)

e conseguentemente, nell’articolo 736-ter del codice di procedura civile, come ivi introdotto, le parole: ‘I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono chiesti con’ sono sostituite dalle seguenti: ‘Chi intende ottenere uno dei provvedimenti di cui all’articolo 317-bis del codice civile e agli articoli da 330 a 335 del codice civile presenta’"».
Conseguentemente gli articoli 336 e 337 del codice civile sono abrogati.

 

2.3

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», sostituire la parola: «precedenti» con le seguenti: «di cui agli articoli da 330 a 335».

 

2.4

Bucciero

Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».

e, conseguentemente, al periodo successivo, dopo le parole: «Il ricorso» sopprimere le seguenti: «o il processo verbale»;
e, conseguentemente, al comma secondo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale»;
e, conseguentemente, al comma terzo, dopo le parole: «dal deposito del ricorso» sopprimere le seguenti: «o dalla redazione del processo verbale».

 

2.5

Semeraro

Al comma 1, capoverso «Articolo 336», primo comma, sopprimere il seguente periodo: «Il ricorso può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale».

 

2.6

Manzione, Cavallaro

Al comma 1, all’articolo 336 del codice civile ivi sostituito, al primo comma, sopprimere le seguenti parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».

 

2.7

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma 1, le parole da: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale» sono soppresse.

 

2.8

Borea

Al comma 1, al primo capoverso dell’articolo 336 del codice civile, ivi richiamato, sopprimere le parole: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al presidente del tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale. Il ricorso o il processo verbale».

 

2.9

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, sostituire l’espressione: «può essere proposto anche verbalmente innanzi al Presidente del Tribunale, il quale provvede a fare redigere processo verbale», con l’espressione: «deve essere proposto al giudice competente».

 

2.10

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, secondo periodo, dopo le parole: «al presidente del tribunale» aggiungere le seguenti: «o a un giudice da lui designato in base alle tabelle dell’ufficio».

Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, dopo le parole: «Il presidente» aggiungere le seguenti: «o il giudice designato».

 

2.11

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, al secondo periodo, dopo le parole: «il quale provvede» inserire le seguenti: «personalmente o tramite magistrato da lui delegato».

 

2.12

Bucciero

Al comma 1, capoverso «Art. 336», primo comma, terzo periodo, sostituire le parole: «1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario; 2) il nome, il cognome, la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nella circoscrizione del giudice adito; 3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento; 4) l’indicazione dei mezzi di prova, e in particolare l’indicazione del nome e del cognome delle persone informate dei fatti, nonché dei documenti che si offrono in comunicazione» con le seguenti «1) l’indicazione dell’ufficio giudiziario, dinanzi al quale la domanda è proposta; 2) il nome, il cognome e la residenza del ricorrente; 3) l’oggetto della domanda, con concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto che ne costituiscono il fondamento, con le relative conclusioni; 4) il nome e il cognome del difensore e l’apposizione della procura; 5) l’indicazione dei mezzi di prova dei quali il ricorrente intende valersi e dei documenti che offre in comunicazione».

 

2.13

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma primo numero 3) sopprimere le parole: «e di diritto».

 

2.14

Zancan

Al comma 2 del codice civile, dopo il n.4) inserire il seguente comma: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.15

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo inserire il seguente: «La mancata enunciazione del ricorso proposto verbalmente delle ragioni di diritto che ne costituscono fondamento non è motivo di nullità».

 

2.16

Cavallaro, Manzione

Al comma 1, «Art. 336» del codice civile, ivi sostituito, dopo il primo comma, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.17

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», dopo il comma primo è inserito il seguente comma: «È competnte territorilament il giudice del luogo di dimora abituale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.18

Borea

Al comma 1, dopo il primo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, inserire il seguente: «È competente territorialmente il giudice del luogo di dimora abitale del minore al momento della presentazione del ricorso».

 

2.19

Manzione, Cavallaro

Al comma 1, «Art. 336» del codice civile ivi sostituito, sostituire il secondo comma con il seguente: «Il presidente entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.20

Borea

Al comma 1, sostituire il secondo capoverso «Art. 336» del codice civile, ivi richiamato, con il seguente: «Il Presidente, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procede all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.21

Zancan

All’art. 336 comma II del codice civile sostituire le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedura connessa» con le seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina di giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti che il Collegio riterrà opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.22

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma secondo le parole da: «entro tre giorni» a: «in ogni eventuale procedure connessa» sono sostituite dalle seguenti: «entro cinque giorni dal deposito del ricorso, nomina il giudice delegato e fissa l’udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Il giudice delegato dovrà essere scelto fra i giudici togati e potrà procedere all’istruttoria congiuntamente con un giudice onorario per gli atti ritenuti opportuni. Con lo stesso atto è nominato un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse».

 

2.23

Semeraro

Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «o dalla redazione del processo verbale, nomina il giudice istruttore».

 

2.24

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, dopo le parole: «giudice istruttore» aggiungere le seguenti: «scegliendolo tra i componenti togati del tribunale,».

 

2.25

Semeraro

Al capoverso «Articolo 336», secondo comma, sostituire le parole: «nomina al minore che ne sia privo» con le seguenti: «nomina, con provvedimento motivato, al minore che ne sia privo, nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale,».

 

2.26

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, sostituire le parole: «che ne sia privo un curatore speciale che lo rappresenta, a titolo gratuito, in ogni stato e grado» con le seguenti: «, nel caso in cui l’interesse dello stesso confligga gravemente con quello di uno o entrambi i genitori e con provvedimento motivato, un curatore speciale che lo assiste, lo rappresenta e lo difende in ogni fase».

 

2.27

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel secondo alinea, aggiungere i seguenti periodi: «Il giudice delegato è designato fra i magistrati togati e può procedere all’attività istruttoria congiuntamente con un magistrato onorario. Il curatore, ove non sia egli stesso abilitato ad assumere la difesa del minore, ha diritto ad essere assistito da un difensore d’ufficio.»

 

2.28

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 2, in fine, aggiungere il seguente periodo: «La scelta del curatore speciale del minore è effettuata, secondo criteri automatici, dal competente consiglio dell’ordine tra gli avvocati iscritti nello specifico elenco a ciò predisposto ed ha efficacia dalla nomina».

 

2.29

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso art. 336, i commi terzo, quarto e quinto sono sostituiti dai seguenti: «Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni. n decreto di fissazione dell’udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.

Il decreto deve contenere l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che, in mancanza, il difensore sarà nominato d ’ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l’avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.
Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

Conseguentemente sopprimere il comma 7 dello stesso articolo.

 

2.30

Zancan

All’art. 336 del codice civile sostituire i commi terzo, quarto e quinto come segue: «Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di quaranta giorni. Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al PM e notificato ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto. Il decreto deve contenere l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d’ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge, l’avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.

Tra la data di notificazione e di comunicazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore alta giorni che possono essere ridotti alla metà su istanza motivata del ricorrente».

 

2.31

Borea

Al comma 1, sostituire il terzo, quarto e quinto capoverso dell’art. 336 del codice civile, ivi richiamato, con i seguenti:

«Tra la data del deposito del ricorso e l’udienza di comparizione non devono intercorrere più di sessanta giorni.

Il decreto di fissazione dell’udienza deve essere di ufficio comunicato al ricorrente e, congiuntamente al ricorso, comunicato al Pubblico Ministero e ai controinteressati, entro dieci giorni dalla data del decreto.
Il decreto deve contenere: l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che, in mancanza. il difensore sarà nominato d’ufficio; una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dalla legge; deve contenere l’avvertimento che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d ’ufficio.
Tra la data di notificazione e quella dell’udienza di comparizione deve intercorrere un termine non inferiore a trenta giorni che può essere ridotto alla metà su istanza motivata del ricorrente».

 

2.32

Bucciero

Al capoverso «Art. 336» sopprimere il comma 4.

E, conseguentemente, sostituire il comma 5 con il seguente:

«Il ricorso ed il decreto di fissazione dell’udienza devono essere notificati ai controinteressati almeno venti giorni prima della data dell’udienza fissata dinanzi all’istruttore».

 

2.33

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso Art. 336, quarto comma, dopo la parola: «notificato» aggiungere le seguenti: «d’ufficio».

 

2.34

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub art. 336 del codice civile, ivi sostituito, nel quarto alinea, dopo le parole: «notificato ai controinteressati» inserire le seguenti: «e comunicato al pubblico ministero».

 

2.35

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sopprimere le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto».

 

2.36

Calvi, Ayala, Fassone, Maritati, Legnini

Al comma 1, capoverso Art. 336, al comma quarto sostituire le parole: «, entro cinque giorni dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto».

 

2.37

Semeraro

Al capoverso «Articolo 336», quarto comma, sostituire la parole: «cinque» con la seguente: «dieci».

 

2.38

Centaro

All’articolo 2, comma 1, capoverso articolo 336, al quarto comma sostituire le parole: «dalla data di pronuncia del decreto» con le parole: «dalla data di comunicazione del decreto al ricorrente a cura della Cancelleria».

 

2.39

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso Art. 336, sopprimere il sesto comma.

Conseguentemente:

al medesimo capoverso, alla rubrica, sopprimere le parole: «e provvedimenti urgenti».

dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

«Art. 2-bis.

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile sono inseriti i seguenti:

"Art. 336-bis.

(Provvedimenti d’urgenza anteriori all’apertura del procedimento)

In caso di assoluta urgenza, il giudice competente, in composizione monocratica, può adottare, d’ufficio con decreto, provvedimenti temporanei nell’interesse del minore: il decreto deve contenere le informazioni e le avvertenze previste dalla legislazione vigente in ordine alla nomina del difensore e alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed è notificato d’ufficio a tutti gli interessati.

Con lo stesso decreto il giudice nomina al minore un curatore speciale che lo rappresenti per ogni grado e per ogni fase del giudizio, fissa l’udienza di prima comparizione davanti al collegio e nomina alle parti un difensore d’ufficio.
Tra la data di notifica del decreto e quella di comparizione possono essere compiuti atti istruttori.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il decreto pronunciato in via di urgenza perde efficacia.

Art. 336-ter.

(Competenza territoriale)

La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova"».

 

2.40

Cavallaro, Manzione

Al comma 1, all’articolo 336 del codice civile ivi sostituito, sopprimere il sesto comma e conseguentemente, dopo l’articolo 336 c. c., inserire il seguente:

«Art. 336-bis c.c.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d’ufficio e fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 gg.. Il decreto deve contenere l’avviso di cui all’art. 2, sesto comma.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 gg. Dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dalla prima udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma, entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia».

 

2.41

Zancan

Al comma 1, capoverso «Art. 336», sopprimere il comma sesto.

 

2.42

Borea

Al comma 1, sopprimere il sesto capoverso dell’articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.

 

2.43

Fassone, Maritati, Legnini, Calvi, Ayala

Nel comma 1, sub articolo 336 del codice civile, ivi sostituito, sostituire il sesto alinea con il seguente: «In caso di urgenza il presidente può adottare provvedimenti provvisori, immediatamente esecutivi, nell’interesse del minore. Con il provvedimento egli fissa altresì il termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale deve essere instaurato il contraddittorio, nonché il termine decorso il quale il provvedimento perde efficacia, se non è confermato».

 

2.44

Semeraro

Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sopprimere le seguenti parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso».

 

2.45

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», al comma 6, sostituire le parole: «anche anteriormente alla proposizione del ricorso» con le seguenti: «qualora ricorrano gravi motivi, su istanza di parte contenuta nel ricorso».

 

2.46

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, sostituire la parola: «proposizione» con la seguente: «trattazione».

 

2.47

Centaro

All’articolo 1, comma 1, capoverso «Art. 336», al comma sesto, è aggiunto il seguente periodo: «si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 669-bi e seguenti del codice di procedura civile».

 

2.48

Zancan

All’articolo 336 del codice civile, sopprimere il comma 7.

 

2.49

Borea

Al comma 1, sopprimere il settimo capoverso dell’articolo 336 del codice civile, ivi richiamato.

 

2.50

Bucciero

Al capoverso «Art. 336», sostituire il comma 7 con i seguenti:

«In tal caso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 669-sexies del codice di procedura civile, in quanto compatibili. Con il decreto che fissa l’udienza di comparizione delle parti ai sensi dell’articolo 669-sexies del codice di procedura civile il presidente nomina il curatore speciale del minore di cui al precedente comma 2, a cui il decreto è immediatamente comunicato a cura della cancelleria.

I provvedimenti di accoglimento assunti dal presidente hanno efficacia per trenta giorni dalla data di pronuncia».

 

2.51

Semeraro

Al capoverso: «Articolo 336», settimo comma, dopo le parole: «Il Presidente nomina», aggiungere le seguenti: «, con provvedimento motivato nel caso di grave conflitto di interessi tra genitore e minore, qualora manchi la possibilità per almeno uno dei genitori di esercitare validamente la potestà genitoriale,».

 

2.52

Legnini, Maritati, Calvi, Ayala, Fassone

Al comma 1, capoverso: «Art. 336», aggiungere in fine il seguente comma: «La competenza territoriale si determina con riferimento al luogo in cui il minore si trova».

 

2.53

Zancan

Dopo l’articolo 336 del codice civile inserire il seguente:

«Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse, nomina alle parti un difensore d’ufficio, nomina il giudice delegato, fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro trenta giorni. Il decreto deve contenere l’avviso di cui al comma 2 dell’articolo 10 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, oltre l’invito a nominare un difensore di fiducia e l’avvertimento che in mancanza il difensore sarà nominato d’ufficio, una succinta informazione in ordine alle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato previste dagli articoli 74, 76 e 77 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 115, con l’avvertenza che, ove non ricorrano le condizioni per tale ammissione, le parti hanno l’obbligo di retribuire il difensore nominato d’ufficio.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio immediatamente e comunque non oltre cinque giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a dieci giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni dall’udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti, all’esito dell’udienza. Il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo».

 

2.54

Borea

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2. Dopo l’articolo 336 del codice civile è inserito il seguente:

"Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psico-fisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d’ufficio e fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l’avviso di cui al’articolo 2, sesto comma.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero, ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell’udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

 

2.0.1

Maritati, Legnini, Calvi, Ayala, Fassone

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente

«Art. 2-bis.

1. Dopo l’articolo 336 del codice civile inserire il seguente:

"Art. 336-bis.

In caso di assoluta urgenza, quando la tutela della salute psicofisica del minore lo renda necessario, il giudice competente in composizione monocratica, con decreto motivato, assume provvedimenti temporanei a sua protezione immediatamente esecutivi.

Con lo stesso decreto, il presidente nomina un curatore speciale del minore che espleterà la sua funzione, a titolo gratuito, in ogni fase, stato e grado del procedimento e per tutte le procedure connesse; nomina alle parti un difensore d’ufficio e fissa l’udienza di comparizione delle parti dinanzi al Collegio da tenersi entro 30 giorni. Il decreto deve contenere l’avviso di cui all’articolo 2, sesto comma.
Il provvedimento, nel testo integrale, deve essere notificato d’ufficio, immediatamente e comunque non oltre 5 giorni dalla pronuncia, al Pubblico Ministero ai genitori, al tutore e al curatore speciale del minore e ai difensori nominati.
Tra la data di notifica e l’udienza di comparizione deve decorrere un termine non inferiore a 10 giorni.
Tra la data del decreto e la data dell’udienza possono essere compiuti atti istruttori, nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa. Il fascicolo deve essere accessibile a richiesta dei difensori che sono autorizzati ad estrarre copia degli atti a vista. Il Pubblico Ministero, ricevuta la notifica del decreto, deve presentare le proprie richieste entro cinque giorni prima dell’udienza.
Il decreto deve essere confermato, modificato o revocato dal collegio, sentite le parti. Entro cinque giorni il collegio decide con decreto motivato fissando, in caso di modifica o conferma, l’udienza per il prosieguo. In difetto di modifica o conferma entro i termini indicati i provvedimenti di urgenza perdono efficacia"».

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 21 GIUGNO 2005

240ª Seduta

Presidenza del Presidente provvisorio

FALCIER

 

 Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Gasperini.

(omissis)

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e Infanzia riunite su testo ed emendamenti. Esame del testo. Parere non ostativo con osservazioni sul testo. Rinvio dell'esame degli emendamenti)

 

 Il relatore BONGIORNO (AN) illustra il disegno di legge in titolo con il quale si propongono disposizioni a maggiore garanzia delle parti e in particolare dei minori nell'ambito dei procedimenti davanti al Tribunale per i minorenni; ritiene che il testo sia pienamente condivisibile per le finalità perseguite e le innovazioni proposte. Dopo aver ricordato che le sue disposizioni sono riconducibili alla materia "giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale" demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando tuttavia le Commissioni di merito a valutare l'opportunità di apportare le seguenti modifiche:

 

- all'articolo 1, comma 1, primo periodo sopprimere la parola "più", che sembrerebbe escludere dall'applicazione della disposizione stessa i procedimenti in cui sia interessata una sola parte privata;

 

- all'articolo 337, comma primo del codice civile, come novellato dall'articolo 3 del disegno di legge in titolo, appare opportuno chiarire il riferimento alle persone "che hanno rapporti significativi con il minore" che potrebbe ritenersi non sufficientemente circostanziato;

 

- all'articolo 337-ter, ultimo comma del codice civile, come novellato dall'articolo 4 del disegno di legge in titolo, sembrerebbe preferibile fare riferimento alla presenza di un rischio di grave pregiudizio per il minore, in coerenza con la natura cautelare della norma in questione;

 

- all'articolo 337-quinquies, quarto comma, secondo periodo, come modificato dal medesimo articolo 4, sembra opportuno sopprimere la parola "personalmente".

 

 Interviene il sottosegretario GASPERINI sollevando il dubbio che tale avverbio faccia riferimento alla parte fisicamente individuata.

 

 Il senatore BOSCETTO (FI) rileva come nei codici il riferimento alla "parte" è, nella sua accezione generale, intesa a indicare sia il soggetto fisico che è parte del giudizio, sia il suo difensore, mentre a suo avviso l'avverbio "personalmente" induce a ritenere che la disposizione del disegno di legge in esame intenda individuare esclusivamente la persona fisica che è parte del giudizio.

 

 Il relatore BONGIORNO (AN) proprio per il timore che la formulazione della disposizione in questione possa ingenerare dei dubbi applicativi, particolarmente trattandosi di procedimenti che riguardano minorenni, ritiene opportuno sollecitare una riflessione sul punto da parte della Commissione di merito. Conclude ribadendo la proposta già formulata e proponendo, inoltre, attesa la complessità delle questioni affrontate e la varietà delle soluzioni suggerite, di rinviare ad altra seduta l'esame degli emendamenti.

 

 La Sottocommissione concorda con la proposta di parere sul disegno di legge n. 3048 formulata dal relatore e conviene sulla proposta di rinvio dell'esame degli emendamenti ad esso riferiti.

 

 Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

(omissis)

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

474ª Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

(omissis)

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2ª e Infanzia riunite. Esame e rinvio)

 

Il relatore GRILLOTTI (AN) illustra il disegno di legge in titolo, facendo presente, per quanto di competenza, che il comma 2 dell’articolo 1, modificato con un emendamento sul quale la Commissione bilancio ha reso parere contrario, prevede la disciplina del gratuito patrocinio anche ai procedimenti in materia di adottabilità dei minori. Per garantire la neutralità finanziaria della norma segnala che occorre verificare se a legislazione vigente tale diritto è riconosciuto alle parti private che intervengono nei suddetti giudizi.

Segnala che anche l’articolo 2 è stato modificato dall’altro ramo del Parlamento con una proposta emendativa sulla quale la Commissione bilancio della Camera dei deputati ha reso parere contrario e volta ad istituire la figura del curatore speciale per rappresentare il minore, a titolo gratuito, in ogni stato e grado di giudizio. In tal caso, tuttavia, rileva che la modifica non appare suscettibile di determinare maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto non vi è alcuna disposizione che riconosce un beneficio statale per l’attività svolta dal curatore.

Infine, per quanto attiene all’articolo 4, segnala, da un lato, la previsione che il giudice incaricato per l’esecuzione dei provvedimenti possa avvalersi di un esperto e, dall’altro, la clausola di invarianza degli oneri introdotta, a seguito del parere della Commissione bilancio, nel presupposto che l’esperto sia scelto nell’ambito del collegio dei componenti privati del tribunale dei minorenni. Tenuto conto che tale presupposto non è esplicitato nel testo del provvedimento, rileva che occorre valutare la congruità della clausola di invarianza suddetta.

Premessa l’esigenza di acquisire i necessari chiarimenti dal Governo, esprime comunque perplessità in merito alla possibilità di attuare le richiamate disposizioni di cui all’articolo 1, comma 2, e all’articolo 4, in assenza di oneri per il bilancio dello Stato, posto che sembra trattarsi di disposizioni innovative rispetto alla legislazione vigente. Viceversa, ritiene che l’articolo 2 potrebbe effettivamente non comportare oneri, salvo sempre la necessaria conferma da parte del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Il senatore PIZZINATO (DS-U) conviene sull’opportunità che il Governo fornisca chiarimenti sugli eventuali oneri associati alle disposizioni in esame, con particolare riguardo al gratuito patrocinio dei minori, predisponendo altresì un’adeguata copertura finanziaria per dare concreta attuazione alle suddette misure, di cui sottolinea la grande rilevanza sociale, posto che sempre più frequentemente, purtroppo, si registrano vicende giudiziarie che coinvolgono dei minori ai quali quindi occorre fornire adeguata tutela.

 

Il presidente AZZOLLINI, nel condividere le osservazioni del senatore Pizzinato in merito alla rilevanza sociale del provvedimento in titolo, propone di rinviarne il seguito dell’esame alla successiva seduta, stante l’assenza del rappresentante del Governo.

 

La Sottocommissione conviene con la proposta del Presidente ed il seguito dell’esame viene, quindi, rinviato.

 

 

La seduta termina alle ore 9,40.

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 15 GIUGNO 2005

475ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

 

La seduta inizia alle ore 15,30.

 

IN SEDE CONSULTIVA

 

(3048) Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni

(Parere alle Commissioni 2a e Infanzia riunite. Seguito e conclusione dell’esame. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

 

 Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO, in ordine ai profili finanziari del provvedimento in esame, precisa di convenire con quanto prospettato dal relatore nel corso della precedente seduta, circa l’opportunità di riformulare l’articolo 4, che introduce l’articolo 337-septies, terzo periodo, del codice civile, inserendo dopo la parola "esperto", la locuzione "scelto nell’ambito del collegio dei componenti privati del Tribunale dei minorenni". Conferma, infine, l’invarianza finanziaria delle altre disposizioni richiamate dal relatore.

 

 Il senatore MICHELINI (Aut), pur esprimendo apprezzamento per le finalità sociali del provvedimento in esame, ritiene che le proposte di modifica dell’articolo 4 indicate dal rappresentante del Governo non risolvano i problemi di copertura riscontrati su tale disposizione, posto che l’eventuale ricorso ad un esperto da parte del giudice incaricato per l’esecuzione dei provvedimenti, comporta comunque un costo, indipendentemente da quale sia l’esperto prescelto, che non potrà che gravare sul bilancio del Ministero della giustizia. Un’ipotesi alternativa (peraltro non di facile attuazione) potrebbe essere quella di ricorrere, a suo avviso, a funzionari dei servizi sociali degli enti locali, che in quanto già retribuiti, non determinerebbero ulteriori aggravi di spesa.

 

 Il senatore NOCCO (FI) osserva che, ove si scelga l’esperto richiamato dall’articolo 4 nell’ambito del Collegio dei componenti privati del Tribunale dei minorenni, non vi sarebbero nuovi o maggiori oneri, posto che i predetti componenti già ricevono un compenso dal Tribunale per il servizio prestato.

 

Il presidente AZZOLLINI concorda con le osservazioni del senatore Nocco, ritenendo pertanto che la riformulazione dell’articolo 4 proposta dal Governo, ove accolta, sia in grado di assicurare l’invarianza finanziaria della disposizione. Viceversa, le norme di cui agli articoli 1 e 2, già segnalate dal relatore, come confermato dal Governo, appaiono prive di effetti finanziari dato che sembrano rientrare in istituti già previsti nella legislazione vigente, in particolare la disciplina del gratuito patrocinio che già si applica anche ai minorenni. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, all’articolo 4, capoverso Art. 337-septies, terzo comma, dopo la parola: "esperto" siano inserite le seguenti: "scelto nell’ambito del collegio dei componenti privati del Tribunale dei minorenni.".

 

 Il senatore MICHELINI (Aut), confermando le proprie perplessità sugli aspetti di copertura del provvedimento in esame, preannuncia, a nome della propria parte politica, il voto contrario sulla proposta del Presidente.

 

 La Sottocommissione approva, infine, la proposta del presidente Azzollini.

(omissis)

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 29 GIUGNO 2005

483ª Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

(omissis)

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni

(Parere alle Commissioni 2a e Infanzia riunite su emendamenti. Esame e rinvio. Parere in parte non ostativo, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Rinvio del seguito dell’esame dei restanti emendamenti)

 

Il relatore FERRARA (FI) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, rilevando che occorre valutare le proposte 1.26, 1.27, 1.28, 1.29, 1.31, 1.43, 1.44 e 1.45, al fine di verificare se esse sono suscettibili di determinare un ampliamento del ricorso al gratuito patrocinio, sia mediante l’estensione dell’istituto al curatore speciale del minore sia mediante la soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1. In quest’ultimo caso, trattandosi della soppressione dell’applicazione della norma che prevede il riconoscimento del gratuito patrocinio ai cittadini non abbienti, ritiene opportuno valutare se le proposte suindicate sono in grado di estendere il ricorso al gratuito patrocinio anche in assenza del predetto requisito. Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti relativi all’articolo 1 del disegno di legge in esame.

 

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO concorda con le osservazioni del relatore sui profili di onerosità di cui agli emendamenti 1.27, 1.28, 1.29 e 1.31. Si rimette invece alla valutazione della Sottocommissione circa le implicazioni prospettate in ordine alla soppressione del secondo periodo del comma 2 dell’articolo 1, precisando di non avere osservazioni sui restanti emendamenti riferiti all’articolo 1.

 

Il senatore GRILLOTTI (AN) oss osserva che gli emendamenti segnalati dal relatore non sembrano volti a determinare una estensione nell’accesso all’istituto del gratuito patrocinio, rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente, per cui gli stessi non dovrebbero avere particolari effetti dal punto di vista finanziario.

 

Il presidente AZZOLLINI, pur concordando sul fatto che le proposte emendative in esame non sembrano avere la finalità precipua di estendere la platea dei soggetti che possono accedere all’istituto del gratuito patrocinio, osserva tuttavia che le proposte che sostituiscono parte del comma 2 dell’articolo 1 sopprimendo il riferimento della richiesta al giudice competente ed il requisito delle condizioni non abbienti, comportano oggettivamente un ampliamento dei requisiti per l’accesso al gratuito patrocinio, suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato. Esprime, pertanto, avviso contrario sulle proposte 1.26, 1.27, 1.28 e 1.31, e favorevole sull’emendamento 1.29, in quanto a differenza dei precedenti, la riformulazione ivi recata del comma 2 dell’articolo 1 non sopprime i suddetti riferimenti al giudice competente e alle condizioni non abbienti.

Per quanto concerne le proposte 1.43, 1.44 e 1.45, rileva che non appaiono ben chiare le implicazioni finanziarie derivanti dalla riformulazione proposta del comma 5 dell’articolo 1 con il riferimento generico all’istituto del gratuito patrocinio in luogo del richiamo, previsto nel testo, al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 e successive modificazioni. Esprime, quindi, avviso contrario sulle suddette proposte, senza richiamo all’articolo 81 della Costituzione, nonché avviso favorevole sulle altre proposte emendative riferite all’articolo 1 del disegno di legge in titolo, mentre ritiene opportuno rinviare il seguito dell’esame dei rimanenti emendamenti.

Propone, pertanto, di conferire mandato al relatore ad esprimere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti relativi all’articolo 1 del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 1.43, 1.44 e 1.45, sulle quali il parere è contrario, e delle proposte 1.26, 1.27, 1.28, e 1.31, sulle quali il parere è contrario ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.".

 

La Sottocommissione approva, infine, la proposta del Presidente e conviene altresì di rinviare il seguito dell’esame dei restanti emendamenti.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 5 LUGLIO 2005

485ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Molgora.

(omissis)

(3048) Disciplina della difesa d' ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2a e infanzia riunite su emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame. Parere in parte non ostativo, in parte contrario)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 29 giugno scorso.

 

Il relatore Paolo FRANCO (LP) riferisce sui restanti emendamenti relativi agli articoli successivi all’articolo 1 del disegno di legge in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che occorre valutare se la richiesta su istanza di parte dell’indagine di servizi sociali sul nucleo familiare, prevista dagli emendamenti 4.1 e 4.41, rappresenti una nuova attività suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli previsti a legislazione vigente. Ritiene infine necessario valutare gli effetti finanziari delle proposte 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59, limitatamente alla previsione di avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell’età evolutiva.

 Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

 

Il senatore MORANDO (DS-U) rileva che le proposte 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59 non risultano identiche, sotto il profilo dei possibili effetti finanziari, in quanto talune prefigurano, oltre alla previsione di avvalersi di un giudice onorario esperto in psicologia dell’età evolutiva, anche quella del ricorso ad appositi esperti nella citata materia. In particolare, la previsione di ricorrere a giudici onorari esperti nella suddetta materia, stante la presumibilmente scarsa diffusione di tale specializzazione, potrebbe rivelarsi particolarmente onerosa in sede applicativa.

 

Il presidente AZZOLLINI non ritiene che le proposte 4.1 e 4.41 siano suscettibili di determinare nuovi oneri rispetto a quanto previsto dalla legislazione vigente mentre propone di rendere un avviso contrario, senza tuttavia richiamare l’articolo 81 della Costituzione, sui restanti emendamenti segnalati dal relatore in quanto, sebbene convenga con taluni dei rilievi del senatore Morando, evidenzia che la loro formulazione in termini di mera facoltà non implica necessariamente il verificarsi di maggiori oneri.

 

Il sottosegretario MOLGORA concorda con le considerazioni del Presidente.

 

Su proposta del PRESIDENTE, la Sottocommissione conviene infine di conferire mandato al relatore a formulare un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta, ad eccezione delle proposte 4.56, 4.57, 4.58 e 4.59, sulle quali il parere è contrario.".

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 

 


 

 



[1]    L. 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia.

[2]    Legge 28 marzo 2001 n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori” nonché al titolo VIII del libro primo del codice civile.

[3]     Legge 6 marzo 2001 n. 60, Disposizioni in materia di difesa d’ufficio).

[4]    Decr. 29 dicembre 2005, emanato dal Ministero della giustizia, Adeguamento dei limiti di reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

[5]    D.L. 24 aprile 2001 n. 150 “Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 23 giugno 2001, n. 240.

[6]    D.L. 1 luglio 2002 n. 126 “Disposizioni urgenti in materia di difesa d'ufficio e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 2 agosto 2002, n. 175.

[7]    D.L. 24 giugno 2003 n. 147 “Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 1° agosto 2003, n. 200.

[8]    D.L. 24 giugno 2004 n. 158, “Permanenza in carica degli attuali consigli degli ordini professionali e proroga di termini in materia di difesa d'ufficio e procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni, nonché di protezione dei dati personali”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 luglio 2004, n. 188

[9]    D.L. 30 giugno 2005, n. 115, “Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica amministrazione”, convertito dalla legge 17 agosto 2005, n. 168. l’art. 8, comma 2

[10]   Recante: Proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione.

[11]   L. 4 maggio 1983, n. 184, Diritto del minore ad una famiglia.