Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Interventi per il contrasto del lavoro irregolare - A.C. 2784 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 216 | ||
Data: | 10/07/2007 | ||
Organi della Camera: | II-Giustizia | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Interventi per il contrasto del lavoro irregolare A.C. 2784 |
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n. 216 |
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10 luglio 2007 |
Dipartimento giustizia
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0188.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Art. 1. (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa).
§ Art. 2. (Disciplina sanzionatoria).
§ Art. 3. (Entrata in vigore).
- Commissioni riunite (1a Affari costituzionali e 11a Lavoro, previdenza sociale)
§ Pareri resi alle Commissioni riunite (1a Affari costituzionali e 11a Lavoro, previdenza)
- 3a Commissione Affari esteri, emigrazione
- 9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)
- 10a Commissione (Industria, commercio, turismo)
- 14a Commissione (Politiche dell’Unione europea)
- Commissione parlamentare per le questioni regionali
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
Relazione delle Commissioni permanenti 1ª e 11ª riunite
Seduta del 30 maggio 2007 (antimeridiana)
Seduta del 30 maggio 2007 (pomeridiana)
§ Codice di Procedura Penale (artt. 321 e 380)
§ L. 20 febbraio 1958 n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui (art. 3)
§ D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito (art. 30)
§ L. 23 dicembre 1986 n. 898. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (art. 3)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 9, 18 e 22)
§ D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394. Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (artt. 24-27)
§ L. 23 dicembre 2000 n. 388. Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001) (art. 116)
§ D.Lgs. 18 maggio 2001 n. 228. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57 (art. 33)
§ D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300 (art. 25-quinquies)
§ D.L. 22 febbraio 2002 n. 12. Disposizioni urgenti per il completamento delle operazioni di emersione di attività detenute all'estero e di lavoro irregolare, convertito in legge, come modificato, dall'art. 1, L. 23 aprile 2002, n. 73 (art. 3)
§ D.Lgs. 10 settembre 2003 n. 276. Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30 (art. 18)
§ D.L. 4 luglio 2006, n. 223. Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, convertito in legge con modificazioni dall’art. 1, L. 4 agosto 2006, n. 248 (art. 36-bis)
Giurisprudenza
Corte Suprema di Cassazione
§ Cass. civ. Sez. I, 28-08-2000, n. 11209
Numero del progetto di legge |
A.C. 2784 |
Titolo |
Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell' attivita' lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale |
Iniziativa |
Governo |
Settore d’intervento |
Lavoro |
Iter al Senato |
Si (A.S. 1201) |
Numero di articoli |
3 |
Date |
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§ trasmissione alla Camera |
13 giugno 2007 |
§ annuncio |
14 giugno 2007 |
§ assegnazione |
18 giugno 2007 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede |
Sede |
Pareri previsti |
Commissioni I (Aff. costit.), XI (Lavoro), XIII (Agricoltura) |
Il disegno di legge, A. C. 2784, già approvato dal Senato in prima lettura e composto da tre articoli, contiene talune disposizioni normative volte ad introdurre nuove e più incisive misure di contrasto al grave fenomeno dello sfruttamento della manodopera irregolare.
Nello specifico l'articolo 1 del provvedimento prevede l'inserimento nel libro II, capo, III del codice penale, dedicato ai delitti contro la personalità individuale, del nuovo articolo 603-bis, rubricato "Grave sfruttamento dell'attività lavorativa", volto a sanzionare chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendoli a grave sfruttamento e a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante.
Il successivo articolo 2 novella, invece, il comma 12 dell’articolo 22 TU in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), concernente la disciplina sanzionatoria relativa ai datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, mentre il successivo articolo 3 dispone in merito all'entrata in vigore del provvedimento.
Al disegno di legge governativo presentato al Senato (A.S. 1201) sono allegati la relazione illustrativa e la relazione tecnica.
Il disegno di legge in esame interviene su disposizioni legislative di rango primario e su materie coperte da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’utilizzo dello strumento legislativo.
Come precedentemente rilevato, il provvedimento in esame contiene talune novelle al codice penale e all'articolo 22 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), al fine di contrastare più efficacemente lo sfruttamento dei lavoratori con particolare riferimento a quelli irregolarmente presenti sul territorio nazionale. La base giuridica del provvedimento, trattandosi essenzialmente di misure sanzionatorie, appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettere b) (Immigrazione) ed i) (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.
Il 16 maggio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi soggiornanti illegalmente nell’UE (COM(2007)249).
La proposta, che mira ad introdurre un deterrente all’utilizzo di manodopera irregolare, intende ridurre le discrepanze fra le misure preventive, le sanzioni e le modalità di applicazione già esistenti nei vari Stati membri, creando, inoltre, condizioni di parità tra le imprese.
Essa si inserisce nel quadro di sviluppo della politica globale dell’immigrazione[1] e si basa sugli impegni assunti dalla Commissione con la comunicazione del 19 luglio 2006, riguardante le priorità politiche nella lotta contro l’immigrazione clandestina di cittadini di paesi terzi (COM(2006)402) e sulle conclusioni del Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006.[2]
La proposta pone un divieto generale di impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e dispone che i datori di lavoro[3], prima di assumere cittadini di paesi terzi, verifichino preventivamente che questi siano in possesso di un permesso di soggiorno o altra autorizzazione analoga, validi per il periodo del lavoro.
L’onere imposto ai datori di lavoro non implica la verifica dell’autenticità del documento, a meno che esso non risulti manifestamente falso. Affinché gli Stati membri possano verificare che i documenti non siano falsificati, le imprese e le persone giuridiche, dovrebbero essere tenute ad informare le autorità competenti dell’assunzione di cittadini di paesi terzi.
I datori di lavoro che violino il divieto di impiego di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare, sono passibili di sanzioni che includono:
· sanzioni finanziarie per ogni cittadino di un paese terzo impiegato illegalmente;
· pagamento dei costi di rimpatrio.
ll datore di lavoro è inoltre tenuto al versamento, per il lavoratore irregolare, delle retribuzioni, tasse e contributi previdenziali arretrati.
Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché un datore di lavoro operante nel quadro di attività economiche sia anche soggetto, se del caso, ai seguenti provvedimenti:
· esclusione dal beneficio di prestazioni, sovvenzioni o aiuti pubblici per un periodo fino a cinque anni;
· esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni;
· rimborso delle prestazioni , sovvenzioni e aiuti pubblici – inclusi fondi UE gestiti dagli Stati membri – ottenuti nei 12 mesi precedenti la constatazione del lavoro illegale;
· chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione.
La proposta di direttiva impone inoltre agli Stati membri di garantire che la violazione del divieto di impiego illegale, se intenzionale, costituisca reato se:
· la violazione prosegue, oppure è reiterata, dopo che le autorità o i giudici nazionali competenti , in un periodo di due anni, hanno accertato che il datore di lavoro l’ha già commessa due volte;
· la violazione riguarda un numero significativo di cittadini di paesi terzi in posizione irregolare (almeno quattro);
· la violazione è accompagnata da situazioni di particolare sfruttamento, ad esempio da condizioni lavorative sensibilmente diverse da quelle di cui godono i lavoratori assunti legalmente, oppure
· il datore di lavoro ricorre al lavoro o ai servizi di una persona nella consapevolezza che tale persona è vittima della tratta di esseri umani.
In questi casi gli Stati membri devono prevedere sanzioni penali effettive proporzionate e dissuasive, che possono essere accompagnate da altre misure o sanzioni (in particolare le misure precedentemente citate) e dalla pubblicazione della decisione giudiziaria relativa alla condanna o alle sanzioni o misure applicate.
Qualora il datore di lavoro sia una persona giuridica, si dispone l’applicazione di sanzioni che includano sanzioni pecuniarie di carattere penale o meno e che possano comprendere altre misure quali:
· l’esclusione dal beneficio di prestazioni o sovvenzioni pubbliche;
· l’esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni;
· l’interdizione temporanea dall’esercizio di attività agricole, industriali o commerciali;
· l’assoggettamento a controllo giudiziario;
· provvedimenti giudiziari di liquidazione:
Gli Stati membri sono tenuti a predisporre un meccanismo che consenta a cittadini di paesi terzi interessati di presentare denunce, sia direttamente che tramite terzi, come sindacati o associazioni. Gli Stati membri dovrebbero inoltre rilasciare permessi di soggiorno per un periodo limitato – a seconda della durata dei procedimenti nazionali – ai cittadini dei paesi terzi vittime di sfruttamento e che cooperino ad azioni penali contro i datori di lavoro. La proposta prevede infine che gli Stati membri effettuino un numero minimo di ispezioni nelle imprese stabilite nei loro territori.
La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame in prima lettura da parte del Parlamento europeo.
Il Consiglio europeo del 21-22 giugno 2007 ha sottolineato l’importanza della proposta di direttiva, in considerazione del fatto che il lavoro illegale costituisce uno dei principali fattori di attrazione per gli immigrati clandestini.
Il disegno di legge in esame incide sulla vigente legislazione con la tecnica della novellazione.
In relazione al fenomeno dell'immigrazione clandestina, si segnala che presso la Commissione giustizia della Camera è in corso l’esame in sede referente del disegno di legge A.C. 1857, recante Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale.
Si segnala, inoltre, che, più in generale, le Commissioni riunite I (Affari Costituzionale) e II (Giustizia), hanno avviato l'esame congiunto delle proposte di legge A.C. 1936 e A.C. 1937 recanti disposizioni volte a contrastare l’immigrazione clandestina e a favorire l’identificazione degli stranieri.
In relazione alla formulazione del comma 1 dell'articolo 1, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe chiarito se l'espressione "stranieri irregolarmente soggiornanti" è comprensiva sia degli stranieri clandestini, sia degli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (ad es.: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato).
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone reclutate o occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.
La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:
a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato e la revoca dei suddetti benefìci già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898;
c) ove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
2. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell'attività lavorativa previsto dall'articolo 603-bis».
Il disegno di legge del Governo è volto a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori, con particolare riferimento agli stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nonché al rafforzamento dell’apparato sanzionatorio per la somministrazione e l'impiego del lavoro irregolare.
A tal fine, l’articolo 1, comma 1, del provvedimento introduce, in primo luogo, nel libro II, capo, III del codice penale, dedicato ai delitti contro la personalità individuale, il nuovo art. 603-bis, rubricato “Grave sfruttamento dell’attività lavorativa” .
Nello specifico, il reato, sanziona tutti coloro che reclutano lavoratori, ovvero ne organizzano l'attività lavorativa, sottoponendoli a grave sfruttamento mediante violenza o minaccia o intimidazione (anche non continuative) e le cui condizioni di lavoro costituiscono violazione di norme contrattuali o di legge o sono, comunque, considerate condizioni degradanti.
In relazione a tale disposizione si osserva che la fattispecie in esame configura espressamente come alternative le tre ipotesi, con la conseguenza che ai fini della configurabilità del reato in esame e della applicabilità della relativa sanzione è sufficiente che allo sfruttamento mediante violenza o minaccia o intimidazione si associ uno solo dei tre predetti comportamenti.
In relazione alla formulazione di questa norma si osserva che nel testo iniziale del Governo presentato al Senato (AS 1201) le condizioni di grave sfruttamento del lavoro clandestino erano specificamente connotate da una sola delle seguenti caratteristiche, individuate dal novellato art. 18 del TU immigrazione (D.Lgs 286/1998)[4]:
a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;
b) sistematiche e gravi violazioni della disciplina vigente in tema di orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali;
c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità sanzionate dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con riguardo all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.
Ai sensi del comma 1 dell'articolo in esame, la sanzione prevista per la violazione del nuovo articolo 603-bis è determinata nella reclusione da 3 a 8 anni e la multa di 9.000 euro per ogni persona reclutata o occupata. Un aumento di pena (quindi, fino ad un massimo di 1/3, ai sensi dell’art. 64 c.p.) è stabilito se tra i lavoratori gravemente sfruttati vi sono minori o stranieri “irregolarmente soggiornanti”.
L’introduzione dell’aggravante chiarisce che il reato-base di cui all’art. 603-bis c.p. non riguarda solo gli stranieri irregolari ma anche quelli con regolare permesso di soggiorno nonché gli stessi lavoratori italiani in quanto sottoposti a situazioni di sfruttamento.
In relazione alla formulazione del comma in esame, al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi, andrebbe chiarito se l'espressione "stranieri irregolarmente soggiornanti" è comprensiva sia degli stranieri clandestini, sia degli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale (ad es.: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato).
Ai sensi del medesimo comma 1 dell'articolo in esame, a seguito della condanna per il reato di cui all’art. 603-bis c.p. conseguono le seguenti sanzioni interdittive :
- incapacità per un anno di contrattare con la PA;
- perdita di ogni agevolazione, premio, finanziamento regionale, nazionale e comunitario e la revoca di quelli già concessi per il medesimo anno o campagna; per il settore agricolo il riferimento fatto dalla norma agli artt. 33, D.Lgs 228/2001[5] e 3, comma 5, L. 898/1986[6] comporta, rispettivamente: a) la sospensione, nei confronti dei beneficiari, dei procedimenti di erogazione, da parte degli organismi pagatori[7], di aiuti nazionali o comunitari; b) la sospensione della corresponsione di qualunque aiuto, premio, indennità, restituzione, contributo o altra erogazione e l‘obbligo di restituzione di quanto indebitamente percepito;
- la sospensione dell’unità produttiva per un mese, in caso venga accertata l’occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante. L’esclusione di questa sospensione per quelle attività relative a cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame appare rispondere alla necessità di non provocare un danno verosimilmente maggiore di quello procurato con l’illecito.
In relazione alla sospensione dell’attività produttiva si ricorda che l’art. 36-bis del DL 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha previsto che per garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori nel settore dell'edilizia, nonchè al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare ed in attesa dell'adozione di un testo unico in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, ferme restando le attribuzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori nonchè le competenze in tema di vigilanza attribuite dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza, il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, anche su segnalazione dell’INPS e dell'INAIL, può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori nell'ambito dei cantieri edili qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.
I competenti uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale informano tempestivamente i competenti uffici del Ministero delle infrastrutture dell'adozione del provvedimento di sospensione al fine dell'emanazione da parte di questi ultimi di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche di durata pari alla citata sospensione nonchè per un eventuale ulteriore periodo di tempo non inferiore al doppio della durata della sospensione, e comunque non superiore a due anni.
Si consideri inoltre che l’articolo 5 del disegno di legge A.C. 2849, approvato dal Senato e attualmente all’esame in sede referente delle Commissioni riunite XI e XII della Camera[8], al fine di contrastare il lavoro sommerso e promuovere la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, è volto ad estendere, a tutti i settori produttivi, i poteri di sospensione dei lavori e di interdizione alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni previsti, dal su citato art. 36-bis del D.L. 223/2006, nei casi di violazioni di una certa gravità della disciplina relativa alla regolarità delle assunzioni e all’orario di lavoro che avvengano nel settore dell’edilizia. Inoltre viene aggiunta un’ulteriore fattispecie in cui possono essere adottati tali provvedimenti di sospensione ed interdizione, relativa a gravi e reiterate violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Il comma 2 dell’articolo 1 – attraverso la novella dell'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale - incide in maniera indiretta sull’art. 18 del citato TU immigrazione; infatti, la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per il nuovo reato comporta l’inclusione dello stesso nell’ambito della casistica prevista all’articolo 18, comma 1, TU, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
L’art. 18 del TU in materia di immigrazione disciplina la protezione degli stranieri vittime di violenza; ulteriori norme in materia si rinvengono, inoltre, nel regolamento di attuazione del testo unico (artt. 24-27 del D.P.R. 394/1999[9]).
Anche se la norma si riferisce genericamente agli “stranieri”, i beneficiari della protezione sono esclusivamente i cittadini provenienti da Paesi non appartenenti all’Unione europea (e gli apolidi), per effetto della disposizione generale (art. 1, co. 1) che delimita unicamente ad essi l’ambito di applicazione del testo unico.
L’art. 18 prevede due interventi a favore degli immigrati vittime di violenza:
- un permesso di soggiorno speciale rilasciato per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti dell'organizzazione criminale;
- un programma di assistenza ed integrazione sociale destinate alle vittime.
I benefici previsti dall’art. 18 si applicano in caso di accertamento di situazioni di violenza o di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero, con concreto pericolo per la sua incolumità anche per effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamenti di organizzazioni criminali.
L’accertamento di tali situazioni può avvenire:
a) nel corso di operazioni di polizia, di indagini o di un procedimento penale relativi ai delitti connessi allo sfruttamento della prostituzione (art. 3, L. 75/1958) oppure per gravi delitti per i quali è previsto l’arresto in flagranza, quali associazione criminale, riduzione in schiavitù, ecc. (art. 380 c.p.p.);
b) nel corso di interventi assistenziali dei servizi sociali degli enti locali.
I presupposti per il rilascio del permesso sono accertati da un organo pubblico (forze dell'ordine, autorità giudiziaria, servizi sociali degli enti locali)[10].
Il questore rilascia il permesso di soggiorno per consentire allo straniero di sottrarsi alla violenza e di prendere parte a un programma di assistenza e integrazione sociale. Il permesso (revocabile se ne vengono meno i requisiti e, in particolare, in caso di condotta incompatibile) ha durata determinata, ma può trasformarsi in permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di studio.
La disposizione coinvolge ulteriori soggetti istituzionali: il pubblico ministero (propone il rilascio del permesso o esprime parere) e il sindaco (per ciò che attiene l'esecuzione del programma di assistenza e integrazione sociale).
I programmi di assistenza sono realizzati a cura degli enti locali o da soggetti privati convenzionati. Una Commissione interministeriale, istituita ad hoc presso il Dipartimento delle pari opportunità, valuta i programmi di assistenza e ne verifica lo stato di attuazione e l’efficacia.
Art. 2.
(Disciplina sanzionatoria).
1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori»;
b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale».
2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
3. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.
L’articolo 2 del provvedimento interviene, anzitutto, sulla disciplina sanzionatoria relativa ai datori di lavoro che occupano lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti (comma 1).
Il comma 1 riformula, infatti, il comma 12 dell’articolo 22 TU in materia di immigrazione (D.Lgs. 286/1998), cui aggiunge, inoltre, due nuovi commi (12-bis e 12-ter).
L’art. 22, co. 12 del D.Lgs 286/1998 prevede, attualmente, che il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Analogamente a quanto previsto dal precedente articolo 1, la contravvenzione disposta dal comma 12 dell’art. 22 del D.Lgs 286/1998, si riferisce, genericamente, al datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, mentre la disposizione attualmente vigente si riferisce, più nel dettaglio, all'utilizzo di lavoratori privi del permesso di soggiorno per motivi di lavoro (perché scaduto e non rinnovato, revocato o annullato).
In relazione, poi, al regime sanzionatorio, il nuovo comma 12, conferma le pene già previste dal vigente art. 22, co. 12 del citato D.Lgs 286/1998, in relazione all'illecito principale. Il contenuto della disposizione è, però, integrato per escludere dalla pena detentiva il datore di lavoro domestico: a) che non sia organizzato in forma d’impresa; b) che non occupi alle proprie dipendenze più di due lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Al riguardo, è prevista, infatti, la sola pena dell’ammenda da 3.000 e 5.000 euro.
La relazione che ha accompagnato il testo trasmesso all’Assemblea del Senato (A.S. 1201-A) motiva tale esclusione con “l’ esigenza di evitare sanzioni sproporzionate nei confronti di soggetti socialmente deboli, come ad esempio anziani non autosufficienti che si avvalgano di badanti”.
In relazione, poi, aI nuovo comma 12-bis dell’art. 22, previsto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 in esame, si osserva che tale disposizione aggiunge una nuova fattispecie di reato riguardante il datore di lavoro che utilizzi lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti usufruendo di un'attività di intermediazione abusiva di manodopera ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs 10 settembre 2003, n. 276, recante riforma della disciplina in materia di occupazione e mercato del lavoro (cd. legge Biagi); la sanzione prevista è quella della reclusione fino a 3 anni e la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore straniero impiegato.
Il D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276[11], ha introdotto, all’articolo 20, la fattispecie della somministrazione di lavoro[12], abolendo contestualmente, all’articolo 85, il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera, di cui alla L. 23 ottobre 1960, n. 1369[13].
Il nuovo istituto della somministrazione (disciplinato dagli articoli 20-28) prevede che un’impresa (denominata utilizzatrice) possa rivolgersi ad un’altra impresa all’uopo autorizzata, denominata somministratore, al fine di ottenere una fornitura di lavoro, concludendo per l’appunto un contratto di somministrazione di lavoro.
In questo ambito, il lavoratore svolge la sua attività a favore e sotto la direzione e il controllo dell’impresa utilizzatrice (articolo 20, comma 2), ma intrattiene un rapporto di lavoro subordinato solamente con l’impresa somministratrice, la quale, tra l’altro, rimane anche titolare del potere disciplinare (articolo 23, comma 7).
Il D.Lgs. 276 prevede due diverse tipologie di somministrazione:
- la somministrazione a tempo indeterminato (staff leasing), la quale, ai sensi dell’articolo 20, comma 3, può essere stipulata soltanto per certe attività tassativamente previste dalla legge ovvero in tutti gli altri casi previsti dai contratti collettivi di lavoro nazionali o territoriali stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative;
- la somministrazione a tempo determinato, la quale, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, è ammessa ogniqualvolta ricorrano ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, anche se riferibili all’attività ordinaria dell’utilizzatore.
Il D.Lgs. 276 del 2003, pur avendo abrogato espressamente il divieto di intermediazione e interposizione di manodopera di cui alla citata L. 1369/1960, non ha tuttavia liberalizzato totalmente la fornitura di manodopera, in quanto la possibilità di concludere tali contratti è riconosciuta solamente alle agenzie per il lavoro, soggetti muniti di apposita autorizzazione (articolo 4) ottenibile in presenza di specifici requisiti organizzativi e patrimoniali (articolo 5); pertanto, si prevedono una serie di sanzioni con riferimento alla violazione della disciplina sulla somministrazione, sia per l’esercizio non autorizzato dell’attività di somministrazione sia per l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione da parte di soggetti non autorizzati (articolo 18).
In particolare, l’art. 18, co. 1,del D.Lgs 276/2003prevede che il datore di lavoro che ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti diversi dalle agenzie di somministrazione abilitate (ed iscritte all’albo delle agenzie del lavoro istituito presso il Ministero del lavoro) o comunque al di fuori dei limiti ivi previsti, è punito con la pena dell'ammenda di euro 50 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a diciotto mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
La trasformazione della semplice contravvenzione prevista dall’articolo 18 della legge Biagi per i lavoratori italiani, in delitto, nei casi in cui l’intermediazione abusiva riguardi soggetti stranieri irregolarmente soggiornanti, si giustifica - sempre secondo la relazione all’A.S. 1201-A - “sia alla luce della particolare condizione di debolezza di tali soggetti, sia alla stregua del grave allarme sociale che tali episodi ingenerano”.
Infine, il nuovo comma 12-ter dell’art. 22 del TUprevede la possibilità che, a fini cautelari, venga disposto il sequestro del luogo di lavoro (ai sensi dell’art. 321 c.p.p.) in cui risulti occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni sopra indicate dal nuovo comma 12-bis.
Si rileva che tale misura cautelare, anche in assenza dell’esplicita previsione di cui al nuovo comma 12-ter, può sempre essere disposta dal giudice competente, in presenza dei presupposti di cui all’art. 321 del codice di rito penale.
L’art. 321 c.p.p. (sequestro preventivo) prevede che in caso vi sia pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero, il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell'esercizio dell'azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari (primo comma) ovvero, nei casi di urgenza, il PM o ufficiali di polizia giudiziaria.
In relazione alla formulazione di questa norma, si segnala che in sede di esame del provvedimento presso il Senato, è stato osservato[14] come, in relazione al sequestro preventivo dei luoghi di lavoro, fosse utile operare, nella normativa all'esame, una distinzione dei casi in cui le attività svolte da una pluralità di ditte operanti in un medesimo cantiere fosse chiaramente scindibile, da quelli in cui la stretta connessione delle stesse attività, in relazione ai contratti di appalto e subappalto, determinasse la configurabilità di forme di responsabilità in solido tra appaltatore e committente, anche rispetto ai profili attinenti al sequestro del cantiere. Successivamente, in relazione allo stesso tema, si è rilevato[15] come apparisse opportuno precisare, eventualmente in sede attuativa, che il sequestro dei luoghi di lavoro ……. fosse riferito a specifici settori o segmenti produttivi e non all'intera azienda, considerata la pluralità di imprese che normalmente operano nello stesso contesto operativo.
Il comma 2 dell’art. 2 del disegno di legge estende, poi, le pene accessorie previste in caso di condanna per grave sfruttamento dell’attività lavorativa (art. 603-bis c.p. ( art. 1, d.d.l.) alla condanna per il nuovo reato di cui al citato comma 12-bis dell’art. 22 del TU immigrazione.
Il comma 3 dell’art. 2 mira al necessario coordinamento normativo conseguente all’introduzione dei due nuovi reati di cui all’art. 603-bis c.p. e art. 22, comma 12-bis TU immigrazione con particolare riferimento la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 231/2001[16].
In particolare, novellando l’art. 25-quinquies del D.Lgs 231, si introducono:
- una sanzione pecuniaria a carico della persona giuridica, differenziata tra i due predetti delitti in relazione alla diversa gravità dell’illecito e delle relative pene (da 300 a 800 quote per la violazione dell’art. 603-bis c.p.; da 200 a 700 quote per il reato di cui all’art. 22, comma 12-bis, TU immigrazione)
Il D.Lgs. 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.
- alcune sanzioni interdittive per la medesima persona giuridica, in conformità con quanto già previsto per molti altri delitti contro la personalità individuale in cui si inserisce il delitto di grave sfruttamento dei lavoratori (art. 603-bis). Le sanzioni interdittiveoggetto dell'estensione sono quelle previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo 231/2001 ovvero: a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività); la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; c) il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi; e) il divieto di pubblicizzare beni o servizi.
E’ inserito, inoltre, all’art. 25-quinquies un comma 2-bis che esclude la possibilità di comprendere tra le sanzioni interdittive per i nuovi reati di cui agli articoli 603-bis c.p. e 22, comma 12-bis, TU immigrazione ,la sospensione delle attività relative a cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.
Si osserva che per l’art. 603-bis, in caso di accertata occupazione di almeno uno straniero irregolarmente soggiornante, analoga esclusione dalla sospensione dell’unità produttiva (per un mese) era già prevista dal comma 2, lett. c) dello stessa norma.
Il comma 4 dell’art. 2 del provvedimento stabilisce il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legge per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un "lavoratore straniero irregolarmente soggiornante”.
La disposizione in esame – di cui sarebbe opportuna una più perspicua formulazione - sembrerebbe volta a raddoppiare tutte le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla normativa vigente per le violazioni concernenti la disciplina del rapporto di lavoro subordinato, nel caso in cui parte di tale rapporto sia uno straniero irregolarmente soggiornante.
Si ricorda, tra le altre fattispecie sanzionatorie, che l’art. 3, comma 3, del decreto legge n. 12/2002[17] (convertito dalla L. 73/2002) punisce l’impiego di lavoratori dipendenti non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore, maggiorata di 150 euro per ciascuna giornata di lavoro effettivo. Inoltre, si prevede che l’importo delle sanzioni civili connesse all’omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore impiegato irregolarmente non può essere inferiore a 3.000 euro, a prescindere dalla durata della prestazione lavorativa accertata.
Al riguardo si consideri che le sanzioni civili in caso di omesso o tardivo versamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, sono previste, dall’art. 116, commi 8 e 9, della legge n. 388/2000, in percentuale sull’importo dei contributi o premi non corrisposti entro le scadenze. Le sanzioni civili sono applicate in ragione d’anno.
In particolare:
- nel caso di omissione, si applica una sanzione pari al tasso ufficiale di riferimento (TUR) maggiorato del 5,5%. La misura massima non può superare il 40% dell’omesso o tardivo versamento; comunque, se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile senza che si sia provveduto all’integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo iniziano a maturare interessi di mora di cui all’articolo 30 D.P.R. 602/73[18]. Gli interessi di mora non sono però in ogni caso dovuti nel caso in cui l’omissione sia da attribuire a oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi e il versamento sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori;
- nel caso di evasione accertata d’ufficio, si applica la sanzione del 30% in ragione d’anno, fino ad una misura massima del 60%. Vale quanto detto sopra con riferimento agli interessi di mora, che si applicano se viene raggiunto il tetto massimo della sanzione civile;
- nel caso di evasione denunciata spontaneamente prima di contestazioni e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento, se il pagamento viene effettuato entro 30 giorni dalla denuncia, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%;
- nel caso di evasione da attribuire ad oggettive incertezze interpretative, si applica la sanzione del TUR maggiorato del 5,5% e la misura massima della sanzione non può superare il 40%. Non sono dovuti gli interessi di mora, purché il versamento sia effettuato entro il termine determinato dagli enti impositori.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 3 del disegno di legge stabilisce, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N. 2784
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 giugno 2007 (v. stampato Senato n. 1201)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI) dal ministro per la solidarietà sociale (FERRERO) dal ministro dell'interno (AMATO) e dal ministro del lavoro e della previdenza sociale (DAMIANO) di concerto con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro per i diritti e le pari opportunità (POLLASTRINI) con il ministro della salute (TURCO) con il ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (DE CASTRO) con il ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) e con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) ¾ |
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Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 13 giugno 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). 1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale degradante, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone reclutate o occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti. La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta: a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno; b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato e la revoca dei suddetti benefìci già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n. 898; c) ove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame». 2. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell'attività lavorativa previsto dall'articolo 603-bis».
Art. 2. (Disciplina sanzionatoria). 1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori»; b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato. 12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale». 2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge. 3. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286»; c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»; d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame». 4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate. Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1201
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) dal Ministro della solidarietà sociale (FERRERO) dal Ministro dell’interno (AMATO) e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale (DAMIANO) di concerto col Ministro della giustizia (MASTELLA) col Ministro per i diritti e le pari opportunità (POLLASTRINI) col Ministro della salute (TURCO) col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (DE CASTRO) col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) e col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2006 |
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Interventi per
contrastare lo sfruttamento di lavoratori
irregolarmente presenti sul territorio nazionale
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Onorevoli Senatori. – Con il disegno di legge in esame si intendono introdurre nuove e più incisive misure di contrasto al grave fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare utilizzata in ogni settore produttivo, ed in particolare in quelli dell’edilizia e dell’agricoltura ove tale fenomeno risulta maggiormente radicato: si tratta infatti di intervenire in situazioni nelle quali vengono a trovarsi i lavoratori stranieri che, per via della loro condizione di clandestinità subiscono condizioni intollerabili di sfruttamento, tali da non garantire i diritti fondamentali delle persone.
Il presente disegno di legge si compone di tre articoli.
L’articolo 1 novella l’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, prevedendo che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale sia applicabile anche in presenza di una situazione di «grave sfruttamento del lavoro», quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione di una retribuzione ridottadi oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria;
b) sistematiche e gravi violazioni della disciplina vigente in tema di orario di lavoro e di riposi giornalieri e settimanali;
c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità sanzionate dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, con riguardo all’esercizio non autorizzato delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del personale.
Il comma 2 dell’articolo 1 chiarisce che, ove siano accertate tali situazioni di sfruttamento, non si prevede per il lavoratore immigrato la partecipazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale prevista attualmente dall’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per altri casi di sfruttamento: la disposizione si è resa necessaria attesi i possibili effetti in termini di oneri finanziari aggiuntivi che dovrebbero, altrimenti, essere quantificati.
L’articolo 2 del disegno di legge in esame prevede l’introduzione, nell’articolo 600 del codice penale, di una nuova fattispecie al fine di contrastare anche il fenomeno del «caporalato»: è prevista, a tale riguardo, la reclusione da tre a otto anni ed una multa di 9.000 euro per ogni persona reclutata o occupata.
Si inaspriscono, inoltre, le attuali misure sanzionatorie, penali e amministrative.
In particolare, si prevede la possibilità di disporre il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia accertata l’occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Alla condanna per i delitti di occupazione clandestina di lavoratori stranieri, conseguono altresì, quali sanzioni accessorie:
a) l’interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione e finanziamento regionale, nazionale o comunitario per l’anno o la campagna cui si riferisce l’illecito accertato;
c) la sospensione, per un mese, delle attività di impresa ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di grave sfruttamento di cui all’articolo 18, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998. Sono escluse le attività concernenti cicli biologici agricoli o quelle di allevamento del bestiame.
Infine, sono raddoppiati gli importi delle attuali sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti rapporti di lavoro clandestino che riguardino un lavoratore straniero.
Il disegno di legge, come chiarisce la relazione tecnica, non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica: l’avere, tra l’altro, previsto di elevare l’importo delle sanzioni pecuniarie, prefigura nuove o maggiori entrate, sia pure non quantificabili nella loro misura.
L’articolo 3 disciplina l’entrata in vigore della legge.
Relazione tecnica
Il disegno di legge con il quale s’intende, in primo luogo, introdurre i commi 1-bis e 2-bis all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ha finalità eminentemente interpretative e non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In particolare, il comma 1 dell’articolo 1 – che novella l’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introducendo il comma 1-bis – chiarisce quale sia la situazione «di grave sfruttamento nei confronti di uno straniero» nell’ambito di un rapporto di lavoro clandestino; a tale fine si precisa che, per la sua sussistenza, tale rapporto di lavoro deve essere connotato dalla presenza di almeno una caratteristica tra quelle enumerate. Aver circoscritto l’ambito di operatività della fattispecie sopradescritta concorre a rendere meno generica l’applicazione della norma stessa.
Il comma 2 dell’articolo 1, introducendo il comma 2-bis all’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, chiarisce ulteriormente che non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale previsto dall’articolo 1, comma 2, del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 allorché siano accertate le situazioni di sfruttamento di lavoratori individuate dalla nuova fattispecie penaleche s’intende introdurre nell’ambito dell’articolo 600 del codice penale.
Per quanto concerne l’articolo 2, il comma 2, nel configurare una nuova fattispecie nell’ambito dell’articolo 600 del codice penale, prevede una sanzione penale di euro 9.000, per ogni persona reclutata occupata, a carico di chiunque recluti manodopera ovvero ne organizzi l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento.
Il comma 3 dell’articolo 2 del disegno di legge eleva l’importo dell’ammenda da 5.000 a 9.000 euro, per ogni lavoratore impiegato, prevista nei confronti di datori di lavoro che occupino alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno o il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato richiesto, nei termini di legge, il rinnovo.
Il comma 5 del medesimo articolo 2 prevede, nei casi di condanna per delitti che abbiano ad oggetto l’occupazione clandestina di lavoratori extracomunitari, sanzioni accessorie tra le quali si evidenziano l’interdizione, per un anno, dal contrattare con la pubblica amministrazione e la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna agraria cui si riferisce l’illecito accertato.
Infine, il comma 6 provvede a raddoppiare le attuali sanzioni amministrative pecuniarie per le infrazioni concernenti rapporti di lavoro clandestini che riguardino lavoratori extracomunitari.
Le fattispecie descritte non soltanto non comportano oneri aggiuntivi ma prefigurano nuove o maggiori entrate, sia pure non quantificabili, in dipendenza dell’inasprimento del trattamento sanzionatorio.
DISEGNO DI LEGGE(Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di sfruttamento) 1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, sussiste grave sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche: a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria; b) sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità; d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.». 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 è inserito il seguente: «2-bis. Non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice penale».
Art. 2. (Disciplina sanzionatoria)
1. La rubrica dell’articolo 600 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori». 2. Dopo il primo comma dell’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: «Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.». 3. Al comma 12 dell’articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro». 4. Può essere sempre disposto il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l’occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale. 5. Alla condanna per qualunque delitto che concerne l’occupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, consegue: a) l’interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione; b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n.898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701; c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui all’articolo 18, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame. 6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate.
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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COMMISSIONI
1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2007
1ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Esame e rinvio)
Il relatore per la Commissione affari costituzionali, Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) introduce l'esame del disegno di legge in titolo e illustra l'articolo 1, che, novellando l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla conduzione dello straniero, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, modifica la disciplina sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale nel caso di grave sfruttamento del lavoratore immigrato. Tale condizione verrebbe a sussistere quando si preveda una retribuzione inferiore di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali, quando si determinino sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni in materia di disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi, o si rilevino gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro o, ancora, sia violato il divieto di intermediazione a fini di lucro per il reclutamento e l'avviamento al lavoro.
Il relatore valuta con favore l'iniziativa legislativa del Governo, tanto più in presenza di un aumento dell'immigrazione e del maggiore rischio di sfruttamento dei lavoratori extracomunitari, ma esprime perplessità sull'esclusione del lavoratore immigrato, di cui sia stata accertata la condizione di sfruttamento, dai programmi di assistenza e integrazione sociale, a causa degli oneri finanziari aggiuntivi che ne deriverebbero.
Osserva poi che la disposizione di cui all'articolo 2, comma 6 non chiarisce se il raddoppio della sanzione riguardi tutte le infrazioni concernenti rapporti di lavoro sommersi con lavoratori extracomunitari o solo quelle relative a rapporti di lavoro con stranieri irregolari. Infine, conviene con il disposto aumento delle sanzioni a carico dei datori di lavoro che si rendano responsabili di un grave sfruttamento del lavoro; tuttavia ritiene opportuno precisare, eventualmente in sede attuativa, che il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno quattro lavoratori immigrati irregolari previsto dall'articolo 2, comma 4, sia riferito a specifici settori o segmenti produttivi e non all'intera azienda, considerata la pluralità di imprese che normalmente operano nello stesso contesto operativo.
Il presidente TREU (Ulivo) fa presente che sostituirà temporaneamente nelle funzioni di relatore per la 11a Commissione permanente il senatore Livi Bacci, impossibilitato ad essere presente alla seduta odierna in quanto è stato costretto a differire, a causa del maltempo, il suo rientro da Strasburgo, dove si trova in missione per incarico del Senato.
Nel riferire sul disegno di legge in titolo, si sofferma in primo luogo sui rilievi formulati dal relatore Fernando Rossi in merito alla facoltà prevista nell'articolo 2, comma 4, del disegno di legge in esame di disporre il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno quattro immigrati irregolari. Ricorda, a tale proposito, che il problema dell'impiego irregolare di manodopera nelle aziende, e in particolare nei cantieri edili, è stato affrontato anche recentemente, con le norme adottate in sede di conversione in legge del decreto legge n. 223 del 2006, che hanno già portato al fermo di consistenti attività. Il problema sollevato dal relatore per la 1a Commissione permanente potrebbe essere risolto operando, nella normativa all'esame, una distinzione dei casi in cui le attività svolte da una pluralità di ditte operanti in un medesimo cantiere sia chiaramente scindibile, da quelli in cui la stretta connessione delle stesse attività, in relazione ai contratti di appalto e subappalto, determini la configurabilità di forme di responsabilità in solido tra appaltatore e committente, anche rispetto ai profili attinenti al sequestro del cantiere.
Più in generale - prosegue il Presidente - il disegno di legge in titolo si propone di approntare dei rimedi allo sfruttamento di manodopera extracomunitaria clandestina, nella consapevolezza della notevolissima dimensione del fenomeno, alimentato dalla diffusione del caporalato, che dalle aree agricole del Mezzogiorno si è esteso negli ultimi anni anche al Centro Nord, in particolare nell'edilizia.
A fronte delle sopra descritte situazioni di illiceità, che ingenerano situazioni di violenza e di gravi lesioni di diritti fondamentali della persona, il testo normativo in esame - come ha già ricordato il relatore per la 1a Commissione permanente - introduce una definizione della fattispecie di grave sfruttamento del lavoro, ai fini dell'applicazione della disciplina sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione contenuto nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo in particolare che il grave sfruttamento del lavoro consista in un rapporto di lavoro - con uno straniero clandestino - avente una delle seguenti caratteristiche: previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria; sistematiche e gravi violazioni delle norme poste dagli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive modificazioni, relative alla disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli; violazione delle norme, in materia di reclutamento ed avviamento al lavoro, oggetto delle sanzioni di cui all’art. 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, relativo all’occupazione e al mercato del lavoro.
A seguito di una richiesta di chiarimenti del senatore MANTOVANO (AN) sull'ordine dei lavori, il presidente TREU (Ulivo) fa quindi presente che le Commissioni torneranno a riunirsi la prossima settimana e, in base alle richieste di iscrizione a parlare nella discussione generale, sarà possibile effettuare una più puntuale programmazione dello svolgimento dell'esame.
Si apre il dibattito.
Il senatore MALAN (FI) condivide l'obiettivo del disegno di legge volto a punire più severamente lo sfruttamento dei lavoratori immigrati. Ritiene tuttavia che gli strumenti proposti sono del tutto impropri e controproducenti, poiché le disposizioni in esame possono essere strumentalizzate per aggirare la vigente disciplina sull'immigrazione. Infatti, l'immigrato irregolare potrebbe simulare la violazione delle norme contro lo sfruttamento del lavoro, ottenendo per ciò stesso un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale. Un'altra modalità elusiva prevedibile e già sperimentata, potrebbe essere quella di costituire imprese di comodo i cui titolari siano, per condizioni personali e patrimoniali, sottratti di fatto a ogni intervento sanzionatorio. D'altronde al datore di lavoro potrebbe non essere applicata l'aggravante prevista dall'articolo 2 del disegno di legge, che modifica l'articolo 600 del codice penale al fine di colpire più severamente il grave sfruttamento del lavoro quando siano coinvolti stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, in quanto quella fattispecie penale potrebbe essere considerata non direttamente riferita alla ipotesi di sfruttamento dei lavoratori immigranti di cui all'articolo 1.
Infine, ritiene che le norme all'esame, ove tradotte in legge, potrebbero penalizzare i lavoratori immigrati che fanno richiesta di permesso di soggiorno rispettando con attenzione la disciplina sull'immigrazione e che, più in generale, durante la loro permanenza in Italia si attengono costantemente ad un comportamento improntato alla scrupolosa osservanza della legge.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
COMMISSIONI 1ª e
11ª RIUNITE
1ª (Affari costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2007
2ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.
Il presidente TREU ricorda che il relatore per la 11a Commissione permanente, senatore Livi Bacci, non ha potuto prendere parte alla precedente seduta delle Commissioni riunite, trovandosi all'estero, in missione per conto del Senato. Gli dà quindi la parola.
Il relatore per la 11a Commissione LIVI BACCI (Ulivo), dopo avere fatto presente che l'illustrazione preliminare è stata già svolta, nella precedente seduta, dal presidente Treu, esprime una valutazione complessivamente positiva del disegno di legge in titolo, precisando però che, a suo avviso, alcune disposizioni devono essere formulate con maggiore precisione. In particolare, nel comma aggiuntivo al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge n. 1201, recante l'elenco degli elementi alternativamente costitutivi della fattispecie di grave sfruttamento del lavoro, occorrerebbe precisare, alla lettera a), se la retribuzione considerata è quella netta o quella lorda, e se il riferimento ai minimi contrattuali è riferito esclusivamente al livello nazionale della contrattazione collettiva.
Vi è poi un problema di carattere più generale, relativo alle migliaia di famiglie che occupano lavoratori e lavoratrici stranieri per l'assistenza a persone non autosufficienti; come risulta evidente specialmente dai dati delle sanatorie che si sono succedute negli ultimi anni, la gran parte di queste persone sono occupate irregolarmente e, poiché l'articolo 2 del provvedimento in titolo estende a tutti i datori di lavoro - incluse quindi le famiglie - le sanzioni penali previste per la fattispecie di grave sfruttamento, potrebbe darsi il caso di datori di lavoro socialmente molto vulnerabili - come ad esempio anziani non autosufficienti - posti nelle condizioni di dover subire conseguenze non proporzionate all’entità della violazione. Occorrerebbe pertanto rimeditare questa parte del disegno di legge all'esame, eventualmente modulando le sanzioni anche a seconda delle caratteristiche reddituali e sociali del datore di lavoro.
Il senatore MANTOVANO (AN) osserva che il provvedimento rappresenta un ulteriore strumento attraverso il quale la maggioranza intende disarticolare, al di fuori di un vero progetto di riforma organica, la disciplina dell’immigrazione approvata nella scorsa legislatura. Tuttavia, l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998 colpisce un istituto che preesisteva alla riforma Bossi-Fini e che ha consentito alle forze dell’ordine di realizzare importanti interventi di prevenzione e repressione di reati, nonché di protezione delle persone immigrate oggetto di sfruttamento e violenze da parte di organizzazioni criminali.
Il citato articolo 18, che prevede la concessione di un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, condiziona il beneficio all’accertamento di situazioni di violenza o di grave sfruttamento e al concorrente concreto pericolo per l'incolumità dello straniero per effetto del tentativo di sottrarsi ai condizionamenti dell’associazione criminosa o delle dichiarazioni rese nel corso di indagini preliminari o del giudizio. Il comma 1-bis che si propone con il disegno di legge in esame introduce in tale contesto una presunzione di sfruttamento quando si realizzino alcune specifiche situazioni, fra loro alternative, ma senza chiarire se resta fermo il presupposto dell’assoggettamento dello straniero ai condizionamenti dell’organizzazione criminale. Secondo il senatore Mantovano, in caso affermativo, non si comprenderebbe l'esclusione dai programmi di assistenza e integrazione sociale, la quale non può trovare giustificazione nelle sole esigenze di bilancio, che pure sono state addotte. Di contro, nell’ipotesi che l’assoggettamento non sia essenziale ai fini dell’accertamento del grave sfruttamento, il meccanismo di protezione si attiverebbe qualora si verificasse anche una sola delle condizioni indicate nel comma 1-bis.
Inoltre, potrebbe determinarsi una grave discriminazione nei confronti del cittadino italiano che si trovi in una condizione di grave sfruttamento del lavoro, poiché a questi è riconosciuta solo la possibilità di rivolgersi al giudice del lavoro o all’ufficio provinciale del lavoro per chiedere il rispetto dei suoi diritti.
Con riferimento all’articolo 2, comma 4, che prevede il sequestro dei luoghi di lavoro quando si è accertata l’occupazione illegale di quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale, l’oratore osserva che, dovendo il provvedimento essere considerato di natura penale, esso risulta incongruo in quanto il sequestro nei casi previsti dal disegno di legge all’esame non è finalizzato alla conservazione di un corpo di reato né a un definitivo provvedimento di confisca.
Infine, sottolinea l’attitudine delle organizzazioni criminali ad adattarsi e a utilizzare strumentalmente le discipline normative dell’immigrazione: se il disegno di legge venisse effettivamente approvato, esse potrebbero avvantaggiarsi del rapporto di lavoro clandestino e dello sfruttamento, ottenendo permessi di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) sottolinea l'importanza di interventi normativi volti, come quello all'esame, a sostenere l'azione di contrasto del lavoro nero, anche attraverso l'introduzione di ulteriori garanzie in favore dei lavoratori clandestini, nonché la necessità di precisare meglio le caratteristiche del reato di grave sfruttamento, che, ovviamente, riguarda non soltanto i lavoratori extra comunitari, ma anche i lavoratori italiani, e deve pertanto essere sanzionato in modo uniforme. Ritiene peraltro che non debbano essere sottovalutati alcuni profili relativi alla formulazione del disegno di legge n. 1201, che in alcune parti può essere migliorato. A tal fine, si riserva di presentare specifici emendamenti.
Il senatore TURIGLIATTO (RC-SE) ricorda che i temi del lavoro clandestino sono già stati dibattuti presso la 11a Commissione permanente, in occasione dell'esame di due proposte di inchiesta parlamentare sulla condizione dei lavoratori agricoli e sul fenomeno del caporalato: a suo avviso, però, anche per evitare che di questi argomenti si discuta solo episodicamente, magari sull'onda dell'emozione provocata da inchieste giornalistiche o da specifici eventi, occorre che alle inchieste parlamentari, in corso o allo stato di progetto, si affianchino misure immediatamente mirate a fronteggiare realtà spesso drammatiche, che devono essere affrontate con una strumentazione adeguata, anche sul piano normativo. Il disegno di legge all'esame deve essere esaminato in questa prospettiva, e, per questo aspetto, appare indubbiamente apprezzabile ed importante l'intento di specificare quali sono gli elementi che concorrono a determinare la fattispecie di grave sfruttamento del lavoro. A suo avviso, considerata l'esigenza di una più puntuale formulazione di alcune parti dell'articolato, rappresentata anche in altri interventi, occorrerebbe valutare l'opportunità di trasporre il capoverso 1-bis dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1201 in un distinto articolo aggiuntivo, successivo all'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Occorrerebbe poi, sempre al citato capoverso 1-bis, precisare, alla lettera a), se il richiamo ai minimi retributivi previsti dalla contrattazione collettiva vada riferito alla sola contrattazione nazionale o non anche a quella di secondo livello, e verificare se la norma dell'articolo 2 che prevede un inasprimento delle sanzioni per il reclutamento o lo sfruttamento di minori di sedici anni, si armonizzi con le altre disposizioni contenute nel provvedimento all'esame.
Il senatore PASTORE (FI) ritiene che la proposta in esame abbia un approccio ideologico e sia volta ad incidere indirettamente sulla disciplina dell’immigrazione per soddisfare le istanze avanzate dalla componente della sinistra radicale presente nella coalizione di Governo.
A suo avviso, mentre l’articolo 18 ha un’autonoma funzione legata all’accertamento di situazioni di violenza e di sfruttamento particolarmente gravi inquadrate in un contesto di criminalità organizzata, il comma 1-bis che si intende introdurre contempla fattispecie di tutt'altra natura e gravità, ancorché integrino comportamenti censurabili che vanno prevenuti e perseguiti. È singolare, ad esempio, che in relazione al rapporto di lavoro di persone entrate clandestinamente sul territorio nazionale, il legislatore si preoccupi di colpire la violazione di norme ordinarie.
Analoghe osservazioni critiche il senatore Pastore rivolge alla proposta di cui all’articolo 2, volta a introdurre una ulteriore fattispecie nell’articolo 600 del codice penale: questo punisce assai severamente il reato di riduzione in schiavitù, un delitto particolarmente odioso al quale, a suo avviso, non può essere assimilato lo sfruttamento o il reclutamento al lavoro anche di minori o di stranieri irregolari.
Infine, osserva che il riferimento che si propone di inserire nell’articolo 600 del codice penale al concetto di "grave sfruttamento" indurrebbe il giudice a utilizzare la definizione introdotta con l’articolo 1, connessa a violazioni dei contratti collettivi, della disciplina del lavoro e delle norme sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, che ha finalità del tutto diverse.
Il senatore Pastore conclude quindi il suo intervento invitando il Governo a riconsiderare l'iniziativa in esame, con particolare riguardo al testo dell’articolo 600 del codice penale che ne deriverebbe.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,30.
COMMISSIONI
1ª e 11ª
RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MARTEDÌ 6 FEBBRAIO 2007
3ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Rinvio del seguito dell'esame)
Su proposta del presidente TREU, preso atto che i senatori già iscritti a parlare non hanno potuto prendere parte alla seduta odierna, a causa di altri concomitanti impegni politici, non prorogabili, le Commissioni riunite convengono di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame.
La seduta termina alle ore 15,15.
COMMISSIONI
1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2007
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito dell'esame e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 31 gennaio scorso.
Poiché non vi sono altre richieste di intervenire, il presidente TREU dichiara conclusa la discussione generale e avverte che nella prossima seduta avranno luogo le repliche dei relatori e del rappresentante del Governo.
Poiché la discussione generale ha messo in luce l'esigenza di apportare alcuni correttivi al testo all'esame, il Presidente propone di istituire un Comitato ristretto, coordinato dai relatori e composto da un rappresentante per ciascun Gruppo politico, in modo tale da assicurare la partecipazione paritetica dei senatori membri di ciascuna delle due Commissioni.
Sulla proposta del presidente Treu convengono le Commissioni riunite.
Il PRESIDENTE invita pertanto i Gruppi politici a comunicare, nel più breve tempo possibile, all'ufficio di segreteria delle Commissioni riunite il nominativo del rappresentante designato a far parte del Comitato ristretto.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 14,45.
COMMISSIONI
1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MARTEDÌ 6 MARZO 2007
5ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 12,10.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito dell'esame e rinvio.)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale ed è stata deliberata la costituzione di un comitato ristretto. Dà quindi la parola ai relatori ad alla rappresentante del Governo per le repliche.
Replica agli intervenuti il relatore per la 11a Commissione, LIVI BACCI (Ulivo), il quale ricorda preliminarmente che una delle ragioni dell’alto livello di irregolarità dei lavoratori extracomunitari nel territorio nazionale è costituita dalla forte incidenza dell’economia sommersa sull’insieme dell’economia, pari a circa il 17 per cento del PIL secondo le stime dell’ISTAT e, di conseguenza, stante la minor produttività del lavoro nel sommerso, ad una quota anche maggiore dell’input di lavoro. Perciò il graduale riassorbimento del sommerso – perseguito, tra l'altro, da alcune misure contenute nella legge finanziaria per il 2007 – rappresenta una priorità anche nell’ambito delle politiche migratorie. Sotto questo profilo, è del tutto condivisibile la finalità del disegno di legge n. 1201, che si propone di reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera extra comunitaria, particolarmente vulnerabile quando versa in condizione di irregolarità.
Tuttavia, molti interventi – inclusi quelli dei due relatori e anche di alcuni componenti della maggioranza – hanno sollevato perplessità e rivolto critiche al disegno di legge: in particolare, il senatore Malan ha osservato che gli effetti del disegno di legge potrebbero essere controproducenti, perché potrebbe indurre l’immigrato irregolare a simulare condizioni di sfruttamento allo scopo di strappare un permesso di soggiorno, oppure si potrebbero creare imprese di comodo allo scopo di assumere in modo fittizio dipendenti da fare poi emergere, ponendo il titolare al riparo da eventuali sanzioni. Si tratta tuttavia di un rilievo che potrebbe essere esteso all'articolo 18 del testo unico delle norme in materia di immigrazione, sulla cui efficacia invece anche il dibattito delle Commissioni riunite ha fatto registrare un ampio consenso; inoltre l'ipotesi di un aggiramento fraudolento della disposizione all'esame è del tutto ipotetica, considerato che in ogni caso la sussistenza della condizione di grave sfruttamento deve esse accertata dalle autorità alle quali è demandato il compito di valutare quale sia l’effettiva situazione. Un’altra critica, mossa dai senatori Mantovano e Pastore, riguarda la riconduzione al reato di grave sfruttamento, di situazioni di lavoro nelle quali il salario corrisposto sia inferiore a più di un terzo dei minimi contrattuali, o di altre violazioni della disciplina del lavoro, della sicurezza e del reclutamento, secondo quanto previsto dall'articolo 1 del disegno di legge in esame. Effettivamente, la fattispecie di grave sfruttamento definita dal già ricordato articolo 18 si riferisce a situazioni che pongono in pericolo l’incolumità del clandestino, mentre le violazioni, pur gravi, della disciplina del lavoro, configurano sicuramente situazioni da reprimere, ma di minore gravità. Inoltre, in presenza di violazioni tali da porre realmente a repentaglio l’incolumità del lavoratore, non si vede per quale motivo i soggetti coinvolti non debbano fruire dei programmi di assistenza ed integrazione sociale già previsti dalla normativa vigente, come peraltro ha rilevato anche il senatore Fernando Rossi, relatore per la 1a Commissione. Il senatore Turigliatto nel suo intervento ha fatto presente che non è chiaro se i minimi retributivi, richiamati al capoverso 1-bis dell’articolo 1, si riferiscano alla contrattazione nazionale o non anche a quella di secondo livello: è inoltre da condividere l'esigenza di chiarire se la previsione di una retribuzione ridotta ad oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali adotti come base di calcolo la retribuzione lorda o quella netta. Per quanto riguarda i commi 1 e 2 dell’articolo 2 del disegno di legge in esame, il relatore per la 11a Commissione ricorda che è stata segnalata l’opportunità di introdurre la nuova fattispecie di reato come ultimo comma dell’articolo 600 del codice penale, al fine di non spezzare l’unitarietà della disciplina relativa al reato di riduzione e mantenimento in schiavitù o servitù.
Nei loro interventi sia il presidente Treu, sia il senatore Mantovano hanno rilevato alcune incongruenze e indeterminatezze in merito al disposto dell'articolo 2, comma 4, relativo al sequestro del luogo di lavoro quando i lavoratori irregolari sottoposti a sfruttamento siano almeno quattro: in effetti, la disposizione all'esame non precisa né la natura né la funzione del sequestro né l’organo competente a disporlo, la sua durata ed il relativo regime. Un altro aspetto che sicuramente richiede una più meditata riflessione riguarda l’articolo 2, comma 2, che configura il reato di "grave sfruttamento" per "chiunque recluti manodopera", cioè, sembrerebbe, per qualsiasi datore di lavoro. A tale proposito, occorre ricordare che in Italia risiedono molte centinaia di migliaia di lavoratrici e lavoratori alle dipendenze di famiglie per il lavoro di cura, allevamento e sostegno del lavoro domestico, gran parte dei quali sono in condizioni di irregolarità. La sanatoria del 2002 regolarizzò la situazione di 350.000 lavoratori domestici in situazione di irregolarità; un’alta quota dei lavoratori interessati dai decreti dei flussi del 2006 sono alle dipendenze di famiglie e si trovano probabilmente in analoga condizione. Questi lavoratori sono inseriti, per lo più, in famiglie con figli piccoli o anziani non autosufficienti e si trovano, quindi, in situazioni di particolare vulnerabilità. Occorre pertanto valutare la portata ed i possibili effetti di tale norma, nonché la possibilità di riformularla sia per quel che concerne l'ambito soggettivo di applicazione, sia nel senso di rimodulare il regime sanzionatorio, al fine di evitare un rilevante danno sociale per le famiglie.
Il comma 6 dell’articolo 2, inoltre dispone il raddoppio delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario; non è però chiaro se tale raddoppio della sanzione si applichi a tutti i lavori irregolari nei quali siano coinvolti anche lavoratori extracomunitari oppure nel caso in cui l’infrazione si riferisca ad uno straniero extracomunitario irregolare.
Dopo avere ricordato che altri interventi hanno segnalato questioni di forma e di architettura giuridica che andranno prese in seria considerazione in sede di revisione del testo, il relatore conclude ribadendo un giudizio molto positivo sulle finalità del disegno in titolo e sottolineando la necessità di prendere in seria considerazione molti dei rilievi sollevati, tra i quali - in primo luogo - quello riguardante la non estensione al datore di lavoro familiare delle pene più gravi previste.
Il relatore per la Commissione affari costituzionali Fernando ROSSI (Misto-Consum) rinuncia a replicare, concordando con le considerazioni svolte dal senatore Livi Bacci, relatore per la Commissione lavoro, previdenza sociale.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI rileva la generale condivisione delle ragioni che hanno portato il Governo a presentare il disegno di legge in esame con l'intento di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale e condivide la sollecitazione dei senatori Malan e Mantovano di tenere in considerazione il complesso normativo che disciplina l'immigrazione: in tale ottica, precisa che l'iniziativa ha lo scopo specifico di aggredire una grave patologia del sistema produttivo, lo sfruttamento della forza lavoro, che attraverso attività lesive dei diritti fondamentali della persona crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato.
Ricorda come l'intermediazione e la somministrazione abusive di manodopera si traducano in forme di sfruttamento e violenza che configurano talvolta una vera e propria riduzione in schiavitù, di cui sono vittime soprattutto lavoratrici e lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Con il disegno di legge in esame il Governo ha inteso proporre misure più incisive per contrastare questo grave fenomeno, in primo luogo intervenendo sul regime sanzionatorio: si è ritenuto pertanto necessario introdurre una previsione specifica di reato e attribuire un valore di rilievo alla collaborazione che può venire dalla stessa vittima dello sfruttamento, in coerenza peraltro con la normativa comunitaria in materia; le disposizioni in esame recano poi una puntuale descrizione dei requisiti in presenza dei quali si configura il "grave sfruttamento", in modo da evitare elusioni alla disciplina del rilascio del titolo di soggiorno. In questo senso, conferma che si intende ribadito quanto previsto dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cioè che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale è collegato all'emersione di concreti pericoli per l'incolumità personale.
Condivide inoltre la proposta di distinguere la tutela di cui all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione dalla fattispecie dello sfruttamento del lavoro di un immigrato irregolare, eventualmente inserendo la norma in uno specifico e distinto articolo. Infine, condivide l'opportunità di precisare i termini del sequestro delle strutture in cui si verifichino fenomeni di sfruttamento, ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,45.
COMMISSIONI
1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 21 MARZO 2007
6ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'interno Marcella Lucidi e per il lavoro e per la previdenza sociale Rosa Rinaldi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI(Ulivo), anche a nome del relatore per la 1a Commissione permanente Fernando Rossi, illustra il testo predisposto sulla base delle indicazioni fornite dal comitato ristretto, costituito nella seduta del 14 febbraio, evidenziando preliminarmente che il nuovo articolato reca modifiche significative rispetto al disegno di legge originario, in quanto recepisce in larga misura gli orientamenti emersi nel corso della discussione generale.
In particolare, la nuova disciplina si incentra essenzialmente sull’introduzione della fattispecie delittuosa del grave sfruttamento dell’attività lavorativa – articolo 1, comma 1 - che viene caratterizzata secondo adeguati standard di tassatività, nella prospettiva di delineare un efficace strumento repressivo soprattutto riguardo al cosiddetto caporalato.
Rispetto all’originario testo dell’articolo 1, incentrato sulla introduzione di un nuovo comma dopo il comma 1 dell’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, la nuova formulazione – attraverso la novella dell'articolo 380, comma 2, lettera d),del codice di procedura penale contemplata all’articolo 1, comma 2 - incide in maniera indiretta sulla predetta disposizione, poiché la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza per tale nuovo reato comporta l’inclusione dello stesso nell’ambito della casistica prevista all’articolo 18, comma 1, del testo unico sull’immigrazione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
All’articolo 2, comma 1 lettera a) viene inoltre rimodulata la fattispecie contravvenzionale prevista all’articolo 22, comma 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in modo tale da renderla maggiormente elastica, nella prospettiva di escludere la configurabilità del reato nei casi di revoca o annullamento del permesso di soggiorno. Su tale aspetto, peraltro il relatore Livi Bacci sottolinea l'esigenza di verificare se la formulazione adottata sia pienamente rispondente al fine di evitare l'irrogazione di pene sproporzionate nei confronti di datori di lavoro domestico.
Viene analogamente eliminato l’aumento della pena pecuniaria da 5000 a 9000 euro per ciascun lavoratore straniero irregolarmente soggiornante impiegato - previsto invece nel disegno originario - proprio al fine di evitare un’eccessiva incidenza di tale normativa su soggetti socialmente deboli, come ad esempio anziani non autosufficienti che si avvalgano di badanti.
All’articolo 2, comma 1 lettera b) viene altresì introdotta una nuova fattispecie delittuosa per i casi di utilizzo di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, operato avvalendosi dello strumento dell’intermediazione abusiva di manodopera, delineata dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003, concernente la riforma del mercato del lavoro. La trasformazione della fattispecie contravvenzionale contenuta nell’articolo 18 del decreto legislativo n. 276 del 2003 in fattispecie delittuosa, nei casi in cui l’intermediazione abusiva riguardi soggetti stranieri irregolarmente soggiornanti, si giustifica sia alla luce della particolare condizione di debolezza di tali soggetti, sia alla stregua del grave allarme sociale che tali episodi ingenerano.
Proseguendo nell'esposizione dell'articolato, il relatore ricorda la previsione della possibilità, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, di avvalersi del sequestro preventivo dei luoghi di lavoro dove risultino occupati uno o più lavoratori stranieri, oggetto di intermediazione abusiva di manodopera.
Nel nuovo testo viene infine mantenuto l’originario impianto delle pene accessorie - articolo 2, comma 2 – e viene altresì prevista, all’articolo 3, una norma che assicura l’invarianza degli oneri finanziari derivanti dall'attuazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dell'articolo 18, comma 1, del testo unico sull'immigrazione.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) chiede al relatore un chiarimento circa l'incidenza della disciplina contenuta nel testo testé illustrato sull'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, concernente il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI, prendendo spunto dal quesito posto dal senatore Tibaldi, ricorda che il testo originario del disegno di legge ha suscitato alcune perplessità, in primo luogo per l’esclusione dello straniero vittima di grave sfruttamento dai programmi di assistenza e integrazione sociale, previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; si è obbiettato inoltre che la sanzione penale prevista per il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno avrebbe avuto effetti indesiderati, colpendo anche i privati che inconsapevolmente avessero assunto per necessità familiari lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio. Infine era stata sottolineata la necessità di chiarire se per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in presenza di una situazione di grave sfruttamento del lavoro, previsto con una novella all’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, fosse comunque richiesta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 di quello stesso articolo, con particolare riferimento a quello dell'attualità di un pericolo incombente per l'incolumità del lavoratore.
Ciò premesso, la rappresentante del Governo prende atto che la nuova ipotesi di testo illustrata dal relatore Livi Bacci determina un quadro normativo in base al quale la fattispecie penale di grave sfruttamento dell'attività lavorativa è compresa tra le ipotesi di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, che disciplina i casi di arresto in flagranza di reato e che costituisce il presupposto per l’applicazione dell’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione.
Dopo che il relatore LIVI BACCI (Ulivo) ha dichiarato di concordare con le considerazioni testé espresse dal rappresentante del Governo, interviene il senatore VILLONE (Ulivo) osservando che il reato di grave sfruttamento dell'attività lavorativa, previsto con l'articolo 1, ha portata generale, mentre la circostanza che il lavoratore sia uno straniero irregolarmente soggiornante rappresenta un’aggravante. Commentando l'articolo 1 del testo predisposto dai relatori per il disegno di legge n. 1201, ritiene che il verificarsi di un trattamento personale, connesso all'organizzazione e alla gestione delle prestazioni, gravemente degradante dovrebbe essere considerato in alternativa alla sussistenza di condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali.
Quanto all'articolo 2, ritiene che il suo comma 1, lettera a), dovrebbe essere modificato se si intende escludere quei privati che anche inconsapevolmente assumono uno straniero irregolarmente soggiornante: infatti, la formulazione proposta prescinde da una valutazione del dolo anche perché, a differenza della successiva lettera b), non si fa riferimento all'utilizzo dell'intermediazione abusiva. Considera preferibile una riformulazione che, indicando un numero minimo di lavoratori ovvero facendo riferimento all’imprenditore o all’azienda, escluda l’applicazione della sanzione per le ipotesi di assunzione di stranieri privi di permesso di soggiorno da parte di privati, ad esempio, per finalità di lavoro domestico o assistenza.
Il sottosegretario Marcella LUCIDI ricorda che la formulazione dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n. 286, anche nel testo vigente prevede la punibilità del datore di lavoro che occupi stranieri privi del permesso di soggiorno. Si tratta dunque di un tema che dovrebbe essere chiarito non solo in riferimento al disegno di legge in esame.
Il senatore FISICHELLA (Ulivo) rileva che il testo dell'articolo 1 ripetutamente richiama la gravità dello sfruttamento, nonché i molteplici requisiti richiesti per il configurarsi della fattispecie disciplinata. A suo avviso, tale qualificazione può avere un significato solo in quanto sia già punibile in via generale lo sfruttamento dell'attività lavorativa. Propone pertanto di riflettere sulla opportunità di semplificare il testo sopprimendo il suddetto riferimento.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) osserva che la formulazione utilizzata rispetto alla disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 2, lettera a) del testo precedentemente illustrato lascia indirettamente desumere che tale norma sanzionatoria non si applichi ai rapporti di lavoro con collaboratrici domestiche e badanti.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) fa presente che l'impianto complessivo della disciplina all'esame è incentrato esclusivamente su violazioni commesse da datori nell'esercizio di un'attività agricola, imprenditoriale o commerciale.
Il relatore LIVI BACCI(Ulivo), recependo il suggerimento avanzato dal senatore Villone, dichiara di riformulare il testo illustrato, sostituendo all'articolo 1, comma 1 dello stesso, la dizione "norme contrattuali e di legge e" con le parole "norme contrattuale e di legge o", in modo tale da evidenziare che la grave violazione di norme contrattuale e di legge risulta alternativa, ai fini della configurabilità della fattispecie delittuosa in questione, rispetto alla sottoposizione al trattamento personale gravemente degradante.
Ribadisce infine la necessità di chiarire con maggior precisione, eventualmente in sede emendativa, che la disposizione contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera a) del testo in questione non si applica ai casi di collaborazioni domestiche e ai casi di servizi di assistenza e cura per persone non autosufficienti.
Sulla proposta di riformulazione conviene il relatore per la 1a Commissione Fernando ROSSI(Misto-Consum).
Il presidente TREU propone di assumere come testo base per il prosieguo dei lavori, quello precedentemente illustrato dal relatore Livi Bacci, nella versione conseguente alla riformulazione per ultimo operata dallo stesso e di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti riferiti al predetto testo base, per le ore 12 di venerdì 30 marzo.
Convengono le Commissioni riunite su entrambe le sopracitate proposte.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,20.
NUOVO TESTO
PREDISPOSTO DAI RELATORI PER
IL DISEGNO DI LEGGE N. 1201
Art. 1.
(Grave sfruttamento dell’attività lavorativa)
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente: "Articolo 603-bis (Grave sfruttamento dell’attività lavorativa). - Chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 600, recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali e di legge o a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.
2. All’articolo 380, comma 2, lettera d),del codice di procedura penale le parole: "e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 603-bis".
Art. 2.
(Disciplina sanzionatoria)
1. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente: "12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato.";
b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
"12-bis. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell’intermediazione abusiva di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato. Nelle ipotesi di cui al presente comma, sono altresì revocati gli eventuali contributi o agevolazioni disposti in favore del datore di lavoro sulla base della normativa nazionale, regionale, delle province autonome di Trento e Bolzano o dell’Unione europea.
12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto alsequestro preventivo di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale.".
2. La condanna per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 comporta:
a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n.898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701;
c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.
3. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.
Art. 3.
(Norma finanziaria)
1. L'attivazione del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo 18.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
COMMISSIONI
1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 4 APRILE 2007
7ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 9.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.
Il presidente TREU avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, riferiti al testo predisposto dai relatori, su mandato del Comitato ristretto, pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta delle Commissioni riunite svoltasi il 21 marzo.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo) illustra l'emendamento 1.4, che intende definire meglio il rapporto della nuova fattispecie penale di grave sfruttamento del lavoro, introdotta con l'articolo 1, rispetto agli altri delitti contro la libertà individuale, di cui al Capo terzo, Titolo dodicesimo, Libro secondo del Codice penale.
Sono dati per illustrati gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) ritira quindi l'emendamento 1.5.
Viene altresì dato per illustrato l'emendamento 1.0.1.
Si passa all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 2.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo) illustra l'emendamento 2.1, con cui viene reso esplicito l'intento, già emerso nel corso della discussione generale, di escludere la pena detentiva per il datore lavoro domestico non organizzato in forma d'impresa che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti.
L'emendamento 2.2 ha il fine di evitare una ripetizione, in quanto la materia oggetto del secondo periodo del comma 1 dell'articolo 2, lettera b), capoverso 12-bis - che si propone di sopprimere - è già definita - in termini peraltro più compiuti e chiari, anche sotto il profilo temporale - dal successivo comma 2, lettera b), dell'articolo 2. L'emendamento 2.3 è inteso esclusivamente ad esplicitare quanto già insito nel testo, mentre l'emendamento 2.4 ha il fine di coordinare l'introduzione delle due fattispecie delittuose, operata dal testo predisposto dai relatori, con la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società ed associazioni, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
In particolare, con l'emendamento si introducono oltre ad una sanzione pecuniaria a carico della società o associazione, differenziata tra i due predetti delitti in relazione alla diversa gravità delle relative pene, alcune sanzioni interdittive per la medesima società o associazione, in conformità con quanto previsto per molti altri reati della sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, sezione in cui si inserisce il delitto di grave sfruttamento dei lavoratori.
Le sanzioni interdittive oggetto dell'estensione sono quelle previste dall'articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 231 e trovano applicazione - ai sensi dell'articolo 25-quinquies, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 231 - per una durata non inferiore ad un anno.
Il senatore PASTORE (FI) osserva che il disegno di legge, nel testo predisposto dai relatori, interviene in modo articolato sia nella materia penale, sia più in generale, nella disciplina sanzionatoria, con riferimento ai due delitti introdotti con l'articolo 1, comma 1 e con la novella che inserisce il comma 12-bis dopo il comma 12 dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 286 del 1998. Ritiene pertanto molto importante, ai fini dell'ulteriore prosecuzione dell'esame, un'attenta valutazione, da parte delle Commissioni riunite, delle indicazioni e delle segnalazioni che potranno essere contenute nel parere che la Commissione giustizia si accinge ad esprimere sul testo predisposto dai relatori e sugli emendamenti ad esso riferiti.
Il PRESIDENTE avverte che la illustrazione degli emendamenti riferiti al testo predisposto dai relatori è conclusa.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 9,30.
EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO PROPOSTO DAI RELATORI PER IL DISEGNO DI LEGGE
N° 1201
Art. 1
1.4 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 600,» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque».
1.1 TIBALDI
Al comma 1, dopo le parole: «sottoponendo gli stessi», sopprimere la parola: «grave».
1.5 ZUCCHERINI
Dopo le parole: «norme contrattuali e di legge», inserire le seguenti: «con particolare riferimento ad una retribuzione ridotta di un terzo o più dei contratti collettivi nazionali e degli accordi integrativi»
1.2 TIBALDI
Al comma 1, dopo le parole: «gravi violazioni di norme contrattuali e di legge», sostituire la parola: «e» con la parola: «o».
1.3 TIBALDI
Al comma 1, dopo le parole: «gestione delle prestazioni», sopprimere la parola: «gravemente».
1.0.1 GAGGIO GIULIANI, GRASSI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno dei lavoratori
migranti in condizione di sfruttamento)
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inerito il seguente:
"Art. 18-bis.
1. Oltre che nelle ipotesi previste nell'articolo 18, i questori rilasciano uno speciale permesso di soggiorno per grave sfruttamento del lavoro, quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria o effettuata mediante pagamento irregolare;
b) sistematiche e comunque gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali;
c) violazione della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste punite dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni."
2. Il permesso di soggiorno, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l'icsrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato e rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studio.».
Art. 2
2.1 LIVI BACCI
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «.Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al precedente periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro per ogni lavoratore impiegato.».
2.2 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sopprimere il secondo periodo.
2.3 LIVI BACCI, relatore
Al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna».
2.4 LIVI BACCI, relatore
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificaizoni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole"e 600-quinquies"sono sostituite dalle seguenti:"600-quinquies e 603-bis";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
c) al comma 2, dopo le parole: "lettere a) e b),"sono inserite le seguenti:"e nel comma 1-bis";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.».
COMMISSIONI1ª
e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007
8ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 8,35.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.
Il presidente TREU, dopo aver ricordato che nella precedente seduta è stata effettuata l’illustrazione degli emendamenti (v. allegato al resoconto sommario della seduta del 4 aprile), fa presente che la 5a Commissione permanente, a causa del sovrapporsi di altri improrogabili impegni connessi allo svolgimento dell'esame parlamentare di disegni di legge di conversione di decreti-legge, non ha potuto ancora esprimere il parere sul testo predisposto dai relatori (v. allegato al resoconto sommario della seduta del 21 marzo), e sui predetti emendamenti, ad esso riferiti.
Informa inoltre la Commissione che è pervenuto, in data 11 aprile 2007, il parere della 2a Commissione sul testo predisposto dai relatori e sui relativi emendamenti.
Il relatore per la 11a Commissione LIVI BACCI (Ulivo) fa presente, in merito all’osservazione contenuta nel parere della Commissione giustizia inerente all’impiego di lavoratori stranieri occupati nel settore domestico, che la stessa può ritenersi integralmente accolta dall'emendamento 2.1, che esclude la pena detentiva per il datore lavoro domestico non organizzato in forma d'impresa che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti.
La norma finanziaria di cui all'articolo 3 del testo predisposto dai relatori risulta inoltre idonea a consentire, come sollecitato nel parere della Commissione giustizia, l'inclusione del lavoratore clandestino di cui sia stata accertata la condizione di sfruttamento nel programma di assistenza ed integrazione sociale, previsto dal comma 1 dell'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, ferma restando l'esigenza di mantenersi nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.
Nel parere della Commissione giustizia si prospetta poi l’opportunità di specificare con maggiore precisione le condizioni del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, di cui all’articolo 18 del testo unico in materia di immigrazione. Tale osservazione non risulta pienamente in linea con l’impostazione seguita dal comitato ristretto, nell’ambito del quale è emerso l'orientamento di non intervenire direttamente sull’attuale formulazione del già citato articolo 18. Poiché la questione è comunque meritevole di più attenta considerazione, potrà essere opportuno effettuare ulteriori approfondimenti, senza escludere la possibilità di integrare il testo, anche attraverso la presentazione di appositi emendamenti per la discussione in Assemblea.
Infine, relativamente all’osservazione inerente alla fattispecie criminosa introdotta con l’articolo 603-bis, il relatore osserva che nel testo all'esame si è optato per una formulazione della disposizione in questione che, pur nel rispetto del principio di tassatività della norma penale, non si risolvesse tuttavia in una mera elencazione - tanto meno in una esemplificazione - dei comportamenti penalmente rilevanti.
Il relatore per la 1a Commissione Fernando ROSSI (Misto-Consum) dichiara di non avere ulteriori considerazioni da svolgere in merito al parere espresso dalla 2a Commissione permanente.
Il presidente TREU, richiamata l'esigenza di pervenire ad una sollecita conclusione dell'esame in sede referente del disegno di legge in titolo, auspica che le Commissioni riunite possano procedere alle votazioni entro la prima settimana del mese di maggio.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 8,45.
COMMISSIONI
1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
9ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Marcella Lucidi.
La seduta inizia alle ore 14,40.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è stata completata l’illustrazione degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto sommario della seduta del 4 aprile) precisando altresì che l’emendamento 1.2 è da considerarsi inammissibile, in quanto privo di portata modificativa. Avverte quindi che in data odierna la 5° Commissione permanente ha espresso parere di nulla osta sul testo predisposto dai relatori, già pubblicato in allegato al resoconto sommario della seduta del 21 marzo, condizionandolo, però, alla soppressione dell'articolo 3, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. Sugli emendamenti il parere è altresì di nulla osta, salvo che per l'emendamento 1.0.1, sul quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo) fa presente che ha presentato alcuni emendamenti ulteriori, con finalità di coordinamento formale del testo – e in particolare gli emendamenti 1.Coord.1, 1.Coord.2 e 2.Coord.1 - ed altresì l’emendamento 3.1, atto a recepire la condizione apposta nel parere espresso dalla 5a Commissione, testé illustrata dal Presidente.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 1.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo) raccomanda l’accoglimento degli emendamenti 1.4, 1.Coord.1 e 1.Coord.2, invitando invece i proponenti a ritirare gli emendamenti 1.1, 1.3 e 1.0.1, e annunciando parere contrario su di essi, ove tale invito non sia accolto.
La rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi al parere testé espresso dal relatore Livi Bacci.
Si passa alla votazione degli emendamenti riferiti all’articolo 1.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) dichiara di non aderire all’invito al ritiro formulato dal relatore Livi Bacci, relativamente agli emendamenti 1.1 e 1.3, preannunciando a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine agli stessi.
Con separate votazioni le Commissioni riunite accolgono gli emendamenti 1.4 e 1.Coord.1.
Dopo che, posti separatamente ai voti, sono stati respinti gli emendamenti 1.1 e 1.3, le Commissioni riunite accolgono l’emendamento 1.Coord.2.
Viene quindi accolto l’articolo 1 nel testo conseguente alle modifiche precedentemente introdotte.
Si passa alla votazione dell’unico emendamento aggiuntivo inerente all’articolo 1.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) rileva che la sanzione accessoria originariamente prevista all’articolo 2, comma 2, lettera c) del testo normativo in esame - e poi trasposta nel secondo capoverso dell'articolo 1 a seguito dell'accoglimento dell'emendamento 1.coord.2 - andrebbe estesa ai casi in cui si accerti l’occupazione anche di un solo lavoratore straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.
Inoltre, la disposizione contenuta nell’emendamento 2.1, relativa al lavoro domestico, andrebbe circoscritta ai soli casi in cui il datore abbia assunto un solo lavoratore, con conseguente applicabilità dell’ordinario regime sanzionatorio ai datori che impieghino contestualmente più unità di personale domestico irregolarmente presente sul territorio italiano.
Ritiene infine che dovrebbe essere recepita l’osservazione contenuta nel parere espresso dalla Commissione giustizia, riguardante l’esigenza di descrivere in maniera più puntuale la fattispecie criminosa di grave sfruttamento.
La rappresentante del GOVERNO precisa che qualora fosse accolto l’emendamento 1.0.1 lo stesso finirebbe per espletare un’incidenza indiretta anche sulla fattispecie penale contemplata nell’ambito dell’articolo 1 testé approvato dalle Commissioni riunite, determinando un’incongruenza e una contraddittorietà interna nell’ambito del testo normativo in esame.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo) dichiara di condividere l'opinione testé espressa dalla rappresentante del Governo.
Il senatore PASTORE (FI) osserva che il successivo articolo 2 del disegno di legge in esame interviene sulla disciplina dell'immigrazione, oggetto di un apposito disegno di legge delega di riordino, approvato dal Consiglio dei ministri. Il Governo dovrebbe specificare le sue intenzioni, precisando se intende includere nel disegno di legge n. 1201 anche norme diverse da quelle della fattispecie penale di grave sfruttamento del lavoro.
Il senatore MANTOVANO (AN) condivide le perplessità del senatore Pastore: a suo giudizio è necessario risolvere in via preliminare la questione della possibile sovrapposizione fra le norme di cui all'articolo 2 e quelle del disegno di legge governativo di riordino del testo unico sull'immigrazione.
Il sottosegretario LUCIDI fa presente che i profili attinenti al grave sfruttamento del lavoro non sono contemplati dal disegno di legge governativo recante una delega per il riordino della normativa in materia di immigrazione e conseguentemente è opportuno che l'esame parlamentare del disegno di legge in titolo continui.
Il senatore GALLI (LNP) rileva preliminarmente che la posizione della coalizione di centro-sinistra sul problema dell'immigrazione non è unitaria, atteso che le esternazioni del ministro Ferrero su tali profili risultano in palese contrasto con le opinioni espresse dal Presidente del Consiglio.
Sottolinea quindi che la disciplina penale all'esame incide indirettamente sui profili contenuti nell’articolo 18 del testo unico per l’immigrazione, relativi alla concessione del permesso di protezione sociale alle vittime dei comportamenti criminosi posti in essere da soggetti dediti allo sfruttamento, che vanno peraltro sanzionati, congiuntamente agli stranieri che si introducono abusivamente e clandestinamente nel territorio italiano.
Va poi rilevato che il parere contrario espresso dalla 5a Commissione permanente sull’emendamento 1.0.1 per motivi attinenti alla copertura finanziaria costituisce una conferma indiretta del fatto che il fenomeno dell’immigrazione non determina alcun beneficio economico per il Paese, come sostengono invece le forze politiche della sinistra.
Il presidente della 1a Commissione permanente BIANCO (Ulivo) condivide la necessità di chiarire i confini tra l'iter della delega legislativa per la revisione del testo unico sull'immigrazione e il testo in esame, tenendo conto della fase ormai avanzata di esame del disegno di legge n. 1201.
Il sottosegretario LUCIDI dopo aver fatto presente che le Commissioni riunite hanno finora svolto un’istruttoria approfondita e completa sul disegno di legge in esame, giungendo all’elaborazione di un testo pienamente condivisibile, evidenzia che nel corso dell’iter del disegno di legge delega sull'immigrazione si terrà sicuramente conto delle norme legislative che nel frattempo siano già state approvate relativamente al grave sfruttamento dei lavoratori immigrati.
Il senatore MANTOVANO (AN) obbietta che il disegno di legge delega approvato dal Consiglio dei Ministri fa esplicito riferimento alla materia del grave sfruttamento senza specificarne l'ambito. Pertanto, a suo avviso, il Governo dovrebbe espungere dal disegno di legge delega ogni riferimento alla fattispecie del grave sfruttamento del lavoro.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo) fa presente che in sede di Comitato ristretto si è scelto di non intervenire direttamente sulla disciplina contenuta nell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, concernente il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, e che tale impostazione è stata largamente condivisa, sia da senatori delle forze politiche di maggioranza, sia da quelli delle forze politiche di opposizione.
Il relatore per la 1a Commissione permanente Fernando ROSSI (Misto-Consum) sottolinea che l'introduzione del reato di grave sfruttamento del lavoro è un'importante novità e corrisponde a un'esigenza di protezione dei lavoratori, ma favorisce al tempo stesso l'emersione del lavoro nero e la fuoriuscita dalla clandestinità di molti immigrati. Si pronuncia quindi favorevolmente sull'emendamento 1.0.1.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE) fa presente che le linee prefigurate in sede di Comitato ristretto non sono state pienamente seguite in fase di elaborazione del testo in esame da parte dei relatori.
La senatrice ALFONZI (RC-SE) dichiara di condividere la considerazione testé espressa dal senatore Zuccherini, precisando che se non si perverrà ai necessari chiarimenti prenderà in considerazione l'ipotesi di astenersi dal partecipare ulteriormente ai lavori delle Commissioni riunite.
Il senatore PASTORE (FI) preannuncia il voto contrario del suo Gruppo sull'emendamento 1.0.1 che, riproponendo l'originaria impostazione del disegno di legge governativo, riconduce nell'ambito della fattispecie di grave sfruttamento del lavoro fenomeni di rilievo minore.
Precisa, inoltre, che l'eccezione sollevata circa la compatibilità delle disposizioni in esame con il disegno di legge delega per la revisione del testo unico sull'immigrazione non contraddice con le posizioni assunte in seno al comitato ristretto dalla sua parte politica, ma sottolinea una incongruenza che egli auspica sia risolta.
Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) dichiara quindi di rinunciare all’incarico di relatore per la Commissione affari costituzionali.
Il senatore MANTOVANO (AN) sollecita una sospensione dei lavori, per valutare le conseguenze della rinuncia all’incarico da parte di uno dei relatori.
Il presidente della Commissione della 1a Commissione permanente BIANCO (Ulivo) assume le funzioni di relatore in sostituzione del senatore Fernando Rossi e si esprime in senso contrario sull'emendamento 1.0.1.
Il PRESIDENTE non ravvisa la sussistenza di validi motivi per accogliere la richiesta di sospensione dell'esame, avanzata dal senatore Mantovano.
Il senatore MALAN (FI) rileva che il cambio del relatore ha comportato una modifica del parere sull'emendamento 1.0.1.
Il senatore MANTOVANO (AN) osserva che il disegno di legge delega per la revisione della disciplina sull'immigrazione non si riferisce a particolari disposizioni del testo unico e dunque non esclude un intervento nella materia trattata nel disegno n. 1201. Sollecita una risposta formale sulla questione della possibile sovrapposizione non solo nel merito, ma anche dal punto di vista procedurale, tra le disposizioni in esame presso il Senato rispetto a quelle approvate dal Consiglio dei ministri e che saranno esaminate in sede parlamentare.
Il presidente della 1a Commissione permanente BIANCO(Ulivo), relatore, osserva che il Governo ha fornito esplicite assicurazioni, nel senso che la materia non formerà oggetto di esame specifico in sede di trattazione del disegno di legge delega.
Successivamente, il PRESIDENTE pone ai voti l'emendamento 1.0.1, che viene respinto dalle Commissioni riunite.
Si passa all’espressione dei pareri dei relatori e della rappresentante del Governo sugli emendamenti relativi all’articolo 2.
Il relatore per la 11a Commissione permanente LIVI BACCI (Ulivo), dopo aver dichiarato di ritirare l’emendamento 2.3, a propria firma, raccomanda l’accoglimento delle proposte emendative 2.1, 2.Coord.1, 2.2 e 2.4.
Il presidente della 1a Commissione permanente BIANCO (Ulivo), relatore, si esprime in senso favorevole sugli emendamenti 2.1, 2.Coord.1, 2.2 e 2.4.
La rappresentante del GOVERNO dichiara di conformarsi ai pareri testé espressi dai relatori, ad eccezione di quello relativo all’emendamento 2.1, per il quale si rimette alle Commissioni riunite.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 15,45.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (TESTO PREDISPOSTO DAI RELATORI)
N° 1201
Art. 1
1.4 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «Chiunque, fuori dei casi di cui all'articolo 600,» con le seguenti: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque».
1.Coord.1 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, sostituire le parole: «per ogni persona occupata» con le seguenti: «per ogni persona reclutata o occupata».
1.1 TIBALDI
Al comma 1, dopo le parole: «sottoponendo gli stessi a», sopprimere la parola: «grave».
1.2 TIBALDI
Al comma 1, dopo le parole: «gravi violazioni di norme contrattuali e di legge», sostituire la parola: «e» con la parola: «o».
1.3 TIBALDI
Al comma 1, dopo le parole: «gestione delle prestazioni», sopprimere la parola: «gravemente».
1.Coord.2 LIVI BACCI, relatore
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di sfruttamento)
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inerito il seguente:
"Art. 18-bis.
1. Oltre che nelle ipotesi previste nell'articolo 18, i questori rilasciano uno speciale permesso di soggiorno per grave sfruttamento del lavoro, quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria o effettuata mediante pagamento irregolare;
b) sistematiche e comunque gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali;
c) violazione della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni."
2. Il permesso di soggiorno, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato e rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studio.».
1.0.1 GAGGIO GIULIANI, GRASSI
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis.
(Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di sfruttamento)
1. Dopo l'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è inerito il seguente:
"Art. 18-bis.
1. Oltre che nelle ipotesi previste nell'articolo 18, i questori rilasciano uno speciale permesso di soggiorno per grave sfruttamento del lavoro, quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche:
a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria o effettuata mediante pagamento irregolare;
b) sistematiche e comunque gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali;
c) violazione della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità;
d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni."
2. Il permesso di soggiorno, rilasciato a norma del presente articolo, ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno, consente l'accesso ai servizi assistenziali e allo studio, nonchè l'iscrizione nelle liste di collocamento e lo svolgimento di lavoro subordinato, fatti salvi i requisiti minimi di età. Qualora, alla scadenza del permesso di soggiorno, l'interessato risulti avere in corso un rapporto di lavoro, il permesso può essere ulteriormente prorogato e rinnovato per la durata del rapporto medesimo o, se questo è a tempo indeterminato, con le modalità stabilite per tale motivo di soggiorno. Il permesso di soggiorno previsto dal presente articolo può essere altresì convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio qualora il titolare sia iscritto ad un corso regolare di studio.».
Art. 2
2.1 LIVI BACCI
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «.Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al precedente periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro per ogni lavoratore impiegato.».
2.Coord.1 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sopprimere il secondo periodo.
2.2 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sopprimere il secondo periodo.
2.3 LIVI BACCI, relatore
Al comma 2, lettera b), aggiungere alla fine del primo periodo le seguenti parole: «e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna».
2.4 LIVI BACCI, relatore
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole "e 600-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "600-quinquies e 603-bis";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
c) al comma 2, dopo le parole: "lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.».
Art. 3
3.1 LIVI BACCI, relatore
Sopprimere l'articolo.
COMMISSIONI
1ª e 11ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
11ª (Lavoro, previdenza sociale)
MERCOLEDÌ 16 MAGGIO 2007
10ª Seduta
Presidenza del Presidente della 11ª Commissione
La seduta inizia alle ore 14.
IN SEDE REFERENTE
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 9 maggio scorso.
Il presidente TREU ricorda che nella precedente seduta è stata completata la votazione di tutti gli emendamenti presentati in ordine all'articolo 1 e sono stati espressi i pareri dei relatori e del rappresentante del Governo su tutti gli emendamenti inerenti all’articolo 2.
Il relatore per l'11a Commissione LIVI BACCI (Ulivo) illustra quindi la proposta di coordinamento 1.Coord.3 che, accogliendo nella formulazione anche un suggerimento del senatore FISICHELLA (Ulivo), al comma 1 configura espressamente come alternative la fattispecie della grave violazione di norme contrattuali, quella delle gravi violazioni di legge, nonché quella inerente al trattamento personale gravemente degradante, con la conseguenza che il ricorrere di uno solo dei tre predetti comportamenti determina l'applicabilità della sanzione penale in questione.
Raccomanda quindi l'accoglimento della proposta emendativa di cui trattasi, sulla quale esprime parere favorevole anche il presidente BIANCO (Ulivo), relatore per la 1a Commissione.
Il relatore per l’11a Commissione, nel prendere quindi atto delle obiezioni avanzate nel corso della precedente seduta dal senatore Zuccherini, in ordine alla formulazione della lettera c) del secondo comma dell’articolo 1, nel testo già licenziato dalle Commissioni riunite, si riserva infine di presentare, per la discussione in Assemblea, un emendamento intesto a prevedere che, tra le sanzioni accessorie, la sospensione delle attività dell’unità produttiva interessata venga disposta nel caso in cui sia accertata l’occupazione di uno o più lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale.
Si passa alla votazione degli emendamenti relativi all'articolo 2.
Il relatore LIVI BACCI (Ulivo) riformula l'emendamento 2.1 nel testo 2, precisando che tale modifica è volta a circoscrivere l'applicabilità della disposizione penale in questione ai soli casi in cui il datore di lavoro domestico non utilizzi contestualmente più di due lavoratori irregolarmente soggiornanti, restando invece applicabile la sanzione – più grave - prevista al comma 12 dell'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998 per le situazioni di impiego di un numero superiore di lavoratori domestici.
Dopo che il relatore BIANCO (Ulivo) ha espresso parere favorevole sull’emendamento 2.1 (testo 2) lo stesso, posto ai voti, viene accolto dalla Commissione.
Successivamente, con separate votazioni, vengono accolti gli emendamenti 2.Coord.1, 2.2 e 2.4.
Posto ai voti viene quindi accolto l'articolo 2 del testo predisposto dai relatori, nella versione conseguente alle modifiche introdotte.
Si passa all'esame dell'emendamento 3.1 - integralmente soppressivo dell'articolo 3 – del quale il relatore LIVI BACCI (Ulivo) raccomanda l’accoglimento, ricordando che con esso viene recepita la condizione posta nel parere della 5a Commissione permanente, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione.
Dopo che il presidente BIANCO (Ulivo), relatore per la 1a Commissione permanente, ha espresso parere favorevole sull’emendamento 3.1, viene posto ai voti, ai sensi dell’articolo 102, comma 2, ultimo periodo, del Regolamento, il mantenimento dell'articolo 3, che viene respinto dalla Commissione.
Viene quindi posta ai voti e accolta la proposta di coordinamento 1.Coord.3.
Il PRESIDENTE avverte che la votazione degli emendamenti è conclusa.
Si passa alle dichiarazioni di voto sul testo predisposto dai relatori, nella versione conseguente alle modifiche accolte.
Il senatore MALAN (FI) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo rilevando, peraltro, l’erronea determinazione del Governo, di realizzare al contempo un intervento condivisibile come quello in esame e una revisione generale della disciplina dell’immigrazione. Osserva, in proposito, che mentre il testo appena definito dimostra come si possa adeguare la legislazione con misure dirette e anche condivise, il progetto di riordino generale della cosiddetta legge Bossi-Fini, che demanda a una legge delegata, non fa che perpetuare l’espropriazione sostanziale della funzione legislativa del Parlamento. La materia dell’immigrazione, inoltre, va trattata con equilibrio e discernimento: il testo in esame corrisponde a tali requisiti, ma una possibile revisione generale della normativa che abbia l’effetto di ridurre i controlli sull’immigrazione irregolare sarebbe in contraddizione con le misure appena approvate, fino a vanificarle. Ritiene, infatti, che nel contesto dell’immigrazione in Italia sia preferibile comunque agire in via preventiva, piuttosto che con la repressione, nei riguardi di fenomeni di sfruttamento così gravi come quelli che si intende contrastare.
Il senatore Fernando ROSSI (Misto-Consum) annuncia il suo voto favorevole, pur rilevando che il testo originario del disegno di legge, come anche l’emendamento 1.0.1, non accolto dalle Commissioni riunite, avrebbero costituito una soluzione preferibile. Quei testi, infatti, avevano il pregio di definire una casistica rigorosa e certa delle forme possibili di grave sfruttamento. In ogni caso, il provvedimento assicura garanzie necessarie a chi intenda denunciare i casi di grave sfruttamento, consentendo di punire i responsabili.
Il senatore TURIGLIATTO (Misto-SC) preannuncia il voto favorevole sul testo in esame, pur precisando di ritenere preferibile la formulazione originaria del disegno di legge n. 1201, a suo avviso maggiormente puntuale nel delineare le varie tipologie di grave sfruttamento del lavoro.
Il senatore ZUCCHERINI (RC-SE), dopo aver espresso apprezzamento per il lavoro di approfondimento effettuato in fase istruttoria preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine al testo in esame. Sottolinea altresì che, pur condividendo le ragioni sottese alla formulazione originaria del disegno di legge in titolo, ritiene tuttavia che la nuova versione rechi significativi profili migliorativi.
Il senatore TIBALDI (IU-Verdi-Com) preannuncia, anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il voto favorevole in ordine al testo in esame, evidenziando tuttavia che la formulazione originaria del testo in esame, contenuta nel disegno di legge n. 1201, risultava preferibile rispetto a quella elaborata successivamente, poichè prospettava un elenco dettagliato di situazioni di grave sfruttamento del lavoro, in modo tale da evitare possibili difformità interpretative in ordine a comportamenti penalmente rilevanti. Va poi precisato che la fattispecie delittuosa in questione riguarda non solo i lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, ma anche quelli con regolare permesso di soggiorno nonché gli stessi lavoratori italiani, spesso sottoposti a situazioni di sfruttamento.
Il presidente TREU sottolinea che la formulazione del testo che le Commissioni riunite si accingono a varare, pur definendo con la necessaria precisione la nuova fattispecie penale di cui all’articolo 1, consente tuttavia in fase interpretativa i necessari margini di adattabilità.
Poiché non vi sono altre richieste di intervenire per dichiarazione di voto, le Commissioni riunite conferiscono ai relatori Livi Bacci e Bianco il mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea sul testo predisposto dai relatori medesimi, nella versione conseguente agli emendamenti accolti.
La seduta termina alle ore 14,30.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (TESTO PREDISPOSTO DAI RELATORI)
N° 1201
Art. 1
1.Coord.3 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «di norme contrattuali e di legge» con le seguenti: «di norme contrattuali o di legge ovvero ».
Art. 2
2.1 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «.Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al precedente periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro per ogni lavoratore impiegato.».
2.1 (testo 2) LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: «.Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al precedente periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro, qualora siano impiegati constestualmente non più di due lavoratori.».
2.Coord.1 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sostituire le parole: «Salvo che il fatto non costituisca più grave reato» con le seguenti: «Salvo che il fatto costuisca più grave reato».
2.2 LIVI BACCI, relatore
Al comma 1, lettera b), capoverso 12-bis, sopprimere il secondo periodo.
2.4 LIVI BACCI, relatore
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera b), le parole "e 600-quinquies" sono sostituite dalle seguenti: "600-quinquies e 603-bis";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.";
c) al comma 2, dopo le parole: "lettere a) e b)," sono inserite le seguenti: "e nel comma 1-bis";
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.».
Art. 3
3.1 LIVI BACCI, relatore
Sopprimere l'articolo.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 6 MARZO 2007
60ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono il ministro per le politiche per la famiglia Rosy Bindi e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite. Esame e rinvio)
Riferisce alla Commissione il senatore MANZIONE (Ulivo) il quale rileva che il disegno di legge in titolo è diretto a favorire condizioni di giustizia e di equità nell'impiego della manodopera extracomunitaria, contrastando così lo sfruttamento connesso alla condizione di clandestinità.
Si tratta di un problema di rilevanti dimensioni ed egli ricorda in proposito di aver a suo tempo proposto all'Ufficio di presidenza della Commissione l'avvio di un'indagine conoscitiva sul fenomeno del traffico di esseri umani, che proprio alla luce dell'esame in sede consultiva di questo disegno di legge si palesa tanto più necessaria.
L'oratore si sofferma dapprima sulle peculiari caratteristiche che riveste lo sfruttamento in nero di manodopera immigrata nell'agricoltura, specialmente nel Mezzogiorno, dove questo fenomeno di intreccia perversamente con quello delle false assunzioni di braccianti italiani al fine di lucrare indebite prestazioni previdenziali.
Si assiste quindi ad una paradossale situazione dove numerose aziende agricole viene svolto in nero da immigranti clandestini quel lavoro che sulla carta viene svolto da italiani che percepiscono indebitamente prestazioni per le quali spesso - con ulteriore danno per l'I.N.P.S. - non sono versati i relativi contributi.
Le condizioni nelle quali, poi, si svolge l'attività dei braccianti irregolari sono assolutamente drammatiche, come testimonia una recente inchiesta del settimanale "l'Espresso".
Un altro settore nel quale lo sfruttamento di manodopera straniera irregolarmente presente sul territorio nazionale è poi quello dell'edilizia.
Si tratta in definitiva di un fenomeno complesso che va affrontato da un lato sotto il profilo delle false assunzioni - intervenendo sia sulla legge sia sulle procedure amministrative e sulla gestione delle procedure informatiche - e dall'altro, come intende fare il disegno di legge in titolo, sotto il profilo dello sfruttamento dei lavoratori stranieri.
Per quanto riguarda più in particolare la parte oggetto del parere di questa Commissione, va in primo luogo rilevato che viene introdotta una nuova fattispecie, appunto il "grave sfruttamento nei confronti di uno straniero", collocata sistematicamente nell'ambito dell'articolo 600 del codice penale, è punita con la reclusione da tre a otto anni e la multa di 9 mila euro per ogni lavoratore sfruttato.
Se deve essere apprezzata la puntualità con cui vengono descritti gli elementi costitutivi della fattispecie stessa va osservato in primo luogo che la collocazione sistematica all'interno dell'articolo 600 del codice penale suscita perplessità dal momento che tale norma sanziona un'ipotesi ben più grave, quale la riduzione in schiavitù.
In ogni caso sarebbe preferibile almeno allocare le modifiche alla fine dell'articolo e non dopo il primo comma.
Va inoltre chiarito se per "grave sfruttamento" si debba intendere la definizione recata dall'articolo 1-bis del decreto legislativo n.286 del 1998, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, e modificare la formulazione dell'articolo 380 del codice di procedura penale comma 2, lettera d), in materia di arresto obbligatorio in flagranza, al fine di chiarirne l'applicabilità o meno anche alla nuova fattispecie.
Va inoltre considerata la necessità di rimodulare la pena prevista con riferimento a situazioni di minore allarme sociale, quali quelle pure molto diffuse relative ai lavoratori clandestini occupati nell'assistenza a persone non autosufficienti.
L'oratore fa presente poi che il disegno di legge mentre novella l'articolo 18 del testo unico del predetto decreto legislativo n.286 del 1998 prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in presenza di una situazione di grave sfruttamento del lavoro, non chiarisce però se anche a questa situazione debba essere applicata la condizione prevista dal comma 1 dello stesso articolo, vale a dire l'accertato assoggettamento dello straniero al condizionamento dell'organizzazione criminale.
Nell'esprimere perplessità sugli oneri del programma di assistenza e di integrazione sociale previsto dal disegno di legge, il senatore Manzione si sofferma sulla previsione della possibilità di disporre il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno quattro stranieri irregolari, osservando che sarebbe opportuno precisare che il sequestro debba considerarsi riferito a specifici settori o rami produttivi e non all'intera azienda, nonché sull'introduzione delle pene accessorie della interdizione a contrattare con la pubblica amministrazione e la sospensione dell'attività di impresa e della relativa unità di impresa, per le quali è necessario un raccordo con le norme penali di riferimento.
Il sottosegretario SCOTTI condivide le osservazioni del relatore, formulando altresì una serie di osservazioni.
In particolare nell'articolo 1-bis del decreto legislativo n.286 del 1998, inserito dall'articolo 1, mentre è opportuno eliminare la parola "inequivocabilmente", va anche eliminata l'espressione "rapporto di lavoro clandestino", che non esiste nel nostro diritto, essendo peraltro sufficiente l'elencazione delle caratteristiche di questo rapporto di lavoro irregolare recate dalla norma stessa.
Mentre poi alla lettera c) del suddetto articolo 1-bis va eliminata la limitazione recata dalla parola "gravi" alle infrazioni in materia di sicurezza, suscita perplessità la previsione dell'articolo 2-bis, recato dal comma 2, che potrebbe ritorcersi contro lo stesso lavoratore sfruttato.
Nel condividere le perplessità sull'inserimento, poi, della nuova fattispecie incriminatrice dell'articolo 600 del codice penale, osserva come comunque la rubrica di questo vada modificata in maniera più congrua, e vada chiarito che il moltiplicatore legato al numero di lavoratori sfruttati è riferito esclusivamente alla pena pecuniaria. Infine è necessario evitare una duplicazione della fattispecie incriminatrice recata dall'articolo 12, comma 5, del predetto decreto legislativo n.286 del 1998.
Il seguito dell'esame è quindi rinviato.
GIUSTIZIA (2a)
MARTEDÌ 13 MARZO 2007
61ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.
La seduta inizia alle ore 14,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 6 marzo scorso.
Il presidente SALVI, nel dare il benvenuto in Commissione al senatore Turigliatto, cui formula, a nome di tutti i membri della Commissione giustizia, gli auguri di buon lavoro, ricorda che nella seduta precedente il senatore Manzione aveva svolto una relazione introduttiva.
Il senatore MANZIONE (Ulivo) sottopone alla Commissione una bozza di parere che, oltre a contenere i rilievi da lui avanzati nella precedente seduta, recepisce anche le osservazioni del rappresentante del Governo. Si dichiara altresì disponibile a integrare il parere qualora emergessero ulteriori rilievi da parte di altri senatori. Dopo aver ribadito le sue perplessità circa la mancata assegnazione del disegno di legge alla Commissione giustizia la quale, a suo avviso, avrebbe dovuto ottenere la competenza esclusiva in ragione della natura di gran parte degli interventi contenuti nel provvedimento, osserva altresì che sia opportuno, nella fase di presentazione degli emendamenti, formulare proposte emendative volte a modificare il disegno di legge nel senso indicato dalla Commissione, atteso che il parere viene espresso prima che le Commissioni competenti abbiano predisposto un testo base.
Il senatore esprime un parere favorevole con alcune osservazioni: in primo luogo, all'articolo 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, ritiene opportuno sostituire le parole "inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino" con le altre "un rapporto di lavoro", ciò in quanto, da un lato il termine "inequivocamente" si presta a difficoltà interpretative e dubbi applicativi e, dall'altro, non appare giuridicamente corretta la nozione di "rapporto di lavoro clandestino".
Rileva inoltre l'opportunità di chiarire, sempre al comma 1, se ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento del lavoro, debba ricorrere anche l'elemento dell'accertato assoggettamento dello straniero al condizionamento di un'organizzazione criminale.
Il senatore auspica che al comma 1-bis dell'articolo 18, si riformuli il comma 2-bis dello stesso articolo 18 introdotto dal comma 2, sempre dell'articolo 1, in quanto l'esclusione del lavoratore sfruttato dal programma di assistenza e integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2 potrebbe di fatto rivolgersi contro il lavoratore stesso.
L'oratore si sofferma quindi sulla necessità di una ricollocazione del reato di sfruttamento dei lavoratori, di cui al comma 2 dell'articolo 2. Secondo il senatore, per quanto sia preferibile distinguere questa ipotesi da quella, ben più grave, disciplinata dall'articolo 600 del codice penale, ritiene comunque indispensabile, qualora si intenda mantenere questa collocazione, configurare la descrizione della nuova fattispecie come un comma aggiuntivo, e non inserirla dopo il comma 1. Nel caso comunque che si decida di mantenere la collocazione nell'articolo 600, egli rileva l'opportunità di espungere il termine "servitù" dalla rubrica.
Ritiene quindi necessario chiarire, sempre al comma 2 dell'articolo 2, se la nozione di "grave sfruttamento" si debba desumere dal predetto comma 1-bis dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, come introdotto dal comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge. Palesa altresì l'opportunità di sostituire, sempre al comma 2 dell'articolo 2, le parole "e con la multa" con le altre ", nonché con la multa", per fugare qualsiasi dubbio sulla circostanza che il moltiplicatore costituito dal numero di stranieri o minori sfruttati si applichi unicamente alla pena pecuniaria.
Ritiene necessario chiarire se si applichi anche alla nuova fattispecie incriminatrice quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza e osserva che, al comma 4 dell'articolo 3, occorre precisare che il sequestro dei luoghi di lavoro di cui al comma 4 dell'articolo 2 deve essere riferito a specifici settori o rami produttivi, e non necessariamente all'intera azienda.
L'oratore manifesta il suo auspicio per una armonizzazione tra le pene accessorie previste dal comma 5 dell'articolo 2 e la disciplina generale delle pene accessorie di cui all'articolo 19 del codice penale e dell'incapacità di contrattare con le pubblica amministrazione di cui agli articoli 32-ter e 32-quater, sempre del codice penale.
Raccomanda infine di evitare l'automatica estensione delle pesanti sanzioni previste dalla nuova normativa anche alle ipotesi di sfruttamento dei lavoratori irregolari che vengono adibiti alla assistenza di persone non autosufficienti, che, mentre rivestono minore gravità, costituiscono peraltro il comparto più rilevante, insieme all'agricoltura e all'edilizia, di utilizzazione di tali lavoratori stranieri.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore CENTARO(FI), dopo aver dichiarato di condividere la proposta di parere predisposta dal senatore Manzione, rileva l'opportunità di un supplemento di riflessione in ordine all'inserimento, disposto dall'articolo 2, comma 2, del disegno di legge in titolo, del reato di reclutamento di mano d'opera e di illecita organizzazione di attività lavorativa all'interno dell'articolo 600 del codice penale, che disciplina il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù. Ad avviso dell'oratore l'inserimento di tale fattispecie all'interno dell'articolo 600 del codice penale rischia di introdurre un ulteriore elemento di distonia interpretativa in una disposizione che già presenta notevoli problemi di coerenza sistematica, ritenendo invece auspicabile concepire la fattispecie de qua come un autonomo titolo di reato, anche perchè il comportamento penalmente rilevante è diverso rispetto a quello che integra la fattispecie di cui all'articolo 600.
L'oratore rileva quindi la necessità di sostituire all'articolo 2, comma 5, lettera a), l'espressione "l'interdizione per un anno dal contrarre con la pubblica amministrazione" con l'altra "l'incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione". Ciò per esigenze di coerenza sistematica rispetto all'articolo 32-quater del codice penale.
Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) fa presente di aver presentato il disegno di legge n.774, anch'esso recante una modifica della legge n.286 del 1998, in quanto diretto a modificarne gli articoli 13 e 14, nel senso di cancellare l'anomala fattispecie di reato da essi prevista, vale a dire la violazione del decreto di espulsione. E' evidente non solo l'ingiustizia e l'illogicità di tale disposizione, dal momento che si fa discendere una pesante sanzione penale dalla mancata osservanza di un atto amministrativo, ma anche foriera di un sensibile aggravamento della già precaria situazione carceraria italiana, come dimostrano le dichiarazioni del ministro Mastella, il quale ha reso nota questa estate come negli ultimi anni siano transitate per le carceri italiane circa 12.000 persone ogni anno per effetto di questa norma.
Nell'osservare come anche in relazione al disegno di legge da lui presentato, così come per il disegno di legge in titolo, appare poco comprensibile il criterio con cui si è proceduto all'assegnazione alla Commissione affari costituzionali, il senatore D'Ambrosio sottolinea la contiguità del tema dei due disegni di legge, in considerazione in particolare del fatto che il timore di incorrere nella sanzione penale per un lavoratore irregolare che sia già stato espulso è, evidentemente, un forte vincolo che induce a non denunciare situazioni di sfruttamento.
Egli ritiene pertanto che sarebbe opportuno valutare l'idea che si proceda congiuntamente all'esame dei due disegni di legge.
Il presidente SALVI osserva che l'auspicio espresso dal senatore D'Ambrosio esula dai limiti della sede consultiva in corso. Peraltro può certamente essere valutata l'ipotesi di integrare in sede di emendamenti il disegno di legge in esame con disposizioni nel senso di quelle indicate dal senatore D'Ambrosio.
Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) condivide le perplessità avanzate dal senatore Centaro in ordine all'inserimento della fattispecie di reato all'interno dell'articolo 600 del codice penale ritenendo auspicabile prevedere invece un titolo di reato autonomo.
In proposito egli fa presente che vi sono già numerose pronunce giurisdizionali relative all'applicazione dell'articolo 600 a forme particolarmente qualificate di sfruttamento della mano d'opera straniera, sicchè non appare opportuno creare dubbi interpretativi inserendo in tale articolo una fattispecie punita meno gravemente, che evidentemente dovrebbe invece essere prevista autonomamente come norma di chiusura quando manchino elementi per l'incriminazione per il reato più grave.
Il senatore VALENTINO (AN) osserva che l'inserimento, all'articolo 600 del codice penale, della fattispecie incriminatrice che sanziona il reclutamento di mano d'opera e l'organizzazione dell'attività lavorativa mediante violenza, minaccia intimidazione o grave sfruttamento rischia di riprodurre, seppure arricchita di alcuni elementi ulteriori, una fattispecie già sanzionata al primo comma dell'articolo 600. Ritiene quindi auspicabile l'inserimento del solo secondo comma della norma penale contenuta nel disegno di legge in titolo, quella che prevede l'aggravante nell'ipotesi in cui ad essere reclutati o sfruttati siano minori di anni 16 ovvero stranieri irregolarmente presenti nel territorio nazionale.
Il senatore MANZIONE(Ulivo), dopo aver ringraziato la Commissione per i pregevoli contributi offerti, palesa la sua disponibilità a presentare una proposta di parere che tenga conto delle osservazioni avanzate dai senatori.
La Commissione dà mandato al relatore a predisporre un parere che contempli i rilievi emersi nel corso del dibattito.
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 4 APRILE 2007
69ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 14,35.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite sul testo predisposto dai relatori e sui relativi emendamenti. Seguito dell'esame e rinvio)
Il PRESIDENTE ricorda che la Commissione, in data 13 marzo 2007, aveva già espresso un parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge.
Dal momento che la Commissione di merito ha predisposto un nuovo testo, che recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione giustizia, invita l'estensore del parere, senatore Manzione, a riferire in merito.
Il senatore MANZIONE (Ulivo) ribadisce preliminarmente la non esaustività delle misure contenute nel disegno di legge sotto il profilo della loro idoneità a prevenire e contrastare cosiddetto fenomeno del "caporalato", soprattutto perché il mercato del lavoro agricolo rappresenta oggi, in particolare in vaste aree del mezzogiorno, la nuova frontiera della criminalità, ove il grave fenomeno in discussione si inserisce nel circuito illecito delle false assunzioni, finalizzato a far ottenere ai falsi braccianti indebite prestazioni previdenziali.
Dopo aver osservato che analoga preoccupazione pone il settore dell'edilizia, il senatore osserva che la soluzione non può unicamente concretarsi nella previsione di sanzioni con esclusive finalità di deterrenza, ma deve prevedere anche l'adozione di scelte - non soltanto legislative - finalizzate a prevenire il fenomeno delle assunzioni fittizie e delle aziende fantasma che, negli ultimi anni, ha caratterizzato negativamente il mercato del lavoro.
Quanto alla nuova formulazione del testo del disegno di legge, l'oratore osserva con soddisfazione che esso recepisce le osservazioni già proposte dalla Commissione giustizia.
In particolare egli condivide la collocazione sistematica del reato di grave sfruttamento dell'attività lavorativa nell'ambito dei delitti contro la personalità individuale, non - come era stato inizialmente previsto - all'interno dell'articolo 600 del codice penale, quanto all'interno di una nuova fattispecie, introdotta con l'articolo 603-bis. Al riguardo egli, rilevando l'opportunità di una più puntuale descrizione della fattispecie criminosa, dichiara di condividere l'emendamento 1.0.1, dei senatori Giuliano e Grassi, che reca una definizione precisa della nozione di grave sfruttamento.
Il senatore valuta positivamente anche l'introduzione della fattispecie di occupazione di lavoratori stranieri alle proprie dipendenze, usufruendo dell'attività di intermediazione abusiva ovvero non autorizzata.
Quanto ai profili di trattamento sanzionatorio previsto per l'ipotesi di occupazione di immigrati clandestini, l'oratore rileva che la previsione della pena dell'arresto da tre mesi ad un anno e l'ammenda pari a cinquemila euro, senza distinzione di sorta, necessiti di alcune correzioni. Al riguardo condivide l'emendamento 2.1 del senatore Livi Bacci il quale - considerando che l'occupazione irregolare di gran parte dei lavoratori extracomunitari consiste nell'assistenza a persone non autosufficienti - rimodula la sanzione nel senso di espungere la pena dell'arresto prevedendo l'applicazione della sola pena dell'ammenda pari a quattromila euro per ogni lavoratore impiegato.
Il senatore si sofferma quindi sulla ragionevole inclusione del lavoratore clandestino, di cui sia stata accertata la condizione di sfruttamento, nel programma di assistenza ed integrazione sociale, pur nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie previste dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 287.
Quanto allo speciale permesso di soggiorno, rilasciabile per motivi di protezione sociale dello straniero, in presenza di una situazione di violenza o grave sfruttamento, l'oratore osserva che il disegno di legge in titolo non contiene sufficienti specificazioni in ordine alle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno. Egli, pur ritenendo che, in virtù dell'espresso richiamo all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, il rilascio sia da ritenersi implicito in presenza delle medesime condizioni, l'oratore dichiara di auspicare l'introduzione di una norma che espressamente disciplini l'istituto.
Infine il senatore appunta le sue riflessioni sulla previsione della misura cautelare reale del sequestro preventivo quando venga accertata l'occupazione illegale di almeno tre soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale, ritenendo ragionevole prevedere la possibilità di disporre non il sequestro dell'intera azienda, bensì - considerata la pluralità di settori che potrebbero operare nello stesso contesto - il sequestro dello specifico settore o ramo produttivo ove il lavoratore risulta impiegato.
Il relatore si riserva di presentare alla Commissione un parere nei termini indicati.
Il presidente SALVI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 15.
GIUSTIZIA (2a)
MERCOLEDÌ 11 APRILE 2007
70ª Seduta
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Maritati e Scotti.
La seduta inizia alle ore 15,20.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite sul testo predisposto dai relatori e sui relativi emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l'esame sospeso nella seduta del 4 aprile scorso.
Dopo una breve illustrazione del senatore MANZIONE (Ulivo), la Commissione approva all'unanimità il parere allegato.
La seduta termina alle ore 16,50.
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL TESTO PREDISPOSTO DAI RELATORI E SUI RELATIVI EMENDAMENTI DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1201
La Commissione, esaminato il testo proposto dai relatori per il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, pur ribadendo la non esaustività dell'intervento normativo sotto il profilo dell'individuazione delle misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato - rimane in particolare aperta l'esigenza di disciplinare i rilevanti profili previdenziali ad esso connessi - esprime parere favorevole, sottolineando come il nuovo articolato abbia complessivamente recepito le indicazioni recate dal parere precedente reso sul testo presentato dal Governo. Ritiene peraltro opportuno formulare le seguenti osservazioni:
- descrivere più puntualmente la fattispecie criminosa introdotta con l'articolo 603-bis, in particolare definendo con precisione la nozione di grave sfruttamento secondo i parametri indicati dall'emendamento 1.0.1;
- riformulare la pena comminata limitatamente all'ipotesi di impiego di lavoratori irregolari nel settore del lavoro domestico, secondo le indicazioni dell'emendamento 2.1.
La Commissione ritiene altresì opportuno specificare con maggiore precisione le condizioni del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, potendo non apparire esaustivo il rinvio all'articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998, nonché prevedere espressamente l’inclusione del lavoratore clandestino -di cui sia stata accertata la condizione di sfruttamento- nel programma di assistenza ed integrazione sociale, pur nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 7, dello stesso articolo 18, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 25 GENNAIO 2007
10ª Seduta
Presidenza del Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alle Commissioni 1a e 11a riunite:
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale: parere non ostativo.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007
61ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.
La seduta inizia alle ore 8,50.
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite sul testo proposto dai relatori ed emendamenti. Esame del testo e rinvio. Rinvio dell’esame degli emendamenti)
Il relatore LUSI (Ulivo) illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che l’articolo 3 del provvedimento (Norma finanziaria) prevede che l’attivazione dei programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all’articolo 18, comma 1, del Testo Unico sull’immigrazione, sia subordinata al rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 7 del citato articolo 18. Al riguardo, segnala che il richiamato comma 7 dell’articolo 18 del T.U. immigrazione risulta formulato in termini di previsione di spesa, per cui non appare corretta la formulazione, di cui al provvedimento in esame, di un tetto di spesa riferito a risorse indicate invece in termini di previsione. Attesa la genericità della formulazione, non appare chiaro il riferimento della norma finanziaria del provvedimento in esame (articolo 3) ai soli effetti connessi alla previsione del nuovo delitto. Sembra dunque necessario acquisire chiarimenti sul tenore della disposizione, che, ove di tenore generale, potrebbe assumere una valenza di norma interpretativa dell’articolo 18 comma 7 citato, che tuttavia formalmente risulta formulato come previsione di spesa. Laddove, invece, la norma risultasse limitata a disciplinare i profili finanziari del provvedimento in esame, in relazione all’attuazione dei programmi di assistenza per i nuovi casi di delitto, occorrerebbe acquisire chiarimenti anche in relazione al rischio di contenzioso per il difforme trattamento nell’accesso ai programmi di assistenza, previsto per le diverse fattispecie di reati interessate.
Il presidente MORANDO interviene per chiedere chiarimenti in ordine al tenore del testo originario e all’evoluzione del medesimo nella formulazione proposta dai relatori presso la Commissione di merito.
Il sottosegretario LETTIERI rileva che l’articolo 3 del provvedimento è stato riscritto, rispetto all’originario testo, nell’ambito della proposta formulata dai relatori. Afferma, quindi, che il Governo ritiene necessario un ulteriore approfondimento al fine di esprimere un parere sul testo in esame.
Il senatore MORGANDO (Ulivo) pone all’attenzione del Governo l’opportunità di valutare l’inserimento della disciplina in esame nell’ambito della preannunciata riforma del testo unico sull’immigrazione, al fine di garantire una maggiore sistematicità della normativa.
Il senatore POLLEDRI (LNP) evidenzia che la riformulazione del testo in esame rispetto all’originario disegno di legge di iniziativa governativa non consente una piena valutazione da parte dei Commissari. Si sofferma, inoltre, sull’assenza di un approccio sistematico sulla disciplina della materia, stante l’opportunità dell’inserimento della disciplina in esame nell’ambito del preannunciato disegno di legge Amato-Ferrero.
Il presidente MORANDO evidenzia la necessità di un ulteriore approfondimento sul testo, attesa la necessità di esaminare la relazione tecnica relativa all’originario disegno di legge di iniziativa governativa, nonché una eventuale integrazione di tale relazione tecnica con riferimento al testo riformulato dai relatori.
Il senatore FERRARA (FI) si sofferma sull’asserita invarianza finanziaria del disegno di legge originario di iniziativa governativa, che non limitandosi ad assumere una natura meramente interpretativa prevede invece una nuova fattispecie di reato con effetti novativi.
Il presidente MORANDO preannuncia che laddove il Governo ritenesse di aderire al testo proposto dai relatori, risulterebbe necessaria la predisposizione di una integrazione alla relazione tecnica, in particolare con riguardo ai punti evidenziati dal relatore.
Il seguito dell’esame del testo è quindi rinviato.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 9 MAGGIO 2007
63ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 9,15.
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite sul testo proposto dai relatori ed emendamenti. Seguito e conclusione dell’esame del testo. Parere condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione. Esame degli emendamenti. Parere in parte non ostativo; in parte contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame del testo sospeso nella seduta del 3 maggio scorso.
Il presidente MORANDO ricorda che nella precedente seduta dedicata all’esame del provvedimento in titolo il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i necessari chiarimenti. Invita il relatore a illustrare gli emendamenti.
Il relatore LUSI (Ulivo) illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta 1.0.1, volta ad introdurre nel provvedimento un nuovo articolo 18-bis, nel prevedere uno speciale permesso di soggiorno al quale viene connesso l’accesso a servizi assistenziali e allo studio, risulta determinare maggiori oneri privi di copertura finanziaria.
Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.
Il sottosegretario CASULA, per quanto concerne il testo del provvedimento, precisa che le disposizioni contenute nel provvedimento, introducendo il reato grave di sfruttamento dell’attività lavorativa, non hanno effetti sull’articolo 18 del T.U. n 286 del 1998. Ponendosi esclusivamente come norme interpretative di alcuni comportamenti penalmente rilevanti che, comunque, già ora entrano nel campo di applicazione delle misure di protezione previste nella citata disposizione del testo unico dell’immigrazione, non comportano, dunque, maggiori o nuovi oneri. L’articolo 3 del provvedimento appare, pertanto, superfluo, ribadendo sostanzialmente quanto disposto nel comma 7 del citato articolo 18. Peraltro, per quanto concerne la previsione che l’attivazione del programma di assistenza e integrazione di cui all’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione è subordinata al rispetto di limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo 18, segnala che, a legislazione vigente, la realizzazione dei programmi di assistenza in parola avviene secondo modalità stabile da un comunicato del Ministro per le pari opportunità, che annualmente stabilisce, nell’ambito delle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunità, il tetto massimo delle risorse destinate a cofinanziare l’attuazione dei programmi predisposti dagli enti locali interessati, e sottoposti all’approvazione del Ministero.
Conviene poi con il relatore in merito alla proposta 1.0.1, in quanto suscettibile di determinare maggiori oneri.
Il senatore FERRARA (FI) rileva che la Commissione dovrebbe esprimere un parere contrario, senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sul testo in esame in quanto con esso si interviene in modo frammentario su una materia – assai rilevante dal punto di vista della programmazione economica – quale quella dell’immigrazione.
Il relatore LUSI (Ulivo) non condivide le considerazioni svolte dal senatore Ferrara. Tuttavia, sulla base dei chiarimenti offerti dal Governo, propone di esprimere un avviso favorevole condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, alla soppressione dell’articolo 3, in quanto ribadisce ciò che avviene a legislazione vigente. Propone inoltre di esprimere avviso contrario sulla proposta 1.0.1 e avviso favorevole sui restanti emendamenti.
La Sottocommissione approva la proposta del relatore.
La seduta termina alle ore 9,35.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MARTEDÌ 23 GENNAIO 2007
43ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite. Esame e rinvio)
Il presidente CUSUMANO, in considerazione dell’assenza del senatore Massa, che non ha potuto partecipare alla odierna seduta, invita il senatore Marcora a riferire alla Commissione sul disegno di legge in esame, sostituendo il relatore per la seduta odierna.
Il senatore MARCORA (Ulivo) illustra il disegno di legge n. 1201, che contiene una serie di interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Su tale provvedimento, all’esame delle Commissioni 1a e 11a riunite, la Commissione agricoltura e produzione agroalimentare è stata chiamata ad esprimere il proprio parere.
Il disegno di legge, che si compone di tre articoli, intende affrontare e contrastare il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori stranieri presenti sul territorio nazionale, ma privi del relativo permesso di soggiorno. Questi lavoratori si trovano ad affrontare delle situazioni di sfruttamento spesso inenarrabili ad opera di soggetti senza scrupoli che ne utilizzano la manodopera in vari ambiti produttivi tra i quali, in particolare, l’edilizia e l’agricoltura.
Al riguardo, ricorda la relazione, svolta dal ministro dell’interno Amato, nel corso dell’audizione resa a questa Commissione lo scorso 10 ottobre sulla recrudescenza di fenomeni di criminalità nelle campagne e nelle attività legate al comparto primario. In quella sede, emerse come il fenomeno del lavoro irregolare in agricoltura è particolarmente diffuso e investe un numero elevato di lavoratori che risulta spesso difficile da quantificare proprio a causa dell’irregolarità di tali situazioni.
Sottolinea, inoltre, come con riguardo allo sfruttamento della manodopera straniera in agricoltura, la 9a Commissione ha votato all’unanimità, nella seduta del 9 novembre scorso, nel corso dell’esame congiunto, in sede consultiva, del documento XXII n. 10 e del documento XXII n. 11 un parere favorevole con osservazioni alla istituzione di un’apposita Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato e sull’impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno.
Per quanto attiene ai profili di merito, il provvedimento in esame si inserisce, prevalentemente, sull’impianto dell’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, che raccoglie in un testo unico le disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero.
In particolare, l’articolo 1, modificando l’articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, prevede il rilascio del permesso di soggiorno, per ragioni di protezione sociale, anche nei casi in cui venga accertata, dalla pubblica autorità, la sussistenza di rapporti di lavoro che vedano coinvolti dei cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. A questo proposito, il provvedimento individua una serie di ipotesi fra le quali segnala la previsione di una retribuzione inferiore di un terzo rispetto alle previsioni minime dei relativi contratti collettivi di categoria o la presenza di una serie di violazioni, gravi e reiterate, della disciplina dell’orario di lavoro o delle norme che regolano i profili della sicurezza e dell’igiene nei luoghi di lavoro, oltre al caso di forme di reclutamento che violino la normativa in materia di ricerca e selezione del personale.
L’articolo in esame, però, al secondo comma non prevede, al fine di evitare oneri finanziari aggiuntivi, la partecipazione del lavoratore immigrato, che rientra in una delle ipotesi precedentemente descritte, ai programmi di assistenza e integrazione sociale attualmente previsti dal testo unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero.
L’articolo 2, invece, introduce una nuova fattispecie incriminatrice all’articolo 600 del codice penale prevedendo, accanto all’ipotesi di riduzione in schiavitù o servitù, quella dello sfruttamento di lavoratori. Tale previsione è volta, chiaramente, ad affrontare il grave fenomeno del caporalato, irrobustendo l’attuale apparato sanzionatorio dal punto di vista penale e amministrativo.
L’articolo in esame, inoltre, prevede la possibilità di porre sotto sequestro i luoghi di lavoro nel caso in cui venga riscontrata l’occupazione illegale di almeno quattro lavoratori presenti irregolarmente sul territorio nazionale.
Vengono altresì formulate alcune sanzioni accessorie che conseguono alla condanna per l’occupazione e lo sfruttamento di lavoratori stranieri irregolari. Fra queste segnala la perdita di eventuali agevolazioni o finanziamenti, siano essi di natura regionale, nazionale o comunitaria, oltre alla sospensione, per il periodo di un mese, dell’attività di impresa, nell’ipotesi di sfruttamento di almeno tre lavoratori stranieri irregolari.
L’articolo 3, infine, disciplina l’entrata in vigore del provvedimento che non comporta, come emerge dalla relazione tecnica allegata.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2007
44ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.
La seduta inizia alle ore 15,05.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Il presidente CUSUMANO ricorda che nella seduta di ieri il provvedimento è stato illustrato dal senatore Marcora che ha sostituito il relatore, senatore Massa, trattenuto da concomitanti impegni.
Il senatore MASSA (Ulivo), relatore, ad integrazione della relazione della relazione già svolta dal senatore Marcora, sottolinea la rilevanza del provvedimento in esame che interviene in un ambito normativo già esistente definendo in maniera puntuale i casi di sfruttamento dei lavoratori immigrati privi del permesso di soggiorno, procedendo ad un inasprimento delle sanzioni previste. Ricordato, inoltre, quanto riferito dal ministro Amato nel corso dell’informativa resa alla Commissione, nella seduta del 10 ottobre scorso, sul fenomeno della criminalità delle campagne, evidenzia come il disegno di legge in titolo si inserisce nell’alveo del documento XXII n. 10 e del documento XXII n. 11, già esaminati congiuntamente dalla Commissione, volti ad istituire una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno del caporalato e sullo sfruttamento della manodopera in agricoltura nel Mezzogiorno d’Italia.
Ribadita, quindi, la necessità di ricorrere a strumenti così incisivi come le Commissioni parlamentari di inchiesta, ricorda che il fenomeno dello sfruttamento di manodopera straniera irregolarmente presente sul territorio nazionale coinvolge il settore edilizio, maggiormente nella parte settentrionale del Paese, e il mondo agricolo prevalentemente nelle regioni del Mezzogiorno.
Conclude, quindi, ribadendo una valutazione positiva del disegno di legge in esame che rappresenta una risposta concreta e un segnale importante nel contrasto ad un fenomeno così grave come quello dello sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari.
Interviene, quindi, la senatrice NARDINI (RC-SE), sottolineando la validità e la rilevanza del disegno di legge in titolo, che affronta una tematica già esaminata dalla Commissione durante l’infomativa resa dal ministro Amato e nel corso dell’esame svolto sui documenti XXII, n. 10 e n. 11. Si sofferma, quindi, sul contenuto dell’articolo 1 del disegno di legge che, modificando l’articolo 18 del Testo Unico sull’immigrazione e sulla condizione dello straniero, estende ai lavoratori che si trovano in condizioni di sfruttamento e di riduzione in schiavitù la normativa relativa alla concessione del permesso di soggiorno. Richiama, inoltre, l’attenzione sull’articolo 2, comma 4, relativo alla possibilità di sequestro dei luoghi ove si esercita l’attività di impresa, nei casi in cui si accerti uno sfruttamento di manodopera, paventando i rischi connessi per l’attività dell’azienda nell’ipotesi in cui vi sia un’attività sottoposta a cicli biologici, per la quale occorrerebbe prevedere la medesima disciplina prevista dal comma 5, lettera c), del medesimo articolo 2.
Il senatore SCARPA BONAZZA BUORA (FI), nell’osservare che appare sicuramente condivisibile l’obiettivo di debellare il grave fenomeno dello sfruttamento di manodopera straniera irregolare in agricoltura, ritiene, tuttavia, che si debba chiarire meglio l’impatto della nuova disciplina sanzionatoria, prevista in relazione al quadro normativo vigente.
Interviene, quindi, la senatrice ALLEGRINI (AN) che, ricordato il contenuto dell’informativa resa dal ministro Amato, nella seduta del 10 ottobre scorso, manifesta perplessità sulle modalità con cui il disegno di legge in esame affronta un tema così delicato come il fenomeno dello sfruttamento di manodopera in agricoltura, che dovrebbe essere più attentamente valutato e monitorato. Paventa, quindi, i rischi che possono derivare dall’affrontare solamente un segmento di tale grave fenomeno, evidenziando i gravi contraccolpi per le aziende del comparto primario che deriverebbero dalle misure sanzionatorie previste dal provvedimento, come nel caso del sequestro dei luoghi in cui viene esercitata l’attività dell’impresa che ha fatto ricorso alla manodopera irregolare e in particolare dichiara di non ritenere comprensibile la ratio della esclusione operata a favore solo di alcuni tipi di aziende dall’articolo 2, comma 5, lettera c). Ricordate le gravi conseguenze che derivano dall’ingresso di numerosi clandestini nel territorio nazionale, manifesta forti perplessità sul provvedimento in titolo che rischia di scaricare sulle imprese le responsabilità che devono essere ricondotte alle strutture dello Stato.
Interviene, per alcune precisazioni alla senatrice Allegrini, sul contenuto del disegno di legge in esame, il relatore MASSA (Ulivo).
Il senatore Giovanni BATTAGLIA (Ulivo), nel ritenere non condivisibili i rilievi della senatrice Allegrini, sottolinea la coerenza del provvedimento in esame con quanto illustrato dal ministro Amato che, nel corso dell’informativa resa alla Commissione il 10 ottobre scorso aveva suggerito, fra le misure da adottare per combattere tale grave fenomeno, un inasprimento delle sanzioni per i soggetti che fanno ricorso allo sfruttamento di manodopera straniera irregolare. Rilevato, quindi, che risultano così tutelate le imprese agricole che impiegheranno solamente dei lavoratori regolari, ribadisce la necessità di riformare la normativa in materia di immigrazione nel senso di garantire al comparto primario un numero di lavoratori stranieri regolari pienamente adeguato alle esigenze del settore.
Il senatore LOSURDO (AN) richiama l’attenzione sulla necessità di approfondire gli aspetti sanzionatori del disegno di legge in esame. Rileva, infatti, che nel provvedimento in esame la pretesa punitiva dello Stato appare eccessiva e sproporzionata, nel momento in cui non viene contrastato seriamente il fenomeno dell’immigrazione clandestina. Rilevata, quindi, la superficialità con cui il disegno di legge affronta una tematica assai delicata come lo sfruttamento di manodopera straniera irregolare, stigmatizza i rischi che deriveranno alle imprese agricole dall’implementazione del provvedimento in esame. Pur essendo condivisibili le finalità del provvedimento in titolo, preannuncia, quindi, il voto contrario del suo Gruppo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)
MERCOLEDÌ 31 GENNAIO 2007
46ª Seduta
Presidenza della Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali Mongiello.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1a e 11a riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 24 gennaio scorso.
La presidente PIGNEDOLI ricorda che sono già intervenuti in sede di discussione generale i senatori Nardini, Scarpa Bonazza Buora, Allegrini, Battaglia Giovanni e Losurdo.
Nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale e dà la parola al relatore.
Il relatore MASSA (Ulivo) propone di esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, richiamando anche il dibattito svolto in Commissione nel corso dell’esame congiunto, in sede consultiva, del documento XXII, n. 10 e del documento XXII, n. 11, volti all’istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sul fenomeno del caporalato e sull’impiego di manodopera straniera in agricoltura nel Mezzogiorno. Ribadita quindi la rilevanza del disegno di legge in titolo, che interviene riformando il testo unico sulle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e le norme sulla condizione dello straniero e l’articolo 600 del codice penale, conclude proponendo alla Commissione di esprimere un parere favorevole.
Il sottosegretario MONGIELLO dichiara di condividere le considerazioni del relatore Massa. Richiamato, inoltre, il contenuto di alcuni interventi sugli organi di stampa in cui si descriveva la situazione di sfruttamento di manodopera in agricoltura presente nella regione Puglia, che ritiene non corrispondente alla realtà, sottolinea l’importanza del disegno di legge che affronta una problematica di particolare gravità come quella dello sfruttamento in agricoltura dei lavoratori stranieri privi di permesso di soggiorno. Esprime quindi parere favorevole sul provvedimento in titolo.
Interviene, quindi, la senatrice ALLEGRINI (AN) che, esprimendo l’orientamento dei Gruppi parlamentari di opposizione, preannuncia un voto di astensione.
Verificata la presenza del prescritto numero legale, la presidente PIGNEDOLI pone in votazione il conferimento del mandato al relatore ad esprimere un parere favorevole.
La Commissione approva.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 2007
27ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 8,40.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite. Esame e rinvio)
Il relatore CASOLI (FI) illustra il provvedimento in esame che introduce all'articolo 1 la definizione della fattispecie di grave sfruttamento del lavoro, ai fini dell'applicazione della disciplina sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione contenuto nel decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. A tal fine stabilisce che il grave sfruttamento del lavoro consiste in un rapporto di lavoro - con uno straniero clandestino - caratterizzato dai seguenti elementi: previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria; sistematiche e gravi violazioni delle norme relative alla disciplina dell'orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli; violazione delle norme in materia di reclutamento ed avviamento al lavoro, oggetto delle sanzioni di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, relativo all'occupazione e al mercato del lavoro.
Al comma 2 dello stesso articolo 1 viene chiarito che quando viene accertata la situazione di sfruttamento, al lavoratore immigrato non si applica il programma di assistenza ed integrazione sociale che è previsto dal citato articolo 18 del testo unico sull’immigrazione per altri casi di sfruttamento. La relazione governativa spiega in proposito che tale disposizione è motivata dalla necessità di non determinare oneri finanziari.
Il successivo articolo 2 introduce una nuova fattispecie all'articolo 600 del codice penale diretta anche a contrastare il fenomeno del caporalato, prevedendo la relativa disciplina sanzionatoria. A tale proposito il Relatore ricorda che il problema dell'impiego irregolare nei cantieri edili è stato di recente affrontato dal decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare, nel comma 4 dell'articolo 2 è previsto il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l'occupazione illegale di almeno quattro lavoratori immigrati irregolari. Tale disposizione, ad avviso del Relatore, necessita forse di una maggiore precisazione nel senso che tale sequestro venga riferito solo a specifici settori o segmenti produttivi e non all'intera azienda, dato che in una stessa realtà operativa può rinvenirsi l'attività di una pluralità di imprese. Occorrerebbe peraltro valutare, alla luce della disciplina penalistica, la congruità della misura del sequestro, dato che nei casi previsti dal disegno di legge in esame essa non è certamente finalizzata alla conservazione di un corpo di reato, né a un definitivo provvedimento di confisca e tali aspetti non possono non avere una peculiare rilevanza con riferimento ai contesti produttivi aziendali. Sempre nell'ambito della disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 2, va richiamata poi l'attenzione sulle disposizioni della lettera c) del comma 5: alla condanna per qualunque delitto che concerne lo sfruttamento di lavoratori stranieri secondo la fattispecie di cui al precedente articolo 1, consegue la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese, nel caso in cui si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale e nelle condizioni di cui all'articolo 18, comma 1-bis del decreto legislativo n. 286 del 1998.
Secondo la relazione illustrativa presentata dal Governo, il provvedimento intende specificare quali sono gli elementi che concorrono a determinare la fattispecie di "grave sfruttamento del lavoro", al fine di contrastare il grave fenomeno. Tuttavia il Relatore ritiene opportuna un'attenta riflessione per verificare che la normativa proposta sia efficace per realizzare gli obiettivi prefigurati, considerato che, come è stato già da alcune parti rilevato, le organizzazioni criminali potrebbero utilizzare a proprio vantaggio le norme sull'immigrazione, vanificando la normativa proposta e aggirando la disciplina stessa sull'immigrazione recata nel decreto legislativo n. 286 del 1998.
Infatti, l'articolo 1 del provvedimento in esame novella l'articolo 18 della disciplina sull'immigrazione prevedendo il rilascio del permesso di soggiorno "per motivi di protezione sociale" nonché nell'ipotesi di una situazione di "grave sfruttamento del lavoro" nel caso di lavoro clandestino acclarato. In merito, il Relatore ricorda che l'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 tende ad accertare e a reprimere gravi situazioni di violenza e di sfruttamento che si realizzino in un contesto di criminalità organizzata: diversamente, la fattispecie introdotta dall'articolo 1 del provvedimento in esame va inquadrata in altro e differente contesto, anche se è certamente condivisibile la finalità di reprimere oltre che di prevenire condotte illecite nei contesti lavorativi e produttivi.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
GIOVEDÌ 8 FEBBRAIO 2007
29ª Seduta
Presidenza del Presidente
indi del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Giaretta.
La seduta inizia alle ore 9,30.
IN SEDE CONSULTIVA
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere alle Commissioni 1ª e 11ª riunite. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)
Riprende l’esame sospeso nella seduta antimeridiana di ieri.
Il relatore CASOLI (FI) illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni che, posta ai voti, risulta accolta dalla Commissione (pubblicata in allegato).
PARERE
APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO
DI LEGGE N. 1201
La Commissione, esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge in titolo, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
1) che venga precisata la disposizione recante la misura del sequestro dei luoghi di cui al comma 4 dell'articolo 2, ritenendo che l’adozione di tale misura, così formulata, possa creare situazioni di eccessivo disagio per le imprese e i lavoratori;
2) che, riguardo all'articolo 2, comma 5, lett. c), sia inserita, accanto alla previsione dell'occupazione di almeno tre lavoratori, anche quella di una percentuale minima dei lavoratori dell'impresa, in modo tale che la sanzione ivi prevista - e cioè la sospensione della relativa unità di impresa - sia proporzionata alle effettive dimensioni dell'impresa stessa;
3) il quadro sanzionatorio delineato dal comma 2 dell'articolo 2, che prevede la pena detentiva fino ad otto anni, appare non equilibrata rispetto al quadro penale vigente.
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14ª)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)
MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 2007
2ª Seduta
Presidenza della Presidente
La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:
alle Commissioni 1a e 11a riunite:
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale : parere favorevole.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 7 febbraio 2007. - Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.
La seduta comincia alle 14.50.
Disegno di legge recante «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale».
S. 1201 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 11a del Senato).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Il deputato Oriano GIOVANELLI, relatore, riferisce che il testo contiene disposizioni che contemplano specifiche misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare utilizzata in ambito lavorativo. Osserva che la disciplina recata dal testo in esame attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferiscono le lettere b) ed l) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia, rispettivamente, di immigrazione e di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
A.S. 1201 Governo. Disegno di legge recante «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale».
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge recante «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale»;
rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano specifiche misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare utilizzata in ambito lavorativo;
considerato che il testo all'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, stabilendo che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale possa avvenire, oltre che nei casi già contemplati dalla vigente normativa, anche in presenza di situazioni di «grave sfruttamento del lavoro» qualora sussista un rapporto di lavoro clandestino connotato dalle specifiche caratteristiche elencate dalla disposizione medesima; e considerato altresì che opera al riguardo l'ambito normativo delineato dalla lettera b) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione afferente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione;
rilevato, con riferimento all'articolo 3 del testo, che prescrive sanzioni penali e amministrative, tra le quali la sanzione accessoria dell'interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione, la perdita del diritto di beneficiare di agevolazioni e finanziamenti regionali, nazionali o comunitari per l'anno cui si riferisce l'illecito accertato e la sospensione, per un mese, delle attività di impresa ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di grave sfruttamento, che la disciplina menzionata attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dell'articolo 117 della Costituzione in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007
42ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
Il presidente VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA (FI) è rimesso alla Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti disegni di legge e degli emendamenti ad essi riferiti: nn. 691-A (Delega al Governo per completare la liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE), 772-A (Delega al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), 1201-A (Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale), 1507-A (Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro), 1465 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006), 1538 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica greca per lo sviluppo dell'interconnessione tra Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005), 1485 (Norme fiscali per l'ammortamento degli immobili ed in materia di rimborsi IVA per le automobili), 1249 (Disposizioni per la semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi alla tutela della salute) e 1448 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007).
La Sottocommissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,45.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2007
122ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15,10.
(omissis)
IN SEDE CONSULTIVA
(omissis)
(1201-A) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il senatore VILLONE (SDSE) illustra gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, che non presentano profili problematici in termini di riparto di competenze tra Stato e Regioni e sui quali propone di esprimere pertanto un parere non ostativo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere non ostativo proposto dal relatore.
La seduta termina alle ore 15,50.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 30 MAGGIO 2007
71ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 9,05.
(1201-A) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente MORANDO(Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando, per quanto di competenza, che non si hanno osservazioni da formulare sulle modifiche apportate al testo dalle Commissioni. In relazione poi agli emendamenti, fa presente che non vi sono osservazioni da formulare.
Propone quindi di esprimere un parere non ostativo sul testo e sugli emendamenti.
La Sottocommissione approva la proposta di parere del relatore.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1201-A
RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI 1ª E 11ª RIUNITE |
(1ª AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) (11ª LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE) (Relatori BIANCO e LIVI BACCI)
Comunicata alla Presidenza il 28 maggio 2007
SUL DISEGNO DI LEGGE
Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri dal Ministro della solidarietà sociale dal Ministro dell’interno e dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto col Ministro della giustizia col Ministro per i diritti e le pari opportunità col Ministro della salute col Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali col Ministro delle infrastrutture e col Ministro dell’economia e delle finanze
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 DICEMBRE 2006 |
Onorevoli Senatori. – Le disposizioni che le Commissioni riunite 1ª e 11ª sottopongono all’esame dell’Assemblea del Senato sono il risultato di un’ampia rielaborazione del testo originario del disegno di legge n.1201, che, però, ne ha salvaguardato l’intenzione originaria, volta ad approntare dei rimedi efficaci allo sfruttamento di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, nella consapevolezza della notevolissima dimensione del fenomeno, alimentato dalla diffusione del caporalato, che dalle aree agricole del Mezzogiorno si è esteso negli ultimi anni anche al Centro-Nord, in particolare nell’edilizia.
Il testo originario del disegno di legge n.1201 introduceva infatti una definizione della fattispecie di grave sfruttamento del lavoro, ai fini dell’applicazione della disciplina sul permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale di cui all’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, stabilendo che il grave sfruttamento del lavoro consistesse in un rapporto di lavoro – con uno straniero irregolarmente soggiornante – avente una delle seguenti caratteristiche: previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di categoria; sistematiche e gravi violazioni delle norme di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, relative alla disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli; violazione delle norme, in materia di reclutamento ed avviamento al lavoro, oggetto delle sanzioni di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, relativo all’occupazione e al mercato del lavoro. Con il successivo articolo 2, veniva invece introdotta, all’articolo 600 del codice penale, una nuova fattispecie, al fine di contrastare anche il fenomeno del caporalato: lo stesso articolo 2 prevedeva il relativo apparato sanzionatorio, con un inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative già vigenti per le infrazioni concernenti il rapporto di lavoro instaurato con un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sul territorio nazionale.
Nel corso della discussione svoltasi presso le Commissioni riunite, gli interventi dei senatori, appartenenti ai gruppi politici di maggioranza e di opposizione, hanno consentito di chiarire meglio gli obiettivi del disegno di legge, indicati, in primo luogo, nell’esigenza di sancire la punibilità penale del cosiddetto caporalato, quale fenomeno di grave sfruttamento dei lavoratori, non solo stranieri, e di stabilire un sistema di sanzioni ad esso correlato, in grado di assicurare la adeguatezza e la proporzionalità della pena.
Pertanto, il Comitato ristretto costituito in seno alle Commissioni riunite nella seduta del 14 febbraio 2007, raccogliendo l’orientamento emerso dal dibattito, ha ritenuto preferibile non intervenire direttamente sull’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, ed ha proceduto all’elaborazione di un nuovo articolato, che è stato poi accolto come testo base nella seduta delle Commissioni riunite del 21 marzo. A tale testo sono state pertanto riferite anche le successive proposte emendative.
Dall’esame delle Commissioni riunite è pertanto scaturito un testo alquanto diverso da quello originario, ancorché orientato a perseguire, come si è detto, le medesime finalità.
In particolare, la nuova disciplina si incentra essenzialmente sull’introduzione, con una novella al codice penale, della fattispecie delittuosa del grave sfruttamento dell’attività lavorativa. Tale fattispecie viene caratterizzata secondo adeguati standard di tassatività, consentendo anche una sufficiente adattabilità in fase interpretativa e delineando un efficace strumento repressivo soprattutto riguardo al cosiddetto caporalato. Nello stesso comma 1, in un distinto capoverso della novella, sono indicate le pene accessorie.
Rispetto all’originario testo dell’articolo 1, la nuova formulazione – attraverso la novella dell’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, contemplata all’articolo 1, comma 2 – incide in maniera indiretta sull’articolo 18 del testo unico sull’immigrazione, di cui al decreto legislativo n.286 del 1998. Infatti la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza nei casi di grave sfruttamento comporta l’inclusione di tale fattispecie nella casistica prevista all’articolo 18, comma 1, del testo unico sull’immigrazione, per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
All’articolo 2, comma 1, lettera a), viene rimodulata la fattispecie contravvenzionale prevista all’articolo 22, comma 12, del decreto legislativo n.286 del 1998, e viene altresì esclusa la pena detentiva per il datore di lavoro domestico non organizzato in forma d’impresa che occupi alle proprie dipendenze non più di due lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Con tale disposizione si è voluto tenere conto dell’esigenza di evitare sanzioni sproporzionate nei confronti di soggetti socialmente deboli, come ad esempio anziani non autosufficienti che si avvalgano di badanti.
All’articolo 2, comma 1, lettera b), viene altresì introdotta una nuova fattispecie delittuosa per i casi di utilizzo di lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, operato avvalendosi dello strumento dell’intermediazione abusiva di manodopera, delineata dall’articolo 18 del decreto legislativo n.276 del 2003, concernente la riforma del mercato del lavoro. La trasformazione della fattispecie contravvenzionale contenuta nell’articolo 18 del decreto legislativo n.276 del 2003 in fattispecie delittuosa, nei casi in cui l’intermediazione abusiva riguardi soggetti stranieri irregolarmente soggiornanti, si giustifica sia alla luce della particolare condizione di debolezza di tali soggetti, sia alla stregua del grave allarme sociale che tali episodi ingenerano. Le pene accessorie per il nuovo delitto sono disciplinate dal comma 2 dell’articolo 2.
Con il successivo comma 3 si coordina l’introduzione delle due fattispecie delittuose, operata nell’articolo 1, comma 1, e nell’articolo 2, comma 1, lettera b), con la disciplina sulla responsabilità amministrativa delle società ed associazioni, di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231.
In particolare, si prevedono, oltre ad una sanzione pecuniaria a carico della società o associazione, differenziata tra i due predetti delitti in relazione alla diversa gravità delle relative pene, alcune sanzioni interdittive per la medesima società o associazione, in conformità con quanto previsto per molti altri reati della sezione I del capo III del titolo XII del libro II del codice penale, sezione in cui si inserisce il delitto di grave sfruttamento dei lavoratori.
Le sanzioni interdittive oggetto dell’estensione sono quelle previste dall’articolo 9, comma 2, del citato decreto legislativo n.231 del 2001 e trovano applicazione – ai sensi dell’articolo 25-quinquies, comma 2, dello stesso decreto legislativo n.231 – per una durata non inferiore ad un anno.
È stata inoltre prevista la possibilità, ai sensi dell’articolo 321 del codice di procedura penale, di avvalersi del sequestro preventivo dei luoghi di lavoro dove risultino occupati uno o più lavoratori stranieri, oggetto di intermediazione abusiva di manodopera.
Questo è, in sintesi, il contenuto del testo che le Commissioni riunite sottopongono all’Assemblea, con l’auspicio che venga valutata positivamente una proposta intesa a porre un argine ad un fenomeno di grave degrado sociale, quale lo sfruttamento del lavoro irregolare associato all’intermediazione illecita di manodopera, che colpisce aree estese del Paese e diversi comparti produttivi, arrecando un grave danno al sistema economico e determinando condizioni di vita e di lavoro inaccettabili, soprattutto per i lavoratori stranieri.
Bianco e Livi Bacci, relatori
PARERI DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE
(GIUSTIZIA)
(Estensore: Manzione)
su disegno di legge
13 marzo 2007
La Commissione, esaminato il provvedimento, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:
al comma 1-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, introdotto dall’articolo 1 del disegno di legge, sarebbe opportuno sostituire le parole: «inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino» con le altre: «un rapporto di lavoro», ciò in quanto da un lato il termine «inequivocamente» si presta a difficoltà interpretative e dubbi applicativi e, dall’altro, non appare giuridicamente corretta la nozione di «rapporto di lavoro clandestino»;
sarebbe altresì opportuno, sempre al comma 1, chiarire se ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in caso di grave sfruttamento del lavoro debba ricorrere anche l’elemento dell’accertato assoggettamento dello straniero al condizionamento di un’organizzazione criminale;
sarebbe opportuna una riflessione sulla formulazione del comma 2-bis dello stesso articolo 18, introdotto dal comma 2 sempre dell’articolo 1, in quanto l’esclusione del lavoratore sfruttato dal programma di assistenza e integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2 potrebbe di fatto rivolgersi contro il lavoratore stesso;
appare necessaria una ricollocazione del reato di sfruttamento di lavoratori, di cui al comma 2 dell’articolo 2. La nuova fattispecie criminosa viene infatti introdotta con un comma aggiuntivo che novella l’articolo 600 del codice penale, recante la fattispecie di riduzione in schiavitù, con il risultato di determinare gravi incertezze interpretative, in particolare perché già l’attuale formulazione dell’articolo 600, come modificato dall’articolo l della legge 11 agosto 2003, n.228, prevede ipotesi di riduzione in stato di schiavitù che si inverano in forme particolarmente gravi di assoggettamento e sfruttamento dei lavoratori stranieri irregolari, rispetto alle quali la nuova fattispecie, punita meno gravemente, deve essere chiaramente distinta.
Nel caso comunque che si decida di mantenere la collocazione nell’articolo 600 sarebbe opportuno espungere il termine «servitù» dalla rubrica e configurare la descrizione della nuova fattispecie con un comma aggiuntivo, e non inserirla all’articolo 1;
la Commissione raccomanda poi di evitare qualsiasi estensione della fattispecie incriminatrice ad ipotesi diverse dal reclutamento e dall’organizzazione dei lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, in particolare per evitare che possa essere sanzionata con pene gravi come quelle comminate per il reato de qua anche l’ipotesi dell’utilizzazione irregolare di lavoratori stranieri nell’assistenza a persone non autosufficienti, fattispecie questa che da un lato riveste minore gravità e dall’altro si riferisce al comparto nel quale, insieme a quelli dell’edilizia e dell’agricoltura, si verificano più di frequente le violazioni delle norme sull’impiego di lavoratori extracomunitari.
Andrebbe altresì chiarito, sempre al comma 2 dell’articolo 2, se la nozione di «grave sfruttamento» si debba desumere dal predetto comma 1-bis dell’articolo 18 del decreto legislativo n.286 del 1998, come introdotto dal comma 1 dell’articolo 1 del disegno di legge; sempre al comma 2 dell’articolo 2, sarebbe opportuno sostituire le parole: «e con la multa» con le altre: «, nonché con la multa», e questo per fugare qualsiasi dubbio sulla circostanza che il moltiplicatore costituito dal numero di stranieri o minori sfruttati si applica unicamente alla pena pecuniaria;
va inoltre chiarito se si applichi anche alla nuova fattispecie incriminatrice quanto previsto dalla lettera d) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale in materia di arresto obbligatorio in flagranza;
al comma 4 dell’articolo 3 sembra opportuno precisare che il sequestro dei luoghi di lavoro di cui al comma 4 dell’articolo 2 debba essere riferito a specifici settori o rami produttivi, e non necessariamente all’intera azienda;
è infine opportuna un’armonizzazione tra le pene accessorie previste dal comma 5 dell’articolo 2 e la disciplina generale delle pene accessorie di cui all’articolo 19 del codice penale. In particolare si fa presente che la sanzione di cui alla lettera a) del comma 5 dovrebbe essere più correttamente definita come «incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione» piuttosto che come «interdizione», e ciò soprattutto, adottando cioè la formulazione prevista dall’articolo 32-quater del codice penale.
sul testo predisposto dai relatori e sui relativi emendamenti
11 aprile 2007
La Commissione, esaminato il testo proposto dai relatori per il disegno di legge, per quanto di propria competenza, pur ribadendo la non esaustività dell’intervento normativo sotto il profilo dell’individuazione delle misure idonee a prevenire e contrastare il fenomeno del caporalato – rimane in particolare aperta l’esigenza di disciplinare i rilevanti profili previdenziali ad esso connessi – esprime parere favorevole, sottolineando come il nuovo articolato abbia complessivamente recepito le indicazioni recate dal parere precedente reso sul testo presentato dal Governo. Ritiene peraltro opportuno formulare le seguenti osservazioni:
–descrivere più puntualmente la fattispecie criminosa introdotta con l’articolo 603-bis, in particolare definendo con precisione la nozione di grave sfruttamento secondo i parametri indicati dall’emendamento 1.0.1;
–riformulare la pena comminata limitatamente all’ipotesi di impiego di lavoratori irregolari nel settore del lavoro domestico, secondo le indicazioni dell’emendamento 2.1.
La Commissione ritiene altresì opportuno specificare con maggiore precisione le condizioni del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, potendo non apparire esaustivo il rinvio all’articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, nonché prevedere espressamente l’inclusione del lavoratore clandestino – di cui sia stata accertata la condizione di sfruttamento – nel programma di assistenza ed integrazione sociale, pur nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 7 dello stesso articolo 18 del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Lusi)
sul testo predisposto dai relatori e sui relativi emendamenti
9 maggio 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che venga soppresso l’articolo 3.
Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti, ad eccezione della proposta 1.0.1, sulla quale il parere è contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale.
PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)
(Estensore: Soliani)
sul disegno di legge
24 gennaio 2007
La Commissione, esaminato il disegno di legge, considerato in particolare l’articolo 2, comma 5, che prevede, per le imprese condannate per qualunque delitto che concerne l’occupazione clandestina di lavoratori stranieri, la perdita – tra l’altro – del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
(Estensore: Orlando)
sul disegno di legge
7 febbraio 2007
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge;
rilevato che il testo contiene disposizioni che contemplano specifiche misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria irregolare utilizzata in ambito lavorativo;
considerato che il testo all’articolo 1 apporta modifiche all’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, stabilendo che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale possa avvenire, oltre che nei casi già contemplati dalla vigente normativa, anche in presenza di situazioni di «grave sfruttamento del lavoro» qualora sussista un rapporto di lavoro clandestino connotato dalle specifiche caratteristiche elencate dalla disposizione medesima; e considerato altresì che opera al riguardo l’ambito normativo delineato dalla lettera b) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione afferente alla competenza esclusiva dello Stato in materia di immigrazione;
rilevato, con riferimento all’articolo 2 del testo, che prescrive sanzioni penali e amministrative, tra le quali la sanzione accessoria dell’interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione, la perdita del diritto di beneficiare di agevolazioni e finanziamenti regionali, nazionali o comunitari per l’anno cui si riferisce l’illecito accertato e la sospensione, per un mese, delle attività di impresa ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori, irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di grave sfruttamento, che la disciplina menzionata attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato cui si riferisce la lettera l) del comma secondo dell’articolo 117 della Costituzione in materia di giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale e giustizia amministrativa;
esprime parere favorevole.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalle Commissioni riunite |
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Art. 1. |
Art. 1. |
(Permesso di soggiorno dei lavoratori migranti in condizione di sfruttamento) |
(Grave sfruttamento dell’attività lavorativa) |
1. Dopo il comma 1 dell’articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 1, sussiste grave sfruttamento del lavoro quando sia stato rilevato dalla pubblica autorità, inequivocamente, un rapporto di lavoro clandestino connotato da una delle seguenti caratteristiche: a) previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria; b) sistematiche e gravi violazioni delle disposizioni degli articoli 4, 5, 6, 7 e 9 del decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, in materia di disciplina dell’orario di lavoro e dei riposi giornalieri e settimanali; c) gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro con esposizione dei lavoratori a gravi pericoli per la loro salute, sicurezza o incolumità; d) reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità previste e punite dall’articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni». 2. Dopo il comma 2 dell’articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998 è inserito il seguente: «2-bis. Non si procede al programma di assistenza ed integrazione sociale di cui ai commi 1 e 2, allorché sono accertate situazioni di sfruttamento di lavoratori di cui all’articolo 600, secondo comma, del codice penale». |
1. Dopo l’articolo 603 del codice penale è inserito il seguente: «Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dell’attività lavorativa). – Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l’attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti. La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta: a) l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno; b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n.898; c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell’unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame». 2. All’articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall’articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell’attività lavorativa previsto dall’articolo 603-bis». |
Art. 2. |
Art. 2. |
(Disciplina sanzionatoria) |
(Disciplina sanzionatoria) |
1. La rubrica dell’articolo 600 del codice penale è sostituita dalla seguente: «Riduzione in schiavitù o servitù e sfruttamento di lavoratori». 2. Dopo il primo comma dell’articolo 600 del codice penale è inserito il seguente: «Chiunque recluta manodopera ovvero ne organizza l’attività lavorativa mediante violenza, minaccia, intimidazione o grave sfruttamento è punito con la reclusione da tre ad otto anni e con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se sono reclutati o sfruttati minori degli anni sedici ovvero stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale». 3. Al comma 12 dell’articolo 22 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, le parole: «5.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «9.000 euro». 4. Può essere sempre disposto il sequestro dei luoghi di lavoro nei quali sia stata accertata l’occupazione illegale di almeno quattro soggetti irregolarmente presenti sul territorio nazionale. 5. Alla condanna per qualunque delitto che concerne l’occupazione clandestina di lavoratori stranieri di cui al citato articolo 18, comma 1-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, introdotto dall’articolo 1, comma 1, della presente legge, consegue: a) l’interdizione per un anno dal contrattare con la pubblica amministrazione; b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, nazionale e comunitario per l’anno o la campagna a cui si riferisce l’illecito accertato. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l’articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, e successive modificazioni, e l’articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n.898, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n.701; c) ove si accerti l’occupazione di almeno tre lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale, nelle condizioni di cui all’articolo 18, comma 1-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame. |
1. All’articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 12 è sostituito dal seguente: «12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l’ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori.»; b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti: «12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell’intermediazione abusiva di cui all’articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato. 12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all’articolo 321 del codice di procedura penale». 2. La condanna per il delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all’articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dall’articolo 1 della presente legge. 3. All’articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»; b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all’ente anche in relazione al delitto di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.»; c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»; d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Per i delitti di cui all’articolo 603-bis del codice penale e di cui all’articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall’ambito delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame». |
6. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro clandestino che riguardi un lavoratore extracomunitario sono raddoppiate. |
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate. |
Art. 3. |
Art. 3. |
(Entrata in vigore) |
(Entrata in vigore) |
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
Identico |
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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156a seduta pubblica (pomeridiana) |
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Martedì 29 maggio 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente BACCINI
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Programma dei lavori dell'Assemblea, integrazioni
PRESIDENTE. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, riunitasi questa mattina con la presenza dei Vice presidenti del Senato e con l'intervento del rappresentante del Governo, ha adottato - ai sensi dell'articolo 53 del Regolamento - la seguente integrazione al programma dei lavori del Senato per i mesi da aprile a giugno 2007:
- Disegno di legge n. 1201 - Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
(omissis)
Gli emendamenti al disegno di legge n. 1201 (Sfruttamento lavoratori stranieri clandestini) dovranno essere presentati entro le ore 19 di martedì 29 maggio; quelli ai disegni di legge nn. 1507 (Delega sicurezza sul lavoro) e 772 (Delega riordino servizi pubblici locali), entro le ore 19 di giovedì 31 maggio.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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157a seduta pubblica (antimeridiana): |
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mercoledì30 maggio 2007 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente CAPRILI
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 11,13)
Discussione del disegno di legge:
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (ore 12,26)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1201.
La relazione è stata già stampata e distribuita. Chiedo ai relatori se intendono integrarla.
LIVI BACCI, relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, non mi dilungherò troppo, ma credo che sia importante - benché il collega Bianco ed io abbiamo già presentato la relazione scritta che potrete consultare - porre il provvedimento in un quadro più generale.
Il testo è stato esaminato dalle Commissioni riunite affari costituzionali e lavoro e previdenza sociale, e debbo dire che questo disegno di legge, nel testo che qui è sottoposto alla vostra attenzione, ha ricevuto una larga approvazione in sede di Commissione, con una confluenza di opinioni molto larga della maggioranza e dell'opposizione, quindi ringrazio del lavoro collaborativo che è stato svolto in Commissione.
Vorrei dare, molto brevemente, un quadro generale e ricordare che questo provvedimento riguarda interventi per contrastare lo sfruttamento dei lavoratori che sono irregolarmente presenti nel territorio e che il nostro Paese ha un grado di irregolarità nella presenza di lavoratori molto elevato, come negli altri Paesi dell'Europa mediterranea; la sanatoria del 2002-2003 ha sanato le posizioni di più di 600.000 lavoratori irregolari nel nostro Paese e credo che una stima effettuata oggi ci porterebbe a risultati non molto diversi circa le dimensioni dell'irregolarità.
Come sapete, questo è un fenomeno molto diffuso e le cause della diffusione dell'irregolarità sono naturalmente molteplici, ma una delle più forti è l'alto livello di economia sommersa: il nostro Paese ha quasi un quinto del proprio PIL che deriva da attività non alla luce del sole e una quota di lavoro irregolare che è superiore a quella del PIL generato dal sommerso. Questo è, naturalmente, un quadro di riferimento preoccupante.
In questo quadro di irregolarità e di economia sommersa, ci sono delle punte di fattispecie di gravissimo sfruttamento del lavoro nel territorio, sia nella fase del reclutamento, sia nella fase dell'intermediazione, sia nella fase dell'impiego dei lavoratori. Naturalmente, l'alto livello di sfruttamento genera non solo danni ovvii per l'integrità del lavoratore stesso, ma genera economia al nero, distorce il mercato, distorce la concorrenza, quindi è un fattore di disturbo gravissimo del nostro sistema produttivo e del nostro sistema sociale.
Aggiungo, ancora, che gran parte delle informazioni a nostra disposizione ci danno risultanze preoccupanti circa la diffusione del grave sfruttamento; il grave sfruttamento e il fenomeno di caporalato a questo connesso è diffuso in quasi tutte le nostre Regioni, anche se ha delle punte in particolari Regioni, che tutti conosciamo.
Riguarda molte etnie di immigrati, non una sola ma gran parte di esse. Riguarda molte attività produttive: non solo quelle stagionali della raccolta dell'uva o del pomodoro, ma anche attività manifatturiere come nel settore tessile; attività di costruzione nel settore edile e varie aree del settore dei servizi. Quindi, c'è un diffuso sistema di intermediazione tramite caporalato. La gran parte dei clandestini sbarcati a Lampedusa racconta di avere un referente in Italia e questo referente in molti casi è quello che definiremmo un caporale, cioè un intermediatore abusivo di manodopera.
Allora, l'obiettivo primo della legge è naturalmente quello di contrastare le forme più gravi di sfruttamento del lavoro, proteggendone le vittime, e di rafforzare il regime sanzionatorio per la somministrazione e l'impiego del lavoro irregolare. Ricordo che la tolleranza che c'è nel nostro Paese per queste forme gravissime di sfruttamento crea anche una insensibilità generalizzata di fronte ad un'altra piaga, ossia il lavoro irregolare. Se tolleriamo il grave sfruttamento attraverso il caporalato, finiamo per non accorgerci nemmeno della gravità del fenomeno del lavoro irregolare, che consideriamo un fatto normale. Questo è un risultato davvero grave della situazione. Quindi, oltre alla protezione delle vittime del grave sfruttamento, questo provvedimento cerca anche di prosciugare, ridurre, circoscrivere l'economia sommersa, che è la causa maggiore dell'irregolarità del caporalato e del grave sfruttamento.
I contenuti sono dettagliati nella relazione. Si introduce un reato di grave sfruttamento che si riferisce al reclutamento di lavoratori o all'impiego di lavoratori che vengono sottoposti a grave sfruttamento mediante violenza o minaccia o mediante intimidazioni o che pure esercitano il lavoro in forme degradanti. È questa la nuova fattispecie di reato di grave sfruttamento che si introduce. Vi è poi la conferma delle pene detentive e la rimodulazione delle ammende per l'impiego di lavoratori irregolari non sottoposti a grave sfruttamento e la non inclusione delle famiglie che non esercitano impresa qualora il numero degli irregolari al lavoro nella famiglia non superi il numero di due. Abbiamo qui voluto eliminare una fattispecie molto diffusa di irregolarità che è quella delle assistenti familiari sia nella cura dei bambini che degli anziani, per non mettere a rischio una fetta davvero consistente della popolazione. Infine, si introduce una nuova fattispecie delittuosa per l'utilizzo di stranieri irregolarmente soggiornanti qualora questo utilizzo sia avvenuto attraverso l'intermediazione abusiva di manodopera.
Questa è la struttura della normativa che qui si propone, che ho cercato di mettere in un contesto più generale e mi auguro che anche in Aula si possano raggiungere quelle ampie convergenze che si sono raggiunte in Commissione.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Novi, che però non vedo presente in Aula, così come il senatore Stracquadanio.
È iscritto a parlare il senatore Bulgarelli. Ne ha facoltà.
BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, il disegno di legge di cui l'Aula del Senato inizia l'esame dimostra come sia possibile e necessario adeguare la legislazione con misure dirette e condivise, anticipando una revisione generale e radicale della normativa in materia di immigrazione.
L'esame presso le Commissioni affari costituzionali e lavoro ha prodotto un testo che, seppur parzialmente diverso da quello originario del disegno di legge, il quale già definiva una casistica rigorosa delle forme possibili di sfruttamento sul lavoro, assicura comunque garanzie necessarie a chi intenda denunciare i casi di grave sfruttamento consentendo di punire i responsabili.
Tale obiettivo è stato raggiunto anche grazie alle modificazioni apportate nel comune lavoro dei Gruppi nelle Commissioni riunite; tuttavia va preliminarmente ribadito l'apprezzamento per l'iniziativa governativa che aveva il pregio di definire un elenco dettagliato di situazioni di grave sfruttamento del lavoro, in modo tale da evitare possibili difformità interpretative in ordine a comportamenti penalmente rilevanti.
Peraltro, la fattispecie delittuosa in questione riguarda non solo i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, ma anche quelli con regolare permesso di soggiorno, nonché gli stessi lavoratori italiani spesso sottoposti a situazioni di sfruttamento.
L'introduzione di più incisive misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera, particolarmente accentuato verso i lavoratori extracomunitari irregolari, consente di dare una prima risposta ad un problema che è diffuso in ogni settore produttivo (in particolare in quelli dell'edilizia e dell'agricoltura, ove risulta maggiormente radicato). Proprio la condizione di clandestinità in cui sono costretti a trovarsi questi lavoratori per via di una normativa sull'immigrazione assurdamente punitiva e contraria agli stessi interessi economici dei settori produttivi, li induce a dover subire silenziosamente condizioni intollerabili di sfruttamento, condizioni che hanno raggiunto livelli tali da non potere dire garantiti i diritti fondamentali delle persone.
Per questo l'originaria modifica all'articolo 18 del testo unico dell'immigrazione, nel prevedere che il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale fosse applicabile anche in presenza di una situazione di «grave sfruttamento del lavoro», elencava una serie di condizioni che qualificavano tale condizione. Possiamo citare la previsione di una retribuzione particolarmente ridotta anche rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria; la reiterazione di violazioni della disciplina vigente in tema di orario di lavoro, di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro (con la conseguente esposizione dei lavoratori a gravissimi pericoli), fino ai casi di reclutamento ai limiti della tratta in schiavitù (il ben noto fenomeno del caporalato). Poiché però il fenomeno non interessa unicamente la manodopera extracomunitaria, si è addivenuti ad un testo più ampio, che intende colpire le forme più gravi di sfruttamento anche per quanto riguarda i lavoratori italiani.
Per quanto concerne i lavoratori extracomunitari si raggiunge ugualmente l'obiettivo di garantire il permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, previsto dall'articolo 18, comma 1, del testo unico, attraverso l'inclusione del grave sfruttamento della manodopera nei casi per i quali si ha l'arresto in flagranza ai sensi dell'articolo 380, comma 2, del codice di procedura penale.
Il testo originario aveva suscitato alcune perplessità, in primo luogo per l'esclusione dello straniero vittima di grave sfruttamento dai programmi di assistenza e integrazione sociale, previsti dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ed era stata sottolineata la necessità di chiarire, se per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale in presenza di una situazione di grave sfruttamento del lavoro, previsto con una novella all'articolo 18 dello stesso decreto legislativo, fosse comunque richiesta la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 di quello stesso articolo, con particolare riferimento a quello dell'attualità di un pericolo incombente per l'incolumità del lavoratore.
L'introduzione della fattispecie penale di grave sfruttamento dell'attività lavorativa tra le ipotesi di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, che disciplina i casi di arresto in flagranza di reato, costituisce dunque il presupposto per l'applicazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione.
La necessità di un intervento è comunque indubitabile. La presenza sul territorio nazionale di veri e propri schiavi, sfruttati e sottopagati, alloggiati in luridi tuguri e massacrati di botte se protestano, è una realtà intollerabile per un Paese civile. Una realtà che, se teoricamente riguarda tutti i lavoratori, sappiamo comunque che interessa soprattutto migranti, regolari e non, rifugiati e asilanti. E tanto più coloro che, spesso minori, sono costretti ad una situazione di clandestinità da una normativa, come la legge Bossi-Fini, che è talmente punitiva e vessatoria da indurre i migranti a tentare la via illegale per l'ingresso nel nostro Paese.
I clandestini sono, per la loro stessa condizione, fatalmente esposti alla violenza ed allo sfruttamento lavorativo ad opera di imprenditori senza scrupoli. Si tratta di piccole aziende che, quando devono assumere personale stagionale per la raccolta nei campi, scelgono la «scorciatoia» del caporalato, o di grandi imprese che sono consapevoli dei subappalti che impiegano l'immigrazione clandestina. Il fenomeno riguarda diversi territori, come è già stato dettagliatamente denunciato dalle associazioni umanitarie e dai sindacati, che hanno documentato le inaccettabili condizioni igieniche e lavorative degli sfruttati.
Il 40 per cento di queste persone vive in edifici abbandonati; il 36 per cento vive in spazi sovraffollati; più del 50 per cento non dispone di acqua corrente; il 30 per cento non ha elettricità; il 43,2 per cento non dispone di toilette; la maggior parte riesce a mangiare solo una volta al giorno e spesso si nutre dello stesso prodotto di raccolta, con enormi limiti nell'apporto calorico e nutrizionale. In conseguenza di tutto ciò le patologie riscontrate sono spesso gravi. In queste condizioni di lavoro e di vita si vengono a trovare non solo immigrati irregolari (51,4 per cento) ma anche rifugiati (6,3 per cento), richiedenti asilo (23,4 per cento) e persone con permesso di soggiorno (18,9 per cento).
Le stesse condizioni di sfruttamento e precarietà riguardano anche cittadini italiani, come è dimostrato dalle quotidiane notizie di cronaca sulle tante «morti bianche» di donne, minori e uomini ridotti in schiavitù a lavorare in turni massacranti e senza alcuna protezione.
È quindi un dovere contrastare attivamente i fenomeni di grave sfruttamento della manodopera, del caporalato e dello schiavismo, assicurando alla magistratura e alle forze di polizia, agli enti locali, alle organizzazioni professionali dei produttori, dei coltivatori e dei consumatori, alle organizzazioni sindacali e agli ispettori del lavoro, norme adeguate ed efficaci, tra le quali rientra anche il codice penale.
Si tratterà poi di controllare la filiera produttiva e di trasformazione dei prodotti agroalimentari, il settore tessile piuttosto che quello edilizio o manufatturiero, in modo che gli operatori senza scrupoli non danneggino i concorrenti azzerando le tutele sociali e i diritti della persona sul luogo di lavoro. Fondamentale rimane però il sostegno alle vittime dello sfruttamento che denunciano violazioni alle leggi dello Stato e ai diritti umani, dando piena attuazione, a tale fine, all'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'immigrazione, che prevede l'accesso alla protezione per la collaborazione di giustizia a tutti i migranti che denunciano tali situazioni di sfruttamento e schiavismo, indipendentemente dal loro status di presenza sul territorio italiano.
Auspichiamo quindi che, anche apportando qualche miglioramento attraverso opportuni emendamenti, si approvi questo testo in vista di un recupero dell'originario spirito del disegno di legge governativo attraverso una profonda e generale riforma del testo unico sull'immigrazione, da avviare rapidamente all'esame delle Camere. Occorre, infatti, colpire le strategie che portano alla precarizzazione sistematica del lavoro migrante che, attraverso un meccanismo a polmone, viene attirato o espulso a seconda delle esigenze dei datori di lavoro.
Queste politiche di rotazione-precarizzazione sono state caratterizzate da: espulsione amministrativa come meccanismo di regolazione del mercato del lavoro; clandestinizzazione dell'immigrazione con conseguente «normalizzazione» della precarietà; differenziazione gerarchica tra gli immigrati in base alla provenienza e alle presunte affinità etniche; selezione della manodopera migrante nei Paesi di origine o all'atto dell'entrata nel nostro Paese. L'attuale normativa sull'immigrazione è pensata dunque per soddisfare esplicitamente queste condizioni di sfruttamento, rifiutando di vedere il migrante come soggetto sociale e considerandolo soltanto come pura forza-lavoro. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Bonadonna. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Stracquadanio, che ora vedo presente in Aula. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, la ringrazio per avermi consentito di recuperare sul mio precedente ritardo. Ho ascoltato con attenzione la relazione del collega Livi Bacci, che in gran parte condivido. Voglio, però, integrare con alcune osservazioni che mi paiono necessarie rispetto a questo provvedimento ma più in generale a tutto il tema.
Le considerazioni sono di tre ordini di fattori. In primo luogo, è vero che esiste questo fenomeno, diffuso in alcune Regioni, ma non credo in modo particolare in alcune Regioni o in alcune stagioni perché io, pur venendo dal Nord, vedo come in alcuni settori, ma anche nelle case, nei rapporti con le cosiddette badanti, spesso si determinano situazioni che potrebbero essere definite anche dalla nostra normativa di sfruttamento.
Spesso assistiamo però anche alla presenza di una connivenza tra colui che definiamo sfruttatore in generale e colui che qui definiamo sfruttato, e dovremmo chiederci il perché ci sia questa connivenza nel mantenere un regime di illegalità che dovrebbe essere sconveniente per entrambe le parti. Spesso accade, Presidente, che chi viene da altri Paesi, e magari si trova in condizione di irregolarità e potrebbe anche acquisire un permesso di soggiorno e i presupposti per regolare il proprio rapporto, preferisce egli stesso non fare un contratto regolare, perché questo gli comporterebbe un certo reddito monetizzato e una quota parte contributiva-previdenziale che non vede; preferisce invece monetizzare tutto e avere tutto in nero per poterlo portare nel proprio Paese, perché la sua prospettiva di lavoro e di vita non è in Italia.
Ciascuno di noi conoscerà situazioni di questo genere, come quella per cui badanti che vengono magari da Paesi entrati di recente nell'Unione Europea o da altri Paesi al di fuori dell'Unione vogliono essere tenute in nero e magari utilizzano il meccanismo del soggiorno temporaneo di tre mesi, interrompendolo per un periodo di tre mesi e alternandosi con altre persone (magari in due persone coprono un intero anno a turni di tre mesi ciascuna). In questo modo riescono a monetizzare di più e ad avere redditi maggiori. Questa è una delle situazioni.
Seconda considerazione: spesso si verifica questo fenomeno perché il lavoro regolare non è assolutamente competitivo rispetto al lavoro irregolare, con distanze che possono essere abissali. Per cui, se dovessimo impiegare lavoratori totalmente regolarizzati in alcune attività probabilmente il costo del prodotto finale sarebbe elevatissimo. Facciamo un esempio banale e storico, quello del pomodoro. Nel settore della raccolta del pomodoro registriamo una vastissima irregolarità e un'immigrazione temporanea di persone che lavorano totalmente al nero; questa è l'unica leva economica per cui il nostro pomodoro riesce ancora un po' a competere con quello cinese.
Dobbiamo allora trovare un accordo, o meglio, una soluzione nell'organizzazione della nostra economia. O noi sbarriamo la strada al pomodoro cinese e quindi impediamo una concorrenza e un dumping anche sociale, oppure dobbiamo accettare il fatto che, se siamo favorevoli tout court alla globalizzazione, senza preoccuparci di come altri Paesi e altre economie operano nel mercato globale, dovremo sempre fare i conti con livelli di irregolarità e di estraneità alla legge, perché ne produrremo noi, attraverso le nostre norme, le premesse assolutamente obbligatorie. Altrimenti rassegniamoci al fatto che non si coltivi più pomodoro. È una scelta, non so quale sia la migliore ma certo il problema dobbiamo porcelo in termini più generali; non dobbiamo semplicemente lavare la nostra coscienza dicendo che abbiamo previsto una sanzione penale grave per chi sfrutta il lavoro e che adesso tutto è a posto.
Terza considerazione: questo provvedimento, al quale, ripeto, guardo con favore, si inscrive più in generale nella politica dell'immigrazione. Credo sia una discussione aperta, anche a seguito della presentazione del disegno di legge Amato-Ferrero da parte del Governo. È giusta la severità con chi sfrutta il lavoro, indipendentemente dalla carta d'identità di chi viene sfruttato ed è giusto avere maggiore rigore laddove le condizioni contrattuali siano più deboli (in questo caso parliamo di extracomunitari); è giusto anche introdurre un incentivo a sfuggire all'irregolarità, come la concessione per fini sociali del permesso di soggiorno; ma se dobbiamo avere tanta severità verso questo fenomeno che alimenta l'immigrazione clandestina, dobbiamo altresì evitare di approvare quelle norme che favoriscono la permanenza in clandestinità. Tutte le norme contenute nel disegno di legge Amato-Ferrero che, aprendo le maglie all'ingresso, favoriscono la permanenza in assenza di lavoro, favoriscono obiettivamente anche il caporalato, perché mettono a disposizione sul territorio una massa di manovra. Anche in questo caso dovremmo metterci d'accordo su cosa vogliamo fare per evitare la grida manzoniana. Altrimenti manifestiamo sentimenti di buona accoglienza nei confronti di tutti, se qualcuno non ha lavoro lo manteniamo e decidiamo che può rimanere sul territorio, magari anche per un anno, in cerca di nuovo lavoro, sanzioniamo penalmente il caporalato, per poi accorgerci che il caporalato fa agio proprio su quella massa di lavoro, su quell'esercito industriale di riserva (per dirla con parole che sono più vicine alla sua tradizione, signor Presidente e che derivano forse da buone letture; abbiamo fatto buone scuole, grazie a Dio).
Credo che questo provvedimento di per sé vada approvato, ma dobbiamo ispirarci alla filosofia di una maggiore liberalizzazione del mercato del lavoro per la creazione di condizioni tali per cui non vi possano essere una sproporzione e una convenienza così elevate. Quanto più è conveniente il sommerso, infatti, tanto più vi si farà ricorso e tanto più inutile sarà la sanzione penale. È lo stesso discorso che vale per l'evasione fiscale.
Dobbiamo iscrivere un provvedimento di questo genere in una gestione della politica dell'immigrazione che non è certo quella tracciata dal disegno di legge Amato-Ferrero. Le dirò di più, signor Presidente: io sono tra coloro che ritengono che la legge Bossi-Fini contenga manchevolezze, perché, per esempio, prevede che gli ingressi siano basati sull'ordine in cui si presenta la domanda. Sono dell'opinione che, invece, bisogna selezionare gli ingressi in base alle competenze specifiche. Dobbiamo cominciare a ragionare come si fa in tutta Europa, dove si seleziona la manodopera in base sulla sua qualificazione e si fanno entrare dall'esterno dell'Unione Europea le persone in base alle loro capacità professionali e alla loro capacità di integrazione. Dobbiamo, insomma, fare esami prima di concedere permessi di soggiorno. Invece nel disegno di legge Amato-Ferrero si prevedono corsi in un secondo momento.
La filosofia di questo provvedimento, ispirata ad una maggiore severità, è, dunque, da condividere, ma si deve estendere a tutta la politica dell'immigrazione; al contempo il mercato del lavoro deve ricevere un'ulteriore liberalizzazione.
PRESIDENTE. Data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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158a seduta pubblica (pomeridiana): |
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mercoledì30 maggio 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CAPRILI
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del presidente MARINI
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (ore 17,40)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1201.
Ricordo che nella seduta antimeridiana il relatore ha integrato la relazione scritta ed ha avuto inizio la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Malan. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, il provvedimento, così come giunge in Aula dopo il passaggio in Commissione, mi pare che costituisca un'efficace sintesi delle diverse sensibilità esistenti sul tema dell'immigrazione, su un aspetto particolare che si riferisce a questo grande tema che ritengo estremamente importante nella società occidentale in genere, che è diventata meta di immigrazione, e italiana in particolare: mi riferisco all'aspetto del contrasto allo sfruttamento dei lavoratori immigrati. Su questo siamo sicuramente d'accordo.
Su questo punto, vale a dire sul contrasto allo sfruttamento dei lavoratori immigrati, e naturalmente allo sfruttamento dei lavoratori in generale, siamo tutti schierati allo stesso modo, cioè siamo fortemente contrari e desideriamo varare (ricordo che in Commissione il disegno di legge è stato approvato all'unanimità) un provvedimento equilibrato. Esso, da una parte, contempla sanzioni nei confronti del datore di lavoro e, dall'altra parte, prevede l'estensione anche ai lavoratori colpiti da questa nuova fattispecie di reato di alcune particolari facilitazioni per l'inserimento nella nostra società.
Sottolineo poi un altro aspetto positivo, che è quello di aver lavorato ampiamente - e do atto dell'impegno profuso in tal senso dai relatori Bianco e Livi Bacci - sul testo del Governo, che aveva creato forti perplessità nell'opposizione, ma soprattutto di aver lavorato su un testo che non è una delega, in quanto vi è stata la disponibilità da parte dei proponenti e della maggioranza di discutere un testo andando a verificare, parola per parola, provvedimento per provvedimento, comma dopo comma, quali potessero essere le modifiche da apportare alle norme vigenti.
È stato quindi adottato un procedimento che ha consentito un lavoro efficace e approfondito, che non lascerà dubbi a chi deciderà di votare il provvedimento perché sa cosa vota. È lo stesso tipo di procedimento che abbiamo usato nella scorsa legislatura per modificare, in generale, le norme sull'immigrazione, con il disegno di legge divenuto la cosiddetta legge Bossi-Fini, che è stato portato in Aula senza relatore dopo un lunghissimo lavoro svolto in Commissione, in quanto, per così dire, c'era stata un'intensa attività di sbarramento da parte dell'allora opposizione. In Aula sono state votate molte centinaia di emendamenti per giungere alla fine dell'esame del provvedimento. In quel caso non c'è stata la possibilità di raggiungere un accordo tra maggioranza e opposizione, ma c'è stata la possibilità di vedere con trasparenza e con piena conoscenza di tutti i parlamentari che cosa si andava a votare. Come avvenuto nella scorsa legislatura per la discussione del disegno di legge Bossi-Fini, si è dimostrato che è possibile lavorare su un provvedimento come questo senza dare deleghe al Governo.
Mentre si stava prevedendo questo equilibrato intervento con gli strumenti giusti e mentre stavamo discutendo il provvedimento in Commissione, è arrivato dal Governo il disegno di legge Amato-Ferrero che, invece, risponde a logiche completamente diverse. Tanto per cominciare, è un provvedimento composto unicamente da deleghe - ne ho contate 49, ma, in realtà, siccome alcune sono molto complesse, credo siano ancora di più - il che evidenzia la rinuncia del Parlamento ad elaborare delle leggi, vale a dire ad adempiere il dovere cui è chiamato ad attendere in base all'articolo 70 della Costituzione, che gli assegna il processo di formazione delle leggi.
Questo è un problema secondario rispetto alla logica da cui muove il disegno di legge Amato-Ferrero, che - a mio parere - contrasta anche con la logica del disegno di legge che andiamo ad approvare.
Il disegno di legge di cui stiamo parlando è mirato alla repressione - dunque speriamo alla prevenzione - dello sfruttamento dei lavoratori, in particolare degli immigrati clandestini che si trovano in una situazione di debolezza, tant'è vero che il grave sfruttamento dell'attività lavorativa, introdotto come reato specifico con l'articolo 603-bis del codice penale, viene punito con pene severe e aggravate nel caso in cui lo sfruttamento sia fatto ai danni di minori di anni 18 o di stranieri irregolarmente soggiornanti, cioè di soggetti che si trovano in situazione di debolezza: i minori di anni 18, di qualunque origine siano, in quanto possono essere oggetto di particolari tipi di coercizione perché meno in grado di altri di difendere i propri diritti; i lavoratori irregolarmente soggiornanti per la specifica condizione di non avere un lavoro, di essere in un Paese che non è il loro e di essere privi di sostentamento, con la conseguente possibilità di manifestare disponibilità verso condizioni di lavoro fortemente degradanti, con tutti gli aspetti definiti da questo disegno di legge.
Allora, senz'altro un elemento deve essere svolto dal punto di vista della repressione, cioè l'aumento delle pene e anche delle sanzioni accessorie, come per esempio l'esclusione dal percepimento di aiuti dallo Stato o la partecipazione a gare d'appalto per coloro che pongono in essere lo sfruttamento, ma occorre anche evitare che arrivino in Italia ulteriori persone che siano facili vittime di questo sfruttamento.
Il disegno di legge approvato nella scorsa legislatura e promosso dal Governo Berlusconi, la cosiddetta legge Bossi-Fini, ha legato la possibilità di entrare e di continuare a risiedere in Italia ad un effettivo rapporto di lavoro proprio per evitare che in Italia vi sia un gran numero di persone che si trovino in situazioni di debolezza e di conseguenza portate, per un verso, ad essere vittime di sfruttamento e, per un altro verso, ad incrementare la criminalità.
Il disegno di legge Amato-Ferrero va esattamente nella direzione opposta. Cito soltanto alcuni elementi. Si parla di stabilire flussi basati non sulle necessità del mercato del lavoro, ma sulla capacità di assorbimento del mercato del lavoro: se ci sono 1.000 richieste di lavoratori dall'estero bisogna dare un numero maggiore di permessi d'ingresso nel nostro Paese perché forse gli altri - quelli che ancora non sono oggetto di richiesta da parte dei datori di lavoro - saranno assorbiti in seguito.
Infatti, è specificamente affermato che chi avrà un contratto di lavoro fino a sei mesi potrà permanere nel Paese per un anno, chi avrà un contratto di lavoro da 6 a 12 mesi - cioè anche di 6 mesi e un giorno - potrà restare nel nostro Paese per due anni. E nei rimanenti 17 mesi e 29 giorni cosa farà questo ex lavoratore straniero?
Questo ex lavoratore straniero, che viene nel nostro Paese verosimilmente perché nel suo Paese d'origine era in condizioni di disagio - difficilmente arriva nel nostro Paese una persona carica di soldi in grado di mantenersi nel caso in cui perde il lavoro - cosa farà negli altri 18 mesi in cui il disegno di legge Amato-Ferrero vorrebbe lasciarlo ancora in Italia, anche se privo di un lavoro? Certamente cercherà un lavoro, secondo quanto già consentito dalla legge vigente, ma se in quell'arco di tempo non lo troverà non sarà in grado di assicurarsi un sostentamento e quindi avrà verosimilmente due alternative: da un lato, prestarsi, consenziente, ad essere sfruttato in condizioni degradanti, un aspetto che si vuole punire più severamente con questo disegno di legge; dall'altro, essere tentato di infoltire le file della criminalità, una prospettiva di cui i cittadini italiani non sentono davvero il bisogno.
Addirittura nel disegno di legge Amato-Ferrero si parla di permessi per attesa di occupazione di un anno. Il termine attesa lascia intendere una certa passività che lascia poco sperare sul risultato di questa attesa. Fin dall'inizio si rischia di far arrivare in Italia tante potenziali vittime dei reclutatori o di criminalità o di lavoratori da sfruttare.
È bene, giusto e doveroso punire chi sfrutta i lavoratori immigrati, in misura crescente a seconda del grado di sfruttamento, ma bisogna anche evitare di fornire il serbatoio dal quale trarre nuovi lavoratori da sfruttare e nuove reclute per la criminalità.
Mi limito a ricordare una cifra. È noto che un terzo dei detenuti nelle nostre carceri è costituito da persone immigrate nel nostro Paese. Ci viene detto e ripetuto - e credo che vi sia fondatezza statistica su tale cifra - che in realtà coloro che hanno commesso delitti e sono finiti in carcere sono quasi esclusivamente immigrati clandestini, dal momento che tra gli immigrati regolari il tasso di criminalità è addirittura inferiore a quello medio dei cittadini italiani.
La ragione è forse da attribuirsi al fatto che hanno un certo timbro sul passaporto? Ritengo che ciò dipenda dal fatto che, grazie alle leggi in vigore, chi si trova nel nostro Paese può starci grazie ad un lavoro, ad un sostentamento, senza dunque aver necessità, per mantenere se stesso e la propria famiglia - e a prescindere che si trovi in Italia o sia rimasta nel Paese di origine - di dover cercare il proprio sostentamento altrove. Anzi, sono addirittura più incentivati dei cittadini italiani a comportarsi bene perché, nel caso in cui commettessero dei delitti, nella loro condizione di immigrati, rischierebbero non soltanto la punizione del reato, ma anche l'espulsione e, di conseguenza, il venir meno di quella situazione di cui evidentemente sono contenti se l'hanno cercata.
Incrementare invece il numero di persone che non hanno un lavoro, addirittura a partire dal momento del loro ingresso in Italia, implica un potenziale incremento di delitti e delinquenti.
Se questi sono i dati e se è vero quanto ci viene detto da autorevoli esponenti del centro-sinistra, vale a dire che quel 30 per cento di detenuti proviene quasi esclusivamente dalle file dell'immigrazione clandestina, ne deriva che stimando in 700.000-800.000 gli immigrati clandestini, 1 su 40 immigrati clandestini è finito in carcere per aver commesso delitti. Ciò purtroppo non vuol dire che soltanto 1 su 40 ha commesso delitti, ma molti di più, considerato che 19 reati su 20 restano impuniti per l'estrema difficoltà di trovare i colpevoli.
Poiché è altresì noto che gli immigrati clandestini sono particolarmente soggetti a commettere delitti, manifestando un tasso di criminalità superiore agli altri non perché intrinsecamente peggiori dei cittadini italiani ma perché in situazione di bisogno e di grave debolezza, non si può assolutamente pensare di aumentare il serbatoio da cui trarre nuove reclute per la criminalità e tanto meno nuove vittime costrette a lavorare in condizioni inumane e degradanti e dunque gravemente sfruttate.
Pertanto, per le stesse ragioni per le quali sono fortemente contrario all'impostazione del disegno di legge Amato-Ferrero, sono favorevole a questo disegno di legge. Su un punto infatti siamo d'accordo: bisogna punire gravemente coloro che, per aumentare i propri profitti e, in alcuni casi, per rendere profittevoli attività che altrimenti, senza lo sfruttamento, non lo sarebbero, riducono dei lavoratori in condizioni che confinano con schiavitù.
Attenzione però a non aumentare le possibilità che questo delitto si realizzi. Certo, grazie a questa legge ci sarà una repressione più forte e severa, ma in realtà questo reato verrà commesso più frequentemente. (Applausi dal Gruppo FI).
(omissis)
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1201 (ore 17,55)
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zuccherini. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, senatrici, senatori, conoscete tutti la celebre interpretazione di Marx secondo cui la schiavitù funzionò da volano per assicurare un'accumulazione primitiva al nascente capitalismo. La schiavitù era uno dei processi di accumulazione che hanno segnato la nascita dell'era capitalistica. Non siamo in presenza di un ritorno a quella schiavitù storica. La schiavitù, o lavoro forzato contemporaneo, nasce da altre esigenze.
Ha origine nei Paesi poveri, in Paesi che hanno visto un crollo repentino delle condizioni di vita. Nasce da guerre esplose in alcune aree; da condizioni di miseria estrema in alcuni Paesi; dall'oppressione delle minoranze; dal disfacimento economico che ha distrutto le precedenti protezioni sociali, seppur minime ed elementari; da crisi che hanno generato spaventose disoccupazioni, definendo un'inedita situazione, perché ha messo in movimento moltitudini di uomini e di donne che premono per arrivare nei Paesi dell'opulenza con il sogno di costruire una vita migliore rispetto a quella drammatica che si lasciano alle spalle.
La spinta a migrare sorge anche dal particolare sviluppo economico dei Paesi ricchi, dove la trasformazione della composizione della forza lavoro ha determinato la richiesta di lavoratori a bassa scolarizzazione, provenienti da Paesi poveri e devastati, per lavorare in settori in cui la fatica è una componente centrale del tempo di lavoro.
Ci sono aree, zone e spazi economici nei quali il mercato criminale della tratta degli uomini, della riduzione in schiavitù e del lavoro forzato e il mercato legale si intersecano, si trovano a contatto, traggono cioè un reciproco vantaggio. Di questa specifica vicenda (l'incontro tra mercato criminale e mercato legale) si occupa la legge, che parla del lavoro forzato e del grave sfruttamento, delle forme che pensavamo relegate al Medioevo, di quelle conosciute nel Mezzogiorno del nostro Paese (il caporalato). E invece, lo dicono gli atti del Senato, come la relazione della Commissione di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul lavoro, con particolare riguardo alle cosiddette "morti bianche", approvata nella scorsa legislatura, oggi il fenomeno del caporalato, in particolare nell'edilizia, e quindi del lavoro forzato, è rilevante, non nelle zone dell'arretratezza economica del nostro Paese, ma nei punti alti dello sviluppo capitalistico, come Milano.
Questa legge parla dell'intermediazione abusiva di manodopera e incide così, in maniera diretta, sull'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, quello che riguarda il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale.
Secondo uno studio americano commissionato dalla CIA, quindi di una qualche rilevanza, gli immigrati trafficanti in direzione degli Stati Uniti, cioè quelli ridotti in schiavitù o al lavoro forzato, sono almeno 50.000 ogni anno.
Lo stesso studio stima che il numero delle persone trafficate - così viene definita la riduzione in schiavitù o il lavoro forzato - nel mondo oscilla tra i 700.000 e i due milioni ogni anno. L'aspetto più inquietante è che nel XXI secolo milioni di persone sono ancora considerate un oggetto del quale si possa disporre totalmente, perché vengono private della loro autonomia di pensiero, di azione, di movimento.
Anche nella civilissima Europa la schiavitù, abolita per legge alla fine del XVII secolo, è oggi una piaga presente più di quanto si possa immaginare. Risulta che i cinesi, che anche nel nostro Paese sono trovati in condizioni di schiavitù e lavoro forzato, in particolare nei settori del tessile e della pelletteria, possono impiegare anche due anni per raggiungere l'Europa, pagando una somma tra i 5.000 e i 10.000 euro. Alcuni immigrati curdi hanno pagato somme di 6.000 euro per arrivare in Germania. Dalla Repubblica dominicana giungere in Europa costa dai 3.000 ai 6.000 euro.
Il traffico di esseri umani rappresenta la più drammatica odierna forma di negazione dei diritti umani compiuta nei confronti di milioni di persone e questo punto in cui il mercato criminale incontra quello legale produce profitti tra i 7 miliardi e i 10 miliardi di euro. Le persone vengono così trasformate in merce da immettere sul mercato come tante altri merci. Qui sta una delle peculiarità della moderna riduzione in schiavitù.
La tratta degli esseri umani appare anche funzionale a un particolare modello del sistema economico. Un recente studio del Fondo monetario internazionale ha evidenziato come il 27 per cento del PIL italiano, prodotto nel triennio 1999‑2001, sia frutto di attività esercitata nel variegato mondo dell'economia sommersa, nel quale sono compresi migliaia di immigrati clandestini, che svolgono lavori spesso rifiutati da tanti nostri connazionali.
Tali immigrati vivono in una condizione di lavoro forzato, in quanto sono costretti ad estenuanti orari di lavoro; vengono sottopagati o non pagati affatto; sono privi di coperture assicurative contributive ed obbligati a lavorare e a vivere negli stessi luoghi, in condizioni igienico-sanitarie particolarmente precarie.
Simili situazioni sono riscontrabili anche in molti Paesi del mondo sviluppato, lasciando intendere come i nuovi schiavi siano funzionali a un sistema di capitalismo maturo come quello italiano, fondato su una logica neoliberista.
La cultura dominante espressa oggi dai ceti oggi prevalenti all'interno del capitalismo italiano e non solo, ritiene che il fine ultimo dell'impresa, ossia il profitto debba essere sempre più basato non tanto sul miglioramento e l'innovazione di processo e di prodotto, ma sulla massima riduzione dei costi della manodopera, dei tempi di produzione e della tassazione.
Su un piano più generale, la nuova schiavitù e il lavoro forzato significano dunque grandi profitti per pochi e assenza completa di diritti per milioni di uomini e donne, totalmente esclusi da questa redistribuzione.
In un Paese come il nostro - è notizia di poche ora fa - un uomo di sessantasette anni, che lavorava in un cantiere edile perché le sue condizioni economiche lo costringono, è morto in un incidente sul lavoro. Ciò è segno di una condizione estremamente drammatica. La legge in esame non riguarda solo i lavoratori immigrati; ad essi si rivolge essendo evidentemente costoro i soggetti più deboli, ma parla appunto di una situazione drammatica nella condizione del lavoro e del lavoro forzato.
Non c'è dubbio che nella formulazione del Governo alcuni passi erano meglio precisati, più espliciti e rendevano più leggibile quella stessa condizione. Nonostante ciò, penso che sia stata raggiunta una mediazione alta in Commissione per offrire, sul punto del lavoro forzato e della riduzione in schiavitù, una possibilità di legge e di intervento che colpisca anche duramente, fino alla chiusura dell'impianto.
Non c'entra niente la cosiddetta legge Amato-Ferrero, su cui ognuno può avere le proprie opinioni. Noi parliamo della ricostruzione di un diritto fondamentale, della libertà delle persone.
Diceva Thomas Paine: «Questi sono i tempi che mettono alla prova le anime degli uomini». Penso che con questa legge si compirà un passo avanti per affermare nuovamente nel nostro Paese un'idea forte della civiltà del lavoro e della condizione dei lavoratori. (Applausi dai Gruppi RC-SE, Ulivo e dei senatori Tibaldi e Rame).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Poli. Ne ha facoltà.
POLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, il cui testo ci apprestiamo a discutere, intende promuovere l'adozione di nuove e più efficaci misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
Con questo disegno di legge, si vuole colpire con durezza il cosiddetto caporalato e l'indegno fenomeno dello sfruttamento lavorativo degli stranieri, che - non può certo sfuggire - in alcuni settori tende a configurarsi come una vera e propria forma di nuova schiavitù.
La possibilità, già prevista dall'ordinamento, che allo straniero venga concesso uno speciale permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, quando emergono concreti pericoli per la sua incolumità, viene integrata quindi con una puntuale individuazione della fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera, i cui requisiti ricordo brevemente: retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali; sistematica e grave violazione della disciplina in materia di orario di lavoro e riposo settimanale; gravi violazioni dei requisiti di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, con esposizione dei lavoratori a elevati rischi per la loro salute, sicurezza e incolumità; reclutamento e avviamento al lavoro secondo le modalità che vengono comunemente indicate con il termine di caporalato.
L'iniziativa ha lo scopo specifico di aggredire una grave patologia del sistema produttivo, lo sfruttamento della forza lavoro che, attraverso attività lesive dei diritti fondamentali della persona, crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato.
L'alto livello di irregolarità dei lavoratori extracomunitari nel territorio nazionale è del tutto connesso alla forte incidenza dell'economia sommersa: sanzionare la prima significa incidere sulla seconda. Non può essere dimenticato che l'intermediazione e la somministrazione abusive di manodopera si traducono fin troppo spesso in forme di sfruttamento e violenza, che configurano talvolta una vera e propria riduzione in schiavitù, di cui sono vittime soprattutto lavoratrici e lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.
Sotto questo profilo, è del tutto condivisibile la finalità del disegno di legge n. 1201, che si propone di reprimere il fenomeno dello sfruttamento della manodopera extracomunitaria, particolarmente vulnerabile quando versa in condizioni di irregolarità. Tuttavia, un esame attento del disegno di legge nel suo complesso non può non sollevare perplessità sul modo in cui si intende perseguire questo fine.
Si parla di sfruttamento, secondo il presente testo, davanti ad una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria, a gravi violazioni della disciplina in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro e a forme di reclutamento e avviamento al lavoro secondo modalità irregolari.
In sostanza, di fronte a simili fattispecie, così generiche, si sanano le condizioni di decine di migliaia di lavoratori irregolari, regalando purtroppo permessi di soggiorno a immigrati clandestini, ovvero allungando i tempi per i regolari (il permesso per i lavoratori stagionali dura nove mesi, mentre quello per motivi di protezione sociale dura diciotto mesi). La nostra preoccupazione è che, sfruttando questa norma, ci possa essere un giro di prestanome per arrivare alla regolarizzazione dei clandestini.
Gli effetti del disegno di legge potrebbero essere drammaticamente controproducenti, perché si potrebbe indurre l'immigrato irregolare a simulare condizioni di sfruttamento allo scopo di strappare un permesso di soggiorno, oppure si potrebbero creare imprese di comodo, ditte virtuali, per non dire fasulle, magari intestate a prestanome anziani e nullatenenti, allo scopo di assumere in modo fittizio dipendenti da fare poi emergere, ponendo il titolare in qualche modo al riparo da eventuali sanzioni.
Ai colleghi senatori non può sfuggire che la materia dell'immigrazione, inoltre, va trattata con equilibrio e discernimento, tenendo presenti tutte le disposizioni legislative in vigore. La repressione dello sfruttamento del lavoratore irregolare non può prescindere da tutto il contesto non solo normativo, ma anche sociale ed economico, che ha portato una persona extracomunitaria a trovarsi irregolarmente sul nostro territorio, dove è costretta poi ad accettare condizioni di lavoro incompatibili con la dignità umana.
Sebbene sia lodevole l'intenzione che muove questo disegno di legge, le prescrizioni in esso contenute sembrano muoversi in una direzione confliggente con il panorama normativo oggi in vigore, se non in termini espliciti, sicuramente dal punto di vista di una aggirabilità dei suoi effetti. E questo, come fin troppo spesso ormai accade, attraverso l'emanazione di norme che, sebbene mirate e puntuali nella singola fattispecie, rischiano di scardinare l'intero orizzonte normativo in cui dovrebbero invece inserirsi.
Mi chiedo, infatti, come sia possibile coniugare lo spirito di questa legge con quello delle norme contenute nella legge Amato-Ferrero sull'immigrazione, che aprendo le maglie all'ingresso favoriscono la permanenza sul nostro territorio in assenza di lavoro, e quindi rischiano di incentivare l'attività di caporalato; anche perché - giova precisare, e questa forse sembra la peggiore mancanza del testo - questo disegno di legge affronta la materia solo dal lato della repressione, ma dimentica l'altro, quello dello sviluppo di una cultura della prevenzione.
In questa sede non può essere dimenticato, infatti, come esistano nella pratica quotidiana evidenti fenomeni di vera e propria complicità tra gli sfruttati e gli sfruttatori. Senza una puntuale analisi delle logiche sottese, non è evidentemente possibile sostenere di aver inquadrato, compreso e affrontato completamente il fenomeno.
La confusione e la fretta spesso portano a tradire le aspettative a tutto discapito delle buone intenzioni; un errore che non ci possiamo permettere, soprattutto in un momento in cui la classe politica non gode certo di un eccesso di fiducia.
Oggi l'eccessiva presenza di immigrati sul territorio è fonte di insicurezza diffusa nei nostri concittadini. Rischiare di provocare un aumento indiscriminato della presenza di extracomunitari, ovvero anche solo darne l'idea, alimentarne il sospetto sembra contribuire ad una polarizzazione sociale della comunità nazionale che il recente voto amministrativo ha già posto in luce; soprattutto, genera una preoccupazione che rischia di offuscare e sminuire le comunque lodevoli intenzioni di questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo UDC. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ferrara. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, capisco che potrò anche commettere un peccato di presunzione, che è a metà tra un peccato veniale e un peccato più grave, anche se non un peccato mortale, e chiederò a qualche collega poi di difendere le mie sorti, perché possa essere pienamente difeso rispetto alla condanna che me ne può derivare come disattenzione o come elaborazione di tesi contrarie alla mia.
Io, contrariamente a molti interventi di questa parte politica, non sono assolutamente d'accordo sul provvedimento in esame, non perché non ritenga valida la proposta che viene fatta, ma per quanto ho argomentato in Commissione bilancio, cioè proprio per i compiti che a tale Commissione, in questa particolare materia, discendono dall'articolo 40, comma 3, del Regolamento del Senato, il quale dispone: «Sono assegnati per il parere alla 5a Commissione permanente i disegni di legge deferiti ad altre Commissioni che comportino nuove o maggiori spese o diminuzione di entrate o che contengano disposizioni rilevanti ai fini delle direttive e delle previsioni del programma di sviluppo economico».
Quindi, nel rispetto di tale comma, ho argomentato in Commissione che il provvedimento non poteva che ricevere un parere di contrarietà semplice e che bisognava che questo fosse tenuto presente nel dibattito nelle Commissioni di merito 1a e 11a riunite e che l'Aula dovesse valutare, vista la pesantezza, il parere della Commissione bilancio.
Perché dico questo? Signor Presidente, non ritengo oggi che noi si sia alle porte di un nuovo 7 ottobre 1571. I colleghi ricorderanno che il 5 ottobre del 1571 è il giorno al quale, pur con i cambiamenti del calendario, si fa riferimento per la battaglia di Lepanto, che fermò, secondo alcuni, un processo di novella migrazione rispetto a quella che (anche se esaminata da tanti libri di storia come una migrazione dei popoli orientali verso l'Occidente) per tanto tempo gli storici e gli studiosi di economia hanno valutato non fosse una vera e propria migrazione, ma una emigrazione. Gli arabi - che si trovavano in Spagna e in Italia - non avevano dato atto ad una migrazione, ma ad una emigrazione, poiché vi si erano stabiliti militarmente e quella che nei testi di storia viene presentata come una collaborazione tra diverse popolazioni di fatto era la presenza di popoli arabi in terre d' Occidente, senza - ripeto - che si fosse in presenza di una migrazione.
Quando si presentò la migrazione, vi fu la battaglia di Lepanto, per cui si disse basta. Oggi non siamo in queste condizioni: non vi è nessuna legge (che possa essere la Bossi-Fini o la Amato-Ferrero) a poter dire stop a quella che non ha più connotazioni di emigrazione, per cui non è più possibile, secondo molti sociologi, considerare il residente straniero, regolare o irregolare, come un emigrato, ma debba essere considerato invece come un migrato. Perché la sostanziale differenza?
Quando la battaglia di Lepanto fermò la migrazione - come debbono convenire molti analisti, storici e storici economici - la motivazione fu che la battaglia fu affrontata non soltanto per motivi religiosi, ma anche per motivi economici. Quindi, si cercò di risolvere un problema molto grave; infatti, dalla presenza araba del 1100-1200 in Sicilia, in terra Ispanica ed altrove si era passati, per l'aumento della popolazione d'Occidente, conseguente alla soluzione dei problemi sanitari in terra d'Occidente, ad una impossibilità di ricevere quella migrazione che si era cominciata a presentare agli albori rinascimentali.
Gli albori rinascimentali, infatti, facevano sì, con le teste di ponte costituite dalla prime emigrazioni orientali, che la migrazione venisse ad essere attratta dalle nuove condizioni economiche dell'Occidente. Oggi ci ritroviamo nelle stesse identiche situazioni, con una situazione economica, cioè, di gran lunga "migliorante", nel senso che migliora con una velocità enormemente superiore nelle terre d'Occidente e in alcune aree delle terre orientali, edin questo senso si ha uno spostamento di popoli. Ora, non essendo possibile una nuova battaglia di Lepanto (non c'è un Andrea Doria, non c'è una flotta papale, uno Scanderberg, che nelle terre di Albania diceva ai turchi invadenti di fermarsi), si pone la necessità di provvedere con una legislazione a fare in modo che l'emigrazione non si trasformi in migrazione.
Cosa è stato fatto nella legislatura precedente? È stato elaborato un testo di legge (la cosiddetta Bossi-Fini), con cui si cercò di dire basta, o meglio di porre un freno ad una emigrazione trasformantesi in migrazione. Qual è la presunzione di questo Governo, di codesto disattento Esecutivo seduto ai banchi del Governo? Non me ne vorrà l'amico Franco Danieli, che è l'unico rappresentante che potrebbe, per la sua preparazione, prestare un minimo di attenzione ad un discorso - ripeto - presuntuoso, ma che contiene nella presunzione l'auspicio di una quanto meno minima attenzione al problema di cui trattasi. La presunzione della "Bossi-Fini" era quella di cercare di valutare un fermo alla trasformazione dell'emigrazione in migrazione. Questo Governo, dicendo che quel sistema non aveva funzionato, ha detto qualche mese addietro che avrebbe presentato un nuovo disegno di legge, cioè l'Amato-Ferrero. Non il Ferrero in quanto amato; Amato è il Ministro, poi vi è un Ferrero. Il Ferrero da noi non è affatto amato. Amato è amato per i fatti suoi! È una semplice battuta, che rivolgo a Franco Danieli. Ciò significa che almeno ho sollecitato un componente del Governo a prestare attenzione.
Il disegno di legge Amato-Danieli, anzi Amato-Ferrero - magari fosse Amato- Danieli - è stato annunciato qualche settimana addietro, ma non se ne conosce il contenuto, e ciò rappresenta un altro motivo di scandalo. Il Governo, infatti, afferma che cambierà la legge Bossi-Fini e che ha presentato - anzi si dice abbia presentato, perché compare nei verbali del Consiglio dei ministri, come poco fa mi spiegava il senatore Saporito - un nuovo disegno di legge Amato-Ferrero, del quale però non si conosce il contenuto.
Cosa fa invece il Governo? Dice: poiché difficilmente si approverà una riforma della Bossi-Fini in tempi brevi e quindi si avrà spazio per il disegno di legge Amato‑Ferrero secondo una nuova interpretazione di argine alla trasformazione della emigrazione in migrazione, presentiamo un provvedimento tampone. La prima difficoltà è che quel provvedimento tampone mira - secondo quanto afferma il titolo - a contrastare lo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale con un riferimento ad una modifica del codice penale, che non può essere riformato con un decreto-legge; pertanto, non potendo procedere con un provvedimento d'urgenza, è stato presentato un disegno di legge.
Pertanto, in attesa di un disegno di legge annunziato, di cui non si conosce il contenuto, per iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, si presenta un altro provvedimento che naturalmente si dovrebbe innestare sul disegno di legge più complesso riguardante il problema della migrazione e dell'emigrazione. Se questa non è la violazione di un determinato presupposto che la produzione legislativa deve avere (perché non c'è produzione legislativa riguardante la migrazione e l'emigrazione che non debba essere valutata dal punto di vista economico), non so di cosa si tratti. Infatti, in Commissione bilancio abbiamo discusso a lungo sulla opportunità di esprimere un parere contrario.
Ricordo ai colleghi che la Commissione bilancio può pronunciare un parere contrario o in base al mancato rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, cioè perché il provvedimento non ha l'adeguata copertura finanziarie; o perché tale misura è contraria ai criteri dettati da precedenti leggi o dalla corretta amministrazione delle cose dello Stato e quindi alla programmazione economica, così com'è determinata e come è d'uso o necessario.
È assolutamente necessario che il provvedimento sia inserito nel contesto della programmazione complessiva, con riferimento alla necessità di salvaguardare il nostro Stato, la nostra Nazione, le nostre Regioni e le nostre attività economiche dalla migrazione, perché un riferimento specifico e puntuale al contrasto dello sfruttamento dei lavoratori regolarmente presenti sul territorio non può essere preso in considerazione singolarmente.
Inoltre (facendo parte dell'opposizione dovrei utilizzare questa défaillance del Governo a nostro vantaggio), è un errore politico madornale presentare sotto campagna elettorale questo provvedimento, spacciandolo come l'attesa riforma della Bossi‑Fini e quindi anticipando il contenuto della Amato-Ferrero con questo disegno di legge, che probabilmente, dal punto di vista della comunicazione contiene l'aspetto più rilevante dell'Amato-Ferrero, ma di cui non conosciamo però il contenuto.
Non si può assolutamente prendere in considerazione un normaleiter in Commissione bilancio, tant'è che la Commissione si è trovata in difficoltà nel dover esprimere il parere. Se viene letto con la dovuta attenzione, come sono sicuro che hanno fatto i componenti del Governo oggi presenti in Aula e i colleghi della maggioranza che se ne sono occupati, il parere della Commissione bilancio da una parte conteneva una contrarietà ex articolo 81 ad una previsione per previsioni di spesa (scusate il bisticcio di parole) e non per il tetto di spesa dell'articolo 3 dell'originario progetto predisposto dai relatori, elaborato con un mix, di cui è raro si trovi traccia, tra il testo del Governo e quello d'iniziativa parlamentare.
Ciò ha lenito la sofferenza dei componenti della Commissione bilancio per non dover esprimere, per solidarietà di parte, un parere contrario semplice (quindi, non ex articolo 81), ove il provvedimento - con un utilizzo rigoroso del Regolamento, dunque nel rispetto del dettato regolamentare e costituzionale - non potrebbe potentemente che ricevere un parere contrario.
Ribadisco dunque la mia contrarietà, a parte le riserve sui contenuti propri del provvedimento, che potrebbero essere meglio affrontati - come ha più specificatamente e dottamente argomentato il collega Malan poc'anzi - riferendosi puntualmente e non complessivamente al problema della migrazione e dell'emigrazione. Il provvedimento, infatti, ha solo una parvenza di notevole rilievo, come l'altro disegno di legge sui cognomi, precedentemente affrontato e per fortuna rinviato in Commissione, ma non ha alcun significato, se non quello di consentire al Governo di sopravvivere e a quest'Aula di far finta di lavorare.
È per questo motivo, signor Presidente, che sono intervenuto e, non avendo potuto presentare - anche per le diverse opinioni di tanti colleghi dell'opposizione - una proposta di non passaggio agli articoli, ho voluto svolgere un discorso che presenta una sostanziale diversità rispetto a quelli effettuati dagli altri senatori dell'opposizione. Questi, infatti, pur argomentando diversamente, finivano per essere sostanzialmente convergenti rispetto alla proposta, mentre io non lo sono e non mi asterrò dalla votazione del provvedimento: inviterei, anzi, i colleghi a ripensarci, perché esso - lo ribadisco - è assolutamente contrario a quanto stabilito dal comma 3 dell'articolo 40 del nostro Regolamento.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Senato sta esaminando in Aula un disegno di legge che è già superato - come hanno già avuto modo di sottolineare i colleghi intervenuti in precedenza - per iniziativa dello stesso presentatore. Infatti, quello stesso Governo che pone all'attenzione del Parlamento le norme oggi in discussione (modificate, certo, dal lavoro svolto nelle Commissioni riunite), in epoca successiva di qualche mese approva in Consiglio dei ministri, in data 24 aprile ultimo scorso, il cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero, che modifica completamente l'intero testo unico sull'immigrazione, anche nella parte relativa al grave sfruttamento degli immigrati extracomunitari. Questo credo richieda una riflessione, intanto dal punto di vista formale, poi anche da quello sostanziale.
La modifica sulla quale il Governo chiede al Parlamento una delega, per poi intervenire con norme di dettaglio, riguarda disposizioni originariamente prese in considerazione dal disegno di legge in discussione (penso all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione) e disposizioni toccate anche dal testo modificato (penso all'articolo 22 dello stesso testo unico).
Si potrebbe obiettare che il disegno di legge Amato-Ferrero non è ancora stato assegnato al Parlamento; non so se lo sia stato nelle more tra la discussione delle Commissioni riunite e l'Aula. Il sottosegretario Lucidi dice di no e ne prendo atto. Può darsi che non sia stato ancora svolto il passaggio nella Conferenza Stato-Regioni. Tutti noi, però, sappiamo - e, se non lo sappiamo, basta consultare l'aggiornatissimo sito del Ministero dell'interno - che questo disegno di legge esiste, non è un annuncio, e che, articolato e messo per iscritto in modo abbastanza puntuale, è stato approvato dal Consiglio dei ministri.
Pongo questo problema, che mi rendo conto non è tanto formale quanto sostanziale che fra poco diventerà anche formale, proprio a lei, Presidente: può oggi il Parlamento prendere in esame delle norme che incidono su alcuni settori del testo unico sull'immigrazione, posto che lo stesso Governo ha varato al Consiglio dei ministri - e quindi tutti noi abbiamo avuto la possibilità di leggerlo - un articolato che modifica anche quelle disposizioni? Si dirà che questo è vero solo in parte, perché correggendo, a seguito del lavoro svolto dalle Commissioni riunite, l'impostazione originaria, il riferimento che all'inizio c'era all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione oggi diventa una nuova norma del codice penale. Quella nuova norma però contiene, anche dal punto di vista lessicale, elementi di assoluta sovrapposizione con l'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, e comunque si interseca con quella disciplina per ragioni che enuncerò tra poco.
Il Governo sta per domandare al Parlamento una delega ampia, onnicomprensiva, fondata sull'assunto ideologico, che non riguarda soltanto la materia dell'immigrazione, in base al quale fino al 17 maggio 2006 il mondo funzionava male e dal giorno successivo all'insediamento del Governo Prodi il mondo ha iniziato a funzionare benissimo (d'altra parte, gli elettori se ne sono accorti; mi pare abbiano manifestato anche il loro gradimento qualche giorno fa...); ma se la logica-ideologica (mi si perdoni l'assonanza dei termini) che è a fondamento di questo disegno di legge fa proporre al Parlamento un'intera riscrittura del testo unico sull'immigrazione, che senso ha questo acconto, questa anticipazione, che si tradurrà inevitabilmente in un doppio lavoro da parte del Parlamento? È vero che il Parlamento non sta lavorando o sta lavorando molto poco, ma non è il caso che si eserciti o che faccia delle anticipazioni su ciò che non costituisce anticipazione ma che corrisponde ad un'iniziativa legislativa già approvata dal Consiglio dei ministri, tant'è che chiunque, attraverso internet, può coglierne ogni passaggio.
Nel merito, queste disposizioni costituiscono uno strano mix tra violazioni del diritto penale già coperte da sanzione, violazioni del testo unico sull'immigrazione già coperte da sanzione, violazioni delle disposizioni contrattuali che trovano una via non penalistica di soluzione attraverso il ricorso al giudice del lavoro. Questo mix che viene realizzato ha un tasso di genericità, di contraddittorietà e di indeterminatezza che renderà molto difficile all'interprete capire quale sarà la norma cosiddetta speciale da applicare nel caso concreto.
Mi limito al primo comma del nuovo articolo 603-bis del codice penale introdotto dall'articolo 1 di questo disegno di legge. Esso recita: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque» - vediamo quale è la condotta - «recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa» - viene poi il come - «sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento».
Quindi, la condotta essenziale si sostanzia in un grave sfruttamento; le modalità di questo grave sfruttamento sono: o la violenza - ci sono delle virgole, quindi delle disgiuntive - o la minaccia o l'intimidazione, anche non continuative, e tutto ciò ha come destinatario il lavoratore che sia a sua volta sottoposto - anche qui ci sono situazioni differenti - o a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero da un trattamento personale, connesso all'organizzazione e alla gestione delle prestazioni, gravemente degradante.
La norma è scritta - lo ripeto - in modo confuso, con poca punteggiatura, per cui il rischio di interpretazioni poco chiare c'è tutto. In questo rischio si inserisce anche l'ipotesi che una differenza salariale significativa possa costituire indice, anche implicito, anche indiretto, di minaccia o di intimidazione.
Mi è capitato più volte, signor Presidente, svolgendo le funzioni di giudice penale, di trovarmi di fronte a contestazioni di estorsione in presenza di notevoli differenze salariali accompagnate da intimidazioni e da minacce anche implicite. Per esempio, è sufficiente non minacciare direttamente il licenziamento, ma farlo in qualche misura comprendere.
Ora, noi introduciamo una norma in una parte del codice penale in cui ci sono reati gravissimi e odiosi. Non dico che lo sfruttamento dei lavoratori non sia grave e odioso, ma che stiamo introducendo questa norma in una parte del codice penale che contiene sanzioni per la tratta di schiavi e che c'è il rischio che si qualifichi come tratta di schiavi una pratica, certamente non gradevole e da sanzionare con gli strumenti previsti dall'ordinamento, ma che in qualche caso può essere esclusivamente una controversia per differenze salariali.
Vogliamo mettere la sorte di aziende che vanno sanzionate - e nella legislazione vigente esistono le norme per punirle - nelle mani di denunce che in qualche caso possono essere strumentali, ma che in via cautelare possono portare al blocco dell'attività di queste aziende? È un rischio che deriva dalla formulazione - ripeto - poco chiara, confusa di questa norma.
Si parla, inoltre, di condizioni degradate: basterà ogni violazione del decreto legislativo n. 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro per attivare questa disposizione penale? So che il Governo o il relatore risponderanno di no, però l'articolazione della norma è tale che, perlomeno come ipotesi iniziale d'indagine, un'iscrizione nel registro degli indagati per questo tipo di reato ci può essere e, in via cautelare, questa ha effetti diretti non soltanto sull'azienda, ma anche sugli altri lavoratori di quest'azienda.
Credo che la casistica giudiziaria sia piena di denunce, anche penali, che sorgono quando l'animosità tra il lavoratore e il datore di lavoro è tale che non ci si accontenta del ricorso al giudice del lavoro e la denuncia penale diventa uno strumento per rafforzare, appunto, il ricorso al giudice del lavoro.
In realtà, questo disegno di legge sconta un'ambiguità originaria perché inizialmente era stato costruito attorno ad una dilatazione dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, una norma che ha dato ottima prova di sé. Affermo ciò riconoscendo il merito a chi l'ha formulata nel 1998 ed esprimendo, quindi, apprezzamento per la legge Turco-Napolitano, che, infatti, non è stata neanche sfiorata dalla riforma successiva. Quella norma ha una struttura, una finalità e un oggetto specifici, nel senso che riguarda la tratta di esseri umani e la moderna riduzione in schiavitù che passa attraverso la lacerazione di vite di giovani donne moldave, ucraine, rumene o di altra nazionalità che vengono prelevate nel loro Paese dai contemporanei mercanti di schiavi e vengono buttate sulle nostre strade costrette alla prostituzione.
Quella disposizione è così ben strutturata che prevede, non soltanto l'immediata attivazione dell'indagine penale, ma anche, uno specifico programma di protezione a tutela del denunciante che può diventare anche testimone. Questo programma di protezione non riguarda soltanto strette cautele di sicurezza, ma prevede un inserimento di chi denuncia nel contesto sociale e legale italiano, con un permesso di soggiorno per studio o per lavoro, oppure, se l'extracomunitario che viene tirato fuori da questo giro sceglie questa seconda strada, il ritorno assistito nel Paese di origine con una sorta di borsa lavoro o borsa studio che gli consente una reimmissione nel Paese di origine.
Ora, chiedo a lei, signor Presidente, al Governo e al relatore quanto segue. Se stiamo parlando di grave sfruttamento e quindi si riprende testualmente la terminologia contenuta nel testo unico sull'immigrazione all'articolo 18 per la tratta di esseri umani e se le sanzioni sono significative (perché tali sono quelle dell'articolo 603-bis del codice penale), per quale motivo poi manca la previsione, per chi denunci un grave sfruttamento ai sensi del nuovo articolo 603-bis del codice penale, di un programma di protezione? Forse che chi denuncia una sorta di tratta di lavoratori extracomunitari non rischia come la ragazza diciottenne o sedicenne che denuncia i suoi sfruttatori? Per quale motivo, in queste disposizioni, manca un richiamo anche formale a quella parte dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione che tutela concretamente? E quante centinaia di testimoni e di denuncianti sono stati tutelati.
Non vorrei che quest'assenza dipendesse da quella carenza di fondi oggi denunciata nell'altro ramo del Parlamento dal ministro Amato, visto che si parla di svariate centinaia di milioni di euro. Ma se manca la possibilità materiale di far fronte alla tutela dei denuncianti di un reato così grave e odioso, forse è il caso di lasciare in piedi la legislazione vigente, che appresta una tutela meno confusa e più specifica con riferimento alle varie ipotesi di reato.
Credo che nessuno in questo Parlamento, in questo Senato, abbia neanche la più remota idea di collusione o di complicità con chi sfrutta i lavoratori, italiani o stranieri, e credo che tutti siano animati da forte ostilità e dal desiderio serio ed effettivo di contrastare simili condotte odiose. Mi limito però a ribadire, signor Presidente, che gli strumenti oggi ci sono, e non devo certo ricordarlo a lei. Ci sono gli ispettori del lavoro: verrebbe da chiedersi perché non sono andati a svolgere ispezioni nei campi di raccolta del pomodoro del foggiano o del salernitano che si vedono, transitando sulle autostrade. All'interno dell'Arma dei carabinieri ci sono degli appositi nuclei. C'è un complesso di istituti accertatori che, sulla base delle norme vigenti, non trovano ostacolo alla giusta repressione nei confronti di queste condotte. Perché rendere più confuso il quadro normativo?
Tale quadro normativo che verrebbe reso ancora più precario se questo disegno di legge delega, il cosiddetto Ferrero-Amato, dovesse essere, un giorno, approvato. Si tratta di un disegno di legge delega che ipotizza l'abolizione del contratto di soggiorno e che consente l'ingresso nel territorio nazionale anche a chi non ha un contratto di lavoro o un'ipotesi di contratto di lavoro e deve cercarlo: il che significa, nelle more della ricerca e in presenza di un fondo di garanzia che, certo, è previsto nel disegno di legge delega, ma è inimmaginabile che possa essere sufficiente a mantenere tutti gli stranieri che entreranno per ricercare lavoro, diventare facile preda dello sfruttamento in nero, se non, in una parte marginale, della tentazione della criminalità.
Vorrei tanto, signor Presidente, che il Senato svolgesse un'attività legislativa più consistente, più serrata di quella che ha esercitato da un anno a questa parte, però ritengo veramente paradossale che, nel momento in cui decide di legiferare, lo faccia su materia sulla quale lo stesso proponente del disegno di legge in discussione, vale a dire il Governo, annuncia in epoca successiva una revisione completa che riguarda anche la materia qui in esame. Sulla base di questo paradosso, credo ci debbano essere delle riflessioni conseguenti anche nell'esame del merito di questo disegno di legge. (Applausi dal Gruppo AN. Congratulazioni).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Galli. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, onorevoli colleghi, sul provvedimento in esame la Lega intende specificare bene la propria posizione. Si tratta infatti di uno di quei classici provvedimenti a cui questo Governo ci ha abituato, per cui se la definizione generale può essere intesa in un certo modo e per esempio è condivisibile, poi il contesto ideologico in cui è inserita e la finalità non dichiarata sono esattamente l'opposto di quelli che dovrebbero essere.
Per essere chiari, è ovvio che la Lega assolutamente condivide il principio che nessun essere umano deve essere volontariamente sfruttato, né nell'ambiente di lavoro né in qualunque altro ambiente, ed è ovvio che siamo per definizione per l'assoluta legalità dei rapporti di lavoro di qualunque tipo; tant'è che questi, anche nel caso dell'immigrazione, sono esattamente i princìpi contenuti nella legge Bossi-Fini, che lega la gestione razionale del fenomeno migratorio proprio a questi princìpi e a queste questioni, quindi alla possibilità di dare un lavoro regolare e decoroso alle persone che vengono nel nostro Paese, più tutta una serie di altre garanzie per le persone stesse.
Ovviamente, siccome i princìpi devono poi essere accompagnati da prassi ragionevolmente utili al perseguimento dei princìpi stessi, è ovvio che, una volta che si sono dichiarati quei princìpi, occorre anche stabilire una serie di condizioni: che comunque il numero non può essere illimitato, che comunque ci dev'essere una serie di garanzie ragionevoli, come per esempio la dichiarazione di una persona attendibile che fornisca la casa, un contratto di lavoro per cui la persona viene in Italia non sulla parola ma su un dato di fatto in qualche modo consolidato.
Se parliamo di queste cose, è ovvio che siamo assolutamente d'accordo con quanto viene enunciato anche qui come principio.
Detto questo, dobbiamo però inevitabilmente fare una serie di distinguo che sanzionano la differenza di impostazione ideologica che c'è tra noi e i proponenti il provvedimento. Per noi l'immigrazione non è assolutamente ineluttabile, incontrollabile o che dobbiamo accettare per forza perché così va il mondo, ma è uno dei tanti fenomeni che hanno a che fare con la vita pubblica dei Paesi, in particolare del nostro e dei Paesi occidentali simili al nostro, che per definizione chi amministra la Nazione - quindi i politici, gli eletti dal popolo - deve affrontare in maniera ragionevole, razionale, intelligente, il tutto possibilmente finalizzato al benessere complessivo dei cittadini rappresentati e della popolazione del resto del mondo.
Il fatto che sia un fenomeno assolutamente gestibile lo dimostrano i Paesi che lo gestiscono, perché le cose che succedono in Italia non è che succedono in tutti gli altri Paesi del mondo, tanto meno in quelli a noi più vicini e paragonabili per condizioni geografiche, sociali ed economiche: non esistono in Francia, che ha una presenza di immigrati più elevata della nostra ma per ragioni storiche precise, anzi per molti anni c'è stato uno scambio assolutamente normale considerato la situazione coloniale in cui viveva quel Paese; non è così in Spagna, la quale, anche se governata da un Esecutivo sostanzialmente di sinistra, ha un'impostazione nei confronti dell'immigrazione ben diversa da quella propugnata in Italia da un Governo di sinistra; non è così in Inghilterra, dove, nonostante un Governo di sinistra, le sanzioni e le modalità di gestione dell'immigrazione sono enormemente diverse dalle nostre.
Per non parlare poi, paradossalmente, dei Paesi da cui provengono queste persone, rispetto ai quali non ce la passiamo cavare semplicemente dicendo che siccome sono poveri non hanno il problema dell'immigrazione, perché non è vero. L'immigrazione è un fenomeno certamente legato alle questioni economiche, ma anche all'impostazione amministrativa del Paese, e nelle Nazioni da cui provengono queste persone è difficilissimo entrare per tutti, che si provenga da Paesi poveri o da Paesi ricchi.
Per non parlare, infine, dal momento che siamo in un Paese governato dal centro-sinistra e dunque a forte connotazione di sinistra, dei Paesi comunisti o ex comunisti in cui entrare è fisicamente assolutamente impossibile; e si tratta di Paesi (prendo ad esempio la Russia) in cui ormai il livello economico è tale da garantire condizioni analoghe alle nostre e tali da attirare una forte immigrazione come avviene per il nostro Paese.
Lasciamo dunque perdere questo totem inattaccabile che il processo è inevitabile e incontrollabile. È piuttosto una scelta. Quindi, se è controllabile, dipende poi dalla politica, dall'impostazione strategica che si dà alle scelte politiche, il modo in cui gestire il fenomeno a livello legislativo.
In questo senso è intervenuta la Casa delle libertà con l'approvazione della legge Bossi-Fini. Il provvedimento si basava su princìpi estremamente semplici e chiari. Il nostro Paese è disponibile ad accettare un certo numero di persone provenienti da altri Paesi, ma ciò è legato esclusivamente alla possibilità e disponibilità di posti di lavoro, alla necessità degli stessi e comunque il tutto dev'essere fatto in modo da essere compatibile per la società che accoglie - l'Italia - e decoroso per le persone che vengono da noi, vale a dire gli immigrati.
Pertanto, l'immigrazione doveva comunque essere legata al contratto di lavoro, alla disponibilità certa di un'abitazione e ad un numero predefinito. Da quest'ultimo dato non si può certo prescindere. Infatti, indipendentemente dal fatto che vi sia più o meno richiesta e necessità e che le persone che arrivano in Italia siano più o meno brave persone, oneste e lavoratrici, resta comunque un problema di numeri. Se in Italia arrivassero 100 milioni di persone, perfettamente in regola, oneste e lavoratrici, è comunque evidente che trasformerebbero il nostro Paese in qualcosa di diverso dalla realtà odierna.
Mi sembra dunque di riferire questioni di assoluto buonsenso, tant'è vero che la questione delle sanzioni per chi non rispettava le regole della legge Bossi-Fini, che vengono riprese anche in questo provvedimento, era di estrema chiarezza. In realtà, nessuno avrebbe avuto modo di trovarsi in una situazione di irregolarità, nel senso che, per definizione, le persone che fossero entrate nel nostro Paese rispettando la legge Bossi-Fini avrebbero seguito un percorso di perfetta legalità. Anzi, se le persone che entrano, che sono identificate con nome e cognome, dopo un certo periodo di permanenza fossero trovate senza occupazione o senza abitazione, altre persone, cittadini italiani e non, sarebbero chiamate a rispondere di tale situazione avendo a suo tempo garantito per il contratto di lavoro e per l'abitazione. È un modo di ragionare occidentale, normale, razionale, kantiano, in cui ad una causa segue un effetto e un qualcosa in mezzo che fa funzionare le cose.
Nella vostra volontà di smantellare qualsiasi cosa sia stata fatta dal centro-destra o non assimilabile alla vostra ideologia di centro-sinistra, state invece aggirando le impostazioni logiche e razionali della legge Bossi-Fini. Lo state cominciando a fare sia con il cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero, che nessuno conosce ancora alla perfezione ma di cui si potrà parlare in seguito, sia con provvedimenti come quello oggi al nostro esame, assolutamente condivisibile nell'impostazione generale - identica alla nostra - in quanto lega in definitiva la presenza regolare al lavoro regolare. Intendete far decadere definitivamente la legge Bossi-Fini non appena riuscirete ad approvare la legge Amato-Ferrero.
Anche in questo caso è evidente che i rovesci elettorali e il sentire comune regolano la vostra velocità e dunque rallentate adeguatamente su questioni di cui avete parlato molto in campagna elettorale e nei primi mesi del vostro Governo, magari per tenere unite e coese, come dice il Presidente del Consiglio, le varie frazioni della vostra coalizione, man mano che si tasta il polso dell'elettorato, dei comuni cittadini.
Comunque, tornando sulla questione, l'Amato-Ferrero, da quel che ci è dato capire, in sostanza prevederebbe l'invasione tranquilla e garantita da parte degli organi istituzionali dello Stato, del nostro Paese da parte di chiunque ci voglia entrare. Questo perché i principi fondamentali, quelli legati al contratto di lavoro, alla residenza e al numero, tutti assolutamente ragionevoli e di buonsenso, nonché di una certa importanza, sono assolutamente evitati o aggirati.
Voi uscite dalla questione quote. Mi piacerebbe capire, da un punto di vista puramente logico, come fate a giustificare l'immigrazione con l'esigenza lavorativa del nostro Paese e poi togliere ogni riferimento alle quote. Se entrano 5.000, 50.000, 500.000 o 5.000.000 di persone in un anno, due o tre, non è esattamente la stessa cosa. E non potete dirmi che un Paese di 58 milioni di abitanti, che ha sì e no 23 milioni di occupati, possa indifferentemente assorbire 50.000, 500.000 o 5.000.000 di persone, quando siamo soddisfatti se facciamo uno 0,1 per cento in più o in meno di PIL rispetto all'anno prima. La questione delle quote, che vuol dire semplicemente il numero delle persone che possono entrare, la bypassate.
Lo stesso fate per la questione del contratto di lavoro. Se le persone possono entrare, non perché hanno un lavoro, ma perché lo cercano, scollegate completamente la loro presenza nel nostro Paese dalle esigenze lavorative dello stesso. Se le persone entrano senza che nessuno le abbia richieste, senza che seguano una programmazione dello sviluppo economico, qualcuno mi deve spiegare come potete poi legare l'ingresso di queste persone alla necessità lavorativa, come pure sempre fate, quando parlate di queste questioni.
Dirò di più, che senso ha fare un provvedimento come questo, che sanziona in maniera precisa, anche giusta per tanti aspetti, quasi feroce in alcuni passaggi, chi non rispetta le regole di rapporto contrattuale tra datore di lavoro e lavoratore, in questo caso l'extracomunitario, quando voi siete i primi ad incentivare questa situazione e questa prassi? È ovvio che se introducete quantità enormi di persone nel mercato del lavoro senza che preventivamente lo stesso ne abbia espresso la necessità, incentivate rapporti di lavoro in nero.
Quindi c'è veramente una contraddizione in termini. Da un lato, fate una legge ferocemente repressiva, dall'altro vi state preparando a presentare una legge che di fatto moltiplicherà per 100, 1.000 o 100.000 queste situazioni. O siete per la regolarità oppure no. O siete per la legittimità dei rapporti oppure no. A meno che, e questa è una delle vostre caratteristiche, per voi in regola debbono essere gli italiani, poi gli altri, pazienza. Per cui fate le leggi solo per chi le rispetta già, per cui l'imprenditore medio, che è già oberato da una quantità enorme di legislazione, spesso vessatoria, vede delle nuove leggi che aggravano e rendono ancora più pesante questa situazione, mentre l'extracomunitario per voi è sempre e soltanto una povera persona sfruttata, dimenticando il fatto che in tutti i paesi del mondo, e non nell'Italia della Bossi-Fini, l'ingresso illegittimo è di per sé un reato, quindi incentivate le persone ad entrare illegalmente, a commettere un reato. E dopo che avete messo sul piatto l'occasione per i cittadini altri di fare cose, magari illegittime, rispetto alle quali non portiamo giustificazioni, intervenite ferocemente su questi ultimi.
È evidente che c'è qualcosa non che non quadra e lo si vede nel dispositivo stesso del provvedimento. Voi date infatti per scontato, ed è logico dal vostro punto di vista ideologico, che il rapporto sia sempre neanche tra l'italiano, bensì tra l'occidentale capitalista sfruttatore (l'abbiamo visto in qualche intervento che richiama ancora le ideologie del secolo scorso che hanno causato 80 milioni di morti per fame e miliardi di persone schiave del lavoro) e il poveraccio che viene del Terzo mondo.
In tal modo si esclude, ad esempio, il fatto che in realtà la gran parte del lavoro nero in Italia non è un rapporto tra italiani ed extracomunitari, bensì tra soli extracomunitari. Il grosso del caporalato in edilizia non è più rappresentato dal calabrese o dal siciliano o comunque dall'italiano che va sulla piazza e raccoglie i poveracci del Paese, ma tra loro stessi: tra il maghrebino che è arrivato prima che recluta i maghrebini arrivati dopo. Siccome entrambi per voi sono dei poveracci sfruttati dall'Occidente ricco, e magari cristiano, i nostri cittadini sono da perseguire e gli altri no.
Devo sottolineare che solo la Lega ha sottolineato negli ultimi mesi tutta la questione cinese. In televisione abbiamo visto dei normali giornalisti scendere con le telecamere in cantina trovando alle dieci di sera bambini di otto anni al lavoro sulla macchina da cucire. Ma il giorno dopo qualche ispettore del lavoro è andato a controllare? (Applausi dal Gruppo LNP). Bastava chiamare la redazione del TG5 e chiedere dove erano state registrate le riprese la sera precedente e andare a controllare.
Noi in Italia siamo capaci di infliggere milioni di euro di multa a chi sbaglia un codice fiscale su una bolla di accompagnamento regolare e poi abbiamo delle situazioni veramente da Terzo mondo, rispetto alle quali si chiudono gli occhi perché loro sono dei poveracci.
Allora, se la vostra ideologia è questa, ossia cominciare ad aggirare la cosiddetta legge Bossi‑Fini con queste mezze soluzioni, ma soprattutto impostare leggi sull'immigrazione come la cosiddetta Amato-Ferrero, è evidente che noi non ci possiamo assolutamente trovare d'accordo con voi; non possiamo minimamente condividere questo vostro modo di ragionare.
Ci piacerebbe altresì capire quale sia, alla fine, la posizione vera del Governo, della maggioranza o chiamate come volete il gruppo di persone che in questo momento governa il Paese. È quella di Prodi che va a stringere la mano a Zapatero per concludere un accordo bilaterale sulla difesa dei confini contro l'immigrazione clandestina? È quella dello stesso Prodi che va a riferire le stesse argomentazioni a Sarkozy in Francia o a Blair in Inghilterra? Oppure è quella del ministro Ferrero, il quale dichiara che in Italia debba entrare chiunque lo voglia, perché è giusto così e non è assolutamente giusto bloccare i flussi migratori, perché questo è il destino del mondo.
Questo accade quando il Ministro è in buona disposizione e parla correttamente, perché altrimenti, quando parla sinceramente, afferma ciò che pensa, ossia che in Padania ci vogliono tanti immigrati con il diritto di voto così allunghiamo elettoralmente i voti della Lega. Queste sono dichiarazioni ufficiali pubblicate sui giornali da parte del ministro Ferrero.
Qualche settimana fa, avendo un attimo di tempo, ho ritrovato un libercolo del secolo scorso di un autore tedesco, di cui non ricordo il nome ma ricordo che aveva due baffetti come il ministro Mussi, anche se era un pochino più magro. Tale autore sosteneva esattamente le stesse argomentazioni del ministro Ferrero. Quest'ultimo, peraltro, dimostrando il suo grande attaccamento al Paese e all'Occidente, ha fatto anche delle altre uscite di un certo rilievo, che lo pongono nell'alveo dei grandi statisti, dichiarando che un italiano da zero a 18 anni costa 150.000 euro quindi è meglio prendere un extracomunitario già adulto, in modo da risparmiare soldi.
Se la vostra impostazione mentale è questa, è ovvio che, anche se queste poche righe sono condivisibili perché è il nostro modo di pensare (l'immigrazione si regola con i rapporti di lavoro regolari), è ovvio che tutto il contesto ideologico in cui voi la inserite non è assolutamente condivisibile.
Ci meraviglia che il ministro Amato si accorga di personaggi pericolosi come gli imam di alcune moschee solo quando succedono certi fatti e poi vada a dirlo in televisione, mentre la Lega denuncia questo problema da vent'anni. Ci dispiace che il ministro Ferrero vada in giro a dire che gli italiani devono essere annacquati, così magari qualche partito politico prende meno voti. Soprattutto, siamo veramente preoccupati per la vostra impostazione ideologica, anche se ormai avrà vita breve e non arriverà sicuramente in fondo. Ci resterà però sempre questa curiosità: qual è il futuro del Paese che immaginate?
Se con tutte le leggi che voi giudicate severe, in pochi anni siamo arrivati comunque a 5 milioni di extracomunitari - spesso clandestini - presenti sul nostro territorio, è facile immaginare che, con una legislazione permissiva, questi diventeranno 15 milioni, 20 milioni o addirittura 50 milioni in pochissimi anni. Con i ricongiungimenti facili che volete prevedere, infatti, questi numeri cresceranno in modo esponenziale in pochissimo tempo.
Siete preoccupati per le pensioni degli italiani e al contempo consentite i ricongiungimenti con i genitori ottantenni degli extracomunitari presenti sul nostro territorio; poi magari, quando arrivano, date loro la pensione o mettete a loro disposizione il nostro Servizio sanitario, il cui bilancio in qualche Regione presenta buchi notevoli. Allora, quale futuro date ai cittadini?
Credo che il futuro dovrebbe stare a cuore non solo al centro-destra, e in particolare alla Lega (dato che in questo momento sto parlando io), ma anche a voi. Penso che anche voi abbiate dei figli e nipoti. Ebbene, quale futuro state preparando per loro? Quello di un Paese che, da grande Stato occidentale, industriale e moderno, diventa la punta estrema dell'Africa nel Mediterraneo? Se questo è il vostro punto di vista, ovviamente noi non possiamo condividerlo.
Del resto, siamo rincuorati dal fatto che gli italiani hanno capito tutte queste cose. Due giorni fa hanno dato la prima mazzata al vostro progetto ideologico e nei prossimi mesi daranno le altre. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Livi Bacci.
LIVI BACCI, relatore. Signor Presidente, colleghe e colleghi, non entrerò in una lunga replica sui tanti aspetti che sono stati sollevati dai colleghi dell'opposizione e della maggioranza.
Mi limito innanzitutto a ricordare che sul provvedimento in discussione c'è stata piena convergenza in Commissione. Questo è già un fatto molto importante. Rilevo che molti interventi dei colleghi dell'opposizione sono stati sostanzialmente, e anche formalmente, in favore di questo provvedimento e ciò mi rallegra assai.
Non raccolgo gli spunti davvero interessanti per la discussione, che mi trascinerebbero in un'appassionata discussione storico-politica, economica, sociale sulle origini dell'immigrazione, sulla spaccatura del Mediterraneo dopo la battaglia di Lepanto, sopra le origini della schiavitù, il modello capitalista, l'ideologia della migrazione nel passato e nel futuro. Spero che avrò modo di discuterne in privato, individualmente, con questi colleghi e mi farà molto piacere farlo.
In questa sede, mi limito a registrare appunto la sostanziale convergenza sugli aspetti di questo particolare provvedimento, che riguarda il contrasto alle gravissime situazioni di sfruttamento, molto spesso vicine a forme di schiavitù, fatti i dovuti collegamenti temporali, i dovuti paragoni e i dovuti sconti. Ripeto, su questo provvedimento mi sembra che ci sia un sostanziale accordo.
Certo, non raccolgo nemmeno tutte le indicazioni che sono state formulate sul possibile contrasto procedurale tra questo provvedimento e la futura legge delega sull'immigrazione. Credo che il collega Bianco lo farà per me.
Quindi ringrazio tutti gli intervenuti. Credo che questo sia un buon provvedimento, che viene al momento opportuno. Nessuno pensa che l'Italia sarà un Paese sommerso dall'immigrazione, ma per fare questo bisogna elaborare buone leggi, bisogna ridurre al massimo il sommerso, che è una delle grandi piaghe del nostro Paese, perché è l'economia sommersa, l'economia in nero che attira l'immigrazione, e certamente nel futuro bisogna ristrutturare anche la nostra economia. Una economia con più tecnologia e meno intensità di lavoro sarà un'economia che richiede meno immigrazione.
Certamente questo è vero, ma si tratta di obiettivi di lunghissimo periodo che trascendono il termine della nostra discussione. Ringrazio tutti per l'attenzione. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Bianco.
BIANCO, relatore. Signor Presidente, rispondo telegraficamente a due osservazioni specifiche che sono state mosse nel corso del dibattito, la prima delle quali dal collega Ferrara riguardo al parere della Commissione bilancio. Le Commissioni riunite e i relatori hanno tenuto conto ovviamente del parere della Commissione bilancio, che è un parere favorevole, non ostativo. Quindi, obiettivamente il dibattito interno attraverso cui si arriva a questo parere non ha alcun rilievo al di fuori della Commissione. Ripeto, il parere della Commissione bilancio è un parere non ostativo.
Per quanto riguarda la seconda questione, sollevata in particolare dal collega Mantovano (egli l'aveva già sollevata in Commissione), essa è relativa ad un potenziale conflitto con un altro provvedimento. Sottolineo che il provvedimento in oggetto non è ancora stato presentato in nessun ramo del Parlamento; risulta approvato dal Consiglio dei ministri, ma è all'esame della Conferenze unificata. Comunque, siccome si tratta di un rilievo serio, lo abbiamo esaminato con grande attenzione nelle Commissioni e abbiamo chiesto al Governo se riteneva che ci fosse una potenziale sovrapposizione tra i due provvedimenti. Il Governo ha affermato che mantiene l'intendimento di proseguire l'esame di questo disegno di legge ed è la ragione per la quale abbiamo ulteriormente lavorato.
Vorrei sottolineare, signor Presidente, come ha fatto il relatore Livi Bacci, che anche dopo questi rilievi, le Commissioni hanno lavorato in modo molto proficuo e il provvedimento è stato approvato con la sostanziale unanimità da parte delle Commissioni riunite 1a e 11a, naturalmente nell'ambito del distinguo politico in cui è stato comunque presentato.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare la rappresentante del Governo.
LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, le chiedo se è possibile depositare un più articolato intervento di risposta alla discussione, limitandomi in questa sede a riprendere alcune riflessioni che sono state poste dai senatori intervenuti.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Innanzi tutto va detto, come anche altri hanno sottolineato, che il testo che votiamo, anche se non è lo stesso che il Governo ha presentato, ne riprende le ragioni e le finalità; soprattutto è un testo apprezzabile proprio perché è il frutto di un approfondito dialogo che c'è stato nelle Commissioni e che ha consentito, nella redazione, di trovare un punto d'incontro politico che rappresenta anche la forza di un intervento di contrasto allo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
Vorrei dire anche che, con riferimento alla legge sull'immigrazione, sia che ragionassimo nell'ottica della legislazione attuale, sia che ragionassimo nell'ottica di una possibile riforma, qui vogliamo invece aggredire una grave patologia del sistema, in particolare del sistema produttivo, che è lo sfruttamento della forza lavoro; un fenomeno che, attraverso attività lesive dei diritti fondamentali della persona, crea delle economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri del mercato.
Ho sentito dire nella discussione che, attraverso questo sistema, sia anche possibile un equilibrio nell'incontro fra domanda e offerta. Credo si tratti di un equilibrio apparente per gli effetti deteriori ed iniqui che produce nel breve e nel medio periodo, nocivo alla convivenza sociale ed allo sviluppo economico; avversario proprio di quelle regole che ciascuna parte politica, indipendentemente dalle proprie impostazioni intende affermare in materia di immigrazione regolare.
Voglio solo richiamarvi a leggere la relazione che ha curato il CESIS, dove a proposito del contrasto alla gestione criminale dell'immigrazione clandestina, evidenzia una capacità organizzativa dei traffici, tale da garantire anche lo sfruttamento della manodopera e di intercettare i circuiti finanziari delle rimesse.
Si dice che nei circuiti di sfruttamento in quella relazione sovente si produce una vera e propria riduzione in schiavitù, supportata dal sistematico ricorso all'intimidazione ed alla violenza. Un fenomeno ampio, nel quale vengono coinvolti a volte soggetti criminali, a volte piccoli imprenditori estranei alla tratta, ma disponibili a sfruttare i lavoratori, siano essi clandestini o regolari.
Vorrei anche tener conto, e lo avete fatto nel testo, che l'intermediazione abusiva, il cosiddetto caporalato, così come la somministrazione abusiva si declinano a volte con modalità di sfruttamento e di violenza, con soprusi che descrivono anche essi forme di riduzione in schiavitù.
Ci è evidente anche il dato dalle indagini delle Forze di polizia che i soggetti che subiscono di più sfruttamento del lavoro sono proprio gli immigrati, gli extracomunitari ed in particolare quelli privi di permesso di soggiorno. Per questi la condizione di irregolarità diventa condizione di vulnerabilità, di soggezione, di dipendenza, anche perché gli è impossibile agire quelle tutele che farebbero anche emergere la loro clandestinità con le relative conseguenze. Così come non mancano immigrati che in questo contesto si trasformano da vittime in sfruttatori di altri immigrati.
Più l'economia sommersa si alimenta della manodopera straniera, più la sua offerta attrae immigrati e produce immigrazione clandestina, più si realizzano meccanismi perversi di sfruttamento.
Credo che questo testo risponda un po' alle esigenze e alla rappresentazione della realtà che insieme agli organi di polizia ci danno gli organi di stampa. Voglio solo aggiungere, interloquendo con l'intervento del senatore Mantovano, una riflessione: proprio in considerazione di osservazioni avanzate sia dalla maggioranza che dall'opposizione con riferimento all'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione, la scelta della Commissione, che il Governo ha condiviso, è stata quella di non toccare l'attuale formulazione di tale articolo, nella quale la previsione penale che stiamo introducendo entra soltanto perché per il carattere della pena e per previsione espressa rientra tra le fattispecie di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
Vorrei anche dire al senatore Mantovano che sa bene che non è solo la previsione della tratta quella attualmente considerata dall'articolo 18, ma sono proprio quelle forme di sfruttamento che possono ricavarsi anche nelle disposizioni in quei reati stabiliti dallo stesso articolo 380 del codice di procedura penale. Anche questo caso quindi, come quegli altri, rispetterà lo spirito dell'articolo 18 rispetto al quale darà possibilità a chi subisce violenza o grave sfruttamento di ottenere un permesso di soggiorno, qualora corra seri pericoli per la propria incolumità nel tentativo di sottrarsi da una organizzazione criminale.
Dico anche che il disegno di legge delega che il Governo ha in mente e che il senatore conosce bene ma credo sia abbastanza diffuso intende intervenire non sui soggetti che accedono all'articolo 18, come fa questo provvedimento, ma intende intervenire sulle forme di tutela che lo Stato prevede in relazione alla vittima perché accade molte volte che la vittima del grave sfruttamento, pur non correndo un pericolo lei stessa, si trovi ricattata o minacciata per l'incolumità dei suoi familiari che magari sono rimasti nel Paese d'origine.
Credo che questi temi, davvero come hanno vissuto nella discussione della Commissione, possano davvero continuare a convivere ed a vivere attraverso il passaggio dell'Aula. Dico anche ai senatori che questo testo è molto in linea con la proposta di direttiva che si sta elaborando in ambito europeo proprio in materia di contrasto al grave sfruttamento del lavoro irregolare.
Il Governo auspica quindi che questo percorso, che è stato segnato dal contributo della maggioranza e dell'opposizione, anche attraverso il voto dell'Aula possa mantenere questo segno. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
MALAN, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo».
PRESIDENTE.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati emendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite. Signor Presidente, l'emendamento 1.3 prevede, dopo le parole: «gestione delle prestazioni», la soppressione dell'avverbio «gravemente» riferito all'aggettivo "degradante".
Il vocabolario afferma che "degradare" significa privare della dignità, quindi credo che la soppressione dell'espressione «gravemente degradante» sia oggettiva. Infatti, se una persona viene privata della sua dignità attraverso un trattamento degradante, non riesco a immaginare il significato della parola "gravemente".
LIVI BACCI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 1.100 riguarda solo una questione redazionale: siccome un'altra parte dell'articolo contiene la dizione «tra le persone reclutate o occupate», anche in questo rigo, oltre a «occupate», inseriamo il termine «reclutate» per simmetria e completezza.
Con l'emendamento 1.101 si è ritenuto opportuno abbassare il limite ad un solo lavoratore occupato per quanto riguarda la chiusura dell'impianto.
PRESIDENTE. Invito il relatore e la rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
LIVI BACCI, relatore. Esprimo parere favorevole.
LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Il parere del Governo è favorevole.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.
SAPORITO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale.
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, ho ascoltato il collega Tibaldi che ha illustrato il suo emendamento 1.3, ma anche l'intervento precedente della sottosegretario Lucidi che è intervenuta in replica dopo la discussione generale.
Certo, poi dovrò dire moltissimo altro; non volevo essere riduttivo, ci mancherebbe, perché la Sottosegretario è persona a cui non mancano gli argomenti, anche se, purtroppo, non posso condividerne la quasi totalità.
Dopo l'intervento del Governo, ci viene voglia di passare da una posizione di astensione - perché condividiamo il principio, nel senso che non possiamo certo non essere d'accordo sul fatto che non vi possono essere situazioni di sfruttamento in qualunque rapporto di lavoro - ad un'espressione di voto contrario. A questo punto, infatti, si vuole veramente andare al di là della realtà e parlare di un Paese o che non esiste oppure che a voi piacerebbe esistesse e che magari in certe zone d'Italia esiste anche, per giustificare la vostra posizione politico-ideologica. Altrimenti, non capisco la ratio che sta dietro al ragionamento, per altro, compiutamente argomentato.
Allora, se la questione è questa, ossia che la clandestinità alimenta la possibilità di far nascere e crescere rapporti di lavoro irregolari - cosa con cui sono assolutamente d'accordo - la soluzione non può essere quella di incrementare le presenze irregolari, ma casomai, in un processo logico di ragionamento, esattamente l'opposto.
Mi sembrerebbe, quindi, logico varare leggi che, prima di tutto, penalizzino pesantemente l'ingresso clandestino; questo non vuol dire - per essere chiari - trattare male le persone e non aver rispetto umano (questi sono altri ragionamenti), ma che, dal punto di vista del principio ideologico, l'immigrazione clandestina, come in tutti i Paesi del mondo - lo ribadisco - è un reato, che nel nostro Paese non deve essere commesso. Chi la commette, dunque, compie un reato: dopodiché, lo si tratterà certamente da persona, con tutti i diritti che giustamente gli spettano, ma da persona che ha commesso un reato e che quindi, per esempio, viene identificata e rimpatriata (o altrimenti, secondo la procedura).
Se invece fate passare il principio opposto, in base al quale l'ingresso irregolare è comunque un peccato veniale (che, se non ricordo male, da piccolo mi si insegnava essere espiabile più facilmente di quello mortale), per cui rappresenta un illecito piccolo, in confronto a quanto succede dopo, si tratta di un qualcosa che a questo punto non possiamo assolutamente più condividere. Capisco che, dal vostro punto di vista ideologico, ciò non sia condivisibile, ma la cosa non mi sorprende.
Inoltre, vorrei anche sottolineare che è vero che qui si rappresenta tutto il Paese, ma che dovremmo anche cominciare a chiamare i problemi con i loro nomi e cognomi; altrimenti, si fa come Montezemolo, che afferma che la politica costa, ma non ricorda che in Lombardia il bilancio della sanità è in pareggio, mentre in altre zone è in perdita anche per 10 miliardi.
Chiamiamo dunque le cose con i loro nomi e cognomi: il mondo economico e imprenditoriale del Paese non è esattamente come l'avete in mente voi. Ad esempio, nelle fabbriche avanzate della Padania, che negli ultimi anni, con grandi sforzi, sia economici sia intellettuali sia di energie lavorative, hanno recuperato i mercati rimettendosi ad esportare i loro prodotti, pensate che vi siano reparti in cui lavorano schiavi maghrebini senza contratto di lavoro?
Ma in che mondo vivete? Dove vi è un minimo di sviluppo, di tecnologia e di controllo sociale, queste cose non accadono, perché, molto banalmente, non possono accadere. Se poi in altre parti del Paese succedono, allora il problema è assai semplice. Non bisogna varare l'ennesima legge da aggiungere alle 300.000 che già sono in vigore: basterebbe distogliere parte dei Carabinieri e degli agenti della Guardia di finanza che si dedicano ai controlli degli studi di settore dagli imprenditori del Nord che pagano già le tasse, per mandarli nei campi di Puglia e Campania in cui si coltiva il pomodoro, dove basta scendere dalla macchina per vedere lavoratori irregolari. (Applausi dal Gruppo LNP).
Allora, è un'altra la questione, ma è evidente che questo non potete dirlo, perché dal vostro punto di vista ciò non succede; oppure - lo ribadisco - basterebbe che coloro che compongono la scorta alle autoblu dei Ministri, quando al mattino si recano dalla casa del politico al Parlamento o a Palazzo Chigi, si fermassero a controllare tutte le bancarelle abusive o i venditori ambulanti che costellano i due o tre chilometri di percorso nel centro cittadino di Roma. Potrebbero così verificare il tipo di rapporto lavorativo tra il venditore della bancarella, quello che gliela pulisce, il minore che chiede la carità o vende le magliette con le griffes falsificate. Basterebbe chiedere loro di esibire la bolla di accompagnamento che dimostri dove sono andati a rifornirsi di magliette, e poi controllare il laboratorio clandestino, magari arrangiato in una cantina, dove lavorano cinesi che sfruttano i loro connazionali in nero. E tutto ciò si deve fare, ma non con una legge di questo tipo.
Basterebbe fare applicare la legge a tutti e non, come sempre, fare i forti con i deboli, quelli che le tasse le pagano già, girando la testa dall'altra parte, perché vi fa comodo, quando a commettere queste irregolarità sono quelli che volete difendere. (Applausi dai Gruppi LNP e AN).
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di verifica del numero legale, avanzata precedentemente dal senatore Saporito, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1201
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Tibaldi.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.100.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Questo è un strano Paese, signor Presidente. (Commenti dai banchi della maggioranza). Non si è mai riusciti a trovare una giusta misura tra le cose: siamo squilibrati o tutti da una parte o tutti dall'altra.
In questo caso non c'era dubbio che sulla materia dello sfruttamento del lavoro servisse un intervento, e infatti mi pare che l'Unione Europea abbia forzato in questa direzione e abbia minacciato gli Stati membri addirittura di procedure di infrazione se non avessero ottemperato in tempi certi. Certo è che noi stiamo, come sempre, dimostrando di non sapere mai avere la bussola, di non sapere mai trovare la strada più equilibrata.
Non c'è dubbio che per intervenire sulla codicistica penale, introducendo il grave sfruttamento e collegando il grave sfruttamento a sanzioni gravissime che comportano reclusioni da tre a otto anni, senza però capire che in ipotesi del genere potrebbero anche trovarsi persone che nulla hanno a che fare con lo sfruttamento del lavoro e dell'immigrazione, in questo caso sarebbe stata sicuramente necessaria un po' di prudenza.
Il problema è uno e la medicina l'ha saputo affrontare benissimo: è giusto saper fare buone diagnosi ed è giusto saper attribuire le cure adeguate, ma la medicina ha inventato qualcosa di innovativo. Ha capito che piuttosto che curare bisognava provare ad anticipare, a prevenire.
Stiamo parlando di reati legati allo sfruttamento dell'immigrazione e del lavoro nero, ma perché non pensiamo a come si crea il fenomeno dell'immigrazione e a come avviene il fenomeno della clandestinità nel nostro Paese? Questa maggioranza aveva un unico strumento che avrebbe consentito di controllare nel miglior modo gli accessi regolari nel Paese per non consegnarli alla malavita, come ha detto benissimo il mio collega. Infatti, chi non ha un lavoro, chi non può combinare colazione, pranzo e cena, chiunque si trovi in queste condizioni dopo una settimana sarebbe manodopera per la criminalità perché la cosa più importante è riempire la pancia, tutto il resto viene dopo.
La legge Bossi-Fini, tra le tante pieghe, aveva almeno un merito: combinava la permanenza sul territorio con un contratto di lavoro, cioè con la capacità di automantenersi. Il guaio è che adesso la si vuole cancellare, ma non solo: non è stata nemmeno applicata e si imputa alla mancata funzionalità ed efficacia della Bossi-Fini il fatto che questa debba essere soppressa. Vedremo prima se riuscirete a farla e poi quanti danni combinerà. Si tratta dell'unica legge che consentiva ad una persona d'arrivare in Italia e poter vivere dignitosamente con il proprio lavoro.
Un episodio deve farci riflettere sulla prudenza con la quale bisogna affrontare questo argomento: un prete, mosso da pietas cristiana, chiede ad un contadino se può provvisoriamente farsi carico di un disperato che si trova clandestinamente sul territorio italiano. Il contadino, stimolato dal prete di campagna, decide di farlo lavorare alle proprie dipendenze per fargli guadagnare un tozzo di pane. Ahimè, arriva il controllo e già con le norme che oggi esistono questo buon uomo con grande spirito caritatevole si ritrova in prigione. C'è di buono che il Paese fa quadrato, non c'è un biasimo sociale, ma c'è una certa solidarietà e ben o male questo signore, che è un imprenditore agricolo, riesce a uscirne indenne.
Con questa norma, signori, non scapperebbe neanche più quello animato da pietas cristiana che si fa convincere da un religioso a fare un'opera caritatevole: rischierebbe addirittura da tre a otto anni di reclusione soltanto per questo episodio. Anche se questo fosse l'unico caso o un caso scolastico, esso dovrebbe farci riflettere sul fatto che questa non è una buona norma perché porterebbe ad un'ingiustizia a cavallo di altre ingiustizie. (Applausi dal Gruppo LNP).
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 19,35)
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, vorrei comprendere da quali elementi i relatori e anche il Governo traggono la convinzione di sostanziale convergenza sulle disposizioni di questo disegno di legge. Sembra quasi che vi sia un'unanimità dell'Aula sulle disposizioni sottoposte alla nostra attenzione.
Con altri colleghi, nel corso della discussione generale, abbiamo posto all'attenzione dei relatori e del Governo e anche della Presidenza alcune questioni che il Presidente della 1a Commissione ritiene serie - lo ha ribadito anche in questa sede -, prima fra tutte quella della sovrapposizione tra le disposizioni di questo disegno di legge e una parte della delega varata il 24 aprile dal Consiglio dei ministri, che attende ancora il passaggio nella Conferenza unificata Stato-Regioni.
Presidenza del presidente MARINI(ore 19,38)
(Segue MANTOVANO). Io resto sorpreso nell'ascoltare anche in questa sede, come già è avvenuto nelle Commissioni riunite, l'argomentazione che ha adoperato il presidente Bianco, il quale ha detto che la questione era seria. L'abbiamo affrontata, abbiamo chiesto al Governo se, a fronte della sovrapposizione che è stata rilevata, intendeva andare avanti lo stesso con questo disegno di legge e il Governo ha detto che intendeva procedere. Noi abbiamo posto questioni di rilevo giuridico formale e sostanziale, riceviamo una risposta con un richiamo all'autorità, che nel caso specifico e in questo momento è - devo dire - l'assai problematico Governo in carica. Gradiremmo una risposta nel merito da parte del Governo che può essere del tipo: «Noi riteniamo prioritario questo disegno di legge e pertanto annunciamo da subito lo stralcio della parte della delega che si sovrappone al contenuto di questo disegno di legge».
Non mi accontento, signor Presidente, del fatto di dire che andiamo avanti. Che cosa significa andare avanti? Non è una risposta giuridicamente corretta e adeguata rispetto alle obiezioni che sono state sollevate.
Nella discussione generale, ho l'impressione che i relatori abbiano tratto una valutazione di sostanziale convergenza da interventi da questa parte del Senato non totalmente ostili al disegno di legge. In realtà, abbiamo posto dei problemi. Vediamo in questo momento che i problemi sono accentuati perché l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Tibaldi e precedentemente approvato, rende ancora più gravi le questioni che sono state sollevate. Se uno dei criteri per stabilire se vi è grave sfruttamento è il carattere gravemente degradante della situazione nella quale avviene il lavoro di un extracomunitario clandestino, nel momento in cui si elimina «gravemente» - già l'espressione «gravemente degradante» era ambigua e lasciava adito a dubbi - ciò vuol dire che anche le disposizioni minime del decreto legislativo n. 626 del 1994 diventano disposizioni che illustrano un degrado e quindi rinviano ad un grave sfruttamento punito con pena da tre a otto anni di reclusione, con 9.000 euro di multa e con una serie di sanzioni accessorie che prevedono anche la chiusura dell'azienda.
La nostra valutazione è fatta considerando i problemi posti sul tavolo che non hanno avuto risposte. Non abbiamo anticipato un giudizio sul voto finale, ma a questo punto il giudizio comincia a formarsi e non è positivo perché, invece di migliorare, il disegno di legge peggiora con le mancate risposte ai problemi posti e con un'eliminazione di paletti molto deboli che, venendo meno, renderanno l'applicazione di questa norma ancora più grave per tutto il sistema economico.
PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.100.
Verifica del numero legale
STIFFONI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1201
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100, presentato dal relatore Livi Bacci.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1. 101.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Spero che l'emendamento 1.101 non venga approvato e, signor Presidente, rivolgo un appello all'Aula in questa direzione.
Tra le sanzioni accessorie rispetto a una norma, le cui ambiguità mi sono permesso di sottoporre all'attenzione dell'Aula prima, vi è anche quella in presenza dell'accertamento dell'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale della sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese. Dire a un'azienda che per un mese si bloccherà può essere una sanzione che svolge una funzione deterrente. Il parametro è di tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Questo emendamento addirittura propone di passare da tre a un lavoratore.
La norma principale è ambigua, legittima l'apertura di un procedimento penale con tutte le conseguenze in presenza di differenze salariali che possono essere accompagnate da intimidazioni che possono anche non essere tali e in più aggiunge, riducendo il numero di lavoratori necessari per l'applicazione di sanzioni accessorie, anche una simile pena accessoria.
Se questo emendamento sarà approvato, la valutazione dell'intero provvedimento non sarà più di tipo interlocutorio problematico, ma di tipo decisamente negativo.
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, anch'io faccio fatica a capire la ratio dell'emendamento 1.101, perché a questo punto passiamo da una regolamentazione delle situazioni irregolari ad una legge che vuole essere semplicemente vessatoria. Non c'è una verità assoluta, quindi nessuno può sostenere che sia giusto fissare il limite di uno, tre o cinque lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, però nel testo originario si seguiva la logica di indicare un numero ragionevole, perché una persona singola può costituire un caso, una eccezione e tante altre cose statisticamente poco significative.
Passare da tre persone ad una sola penalizza complessivamente tutta l'attività economica, interessando anche tutte le persone che non c'entrano nulla. Un conto è la persona che fisicamente commette un'irregolarità sapendo di farlo, altro conto è che quando succede una cosa del genere si faccia entrare nella negatività della situazione, con tutte le conseguenze derivanti anche in termini economici, tutte le altre persone che lavorano in quella attività.
Oggettivamente facciamo fatica a capire tale principio, se non nella logica, cui prima mi riferivo, di un provvedimento che non vuole sanzionare in maniera anche legislativamente corretta comportamenti irregolari, con un giusto rapporto tra causa ed effetto, tra pena e colpa di chi si pone al di fuori della legge. Piuttosto, vuole sottolineare una situazione considerata dal vostro punto di vista, secondo cui da una parte c'è chi ha sempre torto - vorrei sottolineare che si tratta magari anche di cittadini del nostro Paese - e dall'altra parte, invece, c'è la persona la cui responsabilità, per così dire, tendete a sottovalutare.
Sorvolate completamente sul fatto che una persona in principio ha commesso un reato, sia pure per necessità o perché spinta a farlo od anche solo coinvolta; però, ripeto, anche una persona che ruba in banca può avere sue necessità personali, delle particolari esigenze, ma non per questo non viene condannata o comunque accusata di aver compiuto un'azione irregolare. Parliamo di persone che all'inizio di tutta la vicenda sono in una situazione illegittima: alla fine, minimizzate questa situazione e colpite davvero con ferocia tutti gli altri attori della situazione illegittima.
Gli emendamenti al testo a questo punto peggiorano il provvedimento nella sua interezza in maniera non più recuperabile. Si sarebbe potuto evitare questo terzo emendamento 1.101, che va a peggiorare ulteriormente una situazione di per sé già giustamente e severamente sanzionata dal testo originario.
Approfitto per un attimo dell'occasione per proseguire anche sul discorso generale (che però è sempre collegato all'emendamento precedente), rilevando che questo incentivo all'immigrazione clandestina, che di fatto - ripeto - minimizza il reato di clandestinità, sottolinea con ferocia tutto quello che succede dopo, facendo diventare regolare la persona che inizialmente ha commesso per primo il reato. Si tratta di un principio che, dal punto di vista ideologico, è inaccettabile: non è in questo modo che si può procedere alla regolamentazione del problema migratorio in un Paese moderno, civile, industriale, occidentale. Non è neanche in questo modo che si risolvono i problemi dei Paesi dai quali queste persone arrivano.
Dirò di più. Innescate un circuito che invece di essere virtuoso è esattamente negativo al contrario. Con la vostra legge incentivate la presenza di persone irregolari che - ripeto - non arrivano su richiesta di una impresa o di una famiglia che hanno una necessità reale, ma anche un posto vero da occupare: semplicemente si immette sul mercato una quantità enorme di clandestini che poi, se vanno a lavorare clandestinamente, meglio, perché così diventano regolari.
Voi incentivate la presenza di persone che a loro volta incentivano attività che di per sé sono o non regolari o comunque nella fascia più bassa della catena produttiva economica di valore aggiunto pro capite. Ripeto quello che ho detto prima: chi fa prodotti ad alto valore aggiunto, chi fa prodotti ad alta qualità, chi fa prodotti ad alta tecnologia, cioè esattamente le cose che con Bersani andate a dire in giro nei convegni, non ha bisogno del maghrebino irregolare che viene a schiacciare il bottone per tirare giù un pezzo di ottone da sbavare, ma impiega manodopera che evidentemente non può arrivare da tali situazioni.
In realtà, incentivate presenze massicce di persone irregolari a bassissima capacità professionale, che tengono in vita artificialmente la parte più bassa della nostra economia. Fate l'esatto contrario di quello che andate a pontificare nei vostri incontri, nei vostri convegni o quando andate a parlare a Confindustria o agli imprenditori, perché la parte più bassa della tecnologia, quando non trova più manodopera, chiude e si rivolge alla parte più alta della tecnologia, dove trova la manodopera qualificata, con più esigenze ma che poi sa dare più valore aggiunto al prodotto finale.
Queste sono le cose che voi - ripeto - pontificate, che andate ad osannare portando l'esempio della Finlandia che produce telefonini o degli altri Paesi nel mondo sviluppato che hanno trovato le nicchie ad alta tecnologia, ad alto valore aggiunto, ad alta qualità, e poi in Italia fate esattamente il contrario, ci riempite di persone che vengono qui già adulte e nei prossimi trent'anni o schiacceranno il bottone o sbaveranno le fusioni in fonderia o non sapranno cosa fare. Che logica c'è in questa cosa che andate a fare?
Quella seguita nella legge Bossi-Fini di legare la necessità di queste persone all'effettiva disponibilità di lavoro nelle nostre aziende era l'unica modalità logica di gestire, dal punto di vista del lavoro, il fenomeno migratorio nel nostro Paese. Voi fate l'esatto contrario, condannando il nostro Paese non solo a restare per sempre nelle ultime posizioni di classifica tra i Paesi industriali, ma peggio, peggiorando artificialmente la nostra posizione, incrementando una situazione che di per sé non ci sarebbe. Se non ci fossero gli immigrati ma solo i cittadini italiani, infatti, l'industria si adeguerebbe alla manodopera disponibile in Italia, ma se riempite il Paese di milioni di persone senza professionalità fate l'esatto contrario.
Se poi il problema che tirate fuori è che ci sono le famiglie lunghe - grazie alla mentalità che continuate a perseguire contro la famiglia - che hanno bisogno di personale specifico nei servizi, come le badanti, è un altro discorso che non interessa milioni di persone che vengono per cercare lavoro, ma eventualmente persone che arrivano da Paesi extracomunitari, come quelli dell'Europa dell'Est, molto più vicini a noi da un punto di vista culturale, e tutte le cose logiche e ovvie che potremmo dire, e che certo non disturbano il nostro Paese. Se voi fate venire invece dieci milioni di immigrati clandestini dal Nord-Africa perché a Vicenza c'è bisogno di 200 posti in fonderia, che senso ha?
Per concludere, siamo assolutamente contrari all'impostazione ideologica che l'emendamento 1.101 sottolinea e supporta, però vorrei rimettere sul tavolo qualche argomento di discussione su tali questioni. Con la scusa di fare quello che richiede l'industria italiana, mentre in realtà lo fate solo per questioni ideologiche ed elettorali, state facendo il male economico del Paese. (Applausi dal Gruppo LNP).
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto. (Commenti dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Mi sembra che su questo emendamento si sia sufficientemente chiarito, lei proprio insiste di voler parlare? Comunque, la prego di stringere.
Ricordo all'Aula il diritto del senatore ad intervenire per il tempo fissato: posso invitare caldamente a stringere, perché stiamo lavorando con serietà, ma il diritto del senatore Ferrara non lo posso toccare. Prego, senatore, ha facoltà di intervenire.
FERRARA (FI). Per dieci minuti, signor Presidente.
PRESIDENTE. Faccia lei, mi pare che sia tutto chiaro e dobbiamo votare questo emendamento.
FERRARA (FI). No, signor Presidente, perché proprio il fatto che avrei diritto come da Regolamento a dieci minuti per ...
PRESIDENTE. Intanto parli per i minuti che residuano, visto che ha chiesto la parola. La faccio parlare anche qualche minuto in più, ma vada avanti, altrimenti chiudo la seduta.
FERRARA (FI). Con il permesso del Presidente e dei colleghi, vorrei, per la contingente presenza della lancetta più lunga dell'orologio a segnare che mancano cinque minuti alla fine della seduta, consentirmi di consigliare il Governo, utilizzando il tempo che mi è concesso per trasbordare i lavori dell'Aula oltre le ore 20, di ritirare il provvedimento.
È utile che io parli perché se non utilizzassi il tempo che mi è consentito dal Regolamento in dieci minuti e quindi se non andassi oltre le ore 20 e l'emendamento fosse votato, il Governo potrebbe essere aiutato a non adire al detto latino melius re perpensa. Infatti, avendo votato l'articolo 1, quindi essendo stato esitato nella parte sostanziale il provvedimento, il consiglio di ritirare il provvedimento sarebbe negato dal fatto che il provvedimento sarebbe stato quasi tutto approvato.
Dico questo ribadendo quanto ho detto intervenendo nella discussione generale, infatti, il provvedimento non solo è inutile e dannoso, ma contraddice anche l'uso normale dei nostri poteri e delle nostre prerogative nella produzione legislativa; inoltre, per quanto affermato dagli stessi relatori, senatori Livi Bacci e Bianco (presidente della 1a Commissione) e dal Governo, il provvedimento si innesta in questo ramo del Parlamento in un altro disegno di legge molto più importante, l'Amato-Ferrero, che è già stato esitato dal Consiglio dei ministri e presentato alle autonomie locali e che si dice, da ambienti bene informati, sarà presentato, per la maggioranza più cospicua a supporto del Governo, nell'altro ramo del Parlamento.
Allora, questo provvedimento, non essendo un decreto e quindi non avendo effetti immediati per il Paese, non ha possibilità di essere approvato definitivamente, perché dovrà essere comunque varato dall'altro ramo del Parlamento. Quindi, si troverà in una sede istituzionale in cui contemporaneamente avranno luogo la sua seconda lettura e la prima lettura dell'Amato-Ferrero. È, così, chiaro ed evidente che questo provvedimento diventerà un emendamento all'Amato-Ferrero. Allora, di cosa abbiamo parlato? Che significato ha la discussione che abbiamo condotto? Stiamo parlando da qualche ora, seppur pacatamente, probabilmente con l'attenzione di chi si è dottamente interessato del problema, cioè i colleghi della 1a e dell'11a Commissione, di un provvedimento che alcuni problemi li risolve, ma li inasprisce oltremodo.
Pertanto, pensi il Governo, mediti sul fatto che i due emendamenti, quello precedentemente approvato e quello ora in esame, sono assolutamente vessatori e inaspriscono le pene presenti oggi nel codice penale, come già modificato nella proposta, in modo spropositato. Che significato aveva la proposta approvata precedentemente, su cui ritorno, perché prologo per il discorso che vorrei fare a supporto della mia dichiarazione di voto contrario all'emendamento 1.101 del relatore? Che significato ha sostituire le parole «tra le persone occupate di cui al precedente periodo», con le altre «tra le persone reclutate o occupate di cui al precedente periodo»? Così facendo, cioè con l'aggiunta delle parole «o reclutate», si inasprisce una pena che in una prima fase della discussione era stata valutata assolutamente impropria. Non c'era bisogno che, per aumentare la possibilità di pena, si usassero anche le parole «o reclutate» in riferimento a persone con età inferiore ai diciotto anni.
L'emendamento in esame, l'1.101, come già detto dai colleghi che mi hanno preceduto, inasprisce invece la pena, perché prevede di sostituire le parole «ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti», con le altre «ove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante».
Pertanto, basta che il lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sia solo uno. Il motivo per cui nella prima stesura era stato previsto che i lavoratori fossero almeno tre era dovuto al fatto che, magari, un lavoratore poteva essere riferito a un errore, a una svista, oppure ad una presenza occasionale, non provata, contingente, momentanea, che quindi poteva portare ad una valutazione diversa da quella del dolo perpetrato e continuato da parte del lavoratore stesso.
Invece, l'accertamento di più lavoratori avrebbe rappresentato una specifica volontà di occupare persone al di là del consentito. Tale inasprimento non ha un significato ed è una persecuzione che lascia intendere il concepimento, da parte del relatore e del Governo, di un'azione persecutoria nei confronti degli imprenditori. Noi siamo tutti d'accordo sul fatto che bisogna...
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Ferrara, siamo arrivati alle ore 20, ossia all'ora prevista per la conclusione della seduta. Debbo dire che questa è stata una seduta vivace, tuttavia, se interpreto bene, non vedo una volontà di totale ostruzionismo. Lei sta rivolgendo un invito a votare contro questo emendamento. Mi rivolgo all'Aula perché con una ventina di minuti o al massimo mezz'ora potremmo concludere i lavori sul disegno di legge in esame. (Voci di dissenso dai banchi dell'opposizione). Allora avevo capito male. Prego, senatore Ferrara, concluda il suo intervento. Adesso la situazione è chiara.
FERRARA (FI). Avendo superato le ore 20, l'invito al Governo è - melius re perpensa - di non procedere al voto ed eventualmente di ritirare il provvedimento, perché ormai è chiaro, al di là della mia richiesta di non votare l'emendamento 1.101, che quest'ultimo non può essere votato. Anzi, con questa richiesta di chiusura dei lavori dell'Aula, termino il mio intervento senza usufruire di altro tempo rispetto a quello consentito oltre le ore 20.
PRESIDENTE. A questo punto, dunque, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
La seduta è tolta (ore 20,02).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (1201)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 1.
(Grave sfruttamento dell'attività lavorativa)
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.
La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:
a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n.898;
c) ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
2. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell'attività lavorativa previsto dall'articolo 603-bis».
EMENDAMENTI
1.3 TIBALDI
Approvato
Al comma 1, dopo le parole: «gestione delle prestazioni», sopprimere la parola: «gravemente».
1.100 Il Relatore, LIVI BACCI
Approvato
Al comma 1, primo capoverso, sostituire le parole: «tra le persone occupate di cui al precedente periodo» con le seguenti: «tra le persone reclutate o occupate di cui al precedente periodo».
1.101 Il Relatore, LIVI BACCI
Al comma 1, secondo capoverso, lettera c), sostituire le parole: «ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti» con le seguenti: «ove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante».
Allegato B
Testo integrale dell'intervento del sottosegretario Lucidi in sede di replica alla discussione generale sul disegno di legge n. 1201
Il testo è apprezzabile anche in quanto è frutto di una approfondito dialogo instauratosi nelle Commissioni riunite per arrivare ad un punto d'incontro politico che costituisce un funzionale intervento contro lo sfruttamento del lavoro.
Sono emersi, negli argomenti degli intervenuti, i riferimenti al disegno di legge che il Governo proporrà al Parlamento per la modifica delle norme sull'immigrazione. Ora indipendentemente dal grado di adesione che quelle modifiche potranno trovare, esse intenderanno, comunque, mantenere regole che individuino i canali legali di ingresso, di soggiorno e di uscita dal nostro Paese.
Per questo, sia in riferimento alle norme attuali del Testo unico, sia in riferimento ad una riforma possibile, che volesse anche agevolare più di ora i percorsi legali dell'immigrazione, serve esprimere e distinguere al meglio lo spirito di questo progetto che intende invece aggredire una grave patologia del sistema, in particolare del sistema produttivo, che è lo sfruttamento della forza lavoro, fenomeno che attraverso attività lesive dei diritti fondamentali della persona, crea economie illegali, ostacola la concorrenza e falsa gli equilibri di mercato.
Non c'è dubbio, come è stato detto nella discussione, che attraverso questo sistema sia possibile un equilibrio nell'incontro tra domanda ed offerta, ma sappiamo che si tratta di un equilibrio apparente per gli effetti deteriori, iniqui che produce nel breve e nel medio periodo, nocivo alla convivenza sociale e allo sviluppo economico, alla qualità dei rapporti tra le parti, avversario di quelle regole che ciascuna parte politica, pur con diverse impostazioni, intende affermare in materia di immigrazione regolare.
Nella recente relazione curata dal CESIS, a proposito del contrasto alla gestione criminale dell'immigrazione clandestina, emerge una capacità organizzativa dei traffici tale da garantire anche lo sfruttamento della manodopera e i circuiti finanziari delle rimesse. Nei circuiti di sfruttamento - precisa il CESIS - sovente si produce una vera e propria riduzione in schiavitù, supportata dal sistematico ricorso all'intimidazione e alla violenza. Si tratta di un fenomeno ampio e diversificato: talora, risultano coinvolti soggetti criminali o piccoli imprenditori estranei alla tratta, ma disponibili a sfruttare i lavoratori, siano essi clandestini o regolari; in altri casi, si realizzano vere e proprie joint venture tese ad alimentare il mercato della prostituzione o del lavoro nero.
Occorre tenere conto che l'intermediazione abusiva nel collocamento di manodopera, il cosiddetto caporalato, così come la somministrazione abusiva, si declinano anche con modalità di sfruttamento e di violenza, con soprusi nei confronti dei lavoratori coinvolti fino a descrivere forme di riduzione in schiavitù.
Le indagini delle Forze di polizia, ed anche quelle giornalistiche, ci hanno indicato che i settori più esposti al caporalato sono l'agricoltura e l'edilizia, ma anche quello manifatturiero e turistico. E ci consegnano con forte evidenza il dato che i soggetti che subiscono di più questo sfruttamento sono gli extracomunitari e, in particolare, quelli privi di permesso di soggiorno. Per questi, la condizione di irregolarità diventa anche condizione di maggiore vulnerabilità, di maggiore soggezione e dipendenza, per l'impossibilità di agire determinate tutele che farebbero anche emergere la loro clandestinità con le relative conseguenze. In questo contesto non mancano nemmeno immigrati che si trasformano da vittime in sfruttatori di altri immigrati o realizzano complicità con le organizzazioni criminali. Ma, non può sfuggirci, quanti invece siano soltanto vittime di attività illecite che sfruttando il loro lavoro li espongono anche a forti rischi per la sicurezza e la salute.
Più l'economia sommersa si alimenta della manodopera straniera (sia essa regolare o irregolare) più la sua offerta attrae immigrati e produce immigrazione clandestina, più si realizzano meccanismi perversi di sfruttamento che alimentano organizzazioni, traffici, guadagni e attività illecite.
E' evidente che di fronte a questo quadro complesso si impongono risposte che agiscano o interagiscano in più ambiti.
Sul versante sanzionatorio, è parso che gli strumenti finora adottati per quanto efficaci non siano ancora sufficienti a colpire la fenomenologia della violenza e dello sfruttamento grave che oggi coinvolge soprattutto la manodopera straniera.
In relazione a questo, si è introdotta una previsione specifica di reato che rendesse il significato di questa violenza, della condizione di assoggettamento che si produce in cambio, nel migliore dei casi, di un misero guadagno.
Si è considerato, insieme, il contributo per l'emersione del fenomeno che può venire dalla vittima dello sfruttamento, nello spirito dell'articolo 18 del Testo unico. Immigrazione è il bene protetto e insieme il soggetto che può dare un'utile collaborazione.
Il disegno di legge pur preservando, come detto, l'originario testo dell'articolo 18 comunque consente l'applicazione in modo flessibile e non esaustivo di tale disposizione anche a tutela del lavoratore immigrato sfruttato che voglia sfuggire alle violenze consentendogli comunque la permanenza legale sul territorio. Ciò senza peraltro modificare l'originario sistema di tutela delle vittime di tratta cha ha avuto espresso e unanime riconoscimento nelle stesse Commissioni riunite.
È da segnalare che il provvedimento è sostanzialmente in linea con una recente proposta di direttiva europea che introduce sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi in posizione di soggiorno irregolare. L'avvio dell'iter normativo europeo è indice dell'interesse che va assumendo nell'ambito dell'Unione Europea la necessità di approntare misure unitarie e armonizzate per combattere questo fenomeno delittuoso nei singoli tenitori nazionali e, più in generale, nello spazio unitario europeo.
Il Governo auspica pertanto la più rapida approvazione del provvedimento in modo che si possa immediatamente intervenire per colpire l'espandersi di questo fenomeno che tende ad assumere forme sempre più violente che colpiscono la persona e la dignità umana.
Sottosegretario. Lucidi
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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163a seduta pubblica (antimeridiana): |
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giovedì7 giugno 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del vice presidente ANGIUS |
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (ore 10,37)
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1201.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Ricordo che nella seduta pomeridiana del 30 maggio ha avuto inizio la votazione degli emendamenti presentati all'articolo 1.
Do lettura del parere espresso dalla 1a Commissione permanente sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in esame: «La Commissione, esaminati gli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo».
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.101.
Verifica del numero legale
CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1201
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.101, presentato dal relatore, senatore Livi Bacci.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.
Verifica del numero legale
CARRARA (FI). Signor Presidente, prima di passare al voto, volevo verificare nuovamente il numero legale.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 10,38, è ripresa alle ore 11,06).
Ripresa della discussione dei disegno di legge n.1201
PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'articolo 1, nel testo emendato.
Verifica del numero legale
FERRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione dei disegno di legge n. 1201
PALMA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Su che cosa, senatore?
PALMA (FI). Signor Presidente, senza davvero alcun intento ostruzionistico...
VOCE DAI BANCHI DELLA MAGGIORANZA. No!
PRESIDENTE. Vi prego, colleghi, lasciate parlare il senatore Nitto Palma.
PALMA (FI). Ritengo di essere una persona corretta e dunque non credo, onestamente, di meritare questi ironici cori. Cerco solo di dire ciò che penso. (Applausi dal Gruppo FI e commenti ironici dai banchi della maggioranza).
PRESIDENTE. Colleghi, pur essendo ovviamente aperto il dibattito, gli interventi devono essere svolti secondo i tempi regolamentari. Ora, dal momento che il senatore Nitto Palma mi sembra voglia evidenziare brevemente un problema, ho pensato che fosse corretto che egli svolgesse tale intervento.
PALMA (FI). Signor Presidente, la ringrazio per la sua cortesia, ma a fronte dell'ironia dei colleghi non voglio che il consentirmi di parlare possa essere utilizzato come precedente. Ritengo comunque sia presente un errore, che dipende proprio dall'ultimo emendamento approvato. Chiuderete moltissime aziende per una situazione che non presenta aspetti di illegalità, ma in ogni caso avrò modo di intervenire al riguardo nel momento in cui si passerà all'esame dell'articolo 2.
(omissis)
Ripresa della discussione dei disegno di legge n.1201 (ore 11,10)
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame dell'articolo 2, sul quale è stato presentato un emendamento che invito il relatore ad illustrare.
LIVI BACCI, relatore. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 si limita a proporre al comma 1, lettera a), dell'articolo 2 la sostituzione delle parole «si applica la sola ammenda di 4.000 euro» con le seguenti: «si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro», con ciò assicurando maggiore flessibilità dell'ammenda stessa.
PALMA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, l'intervento che volevo svolgere prima e che in parte svolgo adesso, per una correlazione inevitabile tra l'articolo 2 e parte dell'articolo 1, è il seguente: poco fa avete approvato l'emendamento 1.101 del relatore che, modificando la lettera c) dell'articolo 1, prevede che si sospenda per un mese l'attività dell'unità produttiva nell'eventualità in cui si accerti che in quella stessa unità produttiva sia occupato almeno un lavoratore irregolarmente soggiornante.
Il problema che mi ero posto, e che avevo rappresentato al Presidente chiedendogli cortesemente di intervenire, era questo: quando siamo in presenza di una unità produttiva, com'è nella stragrande maggioranza dei casi in questo Paese, con quattro, cinque, sei dipendenti e scopriamo che uno soltanto di questi rappresenterebbe sicuramente una situazione di illegalità apprezzabile - parliamo di un solo dipendente - sospendiamo per un mese l'attività di quella unità produttiva, quasi che dalla sospensione stessa non derivassero inevitabilmente conseguenze sul piano economico e sul piano dei profitti, nonché sul piano della stabilità economica di tale unità produttiva.
Allora, cari colleghi (immagino abbiate capito che non si voleva fare ostruzionismo, dal momento che non sento più i vostri commenti ironici), vi pregherei di fare attenzione. Infatti, con quella norma diamo la stura alla possibilità di chiudere numerosissime e piccolissime aziende solo perché, probabilmente, verrà accertato che, in una di quelle piccole aziende con pochissimi dipendenti, un solo soggetto (probabilmente una persona perbene, dal momento che, sia pure in nero, lavora invece di andare a delinquere) è irregolarmente soggiornante. Questa norma è stata approvata. Vedremo quali conseguenze ne deriveranno sul piano fattuale quando essa, se non verrà modificata alla Camera, troverà applicazione.
Vi rendete conto, colleghi, che la norma poco fa approvata non può non avere conseguenze sul piano generale in riferimento all'articolo 1, dove già era previsto un aggravamento della pena nell'eventualità vi fosse un solo lavoratore irregolarmente soggiornante occupato, per cui vi è un successivo inasprimento, e principalmente con riferimento all'articolo 2? Il datore di lavoro, cioè il responsabile di quella unità produttiva la cui attività sarebbe sospesa in ragione della presenza di un solo lavoratore irregolarmente soggiornante occupato, è sanzionato, all'articolo 2, con la pena dell'arresto e dell'ammenda, con una pena minimale che difficilmente si può rapportare alla gravità della sanzione accessoria prevista dalla citata lettera c). Può darsi che mi stia sbagliando; mi smentisca il relatore se faccio affermazioni inesatte, ma mi pare siano ragionevoli. Nella fattispecie dell'articolo 2 troviamo una costruzione secondo il vecchio schema dell'articolo 1, tant'è vero che nella prima parte dell'articolo 2 si stabilisce che il datore di lavoro è punito con la pena dell'arresto e con una sanzione di 5.000 euro per ogni lavoratore quando abbia alle sue dipendenze più lavoratori irregolarmente soggiornanti. In sostanza, si tratta di una situazione analoga a quella prevista nella lettera c) e dell'articolo 1 che voi adesso avete eliminato riducendo il numero dei lavoratori regolarmente soggiornanti da tre ad uno.
E ancora: scusatemi, ma come riuscite a contemperare la seconda parte dell'articolo 2, che ricomprende il lavoro domestico, sia pure non organizzato in forma di impresa, se è vero, come è vero, che per il datore di lavoro domestico, sia pure non organizzato in forma di impresa, è prevista una sanzione di 4.000 euro (ora da 3.500 a 5.000 euro, secondo l'emendamento 2.100 del relatore, senatore Livi Bacci) quando abbia alle sue dipendenze due lavoratori irregolarmente soggiornanti?
Vorrei sottoporre all'attenzione dell'Aula quanto segue. Ritenete possibile che si possa arrivare alla sospensione per un mese? Senatore Di Lello Finuoli, lei può assentire, ma nel farlo mi pare non tenga davvero conto delle ragioni dei lavoratori. Non mi riferisco al lavoratore irregolarmente soggiornante, ma a quei cinque lavoratori assolutamente in regola ai quali deriverà un inevitabile danno da questo vostro furore legalistico, che aveva un senso quando i lavoratori erano tre, ma che non può averlo quando il lavoratore è uno e quindi assolutamente marginale rispetto alla struttura sia pure minimale di un'azienda.
Spiegatemi poi la ragione per la quale, quando si tratta di un datore di lavoro diverso, si sanziona il datore di lavoro che - parliamoci chiaro - sfrutta il lavoratore irregolarmente soggiornante tanto quanto l'organizzazione che lo recluta, perché è lui che lo assume. Ebbene, per quel datore di lavoro voi prevedete esclusivamente la pena dell'arresto, quasi che vi possa essere un'organizzazione tesa al reclutamento e allo sfruttamento dei lavoratori stranieri senza che vi siano datori di lavoro che assumono lavoratori stranieri, italiani e quant'altro.
Vi chiedo quindi di riflettere, dopo di che potrete dirci che ritenete di dover a tutti i costi evitare che i lavoratori irregolarmente soggiornanti possano assumere una attività lavorativa in Italia e conseguentemente irrogate una serie di sanzioni a destra e a sinistra, senza guardare in faccia nessuno. Potete farlo, ma, così facendo, mostrate - come ho già detto - un furore legalistico e una scarsissima attenzione a tutte le problematiche sociali, che amplificate ogniqualvolta si interviene - solo a parole, per voi - sul fenomeno dell'immigrazione. (Applausi dal Gruppo FI).
MANTOVANO (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, all'articolo 2 non si parla di sfruttamento, ma di occupazione di lavoratori stranieri in condizione di irregolarità. Si parla, cioè, di una fattispecie già coperta da sanzioni nel Testo unico sull'immigrazione, e in particolare dall'articolo 22, comma 12, tanto che la prima disposizione sulla quale interviene in senso modificativo l'articolo 2 è proprio il comma 12 dell'articolo 22.
Qual è la particolarità dell'intervento di rettifica? La prima parte del comma 12 è uguale a quella contenuta nel Testo unico sull'immigrazione. C'è però un'aggiunta. In sostanza, mentre l'irregolare occupazione di stranieri clandestini, in termini generali, trova la sanzione dell'arresto da tre mesi ad un anno, cui si aggiunge l'ammenda di 5.000 euro, vi è una sanzione inferiore se il datore di lavoro è persona che ha bisogno di collaborazione familiare o domestica. In questo caso, si prevede la sola ammenda di 4.000 euro.
Trovo incongruo che in un provvedimento che vuole essere più incisivo contro lo sfruttamento di lavoratori irregolari vi sia una sanzione graduata a seconda che il datore di lavoro sia un imprenditore o un padre di famiglia, o comunque una persona che ha bisogno di collaborazione nella propria casa. In realtà, incongruo non è se questa aggiunta viene inserita nel quadro di ciò che l'attuale Governo, con il sostegno intermittente dell'attuale maggioranza, ha fatto nell'ultimo anno e, in particolare, con quel provvedimento abnorme che ha riaperto i termini del decreto sui flussi del 2006 e ha trasformato un decreto sui flussi, integrativo (quello che ha seguito l'originale testo del 2006), in una sostanziale sanatoria. Si è detto infatti, e l'hanno detto in Parlamento anche autorevoli rappresentanti del Governo, a cominciare dal Ministro dell'interno, che tale decreto sui flussi, integrativo di quello del 2006, serve a sanare la posizione di coloro che sono già in Italia, tant'è vero che si è fatto un giro abbastanza contorto per evitare che costoro tornassero a casa e fingessero di venire in Italia per la prima volta regolarmente, facendosi rilasciare un visto e seguendo la procedura prevista dal Testo unico sull'immigrazione.
In questo contesto, si spiega un certo favore nei confronti del datore di lavoro non imprenditore; nella logica del Governo, poiché gran parte di quella sanatoria di fatto è stata adoperata per il lavoro domestico, il datore di lavoro non può essere punito addirittura con la pena dell'arresto, cui si aggiunge l'ammenda, ma con la sola ammenda. Logica e coerenza avrebbero voluto che, se avete fatto una sanatoria per i lavoratori stranieri, la faceste anche per i datori di lavoro che si trovano in questa condizione; invece, vi accontentate sempre delle soluzioni intermedie, un po' come è accaduto ieri in quest'Aula: cacciate via il generale Speciale, ma, in via intermedia, sospendete le deleghe al vice ministro Visco. Mi sembra che quella adottata con il nuovo comma 12 sia una soluzione intermedia che non so quanto soddisferà. Certo, nella prospettiva di una maggiore chiarezza, avrebbe giovato che (come noi abbiamo fatto con la regolarizzazione di cinque anni fa, una regolarizzazione reale, cioè seria, che passasse formalmente da atti coerenti) vi fosse stata una esenzione dalla sanzione anche per il datore di lavoro.
L'articolo 2 presenta un secondo aspetto veramente singolare che non posso fare a meno di sottolineare, cioè il nuovo comma 12-ter che viene inserito nel Testo unico sull'immigrazione. Cosa prevede questo nuovo comma? Prevede che «il luogo di lavoro», leggo testualmente, «ove sia occupato da un lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale». Vorrei capire da chi ha scritto questa norma (e deve averci pensato, mi auguro, prima di scriverla) quale ne sia il senso. Se esistono, in qualsiasi caso specifico, le condizioni per applicare il sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale, non vi è necessità, ogni qual volta ricade una fattispecie concreta per applicare questa disposizione cautelare reale, di scrivere che va applicata: essa vale in termini generali. Pertanto, se vi è un'azienda, o comunque un luogo, dove sono occupati lavoratori stranieri clandestini, e quindi vi è occupazione irregolare che necessita, sulla base dei criteri che rendono applicabile il sequestro preventivo, l'irrogazione concreta di tale misura cautelare, non vedo perché si senta la necessità di scriverlo espressamente.
In realtà, questo nuovo comma rivela ciò che è evidente dell'intero provvedimento: un provvedimento che è una delle tante riedizioni delle gride di manzoniana memoria, gride che si ripropongono non soltanto, sul piano sostanziale con questo inutile, confuso, contraddittorio e per certi versi dannoso, nell'applicazione concreta che può avere, articolo 630-bis del codice penale, ma anche nelle misure cautelari reali che si vogliono introdurre a sostegno di questa norma.
Credo sia un ulteriore sintomo che dovrebbe far riflettere l'intero Senato sulla inutilità - e già così andrebbe bene - e la dannosità di questo provvedimento.
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, rivendico un principio liberale. Abbiamo scelto, nelle Commissioni riunite ed anche in Sottocommissione (che ha rimodellato il testo), di usare le parole "un lavoratore", perché il termine si riferisce ad una condizione particolare. Non parliamo di un lavoratore irregolarmente presente, che lavora e magari è pagato in nero; no! Parliamo di un lavoratore il cui datore di lavoro ha fatto ricorso al lavoro forzato.
È una pena accessoria che risponde a un problema che riguarda l'impresa e bisogna dunque costruire le condizioni per cui l'impresa stessa non ricorra alla modalità del lavoro forzato. È un principio liberale: nel caso di un lavoratore nella condizione di lavoro forzato, l'impresa che lo impiega ha come pena accessoria la chiusura per un mese. Abbiamo voluto ribadire un principio liberale (non ve ne era bisogno perché la legge si riferiva alle imprese e alla condizione di lavoro forzato) e abbiamo scelto di introdurre un'altra particolarità, non nella condizione di lavoro del lavoratore impiegato presso il domicilio di una famiglia, perché ci è chiaro che anche Abramo disponeva di una schiava, Agar, e di un figlio, Ismaele, che mandò nel deserto. Non era questo il punto: piuttosto, al ritrarsi dello Stato sociale, spesso le famiglie si trovano in condizioni difficili di assistenza e devono ricorrere (non nella condizione di lavoro, perché se la condizione di lavoro fosse quella del lavoro forzato avrebbero la stessa pena) a certe modalità di accesso alla manodopera. Abbiamo pertanto ritenuto giusto - e la rivendico come una scelta giusta - non sottoporre le famiglie a quella stessa condizione, proprio per i difetti che derivano, anche dal punto di vista della politica, dell'estendersi dello Stato sociale. Tale è la questione di cui parliamo.
I flussi migratori e le modalità inerenti sono altra questione. Noi parliamo di come si sanziona il lavoro forzato, che - ricordo - riguarda nel mondo 13 milioni di persone; non parliamo in questa legge della riduzione in schiavitù per fini sessuali, anche se ce ne sarebbe bisogno, ma di un punto preciso in cui il mercato criminale incontra il mercato legale, che spesso è quello dell'impresa e della riduzione al lavoro forzato.
Per questo ritengo necessario, in base a princìpi liberali, sostenere questa legge e in particolare, l'articolo 2. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Signor Presidente, avevamo trattato il provvedimento nell'ultima seduta utile della settimana scorsa. Ricordo ai colleghi, a me stesso e alla Presidenza che l'ultimo intervento in quella seduta era stato il mio ed avevo cercato, in chiusura, invitando a non votare l'articolo 1, di dare il tempo al Governo di ritirare il provvedimento.
Su quella argomentazione erano intervenuti altri colleghi con le questioni pregiudiziali e con la richiesta di non passaggio agli articoli, poiché - ripeto l'intervento perché il Governo, a mio parere, è ancora in tempo - il provvedimento si connette in maniera maldestra alla volontà del Governo, che dovrebbe avere il diritto di governare se ne ha i numeri, la capacità, se non incede nell'arroganza e nella violenza come fatto nei giorni passati e soprattutto ieri e ieri sera; ciò qualora il Governo facesse dei provvedimenti, nel suo diritto di governare, coerenti tra loro.
In Commissione bilancio abbiamo argomentato che il provvedimento si connette male ed è incoerente rispetto alla Amato-Ferrero. Sia la sottosegretario Lucidi che il vice ministro Danieli, nella precedente seduta, erano stati molto attenti alla posizione che, forse immodestamente, era stata da me illustrata, nel senso che, visto che quel provvedimento, per ora, è sottoposto al giudizio delle autonomie locali e che, come annunziato, sarà presentato alla Camera, e visto che questo provvedimento è soltanto in prima lettura in questo altro ramo del Parlamento, alla Camera si avrà probabilmente la lettura contemporanea della modifica della Bossi-Fini da parte di codesto Governo e di questo provvedimento, che naturalmente diverrà soltanto un emendamento a quel disegno di legge molto più importante, che riguarda anche lo sfruttamento dei lavoratori e la lotta al caporalato.
Torno sul tema perché la fretta di approvare un provvedimento che incentri l'attenzione del Governo sulla modifica degli articoli del codice penale attinenti e relativi allo sfruttamento dei lavoratori italiani e stranieri ha fatto nascere un articolato (anche se semplice, perché costa di due soli articoli) che non rispetta assolutamente la legalità, né la necessità di proporzionalità cui il legislatore è chiamato nel modificare la legge precedente, in special modo gli articoli del codice penale.
Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 11,35)
(Segue FERRARA). Una fra tutte: viene, ad esempio, prevista una pena assolutamente sproporzionata. Quando si parla di una pena che può variare dai tre anni fino ad un massimo di otto anni di detenzione per lo sfruttamento dei lavoratori, il legislatore si deve porre il problema se occorra modificare anche la pena prevista per il reato di associazione mafiosa. Poiché attualmente per l'associazione mafiosa è prevista una pena detentiva di sette anni, come massimo, la pena per questo stesso reato sarebbe inferiore a quella per il grave sfruttamento dell'attività lavorativa.
Si dice che, salvo che il fatto costituisca più grave reato (quindi ove si organizzi un'attività lavorativa sottoponendo i lavoratori a grave sfruttamento), ma soltanto se il reato è attuato mediante violenza, minaccia o intimidazione, si ha la possibilità di comminare la pena. Se però non c'è violenza, minaccia o intimidazione, abbiamo parlato di nulla? È un articolo veramente scritto male.
Vi è inoltre una disparità di trattamento tra l'imprenditore organizzato e il datore di lavoro, che, nel caso di assunzione di badanti, non è organizzato sotto forma d'impresa. In quel caso la pena scatta nel momento in cui sia presente un solo lavoratore irregolare, nell'altro invece occorre la presenza di due lavoratori. Se cioè si hanno due badanti, anche se non regolarmente presenti sul territorio, si ha una pena inferiore rispetto a quella che vi potrebbe essere nei confronti di un datore di lavoro organizzato sotto forma di impresa che abbia la presenza di un solo lavoratore. Non c'è proporzionalità; è un articolato fatto male, che finisce per essere caratterizzato da connotazioni di incostituzionalità.
Che significato ha questo provvedimento se non lo si esamina ai sensi del comma 3 dell'articolo 40 del Regolamento, cioè della necessità di garantire che tutti i provvedimenti che abbiano conseguenze di carattere economico siano sottoposti al parere della 5a Commissione? È indubbio che questo provvedimento che, oltre alla salvaguardia, impedendo lo sfruttamento, dell'attività lavorativa, provvede a disciplinare le sanzioni nel caso di irregolare presenza di lavoratori stranieri, debba essere rivisto in modo approfondito anche in relazione alla modifica della Amato-Ferrero.
Il Governo si è invece intestardito. Non sta proseguendo nel solco del diritto di governare, ma in quello dell'arroganza, se non della violenza, come ha fatto nei giorni scorsi con il caso Visco-Guardia di finanza-generale Speciale; violenza nei confronti dell'opposizione, che cerca in tutti modi di spiegare come questo provvedimento dovrebbe essere rimandato al discorso sull'azione complessiva, perché comunque investe la necessità che l'organicità della produzione legislativa non possa essere violentata da una puntuale e disorganica riscrittura del codice penale. Questa disorganica riscrittura del codice penale espone il lavoratore e l'impresa alla possibilità che la comminazione delle pene e l'esame dei reati non siano effettuati in maniera completa e virtuosa.
Vorrei fare ancora un'altra osservazione. Mi chiedo che significato abbia, in un provvedimento del genere, continuare a voler fare una differenza spropositata tra lo sfruttamento dell'attività lavorativa di lavoratori stranieri e quello di lavoratori italiani. Anche tale aspetto introduce infatti delle connotazioni di disparità di trattamento e quindi di incostituzionalità.
La molteplicità delle osservazioni fatte da altri colleghi - e che continuo a fare anche io - cercano di convincere il Governo che la necessità di una campagna elettorale tesa a dare un contentino a una parte della maggioranza, a quella più estremistica e che vuole coprire la propria inefficienza con una pretesa di riguardo e di garanzia dei lavoratori stranieri, ha fatto sì che questo provvedimento nascesse malissimo. Infatti, in Commissione si è avuta la sovrapposizione di un'iniziativa di Governo con un'iniziativa parlamentare; inoltre, l'articolo 3 del disegno di legge originario è stato espunto soltanto grazie all'attenzione della Commissione bilancio, perché era in contrasto con il dettato dell'articolo 81 della Costituzione.
Siamo intervenuti, e continueremo a farlo laddove ci sarà data possibilità dal Regolamento e nell'ambito degli spazi di oratoria, per affermare che si tratta di un provvedimento nato male e che sta per essere corretto in maniera ancora peggiore rispetto alla presentazione iniziale. Il Governo si prenda dunque tutto il tempo - con ciò peroriamo la nostra causa e avanziamo le nostre giuste ragioni - fino all'ultimo, per rivedere la sua posizione.
Auspichiamo infatti che con il ritiro del provvedimento si possa ottenere una produzione legislativa quale deve essere, cioè più organica, coerente, non contraddittoria, non di violenza nei confronti della Costituzione; una legislazione volta cioè alla salvaguardia dei lavoratori, ma anche del diritto di impresa, che non sia vessatoria e persecutoria nei confronti di chi in questo Stato lavora non soltanto per sé stesso, ma per garantire quel progresso che ci sembra venga difeso soltanto da una parte politica e che la maggioranza invece non ha voglia di garantire, ma anzi di perseguire. (Applausi del senatore Vegas).
NOVI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
NOVI (FI). Signor Presidente, ho sentito parlare poco fa di lavori forzati, quasi di riduzione in schiavitù. Vorrei quindi riportare il discorso sulla reale dimensione del fenomeno e sui meccanismi che questa legge attiva.
Sulla base di questo disegno di legge, il lavoro forzato sarebbe una nuova fattispecie delittuosa che prevede l'arresto anche obbligatorio per chi lo fa praticare, alla presenza di determinati standard di tassatività, tra i quali la retribuzione ridotta di oltre un terzo, l'orario di lavoro, la sicurezza nei luoghi di lavoro e la violazione di altre norme. Invito il relatore a riflettere su quanto sto dicendo.
Sostanzialmente, con queste norme voi applicate una legge quanto mai dura a favore dei lavoratori irregolarmente soggiornanti. Vorrei chiedere al relatore: nel caso in cui ci si trovi di fronte a lavoratori non irregolarmente soggiornanti, ad esempio a lavoratori italiani che lavorano in una microimpresa italiana, come ci si comporta? Prego il relatore di ascoltarmi, perché siamo in presenza di una sorta di pregiudizio legislativo negativo discriminante nei confronti dei lavoratori italiani: se in queste stesse condizioni si trova un lavoratore italiano, la normativa non prevede né la chiusura dell'impresa, né il sequestro del luogo di lavoro. Vorrei capire, allora: perché si prevede la chiusura dell'impresa e il sequestro del luogo di lavoro nel caso in cui il prestatore d'opera sia un lavoratore extracomunitario immigrato irregolare e non nel caso in cui ci sia un lavoratore di nazionalità italiana? Perché nell'ultimo caso questo non avviene?
Voi sapete benissimo che non solo nel Sud, ma anche e soprattutto nel Centro-Nord, questo tipo di rapporto irregolare di lavoro è una costante. Non riesco a capire perché, allora, nei confronti di un lavoratore italiano non si debba parlare di lavoro forzato, mentre questo termine - e la normativa ad esso conseguente - si applichi nei confronti di un lavoratore irregolare clandestino. Dovreste spiegarmelo. Quando chiuderete per un anno tutte le imprese e le microimprese italiane che impegnano nel luogo di lavoro lavoratori non inquadrati e lavoratori che presentino questi standard di tassatività per la fattispecie delittuosa del grave sfruttamento, allora potremo ragionare, ma perché discriminate con questa legge tra lavoratori di nazionalità italiana e lavoratori irregolarmente soggiornanti? (Il senatore Pastore si avvicina al senatore Novi).
PRESIDENTE. Cosa succede, senatore Novi?
NOVI (FI). Ho terminato nell'indifferenza generale, signor Presidente, anche perché i colleghi non hanno capito che con questa normativa c'è una discriminazione ai danni dei lavoratori italiani. In questa Camera ci sono dei legislatori che non si rendono conto nemmeno di cosa legiferano e di cosa decidono: a futura memoria, tra l'indifferenza - ne prendo atto - dei colleghi della sinistra, perché evidentemente il lavoro forzato è applicabile agli italiani e non agli irregolarmente soggiornanti, ho voluto sottolineare questo fatto perché in futuro un cronista potrà anche chiedersi perché queste leggi in difesa dei lavoratori irregolarmente soggiornanti non erano applicabili nel caso di lavoratori di nazionalità italiana. Alla sinistra non importa niente e io ne voglio prendere atto.
TREU (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TREU (Ulivo). Signor Presidente, vorrei farvi una breve osservazione rispetto agli interventi che abbiamo sentito ora che indicano presunte contraddizioni all'interno del testo e anche interferenze rispetto al discorso più generale e agli orientamenti che emergono dal disegno di legge sul fenomeno dell'immigrazione in senso lato.
Premetto solo che nelle Commissioni riunite è stato fatto un lungo lavoro e che il Comitato ristretto ha raggiunto, tra l'altro, risultati largamente concordati. Le questioni che ho sentito sono state ampiamente discusse e anche contrastate con argomenti che qui non ripeto; tengo a sottolineare che il centro del provvedimento - è già stato accennato - riguarda il caso molto particolare, e purtroppo frequente e serio, del grave sfruttamento tramite intermediazione illecita, il cosiddetto caporalato, che noi pensavamo fosse un fenomeno marginale, ma che invece si sta rivelando molto grave, come abbiamo visto anche da indagini apposite.
Il fenomeno è particolarmente serio proprio nei confronti di soggetti immigrati: quei clandestini che arrivano nelle condizioni drammatiche, che purtroppo ci vengono rappresentate quotidianamente, sono quasi tutti vittima di organizzazioni che fanno intermediazione illegale e molto spesso violenta. Quindi, è su questo che concentriamo l'attenzione prevedendo, non solo quando c'è un'irregolarità o una violazione delle leggi sul lavoro, ma quando ci sono violenza, minacce serie e condizioni degradanti, un particolare intervento di tipo anche sanzionatorio, che ha una sua autonomia. Per questo abbiamo voluto insistere rispetto al discorso generale di contrasto all'irregolarità nell'immigrazione.
Riteniamo che la gravità del fenomeno richieda un intervento urgente e funzioni anche da deterrente rispetto alle condizioni generali di irregolarità diffusa. Altro è poi, dato che ho sentito osservazioni in merito, l'intervento di tipo sanzionatorio (che è nella normativa, anche se in maniera molto circoscritta) sulle situazioni di lavoro irregolare, non qualificate dagli elementi gravi che ho appena ricordato. Su questo ci limitiamo a prevedere aggiustamenti equilibrati riguardo alle sanzioni distinguendo - mi sembra in modo giustificato - tra datore di lavoro imprenditore e datore di lavoro di impresa a conduzione familiare, fattispecie che va considerata in modo diverso. Sappiamo come il lavoro domestico, purtroppo, si presti molto all'irregolarità. Sull'aspetto generale, comunque, c'è un piccolissimo intervento che andrà certamente ripreso e completato quando si affronterà il tema generale o il disegno di legge governativo sull'immigrazione. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
SACCONI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SACCONI (FI). Si evidenzia anche nell'articolo 2 quel limite fondamentale che caratterizza l'intero provvedimento: l'essere avulso rispetto ad una più generale revisione della disciplina relativa ai flussi migratori e soprattutto a quelli di essi che hanno carattere di irregolarità. Tale revisione è affrontata, com'è noto, dal Governo attraverso un disegno di legge all'esame della Camera dei deputati. Questa separazione fra i due provvedimenti si evidenzia poi nella pesante asimmetria che si può riscontrare tra le sanzioni ipotizzate nel provvedimento in esame con riferimento a fattispecie di reato che, come ha ricordato l'onorevole Mantovano, si confondono con fattispecie già presenti e già significativamente sanzionate dall'attuale ordinamento e il fortissimo ridimensionamento delle sanzioni relative invece ai clandestini stessi. Tanto che noi pensiamo che il disegno di legge governativo di modifica della recente legge Bossi-Fini avrà l'effetto di attrarre flussi di clandestini, nel momento in cui ipotizza una serie di disposizioni che sembrano tutte orientate a voler difendere il cittadino clandestino dalle istituzioni pubbliche italiane, anziché difendere il nostro ordinamento da quei flussi clandestini che sono destinati a sovvertire significativamente la nostra stessa coesione sociale.
Credo che queste disposizioni siano poi spesso caratterizzate da una significativa sproporzione tra il reato ipotizzato e la sanzione stessa. Ha opportunamente ricordato poco fa il collega Nitto Palma quanto sia assurda la sanzione che consiste nella cessazione forzosa dell'attività, una sanzione che ritorna in più provvedimenti proposti dal Governo. Lo stesso disegno di legge che verrà all'esame di quest'Aula dopo il presente provvedimento, relativo ai criteri e ai princìpi per l'emanazione di un testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ipotizza addirittura, nel caso di eccesso di impiego nel lavoro straordinario, la sospensione dell'attività dell'unità produttiva, con danno verso terzi incolpevoli, come certamente sono gli altri lavoratori dell'impresa. Inoltre, non tiene conto nelle attività produttive di quel ciclo biologico del quale giustamente ci si preoccupa per le attività agricole, ma che non di meno caratterizza anche le attività più generalmente produttive di beni o di servizi che hanno loro cicli che una volta interrotti possono produrre un danno irreparabile per l'impresa, che rappresenta un valore in sé - come ho detto - ed anche per quei lavoratori che potrebbero vedere compromesso irrimediabilmente il loro rapporto di lavoro dalla crisi dell'attività produttiva conseguente alla forzosa sospensione dell'attività stessa.
Il provvedimento sembra quindi seguire un approccio quasi ideologico. Anche quando si preoccupa di contrastare il caporalato, non posso non rilevare l'ulteriore asimmetria tra l'inasprimento delle sanzioni nel caso di esercizio abusivo dell'attività di intermediazione di manodopera e il diffuso atteggiamento di tolleranza da parte delle istituzioni nei confronti di varie forme di esercizio abusivo dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Penso a quei molti siti che ancora impunemente offrono questo servizio, ma penso perfino ad attività paraistituzionali: non so se più recentemente abbia regolarizzato la sua posizione un consorzio universitario che si occupa di promuovere l'incontro tra domanda e offerta di lavoro.
La legge Biagi aveva ampliato la possibilità di esercitare questa funzione rispetto al monopolio di fatto che in passato si era mantenuto in capo ai centri pubblici per l'impiego, ma nel contesto di rigorosi requisiti soggettivi e oggettivi per poter svolgere questa delicatissima attività di intermediazione. Ma noto che vi è uno strano atteggiamento di tolleranza verso le moltissime attività abusive che, come ho detto, sono consentite anche dalla rete e che la rete favorisce ancor più o che talora sembrano trapelare anche da determinati annunci sugli organi di informazione, salvo poi, nel caso del lavoratore clandestino, ricorrere appunto ad un inasprimento dalle sanzioni penali, come se questo tipo di irregolare funzione non dovesse rilevare, anche quando si esercita nei confronti di lavoratori non clandestini, regolarmente presenti nel nostro Paese o perché residenti o perché regolarizzati.
Insomma, come al solito si agisce secondo una logica occasionale, cercando di incontrare magari una specifica emozione, che si definisce anche opportunamente in rapporto a determinate patologie, ma senza un approccio organico tendente a creare una situazione davvero di ordine effettivo per quanto riguarda i flussi migratori e quel contrasto più complessivo della clandestinità che chiediamo di realizzare anche a prevenzione dei flussi clandestini. Con l'altra mano, invece, il Governo li sta incoraggiando, come quando procede a sanatorie, perché altrimenti non possono definirsi quelle attività di revisione delle quote d'ingresso nel Paese che si definiscono in relazione alle domande presentate, cioè a sanatoria delle domande di tutta la pressione migratoria che si è determinata attraverso la presenza effettiva già nel nostro Paese.
Occorre spezzare questo circolo vizioso applicando fino in fondo la legge Bossi-Fini e non pensare di rivederla nei termini già proposti dal Governo, come ha detto in termini profondamente asimmetrici rispetto al provvedimento che è ora al nostro esame. (Applausi dal Gruppo FI).
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Con l'intervento del senatore Franco si conclude la discussione su questo emendamento.
FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, il lavoro delle Commissioni riunite non è stato inutile e tutto sommato si è raggiunto un buon risultato rispetto al testo del disegno di legge d'iniziativa del Governo pervenuto al Senato.
Nonostante ciò (adesso stiamo discutendo l'emendamento all'articolo 2, ma è evidente che i tre articoli di cui è composto il disegno di legge e i relativi emendamenti sono correlati) la linea guida e il pensiero che hanno condotto all'estensione del disegno di legge sono originariamente forieri di confusione - voglio adesso definirla così ma la illustrerò meglio in questo mio breve intervento - per un motivo sostanziale. Sappiamo infatti che è in discussione anche un disegno di legge delega per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro; quindi, stiamo discutendo in un contesto più ampio che è sorto da un sentimento comune e generalizzato per l'esplodere di una certa recrudescenza degli infortuni sul lavoro in imprese o in situazioni di produzione dove, in maniera consistente ed evidente, viene impiegata manodopera clandestina ed extracomunitaria.
Per questo motivo, esiste una confusione anche nei tentativi emendativi di questo disegno di legge e il lavoro delle Commissione riunite comunque non ha risolto e non ha dato il giusto taglio alla questione, in primo luogo perché si tenta di intervenire ancora una volta all'interno della legge Bossi-Fini sull'immigrazione con una modifica sui cui princìpi ovviamente non posso che esprimere la piena solidarietà, in quanto tesi a condannare, limitare, punire, perseguire il lavoro nero e la clandestinità legata allo sfruttamento del lavoro sommerso dei clandestini (lo ripeto, sono questioni che in linea di principio non possono non vederci d'accordo perché sotto il profilo morale e sociale si tratta di un delitto molto grave), però intervenire in questo modo, evidenziando una maggiore gravità, assumendo posizioni molto particolari rispetto alla tutela del lavoro ordinario o alla persecuzione del lavoro sommerso e dello sfruttamento dei lavoratori in maniera così specifica, talvolta contraddittoria, non aiuta certo a chiarire la normativa sia sulla tutela del lavoro che sulla lotta al lavoro sommerso e all'immigrazione clandestina.
È evidente che le cose sono tra loro connesse e un provvedimento di questo tipo non fa altro che cercare di correggere alcuni aspetti della legge sull'immigrazione, come risulta anche dal programma elettorale della maggioranza, in maniera non organica e contraddittoria.
Certo, premiando (era così nel testo originario) chi clandestinamente risiede nel nostro Paese e viene, in maniera orribile, sfruttato da qualche imprenditore di poco senso, tutelando o incentivando la reazione a questo tipo di sfruttamento (come era previsto con il permesso di soggiorno, che invece nel testo proposto dalle Commissioni riunite non lo è più), non si risolve il problema. Forse lo si può risolvere aumentando le pene, come previsto nell'articolo 2, di cui stiamo discutendo un emendamento in questa sede, quindi stabilendo una disciplina sanzionatoria più marcata.
Il disegno di legge al nostro esame non crea le condizioni per contrastare in maniera semplice e decisa esclusivamente lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e quindi del lavoro nero, visto che questo è l'oggetto, anche se ribadisco che sarebbe stato opportuno trattarlo nell'ambito della riforma del disegno di legge sull'immigrazione o nel quadro della legge delega sulla tutela della sicurezza sul lavoro, giacché le materie sono assolutamente connesse tra loro: con questo disegno di legge e con il sistema che esso prevede si lanciano alcune frecce contro lo sfruttamento del lavoro extracomunitario irregolare, ma così facendo non si perviene all'obiettivo di limitare radicalmente lo sfruttamento dell'immigrazione clandestina e quindi del lavoro nero. Oltretutto, si creano anche delle disparità, per cui un lavoratore italiano che venga sfruttato, lavorando nel sommerso (quindi senza le tutele previste in ordine alle garanzie del posto di lavoro, della sicurezza, dell'INPS e dell'INAIL), nella stessa maniera in cui viene sfruttato un extracomunitario clandestino, sa che le pene riguardanti il proprio datore di lavoro saranno inferiori a quelle che gli sarebbero comminate nel momento in cui egli fosse un extracomunitario.
Vi sono alcune indicazioni, espresse in questo caso nell'articolo 1, a cui poi, avverandosi queste disposizioni, ricorrere per avviare la diversa disciplina sanzionatoria dell'articolo 2, ma si sono trasformate, dal testo d'iniziativa del Governo a quello delle Commissioni riunite, nella previsione del reato "grave sfruttamento dell'attività lavorativa", aggiungendosi poi che la pena è aumentata se tra le persone occupate vi sono minori o stranieri irregolarmente soggiornanti. Ritengo che prevedere un aggravio di pena in questo secondo caso non sia opportuno. Già è orribile in quanto tale lo sfruttamento del lavoro, ma resta il fatto che il lavoro clandestino ed irregolare è un atto di violazione delle nostre leggi. Non si può pensare che sia esclusivamente una condizione subita, come può accadere ad esempio nel caso della tratta di schiave finalizzata alla prostituzione, che in alcune aree del nostro Paese è abbastanza evidente. È piuttosto una situazione voluta di irregolarità, anche se certamente dovuta a disperazione o ad uno sfruttamento in schiavitù da parte di scafisti o altre persone che si dedicano a questo terribile commercio. In questo contesto non si può dunque non ricordare che il clandestino comunque viola le nostre leggi.
Signor Presidente, la contrarietà della Lega Nord sugli emendamenti all'articolo 2, come si avrà modo di ribadire anche in sede di dichiarazione di voto, è legata proprio alla disparità di trattamento esistente tra il lavoratore italiano e quello straniero anche sulla disciplina sanzionatoria che afferisce alla chiusura delle aziende; entrambi sfruttati, ma evidentemente sulla base di una previsione di tutela indicata nel disegno di legge assolutamente diversa. (Applausi dal Gruppo LNP).
DIVINA (LNP). Signor Presidente, vorrei intervenire sull'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Non può intervenire perché la discussione è chiusa. Se vuole, potrà intervenire in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento.
Invito larappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.
LUCIDI, sottosegretario di Stato per l'interno. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.100 del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.100.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. In merito a cosa, senatore Ferrara?
FERRARA (FI). Vorrei intervenire sull'ordine dei lavori. Signor Presidente, perché è stata chiusa la possibilità di intervenire sull'emendamento?
PRESIDENTE. È stata chiusa perché non erano previsti altri iscritti a parlare.
FERRARA (FI). Signor Presidente, non è così. Il senatore Divina si era iscritto a parlare sull'emendamento.
PRESIDENTE. No, il senatore Divina è iscritto a parlare in sede di dichiarazione di voto sull'emendamento 2.100, tant'è vero che tra breve gli sarà data la parola.
FERRARA (FI). Signor Presidente...
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, le ricordo che sono io e non lei a presiedere i lavori dell'Aula e dunque so perfettamente chi sono coloro che si iscrivono a parlare e coloro che invece non lo fanno. La prego pertanto di stare al suo posto. (Applausi dai banchi della maggioranza).
FERRARA (FI). Lei non può non darmi la parola, signor Presidente...
PRESIDENTE. E io invece gliela tolgo.
NOVI (FI). Signor Presidente, il senatore Ferrara stava parlando. Perché gli ha tolto la parola?
(omissis)
Ripresa della discussione dei disegno di legge n.1201 (ore 12,11)
CENTARO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CENTARO (FI). Signor Presidente, vorrei solo annunciare che interverrò in dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo quando sarà il momento.
PRESIDENTE. La Presidenza ne prendo atto.
DIVINA (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, mi consenta di dare un'interpretazione autentica perché innanzi tutto non mi è piaciuto come ha liquidato il collega Ferrara. Lei può avere ragione in quanto io mi ero già iscritto precedentemente per fare una dichiarazione di voto, però io le ho chiesto la parola, se non osta il Regolamento, per fare un intervento in discussione generale. Rispetto a questa situazione mi è sembrato poco elegante il suo modo di liquidare il senatore Ferrara. Questo è il mio pensiero; se lei mi dice che il Regolamento non me lo consente, aspetto il mio turno.
PRESIDENTE. Senatore Divina, vorrei chiarire che l'ultimo intervento in discussione che alla Presidenza risultava era quello del senatore Franco, tanto è vero che ho specificato che quello sarebbe stato l'ultimo intervento in discussione sull'articolo 2 prima del passaggio all'emendamento. Nessuno ha detto niente e adesso siamo in fase di votazione dell'emendamento.
A me dispiace che il senatore Ferrara esprima una opinione diversa dalla mia, tutto è legittimo, ma credo di avere almeno in questo momento la responsabilità della Presidenza dell'Aula che cerco di governare e di guidare nel modo più imparziale possibile. Se il senatore Ferrara intende intervenire sull'emendamento può farlo benissimo, ovviamente soltanto in dissenso perché per il suo Gruppo è iscritto a parlare in dichiarazione di voto il senatore Palma.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FERRARA (FI). Presidente, io le avevo chiesto semplicemente come mai il senatore Divina non stava intervenendo sull'emendamento. Lei mi ha risposto che erano finite le iscrizioni sull'argomento. Io le ho risposto che non mi sembrava così. A questo punto mi ha interrotto dicendo che era lei a presiedere, ma non era mia intenzione prevaricare la Presidenza. Avevo chiesto come mai stesse succedendo questo; infatti non stavo intervenendo sul Regolamento ma sull'ordine dei lavori, cioè stavo chiedendo un chiarimento sul perché i lavori stessero procedendo in un modo mentre io pensavo che dovessero procedere in un altro. Sinceramente mi è dispiaciuto - ringrazio il senatore Divina per avere riaperto la finestra e lei per avermi dato la parola - perché non avevo intenzione di prevaricarla.
Il fatto poi, se mi permette, Presidente, che i senatori dall'altro lato dell'Aula abbiano plaudito al suo intervento nei miei confronti, quello sì, mi dispiace perché hanno interpretato male il mio intervento, e mi dispiace che lo abbiano fatto conseguentemente ad un suo voler emendare un comportamento che non ho posto in essere. La ringrazio anche di avermi consentito di chiarire adesso e non a fine seduta, come fosse quasi una questione personale. Non lo è.
PRESIDENTE. Mi dispiace di questo fraintendimento; considero il suo intervento chiarificatore e questo piccolissimo incidente chiuso e già archiviato.
Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.100.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, leggendo questo emendamento all'articolo 2 mi sono preoccupato - le sembrerà strano - per mia nonna. Non riesco a capire se la mia povera nonnina potrebbe inavvertitamente compiere un reato che possa rientrare in queste sanzioni penali o disciplinari. Infatti, potrebbe anche capitare che non conoscendo perfettamente le leggi che emana il Parlamento italiano, dato il grande bisogno di assistenza, trovandosi una persona dall'aspetto civile e bonario, disposta a dare una mano nelle faccende domestiche, anche attratta da un aspetto umano di reciproca assistenza e scambio di bisogno, la mia povera nonna possa non dico assumere, perché è un termine pesante, ma tenere nella propria abitazione quella persona offrendole quello che può, cioè vitto e alloggio, in cambio del corrispettivo di piccoli lavori domestici. Mi sfugge se in questo caso mia nonna rientra nella prima parte dell'articolo 2, che prevede l'arresto da tre mesi ad un anno, oppure nella seconda parte, dove beneficerebbe della pena dell'ammenda di 4.000 euro. Tra l'altro, si tratterebbe per lei di una pena davvero pesante, in quanto equivarrebbe a circa otto mesi di pensione, dal momento che lo Stato italiano le eroga poco più di 500 euro al mese. Nell'uno come nell'altro caso sarebbe come mettere in croce una povera signora che - ahimè - non conosce le leggi italiane - nessuno più di tanto la informa - e che pensa che un rapporto in cui si prestano attività fisiche domestiche in cambio di ospitalità non sia una cosa di così grave pericolo sociale da ottenere dallo Stato italiano la repressione, quella repressione che la maggioranza vorrebbe far passare con la legge in esame.
Siamo ben d'accordo che bisogna combattere ogni tipo di sfruttamento delle persone, come anche la loro riduzione in schiavitù, ma il vostro è quasi un istinto maniacale di voler colpire alcune categorie, gli evasori in primo luogo, che probabilmente mettereste al rogo se questa pena fosse ancora prevista dal codice penale, come chi sfrutta i poveri soggetti provenienti da aree - ahimè - meno fortunate delle nostre, e forse dovremmo anche sentirci in colpa perché gli squilibri del mondo devono sempre, in ogni caso, avere delle responsabilità. Non possiamo seguirvi nel vostro disegno perverso, secondo il quale bisogna in ogni caso mettere in croce qualcuno.
Ci troviamo nella capitale del nostro Paese, che probabilmente deve la sua magnificenza e le sue bellezze storiche, artistiche e architettoniche ad un unico fatto: per secoli e secoli ha soltanto sfruttato categorie sociali che avevano sicuramente molto meno diritti di quelle dominanti, anzi si può parlare proprio di autentica schiavitù. Vorrei sentire qualcuno che oggi inneggia a questa legge criticare e vergognarsi per quanto è stato fatto in questo Paese: mi sembra tutt'altro. Vanno ad esasperare gli aspetti del nostro patrimonio storico e artistico e, se vogliamo proprio identificarlo o relegarlo nel suo ruolo forse anche più basso, che probabilmente non merita, questo è frutto della schiavitù. Signori, dobbiamo essere seri. Vergogniamoci di vivere in un Paese che ha fatto le sue fortune storiche e artistiche basandosi sulla schiavitù. (Applausi dal Gruppo LNP).
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, pensavo che le osservazioni anche tecniche formulate nella discussione sull'articolo 2, e in particolare sull'emendamento in esame, sollecitassero una risposta del Governo e del relatore. Vedo che ciò non è avvenuto, in particolare su quell'inutile comma 12-ter che si vorrebbe aggiungere. Provo allora a riformulare un quesito di carattere generale che finora non ha avuto alcun seguito, perlomeno nessuno soddisfacente.
L'intero disegno di legge, e quindi anche la parte di cui stiamo discutendo, proviene come fonte dal Governo e si sovrappone, lo ripeto per l'ennesima volta, ad una parte del disegno di legge cosiddetto Ferrero-Amato che il Consiglio dei ministri ha licenziato il 24 aprile di quest'anno. Abbiamo saputo dalle fonti di informazione che tra qualche giorno, in particolare il 15 giugno, sarà portato all'esame della Conferenza unificata Stato-Regioni, quindi esiste, non soltanto come testo varato dal Consiglio dei ministri ma come testo che sta conoscendo il suo iter: non è arrivato formalmente in Parlamento perché sono necessari questi passaggi, ma quando saranno completati arriverà.
Il comma 1 del disegno di legge Ferrero-Amato delega il Governo ad adottare, entro un certo termine, una riforma integrale del Testo unico sull'immigrazione, senza nessuna eccezione di settori o di voci, ispirata ad una serie di principi e di criteri direttivi. Tra questi, la lettera q) del comma 1 dice: «favorire una adeguata tutela delle vittime di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù, delle vittime di tratta,» qui c'è una virgola e la virgola, in un testo di legge, ha carattere disgiuntivo e quindi alternativo rispetto a tutte le ipotesi in discussione, «delle vittime di violenza o grave sfruttamento». Mi fermo qui perché questo termine, questo aggettivo e questo sostantivo, «grave sfruttamento», costituiscono il fulcro attorno a cui ruota il disegno di legge che stiamo discutendo, perché l'articolo 603-bis che si vuole introdurre e che abbiamo già esaminato in sede di discussione dell'articolo 1 di questo disegno di legge ha come condotta centrale, come elemento qualificante ed essenziale, il grave sfruttamento dei lavoratori, di qualsiasi tipo di lavoratore, non soltanto quelli extracomunitari.
Su questa voce uno dei relatori, il presidente della 1a Commissione permanente, senatore Bianco, ha chiesto spiegazioni al Governo e il Governo ha detto che va bene. Ora, io sono ancora in attesa di capire che cosa va bene. Il Governo dovrebbe darci una spiegazione logica, giuridicamente convincente, derivante dalla comparazione tra l'uno e l'altro disegno di legge di provenienza del medesimo Esecutivo che escluda che vi sia ciò che invece è evidente, cioè una ripetizione di norme.
A completare un quadro che uno psichiatra definirebbe schizoide, provvede poi il Ministro della solidarietà, il quale in un'ANSA del 4 giugno, annuncia testualmente: «Chiederò a Romano Prodi un decreto-legge che attui già per questa estate la revisione dell'articolo 18», sottinteso della legge sull'immigrazione, «cioè la possibilità per il lavoratore straniero al nero di denunciare il datore di lavoro ottenendo in cambio il permesso di soggiorno». Aggiunge il ministro Ferrero, sempre sulla base di ciò che dice l'agenzia ANSA: «Siccome il disegno di legge di revisione dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione è fermo al Senato, occorre evitare che anche questa estate si riproduca questa situazione vergognosa per cui i datori di lavoro agricolo continuano ad assumere in nero tanti lavoratori stranieri». Evidentemente le comunicazioni all'interno del Governo non funzionano al meglio, perché il ministro Ferrero non sa che da circa due mesi non stiamo discutendo più della modifica dell'articolo 18 del Testo unico dell'immigrazione, bensì di un'altra cosa che parte da quel riferimento normativo ma che ha raggiunto, per lo meno nominalmente e formalmente, altre configurazioni.
Ma questa è una ulteriore ragione per tentare di capire perché un esponente qualificato, cioè un Ministro che ha una delega specifica, purtroppo per l'oggetto della delega, nella materia dell'immigrazione, che fa parte di quello stesso Governo che dice che questo testo va bene e che deve andare avanti, sostiene invece che il testo è fermo, che il Senato non lo sta esaminando e che va superato con un decreto-legge, che sollecita al Presidente del Consiglio.
Io vorrei capire qual è la posizione finale del Governo. Cioè, il Governo può anche dire che si impegna a disporre lo stralcio. Poiché tutto quello che dice il Governo, a mio avviso, merita il massimo dell'ossequio - perché tutti gli impegni che assume poi vengono puntualmente onorati - ci accontenteremmo. Il Governo potrebbe dire in Aula che si impegna a disporre lo stralcio, in sede di discussione del disegno di legge delega di riforma dell'immigrazione, della lettera q) del comma 1 dell'articolo 1. Ma non lo fa. Anzi, conferma l'esistenza di due disegni di legge, approvati dallo stesso Consiglio dei ministri, che per una parte coincidono. Non si sa quale dei due prevarrà. E nel frattempo, un Ministro, con competenze specifiche nel settore, annuncia o chiede al Primo ministro un decreto-legge, che riporti nella versione originaria, presentata alle Camere, quella fondata sulla riforma dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, il testo che oggi discutiamo.
Mi permetto di dire al Governo: fermatevi e fateci capire che cosa volete fare! Sulla base delle indicazioni che darete al Parlamento, questo sarà nella condizione di poter operare, facendo un minimo di chiarezza. Fino a quando queste risposte non arriveranno, sarà difficile che questa chiarezza ci sia.
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Ho ascoltato con attenzione gli interventi dei senatori Zuccherini e Treu. Le argomentazioni e obiezioni oggetto dei loro interventi onestamente non mi convincono e chiederei loro cortesemente di prestare, se vogliono, un minimo di attenzione al mio intervento per taluni problemi che vorrei sottoporre a loro ed all'Assemblea tutta.
Non vi è dubbio che bisogna intervenire sul fenomeno dello sfruttamento, così come non vi è dubbio che le sanzioni devono essere gravi e devono avere per ciò solo una loro forza deterrente. Qual è il problema che avevo posto prima? È un problema molto semplice: quando nell'iniziale norma si parlava di tre lavoratori e della sospensione dell'attività dell'unità produttiva, sostanzialmente il legislatore fissava un tetto presunto di illegalità, dal quale fare scattare una determinata sanzione. Questo tetto di illegalità è retrocesso all'occupazione di un solo lavoratore dipendente.
Orbene, senatore Zuccherini, il primo problema è il seguente: voi immaginate una responsabilità senza colpa; una anomala situazione di responsabilità oggettiva, ormai straniera nel nostro ordinamento, anche alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale che vi è stata con riferimento ai rari casi di responsabilità oggettiva ancora esistenti nel nostro sistema penale. Perché dico questo? Per un motivo molto semplice: la legge dovrebbe essere un sistema completo. Dovrebbe, comunque, tentare di esserlo. Il vostro è un sistema incompleto, direi gravemente incompleto.
La domanda che pongo al relatore, al senatore Zuccherini e, se mi è consentito anche all'onorevole rappresentante del Governo, onorevole Lucidi, è la seguente: il datore di lavoro che assume un dipendente proveniente dall'organizzazione criminale di cui all'articolo 603-bis di quale pena risponde non concorrendo nel reato? Voi non avete previsto un'autonoma fattispecie di reato per il datore di lavoro che assume quel tipo di dipendente. Abbiamo quindi una singolare situazione in cui a un comportamento ritenuto non apprezzabile sotto il profilo penale conseguono però responsabilità sul piano amministrativo, e cioè la sospensione dell'azienda.
Onorevole Lucidi, colleghi senatori, il dato è inequivocabile proprio scorrendo l'articolo 2, ove avete inserito una fattispecie di reato, modificando quelle esistenti. Mi riferisco esattamente all'articolo 2, lettera b), istituiva dell'articolo 12-bis, con la quale sostanzialmente dite che il datore di lavoro che assume persone usufruendo - quindi è lì il dato soggettivo rilevante sotto il profilo penalistico - di un'attività di intermediazione abusiva di cui alla legge Biagi, reato questo sicuramente meno grave rispetto a quello di intermediazione di cui all'articolo 603-bis, sostanzialmente risponde di una determinata pena, e nel caso in cui evidentemente vi dovessero essere lavoratori di un certo tipo vi sarebbe un sequestro preventivo. Mi chiedo e vi chiedo, e vorrei una risposta sul punto: il datore di lavoro che assume dipendenti e lavoratori che provengono dall'attività di sfruttamento di cui all'articolo 603-bis di quale pena risponde, se non concorre nel reato di cui all'articolo 603-bis? Poiché nel sistema penale, grazie a Dio, vige il principio di legalità e quello di tassatività per cui nulla poena sine lege, evidentemente ci troviamo di fronte a un comportamento che non è sanzionato penalmente e che, pur non essendo sanzionato penalmente, vede, come accessorio di una responsabilità senza colpa su un fatto non ritenuto illecitamente apprezzabile, la sospensione dell'azienda.
Si potrebbe ragionare in modo diverso nei limiti in cui potrebbe vigere un'interpretazione estensiva nell'ambito del sistema penale. Noi non abbiamo previsto - ma, ove mai l'aveste prevista vi chiedo di dirmi qual è la norma che sanziona questo particolare comportamento - la fattispecie del datore che sfrutta l'organizzazione, che a sua volta sfrutta e assume i lavoratori, quindi un soggetto che non concorre con l'organizzazione ma ne utilizza semplicemente i sistemi (se poi mi dite qual è la norma evidentemente il mio ragionamento salta).
Se dovessimo procedere all'interpretazione estensiva potremmo dire che, in fin dei conti, l'intermediazione di cui all'articolo 603-bis, se la vogliamo definire così, è comunque una forma sia pure più grave di intermediazione abusiva, per cui potremmo dire che il datore di lavoro verrebbe ad essere punito ai sensi della disposizione dell'introducendo articolo 12-bis. Ma se ciò facessimo entreremmo in rotta di collisione con la lettera c) dell'articolo 1. Con questa lettera voi prevedete nel caso di un solo lavoratore la sospensione dell'attività dell'azienda, mentre con l'articolo 12-bis, credo anche correttamente, prevedendo tale norma un comportamento illecito del datore di lavoro diverso da quello attualmente eventualmente illecito - in quanto non previsto - del datore di lavoro con riferimento all'articolo 603-bis, prevedete il sequestro preventivo dell'azienda. Il che evidentemente equivale a dire nomina di un commissario e prosecuzione dell'attività dell'azienda.
Ritengo dunque che o voi introducete una fattispecie penale specifica, che sia corroborata anche sotto il profilo soggettivo (e immagino una formulazione secondo cui il datore di lavoro che assume lavoratori usufruendo dell'intermediazione di cui alle fattispecie dell'articolo 603-bis è punito con la pena che volete), e allora possiamo anche rientrare nella legittimità della sanzione di cui alla lettera c), oppure il sistema è destinato a saltare sotto il profilo costituzionale per una serie di ragioni.
In primo luogo, così come è stata costruita la legge, prevedete sostanzialmente una sanzione come la sospensione dell'attività dell'azienda per una responsabilità per fatto altrui, perché il fatto è quello dell'organizzazione; inoltre, non prevedete nessuna possibilità di sanzione amministrativa, per comportamento illegittimo e illecito a carico del datore di lavoro che assume quel tipo di dipendente. Quindi si fa riferimento a una responsabilità per fatto altrui (articolo 27 della Costituzione).
In secondo luogo, non prevedendo una fattispecie di reato per quel tipo di lavoro, vi andate a scontrare inevitabilmente, avendola prevista per l'intermediazione abusiva di cui alla legge Biagi, con quanto previsto dall'articolo 3 della Costituzione, quindi ad un'irragionevole disparità di trattamento.
Infine, ove mai voi doveste immaginare che comunque sarebbe applicabile l'articolo 12-bis come forma generale all'interno della quale dovrebbe rientrare anche l'aver impiegato i lavoratori che provengono dallo sfruttamento di cui all'articolo 603-bis del codice penale, vi trovate in una posizione di contrasto normativo, perché da un lato prevedete la sospensione dell'attività dell'azienda e dall'altro il sequestro preventivo che, invece, prevede e presuppone che l'azienda resti in vita.
Potete andare avanti, certo, se vorranno alla Camera apporteranno le loro modifiche, oppure, se vorranno, non le faranno, ma sarebbe grave perché questa normativa è destinata a cadere davanti al vaglio della Corte costituzionale. Mi chiedo: non sarebbe forse opportuno un momento di riflessione in cui la Commissione si riunisce, si rinvia questo provvedimento...
PRESIDENTE. Senatore, deve concludere.
PALMA (FI). Concludo, signor Presidente, il mio non è un intervento ostruzionistico. Si decide che il relatore faccia i suoi emendamenti e, quantomeno con riferimento all'articolo 2, introduca una fattispecie penale che riguarda quel tipo di lavoro.
Siccome vedo qualche sorrisino, vorrei ribadire che il mio non è un intervento ostruzionistico. Vi invito a dirmi qual è la norma che punisce il comportamento del datore di lavoro che assume i dipendenti usufruendo dell'attività dell'intermediazione di cui alla fattispecie dell'articolo 603-bis. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Pontone).
CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
Avverto che sono iscritti a parlare in dissenso dal loro Gruppo di appartenenza tre colleghi. In base alla nostra prassi, darò la parola a tutti per pochi minuti, diciamo tre, in questo caso. (Commenti del senatore Centaro). Si possono dire tante cose in tre minuti. Prego, senatore Centaro.
CENTARO (FI). Signor Presidente, colleghi, mi asterrò dalla votazione di questo emendamento non perché non ne condivida il principio (già nella scorsa legislatura su iniziativa mia e di altri colleghi si era individuato nello sfruttamento del lavoro nero una delle forme di schiavitù degli anni Duemila), ma perché in questa parte il testo proposto della Commissione è scritto male, è contraddittorio ed è eccessivo.
È scritto male perché, quando si usa l'avverbio «contestualmente» con riferimento a «non più di due lavoratori» c'è un avverbio in più, cioè «contestualmente», perché la contestualità non può che riferirsi a due lavoratori, oppure ci sono tre parole in più, cioè «non più di». A mio avviso sarebbe il caso - e invito il relatore ad agire in questo senso - o di eliminare l'avverbio, lasciando solo le parole «non più di due lavoratori», o di eliminare le parole «non più di», perché questo potrebbe portare a dubbi interpretativi estremamente pericolosi, sia sotto il profilo della contestualità sia con riferimento al numero.
Questa norma è altresì contraddittoria se guardiamo la vicenda con riferimento alla posizione del lavoratore, perché la sanzione viene irrogata al datore di lavoro anche sotto forma di deterrente, come punizione con riguardo alla posizione di un lavoratore sfruttato in nero. Mi chiedo qual è la differenza tra un lavoro svolto tra le mura domestiche e uno svolto con lo stesso numero di ore presso un'impresa industriale o commerciale. Penso che non vi sia alcuna differenza tra queste posizioni. Se dobbiamo guardare alla posizione del lavoratore, vi è certamente una norma sanzionatoria inferiore che ritiene che quel tipo di lavoro in nero sfruttato sia meno importante rispetto ad altro tipo di lavoro. Non mi si venga a dire che comunque, mentre per gli altri tipi di lavoro sono previsti anche l'arresto e un'ammenda di 5.000 euro per il datore di lavoro, qui si pensa ad un lavoro tra le mura domestiche, perché evidentemente la differenza non esiste.
Vorrei dire, infine, al relatore che prevedere l'irrogazione di un'ammenda da 3.000 a 5.000 euro significa imporre al magistrato una discrezionalità nella confezione della sanzione che non ha ragione di essere, perché è una fattispecie semplice: due lavoratori contestualmente impegnati. Aggiungo che l'entità della sanzione è veramente eccessiva per una famiglia: in questo modo non si colpiscono i ricchi: si colpisce anche la nonna del senatore Divina che ha una badante che viene la notte a prestarle assistenza e una colf che viene un'ora al giorno nelle ventiquattro ore per fare le pulizie.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Centaro.
CENTARO (FI). Questo tipo di sanzione, da 3.000 a 5.000 euro, mi pare veramente eccessiva: è più sopportabile da un'impresa che da una famiglia e qui non ci stiamo riferendo a ceti medi o a ceti ricchi. (Applausi dal Gruppo UDC).
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
FERRARA (FI). Chiedo scusa al senatore Palma perché la dichiarazione in dissenso dovrebbe essere contraddistinta fin dall'inizio dalla diversità rispetto a quella fatta in rappresentanza del Gruppo, ma non ho capito bene se il senatore Palma, visto che ha chiuso la propria dichiarazione chiedendo il ritorno in Commissione del provvedimento per i motivi che ha espresso, abbia così voluto esprimere una contrarietà, ed in quel caso dichiaro la mia astensione, o se la sua dichiarazione era di astensione, ed allora la mia è di contrarietà.
PRESIDENTE. Il senatore Palma è a fianco a lei, fa parte del suo Gruppo; se ha un quesito glielo ponga direttamente.
FERRARA (FI). Non saprei come dichiararmi.
PRESIDENTE. Io ho capito che il senatore Palma proponeva una sorta di rinvio del provvedimento in Commissione per quanto si riferisce all'articolo 1.
PALMA (FI). Chiarifico e chiedo scusa.
PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Palma, ma non vorrei aprire una discussione impropria. Senatore Ferrara, dica la sua.
FERRARA (FI). Se la dichiarazione del senatore Palma era d'astensione, la mia è di contrarietà, perché non potrebbe essere diversamente, ma comunque è in dissenso. Non vorrei infatti che la nostra posizione fosse quella di cercare un nuovo ammiraglio Giovanni Andrea Doria che, rinnovando la battaglia del 7 ottobre del 1571, se ne andasse a Lepanto a dire stop all'immigrazione.
Vorrei rilevare che ieri in quest'Aula si è fatto un forte richiamo alle abitudini americane, si è parlato di Truman e di MacArthur, ma l'atteggiamento degli americani nei confronti degli immigrati non è certo quello che noi vogliamo introdurre con l'articolato in esame. Siamo, in verità, per una soluzione che sia adatta alla situazione italiana, perché l'Italia certamente soffre di una incapacità ad accogliere gli immigrati con i livelli istituzionali quali sono, e contemporaneamente ha un problema del caporalato in campagna che probabilmente non è quello che esiste in America o in Inghilterra, visto che veniva richiamata anche la tradizione inglese.
A parte il distinguo (i richiami andrebbero fatti con parsimonia, non in eccesso, perché l'Italia è l'Italia, l'America è l'America e l'Inghilterra è tutt'altra cosa rispetto alla stessa America e, in maniera più specifica e precipua, alla situazione italiana), noi non siamo contrari al provvedimento perché siamo a favore del caporalato: siamo contrari al provvedimento - è questo il distinguo rispetto alla dichiarazione del senatore Palma e quindi mi asterrò - perché siamo contro il caporalato, ma certamente non lo possiamo affrontare (non me ne voglia il relatore) con l'articolato così com'è, pieno di contraddizioni, in cui - ripeto - viene trattato il caporalato, o meglio la violenza nell'introduzione del caporalato, come fosse una rapina (perché quando si parla di una pena fino a otto anni è come se si trattasse di una rapina senza aggravanti).
Ci rendiamo conto di quale elemento distorsivo nella forzosità della pena si sta introducendo per questa fattispecie di reato? È una cosa senza precedenti che non viene, inoltre, correlata all'organizzazione della legge Bossi-Fini né alle modifiche che ad essa si vogliono introdurre con la futura legge Amato-Ferrero. Non si rispetta, peraltro, il comma 3 dell'articolo 40 del nostro Regolamento.
Presidente, non me ne vogliano i colleghi, ma ribadiamo senza volontà ostruzionistica una nostra perfetta convinzione: si tratta di un provvedimento inconcludente.
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NOVI (FI). Signor Presidente, il dissenso si riferisce all'impostazione generale che il mio Gruppo sta dando al contrasto di questo disegno di legge sciagurato in quest'Aula. Infatti, il mio Gruppo è tutto preso soltanto da una lettura a livello giuridico, ma manca la lettura complessiva e politica di questo disegno di legge.
In realtà, il provvedimento è un ulteriore colpo di questa maggioranza che è guidata da un uomo della Goldman Sachs, da un banchiere come Romano Prodi; non a caso ieri era presente, in quest'Aula, un altro uomo della stessa Goldman Sachs: il signor Tommaso Padoa-Schioppa. Questo è dunque un Governo di banchieri. E un Governo di banchieri che cosa fa, in realtà? Ha come obiettivo quello di aggredire il ceto medio produttivo e avviare un processo di proletarizzazione per cooperativizzare, secondo la linea politica chavista che sta sperimentando il dittatore Chavez in Sud America, il ceto medio produttivo stesso, cioè fare in modo che tutte le aree del lavoro autonomo e della microimpresa si semicollettivizzino in una sorta di sistema cooperativo.
È quello che è avvenuto, anche con parziale successo, in alcune Regioni del nostro Paese ed è quello che questo Governo si sta apprestando a fare, perché esso in realtà permette e asseconda indecenze come quella del banchiere Matteo Arpe, che estorce a Capitalia e a Geronzi - Matteo Arpe, non a caso, poi è amico del signor Prodi - qualcosa come una buonuscita dai 50 ai 70 milioni di euro, cioè un centinaio di miliardi di vecchie lire. E sottolineo il fatto che qui, in questi giorni, in quest'Aula, da parte della sinistra non sia venuta nessuna indignazione verso questa autentica estorsione, mentre ci si indigna se un parlamentare come indennità percepisce lo stipendio di un magistrato di Cassazione, perché a questo siamo ridotti: non possiamo nemmeno aspirare allo stipendio di un magistrato di Cassazione. È chiaro che questa sinistra, che è alla deriva bancocentrica, porta avanti questo disegno di legge che va contro la piccola e la microimpresa e il lavoro autonomo. (Applausi dal Gruppo FI).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ha parlato già il senatore Divina.
GALLI (LNP). Io intervengo in dissenso.
PRESIDENTE. Ho capito, ha maturato nel tempo questo suo convincimento.
GALLI (LNP). Ho segnalato alla Presidenza un quarto d'ora fa che intendevo intervenire. Se c'è un problema di trasmissione dati...
PRESIDENTE. Le assicuro che non era iscritto a parlare, altrimenti le avrei dato la parola. Comunque, ne prendo atto e le do la parola per tre minuti, come agli altri colleghi.
GALLI (LNP). Grazie, signor Presidente. Vedo che proprio ideologicamente si fa fatica ad avviare il confronto. Questo è un Parlamento, la gente dovrebbe essere pagata per parlare, poi parlare diventa difficile.
Intervengo in dissenso dal mio Gruppo, quindi dichiaro che mi asterrò sull'emendamento proprio perché, come ho ricordato anche negli altri interventi, questo provvedimento è partito da un'idea che poteva anche essere condivisibile diventando una cosa totalmente non condivisibile. La giusta punizione delle persone che in qualche modo sfruttano delle altre persone, in particolare nel campo dell'immigrazione clandestina, è già abbondantemente contenuta nella legge Bossi-Fini, legge assolutamente intelligente ed equilibrata che prima stabilisce le necessità di lavoro, poi le quote, poi la procedura per l'ingresso nel nostro Paese ed infine le procedure per l'assunzione e quant'altro.
È ovvio che in quel quadro normativo colui il quale, potendosi avvalere di procedure pienamente legittime previste dalla legge e dalle istituzioni dello Stato, dovesse fare ugualmente delle cose non previste dalla legge, giustamente dovrebbe essere punito, ma tutto ciò avverrebbe nell'ambito di una logica complessiva assolutamente razionale. Qui, invece, voi portate avanti due cose che divaricano in maniera assolutamente inaccettabile questa posizione di partenza. Da una parte, state portando avanti la futura legge cosiddetta Amato-Ferrero, che sostanzialmente apre le porte a tutti e fa entrare qualunque persona; dall'altra, fate questo provvedimento che accentua una parte della Bossi-Fini, che considerata nel contesto era assolutamente omogenea a tutto il ragionamento, la estrae e la fa diventare una cosa assolutamente inaccettabile.
Questo provvedimento prefigura la demonizzazione del cittadino occidentale nei confronti di chiunque altro, perché oltre a ciò che ha detto il collega Divina, possono succedere moltissime altre cose. Sapete benissimo che all'interno delle organizzazioni extracomunitarie clandestine ci sono fior di falsari che stampano documenti falsi a profusione, in quantità industriale. Pensate al povero imprenditore normale, in buona fede (oltre che alla nonna del collega Divina), che già passa le sue giornate, invece che a lavorare, a compilare i moduli della vostra burocrazia. Pensate, per esempio, a quell'imprenditore che ha avuto 30.000 euro di guadagno nel 2006, mentre in base ai vostri studi di settore ne dovrebbe pagare 57.000 di tasse: immaginate che testa libera possa avere per lavorare.
Da questo imprenditore potrebbe arrivare una persona con un documento in regola, che assume; in seguito, potrebbe arrivare un vostro controllo, in cui ci si potrebbe accorgere che il documento non era regolare e così via; a questo punto, invece di mettere in galera...
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Galli.
GALLI (LNP). Mi avvio a concludere, signor Presidente. Come dicevo, invece di mettere in galera l'extracomunitario e i capi dell'organizzazione che gli avevano fornito la carta di identità falsa, mettereste in galera l'imprenditore. Se non capite queste cose, fate pure, ma poi non lamentatevi se dovesse avvenire che nelle Regioni in cui lavorano gli imprenditori per mantenere il resto del Paese, dovendo passare la giornata a compilare le vostre scartoffie, nel giro di qualche mese doveste arrivare a quote elettorali da prefisso telefonico. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Lei, come me del resto, è vecchio di quest'Aula...
PRESIDENTE. Purtroppo.
CASTELLI (LNP). Non so se purtroppo o per fortuna. È prassi - lei riconoscerà questo dato - che, soprattutto nel caso dell'iscrizione a parlare in dissenso, si possa chiedere di intervenire anche in real time, senza necessità di iscriversi preventivamente. C'è anche una ratio in tutto ciò, perché spesso il dissenso può nascere dalla dichiarazione di voto del collega.
Quindi, la pregherei di assumere su questo tema quella elasticità che c'è sempre stata, consentendo a chi eventualmente volesse farlo di esprimersi in dissenso anche in tempo reale.
PRESIDENTE. Senatore Castelli, mi comporto in maniera estremamente elastica: l'unico punto su cui sono rigido è l'applicazione testuale, alla lettera, del Regolamento.
CASTELLI (LNP). Lei sa che c'è anche la prassi, signor Presidente...
PRESIDENTE. Sì, anche se ci sono prassi e prassi, come lei ben sa.
CASTELLI. ...che sulle iscrizioni in dissenso è sempre stata applicata nel modo che ho detto.
PRESIDENTE. Infatti, l'abbiamo applicata con flessibilità anche in questa occasione.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA. Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1201
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dal relatore, senatore Livi Bacci.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, non ho una visione muscolare della contrapposizione politica. La democrazia sulla base dei numeri prevede in che modo una parte politica possa affermare il suo pensiero sull'altra parte politica. (Brusìo).
PALMA (FI). Signor Presidente, c'è brusìo... (Commenti dal Gruppo Ulivo).
PRESIDENTE. Mi pare che in questo caso ci sia un leggero brusìo.
PALMA (FI). Siccome in altre occasioni, Presidente, l'avevo vista molto attento...
PRESIDENTE. Sono molto attento.
PALMA (FI). ...non volevo che dal suo comportamento qualcuno potesse intravedere delle disparità.
PRESIDENTE. No, stia tranquillo.
PALMA (FI). Per essere chiari, ripeto, non ho una visione muscolare della contrapposizione politica, tanto meno qui in Parlamento dove, indipendentemente dalle diversità delle idee politiche, il reale obiettivo è comunque di approvare una legge che sia il più possibile priva di errori.
Poco fa nell'intervento con riguardo al precedente emendamento mi sono permesso di segnalare che vi era un errore, cioè sostanzialmente che non si prevedeva una sanzione penale per il datore di lavoro che aveva assunto lavoratori usufruendo dell'organizzazione criminale di cui all'articolo 603-bis del codice penale, il che poneva una serie di problemi costituzionali. Ho chiesto correttamente al Governo, al relatore e ai senatori della maggioranza di indicarmi se quello che affermavo era sbagliato oppure no: il silenzio porta a convincermi dell'assenza della norma da me notata, cioè quell'assenza è confortata da questo silenzio. Quindi, stiamo per approvare un articolo 2, e successivamente una legge, che contiene un errore talmente grave da poter inficiare l'intero impianto della legge sotto il profilo della sintonia costituzionale.
Allora, vorrei fare con molta tranquillità, con molta chiarezza, un discorso semplice: le strade sono quelle di prendere un pochino di tempo, prevedere con un emendamento del relatore questa fattispecie penale garantendo completezza della disciplina normativa di cui alla presente legge; oppure andare avanti, voi porterete probabilmente a casa questo risultato, che sarà però zoppo perché inficiato da un grave errore (davvero non so quale vantaggio ne potrete avere perché subirete tutti gli svantaggi dell'applicazione di una legge sbagliata per le ragioni che abbiamo detto), sempre che ci arriviate, attesa l'ora, a questo tipo di approvazione; ovvero, più semplicemente, prendere atto della situazione anche temporale che c'è.
Se voi condividete - non si tratta di stare sempre zitti - che nel disegno di legge che ci accingiamo ad approvare esiste un grave errore, per cui sostanzialmente se si assumono lavoratori che provengono dall'organizzazione che voi criminalizzate con la reclusione da tre a otto anni non si può essere sottoposti a procedimento penale, mentre ciò è possibile con la reclusione fino a tre anni se si assumono lavoratori usufruendo dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18 della cosiddetta legge Biagi, non vi è chi non veda la discrasia enorme in questa mancata previsione e nella previsione aggiunta all'articolo 12-bis.
Credo pertanto che ragionevolezza e correttezza istituzionale depongano nel senso di effettuare una pausa, rinviando alla prossima settimana la definizione di questo provvedimento, per dare modo al relatore di predisporre un emendamento volto a sanare quello che a tutti noi appare, che al vostro silenzio appare, un grave errore.
Infine desidero aggiungere un'ultima precisazione visto che mi è stata rivolta, da qualcuno, una critica. Mi è stato chiesto dove mi trovassi al momento dell'approvazione del testo oggi al nostro esame visto che anch'io sono membro della Commissione affari costituzionali. Ebbene, non so dove mi trovavo, probabilmente in Commissione antimafia, ma a questo punto vi faccio presente che questo è un disegno di legge d'iniziativa governativa e allora vi chiedo dove eravate voi, voi del governo, voi senatori della maggioranza, quando esaminavate questo disegno di legge e non siete riusciti ad evitare che arrivasse in Aula con un errore così grave. (Applausi dai Gruppi FI e AN e del senatore Santini).
FRANCO Paolo (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FRANCO Paolo (LNP). Signor Presidente, svolgendo la mia dichiarazione di voto sull'articolo 2 cercherò di concludere quelle riflessioni e quelle argomentazioni che in sede di discussione degli emendamenti all'articolo 2 avevo iniziato, nel senso di confutare la validità e l'opportunità del mix che si viene a creare tra articolo 1 e articolo 2 del disegno di legge in corso di approvazione.
Il fatto che questo disegno di legge nella realtà persegua, come si evince dal titolo, l'obiettivo del contrasto allo «sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale» non dà giustificazione ad alcune norme previste al suo interno che, come ho già avuto modo di evidenziare, prevedono una disparità di trattamento fra il lavoratore italiano sfruttato nella propria attività lavorativa e quello extracomunitario.
Ma non è solo questo. La mia contrarietà all'articolo 2 è motivata proprio per il tipo disciplina sanzionatoria prevista. Già nell'articolo 1 è prevista una sorta di disciplina sanzionatoria, sebbene non in senso stretto. È prevista una sanzione indiretta, che non riguarda argomenti di carattere penale come l'articolo 2, ma che comunque si inquadra nel range degli interventi mirati a rendere il meno appetibile possibile l'orrenda abitudine da parte di qualcuno di sfruttare il lavoro clandestino.
Nell'articolo 1 vi sono anche alcune previsioni per la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata in determinate circostanze che a questo punto si sommano alla disciplina sanzionatoria in senso stretto, arrecando non solo un danno - è giusto che sia così - nei confronti di chi si comporta in una certa maniera, cioè un danno all'imprenditore; è detto infatti che «ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la sospensione» può avvenire e così via. Ma si prevede anche in questo caso una disparità di trattamento in senso restrittivo per l'imprenditore che occupa tre lavoratori stranieri irregolari rispetto a quello che invece occupa irregolari italiani.
Ecco il motivo per cui torno a ripetere quanto dicevo poc'anzi, vale a dire che un intervento che stringe le maglie per rendere il più possibile perseguito lo sfruttamento del lavoratore extracomunitario dovrebbe essere previsto tale e quale nel caso dello sfruttamento del lavoratore italiano. È evidente che nel caso di una situazione di debolezza contrattuale ritenuta particolarmente grave, considerato che in determinate circostanze non trova lavoro nel nostro Paese non solo il lavoratore extracomunitario ma anche quello italiano, per cui la richiesta di una manodopera poco qualificata da luogo a situazioni di sopraffazione come quelle di cui si sta discutendo oggi, un intervento gravemente punitivo nei confronti dell'imprenditore che attui questo sfruttamento nei confronti del lavoratore extracomunitario va parimenti previsto nel caso di una sopraffazione o di uno sfruttamento nei confronti di lavoratori italiani.
Ritengo che tale questione, unitamente a quella relativa ad un aumento delle pene di cui si discuteva all'articolo 1, debba essere considerata in maniera equa. La presenza del lavoro sommerso nel nostro Paese è questione molto grave, sia sotto il profilo dello sfruttamento del lavoratore, sia sotto quello dell'abuso rappresentato dal fatto che invece in condizioni diverse altri lavoratori, che magari possono contare su un secondo o terzo lavoro, evadono le disposizioni fiscali, contributive e previdenziali.
Torno ora a trattare un altro aspetto che mi sembra assolutamente importante sottolineare con riferimento alla questione della sospensione o del sequestro preventivo di cui all'articolo 2. In sostanza, le norme che tendono quale deterrente sanzionatorio interdittivo, a bloccare l'attività dell'imprenditore attraverso la chiusura, la sospensione o il sequestro preventivo del luogo di lavoro, escludono le attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame.
In più occasioni, nel corso della discussione generale e dell'esame di alcuni emendamenti tendenti a limitare tale approccio, si è parlato di tale questione ed è perfettamente comprensibile la ratio che va nella direzione di evitare la sospensione di attività legate a determinati cicli naturali. Si determinerebbe in tal caso un danno ulteriore oltre che un deterrente per le attività agricole o di allevamento del bestiame. Bisogna assolutamente tenere in considerazione aspetti di carattere fisico e biologico.
Ciò non toglie che a fronte di questa norma sarebbe stato opportuno a mio avviso prevedere comunque una sospensione, un'interruzione nel momento in cui ci fossero dei reiterati tentativi o reiterate azioni che vanno nella direzione che questa stessa norma vuole impedire. Si può pensare che alla fine le sanzioni interdittive siano sempre escluse perché c'è un certo tipo di attività produttiva; il danno ovviamente ci sarebbe - e sarebbe molto grave - ma c'è comunque in un qualsiasi altro tipo di attività produttiva in cui, magari per un periodo di tempo di un mese, come è previsto dalla lettera c) dell'articolo 1, possa essere prevista la sospensione dell'attività interessata.
Io penso che questi tre diversi punti su cui interviene il disegno di legge siano da un lato in contraddittorio l'uno con l'altro e dall'altro rivelino evidentemente un approccio alla deterrenza, con la sospensione dell'attività produttiva, assolutamente difforme e, ripeto, riguardando solo i casi che concernono l'impiego di manodopera extracomunitaria irregolare, addirittura lesivi dell'interesse dei lavoratori italiani.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, questa norma nel suo insieme è per un verso inutile e per altro verso dannosa.
È inutile nella parte che ripropone il comma 12, perlomeno fino alle parole «per ogni lavoratore impiegato», perché - non riesco a comprendere la tecnica legislativa - è esattamente la stessa disposizione contenuta nel Testo unico sull'immigrazione che è in vigore. La seconda parte, invece, sulla quale ho tentato di soffermarmi in un precedente intervento, prevede una sanzione di minore entità quando il datore lavoro non è un imprenditore ma un datore di lavoro domestico - si usa questa terminologia che non so se sia tecnicamente adeguata - che ha alle proprie dipendenze lavoratori stranieri in posizione irregolare.
Il senatore Divina nel suo intervento poneva il caso di una sua nonna che impieghi - penso sia un caso teorico - un lavoratore straniero alle proprie dipendenze, cadendo sotto questo tipo di sanzione. Ebbene, non si capisce bene quale punizione l'articolo 2 nel suo insieme riserverebbe alla nonna del senatore Divina. Infatti, è vero che si ipotizza una pena inferiore rispetto a quella di insieme, ma immaginiamo che l'anziana signora, stanca di aspettare le lunghe file che la pessima gestione del decreto flussi, realizzato da questo Governo, ha determinato, si rivolga ad una persona compiacente che offre la propria disponibilità per trovare una collaborazione alle proprie dipendenze. In quel caso, non ricadrebbe più nella sanzione prevista dalla seconda parte del nuovo comma 12 dell'articolo 22, ma nella sanzione prevista dal comma 12-bis. Questa anziana signora, cioè, verrebbe punita addirittura con le reclusione fino a tre anni e la multa fino a 7.000 euro per ogni lavoratore impiegato; se è una persona che ha bisogno almeno di un doppio turno, la sanzione verrebbe ancor più aggravata.
Credo che ciò costituisca per un verso uno squilibrio rispetto al datore di lavoro imprenditore (per la parte di maggior favore) e per altro verso sia una sanzione assolutamente spropositata rispetto all'entità del caso concreto, tanto più che tutto l'articolo 2 si muove esclusivamente nell'ottica di chi impiega alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolari e non li sfrutta.
In caso contrario, cadremmo nell'ottica sanzionatoria dell'articolo 1.
Si resta ancora in attesa di comprendere la ragione, non essendoci stata alcuna risposta in tal senso da parte né dei relatori né del Governo, dell'introduzione del comma 12-ter. Riformulo allora il quesito, perché evidentemente non sono stato capace di porgerlo nel precedente intervento con la dovuta chiarezza.
Se esistono, in un caso previsto dalla parte precettiva della norma penale in questione, i presupposti per intervenire con un sequestro preventivo (quello disciplinato dall'articolo 321 del codice di procedura penale), qualcosa osta in assenza di questa disposizione, cioè del comma 12-ter, all'applicazione concreta di una misura cautelare reale come il sequestro preventivo? È una domanda che continua a restare senza risposta e quindi continuo a non capire la necessità di introdurre questa disposizione specifica, cioè di dire che, quando vi sono le condizioni previste dai commi precedenti, l'autorità giudiziaria può utilizzare lo strumento di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale. Qualcuno lo dubitava? Che necessità c'è di questa sottolineatura, che sembra andare nella direzione di forzare la mano al pubblico ministero e poi al giudice che dovrà decidere?
Il comma 2 stabilisce che, nell'ipotesi di intermediazione abusiva di manodopera, si applicano le stesse pene accessorie previste per la più grave disposizione incriminatrice di cui all'articolo 603-bis del codice penale. In questo caso l'incongruenza è totale. Se infatti in una ipotesi conclamata ed accertata di grave sfruttamento può trovare una ragione concreta l'applicazione di sanzioni accessorie davvero pesanti, che giungono (nell'ipotesi, riformulata con l'emendamento accolto, di sfruttamento, per esempio, anche di un solo lavoratore straniero) alla sospensione dell'attività dell'intera azienda per un mese, colpendo quindi anche gli altri incolpevoli lavoratori, non si capisce per quale motivo vi è una equiparazione sul piano sanzionatorio quanto meno delle sanzioni accessorie pesanti e significative all'ipotesi non commendevole dal punto di vista giuridico; ciò è tanto vero che esiste nella legislazione attuale e viene confermato in questo disegno di legge un intervento sanzionatorio. Ma per quale motivo vengono equiparate due ipotesi di reato assolutamente incomparabili, una meno grave e una più grave? Non vi è alcuna giustificazione.
Non solo. Il rischio concreto di altrettante concrete ingiustizie esiste. Nel decreto flussi integrativo per il 2006 è stata realizzata per via amministrativa una serie di incongruenze operative che ha portato a non aver ancora esaurito il numero di domande, da parte dei datori di lavoro, di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri. Ci sono liste d'attesa e file da oltre un anno, derivanti non dalle norme del Testo unico sull'immigrazione, ma dall'incapacità di gestire la loro applicazione.
Ricordo che cinque anni fa, per la regolarizzazione degli extracomunitari, un numero molto più significativo di lavoratori stranieri da regolarizzare e di incombenze qualitativamente più rilevanti fu esaurito in un tempo certamente inferiore.
Ora immaginiamo un datore di lavoro, anche domestico (per usare la terminologia impropria della lettera a) del primo comma di questo articolo), che, spinto dalla necessità, impieghi alle proprie dipendenze attraverso l'illecita intermediazione - e magari non coglie neanche il carattere di illiceità di questa intermediazione - un lavoratore straniero e si vede applicare tutte le sanzioni accessorie, che sono davvero pesanti e sono state immaginate originariamente per un reato - questo sì - veramente grave e odioso quale il grave sfruttamento di lavoratori stranieri.
Tutto ciò rende assolutamente inammissibile anche un lontano consenso a questa norma, che non può che andare incontro ad una sonora bocciatura. È l'unico esito che merita.
CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
CENTARO (FI). Signor Presidente, dichiaro la mia astensione nel voto sull'articolo 2 del provvedimento in esame, rimarcando la contraddittorietà che avevo poc'anzi rilevato in relazione ad una diversa considerazione del lavoro svolto tra le mura domestiche rispetto a quello svolto in un'impresa industriale o commerciale, ai fini della sanzione per il datore di lavoro.
Ove anche si considerasse in modo diverso un'enclave familiare rispetto ad un'attività imprenditoriale, è comunque eccessiva la sanzione, che viene fissata, con emendamento del relatore, da 3000 a 5000 euro; è eccessiva perché introduce in una fattispecie semplice una discrezionalità che non ha ragione di essere ed è eccessiva perché, con riferimento all'attività tra le mura domestiche (attività propria anche di persone non certamente di ceto ricco, ma anche di ceto medio e medio basso che possono avere contestualmente anche due lavoratori dipendenti: una collaboratrice un'ora al giorno per le pulizie di casa e una badante per eventuale ausilio notturno) introduce una fattispecie di portata enorme sotto il profilo pecuniario, ferma restando la diversa considerazione del lavoro svolto tra le mura domestiche rispetto a quello svolto in un'impresa commerciale o industriale sotto il profilo dello sfruttamento.
C'è di più: al comma 3, lettera d), che introduce l'articolo 2-bis, c'è una esenzione dalla sospensione delle attività, cioè della sanzione interddittiva, per le imprese agricole che svolgono attività con ciclo biologico e allevamento del bestiame. Vorrei capire la differenza tra attività agricole senza ciclo biologico e quelle con ciclo biologico. Ci si rende conto che sono proprio quelle le imprese dove il caporalato opera di più? (Commenti dai banchi del Gruppo Ulivo). Ci si rende conto che in Campania, Sicilia e Calabria sono imprese che utilizzano il caporalato di tipo mafioso quelle di allevamento del bestiame, quelle di ciclo biologico, visto che ci sono gli aiuti europei verso cui tutte queste imprese si indirizzano? Ci si rende conto che le si fa continuare a lavorare? Allora, mi chiedo perché il venir meno della sanzione interdittiva della chiusura di queste attività, esattamente come accade per le altre. Questo me lo si deve spiegare.
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
Per informazione dell'Aula, vedo che il dissenso sulle dichiarazioni di voto che sono state fatte dilaga. Naturalmente ciascun senatore avrà a disposizione tre minuti.
GALLI (LNP). Signor Presidente, dovrebbe essere contento che in Parlamento si parli; questo è il nostro lavoro. In un Paese che non lavora più, noi lavoriamo.
PRESIDENTE. Sì, ho solo informato i colleghi di questo, sino alle ore 14 possiamo parlare. (Commenti dal Gruppo Ulivo).
GALLI (LNP). Signor Presidente, inviterei i colleghi della sinistra, che avrebbero altro a cui pensare, a non fare gli spiritosi. Per quanto riguarda, invece, il merito della questione, mi asterrò perché effettivamente, man mano che va avanti la discussione sul provvedimento, la sua collocazione ideologica peggiora sempre più.
In un contesto in cui si vogliano veramente liberalizzare le entrate e, quindi, si immette nel mercato del lavoro italiano una quantità enorme di persone, spesso irregolari, invece, si vuole assolutamente restringere la normativa sull'impiego delle stesse e - io aggiungo - giustamente se la prima fase del fenomeno fosse controllata ovviamente; senza senso, però, se la vostra ipotesi è quella di fare entrare nel Paese milioni di persone e poi incarcerare coloro che le fanno lavorare. Mi sfugge davvero, dal punto di vista puramente costituzionale, restando nella logica italiana, e dal punto di vista più generale, restando ai princìpi del buon senso e dei diritti naturali delle persone, perché si approva questo provvedimento e perché deve esserci differenza nel trattamento di chi impiega irregolarmente un cittadino extracomunitario e di chi fa lo stesso con un cittadino italiano. Facciamo qualcosa di gravemente lesivo nei confronti di quei cittadini italiani appartenenti alle fasce più deboli, i giovani senza ancora una occupazione stabile, i cinquantenni espulsi dal mercato del lavoro, che si trovano esattamente nella stessa situazione.
Qualche mese fa fece scalpore - poi, ovviamente, non se ne fece più nulla - la notizia riportata dai giornali che tra i dipendenti diretti, cioè i cosiddetti collaboratori o portaborse dei parlamentari, 600 erano senza contratto. Poiché il centro-destra non ha 600 parlamentari, vuol dire che una bella fetta di questi sono o erano collaboratori di parlamentari di centro-sinistra.
Non capisco, allora, perché i parlamentari di centro-sinistra propongano e votino una legge che mette in galera un imprenditore che assume un extracomunitario, magari non sapendo che è clandestino (perché a questo punto è difficile sapere anche quello), mentre i loro colleghi, che danno 800 euro al mese in nero ad un cittadino italiano, sono brave persone che non vanno sanzionate. (Richiami del Presidente). Continuerò, Presidente, in occasione dei prossimi interventi in dissenso.
GARRAFFA (Ulivo). Ma cosa voterà?
CASTELLI (LNP). Lo ha detto!
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NOVI (FI). Signor Presidente, questa è una normativa non solo sciagurata, ma piena di contraddizioni che rasentano il grottesco. L'impresa mafiosa viene sequestrata, ma non sospesa. Chi lavora in un'impresa mafiosa si trova di fronte ad un provvedimento di sequestro. L'impresa continua a produrre. Il criminale mafioso, quindi, che ha realizzato ed organizzato quell'impresa con crimini efferati, che possono andare dal sequestro di persona alla rapina, dal traffico di droga al traffico di armi e anche di esseri umani, in realtà vede, mediante questa legge, previsti per la sua attività criminale, e la collaterale attività imprenditoriale, provvedimenti sanzionatori molto, ma molto meno pesanti di quelli stabiliti, invece, per un imprenditore che ha avuto l'avventura, la sventura, l'imprudenza - possiamo anche dire la marcia convenienza - di assumere uno, due, tre lavoratori extracomunitari, illegalmente soggiornanti, reclutati da un caporale che, appunto, è oggetto e perseguibile di denuncia penale.
Mi chiedo come sia possibile che in questo il Paese un'impresa che derivi la sua attività dai profitti criminali sia meno sanzionabile di un'impresa che impegna uno, due, tre lavoratori irregolarmente soggiornanti.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Novi.
NOVI (FI). Quando qualcuno mi avrà spiegato la vera ragione di questo disegno di legge, ma in questi termini, rispondendo a questi interrogativi, allora può darsi che il mio voto di astensione potrà anche trasformarsi in un voto di sostegno.
DAVICO (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DAVICO (LNP). Signor Presidente, anch'io intervengo per annunciare il mio voto di astensione, in quanto questo disegno di legge, in particolare l'articolo 2, va in direzione opposta a quello che dovrebbe essere lo spirito della legge. Mentre il Governo e questa maggioranza tentano di arginare un fenomeno che è dilagato ed è sotto gli occhi di tutti (e che con la Bossi-Fini si era cercato di fermare attraverso una regolamentazione che prevedeva l'arrivo in Italia di chi avesse effettivamente un lavoro, un lavoro preciso e organizzato, un lavoro che rispettasse le norme sindacali e le normative vigenti in questo Paese per qualunque cittadino) e, con questo tipo di disposizioni repressive, cercano di dare un'immagine che non è reale, alla fine, la parte politica che propone tali norme non pone in essere quanto in esse previsto.
Le forze sociali e di volontariato che si impegnano nei confronti di tali lavoratori extracomunitari, di persone che vivono il dramma dell'immigrazione, non si comportano in questo modo. Mentre da una parte, dicevo, a fronte di tali situazioni ci si comporta in altro modo, qui si tenta di dare un'immagine diversa. È un tentativo di pura immagine, di pura propaganda, per dare un'immagine di repressione, di attenzione massima, di fermezza da parte delle istituzioni. Così in realtà non sarà, perché reprimere o tentare di appesantire in questo modo le sanzioni, bloccare in questo modo, vietare o portare fuori dal contesto le azioni di volontariato porterà a un'azione che sarà comunque illegale, maggiormente illegale, e che tenterà di superare queste norme, che paiono ormai assurde. Dal dibattito emerge ormai chiaramente che esse non porteranno a nulla, se non a una dichiarazione sulla carta e ad una maggiore illegalità.
PRESIDENTE. Deve concludere, senatore Davico.
DAVICO (LNP). Porteranno a quella disparità di cui si parlava prima tra lavoratori italiani e extracomunitari. Metteranno a rischio tutte quelle aziende che tentano i percorsi di prova, di integrazione, di iniziale avviamento al lavoro, quindi di iniziale avviamento anche alla regolarità. Le metteranno in crisi, in difficoltà, impediranno loro di svolgere quell'azione sociale che comunque bisogna riconoscere tali aziende stanno tentando di porre in essere.
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, dovrei fare un appello ad alcuni colleghi che hanno tirato in ballo la mia povera nonna. Caro Mantovano, caro Galli, vi chiedo, per cortesia, di lasciare in pace queste povere vecchiette. C'è già tutto il centro-sinistra che le tiene affamate e le mette in croce, perché con 300, 400 o 500 euro è veramente difficile tirare a campare e fare il giro del mese.
Non soddisfatti, ormai la vogliono mettere anche in galera la povera nonna, perché magari dà un piatto di minestra a qualcuno che le va a lavare le scale. Se poi questa povera donna, che già fa fatica e ha problemi di giorno, viene a sapere che viene citata anche in un dibattito parlamentare, non dormirà più neanche la notte e si creerà un grave problema familiare.
Lei capisce, signor Presidente, che sto enfatizzando la questione; essa può apparire grottesca, ma a volte dai paradossi si riesce a capire come si sta procedendo, se si è cioè su un binario di sobrietà e di ragionevolezza o si sta varcando una linea di demarcazione del buon senso.
Un'altra questione di difficile comprensione riguarda il perché ci sono aziende che possono sfruttare il lavoro irregolare e altre che non lo possono fare. Potremmo anche convenire tutti che non è buona cosa lo sfruttamento del lavoro, ma perché devono essere esonerate dalla chiusura, per esempio, soltanto le imprese e i produttori agricoli e gli allevatori di bestiame?
Ricordo una vecchia legge sull'immigrazione che parlava, non so se a sproposito o correttamente, dei famosi sponsor. Mi domando se questa legge, essendo stati cancellati prima, li reintroduca. Non è che gli sponsor di questa legge sono i coltivatori diretti e gli allevatori del Sud, vale a dire gli unici esonerati dall'applicazione delle sanzioni in caso di lavoro irregolare? (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
MUGNAI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
MUGNAI (AN). Signor Presidente, anche io annuncio il mio voto di astensione. In linea di principio, nessuno può sottrarsi alla volontà di sanzionare comportamenti così gravi come quelli richiamati nella formulazione del nuovo articolo 603-bis, che si andrebbe ad aggiungere all'articolo 603 del codice penale; questo ovviamente mi impedisce di manifestare di per sé un voto contrario.
Ciò detto, non posso sottrarmi dal rilevare le gravissime contraddizioni che inficiano l'intera impalcatura del provvedimento: un'assoluta disomogeneità di trattamento, la forzata equiparazione di condotte che di per sé non possono essere assimilate e assimilabili. Bene hanno fatto i colleghi che mi hanno preceduto a ricordare come, in particolare per quanto riguarda le fasce più deboli, legate non soltanto ai livelli reddituali ma anche all'età, si giunga di fatto a una sostanziale equiparazione anche in termini sanzionatori con lo stesso datore di lavoro.
Voglio altresì menzionare il fatto che vi sia, anche se non emerge in modo evidente, una chiara ed identica disparità di trattamento tra il lavoratore straniero e il cittadino italiano, nonché l'applicazione di sanzioni che arrivano al limite del grottesco: basterebbe infatti rendersi conto che un'applicazione fiscale del comma 12-ter potrebbe portare addirittura, in una lettura concatenata dei vari commi, al sequestro preventivo di un'abitazione; ciò significa penalizzare, ancor più ingiustificatamente, proprio quelle fasce più deboli, quegli anziani che, viceversa, stanno cercando semplicemente di sopravvivere, niente di più, signor Presidente.
Un provvedimento deve avere una sua ratio, una sua logica, deve produrre effetti precisi. Questo testo non farà altro che aggravare situazioni di illegalità; andrà ingiustificatamente a colpire fasce più deboli e a creare discriminazioni tra il cittadino italiano e il lavoratore straniero. Allora, se il principio di per sé in astratto può essere condivisibile, non ne è certamente condivisibile l'impalcatura e questo spiega e motiva il mio voto di astensione.
Richiamo al Regolamento
PALMA (FI). Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Rispondendo ad un intervento del senatore Castelli, che credo facesse riferimento alle modalità di svolgimento delle dichiarazioni di voto in dissenso dal proprio Gruppo, poco fa lei aveva fatto riferimento al Regolamento e alla necessità di applicarlo in termini rigorosi, tuttavia non comprendo una cosa.
Lei sta concedendo a tutti i senatori che intervengono in dissenso il tempo di tre minuti. Nell'articolo 109, comma 2, del Regolamento, si afferma: «Fatta eccezione per i casi in cui il Regolamento prescrive la esclusione o la limitazione della discussione» - e non è questo il caso di specie, perché non vi è né limitazione né esclusione - «un Senatore per ciascun Gruppo parlamentare ha facoltà, prima di ogni votazione, di fare una dichiarazione di voto a nome del Gruppo di appartenenza, per non più di dieci minuti». Si legge poi: «Il Presidente, apprezzate le circostanze, può portare tale termine a quindici minuti», il che conferisce al Presidente, apprezzate le circostanze, un potere discrezionale di aumento del tempo a disposizione del parlamentare per effettuare il suo intervento, ma non di restrizione del tempo stesso.
L'ultima parte dell'articolo 109, comma 2, testualmente afferma: «Uguale facoltà» - cioè quella di intervenire per dieci minuti - «è riconosciuta ai Senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal proprio Gruppo».
Chiedo scusa, signor Presidente, se il mio intervento può essere considerato ostruzionistico, ma non conoscendo la prassi del Senato, mi chiedo: a fronte di una disposizione così chiara del Regolamento, che nel conferire al Presidente un potere discrezionale di aumento del tempo a disposizione del singolo intervenuto, come mai ella ritiene invece di dover restringere questo tempo da dieci a tre minuti, pur dicendo espressamente l'articolo 109, comma 2, del Regolamento del Senato che il senatore che interviene in dissenso, quando non vi è contingentamento dei tempi, ha gli stessi diritti del senatore che interviene a nome del Gruppo?
Aggiungo, signor Presidente, che proprio in riferimento agli interventi in dissenso, l'applicazione del Regolamento dovrebbe essere più rigorosa, perché, come ella sa, l'intervento in dissenso è un momento, se si vuole, di «sofferenza» politica, traumatico, perché in quel momento il parlamentare, in ossequio al dettato costituzionale che lo fa rispondere solo alla Nazione, scioglie - sia pure temporaneamente - il nodo con la disciplina del partito perché attraverso quel suo intervento, per l'appunto, si dissocia dalla linea ufficiale del Gruppo.
Le chiedo quindi, Presidente, se vi sono precedenti o meno, se vi è un articolo diverso che sostenga la sua decisione e mi scuso per averle fatto perdere del tempo.
PRESIDENTE. Senatore Palma, la ringrazio molto del suo intervento, che è oltremodo opportuno, anche perché mi da l'opportunità di chiarire, forse ad altri colleghi dell'Aula che stanno partecipando ai nostri lavori, come stiamo procedendo. Ho seguito esattamente questo criterio e questo principio: innanzitutto, mi sono avvalso di una norma consuetudinaria, se così si può dire, relativa al fatto che tutte le dichiarazioni in dissenso molto normalmente avvengono con un consenso degli stessi dichiaranti il loro voto di dissenso, con l'attribuzione di un tempo per queste dichiarazioni che in genere è di uno, due, tre, al massimo cinque minuti; è una norma consuetudinaria. Mi sono avvalso di questa facoltà che è stata tacitamente accolta da tutti i colleghi.
Mi sono soprattutto avvalso, però, di un'altra norma nel Regolamento, che lei ha tralasciato nel suo intervento, anche se sono certo che non la ignori, cioè la norma indicata nell'articolo 84 nel nostro Regolamento, in base al quale è data facoltà al Presidente di armonizzare i tempi della discussione sulla base del calendario concordato e definito, in questo caso unanimemente dalla Conferenza dei Capigruppo.
Avvalendomi di questa facoltà ho consentito, quindi, di svolgere un pronunciamento in dissenso a tutti i colleghi che lo hanno chiesto, ma al tempo stesso ho cercato di vincolare i lavori dell'Assemblea alla decisione unanimemente assunta dalla Conferenza dei Capigruppo. Non mi permetto nella maniera più assoluta di sostenere che gli interventi dei colleghi abbiano un carattere ostruzionistico (e, per la verità, neanche lo penso), però - lo ribadisco - ho applicato rigorosamente il Regolamento: quindi ho fatto ciò che a me il Regolamento dà facoltà di fare, rispettando una decisione unanimemente assunta - lo ripeto - dalla Conferenza dei Capigruppo. Abbiamo dunque perfettamente applicato il Regolamento, cercando di armonizzare i tempi degli interventi, per rispettare i termini del calendario. Non so se riusciremo in questo, però la Presidenza ha agito in tal modo, nel rigoroso rispetto non solo delle decisioni della Conferenza dei Capogruppo, ma del Regolamento del Senato.
Ripresa della discussione dei disegno di legge n.1201 (ore 13,50)
BONFRISCO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
BONFRISCO (FI). Signor Presidente, tenterò di utilizzare bene questi tre minuti, senza far perdere del tempo al nostro Senato che però oggi affronta un tema quanto mai delicato.
Vorrei ricordare a tutti noi, e a me per prima, l'articolo 17 della legge finanziaria, che è stato approvato da quest'Assemblea nel dicembre dell'anno scorso, che interveniva a favore dell'integrazione delle donne immigrate, avvalendosi di un nuovo strumento messo in atto dalla finanziaria, e che, recuperando risorse dalle liquidazioni dei supermanager, poteva utilizzare tali fondi a favore della formazione, anche professionale, delle donne immigrate regolarmente presenti nel nostro Paese.
Ciò mi pone l'obbligo di riflettere e di far riflettere chi ha voglia di compiere questo sforzo su quanto oggi andiamo a legiferare interferendo con quello spirito che noi tutti dovremmo poter avere, in grado di cogliere davvero le novità e le emergenze in atto nel nostro Paese che pure questa legge tenta di affrontare. Mi riferisco, in modo particolare, al processo di integrazione delle donne immigrate che lavorano nel nostro Paese spesso regolarmente, ma - ahimè - troppo spesso irregolarmente, che noi tutti (e noi tutte in particolare) dovremmo e potremmo aiutare nel modo più efficace.
La modalità prevista da questo provvedimento rischi a invece di vanificare uno sforzo che tutti stiamo compiendo, nel tentativo di amalgamare quelle politiche del lavoro previste per i cittadini italiani e le cittadine italiane con quanto invece in materia di lavoro deve poter riguardare anche gli ospiti del nostro Paese, spesso preziosi al nostro sistema economico e industriale, in particolare nel settore dei servizi.
Ho l'impressione che questa legge non si ponga, invece, il problema di cogliere il vero risultato: tanti più immigrati potranno lavorare regolarmente, tanto migliore sarà la qualità del nostro mercato del lavoro. Con questi articoli vessatori e a senso unico otterremmo lo stesso risultato che abbiamo ottenuto rispetto alla situazione delle donne italiane nel mondo del lavoro, che infatti rappresentano la più bassa percentuale d'Europa, proprio perché sono fallite quelle politiche e quelle norme che, vessando oltre misura, hanno allontanato i soggetti svantaggiati dal mercato del lavoro. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).
FERRARA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
FERRARA (FI). Signor Presidente, ho colto una nota di rammarico in codesta Presidenza nel momento in cui, visto l'intervento sul Regolamento svolto dal senatore Palma, il mio intervento era stato dato per fatto ed ella ha consentito l'intervento della senatrice Bonfrisco.
Mi onora il fatto che l'intervento della senatrice Bonfrisco, non soltanto come augusta collega ma anche per la qualità dell'intervento, probabilmente è stato di maggiore interesse rispetto al mio che cade, come quello della settimana precedente, alla chiusura della seduta, laddove la lancetta più lunga si sta lentamente ma inesorabilmente posando sulla cifra più alta del quadrante. Ringrazio il vice ministro Danieli ma ancor più la signora sottosegretario Lucidi che con la loro costante presenza onorano il nostro dibattito, invitandoli, re melius perpensa, ancora una volta a ripensare a questo provvedimento, come ha detto più volte nei suoi interventi il senatore Palma, non facendomi però - la prego, senatore Palma - capire qual è la posizione del nostro Gruppo. Intervengo in dissenso ma colgo che lei, in quanto facente parte della Commissione affari costituzionali, probabilmente si attesta in una posizione di difesa della dichiarazione di voto fatta dal nostro Gruppo in quella Commissione. Anche ella, però, ha detto che probabilmente, chiamato ad impegni ancor più importanti in Commissione antimafia o altrove, non ha perfetto ricordo di quello che è avvenuto. Io invece so che in quella sede alcuni colleghi, non volendosi proporre all'opinione pubblica come contrari ad una persecuzione ancora più incisiva nei confronti del caporalato, si sono astenuti.
Quel che, però, non soddisfa la mia attenzione e la mia curiosità è che questa maggioranza soltanto nell'intervento del professor Treu ci ha dato un qualche chiarimento di come si è formato l'articolato che stiamo esaminando; un articolato per quanto conciso - articolo 1 e articolo 2 - che presenta all'interno una quantità enorme di contraddizioni. (Richiami del Presidente).
Signor Presidente, non sono neanche cinque minuti, capisco l'armonizzazione: tre, massimo cinque minuti.
PRESIDENTE. No, sono tre minuti, senatore Ferrara.
FERRARA (FI). Capisco l'armonizzazione che le è delegata dal Regolamento ex articolo 55, però indipendentemente dalla prassi e da quanto ...
PRESIDENTE. I minuti a sua disposizione sono tre, quindi se vuole concludere concluda, altrimenti il tempo è scaduto.
FERRARA (FI). Signor Presidente, vorrei forzare la sua cortesia, perché d'altronde non è che riusciamo ad esitare il provvedimento ...
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, lei ha 40 secondi.
FERRARA (FI). Quella armonizzazione, tenuto conto del calendario, se mi permette, non ha più motivo di esserci, perché quale armonizzazione del calendario, se abbiamo finito di discutere del provvedimento? Non c'è nessuna votazione, quindi dibattiamo di quello di cui non abbiamo dibattuto, nel senso che abbiamo parlato soltanto noi: ma il dibattimento significa dialettica ed abbiamo osservato che, a parte l'intervento del professor Treu, nessuna ricerca della permanenza sul contrario è stata fatta in quest'Aula. La nostra è una posizione soltanto unilaterale, continuiamo a chiedere che il Governo ci ripensi e a dire che il provvedimento è fatto male, ma la maggioranza e il Governo non ci danno chiarimenti in proposito.
Allora, signor Presidente, siamo fortemente contrari, e che venga registrato nei verbali e che lo senta il Paese: questo è un brutto provvedimento, un provvedimento che se non ritirato deve... (Il microfono si disattiva automaticamente).(Applausi dai Gruppi FI e LNP. Applausi ironici dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Signor Presidente, vorrei ringraziarla personalmente per l'intervento da lei fatto poc'anzi in cui ha spiegato come ha applicato il Regolamento.
Chiedo inoltre la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Apprezzate le circostanze, tolgo la seduta. Il seguito della discussione del disegno di legge in titolo è pertanto rinviato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (1201)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 1.
Approvato con emendamenti. Cfr. anche seduta 158
(Grave sfruttamento dell'attività lavorativa)
1. Dopo l'articolo 603 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 603-bis. - (Grave sfruttamento dell'attività lavorativa). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque recluti lavoratori, ovvero ne organizzi l'attività lavorativa, sottoponendo gli stessi a grave sfruttamento, mediante violenza, minaccia o intimidazione, anche non continuative, esercitate nei confronti del lavoratore sottoposto a condizioni lavorative caratterizzate da gravi violazioni di norme contrattuali o di legge ovvero a un trattamento personale, connesso alla organizzazione e gestione delle prestazioni, gravemente degradante, è punito con la reclusione da tre a otto anni, nonché con la multa di euro 9.000 per ogni persona reclutata o occupata. La pena è aumentata se tra le persone occupate di cui al precedente periodo vi sono minori degli anni diciotto o stranieri irregolarmente soggiornanti.
La condanna per il delitto di cui al primo comma comporta:
a) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, per il periodo di un anno;
b) la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, finanziamento, premio, restituzione e sostegno regionale, delle province autonome, nazionale e comunitario per l'anno o la campagna a cui si riferisce l'illecito accertato e la revoca dei suddetti benefici già concessi per il medesimo anno o campagna. Nel settore agricolo si applicano, a tale fine, l'articolo 33 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n.228, e successive modificazioni, e l'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1986, n.898;
c) ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti sul territorio nazionale, la sospensione delle attività dell'unità produttiva interessata per un mese, con esclusione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
2. All'articolo 380, comma 2, lettera d), del codice di procedura penale, le parole: «e delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile previsto dall'articolo 600-quinquies e delitto di grave sfruttamento dell'attività lavorativa previsto dall'articolo 603-bis».
EMENDAMENTO 1.101
1.101
Il Relatore,LIVI BACCI
Approvato
Al comma 1, secondo capoverso, lettera c), sostituire le parole: «ove si accerti l'occupazione di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti» con le seguenti: «ove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 2.
(Disciplina sanzionatoria)
1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori.»;
b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato.
12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale».
2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
3. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.
EMENDAMENTO
2.100
Il Relatore,LIVI BACCI
Approvato
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «si applica la sola ammenda di 4.000 euro» con le seguenti: «si applica la sola ammenda da 3.000 a 5.000 euro».
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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165a seduta pubblica |
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martedì12 giugno 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI
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(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1201) Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (ore 17,55)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1201.
Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalle Commissioni riunite.
Ricordo che nella seduta antimeridiana del 7 giugno hanno avuto luogo le dichiarazioni di voto sull'articolo 2 e sulla successiva votazione è mancato il numero legale.
Passiamo dunque alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.
Verifica del numero legale
FERRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1201
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.
È approvato.
Passiamo all'esame e alla votazione dell'articolo 3.
MALAN (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MALAN (FI). Signor Presidente, intervengo per dichiarazione di voto sull'articolo 3, che prevede l'entrata in vigore immediata delle norme il giorno dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Questo richiama la nostra attenzione sulla - direi - ingorda sovrapposizione di provvedimenti sullo stesso argomento. In ordine cronologico, infatti, abbiamo questo disegno di legge, tra l'altro presentato - lo ricordo - dal Governo, e poi il cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero per il riordino generale delle norme sull'immigrazione, che verte sugli stessi argomenti (certo, anche su molti altri, ma pure su quello che stiamo trattando adesso).
In Commissione - e poi anche in Aula - abbiamo assistito ad un generico e non molto ben individuabile impegno del Governo a non esercitare la delega, una volta conferitagli dalla - io spero impossibile - approvazione del disegno di legge Amato‑Ferrero su questa disciplina che adesso stiamo trattando. Anche sulla base di ciò, in Commissione abbiamo avuto un atteggiamento collaborativo; poi, in Aula, sono stati presentati emendamenti che hanno cambiato fortemente le norme; durante la scorsa settimana, inoltre, vi è stata una dichiarazione del ministro Ferrero, che - devo ammetterlo - mi era sfuggita, che definirei veramente paradossale.
Il ministro che - ricordo - ha competenze molto importanti su questo settore, ha parlato della necessità di varare, entro l'estate, un urgente decreto-legge estivo (così viene definito dall'agenzia di stampa) che estenda gli effetti dell'articolo 18 del testo unico sull'immigrazione ai lavoratori immigrati impiegati stagionalmente nei campi. Il Ministro sostiene che certamente il disegno di legge su questo argomento è al termine del proprio iter al Senato, ma che tuttavia non si può affrontare l'estate senza un provvedimento che consenta di evitare quanto accaduto lo scorso anno.
Mi chiedo, allora, se il Governo abbia un'idea complessiva di questa materia oppure se l'unica idea sia di trovare ogni strumento per gestirla. Infatti, si è passati dal recepimento di direttive europee all'attuazione di deleghe legislative esercitate in precedenza; all'allargamento enorme - fuori da ogni ragionevolezza - dei flussi; a provvedimenti amministrativi senza passare dal Parlamento; ad un disegno di legge all'inizio assolutamente inaccettabile, che poi ha preso una forma diversa, per poi arrivare ad altri due disegni di legge (uno è quello del quale stiamo discutendo, l'altro, approvato dal Governo, è estremamente importante: non sappiamo ancora se verrà presentato alla Camera o al Senato, ma poco importa, perché verte sullo stesso argomento); e adesso, mentre stiamo giungendo alla fine dell'iter di questo provvedimento, il Ministro parla addirittura di un decreto-legge sullo stesso preciso argomento: non mi pare proprio, infatti, che questo provvedimento escluda i lavoratori agricoli del periodo estivo; non mi pare proprio che essi vengano esclusi da qualche parte.
Non capisco come sia concepibile che il Governo, mentre il Parlamento sta esaminando - anche con una certa celerità - questo provvedimento, parli di varare un decreto-legge sull'identico argomento: è una cosa assolutamente inaccettabile e non vi è alcuna giustificazione (Applausi del senatore Piccioni).
È anche una procedura del tutto irrazionale ed irragionevole, che non può che generare - nel caso in cui venga attuata - sovrapposizione di norme e dubbi interpretativi, che - purtroppo - probabilmente verranno risolti sempre nel senso di allargare le maglie e cancellare i controlli. In questo modo, nel nostro Paese potranno venire - in primo luogo e, forse, anche esclusivamente - coloro che non vogliono rispettare le regole e poi, eventualmente, gli altri che, invece, vorrebbero lavorare onestamente, senza essere sfruttati e rispettando le regole.
Credo che questo sia veramente un modo di procedere inaccettabile e che definirei quasi provocatorio, se non lo ritenessi dovuto a semplice insipienza, di cui in quest'Aula - purtroppo - abbiamo riscontrato gravi episodi, da parte di autorevoli Ministri, nella settimana scorsa(Applausi dal Gruppo FI).
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, anch'io, sulla scia di quello che diceva il senatore Malan, invito il Governo a chiarire, una volta per tutte, qual è il suo approccio al tema dell'immigrazione, perché fino a questo momento non vi è stato un disegno chiaro e coerente.
Il primo atto di natura amministrativa e non legislativa è stato, poco dopo l'insediamento del Governo, il decreto flussi integrativo, che ha ampliato enormemente le possibilità di ingresso che erano state previste dal decreto flussi 2006, introducendo un principio che fa saltare in aria l'intero impianto del testo unico sull'immigrazione nella sua struttura originaria (quella cosiddetta Turco-Napolitano, risalente al 1998), che prevede una verifica attenta delle esigenze del mondo del lavoro, ma anche della capacità di assorbimento da parte degli enti territoriali rispetto ai nuovi ingressi regolari.
Il principio introdotto con il decreto flussi integrativo è quello in base al quale ogni domanda presentata, al di là di come e da chi sia stata avanzata, deve trovare accoglimento, tant'è che lo scorso anno si fece un'operazione aritmetica: si calcolarono 520.000 domande presentate, si detrassero da questo numero complessivo le 170.000 che erano state previste con l'iter del decreto flussi originario e si consentì una riapertura dei termini, ma anche di possibilità di accoglimento di domande, di ulteriori 350.000 unità.
Questo non è stato però l'unico provvedimento in materia. Recependo in termini di attuazione la direttiva europea 2003/86/CE, che non ha ricevuto un vaglio approfondito da parte delle Camere dal momento che queste non hanno avuto il tempo sufficiente per esprimere il parere (che non è infatti stato reso dalle Commissioni competenti), si è dilatata notevolmente la possibilità del ricongiungimento familiare. Vi è, inoltre, una proposta - l'Atto Camera n. 528, in questo momento in discussione nell'altro ramo del Parlamento - che introduce per lo straniero detenuto la possibilità di ottenere il permesso di soggiorno o addirittura la carta di soggiorno in costanza di detenzione.
All'interno di questo quadro (che è di natura amministrativa per i provvedimenti già adottati e di natura legislativa per quelli di cui si propone l'adozione) si inserisce un'enorme confusione, in termini di iniziativa del Governo, tra il disegno di legge in questo momento in discussione, quello che è stato approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile scorso e ciò che viene annunciato - lo ricordava prima il collega Malan - dal ministro Ferrero: un decreto‑legge che addirittura, azzerando il lavoro che il Senato, soprattutto in Commissione, ha svolto sul disegno di legge del quale ci stiamo occupando, immagina di tornare ad una dilatazione dell'articolo 18 dell'originaria versione del testo unico sull'immigrazione.
In presenza di questa estrema confusione, credo che il Senato, che in questo momento esamina il disegno di legge sullo sfruttamento del lavoro degli extracomunitari, abbia necessità di comprendere in modo chiaro e coerente le intenzioni del Governo, di capire quali norme il Governo intende come prioritarie (e quindi da varare prima di ogni altra) e di comprendere se il disegno riformatore interessa l'intero testo unico sull'immigrazione (così come sembrerebbe emergere dalla seduta del Consiglio dei ministri del 24 aprile) ovvero soltanto le norme di cui ci stiamo occupando.
Non abbiamo chiarezza su tutto questo e la attendiamo dal Governo anche per capire come orientare il nostro voto definitivo, oltre che sull'articolo 3 (sul quale sarà contrario, visto che c'è necessità di un tempo perché le norme contenute nel provvedimento possano essere organizzate nella loro applicazione), sull'insieme del disegno di legge.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, ricordo che sono già intervenuto per il mio Gruppo in discussione generale e che avevo espresso, anche al relatore, alcune valutazioni, in parte positive, rivolgendo però, al tempo stesso, alcune sollecitazioni affinché ci venisse spiegato in quale contesto normativo più generale queste norme si intendevano essere collocate.
Nel corso della discussione, ho atteso più volte da parte del relatore, della maggioranza e del Governo una risposta a questa mia necessità di comprendere il disegno di insieme del Governo e della maggioranza sui temi dell'immigrazione e del lavoro. Queste sollecitazioni, andate a vuoto nell'Aula del Senato, hanno ricevuto un fantastico chiarimento dall'iniziativa e dagli annunci del ministro Ferrero; più precisamente, dal preannuncio - che sia il collega Malan, sia il collega Mantovano hanno ricordato - dell'intenzione, anzi ormai della decisione, del ministro Ferrero di presentare comunque un decreto-legge che ottenga risultati pressoché simili a quelli che si volevano ottenere, in un primo tempo, con la prima stesura del provvedimento adesso al nostro esame.
Ora, se il nostro parziale favore a una discussione, a un dialogo e al tentativo di raggiungere un'intesa tra maggioranza e opposizione su questo disegno di legge nasceva dal fatto che la Commissione aveva messo riparo a molti dei palesi e gravi errori che il disegno di legge aveva nella sua formulazione originaria (proveniente dal Governo), è chiaro che l'annuncio del ministro Ferrero chiude la porta a qualunque dialogo e a qualunque interlocuzione.
Ma c'è di più, signor Presidente. Oltre a lamentare il caos legislativo che il Governo sta introducendo, immettendo nel sistema delle imprese italiane un ulteriore livello di incertezza legislativa, che rende assolutamente problematico, a chi produce e a chi crea ricchezza in questo Paese, il farlo (e poi ci si stupisce che l'economia non procede), si aggiunge a questo un caos sul piano amministrativo, per quanto riguarda ciò che sta avvenendo nell'attuazione delle leggi oggi vigenti.
Non dimentichiamo che il disegno di legge del Governo di riforma dell'immigrazione tale è e resta e non può essere anticipato nella sua applicazione, visto che non ha passato il vaglio delle Camere. Ci si attenderebbe dal Governo, attraverso l'amministrazione, l'attuazione della legge vigente, che - ricordo ancora a tutti colleghi della maggioranza - continua ad essere la legge Bossi-Fini. Eppure, chiunque guardi nelle nostre città lo stato di applicazione della legge attualmente in vigore sull'immigrazione trova un allentamento che supera di gran lunga qualunque capacità interpretativa e spesso vìola palesemente la legge. Mi spiego.
Io vivo a Milano, signor Presidente, dove abbiamo seri problemi di immigrazione clandestina non adeguatamente contrastata dall'attività delle forze dell'ordine, le quali ricevono direttive informali di agire come se la legge vigente non fosse tale. Su questo punto mi riservo di presentare interrogazioni con altri colleghi. Ciò sta valendo sul piano di tutte le disposizioni, relative alle espulsioni, ai soggiorni nei centri di permanenza temporanea e così via.
Signor Presidente, il Governo ci presenta un quadro di caos legislativo e di legislazione a macchia di leopardo, occasione per occasione, di mancata risposta alle proposte che dall'opposizione, da parte di essa, da me e dal mio Gruppo erano venute o di risposte in cui si dice, in qualche modo, di fare quello che si vuole nelle Aule legislative, perché tanto il Governo emanerà un decreto-legge e farà come gli pare.
Personalmente ritengo che, per una maggioranza che ha fatto un totem del parlamentarismo, ciò sia veramente grottesco e in qualche modo ridicolo: più si è parlamentaristi a parole, più ci si trova di fronte a Governi, non voglio dire "dittatorelli" perché sarebbe nobilitare troppo questo Governo, ma senza controllo o verifica parlamentare nei fatti.
Allora, Presidente, siamo di fronte ancora una volta ad una iattanza, supponenza ed arroganza di un Esecutivo che, invece di confrontarsi con una opposizione che ha aperto i lavori su questo disegno di legge con il massimo della disponibilità e della sensibilità - perchè noi siamo contro lo sfruttamento del lavoro per la semplice ragione che siamo fautori della creazione di ricchezza e di lavoro e quindi non possiamo concepire che ciò avvenga senza regole e con casi di sfruttamento - sfugge al confronto.
Vediamo, invece, che da altra parte si amano fare grida manzoniane, ma ci si disinteressa del tutto dell'attività legislativa ed il ministro Ferrero, invece di fare annunci in questa sede o di frequentare piazze deserte contro i nostri alleati, potrebbe più utilmente frequentare le Aule parlamentari, specie quelle dove forse è più difficile il cammino di certi provvedimenti per renderlo più agevoli, laddove l'opposizione tende la mano al Governo ed alla maggioranza ed invece si vede per tutta risposta quella mano morsa dalla iattanza del Governo.
Dunque, rispetto a quanto avevo espresso in sede di discussione generale, è evidente che il nostro atteggiamento non può essere che di dura ed intransigente opposizione al provvedimento e questa è la prima occasione che abbiamo per dirlo con chiarezza. (Applausi del Gruppo FI).
DIVINA (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
DIVINA (LNP). Signor Presidente, l'articolo 3 apparentemente tocca un aspetto di assoluta irrilevanza. La vacatio legis, infatti, cioè i 15 giorni che di norma decorrono per l'entrata in vigore di una legge dal momento della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, dovrebbe appunto servire a far s' che ci si renda conto dell'introduzione di una nuova norma nell'ordinamento, quindi, a fini di conoscibilità.
Oggi la Gazzetta Ufficiale non rappresenta assolutamente più quello strumento che una volta serviva a portare a conoscenza che qualcosa è cambiato. Colgo anzi l'occasione per ringraziare tutti quei colleghi che mi hanno comunicato di aver anch'essi intrapreso l'iniziativa di scrivere alla Presidenza e al Poligrafico per chiedere che sia smesso l'invio di un documento costoso ed ormai inutile per la funzionalità, un servizio che non rende più: gli organi di informazione, infatti, oggi riescono a fare una migliore sintesi dell'attività legislativa e, pertanto, fungono da fonte di conoscibilità. Non mi riferisco agli addetti ai lavori che, magari, usano Internet, Intranet, o altri strumenti informatici più evoluti.
Questa legge, che si sta per approvare, comporta una cosa non di poco conto ovvero che nel nostro Paese potranno arrivare immigrati da tutte le parti del mondo senza che nessuno li blocchi, anche perché l'intenzione della maggioranza è di ridurre al nulla quella piccola legge che quel poco di buono aveva introdotto, cioè, di entrare almeno con un contratto di lavoro, così da «sfangare» la giornata, da combinare pranzo, colazione e cena, senza dover pensare ad altro.
Bene, arrivando tutte queste persone senza necessità di avere un lavoro, anzi, non potendo lavorare, perché qui si introducono norme severissime sul lavoro irregolare, ahimè saranno costrette a sbarcare il lunario in altra maniera. Mi viene da pensare immediatamente al film molto noto, di cui non ricordo il regista, intitolato: «Una poltrona per due» (il quale, anche se potrebbe sembrare, non ha niente a che fare con la vicenda Visco-Speciale). Nella saga rappresentata in questo film un grande ricco e un grande povero, per la scommessa di due sfiziosi, venivano invertititi nei rispettivi ruoli. Facendola breve, il grande ricco, dopo dieci giorni che si trovava in disgrazia, non sapendo e non essendo nemmeno abituato a vivere in mancanza dei minimi agi cui era abituato, si era ridotto non solo sulla strada, non solo ad operare da straccione, ma addirittura a commettere rapine, perché bisognava pur riempire la pancia.
Noi con questa legge obbligheremo tutti gli immigrati che si trovano nel nostro territorio e che non sono regolari o a chiedere assistenza allo Stato o a mettersi nelle mani della criminalità, perché non troveranno più nessuno che neanche pro bono pacis gli potrà offrire una benché minima attività lavorativa. Si potrebbe anche osservare: ma che strano Paese è questa Italia in cui, piuttosto che affrontare una piaga negativa, ribadiamolo, di un lavoro nero si preferisce mettere le persone sulla strada della criminalità, perché la pancia bisogna riempirla, questo è un dato oggettivo, anzi è un dato fisiologico.
Da qui l'apparente insensatezza dell'entrata in vigore di questa legge. Dobbiamo dare la notizia che le cose cambiano, penso ai lavori domestici (che sono i più vulnerabili, perché le persone sono distanti della burocrazia e conoscono meno le leggi, i regolamenti), in particolare alle situazioni in cui si offrono piccoli lavori domestici in cambio magari di vitto alloggio o poco altro più. Bisogna che queste persone sappiano che è cambiata la legge e che lo Stato non criminalizza chi, una volta entrato sul territorio in modo irregolare, si metterà in mano alla criminalità organizzata, ma criminalizza coloro che, evitando di mettere in mano queste persone alla criminalità, danno loro un lavoro più o meno irregolare.
Dal momento che qualcuno avrà anche consolidato questa posizione di irregolarità, si troverà nell'impossibilità di rispettare la legge, perché, quantomeno, se si vuole rispettare una legge vi è la necessità di dare un preavviso al lavoratore che si vuole licenziare, anche se irregolarmente assunto, per non incorrere in una legge ancora più severa che inasprirebbe la posizione di questo, non chiamiamolo datore di lavoro, ma offerente di merce di scambio.
Bene, dal momento che il minimo preavviso è di otto giorni non si capisce perché una legge che va a criminalizzare colui che si trova in posizione critica deve prevedere un termine inferiore a otto giorni, al punto da fargli commettere un primo reato, perché mantiene un lavoratore in condizione non regolare, o un secondo reato, perché non gli consente neanche di dargli il preavviso minimo che sì dà a tutte le persone con le quali si interrompe un contratto di lavoro.
Per queste ragioni e per il fatto che non c'è veramente alcuna necessità di correre con questo provvedimento, crediamo sia giusto non approvare la formula, così come prevista nell'articolato, dell'immediata entrata in vigore della legge.
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Palma, per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore Malan.
PALMA (FI). Intendo intervenire in dissenso.
PRESIDENTE. Le concedo due minuti.
PALMA (FI). Due minuti sono pochi, Presidente.
PRESIDENTE. Lo so, ma in dissenso il tempo a disposizione è minore.
PALMA (FI). No, Presidente.
PRESIDENTE. Due minuti, la prego.
PALMA (FI). Lei sotto questo profilo è più restrittivo del senatore Angius.
PRESIDENTE. Allora, le concedo tre minuti. Il senatore Angius aveva detto tre minuti.
PALMA (FI). Da tre minuti potevamo arrivare a cinque.
PRESIDENTE. Tre minuti vanno bene; manteniamo ciò che è stato deciso.
PALMA (FI). Signor Presidente, in linea di massima, prima dell'entrata in vigore di una legge, è prevista una vacatio legis di 15 giorni. Negli ultimi tempi, si è presa l'abitudine, come eccezione alla regola, di fissare l'entrata in vigore nel giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.
Ebbene, vorrei far presente che in questo disegno di legge vengono previste nuove fattispecie penali. La vacatio legis serve sostanzialmente a garantire che vi sia un periodo, a seguito della pubblicazione della legge, in cui i cittadini possono venire a conoscenza delle norme in essa contenute. Questo può non avere peso quando non vengano previste fattispecie penali, ma lei ben comprende quanto invece la vacatio legis sia importante quando dalla legge derivino nuove fattispecie di illecito penale.
Allora, Presidente, mi chiedo quale sia la ragione per fissare l'entrata in vigore della legge nel giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Proprio perché vengono previste fattispecie penali e non si assicura alla cittadinanza la possibilità di conoscere la legge, si corre il rischio che i cittadini incorrano in un fatto illecitamente apprezzabile e conseguentemente subiscano un processo.
Pertanto, non posso che astenermi dalla votazione sull'articolo 3, perché oggettivamente trovo questa disposizione assolutamente irragionevole, ma principalmente lesiva delle garanzie dei cittadini nel corretto rapporto che deve esservi tra lo Stato che reprime e il cittadino che deve subire la repressione di tipo penale. (Applausi dal Gruppo FI).
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1201
PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Tit.1.
FERRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PRESIDENTE. Immagino che voglia intervenire in dichiarazione di voto.
FERRARA (FI). Perché in dichiarazione di voto, Presidente?
PRESIDENTE. Perché non è un emendamento ad un articolo, quindi su di esso non si svolge discussione. Lei può effettuare solo una dichiarazione di voto.
FERRARA (FI). Allora intervengo per un richiamo al Regolamento, senza per questo rinunziare ad intervenire successivamente in dichiarazione di voto, come lei ha precisato.
Il comma 9 dell'articolo 100 stabilisce: «Su tutti gli emendamenti presentati ad uno stesso articolo si svolge un'unica discussione». Poiché non è scritto in nessun comma o articolo del Regolamento come deve svolgersi la discussione su un emendamento al titolo del disegno di legge, credo che su questo punto debba applicarsi comunque il comma 9, dato che esso si riferisce a «tutti gli emendamenti», indipendentemente dalla precisazione che siano «presentati ad uno stesso articolo».
Quindi, se su tutti gli emendamenti si deve svolgere una discussione, dopo l'illustrazione del presentatore, anche sull'emendamento Tit.1 può intervenire ciascun senatore, ex comma 9 dell'articolo 100. Questo non è espressamente vietato dal Regolamento e pertanto è ammesso.
Quella che propone lei, Presidente, è un'interpretazione molto restrittiva, che limita la possibilità dei senatori di intervenire in modo quanto più esteso possibile sulla proposta di modificare il titolo del disegno di legge in esame, che in questo caso non introduce solo una precisazione, ma ha il senso di una «riconvenzione» delle disposizioni. Pertanto, interverrò, insieme ad altri colleghi, per dichiarare la mia posizione su questo aspetto.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, il riferimento è proprio ad emendamenti che presuppongono la presenza di un articolo. Quello in esame è un emendamento che non fa riferimento a nessun articolo, quindi si tratta di una situazione assolutamente diversa e anche i precedenti che abbiamo vanno in questa direzione, del resto non capita spesso una simile situazione.
Le do quindi la parola per dichiarazione di voto.
FERRARA (FI). Presidente, intervengo brevemente perché rimanga agli atti.
Il fatto che non esista uno specifico articolo del Regolamento al riguardo, secondo la mia interpretazione - e la prego di investire del tema la Giunta per il Regolamento - dovrebbe portare ad applicare il comma 9 dell'articolo 100, nella parte in cui si parla di emendamenti presentati rispetto ad uno stesso articolo, per cui debba essere consentita la discussione. Ritengo, fra l'altro, che i precedenti siano nel senso di un'interpretazione tale per cui sia possibile lo svolgimento di una più vasta discussione rispetto agli emendamenti presentati.
Ritengo, invece, che l'interpretazione che sta dando la Presidenza - con tutto il rispetto ovviamente che codesta Presidenza merita e che noi le dobbiamo - sia «lesiva» delle nostre prerogative.
PRESIDENTE. Senatore Ferrara, accolgo la sua richiesta di affidare alla Giunta per il Regolamento il compito di un approfondimento al riguardo, ma la invito nuovamente a limitare il suo intervento alla dichiarazione di voto.
FERRARA (FI). Intervengo in dichiarazione di voto rispetto all'emendamento con cui si propone la modifica del titolo del provvedimento, specificamente allargando, precisando e rimodulando la formulazione originaria «Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale». Con l'emendamento in esame, si prepone ora a tale formulazione la dicitura: «Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa».
Presidente, colgo l'occasione del tempo a mia disposizione, intervenendo sull'emendamento relativo alla modifica del titolo del provvedimento, per rivolgermi ai colleghi che non sono stati presenti né la settimana scorsa né quella ancora precedente e per la cui assenza non abbiamo avuto la possibilità di approvare il testo, anzi l'Aula non ha avuto tale possibilità, dal momento che noi siamo contrari. Vorrei far osservare a tali colleghi che stiamo discutendo di un provvedimento che, a nostro avviso, si frappone in modo estemporaneo rispetto ad altri provvedimenti: quello della rimodulazione della Bossi-Fini, l'Amato-Ferrero nell'altro ramo del Parlamento e la delega al Governo, prevista al secondo punto dell'ordine del giorno di questa seduta, per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.
Dunque, tra i due rami del Parlamento, sono presenti contemporaneamente tre provvedimenti di legge che riguardano comunque la stessa fattispecie normativa. La nostra proposta era nel senso di riunire i tre provvedimenti in uno, re melius perpensa, e questo lo abbiamo più volte ripetuto sia al sottosegretario Lucidi che ci ha onorato durante per tutta la durata dei lavori della sulla attenta presenza, nonché ai colleghi della maggioranza che hanno voluto dare un contributo al dibattito, primo fra tutti il professore Treu, anche se un contributo piuttosto limitato.
Per l'appunto, perché ricorrere a un titolo di ben 22 parole, Presidente, 22 parole per un testo che contiene solo due articoli, e con cui sostanzialmente si introduce, per motivi di urgenza - come detto dal relatore, dal Governo e dai senatori della maggioranza - una modifica al codice penale? Come si fa a spiegare un'urgenza con 22 parole di titolo? Ho l'impressione che il titolo sia, mi permettano i colleghi, leggermente veteropolitico, con aspetti - mi consentirà anche lei Presidente, vista la sua esperienza - di veterosindacalismo e che, tra l'altro, non sia assolutamente chiaro.
Recita infatti il titolo: «Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa» e poi, ancora, «lo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti». Vorrei capire perché è «grave» lo sfruttamento dell'attività lavorativa e non è invece «grave» lo sfruttamento dei lavoratori irregolarmente presenti: o sono gravi entrambi o non è grave nessuno dei due.
Presidente, capisco che ciò può suscitare un sorriso - la senatrice De Petris ha sorriso - ma lungi da me voler fare opposizione su un tale aspetto!
PRESIDENTE. Le ha fatto un sorriso, solo un sorriso!
FERRARA (FI). La ringrazio del sorriso, anche se probabilmente si è interpretato il mio come un intervento dilatorio. In verità, Presidente, non è questa la mia intenzione, ma piuttosto di consentire a quest'Aula di meditare su quanto stiamo facendo.
Si sta approvando un disegno di legge sulla base dell'attrazione negativa che certi settori della maggioranza generano nell'azione legislativa e di Governo: un provvedimento farraginoso, contraddittorio e incostituzionale - come da noi argomentato - in diversi aspetti e che comunque, proprio per l'utilizzazione di parole che non hanno più un significato, viene contraddetto nella sua efficacia dall'altro provvedimento che è al secondo punto dell'ordine del giorno.
Signor Presidente, nel provvedimento al secondo punto dell'ordine del giorno, cioè la delega al Governo per l'emanazione di un testo unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, all'articolo 4 vi è un titolo la cui dizione precisa è «Disposizioni per il contrasto al lavoro irregolare»: questo è il giusto modo di titolare una disposizione in tal senso. Anzi, la contraddittorietà di cui parlavamo sta nel fatto che, mentre si introduce una modifica del codice penale con un testo di cui parliamo ormai da tre settimane, nel successivo provvedimento al nostro esame si dispone che il personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possa adottare «provvedimenti di sospensione di un'attività imprenditoriale qualora riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento».
Colleghi, questo significa che tutto ciò di cui abbiamo discusso durante l'esame di questo provvedimento, ossia le distinzioni a seconda del numero dei lavoratori impiegati, cioè di uno o di tre lavoratori, delle disposizioni a cui abbiamo fatto riferimento rispetto alla disparità di trattamento, ovvero alla differenza tra soggetti privati e persone fisiche o giuridiche o persone fisiche organizzate sotto forma di impresa, che impiegano tre lavoratori o due lavoratori, poi ridotti a uno, come nel caso della famosa nonna richiamato dal senatore Divina, non ha più senso. Infatti, nell'altro provvedimento si prevede di intervenire nei casi in cui vi è una presenza pari o superiore al 20 per cento. A questo punto, all'esame dell'Aula, c'è una norma, che è stata introdotta in Commissione, assolutamente contraddittoria tra quello di cui abbiamo parlato per tre settimane e quello di cui parleremo tra un'ora.
Quale prova più evidente vi è del fatto che non soltanto il titolo, ma anche le disposizioni sono contraddittorie? Il titolo nella sua dizione è l'esemplificazione della contraddittorietà, della farraginosità e del pressappochismo della produzione legislativa con riferimento a questo provvedimento.
È chiara la nostra assoluta contrarietà al disegno di legge che abbiamo voluto evidenziare in modo abbastanza ridanciano, anche per il fatto che esso reca un titolo di 22 parole (di cui non vi è quasi mai esempio in altri provvedimenti legislativi all'esame del Parlamento) in cui, invece di utilizzare la parola «irregolare» si impiega il termine "sfruttamento", dando luogo a una contraddittorietà. Ripeto: lo sfruttamento non è grave quando si tratta di lavoratori irregolarmente presenti. Non è grave se si parla di lavoratori stranieri; invece lo sfruttamento diventa - ahimé - grave se si riferisce all'attività di lavoratori nazionali.
È questa - mi si consenta - la prova evidente, lampante e titolata della disparità e, quindi, dell'incostituzionalità del provvedimento. È il motivo per cui noi, oltre che essere contrari - come abbiamo dichiarato nelle ultime tre settimane - al provvedimento e favorevoli agli emendamenti che cercavano di correggerne gli errori, siamo anche contrari agli emendamenti che ne hanno appesantito le disposizioni e contrari non soltanto alle modifiche del testo, ma anche a tutto il titolo, così come è stato predisposto. (Applausi dal Gruppo FI).
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, colgo l'occasione della dichiarazione di voto sull'emendamento che modifica il titolo di questo disegno di legge per rivolgere l'ennesimo appello ai relatori e al Governo a riconsiderare il senso di questo intervento innovativo: disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa. Sono le stesse identiche parole che si trovano alla lettera Q del comma 1 dell'articolo 1 del disegno di legge cosiddetto Ferrero-Amato: «favorire un'adeguata tutela delle vittime di riduzione in schiavitù», «delle vittime di violenza» o di «grave sfruttamento».
Stiamo discutendo di una legge rispetto alla quale lo stesso Governo proponente ha adottato un'iniziativa più ampia che tra poco sarà portata all'esame del Parlamento. Non si riesce ancora a capire quale delle due iniziative sia preferita dal Governo. Nel frattempo un Parlamento, che certamente in questa legislatura non ha brillato per numeri di attività lavorativa e di produzione legislativa, rischia concretamente di realizzare un doppione.
Coerente con questo titolo e egualmente non condivisibile è la parte conclusiva della relazione che accompagna il disegno di legge a firma dei due relatori Bianco e Livi Bacci. Scrivono nella relazione che si tratta di una proposta intesa a porre un argine a un fenomeno di grave degrado sociale, quale lo sfruttamento del lavoro irregolare associato all'intermediazione illecita di manodopera. Ma che cosa facilita questo sfruttamento, se non una presenza ancora più massiccia di stranieri che si trovano in posizione irregolare?
Purtroppo stiamo facendo il dibattito soltanto noi dai banchi dell'opposizione, perché nessuno (né i relatori, né il Governo, né la maggioranza) interloquisce sul punto, ma sarebbe molto interessante capire per quale motivo c'è un sfruttamento così diffuso e varrebbe la pena di chiedersi se ciò non dipenda anche da una presenza oltre ogni limite di irregolari, di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale, presenza che è cresciuta negli ultimi 12 mesi e che si presume possa ulteriormente crescere a seguito di provvedimenti che si stanno varando o che sono stati appena varati.
Vorrei ricordare, tra questi, una legge (approvata in via definitiva il 16 maggio dalla Camera con i voti contrari del centro-destra) che elimina la necessità del permesso di soggiorno per gli extracomunitari che intendono accedere in Italia per affari, turismo o studio per un periodo non superiore a tre mesi. La precedente normativa consentiva questo ingresso per un periodo massimo di tre mesi con un permesso di soggiorno che normalmente veniva definito turistico; le nuove norme, invece, permettono allo straniero, in questi casi, di limitarsi a dichiarare la propria presenza all'atto dell'ingresso al questore della Provincia nel cui territorio si troverà, per questo periodo limitato, l'extracomunitario.
Tutti noi sappiamo che la gran parte degli stranieri irregolarmente presenti oggi in Italia sono tali non in quanto sbarcati clandestinamente sulle coste italiane, in modo particolare su quelle della Sicilia meridionale e di Lampedusa, ma perché sono entrati in modo regolare col permesso di soggiorno turistico e poi si sono trattenuti illegalmente oltre il novantesimo giorno. Se questo già è avvenuto in proporzioni consistenti (circa i tre quarti degli irregolari presenti in Italia sono tali perché hanno superato il termine dei 90 giorni dopo essere entrati con un permesso di soggiorno turistico), credo sia legittimo chiedersi quanti in più saranno presenti irregolarmente, avendo sostituito il Parlamento, su impulso o comunque con il consenso del Governo, il permesso di soggiorno turistico con una sorta di autocertificazione.
È chiaro che, dilatandosi l'area della clandestinità, si dilati parallelamente l'area dello sfruttamento, perché il clandestino presente in Italia ha di fronte a sé la strada di cedere alla tentazione criminale o quella di lavorare, ma può farlo solo in nero perché regolarmente non può essere assunto con un contratto di lavoro. Sarebbe interessante anche capire se si intenda realmente dare un provvedimento di espulsione a quegli stranieri che sono stati liberati in virtù dell'indulto varato alla fine di luglio dello scorso anno e nei cui confronti...
PRESIDENTE. Senatore Boccia, la prego almeno di avvicinarsi all'interlocutore: non può parlare con lui da una posizione più in basso di quattro file.
MANTOVANO (AN). La ringrazio, signor Presidente. Tra l'altro, se il senatore Boccia ascolta, può darsi anche che risponda ai miei rilievi.
Come dicevo, oltre 10.000 extracomunitari clandestini sono stati liberati in virtù dell'ultimo provvedimento di indulto e non sono stati espulsi perché a loro è stato consegnato un foglietto con una semplice intimazione ad allontanarsi dal territorio nazionale. Se non decidono di tornare a delinquere, ingrosseranno le fila del lavoro nero, incrementando per una certa percentuale il grave sfruttamento.
Tutto questo per dire che si tratta di una norma penale, peraltro confusa - ci torneremo in sede di dichiarazione di voto conclusiva - e insufficiente a limitare e circoscrivere l'area del grave sfruttamento, quando quest'area è stata notevolmente dilatata da tutto ciò che è stato introdotto per via amministrativa o per via legislativa da questo Governo e da questa maggioranza negli ultimi dodici mesi.
Peraltro, i provvedimenti annunciati, una parte dei quali è adesso all'esame proprio di questo ramo del Parlamento, vanno esattamente nella stessa direzione. Tra i tanti, cito il disegno di legge sui Dico, che si tradurrà, in virtù dell'articolo 6, in un incremento notevole degli stranieri presenti in Italia senza lavoro e quindi in una ulteriore facilitazione dello sfruttamento. L'articolo 6 del citato disegno di legge, infatti, contiene una norma che consente il ricongiungimento a titolo di convivenza, ma al di fuori di qualsiasi programmazione di quote e anche della previsione delle condizioni che in base al testo unico sull'immigrazione consentono il ricongiungimento familiare e quindi l'arrivo in Italia del coniuge o degli stretti familiari, a cominciare dai figli.
Ciò significa che, in assenza di queste condizioni e di qualsiasi previsione temporale minima per realizzare il ricongiungimento, sarà possibile entrare in Italia sulla base della mera dichiarazione del convivente, che chiede di essere ricongiunto al proprio partner - con il quale non c'è neanche una convivenza di fatto perché si trova al di fuori dei confini nazionali - e ci si chiede poi questo partner come lavorerà. Quindi, si aumenterà la quantità di persone extracomunitarie che hanno necessità di lavorare e che, non trovandola, accederanno al lavoro in nero e quindi rientreranno nelle file dello sfruttamento.
Allora, signor Presidente, non solo il titolo, ma l'intero provvedimento merita una sonora bocciatura.
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, il cambiamento di titolo è indicativo e fa cadere la maschera dal pensiero più profondo che sta dietro il disegno di legge, dimostrando che si è trasformato non in un provvedimento che potrebbe di per sé, come tante altre cose, essere condivisibile dal punto di vista dei princìpi, ma in un provvedimento punitivo nei confronti di una certa parte della società italiana, quella che, per intenderci, voi non riconoscete dalla vostra parte e che in qualche modo condivide le vostre idee.
In effetti, il discorso immigrazione andrebbe affrontato in maniera omogenea e complessiva e non con provvedimenti raffazzonati che vanno ognuno a interessarsi di un aspetto diverso senza mai avere in mente l'obiettivo finale - forse perché l'obiettivo finale stesso è non presentabile e non confessabile - con l'unico risultato di rischiare di avere una somma di provvedimenti parziali che rendono ancor più confusa la situazione, di per sé, da un punto di vista ideologico, assolutamente non chiara.
La Casa delle Libertà, invece, con il proprio provvedimento in tema di immigrazione, la cosiddetta legge Bossi-Fini, che riprendeva le fila di un ragionamento portato avanti in malo modo dalla cosiddetta legge Turco-Napolitano, faceva rientrare il fenomeno migratorio in un fenomeno accettabile e gestibile, basato su princìpi condivisibili, oltre che presenti in tutti gli ordinamenti degli altri Paesi simili al nostro; quindi princìpi che ad essi facevano e fanno riferimento, perché la legge è tuttora in vigore e di questo passo probabilmente lo resterà fino alla prossima legislatura.
I princìpi su cui si basava quel provvedimento erano condivisibili; prendeva atto che il nostro Paese non ha capacità illimitate come dimensione territoriale, come risorse da mettere a disposizione, come possibilità di lavoro e, soprattutto, come possibilità di offrire adeguata assistenza, nel senso complessivo del termine, alle persone che arrivano, né di poter raccogliere, senza distruggerlo, il sistema socio-economico tradizionale del nostro Paese.
Alla luce di tali questioni, i princìpi che dovevano essere tutelati erano il legame con il lavoro, la possibilità di abitazione e, soprattutto, il rispetto delle quote; si partiva dal presupposto, ovvio e condivisibile, che nessun Paese può accogliere un numero illimitato di persone proveniente da altri Paesi. A maggior ragione, un Paese come il nostro che - per le osservazioni che ho appena evidenziato - ha una quantità enorme di limitazioni sia dimensionali che di capacità di ricchezza da distribuire.
Su tali questioni, logiche e condivisibili dalla maggior parte dei cittadini, non avete impostato un ragionamento, magari contrario, ma basato su altrettanto logiche argomentazioni. Non avete detto che i 150.000-200.000 cittadini extracomunitari, più o meno previsti dalla Bossi-Fini, sono tanti o pochi per cui a voi va bene mezzo, uno, due o cinque milioni; no! Non fate questo minimo ragionamento, non dite che ci deve essere un legame con il lavoro disponibile; tanto che una frangia importante della vostra coalizione continua a lamentarsi della precarietà del lavoro, del fatto che i giovani non riescono a trovare occupazione a tempo indeterminato, eccetera, ma poi non inserite nel ragionamento più ampio, relativo all'immigrazione, la difficoltà di creare posti di lavoro.
Allo stesso modo, non ragionate sulla possibilità di integrazione, senza stravolgimenti, nella società nel suo complesso, con i suoi valori, le sue tradizioni, i suoi legami, la sua normalità di convivenza; no! Salvo poi lamentarvi con qualche Ministro quando la misura è colma per quanto accade proprio a causa del vostro modo di ragionare. Tuttavia, ugualmente, nei vostri provvedimenti in itinere o presunti o, come quello al nostro esame già in votazione, questo ragionamento complessivo non c'è mai. Si fa davvero fatica a capire qual è la vostra proposta alternativa a quella che già esiste, se non - come diciamo da tempo - il fatto che avete in mente di distruggere la società occidentale nel suo complesso, che, evidentemente, ritenete ideologicamente nemica: a questo scopo, qualunque mezzo per voi va bene.
In tale logica si può anche capire il ragionamento che c'è dietro, però, allora, chiamiamo le cose con il loro nome e cognome, in maniera che almeno sia chiaro quello di cui stiamo parlando. In questo senso, voi non fate una legge per proteggere le persone deboli che potrebbero cadere in una situazione di sfruttamento, ma finalizzata esclusivamente a punire i cittadini italiani che non sono dalla vostra parte. Peggio ancora se sono imprenditori o persone che magari fanno economia, fosse anche quella domestica della nonna del collega Divina, che comunque, avendo la possibilità di assumere una collaboratrice familiare, contribuisce in qualche modo al movimento economico del Paese.
A voi non interessa se poi questa vostra legislazione aumenta il numero dei disperati che possono trovarsi in questa situazione; vi interessa solo punire le persone che fanno alcune cose.
Allora, in questo senso, c'è un altro ragionamento che si deve introdurre necessariamente: in base a quale principio costituzionale esistono cittadini di serie A e cittadini di serie B? Adesso voi introducete di fatto questa fattispecie di cittadino, per cui se io sfrutto un cittadino italiano a tutti gli effetti commetto un reato minore, se sfrutto un cittadino extracomunitario irregolare - che, ricordo, ha già commesso di per sé un reato nel nostro Paese per il fatto di essere irregolare, ma questo immagino che per voi sia un dettaglio - divento un cittadino che compie un reato più grave. In base a quale principio costituzionale succedono cose del genere?
Sarebbe come dire che se io vado a rubare in una banca di destra commetto un reato, se vado a rubare in una banca vostra amica, ad esempio il Monte dei Paschi di Siena, commetto un reato più grave perché c'è la fattispecie banca di serie A e banca di serie B. In base a quale principio introducete una simile differenziazione?
Se voi effettivamente siete contro lo sfruttamento - e questo lo siamo tutti - e per il rispetto dei diritti dei cittadini, dovreste esserlo per principio nei confronti di qualunque cittadino o di qualunque persona. Se vogliamo approvare una legge inutile - perché ce n'è già una quantità industriale nel nostro ordinamento - contro lo sfruttamento del lavoro nero o di qualunque altro tipo, va bene, ma sarebbe assolutamente inutile perché - ripeto - ce n'è già una quantità industriale nelle oltre 300.000 leggi che esistono nel Paese. Il motivo però per cui si elabora una legge che va a punire in maniera particolarmente grave e pesante chi sfrutta quella categoria di persone, che voi peraltro con altre leggi incentivate a diventare sempre più numerose nel nostro Paese, oggettivamente mi sfugge. L'ho chiesto anche la settimana scorsa.
Qualche settimana fa, forse qualche mese fa, da un'indagine si evinceva che i collaboratori dei parlamentari, circa 800-900 persone, erano nella stragrande maggioranza impiegati con un contratto in nero a 800-900 euro al mese. Come abbiamo detto in precedenza, siccome in questa legislatura più di 600 parlamentari sono di centro-sinistra, vuol dire che la gran parte di queste persone è alle vostre dipendenze. Allora vi pongo una domanda: perché un parlamentare che assume un laureato italiano a 800 euro al mese in nero è una persona rispettabile, mentre una persona anziana che in buona fede assume una badante - e magari commette una irregolarità formale e si accorge che questa badante, con un documento falso, è in realtà una clandestina - commette una colpa gravissima per cui può essere addirittura messa in carcere?
Se questo è il vostro modo di vedere le cose e di amministrare il Paese, noi non possiamo assolutamente essere d'accordo. Peraltro, come abbiamo constatato qualche giorno fa, ormai anche la stragrande maggioranza dei cittadini non è altrettanto d'accordo con voi. (Applausi dei senatori Piccioni e Scarpa Bonazza Buora).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento Tit. 1, presentato dai relatori. (Il senatore Ferrara fa cenno di voler intervenire).
È approvato.
FERRARA (FI). Volevo fare una richiesta di verifica del numero legale, Presidente.
PRESIDENTE. Non me lo dica adesso, senatore Ferrara. (Proteste del senatore Ferrara). Io do sempre la parola; o non l'ho vista o non si è fatto sentire.
FERRARA (FI). Presidente, nello scranno della Presidenza abbiamo due senatori Segretari che non hanno guardato.
PRESIDENTE. Cosa posso fare?
FERRARA (FI). Ovunque si girassero, io ero con la mano alzata.
PRESIDENTE. I senatori Segretari sono pregati di essere più attenti.
FERRARA (FI). Ma non soltanto i senatori Segretari!
PRESIDENTE. Intanto i senatori Segretari; il Presidente è attento per definizione.
FERRARA (FI). Presidente, non mi permetterei mai di riferirmi alla sua attenzione.
PRESIDENTE.
Passiamo alla votazione finale.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo per una brevissima dichiarazione di voto, anticipando che il nostro Gruppo esprimerà parere favorevole.
Non ho compreso molto bene tutta la discussione svolta da parte dell'opposizione nel corso dell'ultima settimana dall'inizio dell'iter del provvedimento in quest'Aula. Esso, così com'è approdato qui, dopo essere stato emendato, appare assai diverso rispetto alla sua impostazione iniziale, in quanto è stato profondamente modificato anche con l'apporto positivo dell'opposizione, tant'è che all'interno del dibattito in Commissione non erano state evidenziate posizioni inconciliabili con il testo complessivo.
Devo dedurre, quindi, che le argomentazioni ostruzionistiche addotte durante il dibattito successivo fossero abbastanza pretestuose: credo che quando si fa opposizione - come anche in amore e in guerra, del resto - ogni arma sia lecita. Vorrei però ricordare all'Aula che la coerenza deve essere patrimonio di tutti. Stante la discussione generale, tutti i membri dell'opposizione presenti sia nella Commissione affari costituzionali sia nella Commissione lavoro, le quali hanno lavorato congiuntamente per produrre questo provvedimento, dovrebbero dimettersi; anzi, i loro Gruppi, per coerenza, dovrebbero chiedere le loro dimissioni, perché, stante le interpretazioni date in quest'Aula, dire che sono stati leggeri e superficiali è un eufemismo.
Per quanto mi riguarda, voterò convintamente a favore del provvedimento in esame, perché esso contiene due capisaldi.
Il primo è l'istituzione del delitto di grave sfruttamento del lavoro, che riguarda la totalità dei lavoratori italiani. Ritengo opportuna l'introduzione di questa novella legislativa, perché tutti sosteniamo che la nostra economia sia drogata e che il 25 per cento del PIL sia costituito dal lavoro nero: pertanto, in quella realtà ed in quel settore della nostra economia, nei fatti, non può che esistere un grave sfruttamento del lavoro. Al di là dei trattamenti economici, infatti, non vengono rispettate le disposizioni di legge, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, gli orari, la sicurezza e quant'altro.
Inoltre, si prevede l'aumento delle pene per il grave sfruttamento del lavoro qualora ne siano soggetti, nelle condizioni evidenziate, minori o stranieri. Badate, il lavoro minorile in Italia - e mi riferisco a dati estratti dai giornali di oggi - coinvolge oltre 400.000 soggetti: si tratta, quindi, di un problema che riguarda la civiltà e la dignità del lavoro, nonché la civiltà dell'impresa, dal punto di vista del modo in cui questa deve rapportarsi sul mercato. Oltre tutto, il lavoro nero, irregolare e sommerso rappresenta una grave condizione di dumping anche economico e provoca influenze nefaste e negative sul piano sociale.
Per queste motivazioni, credo che il provvedimento risponda e cerchi di risolvere il problema, che sta diventando amplissimo nel nostro Paese, dei lavoratori sottopagati e dei lavoratori per i quali non sono rispettate le condizioni minime di tutela con conseguente precarietà, lavoro nero e sfruttamento di lavoro minorile.
All'interno di questa condizione, si colloca la condizione del lavoratore immigrato, sia esso clandestino irregolare che regolare. Tale condizione, soprattutto, fa sì che quei lavoratori, che vengono nel nostro Paese in cerca di un miglioramento delle proprie condizioni, si trovino in una situazione di particolare debolezza, subendo anche il ricatto del caporalato e l'intermediazione illegittima di manodopera, di cui sono soggetti privilegiati rispetto alla sopravvivenza di questo fenomeno illegittimo che tutti diciamo di voler condannare. Il provvedimento cerca di affrontare e di risolvere anche questa particolare condizione, riconducendola ad alcune normative precedenti ed ampliando il concetto di grave sfruttamento, già presente in altre disposizioni legislative.
La questione non è in contrasto né con il disegno di legge delega in materia di sicurezza sul lavoro (che attiene ad una fattispecie più specifica riguardante la tutela e l'applicazione della legge sulle norme di sicurezza), né con il disegno di legge delega in tema di revisione della cosiddetta legge Bossi-Fini (quindi con la materia dell'immigrazione). Il provvedimento in esame attiene, infatti, ad una questione particolare: la condizione di lavoro dei lavoratori immigrati, così come quella di centinaia di migliaia di nostri lavoratori i quali, nel caso in cui questo disegno di legge, dopo essere approvato in questo ramo del Parlamento, verrà approvato anche alla Camera, si troveranno in una condizione di maggiore tutela, di maggiore rispetto e di ripristino del concetto di dignità e civiltà del lavoro.
Per tali motivazioni, il consenso mio e del mio Gruppo è positivo, ma credo che anche i senatori dell'opposizione, al di là dei propri ruoli, dovrebbero (se è vero ciò che dicono nei loro interventi, ossia che le questioni della dignità del lavoro e della lotta allo sfruttamento, al lavoro nero, al caporalato e all'intermediazione illegittima di manodopera sono problemi che vanno risolti positivamente) mettersi una mano sulla coscienza e votare a favore di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore Ferrante).
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, il provvedimento al nostro esame riguarda un aspetto importante della problematica più ampia relativa alla presenza di stranieri irregolarmente presenti sul nostro territorio nazionale; problematica trattata da ultimo nel cosiddetto disegno di legge Amato-Ferrero, approvato dal Consiglio dei ministri il 24 aprile scorso, che sarà oggetto di approfondita discussione nei prossimi lavori parlamentari.
Il disegno di legge che ci accingiamo a votare oggi contiene misure importanti per contrastare il fenomeno gravissimo dello sfruttamento della manodopera clandestina, misure valevoli tanto a legislazione vigente quanto nell'ottica della riforma complessiva della legge sull'immigrazione. Si tratta di misure necessarie per elevare l'attuale livello di civiltà che si registra nel nostro Paese, essenziali per ostacolare la prassi barbara del trarre profitto dall'impiego di lavoratori privi del riconoscimento di ogni diritto, sottoposti in molti casi al ricatto per la loro presenza irregolare che li costringe a rimanere nell'anonimato.
Anzitutto voglio sottolineare che la necessità di delineare strumenti concreti ed efficaci per il perseguimento della giustizia e dell'equità nell'impiego dei lavoratori stranieri sia sentita in egual modo da tutti i Gruppi politici, tanto che in Commissione si è arrivati positivamente alla formulazione di un testo nuovo rispetto a quello presentato dal Governo, che accoglie rilievi mossi anche dall'opposizione: ad esempio, quello di non modificare l'attuale formulazione dell'articolo 18 del Testo unico sull'immigrazione, secondo il quale chi subisce violenza o grave sfruttamento potrà ottenere il permesso di soggiorno, qualora corra seri pericoli per la propria incolumità nel tentativo di sottrarsi ad una organizzazione criminale.
Tuttavia, durante l'esame in Assemblea la sostanziale e proficua convergenza sul provvedimento sembra essere venuta meno a causa delle ulteriori opportune modifiche approvate e dei lamentati profili di potenziale sovrapposizione tra questo testo e il disegno di legge Amato-Ferrero, non ancora presentato alle Camere.
Sarebbe auspicabile che i Gruppi di opposizione riflettessero ulteriormente, convergendo su una valutazione complessivamente non contraria ad un provvedimento che mira al perseguimento di obiettivi fondamentali, quali sancire la punibilità penale (nuovo articolo 603-bis del codice penale) di una forma particolarmente feroce ed inaccettabile dello sfruttamento del lavoro irregolare, il cosiddetto caporalato, e definire sanzioni ad esso correlate, che consistono nella reclusione da 3 a 8 anni, nonché nella multa di 9.000 euro per ogni persona reclutata e occupata, pena che aumenta se i suddetti soggetti sono minori o stranieri irregolarmente soggiornanti.
Contro lo sfruttamento, e nell'ottica di regolarizzare il mercato del lavoro attraverso il ricorso a manodopera extracomunitaria regolare, anche la Commissione europea ha adottato, il 16 maggio scorso, una proposta di direttiva. Tale proposta prevede sanzioni contro i datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi in posizione irregolare, allo scopo di garantire che tutti gli Stati membri indistintamente introducano - ed applichino effettivamente - sanzioni analoghe.
Il nostro Paese calcherà oggi il primo passo nella giusta direzione per combattere un fenomeno che lede gravemente i più elementari diritti dei lavoratori e che, inoltre, distorce il mercato del lavoro ed altera la reale concorrenza tra imprese. Per queste ragioni, annuncio a nome dei Popolari-Udeur il voto favorevole al provvedimento in oggetto. (Applausi dei senatori Cusumano e Colombo Emilio).
GALLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GALLI (LNP). Signor Presidente, ringrazio il collega Iovene che mi ha permesso di parlare in anticipo.
Il Gruppo Lega Nord, a nome del quale in questo momento parlo, voterà contro sul provvedimento in esame, non perché - com'è stato detto più volte negli interventi precedenti - si sia contrari ai princìpi espressi nel provvedimento stesso. Ovviamente siamo contrari a qualunque tipo di sfruttamento, sia nel lavoro che in qualunque altra attività o relazione umana, di un individuo rispetto ad un altro, ma lo siamo in maniera complessiva e completa, non settoriale, andando a prendere esclusivamente un aspetto della questione.
Il provvedimento in esame, rispetto ai princìpi che conteneva in partenza, ha preso una deriva diversa ed è stato modificato con una modalità che di fatto penalizza una parte della popolazione italiana, senza alcuna giustificazione, se non quella di presentare il fenomeno migratorio, soprattutto quello irregolare e clandestino, in maniera diversa da quello che è: un fenomeno che ovviamente al mondo esiste, che non bisogna ignorare, rispetto al quale ci si deve confrontare, ma che deve essere affrontato in maniera positiva e propositiva, all'interno di quelle che sono le possibilità effettive di accoglienza, di disponibilità di lavoro, di abitazione e di servizi che il Paese può dare.
In questo senso, invece, il tutto si sta riducendo ad una demonizzazione, con fortissime penalizzazioni, nei confronti di chi mette in opera questo tipo di relazioni con persone irregolari. Torno a sottolineare che siamo d'accordo sulla necessità di sanzionare tali comportamenti; già nella Bossi-Fini, che è la legge che, secondo me, in questo momento, meglio governa il fenomeno migratorio, quelle situazioni erano previste e pesantemente sanzionate. Ma estrarre solo questo aspetto della legge, per irrigidirlo ulteriormente, non ha nessun significato, se non - come dicevo prima - quello di voler portare avanti un'impostazione ideologica del problema, che ormai, come si è visto, è largamente minoritaria nel Paese ed anche largamente minoritaria nei Paesi occidentali simili al nostro.
Basta vedere quello che è successo negli ultimi mesi in Francia dove, dopo anni di delirio globalizzatore, in cui ognuno diceva di tutto e di più, quando è arrivata una persona con le idee chiare, che ha detto che la questione migratoria va gestita in maniera tale per cui chi va in Francia fa il francese e se non gli interessa o non gli piace la Costituzione francese non deve far altro che riprendere il treno o l'aereo e tornarsene a casa sua, ha preso una valanga di voti, senza fare considerazioni fuori dell'ordinario e di chissà quale levatura, se non semplicemente quelle che fanno tutte le persone di normale buon senso.
Allora, non si può affrontare il problema da un solo punto di vista, senza considerare tutti gli altri. In Italia ci sono sicuramente situazioni che vanno pesantemente sanzionate e che la legge in vigore sanziona, ma sono situazioni che diventeranno sempre più frequenti nei prossimi anni se seguiremo la vostra deriva ideologica sulla questione.
È chiaro che se l'immigrazione è gestita da una legge ragionevole, sottoposta a flussi regolamentati, per cui chi richiede personale - perché ha bisogno di manodopera o di collaborazione familiare - si dichiara esistente, fisicamente conosciuto dallo Stato, garantisce il contratto di lavoro e l'abitazione, si riduce al minimo la possibilità effettiva di situazioni di sfruttamento. Se, invece, in un Paese dalle possibilità limitate si aumenta a dismisura il numero di coloro che entrano, si fa qualcosa assolutamente senza senso.
Quindi, da una parte approviamo una legge che inasprisce, oltre ogni misura, le sanzioni verso chi si comporta in un certo modo avendo contratti di lavoro non regolari; dall'altra, approviamo norme che incentivano questo comportamento mettendo sul mercato del lavoro "libero" una quantità enorme di persone già in partenza irregolari, che quindi possono avere solo quel tipo di contratto di lavoro.
In un Paese normale fatti come questi non sono accettabili. Se il problema dell'immigrazione esiste, come esiste, lo si deve affrontare in manieraponderata, ragionando sui numeri, sui princìpi, sulle possibilità di effettivo inserimento. Oltretutto, non possiamo assolutamente condividere il buonismo a buon mercato di chi vuol mettere sul tavolo della discussione questi ragionamenti, presentando il cittadino italiano occidentale come uno sfruttatore e il cittadino extracomunitario come una povera vittima, chiudendo gli occhi su un mondo probabilmente enormemente superiore dal punto di vista numerico che si comporta e presenta le stesse situazioni.
Sempre in Italia, ad esempio, non vi è solo il rapporto «cittadino italiano che sfrutta il lavoratore extracomunitario» (anche se non avviene ancora l'inverso, ma sarà questione di qualche tempo, di questo passo); esiste, ad esempio, una quantità enorme di extracomunitari sfruttati dai propri connazionali. Lasciamo perdere, per carità di patria, alcuni che provengono dai Paesi dell'Est europeo e che hanno l'abitudine di portare le loro ragazze e, magari, le parenti dirette o le amiche a fare lavori con contratti non propriamente regolari; parliamo, ad esempio, delle comunità cinesi, presenti in tutte le nostre città e cinque, dieci, venti volte superiori a quelle ufficialmente conosciute.
Quando si è verificato il problema di Via Sarpi, a Milano, alcune troupe televisive sono andate nelle cantine delle case dei cinesi alle dieci di sera e vi hanno trovato dei bambini ancora sulle macchine da cucire a fare magliette o altri indumenti di questo tipo. Non mi risulta che il giorno dopo l'Ispettorato del lavoro, la Guardia di finanza o altri siano andati a controllare quelle stesse cantine dove, la sera prima, con grande facilità, i cameramen delle televisioni private erano entrati a verificare certe situazioni. Né vi si sono recati i nostri Capi di Stato o i Ministri che fanno viaggi internazionali, assistiti dai Presidenti delle grandi organizzazioni industriali, per stringere accordi economici con le potenze emergenti.
Coloro che non vogliono stringere la mano a Bush perché gronda di sangue non hanno nulla da obiettare quando stringono la mano al Presidente della Repubblica cinese, uno Stato in cui qualche decina di milioni di bambini lavora in una situazione di autentica schiavitù e senza contratti, perché lì non esistono neanche quelli. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Losurdo). Su queste cose nessuno dice niente.
Oppure, pensiamo alle multinazionali, a qualcuna che fa riferimento a personaggi facenti parte sempre delle prime due file di Vicenza, per intenderci. Pensiamo a quelli che vanno in giro con i nostri Ministri a fare questi contratti e sono magari proprietari di multinazionali che una volta le scarpe, ad esempio, le producevano nelle Marche e adesso le fanno fare dai bambini in Cina o in India a tre euro al paio e poi le vendono, sugli scaffali dei supermercati italiani, sempre a 120 euro al paio come prima. Tali persone non fanno parte di questo ragionamento?
Per non parlare dei grandi statisti: ad esempio, di Prodi che, quando era presidente della Commissione europea ha firmato la direttiva Bolkestein (che già ha un nome inquietante), poi bloccata per l'evidente impossibilità di presentarla, ma che avrebbe previsto di applicare in Italia i contratti di altri Paesi, con i valori economici di quegli stessi contratti. Pertanto, ad esempio, avremmo potuto avere nei call center cittadini italiani che, alla fine, avrebbero lavorato in Italia a 200 euro al mese come in Romania. Questo non sarebbe stato sfruttamento perché lo avrebbe fatto, in quel caso, uno dei vostri rappresentanti?
Su tutto questo non avete niente da dire. Come non avete niente da dire, per esempio, sulle liberalizzazioni, per cui è bene che uno statale lavori trentacinque ore alla settimana, magari un po' meno, e faccia quattro mesi l'anno a casa, tra ferie, malattie e assenze non giustificate, mentre i barbieri, per tenere il passo con la concorrenza, devono lavorare sette giorni su sette, altrimenti chiudono bottega in favore dei loro colleghi che lavoreranno nelle COOP. Questo per voi non è sfruttamento?
Per concludere, anche se torneremo nei prossimi giorni su tali argomenti, questa è la vostra ideologia: quella rappresentata dai vostri capocannonieri. Lasciamo perdere Amato, che si accorge in televisione di ciò che non va nelle moschee milanesi o torinesi; guardiamo, per esempio, all'altro vostro campione, quel Ferrero che, dal punto di vista ideologico, è un po' dietro tutti questi ragionamenti, è colui che ha esordito nella propria carriera da Ministro pensando di realizzare le camere pubbliche per farsi le canne o che in Padania voleva annacquare l'elettorato consentendo una forte immigrazione, oppure ancora colui che va a dire che un cittadino italiano costa 150.000 euro a diciotto anni e quindi è meglio prendere un extracomunitario.
Per tutte queste ragioni, ci mettiamo, sì, una mano sulla coscienza e con una mano sulla coscienza diciamo no a questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo LNP e del senatore Losurdo).
IOVENE (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IOVENE (SDSE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, rappresentanti del Governo, il Gruppo della Sinistra democratica per il Socialismo europeo voterà a favore di questa norma per un insieme di ragioni. La legge Bossi-Fini, la normativa introdotta nella passata legislatura in tema di immigrazione, pur dichiarando di voler contrastare e limitare la presenza dell'immigrazione irregolare e combattere il fenomeno della clandestinità, lo ha di fatto alimentato. E nella clandestinità è tornato ad emergere ed è cresciuto in maniera drammatica il fenomeno del caporalato, lo sfruttamento dell'immigrazione extracomunitaria, così come tante inchieste giudiziarie e anche tante inchieste giornalistiche hanno testimoniato nel corso di questi anni.
Una vergogna quella del caporalato che avevamo debellato, che pensavamo non dovesse più ripresentarsi nel nostro Paese e che dopo tanti e tanti anni è tornata nuovamente agli onori delle cronache ed è diventata uno degli incubi di tante campagne, di tante realtà. Ciò che hanno subìto tanti e tanti anni fa i nostri braccianti adesso è diventato l'incubo quotidiano di tanti lavoratori immigrati.
Vorrei ricordare a quest'Aula alcuni passaggi di una delle inchieste più efficaci pubblicate qualche tempo fa, quella condotta del giornalista Fabrizio Gatti su «L'espresso», in cui veniva denunciata la circostanza che gli immigrati sono sottoposti anche a sfruttamento sessuale da parte dei loro datori di lavoro, per poter lavorare, e che ai caporali viene corrisposto addirittura il pagamento per il passaggio in macchina. Il giornalista ha raccolto una testimonianza circa il trasporto di nove persone in una Golf: tre sul sedile davanti e cinque dietro, oltre ad un ragazzo raggomitolato come un peluche sul pianale posteriore. Solo per questo trasporto, di soli dieci minuti, il caporale ha incassato 40 euro. Questa è la condizione quotidiana in cui si vive nelle nostre campagne, nel 2007.
Cito, inoltre, i dati riportati nel rapporto stilato da Medici senza frontiere in questo campo. Risulta che il 40 per cento delle persone intervistate vive in edifici abbandonati, il 36 per cento vive in spazi sovraffollati, più del 50 per cento non dispone di acqua corrente nel posto in cui vive, il 30 per cento non ha elettricità e il 43 per cento non dispone di bagni e servizi igienici. La maggior parte dei lavoratori immigrati riesce a mangiare solo una volta al giorno, per lo più la sera, anche nelle giornate in cui lavorano nei campi per oltre dieci ore. Il 48 per cento dei lavoratori intervistati ha dichiarato di percepire meno di 25 euro per ogni giornata di lavoro.
Molti riescono a trovare lavoro solo tre giorni a settimana e le loro entrate sono quindi molto ridotte. Il 30 per cento dei lavoratori deve pagare di tasca propria al caporale, come ha testimoniato anche il giornalista Fabrizio Gatti, il trasporto fino al luogo di lavoro, in media cinque euro al giorno. Il 30 per cento degli intervistati ha dichiarato di avere subito qualche forma di violenza, abuso o maltrattamento negli ultimi sei mesi in Italia e nell'82 per cento dei casi, purtroppo, l'aggressore era un italiano.
Il 50 per cento delle malattie diagnosticate è di origine infettiva, soprattutto patologie dermatologiche, parassiti intestinali, malattie del cavo orale e respiratorie. Queste sono le condizioni nelle quali sono stati condannati migliaia e migliaia di lavoratori immigrati, in modo particolare lavoratori che sono stati sospinti nella clandestinità.
Il disegno di legge su cui stiamo discutendo vuole intervenire proprio su questa materia, con l'obiettivo di colpire gli sfruttatori, di individuare e specificare meglio il reato di grave sfruttamento dell'attività lavorativa e offrire una chance alle vittime.
È impressionante, signor Presidente e cari colleghi, l'atteggiamento contraddittorio della Casa delle Libertà. Questo provvedimento è stato approvato pressoché all'unanimità in Commissione, dopo essere stato modificato rispetto al testo originariamente presentato dal Governo. Adesso che il disegno di legge è giunto all'esame dell'Aula, assistiamo invece ad un ostruzionismo senza senso, che si accanisce proprio nei confronti delle vittime, di quelle persone di cui abbiamo parlato finora.
Nella scorsa legislatura, proprio in quest'Aula, il senatore Pisanu, che all'epoca era Ministro dell'interno, in una delle sedute in cui si affrontava il tema dell'immigrazione, ricordò come tra gli immigrati regolarizzati l'incidenza dei reati fosse infima. Non ricordo il dato preciso, ma comunque erano meno di 100 i casi di reati compiuti da immigrati regolari.
È interesse quindi dell'Italia, è interesse del nostro Paese sconfiggere la clandestinità, dando la possibilità di una regolarizzazione, rompendo quel circolo vizioso che è stato alimentato in questi anni e che ha sospinto migliaia di persone, per necessità, a rifugiarsi nell'ingresso irregolare e nella clandestinità.
Vi è la necessità e il bisogno, invece, di fornire loro un'opportunità e un'occasione perché - ed è questo l'obiettivo ed il senso di questa norma e del nostro voto favorevole - dobbiamo in questo caso aiutare le vittime, aiutarle a denunciare i loro sfruttatori e colpire le organizzazioni criminali che si sono arricchite e si stanno arricchendo, ancora oggi, attraverso lo sfruttamento del lavoro nero, attraverso vere e proprie nuove forme di schiavismo.
Per questo noi voteremo a favore di questo provvedimento. (Applausi dai Gruppi SDSE e RC-SE. Congratulazioni).
POLI (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge, il cui testo è stato discusso nelle ultime sedute, intende promuovere l'adozione di nuove e più efficaci misure di contrasto al fenomeno dello sfruttamento della manodopera di stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale.
Non può certo sfuggire l'importanza etica, prima ancora che economica e sociale, che un simile disegno di legge riveste: concedere un permesso di soggiorno allo straniero che, sebbene presente sul territorio in via irregolare, venga sfruttato in forme ascrivibili ad una vera e propria schiavitù rappresenta un segnale di grande civiltà.
Per questa via, inoltre, si va a colpire una grave patologia del sistema produttivo - lo sfruttamento della forza lavoro, appunto - che non solo pone in essere situazioni gravemente lesive dei diritti fondamentali della persona, nei quali si riconosce la nostra tradizione culturale, ma contribuisce, in modo rilevante, anche a sostenere economie illegali e di matrice mafiosa che, in alcune parti d'Italia, sembra capace di descrivere zone franche e di extraterritorialità.
In una Nazione come la nostra che, proprio nell'articolo 1 della sua Costituzione, orgogliosamente fonda la sua Repubblica sul lavoro, il fenomeno del caporalato non poteva quindi non rappresentare un vulnus morale, prima ancora che giuridico, indegno e insopportabile.
La lotta al lavoro nero e alle nuove schiavitù rappresenta un passaggio non più eludibile per la realizzazione di una società più giusta, più solidale e più inclusiva. Introdurre quindi fattispecie di reato per grave sfruttamento di manodopera rappresenta un'iniziativa del tutto condivisibile, che avrebbe dovuto incontrare la sensibilità del nostro partito ed il pieno appoggio dei nostri colleghi senatori.
Tuttavia, è con profondo rammarico che mi vedo costretto a dichiarare il voto contrario del Gruppo dell'UDC ed essenzialmente per due ordini di motivi.
Il primo consiste nella deriva ideologica che in qualche modo pervade il testo, sminuendone le nobili intenzioni ed anche il clima di collaborazione che, a tratti, era emerso in Commissione: una deriva ideologica che è ben palese in alcuni commi, meno in altri, ma che mette comunque ancora in evidenza una rappresentazione conflittuale del mondo del lavoro che, se mai sia esistita in Italia, oggi comunque appare del tutto obsoleta e superata.
Il secondo motivo, non meno importante, riguarda il difficile coordinamento di quanto previsto da questo disegno di legge con la normativa vigente in tema di immigrazione. Sembra evidente che le norme che verranno introdotte possano provocare una sorta di sanatoria delle posizioni di decine di migliaia di lavoratori irregolari.
Giova ricordare che la cosiddetta legge Bossi-Fini vincola la possibilità di entrare e continuare a risiedere in Italia ad un effettivo rapporto di lavoro, proprio per un motivo ben preciso, ovvero evitare che in Italia vi sia un gran numero di persone che si trovino in situazioni di soggezione e potenziale sfruttamento.
La nostra preoccupazione è che, grazie a questa norma ed al suo meccanismo premiante, ci possa poi essere una corsa ad una sorta di «autodenuncia», ovvero all'uso di un giro di prestanome per arrivare alla regolarizzazione dei lavoratori sì sfruttati, ma comunque pur sempre clandestini, ovvero regolarmente presenti sul nostro territorio.
Ora, un lavoratore sfruttato dal «caporale» è una persona costretta a vivere e lavorare in condizioni drammatiche e del tutto degradanti. Su questo non possono esserci dubbi. Ma tale lavoratore, sebbene sfruttato, è pur sempre una persona che si è introdotta illegalmente nel nostro territorio.
Colpire duramente un crimine odioso come quello in esame, infatti, non può tuttavia portare ad avallare un comportamento come quello dell'immigrazione clandestina, che pur con tutte le giustificazioni del caso rimane, e deve rimanere, un comportamento da regolamentare e reprimere. Questo per ragioni, che a noi sembrano evidenti, di equità e giustizia non solo nei loro confronti, ma anche di quelli dei nostri concittadini, verso i quali non credo che questa Assemblea abbia minori responsabilità.
Del resto, uno straniero che si trovi clandestinamente in Italia una volta ricevuto un permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale, come potrà mantenersi senza un lavoro? Potrebbe ben ricadere nella possibilità di essere di nuovo sfruttato, ovvero andare ad infoltire le fila della criminalità.
Per tutti questi motivi addotti, il Gruppo dell'UDC non può che votare contro l'adozione di un simile disegno di legge. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, Alleanza Nazionale voterà contro il disegno di legge al nostro esame a seguito della discussione che si è svolta in quest'Aula, delle perplessità sollevate che non hanno trovato risposta né da parte dei relatori, né da parte del Governo, e di alcuni emendamenti che hanno peggiorato un testo che già sollevava molti problemi.
Vorremmo condividere con la maggioranza e con il Governo una linea di prevenzione e di contrasto dello sfruttamento dei lavoratori stranieri. Vorremmo condividerla avendo presentato alcune proposte, anche in questa legislatura, che puntano a far luce sul fenomeno perché sia meglio conosciuto e perché si individuino gli strumenti più adeguati per affrontarlo.
Tali proposte, purtroppo, vengono prese in esame con una sollecitudine notevolmente inferiore rispetto a quella usata, ad esempio, con questo disegno di legge. Penso, in particolare, ad un disegno di legge che ho presentato assieme a molti altri colleghi, che punta all'istituzione di una Commissione d'inchiesta sulla condizione della donna extracomunitaria in Italia, che segue un iter molto rallentato ancora in Commissione.
Vorremmo condividere questa linea, ma a condizione di difendere la verità anzitutto: il rispetto della verità impone di rifiutare affermazioni come quelle che si sono ascoltate anche pochi minuti fa in quest'Aula, secondo le quali con la legge Bossi-Fini sarebbero aumentati i clandestini, diminuiti gli immigrati regolari e sarebbe stato reso più problematico il contrasto dell'irregolarità.
È vero esattamente il contrario se si vuole far riferimento a dati oggettivi: il 31 gennaio di quest'anno una Commissione istituita presso il Ministero dell'interno, composta da funzionari del Viminale e da rappresentanti di organizzazioni che non fanno riferimento certamente né alla Lega Nord né ad Alleanza Nazionale (penso all'ARCI, all'ACLI e alla CARITAS), con la presidenza dell'ambasciatore Staffan De Mistura, ha approvato un rapporto sull'attuazione del testo unico in materia di immigrazione in Italia. Facendo riferimento ai dati contenuti in quel rapporto, emerge l'esatto contrario di ciò che si è sostenuto in alcuni interventi provenienti dalla parte sinistra (in tutti i sensi) di questo Senato.
È venuto fuori, per esempio, che mentre nel 2001 la stima dei clandestini presenti in Italia, formulata dal Dipartimento di pubblica sicurezza, era pari a 800.000 persone, al gennaio 2007 era pari a 300.000 persone. Trecentomila è più o meno di ottocentomila? Sono aumentati o sono diminuiti, i clandestini? E nello stesso rapporto Staffan de Mistura si fa stato che, mentre nel 2001 gli immigrati presenti regolarmente in Italia erano un milione e mezzo, oggi sono oltre tre milioni e la differenza di un milione e mezzo è ampliamente superiore rispetto ai 650.000 regolarizzati negli anni 2002‑2003.
Potrei dar conto - ma sarebbe troppo lungo farlo - delle operazioni svolte dalle forze di polizia, nel quinquennio passato, di contrasto nei confronti dello sfruttamento criminale della clandestinità; vorrei però conoscere i dati attuali, che purtroppo continuano ad essere poco noti. Mi chiedo il motivo per cui viene introdotta una norma, l'articolo 603‑bis, nel codice penale attorno a cui ruota questo disegno di legge. Nel nostro ordinamento forse non esistono disposizioni che puniscono chi impiega lavoratori stranieri clandestini? Basta fare una ricognizione elementare - qualcosa è riportato anche nel disegno di legge - per convincersi del contrario: basta leggere, fra gli altri, l'articolo 22 del testo unico sull'immigrazione.
Forse non esistono norme che puniscono il grave sfruttamento con modalità di violenza o di intimidazione? Basta sfogliare il codice penale e consultare alcune leggi penali speciali per constatare il contrario. Esistono certamente nel territorio italiano situazioni di sfruttamento dei lavoratori stranieri anche gravi, ma l'esistenza di questo fenomeno, la sua consistenza, dipendono da un vuoto normativo o piuttosto da un numero insufficiente di controlli riguardanti fatti che in alcune parti del territorio nazionale sono sotto gli occhi di tutti, fuorché di chi dovrebbe accertarli? È un problema di direttive, di risorse? Parliamone.
Qualche giorno fa, intervenendo nell'altro ramo del Parlamento, il Ministro dell'interno ha confessato - senza però trarne alcuna conseguenza - di aver esortato i vigili del fuoco a non pagare più i canoni di locazione degli immobili nei quali sono allocati, perché la legge finanziaria (varata su impulso e su proposta del Governo di cui egli fa parte) ha tagliato pesantemente i fondi per il Viminale, nel suo insieme e in particolare per le Forze di polizia, e ha fornito anche alcune cifre sui debiti già maturati su questi tagli e sulle risorse in meno di cui si può disporre in quest'anno finanziario.
Questo sarebbe un terreno di approfondimento e di confronto. Così come sarebbe interessante svolgere un confronto, anche con le organizzazioni sindacali, relativo al ruolo del sindacato nel far emergere questo fenomeno nelle sue effettive dimensioni e risvolti qualitativi, al fine di prevenirlo e di combatterlo. Credo che tutti ricordiamo che il leader di un'importante forza sindacale, recatosi in quel di Foggia all'indomani dell'indagine giornalistica cui prima si faceva riferimento, fu molto critico, impietoso nei confronti dei responsabili locali del suo stesso sindacato, che, a suo avviso (ma se lo asseriva lui, doveva avere qualche ragione per farlo), non erano stati sufficientemente vigili nel far emergere il fenomeno a cui vuole far fronte questo disegno di legge.
Appare veramente inaccettabile che, invece di dotarsi di strumenti operativi adeguati per applicare le norme vigenti, si inventi una norma nuova, assolutamente confusa e contraddittoria, che si aggiungerà a quelle già esistenti, ma non risolverà i problemi concreti di prevenzione e di contrasto. Non si può accettare la rinuncia a potenziare gli interventi concreti, la rinuncia a investire risorse, uomini e strumenti. Ci si sarebbe aspettati, dopo il grido di dolore del Ministro dell'interno di una decina di giorni fa, qualche provvedimento suppletivo rispetto alla legge finanziaria, qualche nota di variazioni di bilancio per colmare i vuoti finanziari che esistono sul fronte della sicurezza e del contrasto allo sfruttamento dei lavoratori: non c'è stato nulla di tutto questo. Si tacita la coscienza provando a fare la faccia feroce con una nuova norma incriminatrice.
Verrebbe da dire al Governo che, se si è scelto di governare, e di governare quindi anche questi aspetti della nostra vita sociale, forse qualche Sottosegretario in meno potrebbe far reperire risorse per mandare qualche ispettore del lavoro e qualche carabiniere in più per stroncare questi fenomeni.
Domani forse ci si lamenterà della chiusura di qualche azienda per un mese, così come previsto da una pena accessoria introdotta con questo disegno di legge, per il grave sfruttamento di un solo lavoratore, magari sulla base di circostanze molto discutibili apprezzate dal giudicante.
Concludo dicendo che riteniamo offensivo che dai banchi dell'attuale maggioranza si sostenga che la nostra opposizione a questo confuso disegno di legge sia segno di scarsa volontà di contrastare lo sfruttamento dei lavoratori stranieri. Il Governo di centro‑destra ha fatto emergere dal nero 650.000 lavoratori stranieri, dando loro non un timbro su un permesso di soggiorno, ma un contratto di lavoro, assistenza sanitaria e contributiva. Nel simbolo della falce e del martello, del quale ancora si fregiano parlamentari che siedono in quei banchi, c'è il riferimento per lo meno simbolico ad uno sfruttamento di lavoratori che è durato per decenni e che ha costituito la vergogna del secolo scorso. (Applausi dai Gruppi AN, UDC e FI).
ZUCCHERINI (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ZUCCHERINI (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli senatrici e senatori, ha ragione il senatore Mantovano: i nostri simboli fanno riferimento a una condizione del lavoro fatta di sfruttamento, anche dei minori, dei carusi sfruttati nelle zolfatare siciliane o delle mondine che hanno lasciato il segno nelle canzoni popolari delle campagne del Nord. Quei simboli parlano, però, anche di un'idea di emancipazione dell'oggi, non solo di ieri.
Ricordo che il percorso di questo disegno di legge è stato curioso, nel senso che il Governo aveva proposto un provvedimento per contrastare il fenomeno che le organizzazioni ufficiali americane chiamano lavoro forzato - quindi non una mia invenzione - cui dicono sono ridotti 13 milioni di persone.
A quel disegno di legge, che a mio avviso rispondeva bene alla necessità, abbiamo preferito in Commissione un altro percorso: confrontarsi tra maggioranza e opposizione per addivenire ad un testo che consegnasse al Paese una possibilità in più di intervento su questo tema. Ringrazio l'opposizione per l'atteggiamento che ha tenuto, perché abbiamo rischiato il consociativismo: non intendo la possibilità di un voto comune, sempre possibile e da ricercare, ma ciò che accade nelle Aule parlamentari quando si cerca una mediazione a situazioni che nel Paese reale sono irriducibili.
Come ho gia detto - ma giova ripeterlo - con il provvedimento interveniamo su un punto particolare: dove il mercato criminale dell'organizzazione della riduzione al lavoro forzato incontra il mercato legale che per ciò stesso si nutre di quel mercato criminale, e, sostenendo il lavoro, sosteniamo anche la qualità dell'impresa e la necessità di qualificazione del nostro sistema di imprese.
È una legge che ha contenuti europei; in tutta Europa si ragiona del contrasto al lavoro forzato e delle modalità del contrasto a tale lavoro. E non c'è nessuna ideologia in questo, se come ideologia s'intende una falsa coscienza; c'è, invece, una concezione del mondo che appunto riparta dalla condizione della civiltà del lavoro e dalla qualità dell'impresa. E ricordo qui la condizione di lavoro non contrattualizzato dei collaboratori dei parlamentari, rispetto alla quale voglio dar atto al Presidente di avere invece avanzato una proposta che non renda possibile avere un lavoro non contrattualizzato.
È stato ricordato che oggi sui giornali è riportata un'inchiesta e una ricerca del CENSIS sullo sfruttamento dei minori, che parla di 400.000 lavoratori in età compresa fra i 7 e i 14 anni. La ricerca afferma che tale fenomeno è dovuto soprattutto ad un ambito familiare degradato che li avvia ad un inserimento in un contesto lavorativo degradante e di sfruttamento; dice il CENSIS che si tratta di una barbarie che viviamo nel nostro Paese. Con questa legge ci mettiamo in sintonia con l'allarme sociale presente nel Paese e diamo una prima risposta - certo non esaustiva - a questo fenomeno, rispondendo a quella barbarie. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).
PASTORE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PASTORE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, il voto di Forza Italia su questo provvedimento sarà negativo. Credo, tuttavia, che sia necessario spiegare questo atteggiamento soprattutto alla luce delle dichiarazioni svolte dai colleghi della maggioranza.
Vorrei ricordare innanzitutto ai colleghi ed anche al Governo come era stato confezionato il provvedimento prima dell'esame in Commissione. Era un testo di disegno di legge - ripeto, di fonte governativa, e ciò ne aggrava naturalmente la rilevanza dei difetti - che cercava di introdurre il reato di grave sfruttamento del lavoro, ricollegandolo, però, in maniera piuttosto semplicistica, arbitraria e direi anche piuttosto demagogica ad una modifica della legge Bossi‑Fini, in particolare ad una modifica dell'articolo 18 che prevede una fattispecie assai grave di sfruttamento del lavoratore extracomunitario clandestino, prevedendo anche un intervento di recupero, di assistenza o quant'altro.
Il disegno di legge interveniva stabilendo che questi trattamenti specialissimi, riguardanti extracomunitari che erano coinvolti e sfruttati nel traffico della droga, della prostituzione, quindi in situazioni che abbrutivano l'uomo, ma provocavano gravi danni sociali e attività criminali di assoluto rilievo, dovessero applicarsi anche a lavoratori extracomunitari per i quali si prevedeva il grave sfruttamento per ipotesi assolutamente minori. Ve ne leggo una, che da sola sarebbe bastata a qualificare come grave sfruttamento parificato a quello, ripeto, dei soggetti sfruttati invece in situazioni di assoluto degrado, che comportava appunto questa parificazione: «previsione di una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti dai contratti collettivi di categoria». Questa era la «musica» del provvedimento, che poi collegava a questa modifica, già per di per sé grave e direi squilibrata della legge Bossi-Fini, la fattispecie penale del grave sfruttamento dell'attività lavorativa con sanzioni penali di assoluta rilevanza.
Credo che l'opposizione nelle Commissioni riunite abbia svolto un lavoro estremamente costruttivo, perché non solo è riuscita a mettere in evidenza questa profonda contraddizione del provvedimento, ma anche a manifestare un intervento collaborativo (non è stato assolutamente ostruzionistico), tant'è che il provvedimento, alla fine, è stato in qualche modo rovesciato: cioè, la parte corposa del provvedimento è divenuta la previsione della fattispecie della nuova figura criminosa, di cui all'articolo 603-bis del codice penale, il «grave sfruttamento dell'attività lavorativa» che riguarda tutti i lavoratori, non solo gli extracomunitari ma anche i cittadini italiani e i lavoratori comunitari, con una fattispecie criminale assolutamente rigorosa, con sanzioni di assoluto rilievo proprio perché giustificate dalla gravità dei fatti previsti da questa norma, facendo invece passare in secondo piano la modifica alla legge Bossi-Fini.
Quali sono le critiche ancora attuali dell'opposizione che in maniera compatta voterà contro il provvedimento? Innanzitutto, le critiche riguardano in misura più rilevante la seconda parte del provvedimento, cioè l'intervento sulla legge Bossi-Fini per ragioni forse più ideologiche che di sostanza. È stato detto in quest'Aula dai miei colleghi che la legge Bossi-Fini è diventata per la maggioranza una sorta di idolo da abbattere. Posso capire che ci siano critiche, non è una legge perfetta, che ci possa essere la volontà di modificarla, però credo che, proprio per la delicatezza delle questioni che la legge ha affrontato e che si è cercato di risolvere attraverso una normativa quantomeno di sistema, occorra che si faccia un ragionamento di carattere generale, coerente nel proprio interno e con le parti della legge che dovessero restare invariate.
Quindi, c'è un'occasione che questa maggioranza vuole portare qui in Aula, cioè quella della riforma organica: ben venga questa iniziativa parlamentare; noi la verificheremo, la approfondiremo e potremo anche trarre gli elementi che guidano questa ulteriore riforma della legge sull'immigrazione.
Invece la maggioranza cosa fa? Interviene sulla legge Bossi-Fini, che poi è la legge Turco-Napolitano corretta, con situazioni del tutto casuali, con opportunità del tutto casuali, una volta approfittando del recepimento della direttiva europea, un'altra volta approfittando del provvedimento ora in esame, un'altra volta annunciando decreti-legge come in questi giorni ha fatto il ministro Ferrero. Si tratta di un metodo di lavoro che non possiamo condividere e non possiamo condividerlo nemmeno per questo provvedimento.
Quindi, la nostra opposizione è forte soprattutto sulla seconda parte del disegno di legge in questione, che interviene in maniera estemporanea e non in maniera organica sulla legge Bossi-Fini.
Vi sono però obiezioni che riguardano anche l'articolo 1, dove si prevede la norma penale principale, perché nei lavori di Aula vi sono stati almeno due emendamenti, dei non molti presentati, che hanno in qualche modo aggravato la situazione prevista dall'articolo 603-bis e hanno fatto venir meno o quantomeno hanno incrinato questo elemento di assoluta gravità collegato alla fattispecie penale, una fattispecie che dà luogo a una sanzione penale - una reclusione da tre a otto anni, nonché la multa di 9.000 euro per ogni persona occupata - assolutamente pesante.
Innanzitutto, nel comma 1 è stato eliminato l'avverbio «gravemente» e questo, dal punto di vista dell'applicazione della norma, è un elemento che può ridurre il rilievo criminale della fattispecie e quindi portare ad allargare l'applicazione della norma penale. Poi, alla lettera c) dello stesso comma 1, si è prevista la sospensione dell'attività dell'impresa, come pena accessoria, laddove si accerti l'occupazione di almeno un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante, mentre la previsione era di almeno tre lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti. Di una previsione penale rigorosa, cioè, se n'è fatta una che lo è molto meno e che tra l'altro - come si è ricordato in quest'Aula - può portare a danneggiare i lavoratori invece regolarmente occupati, così come si desume dal contesto della norma.
Per queste ragioni, credo che occorra dare atto - come intendiamo fare - del lavoro compiuto da tutta la Commissione per cambiare volto al disegno di legge; per quanto ci riguarda, però, questo intervento di cambiamento non è tale da assicurare al provvedimento il nostro voto favorevole: confermiamo, dunque, il nostro voto contrario. (Applausi dal Gruppo FI).
MONGIELLO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MONGIELLO (Ulivo). Signor Presidente, colleghi senatori, colleghi del Governo, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento.
Esprimiamo un forte plauso al Governo per aver assunto questa iniziativa di particolare rilevo umano e sociale, nonché il nostro apprezzamento all'onorevole sottosegretario Marcella Lucidi, per l'impegno con il quale ha seguito l'iter del provvedimento; consentitemi di esprimere, inoltre, un ringraziamento ai colleghi relatori, Enzo Bianco e Massimo Livi Bacci, per la perizia con la quale hanno curato il lavoro nelle Commissioni e nell'Assemblea.
Le norme di tutela dei lavoratori immigrati contenute nel provvedimento segnano una risposta efficace contro lo sfruttamento dei lavoratori regolarmente presenti sul nostro territorio e pongono un argine al vergognoso fenomeno del caporalato. Molti colleghi, di tutte le parti, hanno citato in quest'Aula l'inchiesta de «L'espresso», che riguardava la mia terra e che, per la prima volta, fece conoscere al mondo intero episodi di grave sfruttamento dei lavoratori clandestini, ingaggiati dal caporale di turno, in molti casi legato alla criminalità.
Come ricordava il collega Zuccherini poco fa, il caporalato viene da lontano ed è un fenomeno tristemente noto. Adesso, i vecchi caporali sono stati sostituiti da altri, che appartengono a diverse etnie, che però organizzano i criminali e che dobbiamo cercare di sconfiggere.
Svolse un intervento simile, tantissimi anni fa, un mio conterraneo, Peppino Di Vittorio, che ci insegnò che il caporalato era un triste fenomeno che doveva essere debellato. In realtà, esso è ritornato sotto altre sembianze e sotto altre spoglie: ecco perché il Governo e il Parlamento tutto hanno inteso presentare un disegno di legge contro lo sfruttamento dei lavoratori clandestini e contro il caporalato. Questo, colleghi, colpisce varie aree del nostro territorio e del nostro Paese, nonché diversi comparti produttivi, arrecando un grave danno al sistema economico e determinando condizioni di vita e di lavoro inaccettabili, soprattutto per i lavoratori stranieri.
Vorrei ricordare che le norme contenute nel provvedimento sono state votate all'unanimità nelle due Commissioni riunite, quindi anche da un'opposizione che in quest'Aula ha poi scelto la strada incomprensibile dell'ostruzionismo e della chiusura do po aver collaborato ad una rielaborazione del testo in Commissione e in Aula; lo stesso testo che è approdato in quest'Aula, che noi ci accingiamo a votare questa sera e che rappresenta, colleghi senatori, un contributo di elevata civiltà del nostro Paese del quale siamo fieri. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).
NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.
PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.
NOVI (FI). Signor Presidente, per capire perché questa maggioranza si avvia a diventare ex maggioranza basta dare una lettura, anche non molto attenta, a questo disegno di legge, che è intriso di una cultura che punta a punire soprattutto la microimpresa, la piccola impresa.
Questo è un Paese nel quale dilaga il lavoro nero; si dice che un terzo dell'economia italiana si regga sul nero, che non sia emersa e che non si sa quando emergerà. Ma dal momento in cui in questo Paese dilaga il lavoro nero, come si fa a sostenere che una retribuzione ridotta di oltre un terzo rispetto ai minimi contrattuali previsti sia un salario quasi da condizione di schiavitù e tale quindi da comportare l'applicazione di questa disciplina sanzionatoria? Il disegno di legge in esame, una volta conosciuto dall'opinione pubblica, creerà un senso di contrapposizione tra il lavoratore italiano che lavora in nero, che si sentirà meno garantito dell'immigrato clandestino, e coloro che lo hanno promosso e votato.
Nel corso del confronto in Aula, abbiamo fatto emergere questa profonda contraddizione, questa profonda divaricazione logica. Com'è possibile prevedere nella disciplina sanzionatoria il sequestro dei luoghi di lavoro, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione per un anno, la perdita del diritto di beneficiare di qualsiasi agevolazione, la sospensione delle attività di impresa o della relativa unità di impresa per un mese? Come si fa a prevedere queste misure draconiane quando ci si trova di fronte al lavoro nero anche di un solo immigrato clandestino e non anche di un cittadino italiano?
Si apre così - rendetevene conto, non so come fate a non capirlo - un discorso molto serio di discriminazione nei confronti del cittadino italiano. Potete allora prevedere l'applicazione di queste misure draconiane in tutti i casi in cui il lavoro nero presenti i presupposti individuati, ma certo non potete prevedere una sanzione diversa per questa condizione di subalternità sociale nel caso in cui il lavoratore sia un cittadino italiano oppure extracomunitario. Queste previsioni non reggono alla logica comune.
Questa è la ragione per cui, secondo noi, il disegno di legge va ripensato ed è questo il motivo per cui in un primo momento ne avevamo richiesto il rinvio in Commissione per una nuova lettura.
Sono indotto ad astenermi proprio perché il mio Gruppo non aveva fatto emergere in Commissione queste contraddizioni.
CARRARA (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CARRARA (FI). Chiediamo la verifica del numero legale.
Verifica del numero legale
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1201
PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale».
È approvato. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV, Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (1201)
(V. nuovo titolo)
Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale (1201) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 2.
Approvato con un emendamento. Cfr. sed. 163
(Disciplina sanzionatoria)
1. All'articolo 22 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 12 è sostituito dal seguente:
«12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno, nonché con l'ammenda di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato. Al datore di lavoro domestico non organizzato in forma di impresa, nei casi di cui al primo periodo, si applica la sola ammenda di 4.000 euro, qualora siano impiegati contestualmente non più di due lavoratori.»;
b) dopo il comma 12 sono inseriti i seguenti:
«12-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri irregolarmente soggiornanti, usufruendo dell'intermediazione abusiva di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, e successive modificazioni, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa di euro 7.000 per ogni lavoratore impiegato.
12-ter. Il luogo di lavoro ove sia occupato il lavoratore straniero che versi nelle condizioni di cui al comma 12-bis può essere sottoposto al sequestro preventivo di cui all'articolo 321 del codice di procedura penale».
2. La condanna per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, introdotto dal comma 1 del presente articolo, comporta le pene accessorie di cui all'articolo 603-bis, secondo comma, del codice penale, introdotto dall'articolo 1 della presente legge.
3. All'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, lettera b), le parole: «e 600-quinquies» sono sostituite dalle seguenti: «600-quinquies e 603-bis»;
b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La sanzione pecuniaria di cui alla lettera c) del comma 1 si applica all'ente anche in relazione al delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.286.»;
c) al comma 2, dopo le parole: «lettere a) e b),» sono inserite le seguenti: «e nel comma 1-bis»;
d) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Per i delitti di cui all'articolo 603-bis del codice penale e di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo n.286 del 1998, è esclusa in ogni caso dall'ambito delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, la sospensione delle attività concernenti cicli biologici agricoli o di allevamento del bestiame».
4. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste per le infrazioni concernenti un rapporto di lavoro che riguardi un lavoratore straniero irregolarmente soggiornante sono raddoppiate.
ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLE COMMISSIONI RIUNITE
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
EMENDAMENTO AL TITOLO DEL DISEGNO DI LEGGE
Tit. 1
I RELATORI
Approvato
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:
«Disposizioni penali contro il grave sfruttamento dell'attività lavorativa e interventi per contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul territorio nazionale.» .
[1]La proposta di direttiva fa parte di un pacchetto di iniziative (cd. pacchetto Frattini), presentato dalla Commissione il 16 giugno 2007, comprendente anche la comunicazione COM(2007)247 “Applicazione dell’approccio globale in materia di migrazione alle aree orientali e sudorientali vicine all’Unione europea” e la comunicazione COM(2007)248 “Migrazione circolare e partenariati per la mobilità tra l’Unione europea e i paesi terzi” .
[2] Il Consiglio europeo del 14-15 dicembre 2006, nelle sue conclusioni, ha sostenuto la necessità di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri nella lotta contro l’immigrazione illegale e di intensificare, sia a livello UE che a livello nazionale, le misure contro il lavoro illegale.
[3] Nella definizione di datore di lavoro rientrano non solo le persone fisiche e giuridiche che ne impiegano altre nell’esercizio delle loro attività, ma anche singoli cittadini che agiscono in qualità di datori di lavoro.
[4] D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.
[5] D.Lgs. 18-5-2001 n. 228, Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57.
[6] L. 23-12-1986 n. 898, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo.
[7] Gli organismi pagatori, ovvero AGEA come organismo di coordinamento e gli organismi pagatori istituiti dalle singole regioni, sono i soggetti cui è demandata la erogazione agli agricoltori del sostegno finanziario assicurato dal Fondo europeo di garanzia agricola (FEAGA ), in precedenza Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG).
[8] Al disegno di legge A.C. 2849 è abbinata la proposta di legge di legge A.C. 2636 (Fabbri e d altri).
[9] D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
[10] Cass. Sez. I civile, sent. n. 11209 del 28 agosto 2000.
[11] “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30”.
[12] Il contratto di somministrazione di lavoro ha sostituito l’istituto della fornitura di lavoro interinale (la cui disciplina è stata quindi abrogata).
[13] “Divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti di opere e di servizi”.
[14] Senato, Commissioni 1° e 11° riunite, seduta del 24 gennaio 2007, intervento del Presidente della 11^ Commissione, Sen. Treu.
[15] Senato, Commissioni 1° e 11° riunite, seduta del 7 febbraio 2007, intervento del relatore per la 11° Commissione Sen Casoli.
[16] D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.
[17] Così come sostituito dal comma 7 dell'art. 36-bis del citato D.L. 223/2006.
[18] Sulle somme iscritte a ruolo si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.