Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Riforma dell'ordinamento giudiziario - Lavori preparatori della legge 30 luglio 2007, n. 111 (Iter al Senato - Esame in Assemblea - Sedute del 12 e 13 luglio 2007) Parte III (seconda edizione)
Riferimenti:
AC n. 2900/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 218    Progressivo: 2
Data: 14/11/2007
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
L n. 111 del 30-LUG-07   AS n. 1447/XV


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Riforma dell’ordinamento giudiziario

Lavori preparatori della
Legge n. 111 del 30 luglio 2007

Iter al Senato

- Esame in Assemblea -

Sedute del 12 e 13 luglio 2007

 

 

 

n. 218/2

Parte III

seconda edizione

 

14 novembre 2007

 


La documentazione predisposta in occasione dell'esame del disegno di legge recante Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (A.C. 2900) si articola nei seguenti dossier:

 

§         schede di lettura (n. 218)

§         riferimenti normativi (n. 218/1);

§         lavori preparatori della Legge n. 111 del 30 luglio 2007 (n. 218/2, parti I, II, III e IV).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: GI0164b3.doc

 

 


INDICE

Iter al Senato

Seguito discussione in Assemblea

Seduta del 12 luglio 2007                                                                            7

Seduta del 12 luglio 2007 (pomeridiana)                                                  75

Seduta del 13 luglio 2007                                                                        149

Seduta del 13 luglio 2007 (pomeridiana)                                                259

 

 


Iter al Senato

 


Seguito discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

190a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì 12 luglio 2007

 

 

 

Presidenza del presidente MARINI

 

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 10,30)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Intervengo sull'ordine dei lavori; non vedo però il ministro Mastella a cui volevo rivolgermi, perché il ruolo che ha giocato il Governo rispetto all'andamento dei lavori di ieri, francamente, è risultato importante.

 

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, dovrebbe andare avanti visto che rappresentanti del Governo sono presenti in Aula.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, in primo luogo desidero illustrare a lei una questione che riguarda la Presidenza. Ieri è stato depositato un emendamento da parte del Ministro (che, per fortuna, in questo momento ci ha raggiunto). È invalsa l'opinione nell'Aula che il Governo e il relatore possano presentare emendamenti al di fuori dei termini in corso d'opera. Vorrei ribadire, proprio perché resti agli atti, che il nostro Regolamento, diversamente da quanto accade alla Camera, non prevede una strada privilegiata per la presentazione di emendamenti da parte del relatore e del Governo. Il Presidente può autorizzare a presentare emendamenti al di fuori dei termini un qualunque senatore e quindi, di conseguenza, anche il Governo e il relatore, ma ciò accade, appunto, previa autorizzazione del Presidente.

Io credo che tale autorizzazione possa venire dal Presidente alla luce di fatti nuovi che, per il prosieguo della discussione, rendano conveniente autorizzare questa presentazione. Mi chiedo come possa venire autorizzata la presentazione, da parte del Governo, di un emendamento assolutamente identico ad un emendamento di iniziativa parlamentare. Il Governo avrebbe potuto farlo proprio nel momento del ritiro: ma il rappresentante del Governo, che ieri era presente, non lo ha fatto. Se non lo ha fatto, mi chiedo come si possa presentare ora un emendamento identico ad un altro che è vissuto, anche nel momento del ritiro, e quale sia il fatto nuovo per autorizzarne la presentazione.

Mi rivolgo ora al ministro Mastella. Signor Ministro, lei sa perfettamente che il provvedimento è stato licenziato dalla Commissione grazie al ritiro di un emendamento presentato in Commissione dai senatori Massimo Brutti e Magistrelli; in questo modo, senza la modifica prevista da quell'emendamento, è stato possibile proporre il testo all'esame dell'Aula e nominare un relatore. Potrebbe essere corretta, anche se non proprio condivisibile, la riproposizione in Aula del medesimo emendamento da parte dei colleghi; ciò è consentito dal Regolamento. Credo tuttavia che il Governo, nel momento in cui viene a riproporci un emendamento che era stato ritirato per consentire l'approvazione del testo proposto dalla Commissione, dopo aver ribadito che quello era il testo sul quale si era trovato un accordo, rompa veramente un patto di lealtà nei confronti della Commissione.

Alla luce di tutto questo, credo che non cambi assolutamente niente, signor Presidente, una sua valutazione sull'autorizzazione ad ammettere l'emendamento, perché ormai è stato ammesso; vorrei però sollecitare una sua valutazione politica rispetto al Ministro, chiedendole se sia conveniente o meno che interferisca ancora una volta su un testo che, dopo essere stato presentato dal Governo, era stato modificato dal Parlamento nel corso dell'iter di esame parlamentare.

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, vorrei rassicurarla. Debbo però partire dal fatto che, in chiusura della seduta dell'Aula di ieri sera, il vice presidente Angius è intervenuto più di una volta su questo punto, chiudendo formalmente la discussione; e io condivido le determinazioni del vice presidente Angius.

Lei pone però un problema. Potrei fermarmi all'articolo 100, comma 6, del Regolamento, dove è possibile ritrovare una disciplina particolare per quanto riguarda Governo e Commissione. Vorrei tuttavia rifarmi ad una prassi assolutamente consolidata, sia in questa legislatura che in precedenza: noi non siamo mai stati rigidi rispetto al singolo senatore. Vorrei rassicurarla su questo.

La Presidenza (il Presidente o il Vice presidente di turno), pur sapendo bene che i poteri di fissare i termini per la presentazione degli emendamenti competono alla Conferenza dei Capigruppo, ha consentito - se andiamo a vedere i comportamenti - anche al singolo senatore, con una certa attenzione, di presentare emendamenti fuori dai termini. Poiché lei si preoccupava giustamente dei precedenti, ribadisco che, almeno per quanto riguarda il Presidente, questo è il comportamento che intendo portare avanti. Dico questo per rassicurarla sulla questione politica di fondo che ha sollevato. Comunque, formalmente il vice presidente Angius ieri ha chiuso la questione ed io lo condivido.

Se poi il signor Ministro della giustizia, che lei ha invitato, volesse...

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, ci sono due aspetti che avevo sottolineato e la ringrazio per aver confermato la corretta lettura del Regolamento.

Voglio però sottolineare l'assurdità del fatto che fuori dai termini venga presentata, con l'ok da parte della Presidenza, una proposta che esiste già (non che non esisteva), identica e completamente presente agli atti. È infatti chiaro che ci possono essere più emendamenti identici che, come tali, vengono messi in votazione congiuntamente, ma vi è stata anche la presentazione fuori dai tempi di una proposta che c'è già. Va bene che forse repetita iuvant, ma in termini di emendamenti questo non è troppo consueto.

 

PRESIDENTE. Senatore Calderoli, c'è stata una valutazione politica che si è conclusa ieri.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, di quanto ha fatto il vice presidente Angius quando è stato chiamato a presiedere l'Assemblea ho sempre condiviso assolutamente e sempre tutto: ieri sera, purtroppo, non ho condiviso quasi nulla. E tuttavia, come sempre, sono rispettoso delle decisioni della Presidenza e so bene che quello che lì viene detto lì è.

Le ho chiesto la parola semplicemente per puntualizzare una questione. Tra i suoi numerosi errori, il vice presidente Angius ieri ha anche ritenuto di giustificare una decisione assunta sulla parziale riformulazione di emendamenti con il fatto che la Presidenza questo aveva consentito anche con riferimento a miei emendamenti, il che è circostanza vera, indubbiamente vera. Volevo però precisarle che io ho chiesto al Presidente che questi emendamenti fossero riformulati, modificati, chiedendo prima scusa per il fatto di farlo e per l'incomodo che ciò creava, ma anche senza la pretesa di esercitare alcun diritto né nei confronti del Presidente né dell'Assemblea. Dunque, se il Presidente o l'Assemblea avessero risposto: «caro Caruso, gli emendamenti questi sono e questi ti tieni», naturalmente nulla avrei avuto da obiettare.

Dico ciò intendendo che l'argomento non è suscettibile, per così dire, di esportazione. Quello che è successo è successo lì e non può essere diversamente utilizzato, neanche e tanto meno come precedente.

PRESIDENTE. Procediamo in base alle decisioni assunte ieri.

Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sui restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10 e sugli ulteriori emendamenti presentati al disegno di legge in esame, compresi i subemendamenti relativi agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 di cui abbiamo parlato, il cui termine di presentazione è scaduto questa mattina.

BARBATO, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio esaminati i restanti emendamenti riferiti agli articoli da 5 a 10 del disegno di legge in titolo esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sulle proposte S6.1 (testo 2) (limitatamente allo stralcio del comma 52), 8.100, 6.235, 6.236, 6.0.237, 7.0.101 e 6.204, nonché parere di semplice contrarietà sull'emendamento 9.0.100. Esprime infine parere non ostativo sui restanti emendamenti».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 6.900 (testo 2) relativo al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli ulteriori emendamenti Coord. n. 1, 2.134 (testo 3) e 2.900 relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i subemendamenti relativi agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 riferiti al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 e dei relativi subemendamenti, che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, tralasciando gli emendamenti che si illustrano da sé, vorrei porre l'attenzione su un emendamento che ha natura prettamente tecnica e che riguarda il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La ratio dell'emendamento presentato non si sa più se dai senatori Brutti, Calderoli o Mastella, di fatto riconosce la bontà del ragionamento che era stato fatto anche all'interno della nostra riforma, cioè che vi è la necessità oggettiva di non avere più commistione tra chi ha trattato affari penali e poi va a trattare affari civili, da un lato, e soprattutto tra chi ha trattato affari di natura requirente e poi passa ad affari di natura giudicante. Si riconosce questo principio, però se un magistrato chiede di passare dal penale al civile, che sono due campi completamente diversi, non c'è più questa sorta di conflitto d'interessi che viene riconosciuto nascere quando si passa della funzione requirente alla funzione giudicante.

A mio parere, c'è una fattispecie, che è nata da poco con l'ultima legge promulgata nella scorsa legislatura, che in qualche modo consente in alcuni casi di avere una commistione tra civile e penale, perché viene introdotta una sorta di responsabilità oggettiva delle aziende, che è una fattispecie assolutamente nuova all'interno del panorama giuridico italiano. Mi spiego meglio: il diritto societario è regolato dal codice civile, però nel caso si violino alcune norme del diritto societario è il requirente penale che si occupa della questione, perché sono previste sanzioni di natura particolare.

Vedo che sia il Governo che il relatore sono molto attenti a quanto sto dicendo, quindi chiudo qui, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, ha concluso?

Signor Ministro, il senatore Castelli chiede giustamente proprio la sua attenzione.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, scusi, molte volte si parla affinché le dichiarazioni restino agli atti; questa voleva essere anche una sorta di dichiarazione di natura maieutica, ma vedo che...

 

PRESIDENTE. Vada avanti. L'attenzione c'è, a volte uno fa cose meccaniche e spontanee ma sta attento.

CASTELLI (LNP). Riconosco al signor Ministro di essere molto attento, ma - con tutto il rispetto del signor Ministro - sono altri gli interlocutori che stanno portando avanti la questione tecnica.

Giustamente il Ministro non si è mai appassionato delle questioni tecniche di questa natura, che sono molto noiose, però vedo che gli altri sono assolutamente distratti e non mi va di parlare al muro.

PRESIDENTE. Lei mi deve consentire una cosa: forse sbaglio, però non può dire che gli interlocutori sono altri, perché può incentivare una certa distrazione se non considera interlocutori pieni tutti quelli che sono dentro l'Aula.

Però, onestamente, se qualcuno tiene un giornale davanti non è detto che non stia ascoltando. Mi scusi per il rilievo.

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, nonintendevo assolutamente mancare di rispetto e se ho dato questa impressione me ne scuso. Volevo solo evidenziare che il discorso aveva un certo contenuto tecnico e che quindi era diretto al sottosegretario Scotti e al collega Di Lello Finuoli, che però sono in altre faccende affaccendati e non si stanno nemmeno accorgendo di questo nostro dibattito. Pertanto, termino qui il mio intervento.

CENTARO (FI). Signor Presidente, il primo dei subemendamenti (che poi è il primo di una serie volta ad introdurre una gamma di possibilità di modifiche per quello che è un meccanismo che non esito a definire assolutamente in grado di far venir meno quel passaggio da Regione a Regione in caso di mutamento di funzione attraverso un periodo di purgatorio in funzioni civili sotto casa o quasi) si riferisce all'eliminazione della possibilità che il divieto valga anche per trasferimenti all'interno dello stesso distretto o all'interno di distretti della medesima Regione. Sotto tale profilo il subemendamento successivo completa il mantenimento del divieto di trasferimento nell'ambito dello stesso distretto con la relativa previsione.

Un altro subemendamento si riferisce ad un divieto che oggi è previsto con l'emendamento 2.900 all'interno dello «stesso circondario» e lo estende all'interno dello «stesso distretto», facendoin modo che vi possa essere un trasferimento da funzioni requirenti a funzioni giudicanti civili non fuori circondario, ma fuori distretto. Si tratta di un ulteriore passaggio proprio per far sì che continui ad esservi una vera e propria distinzione delle funzioni, accentuata anche sotto il profilo geografico.

Un altro subemendamento vale ad evitare un trasferimento in circondario o comunque distretto che è competente ex articolo 11 del codice di procedura penale per i procedimenti nei confronti dei magistrati. Mi sembra perlomeno incongruo pensare che vi possa essere un trasferimento di un magistrato nel distretto ove risiedono gli altri magistrati che lo giudicheranno in un processo penale. Perlomeno l'articolo 11 del codice di procedura penale è stato previsto e disciplinato proprio per evitare quell'imbarazzo fin troppo evidente di giudicare un collega che risiede non solo nello stesso circondario, ma addirittura nello stesso distretto.

Un altro subemendamento tende ad eliminare un palese errore nella confezione dell'emendamento del Governo, perché quando si parla di funzioni requirenti in sede penale si compie un palese errore. Le funzioni requirenti sono prevalentemente in sede penale e quelle che vengono svolte in sede civile in alcuni processi vengono realizzate esclusivamente da magistrati che svolgono anche funzioni requirenti in sede penale. Non vi sono delle sezioni apposite per essere presenti nei giudizi di interdizione, di inabilitazione o nei giudizi sullo stato delle persone. Questo tipo di funzioni viene svolto da magistrati che poi svolgono funzioni requirenti in sede penale. Basta solo parlare di funzioni requirenti, non essendoci una distinzione tra funzioni requirenti penali e civili.

Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/9 è di carattere lessicale e corregge un altro errore: non si può parlare di divieto di permanenza nello stesso circondario, bensì di divieto di destinazione, trattandosi di trasferimento ad altra sede e non di permanenza o di residenza nello stesso circondario.

Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/10 riguarda il problema del rientro, che poi è un problema fondamentale in questo emendamento. Veda, Presidente, con questo emendamento si tende a sterilizzare il passaggio di funzioni extraregione con un passaggio dalle funzioni requirenti in un circondario alle funzioni giudicanti civili in altro circondario limitrofo (ad esempio a 30-40 chilometri di distanza), con un periodo di Purgatorio di cinque anni in queste funzioni per poi tornare nel circondario di provenienza, dove probabilmente si è continuato anche ad abitare, svolgendo le funzioni giudicanti penali per il cui svolgimento si sarebbe dovuti andare fuori Regione. È un periodo di Purgatorio che si trascorre, tutto sommato, sotto casa e che ovviamente elude la regola di carattere generale. Pertanto, senza voler penalizzare alcuno o voler aggravare la condizione dei magistrati, con questo subemendamento si propone la possibilità di un rientro nello stesso circondario in cui sono state svolte le funzioni requirenti però con funzioni esclusivamente civili. Ci potrà allora essere quella vera e propria distinzione che consentirà di evitare l'elusione della norma di carattere generale.

PALMA (FI). Signor Presidente, ieri in un suo intervento il senatore Centaro ha parlato del «convitato Di Pietro» e credo ricordasse, sulla assonanza del cognome con il «convitato di pietra», quel che era avvenuto nel corso di questa vicenda, e cioè uno scontro politico serio tra il Ministro della giustizia, quello vero, e il Ministro delle infrastrutture, che però pretende di interessarsi anche della giustizia.

Vede, ministro Mastella, la cosa singolare è che entrambi i due Ministri avrebbero rappresentato una posizione diversa sull'ordinamento giudiziario pur essendo entrambi, mi spiace dirlo, alfieri dell'Associazione nazionale magistrati, in ogni caso sia l'uno che l'altro dicendo: «Se non va avanti la mia posizione, mi dimetto dal Governo».

Ieri, signor Ministro, abbiamo visto come lei si è rimesso all'Aula, così come il relatore, con riferimento all'emendamento Brutti, ed è singolare, perché giustamente lei notava che quell'emendamento aveva anche la firma del senatore Cusumano, che è un autorevole esponente del suo Gruppo. Però insolitamente, quando poi - immagino perché è stato raggiunto un accordo - si è arrivati ad una postilla, lei, su quello stesso emendamento su cui si era rimesso all'Aula, ha preso una posizione diversa e addirittura l'ha fatto proprio.

Perché faccio questa premessa, Ministro? Perché siccome, pur nell'ambito della politica, i proclami e le minacce di abbandono del Governo devono avere un senso, alla fine di questa vicenda capiremo quale Ministro ha vinto e quale ha perso e ci sarà dato valutare chi dei due potrà interpretare in maniera seria il personaggio di Antonio Esposito, ove per Antonio Esposito intendo evidentemente il Sanguetta della commedia di Viviani.

Per quello che riguarda adesso gli emendamenti ed i subemendamenti, vorrei dire questo: ho presentato subemendamenti all'emendamento che ho scoperto essere, oltre che suo, signor Ministro, anche del presidente Calderoli (una folgorazione sulla via di Damasco).

Il primo aspetto che vorrei segnalare al relatore, ma con molta umiltà, è che questo emendamento non può trovare applicazione. Infatti, proprio nel momento in cui vi si prevede che il magistrato che passa dalle funzioni requirenti a quelle civili del lavoro debba esercitarle, ecco che vi rivolgo la prima domanda: e se vi è un posto di Presidente di sezione e vi sono due posti di giudice di tribunale, destinati uno al penale e uno al civile, che vengono assegnati uno al magistrato «x» (che, per ipotesi, è un civilista eccelso con vent'anni di esperienza) e uno al magistrato «y» (che, per ipotesi, viene dalla procura e probabilmente conosce molto meno il civile rispetto al primo collega), che fate? Sulla base di questo, conferite una preferenza al magistrato più giovane e meno esperto, solo perché dovete favorirlo nel trasferimento delle funzioni? Questo lo potete fare: vi rendete conto da soli, però, di quante difficoltà vi saranno e principalmente - sia pure in un Consiglio superiore, per così dire, che alberga dappertutto - quanti ricorsi al tribunale amministrativo regionale.

Per il resto, siccome, signor Presidente, credo sia opportuno velocizzare la discussione, vi è la possibilità di illustrare gli emendamenti in dichiarazione di voto e non vorrei disturbare l'Aula dagli incombenti che ciascun senatore ha, chiudo il mio intervento ringraziandola cortesemente. (Applausi dal Gruppo FI).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi raccomando il rispetto di chi parla: fare capannelli vicini all'oratore crea un disturbo diretto che non è proprio opportuno.

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ci troviamo a vivere un momento molto significativo nell'approccio alla chiusura di questo provvedimento di riforma di una parte dell'ordinamento giudiziario.

Mi permetto soltanto di ricordare a me stesso, prima di illustrare i due emendamenti da me presentati, che lo stesso programma dell'Unione prevedeva una soluzione molto rigida di separazione delle funzioni. In questa logica, ricordata anche dal relatore in Aula quando ha svolto l'intervento illustrativo in discussione generale, avevamo già affrontato la fattispecie che adesso ci occupa sotto la forma di emendamento 2.900 a firma del Ministro: l'avevamo già affrontato in Commissione.

In quel caso (era la seduta del 27 giugno), discutevamo di un emendamento presentato dal relatore (il 2.1500/600). Questo, signor Presidente, per dire che non si tratta di un tema nuovo piovuto dall'esterno, ma di una problematica sulla quale ci siamo già misurati. L'emendamento presentato dal relatore, senatore Di Lello Finuoli, andava grosso modo nella stessa direzione: però, all'esito di una discussione molto puntuale svolta in Commissione giustizia, dopo diversi interventi (da parte del collega D'Onofrio, per l'opposizione, oltre che Centaro, nonché da parte mia e dei colleghi Casson e D'Ambrosio), si era deciso di ritirare l'emendamento, perché si intravedeva una difficoltà per la sua fruibilità: nasceva, cioè, una serie di problematiche legate alla concreta agibilità del provvedimento.

Detto questo, come fatto storico perché resti agli atti, è evidente che non amo questo emendamento, e non ho difficoltà a dirlo: se fosse dipeso soltanto da me, esso sarebbe stato espunto dal testo; vi è, però, una logica di coalizione, nella quale si tiene conto, grosso modo, delle indicazioni di tutti e si cerca di trovare una sintesi che in qualche modo accontenti tutti.

In questa sintesi, Presidente, che è quella che viene riposta nell'emendamento 2.900 del Governo, mi sono permesso di proporre all'Aula alcuni subemendamenti, di cui vado ad illustrare il senso, rivolgendomi in questo momento chiaramente al Governo, nella persona del sottosegretario Scotti che ha curato la parte tecnica e del relatore collega Di Lello Finuoli, nonché a tutti i colleghi componenti della Commissione giustizia ed anche a quelli che, purtroppo, non ne fanno parte, come il collega Calvi.

Il primo subemendamento intende correggere quella che, secondo me, è una svista, un errore materiale. Nell'emendamento 2.900 si dice, infatti, «ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale»: le funzioni requirenti, però, sono sempre in sede penale, non esistono funzioni requirenti al di fuori di tale sede. Esiste il pubblico ministero requirente che può esercitare in alcuni casi le sue funzioni nel processo civile (parliamo, ad esempio della scomparsa in morte presunta, o, ancora, di tutta la problematica dei minori o del fallimento): in ogni caso, quando si parla di funzioni requirenti il riferimento è sempre alla sede penale. Il primo subemendamento è quindi soltanto formale.

Il secondo subemendamento da me presentato corregge, a mio avviso, un passaggio dell'emendamento 2.900, quello in cui si dice «In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Il problema è che si introduce una norma con la quale si deroga alla disciplina normale dell'incompatibilità territoriale, perché si riconosce - per così dire - un pericolo attenuato nel caso in cui un pubblico ministero diventi giudice civile o un giudice civile, al contrario, chieda di diventare pubblico ministero, perché quella conflittualità fisiologica in qualche modo si attenua. (Commenti del senatore Biondi). Collega Biondi, ho detto a monte come la penso a titolo personale, ma è un percorso che si comprende!

Rispetto a questo percorso, Presidente, relatore, rappresentante del Governo, quando si dice «rimane il divieto», non c'è in verità alcun divieto: c'è, infatti, una disciplina alla quale si deroga all'inizio dell'emendamento, per cui, derogata la disciplina, non rimane alcun divieto e allora l'emendamento va formulato diversamente. Va detto allora, così come io propongo, che il tramutamento di funzioni può realizzarsi, nella fattispecie che abbiamo indicato (il passaggio al civile o la provenienza dal civile), soltanto in un diverso circondario e, aggiungo, in una diversa Provincia rispetto a quella di provenienza. Infatti, Presidente, abbiamo all'interno delle Province fattispecie diverse: può capitare, ad esempio, che ci sia un unico tribunale che rappresenta la Provincia o che ci siano invece più tribunali all'interno della Provincia. È un po' il ragionamento che abbiamo sviluppato a livello distrettuale con la Regione.

Dunque, se la ratio è quella di evitare che venga mantenuta una contiguità che potrebbe produrre effetti deflagranti anche rispetto all'avvocatura, ragionare di un'ipotesi in cui l'incompatibilità circondariale coincida quantomeno con la Provincia, raccoglie una serie di elementi che tutti riconoscono, come risulta anche dalla rassegna stampa di oggi, quando si dice che, in questo caso, si attenua l'incompatibilità che da regionale, come era previsto, diventa provinciale. Con il mio subemendamento non faccio altro, quindi, che attuare una predizione, una prefigurazione che tutti hanno riconosciuto.

Il terzo subemendamento interviene in maniera puntuale rispetto ad una fattispecie che non è considerata. Se diciamo, infatti, che esistono delle incompatibilità territoriali attenuate, a livello di circondario, per il tramutamento di funzione del pubblico ministero che vuole fare il giudice del lavoro in tribunale, va bene. Quest'incompatibilità circondariale, Presidente, non avrebbe però ragion d'essere rispetto al secondo grado, al grado di appello, perché sappiamo che il grado di appello è a livello distrettuale. Ragionare di un tramutamento di funzioni che subisce un'agevolazione perché c'è il passaggio dal penale al civile, in grado di appello, rispetto al livello circondariale, non avrebbe ragion d'essere.

In questo caso l'agevolazione rimane perché viene meno l'incompatibilità regionale prevista, che si trasforma in incompatibilità distrettuale. Questo terzo intervento puntuale sopperisce ad una carenza che, nella concitazione e nella fretta, non è stata considerata, nel senso che la fattispecie prevista va bene per il primo grado ma non si pone assolutamente il problema del secondo grado.

La mia proposta va nella logica di prevedere un'attenuazione della incompatibilità generale prevista, ma nei limiti compatibili con la funzione svolta.

Signor Presidente, pronto a discutere ancora di più nel merito di ogni singola previsione del mio emendamento, resto convinto e consapevole che, trattandosi di emendamenti aggiuntivi che correggono o in qualche modo chiariscono un quadro che resta quello politicamente indicato e scelto dalla maggioranza, questi emendamenti possano tranquillamente, con le opportune correzioni, ottenere l'approvazione dell'Assemblea. (Applausi del senatore Biondi).

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, è bene che ci si renda conto fino in fondo che stiamo trattando una questione miserevole. Sono sgomento che la maggioranza di centro-sinistra trovi l'intesa su una vicenda così modesta. Credevo si occupasse dei problemi della giustizia del nostro Paese, non dei problemi del diritto di alloggio di alcuni magistrati che mostrano particolare sgradimento per una riforma che non cambia nulla. Pertanto, il mio subemendamento nasce innanzitutto dalla constatazione, molto triste, della miseria di cui ci dobbiamo occupare. Siamo costretti ad occuparci di questa miseria perché la cosiddetta maggioranza di centro-sinistra ci offre, in modo indecente, una modifica al testo già miserevole proveniente dalla Commissione. (Applausi del senatore Castelli).

Desidero prendere spunto proprio da questa considerazione. Trovo molto grave che colleghi della Commissione giustizia - non mi riferisco ai colleghi Di Lello, Brutti o altri, ma a qualunque collega della Commissione giustizia - ripropongano in Aula temi che, come ha detto poco fa il senatore Manzione, sono stati lungamente discussi in Commissione comportando la cancellazione di qualunque miseria. La miseria viene riproposta in Aula dopo che questa maggioranza si è salvata perché ragioni fisiologiche hanno indotto qualche collega a non essere presente.

Stiamo parlando di cose miserevoli. Nell'ambito di questioni miserevoli, ieri ho detto che mi sembrava che l'emendamento presentato dalla maggioranza contenesse un'ipotesi di tipo Tarzan. Spiego cosa intendo. Si dice che chi fa il pubblico ministero in un posto, in base alla riforma, se vuole passare ad un'altra funzione deve cambiare Regione. Una proposta niente affatto sconvolgente. Ieri il magistrato Vigna, che non è l'ultimo arrivato, ha detto di non capire le ragioni di questo terrore, e ha ragione. Stiamo parlando di cose miserevoli. La Commissione proponeva un testo già misero e ciò nonostante viene proposto un nuovo emendamento. Quindi, il magistrato può rimanere dove sta se passa alle funzioni civili: fatto di tipo puramente abitativo. Giustamente, il collega Di Lello ha parlato di casta e questo è un classico emendamento da casta. Voglio che ci si renda conto di ciò.

Vorrei evitare, con il mio subemendamento, che la casta usi il modello Tarzan, facendo finta di passare dalla funzione requirente in un posto alle funzioni civili, tornando poi alla funzione requirente nel posto iniziale, comportandosi come Tarzan con la liana. Il mio subemendamento stabilisce che il magistrato non possa tornare dove già svolgeva la funzione di pubblico ministero: nell'indecenza, evitiamo almeno l'insulto. Il mio subemendamento tende ad evitare l'insulto nell'indecenza, ma è chiaro che parliamo di cose miserevoli. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

 

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere contrario sui subemendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900/13, 2.134 (testo 3) e 2.900/4, 2.134 (testo 3) e 2.900/5, 2.134 (testo 3) 2 2.900/1 e 2.134 (testo 3) e 2.900/12, perché questi ultimi vanificherebbero la modifica proposta.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900/1, per la stessa ragione prima indicata, 2.134 (testo 3) e 2.900/12, 2.134 (testo 3) e 2.900/6, 2.134 (testo 3) e 2.900/7, 2.134 (testo 3) e 2.900/11, 2.134 (testo 3) e 2.900/14, 2.134 (testo 3) e 2.900/15, 2.134 (testo 3) e 2.900/17, presentato dal senatore Manzione, perché vi è un calcolo errato: le province sono 116, ma i circondari sono 168 (non appattano) e quindi si avrebbero delle disfunzioni; 2.134 (testo 3) e 2.900/2, 2.134 (testo 3) e 2.900/3, 2.134 (testo 3) e 2.900/10.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900/8 perché le funzioni requirenti sono funzioni in sede penale; 2.134 (testo 3) e 2.900/16, 2.134 (testo 3) e 2.900/9 e 2.900/18, in quanto il tramutamento in appello non può avvenire nel circondario.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13.

 

CASTELLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Castelli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

(Prolungate proteste del senatore Ferrara rivolte al senatore segretario Barbato).

 

Avrà il diritto di segnalare i casi dubbi? È il suo mestiere, senatore Ferrara.

 

FERRARA (FI). Ma lo fa male!

PRESIDENTE. Per favore, stia calmo!

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Colleghi, questo è il compito dei senatori segretari! Lasciateglielo fare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/4.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Sono sicuro che l'Assemblea non si è minimamente resa conto di cosa ha votato. Cosa è accaduto con la votazione appena terminata? (Vive proteste dai banchi del Gruppo AN nei confronti del senatore segretario Barbato).

 

IZZO (FI). Vergogna!

 

PRESIDENTE. Colleghi, per favore! Senatore Barbato, torni al suo posto, per favore.

Il senatore Castelli ha facoltà di intervenire, purché non si torni alla illustrazione del subemendamento votato.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo che la questione sia rilevante perché l'emendamento testé bocciato corrisponde esattamente - seppur riformulato in un italiano un po' più decente - alla prima parte del testo dell'emendamento Brutti; ergo, se questo è stato bocciato è evidente che la prima parte del testo dell'emendamento Brutti è preclusa; questo è il dato incontrovertibile. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN). Non è colpa mia se, con grande protervia, il relatore e il rappresentante del Governo non si sono degnati neanche di leggerlo, hanno espresso parere contrario e l'Aula ha votato contro. Basta leggere l'emendamento per rendersi conto che esso corrisponde esattamente alla prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3). (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

Non so che studi abbia fatto il senatore Brutti; io ho fatto il liceo classico ed ho iniziato a studiare il latino in V elementare e mi picco di saper scrivere in italiano, diversamente da quanto avviene con questo emendamento. Ergo, la prima parte dell'emendamento, in termini regolamentari, è preclusa. Questo è il problema che pongo all'Assemblea, Presidente.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, visto che nella giornata odierna affronteremo il cuore del problema, vorrei pregarla - già lo ha fatto, ma mi appello a lei affinché lo faccia nuovamente - di chiedere al senatore segretario alla sua destra, il collega Barbato, di svolgere le proprie funzioni con più serenità, anche se capisco che, appartenendo allo stesso partito del ministro Mastella, egli probabilmente sia portato ad eccedere nei comportamenti. (Applausi dal Gruppo FI).

L'opposizione, collega Barbato, si sta comportando correttamente, non sta facendo ostruzionismo e si aspetta dal Consiglio di Presidenza analogo rispetto (Applausi dal Gruppo FI. Commenti del senatore Barbato).

 

PRESIDENTE. Senatore Barbato, per favore! (Proteste dal Gruppo FI). Vada avanti, senatore Schifani, la prego.

 

SCHIFANI (FI). La ringrazio, Presidente. Storicamente, non siamo abituati ad atteggiamenti di senatori segretari, componenti del Consiglio di Presidenza, analoghi a quelli posti in essere in queste ore dal collega Barbato.

Detto questo, condivido l'obiezione del collega Castelli. Ci troviamo dinanzi alla palese avvenuta preclusione di altri emendamenti che la Presidenza porrà in votazione. Su questo, signor Presidente, noi vigileremo. Ci richiamiamo alla sua attenzione e a quella degli uffici, perché non consentiremo nessuno sconto.

Le chiediamo anche, signor Presidente, che in occasione di ogni votazione sia possibile all'Aula comprendere e capire meglio ciò che sta votando. Stiamo infatti affrontando il cuore del problema e credo sia diritto-dovere di tutti i colleghi sapere cosa si sta votando e quindi conoscerne il senso e il significato. (Applausi dal Gruppo FI).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, ho chiesto la parola per dire sostanzialmente le stesse cose che ha detto il collega Schifani in relazione all'atteggiamento del senatore segretario. È dovere del senatore segretario controllare che il voto si svolga nel migliore dei modi, ma vorrei pregarlo di farlo in maniera meno becera e nel rispetto dei colleghi senatori. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, è consuetudine da parte nostra votare congiuntamente non solo emendamenti identici, ma anche emendamenti che abbiano lo stesso significato, seppure formulati in forma diversa. L'emendamento che è stato prima respinto dall'Aula ha esattamente lo stesso contenuto dell'emendamento 2.134 (testo 3), dalle parole: «Ferme restando», fino alle parole: «in cui il magistrato». Poiché l'emendamento in questione è a mia firma, secondo la mia interpretazione autentica l'emendamento del senatore Castelli, che è stato respinto, corrisponde perfettamente, per contenuti, al testo da me presentato. (Applausi dal Gruppo LNP).

Il Senato non può essere chiamato a votare due volte sullo stesso testo. Pertanto, ammesso che sopravviva qualcosa, le prime nove righe dell'emendamento da me fatto proprio devono essere da lei dichiarate precluse. (Applausi dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il relatore.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, credo che ...

 

CASTELLI (LNP). Non ti arrampicare sugli specchi!

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Non mi arrampico sugli specchi. Non l'ho mai fatto.

Credo sia necessario mantenere ferma la dizione «il solo divieto» perché queste parole hanno una loro implicazione. La modifica dell'emendamento 2.134 (testo 3) proposta dal senatore Castelli con il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13, che sopprime questa precisa indicazione, può dare anche un senso diverso al resto dell'emendamento. Quindi, credo che la soppressione delle parole «il solo divieto» cambi la sostanza della proposta emendativa.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, ho letto il testo dell'emendamento presentato dal senatore Castelli e nel farlo ho immaginato che lo stesso collega Castelli aveva sposato la linea del senatore Brutti e del ministro Mastella, utilizzando una formula in positivo rispetto ad una in negativo. Ho capito però perfettamente che il significato era lo stesso. Non è colpa nostra, signor Presidente, se il relatore ed il Governo sono stati disattenti.

Voi ora potrete decidere come vorrete, attaccandovi alle parole «il solo divieto», ad una virgola, ad una singola parola. La realtà vera di questa storia è la seguente. (Commenti del senatore Castelli).

 

PRESIDENTE. Concluda, senatore Palma. Ha già parlato il senatore Schifani.

 

PALMA (FI). Io sto intervenendo dopo il relatore, signor Presidente.

Ripeto, la realtà vera di questa vicenda è semplice. L'emendamento Brutti, Mastella, e chi più ne ha più ne metta, dispone che il divieto di passaggio all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa Regione e al capoluogo del distretto determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale non si applica in una serie di casi. Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13 del senatore Castelli stabilisce che il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti è consentito all'interno degli stessi distretti indicati nel testo degli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900.

Signor Presidente, la storia del Senato non finisce qui. Cerchiamo di evitare che per favorire un passaggio politicamente importante per questa maggioranza - me ne rendo conto - si crei un precedente che sarà chiaramente utilizzabile in futuro, ma che di sicuro non potrà portare onore al prestigio del Senato e - mi consenta, signor Presidente, lei sa che sono una persona molto chiara nei rapporti - e di sicuro non farà onore a quella che lei ha dimostrato essere l'imparzialità del suo comportamento. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Vi assicuro soltanto che l'imparzialità continuerà.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, è dall'inizio della legislatura che anche su questioni molto importanti (e sicuramente la riforma dell'ordinamento giudiziario lo è) ad un certo punto della vicenda parlamentare, quando è chiaro l'orientamento della maggioranza e quali sono i rapporti di forza voluti dagli elettori e quando sono tutti presenti ed è quindi chiaro anche come andrà a finire, scade il confronto fra maggioranza e opposizione e cominciano i giochini sulle parole. (Commenti del senatore Palma). È capitato già altre volte. Qualche volta è andata bene all'opposizione; qualche volta anche a noi è capitato di non condividere le decisioni della Presidenza. Sta di fatto, però, signor Presidente, che questo modo di fare, e cioè cercare con questi giochini sulle parole di determinare il confronto parlamentare fra maggioranza ed opposizione, chiunque sia a farlo, non mi sembra il migliore per continuare un lavoro che sul provvedimento in esame è stato anche abbastanza rispettoso delle parti.

Ora, signor Presidente, vorrei che fosse chiaro che il presentatore di un emendamento, a maggior ragione quando tale proposta modificativa, tra l'altro, è fatta propria dal Governo, ha diritto di vedersi votato il suo emendamento nel contesto nel quale, parola per parola, esso è stato formulato. Estrapolare un rigo o tre righe, una frase, un concetto, da una visione generale che viene proposta non ha possibilità alcuna di modificare la volontà del proponente, che resta strategica e non può essere presa per parti separate, per parole o per righe. Tale diritto del presentatore dell'emendamento non può essere conculcato dai giochini e non può essere mortificato da decisioni che evidentemente ne limitano la portata strategica.

Dunque, signor Presidente, foss'anche che in un emendamento vi siano parole uguali, il contesto nel quale si sviluppa l'azione proponente di ogni senatore, a maggior ragione del Governo, va intesa non soltanto nella lettera, ma anche nello spirito, negli obiettivi e nel progetto strategico che sottende quella presentazione. Finiamola con queste discussioni che non fanno bene né alla maggioranza né all'opposizione; confrontiamoci sulle grandi questioni e sulle idee, sulle diversità di opinioni e facciamola finita con questi giochini di parole. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

PRESIDENTE. Colleghi, a questo punto faccio una comunicazione all'Assemblea: quando arriveremo all'emendamento in questione la Presidenza sarà costretta a dire la sua, adducendo motivazioni. È inutile continuare questo balletto. Ho capito il problema. So che c'è una risposta da dare e ciò avverrà prima del voto dell'emendamento. Non possiamo continuare questa discussione; è chiaro il dissenso che c'è tra di voi.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/4 del senatore Centaro, che dovremmo votare tra poco, riguarda una parte dell'emendamento Mastella-Brutti che potrebbe, per ipotesi, essere preclusa. Allora, mi scusi, signor Presidente: cosa andiamo a votare? Forse il subemendamento riferito ad una parte preclusa, in attesa che lei, se vuole, la dichiari tale? Lo faccia subito e noi capiremo. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei dire subito che sono sconcertato dal senatore Boccia che ha teorizzato la inammissibilità dei subemendamenti. Collega Boccia, il fatto di entrare nel contesto strategico dell'evoluzione del significato dell'emendamento che lei contesta, in termini regolamentari si riferisce alla possibilità di presentare subemendamenti, cosa che abbiamo fatto con l'accordo della Presidenza, e non poteva essere diversamente.

Mi permetto quindi di consigliarvi di imparare il mestiere. Il mestiere del relatore e del Governo è leggere gli emendamenti presentati dall'opposizione; se non li avete letti non è colpa nostra. Questo è il dato.

Signor Presidente, è chiaro che lei ci deve dire se la nostra opinione è valida, come è del tutto evidente, oppure se riesce a trovare qualche cavillo, che non riesco ad immaginare, per dire che comunque l'emendamento Mastella (o Calderoli o Brutti) vive senza la bocciatura di questo subemendamento. Deve però farlo subito. Credo che la sola soluzione sia sospendere la seduta per il tempo necessario affinché la Presidenza ci dia una risposta; non vedo quale alternativa ci sia.

PRESIDENTE. Colleghi, secondo me c'era una logica. A questo punto, però, la considerazione della Presidenza è che se il subemendamento Castelli avesse avuto contenuto coincidente con il testo da emendare la Presidenza lo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile, a norma dell'articolo 100, comma 8, del Regolamento. Poiché è stato posto ai voti, è evidente che il significato normativo della disposizione in questione è differente - lo abbiamo considerato tale - perché nella stesura dell'emendamento Calderoli-Mastella - chiamiamolo così - c'è un divieto esplicito più forte per quanto riguarda la composizione di tutta la discussione. (Cenni di diniego dei senatori Calderoli e Castelli). L'altra è un'affermazione molto attenuata rispetto a quella «il solo divieto». Questa è la ragione, che mi pare di assoluta evidenza.

 

PALMA (FI). Ma allora lo dovevate vietare!

 

PRESIDENTE. Io volevo continuare con calma, ma voi mi avete chiesto una risposta. Questa è la risposta che il Presidente vi ha dato; vi prego ora di permettere che i lavori proseguano.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, la proposta del senatore Castelli potrebbe anche avere come esito un accantonamento dell'articolo 2, permettendoci di proseguire con l'esame dei successivi articoli.

Vorrei farle una segnalazione, signor Presidente, proprio perché lei non compia una lettura affrettata del testo. L'inammissibilità del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13 non è stata dichiarata (come avrebbe dovuto essere, in quanto privo di portata modificativa). Lei dice che negli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 c'è un «divieto»; più avanti, se va a leggere, il divieto non c'è, «non si applica». Quindi l'espressione «il divieto (...) non si applica» è assolutamente identica a «è consentito». Non lo legga in corsa, guardi i contenuti. (Commenti del senatore Morando).

Senatore Morando, lei giudichi la ammissibilità sulla base della copertura. In questo caso, si richiede una copertura di buonsenso e di assoluta imparzialità.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, secondo me, se lei si fosse assunto la responsabilità dell'accaduto la questione si sarebbe chiusa. Lei poteva riconoscere di aver sbagliato a non dichiarare inammissibile l'emendamento; a questo punto, tuttavia, così è.

In tutta la questione, mi sembra che l'unico che abbia pericolosamente torto - è questa la ragione per cui intervengo - sia solo e soltanto il senatore Boccia, che ha teorizzato una cosa assolutamente estranea alle mura di questo Senato e che ha qualche assonanza con le votazioni, in punto di principio, tipiche dei lavori della Camera ma che, in tutta evidenza, non sono mai state accolte nel sistema di lavoro del Senato, per scelta deliberata (non essendo state praticate alla Camera in maniera segreta o carbonara). Signor Presidente, se fosse accolta la tesi sviluppata dal senatore Boccia, mi chiedo allora per quale ragione ieri siano stati accorpati e non votati una serie di emendamenti la cui funzione strategica era assolutamente distinta.

Le proporrei, signor Presidente, di chiudere l'incidente assumendosi quella responsabilità che lei ha già comunicato doversi necessariamente assumersi al momento della votazione dell'emendamento; oppure, come è stato saggiamente suggerito, accantonando lo stesso per meglio riflettere sulla soluzione da dare al problema con riferimento ai subemendamenti che intanto si affacciano al nostro esame.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, per me la decisione è presa. Voglio aggiungere, ad abundantiam, che da una parte c'è un'esplicitazione negativa forte, mentre dall'altra si fa un'affermazione diversa. Quindi c'è una differenza, di tono e di forza, che non posso cancellare.

 

PALMA (FI). Per cortesia, signor Presidente, non lo dica. Non lo meritano questo favore; avessero fatto più attenzione, non c'era problema.

 

PRESIDENTE. La mia decisione c'è stata. Se ritenessi di aver sbagliato, credo di avere la forza morale per poter dire che avrei sbagliato. Ritengo invece che questa sia la decisione da assumere. (Il senatore Divina fa cenno di voler intervenire). Su questo punto non posso più concedere la parola; è intervenuto il senatore Castelli due volte. Senatore Divina, su questo argomento non è possibile intervenire ancora. La decisione c'è stata; andiamo avanti.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, vorrei ricordare a tutti i colleghi dell'Aula che i grandi Stati si fondano su una struttura burocratica in grado di sopportare il passaggio di coalizioni senza deflettere (così avviene nello Stato francese, con una grande burocrazia che esce dall'ENA) e su una classe politica che non guarda al colore e alla provenienza di un emendamento, ma alla sua sostanza. Tutto si sarebbe risolto e sarebbero decaduti tutti i subemendamenti a seguire se fosse stato accolto il subemendamento del collega Castelli, che non era un giochino. Se guardiamo alla provenienza, si guarda al giochino, ma va guardata la sostanza della cose. Proprio per quella opposizione alla provenienza e per un giochino, esso sì, che la burocrazia gioca al Presidente del Senato e a tutta l'Aula si sta consumando un passaggio pericolosissimo perché si sta affermando di fare attenzione, giacché riportare in positivo ciò che è detto in negativo è cosa assolutamente diversa: la sostanza delle cose è assolutamente diversa. In realtà, così non è e non può essere.

Come diceva il collega Palma, la storia del Senato continua, ma è un precedente pericoloso per la tenuta delle istituzioni e di coloro che all'interno delle istituzioni svolgono il loro compito e finora l'hanno svolto bene. Oggi non è stato assolutamente così e l'infortunio in cui lei è caduto certamente è colpa di disattenzione e di fretta. Questo subemendamento, su cui Forza Italia dichiara il proprio voto favorevole, sarebbe stato precluso e dovrebbe essere considerato precluso. È un emendamento che modifica il divieto di passaggio all'interno dello stesso circondario e lo fa con riferimento a passaggi che devono essere possibili solo nei distretti ex articolo 11 del codice di procedura penale.

Noi voteremo a favore, ma la vera questione è quella in premessa, su cui forse si aprirà un dibattito politico; sarà però un problema da risolvere per tutti e per tutti coloro che tengono al rispetto delle regole, all'intelligenza e al buonsenso della politica, non all'idiozia, ovviamente nell'accezione classica del vocabolario italiano.

Chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, il senatore Palma credo abbia detto una frase molta bella: «il Senato non finisce qui», dunque non userò toni apocalittici. Vorrei però far osservare a lei e soprattutto ai colleghi della Casa delle Libertà alcune questioni, inerenti a come sta andando avanti questo provvedimento.

Ieri c'è stata una votazione perfettamente regolare nella quale i senatori si sono sbagliati, ma per loro responsabilità, perché anziché seguire i lavori si facevano i fatti loro, interpretando non so in che maniera il mandato popolare. Hanno sbagliato, quando si è trattato di votare, ne è uscita una votazione non funzionale all'andamento del provvedimento e lei l'ha fatta ripetere. Si tratta di un fatto di una gravità inaudita, che non dovrebbe mai accadere al Senato. Ma noi, con estrema responsabilità, ci siamo resi conto che si era trattato di un incidente e non abbiamo detto nulla. Adesso si aggiunge anche questa forzatura.

Signor Presidente, lei ovviamente non l'ammetterà mai, ma basta guardare la sua espressione, quella imbarazzatissima del relatore, quella altrettanto imbarazzata del rappresentante del Governo per capire che abbiamo ragione noi: su questo non c'è il minimo dubbio. Allora, c'è un giudice a Berlino? A chi dobbiamo appellarci o dobbiamo subire comunque le decisioni di quest'Aula e anche le non decisioni? Dobbiamo subire anche le decisioni contrarie a questo provvedimento e far finta che invece vadano in favore del provvedimento che deve essere approvato, altrimenti l'Associazione nazionale magistrati fa sciopero? (Applausi dai Gruppi LNP e FI). È questo il problema? Ditecelo.

Allora dobbiamo domandarci cosa stiamo qui a fare. Cosa stiamo qui a fare, signori della Casa delle Libertà? (Applausi dal Gruppo FI). Cosa stiamo qui a fare? È questo che vogliono i nostri elettori? Dobbiamo subire tutto? Fino a quando possiamo subire, signor Presidente? Ce lo dica lei. Fino ad ora lei ha condotto con grande equanimità e autorevolezza quest'Aula, ma guardi che sta cadendo pericolosamente, almeno per quanto riguarda il mio modestissimo giudizio.

È evidente che avete sbagliato; avete sbagliato due volte, era ovvio che fosse inammissibile il mio emendamento, bastava leggerlo; non è colpa mia se il relatore non legge niente, non è colpa mia se lei non lo ha letto, signor Presidente. Questo è il dato. Non possiamo però continuamente forzare le cose. Siamo già arrivati a due fatti gravissimi, dobbiamo aspettarci il terzo prima della fine dell'esame di questo provvedimento? Non lo so, lo chiedo a voi, lo chiedo soprattutto ai colleghi della Casa delle Libertà.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, non so quali siano le espressioni; io l'ho letto e sono profondamente convinto che c'è questa distinzione, e ho avuto anche il conforto - perché è necessario averlo - della valutazione tecnica degli uffici.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Su questo punto è già intervenuto due volte il senatore Castelli. Non è possibile, siamo in sede di dichiarazione di voto su un subemendamento. Comunque, ha facoltà di intervenire molto brevemente.

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, al di là della conduzione discutibile, credo ci sia anche il diritto di parlare e fintanto che non parlo lei non sa se intendo intervenire in dissenso, sul Regolamento o sull'ordine dei lavori; intanto mi dia la parola e dopo, signor Presidente, avrà modo di sapere per quale motivo intendo intervenire. (Commenti del senatore Salvi). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

DIVINA (LNP). In dissenso dal mio Gruppo mi asterrò, non tanto perché non condivida l'emendamento, ma perché non dovrebbe essere messo in votazione. Ha ragione il senatore Palma. Capisco che qui si giochi con l'opportunità, ma lei, signor Presidente, ha toccato il nocciolo della questione. C'è stato uno scivolone, l'emendamento presentato dal collega Castelli - ne ho discusso prima chiedendo come mai presentavamo proposte di modifica che sarebbero state dichiarate inammissibili e la posizione era intanto di presentarle e poi di vedere in corso d'opera - si doveva dichiarare inammissibile, dal momento che non innovava assolutamente nulla rispetto alla portata. Lei, signor Presidente, non può giocare, perché dire che una fattispecie non subisce un divieto o che una fattispecie è consentita in italiano significa esattamente la stessa cosa. (Applausi del senatore Calderoli).

Ha ragione, signor Presidente, ad insegnarci il Regolamento, poiché siamo giovani e potremmo anche fallire, ma ci sembra di aver letto che, quando l'Aula vota una qualsiasi disposizione, sono precluse tutte le successive proposte contrastanti con quella. Pertanto il senatore Palma ha ragione, il subemendamento non è neanche da accantonare: si decida subito, perché altrimenti tanti dei prossimi subemendamenti sarebbero da dichiararsi non più ammissibili.

Signor Presidente, qui si sta innovando nella prassi parlamentare, di cui capiamo qualcosa; capiamo di diritto o forse non ne capiamo tanto, però non accettiamo lo ius domesticus che si sta applicando in Aula in questo momento. (Applausi dal Gruppo LNP).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/4, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/5.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/5 si propone di far sì che il mutamento dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili e viceversa avvenga almeno in altro distretto.

Se si vuole veramente parlare di una distinzione delle funzioni in linea di principio, evitando aggiustamenti utili a far sì che non vi sia eccessiva lontananza, che le famiglie si possono ricongiungere, che il coniuge possa vivere adeguatamente accanto al proprio maritino, che lo possa vedere la sera almeno al termine delle udienze dopo aver fatto poca strada, penso che questo emendamento ci porti in una direzione che non eccede nella distanza e nel passaggio da una funzione all'altra. Consente comunque quella diversificazione che ha una ragione di carattere territoriale di visibilità geografica che afferma il principio.

Quindi, non più un fuori Regione, ma almeno un fuori distretto. All'interno del distretto i magistrati si conoscono, dialogano, stanno assieme e questo tipo di mutamento non cambia le cose da un circondario all'altro; le potrebbe cambiare e sarebbe un passo avanti, un'assunzione di responsabilità e un volere stare con la schiena dritta da parte di questa maggioranza che muterebbe notevolmente la valutazione nei suoi confronti.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/5, presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, al fine di ritornare ad una maggiore regolarità regolamentare, nel momento in cui viene messo in votazione un emendamento è necessario che lei ricordi il parere espresso dal relatore e dal rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Calderoli, perché questo aiuta.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/1, identico all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/12.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/1 si riferisce alla parte dell'emendamento 2.900 che era anche oggetto dell'emendamento del senatore Castelli, il che mi consente di ritornare sulla nota questione.

Signor Presidente, per la verità non è che io abbia ben capito i termini della questione perché lei, in un primo momento, ha dichiarato che vi era una inammissibilità dell'emendamento in quanto privo di effetto reale, assumendosi così una responsabilità che sicuramente sarà stata sua per omessa vigilanza, ma che - mi consenta di dire - non è solo sua. Dopodiché, invece, ha preso una seconda strada, chiarendo che quell'emendamento era diverso per tono, spirito, forza e così via dall'emendamento precedente.

Ebbene, signor Presidente, vorrei capire: o l'emendamento era inammissibile o era diverso perché a seconda della risposta che lei ci fornisce noi possiamo, in qualche modo, cercare di argomentare. È davvero singolare affermare che l'emendamento non ha effetto reale e che quindi doveva essere dichiarato inammissibile e poi affermare anche che era diverso per tono, carattere, spirito, forza e così via.Sul punto sarebbe estremamente utile avere da lei una parola chiara, essendo le due tesi da lei proposte estremamente divergenti.

Dopodiché, signor Presidente, con molta tranquillità vorrei dirle che la reale differenza tra l'emendamento Mastella e il subemendamento Castelli è quella che in genere si ha nel modo di normare e di legiferare tra uno Stato autoritario e uno Stato democratico. Lo Stato autoritario va avanti per divieti: non devi, non devi, non devi, e nel caso di specie dice «quel divieto non si applica». Lo Stato democratico e liberale, invece, parla per diritti e per facoltà, ed essendo diritti e facoltà lasciati alla volontà di chi è titolare di quel diritto e di quella facoltà, si devono usare espressioni quali «puoi fare, è consentito fare».

E allora, Presidente, possiamo continuare a giocare a lungo, lo so, ma che volete? Voi portate a casa il risultato, abbiate un poco di pazienza e consentite quantomeno a noi di lasciare agli atti non dico il nostro dispiacere, ma quantomeno alcune perplessità. Potete continuare tranquillamente su questa strada e dichiarare non preclusa la parte dell'emendamento, sanando così un grave errore di disattenzione da parte di taluno. Ho già detto che non rendete un grande servigio.

Per quel che mi riguarda, Presidente, lo dico con molta tranquillità su una decisione di questo genere: ma che garanzie ha l'opposizione relativamente al rispetto delle regole? Lei addirittura ci viene a dire che l'emendamento era inammissibile ed allora ne dichiari l'inammissibilità e annulli la votazione, segua il Regolamento! Poi ci dice un'altra cosa. Diciamocelo francamente, ha ragione il presidente Castelli: nella realtà, questo emendamento deve passare altrimenti l'Associazione nazionale magistrati sarebbe estremamente dispiaciuta.

Un'ultima osservazione: ritiro questo emendamento, però vorrei farle presente che secondo me è precluso dall'emendamento che avete votato prima. E allora, Santo Iddio, fate attenzione! Perché se nell'emendamento precedente, nel primo emendamento, avete respinto l'emendamento Centaro, che tra l'altro prevedeva anche la soppressione delle parole «all'interno dello stesso distretto» (prima parte dell'articolo) e poco fa, nel caso dell'emendamento precedente, avete respinto «nello stesso distretto» di Centaro, che è identico al mio emendamento, scortesemente non ci fate perdere tempo, dichiarate le preclusioni che dovete dichiarare sì da evitare, Presidente, che ove mai dovesse passare questo emendamento, ad emendamento approvato poi ci venite a dire che era precluso e che annullate la votazione. Cerchiamo di avere regole certe!

PRESIDENTE. Cerchiamo di avere regole certe. Voglio vedere poi se ho detto «è inammissibile» o «sarebbe inammissibile», e quindi era solo una ipotesi.

Comunque, voglio anche ricordarvi che ieri sera il senatore Centaro - non ho dato lettura del resoconto prima, perché mi sembrava inutile - nella discussione in Aula, rispetto a questo argomento, più o meno, in dialogo con il Presidente di turno affermava: «Signor Presidente, preso atto della rinuncia del collega Brutti al proprio emendamento e preso atto che il Governo ha presentato un suo emendamento, desidererei vederlo perché non ne è stata distribuita alcuna copia ai presenti in Aula.

Da quel momento in poi, potremo cominciare a discutere del termine della presentazione dei subemendamenti a tutta evidenza; gli emendamenti potrebbero essere magari uguali, ma lei sa benissimo, da perfetto giurista qual è» - cioè il vice presidente Angius - «, che basta anche il cambiamento di una parola per modificare e stravolgere un testo». Quindi questa possibilità c'è! Mi scusi, ho così tanto rispetto per lei che, pur avendo questa dichiarazione in mano da un quarto d'ora, non l'ho voluta leggere, proprio per il rispetto che ho per lei! (Commenti del senatore Centaro). Però è una affermazione che ho voluto portare solo a sostegno di una mia tesi, per cui cambiando, da una affermazione negativa ad una permissiva, ci può essere un cambiamento che richiede il voto e questa è stata la nostra interpretazione. Però adesso vorrei andare avanti.

Senatore Palma, ha ritirato l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/1 o no?

PALMA (FI). Signor Presidente, ho ritirato questo emendamento perché avendo paura che possa essere approvato dall'Aula non vorrei mettere la Presidenza nelle condizioni di dover dichiarare che era già precluso. Tutto qui, è una collaborazione con lei.

PRESIDENTE. Va bene, ne prendo atto.

Senatore Castelli, il suo emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/12 è identico a quello or ora ritirato; cosa intende fare?

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, le motivazioni del senatore Palma mi hanno convinto e quindi anch'io ritiro il mio emendamento.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, vorrei intervenire molto brevemente sull'ordine dei lavori. Poco fa vi è stata una discussione animata in Aula tra il senatore segretario Barbato ed in particolare i senatori del Gruppo di AN. È una cosa che non ci piace, perché riguarda il rapporto fra più colleghi e un solo collega: quindi, si esce dalla logica dello scontro e del confronto politico e si deriva pericolosamente verso il fatto personale.

Tra l'altro, è stata detta una cosa inquietante: è stato ricordato che il senatore Barbato è aderente al Gruppo del ministro Mastella, che oggi è fortemente interessato all'approvazione di questo provvedimento. È una cosa che non ci piace e che non deve più succedere. Peraltro, ho la preoccupazione, agli effetti del nostro lavoro, che la serenità dei senatori segretari possa essere venuta meno: ne abbiamo avuto qualche preavviso, che non vogliamo si trasformi in un avviso né, tanto meno, in una realtà.

Allora la prego, signor Presidente, di chiedere a entrambi i senatori segretari (quindi, anche al senatore Pistorio), di volersi far avvicendare nel loro ruolo da altri due senatori Segretari: uno, naturalmente, di centro-sinistra e uno, naturalmente, di centro-destra. Sgombreremmo così il campo da ogni possibile prepolemica. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Senatore Caruso, la ringrazio per lo spirito che ha animato il suo intervento, specialmente nella sua conclusione.

Voglio soltanto fare una sottolineatura: è mia convinzione che chiunque di noi si trovi a svolgere il compito dei due senatori segretari al momento di una votazione in Aula è sollecitato da tanti richiami, a volte scomposti, e da tanti impegni che può reagire interloquendo con una certa vivacità. L'ho detto prima e lo ribadisco: poiché il lavoro che i senatori segretari hanno è così complicato, almeno in questa fase, li ho pregati di essere molto attenti.

La prego, quindi, di non voler insistere perché i senatori Segretari stanno svolgendo bene il loro ruolo, in questo contesto che diventa vivacissimo quando votiamo. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

Passiamo alla votazione del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/6.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, questo subemendamento è precluso: poi, se lo vogliamo mettere in votazione va bene lo stesso, ma ribadisco che è precluso.

Aggiungo, proprio con riferimento alla mia dichiarazione in Aula di ieri - che confermo assolutamente - che la differenza verbale cui mi riferisco è sostanziale. Mi si spieghi, invece, se sono cose diverse: non è fatto divieto o il solo divieto non si applica ovvero è consentito. Per me sono la stessa cosa, sotto il profilo del diritto e del lessico: non è perciò a quel tipo di modifiche e a quelle parole che potevano essere diverse che mi riferivo. Lo faccio per chiarire meglio il mio pensiero.

PRESIDENTE. Allora, senatore Centaro, consideriamo ritirato il suo emendamento.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/7, identico al 2.134 (testo 3) e 2.900/11.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, l'esclusione contenuta nel subemendamento si riferisce ad una possibilità di trasferimento nel distretto di corte d'appello che, ex articolo 11 del codice di procedura penale, accoglie, dove svolgono le funzioni, i magistrati che giudicano gli altri magistrati del distretto vicino. Questa differenziazione viene realizzata proprio per evitare quel chiaro imbarazzo di giudicare, in un processo penale, un collega che si trova all'interno dello stesso distretto, non solo all'interno dello stesso circondario, per quelle ragioni fin troppo evidenti di vicinanza, di conoscenza, eccetera. Allora vale ad evitare che si possano creare queste situazioni di palese imbarazzo che, invece, l'emendamento governativo porrà in essere, poiché esclude quel divieto.

Mi pare sia in sintonia con l'impianto complessivo di un ordinamento che vede la necessità di separazione geografica, non solo a livello di circondario, ma anche a livello di distretto, tra coloro che possono giudicare un altro collega, rispetto ad un trasferimento che sarebbe possibile anche all'interno del distretto. Mi sembra che non cada il mondo, ma anzi, che si sia in sintonia con un ordinamento che ha una sua assoluta logica.

Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, poiché non posso nutrire dubbi sull'attenzione che il relatore e il Governo hanno avuto nella valutazione di questi emendamenti e poiché ritengo che né il relatore né il Governo abbiano, come dire, desidero di ispirare la loro attività a quella di Giuseppe Pellegrini, il famoso «signor no» di «Rischiatutto», debbo dedurre che il no espresso dal relatore e dal Governo a quest'emendamento sia, come dire, una cosa seria. Benissimo!

Il senatore Centaro vi ha già spiegato qual è il problema. Si dice che è consentito al magistrato il passaggio dalle funzioni requirenti al civile e dal civile alle funzioni requirenti e ciò anche, come eccezione rispetto alla regola, nell'ufficio giudiziario che, ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale, deve decidere sui comportamenti più o meno illeciti tenuti dai colleghi. Ciò è quello che si dice.

Noi proponiamo di eliminare la parte in cui si fa riferimento all'articolo 11. Innanzitutto, parliamoci chiaro, si tratta di un problema di scarso livello sotto il profilo quantitativo, perché in genere tutti i capoluoghi ex articolo 11 si trovano in genere in Regione diversa da quella in cui si esercitano le funzioni. La realtà vera è però che, per un verso, andare a esercitare le funzioni nel capoluogo di cui all'articolo 11 nell'eventualità in cui un magistrato dovesse essere sottoposto a procedimento penale, comporta inevitabilmente lo spostamento del processo. Questa è una delle ragioni per cui abbiamo indicato un divieto di tipo generale.

In secondo luogo, come ha detto chiaramente anche il senatore Centaro, mi dovete spiegare la ragione per la quale il giudice penale, che intende fare il pubblico ministero, non può andare nel distretto di cui all'articolo 11, mentre invece può andarci il giudice del civile che, voglio dire, sempre il pubblico ministero andrà a fare!

Potete andare avanti tranquillamente con questa norma, ma su essa dovete dirci la verità fino in fondo, perché sapete benissimo che essa consente ai magistrati che intendono passare dalle funzioni giudicanti penali alle funzioni requirenti di impugnare la norma che prevede nei loro confronti il divieto e di abbattere questa parte dell'ordinamento giudiziario: così, in maniera più chiara, renderete ancora più burlesca la vostra burlesca separazione delle funzioni.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, in precedenza avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/7, presentato dal senatore Centaro, identico all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/11, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

(Il senatore segretario Barbato segnala alla Presidenza una non corrispondenza tra il numero dei voti e il numero dei senatori nei banchi del Gruppo Forza Italia). Colleghi, ci sono cinque senatori e sei voti! C'è qualcosa che non funziona!

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/14.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/14, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/8, identico all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, intervengo solo perché mi piace dimostrare con il mio emendamento, identico a quello presentato dal senatore Centaro, che non esiste una preclusione assoluta rispetto alle proposte di modifica presentate, tant'è vero che in questo caso - siamo davanti ad una correzione di quella che, secondo me, può essere definita un'imperfezione o un errore del testo - l'indicazione venuta da me e dal collega Centaro è stata recepita dal Governo e dal relatore.

Mi auguro che questa capacità di recepimento possa continuare e che in qualche modo sia l'inizio di un percorso di condivisione che in una materia come questa, sottosegretario Scotti e senatore Di Lello Finuoli, dovrebbe essere la regola. Parliamo infatti di una materia che per sua natura è particolarmente sensibile, quindi indisponibile e necessita della capacità di comprendere che quando vi sono suggerimenti "agibili", questi debbono essere recepiti.

Mi fa piacere che un momento come questo possa essere consacrato con un voto che nasce da un emendamento sia della maggioranza che dell'opposizione e, a maggior ragione, vorrei che questo voto avvenisse formalmente in quest'Aula. Quindi, una volta tanto sono io che chiedo alla mia maggioranza di voler supportare una votazione con il sistema elettronico.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, nei confronti del senatore Manzione nutro amicizia e affetto personali e quindi chiedo di poter condividere con l'Aula la mia straordinaria gioia nel momento in cui mi avvedo che egli ha perso l'afasia che l'aveva colpito nelle nostre ultime giornate di lavoro e lo aveva indotto a tacere - un silenzio assordante, signor Presidente - quando si è consumata ieri, con la presentazione del cosiddetto emendamento Brutti, la resa incondizionata del ministro Mastella al suo collega, il ministro Di Pietro, oltre che all'Associazione nazionale magistrati. Mi riferisco a quanto detto dal ministro Mastella nel corso dei lavori della Commissione giustizia, alimentando in me delle speranze in relazione alle mie aspettative, e a quanto egli ha taciuto nel momento chiave dei nostri lavori che si è consumato ieri.

Oggi il senatore Manzione ha ripreso la parola e io desidero, per le ragioni anzidette, che l'Assemblea condivida la mia gioia.

Invece, non posso essere in questa straordinaria, eccezionale occasione d'accordo con l'operato del senatore Centaro. I subemendamenti all'emendamento presentato inizialmente dal senatore Massimo Brutti con tutte le sorti che conosciamo, potevano avere una ragionevole funzione dal punto di vista della Casa delle Libertà per ripristinare ragionevolezza nel sistema ordinamentale che si disegnerà, non per rimediare agli errori di ortografia degli amanuensi di cui si avvalgono il senatore Massimo Brutti e il ministro Mastella. Agli errori di ortografia non deve pensare la Casa delle Libertà.

Il Gruppo di Alleanza Nazionale per queste ragioni voterà contro l'emendamento.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, l'emendamento del collega Centaro e Manzione pone in evidenza il fatto che nel Comitato della Commissione giustizia si era persino ignorato, o almeno si faceva finta di ignorare, che esistono funzioni requirenti, cioè pubblici ministeri, anche in sede civile ed era una ragione fondamentale per la quale questa vergogna doveva essere messa da parte. Sono contento che l'indecenza della vergogna venga riparata in questo modo. Rimane la vergogna, senza l'indecenza.

Quindi mi sembra ragionevole che sia stato accolto l'emendamento Manzione e Centaro perché toglie l'indecenza della vergogna, ma la vergogna rimane.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, questo emendamento dava conto di una decadenza complessiva di coloro che scrivono concretamente i testi. Non posso assolutamente credere, conoscendoli ed avendoli apprezzati, da magistrato il sottosegretario Scotti, e da collega il senatore Massimo Brutti, che possano aver mai confezionato un emendamento come il 2.134 (testo 3) e 2.900. Probabilmente quest'ultimo è un emendamento redatto da chi non sa coniugare beni congiuntivi e condizionali e che ha dimenticato che non esistono differenziazioni tra funzioni requirenti in sede civile ed in sede penale.

Il nostro è un emendamento che vale proprio a mettere in evidenza questo e non certamente ad aggiustare delle discrasie che creerebbero problemi interpretativi non da poco a livello di Consiglio superiore della magistratura. Immaginate una procura che si ritrova ad avere una sezione specializzata di pubblici ministeri che vanno soltanto nei processi di interdizione in abilitazione di status o di quant'altro. Per carità, può succedere; in tal caso li differenziamo ulteriormente rispetto agli altri pubblici ministeri.

Questa breve indicazione dà conto di una provenienza che ho già classificato e indicato e dà conto del modo con cui si ritiene di dover disciplinare una materia particolarmente delicata in cui veramente le parole contano.

Ad ogni buon conto, aderendo all'indicazione proveniente in maniera sottintesa dal collega Caruso, ritiro l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/8.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non volevo intervenire, però l'intervento del senatore Caruso mi ha in qualche modo intrigato perché ha posto un tema non indifferente.

Mi rivolgo a lei, Presidente, affinché si rivolga al senatore Brutti, ma credo che il richiamo valga anche per la Presidenza.

Chi ha scritto questo testo? Esiste veramente una curiosità in merito. Credo debba esistere una dignità del legislatore, signor Presidente. La Costituzione italiana prescrive la non ammissibilità dell'ignoranza della legge. Se un cittadino prende questo testo e legge: «Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale», eccetera, cosa capisce? Chi ci capisce qualcosa? Nessuno.

Ammetto che nel presentare il mio primo emendamento ho avuto anche una punta di malignità, perché dopo quasi vent'anni che sono qui conosco i miei polli, ma il tentativo era anche onesto, quello di cercare di ripristinare un po' di dignità del Parlamento e di scrivere qualcosa in un italiano intelligibile. Ma il problema resta. Il collega Caruso dice giustamente di lasciare alla maggioranza la responsabilità di scrivere. Vede, senatore Caruso, noi in Commissione abbiamo avuto un piccolo scontro perché lei voleva l'arabo tra le prove di ammissione all'ordine della magistratura. Adesso capisco perché sosteneva tale necessità: qui ci vuole l'arabo e l'ostrogoto, non è più nemmeno politichese, è una qualche lingua sconosciuta ai più che va in qualche modo tradotta e interpretata.

Quindi, qual è il dilemma? Da un lato, seguire l'indicazione del senatore Caruso e lasciare a voi la responsabilità di questi testi, oppure essere travolti dal senso del dovere - in fondo, siamo sempre senatori e alla fine si usa dire che quando un testo viene approvato non viene approvato da questa o quella maggioranza, ma dal Parlamento - e cercare nei limiti del possibile, per quanto ci è consentito anche dal relatore, dal Governo e dalla maggioranza, di migliorarlo.

Per quanto mi riguarda, prevale questa seconda istanza e quindi voteremo a favore dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16.

VALENTINO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

VALENTINO (AN). Signor Presidente, intervengo in dissenso rispetto al mio Gruppo, lo faccio naturalmente con amarezza, ma in omaggio alla verità.

Vede, Presidente, sono intimamente convinto - e questa mia convinzione, peraltro, mi sembra ampiamente condivisa - che l'ispiratore dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900 sia il senatore Di Pietro. È lui il vincitore di questa contrapposizione, è lui che ha guidato idealmente la mano, prima del senatore Brutti e, quindi, del ministro Mastella. L'interpretazione autentica di tale ispirazione è proprio in questa proposizione, che qualche colto osservatore potrebbe chiamare tautologia e che a mio avviso, invece, appartiene a quel lessico pittoresco, suggestivo, per taluni versi elegante, che ha caratterizzato un genere, tipico del senatore Di Pietro. Io non voglio modificare il suo pensiero o la sua forma; è giusto che il Parlamento si renda interprete di questo modo di proporsi, che è tipico di un illustre parlamentare e di un illustre Ministro. Per questa ragione voterò a favore dell'emendamento: requirente che si occupa di questioni penali. Così è se vi pare. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Manzione, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/16, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/15, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto il relatore che, con grande fair play parlamentare, anziché invitarmi a ritirare l'emendamento ha espresso in merito un parere contrario, inducendomi quindi ad esprimere una valutazione di merito. Infatti, se il relatore, utilizzando quel fair play che dovrebbe appartenere a tutti, mi avesse chiesto di ritirare l'emendamento probabilmente mi avrebbe messo in difficoltà. Invece il collega Di Lello Finuoli ha espresso un parere contrario di cui prendo atto, ma lo invito a ragionare con me. (Brusìo).

Vorrei però che i colleghi, per lo meno quelli che sono alle mie spalle, facessero un po' di silenzio.

 

PRESIDENTE. È molto giusto, questo.

 

MANZIONE (Ulivo). Lo so che è molto giusto, signor Presidente, però sarebbe necessario che i colleghi abbassassero il tono della voce.

 

PRESIDENTE. Allora la prossima volta dirò che è ingiusto.

 

MANZIONE (Ulivo). No, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Lei ha diritto al silenzio. Questo taglia la testa a tutto.

 

MANZIONE (Ulivo). Va bene, signor Presidente. Volevo darle ragione.

 

PRESIDENTE. Non c'è problema. Ci siamo capiti.

 

MANZIONE (Ulivo). Una volta che si dà ragione alla Presidenza, la Presidenza se ne risente. Mi sembra strano.

 

PRESIDENTE. Non è che sia molto amante delle ragioni così riconosciute.

 

MANZIONE (Ulivo). Perfetto.

C'è un passaggio su cui interviene l'emendamento in esame ed è rappresentato dalle parole dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900: «In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Al di là della valenza pratica e politica dell'affermazione, il problema che si pone, però, è sostanziale ed è il seguente. «In tutti i predetti casi rimane il divieto». Quale divieto? Non c'è alcun divieto. C'era una previsione di incompatibilità territoriale che viene meno con la prima parte dell'emendamento. Ripeto, non c'è alcun divieto che permane, e in questo caso mi rifaccio a quanto affermato dal relatore e dal rappresentante del Governo. Infatti, non c'è alcun divieto già previsto che, dopo lo scavallamento dell'incompatibilità territoriale, continui a rimanere vigente.

L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 contiene parole ben precise. Mi rendo conto che esso non presenta quel lessico colorito al quale faceva riferimento il collega Valentino e mi dispiace che lo stile da me usato non sia coerente con quello dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900; poi parlerò pure delle afasie alle quali faceva riferimento il collega Caruso. Ad ogni modo, il subemendamento da me presentato recita: «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario»; quindi, trasforma in maniera più intelligibile quello che purtroppo l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900 stabilisce in maniera criptica perché fa riferimento ad un divieto che non esiste. Questo per quanto riguarda la prima parte.

La seconda parte del subemendamento recita: «ed in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza». È vero, collega Di Lello Finuoli, che ci sono 116 province e 168 tribunali, ma è pur vero che ci sono anche 20 Regioni e 27 distretti di corte d'appello. Proprio perché questo è vero, quando abbiamo parlato dell'incompatibilità territoriale, abbiamo graduato una incompatibilità che diventava regionale proprio per fare in modo che le Regioni che contenevano più distretti di corte d'appello creassero dei regimi di favor per alcuni.

Allo stesso modo, proprio perché in molti casi il circondario coincide con la provincia e in altri casi no, recependo la filosofia complessiva dell'intera proposta contenuta nel provvedimento di riforma dell'ordinamento giudiziario, ho voluto introdurre l'obbligatorietà di un diverso circondario e anche di una diversa Provincia.

Il fatto che, sottosegretario Scotti, in alcuni casi avremo più tribunali in una sola provincia è fisiologico - intervengo proprio su questo - perché a volte può capitare che uscire dal circondario significhi spostarsi di due chilometri e ciò è assurdo rispetto ad altri casi nei quali, invece, il circondario coincide con la Provincia.

Pertanto, ho recuperato quella filosofia generale, che non era la mia, ma è stata prima del Comitato ristretto guidato dal collega Di Lello Finuoli e poi della Commissione alla quale abbiamo partecipato tutti. Non c'è nessun intento punitivo; tale ipotesi riequilibra una norma che diversamente sarebbe squilibrata e recupera una filosofia generale alla quale invito tutti ad attenersi. Questo è il dato.

Quindi, signor Presidente, dal punto di vista formale chiederei la possibilità di votare questo subemendamento per parti separate, nel senso che potremmo votare prima la parte dall'inizio fino alle parole: «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario», chiarendo in questo modo meglio il testo che, così com'è formulato, secondo me, è criptico. Tale proposizione risponderebbe inoltre alle obiezioni del collega Valentino e non ci sarebbe nessuna parte innovativa. Successivamente - ed eventualmente - potremmo votare la seconda parte che recita: «ed in una diversa provincia rispetto a quella di provenienza». Mi rendo conto che ciò introduce una piccolissima novità, ma invito il sottosegretario Scotti a darmi atto almeno del fatto che è coerente con l'impianto complessivo della riforma che abbiamo voluto. Questa è dunque la richiesta che formalizzo.

Devo poi una risposta al collega Caruso. Collega Caruso, sono intervenuto tre volte in Aula: è afasia? Ho dichiarato stamattina tranquillamente che non condivido quella proposta emendativa, così come ho dichiarato che accetto quell'emendamento, che sto cercando di correggere, per obbligo di coalizione. Non lo condividevo in Commissione, né sicuramente lo condividevo nel Comitato ristretto, tuttavia l'obbligo di coalizione, in una logica politica che conosciamo tutti, mi impone di tener conto non solo delle mie naturali vocazioni, ma anche di una logica complessiva e generale alla quale, io che faccio parte dell'Unione mi attengo.

 

VALENTINO (AN). Convinca la coalizione a non sbagliare.

 

MANZIONE (Ulivo). Che poi, collega Caruso, queste logiche nascano da un ragionamento condiviso o da un'imposizione un po' folcloristica è una valutazione che affido ad ognuno di noi. Comunque, si tratta di un ragionamento di coalizione alla quale, comunque, non posso fare altro che rimettermi.

Aspetto di sentire il parere del Governo e del relatore, perché mi sembra che le obiezioni che ho fatto siano puntuali. Comunque, resta la mia richiesta formale, signor Presidente, di votazione per parti separate del subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17. (Applausi del senatore Boccia Antonio).

DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, non credo si possa votare questo subemendamento per parti separate perché la prima parte è implicita nel testo: rimane cioè il divieto di permanenza nello stesso circondario.

Per il resto, insisto nelle ragioni della mia contrarietà al subemendamento perché procurerebbe un vulnus all'idea centrale di questo comma 3-bis e quindi insisto nel mio parere contrario.

VIZZINI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VIZZINI (FI). Signor Presidente, volevo far rilevare che nel corso delle ultime due votazioni è capitato che la collega Bianconi, che si trovava nel banco di sotto a parlare con la senatrice Alberti Casellati, non potendo arrivare in tempo, mi ha chiesto di votare per lei che, comunque, era in Aula.

Siccome vedo che correttamente ci sono dei fotografi che fanno il loro mestiere, non vorrei che venisse rappresentata una realtà fotografica diversa rispetto a quella reale, cioè che io ho votato per la senatrice Bianconi che era in Aula. Volevo farlo presente perché, per quanto possa essere opinabile quello che ho fatto, la senatrice Bianconi comunque si trovava a un metro da me. Credo che chi dice che non posso votare faccia ben altro in quest'Aula.

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Vizzini.

BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BIONDI (FI). Signor Presidente, approfitto della mia non eccezionale presenza in Aula, a differenza di quanto scrive qualche giornale, per rivolgermi all'attenzione e - mi permetto di dire - alla riflessione del signor relatore, che siede alla mia destra (una volta tanto), dicendogli che il timore che il provvedimento che stiamo valutando possa subire un vulnus, presumerebbe che il testo del provvedimento stesso fosse invulnerabile. Credo invece che il senatore Manzione abbia giustamente fornito un'indicazione che precisa meglio, dal punto di vista lessicale e giuridico, i limiti e le finalità di questa realtà, nella quale chifa il Tarzan abbia almeno la liana corrispondente all'ampiezza del periodo del suo pendolarismo istituzionale.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, è proprio vero che nella vita a volte si sbaglia e a volte no. Ieri ho detto che il senatore Massimo Brutti è il ventriloquo dell'Associazione nazionale magistrati; mi sono in tutta evidenza sbagliato (fra l'altro, me l'ha poi dottamente spiegato egli stesso). Avrei dovuto dire, più correttamente, che egli è il portavoce, lo speaker (come si dice oggi) dell'Associazione nazionale magistrati; in questo caso non avrei sbagliato.

Per fortuna non ho sbagliato, signor Presidente, nel non aver mai dubitato della sua saggezza. Lei prima ha detto che il senatore Manzione ha diritto al silenzio. È proprio vero; lei ha ragione. Non voglio comunque sminuire con questa dichiarazione quanto ho detto prima in riferimento al senatore Manzione e al suo lavoro. Il subemendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 mi convince e il Gruppo di Alleanza Nazionale lo voterà.

PRESIDENTE. È un po' maliziosa la sua interpretazione, senatore Caruso. Comunque, stiamo lavorando.

È stata avanzata una richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, vorrei conoscere il parere del Governo.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale richiesta di votazione per parti separate.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo è favorevole alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, esprimendo consenso sulla prima parte e dissenso sulla seconda parte.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, siamo contrari alla votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, per un semplice motivo: la norma contenuta nella prima parte è già contenuta nel testo dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900, il quale preveda che il trasferimento avvenga almeno in altro circondario. La votazione della prima parte è pertanto preclusa, o comunque inammissibile, proprio perché la norma è già contenuta nel testo dell'emendamento. Cosa andiamo dunque a votare? Andremmo ad introdurre un'affermazione identica, in un caso espressa in forma negativa e nell'altro in forma positiva; ma la sostanza è la stessa.

Ecco il motivo per cui siamo contrari; secondo me, l'emendamento in esame va votato in un'unica soluzione.

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, concordiamo pienamente con l'intervento del senatore Centaro: non è possibile votare questo emendamento per parti separate.

PRESIDENTE. L'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17 recita: «Il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario». Il testo degli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900 recita invece: «In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario». Quindi la sostanza è la stessa, ma la forma dell'esposizione è assolutamente diversa; torniamo al vecchio problema.

Metto ora ai voti, per comodità mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, secondo il disposto dell'articolo 102, comma 5, del Regolamento, avanzata dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, se la votazione avviene per parte parti separate, ho diritto a ripetere la mia dichiarazione di voto.

Il mio voto, il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale sarebbe stato favorevole, come prima ho detto, con riferimento al serio emendamento proposto dal senatore Manzione. Ma noi non possiamo condividere le barzellette che il senatore Manzione racconta all'Aula.

 

MANZIONE (Ulivo). No, no, no.

 

CARUSO (AN). Non il diritto al silenzio, ma la condanna al silenzio credo che forse sia più opportuna nei confronti di quanto è stato ora consumato nell'Aula, nel momento in cui si svolgerà questa votazione, con il consenso dell'Assemblea, perché lei correttamente ad essa si è rivolto per assumere questa decisione, priva di qualsiasi senso logico. Oggi noi, ora, voteremo sul niente. Alleanza Nazionale non può votare a favore del niente e quindi voterà contro la prima parte dell'emendamento Manzione. Alleanza Nazionale voterà contro l'emendamento che ha segnato l'incondizionata resa del ministro Mastella nei confronti del ministro Di Pietro.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà contro questa prima parte dell'emendamento, anche perché vorrei capire dove verrà inserito. Infatti, c'è già, nell'emendamento governativo, la dizione «in tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario», vale a dire il tramutamento non può che avvenire in circondario diverso. Quello sfavore nei confronti della separazione dell'emendamento derivava allora da ragioni fin troppo evidenti. Prendiamo atto che vi è una maggioranza che non guarda e non sente quello che si dice ma che, come un gruppo di persone, guarda soltanto all'indicazione e al cappello di chi porta avanti le cose. Attenti a queste mosche cocchiere che vi fanno fare delle sciocchezze e delle incredibili inesattezze giuridiche fin troppo evidenti. (Commenti del senatore Biondi).

Non è che tutto ciò che viene dall'opposizione è cattivo, è sbagliato, è negativo. A volte ha una logica. Basta guardare alla sostanza delle cose e non alla loro provenienza. (Applausi del senatore Biondi).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non mi permetto di dare consigli al senatore Manzione, che evidentemente è dominus assoluto dei suoi emendamenti...

 

MANZIONE (Ulivo). Avevo già chiesto di parlare.

 

CASTELLI (LNP). ...ma egli ha detto una cosa assolutamente condivisibile. Ha dichiarato di avere delle sue idee, che in parte coincidono con le nostre su alcune questioni (guarda caso erano le stesse idee espresse in Comitato ristretto e poi in Commissione), però esiste anche una logica di alleanza e di coalizione. Capita quindi che si debbano mettere in saccoccia le proprie idee e si debba votare secondo l'esigenza della coalizione. È un ragionamento che non fa una grinza e chiunque abbia fatto politica ad alto livello sa che è perfettamente cogente.

Allora, perché nascondersi dietro la foglia di fico di prendere questo emendamento e farlo votare per parti separate? Credo che sarebbe molto più dignitoso - mi permetto un consiglio in questo senso - che il senatore Manzione lo ritirasse.

Signor Presidente, pochissimo tempo fa mi sono interrogato su quando sarebbe avvenuto il terzo incidente. Questo è sicuramente molto meno grave di quello, ma è di tutta evidenza che votando l'emendamento per parti separate la prima parte non ha alcun contenuto innovativo e che quindi è inammissibile. Non capisco perché debba in ogni caso e comunque piegarsi alle esigenze della maggioranza: in questo modo diventa un Presidente di parte, signor Presidente, mi scusi, lo dico con grandissima serenità, anche su questioni di nessuna rilevanza come questa. È infatti evidente che la questione non ha alcuna rilevanza: ha pochissima rilevanza sostanziale, ma dopo quello che ha dichiarato il senatore Manzione mi pare che perda anche quella.

Tra l'altro, votando per parti separate, vorrei capire - non lo ha detto il senatore Manzione ma credo sia importante saperlo - cosa vota sul suo subemendamento, perché se è evidente che voterà a favore della prima parte che è il nulla, non si è ben capito cosa voterà sulla seconda parte, che ha un minimo di contenuto sostanziale, che però fa arrabbiare l'ANM e probabilmente anche il non so se portavoce, ventriloquo, o alfiere senatore Massimo Brutti, e quindi il senatore Manzione si trova a disagio.

Perché il senatore Manzione non ritira l'emendamento e così si risolve il problema maniera dignitosa?

PRESIDENTE. Senatore Castelli, sono sempre sensibile sull'essere Presidente di parte o meno. La linea che sto seguendo è di ammettere al voto l'emendamento, quando è riscritto e può avere un senso, un significato, una forza diversi. Per questo ho accettato la votazione per parti separate.

Partire però da qui per sostenere che ci si piega da una parte o dall'altra mi sembra un pochino esagerato.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma sia breve, se possibile.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, sarò breve, d'accordo. Mi rendo conto che le motivazioni non servono in quest'Aula, perché quello che conta...

 

PRESIDENTE. Ma no...

 

MANZIONE (Ulivo). No, no, Presidente, la comprendo perfettamente, è tutto un problema di quantità e di qualità.

Il collega Centaro avrebbe ragione, se non fosse che il mio emendamento sostituisce proprio quella dizione: la prima parte ha solamente lo scopo di correggere una imprecisione lessicale, è interamente sostitutivo, non convive, sostituisce.

Quindi è evidente - e mi rivolgo al collega Caruso - che nel momento in cui verificò che c'è il parere contrario del relatore ed il Governo invece esprime un parere favorevole alla prima parte e contrario alla seconda, ho l'obbligo, proprio perché la prima parte corregge una imprecisione lessicale che consentiva al collega Valentino di parlare di un folklore complessivo dell'emendamento, che purtroppo condivido, tenendoci pure alla valenza lessicale chiedo prima di corregge quella e poi, signor Presidente, se venisse approvata questa prima parte, di parlare sulla seconda.

Al collega Castelli dico che quando voglio ritirare un emendamento sono perfettamente capace di farlo, parlerò subito dopo, lo ringrazio per i suoi consigli, ma onestamente non mi servono.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, la vicenda è un po' kafkiana.

Spero di non fare alcuna violenza alla professione del collega Boccia se dico che solo gli esperti di educazione fisica possono capire di che si tratta.

Lei ha dichiarato in questo momento ammissibile la prima parte dell'emendamento Manzione che non ha alcuna portata innovativa rispetto al testo del Governo. Mi chiedo come abbia potuto dichiarare ammissibile quello di Castelli ritenendo che avesse portata innovativa. Il testo del Governo afferma che chi chiede il mutamento di funzioni non può rimanere nello stesso circondario. Manzione sostiene che al mutamento di funzioni il magistrato deve andare in un altro circondario. Qual è la differenza? Poiché noi non vediamo differenze, il Gruppo UDC non parteciperà al voto sulla prima parte perché tale voto è ridicolo, siaesso un voto favorevole, come chiede il Governo, pentendosi del pentimento, sia esso contrario, come chiede il relatore mostrando di non aver capito di che si tratta (perché se ha ragione Manzione vuol dire che il relatore Di Lello Finuoli non ha capito di che si tratta).

Ci troviamo in una confusione della maggioranza alla quale ha fatto riferimento il ministro Mastella ieri e la confusione continua. L'UDC non partecipa al primo voto perché lo considera privo di valore innovativo e si chiede come faccia il Presidente ad ammettere la votazione della prima parte. Lo stesso Presidente che è stato così solerte da attendere che il Gruppo di Rifondazione Comunista dissentisse dal relatore consentendo così il voto per parti separate. In sostanza, intendo dire che c'è un limite anche alla subordinazione alla maggioranza politica, signor Presidente.

In questo momento poteva tranquillamente escludere la votazione per parti separate. Non ha senso. Signor Presidente, si vuole rendere conto che sta prendendo una decisione priva di senso? Il Gruppo UDC che ha il culto delle istituzioni non partecipa a questo voto perché lo ritiene comico. Noi non votiamo cose comiche; voteremo a favore della seconda parte perché quella ha portata innovativa e non mi meraviglio che il Governo abbia detto di essere contrario perché riduce la vergogna dell'emendamento "Tarzan", lascia la vergogna generale e la riduce un po': deve andare nella provincia vicina e, per quanto riguarda la Sicilia, la provincia vicina è veramente vicina, mentre in altre Regioni qualche volta può non esserlo. Ma poiché abbiamo notizia che vi sono molte pressioni da parte di "spaventatissimi", noi siamo dalla parte del popolo, non siamo dalla parte di quei pochi magistrati che hanno paura di questo emendamento.

Quindi, noi non partecipiamo al voto sulla prima parte dell'emendamento perché priva di valore innovativo e riteniamo che in base all'articolo 100, comma 8, del nostro Regolamento non dovrebbe essere posta in votazione. È posta in votazione solo per consentire che la maggioranza voti una cosa priva di senso avendo predisposto un emendamento vergognoso e noi voteremo a favore della seconda parte dell'emendamento perché essa sì ha valore innovativo. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione sul nostro malessere che è diventato ancora più significativo da questa mattina.

Anche noi non parteciperemo a questo voto e tale scelta assume una valenza politica non indifferente. Ci si deve dare atto che nel corso di questa avventura relativa all'approvazione di questo provvedimento ci siamo assunti una grande responsabilità e abbiamo mantenuto fermi gli impegni, ma una cosa chiediamo: il rispetto non soltanto del nostro ruolo, ma anche delle regole. Oggi stiamo assistendo, purtroppo, ad alcune forzature.

Abbiamo iniziato la mattina respingendo un subemendamento privo di portata modificativa e che non andava dichiarato ammissibile; è stato posto in votazione, non andava posto in votazione, ma ora vi è un voto d'Aula che ha consacrato comunque la bocciatura di un principio, la bocciatura di un'espressione contenuta nell'emendamento principale. Su questo torneremo, signor Presidente, quando dovremo discutere di quell'emendamento. Noi contestiamo e non condividiamo la sua scelta e ci appelleremo alle regole di garanzia procedurali deputate al controllo dell'applicazione e dell'interpretazione del Regolamento.

Adesso poi assistiamo ad una seconda forzatura: si mette in discussione e si dichiara ammissibile un subemendamento che contiene parti dichiaratamente prive di contenuto modificativo e che ripropone un'espressione già contenuta nell'emendamento principale.

Ebbene, signor Presidente, non soltanto non parteciperemo a questo voto, ma siamo costretti a significarle che, continuando così le cose nell'andamento dei lavori d'Aula, valuteremo l'esigenza e l'opportunità di modificare il nostro atteggiamento responsabile assunto in questi giorni. (Applausi dal Gruppo FI).

STORACE (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STORACE (AN). Signor Presidente, mi richiamo al Regolamento e, se mi consente, anche alla logica, in merito alla sua decisione di far votare per parti separate. L'articolo 102, comma 5, del nostro Regolamento ammette, giustamente, la possibilità di procedere alla votazione per parti separate, su proposta avanzata da un senatore. La norma è molto esplicita, è molto chiara.

Tuttavia, vorrei sapere se a rigor di logica - e qui chiedo a lei attenzione e anche dimostrazione di poter discernere sulle questioni che si pongono ogni volta che una questione come questa viene all'attenzione dell'Assemblea - questa interpretazione regolamentare possa essere applicata anche nei confronti del proponente di un testo. Infatti a me pare di capire che un senatore presenta un testo ed è un altro senatore che può chiederne la votazione per parti separate, dato che al proponente è fatta riserva di poter presentare due emendamenti.

È un po' ridicolo che io presenti un testo e che poi chieda sullo stesso la votazione per parti separate ed è ancora più ridicolo che l'Assemblea ammetta una discussione e una votazione su queste questioni!

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, intervengo per richiamo al Regolamento. Ho qualche problema a tenere i senatori del Gruppo di Alleanza Nazionale in Aula se continuano queste forzature sul Regolamento e sul buon senso.

La informo che quando arriveremo a votare l'emendamento, dopo aver votato i subemendamenti, svolgeremo una riflessione, perché se non c'è la garanzia di poterci confrontare serenamente e se, oltre ad avere contro la maggioranza, come è nella logica delle cose, lei ci mette contro anche il Regolamento e il buon senso, francamente ci sentiamo di non poter condurre questa battaglia. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).Era precluso ed è stato ammesso, ora si fa votare per parti separate un emendamento che non ha senso votare per parti separate, come ha detto ora il senatore Storace e come hanno detto altri colleghi. Francamente ho qualche difficoltà e al termine svolgeremo una riunione di Gruppo.

Per quanto concerne gli impegni che abbiamo preso nella Conferenza dei Capigruppo lei sa, Presidente, che tutto mi si può dire, ma certamente non sono portato per temperamento a prese di posizione forti, perché non è nella mia indole, tuttavia è da stamani che sono in sofferenza a continuare a stare in quest'Aula per le prese di posizioni anche degli Uffici che continuano, me lo consenta Presidente, a consigliarla a prendere provvedimenti che sono inadeguati, non sono di buon senso e contrastano con il Regolamento.

FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei sottolineare all'Aula e ai suoi colleghi che vedo una perfetta coerenza tra le decisioni assunte dalla Presidenza nel corso delle votazioni di oggi. Nel momento in cui viene ritenuto ammissibile il subemendamento Castelli, il primo che abbiamo votato, evidentemente la valutazione della Presidenza, che è peraltro incontestabile, esclude che il subemendamento Castelli sia privo di ogni reale portata modificativa. Peraltro, comprendiamo come i poteri di definizione della inammissibilità degli emendamenti vengano esercitati con tanta maggiore prudenza quanto più liberale è la gestione dell'Aula da parte della Presidenza, poiché, come è ovvio, ciascuno dei senatori può ritenere che un proprio emendamento, che pure incida assai parzialmente sul contenuto del testo emendato, abbia una propria dignità e debba essere posto in votazione. Vi è quindi una celebrazione di questo diritto, di questa libertà. Nel momento in cui viene ritenuto pertanto ammissibile il subemendamento Castelli, la decisione che riguarda, da una parte, la possibilità di votazione per parti separate - su cui tornerò subito - e comunque la possibilità di sottoporre a voto la prima parte delle due separate dell'emendamento Manzione è assolutamente coerente con la decisione assunta sul subemendamento Castelli, perché l'emendamento viene ritenuto non privo di una reale portata modificativa. Vi è dunque piena coerenza rispetto a casi che si presumono e si ritengono essere simili.

Da questo discende, ovviamente, la possibilità, per altro, di applicare l'articolo 102 in ordine alla votazione per parti separate: non capisco perché il senatore Storace la ritenga inibita al proponente, perché il Regolamento parla di ciascun senatore. D'altronde, è nell'esperienza di ciascun parlamentare che, presentato un emendamento, in ragione dell'andamento dell'Aula, delle maggioranze che si formano, della filosofia del testo che si forma di votazione in votazione, possa essere opportuno per il proponente sottoporre all'Aula la propria proposta in parti separate. Anche questa valutazione mi pare pienamente coerente e aderente, per altro, alla lettera, non soltanto allo spirito, del comma 5 dell'articolo 102.

 

PRESIDENTE. Vorrei fare due precisazioni. La prima è che, almeno in un'interpretazione corretta del Regolamento, il senatore Manzione...

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, senatore Cutrufo. Mi scusi, non mi ero accorto che aveva chiesto la parola.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, prego la Presidenza di prestare maggiore attenzione a chi chiede la parola, perché non è la prima volta che mi capita che non mi venga data; non ho mai protestato in Aula, adesso lo faccio ufficialmente.

Detto ciò, vi è stata una coerenza ‑ come ha detto il collega che mi ha preceduto ‑ ma una coerenza dell'errore: quindi, per giustificare il primo, se ne commette un altro. Questa è la coerenza che vedo nell'atteggiamento della Presidenza di oggi; è dunque una coerenza forzata, che non può giustificare la prima azione.

Ora, possiamo dire tutto sull'intervento del collega Castelli, se era opportuno o meno opportuno. Qualcuno può pure dire - anzi, è stato detto da un collega della maggioranza - che poteva sembrare vi fosse anche una sorta di furbizia, ma la realtà, scarnificata da tutto ciò che è intorno all'argomento, è che vi è stata una svista da parte del Governo e dei colleghi della maggioranza: quindi, se errore vi è stato, esso non viene da parte di chi ha proposto quell'emendamento o subemendamento che sia, ma da chi proprio non si è reso conto di che cosa stava bocciando. Ne va della credibilità dei lavori del Senato.

Vi sono un relatore, il Ministro in Aula, i senatori che si occupano di questa vicenda e componenti della Commissione giustizia: se vi è stato un eccesso di furbizia, vi è stato un eccesso di indolenza e sottovalutazione da parte della maggioranza e di chi la rappresenta.

Allora, devo dire che pure noi siamo convinti che non possiamo partecipare al voto per la reiterazione di un secondo errore sull'argomento che adesso stiamo discutendo, ma intanto - essendo pure scaduto il tempo dell'Aula, forse non dovremmo nemmeno passare, comunque, alla votazione di questo emendamento - raccomando alla Presidenza di prendere atto che vi è una sofferenza reale su argomenti seri da parte dell'opposizione che in qualche modo deve essere risolta.

PRESIDENTE. Prima di passare al voto, infatti, mi accingevo a rispondere, senatore Cutrufo.

Per quanto riguarda la possibilità per il proponente dell'emendamento di chiedere votazioni per parti separate, non esiste disposizione regolamentare che impedisca una cosa del genere, assolutamente.

Per quanto riguarda l'ammissibilità degli emendamenti, contestazione ripetuta da diversi esponenti del centro‑destra, debbo dire che la prassi che seguiamo da tempo - e che ha sempre seguito il Senato - è che riscritture e precisazioni formali che servono anche a rendere più chiaro ed esplicito il testo, in genere, vengono accettate.

Anche il senatore Palma in uno dei suoi interventi, oggi, ha detto: «Dopodiché, signor Presidente, con molta tranquillità vorrei dirle che la reale differenza tra l'emendamento Mastella ed il subemendamento Castelli è quella che in genere si ha nel modo di normare e di legiferare tra uno Stato autoritario e uno Stato democratico». Vedeva una così forte differenziazione che, tra l'altro, personalmente non condivido.

Perché prendere spunto o pretesto dal ribadire un principio che in Senato è stato ripetutamente accolto per rimettere in discussione scelte politiche che sono state fatte con grande determinazione? Questo è il problema.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, la prima parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, presentato dal senatore Manzione, fino alle parole «diverso circondario», su cui il parere del relatore e del rappresentante del Governo è favorevole.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, dalle parole «ed una diversa» fino alla fine, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sulla seconda parte dell'emendamento in esame.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, anche il parere del Governo sulla seconda parte dell'emendamento è contrario.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente il Gruppo di Forza Italia voterà a favore della seconda parte dell'emendamento, in coerenza anche con quanto già affermato su di essa dagli alleati di Alleanza Nazionale, perché, comunque, introduce una possibilità di movimento maggiore, con una differenziazione geografica che consente, non solo sotto un profilo squisitamente amministrativo, ma anche di distanza, una distinzione di funzioni più appropriata, rispetto a quella esistente all'interno della stessa Provincia, dove spesso vi sono tre o quattro tribunali.

Pertanto, almeno il cambiamento di provincia consente questa distanza maggiore rispetto a ciò che si faceva in precedenza.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/17, presentato dal senatore Manzione, delle parole «ed una diversa» fino alla fine.

Dichiaro aperta la votazione. (Vivaci proteste dai banchi del centro-destra per l'eccessiva lentezza delle operazioni di voto).

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B). (Vivi, prolungati applausi dai Gruppi FI, AN, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/9.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, ovviamente dopo il voto del Senato sull'emendamento presentato dal senatore Manzione - e confermo la mia grande soddisfazione per questo - il subemendamento da me presentato viene modificato stabilendo il divieto di tornare nel circondario di appartenenza. Mi sembra del tutto ovvio che, visto che si deve andare in un'altra provincia, non si possa tornare nello stesso circondario, altrimenti avremmo il cosiddetto effetto Tarzan al quadrato.

Chiedo al collega Manzione se, almeno in questo caso, voglia distinguere la sua posizione da quella della maggioranza oscena della quale fa parte.

 

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, vorrei capire se ha già riformulato il suo emendamento, se è quello in cui si afferma che è vietato il rientro nel circondario di provenienza.

 

D'ONOFRIO (UDC). Questa formula va bene. Esprimo l'auspicio che questa vergogna indecente possa ottenere il consenso!

PRESIDENTE. Il senatore D'Onofrio ha dunque riformulato l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2 stabilendo che è vietato il rientro nel circondario di provenienza.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento in esame.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere contrario sul nuovo testo dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Esprimo parere contrario.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, desidero sollevare solo due questioni. Credo vada sospesa momentaneamente la seduta per l'esigenza del senatore Brutti di consultare l'Associazione nazionale magistrati, e questo è il punto principale. Se però il Presidente decide di andare avanti, credo che la corretta riformulazione sia di stabilire il divieto di rientro nel circondario della Provincia, in considerazione dell'esito della votazione testè effettuata.

Infine, poiché il ministro Mastella ha fatto gesti inequivocabili nei confronti del Sottosegretario (forse al Presidente è sfuggito per questioni visive), sarebbe opportuno che intervenisse per spiegare la ratio del suo agire in questo momento. Credo infatti sia importante, anche per l'Assemblea, sapere quali sono le deduzioni del ministro Mastella rispetto a questa votazione.

Signor Ministro, non è una provocazione. Poiché ha fatto gesti significativi, gradiremmo anche noi conoscere la sua opinione.

SALVI (SDSE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (SDSE). Signor Presidente, mi pare si sia creato un clima di sollecitazione che va al di là della sostanza delle questioni affrontate. Prima, su una materia regolamentare opinabile (ma a mio avviso decisa in modo ineccepibile dalla Presidenza, anche perché esiste una norma del Regolamento che afferma che le decisioni della Presidenza non sono appellabili), sembrava chissà cosa stesse succedendo, tanto che tutta l'opposizione voleva abbandonare l'Aula; poi, su un emendamento approvato secondo la dialettica parlamentare c'è stata una reazione analoga: sembrava chissà cosa fosse accaduto. Anche voi siete curiosi: prima affermate che non passa nulla perché tutto è blindato, poi nel momento in cui un emendamento viene approvato accade tutto questo.

Vorrei spiegare la portata normativa di questo emendamento, che io non ho votato per disciplina di maggioranza.... (Proteste dai banchi dell'opposizione. Richiami del Presidente).

 

MATTEOLI (AN). A che titolo interviene?

 

SALVI (SDSE). Signor Presidente, poiché sono molto rispettoso dell'opposizione, vorrei capire per quale ragione, secondo il senatore Matteoli, non posso intervenire. Mi sembra che ognuno possa dire quello che vuole sui più svariati argomenti, tranne il sottoscritto.

PRESIDENTE. La prego, senatore Salvi, vada avanti.

SALVI (SDSE). La modifica introdotta non è secondaria - tutto ciò che si vota è rilevante - ma di importanza molto ridotta. Mentre nel testo presentato dal Governo, che ha avuto la storia che conosciamo, per il passaggio dal penale al civile o viceversa si prevedeva che si dovesse mutare di circondario, ora si prevede che si debba mutare di Provincia. Vi sono alcune Province italiane - una minoranza - che hanno più di un circondario.

Quindi, la differenza è del tutto all'interno della logica proposta dal Governo, di secondaria ed irrilevante importanza, e tra l'altro, persino, a mio avviso, dotata di una sua ragionevolezza. Quindi, nulla è stato stravolto né della proposta emendativa del Governo, né degli orientamenti di fondo della legge che viene presentata. (Applausi dai Gruppi SDSE, RC-SE e Ulivo).

 

PRESIDENTE. Senatore D'Onofrio, riformuli lei il testo dell'emendamento, che proporrò all'Assemblea.

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Tutta l'Assemblea è stata testimone di una vicenda che necessita di un chiarimento. Ieri il ministro Mastella ha fatto appello alla sua maggioranza, sua finché rimane tale. Credo di ricordare più o meno esattamente la sua espressione.

Oggi, il ministro Mastella dà l'impressione di appartenere a questa maggioranza come un prigioniero appartiene all'esercito che lo ha catturato. L'impressione che abbiamo ricavato è che un Sottosegretario abbia tolto al Ministro il potere di esprimere il parere del Governo sull'emendamento e che il Ministro abbia violentemente protestato contro questa inversione dell'ordine gerarchico.

Può darsi sia un'impressione sbagliata. Mi auguro che lo sia perché sarebbe grave per la correttezza dei rapporti istituzionali, ma credo che l'Assemblea abbia il diritto di avere certezze in tale materia e di sapere cosa effettivamente è accaduto.

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Non ho nessuna difficoltà a palesare la mia opinione ed anche il gesto rivolto al mio Sottosegretario. Non vi è nessuna prigionia politica, onorevole Buttiglione. Anche quand'eravamo assieme, esprimevamo opinioni diverse; non credo di essere prigioniero politico rispetto a questa dialettica di confronto, cui mi richiama ogni tanto il senatore Castelli, per cui c'é chi vince e chi perde. È come se dicessi che nella eredità che Bossi ha enunciato tra i tre Roberto ne ha scelto un altro fuori dall'Aula. Però, ognuno perde o vince nella vita: questo ha poca e secondaria importanza.

Io ne faccio una questione diversa: condivido l'opinione del senatore Salvi, per la quale non mi sembra vi sia l'apocalisse descritta, ma ne faccio una questione di metodo.

Se la mia maggioranza ieri si è espressa con un compromesso (tranne chiedere evidentemente, come è giusto e legittimo dall'opposizione), che io passi all'opposizione - dovendo consentire un compromesso, un modo cioè con cui vengono mitigate alcune asprezze e divisioni tra noi, che pure esistono in una materia istituzionale, quindi non di poco conto come questa, mi sembrava che tale fosse quello raggiunto.

Se poi vi sono subemendamenti, allora, come ho detto al Sottosegretario, questo è l'ultimo atto del Governo, per cui su ogni espressione che venga dalla mia maggioranza il Governo non esprime più orientamento a favore o contro, ma si rimette all'Assemblea. Mi pare ovvio che la logica vuole per una maggioranza che vi sia condivisione, nel bene e nel male.

Poiché vi sono orientamenti, che io rispetto, del senatore Manzione e di altri, per quanto mi riguarda, il Governo in questo momento, attraverso me ed il Sottosegretario, esprimerà non un parere collaterale o contiguo al relatore, ma un orientamento perché prende atto di una libertà, come è giusto che sia, del Parlamento, di una volontà per cui il Governo si rimette ogni volta all'Assemblea. Questa è la decisione assunta per quanto mi riguarda. (Applausi dai Gruppi Ulivo, Aut, FI e UDC).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, il ministro Mastella ancora una volta - devo dargli atto - con onestà intellettuale affronta il problema com'è abituato di solito a fare, senza infingimenti. Però voglio ricordare al Ministro ed alla maggioranza che questo è un provvedimento del Governo. E come fa il Governo a non esprimere pareri sugli emendamenti e a rimettersi all'Assemblea? (Applausi dal Gruppo AN). Vorrei, Presidente, che anche la Presidenza prendesse atto di una situazione assolutamente insostenibile.

Non possiamo andare avanti. Capirei se il provvedimento in esame fosse di iniziativa parlamentare, ma è di iniziativa del Governo. Ci sono emendamenti della maggioranza e dell'opposizione. L'emendamento passato con i voti di tutta l'opposizione era stato presentato da un collega della maggioranza. Come fa il Governo a non esprimere i propri pareri e a rimettersi per ogni emendamento all'Aula? Vuol dire che disattende il provvedimento che ha presentato, che viene meno il presupposto del dibattito in quest'Aula.

Una riflessione credo allora la debba fare anche lei, Presidente, come pure i colleghi della maggioranza, perché una cosa è rimettersi all'Aula su un singolo emendamento, un'altra è rimettersi all'Aula su un pacchetto di emendamenti di questa natura. È la prima volta che assistiamo a una presa di posizione da parte di un Ministro nei confronti dell'Aula il quale dice che da ora in poi, dal secondo articolo in poi (ne abbiamo ancora molti per arrivare all'approvazione), il Governo non esiste più e si rimette completamente all'Aula.

 

PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il ministro Mastella. Ne ha facoltà.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, vorrei dire al senatore Matteoli - se consente, al mio amico Matteoli - che il Governo ha un tale rispetto della volontà e della dialettica parlamentare che io stesso, dall'inizio, ho sempre detto che non avrei mai richiesto - a rischio, come vedete, di incontrare difficoltà - un voto di fiducia, perché ritengo che una materia controversa come questa richieda l'apporto dialettico e parlamentare. Non potete allora essere in contraddizione.

Rispetto a questa mia apertura di credito politico, ritenendo dal punto di vista della mia sensibilità e della mia cultura democristiana - lo dico con molta forza - che l'apporto possa provenire da vari orientamenti culturali e partitici, da vari segmenti, non mi potete imputare che laddove c'è una mescolanza di opinioni di una parte minoritaria della mia maggioranza e di una parte dell'opposizione ciò debba turbare i sonni del Governo i miei in particolare.

Debbo quindi dirle, senatore Matteoli, che mi sembra davvero un controsenso, perché o si chiede l'apporto o si partecipa. Io sto richiedendo l'apporto, l'ho richiesto io. Evidentemente, richiedendo questo apporto ci possono essere anche motivi per cui si dice che il Governo ha avuto delle difficoltà. Mi sembra ovvio ed evidente, e in ciò consento con quanto ha detto il senatore Salvi, che laddove ritenessi vi fosse uno stravolgimento e che questo non fosse più un atto del Governo ne prenderei atto, ma siccome non siamo su questa linea e in questa commisurazione chiedo invece che vi sia tale apporto complementare alle varie parti in causa del Parlamento. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, non comprendo fino in fondo le argomentazioni del presidente Matteoli. Le comprendo, ovviamente, dal punto di vista politico; le comprendo nella dinamica politica che si è sviluppata in quest'Aula e nella dinamica delle relazioni tra maggioranza e opposizione, ma francamente abbiamo conosciuto un tempo in cui i provvedimenti che venivano dal Governo arrivavano in Parlamento esclusivamente per ricevere un bollo e il Parlamento era ridotto esclusivamente a luogo in cui si esauriva un passaggio, considerato, anche con fastidio, burocratico. (Applausi dal Gruppo Ulivo).

È stato ora approvato un emendamento la cui portata è stata spiegata dal presidente Salvi. Credo che quello del ministro Mastella sia un atteggiamento di grande rispetto, consentito ovviamente da una circostanza: tutte le proposte emendative che vengono dall'intero arco delle forze che rappresentano la maggioranza non smentiscono in un solo punto l'impianto del provvedimento presentato dal Governo; anzi, in alcuni punti lo enfatizzano.

Credo che la discussione che si sta svolgendo in questa sede e - lasciatemi dire - la libertà con la quale si sta svolgendo siano invece un fatto grandemente positivo piuttosto che negativo. Non ero d'accordo nel merito, ma questo è un altro paio di maniche; non ha un effetto devastante l'approvazione di quel subemendamento, come ha spiegato Cesare Salvi; soprattutto, credo non abbia alcuna influenza sulla qualità delle relazioni tra le forze all'interno della maggioranza.

Ho chiesto la parola poc'anzi perché, dopo aver ascoltato l'intervento del presidente D'Onofrio e le sue osservazioni, vorrei chiedergli se per caso non ritenesse che nella dizione contenuta nell'emendamento Manzione «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario» non si adoperi la parola «tramutamento» in senso reciproco, quindi tramutamento dalle funzioni di pubblico ministero alle funzioni civili e viceversa. In questo caso già tale disciplina copre il passaggio ed il rientro.

Credo che la regolazione nel senso da lei auspicato sia già esaurita da questo emendamento. Ovviamente, questa è una mia interpretazione e la rimetto alla sua valutazione. Credevo, infatti, di aver colto il senso della preoccupazione che l'ha portata a presentare l'emendamento e poi a riformularlo.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sulle dichiarazioni del Ministro.

Come è giusto che fosse, il presidente Salvi si è alzato per tranquillizzare le truppe un po' sconcertate da quanto è avvenuto, dicendo: «Calmi, non è successo nulla. Quindi, andiamo avanti come prima». Qualcosa invece è successo e per certi versi, a mio parere, è qualcosa di molto positivo, signor Presidente e onorevole Ministro. Per la prima volta da quando si discute di riforma dell'ordinamento giudiziario, il Ministro interviene in maniera sostanziale, togliendo la delega ideale che era stata data alla guardia giurata qui presente per conto della magistratura, l'esimio e valido presidente Scotti, e lo smentisce. Ricordo, infatti, che sugli emendamenti è già stato espresso un parere da parte del Governo ed era un parere contrario. Ora, invece, il Ministro interviene e modifica il parere pronunciato precedentemente dal rappresentante del Governo.

Dal punto di vista politico, ritengo che ciò rappresenti una novità assolutamente positiva. Faccio presente che in tutte queste giornate e anche nelle precedenti, in Commissione, mi sono battuto per invitare i colleghi a fare attenzione, perché deve essere il Parlamento a legiferare e non i magistrati. Ho denunciato molte volte la formalità della presenza asfissiante della magistratura su questo tema: magistrato il relatore, magistrato il rappresentante del Governo, Ministro silente. È veramente una presenza asfissiante dell'ordine della magistratura. Oggi il Ministro, che non è un tecnico, si riappropria delle sue prerogative politiche. Benissimo. Credo che questo sia un momento molto importante e favorevole per quest'Aula.

Da un punto di vista meramente tecnico, però, i pareri sono già stati espressi. Quindi, è ufficiale che il parere del Governo oggi è cambiato. A questo punto, noi a chi dobbiamo fare riferimento quando parliamo degli emendamenti? Al sottosegretario Scotti o al ministro Mastella? È un dato non indifferente, visto che ora siamo in presenza di pareri diversi; fossero stati uguali, la questione avrebbe avuto meno rilevanza.

Credo che forse in questo momento, senatrice Finocchiaro, la parola «libertà» vada sostituita con la parola «anarchia», ma questo è un dato che riguarda la maggioranza e non certo l'opposizione. Ad ogni modo, vorrei capire proprio da un punto di vista tecnico se su tutti gli emendamenti il parere del Governo è stato modificato, rimettendosi quest'ultimo all'Aula, in disaccordo con il relatore. (Applausi dal Gruppo LNP).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, credo che lo scambio di opinioni che si è registrato nel corso degli ultimi minuti abbia un grande rilievo politico ed istituzionale. Ritengo che la comune provenienza dalla Democrazia cristiana del ministro Mastella e del sottoscritto sia forse all'origine della distinzione che abbiamo sempre portato e portiamo tra Governo, maggioranza e opposizione parlamentare.

Il Ministro ha voluto far presente - in questo concordo - che su un tema come quello al nostro esame, relativo al rapporto fra potere politico e giurisdizione, potere della magistratura, soprattutto di quei magistrati che antepongono i loro specifici problemi personali al diritto del popolo a vedere esercitata la giustizia in modo diverso, il Governo si rimette all'Aula. Non è un generico gesto di democraticismo: lo dico alla collega Finocchiaro che proviene da un'altra cultura istituzionale che noi in questo momento contrastiamo in qualità di opposizione politica. Noi siamo in contrasto con questa maggioranza politica, non con il Governo.

Quando il Governo si rimette all'Assemblea, chiaramente prende atto che esiste una maggioranza della quale il Governo vuole essere parte, nonché un'opposizione soggetto politico.

Come opposizione ci stiamo opponendo a ciò che il Governo sta dicendo quando coincide con la maggioranza, ma siamo soprattutto in contrapposizione con la maggioranza politica. Ecco perché, cara collega Finocchiaro, gioiamo quando qualche rarissimo emendamento dell'opposizione viene approvato, perché all'interno della maggioranza vi è un frammento che si distingue dalle ragioni dell'unità, che si raggiunge soltanto ponendo questo provvedimento in termini vergognosi.

Il fatto che il Governo in questo momento sia rappresentato da un Ministro politico e il Sottosegretario sia di fatto rappresentante politico di quella componente non presente in Parlamento che legifera da questo punto di vista, è un atto di grande sensibilità istituzionale; per questo nel rimettersi all'Assemblea vedo genericamente il fatto che il Governo non considera il mio subemendamento contrario agli obiettivi strategici della maggioranza e quindi lo ritiene componibile con il quadro del provvedimento.

È questa la ragione per la quale l'ho presentato in termini "anti Tarzan" eccessivi, anche perché l'opposizione vorrebbe che la maggioranza si disincagliasse un po' di più dai condizionamenti ossessivi e incomprensibili ai quali, come ha detto prima il collega Castelli, è risultata essere prona. È questa la ragione della delusione che l'UDC manifesta, più che nei confronti dell'attività del Governo, verso il prodotto legislativo, che non risolve in alcun modo i problemi del rapporto tra magistratura, vertice sensibile ai propri diritti e alla presunzione dei propri doveri e potere politico.

In questo momento il nostro contrasto è tutto politico con la maggioranza attuale, che ha presentato un emendamento che è una camicia di Nesso. Come abbiamo sentito, il senatore Manzione lo vota per disciplina di coalizione e non escludo che altri senatori della maggioranza facciano altrettanto. È una disciplina che stiamo rompendo giorno dopo giorno e quando essa si frantumerà, allora comincerà veramente a fluire quella libertà politica finora impedita da questa maggioranza. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).

DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, non ho ben capito la riformulazione del senatore D'Onofrio. Dopo l'approvazione della prima parte dell'emendamento del senatore Manzione, si afferma ovviamente che il tramutamento può realizzarsi solo in un diverso circondario e ciò comporta il tramutamento sia all'andata che al ritorno. Mi domando allora dove inseriamo le parole: «di rientro ».

PRESIDENTE. Senatore Di Lello Finuoli, ho ancora diversi interventi sulle dichiarazioni del Ministro, arriveremo più tardi a quel punto.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ho ascoltato con molta attenzione le parole del ministro Mastella, ricordando anche il suo intervento di ieri in quest'Aula, laddove, rivolgendosi alla sua maggioranza, affermava che quella maggioranza necessitava di un chiarimento interno sui temi relativi alla disciplina che stavamo affrontando.

Facendo il paio tra quelle dichiarazioni, quanto è successo ora e quello che ha dichiarato il Ministro, non posso che interpretare politicamente l'accaduto e anche le sue conseguenze: abbiamo un Ministro che è costretto, suo malgrado, a dichiarare di rimettersi all'Assemblea sulle future votazioni perché riconosce di non avere più in Aula la sua maggioranza. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Selva e De Gregorio). Questo è un dato politico. Quindi, secondo me anche correttamente, nel riconoscere questo, per evitare di apparire come un Governo che viene schiacciato e messo sotto dalla sua stessa maggioranza, si rimette all'Assemblea. Credo che tale valutazione debba costituire oggetto di riflessione in queste ore.

Signor Ministro, noi siamo pronti a continuare a fare la nostra parte, senza ostruzionismo e senza impedimento dei lavori regolari dell'Aula. Credo tuttavia che sia un problema della sua maggioranza e di questo Governo capire come andare avanti in Aula, per evitare di scivolare su contraddizioni interne alla vostra maggioranza su temi delicati, dove incombono sempre di più l'ingerenza e lo schiacciamento di un ospite, di un convitato di pietra, che non è in quest'Aula, che non è un senatore, ma che fa parte di organismi estranei al Parlamento e che tentano di condizionare il Parlamento. (Applausi dai Gruppi FI, LNP e AN).

SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, vorrei invitarla a non permettere che in quest'Aula qualche senatore usi la parola «truppe» parlando dei componenti del Senato. Io non sono truppa di nessuno, non sono carne da cannone. È già in atto una demagogica campagna antidemocratica nel Paese, senza che anche i componenti del Senato, come ha fatto il senatore Castelli, usino verso gli eletti dal popolo parole come «truppe». La prego di difendere la dignità di quest'Aula. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE).

PRESIDENTE. Prendo atto delle sue parole, senatore Silvestri.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, ho già valutato molto grave quanto è successo in Aula e, soprattutto, valuto con maggiore gravità i messaggini push che stanno arrivando a tutti noi. Quello che esce fuori è che il Governo è stato battuto.

 

CALDEROLI (LNP). Così è!

 

FORMISANO (Misto-IdV). La sconfitta del Governo - ormai la ricostruzione numerica è chiara - è avvenuta sulla base di un emendamento presentato da un collega dell'Ulivo, sostenuto da un altro collega dell'Ulivo e da un collega del Gruppo Misto che si è associato ai voti del centro-destra.

 

GRAMAZIO (AN). E allora?

 

PRESIDENTE Per cortesia, lasciate parlare il senatore Formisano.

 

FORMISANO (Misto-IdV). A me pare che le discussioni che ho ascoltato finora, anche da parte di componenti della maggioranza, tra i cui banchi l'Italia dei Valori siede, fanno massimo riferimento, per il prosieguo dei lavori d'Aula, alla libertà e al disimpegno rispetto ad intese che pure erano state raggiunte.

Non siamo contrari a questo modo di intendere la vita parlamentare, il dibattito parlamentare e il voto parlamentare. Se dal Capogruppo dell'Ulivo, del quale credo facciano parte i senatori che hanno contribuito a modificare quello che mi pareva essere un ottimo compromesso in positivo (nobilmente raggiunto nella giornata di ieri), viene l'invito ad esercitare la nostra attività di parlamentari in Aula con molta libertà, noi valuteremo, insieme a tutte le persone che si ritrovano sugli ideali con i quali, attraverso i quali e sui quali abbiamo fatto battaglia in questi due giorni, se non sia il caso, con la stessa libertà, fino al voto finale sul provvedimento, di continuare in questa direzione. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, vorrei richiamare la sua attenzione su un fatto che si è verificato in quest'Aula: un atto indegno di intimidazione di alcuni senatori per i voti da loro liberamente espressi. La libera espressione del voto in Senato non può essere censurata in quest'Aula nei termini in cui ciò è avvenuto qualche minuto fa. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN). Polemiche politiche di questo tipo vanno tenute fuori di quest'Aula; lì ognuno può dire quello che vuole. Qui il voto espresso dai senatori va sempre e comunque rispettato ed è compito suo, signor Presidente, chiedere ed imporre questo rispetto. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

PRESIDENTE. Credo di non avere la necessità di richiami sul rispetto delle decisioni dell'Aula. Il senatore - se si riferisce all'ultimo intervento - ha svolto delle valutazioni politiche discutibili, ma non ha offeso le decisioni dell'Assemblea che sono sovrane. Quindi, non sono in discussione.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ho bisogno di rispondere, purtroppo, al senatore Formisano che ha fatto una osservazione secondo me gravissima, perché ha detto che alcuni senatori della maggioranza hanno votato con l'opposizione. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP). È vero il contrario. Si trattava di un emendamento che, in linea con quanto ha fatto il Comitato ristretto, era stato presentato da un senatore della maggioranza ed è stato votato dall'opposizione e non dalla maggioranza per il semplice fatto che a volte questa ha timore a muoversi nel merito. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).

Il merito dell'emendamento è perfettamente in linea con gli accordi politici assunti. Non potete assolutamente pretendere che si rinunci alla funzione di parlamentare. Vi prego di valutare il merito, in linea con l'accordo politico che c'è stato. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, mi pare ormai chiaro (dopo aver udito le dichiarazioni del Ministro, di un Capogruppo di maggioranza e di altri esponenti di maggioranza intervenuti su quanto accaduto) che, stante il fatto non modificato che siamo in un regime di Governo parlamentare, ci troviamo di fronte ad una crisi politica che trascende il singolo provvedimento e il singolo voto. Una situazione nella quale non possiamo procedere all'approvazione di questo provvedimento perché, pur essendo di iniziativa governativa, non esistono più la maggioranza di Governo e l'opinione del Governo. Dobbiamo dunque interromperci per capire se esiste ancora nel Paese una maggioranza e un Governo legittimati in Parlamento. (Applausi dal Gruppo AN).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma solo per un minuto, senatore Castelli: è intervenuto quattro volte su questo problema.

 

CASTELLI (LNP). Vorrei intervenire per fatto personale. Noto che il senatore Silvestri è ancora in Aula, dunque lo pregherei di ascoltarmi. Ho usato, è vero, la parola truppe, ma come termine immaginifico per indicare una sorta di esercito che veniva dietro. Nessuna intenzione di offesa. Mi scuso, quindi, se il senatore Silvestri ha voluto interpretare il termine altrimenti. Era soltanto una sorta di metafora, perché mi pare che in questo momento le truppe siano anche un po', per così dire, sconcertate. (Applausi dal Gruppo LNP).

SILVESTRI (IU-Verdi-Com). Ringrazio il senatore Castelli. Ovviamente prendo atto della sua precisazione e accetto le sue scuse.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Rammento che presso la Camera dei deputati sta per avere inizio la chiama dei senatori per l'elezione di un giudice della Corte costituzionale.

Avverto che l'incontro con i Capigruppo, fissato alle ore 14, convocato per affrontare problemi in discussione in seno al Consiglio di Presidenza, è rinviato a domani. Farò quindi avvertire i Capigruppo per l'incontro di domani.

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è ''positivo'' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato ''non positivo''.

10. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è ''positivo''. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

" 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

" 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

" 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

"50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

"  44.328,37

Magistrati ordinari

" 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

" 22.766,71

.

EMENDAMENTI 2.134 (TESTO 3) E 2.900 E RELATIVI SUBEMENDAMENTI

2.134 testo 3 e 2.900/13

CASTELLI

Respinto

Al primo periodo, sostituire le parole da: «il solo divieto di passaggio da funzioni», fino alle parole: «non si applica nel caso in cui il magistrato», con le seguenti parole: «è consentito il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'art. 11 cpp, in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, nel caso in cui il magistrato».

2.134 testo 3 e 2.900/4

CENTARO

Respinto

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole da: «all'interno dello stesso distretto», fino a:«della stessa Regione e»

2.134 testo 3 e 2.900/5

CENTARO

Respinto

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto»; sostituire le parole da: «in tutti i predetti casi», fino a: «stesso circondario», con le seguenti: «in tutti i predetti casi rimane il divieto di destinazione nello stesso distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/1

PALMA

Ritirato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al primo periodo, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto».

Inoltre, al quarto periodo, sostituire le parole: «nello stesso circondario», con le seguenti: «nello stesso distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/12

CASTELLI

Ritirato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al primo periodo, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto».

Inoltre, al penultimo periodo, sostituire la parola: «circondario», con la parola: «distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/6

CENTARO

Ritirato

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, capoverso «art. 13», al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole: «all'interno dello stesso distretto».

2.134 testo 3 e 2.900/7

CENTARO

Respinto

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole da: «e con riferimento al capoluogo» fino a: «all'atto del mutamento di funzioni».

2.134 testo 3 e 2.900/11

PALMA

Id. em. 2.134 testo 3 e 2.900/7

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al primo periodo, sopprimere le parole: «e con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni».

2.134 testo 3 e 2.900/14

CASTELLI

Respinto

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al primo periodo, sostituire la parola: «cinque», con la parola: «dieci».

2.134 testo 3 e 2.900/8

CENTARO

Ritirato

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sopprimere le parole: «in sede penale».

2.134 testo 3 e 2.900/16

MANZIONE

Approvato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi richiamato, dopo le parole: «chieda il passaggio da funzioni requirenti», sopprimere le seguenti: «in sede penale».

2.134 testo 3 e 2.900/15

CASTELLI

Respinto

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, alla fine del primo periodo, aggiungere le seguenti parole: «salvo che il magistrato abbia svolto funzioni requirenti nei procedimenti di cui al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231».

2.134 testo 3 e 2.900/17

MANZIONE

Approvato. Votato per parti separate.

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi richiamato, al penultimo periodo, sostituire le parole: «rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario» con le seguenti: «il tramutamento di funzioni può realizzarsi soltanto in un diverso circondario ed in una diversa provincia rispetto a quelli di provenienza».

2.134 testo 3 e 2.900/9

CENTARO

Precluso

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, al comma 3-bis, ivi riferito, sostituire la parola: «permanenza» con la seguente: : «destinazione».

2.134 testo 3 e 2.900/2

D'ONOFRIO

V. testo 2

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «divieto di permanenza», inserire le seguenti: «e di rientro».

2.134 testo 3 e 2.900/2 (testo 2)

D'ONOFRIO

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «di provenienza», inserire le seguenti: «ed è vietato il rientro nel circondario di provenienza».

2.134 testo 3 e 2.900/3

PALMA

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «stesso circondario», aggiungere le seguenti: «ed il magistrato trasferito non può assumere le stesse funzioni nel circondario di provenienza, prima che siano decorsi 5 anni».

2.134 testo 3 e 2.900/10

CENTARO

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, capoverso «art. 13», al comma 3-bis, ivi riferito, dopo le parole: «permanenza nello stesso circondario», inserire le seguenti: «E' comunque sempre escluso il successivo trasferimento nel circondario ove sono state precedentemente esercitate funzioni requirenti o giudicanti penali, con la destinazione, rispettivamente, a funzioni giudicanti penali o requirenti».

2.134 testo 3 e 2.900/18

MANZIONE

Agli emendamenti 2.134(testo 3) e 2.900, capoverso «art. 13», al comma 3-bis, ivi riferito, prima dell'ultimo periodo, inserire il seguente: « Il tramutamento in grado di appello può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza ».

2.134 (testo 3)

CALDEROLI

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.900

IL GOVERNO

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

191a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

giovedì 12 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente ANGIUS

 


(omissis)

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 16,11)

PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo all'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2 (testo 2).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, poiché ho avuto modo di parlare con il collega Di Lello durante l'intervallo, desidero rendere comprensibile in modo definitivo quello che, a mio giudizio ovviamente, è un punto molto importante dopo l'approvazione dell'emendamento Manzione. Al riguardo, chiedo al collega Di Lello un momento di attenzione particolare.

Sulla base delle votazioni che sono avvenute, ci troviamo ora in questa situazione: un magistrato che in una qualunque sede svolge attività di pubblico ministero o di giudice penale può andare in un'altra sede della stessa corte d'appello per svolgere funzioni civili. A mio giudizio, finora non è in alcun modo vietato che egli possa ritornare nella sede di provenienza originaria dopo aver svolto le funzioni civili. Il mio emendamento tende a rendere chiaro che non può tornare nella sede di provenienza. Vorrei che il collega Di Lello chiarisse se, dopo l'emendamento che abbiamo approvato, il magistrato certamente non può tornare nella sede di provenienza.

Perché dico che il dubbio rimane? Perché è ovvio che se un magistrato era a Napoli e va a Torre del Greco a svolgere funzioni civili, se poi da Torre del Greco vuole tornare a Napoli, quest'ultima non sarà più la sua sede di provenienza, lo era in un primo momento, nel secondo momento è una qualunque altra sede. Con il mio emendamento desidero rendere chiaro che non si può tornare nella sede dalla quale si è partiti per andare a svolgere funzioni civili. Questo, è il carattere innovativo del mio emendamento. Non mi sembra che tale divieto sia già contenuto nel testo. Pertanto, vorrei sentirmi dire che il mio emendamento è inutile, in quanto tale divieto già c'è, perché non credo vi sia.

Dal momento che questo è un punto molto importante, che ha costituito un motivo di forte scontro con l'Associazione nazionale magistrati, vorrei fosse chiaro che un magistrato che ha chiesto, in seguito a questo emendamento - che io non avrei accettato - di passare dalle funzioni penali a quelle civili nella stessa corte d'appello, se vuole ripassare dalle funzioni civili a quelle penali nella stessa corte d'appello non può tornare al punto di partenza.

Questo è l'obiettivo che io perseguo, che mi sembra assolutamente ragionevole.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, devo chiarire al senatore D'Onofrio che in realtà la sua interpretazione è quella reale, e cioè che è vietato il rientro al circondario di provenienza e quindi la disposizione va interpretata nel senso che il magistrato può invece rientrare nel circondario di provenienza. Pertanto, esprimo parere contrario sull'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2 (testo 2) del senatore D'Onofrio.

 

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2 (testo 2).

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione elettronica.

ZICCONE (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ZICCONE (FI). Presidente, anticipo brevemente una considerazione che farò dopo (la farò un po' più a lungo quando sarà votato l'emendamento Manzione con la stessa sostanziale disposizione, se ancora vigente). Non credo affatto, lo voglio ribadire, che ci sia agli atti la possibilità di dare per certa l'interpretazione che ha testé dato il relatore. Anzi, è talmente grossa questa preoccupazione che non soltanto il senatore D'Onofrio, ma molti di noi ne fanno un questione essenziale.

Infatti, se possiamo in qualche modo comprendere che si siano volute evitare, soprattutto nel primo impatto di questa legge, una serie di difficoltà notevoli sul piano personale, familiare, della carriera e di tutta una serie di situazioni concrete descritte nell'emendamento Brutti, se molti di noi possono assumere un atteggiamento - e tornerò su questo argomento - in qualche modo attento rispetto alla riflessione svolta dal senatore Brutti con il suo emendamento, questo, in ogni caso, passa per la certezza che tale sistema non possa essere utilizzato per poter rientrare dopo tre o quattro anni nel luogo di provenienza, cambiando nuovamente funzione e riprendendo le funzioni di pubblico ministero.

A questo proposito, anzi, avrei una richiesta per l'onorevole D'Onofrio, se volesse farlo: poiché è stato spesso espresso parere favorevole anche nei confronti di un altro emendamento del senatore Manzione, nel quale giustamente l'espressione «circondario» viene trasformata in «distretto di Corte d'appello» quando si è trattato di un tramutamento relativo a funzioni d'appello, a meno che non venga precluso, ripeto, l'emendamento del senatore Manzione, invece di «circondario» si potrebbe utilizzare l'espressione «distretto di Corte d'appello». Se però la Presidenza si orienta per non ritenere precluso l'emendamento del senatore Manzione mi limito a dichiarare il mio voto a favore all'emendamento in esame.

PRESIDENTE. La Presidenza non ritiene precluso l'emendamento al quale lei si riferiva.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Prima di procedere con la votazione, non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 16, 30.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,18, è ripresa alle ore 16,34)

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/2 (testo 2), presentato dal senatore D'Onofrio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/3 (testo 2), presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/10 (testo 2).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, pur senza tante speranze, vorrei sottoporre ai colleghi un emendamento che evita un escamotage in grado di eludere e di vanificare quella necessità di trasferimento fuori Regione in caso di mutamento di funzioni. Nel momento in cui, ad esempio passando dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili, si può passare da un circondario all'altro (quindi, a brevissima distanza), trascorsi cinque anni, si potrà rientrare nel circondario di provenienza, svolgendo le funzioni giudicanti penali per le quali in teoria si doveva andare fuori Regione.

È un elegante escamotage che consente di eludere la norma che prevede la necessità di andare fuori Regione e che menoma di fatto questa sembianza di separazione delle funzioni. Se si approva questo subemendamento, si impedisce questo tipo di escamotage, ma non si impedisce il ritorno nello stesso circondario perché comunque il magistrato potrà sempre rientrare nello stesso circondario svolgendo funzioni civili. Quindi, nessun problema per quanto attiene alle sue vicende familiari, alla possibilità che possa svolgere adeguatamente il suo compito con la tranquillità e la serenità che gli derivano dalla possibilità di avere affetti familiari vicino, da difficoltà di trasferimento e quant'altro. Questo emendamento tempera quella che a tutti gli effetti è un'elusione chiara e semplice di un principio, che poteva anche apparire rigido, che è stato temperato dall'emendamento presentato dal collega Brutti e dal Governo, ma che ha bisogno di questo ulteriore temperamento per evitare che possa apparire, come in effetti è, una vera e propria elusione, un aggiramento della norma.

Ci sarà un periodo di purgatorio, di giacenza presso una sezione civile, anche a poche decine di chilometri di distanza, per poi rientrare - con funzioni giudicanti penali, dopo aver svolto le funzioni requirenti - nella sede precedente di provenienza, con tutto ciò che comporta, anche in relazione alla lentezza dei processi, la circostanza di giudicare fattispecie penali già esaminate con le funzioni requirenti.

Senza che ciò sia assolutamente persecutorio e senza che questo subemendamento suoni come una forma di acredine nei confronti della magistratura, è fin troppo evidente che tempera ed evita quell'escamotage. Si è deciso di svolgere funzioni civili. Bene, le si svolge prima fuori circondario, poi si rientra nel circondario precedente, dopodiché si potrà continuare a svolgere questo tipo di funzioni nell'ambito, per l'appunto, di quelle giudicanti.

Chiedo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/10 (testo 2), presentato dal senatore Centaro.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/18 (testo 2), sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, raccomando all'Aula l'approvazione di questo emendamento, che interviene - come ho già detto in sede di illustrazione - prevedendo quali agevolazioni, rispetto alle incompatibilità territoriali, operino nel momento in cui il tramutamento, cioè il passaggio delle funzioni, avviene rispetto al secondo grado.

Il mio emendamento prevede che l'incompatibilità, che dopo il lavoro svolto dal Comitato e dalla Commissione è diventata di ordine regionale, si applichi soltanto a livello distrettuale. Si tratta di un emendamento ragionevole e molto chiaro, che raccomando all'Aula per l'approvazione soltanto perché completa il quadro delle nuove norme introdotte dall'emendamento che poi verrà posto in votazione a prima firma del ministro Mastella.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, propongo al Gruppo Alleanza Nazionale di votare contro questo emendamento. In sé - non me ne voglia il senatore Manzione - l'emendamento è giusto, siamo di nuovo di fronte ad una congiuntura analoga a quella che ha caratterizzato una proposta emendativa del senatore Centaro, che egli poi ha ritirato su mia sollecitazione. L'intervento del senatore Manzione è corretto nella misura in cui rimedia ad uno dei due palesi non funzionamenti derivanti della certa approvazione dell'emendamento Brutti-Calderoli-Mastella, il quale è stato scritto non solo con quelle incertezze linguistiche che prima sono state richiamate e a cui la maggioranza ha rimediato, ma anche da qualcuno che ignora come si collocano i magistrati nel territorio, quindi da qualcuno che avrebbe inconsapevolmente - spero, anzi senz'altro, penso - condannato la maggior parte dei tribunali e dei luoghi di giustizia italiani all'impossibilità di funzionamento.

Il senatore Manzione interviene su una delle questioni, quella che riguarda il tramutamento di secondo grado; tuttavia, il rimedio da un certo punto di vista quantomeno è peggiore del male, nel senso che inevitabilmente determina una disparità di trattamento tra magistrato e magistrato. Alcuni saranno nella condizione di cambiare distretto e potranno fare carriera, altri saranno nella oggettiva impossibilità di cambiare distretto e dovranno rinunciare alla legittima aspettativa di qualsiasi lavoratore di progredire nella carriera.

Non è giusto, senatore Manzione: capisco e riconosco che dal punto di vista di chi vuole far vivere a tutti i costi quella che il presidente D'Onofrio correttamente ha individuato come una vergogna che si consuma in quest'Aula, questo rientra nel concetto di riduzione del danno, concetto che ben conosciamo ma in un'area che non può essere quella della giustizia. Lo strumento che viene usato è di disparità nei confronti di singole persone.

Capisco che ai vertici dell'Associazione nazionale magistrati e ai loro portavoce nulla importi di cosa succede al dottor Tizio e al dottor Caio, ancorché il dottor Tizio e il dottor Caio appartengano alla categoria individuata dal relatore, quella di chi scrive sentenze tutti i giorni dalla mattina alla sera, di chi tiene udienza tutti i giorni; al Gruppo Alleanza Nazionale spero importi ed è questa la ragione per la quale confido nel voto contrario dei relativi senatori.

Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/18 (testo 2), presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3), identico all'emendamento 2.900, nel testo emendato.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, nel corso della seduta antimeridiana ha preso la parola, e non lo aveva fatto spesso prima in occasione dell'esame di questo provvedimento, il presidente Salvi. Mi sono molto doluto di ciò, non perché voglia negargli la parola, sarebbe sciocca la relativa pretesa, ma perché egli non è intervenuto in dichiarazione di voto - infatti non ha dichiarato alcun voto -, non è intervenuto sull'ordine dei lavori e non è intervenuto per un richiamo al Regolamento.

Ancora ora, mi sto chiedendo, signor Presidente, a che titolo lei gli abbia consentito di parlare e a che titolo egli abbia parlato. Ma ciò malgrado, il collega Salvi ha dettouna cosa giusta, nel senso che l'emendamento che ha visto tramontare le aspettative di successo incondizionato del Gruppo dell'Italia dei Valori nei confronti del ministro Mastella (sembrava fossimo destinati ad un 2 a 0 e invece abbiamo avuto questa piccola rimonta, ancorché non decisiva) non ha cambiato di granché la sostanza delle cose. È vero quel che ha sostenuto il presidente Salvi, ossia che non si tratta di gran cosa. Perché? Perché noi, signori colleghi, stiamo parlando, appunto, di una cosa che non è una gran cosa, nel senso che il trasferimento di Regione, il trasferimento di distretto, il trasferimento di circondario hanno più o meno un senso se collocati nella volontà culturale della separazione delle funzioni. Altrimenti, è questione di scarso rilievo. Di questo ce ne dobbiamo rendere conto.

Il grande Francesco De Gregori ci ha spiegato che nella società in cui viviamo, per andare da Chicago a Vienna, ci vuole poco meno di un secondo. È vero che in alcune sedi del Nord, per andare da Milano a Varese, con tutti i soldi che si sono spesi in altre parti d'Italia, ci si può mettere anche un'intera mattinata o un intero pomeriggio (Applausi dal Gruppo LNP), però, resta comunque piccola cosa, piccola, incomprensibile cosa.

E su questa incomprensibile cosa resto stupefatto se penso che si sono concentrate le attenzioni, sia di un Ministro della repubblica (Di Pietro) sia dei vertici dell'Associazione di quegli altissimi funzionari dello Stato cui lo Stato stesso affida la centralissima funzione di regolare la comunità, di stabilire le regole attraverso le quali la nostra comunità nazionale vive, opera e lavora.

Non si capisce, signor Presidente, perché nel nostro Paese i prefetti, i diplomatici e i soldati, rispetto ai magistrati, si spostano molto, discutono poco, servono lo Stato moltissimo, scioperano pochissimo o per nulla (e mai per finta, come avviene con questo scioperino di luglio inoltrato), e per quale ragione i magistrati, invece, non debbano spostarsi mai, debbano discutere sempre, possano scioperare essi contro se stessi (se sono, come continuo a pensare, organo dello Stato) e, soprattutto, perché debbano essere destinati, rispetto alle altre tre categorie, a guadagnare di più (unica cosa sicura che si sono assicurati nel tempo).

Intendo ora sostenere quanto ho già sostenuto ieri, a margine della seduta. Io parlo di sconfitta del ministro Mastella nei confronti del suo collega ministro Di Pietro e parlo anche (come farò tra pochi minuti, perché i numeri di quest'Aula ci condannano) di vittoria del portavoce Brutti nei confronti, non solo dell'opposizione, ma di qualsiasi persona che abbia ragionevolezza e che riesca a portare proposte che non siano figlie di una polverosa intellettualità, perché queste così sono.

Io, signor Presidente, che posso fare di fronte ad una simile situazione? Non posso fare nulla, ma posso rammaricarmi e posso chiedere che vi sia rammarico di tutti perché in questa occasione può darsi che ci sia chi vince, chi vince meno e chi vince di più, ma c'è sicuramente uno che perde: è il Senato, sono i cittadini che hanno eletto i senatori.

I cittadini che hanno eletto i senatori ed il Senato perdono nel momento in cui un autorevole quotidiano riporta, come se fosse la cosa più normale del mondo, che il presidente dell'Associazione nazionale magistrati afferma che quanto ha fatto il Ministro non è sufficiente. Non è sufficiente per che cosa? Sta parlando al Ministro guardasigilli, sta parlando a quel signore che ogni 27 del mese, che lui scriva o non scriva le sentenze, che parli oppure o no, che faccia non faccia i processi, gli consegna lo stipendio. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP). Ma stiamo scherzando, signor Presidente?

Leggo poi sullo stesso quotidiano che il segretario dell'Associazione nazionale magistrati dice: vedremo, vedremo come si comporta il Senato alla fine. Ma che cosa vede? Sono i miei elettori che devono vedere come mi comporto in Senato. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP). Sono i vostri elettori che devono chiedervi conto se qui venite o non venite, se dite sciocchezze (come forse sto facendo adesso io) o se lavorate in maniera operosa.

Queste sono le ragioni, signor Presidente, per cui il voto del Gruppo di Alleanza Nazionale sarà sicuramente contrario. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, onorevole Ministro, onorevoli colleghi, il Gruppo di Forza Italia voterà contro questo emendamento per vari profili di carattere sia tecnico che politico.

Quanto ai profili di carattere tecnico, si tratta di una norma viziata da illegittimità costituzionale nel momento in cui si crea una disparità di trattamento nel passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti civili o giudicanti penali. Se si vogliono esercitare le funzioni giudicanti penali si dovrà andare fuori Regione, mentre per quelle giudicanti civili basterà andare fuori circondario. Siamo di fronte ad una palese disparità di trattamento, con una norma che verrà immediatamente cancellata dall'ordinamento giuridico italiano.

Dall'altra parte, l'ordinamento giuridico italiano prevede la figura del giudice di tribunale, la figura delle funzioni giudicanti di primo o di secondo grado, e non già giudicanti civili o giudicanti penali. Quello è un problema tabellare.

Il passaggio da una funzione civile a una funzione penale è un problema tabellare interno all'ufficio che varia di anno in anno, a seconda delle preferenze e delle vacanze nelle sezioni civili e nelle sezioni penali. Gli unici posti che vengono pubblicati con indicazione espressa del tipo di assegnazione sono quelli di giudici del lavoro.

Allora, è evidente che dovrete anche coordinare, se non cancellare, tutta la parte della riforma che attiene alle problematiche tabellari, che a questo punto scompaiono o vengono fortemente ridimensionate; è evidente che si è creata una chiara disparità di trattamento. Non si è tenuto conto che questo trasferimento potrà avvenire nell'ambito di quel distretto che, ex articolo 11 del codice di procedura penale, presiede alla valutazione dei processi nei confronti dei magistrati, con tutto ciò che comporta sotto il profilo di imbarazzo, di difficoltà, andando in contrario avviso alle ragioni di questa norma.

C'è un escamotage, perché il problema è culturale, è di fondo; nel momento in cui si riesce, a fatica, a far passare il principio di una separazione delle funzioni, che d'altra parte era contenuto nel programma dell'Unione, insorgono i magistrati a cui erano state date assicurazioni di tutt'altro tipo alla vigilia della campagna elettorale; insorge il Consiglio superiore della magistratura, che si attrezza anche per discutere di norme che sono all'esame del Parlamento. D'altra parte, il Consiglio superiore della magistratura non è altro che il ventriloquo, il portavoce istituzionale dell'Associazione nazionale magistrati, cioè dei partiti della magistratura, dei partiti, cioè, dei dipendenti pubblici.

Allora, c'è un problema culturale di fondo: si era operata una scelta che aveva una sua coerenza, condivisibile o meno che fosse; si è dovuto trovare l'aggiustamento, si è dovuto trovare l'escamotage, l'elusione che poter arrivare a far sì che, fatta la regola, si trovi l'inganno, il modo di aggirarla: farò un po' di Purgatorio nelle funzioni civili per cinque anni a qualche decina di chilometri di distanza e tornerò a fare il giudice penale, dopo avere fatto il pubblico ministero, nello stesso tribunale dopo cinque anni; non avrò necessità allora di andarmene fuori Regione. Farò questo lieve sacrificio. Perché? Perché ho famiglia o per assicurare e continuare a mantenere quelle incrostazioni di potere e quella contiguità tra pubblico ministero e giudicante penale che tanti problemi hanno dato e che hanno portato alla separazione delle funzioni.

Diceva bene il collega Caruso: ci sono stati un forte condizionamento, una prevaricazione, un'aggressione assolutamente intollerabili per il Parlamento da parte di rappresentanti dell'Associazione nazionale magistrati. C'è stato un bluff palese: uno sciopero annunciato che forse si sarebbe fatto il 20 luglio, epoca in cui in nessun tribunale d'Italia si fanno udienze. Proprio una circolare del Consiglio superiore della magistratura esclude che si possano fare udienze in quel periodo; queste terminano, infatti, il 15 luglio per poter esaurire l'arretrato prima dell'inizio delle ferie estive. Uno sciopero quindi che faceva ridere e che preludeva a tutt'altro tipo di discorsi, che probabilmente era frutto di assicurazioni ricevute in precedenza.

C'è stata una scelta politica; si sono scelte le esigenze di pubblici dipendenti piuttosto che le esigenze dei cittadini di vedere distinte, senza che fossero minate in alcun modo l'autonomia e l'indipendenza, le carriere dei magistrati. È una scelta che alla lunga non credo pagherà, perché è solo un grande pasticcio quello che è stato realizzato e contro questo pasticcio Forza Italia voterà in modo convinto. (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori. Non molto tempo addietro, il senatore Calderoli presentò un ordine del giorno che esprimeva fiducia alla Guardia di finanza, che venne bocciato. Dopo di che fu presentato un altro ordine del giorno - questa volta dell'Unione - contenente in parte la stessa previsione e quella parte fu da lei espunta, perché disse che non poteva essere posta in votazione essendo già stata precedentemente bocciata.

Se ne ricorderà, Presidente; allora lei agì in maniera molto corretta ed equanime.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire che qui non stiamo discutendo di quando due parti identiche si eludono; stiamo discutendo di un subemendamento che reca una scrittura innovativa, sia pur parzialmente. L'ho letto il subemendamento.

CASTELLI (LNP). Mi permetta di leggerle l'emendamento come sarebbe suonato nel caso in cui fosse stato approvato il subemendamento a mia firma. Non glielo leggo - per brevità - testualmente, ma nella sostanza, suonerebbe nel modo seguente: ai magistrati che hanno svolto, negli ultimi cinque anni, funzioni esclusivamente civili è consentito il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti. Questa previsione è stata bocciata dal Parlamento per una valutazione assolutamente libera, autonoma e indipendente della maggioranza.

Ora stiamo per votare un emendamento in cui si dice che il divieto di passaggio a funzioni requirenti non si applica nel caso di magistrati che abbiano svolto negli ultimi cinque anni «funzioni esclusivamente civili o del lavoro», cioè esattamente la stessa cosa. Dov'è la differenza, signor Presidente? Vorrei sapere su cosa stiamo votando.

Io credo che su questo punto, considerato che è estremamente importante, bisognerebbe chiedere una delucidazione alla Giunta per il Regolamento. Altrimenti, non capisco come facciamo a votare due volte la stessa cosa, in maniera, peraltro, esattamente opposta. Questo è un tema che - mi spiace - diventa dirimente, perché sappiamo tutti che importanza ha questo emendamento.(Applausi dal Gruppo LNP).

*DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DEL PENNINO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, annuncio il voto contrario dei senatori del Gruppo Democrazia Cristiana per le autonomie-Partito Repubblicano Italiano-Movimento per l'Autonomia su questo emendamento che il Governo ha presentato per soddisfare le richieste del ministro Di Pietro e far rientrare la dissidenza dei senatori dell'Italia dei Valori (ammesso che questa dissidenza sia rientrata dopo le dichiarazioni di stamattina del senatore Formisano).

Il voto è contrario perché con l'emendamento 2.134 (testo 3) si dà il colpo definitivo alla possibilità di un'effettiva separazione delle funzioni. Già con la norma - che non avete voluto modificare - che consentiva il passaggio da funzione requirente a giudicante per quattro volte nella carriera, si era posta una pietra sulla possibilità di separazione delle funzioni che pure era contenuta anche nel programma dell'Unione. Con questo emendamento si pone la pietra tombale, perché è evidente che si annulla anche quella modifica che era stata introdotta, rispetto all'ordinamento attuale, da parte della Commissione, che vietava il trasferimento da una funzione all'altra all'interno dello stesso distretto.

Ma qui siamo in presenza, signor Presidente, non solo di un atto che vanifica l'obiettivo della separazione delle funzioni, ma di un autentico caso di schizofrenia legislativa, perché all'articolo 10 del decreto legislativo n. 160 del 2006 abbiamo suddiviso le funzioni in funzioni giudicanti di primo grado, di secondo grado, di legittimità e così via. Con questo emendamento si introduce un'ulteriore differenziazione delle funzioni, perché si parla di funzioni esclusivamente civili o del lavoro e di funzioni penali.

Allora, dovete tenere una coerenza tra ciò che avete previsto nel citato articolo 10 - in cui non si fa distinzione tra funzioni civili e penali - e ciò che invece introducete con questo emendamento, modificando sostanzialmente la previsione normativa su cui già ci eravamo pronunciati.

Queste sono le ragioni per cui voteremo contro l'emendamento 2.134 (testo 3).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, siccome questo emendamento, sul quale il Gruppo UDC vota contro, rappresenta il punto d'intesa estremo al quale è giunta questa maggioranza politica, è necessario un attimo di riflessione in più, come tentava di sottolineare poco fa il collega Caruso, anche se con scarsa attenzione da parte di molti colleghi.

Si è in presenza - lo dico perché gli italiani che seguono il dibattito capiscano di cosa si tratta - di una proposta della maggioranza in base alla quale si opera una divisione, per la prima volta ai fini della carriera dei magistrati e della loro collocazione sul territorio, tra civile e penale, ossia una modifica che va contro i principi minimi di buon funzionamento dell'Amministrazione, che - come risulta dall'articolo 97 della Costituzione - dovrebbero essere ispirati all'imparzialità. Forse che la materia civile è meno imparziale di quella penale o, viceversa, quella penale è meno imparziale di quella civile? Il fatto che un giudice voglia passare dall'ambito civile a quello penale, o viceversa, è irrilevante ai fini della sede o dell'eguaglianza.

Si è in presenza di una norma, proposta dal Governo - e mi rammarico che sia il Governo a farsene carico - e, di fatto, da questa maggioranza, che mette sotto i piedi le questioni più elementari del buon funzionamento della giustizia, sempre che si ritenga che l'ordinamento giudiziario sia una funzione pubblica. Se poi è invece una funzione privata dei magistrati che siedono in quel posto, allora capisco che non si applica la Costituzione. Se sono funzionari pubblici, come immagino siano, e se nei loro confronti si applica il principio del divieto di esercitare funzioni pubbliche a seguito di condanne, evidentemente questa distinzione non la si può accogliere. L'ho definito - e mi auguro non sia offensivo - un «emendamento Tarzan» per far capire che si è in presenza del sovvertimento del principio elementare di eguaglianza.

Mi chiedo: i colleghi della cosiddetta sinistra estrema, radicale - un termine che fa sorridere - si rendono conto che mentre fanno finta di difendere, sulle pensioni, questioni fondamentali di eguaglianza, in questo caso si trovano di fronte alla più clamorosa delle diseguaglianze, quella addirittura delle funzioni civile e penale? (Applausi dal Gruppo UDC e del senatore Biondi).

La cosiddetta sinistra estrema si rende conto che, una volta affermato questo principio di diseguaglianza in una legge, non vi saranno eguaglianze che non siano legate alla funzione svolta? Altro che il tentativo del centrismo, del quale ogni tanto si parla, talvolta a vanvera, anche da parte di esponenti illustri di quella parte politica.

Ci si rende conto che l'alternativa non è lo spostamento della magistratura al centro, ma verso il servizio pubblico, del quale i cittadini italiani sono i maggiori fruitori? In questo caso si assiste al sovvertimento più totale dell'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia, che presuppone l'eguaglianza della giustizia civile e di quella penale.

Ci si rende conto che non c'è materia che attiene al lavoro e al civile che non abbia qualche connessione con il penale? Ci si rende conto che vi sono reati in materia di lavoro che sono di competenza penale, mentre l'organizzazione del lavoro è di competenza civile, per cui la competenza in materia di lavoro è mista - civile e penale - perché ha una sua unitarietà?

Ci si rende conto che per venire incontro ai desideri di pochi magistrati, perfettamente identificabili con questo articolo di legge, non si difende la magistratura, ma solo alcune decine di privilegiati di casta? Insisto nel dire che è stato il collega Di Lello ad aver parlato della casta dei magistrati, non il centro-destra. Qui siamo in presenza di privilegi inaccettabili di una parte della casta dei magistrati che mette sotto i piedi l'interesse pubblico al buon funzionamento della giustizia.

E poi ci chiediamo perché in sede europea l'Italia è continuamente condannata per il cattivo funzionamento della giustizia e perché, quando si fanno i sondaggi sul gradimento della magistratura, questa viene al penultimo posto, subito prima - purtroppo - dei parlamentari, che si trovano all'ultimo?

Ci rendiamo conto che in questo momento la connessione e la confusione tra i parlamentari del centro-sinistra e la magistratura, tra gli aspetti deteriori della magistratura, rappresenta il peggio del peggio, del quale gli italiani sono sostanzialmente vittime? (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LNP). Il centro-sinistra si rende conto che una delle ragioni di fondo della perdita totale di credibilità di questa maggioranza risiede esattamente nel fatto che essa non sa distinguere l'interesse generale dagli interessi privati che vuole difendere? Altro che leggi ad personam, collega Colombo Furio! Queste sono le peggiori leggi delle persone che chiedono di cambiare le leggi. Siamo in presenza del sovvertimento del principio di eguaglianza, di cui parla la Costituzione.

Volete approvarlo? Fatelo pure. Chiedo al Presidente del Senato: lei ha interpretato l'articolo 100 del Regolamento a proposito della preclusione in modo tale da consentire questo scempio. So che non è compito suo consentire o contrastare gli scempi che il Parlamento compie, ma è chiaro che la sua interpretazione sul fatto che questo emendamento è tutto integralmente votabile, nonostante ne sia stata bocciata la parte fondamentale a seguito della reiezione dell'emendamento proposto dal collega Castelli, rappresenta un aiuto che la Presidenza del Senato sta dando ad una devastazione del principio di eguaglianza.

Noi di questo intendiamo accusarla; non di essere parte della maggioranza, ma del fatto che questa maggioranza sta sovvertendo l'ordine costituzionale dell'eguaglianza e la Presidenza del Senato non frappone nessun ostacolo a questo intendimento eversivo della maggioranza. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LNP).

*BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Ho ascoltato, signor Presidente, con particolare attenzione ed in silenzio da questa mattina tutti gli interventi e ho valutato con il massimo dell'impegno le ragioni che sono state addotte dall'uno e dall'altro a sostegno dei subemendamenti e anche a fondamento delle critiche rivolte all'emendamento da me presentato, quello fatto proprio dal ministro Mastella.

Una parte del nostro dibattito è stata occupata da lunghe discussioni procedurali. Voglio dire - non sono voluto intervenire stamani - che ho apprezzato del tutto la scelta del Presidente del Senato, peraltro inappellabile, di ammettere al voto l'emendamento 2.134 (testo 3) e 2.900/13, presentato dal senatore Castelli, poiché, a ben vedere, esso aveva una portata sostanziale assai rilevante: da solo, riferendosi ad una frase dell'emendamento che rimaneva spezzata e monca, era tale da caducare l'insieme dell'emendamento da me presentato. Quindi, era ovvio che occorresse ammetterlo al voto poiché esso rappresentava un subemendamento che aveva una portata modificativa sostanziale rispetto al testo che avevo presentato.

Allora sgombriamo il campo dalle vane discussioni procedurali, poiché esse hanno un senso e un peso - l'opposizione ha tutto il diritto di svilupparle - ma non possono essere, come sono state questa mattina a mio avviso del tutto vane.

E vediamo invece qual è la sostanza di questo emendamento, sul quale oggi alla fine riusciamo a pronunciarci e a votare. Non c'è una parte politica che sostenga né una parte politica che sia critica nei confronti di questo emendamento, all'interno della maggioranza dell'Unione; vi è stata una discussione, una valutazione concorde. Esso esprime l'orientamento di tutta la maggioranza. Io sono responsabile del lavoro perché a volte a noi, che rappresentiamo la forza maggioritaria della coalizione di centro-sinistra, tocca il compito di mettere d'accordo gli altri e di lavorare per giungere ad una conclusione costruttiva.

Sono responsabile del lavoro che si è svolto per concordare questa scelta comune. Mi rivolgo a tutti i colleghi che hanno indicato con il dito accusatore, in particolare, con la franchezza che di solito lo caratterizza, al collega Caruso. Mi rivolgo a questi colleghi che hanno sostenuto che c'è la mano dell'Associazione nazionale magistrati, per dire loro, educatamente ma fermamente: non è vero, sono qui dentro i responsabili di questo emendamento. Adsum qui feci: l'emendamento è stato da me redatto, discusso con i colleghi e approvato dalla maggioranza ed il subemendamento che è passato qui rappresenta un mutamento pressoché irrilevante rispetto al disegno che emerge dall'emendamento e che ha messo d'accordo l'insieme delle forze dell'Unione.

In sostanza, cosa abbiamo stabilito? Che il passaggio dalla funzione requirente alla funzione giudicante civile richieda il trasferimento del magistrato che vuole passare dall'una all'altra funzione, da una Provincia a un'altra, e non più soltanto da un circondario ad un altro. Vorrei che fosse chiaro ai colleghi e all'opinione pubblica, cui spiegheremo il senso di questa acquisizione.

Sulla base del testo precedente, io, sostituto procuratore della Repubblica a Roma, potevo trasferirmi e fare il giudice civile del tribunale di Velletri. Invece, sulla base del testo che abbiamo oggi approvato io, sostituto procuratore della Repubblica a Roma, posso trasferirmi alla funzione giudicante civile a Latina (che, insomma, considerato il traffico, diventa più facilmente raggiungibile di Velletri). Non è quindi un grande mutamento quello che è stato introdotto. È stato introdotto da un voto di maggioranza e quindi entra a far parte integralmente dell'emendamento da me proposto.

Esprimo qui il voto favorevole del Gruppo dell'Ulivo all'insieme dell'emendamento, compreso questo subemendamento che abbiamo approvato oggi, anche se sono riluttante e tendenzialmente ostile ad ogni innovazione normativa che tenda a scoraggiare il passaggio dall'una all'altra funzione di magistrati che svolgano la loro attività professionale, nella funzione requirente o in quella giudicante.

Infatti, già ho cercato di chiarire ieri che il mio magistrato ideale è quello che attraversa varie attività professionali; non è quello che per trentacinque anni fa il pubblico ministero. Chi per trentacinque anni fa il pubblico ministero, inevitabilmente, anche se il suo ragionare sia quanto più imparziale possibile, tende a rassomigliare a uno sceriffo. Invece, è bene che vi siano esperienze professionali diverse nella vita professionale del magistrato, proprio perché stiamo discutendo di un modello che comunque implica l'unicità della carriera.

Non avete avuto il coraggio né di attuare la separazione delle carriere nella scorsa legislatura, né di proporla in questa. Non avete avuto il coraggio di portare avanti un modello rigoroso di separazione delle carriere, che, lo ripeto ancora una volta, implica due concorsi distinti, due carriere e due organizzazioni distinte ed anche un diverso rapporto con il potere politico. Esiste nell'ambito di alcuni ordinamenti democratici, poi si tratta di valutare come funziona. Si può discutere su che cosa significherebbe in Italia un ordinamento di tal genere.

Anche per questo sono contrario a questo ordinamento, ma è un modello che ha una sua coerenza e una sua organicità e se voi foste convinti davvero della bontà delle vostre tesi, lo avreste sostenuto fino in fondo e sareste giunti anche a una riforma della Costituzione. Avete introdotto una riforma nella scorsa legislatura a colpi di mano, discutibili e inaccettabili. (Commenti dai Gruppi FI e AN). È stata bocciata dagli italiani. Sarebbe stato interessante vedere se su una riforma della Costituzione in materia di giustizia gli italiani si sarebbero pronunciati allo stesso modo, come credo, o se si sarebbero pronunziati diversamente.

Comunque, voi questo coraggio non lo avete avuto ed è per questo che noi non accettiamo alcuna lezione su questa problematica, noi andiamo avanti per la nostra strada e la nostra strada è che, in presenza di una organizzazione unica della carriera dei magistrati, si tratta di introdurre una distinzione tra le funzioni tale da garantire credibilità ai magistrati, a quelli che esercitano la funzione giudicante e a quelli che esercitano la funzione requirente e, nell'ambito del processo penale, è fattore di credibilità il fatto che lo stesso magistrato, da un giorno all'altro, nella stesse sede, nei confronti degli stessi utenti, non si trasformi da giudice in pubblico ministero e viceversa.

Per questo la norma prevede il trasferimento ma è questa un'esigenza di credibilità e non ha niente a che fare con la divisione delle carriere né con la divisione delle funzioni. Esiste una distinzione delle funzioni e, dal punto di vista culturale al quale hanno fatto riferimento sia il collega Caruso che D'Onofrio, la separazione netta è sbagliata; noi non siamo d'accordo poiché crediamo, invece, che proprio sotto il profilo culturale pubblici ministeri e giudici debbano essere partecipi di una medesima e unitaria cultura della giurisdizione.

Tralascio, e concludo, tutte le note polemiche ed iperpolemiche che ho sentito echeggiare ancora una volta nei confronti della magistratura italiana. Vede, collega D'Onofrio, magari ella adoperasse gli stessi toni di indignazione nei confronti di altri settori delle classi dirigenti italiane, che sono ben più forti della magistratura e che hanno colpe ben più pesanti verso il Paese, a cominciare dalla corruzione endemica che ha attraversato settori delle classi dirigenti italiane, del mondo finanziario, settori del mondo imprenditoriale (Applausi dal Gruppo Ulivo). Perché non ve la prendete mai con loro? No: ossessivo ricorre l'attacco contro i magistrati, e non contro i neghittosi ma contro quelli che fanno il loro dovere, anche con la capacità di individuare e di perseguire l'illegalità delle classi dirigenti. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e SDSE. Proteste dai Gruppi FI, AN e UDC. Commenti del senatore Baldassarri).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, devo dire che, stante l'andamento che lei ha impresso ai lavori dell'Aula, forse sarebbe corretto da parte nostra abbandonare i lavori stessi, visto che le nostre istanze, che io ritengo assolutamente giuste, non vengono accolte.

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, sto facendo completare le dichiarazioni di voto, poi tornerò alla sua richiesta.

 

CASTELLI (LNP). Allora, mi atterrò strettamente all'emendamento e anche, se mi consente, alle dichiarazioni che ci sono state in quest'Aula, tra l'altro interessanti.

Signor Presidente, il senatore Brutti ha detto che la nostra eventuale riforma sarebbe stata bocciata dagli italiani. Mi permetto di fargli osservare che, visto come ha scritto l'emendamento, forse sarebbe lui che sarebbe bocciato in italiano. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

Inoltre, dice a noi che siamo all'opposizione di occuparci delle questioni dei misteri della finanza italiana. Ma occupatevene voi, visto le intercettazioni che sono uscite ultimamente, non credo sia un tema che debba riguardare noi.

Per venire alla questione di cui stiamo parlando, il senatore Caruso ha usato termini forti nei confronti dell'Associazione nazionale magistrati e di alcuni suoi massimi esponenti che si sono lasciati andare ad esternazioni che lui ha reputato inopportune e che probabilmente lo sono. Io, al contrario di lei, presidente Caruso, ritengo che la responsabilità ultima di queste esternazioni non sia loro: è nostra. È colpa della debolezza estrema della politica.

Signor Ministro, io mi sono sentito umiliato, come rappresentante della classe politica italiana nel vedere che uno dei primi atti che lei ha fatto è stato quello di recarsi ad una sorta di Canossa preventiva presso la sede dell'Associazione nazionale magistrati; un atto inaudito, mai compiuto da nessun Ministro della Repubblica. (Applausi dal Gruppo LNP). È stata così elevata a rango costituzionale quella che era invece una semplice associazione di natura sindacale.

Lei, signor relatore, oggi ha rilasciato, su uno dei fondamentali quotidiani italiani, dichiarazioni di questa natura: il Consiglio è abituato a operare le nomine con tempi lunghissimi, dovuti quasi sempre a problemi di equilibrio tra le correnti della magistratura. Aggiunge poi che il Consiglio dovrebbe evitare lungaggini, abbandonando la pratica secondo la quale, per motivi di equilibrio tra le quattro correnti della magistratura, si procede definendo un incarico alla volta. Lo dice lei; conferma? Bene, che cosa ha fatto? Che cosa c'è in questo provvedimento per ovviare a questa stortura, a questa patologia? Cosa avete messo qui? Vi siete arresi alla magistratura. Senatore Brutti, lei non può fare l'avvocato difensore della magistratura; in questo modo assevera ancora di più l'immagine che lei è qui portavoce dell'Associazione nazionale magistrati.

Questa è la realtà. Dite una cosa, riconoscete le patologie della magistratura italiana e, poi, anziché avere il coraggio di intervenire, obbedite ai suoi diktat. Questo è il dato. Se questo emendamento fosse stato sinceramente prodotto dalla maggioranza, sarebbe dovuto uscire in Commissione, non in Aula all'ultimo momento. Come mai non è uscito in Commissione? Come mai non è uscito nel Comitato ristretto? Esce in Aula perché evidentemente è eterodiretto. Questa è la verità dei fatti. Questo è il dato. Capisco che qualcuno dei più orgogliosi tra i senatori della maggioranza si ribelli a questo stato di cose, soffra in questo momento e si debba adeguare alla disciplina di Partito, che impone, comunque, che la partita deve essere vinta dai magistrati: perde il Parlamento, perdono i cittadini italiani. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi sembra che nella discussione che oggi si è svolta in quest'Aula - parlo della mattina come del pomeriggio - si vada perdendo il merito dell'oggetto politico di cui stiamo discutendo, dell'ordinamento giudiziario e di questo articolo 2 che, certamente, è l'aspetto più importante e più delicato della legge in esame, perché attiene alla separazione delle funzioni.

Vorrei richiamare brevemente la sostanza di questo articolo, la sostanza di qualità, che rischia di andare smarrita e ne capisco anche le ragioni; ci sono, infatti, aspetti tecnici, minuti, a cui tale sostanza è legata. Tuttavia, la sostanza è che in Commissione abbiamo costruito un testo che manifestava un orientamento politico molto chiaro e netto espresso in tutto l'articolato e in particolare nei primi quattro articoli del disegno di legge.

La Commissione ha scritto un testo egregio proprio sulla separazione delle funzioni, scegliendo nettamente di escludere, anche in vista della modifica del regolamento, che sia da mettere in discussione che si tratta, per la funzione giudicante, come per quella requirente, di due carriere distinte. Riteniamo, infatti, che la funzione giudicante, come quella requirente, debba corrispondere agli stessi principi e criteri a cui va ispirata tutta l'amministrazione della giustizia, come pure tutte le funzioni che all'amministrazione della giustizia concorrono: quella dell'autonomia, dell'imparzialità, quella che il giudice e il pubblico accusatore devono rispondere soltanto al criterio dell'applicazione della norma e a nessun altro criterio che questo.

Per questo noi riteniamo che, per quanto debba essere rigorosa la separazione delle funzioni, questa non possa tradursi in due carriere diverse. Qui c'è una scelta di cultura del diritto che capisco possa non trovare d'accordo, ma che non può essere in alcun modo oscurata rispetto a tecnicismi o a dettagli che attengono a come la separazione delle funzioni viene applicata per il migliore funzionamento degli uffici e per garantire l'indipendenza di tutti i giudici, da quelli che entrano in servizio, di prima nomina, a quelli all'apice dell'ordinamento.

Ebbene, non vedo come noi possiamo ritenere che questo punto, che è il centro dell'articolo 2, sia stato completamente stravolto e buttato nel cestino soltanto per l'approvazione dell'emendamento su cui mi sto pronunciando, quello del Governo e del senatore Calderoli, che attiene appunto ad una modalità dell'applicazione; rilevante, ma che non mette in discussione questo assunto di fondo che è quello a cui ci siamo orientati.

Io credo che sia questo punto qualificante quello che vi crea problemi, perché è proprio qui che il disegno di legge che stiamo discutendo segna una forte e netta discontinuità con quello che era l'impianto della riforma Castelli. Quell'impianto, infatti, lo abbiamo rivisto profondamente proprio su quel punto che favoriva il costituirsi della magistratura come una casta corporativa: quello cioè per cui la magistratura veniva organizzata secondo princìpi di potere gerarchici, secondo i poteri dei vertici degli uffici, poteri delle direzioni degli uffici. E questo - l'ho detto nell'intervento in discussione generale - è ciò che i costituenti, Piero Calamandrei primo tra tutti, individuavano come la minaccia dall'interno della magistratura al principio dell'indipendenza del giudice.

Noi abbiamo voluto smantellare il ripristino, che la riforma Castelli operava, dell'impianto dell'ordinamento della giustizia precedente alla Costituzione, quello che ha visto una continuità dall'Italia sabauda all'Italia fascista. Noi abbiamo voluto invece costruire l'ordinamento della magistratura intorno ai princìpi della Costituzione, che sono i princìpi della democrazia italiana.

Ciò ribadito, veniamo al punto politico.

Vorrei dire ai colleghi dell'opposizione che dovete mettervi d'accordo su due punti fondamentali, quelli politici. O questo Parlamento dimostra di avere, come dire, un orientamento politico, una maggioranza, dunque approva le leggi in una condizione di coesione e di certezza della maggioranza politica soltanto se i disegni di legge d'iniziativa governativa che arrivano in Aula ci arrivano blindati, per cui noi ci limitiamo ad approvarli così come ci vengono consegnati, quando arrivano addirittura dalle Commissioni, fino al momento in cui escono dall'Aula, e allora c'è la maggioranza; oppure (ho sentito fare questo tipo di critiche) non si sa più di chi è questo ordinamento, che paternità o maternità ha questo disegno di legge, perché ci sono state delle variazioni in Commissione e poi in Aula; oppure ancora - ed è un'altra obiezione che ho sentito fare - noi miniamo la sovranità del Parlamento, l'iter del testo in discussione è sottoposto ad un potere esterno, che sarebbe quello dell'organizzazione della magistratura, dell'Associazione nazionale magistrati o di sue parti che darebbero a tutti noi, o ad alcuni di noi, le norme da approvare o che scriveremmo sotto dettatura.

Colleghi, per favore! Rispettiamo davvero la sovranità del Parlamento. Mai come nell'iter di questo provvedimento la sovranità del Parlamento si è esercitata in tutti i suoi aspetti, in primo luogo nel confronto tra Parlamento e Governo: in Commissione e in Aula abbiamo avuto, infatti, un confronto esplicito e franco su punti di merito rispetto alle posizioni che si andavano costruendo nel Parlamento, in primo luogo nella maggioranza, e nel Governo, in cui nessuna parte ha imposto alcunché all'altra, noi non abbiamo imposto al Governo e il Governo non ha imposto a noi. Si è costruito un confronto per la migliore soluzione rispetto ad una questione di tale delicatezza e rilevanza politica, democratica e istituzionale.

In secondo luogo, si è espresso un confronto tra la maggioranza e l'opposizione. Mi meraviglio, senatore D'Onofrio, mi meraviglio, senatore Centaro, perché nella Commissione abbiamo discusso nel merito certo con posizioni diverse, ma non ci siamo lanciati accuse per le quali uno scriveva sotto dettatura della magistratura o dell'uno o dell'altro Ministro e invece c'era chi era libero pensatore e rispondeva soltanto delle sue idee. Ci siamo confrontati a partire dal presupposto che avevamo idee diverse nel merito delle singole norme che andavamo a discutere e a sottoporre ad approvazione. Perché quando si arriva in Aula questo spirito di confronto viene meno, se non perché scatta una logica pregiudiziale di confronto tra maggioranza e opposizione?

Mi avvio a concludere, signor Presidente. Non faccio scandalo di questo, però, se questo è, non è altro che questo. Al momento in cui si deve andare a chiudere con l'approvazione di un provvedimento l'opposizione fa la sua parte pregiudiziale rispetto al merito del provvedimento.

Concludo svolgendo un'ultima osservazione. Ho molto cara l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e, proprio per questo, ho condiviso le posizioni e le dichiarazioni che esponenti della magistratura hanno fatto sull'importanza del dare alla separazione delle funzioni un rigore che non esponesse a derive corporative le scelte che si facevano su questo punto. Derive, rischi, senatore D'Onofrio. Nessuno di noi - penso prima di tutto il senatore Di Lello - pensa che la magistratura sia nel suo insieme, in questo momento, una casta. Noi vediamo dei rischi, come in ogni istituzione, professione e corporazione, e abbiamo voluto contenere questi rischi con le scelte che abbiamo fatto. Ma non si può confondere questo con un attacco che di nuovo qui è stato espresso da più parti, per cui la magistratura, nel suo insieme, non è considerata una parte importante dell'ordinamento democratico di questo Paese, una istituzione a cui tutti noi dobbiamo attenzione e rispetto, ma appunto un potere al quale il potere politico del Parlamento intende contrapporsi e, se ci riesce, sovrapporsi. (Applausi dai Gruppi RC-SE e SDSE. Congratulazioni).

 

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Buttiglione, le ricordo che ci eravamo dati dei tempi e che per il suo Gruppo è già intervenuto il senatore D'Onofrio. Se vuole intervenire per qualche chiarimento, può farlo, ma non è possibile che svolga una dichiarazione di voto, che può fare solo un senatore per Gruppo. Con gli obiettivi che ci siamo dati, mi pare doveroso rispettare questa impostazione.

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, io ho chiesto la parola: lei può darmela o no, ma non può dirmi, prima che io parli, quello che devo dire.

 

PRESIDENTE. La prego di proseguire, ma mi faccia comprendere cosa intende dire.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, il mio cuore mi porterebbe a dire che dobbiamo lasciare quest'Aula e non votare su questo emendamento. Il primo motivo è semplice: l'emendamento tradisce un accordo raggiunto precedentemente in Commissione e altera interamente l'equilibrio di tale accordo oltre a costituire una grave scorrettezza nei rapporti fra maggioranza ed opposizione. Il secondo motivo è che non riesco assolutamente a capire, o meglio, ci riesco: c'è un modo di dire medioevale stat pro ratione voluntas, la volontà può violentare anche la logica, e la volontà è di votare questo emendamento. In che cosa, poi, questo possa essere considerato diverso da quanto precedentemente respinto dall'Aula è cosa difficile da capire.

Infatti, signor Presidente, non condivido il criterio che lei ha indicato. Non si può dire che qualunque testo il quale verbalmente sia innovativo lo sia anche dal punto di vista della legislazione, perché non stiamo scrivendo un componimento poetico in cui valutiamo ogni differente accentuazione di sentimento, stiamo scrivendo un testo legislativo ed è innovativo ciò che innova quanto alla norma e non si capisce in che cosa quanto alla norma questo testo innovi quanto precedentemente bocciato e proposto dagli amici della Lega e dall'ex ministro Castelli.

Hanno fatto uno scherzo di cattivo gusto? Lo hanno fatto e lo censuro, ma questo scherzo di cattivo gusto ha messo in evidenza che voi bocciate gli emendamenti proposti dall'opposizione senza nemmeno leggerli; ha messo in evidenza che avete tanta paura dell'Associazione nazionale magistrati che non accettate neanche una variazione lessicale. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).

Dio non voglia che la variazione lessicale non trovi l'approvazione dei vostri danti causa. Vige un atteggiamento di sudditanza psicologica in cui la sovranità del Parlamento viene sottomessa a quella di una magistratura considerata come un corpo separato. È questo ciò che lo scherzo di cattivo gusto della Lega ha messo in evidenza. Allora, prima di criticarli, prima di guardare la pagliuzza nell'occhio della Lega, perché non guardate la trave che è nel vostro occhio?

Veniamo al centro della questione. Ho risentito qui parlare di unitarietà della cultura della giurisdizione. Badate, questo è uno schibboleth, è un tabù, è un qualcosa che impedisce di affrontare e vedere i problemi veri, perché abbiamo fatto in questo Paese una riforma del codice di procedura penale molti anni fa. L'unità della cultura della giurisdizione andava benissimo con un sistema inquisitorio; è l'unità della cultura dell'inquisizione, questo sì: il pubblico ministero agisce nell'interesse superiore della giustizia, come il giudice, e in questo si incontrano. È, appunto, l'unità della cultura dell'inquisizione.

Tuttavia, quando si introduce un sistema accusatorio, si introduce un sistema radicalmente diverso: il pubblico ministero agisce nell'interesse del cittadino di vedere punito il reato e il suo punto di riferimento è l'allarme sociale creato dal reato e la protezione sociale del cittadino, mentre il giudice agisce nell'interesse della giustizia per evitare che l'innocente possa essere condannato. Questo è un sistema accusatorio. Da ciò deriva la struttura del nuovo codice di procedura penale, che è stato già ridotto ad un pasticcio indegno da una serie di modifiche successive, e la scelta di oggi si iscrive esattamente all'interno di questo pasticcio.

Cosa vi fa specie nella separazione delle carriere e anche nella distinzione delle funzioni, forma molto attenuata? Vi fa specie l'idea che il giudice sia distinto dal pubblico ministero e che il pubblico ministero sia parte, che non sia considerato al di sopra d'ogni sospetto, ma sottomesso al sospetto della prevaricazione come vi è sottoposta peraltro la parte del difensore. È la discesa dall'Empireo e quindi la legittimità dell'essere messi in questione.

Voi non volete essere messi in questione e questa è la ragione per cui con questo emendamento cercate di rendere ancora più ridicolo un provvedimento che di per sé non funzionerà, creerà gravi ostacoli al funzionamento della giustizia, non migliorerà il rapporto fra i giudici e i cittadini e non introdurrà una nuova, migliore, più efficiente, più efficace, più libera etica del servizio all'interno della corporazione dei magistrati.

Non volendo regalarvi un voto, cosa che farei se non votassi, mi asterrò su questo emendamento. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).

PRESIDENTE. Non ho interrotto il senatore Buttiglione, che ha parlato per cinque minuti, ma già ieri quest'Aula, per gli interventi in dissenso, praticava, per la ragione detta prima, la regola di un tempo massimo di tre minuti e questa è la regola che intendo rispettare.

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Senatore Rotondi, può intervenire brevemente perché per il suo Gruppo ha già parlato il senatore Del Pennino, a meno che anche lei non intervenga in dissenso, nel qual caso il limite sarà quello che ho indicato poco fa.

 

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). La mia è una dichiarazione di voto in dissenso.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, anche io, come il collega Buttiglione, mi asterrò su questo emendamento, mentre il mio Gruppo voterà contro.

Colgo l'occasione di questo dissenso per esprimere una perplessità. Non è che siamo reclusi in quest'Aula, mentre tutto intorno è silenzio: le agenzie in questi minuti battono dichiarazioni che, grazie alla tecnologia che è stata elogiata dal collega di Alleanza Nazionale, che evocava De Gregorio, riusciamo a leggere. Lasciamo stare il secondo che separa Chicago da Vienna, ma non vorrei che anni luce separassero il dibattito dell'Aula da quello che l'Italia apprende dagli organi di stampa, perché, mentre noi in questa sede entriamo nel merito degli emendamenti e ci viene riconosciuto come opposizione che stiamo tenendo un contegno responsabile e anche rispettoso degli interessi altissimi che sono in gioco con questi voti, le dichiarazioni giornalistiche mostrano uno psicodramma nella maggioranza e nel Governo.

Leggevo, non tramite le tecnologie avanzate dei colleghi, ma sul mio telefonino, un lancio dell'agenzia ANSA in cui l'Udeur, partito del Ministro della giustizia, dopo che lo stesso (che noi tutti stimiamo ed apprezziamo, ancora di più in queste ore per lui difficili), commentando il voto che ha ribaltato gli orientamenti precedenti, ha detto che sugli emendamenti della maggioranza il Governo si rimetterà all'Aula, annuncia che, se verrà approvato il testo come modificato dall'emendamento Manzione, il Ministro stesso si dimetterà. Dopodiché, un altro ministro, generalmente contrapposto a Mastella, ossia l'onorevole Di Pietro, aggiunge che quel testo è sbagliato: quindi, per la prima volta nella legislatura dà ragione a Mastella e ce ne congratuliamo con il ministro della giustizia. Ma qualche attimo dopo l'ex segretario dei DS, oggi socio del Partito democratico, dice che quell'emendamento è leggero ed è una bazzecola. Quindi, c'è il partito del ministro Mastella che parla di dimissioni, c'è il ministro di Pietro che parla di grave errore, c'è Fassino che parla di sciocchezza: il Paese non può osservare una crisi in atto sotto gli occhi degli italiani e che va in onda la «reti unificate» su tutta la stampa, senza che in Senato se ne abbia eco.

Nell'annunciare il mio voto di astensione, chiederei al ministro Mastella se il Governo abbia qualcosa da aggiungere sul tema rispetto a quanto già dichiarato.

PRESIDENTE. Il senatore Castelli ha chiesto, conoscendo i precedenti del Senato, un giudizio della Giunta per il Regolamento. Io resto convinto della differenza dei due testi, perché da una parte c'è un'affermazione precisa, dall'altra sembra una difficoltà. Pur conoscendo i precedenti su questo punto, sospendo per mezz'ora la seduta e convoco, nella sala Pannini, la Giunta per il Regolamento.

La seduta è sospesa.

 

(La seduta, sospesa alle ore 17,50, è ripresa alle ore 18,44).

 

La seduta è ripresa.

Mi scuso per qualche minuto di ritardo, ma c'è stata una discussione che ci ha rubato qualche minuto in più rispetto alle previsioni.

Comunico all'Assemblea che la Giunta per il Regolamento ha affrontato il problema che, su richiesta di un Capogruppo, io ho posto. È stato ribadito che, anche in base al Regolamento, è fuori discussione l'inappellabilità in questa materia della decisione del Presidente.

Ci sono state posizioni diverse ma, a maggioranza, ho avuto conforto alla posizione che ho espresso. Sono stati però sottolineati aspetti e dubbi che meritano un approfondimento e, credo, la possibilità, appena le condizioni ce lo consentiranno, di affrontare il problema, riproponendolo con maggiore tranquillità e tempo nella Giunta per il Regolamento.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). La ringrazio, signor Presidente. Non mi permetto ovviamente di correggerla, ma la Giunta per il Regolamento nell'esprimere il proprio avviso si è trovata assolutamente in parità: cinque pari. È prevalsa ovviamente la sua decisione, che d'altra parte il Regolamento prevede come inappellabile. Ma, al di là di argomentazioni che andavano anche a favore delle nostre valutazioni, comunque, alla fine, ci si è fermati sul cinque pari.

 

PRESIDENTE. È assolutamente così per quanta riguarda le posizioni espresse.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, lungi da me rimettere in discussione la decisione assunta dalla Giunta per il Regolamento. Ritengo però che oggi abbiamo continuato a sbagliare e a perseverare nell'errore, perché credo andasse annullata la votazione e dichiarato inammissibile l'emendamento perché privo di portata modificativa. Inoltre, la Giunta per il Regolamento avrebbe dovuto essere convocata subito - la ringrazio del fatto di averla convocata - ma mi chiedo se abbia avuto senso discutere per un giorno e votare 15 volte sulla base di una decisione assunta alle ore 18 e 45 su un oggetto che avrebbe potuto anche non esserci, perché la Giunta avrebbe potuto esprimersi in maniera diversa.

A questo punto, però, Presidente, dovendo procedere al voto ed essendo stato approvato l'emendamento del senatore Manzione, credo che il relatore e il Governo, cioè il ministro Mastella, debbano esprimersi. Ritengo che, a questo punto, con la modifica introdotta dall'approvazione del subemendamento Manzione, debba essere confermato o meno il giudizio sull'emendamento. Inoltre, ovviamente, non credo che, trattandosi di un proprio emendamento, il Governo possa rimettersi all'Assemblea e, tra l'altro, con la modifica introdotta dal senatore Manzione su cui aveva espresso un parere negativo, il Governo dovrebbe dire se mantiene l'emendamento a propria firma o, viceversa, lo ritira. In tal caso, l'emendamento tornerebbe al legittimo proprietario, che ci teneva ad averlo, e che era il senatore Brutti.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, a noi dispiace moltissimo che si stia continuando a consumare in quest'Aula uno strappo alle regole. La convocazione della Giunta per il Regolamento ci appare un tentativo di sedare le tensioni in Aula, ma con un risultato già predeterminato.

Ho appreso dal collega Centaro che la Giunta si è divisa, guarda caso, in parti uguali e che ha deciso lei. Il suo giudizio lo conoscevamo, lo aveva già anticipato in Aula ed è stato decisivo e determinante nella scelta della Giunta per il Regolamento, quindi preferirei ricordare a me stesso e all'Aula che non ha deciso la Giunta, ma ha deciso il Presidente del Senato. (Proteste dai Gruppi Ulivo, IU-Verdi-Com e SDSE).

Con ciò, nel rispetto della sua carica e delle sue prerogative, perché conosciamo le regole che dicono che, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, ella aveva già anticipato la sua interpretazione, che noi non condividiamo perché lei ha introdotto un principio, signor presidente, e cioè che qualunque subemendamento che non abbia valenza modificativa può essere dichiarato ammissibile e può essere votato, perché non si venga a sostenere e a spiegare che il subemendamento Castelli era diverso da una parte dell'emendamento Brutti, giocando sulla parola divieto o consentito. Non è così! E allora se dobbiamo arrampicarci sugli specchi, facciamolo pure, ma cerchiamo di dirci le cose con chiarezza.

Si è consumato uno strappo al buonsenso, alle regole interpretative del nostro Regolamento, ed ecco perché noi valuteremo se votare o non votare questo emendamento, perché le regole ci sono, valgono per oggi, varranno per domani e valevano anche per i giorni precedenti, quando noi eravamo la maggioranza.

Non esistono precedenti che abbiano consentito l'ammissibilità di un emendamento non avente valenza modificativa. È la prima volta che succede e mi auguro che sia l'ultima perché noi amiamo le regole, amiamo il rispetto dei principi nei quali crediamo e la battaglia politica lasciamola fare ai partiti fuori da questa Aula ma non in questa Aula. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC).

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, io volevo aggiungere a quello che ha testé detto il presidente Schifani una ulteriore considerazione. Noi, purtroppo, o comunque anche senza purtroppo, nella riunione della Giunta che si è appena conclusa, non abbiamo stabilito un precedente bensì ne abbiamo stabiliti due, uno forse più pericoloso dell'altro nella prospettiva, più volte citata, che ci ha oggi indicato il collega Palma quando ha detto che il Senato non conclude oggi la sua vita.

Uno dei due precedenti è quello ricordato dal senatore Schifani e riguarda l'ammissibilità degli emendamenti privi di portata modificativa. Il secondo e più pericoloso precedente, signor Presidente, è quello che, considerando non precluso l'emendamento che ci apprestiamo ora a votare, stabilisce che il contrasto con la precedente decisione assunta dal Senato non è sufficiente che sia generico, concettuale, ma dovrà necessariamente nel futuro essere - alla luce della decisione della Giunta - un contrasto specifico e di reale portata.

Abbiamo azzerato la differenza testuale e concettuale che c'è nel nostro Regolamento tra l'articolo 97 e l'articolo 100; il nostro Regolamento, signor Presidente, che non è frutto del lavoro frettoloso, superficiale di pochi, ma che nel corso del tempo ha ricevuto sedimentazioni e controlli più che puntuali.

Questo rassegno come riflessione all'Aula; forse ha ragione il presidente Calderoli nel momento in cui dice che abbiamo continuato a sbagliare, pur nelle migliori intenzioni, perché sono convinto del fatto che la riunione della Giunta per il Regolamento abbia avuto un significato di tentativo di distensione nella contrapposizione in cui vive l'Aula.

FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei ricordare innanzitutto - perché mi pare che è un dato trascurato nel commento che si sta svolgendo in Aula alla decisione della Giunta - che la decisione del Presidente adottata stamattina era inappellabile a norma di Regolamento e che la convocazione della Giunta, intervenuta su un'esplicita richiesta di uno dei Capigruppo, può considerarsi un atto di piena disponibilità del Presidente ad un ragionamento sulla lettura delle norme che ha condotto alle decisioni oggi adottate in Aula. E, quindi, francamente non comprendo anche la polemica, non elegantissima, sull'adozione a maggioranza della deliberazione da parte della Giunta.

Vorrei tuttavia aggiungere anche qualche altro elemento, perché capisco che discussioni di questo genere rischiano di creare incertezza nei colleghi che non hanno una lunga dimestichezza con l'Aula e di fronte ad un Regolamento che, certo, pone questioni interpretative come tutte le leggi di questo mondo, vorrei chiarire alcuni punti che, secondo me, fondano in maniera solare la correttezza della decisione assunta circa l'ammissibilità dell'emendamento Castelli. Alcune di queste sono state già riprese in quest'Aula; una di esse è stata ripresa dal senatore Brutti nella sua dichiarazione di voto.

Ma, vorrei dire che, secondo quello che mi pare emergere con chiarezza dal testo del Regolamento, in particolare dell'articolo 97, secondo comma, e dall'articolo 100, comma 8, esiste un principio, che governa l'intero sistema, che è quello del diritto di ciascun senatore di veder messo in votazione e sottoposto all'Aula un proprio ordine del giorno, un proprio emendamento, una propria proposta.

Questo diritto soffre esclusivamente di due limitazioni. La prima è quella recata dall'articolo 97, secondo comma, del Regolamento: «sono inammissibili ordini del giorno, emendamenti e proposte in contrasto con deliberazioni già adottate». La seconda è quella dell'ottavo comma dell'articolo 100. Ci faceva riflettere il presidente Manzella sulla chiara natura antiostruzionistica del comma ottavo dell'articolo 100 che - ve lo ricordo - dice che «il Presidente può stabilire, con decisione inappellabile, la inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa».

Tuttavia, affinché ci sia un principio di conservazione di quel diritto di ciascun senatore a veder impresso nel testo che viene sottoposto all'Aula il segno della propria iniziativa, sia pure nel caso in cui essa risponda ad una logica ostruzionistica e la portata modificativa del proprio emendamento conduca esclusivamente ad una correzione di mera forma che, pur nell'ambito di una norma che è destinata a - diciamo così - tagliare, escludere e marginare la possibilità di appesantire la discussione con emendamenti ostruzionistici, dice anche che le correzioni di mera forma possono, pur essendo proposte sotto forma di emendamenti dichiarabili o dichiarati inammissibili, confluire nel testo in sede di coordinamento con una discussione e votazione.

Ciò vuol dire che il principio essenziale che governa la materia è un principio di conservazione del diritto di ciascun senatore di vedere impresso il segno della propria iniziativa sul testo anche nel caso in cui sia figlio di una volontà ostruzionistica, anche nel caso in cui contenga una correzione di mera forma.

Io credo che inquadrare la questione odierna in questo sistema così come disegnato dagli articoli 97 e 100 del Regolamento valga a fondare la correttezza piena della interpretazione oggi adottata dal Presidente in ordine all'emendamento Castelli. (Applausi dai Gruppi Ulivo e Misto-IdV).

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, desidero prima di tutto darle atto della sensibilità che ha dimostrato portando la questione al giudizio della Giunta; è un atto che noi sappiamo apprezzare. Devo dirle, però, che il risultato è molto insoddisfacente.

Noi comprendiamo la difficile situazione nella quale lei si trova e abbiamo l'impressione che esista una volontà di chiudere totalmente il dialogo con l'opposizione, tanto che un emendamento dell'opposizione avente lo stesso contenuto di fatto di un emendamento della maggioranza viene bocciato, mostrando con ciò una totale insensibilità anche a tutti i richiami del Presidente della Repubblica al dialogo tra maggioranza e opposizione.

Capisco che esista una specie di coazione a non cambiare nulla senza il consenso dell'Associazione nazionale magistrati, elevata a livello di istanza al di sopra delle regole del diritto e della sovranità popolare, e quindi comprendo la forte motivazione politica della maggioranza che ha condotto a questa decisione abnorme, pur riconoscendo la sua sensibilità istituzionale. Voglio però chiederle una cosa, signor Presidente. Lei ha mostrato di ritenere non del tutto infondate le nostre ragioni, tant'è vero che nell'ultima parte del suo intervento ha dichiarato che avrebbe cercato le condizioni di un ulteriore approfondimento.

Nell'interesse dell'istituzione (non di quello dell'opposizione), la invito a realizzare questo approfondimento e ad evitare che quello che è accaduto oggi possa diventare un precedente. Pensate alla prossima legge finanziaria, voi, signori della maggioranza, immaginate la difficoltà di selezionare gli emendamenti una volta che si afferma il principio che qualunque variazione anche meramente lessicale e non normativa costituisce titolo a chiedere che un emendamento venga considerato come diverso da un altro non riassorbito e da votare in Aula. Voi state ponendo le basi per rendere impossibile il funzionamento del Senato.

La prego, signor Presidente, di mantenere ciò che lei in parte ha già promesso, cioè di realizzare un approfondimento ulteriore nell'interesse dell'istituzione, per evitare che la vergogna di oggi non divenga un principio: se divenisse un principio i primi a subirne le conseguenze sareste voi che provvisoriamente, e credo per poco, ancora governate.

Penso che una sua dichiarazione che ci rassicurasse su questo potrebbe forse stemperare un clima che è diventato molto pesante ed evitare da parte dell'opposizione decisioni più pesanti di quelle che comunque saremo costretti a prendere. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei dare un'interpretazione autentica della genesi di questo subemendamento, visto che ne sono stato l'estensore.

L'interpretazione del collega Buttiglione è legittima, ma sbagliata. Non avevo alcuna intenzione maligna nel presentare questo subemendamento, che è nato semplicemente da un dato, che forse ricorderà chi è vecchio di quest'Aula. Negli anni 1996-'97 l'allora ministro delle riforme Bassanini varò un provvedimento di legge che obbligava o avrebbe dovuto obbligare il Parlamento a scrivere i testi in maniera leggibile: vi fu questo tentativo, che io condivisi, perché non vedo per quale motivo da anni legiferiamo in maniera del tutto incomprensibile. (Applausi dal Gruppo FI). In maniera incomprensibile non solo per i normali cittadini, ma anche per noi stessi, tant'è vero che ogni volta che dobbiamo esaminare gli emendamenti dobbiamo chiamare un funzionario per chiedergli di tradurli in italiano per capire cosa dicono. Forse da questo incidente potremmo trarre una lezione.

Il subemendamento è nato da questo mio vecchio pallino: leggendo l'illeggibile emendamento scritto dal senatore Massimo Brutti (o da chi per esso) ho pensato di riscriverlo in termini leggibili: ho cercato di fare solo questo. E mi sembra giusto che gli uffici lo abbiano dichiarato ammissibile, perché la novità normativa era costituita proprio dalla leggibilità del testo. Mi sono stupito che il relatore avesse espresso parere contrario: non può essere addebitato ad una inesistente intenzione maligna dell'estensore il fatto che voi non leggiate le cose.

Tutto ciò nasce dagli errori grossolani e dal dilettantismo (scusatemi se lo dico) con cui voi date dimostrazione di condurre delle cose serie come la creazione delle leggi. Il primo dilettante o incompetente è il senatore Massimo Brutti, che non è capace di scrivere in italiano; il secondo è il rappresentante del Governo, che ha mancato al suo dovere di leggere gli emendamenti. Dovete fare il vostro mestiere, leggere i testi, valutarli non semplicemente dalla firma che riportano, questo è il dato di fatto. L'incidente che è avvenuto non può in alcun modo essere ascritto all'opposizione, ma semplicemente all'incapacità, all'incompetenza e alla mancanza di volontà di lavoro da parte della maggioranza. Questo è quanto emerge dalla vicenda.

Signor Presidente, capisco che si vada avanti, anzi non lo capisco molto dal punta di vista regolamentare e istituzionale, ma dal punto di vista politico: lei, tuttavia, non dovrebbe svolgere una funzione politica. Non possiamo votare in queste condizioni, però vedremo cosa fare. Sicuramente la voglia sarebbe quella, ma siamo in attesa di capire.

C'è un altro appuntamento abbastanza interessante su questo testo di legge, al cui esame vorremmo partecipare. Vedremo, quindi, cosa fare in questo frangente che ci imbarazza e che, come è stato correttamente detto da chi mi ha preceduto, crea precedenti pericolosi che poi si rivolteranno contro di voi, colleghi. C'è chi ricorderà il momento in cui avete approvato la norma costituzionale con 3 voti di vantaggio. Vi dicemmo di non farlo, perché le norme costituzionali non si approvano a colpi di maggioranza così ristretta. Avete creato un precedente, che poi è stato usato anche altre volte. Non vorrei che capitasse la stessa cosa anche in questo frangente. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

 

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà, ma brevemente, perché è già intervenuto, senatore Schifani.

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, sarò brevissimo. Non parteciperemo a questo voto, signor Presidente, per dare il senso concreto e reale del nostro disappunto e della nostra disapprovazione relativamente a quanto è successo su questa vicenda. Abbandoneremo materialmente l'Aula. A tale scopo, la preghiamo di permetterci, al momento del voto, di abbandonare l'Aula e di consentirci il rientro in occasione delle votazioni successive, perché il nostro dissenso vuole essere marcato su questa vicenda, su questo strappo. (Applausi dal Gruppo FI).

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, poche ore fa, il collega Massimo Brutti nel suo intervento, in maniera molto accalorata, ha detto alcune cose molto pesanti. Trascuro le valutazioni sul provvedimento, quando ha detto che il magistrato ideale è colui che attraversa varie esperienze, perché è una sua opinione più che legittima; ma poi ha fatto un'osservazione che ritengo grave e sento di respingere, quando ha testualmente detto: «Perché ve la prendete in maniera ossessiva nei confronti dei magistrati, anziché prendervela nei confronti del mondo finanziario e imprenditoriale, che sono corrotti?». Sono affermazioni molte gravi da parte di un collega. Per carità, nell'Aula parlamentare se ne assume la responsabilità chi le fa.

In questa giornata abbiamo visto in maniera ossessiva calpestare, questo sì, il Regolamento, il buon senso. Ed allora, per questo calpestare il Regolamento, per quello che ha rappresentato la giornata di oggi, ritenendo ammissibile questo emendamento, riteniamo di seguire l'indicazione che ha testé dichiarato il collega Schifani di non partecipare al voto, uscendo materialmente dall'Aula per rientrare dopo che la maggioranza si sarà approvata questo emendamento che era da non accettare. (Applausi dei senatori Berselli, Selva e Nessa).

ANGIUS (SDSE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ANGIUS (SDSE). Signor Presidente, avevo rinunciato ad intervenire, però gli ultimi concetti espressi nei loro interventi dal collega Schifani e in parte anche dal collega Matteoli mi inducono a svolgere una brevissima considerazione, anche in relazione all'atto politico‑parlamentare molto significativo che i due Capigruppo hanno annunciato.

Stiamo facendo una discussione, colleghe e colleghi, molto difficile, su un tema complesso, in un clima di scontro politico e parlamentare assai aspro. Molto spesso la legittimità di una battaglia politica e parlamentare così aspra ci fa perdere il senso della misura rispetto alle decisioni che prendiamo o alle scelte che siamo chiamati a fare.

È mio profondo convincimento che né nella giornata di ieri, come è stato purtroppo detto, né nella giornata di oggi, sia stato consumato alcuno strappo di carattere regolamentare, nessuno; semmai, la Presidenza del Senato ha seguito alla lettera il Regolamento e - starei per dire - nella giornata di oggi è andata anche oltre, nel senso che, accogliendo la sollecitazione del Presidente di un Gruppo di opposizione, ha immediatamente convocato la Giunta per il Regolamento per sentire un parere rispetto alle decisioni che dovevamo prendere circa l'ammissibilità o meno di un emendamento che era stato presentato.

La Presidenza del Senato non era tenuta a questo atto; e non è stato soltanto un atto di cortesia parlamentare. Certamente è stato anche questo, ma è stato un atto attraverso il quale - esattamente il contrario di quello che qualche collega ha detto: volevate stabilire un precedente - si volevano ricercare le motivazioni e le ragioni di una scelta che la Presidenza faceva, nella forma inappellabile come afferma il Regolamento, ma al tempo stesso, come a conclusione della riunione della Giunta è stato fatto e come il Presidente ci ha riferito, ponendo il problema di fatto all'ordine del giorno, cioè la questione dell'ammissibilità o meno di un emendamento, di una futura riunione o di future riunioni del Giunta per il Regolamento.

Cari colleghi, come si faccia a dire che si è consumato uno strappo, quando il Regolamento è stato rispettato alla lettera; come si faccia a sostenere che, dal punto di vista regolamentare, si sta consumando un tale scempio da non consentire ai colleghi di partecipare al voto e da portarli, in segno di protesta, ad abbandonare l'Aula, quando si sono prese quelle decisioni nella forma che è stata indicata e stabilendo che non si crea alcun precedente, rimandando a future riunioni della Giunta per il Regolamento un approfondimento della materia, onestamente non riesco a capirlo.

Altra è la questione, quella cioè sollevata da diversi colleghi e della quale stiamo discutendo per tutta quanta la giornata, che attiene al merito dell'intero provvedimento e non soltanto di quell'emendamento, senatore Castelli, che lei ha ritenuto di dover presentare, ha giustamente presentato, in quella forma, anche con una modalità di opposizione piuttosto efficace, probabilmente con la disattenzione della maggioranza all'inizio della seduta.

Il problema è dunque il merito della questione. E perché volete sottrarvi ad un pronunciamento sul merito della questione? Avete un'opinione di netto contrasto rispetto al merito dell'emendamento di cui era firmatario il senatore Brutti, e che poi, nel momento in cui è stato ritirato, è stato fatto proprio addirittura dal senatore Calderoli. Ecco il problema. Per inciso, vorrei sapere come voterà il collega su un emendamento che ha fatto proprio. Naturalmente voterà come ritiene opportuno, anche se ci ha messo la firma.

La sollecitazione che vorrei fare ai colleghi è semplice. Ci stiamo misurando con problemi di natura regolamentare e interpretativa a volte difficili e complessi dovuti anche ad una certa abilità del modo in cui l'opposizione conduce la sua battaglia parlamentare. Ma, cari colleghi, non confondiamo il rispetto del Regolamento da parte di tutti, nelle prerogative che riguardano i singoli senatori, di maggioranza o di opposizione, e la Presidenza del Senato, con il merito di una battaglia politica e parlamentare sull'ordinamento giudiziario che, a mio avviso, purtroppo, ci vede così profondamente divisi.

Pertanto, invito i colleghi dell'opposizione, i Capigruppo che sono intervenuti in quel modo, a riflettere sull'atto che hanno annunciato, anche a ripensarci, a stare in Aula e a condurre la loro battaglia politica e parlamentare in questa sede, come hanno fatto fino ad ora. (Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e del senatore Cusumano).

PRESIDENTE. Debbo dire al senatore Buttiglione che lo ringrazio per qualche parola di comprensione per il gesto che ho fatto riunendo la Giunta per il Regolamento.

Voglio solo sottolineare che non mi trovo in particolarissime difficoltà. Sono in difficoltà perché ogni Presidente, a partire dal sottoscritto, vorrebbe che i lavori del Senato, anche per il suo contributo, andassero avanti senza gli urti che qui abbiamo conosciuto. Questo sì! Ma per quanto riguarda la decisione assunta, ho valutato anche le dizioni, e non ho difficoltà a confermare quel che ho detto.

Resto però sensibile a quello che lei ha aggiunto, cioè se abbiamo preoccupazioni per il precedente, a parte la motivazione che ho dato e che è agli atti, ho intenzione di riportare la questione, con la dovuta calma e con il tempo necessario, alla Giunta per il Regolamento.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, per informare i colleghi senatori che anche il Gruppo dell'UDC lascerà l'Aula al momento del voto.

In quest'Aula siamo abituati a votare e a perdere. Abbiamo una cultura delle istituzioni che non ci vede sconfitti sul piano parlamentare quando perdiamo politicamente sulle questioni che riteniamo essenziali, ma non intendiamo, con la nostra presenza fisica, rendere politicamente significativa questa decisione, che è della sola maggioranza.

Aggiungo che il Presidente sa che il Regolamento del Senato prevede che la Giunta per il Regolamento sia composta da dieci senatori. Se vuol sentire l'opinione della Giunta, ovviamente il Presidente non vota; se vuole che la Giunta sia rappresentativa delle forze politiche può integrarne la composizione con altri senatori; ma se ha il potere esclusivo di decidere sull'ammissibilità, è inutile far finta di sentire il parere della Giunta votando in modo determinante e in maniera tale da far valere quel parere. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN e LNP).

Da questo punto di vista, noi non intendiamo avallare una decisione istituzionalmente scorretta. Per queste ragioni, con molto rammarico, venendo da un partito che ha sempre avuto grande rispetto per le istituzioni, non partecipiamo al voto su questo emendamento e lasciamo la maggioranza sola a decidere la violazione della Costituzione. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, noi abbiamo valutato le circostanze, che non sono solo quelle della ipotetica violazione del Regolamento, ma, soprattutto, quelle legate alle ragioni politiche sulle quali si è già espresso il segretario del mio partito, senatore Rotondi, poco fa nel suo intervento.

Stiamo discutendo in questa sede di vicende regolamentari, quando il Paese è informato, dalla vostra maggioranza e da membri dell'Esecutivo, che il Governo di fatto versa in grandi difficoltà e potrebbe forse non superarle. Vogliamo marcare, soprattutto dal punto di vista politico, tali difficoltà perché sono quelle che abbiamo incontrato in questo breve percorso del Governo Prodi più volte ma che, abilmente schivate da voi, non hanno poi prodotto il risultato finale, cioè le dimissioni del Governo.

La nostra assenza al voto, che contestiamo concretamente con il nostro gesto, può servire presso l'opinione pubblica per testimoniare questo sentimento, che non è solo in quest'Aula da parte dell'opposizione, ma è comune ormai con l'80 per cento degli italiani. Anche noi usciremo pertanto dall'Aula e non parteciperemo al voto. (Applausi dal Gruppo DCA-PRI-MPA).

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Anche il Gruppo della Lega non parteciperà a questo voto e uscirà dall'Aula. Vorrei però aggiungere due considerazioni.

Non possiamo usare il Regolamento così come stiamo facendo, tentando di salvarne la lettura, come è stato fatto, arrampicandoci sugli specchi. Sia il vice presidente Angius che la collega Finocchiaro hanno voluto dare delle letture dotte, ma estremamente faziose. È vero, come la senatrice Finocchiaro diceva, che possono essere apportate delle correzioni formali anche alla fine della trattazione di un disegno di legge. Ha perfettamente ragione, ma si tratta di correzioni che non influiscono sul senso del testo, ma toccano per lo più il titolo di un capo e anche il titolo della legge stessa qualora ci si accorga che un titolo è più appropriato di un altro.

Vi porto un esempio. Se continuiamo ad interpretare il Regolamento in questo senso, ogni reinterpretazione lessicale vanificherebbe ogni voto pregresso presentato dal Governo, vanificherebbe ogni voto su ogni provvedimento: basta che il Governo lo riscriva in una formula lessicalmente diversa e lo presenti. Secondo la lettura che stiamo dando oggi del Regolamento, questo sarebbe possibile, ma metterebbe nel nulla anni e anni di prassi e di rispetto del votato, del precedente.

Presidente dell'Aula, i Regolamenti non si possono confezionare come i vestiti perché oggi vanno bene a voi su misura, ma domani potreste ingrassare o dimagrire un po' e altri potrebbero usare i Regolamenti nel vostro stesso modo. Non è questo un modo corretto: né il vostro, né quello di chi lo userebbe in questa maniera per rimarcare quanto faziosa è questa lettura, questa interpretazione del Regolamento.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, avevo chiesto di conoscere i pareri del relatore e del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. I pareri sono già stati espressi; però, dal momento che un senatore lo chiede, invito il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere nuovamente il parere sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, i due emendamenti in questione sono assolutamente identici e quindi vanno votati insieme. Sugli stessi, ovviamente nella versione subemendata, esprimo parere favorevole.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Aula.

PRESIDENTE. Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.134 (testo 3), identico all'emendamento 2.900.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. (Commenti dai banchi della maggioranza).

 

CALDEROLI (LNP). Tutte le volte che si va al voto un senatore ha la possibilità di chiedere, rispetto ai vari metodi di voto, a quale fare riferimento, quindi mi sembra di poter chiedere la parola. (Commenti dai banchi della maggioranza). Credo non ci sia alcun atteggiamento ostruzionistico da parte nostra, altrimenti sarebbe andata in maniera diversa.

Chiedo quindi il voto elettronico e mi appello, per il sostegno della mia richiesta, ai colleghi della maggioranza, ovviamente, perché se hanno la volontà di sostenere questo emendamento, ne resti la memoria, come è giusto che sia. Se si voterà per alzata di mano, resterà solo la vergogna. (Commenti dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 2.134 (testo 3), presentato dal senatore Brutti Massimo e da altri senatori, ritirato dai proponenti e fatto proprio dal senatore Calderoli, identico all'emendamento 2.900, presentato dal Governo, nel testo emendato.

È approvato.

 

Colleghi, aspettiamo che gli altri colleghi rientrino in Aula.

 

RIPAMONTI (IU-Verdi-Com). Presidente, andiamo avanti.

 

PRESIDENTE. La capisco, ma non sono d'accordo. Aspettiamo un attimo solo, i colleghi stanno rientrando.

Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 19,26)

 

PRESIDENTE. Prego i colleghi di prendere posto rapidamente per riprendere l'esame del provvedimento. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.146.

PALMA (FI). (Si rivolge alla Presidenza seduto su una sedia a rotelle situata accanto al banco delle Commissioni). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, vorrei scusarmi con lei se, contrariamente a quanto prescrive il Regolamento (anche se scopro che il Regolamento è soggetto a interpretazioni le più diverse), purtroppo, sono costretto a rivolgerle le spalle. Di questo mi scuso con lei e con i colleghi.

PRESIDENTE. Non si preoccupi, senatore Palma, è scusato. Anzi, provveda anche a non farsi venire il torcicollo, rivolgendosi troppo frequentemente alla Presidenza.

Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.146, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.147.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà contro l'emendamento 2.147 perché crea una netta differenziazione tra magistrati semplici e magistrati che aspirano a funzioni direttive.

Al magistrato semplice si applica un certo tipo di disciplina in quello che sarà il mutamento delle sue funzioni e, quindi, la possibilità di andare fuori Regione o fuori circondario, svolgendo funzioni civili; nel caso in esame, colui che ha funzioni direttive viene ad essere privilegiato.

Allora, si creano due categorie distinte: i peones e coloro che, essendo capi degli uffici, evidentemente occupano una posizione privilegiata e diversa. Francamente, non vedo la differenza. Tra l'altro, nel momento in cui si cambiano le funzioni - e, in particolare, quando si ricoprono incarichi direttivi - si ha la responsabilità dell'ufficio. Nel caso del procuratore della Repubblica, proprio il decreto delegato oggi in vigore lo pone come titolare esclusivo dell'azione penale, affidandogli una responsabilità e una centralità nello svolgimento delle funzioni assai importante.

Pertanto, raccomando ai colleghi la bocciatura dell'emendamento 2.147 che creerebbe un'ulteriore disparità di trattamento rispetto alle tante che si vanno aggiungendo a questo provvedimento.

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, avevo comunicato alla Presidenza il ritiro dell'emendamento 2.147.

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma questo annuncio di ritiro, che lei sicuramente ha fatto, non risulta dal fascicolo in mio possesso.

 

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, le confermo il ritiro dell'emendamento 2.147.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.148.

 

CARRARA (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.148, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.149.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, nel programma dell'Unione, che non ho avuto modo di leggere nella sua interezza, non essendo esattamente un tomo di analoga qualità del romanzo «Guerra e Pace», ma limitatamente ai riassunti che ogni tanto sono stati fatti sui giornali, leggo che uno dei punti programmatici del Governo dell'Unione era abolire le cosiddette leggi ad personam.

È vero che voi nel frattempo state facendo nel caso di specie leggi ad personas, però con l'emendamento in oggetto vi chiedo di abolire quella norma che nella precedente legislatura voi chiaramente avete affermato essere ad personam, cioè la norma che in un determinato periodo storico portò l'età pensionabile dei magistrati dai settantadue ai settantacinque anni.

Siccome mi rendo conto che anche sotto questo profilo vi può essere probabilmente un irrigidimento da parte della categoria dei magistrati, cosa che non vi avrebbe consentito di presentare un emendamento del genere, ho immaginato di potervi venire incontro e di darvi fin da subito la possibilità di abrogare una di quelle che voi chiamate leggi ad personam.

Poiché sono pieno di empiti collaborativi con la maggioranza, dico altresì che nell'eventualità in cui riteneste di non votare questo emendamento, sarei disponibile anche ad una nuova formulazione, nel senso di dire che il collocamento a riposo dei magistrati non è al settantacinquesimo anno, ma se volete all'ottantesimo, all'ottantacinquesimo e perfino al novantesimo anno, purché mi si chiarisca se volete veramente abrogare una legge da voi definita ad personam o se si trattava semplicemente di una delle tante chiacchiere che risultano nel vostro programma. (Applausi dal Gruppo FI).

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Palma, ma questo emendamento e quello successivo sono improcedibili per il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

 

CARRARA (FI). Ne chiediamo la votazione.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Carrara, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.149, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 2.150, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione. (Commenti dai banchi della maggioranza).

Senatore Segretario, la prego di svolgere le sue funzioni con calma, senza disturbare la Presidenza e con attenzione visiva.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, in verità, vorrei intervenire per chiedere con precisione quali fossero le ragioni del parere contrario della Commissione bilancio, dal momento che si tratta semplicemente di collocare i magistrati a riposo con tre anni di anticipo, in un'età ancora giovanile, cioè a settantadue invece che a settantacinque anni; quindi non riesco a comprendere qual è l'assenza di copertura. Non formulo questa domanda, ma sono sicuro che qualcuno interverrà perché un po' l'atteggiamento del senatore Segretario a lei vicino e un po' la vivacità continua del senatore Garraffa mi stanno intimidendo, forse per la situazione in cui mi trovo, onde per cui preferisco non avere conseguenze.

 

PRESIDENTE. Stia tranquillo, senatore Palma; non c'è nessun intento nei suoi confronti!

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, dichiaro di essere favorevole all'emendamento 2.150, presentato dal senatore Palma e mi auguro che richieda la votazione elettronica per poterlo rendere procedibile. Colgo l'occasione per fare gli auguri al mio capogruppo, senatore Castelli, che oggi compie sessantuno anni, portati bene!

PRESIDENTE. Al senatore Castelli rivolgiamo gli auguri anche di tutta l'Assemblea.(Generali applausi). Basta così, altrimenti il senatore Castelli si esalta troppo ed è una rovina!

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, poiché le cose devono essere trasversali, faccio gli auguri anche al senatore Perrin che compie anche lui sessantuno anni! È un giorno in cui sessantuno anni fa si sono dati tutti da fare!

PRESIDENTE. Auguri anche al senatore Perrin. Chiudiamo questa parentesi festaiola che però forse era opportuna per allentare il tono di questa lunga seduta.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione dell'emendamento 2.150.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.150, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Dietro al senatore D'Onofrio ci sarebbe una luce accesa, corrispondente al senatore Forte, che non è presente. Quindi, vi prego di togliere la scheda.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.151.

 

CALDEROLI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.151, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

A fianco dei senatori Gramazio e Valentino c'è una scheda in più. Per favore, toglietela.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, al fine di evitare queste inutili ed estenuanti contestazioni, la pregherei, anziché di fare questo, per così dire, vagheggio da un banco all'altro, di restare al suo posto e di votare come fanno tutti i colleghi. Lo dico a lei per dirlo a tutti gli altri colleghi, sia chiaro.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, in line di principio, potrei essere d'accordo con lei, ma così non è perché questo non dice il Regolamento del Senato; quando lo modificheremo diversamente, prevedendo il posto fisso per i senatori, sarò senz'altro d'accordo con lei. Io ho messo la mia tessera lì, perché essendo qui per motivi, diciamo, di necessità, ero...

PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, né il Presidente, né i senatori Segretari erano in condizione di vederla.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Ho agitato le mani.

 

PRESIDENTE. No, non erano in condizioni di vederla. Quindi, sia la Presidenza che i senatori Segretari hanno agito con correttezza, abbia pazienza. È troppo chiederle di stare in Aula nel momento in cui si vota? È troppo? Secondo me, no. La discussione è pertanto chiusa.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Sbaglia.

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.152.

 

STIFFONI (LNP). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Stiffoni, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.152, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e già so quello che mi risponderà. Siccome non mi è proprio piaciuta la sua risposta e lei è in gravissimo errore, perché la sua affermazione nei miei confronti è molto grave, le chiedo di poter intervenire per fatto personale al termine della seduta, come lei comunque mi avrebbe detto di fare.

 

PRESIDENTE. Non credo di averle detto assolutamente nulla che possa toccare la sua persona, senatore Cutrufo; comunque, ne parleremo alla fine della seduta.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, lei ha affermato che io non ero in Aula.

PRESIDENTE. No, io ho affermato che né il Presidente, né i senatori Segretari erano in condizioni di vederla, senatore Cutrufo, e lei ha il dovere, quando è in Aula e vuole votare con la scheda per la votazione elettronica, di mettere in condizione il Presidente e i senatori Segretari di vederla, perché io esercito il mio dovere sempre nei confronti di tutti, caro senatore Cutrufo. (Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

Passiamo all'emendamento 2.153, su cui la 5a Commissione ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

PALMA (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, non interverrò su questo emendamento, essendo simile ai due che precedentemente sono stati respinti dall'Aula e che andavano in direzione del ringiovanimento della Cassazione. Ma questo a voi poco importa.

Chiedo comunque che tale emendamento sia posto in votazione.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei intervenire molto rapidamente sull'ordine dei lavori, anche approfittando dell'occasione per dire una parola soltanto in risposta alla sollecitazione che prima è venuta circa l'esigenza di chiarire il senso del parere contrario della Commissione bilancio.

Mi limiterò a dire che, attraverso questi emendamenti, si riduce l'età per il pensionamento. Credo che abbiate una cognizione vaga della discussione che si sta tenendo in questo periodo sul pensionamento, sugli scaloni, gli scalini e quant'altro. Se si riduce l'età di pensionamento, è noto che per la finanza pubblica si provocano problemi cui il Governo, la maggioranza e l'opposizione variamente cercano di dare risposte.

Mi pare pertanto che sia piuttosto evidente qual è la ragione del parere contrario della Commissione bilancio, espresso in questo caso, tra l'altro, all'unanimità, come è ovvio, perché la considerazione tecnica prevale sulla considerazione politica, dato il suo carattere inoppugnabile.

Detto questo, signor Presidente, capisco che se non ho successo evidentemente è colpa mia, però, per l'ennesima volta, torno a ripetere che, a mio giudizio, gli emendamenti che hanno il parere contrario della 5a Commissione, a termini di Regolamento, devono essere - perché lo sono - dichiarati improcedibili. Così, secondo me, la Presidenza deve dire quando si arriva ad uno di questi emendamenti: l'emendamento è improcedibile e solo e soltanto se un senatore si alza e chiede a 15 senatori di renderlo procedibile - solo a quella condizione, ripeto - possono, una volta verificato l'appoggio, cominciare le dichiarazioni di voto. Che si facciano dichiarazioni di voto su un emendamento improcedibile è, a mio giudizio, del tutto impossibile. (Applausi del senatore Izzo).

Insisto, non è una questione di forma, ma di sostanza: prima 15 senatori devono rendere procedibile l'emendamento, perché si sta rischiando di votare a favore di un emendamento scoperto, provocando tutti i problemi che si determinano quando si decide in tal senso. Secondo me, bisognerebbe procedere così, ma siccome non riesco a fare in modo che si proceda rispettando il Regolamento, il difetto sarà senz'altro mio. (Applausi dei senatori Palma, Vizzini e Bianconi).

 

PRESIDENTE. Grazie, senatore Morando. Terremo conto della sua raccomandazione.

BALDASSARRI (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BALDASSARRI (AN). Signor Presidente, ho seguito il dibattito di questi giorni in religioso silenzio, perché, non essendo un tuttologo e tanto meno un giurista, mi sono rimesso alle valutazioni portate in quest'Aula da persone ben più esperte di me sull'argomento. Però, voglio dare due contributi di riflessione a tutta l'Assemblea.

Innanzitutto, uscendo di qui stasera, una volta approvate queste norme, tornerò a casa e, come fanno sempre, i miei figli mi chiederanno cosa abbiamo fatto; io dovrò dire loro che ho capito una sola cosa: cioè che se vorranno essere legislatori dell'Italia del futuro, non dovranno presentarsi al giudizio degli elettori, ma dovranno fare il concorso in magistratura. Questo è il senso di ciò che io ho capito. (Applausi dal Gruppo UDC. Commenti dai banchi della maggioranza).

In secondo luogo, vedo la totale ipocrisia imperante in quest'Aula, di fronte ad un problema di copertura.

PRESIDENTE. Pregherei i colleghi di non commentare l'intervento. Il senatore Baldassarri sta facendo una dichiarazione di voto e argomenta esattamente nel modo in cui ritiene di dover argomentare. Quindi, ripeto, inviterei i colleghi a non commentare e di astenersi per rispetto dell'intervento del senatore. Prego, senatore Baldassarri, prosegua pure.

BALDASSARRI (AN). Grazie, signor Presidente. Chiedo la comprensione dei colleghi della maggioranza, visto che sono stato qui per giorni e giorni ad ascoltare, a mio parere, tante sciocchezze da loro dette in cortese silenzio. (Commenti dai banchi della maggioranza).

La seconda riflessione è che il collega Brutti nel precedente intervento ha citato una sua determinazione, dicendo: "noi andremo avanti per la nostra strada". Chiedo al collega Brutti quando usa il termine "nostra" a chi si riferisce. Non vorrei che facesse come fece Garibaldi a Teano che, quando disse "Obbedisco", lo diceva alla famiglia Rothschild che da Londra aveva finanziato completamente l'impresa dei Mille e non certo a Vittorio Emanuele.

L'ultima riflessione concerne l'ipocrisia imperante... (Commenti dai banchi della maggioranza). È storia, cari colleghi. Leggetevi attentamente i libri di storia e i libri della famiglia Rothschild.

 

PRESIDENTE. Scusi, senatore Baldassarri. Vorrei pregare i colleghi della maggioranza, in particolare quelli del settore di sinistra, di non proseguire in questo modo; è un atteggiamento che francamente non è tollerabile.

 

BALDASSARRI (AN). Collega Brutti, vorrei che chiarisse se il termine "nostra" era riferito alla sua maggioranza o ad altri tipi di maggioranze esterne a quest'Aula.

Un'ultima considerazione, Presidente, perché è ora di smetterla con l'ipocrisia della copertura. Ridurre da settantacinque a settantadue anni l'età pensionistica di un numero limitato di pensionandi futuri può certamente determinare un effetto sui conti pubblici. Ma allora, mi chiedo: quando il vostro Governo la settimana scorsa ha approvato un decreto che aumenta di 7 miliardi (non di poche decine di milioni, come nel caso di specie dell'emendamento Palma, ma di 7 miliardi) la spesa pubblica corrente e palesemente li copre aumentando il deficit di quest'anno dal 2,1 per cento al 2,5 per cento, scrivendolo ufficialmente negli atti del Governo e del Parlamento, la garanzia dell'articolo 81 e della copertura finanziaria - mi rivolgo ai miei colleghi della Commissione bilancio - dove va finire? (Applausi dai Gruppi AN, FI, LNP e del senatore Eufemi).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, sono contento che ci sia un altro esimio componente della maggioranza che è uscito dall'afasia: è il senatore Morando che ho sollecitato più volte su alcune questioni relative alla Commissione di sua competenza, ma non ha mai risposto; non so se per scarsa considerazione nostra, che ha dimostrato anche adesso con l'infelice frase: non so se avete una vaga idea di quello che accade sulle pensioni. Frase infelice, senatore Morando, di cui lei dovrebbe scusarsi perché ha mancato di rispetto a tutti i colleghi, compresi quelli della sua maggioranza.

Allora, la sollecito preventivamente su un tema sul quale spero vorrà rispondermi e glielo dico adesso in modo che avrà occasione di prepararsi. A pagina 96 del disegno di legge, esiste una previsione per la quale, in maniera assai criptica e misteriosa, c'è un aumento di stipendio per i magistrati. Nessuno del Governo né della Commissione bilancio ha risposto su questo tema; siccome è un tema che verrà discusso credo domani, lo dico già da ora, in modo che possa consultare le carte, si prepari e, per cortesia, ci risponda, senatore Morando; per favore, ci risponda. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

Siamo interessati a capire che tipo di aumento è stato erogato ai magistrati, atteso che per dare un aumento oggi sono andati a modificare una tabella del 1981. Allora, qui, scusatemi, gatta ci cova. Un esimio componente di questo Senato che disse una frase che dalle mie parti, nella tradizione popolare suonava così: «a pensà mal se fa pecà, ma se induina». Detta, invece, dal senatore Andreotti, è che «a pensar male si fa peccato, ma si indovina».

Su tale questione pensiamo un pochino male e vorremmo che lei domani ci delucidasse esattamente sia nei termini per i quali esistono questi aumenti, sia su quanto costa la previsione. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, ho cercato invano sul mio banco, che è il n. 266 e che occupo dall'inizio dalla legislatura, una targhetta con il mio nome, perché dopo il suo brillante intervento contro il senatore Cutrufo mi ero convinto che ogni senatore avesse un posto a lui assegnato. Mi pare invece che i posti ai senatori non siano assegnati e che ogni senatore sia libero di sedere dove ritiene opportuno, di inserire la sua scheda là dove ritiene opportuno e di votare là dove ritiene opportuno.

Dicevano i latini: qui iure suo utitur neminem laedit, chi fa uso del proprio diritto non fa danno a nessuno. Credo che lei sia stato inutilmente scortese con il senatore Cutrufo e desidero esprimergli la mia solidarietà.

PRESIDENTE. Di questa questione parleremo alla fine della seduta. Ho solo difeso la dignità della Presidenza e dei senatori Segretari dell'Aula.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Palma, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.153, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Il senatore Cutrufo segnala che la sua tessera non funziona).

Colleghi, ripetiamo la votazione.

Invito pertanto il senatore segretario a verificare nuovamente se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(ex art. 102-bis Reg.)

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.153, presentato dal senatore Palma.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B)

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.154.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, l'emendamento in esame, che certamente sostituisce un comma oramai divenuto inutile che doveva essere comunque sostituito in fase di coordinamento, è una tipica norma ad personam o ad personas. Nel momento in cui, infatti, si vieta il conferimento di un ufficio direttivo a chi non assicura quattro anni di esercizio di funzioni con la parametratura che conosciamo, si consente la proroga per ulteriore identico periodo a chi non assicura questo periodo di quattro anni.

Tale periodo, e l'ulteriore proroga dello stesso lasso di tempo, viene ipotizzato per assicurare un minimo di permanenza nell'ufficio direttivo, un minimo di continuità nella sua direzione. Ci ritroveremmo allora con una persona che ha esaurito i primi quattro anni la quale, pur potendo assicurare solo sei mesi, viene ugualmente prorogata.

Che senso ha tutto ciò? Ovviamente viene ad essere confermata l'ipotesi che dietro questo emendamento ci sia un numero "x" di titolari di uffici direttivi che non possono assicurare i quattro anni, i quali non potrebbero quindi essere confermati, ma che ugualmente rimarranno per sei mesi, un anno, un anno e mezzo o due anni, con nocumento, alla fine, per la gestione complessiva dell'ufficio a causa di una durata inferiore a quella prevista e con disparità di trattamento rispetto a chi chiede per la prima volta il conferimento dell'ufficio direttivo e che comunque deve assicurare il periodo di quattro anni. È la sottosezione titolare di uffici direttivi dell'Associazione nazionale magistrati.

Per questo dichiaro voto contrario e chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.154, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.155, presentato dal senatore Pistorio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.156.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.156, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.217.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, quando interviene il senatore Massimo Brutti (l'ultima volta è stata in occasione dell'esame dell'emendamento che portava in origine la sua firma, identico a quello del Governo) lo ascolto sempre con grande interesse, perché quasi tutte le volte ho l'occasione di apprendere cose nuove. Ieri sera, ad esempio, ho appreso la differenza tra ventriloquo - lo avevo ingiustamente accusato di essere tale - e portavoce, e questo è.

Oggi, per esempio, ho appreso che il senatore D'Ambrosio non è il suo ideale di magistrato perché egli ha compiuto parte della sua lunghissima carriera facendo proprio il procuratore della Repubblica presso la procura della Repubblica di Milano sempre nello stesso ruolo. Ho quindi appreso che il senatore Massimo Brutti è uomo coraggioso, perché il senatore D'Ambrosio, nella sua lunga militanza alla procura della Repubblica di Milano, ha lasciato un ricordo, che posso testimoniare essere di grande affetto e di grande considerazione anche ora che egli è pensionato, nei suoi colleghi. Non vorrei che si risentissero nell'apprendere che egli non costituisce il magistrato ideale per il senatore Massimo Brutti. Il senatore Casson è salvo per miracolo e per ragioni di età, perché non ha raggiunto il limite di 35 anni nell'unico stimato ruolo di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Venezia.

Tra le cose che non ho appreso, perché le sapevo già, è che spesso «la Repubblica» scrive delle sciocchezze, perché quando sono intervenuto citando le dichiarazioni di alcuni magistrati che, a sentire il senatore Massimo Brutti, non sarebbero così come io le ho riferite, ebbene io le avevo lette, come ciascuno dei colleghi può fare, proprio sul quotidiano «la Repubblica» che è in edicola oggi.

Un'altra cosa, per la verità, sapevo ed è che per andare da Milano a Varese ci si mette molto più tempo che per andare da Roma a Latina. Ma non solo so che la circostanza è così, bensì so anche le ragioni per cui ciò avviene.

Approfitto della dichiarazione di voto sull'emendamento 2.217, che interviene sull'articolo 45 del decreto legislativo di cui stiamo nella realtà discutendo per prevedere la temporaneità delle funzioni direttive, perché spero, dopo aver annunciato che il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento, di poter apprendere una cosa che francamente non so. Spero quindi che il senatore Massimo Brutti svolga egli la dichiarazione di voto per conto del Gruppo dell'Ulivo in modo che io possa colmare questa mia lacuna.

La cosa che non so, signor Presidente, è come è possibile stabilire che il Consiglio superiore della magistratura abbia il potere di espellere dal ruolo e dalla funzione che ricoprono due membri di diritto dello stesso Consiglio superiore della magistratura, cioè il procuratore generale presso la Suprema Corte di cassazione e il primo presidente della stessa, perché questo, signor Presidente, sta scritto nel testo dell'articolo 45 licenziato dalla Commissione giustizia e quindi portato oggi al nostro esame, e così sarà se non sarà approvato dall'Aula, purtroppo contro il parere del Governo e del relatore, l'emendamento 2.217.

Infatti, come chiunque può vedere, è proprio al comma 16 - che è compreso tra quelli per i quali è prevista la natura temporanea della funzione - che sono comprese le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità che sono quelle del primo presidente della Corte di cassazione e quelle del procuratore generale presso la Corte di cassazione stessa. Infatti, l'articolo 45, comma 1, proprio questo recita: «Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16,» - e quello che ho testé ricordato è proprio il comma 16 - «hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni» e non di più.

Allora, la dichiarazione di voto è quella che ho fatto, la domanda che pongo è come è possibile che il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa siano espulsi dalla funzione che ricoprono, perché a questo è titolato solo il Consiglio superiore della magistratura, dopo un periodo di quattro anni, essendo essi stessi componenti, in quanto membri di diritto, del Consiglio superiore della magistratura medesimo, quindi anche con qualche possibile incompatibilità al momento del voto e con qualche possibile difficoltà di formazione della maggioranza all'interno del Consiglio stesso.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, vorrei pregare il relatore di riconsiderare il parere, non il Governo che si è rimesso all'Aula.

Aggiungo anche che mi pare ci sia anche qualche fumus di incostituzionalità ai sensi del comma 3 dell'articolo 104 della Costituzione.

Sarebbe quindi opportuno accantonare l'emendamento per consentire magari al relatore di riconsiderare il parere espresso. Di certo la previsione prospettata così chiaramente del senatore Caruso è assolutamente paradossale. È evidente che si tratta di una svista cui si potrebbe rapidamente fare fronte.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se accoglie l'invito del senatore Castelli.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, confermo il parere già espresso.

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GIRFATTI (DCA-PRI-MPA). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Girfatti, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.217, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.218 (Vivaci scambi verbali tra alcuni senatori della maggioranza e alcuni dell'opposizione). Cosa c'è?

GARRAFFA (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GARRAFFA (Ulivo). Signor Presidente, il senatore Barba non è in Aula e vota regolarmente: non ha il dono dell'ubiquità e in sua vece vota ripetutamente il senatore Nessa. (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

PRESIDENTE. Prego il senatore Segretario di accertare la presenza o meno in Aula del senatore Barba. (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

GARRAFFA (Ulivo). Ogni volta fanno strumentalizzazione politica. (Commenti dal Gruppo FI). Guardate i tabulati!

 

PRESIDENTE. Procediamo con le votazioni. Prego i colleghi di prendere posto.

 

GARRAFFA (Ulivo). Deve verificare se è in Aula e se ha votato!

GASBARRI (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GASBARRI (Ulivo). Signor Presidente, molto tranquillamente, poiché non vi è necessità di alzare i toni, voglio semplicemente segnalare, visto che lei ha parlato di indagare, che nell'ultima fila, quella dietro al senatore Cutrufo, ci sono sempre sei luci accese quando i senatori sono cinque. (Applausi dal Gruppo Ulivo. Applausi ironici dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. Prego i senatori Segretari di verificare la fondatezza di questa denuncia e invito il senatore Pistorio a riassumere il suo ruolo.

Procdiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.218.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.218, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Prego i colleghi di votare ciascuno per proprio conto e, possibilmente, di stare seduti, al fine di verificare l'effettiva presenza dei senatori in Aula.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.157, presentato dal relatore.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.158.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.158, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione). (Proteste dai banchi della maggioranza).

 

TECCE (RC-SE). Basta! Dovete togliere le schede!

 

PRESIDENTE. Nelle ultime file mi pare ci siano delle luci accese alle quali non corrisponde la presenza di alcun senatore.

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.159, identico all'emendamento 2.219.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.159, presentato dal senatore Castelli, identico all'emendamento 2.219, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.160 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.161.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.161, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.162. (Il senatore Barba entra in Aula. Applausi dai banchi della maggioranza). È arrivato il senatore Barba, benissimo. Senatore, lei era atteso. (Commenti dai banchi dell'opposizione). Colleghi, per cortesia. Senatore Massidda, abbia pazienza, siamo tutti piuttosto stanchi, stiamo per terminare la seduta.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, chiedo scusa ma nella confusione del momento ho scambiato l'emendamento 2.162 con l'emendamento 2.161, che era appunto quello che si riferiva al trattamento economico dei magistrati. Il provvedimento introduce infatti una modifica alla tabella A della legge 19 febbraio 1981, n. 27, in maniera misteriosa. Possiamo però riprendere l'argomento anche con questo emendamento perché pure il comma 12 si riferisce al trattamento economico dei magistrati.

Vorrei capire una volta per tutte che cosa è accaduto. Il Governo, il relatore, il senatore Morando, o qualcun altro può dirci che razza di aumenti avete dato ai magistrati o che razza di aumenti si sono dati i magistrati? Possiamo sciogliere questo mistero una volta per tutte, oppure no?

Per quale motivo, poi, se si voleva aumentare lo stipendio di alcune categorie di magistrati, non lo si è fatto in maniera chiara, agendo sugli attuali stipendi, anziché su una tabella del 1981? Per quale motivo è stata fatta questa scelta? Ho fatto queste domande in continuazione, non ho mai avuto risposta; chissà che magari in Aula la risposta ci sia. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, spero di riuscire a spiegare all'Aula e a lei il senso di questo intervento perché mi avventuro su un terreno che non mi vede granché versato; non che sugli altri sia tanto versato, ma, insomma, in questo in particolare lo sono meno che negli altri.

L'emendamento del senatore Castelli mira a sopprimere il comma 12. Chiedo anche l'attenzione del presidente Morando, che non ha dato la risposta sull'altro emendamento - non ne ha avuto occasione o non ha ritenuto di farlo - però potrebbe forse darla su questo. Spiego perché richiamo l'attenzione del senatore Morando.

L'articolo 51 che è in discussione, e che l'emendamento del senatore Castelli mira a sopprimere, dice testualmente: «Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici», eccetera. Stiamo parlando, signor Presidente, dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006.

La prego di credere, così come prego i colleghi e il senatore Morando di credere, che negli articoli che precedono il 51 (il 50, il 49, il 48) del citato decreto legislativo, non si fa riferimento ad alcuna somma. Allora, il dubbio che mi è venuto - e guardi che pongo la questione tanto seriamente quanto interrogativamente - è che chi ha scritto il nuovo testo dell'articolo 51, che è parte di quel decreto legislativo e di questo sarà destinato ad essere parte, si è agganciato sul piano logico alle somme contenute nella tabella di cui al comma 11; in pratica, le somme indicate sono quelle di cui al comma 11, che, non facendo parte del decreto legislativo che ho indicato, e quindi seguendo una sorte tutt'affatto diversa, non potrà essere futuro richiamo per alcuno.

Allora, la mia domanda (per questo sollecitavo l'attenzione del presidente Morando, e quindi della Commissione bilancio) è: quali sono le somme indicate dal futuro articolo 51 del già citato decreto legislativo se non verrà approvato l'emendamento Castelli? Di conseguenza, dica la Commissione bilancio, dicano gli uffici della stessa, dica la Ragioneria dello Stato quali sono le fonti di copertura delle somme indicate.

Queste ragioni sono quelle che inducono il Gruppo di Alleanza Nazionale a prudenzialmente votare per l'approvazione dell'emendamento 2.162, e quindi per la soppressione del comma 12. Ma credo, signor Presidente, che, al di là delle prudenze del Gruppo di Alleanza Nazionale, vi dovrebbe essere prudenza da parte dei colleghi della maggioranza e anche sua, signor Presidente, nel porre in votazione una norma che, per come è scritta, è priva di qualsiasi significato testuale e sostanziale. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Amato).

PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, il mio intervento è molto semplice: vorrei chiedere al relatore e al rappresentante del Governo - mi rivolgo evidentemente alla cortesia dell'uno e dell'altro - di volerci spiegare se lo stipendio lordo annuo, inserito nella tabella A, per i Presidenti di sezione della Cassazione, è uguale o superiore a quello che era inserito nella tabella che, in ragione di questa norma, si va a sostituire appunto con la tabella A.

Guardate, al di là di tutto, ove mai lo stipendio dovesse essere più elevato, vi faccio presente - ma questo lo accerteremo - che, in ragione di questa norma, e in ragione dell'aggancio tra l'indennità parlamentare e lo stipendio dei presidenti di sezione della Cassazione, vi state anche aumentando lo stipendio.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, vorrei solo dissipare i dubbi del senatore Palma: non vi sono aumenti e quindi può stare tranquillo. (Applausi dal Gruppo RC-SE e del senatore Legnini).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.162, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

Vicino al senatore Sanciu c'è una scheda che sta votando da sola. No?

Dichiaro chiusa la votazione.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. L'emendamento 2.163 è stato ritirato.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, il relatore ha testé dichiarato che non vi è alcun aumento. Ora ci deve dare una spiegazione, perché basta andare a leggere la tabella A, a pagina 96, e avere a disposizione la tabella originaria della legge n. 27 del 1981 per verificare che, almeno a quanto risulta da questa tabella, lo stipendio del magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità, cioè il Primo presidente della Corte di cassazione, ha praticamente quadruplicato lo stipendio di allora.

È qui che resta il mio dubbio perché continuamente mi dicono che non c'è stato un aumento. Poi basta leggere le tabelle per vedere l'aumento. Ce lo spiegate o non ce lo spiegate? Ribadisco la domanda. (Applausi dai Gruppi LNP, AN, UDC e FI).

PRESIDENTE. Senatore Castelli, in sostanza, lei ha reiterato la sollecitazione ad un chiarimento rispetto alla questione che ha sollevato.

Onorevoli colleghi, data l'ora, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

 

Per fatto personale

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, vorrei rammentarle, con molta calma, che il Regolamento di questa Camera - come le ho già detto prima, magari in modo più concitato e me ne scuso - non prevede per adesso i posti fissi. Ne conviene che qualsiasi senatore, da qualsiasi postazione, possa votare e segnalare la sua volontà con un gesto del braccio, cioè con l'alzata di mano. Infatti, le è noto che in quest'Aula il voto si effettua per alzata di mano e non tramite sistema elettronico.

Un cambiamento del Regolamento alla Camera, anni fa, all'epoca della presidenza Violante, ha invertito il sistema: quindi, il Regolamento della Camera prevede il voto elettronico e, su richiesta, l'alzata di mano (esattamente il contrario), oltre alla fattispecie che è previsto il posto fisso. Mi rendo conto che è un esigenza reale, dal momento che - lei lo sa, perché la frequenta assieme a me - nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo concordato che è una necessità da dover assolutamente e prioritariamente approvare.

Signor Presidente, gradirei la sua attenzione perché è una questione molto importante. Ritengo ciò che è accaduto stasera - se non corretto o rettificato - un fatto grave, perché ero presente in Aula (forse con la sola colpa di sedere in una zona dell'Aula un po' in ombra), ma vi erano testimoni intorno a me.

 

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Cutrufo, la stiamo seguendo con attenzione.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Mi riferisco non soltanto ai senatori - non voglio coinvolgere nessuno dei colleghi - ma ai funzionari che erano intorno a me, mentre si cercava, appunto, a chi appartenesse quel voto e mi sono precipitato ad assumerne la responsabilità.

Detto ciò, se lei, dopo aver concluso la sua reprimenda - che ho accettato, tutto sommato, per via della mia distanza dal seggio - non avesse aggiunto che forse io in Aula non ero presente, non avrei reagito in quel modo.

Poco fa, però, lei ha dichiarato di non aver detto questo. Se è così allora è sufficiente che lo ripeta in modo che rimanga a verbale. Basta che lei dica di non averlo mai detto e di non essere mai stato convinto del fatto che ero fuori dall'Aula. Io ero in Aula invece e dunque il problema diventa molto serio. Ero in Aula e potevo in quel modo esprimere comunque il mio voto, come da Regolamento.

Viceversa, è chiaro che se non fossi stato in Aula e qualcuno avesse votato per me la fattispecie sarebbe stata totalmente diversa, ma anche lontana dal sottoscritto non solo nell'accadimento in questione, ma anche in altre circostanze che ho potuto far verificare dal tribunale di Milano, con soddisfazione, nella scorsa legislatura.

Le parlo con questo linguaggio di convenzione anche dal punto di vista dell'interpretazione regolamentare perché l'interpretazione non è stata soltanto allora del Segretariato generale e della Presidenza del Senato, ma anche del presidente del tribunale di Milano che ha emesso una sentenza nel merito.

Ecco perché le ho detto che se questa frase non è stata da lei mai pronunciata allora accetto la sua reprimenda perché in effetti potevo stare più vicino al luogo in cui effettivamente si riconosce il voto. Dal momento che, come mi è parso nella sua replica, lei non si insiste su questo particolare, mi ritengo soddisfatto. Vorrei soltanto che le dicesse chiaramente che mi trovavo in Aula al momento della votazione.

PRESIDENTE. Senatore Cutrufo, mi dispiace per il piccolissimo incidente che è accaduto, ma dal posto in cui io mi trovo, vale a dire dalla postazione della Presidenza del Senato, e dalla postazione dei due colleghi segretari, le assicuro che nei banchi di Alleanza Nazionale appariva nel corso di una votazione una tessera, con tanto di lampadina accesa, rispetto alla quale non compariva nessuno. Abbiamo sollecitato i colleghi di Alleanza Nazionale a spiegare questo fatto e la risposta che è stata nell'immediato è che corrispondeva al senatore Cutrufo.

Dal posto in cui ci trovavamo e ci troviamo ora lei non compariva, non c'era, non si poteva vedere. Poi è comparso, ma nel momento in cui abbiamo fatto questa contestazione lei non appariva in Aula., anche se poi lei ha spiegato che si trovava in Aula.

Successivamente, le ho semplicemente detto che non potevo considerarla presente nel momento in cui non la vedevo, dal momento che in sostanza si trovava dietro la Presidenza. Avendo poi accertato che invece si trovava lì, l'incidente per noi è chiuso e quindi la faccenda è risolta, credo con soddisfazione di entrambe le parti.

In ogni caso, torno a chiedere ai colleghi, ed insisto su questo punto, sapendo perfettamente che il nostro Regolamento non affida ad ogni senatore il posto in Aula, che nel momento in cui si procede a queste complicate e lunghissime votazioni, nelle quali effettivamente la maggioranza o la minoranza si stabilisce per un solo voto, che ci sia un certo rigore e un certo senso di responsabilità da parte di tutti e quindi di stare, possibilmente, seduti al proprio posto o almeno nelle vicinanze in modo da essere visibili alla Presidenza e ai Segretari presenti in Aula, così da facilitare questo ingrato compito al quale siamo chiamati.

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). A seguito della sua precisazione, ne consegue che il voto da me espresso è valido. Avevo preso la parola anche perché la scheda poi era stata rimossa. Tutto ciò che lei ha raccontato è accaduto nell'arco di pochi secondi, però in quell'attimo la scheda è stata rimossa e quindi il voto non è stato registrato.

Prima, nella concitazione del momento, non ho avuto la fermezza di chiedere la conferma del voto che io ho comunque legalmente espresso.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto di questa sua precisazione, senatore Cutrufo.

MORANDO (Ulivo). Domando di parlare per fatto personale.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, voglio chiarire colleghi - anche se non sono presenti non è importante e potranno eventualmente, se interessati, vedere gli atti - che come lei sa, io - non è che non voglio - non posso raccogliere queste sollecitazioni che, a fronte di un certo parere, non importa quale, della Commissione bilancio sollecitano personalmente, chiamando per nome il sottoscritto, a fornire chiarimenti sulle ragioni ed il significato di quella decisione.

Ora, signor Presidente, so che sulle decisioni della Commissione bilancio, per il loro effetto preclusivo, naturalmente c'è grande attenzione - come è ovvio - politica sia da parte dei proponenti di emendamenti, sia da parte del Governo, della maggioranza e dell'opposizione. Ed è per questa ragione che la Commissione bilancio, anche nel suo sottocomitato pareri, si riunisce con una attenta verbalizzazione dei suoi lavori.

Vi prego di credere, colleghi tutti, che, anche i colleghi dell'opposizione che fanno parte della Commissione lo sanno, con il massimo sforzo di approfondimento tecnico si affronta ognuno degli emendamenti con grande attenzione e si cerca di formulare dei giudizi.

Ora, è fuori discussione che può accadere, signor Presidente, in primo luogo, che una norma che ha rilievo finanziario, di difficile interpretazione, sfugga all'attenzione della Commissione bilancio, così come accade talvolta che anche altri organismi del Senato commettano un errore. Per esempio, la scorsa settimana un disegno di legge, che aveva un evidente carattere e rilievo finanziario non è stato conferito dal Presidente della Commissione interessata e poi dal Presidente del Senato all'esame della Commissione bilancio, con il risultato che ci siamo trovati a dover esprimere un parere sugli emendamenti ad un testo che non ci era stato sottoposto, il quale presentava evidenti problemi di scopertura finanziaria.

Non ho fatto polemica con nessuno, perché solo chi non fa nulla non sbaglia mai! Chi fa qualcosa, magari qualcosa di rilevante, è sottoposto ad errore. I pareri della Commissione bilancio sono certamente, come tutte le decisioni che prendiamo nelle Commissioni ed in Aula, oggetto di decisioni politiche. Solo che nel caso della Commissione bilancio, a fondamento di quelle decisioni politiche, ci deve essere qualche considerazione di carattere tecnico.

Noi ci sforziamo - dico noi - perché credo di poter parlare anche a nome dei colleghi dell'opposizione della Commissione bilancio - sempre di fare questo approfondimento nel modo più fondato possibile; per esempio sull'emendamento Castelli, appena votato, può darsi benissimo che la valutazione della Commissione bilancio sia tecnicamente errata. Il proponente dovrebbe, allora, farsi carico di dimostrare questo errore e, se errore fondato c'è, naturalmente dovrebbe essere la Commissione bilancio ad ammetterlo, quando esso venga dimostrato. Ma se ad ogni parere della Commissione bilancio fosse possibile per il proponente alzarsi e chiedere in Aula di motivarlo, lei capisce bene, Presidente, che i nostri lavori non finirebbero più perché la Commissione bilancio si riunirebbe prima nella sua sede naturale e poi si ripeterebbe integralmente in Aula.

Credo che non esista nessuna possibilità di procedere in questo modo. Quindi ho chiesto di parlare per fatto personale ed una volta per tutte per dire ai colleghi che, durante la discussione di un disegno di legge, non intervengo e non interverrò mai per motivare le scelte della Commissione bilancio. Le sue motivazioni sono verbalizzate ed i colleghi possono prenderne visione. Se dovessi parlare oltretutto non avrei titolo per farlo perché non è una dichiarazione di voto sull'emendamento; se parlassi io, il mio Gruppo non potrebbe più fare una dichiarazione di voto e non è un intervento sull'ordine dei lavori perché patentemente con l'ordine dei lavori non c'entra nulla.

Quindi, non è per scortesia, né per scarsa considerazione che quest'oggi non ho risposto alle sollecitazioni del senatore Castelli; in nessuna altra occasione nel passato o nel futuro ho raccolto e raccoglierò sollecitazioni del genere. L'opposizione è perfettamente coinvolta nei lavori della Commissione bilancio, ognuna di quelle decisioni può essere sbagliata ma cerchiamo di motivarla e purtroppo non è colpa mia se qui non posso prendere la parola per riargomentare attorno a quei pareri.

PRESIDENTE. La sua spiegazione è stata molto chiara, senatore Morando. Le annuncio, tuttavia, che è assai probabile che domani alcuni colleghi, segnatamente il collega Caruso, riproporranno la questione in relazione alla copertura finanziaria dei commi 11 e 12 del disegno di legge che stiamo esaminando, di cui si era proposta la soppressione. Comunque, questo lo vedremo domani.

SANCIU (FI). Domando di parlare per fatto personale.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SANCIU (FI). Signor Presidente, vorrei che venisse messa agli atti una mia dichiarazione. Sono stato richiamato da lei per una lucetta accesa nella postazione al mio fianco, dicendo che potevo essere uno di quelli che stava votando con una scheda che non era mia. È stato dimostrato che non c'era alcuna lucetta, né scheda; è stata solo un'insinuazione ed è stato dimostrato che io non stavo votando per nessun altro.

 

PRESIDENTE. Non del sottoscritto, è stata una segnalazione che mi è stata fatta dai senatori Segretari.

 

SANCIU (FI). Vorrei che tale precisazione venisse messa agli atti, poiché qui sono in una posizione di confine e mi vedo ogni volta accusato di effettuare voti che non effettuo.

 

PRESIDENTE. È messa agli atti, senatore Sanciu, la questione è chiarita, stia tranquillo.

 

SANCIU (FI). Le chiedo la cortesia che sia certificato che è stato dimostrato che io non stavo votando con nessuna altra scheda.

 

PRESIDENTE. Va bene, senatore Sanciu.

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è ''positivo'' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato ''non positivo''.

10. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è ''positivo''. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

" 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

" 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

" 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

"50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

"  44.328,37

Magistrati ordinari

" 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

" 22.766,71

.

EMENDAMENTI 2.134 (TESTO 3) E 2.900, RELATIVI SUBEMENDAMENTI DA 2.134 (TESTO 3) E 2.900/2 (TESTO 2) A 2.134 (TESTO 3) E 2.900/18 (TESTO 2), ED EMENDAMENTI DA 2.146 A 2.163

2.134 testo 3 e 2.900/2 (testo 2)

D'ONOFRIO

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «di provenienza», inserire le seguenti: «ed è vietato il rientro nel circondario di provenienza».

2.134 testo 3 e 2.900/3 (testo 2)

PALMA

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo, dopo le parole: «di provenienza», aggiungere le seguenti: «Il magistrato non può essere nuovamente trasferito al circondario di provenienza prima che siano trascorsi 5 anni».

2.134 testo 3 e 2.900/10 (testo 2)

CENTARO

Respinto

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, al quarto periodo dopo le parole: «di provenienza» inserire le seguenti: «è comunque sempre escluso il successivo trasferimento nel circondario ove sono state precedentemente esercitate funzioni requirenti o giudicanti penali, con la destinazione, rispettivamente, a funzioni giudicanti penali o requirenti»

2.134 testo 3 e 2.900/18 (testo 2)

MANZIONE

Approvato

Agli emendamenti 2.134 (testo 3) e 2.900, prima dell'ultimo periodo inserire il seguente: «Il tramutamento di secondo grado può avvenire soltanto in un diverso distretto rispetto a quello di provenienza».

2.134 (testo 3)

CALDEROLI

Approvato con subemendamenti. Cfr. anche sed. 190

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte d'appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.900

IL GOVERNO

Id. em. 2.134 (testo 3) come subemendato

Al comma 4, capoverso «Art. 13», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Ferme restando tutte le procedure previste dal precedente comma 3, il solo divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, all'interno dello stesso distretto, all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui il magistrato che chiede il passaggio a funzioni requirenti abbia svolto negli ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero nel caso in cui il magistrato chieda il passaggio da funzioni requirenti in sede penale a funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti, in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. Nel primo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il magistrato non può essere destinato, neppure in qualità di sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima del successivo trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i predetti casi rimane il divieto di permanenza nello stesso circondario. La destinazione alle funzioni giudicanti civili o del lavoro del magistrato che abbia esercitato funzioni requirenti deve essere espressamente indicata nella vacanza pubblicata dal Consiglio superiore della magistratura e nel relativo provvedimento di trasferimento».

2.146

PALMA

Respinto

Al comma 4, capoverso «Art. 13», sopprimere il comma 5.

2.147

CUSUMANO

Ritirato

Al comma 4, capoverso «Art. 13» il comma 5 è sostituito dal seguente:

«6. Le limitazioni di cui al comma 4 non operano per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'articolo 10, commi da 9 a 11, del presente decreto legislativo e delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 13 e 14 del presente decreto legislativo, nonché limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 5 e 12 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa».

2.148

CASTELLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

2.149

PALMA

Respinto

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-bis. L'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, è abrogato».

2.150

PALMA

Respinto

Al comma 6, capoverso «Art. 34-bis», comma 1, sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.151

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 7.

2.152

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. L'articolo 35 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 35. - (Conferimento degli incarichi direttivi di merito). - 1. Gli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34 possono essere conferiti esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di ordinario collocamento a riposo, prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992. n. 503, hanno frequentato l'apposito corso di formazione alle funzioni direttive presso la Scuola superiore della magistratura di cui al decreto legislativo emanato in attuazione della delega di cui agli articoli 1, comma 1, lettera b), e 2, comma 2, della legge 25 luglio 2005, n. 150, il cui giudizio finale è valutato dal Consiglio superiore della magistratura, e sono stati positivamente valutati nel concorso per titoli previsto all'articolo 12, comma 6.

2. La frequentazione presso la Scuola superiore della magistratura del corso di cui al comma 1 non è richiesta ai fini del conferimento degli incarichi direttivi di merito da conferire in data anteriore all'effettivo funzionamento della Scuola medesima».

2.153

PALMA

Respinto

Al comma 7, capoverso «Art. 35», sostituire le parole: «comma 1-bis» con le seguenti: «comma 1».

2.154

IL RELATORE

Approvato

Al comma 7, all'articolo 35 ivi richiamato, il comma 2 è sostituito dal seguente: «Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1, non possono essere conferite funzioni direttive se non nell'ipotesi di conferma per un'ulteriore sola volta dell'incarico già svolto, di cui all'articolo 45».

2.155

PISTORIO

Respinto

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. La disciplina di cui al comma 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento fino al momento della entrata in vigore della presente legge».

2.156

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 9 con il seguente:

«9. L'articolo 45 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 45. - (Temporaneità degli incarichi direttivi). - 1. Gli incarichi direttivi, ad esclusione di quelli indicati agli articoli 39 e 40, hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di quattro anni, rinnovabili a domanda, acquisito il parere del Ministro della giustizia, previa valutazione positiva da parte del Consiglio superiore della magistratura, per un periodo ulteriore di quattro anni.

2. Se il magistrato, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico di cui al medesimo comma, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi direttivi di uguale grado in sedi poste fuori dal circondario di provenienza e per incarichi direttivi di grado superiore per sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Ai fini del presente articolo, si considerano di pari grado le funzioni direttive di primo grado e quelle di primo grado elevato.

4. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi direttivi, giudicanti o requirenti, di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire alle successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura"».

2.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

AI comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al capo verso 1, sostituire le parole: «da 10 a 16» con le altre: «da 10 a 13».

2.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, sopprimere il capoverso3.

2.157

IL RELATORE

Approvato

Al comma 9, all'articolo 45 ivi richiamato, al comma 2, sopprimere le parole: «o di mancata presentazione».

2.158

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 46 del decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 46. - (Temporaneità degli incarichi semidirettivi). - 1. Gli incarichi semidirettivi requirenti di primo e di secondo grado hanno carattere temporaneo e sono attribuiti per la durata di sei anni.

2. Se il magistrato che esercita funzioni semidirettive requirenti, allo scadere del termine di cui al comma 1, permane nell'incarico, egli può concorrere per il conferimento di altri incarichi semidirettivi o di incarichi direttivi di primo grado e di primo grado elevato in sedi poste fuori dal circondario di provenienza nonché di incarichi direttivi di secondo grado in sedi poste fuori dal distretto di provenienza, con esclusione di quello competente ai sensi dell'articolo Il del codice di procedura penale.

3. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni semidirettive requirenti, in assenza di domanda per il conferimento di altro ufficio, ovvero in ipotesi di reiezione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive da ultimo esercitate nella sede di originaria provenienza, se vacante, ovvero in altra sede, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

4. I magistrati che, alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, ricoprono gli incarichi semidirettivi requirenti di cui al comma 1, mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di quattro anni. Decorso tale periodo, senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, ne decadono restando assegnati con funzioni non direttive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura.

5. In tutti i casi non previsti dal presente articolo, resta fermo quanto previsto dall'articolo 19"».

2.159

CASTELLI

Respinto

Al comma 10, capoverso «Art. 46» comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Id. em. 2.159

AI comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al capoverso 1, sopprimere l'ultimo periodo.

2.160

IL RELATORE

Ritirato

Al comma 10, all'articolo 46 ivi richiamato, al comma 2 sopprimere le parole: «o in caso di mancata presentazione della domanda stessa».

2.161

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

2.162

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 12.

2.163

CASTELLI

Ritirato

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 51. - (Classi di anzianità). - 1. La progressione stipendiale dei magistrati si articola automaticamente secondo le seguenti classi di anzianità, salvo quanto previsto dai commi 2 e 3 e fermo restando il migliore trattamento economico eventualmente conseguito:

a) prima classe: dalla data del decreto di nomina a sei mesi;

b) seconda classe: da sei mesi a due anni;

c) terza classe: da due a cinque anni;

d) quarta classe: da cinque a tredici anni;

e) quinta classe: da tredici a venti anni;

f) sesta classe: da venti a ventotto anni;

g) settima classe: da ventotto anni in poi.

2. I magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami, scritti ed orali, di cui all'articolo 12, comma 3, conseguono la quinta classe di anzianità.

3. I magistrati che conseguono le funzioni di legittimità a seguito dei concorsi di cui all'articolo 12, comma 4, conseguono la sesta classe di anzianità"».

 

 


 

 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

192a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

venerdì 13 luglio 2007

 

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI,

indi del vice presidente CAPRILI,

del presidente MARINI

e del vice presidente ANGIUS

 


 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 9,37)

 

Stralcio, dal testo proposto dalla Commissione, dei commi da 1 a 7 dell'articolo 5, ad eccezione della lettera b) del comma 2 (1447-bis); dei commi da 5 a 18 e da 20 a 25, del comma 26, lettera b), e del comma 27, nonché dei commi da 36 a 45 e da 49 a 51, oltre ai commi 53 e 54 dell'articolo 6 (1447-ter); del comma 1 e dei commi da 28 a 32 dell'articolo 6 (1447-quater); dei commi 46, 47 e 48 dell'articolo 6 e del comma 6 dell'articolo 8 (1447-quinquies)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di ieri è proseguita la votazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.164.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Prima di procedere con la votazione, non essendo ancora trascorso il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta fino alle ore 9,53.

 

(La seduta, sospesa alle ore 9,38, è ripresa alle ore 9,53).

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

Riprendiamo i nostri lavori.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.164, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Metto ai voti, mediante procedimento elettronico senza registrazione dei nomi, l'emendamento 2.165, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva.

 

Riprendiamo ora l'esame degli emendamenti 2.121 (testo 2) e 2.130 (testo 2), a firma del senatore Palma, precedentemente accantonati, su cui invito il relatore a pronunziarsi.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, il relatore potrebbe essere favorevole all'emendamento 2.121 (testo 2) se fosse riformulato. Non basterebbe solo l'aver prestato servizio... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Senatore Di Lello Finuoli, occorre che parli nel microfono, altrimenti non si comprende ciò che dice.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Dicevo che il parere potrebbe essere favorevole se vi fosse una riformulazione che facesse riferimento non solo all'aver prestato servizio in sedi disagiate, ma anche alla valutazione dei risultati dell'attività svolta in queste sedi. Per esempio, in sé, l'aver prestato servizio senza demerito in sedi disagiate non può aiutare a far carriera, ci vuole anche una valutazione della reale attività del magistrato: potrebbe trattarsi di un pessimo magistrato che ha operato in una sede disagiata.

 

PRESIDENTE. Senatore Di Lello Finuoli, lei ha un testo da sottoporre?

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. La modifica di questo emendamento potrebbe essere la seguente: «Aggiungere, in fine, le parole: "con riferimento all'attività svolta"».

Il parere del relatore è invece contrario sull'emendamento 2.130 (testo 2).

PRESIDENTE. Senatore Palma, ha ascoltato? C'è una richiesta di riformulazione del suo emendamento 2.121 (testo 2) e un parere contrario sull'emendamento 2.130 (testo 2).

PALMA (FI). Signor Presidente, vorrei dire una cosa... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, scusate, dobbiamo ottenere un po' di calma. Ci saranno molte votazioni, vediamo di renderle intelligibili a tutti, anche a chi magari non è della materia.

 

PALMA (FI). Vorrei dire una cosa molto semplice. Nell'ambito della discussione generale, negli interventi del relatore e principalmente in quello del ministro Mastella, si è detto che si era pronti e disponibili a qualsiasi forma di miglioramento del testo. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Per favore, mi rivolgo soprattutto ai senatori che sono alle spalle del senatore Palma: sta parlando, un po' di rispetto.

 

PALMA (FI). Nella realtà, però, signor Presidente, onorevoli senatori, gli unici emendamenti - salvo taluni marginali, o correzioni di tipo grammaticale - che sono stati accolti a modifica del testo sono sostanzialmente (è inutile girarci troppo attorno) quelli voluti dall'Associazione nazionale magistrati. Non mi importa sapere chi è il ventriloquo, chi è il portavoce, chi è il pupazzo: quello che è pacifico è che si è modificata quella parte del testo che era stata richiesta dall'Associazione nazionale magistrati per tenere un atteggiamento di minore conflittualità nei confronti del ministro Mastella, del Governo e di questa maggioranza.

Dopodiché, Presidente, io sono - ahimè! - abbastanza in età e non sono disposto né ad essere preso in giro né a rendermi in qualsiasi modo responsabile di eventuali affermazioni che possono venire dalla maggioranza: in fin dei conti questo testo è stato approvato con la collaborazione del centro‑destra, e via dicendo, anche perché, signor Presidente, lei mi deve scusare, non è che quando ho scritto l'emendamento ho ricevuto dal relatore un parere favorevole, sia pure con richiesta di riformulazione: ho ricevuto un parere contrario, che adesso si sta modificando in parere favorevole solo alla luce del fatto - almeno così immagino io - che i colleghi senatori abbiano potuto condividere le argomentazioni di fondo di un intervento.

Aggiungo, Presidente, che la riformulazione che mi viene proposta non è condivisibile. Ma che cosa vuol dire «con riferimento all'attività svolta»? È un controllo sulla bontà dei risultati? L'attività svolta è positiva se, per ipotesi, nell'ambito di un processo penale si mette in carcere un grosso personaggio indipendentemente dal fatto che costui sia condannato o assolto?

Per queste ragioni, signor Presidente, siccome non intendo in nessun modo essere preso in giro qui in Aula dal relatore e dalla maggioranza, ritiro entrambi gli emendamenti. Il relatore e il Governo saranno poi liberi di farli propri con le riformulazioni che intendono fare. (Applausi del senatore Biondi).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Presidente, pur comprendendo le ragioni del collega Palma faccio mio l'emendamento 2.130 (testo 2).

PRESIDENTE. L'emendamento 2.121 (testo 2) è stato ritirato.

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 2.130 (testo 2).

D'AMBROSIO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Signor Presidente, ieri ho sofferto molto in quest'Aula. Ho veramente sofferto quando il senatore Fruscio - che invito, se non l'ha ancora fatto, a leggere il bellissimo libro «Un eroe borghese» di Corrado Stajano - ha criticato la commemorazione che ho fatto in quest'Aula, fortunatamente insieme ad altri colleghi che hanno avuto l'onore di conoscere l'avvocato Giorgio Ambrosoli.

Vorrei chiedere - e mi rivolgo soprattutto al collega Palma - di non dimenticare ciò che ha fatto la magistratura indipendente, ripeto indipendente, per salvare la nostra giovane democrazia.

 

PALMA (FI). E lo dice a me? Lo devo dimenticare io?

 

PRESIDENTE. Per favore, non iniziamo male la mattinata, fate parlare il senatore D'Ambrosio.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Quando ho subito un attacco veramente incredibile dal senatore Sacconi...

 

PALMA (FI). È incredibile che ti rivolga a me.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Hai un atteggiamento poco democratico. Io ti ho lasciato parlare.

 

PRESIDENTE. Senatore Palma, non le mancano le occasioni per parlare.

 

PALMA (FI). Smettila di insultare, non mi puoi insultare così; io non voglio essere insultato in questo modo!

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Non possiamo dimenticare... (Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione. La senatrice Bonfrisco scende al centro dell'emiciclo gridando ripetutamente la parola «assassino» rivolta al senatore D'Ambrosio. Proteste dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. Per favore, ricordo a tutti che stiamo parlando dell'emendamento 2.130 (testo 2). Per cortesia, senatrice Bonfrisco! Senatrice Bonfrisco, la richiamo all'ordine.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Molti nostri colleghi, in difesa della democrazia, che è stata faticosamente costruita, hanno perso la loro vita: e non lo dimenticare questo.

 

BONFRISCO (FI). Non tu! Non tu!

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Ci sono magistrati e magistrati, e quelli che si sono battuti per difendere... (Proteste della senatrice Bonfrisco). Per favore, mi lasci parlare e dopo replichi. (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza. La senatrice De Petris indica la senatrice Bonfrisco).

 

BETTINI (Ulivo). Zitta! Vattene via! (Il senatore Bettini rivolge un gesto offensivo nei riguardi della senatrice Bonfrisco).

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, la richiamo all'ordine!

 

FERRARA (FI). Presidente, deve stare attento agli altri!

 

PRESIDENTE. Senatrice Bonfrisco, non può usare nei confronti di un senatore quel linguaggio; per favore, colleghi, prendete posto. (Vivaci proteste dai banchi dell'opposizione).

Ascoltate ciò che ho da dire: ristabiliamo l'ordine. Il senatore D'Ambrosio sta parlando nell'unico modo in cui può parlare, cioè sull'emendamento 2.130 (testo 2); quindi, facciamolo finire. (Reiterate proteste dai banchi dell'opposizione. I senatori Battaglia Giovanni e Biondi discutono animatamente). Per favore, senatore Battaglia. Facciamo finire il senatore D'Ambrosio. Senatore D'Ambrosio, prego. (I due senatori segretari presenti sul banco della Presidenza si avvicinano e parlano con il Presidente).

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Grazie, signor Presidente.

 

VOCI DAI BANCHI DEL GRUPPO AN. Fuori, fuori!

 

PRESIDENTE. La Presidenza ovviamente ha richiamato, e richiama all'ordine, i senatori e le senatrici di cui ha udito parole o ha visto determinati atteggiamenti. Se nella concitazione non ho sentito alcune cose non posso richiamare all'ordine i senatori per cose che non ho udito. I senatori segretari mi hanno tuttavia riferito; quindi, richiamo all'ordine il senatore Bettini insieme alla senatrice Bonfrisco. (Proteste dai banchi della maggioranza).

 

BETTINI (Ulivo). È venuta fin qui!

 

PRESIDENTE. Ho richiamato all'ordine il senatore Bettini e la senatrice Bonfrisco perché ho visto e ho sentito quello che è successo in Aula. Per cortesia, vi richiamo nuovamente all'ordine.

 

BATTAGLIA Giovanni (SDSE). La senatrice Bonfrisco gridava «assassino»!

 

PRESIDENTE. Teniamo conto che qui ognuno parla per quello che è, cioè senatore o senatrice della Repubblica. Punto e a capo. Non ci sono altre qualifiche che in questa sede possano essere date a qualsiasi senatore o senatrice.

Senatore D'Ambrosio, prosegua.

 

BETTINI (Ulivo). E lo faccia parlare.

D'AMBROSIO (Ulivo). La ringrazio, Presidente. Signor Presidente, quando l'altro ieri ho parlato di risentimento nei confronti della magistratura, soprattutto di quella indipendente, non avevo torto. La reazione di oggi alle mie parole è molto significativa. (Vive proteste dai banchi dell'opposizione. Vivi, prolungati applausi dai banchi della maggioranza).

Sono i magistrati indipendenti che consentono a molti di sedere ancora in questo Parlamento. Noi abbiamo difeso la nostra giovane Repubblica sia dal terrorismo nero, quando si voleva un colpo di Stato simile a quello dell'anno precedente in Grecia, sia dal terrorismo rosso. quando voleva sopraffare questa democrazia e, purtroppo, ha sequestrato e ucciso l'onorevole Moro! (Applausi dai banchi della maggioranza).

 

SACCONI (FI). Erano parenti vostri!

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Signor Presidente, io sono stato tra i primi, quando si è verificato quell'episodio gravissimo, a sollecitare lo Stato affinché nominasse un organismo che si occupasse veramente di conoscere e combattere efficacemente il terrorismo. Non tollero, come fa il senatore Sacconi, che mi si accusi di non essere indipendente. Non lo tollero!

Passando agli emendamenti, sono felice che il collega Palma abbia ritirato l'emendamento 2.121 (testo 2). Infatti, in Commissione giustizia, nonostante io provenga dalla magistratura (ma non da quella associata), mi sono preoccupato di proporre e far passare un emendamento molto importante e sfuggito a tanti. Tale emendamento propone il divieto assoluto di affidare funzioni monocratiche ai magistrati che non hanno ancora superato il primo giudizio di valutazione. Infatti, caro senatore Palma, erano quei magistrati ad essere inviati nelle sedi disagiate per tutelare i privilegi dei magistrati più anziani.

 

PALMA (FI). Quelli come te! Io sono stato mandato in Calabria, e tu no! E adesso sei lì a pontificare!

 

PRESIDENTE. Senatore Palma, faccia parlare me! Se cerca un'interlocuzione, deve essere sul merito dell'emendamento.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, se il senatore D'Ambrosio si rivolge a me, e non alla Presidenza, io devo rispondere.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). Abituati alle regole della democrazia!

 

PRESIDENTE. Senatore D'Ambrosio, abbia la cortesia di rivolgersi alla Presidenza.

 

D'AMBROSIO (Ulivo). La ringrazio per avermi restituito la parola. Può constatare come è difficile parlare in un'Assemblea democratica, ma spero di poter portare aventi il mio intervento.

Per quanto riguarda il secondo emendamento, faccio presente che proprio la permanenza come vice procuratore in un ufficio molto spesso (e parlo per esperienza personale) dà la possibilità di verificare gli errori compiuti nella gestione di quell'ufficio e di porvi rimedio. A me è capitato, personalmente, di dover dirigere la procura di Milano dopo esservi stato procuratore aggiunto e di realizzare una riforma ristrutturale completa della sua organizzazione. Ancora oggi, quella riforma è ritenuta valida e, dopo appena un anno di gestione, ha fatto scendere la criminalità del 25 per cento.

La ringrazio ancora, Presidente, per avermi dato la parola e domando scusa se ho potuto recare disturbo a quest'Assemblea. (Vivi applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, SDSE, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

PRESIDENTE. Colleghi, la situazione è la seguente. Alcuni colleghi si sono iscritti a parlare sull'emendamento in esame, il 2.130 (testo 2). Siccome ci sono stati moltissimi interventi e c'è stato, per così dire, un vivacissimo scambio di opinioni (anche con qualche eccesso che io, come avete visto, non ho mancato di riprendere, da qualsiasi parte si sia verificato), vorrei pregare i colleghi di permettere che si vada avanti con l'esame degli emendamenti; poi si passerà alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2. Mentre non ho alcun problema a dare la parola a tutti i senatori e le senatrici che hanno chiesto di intervenire, osservo che ciò, ovviamente, significa che il nostro lavoro diventerà sempre più complesso in termini di tempi, perché non riusciremo a risolvere la questione celermente.

Pregherei quindi i colleghi, se sono d'accordo, di fare le dichiarazioni di voto in quella sede, per dire quanto ritengono rispetto al dibattito che si è sviluppato. Rivolgo dunque ai senatori che hanno chiesto la parola la richiesta di spostare alle dichiarazioni di voto sull'articolo 2 le valutazioni che ritengono di svolgere sul dibattito in corso, altrimenti dovremo fare due dibattiti: uno ora e un altro dopo quando dovrò dare, come da Regolamento, la parola per svolgere le dichiarazioni di voto sull'articolo.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, evidentemente qualcuno nella maggioranza questa mattina ha deciso di costringere l'opposizione a cambiare quell'atteggiamento responsabile che ha assunto in questi giorni. (Applausi dal Gruppo FI . Commenti dai banchi della maggioranza). Ma non ci riuscirà. Potrei dire tante cose sul senatore D'Ambrosio, sulla sua storia di magistrato e sull'epoca non solo di Mani pulite, ma anche di quel pool di magistrati che usavano il mandato di cattura come elemento di costrizione a dichiarazioni e ad imputazioni. (Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA). Potrei dire tante cose, come potrebbe farlo la stragrande maggioranza del Paese.

Mi spiace, ma prendo atto - viva la democrazia e viva la Costituzione! - che in questo momento, sul tema relativo all'ordinamento giudiziario, laddove noi lamentiamo la presenza e l'ingerenza esterna di una associazione corporativa che ha sempre tentato di condizionare l'attività del Parlamento tutte le volte in cui esso ha cercato di riformare la giustizia.... (Applausi dai Gruppi FI e DCA-PRI-MPA).

Ricordo, signor Presidente, che ero componente della Commissione bicamerale per le riforme istituzionali e già a quell'epoca si discuteva di una proposta che la Commissione avrebbe dovuto esitare per trasmetterla al Parlamento, che avrebbe poi dovuto votarla con il doppio passaggio costituzionale. Già in quel momento, alla vigilia di un semplice voto su una ipotesi di modifica della Costituzione che toccava la separazione delle carriere, assistemmo alle dimissioni in massa del direttivo dell'Associazione nazionale magistrati, quelle dimissioni che sono state attuate giorni orsono qui, alla vigilia del nostro voto. Siamo quindi abituati a queste ingerenze esterne.

È evidente che prendiamo atto - questa è la democrazia e la rispettiamo - che esponenti di spicco della magistratura di quell'epoca militano in quest'Aula e ne sono espressione partecipe, prendendo parte alle procedure legislative. Non li abbiamo soltanto al di fuori del Parlamento, questi magistrati: li abbiamo anche al suo interno, perché rappresentanti di quella categoria. (Applausi dal Gruppo FI).

Concludo, signor Presidente, ma vorrei richiamare la sua attenzione su un aspetto. Siamo abituati a scontri accesi, a scontri verbali, magari ad esagerazioni lessicali, ma questo è il Senato. Non siamo abituati ad assistere alla manifestazione di gesti semiosceni od osceni da parte di colleghi parlamentari. (Applausi dal Gruppo FI). Il senatore Bettini deve chiedere scusa al Senato per il gesto che ha compiuto. Ha offeso questo ramo del Parlamento, ha offeso tutti noi. Abbia la dignità di chiedere scusa e la vicenda finisce qui. Altrimenti, signor Presidente, le chiedo di devolvere al Consiglio di Presidenza la gestione della vicenda, perché questi fatti non possono non essere stigmatizzati attraverso le doverose procedure. (Applausi dal Gruppo FI).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, mi rivolgo soprattutto ai colleghi della Casa delle Libertà.

Mi pare che l'intervento del senatore D'Ambrosio, non so se razionalmente o istintivamente, sia stato di natura oggettivamente provocatoria, teso a distogliere l'attenzione dal dibattito che sta avvenendo in quest'Aula. Paradossalmente, mi pare che l'andamento del dibattito in questi giorni abbia dimostrato che è interesse dell'opposizione dibattere e ed è interesse della maggioranza, invece, bloccare il dibattito, in quanto è in tutta evidenza eterodiretta e scrive sotto dettatura, laddove i veri estensori di questa legge sono i magistrati e non gli eletti dal popolo sovrano. (Applausi dal Gruppo FI).

L'intervento del senatore D'Ambrosio era anche irrituale dal punto di vista regolamentare, signor Presidente, perché, a parte la piccola coda, in realtà ha parlato per fatto personale e quindi avrebbe dovuto prendere la parola alla fine della seduta.

Invito i colleghi della Casa delle Libertà a non cadere nella trappola che è stata tesa, perché ci porterebbe a discutere non di questa legge vergogna ma di altro, distogliendo l'attenzione dai veri problemi che pone. Per quanto mi riguarda, cercherò di andare avanti nella trattazione degli emendamenti e di non cadere in queste trappole verbali. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).

PRESIDENTE. Colleghi, siccome i senatori che intendono prendere la parola sono molti, consentirò non più di un intervento per Gruppo. Capite bene infatti che, come Presidente di turno, devo garantire l'andamento dei lavori, comprensivi degli accordi raggiunti nella Conferenza dei Capigruppo, che tra poco il presidente Marini illustrerà all'Aula. Prego pertanto cortesemente i colleghi di non insistere, perché non darò la parola se non ad un rappresentante per Gruppo.

ZANDA (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCARPA BONAZZA BUORA (FI). Ha già parlato il senatore D'Ambrosio.

 

PRESIDENTE. Per cortesia, siccome la questione è seria, manteniamo caratteristiche di serietà.

 

ZANDA (Ulivo). Signor Presidente, concordo con l'auspicio dei senatori Schifani e Castelli che un dibattito così importante per la democrazia del Paese, che riguarda l'ordinamento della magistratura, possa proseguire in modo ordinato e si possano confrontare gli argomenti di ciascuno di noi. Però, signor Presidente, non posso non dire pubblicamente all'Aula che quanto è accaduto poco fa non è degno di un'Assemblea parlamentare, di una democrazia di qualsiasi Paese.

 

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). Guardi in basso!

 

ZANDA (Ulivo). Parlava il senatore D'Ambrosio, perché autorizzato dalla Presidenza del Senato a farlo, e svolgeva il proprio intervento con molta civiltà...

 

PALMA (FI). E che civiltà!

 

ZANDA (Ulivo). ...e con gli argomenti opportuni che riteneva di dover portare a sostegno della sua tesi; è iniziata da parte dell'opposizione una serie di interventi volti ad interrompere il senatore D'Ambrosio. Poi è successo un fatto, signor Presidente, che non ho mai visto accadere nell'Aula del Senato della Repubblica, perché una senatrice è scesa nell'emiciclo e ha dato dell'assassino e del criminale al senatore D'Ambrosio e, non soddisfatta, ha aggiunto che oggi sarebbe stato il suo giorno. (Commenti della senatrice Bonfrisco). Se il Gruppo Ulivo e tutta l'Unione hanno reagito a queste frasi, è il minimo che potessimo fare.

Questo, amici, è un modo di discutere che in Parlamento non ci possiamo permettere. Vi prego anche personalmente: fermiamoci, abbiamo superato la misura. Questo non è possibile in un'Aula e in un Parlamento democratici. Queste espressioni non sono ammissibili. Credo e mi aspetto da chi le ha usate una parola di scuse nei confronti del senatore D'Ambrosio. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

BUTTIGLIONE (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Signor Presidente, accoglierei volentieri il suo invito a restare nell'ambito dell'emendamento in discussione. Però, se lo avesse voluto, non avrebbe dovuto lasciare che il senatore D'Ambrosio lanciasse una provocazione dai contenuti politici generali e a cui è necessario...

 

PRESIDENTE. Senatore Buttiglione, lei ovviamente ha il diritto di criticare chiunque, compresa la Presidenza, nei modi dovuti, come sta facendo. Ho dato la parola al senatore D'Ambrosio sull'emendamento 2.130 (testo 2), come è stata data in questi giorni a chiunque l'abbia chiesta in sede di esame degli emendamenti. In merito poi alla qualità di ciò che viene detto, se non è offensivo, la Presidenza - come lei capirà - non può intervenire.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Me ne rendo conto e proprio per questo la mia non è una critica al comportamento della Presidenza: è la spiegazione del motivo per cui l'appello della Presidenza non può essere accolto. Quando si fa un intervento di questo tipo si ha il diritto ad una risposta.

Vorrei spendere una parola sulla bagarre, sgradevole da tutte le parti. Penso, signor Presidente, che lei non possa mettere sullo stesso piano un gesto sessista, discriminatorio, che offende la dignità di tutte le donne, con uno degli usuali scambi... (Proteste dai banchi dell'Ulivo). Qui è in gioco qualcosa di più, qualcosa di diverso. (Commenti dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. Per favore, facciamo un dibattito regolare.

 

BUTTIGLIONE (UDC). Scusate, amici, non potete proporre una legge ad hoc sulla discriminazione sessuale e poi tollerare in Aula un gesto patente di discriminazione sessuale. C'è una contraddizione patente in questo. (Applausi dal Gruppo UDC).

Vorrei rassicurare il senatore D'Ambrosio: quest'Aula è unita nella venerazione per la memoria dei magistrati che hanno dato la vita per la difesa della legge repubblicana. Ricordo nomi come quelli di Falcone e Borsellino, che non appartengono ad una parte politica, ma a tutto il popolo italiano. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN, LNP, DCA-PRI-MPA e Ulivo). Potrei continuare facendo i nomi di coloro che sono caduti nella lotta contro le Brigate rosse, contro l'eversione di destra, e così via. Stia tranquillo, la memoria di quei magistrati appartiene a tutto il popolo italiano. Non esiste in quest'Aula un partito antimagistratura, un partito che non rispetti quella memoria. (Applausi dal Gruppo UDC).

Tuttavia, non nascondiamoci dietro un dito. Esiste anche un'altra magistratura: una magistratura che ha teorizzato il diritto e perfino il dovere della politicizzazione. Esistono convegni - lei ricorderà - di Magistratura democratica nei quali si teorizzava l'uso rivoluzionario del diritto e dello Stato. Ci sono libri su questo tema che lei probabilmente avrà letto e di ampia circolazione. Penso ad autori come Pasukanis e Stucka, che teorizzavano l'uso rivoluzionario del diritto e dello Stato. Vi furono magistrati che si formarono all'interno di quella prospettiva ed esiste una politicizzazione della magistratura che contraddistingue negativamente il nostro Paese nel contesto europeo e scuote la fiducia dei cittadini nella magistratura.

Vogliamo parlarne con serietà, senza far finta che il problema non esista? Un'intera classe politica è stata spazzata via con poche sentenze di condanna, ma con tanti avvisi di garanzia, a volte con il sospetto che questi fossero accuratamente calibrati per ottenere effetti politici. Tanta gente è stata in galera e poi è stata assolta, ma nessuno l'ha risarcita del danno morale, politico, economico subito. (Applausi dal Gruppo UDC). C'è gente che si è suicidata nelle carceri. Ci sono uomini innocenti che si sono suicidati nelle carceri italiane, coinvolti in procedimenti sui quali grava un sospetto di pregiudizio politico. Vogliamo confrontarci serenamente su questo?

Signor Presidente, questo tema non è estraneo al disegno di legge in discussione. Infatti, esiste una visione del diritto che aveva una sua piena coerenza all'interno di un ordinamento di tipo inquisitorio, nell'ambito della quale la pubblica accusa è al di sopra di ogni sospetto ed esercita una funzione giudicante dentro un'unità della cultura della giurisdizione, quindi non esiste il problema di metterla sullo stesso piano della difesa, perché la difesa è sospetta e la pubblica accusa non lo è. Ebbene, questa legge, conformemente ai principi di un ordinamento accusatorio, insinua, accetta parzialmente, timidamente, quasi solo simbolicamente, l'idea che la pubblica accusa sia parte e in quanto tale debba essere sottoposta a misure di controllo e di garanzia che assicurino che non ecceda nell'uso dei poteri di parte. Questo è il tema che stiamo discutendo e se oggi esso si impone in questi termini ciò dipende dal fatto che c'è stata una deviazione di una parte significativa della magistratura italiana.

Come sarebbe sbagliato, in questa metà dell'Aula, alimentare un clima di sfiducia verso la magistratura nel suo complesso, perché la fiducia nella magistratura è un bene comune del Paese, allo stesso modo, però, è stato sbagliato da parte di alcuni magistrati - una minoranza, ma significativa - scuotere la fiducia dei cittadini nella classe politica e nella politica, perché anche la fiducia nella politica è un bene comune del Paese. Senatore D'Ambrosio, signor Presidente, credo che nessuno qui possa negare che questo bene è stato aggredito e scosso, e ciò è parte del problema della transizione infinita di questo Paese e della difficile ricerca di un ritorno alla normalità democratica. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

MANTOVANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ho chiesto la parola - anche se questo provvedimento viene seguito con estremacompetenza ed equilibrio dai colleghi del mio Gruppo facenti parte della Commissione giustizia, a iniziare dal senatore Caruso - perché credo debba essere chiaro che il dibattito che si sta svolgendo non è pro o contro la magistratura. Figuriamoci se il dibattito, alla luce dell'intervento del senatore D'Ambrosio, possa essere sulla memoria, assolutamente condivisa, di coloro che all'interno della magistratura - come ben ricordava un attimo fa il senatore Buttiglione - hanno pagato il costo della loro vita.

Si può discutere della qualità tecnica e di alcuni passaggi della riforma dell'ordinamento giudiziario approvata nella passata legislatura, ma credo che nessuno, onestamente, possa disconoscere che quella riforma si inserisce in un filone di riflessioni comuni ad un'area culturale molto vasta. Basta ricordare il progetto di riforma costituzionale che prese il nome dall'onorevole Boato, approvato all'unanimità dalla Commissione bicamerale. Fin dall'inizio, però, la reazione dell'Associazione nazionale magistrati, e di chi se n'è fatto e se ne fa portavoce ancora oggi in Parlamento, è stata aspra e dura.

Nella passata legislatura il confronto all'inizio fu aperto e reale, tant'è che nel maggio 2002, proprio su iniziativa dell'allora Guardasigilli, si arrivò ad una bozza concordata che fu poi gettata nel cestino, perché superata dalla decisione improvvisa del vertice dell'ANM di ricorrere allo sciopero, lo stesso che è stato minacciato nelle ultime ore.

L'Associazione nazionale magistrati protesta per il divieto ai pubblici ministeri di diventare giudici nello stesso distretto: vorrei conoscere dai colleghi che stanno difendendo con forza alcuni passaggi molto discutibili della controriforma Mastella quale pericolo per le libertà democratiche del Paese deriva da questa previsione. Non soltanto il centro-destra, ma gran parte della cultura italiana ritiene che una moderata articolazione di carriera, basata sui concorsi, stimolerebbe la formazione professionale dei giudici e valorizzerebbe la stessa Corte di cassazione. Su questo versante, tuttavia, l'Associazione nazionale magistrati e i suoi portavoce sostengono che sottoporre i giudici alle valutazioni di una commissione tecnica, ancorché nominata e controllata dal Consiglio superiore della magistratura, equivarrebbe a far sferragliare i carri armati per le strade.

Non parlo poi del CSM perché uscirei fuori dal recinto, anche se la sua presenza incombe su tutto, come dimostrano e confermano le cronache delle ultime ore. Il Consiglio superiore della magistratura oggi è, al tempo stesso, legislatore con le sue circolari, giudice disciplinare con le sentenze dell'apposita sezione, amministratore con i suoi poteri di nomina e di trasferimento e, in più, rivendica con forza anche la formazione dei magistrati. È difficile, parlando da due secoli di distinzione dei poteri, trovare una così clamorosa deroga a tale principio.

C'è però un profilo sul quale, con tutta onestà, il conflitto con l'Associazione nazionale magistrati è reale ed è effettivo, perlomeno da parte nostra: si tratta della pretesa reale, qualche volta anche dichiarata, che la gestione politica di questo Paese avvenga nelle aule di giustizia e questo credo che nessuno, neanche il senatore D'Ambrosio, che è persona onesta, possa disconoscerlo. (Applausi dai Gruppi AN, FI e LNP). Si tratta, cioè, della pretesa di considerare che il compito dei magistrati non è il controllo e l'eventuale sanzione di singoli comportamenti illeciti di singoli politici (ci mancherebbe altro!), ma il controllo e il condizionamento della politica nel suo insieme: è la pretesa di bloccare qualsiasi freno posto in questa direzione, incluso il semplice divieto di iscrizione ai partiti politici.

Accetto quindi la presunzione secondo la quale tutti i giudici fanno scrupolosamente il loro dovere, ma sappiamo bene che il dovere alcuni lo vedono in un modo, altri in modo diverso: alcuni cambiano concezione del dovere in base al tempo e allo spazio. La custodia cautelare, ad esempio, non viene applicata nella stessa maniera a Milano, a Roma, a Bari o a Palermo. In alcuni processi viene utilizzata la presunzione del «non poteva non sapere», in altri no. Sulle medesime carte alcuni giudici condannano, altri assolvono. Quest'alternanza fa onore all'autonomia della magistratura, ma da essa non possono dipendere i destini politici di questo Paese e i profili politici di chi riceve un mandato da parte degli elettori.

In conclusione, Presidente, gli italiani leggono i giornali, vedono la televisione e constatano che ancora adesso magistrati eminenti, sovente responsabili di processi difficili e di uffici delicati, si dichiarano di sinistra, parlano come esponenti di un Gruppo politico, scrivono su «l'Unità» e su «il manifesto», tengono convegni e comizi sotto la sigla di organizzazioni politiche ben determinate.

Allora, si può condividere o meno l'emendamento Palma - o come si chiamerà adesso che è stato ritirato - e si può discutere nel merito; dobbiamo però intenderci su un punto essenziale, signor Presidente: il magistrato deve avere una professionalità seria e verificata e non può comportarsi come un politico di professione, per di più estremista e fazioso, a meno che coloro che in quest'Aula continuano a farsi portavoce dell'Associazione nazionale magistrati non vogliano confermare con fatti concludenti che il pericolo più grave per l'autonomia e l'indipendenza della magistratura proviene dalla stessa magistratura associata. In tal caso, gli autentici difensori dell'istituzione magistratura saremo noi del centro-destra (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC e LNP).

PALERMI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, in quest'Aula poco fa, durante la contestazione e durante l'intervento del senatore D'Ambrosio, è successa una cosa seria, e le cose serie credo vadano sempre trattate con una certa delicatezza e con una certa attenzione.

Lo pensavo anche ieri, mentre ascoltavo gli interventi di magistrati e di avvocati: in quest'Aula, che sta discutendo il nuovo ordinamento giudiziario, è presente un pezzo di storia, di quella storia, con tutti i drammi che in essa si sono verificati (scontri, ferite, fatti anche terribili e angosciosi), che credo facciamo male qui a ridurre...

 

DIVINA (LNP). Errori!

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). Certo, senatore Divina, anche errori: è proprio anche questo che volevo dire; la ringrazio. Errori, schieramenti, passioni: cose che però hanno fatto un pezzo di storia che, purtroppo, sono abbastanza vecchia da ricordare bene, per averla vissuta direttamente, dentro le fabbriche. Vi sono stati scontri terribili, l'Italia si è spaccata in due, anche dentro la stessa area.

Ricordo, per esempio, che nel mio campo ci si interrogava su tante cose: ditelo anche voi, però, non è possibile che abbiate soltanto incrollabili certezze. È questa l'unica cosa che in parte mi amareggia e che non riesco a seguire del vostro dibattito: noi, ad esempio, ci interrogavamo con perplessità - e il senatore D'Ambrosio lo sa benissimo - sulla questione del carcere preventivo. Lo facevamo, e come; ci appassionavamo, litigavamo: ci pareva di capire che avessero ragione e poi invece che avevano torto; sono stati così, quegli anni. Ma di che parlate, altrimenti?

L'ho vissuto direttamente, dentro una fabbrica: sapete le cose che sono accadute in quegli anni dentro le fabbriche e conoscete anche i tentativi delle BR di entrare dentro fabbriche storiche, quelle del biennio rosso. Persino negli spogliatoi si trovavano volantini delle BR: avevamo capito che tentavano di entrare, e sapete chi veniva a tenere le assemblee con quegli operai? Venivano proprio quei magistrati, per cercare di far capire loro che cosa drammatica e pericolosa era per la democrazia quanto stava accadendo. Credo che prima il senatore D'Ambrosio... (Commenti dai banchi del Gruppo AN). Ma perché, non è vero?

 

PALMA (FI). No!

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). Ma abbiate pazienza, colleghi. (Commenti del senatore Palma). Sì, senatore Palma, è vero: ci andavo io, me lo ricordo.

 

PRESIDENTE. Senatrice Palermi, abbia anche lei la cortesia di rivolgersi alla Presidenza quando interviene; poi dica pure quello che ritiene di dire.

 

PALERMI (IU-Verdi-Com). Scusi, signor Presidente, ma ricordo come una straordinaria ma terribile esperienza, per esempio, un'assemblea che tenni all'Alfa di Arese con Caselli. Me la ricordo terribile e angosciosa ed ero lì come sindacato, come CGIL, come delegata che veniva da un'altra parte, da un'altra fabbrica.

Credo che il senatore D'Ambrosio sia stato insultato non per quello che ha detto - ha fatto un discorso giusto e pacato - ma perché simbolo di quell'epoca. Penso sempre che se le Brigate rosse in quell'area avessero vinto, se fossero entrate tra gli operai, non staremmo oggi qui a parlare e sarebbe successo qualcosa di inenarrabile nel Paese. È per questo e per altro ancora che sono grata a quei magistrati, anche nei momenti in cui ho avuto dissenso, ed è per questo ed altro ancora che esprimo tutta la mia solidarietà e il mio ringraziamento al senatore D'Ambrosio. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, Ulivo e RC-SE).

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RUSSO SPENA (RC-SE). Signor Presidente, come ha visto, in questo dibattito ci siamo impegnati ad attenerci rigorosamente al testo e alla discussione. Avverto anche il dovere, in questo momento, di fare con voi in Aula tre brevi osservazioni per lo spessore e la gravità assunta dal dibattito, ma anche per i livori di fondo che emergono in una materia come questa, che ritengo costituzionalmente e istituzionalmente delicata e che richiederebbe, quindi, sobrietà e rispetto delle autonomie e dell'equilibrio dei poteri.

Tre brevi osservazioni, rivolte anche al senatore Buttiglione, di cui ho seguito con attenzione l'intervento. Sento il dovere, anche rispetto alla gazzarra che c'è stata poco fa, da parte del Gruppo di Rifondazione Comunista‑Sinistra Europea di esprimere il nostro massimo rispetto per il senatore D'Ambrosio e per il dottor D'Ambrosio, la cui attività ritengo sia iscritta nella narrazione democratica del Paese. (Applausi dal Gruppo RC-SE).

Anche quando non siamo stati d'accordo (ricordo, ad esempio, sull'interpretazione della strage di Stato o sull'inchiesta sull'uccisione del povero Pinelli), abbiamo sempre riconosciuto la qualità dell'impegno democratico per la crescita civile del Paese. Il dottor D'Ambrosio è stato parte importante, senatore Buttiglione, di un insieme di magistrati - Magistratura democratica e non solo - che hanno innovato in maniera positiva la giurisdizione e il diritto nel nostro Paese.

Se il nostro Paese è cresciuto - e voglio dirlo qui perché li abbiamo nel nostro Parlamento e ci onorano - è perché abbiamo avuto dei giudici che hanno lottato contro le Brigate rosse, come Guido Rossa, e dei giudici che hanno lottato contro le mafie; non solo Falcone e Borsellino, che onoriamo, ma anche altri giudici, non sempre onorati, come il dottor Caselli, come il senatore Di Lello, relatore di questo provvedimento, che ci onoriamo di avere nel nostro Gruppo, come il dottor Casson, che in una trincea importante... (Commenti del senatore Ferrara).

So che non vi piacciono i giudici che hanno saputo criticare i sistemi produttivi, il potere, e hanno saputo dimostrare che a volte il capitale uccide, ferisce, mutila i corpi delle lavoratrici e dei lavoratori! (Commenti dai Gruppi LNP e FI. Applausi dal Gruppo RC-SE). Sappiamo che non vi piace chi ha fatto inchieste sulla salute dei lavoratori. (Proteste dai Gruppi LNP e FI).

 

PRESIDENTE. Per favore! Lasciate libertà di espressione, perlomeno nel Senato della Repubblica.

 

RUSSO SPENA (RC-SE). So che a loro non piace parlare delle inchieste a Marghera, delle inchieste contro le tossicità che hanno ucciso gli operai, ma questa è la crescita democratica del Paese. Il Paese dovrebbe sentirsi garantito democraticamente perché ha avuto un controllo di legalità e di giurisdizione che è partito dalle condizioni materiali dei cittadini.

È un avanzamento per tutti noi; noi non stiamo scrivendo questo disegno di legge sotto dettatura, chi lo ha detto sbaglia, anzi, ci stiamo scontrando con quelle che ritengo incrostazioni corporative sbagliate delle associazioni. Lo sapete benissimo, basta leggere i comunicati ed i giornali. Non siamo mai stati dei portavoce della magistratura in quanto tale. La magistratura ha una articolazione che noi abbiamo negli anni saputo conoscere: vedi i Casson, i Di Lello, i Falcone e i Borsellino, ma quanti porti delle nebbie abbiamo, quanta magistratura ha insabbiato ed insabbia!

Noi abbiamo sempre fatto battaglie sullo Stato di diritto e sulle garanzie. Non ci è piaciuta, in alcune stagioni - come ricordava la senatrice Palermi, lo abbiamo detto allora rischiando l'impopolarità - la carcerazione preventiva e il suo uso sistematico. Lo abbiamo detto allora, mentre c'era, colleghe e colleghi, chi, mutilando e ferendo il Parlamento in quest'Aula - ed è nella coalizione di destra -, mostrava il capestro e c'era chi organizzava il lancio delle monetine al Raphael. Non stiamo da quella parte. Quelli sono dalla vostra parte; noi siamo per lo Stato di diritto. Abbiamo rotto anche al nostro interno, quando si trattava di questo. Dobbiamo saper riportare in prima luce il sistema delle garanzie che garantisce una cosa seria, come sa l'avvocato senatore Biondi. Il garantismo è una cosa seria. Non è solamente l'aiuto all'amico potente, il giustizialismo contro l'immigrato, il tossicodipendente e la povera gente. Noi sappiamo conoscere il sistema delle garanzie per tutti.

L'ultima osservazione è che non di questo voi parlate, senatore Schifani. Avverto che nelle vostre parole vi è un fastidio nei confronti della magistratura in quanto tale come potere autonomo, perché è quel potere che nel nostro Paese, nella nostra Costituzione, traccia le linee del controllo di legalità e di legittimità.

Allora, massima critica ad ogni sentenza, ad ogni eccesso, ad ogni incrostazione corporativa, ma rispetto della magistratura come dato fondamentale della Costituzione e della coscienza democratica del Paese. (Applausi dal Gruppo RC-SE. Congratulazioni).

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, come lei sa, avevo rinunciato all'intervento perché con le parole del senatore Mantovano ritenevo che questa fase si fosse conclusa, essendo il collega intelligentemente rientrato nell'ambito dell'emendamento. Ma gli ultimi due interventi della sinistra estrema dell'Aula mi obbligano di nuovo a chiedere la parola.

Non credo sia accaduto niente di eccezionale; anzi, gli ultimi due interventi chiariscono ancor di più il fatto che dietro questa normativa che si vorrebbe approvare c'è una tifoseria politica, nel senso che vi è una convinzione giustizialista che hanno espresso i colleghi che si sono appena cimentati nel loro discorso. Come dimenticare che, per la verità, qualche critica D'Ambrosio l'ha presa per il motivo che anche la nostra magistratura è oggettivamente, in alcune funzioni, fuori controllo! Mi sono sempre chiesto questo da cittadino.

Come mai esiste una norma per cui l'avviso di garanzia è cosa riservata proprio alla difesa del presunto colpevole, direi presunto innocente, e dalle procure esce, prima che arrivi l'avviso all'interessato, la notizia che questo è stato interessato da un'indagine per una serie infamante di reati, che poi magari non risulteranno effettivamente veri ma la stampa già li pubblica? Questa gogna mediatica contra legem, di uso corrente in quasi tutte le procure italiane, non è già un elemento che può creare quel risentimento popolare, non politico, da parte della gente comune, dottor D'Ambrosio?

Senatore D'Ambrosio, giustamente il senatore Russo Spena l'ha chiamata per due volte dottor D'Ambrosio e lei giustamente ha detto di essere indipendente. Non so se lo abbia detto in qualità di magistrato o di senatore, non riesco più a distinguere, ma certamente se lei fosse stato eletto con il sistema delle preferenze, com'è capitato molte volte a me, e fosse stato eletto con un grande consenso avrebbe potuto anche dirlo. Lei, però, non può dire di essere indipendente solo perché sta qui e da qui svolge un ruolo da indipendente. Lei probabilmente è qui perché ha avuto dei meriti, non so quali, ma qualcuno l'ha nominata e il mio parere su questa legge elettorale è talmente noto che non devo spiegare perché. Essendo qui, non può allora dire di essere indipendente, politicamente parlando, e di esserlo stato anche come magistrato. Se non fosse qui, avrei rispettato questo suo autogiudizio, ma non lo posso rispettare e non la ritengo indipendente, glielo dico sinceramente. Quindi, il sospetto che non ci sia una magistratura indipendente è più di un sospetto, alle volte diventa una certezza, perché tutti abbiamo la capacità critica di analizzare.

Un altro motivo per cui non volevo intervenire è perché aveva già parlato Rocco Buttiglione, che aveva espresso meglio di me quanto anche io pensavo. Egli ha omesso qualcosa, qualche altra l'ho aggiunta adesso, ma forse non è ancora sufficiente. Noi abbiamo innovato in quest'Aula: per la prima volta cediamo in comodato d'uso gratuito l'Aula del Parlamento ad alcune associazioni di categoria. Vorrei chiedere ai rappresentanti di Rifondazione Comunista e dei Comunisti Italiani: ma quando mai abbiamo ceduto in comodato d'uso quest'Aula agli operai o agli artigiani? Perché proprio e solo ai magistrati? Ma questa corporazione è così potente? E a chi fa paura? Io parlo liberamente perché non ho paura dei magistrati, anzi, ne ho stima e sono amico di molti di questi e con questi critichiamo insieme l'atteggiamento politico di alcuni di loro e di alcune corporazioni.

Ha detto bene la senatrice Palermi: in fabbrica andavano dei vostri colleghi. Probabilmente vi chiamavate anche compagni; perché non dice anche questo, senatrice Palermi? Anch'io vado in fabbrica ad assumere responsabilmente un ruolo politico e lo fanno con me tanti altri amici, ma un magistrato è sempre tale, non può per principio declinare passioni politiche. Il giorno in cui mi dovessi incontrare, per accidens, con un rappresentante della giustizia e ritenere che ha un'ispirazione politica, avrei il legittimo dubbio che potrei non essere giudicato serenamente. Questo è il punto che sosteniamo.

Questa è la vicenda che vogliamo difendere, che è un fatto politico di questa Aula, non un fatto politico che riguarda la corporazione, che giustamente si difende e che, grazie a collaborazioni politiche che si sono già evidenziate nel corso di questi anni chiamati Seconda Repubblica, oggi gode di appoggi, non soltanto personali, come il suo, giudice D'Ambrosio, ma anche di colleghi senatori e appartenenti a forze politiche che evidentemente qualche vantaggio da quella parte hanno avuto. (Applausi dal Gruppo UDC).

PRESIDENTE. Abbiamo così terminato gli interventi sulla vicenda. Come avevo annunciato all'inizio di questo dibattito, avrei dato la parola ad un rappresentante per Gruppo, cosa che ho fatto. Non ho intenzione di dare la parola a nessun altro su tale questione. (Il senatore Palma fa un cenno con la mano). Prima mi faccia concludere, senatore Palma, dicendo che ovviamente il dibattito è stato libero. Ognuno ha espresso qui, come era necessario e doveroso, le proprie valutazioni.

Devo anche dire a tutti gli intervenuti che sarà mia cura riferire al Presidente, non solamente del dibattito, che è stato assolutamente civile, ma altresì delle espressioni che ho sentito e dei gesti - che, per l'incarico che hanno, i senatori Segretari mi hanno riferito - compiuti all'inizio di questa discussione. La vicenda non è stata bella: mi riferisco alla parte in cui c'è stato un confronto molto adirato e anche molto al di fuori delle linee di un confronto democratico e abbastanza teso come quello che stiamo ponendo in essere. Sarà quindi mia cura riferire al Presidente del Senato sulle questioni che sono state sollevate. Senatore Palma, su cosa intende intervenire?

PALMA (FI). Chiedo di intervenire o in dissenso, o sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Prima di prendere la parola in dissenso, facciamo intervenire qualcuno in consenso.

 

PALMA (FI). Allora domando di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, comprendo le ragioni che l'hanno indotta a limitare il dibattito a un senatore per Gruppo, però lei deve comprendere la necessità che ho di prendere la parola in ragione di ciò che è accaduto.

 

PRESIDENTE. Le vorrei fare una proposta, altrimenti, in via indiretta, lei riapre un dibattito. Le propongo di prendere la parola alla fine della seduta.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, la mia non è una critica, ma se un intervento precedente avesse riguardato il merito di un emendamento e non fosse andato molto al di là, anche con considerazioni di natura personale che non sono disposto ad accettare in alcun modo, non chiederei la parola. L'avevo pregata di invitare il senatore D'Ambrosio a rivolgersi alla Presidenza e non a me. Lei comprende che non mi può far parlare alla fine della seduta.

 

PRESIDENTE. Senatore Palma, non le posso dare la parola su una questione su cui ho chiuso il dibattito. Deve capire che io sto presiedendo l'Assemblea.

 

PALMA (FI). Lo comprendo perfettamente; allora quando sarà il momento, prima di passare al voto, sia pure con il tempo ristretto che mi vorrà concedere, vorrei intervenire.

BRUNO (Ulivo). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUNO (Ulivo). Presidente, le avevo chiesto la parola ancor prima del senatore D'Ambrosio, che ringrazio perché so che per sua iniziativa il lavoro della Commissione ha portato...

 

STRACQUADANIO (DCA-PRI-MPA). No, Presidente!

 

PRESIDENTE. Senatore Bruno, non si metta anche lei a riaprire il dibattito su tale questione. Stia alla richiesta sull'ordine dei lavori.

 

BRUNO (Ulivo). Per stare alla questione, ringrazio il senatore D'Ambrosio per il lavoro svolto in Commissione... (Proteste dai banchi dell'opposizione).

 

PRESIDENTE. Scusate, colleghi, ma il senatore Bruno sta ringraziando per il lavoro svolto. Non facciamo una caricatura di un dibattito che finora è stato serio.

 

BRUNO (Ulivo). Per iniziativa del senatore D'Ambrosio si è parlato di sedi disagiate. Io avevo chiesto di parlare per fare mio l'emendamento 2.121 (testo 2) del senatore Palma nella stesura proposta dal relatore e per consentire una discussione sullo stesso emendamento.

Le faccio osservare che si è parlato su due emendamenti contemporaneamente: l'hanno fatto il senatore Palma, il relatore, il senatore D'Ambrosio e quanti sono intervenuti successivamente. Subito dopo, il senatore Centaro ha fatto suo un emendamento e avrei dovuto avere la possibilità di fare mio il primo emendamento. Tutto qui, signor Presidente.

PRESIDENTE. Senatore Bruno, a me dispiace di non aver visto la sua richiesta di intervento e me ne scuso; però le vorrei precisare che ho dato la parola al senatore D'Ambrosio per il primo intervento in dichiarazione di voto sull'emendamento 2.130 (testo 2). Ovviamente, ho ritenuto superato, perché ritirato, l'emendamento 2.121 (testo 2).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Presidente, circa il subemendamento 2.130 (testo 2) vorrei conoscere dal relatore e dal rappresentante del Governo se intendono mantenere i loro pareri. In relazione a quelli che saranno i loro pareri, chiederò eventualmente la votazione per parti separate, in quanto l'emendamento introduce due concetti distinti.

Il primo concetto si riferisce ad una valutazione inerente agli anni di attività prestati nelle funzioni che si richiedono, quindi funzioni giudicanti e requirenti con riferimento... (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Un attimo, senatore Centaro. Per cortesia, stiamo affrontando la valutazione di emendamenti, anche delicata, quindi prestate perlomeno un po' di attenzione o fate un po' di silenzio.

 

CENTARO (FI). Dicevo, il primo attiene alla valutazione con riguardo al numero degli anni necessari ai fini del conferimento di un ufficio direttivo che si riferisce alle medesime funzioni, giudicanti o requirenti. Il secondo principio che viene inserito si riferisce all'impossibilità, per chi ha svolto funzioni semidirettive (semplifico, chi è stato procuratore aggiunto presso una procura della Repubblica), di diventare procuratore capo e, per chi è stato avvocato generale presso una procura generale della corte d'appello, di diventare procuratore generale della corte d'appello.

Sotto questo profilo, non condivido le argomentazioni svolte dal collega D'Ambrosio perché, se esse possono essere valutate con favore pensando in positivo ad una possibilità di crescita professionale di un magistrato nelle varie scansioni all'interno sempre dello stesso ufficio, è altrettanto vero che, così facendo, noi precostituiamo una presenza, direi quasi a vita e per l'intera carriera, nello stesso ufficio di un magistrato che parte dal ruolo di sostituto procuratore della Repubblica, assume, nel momento in cui l'anzianità lo rende possibile, le funzioni di procuratore aggiunto, quindi funzioni semidirettive, per poi pervenire, alla fine, a quelle di procuratore della Repubblica. Così facendo avremmo un soggetto che, nello stesso ufficio, costituirà una presenza che diventa fondamentale, insostituibile, una costante non solo giurisprudenziale ma a vario titolo.

Mi chiedo: è utile, proprio in virtù delle considerazioni svolte da altri colleghi, che vi sia questa possibilità di presenza costante, questo cursus honorum all'interno dello stesso ufficio? A voler pensare male, penseremmo anche ad incrostazioni di potere, ad una giurisprudenza che rimarrà sempre bloccata in un certo senso, ad un punto di riferimento che vedrà altri magistrati passare all'interno dello stesso ufficio ma rimarrà punto fermo per tutti gli altri. Pensiamo in particolare non tanto ai grandi, ma ai piccoli e medi uffici, ai piccoli centri di provincia in cui queste presenze diventano momenti di certezza o di dubbio sull'attività professionale del magistrato.

Ecco perché, con riferimento in particolare alla seconda parte, invito i colleghi ad una riflessione: qui non si vogliono fare penalizzazioni di alcun tipo, però si vuole evitare che vi sia un dubbio su una presenza costante e su un indirizzo costante che un ufficio avrebbe attraverso questo cursus honorum che non è possibile assolutamente, evidentemente, bloccare.

Per questo, signor Presidente, la prego di voler richiedere sia al relatore che al Governo se intendono modificare il parere e, nel caso dovessero mantenere il parere contrario, la prego di voler disporre una votazione per parti separate delle due parti dell'emendamento.

 

PRESIDENTE. Chiedo al relatore e al rappresentante del Governo se intendono modificare il proprio parere.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, innanzi tutto devo dire al Ministro che, in questa seconda fase, non mi sta aiutando molto il fatto che il Governo si rimetta all'Aula lasciando al relatore un compito quantomeno improprio. (Applausi dai Gruppi FI e AN). Devo dire questo perché è la realtà dei fatti.

Su questo emendamento voglio dire alcune cose molto semplici. In primo luogo, politicamente sono impegnato a difendere il testo che è uscito dalla Commissione. In secondo luogo, non condivido, in parte, le preoccupazioni del collega Centaro anche perché reputo strano che provengano proprio da parte loro, che vogliono la separazione delle carriere. Separazione delle carriere vuol proprio dire che si rimane sempre o giudice o procuratore della Repubblica, e nello stesso ufficio. Nel testo licenziato dalla Commissione abbiamo voluto diversificare le funzioni senza modificare, in questo caso, l'ordinamento giudiziario.

Quindi, il mio parere resta contrario.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Verifichiamo, dunque, l'accordo sulla richiesta di votazione per parti separate dell'emendamento 2.130 (testo 2), avanzata dal senatore Centaro.

La prima parte va dall'inizio sino alle parole: «funzione giudicante o requirente», mentre la seconda parte va dalle parole: «Le funzioni direttive requirenti» fino alla fine del testo.

Se non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

Passiamo, dunque, alla votazione della prima parte dell'emendamento 2.130 (testo 2), ritirato dal senatore Palma e fatto proprio dal senatore Centaro.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della prima parte dell'emendamento 2.130 (testo 2), presentato dal senatore Palma, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro, fino alle parole «funzione giudicante o requirente».

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della seconda parte dell'emendamento 2.130 (testo 2).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, desideravo rappresentare ai colleghi in Aula che quanto considerato dal relatore in realtà non corrisponde del tutto all'indirizzo della separazione delle funzioni. Infatti, un conto è affermare di separare le funzioni, un altro è affermare che il magistrato rimarrà a vita nello stesso ufficio. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia. Siccome l'Aula è a ranghi completi o quasi, se ognuno di voi parla ovviamente l'intervento del senatore Centaro diviene inintelligibile.

 

CENTARO. Signor Presidente, rappresento ai colleghi che il problema non è solo di mantenimento del testo o di schieramento. Bisogna evitare che un magistrato rimanga a vita nello stesso ufficio, dai gradi più bassi fino a quello più elevato, perché, in particolare nei piccoli e medi centri, ciò costituirà veramente un problema.

Qui non c'è un problema di schieramento, né possiamo scomodare la separazione delle funzioni, perché un conto è dire che separiamo le funzioni, così i magistrati faranno solo la carriera requirente piuttosto che quella giudicante, un altro discorso è che essi devono fare tali carriere senza restare costantemente nello stesso ufficio. Facciamo sì che almeno, per quanto riguarda il livello apicale, direttivo, i magistrati debbano trasferirsi altrove per ottenere questo tipo di funzioni. In caso contrario, creeremmo e avalleremmo incrostazioni e punti di riferimento in positivo o negativo, che purtroppo esistono e spargono seri dubbi sulla capacità di imparzialità e di buon andamento della magistratura italiana.

Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della restante parte dell'emendamento.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, della seconda parte dell'emendamento 2.130 (testo 2), presentato dal senatore Palma, ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro, dalle parole «Le funzioni direttive» fino alla fine.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Colleghi, non accetto segnalazioni se non dai senatori segretari né, tanto meno, questi incresciosi siparietti. Vi invito a prendere posto per evitare il ripetersi del problema dell'attribuzione del voto.

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori prima dell'inizio delle dichiarazioni di voto sull'articolo 2 e mi appresto a spiegare perché.

Parlerò all'Assemblea e a lei del comma 14 dell'articolo 2, sul quale non sono stati presentati emendamenti. Desidero richiamare l'attenzione sua, della Commissione bilancio e dei relativi uffici sul fatto che, dopo il voto da parte del Senato, resteranno senza padrone 2.462.899 euro, risultato che la disposizione determinerà. Per fare questo, signor Presidente, darò lettura dell'articolo 53 del decreto legislativo n. 160 del 2006 come risulterà dopo l'approvazione del testo all'esame dell'Assemblea. L'articolo suonerà nel seguente modo: «Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 51, commi 2 e 3, valutati in 2.462.899 euro annui a decorrere dall'anno 2006,...» e così via. Orbene, per effetto di un improvvido voto dell'Assemblea, nel corso della seduta di ieri pomeriggio, quando è stato respinto l'emendamento soppressivo dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 160, presentato dal senatore Castelli, l'articolo 51 del decreto legislativo non ha più i commi 2 e 3, dunque gli oltre 2 milioni di euro non hanno più, per così dire, un padrone o una destinazione.

Credo sia indispensabile, prima che l'articolo 2 venga votato nel suo complesso, che la Presidenza si faccia carico di trovare una soluzione a questa aporia.

PRESIDENTE. Senatore Caruso, ovviamente prendo atto del suo intervento. Esaminerò la questione nel corso delle dichiarazioni di voto sull'articolo 2. Non posso far altro che prendere atto di quello che ha detto, in quanto si tratta di votazioni già intervenute.

Passiamo alla votazione dell'articolo 2, nel testo emendato.

BUCCICO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BUCCICO (AN). Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà contro l'articolo 2. Mi sembra che tutta la discussione che si è svolta sull'articolo abbia trovato un punto di enfatizzazione nella proposta Manzione, talché il dibattito ha trasformato il pacifico Manzione in un grande eretico, per un questione sostanzialmente filiforme se non paradossale. E questo ci dà la misura di come non ci si possa scandalizzare, non della dettatura, ma della forte ispirazione, del grande condizionamento che l'Associazione nazionale magistrati sprigiona sui lavori di questa Assemblea.

Il tramutamento delle funzioni oggetto dell'emendamento proposto dal senatore Manzione riguarda una parte secondaria dei tribunali italiani. Soltanto chi non conosce le circoscrizioni italiane può scandalizzarsi di questo modestissimo passo che è stato compiuto ieri. Oltre il 70 per cento dei tribunali italiani ha lo stesso perimetro territoriale, fra circondario e Province: questa è la verità sacrosanta. È una tempesta in un bicchiere d'acqua, è una tempesta, una enfatizzazione strumentale, è una divisione voluta, perseguita e avallata dalle sciocchezze che abitualmente i sostenitori di Di Pietro ci dicono. (Applausi del senatore Giuliano). Però, come i modesti giuristi sanno, ho una massima di esperienza che seguo sempre: Di Pietro dice A e io faccio il contrario e mi trovo bene, questa è la verità!

Allora, se oltre il 70 per cento dei tribunali italiani ha la stessa dimensione territoriale del circondario, siamo andati ad approvare un emendamento che soltanto per 45-50 tribunali permette al magistrato di trasferirsi, anziché da Lucera a Foggia, da Foggia a Bari: questa è la grande rivoluzione che ha distrutto i sonni di una corporazione stanziale, che non si vuol muovere dal rione, questa è la sacrosanta verità! (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Allora, se il dibattito è riuscito, come dicevo, a trasformare il senatore Manzione, un uomo pacifico, in un grande eretico (ma il senatore Manzione non ha le physique di un Savonarola, ce ne siamo accorti tutti quanti e probabilmente ce ne accorgeremo quando verrà l'emendamento sugli avvocati), penso sia giunto il momento di rassegnare alcune considerazioni conclusive sui rapporti tra magistratura e politica.

In primo luogo, nel corso del dibattito tutti abbiamo assistito alle rivendicazioni di autonomia ed indipendenza della magistratura: questa è una cosa ovvia rispetto alla quale nessuno può dirsi contrario. Dobbiamo però fare una distinzione assai importante e questo lo devono sapere magistrati: l'autonomia e l'indipendenza non sono un distintivo castuale dei magistrati, ma un bene da proteggere di tutti i cittadini italiani! (Applausi dai Gruppi AN e FI). È l'ottica che è diversa: noi ci stiamo battendo da anni perché effettivamente l'autonomia e l'indipendenza si riverberino, attraverso l'imparzialità, nei confronti dei cittadini italiani, ma molti magistrati ritengono che l'autonomia e l'indipendenza siano l'abito su misura cucito per loro dalla Costituzione; non è così! (Applausi del senatore Grillo). Quindi, questo bene supremo da proteggere lo vogliamo preservare noi più di loro, che vengono - come è noto - da una carriera di funzionariato napoleonico e che hanno acquistato uno straripamento di potere nella storia del Paese che è sotto gli occhi di tutti.

In secondo luogo, l'Associazione nazionale magistrati è un'associazione privata alla quale però aderisce la quasi totalità dei magistrati italiani. I pochissimi magistrati che non aderiscono sono figli senza tutela. Ve lo dico con l'esperienza che ho maturato al Consiglio superiore della magistratura: quando c'era da promuovere, o da valutare, o da sindacare l'azione di un magistrato che non appartenesse ad una corrente, ci trovavamo di fronte a un figlio di nessuno, in una terra di nessuno, se ne fregavano tutti! (Applausi dai Gruppi AN e FI).

L'Associazione nazionale magistrati - non lo dico io, ma i costituzionalisti che si sono interessati della vita dell'Associazione e del Consiglio superiore della magistratura, non soltanto quelli in odore di centro-destra, come Guarnieri, ma anche il Pizzorusso - ha parlamentarizzato e occupato il Consiglio superiore della magistratura. Il manuale Cencelli è la regola di applicazione di ogni promozione in seno al Consiglio superiore della magistratura. (Applausi dai Gruppi AN e FI). L'Associazione nazionale magistrati ha ipotecato il Consiglio superiore della magistratura.

 

COLOMBO Furio (Ulivo). È per questo che li avete spiati!

 

PRESIDENTE. Per favore, per stamani di incidenti ne avrei avuti anche troppi. Quindi, per cortesia, se aspettate il prossimo, fate come vi pare.

 

BUCCICO (AN). Io non spio nessuno; del resto,soltanto chi è esperto in una certa materia può dare lezioni ad altri, sia chiaro! (Applausi dal Gruppo AN).

Ma una cosa è certa: basta leggere la storia del Consiglio degli ultimi venti anni per rendersi conto che quello che dico corrisponde alla verità. Non solo. I gruppi associativi hanno i loro uffici di segretariato al Consiglio superiore divisi per correnti. Sono dei partiti. I segretari dei gruppi devono appartenere ad una stessa corrente. La divisione e la composizione dei vari uffici è rigidamente controllata dal manuale Cencelli. Cencelli sbiadisce rispetto all'applicazione certosina che se ne fa quotidianamente al Consiglio superiore della magistratura.

E allora si può anche non scrivere sotto dettatura, perché tutti siamo alfabetizzati, ci mancherebbe altro, chi più chi meno, chi apparentemente e chi nella sostanza, chi con supponenza e chi con umiltà, chi con spirito di erudizione insignificante, chi studiando effettivamente, però una cosa è certa e va detta: l'ispirazione e il condizionamento che vengono dall'Associazione nazionale magistrati sono irreversibili, quotidiani, forti e questo dibattito risente di questa ipoteca.

Delresto, proclamare uno sciopero per il giorno20, indipendentemente dalla data e dalla collocazione temporale, per le dimensioni delle modifiche che si stanno apportando in quest'Aula, è un atto spropositato di affermazione di una primazia e di una gerarchia che non esiste nella Costituzione e che deve essere rifiutata nelle prassi. (Applausi dal Gruppo AN).

Da una vita mi batto perché la magistratura effettivamente acquisti, nella sostanza e nella quotidianità, i requisiti veri dell'indipendenza e dell'autonomia e li trasferisca nelle decisioni, nei provvedimenti e nei comportamenti. Questo vogliamo noi, evitando soprattutto le contiguità, evitando che i pubblici ministeri possano dimenticarsi che esistono pure nel nostro ordinamento norme che stabiliscono che debbono interessarsi anche di indagini a favore degli indagati. Vogliamo la eliminazione di quella contiguità che ci offende.

Allora, colleghi senatori, il problema è il seguente: in molti Paesi europei esistono modelli che prevedono sistemi come il nostro. Esistono poi modelli diversi (nessuno si scandalizzi), ma se nel frattempo il dibattito in Italia è cresciuto negli ultimi anni è perché è cresciuta la patologia dei comportamenti di certi magistrati: questa è la verità! Se certi comportamenti non avessero tracimato quotidianamente nella patologia nessuno avrebbe reclamato. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Ricordo il concetto di stanzialità. Ormai i magistrati non si vogliono più schiodare da sotto casa. Basta che qualcuno di voi si legga le norme che sono state elaborate in maniera domestica dal Consiglio superiore in tema di incompatibilità per rendersi contoche un magistrato che ha figlia, nuora, fratello e avvocato nello stesso circondario non può più essere trasferito attraverso una serie di modestissime separazioni: quindi, la stanzialità è diventata il requisito quotidiano. Ecco perché si ribellano e non possono prendere il treno da Foggia a Bari e quindi hanno fatto di Manzione un eretico martire.

Un'ultima cosa dico con molta umiltà. I magistrati sono certamente un soggetto essenziale della giurisdizione, ma non sono l'unico, perché essa si realizza attraverso la magistratura e l'avvocatura. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11,30)

 

(Segue BUCCICO). Ieri ho sentito evocare lo spirito e l'ombra di Piero Calamandrei, nei cui confronti ormai da cinquant'anni si vanno consumando appropriazioni indebite continue. A tal proposito ricordo alla gentile senatrice Boccia che fu Calamandrei a far introdurre la componente laica nel Consiglio superiore della magistratura quando un procuratore generale dell'epoca invase un campo non di sua pertinenza, quello politico.

E allora, magistrati e avvocati. E se la nostra devozione va - come ha ricordato un collega poc'anzi intervenuto - alla memoria di Falcone e Borsellino, permettete che la mia memoria vada a chi si è sacrificato in nome dell'avvocatura. Un mese fa insieme al senatore Calvi abbiamo commemorato Fulvio Croce, assassinato dalle Brigate rosse. (Applausi dai Gruppi AN e FI). Avvocati e magistrati sono sulla stessa trincea e debbono godere dell'eguale considerazione in un Paese che, invece, discrimina e seziona quotidianamente. (Applausi dai Gruppi AN, FI, UDC, LNP e DCA-PRI-MPA e della senatrice Boccia Maria Luisa. Congratulazioni).

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro l'articolo 2 perché questo articolo in realtà è stato un'occasione perduta.

Non nutrivamo soverchie speranze che si potesse arrivare veramente all'attuazione del programma, non del centro-destra ma del centro-sinistra, dell'Unione, con una vera e propria separazione delle funzioni. Ma è stata un'occasione perduta proprio per il centro-sinistra, perché non è riuscito a realizzare un impianto con una sua coerenza logica e sistematica.

Badate, pur non condivisibile, l'impianto originario del disegno di legge presentato dal ministro Mastella aveva una sua coerenza in una separazione molto lieve delle funzioni; aveva una coerenza anche il testo uscito dalla Commissione, lievemente appesantito rispetto a quello presentato dal Governo. Non ha coerenza invece il testo che sta uscendo da quest'Aula, dove c'è un salto di Regione in caso di mutamento di funzioni; ma, attenzione, se andate a svolgere funzioni civili le potete esercitare sotto casa, o comunque fuori dalla Provincia, per poter tornare successivamente, trascorsi cinque anni; però, attenzione, se svolgete funzioni di appello, andrete fuori distretto di corte d'appello, che nella gran parte dei casi (tranne per quattro Regioni italiane), significherà fuori Regione.

In realtà si è creato un vero e proprio pasticcio, a fronte di impianti che avevano una loro logica, anche se non li condividevamo perché troppo pochi rispetto ad una vera e propria distinzione delle funzioni. Le ragioni di questo pasticcio sono evidenti. Quando il legislatore crea un testo che non ha una sua sintonia, una sua sistematicità, una sua logica coerenza dipende dal fatto che troppi fattori, troppe lobby lo tirano da una parte e dall'altra e quindi cerca di arrivare ad una soluzione complessiva di compromesso.

D'altra parte, lo stesso atteggiamento del Governo è andato in questa direzione: il Governo presenta un suo impianto, poi in sede di Comitato ristretto si rimette alle decisioni del Parlamento; presenta quindi emendamenti che riportano indietro le lancette dell'orologio della riforma, poi li ritira, per partecipare nuovamente in Aula alla decisione con l'espressione dei pareri, salvo poi dire che si rimetterà al Parlamento dopo aver redarguito una maggioranza che in realtà ha fatto tutt'altra cosa rispetto agli indirizzi indicati dal Ministro.

Troppe persone sono intervenute. Si è parlato di "convitati di pietra", o "Di Pietro", di presenza condizionante dell'Associazione nazionale magistrati, del CSM. (Brusìo).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di lasciar concludere l'intervento del senatore Centaro, soprattutto i senatori vicini al banco della Commissione.

 

CENTARO (FI). Sicuramente vi sono state queste eterodirezioni, queste presenze fortemente condizionanti. Si è parlato - ripeto - di interventi da parte dell'Associazione nazionale magistrati e del CSM, ma probabilmente l'unica vera presenza ad avere un senso, trattandosi di una riforma di struttura, era proprio quella del ministro Di Pietro, ministro delle infrastrutture. Questa presenza aveva una logica perché è lui che presiede alle infrastrutture del nostro Paese e quella dell'ordinamento giudiziario è un'infrastruttura essenziale nell'ambito del sistema giuridico del nostro Paese.

Il centro-sinistra e il ministro Mastella hanno perso politicamente perché non hanno visto che il rilancio in realtà era un grande bluff. Immaginate se il ministro Di Pietro si assumeva la responsabilità di far cadere il proprio Governo: ma nel modo più assoluto! Era solo un grande bluff. Devo dire che capisco il centro-sinistra e il presidente del Consiglio Prodi. Mi sarei aspettato dal ministro Mastella, che ho sempre ritenuto un abile schermidore, la capacità di scarnificare e di abbattere un avversario abituato a ragionare e a colpire con l'accetta e non certamente con il fioretto, come è invece solito fare il Ministro. Si è arreso davanti all'accetta, peccato!

Hanno perso il centro-sinistra e questo Ministro, cedendo all'Associazione nazionale magistrati, perché la trattativa non è stata svolta dal Ministro o dai Capigruppo, ma da alcuni che hanno escluso altri, subito dopo indicati nei quotidiani come nemici della categoria.

Ha perso la politica del centro-sinistra, ha perso cioè quella politica di una parte del centro-sinistra che mi viene a dire: «Sono d'accordo con te, ma ho dovuto votare per coerenza di Gruppo». Ha perso la politica di alcuni dei partiti della sinistra che volevano, in assoluta buona fede, innovare, rendendosi conto delle patologie di un sistema che non verranno eliminate.

Ha perso anche la politica di coloro che intendono il rapporto con la magistratura in termini di collateralismo e di contiguità, perché è una politica assolutamente miope. Quella dei magistrati è una casta non solo stanziale, ma assolutamente chiusa e questo tipo di atteggiamento si riflette nei comportamenti del loro sindacato di categoria che non esprime - ma dovrà stare attento d'ora in poi - il vero sentire della magistratura italiana. Infatti, se alle ultime elezioni del CSM ci sono state 700 schede bianche e si è registrato un minore afflusso alle urne, tutto ciò ha un significato: significa ripulsa delle correnti e degli atteggiamenti partitici e dittatoriali dell'ANM, impossibilità per il magistrato che sta fuori di essere figlio di qualcuno, come diceva poco fa il collega Buccico.

Evidentemente, dunque, questa è una riforma che non può soddisfare e che dovrà essere cambiata per renderla coerente, sistematica e per avviare quel necessario processo di eliminazione di tante patologie del sistema che noi avvertiamo, che tutti avvertiamo - che anche voi avvertite - ma che voi non volete assolutamente eliminare. (Applausi del senatore Biondi).

PRESIDENTE. Prima di proseguire con gli interventi in dichiarazione di voto sull'articolo 2, invito il senatore Morando ad intervenire sul problema sollevato dal senatore Caruso. (Il senatore D'Onofrio fa notare di aver chiesto più volte di intervenire). Senatore D'Onofrio, lei è iscritto a parlare in dichiarazione di voto sull'articolo 2. Poiché, però, il senatore Caruso ha sollevato un problema di copertura, formulando una richiesta, ha chiesto di poter intervenire il senatore Morando che parlerà comunque esclusivamente su questo e non in relazione al merito.

Ha facoltà dunque di parlare il senatore Morando.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei preliminarmente dire, come risulta dai resoconti della Commissione bilancio, che abbiamo cercato di approfondire, sul piano tecnico, i problemi che sono stati riproposti qui in Aula, nel corso di queste giornate e che si riferiscono specificamente all'articolo 2 che stiamo esaminando. Mi spiace, ma devo impiegare qualche minuto, altrimenti è inutile che provi a spiegare.

Allora, tutto comincia con la Commissione bilancio; anzi, il senatore Albonetti, relatore sul provvedimento in Commissione, chiede al Governo di ottenere chiarimenti (esattamente la stessa domanda proposta qui, in particolare dai senatori Castelli e Caruso). Si legge nel verbale: «Per quanto attiene alla progressione economica dei magistrati, sono previste due nuove tabelle, rispettivamente per la magistratura ordinaria e militare; al fine di verificare se si tratti di un mero aggiornamento di importi, occorrerebbe disporre degli importi tabellari attualmente in vigore». Fuori dai tecnicismi, signor Presidente - cerco di spiegare in modo più chiaro - il relatore che cosa chiede al Governo di chiarire in Commissione bilancio? In buona sostanza, dal momento che le indennità tabellari sono ovviamente finanziate in base alla legislazione vigente, la quale finanzia anche gli aggiornamenti automatici, in quanto previsti dalla legislazione vigente, il relatore chiede al Governo - naturalmente inteso non come Ministero della giustizia ma come Ministro dell'economia e quindi, di fatto, sul piano tecnico al Ragioniere generale dello Stato - di chiarire in modo inequivocabile se si tratta di un mero adeguamento previsto come automatico dalla legislazione vigente, il che determina che non ci sarebbe bisogno di copertura, oppure se si tratta di altra cosa.

In una seduta successiva, il Governo risponde a questo quesito; ovviamente mi rifaccio alle domande e alle risposte che sono state date. Naturalmente, si può sempre sostenere che si tratti di domande mal poste e di risposte non convincenti, ma debbo per forza riferire di ciò che è avvenuto, non di ciò che è giusto (in questo senso, di ciò che è corretto tecnicamente; può darsi che non lo sia, perché solo chi non fa nulla non sbaglia mai).

A proposito di questo punto, il Governo ‑ inteso come Ministro dell'economia, lo ribadisco - risponde: «Inoltre con riferimento alle previste nuove tabelle, specifica - il Ministro dell'economia ‑ che gli importi tabellari ivi indicati costituiscono un mero aggiornamento di importi e sono quelli in vigore dal 1º gennaio 2006. Specifica al riguardo che gli stipendi dei magistrati sono assoggettati, ai sensi della legislazione vigente, ad adeguamenti triennali disposti con DPCM e che la quota aggiuntiva dell'anno 2007 costituisce un semplice acconto all'adeguamento triennale successivo». Naturalmente, vedremo che a proposito dell'acconto - qui sì - si determina un onere e che nella relazione tecnica vi è una copertura.

Ora, questo per quello che riguarda la domanda - definiamola così, senatore Caruso - di ordine generale sul punto che concerne la prima, e la più importante, a mio giudizio, delle questioni tecnicamente proponibili, e cioè: questi adeguamenti stanno all'interno della legislazione vigente (trovano copertura nel bilancio a legislazione vigente) o siamo in presenza di un'innovazione legislativa che, in quanto tale, deve essere finanziata se determina un onere? In Commissione bilancio abbiamo ritenuto soddisfacente, per questa parte, la risposta che abbiamo ricevuto; e non solo il sottoscritto: la prego di credermi, signor Presidente; della mia buona fede si può dubitare, ma di quella di tutti i commissari, obiettivamente, non credo si possa dire altrettanto.

Naturalmente, però, ho già detto che vi è una parte che determina un onere: qui troviamo la risposta al quesito nella relazione tecnica, laddove si dice che l'articolo 2, al comma 11, prevede l'attribuzione del trattamento economico del magistrato ordinario in tirocinio ai vincitori del concorso per l'accesso in magistratura. L'onere che ne deriva, signor Presidente - spero di essere riuscito a farmi seguire - è rappresentato dalla differenza retributiva da corrispondere per soli sei mesi. Su questo punto è evidente che c'è un onere, c'è innovazione legislativa, deve trovare copertura e infatti la relazione tecnica quantifica. Anche in tal caso, abbiamo ritenuto la quantificazione tecnicamente corretta, ma può darsi che abbiamo sbagliato, intendiamoci bene, però l'abbiamo valutata e, infatti, il provvedimento reca la copertura dell'onere relativo come quantificato in relazione tecnica.

In ultimo, veniamo all'argomento che è stato sollevato ieri, in particolare - sto sempre cercando di vedere se ho capito bene - dal senatore Caruso, il quale, a fronte di una modificazione dell'articolo 51 del decreto legislativo n. 160 del 2006 vede che, come da emendamento soppressivo del senatore Castelli, si fa riferimento ancora nella normativa, così come risulta dall'articolo, a dei commi 2 e 3 che, effettivamente, nella riformulazione dell'articolo 51 non ci sono più. Spero, senatore Caruso, se ho capito bene, di ricostruire correttamente.

Abbiamo valutato quello che era disposto nei commi 2 e 3, abbiamo valutato e possiamo aver sbagliato, come è ovvio; spiego, però, che cosa abbiamo cercato di fare e come abbiamo ragionato. All'articolo 51, vecchio testo, legislazione vigente prima di questa innovazione, comparivano i commi 2 e 3; invece, nella nuova formulazione che stiamo esaminando, i commi 2 e 3 non ci sono più e c'è solo un comma unitario. Tuttavia abbiamo valutato sul piano tecnico, e c'è traccia di questa discussione nel verbale della Commissione bilancio, che, in realtà, quanto previsto sotto il profilo degli oneri dai commi 2 e 3 sia assorbito, sia cioè attratto dentro l'unico comma dell'articolo 51, dagli ultimi due periodi, in particolare da quel periodo che dice che il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva, mentre il vecchio comma 2 stabiliva che conseguono la quinta classe di anzianità i magistrati che conseguono le funzioni di secondo grado a seguito del concorso per titoli ed esami. L'ipotesi è cioè che le due modalità diverse determinino però in via di sostanza lo stesso effetto sotto il profilo finanziario. Naturalmente, anche questa è una tesi che può considerarsi poco fondata, ma questa è stata la valutazione. Si può sostenere il contrario - non è accaduto nella Commissione bilancio - e si può verificare.

Quello che, però, signor Presidente, in ultimo debbo dire è che effettivamente, mentre tentavo di ricostruire le cose per poter illustrare - prevedendo che mi sarebbe stato chiesto - il modo di decidere che abbiamo seguito, gli argomenti a cui abbiamo ispirato la nostra decisione, se ce ne fosse il tempo come minimo bisognerebbe sostenere che c'è un problema, senza che ci si determinino maggiori oneri, di coordinamento della norma. Quindi, o in sede di coordinamento oppure attraverso una breve sospensione che possiamo fare nell'intervallo, non so quando, forse potremmo come Commissione bilancio affrontare meglio il problema sotto il profilo formale (perché a mio giudizio, in via di sostanza, è affrontato) proponendo una norma di coordinamento che risolva anche quell'aporia che effettivamente rimane a causa del permanere nella legislazione vigente del riferimento ai commi 2 e 3 che nella legislazione come modificata non ci sarebbero più. Secondo me, dal punto di vista finanziario non cambia nulla, ma dal punto di vista della corretta interpretazione della norma, effettivamente il problema ci sarebbe.

PRESIDENTE. Senatore Morando, è stato talmente chiaro che sono riuscito a capirlo anch'io, che delle coperture non sono esperto.

Colleghi, mi pare che a questo punto sia assolutamente legittima la richiesta del collega Morando; credo che l'articolo 2 debba essere accantonato in modo che nell'intervallo, nella sospensione dei lavori, possa essere valutato in sede di Commissione e nel frattempo si potrebbe procedere con l'articolo 3 e successivi in attesa del pronunciamento sull'articolo 2 che è sub iudice della Commissione bilancio.

Presidenza del presidente MARINI(ore 11,50)

Sui lavori del Senato

PRESIDENTE. Colleghi, credo sia necessario comunicare all'Assemblea che la Conferenza dei Capigruppo, riunitasi questa mattina, ribadisce all'unanimità che come termine ultimo, domani alle ore 11,30, inizieranno le dichiarazioni di voto finale sul disegno di legge n. 1447. In un orario ragionevolmente utile, la Presidenza, prima delle ore 11,30 ovviamente, utilizzerà gli strumenti a sua disposizione per garantire il rispetto dell'orario stesso.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, confermo che presso la Conferenza dei Capigruppo all'unanimità si è raggiunta questa intesa, che peraltro costituiva il fulcro dei nostri ragionamenti, avvenuti nelle precedenti riunioni della Conferenza stessa.

Vi è stato sempre l'impegno dell'opposizione a garantire che l'Assemblea esitasse un testo sull'ordinamento giudiziario entro questa settimana. Questo impegno viene confermato e ribadito anche in Aula. Quindi, facciamo proprie le dichiarazioni del Presidente che, a nome di tutti i Gruppi, ha espresso il deliberato della Conferenza dei Capigruppo.

Ove, entro la giornata di domani e l'orario indicato dal Presidente, non si fosse pervenuti al voto finale, da quel momento scatteranno le procedure di armonizzazione dei tempi per fare in modo che l'Assemblea, entro la metà della giornata di domani, dia il voto finalmente complessivo su tutti gli articoli.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 11,53)

PRESIDENTE. Il senatore Morando è autorizzato a convocare la Commissione bilancio nell'intervallo.

Poiché non è mai scattata fino ad oggi la cosiddetta tagliola, avverto - per chi non è avvezzo - che nel momento stesso in cui non si dovesse arrivare nei termini indicati alla conclusione di quanto stabilito, gli articoli e gli emendamenti restanti verranno votati a raffica, senza possibilità di intervento: il provvedimento, d'altronde, è fatto di dieci articoli e non abbiamo ancora concluso il secondo. Chiedo, pertanto, che vi sia discussione sui punti rilevanti e che si proceda celermente su quelli che rilevanti non sono, per non incorrere appunto nella cosiddetta tagliola.

ALBONETTI (RC-SE). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

ALBONETTI (RC-SE). Vorrei richiamare l'attenzione per garantire la presenza di tutti i colleghi in Aula: alcuni si sono assentati pensando che fossero in corso le dichiarazioni di voto.

PRESIDENTE. Si procederà anche all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 3; comunque attiveremo il meccanismo automatico per avvertire i senatori della sopravvenuta fase di votazione in Aula.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447 (ore 11,54)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 3, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CASTELLI (LNP). Gli emendamenti si illustrano da sé e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto.

CARUSO (AN). Do per illustrati gli emendamenti da me presentati e mi riservo di intervenire in dichiarazione di voto per spendere qualche parola, se lei lo consentirà.

 

PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.100 (testo corretto), in quanto l'avverbio "stabilmente" riferito alla Scuola superiore della magistratura cambia la natura del testo, e sull'emendamento 3.200.

 

PRESIDENTE. Gli emendamenti 3.101 e 3.102 sono stati ritirati.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo parere contrario sull'emendamento 3.103 ed anche sul 3.104, in quanto elimina la figura del segretario generale, che è un elemento costitutivo dell'organizzazione della Scuola; il parere è altresì contrario sugli emendamenti 3.105 e 3.201, in quanto si possono modificare le linee programmatiche del CSM, ma non lo Statuto.

 

PRESIDENTE. L'emendamento 3.106 è ritirato.

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 3.107, 3.202 (in quanto cambia la composizione del Consiglio), 3.109, 3.110, 3.111 e 3.112.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3.800 e parere contrario sugli emendamenti 3.113 (testo corretto), 3.114 (testo corretto) (in quanto c'è una relazione, non una scheda), 3.115 (in quanto non esiste più il comitato di gestione), 3.116 (testo corretto) (anche in questo caso per la stessa ragione dell'emendamento precedente).

Il parere è favorevole all'emendamento 3.117 a mia firma.

Esprimo infine parere contrario agli emendamenti 3.118 (testo corretto), 3.119, 3.120 (sempre perché si parla di un comitato di gestione, che nel testo non c'è più), 3.121, 3.122 e 3.123.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Aula. (Applausi del senatore Biondi).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.100 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Ricordo che gli emendamenti 3.101 e 3.102 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.103, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Risulta pertanto precluso l'emendamento 3.105.

Metto ai voti l'emendamento 3.104, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.201.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, diciamo che questo articolo 3 non è sicuramente fra quelli che comportano una forte contrapposizione tra maggioranza e opposizione, perché in qualche modo l'impianto originario della riforma è stato fatto salvo. Ci sono però due questioni fondamentali che sono state modificate, per le quali vorrei avere una delucidazione, possibilmente dal ministro Mastella.

La prima è la seguente: viene istituita questa figura del segretario generale della quale francamente non si vede la necessità, soprattutto in un momento in cui la politica è accusata di aumentare esponenzialmente il numero delle cariche, le spese e quant'altro. Andiamo a prevedere una figura che non era prevista nel disegno di legge originario e che va ad aumentare il numero dei burocrati dello Stato. È vero che si dice che il segretario generale non deve avere alcuna remunerazione, ma è altrettanto vero che un segretario generale di una scuola avrà sicuramente diritto ad una segretaria, ad un ufficio e all'auto blu, perché ovviamente non si può negare a nessuno, e quindi sicuramente le spese aumenteranno. Sul tema mi sembra che la Commissione bilancio non abbia avuto niente da dire, onorevole senatore Morando. Credo che non sia stato detto nulla, eppure è evidente che questa figura va ad incrementare le spese, perché avrà diritto a una serie di benefit ai quali evidentemente non può rinunciare, pena la sua non funzionalità, e che invece non sono previsti.

La seconda questione, quella molto più importante, è la variazione della destinazione delle sedi della scuola. Anche l'altro giorno si è parlato in questa sede, discutendo dell'elezione dei giudici di pace, di quanto sia importante che il magistrato faccia parte del contesto territoriale nel quale si trova ad operare. In questo senso avevamo individuato tre sedi sparse e diffuse sul territorio nazionale, in modo che ci fossero delle scuole a cui la magistratura, gli uditori e tutto coloro i quali volessero utilizzare questa scuola, che doveva essere un organo aperto, potessero far riferimento. Bene, questa dizione è scomparsa. Si parla semplicemente di tre sedi, che potrebbero essere, a questo punto, tutte e tre in Sicilia, in Trentino o in Friuli, alterando completamente la ratio della norma.

Vorrei capire se si tratta di una svista, ma non credo, perché ho già avanzato questa osservazione in Commissione, ma mi è stata data una risposta non esaustiva. Vorrei che su questo punto invece ci fosse un chiarimento, che mi pare sia molto importante. Tra l'altro, il mio emendamento ribadisce una questione - è un po' strano che lo dica un federalista come me, ma credo sia una questione razionale -, ossia la sede principale deve essere evidentemente nel contesto dell'Italia centrale, anche per una semplice questione di baricentro geografico, mentre invece anche su questo punto la norma, così com'è scritta e novellata in questo testo, non dice nulla.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole di Alleanza Nazionale sull'emendamento 3.201 e chiedo al relatore e al Governo di modificare il loro parere.

Questo è l'emendamento dell'irriducibile quale sono, sottosegretario Scotti, perché mira a rimediare un banale errore, frutto di miopia. Posto che all'articolo 5, con posizioni e funzioni del Comitato direttivo, è scritto che «il Comitato direttivo adotta lo Statuto», mi sembra di tutta evidenza, signor relatore, che adottandolo egli abbia e debba avere anche competenza a modificarlo, perché altrimenti in caso di errore, chi lo modificherà lo statuto se non chi l'ha scritto?

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Sui rilievi che ha formulato il senatore Castelli debbo dire che l'indicazione di un segretario ha una funzione di natura organizzativa, dopodiché l'adozione, se avrà diritto a benefit o quant'altro è un problema che non attiene a me in questo momento. Il dato è meramente di cultura organizzativa.

Per quanto concerne le tre sedi, esse rimangono dislocate così com'è. Siccome è un fatto che riguarda il Ministro e le indicazioni del Ministero, confermo ciò che era precedentemente previsto, e non ho cambiato opinione al riguardo.

PRESIDENTE. Relatore Di Lello Finuoli, qual è la sua posizione rispetto alla richiesta di attenzione del collega Caruso sulla possibilità che il Comitato direttivo non solo adotti lo Statuto ma lo possa anche modificare?

 

DI LELLO FINUOLI, relatore. Sono d'accordo, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Il Governo conferma; quindi, cambia il parere rispetto all'emendamento 3.201.

Metto ai voti l'emendamento 3.201, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

È approvato.

 

Gli emendamenti 3.106, 3.107 e 3.108 sono stati ritirati.

Metto ai voti l'emendamento 3.202, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.109.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, colleghi, stiamo trattando un emendamento a favore del Ministro. Il ministro Mastella in questa occasione ci ha particolarmente meravigliati perché è il primo Ministro a rinunciare non a una fetta di potere (non intendo definirla tale), ma a una posizione del proprio Dicastero nell'ambito della scuola.

Vi erano posizioni paritarie: Consiglio superiore della magistratura, Ministro, anche con il concorso del mondo dell'avvocatura e dell'università. Inopinatamente il Ministro rinuncia ad una propria posizione nella possibilità di designare e nominare questi componenti in favore del Consiglio superiore della magistratura. Allora, a poco vale la sua giustificazione che comunque il Consiglio superiore della magistratura è fatto da alcuni componenti eletti da magistrati e altri dal Parlamento. Si tratta di un organo che poi nella sua complessità si caratterizza come tale.

Devo dire che ci ha meravigliato, che continua a stupirci - come suol dirsi con una banalità - con effetti speciali. Aggiungo che mi sembra strana, onestamente, questa disparità e questo depotenziamento del ruolo del Ministero all'interno di una Scuola di formazione che nessuno vuole sbilanciata a favore dell'Esecutivo, ma che deve vedere organismi di rango costituzionale, con compiti diversi, egualmente rappresentati.

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA (Misto-Pop-Udeur). La ringrazio per gli effetti speciali cui ella si richiama. In realtà, la mia considerazione è molto banale e spero non sia barocca.

Io ho considerato che, garantita la platea di magistrati, avvocati e professori universitari, il Ministro che doveva dare questa indicazione potesse avere la prevalenza o pari condizioni rispetto ad un organo come il CSM, che è un organo plurimo, tant'è vero che deriva direttamente anche dall'elezione del Parlamento. Mi sembrava più corretto che ci fosse questo avanzamento minimo a favore del CSM anche per riguardo alla mia idea parlamentare, perché i magistrati che sono eletti in quell'ambito sono anche di emanazione parlamentare e quindi tra Governo, Parlamento e presenza dei magistrati, come vede, c'è un grande equilibrio; altrimenti, uno nella mia posizione si troverebbe di fronte ad un problema. Ritengo comunque di aver agito con grande equilibrio e correttezza.

 

PRESIDENTE. Il Ministro è molto democratico.

SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (SDSE). Signor Presidente, non tutte le norme che sono state fatte devono avere spiegazioni dietrologiche. Questa modifica, come si ricorderà, l'ho proposta io in Commissione. Intervengo - se lo consente il collega Caruso che ieri diceva che non parlo, ma questa è solo una battuta - anche per dire che il testo originario del Governo prevedeva sei membri designati dal Ministro e sei dal Consiglio superiore della magistratura, d'intesa tra loro; quindi vi lascio immaginare cosa sarebbe accaduto. Allora si è tolta la formula «d'intesa», per cui le nomine del Ministro avverranno in maniera autonoma. A quel punto, è anche giusto che ci sia una certa riduzione delle sue nomine, anche perché, come ricordava lo stesso Ministro, del Consiglio superiore della magistratura fa parte pure una componente laica della quale abbiamo autorevoli rappresentanti anche in questa sede.

Naturalmente, questo non deve far trasparire una voglia di lottizzazione che purtroppo, come diceva il senatore Buccico, non è infrequente in quel campo ma, diciamoci la verità, non è infrequente neanche nel campo di noi politici; quindi, prima di gettare la croce sugli altri vediamo anche come ci muoviamo noi. Dunque, siccome anche nella loro attività, che deve essere ovviamente imparziale, non politicizzata, si esprimono indirizzi culturali diversi, è giusto che in questa scuola, molto importante perché provvede alla formazione della magistratura, vi sia la possibilità di avere docenti che provengano da scuole e tradizioni culturali di diverso orientamento.

Pertanto, la modifica rispetto al testo del Governo non è soltanto nella variazione del numero, che ha insospettito il collega Centaro, ma quella più significativa, a mio avviso, è l'eliminazione del criterio dell'intesa, che avrebbe spinto ad una inevitabilmente deteriore contrattazione tra magistratura e Ministro sulla funzione di questo organo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.109, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Non è approvato.

 

L'emendamento 3.110 si intende ritirato, mentre l'emendamento 3.111 è precluso dalla reiezione degli emendamenti 3.100 (testo corretto) e 3.103.

Metto ai voti l'emendamento 3.112, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.800 del Governo.

CARUSO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, su questo emendamento del Governo desidero intervenire brevemente affinché l'Assemblea abbia consapevolezza di quanto farà, o non farà, posto che il Governo ha presentato tale emendamento in ossequio all'indicazione pervenuta dalla Commissione bilancio.

Onorevoli colleghi, stiamo discutendo questioni di grande rilevanza e al riguardo non posso non sottolineare il rilevante esempio di onestà intellettuale e di libertà fornito dai colleghi della Commissione giustizia del Senato e dai colleghi di maggioranza presenti nella Commissione stessa.

Infatti, l'approvazione di un emendamento in quella sede ha consentito, per la prima volta nella nostra storia, che un apparato destinato ad occuparsi di giustizia, quale sarà la Scuola superiore della magistratura, non risulti autoreferenziale alla magistratura stessa, ma possa aprirsi a un pluralismo di esperienza, e in particolare di esperienza amministrativa.

Onorevoli colleghi, tale atteggiamento dei senatori del centro-sinistra membri della Commissione giustizia è stato esempio di grande libertà nell'esprimersi nella loro veste fondamentale, oltre che di grande onestà intellettuale. Il segretario generale della Scuola superiore della magistratura, quindi il massimo organismo organizzativo della stessa, potrà essere un magistrato o, in alternativa, un dirigente generale dello Stato, cioè un soggetto che, istituzionalmente, si occupa delle mansioni tipiche di un segretario generale.

Su questo atto di coraggio dei colleghi della Commissione giustizia, in quanto atto controcorrente rispetto a un sedimento che dura da cinquanta anni (e non sto a riprendere il discorso sull'Associazione nazionale magistrati), interviene la Commissione bilancio per indicare la necessità di copertura. Inoltre, colleghi, la Commissione bilancio interviene in maniera singolare, almeno secondo me che non sono aduso a seguire quotidianamente i suoi lavori.

Nella seduta del 10 luglio 2007, il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula interviene in rappresentanza del Governo, dando lettura di una nota del Ministero dell'economia e delle finanze sul testo del provvedimento in esame. In questa nota, per quanto concerne la Scuola superiore della magistratura di cui all'articolo 3, comma 10, il Ministero fa presente la neutralità finanziaria della previsione che, nell'ipotesi in cui si intenda nominare un dirigente di prima fascia, può ritenersi assicurata a condizione che la designazione ricada su un dirigente di prima fascia attualmente in servizio. In tal caso, suggerisce la riformulazione e la precisazione del testo (alla quale io sono assolutamente disponibile).

A mio avviso, però, il testo varato dalla Commissione giustizia, nel momento in cui prevede la nomina di un dirigente generale di prima fascia, fa riferimento ad un dirigente già in servizio e non a un dirigente non esistente, in quanto non in servizio. Tuttavia, se è necessaria una riformulazione di questo tipo, io sono favorevole.

Successivamente, nel corso della stessa seduta, il relatore senatore Albonetti interviene per affermare che, forse, è necessario un ulteriore approfondimento rispetto alla prevista elezione anche di un dirigente di prima fascia. È una imprecisione, senz'altro veniale, in quanto il testo prevedeva, ovviamente, la nomina del segretario generale e, semmai, la nomina di un direttore generale e non la sua elezione.

L'errore è richiamato poco oltre, quando interviene il presidente Morando, il cui pensiero viene così testualmente riportato: «Il Presidente Morando evidenzia che la previsione della possibile elezione di dirigenti di prima fascia appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi, per cui non appare convincente la posizione espressa dal Governo, risultando invece necessaria una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione». Così sarà poi redatto il parere e così il presidente Morando calerà la mannaia dell'articolo 81 su questa apertura secolare all'interno di un sistema che era sedimentato e che tale rischia di rimanere.

Ieri sera ho ascoltato il presidente Morando quando, al termine della seduta, ha detto che non interverrà mai in Aula per dare spiegazioni e, possa condividerlo o no, senz'altro lo capisco. Francamente, mi sento di non poter condividere la motivazione di questo suo diniego ad esprimersi in Aula, perché egli ha sostenuto che i colleghi che hanno interesse a conoscere le motivazioni le troveranno di volta in volta nei resoconti dei lavori della Commissione bilancio. Ora, il presidente Morando vorrà riconoscere che in questo resoconto della Commissione bilancio che ho letto non vi è alcuna motivazione del suo assunto: «La previsione della possibile elezione di dirigenti di prima fascia appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi».

Ho detto prima che sono irriducibile e i colleghi si dovranno abituare o scusarmi. Devo alla cortesia del relatore, senatore Albonetti, una qualche precisazione sul punto ed egli mi ha riferito che credeva di ricordare che il presidente Morando era così intervenuto, perché gli uffici avevano detto loro che (mi correggerà, poi, il senatore Albonetti se riferisco in maniera non appropriata quello che lui mi ha detto e comunque quello che io ho capito) se viene nominato un direttore generale di prima fascia, inevitabilmente si determina una scopertura in una posizione - quella occupata da quel dirigente - che determina la necessità di essere ricoperta e quindi la necessità della nuova spesa; su questo punto avrebbe senz'altro ragione il senatore Morando.

Signor Presidente, lei per primo mi scuserà per la irriducibilità, ma sono andato a cercare il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che non è tra le mie passioni, ma riguarda le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche. Agli articoli 19, 23-bis e 23 c'è scritto l'esatto contrario di quanto è stato suggerito ai commissari e al presidente della Commissione bilancio.

All'articolo 19, comma 10, si dice: « dirigenti, ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali, svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca, ivi compresi quelli presso i collegi di revisione» E ancora: «Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministro degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra i livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti».

L'articolo 23 recita: «È assicurata la mobilità dei dirigenti, nei limiti dei posti disponibili in base all'articolo 30».

L'articolo 23-bis prevede che «I dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonché gli appartenenti (...) e i magistrati ordinari, a domanda possono essere collocati in aspettativa senza assegni, per lo svolgimento di attività presso soggetti, organismi» e così via. Questa, signor Presidente, è la prova provata che esistono - ma è cosa che sapeva, per la verità, chiunque - dirigenti di quelli che abbiamo considerato "a disposizione", come dice, cioè che possono essere utilizzati. Ma è una ovvietà, signor Presidente, il sistema ce lo insegna.

Devo allora chiedere al presidente Morando e alla Commissione bilancio, magari utilizzando la pausa dei lavori per uno spazio di lavoro, di riconsiderare il parere su quel testo votato dalla Commissione giustizia, al Ministro di ritirare questo emendamento. Mi riservo per il futuro, quando avremmo più tempo, di fare qualche riflessione sul funzionamento del nostro Senato, in relazione al quale sono già intervenuto per altro argomento questa mattina.

MASTELLA, ministro della giustizia. Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, non ho alcuna difficoltà a chiedere l'accantonamento dell'emendamento 3.800, nessuna difficoltà nella scelta e nell'indicazione eventualmente al magistrato del direttore amministrativo, con una richiesta anch'io suppletiva al presidente Morando che la Commissione bilancio si riunisca e trovi la copertura. Per quanto mi riguarda, l'unico problema è quello, non c'è un divieto o una barriera ideologica se vada il magistrato o il dirigente amministrativo. Però non posso ritirare il mio emendamento fino a quando la Commissione non formuli un articolato che trovi questa soluzione.

 

PRESIDENTE. Presidente Morando, desidera intervenire?

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, ricominciamo da capo.

 

MASTELLA, ministro della giustizia. No, no!

 

MORANDO (Ulivo). Scusate, siete voi a chiedere delle delucidazioni. Io non sarei intervenuto se non fossi stato sollecitato. Anche il Ministro chiede che la Commissione bilancio si riunisca e trovi la soluzione: la Commissione la convocherò, però non funziona così di solito. Dico solo questo, poi vediamo tutto quello che si può fare.

Vorrei dare una spiegazione ai colleghi, perché apparentemente gli argomenti del senatore Caruso sembrano convincenti.

Signor Presidente, siamo alle solite. C'è una norma che prevede che esista un'attività di direzione svolta da qualcuno che è negli organici di una amministrazione, in questo caso gli organici della Giustizia. Naturalmente, in quella ipotesi, questa figura e l'attività di questa figura sono coperte dal bilancio a legislazione vigente. Il Parlamento, in piena legittimità, esamina l'ipotesi di attribuire questa funzione di direzione ad una figura - un direttore generale di dipartimento della pubblica amministrazione - che non è attualmente in quella amministrazione, non è un magistrato. Questa ipotesi deve naturalmente essere esaminata dalla Commissione bilancio, sede in cui, parliamoci chiaro, anche il Governo, cioè il Ministro dell'economia con i suoi Sottosegretari, ogni tanto viene ed avendo parlato con i colleghi - la vogliamo mettere così - chiude un occhio. Ora, quel parere del sottosegretario Casula era un occhio e mezzo chiuso, perché è del tutto ovvio che, se prendo un direttore generale, che attualmente sta dirigendo un dipartimento della pubblica amministrazione...

 

PRESIDENTE. Mi scusi, senatore Morando; le pongo solo una domanda e dopo le ridò la parola: intende riportare la questione nella Commissione bilancio?

 

MORANDO (Ulivo). Se qualcuno avanza una proposta che io possa considerare nuovamente, sì, ma non è che decido io cosa si può fare.

 

PRESIDENTE. Il Ministro pensa di poter presentare una proposta alla Commissione bilancio, altrimenti rischiamo di duplicare il dibattito in Commissione e in Aula.

 

MORANDO (Ulivo). Ammetterà, signor Presidente, che non è colpa mia se stiamo facendo questo dibattito.

PRESIDENTE. Lo so, senatore Morando, ma cerco di aiutarla. Suggerirei ai colleghi di accantonare l'emendamento per concludere l'esame degli altri emendamenti senza votare l'articolo, il senatore Morando oltre a fare trenta farà anche trentuno e, oltre alla questione precedente nell'intervallo prima della seduta pomeridiana valuterà una proposta del Governo, visto che l'emendamento è stato presentato dall'Esecutivo, e mi auguro che si possa trovare una risposta comune.

Prego, senatore Morando, continui il suo intervento.

MORANDO (Ulivo). È del tutto evidente - dicevo - che se in quel posto metto un direttore generale che sta dirigendo un dipartimento della pubblica amministrazione, in quel dipartimento non c'è più il direttore generale. Siccome devo presumere che i direttori generali a qualcosa servano (anche se nella realtà spesso ho qualche dubbio, ma non sono legittimato ad averlo quando svolgo il mestiere che mi tocca svolgere adesso), è evidente che la sostituzione di quel direttore provoca un onere.

 

CARUSO (AN). Non è così, è una mistificazione!

MORANDO (Ulivo). Di qui la frase che è stata appena citata dal verbale.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, non credo vi siano grandi difficoltà a trovare una quadratura di questo tipo e ritengo che con la buona volontà si possa pervenire ad una soluzione.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, sostengo l'emendamento del senatore Caruso soprattutto per significare all'Aula il metodo di lavoro della Commissione bilancio, che, quando fa comodo, assume una posizione e altre volte ne assume un'altra esattamente contraria.

Il senatore Morando in questo momento ha reso una dichiarazione che, tra l'altro, condivido. In sostanza, egli sostiene che se anche ci fosse l'argomento valido per il quale se si nomina un funzionario all'interno dell'amministrazione non dovrebbero variare le previsioni di bilancio, perché comunque è un funzionario che già esiste; in realtà, non è così perché si scopre un posto e, quindi, si presume che quel posto debba essere poi coperto, per cui bisognerà assumere un nuovo funzionario con onere a carico dello Stato. Ebbene, questo è l'argomento testé presentato dal senatore Morando, il quale ha espresso in tal modo un parere negativo all'emendamento del senatore Caruso.

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, se è una dichiarazione di voto io l'accantono in attesa di quello che capiterà.

 

CASTELLI (LNP). L'accantoni in attesa.

 

PRESIDENTE. Vediamo se dovesse aver miglior destino la versione originale.

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, le ho chiesto la parola solo ai fini di una maggiore chiarezza e per comprendere meglio le sue decisioni.

L'emendamento, quindi, si intende accantonato e la Commissione bilancio è autorizzata a riunirsi per riesaminarlo.

PRESIDENTE. Non a riesaminarlo - credo - nella formulazione in cui è stato proposto l'emendamento del Governo, che taglia la testa al toro con tutta la bestia. Credo che il Governo possa sottoporre una formulazione che possa far vivere le intenzioni della Commissione senza ricadere negli strali della Commissione bilancio.

 

CASTELLI (LNP). Quindi, in ogni caso, noi riceveremo un parere dalla Commissione bilancio alla ripresa dei lavori dell'Aula.

 

PRESIDENTE. Riprenderemo all'inizio della seduta pomeridiana con l'emendamento 3.800 e voteremo l'articolo 3.

Metto ai voti l'emendamento 3.113 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.114 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Gli emendamenti 3.115 e 3.116 (testo corretto) sono preclusi dalla reiezione dell'emendamento 3.103.

Metto ai voti l'emendamento 3.117, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.118 (testo corretto), presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.119, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

L'emendamento 3.120 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103.

Metto ai voti l'emendamento 3.121, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.122, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.123.

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, il 3.123 è semplicemente un emendamento di buonsenso e francamente non si capisce il motivo per cui non si sia espresso parere favorevole.

Il testo del provvedimento al nostro esame prevede dei corsi affinché possa essere garantita una formazione permanente dei magistrati, il che di per sé viene considerato assolutamente positivo. Peccato, però, che nel testo non sia previsto alcun obbligo di frequenza, mentre l'emendamento che ho presentato prevede che non vi siano soltanto i corsi, ma anche i magistrati che li debbano seguire.

Su questo punto viene lasciato ogni arbitrio al magistrato stesso e la mia proposta mirerebbe a colmare questa lacuna, per cui - ripeto - non so per quale motivo non abbia incontrato alcun favore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.123, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

A questo punto accantoniamo la votazione dell'articolo 3 e passiamo all'esame dell'articolo 4, sul quale sono stati presentati emendamenti che invito i presentatori ad illustrare.

CENTARO (FI). Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, l'articolo 4 si riferisce alle problematiche attinenti al Consiglio direttivo della Corte di cassazione, di nuova istituzione, istituto omologo al Consiglio giudiziario presso la corte d'appello, riconoscendo alla Corte di cassazione una dignità ed un valore diversi rispetto alle attività di merito, come d'altra parte è più che logico pensare, e quindi anche ai fini della valutazione, considerata la diversità tra la valutazione di funzioni di merito e la valutazione di funzioni di legittimità che necessariamente da ciò deriva.

Il punto centrale su cui si è imperniato il confronto tra Commissione e Aula riguarda la presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari e nel Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ma soprattutto il tipo di funzioni che gli avvocati devono svolgere al loro interno, nonché la natura e il tipo di deliberazioni alle quali possono partecipare.

Si è cominciato con difficoltà e, in un primo tempo, lo stesso Comitato aveva espunto la partecipazione al Consiglio direttivo della Corte di cassazione del presidente del Consiglio nazionale forense. D'altra parte, nel momento in cui vediamo il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la stessa Corte esserne componenti di diritto, in sintonia con quanto si verifica nei Consigli giudiziari presso le corti d'appello, dove sono membri di diritto il presidente della corte d'appello e il procuratore generale della Cassazione, logica vuole che in rappresentanza dell'avvocatura sieda il massimo vertice, l'esponente apicale della categoria, vale a dire il presidente del Consiglio nazionale forense.

Lo stesso, per sintonia e sistematicità, non può che avvenire presso i Consigli giudiziari, dove logica vuole che la rappresentanza dell'avvocatura veda la presenza necessaria del presidente del Consiglio dell'ordine del luogo. Tuttavia questa logica sembra essere scomparsa in virtù delle solite pressioni dell'Associazione nazionale magistrati. Infatti, nel momento in cui si arriva alla possibilità che il presidente del Consiglio nazionale forense sia componente del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, si è costretti ad espungere l'attribuzione della qualità di membri di diritto non solo al presidente del Consiglio nazionale forense, ma addirittura al primo presidente di Corte di cassazione ed al procuratore generale presso la stessa Corte. Tutto ciò avviene perché il componente di diritto, per logica sistematica del nostro ordinamento, non può che partecipare a tutte le delibere e a tutte le decisioni dell'organismo di cui è componente di diritto. Questo avrebbe comportato, in tutta evidenza, che il presidente del Consiglio nazionale forense avrebbe potuto partecipare anche alla valutazione dei magistrati. Apriti cielo!

Ho sempre sostenuto che i migliori giudici dei magistrati siano gli avvocati. Non ho assolutamente paura di essere valutato da un consesso forense. Mi riferisco infatti ad una categoria intesa sempre nell'accezione migliore, e certamente vedo in coloro che ne sono rappresentanti una rappresentanza responsabile e non messa lì per consumare vendette o per badare alla piccola bottega; anzi, per migliorare un sistema che alla fine va a favore di tutti, non solo dei magistrati e degli avvocati, ma soprattutto dei cittadini, veri destinatari del servizio giustizia. Allora non si comprende, se non a fronte di una chiusura corporativa e di casta, la possibilità che due componenti della classe forense, quindi non un numero in grado di spostare gli equilibri in caso di difformità di vedute e in caso di votazione, ma soltanto due, possano partecipare a queste deliberazioni.

È strano che questa, che è una delle battaglie principe di Magistratura Democratica - una delle correnti della magistratura italiana più a sinistra, più avanzata e più progressista, come essa stessa si definisce - alla fine poi sia stata messa da parte, in nome di una chiusura corporativa miope, che vede nell'esclusivo foro domestico la possibilità di valutare i colleghi. Le valutazioni dei colleghi da parte del Consiglio giudiziario sono tutte infarcite di superlativi assoluti: appena vi è un superlativo relativo, si comincia a pensare che, forse, qualcosa non funziona. Da qui le ragioni di una riforma dell'ordinamento giudiziario di cui anche questo testo, comunque, non riuscirà ad eliminare le discrasie e una patologia gravissima, vale a dire l'incapacità di radiografare l'ubi consistam, cioè l'essenza di un magistrato nell'esercizio delle sue funzioni.

Poco importa la circostanza che il Consiglio dell'ordine possa comunque segnalare fatti che hanno attinenza con deviazioni nell'attività del magistrato, con patologie del sistema. Poco importa, ugualmente, che possa produrre una relazione al riguardo, o comunque una relazione sulla figura del magistrato, perché poi, alla fine, ci sarà sempre la chiusura domestica e la giustizia domestica che valuteranno tutto ciò.

È fin troppo evidente che la presenza del presidente del Consiglio dell'ordine e del presidente del Consiglio nazionale forense - una presenza, ripeto, assolutamente trascurabile sotto il profilo quantitativo - avrebbe consentito di promuovere, di spiegare e di giustificare la relazione proveniente dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e quella proveniente dal Consiglio nazionale forense, con riferimento all'attività di quel magistrato.

Non si è voluti arrivare a ciò e non lo si è fatto anche con una certa miopia. Infatti, nel momento in cui si elencano i titolari di tre funzioni (il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense) tra i componenti e li si individua nominativamente, con riferimento all'ufficio di cui sono titolari, è chiaro che, se anche non vi è la definizione esplicita che si tratta di membri di diritto, tali sono, in realtà, a tutti gli effetti, perchè diversamente non vi sarebbe stata tale indicazione nominativa e si sarebbe parlato genericamente di avvocati, di magistrati, cioè senza specificare.

Presidenza del vice presidente ANGIUS(ore 12,40)

 

(Segue CENTARO). Nel momento in cui c'è invece la specificazione, vi è la definizione di membri di diritto. Mi chiedo allora perchè negare, a questo punto, tale esplicitazione, che è soltanto dichiarativa e non costitutiva di uno status.

Non mi si venga poi a dire, anche qui, che è il solito centro-destra a malignare e a dire che vi sono eterodirezioni e condizionamenti. Vi sono anche in questo caso una delegittimazione e un'offesa nei confronti della classe forense, che ha dato e continua a dare un validissimo contributo all'amministrazione della giustizia e che ha pagato, anche con il sangue, la propria attività a difesa della legalità e delle istituzioni. (Applausi del senatore Biondi).

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, desidero aggiungere pochissime considerazioni a quelle svolte dal collega Centaro, soltanto per porre in evidenza il fatto che il disegno di legge che stiamo esaminando si compone di quattro articoli, ognuno dei quali attiene ad un aspetto fondamentale.

Abbiamo esaminato, all'articolo 1, le novità, per la verità pochissime (quasi inesistenti), sulla carriera dei magistrati.

Sull'articolo 2 la delusione è stata totale: anche il più timido accenno di separazione delle funzioni è stato distrutto dal cosiddetto emendamento Brutti.

L'articolo 3 ha riguardato la Scuola superiore (e sentiremo cosa ne pensa la Commissione bilancio): il tentativo di renderla una cosa seria è miseramente fallito, perché si trattava di mettere finalmente il bavaglio alle presunte scuole che si muovono da tante parti per formare i magistrati. Tratteremo seriamente in finanziaria questa norma antispreco: l'attuale maggioranza vuole sprecare tutti i soldi a favore dei propri amici (e anche la Scuola superiore è fatta di sprechi per i propri amici).

L'articolo 4, però, comporta un problema di ordine costituzionale molto serio: credo che tutti dovremmo sapere che l'articolo 24 della Costituzione parla del diritto di difesa come inalienabile; questa materia non è riservata soltanto ai magistrati, ma riguarda i giudici e vede contrapposti gli avvocati e gli inquirenti (mi riferisco specialmente alla materia penale).

È incredibile il modo in cui la maggioranza, da questo punto di vista, ha oscillato in Commissione e porta in Aula un provvedimento che suona ancora come un insulto nei confronti degli avvocati. È incredibile che, a distanza di tanti anni dal varo della Costituzione e dalle considerazioni di Calamandrei, dobbiamo ancora registrare l'elaborazione di una legge che ritiene e fa ritenere che la giustizia riguardi solo i magistrati, tra i quali non esiste neanche la distinzione delle funzioni. Questa è una legge contro gli avvocati; è una legge di insulto agli avvocati come categoria; è una legge che non riconosce la qualifica di diritto a presidente del Consiglio nazionale forense in materia di giudizi per l'esame davanti alla Corte di cassazione.

Ecco il senso dell'emendamento Manzione, che non so se sarà mantenuto o ritirato (ma la cosa è del tutto irrilevante). Il senatore Manzione fa parte di una maggioranza caratterizzata dal culto della resa davanti ai diktat dei vertici dell'Associazione nazionale magistrati, che - nel senso che la legge vorrebbe avere, ossia di un nuovo criterio di selezione dei magistrati, accentuando i poteri dei Consigli distrettuali - non tollerano vi siano avvocati e rappresentanti della loro categoria ex officio (non quelli scelti dai giudici, con il dubbio che si scelgano avvocati loro amici, ovviamente, ma quelli di diritto). È bene che ne siate consapevoli: non potete meravigliarvi poi se i sondaggi indicano il tracollo dell'opinione pubblica nei confronti del vostro Governo e della vostra maggioranza, che sceglie scientificamente un ordinamento di insulto alla categoria degli avvocati.

L'emendamento Manzione cerca di rimediare all'insulto, come anche quelli da me presentati, volti a stabilire un principio di dignitosa presenza degli avvocati nei Consigli giudiziari. Temo che i miei emendamenti vengano bocciati e non so se il senatore Manzione manterrà il suo o meno, ma so che il Governo è contrario e che si è persino detto che, se sarà approvato quell'emendamento, il Governo cadrà. Questo ovviamente sarebbe un motivo in più per votarlo, almeno da parte di quelli che ritengono che il Governo rappresenti un ostacolo alla libertà del Paese. È importante, però, che si comprenda - in quest'Aula e da parte di coloro che dall'esterno ci ascoltano - che la legge che ci accingiamo a varare contiene scientificamente un atto di insulto nei confronti della categoria degli avvocati: di insulto - lo ribadisco rivolgendomi ai colleghi del centro-sinistra - non di sottovalutazione, non di parziale riconoscimento, ma di voluto misconoscimento della natura e della funzione di avvocato.

I due emendamenti che ho presentato tentano di riparare a questa indecente deriva della legge, ma non so che fine faranno. Il senatore Manzione ha presentato un emendamento, per così dire, puramente desideroso di far sapere che esiste una parte della maggioranza che la pensa diversamente; ritengo però che non sarà approvato neanche quell'emendamento, avendo già detto il relatore che è contrario, e il Governo, addirittura, ha detto che si dimetterà se sarà approvato. Potete immaginare voi che fine farà quell'emendamento.

Voteremo l'emendamento Manzione, chiedo ai colleghi di votare i due emendamenti presentati da me; voteremo tutti gli emendamenti che tendono a stabilire un minimo di dignitosa presenza dell'avvocatura nel contesto della giustizia italiana. Se così non sarà, ne prenderemo atto, ma, ripeto, non vi meravigliate che poi la gente vi giudica male. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).

PALMA (FI). Signor Presidente, non comprendo le resistenze che sembrano esservi nella maggioranza all'allargamento dei Consigli giudiziari anche agli avvocati, quasi che nel Consiglio superiore questa esperienza già non vi sia, quasi che nell'organo di autogoverno della magistratura, che per l'appunto è deputato tra l'altro alle valutazioni dei magistrati, non siano presenti personaggi esterni alla categoria dei magistrati e, segnatamente, avvocati e professori universitari in materie giuridiche nominati dal Parlamento. E che prima questa previsione non vi fosse era la diretta conseguenza del fatto che i Consigli giudiziari non avevano i compiti che attualmente invece hanno. Quei compiti che mano a mano sono stati decentrati dal Consiglio superiore per rendere in linea di massima più efficace l'azione dell'apparato di autogoverno.

Si dice che gli avvocati non possono essere presenti nel Consiglio giudiziario perché in qualche modo potrebbero, essere momento di pressione indebita nei confronti dei magistrati. Ritengo personalmente che non sia così, ritengo che questa sia una scusa, sia un alibi. La realtà vera è che gli avvocati non possono essere presenti nei Consigli giudiziari perché i magistrati, attraverso i Consigli giudiziari, intendono restringere la loro categoria, vogliono fare e disfare della vita dei magistrati senza che vi sia una voce esterna.

Davvero voi pensate che sia del tutto inutile la presenza degli avvocati all'interno dei Consigli giudiziari, che davvero sia inutile una responsabile voce di chi quotidianamente è a contatto con i magistrati e quotidianamente è in grado di valutare il loro equilibrio, la loro professionalità, la loro capacità? La chiusura agli avvocati dei Consigli giudiziari è, quindi, conseguentemente un mantenere un privilegio, è un discorso di casta. E la cosa singolare è che, quando taluni comparti associativi erano assai lontani dalla gestione dell'organo di autogoverno, bene, quei comparti associativi, e faccio riferimento a Magistratura Democratica, richiedevano a gran voce l'allargamento dei Consigli giudiziari a voci esterne, ivi compresi gli avvocati.

Credo sia invece fondamentale la presenza degli avvocati, anche perché oggi vi è stata una denuncia in quest'Aula. Una denuncia di notevolissima gravità, signor Presidente. Il senatore D'Ambrosio ha affermato - leggo il Resoconto pubblicato in corso di seduta - che esiste una magistratura indipendente e che, per l'effetto, esiste una magistratura che indipendente non è. Trovo davvero grave che un'accusa così pesante nei confronti della magistratura provenga da chi ritiene di essere uno degli autorevoli rappresentanti di quella categoria.

Certo, signor Presidente, al di là delle concezioni sulla democrazia, posso pur dire che se la magistratura indipendente è quella che, secondo la senatrice Palermi, frequenta le riunioni sindacali e quant'altro, in verità qualcuno ha un concetto di indipendenza dei magistrati davvero diverso non tanto e non solo da quello che ho io, ma da quello che ha la popolazione tutta.

Sempre nel corso di quell'intervento il senatore D'Ambrosio ha affermato che, grazie a quella magistratura indipendente, che va per fabbriche, molti di voi siedono in quest'Aula.

 

PRESIDENTE Chiedo ai colleghi che sono alle spalle del senatore Palma di consentire l'intervento, per favore.

 

PALMA (FI). Ha affermato che, grazie a quella magistratura indipendente, che abbiamo scoperto andare per riunioni sindacali, molti senatori hanno il privilegio di sedere in quest'Aula. Immagino che il discorso del senatore D'Ambrosio fosse nel senso che quella magistratura indipendente, diversa dall'altra negativa, che indipendente secondo il suo dire non è, ha salvato in qualche modo la democrazia nel Paese. Credo fosse questo il senso del suo discorso. Mi permetto così sommessamente di dire, signor Presidente, ma senza che questo possa suonare polemica, che forse la magistratura, quella seria, quella vera, ha lottato in questo Paese contro i fenomeni criminali, che sicuramente i signori che siedono in Aula lo fanno in ragione del consenso elettorale e che probabilmente qualcuno siede in Aula solo perché ha fatto parte di quella magistratura, definita indipendente. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).

Sono profondamente laico ed, essendo tale, nutro la più grande tolleranza nei confronti e nei riguardi di qualsiasi credenza o idea religiosa, sicché ho sempre visto, anche con una certa simpatia, maggiorata dopo l'uscita dei film «Piccolo grande uomo» o «Balla coi lupi», i totem, quei pezzi di legno osannati dagli indiani. Meno simpatia, ma senza minor sorriso nutro nei confronti di altri totem. Allora, cerchiamo di essere chiari una volta per tutte: siamo al Senato della Repubblica. Ciascuno di noi porta con sé il frutto delle proprie esperienze lavorative, sociali, culturali e civili, ma l'avere o non avere fatto determinate cose non è qua dentro né punto di merito né punto di demerito. E molto poco importa se qualcuno ha sostenuto o meno certi processi. In verità, se uno volesse fare un'analisi generale, come ho già detto qualche giorno fa, scoprirebbe che chi totem è diventato per un processo lo ha visto cadere sotto la mannaia del giudice e non solo con riferimento all'ipotesi accusatoria coltivata, ma anche con riferimento a quella - ahimè - forse troppo in fretta abbandonata.

Un'ultima questione, Presidente, e concludo il mio intervento. Non ho bisogno che qualcuno mi inviti a ricordare ciò che la magistratura, non la magistratura indipendente, ma la magistratura seria e vera, quella alla quale mi onoro tuttora di appartenere, ha fatto per questo Paese: i morti che ci sono stati, i grandi sacrifici. Però mi permetto di dire, anche con riferimento a quel momento di felicità che il ritiro di un mio emendamento le ha dato, che quando c'era da contrastare l'eversione di destra io c'ero, quando c'era da contrastare l'eversione di sinistra io c'ero, quando c'era da contrastare la criminalità organizzata io c'ero, quando si trattava di lasciare la comoda sedia romana o milanese per andare in Calabria io c'ero. Qualcun altro, invece, no. (Applausi dal Gruppo FI).

VILLONE (SDSE). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VILLONE (SDSE). Signor Presidente, vorrei esprimere in breve la posizione del mio Gruppo, che è favorevole al mantenimento del testo della Commissione e quindi contraria agli emendamenti a tale proposito presentati.

Abbiamo visto svolgersi in questa Aula un dibattito acceso ed interessante, ma non sempre, per la verità, volto a questioni che avessero effettiva rilevanza o comunque svolto con un'intensità sicuramente maggiore di quella che la rilevanza oggettiva delle questioni avrebbe suggerito o richiesto. Abbiamo visto nascere e manifestarsi una sorta di ipersensibilità su temi di sicuro importantissimi, come l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, ma che pure comporterebbero valutazioni in ogni caso pacate, perché non è giusto vedere una qualunque decisione normativa nella chiave di un attacco o di una difesa dell'autonomia o dell'attacco o della difesa di un'altra categoria, in questo caso quella degli avvocati.

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 13)

 

(Segue VILLONE). Penso che dovremmo più serenamente chiederci se le scelte che il legislatore compie sono volte al più efficace svolgimento della funzione nel suo complesso, svincolando quindi il ragionamento legislativo dalla tentazione di prendere le armi all'attacco o a difesa di questo o di quell'altro.

Guardando adesso alla questione dell'articolo 4, penso che non sia in alcun modo possibile avere dei dubbi su un punto: è giusto e utile che gli avvocati abbiano un ruolo nella valutazione dell'attività dei magistrati? Non credo che ciò si possa negare, né penso che il fatto che gli avvocati abbiano un ruolo in tale valutazione possa in alcun modo costituire lesione del principio dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura. La questione però, tradotta nei termini dell'articolo 4, è se è utile e opportuno che gli avvocati svolgano tale ruolo partecipando al Consiglio giudiziario, che, come ovvio, è altra e diversa questione.

Capisco che risponde un po' alla nostra filosofia di sistema, perché noi, quando abbiamo posizioni diverse, tendiamo a rispondere sempre così: mettiamoci tutti insieme, facciamo un grande calderone e arriviamo a forme di concertazione. Questa è la risposta che noi diamo quasi sempre, ma non è detto che sia quella giusta o la più efficace. Non è detto che la scelta migliore e la via più utile sia quella di andare al condizionamento dall'interno, piuttosto che non avere una scelta in una chiave di diversità.

Penso che sia questo il punto di valutazione dell'operato della Commissione, che fa una scelta, opinabile non c'è dubbio, ma sicuramente non riferibile allo scontro epocale che qui si può vuole prefigurare. La scelta della Commissione, che non vuole affatto negare il ruolo degli avvocati, è quella di ipotizzare se la valutazione da parte del ceto forense dell'attività di magistrati e del magistrato, giusto e utile come dicevo, debba seguire un diverso percorso valutativo. Un diverso percorso valutativo che non si svolge all'interno di organi di concertazione è la premessa di una più efficace valutazione della bontà del servizio nello svolgimento della funzione, dell'efficacia del servizio erogato.

La scelta della Commissione non è affatto da intendere come un insulto agli avvocati, come diceva prima il collega D'Onofrio. Questo non è sicuramente vero; è piuttosto una richiesta agli avvocati di svolgere fino in fondo nei modi più efficaci e non in modi concertativi la funzione che sicuramente e utilmente hanno, ossia quella di contribuire all'efficienza del sistema giustizia, anche valutando l'operato dei magistrati. (Applausi della senatrice Brisca Menapace).

PRESIDENTE. Colleghi, vorrei avanzare una proposta sul prosieguo dei nostri lavori. A questo punto, considerata la dimensione dell'articolo 4 e il tempo che ci resta, chiuderei la discussione sull'articolo e rinvierei la votazione degli emendamenti alla ripresa, dopo l'esame dell'articolo 2 e 3 per l'emendamento che ci rimane.

Passerei quindi all'articolo 5, sul quale vi è una proposta di stralcio da parte della Commissione. Ovviamente, proponendo lo stralcio, credo esprima parere favorevole.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Presidente, non capisco più cosa stia su succedendo da quando è lei a presiedere. Non ho capito nulla circa la sorte degli articoli 2, 3 e 4. Perché non votiamo gli emendamenti sull'articolo 4? Perché ha parlato il collega Villone in dichiarazione di voto sull'articolo 4? Che senso ha?

 

PRESIDENTE. Le faccio un riassunto, senatore D'Onofrio, e spero di riuscire a chiarire.

 

D'ONOFRIO (UDC). Vorrei capire perché non votiamo gli emendamenti sull'articolo 4. Possiamo votarli o no?

 

PRESIDENTE. Rispetto all'articolo 4 vi è una certa richiesta da parte dei Gruppi che se si potesse votare nella ripresa pomeridiana...

 

D'ONOFRIO (UDC). Presidente, da quando c'è questo Senato, il Gruppo UDC non viene mai consultato. Non so a quali Gruppi lei faccia riferimento.

 

PRESIDENTE. Sto facendo una proposta. Infatti anche lei ha la possibilità di esprimersi.

 

D'ONOFRIO (UDC). La mia proposta è che si votino gli emendamenti; almeno questi. Ho chiesto di parlare sull'articolo 2 e non me lo ha consentito; volevo intervenire sull'articolo 3 e non si vota. Possiamo votare questo articolo, o dobbiamo fare quello che decide lei?

 

PRESIDENTE. La ringrazio per la cortesia, senatore D'Onofrio. Se vuole proseguire con il dibattito sull'articolo 4, proseguiremo il dibattito. C'è qualcun altro che intende intervenire sulla mia proposta?

 

D'ONOFRIO (UDC). Se non c'è nessuno, che si passi all'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4.

BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, penso che sulla sua proposta il collega D'Onofrio abbia ragionevolmente sollevato delle perplessità, però secondo me è nato un equivoco. Mi pare di aver capito che vi erano alcuni interventi ancora nella fase dell'illustrazione; almeno un paio di colleghi della maggioranza avrebbero chiesto di parlare e quindi saremmo arrivati alle ore 13,30. Se ho ben compreso, la proposta che lei ha avanzato era di chiudere questa fase dell'illustrazione degli emendamenti all'articolo 4, di far esprimere i pareri al relatore e al Governo e di fare lo stralcio dell'articolo 5 in maniera che oggi pomeriggio si potesse passare alla votazione, secondo l'ordine che deciderà la Presidenza, degli emendamenti accantonati e dell'articolo 4.

Se questa è la proposta, Presidente, mi pare ragionevole, e probabilmente si è creato un equivoco con il collega D'Onofrio, altrimenti anch'io condivido la sua conseguente soluzione di continuare nella illustrazione e, a questo punto, ogni collega ha il dritto di intervenire e di chiedere la parola.

PRESIDENTE. Colleghi, cerco di riassumere: noi dobbiamo procedere con il voto sull'articolo 2 dopo il necessario approfondimento in Commissione bilancio sul problema sollevato dal senatore Caruso. Ottenuta la risposta, chi vorrà fare una dichiarazione di voto potrà procedere e quindi si voterà l'articolo 2.

Abbiamo il medesimo quesito da risolvere in Commissione bilancio rispetto all'emendamento 3.800 su cui il Ministro si è impegnato a trovare una soluzione alternativa e, in seguito, si voterà l'articolo 3. È evidente a tutti che, in questi venti minuti, non si sarebbe comunque arrivati al voto degli emendamenti all'articolo 4 e quindi suggerivo di procedere con le proposte di stralcio sulle quali, mi sembra, ci sia l'accordo di tutta l'Aula, e poi di sospendere la seduta per dare modo al collega Morando di convocare la Commissione bilancio e dare i pareri che ci sono necessari per poter proseguire. Vedo un cenno di assenso anche dai colleghi dell'UDC; quindi, si procede in questo modo.

Passiamo dunque all'esame dell'articolo 5, sul quale è stata presentata una proposta di stralcio e un emendamento che si intendono illustrati.

Metto ai voti la proposta di stralcio S5.1, presentata dalla Commissione.

È approvata.

 

Risulta pertanto precluso l'emendamento 5.200.

Potremmo procedere ora con la votazione della proposta di stralcio all'articolo 6, che riguarda solo alcuni commi dell'articolo, lasciando da parte gli emendamenti. Senatore Caruso, è d'accordo?

 

CARUSO (AN). Sì, signor Presidente.

 

PRESIDENTE. Passiamo dunque all'esame dell'articolo 6, sul quale sono stati presentati una proposta di stralcio ed emendamenti che si intendono illustrati.

Metto ai voti la proposta di stralcio S6.1 (testo 3), presentata dalla Commissione.

È approvata.

 

Risultano pertanto preclusi gli emendamenti dal 6.200 al 6.203, dal 6.207 al 6.224 e dal 6.227 al 6.233, nonché l'emendamento 6.234, per la parte in cui sopprime i commi 53 e 54.

Comunico che gli stralci approvati costituiranno i seguenti disegni di legge:

- i commi da 1 a 7 dell'articolo 5, ad eccezione della lettera b) del comma 2, costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Modifiche al decreto-legislativo n. 240 del 25 luglio del 2006, in materia di competenze dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari nonché di decentramento dell'organizzazione giudiziaria» (1447-bis);

- i commi da 5 a 18 e da 20 a 25, il comma 26, lettera b), ed il comma 27, nonché i commi da 36 a 45 e da 49 a 51, oltre ai commi 53 e 54 dell'articolo 6, costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione giudiziaria» (1447-ter);

- il comma 1 ed i commi da 28 a 32 dell'articolo 6 costituiranno un disegno di legge, dal titolo «Disposizioni in materia di costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura» (1447-quater);

- i commi 46, 47 e 48 dell'articolo 6, il comma 6 dell'articolo 8 costituiranno un autonomo disegno di legge dal titolo «Disposizioni in materia di ordinamento giudiziario militare norme di delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare ed in materia di transito di magistrati militari nella magistratura ordinaria» (1447-quinquies). In tale disegno di legge potranno confluire i commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 ove risulti approvata la relativa proposta di stralcio.

D'ALI' (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ALI' (FI). Signor Presidente, vorrei sollecitare la Presidenza a convocare la Giunta per il Regolamento, oltre che per definire la questione che è stata a lungo dibattuta ieri in quest'Aula (questione assai importante, signor Presidente, per quanto riguarda la possibilità dei senatori di organizzare il proprio lavoro soprattutto in fase emendativa), anche per definire esattamente l'interpretazione dell'articolo 76 sul quale io sollevai un quesito al Presidente del Senato. L'articolo 76 riguarda la temporanea improcedibilità dei disegni di legge respinti e nuovamente presentati, che è materia assai simile a quella discussa ieri in ordine agli emendamenti. Si tratta di disegni di legge e non di emendamenti ma, appunto, in materia assai simile.

Poiché sul mio quesito il Presidente del Senato disse che avrebbe convocato la Giunta per il Regolamento per dare una interpretazione assolutamente coerente con quella che poteva essere una prassi chiara per il Senato e quindi anche per i senatori, vorrei pregarla, signor Presidente, di sollecitare il Presidente affinché convochi la Giunta per il Regolamento su queste questioni. Quello che ieri abbiamo discusso in Aula è un argomento di grandissima rilevanza perché il fatto che possa essere discusso un emendamento il cui contenuto, sostanzialmente, è stato bocciato precedentemente dall'Aula, lei comprende come possa sicuramente stravolgere le nostre abitudini di lavoro in quest'Aula. Poiché noi siamo assolutamente del parere che più chiare sono le regole e meglio lavoriamo, volevo pregarla, appunto, che si procedesse alla convocazione della Giunta per risolvere l'interpretazione di questi due importanti argomenti.

PRESIDENTE. Senatore D'Alì, la sua richiesta è assolutamente motivata e solleciterò il Presidente in tal senso.

 

 

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Accantonato

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è ''positivo'' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato ''non positivo''.

10. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è ''positivo''. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

" 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

" 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

" 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

"50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

"  44.328,37

Magistrati ordinari

" 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

" 22.766,71

.

EMENDAMENTI 2.164 E 2.165 ED EMENDAMENTI, PRECEDENTEMENTE ACCANTONATI, 2.121 (TESTO 2) E 2.130 (TESTO 2)

2.164

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 13.

2.165

CASTELLI

Respinto

Al comma 13, capoverso «Art. 52»,sopprimere le parole da: «nonché» a: «compatibile».

2.121 (testo 2)

PALMA

Ritirato

Al comma 3, capoverso «Art. 12», comma 10, dopo le parole: «con particolare riguardo ai risultati conseguiti,» inserire le seguenti: «l'aver prestato servizio in sedi disagiate,».

2.130 (testo 2)

PALMA

Respinto. Votato per parti separate. (*)

Al comma 3, capoverso «Art. 12», dopo il comma 14, inserire il seguente:

«14-bis. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 il magistrato deve aver svolto almeno la metà degli anni di servizio nella corrispondente funzione giudicante o requirente. Le funzioni direttive requirenti di primo grado o elevate di primo grado non possono essere conferite ai magistrati che, all'atto della richiesta, esercitano nello stesso ufficio giudiziario le funzioni semidirettive requirenti di primo grado o elevate di primo grado».

________________

(*) Ritirato dal proponente e fatto proprio dal senatore Centaro.

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m)all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n.26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è aggiunta la seguente:

§           «Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(Segretario generale)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(Funzioni e durata)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

11. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

12. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Obbligo di frequenza). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

EMENDAMENTI

3.100 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. L'articolo 2 del decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art 2. - (Finalità) - 1. La Scuola è stabilmente preposta:

a) all'organizzazione e alla gestione del tirocinio e della formazione dei magistrati ordinari, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

b) all'organizzazione dei corsi di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati ordinari e della magistratura onoraria, curando che entrambi siano attuati sotto i profili tecnico, operativo e deontologico;

c) alla promozione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca;

d) all'offerta di formazione di magistrati stranieri, nel quadro degli accordi internazionali di cooperazione tecnica in materia giudiziaria.

2. Per il raggiungimento delle finalità indicate alle lettere a) e b) del comma 1, la Scuola è composta da due distinte articolazioni"».

3.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 2, all'articolo 2 ivi richiamato, al capoverso 1, alla lettera g), sostituire le parole da: «alla formazione» fino alle parole: «Unione europea e» con le seguenti: «alla formazione, a richiesta della Rete di formazione giudiziaria europea, con il consenso del Ministero della giustizia, di magistrati partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della stessa, ovvero nel quadro di progetti dell'Unione Europea, nonché, a richiesta del Ministro della giustizia, alla formazione di magistrati stranieri e».

3.101

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera g), sostituire le parole: «su richiesta della competente autorità di Governo» con le seguenti: «, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,».

3.102

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 2, capoverso «Art. 2», comma 1, lettera h), sostituire le parole: «su richiesta della competente autorità di Governo» con le seguenti: «, su richiesta del Consiglio superiore della magistratura,».

3.103

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«2. L'articolo 4 del decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Organi) - 1. Gli organi che compongono la Scuola superiore della magistratura sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) i comitati di gestione"».

3.104

CASTELLI

Respinto

Al comma 4, sopprimere la lettera c).

3.105

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«2. L'articolo 5 del decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Composizione e funzioni) - 1. Il comitato direttivo è composto dal presidente e da altri sei membri. Esso si riunisce nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

2. Il comitato direttivo delibera in ordine alle finalità e all'attività della Scuola, salvo quanto di competenza dei comitati di gestione ed esercita funzioni di indirizzo, nonché di controllo sul personale assegnato.

3. Il comitato direttivo adotta lo statuto, i regolamenti interni ed il bilancio di previsione e consuntivo;nomina i membri dei comitati di gestione; programma l'attività didattica della Scuola, avvalendosi delle proposte del Consiglio superiore della magistratura, del Ministro della giustizia, del Consiglio nazionale forense, dei consigli giudiziari, del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché delle proposte dei componenti del Consiglio universitario nazionale esperti in materie giuridiche"».

3.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Approvato

Al comma 5, all'articolo 5 ivi richiamato, comma 2, sostituire le parole: «adotta lo Statuto» con le seguenti: «adotta e modifica lo Statuto».

3.106

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 5, capoverso «Art. 5», comma 2, sopprimere le parole: «e modifica».

3.107

CASTELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Del comitato direttivo fanno parte di diritto il primo presidente della Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive giudicanti di legittimità, nonché il procuratore generale presso la Corte di cassazione, o il magistrato dallo stesso delegato alla Scuola, con funzioni non inferiori a quelle direttive requirenti di legittimità"».

3.108

VILLECCO CALIPARI

Ritirato

Al comma 6, lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:

«1) Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti, di cui otto scelti tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità e nominati dal Consiglio superiore della magistratura, due tra docenti universitari e due tra avvocati che abbiano esercitato per almeno dieci anni e nominati dal Parlamento».

3.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 6, alla lettera a), al capoverso 1 ivi richiamato, sostituire, al primo periodo, la parola: «sette» con l'altra: «quattro», la parola: «tre» con l'altra «quattro» e la parola: «due» con l'altra: «quattro» e sostituire il secondo periodo con il seguente: «Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di tre magistrati, dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, un docente universitario e un avvocato, dal Consiglio universitario nazionale in ragione di tre docenti universitari, e dal Consiglio nazionale forense in ragione di tre avvocati.».

3.109

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Respinto

Al comma 6, lettera a), capoverso 1, secondo periodo, sostituire la parola: «sei» con la seguente: «cinque» e le parole: «un magistrato» con le seguenti: «due magistrati».

3.110

CASTELLI

Ritirato

Al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Del comitato direttivo fanno altresì parte due magistrati ordinari scelti dal Consiglio superiore della magistratura, che esercitano le funzioni di secondo grado da almeno tre anni, un avvocato con almeno quindici anni di esercizio della professione nominato dal Consiglio nazionale forense, un professore universitario ordinario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale ed un componente nominato dal Ministro della giustizia, scelti tutti tra insigni giuristi"».

3.111

CASTELLI

Precluso dalla reiezione degli emendamenti 3.100 e 3.103

Sostituire il comma 10 con il seguente:

«10. L'articolo 12 del decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Funzioni) - 1. Per ciascuna delle articolazioni previste dall'articolo 2, comma 2, è istituito un comitato di gestione composto da cinque membri che eleggono un presidente, scelto nell'ambito della composizione del comitato.

2. I comitati di gestione si riuniscono nella sede individuata per i distretti ricompresi nelle regioni Marche, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Sardegna.

3. Ciascun comitato di gestione:

a) attua la programmazione annuale dell'attività per il proprio ambito di competenza;

b) definisce il contenuto analitico di ciascuna sessione;

c) individua i docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione;

d) fissa i criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

e) offre sussidio didattico e sperimenta nuove formule didattiche;

f) segue lo svolgimento delle sessioni e presenta, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive;

g) cura il tirocinio o l'aggiornamento professionale nelle fasi effettuate presso la Scuola, selezionando i tutori, nonchè i docenti incaricati anno per anno e quelli occasionali"».

3.112

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 11.

3.800

IL GOVERNO

Accantonato

Al comma 11, capoverso 17-ter, comma 1, sopprimere le parole da: «Ovvero» fino alla fine del periodo.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «Se magistrato».

3.113 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 13 con il seguente:

«13. L'articolo 18 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - (Durata) - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari ha una durata di ventiquattro mesi e si articola in sessioni"».

3.114 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 20 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento) - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico, approvati dal competente comitato di gestione nell'àmbito della programmazione dell'attività didattica deliberata dal comitato direttivo, riguardanti il diritto civile, il diritto penale, il diritto processuale civile, il diritto processuale penale ed il diritto amministrativo, con eventuale approfondimento anche di altre materie tra quelle comprese nella prova orale del concorso per l'accesso in magistratura, previste dal decreto legislativo di attuazione della delega contenuta nell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2), della legge 25 luglio 2005, n. 150, nonché delle ulteriori materie scelte dal Comitato direttivo. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e della deontologia del magistrato ordinario.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, scelti dal comitato di gestione al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari.

4. Al termine della sessione, i singoli docenti compilano una scheda valutativa per ciascun magistrato ordinario loro assegnato; la scheda è trasmessa al comitato di gestione della sezione per le conseguenti valutazioni"».

3.115

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Al comma 15, lettera d), sostituire le parole: «sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario» con le seguenti: «sono individuati dal comitato di gestione».

3.116 (testo corretto)

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Al comma 16, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al termine del tirocinio, il comitato di gestione della sezione, sulla base delle schede valutative redatte dai docenti e dai magistrati affidatari, nonché di ogni altro elemento rilevante a fini valutativi raccolto durante le sessioni del tirocinio, formula per ciascun magistrato ordinario un giudizio di idoneità all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.117

IL RELATORE

Approvato

Al comma 16, alla lettera b), al comma 1 dell'articolo 22 ivi richiamato, le parole: «schede di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni».

Conseguentemente alla lettera c), al comma 2 dell'articolo 22 ivi richiamato, le parole: «schede di valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «relazioni redatte all'esito delle sessioni».

3.118 (testo corretto)

CASTELLI

Respinto

Al comma 16, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I giudizi di idoneità sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura che, sulla base di questi e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito, delibera sulla idoneità di ciascun magistrato ordinario all'assunzione delle funzioni giudiziarie"».

3.119

CASTELLI

Respinto

Al comma 16, sopprimere la lettera d).

3.120

CASTELLI

Precluso dalla reiezione dell'emendamento 3.103

Sostituire il comma 17 con il seguente:

«17. L'articolo 23 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché della formazione per il passaggio a funzioni superiori rispetto a quelle esercitate, per il passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa e per l'accesso a funzioni direttive, il comitato di gestione della sezione competente approva annualmente il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati dal comitato direttivo, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati"».

3.121

CASTELLI

Respinto

Al comma 18, sopprimere la lettera b).

3.122

CASTELLI

Respinto

Al comma 18, sopprimere la lettera c).

3.123

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 19 con il seguente:

«19. L'articolo 25 del decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 25. - (Obbligo di frequenza e durata). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare ai corsi di cui all'articolo 24 ogni cinque anni, a decorrere dalla assunzione delle prime funzioni di merito.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Per la partecipazione ai corsi, al magistrato è riconosciuto un periodo di congedo retribuito.

4. Il differimento della partecipazione ai corsi, che può essere disposto dal capo dell'ufficio giudiziario di appartenenza per comprovate e motivate esigenze di organizzazione o di servizio, non può in ogni caso arrecare pregiudizio al magistrato.

5. I corsi hanno una durata fino a due settimane anche non consecutive.

6. Il magistrato può partecipare a ulteriori corsi di aggiornamento solo dopo che sia trascorso un anno dalla precedente partecipazione"».

 

§           ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Accantonato

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25 e altre disposizioni)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. - (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1.L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n.12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n.150» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (Quorum). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n.73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

EMENDAMENTI

4.100

CASTELLI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni"».

4.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 1, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e»con le altre: «dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale, e».

4.101

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo le parole: «presidente del Consiglio nazionale forense», inserire le seguenti: «, che ne sono membri di diritto,».

4.102

D'ONOFRIO

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «dal Presidente del Consiglio nazionale forense» aggiungere le seguenti: «che ne è membro di diritto».

4.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 1, articolo 1 ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «un avvocato», «iscritto» e«nominato» con, rispettivamente, le seguenti: «due avvocati», «iscritti» e «nominati».

4.103

CASTELLI

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Conseguentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a),sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le parole: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a),sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

4.104

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 5, all'articolo 7 ivi richiamato, alla lettera b), sostituire la lettera b) ivi richiamata con la seguente:

«b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni».

4.105

CASTELLI

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere il comma 6.

4.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 7, all'articolo 8-bis ivi richiamato,al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti», con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.106

MANZIONE

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre:«due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalla altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola:«cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola:«tre».

4.950

CALDEROLI

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre:«due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalla altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola:«cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola:«tre».

4.107

D'ONOFRIO

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.108

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.109

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.110

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.111

CASTELLI

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.112

CASTELLI

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.113

CASTELLI

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;

b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.114

CASTELLI

Al comma 13 , sopprimere la lettera a).

4.115

CASTELLI

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato».

4.116

CASTELLI

Sopprimere il comma 15.

4.117

CASTELLI

Sopprimere il comma 19.

4.118

CASTELLI

Sopprimere il comma 20.

4.800

IL RELATORE

Al comma 20, sostituire le parole: «l'articolo 3, commi 2 e 3,» con le altre: «l'articolo 3, commi 1 e 3,».

PROPOSTA DI STRALCIO

S5.1

LA COMMISSIONE

Approvata

Stralciare l'articolo.

ARTICOLO 5 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 5.

Stralciato

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n.240, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il magistrato titolare delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 9, 10, 11 e 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, dirige l'ufficio, adotta gli atti relativi all'organizzazione interna, distribuisce il lavoro sulla base dei criteri indicati ed approvati dal Consiglio superiore della magistratura, vigila sul rispetto della deontologia professionale da parte dei magistrati, formula proposte all'amministrazione centrale e alle altre istituzioni, controlla l'andamento generale dell'ufficio con l'obiettivo di far funzionare la giustizia nel territorio di competenza con criteri di efficienza ed efficacia, ottimizzando le risorse e instaurando un rapporto di collaborazione e sinergia con gli altri uffici giudiziari e con le altre istituzioni.

1-ter. Il capo dell'ufficio giudiziario, unitamente ai magistrati titolari di funzioni semidirettive e al dirigente amministrativo, consulta almeno una volta l'anno i magistrati dell'ufficio e i funzionari preposti alle cancellerie e segreterie giudiziarie, al fine di elaborare il programma di attività di cui all'articolo 4 e di acquisire osservazioni e proposte. Consulta, altresì, il Consiglio dell'ordine forense e le rappresentanze sindacali unitarie per illustrare il progetto di organizzazione dell'ufficio, gli obiettivi ipotizzati e i risultati raggiunti nell'anno precedente».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il dirigente amministrativo è responsabile della gestione del personale amministrativo da attuare in coerenza con gli indirizzi del magistrato capo dell'ufficio e con il programma annuale di cui all'articolo 4»;

3. All'articolo 3 del citato decreto legislativo n.240 del 2006, il comma 3 è abrogato.

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Programma delle attività annuali). - 1. Entro il 30 giugno di ciascun anno i titolari degli uffici giudiziari non aventi competenza nazionale elaborano, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, un programma delle attività da svolgersi nell'anno successivo con la indicazione delle relative priorità, dell'analisi dei relativi costi e dei risultati ipotizzati. Il programma è inoltrato per il tramite delle direzioni regionali e interregionali al Ministero della giustizia che determina, sulla base di parametri definiti dal Ministro anche in base all'articolo 4, comma 1, lettera c), all'articolo 14, comma 1, lettera b), e all'articolo 16, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, l'entità dei relativi finanziamenti, per ciascun anno, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.

2. Qualora il finanziamento accordato sia inferiore a quanto richiesto il titolare dell'ufficio, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni semidirettive e del dirigente amministrativo, apporta le conseguenti modifiche. Se il nuovo programma non è adottato entro il mese di febbraio, il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la medesima corte provvedono ad adottare il relativo atto entro il 15 marzo, sentito il titolare dell'ufficio ed il dirigente.

3. Per gli uffici aventi competenza nazionale, il Primo presidente della Corte di cassazione, il Procuratore generale presso la Corte stessa e il Procuratore nazionale antimafia, acquisite le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive e dei rispettivi dirigenti amministrativi, trasmettono il programma di cui al comma 1. Si applicano le disposizioni di cui al comma 2, ma gli eventuali provvedimenti sono adottati dal Primo presidente della corte di cassazione, dal Procuratore generale presso la Corte di cassazione o dal Procuratore nazionale antimafia.

4. I programmi di cui ai commi 1 e 3, nei limiti del finanziamento accordato, possono essere modificati nel corso dell'anno dal titolare dell'ufficio giudiziario in caso di sopravvenute nuove necessità, dopo aver acquisito le valutazioni dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 3, e semidirettive, relativamente agli uffici di cui al comma 1, nonché quelle del dirigente amministrativo.

5. I programmi adottati e le eventuali modifiche successive, sono trasmessi al direttore generale regionale o interregionale dell'organizzazione giudiziaria di cui all'articolo 8, al Ministro della giustizia, nell'ipotesi di cui al comma 3, e al Consiglio superiore della magistratura, e di essi si tiene conto nella predisposizione delle tabelle degli uffici giudiziari».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è abrogato.

6. L'articolo 7 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Competenza delle direzioni generali circoscrizionali). - 1. Le direzioni generali regionali e interregionali circoscrizionali esercitano, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni stabilite con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, attribuzioni nelle aree funzionali riguardanti:

a) il personale e la formazione, ivi compreso il reclutamento salvo quanto previsto al comma 3, lettere e) e f);

b) le risorse materiali, i beni e i servizi, salvo quanto previsto al comma 3, lettera o);

c) le spese di giustizia.

2. Le direzioni generali regionali o interregionali hanno inoltre competenza, nell'ambito delle rispettive circoscrizioni, per le funzioni relative al servizio dei casellari giudiziali, secondo le direttive emanate dagli organi centrali del Ministero della giustizia.

3. Salve le attribuzioni del Consiglio superiore della magistratura, rimangono nelle competenze degli organi centrali dell'amministrazione, oltre alla gestione del personale di magistratura ordinaria e onoraria:

a) i compiti di programmazione, indirizzo, coordinamento e controllo degli uffici periferici;

b) il servizio del casellario giudiziale centrale;

c) l'emanazione di direttive anche sulle aree funzionali di cui ai commi 1 e 2, di circolari generali e la risoluzione di quesiti;

d) la determinazione del contingente di personale amministrativo da destinare alle singole circoscrizioni, nel quadro delle dotazioni organiche esistenti;

e) le modalità dei bandi di concorso e la loro gestione per quanto concerne gli ambiti ultracircoscrizionali, nonchè l'autorizzazione allo svolgimento dei concorsi in ambito circoscrizionale;

f) i provvedimenti di nomina e di prima assegnazione, salvo che per i concorsi aventi ambito circoscrizionale;

g) il trasferimento del personale amministrativo al di fuori delle circoscrizioni di cui al comma 1, e i trasferimenti da e per altre amministrazioni;

h) i passaggi di profili professionali, le risoluzioni del rapporto di impiego e le riammissioni o ricostituzioni del rapporto di lavoro;

i) i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica;

l) i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura;

m) i sistemi informativi automatizzati;

n) le statistiche;

o) la gestione delle risorse materiali, dei beni e dei servizi limitatamente:

1) all'attività in materia di finanziamenti ai comuni concessi attraverso la Cassa depositi e prestiti S.p.a. per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione degli uffici giudiziari ai sensi dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1981, n.119, di programmazione degli interventi di edilizia demaniale su tutto il territorio nazionale e di gestione degli interventi sugli immobili demaniali aventi sede nel territorio del circondario del tribunale di Roma;

2) alla locazione di immobili nel circondario del tribunale di Roma;

3) alla gestione dei contributi ai sensi della legge 24 aprile 1941, n.392;

4) alla programmazione e ripartizione dei relativi fondi di bilancio;

5) agli acquisti di beni e servizi da operare attraverso gara europea quando la stessa riguardi forniture da eseguire in modo omogeneo in più circoscrizioni o servizi comuni a più circoscrizioni o la scelta di aderire a convenzioni finalizzate a forniture da acquisire attraverso acquisti centralizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

4. Con il regolamento di cui all'articolo 6, comma 2, sono definite le funzioni e i compiti, inerenti alle aree funzionali di cui al comma 1, delle direzioni generali regionali ed interregionali e si procede, in relazione alle innovazioni introdotte dal presente decreto legislativo, alla definizione di dette funzioni e compiti ed alla revisione della organizzazione del Ministero della giustizia operata con il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 2001, n.55. Con successivi decreti ministeriali di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, sono individuate le unità dirigenziali nell'ambito delle direzioni generali regionali ed interregionali e definiti i relativi compiti. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

7. All'articolo 8 del citato decreto legislativo n.240 del 2006 i commi 3 e 5 sono abrogati.

EMENDAMENTO

5.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S5.1

Sopprimere i commi 3, 4, 5, 6 e 7.

ARTICOLO 6 E TABELLE B E C NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

4. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

8. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

9. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura). - 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

10. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

11. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Decadenza del magistrato). - 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina».

12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

13. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

14. All'articolo 68 del regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis».

15. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

16. All'articolo 104 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».

17. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

18. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio). - 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

20. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. - (Assegnazione delle sedi per tramutamento). - 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

21. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

22. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 196. - (Collocamento fuori ruolo). - 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n.195, della legge 27 luglio 1962, n.1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

23. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis. - (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati). - 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n.160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, non si applica il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

24. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia). - 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

25. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All'articolo 5, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

27. L'articolo 5, comma 2, della citata legge n.133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

28. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

29. L'articolo 7 della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

30. L'articolo 7-bis della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso). - 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

31. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n.195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

32. All'articolo 10-bis, commi primo e terzo, della legge n.195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

33. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

34. L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

35. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n.41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317».

37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.

38. All'articolo 10 del decreto legislativo n.109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

40. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».

41. All'articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n.109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.

42. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

43. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

44. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n.48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

45. All'articolo 8 della citata legge n.48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

46. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

47. Dopo l'articolo 1 della citata legge n.180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

Art. 1-ter. - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

48. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

49. All'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

50. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

51. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

52. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

53. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

54. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

55. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Tabella B

(Articolo 6, comma 48)

MAGISTRATURA MILITARE

 

QUALIFICA

STIPENDIO
ANNUO LORDO

Magistrati militari alla settima valutazione di professionalità in poi

euro66.470,60

Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

 "50.521,10

Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità

" 44.328,37

Magistrati militari

"  31.940,23

Magistrati militari in tirocinio

" 22.766,71

Tabella C

(Articolo 6, comma 55)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrato con funzioni direttive:

 

Procuratore nazionale antimafia

1

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

36

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

381

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

10.109

.

PROPOSTA DI STRALCIO ED EMENDAMENTI

S6.1 (testo 3)

IL RELATORE

Approvata

Stralciare i commi 1, da 5 a 18, da 20 a 32, da 36 a 51, e da 53 a54.

Conseguentemente, all'articolo 8, stralciare il comma 6.

6.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 1.

6.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «il terzo periodo è sostituito dal» con le seguenti: «dopo il secondo periodo è aggiunto il».

6.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al secondo comma, al terzo periodo, dopo la parola: «elezione», aggiungere le seguenti: «, se il relativo concorso risulta essere stato bandito nell'anno precedente,».

6.100

CASTELLI

Sopprimere il comma 3.

6.101

CASTELLI

Sopprimere il comma 4.

6.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi diretti vi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e Il del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, senza. che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico della magistratura.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano decorso il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, prima delle parole: «I magistrati», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «Salvo che non cessino prima dal servizio per sopravvenuti limiti di età e, in tale caso, sino al detto momento,».

6.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia prevista la cessazione dei magistrati dal servizio per sopravvenuti limiti di età nei due anni successivi al termine dell'incarico ricoperto. In tale caso il detto incarico è prorogato, a domanda del magistrato, sino alla cessazione dal servizio».

6.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 6.

6.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 7.

6.209

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 8.

6.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 10.

6.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 11.

6.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 12.

6.213

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 14.

6.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio che deve essere fissato preferibilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai cento venti chilometri. La comunicazione è inviata in forma scritta al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio, al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura"».

6.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 15.

6.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 16.

6.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 17.

6.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 18, sostituire: «120», con:«128».

6.102

CASTELLI

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 21.

6.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Al comma 24, capoverso «Art. 199» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per il periodo successivo al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia settanta magistrati, di qualsiasi grado, appartenenti alla magistratura militare. I medesimi sono collocati fuori dal rispettivo ruolo, mantengono lo status economico e il relativo incarico cessa per dimissioni o per cessazione del servizio per sopravvenuti limiti di età. L'onere derivante dalle relative retribuzioni, e relativi accessori, rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza».

6.220

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 26 e 27.

6.221

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 28.

6.222

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 29.

6.223

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 30.

6.224

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 31.

6.103

PALMA

Sopprimere i commi 33, 34 e 35.

6.225

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere i commi 33 e 34.

6.104

PALMA

Sopprimere il comma 33.

6.105

PALMA

Al comma 33, sopprimere le parole: «In relazione alle aumentate attività».

6.900 (testo 2)

IL RELATORE

Al comma 33, sostituire le parole: «di tredici unità», con le seguenti: «fino a tredici unità»; sopprimere, inoltre, le parole: «di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali».

Al comma 34, sostituire le parole: «L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 33 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.226

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Sopprimere il comma 35.

6.227

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 38.

6.228

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 40 e 41.

6.229

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 42.

6.230

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 44 e 45.

6.231

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere i commi 46 e 47.

6.232

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 48.

6.233

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Sopprimere il comma 51.

6.234

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Le parole: «53, 54 e » precluse;

Sopprimere i commi 53, 54 e 55.

6.235

VALENTINO, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-bis. Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1 gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».

6.236

VALENTINO, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3)

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-bis. L'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, ha effetto, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e solo per il periodo ad essa successivo, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto».

6.106

CASTELLI

Sopprimere il comma 55.

6.107

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«55-bis. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"55-ter. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.237

VALENTINO, LOSURDO

Dopo l'articolo 6,è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Trattamento economico)

1. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: «Magistrati di tribunale» .

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

193a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

venerdì 13 luglio 2007

 

 

Presidenza del presidente MARINI,

indi del vice presidente BACCINI

e del vice presidente CALDEROLI

 


 

 

Seguito della discussione del disegno di legge:

(1447) Riforma dell'ordinamento giudiziario (Relazione orale) (ore 16,09)

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario

Stralcio, dal testo proposto dalla Commissione, dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 7 (1447-quinquies)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1447.

Riprendiamo l'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Ricordo che nella seduta antimeridiana di oggi ha avuto luogo l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 4 e sono stati votati gli stralci agli articoli 5 e 6.

Ricordo che il voto finale dell'articolo 2 è stato accantonato. Sono stati altresì accantonati l'emendamento 3.800 del Governo, per l'esame da parte della 5a Commissione, e il voto finale dell'articolo 3.

Invito quindi il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti presentati all'articolo 4.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, esprimo parere contrario sugli emendamenti 4.100, 4.200, 4.101, 4.102, 4.201, 4.103, 4.202, 4.203, 4.204, 4.104, 4.205, 4.105, 4.206, 4.207, 4.106, 4.107, 4.108, 4.109, 4.110, 4.111, 4.112, 4.113, 4.114, 4.115, 4.208, 4.116, 4.117, 4.118, nonché sull'emendamento 4.950, identico all'emendamento 4.106.

Esprimo, infine, parere favorevole sull'emendamento 4.800.

SCOTTI, sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento dell'emendamento 4.100.

 

CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

In attesa che decorra il termine di venti minuti dal preavviso di cui all'articolo 119, comma 1, del Regolamento, sospendo la seduta.

 

(La seduta, sospesa alle ore 16,14, è ripresa alle ore 16,29).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.100, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Vi prego di restare tutti seduti al vostro posto, ricordando che oggi abbiamo votazioni molto impegnative.

Senatore Stiffoni, la prego di sedersi. (Proteste dai banchi della maggioranza).

Ecco il senatore Nania.

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B). (Proteste dai banchi della maggioranza).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, siccome i colleghi della maggioranza protestano per un voto, vorrei precisare che è del senatore Nania, che è qui in Aula.

PRESIDENTE. Non ci siamo proprio. Arriveremo a una o due votazioni dove, se non siete seduti e non c'è silenzio, non farò votare. (Applausi dal Gruppo AN). Lo dico a voi e a loro. (Commenti dai banchi del centro-sinistra). Secondo voi, è una sola parte che si comporta così? Sono tutte e due. (Applausi dal Gruppo AN). Farò votare solo quando tutti sono seduti, altrimenti non si vota.

 

VOCE DAI BANCHI DEL CENTRO-DESTRA. Giusto!

 

PRESIDENTE. Anzi, aggiungo, senza urla; ci sono i senatori Segretari a controllare.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.200.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.200, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.101.

CENTARO (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Signor Presidente, Forza Italia voterà a favore dell'emendamento 4.101, esplicativo di una posizione che, per ipocrisia legislativa o per timore di chi non vuole che gli avvocati abbiano un componente di diritto nel consiglio direttivo della Cassazione, non verrà appoggiato da tanti.

Vorrei però rivolgermi agli avvocati presenti nel centro-sinistra: con quale faccia andrete poi a dire al vostro Consiglio dell'ordine che non volete il presidente del Consiglio nazionale forense componente di diritto del comitato direttivo della Cassazione? Qui non si difendono posizioni particolari, si dà un giusto riconoscimento al vertice della vostra categoria.

D'altra parte, questa posizione non incide in modo assoluto sulla valutazione complessiva dell'attività dei magistrati, perché è comunque un soggetto singolo che si inserisce nel complesso, quindi la sua presenza non sbilancerà le votazioni. Però si dà alla categoria degli avvocati quel giusto riconoscimento attraverso la rappresentanza del suo vertice nel Consiglio direttivo della Cassazione.

Poi non venite a raccontare alla vostra categoria che si votava solo per ragioni di coerenza di coalizione; qui è un'altra storia. Non c'entra nessuna coerenza di coalizione, qui non c'è né destra, né sinistra, c'è soltanto una logica giustamente premiale di rappresentanza a favore di una categoria.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, immediatamente dopo vi è il mio emendamento 4.102, di fatto identico a quello che stiamo per votare. Vorrei evitarne la preclusione e annuncio al collega Centaro che anche noi voteremo a favore del suo emendamento 4.101 che ha lo stesso significato di quello da me presentato, che l'UDC avrebbe votato favorevolmente.

Non mi meraviglio però che ci sia un'opinione contraria. Occorre capire che strutturalmente questa legge ha due grandi nemici: gli italiani e gli avvocati. Gli italiani li abbiamo già sistemati con gli altri tre articoli; gli avvocati vengono sistemati come sudditi con l'articolo 4. Quindi, voteranno contro sapendo che questa legge è contro gli italiani e contro gli avvocati. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

CENTARO (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CENTARO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Centaro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.101, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.102.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.102, presentato dal senatore D'Onofrio.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 4.201 è improcedibile.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.103.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.103, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.202.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.202, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.203.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.203, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.204.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.204, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo... (La senatrice Colli lamenta il malfunzionamento del dispositivo di voto). Provvedete, per favore. Anche lì? Un attimo, allora; cerchiamo di risolvere i problemi. Ora funzionano.

Passiamo, quindi, alla votazione dell'emendamento 4.104.

 

PASTORE (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.104, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.205.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.205, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.105.

 

MAURO (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mauro, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.105, presentato dal senatore Castelli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.206.

 

PASTORE (FI). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Pastore, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.206, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.207.

 

CARUSO (AN). Chiediamo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

 

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.207, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.106, identico all'emendamento 4.950.

MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, nell'approccio al voto all'emendamento 4.106, da me presentato, consentitemi, egregi colleghi, di svolgere alcune considerazioni.

Piero Fassino, il segretario politico dei DS, in alcune interviste televisive trasmesse ieri sera e questa mattina, ha accusato di irresponsabilità politica chi, con proposte emendative, ha creato o crea fibrillazioni al Governo. Mi dispiace molto questa sua valutazione perché ho grande, grandissima stima di lui. Devo però ritenere che parla senza conoscere bene i fatti, forse perché i nuovi sergenti della politica che costituiscono la classe dirigente parlamentare probabilmente lo disinformano, in quanto sono ancora così autoreferenziali e pregni di centralismo democratico da non riuscire a considerare con il dovuto rispetto i valori repubblicani di una libera ed autentica democrazia parlamentare partecipata. (Applausi dai Gruppi AN e LNP).

Quello stesso centralismo democratico che ha indotto, ad esempio, signor Presidente, il vertice del Gruppo dell'Ulivo a dichiarare il voto contrario sul mio emendamento senza convocare preventivamente alcuna assemblea di Gruppo. Ma tant'è.

Sul merito dell'emendamento ho poco da dire, giacché la proposta che faceva parte del testo finale del Comitato ristretto, votato favorevolmente - sottolineo, votato favorevolmente - da tutta la maggioranza, era stata discussa ed approvata in Commissione. Per fortuna, la rassegna stampa quotidiana di oggi ed i resoconti parlamentari dei giorni scorsi danno conto di come tale soluzione all'epoca fosse condivisa in Commissione, fra gli altri, ad esempio, da tre valenti magistrati parlamentari, i colleghi D'Ambrosio, Casson e Di Lello.

E questa valutazione mi serve per dissolvere ogni sospetto di arcaico ostracismo preconcetto della magistratura illuminata nei confronti dell'avvocatura.

Ed allora forse dovremmo tutti chiederci perché i Presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati prima vengono considerati da tutti - e dico da tutti, opposizione compresa - quali legittimi componenti di diritto dei Consigli giudiziari e poi, invece, vengono di fatto eliminati. Se le legittime rappresentanze parlamentari di tutti i Gruppi, alla fine di un percorso, Presidente, che è stato argomentato e condiviso nel merito, riconoscono la legittimità di tale scelta, perché il Parlamento sovrano deve subire le pressioni e i ricatti di segno opposto che vengono dall'esterno? Questa domanda aleggia ed aleggerà in quest'Aula.

Presidente, quando iniziammo, nel mese di settembre dell'anno scorso, l'esame del primo provvedimento del Governo sull'ordinamento giudiziario - ricordo in particolare che si stava per decidere sulla sospensione di uno dei decreti legislativi del senatore Castelli, che regolamentava l'organizzazione delle procure - io ebbi il coraggio di affermare in quest'Aula che avrei votato un emendamento dell'opposizione (mi pare di ricordare fosse un emendamento del collega Caruso), che rendeva invece effettiva quella riforma. Infatti, mettendomi nei panni del cittadino comune, mi sarei sentito più tutelato dal nuovo modello di organizzazione piramidale delle procure che, facendo capo direttamente al procuratore, rendeva condivise le indagini, evitava la spettacolarizzazione delle inchieste e sottoponeva le richieste di misure cautelari ad un più rigido controllo.

Ci fu un momento di sconforto, come forse quello che vive l'Assemblea in questo momento; poi, responsabilmente il provvedimento ritornò in Commissione e riuscimmo tutti insieme - sottolineo tutti insieme - a condividere un merito di compartecipazione nelle scelte, che ci portò ad approvare le modifiche di due decreti legislativi su tre, sospendendo l'efficacia soltanto di quel decreto legislativo che è oggi all'esame del Senato.

In quel modo, signor Presidente, recepimmo ed applicammo quel concetto di condivisione che il Capo dello Stato ci ha chiesto sempre di privilegiare per l'approvazione di provvedimenti complessi e delicati, quale è quello sulla giustizia, che non possono risentire di un clima ostile di contrapposizione preconcetta. Allora, mi pare di ricordare, il ministro Mastella fu il primo a condividere questi principi.

Il confronto, onorevoli colleghi, la condivisione, la partecipazione democratica, il rispetto delle libere e consapevoli decisioni delle Commissioni e dell'Aula sono valori che dovrebbero appartenere al bagaglio culturale di tutti i parlamentari; l'Assemblea è libera e sovrana e io sono pronto ad accettarne il responso, senza retropensieri, senza furbizie e senza mercanteggiamenti.

Se il mio emendamento dovesse essere bocciato, ne sarei dispiaciuto perché sarebbe un'ingiustizia enorme consumata in danno di tutta l'avvocatura, ma non ne farei un dramma. Con la stessa logica, se il mio emendamento dovesse essere invece approvato, chiedo a lei, ministro Mastella, di prendere atto che quello sarebbe un voto a favore della presenza degli avvocati e non contro il Governo, che non può pregiudizialmente schierarsi con una categoria per danneggiarne un'altra. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Valentino). Il mio non è un emendamento ideologico-politico, ma una semplice proposta di merito che prima era condivisa da tutti ed oggi purtroppo viene strumentalizzata per assurde lotte tribali.

Mi piace concludere, Presidente, precisando per i tanti apprendisti stregoni che mi ascoltano, e che hanno immaginato dietro i miei comportamenti chissà quali sordide manovre, che, insistendo nel voto, non voglio difendere la mia proposta per un eccesso di edonismo politico, ma voglio salvaguardare l'essenza profonda delle istituzioni democratiche da noi rappresentate, che devono rimanere consapevoli del loro ruolo ed autenticamente libere da ogni forma di condizionamento esterno. (Applausi dai Gruppi LNP, AN e FI).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo siamo di fronte ad uno di quei momenti cruciali, peraltro vissuti molte volte da chi è aduso a frequentare le Aule parlamentari, dove, in momenti anche più difficili, più drammatici, discussioni di questa natura vennero fatte addirittura su voti di fiducia; caddero Governi.

Se guardiamo poi, nel dipanarsi del fil rouge della storia repubblicana, di fatto non accadde nulla di gravissimo, ma semplicemente vennero esercitate le prerogative costituzionali e democratiche del Paese, al di là poi, magari, dei drammi personali dei singoli.

Quindi, oggi siamo in una situazione interessante, ma non di particolare gravità. Qual è la peculiarità di questa situazione, signor Presidente? Ieri è accaduto che la maggioranza andasse sotto su un provvedimento importante: la maggioranza ha traballato, ci sono stati dei problemi al suo interno. Anche questo, se lo estrinsechiamo dal momento contingente, ci fa capire che non è successo poi nulla di così drammatico, perché fa semplicemente parte del gioco democratico.

Pure oggi quindi siamo in una situazione che è fisiologica e non patologica ed io mi sarei aspettato che il modo di superare questo momento di difficoltà della maggioranza e del Governo fosse quello dei metodi tradizionali, con le riunioni, con le convocazioni, con le proposte di mediazione, con la ricerca di un testo condiviso: questo fa parte della fisiologia del gioco democratico.

Ebbene, che cosa accade oggi, in quest'Aula? Torniamo nella patologia. Come pensa, infatti, l'Ulivo di superare questa sua impasse interna? Chiama le forze di coloro i quali non sono mai stati eletti da nessuno. (Applausi dal Gruppo LNP). Questo è sbagliato, signor Presidente. Per favore, non venite a dirci che hanno diritto di votare, lo sappiamo, ma qui ci sono alcuni sconfitti, signor Presidente. Il primo sconfitto è il popolo italiano. Certo, il popolo italiano, perché voi non siete qui perché siete bravi, belli e intelligenti (nemmeno noi), ma perché vi ha mandato il popolo e state qua finché siete in grado di starci, sulla base del voto popolare. Se non ci riuscite, è bene tornare di fronte al popolo e votare. No, voi invece chiamate le truppe di rinforzo.

Ora, io distinguo perfettamente il ruolo del senatore Andreotti da quello degli altri senatori a vita, perché il senatore Andreotti è sempre presente, svolge il suo ruolo di senatore a vita in maniera completamente autonoma ed è sempre qua. Credo che lo spettacolo costituzionalmente, istituzionalmente e formalmente corretto di senatori a vita che vengono qui semplicemente perché la maggioranza non è in grado di risolvere i propri problemi, sia veramente una sconfitta (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN), ma non per noi, perché la vita va avanti, la vita democratica va avanti e ci sarà un'altra occasione, ma per voi che scendete un altro gradino nella vostra dignità, perché non siete capaci di comporre le contraddizioni al vostro interno e allora chiamate delle persone terze, che vengono a darvi, per così dire, un vantaggio temporaneo, assolutamente temporaneo. Ma le vostre contraddizioni resteranno.

Infine, mi rivolgo a lei, dottoressa Montalcini. Lei è stata nominata in forza dell'articolo 59 della Costituzione. Lei ha avuto altissimi meriti in campo scientifico, artistico, letterario e così ha illustrato la Patria. È sicura che in questo momento, venendo a votare a comando, lei illustra la Patria? Le faccio una domanda accorata: ma perché lei, che era una persona ammirata da tutto il popolo italiano, si umilia e si abbassa a fare una parte così umiliante per lei, per la sua dignità, per la sua figura e per la sua carriera? (Applausi dai Gruppi LNP, FI, AN e DCA-PRI-MPA. Proteste dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. Senatore Castelli, la prego di rivolgersi alla Presidenza.

CARUSO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CARUSO (AN). Signor Presidente, leggendo e rileggendo l'emendamento scritto dal senatore Manzione, mi chiedevo dove avessi già udito una proposta del genere. Per fortuna c'è qui il senatore Buccico, che contrasta efficacemente il mio Alzheimer incipiente. Ebbene, questa proposta, che il collega Manzione meritoriamente riaffaccia all'Aula, è scritta nel documento di proposta di modifica dell'assetto dell'ordinamento giudiziario redatto dalla formazione di Magistratura democratica, la corrente di sinistra (non proprio di estrema sinistra, ma insomma di sinistra consolidata), la corrente comunista dell'Associazione nazionale magistrati.

Detto così, ciò potrebbe farci pensare che non è vero che l'Associazione nazionale magistrati sia poi così invasiva nei confronti del Parlamento se è vero, come è vero, che la maggioranza di centro-sinistra oggi si appresta, salvo colpi di scena, a votare compattamente contro l'emendamento del senatore Manzione. No, vuol dire semplicemente che l'accorta politica, la scaltra politica dei magistrati di Magistratura democratica in un certo momento ha loro consigliato di inserire una proposta che fosse in qualche maniera evocativa di qualcosa di gradito ai magistrati.

Insomma, è per dire che, anche sulle cose che possono avere un senso logico, un contenuto di messaggio forte nei confronti di coloro che della giustizia si servono, questi signori si pongono pur sempre, e per sempre, in maniera assolutamente strumentale, in maniera semplicemente scaltra.

E non voglio assolutamente dire, senatore Manzione, che la sua proposta è figlia di una identica, di una analoga, di una simile logica, perché sono testimone di quello che si è detto, di quello che si è discusso, degli argomenti che sono stati posti nel lavoro della Commissione giustizia del Senato e so che la costruzione che il suo emendamento, senatore Manzione, evoca era il frutto di condivisione, era il frutto di ragionata condivisione.

Alleanza Nazionale voterà a favore di questo emendamento per due ragioni. Voterà a favore di questo emendamento perché è una soluzione legislativa che genera armonia nell'ampio perimetro del sistema che rende giustizia ai cittadini. Voterà a favore di questa proposta perché è la proposta di un uomo libero, che ha saputo dimostrarsi libero.

Chiedo, signor Presidente, la votazione nominale mediante procedimento elettronico; l'abbiamo chiesta tante volte nel corso dell'esame del provvedimento, lo chiedo ora per una ragione diversa: voglio leggere sui tabulati che produce il sistema elettronico chi sono gli uomini liberi, chi sono i sudditi perché sudditi, o sudditi per convenienza. (Applausi dai Gruppi AN e FI. Proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. Senatore Caruso, lei è sempre elegante e corretto quando parla, ma "sudditi" è un vocabolo forte.

 

CARUSO (AN). Ma come ha visto, signor Presidente, avevo le mani rigorosamente sul tavolo, non come il mio dirimpettaio.

 

PRESIDENTE. Grazie, grazie.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ci accingiamo a votare un emendamento che faceva parte di quel pacchetto di proposte approvate dalla Commissione. Un emendamento che prima era condiviso dalla maggioranza, credo dal Governo, e che oggi viene contrastato da una maggioranza che, essendo in difficoltà nei suoi numeri, chiede il soccorso rosso dell'armata di riserva dei senatori a vita, arrivati poc'anzi in quest'Aula anche se non hanno mai seguito alcunché di questo dibattito né in Commissione, né in Aula. (Applausi dai Gruppi FI e LNP).

Ricordo il comunicato del Capo dello Stato durante le consultazioni relative alla crisi apertasi a seguito delle dimissioni dell'attuale Presidente del Consiglio: ebbe a rimandare il Presidente del Consiglio alle Camere perché verificasse se quel Governo avesse o meno una maggioranza politica in Parlamento. Apprezzammo quel messaggio perché conteneva finalmente una nota di chiarezza: per il Capo dello Stato occorreva che a sostegno del Presidente del Consiglio, in Parlamento, ci fosse una maggioranza di parlamentari eletti dai cittadini, una maggioranza politica.

Cosa succede oggi, signor Presidente? Alla luce degli eventi di ieri e del fatto che il ministro Mastella ha preso atto, in virtù di quell'onestà intellettuale che gli riconosciamo, che non aveva più una maggioranza tale da indurlo a rimettersi all'Aula su tutti gli emendamenti su cui esprimeva il parere, per evitare di essere «bruciato», egli ha riconosciuto di non avere la certezza di una maggioranza in Aula. Quella di ieri, signor Presidente, era una maggioranza politica - eccezion fatta per il senatore Andreotti - che nei confronti di questo provvedimento ha mostrato grande interesse e attenzione, anche attraverso una presenza in Aula assidua e costante, della quale gli rendiamo merito, perché conosce sicuramente il testo del disegno di legge dall'inizio alla fine e ha seguito tutto l'iter dell'esame e delle votazioni.

Ieri si è realizzato uno strappo: la maggioranza politica in Aula non c'era, abbiamo assistito a dichiarazioni, minacce, controminacce, lettere paventate di dimissioni di un Ministro nei confronti del Presidente del Consiglio e visite in Senato dell'onorevole Fassino per occuparsi di questo tema. Insomma, una crisi politica vera, non soltanto parlamentare.

Allora oggi cosa si consuma, signor Presidente? Per evitare che si possa realizzare in quest'Aula anche una crisi parlamentare - perché la crisi politica già c'è - si chiede il soccorso numerico - squisitamente numerico - a parlamentari di quest'Aula che, non avendo una legittimazione popolare, sono in grado di sovvertire una crisi politico-parlamentare che ieri si è aperta. (Applausi dal Gruppo FI).

Allora, vedete - colleghi - mi chiedo e chiedo perché questi illustri senatori a vita, un ex Presidente della Repubblica, una scienziata di chiara fama, si prestino a sostenere un Governo nel quale non sono stati eletti e per il cui sostegno non hanno avuto il consenso dei cittadini; un Governo che gli stessi cittadini italiani ormai hanno chiaramente manifestato, in occasione di tante tornate elettorali, di voler mandare a casa per il semplice motivo che li ha delusi.

Me lo chiedo e ce lo chiediamo: signor Presidente, registriamo un'ulteriore crisi della politica del Paese, di un sistema sostenuto soltanto su voti raccattati all'ultimo minuto, come allarme rosso, per sostenere una realtà istituzionale, quella dell'Esecutivo del Presidente del Consiglio, che ormai ha fallito il proprio progetto. Basta leggere, colleghi, i giornali di oggi, di centro‑destra e i grandissimi e numerosissimi giornali di centro‑sinistra: uno per tutti, quel famoso giornale - il più importante d'Italia - che in campagna elettorale con un editoriale aveva invitato a votare Prodi. Leggetelo oggi e vedete cosa dice di voi! (Applausi dal Gruppo FI).

Ebbene verificheremo tra poco quello che succederà. Alla luce di quello che succederà, trarremo le nostre conseguenze, perché, signor Presidente, non le nascondo che cominciamo a essere stanchi di questa situazione. Continueremo ugualmente a condurre la nostra battaglia, perché sappiamo che ormai manca poco, molto poco, alla caduta di questo Governo, un Governo che cadrà in quest'Aula come è caduto la prima volta. (Applausi dai Gruppi FI, AN, UDC e LNP).

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC si muove lungo la linea indicata dal collega Manzione al quale intendiamo attribuire un grande merito, l'aver pronunciato stasera in Aula parole di estrema chiarezza: non è in gioco il rapporto maggioranza-opposizione, non è in gioco il rapporto di coerenza della maggioranza all'interno di proprie componenti, è in gioco il problema della libertà di questo Parlamento nei confronti di soggetti esterni. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e LNP).

Siamo particolarmente grati al collega Manzione, perché mi auguro che, all'interno dello schieramento politico del quale egli fa parte e desidera continuare fare parte, non abbia parlato da dissidente, né da persona che non avrebbe votato la fiducia posta dal Governo, ma abbia parlato da Parlamentare della Repubblica.

Voglio ricordare che quando il ministro Mastella disse che si sarebbe rivolto all'Aula - e così ha fatto da quel momento in poi - affermai di sentirmi Capogruppo del Parlamento, anziché di un partito, e ciò significava sapere che in questo Parlamento non è in gioco adesso la sorte di questo o di qualunque Governo; è in gioco il significato che intendiamo attribuire ad una scelta che la Commissione giustizia aveva già ritenuto adeguatamente tale da parte della maggioranza dell'opposizione. La Commissione giustizia, in un certo senso, aveva già dimostrato che - contrariamente a quanto ho detto più volte in quest'Aula - non vi era un intendimento dei magistrati contro gli avvocati.

Il collega Manzione ha ricordato il contributo decisivo dato dai colleghi D'Ambrosio, Casson e Di Lello per approvare ciò che oggi la maggioranza vorrebbe bocciare. Ci auguriamo invece che essa, in un sussulto di grande intelligenza politica, voti compatta a favore dell'emendamento, perché in questo modo dimostrerebbe che non è in gioco il rapporto tra maggioranza opposizione, ma - come ho detto e ripeto - la novità che questo Parlamento potrebbe esprimere ed è chiamato ad esprimere. Grazie, Manzione. (Applausi dai Gruppi UDC, FI, AN, LNP e DCA-PRI-MPA. Congratulazioni).

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

 

RUSSO SPENA (RC-SE). Signor Presidente, volevo soltanto richiamare la sua attenzione - sempre notevole - sul fatto che il Presidente dell'Assemblea non dovrebbe permettere, nei confronti dei senatori e delle senatrici a vita, parole come "voti raccattati" oppure le offese che, ancora una volta, abbiamo sentito in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi RC-SE e IU-Verdi-Com).

PRESIDENTE. La ringrazio per questa sottolineatura perché serve anche al Presidente, ma finora sono stato attentissimo e, malgrado l'asprezza del dibattito, non ho ritenuto valicato - anche se siamo lì - il confine per il quale dovessi intervenire. Ho l'umiltà di pensare che si possa anche sbagliare, ma questa è la mia convinzione. Stia certo che, quando lo riterrò, interverrò. (Commenti del senatore Stefani). Senatore Stefani, per favore.

SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SALVI (SDSE). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, non ci sfugge certamente, e non sarò io a negarlo, che fra le ragioni del voto che mi accingo ad esprimere ci sono le difficoltà politiche del Governo che sostengo, difficoltà che esistono in Senato fin dall'inizio della legislatura, per le ragioni numeriche che conosciamo e che si aggravano nel rapporto con il Paese nelle difficoltà ad affrontare i problemi che lo stesso ha di fronte.

Tuttavia, rivendico, senza aver bisogno di citare Max Weber e l'etica della convinzione e l'etica della responsabilità, che tra i motivi di scelta di un parlamentare, al momento del voto, pur rispettando la diversa decisione del collega Manzione, c'è anche quello di valutare gli effetti che il suo voto può produrre sulla sopravvivenza o meno del Governo che sostiene. Tanto più quando ci troviamo di fronte ad una norma che (vorrei spiegarlo ai colleghi, perché conviene richiamare l'attenzione sui contenuti) è certamente diversa da quella contenuta nel testo originario e che forse soddisfa anche meno, non voglio sottacerlo, un'esigenza alla quale personalmente ho creduto da tempo e alla quale un tempo credevano anche i settori più avanzati della magistratura italiana (ma sull'interlocuzione con quest'ultima mi pronuncerò al momento della dichiarazione di voto): la presenza cioè dei laici nei consigli giudiziari. E tuttavia non si può dire che il testo che abbiamo trovato in Commissione non venisse incontro al problema, che pure esiste, di assicurare agli avvocati, che garantiscono nel Paese un diritto costituzionale dei cittadini, ossia quello alla difesa, che davanti a magistrati - e ce ne sono - prepotenti, prevaricatori, inerti, corrivi o disonesti, la loro voce potesse pesare.

Nel nuovo testo che abbiamo introdotto, e che io difenderò esprimendo il voto contrario alla proposta del senatore Manzione, è vero che non è stata più prevista la presenza degli avvocati laici nei consigli giudiziari; è vero però che si è modificato un altro punto molto rilevante della legge, che i colleghi troveranno nella lettera f) del comma 2 dell'articolo 2 del testo proposto dalla Commissione.

Che cosa abbiamo previsto per controbilanciare il venir meno della presenza degli avvocati nei consigli giudiziari? Mentre il testo originario prevedeva, appunto perché c'erano gli avvocati nei consigli giudiziari, che i capi degli uffici, nel fare rapporto al Consiglio superiore della magistratura, potessero o meno tener conto delle segnalazioni provenienti da cittadini o da avvocati, noi abbiamo dato un ruolo formale e autonomo alle segnalazioni formulate dal consiglio dell'ordine degli avvocati, «sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica».

Per la prima volta, quindi, nell'ordinamento giudiziario italiano viene introdotto il principio per il quale il rapporto del consiglio dell'ordine in quanto tale - quindi, non del singolo avvocato - su un magistrato, che segnali specificamente questi elementi ai quali ho fatto riferimento, assume un ruolo e una funzione autonoma rispetto al rapporto del capo dell'ufficio; tant'è vero che si dice nel passaggio successivo: «Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario (...) e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura», il quale nel deliberare non potrà non tenerne conto, se non altro per il principio del diritto amministrativo per il quale, qualora il Consiglio superiore della magistratura non tenesse conto di questo parere, il provvedimento sarebbe carente per difetto di motivazioni e impugnabile davanti al tribunale amministrativo regionale.

Io quindi credo i che chi vorrà esprimere, come io invito a fare, voto contrario all'emendamento Manzione, troverà nell'ordinamento giudiziario ciò che più ci interessa, cioè una norma che garantisca anche all'avvocatura, nella sua espressione formale, che è il consiglio dell'ordine, di far valere i comportamenti negativi della magistratura con un rilievo e con un'incidenza che finora non era prevista né dall'antico ordinamento giudiziario né dalla legge Castelli. (Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, del senatore Biondi e dai banchi del Governo. Congratulazioni).

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUTRUFO (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, io non mi soffermerò sul contenuto tecnico dell'emendamento, perché lo hanno fatto meglio di me i colleghi che mi hanno preceduto; persino il senatore Salvi è stato molto efficace nello spiegare il motivo per cui voterà contro. Ma comunque il provvedimento proposto dal senatore Manzione è una buona proposta, che fino a quand'è stata in bocca all'allora ministro Castelli è stata contestata con forza e per principio, forse perché veniva da quella parte, una cosa che in bocca al senatore Manzione comunque è condivisa anche da altri, ancorché votino contro.

Insomma, una richiesta intelligente, condivisibile non solo da noi ma, in modo più vasto, da parte dell'Aula; pare quindi che ci sia un ordine di schieramento, un ordine partitico: non ho mai usato questa parola, ma la voglio usare per chi a partiti non appartiene, come la dottoressa Rita Levi Montalcini, come altri senatori a vita, quale Pininfarina, che non è presente, a cui volevo scrivere una lettera aperta, come sanno bene i componenti della Commissione lavoro, che con sorpresa l'altro giorno sono stati messi in minoranza dal voto del sostituto (Commenti del senatore Peterlini) - mi ascolti senatrice Montalcini - di un senatore a vita, sostituto rappresentato da un collega del Gruppo Misto.

Ora, cosa volevo scrivere nella lettera a Pininfarina, che sicuramente è un grande uomo dell'industria italiana, un cavaliere del lavoro, che ha espresso più volte, nella fattispecie di cui parlo, degli orientamenti chiari, come per esempio il sostegno totale alla proposta poi diventata legge Biagi? Gli vorrei chiedere: ma il giorno in cui verrà qualcuno a sostituirlo e a sostenere - credo a sua insaputa - esattamente il contrario in Commissione, non staremo operando un vulnus proprio contro la democrazia e contro la Costituzione?

È questo il punto che vorremmo far rilevare e che ormai il popolo italiano ha compreso. Non è giusto ciò che accade in quest'Aula; o meglio, non è esattamente giusto. Infatti, a grandi linee condivido che i senatori a vita abbiano un loro diritto di voto, ma che ciò venga utilizzato ad orologeria, secondo le circostanze e le assenze dei colleghi che appartengono a forze politiche non lo trovo democratico, né liberale.

Pertanto, è chiaro che anch'io seguirò le decisioni degli altri Capigruppo dell'opposizione nel momento in cui constateremo quale voto scaturirà da quest'Aula su questo emendamento. (Applausi del senatore Bettamio).

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STEFANI (LNP). E' già intervenuto il senatore Russo Spena!

 

PRESIDENTE. Senatore Stefani, non ha parlato in dichiarazione di voto, ha fatto una raccomandazione al Presidente.

 

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, nel merito dell'emendamento e sulle valutazioni per cui esprimiamo voto contrario, il senatore Salvi ha espresso egregiamente la posizione che io condivido e sulla quale, del resto, ci siamo trovati in Commissione.

Intervengo soltanto su un punto politico di grande rilevanza. Vorrei rassicurare il senatore Caruso, il senatore D'Onofrio e anche il senatore Manzione sulla libertà del Parlamento e sulla libertà di voto di ogni singolo e singola parlamentare. Ognuno di noi infatti esprime un giudizio politico nel merito, ma anche un giudizio politico sulle condizioni di equilibrio tra il voto su una singola norma, come questo emendamento, e il senso e il merito complessivo del provvedimento, nonché sui rapporti politici.

Considero un valore politico la costruzione della mediazione, dell'accordo nel confronto esplicito, come è avvenuto intorno a questo provvedimento in tutti i suoi passaggi, e non accetto da parte di nessuno lezioni su libertà e democrazia. Vorrei ricordare al senatore D'Onofrio che Kelsen, un teorico liberale che per me ha fatto scuola e sul quale insegno ai miei studenti il senso della democrazia parlamentare, ritiene che la mediazione è la funzione del Parlamento e che la ricerca della mediazione politica non è una vergogna, ma un valore politico.

Non mi sento dunque costretta, vincolata, né condizionata. Quando riterrò questa mediazione in qualche modo non compatibile con le mie convinzioni profonde, la metterò esplicitamente in discussione; fino a quel momento la rivendico come una scelta politica che non consento a nessuno di tradurre in mercato, in vincolo, in coercizione, in obbedienza a poteri od organi esterni a quest'Aula.

Vi invito altresì a rispettare davvero chi sta fra noi perché è stato designato dal Capo dello Stato e a non affermare che anche quel voto sia dato non in coscienza, ma soltanto in obbedienza, perché si tratta di un'offesa che fate non solo alla senatrice o al senatore a vita a cui fate riferimento, ma all'Aula e alla sua sovranità. (Applausi dai Gruppi RC-SE, SDSE, Ulivo, IU-Verdi-Com e Misto-IdV. Congratulazioni).

PALMA (FI). Domando di parlare sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare, senatore, ma rigidamente sull'ordine dei lavori.

 

PALMA (FI). Signor Presidente, con molta tranquillità, vorrei sfrondare subito qualsiasi forma di polemica. Convengo sul fatto che i senatori a vita... (Proteste dai banchi della maggioranza). Sto intervenendo sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Mi scusi, ma il suo intervento non è sull'ordine dei lavori. Sono stato rigidissimo, consentendo un intervento per Gruppo; la prego, pertanto, di non entrare nel merito, non posso darle la parola. (Proteste dai banchi della maggioranza). Colleghi, per favore, il Presidente qui sopra c'è! Senatore Palma, non posso darle la parola nel merito. Solo sull'ordine dei lavori.

PALMA (FI). Signor Presidente, lei mi deve spiegare per quale ragione se io dico: «Convengo sul fatto che i senatori a vita...» e ancora non ho elaborato il mio discorso, lei mi dice che non è sull'ordine dei lavori.

 

PRESIDENTE. Allora continui. (Proteste dai banchi della maggioranza).

 

PALMA (FI). Posso dire allora una cosa? Siccome voi della maggioranza vi siete assicurati i picchiatori, non c'è bisogno che parli. (Vivaci proteste dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. Senatore Palma, nella delicatezza di questa situazione, tengo fermo il principio di un intervento per Gruppo.

DIVINA (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Su che cosa, senatore Divina?

 

DIVINA (LNP). Signor Presidente, le chiedo un minuto, strettamente sull'ordine dei lavori, perché devo chiederle un provvedimento; me lo lasci però quanto meno argomentare con poche parole.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

DIVINA (LNP). Noi abbiamo ascoltato l'intervento del collega Manzione, nel quale sono state usate parole fortissime. Io non parlerò né di sergenti né di altro del genere, però lui ha detto che in quest'Aula tante persone non conoscono la libera democrazia partecipata. Signor Presidente, sono parole pesantissime, pronunciate da un appartenente alla maggioranza.

 

PALMA (FI). Questo è un intervento sull'ordine dei lavori e il mio no?

 

DIVINA (LNP). Al di là del fatto che noi ci sentiamo, in parte turlupinati da un Governo che per parola di un Ministro... (Proteste dai banchi della maggioranza). Ho chiesto sessanta secondi, abbiate pazienza.

Il Governo, che più volte ha detto di rimettersi all'Assemblea, non è possibile che ora ricorra al voto... (Reiterate proteste dai banchi della maggioranza).

 

PRESIDENTE. No, guardi...

 

DIVINA (LNP). Vado a chiudere: le chiedo un provvedimento, signor Presidente. Siccome noi vogliamo rimanere in un sistema di libera democrazia partecipata, ma qui c'è il rischio che si finisca in un sistema di libera democrazia pilotata, le chiedo di far allontanare la collega Soliani (La senatrice Soliani siede accanto alla senatrice Levi-Montalcini) e di lasciare che ogni senatore, anche se discutiamo il suo diritto di voto, lo possa esprimere in modo libero! (Proteste dai banchi della maggioranza).

PRESIDENTE. La prego, senatore Divina, lasciamo stare, questa cosa è assolutamente inaccettabile.

Il senatore Calderoli ha trasformato il suo emendamento 4.950, identico all'emendamento 4.106 del senatore Manzione, nell'ordine del giorno G4.100; la Presidenza lo metterà ai voti, pertanto, dopo il voto sull'emendamento Manzione.

Vi prego di sedervi, mi fareste veramente una cortesia; è la prima volta che la chiedo perché non mi piace molto farlo.

Onorevoli colleghi, poiché ci troviamo di fronte ad un emendamento di particolare complessità, ritengo utile avvertire l'Assemblea sugli esiti procedurali derivanti dalla votazione dell'emendamento 4.106 del senatore Manzione.

Nel caso di reiezione, non vi sono effetti preclusivi sugli emendamenti successivi. Nel caso di approvazione, risultano assorbiti gli emendamenti 4.107, 4.108 e 4.109, di identico contenuto, e risultano preclusi gli emendamenti 4.110, 4.111 e 4.112.

Procediamo dunque alla votazione dell'emendamento 4.106.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, precedentemente avanzata dal senatore Caruso, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 4.106, presentato dal senatore Manzione.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

MATTEOLI (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, in questi giorni, i colleghi della Commissione di merito, Buccico, Valentino e, in modo particolare, il collega Caruso, hanno affrontato questo provvedimento con grande senso di responsabilità. Da martedì, in Aula, abbiamo affrontato il provvedimento con altrettanto senso di responsabilità. Ci siamo confrontati in un dibattito civile, in alcuni momenti anche duro, ma certamente abbiamo poi rispettato il voto che l'Assemblea ha espresso. Abbiamo quasi sempre perduto, escluso in un'occasione, ma certamente abbiamo partecipato, come sempre, alla vita democratica nell'approvare un provvedimento legislativo. (Proteste dal Gruppo AN per il forte brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Prosegua, senatore Matteoli.

 

MATTEOLI (AN). Pochi minuti fa, abbiamo ascoltato l'intervento del collega Manzione. È capitato a tanti di noi, su alcuni provvedimenti, di essere isolati o, comunque, minoritari all'interno anche del proprio Gruppo. È capitato anche a me. Ricoprendo il ruolo di Presidente del Gruppo, sono stato in grande imbarazzo quando si è approvato in quest'Aula l'indulto: il mio partito, i colleghi del mio Gruppo... (Vive e ripetute proteste dei senatori Gramazio e Tofani per il brusìo in Aula).

PRESIDENTE. Non riesco a capire le ragioni di queste urla. C'è un Capogruppo che, dopo una votazione importante, ha chiesto la parola. La regola che seguo è quella che un Capogruppo di tutti e due gli schieramenti parli brevemente: questa è una regola che dura da un pezzo. La delicatezza della fase che l'Assemblea è impegnata ad affrontare richiede l'impegno di tutti.

Prego, senatore Matteoli, continui il suo intervento.

MATTEOLI (AN). Dicevo che è capitato anche a me quello che ora è accaduto al collega Manzione: succede quando siamo di fronte alla nostra coscienza e, non condividendo un provvedimento, sentiamo la forza di votare come la pensiamo. Non c'è nulla di eroico in tutto questo. Il collega Manzione ha svolto, come è giusto che faccia un parlamentare, il suo ruolo. Il collega D'Onofrio glielo ha riconosciuto poc'anzi.

Non è nemmeno nel mio modo di agire l'essere irriguardoso nei confronti dei colleghi senatori a vita. Essi sono in quest'Aula o per volontà costituzionale o per meriti scientifici o politici, però, quello che si è consumato poc'anzi è inaccettabile...

 

GRAMAZIO (AN). Vuole far fare silenzio in Aula, Presidente?

 

PRESIDENTE. Senatore Matteoli, la prego, vada avanti, vada avanti.

 

MATTEOLI (AN). Signor Presidente, sarebbe veramente non poco rispettoso del sottoscritto e del Gruppo se la colpa fosse mia perché sto parlando troppo!

 

PRESIDENTE Nessuno le dà colpa. Prego, vada avanti.

 

MATTEOLI (AN). Dicevo che il mio intervento non vuole essere nemmeno irriguardoso: i colleghi senatori a vita fanno parte di quest'Aula per volontà costituzionale o per meriti scientifici, quindi, il loro voto è legittimo. Ma in Commissione su questo argomento non sono mai andati; in Aula, è da martedì mattina che discutiamo il provvedimento, non si sono mai presentati; sono arrivati ora, quando c'era un pericolo per il Governo. Questo Governo - è legittimo dirlo da parte di noi dell'opposizione - si regge, ancora una volta, per volontà dei senatori a vita, che hanno diritto di stare qui, ma non hanno ottenuto il suffragio degli elettori.

 

GARRAFFA (Ulivo). Non è vero.

 

MATTEOLI (AN). Questa è una verità.

Avete allora vinto ancora una volta, colleghi della maggioranza, ma consentitemi di dirvi che noi non vogliamo partecipare al brindisi. Festeggiatevi la vittoria come vi pare, il Gruppo di Alleanza Nazionale abbandona l'Aula perché non intende partecipare. (Applausi dal Gruppo AN. Commenti dai banchi della maggioranza. Proteste dal Gruppo LNP).

 

PRESIDENTE. Per favore!

 

MATTEOLI (AN). Approvatevelo da soli questo provvedimento. Approvatevelo con i senatori a vita, approvatevelo tranquillamente, ma certamente i senatori di Alleanza Nazionale non parteciperanno più alle votazioni e abbandonano l'Aula.

SCHIFANI (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SCHIFANI (FI). Signor Presidente, anche il Gruppo di Forza Italia abbandona l'Aula, preso atto del fatto che in essa non c'è più una maggioranza politica, perché il voto dei senatori a vita è stato determinante. (Applausi dai Gruppi FI e AN).

Di ciò prendano atto il Capo dello Stato e il Presidente del Consiglio, perché non ci stiamo più ad effettuare votazioni falsate sotto il profilo democratico! (Applausi dai Gruppi FI e AN).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Mi scusi, Presidente, credo che chi ha trasformato l'emendamento in ordine del giorno avrebbe avuto il diritto di parlare prima degli interventi precedenti e lo chiedo rispetto ai colleghi dell'opposizione.

Credo che questo emendamento sia stato caricato di un significato politico - le dimissioni del Ministro - che non aveva senso. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com e dai banchi del Governo).

Credo che nel consiglio giudiziario, organismo di indirizzo, nulla di più, per chi vive il tribunale, abbia ragione d'essere la voce della magistratura (sono i gestori della giustizia a quel livello), così come abbiano ragione di esistere le voci dall'avvocatura. Quindi, proprio per andare al di là del significato politico (non deve cascare nessun Governo con questo ordine del giorno), si vuole dare un indirizzo all'Esecutivo che in quella sede debba esserci anche la voce degli avvocati, che vivono tutti i giorni in quel palazzo? Io credo sia opportuno. (Applausi dal Gruppo AN).

Ho presentato un ordine del giorno, nulla di più, non cascherà niente con quest'ordine del giorno; ma vogliamo da quest'Aula dare un indirizzo che viene dal buon senso, al di là delle collocazioni politiche? (Applausi dal Gruppo LNP).

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, mi risulta che il mio voto contro l'emendamento Manzione non sia stato adeguatamente registrato; per cui vorrei confermare il mio voto contrario all'emendamento proposto dal senatore Manzione.

 

PRESIDENTE. Ne prendiamo atto, senatore Cusumano.

D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, chiedo scusa, ho cercato, e mi accorgo invano, di raccogliere un appello del collega Manzione, che era anche una limpidissima lezione di ordine costituzionale. Quell'appello non è stato raccolto. Si è registrata in quest'Aula una drammatica rottura costituzionale, non politica. Il Gruppo UDC va via. (Applausi dai Gruppi UDC, FI e AN).

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Signor Presidente, il Gruppo della Democrazia cristiana-Partito repubblicano-Movimento popolare per l'Autonomia osserva con grande preoccupazione ciò che è avvenuto, in queste ore, nell'Aula del Senato.

Vorrei cogliere l'occasione per sottolineare che i nervosi scambi di battute avvenuti stamane tra il senatore Bettini e la senatrice Bonfrisco in occasione dell'intervento del senatore D'Ambrosio sono uno spaccato che potremmo mandare a reti unificate per raccontare al Paese la straordinaria occasione perduta, che ancora una volta la classe politica registra al suo passivo, per non essere stata capace di riunificare il Paese in una riforma vera in un campo delicato come quello di cui ci siamo occupati in queste ore.

Abbiamo, infatti, rivisto il Paese diviso in due; abbiamo ascoltato la voce di un collega, stimabile e anche simpatico, che ha avuto la sciagura di rappresentare, però, il ricordo in quest'Aula di una stagione ancora viva e dolorante, se ha suscitato tante passioni e tante reazioni. In fondo a queste giornate così buie vi è stato un voto durante il quale un senatore della maggioranza denunzia il clima illiberale di un Parlamento pilotato, richiama un centralismo democratico che non viene rinfacciato all'Unione da nessuno del centro-destra.

Il presidente Berlusconi ha partecipato al congresso del Partito democratico salutando come un fatto positivo la nascita di quel partito, che archivia la trilogia, a cui eravamo affezionati, del PCI, PDS e DS. Abbiamo appreso con dolore in questa'Aula che la nostra archiviazione è stata frettolosa perché un senatore del neonato Partito democratico oggi ci annuncia - e questo dibattito lo conferma - che un filo di centralismo democratico è vivo e vegeto ancora in quei dintorni. Poi si è votato, colleghi senatori; nel voto libero del Senato è determinante il peso dei senatori a vita. (Commenti dal Gruppo Ulivo). Presidente Marini, è vero; poi lei parla dopo e mi ribalta la verità, una specialità che dovrebbe aver appreso bene nelle scuole che ha frequentato.

 

PRESIDENTE. Non dialoghi.

 

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). Presidente Marini, possiamo richiamare il risultato: 155 favorevoli, 156 contrari, 2 astenuti; il dato numerico dice che il voto dei senatori a vita è determinante. Presidente, non sono tra quelli...

 

PRESIDENTE. È un voto legittimo.

 

ROTONDI (DCA-PRI-MPA). È un voto legittimo e lei sa che non sono tra i colleghi che deve richiamare per mancanza di riguardo verso i senatori a vita, avendo rispolverato per il mio Gruppo la denominazione di Democrazia cristiana. Guardando ai senatori a vita, oltre al rispetto, non posso che avere anche la speranza di qualche resipiscenza, per cui che Dio ce li custodisca a lungo e votino come credono, ma sia chiaro un dato politico: una parte importante dell'opposizione si è recata di recente dal Capo dello Stato a rappresentare l'emergenza democratica di un Governo che non ha più la maggioranza - e gli elettori lo dicono ogni volta che possono - e il Parlamento, in uno dei suoi due rami, si regge sul voto determinante dei senatori a vita.

Il Capo dello Stato, che abbiamo imparato ad apprezzare e a stimare sempre di più in questo anno di mandato, ha risolto una crisi di Governo indicando alla maggioranza la condizione ineludibile della sua autosufficienza rispetto ai senatori a vita.

Questa condizione è venuta meno; la sua assenza è la ragione per cui vogliamo denunciare in modo forte e chiaro al Paese il cambiamento politico e istituzionale che è avvenuto oggi in Senato, per cui anche il nostro Gruppo abbandona i lavori e non partecipa alle successive votazioni. (Applausi dai Gruppi DCA-PRI-MPA, AN e FI. Congratulazioni).

CASTELLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASTELLI (LNP). Signor Presidente, anche noi abbandoneremo l'Aula. Colleghi, vi lasceremo qui a festeggiare come sul ponte del Titanic, allo stesso modo. Oggi voi, infatti, riuscite a sopravvivere in quest'Aula, sostenendo però un Governo il cui capo non può più andare per la strada, non può più presentarsi ai congressi perché dovunque viene fischiato. Ovunque si dimostra che il Paese non ne può più di voi.

Oggi vi siete garantiti qualche giorno in più. Qualcuno dice che dovete arrivare a due anni, sei mesi e un giorno di legislatura. Spero non sia questa la motivazione, ma un'altra, semplicemente legata a quell'istinto di sopravvivenza presente in ogni essere umano. È chiaro però che ormai, dal punto di vista politico, ma soprattutto democratico, siete arrivati alla frutta. Se siete costretti a chiamare delle anziane signore affinché vengano a votare, tra l'altro sempre assistite da senatrici che non si sa se siano veramente senatrici o badanti, lo spettacolo che date al popolo italiano è francamente assai basso.

Auguri. Complimenti. Rimanete in quest'Aula, godetevela. Noi vi salutiamo. (Applausi dal Gruppo LNP. Proteste dei senatori Iovene, Galardi e Garraffa).

PRESIDENTE. Nei limiti delle facoltà della Presidenza, vorrei rivolgere un appello a tutto il Senato affinché si valuti la possibilità di continuare il lavoro che abbiamo e avete svolto finora con grande impegno. Lo dico proprio perché è responsabilità del Presidente, e mi fermo qui perché capisco da me che oltre politicamente non posso andare.

STRANO (AN). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

STRANO (AN). Signor Presidente, fermo restando che anch'io abbandonerò l'Aula come il mio Capogruppo ha indicato, vorrei intervenire sull'ordine dei lavori usando un argomento per svelenire il clima contro i senatori a vita.

Credo che dovremmo finirla con questa retorica che non sono legittimati a votare perché non sono eletti, in quanto oggi hanno tutto il diritto di stare qui e di votare su questi temi, specialmente chi tecnicamente ne capisce, come il presidente emerito senatore Scalfaro, il quale, giudice di un tribunale, condannò a morte... (Il microfono viene disattivato).

PRESIDENTE. Non è un intervento sull'ordine dei lavori, senatore Strano. Mi deve scusare.

 

STRANO (AN). Assassinò delle persone!

 

PRESIDENTE. Mi dispiace, ma non posso farla continuare.

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G4.100, in cui il senatore Calderoli ha trasformato l'emendamento 4.950, che invito il presentatore ad illustrare.

 

CALDEROLI (LNP). Lo do per illustrato.

 

PRESIDENTE. Per una migliore comprensione da parte dell'Assemblea, do lettura dell'ordine del giorno nel testo pervenuto alla Presidenza:

«Il Senato impegna il Governo a valutare per il futuro la possibilità di iniziative legislative volte a recepire il contenuto dell'emendamento 4.106».

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi su tale ordine del giorno. (Il senatore Boccia parla animatamente tra i banchi).

Senatore Boccia, lei dovrebbe governare il brusìo, ma se si mette anche lei ad alzare la voce, siamo a posto.

DI LELLO FINUOLI, relatore. Se si elimina la parola «legislative», e quindi la possibilità per il futuro di iniziative volte a recepire il contenuto dell'emendamento 4.106, lo si può accogliere come raccomandazione.

MASTELLA, ministro della giustizia. Io vorrei rimettermi all'Aula. Tuttavia, come il senatore Calderoli evidentemente capirà, il testo, anche se depurato dall'espressione dell'elemento legislativo, crea qualche difficoltà. Se abbiamo tutti la volontà di renderci conto di quello che il Senato rappresenta e se il senatore Calderoli e il suo Gruppo rientrano in Aula, per quanto mi riguarda, l'orientamento è favorevole; viceversa, diventa una questione di metodo.

Colleghi, ho assistito imperterrito a quanto è accaduto; lo dico ora per evitare problemi e discussioni. Pur essendo cattolico, ho una visione estremamente laica. Manzione è un senatore mio amico, che io ho contribuito, anzi determinato, a portare in Parlamento, perché ne riconosco le capacità. Tuttavia, devo anche dire che non mi sono mai interessato di questioni di giustizia, nel senso dell'apprensione che vedo crea e porta avanti, però, quando sento espressioni apodittiche, quando vedo atteggiamenti sacrali, che non hanno una connotazione laica, francamente resto stupito.

Ricordo, fin da quando eravamo in Gruppo insieme io e il mio amico - lo sottolineo - senatore Manzione, che lui aveva queste capacità, essendo avvocato ed essendosi occupato di questioni che riguardano la magistratura; ebbene, io sono arrivato, per la verità, dove Manzione era arrivato il 13 giugno del 2002.

Leggo un'agenzia di stampa: "Si tratta" - diceva Manzione nel 2002, rivolto all'allora maggioranza - "di un provvedimento, quello del senatore Castelli, che speriamo di riuscire a bloccare", e lo diceva per conto della Margherita. "È chiaro il tentativo" - proseguiva - "di svuotare il ruolo del CSM con misure che ledono il principio dell'autonomia. Pensiamo solo alle funzioni tolte al CSM e" - badate bene - "attribuite ai Consigli giudiziari dove, guarda caso, entreranno anche avvocati e rappresentanti regionali che dovranno decidere su aspetti della carriera dei magistrati.

È evidente che il Governo e la maggioranza" - continuava, rivolto alla maggioranza di allora - "vogliono completare il disegno di insidiare l'autonomia e l'autogoverno della magistratura, cominciato con la riduzione del numero dei componenti. Quindi" - spiegava il collega Manzione - "l'Ulivo marcerà compatto nel dare battaglia in Commissione e in Aula su questo provvedimento".

Ebbene, colleghi, io resto legato alle parole di Manzione del 13 giugno 2002. (Applausi dai Gruppi Misto-Pop-Udeur, Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut e Misto-IdV).

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Signor Presidente, sono lieto che i toni in quest'Aula siano scesi. Credo di poter accogliere l'invito del relatore, in base al quale egli esprime parere favorevole, e il parere del Governo che si rimette all'Aula.

Ricordo quando detto, senza sottolinearne nuovamente i toni, dal collega Buttiglione: il nostro è un sistema accusatorio e quindi deve esserci un procuratore che interviene per difendere la sicurezza del cittadino rispetto a determinati reati; un giudice che rappresenta chi deve bilanciare la parte ed emettere un giudizio, e, tra queste parti, c'è anche una difesa.

Quindi, come linea di indirizzo, credo che la difesa debba essere rappresentata da dove si stabiliscono non le regole ma l'indirizzo di un tribunale, senza alcunché togliere a qualunque tipo di autonomia.

Ringrazio il relatore per il parere espresso, ma chiedo che l'ordine del giorno da me presentato venga posto in votazione perché si tratta, a mio avviso, di un principio di indirizzo importante e oggi, quando valutiamo una riforma, credo che a memoria, perché si stabilisce per il futuro, questo sia un principio da tenere presente.

SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (SDSE). A tutela della serietà dei lavori parlamentari, voterò contro l'ordine del giorno. (Applausi dal Gruppo SDSE).

 

PRESIDENTE. Il relatore ha chiesto di sopprimere, dopo la parola "iniziative", la parola "legislative".

 

SALVI (SDSE). A maggior ragione voterò contro l'ordine del giorno, perché non comprendo come si possa modificare l'ordinamento giudiziario se non per via legislativa. Questo raddoppia la mia opinione contraria.

 

PRESIDENTE. Il presentatore insiste per la votazione?

 

CALDEROLI (LNP). Sì, signor Presidente.

CASSON (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CASSON (Ulivo). Signor Presidente, per quanto riguarda la posizione dell'Ulivo, per coerenza con quanto abbiamo votato poco fa, anche sui contenuti che sono stati ribaditi, il Gruppo voterà in senso contrario.

RUSSO SPENA (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

RUSSO SPENA (RC-SE). Anche il Gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea voterà contro, perché è nella logica stessa del percorso che il Ministro ha indicato, e sul quale siamo d'accordo (quindi escludendo il percorso legislativo), che potrebbe essere accettata una raccomandazione all'azione di Governo. Se però si insiste per la votazione, il nostro voto sarà contrario.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente già nell'illustrazione dell'emendamento del senatore Manzione più volte egli ha fatto riferimento ad una condivisione di tutti di questo principio. Lo ha ribadito tre volte nel suo intervento, lasciando intendere che tutti i Gruppi presenti in Commissione avessero condiviso quell'impostazione. L'Italia dei Valori non l'ha mai condivisa, in quanto non presente nel momento cui la Commissione si era orientata nella direzione indicata dal senatore Manzione (se fosse stata presente, sarebbe stata evidentemente contraria) ed è per quegli stessi motivi che siamo contrari su questo ordine del giorno.

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo a nome del Gruppo Insieme con l'Unione Verdi-Comunisti Italiani. Anche noi voteremo contro questo ordine del giorno, perché crediamo che oggi in quest'Aula ne abbiamo già viste abbastanza. Lo faremo, quindi, per coerenza rispetto al nostro voto precedente, per il lavoro che si è svolto in Commissione e per quello fatto in quest'Aula (non sereno, come è stato detto da diversi esponenti dell'opposizione) e soprattutto per tentare di sanare i ripetuti insulti a cui sono stati sottoposti in particolare i senatori a vita. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com e del senatore D'Ambrosio).

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CUSUMANO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, in continuità con il voto contrario espresso sull'emendamento del senatore Manzione, confermiamo il nostro voto contrario sull'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli.

PALUMBO (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto, in dissenso dal mio Gruppo.

 

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

 

PALUMBO (Ulivo). Signor Presidente, in dissenso dal Gruppo, annuncio il mio voto favorevole sull'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli. Questo potrebbe apparire in contraddizione con il voto precedentemente espresso, contrario all'emendamento presentato dal senatore Manzione.

Ho adesso, per così dire, l'opportunità di spiegare...

 

PRESIDENTE. Lo spieghi brevemente, per favore. Tanto la sua libertà non è in discussione.

 

PALUMBO (Ulivo). ...che ritenevo, in linea di principio, condivisibile l'emendamento presentato dal senatore Manzione e che tuttavia, avendo assunto la questione (come è stato anche bene illustrato dal senatore Salvi) una valenza politica di particolare rilievo, per vincolo di coalizione ho votato contro tale proposta modificativa. Ma condivido lo spirito di quell'emendamento, per cui, in dissenso dal mio Gruppo, voterò a favore dell'ordine del giorno presentato dal senatore Calderoli.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno. Mi spiace che qualcuno dei colleghi stia caricando l'ordine del giorno di un significato politico. Mi dispiace perché non c'è più l'opposizione in Aula.

Se volete prender solo la parte di una parte, fatelo: potete testimoniarlo col voto. Le leggi sono scritte. C'è solo da dire se esiste o no il diritto ad una difesa, ad avere degli avvocati che dicano la loro. Punto. (Applausi del senatore Leoni).

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Calderoli, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

PETERLINI (Aut). Chiedo che sia letto il testo.

 

PRESIDENTE. Lo rileggo. «Il Senato impegna il Governo a valutare per il futuro la possibilità di iniziative volte a recepire il contenuto dell'emendamento 4.106».

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'ordine del giorno G4.100 (testo 2), presentato dal senatore Calderoli.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato non approva. (v. Allegato B).

Presidenza del vice presidente BACCINI(ore 17,57)

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.107, identico agli emendamenti 4.108 e 4.109.

NOVI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

NOVI (FI). Signor Presidente, nel dichiarare il mio voto favorevole, voglio anche ricordare al ministro Mastella che nella vita politica si può anche cambiare idea. Il ministro Mastella sa bene che se ci recassimo in emeroteca a rivangare e rileggere i suoi discorsi e le sue affermazioni passate le troverebbe in netta contraddizione con le pratiche, i discorsi e le affermazioni che sta facendo oggi in quest'Aula.

Per quanto riguarda la coerenza, vorrei ricordare che Magistratura democratica negli anni Settanta era collocata su posizioni opposte a quelle che attualmente occupa: allora era una corrente della magistratura libertaria, una corrente che voleva portare dentro l'amministrazione della giustizia le tensioni del Paese, le ragioni della gente comune; ora invece Magistratura democratica è diventata una corrente che si ispira ad un bieco giustizialismo, che ricorda quella figura del decisore di schmittiana memoria che è la persona che sostanzialmente crea, impone lo Stato d'eccezione.

Ecco, la magistratura italiana ha imposto al Paese uno Stato d'eccezione e lo ha imposto anche al Parlamento, tant'è vero che il Parlamento contraddice se stesso nel momento in cui rinnega persino quanto ha deciso e deliberato in Commissione.

 

PRESIDENTE. Senatore Novi, si attenga all'ordine dei lavori.

 

NOVI (FI). C'è anche da dire, signor Presidente, che in questa Camera i colleghi della sinistra - lo hanno dimenticato - sono minoranza elettorale.

Siete minoranza elettorale, 200.000 voti in meno e se non ci fosse stata una legge che vi ha permesso di essere maggioranza, pur essendo minoranza elettorale, ora qui voi sareste minoranza. (Commenti dai banchi della maggioranza).

Per quanto riguarda quella legge, uno dei senatori a vita, che è vostro fiancheggiatore, fu decisivo nell'imporre il collegio regionale e non il collegio nazionale.

 

PRESIDENTE. Senatore Novi, concluda, per favore.

 

NOVI (FI). Quindi, voi oggi siete qui perché un vostro fiancheggiatore ha imposto quel tipo di scelta.

Per quanto riguarda poi il voto dei senatori a vita (Proteste dai banchi della maggioranza), c'è da dire che sarà anche costituzionalmente legittimo...

PRESIDENTE. Senatore Novi, lei non sta parlando sull'ordine dei lavori, sono costretto a toglierle la parola. Concluda.

 

NOVI (FI). ...ma è politicamente indecente.

CALDEROLI (LNP). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

CALDEROLI (LNP). Chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta non risulta appoggiata).

 

Metto ai voti l'emendamento 4.107, presentato dal senatore D'Onofrio, identico agli emendamenti 4.108, presentato dal senatore Centaro e da altri senatori, e 4.109, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.110, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.111, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.112, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.113, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.114, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.115, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.208, presentato dal senatore Caruso e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.116, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.117, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 4.118, presentato dal senatore Castelli.

Non è approvato.

 

Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 18,03)

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.800, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4, nel testo emendato.

È approvato.

 

Riprendiamo ora l'esame degli articoli e degli emendamenti precedentemente accantonati.

Prima di procedere, do lettura del parere della 5a Commissione sull'ulteriore emendamento 3.800 (testo 2): «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'ulteriore emendamento 3.800 (testo 2), esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che le parole da: "alla fine è aggiunto" fino alla fine siano sostituite dalle altre: "dopo le parole: "prima fascia" siano aggiunte le altre: ",attualmente in servizio," e che dopo il comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza".

Ad integrazione del parere reso sul testo in relazione al comma 11 dell'articolo 3, la Commissione esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi della medesima norma costituzionale, dell'approvazione dell'emendamento 3.800 (testo 2) come condizionato ai sensi del periodo precedente.»

Ha chiesto di intervenire il presidente della 5a Commissione, senatore Morando. Ne ha facoltà.

MORANDO (Ulivo). Signor Presidente, per quanto riguarda l'emendamento 2.750, la Commissione ha preso in esame l'ipotesi che il relatore presentasse questo emendamento che risolveva il problema del coordinamento dei testi di cui abbiamo parlato stamattina.

Posso, quindi, dire, anche se esprimo in questa sede il parere ai sensi dell'articolo 100 del nostro Regolamento, che esso è frutto dell'elaborazione collegiale della Commissione bilancio. Abbiamo preventivamente preso in esame l'ipotesi che l'emendamento 2.750 venisse presentato dal relatore e su di esso c'è il parere unanime di nulla osta della Commissione.

Per quanto riguarda l'emendamento 3.800 (testo 3), come lei ha correttamente indicato, signor Presidente, esso rappresenta il contributo della Commissione bilancio a rendere procedibile nel testo quella parte riferita alla possibile assunzione del ruolo di segretario generale della Scuola da parte di un dirigente di prima fascia non appartenente alla magistratura.

Se si accoglie l'emendamento 3.800 (testo 3), il parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio sul testo approvato dalla Commissione, a proposito della possibilità che un non magistrato sia dirigente della pubblica amministrazione, cade.

Sperando di essere stato chiaro, ho terminato.

PRESIDENTE. Senatore Morando, la ringrazio, è stato chiarissimo.

Metto ai voti l'emendamento 2.750, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2, nel testo emendato.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 3.800 (testo 3), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3, nel testo emendato.

È approvato.

 

Riprendiamo l'esame dell'articolo 6, su cui sono stati presentati emendamenti.

Ricordo che, a seguito dell'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3), risultano preclusi gli emendamenti dal 6.200 al 6.203, dal 6.207 al 6.224 e dal 6.227 al 6.233, nonché l'emendamento 6.234, per la parte in cui sopprime i commi 53 e 54.

Stante l'assenza dei presentatori, sono decaduti tutti gli altri emendamenti, ad eccezione del 6.900 (testo 2) e del 6.107, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.900 (testo 2), presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'emendamento 6.107, presentato dal senatore Formisano e da altri senatori.

Non è approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 6, nel testo emendato.

È approvato.

 

L'emendamento 6.0.237 è inammissibile in quanto privo di portata modificativa.

Passiamo all'esame dell'articolo 7, su cui sono stati presentati emendamenti e una proposta di stralcio.

Stante l'assenza del presentatore, l'emendamento 7.200 è decaduto.

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 7.800 e sulla proposta di stralcio S7.1 (testo 2).

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.800, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti la proposta di stralcio S7.1 (testo 2), presentata dalla Commissione.

È approvata.

 

Stante l'assenza dei presentatori, gli emendamenti 7.0.100 e 7.0.101 sono decaduti.

Passiamo all'esame dell'articolo 8, su cui sono stati presentati due emendamenti, uno decaduto, stante l'assenza del presentatore, e l'altro del relatore, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.800, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 8, nel testo emendato.

È approvato.

 

Passiamo all'esame dell'articolo 9, su cui sono stati presentati emendamenti che, stante l'assenza dei presentatori, sono decaduti, ad eccezione del 9.900, sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.900, presentato dal relatore.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 9, nel testo emendato.

È approvato.

 

Ricordo che l'emendamento 9.0.100 è precluso dalla reiezione dell'emendamento 2.155 e che l'emendamento 9.0.101 è inammissibile.

Passiamo all'esame dell'articolo 10.

Lo metto ai voti.

È approvato.

 

Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, su cui invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

MASTELLA, ministro della giustizia. Signor Presidente, mi rimetto all'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dal relatore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BULGARELLI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare la dichiarazione agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Per l'economia dei nostri lavori, la invito a collaborare.

 

BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, capisco e raccolgo il suo invito alla brevità perché sono state giornate molto impegnative e capisco che i colleghi presenti in Aula vogliano concludere, però il provvedimento sottoposto al voto e che stiamo per approvare è molto importante: è la riforma di una delle parti fondamentali del sistema istituzionale del nostro Paese e di una delle funzioni più importanti del governo della società inteso complessivamente, cioè l'amministrazione della giustizia.

Poco si è parlato in questo dibattito del merito e troppo invece di argomenti strumentali, di norme o emendamenti che venivano proposti e sottoposti a voto per logiche tutte politiche e corporative dell'una o dell'altra parte: dobbiamo invece ricondurre il senso di questo voto al merito ed ai punti essenziali, e mi limito ad indicarli.

Il provvedimento porta poche, ma decisive modifiche alla legge Castelli che aveva un difetto di fondo, in quanto riconduceva tutto il funzionamento della giustizia proprio a quella struttura gerarchica, al potere dei vertici della magistratura che molti dai banchi dell'opposizione hanno indicato come uno dei rischi a cui invece noi staremmo esponendo la magistratura con l'approvazione di questo disegno di legge.

Io penso che l'aver escluso la separazione delle carriere e l'aver dato invece un assetto chiaro e rigoroso alla separazione delle funzioni, l'aver eliminato il sistema dei concorsi per le carriere e l'aver indicato invece criteri chiari e definiti per i giudizi di valutazione, l'aver confermato l'autogoverno, l'aver aperto le valutazioni dei consigli distrettuali della giustizia all'obbligo di tener conto dei pareri dei consigli dell'avvocatura, e averle aperte ad altri esponenti laici esterni alla magistratura, siano modifiche che consentono di ricondurre l'ordinamento giudiziario in maggiore coerenza con i princìpi della Costituzione. (Applausi dal Gruppo RC-SE, SDSE, Ulivo, IU-Verdi-Com e Aut. Congratulazioni).

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Molte volte, una parola di più diventa tanto in termini temporali.

 

BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, a nome del Gruppo che rappresento, dichiaro voto favorevole al provvedimento e chiedo l'autorizzazione a consegnare agli atti il testo della mia dichiarazione.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

FORMISANO (Misto-IdV). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

FORMISANO (Misto-IdV). Signor Presidente, interverrò molto rapidamente come i colleghi che mi hanno preceduto.

Il nostro voto su questa legge sarà favorevole. È una legge diversa da quella che noi avevamo in mente e diversa da quella che avevamo proposto agli elettori, ma sicuramente è migliore di quella che andiamo a modificare con l'attuale provvedimento legislativo.

C'è stato un iter abbastanza complesso in Commissione, ma anche e soprattutto in Aula, nel quale si è avuta la possibilità di dimostrare che la nostra coalizione è abituata alla discussione e a confrontarsi a volte anche in modo aspro, ma anche a trovare sintesi unitaria quando poi tutte le posizioni si sono confrontate.

Non siamo fra quelli che sostengono che tutti i provvedimenti delle precedenti maggioranze e dei precedenti Governi debbano essere revocati dalla nuova maggioranza o dal nuovo Governo. Avevamo proposto, però, all'inizio della discussione su questa materia, un disegno di legge composto di un unico articolo: è abrogata la legge Castelli. Non si è agito in questo modo e si è scelta una via che, comunque, ci consegna un prodotto sicuramente superiore alla legge che abbiamo modificato.

Pertanto, noi dell'Italia dei Valori voteremo con convinzione questo provvedimento legislativo. (Applausi dal Gruppo Misto-IdV).

BRUTTI Massimo (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BRUTTI Massimo (Ulivo). Signor Presidente, credo sia doveroso per noi ribadire brevemente le ragioni per le quali il Gruppo dell'Ulivo vota convintamente a favore di questo disegno di legge. Desidero innanzitutto esprimere un ringraziamento al relatore Di Lello, ai colleghi dell'Ulivo che hanno partecipato attivamente ai lavori della Commissione e un ringraziamento particolare al collega Gerardo D'Ambrosio.

Il disegno di legge al nostro esame tocca punti e temi che in questi giorni abbiamo analizzato e discusso approfonditamente: in primo luogo, l'indipendenza e l'autonomia dell'ordine giudiziario; in secondo luogo; l'efficienza dell'organizzazione giudiziaria; in terzo luogo, la formazione ed il reclutamento, quindi il rapporto tra magistrati ed avvocati.

Desidero proporre alla vostra attenzione una considerazione politica che potrà formare ancora base di discussione con i colleghi dell'opposizione quando riprenderanno a partecipare ai nostri lavori. Mi rammarico vivamente che abbiano scelto di uscire dall'Aula proprio in questa fase finale della discussione. La considerazione politica che intendo svolgere è che questa maggioranza e questo Governo conducono in porto una legge così complessa sull'ordinamento giudiziario al Senato, con il rapporto di forze che conoscete, senza porre la fiducia, mentre, con un ben diverso rapporto di forze e con una maggioranza ampia in Parlamento, il centro‑destra nella scorsa legislatura non era riuscito a condurre in porto la sua legge sull'ordinamento giudiziario senza porre ripetutamente la questione di fiducia.

Vorrei, inoltre, sottolineare che sullo sfondo delle norme che abbiamo discusso vi è un problema fondamentale per la vita dell'organizzazione giudiziaria e per il rapporto tra Stato e cittadino, vale a dire il problema dell'interpretazione: non c'è interpretazione della legge senza professionalità dei magistrati, senza adeguata formazione e senza un'organizzazione che garantisca la loro indipendenza e la loro autonomia.

Abbiamo lavorato per realizzare questo obiettivo e possiamo, con orgoglio, dire che oggi dal Senato esce un testo di legge ispirato ai princìpi costituzionali e tale da inverarli nella prassi e nell'organizzazione concreta della giustizia. (Applausi dai Gruppi Ulivo, SDSE, IU-Verdi-Com e RC-SE).

*SALVI (SDSE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

SALVI (SDSE). Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, le ragioni di fondo del voto favorevole a questa nuova legge sull'ordinamento giudiziario sono state da me svolte in sede di discussione generale e non ho motivo di modificarle alla luce del dibattito che si è svolto in Aula.

Vorrei svolgere tre interlocuzioni: una rivolta al ministro Di Pietro, una al nostro Governo e la terza alla magistratura italiana.

Innanzi tutto, vorrei chiedere al ministro Di Pietro, il famoso moralizzatore, di venire presto a rispondere all'interpellanza di cui è primo firmatario il senatore Paolo Brutti, secondo la quale il presidente dell'ANAS da lui nominato, di nome Ciucci, ha una retribuzione complessiva annua lorda di oltre un milione e 500.000 euro, in violazione della norma da noi introdotta nella recente legge finanziaria. Chi ha tutti questi scrupoli di moralizzazione farebbe bene a venire in Parlamento e a rendere conto della propria attività: è vero, non é vero, è giusta una retribuzione di questo genere? Chi è nominato dal ministro di Pietro è esente da ogni forma di controllo di eticità e di legalità?

Su questo come su altri aspetti riguardanti la moralizzazione della vita pubblica italiana avremmo piacere di interloquire con il ministro Di Pietro nel momento nel quale, mi auguro il più presto possibile, verrà a rispondere all'interpellanza che è stata presentata.

 

PRESIDENTE. Senatore Salvi, è stata già sollecitata un'interpellanza in tal senso.

 

SALVI (SDSE). La ringrazio, signor Presidente.

La seconda considerazione la voglio rivolgere al mio Governo. Ancora una volta in Senato abbiamo risolto un problema difficile, facendo i salti mortali, però vorrei dire, con grande franchezza, che così non va bene. Bisogna registrare la macchina, bisogna dare segnali di discontinuità, bisogna soprattutto che la funzione di indirizzo unitario che la Costituzione e la legge attribuiscono al Presidente del Consiglio si manifesti concretamente e non solo in astratte declamazioni.

Io apprezzo il ministro Mastella, pur avendo punti di dissenso con lui da alcuni punti di vista per l'attività da lui svolta: ma un provvedimento di questa rilevanza, la riforma dell'ordinamento di uno degli ordini autonomi dei poteri dello Stato non è solo materia del Ministro della giustizia. Ho visto il Presidente del Consiglio totalmente assente nel momento nel quale un altro Ministro del suo Governo metteva a rischio l'approvazione di questa legge; non ho visto seguita questa legge con l'attenzione che per la sua rilevanza essa merita. E siccome la mia valutazione è che comportamenti di questo genere non riguardano specificamente questo tema, vorrei lanciare un segnale di allarme: attenzione, perché qui non si va avanti a lungo. Non per noi, che faremo il nostro dovere fino in fondo, ma perché in questo modo si logora innanzi tutto un rapporto con il Paese e con i cittadini.

La terza considerazione mi permetto di rivolgerla alla magistratura italiana. Non voglio giudicare o esprimere critiche sull'atteggiamento da essa tenuto in questa occasione; mi permetto di interloquire con quella parte dalla magistratura italiana alla quale io, e non solo io, ma tanti di noi, siamo stati idealmente vicini per tanti anni. Devo dire che abbiamo una certa nostalgia di un'Associazione nazionale magistrati nella quale la diversità di punti di vista e di sigle associative esprimeva un effettivo pluralismo culturale, una battaglia ideale.

Essendo io uomo di sinistra, voglio dire che ho nostalgia per Michele Coiro, il giovane pretore di Roma che negli anni del Governo Scelba assolveva la prostituta arrestata per le accuse di oltraggio e resistenza e finiva sotto procedimento disciplinare.

Ho nostalgia di Marco Ramat, dei convegni sull'uso alternativo del diritto. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

Ho nostalgia di persone che ancora conosco e apprezzo, che abbiamo avuto anche in quest'Aula, che facevano sentire la loro voce, come Salvatore Senese e Giovanni Palombarini.

Ho nostalgia di una magistratura che faceva valere i diritti dei cittadini innovando nella giurisprudenza, nel diritto del lavoro, nella tutela del danno biologico. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

Ho nostalgia di una magistratura che insieme a noi faceva fronte compatto di fronte alle aggressioni, che ci sono state fino a tempi recentissimi, all'autonomia e all'indipendenza della magistratura ma diceva anche, insieme a noi, che l'autonomia e l'indipendenza della magistratura non sono il privilegio di un corporazione ma un diritto dei cittadini e, innanzi tutto, dei cittadini più deboli e indifesi, perché se la magistratura non è autonoma e indipendente da qualcuno dipenderà, e non certamente dai lavoratori e dalla povera gente.

Mi auguro che anche questa vicenda consenta, all'interno della magistratura associata, il riaprirsi di una discussione su quelle che sono le funzioni ed i compiti democratici, essenziali ed estremamente rilevanti, che si esprimono nella tutela giurisdizionale dei diritti. Mi auguro che si possa davvero voltare pagina. (Applausi dai Gruppi SDSE, Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, Aut, Misto-IdV e Misto-Pop-Udeur).

PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

PETERLINI (Aut). Signor Presidente, sarò brevissimo, ma alcune parole devono essere spese anche perché come Gruppo per le Autonomie ci siamo subiti un dibattito - lo sottolineo con forza - poco degno dell'Aula. Sono state avanzate accuse pesanti dagli uni e dagli altri che, in gran parte, avevano pochissimo a che fare con un dibattito democratico, finendo per non dare una bella immagine al Paese.

La maggior parte del dibattito si è svolta in modo corporativo. La gente si aspetta una giustizia più veloce, più efficiente, più trasparente e soprattutto che si accorcino i tempi del processo. Questo è anche l'intento con cui il ministro Mastella, con grande professionalità, ha preparato il disegno di legge.

E di cosa abbiamo discusso noi? Degli interessi degli avvocati, dei magistrati, con tutto il rispetto che abbiamo per queste categorie. Era necessario difendere anche gli interessi dei magistrati che, nell'ultima legislatura, con leggi atroci sono stati calpestati; la destra - che oggi ha alzato i toni in modo scandaloso - ha approvato una legge la cui costituzionalità è stata messa in dubbio dal Capo dello Stato che l'ha dovuta rinviare in quest'Aula, proprio perché incostituzionale. E noi adesso ci apprestiamo a correggerla, a dare più fiducia alla magistratura che se l'aspetta così come se la aspettano i cittadini e gli stessi avvocati.

Con l'articolo 4 abbiamo discusso, con le parole che con grande professionalità il senatore Salvi ha detto in Aula, se nei Consigli giudiziari devono esserci gli avvocati o se è sufficiente il parere vincolante dell'Ordine degli avvocati. Si può esser dell'uno o dell'altro parere, lo ammetto, per entrambe le posizioni vi sono argomentazioni; non accetto, però, le critiche se ci atteniamo a quanto deliberato dalla Commissione, certo più competente di noi che in Aula seguiamo tutti i temi e non conosciamo i particolari. Sono i membri della Commissione che devono decidere nel merito ed essa ha deciso che è sufficiente il parere dell'Ordine, che poi diventa tra l'altro vincolante per il Consiglio giudiziario il quale, se lo vuole superare, lo deve motivare. Mi sembra che sia più che democratico attenerci a queste indicazioni.

Respingo quindi le gravi accuse formulate, ad esempio, dall'ex presidente della Commissione giustizia senatore Caruso, che rispetto molto, il quale ha detto che i senatori non sono liberi di parlare e di decidere, poiché, in piena libertà, il Gruppo per le Autonomie ha seguito il dibattito sia in Commissione che in Aula.

Pertanto, concludo il mio intervento, ringraziando per la possibilità che ho di dire, io che non sono né magistrato né avvocato, che la gente si aspetta altre riforme: una giustizia efficiente e una giustizia che abbrevia i tempi. Auguro al nostro ministro Mastella che riesca, appoggiato da questa legge, a realizzare tutto ciò. (Applausi dai Gruppi Aut, Ulivo, Misto-Pop-Udeur e Misto-IdV).

PRESIDENTE. Mi scuso con i colleghi che precedentemente hanno consegnato il testo perché credo che avrebbero tutti voluto svolgere il loro intervento, ma, in maniera molto responsabile, hanno invece deciso di consegnarlo agli atti.

MALAN (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MALAN (FI). Chiedo la verifica del numero legale.

 

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

 

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

 

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1447

 

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario».

È approvato. (Applausi dai Gruppi Ulivo, RC-SE, IU-Verdi-Com, SDSE, Aut, Misto-IdV , Misto-Pop-Udeur e dai banchi del Governo).

 

 


 

Allegato A

 

DISEGNO DI LEGGE

Riforma dell'ordinamento giudiziario (1447)

(V. nuovo titolo)

Modifiche alle norme sull'ordinamento giudiziario (1447) (Nuovo titolo)

 

ARTICOLO 4 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 4.

Approvato con un emendamento

(Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25 e altre disposizioni)

1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n.25, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, da otto magistrati, di cui due che esercitano funzioni requirenti, eletti da tutti e tra tutti i magistrati in servizio presso la Corte e la Procura generale, nonché da due professori universitari di ruolo di materie giuridiche, nominati dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense».

2. All'articolo 2 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, il comma 1 è abrogato.

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati e,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ed adotta le disposizioni concernenti l'organizzazione dell'attività e la ripartizione degli affari».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è sostituito dai seguenti:

«Art. 4. - (Presentazione delle liste e modalità di elezione dei componenti togati). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il Consiglio direttivo della Corte di cassazione. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista e le firme sono autenticate dal primo presidente e dal procuratore generale o da un magistrato dagli stessi delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 1, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 4-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1.L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 1 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tale modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

5. All'articolo 7, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole: «direttamente indicati dal citato regio decreto n.12 del 1941 e dalla legge 25 luglio 2005, n.150» sono soppresse;

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formula i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni»;

c) le lettere c), d), e) ed f) sono abrogate;

d) alla lettera g) la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

6. All'articolo 8, comma 1, del citato decreto legislativo n. 25 del 2006, le parole: «I componenti avvocati e professori universitari» sono sostituite dalle seguenti: «Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari», le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti, » sono soppresse e le parole: «lettere a) e d)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a)».

7. Al capo II del titolo I, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

«Art. 8-bis. - (Quorum). - 1. Le sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono valide con la presenza di sette componenti, in essi computati anche il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e il presidente del Consiglio nazionale forense.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

8. All'articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «e dal presidente dell'ordine degli avvocati avente sede nel capoluogo del distretto» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da nove altri membri, di cui: sei magistrati, quattro dei quali addetti a funzioni giudicanti e due a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e tre componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e due avvocati, con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo compreso tra trecentocinquantuno e seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da quattordici altri membri, di cui: dieci magistrati, sette dei quali addetti a funzioni giudicanti e tre a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e quattro componenti non togati, di cui un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e tre avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.»;

d) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. Nei distretti nei quali sono presenti uffici con organico complessivo superiore a seicento magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da venti altri membri, di cui: quattordici magistrati, dieci dei quali addetti a funzioni giudicanti e quattro a funzioni requirenti, in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, e sei componenti non togati, di cui due professori universitari in materie giuridiche nominati dal Consiglio universitario nazionale su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, e quattro avvocati con almeno dieci anni di effettivo esercizio della professione con iscrizione all'interno del medesimo distretto, nominati dal Consiglio nazionale forense su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.

3-ter. In caso di mancanza o impedimento i membri di diritto del consiglio giudiziario sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni».

9. Dopo l'articolo 9 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 9-bis. - (Quorum del consiglio giudiziario). - 1. Le sedute del consiglio giudiziario sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti, in essi computati anche i membri di diritto.

2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

10. All'articolo 10 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace»;

b) il comma 1 è sostituito dai seguenti:

«1. Nel consiglio giudiziario è istituita una sezione autonoma competente per la espressione dei pareri relativi all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4-bis, 7, comma 2-bis, e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n.374, e successive modificazioni, e sui provvedimenti organizzativi proposti dagli uffici del giudice di pace. Detta sezione è composta, oltre che dai componenti di diritto del consiglio giudiziario, da:

a) due magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e due giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2;

b) tre magistrati e un avvocato, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e tre giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3;

c) cinque magistrati e due avvocati, eletti dal consiglio giudiziario tra i suoi componenti, e quattro giudici di pace eletti dai giudici di pace in servizio nel distretto, nell'ipotesi di cui all'articolo 9, comma 4.

1-bis. Le sedute della sezione del consiglio giudiziario per i giudici di pace sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente».

11. All'articolo 11, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006, le parole: «un vice presidente, scelto tra i componenti non togati, e,» sono soppresse.

12. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.25 del 2006, è sostituito dai seguenti:

«Art. 12. - (Presentazione delle liste ed elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. Concorrono all'elezione le liste di candidati presentate da almeno venticinque elettori; ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal capo dell'ufficio giudiziario o da un magistrato dallo stesso delegato.

3. Ogni elettore riceve due schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui all'articolo 9, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-bis. - (Assegnazione dei seggi). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio relativamente a ciascuna categoria di magistrati di cui all'articolo 9 per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo sono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età.

Art. 12-ter. - (Presentazione delle liste per la elezione dei giudici di pace componenti della sezione del consiglio giudiziario relativa ai giudici di pace). - 1. Concorrono all'elezione dei giudici di pace componenti della sezione di cui all'articolo 10, che si tiene contemporaneamente a quella per i componenti togati e negli stessi locali e seggi, le liste di candidati presentate da almeno quindici elettori. Ciascuna lista non può essere composta da un numero di candidati superiore al numero di eleggibili per il consiglio giudiziario. Nessun candidato può essere inserito in più di una lista.

2. Ciascun elettore non può presentare più di una lista; le firme sono autenticate dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace o dal presidente del tribunale del circondario ovvero da un magistrato da questi delegato.

3. Ogni elettore riceve una scheda, ed esprime il voto di lista ed una sola preferenza nell'ambito della lista votata.

Art. 12-quater. - (Assegnazione dei seggi per i giudici di pace). - 1. L'ufficio elettorale:

a) provvede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi dividendo la cifra dei voti validi espressi nel collegio per il numero dei seggi del collegio stesso;

b) determina il numero dei seggi spettante a ciascuna lista dividendo la cifra elettorale dei voti da essa conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente alle liste cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelle che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale; a parità di cifra elettorale si procede per sorteggio;

c) proclama eletti i candidati con il maggior numero di preferenze nell'ambito dei posti attribuiti ad ogni lista. In caso di parità di voti il seggio è assegnato al candidato che ha maggiore anzianità di servizio nell'ordine giudiziario. In caso di pari anzianità di servizio, il seggio è assegnato al candidato più anziano per età».

13. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) formulano i pareri per la valutazione di professionalità dei magistrati ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni;»;

b) le lettere c) ed f) sono abrogate;

c) alla lettera h), la parola: «anche» è soppressa e le parole: «ad ulteriori» sono sostituite dalla seguente: «alle».

14. All'articolo 16 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «, anche nella qualità di vice presidenti nonché il componente rappresentante dei giudici di pace» sono soppresse;

b) il comma 2 è abrogato.

15. Dopo l'articolo 18 del citato decreto legislativo n.25 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 18-bis. - (Regolamento per la disciplina del procedimento elettorale). - 1. Con regolamento emanato a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate disposizioni in ordine alle caratteristiche delle schede per le votazioni e alla disciplina del procedimento elettorale».

16. Il comma 2 dell'articolo 5 della legge 4 maggio 1998, n. 133, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«2. Se la permanenza in servizio presso la sede disagiata supera i cinque anni, il medesimo ha diritto, in caso di trasferimento a domanda, di essere preferito a tutti gli altri aspiranti».

17. All'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, dopo le parole: «ha facoltà di promuovere» sono inserite le seguenti: «, entro un anno dalla notizia del fatto,».

18. All'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati, nel rispetto della dotazione organica complessiva, i posti di dirigente di seconda fascia negli uffici giudiziari anche istituendo un unico posto per più uffici giudiziari».

19. All'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, la parola: «biennio», ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: «triennio»;

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati»;

c) al comma 2-ter, le parole: «per più di dieci anni consecutivi» sono sostituite dalle seguenti: «oltre il periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni»;

d) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «,sentito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione».

20. Sono abrogati gli articoli da 13 a 17, 19 e da 26 a 36 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, gli articoli da 14 a 18, da 20 a 34, da 37 a 39, da 40 a 44, da 47 a 49, e 55 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, l'articolo 38 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511, il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 264, ratificato dalla legge 10 febbraio 1953, n.73, l'articolo 7-bis, comma 2-quater, gli articoli 100, 106, 107, 119, 120, 130, 148, 175, 176, 179, 187, 193, 202, commi secondo e terzo, da 204 a 207 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, gli articoli 73, 74, 75, 91, 103, da 142 a 148 del regio decreto 14 dicembre 1865, n. 2641, l'articolo 3, commi 2 e 3, l'articolo 7, comma 2, e l'articolo 16 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.

EMENDAMENTI

4.100

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 1. - (Istituzione e composizione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. È istituito il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, composto dal primo presidente e dal procuratore generale presso la stessa Corte e dal presidente del Consiglio nazionale forense, che ne sono membri di diritto, nonché da un magistrato che esercita funzioni direttive giudicanti di legittimità, da un magistrato che esercita funzioni direttive requirenti di legittimità, da due magistrati che esercitano funzioni giudicanti di legittimità e da un magistrato che esercita funzioni requirenti di legittimità, eletti tutti dai magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, da un professore ordinario di università in materie giuridiche, nominato dal Consiglio universitario nazionale, e da un avvocato con almeno venti anni di effettivo esercizio della professione, iscritto da almeno cinque anni nell'albo speciale di cui all'articolo 33 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, nominato dal Consiglio nazionale forense.

2. In caso di mancanza o di impedimento, i membri di diritto del Consiglio direttivo della Corte di cassazione sono sostituiti da chi ne esercita le funzioni"».

4.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 1, all'articolo 1 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «dal primo presidente, dal procuratore generale presso la stessa Corte, e»con le altre: «dal presidente aggiunto, dal procuratore generale aggiunto presso la stessa Corte, in rappresentanza del primo presidente e del procuratore generale, e».

4.101

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», al comma 1, dopo le parole: «presidente del Consiglio nazionale forense», inserire le seguenti: «, che ne sono membri di diritto,».

4.102

D'ONOFRIO

Respinto

Al comma 1, capoverso «Art. 1», dopo le parole: «dal Presidente del Consiglio nazionale forense» aggiungere le seguenti: «che ne è membro di diritto».

4.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Improcedibile

Al comma 1, articolo 1 ivi richiamato, al comma 1, sostituire le parole: «un avvocato», «iscritto» e«nominato» con, rispettivamente, le seguenti: «due avvocati», «iscritti» e «nominati».

4.103

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2006 n. 25 è sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Elezione dei componenti togati del Consiglio direttivo della Corte di cassazione). - 1. Ai fini della elezione, da parte dei magistrati in servizio presso la Corte di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte, dei cinque componenti togati effettivi e dei quattro componenti togati supplenti del Consiglio direttivo della Corte di cassazione, ogni elettore riceve quattro schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui agli articoli 1 e 2.

2. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il supplente nell'ambito di ciascuna delle categorie da eleggere.

3. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti, effettivi o supplenti, da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, all'articolo 4 ivi richiamato, al capoverso 1, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori».

Conseguentemente al comma 12, all'articolo 12 ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno venticinque elettori» con le seguenti: «da almeno cinque elettori» e all'articolo 12-ter ivi richiamato, sostituire le parole: «da almeno quindici elettori» con le altre: «da almeno cinque elettori».

4.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 4, all'articolo 4-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a),sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le parole: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

Conseguentemente, al comma 12, all'articolo 12-bis ivi richiamato, al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per il numero dei seggi del collegio stesso» con le seguenti: «per il numero dei seggi da attribuire alla medesima nell'ambito del collegio stesso».

4.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera a).

4.104

CASTELLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera b).

4.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 5, all'articolo 7 ivi richiamato, alla lettera b), sostituire la lettera b) ivi richiamata con la seguente:

«b) formula pareri sull'attività dei magistrati, sotto il profilo della laboriosità, della diligenza, della preparazione, della capacità tecnico-professionale, dell'equilibrio nell'esercizio delle funzioni».

4.105

CASTELLI

Respinto

Al comma 5, sopprimere la lettera c).

4.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Sopprimere il comma 6.

4.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Al comma 7, all'articolo 8-bis ivi richiamato,al capoverso 1, sostituire le parole: «di sette componenti», con le seguenti: «della metà più uno dei componenti».

4.106

MANZIONE

Respinto

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre:«due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalla altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola:«cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola:«tre».

4.950

CALDEROLI

Ritirato e trasformato nell'odg G4.100

Al comma 8 sopprimere la lettera a). Conseguentemente alla lettera b), capoverso le parole: «nove altri membri» sono sostituite dalle altre: «otto altri membri», le parole: «tre componenti non togati» sono sostituite dalle altre:«due componenti non togati», le parole: «due avvocati» sono sostituite dalla altre: «un avvocato» le parole: «nominati dal Consiglio nazionale forense»; sono sostituite dalle altre: «nominato dal Consiglio nazionale forense»; alla lettera c), capoverso, la parola: «quattordici» è sostituita dall'altra: «tredici», le parole: «quattro componenti non togati» sono sostituite dalle altre: «tre componenti non togati» le parole: «tre avvocati» sono sostituite dalle altre: «due avvocati»; alla lettera d), capoverso la parola: «venti» è sostituita dalla parola: «diciannove» la parola: «sei» è sostituita dalla parola:«cinque» e la parola: «quattro» è sostituita dalla parola:«tre».

4.107

D'ONOFRIO

Respinto

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.108

CENTARO, FAZZONE, GHEDINI, MALVANO, PITTELLI, ZICCONE

Id. em. 4.107

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.109

CASTELLI

Id. em. 4.107

Al comma 8, sopprimere la lettera a).

4.110

CASTELLI

Respinto

Al comma 8, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nei distretti nei quali prestano servizio fino a trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre che dai membri di diritto di cui al comma 1, da altri dieci membri effettivi, di cui cinque magistrati in servizio presso gli uffici giudiziari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, e due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.111

CASTELLI

Respinto

Al comma 8, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei distretti nei quali prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati il consiglio giudiziario è composto, oltre dai membri di diritto di cui al comma 1, da dodici altri membri effettivi, di cui sette magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, quattro componenti non togati, un professore universitario in materie giuridiche nominato dal Consiglio universitario nazionale, su indicazione dei presidi delle facoltà di giurisprudenza delle università della regione o delle regioni sulle quali hanno, in tutto o in parte, competenza gli uffici del distretto, un avvocato con almeno quindici anni di effettivo esercizio della professione, nominato dal Consiglio nazionale forense, su indicazione dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto, due nominati dal consiglio regionale della regione ove ha sede il distretto o nella quale rientra la maggiore estensione di territorio sul quale hanno competenza gli uffici del distretto, eletti, a maggioranza di tre quinti dei componenti e, dopo il secondo scrutinio, di tre quinti dei votanti, tra persone estranee al medesimo consiglio, nonché un rappresentante eletto dai giudici di pace del distretto nel proprio ambito"».

4.112

CASTELLI

Respinto

Al comma 8, sopprimere la lettera d).

4.113

CASTELLI

Respinto

Sostituire il comma 12 con il seguente:

«12. L'articolo 12 del decreto legislativo n. 25 del 2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (Elezione dei componenti togati dei consigli giudiziari). - 1. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, dei cinque componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio fino a trecento cinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) due magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) due magistrati che esercitano funzioni requirenti.

2. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, dei sette componenti togati effettivi dei consigli giudiziari presso le corti di appello nel cui distretto prestano servizio oltre trecentocinquanta magistrati si effettua in un unico collegio distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti che ha maturato un'anzianità di servizio non inferiore a venti anni;

b) tre magistrati che esercitano funzioni giudicanti;

c) tre magistrati che esercitano funzioni requirenti.

3. L'elezione, da parte dei magistrati in servizio presso gli uffici giudizi ari del distretto, dei due componenti togati supplenti dei consigli giudiziari si effettua in un collegio unico distrettuale per:

a) un magistrato che esercita funzioni giudicanti;

b) un magistrato che esercita funzioni requirenti.

4. Ogni elettore riceve tre schede, una per ciascuna delle categorie di magistrati di cui ai commi 1, 2 e 3, per l'elezione dei componenti togati effettivi e supplenti.

5. Ogni elettore esprime una sola preferenza per il magistrato componente effettivo e per il magistrato componente supplente per ciascuna delle categorie da eleggere.

6. Sono proclamati eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti, in numero pari a quello dei posti da assegnare a ciascuna categoria. In caso di parità di voti, prevale il candidato più anziano nel ruolo"».

4.114

CASTELLI

Respinto

Al comma 13 , sopprimere la lettera a).

4.115

CASTELLI

Respinto

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

4.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Respinto

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«14. L'articolo 16 del citato decreto legislativo n. 25 del 2006 è abrogato».

4.116

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 15.

4.117

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 19.

4.118

CASTELLI

Respinto

Sopprimere il comma 20.

4.800

IL RELATORE

Approvato

Al comma 20, sostituire le parole: «l'articolo 3, commi 2 e 3,» con le altre: «l'articolo 3, commi 1 e 3,».

§            

§           ORDINE DEL GIORNO

G4.100 (già em. 4.950) (testo 2)

CALDEROLI

Respinto (*)

Il Senato,

impegna il Governo a valutare per il futuro la possibilità di iniziative volte a recepire il contenuto dell'emendamento 4.106.

________________

(*) Con la parola evidenziata che sostituisce le altre: «iniziative legislative»

ARTICOLO 2 E TABELLA A NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche sedute 189, 190 e 191

(Modifiche agli articoli da 10 a 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160)

1. L'articolo 10 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - (Funzioni). - 1. I magistrati ordinari sono distinti secondo le funzioni esercitate.

2. Le funzioni giudicanti sono: di primo grado, di secondo grado e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali. Le funzioni requirenti sono: di primo grado, di secondo grado, di coordinamento nazionale e di legittimità; semidirettive di primo grado, semidirettive elevate di primo grado e semidirettive di secondo grado; direttive di primo grado, direttive elevate di primo grado, direttive di secondo grado, direttive di coordinamento nazionale, direttive di legittimità, direttive superiori e direttive apicali.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale ordinario, presso il tribunale per i minorenni, presso l'ufficio di sorveglianza nonché di magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e presso il tribunale per i minorenni.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte di appello.

5. Le funzioni requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di sostituto presso la direzione nazionale antimafia.

6. Le funzioni giudicanti di legittimità sono quelle di consigliere presso la Corte di cassazione; le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale ordinario, di presidente e di presidente aggiunto della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore aggiunto presso il tribunale.

8. Le funzioni semidirettive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente della sezione dei giudici unici per le indagini preliminari negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n.327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n.380.

9. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale presso la corte di appello.

10. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale ordinario e di presidente del tribunale per i minorenni; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario e di procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.

11. Le funzioni direttive giudicanti elevate di primo grado sono quelle di presidente del tribunale di sorveglianza e di presidente del tribunale ordinario negli uffici aventi sede nelle città di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 settembre 1989, n. 327, convertito dalla legge 24 novembre 1989, n. 380; le funzioni direttive requirenti elevate di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale ordinario nelle medesime città.

12. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte di appello.

13. Le funzioni direttive requirenti di coordinamento nazionale sono quelle di procuratore nazionale antimafia.

14. Le funzioni direttive giudicanti di legittimità sono quelle di presidente di sezione della Corte di cassazione; le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di avvocato generale presso la Corte di cassazione.

15. Le funzioni direttive superiori giudicanti di legittimità sono quelle di presidente aggiunto della Corte di cassazione e di presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche; le funzioni direttive superiori requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione.

16. Le funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità sono quelle di primo presidente della Corte di cassazione; le funzioni direttive apicali requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale presso la Corte di cassazione».

2. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Valutazione della professionalità). - 1. Tutti i magistrati sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. La valutazione di professionalità riguarda la capacità, la laboriosità, la diligenza e l'impegno. Essa è operata secondo parametri oggettivi che sono indicati dal Consiglio superiore della magistratura ai sensi del comma 3. La valutazione di professionalità riferita a periodi in cui il magistrato ha svolto funzioni giudicanti o requirenti non può riguardare in nessun caso l'attività di interpretazione di norme di diritto, né quella di valutazione del fatto e delle prove. In particolare:

a) la capacità, oltre che alla preparazione giuridica e al relativo grado di aggiornamento, è riferita, secondo le funzioni esercitate, al possesso delle tecniche di argomentazione e di indagine, anche in relazione all'esito degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio ovvero alla conduzione dell'udienza da parte di chi la dirige o la presiede, all'idoneità a utilizzare, dirigere e controllare l'apporto dei collaboratori e degli ausiliari;

b) la laboriosità è riferita alla produttività, intesa come numero e qualità degli affari trattati in rapporto alla tipologia degli uffici e alla loro condizione organizzativa e strutturale, ai tempi di smaltimento del lavoro, nonché all'eventuale attività di collaborazione svolta all'interno dell'ufficio, tenuto anche conto degli standard di rendimento individuati dal Consiglio superiore della magistratura, in relazione agli specifici settori di attività e alle specializzazioni;

c) la diligenza è riferita all'assiduità e puntualità nella presenza in ufficio, nelle udienze e nei giorni stabiliti; è riferita inoltre al rispetto dei termini per la redazione, il deposito di provvedimenti o comunque per il compimento di attività giudiziarie, nonché alla partecipazione alle riunioni previste dall'ordinamento giudiziario per la discussione e l'approfondimento delle innovazioni legislative, nonché per la conoscenza dell'evoluzione della giurisprudenza;

d) l'impegno è riferito alla disponibilità per sostituzioni di magistrati assenti e alla frequenza di corsi di aggiornamento organizzati dalla Scuola superiore della magistratura; nella valutazione dell'impegno rileva, inoltre, la collaborazione alla soluzione dei problemi di tipo organizzativo e giuridico.

3. Il Consiglio superiore della magistratura, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, disciplina con propria delibera gli elementi in base ai quali devono essere espresse le valutazioni dei consigli giudiziari, i parametri per consentire l'omogeneità delle valutazioni, la documentazione che i capi degli uffici devono trasmettere ai consigli giudiziari entro il mese di febbraio di ciascun anno. In particolare disciplina:

a) i modi di raccolta della documentazione e di individuazione a campione dei provvedimenti e dei verbali delle udienze di cui al comma 4, ferma restando l'autonoma possibilità di ogni membro del consiglio giudiziario di accedere a tutti gli atti che si trovino nella fase pubblica del processo per valutarne l'utilizzazione in sede di consiglio giudiziario;

b) i dati statistici da raccogliere per le valutazioni di professionalità;

c) i moduli di redazione dei pareri dei consigli giudiziari per la raccolta degli stessi secondo criteri uniformi;

 d) gli indicatori oggettivi per l'acquisizione degli elementi di cui al comma 2; per l'attitudine direttiva gli indicatori da prendere in esame sono individuati d'intesa con il Ministro della giustizia;

e) l'individuazione per ciascuna delle diverse funzioni svolte dai magistrati, tenuto conto anche della specializzazione, di standard medi di definizione dei procedimenti, ivi compresi gli incarichi di natura obbligatoria per i magistrati, articolati secondo parametri sia quantitativi sia qualitativi, in relazione alla tipologia dell'ufficio, all'ambito territoriale e all'eventuale specializzazione.

4. Alla scadenza del periodo di valutazione il consiglio giudiziario acquisisce e valuta:

a) le informazioni disponibili presso il Consiglio superiore della magistratura e il Ministero della giustizia anche per quanto attiene agli eventuali rilievi di natura contabile e disciplinare;

b) la relazione del magistrato sul lavoro svolto e quanto altro egli ritenga utile, ivi compresa la copia di atti e provvedimenti che il magistrato ritiene di sottoporre ad esame;

c) le statistiche del lavoro svolto e la comparazione con quelle degli altri magistrati del medesimo ufficio;

d) gli atti e i provvedimenti redatti dal magistrato e i verbali delle udienze alle quali il magistrato abbia partecipato, scelti a campione sulla base di criteri oggettivi stabiliti al termine di ciascun anno con i provvedimenti di cui al comma 3, se non già acquisiti;

e) gli incarichi giudiziari ed extragiudiziari con l'indicazione dell'impegno concreto;

f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica. Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.

5. Il consiglio giudiziario può assumere informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.

6. Sulla base delle acquisizioni di cui ai commi 4 e 5, il consiglio giudiziario formula un parere motivato che trasmette al Consiglio superiore della magistratura unitamente alla documentazione e ai verbali delle audizioni.

7. Il magistrato, entro dieci giorni dalla notifica del parere del consiglio giudiziario, può far pervenire al Consiglio superiore della magistratura le proprie osservazioni e chiedere di essere ascoltato personalmente.

8. Il Consiglio superiore della magistratura procede alla valutazione di professionalità sulla base del parere espresso dal consiglio giudiziario e della relativa documentazione, nonché sulla base dei risultati delle ispezioni ordinarie; può anche assumere ulteriori elementi di conoscenza.

9. Il giudizio di professionalità è ''positivo'' quando la valutazione risulta sufficiente in relazione a ciascuno dei parametri di cui al comma 2; è ''non positivo'' quando la valutazione evidenzia carenze in relazione a uno o più dei medesimi parametri; è ''negativo'' quando la valutazione evidenzia carenze gravi in relazione a due o più dei suddetti parametri o il perdurare di carenze in uno o più dei parametri richiamati quando l'ultimo giudizio sia stato ''non positivo''.

10. Se il giudizio è ''non positivo'', il Consiglio superiore della magistratura procede a nuova valutazione di professionalità dopo un anno, acquisendo un nuovo parere del consiglio giudiziario; in tal caso il nuovo trattamento economico o l'aumento periodico di stipendio sono dovuti solo a decorrere dalla scadenza dell'anno se il nuovo giudizio è ''positivo''. Nel corso dell'anno antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

11. Se il giudizio è ''negativo'', il magistrato è sottoposto a nuova valutazione di professionalità dopo un biennio. Il Consiglio superiore della magistratura può disporre che il magistrato partecipi ad uno o più corsi di riqualificazione professionale in rapporto alle specifiche carenze di professionalità riscontrate; può anche assegnare il magistrato, previa sua audizione, a una diversa funzione nella medesima sede o escluderlo, fino alla successiva valutazione, dalla possibilità di accedere a incarichi direttivi o semidirettivi o a funzioni specifiche. Nel corso del biennio antecedente alla nuova valutazione non può essere autorizzato lo svolgimento di incarichi extragiudiziari.

12. La valutazione negativa comporta la perdita del diritto all'aumento periodico di stipendio per un biennio. Il nuovo trattamento economico eventualmente spettante è dovuto solo a seguito di giudizio positivo e con decorrenza dalla scadenza del biennio.

13. Se il Consiglio superiore della magistratura, previa audizione del magistrato, esprime un secondo giudizio negativo, il magistrato stesso è dispensato dal servizio.

14. Prima delle audizioni di cui ai commi 11 e 13 il magistrato deve essere informato della facoltà di prendere visione degli atti del procedimento e di estrarne copia. Tra l'avviso e l'audizione deve intercorrere un termine non inferiore a sessanta giorni. Il magistrato ha facoltà di depositare atti e memorie fino a sette giorni prima dell'audizione e di farsi assistere da un altro magistrato nel corso della stessa. Non può comunque essere concesso più di un differimento dell'audizione per impedimento del magistrato designato per l'assistenza.

15. La valutazione di professionalità consiste in un giudizio espresso, ai sensi dell'articolo 10 della legge 24 marzo 1958, n.195, dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato e trasmesso al Ministro della giustizia che adotta il relativo decreto. Il giudizio di professionalità, inserito nel fascicolo personale, è valutato ai fini dei tramutamenti, del conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, del conferimento di incarichi direttivi e ai fini di qualunque altro atto, provvedimento o autorizzazione per incarico extragiudiziario.

16. I parametri contenuti nel comma 2 si applicano anche per la valutazione di professionalità concernente i magistrati fuori ruolo. Il giudizio è espresso dal Consiglio superiore della magistratura, acquisito, per i magistrati in servizio presso il Ministero della giustizia, il parere del consiglio di amministrazione, composto dal presidente e dai soli membri che appartengano all'ordine giudiziario, o il parere del consiglio giudiziario presso la corte di appello di Roma per tutti gli altri magistrati in posizione di fuori ruolo, compresi quelli in servizio all'estero. Il parere è espresso sulla base della relazione dell'autorità presso cui gli stessi svolgono servizio, illustrativa dell'attività svolta, e di ogni altra documentazione che l'interessato ritiene utile produrre, purché attinente alla professionalità, che dimostri l'attività in concreto svolta.

17. Allo svolgimento delle attività previste dal presente articolo si fa fronte con le risorse di personale e strumentali disponibili».

3. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Requisiti e criteri per il conferimento delle funzioni). - 1. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10 avviene a domanda degli interessati, mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare, salvo quanto previsto dal comma 11, tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta. In caso di esito negativo di due procedure concorsuali per inidoneità dei candidati o per mancanza di candidature, qualora il Consiglio superiore della magistratura ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale, il conferimento di funzioni avviene anche d'ufficio.

2. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 4 e 7, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 8, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 5, 6, 9 e 11, è richiesto il conseguimento almeno della quarta valutazione di professionalità, salvo quanto previsto dal comma 14 del presente articolo. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 76-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 10, è richiesto il conseguimento almeno della terza valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 12, 13 e 14, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 15, è richiesto il conseguimento almeno della sesta valutazione di professionalità.

9. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 16, è richiesto il conseguimento almeno della settima valutazione di professionalità.

10. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione e di collaborazione, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l'attitudine direttiva.

11. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, commi 14, 15 e 16, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all'articolo 11, commi 3 e 5, il magistrato, alla data della vacanza del posto da coprire, deve avere svolto funzioni di legittimità per almeno quattro anni; devono essere, inoltre, valutate specificamente le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati anche prima dell'accesso alla magistratura nonché ogni altro elemento che possa evidenziare la specifica attitudine direttiva.

12. Ai fini di quanto previsto dai commi 10 e 11, l'attitudine direttiva è riferita alla capacità di organizzare, di programmare e di gestire l'attività e le risorse in rapporto al tipo, alla condizione strutturale dell'ufficio e alle relative dotazioni di mezzi e di personale; è riferita altresì alla propensione all'impiego di tecnologie avanzate, nonché alla capacità di valorizzare le attitudini dei magistrati e dei funzionari, nel rispetto delle individualità e delle autonomie istituzionali, di operare il controllo di gestione sull'andamento generale dell'ufficio, di ideare, programmare e realizzare, con tempestività, gli adattamenti organizzativi e gestionali e di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto di organizzazione tabellare.

13. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 10, comma 6, oltre al requisito di cui al comma 5 del presente articolo ed agli elementi di cui all'articolo 11, comma 3, deve essere valutata anche la capacità scientifica e di analisi delle norme; tale requisito è oggetto di valutazione da parte di una apposita commissione nominata dal Consiglio superiore della magistratura. La commissione è composta da cinque membri, di cui tre scelti tra magistrati che hanno conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità e che esercitano o hanno esercitato funzioni di legittimità per almeno due anni, un professore universitario ordinario designato dal Consiglio universitario nazionale ed un avvocato abilitato al patrocinio innanzi alle magistrature superiori designato dal Consiglio nazionale forense. I componenti della commissione durano in carica due anni e non possono essere immediatamente confermati nell'incarico.

14. In deroga a quanto previsto al comma 5, per il conferimento delle funzioni di legittimità, limitatamente al 10 per cento dei posti vacanti, è prevista una procedura valutativa riservata ai magistrati che hanno conseguito la seconda o la terza valutazione di professionalità in possesso di titoli professionali e scientifici adeguati. Si applicano per il procedimento i commi 13, 15 e 16. Il conferimento delle funzioni di legittimità per effetto del presente comma non produce alcun effetto sul trattamento giuridico ed economico spettante al magistrato.

15. L'organizzazione della commissione di cui al comma 13, i criteri di valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme ed i compensi spettanti ai componenti sono definiti con delibera del Consiglio superiore della magistratura, tenuto conto del limite massimo costituito dai due terzi del compenso previsto per le sedute di commissione per i componenti del medesimo Consiglio. La commissione, che delibera con la presenza di almeno tre componenti, esprime parere motivato unicamente in ordine alla capacità scientifica e di analisi delle norme.

16. La commissione del Consiglio superiore della magistratura competente per il conferimento delle funzioni di legittimità, se intende discostarsi dal parere espresso dalla commissione di cui al comma 13, è tenuta a motivare la sua decisione.

17. Le spese per la commissione di cui al comma 13 non devono comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato, né superare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura».

4. L'articolo 13 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Attribuzione delle funzioni e passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa). - 1. L'assegnazione di sede, il passaggio dalle funzioni giudicanti a quelle requirenti, il conferimento delle funzioni semidirettive e direttive e l'assegnazione al relativo ufficio dei magistrati che non hanno ancora conseguito la prima valutazione sono disposti dal Consiglio superiore della magistratura con provvedimento motivato, previo parere del consiglio giudiziario.

2. I magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità.

3. Il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, non è consentito all'interno dello stesso distretto, né all'interno di altri distretti della stessa regione, né con riferimento al capoluogo del distretto di corte di appello determinato ai sensi dell'articolo 11 del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il magistrato presta servizio all'atto del mutamento di funzioni. Il passaggio di cui al presente comma può essere richiesto dall'interessato, per non più di quattro volte nell'arco dell'intera carriera, dopo aver svolto almeno cinque anni di servizio continuativo nella funzione esercitata ed è disposto a seguito di procedura concorsuale, previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale, e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Per tale giudizio di idoneità il consiglio giudiziario deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di appello o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che il magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti. Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, possono acquisire anche le osservazioni del presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità. Per il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimità alle funzioni requirenti di legittimità, e viceversa, le disposizioni del secondo e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario il Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonché sostituendo al presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso la medesima, rispettivamente, il primo presidente della Corte di cassazione e il procuratore generale presso la medesima.

4. Per il passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti, e viceversa, l'anzianità di servizio è valutata unitamente alle attitudini specifiche desunte dalle valutazioni di professionalità periodiche.

5. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il conferimento delle funzioni di legittimità di cui all'articolo 10, commi 15 e 16, nonché, limitatamente a quelle relative alla sede di destinazione, anche per le funzioni di legittimità di cui ai commi 6 e 14 dello stesso articolo 10, che comportino il mutamento da giudicante a requirente e viceversa.

6. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano ai magistrati in servizio nella provincia autonoma di Bolzano relativamente al solo circondario».

5. All'articolo 19 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «il medesimo incarico» sono sostituite dalle seguenti: «nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro»; le parole: «per un periodo massimo di dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo stabilito dal Consiglio superiore della magistratura con proprio regolamento tra un minimo di cinque e un massimo di dieci anni a seconda delle differenti funzioni»; le parole da: «con facoltà di proroga» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «; il Consiglio superiore può disporre la proroga dello svolgimento delle medesime funzioni limitatamente alle udienze preliminari già iniziate e per i procedimenti penali per i quali sia stato già dichiarato aperto il dibattimento, e per un periodo non superiore a due anni.»;

b) al comma 2 le parole: «, nonchè nel corso del biennio di cui al comma 2,» sono soppresse;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il magistrato che, alla scadenza del periodo massimo di permanenza, non abbia presentato domanda di trasferimento ad altra funzione all'interno dell'ufficio o ad altro ufficio è assegnato ad altra posizione tabellare o ad altro gruppo di lavoro con provvedimento del capo dell'ufficio immediatamente esecutivo. Se ha presentato domanda almeno sei mesi prima della scadenza del termine, può rimanere nella stessa posizione fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, non oltre sei mesi dalla scadenza del termine stesso».

6. Dopo l'articolo 34 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 34-bis. - (Limite di età per il conferimento di funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni semidirettive unicamente nel caso di conferma ai sensi dell'articolo 46, comma 1».

7. L'articolo 35 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 35. - (Limiti di età per il conferimento di funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 14, possono essere conferite esclusivamente ai magistrati che, al momento della data della vacanza del posto messo a concorso, assicurano almeno quattro anni di servizio prima della data di collocamento a riposo prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e hanno esercitato la relativa facoltà.

2. Ai magistrati che non assicurano il periodo di servizio di cui al comma 1 possono essere conferite funzioni direttive unicamente ai sensi dell'articolo 45, comma 2».

8. All'articolo 36, comma 1, del citato decreto legislativo n.160 del 2006, le parole: «degli incarichi direttivi di cui agli articoli 32, 33 e 34» sono sostituite dalle seguenti: «delle funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 11 a 16,»; le parole: «pari a quello della sospensione ingiustamente subìta e del» sono sostituite dalle seguenti: «commisurato al» e le parole: «cumulati fra loro» sono sostituite dalle seguenti: «, comunque non oltre settantacinque anni di età».

9. L'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 45. - (Temporaneità delle funzioni direttive). - 1. Le funzioni direttive di cui all'articolo 10, commi da 10 a 16, hanno natura temporanea e sono conferite per la durata di quattro anni, al termine dei quali il magistrato può essere confermato, per un'ulteriore sola volta, per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa, il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi per cinque anni.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, il magistrato che ha esercitato funzioni direttive, in assenza di domanda per il conferimento di altra funzione, ovvero in ipotesi di reiezione o di mancata presentazione della stessa, è assegnato alle funzioni non direttive nel medesimo ufficio, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza.

3. All'atto della presa di possesso da parte del nuovo titolare della funzione direttiva, il magistrato che ha esercitato la relativa funzione, se ancora in servizio presso il medesimo ufficio, resta comunque provvisoriamente assegnato allo stesso, nelle more delle determinazioni del Consiglio superiore della magistratura, con funzioni né direttive né semidirettive».

10. L'articolo 46 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 46. - (Temporaneità delle funzioni semidirettive). - 1. Le funzioni semidirettive di cui all'articolo 10, commi 7, 8 e 9, hanno natura temporanea e sono conferite per un periodo di quattro anni, al termine del quale il magistrato può essere confermato per un eguale periodo a seguito di valutazione, da parte del Consiglio superiore della magistratura, dell'attività svolta. In caso di valutazione negativa il magistrato non può partecipare a concorsi per il conferimento di altri incarichi semidirettivi e direttivi per cinque anni.

2. Il magistrato, al momento della scadenza del secondo quadriennio, calcolata dal giorno di assunzione delle funzioni, anche se il Consiglio superiore della magistratura non ha ancora deciso in ordine ad una sua eventuale domanda di assegnazione ad altre funzioni o ad altro ufficio, o in caso di mancata presentazione della domanda stessa, torna a svolgere le funzioni esercitate prima del conferimento delle funzioni semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, nello stesso ufficio o, a domanda, in quello in cui prestava precedentemente servizio».

11. La tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

12. L'articolo 51 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 51. - (Trattamento economico). - 1. Le somme indicate sono quelle derivanti dalla applicazione degli adeguamenti economici triennali fino alla data del 1º gennaio 2006. Continuano ad applicarsi tutte le disposizioni in materia di progressione stipendiale dei magistrati ordinari e, in particolare, la legge 6 agosto 1984, n. 425, l'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, l'adeguamento economico triennale di cui all'articolo 24, commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, della legge 2 aprile 1979, n. 97, e della legge 19 febbraio 1981, n. 27, e la progressione per classi e scatti, alle scadenze temporali ivi descritte e con decorrenza economica dal primo giorno del mese in cui si raggiunge l'anzianità prevista; il trattamento economico previsto dopo tredici anni di servizio dalla nomina è corrisposto solo se la terza valutazione di professionalità è stata positiva; nelle ipotesi di valutazione non positiva o negativa detto trattamento compete solo dopo la nuova valutazione, se positiva, e dalla scadenza del periodo di cui all'articolo 11, commi 10, 11 e 12, del presente decreto».

13. L'articolo 52 del citato decreto legislativo n.160 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 52. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina esclusivamente la magistratura ordinaria, nonché, fatta eccezione per il capo I, quella militare in quanto compatibile».

14. All'articolo 53, comma 1, del citato decreto legislativo n. 160 del 2006 sono soppresse le parole da: «derivanti dall'attuazione degli articoli» fino a: «e a quelli».

Tabella A

(Articolo 2, comma 11)

MAGISTRATURA ORDINARIA

 

QUALIFICA

STIPENDIO ANNUO LORDO

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità (Primo presidente della Corte di cassazione)

euro78.474,39

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità (Procuratore generale presso la Corte di cassazione)

" 75.746,26

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità (Presidente aggiunto e Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche)

" 73.018,13

Magistrati ordinari alla settima valutazione di professionalità

" 66.470,60

Magistrati ordinari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati ordinari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

"50.521,10

Magistrati ordinari dalla prima valutazione di professionalità

"  44.328,37

Magistrati ordinari

" 31.940,23

Magistrati ordinari in tirocinio

" 22.766,71

.

EMENDAMENTO 2.750

2.750

IL RELATORE

Approvato

Sostituire il comma 14 con il seguente: «14. - L'articolo 53 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è soppresso».

ARTICOLO 3 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 3.

Approvato con emendamenti. Cfr. anche sed. 192

(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26)

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 30 gennaio 2006, n.26, il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono individuate tre sedi della Scuola, nonché quella delle tre in cui si riunisce il comitato direttivo preposto alle attività di direzione e di coordinamento delle sedi».

2. L'articolo 2 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (Finalità). - 1. La Scuola è preposta:

a) alla formazione e all'aggiornamento professionale dei magistrati ordinari;

b) all'organizzazione di seminari di aggiornamento professionale e di formazione dei magistrati e, nei casi previsti dalla lettera n), di altri operatori della giustizia;

c) alla formazione iniziale e permanente della magistratura onoraria;

d) alla formazione dei magistrati titolari di funzioni direttive e semidirettive negli uffici giudiziari;

e) alla formazione dei magistrati incaricati di compiti di formazione;

f) alle attività di formazione decentrata;

g) alla formazione, su richiesta della competente autorità di Governo, di magistrati stranieri in Italia o partecipanti all'attività di formazione che si svolge nell'ambito della Rete di formazione giudiziaria europea ovvero nel quadro di progetti dell'Unione europea e di altri Stati o di istituzioni internazionali, ovvero all'attuazione di programmi del Ministero degli affari esteri e al coordinamento delle attività formative dirette ai magistrati italiani da parte di altri Stati o di istituzioni internazionali aventi ad oggetto l'organizzazione e il funzionamento del servizio giustizia;

h) alla collaborazione, su richiesta della competente autorità di Governo, nelle attività dirette all'organizzazione e al funzionamento del servizio giustizia in altri Paesi;

i) alla realizzazione di programmi di formazione in collaborazione con analoghe strutture di altri organi istituzionali o di ordini professionali;

l) alla pubblicazione di ricerche e di studi nelle materie oggetto di attività di formazione;

m)all'organizzazione di iniziative e scambi culturali, incontri di studio e ricerca, in relazione all'attività di formazione;

n) allo svolgimento, anche sulla base di specifici accordi o convenzioni che disciplinano i relativi oneri, di seminari per operatori della giustizia o iscritti alle scuole di specializzazione forense;

o) alla collaborazione alle attività connesse con lo svolgimento del tirocinio dei magistrati ordinari nell'ambito delle direttive formulate dal Consiglio superiore della magistratura e tenendo conto delle proposte dei consigli giudiziari.

2. All'attività di ricerca non si applica l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382.

3. L'organizzazione della Scuola è disciplinata dallo statuto e dai regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 5, comma 2».

3. All'articolo 3, comma 1, del citato decreto legislativo n.26 del 2006, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «otto».

4. L'articolo 4 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi della Scuola sono:

a) il comitato direttivo;

b) il presidente;

c) il segretario generale».

5. L'articolo 5 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Composizione e funzioni). - 1. Il comitato direttivo è composto da dodici membri.

2. Il comitato direttivo adotta lo statuto e i regolamenti interni; cura la tenuta dell'albo dei docenti; adotta e modifica, tenuto conto delle linee programmatiche proposte annualmente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, il programma annuale dell'attività didattica; approva la relazione annuale che trasmette al Ministro della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura; nomina i docenti delle singole sessioni formative, determina i criteri di ammissione ai corsi dei partecipanti e procede alle relative ammissioni; conferisce ai responsabili di settore l'incarico di curare ambiti specifici di attività; nomina il segretario generale; vigila sul corretto andamento della Scuola; approva il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo».

6. All'articolo 6 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Fanno parte del comitato direttivo dodici componenti di cui sette scelti fra magistrati, anche in quiescenza, che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità, tre fra professori universitari, anche in quiescenza, e due fra avvocati che abbiano esercitato la professione per almeno dieci anni. Le nomine sono effettuate dal Consiglio superiore della magistratura, in ragione di sei magistrati e di un professore universitario, e dal Ministro della giustizia, in ragione di un magistrato, di due professori universitari e di due avvocati.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I magistrati ancora in servizio nominati nel comitato direttivo sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura per tutta la durata dell'incarico.»;

c) al comma 3, le parole: «fatta eccezione per i soggetti indicati al comma 1,» sono soppresse e le parole: «per uditore giudiziario» sono sostituite dalle seguenti: «per magistrato ordinario».

7. All'articolo 7 del citato decreto legislativo n.26 del 2006, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il comitato direttivo delibera a maggioranza con la presenza di almeno otto componenti. Per gli atti di straordinaria amministrazione è necessario il voto favorevole di sette componenti. In caso di parità prevale il voto del presidente. Il voto è sempre palese.».

8. L'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Funzioni). - 1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Scuola ed è eletto tra i componenti del comitato direttivo a maggioranza assoluta. Il presidente presiede il comitato direttivo, ne convoca le riunioni fissando il relativo ordine del giorno, adotta i provvedimenti d'urgenza, con riserva di ratifica se essi rientrano nella competenza di altro organo, ed esercita i compiti attribuitigli dallo statuto.

2. Le modalità di sostituzione del presidente in caso di assenza o impedimento sono disciplinate dallo statuto».

9. La rubrica della sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «I responsabili di settore».

10. L'articolo 12 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - (Funzioni). - 1. I componenti del comitato direttivo svolgono anche i compiti di responsabili di settore, curando, nell'ambito assegnato dallo stesso comitato direttivo:

a) la predisposizione della bozza di programma annuale delle attività didattiche, da sottoporre al comitato direttivo, elaborata tenendo conto delle linee programmatiche sulla formazione pervenute dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro della giustizia, nonché delle proposte pervenute dal Consiglio nazionale forense e dal Consiglio universitario nazionale;

b) l'attuazione del programma annuale dell'attività didattica approvato dal comitato direttivo;

c) la definizione del contenuto analitico di ciascuna sessione;

d) l'individuazione dei docenti chiamati a svolgere l'incarico di insegnamento in ciascuna sessione, utilizzando lo specifico albo tenuto presso la Scuola, e la proposta dei relativi nominativi, in numero doppio rispetto agli incarichi, al comitato direttivo;

e) la proposta dei criteri di ammissione alle sessioni di formazione;

f) l'offerta di sussidio didattico e di sperimentazione di nuove formule didattiche;

g) lo svolgimento delle sessioni presentando, all'esito di ciascuna di esse, relazioni consuntive».

11. Dopo la sezione IV del capo II del titolo I del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è aggiunta la seguente:

«Sezione IV-bis.

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 17-bis.

(Segretario generale)

1. Il segretario generale della Scuola:

a) è responsabile della gestione amministrativa e coordina tutte le attività della Scuola con esclusione di quelle afferenti alla didattica;

b) provvede all'esecuzione delle delibere del comitato direttivo esercitando anche i conseguenti poteri di spesa;

c) predispone la relazione annuale sull'attività della Scuola;

d) esercita le competenze eventualmente delegategli dal comitato direttivo;

e) esercita ogni altra funzione conferitagli dallo statuto e dai regolamenti interni.

Art. 17-ter.

(Funzioni e durata)

1. Il comitato direttivo nomina il segretario generale, scegliendolo tra i magistrati ordinari ovvero tra i dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. I magistrati ordinari devono aver conseguito la quarta valutazione di professionalità. Al segretario generale si applica l'articolo 6, commi 3, nella parte in cui si prevede il divieto di far parte delle commissioni di concorso per magistrato ordinario, e 4.

2. Il segretario generale dura in carica cinque anni durante i quali, se magistrato, è collocato fuori dal ruolo organico della magistratura.

3. L'incarico, per il quale non sono corrisposti indennità o compensi aggiuntivi, può essere rinnovato per una sola volta per un periodo massimo di due anni e può essere revocato dal comitato direttivo, con provvedimento motivato adottato previa audizione dell'interessato, nel caso di grave inosservanza delle direttive e degli indirizzi stabiliti dal comitato stesso».

12. La rubrica del titolo II del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni sui magistrati ordinari in tirocinio».

13. L'articolo 18 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 18. - (Durata). - 1. Il tirocinio dei magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, e successive modificazioni, ha la durata di diciotto mesi e si articola in sessioni, una delle quali della durata di sei mesi, anche non consecutivi, effettuata presso la Scuola ed una della durata di dodici mesi, anche non consecutivi, effettuata presso gli uffici giudiziari. Le modalità di svolgimento delle sessioni del tirocinio sono definite con delibera del Consiglio superiore della magistratura.

14. L'articolo 20 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - (Contenuto e modalità di svolgimento). - 1. Nella sessione effettuata presso le sedi della Scuola, i magistrati ordinari in tirocinio frequentano corsi di approfondimento teorico-pratico su materie individuate dal Consiglio superiore della magistratura con le delibere di cui al comma 1 dell'articolo 18, nonché su ulteriori materie individuate dal comitato direttivo nel programma annuale. La sessione presso la Scuola deve in ogni caso tendere al perfezionamento delle capacità operative e professionali, nonché della deontologia del magistrato ordinario in tirocinio.

2. I corsi sono tenuti da docenti di elevata competenza e professionalità, nominati dal comitato direttivo al fine di garantire un ampio pluralismo culturale e scientifico.

3. Tra i docenti sono designati i tutori che assicurano anche l'assistenza didattica ai magistrati ordinari in tirocinio.

4. Al termine delle sessioni presso la Scuola, il comitato direttivo trasmette al Consiglio superiore della magistratura una relazione concernente ciascun magistrato».

15. All'articolo 21 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la parola: «uditore», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) al comma 1, le parole: «della durata di sette mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di quattro mesi»; dopo la parola «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «della durata di tre mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di due mesi»; le parole: «della durata di otto mesi» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi»;

c) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo» e le parole: «civile e penale» sono sostituite dalle seguenti: «civile, penale e dell'ordinamento giudiziario»;

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I magistrati affidatari presso i quali i magistrati ordinari svolgono i prescritti periodi di tirocinio sono designati dal Consiglio superiore della magistratura, su proposta del competente consiglio giudiziario.»;

e) al comma 4, le parole: «di gestione» sono sostituite dalle seguenti: «direttivo ed al Consiglio superiore».

16. All'articolo 22 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «uditore» e «uditore giudiziario», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «magistrato ordinario in tirocinio»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al termine del tirocinio sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura le schede di valutazione redatte all'esito delle sessioni unitamente ad una relazione di sintesi predisposta dal comitato direttivo della Scuola.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio superiore della magistratura opera il giudizio di idoneità al conferimento delle funzioni giudiziarie, tenendo conto delle schede di valutazione trasmesse dal comitato direttivo, della relazione di sintesi dal medesimo predisposta, del parere del consiglio giudiziario e di ogni altro elemento rilevante ed oggettivamente verificabile eventualmente acquisito. Il giudizio di idoneità, se positivo, contiene uno specifico riferimento all'attitudine del magistrato allo svolgimento delle funzioni giudicanti o requirenti.»;

d) al comma 3, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

e) al comma 4, dopo la parola: «collegiale» sono inserite le seguenti: «e monocratica»; le parole: «i tribunali», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale» e le parole: «le procure della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «la procura della Repubblica».

17. L'articolo 23 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 23. - (Tipologia dei corsi). - 1. Ai fini della formazione e dell'aggiornamento professionale, nonché per il passaggio dalla funzione giudicante a quella requirente e viceversa e per lo svolgimento delle funzioni direttive, il comitato direttivo approva annualmente, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, il piano dei relativi corsi nell'ambito dei programmi didattici deliberati, tenendo conto della diversità delle funzioni svolte dai magistrati».

18. All'articolo 24 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, individuati nell'albo esistente presso la Scuola. Lo statuto determina il numero massimo degli incarichi conferibili ai docenti anche tenuto conto della loro complessità e onerosità. L'albo è aggiornato annualmente dal comitato direttivo in base alle nuove disponibilità fatte pervenire alla Scuola e alla valutazione assegnata a ciascun docente tenuto conto anche del giudizio contenuto nelle schede compilate dai partecipanti al corso»;

b) al comma 2, le parole: «di gestione» sono sostituite dalla seguente: «direttivo»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il comitato direttivo e i responsabili di settore, secondo le rispettive competenze, usufruiscono delle strutture per la formazione decentrata eventualmente esistenti presso i vari distretti di corte d'appello per la realizzazione dell'attività di formazione decentrata e per la definizione dei relativi programmi.».

19. L'articolo 25 del citato decreto legislativo n.26 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 25. - (Obbligo di frequenza). - 1. Tutti i magistrati in servizio hanno l'obbligo di partecipare almeno una volta ogni quattro anni ad uno dei corsi di cui all'articolo 24, individuato dal consiglio direttivo in relazione alle esigenze professionali, di preparazione giuridica e di aggiornamento di ciascun magistrato e tenuto conto delle richieste dell'interessato, fatto salvo quanto previsto dal comma 4.

2. La partecipazione ai corsi è disciplinata dal regolamento adottato dalla Scuola.

3. Il periodo di partecipazione all'attività di formazione indicata nel comma 2 è considerato attività di servizio a tutti gli effetti.

4. Nei primi quattro anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie i magistrati devono partecipare almeno una volta l'anno a sessioni di formazione professionale».

EMENDAMENTO 3.800 (TESTO 2)

3.800 (testo 2)

IL GOVERNO

V. testo 3

Al comma 11, «Art.17-ter», richiamato, comma 1, alla fine è aggiunto il seguente periodo: «La retribuzione spettante al Segretario generale è a carico del bilancio della scuola, nei limiti della dotazione finanziaria assegnata e senza ulteriori oneri per il bilancio dello Stato, ed è rimborsata alle amministrazioni interessate».

3.800 (testo 3)

IL GOVERNO

Approvato

Al comma 11, «Art.17-ter», richiamato, comma 1, dopo le parole: «prima fascia», sono aggiunte le altre: «, attualmente in servizio,» e dopo il comma 2 è aggiunto il seguente periodo: «L'attribuzione dell'incarico ad un dirigente di prima fascia non magistrato comporta il divieto di coprire la posizione in organico lasciata vacante nell'amministrazione di provenienza». «»

ARTICOLO 6 E TABELLE B E C NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 6.

Approvato con un emendamento e con lo stralcio dei commi 1, da 5 a 18, da 20 a 32, da 36 a 51, e da 53 a54

(Disposizioni varie)

1. All'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) al secondo comma, secondo periodo, dopo le parole: «funzioni precedentemente esercitate» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese quelle direttive e semidirettive sia di merito che di legittimità se il relativo posto è vacante»;

c) al secondo comma, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Se i magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura esercitavano, all'atto del collocamento fuori ruolo, funzioni direttive o semidirettive ed il relativo posto non è vacante si procede al ricollocamento in ruolo anche in soprannumero in un ufficio giudiziario con funzioni non direttive nè semidirettive, anche in soprannumero, da riassorbire con la prima vacanza, mediante concorso virtuale.»;

d) il quarto periodo è soppresso.

2. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.

3. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.

4. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla entrata in vigore della presente legge.

5. In sede di prima attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 45 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, il Consiglio superiore della magistratura provvede a pubblicare, entro il quindicesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i posti direttivi e semidirettivi vacanti o che si renderanno disponibili entro i successivi sei mesi per effetto del raggiungimento dei termini di scadenza delle relative funzioni.

6. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo n.160 del 2006, come modificato dalla presente legge, si applica a decorrere dal primo giorno del quarto anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. Fino a tale data i magistrati che esercitano funzioni giudicanti o requirenti possono partecipare alle procedure concorsuali di tramutamento che comportano il mutamento delle funzioni esercitate relativamente a posti di un diverso circondario.

7. La disposizione di cui all'articolo 13, comma 4, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 come sostituito dall'articolo 2, comma 4, della presente legge, non si applica ai magistrati ordinari limitatamente al primo tramutamento dalla sede assegnata al termine del tirocinio.

8. All'articolo 5 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le piante organiche degli uffici giudiziari sono adottate con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura. La ripartizione dei posti all'interno delle sezioni o dei gruppi di lavoro è operata con i provvedimenti di cui ai successivi articoli 7-bis e 7-ter».

9. L'articolo 6 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. - (Sedi, circoscrizioni e ruolo organico della magistratura). - 1. Il numero, le sedi, le circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari indicati nelle lettere da c) a g) del comma 1 dell'articolo 1 ed il ruolo organico della magistratura sono determinati dalle tabelle allegate al presente ordinamento».

10. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati».

11. L'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (Decadenza del magistrato). - 1. Il magistrato che non assume le funzioni nel termine stabilito o assegnato dall'articolo 10 decade dall'impiego e non può essere riassunto. La presente disposizione si applica anche in caso di mancata assunzione di servizio all'atto della nomina».

12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di fissare il proprio domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai quaranta chilometri dal centro della città in cui ha sede l'ufficio. Ai sensi dell'articolo 209-bis, comma 2, del presente regio decreto, può essere autorizzato a fissare il proprio domicilio anche ad una distanza maggiore dalla sede a condizione che non vi sia pregiudizio per il servizio».

13. All'articolo 46 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «può essere» sono sostituite dalle seguenti: «è normalmente»;

b) al secondo comma, la parola: «biennalmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente».

14. All'articolo 68 del regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è abrogato;

b) al terzo comma, le parole: «, sentito il procuratore generale della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «nel provvedimento tabellare di cui all'articolo 7-bis».

15. All'articolo 70 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3-bis. Il procuratore aggiunto, oltre a svolgere il lavoro giudiziario, coordina il gruppo di lavoro cui è assegnato e, in particolare, vigila sull'andamento dei servizi delle segreterie e degli ausiliari, e sull'attività dei sostituti e cura lo scambio di informazioni e di novità giurisprudenziali all'interno del gruppo di lavoro. Collabora, altresì, con il procuratore della Repubblica nell'attività di direzione dell'ufficio. Con le tabelle formate ai sensi dell'articolo 7-ter, al procuratore aggiunto può essere attribuito l'incarico di coordinare più gruppi di lavoro che trattano materie omogenee, ovvero di coordinare uno o più settori di attività dell'ufficio».

16. All'articolo 104 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalle seguenti: «, tenuto anche conto delle capacità organizzative e delle esperienze professionali. Il provvedimento di nomina del vicario, di durata triennale, se non contenuto nelle tabelle di cui all'articolo 7-bis del presente regio decreto, deve essere inviato al Consiglio superiore della magistratura per l'approvazione».

17. All'articolo 108 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, la parola: «annualmente» è sostituita dalla seguente: «triennalmente»;

b) al secondo comma, le parole: «del grado immediatamente inferiore,» sono soppresse.

18. Dopo l'articolo 120 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è aggiunto il seguente:

«Art. 120-bis. - (Destinazione dei magistrati ordinari in tirocinio). - 1. La destinazione dei magistrati ordinari agli uffici giudiziari per svolgere il tirocinio è disposta con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura».

19. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n.27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.

20. L'articolo 192 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 è sostituito dal seguente:

«Art. 192. - (Assegnazione delle sedi per tramutamento). - 1. L'individuazione di posti vacanti da ricoprire presso uffici giudiziari è disposta dal Consiglio superiore della magistratura con delibera trasmessa agli uffici giudiziari ed al Ministero della giustizia per tutti i magistrati fuori del ruolo organico. Nella delibera è indicata la data entro la quale ciascun magistrato può presentare la domanda di tramutamento. Le domande non accolte in relazione alla vacanza per la quale sono state presentate conservano validità sino alla revoca.

2. Nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 12 del citato decreto legislativo n.160 del 2006, il Consiglio superiore della magistratura valuta le domande tenendo conto delle attitudini, dell'impegno, della laboriosità, della diligenza e delle capacità direttive di ciascuno degli aspiranti, come desunte dalle valutazioni di professionalità formulate e dalla documentazione prodotta dagli interessati, nonché delle eventuali situazioni particolari relative alla famiglia e alla salute. In caso di parità all'esito della valutazione prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. Si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 5 aprile 2006 n.160.

3. Il Consiglio superiore della magistratura regola con proprie delibere le modalità e i tempi di pubblicazione dei posti vacanti da mettere a concorso, la modalità di presentazione delle domande ed il numero e la revocabilità delle stesse».

21. All'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«I magistrati assegnati a domanda ad una sezione o ad un gruppo di lavoro ai sensi degli articoli 7-bis e 7-ter, non possono ottenere una diversa assegnazione all'interno dello stesso ufficio prima di tre anni dall'effettivo possesso, salve gravi ragioni di salute o gravi ragioni di servizio».

22. La rubrica del capo X e l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941 sono sostituiti dai seguenti:

«Capo X

COLLOCAMENTO FUORI RUOLO E RICOLLOCAMENTO IN RUOLO DEI MAGISTRATI ORDINARI

Art. 196. - (Collocamento fuori ruolo). - 1. I magistrati possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura per svolgere incarichi elettivi o funzioni amministrative o presso organismi internazionali nei casi e nei limiti previsti dalla legge, entro il numero massimo di 230 unità, salvo quanto previsto dall'articolo 13 del decreto legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317.

2. Nel limite di cui al comma 1, non si computano i collocamenti fuori ruolo disposti ai sensi degli articoli 1, 7 e 7-bis della legge 24 marzo 1958, n.195, della legge 27 luglio 1962, n.1114, quelli disposti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.18, quelli disposti ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, quelli in servizio all'estero, per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Stati o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria, quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, nonché quelli relativi ad incarichi presso organi costituzionali.

3. Il collocamento fuori ruolo è sempre richiesto dal Ministro della giustizia ed è adottato con decreto dello stesso Ministro su conforme delibera del Consiglio superiore della magistratura.

4. La cessazione dal collocamento fuori ruolo può avvenire a domanda del magistrato o d'ufficio, a seguito della scadenza del mandato elettivo o dell'incarico conferito o della messa a disposizione da parte del Ministro.

5. Per il ricollocamento in ruolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 196-bis.

6. Nel periodo di servizio prestato fuori ruolo per lo svolgimento di funzioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato in quanto compatibili.

7. Il servizio prestato fuori del ruolo organico della magistratura è equiparato, ad ogni effetto di legge, a quello prestato nell'ultima funzione giudiziaria o giurisdizionale svolta».

23. Dopo l'articolo 196 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è inserito il seguente:

«Art. 196-bis. - (Collocamento fuori ruolo e ricollocamento in ruolo dei magistrati). - 1. Il collocamento fuori ruolo dei magistrati, fatta eccezione per gli incarichi apicali di diretta collaborazione, non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni. Ai soli fini del computo del periodo massimo non si tiene conto del periodo trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del citato decreto legislativo n.160 del 2006 e dei periodi di aspettativa per mandato elettivo.

2. Non possono essere collocati fuori del ruolo organico della magistratura i magistrati che non abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità.

3. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura è equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, a domanda o d'ufficio, avviene, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettivo, mediante concorso virtuale in una sede vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte è ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato è stato eletto, salvo che lo stesso svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia;

b) per i magistrati collocati fuori ruolo da meno di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza;

c) per i magistrati collocati fuori ruolo da più di tre anni e che non ricoprivano incarichi semidirettivi o direttivi, nella sede precedentemente occupata prima del collocamento fuori ruolo anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza o in altra sede mediante concorso virtuale;

d) per i magistrati che ricoprivano incarichi direttivi o semidirettivi, mediante concorso virtuale in un ufficio giudiziario con funzioni né semidirettive né direttive né di legittimità, anche in soprannumero da riassorbire con la prima vacanza.

4. Ai magistrati ricollocati in ruolo ai sensi del comma 3 del presente articolo e dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n.916, non si applica il termine di cui all'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, come modificato dalla presente legge.

5. Fuori dai casi di cui al comma 3, lettere a), c) e d), non è consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute, di sicurezza o che non sia possibile l'assegnazione di sede entro due mesi dalla messa a disposizione o dalla richiesta di ricollocamento in ruolo».

24. L'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, è sostituito dal seguente:

«Art. 199. - (Servizio dei magistrati addetti al Ministero della giustizia). - 1. Le norme dell'ordinamento del Ministero della giustizia determinano il numero e le attribuzioni dei magistrati che vi prestano servizio».

25. All'articolo 201 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n.12 del 1941, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «in ciascun grado» sono sostituite dalle seguenti: «a magistrato ordinario» e l'ultimo periodo è soppresso;

b) al secondo comma le parole: «degli uditori» sono sostituite dalle seguenti: «dei magistrati ordinari» e le parole: «a norma dell'articolo 127» sono sostituite dalle seguenti: «utilizzata per la nomina»;

c) il terzo comma è abrogato.

26. All'articolo 5, comma 3, della legge 4 maggio 1998, n.133, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: le parole: «Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano» sono sostituite dalle seguenti: «La disposizione di cui al comma 1, non si applica».

27. L'articolo 5, comma 2, della citata legge n.133 del 1998, continua ad essere applicato nei confronti dei magistrati assegnati a sedi disagiate prima della data di entrata in vigore della presente legge.

28. All'articolo 1, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n.195, e successive modificazioni, la parola: «sedici» è sostituita dalla parola: «venti» e la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «dieci».

29. L'articolo 7 della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (Segreteria). - 1. La segreteria del Consiglio superiore della magistratura è costituita dal segretario generale che la dirige, dal vice segretario generale che lo coadiuva, da sedici magistrati addetti alla segreteria nonché dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37.

2. Il segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la quinta valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

3. Il vice segretario generale è nominato dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3, del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

4. I sedici addetti alla segreteria sono nominati dal Consiglio superiore tra i magistrati che abbiano conseguito la seconda valutazione di professionalità tenendo in considerazione, tra l'altro, i criteri di cui all'articolo 11, commi 2 e 3 del citato decreto legislativo n.160 del 2006.

5. I magistrati di cui al comma 4 sono posti fuori del ruolo organico della magistratura per un periodo non superiore a sei anni, non rinnovabile, fatta eccezione per gli incarichi di cui ai commi 2 e 3. Il ricollocamento in ruolo avviene solo al momento dell'effettiva sostituzione.

6. La segreteria dipende funzionalmente dal comitato di presidenza. Le funzioni del segretario generale, del vice segretario generale e dei magistrati addetti alla segreteria sono definite dal regolamento interno del Consiglio superiore della magistratura».

30. L'articolo 7-bis della citata legge n.195 del 1958, è sostituito dal seguente:

«Art. 7-bis. - (Ufficio studi e contenzioso). - 1. Presso il Consiglio superiore della magistratura è istituito l'Ufficio studi e contenzioso con compiti di studio, ricerca, documentazione e predisposizione degli atti relativi al contenzioso, composto da otto magistrati scelti dal Consiglio superiore della magistratura tra i magistrati che abbiano conseguito almeno la seconda valutazione di professionalità, e dal personale di cui al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n.37. L'Ufficio è posto alle dirette dipendenze del Comitato di presidenza. I magistrati addetti all'Ufficio studi e contenzioso sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura.

2. Il direttore dell'Ufficio studi è nominato dal Consiglio superiore della magistratura. Le modalità di nomina del direttore e dei magistrati addetti, la durata dei relativi incarichi, le competenze dell'Ufficio, anche in relazione all'assistenza ai componenti del Consiglio, sono definite dal regolamento interno del Consiglio».

31. All'articolo 9, quinto comma, della citata legge n.195 del 1958, le parole: «e per il personale addetto» sono sostituite dalla seguente: «addetti».

32. All'articolo 10-bis, commi primo e terzo, della legge n.195 del 1958, la parola: «biennio» è sostituita ovunque ricorre, con la seguente: «triennio».

33. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato di tredici unità, di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:

a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;

b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.

34. L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.

35. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.

36. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1-bis. Nel numero di cui al comma 1, non si considerano i magistrati di cui all'articolo 1 della legge 12 agosto 1962, n.1311, i capi dipartimento, i magistrati incaricati di funzioni all'estero ai sensi della legge 14 marzo 2005, n.41, quelli in servizio all'estero per effetto dell'azione comune 96/277/GAI, del Consiglio, del 22 aprile 1996, o in altri Paesi o presso enti ed organismi internazionali o nel quadro di programmi bilaterali o multilaterali di assistenza o cooperazione giudiziaria nonché quelli di cui all'articolo 210 del regio decreto 30 gennaio 1941, n.12. Si applica quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n.217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n.317».

37. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n.109, e successive modificazioni, la parola: «i),» è soppressa.

38. All'articolo 10 del decreto legislativo n.109 del 2006, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al magistrato sospeso dal servizio è corrisposto un assegno alimentare di importo compreso tra un terzo e due terzi dello stipendio percepito, determinato tenuto conto del nucleo familiare del magistrato e della entità della retribuzione stessa».

39. All'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, la lettera f) è soppressa.

40. All'articolo 15, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006, dopo le parole: «azione disciplinare» sono aggiunte le seguenti: «, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3,».

41. All'articolo 18, comma 3, lettera c), del citato decreto legislativo n.109 del 2006, le parole: «e del delegato del Ministro della giustizia» sono soppresse.

42. All'articolo 24, comma 1, del citato decreto legislativo n.109 del 2006 le parole: «procedura penale» sono sostituite dalle seguenti: «procedura civile».

43. All'articolo 2 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n.511, e successive modificazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:

«I magistrati cui sono state conferite funzioni non possono essere trasferiti ad altra sede o destinati ad altre funzioni se non con il loro consenso».

44. All'articolo 5, comma 1, della legge 13 febbraio 2001, n.48, la lettera e) è sostituita dalle seguenti:

«e) esonero dalle funzioni giudiziarie o giurisdizionali deliberato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del citato decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160;

e-bis) vacanza del posto da più di tre mesi senza che sia stata attivata la procedura per la copertura».

45. All'articolo 8 della citata legge n.48 del 2001, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Non si procede alla copertura dei posti vacanti destinati ai magistrati distrettuali quando i posti vacanti complessivamente esistenti negli organici degli uffici del distretto eccedono il 15 per cento».

46. L'articolo 1 della legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - 1. La magistratura militare, unica nell'accesso, si distingue secondo le funzioni esercitate. Lo stato giuridico, le garanzie d'indipendenza e le funzioni dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili.

2. Le funzioni si distinguono in giudicanti e requirenti di primo grado, secondo grado e requirenti di legittimità, semidirettive giudicanti e requirenti di primo e secondo grado, direttive di primo grado, direttive di secondo grado, sia giudicanti che requirenti e direttive requirenti di legittimità.

3. Le funzioni giudicanti di primo grado sono quelle di giudice presso il tribunale militare ed il tribunale militare di sorveglianza; le funzioni requirenti di primo grado sono quelle di sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

4. Le funzioni giudicanti di secondo grado sono quelle di consigliere presso la corte militare di appello; le funzioni requirenti di secondo grado sono quelle di sostituto procuratore generale presso la corte militare di appello.

5. Le funzioni requirenti di legittimità sono quelle di sostituto procuratore generale militare della Repubblica presso la Corte di cassazione.

6. Le funzioni semidirettive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente di sezione presso il tribunale militare; le funzioni semidirettive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore militare aggiunto della Repubblica presso il tribunale militare.

7. Le funzioni semidirettive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente di sezione presso la corte militare di appello; le funzioni semidirettive requirenti di secondo grado sono quelle di avvocato generale militare presso la corte militare di appello.

8. Le funzioni direttive giudicanti di primo grado sono quelle di presidente del tribunale militare e di presidente del tribunale militare di sorveglianza; le funzioni direttive requirenti di primo grado sono quelle di procuratore della Repubblica presso il tribunale militare.

9. Le funzioni direttive giudicanti di secondo grado sono quelle di presidente della corte militare di appello; le funzioni direttive requirenti di secondo grado sono quelle di procuratore generale presso la corte militare di appello.

10. Le funzioni direttive requirenti di legittimità sono quelle di procuratore generale militare presso la Corte di cassazione».

47. Dopo l'articolo 1 della citata legge n.180 del 1981, sono inseriti i seguenti:

«Art. 1-bis. - 1. I magistrati militari sono sottoposti a valutazione di professionalità ogni quadriennio a decorrere dalla data di nomina.

2. Il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1 avviene a domanda degli interessati mediante una procedura concorsuale per soli titoli alla quale possono partecipare tutti i magistrati che abbiano conseguito almeno la valutazione di professionalità richiesta o d'ufficio, in caso di esito negativo della procedura concorsuale stessa per inidoneità dei candidati o mancanza di candidature, qualora il Consiglio della magistratura militare ritenga sussistere una situazione di urgenza che non consente di procedere a nuova procedura concorsuale.

3. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 3, è richiesta la sola delibera di conferimento delle funzioni giurisdizionali al termine del periodo di tirocinio.

4. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 4 e 6, è richiesto il conseguimento almeno della seconda valutazione di professionalità.

5. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 8, è richiesto il conseguimento della terza valutazione di professionalità.

6. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, commi 5 e 7, è richiesto il conseguimento della quarta valutazione di professionalità.

7. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9, è richiesto il conseguimento almeno della quinta valutazione di professionalità.

8. Per il conferimento delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 10, è richiesto il conseguimento della sesta valutazione di professionalità ed il possesso delle funzioni di cui all'articolo 1, comma 9.

Art. 1-ter. - 1. L'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160, si applica nel senso che il limite territoriale per il mutamento di funzioni da giudicante a requirente e viceversa è costituito per i magistrati militari dalla circoscrizione territoriale in cui prestano servizio. Per la corte militare d'appello e la procura generale presso la stessa il riferimento si intende operato agli ambiti territoriali rispettivamente della sezione centrale e delle sezioni distaccate.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 12, commi da 12 a 15, del citato decreto legislativo n.160 del 2006 non si applicano al conferimento delle funzioni di legittimità alla magistratura militare.

3. Le attività svolte per la magistratura ordinaria dai consigli giudiziari rientrano nella competenza del Consiglio della magistratura militare che vi provvede utilizzando le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, e sono regolate dallo stesso con proprio regolamento».

48. La tabella allegata alla legge 7 maggio 1981, n.180, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

49. All'articolo 35, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n.752 del 1976 le parole: «di categoria non inferiore a magistrato di corte di appello» sono sostituite dalle seguenti: «che hanno conseguito la seconda valutazione di professionalità».

50. Nella tabella A allegata alla legge 18 dicembre 1973, n.836, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), le parole: «Primo presidente della corte di cassazione; procuratore generale e presidente aggiunto della corte di cassazione; presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche» sono soppresse, e le parole: «presidente di sezione della corte di cassazione e procuratore generale militare», sono sostituite dalle seguenti: «Magistrato ordinario dalla quinta valutazione di professionalità in poi»;

b) al numero 2), le parole: «Consiglieri di corte di cassazione» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari e militari alla terza e quarta valutazione di professionalità»;

c) al numero 3), le parole: «Consiglieri di corte di appello» e «procuratori e vice procuratori militari» sono sostituite dalle seguenti: «Magistrati ordinari dalla nomina alla seconda valutazione di professionalità»;

d) al numero 4), le parole: «sostituti procuratori e giudici istruttori militari di prima e seconda classe» sono soppresse;

e) al numero 5), le parole: «Aggiunti giudiziari; sostituti procuratori e giudici istruttori militari di III classe, sostituti procuratori dello Stato; uditori; uditori giudiziari militari» sono soppresse.

51. L'articolo 1, comma 468, della legge 27 dicembre 2006, n.296, si applica al personale della magistratura ordinaria e militare dal conseguimento della seconda valutazione di professionalità in poi.

52. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

53. I magistrati ordinari transitati nelle magistrature speciali, nelle quali abbiano prestato ininterrottamente servizio, possono essere riammessi nella magistratura ordinaria, a domanda, con decreto del Ministro della giustizia previa delibera conforme del Consiglio superiore della magistratura, e sono inquadrati, agli effetti delle valutazioni di professionalità, tenuto conto dell'anzianità di servizio effettivo complessivamente maturato nelle magistrature.

54. Fatta eccezione per i posti di primo presidente della corte di cassazione, di procuratore generale presso la corte di cassazione, di presidente aggiunto e di procuratore aggiunto presso la corte stessa, di presidente del tribunale superiore per le acque pubbliche, e quelli relativi a funzioni direttive di merito e di legittimità, tutti i posti presso gli uffici giudiziari ordinari, nei limiti della dotazione organica complessiva, sono istituiti e soppressi con decreto del Ministro della giustizia sentito il Consiglio superiore della magistratura.

55. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella C allegata alla presente legge.

Tabella B

(Articolo 6, comma 48)

MAGISTRATURA MILITARE

 

QUALIFICA

STIPENDIO
ANNUO LORDO

Magistrati militari alla settima valutazione di professionalità in poi

euro66.470,60

Magistrati militari dalla quinta valutazione di professionalità

" 56.713,83

Magistrati militari dopo un anno dalla terza valutazione di professionalità

 "50.521,10

Magistrati militari dalla prima valutazione di professionalità

" 44.328,37

Magistrati militari

"  31.940,23

Magistrati militari in tirocinio

" 22.766,71

Tabella C

(Articolo 6, comma 55)

Tabella B

RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA

 

PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA

 

Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione

1

Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione

1

Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità:

 

Presidente aggiunto della Corte di cassazione

1

Procuratore generale aggiunto

1

Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche

1

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità

59

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità

368

Magistrato con funzioni direttive:

 

Procuratore nazionale antimafia

1

Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti

52

Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado, elevate giudicanti e requirenti

36

Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado

381

Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado

9.207

Magistrati ordinari in tirocinio

(Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico)

TOTALE

10.109

.

EMENDAMENTI

6.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 1.

6.201

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

6.202

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 1, alla lettera c) sostituire le parole: «il terzo periodo è sostituito dal» con le seguenti: «dopo il secondo periodo è aggiunto il».

6.203

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«c-bis) al secondo comma, al terzo periodo, dopo la parola: «elezione», aggiungere le seguenti: «, se il relativo concorso risulta essere stato bandito nell'anno precedente,».

6.100

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere il comma 3.

6.101

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere il comma 4.

6.204

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sostituire il comma 4 con il seguente:

«4. I magistrati che alla data di entrata in vigore della presente legge ricoprono gli incarichi diretti vi e semidirettivi, giudicanti e requirenti, di cui all'articolo 10 commi 6, 7, 8, 9, 10 e Il del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificato dall'articolo 2 della presente legge, da oltre sei anni mantengono le loro funzioni per un periodo massimo di tre anni. Decorso tale periodo, senza. che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni, decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico della magistratura.

Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano decorso il periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

6.205

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Al comma 4, prima delle parole: «I magistrati», ovunque ricorrano, aggiungere le seguenti: «Salvo che non cessino prima dal servizio per sopravvenuti limiti di età e, in tale caso, sino al detto momento,».

6.206

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui sia prevista la cessazione dei magistrati dal servizio per sopravvenuti limiti di età nei due anni successivi al termine dell'incarico ricoperto. In tale caso il detto incarico è prorogato, a domanda del magistrato, sino alla cessazione dal servizio».

6.207

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 6.

6.208

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 7.

6.209

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 8.

6.210

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 10.

6.211

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 11.

6.212

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 12.

6.213

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 14.

6.214

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sostituire il comma 14 con il seguente:

«12. Dopo l'articolo 11 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941 è aggiunto il seguente:

"Art. 11-bis. - (Domicilio del magistrato). - 1. Il magistrato ha l'obbligo di comunicare il proprio domicilio che deve essere fissato preferibilmente nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario presso il quale esercita le funzioni o comunque ad una distanza non superiore ai cento venti chilometri. La comunicazione è inviata in forma scritta al Presidente della Corte d'appello del distretto in cui ha sede l'ufficio, al Ministero della giustizia e al Consiglio superiore della magistratura"».

6.215

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 15.

6.216

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 16.

6.217

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 17.

6.218

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 18, sostituire: «120», con:«128».

6.102

CASTELLI

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 21.

6.219

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Al comma 24, capoverso «Art. 199» dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. In via transitoria, per il periodo successivo al primo anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 199 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, sono chiamati a prestare servizio presso il Ministero della giustizia settanta magistrati, di qualsiasi grado, appartenenti alla magistratura militare. I medesimi sono collocati fuori dal rispettivo ruolo, mantengono lo status economico e il relativo incarico cessa per dimissioni o per cessazione del servizio per sopravvenuti limiti di età. L'onere derivante dalle relative retribuzioni, e relativi accessori, rimane a carico dell'Amministrazione di appartenenza».

6.220

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 26 e 27.

6.221

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 28.

6.222

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 29.

6.223

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 30.

6.224

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 31.

6.103

PALMA

Decaduto

Sopprimere i commi 33, 34 e 35.

6.225

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sopprimere i commi 33 e 34.

6.104

PALMA

Decaduto

Sopprimere il comma 33.

6.105

PALMA

Decaduto

Al comma 33, sopprimere le parole: «In relazione alle aumentate attività».

6.900 (testo 2)

IL RELATORE

Approvato

Al comma 33, sostituire le parole: «di tredici unità», con le seguenti: «fino a tredici unità»; sopprimere, inoltre, le parole: «di cui due dirigenti di seconda fascia per i servizi generali».

Al comma 34, sostituire le parole: «L'aumento della pianta organica di cui al comma 33 non può comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato», con le seguenti: «Le disposizioni di cui al comma 33 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

6.226

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sopprimere il comma 35.

6.227

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 38.

6.228

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 40 e 41.

6.229

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 42.

6.230

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 44 e 45.

6.231

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere i commi 46 e 47.

6.232

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 48.

6.233

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluso dall'approvazione della proposta di stralcio S6.1 (testo 3). Cfr. sed. 192

Sopprimere il comma 51.

6.234

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Precluse le parole: « commi 53, 54 e». Cfr. sed. 192; decaduta la restante parte

Sopprimere i commi 53, 54 e 55.

6.235

VALENTINO, LOSURDO

Decaduto

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-bis. Nei confronti dei magistrati ordinari entrati in servizio successivamente al 1 gennaio 1990 si computa, ai fini pensionistici, senza onere di riscatto, il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari».

6.236

VALENTINO, LOSURDO

Decaduto

Dopo il comma 53 dell'articolo 6 è inserito il seguente:

«53-bis. L'indennità di cui all'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n.27, ha effetto, a decorrere dalla entrata in vigore della presente legge e solo per il periodo ad essa successivo, sulla tredicesima mensilità, sul trattamento di quiescenza, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi i contributi di riscatto».

6.106

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere il comma 55.

6.107

FORMISANO, RAME, CAFORIO, GIAMBRONE

Respinto

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«55-bis. All'articolo 7-ter dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"55-ter. L'individuazione dei criteri per la ripartizione degli uffici requirenti di primo e secondo grado in gruppi di lavoro per materie omogenee, per l'assegnazione dei magistrati ai singoli gruppi di lavoro, per l'individuazione dei procuratori aggiunti cui affidare il coordinamento dei gruppi stessi, per l'attribuzione degli incarichi e per l'individuazione dei criteri per l'assegnazione degli affari ai singoli sostituti, nonché dei criteri per la organizzazione del lavoro nella Procura generale presso la corte di cassazione è operata ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia in conformità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura assunte sulle proposte dei procuratori generali, sentiti, rispettivamente, i consigli giudiziari competenti e il Consiglio direttivo della corte di cassazione. La violazione dei criteri per l'assegnazione degli affari, salvo il possibile rilievo disciplinare, non determina in nessun caso la nullità dei provvedimenti adottati"».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 6

6.0.237

VALENTINO, LOSURDO

Inammissibile

Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente articolo:

«Art. 6-bis.

(Trattamento economico)

1. Nella tabella annessa alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, relativa alla magistratura ordinaria, è soppressa la voce "Magistrati di tribunale (dopo tre anni dalla nomina)" e il relativo stipendio annuo lordo sostituisce quello attribuito alla voce: «Magistrati di tribunale».

ARTICOLO 7 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 7.

Approvato con un emendamento e con lo stralcio dei commi 3, 4, 5 e 6

(Delega per l'emanazione di un codice delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ordinamento giudiziario ordinario e militare)

1. I decreti legislativi di cui al comma 1, sono emanati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro della difesa, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei codici qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

2. Il Governo provvede ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, un codice delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento giudiziario.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di ordinamento giudiziario militare in un unico codice nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) adeguamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario militare alle disposizioni contenute nella presente legge e a quelle di ordinamento giudiziario ordinario prevedendo la individuazione specifica di quelle applicabili e apportando le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento o per assicurarne la migliore attuazione tenuto conto delle specifiche caratteristiche ed esigenze della organizzazione della giustizia militare;

b) revisione delle materie e delle prove del concorso di accesso al fine di operare la selezione con specifico riferimento alla attività professionale riservata alla giustizia militare;

c) revisione del tirocinio in relazione alla specificità della funzione della giurisdizione militare specie in relazione all'esercizio della stessa in sede internazionale o sopranazionale;

d) armonizzazione e riordino delle norme, al fine di renderle strumento coordinato per la consultazione di tutte le disposizioni legislative vigenti;

e) abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti.

4. Dall'applicazione dei decreti delegati di cui al comma 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

5. Il Governo è delegato ad adottare, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per disciplinare il transito entro sei mesi nel ruolo organico della magistratura ordinaria di un numero compreso tra quaranta e cinquantacinque magistrati militari e per la conseguente riduzione del numero degli uffici della giustizia militare, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) l'ordine di scelta per il transito segue l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, provvederà d'ufficio il Consiglio della magistratura militare partendo dall'ultima posizione di ruolo organico;

b) il passaggio avviene con conservazione dell'anzianità e della qualifica maturata, ma non del diritto al corrispondente ufficio semidirettivo o direttivo eventualmente ricoperto;

c) riduzione della tabella relativa al ruolo organico della magistratura militare di un numero corrispondente di unità; nell'ambito della medesima, il numero dei magistrati con funzioni di legittimità e direttive di merito è ridotto anche in corrispondenza alla riduzione degli uffici;

d) aumento del ruolo organico della magistratura ordinaria dello stesso numero di unità;

e) la Corte militare di appello non ha sezioni distaccate;

f) i tribunali militari sono ridotti a un numero non superiore a tre, con possibilità dell'istituzione di fino a due complessive sezioni distaccate;

g) la competenza per territorio dei tribunali militari è definita per riferimenti geografici regionali;

h) per i magistrati militari che ricoprono funzioni di legittimità ovvero uffici direttivi in uffici giudiziari militari soppressi, si provvede tenendo conto delle disposizioni di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n.51, fatta eccezione per quanto previsto dal comma 3, lettera a), dello stesso articolo;

i) nell'ipotesi di istituzione di sezioni distaccate di tribunale militare, è assegnata, a domanda e secondo l'ordine di anzianità in una funzione direttiva o semidirettiva e quindi nella funzione corrispondente, la preferenza per la funzione semidirettiva nella sezione medesima. Similmente si provvede per gli uffici del pubblico ministero;

l) previsione di norme transitorie, anche in ordine alla reversibilità delle funzioni in assenza di domanda dei magistrati perdenti posto e per la assegnazione dei magistrati militari transitati nella magistratura ordinaria, in occasione della prima applicazione dei decreti legislativi;

m) contestualmente al transito in magistratura ordinaria di personale della magistratura militare e alla riduzione degli uffici della giustizia militare, un numero proporzionale di dirigenti e di personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie militari, in servizio alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi, transita nei rispettivi ruoli del Ministero della giustizia, con conservazione di qualifica, anzianità e trattamento economico in godimento. In relazione a tale transito, il ruolo organico dei dirigenti e del personale del Ministero della giustizia è aumentato dello stesso numero di unità di cui è diminuito il ruolo organico dei dirigenti e del personale civile del Ministero della difesa. Alla modifica dei rispettivi ruoli organici si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro della difesa, il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze. Il transito avviene a cura del Ministero della difesa di concerto con il Ministero della giustizia; l'ordine di scelta per il transito avviene seguendo l'ordine di ruolo organico, mediante interpello degli interessati; ove residuino posti per il transito, si provvede d'ufficio partendo dall'ultima posizione di ruolo organico per ciascuna area contrattuale e livello economico. Il personale stesso è assegnato a domanda ad un ufficio giudiziario secondo la normativa vigente in relazione ai posti vacanti con priorità per i posti vacanti esistenti negli uffici giudiziari aventi sede nella provincia ove è insediato l'ufficio giudiziario militare soppresso, o d'ufficio, in assenza di domanda o in caso di mancato accoglimento della stessa in un ufficio giudiziario della provincia. L'assegnazione d'ufficio è operata in un ufficio giudiziario della regione in cui aveva sede l'ufficio giudiziario militare soppresso;

n) previsione per cui che il Ministro dell'economia e delle finanze provveda, con propri decreti, alle necessarie variazioni di bilancio trasferendo i fondi relativi al personale destinato a transitare nei ruoli del Ministero della giustizia dallo stato di previsione del Ministero della difesa a quello del Ministero della giustizia;

o) previsione per cui dai decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

6. I decreti legislativi di cui ai commi 4 e 6 sono emanati su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nella legge di delegazione. Il Governo procede comunque all'emanazione dei decreti legislativi qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

EMENDAMENTI E PROPOSTA DI STRALCIO

7.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

7.800

IL RELATORE

Approvato

Sopprimere i commi 1 e 2.

S7.1 (testo 2)

IL RELATORE

Approvata

Stralciare i commi 3, 4, 5 e 6.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 7

7.0.100

PALMA

Decaduto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 14, comma 1, n. 1, Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario" e sostituire le parole: "di qualifica equiparata" con le parole: "con almeno due anni di servizio".

2. All'articolo 19, comma 1, n. 3, Legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo le parole «i magistrati ordinari», aggiungere le parole: «con almeno un anno di anzianità».

3. All'articolo 12, comma 1, lettera a), Legge 20 dicembre 1961, n. 1345, sopprimere le parole: "che abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario"».

7.0.101

PALMA

Decaduto

Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

Il Governo è delegato ad emanare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge un decreto legislativo al fine di rendere omogeneo il trattamento retributivo della magistratura ordinaria, della magistratura amministrativa e della magistratura contabile sulla base del criterio che a parità di anzianità vi sia parità di trattamento retributivo».

ARTICOLO 8 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 8.

Approvato con un emendamento e con lo stralcio del comma 6. Cfr. proposta di stralcio S6.1 (testo 3), sed. 192

(Norma di copertura)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 6, è autorizzata la spesa di euro 100.000 a decorrere dall'anno 2007.

2. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 11, la spesa prevista è determinata in euro 4.551.962 a decorrere dall'anno 2007.

3. Per le finalità previste all'articolo 3, comma 6, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 25 luglio 2005, n.150, relativa al funzionamento del comitato direttivo, è incrementata di euro 46.000 a decorrere dall'anno 2007.

4. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, la previsione di spesa di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 25 luglio 2005, n.150, per gli oneri connessi al comma 3, lettera a), è incrementata di euro 5.680 a decorrere dall'anno 2007.

5. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 10, la spesa prevista è determinata in euro 418.118 a decorrere dall'anno 2007.

6. Per le finalità di cui all'articolo 6, comma 47, la spesa prevista è determinata in euro 60.586 per l'anno 2007 e in euro 20.195 a decorrere dall'anno 2008.

7. Agli oneri indicati nei commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 40, della legge 25 luglio 2005, n. 150, rideterminata, per effetto delle disposizioni dei commi 6 e 7 dell'articolo 2, in euro 2.817.654 per l'anno 2007 e in euro 2.858.045 per l'anno 2008.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione dell'articolo 2, comma 12, dell'articolo 4, commi 1 e 10, nonché dell'articolo 6, comma 46, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n.468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n.468 del 1978.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

EMENDAMENTI

8.100

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

8.800

IL RELATORE

Approvato

Al comma 8 sopprimere le parole: «dell'articolo 4, commi 1 e 10».

ARTICOLO 9 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 9.

Approvato con un emendamento

(Delega al Governo per l'adozione di norme di coordinamento in materia di ordinamento giudiziario)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi compilativi nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) procedere al coordinamento delle norme che costituiscono l'ordinamento giudiziario sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge; b) operare l'abrogazione espressa delle disposizioni ritenute non più vigenti. I decreti legislativi sono emanati su proposta del Ministro della giustizia, previo parere delle Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati competenti per materia. Il parere è espresso entro sessanta giorni dalla richiesta, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti ai princìpi e ai criteri direttivi contenuti nel presente articolo. Il Governo procede comunque alla emanazione dei decreti qualora i pareri non siano espressi entro sessanta giorni dalla richiesta.

EMENDAMENTI

9.100

CASTELLI

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

9.200

CARUSO, BUCCICO, VALENTINO, MUGNAI, LOSURDO

Decaduto

Sopprimere l'articolo.

9.900

IL RELATORE

Approvato

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «adottare» inserire le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato».

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9

9.0.100

PISTORIO

Precluso dalla reiezione dell'em. 2.155. Cfr. sed. 190

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

(Norma transitoria)

La disciplina di cui all'art. 2, commi 6 e 7 si applica anche a tutte le procedure concorsuali in corso di espletamento al momento della entrata in vigore della presente legge».

9.0.101

BARBATO

Inammissibile

Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:

«Art. 9-bis.

Ai fini della maggiore estensione possibile della applicazione della nuova normativa sui concorsi a notaio di cui al D.Lgs. 24 aprile 2006 n. 166, l'art. 11 del citato decreto si applica anche ai concorsi in svolgimento alla data di entrata in vigore del suddetto decreto legislativo, ed a tale scopo la sufficienza conseguita in ciascuna delle tre prove scritte ai sensi della precedente normativa comporta l'ammissione alle prove orali».

ARTICOLO 10 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 10.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

PROPOSTA DI COORDINAMENTO

C1

IL RELATORE

Approvata

All'articolo 4, comma 10, lettera b), nel comma 1 ivi richiamato, lettera c ), sostituire le parole: «di cui all'articolo 9, comma 4» con le seguenti: «di cui all'articolo 9, comma 3-bis»;

All'articolo 8, al comma 7, sostituire le parole: «5 e 6, pari a euro 5.182.346 per l'anno 2007 e a euro 5.141.955 a decorrere dall'anno 2008», con le altre: «e 5, pari a euro 5.121.760, a decorrere dall'anno 2007»;

Al comma 8, sopprimere le parole: «nonché dell'articolo 6, comma 46».

 

 


 

 

 

Allegato B

 

 

Dichiarazione di voto del senatore Bulgarelli sul disegno di legge n. 1447

 

II disegno di legge che il Senato sta per approvare interviene sull'assetto dell'ordinamento giudiziario vigente dal 1941, già parzialmente modificato nei profili concernenti l'ufficio del pubblico ministero e il sistema disciplinare. Si completa ora l'opera di riforma, annunciata nel programma di Governo dell'Unione, con il riordino dell'accesso, della valutazione e della attribuzione di funzioni.

In Commissione Giustizia è stato fatto un lavoro attento di miglioramento del testo base, anche con il concorso importante dell'opposizione e accogliendo proposte di modifica significative, così come è avvenuto in Assemblea a dispetto delle difficoltà e di una polemica politica pienamente legittima ma che certamente non può impedire, come non ha impedito, la volontà di trovare punti di incontro e anche di mediazione. Un mediazione che non è al ribasso se abbiamo presente il fatto che la giurisdizione è un servizio pubblico fondamentale e rientra pienamente tra i beni comuni che sono base della convivenza civile, anzi ne è il presupposto, giacché una giurisdizione forte, autonoma e ben organizzata è la condizione che consente di tutelare le ragioni stesse per le quali i cittadini accettano di associarsi, autolimitarsi e regolare le proprie controversie in un ambito comunitario. E' grazie ad una legge scritta e certa e ad un ordine giudiziario che sa e può applicarla nella realtà quotidiana che i diritti sanciti formalmente trovano poi la possibilità di prendere corpo concreto.

Il servizio pubblico giustizia ha bisogno di investimenti, di una seria operazione di riduzione dei tempi della giustizia, secondo un modello di diritto penale minimo e di giurisdizione civile efficace, ma deve fondarsi su magistrati e giudici selezionati in modo corretto, formati adeguatamente e che hanno la garanzia di non dover dipendere da fattori esterni che non siano la rigorosa applicazione della legge. Con il testo che ci si accinge ad approvare l'accesso in magistratura e il tirocinio per i vincitori di concorsi, sono adeguati ad una realtà sociale e d economica più complessa da affrontare, rivedendo i requisiti di partecipazione al concorso di secondo grado in modo da assicurare già in partenza un buon livello di professionalità maturata o di specializzazione acquisita. L'articolo 2 ha trovato un giusto equilibrio tra la specificità delle funzioni, cogliendo i lati più propositivi e fondati delle richieste e degli appelli al dialogo che sono venuti dalla magistratura e dalla avvocatura e sempre nel rispetto dell'articolo 107 della Costituzione, ma ha anche apportato significativi miglioramenti anche dal punto di vista cruciale della valutazione di professionalità dei magistrati.

I periodi di permanenza nell'ufficio, la temporaneità degli incarichi direttivi, rinnovabili solo dopo una positiva valutazione dei risultati conseguiti consentiranno di superare un modello oscillante tra una storia di progressione di carriera "automatica" e la tendenza all'esamificio formalistico che burocratizza troppo le procedure di valutazione interna, cui è assoggettata la stessa permanenza nell'ordine giudiziario. Già in prima fase viene assicurato ai magistrati vincitori del concorso il periodo di tirocinio. Viene inoltre garantita la responsabilizzazione dei consigli giudiziari, nella composizione che è stata concordata, nel loro rapporto diretto con il CSM, cui spetta, nel pieno rispetto della Costituzione, il giudizio finale. Questo sistema di valutazione, assai complesso ed articolato, ma certamente più adatto ai tempi, costituisce un elemento importante per accrescere il livello qualitativo e quantitativo del lavoro dei magistrati, dal quale dipende non poco la riduzione dei tempi della giustizia.

Indagini ben dirette dal PM e sentenze ben formulate dopo un dibattimento ben "diretto" sono tutti altrettanti elementi che rafforzano nel cittadino la certezza del diritto e riducono le pratiche dilatorie cui spesso fanno ricorso coloro che possono permettersi, economicamente, processi lunghi agevolati spesso da indagini parziali o sentenze di primo grado carenti. Ovviamente possibili miglioramenti dovranno essere apportati in ogni occasione in cui la messa a regime delle nuove regole lo richiederà attraverso l'esperienza diretta, poiché si tratta di un lavoro necessariamente progressivo di affinamento, sempre se l'obiettivo è la qualità della giurisdizione. Sono ugualmente meritevoli di approvazione le modifiche apportate ai meccanismi di conferimento delle funzioni superiori e di controllo nei confronti dei magistrati che svolgono funzioni direttive apicali, direttive superiori, direttive e semidirettive di merito e di legittimità, la cui natura temporanea è connessa, nello snodo della rinnovabilità, alla valutazione di merito dell'azione svolta, da parte del CSM. Il confronto tra la maggioranza e l'opposizione è stato forte sul punto della separazione delle carriere. Tale modello è estraneo alla nostra Carta costituzionale e non organizzabile in un ordinamento imperniato su di essa, al di là di ogni valutazione di merito (che è, peraltro, negativa ). Si è perciò correttamente lavorato sulla distinzione delle funzioni, secondo il modello individuato nel Programma dell'Unione e con una serie di accorgimenti e perfezionamenti che la rendano praticabile, utile ed efficace.

Va quindi consentito il passaggio di funzione nei limiti e alle condizioni che in Aula si è riusciti a costruire a partire dal testo definito in Commissione e migliorandolo ulteriormente. In ciò è stata fondamentale l'attenzione doverosamente posta alle istanze degli operatori della giustizia.

Un modello non dissimile, nelle linee di fondo, è stato adottato anche per le funzioni di legittimità. La scuola della magistratura, nel quale si è recuperato un ruolo forte del CSM in un ponderato equilibrio con il Ministro della giustizia e con l'avvocatura, costituisce un altro fattore decisivo per potersi avvalere di magistrati di prima nomina professionalmente preparati che oltre alla formazione deve garantire l'aggiornamento. Sembra anche razionale il miglioramento dell'assetto del Consiglio direttivo della Cassazione, anche in rapporto al ruolo della professione forense, facendo anche in questo punto un buon passo per il coinvolgimento dell'avvocatura nella gestione del sistema giudiziario, coinvolgimento che non è commistione ne' co-gestione.

La garanzia di una corretta applicazione delle regole e di efficiente funzionamento della giustizia richiede il superamento di pregiudizi ideologici e di ogni tentativo di rinfocolare un preteso conflitto tra magistratura e politica e tra poteri dello Stato. Per questo, con tutti i limiti che sono stati segnalati, le misure di razionalizzazione contenute dalla legge in esame sono ispirate al buon senso e alla serietà. In questa chiave sono stati affrontati e non elusi tutti i temi sul tappeto, dalla temporaneità delle funzioni direttive al modello di concorso, dalla valutazione di professionalità alla distinzione netta delle funzioni secondo i principi costituzionali della imparzialità e del giusto processo. Con attenzione ai rilievi che sono e saranno mossi, in particolare dalla magistratura e dall'avvocatura, in modo da apportare tempestivamente le modifiche che saranno richieste dall'applicazione pratica del nuovo sistema, per tutti i motivi sopra esposti si è ampiamente motivata la necessità di un voto favorevole.

Sen. Bulgarelli

 

 

 

Dichiarazione di voto del senatore Barbato sul disego di legge n. 1447

 

 

Signor Presidente, colleghi, oggi giunge a conclusione responsabilmente nei tempi prefissati un lungo ed approfondito dibattito riguardante una materia istituzionale delicatissima: la riforma dell'ordinamento giudiziario, tappa indispensabile per il perseguimento dell'obiettivo dell'efficienza del servizio giustizia che cresca sempre più in termini di credibilità agli occhi dei cittadini.

II Senato, sovrano nella sua Aula, mai suddito di alcun soggetto esterno, scevro da condizionamenti, ma certamente - come è giusto - attento al recepimento delle legittime istanze provenienti da tutti gli operatori .della giustizia, siano essi magistrati o avvocati, e dei cittadini voterà un testo proveniente dal Governo e approfonditamente discusso e modificato dalla Commissione e dall'Assemblea nell'ottica della rispondenza ai principi costituzionali di autonomia e indipendenza della magistratura e della sentita esigenza di modernizzazione e funzionalità dell'ordinamento giudiziario.

A mio parere questo è un testo che rappresenta la giusta ed equilibrata sintesi delle diverse sensibilità; un "prodotto legislativo" frutto del confronto, del dibattito democratico all'interno della stessa maggioranza e tra maggioranza e opposizione, della mediazione, che come ha efficacemente ricordato la senatrice Boccia, è funzione del Parlamento, è valore politico.

Se si è riusciti ad arrivare a questo punto è perché sin dall'inizio, e cioè a partire dall'ottobre dello scorso anno, il Ministro Mastella ha chiaramente mostrato capacità e volontà di giungere, in nome dell'alto interesse al buon funzionamento della giustizia a soluzioni quanto più possibile ragionate e concordi evitando qualsiasi scontro ideologico anche tra maggioranza e opposizione, rispondendo in tal modo all'appello del Capo dello Stato; perché democraticamente e ragionevolmente molte asprezze si sono mitigate - e di questo voglio dare atto soprattutto all'opposizione che ha apportato il suo prezioso contributo svolgendo il suo ruolo con dignità; perché gli accordi politici all'interno della maggioranza, certamente raggiunti grazie al superamento di non pochi momenti di crisi, momenti in cui compattezza e chiarezza nella coalizione sono state pericolosamente in bilico, sono stati complessivamente rispettati.

La maggioranza ha trovato l'intesa sulla delicata disposizione contenuta all'articolo 2 del disegno di legge, su uno dei punti nodali del testo di riforma dell'ordinamento giudiziario cioè la separazione delle funzioni dei magistrati.

Concordi nell'affermare che la carriera unica dei magistrati, alla luce della unitaria cultura della giurisdizione, sia un punto fermo da ribadire, abbiamo riscritto una norma che delinea, nel rispetto del dettato costituzionale e al contempo di innegabili esigenze di garanzia dei cittadini, chiare regole concernenti le modalità del passaggio dei magistrati dalla funzione requirente alla funzione giudicante e viceversa.

Siamo riusciti a superare anche un altro scoglio contenuto nell'articolo 4 del provvedimento che riguarda le nuove regole per la composizione ed il funzionamento del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione e i consigli giudiziali.

Sull'argomento, la maggioranza, ben lungi dal voler porre in essere interventi a disconoscimento della professionalità degli avvocati e men che meno a sostegno di presunte prerogative delle toghe, dunque, né in difesa o attacco di questa o quella categoria, ha operato una scelta politica che non vuole assolutamente negare il ruolo degli avvocati nella valutazione dell'attività dei magistrati.

Il Presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati non è più nel novero dei membri di diritto ma ciò è compensato dall'aumento di una unità del numero degli avvocati presenti nel Consiglio giudiziario ed, inoltre, dal riconoscimento formale delle segnalazioni provenienti dal Consiglio dell'ordine di comportamenti negativi di magistrati che vengono trasmesse al Consiglio giudiziario e poi al CSM.

Siamo, così, giunti al momento topico dell'approvazione del testo nel suo complesso, dopo momenti, come ho già detto, caratterizzati da concitazione, da tensione.

Ed è obbligo da parte mia, a tal proposito, chiarire che, nel ruolo di segretario d'Aula, il mio non è stato un comportamento "becero" - definizione che ha suscitato in me tanta amarezza - ma dettato nella contingenza dalla tensione e dalla delicatezza del compito.

I colleghi ricorderanno che nella passata legislatura proprio in occasione dell'approvazione della riforma Castelli si sono registrati analoghi comportamenti da parte dei Segretari di Presidenza i quali si sono trovati a portare avanti nelle medesime condizioni il rispetto del Regolamento per impedire l'illegittima attività di pianista.

Concludendo, annuncio a nome dei popolari - UDEUR il voto favorevole al provvedimento in esame.

Sen. Barbato