Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Istituzione dell'ufficio per il processo - A.C. 2873
Riferimenti:
AC n. 2873/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 230
Data: 07/09/2007
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Istituzione dell’ufficio per il processo

A.C. 2873

 

 

 

 

 

n. 230

 

 

7 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: gi0204.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      Art. 1 (Ufficio per il processo)11

§      Art. 2 (Composizione dell'ufficio per il processo)12

§      Art. 3 (Tirocinio presso gli uffici giudiziari)14

§      Art. 4 (Regolamenti per gli archivi informatizzati)18

§      Art. 5 (Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)20

§      Art. 6 (Norme sul processo telematico)33

§      Art. 7 (Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione)34

§      Art. 8 (Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro)43

§      Art. 9 (Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative)46

§      Art. 10 (Copia di atti)47

§      Art. 11 (Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali)49

§      Art. 12 (Norme sui depositi giudiziari)52

§      Art. 13 (Disposizioni transitorie)58

§      Art. 14 (Norma di copertura finanziaria)59

Progetto di legge

§      A.C. 2873, (Governo), Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia  69

§      R.D. 30 gennaio 1941, n. 12. Ordinamento giudiziario. (artt. 7-bis e 7-ter)144

§      R.D. 18 dicembre 1941, n. 1368. Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie. (art. 173-ter)148

§      R.D. 16 marzo 1942, n. 267. Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. (artt. 110-117)149

§      L. 5 agosto 1978, n. 468. Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio. (artt. 7, 11 e 11-ter)156

§      L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. (artt. 1-117)162

§      L. 20 novembre 1982, n. 890. Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.219

§      D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro. (tariffa parte I e II – tabelle)227

§      L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri . (art. 17)259

§      L. 16 ottobre 1991, n. 321. Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia. (art. 3)262

§      L. 21 gennaio 1994, n. 53. Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.263

§      D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398. Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127 . (art. 16)268

§      L. 4 maggio 1998, n. 133. Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali. (art. 1)271

§      L. 3 luglio 1998, n. 210. Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo. (art. 4)273

§      D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270. Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274. (art. 67)275

§      D.M. 27 marzo 2000, n. 264. Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari. (art. 15)276

§      D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123. Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.277

§      D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. (art. 2)285

§      D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (artt. 10, 13, 30, 40 e 191-195)288

§      D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68. Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3. (art. 4)300

§      D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5. Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della L. 14 maggio 2005, n. 80. (art. 107)301

§      D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240. Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonchè decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150. (artt. 4, 5 e 9)302

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007). (art. 1, co. 404, 521, 523 e 526)304

Documentazione

§      Documento di Programmazione Economico-Finanziaria 2008-2011 (stralcio) Capitolo V – par. V.3 Giustizia, legalità e sicurezza  309

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2873

Titolo

Istituzione dell' ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell' Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonche' registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Amministrazione della giustizia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

14

Date

 

§       presentazione alla Camera

5 luglio 2007

§       annuncio

9 luglio 2007

§       assegnazione

24 luglio 2007

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze) (ai sensi dell'art. 73 reg. Camera), 7ª (Cultura), 11ª (Lavoro)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge governativo A.C. 2873, composto da 14 articoli, reca disposizioni concernenti l'istituzione dell'ufficio per il processo, la riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e la delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari e di registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile.

 

Nello specifico, l'articolo 1 disciplina il nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari definito "ufficio per il processo", specificando, al riguardo, che tutte le cancellerie e le segreterie giudiziarie attualmente esistenti presso ogni ufficio giudiziario dovranno essere riorganizzate in nuove strutture, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza dell’attività giudiziaria.

 

Il successivo articolo 2 del disegno di legge affida al magistrato titolare dell’ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo il compito di disciplinare la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell’ufficio per il processo.

In particolare, il comma 3 di tale articolo assegna, poi, al titolare dell’ufficio giudiziario il compito di monitorare non solo l’attività e i risultati del proprio ufficio ma anche del relativo ufficio del processo, avvalendosi del servizio statistico.

 

L’articolo 3 prevede la possibilità per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottori di ricerca di collaborare con i magistrati dei tribunali, delle Corti d’appello e della Corte di Cassazione, per un periodo massimo di un anno e in forza di specifiche convenzioni siglate dal magistrato titolare dell’ufficio.

 

L'articolo 4 dispone, invece, che il Ministro della giustizia, emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento disciplinante la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari. Per agevolare e rendere più ampia la diffusione dei dati contenuti negli archivi digitali dei provvedimenti, il medesimo articolo 4 prevede che l'accesso sia gratuito per il personale della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria e anche per gli avvocati. La norma contiene la quantificazione della relativa spesa e l'autorizzazione della stessa.

 

L'articolo 5 indica le modalità per la riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, mentre il successivo articolo 6 fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal DPR n. 123 del 2001 ed aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati.

 

Il successivo articolo 7 contiene, invece, la delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione, specificando, al riguardo, i relativi principi e criteri direttivi.

 

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino della normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo, quanto ai princìpi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario, con il controllo dell'Agenzia delle entrate, ad individuare, al momento della pubblicazione del provvedimento, gli elementi per la determinazione dell'imposta e che siano adottati criteri omogenei tra la tariffa dell'imposta e la classificazione dei provvedimenti giudiziari in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.

 

Il successivo articolo 9, reca poi disposizioni riguardanti l'esercizio delle deleghe legislative.

 

Nell'articolo 10 sono, invece, dettate disposizioni in materia di diritti di copia.

 

Il successivo articolo 11 reca, poi, disposizioni riguardanti il pagamento telematico dei contributi, dei diritti, e delle spese dei processi civili e penali, mentre il successivo articolo 12 detta disposizioni in materia di depositi giudiziari e somme confiscate.

 

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme, depositate presso gli uffici bancari o postali, per cui si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 12, mentre il successivo articolo 14 reca, da ultimo,  la copertura finanziaria del provvedimento.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato della relazione illustrativa, della relazione tecnica, dell’analisi di impatto regolamentare e dell’analisi tecnico normativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il disegno di legge in esame interviene su disposizioni legislative di rango primario e su materie coperte da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come si legge nella relazione illustrativa allegata al disegno di legge A.C. 2873, l'intervento normativo in esame si propone di realizzare una riforma complessiva dell'organizzazione degli uffici giudiziari al fine di assicurare una maggiore rapidità ed efficienza del sistema giustizia.

La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali ed i) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

Gli articoli 7 (Norme sull'attività di notificazione ed esecuzione) e 8 (Registrazione telematica di provvedimenti giudiziari) contengono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni; sulle modalità di conferimento della procura alle liti; sul riassetto delle disposizioni vigenti sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica e vendite giudiziarie; sul riordino della disciplina relativa alla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile. Sono indicati, negli articoli citati, i princìpi e criteri generali delle deleghe legislative.

Il successivo articolo 9 prevede, poi, che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

 

L'articolo 6 fissa, invece al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal DPR n. 123 del 2001 ed aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati.

 

Il disegno di legge prevede, poi, l'emanazione di regolamenti ministeriali per disciplinare taluni aspetti pratici del provvedimento.

In particolare, ai sensi dell'articolo 4 del disegno di legge in esame il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, è tenuto ad emanare un regolamento disciplinante la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.

Il successivo articolo 12, recante disposizioni in materia di depositi giudiziari e somme confiscate, attribuisce, invece, ad un apposito regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il compito di definire le modalità per l'esecuzione delle comunicazioni e dei versamenti (comma 4).

Coordinamento con la normativa vigente

Il compito di coordinare le nuove disposizioni con la normativa attualmente vigente è in gran parte assegnato ai decreti legislativi che dovranno essere adottati in attuazione delle deleghe previste nel disegno di legge in esame

Collegamento con lavori legislativi in corso

In generale, in relazione alla materia in esame, si segnala che sono all'esame in sede referente della XI Commissione lavoro le proposte di legge A.C. 2056 ed abb. riguardanti interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP).

Impatto sui destinatari delle norme

Come si legge nella analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR), allegata al disegno di legge in esame, soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono gli uffici giudiziari e il personale dell'amministrazione giudiziaria.

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni contenute nelle schede di lettura.

 


Schede di lettura

 


 

Art. 1
(Ufficio per il processo)


1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.

2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alle attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.


 

 

L’articolo 1 del disegno di legge prevede un nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari: l’ufficio per il processo.

 

In sostanza, ai sensi del comma 1, tutte le cancellerie e le segreterie giudiziarie attualmente esistenti presso ogni ufficio giudiziario dovranno essere riorganizzate in nuove strutture, con l’obiettivo di incrementare l’efficienza dell’attività giudiziaria (intesa in termini di effettività di garanzie e diritti dei cittadini e ragionevole durata del processo).

 

Al riguardo, si segnala che la relazione di accompagnamento del disegno di legge specifica che il riferimento generale agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado comprende anche gli uffici dei giudici di pace.

 

Tali nuove strutture, denominate appunto “ufficio per il processo”, dovranno svolgere (comma 2) ogni funzione necessaria a fornire assistenza all’attività giurisdizionale, nell’ottica della semplificazione e dell’innovazione delle attività svolte, in particolare attraverso le seguenti attività:

-       ricerca dottrinale e giurisprudenziale;

-       cura dei rapporti con le parti e il pubblico;

-       organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti;

-       formazione e tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

 

 


Art. 2
(Composizione dell'ufficio per il processo)

 


1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.

2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono indicati nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.


 

 

 

L’articolo 2 del disegno di legge affida al magistrato titolare dell’ufficio giudiziario e al dirigente amministrativo il compito di disciplinare la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell’ufficio per il processo. Saranno questi soggetti, nell’ambito delle rispettive competenze, ad individuare compiti, obiettivi e articolazioni della struttura (comma 1).

In sostanza, dunque, il provvedimento in esame non individua direttamente un modello organizzativo della nuova struttura, affidando all’autonomia dei singoli uffici l’incarico di delinearne l’articolazione.

 

Il comma 2 prevede, poi, che i provvedimenti attraverso i quali il titolare dell’ufficio giudiziario e il dirigente amministrativo disciplinano struttura e funzionamento dell’ufficio del processo siano riportati:

 

-    nelle tabelle degli uffici giudicanti, di cui agli artt. 7-bis e 7-ter dell’Ordinamento giudiziario[1];

L’articolo 7-bis dispone che la ripartizione degli uffici giudiziari in sezioni, la destinazione dei singoli magistrati alle sezioni e alle corti di assise, l'assegnazione alle sezioni dei presidenti, la designazione dei magistrati che hanno la direzione di sezioni, l'attribuzione degli incarichi di presidente di sezione, la designazione dei componenti del tribunale per i minorenni, il conferimento delle specifiche attribuzioni processuali individuate dalla legge e la formazione dei collegi giudicanti siano stabiliti ogni triennio con decreto del Ministro di grazia e giustizia in conformità delle deliberazioni del CSM assunte sulle proposte dei presidenti delle corti di appello, sentiti i consigli giudiziari. Inoltre, al fine di assicurare un più adeguato funzionamento degli uffici giudiziari, istituisce le tabelle infradistrettuali degli uffici requirenti e giudicanti che ricomprendono tutti i magistrati, ad eccezione dei capi degli uffici.

L’articolo 7-ter aggiunge che l’assegnazione degli affari alle singole sezioni ed ai singoli collegi e giudici è effettuata, rispettivamente, dal dirigente dell'ufficio e dal presidente della sezione o dal magistrato che la dirige, secondo criteri obiettivi e predeterminati, indicati in via generale dal CSM ed approvati contestualmente alle tabelle degli uffici e con la medesima procedura.

 

-    nel programma delle attività annuali di cui all'art. 4 del d.lgs. n. 240/2006[2].

Il programma delle attività annuali è lo strumento di organizzazione degli uffici prodotto della collaborazione tra il magistrato capo dell'ufficio ed il dirigente amministrativo, a mezzo del quale gli stessi annualmente definiscono, tenendo conto delle risorse disponibili ed indicando le priorità, il piano delle attività da svolgere. L'adozione del programma deve avvenire, annualmente, entro trenta giorni dalle determinazioni adottate, a seguito della direttiva generale del Ministro della giustizia per l'attività amministrativa e la gestione, di cui all'articolo 14 del D.Lgs 165/2001, dal direttore regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria, dal direttore preposto agli uffici istituiti presso le Corti di appello di Roma, Milano, Napoli e Palermo, o dagli organi della amministrazione centrale, per quanto di rispettiva competenza.

 

Il comma 3 assegna al titolare dell’ufficio giudiziario il compito di monitorare non solo l’attività e i risultati del proprio ufficio ma anche del relativo ufficio del processo, avvalendosi del servizio statistico.

 


Art. 3
(Tirocinio presso gli uffici giudiziari)


1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.

2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.

3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.

5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.


 

 

L’articolo 3 del disegno di legge disciplina la possibilità per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottori di ricerca di collaborare con i magistrati dei tribunali, delle Corti d’appello e della Corte di Cassazione, per un periodo massimo di un anno, e in forza di specifiche convenzioni siglate dal magistrato titolare dell’ufficio.

 

La proposta di legge prevede dunque la possibilità di collaborare con i magistrati per tre categorie di soggetti:

 

- praticanti avvocati (ai sensi del R.D.L. n. 1578 del 1933[3], artt. 8 e 17, si tratta dei laureati in giurisprudenza che, frequentando lo studio di un avvocato ed assistendo alle udienze civili e/o penali della Corte d'appello o del Tribunale almeno per due anni consecutivi, conseguono il diritto di partecipare al concorso annuale per l’iscrizione all’albo degli avvocati);

- tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali (ai sensi del D.lgs. n. 398 del 1997[4], art. 16, si tratta dei laureati in giurisprudenza che frequentano apposite scuole istituite presso le facoltà di giurisprudenza, volte a realizzare un approfondimento teorico, integrato da esperienze pratiche, per l'accesso alla magistratura ordinaria, o per l'esercizio delle professioni d’avvocato o notaio.

Sulla base dell’art. 16 del decreto 398/1997, come attuato dal D.M. 21 dicembre 1999, n. 537[5], le scuole sono state istituite a decorrere dall’anno accademico 2000/2001[6]; esse adottano modelli didattici omogenei, individuati dal regolamento (all. 1); spetta poi alle università sedi delle facoltà di giurisprudenza dettare una disciplina più specifica.

Il primo dei due anni di studio è comune e dedicato agli approfondimenti teorici e giurisprudenziali e ad attività pratiche in materia di diritto civile, processuale civile, processuale penale, penale, commerciale, amministrativo, fondamenti del diritto europeo, dell'Unione europea, diritto del lavoro e della previdenza sociale, nonché elementi di informatica giuridica, di contabilità di Stato e degli enti pubblici, di economia e contabilità industriale.

A partire dal secondo anno, si deve scegliere tra due indirizzi: a) indirizzo giudiziario–forense: dedicato ad approfondimenti disciplinari e ad attività pratiche nelle materie oggetto delle prove concorsuali per uditore giudiziario e dell'esame di accesso all'avvocatura, nel diritto ecclesiastico, nonché nel campo della deontologia giudiziaria e forense, dell'ordinamento giudiziario e forense, della tecnica della comunicazione e della argomentazione; b) indirizzo notarile: dedicato ad approfondimenti teorici e giurisprudenziali e ad attività pratiche in materia di diritto delle persone, di famiglia, delle successioni, della proprietà e dei diritti reali, della pubblicità immobiliare, delle obbligazioni e dei contratti, dei titoli di credito, delle imprese e delle società, della volontaria giurisdizione, del diritto urbanistico e dell'edilizia residenziale pubblica, del diritto tributario, della legislazione e deontologia notarile.

Per quanto riguarda la durata delle scuole, inizialmente il decreto prevedeva il biennio. E’ però intervenuta la citata legge n. 48 del 2001 che ha disposto che:

-        le scuole di specializzazione avessero durata biennale per coloro che si fossero laureati in giurisprudenza (corso quadriennale) prima che andasse a regime la riforma degli ordinamenti didattici prevista dal Decreto ministero dell’università 3 novembre 1999, n. 503;

-        le scuole di specializzazione avessero durata annuale per coloro che, in base ai nuovi ordinamenti didattici, conseguissero la laurea specialistica (di durata quinquennale) per la classe delle scienze giuridiche.

Il D.M. giustizia 11 dicembre 2001, n. 475 ha stabilito che il diploma conseguito presso le scuole di specializzazione e' valutato un anno ai fini del compimento del periodo di pratica per l'accesso alle professioni di avvocato e notaio.

-    dottori di ricerca (ai sensi della legge n. 210 del 1998[7], art. 4, e del D.M. n. 224 del 1999[8] si tratta di laureati che, previo concorso pubblico, hanno frequentato corsi di durata minima triennale finalizzati, anche attraverso eventuali periodi di studio all'estero e stage presso soggetti pubblici e privati, all’acquisizione delle competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione, conseguendo, al termine, e previo esame finale, il titolo di dottore di ricerca).

In merito si osserva che mentre per le prime due categorie di soggetti indicati dal disegno di legge (praticanti avvocati e tirocinanti), si tratta di laureati in giurisprudenza che intraprendono un cammino di specializzazione, e che sono chiamati a collaborare con i magistrati durante tale fase di formazione, i dottori di ricerca hanno già concluso la formazione post-laurea (appunto, con il conseguimento del titolo di dottore di ricerca). Non lo stesso accade invece laddove si intenda riferirsi ai dottorandi di ricerca, a coloro cioè che stanno svolgendo tale fase triennale di ulteriore formazione.

Ad ogni modo, si segnala che il comma in esame utilizza genericamente l'espressione "i dottori di ricerca possono essere ammessi" senza circoscrivere, quindi tale categoria a coloro che hanno conseguito il titolo attraverso corsi di dottorato in discipline giuridiche o comunque in possesso di una previa laurea in giurisprudenza.

 

Più analiticamente, il comma 1 specifica che le convenzioni possono essere siglate, per quanto riguarda gli uffici giudiziari, dal:

- primo presidente della Corte di cassazione;

- presidente della corte di appello;

- presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione.

Controparti saranno il consiglio dell'ordine degli avvocati, le scuole di specializzazione nelle professioni legali e le università.

L’attività di collaborazione potrà essere avviata con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.

 

Il comma 2 prevede, poi, che i praticanti, i tirocinanti e i dottori di ricerca ammessi a collaborare siano affidati a un magistrato dell’ufficio giudiziario che dovrà però aver espresso una specifica richiesta di collaborazione, mentre il successivo comma 3 precisa che durante il periodo di collaborazione – di durata al massimo annuale e non prorogabile - i praticanti, i tirocinanti e i dottori di ricerca ammessi a collaborare sono tenuti ad agire sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, con diligenza, correttezza e lealtà. Sono tenuti inoltre a rispettare il segreto in ordine a quanto appreso in virtù della collaborazione, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale. Essi hanno accesso ai soli fascicoli processuali che gli vengono sottoposti dal magistrato affidatario, potendo partecipare alle seguenti udienze (comma 4):

 

-       udienze pubbliche (ai sensi dell’art. 128 c.p.c., sono pubbliche tutte le udienze in cui si discute la causa, a meno che il giudice, per ragioni di sicurezza dello Stato, di ordine pubblico o di buon costume non disponga che l’udienza si tenga a porte chiuse);

-       udienze civili camerali di trattazione;

-       udienze del giudice istruttore (si ricorda che ai sensi dell’art. 84 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le udienze del giudice istruttore non sono pubbliche)

 

La partecipazione degli ammessi alla collaborazione è invece espressamente esclusa per le udienze in camera di consiglio.

 

Il comma 5 prevede, poi, che durante lo svolgimento dell’attività di collaborazione sia sospesa l’eventuale abilitazione al patrocinio ed esclude che il collaboratore del magistrato possa, anche successivamente, rappresentare, difendere o comunque ricevere incarichi professionali dalle parti dei procedimenti che si svolgano dinanzi al magistrato affidatario.

 

Quanto allo status di colui che collabora con il magistrato, se il comma 7 precisa che l’attività svolta non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro con l’amministrazione, né alcun tipo di retribuzione (“non comporta alcun onere per la finanza pubblica”), il precedente comma 6 consente di computare la durata della collaborazione al fine del completamento del periodo di pratica forense o di tirocinio.

 


Art. 4
(Regolamenti per gli archivi informatizzati)


1. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.

2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.

3. Per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello e l'assistenza e la manutenzione dei sistemi è autorizzata la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2007 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008.


 

 

L’articolo 4 interviene sull’archivio informatico del Ministero della giustizia prevedendone la regolamentazione con decreto ministeriale.

 

In particolare, il comma 1 stabilisce che entro 6 mesi dall’entrata in vigore del provvedimento in esame  il Ministro della giustizia deve adottare un regolamento «per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari».

Il disegno di legge richiama il comma 3 dell’art. 17 della legge n. 400/88[9] ai sensi del quale il regolamento può essere adottato attraverso lo strumento del decreto ministeriale; il decreto, che non potrà dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, dovrà essere comunicato al Presidente del Consiglio dei ministri prima della sua emanazione.

 

Il comma 2 prevede, poi, che l’accesso all’archivio digitale delle sentenze e dei provvedimenti in materia civile e penale, tenuto presso la cancelleria del tribunale e della corte d’appello (ex art. 15, DM n. 264/2000[10]), sia gratuito non solo per i magistrati e il personale dell’amministrazione della giustizia ma anche per gli avvocati.

 

Il comma 3, infine, sempre in relazione all’archivio digitale delle sentenze e dei provvedimenti del tribunale e della corte d’appello, autorizza una spesa per l’istituzione, l’assistenza e la manutenzione. In dettaglio:

-       2.242.500 euro per il 2007;

-       300.000 euro per il 2008 e gli anni a seguire.


Art. 5
(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria)


1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, il Ministro della giustizia procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Viene istituito il ruolo tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva.

2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate e sono riassorbite a seguito delle cessazioni nonché delle progressioni professionali di cui alla presente legge.

3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007-2009:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui fino a un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009, e le restanti unità negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, ad assumere personale, nel medesimo triennio, nell'area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area B, nel limite di spesa di euro 4.802.084 per l'anno 2008 e di euro 9.604.168 a decorrere dall'anno 2009;

c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad assumere personale nell'area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area A, nel limite di spesa di euro 772.000 a decorrere dall'anno 2008.

4. In attesa della specifica disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, finalizzata a consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, le progressioni professionali di cui ai commi 2 e 3 e quelle all'interno delle aree, anche in relazione alle procedure avviate, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.


 

 

L’articolo 5 contiene disposizioni relative alle modalità per la riorganizzazione funzionale del personale dell’amministrazione giudiziaria nell’ambito dell’istituzione dell’ufficio per il processo.

Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento, in considerazione del mancato reintegro del personale cessato dal servizio e della riduzione di quello in servizio a causa del blocco delle assunzioni verificatosi negli anni passati, nonché del significativo contenzioso per le procedure di riqualificazione bloccate giudizialmente, si rende necessario “un intervento straordinario di riordino, che consideri la necessità di maggiori professionalità qualificate, l’esigenza di valorizzazione delle professionalità esistenti e sperimentate, la rimodulazione delle dotazioni organiche rimaste livellate verso il basso in contrasto con l’evoluzione e le responsabilità del servizio della giustizia e incompatibili con la nuova organizzazione, la necessità di inserire nuove risorse di personale laureato”.

 

In relazione a ciò, il comma 1 prevede che il Ministro della giustizia provveda, in considerazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame e affinché possa essere data compiuta attuazione agli interventi organizzativi previsti dal medesimo provvedimento, alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell’Amministrazione giudiziaria - cioè del Dipartimento per gli affari di giustizia e del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - del Ministero della giustizia.

Viene prevista altresì l’istituzione del ruolo tecnico del personale dell’Amministrazione giudiziaria, i cui profili professionali saranno definiti in sede di contrattazione collettiva.

 

Si ricorda che l’art. 17 del Decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59, prevede che il Ministero della giustizia si articoli in dipartimenti, in numero non superiore a quattro, in riferimento alle aree funzionali.

Conseguentemente, il successivo DPR 6 marzo 2001, n. 55, recante Regolamento di organizzazione del Ministero della giustizia, ha istituito quattro uffici di gestione amministrativa:

1) il Dipartimento per gli affari di giustizia;

2) il Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;

3) il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

4) il Dipartimento per la giustizia minorile.

 

Si consideri che, come evidenziato nello stesso comma in esame, alla rideterminazione delle dotazioni organiche complessive del personale amministrativo appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle posizioni economiche ed ai profili professionali dell'Amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia si è già proceduto con il D.P.C.M. 27 ottobre 2005, in attuazione dell’art. 1, comma 93, della L. 311 del 2004 (legge finanziaria 2005).

 

Il citato art. 1, comma 93della L. 311/2004ha previsto, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca e gli enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[11], un obbligo di procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche, in modo tale che ne conseguisse una riduzione non inferiore al 5% della spesa complessivariferita all’organico di ciascuna amministrazione, tenuto conto del processi di innovazione tecnologica[12].

Le amministrazioni sopra indicate avrebbero dovuto pertanto provvedere, entro il 30 aprile 2005, alla rideterminazione dell’organico, dopo aver adottato le misure più opportune di razionalizzazione e riorganizzazione degli uffici.

Quanto alle modalità di attuazione, la disposizione distingueva fra:

§       amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, per le quali la rideterminazione sarebbe stata disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro competente, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell’economia e delle finanze;

§       altre pubbliche amministrazioni, le quali avrebbero provveduto secondo le disposizioni e le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.

 

Si prevedeva che nel caso in cui le amministrazioni non avessero provveduto alla rideterminazione entro il citato termine del 30 aprile 2005, la rispettiva dotazione organica restava fissata in base al personale in servizio alla data del 31 dicembre 2004 con riferimento a ciascuna qualifica.

La norma dispone inoltre che nel 2008 le amministrazioni pubbliche sono tenute a procedere ad un’ulteriore rideterminazione dell’organico per tener conto degli effetti di riduzione del personale derivanti dall’attuazione delle disposizioni in materia di limitazioni delle assunzioni (cd. “blocco del turn over”).

 

Successivamente, gli articoli 5 e 9 del D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240[13], richiamati nel comma in esame, hanno provveduto a modificare le dotazioni organiche dell’Ufficio del direttore tecnico, costituito presso le Corti di appello da Roma, Milano, Napoli e Palermo (articolo 5), nonché delle dotazioni organiche delle Direzioni generali regionali e interregionali dell'organizzazione giudiziaria (articolo 9).

 

In ogni caso, nel comma in esame si specifica che la rideterminazione degli organici avverrà fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 404, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), in merito alla riorganizzazione dei ministeri.

 

Si ricorda, in proposito, che l’articolo 1, commi 404-416, della legge finanziaria 2007 ha disposto un vasto programma di riorganizzazione dei ministeri. Il programma è finalizzato al contenimento delle spese di funzionamento, da attuare attraverso l’adozione di regolamenti di delegificazione da emanarsi, su proposta da ciascuna amministrazione, ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis, della L. 23 agosto 1998, n. 400[14].

In particolare, il comma 404 ha individuato specifiche linee di intervento del programma da attuare con i regolamenti di delegificazione, consistenti:

§         in una riorganizzazione delle articolazioni interne di ciascuna amministrazione volta alla riduzione del numero degli uffici di livello dirigenziale generale di almeno il 10 per cento, e degli uffici di livello dirigenziale non generale del 5 per cento; eliminando altresì le duplicazioni organizzative eventualmente esistenti;

§         in una revisione delle strutture periferiche prevedendone, anche in questo caso, la loro riduzione;

§         in una ristrutturazione di specifiche sedi periferiche del Ministero degli affari esteri e del Ministero dell’interno;

§         in una generale riduzione degli organici delle amministrazioni ministeriali. A questa misura si accompagna, inoltre, un intervento di contenimento del personale con funzioni di supporto entro il 15% del totale delle risorse utilizzate da ciascuna amministrazione;

§         in una riduzione e riorganizzazione di particolari attività o strutture delle amministrazioni statali.

 

In primo luogo si osserva che presumibilmente, seppur non specificato dal comma in esame, il Ministro della giustizia debba procedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche con un proprio decreto (per la cui emanazione sarebbe opportuno fissare espressamente un termine).

Si osserva inoltre che non è chiaro se la norma autorizzi solamente le variazioni delle dotazioni (o piante) organiche rese necessarie dalle assunzioni di personale e dalle progressioni professionali previste dai commi successivi dell’articolo in esame o se, al contrario, attribuisca una più ampia discrezionalità al Ministro della giustizia in sede di rideterminazione delle dotazioni organiche.

Accedendo alla prima interpretazione della norma, il Ministro della giustizia, in sostanza, non sarebbe autorizzato a una complessiva e discrezionale rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell’Amministrazione giudiziaria, ma piuttosto solamente alle variazioni delle dotazioni organiche che conseguono direttamente dalle assunzioni di personale e dalle progressioni professionali previste dai commi successivi (ferma restando la possibilità di autorizzare temporaneamente posizioni in soprannumero: cfr. infra).

Tale interpretazione della norma appare meno difforme dalla disciplina generale vigente in materia, secondo cui la determinazione e la variazione delle dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo) deve essere effettuata con apposito regolamento governativo emanato con D.P.R., mentre la distribuzione del personale delle stesse amministrazioni all’interno della singola area o tra le aree (che hanno sostituito le qualifiche funzionali o livelli) può essere modificata con D.P.C.M.

 

Più in dettaglio, si ricorda che, ai sensi del comma 1 dell’art. 6 del D.Lgs. 165 del 2001[15], l'organizzazione e la regolamentazione degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni devono essere determinate in funzione delle finalità dell’accrescimento dell’efficienza, della razionalizzazione del costo del lavoro pubblico e del miglioramento dell’utilizzazione delle risorse umane nel settore pubblico, previa verifica degli effettivi fabbisogni e previa consultazione delle organizzazioni sindacali.

Ai sensi del combinato disposto dei commi 2 e 4 del medesimo articolo, l’organizzazione e la disciplina degli uffici, nonché la consistenza e la variazione delle rispettive dotazioni organiche, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono stabilite con le modalità di cui all'art. 17, comma 4-bis, della L. 400 del 1988[16] cioè con apposito regolamento governativo, emanato con D.P.R., previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Consiglio di Stato (cd. “regolamento di organizzazione”). Si consideri che i regolamenti di organizzazione, ai sensi del citato art. 17, comma 4-bis, della L. 400 del 1988, devono essere adottati nel rispetto dei principi posti dal D.Lgs. 165 del 2001 e con l’osservanza di una serie di criteri, tra cui si evidenzia - oltre alla necessità di individuare e variare periodicamente la consistenza delle dotazioni organiche - la necessità di individuare direttamente gli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali, nonché di prevedere l’adozione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. Pertanto, per l’individuazione degli uffici dirigenziali di livello dirigenziale non generale nell’ambito delle strutture di primo livello, i regolamenti di organizzazione devono rinviare a successivi decreti ministeriali.

Invece, ai sensi del già menzionato comma 2 dell’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, ferma restando la dotazione organica complessiva, la distribuzione del personale all’interno della singola area o tra le aree (che, come detto, hanno sostituito le qualifiche funzionali o livelli) può essere modificata con D.P.C.M., su proposta del ministro competente di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, purché comporti riduzioni di spesa o comunque non incrementi la spesa complessiva per il personale.

Inoltre, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo, sono fatte salve, per le amministrazioni operanti in materia (tra le altre) di giustizia, le particolari disposizioni in materia di organizzazione e disciplina degli uffici e di dotazioni organiche dettate dalla normativa di settore.

 

Si consideri inoltre che l’art. 4 del D.Lgs. 300 del 1999[17], con particolare riferimento all’organizzazione dei Ministeri, attribuisce a regolamenti o a decreti del ministro emanati ai sensi dell’art. 17, comma 4-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, il compito di stabilire l’organizzazione, la dotazione organica, l’individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale ed il loro numero, le relative funzioni e la distribuzione dei posti di funzione dirigenziale, l’individuazione dei dipartimenti nei casi e limiti fissati dalle disposizioni del decreto legislativo e la definizione dei rispettivi compiti.

 

Il comma 2 prevede che sono temporaneamente autorizzate, in conseguenza della rideterminazione delle dotazioni organiche, eventuali posizioni in soprannumero, che comunque saranno riassorbite a seguito delle future cessazioni del rapporto di lavoro nonché delle progressioni professionali previste dal provvedimento in esame.

Si consideri che tale disposizione sembra derogare a quanto previsto dal già citato articolo 6, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, secondo cui le pubbliche amministrazioni, in sede di individuazione delle dotazioni organiche, non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarietà di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale.

 

Il comma 3, con la finalità di permettere la più completa attuazione dell’ufficio del processo (rectius: ufficio per il processo) e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell’amministrazione giudiziaria tramite la possibilità di avvalersi di un maggior numero di professionalità elevate, autorizza, nell’ottica del cosiddetto “sblocco” delle assunzioni previsto dalla legge finanziaria per il 2007 (L. 296 del 2006), una serie di “assunzioni” presso il Ministero della giustizia, sia mediante procedure concorsuali esterne sia tramite progressioni professionali, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007-2009.

Si osserva che nella disposizione in esame il concetto di assunzione viene utilizzato in senso lato, poiché viene riferito non solamente all’immissione in servizio dall’esterno ma anche alle progressioni professionali.

 

In particolare, il Ministro della giustizia è autorizzato:

§         all’assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale dell’area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell’amministrazione giudiziaria, di cui fino a un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l’anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall’anno 2009. Per le restanti unità si procede all’assunzione, negli anni 2008 e 2009, ai sensi dei commi 523 e 526 dell’articolo 1 della legge finanziaria per il 2007, nei limiti ivi previsti;

Si ricorda che il richiamato comma 523 dispone limitazioni alla possibilità di assumere personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 per alcune pubbliche amministrazioni. Si tratta in particolare delle seguenti amministrazioni:

o        amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

o        agenzie, ivi comprese le agenzie fiscali;

o        enti pubblici non economici;

o        enti indicati all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001[18].

Tali amministrazioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli anni 2008 e 2009 nei limiti di un contingente di personale corrispondente ad una spesa complessiva pari al 20 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente[19].

Il successivo comma 526 attribuisce alle medesime pubbliche amministrazioni di cui al precedente comma 523 la possibilità di usufruire di limiti meno rigidi per le assunzioni da effettuare negli anni 2008 e 2009 rispetto a quelli fissati dallo stesso comma 523. Più specificamente, il comma 526 dispone che tali amministrazioni, per gli anni 2008 e 2009, possano procedere alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del personale a tempo determinato in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 519[20], nel limite di un contingente di personale non dirigenziale corrispondente ad una spesa pari al 40% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente. In sostanza, quindi, tali amministrazioni, ai sensi del combinato disposto dei commi 523 e 526, hanno la possibilità di procedere complessivamente a nuove assunzioni a tempo indeterminato nei limiti di una spesa pari al 60% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell’anno precedente.

 

§         contestualmente all’avvio delle procedure concorsuali per l’accesso dall’esterno, ad assumere nel medesimo triennio personale nell’area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all’area B,nel limite di spesa di euro 4.802.084 per l’anno 2008 e di euro 9.604.168 a decorrere dall’anno 2009;

§         infine, contestualmente all’avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all’articolo 1, commi 521 e 526, della legge finanziaria per il 2007, ad assumere personale nell’area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all’area A, nel limite di spesa di euro 772.000 a decorrere dall’anno 2008.

§          

Si ricorda che il comma 521 stabilisce che le modalità di assunzione, per la stabilizzazione del personale, di cui al precedente comma 519 (che, in attuazione di quanto preannunciato dal Governo nel DPEF 2007-2011 con riferimento alla stabilizzazione di personale non di ruolo presso le pubbliche amministrazioni, ha previsto una disciplina relativa alla stabilizzazione del personale a tempo determinato in possesso di determinati requisiti) devono applicarsi anche nei confronti del personale di cui all’articolo 1, commi da 237 a 242 della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria 2006)[21] purché in possesso dei requisiti di cui al citato comma 519.

Per quanto riguarda il comma 526, cfr. supra.

 

Si consideri, inoltre, che la relazione illustrativa del disegno di legge evidenzia come il Ministero della giustizia, in base a quanto previsto nella legge finanziaria per il 2007, debba procedere all’immissione in ruolo di circa 1.600 unità di personale mediante la stabilizzazione dei lavoratori precari che prestano servizio da circa dieci anni negli uffici giudiziari in base alla normativa sui lavoratori socialmente utili e a tempo determinato stratificatasi negli anni.

 

Infine, il comma 4, in attesa della specifica disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio normativo 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, finalizzata a consentire l’attuazione dei processi di riqualificazione del personale, detta alcuni criteri relativi alle modalità di attuazione delle progressioni professionali precisando che tali criteri devono applicarsi anche in relazione alle procedure di riqualificazione già avviate.

In particolare, si dispone che sia le progressioni professionali che avvengono tramite passaggi tra le aree (di cui al precedente comma 3) sia le progressioni professionali che avvengono tramite passaggi all’interno delle singole aree, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno cinque anni. Ai fini di tali progressioni, si prevede il ricorso a procedure selettive in base a criteri obiettivi, da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno.

 

Si osserva che la disciplina delle progressioni professionali di cui ai commi 3 e 4 introduce una modalità di passaggio interno tra le aree o nell’ambito delle singole aree che deroga alla dettagliata disciplina generale prevista al riguardo dalla contrattazione collettiva (in particolare, dal CCNL del comparto Ministeri del 16 febbraio 1999: cfr. infra).

 

Si evidenzia al riguardo che l’elemento più rilevante della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici[22] consiste nella previsione della fonte contrattuale, sia collettiva sia individuale, come strumento diretto per la regolamentazione del rapporto di lavoro (art. 2, comma 3 del D.Lgs. 165/2001). La contrattazione collettiva, espressamente disciplinata dal titolo III del D.Lgs. 165/2001, si svolge su tutte le materie relative al rapporto di lavoro ed alle relazioni sindacali (art. 40, comma 1, del D.Lgs. 165/2001)[23]. Restano invece riservate alla legge o comunque, nell’ambito dei principi fissati dalla legge, ad atti normativi o amministrativi una serie di aspetti che, pur presentando connessioni con il rapporto di lavoro, riguardano più direttamente l’organizzazione degli uffici e l’esercizio delle funzioni.

Tra le materie di competenza della contrattazione collettiva rientra sicuramente l’inquadramento del personale ad un livello superiore tramite passaggio interno tra le aree o nell’ambito della singola area.

 

Si ricorda che, per quanto concerne la classificazione del personale delle pubbliche amministrazioni, con l’art. 13 del CCNL del 16 febbraio 1999, è stato adottato un nuovo sistema di classificazione, basato sulle aree di inquadramento contrattuale.

Più specificamente (comma 1) il nuovo sistema di classificazione del personale, improntato a criteri di flessibilità correlati alle esigenze connesse ai nuovi modelli organizzativi, è basato sui seguenti elementi:

a)       accorpamento delle attuali nove qualifiche funzionali in tre aree[24]:

§       Area A - comprendente i livelli dal I al III;

§       Area B - comprendente i livelli dal IV al VI

§       Area C - comprendente i livelli dal VII al IX ed il personale del ruolo ad esaurimento[25];

b)       istituzione nell'area C di una separata area dei "professionisti dipendenti", nella quale confluiscono i lavoratori inquadrati nella VII, VIII e IX qualifica che espletano una attività che richiede, in base alla laurea, l'abilitazione all'esercizio della professione e/o l'iscrizione ad albi professionali.

c)       previsione nella medesima area C di posizioni organizzative che richiedono svolgimento di funzioni di elevata responsabilità.

 

La seguente tabella evidenzia la trasposizione automatica nel nuovo sistema di classificazione

Qualifiche funzionali ex L. 312 del 1980

Area

Nuove posizioni economiche

I

II

III

A

A1

IV

V

VI

B

B1

B2

B3

VII

VIII

IX

C*

comprensive dell'area professionale e delle posizioni organizzative

C1

C2

C3

*Nell'area C è compreso anche il personale dei ruoli ad esaurimento che conserva il proprio trattamento economico.

 

Nell’allegato A al richiamato contratto, inoltre, sono descritti i requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze (comma 2).

In particolare (comma 3), i vari profili collocati nelle aree secondo il richiamato allegato A descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. Inoltre, all'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse.

Ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita (comma 4).

Inoltre, il comma 5 dispone che l'individuazione di nuovi profili ovvero una diversa denominazione o ricollocazione di quelli esistenti nelle aree - in relazione alle proprie esigenze organizzative - è definita da ciascuna amministrazione, nell'ambito della contrattazione integrativa a livello di amministrazione con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 8, comma 1, del CCNL in oggetto e con l'assistenza dell'ARAN.

Infine, le norme finali del citato CCNL prevedono che nella prima applicazione i profili del personale dipendente coincidano, nelle denominazioni, con quelli di inquadramento previsti dal DPR 1219/84 e dal DPR 44/90, sino all’applicazione dell’art. 13, comma 5, dello stesso CCNL.

 

Si ricorda altresì che l’art. 14 del menzionato CCNL del 16 febbraio 1999 disciplina l’accesso dall’esterno alle posizioni delle varie aree, prevedendo che esso avvenga tramite procedure concorsuali pubbliche o tramite procedure di avviamento al lavoro.

L’art. 15 del medesimo CCNL disciplina invece le modalità di passaggi interni tra le aree o all’interno della singola area.

In primo luogo si dispone che i passaggi (sia tra le aree sia all’interno della singola area) avvengono nei limiti delle dotazioni organiche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno del personale di cui all’art. 39 della L. n. 449/1997[26] e con le regole relative all’organizzazione e disciplina degli uffici e alle dotazioni organiche di cui all’art. 6 del D.Lgs. 165 del 2001 (cfr. supra).

I passaggi interni tra le areeavviene mediante procedure selettive volte all'accertamento dell'idoneità e della professionalità richiesta previo superamento di corso-concorso con appositi criteri stabiliti dalla singola amministrazione. Alle predette procedure selettive è consentita la partecipazione del personale dipendente in deroga ai relativi titoli di studio (fatti salvi i titoli abilitativi previsti dalla legislazione vigente), purché in possesso di requisiti professionali richiesti per l'ammissione al concorso pubblico indicati nel menzionato allegato A.

I passaggi del personale da una posizione all'altra all'interno dell'area avviene mediante percorsi di qualificazione ed aggiornamento professionale con esame finale, al termine dei quali sarà definita una graduatoria per la cui formulazione sarà considerato, comunque, elemento determinante la posizione economica di provenienza. Sono considerati altresì elementi utili, l'esperienza professionale acquisita e il possesso di titoli di studio e professionali coerenti con i processi di riorganizzazione o innovazione tecnologica. Le amministrazioni pubbliche possono bandire concorsi pubblici o avviare gli iscritti nelle liste di collocamento per i posti ricopribili con passaggi all’interno dell’area solo se l’apposita selezione ha avuto esito negativo o se mancano del tutto all'interno dell’area le professionalità da selezionare. I posti relativi alla posizione economica C3 sono riservati esclusivamente al personale interno e quindi vanno coperti tramite passaggi interni all’area C.

 


Art. 6
(Norme sul processo telematico)


1. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

2. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.


 

 

 

L’articolo 6 fissa al 30 giugno 2010 il termine per la piena operatività delle norme sul processo telematico dettate dal DPR n. 123 del 2001[27], e aggiunge che, valutate le condizioni di ogni singolo ufficio giudiziario, tale termine potrà essere anticipato, anche relativamente a specifiche materie, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell’ordine degli avvocati.

 

Come affermato nel Piano triennale per l'informatica 2004/2006 della giustizia, per processo civile telematico si intende la gestione “integrale” ed “integrata” della documentazione e delle comunicazioni prodotte nell'ambito di un qualsiasi procedimento di contenzioso civile in forma digitale e telematica. Concretamente questo significa, una volta che il sistema sarà a regime:

- gestire tutte le informazioni connesse ad un procedimento civile prioritariamente in forma digitale (dall'atto di citazione alla sentenza);

- gestire tutte le comunicazioni e gli scambi informativi tra i diversi “attori” coinvolti in un procedimento civile (giudici, avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari, commercialisti, notai, ecc.) in forma telematica;

- semplificare le attività di ogni attore coinvolto nei procedimenti civili favorendo la diffusione delle informazioni e la loro fruizione, eliminando la ridondanza delle operazioni, riducendo le attività a basso valore aggiunto connesse alla continua manipolazione delle carte;

- dare trasparenza e dimensione temporale certa agli atti e al procedimento.

Il progetto per la realizzazione del processo civile telematico consiste nella realizzazione di un insieme di applicazioni informatiche e infrastrutture tecnologiche che renda accessibile via web il sistema informatico civile, sia per il deposito di atti che per attività di consultazione dello stato delle cause e del fascicolo elettronico; inoltre è prevista anche la trasmissione per via telematica di comunicazioni, notifiche e copie di atti dagli uffici giudiziari ai soggetti coinvolti.


Art. 7
(Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione)

 


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione di pagamento per mezzo di strumenti telematici.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.


 

L’articolo 7 delega il Governo ad adottare – entro un anno dall’entrata in vigore della legge - uno o più decreti legislativi per riordinare la normativa in tema di comunicazioni, notificazioni e conferimento della procura alle liti, tenendo conto della disciplina del processo telematico, e per riordinare la normativa in tema di recupero delle spese di giustizia.

 

Analiticamente, ai sensi del comma 1, lett. a), il Governo è chiamato a riordinare la normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati dal disegno di legge.

 

La comunicazione è l’atto con cui il cancelliere porta a conoscenza delle parti e degli altri soggetti processuali (PM, testimoni, consulente tecnico o altri ausiliari del giudice) determinati fatti rilevanti per il processo (normalmente, provvedimenti del giudice), nei casi prescritti dalla legge o dal giudice. Essa viene fatta per estratto o in forma abbreviata (art. 136 c.p.c.) e spiega i suoi effetti indipendentemente dal fatto che il destinatario abbia preso visione dell’atto comunicato: basta che siano state osservate le formalità necessarie per il suo compimento (c.d. principio della recezione).

La notificazione è l’atto – generalmente eseguito dall'ufficiale giudiziario - mediante il quale si porta a conoscenza del destinatario un altro atto processuale, con la consegna al destinatario medesimo (o ad altre persone indicate dalla legge) di una copia conforme all'originale da notificarsi. L’attività di notificazione si svolge attraverso un vero e proprio procedimento, nel quale possono individuarsi le seguenti fasi:

a)    l’istanza di parte: a norma dell’art. 137 c.p.c., l’ufficiale giudiziario esegue la notifica solo su istanza di parte o su richiesta del PM o del cancelliere;

b)    l’esecuzione;

c)    la redazione della c.d. relata di notifica, ossia la certificazione dell’eseguita notifica, sottoscritta dall’organo notificatore che vi appone la data in calce sia all’originale che alla copia dell’atto.

La legge specifica minuziosamente come si deve procedere alla notificazione nei diversi casi prevedibili. In particolare:

-        notifica in mani proprie (art. 138 c.p.c.). L'ufficiale giudiziario può sempre eseguire la notificazione mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto. Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale ne dà atto nella relazione e la notificazione si considera fatta in mani proprie;

-        notifica nella residenza, nella dimora, nel domicilio (art. 139 c.p.c.). Se la notifica non può avvenire in mani proprie, il notificatore deve cercare il destinatario nel comune di residenza, poi in quello di dimora e infine in quello di domicilio. Il destinatario potrà essere cercato nella casa di abitazione, nell’ufficio o nel luogo ove egli esercita l’industria o il commercio. Quando il destinatario non viene rintracciato, il notificatore può consegnare la copia ad un’altra persona, il consegnatario (si tratta di una persona della famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di 14 anni e non palesemente incapace; del portiere; di un vicino di casa che accetti di riceverla). Quando la consegna viene effettuata al portiere o ad un vicino, questi dovranno sottoscrivere l'originale e l'ufficiale giudiziario darà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata;

-        notifica in caso di irreperibilità, incapacità o rifiuto (art. 140 c.p.c.). Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone sopra indicate, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento;

-        notifica presso il domiciliatario (art. 141 c.p.c.). Se il destinatario ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio, la consegna della copia può essere fatta alla persona o al capo dell'ufficio, in qualità di domiciliatario nel luogo indicato nell'elezione;

-        notifica all’estero (art. 142 c.p.c.). La notifica avviene nelle modalità previste dalla convenzioni internazionali[28] quando il destinatario non ha né la residenza, né la dimora, né il domicilio nel territorio dello Stato, non ha eletto domicilio in Italia, non ha nominato un procuratore generale (ex art. 77 c.p.c.) è l’indirizzo all’estero è noto;

-        notifica a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti (art. 143 c.p.c.). In questi casi l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede; per la validità di tale notificazione bisogna aver eseguito le ricerche possibili per rintracciare il destinatario. In questo caso la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le varie formalità;

-        notifica ad amministrazioni statali, a persone giuridiche e a militari. Le notificazioni alle amministrazioni di Stato si fanno presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato o direttamente presso la sede dell’amministrazione destinataria dell’atto (art. 144 c.p.c.); la notifica alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altre persone addette alla sede stessa (art. 145 c.p.c.); se il destinatario è militare in attività di servizio e la notifica non è eseguita in mani proprie ma si consegna una copia al pubblico ministero che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene (art. 146 c.p.c.);

-        notifica con proclama pubblico. Quando la notificazione è difficile per il rilevante numero dei destinatari o per le difficoltà di identificarli tutti, il capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede può autorizzare, su istanza della parte interessata e sentito il pubblico ministero, la notificazione per pubblici proclami (art. 150 c.p.c.). L'autorizzazione è data con decreto stesso in calce all'atto da notificarsi; in esso sono designati, quando occorre, i destinatari ai quali la notificazione deve farsi nelle forme ordinarie e sono indicati i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati;

-        notifica a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c. e legge n. 890 del 1982[29]). Se non è fatto espresso divieto dalla legge, gli addetti agli Uffici Notifiche (U.N.E.P.) possono o devono avvalersi del servizio postale; possono se la notifica deve essere eseguita nell’ambito del comune, devono se va invece eseguita al di fuori del comune in cui ha sede l’Ufficio. Il plico raccomandato dev'essere consegnato dall'ufficiale postale nelle mani proprie del destinatario; se la consegna non può essere fatta personalmente, l'atto potrà essere consegnato a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario; in mancanza di dette persone la consegna può essere effettuata anche nelle mani del portiere dello stabile. La data della notificazione è quella del ricevimento del plico da parte del destinatario, attestata nella ricevuta di ritorno. Le ipotesi di rifiuto di ricevere o di irreperibilità sono disciplinate dall’art. 8 della legge n. 890/1982[30];

-        notifica per via telematica (DPR n. 123 del 2001). Nell’ambito del processo telematico (v. sopra), l’art. 6 del DPR n. 123/2001 prevede la possibilità che gli atti, redatti sotto forma di documenti informatici e sottoscritti con firma digitale, siano notificati per via telematica. In tali casi, la parte che richiede la notificazione trasmette l’atto in via telematica all’indirizzo elettronico dell’ufficiale giudiziario il quale provvederà a notificarlo con le stesse modalità, restituendolo munito di relata di notifica sottoscritta con la propria firma digitale. La notifica viene effettuata attraverso il sistema informatico civile, o all’indirizzo elettronico, del difensore (comunicato al Consiglio dell’ordine di appartenenza), o all’indirizzo elettronico della parte (qualora ne sia fornita: in questo caso è comunicato al certificatore della firma digitale).

Inoltre, a causa delle difficili condizioni in cui si è svolto il servizio notifiche, specie presso gli U.N.E.P. degli uffici giudiziari più grandi, il legislatore è intervenuto con la legge n. 53/1994[31] per consentire agli stessi difensori delle parti la possibilità di eseguire le notifiche, senza l’intermediazione degli uffici giudiziari[32].

 

Nel riordinare la disciplina di notificazioni e comunicazioni il governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 2):

-       dovrà prevedere l’obbligo per ogni difensore e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata (lett. a);

-       conseguentemente, dovrà prevedere che ogni comunicazione con tali soggetti avvenga in forma telematica all’indirizzo elettronico comunicato ai rispettivi consiglio degli ordini professionali di appartenenza (lett. b); dovrà inoltre prevedere che le comunicazioni alle parti costituite personalmente e ai testimoni avvengano all’indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 68/2005[33];

Ai sensi dell’articolo 4 del regolamento n. 68/2005, la posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge. Per i privati che intendono utilizzare il servizio di posta elettronica certificata, il solo indirizzo valido, ad ogni effetto giuridico, è quello espressamente dichiarato ai fini di ciascun procedimento con le pubbliche amministrazioni. La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna.

-       dovrà fare della notificazione in forma telematica la forma primaria di notificazione, da utilizzare dunque ogni qualvolta sia possibile (lett. c);

-    dovrà prevedere come termine ultimo per la piena operatività della notificazione in forma telematica – e dunque per l’utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche di cui alla lettera precedente - il 30 giugno 2009, consentendo comunque al Ministro della giustizia di determinare, a seconda dei casi per ciascun circondario o distretto, un termine precedente (lett. d).

 

Ai sensi del comma 1, lett. b), il Governo è delegato a riformare le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle al processo telematico.

La procura alle liti è un atto (dichiarazione) con il quale la parte in causa investe un procuratore legalmente esercente della propria rappresentanza in giudizio. Si tratta di una formale designazione del difensore e non di un conferimento di poteri, essendo questi già prestabiliti dalla legge all’art. 84 c.p.c. Ai sensi dell’art. 83 del codice di rito, quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere:

- generale, se non vi è posta alcuna limitazione;

- speciale, se è conferita per un processo determinato[34]. La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, del ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce.

La procura alle liti deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel riformare la disciplina della procura alle liti il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 3):

-       dovrà richiedere la forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice (lett. a);

-       dovrà prevedere che gli estremi della procura siano indicati nell’atto (lett. b);

-       dovrà richiedere il deposito di copia della procura, con dichiarazione di conformità all’originale del difensore, al momento dell’iscrizione a ruolo, subordinando l’esibizione dell’originale alla richiesta del giudice (lett. c).

 

Ai sensi del comma 1, lett. c), il Governo è delegato a riformare le disposizioni sull’attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica, attenendosi ai principi e criteri direttivi indicati al comma 4.

L’ufficiale giudiziario è, insieme al cancelliere, ufficio complementare dell’organo giudiziario, con compiti di carattere prevalentemente esecutivo[35]. Ai sensi dell’art. 59 del codice di procedura civile l’ufficiale giudiziario assiste il giudice in udienza, provvede all'esecuzione dei suoi ordini, esegue la notificazione degli atti e attende alle altre incombenze che la legge gli attribuisce.

Quanto alla notificazione, come detto, ai sensi dell’art. 137 c.p.c., le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere (v. sopra). In sostanza, per le notificazioni il legislatore ha sempre ritenuto opportuno avvalersi di personale specificamente designato e qualificato (ufficiali giudiziari, aiutanti ufficiali giudiziari - rispettivamente collaboratori e assistenti U.N.E.P. - messi del giudice di pace).

Nel riformare le norme sul ruolo degli ufficiali giudiziari nell’attività di notifica il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 4):

-       quando i destinatari dall’atto da notificare siano sprovvisti di un indirizzo di posta elettronica certificata, la notifica dovrà essere effettuata dall’ufficiale giudiziario mediante consegna di una copia cartacea del documento informatizzato, che dichiarerà essere conforme all’originale (lett. a);

-       l’originale del documento informatico dovrà essere conservato dall’ufficio notifiche per due anni; lo stesso ufficio dovrà, in caso di richiesta, inviare per posta elettronica o consegnare (su supporto informatico non riscrivibile) il documento stesso, previo pagamento del diritto di copia (lett. b);

-       i beni mobili pignorati dovranno essere fotografati (lett. c);

le modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato dovranno essere semplificate (lett. c);

-       tutti gli avvisi relativi a beni mobili (a prescindere dal loro valore) dovranno essere inseriti sui siti internet indicati con apposito decreto del Ministro della giustizia (lett. d);

Attualmente, l’art. 173-ter delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile prevede che sia il Ministro della giustizia a stabilire con proprio decreto i siti internet destinati all'inserimento degli avvisi relativi all’espropriazione forzata di beni immobili e di beni mobili eccedenti un determinato valore. Ai sensi dell’art. 490 c.p.c., infatti, in caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, l’avviso dell’atto esecutivo, unitamente a copia dell'ordinanza del giudice e della relazione di stima, è inserito in appositi siti internet almeno 45 giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto.

-       le attività di apposizione dei sigilli e di inventario potranno essere delegate all’ufficiale giudiziario (lett. e);

L’apposizione e rimozione dei sigilli è un procedimento relativo all’apertura delle successioni (artt. da 752 a 768 c.p.c.); in particolare, l'apposizione dei sigilli viene richiesta mediante ricorso al giudice civile competente per territorio, con l’obiettivo di impedire l'asportazione di beni mobili in caso di apertura di successione: il procedimento ha infatti natura prettamente cautelativa. La rimozione dei sigilli è disposta anch'essa dal giudice civile allo scadere dei termini prestabiliti dalla legge su istanza di una o più tra le persone che possono chiedere l'apposizione, ma anche d'ufficio nei casi in cui l'apposizione è stata disposta d'ufficio o su richiesta del Pubblico Ministero. Alla rimozione dei sigilli provvede o il pubblico ufficiale che può eseguire l'inventario (di norma un notaio) o, se non occorre l'inventario, il cancelliere. L'apposizione dei sigilli è prevista anche in materia fallimentare, come atto del giudice delegato immediatamente successivo alla dichiarazione di fallimento (R.D. 16 marzo 1942, n. 267).

Ai sensi dell’art. 769 c.p.c., l’inventario può essere chiesto al tribunale dalle persone che hanno diritto di ottenere la rimozione dei sigilli ed è eseguito dal cancelliere del tribunale o da un notaio designato dal defunto con testamento o nominato dal tribunale.

-       i diritti dovuti agli ufficiali giudiziari dovranno essere rivisti in un’ottica di semplificazione e di determinazione di un forfait; il relativo pagamento dovrà avvenire per mezzo di strumenti telematici (lett. f);

 

Ai sensi del comma 1, lett. d), il Governo è delegato a riordinare le disposizioni sulla riscossione del ruolo giudiziario da parte degli ufficiali giudiziari. In particolare, il governo dovrà rivedere le attività degli ufficiali giudiziari relativamente al recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, attualmente disciplinate dalla Parte VII (Riscossione, artt. 200-249) del Testo unico in materia di spese di giustizia[36].

 

Nell’esercizio della delega il Governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 5):

 

-       la riscossione del ruolo giudiziario potrà essere effettuata dall’U.N.E.P., ferma restando la possibilità di affidarsi a concessionari (lett. a);

 

Al riguardo si segnala che, attualmente, la riscossione è affidata a concessionari quindi sembra che l’intento della disposizione in esame sia quello di consentire, volendo, anche agli UNEP di procedervi. Ciò che, invece, andrebbe meglio chiarito è se si intenda affidare, in via generale, il compito di riscossione agli ’UNEP (“ferma restando la possibilità di affidare la concessione ai concessionari”) o, viceversa, mantenere tale competenza in capo al concessionario (“previsione della riscossione del ruolo…anche all’ufficio notificazioni).

 

-       conseguentemente, i compensi spettanti all’U.N.E.P. dovranno essere inferiori rispetto a quelli spettanti ai concessionari (lett. b).


Art. 8
(Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro)


1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine breve, da stabilirsi dal Ministero della giustizia, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

d) stabilire che l'avviso di liquidazione viene notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.


 

 

 

L’articolo 8 delega il governo ad adottare – entro un anno dall’entrata in vigore della legge - uno o più decreti legislativi per riordinare la normativa in tema di registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile (comma 1).

 

Nell’esercizio della delega il governo dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi (comma 2):

-       prevedere che l’ufficio giudiziario invii per via telematica all’Agenzia delle entrate il provvedimento giudiziario pubblicato, con l’indicazione degli elementi necessari a determinare l’imposta di registro (lett. a);

Attualmente, l’art. 73 del Testo Unico in materia di spese di giustizia prevede che l’ufficio giudiziario trasmetta all’ufficio finanziario le sentenze, i decreti e gli altri atti giudiziari soggetti ad imposta di registro, provvedendo ad inviare copia autentica degli stessi (art. 278 T.U.). L’art. 10 del D.P.R. n. 131/86[37] obbliga infatti a richiedere la registrazione «c) i cancellieri e i segretari per le sentenze, i decreti e gli altri atti degli organi giurisdizionali alla cui formazione hanno partecipato nell'esercizio delle loro funzioni».

La procedura di invio atti all’Agenzia delle Entrate è riferita però soltanto a quei procedimenti per i quali, allo stato della legislazione, è prevista l’imposta di registro.

L’imposta di registro è disciplinata dal D.P.R. n. 131/1986 e si applica, nella misura indicata nella tariffa allegata al D.P.R., agli atti soggetti a registrazione e a quelli volontariamente presentati per la registrazione. Gli atti possono essere:

             i.       soggetti a registrazione in termine fisso (tariffa, parte I - DPR 131/86);

            ii.       soggetti a registrazione solo in caso d’uso (tariffa, parte Il - DPR 131/86);

          iii.       atti per i quali non vi è l'obbligo di registrazione (tabella - DPR 131/86).

-       prevedere che gli elementi indicati dall’ufficio giudiziario ai fini della determinazione dell’imposta di registro siano assodati, se non corretti entro un breve termine. Tale termine dovrà essere stabilito dal Ministero della giustizia d’intesa con l’Agenzia delle entrate (lett. b);

-       prevedere che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo valga anche ai fini della notifica dell’avviso di liquidazione dell’imposta (lett. c);

-       prevedere che l’avviso di liquidazione dell’imposta debba essere notificato alle parti insieme all’avviso di deposito del provvedimento da registrare (lett. d);

-       prevedere che il pagamento dell’imposta di registro debba essere effettuato in via telematica (lett. e);

-       escludere per i provvedimenti della Corte di cassazione l’obbligo di registrazione (lett. f); contestualmente, prevedere che il quantum attualmente dovuto a titolo di imposta di registro per i provvedimenti emessi dalla Corte di cassazione sia versato contestualmente al contributo unificato, così da garantire l’invarianza del gettito. Tale versamento sarà escluso nelle ipotesi di esenzione dal contributo unificato previste dall’art. 10 del T.U. della spese di giustizia (lett. f);

-       semplificare la procedura di registrazione realizzando una piena correlazione tra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa e della tabella allegate al D.P.R. n. 131/1996 (lett. g);

-       valutare l’opportunità (“disporre, eventualmente,…”) di escludere per tutti i provvedimenti attualmente soggetti a imposta di registro in misura fissa l’obbligo di registrazione e quindi di versamento dell’imposta. Contestualmente, però, prevedere che il quantum attualmente dovuto a titolo di imposta sia versato contestualmente al contributo unificato, così da garantire l’invarianza del gettito. Anche in questo caso tale versamento sarà escluso nelle ipotesi di esenzione dal contributo unificato previste dall’art. 10 del T.U. della spese di giustizia (lett. h).

 

In relazione alla formulazione di questo ultimo criterio direttivo si osserva che mentre i precedenti principi direttivi impongono al legislatore delegato di effettuale precise modifiche ordinamentali, viceversa, il criterio previsto dalla lettera h), riserva al Governo la possibilità di valutare l'opportità di una determinata innovazione in materia di imposta di registro.

 

 

 


Art. 9
(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative)

 


1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.


 

 

L’articolo 9 delinea la procedura per l’esercizio, da parte del Governo, delle deleghe di cui agli articoli 7 e 8 del disegno di legge.

 

In particolare, il comma 1 dispone che gli schemi di decreto legislativo siano predisposti dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella P.A. Sugli schemi dovranno - entro due mesi dalla trasmissione - esprimere parere le competenti commissioni parlamentari; in assenza, il Governo potrà comunque procedere all’emanazione dei decreti.

 

Il comma 2 prevede, poi, una delega al Governo per l’emanazione di decreti legislativi integrativi e correttivi: entro due anni, infatti, dall’emanazione dei decreti previsti dagli artt. 7 e 8, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi ivi determinati, il Governo potrà tornare a intervenire per integrare e correggere quanto già disposto.


Art. 10
(Copia di atti)

 


1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.


 

 

L’articolo 10 del disegno di legge prevede un aumento dei diritti di copia del 50% rispetto a quanto attualmente previsto, per tutte le ipotesi in cui venga richiesta una copia su supporto cartaceo (comma 1).

Occorre dovunque maggiorare del 50% gli importi attualmente fissati dagli artt. 267 e 268 del T.U. delle spese di giustizia, che rinviano agli allegati n. 6 e 7 del T.U. stesso, e che distinguono a seconda che la copia cartacea sia richiesta senza o con certificazione di conformità all’originale.

 

Il comma 2 prevede, poi, che - nelle more dell’emanazione del regolamento che dovrà disciplinare, anche con riferimento a nuovi mezzi tecnologici, il diritto di copia e il diritto di certificato, individuandone gli importi sulla base dei costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti (regolamento già previsto dall’art. 40 del T.U. delle spese di giustizia) – in caso di richiesta di copie in formato elettronico, i relativi diritti siano determinati nella misura attualmente fissata dal T.U. per le copie cartacee, operando il calcolo sulla base del numero delle pagine memorizzate. Anche in questo caso dunque, occorre far riferimento agli allegati n. 6 e 7 del T.U., senza operare però la maggiorazione del 50%.

 

In relazione al comma 2 si osserva che, attualmente, ai sensi dell’art. 266 del T.U. spese di giustizia «sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 40» si applicano le norme della parte IX, Titolo I, capo II del T.U.

Fra queste norme figura l’art. 269, espressamente dedicato ai diritti di copia su supporto diverso da quello cartaceo, che rinvia all’allegato n. 8 per la fissazione dell’entità del diritto dovuto, prevedendo, ad esempio, che in caso di copia su dischetto informatico da 1,44 MB, il diritto di copia forfettizzato sia pari a 3,62 euro.

Il comma 2 prevedendo, invece, che per il rilascio di copie in formato elettronico si applichino le tabelle previste per le copie cartacee, sembrerebbe operare un’abrogazione tacita dell’art. 269 del T.U. e della relativa tabella allegata.

 


Art. 11
(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali)

 


1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.


 

 

L’articolo 11 interviene sui sistemi tecnici di pagamento delle spese di giustizia.

 

In particolare, per quanto attiene al processo civile, il comma 1 fa salve le disposizioni di cui al T.U. delle spese di giustizia (artt. 191 e ss.), prevedendo che comunque gli uffici giudiziari debbano utilizzare sistemi elettronici di pagamento, ovvero carte di credito, di debito (es. il bancomat) o prepagate, o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale. Ciò varrà per il pagamento:

-       del contributo unificato;

-       dei diritti di copia;

-       del diritto di certificato;

-       delle spettanze ufficiali giudiziari per attività di notificazione e esecuzione.

Si ricorda che il T.U. delle spese di giustizia dispone che il contributo unificato sia corrisposto mediante (art. 192):

- versamento ai concessionari;

- versamento in conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

- versamento presso le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati.

Ulteriori informazioni sulle modalità attuali dei pagamenti si possono ricavare dalla relazione tecnica allegata al disegno di legge del Governo, dalla quale si evince, tra l'altro, che per ciò che concerne il contributo unificato e i diritti di copia il servizio di riscossione è affidato alla Lottomatica s.p.a. che percepisce un aggio sui pagamenti pari al 2,8% del riscosso.

 

Gli stessi sistemi elettronici di pagamento dovranno essere predisposti nell’ambito del processo penale (comma 2), per consentire il pagamento di:

-       diritto di copia;

-       diritto di certificato;

-       recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato;

-       spese processuali;

-       spese di mantenimento;

-       pene pecuniarie;

-       sanzioni amministrative pecuniarie;

-       sanzioni pecuniarie processuali.

 

Il comma 3 aggiunge, poi, che i soggetti che effettivamente erogano il servizio di pagamento telematico riceveranno il versamento e gireranno le somme incassate alla tesoreria dello Stato; contestualmente sarà effettuata una registrazione informatica dei pagamenti eseguiti e della relativa causale. Il disegno di legge prevede dunque che la riduzione dei costi del servizio di pagamento dia luogo a maggiori introiti netti che, una volta accertati, dovranno essere versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere poi riassegnati al Ministero della giustizia che utilizzerà tali somme per l’incentivazione del personale.

Dal combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’articolo 11 sembra, quindi,  evincersi  che l'obiettivo perseguito dalle citate disposizioni sia quello di consentire il pagamento elettronico delle spese connesse al processo direttamente presso l’ufficio giudiziario (che dovrà dotarsi di un’idonea strumentazione), così da risparmiare su quanto attualmente dovuto a titolo di aggio.

Nella relazione tecnica si precisa, infatti, che il Governo ritiene di contenere i costi nella percentuale dell’1% degli importi riscossi, percentuale applicata a titolo di commissione dagli istituti di credito.

 

Il comma 4 prevede dunque che il Ministero della giustizia e il Ministero dell’economia e delle finanze stipulino una convenzione per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture richieste. Tale convenzione, che dovrà essere preceduta da una procedura di gara ad evidenza pubblica, dovrà prevedere che tutti gli oneri connessi all’allestimento ed al funzionamento delle strumentazioni tecnico-informatiche presso le cancellerie degli uffici giudiziari siano a carico dei soggetti preposti all’erogazione del servizio (“senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato”).

 


Art. 12
(Norme sui depositi giudiziari)

 


1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: «degli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 10 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 2 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 12 dispone l’acquisizione da parte dello Stato delle somme giacenti presso le banche o la posta e non reclamate nel termine di 5 anni.

 

Analiticamente, il comma 1 prevede che le somme che siano state depositate presso le banche o la società Poste italiane s.p.a. a seguito di un provvedimento definitivo che ne disponga la restituzione e che non siano state riscosse o reclamate dagli aventi diritto nei successivi 5 anni, sono acquisite dallo Stato. In particolare, il medesimo comma 1 prevede che allo spirare del citato termine spetterà alle stesse banche (o alla società Poste italiane) versare allo Stato le somme non reclamate, le quali saranno riassegnate ai capitoli di spesa del Ministero della giustizia con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze.

 

Analoga procedura è prevista in relazione alle somme depositate in relazione a procedure esecutive; in quel caso, ai sensi del comma 2, il termine di 5 anni decorre “dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia”.

 

Il successivo comma 3 modifica l’art. 67 del d. lgs. n. 270 del 1999[38], relativo alla amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza è la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali (art. 1, d.lgs. n. 270/99). Il procedimento per l’apertura della procedura si svolge innanzi all’autorità giudiziaria in due successivi momenti:

-        accertamento dei requisiti dimensionali e dichiarazione dello stato di insolvenza;

-        successiva valutazione della “risanabilità” aziendale, che si conclude con la decisione del tribunale di ammettere l’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria ovvero di dichiararne il fallimento.

-         

L’ammissione dell’impresa alla procedura di amministrazione straordinaria comporta la nomina da parte del Ministro dello sviluppo economico di uno o tre commissari straordinari (art. 38) con il compito di gestire l’impresa e amministrare i beni dell’imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura. Il commissario dovrà, inoltre, presentare al Ministero un programma redatto secondo uno degli indirizzi alternativi indicati dal d.lgs. (art. 27): cessione dei complessi aziendali ovvero complessiva ristrutturazione economico-finanziaria dell’impresa. L’esecuzione del programma sarà quindi autorizzata dal Ministero con decreto.

Il commissario straordinario compie tutte le attività dirette all’esecuzione del programma autorizzato e presenta ogni tre mesi al Ministro una relazione sull’andamento dell’esercizio dell’impresa e sulla esecuzione del programma. Nei 10 giorni successivi al termine di scadenza del programma, il commissario presenta una relazione finale, con la quale illustra analiticamente gli esiti della sue esecuzione, specificando se gli obiettivi siano stati o meno conseguiti (art. 61).

Se il programma prevedeva la cessione dei complessi aziendali, l’alienazione dei beni dell'impresa deve essere effettuata con forme adeguate alla natura dei beni stessi e finalizzate al migliore realizzo.

In questo contesto si inserisce l’art. 67 del decreto legislativo, relativo alla fase di ripartizione dell’attivo. Tale disposizione prevede infatti che ogni 4 mesi a partire dalla data di scadenza del programma di cessione dei complessi aziendali il commissario straordinario presenti al giudice delegato un prospetto delle somme disponibili ed un progetto di ripartizione delle medesime, corredato dal parere del comitato di sorveglianza (comma 1). Ai sensi del comma 2, tali ripartizioni avranno luogo secondo le seguenti disposizioni della legge fallimentare:

-        art. 110, co. 2 e 3: il giudice ordina il deposito del progetto di ripartizione in cancelleria, disponendo che tutti i creditori ne siano avvisati. I creditori, entro 15 giorni, possono proporre reclamo contro il progetto di riparto;

-        art. 111: individua l’ordine di distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo (crediti prededucibili; crediti ammessi con prelazione; creditori chirografari;

-        art. 112: stabilisce che i creditori ammessi tardivamente concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili;

-        art. 113: disciplina le ripartizioni parziali con particolare riferimento alle somme che devono essere trattenute;

-        art. 114: dispone che i pagamenti effettuati in sede di riparto dell’attivo non possono essere ripetuti, salvo il caso di revocazione. Aggiunge che i creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti, sono tenuti a restituire le somme con gli interessi maturati;

-        art. 115: disciplina le modalità di pagamento delle somme assegnate ai creditori, da parte del curatore;

-        art. 117, co. 2 e 3: stabiliscono che nel riparto finale devono essere distribuiti anche i precedenti accantonamenti a meno che la condizione non si sia ancora verificata o il provvedimento non sia ancora passato in giudicato. In ogni caso gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura. Inoltre, il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del fallito non ancora rimborsati.

 

Il disegno di legge del Governo, intervenendo sull’art. 67 del decreto legislativo n. 270 del 1999 prevede che alla ripartizione dell’attivo nell’ambito delle grandi imprese in stato di insolvenza si applichino, oltre alle disposizioni della legge fallimentare attualmente previste (v. sopra), anche le seguenti:

-       art. 110, co. 4, in base al quale in assenza di reclamo al progetto di ripartizione, il giudice delegato, su richiesta del curatore, dichiara esecutivo il progetto stesso. Se sono invece proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate;

-       art. 111-bis, secondo il quale i crediti prededucibili devono essere accertati con la procedura di accertamento del passivo solo se sono oggetto di contestazione per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l’esercizio provvisorio. Se sono sorti dopo l’udienza di verifica dello stato passivo, seguono le regole dell’ammissione tardiva. Per quanto riguarda il pagamento, i crediti prededucibili vanno soddisfatti con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, secondo un criterio proporzionale, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti. Il corso degli interessi cessa al momento del pagamento. Se l’attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i creditori prededucibili, quelli sorti durante la procedura che sono liquidi, esigibili e non contestati, sono soddisfatti direttamente dal curatore al di fuori del procedimento di riparto, a mano a mano che giungono a scadenza. Il pagamento deve comunque essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato se l'importo è superiore a 25 mila euro. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità;

-       art. 111-ter il quale definisce la massa liquida attiva immobiliare e mobiliare e stabilisce che il curatore debba tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale;

-       art. 111-quater volto a precisare che i crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione, nei limiti di cui agli artt. 54 e 55 L.F., sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un’unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare; i crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia;

-       113-bis il quale dispone che quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, il giudice delegato modifica lo stato passivo disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente;

art. 117 co. 4 e 5 in base ai quali, in relazione alla ripartizione finale, per i creditori che non si presentino o siano irreperibili, le somme dovute vengono depositate presso l'ufficio postale o la banca. Decorsi cinque anni dal deposito, le somme non riscosse né richieste da altri creditori rimasti insoddisfatti sono versate nelle casse dello Stato per essere riassegnate dal Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero della giustizia. In caso di richiesta di tali somme da parte dei creditori insoddisfatti, il giudice dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti.

 

Il comma 4 demanda ad un regolamento ministeriale da adottarsi entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge la disciplina delle “modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione” (lett. a) e delle modalità con cui le banche e la posta versano le somme in giacenza da oltre 5 anni, con i relativi interessi (lett. b).

 

In relazione alla formulazione della lettera a), al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, appare opportuno chiarire a quali comunicazioni, procedimenti, provvedimenti e ricezioni il legislatore intenda riferirsi.

 

Il comma 5 prevede che il 10% delle somme recuperate ai sensi dell’articolo in commento sia destinato al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti di recupero di crediti dell’amministrazione.

 

Il comma 6 prevede invece che il 2% delle somme recuperate ai sensi dell’articolo in commento sia destinato al fondo per l’incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste e disagiate, che viene contestualmente istituito. Sarà il Ministro della giustizia, con regolamento da adottare d’intesa con il CSM entro 6 mesi dall’entrata in vigore della legge, a disciplinare le modalità di impiego del fondo.

L’articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321[39] prevede che il CSM, sentito il Ministro della giustizia, individui annualmente le sedi non richieste tra quelle rimaste vacanti per difetto di aspiranti e ne pubblichi, entro il 31 gennaio di ciascun anno, l’elenco. I magistrati che sono destinati, a domanda, ad una di tali sedi hanno diritto, trascorsi tre anni, ad essere trasferiti o assegnati nelle sedi richieste, escluso il conferimento di uffici direttivi e di funzioni di grado superiore rispetto a quelle in precedenza esercitate, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, e nei limiti delle vacanze disponibili.

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133[40], per sede disagiata si intende l'ufficio giudiziario, sito in una delle regioni Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ove si sia verificata la mancata copertura di posti messi a concorso nell'ultima pubblicazione, per il quale ricorrano almeno due dei seguenti requisiti: a) vacanze superiori al 15% dell'organico; b) elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata; c) elevato numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.


Art. 13
(Disposizioni transitorie)

 


1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, che le somme depositate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.


 

 

L’articolo 13 dispone che gli uffici giudiziari debbano, al momento dell’entrata in vigore della legge e nelle more dell’approvazione del regolamento previsto dall’art. 12, comma 4 (v. sopra), verificare l’esistenza di depositi ultra quinquennali ai sensi dell’art. 12, commi 1 e 2.

 

In caso positivo, gli uffici giudiziari dovranno richiedere alle banche o alla società Poste italiane s.p.a. il versamento di tali somme al bilancio dello Stato; sarà il Ministro dell’economia e delle finanze a riassegnare poi le somme stesse allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

 

 


Art. 14
(Norma di copertura finanziaria)

 


1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 13 (L) del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».

4. Ai maggiori oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2007 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008, nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 44.317.073 per l'anno 2008, in euro 96.158.069 a decorrere dall'anno 2009 si provvede, quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2007, ad euro 41.617.073 per l'anno 2008 e ad euro 96.458.069 a decorrere dall'anno 2009, mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.


 

 

L’articolo 14 del disegno di legge del governo dispone circa la copertura finanziaria del provvedimento, che viene realizzata attraverso due modalità:

-       estendendo le ipotesi di pagamento del contributo unificato (anche al  processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a 2.500 euro, al processo dinanzi alla Corte di cassazione, e al giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative);

-       aumentando tutti gli importi del contributo unificato, previsti dal T.U. delle spese di giustizia.

Per maggior chiarezza si allega un testo a fronte delle disposizioni novellate dall’articolo in commento al fine di realizzare la copertura finanziaria del disegno di legge.

 

 

Normativa vigente

A.C. 2873

D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)

 

Art. 10 (L)

Esenzioni

Art. 10

Esenzioni

1. Non è soggetto al contributo unificato il processo già esente, secondo previsione legislativa e senza limiti di competenza o di valore, dall'imposta di bollo o da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura, nonché il processo di rettificazione di stato civile, il processo in materia tavolare, il processo esecutivo per consegna e rilascio, il processo di cui all'articolo 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89.

1. Identico.

2. Non è soggetto al contributo unificato il processo, anche esecutivo, di opposizione e cautelare, in materia di assegni per il mantenimento della prole, e quello comunque riguardante la stessa.

2. Identico.

3. Non sono soggetti al contributo unificato i processi di cui al libro IV, titolo II, capi I, II, III, IV e V, del codice di procedura civile.

3. Identico.

4. Non è soggetto al contributo unificato il processo esecutivo mobiliare di valore inferiore a euro 2.500.

4. Abrogato.

5. Il contributo unificato non è dovuto per il processo cautelare attivato in corso di causa e per il processo di regolamento di competenza e di giurisdizione.

5. Identico.

6. La ragione dell'esenzione deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni dell'atto introduttivo.

6. Identico.

 

 

Art. 13 (L)

Importi

Art. 13 (L)

Importi

1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

1. Identico:

a) euro 30 per i processi di valore fino a 1.100 euro;

a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;

b) euro 70 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 170 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 340 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 500 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 800 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.110 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 200. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 120.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140.

 

2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600

3. Il contributo è ridotto alla metà per i processi speciali previsti nel libro IV, titolo I, del codice di procedura civile, compreso il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento. Ai fini del contributo dovuto, il valore dei processi di sfratto per morosità si determina in base all'importo dei canoni non corrisposti alla data di notifica dell'atto di citazione per la convalida e quello dei processi di finita locazione si determina in base all'ammontare del canone per ogni anno.

3. Identico.

4. Per i processi in materia di locazione, comodato, occupazione senza titolo e di impugnazione di delibere condominiali, il contributo dovuto è pari a euro 103,30.

4. Identico.

5. Per la procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, il contributo dovuto è pari a euro 672.

5. Identico.

6. Se manca la dichiarazione di cui all'articolo 14, il processo si presume del valore indicato al comma 1, lettera g).

6. Identico.

6-bis. Per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato il contributo dovuto è di euro 500; per i ricorsi previsti dall'articolo 21-bis della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, per quelli previsti dall'articolo 25, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, per i ricorsi aventi ad oggetto il diritto di cittadinanza, di residenza, di soggiorno e di ingresso nel territorio dello Stato e per i ricorsi di esecuzione nella sentenza o di ottemperanza del giudicato il contributo dovuto è di euro 250; per i ricorsi previsti dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, nonché da altre disposizioni che richiamano il citato articolo 23-bis, il contributo dovuto è di euro 1.000; per i predetti ricorsi in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonché di provvedimenti delle Autorità, il contributo dovuto è di euro 2.000. L'onere relativo al pagamento dei suddetti contributi è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, anche nel caso di compensazione giudiziale delle spese e anche se essa non si è costituita in giudizio. Ai fini predetti, la soccombenza si determina con il passaggio in giudicato della sentenza. Non è dovuto alcun contributo per i ricorsi previsti dall'articolo 25 della citata legge n. 241 del 1990 avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

6-bis. Identico.

6-ter. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6- bis è versato al bilancio dello Stato, per essere riassegnato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali.

6-ter. Identico.

 

 

L. 24 novembre 1981, n. 689

Modifiche al sistema penale

 

Art. 23

Giudizio di opposizione

Art. 23

Giudizio di opposizione

1. Il giudice, se il ricorso è proposto oltre il termine previsto dal primo comma dell'articolo 22, ne dichiara l'inammissibilità con ordinanza ricorribile per cassazione.

1. Identico.

2. Se il ricorso è tempestivamente proposto, il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, steso in calce al ricorso, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione. Il ricorso ed il decreto sono notificati, a cura della cancelleria, all'opponente o, nel caso sia stato indicato, al suo procuratore, e all'autorità che ha emesso l'ordinanza.

2. Identico.

3. Tra il giorno della notificazione e l'udienza di comparizione devono intercorrere i termini previsti dall'articolo 163-bis del codice di procedura civile.

3. Identico.

4. L'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente; l'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.

4. Identico.

5. Se alla prima udienza l'opponente o il suo procuratore non si presentano senza addurre alcun legittimo impedimento, il giudice, con ordinanza appellabile, convalida il provvedimento opposto, ponendo a carico dell'opponente anche le spese successive all'opposizione.

5. Identico.

6. Nel corso del giudizio il giudice dispone, anche d'ufficio, i mezzi di prova che ritiene necessari e può disporre la citazione di testimoni anche senza la formulazione di capitoli.

6. Identico.

7. Appena terminata l'istruttoria il giudice invita le parti a precisare le conclusioni ed a procedere nella stessa udienza alla discussione della causa, pronunciando subito dopo la sentenza mediante lettura del dispositivo. Tuttavia, dopo la precisazione delle conclusioni, il giudice, se necessario, concede alle parti un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive e rinvia la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine per la discussione e la pronuncia della sentenza.

7. Identico.

8. Il giudice può anche redigere e leggere, unitamente al dispositivo, la motivazione della sentenza, che è subito dopo depositata in cancelleria.

8. Identico.

9. A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti si provvede d'ufficio.

9. Identico.

10. Gli atti del processo e la decisione sono esenti da ogni tassa e imposta.

10. Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni.

11. Con la sentenza il giudice può rigettare l'opposizione, ponendo a carico dell'opponente le spese del procedimento o accoglierla, annullando in tutto o in parte l'ordinanza o modificandola anche limitatamente all'entità della sanzione dovuta. Nel giudizio di opposizione davanti al giudice di pace non si applica l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile.

11. Identico.

12. Il giudice accoglie l'opposizione quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità dell'opponente.

12. Identico.

 

 


Progetto di legge

 


N. 2873

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro della giustizia
(MASTELLA)

di concerto con il ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione
(NICOLAIS)

e con il ministro dell'economia e delle finanze
(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Istituzione dell'ufficio per il processo, riorganizzazione funzionale dei dipendenti dell'Amministrazione giudiziaria e delega al Governo in materia di notificazione ed esecuzione di atti giudiziari, nonché registrazione di provvedimenti giudiziari in materia civile

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 5 luglio 2007

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Onorevoli Deputati! Il presente disegno di legge viene adottato per fornire adeguate soluzioni ad alcuni dei problemi che ostacolano l'offerta di un miglior servizio di giustizia. La piena attuazione dei princìpi costituzionali, del giusto processo e della sua ragionevole durata, di cui all'articolo 111 della Costituzione, richiede l'adozione di un nuovo metodo di organizzazione del lavoro del personale dell'amministrazione giudiziaria, che introduca modelli orientati all'efficienza del servizio, valorizzando le professionalità esistenti. L'intervento normativo ha come obiettivo la ricerca degli strumenti che consentano una migliore programmazione dell'attività degli uffici, coinvolgendo tutte le figure professionali nell'organizzazione dell'attività giudiziaria.

Per soddisfare queste esigenze nasce l'ufficio per il processo. Attraverso la completa ristrutturazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie si fornirà un concreto supporto al lavoro dei magistrati valorizzando le specifiche competenze di tutto il personale dell'amministrazione giudiziaria. Scopo di tale struttura è consentire il migliore utilizzo degli strumenti analitici, statistici e informatici, nonché di realizzare la circolazione delle esperienze e delle pratiche professionali più virtuose.

È istituito, in tutti gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, l'ufficio per il processo, con compiti di gestione dei procedimenti assegnati ai magistrati e finalità di incremento dell'efficienza dell'attività giudiziaria. L'ufficio per il processo garantisce lo svolgimento di tutte le attività correlate all'esercizio della giurisdizione, eseguendo i compiti e le funzioni necessari per prestare assistenza all'attività dei magistrati, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, assicurando, in particolare, la ricerca dottrinale e giurisprudenziale, la cura dei rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei procedimenti sopravvenuti, la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi. In tal modo il magistrato potrà essere sollevato dallo svolgimento di attività ripetitive, accelerando, attraverso una diversa organizzazione del lavoro e con l'ausilio del personale dell'amministrazione, i tempi per la conclusione dei procedimenti, potendo indirizzare quelli seriali verso una definizione semplificata e dedicando maggiori energie agli altri.

Nell'ufficio per il processo opera il personale dell'amministrazione giudiziaria. È poi prevista, senza oneri economici per l'amministrazione, in forza di apposite convenzioni, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione nelle professioni legali e i dottori di ricerca, la possibilità di svolgere attività di collaborazione con i magistrati, accedendo agli atti processuali e partecipando alle udienze con obbligo di segreto.

Con l'apertura degli uffici giudiziari ai giovani in formazione per lo svolgimento di professioni connesse con l'amministrazione della giustizia, sarà possibile creare osmosi di informazione e scambio di esperienze per assicurare il collegamento e la creazione di una cultura condivisa tra gli operatori del diritto. Sono disciplinate specifiche cause di incompatibilità ed è specificamente previsto un limite temporale per la collaborazione, da parte dei soggetti esterni all'amministrazione giudiziaria, con il magistrato. Tale limite è fissato in un anno e non è rinnovabile, al fine di garantire a un maggior numero di interessati la possibilità di svolgere tali forme di tirocinio o esperienze di studio. È espressamente previsto, inoltre, che la collaborazione con il magistrato non potrà, in nessun caso, consentire l'instaurazione di un rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione, trattandosi di attività volta ad integrare la formazione scolastica o professionale dei soggetti coinvolti, valida ai fini del tirocinio o della pratica.

Particolare rilievo viene assegnato alla costituzione di archivi informatizzati per la raccolta dei dati statistici, a livello centrale e locale, consentendo l'accesso gratuito agli archivi digitali dei provvedimenti giurisdizionali da parte di magistrati, avvocati e personale dell'amministrazione della giustizia, in modo da superare le forme di trattazione ancora prevalentemente cartacea delle attività processuali, di garantire un accesso rapido e diffuso alle informazioni e di decongestionare gli uffici.

Tale importante procedimento di riorganizzazione deve necessariamente prevedere un corretto riconoscimento delle professionalità del personale dell'amministrazione giudiziaria, il cui sviluppo di carriera è rimasto da lungo tempo bloccato, e un adeguato accesso di personale qualificato dall'esterno. Per il conseguimento di tali risultati sono previsti un programma di assunzioni, mediante concorso pubblico, di un cospicuo contingente di personale dell'area C - posizione economica C1 - e un percorso di valorizzazione delle professionalità esistenti, concertato con le organizzazioni sindacali rappresentative dei lavoratori, nel rispetto delle indicazioni della Corte costituzionale in materia.

In particolare, è necessario procedere a una complessiva revisione delle dotazioni organiche alla luce dei compiti svolti e dell'elevata professionalità richiesta dalla modernizzazione dell'organizzazione del lavoro. L'istituzione dell'ufficio per il processo richiede infatti, per il suo corretto funzionamento, un maggior numero di professionalità elevate. In questa ottica si prevede, da un lato, l'indizione, secondo una programmazione triennale, di concorsi pubblici per l'assunzione di personale e, dall'altro, contestualmente, il riconoscimento della specifica qualificazione di una serie di attività e competenze attribuite al personale amministrativo tramite un meccanismo selettivo transitorio che realizzi la connessa progressione funzionale ed economica, da dettagliare, secondo i princìpi generali, in sede di contrattazione collettiva integrativa. Viene, altresì, data risposta all'esigenza dell'amministrazione di avvalersi, come altre, di un proprio ruolo tecnico. L'incremento delle dotazioni organiche del personale è necessario anche per attuare la stabilizzazione dei lavoratori a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Risponde all'immanente esigenza di modernizzazione la previsione dell'obbligatorietà dell'adozione del processo telematico in materia di ingiunzione, di esecuzione immobiliare e di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, entro il termine del 30 giugno 2010.

La piena funzionalità della riorganizzazione richiede un forte impulso in direzione dell'utilizzo di forme di comunicazione e notificazione qualificate e telematiche, nonché un riordino delle competenze degli ufficiali giudiziari in materia. A tali fini, il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi nel rispetto dei princìpi dettagliati nell'articolo 7.

Nell'ottica di ulteriore incentivazione dell'informatizzazione, si prevede l'aumento dei diritti dovuti per il rilascio di copie su supporto cartaceo, mentre rimangono fissati nella misura attualmente prevista per le copie cartacee i diritti relativi a quelle rilasciate in formato elettronico. È altresì conferita una delega legislativa per disciplinare la registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari.

Un ulteriore cardine della riforma è rappresentato dalla semplificazione delle attività di pagamento di contributi, diritti e spese processuali, che gravano sulle parti e, per esse, sui loro difensori, attraverso la promozione e l'incentivazione di sistemi di pagamento telematici. A tale fine, è, tra l'altro, prevista la stipulazione di apposite convenzioni con imprese del settore, a seguito di gara ad evidenza pubblica, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture, anche telematiche, necessarie, con esplicita previsione che ciò non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Per colmare un sostanziale vuoto normativo che determina la giacenza a tempo indeterminato, su depositi bancari o postali, di somme di cui è stata disposta la restituzione, ma che non sono state ritirate dagli aventi diritto, si stabilisce che, dopo un periodo di cinque anni, tali importi siano acquisiti dallo Stato per essere poi destinati al Ministero della giustizia. Pertanto, viene previsto un sistema di ricerca e individuazione delle somme giacenti alla data di entrata in vigore della legge e di gestione futura delle stesse, ai fini dell'acquisizione al bilancio dello Stato. Una quota pari al 10 per cento delle somme così recuperate sarà destinata all'alimentazione del Fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, ai sensi del contratto collettivo nazionale di comparto, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e così superare una situazione di dispersione delle risorse economiche. Un'ulteriore quota (2 per cento) verrà destinata all'alimentazione di un apposito fondo, costituito con il presente intervento normativo, per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi disagiate, prevalentemente nelle regioni meridionali d'Italia, con l'obiettivo, da attuarsi d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, di favorire il miglioramento del servizio in tali sedi.

La copertura finanziaria del provvedimento viene assicurata attraverso una rimodulazione del contributo unificato e con i proventi dei maggiori servizi resi all'utenza grazie alla piena informatizzazione, nonché con la destinazione diretta all'amministrazione giudiziaria di una quota dei beni recuperati allo Stato attraverso il più efficiente funzionamento del servizio della giustizia.

Venendo all'esame del provvedimento, si osserva che lo stesso risulta composto di quattordici articoli.

L'articolo 1 illustra le finalità dell'intervento normativo e prevede la costituzione, in ogni ufficio giudiziario di ogni ordine e grado, della struttura organizzativa denominata «ufficio per il processo»; tale struttura verrà realizzata attraverso una riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie. Il riferimento generale agli uffici giudiziari comprende anche gli uffici dei giudici di pace. L'ufficio per il processo svolgerà tutti i compiti e le funzioni necessari per assicurare l'assistenza all'attività giurisdizionale, provvedendo altresì all'attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale, alla tenuta dei rapporti con le parti e il pubblico, all'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti, alla formazione e alla tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Con l'articolo 2 la composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo vengono demandate a provvedimenti da adottare da parte della direzione dell'ufficio giudiziario, al fine di garantire la necessaria autonomia gestionale e organizzativa di ciascun ufficio giudiziario. Tali provvedimenti, elaborati dal magistrato titolare dell'ufficio e dal dirigente amministrativo ad esso preposto, saranno indicati nelle tabelle previste dall'ordinamento giudiziario (articoli 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12) e nel programma organizzativo elaborato dal dirigente amministrativo (articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240).

È previsto il monitoraggio dell'attività e dei risultati ottenuti, da effettuare anche avvalendosi del servizio statistico.

L'articolo 3 disciplina la possibilità, per i praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali e i dottori di ricerca, di svolgere attività di collaborazione con i magistrati dei tribunali, delle corti di appello e della Corte di cassazione, in forza di apposite convenzioni, per il periodo massimo di un anno.

Il magistrato titolare dell'ufficio stipulerà le convenzioni con i consigli dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni forensi e con le università per disciplinare le modalità di tale attività. I soggetti, esterni all'amministrazione giudiziaria, saranno affidati a un magistrato addetto all'ufficio, con il quale collaboreranno; avranno accesso, sotto la guida del magistrato affidatario, agli atti relativi ai fascicoli sottoposti alla loro attenzione, e potranno partecipare alle udienze (tranne i casi in cui sia disposto ex articolo 128 del codice di procedura civile che si proceda a porte chiuse) con obbligo di segreto per quanto conosciuto in ragione dell'attività svolta e con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale. La norma è necessaria per superare le osservazioni contenute nella delibera del Consiglio superiore della magistratura, adottata in data 21 novembre 2001, nella quale è stato specificato che i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, nello svolgimento delle attività pratiche compiute presso le sedi giudiziarie, non possono accedere agli atti processuali e alle udienze che non siano pubbliche; con la norma in esame si vogliono eliminare i limiti posti dalle disposizioni vigenti, che renderebbero eccessivamente circoscritta la possibilità di accesso agli atti e alle udienze del processo da parte di praticanti avvocati, tirocinanti, dottori di ricerca ammessi a collaborare con i magistrati. È comunque previsto che la collaborazione si svolga nel rispetto dei princìpi di correttezza e di lealtà e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo. Al fine di evitare confusioni di ruoli, è previsto che l'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospenda per la sua durata l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi potranno rappresentare, difendere o assumere incarichi professionali dalle parti dei procedimenti giudiziari che si siano svolti dinanzi al magistrato affidatario. È, infine, previsto che, mentre la collaborazione svolta presso gli uffici giudiziari è riconosciuta ai fini del completamento della pratica o del tirocinio, la stessa non potrà, in nessun caso, costituire rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione.

L'articolo 4 dispone che il Ministro della giustizia, emani, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un regolamento disciplinante la tipologia, le modalità di raccolta e trasmissione dei dati all'archivio centralizzato dei dati statistici. Per agevolare e rendere più ampia la diffusione dei dati contenuti negli archivi digitali dei provvedimenti, di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è previsto che l'accesso sia gratuito per il personale della magistratura, dell'amministrazione giudiziaria e anche per gli avvocati. La norma contiene la quantificazione della relativa spesa e l'autorizzazione della stessa.

L'articolo 5 indica le modalità per la riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria.

In un quadro fattuale di mancato reintegro del personale cessato dal servizio e di pesante riduzione di quello in servizio per il blocco delle assunzioni negli anni passati, collegato a un abnorme contenzioso per le procedure di riqualificazione bloccate giudizialmente, è necessario un intervento straordinario di riordino, che consideri la necessità di maggiori professionalità qualificate, l'esigenza di valorizzazione delle professionalità esistenti e sperimentate, la rimodulazione delle dotazioni organiche rimaste livellate verso il basso in contrasto con l'evoluzione e le responsabilità del servizio della giustizia e incompatibili con la nuova organizzazione, la necessità di inserire nuove risorse di personale laureato.

Nel quadro dei princìpi generali fissati dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'interazione con le sfere di competenza attribuite alla contrattazione collettiva, il provvedimento ridetermina le dotazioni organiche dell'amministrazione giudiziaria, per consentire di adattarle alle innovazioni normative e organizzative necessarie a seguito dell'istituzione dell'ufficio per il processo; la riorganizzazione avviene seguendo il criterio dell'ottimizzazione delle risorse. È prevista, inoltre, l'istituzione di un ruolo tecnico, anche con nuove professionalità. Le eventuali posizioni in soprannumero, derivanti dalla riallocazione delle dotazioni organiche, saranno riassorbite nel periodo successivo mediante le cessazioni dal servizio e la progressione professionale.

Nell'ottica del cosiddetto «sblocco» delle assunzioni previsto dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), il Ministero della giustizia intende attuare, con risorse anche proprie e reperite nella presente legge, una politica di nuove assunzioni dall'esterno, nel profilo professionale qualificante C1, mediante procedure concorsuali pubbliche, in conformità a quanto previsto nella programmazione di fabbisogno per il triennio, sino a 2.800 unità.

Va inoltre ricordato che, nella medesima ottica di apertura all'accesso dall'esterno, contestualmente l'amministrazione deve procedere all'immissione in ruolo di ulteriori 1.600 unità di personale circa, mediante la stabilizzazione dei lavoratori precari che prestano servizio da circa dieci anni negli uffici giudiziari in base alla normativa sui lavoratori socialmente utili e a tempo determinato stratificatasi negli anni, secondo quanto previsto nella citata legge finanziaria per il 2007.

Alla luce dei princìpi enunciati dalla Corte costituzionale, con particolare riferimento ai princìpi di valorizzazione del titolo di studio, di divieto del cosiddetto «doppio salto» nella progressione di carriera, di prevalenza della posizione economica di provenienza, e tenuto conto della situazione di fatto sopradescritta, nel medesimo contesto si prevede la possibilità di dar luogo a procedure selettive specifiche per i passaggi interni del personale di ruolo da una posizione economica a quella immediatamente superiore (sia tra le aree, sia all'interno delle stesse), in base al criterio del titolo di studio e ad altri criteri oggettivi, con modalità da definire in sede di contrattazione collettiva integrativa, anche in relazione alle procedure già avviate a seguito di precedenti contratti e accordi da rivedere necessariamente in un bilanciamento globale degli interessi delle parti, in attesa della nuova disciplina che sarà dettata in materia dalla contrattazione collettiva del comparto.

Nell'ottica di modernizzazione dell'attività giudiziaria, conseguibile con la piena attuazione del processo telematico, che consentirà di liberare risorse oggi destinate alla gestione, prevalentemente cartacea, degli atti del processo, per destinarle ad attività maggiormente qualificate, l'articolo 6 prevede che le forme del processo telematico, disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, divengano obbligatorie dal 30 giugno 2010. Inoltre, il Ministro della giustizia, verificato in concreto che ciascun ufficio giudiziario sia dotato delle attrezzature necessarie per il processo civile telematico, potrà disporre, previa consultazione del consiglio dell'ordine degli avvocati interessato, l'anticipazione di tale termine nei singoli tribunali e corti di appello.

L'articolo 7 conferisce al Governo la delega ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla al processo telematico;

b) al riordino della disciplina concernente le modalità di conferimento della procura alle liti per adeguare le disposizioni esistenti alle nuove regole che disciplinano il processo telematico;

c) al riassetto della disciplina vigente sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene e sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

I princìpi dettati per l'esercizio della delega, in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni telematiche prevedono che ciascun avvocato e ciascun ausiliario del giudice dovranno avere obbligatoriamente un indirizzo di posta elettronica certificata; che le comunicazioni dovranno essere effettuate dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica, forma utilizzabile anche per le comunicazioni alle parti costituite personalmente e ai testimoni che abbiano espressamente dichiarato l'indirizzo elettronico di posta certificata ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; che sia eletta quale forma primaria di notificazione quella in forma telematica; che il Ministro della giustizia possa fissare per l'utilizzazione in forma obbligatoria delle notifiche telematiche il termine ultimo del 30 giugno 2009 (salva la possibilità di anticipare tale data nei circondari o nei distretti che abbiano le necessarie strutture).

Per l'esercizio della delega in materia di semplificazione della normativa sul conferimento della procura alle liti al fine di adeguare le regole esistenti al processo telematico, sono dettati i seguenti princìpi e criteri direttivi: a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice; b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto; c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

I criteri di delega quanto al riordino della normativa sull'attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifiche sono orientati all'accelerazione delle attività di notificazione, anche con l'uso di strumenti telematici, all'estensione della pubblicità dei beni pignorati, autorizzandone la ripresa fotografica e la pubblicazione su siti internet; all'estensione all'ufficiale giudiziario della possibilità di svolgere attività di apposizione di sigilli e di esecuzione di inventari.

Per le attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione, i criteri di delega sono orientati all'affiancamento dell'attività degli ufficiali giudiziari, con specifica professionalità, a quella dei concessionari.

L'articolo 8 delega il Governo ad adottare norme dirette al riordino sulla normativa in materia di registrazione dei provvedimenti giudiziari nel settore della giustizia civile, prevedendo, quanto ai princìpi e criteri direttivi della delega, che sia l'ufficio giudiziario, con il controllo dell'Agenzia delle entrate, ad individuare, al momento della pubblicazione del provvedimento, gli elementi per la determinazione dell'imposta, e che siano adottati criteri omogenei tra la tariffa dell'imposta e la classificazione dei provvedimenti giudiziari in modo da ottimizzare l'attività di cooperazione informatica tra l'amministrazione giudiziaria e l'Agenzia delle entrate, prevedendo che comunque tali modifiche non producano diminuzione di gettito.

Con l'articolo 9 sono dettate disposizioni relative all'esercizio della delega indicata negli articoli precedenti: in particolare è previsto che gli schemi di decreti legislativi siano emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. È previsto inoltre che, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio delle deleghe citate, il Governo possa adottare decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative.

Nell'articolo 10 sono dettate disposizioni in materia di diritti di copia. Al fine di incentivare l'utilizzo degli strumenti informatici, è previsto l'aumento (nella misura del 50 per cento) dei diritti per le copie rilasciate su supporto cartaceo, mentre rimane invariata la misura, oggi fissata per le copie cartacee, per i diritti di copie rilasciate in formato informatico, che verranno computati in ragione delle pagine memorizzate.

Per perseguire la finalità di ottimizzazione e modernizzazione del servizio della giustizia consentendo agli utenti di eseguire con forme semplificate il pagamento dei contributi dovuti, è previsto, nell'articolo 11, che gli uffici giudiziari utilizzino, nel processo civile e nel processo penale, sistemi telematici di pagamento anche mediante l'impiego di moneta elettronica. Ciò consentirà di avere il completo e tempestivo monitoraggio degli importi versati, con possibilità di registrare, attraverso apposito sistema informatico, le causali dei singoli pagamenti, alleggerendo in tal modo anche il lavoro di verifica delle cancellerie. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipulerà apposite convenzioni, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia, per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture necessarie. È esplicitamente statuito che l'introduzione di questi nuovi sistemi di pagamento non dovrà comportare ulteriori oneri a carico dello Stato.

L'articolo 12 detta norme sui depositi giudiziari e sulle somme confiscate. Il comma 1 prevede che le somme giacenti presso le banche o la società Poste italiane Spa, di cui sia stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo (o di archiviazione), non riscosse o reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato per essere assegnate ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero della giustizia. La disposizione è analoga a quella già prevista, in ambito di disciplina delle procedure concorsuali, dalla nuova formulazione dell'articolo 117 della legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come sostituito dall'articolo 107 del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5). Una previsione identica viene dettata per le somme depositate presso le banche o le Poste italiane nell'ambito di procedure esecutive individuali che, entro cinque anni dal giorno in cui sia divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione (oppure, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisca la controversia) non siano state richieste o reclamate dagli aventi diritto. Il comma 3 estende l'analoga previsione, contenuta nel citato articolo 117 della legge fallimentare, all'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, armonizzando la disciplina con le recenti modifiche della legge fallimentare. È previsto che le modalità per l'esecuzione delle comunicazioni e dei versamenti siano indicate con un regolamento emanato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Gli importi ricavati saranno assegnati per la quota del 10 per cento al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero delle somme, e per la quota del 2 per cento a un fondo, di nuova costituzione, destinato ad incentivare la permanenza dei magistrati nelle sedi disagiate e in quelle non richieste.

L'articolo 13 detta disposizioni transitorie in materia di riscossione delle somme, depositate presso gli uffici bancari o postali, per cui si verifichino le condizioni indicate nell'articolo 12. Dalla data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del regolamento ministeriale, che disciplinerà le modalità di riscossione di tali importi per il futuro, è previsto che gli uffici giudiziari verifichino l'esistenza di depositi per i quali ricorrano le condizioni indicate nell'articolo 12, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa il versamento delle somme all'entrata di bilancio dello Stato per la riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Per l'articolo 14 relativo alla copertura finanziaria si rimanda alla relazione tecnica allegata.



 


 


 


 


 


 


 


 

 


 

 


 

 

 

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


 

 



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

 

1. Aspetti tecnico-normativi.

A) Necessità dell'intervento normativo.

L'intervento normativo in esame si propone di realizzare una riforma complessiva dell'organizzazione degli uffici giudiziari mediante la valorizzazione delle risorse informatiche e telematiche con l'obiettivo di una maggiore rapidità ed efficienza del sistema giustizia.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

L'intervento incide sulle disposizioni dei seguenti provvedimenti normativi:

a) regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di ordinamento giudiziario;

b) decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, recante disposizioni sulla individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia;

c) regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari, di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264;

d) decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

e) regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123;

f) regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

g) regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;

h) testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;

i) decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante nuova disciplina della amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274;

l) legge 16 ottobre 1991, n. 321, recante interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia;

m) legge 4 maggio 1998, n. 133, recante disposizioni in materia di incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate ed introduzione delle tabelle infradistrettuali;

n) legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;

o) legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio;

p) legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007).

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia riservata alla potestà legislativa esclusiva dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non interferisce con funzioni trasferite alle regioni e agli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

È stata prevista l'emanazione di regolamenti ministeriali per disciplinare aspetti esecutivi e di dettaglio.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Nel nuovo testo viene inserita la nuova definizione normativa di «ufficio per il processo» per indicare un nuovo modello organizzativo degli uffici giudiziari.

 B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel provvedimento sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Le modifiche alla legislazione vigente, indicate alla lettera B) del paragrafo 1, sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa. Gli articoli 7 (Norme sull'attività di notificazione ed esecuzione) e 8 (Registrazione telematica di provvedimenti giudiziari) contengono deleghe al Governo per l'emanazione di decreti legislativi in materia di riordino della normativa sulle comunicazioni e notificazioni; sulle modalità di conferimento della procura alle liti; sul riassetto delle disposizioni vigenti sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica e vendite giudiziarie; sul riordino della disciplina relativa alla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile. Sono indicati, negli articoli citati, i princìpi e criteri generali delle deleghe legislative; infine, è previsto (articolo 9) che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo possa emanare disposizioni integrative e correttive.

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

È abrogato il comma 4 dell'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni.

3. Ulteriori elementi.

A) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

I progetti di legge vertenti su materie analoghe all'esame del Parlamento sono i seguenti:

a) atto Camera n. 2056, recante «Interventi straordinari in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività degli uffici giudiziari e degli uffici notifiche e protesti (UNEP)»;

b) atto Senato n. 585, recante «Modifiche alla legge 4 maggio 1998, n. 133 in materia di incentivazione per i magistrati destinati a sedi disagiate»;

 

c) atto Camera n. 2364, recante «Disposizioni in favore del personale del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della giustizia, per il rafforzamento dell'attività e la riqualificazione del personale degli uffici giudiziari».


ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

 

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Soggetti destinatari e coinvolti dall'intervento normativo sono gli uffici giudiziari e il personale dell'amministrazione giudiziaria.

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

L'intervento normativo si propone di realizzare la riorganizzazione degli uffici giudiziari con obiettivi di razionalizzazione ed efficienza.

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa [(paragrafo 1, lettera A)].

D) Presupposti attinenti alle sfere organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

Sussistono le condizioni necessarie per una corretta attuazione dell'intervento normativo da parte delle amministrazioni e dei soggetti destinatari. Quanto ai presupposti finanziari si rinvia alla specifica relazione tecnica.

E) Aree di criticità.

Non si ravvisano aspetti di criticità.

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie. Valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

Premesso che la così detta «opzione nulla» risulterebbe contrastante con la necessità dell'intervento, ampiamente evidenziata nella relazione illustrativa, non sono evidenziabili opzioni alternative alla regolazione.

 G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è lo strumento tecnico-normativo appropriato sia per realizzare la riorganizzazione degli uffici e della progressione professionale del personale, sia per delegare il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di attività di notificazione ed esecuzione nonché di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari.

 



 


disegno di legge

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Art. 1.

(Ufficio per il processo).

1. Negli uffici giudiziari di ogni ordine e grado sono costituite strutture organizzative denominate: «ufficio per il processo», mediante la riorganizzazione delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie, con la finalità di rendere effettivi le garanzie e i diritti riconosciuti ai cittadini, nonché la ragionevole durata dei processi.

2. L'ufficio per il processo svolge tutti i compiti e le funzioni necessari ad assicurare la piena assistenza all'attività giurisdizionale ed è finalizzato all'innovazione e alla semplificazione delle attività svolte, anche attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie. Esso provvede altresì alle attività di ricerca dottrinale e giurisprudenziale e cura i rapporti con le parti e il pubblico, l'organizzazione dei flussi dei processi sopravvenuti nonché la formazione e la tenuta dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi.

Art. 2.

(Composizione dell'ufficio per il processo).

1. La composizione, il funzionamento e le modalità di coordinamento delle attività dell'ufficio per il processo sono stabiliti con provvedimenti assunti dal magistrato titolare dell'ufficio giudiziario e dal dirigente amministrativo, che, nell'ambito delle rispettive competenze, individuano compiti, obiettivi e articolazioni della struttura.

2. I provvedimenti assunti a norma del comma 1 sono indicati nelle tabelle di cui agli articoli 7-bis e 7-ter dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, e nel programma delle attività annuali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240.

3. Il monitoraggio dell'attività e dei risultati dell'ufficio per il processo e dell'ufficio giudiziario cui appartiene è effettuato dal titolare dell'ufficio giudiziario, che a tale fine si avvale anche del servizio statistico.

Art. 3.

(Tirocinio presso gli uffici giudiziari).

1. I praticanti avvocati, i tirocinanti delle scuole di specializzazione per le professioni legali, i dottori di ricerca possono essere ammessi, in forza di apposite convenzioni stipulate dal primo presidente della Corte di cassazione, dal presidente della corte di appello e dal presidente del tribunale, sentiti i presidenti di sezione, con il consiglio dell'ordine degli avvocati, con le scuole di specializzazione nelle professioni legali o con le università, ad espletare, per il periodo massimo di un anno, un'attività di collaborazione con i magistrati addetti alle sezioni penali e civili, ordinarie e del lavoro, della Corte di cassazione, delle corti di appello e dei tribunali.

2. Gli ammessi sono affidati a un magistrato dell'ufficio giudiziario di destinazione che abbia espresso la propria disponibilità.

3. Durante il periodo di collaborazione, gli ammessi, sotto la guida e il controllo del magistrato affidatario, agiscono con diligenza, correttezza e lealtà. Essi sono tenuti a rispettare gli obblighi di riservatezza e di riserbo verso chiunque per quanto attiene ai dati, alle informazioni e alle conoscenze acquisite durante il periodo di collaborazione e a mantenere il segreto per quanto conosciuto in ragione della loro attività, con obbligo di astensione dalla deposizione testimoniale.

4. Gli ammessi hanno accesso ai soli fascicoli processuali loro specificamente sottoposti dal magistrato affidatario, partecipano alle udienze, tranne che nei casi in cui venga disposto lo svolgimento a porte chiuse a norma dell'articolo 128 del codice di procedura civile, incluse le udienze civili camerali di trattazione e istruttorie, con la sola esclusione della partecipazione alle camere di consiglio.

5. L'ammissione al periodo di collaborazione presso un ufficio giudiziario sospende, per tutta la sua durata, l'eventuale abilitazione al patrocinio, né gli ammessi possono, neppure nelle fasi successive della causa, rappresentare o difendere le parti dei procedimenti svoltisi dinanzi al magistrato affidatario o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

6. Per i praticanti avvocati e per i tirocinanti delle scuole di specializzazione, il periodo di collaborazione è riconosciuto, per il tempo effettivamente prestato, al fine del completamento della pratica ovvero del tirocinio.

7. L'attività prestata non costituisce, in ogni caso, rapporto di lavoro e non comporta alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 4.

(Regolamenti per gli archivi informatizzati).

1. Il Ministro della giustizia adotta, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento per disciplinare la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione all'archivio informatico centralizzato dei dati statistici sull'attività degli uffici giudiziari.

2. L'accesso all'archivio digitale dei provvedimenti di cui all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 27 marzo 2000, n. 264, è gratuito, oltre che per i magistrati e per il personale dell'amministrazione della giustizia, per gli avvocati.

3. Per l'istituzione dell'archivio informatizzato dei provvedimenti emessi dai tribunali e dalle corti di appello e l'assistenza e la manutenzione dei sistemi è autorizzata la spesa di euro 2.242.500 per l'anno 2007 e di euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008.

 

Art. 5.

(Dotazione organica e programmazione delle assunzioni del personale dell'amministrazione giudiziaria).

1. In coerenza con le disposizioni della presente legge e al fine di dare compiuta attuazione agli interventi organizzativi ivi previsti, il Ministro della giustizia procede alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'amministrazione giudiziaria del Ministero della giustizia, già stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 27 dicembre 2005, e ulteriormente modificate dagli articoli 5 e 9 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 404, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, in merito alla riorganizzazione dell'amministrazione centrale. Viene istituito il ruolo tecnico del personale dell'amministrazione giudiziaria, con profili professionali definiti in sede di contrattazione collettiva.

2. Eventuali posizioni soprannumerarie sono temporaneamente autorizzate e sono riassorbite a seguito delle cessazioni nonché delle progressioni professionali di cui alla presente legge.

3. Al fine di rendere più efficiente l'attività giudiziaria attraverso la piena attuazione dell'ufficio del processo e la connessa riorganizzazione funzionale del personale dell'amministrazione giudiziaria, il Ministero della giustizia è autorizzato, in conformità a quanto previsto dalla programmazione del fabbisogno relativa al triennio 2007-2009:

a) all'assunzione nel triennio, mediante procedure concorsuali pubbliche, di un contingente massimo di 2.800 unità di personale dell'area C, posizione economica C1, da inquadrare nei ruoli del personale dell'amministrazione giudiziaria, di cui fino a un massimo di 2.400 unità da assumere nel limite di spesa di euro 35.742.080 per l'anno 2008 e di euro 85.780.992 a decorrere dall'anno 2009, e le restanti unità negli anni 2008 e 2009 ai sensi dei commi 523 e 526 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e nei limiti ivi previsti;

b) contestualmente all'avvio delle procedure concorsuali per l'accesso dall'esterno, ad assumere personale, nel medesimo triennio, nell'area C, posizione economica C1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area B, nel limite di spesa di euro 4.802.084 per l'anno 2008 e di euro 9.604.168 a decorrere dall'anno 2009;

c) contestualmente all'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato di cui all'articolo 1, commi 521 e 526, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad assumere personale nell'area B, posizione economica B1, a seguito di progressioni professionali verticali di personale appartenente all'area A, nel limite di spesa di euro 772.000 a decorrere dall'anno 2008.

4. In attesa della specifica disciplina dettata dal contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto Ministeri per il quadriennio 2006-2009 e il biennio economico 2006-2007, finalizzata a consentire l'attuazione dei processi di riqualificazione del personale, le progressioni professionali di cui ai commi 2 e 3 e quelle all'interno delle aree, anche in relazione alle procedure avviate, sono consentite, in via prioritaria, ai dipendenti di ruolo, inquadrati nella posizione economica immediatamente inferiore da almeno cinque anni, ricorrendo a procedure selettive in base a criteri obiettivi da determinare in sede di contrattazione collettiva integrativa, avuto riguardo in via prevalente al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno.

Art. 6.

(Norme sul processo telematico).

1. Le forme del processo disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, sono obbligatorie dal 30 giugno 2010.

2. Il Ministro della giustizia, verificato che l'ufficio sia dotato delle attrezzature per il processo civile telematico, dispone con decreto l'anticipazione del termine, anche solo per specifiche materie, in ciascun tribunale e in ciascuna corte di appello, sentiti i consigli dell'ordine degli avvocati dei circondari interessati.

Art. 7.

(Delega al Governo in materia di attività di notificazione ed esecuzione).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2, 3, 4 e 5, uno o più decreti legislativi diretti:

a) al riordino della normativa sulle comunicazioni e sulle notificazioni, per adeguarla alla disciplina del processo telematico;

b) al riordino delle disposizioni concernenti le modalità di conferimento della procura alle liti, per adeguarle alla disciplina del processo telematico;

c) al riassetto delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di notifica;

d) al riordino delle disposizioni sulle attività degli ufficiali giudiziari in materia di riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera a), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) obbligo per ciascun avvocato e ausiliario del giudice di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, come disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123; definizione dell'elenco degli indirizzi e delle modalità di aggiornamento;

b) previsione che le comunicazioni sono effettuate direttamente dall'ufficio giudiziario agli avvocati e agli ausiliari del giudice in forma telematica all'indirizzo elettronico di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, e alle parti costituite personalmente e ai testimoni all'indirizzo elettronico di posta certificata espressamente dichiarato ai sensi dell'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68;

c) previsione della notificazione in forma telematica come forma primaria di notificazione ove possibile;

d) attribuzione al Ministro della giustizia della facoltà di determinare, per ciascun circondario o distretto, entro il termine ultimo del 30 giugno 2009, l'inizio dell'utilizzazione obbligatoria delle notificazioni telematiche.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera b), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) obbligo della procura alle liti in forma scritta per la rappresentanza della parte davanti al giudice;

b) indicazione degli estremi della procura alle liti nell'atto;

c) deposito, al momento della iscrizione a ruolo, di copia della procura, con dichiarazione di conformità del difensore, e obbligo di depositare l'originale solo su ordine del giudice.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera c), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della notifica di un atto o documento informatico nei confronti dei soggetti non dotati di indirizzo di posta elettronica certificata mediante consegna di una copia, su supporto cartaceo, dichiarata conforme all'originale dall'ufficiale giudiziario;

b) previsione della conservazione dell'originale del documento informatico da parte dell'ufficio notifiche per i due anni successivi; previsione dell'invio, su richiesta, del documento informatico per via telematica all'indirizzo dichiarato dal destinatario delle notifiche o dal suo procuratore ovvero mediante consegna ai medesimi su supporto informatico non riscrivibile, previo pagamento del diritto di copia;

c) previsione della ripresa fotografica dei beni mobili pignorati e semplificazione delle modalità di acquisizione delle dichiarazioni del debitore pignorato;

d) estensione della pubblicità sui siti di cui all'articolo 173-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, a tutti i beni mobili;

e) estensione all'ufficiale giudiziario della delega per le attività di apposizione dei sigilli e di inventario;

f) riordino dei diritti dovuti agli ufficiali giudiziari secondo criteri di semplificazione e forfetizzazione e previsione di pagamento per mezzo di strumenti telematici.

5. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, lettera d), il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione della riscossione del ruolo giudiziario per il recupero delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali anche all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, ferma restando la possibilità di affidare la riscossione ai concessionari;

b) fissazione dei compensi spettanti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti in misura inferiore a quelli spettanti ai concessionari.

Art. 8.

(Delega al Governo in materia di registrazione telematica dei provvedimenti giudiziari e di applicazione dell'imposta di registro).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi diretti al riordino della normativa sulla registrazione dei provvedimenti giudiziari in materia civile.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) stabilire che al momento della pubblicazione del provvedimento l'ufficio giudiziario individua gli elementi necessari per determinare l'imposta di registro e li comunica in via telematica, unitamente al provvedimento stesso, all'Agenzia delle entrate;

b) stabilire che gli elementi indicati alla lettera a), se non corretti entro un termine breve, da stabilirsi dal Ministero della giustizia, d'intesa con l'Agenzia delle entrate, determinano l'imposta dovuta per la registrazione del provvedimento;

c) stabilire che il domicilio eletto dalla parte costituita nel processo costituisce anche il domicilio eletto ai fini della notifica dell'avviso di liquidazione dell'imposta;

d) stabilire che l'avviso di liquidazione viene notificato alle parti costituite unitamente all'avviso di deposito del provvedimento da registrare;

e) stabilire che il pagamento deve essere eseguito in via telematica;

f) semplificare il procedimento, esentando dall'obbligo di registrazione i provvedimenti della Corte di cassazione e assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del corrispondente importo contestualmente al contributo unificato;

g) semplificare la procedura della registrazione attraverso una puntuale correlazione fra la classificazione dei procedimenti giudiziari approvata dal Ministero della giustizia e le voci della tariffa allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni;

h) disporre, eventualmente, l'esenzione dall'obbligo di registrazione per i provvedimenti soggetti a imposta in misura fissa, assicurando, nel contempo, l'invarianza del gettito attraverso il pagamento, salve le ipotesi di esenzione per materia, del relativo importo contestualmente al contributo unificato.

Art. 9.

(Procedure per l'esercizio delle deleghe legislative).

1. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8 sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, previo parere delle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, competenti per materia. Il parere è espresso entro due mesi dalla data di trasmissione, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

2. Il Governo, con la procedura indicata nel comma 1, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti emanati nell'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 degli articoli 7 e 8, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati nei medesimi articoli 7 e 8, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati.

Art. 10.

(Copia di atti.)

1. Per il rilascio di copie su supporto cartaceo, la misura dei diritti di copia determinati in base alle norme del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aumentata del 50 per cento.

2. In attesa dell'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 40 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, per il rilascio di copie in formato elettronico di atti esistenti nell'archivio informatico dell'ufficio giudiziario, i diritti di copia sono determinati nella misura fissata attualmente per le copie cartacee ai sensi del medesimo testo unico, in ragione del numero delle pagine memorizzate.

Art. 11.

(Pagamento telematico dei contributi, dei diritti e delle spese dei processi civili e penali).

1. Oltre a quanto previsto agli articoli 191 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, gli uffici giudiziari utilizzano nel processo civile sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nei circuiti bancario e postale, allo scopo di semplificare le modalità di pagamento, a carico dei privati, del contributo unificato, del diritto di copia, del diritto di certificato e del pagamento delle spettanze degli ufficiali giudiziari relative ad attività di notificazione ed esecuzione.

2. Nell'ambito del processo penale, per il pagamento del diritto di copia e del diritto di certificato, per il pagamento relativo al recupero delle somme per il patrocinio a spese dello Stato, per il pagamento delle spese processuali, delle spese di mantenimento, delle pene pecuniarie, delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni pecuniarie processuali, si utilizzano gli strumenti di cui al comma 1.

3. I soggetti preposti all'erogazione del servizio di pagamento telematico ricevono il versamento delle somme, effettuano il riversamento delle stesse alla tesoreria dello Stato e registrano in apposito sistema informatico a disposizione dell'amministrazione i pagamenti eseguiti e la relativa causale, la corrispondenza di ciascun pagamento, i capitoli e gli articoli d'entrata. I maggiori introiti netti, accertati a consuntivo, connessi alla riduzione del costo del servizio sono versati in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnati ad appositi fondi del Ministero della giustizia per l'incentivazione del personale.

4. Il Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, stipula, a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica, apposite convenzioni per la fornitura dei servizi e delle infrastrutture di cui al presente articolo senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 12.

(Norme sui depositi giudiziari).

1. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

2. Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: «degli articoli» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 10 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziare progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 2 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie).

1. Gli uffici giudiziari verificano l'esistenza di depositi per i quali ricorrono le condizioni di cui all'articolo 12, commi 1 e 2, alla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'emanazione del regolamento di cui all'articolo 12, comma 4, richiedendo alla banca o alla società Poste italiane Spa, presso cui è aperto il deposito, che le somme depositate siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Art. 14.

(Norma di copertura finanziaria).

1. All'articolo 10 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, il comma 4 è abrogato.

2. All'articolo 13 (L) del citato testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi:

a) euro 37 per i processi di valore fino a euro 1.100;

b) euro 85 per i processi di valore superiore a euro 1.100 e fino a euro 5.200 e per i processi di volontaria giurisdizione, nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del codice di procedura civile;

c) euro 207 per i processi di valore superiore a euro 5.200 e fino a euro 26.000 e per i processi contenziosi di valore indeterminabile di competenza esclusiva del giudice di pace;

d) euro 415 per i processi di valore superiore a euro 26.000 e fino a euro 52.000 e per i processi civili e amministrativi di valore indeterminabile;

e) euro 610 per i processi di valore superiore a euro 52.000 e fino a euro 260.000;

f) euro 976 per i processi di valore superiore a euro 260.000 e fino a euro 520.000;

g) euro 1.354 per i processi di valore superiore a euro 520.000.

2. Per i processi di esecuzione immobiliare il contributo dovuto è pari a euro 244. Per gli altri processi esecutivi lo stesso importo è ridotto della metà. Per i processi esecutivi mobiliari di valore inferiore a euro 2.500 il contributo dovuto è pari a euro 37. Per i processi di opposizione agli atti esecutivi il contributo dovuto è pari a euro 140»;

 

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Per i processi dinanzi alla Corte di cassazione il contributo dovuto è pari a euro 600».

3. L'articolo 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

«Gli atti del processo sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato secondo gli importi previsti dall'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, nonché delle spese forfettizzate secondo l'importo fissato all'articolo 30 del medesimo testo unico, e successive modificazioni».

4. Ai maggiori oneri recati dall'articolo 4, comma 1, pari ad euro 2.242.500 per l'anno 2007 e ad euro 300.000 a decorrere dall'anno 2008, nonché a quelli derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3, lettere a), b) e c), dell'articolo 5, valutati complessivamente in euro 44.317.073 per l'anno 2008, in euro 96.158.069 a decorrere dall'anno 2009 si provvede, quanto ad euro 2.242.500 per l'anno 2007, ad euro 41.617.073 per l'anno 2008 e ad euro 96.458.069 a decorrere dall'anno 2009, mediante l'utilizzo di parte delle maggiori entrate di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione della presente legge, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, i decreti che, in presenza dei presupposti richiesti dalla legge, dispongano l'utilizzo del Fondo di cui all'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. I decreti di cui al precedente periodo sono altresì elencati nell'allegato di cui all'articolo 11, comma 6-bis, della citata legge n. 468 del 1978.

 

 




[1]    R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di Ordinamento giudiziario.

[2]    D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240, Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150.

[3]    R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore.

[4]    D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398, Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, della L. 15 maggio 1997, n. 127.

[5]    Regolamento recante norme per l’istituzione e l’organizzazione delle scuole di specializzazione per le professioni legali.

[6]    In realtà, per problemi organizzativi, le scuole partiranno solo dall’anno accademico 2001-2002.

[7]    L. 3 luglio 1998, n. 210, Norme per il reclutamento dei ricercatori e dei professori universitari di ruolo.

[8]    D.M. 30 aprile 1999, n. 224, Regolamento recante norme in materia di dottorato di ricerca.

[9]    L. 23 agosto 1988, n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[10]   D.M. 27 marzo 2000, n. 264, Regolamento recante norme per la tenuta dei registri presso gli uffici giudiziari.

[11]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. n. 165/2001sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[12]    Erano comunque esclusi dalla rideterminazione delle dotazioni organiche, ai sensi del successivo comma 94, le Forze armate, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, i Corpi di polizia, il personale della carriera diplomatica e prefettizia, i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, gli avvocati ed i procuratori dello Stato, gli ordini e collegi professionali ed i relativi consigli e federazioni, le Università, il comparto scuola, le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale.

 

[13]   “Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della L. 25 luglio 2005, n. 150”.

[14]    “Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri”. L’articolo 17, comma 4-bis così recita: “L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2 (regolamenti di delegificazione), su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a)       riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b)       individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c)       previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d)       indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e)       previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali”.

[15]    D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[16]    L. 23 agosto 1988 n. 400, Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

[17]    D.Lgs. 30 luglio 1999 n. 300, Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59.

[18]    Gli enti di cui all’art. 70, comma 4, del D.Lgs. 165 del 2001 sono: ente EUR; enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate; Agenzia spaziale italiana; Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura; Comitato nazionale per la ricerca e lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA); Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e Registro aeronautico italiano (RAI); CONI; Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL); Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.).

[19]   Si consideri che la disposizione in esame in sostanza incide, dettando limiti più restrittivi, sulla possibilità per le suddette amministrazioni di procedere ad assunzioni a tempo indeterminato per gli anni su indicati, dal momento che l’articolo 1, comma 103, della L. 311 del 2004 prevedeva che, a partire dall’anno 2008, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165 del 2001 e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del medesimo decreto potessero assumere personale a tempo indeterminato - dopo aver esperito le procedure di mobilità - entro i limiti delle cessazioni dal servizio verificatesi nell'anno precedente. Si consideri, peraltro, che il successivo comma 537 della legge in esame (cfr. la relativa scheda) provvede a novellare il comma 103 della L. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005), facendo decorrere l’applicazione della relativa disposizione dal 2010 anziché dal 2008. In relazione a ciò, per il combinato disposto del comma 523 della legge in esame e del comma 103 della L. 311 del 2004 (così come modificato dal richiamato comma 537, le amministrazioni in precedenza richiamate possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato:

[20]   Ai sensi del comma 519 il richiamato personale deve almeno trovarsi in una delle seguenti situazioni:

-        sia già in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi;

-        che consegua tale requisito sulla base di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;

-        che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.

[21] Si tratta di personale legato ad alcune pubbliche amministrazioni (tra cui il Ministero della giustizai) da rapporti a tempo determinato via via prorogati nel corso degli anni.

[22]    Si ricorda che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, la normativa vigente (art. 2, comma 2 del D.Lgs. 165/2001) ha esteso a tali dipendenti l’applicazione delle disposizioni del codice civile in materia di lavoro subordinato nonché la restante disciplina relativa ai rapporti di lavoro subordinato nell’impresa.

[23]    L’art. 9 del medesimo D.Lgs. stabilisce inoltre che I contratti collettivi nazionali disciplinano i rapporti sindacali e gli istituti della partecipazione anche con riferimento agli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro.

[24]   Ai sensi del successivo comma 2, le aree sono individuate mediante le declaratorie riportate nell'allegato A) che descrivono l'insieme dei requisiti indispensabili per l'inquadramento nell'area, corrispondenti a livelli omogenei di competenze. Inoltre (comma 3), i profili collocati nelle aree secondo l'allegato A) descrivono il contenuto professionale di attribuzioni specifiche relative all'area di appartenenza. All'interno della stessa area i profili caratterizzati da mansioni e funzioni contraddistinte da differenti gradi di complessità e di contenuto possono essere collocati su posizioni economiche diverse. Ai sensi del comma 4, ogni dipendente è inquadrato, in base alla ex qualifica e profilo professionale di appartenenza, nell'area e nella posizione economica ove questa è confluita ed è tenuto a svolgere, come previsto dall'articolo 56 del D.Lgs. 29 del 1993, tutte le mansioni considerate equivalenti nel livello economico di appartenenza. nonché le attività strumentali e complementari a quelle inerenti lo specifico profilo attribuito.

[25]    I ruoli ad esaurimento sono: Direttore di divisione; Ispettore generale.

[26]    L’articolo 39 della legge n. 449/1997 disciplina le assunzioni nelle amministrazioni pubbliche, ponendo a carico dei loro organi di vertice un obbligo di programmazione triennale del fabbisogno di personale (co. 1), per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzare le risorse compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio.

[27]   D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 123, Regolamento recante disciplina sull'uso di strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo amministrativo e nel processo dinanzi alle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti.

[28]   La disciplina delle notificazioni e comunicazioni degli atti giudiziari o stragiudiziali civili nell’ambito degli Stati membri dell’Unione europea è contenuta nel Regolamento (CE) n. 1348/2000.

[29]   L. 20 novembre 1982, n. 890, Notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari.

[30]   La legge prevede che se le persone abilitate a ricevere il plico, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il plico è depositato presso l'ufficio postale. Del tentativo di notifica e del deposito presso l'ufficio postale è data notizia al destinatario mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è restituito al mittente con l'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. La notificazione si considera comunque eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con la quale si comunicava il deposito per plico presso l’ufficio postale, ovvero dalla data del ritiro del plico, se anteriore.

[31]   L. 21 gennaio 1994, n. 53, Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

[32]   Per questa ricostruzione, cfr. Diritto processuale civile, ed. Simone, 2006, p. 196 e ss.

[33]   D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68, Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della L. 16 gennaio 2003, n. 3.

[34]   Ai sensi dell’art. 83, comma 4, la procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.

[35]   Ai sensi dell’art. 4 dell’Ordinamento giudiziario, gli «ufficiali giudiziari sono ausiliari dell'ordine giudiziario».

[36]   D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

[37] D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.

[38]   D.Lgs. 8-7-1999 n. 270, Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274.

[39]   Recante Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia.

[40]   Recante Incentivi ai magistrati trasferiti o destinati d'ufficio a sedi disagiate e introduzione delle tabelle infradistrettuali.