Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||||||||
Titolo: | Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza - A.C. 2490 | ||||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 146 | ||||||||
Data: | 24/04/2007 | ||||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: |
II-Giustizia
VII-Cultura, scienza e istruzione | ||||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Misure urgenti in materia A.C. 2490 |
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n. 146 |
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24 aprile 2007 |
Alla redazione del dossier ha collaborato il Dipartimento Cultura
Dipartimento giustizia
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0144.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ Articolo 1 (Introduzione nel codice penale dell'articolo 583-quater )
§ Articolo 3 (Entrata in vigore)
- Commissioni 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) riunite
§ Pareri resi alle Commissioni riunite 1a e 2a
§ D.L. 24 febbraio 2003, n. 28. Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive (art. 1-quater)
§ L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi. (art. 14)
Lavori preparatori della Legge 4 aprile 2007, n. 41
- Commissioni 1a (Affari costituzionali) e 2a (Giustizia) riunite
Seduta del 14 febbraio 2007 - Commissioni 1a (Affari
costituzionali) e 2a (Giustizia) riunite §
Pareri resi alle
Commissioni riunite 1a e 2a - 1a Commissione (Affari
costituzionali) Seduta del 13 febbraio 2007 (antimeridiana) Seduta del 13 febbraio 2007 (pomeridiana) - 7a Commissione (Istruzione
pubblica, beni culturali) - Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura,
scienza e istruzione) riunite §
Pareri resi alle
Commissioni riunite II e VII - Comitato per la legislazione - I Commissione (Affari costituzionali) - VIII Commissione (Ambiente, territorio e
lavori pubblici) - Commissione parlamentare per le questioni
regionali - I Commissione (Affari costituzionali) Testo approvato dalle
Commissioni riunite II e VII Iter
al Senato (seconda lettura) - Commissione 1a (Affari
costituzionali) e 2a (Giustizia) riunite §
Pareri resi alle
Commissioni riunite 1a e 2a - 7a Commissione (Istruzione
pubblica, beni culturali) Seduta del 3 aprile 2007
(antimeridiana) Seduta del 3 aprile 2007
(pomeridiana)
Numero del progetto di legge |
2490 |
Titolo |
Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza |
Iniziativa |
Parlamentare |
Settore d’intervento |
Criminalità e ordine pubblico |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli |
3 |
Date |
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§ trasmissione alla Camera |
4 aprile 2007 |
§ annuncio |
4 aprile 2007 |
§ assegnazione |
11 aprile 2007 |
Commissione competente |
Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) |
La proposta di legge in esame, composta da tre articoli, è stata approvata in sede deliberante dalle Commissioni riunite I e II (Affari costituzionali e Giustizia) del Senato nella seduta del 4 aprile 2007.
Come precisato nella relazione illustrativa della proposta di legge[1] (e come, altresì, emerso da diversi interventi svolti nel corso del precedente iter al Senato), il provvedimento in esame è diretto ad apportare talune modifiche alle disposizioni normative introdotte con il decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8, concernente la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, la cui legge di conversione ( n. 41 del 2007) e, quindi, le relative modifiche, sono entrate in vigore il 6 aprile 2007.
In particolare, la proposta di legge in esame novella sia il codice penale, stabilendo pene particolarmente severe nel caso di lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di un pubblico ufficiale durante il servizio di ordine pubblico (articolo 1)[2], sia del comma 5-bis dell'articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 e riguardante l'adeguamento degli impianti sportivi indicati dalla medesima legge alle relative norme di sicurezza (articolo 2).
L'articolo 3 concerne, a sua volta, l'entrata in vigore del provvedimento.
Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.
La proposta di legge in esame modifica talune disposizioni normative di rango primario. Si giustifica, pertanto, l'intervento con legge.
In relazione all'articolo 1 della proposta di legge in esame, trattandosi di una modifica al codice penale riguardante le lesioni gravi o gravissime commesse nei confronti di un pubblico ufficiale, la base giuridica di tale disposizione appare riconducibile all’articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;).
Per quanto riguarda, invece, l'articolo 2, si osserva che tale norma concerne glli obblighi di adeguamento di taluni impinati sportivi alle apposite misure di sicurezza previste dalla legge. Trattandosi, quindi, di previsioni volte ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive la materia oggetto di questio articolo rientra anch'essa nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera h) – ordine pubblico e sicurezza.
Il Consiglio giustizia e affari interni (GAI) del 4-5 dicembre 2006, ha adottato una risoluzione in materia di prevenzione e contrasto della violenza in occasione delle partite di calcio, con cui il Consiglio chiede agli Stati membri di continuare a incentivare la cooperazione di polizia per quanto riguarda le partite di calcio di dimensione internazionale.
A tal fine la risoluzione presenta, in allegato, un aggiornamento del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno stato membro[3].
Tali modifiche, elaborate sulla base delle più recenti esperienze di cooperazione maturate nel contesto delle partite internazionali e di campionato in Europa, forniscono esempi di metodi di lavoro fortemente raccomandati, che dovrebbero essere messi a disposizione delle forze di polizia, e lasciano impregiudicate le disposizioni nazionali vigenti.
In particolare, il manuale comprende, tra l’altro, raccomandazioni in merito alla gestione delle informazioni da parte dei servizi di polizia, alla preparazione da parte dei servizi di polizia, alla cooperazione tra forze di polizia, alla gestione della comunicazione con i media da parte delle autorità e al ruolo dello Stato organizzatore. Il manuale, inoltre, comprende anche l’indicazione che sotto ogni presidenza si dovrebbe tenere una riunione di esperti in merito alle raccomandazioni dl manuale e agli aspetti connessi.
La Repubblica d'Austria[4] ha recentemente presentato un progetto di decisione del Consiglio, che modifica la decisione del Consiglio 2002/348/GAI del 25 aprile 2002 concernente la sicurezza in occasione di partite di calcio internazionali (JAI(2006)4).
L’iniziativa è volta a modificare la decisione 2002/348/GAI del Consiglio, del 25 aprile 2002, concernente la sicurezza delle partite di calcio internazionali, che stabilisce la creazione in tutti gli Stati membri di punti nazionali d’informazione sul calcio aventi carattere di polizia per lo scambio di informazioni sulla violenza calcistica, ovvero strutture nazionali ad hoc, con competenze e finalità stabilite. In particolare, la decisione prevede che il punto nazionale d’informazione sul calcio agevoli il coordinamento dello scambio di informazioni tra servizi di polizia in occasione delle partite di calcio internazionali ed abbia accesso alle informazioni relative ai dati di carattere personale concernenti tifosi a rischio.
La proposta è intesa a migliorare lo scambio di informazioni concernenti i dati di carattere personale dei tifosi a rischio, sia attraverso la produzione e la diffusione di valutazioni periodiche nazionali, generiche e/o tematiche, sui disordini connessi con il calcio, a cura dei punti nazionali d'informazione sul calcio, sia attraverso l’utilizzo completo ed uniforme dei formulari appropriati. Questi ultimi sono contenuti nell'appendice del manuale di raccomandazioni per la cooperazione internazionale tra forze di polizia e misure per prevenire e combattere la violenza e i disordini in occasione delle partite di calcio di dimensione internazionale alle quali è interessato almeno uno Stato membro (vd supra).
Sul documento, che segue la procedura di consultazione, il Parlamento europeo ha espresso il proprio parere nel corso della seduta del 29 marzo 2007.
Il Parlamento europeo ha proposto alcuni emendamenti volti, soprattutto, a garantire il diritto alla privacy dei cittadini nelle attività di scambio di informazioni da parte dei punti d’informazione nazionali dei diversi Stati membri. In particolare, il Parlamento europeo sottolinea che tali strutture, pur svolgendo un ruolo fondamentale dal punto di vista della sicurezza, devono funzionare esclusivamente in applicazione delle legislazioni nazionali e in attuazione delle direttive europee e delle convenzioni internazionali a tutela dei dati personali. Inoltre, i dati di carattere personale sui tifosi a rischio dovrebbero essere trattati esclusivamente in occasione degli incontri di calcio e non utilizzati per eventuali altre attività.
Nel corso della stessa seduta del 29 marzo 2007, il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione d’iniziativa, estranea cioè ad un procedimento legislativo, sul futuro del calcio professionistico in Europa, con la quale invita gli Stati membri ad introdurre meccanismi atti a promuovere la cooperazione tra club, forze di polizia e tifoserie organizzate, al fine di combattere la violenza e i fenomeni di teppismo e delinquenziali durante le partite di calcio.
Il 20 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (EUROPOL) (COM(2006)817).
La proposta è intesa a sostituire la convenzione istitutiva, stabilita con una decisione del Consiglio del 26 luglio 1995, al fine di adeguare la struttura e il mandato di Europol alle nuove sfide del terrorismo e della grande criminalità transnazionale, dotando l'Ufficio di un quadro normativo moderno che possa evolvere rapidamente secondo le necessità.
A tal fine, la proposta della Commissione estende il mandato di Europol a tutte le forme gravi di criminalità transnazionale e consentirà all'Ufficio di dare assistenza agli Stati membri affinché sia garantito il mantenimento dell'ordine pubblico nell'organizzazione di eventi di primo piano, come per esempio le partite di calcio internazionali. La proposta migliora inoltre il trattamento dei dati di cui dispone Europol, assicurando nel contempo un alto grado di protezione dei dati personali.
La proposta, che segue la procedura di consultazione, è stata trasmessa al Consiglio e al Parlamento europeo il 22 dicembre 2006.
Da ultimo, si ricorda che il 17 marzo 2003 il Consiglio Affari generali aveva adottato una risoluzione che invitava gli Stati membri ad adottare misure per interdire l’accesso agli impianti dove si svolgono partite di calcio di rilevanza internazionale ai soggetti già resisi responsabili di fatti di violenza in occasione di incontri calcistici.
Il coordinamento con la normativa vigente è realizzato utilizzando la tecnica della "novellazione". Come rilevato in precedenza, il provvedimento in esame interviene, infatti, sia sul codice penale, sia sul decreto legge n. 28 del 2003,convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88.
In relazione all'articolo 2 del provvedimento in esame, si segnala che è all'esame della Commissione cultura della Camera la proposta di legge A.C. 2217, recante Disposizioni in materia di impianti sportivi.
In relazione all'articolo 1 del provvedimento, la norma in esame stabilisce sanzioni particolarmente severe nei confronti di coloro che determinano lesioni gravi o gravissime nei confronti di pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico.
Destinatari della disposizione in esame sono, quindi, sia i possibili autori della fattispecie penale in esame, sia i citati pubblici ufficiali oggetto delle suddette lesioni.
Per quanto riguarda, poi, l'articolo 2 della proposta di legge in esame, come si legge nella relativa relazione illustrativa, la finalità di tale articolo è essenzialmente quella di "precisare come obbligo e non come facoltà, l'impegno di adeguare gli impianti sportivi alle norme di sicurezza, riferito alle società che li utilizzano".
Con riferimento alla formulazione della proposta di legge in esame, occorre preliminarmente ricordare che tale provvedimento è stato approvato in sede deliberante dalle commissioni riunite I e II del Senato il 4 aprile 2007 in data, quindi, antecedente, la pubblicazione (5 aprile 2007) e la conseguente entrata in vigore (6 aprile 2007) del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 8 del 2007 (legge n. 41 del 2007).
Pertanto, da un punto di vista meramente formale, occorre coordinare i citati articoli 1 e 2 della proposta di legge in esame con il nuovo testo delle disposizioni normative modificate dalla citata legge n. 41 del 2007 che è intervenuta sulla medesima materia oggetto del provvedimento in esame.
In particolare, in relazione alla formulazione dell'articolo 1 occorre costruire la disposizione in esame come sostitutiva dell'attuale articolo 583- quater del codice penale, introdotto dalla legge n. 41 del 2007 di conversione del decreto legge n. 8 del 2007, anziché come aggiuntiva all'articolo 583-ter del medesimo codice.
Con riferimento, poi, all'articolo 2 della pdl, volto a modificare il comma 5-bis dell'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, occorre modificare tale comma limitandosi a specificare che all'articolo 1-quater, comma 5-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole "possono provvedere" sono sostituite dalle seguenti "provvedono".
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
«Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni».
L'articolo 1 della proposta di legge in esame novella il codice penale al fine di inserirvi il nuovo articolo 583-quater, riguardante le lesioni gravi o gravissime arrecate ad un pubblico ufficiale in esercizio di ordine pubblico.
In relazione alla formulazione di questa norma occorre preliminarmente osservare che già esiste nel nostro codice penale l'articolo 583- quater in materia di "lesioni gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive".
Tale nuovo articolo è stato inserito nel codice penale con la legge n. 41 del 2007, di conversione del decreto legge n. 8 del 2007, la quale è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale il giorno successivo quello dell'approvazione da parte delle Commissioni riunite I e II del Senato della proposta di legge in esame.
Per tale motivo, in sede di esame del provvedimento al Senato, non è stato possibile costruire il relativo articolo 1 come novella al nuovo articolo 583-quater del codice penale non essendo ancora entrata in vigore la citata legge n. 41 del 2007 che ne ha previsto l'inserimento nel codice penale.
Da un punto di vista formale, è quindi necessario che in sede di esame del provvedimento alla Camera si provveda a costruire la disposizione in esame come articolo sostitutivo dell' attuale articolo 583- quater, ovvero come novella di tale articolo.
Va, comunque, rilevato che indipendentemente dall'attuale formulazione del tsto trasmesso dal Senato, intenzione dei proponenti è stata quella di modificare la nuova disposizione del codice penale al fine di estendere l'ambito di operatività della fattispecie ivi contemplata[5].
Nello specifico, l'articolo 1 della pdl contempla l'ipotesi di lesioni personali gravi o gravissime arrecate ad un pubblico ufficiale che svolga un servizio di ordine pubblico, indipendentemente dalla circostanza che tale comportamento illecito sia tenuto in occasione di manifestazioni sportive.
Al riguardo, le pene previste sono:
a) la reclusione da quattro a dieci anni, nel caso di lesioni personali gravi;
b) la reclusione da otto a sedici anni, nel caso di lesioni personali gravissime.
Si ricorda che ai sensi del primo comma dell'art. 582 c.p. chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni.
Si ricorda, altresì, che ai sensi del successivo art. 583 c.p., la lesione personale è grave quando:
a) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
b) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.
La lesione personale è gravissima se dal fatto deriva:
a) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
b) la perdita di un senso;
c) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
d) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.
Rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 583- quater, introdotto, come più volte rilevato, dalla citata legge n. 41 del 2007, la disposizione in esame è volta ad estenderne l'ambito di operatività in quanto, allo stato, l'ipotesi contemplata dalla citata norma penale è limitata alle sole lesioni gravi o gravissime arrecate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
Al riguardo, si osserva che la nuova formulazione dell'articolo 583-quater del codice penale, proposta dall'articolo 1 della pdl in esame, riproduce l'originaria formulazione di tale norma elaborata dal Senato nel corso dell'esame, in prima lettura, del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive[6], differenziandosene per quanto concerne il profilo sanzionatorio.
L'articolo 7 del citato disegno di legge, nel prevedere, infatti, il nuovo articolo 583-quater, rubricato “lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico”, puniva con le pene previste dall’art. 583 c.p., aumentate della metà, chiunque procurasse ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime. Com'è noto il citato articolo 7 è stato successivamente modificato dallla Camera dei deputati, la quale ha approvato l'attuale formulazione dell'articolo 583-ter sopra richiamata.
È, altresì, noto che nel corso dell'esame del provvedimento in seconda lettura, le commissioni riunite I e II del Senato hanno approvato, tra l'altro, un emendamento volto a ripristinare l'originaria formulazione dell'articolo 583-bis sopra richiamata. Gli emendamenti approvati dalle commissioni riunite sono stati, comunque, ritirati nella successiva seduta dell'Assemblea al fine di assicurare una tempestiva conversione del decreto[7]. Si è, altresì, concordato, di apportare la modifica in esame, insieme a quella contenuta nel successivo articolo 2, con la presente proposta di legge.
In relazione alla nuova disposizione penale si segnala che nel corso dell'esame del provvedimento al Senato si è ampiamente discusso in ordine alla natura giuridica della nuova fattispecie prevista dall'articolo 583-quater, con particolare riferimento al fatto se essa costituisca un nuovo tipo di reato, ovvero una circostanza aggravante, soggetta, quindi, al giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti secondo i principi di equivalenza e di prevalenza.
Inoltre, è stato, altresì, rilevato che pur considerando la fattispecie contenuta nell'articolo 583-quater come circostanza aggravante, si tratterebbe in ogni caso di una circostanza aggravante ad effetto speciale, in riferimento alla quale non troverebbe comunque applicazione il criteri della prevalenza delle circostanze attenuanti[8].
In relazione alla problematica in esame si segnala che, dovendo stabilire se la fattispecie delineata nell’art. 640-bis del codice penale consista in un’aggravante del delitto di truffa, o piuttosto si atteggi ad autonoma figura di reato, le Sezioni unite penali della Corte di Cassazione hanno preso le mosse dal rilievo che non esiste alcuna differenziazione ontologica tra elementi costitutivi (o essenziali) ed elementi circostanziali (o accidentali) del reato (gli articoli 61, 62 e 84 c.p. sono univoci al riguardo, visto che riconoscono esplicitamente che lo stesso fatto materiale può essere considerato dalla legge ora come elemento costitutivo ora come circostanza del reato). Conseguentemente, è stato assunto come fattore ermeneutico decisivo per la soluzione della questione quello dell’analisi ‘strutturale’ della descrizione del precetto penale, assegnandosi rilievo alla identificazione tra le fattispecie poste in comparazione, per stabilirne la pertinenza ad un’unica ipotesi di reato, di «un rapporto di specialità unilaterale, per specificazione o per aggiunta» (sentenza n. 26351 del 26 giugno 2002).
Pertanto, le Sezioni unite della Cassazione, ribaltando l’orientamento ampiamente maggioritario fino a quel punto manifestatosi nella giurisprudenza di legittimità, hanno stabilito che la truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche prevista dall’art. 640-bis c.p. costituisce una circostanza aggravante del delitto di truffa di cui all’art. 640 dello stesso codice, e non figura autonoma di reato. Sulla base di tale premessa, nella specie, è stata ritenuta corretta la declaratoria di prescrizione del reato conseguente alla concessione di attenuanti ritenute equivalenti all’aggravante in questione.
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta».
L’articolo in esame è volto ad apportare una modifica puntuale alla normativa contenuta nel comma 5-bis dell’articolo 1-quater del decreto-legge n.28/2003[9] (comma introdotto dall’articolo 10 del d.l.n.8/2007), stabilendo che le società utilizzatrici degli impianti sportivi hanno l’obbligo e non la facoltà di provvedere all’adeguamento degli stessi impianti alle misure di sicurezza previste dall’ordinamento.
Restano immutate le altre disposizioni contenute nell’articolo in esame in base alle quali, nel caso in cui per procedere alla ristrutturazione servano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente convoca entro quarantotto ore una conferenza di servizi; in difetto di pronunciamento entro le successive ventiquattro ore, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende accolta.
Si ricorda, in proposito, che la versione iniziale dell’articolo 10 del più volte citato decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, che ha introdotto il comma 5-bis all’articolo 1-quater del decreto-legge n.28/2003,prevedeva la facoltà per le società utilizzatrici degli impianti sportivi di provvedere all’adeguamento degli impianti stessi.
La relazione illustrativa al disegno di legge di conversione specifica che l’esigenza di adeguare gli impianti sportivi alle misure di sicurezza può essere soddisfatta attraverso l’introduzione di procedure introduttive di fattispecie di “silenzio-assenso” e che accelerino i tempi di rilascio dei certificati abilitativi.
Il Senato, esaminato il provvedimento in prima lettura, ha modificato il primo periodo della disposizione, introducendo l’obbligo per le società di provvedere all’adeguamento degli impianti; si è ritenuto, in tal senso, più opportuno che i costi della ristrutturazione degli impianti ricadessero sui soggetti ai quali provengono dallo svolgimento delle competizioni sportive i maggiori benefici economici.
La Camera dei deputati, esaminato il provvedimento proveniente dal Senato, ha ritenuto più corretta la formulazione originaria del testo, ritenendo che l’imposizione di un obbligo in tal senso potrebbe risultare eccessivamente oneroso per le società più piccole ed in contrasto con i principi dell’ordinamento giuridico dal momento che si attribuirebbe a società private l’obbligo di ristrutturazione di un bene pubblico del quale non sono proprietarie e di cui non hanno la titolarità di gestione.
Trasmesso il provvedimento al Senato, sono emerse forti perplessità sul testo approvato dalla Camera, ritenendosi che senza la previsione di un obbligo in ordine alla ristrutturazione degli impianti sia assai difficile raggiungere il risultato di adeguare gli stessi impianti alle normative di sicurezza, a maggior ragione nel momento in cui si prevede che ciò non debba comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il Governo, pur dichiarandosi favorevole in principio in merito ai rilievi formulati, ha fatto presente che una modifica al decreto–legge avrebbe comportato la decadenza dello stesso per scadenza dei termini. Si è, quindi, concordato, di apportare la modifica in esame, insieme a quella contenuta nell’articolo 1, in un disegno di legge a sè stante, al quale garantire una corsia preferenziale in ordine alla sua approvazione.
Le misure strutturali oggetto dell’adeguamento riguardano gli impianti previsti al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 28/2003, e quindi gli impianti di capienza superiore alle diecimila unità. Al riguardo, si fa presente che l’articolo 11-ter del decreto legge n.8/2007, modificando il comma 1 dell‘articolo 1-quater del DL 28/2003, riduce – a partire dalla stagione calcistica 2007-2008 - da 10.000 a 7.500 unità il limite minimo di capienza degli impianti per i quali sono previste le misure di sicurezza (titoli di accesso numerati; varchi di ingresso , video-sorveglianza, separazione tra i tifosi delle due squadre) indicate dallo stesso articolo 1-quater.
Le misure da adottare ai fini dell’adeguamento, previste ai commi 2, 3 e 4 dell’articolo 1-quater, sono :
§ metal detector ai varchi di ingresso degli impianti finalizzati all'individuazione di strumenti di offesa e presidiati da personale appositamente incaricato, con verifica elettronica della regolarità del titolo di accesso mediante l'utilizzo di apposite apparecchiature;
§ strumenti che consentano la registrazione televisiva delle aree riservate al pubblico sia all'interno dell'impianto che nelle sue immediate vicinanze;
§ mezzi di separazione che impediscano che i sostenitori delle due squadre vengano in contatto tra loro o possano invadere il campo.
Si fa presente che il testo vigente dell’articolo 1-quater, al comma 5, prevede la realizzazione delle misure sopra indicate da parte delle società utilizzatrici degli impianti “in accordo con i proprietari degli stessi”, identificabili in gran parte dei casi negli enti locali.
Si ricorda, inoltre, che ai sensi dell’art. 4, comma 14, della legge n. 350/2003 (legge finanziaria 2004), l’Istituto per il credito sportivo opera nel settore del credito per lo sport e le attività culturali (sotto forma di mutui di scopo che beneficiano di agevolazioni pubbliche). Rientrano pertanto nelle attività proprie dell’Istituto il credito per la costruzione, l’ampliamento, l’attrezzatura e il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché per l’acquisto di immobili da destinare ad attività sportive o strumentali a queste.
In particolare, l’Istituto gestisce il fondo speciale per la concessione di contributi negli interessi sui finanziamenti, di cui all’articolo 5 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, alimentato con il versamento annuale del 2,45% della posta dei concorsi pronostici su base sportiva. A valere su tale fondo e per agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, il comma 1294 dell’articolo 1 della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) ha assegnato altresì un contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
Come prima ricordato, il comma 5-bis, oltre a prevedere che le società utilizzatrici provvedano all’adeguamento degli impianti, delinea, secondo una formoluzione immutata rispetto all’articolo 10 del decreto-legge n.8/2007, uno specifico procedimento per il rilascio alla società utilizzatrice dell’impianto del provvedimento abilitativo eventualmente necessario per l’adeguamento alle prescrizioni di legge.
Il procedimento risulta così schematizzabile:
- l'amministrazione competente al rilascio del titolo abilitativo richiesto provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza;
- in alternativa, l’amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla proposizione dell’istanza, convoca una conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241[10];
- in caso di convocazione della conferenza, questa è chiamata a pronunciarsi entro le successive ventiquattro ore;
- allo scadere del termine (quarantotto ore in assenza di una convocazione della conferenza dei servizi e settantadue ore in caso di convocazione della conferenza dei servizi), il silenzio vale come assenso, per cui l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.
Si ricorda che, in base all’articolo 14 della legge 241/1990, la conferenza di servizi è indetta qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo. Quando in particolare l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.
Quanto in particolare ai termini del procedimento, la disciplina generale recata dalla legge 241/1990 (articolo 14-ter) prevede che la prima riunione della conferenza di servizi sia convocata di norma entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione; i lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo che sia necessario assumere la valutazione di impatto ambientale (VIA); decorso tale termine l'amministrazione procedente adotta comunque la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede.
Si ricorda inoltre che, in base alla disciplina generale del silenzio-assenso (art. 20 L. n. 241/1990), quest’ultimo non si applica agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza e l'immigrazione, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti (cfr. co. 4).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L’articolo 3 fissa la data di entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
N. 2490
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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APPROVATA DALLE COMMISSIONI PERMANENTI 1a (AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E 2a (GIUSTIZIA) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA il 4 aprile 2007 (v. stampato Senato n. 1452)
d'iniziativa dei senatori BIANCO, MASSIMO BRUTTI, BULGARELLI, CALDEROLI, CARUSO, CASTELLI, CENTARO, DI LELLO FINUOLI, D'ONOFRIO, FORMISANO, GRASSI, MAFFIOLI, PASTORE, FERNANDO ROSSI, RUBINATO, SALVI, SAPORITO, SARO, SINISI, TIBALDI, VILLONE ¾ |
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Misure urgenti in
materia di prevenzione e repressione |
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Presentata il 4 aprile 2007
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proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Introduzione nel codice penale 1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni». Art. 2. (Modifica dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88). 1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta». Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1452
DISEGNO DI LEGGE |
d’iniziativa dei senatori BIANCO, BRUTTI Massimo, BULGARELLI, CALDEROLI, CARUSO, CASTELLI, CENTARO, DI LELLO FINUOLI, D’ONOFRIO, FORMISANO, GRASSI, MAFFIOLI, PASTORE, ROSSI Fernando, RUBINATO, SALVI, SAPORITO, SARO, SINISI, TIBALDI e VILLONE |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 3 APRILE 2007 |
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Misure urgenti in
materia di prevenzione e repressione
dei fenomeni di violenza
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Onorevoli Senatori. – Il presente disegno di legge si rende necessario al fine di adeguare il testo di alcune disposizioni introdotte con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, concernente la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, e delle relative modificazioni apportate in sede di conversione in legge: si tratta, infatti, di rimuovere ogni possibile disparità di trattamento nel caso di lesioni personali aggravate ai danni di pubblici ufficiali impegnati in servizi di ordine pubblico, nonché di precisare come obbligo, e non come facoltà, l’impegno di adeguare gli impianti sportivi alle norme di sicurezza, riferito alle società che li utilizzano.
DISEGNO DI LEGGE (Introduzione nel codice penale dell’articolo 583-quater) 1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico). – Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.». (Modifica dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88) 1. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, e successive modificazioni, il comma 5-bis è sostituito dal seguente: «5-bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 4 APRILE 2007
9a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
indi del Presidente della 1ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 10,05.
IN SEDE DELIBERANTE
(1452) BIANCO ed altri. - Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza
(Discussione e approvazione)
Il presidente delle Commissioni riunite, senatore SALVI, avverte che l'ordine del giorno reca discussione del disegno di legge relativo a misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza. Il Presidente ricorda che l'esame in sede deliberante consente una rapida approvazione di un provvedimento che recepisce i tre emendamenti proposti dalla Commissione giustizia in sede di conversione del decreto-legge n. 8 dell'8 febbraio 2007. Recependo le sollecitazioni del Governo per una rapida conversione del decreto, che scongiurasse il pericolo di una sua decadenza, i relatori hanno ritirato gli emendamenti approvati in Commissione, con l'intesa - condivisa da tutti i Gruppi parlamentari - che in tempi rapidissimi si procedesse all'esame e all'approvazione di un autonomo disegno di legge che recepisca il contenuto degli emendamenti proposti.
A tal fine il Governo ha assicurato il suo impegno affinché anche l'altro ramo del Parlamento approvi con la massima celerità il disegno di legge in titolo.
Invita quindi i relatori, senatore Sinisi e senatore Di Lello Finuoli, a svolgere la relazione.
Il senatore PALMA (FI) fa presente che, qualora le Commissioni riunite intendano procedere all’approvazione del disegno di legge senza modifiche, egli rinuncerebbe a presentare emendamenti, nonostante nutra alcuni dubbi sul testo in esame.
Il relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore SINISI(Ulivo), illustra il disegno di legge, diretto ad adeguare alcune disposizioni introdotte con il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, concernente la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, e con il relativo disegno di legge di conversione. L’articolo 583-quater del codice penale che si introduce punisce le lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale che svolga un servizio di ordine pubblico, indipendentemente dalla circostanza che il reato sia commesso in occasione di manifestazioni sportive, con la reclusione rispettivamente da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni. Rileva, tuttavia, che per effetto del vigente articolo 583 del codice penale e dell’aggravante prevista dall’articolo 61, n. 10) del codice penale (fatto commesso contro un pubblico ufficiale), il reato sarebbe punito rispettivamente con la reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni; una pena complessiva assimilabile a quella prevista con la nuova disposizione.
Ricorda che il giudice di legittimità ha precisato che quando gli elementi costitutivi del reato sono i medesimi, tranne un fattore circostanziale, come è il caso dell’articolo 583-quater,anche se la fattispecie è costruita autonomamente deve essere considerata come aggravante e quindi soggetta al bilanciamento con le circostanze attenuanti. La previsione definita dal Senato durante l’esame del decreto-legge n. 8 del 2007, che prevedeva un aggravio di pena pari alla metà di quelle sancite dall’articolo 583 del codice penale, potrebbe essere ritenuta preferibile, ma non farebbe venire meno le perplessità circa la natura di reato autonomo o di circostanza aggravante.
Si sofferma quindi sull’articolo 2, che precisa come obbligo, e non come facoltà, l’impegno di adeguare gli impianti sportivi alle norme di sicurezza riferito alle società che li utilizzano.
Il relatore per la Commissione giustizia, senatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), ritiene inopportuno entrare nel merito delle considerazioni del collega Sinisi; in questa sede, a suo parere, è indispensabile che le Commissioni riunite si limitino, secondo gli accordi intercorsi ieri tra i relatori, il Governo e i presidenti dei Gruppi, ad approvare quelle norme recate dagli emendamenti al decreto-legge n.8 di quest'anno approvati dalle Commissioni riunite la scorsa settimana, e che sono stati ritirati in Assemblea per impedire la decadenza del decreto stesso.
Aprire una discussione su queste norme, approvando dunque un testo differente, costituirebbe un'operazione che probabilmente non sarebbe neanche compresa dall'altro ramo del Parlamento e che finirebbe per far fallire l'obiettivo che ci si propone di raggiungere.
Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore PALMA (FI) rileva che il testo dell’articolo 7 del decreto-legge n. 8 del 2007, come modificato dalla Camera dei deputati, non è ancorato al reato di cui all’articolo 583 del codice penale, con la relativa circostanza aggravante di cui all’articolo 61 del codice penale. È opportuno che le Commissioni riunite si orientino preventivamente sulla finalità dell’intervento legislativo, con particolare riguardo alla questione se la fattispecie debba essere considerata quale circostanza aggravante, soggetta quindi al giudizio di comparazione delle circostanze aggravanti e attenuanti, secondo i princìpi di equivalenza e di prevalenza, ovvero come reato autonomo.
Il senatore MANTOVANO(AN), commentando l’interpretazione del relatore Sinisi, osserva che per effetto dell’articolo 64 del codice penale la pena sarebbe aumentata "fino" a un terzo; dunque non ritiene del tutto fondata l’argomentazione secondo la quale vi sarebbe equivalenza rispetto alla fattispecie autonoma prevista dall’articolo 583-quater. Concorda con il senatore Palma circa la necessità di stabilire se sia opportuno introdurre un’autonoma fattispecie di reato, ovvero se si intenda inasprire le circostanze aggravanti; ove si preferisca quest’ultima soluzione, il problema del giudizio di prevalenza e di equivalenza potrebbe essere risolto qualificando tale ipotesi come circostanza aggravante speciale.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ritiene opportuno procedere ad una rapida approvazione del disegno di legge nel testo presentato il quale recepisce i tre emendamenti che le Commissioni riunite avevano approvato ma che sono stati ritirati in Aula per evitare il rischio, paventato dal Governo, di una possibile mancata conversione del decreto-legge.
L'oratore rileva altresì che gli eventuali problemi che la normativa dovesse presentare potranno eventualmente essere oggetto di un successivo, più approfondito esame, svincolato dalle urgenze del presente.
Il senatore CENTARO (FI) teme che l'altro ramo del Parlamento non approverà il disegno di legge all'esame delle Commissioni riunite del Senato. A suo avviso, infatti, il Governo non sarà in grado di esercitare una effettiva opera di persuasione nei confronti dei Gruppi parlamentari della Camera, non essendo stato capace di evitare che la Camera, in sede di conversione del decreto, approvasse molteplici emendamenti.
Dopo aver espresso il suo auspicio affinché le sue preoccupazioni siano fugate da una rapida approvazione del disegno di legge, dichiara di condividere nel merito quanto sostenuto dai senatori Mantovano e Palma, ritenendo anch'egli che la fattispecie dell'articolo contenuta all'articolo 583-quater debba essere configurato come reato autonomo. Rileva però che, sul piano politico, è importante approvare il testo e trasmetterlo rapidamente alla Camera.
La senatrice Maria Luisa BOCCIA(RC-SE), dopo aver dichiarato di condividere le osservazioni del senatore D'Onofrio, ritiene che sia opportuno non riaprire la discussione nel merito, ma approvare il disegno di legge senza emendarlo e, nello stesso tempo, impegnare il Governo affinché sostenga, anche alla Camera dei deputati, l'esigenza di una rapida approvazione.
Il senatore CASSON(Ulivo), pur dichiarando di condividere il pessimismo del senatore Centaro, ritiene opportuno approvare, senza modificazioni, il disegno di legge, sia perché ciò risponde ad un impegno politico assunto da tutti i Gruppi parlamentari del Senato, sia perché la fattispecie contenuta nell'articolo 583-quater, introdotto dall'articolo 1 del disegno di legge, si configura come una fattispecie autonoma di reato per la quale non si applica il principio della prevalenza delle attenuanti generiche. Al riguardo l'oratore rileva altresì che, quand'anche si accedesse alla tesi che ritiene la fattispecie de qua un'aggravante, si tratterebbe in ogni caso di un'aggravante ad effetto speciale, in riferimento alla quale non troverebbe comunque applicazione il criterio della prevalenza delle attenuanti.
Il senatore SAPORITO (AN) sottolinea che il disegno di legge in titolo rappresenta il risultato di un impegno politico assunto dai Gruppi parlamentari che postula, fra l’altro, una sollecitazione ai colleghi dei corrispondenti Gruppi parlamentari della Camera dei deputati ad approvare il testo concordato. Non condivide le perplessità del senatore Centaro circa l’esito che avrà l’iniziativa presso l’altro ramo del Parlamento, mentre concorda con la proposta di approvare il testo senza modifiche.
Il PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione generale.
Il relatore per la Commissione affari costituzionali, senatore SINISI(Ulivo), intervenendo nella replica, giudica utile il dibattito svolto nelle Commissioni riunite, che rafforza la sua convinzione circa la configurazione di un’autonoma ipotesi di reato.
Il relatore per la Commissione giustizia, senatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), rinuncia alla replica.
Il sottosegretario SCOTTI, dopo aver ringraziato le Commissioni riunite per il dibattito, conferma l'intendimento del Governo di impegnarsi affinché la Camera dei deputati approvi il provvedimento in tempi rapidi. Ritiene quindi opportuno che non si proceda a modificare il testo del disegno di legge in titolo.
Il presidente SALVI, verificata la presenza del numero legale, dichiara che verrà posto in votazione l'articolo 1 che è approvato.
In attesa del parere della 5a Commissione sull'articolo 2, sospende la seduta.
La seduta, sospesa alle ore 10,45, riprende alle ore 14.
Il presidente SALVI, dopo aver dato lettura del parere di nulla osta espresso dalla 5a Commissione, pone in votazione l'articolo 2 che è approvato.
Pone quindi in votazione l'articolo 3, che è approvato.
Il Presidente avverte che si passerà alla votazione finale del disegno di legge.
Le Commissioni riunite approvano
La seduta termina alle ore 14.05.
BILANCIO (5a)
MERCOLEDI’ 4 APRILE 2007
53a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 13,55.
(1452) BIANCO ed altri. - Misure urgenti in materia di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza
(Parere alle Commissioni riunite 1a e 2a. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente LEGNINI (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.
Con l’avviso conforme del sottosegretario CASULA, la Sottocommissione esprime, infine, parere di nulla osta.
La seduta termina alle ore 14.
Legge 4 aprile 2007, n. 41.
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 8 febbraio 2007, n. 8,
recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di
violenza connessi a competizioni calcistiche
(1)
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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 5 aprile 2007, n. 80.
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 5 aprile 2007
(*) Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive"
Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte "in assenza di pubblico" . Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente:
"7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.".
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, e' corredata dalla presentazione di un valido documento di identita' per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformita' dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identita', e negando l'ingresso in caso di difformita', nonche' a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. E' fatto divieto alle societa' sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, e' irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.
Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: "e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter";
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.";
a-bis) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 puo' essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta'. Il provvedimento e' notificato a coloro che esercitano la potesta' genitoriale.";
b) al comma 5, le parole: "non possono avere durata superiore a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni";
c) al comma 6, le parole: "da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro";
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dai seguenti:
"Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e' immediatamente esecutivo.".
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente:
"1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.".
Art. 2-bis.
Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce
"1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca piu' grave reato, la violazione del suddetto divieto e' punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 2-ter.
Norme sul personale addetto agli impianti sportivi
"1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalita' di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonche' di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalita' di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto puo' essere egualmente emanato.
2. Le societa' sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla societa'.".
Art. 3.
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena e' aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.".
"1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole: "se dal fatto deriva un pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da mille euro a cinquemila euro. La pena e' della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.".
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente:
"1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.
Art. 3-bis.
Aggravante del reato di danneggiamento
1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), e' aggiunto il seguente:
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive".
Art. 4.
Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nonche' all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88
1. All'art. 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6";
b) al comma 1-ter, le parole: "o di altri elementi oggettivi" sono soppresse; le parole: "dai quali" sono sostituite dalle seguenti: "dalla quale" e le parole: "entro le trentasei ore" sono sostituite dalle seguenti: "entro quarantotto ore";
c) al comma 1-quater, dopo le parole: "1-bis," sono inserite le seguenti: "e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,".
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010".
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: "nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2," sono inserite le seguenti: "nell'articolo 6-ter".
Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti
01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro". 1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.".
Art. 6.
Misure di prevenzione
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente:
"Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e alla legge 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.".
Art. 7.
Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonche' in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, e' inserito il seguente:
"Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.".
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.".
Art. 8.
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. Le societa' sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita', nonche' per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre societa' sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui e' stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto ministeriale 6 giugno 2005 del Ministro dell'interno, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
3-bis. Le societa' organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime societa' hanno cura altresi' di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio.
Art. 10.
Adeguamento degli impianti
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. - All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.".
Art. 11.
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Art. 11-bis.
Iniziative per promuovere i valori dello sport
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'universita' e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle universita' e nei luoghi ove si svolge attivita' sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le societa' sportive, manifestazioni e attivita' finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilita' del Fondo di cui al comma 2.
2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonche' nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarieta' sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, avente la finalita' di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11-ter.
Rilascio di biglietti gratuiti per i minori
1. Le societa' organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.
Art. 11-quater.
Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle 10.000 unita" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unita".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quinquies.
Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177
1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV e' sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo e' soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
Art. 11-sexies.
Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo
1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto e' composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali, tra i quali e' scelto il Presidente, nonche' da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.".
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge..
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1314
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) dal Ministro dell’interno (AMATO) e dal Ministro della giustizia (MASTELLA) di concerto col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 FEBBRAIO 2007 |
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Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
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Onorevoli Senatori. – Il recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi, culminato nell’omicidio dell’ispettore Raciti a Catania, ha determinato la necessità di intervenire con un decreto-legge al fine di integrare e migliorare la normativa di contrasto ai fenomeni di violenza varata nel corso della precedente legislatura.
Il presente decreto-legge introduce, in particolare, una serie di norme finalizzate ad ampliare e migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, anche attraverso l’immediata applicazione di misure che modulano l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni sportive riguardanti il gioco del calcio, in relazione al non completo adeguamento degli impianti sportivi alla vigente normativa, nonché attraverso il perfezionamento delle misure volte a contrastare, con maggiore rigore, la degenerazione violenta del tifo sportivo.
Il decreto-legge si compone di 11 articoli, oltre quello relativo all’entrata in vigore.
L’articolo 1 prevede la cessazione, con effetto immediato, della disciplina derogatoria alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, con capienza superiore a 10.000 spettatori.
Il comma 1 prevede che, fino alla realizzazione degli interventi strutturali ed organizzativi volti ad attuare le disposizioni previste dall’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». È stabilito che le determinazioni in materia saranno adottate dai prefetti competenti per territorio in conformità alle indicazioni dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. È tuttavia prevista la possibilità di far accedere agli impianti i titolari di abbonamenti annuali, purché non colpiti dai provvedimenti interdettivi e prescrittivi previsti dalla normativa vigente in materia di contrasto alla violenza negli stadi, via via che gli impianti risultino conformi alle prescrizioni previste dai decreti di attuazione dei commi 1, 2 e 4 del predetto articolo 1-quater.
Il comma 2 inserisce il comma 7-bis nel suddetto articolo 1-quater, in base al quale alle società organizzatrici di competizioni nazionali calcistiche è fatto divieto di vendere o cedere i titoli di accesso alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, al fine di prevenire e contrastare i ripetuti fenomeni di violenza verificatisi in occasione degli spostamenti collettivi dei tifosi. È altresì previsto il divieto di vendita o di cessione alla stessa persona fisica di titoli di accesso agli impianti sportivi in numero superiore a dieci.
In via transitoria, per i biglietti che risultassero già venduti prima della data di entrata in vigore del presente decreto, è previsto che non possano essere comunque utilizzati.
Per lo svolgimento delle competizioni internazionali di club sarà compito delle autorità sportive, d’intesa con le autorità di pubblica sicurezza, adottare le misure necessarie a garantire il «diritto di tribuna» alle società straniere regolarmente partecipanti alle competizioni internazionali, anche attraverso l’individuazione, caso per caso, tra gli stadi a norma, di quello in cui si potrà svolgere la partita «a porte aperte».
L’articolo 2, comma 1, apporta delle modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401. In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi anche indipendentemente dalla denuncia o dalla condanna per specifici reati. Il presupposto per l’applicazione della predetta misura si realizza quando la persona, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. Inoltre, tra i destinatari della misura in esame sono stati ricompresi anche i soggetti trovati in possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, di cui all’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401. È stata introdotta, altresì, una durata minima di tre mesi per l’applicazione del divieto di accesso disposto dal questore ed un aumento fino a sette anni per quello disposto dal giudice a seguito della sentenza di condanna. L’intervento legislativo dispone un inasprimento delle pene irrogabili da parte del giudice nel caso di violazione del divieto di accesso e delle prescrizioni di comparire personalmente presso i competenti uffici di polizia, che sono elevate nei minimi e nei massimi edittali, con una applicazione congiunta della pena detentiva e di quella pecuniaria (da sei mesi a tre anni di reclusione e la multa fino a 10.000 euro).
Infine, si prevede anche la possibilità per il giudice di applicare con la sentenza di condanna per specifici reati anche la sanzione accessoria prevista dall’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, in materia di discriminazioni razziali, etniche e religiose.
Il comma 2 dell’articolo in esame introduce una sanzione amministrativa da 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano affidato i compiti di gestione e controllo della sicurezza nello stadio a soggetti privi dei requisiti morali previsti dall’ articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
L’articolo 3 contiene la riformulazione dei reati previsti dagli articoli 6-bis, comma 1, e 6-ter, comma 1, della citata legge n.401 del 1989, con l’ampliamento della portata applicativa delle disposizioni e la previsione di sanzioni più gravi.
Viene, inoltre, precisato, che si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.
L’articolo 4 stabilisce che l’arresto sia consentito, altresì, nei casi di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche se non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 dell’articolo 6 della citata legge n.401 del 1989, così come nei casi di violazione dell’analogo divieto irrogato dal giudice ai sensi del comma 7.
Un’ulteriore modifica riguarda l’articolo 8, comma 1-ter, della medesima legge n.401 del 1989, laddove viene consentito l’arresto in flagranza fino a quarantotto ore dal fatto, sempre che esso non sia effettuabile immediatamente per motivi di sicurezza o di incolumità pubblica, e a condizione che il soggetto sia inequivocabilmente identificato esclusivamente a mezzo di filmati o fotografie (viene eliminato il possibile ricorso ad «altri elementi oggettivi»).
La stessa norma abroga l’articolo 1-bis del citato decreto-legge n.28 del 2003, come modificato dal decreto-legge 30 giugno 2005, n.115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.168, che stabiliva la cessazione dell’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 8, comma 1-ter e 1-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, nel mese di giugno del 2007.
Infine, è stata estesa la possibilità di procedere con giudizio direttissimo, oltre che per i reati indicati nell’articolo 6, comma 6, nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell’articolo 8, comma 1, della citata legge n.401 del 1989, anche nel caso in cui ricorrano gli estremi del reato di cui all’articolo 6-ter della stessa, concernente il possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive, come modificato dall’articolo 3, comma 2, del decreto.
L’articolo 5 introduce un’integrazione all’articolo 1-septies, comma 2, del citato decreto-legge n.28 del 2003, al fine di poter applicare il divieto di acceso agli impianti sportivi, seppure con una durata più limitata, anche nei confronti delle persone che in più di una occasione abbiano violato le disposizioni del regolamento d’uso dell’impianto sportivo che comportino l’allontanamento dallo stesso.
L’articolo 6 introduce, nella suddetta legge n.401 del 1989, l’articolo 7-ter con il quale si prevede la possibilità di applicare le misure di prevenzione personali anche alle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva alle manifestazioni di violenza in occasione di competizioni sportive. Il medesimo articolo prevede, altresì, la possibilità di applicare ai medesimi soggetti destinatari della predetta misura di prevenzione anche quella patrimoniale della confisca dei beni nella loro disponibilità, quando gli stessi possono agevolare le attività di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
L’articolo 7 modifica l’articolo 339 del codice penale, concernente le circostanze aggravanti anche per i reati di minaccia, resistenza o violenza ad un pubblico ufficiale, estendendone l’applicazione anche quando la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzazione di corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone. Si tratta di una previsione che si inserisce specificatamente nelle misure volte a contrastare più efficacemente gli episodi di violenza in occasione delle manifestazioni sportive ed a tutelare maggiormente gli operatori di polizia impiegati per salvaguardare l’incolumità degli spettatori e per il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica.
L’articolo 8 prevede il divieto per le società sportive di corrispondere sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all’articolo 6 della citata legge n.401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. Inoltre, stabilisce il divieto per le medesime società di corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
La definizione delle modalità di verifica del corretto adempimento di tali obblighi è rimessa ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Sono, infine, stabilite sanzioni amministrative per le società che non osservino i divieti e le prescrizioni ivi previste.
L’articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui all’articolo 6 della già menzionata legge n.401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
Il comma 2 attribuisce ad un decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, la definizione delle modalità di comunicazione dei nominativi dei soggetti interessati, al fine di rendere possibile la rilevazione della sussistenza dei suddetti requisiti ostativi.
Il comma 3 conferisce al prefetto della provincia in cui la società ha sede legale il potere di irrogare la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro in caso di inosservanza da parte della società stessa del divieto di cui al comma 1.
L’articolo 10 introduce il comma 5-bis all’articolo 1-quater del citato decreto-legge n.28 del 2003. La norma trova la sua ratio nell’esigenza di incentivare e favorire il pronto adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici degli impianti medesimi. Tale finalità è perseguita mediante l’introduzione di una fattispecie di «silenzio-assenso» ed attraverso una significativa accelerazione dei termini di definizione delle procedure amministrative attivate dall’istante società utilizzatrice dell’impianto, interessata al rilascio di particolari titoli abilitativi (concessione, autorizzazione, licenza o nulla-osta) ove prescritto dalla normativa vigente, ai fini dell’effettuazione degli interventi di adeguamento, anche attraverso la convocazione di una conferenza di servizi, ove necessaria.
L’articolo 11 prevede l’apertura di un tavolo di concertazione, cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell’interno e dell’economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive, per definire un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
Tenuto conto che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri, ovvero minori entrate, a carico del bilancio dello Stato, non viene redatta la relazione tecnica.
Allegato
(Previsto dall’articolo 17, comma 30,
della legge 15 maggio 1997, n.127)
TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE
LEGGE 13 dicembre 1989, n.401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini etutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
...Omissis...
Art. 6. – Divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
1. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi cinque anni per uno dei reati di cui all’articolo 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n.110, all’articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n.152, all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime. Il divieto di cui al presente comma può essere disposto anche per le manifestazioni sportive che si svolgono all’estero, specificamente indicate, ovvero dalle competenti Autorità degli altri Stati membri dell’Unione europea per le manifestazioni sportive che si svolgono in Italia.
2. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell’ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell’obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1.
2-bis. La notifica di cui al comma 2 deve contenere l’avviso che l’interessato ha facoltà di presentare, personalmente o a mezzo di difensore, memorie o deduzioni al giudice competente per la convalida del provvedimento.
3. La prescrizione di cui al comma 2 ha effetto a decorrere dalla prima manifestazione successiva alla notifica all’interessato ed è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, se l’interessato è persona minore di età, competenti con riferimento al luogo in cui ha sede l’ufficio di questura. Il pubblico ministero, se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1, entro quarantotto ore dalla notifica del provvedimento ne chiede la convalida al giudice per le indagini preliminari. Le prescrizioni imposte cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza la richiesta di convalida entro il termine predetto e se il giudice non dispone la convalida nelle quarantotto ore successive.
4. Contro l’ordinanza di convalida è proponibile il ricorso per Cassazione. Il ricorso non sospende l’esecuzione dell’ordinanza.
5. Il divieto di cui al comma 1 e l’ulteriore prescrizione di cui al comma 2 non possono avere durata superiore a tre anni e sono revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l’emissione. La prescrizione di cui al comma 2 è comunque applicata quando risulta, anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, che l’interessato ha violato il divieto di cui al comma 1.
6. Il contravventore alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 è punito con la reclusione da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni. Le stesse disposizioni si applicano nei confronti delle persone che violano in Italia il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive adottato dalle competenti Autorità di uno degli altri Stati membri dell’Unione europea.
7. Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice può disporre il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due mesi a due anni. Il divieto e l’obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta.
8. Nei casi di cui ai commi 2, 6 e 7, il questore può autorizzare l’interessato, per gravi e comprovate esigenze, a comunicare per iscritto allo stesso ufficio o comando di cui al comma 2 il luogo di privata dimora o altro diverso luogo, nel quale lo stesso interessato sia reperibile durante lo svolgimento di specifiche manifestazioni agonistiche.
Art. 6-bis. – Lancio di materiale pericoloso, scavalcamento ed invasione di campo in occasione di manifestazioni sportive.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque lanci corpi contundenti o altri oggetti, compresi gli artifizi pirotecnici, in modo da creare un pericolo per le persone, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un danno alle persone. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.
2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, supera indebitamente una recinzione o separazione dell’impianto ovvero, nel corso delle manifestazioni medesime, invade il terreno di gioco, è punito, se dal fatto deriva un pericolo concreto per le persone, con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda da lire trecentomila a lire due milioni. La pena è della reclusione da un mese a tre anni e sei mesi se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.
Art. 6-ter. – Possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive.
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, venga trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali e petardi ovvero di altri strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi e con l’ammenda da 150 euro a 500 euro.
...Omissis...
Art. 8. – Effetti dell’arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive.
1. Nei casi di arresto in flagranza o di arresto eseguito a norma dei commi 1-bis e 1-ter per reato commesso durante o in occasione di manifestazioni sportive, i provvedimenti di remissione in libertà conseguenti a convalida di fermo e arresto o di concessione della sospensione condizionale della pena a seguito di giudizio direttissimo possono contenere prescrizioni in ordine al divieto di accedere ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive.
1-bis. Oltre che nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, per i quali è obbligatorio o facoltativo l’arresto ai sensi degli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale, l’arresto è altresì consentito nel caso di reati di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge.
1-ter. Nei casi di cui al comma 1-bis, quando non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
1-quater. Quando l’arresto è stato eseguito per uno dei reati indicati dal comma 1-bis, l’applicazione delle misure coercitive è disposta anche al di fuori dei limiti di pena previsti dagli articoli 274, comma 1, lettera c), e 280 del codice di procedura penale.
...Omissis...
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88.
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
...Omissis...
Art. 1-bis.
1. Le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, introdotti dall’articolo 1 del presente decreto, hanno efficacia fino al 30 giugno 2007.
...Omissis...
LEGGE 13 dicembre 1989, n.401
Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini etutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
...Omissis...
Art. 8-bis. – Casi di giudizio direttissimo.
1. Per i reati indicati nell’articolo 6, comma 6, nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e nell’articolo 8, comma 1, si procede sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
...Omissis...
DECRETO-LEGGE 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88.
Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
...Omissis...
Art. 1-septies.
1. L’accesso e la permanenza delle persone e delle cose negli impianti dove si svolgono le competizioni riguardanti il gioco del calcio sono disciplinati, per quanto non previsto da disposizioni di legge o di regolamento, dal regolamento d’uso degli impianti medesimi, predisposto sulla base delle linee guida approvate dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies.
2. Chiunque, fuori dei casi di cui all’articolo 1-quinquies, comma 7, entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d’uso, ovvero vi si trattiene, quando la violazione dello stesso regolamento comporta l’allontanamento dall’impianto ed è accertata anche sulla base di documentazione videofotografica o di altri elementi oggettivi, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro. La sanzione può essere aumentata fino alla metà del massimo qualora il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione, commessa nella stagione sportiva in corso, anche se l’infrazione si è verificata in un diverso impianto sportivo.
3. Il pagamento in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n.689, non esclude l’applicazione del divieto e delle prescrizioni di cui al comma 2.
4. Le sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono irrogate dal prefetto della provincia del luogo in cui insiste l’impianto.
...Omissis...
CODICE PENALE
...Omissis...
Art. 339. – Circostanze aggravanti.
Le pene stabilite nei tre articoli precedenti sono aumentate [c.p. 64] se la violenza o la minaccia è commessa con armi [c.p. 585], o da persona travisata, o da più persone riunite [c.p. 112, n.1], o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o valendosi della forza intimidatrice derivante da segrete associazioni, esistenti o supposte.
Se la violenza o la minaccia è commessa da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è, nei casi preveduti dalla prima parte dell’articolo 336 e dagli articoli 337 e 338, della reclusione da tre a quindici anni e, nel caso preveduto dal capoverso dell’articolo 336, della reclusione da due a otto anni [c.p. 29, 32].
...Omissis...
Art. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
DECRETO-LEGGE 8 febbraio 2007, n.
8
Misure
urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni diviolenza connessi a
competizioni calcistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
E m a n a
il seguente decreto-legge:
Art. 1.
Misure per la sicurezza degli impianti sportivi
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformita' alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potra' essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorche' l'impianto sportivo risultera' almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente: «7-bis. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, diretta-mente od indirettamente, alla societa' sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi di cui al comma 1 ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. E', altresi', fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
Art. 2.
Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»;
2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma puo' essere, altresi', disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 e' sostituito dal seguente: «Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioniil giudice dispone, altresi', il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e puo' disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, e' aggiunto in fine, il seguente: «1-bis. Nei confronti delle societa' sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime societa' risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
Art. 3.
Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena e' aumentata fino alla meta' se dal fatto deriva un danno alle persone.».
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e' sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al tran-sito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, e' trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».
Art. 4.
Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto e', inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».
Art. 5.
Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».
Art. 6.
Misure di prevenzione
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis e' inserito il seguente: «Art. 7-ter (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in piu' occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 puo' essere altresi' applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilita' dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attivita' di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza e' convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».
Art. 7.
Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».
Art. 8.
Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
1. E' vietato alle societa' sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n, 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. E' parimenti vietato alle societa' sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 e' consentito alle societa' sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalita' statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalita' statutarie.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 9.
Nuove prescrizioni per le societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio
1. E' fatto divieto alle societa' organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalita' di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle societa' sportive interessate.
3. Alle societa' che non osservano il divieto di cui al comma 1 e' irrogata dal prefetto della provincia in cui la societa' ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 10.
Adeguamento degli impianti
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le societa' utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
Art. 11.
Programma straordinario per l'impiantistica sportiva
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilita', apertura, redditivita' della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attivita' sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Art. 12.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 8 febbraio 2007
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Melandri, Ministro per le politiche
giovanili e le attivita' sportive
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Di Pietro, Ministro delle infrastrutture
Lanzillotta, Ministro per gli affari
regionali e le autonomie locali
Visto, il Guardasigilli: Mastella
COMMISSIONI
1a e 2a RIUNITE
1° (Affari costituzionali)
2° (Giustizia)
MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2007
4ª Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
indi del Presidente della 1ª Commissione
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 15.
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Esame e rinvio)
Il senatore SINISI (Ulivo), relatore per la Commissione affari costituzionali, ricorda come il decreto-legge n. 8 del 2007 sia stato adottato a seguito dei tragici episodi di violenza verificatisi a Catania, in occasione di un evento sportivo, nel corso dei quali ha perso la vita un ispettore di polizia. Tale gravissima vicenda ha testimoniato come le misure previste dal cosiddetto "decreto Pisanu" (decreto legge n. 28 del 2003) non abbiano conseguito i risultati di sicurezza e ordine pubblico cui erano finalizzate. Il Governo ha pertanto adottato il provvedimento d’urgenza in esame, in continuità con le misure sancite dal decreto Pisanu, migliorandone l’efficacia.
Passa quindi a illustrare le disposizioni di maggior interesse per la Commissione affari costituzionali; si sofferma in primo luogo sull’articolo 1, che prevede la cessazione di ogni deroga alla normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti sportivi, imponendo l’immediato adeguamento di questi ultimi; si prevedono inoltre limiti alla vendita o alla cessione finalizzata a prevenire le trasferte collettive di tifosi, prevedendo – tra l’altro – il divieto di vendita di biglietti alla stessa persona fisica in numero superiore a dieci. L’articolo 2 inasprisce la disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi: in particolare, si introduce una durata minima del divieto di accesso, si prevede la possibilità di irrogare sanzioni accessorie, si introducono inoltre sanzioni pecuniarie per le società sportive che abbiano affidato compiti di gestione e controllo della sicurezza negli stadi a persone prive dei requisiti morali previste dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Dopo aver riferito i contenuti dell’articolo 5, sottolinea la finalità perseguita dall’articolo 8, di recidere il legame tra le società sportive e le associazioni che abbiano responsabilità in episodi di violenza ovvero i soggetti condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. L’articolo 9 introduce ulteriori divieti di vendita o cessione di titoli di accesso a soggetti cui sia stato interdetto l’accesso agli impianti sportivi, prevedendo anche in questo caso l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per le società organizzatrici di competizioni calcistiche responsabili: con tale norma si configura quindi per le società sportive una responsabilità connessa alla verifica dei destinatari dei titoli di accesso agli stadi. Il successivo articolo è finalizzato a favorire il tempestivo adeguamento tecnico degli impianti sportivi fissando termini assai ristretti per il rilascio dei titoli abilitativi richiesti per tali interventi e prevedendo anche ipotesi di silenzio-assenso. L’articolo 11, infine, istituisce un tavolo di concertazione per la definizione di un programma straordinario per l’impiantistica, al fine di realizzare le modifiche necessarie alle mutate esigenze di sicurezza e fruibilità delle strutture stesse.
Il senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), relatore per la Commissione giustizia, si sofferma innanzitutto sull'articolo 3 il quale, modificando gli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, amplia il concetto di luogo in cui si svolgono le manifestazioni sportive nel senso di considerare condotte penalmente rilevanti anche quelle poste in essere negli spazi riservati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni. Rileva inoltre che l'ambito temporale di rilevanza penale della fattispecie viene ampliato, considerandosi commessi nei luoghi della manifestazione i fatti verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive della manifestazione sportiva. La condotta penalmente rilevante è inoltre anticipata dal punto di vista oggettivo, considerandosi perseguibile anche solo il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti idonei a creare un pericolo per le persone. La pena è aumentata in un minimo edittale di un anno e in un massimo di quattro anni, con la previsione di ulteriori aumenti in caso di aggravanti.
Il relatore si sofferma quindi sulla fattispecie disciplinata al comma 2, che punisce, con una pena più alta, da sei mesi a tre anni, il semplice possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi ed altri strumenti idonei ad offendere.
Quanto all'articolo 4, che apporta rilevanti modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, il relatore rileva che il decreto-legge consente l'arresto anche nel caso di possesso di materiale pericoloso, ai sensi dell'articolo 6-ter della suddetta legge, nonché nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal giudice con la sentenza di condanna. Viene inoltre eliminata la possibilità di verificare la Commissione del fatto contestato sulla base di "elementi oggettivi", potendo quindi scattare l'arresto soltanto sulla base di filmati e di fotografie. E' inoltre portata a 48 ore, successive alla commissione del fatto, la possibilità di effettuare arresti in flagranza.
Il relatore osserva inoltre che la modifica del comma 1-quater dell'articolo 8 della legge del 1989 consente di estendere la deroga al regime generale delle misure cautelari, anche all'ipotesi di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda l'articolo 6, il relatore osserva che la norma estende l'applicazione delle stesse misure di protezione previste per gli indiziati di mafia nei confronti di chi è sospettato di aver agevolato gruppi o persone che abbiano preso parte attiva alle manifestazioni di violenza.
Il relatore svolge alcune considerazioni conclusive sull'articolo 7 il quale, modificando l'articolo 339 del codice penale, innalza il minimo di pena in caso in cui la violenza o la minaccia contro il pubblico ufficiale sia stata commessa da più di cinque persone riunite mediante uso di armi, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi. La norma introduce inoltre un terzo comma recante una nuova circostanza aggravante, nel caso in cui la violenza o la minaccia siano state commesse mediante il lancio o l'utilizzo di altri oggetti, compresi gli artifici pirotecnici, tali da offendere o creare pericolo alle persone.
Il presidente SALVI propone alle Commissioni riunite di procedere, compatibilmente con i tempi di esame del disegno di legge di conversione, all'audizione dei maggiori soggetti coinvolti, in particolare rappresentanti della Federazione Italiana Gioco Calcio, della Lega calcio, dell'Associazione italiana arbitri, dell'Associazione italiana calciatori, dell'Associazione italiana allenatori, nonché dei sindacati di polizia e di esperti del Ministero dell'interno.
Il senatore MANTOVANO (AN) segnala l’esigenza di includere, tra i soggetti da convocare in audizione, anche l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI), poiché la proprietà degli impianti sportivi è, in via generale, dei Comuni.
Interviene quindi il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) il quale ritiene che nelle audizioni debbano essere ascoltati anche i rappresentanti delle associazioni dei tifosi.
Il senatore VIZZINI (FI) manifesta la sua perplessità sulla proposta avanzata dal senatore Rossi, ritenendo inappropriato conferire valenza istituzionale alle associazioni richiamate.
Ha quindi la parola il senatore D'ONOFRIO (UDC) il quale suggerisce il coinvolgimento dei rappresentanti delle società televisive e radiofoniche che trasmettono gli incontri sportivi in questione, per acquisire le loro valutazioni sul provvedimento in esame e fornire i dati in loro possesso in merito alle conseguenze rilevate o attese in termini di pubblico.
Il presidente SALVI, dopo aver assicurato che terrà conto delle proposte avanzate, dichiara aperta la discussione generale.
Ha quindi la parola il senatore PALMA (FI), il quale osserva come il decreto-legge n. 8 del 2007 si ponga in continuità con il decreto Pisanu, inasprendo le misure ivi stabilite, a seguito della tragica morte dell’ispettore Raciti. Condividendo dunque le esigenze che hanno condotto all’adozione del provvedimento d’urgenza, esprime tuttavia perplessità su alcune sue disposizioni.
Il divieto di vendita o cessione di titoli di accesso agli stadi, sancito dall’articolo 1 comma 2, è a suo avviso in contraddizione con altre disposizioni del decreto, dalle quali emerge un atteggiamento generale di sfiducia nei confronti delle società calcistiche, che tuttavia sembra curiosamente venire meno allorché si affida loro la verifica sui destinatari dei biglietti. Ritiene, inoltre, che impedire le trasferte organizzate delle tifoserie possa avere gravi conseguenze di ordine pubblico, paventando il rischio della presenza di limitati nuclei di soggetti molto violenti, disseminati all’interno dell’impianto sportivo; le disposizioni in commento sarebbero comunque inefficaci, poiché il limite all’acquisto di titoli di accesso da parte di ogni persona fisica, fissato in un massimo di dieci, consentirebbe, con il coinvolgimento di pochi soggetti, quelle trasferte organizzate che si intende ostacolare.
Esprime forte contrarietà alla modifica che l’articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2) apporta alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi: si tratta di ipotesi in cui non vi è né la partecipazione diretta né il concorso alla commissione di atti di violenza o reati, bensì di una condotta riconducibile, a suo giudizio, alla fattispecie della desistenza, di cui all’articolo 56 del codice penale, fatto non punibile penalmente e al quale è quindi incongruo connettere il divieto di accesso previsto. Perplessità suscita anche il successivo comma 2 di quel medesimo articolo, il quale presuppone una conoscenza, in capo alle società sportive, dei requisiti morali delle persone cui abbiano affidato compiti di gestione e controllo della sicurezza nello stadio, che invece non si può loro richiedere. Il riferimento contenuto in quella disposizione ai requisiti morali di cui all’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza dovrebbe inoltre essere integrato con lo specifico riferimento a soggetti che abbiano partecipato a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive: si potrebbe altrimenti verificare il paradossale effetto di negare la possibilità di svolgere quei compiti a persone che abbiano avuto una condanna per reati del tutto estranei alle manifestazioni sportive, consentendolo invece a chi si sia reso responsabile di violenze proprio in quelle occasioni conseguendo però una condanna inferiore a tre anni.
Richiamando le osservazioni formulate dal senatore Di Lello, relatore per la Commissione giustizia, sull’articolo 3 comma 1, commenta criticamente tale norma, che a suo giudizio intende equiparare fatti che possono avere qualificazione soggettiva del tutto differente.
Pur comprendendo le esigenze sottese alle modifiche alla disciplina dell’arresto in flagranza differita, di cui all’articolo 4, ritiene eccessivo l’estensione dello stato di flagranza fino a 48 ore dal fatto. L’innalzamento della pena minima prevista dall’articolo 7, comma 1 è a suo giudizio incongrua rispetto ad altre fattispecie penali più gravi, quali ad esempio il reato di tentato omicidio, oltre a tradire una sostanziale sfiducia nella magistratura che emerge dall’intento di assicurare una pena congrua anche in caso di applicazione di attenuanti. L’articolo 8, infine, prevede sanzioni amministrative per le società calcistiche che configurano, nella sostanza, una censurabile forma di responsabilità oggettiva, non essendo tali società nella possibilità di conoscere la situazione soggettiva dei destinatari delle sovvenzioni, contributi e facilitazioni ivi indicate.
Conclude ribadendo la sua adesione alle esigenze di sicurezza perseguite dal decreto-legge, ricordando i gravi episodi che si verificano anche nei circuiti sportivi di rilievo non nazionale; ritiene tuttavia che non possano sottacersi le forti perplessità su alcune disposizioni, che per far fronte a una situazione di urgenza rischiano di compromettere le garanzie dello stato di diritto.
Il senatore CENTARO (FI), dopo aver rilevato che il decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite nasce dalle medesime esigenze emergenziali del cosiddetto "decreto Pisanu", pur condividendo i puntuali rilievi formulati dal senatore Palma, ritiene che la gravità della situazione richieda un'assunzione di responsabilità da parte del Parlamento.
L'oratore si sofferma quindi a criticare la norma contenuta all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, dal momento che la condotta penalmente rilevante, così come configurata nella disposizione de qua, anticipa eccessivamente il momento della punibilità. Quanto al comma 2, l'oratore rileva l'opportunità di sostituire all'espressione "le medesime società risiedono" l'altra "le medesime società hanno il domicilio ovvero svolgono la loro attività", in quanto la residenza è un istituto configurabile esclusivamente per le persone fisiche.
In riferimento a quanto prevede l'articolo 3 in merito alla rilevanza penale della condotta posta in essere nelle 24 ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, il senatore, pur condividendo i rilievi di costituzionalità avanzati dal senatore Palma, ritiene inevitabile estendere l'ambito oggettivo di punibilità, in considerazione dell'eccezionalità delle situazioni che si configurano in tali ipotesi.
Per quanto concerne invece l'estensione temporale del concetto di flagranza, da 36 ore a 48 ore successive allo svolgimento della manifestazione, l'oratore ritiene che, anche in questo caso, la gravità della situazione inevitabilmente impone uno strappo ai principi del sistema processual-penalistico.
Per quanto concerne le misure di prevenzione disciplinate all'articolo 6, il senatore ritiene opportuno chiarire che la loro applicazione estensiva si limita unicamente agli aspetti di carattere procedurale, ritenendo evidenti le differenze tra la fattispecie dell'associazione di tipo mafioso e quelle di cui si discute.
Per quanto concerne invece la modifica dell'articolo 339 del codice penale, tesa ad aumentare il minimo di pena nel caso in cui la violenza o la minaccia al pubblico ufficiale siano commesse da più di cinque persone riunite mediante uso di armi o da più di dieci persone, ciò palesa un'evidente sfiducia nei confronti della magistratura, che tende spesso a infliggere il minimo edittale di pena per consentire all'imputato l'accesso al patteggiamento.
Al riguardo l'oratore, al fine di riequilibrare il sistema, propone di inasprire le sanzioni penali in caso di aggravanti. Ritiene inoltre utile modificare ulteriormente l'articolo 339 del codice penale aggiungendo dopo l'espressione "uso di armi" l'altra "o di corpi contundenti".
Il senatore VIZZINI (FI) ritiene che le misure di emergenza adottate con il provvedimento in esame dovrebbero essere accompagnate da un intervento più ampio, destinato a ripristinare condizioni di normalità nello svolgimento delle competizioni sportive. Infatti, non è comprensibile, ad esempio, l’impiego di rilevanti contingenti di forze dell’ordine in occasione dello svolgimento di partite di calcio: soprattutto nelle regioni meridionali, esse dovrebbero essere adibite soprattutto al controllo del territorio e alla prevenzione e alla repressione delle attività criminali.
Ricorda i gravi reati che si sono verificati negli anni più recenti nel mondo del calcio, un contesto economico fra i più importanti del Paese.
Soffermandosi su alcune delle misure introdotte con il decreto-legge, nota che la previsione di svolgere le competizioni a porte chiuse potrebbe trasformare il gioco del calcio in uno spettacolo solo televisivo e virtuale, soprattutto nelle realtà dove già ora la partecipazione degli spettatori è ridotta. Anche il limite di vendita dei titoli di accesso allo stadio, a suo avviso, potrebbe determinare effetti in contrasto con la tutela dell’ordine pubblico: infatti è sufficiente un numero limitato di acquirenti per assicurare l’ingresso allo stadio a gruppi di tifosi violenti.
Inoltre, le sanzioni amministrative a carico delle società calcistiche appaiono inefficaci: sarebbe preferibile prevedere penalizzazioni anche sotto il profilo sportivo. Infine, il richiamo del cosiddetto modello inglese non può non tener conto del fatto che in Gran Bretagna il ripristino di un clima di normalità durante lo svolgimento delle partite di calcio è stato conseguito attraverso una riorganizzazione complessiva, che comprende l’affidamento degli impianti sportivi alle società di calcio, ma anche con l’applicazione di misure di prevenzione e repressione assai severe.
Il senatore CALVI (Ulivo) osserva che il mondo del calcio, che rappresenta un’attività economica di assoluto rilievo, gode di una condizione anomala di impunità. In particolare, a suo avviso, i bilanci delle società calcistiche sono costantemente contraffatti e le autorità non esercitano alcun controllo.
Egli ritiene che il codice penale vigente contenga gli strumenti adatti per contrastare i fenomeni di violenza. Piuttosto, si dovrebbe far valere la responsabilità delle autorità locali di pubblica sicurezza e dell’autorità giudiziaria, che in occasione degli incidenti di Catania hanno dimostrato una inefficienza censurabile. In particolare, è inspiegabile che, mentre è stato prontamente sequestrato l’impianto sportivo, non si è provveduto a precludere l’area in cui si sono verificati gli incidenti, pregiudicando le indagini sui fatti delittuosi che hanno portato all’uccisione dell'ispettore Raciti. Desta meraviglia anche l’incapacità dell'autorità di far arrestare e condurre davanti al giudice un certo numero delle persone che sono state protagoniste degli scontri con la Polizia; esse, come risulta dalle indagini in corso, talvolta appartengono a organizzazioni politiche eversive.
Esprime il timore che l’estensione del termine entro il quale si può procedere all’arresto in flagranza abbia un effetto marginale, in mancanza di una capacità repressiva delle forze dell’ordine; inoltre, quella misura potrebbe prestarsi a una applicazione inopinata in contesti diversi da quelli sportivi.
Quanto all’articolo 7, ritiene opportuna l’introduzione dell’aggravante, considerata la gravità dei reati di cui si tratta. In ogni caso, mentre assicura il suo consenso alla conversione in legge del decreto, ne denuncia il carattere un poco declamatorio, quando sarebbe ben più efficace applicare con rigore le norme già vigenti.
Il senatore D'AMBROSIO (Ulivo) si associa alle osservazioni del senatore Calvi, rilevando come il vero problema dei fenomeni di violenza che si manifestano intorno alle competizioni calcistiche non risieda certamente nell'assenza di norme che sanzionano tali comportamenti, dal momento che questi integrano fattispecie di reato di estrema gravità, ma nell'incapacità del sistema di garantire l'effettività della sanzione penale, inducendo così negli autori di tali comportamenti un senso di sostanziale impunità che, in un quadro psicologico caratterizzato da coesione e riconoscimento sociale di gruppi di tifosi e da rappresentazione ludica o eroica dei loro comportamenti, innesca atteggiamenti imitativi epidemici.
Le cause di tale impunità sono note e di carattere generale: in primo luogo, infatti, vi è la singolare e distorta caratterizzazione che ha assunto nel nostro sistema l'istituto del patteggiamento i cui presupposti logici essenziali - la limitazione alla fase delle indagini preliminari o al primo grado di giudizio della possibilità di patteggiare, proprio per lo scopo di economia processuale dell'istituto, e il riconoscimento da parte del patteggiante della responsabilità penale, che fa del patteggiamento titolo di prova nel giudizio civile per il risarcimento dei danni - sono stati ignorati dal legislatore italiano.
L'accesso improprio al patteggiamento, esercitato dal reo nello stato del giudizio per lui strategicamente più conveniente, finisce poi per dare luogo ad un circolo vizioso grazie al quale, fatalmente, all'irrogazione di pene ridotte segue la sospensione condizionale della pena o l'affidamento ai servizi sociali, ciò anche per la difficoltà di accertare le recidive in presenza di iter processuali, come è noto, particolarmente lunghi, in conseguenza dei quali il più delle volte nel corso di un processo penale di questo genere i giudici non sono in grado di prendere cognizione di precedenti condanne, magari numerose, ma non ancora passate in giudicato.
Se a queste considerazioni si aggiungono anche gli effetti di improvvidi provvedimenti clemenziali, è evidente l'inefficacia in questi casi della sanzione penale, che spiega l'adozione, nel decreto-legge in esame, di disposizioni dirette ad aggravare nel minimo le pene previste per le condotte criminali in discussione.
Comunque egli ritiene che questi comportamenti criminali possano essere più facilmente contenuti attraverso sanzioni dirette a diminuirne il fascino presso i tifosi più accesi e a scoraggiare la complice tolleranza del mondo delle società sportive. In questo senso la sanzione della chiusura dello stadio e dell'obbligo di effettuare la partita a porte chiuse può essere, a suo parere, molto utile, purché, evidentemente, si tratti di vera chiusura, e cioè purché venga vietata anche la ripresa e la diffusione televisiva della partita giocata a stadio chiuso.
Il senatore Fernando ROSSI (IU-Verdi-Com) esprime preoccupazione per l’estensione del termine in cui è ammesso l’arresto in flagranza di reato: a suo avviso, l’autorità giudiziaria ha già a disposizione strumenti efficaci. Il provvedimento in esame, tuttavia, può rappresentare un’occasione per dimostrare la volontà del Paese di determinare le condizioni per uno svolgimento sereno delle competizioni sportive.
A suo avviso, sarebbe stato opportuno sospendere il campionato di calcio per un periodo più lungo. Le società calcistiche, inoltre, dovrebbero collaborare a isolare le frange più estremiste della tifoseria, che provocano gli episodi di violenza per motivazioni non sportive e talvolta riconducibili a fini politici. D'altra parte, un clima più sereno nel contesto in esame può essere realizzato solo con il concorso responsabile del pubblico sportivo.
Il presidente SALVI rinvia il seguito della discussione generale ad altra seduta.
La seduta termina alle ore 16,30.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 20 FEBBRAIO 2007
82ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Grandi.
La seduta inizia alle ore 15,35.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE riferisce le determinazioni dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari che si è appena concluso.
(omissis)
Il PRESIDENTE ricorda quindi le audizioni informali in merito al disegno di legge n. 1314 (Conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2007, in materia di violenza negli stadi), svoltesi in mattinata davanti agli Uffici di presidenza riuniti delle Commissioni affari costituzionali e giustizia, integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari; l'attività informativa proseguirà domani, alle ore 14,30, con l'audizione del presidente dell'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, prefetto Antonio Manganelli.
(omissis)
COMMISSIONI
1a e 2a RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2007
5a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
La seduta inizia alle ore 16,45.
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta del 14 febbraio scorso.
Il presidente SALVI ricorda che, nella seduta precedente, aveva avuto inizio la discussione generale.
Nel rinviarne il seguito, propone di fissare i termini per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di lunedì 26 febbraio.
Le Commissioni riunite concordano.
La seduta termina alle ore 16,50.
COMMISSIONI
1a e 2a RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 2007
6a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 15,35.
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Seguito dell'esame e rinvio)
Prosegue la discussione generale del disegno di legge in titolo, sospesa nella seduta del 14 febbraio scorso.
Il senatore MANTOVANO (AN) riconosce che il decreto intende corrispondere a una situazione di reale emergenza, dubitando tuttavia della coerenza tecnica di alcune disposizioni. In particolare, circa il limite imposto alle società di calcio nell'acquisizione in blocco di biglietti di ingresso per partite in trasferta, domanda al Governo se la misura non si presti, come già rilevato da altri, a facili elusioni. Sarebbe forse preferibile, allora, controllare lo svolgimento delle trasferte proprio tramite le società, invece di rischiare una sorta di parcellizzazione delle tifoserie, che renderebbe anche più arduo governare il fenomeno.
In merito all'articolo 2, si ripropone la questione della natura giuridica del cosiddetto DASPO: in proposito ricorda l’incertezza, rilevabile anche dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, che non sarebbe risolta, ma semmai accentuata, dal tenore della disposizione contenuta nel comma 1, lettera a), n. 1. Il riferimento agli "elementi oggettivi" e il contesto complessivo, infatti, mentre escludono i responsabili diretti del fatto, perché in tal caso si tratterebbe di sanzione accessoria a condanna penale, nondimeno prefigura una condotta dal contorno indefinito, perché non avrebbe il carattere del tentativo di reato, mancandone gli elementi qualificanti, né allude in modo chiaro a una diversa ipotesi. Sarebbe utile, dunque, inquadrare il caso in una misura di prevenzione tipica. D'altra parte, la misura interdittiva risulta sproporzionata per difetto: infatti, mentre l'incremento delle sanzioni penali appare velleitario, in ragione dei meccanismi processuali che ne ridimensionano regolarmente l'entità fino a limiti assai modesti, il divieto di accesso agli stadi è invece la misura più temuta. Pertanto, dovrebbe essere elevata sia la misura massima sia, soprattutto, quella minima, dove in genere si attesta la decisione.
Quanto all'articolo 3, reputa preferibile prevedere semplicemente, ai fini della sussistenza del reato, che siano lanciati o utilizzati ordigni, non essendo affatto necessario richiedere che ciò crei un pericolo per le persone. Condivide, invece, l'elevazione da trentasei a quarantotto ore del limite temporale per la cosiddetta flagranza differita.
A proposito dell'articolo 6, osserva che una diversa qualificazione del DASPO postula una riformulazione delle disposizioni inerenti alla confisca e al sequestro, che dovrebbero rientrare nella disciplina generale riferita ai mezzi di reato. Inoltre - quanto all'articolo 7 - considera opportuno reintrodurre la figura di reato dell'oltraggio a pubblico ufficiale, già abolita, opportunamente adattata con particolare riguardo al caso dell'agente che svolge funzioni di ordine pubblico e di sicurezza. Si sofferma, quindi, sull'articolo 8, dubitando della sua applicabilità in concreto, a meno che le società sportive non abbiano accesso ai dati personali inerenti alla sicurezza, contenute nell'apposita banca dati. Mentre considera inutile istituire altri organi competenti in materia, dato che già opera l'Osservatorio costituito presso il Ministero dell'interno, osserva che l'impiego di persone addette alla sicurezza interna degli stadi, che non siano agenti di polizia, dovrebbe essere accompagnato dalla definizione di requisiti minimi almeno equivalenti a quelli prescritti per le guardie particolari giurate, considerando il contesto assai critico in cui dovrebbero operare.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) si sofferma sulle questioni più urgenti che investono le competizioni di calcio, osservando che l'elemento commerciale è sempre più prevalente su quello sportivo. Dopo gli scandali della scorsa estate, e ancor più dopo i noti episodi di violenza, vi è stata una riduzione notevolissima degli spettatori negli stadi, mentre sembra molto difficile tornare a un consistente riavvicinamento del grande pubblico, in particolare delle famiglie. In ogni caso, considera necessario agevolare e promuovere una generale privatizzazione degli stadi, adottando per la sicurezza interna le misure già sperimentate in altri paesi, come l'impiego di addetti che non siano agenti di polizia. In proposito, condivide l'opinione del senatore Mantovano, secondo cui è comunque indispensabile definire meglio i requisiti richiesti a tali persone.
Il senatore CASSON (Ulivo), in ragione della drammaticità che hanno assunto le vicende afferenti alle manifestazioni sportive, dichiara di condividere lo spirito e le finalità del decreto-legge all'esame delle Commissioni riunite, che interviene secondo gli indirizzi già delineati dal "decreto Pisanu", il quale aveva previsto efficaci strumenti di diritto sostanziale e processuale.
L'oratore si sofferma quindi su alcune questioni di carattere più strettamente tecnico-giuridico, palesando innanzitutto alcune perplessità in ordine alla fattispecie prevista all'articolo 2, comma 1, lettera a), n. 2, non essendo chiaro se la condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive sia riconducibile nell'ambito dell'istigazione ovvero configuri un'ipotesi di concorso.
Il senatore dichiara di condividere le osservazioni del senatore Centaro sulla necessità che, all'articolo 2, comma 2, l'espressione "le medesime società risiedono" sia sostituita con l'altra "le medesime società hanno il domicilio ovvero svolgono la loro attività", in quanto l'istituto della residenza non è configurabile per le persone giuridiche.
In riferimento all'articolo 3, pur comprendendo la ratio della disposizione che estende l'ambito oggettivo di applicazione della norma incriminatrice alle ventiquattro ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, condivide le perplessità del senatore Mantovano sull'opportunità dell'inciso "in modo da creare un pericolo per le persone", il quale può determinare notevoli difficoltà interpretative sia in sede di prima attuazione sia successivamente.
Quanto poi all'articolo 4, che estende l'operatività dell'istituto della flagranza così detta differita fino a quarantotto ore, il senatore ritiene che, a fronte della gravità del fenomeno, appare inevitabile, in questo caso, la deroga ai principi fondamentali del sistema processual-penalistico.
La possibilità di individuare i soggetti coinvolti attraverso qualsiasi strumento utile consente inoltre, ad avviso dell'oratore, di intervenire nella maniera più incisiva possibile.
Il senatore condivide l'innalzamento del limite minimo edittale di pena al fine di evitare il rischio che, applicando la pena minima, possa essere consentito l'accesso ai riti alternativi che vanificando di fatto gli effetti del decreto.
Il senatore rileva infine l'opportunità di intervenire sull'articolo 8 del decreto nel senso di circoscrivere il divieto di agevolazioni finanziarie da parte delle società sportive esclusivamente nei confronti delle associazioni di tifosi che abbiano posto in essere comportamenti irregolari, inasprendo nello stesso tempo la sanzione amministrativa prevista nei confronti di quelle società sportive che non osservano i divieti.
Il senatore SAPORITO (AN) si dichiara preoccupato per il numero assai rilevante di emendamenti presentati: se ne potrebbe ricavare, infatti, l'impressione di un intento dilatorio, che invece risulta escluso da tutte le dichiarazioni politiche che si sono succedute, da ogni parte, sul decreto in esame. Una manifestazione, anche involontaria, di insensibilità all’esigenza di definire presto e d’accordo il provvedimento, è dunque da scoraggiare, concludendo rapidamente l'iter in Senato. Il decreto-legge, d'altronde, si colloca in linea di continuità con le misure adottate in passato, come il cosiddetto decreto Pisanu, ed è perciò un caso tipico di atto politico non di parte, al quale si può e si deve concorrere in modo concorde. Tuttavia, a tale fine, non è opportuno introdurre elementi diversi e ulteriori da quelli inerenti alla inevitabile esigenza di perfezionare il decreto: si tratta, infatti, di un provvedimento per sua natura provvisorio, che prelude ad altri interventi di carattere più stabile, da discutere e definire nei tempi e nelle sedi proprie.
Il presidente SALVI dichiara conclusa la discussione generale.
Interviene quindi in replica il senatore SINISI (Ulivo), relatore per la 1a Commissione: egli osserva che anche tenendo conto del contenuto degli emendamenti presentati, lo svolgimento della discussione conferma la possibilità di definire di comune accordo le modifiche più opportune al provvedimento d’urgenza. Condivide, dunque, l'auspicio del senatore Saporito, per una conclusione tempestiva dell'iter, da condurre in modo efficace e concentrato sulle questioni essenziali. Altri aspetti, introdotti ad esempio con alcuni emendamenti, sono certamente meritevoli di attenzione e approfondimento, ma a suo avviso dovrebbero essere trattati in un procedimento legislativo ordinario. Ad esempio, il tema dei cosiddetti steward, da impiegare quali addetti alla sicurezza negli stadi, è solo accennato nel decreto, anche perché esso evoca il tema ben più ampio e rilevante della sicurezza sussidiaria, che esige interventi ponderati, per regolare attività assai importanti e dotate anche di un notevole potenziale economico. Dichiara di condividere, inoltre, le suggestioni ricavabili dagli emendamenti del senatore D'Onofrio, in tema di educazione ai valori sportivi, come pure quelle del senatore Castelli, in tema di adeguamenti infrastrutturali. Tuttavia, anche a tale riguardo, ritiene opportuno riservare a una sede diversa gli approfondimenti necessari. Altra questione rilevante è quella dell'indispensabile coordinamento tra le norme di legge in materia e le misure applicative, sulla traccia del cosiddetto decreto Pisanu.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE), pur riconoscendo la necessità di intervenire in materia con una legge organica che tenga conto dei molteplici profili ed interessi coinvolti, dichiara di condividere la ratio del decreto all'esame delle Commissioni riunite, ma anche le finalità di molti degli emendamenti presentati, tesi a migliorare in più punti il contenuto del decreto stesso, anche attraverso la auspicata attivazione di un sistema di educazione allo sport a diversi livelli.
Il relatore ricorda gli interventi dei rappresentanti dei sindacati di polizia auditi dalle Commissioni riunite, in particolare l'osservazione significativa sul fatto che la maggioranza degli episodi di violenza hanno luogo nel corso delle partite serali, quando più difficile è l'identificazione, nonché la constatazione che, pur vigendo il decreto-legge in titolo, in alcuni stadi erano potute entrare molte persone senza biglietto. Ciò, ad avviso del senatore, fa riflettere sul sistema sanzionatorio introdotto e sulla necessità che venga più puntualmente specificata la finalizzazione dell'inasprimento sanzionatorio ai fatti che si verificano nell'ambito di competizioni sportive.
Condividendo i rilievi del senatore Centaro e del senatore Mantovano, esprime la sua contrarietà alle misure di prevenzione contenute nell'articolo 6, ritenendo inoltre opportuno modificare l'articolo 7 nel senso di prevedere, per l'ipotesi di aggravante ad effetto speciale prevista dall'articolo 339 del codice penale, una più puntuale finalizzazione agli episodi di violenza che si svolgono all'interno degli stadi o nei luoghi adiacenti. La previsione infatti di un inasprimento sanzionatorio generalizzato per il reato di violenza a pubblico ufficiale, ad avviso del relatore, rischia di produrre effetti aberranti. Riservandosi di esprimere il parere sugli emendamenti in un'altra seduta, il senatore esprime il suo apprezzamento nei confronti degli emendamenti presentati dal senatore D'Onofrio che, pur necessitando di alcune modifiche, operano nel senso di distinguere le condotte criminali, finalizzandole agli episodi di violenza riconducibili a manifestazioni sportive.
Quanto all'articolo 3, il relatore ritiene opportuno operare anche in quella sede una specificazione della finalizzazione del comportamento in riferimento all'evento sportivo, per evitare che venga sottoposto alla stessa sanzione ogni comportamento, sol perché posto in essere in un determinato spazio e in uno specifico arco temporale.
Auspica infine la convocazione di un comitato ristretto che contribuisca ad una condivisa selezione delle proposte emendative.
In sede di replica interviene per il Governo il vice ministro MINNITI, che rileva anzitutto un approccio tendenzialmente unitario alla discussione del decreto.
Condivide, pertanto, la preoccupazione manifestata dal senatore Saporito, per la possibile percezione di una procedura che sembri non doversi concludere con la necessaria celerità. Nel decreto, infatti, convivono elementi di schietto contenuto normativo e percettivo ed elementi, altrettanto importanti, di forte valore simbolico. In materia vi è una diffusa e avvertita sensibilità, alla quale occorre corrispondere anche con un messaggio univoco ed energico, che non dovrebbe essere attenuato dall'esigenza di approfondire questioni assai rilevanti, ma risolvibili in altra sede. Il provvedimento, ad esempio, introduce, senza pretendere di risolverlo, il grande tema della separazione tra sicurezza interna degli stadi, da affidare alle società sportive, una volta risolto anche l'assetto proprietario degli impianti, dalla sicurezza all’esterno, che resterà affidata alle forze di polizia. A tale questione è connessa quella, altrettanto rilevante, degli adeguamenti infrastrutturali, da perseguire con determinazione secondo il modello mediamente adottato negli altri paesi europei.
Il decreto intende fornire una prima risposta a esigenze gravi e urgenti, senza cesure con le esperienze trascorse, perché in tale materia non si intende affermare alcuna forma di discontinuità.
Alcuni risultati sono stati già conseguiti: dopo l’emanazione del decreto, le misure di adeguamento fisico già prescritte per l’accesso agli stadi in condizioni di sicurezza sono state repentinamente adottate, realizzandosi nel volgere di pochi giorni quanto fino a poco prima si dichiarava di poter fare solo nell’arco di sei mesi. Il tema delle infrastrutture, dunque, è senz’altro fondamentale riguardando la sicurezza dei siti e la sicurezza preventiva. In sede di conversione in legge si potrà affrontare, inoltre, il tema della soglia minima di spettatori, da abbassare, per i requisiti prescritti in tema di impianti, in modo da coinvolgere anche le strutture che ospitano le partite di serie B e C, come propone un emendamento del Governo: la misura potrebbe diventare operativa non immediatamente, ma dall’inizio del prossimo campionato. Si sofferma, quindi, su alcune delle obiezioni mosse alle disposizioni del decreto: in tema di divieto per gli acquisti in blocco dei biglietti destinati alle trasferte dei tifosi, ricorda che dopo il decreto il fenomeno delle trasmigrazioni organizzate si è ridotto moltissimo. Osserva, in proposito, che quando si muovono gruppi organizzati di tifosi da una città all’altra, vi sono crocevia di transito particolarmente critici, che impongono una mobilitazione assolutamente sproporzionata delle forze di polizia. Dichiarando quindi la disponibilità del Governo verso la proposta di ridurre la soglia numerica di acquisto plurimo di biglietti, si sofferma sul DASPO, considerando opportuno passare a una misura di prevenzione, irrogata dal magistrato e destinata così anche ai minori. Quanto all’altra forma di misura interdittiva, sarebbe auspicabile risolverla da semplice obbligo di firma a inibizione reale all’ingresso nello stadio, con eventuale obbligo di svolgere compiti di utilità pubblica a favore delle comunità locali. In merito alla flagranza differita, conferma l’opportunità di bilanciare, con una formazione più sicura della prova, fondata sul materiale videofotografico e abbandonando l’incertezza degli "altri elementi oggettivi", la contestuale elevazione del limite temporale, da 36 a 48 ore. Osserva, al riguardo, che proprio il caso di Catania ha confermato il valore investigativo, davvero notevole delle prove videofotografiche.
Quanto ai minimi di pena in caso di violenza e resistenza a pubblico ufficiale egli comprende le riserve su tale misura, considerata in sostanza di tipo surrogatorio, ma richiama l’attenzione anche sull’esigenza di corrispondere a una comprensibile sensibilità diffusa tra le forze dell’ordine: tuttavia il Governo è disponibile, ad esempio, a limitare la pena più elevata ai casi inerenti alle manifestazioni sportive. Esprime perplessità, invece, sull’ipotesi di ripristinare il reato di oltraggio, prospettata dal senatore Mantovano, anche perché considera contraddittorio criticare come incongrua una pena più elevata per la violenza e la resistenza a pubblico ufficiale e invocare al contempo una figura un poco desueta come l’oltraggio.
In merito all’impiego dei cosiddetti steward, condivide l’esigenza di definire con maggiore cura i requisiti da prescrivere, ma osserva che il tema della vigilanza privata e della sicurezza sussidiaria è ben più ampio e rilevante, confermando comunque l’impegno del Governo in proposito.
Sull’articolo 8 precisa, replicando al senatore Casson, che la proposizione da questi criticata ha l’intento di determinare la cessazione di tutti i rapporti economici tra le società di calcio e le organizzazioni dei tifosi, che spesso dissimulano relazioni non proprio virtuose. Infine, conferma il proposito di recuperare quella parte del disegno di legge ordinario che, anche in armonia con le indicazioni del senatore D’Onofrio, intende propiziare la diffusione della cultura sportiva. In tal senso è orientata una proposta emendativa del Governo.
Il presidente SALVI rinvia quindi il seguito dell'esame.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il presidente SALVI convoca per le ore 11 di domani, mercoledì 28 febbraio 2007, un comitato ristretto composto dai relatori e da due rappresentanti, uno per Commissione, di ciascun Gruppo parlamentare, aperto anche ai rappresentanti del Governo.
Sconvoca la seduta prevista per le ore 10, anticipa alle ore 14,30 quella prevista per le ore 15,30 e convoca una ulteriore seduta giovedì 1° marzo 2007 alle ore 8,30.
Le Commissioni riunite concordano.
La seduta termina alle ore 16,50.
COMMISSIONI
1a e 2a RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2007
7a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 14,35
IN SEDE REFERENTE
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Seguito e conclusione dell'esame)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta di ieri.
Si procede alla trattazione degli emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta.
Il senatore SINISI (Ulivo), relatore per la 1a Commissione, riferisce sul lavoro svolto dal comitato ristretto, nella riunione di oggi: in particolare, si è convenuto sull’opportunità di individuare una diversa formulazione per il comma 1 dell’articolo 7, che insieme al relatore Di Lello Finuoli si accinge a presentare (7.100), tale da assorbire la gran parte degli emendamenti riferiti allo stesso articolo. Allo stesso modo, l’emendamento 2.0.400, sottoscritto da entrambi i relatori, risolve le questioni sottese a un gran numero di emendamenti in merito all’impiego dei cosiddetti steward per la sicurezza interna degli stadi. Rimane aperta, peraltro, la questione posta dall’emendamento 7.6 del senatore Mantovano, rivolto a reintrodurre, limitatamente ai casi di impiego delle forze di polizia in funzione di ordine e sicurezza pubblica, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Si è inteso rimettere al Governo, inoltre, un chiarimento sull’articolo 6, di cui non si comprende la finalità né l’utilità, con particolare riguardo alla funzione delle misure di prevenzione personali e di quelle patrimoniali.
Interviene quindi il senatore MANTOVANO (AN), che a tale ultimo riguardo osserva come le misure di prevenzione patrimoniali presuppongono l’applicazione di una misura di prevenzione personale che nel caso in questione non è affatto definita.
Il senatore SAPORITO (AN), a sua volta, mentre dichiara di apprezzare il lavoro svolto in sede ristretta, osserva che alcune questioni vanno ancora approfondite.
In parziale dissenso, il senatore MANTOVANO (AN) ritiene tuttora prevalenti le questioni irrisolte. Illustra, quindi, l’emendamento 1.12, ritenendo che la soluzione indicata dall’emendamento dei relatori 2.0.400 è in linea di principio condivisibile, ma richiede un’integrazione che assicuri almeno l’immediata applicabilità della misura, prescrivendo requisiti minimi per gli addetti alla sicurezza, da individuare in quelli prescritti per le guardie particolari giurate, come propone il suo emendamento.
Il relatore SINISI (Ulivo) precisa che l’emendamento 2.0.400 è il risultato di una mediazione tra diverse sollecitazioni ricavabili da più emendamenti ed è fondato sulla scelta di non intraprendere in questa sede una qualsiasi qualificazione giuridica degli addetti alla sicurezza interna degli stadi. Si preferisce, al contrario, demandare al Governo tale definizione, rinviando nel contempo a una normativa più generale la disciplina della cosiddetta sicurezza sussidiaria.
Il senatore SAPORITO (AN) dichiara di apprezzare l’emendamento 2.0.400, riservandosi però di presentare in Assemblea un ordine del giorno diretto a impegnare il Governo per una regolamentazione compiuta e tempestiva della materia.
Il senatore MANTOVANO (AN) chiede un chiarimento sulle funzioni attribuite al prefetto, con l’emendamento 2.0.400, in merito alle comunicazioni delle società, di cui al comma 2.
Dopo una ulteriore discussione, nella quale intervengono il relatore SINISI (Ulivo), il senatore BIANCO presidente della 1a Commissione, il presidente SALVI, il sottosegretario SCOTTI e i senatori CENTARO (FI) e ZICCONE (FI), MANTOVANO (AN) e SAPORITO (AN), CASSON (Ulivo) e VILLONE (Ulivo), i relatori risolvono di integrare l’emendamento con la prescrizione secondo la quale il prefetto dispone il divieto di impiegare persone prive dei requisiti di legge comunicandolo alle società (2.0.400 testo 2).
Il senatore MANTOVANO (AN) illustra quindi l’emendamento 2.3, diretto a delineare una misura di polizia piuttosto che di carattere giurisdizionale.
Il relatore SINISI (Ulivo) osserva che l’emendamento può produrre l’effetto di limitare la possibilità di applicazione, fondato com’è, in sostanza, su una nozione di abitualità ed escludendo, pertanto, la riferibilità a singoli episodi.
Si procede quindi ai pareri sugli emendamenti all’articolo 1 del decreto-legge.
Il relatore SINISI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 1.8, chiede di accantonare momentaneamente l’emendamento 1.11, da trattare insieme agli altri emendamenti sullo stesso argomento e invita i proponenti a ritirare i restanti emendamenti.
Il sottosegretario SCOTTI si pronuncia in senso conforme, esprimendo un parere favorevole anche sull’emendamento 1.10 del relatore Di Lello Finuoli.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) sottoscrive gli emendamenti del senatore Eufemi e li ritira.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.
Il senatore BIANCO (Ulivo) ritira l’emendamento 1.5, il senatore D'ONOFRIO (UDC) gli emendamenti 1.13 e 1.14 e il senatore MANTOVANO (AN) l’emendamento 1.6.
Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, è posto ai voti e approvato l’emendamento 1.8. L’emendamento 1.9 è assorbito.
Approvato l’emendamento 1.10, è accantonato l’emendamento 1.12.
Il senatore MANTOVANO (AN) insiste per la votazione dell’emendamento 1.12 che, con il parere contrario dei relatori e del Governo, è poi respinto dalle Commissioni.
Si procede all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 2 del decreto-legge.
Il relatore SINISI (Ulivo) esprime un parere favorevole sull’emendamento 2.5, purché sia integrato prevedendo che il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale. Esprime un parere favorevole sull’emendamento 2.8, che viene sottoscritto anche dal senatore Pastore. Il parere del relatore è favorevole anche sull’emendamento 2.10, a condizione che la misura della sanzione pecuniaria sia modulata da un minimo di 10.000 a un massimo di 40.000 euro. Esprime parere favorevole sull’emendamento 2.14 e sull’emendamento 2.15, ma limitatamente al primo periodo. Il parere è positivo anche sull’emendamento 2.27, da riformulare però in riferimento alla "sede operativa". Propone di accantonare momentaneamente l’emendamento 2.300. Ritiene che tutti gli altri emendamenti all’articolo 2, inerenti alla sicurezza interna degli stadi, siano da ritenere compresi nella disciplina definita dall’emendamento aggiuntivo 2.0.400: pertanto invita i proponenti a ritirarli.
Il sottosegretario SCOTTI condivide l’opinione del relatore Sinisi e si dichiara favorevole all’emendamento 2.1 del relatore Di Lello Finuoli.
L’emendamento 2.1 è approvato.
L’emendamento 2.2 è ritirato, il 2.3 respinto.
Il senatore CENTARO (FI) ritira l’emendamento 2.4, mentre il senatore MANTOVANO (AN) presenta il 2.5 (testo 2), che viene poi approvato.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira. Il senatore MANTOVANO (AN) ritira l’emendamento 2.7, le Commissioni approvano il 2.8. Ritirato il 2.9, il 2.10 viene riformulato dal senatore PASTORE (FI), che lo ha sottoscritto (2.10 testo 2). Le Commissioni approvano il nuovo testo. Il 2.39 è assorbito, il 2.13 ritirato e il 2.14 approvato. Ritirati gli emendamenti 2.40 e 2.41, il senatore PASTORE (FI) sottoscrive l’emendamento 2.15 e lo riformula, limitandolo al primo periodo (2.15 testo 2). L’emendamento è poi approvato. Il senatore CENTARO (FI) riformula l’emendamento 2.27, che viene approvato dalle Commissioni (2.27 testo 2).
Sono quindi momentaneamente accantonati gli emendamenti diretti a introdurre disposizioni aggiuntive inerenti alla sicurezza interna degli stadi.
Viene posto in votazione, e approvato, l’emendamento dei relatori 2.0.400 (testo 2). È approvato anche il 2.0.1.
I restanti emendamenti all’articolo 2 s’intendono preclusi, assorbiti o ritirati.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3.
La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) propone una riformulazione del suo emendamento 3.5 nell'emendamento 3.5 (testo 2).
Il senatore SAPORITO (AN) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Castelli, mentre il senatore CENTARO (FI) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Palma.
Il senatore CENTARO (FI) riformula il suo emendamento 3.4 nell'emendamento 3.4 (testo 2).
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 3.11.
Posto ai voti con il parere contrario del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è respinto l'emendamento 3.1, risultando altresì ritirati gli emendamenti 3.2 e 3.3.
Posti ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO, sono approvati gli emendamenti 3.11, 3.4 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 e 3.8.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ritira l'emendamento 3.9 riservandosi di formularne un nuovo testo per l'esame in Assemblea.
Risultano pertanto preclusi o assorbiti i restanti emendamenti.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 4.1, risultando altresì ritirati i restanti emendamenti.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5.
Il senatore CENTARO (FI) chiede di aggiungere la propria firma agli emendamenti presentati dal senatore Palma e propone di riformulare l'emendamento 5.2 nell'emendamento 5.2 (testo 2), che posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato.
Risulta ritirato l'emendamento 5.1.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.
Sull'emendamento 6.1 interamente abrogativo dell'articolo 6 del decreto-legge, il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) si rimette alla valutazione del Governo, il quale a sua volta preferisce rimettersi alle decisioni dell'Assemblea, trattandosi di materia di competenza del Ministero dell'interno.
Dopo un breve intervento del senatore CENTARO (FI) che rileva il carattere simbolico di una disposizione che, salvo ipotesi residuali, difficilmente potrà trovare applicazione nel contesto delle violenze poste in essere nell'ambito di manifestazioni sportive, la senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) non insiste per la votazione sull'emendamento 6.1 riservandosi di approfondire la questione durante l'esame in Assemblea.
Si passa quindi all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) presenta alla Commissione l'emendamento 7.200 che costituisce il frutto della convergenza dei diversi orientamenti emersi in materia di aggravante speciale dei reati di violenza, minaccia o resistenza ad un pubblico ufficiale chiedendo ai presentatori dei restanti emendamenti di ritirarli.
Posto ai voti con il parere favorevole del relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) e del rappresentante del GOVERNO è approvato l'emendamento 7.200, risultando ritirati, preclusi o assorbiti i restanti emendamenti ad eccezione dell'emendamento 7.6.
Il senatore MANTOVANO (AN) illustra l'emendamento 7.6, ricordando come nella scorsa legislatura sia stato soppresso l'articolo 341 del codice penale, che disciplinava l'oltraggio a pubblico ufficiale, fattispecie ormai perseguibile unicamente a querela di parte.
Tale decisione, che nasceva dalla consapevolezza che la norma puniva pesantemente anche comportamenti di lieve entità e favoriva atteggiamenti prevaricatori, ha però fatto venir meno qualsiasi possibilità di tutela della dignità delle forze dell'ordine, quali rappresentanti dello Stato, anche in circostanze in cui gli atteggiamenti oltraggiosi finiscono per determinare un incitamento alla violenza.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) osserva come la soppressione dell'articolo 341 fu approvata nel 1999, a larghissima maggioranza, a seguito di un dibattito parlamentare particolarmente articolato ed approfondito. Pur comprendendo quindi gli obiettivi che inducono il senatore Mantovano a proporne il parziale ripristino in una nuova formulazione, egli ritiene incongrua la sede dell'approvazione del disegno di legge di conversione, ritenendo invece opportuno che la questione sia discussa in una sede che consenta un più sereno approfondimento.
Il sottosegretario SCOTTI si rimette alla Commissione.
Il senatore PASTORE (FI), nel condividere l'emendamento, segnala però al senatore Mantovano l'opportunità di sopprimere il secondo comma, dal momento che la previsione ivi contenuta appare contraddittoria con la formulazione generale della norma.
Concorda il senatore ZICCONE (FI), il quale ritiene che peraltro vada soppresso anche il comma 4, essendo già autonomamente sanzionata la fattispecie della violenza o minaccia a pubblico ufficiale.
Dopo un intervento favorevole del senatore CENTARO (FI), il senatore VILLONE (Ulivo) invita il senatore Mantovano a riflettere sui rischi connessi all'approvazione senza un'adeguata riflessione di una norma che rischia di introdurre una formulazione dell'oltraggio al tempo stesso così penetrante e così restrittiva da lasciare privi di tutela gli appartenenti alle forze dell'ordine in altre situazioni, che pure sarebbero meritevoli di attenzione.
Concordano la senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE) e il senatore BIANCO (Ulivo).
Dopo che il senatore MANTOVANO (AN) ha ribadito come la fattispecie da lui proposta si muova sulla stessa falsariga di quella testè approvata dalla Commissione con la modifica del comma dell'articolo 7, il relatore SINISI (Ulivo) lo invita a soprassedere alla votazione in modo da consentire un approfondimento della questione in Assemblea.
Poichè il senatore MANTOVANO (AN) insiste per la votazione, l'emendamento, posto ai voti, non è accolto.
Il relatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) invita al ritiro tutti gli emendamenti.
Si procede all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 8.
Il relatore SINISI (Ulivo) invita i proponenti a ritirare le rispettive modifiche. Nello stesso senso si pronuncia il sottosegretario SCOTTI.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive gli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ritira i suoi emendamenti, invitando a considerare nell’ambito dell’emendamento 11.0.2 (testo 2), la proposta, contenuta nell’emendamento 8.8, di coinvolgere in qualche forma le società sportive nella promozione e divulgazione dei principi della cultura sportiva.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) sottoscrive l’emendamento 8.0.1 e lo ritira.
Quanto agli emendamenti riferiti all’articolo 9, il relatore SINISI (Ulivo) esprime parere favorevole sul 9.9, purché la nuova misura sia fissata in un minimo di 40.000 e in un massimo di 200.000. Invita a ritirare gli altri emendamenti.
Dello stesso avviso si dichiara il sottosegretario SCOTTI, a nome del Governo.
Il senatore SAPORITO (AN) aggiunge la sua firma agli emendamenti del senatore Castelli e li ritira.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) riformula l’emendamento 9.9 nel senso indicato dal relatore (9.9 testo 2). L’emendamento viene quindi approvato.
Si procede all’esame degli emendamenti riferiti all’articolo 10.
Il relatore SINISI (Ulivo) esprime parere favorevole sull’emendamento 10.1 e invita i rispettivi proponenti a ritirare il 10.4 e il 10.5.
Il sottosegretario SCOTTI esprime lo stesso parere, dichiarandosi favorevole anche all’emendamento 10.3 del relatore Di Lello Finuoli.
L’emendamento 10.1 è approvato, il 10.2 resta assorbito, il 10.3 è approvato e il 10.4 è ritirato dalla senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE).
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive l’emendamento 10.5 e lo ritira preannunciandone la trasformazione in un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.
Su invito del relatore SINISI(Ulivo), ha lo stesso esito l’emendamento 11.1.
Si procede all’esame degli emendamenti 1.11 e 2.300, già accantonati. Il relatore SINISI (Ulivo) e il rappresentante del GOVERNO si dichiarano favorevoli.
Per ragioni di coordinamento, il senatore BIANCO (Ulivo) riformula l'emendamento 1.11, in un testo che assorbe il 2.300 (1.11 testo 2). Il 2.300 è pertanto ritirato. L'emendamento 1.11 (testo 2) è approvato.
L’emendamento 11.0.1 è assorbito.
Il senatore SAPORITO (AN) sottoscrive l’emendamento 11.0.3 e lo ritira.
Il senatore D'ONOFRIO (UDC) ritira gli emendamenti 11.0.4 e 11.0.5, insistendo perché nell’emendamento del Governo 11.0.2 (testo 2) sia contemplato un riferimento alle società sportive nella promozione dei valori olimpici.
L’emendamento 11.0.2 (testo 2) del Governo è riformulato dal sottosegretario SCOTTI, recependo le condizioni poste dalla Commissione bilancio nel proprio parere (11.0.2 testo 3).
Il relatore SINISI (Ulivo), rispondendo al senatore D’Onofrio osserva che i riferimenti, contenuti nell’emendamento del Governo, sia al CONI sia alle associazioni dovrebbero soddisfare l’esigenza prospettata dallo stesso senatore.
L’emendamento viene quindi approvato, con il parere favorevole dei relatori.
Quanto agli ordini del giorno G/1314/1/1-2 e G/1314/2/1-2, i relatori si dichiarano favorevoli e il rappresentante del Governo disponibile ad accoglierli.
Infine le Commissioni riunite convengono di affidare ai relatori il mandato a riferire in Assemblea per la conversione in legge del decreto-legge, con le modifiche accolte nel corso dell’esame, richiedendo l’autorizzazione a svolgere una relazione orale.
La seduta termina alle ore 16,30.
EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N° 1314
1.1
Al comma 1, dopo le parole: «non a norma» aggiungere le seguenti: «per ogni tipo di manifestazione sportiva».
1.2
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «1, 2 e 4» con le seguenti: «1 e 2».
1.3
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l'agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile».
1.4
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) Il comma 4 dell'articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso.»
1.5
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003. n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, a partire dal 1º luglio 2007, si applicano agli impianti sportivi di capienza potenziale superiore a 10.000 posti, senza che abbiano rilievo al riguardo eventuali limitazioni derivanti da vincoli di agibilità o disposizioni amministrative».
1.13
AI comma 2, capoverso «7-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore».
1.6
Al comma 2, nel capoverso 7-bis sostituire le parole: «in numero superiore a dieci» con le seguenti: «in numero superiore a cinque».
1.14
AI comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.7
Al comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.8
Al comma 2, capoverso «7-bis», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1.9
Al comma 2, capoverso «7-bis», le parole: «in numero superiore a dieci» con le seguenti: «in numero superiore a tre».
1.10
Al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».
1.11 (testo 2)
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n.88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omette di osservare le disposizioni di cui al commi 3-bis e 3-ter è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli dì accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
1.11
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n.88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omettono di osservare le disposizioni di cui al commi 3-bis e 3-ter sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli dì accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater».
1.12
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Sono abilitati a svolgere le attività previste dall'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, nonché a garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell'impianto, degli obblighi e dei divieti previsti in concomitanza degli eventi sportivi, i soggetti in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Nell'adempimento di tali compiti detti soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell''Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, emana un decreto di disciplina della formazione di tali soggetti, nonché delle specifiche mansioni da affidare loro».
2.1
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ed all'articolo 6-bis» con le seguenti: «all'articolo 6-bis».
2.2
BOCCIA MARIA LUISA, VANO, GRASSI, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.3
Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 2 con il seguente:
«2) Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla partecipazione a episodi di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, o comunque ad atti che pongano in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»
2.4
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «risulta avere tenuto» fino a: «a causa di manifestazioni sportive», con le seguenti: «compie atti idonei diretti in modo non equivoco alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
2.5 (testo 2)
Al comma 1,dopo la lettera a),inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale».
2.5
Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:
«3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
''1-bis. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età».
2.6
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non possono avere durata inferiore a tre mesi» con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a sei mesi».
2.7
Al comma 1, lettera b) sostituire le paroIe: «inferiore a tre mesi e superiore a tre anni» con le atre: «inferiore a due anni e superiore a dieci anni».
2.8
Al comma 1, lettera b) sostituire le paroIe: «tre mesi»» con le altre: «un anno» e le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».
2.9
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis). Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: ''5-bis. Se il divieto di cui al comma 1 è disposto nei confronti si soggetti minori, la durata non può essere inferiore a un anno e superiore a 5 anni''».
2.10 (testo 2)
Al comma 1, lettera c) sostituire le paroIe: «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro».
2.10
Al comma 1, lettera c) sostituire le paroIe: «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 10.000 euro».
2.39
AI comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «40.000».
2.11
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti parole: «e con la multa da 10.000 a ventimila euro».
2.13
Al comma 1, lettera d), le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle parole: «da tre anni a dieci anni».
2.14
Al comma 1, d), sostituire le parole: «da sei mesi a sette anni» con le altre: «da due a otto anni».
2.40
AI comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «può disporre».
2.12
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e può disporre» con le seguenti: «e dispone».
2.41
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a),» con le seguenti: «le pene accessorie di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettere a) e b),».
2.15 (testo 2)
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n.205 » aggiungre le altre: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.».
2.15
Al comma 1, lettea d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n.205 » aggiungre le altre: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Avverso tale immediata esecuzione può essere avanzata entro dieci giorni dal deposito della sentenza richiesta di sospensione al giudice dell'impugnazione. Il giudice dell'impugnazione decide nei trenta giorni successivi».
2.16
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis: Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: ''Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato''».
2.17
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: ''manifestazioni sportive'', inserire le seguenti: ''e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni''».
2.18
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: ''manifestazioni sportive'', inserire le seguenti: ''e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi''».
2.19
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: ''manifestazioni sportive'', inserire le seguenti: ''e di allontanare dall'impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalandolo alla competente autorità di polizia''».
2.20
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall'articolo 1 comma 4 lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.»
2.21
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, allegato al presente decreto. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal Prefetto della Provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.22
Al comma 2, prima delle parole: «all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre ...» inserire il seguente:
«Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, l'ultimo periodo è casi sostituito: ''Tali incaricati devono possedere ì requisiti di idoneità per svolgere lalunzione di guardia particolare giurata''».
Conseguentemente, al nuovo comma 1-bis dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parote da: «requisiti morali» a: «1931 n. 773» sono sostituite dalle parole: «requisiti di cui al comma precedente».
2.42
AI comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di corsi di formazione per gli addetti alla incolumità pubblica negli impianti sportivi, e definite le deleghe ad essi concesse dall'autorità di polizia per richiamare, identificare e per trattenere, sulla base di elementi oggettivi, le persone che si rendono responsabili di atti contrari ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dei reati di cui alla presente legge.
1-ter. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato addetti all'incolumità pubblica degli impianti sportivi, persone prive dei requisiti e deli'abilitazione di cui al comma precedente, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80.000 a 400.000 euro».
2.23
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «morali»
2.24
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza» sono aggiunte le parole: «o che comunque siano state denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive» le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» sono sostituite dalle parole: «non inferiore a 40.000 euro e non superiore a 100.000 euro».
2.25
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un istituto sportivo regionale o la società o enti pubblici e privati autorizzati».
2.26
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non abbiano frequentato con successl un apposito corso di preparazione e formazione professionale».
2.27 (testo 2)
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» inserire la seguente: «o operativa»
2.27
Al comma 2, capoverso 1-bis, la parola: «risiedono» è sostituita dalle seguenti: «svolgono la loro attività».
2.28
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» con le seguenti: «di euro 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.200
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 80.000 a 400.000».
2.29
Al comma 2, dopo le parole: «100.000 euro.» aggiungere le altre: «In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato».
2.30
Al comma 2, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine: «Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva».
2.31
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Gli incaricati di cui al comma l devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa».
Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «è aggiunto» con le seguenti: «sono aggiunti».
2.32
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
''l-bis: Gli incaricati di cui al comma l collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell 'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un 'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell 'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all 'interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell 'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifìzi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verifìcare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine».
2.33
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: ''e devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni''».
2.34
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: ''e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva''».
2.35
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:
''1-bis. Gli incaricati di cui al comma l sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori alloro arrivo all'interno della struttura e facilitame l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine».
2.36
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
''1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse''».
2.37
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
''1-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma l sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
1-ter. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
1-quinques. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza ali 'interno dell 'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini''».
2.38
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All'articolo 6-quaterdella legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: ''morali''».
2.0.2
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Compiti degli addetti alla sicurezza)
1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell 'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un 'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell 'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell 'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell 'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine.
3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all''interno della struttura sportiva».
2.0.1
Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di manifestazioni esteriori)
''1. È fatto divieto di esporre negli impianti sportivi striscioni, cartelli, simboli, emblemi, nonchè di svolgere rappresentazioni esteriori anche verbali relativamente ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di rimuovere o di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.
3. All'articolo 2 comma 1 del decreto legge 26 aprile 1993 n. 122, convertitom con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n. 205, le parole ''fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000'' sono sostituite dalle parole ''da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro''».
2.0.400 (testo 2)
Dopo l'articolo aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).
''1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al Prefetto della Provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alle società''».
2.0.400
Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi).
''1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano al Prefetto della Provincia i nominativi del personale impiegato nei predetti servizi''».
3.11
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.1
AI comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «in modo da creare un pericolo per le persone».
3.2
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 1, nel pnmo periodo, alla parola: «pericolo», premettere la seguente: «concreto».
3.3
Al comma 1, dopo le parole: «con la reclusione da uno a quattro anni» aggiungere le seguenti parole: «e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».
3.4 (testo 2)
Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» aggiungere le parole: «, a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».
3.4
Al comma 1 capoverso, 4 dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» aggiungere le parole: «,a condizione che detti fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».
3.5 (testo 2)
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».
3.5
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva la cancellazione della manifestazione sportiva».
3.9
AI comma 1 dopo le parole: «un danno alle persone» aggiungere le seguenti: «o alle cose».
3.6
Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.7
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «è trovato in possesso di» con le seguenti: «consapevolmente detiene».
3.10
Al comma 2 sostituire le parole: «da 500 a 2.000» con le seguenti: «da 2.000 a 8.000».
3.8
All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «e con la multa da 500 a 2.000 euro» con le seguenti parole: «e con la multa da 1.000 a 5.000 euro».
4.1
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6», inserire le seguenti: «della presente legge,».
4.2
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4.3
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore».
4.4
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».
Art. 5
5.1
Al comma 1, sostituire le parole: «non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni» con le altre: «non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni».
5.2 (testo 2)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».
5.2
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle parole: «sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a 500 euro».
Art. 6
6.1
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Sopprimere l'articolo.
Art. 7
7.1
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche all'articolo 339 del codice penale)
1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: ''Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone.''».
7.8
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 7.
1. Dopo l'articolo 336 del codice penale è aggiunto il seguente:
''336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni''».
7.2
Sopprimre il comma 1.
7.200
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
''583-quater. (Lesioni gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà'».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
Art. 7
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale).
7.3
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All'articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
''2-bis. Chiunque, durante tumulti o manifestazioni sportive, causa lesioni ad un pubblico ufficiale superiore a venti giorni ovvero una lesione grave o gravissima previste dall'articolo 583 del codice penale, è punito con la reclusione da 9 a 18 anni''».
7.7
Al comma 1 premettere il seguente comma:
«01. Dopo l'articolo 336 del codice penale è aggiunto il seguente:
''336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all'articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni''.
7.4
Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione da cinque a quindici anni» con le seguenti: «della reclusione da sette a dieci anni».
7.5
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All'articolo 339, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «di armi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone,».
7.6
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
«2-bis. Dopo l'articolo 340 del codice penale è aggiunto l'articolo 341:
Articolo 341 - (Oltraggio a un pubblico ufficiale) – 1. Chiunque offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto con qualunque tipo di comunicazione scritta, anche telematica, diretta al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.
3. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un atto determinato.
4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. ovvero quando l'offesa è recata in presenza di una o più persone».
Conseguentemente: 2-ter. Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle parole «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».
8.1
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte».
8.6
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per quelle di cui al successivo comma 4.».
8.2
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori, Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta».
8.7
AI comma 3 sostituire le parole: «da 50.000 a 200.000» con le seguenti: «da 200.000 a 800.000».
8.3
Al comma 3, aggiungere, in fine: «Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell'ammenda inflitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati».
8.8
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, coma sanciti dalla Carta olimpica e non aventi tra i suoi associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 , n.401 e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
8.4
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l'ideale sportivo mediante campagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mass media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
4-ter. In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale».
8.5
Dopo l'articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(La gestione dell'ordine e della sicurezza pubblica)
1. Il servizio d'ordine all''interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell 'esercizio delle proprie funzioni.
3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva. c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all''interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persisto nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto.
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine.
5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.
10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato».
8.0.1
Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All'articolo 164, comma 2, del Codice penale dopo il n. 2) aggiungere il seguente n. 3):
''Per i reati di cui al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8''».
9.1
Al comma 1, dopo la parola: «responsabili», inserire le seguenti: «della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo, nonché».
9.9 (testo 2)
AI comma 3 sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 40.000 a 200.000».
9.9
AI comma 3 sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 80.000 a 400.000».
9.2
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».
9.3
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».
9.4
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell'ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza».
9.5
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto sportivo che deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
c) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva».
9.6
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.7
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
9.8
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). È compito delle società ca1cistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.»
9.0.1
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto di cui comma 5;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
5. Il regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
6. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.
9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.0.2
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve firmare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
10.1
Al comma 1, al capoverso 5-bis, sostituire le parole: «possono provvedere» con le seguenti: «provvedono».
10.2
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma l, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
10.3
Al comma l, capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire la parola: «convoca» con le seguenti: «e convoca» .
10.4
BOCCIA MARIA LUISA, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI
Al comma 1, capoverso 5-bis, gli ultimi due periodi sono sostituiti dai seguenti: «La conferenza si pronuncia entro le successive quarantotto ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto respinta».
10.5
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«Nell'ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, »Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi« così come modificato dal Decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
h) massima adattabilità alle riprese televisive».
11.1
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis). Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'art. 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».
11.0.1
Dopo l'articolo, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
1. All'articolo 1-quater n. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo le parole: «sono numerati» sono aggiunte le parole: «e nominativi, e non possono essere venduti o ceduti se non previa esibizione di documento d'identità».
2. Dopo l'articolo 1-quater n. 1 del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è inserito il seguente articolo 1-quater-bis.
«Art. 1-quater-bis. – 1. Chiunque pone in vendita o cede i titoli di accesso di cui al comma 1 senza aver accertato l'identità del soggetto acquirente o ceduto mediante l'esibizione del documento d'identità è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a 20.000 euro e non superiore a 40.000 euro. La disposizione non si applica se il venditore o il cedente ha comunicato alla società organizzatrice il nominativo del soggetto cui ha venduto o ceduto il titolo di accesso e gli estremi del relativo documento di identità.
2. La pena di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dalle disposizioni di cui al capo III e IV del titolo VII del codice penale, si applica anche ai soggetti che a qualsiasi titolo entrano in possesso del titolo di accesso previa esibizione di un documento d'identità falso».
11.0.2 (testo 2)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole ''di capienza superiore alle 10.000 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di capienza superiore alle 7.500 unità''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: ''nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori'' sono aggiunte le seguenti: ''e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi'';
b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: ''Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva'';
c) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: ''Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport'';
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Ai componenti del Comitato non spettano compensi né rimborsi spese. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;
e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi''».
11.0.2 (testo 3)
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole ''di capienza superiore alle 10.000 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di capienza superiore alle 7.500 unità''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: ''Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva'';
b) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: ''Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport'';
c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.
e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo''».
11.0.2
Il Governo
Dopo l'articolo, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole ''di capienza superiore alle 10.000 unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di capienza superiore alle 7.500 unità''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 9, comma 3, dopo le parole: ''nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori'' sono aggiunte le seguenti: ''e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi'';
b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: ''Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva'';
c) la rubrica dell'articolo 34 è così modificata: ''Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport'';
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
''6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;
e) All'articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi''».
11.0.3
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Attività di sicurezza private)
1. Il Titolo IV del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Titolo IV
(Delle attività di sicurezza private)
Art. 133.
1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia , personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall'impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.
Art. 134.
1. Senza licenza del prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.
2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di e 5000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.
4. I proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di e 2600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.
5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti commi sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.
Art. 135.
1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.
2. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'anno e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.
Art. 136.
1. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare l'autenticità e veridicità dei documenti atte stanti i requisiti richiesti di cui all'articolo 134 del presente titolo;
b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137 del presente titolo;
c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;
d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma alla Prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.
Art. 137.
1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici e/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco;
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.
3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.
4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l'insegnamento di tecniche di difesa personale.
5. L'aggiornamento dei corsi è annuale.
Art. 138.
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del Codice penale nei confronti di coloro che in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli.
11.0.4
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di concorrere alla promozione della formazione dell'uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti dalla costituzione, il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l'inserimento nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale».
11.0.5
Dopo l'articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d'intesa con il Ministro dell'Interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie».
G/1314/1/1-2
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
premesso che:
il decreto-legge in oggetto reca una serie di disposizioni finalizzate ad ampliare e a migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, attraverso l'immediata applicazione e il perfezionamento delle misure volte a contrastare la degenarazione violenta del tifo sportivo;
il decreto-legge non contempla, tra quelle adottate, misure volte a definire canoni etici e comportamentali di tuti gli individui coinvolti nelle competizioni sportive calcistiche, salvo le generali norme etiche del CONI,
impegna il Governo:
ad adottare utili iniziative con il CONI e gli organismi che si occupano del calcio, volte a definire uno ''specifico'' codice etico relativo ai comportamenti dei calciatori in campo e dei dirigenti delle squadre di calcio, ciò al fine di aumentare i livelli di serenità e compostezza durante gli incontri di calcio».
G/1314/2/1-2
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
considerata l'eventualità che
competizioni calcistiche si svolgano contestualmente nella medesima città
impegna il Governo
a prevedere specifiche disposizioni, anche non legislative, per siffatte ipotesi ».
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
78ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'economia e le finanze Lettieri.
La seduta inizia alle ore 11,15.
IN SEDE CONSULTIVA
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame e rinvio)
Il presidente BIANCO illustra i motivi di necessità e urgenza del decreto-legge n. 8 del 2007, emanato dal Governo a seguito dei recenti episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche.
Dopo aver illustrato alcune delle principali misure per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza, propone di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Il senatore SARO (DC-PRI-IND-MPA) esprime alcune riserve sulle disposizioni contenute nel decreto-legge che, a suo avviso, non tengono conto della necessità di distinguere le situazioni in cui si verificano gravi fenomeni di violenza e perfino atti criminosi da altri contesti nei quali le competizioni si svolgono in un clima di serenità, anche grazie al dialogo e al confronto fra società sportive, autorità di pubblica sicurezza e organizzazioni di tifosi. In particolare, ricorda le iniziative assunte a Udine, che hanno consentito di rimuovere le recinzioni interne dello stadio. Pertanto, ritiene di non poter condividere la proposta di parere favorevole.
Il senatore VILLONE (Ulivo) pur apprezzando la circostanza che in alcune realtà le competizioni calcistiche si svolgono in un clima che non suscita disagio sociale, ritiene che nell’adottare misure urgenti tendenti a prevenire e a reprimere i fenomeni di violenza, il Governo non potesse basarsi sull’analisi delle varie situazioni di fatto, in quanto episodi anche gravi di violenza si sono registrati su tutto il territorio nazionale e potrebbero verificarsi anche in contesti attualmente non connotati da alcuna conflittualità.
Pertanto, preannuncia un voto favorevole sul parere proposto dal relatore.
Il senatore EUFEMI (UDC) condivide il parere favorevole proposto dal relatore sulla sussistenza dei presupposti costituzionali. Manifesta, tuttavia, alcune perplessità sul merito di alcune disposizioni: in particolare, l’obbligo di svolgere le partite a porte chiuse solo per le competizioni del campionato di Serie A, la disciplina della vendita dei titoli di accesso per un massimo di 10 tagliandi per persona e l’estensione dell’ambito di applicazione delle norme alle zone adiacenti allo stadio.
Il senatore PASTORE (FI) consente sulla valutazione dei presupposti costituzionali prospettata dal Presidente relatore, ma esprime alcune perplessità sul merito delle misure adottate, riservandosi di illustrarle nell’esame in sede referente. In particolare, conviene sulle osservazioni del senatore Saro relative alla mancata previsione di norme che consentano di regolare in modo diversificato lo svolgimento delle competizioni calcistiche, anche se è comprensibile lo spirito con cui il Governo ha inteso intervenire con norme generali dopo l’emozione suscitata dai recenti atti di violenza.
Il senatore MAFFIOLI (UDC) preannuncia il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere avanzata dal Presidente relatore.
Il senatore POLLEDRI (LNP) ricorda l’iniziativa legislativa del suo Gruppo, volta a superare il principio della responsabilità oggettiva delle società sportive e preannuncia un voto favorevole sulla proposta di parere del relatore, riservandosi di proporre alcune modifiche durante l’esame del provvedimento in sede referente.
Il vice ministro Minniti prende atto con soddisfazione del generale consenso sulla sussistenza dei presupposti costituzionali del decreto-legge n. 8 del 2007.
Con riferimento alle osservazioni del senatore Saro, sottolinea che le misure urgenti non potevano che avere una portata generale: in sede di applicazione si potranno assumere decisioni specifiche, tali da consentire un’applicazione flessibile che tenga conto anche delle situazioni effettive del clima in cui si svolgono le manifestazioni sportive.
Ricorda che il Governo non ha introdotto misure preventive e repressive nuove, ma ha semplicemente escluso le deroghe alla normativa introdotta nella scorsa legislatura a proposito della sicurezza degli impianti sportivi in cui si svolgono le competizioni calcistiche.
Infine, si riserva di fornire ulteriori chiarimenti durante l’esame del provvedimento in sede referente.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 12,45.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
79ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Intervengono i sottosegretari di Stato per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali D'Andrea e per l'interno Rosato.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)
Prosegue l’esame, sospeso nella seduta antimeridiana.
Il PRESIDENTE ribadisce la proposta di esprimere un parere favorevole sulla sussistenza dei presupposti costituzionali.
Accertata la presenza del prescritto numero dei senatori, la Commissione approva il parere favorevole proposto dal relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2007
39a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere alle Commissioni 1a e 2a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale, sugli emendamenti)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo e i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che per quanto riguarda il testo non vi sono osservazioni da formulare.
In merito agli emendamenti segnala le proposte 2.33, 2.37, 9.0.1 (limitatamente al comma 6), 9.0.2 (limitatamente al comma 3) e 11.0.3 (limitatamente al capoverso "art. 135"), in quanto, istituendo direttamente o presupponendo l’istituzione del "Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza" ed in assenza di una copertura finanziaria o di misure atte a garantire l’invarianza degli oneri, sembrano suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In merito all’emendamento 11.0.2, fa presente che, in assenza di una specificazione del numero e dei soggetti facenti parte dell’istituendo Comitato ivi indicato nonché di una espressa esclusione di compensi ai componenti del Comitato stesso, la clausola di invarianza degli oneri non appare sufficiente a garantire la neutralità finanziaria del provvedimento. Occorre, poi, valutare gli effetti finanziari dell’emendamento 1.12, in quanto riconosce la qualifica di pubblico ufficiale alle guardie particolari giurate. Fa presente, altresì, che non vi sono osservazioni da formulare sui restanti emendamenti. Avverte, infine, che è stata trasmessa una nuova formulazione della proposta 11.0.2 nella quale è stata esplicitata una clausola che esclude la corresponsione di compensi per i componenti del suddetto Comitato.
Il sottosegretario CASULA fa presente che non vi sono osservazioni da formulare sul testo. Per quanto concerne gli emendamenti, esprime avviso contrario sulle proposte segnalate dal relatore in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri. Osserva invece che non vi sono rilievi sulla proposta 1.12. Infine, sulla proposta 11.0.2 (testo 2) propone di specificare che il programma indicato al comma 1 del capoverso 11-bis debba essere predisposto con invarianza di oneri per il bilancio dello Stato.
In merito all’emendamento 1.12 intervengono i senatori TECCE (RC-SE), MORGANDO (Ulivo) e LEGNINI (Ulivo) per rilevare che sussistono numerose fattispecie di dipendenti privati cui sono riconosciute le funzioni di pubblico ufficiale senza peraltro che ciò comporti un aggravio di oneri per il bilancio dello Stato.
I senatori AZZOLLINI (FI) e LUSI (Ulivo) richiamano l’attenzione della Commissione sulla proposta 1.12 in quanto potrebbe determinare effetti negativi indiretti per la finanza pubblica in caso di infortunio durante lo svolgimento di funzioni di pubblico ufficiale.
Il presidente MORANDO (Ulivo) propone di esprimere avviso contrario, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sulle proposte suscettibili di determinare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, indicate nella relazione preliminare. Propone altresì di esprimere avviso contrario, senza l’indicazione dell’articolo 81 della Costituzione, sulla proposta 1.12 in quanto non produce effetti negativi diretti per il bilancio dello Stato. Per quanto concerne la proposta 11.0.2 (testo 2), propone di introdurre al comma 1 del capoverso 11-bis una clausola di invarianza degli oneri, mentre, per quanto concerne il capoverso 6-bis, ritiene insufficiente l’esclusione di compensi al fini dell’invarianza degli oneri, senza l’indicazione del numero e delle caratteristiche tecnico-scientifiche dei componenti dell’istituendo comitato. Infatti, in taluni casi, segnatamente nei confronti di esperti esterni alla pubblica amministrazione, l’esclusione di compensi non può essere fatta valere in sede giudiziale. Propone, infine, di esprimere avviso favorevole sui restanti emendamenti.
La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere nel senso su indicato.
(omissis)
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 13 FEBBRAIO 2007
7ª Seduta
Presidenza della Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alle Commissioni 1a e 2a riunite:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche : parere favorevole.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2007
39a Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
(omissis)
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in esame, ribadendo le considerazioni già svolte in merito agli emendamenti trasmessi dalle Commissioni di merito. Propone pertanto di esprimere un parere identico a quello per il quale la Sottocommissione ha dato mandato alla stesura.
La Sottocommissione approva.
La seduta termina alle ore 15,30.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea |
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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118a seduta pubblica |
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giovedì1° marzo 2007 |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI, indi del vice presidente CAPRILI
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(omissis)
Discussione del disegno di legge:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,33)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1314.
I relatori, senatori Sinisi e Di Lello Finuoli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, desidero sollevare una questione che sottopongo alla sua attenzione affinché ne possa parlare nel Consiglio di Presidenza, nella Conferenza dei Capigruppo e per qualche riflesso anche nella Giunta per il Regolamento. Signor Presidente, noi seguiamo una prassi rispettosa del Regolamento nella pubblicazione dei testi sottoposti all'attenzione dell'Aula, dunque non eccepisco nulla dal punto di vista della regolarità. Tale prassi, però, non è funzionale.
Questa mattina alcuni colleghi giustamente chiedevano quale sia il testo finale elaborato dalla Commissione, per poterlo leggere durante il weekend e arrivare preparati, martedì prossimo, al momento del voto. Ovviamente il testo da leggere deriva dalla combinazione del testo originale, degli emendamenti elaborati, predisposti e presentati dalle Commissioni riunite e degli emendamenti su cui il relatore pronunzierà un parere favorevole, facendo così sapere all'Assemblea quali degli emendamenti presentati dagli altri colleghi andranno a modificare o ad integrare il testo.
Allo stato dei fatti, così commentavamo con alcuni colleghi, è praticamente non solo complicato, ma addirittura impossibile sapere quale sia il testo finale che il relatore ha in mente, ovvero il filo conduttore lungo il quale si svolgerà non solo la discussione generale, ma anche l'opera emendativa da parte del Senato.
Signor Presidente, ciò è - lo ripeto - rispettoso del Regolamento e della prassi, però non funziona, perché un collega che voglia leggere il testo finale in maniera armonica e semplice praticamente non lo può fare. Non so che cosa si possa fare: mi affido alla bravura, alla solerzia, alla qualità della nostra burocrazia interna che sicuramente saprà trovare una soluzione. Occorre trovare un sistema: attraverso il relatore in maniera informale o attraverso il segretario della Commissione, magari con un testo a fronte o con un testo allegato alla relazione del relatore. Anche quest'ultima può essere una soluzione: in maniera informale si può chiedere ai relatori di allegare alla loro relazione il testo che secondo loro dovrebbe essere approvato; così non si modificherebbe né la prassi né il Regolamento.
Credo sia utile trovare un modo per dare ai colleghi la possibilità di leggere senza troppe complicazioni il testo che almeno il relatore (non dico la Commissione o l'Assemblea, perché questo lo sapremo solo quando andremo a votare) ha in mente, per mettere tutti in condizione di esaminare compiutamente il provvedimento che si intende discutere. Ovviamente, Presidente, mi rendo conto delle difficoltà. Non possiamo certamente cambiare il Regolamento con una chiacchierata in Aula fatta di prima mattina. Non voglio nemmeno intaccare la prassi, ma la questione esiste.
In qualche modo - ripeto - faccio molto affidamento sulla qualità dei nostri funzionari, affinché possano trovare un sistema per contemperare anche l'esigenza di alcuni colleghi che vorrebbero avere sotto mano un possibile testo di discussione finale, e reputo questa una cosa buona e giusta.
PRESIDENTE. Senatore Boccia, condivido pienamente le sue osservazioni. Si tratta in qualche modo della formula che viene utilizzata alla Camera dei deputati.
Il comma 6 dell'articolo 78 del Regolamento del Senato prevede la votazione in Aula degli emendamenti proposti ed approvati in Commissione, per cui esiste la necessità di una modifica regolamentare che credo possa essere utilmente affrontata in sede di Giunta per il Regolamento.
È anche possibile pensare che gli uffici del Senato predispongano per l'Aula un testo da un punto di vista puramente informativo e senza alcun valore giuridico ma che consenta una lettura, dal momento che in Commissione si vota il mandato al relatore a riferire in Aula, per sapere compiutamente di che cosa si tratta.
In ogni caso, senatore Boccia, segnalerò al Presidente la questione da lei posta.
I relatori, senatori Sinisi e Di Lello Finuoli, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sinisi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, se mi permettete, prima di entrare nel merito del provvedimento anch'io vorrei tentare di dare una risposta al collega Boccia che ha posto una questione sulla quale tutti ci siamo interrogati.
L'unica traccia che rimane del lavoro significativo che abbiamo svolto in Commissione - in questa occasione in sede di Commissioni riunite - emerge dal fatto che una serie di emendamenti sono stati approvati da quelle Commissioni e risultano intestati al lavoro collettivo e non già ai singoli presentatori.
Questa è l'unica traccia che abbiamo e che ci dà il segno visibile del lavoro da noi compiuto. Non c'è più l'identificazione dei presentatori ma il recepimento da parte della Commissione. Quindi, i colleghi che desiderano avere una traccia del nostro lavoro possono esaminare il testo e gli emendamenti o gli ordini del giorno così come sono stati attribuiti alle Commissioni che, nel caso specifico, sono le Commissioni riunite.
Questa sarà anche la traccia del mio intervento, che riguarda appunto l'Atto Senato n. 1314, ossia la conversione in legge del decreto‑legge in materia di violenza negli stadi. Il provvedimento prende le mosse da un evento davvero tragico, la morte dell'ispettore di Polizia Raciti in occasione di una partita di calcio. Tutti quanti vorremmo davvero non dover più neanche immaginare che un servitore dello Stato possa morire in una circostanza di tal natura, ossia durante un avvenimento che dovrebbe essere di puro divertimento e festoso.
Il Governo ha dato una risposta tempestiva, ritenendo appunto di dover fornire un quadro di norme certo, un quadro di norme nuovo, non in contrasto con le misure precedenti ma in piena coerenza con il decreto Pisanu del 2003, cercando ovviamente di adottare tutti quei miglioramenti, quelle misure che rendano le disposizioni più efficaci perché, nonostante le buone intenzioni dell'epoca, non hanno potuto spiegare a pieno la loro efficacia.
Si propone quindi un quadro di 12 articoli (il dodicesimo riguarda l'entrata in vigore del provvedimento), molti dei quali concernono esclusivamente le misure di sicurezza da adottare; si tratta di un sistema nuovo di sanzioni, di provvedimenti relativi alla prevenzione di polizia. Alcuni articoli sono più segnatamente di competenza della Commissione giustizia, la quale ha collaborato insieme alla Commissione affari costituzionali a redigere il testo e a lavorare su di esso.
L'articolo 1 riguarda le sicurezze passive, le misure che hanno lo scopo di rendere più efficienti gli impianti, di metterli nelle condizioni di prestare essi stessi una misura adeguata rispetto agli avvenimenti sportivi e alla presenza assai fastidiosa di gruppi di persone molto spesso legate ad associazioni anche di tipo criminale.
Riguarda anche la possibilità di controllare più segnatamente l'identità personale dei soggetti che entrano negli stadi.
Signor Presidente, l'articolo 2 concerne una serie di disposizioni che in gergo sono definite DASPO, cioè divieti di accedere allo stadio per coloro che si sono macchiati di condotte che hanno messo in pericolo l'incolumità fisica delle persone o che hanno comunque compiuto atti di violenza. Queste misure vengono incrementate e rafforzate, diventando assai più pregnanti di quanto non siano state le disposizioni sino ad ora in vigore.
Si aggiunge, infine, una norma che lascia intravedere la possibilità di utilizzare all'interno degli stadi del personale non appartenente unicamente alle Forze di polizia. Mi riferisco a quelli che in gergo sono definiti stewards, personale introdotto con riferimento all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Quanto ai requisiti, ricordo che nei decreti attuativi del decreto Pisanu del 2003 già si faceva cenno alla possibilità d'impiego di tali soggetti. In buona sostanza, il sistema legislativo recepisce la possibilità di impiegarli in occasione di questi servizi.
Gli articoli 3 e 4 contengono più segnatamente misure concernenti l'attività della Commissione giustizia. L'articolo 3 riguarda l'innalzamento delle pene per chi svolge attività che possano recare danno a persone o possa essere colto nell'atto di lanciare oggetti pericolosi per l'incolumità delle persone. Il comma successivo riguarda la mera detenzione di questi arnesi.
L'articolo 4, procedo assai rapidamente, riguarda le possibilità di arresto. Al momento dell'approvazione del decreto Pisanu nella scorsa legislatura, ebbe già luogo in Parlamento una discussione, che si elevò assai alta, a causa dell'introduzione nel nostro sistema della figura nuova dell'arresto differito. I due elementi sui quali verteva all'epoca la questione erano se l'arresto poteva essere differito e quali elementi potessero essere utilizzati. All'epoca, noi sostenevamo che l'arresto differito non era una problema ma che poteva esserlo l'utilizzazione di prove diverse da quelle fotografiche e audiovisive. Qui, in buona sostanza, viene recuperata quell'antica ispirazione dell'opposizione, non me ne vogliano i colleghi dell'opposizione attuale, in base alla quale si eliminano le prove successive ma si amplia il termine ai fini di consentire l'identificazione dei soggetti responsabili di fatti costituenti reato in una circostanza che non rendeva facile l'accertamento della loro identità.
L'articolo 5 riguarda la violazione del regolamento sull'utilizzabilità degli impianti. L'articolo 6 introduce misure di prevenzione (anche misure di prevenzione antimafia ) sia personali che patrimoniali. L'articolo 7 concerne l'aggravamento delle pene per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. L'articolo 8 mira a recidere il legame tra società sportive e organizzazioni violente promuovendo allo stesso tempo il legame tra queste società e le associazioni virtuose.
L'articolo 9 concerne prescrizioni per le società che organizzano le competizioni del gioco del calcio. Quindi, esso riguarda piuttosto la vendita dei biglietti; al riguardo, sono state introdotte nuove disposizioni che rendano assai più stringenti ed efficaci queste misure. In questo caso, si mira a proibire che i biglietti siano venduti a soggetti responsabili in passato di violazioni concernenti fatti o atti di violenza all'interno degli stadi.
L'articolo 10 concerne l'adeguamento degli impianti. Si introducono misure assai semplificatorie e acceleratorie per ottenere i permessi necessari per adeguare gli impianti alle prescrizioni impartite dall'autorità di pubblica sicurezza. L'articolo 11 mira a promuovere programmi e cultura nuovi per far sì che la cultura dello sport diventi un valore pienamente positivo nel nostro Paese.
Le Commissioni riunite, pur lavorando in tempi assai rapidi, hanno svolto con grande impegno il proprio lavoro. Ricordo una mattinata di audizioni estremamente intensa nel corso della quale sono stati ascoltati tutti i sindacati di polizia, responsabili dell'osservatorio istituito con il decreto-legge Pisanu, rappresentanti del mondo del calcio e dello sport, delle associazioni e società sportive, del CONI. In buona sostanza, sono stati ascoltati tutti soggetti che potevano dare un contributo al nostro dibattito e ciò ha reso fruttuoso anche quel lavoro emendativo che si è cercato di svolgere in seguito.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio tutti i senatori che hanno partecipato a questo lavoro perché è stato assai rapido e facile conseguire un clima molto costruttivo all'interno delle Commissioni. Il lavoro emendativo svolto credo che sia stato importante. È stato possibile trarre da tutte le questioni che sono state affacciate delle sintesi assai significative. Il testo è stato largamente migliorato, a mio avviso, con il contributo di tutti. Credo che una testimonianza di questo lavoro sia anche il fatto che oggi io e il collega Di Lello Finuoli siamo qui a rappresentare questo provvedimento con il mandato favorevole unanime delle Commissioni.
Ricordo solo per un attimo alcune misure emendative adottate in Commissione.
Il testo è stato generalmente guardato con l'occhio attento di chi voleva migliorarne gli effetti e anche le modifiche sono state introdotte per avere la certezza di conseguire il migliore risultato possibile.
Voglio ricordare in questa sede due misure che sono state oggetto di particolare dibattito, che hanno portato anche ad un esito emendativo assai pregnante. Ciò non sta a significare volerne negare gli effetti, ma anzi volerne costruire di migliori e di maggior rilievo.
Il primo tema riguarda la misura della resistenza a pubblico ufficiale. Con l'articolo 7 abbiamo ritenuto di convenire, sulla base di una proposta formulata dai colleghi D'Onofrio ed Eufemi, che la resistenza a pubblico ufficiale, reato di mero pericolo, potesse essere sostituita con una misura assai più impegnativa di innalzare significativamente le pene per coloro che provocano lesioni gravi o gravissime nei confronti di pubblici ufficiali in occasione di eventi che concernono l'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Lepene che sono state individuate configurano un'ipotesi autonoma di reato e portano le lesioni gravi nei confronti di pubblici ufficiali in occasione di attività di ordine e sicurezza pubblica dai tre ai sette anni, così come previsto oggi dall'articolo 583 del codice penale, a quattro anni e sei mesi e fino a dieci anni e sei mesi mentre le pene in caso di lesioni gravissime vengono portate dagli attuali 6 e fino a 12 anni ad un minimo di 9 anni e fino ad un massimo di 18 anni. Questo perché il monito deve essere serio, soprattutto quando si evidenzia un fatto oggettivo come quello non soltanto di avere attentato alla vita della persona, ma addirittura di averne provocato conseguenze dannose attraverso la produzione di fatti lesivi della propria integrità personale.
Un'altra misura che abbiamo voluto adottare di comune accordo dinanzi a molti emendamenti presentati da quasi tutti colleghi, e molti di questi dal senatore Castelli, è stata di ritenere di non dover affrontare qui nel merito il tema degli stewards ma piuttosto di voler partire dalla disciplina attuale, una disciplina che consente di utilizzare questo personale secondo quanto previsto dall'articolo 11 del testo del decreto sulla pubblica sicurezza anche se, per essere definito nella sua completezza, necessita di un lavoro assai più attento, certamente da parte degli organi che sono preposti a questo tipo di attività.
Pertanto, abbiamo ritenuto di dover prevedere con un emendamento che debba essere il Ministro dell'interno a promuovere un decreto che regoli la selezione, il reclutamento, la formazione e le modalità di collaborazione con le Forze di polizia di questo personale anche perché non tutti potrebbero essere impiegati in attività che potrebbero richiedere una collaborazione con le Forze di polizia.
Quindi, ci è sembrato opportuno che un decreto del Ministro competente potesse fornire, ulteriormente rispetto alle disposizioni di legge vigenti, quelle indicazioni sull'impiego di tale personale.
Inoltre, abbiamo ritenuto giusto che, sin dal giorno successivo alla conversione in legge del decreto-legge in titolo, il personale impiegato come stewards venga immediatamente comunicato al prefetto, affinché questi possa verificarne l'idoneità, la presenza dei requisiti rispetto alla legge attuale e al decreto che verrà emanato; vogliamo evitare, infatti, che tali soggetti vengano impiegati laddove non abbiano i requisiti.
Siamo consapevoli del rischio che gli ultras, che vogliamo mettere fuori dagli stadi affinché entrino le famiglie, possano rientrarvi attraverso queste nuove figure. Vogliamo quindi dare una mano alle società sportive e alle società incaricate di detti servizi per impedire che tali persone possano infiltrarsi negli stadi assumendo questa veste che avrebbe addirittura carattere formale, visto che le nuove figure si troverebbero a svolgere compiti per il regolare andamento degli incontri di calcio.
Tutte le Commissioni hanno invocato che il Parlamento non sia estraneo rispetto all'approvazione del provvedimento in esame; hanno chiesto di approvare anche una norma che prevede il parere delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato e Repubblica. Si tratta certamente di un passo in avanti rispetto al cosiddetto decreto Pisanu perché prevede, in una materia come quella in esame, il pieno coinvolgimento del Parlamento.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, sono poche le questioni che residuano e meritano di essere citate singolarmente. Mi sono voluto limitare a quelle due che hanno occupato maggiormente la nostra attenzione. Credo, però, sia stato veramente significativo il lavoro svolto, che ha visto realizzare una concreta unità: voglio ribadire tale concetto perché l'unità è un valore, specialmente quando si risolve intorno ai fatti e non soltanto intorno alle parole.
Abbiamo redatto un provvedimento con lo spirito comune di perseguire davvero il bene di tutti senza guardare a maggioranza o a opposizione, a singoli partiti o a singoli senatori. Tutti hanno collaborato per rendere più efficace e migliore il testo. Credo, dunque, che ci presentiamo in quest'Aula non soltanto con uno spirito nuovo, ma anche con le migliori intenzioni di poter licenziare presto e bene il provvedimento in titolo. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Lello Finuoli.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, signori del Governo, colleghi, dopo l'attenta e abbastanza esauriente disamina fatta dal senatore Sinisi non mi rimane che aggiungere qualche notazione.
Devo però convenire con il collega Boccia sul fatto che c'è una difficoltà nella lettura del testo perché sono riportati tutti gli emendamenti, e quindi una lettura di quello su cui abbiamo avuto un parere concorde in Commissione può essere fatta soltanto seguendo gli emendamenti proposti dalle Commissioni riunite. Dobbiamo anche dare atto agli Uffici che hanno avuto pochissimo tempo per svolgere questo lavoro; abbiamo terminato l'esame di 120 emendamenti ieri pomeriggio, per cui poteva essere presentato soltanto un lavoro che fosse la semplice riproposizione di tutti gli emendamenti, più quelli approvati dalle Commissioni riunite.
Mi vorrei soffermare su alcuni punti. In particolare, mi preme sottolineare, anche se un po' disordinatamente, la questione che abbiamo affrontato con l'articolo 6, cioè quella relativa alle misure di prevenzione antimafia introdotte in questo decreto. In Commissione non si è raggiunto un accordo; c'è stato un ampio dibattito, il Governo ha mantenuto la sua posizione di tener fermo l'articolo 6. Devo dire - per amore della verità - che la Commissione si è divisa su due pareri: una parte era d'accordo nella soppressione di questo articolo, perché assolutamente non necessario, e un'altra parte era d'accordo nel suo mantenimento, tanto non serviva a niente. L'orientamento principale e prevalente è stato proprio quest'ultimo.
Credo che non sia opportuno inserire in questo decreto le misure di prevenzione personali e patrimoniali previste per le organizzazioni mafiose ed altro, proprio perché non è necessario. A parte il fatto che in Commissione antimafia cominceremo a studiare un testo unico che razionalizzi questo tema, credo che non sia necessario inserirlo, perché se questi Gruppi si atteggiano e compiono atti che sono sussumibili sotto la fattispecie dell'articolo 416-bis del codice penale, il 416-bis non c'è bisogno di reinserirlo in questo decreto. Sarebbe un appesantimento, una legge manifesto che non servirebbe a niente.
Vorrei tuttavia che sgombrassimo il campo - ricordando quello che è successo alla Camera e al Senato quando abbiamo votato per l'istituzione della Commissione antimafia - da un equivoco, e cioè di etichettare coloro che sono per la soppressione di questo articolo come amici della mafia e coloro che sono per mantenerlo come i puri e duri nemici della mafia. Abbiamo quindi rimesso alla discussione dell'Aula questo tema; l'Aula è sovrana e deciderà. Personalmente, per la mia esperienza e per il lavoro che facciamo anche in Commissione antimafia, credo sia inutile.
Per il resto il decreto è un buon decreto, nel senso che si sovrappone al decreto Pisanu, però lo migliora in molte parti, lo rende un po' più razionale e accoglie anche suggerimenti venuti dalle Forze di polizia. Per esempio le Forze di polizia ci hanno detto con molta chiarezza che questo sistema del biglietto nominativo, non seguito da un controllo, era assolutamente inutile; è venuto un rappresentante dei sindacati della polizia, Aliquò, esibendo due biglietti, uno intestato a Francesco Baracca e un altro a Gaetano Bresci: credo che in qualsiasi stadio, almeno Gaetano Bresci non verrebbe fatto entrare. Tuttavia, ripeto, questo commissario di polizia ci ha dimostrato come fosse possibile ottenere un biglietto con un nome di fantasia ed entrare con tale nome.
Un altro rappresentante sindacale delle Forze di polizia invece ci ha detto una cosa utile e un'altra cosa inquietante, come ho già riferito in Commissione, cioè che la settimana dopo l'entrata in vigore di questo decreto, allo stadio di Bari aveva constatato l'ingresso di centinaia di tifosi addirittura senza biglietto; continuava cioè l'andazzo. Come pure ci ha riferito che il vero nodo sono le partite notturne; non vorrei che si abolissero, però il vero nodo sono queste partite, perché i disordini al 99 per cento succedono durante il loro svolgimento, infatti proprio nelle partite notturne è più difficile l'identificazione e queste bande si sentono quindi più protette.
Per il resto non ho altro da aggiungere, credo che il lavoro che abbiamo svolto in Commissione - come già detto dal collega Sinisi - sia stato ottimo; si è raggiunta l'unanimità almeno sui punti che presentiamo come frutto del lavoro delle Commissione riunite e, ripeto, tranne l'articolo 6, in realtà questo è un lavoro che viene condiviso da maggioranza e opposizione e quindi credo che martedì potremmo accedere a una rapida votazione.
Spero solo che - come era stato sollecitato dal collega Antonio Boccia e come ha saggiamente suggerito il Presidente - martedì l'Assemblea abbia un testo leggibile, perché mentre per noi è fin troppo facile leggerlo, dal momento che abbiamo partecipato per numerosi giorni a molte riunioni di Commissione, per i colleghi, che per la prima volta martedì accederanno al testo, risulterebbe veramente complesso aggirarsi nei meandri di ben 120 emendamenti.
Ripeto: sono molto soddisfatto del lavoro che abbiamo portato a termine. Ringrazio sia il presidente Salvi che il presidente Bianco per il loro apporto costruttivo e spero che il Parlamento possa licenziare il decreto-legge al nostro esame con una condivisione unanime. (Applausi dai Gruppi RC-SE e Ulivo e dei senatori Pastore e Saro).
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Casson. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori, signori del Governo, il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, interviene in maniera urgente in una situazione di fatto grave che stava degenerando vieppiù.
Quello che era un gioco, uno splendido spettacolo (per qualcuno il migliore del mondo), si è trasformato oggi in Italia in qualcosa di molto diverso, qualcosa di patologico, in un problema anche grave di ordine pubblico. Era ed è evidente, perciò, la necessità di porre rimedio o, almeno, il tentativo di porre rimedio, a tale stato di cose, anche se, a mio parere, già prima del decreto-legge n. 8 del 2007, il problema non era da considerarsi soprattutto sotto il profilo normativo, perché il sistema delle norme già c'era, sia da un punto di vista sostanziale che procedurale. Mi limito a citare gli istituti dell'arresto in flagranza, del rito per direttissima e l'esistenza di pene anche gravi.
La normativa vigente in materia era già repressiva; bastava applicarla. Questa è stata la principale manchevolezza successivamente all'entrata in vigore del decreto Pisanu. Peraltro, nella grave situazione venutasi a creare particolarmente dopo i gravissimi episodi di Catania, era necessario e indispensabile dare un segnale politico forte di attenzione, che da parte del Governo, sia del Parlamento.
Noi non partiamo, legislativamente parlando, da zero: già esistono le norme introdotte con il cosiddetto decreto Pisanu e su quella strada, positivamente segnata, ci dobbiamo inserire anche ora con il nuovo decreto-legge. Il presente decreto n. 8 del 2007 introduce delle correzioni, delle integrazioni, dei ritocchi a quell'impianto normativo e fornisce delle indicazioni nuove che, in prospettiva, dovranno condurre a ipotesi risolutive; ma soprattutto vuole dire chiaro e forte che non è accettabile che il gioco del calcio da spettacolo si sia trasformato in un problema di sicurezza.
Le soluzioni prospettate concretamente dal decreto-legge al nostro esame sono del tutto positive, soprattutto per i seguenti aspetti.
Innanzitutto, si è intervenuti per rendere concreta e applicata la precedente normativa del decreto Pisanu in materia di sicurezza degli stadi, normativa rimasta colpevolmente inapplicata dopo l'entrata in vigore di quel decreto.
In un secondo luogo, è stato in maniera precisa e più corretta regolamentata la questione relativa al divieto di acceso negli stadi, tale divieto, in particolare, diventa preventivo (così si parla di DASPO). C'è un ragionato inasprimento delle pene, non assurdo, non slegato dal sistema, soprattutto dopo le correzioni che sono state apportate in sede di Commissioni riunite giustizia e affari costituzionali, ma consapevole della gravità della situazione attuale.
Altro punto riguarda l'uso di armi improprie. La nuova disciplina e definizione dell'arresto in flagranza, pur tra qualche perplessità, si inseriscono nella stessa citata logica. Con gli emendamenti e le discussioni avvenute in sede di Commissioni riunite si è adeguatamente riconsiderata la questione della violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, soprattutto alla luce delle considerazioni svolte in sede di audizione dai rappresentanti della Polizia di Stato e dai rappresentanti sindacali di polizia.
L'adeguamento degli stadi, già previsto dal decreto Pisanu, viene posto a carico delle società sportive utilizzatrici degli impianti.
Sono state poi inserite norme utili e importanti anche da un punto di vista formativo, sportivo e culturale, a partire dall'articolo 11, e con le correzioni e gli inserimenti effettuati in sede di Commissioni riunite.
E' chiaro che, come per ogni legge, non tutto è stato previsto e non tutti i problemi sono stati risolti. Cito, ad esempio, tre questioni: la prima è quella relativa agli steward, gli organi di vigilanza privata, questione che dovrà essere certamente ripresa in esame, in un ambito peraltro più vasto; la seconda questione, per certi versi collegata alla prima, è quella relativa alla proprietà degli impianti sportivi; la terza questione è quella relativa alle sanzioni nei confronti delle società.
Se esistono, come sicuramente esistono, alle volte rapporti oscuri e pericolosi tra alcune società e alcuni gruppi di tifosi, è evidente che vanno meglio individuati tali contatti, che vanno meglio individuate le strade per accertare tali contatti e rapporti e vanno previste sanzioni più adeguate. Rischia di non risolvere nulla la sola previsione di una sanzione amministrativa, tra l'altro di importo tutto sommato limitato, soprattutto per le società maggiori. Andrà studiata e approfondita la possibilità di intervenire con sanzioni più gravi e adeguate nei confronti delle società, quali ad esempio la penalizzazione in punti o la limitazione delle trasmissioni via TV.
In conclusione, ritengo però che il segnale politico che è stato dato e deve essere dato al mondo dello sport, e del calcio in particolare, deve essere chiaro e forte. Non è questo un settore del quale ci dobbiamo o possiamo disinteressare. Per evitare l'aggravarsi di situazioni di pericolo e di emergenza di ordine pubblico, ben venga questo decreto che con convinzione va approvato senza alcun indugio.
È certamente molto positivo che alla miglior formulazione di questo decreto-legge abbiano partecipato senatori sia della maggioranza che dell'opposizione. È questo un ulteriore segnale positivo che viene dato al Paese, nella consapevolezza che, di fronte a problemi di sicurezza così delicati e rilevanti, è fondamentale agire con uno spirito comune e unitario.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Saro. Ne ha facoltà.
SARO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente del Senato, signor rappresentante del Governo, colleghi, certamente questo provvedimento ha un grande valore simbolico ed è importante che su di esso vi sia una convergenza unanime del Senato. Per la prima volta, tra l'altro, sul piano politico si registra un fatto positivo: non si parla da parte della maggioranza di discontinuità rispetto a provvedimenti precedenti, bensì di assoluta continuità. Questo, forse, è un segno dei tempi o del cambiamento dei tempi che stiamo vivendo. Finora su ogni provvedimento la maggioranza aveva cercato di segnare la completa discontinuità rispetto a ciò che il precedente Governo aveva fatto, mentre in questo caso si è riconosciuto che il decreto Pisanu è stato assolutamente positivo, anche se in parte non applicato.
Questo provvedimento, su cui ci si è molto soffermati in Commissione, che porta ad una serie di aggravamenti di pene e di aumenti di divieti, coglie alcune importanti indicazioni venute dal mondo sportivo dopo le note vicende di Catania. Esso, a mio giudizio, ha l'obiettivo di rompere quel rapporto «delittuoso» tra i fan, gli ultras delle società sportive e in generale il resto dei tifosi, il mondo del calcio e la passione per esso. Oggi gli eventi sportivi del calcio in molte realtà sono diventati dei campi di battaglia, gli stessi stadi sono campi di battaglia così come lo sono le aree di parcheggio.
Questo non era più possibile accettarlo; era necessario rompere, attraverso questo provvedimento, quel nesso, che talvolta ha generato questa violenza, tra le società e gli ultras. È noto che le società hanno sempre fornito agli ultras biglietti gratis, servizi; hanno fatto gestire loro il merchandising. Questo ha creato in molte occasioni delle situazioni di pericolosità che poi si sono trasformate evidentemente in incidenti molto pesanti.
La vicenda di Catania, comunque da, tutti gli analisti è stata interpretata non solo come una vicenda di natura sportiva, bensì come una vicenda legata al disagio sociale di quella città, ad una avversione pesantissima nei confronti della polizia e l'evento sportivo, la partita Catania-Palermo ha assunto altri significati, che andavano al di là della vicenda sportiva. Sono però convinto che non solo con la repressione, con queste misure si potrà uscire dalla crisi del calcio.
Certo, questo decreto ha ottenuto subito dei risultati molto importanti. L'aver eliminato la possibilità - prevista dal decreto Pisanu - di ottenere delle deroghe per entrare negli stadi ha consentito in quindici giorni a molte società e a molti Comuni di dar corso all'utilizzazione di quelle attrezzature (tornelli, fotocamere, metal detector, videocamere) e tutte quelle strutture che invece sembrava fosse difficile recuperare. Abbiamo fatto quel grande capolavoro che tutti sanno: abbiamo fatto aumentare del cinquanta per cento il costo dei tornelli perché ve ne erano pochi in circolazione; sta di fatto, però, che in quindici giorni moltissimi stadi sono stati dichiarati agibili, in particolare per quanto riguarda l'ingresso degli abbonati.
Però, sono convinto che con queste misure repressive non si risolverà la crisi del calcio. Come è noto, solo nell'ultimo anno vi è stata una diminuzione di spettatori negli stadi italiani - parlo soprattutto degli stadi dove giocano squadre professioniste - del 30 per cento: la vicenda di Calciopoli, la violenza, altri fenomeni che si sono venuti ad ingenerare hanno creato sostanzialmente una fortissima disaffezione nei confronti di questo grandissimo fenomeno sportivo.
In secondo luogo, bisogna tenere conto che negli ultimi dieci-quindici anni, con l'ingresso delle pay-tv, è cambiata sostanzialmente l'impostazione, la struttura dei bilanci, il modo di fare calcio. È diventato un fenomeno, più che sportivo, di grande rilievo economico. Da questo bisogna partire per cambiare la qualità dell'impostazione di tutta la vicenda calcio. Sono convinto che se dopo questo provvedimento non vi sarà un provvedimento quadro che affronti in particolare la questione stadi e la loro gestione, (questione che andrà affrontata non solo con provvedimenti di natura parlamentare, bensì anche d'intesa con gli enti locali che in molti casi sono proprietari degli stadi) non si riuscirà a risolvere questa vicenda.
Sono convinto che, come ormai sta avvenendo in tutti i Paesi occidentali (dall'Olanda alla Spagna all'Inghilterra), gli stadi debbano essere privatizzati e la gestione della sicurezza all'interno degli stadi debba essere di completa responsabilità delle società. Oggi le società di calcio, soprattutto con gli introiti delle pay-tv, hanno una enormità di risorse finanziarie; le destinano in modo assolutamente marginale alla gestione della sicurezza, ma essenzialmente all'acquisto di calciatori, al pagamento degli ingaggi.
Dobbiamo costruire un modello, come si è riusciti a fare in altre parti di questa Europa, in cui le società sono proprietarie, gestiscono gli stadi, si assumono le responsabilità su chi entra, gestiscono l'ordine pubblico al loro interno e non sta più succedendo nessun fatto delittuoso. In Inghilterra hanno eliminato il fenomeno degli hooligans; in Spagna, anche con altre forme, perché ci sono società con azionariato popolare, come pure in Portogallo, in sostanza vi è l'ingresso nominativo controllato: se uno è un delinquente e vuole usare il fenomeno sportivo del calcio per altre ragioni, non gli è consentito di entrare. Le società svolgono una funzione di filtro, che blocca tutto.
Allora, la mia opinione è che questo provvedimento è positivo ed importantissimo; però dopo questo provvedimento, soprattutto se otterremo i Campionati europei del 2012, bisognerà fare a mio giudizio un provvedimento che incentivi la privatizzazione degli stadi, ed in parte anche la loro ristrutturazione (peraltro, l'altro giorno il vice ministro Minniti riconosceva questa esigenza).
In Italia siamo in presenza di stadi assolutamente obsoleti. Quelli realizzati per i Campionati del mondo del 1990 non sono più utilizzabili rispetto alle esigenze attuali, sono stadi con piste di atletica che vanno assolutamente modernizzati. Se prevederemo qualche forma di incentivo per la loro privatizzazione o per la realizzazione di nuovi impianti e affideremo la gestione totale della responsabilità dell'ingresso negli stadi alle società questa vicenda si chiuderà definitivamente.
Esprimo pertanto apprezzamento per il provvedimento, però bisognerà fare uno sforzo ulteriore, altrimenti ci ritroveremo fra qualche anno ad avere tante Bari, come ha indicato il relatore, perché in Italia si fanno le leggi ma poi non si rispettano e i problemi tornano a proporsi. Dobbiamo quindi evitare che ci siano tante vicende come quelle accadute in queste ultime settimane a Bari e per questo ci vuole una svolta radicale. (Applausi dai Gruppi DC-PRI-IND-MPA e FI).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.
CALVI (Ulivo). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, il lavoro serio e rigoroso che è stato svolto dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia ha consentito di apprezzare la proposta del Governo, che credo sarà sicuramente votata, così come peraltro in passato votammo, certamente non in discontinuità, senatore Saro, il decreto Pisanu.
I relatori hanno illustrato in modo completo qual è l'orientamento normativo che il Parlamento sta maturando. Vorrei tentare una riflessione un po' diversa, non tanto sulla legge e non sulle cause di questa violenza, come sovente accade di leggere il lunedì sui giornali in articoli di sociologi, scrittori e giornalisti. A me ha colpito molto - e debbo dire che è la cosa più intelligente che abbia letto sull'argomento - un intervento di Umberto Galimberti, alle cui parole credo però vada aggiunta qualche considerazione.
Galimberti parte dalla considerazione che la mitezza delle pene, peraltro spesso inapplicate, porta a ripetere con la cadenza del rito ciò che all'inizio era solo un fatto isolato. Si sostiene che la violenza si ritualizza secondo quel meccanismo che Freud ci ha spiegato, là dove scrive che la violenza, latente nell'inconscio individuale di ciascuno di noi, diventa manifesta nell'inconscio collettivo di massa, dove la responsabilità individuale diventa difficile da identificare e l'impunità generale diventa un salvacondotto per gesti più esecrati e senza motivazione, perché la violenza assoluta è autosufficiente. Di qui, conclude Galimberti, la necessità di «interrompere il rito», la ritualità settimanale di esercizio di violenza. Interrompere il rito, quindi sospendere le partite, sospendere le attività sportive.
Credo invece che l'interruzione del rito debba essere segnata non solo dall'interruzione della partita ma dall'intervento forte, deciso e rigoroso della legalità. Occorre ristabilire il principio di legalità.
Di fronte a quanto è accaduto a Catania ho ascoltato l'intelligenza degli interventi dei rappresentanti del CONI, della Federazione, del mondo sportivo e anche della politica, del Parlamento e del Governo; non posso non censurare invece l'assenza di un intervento veramente serio della magistratura inquirente.
Di fronte al corpo straziato dell'agente di Polizia, quel procuratore aggiunto si è permesso di dire che avrebbe sequestrato lo stadio, quando lì non era avvenuto alcunché, perché le vicende erano accadute fuori. Dove vi erano le prove di quanto accaduto, il giorno dopo è stato consentito che si tenesse un mercato: quindi, le prove sono andate disperse.
Domando ancora: quando, ogni domenica sera, treni sono incendiati, stazioni ed Autogrill sono devastati, quali processi vengono celebrati? Qual è stato l'intervento - dovuto - della magistratura? Non conosco processi seri; non ho visto un'applicazione piena del nostro sistema penale nei confronti di costoro. Basta una manifestazione sindacale o studentesca per arrivare, magari, ad arresti per reati effettivamente contestabili; di fronte alla violenza che avviene negli stadi, però, la magistratura è silente, colpevolmente silente.
E allora, il problema non è che non vi siano norme. Quelle che ora il Governo propone sono giuste, per cui le voteremo sicuramente, ma il nostro codice è pieno di reati inapplicati nei confronti di costoro. Vedendo quanto accaduto a Catania, avrei potuto elencare decine di reati commessi: perché i colpevoli non sono stati fermati nel momento in cui quella violenza veniva perpetrata? Perché non sono stati fermati e arrestati? Questo era il segno vero che si doveva dare: fermarli, processarli la mattina dopo, naturalmente con tutte le garanzie dovute. Questa avrebbe dovuto essere la vera risposta dello Stato, perché a Catania l'aggressione non è stata attuata nei confronti di un'altra tifoseria, ma della Polizia, quindi dello Stato, che ha risposto con la voce flebile di quel procuratore che ha rilasciato dichiarazioni, a mio avviso, poco sensate e ragionevoli.
Il vero intervento, la vera risposta dello Stato doveva essere, appunto, fermare i violenti e, la mattina dopo, portarli sul banco degli imputati, processarli e condannarli se colpevoli, con tutte le dovute garanzie: questa la risposta che lo Stato avrebbe dovuto dare e non ha dato.
Ben vengano, allora, i provvedimenti del Governo - come a suo tempo approvammo il provvedimento del ministro Pisanu - ma non sono sufficienti. Occorre togliere quest'area di impunità nei confronti dei violenti; bisogna ritornare ad un'applicazione seria, rigorosa delle norme che già vi sono. Quelle associazioni sportive assomigliano molto ad un'associazione per delinquere, eppure mai è stato contestato l'articolo 416 del nostro codice penale, che comunque vige. Credo, allora, che questo sia il vero intervento da attuare, con gli strumenti e le norme di cui già disponiamo: questa è la risposta che deve fornire lo Stato, che deve riaffermare il principio di legalità ovunque si manifestino atti di violenza e di illegalità, come quelli che avvengono settimanalmente negli stadi del nostro Paese.
Ha dunque ragione Galimberti: occorre interrompere quel rito; non basta, però, sospendere la partita o impedire che i violenti entrino nello stadio: occorre che chi è violento paghi per i suoi atti insensati, per la sua condotta illegale, così come qualsiasi altro cittadino. I magistrati, allora, devono compiere il loro dovere fino in fondo: devono, la mattina del lunedì, dare inizio a effettivi atti processuali, così come, magari, la domenica pomeriggio sono andati allo stadio (non è difficile, infatti, trovare sostituti procuratori allo stadio, che il lunedì rimangono silenti). Occorre che la magistratura svolga gli atti doverosi che deve compiere, perché l'azione penale è obbligatoria.
Credo sia questo il silenzio più preoccupante nei confronti di quanto avviene nei nostri stadi dato che occorre interrompere questa sequenza rituale di violenza. Credo che se ci fosse già stata questa risposta di riaffermazione del principio di legalità da parte dello Stato forse l'aggressione di Catania non ci sarebbe stata e quel povero agente oggi sarebbe ancora con la sua famiglia.
Naturalmente, approveremo il disegno di legge governativo, esaminato dalle Commissioni parlamentari competenti, che hanno apportato modifiche attraverso un lavoro a cui va tutto il nostro apprezzamento; in Aula discuteremo gli ultimi particolari ancora in sospeso. Ad esempio, mi sembra opinabile un intervento normativo di natura repressiva dal momento che c'è già l'articolo 416-bis del codice penale; non c'è bisogno di introdurre norme speciali, forse inutili. Infatti, ne discuteremo nella Commissione antimafia, così come è già previsto nel programma.
Certo, è fondamentale approvare il disegno di legge del Governo. Però occorre che la legalità sia riaffermata in tutta la sua pienezza nelle aule dei nostri tribunali perché questa violenza sia sanzionata e impedita nelle sue manifestazioni più crudeli. (Applausi del senatore Morando).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pecoraro Scanio. Ne ha facoltà.
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, io colgo come un elemento importante la rapidità, nonostante le fibrillazioni di questa fase, con cui affrontiamo questo delicato provvedimento. È il segno di come sia forte la consapevolezza nel Governo, e credo in tutto l'arco costituzionale, della vera e propria emergenza che ci troviamo a discutere.
Con il disegno di legge di conversione che oggi siamo chiamati a votare assolviamo ad un primo impegno che, con parole unanimi, quest'Assemblea aveva preso all'indomani dell'omicidio dell'ispettore Raciti. Non siamo di fronte a una risposta emotiva di corto respiro ma all'affermazione netta che non esistono nel Paese luoghi dove le regole della convivenza sono sospese. Negli stadi non vige l'extra territorialità; era un segnale necessario e urgente ma siamo tutti consapevoli che non è sufficiente.
Il provvedimento interviene innanzi tutto sul lato della repressione. Per me le direttrici sono tre e ora servono interventi forti tanto sul terreno della prevenzione quanto su quello dell'azione sociale. Dobbiamo essere capaci di prosciugare il contesto culturale entro cui si formano i violenti; serve un percorso coraggioso e partecipato che consenta al nostro calcio una piena assunzione di responsabilità. L'autonomia dello sport è un valore che nessuno ha mai messo in discussione ma l'autonomia ha anche un prezzo che si chiama responsabilità.
Dopo questo importante intervento, servono allora ulteriori provvedimenti, a partire dalla gestione degli stadi per arrivare alla responsabilizzazione, appunto, delle società.
Spero che con pari celerità e puntualità sapremo completare un disegno complessivo che ci consenta di dare risposte strutturali capaci di sconfiggere la violenza legata agli eventi sportivi. Lo dobbiamo fare con la consapevolezza di cosa sia lo sport nel nostro Paese, grande fenomeno sociale che coinvolge milioni di cittadini - siano essi atleti, tifosi, amatori - e non vorremmo che passasse una semplificazione assai grave, quella per cui la moltitudine dei cittadini sia spesso connivente con i violenti e i facinorosi. Nel mondo dello sport e anche nel tifo ci sono valori e passioni che possono essere il più forte antidoto contro la violenza; sono quei valori di disciplina e rigore che l'attività sportiva spesso sa insegnare.
Nel merito del provvedimento, non vorremmo che la scelta di giocare a porte chiuse per gli stadi fuori norma nascondesse un intervento che credo vada sottolineato: il rafforzamento del divieto di rapporti economici tra società e tifo violento, che è cosa diversa dal tifo organizzato. Vietare con forza e rigore le connivenze tra società e tifosi è un passaggio determinante per la costruzione di un diverso modello di sport, e particolarmente importante per il calcio, così come un rafforzamento della nominatività dei biglietti diventa un altro passaggio cruciale. Sono certo che queste nuove procedure di controllo verranno anche adeguatamente monitorate.
Un ulteriore percorso dovrebbe essere, almeno in via sperimentale, l'automazione del tracciamento nell'area degli stadi, scelta che non sarebbe in contrasto con la nostra normativa sulla privacy. Dopo il voto della prossima settimana per la conversione in legge del decreto in questione, abbiamo la responsabilità di dare continuità, come legislatori e come istituzioni, a questa battaglia.
La scelta contenuta nell'emendamento del Governo che prevede interventi nelle scuole è un primo forte segnale, per il quale esprimiamo vivo apprezzamento e forte soddisfazione. Ma è un segnale che va rafforzato: i valori dello sport non si raccontano, ma si praticano con il sudore nei campi di calcio e nelle palestre. Per questo speriamo di incontrare la sensibilità di tutte le forze e di tutte le istituzioni a proposito dell'urgenza di un piano organico per le palestre scolastiche e per tutti gli impianti sportivi in genere, trovando fondi anche per le manutenzioni ordinarie la cui mancanza spesso e volentieri non consente di offrire ai giovani gli spazi giusti in cui potersi formare lungo il percorso educativo.
Costruire un disegno complessivo è quindi il nostro intendimento, e questo provvedimento rappresenta il primo tassello. Ma per farlo dobbiamo avere un'idea chiara e condivisa. Un primo punto di questo disegno è che nello sport i valori devono rimanere più forti del mercato e anche del profitto: un calcio organizzato in funzione delle televisioni è uno spettacolo onestamente distorto e desolante. Dobbiamo correggere con forza questa tendenza. II CONI e la FIGC innanzitutto devono riaffermare con forza che il calcio è uno sport e non un mercato. Ma questo è un dovere di tutte le istituzioni, ciascuna con il proprio ruolo.
Un secondo punto è rappresentato dalla consapevolezza che la partecipazione è la prima leva di riforma dello sport: abbiamo troppo spesso visto le componenti sportive l'una contro l'altra, e questo è inaccettabile. La recente approvazione dello statuto della FIGC è un segnale positivo che va incoraggiato. Ma serve che questa consapevolezza sia anche delle istituzioni.
Noi abbiamo l'ambizione di poter frequentare stadi dove non sia pensabile un comportamento violento, dove l'intimidazione non sia una prassi accettata, dove la bellezza del gesto sportivo sia la vera protagonista, e non gli assalti tra le tifoserie o contro la polizia. Questo è possibile solo se rafforzeremo il tifo organizzato e corretto, se lo accetteremo come un interlocutore. Responsabilizzando tutte le componenti, e rifiutando la semplificazione per cui i tifosi sono una folla indistinta, avremo uno strumento forte ed efficace contro la violenza. In questa direzione va un mio emendamento che cerca di esplicitare il potere dei prefetti e di convocare periodici tavoli di lavoro con le componenti del calcio. Sarebbe uno strumento utile che ci aiuterebbe a dividere i violenti dai tifosi.
II provvedimento in discussione oggi non sarà, dunque, una grida manzoniana solo se sarà l'inizio di un percorso vero, lungo ed impegnativo.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, colleghi, finalmente - e dico finalmente, viste le forti contrapposizioni che abbiamo visto in quest'Aula negli ultimi mesi - possiamo discutere di un tema sul quale c'è una condivisione di fondo e quindi potremo esporre considerazioni che non vogliono essere polemiche o di contrapposizione politica.
Il Governo precedente nella scorsa legislatura si è occupato più volte del tema della violenza negli stadi. Viene sempre evocato il decreto Pisanu, ma in realtà il primo decreto che abbiamo varato risale addirittura al 20 agosto 2001 ed è quindi ben precedente; peraltro, esso è successivo di pochissimo all'insediamento del Governo, a testimonianza di quanto questo tema fosse sentito. In esso avevamo cercato di introdurre ulteriori misure, che fossero di aiuto alle forze dell'ordine e alla magistratura, a fianco della legislazione vigente, che - su questo sono d'accordo con il senatore Calvi e con altri oratori che mi hanno preceduto - purtroppo non viene quasi mai applicata, ma questo non può essere messo in capo alla responsabilità del Parlamento o del Governo.
In particolare, avevamo introdotto una misura in base alla quale si allargava il periodo cosiddetto di flagranza fino a 48 ore, per un motivo molto semplice e pratico suggeritoci da chi opera sul terreno, ossia dalle forze dell'ordine, dalla Polizia. È evidente che risulta problematico intervenire immediatamente quando si vedono dei facinorosi in azione allo stadio, sulle tribune o anche per strada. È chiaro che la Polizia assume atteggiamenti prudenti ma, con i mezzi mediatici a disposizione in questi tempi, è possibile filmare queste persone, individuarle, identificarle nelle ore successive. Con il provvedimento che avevamo adottato sarebbe stato possibile arrestarle in flagranza, così come prevede la Costituzione.
Ebbene, devo ricordare con rammarico - e lo dico perché poi riprenderò il tema in coda al mio intervento - che quella norma venne bocciata dal Parlamento perché, in nome - ritengo - di un malinteso garantismo, si disse che prima di tutto andavano salvaguardate le garanzie dei cittadini, le garanzie costituzionali. Una norma di tal genere era pertanto liberticida. Ad anni di distanza, quella stessa norma viene reintrodotta, a testimonianza di come essa fosse di buon senso. Questo mi fa piacere, forse non mi fa piacere che l'adotti la sinistra quando l'avremmo potuta tranquillamente adottare noi. Ma ben venga, perché è una norma che - lo ripeto - offre un adeguato strumento non soltanto di prevenzione ma anche di intervento successivo per identificare chi si macchia di questi che sono veri e propri delitti. Come dicevo, si tratta anche di un elemento di prevenzione, perché il facinoroso che prima di oggi si sentiva impunito, in quanto poteva lanciare oggetti, razzi o armi improprie di ogni genere quasi nella certezza di poter non essere identificato, ora invece sa di poter essere identificato e successivamente arrestato con gli strumenti telematici e mediatici attualmente esistenti.
Quindi abbiamo una condivisione di fondo sugli interventi che vengono prospettati nel decreto in esame. Certo, abbiamo tentato di migliorarlo, introducendo emendamenti che si rifanno all'esperienza positiva del Regno Unito, dove esisteva la piaga degli hooligans che oggi, se non del tutto eliminata, è stata comunque in larga parte circoscritta.
Qualcuno ha qui evocato le grida manzoniane. Credo che questo sia il punto fondamentale. A mio giudizio, la battaglia che dobbiamo portare avanti, e che non è stata sufficientemente fatta, è sul piano culturale. Per troppo tempo si è tollerato che le persone in questione agissero indisturbate all'interno, tra l'altro, di una politica della tolleranza molto più vasta. Ricordo che nel nostro Paese domina un pensiero, un pensiero unico della cultura dominante: si pensa che chi va in piazza a commettere azioni anche estreme è comunque sempre dalla parte della ragione, mentre al contrario vengono spesso criminalizzati i rappresentanti delle forze dell'ordine.
Purtroppo, se non superiamo questo dato non riusciremo mai a controllare anche la violenza che chiamiamo «violenza negli stadi» ma che invece - come dimostrano sia i fatti di Catania che si sono svolti per strada, sia moltissimi altri - si svolge nelle piazze. Dobbiamo allora chiamare queste persone con il nome che hanno, cioè sediziosi quandanche non dei criminali, che vanno colpiti con gli strumenti che lo Stato ha per colpire gli stessi criminali.
Lasciatemi segnalare - lo faccio senza polemica - un punto che reputo molto importante: dobbiamo cambiare completamente l'approccio culturale. Colleghi, che segnale diamo noi? Ricordo sempre il G8 come punto fondamentale su questo tema. Sul G8 c'è stato un capovolgimento dei valori.
C'è stata una vera e propria guerriglia urbana, organizzata in maniera scientifica da professionisti mai identificati. Il risultato devastante è di avere oggi un numero notevole di agenti di polizia sotto processo, questo è il dato, mentre quasi nessuno dei facinorosi e dei criminali è stato identificato e processato. Addirittura, un povero ragazzo (perché dal punto di vista umano a Carlo Giuliani bisogna esprimere tutta la nostra solidarietà) è deceduto in quel frangente. Testimonianze e filmati dimostrano, però, che egli era un teppista che in quel momento stava compiendo azioni di grave teppismo, se non di tentato omicidio. Tutti lo abbiamo visto mentre cercava di scagliare un pesantissimo estintore contro agenti di polizia assediati all'interno di una camionetta.
Quindi, pur con tutta la solidarietà umana e la pietà per un povero giovane che è morto, dobbiamo ribadire la verità: in quel momento egli stava commettendo atti illeciti ed illegali. Nonostante ciò, a questa persona è stata intitolata una sala nel Parlamento, capovolgendo completamente la scala dei valori. Che segnale inviamo ai nostri giovani? A persone che per motivi diversi (perché da un lato si colloca la lotta politica e dall'altro il teppismo da stadio) compiono i loro stessi atti facinorosi è intitolata addirittura una sala in Parlamento, come se questo fosse l'esempio da seguire.
Se non partiamo da questo punto cominciando a stabilire che negli stadi e nelle strade non è possibile mettere in atto qualsiasi tipo di violenza, qualsiasi norma di legge sarà destinata a restare una grida manzoniana. Lo dico senza polemiche e senza dover fare lotta politica, anche perché oggi in Aula non c'è la ripresa televisiva, non ci sono numerosi colleghi, stiamo parlando in un ambiente assai ristretto. Su questi temi dobbiamo riflettere perché nessuno di noi seduti qui oggi intende strizzare l'occhio alla violenza. Dobbiamo avere il coraggio di spezzare questi modelli negativi, altrimenti tutti i provvedimenti che adotteremo in questa Aula saranno vani.
Termino con un riferimento a quanto sostenuto dal collega Calvi sugli interventi della magistratura. Il mancato intervento della magistratura è figlio proprio di questa cultura, per la quale i manifestanti violenti sono comunque da tollerare e da guardare con occhio indulgente. Bisogna cambiare strada, senza ricorrere ad un rigore eccessivo ed inutile, ma sostenendo la strada della fermezza. Bisogna portare avanti questa posizione che non può iscriversi in provvedimenti di legge. Possiamo inasprire le pene finché vogliamo, ma dobbiamo sapere che esse sono inefficaci. Il provvedimento veramente efficace è quello che fornisce alle forze dell'ordine strumenti per poter identificare, arrestare, processare e condannare i facinorosi come meritano. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Ciccanti. Ne ha facoltà.
CICCANTI (UDC). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, riteniamo giusto ed opportuno il decreto-legge dell'8 febbraio 2007, come riteniamo giuste ed opportune le riflessioni del ministro Amato sulla necessità di fermare la violenza negli stadi. Integrare e migliorare la normativa di contrasto alla violenza varata nella precedente legislatura dal ministro Pisanu dopo l'omicidio dell'ispettore di polizia Raciti è giusto, opportuno e doveroso.
Il presidente Casini, in occasione dei tragici eventi della partita Catania-Palermo, dichiarò con chiarezza la necessità di adottare tolleranza zero nelle partite di calcio. Questo decreto indica strumenti di prevenzione che modulano l'organizzazione di manifestazioni sportive di calcio, l'adeguamento degli impianti sportivi senza più deroghe, la limitazione della vendita dei biglietti alla tifoseria della squadra ospite, la regolazione degli spostamenti collettivi dei tifosi, l'inasprimento delle misure interdittive per i tifosi violenti e l'ulteriore inasprimento delle pene pecuniarie e detentive, la flagranza differita del reato fino a 48 ore dal fatto nei confronti di autori precisi responsabili di minaccia, resistenza, violenza e attività offensive e aggressive verso le forze dell'ordine e civili, la limitazione nei confronti delle società di calcio di sostenere e agevolare il tifo organizzato, un'attività volta a migliorare e favorire l'adeguamento tecnico degli impianti soggetti a misure di sicurezza secondo i parametri dei decreti Pisanu.
L'UDC sul provvedimento ha dato un contributo costruttivo e si è mossa su tre filoni: la tutela delle forze dell'ordine, la regolamentazione della vendita dei biglietti, migliorando il testo del Governo soprattutto per la parte non prevista della vendita dei biglietti in caso di derby con la riproposizione in Aula, per garbo e trasparenza istituzionale, di un ordine del giorno già approvato in Commissione, e la promozione della cultura dello sport su ampio spettro di opportunità.
Ringraziamo il capogruppo D'Onofrio, insieme ad altri colleghi quali il senatore Eufemi o il deputato Ciocchetti, per le riflessioni svolte dentro e fuori il Parlamento in merito alla complicata questione della sicurezza negli stadi, soprattutto in merito all'uso degli addetti alla sicurezza non appartenenti alle forze dell'ordine.
Ci sono implicazioni di carattere giuridico che meritano un approfondimento tecnico per i risvolti di carattere civile e penale. Abbiamo perciò rimesso ad una delega legislativa un'articolazione puntuale e precisa sugli istituti giuridici più opportuni da applicare. Si tratta quindi di un ulteriore giro di vite.
Salvo qualche eccezione, tutte le società sportive aderenti alla Lega calcio hanno accolto favorevolmente le ulteriori misure di sicurezza imposte dal Governo. Anche il mondo politico ha reagito positivamente, salvo il presidente del Club Roma Montecitorio. L'intervista di questo autorevole Vice Ministro alla stampa dello scorso 5 febbraio è un capolavoro di diseducazione alla legalità. A parte il cattivo gusto di criticare il proprio Governo, al quale c'ha abituato questa maggioranza di centro-sinistra, si dà voce a quella cultura deviata che vede nelle forze dell'ordine un nemico da colpire.
Lavicenda dell'omicidio Raciti è infatti rivelatrice di questo tipo di cultura. Non solo i dati del Ministero dell'interno indicano che da quando è in vigore la legge n. 210 del 2005 i feriti negli incontri di calcio sono diminuiti del 7 per cento, ma anche che i feriti sono stati limitati solo sul fronte dei tifosi perché tra le forze dell'ordine sono aumentati del 42 per cento, passando da 142 del 2005 a 202 del 2006. Nella stessa partita Catania-Palermo tra i 90 feriti registrati 20 agenti sono stati ricoverati in condizioni preoccupanti, uno in fin di vita e uno, Filippo Raciti, è deceduto.
All'indomani di questa tragedia a Livorno è apparsa la scritta: «uno in meno». A Genova invece la vittima è stata assimilata alla vendetta degli ACAB, acronimo di all cops are bastards, cioè tutti i poliziotti sono bastardi, nati sulle ceneri del G8 per ricordare la morte di Carlo Giuliani.
È su questo aspetto dell'ostilità verso le forze dell'ordine che intendo concentrare l'attenzione perché rivelatore di un sentimento violento, ribelle, cattivo verso il prossimo e la società. Il poliziotto è l'ordine. È lo schema mentale in cui si realizza un'organizzazione di esseri umani razionale, ordinata, armonica. Contestare e distruggere questo schema per sostituirne un altro è comprensibile anche se non condivisibile, ma contestare e distruggere con logiche del noto film «Arancia meccanica» non solo non è condivisibile ma è incomprensibile. Una gioventù violenta, rabbiosa, senza schemi, senza futuro, senza idee non merita né comprensione né tolleranza. Va repressa e basta.
Sono necessarie pene severe e carcere duro, non solo per il calcio ma per ogni tipo di violenza e in ogni occasione in cui essa si manifesti: pirati della strada che ammazzano e fuggono; diverbi di condominio che finiscono a coltellate, fucilate o addirittura in stragi, come quella di Erba.
Fin qui si potrebbe affermare che siamo nella fisiologia di un sistema sociale, ma non ci siamo più quando il bullismo nelle scuole diventa normale; quando i vandalismi nelle scuole e nei centri storici diventano fenomeni accettati come espressione del disagio sociale e ci si rassegna; quando è normale che su Internet si trasmettano video di pestaggi ad handicappati e ad extracomunitari ovvero violenze sessuali a minorenni e vengano accettati come fenomeni goliardici che una certa sociologia è arrivata a comprendere e a difendere.
Ho ancora in mente l'inchiesta de «Il Messaggero» sull'uso della cocaina diventato non solo diffuso, ma anche un requisito nobile di diversità che pervade i ceti sociali più abbienti ed anche quelli popolari. Non dimentichiamoci, poi, la campagna per la liberalizzazione delle droghe leggere e l'uso dello spinello come se fosse un pacchetto di Marlboro. Potremmo proseguire osservando le stragi del sabato sera conseguenti alla moda dello sballo, all'uso dell'alcool come atteggiamento di maturità degli adolescenti che sta rovinando migliaia di giovani.
Ci chiediamo il motivo di questa deriva: crisi della famiglia, crisi della scuola, crisi delle agenzie educative o crisi di valori forti? Probabilmente si tratta di tutto un po', ma la stigmate della crisi di identità dei giovani è data dalla sopraffazione di modelli di vita imposti dal consumismo televisivo e cinematografico. C'è un plagio mediatico, a cominciare dalla televisione di Stato, che propone modelli di vita violenti e trasgressivi, che deviano e corrompono la mente e la personalità dei giovani.
Il Ministero per le politiche giovanili deve interrogarsi su questo tema. Si tratta di capire dove i diritti personali e i diritti di libertà personale si possono comporre tra loro perché la libertà di ciascuno finisce dove inizia quella degli altri.
I giovani devono essere protetti. L'UDC, sulla droga, sulle stragi del sabato sera, sull'uso dell'alcool, sulla stigmatizzazione del bullismo, ha fatto sentire più volte forte e chiara la propria voce per proteggere, aiutare e sostenere i giovani. I giovani sono il nostro futuro, ma una cultura permissiva, lassista ed indifferente ci ha finora sopraffatto e le conseguenze sono sotto gli occhi di tutti.
Cultura della legalità nelle scuole, nella famiglia, nello sport ed in tutte le agenzie educative è l'imperativo categorico della politica. La severità ed il rigore a tutti i livelli rappresentano la cultura da affermare se vogliamo salvare i giovani e la società italiana nel suo immediato futuro.
Questa è la linea politica dell'UDC ripetuta in tutte le sedi e che sarà ribadita fino alla noia perché le leggi ci sono e devono essere applicate. Ha ragione il collegaCalvi quando afferma che non occorrono leggi speciali, ma bisogna applicare quelle esistenti. Non si può pensare per ogni emergenza a leggi di emergenza. Difendiamo un Paese normale.
Per tale motivo, voteremo a favore del provvedimento in esame e di altri che avranno lo stesso spirito per il bene dei nostri giovani e della società italiana. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Valditara e Nessa. Congratulazioni).
Presidenza del vice presidente CAPRILI(ore 10,57)
(omissis)
Allegato B
Integrazione all'intervento del senatore Fazzone nella discussione generale sul disegno di legge n. 1314
Ecco che allora l'acquisto degli impianti sportivi da parte delle società calcistiche e l'uso di personale «interno», di strumenti di controllo a distanza sofisticati quali telecamere a circuito chiuso anche esternamente nelle immediate vicinanze degli impianti, la riduzione della capienza attraverso la trasformazione di tutto lo stadio con posti numerati ed assegnati, potrebbero portare alla riduzione del fenomeno della violenza.
Esempio tipico ed ormai abusato è quello dell'Inghilterra dove si attua tale tipo di controllo interno e gli incidenti sono diminuiti. Naturalmente l'altra gamba di tale ragionamento è costituito dall'irrigidimento delle pene e dalla certezza dell'applicazione delle misure previste.
Appare quasi banale specificarlo ma chi è condannato per atti violenti in manifestazioni sportive deve essere messo in condizione di non poter più accedere negli stadi. Chi riceve condanne per tali reati deve avere la certezza di scontarle e non il ragionevole dubbio di farla franca e tornare sugli spalti dopo qualche settimana con un accresciuto prestigio nei confronti dei componenti del suo gruppo.
Inoltre bisognerebbe provvedere alla diminuzione del numero di poliziotti in divisa, a non far coincidere troppe partite a rischio, a non utilizzare poliziotti per le perquisizioni che dovrebbero essere fatte da personale delle Società di calcio «steward» a cui spetterebbe anche il compito di isolare, non permettere l'accesso ed allontanare i violenti dagli stadi.
Le misure previste dal decreto antiviolenza oggi all'esame, tuttavia, toccano soltanto la punta dell'iceberg e non affrontano alla radice il problema più importante e cioè quello della loro applicazione effettiva.
Le porte chiuse per gli stadi non a norma, i limiti per le società ospitanti all'invio di blocchi di biglietti per la tifoseria avversaria, il divieto di qualsiasi rapporto economico, finanziario e lavorativo tra i club e i tifosi, l'inasprimento dei controlli per i soggetti sottoposti a DASPO, l'inasprimento delle pene, potranno funzionare solo e soltanto se si avrà la costanza di perseguirle con costanza ed attenzione.
Il ministro Amato nel suo intervento non ha espresso nulla riguardo a come le società potranno essere maggiormente responsabilizzate e costrette ad assolvere tutti i loro doveri. Secondo Amato «il calcio è uno dei più grandi catalizzatori della violenza. Diventa occasione di formazione della violenza. Offre canali attraverso i quali la violenza si esprime».Conseguentemente ci si aspetta dal Ministro misure adeguate ed efficaci in grado di estendere i loro effetti sulla società tese ad educare alla cultura dello sport. Chi controllerà se continueranno ad esserci legami tra tifosi e società? Chi dovrà controllare se le violenze non siano organizzate da qualcuno?
Non appare sufficiente dire in modo generico che le società devono essere responsabilizzate se poi a questo non seguono misure stringenti e contingenti.
Nel disegno di legge che ci apprestiamo a votare manca questa programmazione di lungo respiro, appare l'ennesimo provvedimento accorpato in fretta e furia per rispondere ad una emergenza contingente. Spero che questo non resti una misura predisposta per sedare l'opinione pubblica ed i media e poi venga gettato nel dimenticatoio.
Per questo motivo nell'esprimere il voto favorevole auspico che tale provvedimento non resti un provvedimento isolato e che ad esso seguano ulteriori misure attuative ed organizzative che potranno mettere in condizione tutti coloro che sono chiamati giornalmente a combattere tale fenomeno di fare con compiutezza ed efficacia il loro lavoro, nella certezza di avere il pieno appoggio delle istituzioni e del Paese.
Sen. Fazzone
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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119a seduta pubblica (pomeridiana): |
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martedì6 marzo 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI, indi del vice presidente CALDEROLI |
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,42)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1314.
Ricordo che nella seduta del 1° marzo i relatori hanno svolto la relazione orale, hanno avuto luogo la discussione generale e la replica del rappresentante del Governo.
Passiamo all'esame degli ordini del giorno, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno G100 e G101 non verranno posti ai voti.
Invito il senatore segretario a dare lettura dei pareri espressi dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame e sugli emendamenti.
DE PETRIS, segretario. «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo ad eccezione delle proposte 2.33, 2.37, 9.0.1 (limitatamente al comma 6), 9.0.2 (limitatamente al comma 3), 11.0.3 (limitatamente alle parole: "essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito Corevas di cui al successivo art. 135" di cui al comma 2 del capoverso "art. 134", nonché ai capoversi "art. 135, 136 e 137") e 11.0.2 (limitatamente al capoverso "art. 11-quater", comma 1, lettera d) sulle quali il parere è contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, nonché della proposta 1.12 sulla quale il parere è contrario. Sull'emendamento 11.0.2 il parere non ostativo è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, a che nel capoverso "art 11-bis", dopo le parole: "il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone" siano inserite le parole: "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"».
«La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 11.0.20 relativo del disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere di nulla osta».
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Procediamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, dopo quanto emerso in Commissione, ritiro l'emendamento 1.1.
Sottolineo invece ancora, illustrando l'emendamento 1.7, l'opportunità di porre a cinque il limite dei biglietti acquistabili da una singola persona, laddove la formulazione originaria prevedeva un limite di 10 biglietti. Perché mi riferisco al numero di cinque biglietti, mentre il relatore ha preferito la soluzione di quattro? Certo, viene affermato il principio della libertà di movimento, che è un diritto costituzionalmente garantito ed è stato confermato, però non si capisce perché si propone una limitazione a quattro biglietti, dal momento che vi sono delle vetture che consentono di trasportare cinque o addirittura sei passeggeri.
Ad ogni buon conto, l'obiettivo della norma credo fosse quello di impedire che si formino dei pullman che vadano in altre città. Questo obiettivo viene garantito e salvaguardato, però non possiamo impedire a dei cittadini di andare a vedere una partita in un'altra città, consentendo loro l'acquisto di soli quattro biglietti.
Per queste ragioni, inviterei il relatore a rivedere il giudizio rispetto a quanto affermato in Commissione.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, desidero illustrare l'emendamento 1.2 e ritirare gli emendamenti 1.3 e 1.4.
L'emendamento 1.2 mira a stabilire una situazione simile a quella degli stadi inglesi. È noto che in Inghilterra c'era il problema dei cosiddetti hooligans, che è stato in larga parte risolto adottando misure che intervengono a monte della repressione. In questo caso si ritiene inutile, ancorché controproducente, dividere i tifosi con delle barriere che, in alcuni casi, sono delle vere e proprie gabbie. Il nostro emendamento mira ad eliminare queste strutture, che sono anche poco dignitose per quegli appassionati sportivi che vanno allo stadio per vedere la partita, e ad introdurre un sistema simile a quello degli stadi inglesi. Esso va visto insieme alle altre misure che proponiamo con gli emendamenti all'articolo 2, legate alla presenza dei cosiddetti steward e, soprattutto, all'educazione dei tifosi. Questa è la ratio dell'emendamento 1.2.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.5.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, colleghi, vi chiedo cortesemente un attimo di attenzione. Visto che abbiamo lavorato molto bene nelle Commissioni riunite, alcuni dei miei emendamenti sono stati considerati in Commissione assorbiti da altri che il Governo ha concorso a presentare. Questa è la ragione per cui non ritiro e do per illustrati tutti gli emendamenti all'articolo 1, ma quando saranno messi in discussione a volte non voteremo, o voteremo contro, perché li consideriamo assorbiti dal testo del Governo.
C'è un punto fondamentale, l'emendamento 8.8, a cui tengo particolarmente e su cui richiamerò l'attenzione del Governo quando arriveremo all'esame degli emendamenti all'articolo 8.
PRESIDENTE. Relatore Sinisi, desidera illustrare gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite?
SINISI, relatore. Signor Presidente, abbiamo fatto un grande lavoro in Commissione; ritengo quindi che non sia necessario in questa sede illustrare gli emendamenti delle Commissioni riunite.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.6 perché l'obiettivo che intendeva raggiungere è stato conseguito con l'emendamento 1.8 delle Commissioni riunite.
Mantengo invece l'emendamento 1.12, per la seguente motivazione: è vero che l'emendamento delle Commissioni riunite 2.0.500 prevede dei requisiti per coloro che svolgeranno attività di sicurezza all'interno degli stadi, ma è anche vero che questi requisiti saranno definiti da un decreto del Ministro dell'interno che avrà dei tempi tecnici di elaborazione e, successivamente, è previsto un termine per applicarlo. Allora, sarei disponibile, se i relatori e il Governo concordano, a considerare l'emendamento 1.12, che aggancia i requisiti a quelli di chi ha la qualifica di guardia particolare giurata, per il periodo transitorio finché il nuovo regime non sarà pienamente operativo. Quello che non si può consentire, però, è che norme che sono immediatamente applicabili (da subito all'interno degli stadi sono chiamati ad operare i cosiddetti steward) non siano coperte da chiarezza sulla qualifica di chi deve svolgere questa funzione.
PRESIDENTE. Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, se mi consente vorrei fare una brevissima premessa: abbiamo svolto un grande lavoro in Commissione e presentiamo un provvedimento largamente condiviso. Il mandato che abbiamo avuto io e il collega Di Lello è un mandato unanime delle Commissioni riunite. È chiaro che gli emendamenti delle Commissioni riunite rappresentano un punto di mediazione politica che ha trovato la soddisfazione di tutti i Gruppi parlamentari.
Alla luce di tale mediazione, che ha dato forza a questo decreto e ha rinvigorito l'azione del Parlamento, chiederò a tutti i singoli senatori che hanno proposto emendamenti di ritirarli, in virtù dell'accordo politico raggiunto.
Pertanto, Presidente, con riferimento all'articolo 1 e data questa spiegazione di carattere generale, esprimo parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.7 e 1.12.
Invito al ritiro dell'emendamento 1.13, anche se credo che il senatore D'Onofrio abbia già espresso l'intenzione di ritirarlo, e dell'1.14.
Esprimo parere ovviamente favorevole sugli emendamenti 1.8, 1.10, 1.11 (testo 2).
Molto brevemente, faccio presente ai senatori Eufemi e Mantovano che abbiamo trovato un'intesa larghissima in Commissione sulla limitazione a quattro dei biglietti, nonché sul fatto che, in questa fase, entrino gli steward e non le guardie giurate perché non ci sembra elegante che esca la polizia ed entrino gli istituti di vigilanza. Abbiamo affidato questa soluzione al Ministro dell'interno e quindi invito anche loro a ritirare i loro emendamenti.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore, con una piccola aggiunta, e cioè che le motivazioni sono simili a quelle che ha qui illustrato il relatore, senatore Sinisi, nel senso che il Governo ha apprezzato il lavoro unitario e l'accordo che si è raggiunto nelle Commissioni affari costituzionali e giustizia e quindi intende agevolare la possibilità che quell'accordo diventi poi l'orientamento comune dell'Aula.
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 1.1 è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento 1.2. Senatore Castelli, accetta l'invito del relatore a ritirarlo?
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, trovo la richiesta un pochino curiosa, perché intanto non risponde a verità che vi sia stato un accordo unanime: c'è stato un accordo, che è stato corretto, larghissimo e ne prendo atto, però credo che sia un diritto-dovere di ogni senatore cercare di migliorare il testo di un disegno di legge finché ne ha la possibilità.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che gli emendamenti 1.3, 1.4 e 1.5 sono stati ritirati.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.13.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il contenuto dell'emendamento 1.13 è stato recepito nell'ordine del giorno G101, già accolto dal Governo. Pertanto, ritiro l'emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8.
Verifica del numero legale
GALLI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato non è in numero legale.
Sospendo la seduta per venti minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 16,55, è ripresa alle ore 17,15).
(omissis)
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1314 (ore 17,55)
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame del disegno di legge n. 1314.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, poiché è stata interrotta la procedura ordinaria, nel senso che essendo mancato il numero legale noi avremmo dovuto riprendere dopo venti minuti l'esame di questo provvedimento, ma la Presidenza ha deciso di far svolgere questa giusta e doverosa comunicazione al Governo, con gli interventi che sono succeduti, le chiederei soltanto se potesse dare un avviso che si riprende con la procedura ordinaria e con immediate votazioni, in maniera che i colleghi che sono in giro per il palazzo possano raggiungere l'Aula, magari con l'avvertimento che normalmente viene dato della ripresa delle votazioni.
TOFANI (AN). Siamo al Senato, senatore Boccia!
PRESIDENTE. Senatore Tofani, lasci cortesemente che risponda la Presidenza.
Gli avvisi fonici delle votazioni sono già in diramazione da dieci minuti, quindi non possiamo aspettare ulteriormente.
Passiamo nuovamente alla votazione dell'emendamento 1.8.
Verifica del numero legale
STIFFONI (LNP). Chiediamo la verifica del numero legale.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.
(Segue la verifica del numero legale).
Il Senato è in numero legale.
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Risultano pertanto preclusi gli emendamenti 1.14 e 1.7.
Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 1.11 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, raccomando l'approvazione di questo emendamento. Trovo contraddittorio il parere contrario del relatore: infatti egli dice che compete agli steward la sicurezza interna agli stadi (e su questo siamo tutti d'accordo), ma il problema è che oggi gli steward preparati non sono disponibili, e infatti in un altro emendamento, il 2.0.500, approvato già in Commissione, si demanda ad un decreto di indicare le loro qualità soggettive.
L'emendamento 1.12 punta a colmare il regime transitorio, non a trasformare gli steward in guardie particolari giurate. Vorrei capire cosa succede nel periodo intermedio, quando non c'è la qualificazione, non c'è la preparazione e c'è il rischio che squadre di tifosi organizzati vengano incaricate dalle società sportive di svolgere questo ruolo.
PRESIDENTE. Il relatore ha qualcosa da aggiungere?
SINISI, relatore. Signor Presidente, non posso che ribadire quanto ho già detto alle Commissioni riunite. Noi abbiamo fatto un accordo unanime intorno all'emendamento 2.0.500 delle Commissione riunite e abbiamo deciso tutti insieme di differire la questione degli steward ad un decreto del Governo per il quale abbiamo chiesto di dare il parere alle Commissioni competenti di Camera e Senato.
I colleghi hanno ritenuto, me compreso, che non fosse utile si qualificasse come guardia giurata colui che sta all'interno degli stadi al posto della polizia: non ci sembrava utile e non ci sembra nemmeno necessario, anche perché nel regime transitorio c'è il decreto‑legge che prevede si applichi l'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e ci sono i decreti attuativi del decreto-legge Pisanu, quindi la disciplina che si è applicata in questa materia nelle settimane precedenti.
Reputo pertanto totalmente destituito di fondamento l'argomento che è stato anche qui, un'ulteriore volta, sollecitato. Invoco il mantenimento dell'accordo unanime delle Commissioni, ritenendo l'emendamento 1.12 superato dall'emendamento successivo all'articolo 2.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, insiste per la votazione?
MANTOVANO (AN). Insisto, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Mantovano.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
SINISI, relatore. Signor Presidente, rinuncio all'illustrazione degli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite, perché sono stati abbondantemente illustrati in Commissione.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, il 2.100a è un emendamento volto a sopprimere il numero 2) della lettera a) del comma 1, numero con il quale si amplia la possibilità di applicare la misura del divieto di accesso agli stadi, prevedendosi che la stessa cosa possa essere disposta anche in assenza di denuncia o sentenza di condanna.
Tale disposizione va a novellare l'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, nella parte in cui subordina l'applicazione della misura de quo all'esistenza di una denuncia o condanna: infatti, nella novella prevista dalla norma che abbiamo di fronte, è possibile arrivare allo stesso risultato sulla base di elementi oggettivi diversi dalla denuncia o dalla condanna. Però la fattispecie che ci occupa e della quale io, come i colleghi di Rifondazione Comunista, chiedo l'abrogazione, resta comunque una misura interdittiva disposta per la salvaguardia di finalità inerenti all'ordine pubblico. Tale indiscussa natura non rende opportuno prescindere, ai fini applicativi, quantomeno dall'esistenza di una denuncia per specifici reati.
Giova sul punto evidenziare - ma non sarà sfuggito assolutamente alla Commissione e ai relatori - che il codice di rito, per il tramite dell'articolo 280, subordina ancora l'applicabilità delle misure coercitive all'apertura di un procedimento penale per delitto punito con la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni; nel caso di specie, invece, questa misura verrebbe applicata, come detto, sulla base di elementi oggettivi molto particolari ed indefiniti.
Riteniamo che una norma come questa - e mi rivolgo chiaramente ai relatori - potrebbe tranquillamente essere espunta dal provvedimento, perché non mi pare che sia quella che lo caratterizzi in maniera decisiva.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.7, 2.9 e 2.13 e mi riservo di motivare gli altri al momento del voto.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 2.19 e 2.21 e illustro, in via del tutto generale, una serie di proposte che sono diversamente formulate per poter dare all'Aula la possibilità di valutarle e di votare quella ritenuta più equilibrata.
Sostanzialmente gli emendamenti intervengono su un tema che io ritengo assolutamente delicato, sia per la sostanza sia perché si è dimostrato, ad esempio negli stadi inglesi, quello decisivo per il buon andamento delle partite: mi riferisco ai cosiddetti assistenti, o steward, o come li vogliamo chiamare.
È chiaro che questi incaricati svolgono un compito delicatissimo: pensiamo soltanto al fatto che hanno la facoltà di intervenire in qualche modo sui tifosi intemperanti con tutto quello che ne consegue e anche con i rischi a cui sono sottoposti, perché è già accaduto che alcuni volontari, in occasioni peraltro diverse (penso per esempio ai volontari bolognesi che, tra l'altro, erano stati istituiti dal sindaco Cofferati), per il semplice fatto di aver contribuito all'ordine pubblico si sono trovati incriminati dalla magistratura. Allora è ovvio che questi incaricati devono avere una solida preparazione professionale, devono sapere esattamente quello che devono fare e avere un notevole sangue freddo, perché agiscono in condizioni che evidentemente, in alcuni casi, possono essere anche drammatiche, e devono avere una vasta esperienza.
Noi proponiamo una serie di requisiti che questi steward debbono possedere e proponiamo anche che, in prima battuta, tale compito possa essere svolto da chi già svolge funzione di vigilanza. A questo proposito, francamente ci siamo stupiti del fatto che sia il relatore sia la Commissione non abbiano inteso addivenire a questa soluzione perché sicuramente chi già svolge compiti di vigilanza ha una solida preparazione professionale proprio in tal senso.
Per questo sollecitiamo l'Assemblea ad approvare soprattutto l'emendamento che prevede anche l'impiego di addetti agli organi di vigilanza in queste fattispecie.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, tutti gli emendamenti all'articolo 2 presentati a mia firma sono da considerare ritirati perché in Commissione sostanzialmente sono stati accolti nella riformulazione del Governo o di altri emendamenti.
Lo spirito complessivo degli emendamenti tendeva a due princìpi ispiratori che richiamo all'attenzione dei colleghi: aggravare le sanzioni a carico di chi commette fatti gravi durante lo svolgimento di gare; punire le società che concorrono a tenere rapporti con associazioni di facinorosi. La linea di fondo è distinguere i tifosi dai facinorosi. Siccome questo obiettivo fondamentale è accolto, gli emendamenti possono essere considerati tutti ritirati.
PRESIDENTE. Comunico che il senatore Centaro ha ritirato l'emendamento 2.4.
I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.1.
Invito al ritiro degli emendamenti 2.2 e 2.100a. Per la verità ne abbiamo già discusso in Commissione e la senatrice Boccia aveva manifestato la sua disponibilità, alla luce delle spiegazioni che lì erano state fornite. Abbiamo chiarito che si intende incidere sulle facoltà e non sulle libertà e sui diritti; infatti non stiamo parlando di vietare i diritti fondamentali delle persone, ma stiamo vietando a persone che hanno commesso delle violenze all'interno degli stadi di tornarvi, ancorché abbiano ricevuto una denuncia e non una sentenza passata in giudicato.
Se si trattasse di una libertà, converrei con le argomentazioni esposte; se si fosse trattato di diritti, altrettanto. Invece, in una condizione di pericolo, si incide solo su una facoltà: non andare allo stadio.
Invito il senatore Mantovano a ritirare l'emendamento 2.3, mentre esprimo parere favorevole sull'emendamento 2.5 (testo 2), delle Commissioni riunite, come pure sugli emendamenti 2.100, 2.14, 2.150 e 2.27 (testo 2), sempre delle Commissioni riunite.
Invito il senatore Castelli a ritirare l'emendamento 2.6, anche perché credo che sia assorbito dal 2.8 delle Commissioni riunite, sul quale esprimo parere favorevole. In proposito, voglio ricordare semplicemente al senatore Castelli che è comunque obbligatorio il divieto di andare allo stadio (questa è una della questioni per le quali egli chiede che tale divieto si applichi comunque obbligatoriamente in caso di condanna). Lo invito, quindi, a ritirare anche gli emendamenti 2.11, 2.12, 2.16, 2.17, 2.18, 2.20, 2.23, 2.25, 2.26, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, mentre invito il senatore Mantovano a ritirare l'emendamento 2.22 ed il senatore D'Onofrio a ritirare l'emendamento 2.410, ma credo che lo abbia già fatto.
Signor Presidente, se me lo consente, credo di poter cogliere l'occasione per ricordare al senatore Castelli che le Commissioni riunite hanno valutato la questione relativa agli steward. Si è deciso differire ad un secondo momento l'emanazione di una disciplina puntuale, ritenendo sufficienti il decreto Pisanu, i decreti attuativi e l'articolo del decreto-legge in esame, che prevede il rinvio all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Le Commissioni parlamentari esprimeranno il loro parere: quella è l'occasione in cui, con i colleghi di maggioranza e opposizione, abbiamo convenuto di aprire un confronto e discutere di cosa dovranno fare gli steward. Per tali ragioni, signor Presidente, invito caldamente il senatore Castelli a voler ritirare gli emendamenti che ha proposto.
Per quanto riguarda gli emendamenti aggiuntivi, per le stesse suddette ragioni invito il senatore Castelli a ritirare anche l'emendamento 2.0.2.
Esprimo, invece, parere favorevole sull'emendamento 2.0.1 (testo 2) delle Commissioni riunite, sottolineando però che dall'Ufficio degli atti normativi mi è stata richiesta una riformulazione del comma 2, nel senso di elidere, dopo le parole «il rifiuto», le parole «di rimuovere o».
Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 2.0.500, sempre delle Commissioni riunite, che assorbe tutti gli emendamenti proposti dai colleghi in materia di steward.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Vi è un invito al ritiro per l'emendamento 2.2. Chiedo alla senatrice Boccia se intende accoglierlo.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Sì, signor Presidente, accetto l'invito del relatore.
PRESIDENTE. Vi è un invito al ritiro anche per l'emendamento 2.100a. Senatore Manzione, intende accoglierlo?
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, non resto convinto delle istanze rappresentate dai relatori, però ne prende atto, ritirando l'emendamento.
PRESIDENTE. Anche per quanto riguarda l'emendamento 2.3 vi è un invito al ritiro. Senatore Mantovano, intende insistere per la votazione dell'emendamento?
MANTOVANO (AN). Sì, signor Presidente: non ritiro questo emendamento perché, in questo momento, stiamo parlando del divieto di partecipazione alle manifestazioni sportive, che dalla giurisprudenza, anche di legittimità, viene qualificato come una misura di prevenzione.
Se si legge il testo dell'articolo 2, comma 1, lettera a), numero 2, del decreto-legge proposto all'Assemblea non si capisce bene di fronte a che cosa ci si trovi, perché si parla di «chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive». Non è la descrizione di un reato, altrimenti ci troveremmo di fronte a qualcosa che ha una sanzione penale, e non è la descrizione di un tentativo di reato, perché contiene soltanto una parte di un tentativo di reato; manca la direzione univoca di questi atti.
Il testo che mi permetto di proporre all'Aula è più conforme alla natura dell'istituto, che è quella di una misura di prevenzione. Non trattandosi di una questione politica, ma semplicemente di correttezza di formulazione, credo che almeno questa proposta possa trovare accoglimento.
Presidenza del vice presidente CALDEROLI(ore 18,15)
(Segue MANTOVANO). Signor Presidente,chiedo la votazione nominale con scrutinio elettronico, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.3, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.4 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.6, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.7 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.8, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.9 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Risulta pertanto precluso l'emendamento 2.11.
Ricordo che gli emendamenti 2.39 e 2.13 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 2.14, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.40 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.12, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.41 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.150, presentato delle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.16, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.17, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.18, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.19 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.20, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.21, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.22.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, invito l'Assemblea a valutare positivamente questo emendamento, che si propone di sostituire un riferimento per gli addetti alla sicurezza interna di impianti sportivi all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Ora, questo articolo prevede il diniego al rilascio di autorizzazioni - e in questo caso si fa riferimento ai requisiti che consentono il rilascio di autorizzazioni - a chi ha riportato una condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto doloso e a chi è sottoposto all'ammonizione (che non esiste più) o a misure di sicurezza personale, o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.
Se vale il riferimento a questa norma, chi ha patteggiato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa può fare l'addetto alla sicurezza interna agli stadi perché, avendo le attenuanti o anche, senza necessità di attenuanti, la diminuente di pena prevista per il minimo edittale dell'associazione mafiosa, si è al di sotto del limite dei tre anni di reclusione. Le altre ragioni ostative, cioè la dichiarazione di delinquente abituale, professionale o per tendenza sono qualifiche molto impegnative che richiedono la consumazione di reati abbastanza gravi.
Con l'emendamento 2.22 si propone semplicemente il rinvio agli elementi che consentono il rilascio della qualifica di guardia particolare giurata. Non si tratta di collocare guardie particolari giurate all'interno degli stadi, ma di fare riferimento a requisiti molto più rigorosi di quelli, preoccupanti, previsti dal decreto‑legge presentato dal Governo.
Su questo emendamento chiedo la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
SINISI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SINISI, relatore. Signor Presidente, purtroppo sono costretto a replicare.
L'emendamento 2.0.500 che le Commissioni riunite hanno proposto - ribadisco, maggioranza e opposizione insieme - prevede una norma che non è di carattere ordinatorio e non è un rinvio a un decreto; essa, infatti, stabilisce che sin dall'indomani della conversione del decreto-legge le società sportive che assumeranno persone chiamate a svolgere compiti all'interno degli stadi dovranno comunicare i nominativi al prefetto, il quale, se mancheranno i requisiti, potrà immediatamente disporne il non impiego. Ribadisco che verranno emanati decreti attuativi e che il decreto al nostro esame rinvia all'articolo 11 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pertanto, invocando nuovamente l'accordo fra tutti su questo tema, ricordando le norme che insieme abbiamo scritto per impedire che si verifichino disagi di ogni natura e facendo anche riferimento al fatto che questa intesa politica certamente non è stata raggiunta da irresponsabili, chiedo che l'emendamento 2.22 venga respinto.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 2.22, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 2.42 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.23, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.25, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.26, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.27 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.28, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 2.410 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 2.29, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.30, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.31, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.32, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.33 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.34, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.35, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.36, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Stante il parere contrario espresso dalla 5a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, l'emendamento 2.37 è improcedibile.
Metto ai voti l'emendamento 2.38, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.2, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.1 (testo 3), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 2.0.500, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 3.11 (testo 2), 3.5 (testo 2), 3.6 e 3.8.
Invito poi i proponenti a ritirare gli emendamenti 3.1, 3.2, 3.3, 3.7 e 3.10; altrimenti, il parere è contrario.
Per quanto riguarda l'emendamento 3.0.1 (già 3.9), ricordo che con il senatore D'Onofrio era stata raggiunta un'intesa in Commissione in base alla quale le questioni relative alla violenza nei confronti delle cose sarebbero state trasformate in un'aggravante del delitto di danneggiamento. Il senatore D'Onofrio ha riformulato proprio in questo senso il testo dell'emendamento 3.9 nell'emendamento 3.0.1 sul quale, pertanto, il parere è favorevole.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, il mio parere è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.11 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, l'emendamento 3.1 punta a rendere più efficace l'applicazione della norma. Infatti, la norma punisce chiunque lancia o utilizza negli impianti sportivi o nelle immediate adiacenze razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi e così via. Se il fine è quello di impedire e di sanzionare questo tipo di condotta, non capisco quale sia la necessità di inserire l'inciso «in modo da creare un pericolo per le persone»; se qualcuno lancia un bengala all'interno di uno stadio con migliaia di spettatori, il pericolo è insito in questa condotta. Da ciò nasce l'emendamento 3.1, che propone di sopprimere questo inciso.
Chiedo poi la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento in esame.
PRESIDENTE.Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 3.1, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.3.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, intervengo sull'emendamento 3.3 rivolgendomi soprattutto al relatore.
Nel testo si prevede la reclusione da uno a quattro anni per i fatti previsti. Sappiamo tutti, però, che nessuno sarà mai condannato all'effettiva reclusione e quindi questa diventa la solita grida manzoniana. Abbiamo proposto, pertanto, di aggiungere una sanzione pecuniaria, che a discrezione del giudice possa essere comminata. Credo sarebbe un deterrente molto più efficace della pura e semplice reclusione che, come sappiamo tutti, non viene mai applicata.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.3, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 3.40 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 3.5 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.6 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.7, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.10, presentato dal senatore D'Onofrio.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.8, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 3.0.1, presentato dal senatore D'Onofrio.
È approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, con l'emendamento sottoposto all'Assemblea si vuole evidenziare il pericolo che l'arresto in flagranza venga consentito anche nell'ipotesi delittuosa di possesso di materiale pirotecnico. La vecchia norma di cui all'articolo 8 consentiva l'arresto nelle sole ipotesi di lancio di materiale pericoloso, mentre per il reato di possesso di materiale pirotecnico non era possibile parlare dell'arresto perché operava la preclusione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale, che attribuisce agli ufficiali di polizia giudiziaria la facoltà di arrestare chiunque venga colto in flagranza di reato soltanto nelle ipotesi di reato con una pena della reclusione superiore al massimo a tre anni.
Nella fattispecie, anche come modificata dalla normativa che stiamo esaminando, il previsto aumento di pena da sei mesi a tre anni non sembrerebbe comunque astrattamente sufficiente a rendere possibile l'applicazione della misura, cioè a superare la preclusione di cui all'articolo 381 del codice di procedura penale.
Anche questa sollecitazione viene fatta alla Commissione, fermo restando che il presentatore degli emendamenti non vuole mettersi in conflitto con le Commissioni riunite o con i relatori; ha soltanto la necessità di evidenziare una serie di problematicità che probabilmente è giusto restino agli atti.
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, mi scuso, ma per la velocità con cui sono stati posti in votazione gli emendamenti non sono riuscito poc'anzi ad intervenire sull'emendamento 3.0.1, sul quale il relatore ha espresso parere favorevole.
È molto importante, a mio giudizio, svolgere una dichiarazione di voto su tale emendamento, nella percezione del fatto che i danni interni allo stadio possono riguardare non solo le persone, come tutto il provvedimento prevede, ma anche le cose. In Commissione avevo previsto - noto che sul testo finale è stato espresso parere favorevole dal Governo - che si trattasse di danneggiamenti alle cose necessarie per lo svolgimento della gara e non di qualunque seggiolino. Da questo punto di vista, si tratta di un'aggravante molto importante che cerca di sottolineare come anche la violenza nei confronti delle cose destinate allo svolgimento delle gare faccia parte delle sanzioni da introdurre nel provvedimento.
Solo per questo sono intervenuto, e chiedo scusa. Era un emendamento già approvato. Sono lieto che il Governo abbia dato parere favorevole.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Invito a ritirare l'emendamento 4.100, presentato dal senatore Manzione; altrimenti il parere è contrario. Penso che l'intenzione delle Commissioni sia proprio di perseguire quegli obiettivi, cioè di non rendere equivoca l'applicazione della misura dell'arresto, quando è necessaria in relazione a queste condotte.
Esprimo parere favorevole sull'emendamento 4.1 e invito a ritirare gli emendamenti 4.2, 4.3, 4.4 e 4.101, del Governo.
PRESIDENTE. Quest'ultimo è fatto curioso!
MINNITI, vice ministro dell'interno. Ritiro l'emendamento 4.101.
Per il resto, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 4.100.
MANZIONE (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ancora una volta il relatore non mi convince. Però prendo atto della richiesta e ritiro l'emendamento. Mi convince un po' di più, ma per simpatia, il rappresentante del Governo.
PRESIDENTE. Il senatore Sinisi è ascoltato da tutti: da senatori e dal Governo.
Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla senatrice Boccia Maria Luisa e da altri senatori.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentata dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 4.4, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 4.101 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
Senatore Boccia, non disturbi il senatore Manzione, per favore!
MANZIONE (Ulivo). Il senatore Boccia è fastidioso, oltre che con gli sms, anche di persona!
PRESIDENTE. Non mi costringa a censurarla, senatore Manzione. Il collega Boccia non è fastidioso ed è estremamente piacevole e collaborativo.
MANZIONE (Ulivo). Con l'emendamento 5.100 voglio rappresentare all'Assemblea che si prevede, in relazione al reato di ingresso e permanenza negli impianti sportivi in violazione del relativo regolamento d'uso, la possibilità di applicare le misure del divieto di accesso e dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, imponendo alla persona che vi è sottoposta un comportamento positivo, va sicuramente a limitare direttamente la libertà personale, seppure in modo meno invasivo delle misure detentive: dalla limitazione della libertà personale discende la necessaria applicazione di garanzie previste dall'articolo 13 della Costituzione.
Ecco perché è stato presentato questo emendamento abrogativo che, ancora una volta, si rappresenta alle Commissioni riunite che, sappiamo, hanno lavorato benissimo per evidenziare una perplessità che non vorremmo un domani dovesse diventare un motivo per fare in modo che la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità di questa normativa.
Avevo la necessità solo di rappresentare questo pericolo all'Assemblea e di questo, Presidente, la ringrazio.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Invito ancora il senatore Manzione a ritirare il suo emendamento. Si tratta in buona sostanza di consentire che si abbia uno strumento che si applica anche al di fuori delle celebrazioni delle manifestazioni sportive. La violazione del regolamento d'uso si può applicare anche quando lo stadio non è aperto, ma quando è chiuso. È evidente che può servire proprio ad impedire che si costituiscano le condizioni per commettere successivamente delle violenze.
Le Commissioni hanno discusso se il divieto di andare allo stadio sia in realtà una violazione delle libertà personali o una mera violazione delle libertà di circolazione, tutelate non dall'articolo 13, ma dall'articolo 16 della Costituzione. Noi abbiamo preferito mantenere, anche alla luce di una giurisprudenza costante della Corte costituzionale - che non ha mai messo in discussione la validità di questo istituto - di confermare tale orientamento e di consentire che sia applicato anche in queste circostanze.
Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.20.
Invito il senatore Pecoraro Scanio a ritirare l'emendamento 5.0.100. Ho ascoltato il suo intervento in discussione generale e reputo che le sue osservazioni assai puntuali siano state recepite dall'emendamento 11.0.20 delle Commissioni riunite.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, intende mantenere l'emendamento 5.100?
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ho ascoltato le osservazioni del relatore. Non riesco a condividerle totalmente, però prendo atto che probabilmente rispetto a questo provvedimento c'è la necessità di atteggiarsi in una maniera, come dire, non troppo garantista e un po' rozza dal punto di vista della capacità di inquadrare le fattispecie all'interno di una logica di princìpi. Ne prendo atto. C'è una volontà quasi unanime, non mi sento di insistere più di così.
PRESIDENTE. Senatore Pecoraro Scanio, intende ritirare l'emendamento 5.0.100?
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Sì, signor Presidente.
PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento 5.20.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il Governo esprime parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.20, presentato dalla Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 5.0.100 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, colleghi, ho ascoltato l'orientamento dei relatori sulla costruzione generale del disegno di legge e anche se l'emendamento 6.1, tra tutti quelli che ho presentato, ritengo sia il più rilevante, lo ritiro perché riconosco l'intento e lo spirito con cui hanno lavorato le due Commissioni, che è stato più volte richiamato dal relatore Sinisi.
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, ho presentato due emendamenti all'articolo 6.
Con l'emendamento 6.100 si evidenzia il paradosso di prevedere l'applicazione della misura di prevenzione nei confronti di chi agevola le condotte violente, non anche di chi le pone in essere. Anche questa è una necessità che viene sottoposta all'Aula affinché decida.
Con l'emendamento 6.102, invece, si vuole sottolineare che obiettivamente c'è un'improprietà di riferimento per quanto riguarda il provvedimento di confisca. Anche in questo caso ci sembra un uso improprio di uno strumento che nasce con modalità assolutamente diverse.
Rappresento all'Aula queste due esigenze. Capisco la necessità di licenziare al più presto il provvedimento e ne prendo atto, l'importante è che tali emendamenti restino agli atti.
PRESIDENTE. Questo vuol dire che li mantiene, senatore Manzione?
MANZIONE (Ulivo). Li mantengo, sempre nella speranza che il relatore esprima parere favorevole.
PRESIDENTE. Non mi sembra ben predisposto quest'oggi, però vedremo.
Il restante emendamento si intende illustrato.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, ringrazio la collega Boccia per le sue osservazioni. Abbiamo discusso a lungo dell'articolo 6. In Commissione abbiamo dato un'apertura di credito alle osservazioni che sono state formulate, e cioè che si tratta di una misura che si può applicare residualmente anche a quei soggetti che per un verso sfuggono al divieto del DASPO e per altro verso al reato che appunto consentirebbe l'arresto.
In questi termini e tenendo presente che ci sono organizzazioni di ultras che comunque si configurano come organizzazioni di tipo criminale, invito il collega Manzione a ritirare i suoi emendamenti per favorire il mantenimento del testo presentato dal Governo.
PRESIDENTE. Senatore Manzione, che intende fare?
MANZIONE (Ulivo). Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni del relatore e ritiro gli emendamenti a mia firma.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Esprimo parere contrario sull'emendamento 6.101 (testo 2).
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.101 (testo 2), presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 6.102 è stato ritirato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, considerando quanto detto per il precedente emendamento a mia firma all'articolo 6, ritiro l'emendamento 7.1.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, questo è uno dei punti fondamentali del provvedimento al nostro esame, lo dico perché in Commissione abbiamo esaminato molto a fondo la proposta, anche in questo caso dell'UDC, che tendeva ad aumentare notevolmente le sanzioni penali a carico di chi provocasse lesioni alle forze dell'ordine e che si è ritenuto di ricomprendere nell'ambito della norma generale, prevedendo un incremento di sanzioni. Ho dichiarato che ero soddisfatto perché il principio era stato colto e da questo punto di vista l'emendamento 7.8 può essere considerato ritirato, perché vi è una norma prevista dalla Commissione che consente di affrontare il problema in modo più che sufficiente.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, ritiro l'emendamento 7.3, per le ragioni esposte dal senatore D'Onofrio. Siamo pienamente soddisfatti del risultato raggiunto con l'inasprimento delle pene per chi procuri lesioni a pubblico ufficiale. Questo era l'obiettivo che ci eravamo proposti; quindi è stato raggiunto un grande risultato, dopo le vicende tragiche di Calabria e Catania.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, mi riservo di motivare il voto all'emendamento 7.6; preciso però da subito che, rispetto all'articolo 341 del codice penale che si ripropone, ritiro il comma 2, quello che inizia con le parole «La stessa pena» e il comma 4, che inizia con le parole «Le pene sono aumentate». Restano in piedi i commi 1 e 3.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Presidente, ringrazio la senatrice Boccia e il senatore D'Onofrio per avere ritirato i loro emendamenti. In realtà le proposte dei colleghi D'Onofrio e Eufemi sono state interamente recepite dall'emendamento 7.200 delle Commissioni riunite, sul quale esprimo parere favorevole, con una precisazione: dopo la parola «lesioni» bisogna aggiungere la parola «personali». E' una questione di drafting al comma 583-quater, così com'è previsto. L'emendamento diventa dunque: «583-quater. Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime».
Prendo atto del fatto che sono stati ritirati i successivi emendamenti.
Credo di dover dare un parere soltanto sull'emendamento 7.6 del senatore Mantovano.
PRESIDENTE. Anche sull'emendamento 7.4.
SINISI, relatore. L'emendamento 7.4 del senatore Centaro credo sia largamente assorbito; invito a ritirarlo.
PRESIDENTE. Si intende pertanto ritirato. E' altresì ritirato l'emendamento 7.5.
SINISI, relatore. Sull'emendamento 7.6, del senatore Mantovano, il parere è contrario. Una ragione di ordine politico della mia contrarietà sta nell'accordo che abbiamo raggiunto, un'altra ragione è di carattere tecnico e riguarda la formulazione che, così come è stata redatta, sostanzialmente prevede che l'offesa possa essere arrecata e costituire oltraggio, quindi perseguibile d'ufficio e non a querela, soltanto quando le forze dell'ordine sono in servizio di ordine pubblico. Abbiamo creduto in Commissione che questo creerebbe una grave disparità di trattamento; mi rifaccio a quanto si diceva una volta: il bene giuridico tutelato non può essere la mansione, ma la funzione.
Mi auguro che l'emendamento possa essere ritirato e trasformato in un ordine del giorno. Invito il Governo a rivalutare positivamente la possibilità di introdurre norme di tutela rafforzate nei confronti dei tutori dell'ordine, ma in un contesto tecnicamente più corretto e in una sede diversa da quella in cui stiamo discutendo quest'oggi. Mi auguro che il mio invito possa essere accolto dai presentatori dell'emendamento.
PRESIDENTE. C'è anche l'emendamento 7.0.100 (testo 2) del senatore Castelli.
SINISI, relatore. Anche per questo emendamento, Presidente, rivolgo un invito al ritiro, altrimenti esprimo parere contrario per le ragioni che ho esposto in proposito.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Ricordo che gli emendamenti 7.1 e 7.8 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 7.200 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 7.3, 7.7, 7.4 e 7.5 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 7.100, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo alla votazione dell'emendamento 7.6.
MANTOVANO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, trovo singolare che si chieda di ritirare un emendamento che propone l'introduzione di una norma penale e di sostituirlo con un ordine del giorno, che non mi risulta essere strumento giuridico che possa avere la stessa efficacia di una norma penale. Non ho mai visto una sanzione applicata in virtù di un ordine del giorno, neanche nei confronti dei destinatari dell'ordine del giorno.
Questo emendamento punta a reintrodurre nel nostro ordinamento, ma in modo molto più circoscritto, il reato di oltraggio a pubblico ufficiale che improvvidamente ne fu espulso qualche anno fa. Il testo che viene proposto all'Aula non è la fotocopia di quel testo abrogato, ma è una previsione molto più circoscritta - come ricordava il relatore - a quella esposizione esterna dei tutori dell'ordine in attività particolarmente rischiose. Non riguarda, quindi, per intenderci, il vigile urbano che eleva la contravvenzione per divieto di sosta.
Trovo incongrua la motivazione del relatore secondo cui non si può limitare l'applicazione di questa norma alle funzioni di ordine e di sicurezza pubblica, quando abbiamo appena approvato un emendamento delle Commissioni riunite che prevede una fattispecie applicabile a chiunque procuri a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime. La previsione è assolutamente sovrapponibile e punta a introdurre un'ipotesi intermedia, prima di aspettare che l'autorità giudiziaria intervenga quando il pubblico ufficiale viene trattato con la spranga.
Qui si sta individuando l'ipotesi in cui il pubblico ufficiale è destinatario di ingiurie, di sputi, di tutti quegli atteggiamenti che sono lesivi non soltanto della sua personale dignità, ma anche della dignità della divisa che indossa e di ciò che essa rappresenta. È assolutamente coerente con emendamenti già approvati, da ultimo il 7.200 (testo 2). Trovo singolare che il Governo in Commissione su questo emendamento si sia rimesso al Senato e in Aula manifesti invece la sua contrarietà aderendo al parere espresso dal relatore. In Commissione si è anche sentita la motivazione contraria da parte dei relatori (che per fortuna non è stata ripetuta in quest'Aula), secondo cui le organizzazioni sindacali non l'avrebbero richiesto, come se per sottolineare un'esigenza sia necessaria la sollecitazione delle organizzazioni sindacali, che comunque si sono espresse e hanno chiesto a gran voce l'introduzione di questa norma.
Non vorrei, ma ho il leggero e fondato sospetto che questa sia la ragione principale per cui l'opposizione è contraria, non nel merito, ma in virtù di quell'ipoteca ideologica che grava su tutte le questioni di ordine pubblico e di sicurezza dall'avvio della legislatura a causa della consistente presenza in quest'Aula della sinistra estrema. Per questa ragione sollecito, nell'interesse delle Forze di polizia e della sicurezza della Nazione, il voto a favore di questo emendamento. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
BIONDI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIONDI (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho trovato molto convincenti e motivate le considerazioni che ha fatto poco fa il collega, il quale ha voluto sottolineare una posizione che non attiene ad una mansione (come ho sentito dire con una certa approssimazione dal relatore), ma all'effettività di una funzione nella fase più delicata e importante che vi possa essere, quella cioè di frapporre la dignità e la funzione dello Stato alle aggressioni fisiche, verbali, oltraggiose, che hanno un significato particolare in determinate condizioni e situazioni.
Io sono stato tra coloro che hanno ritenuto che il vecchio reato di oltraggio avesse una motivazione, questa sì, qualche volta ideologica: della Polizia che debba fare più paura che incutere rispetto. Ma quando la funzione della Polizia è quella di garantire l'ordine democratico all'interno di una situazione così difficile e difficilmente controllabile, nella realtà di una folla in tumulto, di una situazione grave, non gratificare - mi permetto di dire - questa funzione con una valutazione di tutela, di garanzia, mi sembra una cosa abbastanza grave.
Non sono d'accordo con il collega Mantovano nel ritenere che in quest'Aula ci debba essere una situazione del tutto ideologica. Non credo che su materie giuridiche vi debbano essere bardature ideologiche. È un problema che riguarda un'attività di lavoratori della Polizia (mi permetto di usare questo termine). Come diceva Pasolini, le ruvide divise nascondono sotto di sé quelli che fanno il loro dovere e l'interesse di tutti. (Applausi dai Gruppi FI, AN e UDC). Credo che questo debba essere il valore che dobbiamo considerare in questo emendamento. Non dobbiamo dividerci perché si può aver avuto nella nostra storia, nella nostra visione filosofica della vita e della società, un'interpretazione che può essere stata anche giusta in certi momenti, quando la Polizia poteva rappresentare qualcosa di oppressivo, invece che di garanzia democratica.
Per questo, credo che quest'emendamento debba essere accolto. (Applausi dai Gruppi FI e AN).
SINISI, relatore. Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SINISI, relatore. Signor Presidente, intervengo solo per una replica di carattere tecnico. Il senatore Mantovano ha fatto qui riferimento ad una motivazione da me utilizzata in Commissione, che debbo precisare. Io ho chiesto ai colleghi in Commissione di favorire le condizioni per l'immediata approvazione di questo decreto e di non introdurre argomenti nuovi o diversi da quelli trattati o presentati.
Alla luce di questo, ho invitato a ritirare iniziative di singoli senatori a privilegio delle iniziative delle Commissioni riunite. Tali questioni devono essere obtorto collo ripresentate per i vezzi o gli intendimenti di ciascun senatore e questo a fronte di un lavoro che evidentemente è servito a poco se insistiamo a riprodurre temi che in quella sede ci avevano visti tutti convinti, tanto da conferire un mandato all'unanimità. È giusto che ciascun senatore possa fare ciò, ma non è giusto sotto il profilo dell'opportunità politica quando l'intervento incide su un provvedimento per il quale c'era l'accordo politico di tutti.
Fatta questa premessa, signor Presidente, l'emendamento è anche tecnicamente sbagliato e lo dico al senatore Biondi, che ha ritenuto di dovervi aderire. Infatti, come ho detto, non è corretto tutelare la mansione e non la funzione. Io intendo tutelare la funzione degli operatori delle forze dell'ordine e ritengo giusto attuare condizioni di difesa e di tutela anche normative. Chiedo di svolgere insieme una riflessione al riguardo, come insieme abbiamo riflettuto su questo provvedimento.
Ritengo sbagliata (perché queste sono le opinioni emerse nelle Commissioni riunite) la diversità di tutela fra chi fa l'operatore in servizio di ordine pubblico e chi, eseguendo una perquisizione a casa di un mafioso e ricevendo lo stesso oltraggio, è invece perseguito a querela e non d'ufficio. Con riferimento a questa ingiustizia, che si creerebbe all'interno delle forze dell'ordine, io voglio tutelare tutti allo stesso modo: sia chi perquisisce Totò Riina sia chi va allo stadio, sia chi si occupa della circolazione, perché costoro vanno tutelati in quanto servitori dello Stato.
In relazione a tale esigenza ho chiesto di fare un approfondimento in altra sede, rafforzando questa richiesta anche attraverso un invito al Governo. Questo intendimento era soprattutto a beneficio della speditezza del provvedimento in esame, che ci aveva visti tutti uniti nella volontà di approvarlo.
Per tali ragioni, la mia non è ostinazione nell'invitare al ritiro dell'emendamento, ma un appello a una volontà politica che dovrebbe essere comune e che nella politica dovrebbe valere quanto la legge. Una stretta di mano deve valere come un patto d'onore, e a questo patto d'onore io ho fatto appello per chiedere il ritiro dell'emendamento. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, per un verso sono lieto che il relatore Sinisi abbia già replicato. Onestamente, pensavo di parlare prima di lui.
La materia è estremamente delicata e, in un contesto come questo, abbiamo esaminato questo decreto-legge alla luce di due considerazioni di fondo. Non si è trattato di un decreto-legge totalmente nuovo rispetto all'intervento promosso dal collega Pisanu quando era ministro dell'interno, perché sostanzialmente vi è un'importantissima continuità di reazione alla violenza negli stadi o nei dintorni degli stadi, e abbiamo voluto evitare fino in fondo che si creassero contrapposizioni all'interno delle due Commissioni, che pure hanno segnato gran parte della storia di questo Paese.
Per questa ragione ho detto alla collega Boccia, che aveva proposto di sopprimere un articolo del decreto-legge richiamante la normativa antimafia in quanto a suo avviso impropriamente richiamata in questo contesto, che concorrevo con lei. Non ritenevo utile una distinzione tra amici e nemici della mafia in quanto tale, pur sapendo che siamo in presenza di grandi divergenze politiche su questo punto.
Per questo accolgo l'invito del collega Sinisi, ma gli chiedo un attimo di cortesia e di attenzione in più. Collega Sinisi, concordo con la sua richiesta di un ordine del giorno, perché capisco che l'ordine del giorno non rappresenta, dal punto di vista normativo, uno strumento di pari efficacia rispetto ad un emendamento, ma noi stiamo per varare un decreto-legge che contiene numerose e significative norme di potenziamento dell'attività delle forze dell'ordine nel contesto delle manifestazioni sportive, quindi non si tratta di un ordine del giorno per non affrontare il problema, ma per affrontare il problema in termini diversi.
Vorrei che questo punto fosse colto: non si tratta di ripristinare parzialmente l'oltraggio a pubblico ufficiale soltanto nell'esercizio delle funzioni, come è qui scritto; si tratta di un istituto che è stato abrogato nel 1999, la cui abrogazione ritengo parte di una cultura del lassismo che ha caratterizzato la vita politica italiana per molti anni e in questo momento mi sembrerebbe improprio pretendere di reintrodurre legislativamente una norma cancellata pochi anni fa, ma è molto importante dal punto di vista politico che ci sia un ordine del giorno condiviso dalla stragrande maggioranza dei senatori (probabilmente da tutti) che inviti il Governo seriamente a ripensare questa questione, non soltanto nell'esercizio delle funzioni, ma generalmente in quanto tutori dell'ordine pubblico.
Lo dico perché mi sembra che questo sia il modo migliore per aiutare il Paese a uscire da una drammatica spirale di contrapposizione sulle forze dell'ordine, spirale dalla quale stiamo uscendo da qualche tempo, perché noto con piacere che man mano che vi è un richiamo ai nostri militari impegnati all'estero e alle forze dell'ordine, vi è in quest'Aula un notevole consenso che si va espandendo, a differenza di molti anni fa, quando su questo tema ci si divideva.
Se vogliamo perseguire la linea di una intesa sulla tutela delle forze dell'ordine è meglio oggi fare il piccolo passo dell'ordine del giorno, anziché vedere bocciato un emendamento nella logica della contrapposizione. Questa è la ragione per la quale chiederei al relatore Sinisi di dire se l'ordine del giorno possa, come io ritengo, contenere espressamente la previsione anche di un ripristino alla luce di considerazioni generali, perché questo è un compito che si dà al Governo sapendo che ha alle spalle un voto molto largo dell'intero Senato. (Applausi del senatore Eufemi).
QUAGLIARIELLO (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
QUAGLIARIELLO (FI). Signor Presidente, non avrei preso la parola nel merito, perché mi ritrovo esattamente nelle considerazioni che ha fatto il mio collega di Gruppo, il senatore Biondi. Vorrei però dire che nel metodo - e a volte le parole sono pietre - mi sembra che alcune affermazioni del relatore siano quantomeno eccessive.
Sono uno che considera tutto il peso dall'appartenenza a un Gruppo partitico. Così come il vecchio Gladstone, credo che un gentiluomo, tra la propria coscienza ed il proprio partito, debba scegliere il proprio partito, ma non dimentichiamo che l'esercizio del mandato in quest'Aula è qualcosa che attiene ad una responsabilità individuale, non è possibile andare oltre un certo limite, non è possibile censurare l'iniziativa individuale di un collega o ritenerla contraria ad un patto di lealtà: essa va considerata per quello che è nel momento nel quale si produce.
Vorrei che non esagerassimo, perché altrimenti dalle parole si passa agli atti e, poiché di atti ve ne sono stati, nei giorni passati, è bene che non si creino i presupposti perché si possano ripetere. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Baldassarri).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non volevo intervenire, ma vi sono costretto dalle parole del relatore e in qualche modo faccio seguito a quanto espresso ora dal collega Quagliariello.
Mi pare che il relatore abbia una concezione un po' strana dei lavori del Parlamento; sostanzialmente porta avanti questa tesi: siccome in Commissione si sarebbe (dico si sarebbe e poi spiego perché) stipulato una sorta di patto d'onore tra i commissari, l'Aula si deve piegare e non deve discutere gli emendamenti.
Intanto faccio mie le considerazioni del senatore Quagliariello, per le quali ogni senatore è evidentemente libero di proporre e di svolgere in Aula tutti gli interventi che vuole. Ricordo al relatore che l'Assemblea è sovrana. Ricordo inoltre, affinché resti agli atti, che io come Presidente del Gruppo della Lega Nord non ho stretto alcun patto, né d'onore né politico, né di altro tipo, in Commissione.
Riteniamo che questo non sia un brutto provvedimento, ma che sia assolutamente migliorabile e in questo senso abbiamo presentato i nostri emendamenti. Dunque inviterei il senatore Sinisi a dare le giustificazioni di merito per le quali è contrario a determinati emendamenti. Non ho molte speranze che lo faccia, perché vedo che non mi ha ascoltato e quindi probabilmente la volta successiva tirerà fuori ancora la stessa questione. Ma, affinché resti agli atti, affermo che non abbiamo stipulato alcun patto, né da uomini d'onore né da gentiluomini, con il senatore Sinisi. Quindi ci riteniamo assolutamente liberi di difendere i nostri emendamenti. (Applausi dai Gruppi LNP e FI).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, le ho chiesto la parola perché ho trovato curioso, per non dire altro, l'intervento del relatore. Il fatto che complessivamente questo provvedimento sia condiviso dal Gruppo di Alleanza Nazionale, e mi pare per quello che ho sentito e per il modo con cui si è votato sino ad ora credo anche dagli altri Gruppi, non toglie il diritto ad un senatore che ha presentato un emendamento in Commissione di confrontarsi su questo anche in Aula. Ci mancherebbe altro che togliessimo ai singoli senatori la possibilità di comportarsi in questo modo!
Oltretutto devo dire che l'emendamento del collega Mantovano mira non a stravolgere il provvedimento, ma a renderlo più severo. Ciò è in sintonia con il modo in cui si è espressa all'Aula su un emendamento approvato pochi minuti fa, contenente una norma che rende ancora più severo il provvedimento. Quindi l'emendamento in questione è certamente legittimo, anche se si può non condividerlo, per carità. Vedremo quando andremo al voto come si esprimerà l'Aula.
Ma il fatto che il relatore contesti il diritto alla presentazione di un emendamento di un singolo senatore perché c'è un accordo di massima con i Gruppi lo trovo veramente - come ho detto all'inizio del mio intervento - curioso. Spero che il relatore, senatore Sinisi, voglia in qualche modo rettificare le parole che ha detto fino ad ora, anche a proposito della stretta di mano. Qui non siamo al mercato a fare affari e a darci una stretta di mano sugli affari. Complessivamente i Gruppi si sono espressi: l'emendamento non è firmato da tutto il Gruppo, ma da un singolo senatore che aveva il diritto di farlo. Ora andremo al voto e vedremo se l'Aula lo condivide o meno. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
Ricordo che c'è sempre l'articolo 67 della Costituzione a tutelare le prerogative parlamentari.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, non ce n'è bisogno, per la verità. Il relatore non ha mai affermato ciò e mi dispiace che le sue parole siano state travisate. Non era sua intenzione - e non lo ha minimamente detto - contestare il diritto di ciascun senatore di presentare un emendamento.
Vogliamo soltanto sottolineare che si è svolto su questo argomento nelle Commissioni riunite un ottimo lavoro a cui tutti i Gruppi hanno partecipato e si è trovata una formulazione che in larga misura tiene conto delle posizioni espresse. Le considerazioni svolte dal collega Mantovano nel suo emendamento sono serie.
Proprio per questa ragione accolgo pienamente, per quanto mi riguarda, il suggerimento del senatore D'Onofrio di presentare un ordine del giorno che inviti il Governo a riconsiderare nella sua organicità la questione relativa a questa fattispecie di reato - lo ripeto: alcune preoccupazioni sono serie - e a tener conto anche dell'eventualità di prevedere una forma e una fattispecie di reato che tuteli anche la dignità degli appartenenti alle Forze di polizia, che sta a cuore a tutti i componenti del Senato.
Quindi faccio mia la richiesta di presentazione di un ordine del giorno avanzata dal collega, su cui invito il relatore e il Governo ad esprimere parere favorevole.
PRESIDENTE. Senatore Mantovano, intende mantenere l'emendamento in votazione?
MANTOVANO (AN). Sì, signor Presidente: trovo singolare che il Parlamento con un ordine del giorno inviti il Governo a svolgere un atto proprio del Parlamento (Applausi dai Gruppi AN e FI).
Chiedo inoltre la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Mantovano risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Indìco pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 7.6, presentato dal senatore Mantovano.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Senatore Castelli, mantiene l'emendamento 7.0.100 (testo 2)?
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, io vorrei un conforto dal relatore perché, almeno a me personalmente, non risulta chiaro, dal testo del decreto-legge proposto, se sia possibile utilizzare i mezzi mediatici per estendere la flagranza e quindi poter arrestare in flagranza di reato chi commette atti di violenza al di fuori degli stadi. Questo emendamento colma tale lacuna. Allora è evidente che, se il relatore mi conferma che non è chiaro che tutto ciò si possa fare anche al di fuori degli stadi, ad esempio nel caso degli episodi di Catania, lo difendo fermamente; se invece il relatore mi conforta che questa fattispecie è già prevista nel testo del decreto-legge - cosa che peraltro non ho trovato - allora sono pronto a ritirarlo.
SINISI, relatore. Signor Presidente, ho letto con attenzione la proposta di riformulazione del senatore Castelli, così come ho ascoltato con attenzione le parole che ha pronunciato in precedenza, per il rispetto che gli porto per la funzione che svolge, ma voglio dirgli che la formulazione che ha previsto è, a mio avviso, specificata nel dettaglio dal decreto-legge in esame, il quale ha esteso non soltanto nello spazio ma anche nel tempo i fatti che consentono l'arresto in flagranza, ancorché differita: si tratta di fatti che accadono 24 ore prima, 24 ore dopo, e anche al di fuori dello stadio, ovviamente con le specificazioni che hanno richiesto anche i senatori Palma e Centaro, con riferimento specificamente alle manifestazioni di carattere sportivo.
Quello che abbiamo svolto è un lavoro che difendo, non perché ci sia un patto d'onore ma perché è un buon lavoro, come ha detto il presidente Bianco, che abbiamo fatto insieme e che mi farebbe piacere vedere celebrato in quest'Aula. Mi auguro che le sue preoccupazioni, senatore Castelli, possano essere largamente soddisfatte da queste mie osservazioni.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, ovviamente, visto che il relatore invoca spesso il patto fra gentiluomini, non posso fare altro che fidarmi della sua parola, tenendo presente però una questione: io ritengo che ci sia anche, in questo provvedimento, un fumus di incostituzionalità, perché noi riusciamo adesso ad applicare questa fattispecie a chi ha buttato una molotov per una squadra sportiva, mentre invece chi la butta in odio agli americani non può essere perseguito sotto questo aspetto. E' la logica di questo Parlamento; ne prendiamo atto. Ritiro l'emendamento 7.0.100 (testo 2). (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, chiedo un attimo di attenzione in più su questo tema al relatore Sinisi e al vice ministro Minniti. Degli emendamenti che ho presentato all'articolo 8, di fatto quello che non solo mantengo ma che ha un significato particolare è l'8.8, perché gli altri sono in qualche misura assorbiti dagli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite e dal Governo.
Si tratta sostanzialmente di questo: a noi, come Gruppi UDC di Camera e Senato, sta molto a cuore un emendamento al quale soprattutto il collega Ciocchetti, responsabile dello sport del mio partito, tiene particolarmente (ed ha ragione). Vorremmo cogliere l'occasione del decreto, che tende a tutelare i cittadini dalla violenza negli e fuori dagli stadi, per tentare di recuperare al massimo la cultura della legalità e dello sport. È questa una cosa che non solo si può fare da parte delle istituzioni pubbliche direttamente (come ci sembra affermi il testo del Governo), ma che vorremmo fosse promossa dalle stesse società sportive, alle quali consentiamo di stipulare convenzioni con organismi anche privati (faccio un esempio: l'Associazione sportiva Roma con le associazioni dei tifosi e amici della Roma, per ricordare una questione che riguarda una specifica squadra). Vorremmo promuovere la cultura dello sport e della legalità da parte delle società sportive.
Questo argomento abbiamo il timore che non sia compreso nell'emendamento che la Commissione presenta, perché il testo sembra eccedere nella logica dell'intervento del CONI, delle scuole, dei Ministeri, del Governo. Vorremmo capire se l'Esecutivo, che ha lo stesso obiettivo che abbiamo noi, ritiene che questo tema sia compreso formalmente nel testo della Commissione o se non sia più opportuno prevedervi espressamente la promozione della cultura della legalità nel calcio anche attraverso convenzioni stipulate da società sportive. È un altro caso nel quale vorremmo, con questo testo, non limitarci alla repressione o alla prevenzione (che abbiamo a piene mani esercitato), ma espanderci anche all'attività di promozione di una cultura dello sport e della legalità in questa materia.
Questo è il senso dell'emendamento 8.8, l'unico sul quale soffermerei l'attenzione; gli altri che ho presentato si possono considerare ritirati.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, desidero brevemente intervenire per dare contezza all'Assemblea del fatto che l'emendamento 8.0.1 prevede la non applicazione della sospensione condizionale della pena per quelli che sono stati considerati reati di forte gravità sociale. Riteniamo si dovrebbe evitare che chi si macchi di reati così pesanti possa poi essere libero il giorno dopo: si tratta, quindi, di ripristinare il concetto di certezza della pena.
CALVI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CALVI (Ulivo). Signor Presidente, concordo con il senatore D'Onofrio nel non voler ritirare l'emendamento 8.8, che ho chiesto di sottoscrivere anch'io, non solo per le ragioni che egli ha testé compiutamente illustrato, ma anche per una ragione tecnico-giuridica.
Vedete, colleghi, l'articolo 8... (Brusìo. Richiami del Presidente). Tanto, signor Presidente, posso parlare con qualsiasi tono di voce, ma i colleghi non mi prestano attenzione.
PRESIDENTE. Se i colleghi proprio alle spalle del senatore Calvi gli consentissero di effettuare il suo intervento sarei loro grato.
CALVI (Ulivo). A me interessa che il Governo e il relatore mi ascoltino, perché si tratta di una questione tecnico-giuridica a cui tengo.
Vedete, colleghi, l'articolo 8, al comma 1, prevede il divieto per le società sportive di corrispondere, in qualsiasi forma diretta o indiretta, a una serie di soggetti qualsiasi vantaggio, contributo, sovvenzione, facilitazione, eccetera; al comma 4, invece, è prevista una deroga: «In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile (...) contratti e convenzioni (...)». (Brusìo. Il senatore Palma si avvicina a conferire con il relatore Sinisi).
Signor Presidente, vorrei che i senatori mi ascoltassero e che il senatore Nitto Palma mi consentisse di svolgere il mio discorso rivolgendomi direttamente al senatore Sinisi, perché sto avanzando una proposta proprio ai relatori.
PRESIDENTE. Senatore Palma, per cortesia, è stata avanzata una richiesta di attenzione nei confronti del relatore da parte del senatore Calvi, per cui la prego di non distrarlo.
CALVI (Ulivo). L'unica differenza tra l'emendamento del collega D'Onofrio e il decreto-legge sta proprio su questo punto del comma 4. I relatori - che, peraltro, sono magistrati e giuristi certamente illustri - sanno perfettamente che il richiamo all'articolo 12 del codice civile è, a dir poco, inappropriato: se sfogliamo infatti il nostro codice civile, al Libro I, «Delle persone e della famiglia», Titolo II, «Delle persone giuridiche», Capo I, «Disposizioni generali», troviamo l'articolo 11, «Persone giuridiche pubbliche», e l'articolo 13, «Società». L'articolo 12 non vi è più, perché è stato abrogato dall'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361.
Allora, o si approva la nostra proposta di modifica, oppure (e l'effetto è identico) i relatori, a cui propongo un emendamento soppressivo, cancellino dal comma 4 dell'articolo 8 le parole: «riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile». Vorrei dire che non cambia, perché questa è una formulazione che individua una procedura di identificazione della società che non c'è più. Quello che interessa, invece, è la finalità, cioè che le associazioni sportive abbiano tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza.
Quindi, delle due l'una: un invito ai relatori a proporre un emendamento soppressivo; oppure credo sia inevitabile che l'Aula approvi l'emendamento 8.8, proposto dal senatore D'Onofrio e da me. Naturalmente, qualora ci fosse l'intervento dei relatori, credo che - e il collega D'Onofrio concorda con me - potremmo tranquillamente ritirare il nostro emendamento.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito al ritiro degli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 8.8, quindi credo di non dovere aggiungere altro. Invito al ritiro degli emendamenti 8.4 e 8.0.1.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 8.6 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Ricordo che l'emendamento 8.7 è stato ritirato.
Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.8, presentato dal senatore D'Onofrio.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
L'emendamento 8.0.5 è precluso dall'approvazione dell'emendamento 2.0.500.
Metto ai voti l'emendamento 8.0.1, presentato dal senatore Eufemi.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 9 del decreto-legge, che si intendono illustrati e su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, mi consenta innanzitutto di esprimere qualche perplessità sulla preclusione di questi emendamenti. L'emendamento 2.0.500, accolto, riguarda per intero la disciplina degli steward, che qui viene riproposta; tuttavia questa è materia della Presidenza e non del relatore, mi limito a rassegnare questa considerazione.
Comunque, alla luce di quanto detto, invito al ritiro dell'emendamento 9.1, se non precluso; esprimo parere favorevole all'emendamento 9.9 (testo 2). Invito al ritiro degli emendamenti 9.5, 9.6, 9.7 e 9.8, altrimenti esprimo parere contrario.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.9 (testo 2), presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che l'emendamento 9.2 è stato ritirato, mentre gli emendamenti 9.3, 9.4, 9.0.1 e 9.0.2 sono preclusi dall'approvazione dell'emendamento 2.0.500.
Metto ai voti l'emendamento 9.5, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.6, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.7, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 9.8, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti dell'articolo 10 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.
BOCCIA Maria Luisa (RC-SE). Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 10.2 e 10.4.
PRESIDENTE. I restanti emendamenti si intendono illustrati.
Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.
SINISI, relatore. Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 10.1 e 10.3. Invito al ritiro dell'emendamento 10.5: abbiamo discusso in Commissione, ritenendo che questa sia materia regolamentare e non di legislazione primaria.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Ricordo che gli emendamenti 10.2 e 10.4 sono stati ritirati.
Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Metto ai voti l'emendamento 10.5, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 11 del decreto-legge, che si intendono illustrati e sui quali invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, invito il presentatore a ritirare l'emendamento 11.1, altrimenti il parere è contrario. Anche in questo caso si tratta di una materia che potrebbe essere trattata diversamente in altra sede.
Invito al ritiro anche degli emendamenti 11.0.3 e 11.0.5, altrimenti il parere è contrario. Con riguardo all'emendamento 11.0.5, faccio peraltro presente che si tratta di materia largamente assorbita dagli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite, precedentemente esaminati.
Esprimo infine parere favorevole sugli emendamenti 11.0.20 e 11.0.100; si tratta di materia che non contrasta con le questioni di cui abbiamo discusso.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Signor Presidente, esprimo parere conforme a quello del relatore.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.1, presentato dal senatore Castelli.
Non è approvato.
Metto ai voti l'emendamento 11.0.20, presentato dalle Commissioni riunite.
È approvato.
Passiamo all'emendamento 11.0.3, su cui la 5a Commissione ha espresso, limitatamente ad alcune parti, parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.
POLLEDRI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
POLLEDRI (LNP). Signor Presidente, l'emendamento 11.0.3 prende spunto dal lavoro svolto nella scorsa legislatura dalle Commissioni parlamentari in tema di sicurezza privata. Rappresenta probabilmente una forzatura, ma può servire a lasciare traccia nella discussione odierna di un intervento importante a favore della sicurezza nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo che speriamo possa essere considerato anche nella legislatura in corso.
Per questo motivo ne chiediamo la votazione.
PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione, avanzata dal senatore Polledri, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.
(La richiesta risulta appoggiata).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
(art. 102-bis Reg.)
PRESIDENTE. Indìco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 11.0.3, presentato dal senatore Castelli.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione)
Il Senato non approva. (v. Allegato B).
Ripresa della discussione del disegno di legge n. 1314
PRESIDENTE. Ricordo che l'emendamento 11.0.4 è stato ritirato.
Il relatore Sinisi ha invitato il presentatore a ritirare l'emendamento 11.0.5. Come si esprime in merito, senatore D'Onofrio?
D'ONOFRIO (UDC). Lo ritiro, signor Presidente.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 11.0.100, presentato dal Governo.
È approvato.
Comunico che da parte del senatore Polledri è stato presentato l'ordine del giorno G102, su cui invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
SINISI, relatore. L'ordine del giorno invita il Governo a compiere delle valutazioni circa una revisione dei provvedimenti irrogati. Pertanto, il parere è favorevole.
MINNITI, vice ministro dell'interno. Il Governo accoglie l'ordine del giorno.
PRESIDENTE. Pertanto, l'ordine del giorno G102 non verrà posto in votazione.
Colleghi, avendo concluso anticipatamente l'esame degli emendamenti riferiti al decreto-legge in esame, suggerisco all'Aula di rinviare alla seduta antimeridiana di domani le dichiarazioni di voto finale su una materia così importante.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, lei sa che la votazione del disegno di legge di conversione in esame richiede una presenza qualificata. Dal momento che è presente un numero congruo di senatori, probabilmente conviene concludere l'esame del provvedimento questa sera stessa.
PRESIDENTE. Senatore Boccia, io posso accelerare i lavori, ma non posso pensare di far intervenire in 35 minuti i rappresentanti di 11 Gruppi su una materia di questo genere.
BOCCIA Antonio (Ulivo). Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo si limiterà ad impiegare due minuti in dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Se qualcuno intende segnalare alla Presidenza questa identica volontà, accedo a tale ipotesi. Vorrei però ascoltare in merito il parere dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, credo che per l'economia dei lavori sia preferibile rinviare il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta di domani. In questo modo, concluderemo il provvedimento come esso richiede, cioè con un approfondimento. Non capisco infatti come si possa terminare in circa 30 minuti.
PRESIDENTE. Voteremo, dunque, il provvedimento intorno alle ore 11 di domani mattina.
Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314)
ORDINI DEL GIORNO
G100
SAPORITO, COLLINO, DE ANGELIS, CURTO, ALLEGRINI, DELOGU, CORONELLA, FLUTTERO
Non posto in votazione ( )
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
premesso che:
il decreto-legge in oggetto reca una serie di disposizioni finalizzate ad ampliare e a migliorare gli strumenti di prevenzione del fenomeno, attraverso l’immediata applicazione e il perfezionamento delle misure volte a contrastare la degenerazione violenta del tifo sportivo;
il decreto-legge non contempla, tra quelle adottate, misure volte a definire canoni etici e comportamentali di tutti gli individui coinvolti nelle competizioni sportive calcistiche, salvo le generali norme etiche del CONI,
impegna il Governo:
ad adottare utili iniziative con il CONI e gli organismi che si occupano del calcio, volte a definire uno "specifico" codice etico relativo ai comportamenti dei calciatori in campo e dei dirigenti delle squadre di calcio, ciò al fine di aumentare i livelli di serenità e compostezza durante gli incontri di calcio».
________________
( ) Accolto dal Governo
G101
Non posto in votazione ( )
«Il Senato,
in sede di discussione del disegno di legge recante conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
considerata l’eventualità che:
competizioni calcistiche si svolgano contestualmente nella medesima città,
impegna il Governo:
a prevedere specifiche disposizioni, anche non legislative, per siffatte ipotesi».
________________
( ) Accolto dal Governo
G102
Non posto in votazione ( )
«Il Senato,
in relazione all'Atto Senato n. 1314,
in previsione delle misure interdittive che prevedono il divieto di accesso a stadi e zone limitrofe come prescrizione imposta dal questore
visto che il provvedimento, in passato, ha avuto effetto cumulativo per periodi superiori ai tre anni,
invita il Governo a valutare l'opportunità di sottoporre ai questori la necessità di una attenta revisione dei provvedimenti irrogati onde revocarli o modificarli qualora siano venute meno le condizioni che ne avevano giustificato l'emissione.
________________
( ) Accolto dal Governo
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
ART. 1.
1. È convertito in legge il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ARTICOLO 1 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 1.
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)
1. Fino all’attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n.28 del 2003. Potrà essere consentito l’accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, allorché l’impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1-quater del citato decreto-legge n.28 del 2003.
2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n.28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
EMENDAMENTI
1.1
Ritirato
Al comma 1, dopo le parole: «non a norma» aggiungere le seguenti: «per ogni tipo di manifestazione sportiva».
1.2
Respinto
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: «1, 2 e 4» con le seguenti: «1 e 2».
1.3
Ritirato
Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l’agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile».
1.4
Ritirato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis) Il comma 4 dell’articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso».
1.5
Ritirato
Dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003. n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n. 88, a partire dal 1º luglio 2007, si applicano agli impianti sportivi di capienza potenziale superiore a 10.000 posti, senza che abbiano rilievo al riguardo eventuali limitazioni derivanti da vincoli di agibilità o disposizioni amministrative».
1.13
Ritirato
AI comma 2, capoverso «7-bis» dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore».
1.8
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 2, capoverso «7-bis», la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro».
1.6
Ritirato
Al comma 2, nel capoverso 7-bis sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.14
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.8
AI comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.7
Precluso dall'approvazione dell'em. 1.8
Al comma 2, capoverso «7-bis» sostituire la parola: «dieci» con la seguente: «cinque».
1.10
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» inserire le seguenti: «del presente articolo».
1.11 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003 n.88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto non costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
1.12
Respinto
Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:
«4. Sono abilitati a svolgere le attività previste dall’articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, nonché a garantire il rispetto della disciplina di utilizzo dell’impianto, degli obblighi e dei divieti previsti in concomitanza degli eventi sportivi, i soggetti in possesso della qualifica di guardia particolare giurata. Nell’adempimento di tali compiti detti soggetti rivestono la qualifica di pubblico ufficiale. Entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Giustizia, il Ministro delle Politiche Giovanili e le Attività Sportive, il Ministro delle Infrastrutture ed il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Locali, emana un decreto di disciplina della formazione di tali soggetti, nonché delle specifiche mansioni da affidare loro».
ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.».
2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
EMENDAMENTI
2.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera a), numero 1), sostituire le parole: «ed all’articolo 6-bis» con le seguenti: «all’articolo 6-bis».
2.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, VANO, GRASSI, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.100a
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2.3
Respinto
Al comma 1, lettera a), sostituire il n. 2 con il seguente:
«2) Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di coloro che, per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che siano dediti alla partecipazione a episodi di violenza in occasione o a causa delle manifestazioni sportive, o comunque ad atti che pongano in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.».
2.4
Ritirato
Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: «risulta avere tenuto» fino a: «a causa di manifestazioni sportive», con le seguenti: «compie atti idonei diretti in modo non equivoco alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive».
2.5 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma precedente può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento va notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale"».
2.6
Respinto
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «non possono avere durata inferiore a tre mesi» con le seguenti: «non possono avere durata inferiore a sei mesi».
2.7
Ritirato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «inferiore a tre mesi e superiore a tre anni» con le altre: «inferiore a due anni e superiore a dieci anni».
2.8
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «tre mesi»» con le altre: «un anno» e le parole: «tre anni» con le parole: «cinque anni».
2.9
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis). Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: "5-bis. Se il divieto di cui al comma 1 è disposto nei confronti si soggetti minori, la durata non può essere inferiore a un anno e superiore a 5 anni"».
2.100
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: «da sei mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro».
2.11
Precluso
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: «e con la multa fino a 10.000 euro» con le seguenti parole: «e con la multa da 10.000 a 20.000 euro».
2.39
Ritirato
AI comma 1, lettera c), sostituire la cifra: «10.000» con la seguente: «40.000».
2.13
Ritirato
Al comma 1, lettera d), le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle parole: «da tre anni a dieci anni».
2.14
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «da sei mesi a sette anni» con le altre: «da due a otto anni».
2.40
Ritirato
AI comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «può disporre».
2.12
Respinto
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «e può disporre» con le seguenti: «e dispone».
2.41
Ritirato
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a),» con le seguenti: «le pene accessorie di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a) e b),».
2.150
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera d), dopo le parole: «25 giugno 1993, n.205» aggiungere le altre: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo».
2.16
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis: Al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: "Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall’ultimo servizio irregolare contestato"».
2.17
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni"».
2.18
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi"».
2.19
Ritirato
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: "manifestazioni sportive", inserire le seguenti: "e di allontanare dall’impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalandolo alla competente autorità di polizia"».
2.20
Respinto
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2-bis. Le mansioni di cui all’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall’articolo 1 comma 4 lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l’eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l’esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.».
2.21
Ritirato
Sostituire il comma 2, con il seguente:
«2-bis. Le mansioni di cui all’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall’articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal Prefetto della Provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di e 10.000 per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.22
Respinto
Al comma 2, prima delle parole: «all’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401» inserire il seguente:
«Al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, l’ultimo periodo è casi sostituito: "Tali incaricati devono possedere i requisiti di idoneità per svolgere la funzione di guardia particolare giurata"».
Conseguentemente, al nuovo comma 1-bis dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole da: «requisiti morali» a: «1931 n. 773» sono sostituite dalle parole: «requisiti di cui al comma precedente».
2.42
Ritirato
AI comma 2, sostituire il capoverso 1-bis con i seguenti:
«1-bis. Con decreto del Ministro dell’interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la realizzazione di corsi di formazione per gli addetti alla incolumità pubblica negli impianti sportivi, e definite le deleghe ad essi concesse dall’autorità di polizia per richiamare, identificare e per trattenere, sulla base di elementi oggettivi, le persone che si rendono responsabili di atti contrari ai regolamenti vigenti in materia di sicurezza degli impianti sportivi e dei reati di cui alla presente legge.
1-ter. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato addetti all’incolumità pubblica degli impianti sportivi, persone prive dei requisiti e dell’abilitazione di cui al comma precedente, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 80.000 a 400.000 euro».
2.23
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere la parola: «morali».
2.25
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un istituto sportivo regionale o dalla società o enti pubblici e privati autorizzati».
2.26
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, dopo le parole: «n. 773», introdurre le seguenti: «e che non abbiano frequentato con successo un apposito corso di preparazione e formazione professionale».
2.27 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 2, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo le parole: «legale» inserire le seguenti: «o operativa».
2.28
Respinto
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000 euro» con le seguenti: «di euro 10.000 per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse».
2.410
Ritirato
Al comma 2, sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 80.000 a 400.000».
2.29
Respinto
Al comma 2, dopo le parole: «100.000 euro.» aggiungere le seguenti: «In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato».
2.30
Respinto
Al comma 2, capoverso 1-bis, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all’interno della struttura sportiva».
2.31
Respinto
Al comma 2, dopo il capoverso 1-bis, inserire il seguente:
«1-ter. Gli incaricati di cui al comma l devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l’utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa».
Conseguentemente, al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: «è aggiunto» con le seguenti: «sono aggiunti».
2.32
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente:
"l-bis: Gli incaricati di cui al comma l collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all’interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifìzi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verifìcare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine».
2.33
Improcedibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e devono essere in possesso dell’attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni"».
2.34
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: "e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all’interno della struttura sportiva"».
2.35
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:
"1-bis. Gli incaricati di cui al comma l sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori alloro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine».
2.36
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto, infine, il seguente:
"1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse"».
2.37
Improcedibile
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti, in fine, i seguenti:
"1-bis. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma l sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
1-ter. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
1-quinques. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini"».
2.38
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: "morali"».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 2
2.0.2
Respinto
Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:
«Art. 2-bis.
(Compiti degli addetti alla sicurezza)
1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine.
3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all’interno della struttura sportiva».
2.0.1 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 3
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di manifestazioni esteriori)
"1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di rimuovere o di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all’articolo 337 del codice penale.
3. All’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993 n. 122, convertito con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993 n.205, le parole "fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro"».
2.0.1 (testo 3)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Divieto di manifestazioni esteriori)
"1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che non costituisca più grave reato la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all’articolo 337 del codice penale.
3. All’articolo 2 comma 1 del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito con successive modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, le parole "fino a tre anni e con la multa da lire 200.000 a lire 500.000" sono sostituite dalle parole "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro"».
2.0.500
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:
«Art. 2-bis.
(Norme sul personale addetto agli impianti sportivi)
1. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in legge del presente decreto sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del Regolamento d’uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le forze dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso infruttuosamente il termine il decreto può essere egualmente emesso.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1, comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della Provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 3.
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».
2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».
EMENDAMENTI
3.11
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
3.11 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», sono aggiunte le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,».
Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.
3.1
Respinto
AI comma 1, capoverso 1, sopprimere le parole: «in modo da creare un pericolo per le persone».
3.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Respinto
Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, alla parola: «pericolo», premettere la seguente: «concreto».
3.3
Respinto
Al comma 1, dopo le parole: «con la reclusione da uno a quattro anni» aggiungere le seguenti parole: «e con la multa da 5.000 a 10.000 euro».
3.40
LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato
Ai commi 1 e 2, dopo le parole: «precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva» aggiungere le parole: «,a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa».
3.5 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, capoverso 1, il penultimo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva».
3.6
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.6 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 2, capoverso, primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi», aggiungere le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,».
Conseguentemente sopprimere il secondo periodo.
3.7
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Respinto
Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: «è trovato in possesso di» con le seguenti: «consapevolmente detiene».
3.10
Respinto
Al comma 2 sostituire le parole: «da 500 a 2.000» con le seguenti: «da 2.000 a 8.000».
3.8
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
All’articolo 3, comma 2, sostituire le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» con le seguenti parole: «e con la multa da 1.000 a 5.000».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3
3.0.1 (già 3.9)
Approvato
Dopo l’articolo, inserire il seguente:
«Art. 3-bis.
All’articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il n.5), è aggiunto il seguente: "6) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».
ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis, comma 1, all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6,».
2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo le parole: «nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell’articolo 6-ter».
EMENDAMENTI
4.100
Ritirato
Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «all’articolo 6-ter ed».
4.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6», inserire le seguenti: «della presente legge,».
4.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Respinto
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4.3
Respinto
All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore».
4.4
Respinto
All’articolo 4, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».
4.101
IL GOVERNO
Ritirato
Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
«b-bis) al comma 1-ter è aggiunto in fine il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche nei casi previsti dall’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n.448, limitatamente ai reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive"».
ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 5.
(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d’uso degli impianti)
1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».
EMENDAMENTI
5.100
Ritirato
Sopprimere l’articolo.
5.20
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 5
5.0.100
Ritirato
Dopo l’articolo 5, inserire il seguente:
«Art. 5-bis.
(Integrazioni in materia di partecipazione al contrasto della violenza)
Al decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, articolo 1-octies dopo il comma 1 inserire il seguente:
"1-bis. Coerentemente con il comma 1, lettera d) del presente articolo i prefetti o i loro delegati sono titolati a convocare periodiche riunioni con società sportive, associazioni degli atleti e degli arbitri, Ordine provinciale dei giornalisti, nonché associazioni o soggetti informali rappresentativi del tifo organizzato con il fine di condividere misure integrate volte al mantenimento dell’ordine pubblico, all’isolamento dei soggetti che possano svolgere atti di violenza nell’ambito di eventi sportivi, allo sviluppo di una sana cultura sportiva. L’attiva azione dei soggetti convocati dal prefetto, valutata dal prefetto stesso, nell’applicazione di quanto deciso in quella sede si configura come elemento di valutazione per quanto in potere di determinazione del prefetto di cui all’articolo 1 comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2007. L’Osservatorio, nello svolgimento dei compiti di cui al comma 1 del presente articolo, valuta i verbali di tali riunioni e ne tiene conto nella predisposizione delle linee guida di cui alla lettera c) del medesimo"».
ARTICOLO 6 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 6.
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). – 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, e 31 maggio 1965, n.575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n.575 del 1965.».
EMENDAMENTI
6.1
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, CAPELLI
Ritirato
Sopprimere l’articolo.
6.100
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», sostituire il comma 1 ivi richiamato con il seguente: «1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, e 31 maggio 1965, n.575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone che siano dedite alla commissione dei reati di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e nei confronti di coloro che ne hanno agevolato la commissione».
6.101
V. testo 2
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter.», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «nonché a riunioni in luogo pubblico, compresi cortei e manifestazioni, con lo scopo di creare pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica».
6.101 (testo 2)
Respinto
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: «, poste in essere anche al di fuori degli impianti sportivi».
6.102
Ritirato
Al comma 1, capoverso «Art. 7-ter.», sopprimere il comma 2 ivi richiamato. Art. 7.
ARTICOLO 7 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 7.
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)
1. Al secondo comma dell’articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».
EMENDAMENTI
7.1
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, CAPELLI
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche all’articolo 339 del codice penale)
1. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone."».
7.8
Ritirato
Sostituire l’articolo con il seguente:
«Art. 7.
Dopo l’articolo 336 del codice penale aggiungere il seguente:
"336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all’articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni"».
7.200
LE COMMISSIONI RIUNITE
V. testo 2
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
"583-quater. - (Lesioni gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). – Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall’articolo 583 aumentate della metà"».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Art. 7. - (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)».
7.200 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, aggiungere il seguente articolo:
"583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). – Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall’articolo 583 aumentate della metà"».
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente:
«Art. 7. - (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)».
7.3
Ritirato
Sostituire il comma 1 con il seguente:
«1. All’articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
"2-bis. Chiunque, durante tumulti o manifestazioni sportive, causa lesioni ad un pubblico ufficiale superiore a venti giorni ovvero una lesione grave o gravissima previste dall’articolo 583 del codice penale, è punito con la reclusione da 9 a 18 anni"».
7.7
Ritirato
Al comma 1 premettere il seguente comma:
«01. Dopo l’articolo 336 del codice penale aggiungere il seguente:
"336-bis. Chiunque in occasione di tumulti o manifestazioni sportive cagiona ad un pubblico ufficiale una lesione superiore a venti giorni o una lesione grave o gravissima di cui all’articolo 583 è punito con la reclusione da nove a diciotto anni".
7.4
Ritirato
Al comma 1, sostituire le parole: «della reclusione da cinque a quindici anni» con le seguenti: «della reclusione da sette a dieci anni».
7.5
Ritirato
Sostituire il comma 2 con il seguente:
«2. All’articolo 339, secondo comma, del codice penale, dopo le parole: «di armi», sono aggiunte le seguenti: «ovvero il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone,».
7.100
Respinto
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con particolare rilevanza nel caso in cui i suddetti comportamenti vengano posti in essere nel corso di una riunione in luogo pubblico, compresi manifestazioni e cortei, con lo scopo di creare pericolo per l’ordine e l’incolumità pubblica».
7.6
V. testo 2
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Dopo l’articolo 340 del codice penale è aggiunto l’articolo 341:
Articolo 341 - (Oltraggio a un pubblico ufficiale) – 1. Chiunque offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi commette il fatto con qualunque tipo di comunicazione scritta, anche telematica, diretta al pubblico ufficiale, a causa delle sue funzioni.
3. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato.
4. Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia. ovvero quando l’offesa è recata in presenza di una o più persone».
Conseguentemente al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole: «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».
7.6 (testo 2)
Respinto
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
«2-bis. Dopo l’articolo 340 del codice penale è aggiunto l’articolo 341:
Articolo 341 - (Oltraggio a un pubblico ufficiale) – 1. Chiunque offende l’onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell’esercizio delle funzioni di ordine e sicurezza pubblica nelle quali è impegnato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato».
Conseguentemente al comma 1 dell’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989 n. 401 le parole: «articoli 336 e 337 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti «articoli 336, 337 e 341 del codice penale».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 7
7.0.100
V. testo 2
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Arresto in flagranza durante o in occasione di riunioni in luogo pubblico, manifestazioni e cortei)
Qualora nel corso di riunioni in luogo pubblico, manifestazioni e cortei vengano posti in essere comportamenti atti a turbare l’ordine e l’incolumità pubblica anche con violenza alle persone e alle cose, e non sia possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza o di incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, anche sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto».
7.0.100 (testo 2)
Ritirato
Dopo l’articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
(Arresto in flagranza differita fuori dagli impianti sportivi)
1. Qualora al di fuori degli impianti sportivi vengano posti in essere comportamenti atti a turbare l'ordine e l'incolumità pubblica anche con violenza alle persone e alle cose, e non sia possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza ai sensi dell’articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, anche sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulti autore, sempre che l’arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro quarantotto ore dal fatto».
ARTICOLO 8 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 8.
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI
8.1
Respinto
Al comma 1, sostituire l’ultimo periodo con il seguente: «È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte».
8.6
Ritirato
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: «, salvo per quelle di cui al successivo comma 4.».
8.2
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«1-bis. Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori, Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all’ammontare della multa o dell’ammenda inflitta».
8.7
Ritirato
AI comma 3 sostituire le parole: «da 50.000 a 200.000» con le seguenti: «da 200.000 a 800.000».
8.3
Respinto
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell’ammenda inflitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati».
8.8
Approvato
Sostituire il comma 4 con il seguente: «4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica e non aventi tra i suoi associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401 e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
8.4
Respinto
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
«4-bis. Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l’ideale sportivo mediante campagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mass-media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
4-ter. In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all’interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo l’accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 8
8.0.5
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo l’articolo 8, inserire il seguente:
«Art. 8-bis.
(La gestione dell’ordine e della sicurezza pubblica)
1. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell’incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un’azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell’area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell’impianto con particolare attenzione al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in luogo pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall’impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all’interno della struttura e facilitarne l’uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l’obbligo di allontanamento dall’impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell’inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto.
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell’evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell’ordine.
5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all’interno della struttura sportiva.
6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l’utenza pubblica, princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.
10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall’ultimo servizio irregolare contestato».
8.0.1
Respinto
Dopo l’articolo 8, aggiungere il seguente:
«Art. 8-bis.
1. All’articolo 164, comma 2, del Codice penale dopo il n. 2) aggiungere il seguente n. 3):
"Per i reati di cui al decreto legge 8 febbraio 2007, n. 8"».
ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
EMENDAMENTI
9.1
Respinto
Al comma 1, dopo la parola: «responsabili», inserire le seguenti: «della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo, nonché».
9.9 (testo 2)
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
AI comma 3 sostituire le parole: «da 20.000 a 100.000» con le seguenti: «da 40.000 a 200.000».
9.2
Ritirato
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni».
9.3
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni».
9.5
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell’impianto sportivo che deve prevedere:
a) l’indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell’ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in luogo pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) l’obbligo di allontanamento dall’impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell’acquisto del biglietto;
c) la previsione dell’allontanamento dall’impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva».
9.4
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell’impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell’ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all’interno dell’impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza».
9.6
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.7
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). L’onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell’ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
9.8
Respinto
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
«3-bis). È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 9
9.0.1
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell’impianto di cui comma 5;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;
c) cooperare con le forze dell’ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all’interno dell’impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell’ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all’interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all’auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell’area esterna allo stadio. L’onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.
4. L’onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell’ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
5. Il regolamento dell’impianto sportivo deve prevedere:
a) l’indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell’ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in luogo pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) la previsione dell’allontanamento dall’impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
6. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.
9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l’ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all’interno dell’impianto e a segnalare all’autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini».
9.0.2
Precluso dall'approvazione dell'em. 2.0.500
Dopo l’articolo 9, inserire il seguente:
«Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi)
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all’interno dell’impianto sportivo. L’ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell’impianto;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;
c) cooperare con le forze dell’ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all’interno dell’impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell’ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all’interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all’auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell’area esterna allo stadio. L’onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. Il servizio d’ordine all’interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell’impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell’ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l’addetto alla sicurezza deve firmare il responsabile dell’infrazione ed accompagnarlo nell’area riservata alle forze dell’ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
4. L’onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell’ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante».
ARTICOLO 10 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 10.
(Adeguamento degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
EMENDAMENTI
10.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma 1, al capoverso 5-bis, sostituire le parole: «possono provvedere» con le seguenti: «provvedono».
10.2
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Ritirato
Al comma l, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».
10.3
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Al comma l, capoverso 5-bis, secondo periodo, sostituire le parole: «,convoca» con le seguenti: «e convoca».
10.4
BOCCIA MARIA LUISA, CAPRILI, GRASSI, VANO, GAGGIO GIULIANI, GAGLIARDI, CAPELLI
Ritirato
Al comma 1, capoverso 5-bis, sostituire gli ultimi due periodi con i seguenti: «La conferenza si pronuncia entro le successive quarantotto ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto respinta».
10.5
Respinto
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
«10-bis). Nell’ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l’attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, »Norme di sicurezza per la costruzione e l’esercizio degli impianti sportivi« così come modificato dal Decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) diversificazione delle attività all’interno della struttura;
b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale;
h) massima adattabilità alle riprese televisive».
ARTICOLO 11 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 11.
(Programma straordinario per l’impiantistica sportiva)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
EMENDAMENTO
11.1
Respinto
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
«2-bis). Allo scopo di agevolare l’attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell’ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l’allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all’art. 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i Comuni possono modificare la destinazione d’uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all’art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1».
EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI DOPO L'ARTICOLO 11
11.0.2
Il Governo
V. em. 11.0.20
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
( Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) all’articolo 9, comma 3, dopo le parole: "nonché il Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione TV e minori" sono aggiunte le seguenti: "e il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi";
b) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
c) la rubrica dell’articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
d) all’articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive. Con decreto del Ministro delle comunicazioni è istituito il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, al quale il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive designa un terzo dei componenti del Comitato medesimo.»;
e) All’articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
f) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, riferendo i poteri del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori al Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione delle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi"».
11.0.20
LE COMMISSIONI RIUNITE
Approvato
Dopo l’articolo 11, inserire i seguenti:
«Art. 11-bis.
(Iniziative per promuovere i valori dello sport)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai principi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta Olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter.
(Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori)
1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, le parole "di capienza superiore alle 10.000 unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater.
(Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177)
1. Al Testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del Capo II del Titolo IV è così modificata: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell’articolo 34 è così modificata: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all’articolo 34, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con Codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
d) All’articolo 35, comma 2, le parole «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»;
e) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del Codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo"».
11.0.3
Respinto
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
(Attività di sicurezza private)
1. Il Titolo IV del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Titolo IV
(Delle attività di sicurezza private)
Art. 133.
1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all’ingresso e all’interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia , personale dipendente e personale esterno all’ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall’impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell’ordine nell’esercizio delle proprie funzioni.
3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.
Art. 134.
1. Senza licenza del prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.
2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall’articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell’attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l’eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di e 5000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall’ultimo servizio irregolare contestato.
4. I proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di e 2600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.
5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti comma sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.
Art. 135.
1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega Nazionale Calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.
2. Il COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all’anno e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.
Art. 136.
1. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell’interno.
2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare l’autenticità e veridicità dei documenti atte stanti i requisiti richiesti di cui all’articolo 134 del presente titolo;
b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all’articolo 137 del presente titolo;
c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;
d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma alla Prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.
Art. 137.
1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici e/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco;
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.
3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l’insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l’utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di princìpi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.
4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l’insegnamento di tecniche di difesa personale.
5. L’aggiornamento dei corsi è annuale.
Art. 138.
1. Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del Codice penale nei confronti di coloro che in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli».
11.0.4
Ritirato
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Al fine di concorrere alla promozione della formazione dell’uomo e del cittadino secondo i principi stabiliti dalla costituzione, il Ministro della pubblica istruzione d’intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modalità per l’inserimento nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell’educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, e sociale».
11.0.5
Ritirato
Dopo l’articolo 11, aggiungere il seguente:
«Art. 11-bis.
1. Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d’intesa con il Ministro dell’Interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all’interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie».
11.0.100
IL GOVERNO
Approvato
Dopo l’articolo 11, inserire il seguente:
«Art. 11-bis.
All’articolo 1, comma 1297 della legge 27 dicembre 2006, n.296, i primi due periodi sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento e di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a) del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, il consiglio di amministrazione dell’Ente è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., da un membro designato dalla Giunta Nazionale del Comitato Olimpico Nazionale Italiano e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto».
ARTICOLO 12 DEL DECRETO-LEGGE
ARTICOLO 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge .
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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120a seduta pubblica (antimeridiana): |
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mercoledì7 marzo 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI, indi del vice presidente CALDEROLI e del vice presidente ANGIUS |
(omissis)
Seguito della discussione del disegno di legge:
(1314) Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 9,38)
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1314.
Ricordo che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.
Passiamo alla votazione finale.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Signor Presidente, colleghi senatori, dopo la riconfermata fiducia, torniamo oggi con serena puntualità ad affrontare tematiche nodali per la vita del Paese. Prima fra tutte la drammatica questione «violenza stadi», mai dimenticata e resa prioritaria per il susseguirsi dei recenti gravi episodi. La violenza, il vandalismo, gli scenari da guerriglia urbana, le scritte infamanti contro i tutori dell'ordine vanno lette anche come spia di malessere sociale, oggetto di intervento immediato.
È chiaro che gli ultimi episodi di Catania e Reggio Calabria, o i ritrovamenti di Castellammare non possono più essere tollerati da un'istituzione accorta che ha il precipuo compito di prevenire il fenomeno e migliorare le condizioni sociali, di sicurezza e di ordine pubblico.
Ecco la necessità e l'urgenza di convertire il decreto-legge, imposto dopo la folle notte del derby siciliano, ed in continuità con le riflessioni serie e profonde sancite dalle misure dettate da Pisanu. Il testo apporta delle modifiche essenziali e soprattutto mirate, intervenendo su deroghe normative in tema di sicurezza degli impianti sportivi e contemporaneamente inasprendo la disciplina dei divieti di accesso.
Bene addossare maggiori responsabilità alle società sportive, limitate nel concedere facilitazioni di qualsiasi tipo ai soggetti colpiti da condanne per reati connessi. Bene prevedere circostanze aggravanti per crimini di minaccia, resistenza e violenza ad un pubblico ufficiale. Dunque, un contenuto di norme opportunamente concentrato solo su chi è soggetto attivo di violenza e che prescinde da qualsiasi valutazione sull'addestramento, sulla capacità tecnica o sulla retribuzione delle nostre benemerite forze dell'ordine.
Parallelamente, voglio prendere le distanze da chi, con voce stonata e priva di sensibilità, marcia sempre controcorrente rispetto agli indirizzi generali del Governo, anche in questi casi in cui l'appartenenza politica cede il passo alle priorità sociali.
Riformiamolo sul serio questo calcio: e non solo! Restituiamo il giusto valore alla cultura sportiva, che non sia più sfogo di rabbia ed insoddisfazione, bensì momento di sana competizione agonistica tra le squadre. Deve tornare ad essere un sano momento di divertimento ed aggregazione sociale.
Pertanto, poiché ritengo che il calcio italiano non sia morto, ma ottimisticamente solo da curare e sanare, dichiaro a nome dei Popolari-Udeur il voto favorevole alla conversione odierna. (Applausi dei senatori Formisano e Marcora).
PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, annuncio il voto convintamente favorevole del Gruppo della Democrazia Cristiana-Partito repubblicano italiano-Indipendenti-Movimento per l'Autonomia a questo provvedimento legislativo, che nasce in uno spirito di larga, larghissima condivisione, che è riduttivo definirebipartisan. Occorre infatti richiamare concetti più alti come quello della responsabilità istituzionale, per la coralità che ha ispirato il provvedimento e lo spirito di collaborazione che ha fatto superare anche in Commissione passaggi in cui vi era un dissenso su questioni specifiche, ma in cui si è fatta prevalere la volontà di avere una indicazione unitaria da parte del sistema politico rispetto a questi fenomeni.
Certo, tutto ciò nasce per larghissima parte sull'onda emotiva dei fatti che si sono verificati qualche settimana fa a Catania e, prima, in un paesino della Calabria, seppur profondamente diversi; quella condizione drammatica, che ha fortemente impressionato l'opinione pubblica, ed anche segnalato lo stato di disagio e di sofferenza delle forze dell'ordine, che con molta forza hanno reclamato indicazioni precise dal sistema politico, volendo sottrarsi a questa condizione insopportabile per cui ogni domenica, anzi non soltanto la domenica, una larghissima messe di uomini e mezzi viene impegnata e distolta da altre attività per garantire il normale svolgimento delle partite di calcio.
Tuttavia, se la vicenda di Catania ha ulteriormente allarmato l'opinione pubblica ed evidenziato il disagio delle forze di polizia, questo non ci sorprende perché è soltanto l'anello finale di una catena di accadimenti, di vicende che anche in passato avevano fatto emergere il grave stato di sofferenza del sistema calcistico nel nostro Paese. Infatti, il Governo precedente e il Parlamento avevano definito una normativa incisiva e rilevante, che noi chiamiamo in modo semplificato «decreti Pisanu».
Se vi è un torto che appartiene a tutto il sistema, da quello centrale alle autonomie locali, è l'aver ritardato colpevolmente l'applicazione puntuale di quei provvedimenti; se c'è un punto di partenza obiettivamente convincente in questo decreto‑legge, esso risiede nella scelta di abbandonare la logica dilatoria delle proroghe e di pretendere, invece, l'applicazione di un principio normale di diritto in base al quale le norme emanate dal sistema giuridico sono poi vigenti concretamente nell'ordinamento.
È accaduto il fatto (che a volte il vice ministro Minniti, che oggi non è in Aula, ha evidenziato con qualche imbarazzo) che attività che le società di calcio e gli enti locali dichiaravano impossibili da realizzare, se non in tempi lunghissimi, all'interno di questa condizione di emergenza e con il timore di perdere benefici, incassi e credibilità, sono state realizzate in pochissimi giorni, e quindi con l'insegnamento virtuoso che se vi è una determinazione forte del sistema istituzionale i terminali in periferia reagiscono in modo più efficace e positivo.
Il provvedimento affronta, ovviamente, il tema all'interno degli stadi, e nella specificità degli stadi, con una serie di norme importanti, alcune relative all'ordinato svolgimento delle competizioni calcistiche, che cercano di evitare le condizioni nelle quali gli scontri possano svilupparsi, altre che hanno l'obiettivo di sanzionare con maggiore efficacia i comportamenti in violazione delle norme.
Vi è qui un elemento che voglio evidenziare, non per ragioni polemiche ma perché ieri il Parlamento, in una delle votazioni più importanti, si è contraddetto. Nella logica delle norme di tipo repressivo ve ne sono alcune che innalzano le pene relative a tutti i reati di violenza e minacce a pubblico ufficiale che prevedono interventi anche molto rilevanti di aggravamento dei massimi di pena. Ebbene, non si è ritenuto di accogliere un emendamento con il quale si sarebbe reintrodotto il reato di oltraggio nel codice penale, non con un'ispirazione punitiva o volgarmente repressiva, ma - almeno così la leggo personalmente - con finalità preventive.
Infatti, se si vuole evitare una escalation di violenza, non soltanto nelle competizioni calcistiche, ma anche in altre vicende che spesso vedono le forze dell'ordine - a cui tutti rivolgiamo apprezzamento e stima e a cui garantiamo sostegno e strumenti per la loro attività di repressione - oggetto, in molte manifestazioni, di aggressioni fisiche e verbali, la reintroduzione del reato di oltraggio in alcune circostanze potrebbe costituire un elemento di prevenzione molto forte perché impedisce ed inibisce l'escalation che può arrivare anche al confronto e al contatto fisico tra forze dell'ordine e frange di contestazione o di violenza.
Mi permetto di ribadire in dichiarazione di voto questo elemento perché ritengo che avrebbe completato in modo coerente il sistema che al momento, invece, sconta una certa contraddittorietà, visto che, accanto all'aggravante delle pene relative alle minacce e alla violenza, non prevede una sorta di chiusura attraverso la reintroduzione del reato di oltraggio.
Tuttavia, accanto all'intero architrave di questo provvedimento, che riguarda le competizioni calcistiche, il controllo degli stadi, il divieto delle trasferte, le sanzioni nei confronti dei trasgressori, nella parte preparatoria dei lavori relativi all'iter di questo provvedimento è stato possibile esplorare in modo non dico minuzioso, ma certamente attento, i fenomeni che attraversano questo mondo così importante nella società italiana; ma sappiamo quanto il calcio sia importante anche «politicamente» e quanto il malessere che lo attraversa poi si comunichi e si diffonda in altri ambiti. Dunque, un'analisi attenta e puntuale di questo malessere non può essere ritardata.
Vi è stata una interessante riflessione che riguarda il futuro del calcio, il ruolo e le responsabilità delle società di calcio, il problema degli impianti, di quale deve essere la loro gestione e non soltanto il loro adeguamento strutturale per consentire condizioni di sicurezza e di fruizione, ma anche il tema inerente a una responsabilità piena e assoluta delle società oggi evocata attraverso il ruolo degli steward, quindi il controllo di sicurezza che per il futuro prefigura una esclusiva competenza delle società secondo modelli che, in modo semplificato, vengono definiti anglosassoni, inglesi, e che rappresentano una forte novità.
Su questi temi mi auguro che in futuro sia possibile una riflessione pacata, senza innamorarsi di modelli a noi estranei. Ritengo, per esempio, inaccettabile l'idea balenata secondo cui le forze dell'ordine passerebbero da un impegno massiccio per garantire il regolare svolgimento (quale quello attuale), all'arretramento e all'abbandono del campo che passerebbe, anche in termini di responsabilità, completamente nelle mani di privati, andando in questo modo da un eccesso all'altro. È un terreno, questo, che, a mio avviso, impone qualche cautela.
C'è però un'altra questione che è stata evocata nelle audizioni e che rimane come elemento più importante con cui fare i conti, ed è quella che riguarda le ragioni del disagio che frange giovanili di aree territoriali e sociali diverse esprimono attraverso questa violenza inaccettabile che spesso come riferimento passivo ha le forze di polizia di questo Paese. È un disvalore gravissimo, ma è anche qualcosa di più: è una preoccupazione che deve interrogare e impegnare non soltanto l'analisi sociologica, importante per individuare gli strumenti di intervento in termini di prevenzione, bensì anche l'attività di indagine all'esterno dello stadio per individuare connivenze e complicità e per disinnescarle.
PRESIDENTE. Senatore Pistorio, l'ho fatta parlare più di quanto le era concesso. Concluda.
PISTORIO (DC-PRI-IND-MPA). Vorrei concludere invitando questo Parlamento, con il medesimo spirito con cui ha definito le norme di contrasto sull'emergenza negli stadi, ad affrontare il tema del disagio e delle ragioni per le quali si sviluppa una cucitura di estremismi diversi che poi nello stadio e in una violenza inaccettabile trovano l'espressione di una loro volontà personale.
Saluto ad una scolaresca di Carpi
PRESIDENTE. Sono in tribuna i giovani della V B del liceo Fanti di Carpi, ai quali rivolgo un saluto a nome di tutto il Senato. (Applausi).
Ripresa della discussione del disegno di legge n.1314 (ore 9,54)
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il provvedimento che oggi siamo chiamati a votare può essere l'occasione di voltare pagina rispetto ad uno stato del nostro calcio molto grave. Può essere l'occasione per iniziare un cambiamento profondo e speriamo che questo percorso sia compiuto con senso di responsabilità e di coesione da tutte le forze politiche, con un'unità d'intenti che oggi registriamo con soddisfazione e che speriamo possa proseguire nel tempo su questo terreno. Sarà chiaro a tutti, infatti, che quello di oggi è un importante passo ma che la repressione della violenza non si può fermare a questo primo intervento emergenziale.
Dobbiamo ammettere che desta stupore come, mentre le Aule parlamentari sono impegnate in una riflessione seria sul futuro del calcio e sulle strategie per fermare la violenza, fuori di qui sembra che non sia avvenuto nulla quel 2 febbraio scorso di fronte allo stadio di Catania. Non vogliamo criminalizzare nessuno, ma quando vediamo certe scritte sui muri contro le forze dell'ordine o quando sentiamo dire che lo spettacolo deve continuare, pare evidente che una parte del mondo che gravita intorno allo sport e al calcio non ha colto la serietà del momento.
Noi daremo un deciso sostegno a questo provvedimento non solo per il merito, che ci convince, ma anche per il metodo. Il lavoro di tutto l'arco costituzionale e del Governo ha consentito di apportare miglioramenti profondi a quello che era già un buon testo di partenza; penso, oltre al tema della responsabilità degli organi di comunicazione, alle norme più solide in materia di nominatività dei biglietti, all'avvio della discussione sul ruolo della scuola nella costruzione di una sana cultura sportiva. Ci sembra giusto restituire alle diverse istituzioni il ruolo che a ciascuna compete.
Noi siamo e saremo rigorosi nel rispetto dell'autonomia dello sport. Riterremo qualunque commistione un errore grave, ma questo non ci solleva dalla responsabilità di definire come legislatori il confine delle regole della convivenza ed il confine dell'etica dei comportamenti socialmente accettabili. Con il provvedimento oggi al nostro esame, che spero godrà di un consenso vasto, cominciamo ad affermare che i comportamenti violenti non fanno parte della cultura dello sport e non hanno nulla a che vedere con i valori che allo sport sono legati.
Ora il Governo, il potere esecutivo e tutte le istituzioni, compresa la magistratura, hanno il dovere di garantire un'applicazione rigorosa di queste norme. Quello che non potremmo accettare sarebbe assistere, magari tra qualche anno, ad altri eventi drammatici come quelli che hanno scosso il Paese in queste settimane.
Il Parlamento ha fatto la propria parte, quella di definire le norme. Ora non ci sono più alibi ad una repressione forte della violenza. Ma spero che sia nella consapevolezza di tutti che quello di oggi è il primo passo anche per noi.
È necessario completare questo disegno complessivo: diversi interventi, di maggioranza e opposizione, hanno richiamato il tema importante della proprietà degli stadi e il ruolo che possono svolgere i professionisti della sicurezza negli impianti durante lo svolgimento degli eventi sportivi.
Resta però aperto il tema degli investimenti sull'impiantistica per portare tutte le strutture ad un livello adeguato. Nessuno di noi dimentica che il calcio non è fatto solo dalla serie A e dalla serie B, e nessuno di noi, mentre ricordiamo commossi l'ispettore Raciti, può e deve dimenticare la storia di Ermanno Licursi, il dirigente morto a Luzzi, in provincia di Cosenza, durante lo svolgimento di una partita delle serie minori. E' una riflessione che avremo modo di affrontare presto, spero fin dalla discussione sul provvedimento sui diritti TV degli eventi sportivi. Se il principio della mutualità è quello che deve definire la distribuzione delle risorse tra i vari soggetti aventi titolo, il tema della sicurezza non può essere dimenticato.
Oggi ci troviamo quindi ad affrontare, con spirito responsabile, un tema che non possiamo eludere e che ha attraversato il nostro dibattito come una sorta di fiume carsico; mi riferisco alla riflessione che intende lo sport solo come un pezzo dell'economia reale o anche o soprattutto come prioritario tratto sociale e identitario della Nazione.
Siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo di battere la violenza siano necessari interventi complessi; non vorremmo che passata l'emergenza i legittimi interessi e le culture che ciascuno di noi rappresenta divengano un limite al linguaggio comune che oggi parliamo. Penso alla mutualità nella redistribuzione delle risorse legate ai diritti TV, o alla già citata proprietà degli stadi in capo alle società sportive.
Ci auguriamo che questi temi verranno affrontati condividendo, come esito, la promozione della cultura sportiva e dei suoi valori, non la promozione solo della ricchezza delle società sportive. Un atteggiamento fondato sulla centralità del mercato non ha funzionato, e ha mostrato le conseguenze più nefaste proprio quella sera nello stadio di Catania.
Uno sport televisivo, fondato sulla competizione fuori dalle regole, in cui sia accettata una impunità di fatto sarebbe un danno per il Paese, non una risorsa. Noi invece abbiamo l'obbligo di riaffermare i valori dello sport. Non solo per un indistinto principio etico, ma per la consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte: uno sport malato produce e rafforza gli elementi di disgregazione sociale e funge da catalizzatore di forme di devianza sempre più aggressive.
Sta alla nostra responsabilità definire regole che non si limitino a reprimere la violenza, ma che siano in grado di restituire allo sport quella funzione di promozione sociale e di educazione collettiva che ci ha tanto appassionato e che riscopriamo nei momenti felici della vita sportiva, dalle piazze piene per festeggiare la nazionale in Germania al tifo composto e appassionato per la prima sudatissima vittoria dei nostri rugbiysti contro la Scozia.
Per questo continuiamo a richiamare la necessità di un intervento di vasta portata, che coniughi repressione e promozione della cultura sportiva. Solo così onoreremo la memoria di chi ha dato la vita solo poche settimane fa.
Ed è con la speranza che questo percorso sia largamente condiviso che oggi il Gruppo Insieme con l'Unione voterà a favore di questo primo, importante provvedimento, comprendendo ed essendo anche convinti che il tutto deve essere costruito su due grandi pilastri: da una parte, la regola, rispetto alla quale abbiamo dato una grande dimostrazione di serietà e di capacità, ricostituendone i confini; dall'altra, però, l'emozione sulla quale dobbiamo riuscire a lavorare con la stessa abnegazione, con lo stesso spirito di sacrificio che abbiamo dimostrato. Solo tenendo insieme sia la regola che l'emozione possiamo riappropriarci anche di un'autenticità del valore e trasmettere tutto ciò ai giovani. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com e Ulivo).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, se esaminiamo questo testo avulso dal contesto in cui ci siamo mossi, sicuramente possiamo definirlo condivisibile, anche se - a nostro parere - perfettibile. Noi abbiamo tentato di proporre una serie di emendamenti che, secondo la nostra ottica, miglioravano il testo stesso.
La nostra ottica è stata quella di ripercorrere in qualche modo l'esperienza positiva maturata in altri Paesi. Mi riferisco soprattutto al Regno Unito - come abbiamo più volte ricordato anche ieri in sede di votazione degli emendamenti - dove si è riusciti, se non ad eliminare del tutto, quanto meno a circoscrivere il fenomeno così negativo della violenza negli stadi e fuori degli stadi, peraltro legata ad un unico sport. Su questo dato ho sentito poche riflessioni, sul quale invece credo dovremmo interrogarci; naturalmente, io non ho la risposta e non so se può fornirla qualche sociologo.
Dobbiamo chiederci il motivo per cui in tutti gli altri sport non si arriva a questo tipo di violenza; si tratta, effettivamente, di un fenomeno curioso. Vi sono altri sport di squadra che apparentemente sono anche più violenti del calcio stesso; pensiamo all'hockey su ghiaccio o al rugby, eppure, in quegli sport le tifoserie sono assolutamente composte. Pensiamo anche al ciclismo, dove vi sono state fazioni diventate quasi un mito all'interno della pubblicistica, della cultura e della cronaca italiana. Mi riferisco alla famosa rivalità - che io ricordo bene - tra Coppi e Bartali: non credo che le opposte tifoserie si siano mai sognate di assalirsi a sprangate e a cazzotti e tanto meno di aggredire le forze dell'ordine.
Detto questo, ritengo che il provvedimento in esame lasci inalterati due ordini di problemi, che forse possono essere affrontati ma sicuramente non risolti in quest'Aula.
Mi riferisco innanzi tutto al fatto che già esistevano leggi piuttosto efficaci per contrastare tale fenomeno. Anche qui, si è verificato un fenomeno non tutto italiano ma, almeno all'interno dell'Unione Europea, peculiare del nostro Paese: in Italia, cioè, si fanno le leggi, ma risulta perfettamente normale non applicarle. Non a caso, siamo il Paese delle grida manzoniane. Dovrebbe farci riflettere il fatto che esistevano norme ben precise che però sono state tranquillamente disattese e questo senza che nessuno si scandalizzasse. Oggi ci occupiamo del problema perché un esponente delle forze dell'ordine è caduto; altrimenti, credo non saremmo stati qui a discutere della questione. Tutto ciò va sicuramente a nostro disdoro, ma va a disdoro soprattutto di chi nel Paese non è in grado di far applicare le leggi esistenti.
Ho ricordato più volte che il Governo precedente, il Governo Berlusconi, si era occupato fin da subito della tematica varando un decreto-legge praticamente all'inizio della legislatura, il 21 agosto 2001 (è stata una delle prime questioni di cui ci siamo occupati); quindi ha emanato un successivo decreto ed infine ha varato il cosiddetto decreto Pisanu, dal nome del Ministro che lo ha fatto approvare. Quest'ultimo decreto è stato da tutti definito molto positivo, ma nessuno si è sognato di applicarlo.
Allora, vorrei sapere se verranno applicate le norme che stiamo varando oggi in quest'Aula. Su questo dovremmo farci parte diligente e sorvegliare tutti per verificare se le norme verranno applicate, anche perché ve ne sono molte che saranno affidate alla magistratura che, nella sua totale indipendenza, poi deciderà.
Vengo ora al tema cruciale. Sono convinto - approfitto anche oggi per ribadire il concetto che ho già evidenziato più volte - che, se non cambierà il clima culturale che ha occupato larga parte dell'intellighenzia del Paese, degli opinion leader e di vasti strati della cultura italiana, non arriveremo mai a risolvere il problema.
Il problema è questo: che esempio diamo ai tifosi? Abbiamo visto che molto probabilmente - almeno in base a quello che sembra essere l'orientamento degli inquirenti - chi ha ucciso quel povero agente è un minorenne; quindi, un ragazzo che, sicuramente, non è preparato, né dal punto di vista culturale, né da quello psicologico, ed è facilmente influenzabile.
Basta, quindi, aprire i giornali di oggi per vedere stelle miliardarie, pagate profumatamente, prendersi a cazzotti o dar vita ad una selvaggia rissa in campo: allora, che esempio danno questi - che sono i loro idoli e le loro stelle - ai tifosi, che vedono quanto accade in campo grazie a loro? È un esempio assolutamente negativo. E che punizione riceveranno tali giocatori? Non credo riceveranno una punizione esemplare; probabilmente, qualcuno verrà squalificato per qualche domenica, ma poi tutto tornerà assolutamente come prima.
Vorrei anche allargare il discorso, perché - lo ribadisco - quando vige un determinato clima culturale, questo permea tutto il Paese. Da troppi anni abbiamo ribaltato l'ordine delle categorie mentali su alcuni temi, soprattutto quando vi sono di mezzo le forze dell'ordine. Sarò anche un po' noioso, perché ho richiamato molte volte questi episodi, ma mai come in questo caso repetita iuvant.
Torniamo ancora all'esempio del G8, che è uno di quelli che mi tormentano: abbiamo visto una città assolutamente devastata; il risultato, poi, però, qual è stato? Nessuno dei devastatori è stato assicurato alla giustizia né è sotto processo, ma, in compenso, decine e decine di esponenti delle forze dell'ordine sono processati perché colpevoli di aver tentato di difendere la città.
E poi, ancora, abbiamo visto l'esempio di Oreste Scalzone, un latitante, che è tornato nel Paese non pentito e senza aver scontato la pena a cui è stato condannato: è stato annunciato che verrà ricevuto, con tutti gli onori, addirittura alla Camera dei deputati.
Abbiamo visto un terrorista essere chiamato nelle università ad insegnare il proprio pensiero ai giovani ed un esponente politico - un deputato, che sostiene la maggioranza - dichiarare che la soluzione ai problemi di Catania sta nel collocare un numero sull'elmetto indossato dai poliziotti, in modo da poterli identificare nel caso commettano qualche errore o qualche azione non troppo commendevole.
Ebbene, credo che dovremmo interrogarci tutti su questi temi. Badate, vi espongo anche un'altra argomentazione: proprio stamattina, mi ha telefonato il responsabile di una grandissima azienda italiana per segnalarmi che sui muri delle sue fabbriche sono ricomparse le stelle a cinque punte, cosa che lo intimorisce.
Credo che questo brodo di coltura, in cui si alimentano l'eversione ‑ anche piccola, di poco conto, come quella che può verificarsi negli stadi, ma che poi porta anche a tragici eventi ‑ e la glorificazione continua dei cattivi maestri, ci porti ancora su questa strada.
Ricordo, infine, che, in questi giorni, viene pubblicizzata un'opera cinematografica che si chiama «Shooting Berlusconi»: mi domando se in quel titolo non sia contenuta anche un'apologia di reato.
Allora, colleghi, se non invertiamo concretamente tale tendenza e non isoliamo dal punto di vista culturale i suddetti atteggiamenti, credo che provvedimenti della natura di quelli che stiamo assumendo al momento in quest'Aula non serviranno a nulla. (Applausi dal Gruppo LNP).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, il Gruppo dell'UDC concorrerà - credo - con tutti gli altri, all'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge concernente la violenza negli o intorno agli stadi.
Le ragioni di fondo del decreto - alcune molto chiaramente definite, altre da definire - erano sostanzialmente tre: repressione contro i violenti, prevenzione nei confronti dei facinorosi e promozione di una cultura dello sport e della legalità.
Il testo in esame, sostanzialmente, segue il lavoro svolto nella precedente legislatura in un contesto di emozione, dovuta a gravi fenomeni di violenza negli stadi, che approdò all'emanazione di un decreto‑legge, approntato dall'allora ministro Pisanu, all'inizio del 2003, e convertito in legge a larghissima maggioranza (quindi, anche in quel caso, con il concorso di forze politiche schierate in modo diverso rispetto al Governo).
Noi del Gruppo UDC abbiamo potuto lavorare per l'obiettivo complessivo di questo decreto-legge, grazie al fatto che, da tempo, il partito si è strutturato in modo da avere, nell'amico onorevole Ciocchetti, una persona che, sul punto complessivo della politica dello sport, di repressione della violenza e di prevenzione dei facinorosi, ha dato indicazioni di fondo e sono lieto di constatare che la sostanza delle nostre posizioni è stata molto apprezzata dalle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia; di questo voglio dare atto ai relatori Sinisi e Di Lello e ai due presidenti Bianco e Salvi.
Abbiamo potuto concorrere con gli altri Gruppi sostanzialmente per ottenere i tre obiettivi dapprima citati: la repressione dei violenti, innanzitutto. Abbiamo infatti rinforzato, in modo particolarmente severo, le norme penali a tutela della incolumità dei tutori dell'ordine; questo è l'aspetto di maggior significato che il decreto-legge aveva e che, grazie anche alle nostre proposte, avrà ancora di più: coloro i quali attentano alla incolumità personale degli addetti alle forze dell'ordine sono passibili non soltanto di fatti processuali penali significativi (la flagranza viene allungata per consentire che si consideri flagranza anche il reato commesso nell'arco di quarantotto ore dopo lo svolgimento della gara), ma soprattutto vi siano violenze fisiche nei confronti degli agenti di pubblica sicurezza e delle forze dell'ordine in generale.
Si è trattato di una risposta non soltanto emblematica, dopo la drammatica morte del commissario Raciti; si è trattato di una risposta culturalmente significativa: vogliamo fare in modo che coloro i quali, durante le partite o subito dopo, prendono le forze dell'ordine ad oggetto specifico della loro violenza sappiano che si tratta di una violenza penalmente perseguibile in modo ancora più grave della violenza nei confronti delle forze dell'ordine nell'esercizio delle loro funzioni altrove. Questo è un aspetto di particolare significato: una repressione più forte nei confronti di coloro i quali commettono reati di lesioni personali gravi o gravissime ai danni delle forze dell'ordine.
Sulla prevenzione, signor Presidente, abbiamo cercato di lavorare fino in fondo per recidere quel legame che talvolta si realizza tra le società di calcio e le organizzazioni più facinorose; abbiamo ritenuto irrisorie alcune sanzioni a carico delle società di calcio che promuovono società di facinorosi per poterli considerare tifosi a loro sostegno, sia nelle partite in casa che fuori casa, ed abbiamo notevolmente aggravato le sanzioni a carico delle società di calcio che intrattengono rapporti pericolosi con i facinorosi, perché in questo caso si è trattato di una prevenzione ancora più significativa.
Da questo punto di vista, siamo particolarmente lieti che sia stata adottata, con il parere favorevole del relatore espresso ieri qui in Aula al Senato e dal Governo, una disposizione della proposta che prevedeva e prevede un obiettivo di promozione molto forte a favore delle società di calcio che, invece, intrattengono rapporti con associazioni anche non facenti parte di quelle previste dal codice civile in senso stretto, che promuovono la cultura legalità e dello sport.
Abbiamo, cioè, voluto operare contemporaneamente nel senso della prevenzione nei confronti dei facinorosi e nel senso della promozione della cultura sportiva, il tutto perché non abbiamo adottato la linea (che nessuno, per la verità, proponeva) di sola repressione dei violenti, ma abbiamo voluto dimostrare che tendiamo a distinguere radicalmente tra i tifosi, che vanno comunque tutelati e protetti, e i facinorosi, che vanno comunque scoraggiati e puniti. È una distinzione che troppe volte negli stadi non si riesce a fare fino in fondo, grazie anche al modo in cui alcuni striscioni odiosissimi e pericolosi vengono affissi, considerandolo, per così dire, un fatto sportivo, ma che invece sportivo non è, sapendo peraltro che non sono soltanto le partite quelle che destano maggior interesse (le partite delle grandi società, in particolare i derby delle grande città), ma sono le attività collegate al calcio in tantissimi stadi minori, non sempre oggetto di attenzione particolare da parte soprattutto dei parlamentari.
In altri termini, abbiamo voluto dimostrare che con questo decreto non abbiamo avuto la pretesa di disciplinare, in modo definitivo, né la questione della tutela delle forze dell'ordine comunque al di fuori delle vicende calcistiche, né la vicenda calcistica nel suo insieme.
Lo dico perché vi è stato un argomento molto importante, che abbiamo preferito rendere oggetto di delega al Governo in tempi molto rapidi: quello degli assistenti dentro gli stadi, che vanno sotto il nome di steward. Noi vogliamo operare in un senso profondo di novità: la tutela dell'ordine negli stadi grandi, medi e piccoli deve essere delle società sportive che concorrono ad organizzare la manifestazione; fuori degli stadi l'ordine pubblico è di competenza dello Stato.
Ma per fare questa distinzione di fondo, che sarebbe una radicale innovazione nella struttura del nostro mondo calcistico, occorre disciplinare la proprietà dell'immobile destinato allo svolgimento della gara, non soltanto dell'Olimpico di Roma, dell'Olimpico di Torino o del San Paolo di Napoli, ma anche del piccolo manufatto in cui si svolgono le gare di calcio nelle serie minori.
Occorre anche fare in modo che la tutela dell'ordine dentro lo stadio sia fatta da persone professionalmente attrezzate. Non si può disciplinare in modo ovvio la materia degli assistenti negli stadi come se fossero guardie giurate. Il problema è molto diverso, perché la guardia giurata ragionevolmente non deve occuparsi di coloro che vogliono attentare allo svolgimento della gara, mentre chi è per preposto alla tutela dell'ordine dentro lo stadio potrebbe avere a che fare con organizzazioni anche facinorose di tifosi. Questa differenza richiede una diversa professionalità e probabilmente un diverso regime giuridico rispetto alle normali vicende che possono riguardare altre forme di cosiddetta polizia privata.
Ecco perché questo decreto‑legge non è soltanto un fatto marginale che riguarda un aspetto marginale della vita dello sport, ma è un provvedimento che prende atto del fatto molto emblematico che intorno agli stadi, in questo caso soprattutto a quelli più grandi, si svolge un'attività che tende alla contrapposizione violenta e che ha sempre meno a che fare con la cultura dello sport.
Le ragioni sociologiche possono essere molto varie: ad esempio, vi è una sorta di sensazione di impunità per coloro che svolgono attività violente dentro o intorno agli stadi. Noi abbiamo voluto anche reprimere il danneggiamento alle cose, non genericamente considerate, ma quelle essenziali per lo svolgimento delle gare, perché immaginiamo che questo decreto si faccia carico delle ragioni per le quali il decreto Pisanu di qualche anno fa è rimasto, sostanzialmente, non del tutto attuato: dopo la reazione emotiva che aveva portato a quel decreto, si era creata, infatti, una sorta di sentimento di lassismo nei confronti dell'attuazione del decreto medesimo.
Ci auguriamo che un analogo spirito di lassismo non si verifichi in questo caso e che l'approvazione della legge di conversione del decreto, molto diverso da quello che il Governo ha emanato, ma nelle linee di fondo che il Governo aveva indicato e nella continuità con il decreto Pisanu - è questa una ragione che mi permetto di rappresentare al Presidente del Senato - indichi una convergenza.
Si tratta di una convergenza, come diceva giustamente il collega Pistorio, non bipartisan, ma di una convergenza generalizzata all'interno del Senato, sul triplice obbiettivo - lo ripeto ancora e concludo - della repressione nei confronti della violenza commessa a danno degli agenti delle forze dell'ordine, della prevenzione nei confronti dei facinorosi, della promozione della cultura della legalità e dello sport.
Se su queste tre linee trovassimo una convergenza che vada al di là delle manifestazioni sportive, potremmo dire che il nostro Paese ha fatto uno straordinario passo avanti. (Applausi dai Gruppi UDC e FI).
VANO (RC-SE). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VANO (RC-SE). Signor Presidente, onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, il decreto-legge all'esame dell'Aula rappresenta un intervento importante per il contrasto ai fenomeni di violenza, oggi sempre più diffusi nell'ambito delle competizioni sportive.
Esso nasce, come è noto, nel contesto dei tragici fatti di Catania che hanno visto la morte dell'ispettore Raciti, alla cui famiglia testimoniamo ancora una volta la nostra solidarietà, e che hanno dimostrato ancora una volta l'esigenza da un lato di contrastare e prevenire - anche, ma non solo, con gli strumenti normativi - la violenza, in ogni sua forma e dall'altro di restituire alle manifestazioni sportive, ed in particolare al mondo del calcio, la loro dignità e il loro valore sociale.
Al di là dei fatti concreti da cui nasce il decreto-legge e delle ragioni di necessità ed urgenza che hanno motivato e legittimato, ai sensi dell'articolo 77 della Costituzione, il ricorso allo strumento del decreto-legge, il testo all'esame dell'Aula si muove su un orizzonte più ampio e tocca problemi di assoluto rilievo politico e sociale, come anche il dibattito in sede di Commissioni riunite ha avuto modo di evidenziare, giungendo infine a posizioni comuni e condivise, che hanno consentito di superare iniziali rilievi di criticità, sottolineati anche dal Gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea.
Sotto il profilo normativo, il decreto-legge integra, razionalizza e completa le misure di prevenzione e repressione già previste dal decreto-legge Pisanu, intervenendo con misure strutturali che accentuano le responsabilità in capo alle società calcistiche, colpendo peraltro il legame spesso presente tra i loro interessi e le frange violente di sostenitori.
Gli aspetti più innovativi del decreto-legge rispetto alla normativa previgente concernono in particolare l'intervento sugli aspetti culturali del problema per promuovere una diversa e più sana cultura civica dello sport, che hanno sottolineato anche alcuni colleghi, ed in particolare la senatrice Maria Luisa Boccia.
In questo senso, è importante rilevare un mutamento di prospettiva nell'approccio al problema della violenza, che emancipa l'orizzonte dell'intervento dalla logica della prevenzione declinata in termini meramente securitari per agire anche e soprattutto sul terreno delle misure strutturali, regolando in maniera più rigorosa gli impianti e quindi i luoghi e gli ambienti in cui avvengono le manifestazioni sportive, per garantire una più efficace prevenzione dei fenomeni di violenza, e favorendo una maggiore trasparenza e un maggiore controllo sull'attività delle società sportive e sui rapporti tra esse e le consorterie dei tifosi e degli ultras, in cui si annida spesso, purtroppo, il germe della violenza, della discriminazione, dell'antagonismo violento che si deve reprimere e combattere.
In questa prospettiva, le misure introdotte dal decreto-legge assumono un assoluto rilievo, nella misura in cui chiamano anche le società sportive ad assumersi tutte le responsabilità che loro competono rispetto a simili fenomeni, per spezzare quei legami con le frange violente delle tifoserie che favoriscono la diffusione della violenza, coinvolgendo purtroppo persino i giovani che invece da tale clima dovrebbero essere protetti.
E' anche chiamando le società sportive ad assumersi le proprie responsabilità che si contribuisce a costruire una cultura comune e uno spazio condiviso nel quale la prevenzione della violenza si avvalga di strumenti diversi dal diritto e dalla pena, per fondarsi invece sul reciproco e costante intervento delle forze sociali e sulla costruzione di un approccio culturale diverso, per forme e contenuti.
E' quindi sul terreno della cultura e della società che si gioca davvero il tema della prevenzione della violenza, ed in particolare di quella legata alle manifestazioni sportive, in cui è strutturalmente presente, al di là delle degenerazioni patologiche, la componente dell'agonismo e della contrapposizione che riproduce ed amplifica la dialettica e lo scontro tra vincitori e vinti.
Alla luce di queste considerazioni, è auspicabile che si superi e si separi, in maniera profonda, l'intervento legislativo nel contrasto alla violenza dal ricorso sistematico e simbolico al diritto penale, che - come è noto - reca in sé sempre e comunque una componente di violenza strutturale e di violazione di diritti fondamentali della persona, che ne dovrebbe consigliare un uso minimalista, rappresentando davvero l'estrema ratio cui ricorrere quando le altre forme di controllo sociale si siano rivelate inefficaci rispetto agli obiettivi.
In tal senso, gli emendamenti presentati in Commissione dal Gruppo parlamentare di Rifondazione Comunista miravano proprio a limitare il più possibile il ricorso a misure di dubbia legittimità costituzionale e ispirate alla logica di una «perenne emergenza», che dovrebbe invece affrontarsi sul terreno della prevenzione culturale, per evitare di rispondere alla violenza sociale con una forma di «violenza istituzionale».
Penso in particolare alla flagranza differita, all'inasprimento delle pene, alle misure di prevenzione mutuate dalla legislazione antimafia, che costituiscono delle pene per il sospetto, irrogate in assenza di un delitto commesso.
Non è certo con la logica del diritto penale del nemico e con la caduta delle garanzie dello Stato di diritto che si combatte la violenza, perché la democrazia e la legalità non conoscono amici, né nemici, ma soltanto innocenti e colpevoli e perché la violenza si combatte con la prevenzione culturale, l'educazione alla legalità e ai princìpi dello Stato di diritto, che non possono essere derogati in nome di nessuna emergenza, se davvero il diritto deve ribadire la sua differenza rispetto alla forza.
Quindi, signor Presidente, onorevoli colleghi, pur testimoniando un forte disagio personale rispetto al punto di partenza che ha generato l'elaborazione del decreto in esame, che non è stato senz'altro quello di una società che si interroga sul fallimento dei propri modelli relazionali, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo. (Applausi dal Gruppo RC-SE).
PETERLINI (Aut). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PETERLINI (Aut). Signor Presidente, onorevoli colleghi, i fatti che hanno portato a questo decreto‑legge e alla nostra discussione parlamentare sono gravissimi: mai avrebbero dovuto accadere. Esprimiamo pertanto la nostra solidarietà alla famiglia, gravemente colpita dall'omicidio dell'ispettore Raciti, e anche a tutti i rappresentanti delle forze dell'ordine.
La popolazione tutta, tutta l'Italia, ha reagito con ribrezzo a questo culmine in cui è sfociata la violenza, purtroppo da anni presente negli stadi. Siamo pertanto felici che dopo questi violentissimi scontri il Governo, la maggioranza, l'opposizione, tutto il Parlamento abbiano trovato una risposta forte e condivisa per emarginare queste violenti aggressioni. Una risposta che è stata discussa ampiamente nelle Commissioni competenti, in cui si è trovato lo spirito comune di porre in essere un'attività di prevenzione, con misure anche repressive, che veramente dia tranquillità a chi voglia andare allo stadio per divertirsi.
Il sabato e la domenica sportivi devono tornare a essere ciò che devono essere, un incontro piacevole e veramente sportivo, per i giovani, per gli entusiasti dello sport e del calcio, per le famiglie. Un incontro disteso che dia spazio al vero spirito sportivo e tolga spazio a chi lo ha usato per porre in essere le proprie aggressioni.
Ringraziamo pertanto il Governo, i Ministri, la maggioranza, ma anche l'opposizione (e vorrei che quello al nostro esame fosse d'esempio anche per altri provvedimenti) per aver portato avanti insieme un pacchetto di misure che diano nuovo spirito sportivo ai nostri stadi, tutti coinvolti nello sport.
Annuncio pertanto il voto favorevole del Gruppo Per le Autonomie. (Applausi dal Gruppo Aut).
SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, cari colleghi, gli articoli del decreto-legge in discussione e le disposizioni aggiunte dalle Commissioni affari costituzionali e giustizia, che hanno operato con spirito di convergenza e con motivazioni esclusivamente rivolte a dare una risposta giusta, adeguata e condivisa anche dalle istituzioni audite nel corso della discussione, costituiscono un provvedimento moralmente e politicamente doveroso, dopo il tragico evento della morte dell'ispettore della Polizia di Stato Raciti a Catania.
Se andiamo a leggere, cari colleghi, i contenuti degli emendamenti presentati in Aula a nome delle Commissioni riunite troviamo molti degli argomenti e delle proposte fatte dall'opposizione. Per questo voglio ringraziare i due relatori e anche il Presidente della Commissione.
Questo non significa, cari colleghi, e mi riferisco alla polemica di ieri, che ci siano stati un gioco di sottobanco e di inciuci vari; non significa assolutamente questo; significa una sola cosa: quando ci troviamo di fronte a provvedimenti che riguardano l'interesse generale del nostro Paese, della nostra comunità - e questo provvedimento va posto nella categoria che ho enunciato - è doveroso per tutti quanti, anche per l'opposizione, dare il contributo. Questo non significa che abbiamo fatto intese o accordi, sono state stabilite convergenze su interventi che risultano utili per il nostro Paese.
Il Gruppo di AN, infatti, ha fortemente sollecitato affinché fosse delineato rapidamente un quadro di iniziative concrete, anche per rispondere ad un clima di diffusa preoccupazione tra la gente, cioè che la violenza negli stadi e fuori da essi rischia di diventare una normalità che riguarda non solo il mondo dello sport, ma tutta la nostra società.
A differenza di quanto è avvenuto nel passato, di fronte ad analoghi provvedimenti adottati in conseguenza di fatti sportivi, questa volta abbiamo avuto tutti la sensazione che l'avvenimento sportivo non rappresentava la causa ma solo l'occasione per lo scatenamento di un'inaudita violenza contro le forze dell'ordine che avevano e hanno la sola responsabilità di essere tutori dell'ordine pubblico e della sicurezza della gente.
Alcuni giornali, cari colleghi, parlando della tragica notte di Catania, hanno sostenuto che si trattava, in fondo, di una pagina già scritta e che avrebbe radici in un diffuso sentimento dei giovani: l'orgoglio di essere contro in ogni caso, l'esaltazione della bandiera calcistica per un protagonismo che non si riesce ad avere nella vita di ogni giorno ed, infine, anche l'estremismo politico. Altri osservatori sono di contraria interpretazione. Rifiutando ogni sociologismo, essi hanno interpretato i fatti di violenza come proiezione di un mero desiderio di realizzare piccoli ed innocui episodi di estremismo con il solo errore di averne esagerato la misura.
A mio giudizio, le due tesi estreme non sono convincenti e credo che Governo e Parlamento, con il provvedimento in discussione in quest'Aula, intendono dare questa volta una forte risposta alla violenza nel calcio e nello stesso tempo anche scuotere gli animi e stimolare atto di assunzione di responsabilità di tutto il mondo dello sport dai dirigenti delle società ai giocatori, dalle curve dei tifosi agli organi di stampa, affinché lo sport non si tramuti in periodiche battaglie.
In questa direzione, Presidente, va l'ordine del giorno che - devo ricordare - é stato approvato in cui noi del Gruppo di Alleanza Nazionale abbiamo chiesto l'adozione di un codice etico proprio per lo sport e per il calcio per fare assumere le responsabilità a tutti i soggetti che comunque sono interessati.
Il monito che intendiamo rivolgere al Paese attraverso questa legge parte dalla convinzione che è giunto il momento in cui le autorità costituite non devono più accettare questa violenza di confine come, ormai, qualcosa di normale, ordinario e puntuale che avviene. La gente vuole che il rito domenicale della violenza negli stadi non sia un fatto normale. La gente vuole anche che l'emozione sportiva e la passione non possano sconfinare in atti di criminalità contro i tutori dell'ordine, che le responsabilità individuali degli atti di aggressione e distruzione non debbano trovare giustificazione nell'impunità collettiva, che siano abbandonate tutte le tesi di giustificazione, purtroppo sostenute anche in questi giorni da qualche parlamentare che addirittura ha preteso e pretendeva che le norme sul calcio e sulla sicurezza negli stadi fossero concordati con la tifoseria delle curve.
Siamo contrari a queste tesi, ma anche a quelle secondo cui il fenomeno teppistico sportivo deve essere collocato nel disagio sociale in cui vivono le giovani generazioni, come mi è sembrato di capire dalle parole della collega che mi ha preceduto. Siamo dalla parte della stragrande maggioranza dei giovani e meno che vivono e testimoniano una passione per il calcio con sentimenti di rispetto per tutti gli sportivi e soprattutto per le forze dell'ordine che tutelano l'ordinario svolgimento dell'avvenimento sportivo.
Sicuramente, cari colleghi, da qualche forza politica nel Parlamento e fuori e nel Paese le norme che stiamo approvando saranno ritenute inutili o come strumento di repressione. Noi respingiamo questa accusa e siamo d'accordo con i relatori che la legge in discussione mira a fornire un quadro di norme che si colloca nella continuità del decreto Pisanu del 2003, con l'innesto di disposizioni più efficaci in materia di sicurezza negli stadi, sanzioni relative alle prevenzioni, al controllo delle tifoseria, accentuando i vincoli della verifica delle identità personali degli spettatori, aggravando i divieti di accesso agli stadi per coloro che si sono macchiati di condotte pericolose per l'incolumità degli altri sportivi e delle forze dell'ordine.
Anch'io ho condiviso le perplessità sull'opportunità di inserire misure di prevenzione personali e patrimoniali previste per le organizzazioni mafiose. Mi dispiace che il Governo non abbia aderito alla richiesta avanzata non solo da noi, ma anche dai due senatori relatori.
Mi sembra opportuno, poi, a proposito degli steward di cui tanto si è parlato in questa sede, affrontare il tema richiamando la responsabilità del Ministro dell'interno. Avremmo voluto un decreto-legge che regolasse specificatamente la materia degli steward, in quanto essa è molto delicata. Il decreto del Ministro dell'interno deve definire in maniera precisa e corretta, secondo le leggi dell'ordinamento, i rapporti ed i ruoli di essi con le forze di polizia.
Onorevole Presidente, onorevoli senatori, chiudo questo mio breve intervento annunciando il voto favorevole del Gruppo di AN. Ritengo che, come sempre, quando si discute di rafforzamento dell'autorità dello Stato, di come dare risposte immediate ad attacchi alla sicurezza del Paese, di come combattere democraticamente, con la forza delle leggi, la violenza in ogni sua forma nella nostra società, AN non faccia mancare il suo contributo per iniziative legislative serie, equilibrate, incisive.
Siamo convinti che questo chieda a noi il mondo dello sport, questo voglia la stragrande maggioranza delle persone perbene del nostro Paese. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Bianco).
VIZZINI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VIZZINI (FI). Signor Presidente, colleghi senatori, i senatori del Gruppo di Forza Italia daranno il voto favorevole alla conversione in legge di questo decreto del Governo, che mira a fronteggiare l'inaudita violenza che attraversa il nostro sport nazionale più popolare, del quale l'Italia è campione del mondo, ma del quale sta diventando campione del mondo anche di degenerazione della violenza.
È un lungo viaggio attraverso il codice penale, quello compiuto dal calcio italiano in questi anni: dalle scommesse ai passaporti falsi; dal falso in bilancio al doping praticato non soltanto sui campi di gioco ma anche fuori (è di queste settimane il caso di un giocatore della massima divisione italiana nel cui sangue sono state riscontrate tracce di cocaina all'esame antidoping); dal caso di un arbitro rinchiuso negli spogliatoi da un dirigente calcistico alla corruzione, agli scontri tra le tifoserie e, infine, alla morte di un ispettore della Polizia di Stato in servizio di ordine pubblico per garantire il corretto svolgimento di una partita di calcio.
Onorevoli colleghi, vorrei farvi presente che l'ipotesi di un poliziotto deceduto in un'operazione antimafia trova l'ultimo riscontro nelle stragi del 1992. Non una vita è stata persa nella cattura di boss quali Riina e Provenzano o nel corso di grandi operazioni antimafia. In questo Paese si muore per garantire l'ordine pubblico e per consentire a 30.000 spettatori di assistere a una partita di calcio. (Applausi del senatore Amato). Questo è il problema di fronte a noi e che dobbiamo saper risolvere con normative idonee.
Il nostro voto positivo nasce dalla considerazione che, una volta tanto, in questo Parlamento, nell'esaminare quanto fatto dal precedente Governo, si opera ammettendo che vi è un principio di continuità e che il decreto emanato dal ministro dell'interno Pisanu era un provvedimento assolutamente giusto, che viene completato in questa legislatura alla luce di fatti nuovi accaduti. Quando si vuole, quindi, è possibile riconoscere anche il giusto e il buono fatto da altri e operare nella scia di questo giusto e di questo buono. Io credo che il decreto di questo Governo sia il riconoscimento dell'opera giusta svolta dal ministro dell'interno del Governo Berlusconi, senatore Giuseppe Pisanu.
Tuttavia, in questo Paese il problema è un altro, cioè quello dell'applicazione delle norme, dell'irrogazione delle sanzioni e delle moratorie. Nessun provvedimento di legge potrà mai avere efficacia se non viene correttamente applicato, se le sanzioni non vengono irrogate secondo quanto previsto dalla legge e, soprattutto, se si continua con eterne moratorie.
Badate bene, ci sono voluti due anni pieni per non vedere negli stadi i cosiddetti tornelli per far entrare la gente ad assistere alle partite con un minimo di controllo; ci sono volute 48 ore per mettersi in regola, almeno per gli abbonati. È stato detto in discussione generale che ciò è avvenuto, peraltro, facendo la fortuna delle ditte che fabbricano i tornelli, le quali, ovviamente, hanno raddoppiato i prezzi; si è fatto in tre-quattro giorni, in una settimana, quello che non si era fatto in due anni, lasciando correre.
Abbiamo appreso di tutto, durante le audizioni, per esempio che c'era un regime doppio di utenza dei botti e delle bombe carta: quelle che potevano essere autorizzate...
PRESIDENTE. Colleghi, vi pregherei di non volgere stabilmente le spalle all'oratore. Vi prego di capire il termine «stabilmente», perché può capitare che ci si giri con le spalle all'oratore, ma stare minuti interi in quella posizione mi pare una cosa assolutamente non garbata. Mi scusi, senatore Vizzini.
VIZZINI (FI). Signor Presidente, la ringrazio per il suo richiamo, ma essendo io in penultima fila è difficile che i colleghi non mi diano le spalle; quindi, è anche comprensibile.
PRESIDENTE. Senatore, la capisco e la battuta è anche accettabile, ma io intendevo «dare le spalle stando in piedi», chiariamo meglio.
VIZZINI (FI). Dicevo che il decreto-legge deve essere applicato senza incertezze. Nel corso delle audizioni, agenti della Polizia di Stato ci hanno mostrato biglietti intestati a Francesco Baracca, altri a Karl Marx, con cui si entrava direttamente negli stadi.
Questo decreto contiene norme volte a fronteggiare la violenza, ma non basterebbe a nulla se esso non fosse collegato ad un processo di cambiamento complessivo delle regole del calcio nel nostro Paese. Noi facciamo qui misure di sicurezza, sistemi di sanzioni, misure di prevenzione e di polizia, ma dobbiamo guardare ad un futuro in cui cambi il sistema di funzionamento degli stadi, cioè la proprietà degli stadi, le funzioni di quelli che vengono chiamati steward (non capisco perché non troviamo un termine italiano per definire funzioni di polizia privata, come ci sono a salvaguardia degli aeroporti e delle banche nel nostro Paese) e anche le sanzioni, che non siano soltanto quelle di tipo amministrativo che ammontano a poche decina di migliaia di euro.
Se vogliamo risanare il calcio italiano per riportarlo nell'alveo di quello che deve essere uno sport, ci vuole la collaborazione delle società di calcio, che, vedi caso, sono state le uniche che, nel corso delle audizioni che abbiamo svolto, si sono fatte sottorappresentare: abbiamo tenuto audizioni con i vertici del CONI e di tutte le istituzioni che abbiamo chiamato, ma non abbiamo avuto la fortuna di poter incontrare né il presidente né il vice presidente della Lega calcio, che sono gli interlocutori con cui bisogna agire maggiormente per rompere il legame tra le società e le tifoserie, affinché gli elenchi dei tifosi facinorosi (a cui sono stati regalati per anni biglietti per le trasferte e finanche il merchandising, cioè l'uso del marchio delle società) vengano consegnati alla questura e alle forze dell'ordine per poter capire con chi si ha a che fare.
Occorre inoltre separare la gestione dell'ordine all'interno degli stadi da quella all'esterno, che deve essere garantita dalle forze dell'ordine. Ma come deve essere garantita, colleghi senatori? Portando a Catania o a Bergamo 1.500 agenti della Polizia di Stato per garantire l'ordine pubblico in una partita di calcio? Credo che quando una città italiana, una società di calcio, un pezzo del territorio per far svolgere un evento sportivo ha necessità di 1.500 agenti, allora bisogna dire che non si può disputare quell'evento sportivo, perché la polizia sul territorio in questo Paese - e soprattutto nel Mezzogiorno - serve per emergenze che sono, credetemi, un po' più gravi di quella rappresentata dal corretto svolgimento di un campionato; salvo che poi il problema non sia che, siccome il sistema delle scommesse nel calcio, dei diritti televisivi, cioè il sistema di tutto quello che non si può fermare, è talmente più forte delle esigenze di una società civile di vivere correttamente, allora si chiudono gli occhi e si va avanti. Credo che nessuno di noi può volere cose di questo genere.
E allora bisognerà lavorare con la Federazione italiana giuoco calcio e con la Lega calcio, perché le vere sanzioni che porteranno le società a far rispettare l'ordine, esse stesse, non sono i 20.000 o i 30.000 euro di sanzione amministrativa. Cosa volete che siano, per una società di serie A che lotta per non retrocedere o per andare in Europa, 30.000 o 40.000 euro? La penalizzazione nella classifica, i punti tolti quando una società non fa quello che deve fare, le partite a porte chiuse lontani da casa; toccare gli interessi economici del calcio è l'unica sanzione che può riportare il calcio con i piedi per terra a svolgere correttamente il proprio ruolo di sport, di spettacolo, per carità, anche di chi muove interessi economici, che però non possono scavalcare le esigenze di vita ordinata e corretta della società civile.
Questo è lo sforzo che bisognerà compiere e, con la stessa lealtà e correttezza con cui votiamo questo decreto-legge, ci dichiariamo disponibili a proseguire per vedere cosa si possa fare insieme per il risanamento del calcio italiano, attraverso regole di fondo, a condizione che questo avvenga al di fuori di logiche di parte e nell'interesse della tranquillità del nostro sport ma, soprattutto, nell'interesse della società che viene falcidiata da atti di violenza intollerabili.
Con questa impostazione e con il riconoscimento della continuità di questo provvedimento con quelli adottati dal precedente Governo Berlusconi e dal Ministro dell'interno di quello stesso Governo, Forza Italia esprimerà il proprio assenso alla conversione del decreto-legge al nostro esame. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Castelli. Congratulazioni).
CASSON (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASSON (Ulivo). Signor Presidente del Senato, onorevoli senatori e signori del Governo, il Gruppo dell'Ulivo, a nome del quale intervengo, esprime convintamente il proprio sostegno a favore del decreto-legge in esame sulla violenza negli stadi e attorno agli stadi.
La situazione attuale è sotto gli occhi di tutti, non occorre in questa sede ripetere analisi e approfondimenti sulle cause di questa violenza. Quello che era uno splendido spettacolo si è trasformato in un problema di ordine pubblico, in un problema di sicurezza.
Ed allora ben venga questo nuovo provvedimento del Governo che si pone l'obiettivo di porre un limite, dei freni alla violenza. Forse non è un caso che questa violenza si verifichi per lo più nell'ambito del mondo del calcio attorno e dentro al quale si scaricano tensioni sociali, economiche e politiche che hanno altra origine.
Questo nuovo decreto-legge s'inserisce nella logica che già fu propria del decreto Pisanu, sicuramente positiva anche perché accolta e sostenuta - pure quella volta - dalla gran parte delle forze politiche.
Il problema maggiore dopo l'approvazione di quel decreto è consistito nella mancata applicazione, almeno parziale, di una serie di norme di quel decreto stesso, particolarmente quelle relative alla sicurezza negli stadi e ai rapporti non sempre cristallini - per usare un eufemismo - tra alcune società e alcuni gruppi di tifosi.
Proprio questo è uno degli obiettivi principali del nuovo decreto-legge: rendere concrete e applicare tutte le norme del decreto Pisanu, completare gli interventi nell'ottica della sicurezza, secondo le segnalazioni che ci sono pervenute dalle realtà e dai gruppi sociali che attorno al mondo del calcio vivono.
Colgo l'occasione per dare atto dell'importante lavoro svolto dalle Commissioni congiunte giustizia e affari costituzionali e dai due colleghi relatori che, al termine di una serie di ampie e approfondite audizioni, hanno sintetizzo egregiamente le emergenze emerse.
È stato molto positivo il lavoro svolto unitariamente dalle Commissioni congiunte, soprattutto per l'esame degli aspetti sia di natura repressiva che di formazione culturale dei giovani nell'ambito dello sport, come pure molto positivo è stato lo spirito con cui tutte le forze politiche, sia di maggioranza che di opposizione, hanno affrontato e risolto i punti nodali, i punti più delicati dell'intera vicenda.
Va dato atto che in momenti e in situazioni di tensione sociale anche notevole, di emergenza, soltanto la collaborazione sincera e convinta di tutte le forze politiche può individuare e adottare le misura più adeguate alla soluzione dei problemi, di qualsiasi genere essi siano.
Sicuramente rimangono degli aspetti irrisolti, come quelli relativi alla proprietà e alla gestione privata degli stadi, alla creazione di una sicurezza privata all'interno degli stadi, infine, alla responsabilità e alla previsione di sanzioni più efficaci nei confronti delle società sportive che non siano soltanto di natura pecuniaria, peraltro per importi che non fanno di certo paura alle grandi società.
Ciò nondimeno, riteniamo e siamo convinti che le norme in via di approvazione in questa sede siano fondamentali nel tentativo di riportare il mondo del calcio nel giusto e corretto ambito in cui la violenza venga se non eliminata almeno ridotta e controllata il più possibile. In conclusione, riteniamo che la collaborazione piena e convinta di tutte le forze politiche per migliorare le norme originarie di questo decreto‑legge e l'attenzione che il Governo dovrà porre per l'applicazione di tutte le norme in materia possano costituire la migliore garanzia per l'ottenimento dei risultati che il decreto‑legge si propone.
Pertanto, il Gruppo dell'Ulivo voterà convintamente in favore della conversione in legge del decreto in titolo. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE).
PRESIDENTE. Passiamo all'esame della proposta di coordinamento C1, che invito il relatore ad illustrare.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, si tratta di un coordinamento meramente formale che riguarda gli articoli 6 e 10 del decreto-legge.
Per quanto riguarda l'articolo 6, si tratta di sostituire al comma 1, capoverso Art. 7-ter, comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» con le seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge».
Inoltre, con riferimento all'articolo 10, si tratta di sostituire al comma 1, capoverso 5-bis, le parole: «e convoca» con le parole: «o convoca».
PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento C1, presentata dai relatori.
È approvata.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare gli ulteriori coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti |
252 |
Senatori votanti |
251 |
Maggioranza |
126 |
Favorevoli |
246 |
Astenuti |
5 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314)
(V. nuovo titolo)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314) (Nuovo titolo)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE ( )
ART. 1.
1. È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N.8, RECANTE MISURE URGENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DI FENOMENI DI VIOLENZA CONNESSI A COMPETIZIONI CALCISTICHE.
2. LA PRESENTE LEGGE ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE.
________________
( ) APPROVATO, CON MODIFICAZIONI AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE (CFR. SED. 119), IL DISEGNO DI LEGGE COMPOSTO DEL SOLO ARTICOLO 1
PROPOSTA DI COORDINAMENTO
C1
I Relatori
Approvata
All'articolo 6, comma 1, capoverso Art. 7-ter, comma 1, sostituire le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401» con le seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge»;
All'articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, sostituire le parole: «e convoca» con le altre: «o convoca».
N. 2340
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 7 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1314)
presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI)
dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI)
dal ministro dell'interno (AMATO)
e dal ministro della giustizia (MASTELLA)
di concerto con il ministro delle infrastrutture (DI PIETRO)
e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica l'8 marzo 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
All'articolo 1:
al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all'articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis»;
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale."»;
al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»;
al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;
al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»;
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Divieto di manifestazioni esteriori). - 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro".
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). - 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».
All'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,».
All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro"».
All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge».
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà."»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale».
All'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
All'articolo 9, al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000».
All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
d) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";
e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
Art. 11-quinquies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto"».
DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 ([11]).
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica |
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Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
emana
il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi). |
Articolo 1. (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi). |
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. |
1. Identico. |
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: |
2. Identico: |
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». |
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». |
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. |
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. |
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3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. |
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3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. |
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3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. |
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3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1: |
a) identica: |
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»; |
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»; |
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»; |
2) identico; |
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a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.»; |
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»; |
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni»; |
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»; |
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»; |
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: |
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: |
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.». |
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.». |
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: |
2. Identico: |
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.». |
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.». |
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Articolo 2-bis. (Divieto di manifestazioni esteriori). |
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1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. |
|
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale. |
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3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: «fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro». |
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Articolo 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). |
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1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. |
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2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società. |
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Articolo 3. (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 3. (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.». |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazine sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.». |
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: |
2. Identico: |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.». |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.». |
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Articolo 3-bis. (Aggravante del reato di danneggiamento). |
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1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: |
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«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive». |
Articolo 4. (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 4. (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; |
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; |
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»; |
b) identica; |
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,». |
c) identica. |
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato. |
2. Identico. |
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter». |
3. Identico. |
Articolo 5. (Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti). |
Articolo 5. (Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti). |
|
01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge |
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24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro». |
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.». |
1. Identico. |
Articolo 6. (Misure di prevenzione). |
Articolo 6. (Misure di prevenzione). |
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. |
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge. |
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.». |
2. Identico». |
Articolo 7. (Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale). |
Articolo 7. (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale). |
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni». |
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà.». |
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.». |
2. Identico. |
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Articolo 8. (Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 8. (Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate. |
1. Identico. |
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate. |
2. Identico. |
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro. |
3. Identico. |
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie. |
4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità. |
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
5. Identico. |
Articolo 9. (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). |
Articolo 9. (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). |
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. |
1. Identico. |
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate. |
2. Identico. |
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
Articolo 10. (Adeguamento degli impianti). |
Articolo 10. (Adeguamento degli impianti). |
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». |
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 provvedono le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». |
Articolo 11. (Programma straordinario per l'impiantistica sportiva). |
Articolo 11. (Programma straordinario per l'impiantistica sportiva). |
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. |
Identico. |
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive. |
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Articolo 11-bis. (Iniziative per promuovere i valori dello sport). |
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1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. |
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Articolo 11-ter. (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). |
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1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità». |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008. |
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Articolo 11-quater. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). |
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1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»; |
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b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»; |
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c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente: |
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«6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»; |
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d) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»; |
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e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
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«4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo». |
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Articolo 11-quinquies. (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). |
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1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto». |
Articolo 12. (Entrata in vigore). |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007. |
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NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Amato, Ministro dell'interno. Mastella, Ministro della giustizia. Di Pietro, Ministro delle infrastrutture. Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Visto, il Guardasigilli: Mastella. |
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SEDE REFERENTE
Martedì 13 marzo 2007. - Presidenza del presidente della II Commissione Pino PISICCHIO.
La seduta comincia alle 9.40.
Decreto-legge n. 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, ritiene opportuno, prima di passare all'esame del disegno di legge, esporre talune precisazioni sull'organizzazione dei lavori delle Commissioni riunite, considerato che in tema di decreti-legge vi è una stretta correlazione tempi di esame e possibilità di modifica.
Considerato che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da martedì 20 marzo, le Commissioni dovranno concluderne l'esame entro questa settimana. Ciò significa che entro la giornata di giovedì dovrà essere conferito ai relatori il mandato di riferire in Assemblea e che, di conseguenza, già nella giornata di mercoledì dovranno essere esaminati gli emendamenti, il cui termine potrà, pertanto, essere fissato per domani mattina affinché le Commissioni competenti siano messe nelle condizioni di esprimere il parere sul testo entro la giornata di giovedì.
Ritiene evidente che si tratti di tempi ristretti per l'esame in Commissione, ma sottolinea come, qualora fosse stato lasciato maggior tempo alle Commissioni, si sarebbero significatamene ridotte le possibilità di apportare eventuali modifiche al testo trasmesso dal Senato.
Ai membri della Commissione Giustizia ricorda l'esperienza dell'esame del decreto-legge sulle intercettazioni telefoniche, quando il provvedimento trasmesso dal Senato fu inserito nel calendario dell'Assemblea in una data ravvicinata alla data di scadenza del termine di conversione. In quella occasione la Commissione ebbe a disposizione un tempo congruo per l'esame del provvedimento trasmesso dal Senato, in quanto il provvedimento fu inserito nel calendario dell'Assemblea dopo quindici giorni. Tuttavia, ciò significò di fatto una sostanziale blindatura del testo trasmesso dal Senato, poiché una sua modifica e quindi trasmissione al Senato per una nuova lettura ne avrebbe significatamene messo a rischio la conversione. Nel caso in esame non è così, considerato che il decreto legge scade il 9 aprile, cioè dopo circa venti giorni dall'inizio dell'esame in Assemblea, per cui il Senato - ricorda, tra l'altro, che il Senato dovrà esaminare anche il decreto-legge sulle missioni internazionali - avrà il tempo necessario per un eventuale nuovo esame.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, ritiene in ogni caso essenziale che il Parlamento sia messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo, eventualmente anche modificando il testo in esame il cui iter non può certo ritenersi concluso con la prima lettura del Senato.
Nicola BONO (AN) prende atto delle indicazioni fornite dal presidente Pisicchio in riferimento ai tempi di approvazione del disegno di legge in esame, in riferimento ai quali si dichiara assolutamente perplesso. Come già più volte ha rappresentato, infatti, ritiene che le Commissioni debbano essere messe nelle condizioni di esaminare in tempi congrui i provvedimenti assegnati. Si tratta di aspetti che peraltro non dipendono dalle Commissioni II e VII ma dalle decisioni assunte in sede di Conferenza dei presidenti dei gruppi. Auspica in ogni caso, riservandosi di intervenire comunque nel prosieguo dell'esame, che possa esserci la più ampia convergenza di tutte le forze politiche sul provvedimento in esame.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, condivide nella sostanza le sottolineature dell'onorevole Bono. Rileva quindi come la ristrettezza dei tempi a disposizione delle Commissioni sia in gran parte il risultato dell'asimmetria che si è venuta a creare tra i due rami del Parlamento e, segnatamente, della difficoltà del Senato di lavorare se non su percorsi predeterminati. Tale situazione, che potrebbe anche essere interpretata come una surrettizia modifica dell'assetto costituzionale, non esime tuttavia le Commissioni riunite dall'organizzare ed utilizzare nel modo migliore possibile i tempi a disposizione.
Passando all'illustrazione del provvedimento, evidenzia come esso sia volto a convertire in legge il decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, emanato a seguito dei gravissimi episodi di violenza verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi e culminati nell'omicidio dell'ispettore Raciti a Catania. Per arginare il fenomeno sempre più dilagante della violenza commessa in occasione di manifestazioni sportive, il Governo ha ritenuto opportuno utilizzare lo strumento della decretazione d'urgenza, reputando oramai indifferibile l'adozione di idonee misure sia preventive che sanzionatorie. Il decreto-legge, anche dopo le modifiche introdotte dal Senato, contiene disposizioni che attengono sia alla organizzazione delle partite di calcio che misure sanzionatorie.
Ai dodici articoli originari del decreto-legge, il Senato, che ha approvato il disegno di legge di conversione pressoché all'unanimità, ne ha aggiunti altri sette.
Si sofferma quindi sulle principali disposizioni di competenza della Commissione Giustizia ed, in particolare, sugli articoli 2, 2-bis, 2-ter, 3, 3-bis, 4, 5, 6 e 7 e su quelle disposizioni di altri articoli che comunque investono la competenza della Commissione.
Fra queste ultime segnala, anzitutto, l'articolo 1, recante misure specifiche concernenti la sicurezza degli impianti sportivi, come le limitazioni all'accesso negli stadi dove non siano stati completati gli interventi strutturali ed organizzativi previsti dall'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28.
Prima di esaminare le disposizioni sanzionatorie, ritiene tuttavia indispensabile una considerazione sulla proprietà di formulazione. A tal proposito, suscita più di una perplessità la formula «a porte chiuse» utilizzata per indicare le partite da effettuare senza la partecipazione del pubblico. Secondo la formulazione adottata dal testo, infatti, negli stadi non ancora «a norma» le competizioni sono svolte «a porte chiuse». Non si tratta di una ragione di per sé sufficiente per giustificare una nuova lettura da parte del Senato, tuttavia, qualora si ravvisassero ulteriori ragioni per una modifica del testo, si potrebbe sostituire l'espressione in questione con la seguente: «in assenza di pubblico» o da formulazioni equivalenti.
Passando all'esame del merito, evidenzia come l'articolo 1 tocchi la competenza della Commissione giustizia nelle parti sanzionatorie. Più specificatamente, al comma 2, capoverso 7-bis, si prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 150.000 euro nei confronti di colui che violi i divieti ivi previsti relativi alla vendita, a qualsiasi titolo, alla società sportiva che gioca in trasferta, di titoli di accesso agli impianti sportivi riservati ai sostenitori della stessa ovvero inerenti alla vendita o cessione, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica di titoli di accesso in numero superiore a quattro.
Il successivo comma 3-quater, introdotto dal Senato, prevede, poi, un'apposita sanzione amministrativa variabile da 5.000 a 20.000 euro, da applicare nel caso in cui il personale addetto alla vendita e alla verifica dei titoli di accesso abbia omesso di effettuare i controlli previsti dai commi 3-bis e 3-ter relativi alle modalità di vendita dei titoli di accesso agli impianti sportivi.
Altra sanzione amministrativa (da 20.000 a 100.000 euro) è prevista dal comma 3-quinquies nei confronti delle società sportive concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi che adibiscono ai citati controlli personale sanzionato in virtù del precedente comma 3-quater.
L'articolo 2, in primo luogo, amplia l'ambito applicativo del divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive (il cosiddetto DASPO, anche noto come «diffida»), che, fino al decreto-legge in esame, poteva essere disposto dal questore solo nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni per una serie di reati specificatamente individuati dal legislatore. Il provvedimento interviene anche sulle disposizioni vigenti in base alle quali alle persone cui è notificato il DASPO il questore può altresì prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, presso un determinato ufficio o comando di polizia, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il divieto.
In primo luogo, il decreto-legge ha esteso l'ambito dei reati che consentono l'applicazione del DASPO e dell'obbligo di presentazione facendovi rientrare anche quello del possesso di artifici pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. Ancora più importante novità è quella che consente di adottare le predette misure anche sulla base di elementi oggettivi dai quali risulti che il soggetto abbia tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse. Come sottolinea la relazione di accompagnamento al disegno di legge di conversione, viene così introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso (ma, anche l'obbligo di presentazione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6) indipendentemente non solo dalla condanna, seppure non definitiva, ma anche dalla mera denuncia. Si segnala, inoltre, che l'articolo 5 del decreto-legge in esame prevede un ulteriore caso in cui possono essere disposti DASPO e obbligo di presentazione.
Il decreto-legge è intervenuto anche sulla durata del DASPO e dell'obbligo di presentazione disposti dal questore, prevedendone una minima di tre mesi, successivamente aumentata ad un anno nel corso dell'esame del provvedimento presso il Senato. Il Senato, ha, inoltre, approvato un emendamento che aumenta da tre a cinque anni l'attuale limite massimo di durata delle citate misure preventive. Si segnala, inoltre, che una disposizione introdotta ex novo dal Senato prevede, poi, che il DASPO possa essere applicato anche nei confronti di minori di 18 anni ultraquattordicenni, stabilendo, peraltro, l'obbligo di notifica del provvedimento all'esercente la potestà genitoriale.
Il decreto-legge, a seguito delle modifiche del Senato, ha, poi, incrementato la pena prevista per la violazione del DASPO e dell'obbligo di presentazione: si passa dalla reclusione da 3 a 18 mesi, alternativa rispetto alla multa fino a 1.549 euro, alla reclusione da 1 a 3 anni, cumulabile con la multa, ora fissata anche nel minimo, applicabile nella misura da 10.000 a 40.000 euro.
In tale contesto, si segnala come la modifica più rilevante sia rappresentata non tanto dall'aumento di pena, quanto dalla sostituzione della alternatività tra pena pecuniaria e detentiva con la contestualità delle pene detentive e pecuniarie: ciò significa che è stata sottratta al magistrato la possibilità di valutare in concreto se la violazione degli obblighi disposti dal questore sia effettivamente meritevole di una sanzione detentiva. Si tratta di un aspetto estremamente delicato che consente di introdurre nel dibattito parlamentare la questione estremamente delicata della funzione preventiva oltre che remuneratoria della pena detentiva.
Il decreto-legge, specie a seguito delle modifiche introdotte pressoché all'unanimità al Senato, inasprisce pesantemente le pene attualmente previste ad introduce nuovi reati puniti con pene detentive. Le Commissioni dovranno riflettere attentamente per stabilire se la pena detentiva sia effettivamente il migliore strumento per punire le condotte vietate dal decreto-legge, oppure se ve ne siano altri più idonei. Si potrebbe pensare, i particolare, alle cosiddette sanzioni alternative, come, ad esempio, i lavori di pubblica utilità, ai quali potrebbero proficuamente essere sottoposti coloro che commettono alcuni dei reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Oltre alle considerazioni di fondo circa adeguatezza della pena detentiva come strumento di deterrenza per la commissione di reati, ritiene poi che sussista un'ulteriore riflessione dalla quale le Commissioni non possono sottrarsi: il carcere spesso finisce per rovinare definitivamente i giovani che vi sono rinchiusi, i quali entrano in contatto con criminali che li condizionano pesantemente. Si tratta di un discorso delicato che si presta a facili quanto sterili strumentalizzazioni, considerato che la risposta più facile, anche come impatto sull'opinione pubblica, al fenomeno della violenza degli stadi, è l'aumento delle pene detentive. Se tale aumento è giustificato per i fatti gravi, non lo è per quelli meno gravi. In questi casi potrebbe essere sufficiente una pena alternativa. Ciò che assolutamente deve essere garantita è la certezza della esecuzione della pena, evitando che le norme sanzionatorie finiscano di essere degli sterili proclami.
Tornando al contenuto del decreto-legge, segnala come anche la durata del divieto di accesso (DASPO) e dell'obbligo di presentazione disposti dal giudice con la sentenza di condanna (mentre le disposizioni precedenti si riferivano alle misure disposte dal questore) sia aumenta tanto nei minimi quanto nei massimi: portandoli da quelli da due mesi a due anni a quelli da due ad otto anni. Il testo originario del decreto-legge aumentava la durata in maniera meno pesante, portandola a quella di sei mesi e fino al massimo di sette anni. A ciò si aggiunge che l'applicazione del DASPO e dell'obbligo di presentazione sono resi obbligatori con la sentenza di condanna, sia per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono le gare, sia per violazione delle stesse misure di prevenzione. Con la sentenza il giudice può anche disporre la pena accessoria consistente nell'obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità. Un'ulteriore modifica che risulta introdotta dal Senato ha stabilito, poi, l'immediata esecutività del capo della sentenza non definitiva che dispone il DASPO.
Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge novella invece l'articolo 6-quater della legge n. 401 del 1989 aggiungendovi un comma 1-bis, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 a 100.000 euro nei confronti delle società sportive che abbiano attribuito a soggetti privi dei requisiti morali, di cui all'articolo 11 del Testo unico di pubblica sicurezza, i compiti di controllare i titoli di accesso, instradare gli spettatori e assicurare il rispetto del regolamento d'uso dell'impianto.
Viene, dunque, introdotta una apposita sanzione volta a rendere effettivo un divieto già contenuto nel comma 1 dell'articolo 6-quater.
L'articolo 2-bis, che introduce un il divieto di manifestazioni esteriori, è stato aggiunto al provvedimento in esame nel corso del suo esame da parte del Senato.
La norma introduce, al comma 1, un reato di natura contravvenzionale, punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e consistente nella violazione del divieto di esporre negli impianti sportivi striscioni, cartelli, simboli, emblemi, nonché di svolgere manifestazioni esteriori, anche verbali, riferibili ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.
La prima questione da affrontare si riferisce alla lesività della condotta, intendendo questa come idoneità della medesima a ledere un bene giuridico meritevole di tutela penale. Si tratta di un tema estremamente delicato, che lambisce il campo dei reati di opinione, riguardo ai quali nella scorsa legislatura è stata approvata la legge 24 febbraio 2006, n. 85, diretta, segnatamente, a conformare ai principi costituzionali tutti i reati non implicanti una attività materiale violenta. Nel caso in esame, il disvalore è dato da una serie di condotte che finiscono per richiamare organizzazioni i cui sostenitori sono stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. La finalità della disposizione è chiara e condivisibile: si vogliono evitare negli stadi le «celebrazioni» di quei gruppi violenti che costituiscono una vera e propria piaga per lo sport. Non è altrettanto chiaro, tuttavia, se lo strumento penale sia quello più appropriato. A tale proposito, ritiene opportuno precisare che oggetto della norma non sono i cori razzisti o di insulto, i quali sono puniti da altre disposizioni legislative, bensì gli inneggiamenti a gruppi di tifosi. Inoltre, si deve tener presente che non necessariamente deve trattarsi di gruppi violenti, in quanto potrebbe trattarsi anche di gruppi riguardo ai quali solo alcuni sostenitori sono stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive.
Una volta risolta la questione della lesività della condotta, rimane quella della determinatezza della fattispecie, che in una norma penale costituisce una vera e propria questione di costituzionalità. Su questo punto sussiste più di un dubbio. In primo luogo, non è chiaro cosa si intenda per «rappresentazione esteriore anche verbale relativa ad organizzazioni di sostenitori», che sia diversa da striscioni, cartelli, simboli ed emblemi. Inoltre, dalla formulazione della condotta non risulta che debba trattarsi di un atteggiamento di favore verso quelle organizzazioni. Così come è formulata la fattispecie, ad essa sembrano riconducibili anche le manifestazioni di critica rispetto a tali organizzazioni.
Il successivo comma 2 stabilisce, poi, che il rifiuto di rimozione di striscioni, cartelli, eccetera, ovvero di desistere dalle manifestazioni esteriori sopradescritte, a richiesta della forza pubblica, integra il reato di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'articolo 337 del codice penale. Identico illecito commette chi, su analoga richiesta, non cessi dalle manifestazioni esteriori e dall'ostentazione di emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che abbiano tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Ricorda quindi che il reato di resistenza a un pubblico ufficiale sanziona con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque usi violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale mentre compie un atto di ufficio. Il comma 2 del decreto-legge si limita a tradurre in legge la giurisprudenza in base alla quale, ai fini del delitto di resistenza, non occorre che la violenza dell'agente ponga in pericolo l'integrità fisica del soggetto passivo, essendo sufficiente il mero impedimento dell'atto da parte del pubblico ufficiale, in quanto il delitto in discorso va a ledere gli interessi della pubblica amministrazione e non la persona fisica del funzionario.
Il comma 3, infine, stabilisce una rimodulazione delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 1, della cosiddetta legge Mancino (legge n. 205 del 1993) a carico di coloro che, in pubbliche riunioni, compiano manifestazioni esteriori od ostentino emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Mentre i previgenti limiti di pena consistevano nella reclusione fino a tre anni e nella multa da 103 a 258 euro, quelli ora introdotti prevedono una reclusione da uno cinque anni e la multa da 10.000 a 50.000 euro.
L'articolo 2-ter, inserito nel corso dell'esame del provvedimento al Senato, attribuisce ad un apposito decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, il compito di definire i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il decreto in esame, sul quale dovrà essere acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, dovrà, altresì, stabilire le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il prefetto, effettuati i necessari controlli, può vietare alle società sportive l'utilizzo di quelle persone che non risultino in possesso dei requisiti necessari per l'espletamento delle funzioni sopra indicate.
L'articolo 3 del decreto-legge interviene sugli articoli 6-bis, comma 1, e 6-ter della legge n. 401 del 1989, che prevedono due distinte figure di reato.
In particolare, il comma 1 modifica l'articolo 6-bis, comma 1, che configura come reato il lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive. Oltre al lancio, costituisce reato anche l'utilizzo di materiale pericoloso. Sono stati meglio definiti gli oggetti pericolosi, rientrando tra questi i «razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti o comunque atti ad offendere».
La condotta, inoltre, non rileva solo quando sia posta in essere nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, ma anche nelle immediate adiacenze degli stessi. Si considerano commessi nei luoghi suddetti i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. Durante l'esame al Senato, la norma è stata ulteriormente modificata - oltre che con una riscrittura di natura formale del nuovo comma 1 dell'articolo 6-bis - con la precisazione che l'illiceità dei fatti deve essere comunque ricollegabile alla manifestazione sportiva. La novella interessa anche i profili sanzionatori del reato in oggetto: la pena è ora la reclusione da uno a quattro anni, quindi incrementata rispetto a quella precedente, fissata tra i sei mesi e i tre anni.
Le aggravanti speciali previste dall'articolo 6-bis sono invertite. Mentre in passato si prevedeva un semplice aumento di pena se dal fatto derivava un danno alle persone (quindi l'aumento di un terzo, ex articolo 64 del codice penale) e l'aumento fino alla metà se dal fatto derivava il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva, il decreto-legge ha invertito l'entità dell'aumento della pena tra le due circostanze. Un emendamento approvato dal Senato ha precisato, tuttavia, che l'aumento di pena debba derivare non dal mancato regolare inizio della gara bensì da «un ritardo rilevante dell'inizio» della stessa.
Il comma 2 modifica invece il reato di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive di cui all'articolo 6-ter della legge n. 401 del 1989.
La fattispecie è stata ampliata, punita in modo più rigoroso e armonizzata, sotto i profili del possesso e del luogo, con il delitto di lancio di materiale pericoloso di cui all'articolo 6-bis, come modificato dal comma 1 dell'articolo 3 in esame. Dal punto di vista sanzionatorio, il possesso di tali materiali non è più inquadrato come contravvenzione, bensì come delitto. L'arresto da tre a diciotto mesi e l'ammenda da 150 a 500 euro sono sostituiti dalla reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 500 a 2.000 euro. L'entità di quest'ultima è stata aumentata da un emendamento approvato dal Senato che ha fissato i nuovi limiti minimi e massimi in 1.000 e 5.000 euro.
L'articolo 3-bis, modifica l'articolo 635 del codice penale introducendo una nuova aggravante al delitto di danneggiamento, da applicarsi nel caso in cui il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi sia realizzato al fine d'impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. La pena che sanziona l'illecito aggravato è la reclusione fino a un anno o la multa fino a 309 euro.
L'articolo 4 modifica gli articoli 8 e 8-bis della legge n. 401 del 1989, in relazione alla disciplina dell'arresto in flagranza effettuato durante o in occasione di manifestazioni sportive.
Il comma 1, in particolare, apporta modifiche alla disciplina dell'arresto in flagranza durante o in occasione di manifestazioni sportive, prevedendo che possa essere effettuato anche nel caso di possesso di materiale pericoloso oltre che per il lancio e l'utilizzo di materiale pericoloso, per la violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e dell'obbligo di presentazione e nel caso di reati commessi con violenza alle persone o alle cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Viene, inoltre, chiarito che l'arresto può essere disposto nel caso di violazione del divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, anche nell'ipotesi in cui a tale divieto non si accompagni l'obbligo di presentarsi personalmente al comando di polizia. È infine consentito l'arresto nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive disposto dal giudice con la sentenza di condanna.
La successiva lettera b) interviene sull'istituto della «flagranza differita» o «arresto differito», introdotto dal decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28. A tale proposito, si ricorda come il predetto decreto-legge abbia esteso temporalmente il concetto di flagranza, stabilendo che quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto.
La norma in esame apporta due modifiche a tale disciplina. In primo luogo, viene eliminata la possibilità di verificare la commissione del fatto contestato da parte di un determinato soggetto alla luce di non meglio specificati «elementi oggettivi» dai quali emerge inequivocabilmente il fatto. Pertanto, d'ora in avanti si potrà procedere esclusivamente sulla base di filmati e fotografie. In secondo luogo, il termine di durata della flagranza viene ulteriormente esteso dalle trentasei alle quarantotto ore.
Tale ultima modifica sarebbe dettata dall'esigenza di attribuire alle forze dell'ordine un ulteriore lasso di tempo per procedere alle identificazioni ed al successivo prelevamento dei soggetti individuati.
È evidente, peraltro, come qualsiasi aumento dei tempi rende ancora più marcata la deroga al principio della effettività della flagranza. Una volta che si ritenga accettabile la deroga a tale principio, non sono le dodici ore in più a far modificare la valutazione positiva dell'istituto, se queste sono necessarie per rendere concretamente applicabile l'istituto della flagranza differita.
Ciò che appare maggiormente rilevante è quanto previsto dal comma 2, il quale, abrogando l'articolo 1-bis del decreto-legge n. 28 del 2003, che stabiliva un termine finale per l'efficacia delle disposizioni in materia di flagranza differita e la sottrazione alla disciplina generale delle misure cautelari di cui si dirà a breve, conferisce una definitiva stabilità e normalizzazione a due istituti che sinora erano stati considerati eccezionali e temporanei. Anzi, proprio sulla base di tale natura i medesimi istituti hanno trovato la propria giustificazione. Ricorda come i predetti istituti fossero stati resi transitori in sede di conversione del decreto-legge n. 28 del 2003, attraverso la limitazione della loro efficacia al 30 giugno 2005. Tale termine, ora abrogato, era stato successivamente prorogato al 30 giugno 2007 dal decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115.
Ritiene quindi che occorra riflettere attentamente per stabilire se tale stabilizzazione possa poi giustificare una estensione applicativa degli istituti in tutti i casi in cui vi siano degli schieramenti di persone, come avviene, ad esempio, nelle manifestazioni politiche. In astratto, le considerazioni che giustificano la flagranza differita in caso di manifestazioni sportive sono valide anche nel caso di cortei politici o, comunque, di manifestazioni politiche. In entrambi l'arresto in flagranza reale richiederebbe un intervento delle forze di polizia all'interno del gruppo dei manifestanti che potrebbe essere altamente rischioso. Per evitare ciò, nel 2003 fu introdotto l'istituto speciale e temporaneo dell'arresto in flagranza differita. Oggi l'istituto perde il carattere della temporaneità, ma opportunamente non quello della specialità, rimanendo applicabile solo nell'ambito delle manifestazioni sportive. Qualora si intendesse trasformarlo, in futuro, in un istituto di carattere generale si dovranno fare delle valutazioni non limitate al solo fattore dell'ordine pubblico, considerato che diventerebbe applicabile anche alle manifestazioni politiche.
La lettera c) modifica l'articolo 8, comma 1-quater della legge n. 401 del 1989 secondo il quale, nel caso di una serie di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, le misure coercitive (quali la custodia cautelare e gli arresti domiciliari) possano essere disposte anche per reati la cui pena sia inferiore ai limiti minimi previsti in generale per l'applicazione delle misure cautelari. Ciò allo scopo di evitare che una persona arrestata in base alle previsioni della legge possa poi riacquistare la libertà a causa dell'impossibilità di disporre misure coercitive per tali reati, in quanto aventi limiti edittali di pena insufficienti. La lettera c) prevede che la deroga al regime generale delle misure cautelari si applichi anche nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive che sia stato disposto dal giudice con la sentenza di condanna.
Il comma 3, infine, prevede che, analogamente a quanto già accade per i reati di violazione del DASPO e degli obblighi di comparizione, di lancio di materiale pericoloso e scavalcamento di recinzioni dell'impianto sportivo e per i reati commessi durante o in occasione di manifestazioni sportive, anche per il possesso di materiale pericoloso si proceda sempre con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini.
L'articolo 5 integra il sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti predisposto sulla base delle linee guida approvate dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive. Chiunque violi il predetto regolamento è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro in luogo della precedente sanzione da 30 a 300 euro. Il decreto-legge, inoltre, prevede la possibilità di disporre il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive e l'obbligo di presentazione al comando di polizia nei confronti di colui al quale - per la seconda volta nel corso della medesima stagione sportiva - sia stata comminata la sanzione amministrativa di cui al comma 2 dell'articolo 1-septies, per aver violato le disposizioni del regolamento d'uso dell'impianto che comportino l'allontanamento dallo stesso. Il cosiddetto DASPO, in questo caso, può essere disposto per una durata da 3 mesi a 2 anni
L'articolo 6, al comma 1, estende le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza commesse in occasione di competizioni sportive.
Il comma 2 dispone, invece, che nei confronti dei medesimi soggetti possa essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca dei beni di cui alla legge n. 575 del 1965. Si tratterà di confiscare i beni che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
L'articolo 7, al comma 1 (come risultante dall'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo nel corso dell'esame da parte del Senato del disegno di legge di conversione del decreto legge), introduce nel codice penale la nuova fattispecie di reato delle lesioni personali gravi o gravissime commesse in occasione di servizi di ordine pubblico (articolo 583-quater del codice penale). In particolare, viene punito con le pene previste dall'articolo 583 del codice penale, aumentate della metà, chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime.
Il comma 2 introduce un comma all'articolo 339 del codice penale, recante una nuova circostanza aggravante a effetto speciale per il caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti a offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.
L'articolo 8 stabilisce il divieto per le società sportive di corrispondere facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale. È altresì vietata alle società sportive la corresponsione di contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi, comunque denominate, salvo che non rientrino tra quelle con determinate caratteristiche.
Per quanto concerne specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, si segnala il comma 3, il quale prevede per le società che corrispondono agevolazioni vietate ai sensi del comma 1, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro, irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale.
Sono previste sanzioni amministrative, da 40.000 a 200.000 euro, anche nel caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, relative al divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive divieto di cui al comma 1.
Altre disposizioni sanzionatorie sono previste dall'articolo 11-quater che apporta alcune modifiche al Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177), integrando le norme relative alla tutela dei minori nella programmazione televisiva (articoli 34 e 35) con la previsione di uno specifico codice di autoregolamentazione per le trasmissioni di commento ad eventi sportivi, in particolare calcistici.
In particolare il comma 1, lettere d) ed e); modifica l'articolo 35 del testo unico che stabilisce sanzioni specifiche per l'inosservanza delle norme poste a tutela dei minori. Viene esteso l'apparato sanzionatorio già previsto dall'articolo al mancato rispetto del codice di autoregolamentazione per le trasmissioni sportive ed, inoltre, è disposto un inasprimento della durata della sanzione accessoria della sospensione del titolo abilitativo, concessione o autorizzazione, per emittenti che non adempiano alle prescrizioni di cui all'articolo 34: la sospensione, ora prevista per un periodo da uno a dieci giorni, verrebbe disposta per un periodo da tre a trenta giorni.
Mario PESCANTE (FI), intervenendo anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, rappresenta un convinto consenso sul provvedimento in esame, già approvato dal Senato con il voto favorevole di Forza Italia. Esprime quindi il compiacimento per la trasversalità di consensi su un provvedimento così importante, seppure con l'accettazione dei tempi imposti per il suo esame, in considerazione della necessità di non pervenire ad ulteriori ritardi nella sua approvazione. Precisa infatti che seppure la violenza negli stadi non è un profilo che si può ipotizzare di risolvere definitivamente con il provvedimento in esame, si tratta in realtà di un tema urgente da affrontare in tempi brevi. Ritiene comunque che si potrà, anche in altre sedi, valutare l'adozione di ulteriori interventi normativi, idonei a favorire la diffusione di una cultura dello sport, in collegamento peraltro alla tutela della cultura in generale.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, intende anzitutto rilevare che la tragedia di Catania e la morte di Filippo Raciti, ennesimo servitore dello Stato caduto nell'esercizio del suo dovere, ai cui congiunti esprime anche in questa sede i più forti sentimenti di vicinanza e cordoglio, hanno posto il Paese, il Governo e il Parlamento di fronte alla necessità dell'intervento legislativo di cui si inizia oggi l'esame. Rileva inoltre che quanto accaduto, tuttavia, racconta anche dello scarso risultato, per non parlare di fallimento, di una politica di contrasto alla violenza negli stadi basata esclusivamente, o quasi, su misure di sicurezza e di repressione che ha ispirato fino ad oggi la legislazione in materia.
Osserva che è indubbio che la repressione di comportamenti e azioni che assumono una particolare gravità per il contesto nei quali avvengono, poiché distruggono la fiducia e la passione della maggioranza degli italiani nello «sport nazionale», il calcio, è un dovere del legislatore, delle forze di polizia e della magistratura. Infatti, infangare il gioco del calcio, macchiarlo finanche del sangue di giovani tifosi e di agenti di polizia, è quanto di peggio si possa immaginare in quella che ritiene dovrebbe essere un'occasione di svago e di rinnovata adesione ai valori dello sport, allo «spirito olimpico», al sano agonismo atletico. Si è cioè di fronte ad una vera e propria «espropriazione» del diritto allo spettacolo dello sport della stragrande maggioranza dei tifosi, operata da ristretti, ma pericolosi gruppi e singoli individui per i quali lo stadio è divenuto una metafora bellica del «campo di battaglia».
Ribadisce che nessun atteggiamento lassista e nessun «sociologismo» giustificazionista possono trovare spazio di fronte a fatti tanto gravi come quelli di Catania. E, tuttavia, basare solo sulla repressione - un giustizialismo panpenalistico - il contrasto della violenza nelle manifestazioni sportive non ha portato al risultato di stroncare la violenza. Del resto non poteva che essere così, proprio per l'ambiente e il contesto in cui tali violenze avvengono. Sottolinea quindi che intervenire su questi aspetti non è accessorio rispetto all'efficacia dell'azione dello Stato contro la violenza. Considera infatti fattori decisivi la sicurezza preventiva, la responsabilizzazione delle società, quella dei tifosi e delle loro organizzazioni, l'educazione a comportamenti civili e rispettosi del diritto altrui a godere dello sport, nonché interventi sul piano della comunicazione. Si chiamano in causa così le famiglie, le scuole, le amministrazioni locali, le organizzazioni sociali e religiose e, ancora più in là, gli adulti e la loro difficoltà nell'indicare credibili esempi e modelli di riferimento.
Sottolinea che il calcio, in particolare, di cui la VII Commissione si è occupata a proposito delle cause di «calciopoli» con un'indagine conoscitiva di cui si sta elaborando il documento conclusivo, è ammalato da un eccesso di business, che talvolta diventa - col concorso di piccoli gruppi organizzati di tifosi senza scrupoli, e anche in combutta con alcune società o con settori di esse - affarismo spietato. Ritiene che non sia in questione un mercato che muove grandi risorse economiche, ma l'equilibrio fra il diritto costituzionale della libertà economica e quello del valore sociale che hanno alcune attività, in primis, lo sport.
Nel merito, osserva che il decreto in esame, pur prevedendo severi inasprimenti delle sanzioni penali a carico di chi si macchia di fatti di violenza, o anche solo crea condizioni favorevoli al suo dispiegamento, pur senza conseguenze, prevede al contempo misure di sicurezza preventiva - si riferisce ad esempio alla sicurezza degli impianti sportivi - e, novità di rilievo, previsioni sul piano sociale, culturale e della comunicazione che sembrano poter essere una inversione di tendenza rispetto al passato. Aggiunge, inoltre, che alle iniziali previsioni del Governo, il Senato ha poi meritoriamente aggiunto ulteriori e significative misure proprio in questi ambiti, che sono quelli più strettamente di competenza della Commissione cultura, ed ha votato unanimemente il testo così modificato.
Intende però soffermarsi su qualche aspetto anche riguardo i temi più prettamente penalistici. Rileva che si è dato in passato un messaggio emergenziale teso a rassicurare l'opinione pubblica prevalentemente sotto un profilo formale, ma oltre quel messaggio poco altro si è visto. Ritiene infatti che l'inasprimento formale delle pene, in questo contesto come in molti altri, si dimostra largamente inadeguato, in quanto una pena severa ma non certa, non sempre, anzi quasi mai, è un efficace deterrente. All'incremento dell'entità della pena, quindi, va sostituita la cultura della sua certezza e la rapidità della sua applicazione. Considera ad esempio positivo quanto previsto circa l'immediata esecuzione della parte della sentenza che dispone l'allontanamento dagli stadi, introdotto nel corso dell'esame al Senato, sottolineando che occorre proseguire sullo stesso terreno.
Evidenzia quindi che è necessario intervenire su un piano più propriamente preventivo, che permetta di scongiurare l'eventuale commissione dell'illecito e, laddove questo obiettivo venisse mortificato, definisca un sistema che restituisca alla pena la funzione rieducativa, come del resto prescrive l'articolo 27 della Costituzione. Precisa che reprimere i delitti è un dovere imprescindibile per uno Stato di diritto; punire i colpevoli consente infatti di ristabilire l'equilibrio violato dalla commissione dell'illecito ed educare alla legalità è un obiettivo primario di ogni Stato. In questo senso, ritiene allora che si potrebbe immaginare un sistema di «esecuzione alternativa», tale da consentire al giudice, al termine del processo e al momento dell'emissione della sentenza, di porre l'imputato di fronte all'alternativa di proseguire secondo il modello ordinario di irrogazione della pena; ovvero di scegliere un'anticipazione dell'esecuzione della stessa con una pena alternativa alla detenzione, consistente in lavori socialmente utili legati al mondo sportivo. Evidenzia che si potrebbero trasferire, in questa fase, gli stessi principi del patteggiamento, laddove la rinuncia a diritti di difesa viene compensata da vantaggi sulla quantificazione della pena, senza che, essendo la scelta rimessa alla parte, si possa parlare di menomazione dei diritti di difesa costituzionalmente garantiti. Aggiunge, per esemplificare, che se il giudice potesse chiedere al condannato di scegliere tra la detenzione carceraria - ovviamente per fatti di non grave entità - e l'esecuzione di una pena «socialmente utile» e collegata al calcio - ad esempio, prestare servizio nelle pulizie e nella manutenzione degli impianti sportivi, o nell'attività di servizio al calcio minorile e giovanile - questo potrebbe, da un lato, favorire una rieducazione efficace del condannato e, dall'altro, essere più dissuasiva di una solo ipotetica sanzione detentiva. Sottopone le riflessioni svolte all'attenzione di tutti i commissari, ed in particolare di quelli della Commissione giustizia, pur comprendendo che si tratta di un unicum nella procedura penale e di una innovazione quasi rivoluzionaria. Ritiene, tuttavia, che proprio la materia in esame, lo sport, con la sua specificità e le sue ripercussioni sociali e culturali, sia forse il terreno più adatto a sperimentare forme di innovazione della giustizia penale del genere che ha ipotizzato.
Ritiene eccentrica d'altra parte la previsione di misure preventive - in particolare patrimoniali - di cui all'articolo 6 del decreto-legge in esame, che paiono fuori contesto rispetto alla natura del fenomeno della violenza negli stadi. Aggiunge, inoltre, che il mondo dello sport, nella sua autonomia, a partire dalla Figc, dovrebbe prevedere un aggravamento delle sanzioni nei confronti di giocatori, allenatori, o accompagnatori che si rendessero responsabili di comportamenti violenti sul campo. Si tratta infatti di atteggiamenti che hanno un'influenza negativa immediata sugli spettatori, in particolare i più giovani, che di quegli eventi vivono. Al contrario, sarebbe necessario premiare e incentivare quei comportamenti e quelle condotte positive di campioni a cui molti ragazzi guardano con rispetto e ammirazione.
Passa quindi all'esame di ciascun articolo, ritenendo di particolare rilevanza, ai fini della prevenzione, le previsioni di cui all'articolo 1 circa l'irrigidimento delle misure di sicurezza degli impianti e la commercializzazione dei titoli di accesso, ulteriormente ristretta dall'intervento del Senato. Queste misure, pur previste dalla legislazione precedente, erano rimaste nei fatti inattuate mentre ora si collega l'apertura degli impianti al pubblico, alla loro attuazione. Rileva invece, in riferimento all'articolo 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, che suscita perplessità, anche rispetto alla libertà di espressione, il divieto di manifestazioni esteriori, sanzionato penalmente, da parte di gruppi i cui membri abbiano subito condanne per reati commessi durante le manifestazioni sportive. Sarebbe quindi opportuno meglio specificare la natura di tali manifestazioni e le circostanze che le rendono punibili; ritiene infatti che una buona organizzazione delle coreografie e degli striscioni nello stadio sia un formidabile deterrente alla violenza.
Considera positiva, invece, la previsione dell'articolo 2-ter, anch'esso introdotto nel corso dell'esame al Senato, circa la formazione del personale addetto agli impianti sportivi, i cosiddetti steward, il cui compito dovrà essere quello di accompagnatori e mediatori, in stretto coordinamento con le forze di polizia, e non certo di polizia privata controllata dalle società. Sottolinea che nella formazione e nell'addestramento, tale personale deve essere messo in condizione di prevenire il dispiegarsi della violenza, soprattutto operando preventivamente, sia riguardo la sicurezza in senso stretto, ad esempio l'accesso dei tifosi, sia riguardo atteggiamenti che preludano a comportamenti violenti. Il decreto attuativo dovrebbe quindi prevedere che la vigilanza di tali operatori sia assicurata per tutto il corso della partita, e non solo per la fase iniziale di assegnazione dei posti, eventualmente anche stabilendo che gli steward, come avviene all'estero, durante la gara siano rivolti verso il pubblico e non seduti a seguire la partita, con lo sguardo al campo di gioco.
Ritiene anche opportuna la modifica apportata all'articolo 3 riguardo l'estensione dei tempi e dello spazio che configurano violazione di legge riguardo i reati di possesso o lancio di oggetti pericolosi o artifizi pirotecnici, e la contemporanea limitazione costituita dal collegamento tra tali comportamenti e la manifestazione sportiva. Così come anche l'aggravante, in questo e nei successivi articoli, costituita dalla determinazione di un effettivo ritardo o turbativa della manifestazione sportiva stessa. Aggiunge quindi che l'articolo 4 contiene la positiva limitazione della flagranza differita - norma com'è noto assai discussa - alle prove documentali, quali filmati e foto, che la dimostrino in modo inequivocabile, impedendo così che la delazione diventi strumento di vendetta tra gruppi di tifosi. Rinvia quindi a quanto già sottolineato circa l'articolo 6, ricordando che l'articolo 7, così come modificato dal Senato, reca aggravanti opportune in caso di violenza e resistenza con lesioni a pubblico ufficiale. Il successivo articolo 8 stabilisce, poi, il divieto per le società sportive di corrispondere facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale; mentre il successivo articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai citati soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui al citato articolo 6 della legge n. 401 del 1989, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione, o a causa di manifestazioni sportive.
In particolare, considera positiva la deroga di cui al comma 4 dell'articolo 9, che stabilisce la possibilità di rapporti tra le società e le organizzazioni di tifosi «aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica». Si disegna così la possibilità di un'evoluzione del tifo associato verso forme mature e democratiche. Intende inoltre sottolineare che, soprattutto nel caso di grandi società sostenute da una fitta rete di club su tutto il territorio nazionale, queste associazioni già svolgono una preziosa azione sociale, benefica e di solidarietà, portando con viaggi organizzati le famiglie agli stadi. Sottolinea però che anche molti gruppi ultrà - come testimoniato d'altra parte da una recente audizione svolta dalla VII Commissione nel corso dell'indagine conoscitiva sul calcio - si stanno evolvendo e stanno prendendo coscienza della necessità di un'energica azione contro la violenza e le ideologie o i comportamenti che la diffondono; vanno quindi aiutati in questo percorso con lo strumento individuato. Sottolinea ancora che appare opportuna la modifica introdotta dal Senato circa la non presenza tra gli associati di persone oggetto di provvedimenti interdittivi, a condizione che venga specificato che l'atto di allontanamento dall'organizzazione ripristini la facoltà di istituire rapporti tra dette organizzazioni e le società.
Ritiene anche opportuni i divieti di vendita dei biglietti di cui all'articolo 9 nei confronti di persone oggetto di provvedimenti restrittivi o condanne penali, al fine di responsabilizzare anche le società di calcio; gli articoli 10 e 11 affrontano invece la necessità degli adeguamenti degli impianti sportivi in relazione alla sicurezza. Sottolinea che il Senato ha in particolare previsto che le società sportive abbiano in carico tale adeguamento; pur comprendendo la ratio di tale previsione, ritiene che essa potrebbe risultare inattuabile perché eccessivamente onerosa soprattutto per le società più piccole. Sarebbe opportuno quindi prevedere forme di sgravio fiscale a favore di tali società, anche con criteri progressivi riguardo l'efficacia delle misure di sicurezza adottate.
Aggiunge che dovrà essere affrontato, ma in altra sede, il tema degli impianti, in riferimento alla proprietà e all'eventuale cessione alle società sportive; come pure dell'occasione rappresentata dall'Europeo 2012, che potrebbe rappresentare un vero e proprio volano per la loro sistemazione e messa in sicurezza. Ricorda, infatti, come è stato documentato sempre nell'indagine conoscitiva su «calciopoli», che la capitalizzazione delle società e il loro rafforzamento è infatti fortemente legata al tema degli stadi.
Sottolinea, ancora, che la previsione di misure per promuovere i valori dello sport, di cui all'articolo 11-bis introdotto dal Senato, di per sé estremamente positiva, non è però accompagnata da una previsione seppur minima di spesa ed è anzi vincolata al non incremento delle uscite per la finanza pubblica. Riterrebbe, invece, che andrebbe previsto uno stanziamento, anche minimo, al fine di non rendere la norma una mera petizione di intenti. Considera rilevante inoltre anche l'estensione delle misure di sicurezza agli impianti minori - che rende però ancora più necessario l'adeguamento degli articolo 10 e 11 riguardo le spese per le società - poiché in tali luoghi spesso trascurati avvengono gli stessi episodi di violenza gravi e a volte anche gravissimi, lontani però dai riflettori dei grandi media.
Ritiene infine pienamente condivisibile la previsione dell'articolo 11-quater riguardo l'autodisciplina delle trasmissioni sportive, visto che si tratta di luoghi ove, senza voler generalizzare, a volte si annidano germi di intolleranza e si alimentano linguaggi violenti. Considera altresì opportuna anche la forma di un codice di autoregolamentazione, da adottare successivamente con atto del Governo. Non comprende però la previsione del parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, competente per l'infanzia; il riferimento andrà senz'altro corretto, prevedendo il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
Con l'intento, infine, di favorire l'accesso delle famiglie, e in particolare dei minori, agli stadi, così da determinare una «riappropriazione» dell'evento sportivo da parte del pubblico, preannuncia la presentazione di un emendamento relativo all'introduzione di una specifica norma che preveda la gratuità dell'ingresso allo stadio per i minori di 14 anni, se accompagnati da un adulto. Ritiene infatti che occorra lavorare sulla possibilità di creare un autentico clima di festa e di gioco negli impianti sportivi, invitando anche le società a promuovere iniziative di intrattenimento precedenti le partite, anche per mantenere il più possibile distesa l'atmosfera antecedente lo svolgimento della partita.
In conclusione, sottolinea che il decreto all'esame delle Commissioni rappresenta un ragionevole ed utile passo in avanti sulla strada della sicurezza e della prevenzione della violenza. Andrà però compiuto un ulteriore sforzo per renderlo anche strumento di avvicinamento delle famiglie al grande spettacolo del calcio. Rileva, in questo senso, che è stato importante il lavoro svolto nel corso dell'esame al Senato, si dovrà però ulteriormente valorizzarlo, in questo ramo del Parlamento - essendovi i tempi tecnici, in quanto il decreto è in scadenza il 9 aprile - prevedendo modifiche che col consenso di tutti, rendano più efficaci nel senso indicato le norme in esame.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata domani prima della seduta antimeridiana dell'Assemblea.
La seduta termina alle 10.10.
SEDE REFERENTE
Mercoledì 14 marzo 2007. - Presidenza del presidente della VII Commissione Pietro FOLENA. - Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanni Lolli.
La seduta comincia alle 8.45.
Decreto-legge n. 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di ieri.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, avverte che è stata presentata dal gruppo di Alleanza nazionale una richiesta di chiarimenti, dati e informazioni ai sensi dell'articolo 79, comma 6, del Regolamento, che verrà esaminata nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, convocata al termine della seduta odierna.
Daniele FARINA (RC-SE) dopo avere precisato di non avere intenzione di analizzare la filosofia alla base del decreto-legge in esame, sottolinea la necessità di affrontare preliminarmente la questione relativa alla sussistenza dei margini, sia politici che temporali, perché la Camera possa apportare delle modifiche al testo trasmesso dal Senato. A tale proposito, auspica che i predetti margini sussistano, poiché il provvedimento contiene delle vere e proprie anomalie per le quali vi è una vera e propria esigenza di modifica. Tale esigenza è maggiormente sentita per le disposizioni repressive che appaiono idonee ad espandere ingiustificatamente la propria portata oltre i confini delle competizioni sportive.
Sottolinea, in particolare, come il Senato abbia apportato modifiche talvolta peggiorative al decreto-legge. Ciò è accaduto, ad esempio, per l'articolo 7, comma 1, che introduce nel codice penale un articolo 583-quater che risulta applicabile a tutte le manifestazioni pubbliche, senza distinzioni. Ritiene quindi che tale disposizione debba essere soppressa o, in subordine, essere limitata nella portata applicativa.
L'articolo 4 risulta incostituzionale, in quanto estende e stabilizza l'istituto della cosiddetta flagranza differita, il quale costituiva un vulnus costituzionale già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge in esame, quando ancora si trattava di un istituto eccezionale e temporaneo che trovava applicazione fino al 31 dicembre 2007.
L'articolo 2-bis, inoltre, richiede una riflessione estremamente approfondita, poiché detta una disciplina che coinvolge, con formulazioni peraltro generiche ed indeterminate, l'ambito dei reati di opinione.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) sottolinea che il decreto in esame, come modificato dal Senato, presenta aspetti perfettibili, ma è il risultato di un lavoro trasversale congiunto tra i gruppi di maggioranza e quelli di opposizione. Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti, pur dichiarandosi disponibile ad una approvazione del testo indicato senza modifiche, laddove questo si rendesse necessario ai fini di una rapida conversione del decreto.
Evidenzia quindi che si interviene sia sul versante della repressione, attraverso un inasprimento delle pene, come previsto all'articolo 7, sia nel senso di una prevenzione nella commissione di atti violenti, anche allo scopo di valorizzare l'attività di tifosi non facinorosi che organizzano la propria attività di sostegno alle squadre nel pieno rispetto dei valori della Carta olimpica. Vi è infine una prospettiva di attività di promozione e di educazione nelle scuole e in altre istituzioni con lo svolgimento di iniziative volte a favorire la partecipazione delle famiglie, e in particolare dei bambini, alle iniziative sportive.
Ribadisce quindi la disponibilità a valutare eventuale proposte modificative migliorative, seppure, laddove ve ne fosse l'esigenza, con la disponibilità a favorire una rapida conversione del provvedimento in esame, anche senza modifiche.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.
Mario PESCANTE (FI) ricorda che la posizione del gruppo cui appartiene non è quella di ostacolare l'approvazione del provvedimento in esame, come emerso su alcune notizie di stampa nella giornata di ieri. Vi è piuttosto l'intendimento di giungere ad una sua approvazione anche senza modifiche - pur essendovi profili da migliorare - in considerazione dell'attesa del provvedimento da parte degli operatori del settore. Condivide in questo senso alcune delle perplessità evidenziate dal presidente Pisicchio nella relazione illustrata nella seduta di ieri, ribadendo la necessità di affrontare la questione della cultura sportiva in tutte le sue espressioni. Non condivide invece la critica rivolta dal presidente Folena al decreto Pisanu, considerato quale solo atto reiterato di repressione di comportamenti violenti da parte dei tifosi.
Riterrebbe opportuno certo che nel mondo del calcio si diffondesse il modello del rugby, in cui sia i giocatori sia gli spettatori hanno culturalmente un comportamento ontologicamente sportivo. Non considera però il provvedimento in esame lo strumento idoneo ad affrontare questo tipo di intervento normativo. Ribadisce infatti la necessità di intervenire in tempi rapidi all'approvazione del decreto in esame, dichiarandosi disponibile comunque a contribuire all'eventuale suo miglioramento. Preannuncia quindi la presentazione di alcuni emendamenti in questo senso, tra in particolare cui uno finalizzato ad introdurre una disciplina specifica dell'attività svolta dagli steward.
Gaetano PECORELLA (FI) osserva che il provvedimento trasmesso dal Senato contiene più di una disposizione da considerare irragionevole ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. Tra tali disposizioni, si sofferma sul comma 1 dell'articolo 7, volto ad introdurre nel codice penale il delitto di lesioni personali gravi o gravissime procurate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico. Rileva che, in maniera del tutto irragionevole, tale delitto, nel caso in cui determini delle lesioni gravissime, è punito alla stregua dell'omicidio preterintenzionale. Qualora non venisse modificata la disposizione in esame sarà sicuramente la Corte costituzionale a dichiararne l'illegittimità, non essendo ammissibile che fatti di gravità diversa siano puniti alla stessa maniera. Sottolinea poi l'incostituzionalità del comma 1 dell'articolo 2-bis diretto a punire con l'arresto da tre mesi ad un anno delle condotte riconducibili a forme di manifestazione del pensiero e, quindi, come tali, riconducibili all'articolo 21 della Costituzione. La disposizione in questione, infatti, non si riferisce alle ipotesi in cui le cosiddette manifestazioni esteriori abbiano un contenuto offensivo, quanto piuttosto ad ogni tipo di manifestazione esteriore che sia relativa ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive, configurando pertanto una sorta di responsabilità penale per fatto altrui. Tale norma, inoltre, rischia di produrre anche degli effetti criminogeni, in quanto sono facili prefigurare gli scontri con le Forze dell'ordine in tutte quelle ipotesi in cui queste cercheranno di eliminare gli striscioni, i cartelli o i simboli. Altra disposizione ritenuta non conforme ai principi costituzionali è l'articolo 4 nella parte in cui porta da trentasei ore a quarantotto ore il periodo di flagranza differita e porta a regime tale istituto. In questo caso verrebbe violato l'articolo 13 della Costituzione, secondo cui l'arresto è consentito solamente in casi eccezionali di necessità ed urgenza. È evidente che aumentando il periodo di durata della flagranza di reato si riduce sempre di più la necessità ed urgenza che giustifica l'arresto. Inoltre, il venir meno della natura di temporaneità dell'istituto, che fino all'entrata in vigore del decreto-legge in esame sarebbe stato operativo al 31 dicembre 2007, fa venir meno tutte quelle giustificazioni basate sulla natura eccezionale dell'istituto sulla base delle quali questo era stato introdotto nell'ordinamento dal decreto-legge n. 28 del 2003.
Dopo aver apprezzato l'impegno profuso in tutta la vita dall'onorevole Pescante a favore dello sport, sottolinea l'esigenza di modificare il testo trasmesso dal Senato al fine di evitare di introdurre nell'ordinamento delle norme incostituzionali giustificate solo sulla base di una situazione emergenziale. A tale proposito ricorda che più di una volta nel passato è accaduto che norme emergenziali si siano poi tradotte in norme a regime di carattere generale.
Antonio RUSCONI (Ulivo) ribadisce le perplessità già evidenziate nel corso dell'esame di provvedimenti analoghi nelle passate legislature, legate soprattutto all'adozione di interventi emergenziali che, come quello in esame, richiederebbero invece norme strutturali e di sistema. Evidenzia in particolare che il problema principale è stato quello della non applicazione delle norme già a suo tempo approvate dal Parlamento che ha determinato il perpetrarsi dei fenomeni di violenza negli stadi degli ultimi mesi, purtroppo tipici non solo delle competizioni delle massime Serie ma anche di quelle minori.
Si dichiara quindi disponibile ad un confronto nel merito del provvedimento che, certo, non può semplicemente realizzarsi in una mera ratifica del lavoro svolto al Senato, preannunciando peraltro l'intendimento di non presentare emendamenti in considerazione della necessità di pervenire ad una sua rapida approvazione. Con particolare riferimento all'articolo 2, riterrebbe peraltro opportuno che, in sede di interpretazione autentica, si indicasse la possibilità di ammettere le bandiere all'interno degli stadi, senza che le stesse siano considerate quali manifestazioni escluse dal decreto.
Sottolinea infine che compito del Parlamento è in questa fase di emergenza anche quello di dare il senso della fermezza e della tempestività nell'adozione di iniziative che intervengono necessariamente in risposta ai drammi verificatesi suoi campi di gioco, negli ultimi mesi.
Nicola BONO (AN) sottolinea come la morte dell'ispettore Raciti abbia posto il problema di affrontare per l'ennesima volta in maniera emergenziale gli spinosi nodi che riguardano la violenza negli stadi. Sottolinea che le perplessità manifestate sia dal presidente Folena, sia dal presidente Pisicchio nelle relazioni introduttive da loro presentate, richiedono necessariamente norme correttive imprescindibili. Si dichiara quindi contrario a qualunque forma di blindatura del testo approvato dal Senato.
Evidenzia infatti che vi è una continuità con i provvedimenti adottati nel passato che si completa in questa occasione con alcune norme di carattere sociale e culturale. Ritiene peraltro che non si può certo pensare di risolvere l'atteggiamento negativo di taluni giovani nei confronti delle forze dell'ordine solo con una duplicazione delle pene. Fermo che da parte del gruppo cui appartiene vi è la ferma convinzione della necessità di adottare forme di repressione e di misure deterrenti, ribadisce che vi è peraltro l'esigenza di completare gli interventi indicati con misure strutturali che affrontino il problema alla radice; preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti a intervenire nel senso strutturale indicato.
Pensa per esempio all'esigenza di intervenire con misure di messa in sicurezza degli stadi che non penalizzino le piccole società ma favoriscano, in realtà, il recupero di modelli anglosassoni di proprietà degli stadi. In questo caso, riterrebbe opportuno individuare forme di sinergie tra società di calcio ed enti locali per risolvere il problema. Ritiene inoltre che l'articolo 11-bis sia soltanto una norma manifesto, poiché senza la previsione di risorse finanziarie non si consente alcun reale tipo di intervento effettivo.
Ribadisce in ogni caso la disponibilità dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale a favorire una rapida approvazione del provvedimento in esame, con le modifiche indicate, in modo tale che si possa giungere nei tempi previsti ad una sua rapida conversione da parte del Senato.
Il sottosegretario Giovanni LOLLI, dopo aver ricordato che da parlamentare ha più volte partecipato all'esame di provvedimenti che avevano con la stessa natura e finalità di quello in esame e che in tali occasioni sono sempre emerse questioni relative alla opportunità di misure emergenziali, si sofferma principalmente su due questioni. La prima riguarda il rischio di non poter convertire il decreto-legge nel caso in cui venga modificato il testo trasmesso dal Senato. Ricorda, infatti, che il decreto-legge deve essere convertito entro il 9 aprile, e che nel frattempo il Senato dovrà esaminare due ulteriori disegni di legge di conversione di decreti-legge estremamente delicati, quali quello sulle missioni internazionali e quello sulle liberalizzazioni. Tutto ciò significa che, per quanto sia convinto che nessun gruppo parlamentare voglia non convertire il decreto-legge, vi è un rischio altamente probabile di una mancata conversione. Per tali ragioni, pur rispettando le osservazioni tecniche emerse nel corso dell'esame in relazione ad alcune disposizioni del decreto-legge, rappresenta l'esigenza che questo sia approvato senza modifiche.
La seconda questione riguarda la reale gravità del fenomeno della violenza in relazione ad accadimenti di natura calcistica. Le morti dell'ispettore di polizia Filippo Raciti, in occasione alla partita di calcio Catania-Palermo, e del signor Ermanno Licursi, in occasione di una partita di calcio dilettantistica, sono solo due drammatici episodi di un fenomeno di vaste proporzioni. A tale proposito rileva di aver ricevuto dei dati estremamente allarmanti circa gli episodi di violenza dei quali gli arbitri calcistici di categorie minori o giovanili sono vittime ogni domenica. Da una statistica in merito risulterebbe che negli ultimi tre anni più di tremila arbitri siano stati oggetto di una prognosi di guarigione da lesioni, subite nel corso di partite di calcio, superiore a dieci giorni. Non condivide la parificazione che spesso viene effettuata tra la violenza perpetrata nel corso di manifestazioni calcistiche e le condizioni generali della società civile, in quanto tali violenze non si verificano anche in occasione di manifestazioni riguardanti sport diversi dal calcio. Con ciò non significa assolutamente che i tifosi calcistici debbano essere tutti parificati agli ultras, quanto piuttosto che sia necessaria un'approfondita analisi del fenomeno calcistico.
Un ulteriore problema da affrontare è poi quello della mancata applicazione delle leggi che sono state approvate proprio con la finalità di arginare il fenomeno della violenza nelle manifestazioni sportive. Anzi in alcuni casi si è addirittura arrivati, anche attraverso interventi legislativi, a modificare le regole nel corso dei campionati stessi.
Sul merito del decreto-legge, osserva che all'estensione del periodo di durata della flagranza differita corrisponde una riduzione degli elementi dei quali può essere desunta la colpevolezza del soggetto da arrestare, essendo stato eliminato il riferimento agli elementi oggettivi. Ciò significa che d'ora in avanti si potrà procedere esclusivamente sulla base di filmati e fotografie.
Conclude ribadendo l'esigenza che il Parlamento, attraverso un voto unanime, dia un segnale al Paese dal quale risulti inequivocabilmente l'intenzione delle istituzioni di affrontare e risolvere la questione della violenza in occasione di manifestazioni sportive e, in particolare, di quelle calcistiche.
Edmondo CIRIELLI (AN) rileva, da un lato, come la discussione sinora svolta dimostri l'estrema complessità del provvedimento in esame e, dall'altro, come i giudizi sia politici che morali dei componenti l'attuale maggioranza siano, sui medesimi temi, profondamente mutati rispetto al passato.
Sottolinea quindi come l'impostazione, ad anche la formulazione, del decreto-legge in esame denotino una scarsa sensibilità giuridica e, in particolare, penalistica. La disciplina da esso prevista, inoltre, appare anche culturalmente inadeguata, anche perché appare esclusivamente tesa alla repressione indiscriminata di fenomeni certamente delinquenziali, senza una adeguata analisi delle ragioni per le quali i predetti fenomeni riguardano prevalentemente soggetti di giovane età. Si trascura, segnatamente, come l'eccessiva enfasi mediatica attribuita al calcio nel nostro Paese condizioni pesantemente i comportamenti dei giovani e finisca per produrre effetti criminogeni. L'approccio al fenomeno della violenza nel calcio avrebbe dovuto fondarsi su basi diverse.
Per quanto concerne la repressione della violenza, comunque, considera adeguata la tutela apprestata dall'articolo 7 nei confronti delle forze di pubblica sicurezza, sottolineando come tale norma non costituisca un vulnus alla al principio di ragionevolezza, riproducendo uno schema già utilizzato in passato di fronte a fattispecie particolarmente rilevanti sotto il profilo della politica criminale. Ricorda, infatti, come nel corso di manifestazioni sportive - ma anche di manifestazioni di altro genere - che degenerano in episodi di violenza, le forze dell'ordine costituiscano il principale obiettivo di alcune bande di teppisti, per nulla interessati all'evento, sportivo o di altra natura, che si sta svolgendo.
L'aspetto del provvedimento sul quale esprime un giudizio particolarmente critico è rappresentato dalle norme di natura preventiva, le quali, come nel caso dell'articolo 2-bis, possono produrre, direttamente o indirettamente, effetti criminogeni. Ritiene, inoltre, che i cosiddetti DASPO, in quanto provvedimenti sostanzialmente limitativi della libertà personale, debbano essere sottratti alla competenza dei questori e giurisdizionalizzati.
Conclusivamente, data la delicatezza del provvedimento e l'irragionevolezza di molte delle disposizioni in esso contenute, ritiene indispensabile che la Camera lavori libera dall'affanno determinato da tempi eccessivamente ristretti.
Emerenzio BARBIERI (UDC) rileva innanzitutto come non sia plausibile che ancora una volta si acceda alla scelta di non modificare un testo approvato dal Senato in prima lettura, che presenta tra l'altro numerosi profili di criticità. Ritiene infatti che se il Governo ha perso dieci giorni di tempo per risolvere la crisi che lo ha coinvolto, non si può certo scaricare sull'opposizione e tanto meno sul Paese la responsabilità di approvare senza modifiche un testo sbagliato.
Ritiene per esempio necessario che nel provvedimento in esame si corregga il riferimento al termine «a porte chiuse» con quello «assenza di pubblico»; come pure che all'articolo 2-bis la norma che vieta l'esposizione di striscioni e di altre rappresentazioni esteriori anche verbali sia corretta perché equivoca. Aggiunge inoltre che all'articolo 1, comma 3, andrebbe corretto il riferimento ai titoli venduti o ceduti prima dell'entrata in vigore del provvedimento, poiché si tratta di titoli di accesso nulli. L'articolo 11-quater, capoverso 6-bis, dovrebbe infine essere corretto in modo coerente con quanto previsto dall'articolo 34, comma 4, del testo unico della radio televisione.
Alessandro MARAN (Ulivo), esprimendo la posizione del proprio gruppo, dichiara di condividere il contenuto e le finalità del decreto-legge in esame, nonché la disponibilità a sostenerlo, così come modificato al Senato. Sottolinea, d'altra parte, come il testo in esame sia stato approvato al Senato da una maggioranza ben più ampia di quella di governo.
Ciò premesso, evidenzia come talune norme sanzionatorie sollevino dei dubbi,soffermandosi in particolare sull'articolo 2-bis, la cui fattispecie potrebbe apparire carente di lesività e di determinatezza, mentre la sanzione penale non sembra il più indicato per conseguire una finalità comunque condivisibile.
Preannuncia comunque che il gruppo dell'Ulivo non presenterà emendamenti, riservandosi peraltro di concorrere alle modifiche necessarie, con particolare attenzione agli emendamenti eventualmente presentati dai relatori.
Antonio RAZZI (IdV) riterrebbe opportuno non favorire interventi che penalizzino le società sportive, invitando altresì tutti gli operatori del settore, dai giornalisti ai calciatori, a comportarsi in modo tale da non fomentare la violenza nei tifosi.
Pietro FOLENA, presidente, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 10.25.
Decreto-legge n. 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito esame e rinvio).
Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore della II Commissione, comunica che nella seduta congiunta degli Uffici di presidenza dei rappresentanti dei gruppi delle Commissioni II e VII, svoltasi questa mattina al termine della seduta in sede referente delle Commissioni riunite, è stato giudicato non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa l'oggetto della richiesta, presentata ai sensi dell'articolo 79, comma 6, dai deputati di Alleanza Nazionale. Naturalmente il Governo potrà di propria iniziativa fornire tali dati. Anzi, auspico che ciò avvenga, prima dell'esame dell'Assemblea.
Mauro DEL BUE (DC-PS) concorda con le valutazioni espresse dal sottosegretario Lolli, con particolare riferimento alla necessità di ricordare che il fenomeno della violenza è tipico del calcio, ma non di altri sport quali il rugby e la pallacanestro. Ricorda quindi che gli episodi di violenza sono antichissimi e purtroppo hanno sempre caratterizzato questo sport, a partire dalla strage dell'Heysel. Proprio in considerazione di quegli eventi, infatti, fu adottato il primo decreto di urgenza del 1989 con cui si trasformarono gli stadi prevedendo che vi fossero in essi solo posti a sedere. Le successive deroghe a tali disposizioni ne hanno reso l'attuazione problematica, tanto che con l'ennesimo decreto legge in esame si interviene con misure emergenziali, ispirate ad un modello anglosassone.
Riterrebbe peraltro opportuno che del cosiddetto modello inglese si considerassero non solo le misure repressive, ma anche il meccanismo relativo all'attribuzione della proprietà degli stadi alle società e alla abolizione della barriere all'interno degli impianti. Si dichiara infatti contrario a forme repressive che invece di costituire un deterrente alla violenza, incentivano alla commissione di reati.
Preannuncia quindi la presentazione di emendamenti volti ad applicare la disciplina per gli stadi con meno di 10 mila spettatori anche agli stadi fuori norma con una capienza maggiore di spettatori; nonché una correzione del meccanismo di vendita di biglietti che consenta alla società ospitata almeno di prenotare un numero di tagliandi che verranno poi acquistati dai singoli tifosi. Concorda quindi con la proposta relativa alla disciplina degli steward, preannunciata dal deputato Pescante.
Luigi COGODI (RC-SE) si associa alle considerazioni svolte nell'odierna seduta antimeridiana dall'onorevole Farina.
Esprime, inoltre, forti perplessità sulla formulazione dell'articolo 11-bis, il quale, prevedendo iniziative per la promozione dei valori dello sport, e quindi volte a prevenire la violenza legata ad eventi sportivi, dovrebbe compensare le numerose disposizioni di carattere punitivo che fanno parte del contenuto del provvedimento in esame, creando in tal modo un ragionevole equilibrio tra prevenzione e repressione. Al contrario, le predette iniziative appaiono private della loro potenziale efficacia dal momento che il medesimo articolo 11-bis dispone, in modo illogico e inopportuno, esse non devono comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il che fornisce ulteriore conferma del fatto che l'impianto e delle finalità del provvedimento sono prevalentemente repressive.
Contrariamente a quanto osservato da taluno, ritiene particolarmente adeguato l'utilizzo nell'articolo 1 dell'espressione «a porte chiuse», poiché rappresenta un'importante elemento rivelatore della complessiva e reale finalità del provvedimento in esame, che, a suo giudizio, è quella di far cessare di esistere lo stadio come luogo aperto di pacifico incontro tra cittadini, per farlo divenire, appunto, un luogo chiuso, probabilmente destinato alla vendita ed al consumo.
Conclusivamente, ritiene che il decreto-legge sia in grado solo di arginare, ma non certo di risolvere, il problema dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, ed esprime la propria ferma contrarietà alle disposizioni che ne inaspriscono il carattere punitivo.
Paolo GAMBESCIA (Ulivo) ricorda che il decreto-legge in esame nasce da una situazione di necessità ed urgenza condivisa da tutti i gruppi politici, come confermato anche dall'approvazione avvenuta al Senato. Tuttavia, il provvedimento appare incompleto, perché non affronta sempre in modo concreto il problema che intende risolvere e non tiene conto di alcune componenti fondamentali del cosiddetto «mondo del calcio», le quali possono invece risultare determinanti per l'innesco di un clima di tensione che può sfociare in episodi di violenza. In particolare, il provvedimento non tiene adeguatamente conto: del fatto che i tifosi possono darsi appuntamento ovunque, e non necessariamente nei luoghi che il decreto-legge considera più a rischio, ovvero lo stadio, il percorso per raggiungerlo e le zone circostanti; dei rapporti che sussistono tra certe tifoserie e le società di calcio, che talvolta possono assumere la forma del ricatto delle prime nei confronti delle seconde; del ruolo svolto dalle radio private, anche sotto il profilo dell'incitamento alla violenza.
Osserva, inoltre, come la previsione o l'inasprimento delle pene detentive non appaia sempre lo strumento più idoneo a reprimere i fenomeni in questione. Occorre tenere conto, infatti, che la violenza connessa alle competizioni calcistiche è una forma di violenza prevalentemente giovanile, che, in quanto tale, ha delle precise radici psicologiche, legate alla particolare immagine di forza che il giovane ha di sé nel momento in cui commette l'atto di violenza. Pertanto risulterebbe molto più efficace studiare ed applicare delle sanzioni ad hoc, che tengano conto del predetto fattore psicologico ed agiscano, ad esempio, sminuendo e svilendo l'immagine del tifoso violento.
Esprime, inoltre, forti perplessità sull'indeterminatezza della fattispecie di cui all'articolo 2-bis. Perplessità che si tramutano in veri e propri timori se tale previsione viene posta in relazione all'istituto, discutibile e di dubbia costituzionalità, della cosiddetta «flagranza differita» di cui all'articolo 4. Conclusivamente, auspica che, nonostante la ristrettezza dei tempi a disposizione, i gruppi politici riescano a trovare un accordo unanime sui punti critici del decreto-legge, al fine di apportare allo stesso quelle modifiche che appaiono assolutamente indispensabili.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) sottolinea come il procedimento di conversione dei decreti-legge si accompagni spesso ad un clima fortemente emotivo, nel quale si è maggiormente propensi ad accettare deroghe ai principi costituzionali. Occorre quindi una particolare cautela, poiché non è infrequente che le soluzioni normative emergenziali determinino problemi più gravi di quelli che intendevano risolvere.
Nel caso di specie, ritiene fortemente criticabile la disposizione di cui all'articolo 2-bis, che sanziona comportamenti che manifestano opinioni, nonché l'intervento di cui all'articolo 4, volto a rafforzare un istituto, già di per sé aberrante, quale la cosiddetta «flagranza differita». Si dichiara, inoltre, contrario a qualunque provvedimento limitativo della libertà personale sottratto alla garanzia della giurisdizione.
Sottolinea, infine, come il provvedimento in esame lasci irrisolto il problema dei rapporti tra il mondo del calcio e l'economia, dei quali fanno parte anche i rapporti, spesso non del tutto chiari, tra le tifoserie e le società sportive.
Paola BALDUCCI (Verdi) condivide le osservazioni dell'onorevole Buemi, sottolineando come l'uso dello strumento della decretazione d'urgenza possa impedire in concreto l'approfondimento degli aspetti controversi e la presentazione di emendamenti.
Fa quindi presente che il gruppo del Verdi ha stabilito di non presentare emendamenti, dimostrando il proprio senso di responsabilità nell'ambito di una maggioranza che sta dimostrando si essere in difficoltà.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, sottolinea come dal dibattito sia emersa un'ampia convergenza dei gruppi politici sul valore politico dell'intesa raggiunta al Senato sul testo del decreto-legge, sui problemi derivanti dalla situazione di asimmetria che si è venuta a creare nel nostro sistema parlamentare bicamerale e sull'individuazione dei punti di criticità del provvedimento in esame, i quali riguardano principalmente gli articolo 2-bis, 4 e 7.
Ritiene quindi, anche a nome del presidente Folena, che occorra tracciare il percorso dei lavori delle Commissioni riunite nel breve tempo a dispostone. Fa presente, pertanto come alle commissioni si prospetti la seguente alternativa: trovare l'accordo unanime sui punti critici del decreto-legge concertire il provvedimento con talune fondamentali modifiche, compiendo in tal modo un gesto politico uguale e corrispondente a quello del Senato; oppure accettare il provvedimento così come è pervenuto dal Senato.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, evidenzia, anche in riferimento a quanto rilevato dal collega Gambescia, l'opportunità di introdurre nel decreto una norma che consenta al soggetto condannato per fatti violenti all'interno degli stadi, di poter scegliere tra l'applicazione di una pena ordinaria detentiva ed eventualmente pecuniaria, ed una invece «alternativa sociale-sportiva» che lo tenga fuori dal carcere, ma lo impegni in servizi utili al mondo dello sport. Si realizzerebbe così il doppio effetto della certezza della pena e del risarcimento per la violazione perpetrata.
Intende precisare al collega Pescante, poi, che il riferimento da lui fatto nella relazione introduttiva non era esclusivamente rivolto al decreto-legge Pisanu, ma ad un generale orientamento del legislatore degli ultimi 15-20 anni ad intervenire esclusivamente con misure repressive per risolvere il problema della violenza negli stadi. Ricorda infatti di aver riconosciuto nella propria relazione che proprio il decreto-legge Pisanu abbia in qualche modo affrontato il tema della modernizzazione degli stadi, collegato a quello della incentivazione alle società a svolgere lavori con la prospettiva di recuperare le risorse stanziate attraverso forme di defiscalizzazione.
In riferimento, infine, a quanto evidenziato dal collega Cogodi preannuncia che sta predisponendo una proposta emendativa che introduca una copertura finanziaria all'articolo 11-bis idonea a consentire che gli interventi di sensibilizzazione e di educazione nelle scuole possano essere effettivamente realizzati e non rimanere una sterile dichiarazione di intenti. A questa norma si accompagnerà anche la previsione di una disposizione volta a consentire l'ingresso gratuito negli stadi ai minori di 14 anni, se accompagnati da un adulto e a determinate condizioni, proprio al fine di ridimensionare l'attuale composizione degli spettatori delle partite, a vantaggio di una presenza più eterogenea che comprenda famiglie e giovani generazioni.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare e fissa il termine per la presentazione di emendamenti alle ore 17 di oggi. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta termina alle 16.30.
SEDE REFERENTE
Giovedì 15 marzo 2007. - Presidenza del presidente della VII Commissione Pietro FOLENA, indi del vicepresidente della II Commissione Daniele Farina, indi del presidente della II Commissione Pino PISICCHIO, indi del presidente della VII Commissione Pietro FOLENA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanni Lolli e il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti.
La seduta comincia alle 9.50.
DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 14 marzo 2007.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, avverte che sono stati presentati alcuni emendamenti al disegno di legge in esame (vedi allegato). Ricorda che nel corso di una riunione informale svolta fra tutti i rappresentanti dei gruppi delle due Commissioni sono stati evidenziati alcuni temi principali in riferimento ai quali concentrare l'attenzione delle Commissioni II e VII ai fini di una modifica del decreto che consenta di pervenire all'approvazione unanime di un testo condiviso. Si tratta in particolare delle modifiche da apportare agli articoli 2-bis, 7, 8, 10 e 11-bis. Aggiunge che si è altresì convenuto di proporre alcune altre correzioni formali, tra cui quella all'articolo 1 per correggere l'espressione «porte chiuse» e quella all'articolo 11-quater, volta a sostituire la previsione del parere della Commissione per l'infanzia con quello delle Commissioni parlamentari competenti.
Avverte inoltre che sono pervenuti il parere favorevole con osservazioni del Comitato per la legislazione e il parere favorevole della Commissione finanze.
Pino PISICCHIO, relatore per la II Commissione, concorda con le osservazioni del presidente Folena, sottolineando come l'obiettivo sia quello di pervenire ad un testo unanimemente condiviso, in modo che le Commissioni riunite possano esprimere una posizione politica forte e significativa, analoga a quella espressa dal Senato con l'approvazione del provvedimento in esame. Ritiene quindi che tutti i gruppi politici debbano compiere un'attenta riflessione in tal senso.
Mario PESCANTE (FI) ribadisce la propria disponibilità a concentrare l'esame solo su alcune proposte emendative, ferma peraltro l'esigenza di poter discuterne negli aspetti di merito.
Manlio CONTENTO (AN) sottolinea l'opportunità di valutare anche possibili modifiche da apportare all'articolo 8.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, conferma che tra i temi da affrontare vi sono anche quelli relativi alla disciplina di cui all'articolo 8, in particolare sul divieto alle società sportive di corrispondere a soggetti destinatari di provvedimenti restrittivi per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni e contributi e facilitazioni di qualsiasi natura.
Nicola BONO (AN) ritiene opportuno sospendere la seduta per consentire ai componenti delle due Commissioni di prendere visione degli emendamenti presentati, individuando eventualmente quelli da mantenere.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, concordando con la proposta del deputato Bono, anche in considerazione del fatto che sono imminenti votazioni in Assemblea, sospende quindi la seduta.
La seduta, sospesa alle 10.05, è ripresa alle 14.05.
Daniele FARINA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.
Avverte inoltre che le Commissioni I e VIII hanno espresso i pareri di competenza sul decreto-legge in esame.
Pietro FOLENA, relatore per la VII Commissione, illustra gli emendamenti da lui presentati, nonché quelli presentati dal relatore per la II Commissione, temporaneamente impossibilitato a partecipare alla seduta. Evidenzia innanzitutto che le Commissioni dovranno valutare se optare per la proposta soppressiva dell'articolo 2-bis, formulata dal relatore per la II Commissione con l'emendamento 2-bis.100; in questo caso i relatori esprimerebbero quindi parere favorevole sugli identici emendamenti Buemi 2-bis.9, Farina 2-bis.3 e Sgobio 2-bis.4. Si potrebbe altrimenti considerare la proposta di una riformulazione dell'articolo 2-bis, comma 1, come invece da lui proposto con l'emendamento 2-bis.10, considerando in questo caso anche i profili relativi alla pena prevista dal comma 2 stabiliti dall'emendamento Contento 2-bis.50, nonché la soppressione del comma 3, secondo quanto richiesto dall'emendamento Pecorella 2-bis.8. Su questo aspetto si rimette peraltro alla valutazione delle Commissioni.
Nicola BONO (AN) riterrebbe opportuno che il relatore indicasse su quali degli emendamenti presentati il parere è favorevole.
Giuseppe CONSOLO (AN) data la delicatezza delle questioni delle quali si discute, propone di sospendere la seduta in attesa del relatore per la II Commissione.
Daniele FARINA, presidente, avverte che il presidente Pisicchio, relatore per la II Commissione, è impossibilitato a partecipare alla seduta solo per pochi minuti.
Pietro FOLENA, relatore per la VII Commissione, esprime parere favorevole sugli emendamenti identici Bono 1.2, Barbieri 1.3 e Contento 1.70, nonché sugli emendamenti Pecorella 1.8, Goisis 1.15, 2.21 e 2-ter.2, Farina 3.4 e Pescante 3.8, a condizione che questo ultimo sia riformulato nel senso di prevedere che la sanzione amministrativa sia sostituita da un'ammenda.
Mario PESCANTE (FI) chiede, in riferimento al suo emendamento 3.8, se nella riformulazione sia compresa anche la previsione della pena detentiva.
Pietro FOLENA, relatore per la VII Commissione, conferma che la riformulazione si riferisce solo alla sostituzione tra la sanzione amministrativa e l'ammenda. Invita quindi al ritiro dell'emendamento Pecorella 7.5 in quanto ricompreso nell'emendamento del relatore per la II Commissione 7.100, il quale peraltro potrebbe essere riformulato sostituendo all'espressione «pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico», quella di «agente o ufficiale di polizia in servizio di istituto».
Il sottosegretario Luigi SCOTTI si sofferma sugli emendamenti all'articolo 7, comma 1, meglio precisare la nozione di servizio di ordine pubblico, eventualmente sostituendola con quella di attività di istituto in quanto, altrimenti, la disposizione avrebbe un ambito di applicazione eccessivamente ampio.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, ritiene che in riferimento all'aspetto relativo alla espressione «servizio d'istituto» si possa nel prosieguo dell'esame procedere ad una ulteriore riflessione.
Raccomanda quindi l'approvazione dell'articolo aggiuntivo da lui presentato 7.04 e dell'emendamento 8.20; esprime parere favorevole sull'emendamento Goisis 9.1 e 9.6. Raccomanda altresì l'approvazione dei propri emendamenti 10.4, 11-bis.4, 11-bis.5 e 11-quater.3, esprimendo parere favorevole sull'emendamento Bono 11-quater.2. Invita quindi al ritiro dei restanti emendamenti.
Emerenzio BARBIERI (UDC), essendo imminenti votazioni in Assemblea, riterrebbe opportuno che si definissero le modalità per l'ulteriore corso dell'esame del provvedimento.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, ritiene opportuno, prima di stabilire la programmazione del seguito dei lavori delle Commissioni, acquisire i pareri del Governo sugli emendamenti presentati.
Giuseppe CONSOLO (AN) ritiene pregiudiziale risolvere la questione della soppressione o modifica dell'articolo 2-bis, in riferimento sia al comma 1 che al comma 3.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, ribadisce l'opportunità che il Governo preliminarmente esprima il parere sugli emendamenti presentati.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) riterrebbe opportuno conciliare le proposte emendative presentate dai relatori con alcuni emendamenti simili da lui presentati.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI, con riferimento agli emendamenti all'articolo 2-bis e, segnatamente, alla questione della soppressione o modifica dello stesso, ritiene più opportuno che si proceda alla modifica del predetto articolo, seguendo le indicazioni contenute nel parere reso dalla Commissione Affari Costituzionali sul provvedimento in esame. In ordine agli altri emendamenti presentati, dichiara di rimettersi alle Commissioni.
Davide CAPARINI (LNP) chiede alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo in riferimento alla sua posizione sul mantenimento dell'articolo 2-bis.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI, nel replicare all'onorevole Caparini, precisa di ritenere l'articolo 2-bis, comma 2, inapplicabile e che per tale ragione debba essere soppresso. Il comma 1, invece, potrà essere modificato.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, ricorda come i relatori abbiano predisposto una serie di emendamenti al fine di raggiungere una convergenza unanime sulle modifiche da apportare al decreto-legge in esame. Da ciò deriva che gli emendamenti sui quali il presidente Folena ha espresso sinora parere favorevole, sono in realtà recuperati nell'ambito degli emendamenti dei relatori. Pertanto, per rendere proficuo il lavoro svolto dai presidenti, sembrerebbe opportuno formulare un invito al ritiro di tutti gli emendamenti diversi da quelli presentati dai relatori.
Mauro DEL BUE (DC-PS), ferma la disponibilità ad esprimere un giudizio favorevole complessivo sul provvedimento in esame, riterrebbe opportuno che si procedesse alla discussione nel merito degli emendamenti presentati. Si dichiara favorevole alla modifica e non alla soppressione dell'articolo 2-bis. Preannuncia quindi il ritiro del suo emendamento 11.1.
Antonio RUSCONI (Ulivo) ringrazia innanzitutto i relatori per il lavoro svolto, rilevando peraltro una certa preoccupazione per le proposte modificative presentate che rischiano di ritardare l'iter del provvedimento. Ritiene infatti che sarebbe un grave danno per il Paese se il Parlamento non riuscisse a convertire nei termini il provvedimento in esame. Auspica quindi che vi sia una spontanea disponibilità da parte di tutte le forze politiche a ridurre gli emendamenti di testimonianza, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea che impegni il Governo a definire in tempi rapidi una riforma organica della disciplina relativa al settore sportivo.
Manlio CONTENTO (AN) evidenzia come l'accordo circa la soppressione o la modifica dell'articolo 2-bis sia pregiudiziale e debba essere unanime. Propone, pertanto, che la questione sia posta subito in votazione.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) si dichiara contrario alla soppressione dell'articolo 2-bis, ritenendo opportuna una sua riformulazione che sanzioni la presentazione di rappresentazioni offensive nel corso delle gare da parte delle tifoserie. In questo caso si dichiara disponibile a ritirare tutti gli emendamenti presentati, ad eccezione dell'emendamento Barbieri 11-quater.1 che sottoscrive.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, sottolinea come la questione posta dall'onorevole Contento sia effettivamente dirimente.
Davide CAPARINI (LNP) ribadisce l'opportunità di non procedere alla soppressione dell'articolo 2-bis ma ad una sua riformulazione. Preannuncia quindi che insiste per l'esame di tutti gli emendamenti presentati di cui è firmatario.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, in considerazione dell'imminenza delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.
La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 20.20.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, avverte che i presentatori hanno ritirato l'emendamento 9.8 e l'articolo aggiuntivo 11.01.
Propone di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 e di passare all'esame di quelli riferiti all'articolo 2-bis.
Le Commissioni concordano.
Si passa all'esame dell'articolo 2-bis e degli emendamenti riferiti ad esso riferiti.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI, alla luce del dibattito svoltosi nella precedente seduta pomeridiana, invita il relatore per la VII Commissione a riformulare il suo emendamento 2-bis.10 modificandone il contenuto e trasformandolo in emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 2-bis. In particolare, salvo che costituisca più grave reato, si potrebbe punire con l'arresto da tre mesi a tre anni la condotta di chi, negli impianti sportivi, esponga striscioni, cartelli, simboli ed emblemi che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce o esortino a compiere atti contrari alle leggi o alle disposizioni dell'autorità. Si dovrebbe, inoltre, precisare che resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, ritira il proprio emendamento 2-bis.10 e, accogliendo la proposta del rappresentante del Governo, presenta un nuovo emendamento 2-bis.200, interamente sostitutivo dell'articolo 2-bis (vedi allegato).
Pino PISICCHIO, relatore per la II Commissione, dichiara di condividere l'emendamento 2-bis.200.
Gaetano PECORELLA (FI) ritiene che l'emendamento 2-bis.200 debba essere riformulato, in quanto la fattispecie penale, come configurata, riguarda o comportamenti già penalmente puniti oppure forme di manifestazione del pensiero. Inoltre il riferimento a simboli ed emblemi rende la fattispecie indeterminata e l'ultimo periodo appare superfluo.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI ritiene che l'emendamento non contenga elementi pleonastici o indeterminati, mentre l'ultimo periodo è stato inserito in considerazione dell'eliminazione del riferimento all'incitamento al razzismo contenuto nella formulazione originaria del decreto-legge.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, riterrebbe opportuno, convenendo con alcune delle indicazioni emerse, di sopprimere le parole da «o esortino» a «dell'autorità», verificando in questo modo la possibilità di trovare una posizione comune. Illustra quindi una nuova formulazione del suo emendamento 2-bis. 200 (vedi allegato).
Pino PISICCHIO, relatore per la II Commissione, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2-bis.200, come riformulato, che risolve una delle questioni più delicate del testo trasmesso dal Senato, invita i presentatori al ritiro di tutti gli emendamenti, raccomandando l'approvazione degli emendamenti dei relatori, sui quali vi è un sostanziale accordo tra tutti i gruppi
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, constata l'assenza del deputato Cirielli, si intende abbia rinunciato agli emendamenti da lui presentati all'articolo 2-bis.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 2-bis. 9, accogliendo l'invito del relatore.
Luigi COGODI (RC-SE) ritira il proprio emendamento 2-bis. 3, accogliendo l'invito del relatore.
Nicola TRANFAGLIA (Com.It) ritira il proprio emendamento 2-bis. 4, accogliendo l'invito del relatore.
Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 2-bis. 200, nuova formulazione (vedi allegato), restando preclusi i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2-bis.
Si passa all'articolo 1 e agli emendamenti ad esso riferiti.
Nicola BONO (AN) ritira l'emendamento 1.1 di cui è firmatario.
Davide CAPARINI (LNP) chiede chiarimenti in riferimento alla esigenza di modificare la terminologia prevista dal comma 1 con riferimento all'espressione «a porte chiuse» con quella «in assenza di pubblico».
Nicola BONO (AN) dichiara di ritirare il proprio emendamento 1.1.
Davide CAPARINI (LNP) chiede chiarimenti sull'emendamento 1.2 e, in particolare, sul motivo per il quale l'espressione «a porte chiuse» dovrebbe essere sostituita dalle parole «in assenza di pubblico».
Gaetano PECORELLA (FI) precisa che l'emendamento 1.2 ha lo scopo di chiarire che possono fare ingresso nello stadio soggetti diversi dal pubblico quali, a titolo esemplificativo, i giornalisti e i cameraman.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, rileva che l'esigenza di modificare quel riferimento è stata rappresentata anche dal Comitato per la legislazione nel parere approvato.
La Commissione approva quindi gli identici emendamenti 1.2, 1.3 e 1.70.
Davide CAPARINI (LNP) ritira l'emendamento 1.4, di cui è cofirmatario, chiedendo chiarimenti al Governo in riferimento all'invito al ritiro dell'emendamento 1.5, di cui è firmatario.
Il sottosegretario Giovanni LOLLI precisa che vi è la disponibilità del Governo ad affrontare interventi di modifica sistematica della disciplina relativa agli stadi, rilevando peraltro che il provvedimento in esame ha natura emergenziale.
Davide CAPARINI (LNP) riterrebbe opportuno che il Governo e il Parlamento procedessero all'approvazione di una riforma strutturale degli stadi. Preannuncia quindi la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea in cui si impegni il Governo ad adoperarsi in questo senso. Ritira quindi i propri emendamenti 1.5 e 1.6.
Gaetano PECORELLA (FI) ritira il proprio emendamento 1.7.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI invita altresì al ritiro dell'emendamento 1.8 Pecorella.
Gaetano PECORELLA (FI) insiste per la votazione del proprio emendamento 1.8, volte a chiarire la portata della norma.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, ricorda di aver espresso parere favorevole sull'emendamento in esame proprio in riferimento a questa esigenza. Si rimette in ogni caso alla valutazione delle Commissioni.
Le Commissioni approvano quindi l'emendamento 1.8 Pecorella.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) ritira il proprio emendamento 1.20.
Luigi COGODI (RC-SE) ritira tutti gli emendamenti di cui è firmatario riferiti all'articolo 1.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, constata l'assenza del deputato Del Bue, si intende abbia rinunciato ai suoi emendamenti.
Emerenzio BARBIERI (UDC) riterrebbe opportuno che le Commissioni procedessero all'approvazione dell'emendamento 1.11 da lui presentato, rilevando che si tratta di un aspetto volto ad una migliore chiarificazione dal punto di vista formale della disposizione dell'articolo 1, comma 2, capoverso 7-bis.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, precisa che l'invito al ritiro dell'emendamento 1.11, deriva dall'esigenza di limitare, da parte di tutte le forze politiche, le proposte modificative presentate in modo da non ostacolare l'approvazione del provvedimento in esame.
Emerenzio BARBIERI (UDC) ritira quindi il proprio emendamento 1.11. Preannuncia peraltro la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea avente analogo contenuto.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, constata l'assenza dei deputati Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Carlucci e Ricevuto, si intende abbiano rinunciato agli emendamenti presentati riferiti all'articolo 1, nonché all'emendamento 2.14.
Davide CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 1.14 e 1.15 di cui è cofirmatario.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, constata l'assenza del deputato Contento, si intende abbia rinunciato al suo emendamento 1.71.
Si passa quindi all'articolo 2 e agli emendamenti ad esso riferiti.
Nicola BONO (AN) sottoscrive gli emendamenti Cirielli riferiti all'articolo 2, che ritira.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI invita al ritiro dell'emendamento 2.40 Buemi, in considerazione che fatto che è allo studio del Governo un disegno di legge sulla medesima materia.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) insiste perché sia posto in votazione il proprio emendamento 2.40.
La Commissione respinge quindi l'emendamento Buemi 2.40.
Luigi COGODI (RC-SE) ritira l'emendamento 2.1 di cui è cofirmatario.
Gaetano PECORELLA (FI) ritira il proprio emendamento 2.2.
Nicola BONO (AN) ritira l'emendamento 2.3 di cui è cofirmatario.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.43.
Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 2.43.
Nicola TRANFAGLIA (Com.It) ritira gli emendamenti 2.4, 2.7, 2.8, 2.11, di cui è cofirmatario.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 2.44, insistendo per la votazione del suo emendamento 2.42.
Le Commissioni respingono quindi l'emendamento 2.42.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira i propri emendamenti 2.41 e 2.45.
Gaetano PECORELLA (FI) ritira il proprio emendamento 2.5.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, constata l'assenza della deputato Lussana, si intende abbia rinunciato ai propri emendamenti 2.6, 2.9, 2.12 e 2.13.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira i propri emendamenti 2.46 e 2.47.
Gaetano PECORELLA (FI) ritira il proprio emendamento 2.10.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 2.48.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) ritira il proprio emendamento 2.50.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) insiste per la votazione del proprio emendamento 2.97.
Le Commissioni respingono quindi l'emendamento Buemi 2.97.
Davide CAPARINI (LNP) ritira i propri emendamenti 2.15 e 2.16. In riferimento all'invito al ritiro dell'emendamento 2.17, Davide CAPARINI (LNP) ritira i propri emendamenti 2.15 e 2.16. In riferimento all'invito al ritiro dell'emendamento 2.17, di cui è cofirmatario, accede alla richiesta del relatore, riservandosi di ripresentarlo in Assemblea tenuto conto della sua importanza.
Pietro FOLENA, presidente e relatore per la VII Commissione, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.
La seduta termina alle 21.
ALLEGATO
DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (C. 2340 Governo, approvato dal Senato).
EMENDAMENTI
ART. 1.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88 e dei decreti ivi previsti la possibilità di effettuare le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono sottoposte alla decisione del Prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Ove se ne ravvisi l'opportunità, potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. In nessun caso potranno essere autorizzate, in mancanza dei requisiti di cui sopra, lo svolgimento di competizioni nemmeno in assenza di pubblico.
1. 1.La Russa, Bono.
Al comma 1, sostituire le parole: a porte chiuse con le seguenti: in assenza di pubblico.
1. 2.Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a porte chiuse con le seguenti: in assenza di pubblico.
1. 3.Emerenzio Barbieri.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: a porte chiuse con le seguenti: in assenza di pubblico.
1. 70.Contento.
Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: 1, 2 e 4 con le seguenti: 1 e 2.
1. 4.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 1, in fine aggiungere: e sarà dotato di posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori, accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri, anche al fine di consentire l'agevole accesso ad ogni posto numerato disponibile.
1. 5.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis) Il comma 4 dell'articolo 1-quater del decreto legge 24 febbraio 2003, n. 28 è soppresso.
1. 6.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: riservati ai sostenitori della stessa.
1. 7.Pecorella.
Al comma 2, nell'articolo 7-bis, secondo periodo, dopo le parole: persona fisica, aggiungere le parole: o giuridica.
1. 8.Pecorella.
Al comma 2, capoverso 7-bis, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Nel caso di competizioni sportive che riguardano squadre della stessa città o della stessa provincia, il prefetto può definire procedure di vendita dei titoli di accesso diverse, atte ad evitare il contatto tra i sostenitori delle due squadre nello stesso settore.
1. 20.Ciocchetti, Mazzoni.
Al comma 2, capoverso articolo 7-bis, sostituire le parole: superiore a quattro con le seguenti: superiore a dieci.
1. 9.Farina, Cogodi.
Al comma 2, capoverso 7-bis, aggiungere infine il seguente periodo: Le società ospitate dalle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio possono prenotare un numero di biglietti alla società sportiva a cui appartiene la squadra ospitante il cui acquisto è fatto direttamente dai sostenitori nei limiti previsti dal presente comma.
1. 10.Del Bue.
Al comma 2, capoverso 7-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I titoli di accesso venduti o ceduti in violazione delle disposizioni del presente comma non possono essere utilizzati.
1. 11.Barbieri.
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Tutti gli impianti sportivi destinati allo svolgimento di partite di calcio, non ritenuti a norma, vengono qualificati tra le strutture con capienza inferiore ai 10 mila spettatori.
1. 12.Del Bue.
Sostituire il comma 3-ter con i seguenti:
3-ter. Le società sportive che organizzano competizioni calcistiche e che sono proprietarie dello stadio o che lo gestiscono, concorrono con le forze dell'ordine , ad assicurare a propria cura e spese la sicurezza all' interno dello stadio, mediante l'impiego di addetti di seguito denominati: steward. Le attività pertinenti alla sicurezza degli stadi, di competenza delle società sportive e la disciplina per l'utilizzazione degli steward sono coordinate da un responsabile per la sicurezza nominato dai club con il consenso dell'autorità di polizia.
3-quater. Gli steward accertano la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo l'esibizione di un valido documento di identità e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. Gli steward, di cui al periodo precedente concorrono a garantire la sicurezza all'interno degli stadi ed hanno il compito , nell'esercizio delle loro funzioni, di segnalare alle forze dell'ordine le persone che violano la normativa vigente relativa allo svolgimento delle competizioni calcistiche. Gli steward possono, altresì, procedere a sequestri di corpi di reato.
3-quinquies. Gli steward devono essere in numero proporzionale alla capienza degli stadi. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce la proporzione tra il numero degli spettatori ed il numero degli steward che devono essere presenti all'interno degli stadi. In caso in cui le società sportive non si attengono alle disposizioni di cui al presente comma, sono punite, con la sanzione amministrativa da cinquemila curo a trentamila euro.
3-sexies. Le società sportive calcistiche, avvalendosi degli steward, provvedono ad organizzare servizi d'ordine nei singoli settori degli stadi, al fine di permettere a ciascun spettatore di prendere il posto assegnato dal titolo di accesso allo stadio sia questo l'abbonamento o il biglietto nominativo.
3-septies. Al fine di consentire una costante identificazione dei soggetti in ogni settore dello stadio, anche mediante videosorveglianza, gli steward devono vigilare per impedire che gli spettatori occupino posti non corrispondenti a quelli indicati dai biglietti nominativi o dagli abbonamenti. Lo spettatore che assiste alla competizione calcistica in un posto diverso da quello indicato dal titolo di ingresso è invitato dallo steward a prendere il posto indicato nel titolo di accesso allo stadio. In caso di rifiuto da parte dello spettatore, lo steward lo allontana dallo stadio, chiedendo, se necessario, l'intervento della forza pubblica.
Conseguentemente sostituire, ovunque ricorrano, le parole: personale addetto agli impianti sportivi con le seguenti: steward.
1. 13.Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Carlucci, Ricevuto.
Sostituire il comma 3-ter con il seguente:
3-ter. Per l'accesso allo stadio è richiesto il possesso di un documento di identità valido, da esibire all'ingresso al personale addetto agli impianti sportivi di cui all'articolo 2-ter della presente legge, e nel corso della manifestazione su richiesta degli addetti agli impianti, per verificare la corrispondenza tra il titolare del tagliando ed il possessore dello stesso. In caso di difformità o in mancanza di un documento valido, sarà negato l'ingresso nella struttura o si provvederà ad accompagnare all'uscita il trasgressore, fatti salvi i provvedimenti di competenza dell'autorità giudiziaria e di quella di Pubblica Sicurezza.
1. 14.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3-ter, inserire il seguente:
3-quater. Il titolo d'accesso dovrà essere conservato fino all'uscita dallo stadio e mostrato, in qualsiasi momento, a richiesta del personale preposto.
1. 15.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 3-quinquies, dopo le parole: 100.000 euro sono aggiunte le parole: per ogni persona adibita.
1. 71.Contento.
ART. 2.
Al comma 1, lettera a), inserire il seguente numero:
1-bis. Al primo periodo, la parola: «questore» è sostituita da: «pubblico ministero».
Conseguentemente, dopo la lettera a) inserire le seguenti:
a-bis) Al comma 2 la parola: «questore» è sostituita da: «pubblico ministero»;
a-ter) Al comma 3 le parole: «se ritiene che sussistano i presupposti di cui al comma 1» sono soppresse.
2. 39.Cirielli, Bono.
Al comma 1 lettera a) inserire il seguente numero:
1-bis) le parole «il questore può disporre» sono sostituite con le seguenti parole «il questore può proporre al procuratore della Repubblica del tribunale del luogo dove è avvenuta l'iscrizione, ovvero del tribunale per i minorenni se l'interessato è minore di età, di chiedere al giudice per le indagini preliminari di disporre».
A tal fine, il questore del luogo ove è avvenuta l'iscrizione della notizia di reato, notifica all'interessato la proposta inoltrata, informandolo della facoltà di presentare, personalmente o a mezzo difensore, memorie o deduzioni entro il termine di quarantotto ore dalla notifica della suddetta notizia avanti al pubblico ministero che deve formulare la richiesta ovvero dinanzi al giudice competente per l'emissione del provvedimento.
Qualora ritenga sussistenti i presupposti di legge, il pubblico ministero chiede al giudice per le indagini preliminari di disporre l'applicazione del divieto di cui al primo comma per un periodo di tempo non inferiore ad un mese e non superiore a tre anni, e ciò in rapporto alla gravità del fatto commesso ed alla pericolosità della persona.
Il giudice per le indagini preliminari provvede, con ordinanza motivata, sulla richiesta del pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito della stessa, pena l'inefficacia del provvedimento. L'ordinanza di cui al comma 3 è ricorribile per cassazione.
La proposizione del ricorso non ne sospende l'esecuzione.
Ove il questore proponga, oltre al divieto di cui al comma 1, anche l'applicazione della misura di cui all'articolo 2, comma l, non si applica quanto previsto al comma 2 e si procede ai sensi dell'articolo 2, comma l.
Anche su istanza di parte, qualora lo ritenga opportuno, il giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento può in ogni momento revocarlo ovvero disporne la riduzione o la modifica».
2. 40. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2. 1. Farina, Cogodi,
Sopprimere al comma 1, lettera a), il numero 2.
2. 2. Pecorella.
Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).
2. 3. Cirielli, Bono.
Al comma 1, lettera a), il numero 2) è soppresso.
2. 43. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
2. 4. Sgobio, Crapolicchio, Tranfaglia.
Al comma 1 è soppressa la lettera a-bis).
2. 44. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:
a-ter) il comma 2 è cosi sostituito «Su proposta del questore, notificata all'interessato, il procuratore della Repubblica presso il tribunale di cui al comma 1 dell'articolo 1 o il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni in caso di minore d'età, può, con decreto motivato a pena di nullità, chiedere al giudice per le indagini preliminari di prescrivere alle persone alle quali è imposto il divieto previsto dal comma 1 dell'articolo l, di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le manifestazioni per le quali opera il suddetto divieto, e ciò per la durata ritenuta più opportuna nei limiti previsti dal secondo comma dell'articolo l.
Il giudice fissa l'udienza in camera di consiglio entro sette giorni dalla ricezione della richiesta, dandone avviso alla parte e al pubblico ministero.
All'udienza il giudice, verificata la sussistenza dei presupposti di legge e valutata la personalità dell'interessato, dispone con ordinanza motivata nel modo ritenuto più opportuno in ordine alla eventuale emissione del provvedimento nonché alla sua durata e modalità di applicazione.
Contro l'ordinanza di cui al comma 3 è proponibile il ricorso per cassazione.
Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza. In ogni momento l'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento la riduzione, la cessazione o la modifica della misura di cui al comma 1 qualora siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
Il divieto di cui al comma 2 dell'articolo 1 e l'ulteriore prescrizione di cui al comma 1 dell'alt. 2 debbono essere revocati immediatamente da parte dell'autorità giudiziaria qualora il procedimento penale scaturito dalla notizia di reato sia stato archiviato ovvero in caso di assoluzione per il fatto contestato.
L'interessato può chiedere al giudice per le indagini preliminari che ha applicato la prescrizione, di essere autorizzato, per gravi e comprovate esigenze, anche lavorative, a comunicare il luogo di privata dimora o qualsiasi altro luogo ove lo stesso è reperibile durante lo svolgimento delle competizioni per le quali opera l'obbligo di presentazione. L'interessato può altresì chiedere al medesimo giudice che l'obbligo di presentazione sia sostituito con quello della permanenza in casa in concomitanza con le suddette manifestazioni.»
2. 42. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, dopo la lettera a-bis) inserire la seguente:
a-quater) il comma 2 bis è abrogato.
2. 41. Buemi, D'Elia.
Al comma 1 dopo la lettera a-bis) è inserita la seguente:
a-ter) al comma 3 dopo le parole «cessano di avere efficacia se il pubblico ministero con decreto motivato» sono inserite le parole «a pena di nullità assoluta».
2. 45. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera b) sopprimere le parole: inferiore a un anno.
2. 5. Pecorella.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: a un anno e superiore a cinque anni con le seguenti: a due anni e superiore a dieci anni.
2. 6. Lussana.
Al comma 1 lettera b), le parole: a un anno e superiore a cinque anni sono sostituite dalle seguenti: a sei mesi e superiore a tre anni.
2. 46. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: ad un anno e superiore a cinque anni con le seguenti: a tre mesi e superiore a tre anni.
2. 7. Tranfaglia, Crapolicchio, Sgobio.
Al comma 1 lettera c) sostituire le parole: da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 con le seguenti: da uno a tre anni o con la multa da 10.000 a 40.000.
2. 8. Crapolicchio, Tranfaglia, Sgobio.
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: il giudice dispone con le seguenti: il giudice può disporre.
2. 47. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da tre anni a dieci anni.
2. 9. Lussana.
Al comma 1 lettera d), il primo periodo sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da sei mesi a due anni.
2. 11. Crapolicchio, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: da due a otto anni con le seguenti: da sei mesi a sette anni.
2. 10. Pecorella.
Al comma 1, lettera d) sostituire le parole: da due a otto anni sono sostituite con le seguenti: fino a otto anni.
2. 48. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: può disporre.
2. 12.Lussana.
Al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: può disporre.
2. 50.Ciocchetti, Mazzoni.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: e può disporre con le seguenti: e dispone.
2. 13.Lussana.
Al comma 1, lettera d) sono soppresse le parole: Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.
2. 97.Buemi, D'Elia.
Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere infine la seguente:
d-bis) in caso di sentenza emessa dal giudice ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, lo stesso dispone, in caso il condannato sia rimesso in libertà, l'affidamento obbligatorio ai servizi sociali per il periodo previsto dalla sentenza di condanna.
2. 14.Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Paniz, Carlucci, Ricevuto.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, aggiungere in fine: «Possono essere incaricati dei compiti di cui sopra solo ed esclusivamente persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse. Inoltre, ai fini della concessione della licenza di durata triennale, tali incaricati dovranno aver raggiunto la maggiore età ed essere in possesso degli attestati di qualifica rilasciati dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 euro per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato».
2. 15.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive», inserire le seguenti: «e di quelli incaricati di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni».
2. 16.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive», inserire le seguenti: «e di allontanare dall'impianto sportivo lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva, segnalandolo alla competente autorità di polizia».
2. 17.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, dopo le parole: «manifestazioni sportive», inserire le seguenti: «e di quelli incaricati di fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi».
2. 18.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, così come introdotto dall'articolo 1 comma 4 lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte solo ed unicamente da persone maggiorenni, in possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del loro lavoro e opportunamente formate nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti sopra menzionati, sarà irrogata dal Prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
2. 19.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Le mansioni di cui all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, introdotto dall'articolo 1, comma 4, lettera c) della legge 17 ottobre 2005, n. 210, sono svolte, solo ed unicamente, da persone in possesso di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, allegato al presente decreto. Alle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui sopra personale privo dei requisiti richiesti dalla normativa per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria, sarà irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale, la sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola. Sarà altresì imposto lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
2. 20.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, sopprimere la parola: morali.
2. 21.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: n. 773 inserire le seguenti: e che non siano in possesso di un attestato di qualifica rilasciato da un'istituto sportivo regionale o da società o enti pubblici e privati autorizzati.
2. 22.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: n. 773, inserire le seguenti: e che non abbiano frequentato con successo un apposito corso di preparazione è formazione professionale.
2. 23.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, sostituire le parole: da 20.000 a 100.000 euro con le seguenti: di euro 10.000 per ogni persona non in regola svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
2. 24.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: 100.000 euro aggiungere le seguenti: per ogni persona adibita.
2. 60.Contento.
Al comma 2, inserire in fine, il seguente periodo: Gli articoli di cui al comma 1 devono essere in possesso della qualifica di addetto alla sicurezza, rilasciata dopo una valutazione della preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché di un esame pratico su tecniche di autodifesa.
Conseguentemente al medesimo articolo, primo periodo, sostituire le parole: è aggiunto con le seguenti: sono aggiunti.
2. 25.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, dopo le parole: 100.000 euro., aggiungere in fine le seguenti: In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva le persone di cui al comma 1 devono fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
2. 26.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: Gli incaricati di cui al comma 1 non possono portare né utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
2. 27.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente:
«1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse. Tali incaricati non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva e sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
h) coordinarsi con le forze dell'ordine.
2. 28.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis). All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, sono aggiunti in fine i seguenti:
«1-bis. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi e i compiti di cui al comma 1 sono svolti da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali c/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria, che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
1-ter. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
1-quater. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
1-quinques. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
2. 29. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto infine il seguente:
1-bis. Gli incaricati di cui al comma 1 collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. 30. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine il seguente:
1-bis. Gli incaricati di cui a1 comma 1 sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
h) coordinarsi con le forze dell'ordine.
2. 31. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis). all'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, al comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: «e non possono portare ed utilizzare armi proprie o improprie all'interno della struttura sportiva.»
2. 32. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis): All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, a1 comma 1, secondo periodo, aggiungere prima del punto: «e devono essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria composto da un rappresentante delle strutture sportive del territorio, due rappresentanti delle società sportive lega calcio di cui uno in rappresentanza delle società professionistiche e uno in rappresentanza del mondo dilettantistico, due rappresentanti delle agenzie di sicurezza e da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.»
2. 33. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2 inserire il seguente:
2-bis). All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, comma 1, sopprimere la parola: «morali».
2. 34. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:
Art. 2-bis.
(Compiti degli addetti alla sicurezza).
1. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
2. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, al lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'armeggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
g) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
h) coordinarsi con le forze dell'ordine.
3. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
2. 01. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Sopprimerlo.
2-bis. 100. Il relatore per la II Commissione.
Sopprimerlo.
2-bis. 1. Cirielli, Bono.
Sopprimerlo.
2-bis. 9. Buemi, D'Elia.
Sopprimerlo.
2-bis. 3. Farina, Cogodi.
Sopprimerlo.
2-bis. 4. Sgobio, Tranfaglia, Crapolicchio.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli ed emblemi che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce o esortino a compiere atti contrari alle leggi o alle disposizioni dell'autorità. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2-bis. 200. Il relatore per la VII Commissione.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
2-bis. 200. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 2-bis. 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. La violazione del suddetto divieto è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1000 ad euro 10.000.
2-bis. 5. Farina, Cogodi.
Sopprimere i commi 1 e 2.
2-bis. 6. Pecorella, Pescante.
All'articolo 2-bis, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. La violazione del divieto è punita con l'arresto da 3 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da 3000 a 10.000 euro.
2. Quando si verificano le manifestazioni di cui al comma 1, il questore o il responsabile dell'ordine pubblico può ingiungere, ingiunge o ingiungerà attraverso l'impianto di diffusione sonora presente nell'impianto sportivo ovvero con altra modalità, la cessazione immediata delle stesse, il rifiuto o l'inottemperanza all'ingiunzione è punito con l'arresto da 6 mesi a 2 anni e comporta, nei confronti dei responsabili, l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, circa il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive. Si applica esclusivamente la pena dell'ammenda di cui al comma 1 nei confronti di chi ottempera all'ingiunzione di cessare immediatamente e definitivamente le manifestazioni vietate di cui al 1o comma.
2-bis. 50. Contento, Bono, Frassinetti, Bonfiglio.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: simboli fino alla fine del periodo, con le seguenti: emblemi nonché manifestazioni esteriori verbali di organizzazioni di sostenitori i cui partecipanti siano stati condannati per reti commessi in occasione di manifestazioni sportive.
2-bis. 7. Barbieri.
Al comma 1, primo periodo, le parole da: relativi ad organizzazioni di sostenitori e fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: apologetiche di reati o ingiuriose, nonché qualsiasi manifestazione esteriore apologetica o incitante alla violenza.
2-bis. 10. Il relatore per la VII Commissione.
All'articolo 2-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
2-bis. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del 13 dicembre 1989 n. 981.
2-bis. 51. Contento.
Sopprimere l'articolo 2-bis, comma 3.
2-bis. 8. Pecorella.
Al comma 3 sostituire le parole da: «le parole: fino a 3 anni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «dopo le parole: 1975, n. 654 sono inserite le seguenti: ovvero che si ispirino a ideologie totalitarie».
2-bis. 60. Meloni, Frassinetti.
ART. 2-ter.
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1-bis) Il personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi, necessariamente maggiore di diciotto anni, oltre al possesso di tutti i requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, deve essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante l'esercizio del proprio lavoro e deve essere opportunamente formato nell'addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2-ter. 1. Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 1, dopo le parole: con decreto del Ministro dell'interno aggiungere le seguenti: di concerto con il Ministro competente per le politiche giovanili e le attività sportive.
2-ter. 10. Il relatore per la VII Commissione.
Al comma 1, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Il regolamento d'uso dell'impianto sportivo deve prevedere l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, l'immediato allontanamento nonché del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2-ter. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 1, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: I costi sostenuti per garantire l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno dell'impianto sportivo e nelle immediate adiacenze nel ventiquattro ore precedenti e successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, sono a carico delle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
2-ter. 3.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 1, aggiungere, dopo il secondo periodo il seguente: Gli steward hanno, tra gli altri, il compito di verificare la corrispondenza del biglietto numerato e nominativo con il posto ricoperto in tutti i settori dello stadio. In caso di non corrispondenza gli steward hanno il compito di assicurare al proprietario del biglietto il posto corrispondente. In caso di resistenza gli steward hanno il dovere di segnalare l'episodio alle forze dell'ordine.
2-ter. 4.Del Bue.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Il regolamento dell'impianto sportivo di cui al comma 1, deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
b) la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
c) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
d) l'obbligo di assistere alla manifestazione seduti al posto assegnato;
e) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
2-ter. 5.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione delle partite di calcio comporta l'accettazione del regolamento d'uso dell'impianto stesso. L'inosservanza del regolamento comporterà l'immediato allontanamento del contravventore nonché l'applicazione delle disposizioni e delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
2-ter. 6.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. L'accesso e la permanenza nell'impianto sportivo in occasione delle partile di calcio comporta l'accettazione del regolamento d'uso dell'impianto stesso. In particolare il regolamento deve indicare chiaramente che il titolo di accesso allo stadio è personale e può essere ceduto a terzi solo previa comunicazione da farsi secondo le modalità fissate dalla società e che con l'acquisto del biglietto si riconosce al club il diritto di effettuare controlli sulla persona ed a custodire gli oggetti proibiti e/o pericolosi. Chiunque acceda allo stadio ha il deve occupare solamente i1 posto assegnato ed è tenuto al rispetto delle regole riportate nel regolamento; in caso contrario, il contravventore sarà allontanato dall'impianto e verranno applicate le disposizioni e li sanzioni previste dalla normativa vigente.
2-ter. 7.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. L'ordine e la sicurezza pubblica all'interno degli impianti sportivi sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato.
2-ter. 8.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis. Tutte le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e si devono assicurare che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.
2-ter. 9.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
ART. 3.
Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sopprimere le parole da: nelle ventiquattro ore fino a: manifestazione stessa.
3. 1.Crapolicchio, Tranfaglia, Sgobio.
Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento con le seguenti: durante lo svolgimento.
3. 2.Farina, Cogodi.
Al comma 1, capoverso 1, primo periodo dopo le parole: e a condizione inserire le seguenti: vi sia prova certa.
3. 3.Crapolicchio, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: creare un inserire la seguente: concreto.
3. 4.Farina, Cogodi.
Al comma 1 le parole: da uno a quattro anni sono sostituite con le parole: fino a quattro anni.
3. 20.Buemi, D'Elia.
All'articolo 3, comma 1, dopo le parole: con la reclusione da uno a quattro anni aggiungere le seguenti parole: e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.
3. 5.Lussana.
Al comma 1, capoverso 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La pena è aumentata se dal fatto deriva la cancellazione della manifestazione sportiva».
3. 6.Farina, Cogodi.
Al comma 1 sono soppresso le parole: un ritardo rilevante dell'inizio.
3. 21.Buemi, D'Elia.
Al comma 1 dopo le parole: un danno alle persone aggiungere le seguenti: o alle cose.
3. 30.Ciocchetti, Mazzoni.
Al comma 1 dopo le parole: un danno alle persone aggiungere le seguenti: o alle cose.
3. 7.Lussana.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis. Al comma 2, dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con la sanzione amministrativa da euro mille a euro cinquemila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica».
3. 8. Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Rossi, Paniz, Carlucci, Ricevuto.
Al comma 2, capoverso 1, sopprimere le parole da: nelle ventiquattro ore fino a manifestazione stessa.
3. 9. Tranfaglia, Crapolicchio, Sgobio.
Al comma 2, sostituire le parole: nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento, con le seguenti: durante lo svolgimento.
3. 10. Daniele Farina, Cogodi.
Al comma 2, capoverso 1, sostituire le parole: trovato in possesso, con le seguenti: consapevolmente detiene.
3. 11. Tranfaglia, Crapolicchio, Sgobio.
Al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, sostituire le parole: è trovato in possesso di, con le seguenti: consapevolmente detiene.
3. 12. Farina, Cogodi.
All'articolo 3, comma 2, sostituire le parole: e con la multa da 1000 a 5.000 euro, con le seguenti parole: e con la multa da 2.000 a 8.000 euro.
3. 13. Lussana.
All'articolo 3-bis, al comma 1, al numero 5-bis), le parole da: al fine, fino alla parola: sportive, sono soppresse.
3-bis. 1. Contento.
ART. 4.
Al comma 1 lettera a) sono soppresse le parole: l'arresto è inoltre consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6.
4. 9. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).
4. 1. Daniele Farina, Cogodi.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
4. 2. Daniele Farina, Cogodi.
Al comma 1 la lettera b) è sostituita dalla seguente: lettera b) il comma 1-ter è soppresso.
Conseguentemente sopprimere il comma 2.
4. 11. Buemi, D'Elia.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «sulla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerge con evidenza il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro cinquantadue ore».
4. 3. Lussana.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) al comma 1-ter, sostituire le parole: «stilla base di documentazione video fotografica dalla quale emerge inequivocabilmente il fatto,» con le seguenti parole: «sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi dai quali emerge il fatto,» e le parole: «entro le trentasei ore» con le seguenti parole: «entro quarantotto ore».
4. 4. Lussana.
Al comma 1 lettera b) sopprimere le parole da: e le parole, fino alla fine della lettera.
4. 5. Sgobio, Crapolicchio, Tranfaglia.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «e le parole» e entro le trentasei ore, con le seguenti: entro quarantotto ore.
4. 6. Pecorella.
Al comma 1 lettera b) sostituire le parole: entro quarantotto ore, con le seguenti: entro ventiquattro ore.
4. 7. Sgobio, Crapolicchio, Tranfaglia.
Al comma 1 sopprimere la lettera c).
4. 8. Crapolicchio, Sgobio, Tranfaglia.
Al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:
c) il comma 1-quater è abrogato.
4. 13. Buemi, D'Elia.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010».
4. 100.Il relatore per la II Commissione.
Dopo il comma 3 è inserito il comma seguente:
4. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «giudizio direttissimo» sono inserite le seguenti: «nel rispetto delle norme contenute nel titolo III del libro VI del codice di procedura penale».
4. 12. Buemi, D'Elia.
ART. 5.
All'articolo 5, il comma 1 è soppresso.
5. 2. Buemi, D'Elia.
Al comma l, sostituire le parole: non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, con le altre: non inferiore a sei mesi e non superiore a due anni.
5. 1. Lussana.
ART. 6.
Sopprimerlo.
6. 1. Sgobio, Tranfaglia, Crapolicchio.
Sopprimerlo.
6. 2. Farina, Cogodi.
Sopprimerlo.
6. 3. Buemi, D'Elia.
ART. 7.
Sopprimerlo.
7. 1. Farina, Cogodi.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche all'articolo 339 del codice penale).
All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente: «Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, in modo da creare concreto pericolo alle persone"».
7. 2. Farina, Cogodi.
Sostituirlo con il seguente:
«Art. 7.
(Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale in occasione di competizioni calcistiche).
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 583-quater - (Lesioni personali gravi o gravissime a pubblico ufficiale in occasione di competizioni calcistiche). - Chiunque, in occasione di competizioni calcistiche, procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà».
7. 3. Farina, Cogodi.
Al comma 1 sostituire il capoverso con in seguente:
«Art. 583-quater. - (Circostanza aggravante in caso di lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di cui all'articolo 61, n. 10, le lesioni gravi e le lesioni gravissime sono punite con la reclusione rispettivamente da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni, quando le medesime sono cagionate contro un pubblico ufficiale in servizi di ordine pubblico.
7. 100.Il Relatore per la II Commissione.
Al comma 1, dopo la parola: Chiunque, aggiungere le parole: , in occasione di manifestazioni sportive,.
7. 4. Pecorella.
Al comma 1, sostituire le parole: in servizio di ordine pubblico, con le parole: mentre compie un atto d'ufficio o di servizio.
7. 5. Pecorella.
Al comma 1, sostituire le parole: aumentate della metà, con le parole: aumentate di un terzo.
7. 6. Pecorella.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
3. All'articolo 339 del codice penale, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
2-bis. Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti previste dai commi 1 e 2 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
7. 8. Contento.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
Art. 7-bis.
(Sospensione del processo e applicazioni di misure sostitutive).
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per i reati di cui al presente decreto con esclusione di quelli che recano danno alle persone, nel caso in cui ritenga di applicare una sanzione sostitutiva a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale è sospeso il decorso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice prescrive all'imputato lo svolgimento, in collaborazione con il CONI o altro ente pubblico, di attività di utilità sociale, da individuarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 3, per una durata da determinarsi in base ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.
3. Il decreto è adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Contro l'ordinanza di cui al comma 1 possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato, se l'attività di cui all'ordinanza di sospensione è stata regolarmente espletata. In caso contrario, dispone che il processo riprenda il suo corso.
7. 04.Il relatore per la VII Commissione.
Dopo l'articolo 7 inserire il seguente:
«Art. 7-bis.
All'articolo 416 del codice penale dopo l'ultimo comma aggiungere infine, il seguente: Se l'associazione è diretta a commettere, nel corso di competizioni calcistiche, i delitti di cui agli articoli 583 e 583-quater del codice penale, si applica la pena della reclusione da tre anni a sette anni».
7. 01. Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Carlucci, Ricevuto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
«Art. 7-bis.
All'articolo 61 del codice penale, dopo il numero 11) aggiungere il seguente:
12) L'aver commesso il fatto durante competizioni calcistiche contro gli steward».
7. 02. Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Carlucci, Ricevuto.
Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
Le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti previste dalla presente legge, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.
7. 03. Contento.
ART. 8.
Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:
È parimenti vietato alle società sportive fornire sostegno di qualsiasi natura, diretta o indiretta, ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori, facciano parte.
8. 1.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 1 aggiungere, in fine, salvo quanto previsto dal comma 4.
Conseguentemente, sostituire il comma 4 con il seguente:
«4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della nonviolenza, e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con organizzazioni dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulate con organizzazioni che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per il periodo di tale divieto, salva l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'organizzazione dai comportamenti che l'abbiano determinato».
8. 20. Il relatore per la VII Commissione.
Al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: , salvo per quelle di cui al successivo comma 4.
8. 7.Ciocchetti, Mazzoni.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
1-bis). Le società calcistiche che abbiano fornito sostegno di qualsiasi natura ai propri sostenitori in occasione di manifestazioni sportive, ovvero ad associazioni o club dei quali gli stessi sostenitori facciano parte, sono tenute al risarcimento degli eventuali danni causati da tali sostenitori. Inoltre, qualora sia pronunciata sentenza di condanna nei confronti dei soggetti di cui al periodo precedente, sono altresì obbligate, in caso di insolvibilità del condannato, al pagamento di una somma pari all'ammontare della multa o dell'ammenda inflitta.
8. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 3 sostituire le parole: da 50.000 a 200.000 con le seguenti: da 200.000 a 800.000.
8. 8.Ciocchetti, Mazzoni.
Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Inoltre, verranno ritenute responsabili dei danni causati dai propri sostenitori e costrette quindi al pagamento della multa o dell'ammenda infitta ai propri tifosi, in caso di insolvibilità dei condannati.
8. 3.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Al comma 4 aggiungere, in fine, le seguenti parole: Nelle more della stipula dei contratti e convenzioni, il prefetto, ove ricorrano i requisiti di cui al periodo precedente, può autorizzare la realizzazione dei progetti aventi ad oggetto le finalità predette.
8. 9.Ciocchetti, Mazzone.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
4-bis). Allo scopo di favorire il rispetto reciproco tra gli spettatori, fra gli atleti e fra quanti agiscono nel contesto sportivo ed incoraggiare una maggiore partecipazione attiva nello sport e al fine di promuovere l'ideale sportivo mediante compagne educative e informative, sostenendo la sportività in special modo presso i giovani, le società calcistiche si impegnano a collaborare con le istituzioni locali per attuare provvedimenti adeguati in materia sociale ed educativa, tenendo conto anche del potenziale contributo dei mas media, per prevenire il manifestarsi di atti violenti in concomitanza di manifestazioni sportive.
4-ter). In particolare, le società si impegnano a mettere in atto politiche volte alla sensibilizzazione dei giovani, promovendo una incontri e occasioni di scambio di opinioni ed eventi che vedano coinvolte le società sportive con i loro atleti, dirigenti, allenatori, addetti ai servizi di sicurezza, i rappresentanti dei mass-media e i tifosi, da tenersi preferibilmente all'interno delle strutture sportive, facilitando e sviluppando in tal modo l'accesso agli impianti sportivi per gli studenti e gli abitanti della collettività locale.
8. 4.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 4, inserire i seguenti:
1. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta.
2. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Gli addetti alla sicurezza collaborano con le Forze di polizia e le altre unità addette a servizi di sicurezza e incolumità prima, durante e dopo lo svolgimento dell'incontro sportivo, riguardo alle disposizioni da prendere per controllare la folla, affinché siano applicati i regolamenti pertinenti, grazie ad un'azione concertata e si tengono in contatto diretto con gli agenti di polizia impegnati nella sicurezza dell'area esterna alla struttura sportiva per coordinare azioni comuni allo scopo di prevenire e controllare la violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive e al termine delle stesse.
4. Gli addetti alla sicurezza sono impegnati in particolar modo a:
a) fare rispettare il regolamento dell'impianto con particolare attenzione a al possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, alla turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, al possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, allo stato di ubriachezza in stato pubblico, al lancio o tentativo di lancio di oggetti, ai lancio o tentativo di invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) allontanare dall'impianto sportivo e segnalare alla competente autorità di polizia lo spettatore il cui comportamento abbia turbato l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva;
c) accogliere e instradare gli spettatori al loro arrivo all'interno della struttura e facilitarne l'uscita;
d) monitorare la densità del pubblico garantendo la separazione tra gli spettatori delle diverse tifoserie con l'obbligo di allontanamento dall'impianto nel caso in cui lo spettatore persista nell'inneggiare o indossare colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
e) attivare, qualora ve ne fosse bisogno, le procedure di pubblica incolumità;
f) verificare, alla vigilia degli incontri sportivi, la predisposizione di tutte le misure organizzative dell'evento e superare contingenti situazioni di criticità che potrebbero minare il regolare svolgimento della manifestazione;
g) coordinarsi con le forze dell'ordine.
5. Gli addetti alla sicurezza non possono portare ed utilizzare armi proprie e improprie all'interno della struttura sportiva.
6. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
7. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
8. Il ruolo dello addetti alla sicurezza può essere ricoperto esclusivamente da persone in possesso dei requisiti per il riconoscimento del personale di polizia ausiliaria. Le società sportive che non rispettino tale disposizione, saranno soggette ad una sanzione amministrativa di 10.000 euro per ogni persona non in regola e lo svolgimento di tre partite di calcio a porte chiuse.
9. La qualifica di addetto alla sicurezza è rilasciato valutata la preparazione teorica in tema di diritto e procedura penale nelle materie attinenti le mansioni da svolgere, norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e riconoscimento dei loro sintomi, interventi di primo soccorso e attivazione di procedure di pubblica incolumità, nonché un esame pratico su tecniche di autodifesa.
10. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questa legge senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa da 5.000 a 30.000 curo per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.
8. 01.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
ART. 9.
Al comma 1, dopo la parola: responsabili, inserire le seguenti: della sicurezza, del regolare e ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo, nonché.
9. 1.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Il Ministro dell'interno comunica tempestivamente alle società organizzatrici le informazioni necessarie per la verifica della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1.
9. 2.Pecorella.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, prevedendo apposite sanzioni per coloro che istigano, con fatti o con parole, atteggiamenti violenti.
9. 3.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
9. 4.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis): Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto, dotarsi di addetti alla sicurezza, cooperare con le forze dell'ordine, far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
9. 5.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-ter). Tutte le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura.
9. 6.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta e impegnati nel far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche alfine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
9. 7.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono stilare il regolamento dell'impianto sportivo che deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) l'obbligo di allontanamento dall'impianto dello spettatore che inneggi o indossi i colori diversi da quelli della squadra per cui ha dichiarato la preferenza al momento dell'acquisto del biglietto;
c) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
9. 8.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche alfine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
9. 9.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo il comma 3, inserire il seguente:
3-bis). Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e ai servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
9. 10.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi).
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui al comma 3;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. Il servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'area riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed alla contestazione del reato.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
9. 01.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:
Art. 9-bis.
(Il ruolo delle società calcistiche in ambito di sicurezza negli stadi).
1. Le società calcistiche ospitanti sono responsabili della sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva all'interno dell'impianto sportivo. L'ordine e la sicurezza pubblica sono assicurati dalle società sportive professionistiche ospitanti senza oneri per lo Stato. A tal fine devono:
a) stilare il regolamento dell'impianto di cui al comma 5;
b) dotarsi di addetti alla sicurezza di cui ai commi 6, 7, 8 e 9;
c) cooperare con le forze dell'ordine;
d) far fronte alle manifestazioni di violenza e ai disordini sia all'interno dell'impianto sportivo sia nei luoghi di sua pertinenza.
2. Le forze dell'ordine interverranno solo in casi estremi, lasciando il controllo degli spalti all'interno degli impianti sportivi agli addetti alla sicurezza e all'auto-responsabilizzazione dei tifosi, concentrandosi sul controllo dell'area esterna allo stadio. L'onere di tale servizio è a totale carico della società sportiva ospitante la manifestazione.
3. È compito delle società calcistiche vigilare sulle dichiarazioni dei propri tesserati e sugli atteggiamenti tenuti in campo dai propri giocatori, oltre che prevedere sanzioni per coloro che istigano atteggiamenti violenti.
4. L'onere del mantenimento della sicurezza pubblica e i costi delle forze dell'ordine impegnate nel corso della manifestazione sportiva è a completo carico della società calcistica ospitante.
5. II regolamento dell'impianto sportivo deve prevedere:
a) l'indicazione del rispetto delle norme di sicurezza, del regolare e dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva e, in particolare, la punibilità del possesso di sostanze alcoliche o artifizi pirotecnici, la turbativa dell'ordine pubblico e, violenza o minaccia di violenza a danno di persone o cose, il possesso o il trasporto di qualsiasi oggetto atto ad offendere, stato di ubriachezza in stato pubblico, lancio di oggetti, invasione di campo, urla o cori ingiuriosi;
b) la previsione dell'allontanamento dall'impianto sportivo e la segnalazione alla competente autorità di polizia nel caso in cui lo spettatore con il suo comportamento si accinga a turbare l'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva.
6. II servizio d'ordine all'interno degli impianti sportivi è svolto da addetti alla sicurezza alle dipendenze e sotto la responsabilità delle società di calcio, opportunamente formati nel loro addestramento dalle apposite istituzioni sportive regionali e/o da società o enti pubblici e privati che ne facciano opportuna richiesta, comunque coordinati dal Comitato regionale di vigilanza per i sevizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) che provvederà a rilasciare i relativi attestati di qualifica.
7. Gli addetti alla sicurezza hanno il compito di far rispettare le regole dell'impianto sportivo, anche al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
8. In caso di violazione al regolamento dello stadio ovvero di turbativa dell'ordinato svolgimento della manifestazione sportiva l'addetto alla sicurezza deve fermare il responsabile dell'infrazione ed accompagnarlo nell'arca riservata alle forze dell'ordine per la sua identificazione ed per la contestazione del reato.
9. Qualora la società sportiva abbia elementi per ritenere che la sicurezza e l'ordinato svolgimento della manifestazione siano minacciati è tenuta ad intensificare la presenza degli addetti alla sicurezza all'interno dell'impianto e a segnalare all'autorità di pubblica sicurezza e i servizi di Polizia ogni informazione utile alla prevenzione dei disordini.
9. 02.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
ART. 10.
Al comma 4, sostituire le parole: provvedono con le seguenti: possono provvedere senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato.
10. 4. Il relatore per la VII Commissione.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: provvedono con possono provvedere.
10. 3.Pescante, Ermerenzio Barbieri, Del Bue.
Al comma 1, capoverso, sostituire la parola: provvedono con possono provvedere.
10. 1.Pecorella.
Al comma 1, capoverso, dopo la parola provvedono, sono aggiunte le parole: con facoltà di rivalsa nei confronti della proprietà in rate costanti annuali per un tempo pari ad almeno 10 anni, e senza interessi.
10. 10.La Russa.
Dopo il comma 1, inserire il seguente:
10-bis). Nell'ambito di un programma di ristrutturazione finalizzato a dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere ad esigenze strutturali e funzionali e a ragioni di sicurezza, nonché a ragioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, la società sportiva professionistica che intenda intraprendere l'attività di costruzione o ristrutturazione di impianti sportivi, oltre alle disposizioni previste dal decreto ministeriale 18 marzo 1996, «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» così come modificato dal decreto 6 giugno 2005, deve tenere conto dei seguenti criteri:
a) diversificazione delle attività all'interno della struttura;
b) capienza non superiore ai 40.000 posti a sedere;
c) posti a sedere numerati in settori con capienza non superiore ai 100 spettatori accessibili da tutti i lati per mezzo di corridoi di larghezza non inferiore a 2 metri;
d) possibilità di accedere agevolmente in ogni posto dello stadio;
e) previsione di un sistema di telecamere a circuito chiuso e di una centrale operativa in un locale con vista sullo stadio dove sono visibili le varie inquadrature delle telecamere;
f) previsione di box esclusivi per seguire gli incontri in posizione particolarmente privilegiata;
g) previsione di sale polivalenti, palestre, servizi commerciali differenziati e spazi destinati ad altre attività, diverse da quella sportiva, con caratteristiche di organicità funzionale e strutturale; massima adattabilità alle riprese televisive.
10. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
ART. 11.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
In particolare il programma dovrà prevedere strumenti idonei a facilitare il passaggio dell'impiantistica destinata allo sport professionistico del calcio alle società calcistiche e a riconvertire gli stessi in impianti polifunzionali, aperti tutta la settimana e/o alla edificazione di nuovi impianti con il concorso dei soggetti privati.
11. 1.Del Bue.
Dopo il comma 2, inserire il seguente:
2-bis). Allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di ristrutturazione che permetta di dotare gli impianti sportivi presenti sul territorio nazionale di infrastrutture in grado di rispondere a esigenze strutturali e funzionali nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni immobili e di sicurezza degli impianti sportivi, nonché l'allocazione di funzioni di interesse sociale, culturale, sportivo, ricreativo, per la promozione delle attività di solidarietà e per il sostegno alle politiche per i giovani, le società di calcio professionistiche che intendano realizzare nuovi impianti sportivi o ristrutturare strutture già esistenti possono applicare la procedura di cui all'articolo 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nei casi di cui al presente comma, al fine di implementare le strutture sportive con funzioni di interesse sociale, culturale e ricreativo, i comuni possono modificare la destinazione d'uso degli immobili previsti dai propri strumenti urbanistici utilizzando le procedure acceleratorie di cui all'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1.
11. 2.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:
Art. 11-bis.
(Attività di sicurezza private).
Il Titolo IV del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, è sostituito dal seguente:
Titolo IV
Delle attività di sicurezza private
Art. 133.
1. I locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, gli enti pubblici e privati, in occasione di manifestazioni pubbliche, possono destinare personale dipendente e personale esterno all'ingresso e all'interno dei locali e delle manifestazioni pubbliche, al fine di coadiuvare le Forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Le società sportive devono destinare, in ottemperanza alle normative in materia, personale dipendente e personale esterno all'ingresso degli stadi con mansioni di controllo afflusso e deflusso degli utenti, accompagnamento ai posti numerati e rispetto delle regole interne stabilite dall'impianto sportivo, al fine di coadiuvare le forze dell'ordine nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Le agenzie di sicurezza private e chiunque eserciti le mansioni di cui al presente titolo non possono eccedere le attribuzioni previste nel medesimo titolo, né portare ed utilizzare armi proprie e improprie, né effettuare perquisizioni personali.
Art. 134.
1. Senza licenza dei prefetto, che avrà durata di un triennio a far data dal giorno di emissione, è vietato svolgere in forma privata le mansioni di cui al presente titolo, prestando la propria opera nei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, negli stadi e nelle manifestazioni pubbliche come previste dal presente titolo.
2. Chiunque eserciti attività di sicurezza privata ai sensi del presente titolo, ai fini della concessione della licenza, oltre ai requisiti richiesti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, deve avere raggiunto la maggiore età, essere in possesso dell'attestato di qualifica rilasciato dal Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza, di seguito COREVAS, di cui al successivo articolo 135, al termine di un corso di preparazione e formazione, essere in possesso di una polizza assicurativa RCT per l'eventuale risarcimento dei danni causati alle persone durante lo svolgimento dei compiti assegnati con durata contrattuale minimo di tre anni, ed aver svolto i corsi richiesti dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
3. Chiunque svolga le attività previste e regolamentate in questo titolo senza licenza prefettizia sarà punito con la sanzione amministrativa di euro 5.000 per ogni servizio svolto non in regola e con il diniego del rilascio della licenza per tre anni a far data dall'ultimo servizio irregolare contestato.
4. 1 proprietari e/o gestori dei locali di pubblico spettacolo e intrattenimento, e chiunque utilizzi per le attività di cui al presente titolo soggetti privi della licenza prefettizia di cui al comma 1 del presente articolo, sono sanzionabili con la chiusura del locale da sei mesi ad un anno e con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.600 per ogni soggetto che svolge le attività previste in questo titolo senza essere in possesso della necessaria licenza.
5. Alle società sportive che utilizzino personale privo di licenza prefettizia di cui ai precedenti comma sono irrogate le sanzioni previste dalla normativa speciale in materia di stadi.
Art. 135.
1. È istituito il Comitato regionale di vigilanza agenzie di sicurezza (COREVAS) composto da un presidente nominato dal Ministero delle attività produttive, da due rappresentanti delle agenzie di sicurezza, da due rappresentanti dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo, da due rappresentanti delle società sportive affiliate alla Lega nazionale calcio, da due rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali, che a turno partecipano alle riunioni.
2. 11 COREVAS è dotato di una segreteria composta da due membri.
3. I membri del COREVAS durano in carica tre anni.
4. Le riunioni del COREVAS si tengono almeno due volte all'armo e le decisioni raggiunte sono valide quando intervengono almeno cinque dei suoi componenti. Le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.
5. Ai membri del COREVAS spetta il gettone di presenza a seduta.
Art. 136.
l. Il COREVAS è competente ad esprimere i pareri in materia di sicurezza prescritti dal presente titolo. Tali pareri sono trasmessi al Ministero dell'interno.
2. Al COREVAS sono attribuiti i seguenti compiti:
a) verificare l'autenticità e veridicità dei documenti attestanti i requisiti richiesti di cui all'articolo 134 del presente titolo;
b) rilasciare un attestato di qualifica a chiunque abbia partecipato e terminato con esito positivo i corsi di formazione professionale previsti all'articolo 137 del presente titolo;
c) esprimere un parere positivo e/o negativo motivato sulla condotta del richiedente, previo esame delle informazioni raccolte dalle autorità di polizia ove risiede colui che ha presentato la domanda per lo svolgimento delle attività di cui al presente titolo;
d) inoltrare la documentazione ed i pareri di cui alle lettere a), b), e) e d) del presente comma alla prefettura provinciale ove risiede il richiedente al fine del rilascio della licenza.
Art. 137.
1. I corsi di preparazione allo svolgimento delle attività previste e regolamentate in questo titolo, saranno tenuti da società e/o enti pubblici c/o privati, che comunicheranno il programma di formazione al COREVAS al fine di essere inseriti in un apposito elenco.
2. I corsi di cui al comma 1 del presente articolo saranno articolati in lezioni di carattere teorico e pratico.
3. Le lezioni teoriche dovranno comprendere l'insegnamento di norme comportamentali nelle relazioni con l'utenza pubblica, di norme di diritto penale e di procedura penale nelle materie inerenti le mansioni previste dallo svolgimento delle attività di cui al presente titolo, di principi fondamentali in materia di sostanze alcoliche e stupefacenti e di riconoscimento dei sintomi, di nozioni di pronto soccorso.
4. Le lezioni pratiche saranno svolte presso palestre qualificate e contempleranno l'insegnamento di tecniche di difesa personale.
5. L'aggiornamento dei corsi è annuale.
Art. 138.
Chiunque commette uno dei fatti previsti dagli articoli 336, 337, 339, 340 del codice penale nei confronti di coloro che in possesso di regolare licenza prefettizia svolgono le attività previste in questo titolo, purché riconoscibili e in relazione alle mansioni svolte, è punito con le stesse pene previste dai medesimi articoli.
11. 01.Goisis, Caparini, Pini, Lussana.
Art. 11-bis.
Al comma 1 sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgersi delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
«1-bis). Le sanzioni pecuniarie inflitte per le violazioni alle disposizioni del presente decreto affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi di cui al comma precedente. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche di bilancio».
11-bis. 4. Il relatore per la VII Commissione.
Al comma 1 sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
11-bis. 1. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Aggiungere il seguente comma:
«1-bis. Ai minori di anni 14, accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado che abbia titolo idoneo ad assistere alla manifestazione sportiva, è consentito l'ingresso gratuito agli impianti, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, a condizione che l'adulto assicuri la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. Le società organizzatrici della manifestazione stabiliscono le modalità di accesso agli impianti».
Conseguentemente, aggiungere alla rubrica le seguenti parole: e la partecipazione dei minori alle manifestazioni sportive.
11-bis. 5. Il relatore per la VII Commissione.
Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:
1-bis. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008, 2009, a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009 nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.
11-bis. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione d'intesa con la Conferenza delle Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisce le modalità per l'inserimento, nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica allo scopo di condurre i giovani a riconoscere nelle libertà garantite dalla costituzione le forme della sua autonomia e responsabilità personale, ossia della libertà di esplicare la sua personalità in armonia con l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale».
11-bis. 3. Ciocchetti, Mazzoni.
Art. 11-quater.
Al comma 1, sostituire le parole: della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997 n. 451 con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti.
11-quater. 3. Il relatore per la VII Commissione.
Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 34, comma 2, è soppresso l'ultimo periodo.
11-quater. 1. Barbieri, Ciocchetti.
Art. 11-quater.
Al comma 1, lettera c) sostituire le parole: della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451 con le seguenti: delle Commissioni parlamentari competenti.
11-quater. 2. Bono, Filipponio Tatarella, Frassinetti, Perina, Rositani.
Dopo l'articolo 11-quinquies aggiungere il seguente:
Art. 11-sexies.
Il Ministro delle politiche giovanili e delle attività sportive, d'intesa con il Ministro dell'interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per la realizzazione, all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie e alle scuole.
Per tali settori i prezzi applicati non potranno, comunque, superare il 50 per cento di quelli normalmente applicati per le competizioni ufficiali.
11-quinquies. 01. Ciocchetti, Mazzoni.
SEDE REFERENTE
Lunedì 19 marzo 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO, indi del vicepresidente Daniele FARINA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Scotti e il sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive Giovanni Lolli.
La seduta comincia alle 19.
DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).
La Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 15 marzo 2007.
Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che nella seduta di giovedì 15 marzo scorso sono stati esaminati gli emendamenti presentati agli articoli 1 e 2-bis ed è iniziato l'esame degli emendamenti presentati all'articolo 2. Pone, pertanto, in votazione l'emendamento Goisis 2.18.
Le Commissioni respingono l'emendamento Goisis 2.18.
Davide CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 2.19 e 2.20, dei quali è cofirmatario.
Le Commissioni approvano l'emendamento Goisis 2.21.
Davide CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 2.22, 2.23 e 2.24, dei quali è cofirmatario.
Manlio CONTENTO (AN) ritira il proprio emendamento 2.60.
Davide CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33 e 2.34, dei quali è cofirmatario. Per quanto concerne l'articolo aggiuntivo 2.01 riterrebbe opportuno che il Governo lo accogliesse, in quanto volto a migliorare il testo del decreto in esame.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianto audiovisivo a circuito chiuso.
Non essendovi obiezioni così rimane stabilito.
Mario PESCANTE (FI) concorda con l'importanza di un intervento normativo che già nel decreto-legge qualifichi adeguatamente il ruolo e i poteri degli steward. Si tratta in particolare di prevedere le norme che consentano agli addetti alla sicurezza negli stadi di controllare che le persone indicate nel biglietto siedano effettivamente nei posti loro assegnati.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI, replicando all'onorevole Caparini, dichiara la piena disponibilità del Governo ad approfondire la questione con la massima attenzione, anche accogliendo un eventuale ordine del giorno sulla materia oggetto dell'articolo aggiuntivo 2.01.
Manlio CONTENTO (AN) sottolinea come il decreto ministeriale che attribuisce funzioni agli addetti alla sicurezza non possa superare il limite costituito dalla riserva di legge. Sottolinea quindi la delicatezza del compito di definire le funzioni degli addetti alla sicurezza di cui all'articolo aggiuntivo 2.01.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) ritiene che il tema affrontato dall'articolo aggiuntivo in esame sia centrale, perché consentirebbe agli steward di coadiuvare le forze dell'ordine all'interno degli stadi nel mantenimento delle condizioni di sicurezza. È opportuno che sul punto si svolga una riflessione approfondita.
Davide CAPARINI (LNP) alla luce delle considerazioni espresse dal sottosegretario Scotti, ritira l'articolo aggiuntivo 2.01 di cui è cofirmatario, riservandosi di trasformarlo in un ordine del giorno per l'Assemblea. Ritira quindi anche l'emendamento 2-ter di cui è cofirmatario.
Il sottosegretario Giovanni LOLLI evidenzia, in riferimento all'emendamento 2-ter.10 presentato dal relatore per la VII Commissione, l'opportunità di non gravare il provvedimento di modifiche, che pure avrebbero un senso ampiamente giustificato. Si rimette quindi alle Commissioni sull'emendamento in esame.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, pur ritenendo opportuno prevedere un ruolo adeguato per il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive nell'ambito della determinazione delle ulteriori norme da adottare per l'attuazione del decreto in esame, prende atto delle considerazioni del rappresentante del Governo e ritira il proprio emendamento 2-ter.10.
Davide CAPARINI (LNP) ribadisce l'opportunità di disciplinare il ruolo degli addetti alla sicurezza nel provvedimento in esame per renderne le disposizioni più adeguate ad una effettiva attività di controllo. Chiede quindi chiarimenti al Governo in merito all'invito al ritiro dell'emendamento 2-ter.2 di cui è cofirmatario.
Mario PESCANTE (FI) evidenzia che è già prevista attualmente l'affissione all'ingresso delle strutture del regolamento d'uso degli stadi, con la traduzione in più lingue. Ribadisce quindi l'esigenza di disciplinare il ruolo degli steward, come d'altra parte la UEFA chiederà al Governo italiano di fare a breve.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritiene che la soluzione del problema di chi debba svolgere le funzioni di ordine pubblico debba essere preliminarmente risolto se si vuole risolvere realmente la questione della violenza negli stadi. A tale fine, occorrerebbe anche responsabilizzare concretamente le società calcistiche.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI sottolinea che la questione dell'individuazione di soggetti privati ai quali attribuire compiti inerenti al rispetto negli stadi delle norme di ordine pubblico debba essere risolta in via generale e non solamente in relazione alle violenze in occasione di manifestazioni sportive. Si tratta di una questione estremamente seria alla quale il Governo deve prestare una dovuta attenzione.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, esprime complessivamente un giudizio positivo sull'emendamento 2-ter.2, ribadendo l'auspicio di un suo ritiro da parte dei presentatori e di una conseguente trasformazione in un ordine del giorno in Assemblea.
Davide CAPARINI (LNP) ritira quindi l'emendamento 2-ter.2 di cui è cofirmatario, preannunciando la presentazione di un ordine del giorno in Assemblea. Ritira altresì gli emendamenti 2-ter.3, 2-ter.5, 2-ter.6, 2-ter.7, 2-ter.8 e 2-ter.9 di cui è cofirmatario.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 2-ter.4, si considera che lo stesso vi abbia rinunciato.
Si passa quindi all'esame dell'articolo 3 e degli emendamenti ad esso riferiti.
Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) ritira il proprio emendamento 3.1.
Daniele FARINA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 3.2.
Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) ritira il proprio emendamento 3.3.
Le Commissioni approvano l'emendamento Farina 3.4.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 3.20.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 3.5, si considera che lo stesso vi abbia rinunciato.
Daniele FARINA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 3.6.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 3.21.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) ritira il proprio emendamento 3.30.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 3.7, si considera che lo stesso vi abbia rinunciato. Con riferimento all'emendamento 3.8, dopo aver ricordato che nella scorsa seduta il presentatore, onorevole Pescante, ha dichiarato di essere favorevole a riformularlo nel senso di sostituire il riferimento alla sanzione amministrativa con quello alla pena dell'ammenda, chiede al medesimo se non intenda riformularlo coordinandolo con quanto previsto dal comma 1, dell'articolo 6-bis della legge n. 401 del 1989, così come modificato dal Senato, ai sensi del comma 1, dell'articolo 3 del decreto-legge in esame. In particolare, osserva che in tale disposizione l'aggravante si realizza non quando dal fatto derivi il mancato regolare inizio della competizione calcistica, bensì anche quando vi sia un ritardo rilevante dell'inizio della stessa.
Mario PESCANTE (FI) accoglie la proposta di riformulazione del relatore per la II Commissione, raccomandando l'approvazione del suo emendamento 3.8, come riformulato.
Le Commissioni approvano quindi l'emendamento Pescante 3.8, nuova formulazione (vedi allegato).
Nicola TRANFAGLIA (Com.It) ritira i propri emendamenti 3.9 e 3.11.
Daniele FARINA (RC-SE) ritira i propri emendamenti 3.10 e 3.12.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 3.13, si considera che lo stesso vi abbia rinunciato.
Si passa all'esame dell'articolo 3-bis e degli emendamenti ad esso riferiti
Manlio CONTENTO (AN) ritira il proprio emendamento 3-bis.1.
Il sottosegretario Giovanni LOLLI ribadisce l'invito al ritiro dell'emendamento 3-bis.11, ribadendo che le norme contenute nel decreto, già consentono di distinguere comportamenti diversamente violenti.
Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 4.9.
Daniele FARINA (RC-SE) ritira i propri emendamenti 4.1 e 4.2.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 4.11.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza dei presentatori degli emendamenti 4.3, 4.4 e 4.6, si intende che gli stessi vi abbiano rinunciato.
Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) ritira gli emendamenti 4.5, 4.7 e 4.8, di cui è cofirmatario.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamenti 4.13.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 4.100, il quale estende al 30 giugno 2010 l'efficacia della norma che prevede la flagranza differita, evitando in tal modo di stabilizzare l'istituto in questione, come è invece previsto dal decreto-legge.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento del relatore per la II Commissione 4.100, precisando che si tratta di una scelta finalizzata solo a consentire la conversione del provvedimento in esame in tempi rapidi.
Davide CAPARINI (LNP) preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo cui appartiene, il voto favorevole sull'emendamento 4.100 che introduce una norma speciale a cui è necessario adeguarsi solo per motivi emergenziali.
Enrico BUEMI (RosanelPugno), con riferimento all'emendamento 4.100, ritiene assolutamente opportuno mantenere il carattere temporaneo della flagranza differita ricordando come tale istituto si ponga ai confini della costituzionalità, i quali, anzi, dovrebbero essere ritenuti superati nel caso di stabilizzazione dell'istituto.
Daniele FARINA (RC-SE) concorda circa l'esigenza di mantenere la provvisorietà della flagranza differita, qualora non si ritenesse, come sarebbe opportuno, sopprimere tale istituto.
Paolo GAMBESCIA (Ulivo) sottolinea l'implicita pericolosità dell'istituto della flagranza differita, ricordando che si tratta di un istituto introdotto nel 2003 nell'ordinamento sotto spinte emergenziali legate all'inasprirsi delle violenze in occasione di manifestazioni sportive. Ricondotto correttamente in tale contesto, il predetto istituto deve a maggior ragione mantenere il proprio carattere di eccezionalità e temporaneità.
Mario PESCANTE (FI) preannuncia il voto favorevole sull'emendamento 4.100, pur ricordando che molti sostenitori della norma in esame sono stati contrari, nel corso della passata legislatura, anche alla previsione di un termine di 36 ore.
Manlio CONTENTO (AN) esprime riserve in merito all'istituto della flagranza differita, ricordando che si tratta di una soluzione di compromesso per consentire, anche in condizioni non agevoli per un intervento da parte delle forze dell'ordine, di identificare i responsabili di azioni violente. Quindi occorre comprendere che la forzatura costituita dalla flagranza differita à necessaria finché non si trovi un rimedio più appropriato.
Le Commissioni approvano l'emendamento del relatore 4.100.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira i propri emendamenti 4.12 e 5.2.
Si passa all'esame dell'articolo 5 e degli emendamenti ad esso riferiti
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 5.1, si considera che lo stesso vi abbia rinunciato.
Si passa all'esame dell'articolo 4 e degli emendamenti ad esso riferiti
Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) ritira l'emendamento 6.1, del quale è cofirmatario.
Daniele FARINA (RC-SE) ritira il proprio emendamento 6.2.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritira il proprio emendamento 6.3.
Si passa all'esame dell'articolo 7 e degli emendamenti ad esso riferiti
Daniele FARINA (RC-SE) ritira i propri emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, riformula il proprio emendamento 7.100 nel senso di limitarne l'applicazione all'ipotesi in cui le lesioni gravi o gravissime siano cagionate al pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive (vedi allegato). Per quanto attiene alla corretta individuazione del soggetto passivo della circostanza aggravante in questione, ritiene che sia opportuno procedere nel corso dell'esame in Assemblea ad una riformulazione della disposizione, al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo della sua esclusiva applicabilità nel caso in cui la lesione sia cagionata ad agenti o pubblici ufficiali delle forze dell'ordine.
Manlio CONTENTO (AN) pur confermando la volontà di contribuire al raggiungimento di un accordo anche sulle modifiche da apportare all'articolo 7, manifesta forti perplessità sull'opportunità di circoscrivere l'ambito di applicazione della norma in questione alle sole manifestazioni sportive.
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, nel replicare all'onorevole Contento, osserva che la scelta di circoscrivere l'ipotesi aggravante in questione ai soli casi in cui le lesioni siano cagionate in occasione di manifestazioni sportive è legata ad una consapevole scelta di politica criminale volta a dare una risposta immediata e forte al sempre più crescente fenomeno della violenza in occasione di manifestazioni sportive.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) avrebbe ritenuto opportuno non circoscrivere l'ambito di efficacia della norma in esame, che prevede tra l'altro una diminuzione delle pene. Preannuncia quindi un voto favorevole sull'emendamento 7.100, solo per favorire una rapida approvazione del provvedimento.
Rosa SUPPA (Ulivo) concordando con quanto sottolineato dal relatore per la II Commissione, evidenzia l'esigenza che l'aggravante in questione sia circoscritta alle ipotesi in cui la condotta violenta si verifichi in occasione di manifestazioni sportive. Ciò appare conforme alla ratio emergenziale del decreto-legge in esame.
Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It) considera opportuna ed appropriata la riformulazione dell'emendamento 7.100 del relatore per la II Commissione.
Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che la nuova formulazione dell'emendamento 7.100 ha il pregio di essere coerente con la ratio del provvedimento in esame. In un secondo momento sarà, peraltro, opportuno discutere in modo approfondito dell'adeguatezza delle sanzioni previste e, quindi, di quale sia il più corretto bilanciamento degli interessi in gioco.
Enrico BUEMI (RosanelPugno) ritiene che l'emendamento 7.100 debba essere ulteriormente circoscritto nel suo ambito di applicazione, in modo tale da renderlo conforme al principio di proporzionalità tra condotta illecita e sanzione.
Le Commissioni approvano l'emendamento del relatore 7.100 (nuova formulazione).
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, avverte che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.100, gli emendamenti 7.4, 7.5 e 7.6 non saranno posti in votazione.
Manlio CONTENTO (AN) ritira il proprio emendamento 7.8.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 7.04, nuova formulazione (vedi allegato) volto a favorire la sospensione del processo da parte del giudice e l'applicazione di misure sostitutive di utilità sociale. Ribadisce che si tratta di una norma volta a dare certezza alla punizione di chi delinque, nel caso specifico delle violazioni previste dal decreto in esame, con esclusione di quelle che recano danno alle persone, ma al contempo con una funzione rieducativa della misura repressiva.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI preliminarmente fa presente che è allo studio del Governo un disegno di legge di modifica del codice di procedura penale che affronta la materia dell'affidamento in prova, oggetto dell'articolo aggiuntivo 7.04 (nuova formulazione) in relazione ai soli reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Sottolinea, quindi, come il decreto-legge in esame, anche per il suo carattere emergenziale, non appaia lo strumento più idoneo per applicare per la prima volta agli adulti un istituto del processo minorile. Pertanto, pur condividendo pienamente il principio alla base della proposta emendativa in esame, invita il relatore a trasformare l'emendamento in ordine del giorno in Assemblea.
Manlio CONTENTO (AN) manifesta perplessità circa l'opportunità, anche ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, di introdurre una normativa come quella prevista nell'articolo aggiuntivo 7.04, come riformulato.
Silvio CRAPOLICCHIO (Com.It), anche per ragioni di ordine sistematico, ritiene preferibile che la materia di cui all'articolo aggiuntivo 7.04 sia disciplinata nel codice di procedura penale.
Alessandro MARAN (Ulivo) ritiene condivisibili le osservazioni del rappresentante del Governo dichiarandosi disponibile a sottoscrivere un eventuale ordine del giorno.
Mario PESCANTE (FI) riterrebbe opportuno che il contenuto dell'articolo aggiuntivo fosse trasformato in un ordine del giorno, sottoscritto da tutte le forze politiche.
Luigi COGODI (RC-SE) non riterrebbe incoerente introdurre la disciplina di cui all'articolo aggiuntivo 7.04 come riformulato nel decreto-legge in esame.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, prende atto con rammarico delle posizioni contrarie del rappresentante Governo e dei rappresentanti dei gruppi intervenuti, ribadendo che gli argomenti a sostegno dell'invito al ritiro dell'articolo aggiuntivo 7.04, come da lui riformulato, non appaiono comunque convincenti. Ribadisce, infatti, che in un provvedimento in cui si prevede un aggravante di pena solo per ipotesi di reato legate a manifestazioni sportive e si vota la vigenza temporanea della cosiddetta quasi flagranza, ampliandone la portata a 48 ore, la norma da lui presentata si pone in linea con gli interventi emergenziali e non appare in alcun modo in contrasto con il principio di uguaglianza previsto dalla Costituzione. Si applica infatti la sospensione del processo e l'applicazione della misura sostituiva in un momento antecedente alla previsione della pena da parte del giudice.
Ritira comunque l'articolo aggiuntivo 7.04, come riformulato, riservandosi di presentare in Assemblea un ordine del giorno, pur nella consapevolezza che lo stesso non avrà certo la stessa efficacia normativa.
Mario PESCANTE (FI) ritira i propri articoli aggiuntivi 7.01 e 7.02.
Manlio CONTENTO (AN) ritira il proprio articolo aggiuntivo 7.03.
Si passa all'esame dell'articolo 8 e degli emendamenti ad esso riferiti
Davide CAPARINI (LNP) ritira l'emendamento 8.1, del quale è cofirmatario.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che il relatore per la VII Commissione ha presentato una nuova formulazione dell'emendamento 8.20 (vedi allegato).
Pietro FOLENA, relatore per la VII Commissione, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 8.20 come riformulato avvertendo che, nel caso in cui fosse approvato, risulterebbero preclusi gli emendamenti Ciocchetti 8.7 e 8.9, vertenti su analoga materia.
Le Commissioni approvano l'emendamento del relatore per la VII Commissione 8.20 (nuova formulazione).
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.20 (nuova formulazione) l'emendamento Ciocchetti 8.7 non sarà posto in votazione.
Davide CAPARINI (LNP) ritira l'emendamento 8.2, del quale è cofirmatario.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) ritira il proprio emendamento 8.8.
Davide CAPARINI (LNP) ritira l'emendamento 8.3, del quale è cofirmatario.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che in seguito all'approvazione dell'emendamento 8.20 (nuova formulazione) l'emendamento Ciocchetti 8.9 non sarà posto in votazione.
Davide CAPARINI (LNP) ritira le proposte emendative 8.4, 8.01 e 9.1, delle quali è cofirmatario.
Si passa all'esame dell'articolo 9 e degli emendamenti ad esso riferiti.
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 9.2, si considera che lo stesso vi abbia rinunciato.
Davide CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 9.3, 9.4 e 9.5, dei quali è cofirmatario.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, precisa che sono previste già sanzioni penali nei confronti di chi induce alla violenza nell'ambito del decreto. Precisa inoltre che vi sono aspetti attinenti al settore della giustizia sportiva che nulla hanno a che vedere con il testo in esame.
Il sottosegretario Luigi SCOTTI sull'emendamento Goisis 9.6 si rimette alla Commissione.
Le Commissioni approvano l'emendamento Goisis 9.6.
Davide CAPARINI (LNP) ritira gli emendamenti 9.7, 9.8, 9.9, 9.10, nonché gli articoli aggiuntivi 9.01 e 9.02, dei quali è cofirmatario.
Si passa all'esame dell'articolo 10 e degli emendamenti ad esso riferiti
Pino PISICCHIO, presidente, avverte che il relatore per la VII Commissione ha presentato una nuova riformulazione dell'emendamento 10.4 (vedi allegato).
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, illustra l'emendamento 10.4 nella nuova formulazione da lui presentata
Mario PESCANTE (FI) non concorda con la proposta di riformulazione del relatore.
Il sottosegretario Giovanni LOLLI, in riferimento all'emendamento 10.4 come riformulato, osserva, innanzitutto, l'esigenza di mantenere la discussione sul piano della proposta normativa e non di scadere in valutazioni come quelle emerse sulla stampa nel corso dei giorni passati. Ribadisce che non vi è l'intendimento del Governo, con l'intervento in esame, di alleggerire in qualche misura la portata delle norme previste dal decreto come approvato dal Senato. Ricorda infatti che molti degli interventi richiesti dalla legge sono stati di fatto già svolti; con la formulazione proposta dal relatore per la VII Commissione si tornerebbe invece all'indicazione originaria prevista dal Governo, con l'ulteriore previsione che dagli interventi non vi siano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Manlio CONTENTO (AN) sull'emendamento 10.4 (nuova formulazione) ritiene che qualora non venisse inserita una «clausola di invarianza» riferita alla finanza pubblica si correrebbe il rischio di un parere contrario sul punto da parte della Commissione Bilancio. I rilievi della Commissione Bilancio potrebbero essere superati precisando che la disposizione di cui all' all'articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, si applica solo nel caso in cui all'adeguamento degli impianti provvedano le società utilizzatrici.
Alessandro MARAN (Ulivo) propone di tornare alla formulazione originaria dell'articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, del decreto-legge.
Luigi COGODI (RC-SE) ritiene che la formulazione più coerente sia quella approvata dal Senato.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, si dichiara consapevole della complessità derivante dall'introduzione di una norma del tipo in esame, ricordando peraltro di avere già proposto in sede di relazione il mantenimento del termine approvato dal Senato, con un'adeguata misura di defiscalizzazione a favore delle imprese per sostenere gli ingenti costi derivanti dagli interventi da realizzare. Osserva che si è trattato peraltro di una misura che non è stato possibile introdurre anche in considerazione dei tempi ristretti del provvedimento e anche dell'impossibilità di definirla congiuntamente al Governo.
Aggiunge peraltro che la norma introdotta al Senato non può in alcun modo essere ritenuta corretta, in considerazione del fatto che pone forti tensioni con norme imperative dell'ordinamento giuridico. Pensa in particolare all'attribuzione a società privata dell'obbligo di ristrutturazione di un bene pubblico del quale non solo non sono proprietarie, ma non hanno neanche la titolarità di gestione.
La norma dell'articolo 10, capoverso 5-bis, come formulata risponde quindi all'esigenza di ritornare alla previsione iniziale del Governo, ferma l'esigenza - che verrebbe comunque richiamata nel corso dell'esame dalla Commissione bilancio - di non prevedere nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta quindi di una norma volta a conciliare le esigenze delle società calcistiche e degli enti locali, ai quali è comunque rimessa la possibilità di intervenire nei limiti previsti dagli stanziamenti dei propri bilanci. Raccomanda quindi l'approvazione del proprio emendamento 10.4 come riformulato.
Mario PESCANTE (FI) ribadisce forti perplessità sulla proposta del relatore.
Il sottosegretario Giovani LOLLI ritiene convincenti e persuasive le considerazioni espresse dal relatore per la VII Commissione, che condivide.
Marilena SAMPERI (Ulivo) osserva che le Commissioni trascurano la realtà dei piccoli comuni i quali si fanno carico di spese e contributi anche molto elevati, spesso trovandosi in difficoltà. Non ritiene che questi debbano essere gravati anche dalle spese necessarie per l'adeguamento degli impianti sportivi.
Le Commissioni approvano l'emendamento del relatore per la VII Commissione 10.4 (nuova formulazione)
Pino PISICCHIO, presidente e relatore per la II Commissione, avverte che, in considerazione dell'approvazione dell'emendamento 10.4 (nuova formulazione), gli emendamenti 10.3, 10.1 e 10.10 non saranno posti in votazione.
Davide CAPARINI (LNP) ritira l'emendamento 10.2, del quale è cofirmatario, che si riserva di trasformare in un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.
Si passa all'esame dell'articolo 11 e degli emendamenti ad esso riferiti.
Davide CAPARINI (LNP) ritira l'emendamento 11.2 e l'articolo aggiuntivo 11.01, dei quali è cofirmatario.
Si passa all'esame dell'articolo 11-bis e degli emendamenti ad esso riferiti.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11-bis.4, come riformulato. Ritira il proprio emendamento 11-bis.5 che sostituisce con un nuovo articolo aggiuntivo 11-bis .01, di cui raccomanda l'approvazione (vedi allegato).
Le Commissioni approvano l'emendamento del relatore per la VII Commissione 11-bis.4 (nuova formulazione).
Nicola BONO (AN) ritira il proprio emendamento 11-bis.1.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) ritira il proprio emendamento 11.6.
Manlio CONTENTO (AN) sottoscrive l'emendamento Bono 11-bis.2 che ritira.
Davide CAPARINI (LNP) chiede alcuni chiarimenti in riferimento all'articolo aggiuntivo 11-bis.01.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, precisa che si tratta di norme finalizzate al rilascio di biglietti gratuiti a favore di minori. Inoltre, chiarisce che la disposizione in esame non pregiudica le possibilità per le società di rilasciare biglietti gratuiti anche in altre ipotesi, come avviene, ad esempio, attualmente per i minori di anni 7.
Le Commissioni approvano quindi l'articolo aggiuntivo 11-bis.01 del relatore per la VII Commissione.
Si passa all'esame dell'articolo 11-quater e degli emendamenti ad esso riferiti, non essendo previsti emendamenti all'articolo 11-ter.
Pietro FOLENA (RC-SE), relatore per la VII Commissione, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 11-quater.3, identico all'emendamento Bono 11-quater.2 sul quale il parere è favorevole.
Le Commissioni approvano quindi gli identici emendamenti 11-quater.3 del relatore per la VII Commissione e Bono 11-quater.2.
Si passa quindi all'esame dell'articolo 11-quinquies e dell'articolo aggiuntivo ad esso riferito.
Luciano CIOCCHETTI (UDC) ritira il proprio articolo aggiuntivo 11-quinquies.01.
Le Commissioni deliberano di conferire il mandato ai relatori, Pino Pisicchio, per la II Commissione, e Pietro Folena, per la VII Commissione, a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul disegno di legge C. 2340 Governo, approvato dal Senato, come risultante dall'approvazione degli emendamenti, deliberando altresì di richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.
Pino PISICCHIO, presidente, si riserva, anche a nome del Presidente della VII Commissione, di nominare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.
La seduta termina alle 21.50.
DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. (C. 2340 Governo, approvato dal Senato).
EMENDAMENTI
ART. 3.
Dopo il comma 1, inserire il seguente: «1.bis. Al comma 2, dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, le parole: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da euro mille a euro cinquemila. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica.
3. 8.(Nuova formulazione). Pescante, Aracu, Di Centa, Garagnani, Romagnoli, Luciano Rossi, Paniz, Carlucci, Ricevuto.
ART. 7.
Al comma 1 sostituire il capoverso con il seguente: Art. 583-quater. (Lesioni personali gravi o gravissime cagionate in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da 4 a 10 anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da 8 a 16 anni.
7. 100. (Nuova formulazione) Il relatore per la II Commissione.
Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:
ART. 7-bis.
(Sospensione del processo e applicazione di misure sostitutive).
1. Il giudice, sentite le parti, può disporre con ordinanza la sospensione del processo per i reati di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificata dal presente decreto, nonché per le ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, con esclusione di quelli che recano danno alle persone, nel caso in cui ritenga di applicare una sanzione sostitutiva a norma del comma 2. Il processo è sospeso per un periodo non superiore ad un anno, durante il quale è sospeso il decorso della prescrizione.
2. Con l'ordinanza di sospensione il giudice prescrive all'imputato lo svolgimento, in collaborazione con il CONI o altro ente pubblico, di attività di utilità sociale, da individuarsi con il decreto ministeriale di cui al comma 3, per una durata da determinarsi in base ai criteri di cui all'articolo 133 del codice penale.
3. Il decreto che individua le attività di utilità sociale è adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. Contro l'ordinanza di cui al comma 1 possono ricorrere per Cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore.
5. La sospensione è revocata in caso di ripetute e gravi trasgressioni alle prescrizioni imposte.
6. Decorso il periodo di sospensione, il giudice fissa una nuova udienza nella quale dichiara con sentenza estinto il reato, se l'attività di cui all'ordinanza di sospensione è stata regolarmente espletata. In caso contrario, dispone che il processo riprenda il suo corso.
7. 04. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.
ART. 8.
Al comma 1 aggiungere, infine, il seguente periodo: salvo quanto previsto dal comma 4.
Conseguentemente sostituire il comma 4 con il seguente:
4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei principi della cultura sportiva, della non violenza, e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 a dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989 n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato».
8. 20. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.
ART. 10.
Al capoverso 5-bis, sostituire le parole: provvedono con le seguenti: possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
10. 4. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.
ART. 11-bis.
Al comma 1 sopprimere le parole: senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica conseguentemente aggiungere, infine, i seguenti periodi: . Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgersi delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
Conseguentemente dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:
2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria inflitta per le violazioni previste dalle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, come modificata dal presente decreto, nonché alle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le conseguenti modifiche di bilancio.
11-bis. 4. (Nuova formulazione) Il relatore per la VII Commissione.
Dopo l'articolo 11-bis, aggiungere il seguente:
ART. 11-bis.1
(Rilascio di biglietti gratuiti a favore di minori).
1-bis. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto; biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado nella misura massima di un minore per ciascuno adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.
11-bis. 01 Il relatore per la VII Commissione.
ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO
Mercoledì 14 marzo 2007. - Presidenza del presidente Franco RUSSO.
La seduta comincia alle 20.15.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato).
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e conclusione - Parere con osservazioni).
Il Comitato inizia l'esame del disegno di legge in titolo.
Antonio Giuseppe Maria VERRO, relatore, dopo aver ricordato il contenuto del provvedimento in esame, illustra la seguente proposta di parere:
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2340 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, anche attraverso l'immediata applicazione di prescrizioni relative alla loro organizzazione ed al loro svolgimento; a tale materia si riconnette solo indirettamente l'articolo 11-quinquies, che reca modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo;
interviene, all'articolo 1, a dettare una disciplina transitoria, applicabile fino alla completa attuazione di prescrizioni (che il provvedimento in esame integra ed amplia, anche implicitamente) già introdotte, in particolare, dall'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, ed ormai entrate in vigore a partire dalla stagione sportiva 20006/2007;
contiene disposizioni che effettuano richiami normativi in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 11-quater, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, richiama, «in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo»);
adotta, in alcuni casi, espressioni di uso comune suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato giuridico loro attribuito (ad esempio, l'articolo 1 fa riferimento agli «stadi non a norma», nei quali «le competizioni sono svolte a porte chiuse»; l'articolo 2-bis, comma 1 reca la rubrica «divieto di manifestazioni esteriori», locuzione che compare anche al secondo comma, in connessione con il divieto di talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali», recata nel primo comma del medesimo articolo);
la tecnica della novellazione - all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; in altri casi invece, la novellazione delle norme pregresse pur non conforme a quanto previsto dalla citata circolare, appare tuttavia nel caso di specie funzionale ad una sua più agevole comprensione e coerente con la finalità dell'intervento legislativo, volto a modificare termini o importi di sanzioni previsti da disposizioni vigenti: articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1); lettera b); lettera c); articolo 2-bis, comma 3; articolo 5, comma 01; articolo 11-quater, comma 1, lettera d);
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 11-quater - che inserisce il comma 6-bis all'articolo 34 del Testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) al fine di richiamare, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, l'osservanza di specifiche misure individuate con codice di autoregolamentazione, volte «alla diffusone tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive» - andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento di tale disciplina con quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 34, che appare perseguire il medesimo intento e reca una formulazione in gran parte identica;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2-bis - che definisce una peculiare tipologia di condotta illecita, sintetizzata nella formulazione della rubrica «divieto di manifestazioni esteriori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la fattispecie che integra il reato ivi previsto, in particolare con riferimento a talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali».
Il Comitato approva la proposta di parere del relatore.
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Giovedì 15 marzo 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.
La seduta comincia alle 13.50.
D.L. 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizione e osservazione).
Alessandro NACCARATO (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo, rilevando che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione. Osserva quindi che il provvedimento in esame contiene una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, rientranti nella materia «ordine pubblico e sicurezza» attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione. Rileva infine che alla medesima finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque anch'esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive.
Si sofferma quindi sui commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge, che introducono uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori, i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Al riguardo rileva che l'assenza di termini rigorosi nella definizione delle condotte vietate determina la introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale dai contorni indeterminati, rispetto alla quale non è chiara la individuazione del bene meritevole di tutela giuridica sotto il profilo penale.
Con riferimento poi alla sanzione prevista all'articolo 7, comma 1, capoverso «articolo 583-quater», che introduce l'articolo 583-quater del codice penale, osserva che essa può portare all'applicazione della pena della reclusione fino a diciotto anni nel caso di lesioni personali gravissime procurate ad un pubblico ufficiale, analogamente a quanto previsto per la commissione di più gravi reati contro la persona.
Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole con la condizione che i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge siano riformulati introducendo una disciplina rigorosa della condotta che si assume vietata, in modo da individuare il bene meritevole di tutela giuridica, e con un'osservazione volta a suggerire alle Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del decreto-legge, che la pena stabilita per il reato di cui al nuovo articolo 583-quater del codice penale sia definita in termini di maggiore ragionevolezza, anche tenendo presente l'entità delle altre pene previste per i reati contro la persona.
Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).
Ratifica Accordo Italia-Yemen sulla promozione e protezione degli investimenti.
C. 2069 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo rilevando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» che la lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 2).
Istituzione del Parco nazionale di Portofino.
Nuovo testo C. 18 Realacci.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Mercedes Lourdes FRIAS (RC-SE), relatore, illustra il contenuto del provvedimento in titolo rilevando che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente», attribuita, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, alla competenza esclusiva dello Stato. Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 3).
La seduta termina alle 14.05.
D.L. 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (C. 2340 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge C. 2340 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione del decreto legge n. 8 del 2007 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche,
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione,
osservato che il decreto legge in esame contiene, inoltre, una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, rientranti nella materia «ordine pubblico e sicurezza» attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione,
rilevato che alla medesima finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque anch'esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive,
osservato, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge introducono uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori, i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive,
considerato che l'assenza di termini rigorosi nella definizione delle condotte vietate determina la introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale dai contorni indeterminati, rispetto alla quale non è chiara la individuazione del bene meritevole di tutela giuridica sotto il profilo penale,
rilevato inoltre che la previsione relativa alla sanzione prevista all'articolo 7, comma 1, capoverso «articolo 583-quater», che introduce l'articolo 583-quater del codice penale, può portare all'applicazione della pena della reclusione fino a diciotto anni nel caso di lesioni personali gravissime procurate ad un pubblico ufficiale, analogamente a quanto previsto per la commissione di più gravi reati contro la persona,
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
siano riformulati i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge, mediante una disciplina rigorosa della condotta che si assume vietata, in modo da individuare il bene meritevole di tutela giuridica
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del decreto-legge, che la pena stabilita per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale sia definita in termini di maggiore ragionevolezza, anche tenendo presente l'entità delle altre pene previste per i reati contro la persona.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 14 marzo 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.
La seduta comincia alle 9.20.
(omissis)
Decreto-legge 8/07: Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Esame e rinvio).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Andrea ORLANDO (Ulivo), relatore, per quanto concerne i profili di carattere finanziario del provvedimento, rileva che, con riferimento all'articolo 2-ter, al fine di escludere eventuali oneri a carico della finanza pubblica, andrebbero acquisiti chiarimenti circa le modalità di copertura dei costi relativi alla formazione del personale, posto che i requisiti sono stabiliti con decreto ministeriale. Con riferimento all'articolo 11, che prevede un programma straordinario di impiantistica sportiva, andrebbe chiarito se le misure oggetto del programma siano suscettibili di determinare costi aggiuntivi per la finanza pubblica e con quali modalità si intenda far fronte alle eventuali spese. Con riferimento alle iniziative per promuovere lo spirito dello sport tra i giovani di cui all'articolo 11-bis, pur tenendo conto della clausola di invarianza, ritiene comunque opportuno che il Governo confermi che alle spese connesse alla realizzazione delle suddette iniziative si possa far fronte con gli stanziamenti di bilancio già previsti dalla normativa vigente.
Il sottosegretario Mario LETTIERI segnala, con riferimento al comma 5-bis dell'articolo 10, che stabilisce che all'adeguamento degli impianti sportivi provvedono le società utilizzatrici degli impianti medesimi, l'opportunità di inserire una clausola di non onerosità per la finanza pubblica, in modo tale da poter escludere oneri a carico degli enti locali proprietari delle strutture. Analogamente una clausola di invarianza finanziaria andrebbe inserita all'articolo 11, in ordine alla previsione dell'apertura di un tavolo di concertazione per definire un programma straordinario per l'impiantistica sportiva.
Lino DUILIO, presidente, alla luce degli elementi di chiarimento forniti dal Governo, rinvia il seguito dell'esame al fine di consentire la predisposizione della proposta di parere.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 15 marzo 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Nicola Sartor.
La seduta comincia alle 9.
DL 8/07 Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VII).
(Seguito dell'esame e rinvio).
La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta di mercoledì 14 marzo 2007.
Il sottosegretario Nicola SARTOR, ad integrazione degli elementi di chiarimento forniti nella seduta di ieri, segnala che sull'articolo 2-ter, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'interno, siano fissate le modalità di selezione e formazione del personale incaricato del controllo delle misure di sicurezza negli stadi, non presenta evidenti profili problematici, nel presupposto che il Ministero dell'interno fornisca assicurazioni che alla norma si possa dare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analoghe considerazioni possono farsi per quanto concerne l'articolo 11-bis, il quale prevede che il Ministro per le politiche giovanili predisponga un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche e nelle università, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Lino DUILIO, presidente, rileva che alla luce delle dichiarazioni del rappresentante del Governo devono essere raccolti ulteriori elementi dalle amministrazioni competenti ai fini della predisposizione del parere.
Il sottosegretario Nicola SARTOR rileva che, per quanto concerne l'articolo 2-ter, si dovrebbe presumere, in considerazione del tenore della disposizione, che il Ministero dell'interno possa farvi fronte nell'ambito delle proprie risorse umane, strumentali e finanziarie. Ricorda poi che l'articolo 11-bis contiene una clausola di invarianza finanziaria.
Lino DUILIO, presidente, rileva l'esigenza di compiere comunque degli approfondimenti sul testo del provvedimento. Ricorda che le Commissioni di merito dovrebbero concludere l'esame nella giornata odierna. In tal caso, la Commissione esprimerà il proprio parere in occasione dell'esame del provvedimento dell'Assemblea. Rinvia quindi il seguito dell'esame.
La seduta termina alle 9.15.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 14 marzo 2007. - Presidenza del presidente Paolo DEL MESE.
La seduta comincia alle 14.20.
Paolo DEL MESE, presidente, propone, concorde la Commissione, di invertire l'ordine del giorno della seduta odierna, procedendo prima all'esame in sede consultiva del disegno di legge C. 2340, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, quindi all'audizione informale dei rappresentanti dell'Associazione dei magistrati tributari, indi agli altri punti all'ordine del giorno.
Decreto-legge 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento.
Ermanno VICHI (Ulivo), relatore, rileva come la commissione sia chiamata ad esprimere il parere alle Commissioni riunite II (Giustizia) e VII (Cultura) sul disegno di legge C. 2340, modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive.
Il decreto-legge si pone l'obiettivo di offrire più efficaci strumenti normativi per prevenire e contrastare i gravi fenomeni di violenza che si verificano, con sempre maggiore frequenza, nel corso dello svolgimento di competizioni sportive, con particolare riferimento al gioco del calcio; il provvedimento, ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame al Senato, si compone di 20 articoli.
Passando ad illustrare brevemente il contenuto del decreto-legge, l'articolo 1 reca misure specifiche concernenti la sicurezza degli impianti sportivi, prevedendo limitazioni all'accesso negli stadi aventi una capienza superiore alle diecimila unità, nei quali non siano stati completati gli interventi strutturali ed organizzativi volti ad attuare le disposizioni previste dall'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive».
Il medesimo articolo 1 stabilisce, altresì, particolari formalità che devono essere rispettate in sede di acquisto dei titoli di accesso ai citati impianti sportivi, nonché puntuali controlli sui medesimi titoli da parte di apposito personale individuato dal successivo articolo 2-ter.
L'articolo 2 apporta talune modifiche alla disciplina del divieto di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche».
In particolare, è stata introdotta la possibilità di applicare il divieto di accesso agli impianti sportivi nei confronti di quelle persone che, sebbene non denunciate o condannate per specifici reati, risulta che abbiano tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.
Il medesimo articolo 2 incrementa, inoltre, la pena attualmente prevista nei casi di violazione del divieto d'accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e dell'obbligo di comparire durante le ore di svolgimento delle gare presso gli uffici di polizia.
L'articolo 2-bis introduce uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare una serie di comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive (comma 1). Ai sensi del comma 2 del medesimo articolo, costituisce reato di resistenza a pubblico ufficiale la mancata osservanza dell'obbligo di desistere dai citati comportamenti, compreso il rifiuto all'obbligo di rimozione di striscioni, cartelli, eccetera riferibili alle suddette organizzazioni.
L'articolo 3 novella gli articoli 6-bis, comma 1, e 6-ter della legge n. 401 del 1989, concernenti, rispettivamente, i reati di lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive e di possesso di artifizi pirotecnici in occasione di manifestazioni sportive. In entrambe queste ipotesi, le fattispecie penali sono state ampliate nel loro contenuto e le rispettive sanzioni aumentate.
L'articolo 3-bis introduce una nuova aggravante al delitto di danneggiamento, da applicarsi nel caso in cui il danneggiamento di attrezzature e impianti sportivi sia realizzato al fine d'impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
L'articolo 4 novella gli articoli 8 e 8-bis della citata legge-quadro n. 401 del 1989, apportando modifiche alla disciplina dell'arresto in flagranza effettuato durante o in occasione di manifestazioni sportive, con particolare riferimento al cosiddetto «arresto differito».
L'articolo 5 interviene sull'articolo 1-septies del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, al fine di integrare il sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti, mentre il successivo articolo 6 del decreto-legge estende le misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, alle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza commesse in occasione di competizioni sportive.
L'articolo 7 reca modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale, nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale.
L'articolo 8 stabilisce il divieto, per le società sportive, di corrispondere facilitazioni di qualsiasi natura a coloro che siano stati colpiti da divieti o prescrizioni di cui all'articolo 6 della citata legge n. 401 del 1989, o condannati per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero che siano destinatari di una misura di prevenzione personale o patrimoniale, mentre l'articolo 9 introduce, al comma 1, il divieto per le società organizzatrici di competizioni calcistiche di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso ai citati soggetti destinatari dei provvedimenti interdittivi e prescrittivi di cui al citato articolo 6 della legge n. 401, ovvero a soggetti condannati anche con sentenza non definitiva per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. divieto di cui al comma 1.
L'articolo 10 reca disposizioni in merito all'adeguamento degli impianti sportivi, mentre l'articolo 11 prevede l'apertura di un tavolo di concertazione, cui partecipano i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive, per definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica.
L'articolo 11-bis attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta Olimpica.
L'articolo 11-ter modifica il comma 1 del citato articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003, prevedendo una riduzione da 10.000 a 7.500 unità del limite minimo di capienza degli impianti sportivi per i quali trovano applicazione le misure di sicurezza previste dallo stesso articolo 1-quater.
L'articolo 11-quater reca una modifica al Testo unico della radiotelevisione di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005, al fine di prevedere che durante lo svolgimento di trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi vengano rispettate specifiche misure volte a contribuire la diffusione tra i giovani dei valori sportivi e prevenire fenomeni di violenza durante lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala l'articolo 11-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, il quale modifica i primi due periodi del comma 1297 della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il 2007, relativamente alla disciplina del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo.
In particolare si prevede che il consiglio di amministrazione sia composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro da questi delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze, da un membro designato dal Ministro per i beni culturali, tra i quali è scelto il Presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti, da un membro designato dalla giunta del CONI e da tre membri designati dagli altri soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto.
Rispetto alla vigente formulazione del comma 1297, non muta il numero complessivo dei componenti del consiglio di amministrazione, che resta fissato in nove unità, mentre si stabilisce che il Presidente del consiglio può essere scelto solo tra i componenti di designazione governativa.
Inoltre, la nuova versione della disposizione specifica che nel consiglio devono essere rappresentanti sia la Cassa depositi e prestiti sia il CONI, e che i membri designati dagli altri soggetti partecipanti al capitale non possono essere superiori a tre.
Ricorda che l'Istituto per il Credito Sportivo, fondato con la legge n. 1295 del 1957, è un Ente pubblico con personalità giuridica, gestione autonoma e sede legale in Roma, il quale esercita il credito sotto forma di mutui a medio e lungo termine concessi per la costruzione, l'ampliamento, l'attrezzatura ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi compresa la acquisizione delle relative aree, nonché per l'acquisto di immobili da destinare ad attività sportive.
Rammenta altresì che il consiglio di amministrazione in carica è composto di dieci membri, compreso il Presidente, dei quali sei espressi dai soggetti istituzionali sopra richiamati, e quattro designati rispettivamente dai gruppi bancari facenti parte del capitale dell'Istituto (Dexia Crediop S.p.a., Monte dei Paschi di Siena S.p.a., Banca Nazionale del Lavoro S.p.a. e CAPITALIA S.p.a.).
Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.
La Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 14.30.
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 15 marzo 2007. - Presidenza del presidente Ermete REALACCI.
La seduta comincia alle 8.35.
DL 8/07: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni riunite II e VII).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame.
Salvatore MARGIOTTA (Ulivo), relatore, rileva che il decreto-legge n. 8 del 2007, che è stato approvato dal Senato lo scorso 7 marzo, riveste un'importanza che è a tutti nota, essendo legata alle drammatiche vicende di Catania. Fa presente, quindi, che il provvedimento incrocia in tre articoli le competenze della VIII Commissione: si tratta dell'articolo 10 (adeguamento degli impianti), dell'articolo 11 (programma straordinario per l'impiantistica sportiva) e dell'articolo 11-ter (estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). Il primo di tali articoli trae origine dalla necessità di consentire in tempi brevi l'adeguamento tecnico degli impianti soggetti alle prescrizioni di sicurezza, costruzione ed esercizio da parte delle società utilizzatrici, tramite le misure previste all'articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003, che rigurdano i metal detector ai varchi d'ingresso, gli strumenti per la registrazione televisiva e i mezzi di separazione tra le tifoserie. L'articolo 10 precisa, inoltre, l'iter per il rilascio alla società utilizzatrice dell'impianto del provvedimento abilitativo, eventualmente necessario per l'adeguamento alle prescrizioni di legge.
Segnala che l'articolo 11 prevede un condivisibile ed interessante programma straordinario per l'impiantistica sportiva, da avviare mediante un tavolo di concertazione. Il programma straordinario per l'impiantistica appare, in particolare, mirato a soddisfare nuove esigenze in termini di sicurezza, fruibilità, apertura e redditività. Il comma 2 dell'articolo, peraltro, indica espressamente i diversi partecipanti al tavolo nazionale. Quanto all'articolo 11-ter, sottolinea che esso prevede la riduzione da 10 mila a 7.500 unità del limite minimo di capienza degli impianti sportivi per cui trovano applicazione le misure di sicurezza previste dall'articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003, citato in precedenza.
In base alle considerazioni svolte, presenta quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Gianpiero BOCCI (Ulivo) dichiara di condividere la proposta di parere formulata dal relatore.
Romolo BENVENUTO (Ulivo) esprime apprezzamento per le considerazioni svolte dal relatore.
Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.
La seduta termina alle 8.45.
DL 8/07: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (C. 2340 Governo, approvato dal Senato).
PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2340, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche»;
valutati positivamente, in particolare: l'articolo 10 che prevede che all'adeguamento degli impianti provvedano le società utilizzatrici degli impianti medesimi ed individua le procedure per il rilascio alle società del provvedimento abilitativo che eventualmente si rendesse necessario; l'articolo 11 che prevede la definizione attraverso un tavolo concertativo ampiamente partecipato (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, Ministro per le infrastrutture, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, CONI, ANCI, Regioni, organizzazioni sportive), di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
SEDE CONSULTIVA
Giovedì 15 marzo 2007. - Presidenza del presidente Leoluca ORLANDO.
La seduta comincia alle 9.05.
Disegno di legge di conversione del decreto legge 8/2007 «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche».
C. 2340 Governo.
(Parere alle Commissioni II e VII della Camera).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Il senatore Fabio GIAMBRONE (Misto, Idv), relatore, riferisce che il provvedimento, che persegue lo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, reca una serie di misure volte ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, riconducibili prevalentemente alla materia «ordine pubblico e sicurezza», assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Osserva che diverse disposizioni del testo investono profili relativi alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lett. l), della Costituzione. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 11, che prevede l'apertura di un tavolo di concertazione cui partecipino i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, al fine di definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e all'esercizio della pratica calcistica. Valuta favorevolmente il contenuto dell'articolo 11-bis, che prevede un coinvolgimento delle regioni e degli enti locali alla definizione del programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport.
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato).
Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.
La seduta termina alle 9.20.
Disegno di legge di conversione del decreto legge 8/2007 «Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche». A.C. 2340 Governo
PARERE APPROVATO
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 8/2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;
considerato che il provvedimento, che persegue lo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, reca una serie di misure, finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che il testo apporta modifiche a norme di carattere penale e processuale contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», nel decreto legge n. 28 del 2003 «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e nel codice penale;
considerato che le suddette previsioni investono specifici profili relativi alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lett. l), della Costituzione;
rilevato che alla finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono connesse le ulteriori disposizioni del provvedimento che, riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi tesi ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;
rilevato che l'articolo 11 prevede l'attuazione di un tavolo di concertazione, cui partecipino i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, al fine di definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e all'esercizio della pratica calcistica;
considerato che la previsione di una analoga partecipazione delle regioni e degli altri organismi di cui all'articolo 11 è prevista anche in relazione a quanto statuito dall'articolo 11-bis, che attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta Olimpica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari
costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI
Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Riccardo MARONE.
La seduta comincia alle 12.
D.L. 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere).
Riccardo MARONE, presidente, sostituendo il relatore, illustra gli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2, rilevando che essi non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative stabilito dall'articolo 117 della Costituzione. Propone pertanto di esprimere il parere di nulla osta.
Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 21 marzo 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Cento.
La seduta comincia alle 9.10.
(omissis)
DL 8/07: Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che le Commissioni di merito hanno apportato alcune modificazioni al testo del provvedimento. Con riferimento alle modifiche introdotte, segnala che l'articolo 10, comma 5-bis, prevede che all'adeguamento degli impianti sportivi alle norme di sicurezza possono provvedere anche le società utilizzatrici degli impianti, introducendo anche una clausola di neutralità finanziaria. In proposito, rileva che l'attuale formulazione riapre un margine di incertezza circa i soggetti cui spetta porre in atto le misure di sicurezza e sui quali pesano i relativi oneri, non potendo escludersi che tale obbligo, pur in presenza della clausola di non onerosità, possa gravare sui soggetti pubblici proprietari degli impianti. Osserva che, qualora tale interpretazione venisse confermata, il Governo dovrebbe chiarire su quali risorse tali enti potranno fare affidamento per procedere all'adeguamento degli stessi. Segnala poi che l'articolo 11-bis prevede ulteriori iniziative, da parte dei Ministri competenti, di promozione dello sport rispetto a quelle già previste nel precedente testo. Il testo attuale consente tuttavia la realizzazione del complesso delle iniziative prese in considerazione del comma 1 dell'articolo in esame nei limiti delle disponibilità di un fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio ed a cui affluiscono le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata in violazione delle disposizioni di cui alla legge n. 401 del 1989 e delle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del decreto. Viene conseguentemente soppressa la clausola di invarianza degli oneri prevista nella precedente formulazione del comma 1, che era stata introdotta durante l'iter al Senato in ottemperanza alla condizione posta in sede di parere dalla Commissione bilancio. Ritiene che a tale modifica si possa assentire, in considerazione del fatto che le maggiori spese sono condizionate alla effettiva disponibilità delle risorse di cui all'istituendo fondo. Con riferimento alle proposte emendative trasmesse dall'Assemblea, segnala che l'emendamento 10.81, che sopprime la clausola di invarianza prevista dall'articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, inserita dalle commissioni di merito alla Camera, il cui inserimento era stato sollecitato dalla Commissione. Chiede quindi di acquisire l'avviso del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'emendamento 2-ter.80, che prevede, tra le altre cose, l'istituzione del Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza ausiliaria (Corevass) composto, tra gli altri, dai rappresentanti delle questure dei rispettivi territori regionali; dall'emendamento 11-bis.3, che prevede che il Ministro dell'istruzione, d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni e le associazioni degli studenti e dei genitori, definisca le modalità per l'inserimento, nei programmi di insegnamento scolastici, della materia dell'educazione civica; dall'articolo aggiuntivo 11-quinquies.01, che prevede che il Ministro delle politiche giovanili, d'intesa con il Ministro dell'interno, il CONI e le Federazioni sportive nazionali, definisca i criteri e le modalità per la realizzazione all'interno degli impianti sportivi, di settori da destinare alle famiglie e alle scuole.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO rileva, con riferimento all'articolo 11-bis, comma 2, l'opportunità di precisare che saranno le maggiori entrate derivanti dalle sanzioni richiamate dalla norma in conseguenza delle modifiche apportate dal decreto, in quanto altrimenti gli importi delle sanzioni pecuniarie risultano già acquisiti al bilancio dello Stato. Con riferimento agli emendamenti trasmessi, esprime avviso contrario sull'emendamento 10.81 in quanto diretto ad eliminare la clausola di invarianza, sull'emendamento 2-ter.80 in quanto il Comitato regionale di vigilanza per i servizi di sicurezza è suscettibile di comportare oneri non quantificati e privi di copertura, sull'emendamento 11-bis.3 in quanto appare suscettibile di recare oneri aggiuntivi, sull'articolo aggiuntivo 11-quinquies.01 in quanto, nella sua attuale formulazione, non riesce a garantire l'invarianza finanziaria della disposizione.
Guido CROSETTO (FI) rileva la necessità di acquisire elementi di quantificazione in ordine agli importi derivanti dalle sanzioni in considerazione del fatto che, dal tenore della disposizione, il Ministro delle politiche giovanili dovrà comunque predisporre un piano di interventi a fronte del quale è necessario avere certezza delle risorse da utilizzare a fini di copertura.
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO precisa che la realizzazione del piano avverrà comunque nei limiti delle risorse disponibili.
Marino ZORZATO (FI) rileva che la risposta del sottosegretario non risulta esaustiva. Si tratta infatti di sapere se il Ministro procederà comunque all'adozione del piano. In tal caso, la disposizione, in assenza di elementi sulla quantificazione delle risorse provenienti dalle sanzioni, rischia di essere finanziariamente scoperta; se l'adozione del piano è invece subordinata all'effettiva acquisizione delle risorse necessarie, si tratta solo di una «norma-manifesto».
Il sottosegretario Pier Paolo CENTO ribadisce che l'attuazione del piano dovrà comunque avvenire nei limiti delle risorse disponibili e quindi non pone problemi finanziari.
Lino DUILIO, presidente, si associa alle considerazioni del sottosegretario e ricorda che le risorse del fondo costituiranno il plafond entro cui attuare il piano.
Marino ZORZATO (FI) ribadisce, con spirito costruttivo e non polemico, la necessità di avere un quadro definito delle risorse disponibili, altrimenti si dovrà concludere che la disposizione risulterà utile unicamente al Ministro Melandri per fare propaganda, senza produrre effetti concreti.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, rileva che la disposizione risulta finanziariamente sostenibile e non compete alla Commissione esprimersi sull'eventuale uso strumentale che potesse esserne fatto. Formula quindi la seguente proposta di parere:
«La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sul testo del provvedimento elaborato dalle Commissioni di merito,
considerato che la previsione, di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis, in base alla quale le iniziative per promuovere i valori dello sport saranno realizzate nei limiti delle disponibilità del fondo di solidarietà sportiva, di cui al comma 2 del medesimo articolo si prevede l'istituzione, appare coerente con la vigente disciplina contabile a condizione che si precisi che allo scopo sarebbero utilizzate le maggiori entrate derivanti dalle modifiche apportate al regime sanzionatorio;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
nel presupposto che dalla formazione del personale addetto agli impianti sportivi, di cui all'articolo 2-ter, non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
e con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
All'articolo 11-bis, comma 2, sostituire le parole da: «Le somme» fino alle parole: «successive modificazioni» con le seguenti:
«Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto».
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 2-ter.80, 10.81 e 11-bis.3, e sull'articolo aggiuntivo 11-quinquies.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.»
La Commissione approva la proposta di parere.
SEDE CONSULTIVA
Martedì 27 marzo 2007. - Presidenza del presidente Lino DUILIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Mario Lettieri.
La seduta comincia alle 9.15.
DL 8/2007: Misure urgenti per la prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
C. 2340-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione - Parere su emendamenti).
La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.
Lino DUILIO, presidente, in sostituzione del relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti. Con riferimento agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e non contenuti nel fascicolo n. 1, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie derivanti dall'articolo aggiuntivo 2-ter.010, che affida ai soggetti proprietari delle strutture sportive il compito di nominare un responsabile unico della sicurezza che, tra le altre cose, sarebbe responsabile in solido per le sanzioni amministrative previste dalla violazione delle norme del decreto e per il risarcimento a terzi dei danni derivanti dall'insufficiente sicurezza dei luoghi. L'esigenza del chiarimento si pone in particolare con riferimento all'eventualità che si tratti di impianti di proprietà di enti pubblici. Chiede chiarimenti anche con riferimento all'emendamento 11-bis.80 Gambescia, che prevede che affluiscano al fondo istituito dall'articolo per finanziare le iniziative di diffusione della cultura sportiva nelle scuole i proventi delle sanzioni previste dall'articolo 1, commi 3-quater e 3-quinquies (per violazione delle disposizioni in materia di accesso agli stadi) dall'articolo 8, comma 3 (per violazione del divieto di erogazione contributi a soggetti condannati per reati commessi in occasione di eventi sportivi) e dall'articolo 9, comma 3 (per violazione del divieto di vendere biglietti e abbonamenti a soggetti condannati per reati commessi in occasione di eventi sportivi), anziché quelli delle sanzioni previste dall'articoli 2-bis (per violazione del divieto di esposizione striscioni che incitino alla violenza) e 3-bis (per distruzione e danneggiamento degli impianti sportivi).
Il sottosegretario Mario LETTIERI rileva che l'articolo aggiuntivo 2-ter.010 appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura, tenuto conto dei corrispettivi che gli enti pubblici proprietari degli impianti sarebbero tenuti a riconoscere al soggetto da essi individuato a fronte delle attività e delle connesse responsabilità conferitegli. Rileva invece che l'emendamento 11-bis.80 non appare presentare profili problematici di carattere finanziario.
Lino DUILIO, presidente, formula in sostituzione del relatore, la seguente proposta di parere:
La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea,
esprime
PARERE CONTRARIO
sull'articolo aggiuntivo 2-ter.010 in quanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2 e non compresi nel fascicolo 1».
La Commissione approva la proposta di parere.
N. 2340-A
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 7 marzo 2007 (v. stampato Senato n. 1314) presentato dal presidente del consiglio dei ministri (PRODI) dal ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) dal ministro dell'interno (AMATO) e dal ministro della giustizia (MASTELLA) di concerto con il ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
l'8 marzo 2007
(Relatore per la II Commissione: PISICCHIO; Relatore per la VII Commissione: FOLENA) NOTA: Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e VII (Cultura, scienza e istruzione), il 19 marzo 2007, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo del disegno di legge. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente. |
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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 2340 e rilevato che:
esso reca un contenuto omogeneo, volto a rafforzare l'azione di prevenzione dei fenomeni di violenza in occasione dello svolgimento delle manifestazioni sportive, anche attraverso l'immediata applicazione di prescrizioni relative alla loro organizzazione ed al loro svolgimento; a tale materia si riconnette solo indirettamente l'articolo 11-quinquies, che reca modifiche alla composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo;
interviene, all'articolo 1, a dettare una disciplina transitoria, applicabile fino alla completa attuazione di prescrizioni (che il provvedimento in esame integra ed amplia, anche implicitamente) già introdotte, in particolare, dall'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, ed ormai entrate in vigore a partire dalla stagione sportiva 20006/2007;
contiene disposizioni che effettuano richiami normativi in forma generica, per i quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 11-quater, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, richiama, «in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo»);
adotta, in alcuni casi, espressioni di uso comune suscettibili di ingenerare incertezze sull'effettivo significato giuridico loro attribuito (ad esempio, l'articolo 1 fa riferimento agli «stadi non a norma», nei quali «le competizioni sono svolte a porte chiuse»; l'articolo 2-bis, comma 1 reca la rubrica «divieto di manifestazioni esteriori», locuzione che compare anche al secondo comma, in connessione con il divieto di talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali», recata nel primo comma del medesimo articolo);
la tecnica della novellazione - all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c) - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica; in altri casi invece, la novellazione delle norme pregresse pur non conforme a quanto previsto dalla citata circolare, appare tuttavia nel caso di specie funzionale ad una sua più agevole comprensione e coerente con la finalità dell'intervento legislativo, volto a modificare termini o importi di sanzioni previsti da disposizioni vigenti: articolo 2, comma 1, lettera a), n. 1); lettera b); lettera c); articolo 2-bis, comma 3; articolo 5, comma 01; articolo 11-quater, comma 1, lettera d);
non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);
non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
all'articolo 11-quater - che inserisce il comma 6-bis all'articolo 34 del testo unico della radiotelevisione (decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) al fine di richiamare, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, l'osservanza di specifiche misure individuate con codice di autoregolamentazione, volte «alla diffusone tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive» - andrebbe valutata l'opportunità di un coordinamento di tale disciplina con quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 4 del medesimo articolo 34, che appare perseguire il medesimo intento e reca una formulazione in gran parte identica;
sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:
all'articolo 2-bis - che definisce una peculiare tipologia di condotta illecita, sintetizzata nella formulazione della rubrica «divieto di manifestazioni esteriori» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la fattispecie che integra il reato ivi previsto, in particolare con riferimento a talune «rappresentazioni esteriori, anche verbali».
PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il testo del disegno di legge n. 2340 Governo, approvato, con modificazioni, dal Senato, di conversione del decreto legge n. 8 del 2007 recante Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono in primo luogo riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientrante nell'ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione;
osservato che il decreto legge in esame contiene, inoltre, una serie di misure finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, rientranti nella materia «ordine pubblico e sicurezza» attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera h), della Costituzione;
rilevato che alla medesima finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono, altresì, collegabili le ulteriori disposizioni del provvedimento che, sebbene riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, sono comunque anch'esse dirette ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;
osservato, in particolare, che i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge introducono uno specifico reato di natura contravvenzionale, volto a sanzionare comportamenti riferibili ad organizzazioni di sostenitori, i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive;
considerato che l'assenza di termini rigorosi nella definizione delle condotte vietate determina la introduzione nell'ordinamento di una fattispecie penale dai contorni indeterminati, rispetto alla quale non è chiara la individuazione del bene meritevole di tutela giuridica sotto il profilo penale;
rilevato inoltre che la previsione relativa alla sanzione prevista all'articolo 7, comma 1, capoverso «articolo 583-quater», che introduce l'articolo 583-quater del codice penale, può portare all'applicazione della pena della reclusione fino a diciotto anni nel caso di lesioni personali gravissime procurate ad un pubblico ufficiale, analogamente a quanto previsto per la commissione di più gravi reati contro la persona;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente condizione:
siano riformulati i commi 1 e 2 dell'articolo 2-bis del decreto-legge, mediante una disciplina rigorosa della condotta che si assume vietata, in modo da individuare il bene meritevole di tutela giuridica;
e con la seguente osservazione:
valutino le Commissioni di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 7 del decreto-legge, che la pena stabilita per il reato di cui all'articolo 583-quater del codice penale sia definita in termini di maggiore ragionevolezza, anche tenendo presente l'entità delle altre pene previste per i reati contro la persona.
PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)
La VIII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 2340, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche»;
valutati positivamente, in particolare: l'articolo 10 che prevede che all'adeguamento degli impianti provvedano le società utilizzatrici degli impianti medesimi ed individua le procedure per il rilascio alle società del provvedimento abilitativo che eventualmente si rendesse necessario; l'articolo 11 che prevede la definizione attraverso un tavolo concertativo ampiamente partecipato (Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, Ministro per le infrastrutture, Ministro dell'interno, Ministro dell'economia e delle finanze, CONI, ANCI, Regioni, organizzazioni sportive), di un programma straordinario per l'impiantistica sportiva;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
PARERE DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI
La Commissione parlamentare per le questioni regionali,
esaminato il testo del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge n. 8 del 2007, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche;
considerato che il provvedimento, che persegue lo scopo di prevenire e reprimere efficacemente il fenomeno della violenza negli stadi, reca una serie di misure, finalizzate ad assicurare l'ordine e la sicurezza pubblica in occasione delle manifestazioni sportive, riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza», assegnata dall'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
rilevato che il testo apporta modifiche a norme di carattere penale e processuale contenute nella legge 13 dicembre 1989, n. 401 «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di competizioni agonistiche», nel decreto legge n. 28 del 2003 «Disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive», convertito dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e nel codice penale;
considerato che le suddette previsioni investono specifici profili relativi alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», rientranti nella competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, lett. l), della Costituzione;
rilevato che alla finalità di tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza sono connesse le ulteriori disposizioni del provvedimento che, riconducibili alle materie «ordinamento sportivo» e «ordinamento della comunicazione», che l'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, annovera tra le materie di competenza legislativa concorrente, perseguono la medesima ratio di approntare un complessivo sistema di interventi tesi ad arginare fenomeni di violenza connessi allo svolgimento di manifestazioni sportive;
rilevato che l'articolo 11 prevede l'attuazione di un tavolo di concertazione, cui partecipino i Ministri per le politiche giovanili e le attività sportive, delle infrastrutture, dell'interno e dell'economia e delle finanze, il CONI, nonché i rappresentanti dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle regioni e delle organizzazioni sportive, al fine di definire un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e all'esercizio della pratica calcistica;
considerato che la previsione di una analoga partecipazione delle regioni e degli altri organismi di cui all'articolo 11 è prevista anche in relazione a quanto statuito dall'articolo 11-bis, che attribuisce al Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'Università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, il compito di definire un programma di iniziative da realizzare nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile e finalizzate a promuovere i valori dello sport, come sanciti nella Carta olimpica;
esprime
PARERE FAVOREVOLE
TESTO approvato dal Senato della Repubblica |
TESTO delle Commissioni |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
Identico. |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
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DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
Testo delle Commissioni |
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Allegato |
Allegato |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8 |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8 |
All'articolo 1: |
All'articolo 1: |
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al comma 1, le parole «a porte chiuse» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di pubblico»; |
al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»; |
al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «persona fisica» sono inserite le seguenti: «o giuridica» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»; |
al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; |
identico; |
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. |
identico. |
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. |
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3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. |
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3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro». |
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All'articolo 2: |
All'articolo 2: |
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all'articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis»; |
identico; |
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: |
identico; |
«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale."»; |
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al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»; |
identico; |
al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»; |
identico; |
al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»; |
identico; |
al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»; |
identico; |
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa». |
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse la parola: «morali» nonché le parole: «risiedono, ovvero di cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa». |
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: |
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti: |
«Art. 2-bis. - (Divieto di manifestazioni esteriori). - 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati |
«Art. 2-bis. - (Divieto di striscioni e cartelli). - 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto |
commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. |
da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. |
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale. |
Soppresso. |
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro". |
Soppresso. |
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. |
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - Identico». |
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società». |
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All'articolo 3: |
All'articolo 3: |
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»; |
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e dopo le parole: «in modo da creare un» è inserita la seguente: «concreto», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»; |
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dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: "se dal fatto deriva un |
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pericolo concreto" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica"»; |
al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso. |
identico. |
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente: |
Identico. |
«Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). - 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: "5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"». |
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All'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,». |
All'articolo 4: al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,»; il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: "30 giugno 2007" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2010"». |
All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente: «01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro"». |
Identico. |
All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge». |
Identico.
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All'articolo 7: |
All'articolo 7: |
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
identico: |
«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: |
«1. Identico: |
"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà."»; |
"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni."»; |
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale». |
identico. |
All'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente: |
All'articolo 8: |
«4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità». |
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4»; il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione della predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato». |
All'articolo 9, al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000». |
All'articolo 9: al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000»; |
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dopo il comma 3, è inserito il seguente: |
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«3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura». |
All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
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All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
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Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
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Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
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«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
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«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2. 2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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Art. 11-ter. - (Rilascio di biglietti gratuiti per i minori). - 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. |
Art. 11-ter. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità". |
Art. 11-quater. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - Identico. |
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008. |
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Art. 11-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 11-quinquies. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - Identico: |
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva"; |
a) identica; |
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport"; |
b) identica; |
c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente: |
c) identico: |
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive."; |
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive."; |
d) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni"; |
d) identica; |
e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
e) identica. |
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo". |
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Art. 11-quinquies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto"». |
Art. 11-sexies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - Identico». |
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 32 dell'8 febbraio 2007 ( ).
Testo del decreto-legge |
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica e dalle Commissioni( ) |
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche. IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali; emana il seguente decreto-legge: |
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Articolo 1. (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi). |
Articolo 1. (Misure per la sicurezza degli impianti sportivi). |
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. |
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte in assenza di pubblico. Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003. |
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente: |
2. Identico: |
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». |
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica o giuridica titoli di accesso in numero superiore a quattro. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.». |
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. |
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati. |
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3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. |
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3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. |
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3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. |
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3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 2. (Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1: |
a) identica: |
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»; |
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»; |
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»; |
2) identico; |
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a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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«1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.»; |
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»; |
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni»; |
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»; |
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»; |
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente: |
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dai seguenti: |
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.». |
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.». |
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente: |
2. Identico: |
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.». |
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.». |
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Articolo 2-bis. (Divieto di striscioni e cartelli). |
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1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205. |
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Articolo 2-ter. (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). |
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1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. 2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società. |
Articolo 3. (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 3. (Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: |
1. Identico: |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.». |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.». |
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1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: «se dal fatto deriva un pericolo concreto» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica». |
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente: |
2. Identico: |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.». |
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 1.000 a 5.000 euro.». |
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Articolo 3-bis. (Aggravante del reato di danneggiamento). |
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1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: |
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«5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive». |
Articolo 4. (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 4. (Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni: |
1. Identico: |
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; |
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»; |
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»; |
b) identica; |
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,». |
c) identica. |
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato. |
2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: «30 giugno 2007» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2010». |
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter». |
3. Identico. |
Articolo 5. (Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti). |
Articolo 5. (Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti). |
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01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro». |
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.». |
1. Identico. |
Articolo 6. (Misure di prevenzione). |
Articolo 6. (Misure di prevenzione). |
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401. |
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della presente legge. |
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.». |
2. Identico». |
Articolo 7. (Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale). |
Articolo 7. (Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale). |
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni». |
1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: «Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.». |
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.». |
2. Identico. |
Articolo 8. (Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
Articolo 8. (Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401). |
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate. |
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate, salvo quanto previsto dal comma 4. |
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate. |
2. Identico. |
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro. |
3. Identico. |
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie. |
4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi poteri statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che l'abbiano determinato. |
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
5. Identico. |
Articolo 9. (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). |
Articolo 9. (Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio). |
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. |
1. Identico. |
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate. |
2. Identico. |
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 40.000 a 200.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. |
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3-bis. Le società devono esporre negli stadi in tutti i settori più copie del regolamento d'uso dell'impianto e devono fare in modo che sul retro dei biglietti sia pubblicata la dizione che l'acquisto del tagliando comporta l'obbligo del rispetto del regolamento e che il rispetto del regolamento è condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno della struttura. |
Articolo 10. (Adeguamento degli impianti). |
Articolo 10. (Adeguamento degli impianti). |
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente: |
1. Identico: |
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». |
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza o convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.». |
Articolo 11. (Programma straordinario per l'impiantistica sportiva). |
Articolo 11. (Programma straordinario per l'impiantistica sportiva). |
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali. |
Identico. |
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive. |
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Articolo 11-bis. (Iniziative per promuovere i valori dello sport). |
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1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentito il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2. |
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2. Le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 2-bis e 3-bis del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 11-ter. (Rilascio di biglietti gratuiti per i minori). |
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1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. |
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Articolo 11-quater. (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). |
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1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: «di capienza superiore alle diecimila unità» sono sostituite dalle seguenti: «di capienza superiore alle 7.500 unità». |
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2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008. |
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Articolo 11-quinquies. (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). |
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1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: |
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a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: «Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva»; b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: «Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport»; c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono |
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tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.»; d) all'articolo 35, comma 2, le parole: «per un periodo da uno a dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo da tre a trenta giorni»; e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo». |
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Articolo 11-sexies. (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). |
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1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: «Alfine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto». |
Articolo 12. (Entrata in vigore). |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. |
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. |
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Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007. |
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NAPOLITANO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri. Melandri, Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive. Amato, Ministro dell'interno. Mastella, Ministro della giustizia. Di Pietro, Ministro delle infrastrutture. Lanzillotta, Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Visto, il Guardasigilli: Mastella. |
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RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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130.
Seduta di lunedìMARTEDÌ 20 MARZO 2007
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PIERLUIGI CASTAGNETTI
indi DEI VICEPRESIDENTI GIORGIA MELONI E CARLO LEONI
(omissis)
Discussione del disegno di legge: S. 1314 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Approvato dal Senato) (A.C. 2340-A ) (ore 21,40).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
(Discussione sulle linee generali - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il Presidente del gruppo parlamentare di Forza Italia ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto, altresì, che le Commissioni II (Giustizia) e VII (Cultura) si intendono autorizzate a riferire oralmente.
Il relatore per la II Commissione, deputato Pisicchio, ha facoltà di svolgere la relazione.
PINO PISICCHIO, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, svolgerò oralmente solo una parte della mia relazione; consegnerò poi l'altra parte del testo.
Signor Presidente, onorevoli colleghi, accingendoci all'esame di questo provvedimento, dobbiamo partire da una considerazione fondamentale: si tratta di un decreto-legge che al centro della sua valutazione ha l'ordine pubblico, con inevitabili precipitati relativi a profili penalistici e aspetti che ineriscono alle dimensioni sociale e sportiva. Ma la natura essenziale del decreto concerne il profilo dell'ordine pubblico. È un elemento che non va dimenticato e che anzi deve rappresentare l'ermeneutica corretta per interpretarlo, senza commettere l'errore di attribuire ad esso valenze taumaturgiche per tutto il complesso mondo dello sport, e di quello calcistico in particolare.
Ad altro provvedimento più organico e mirato sarà consegnato questo compito di ridisegnare i profili del nuovo modo di essere del calcio italiano e l'impegno delle Commissioni riunite, l'impegno del Governo, assunto sin da oggi, sarà quello di spendersi in modo adeguato e nei tempi adeguati.
All'attenzione nostra, oggi, c'è ben altro: c'è un decreto-legge per la prevenzione e per la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, adottato a seguito dei gravissimi episodi di violenza culminati a Catania con l'omicidio dell'ispettore Raciti, annunciato da una lunga sequenza di atti teppistici di estrema gravità che hanno fatto registrare altre vittime nei campi sportivi di mezza Italia. Violenza, dunque, che nulla ha a che vedere con lo sport.
Questa è la considerazione preliminare che attiene al merito e ai confini del disegno di legge di conversione. Ma esiste anche una preliminare questione di metodo che qui voglio esporre.
Il decreto è stato presentato dal Governo al Senato, dove ha raccolto una maggioranza quasi unanime. Questo fatto politico ha rappresentato e rappresenta per noi un riferimento di grande importanza, una traccia su cui articolare il nostro lavoro, ma avrebbe potuto anche rappresentare - sia detto con il rispetto più grande che dobbiamo all'altro ramo del Parlamento - un elemento capace di esercitare un condizionamento per il nostro lavoro.
Le Commissioni riunite II e VII della Camera, nell'affrontare l'esame del provvedimento, hanno affrontato preliminarmente una questione che travalica il merito stesso del provvedimento, coinvolgendo i rapporti tra i due rami del Parlamento. Come già è avvenuto in passato, la Camera dei deputati si trova in una situazione anomala, determinata dall'asimmetria che si è venuta a creare tra i due rami del Parlamento in ragione del diverso rapporto tra maggioranza ed opposizione.
Se non si vuole pervenire ad una surrettizia modifica dell'assetto costituzionale, ispirato al principio del bicameralismo perfetto, si deve essere consapevoli che un testo approvato dal Senato, sia pure all'unanimità, può essere modificato dalla Camera ogni qualvolta ciò si dimostri necessario.
Nel caso in esame, le Commissioni riunite hanno ritenuto necessario apportare alcune modifiche al testo approvato al Senato.
La circostanza che, come si ricordava, si tratti di un testo approvato dall'altro ramo del Parlamento all'unanimità (vi sono stati cinque astenuti) ha indotto le Commissioni ad apportarvi unicamente modifiche sorrette dalla condivisione unanime di tutti i gruppi. Non tanto come relatore per la II Commissione, quanto piuttosto in veste di presidente di essa, vorrei sottolineare che le Commissioni riunite hanno svolto un proficuo ed attento esame del testo, che ha visto un atteggiamento costruttivo da parte di tutti i gruppi, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione. Solo una condivisione unanime delle modifiche può giustificare la trasmissione al Senato di un testo approvato da quel ramo del Parlamento all'unanimità.
Prima di passare all'esame del merito - anzi, prima di consegnare il testo relativo all'esame del merito - vorrei che fosse chiaro un punto: le Commissioni hanno approvato tutti gli emendamenti all'unanimità, nonostante che in alcuni casi, per qualche gruppo, ciò abbia significato la rinuncia ad alcune legittime convinzioni. L'obiettivo di tutti è stato uno solo: approvare un testo condiviso che contenesse misure adeguate per contrastare il fenomeno della violenza nello sport.
Per quanto attiene al testo integrale della relazione, al fine di rendere possibile un dibattito più celere, chiedo che la Presidenza ne autorizzi la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna. Ho concluso (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).
PRESIDENTE. Grazie. La Presidenza consente la pubblicazione del testo integrale della sua relazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Il relatore, presidente della Commissione cultura, deputato Folena, ha facoltà di svolgere la relazione.
PIETRO FOLENA, Relatore per la VII Commissione. Signor Presidente, mi piacerebbe molto che il decreto-legge in esame, oltre ad essere ricordato come quello che inasprisce - ma rende anche più efficaci - le sanzioni nei confronti degli episodi di violenza che hanno recentemente colpito il mondo del calcio, con l'omicidio del funzionario Raciti e, qualche giorno prima, con l'assassinio di un dirigente di una squadra di calcio dilettantistica in Calabria, potesse in qualche modo passare alla cronaca anche come un provvedimento che lancia un messaggio positivo.
Con il decreto-legge, se approvato così come proposto all'unanimità dalle due Commissioni - l'ha ricordato il presidente Pisicchio -, i minori di 14 anni, ove accompagnati da un genitore, potranno entrare gratuitamente negli stadi per assistere alle partite di calcio. Si tratta di un messaggio che il Parlamento vuole lanciare alla società italiana, ai minori ed ai loro genitori, per recuperare il senso di una festa, di uno sport, di un momento di competizione, ma anche di un grande momento di socializzazione, anche di un grande momento di riconoscimento collettivo: chiunque sia tifoso di una squadra di calcio sa che una partita è anche questo.
Io credo che quello al nostro esame, nato essenzialmente come decreto-legge basato sull'aspetto penalistico e repressivo, è stato giustamente emendato dal Senato con l'aggiunta di una seconda parte di natura sociale e sportiva sulla quale noi siamo ulteriormente intervenuti. In tal modo, si configura una disciplina che poggia su due gambe solide: una volta a contrastare più efficacemente, con gli strumenti della legge, la violenza negli stadi; un'altra fatta di norme che, mirando sulla prevenzione, possano permettere di uscire da quella condizione che ha visto una forma di esproprio del diritto alla partecipazione ai grandi eventi collettivi.
Come ho avuto modo di affermare nella relazione svolta in sede di Commissione - alla quale rinvio per ciò che riguarda l'esame approfondito del provvedimento che ci è pervenuto dal Senato - la violenza è l'altra faccia di un calcio malato, di un eccesso di economia, di business, di affari che hanno contribuito a spegnere una parte della partecipazione a questo gigantesco evento. Certamente, ci sono anche altri motivi. In sede di VII Commissione, con il concorso di tutti i colleghi, della maggioranza e dell'opposizione, abbiamo concluso una indagine conoscitiva al riguardo. La prossima settimana esamineremo uno schema di documento conclusivo che darà alcune indicazioni su aspetti di grande rilievo. Ad esempio, ricordo che le società di calcio, oggi, sono società per azioni quotate in borsa e c'è da domandarsi se l'infortunio di un giocatore o l'annuncio relativo alle condizioni fisiche di un giocatore, e gli effetti sulla quotazione in borsa delle società, non finiscano per diventare più importanti dello stesso sistema che regola una leale e piena competizione sportiva.
Mi domando quali paletti dobbiamo mettere alla libertà di impresa, che non deve essere conculcata e che, tuttavia, incontra il suo contrappeso costituzionale nel valore sociale che vogliamo tutelare, quello del diritto allo sport.
Il testo che abbiamo proposto - lo ha ricordato il relatore Pisicchio, con forza - è stato approvato all'unanimità dalle Commissioni congiunte. Ciascuna ha fatto la propria parte. Spogliandomi per un attimo dei panni di relatore e, persino, di presidente di Commissione, anch'io ho dovuto compiere alcune rinunce, con l'obiettivo di proseguire nel solco di un lavoro unitario che il Senato aveva svolto. In tal modo, è stata modificata quella norma irrealizzabile e sbagliata, dal punto di vista costituzionale, che vietava la esposizione di qualsiasi striscione negli stadi ed il divieto è stato limitato ai soli striscioni che inneggiano alla violenza o all'odio.
Allo stesso modo, la flagranza differita - termine ossimoro, vera e propria contraddizione di questo sistema - è rimasta, pur essendo stata circoscritta e riferita soltanto agli elementi video e fotografici. Si tratta di una norma a tempo che scadrà nel 2010 e che non entra a far parte, a regime, dei codici del nostro paese.
L'articolo 7, che aggrava significativamente le pene per lesioni cagionate a ufficiali o agenti di polizia in servizio di ordine pubblico, è stato riferito alle manifestazioni sportive, evitando quella cattiva abitudine secondo cui, nella emanazione di un decreto-legge urgente e di emergenza, legato ad uno specifico fenomeno, si finisce con lo stravolgere l'intero codice, senza badare a tutte le conseguenze e compiendo atti forse discutibili anche sotto il profilo costituzionale.
È dal punto di vista della prevenzione che questo decreto-legge ha subito alcune delle modifiche più significative. Tra esse voglio citare la nuova formulazione dell'articolo 8, comma 4, il quale, accanto al divieto - che rimane in vigore - per le società sportive di intrattenere rapporti finanziari con i club e le associazioni, stabilisce tuttavia la possibilità di stipulare convenzioni che abbiano finalità sociali e di solidarietà con quei club che si dissocino apertamente dalla violenza, nell'eventualità in cui un loro appartenente sia coinvolto in episodi del genere.
La nuova formulazione dell'articolo 11-bis permette, inoltre, di lanciare un messaggio, prevedendo che le somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria per i reati previsti dal decreto-legge servano per alimentare quei positivi programmi sportivi di cui si alla prima parte dello stesso articolo e per aiutare lo svolgimento, prima delle partite, di quelle attività che possano distendere il clima da preparazione bellica che, a volte, c'è negli stadi.
Se noi rompiamo quel clima e creiamo un clima di maggior festa, aiutiamo a determinare una condizione positiva.
Mi permetto di dire che anche le coreografie, quando non sono violente, sono straordinari momenti perfino di creatività e di partecipazione. C'è gente che viene dall'estero in Italia per vedere alcune di queste coreografie e sarebbe assurdo pensare di vietarle.
Credo che la norma più rilevante che abbiamo inteso aggiungere sia costituita dal nuovo articolo 11-ter, recante «Rilascio di biglietti gratuiti per i minori», sul quale ho esordito nella mia relazione. Mi pare che sia un messaggio che possa andare nel profondo della società italiana.
Certo, si poteva fare di più. A me, personalmente, sarebbe piaciuta una norma volta a sospendere la pena per i reati meno gravi e a far sì che i ragazzi che vengono accusati di tali reati possano avere una proposta concreta di una misura alternativa, come tagliare l'erba, pulire lo stadio o essere affidati ad un lavoro che abbia un significato risarcitorio, uscendo dalla logica penalistica.
Il sottosegretario Scotti, a nome del Governo, ci ha detto in Commissione che è allo studio ed in preparazione una norma organica che prevede proprio questa modalità di sospensione della pena, non solo in riferimento ai reati di cui stiamo parlando, ma erga omnes.
Infine, devo dare atto da alcuni colleghi, soprattutto al collega Caparini e al gruppo che rappresenta, di aver posto con grande forza la questione della messa in sicurezza degli stadi. Penso che lavoreremo insieme su un ordine del giorno o su un documento organico, perché è ora che il Parlamento si apra con un disegno di legge governativo e proposte di legge di iniziativa parlamentare ad una riforma organica degli stadi che ci permetta di uscire da quella condizione di assoluta incertezza e cattiva organizzazione che ancora oggi, nel 2007, purtroppo, esiste negli stadi italiani e che obbligatoriamente dobbiamo superare, se vogliamo concorrere efficacemente, ad esempio, ad essere gli organizzatori dei campionati europei di calcio del 2012 e, soprattutto, se vogliamo offrire agli italiani e alle italiane, e a chi ama questo straordinario sport, la possibilità di passare una domenica, un sabato o una serata di festa e non di angoscia (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, Italia dei Valori e Popolari-Udeur).
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Daniele Farina. Ne ha facoltà.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, colleghi deputati, sottosegretario Scotti, credo che abbiamo lavorato fecondamente in Commissione e abbiamo operato dei miglioramenti al testo che proveniva dal Senato. Però, per chiarezza ed anche per brevità dei nostri lavori, ritengo che bisogna esprimere subito un giudizio chiaro sul provvedimento che stiamo esaminando. Non se ne abbia a male il sottosegretario Scotti, ma credo che il decreto-legge del Governo, così come è stato strutturato, fosse essenzialmente orrido in origine e pessimo nel testo licenziato dal Senato.
Quindi, come ho già dichiarato più volte, ritengo che ciò che andremo a costruire sarà comunque giudicato da molti un brutto testo. Intendo dire che quella che si è verificata nei vari passaggi legislativi è stata una procedura graduale di vera e propria riduzione del danno. Lo affermo perché mi risulta evidente che è sbagliato l'approccio di fondo con cui il Governo ha affrontato questa materia.
È chiaro, infatti, che il testo del decreto-legge si sviluppa a partire dagli avvenimenti che a Catania hanno avuto culmine nell'omicidio dell'ispettore Raciti e nell'urgenza di dare una risposta a quei fatti gravissimi e ad un'evidente degenerazione delle condizioni di esercizio delle manifestazioni calcistiche.
Questo lo hanno affermato molti colleghi: penso sia un'evidenza difficilmente discutibile. Ma l'errore di fondo è nel credere che un provvedimento quasi esclusivamente repressivo abbia un'efficacia reale. Il relatore per la VII Commissione, il collega Folena, metteva in evidenza l'aspetto positivo che il Senato della Repubblica ha introdotto sul nucleo duro di un provvedimento del Governo che aveva una chiave esclusivamente penalistica, nella misura in cui è riuscito ad introdurre - e noi qui ad ampliare - un elemento che guarda alla promozione dello sport e alla riforma delle condizioni normali di agibilità dei nostri stadi e dell'approccio di numerosi soggetti al fenomeno calcistico.
La domanda che dovremo porci - al Senato hanno tentato di porsela - è perché paiono non funzionare le norme esistenti, a partire della legge n. 401 del 1989, poi successivamente modificata nel 2001. Si tratta di norme che non sono, a differenza di quanto si legge qua e là, particolarmente tenere sotto il profilo penale, anzi. Eppure suonano a conferma che la strada intrapresa è a fondo cieco, se permane l'usanza che le norme approvate restano lettera morta. Da anni, io personalmente, per fortuna non in solitudine, sono convinto che gli stadi siano il terreno di sperimentazione di nuove normative che tendono ad estendersi al resto della società.
Nel testo prodotto dal Governo questa idea risulta, a mio avviso, fortemente confermata. Voi ricorderete, soprattutto i colleghi che hanno più legislature alle spalle, il forte dibattito che ha accompagnato l'istituto della cosiddetta «flagranza differita». Indipendentemente dagli esiti del voto sui vari provvedimenti che la contenevano, è evidente che è aperta la questione del vulnus, anche costituzionale, che questa rappresenta nel nostro ordinamento. È evidente che la sua dilatazione da 36 a 48 ore amplifica questo problema, anche se ne restringe - di questo va dato onestamente merito al Governo - la discrezionalità alla sola documentazione videofotografica. Soprattutto verrebbe a cadere, se confermato il testo del Governo e se confermato il testo del Senato, il carattere provvisorio che anche le passate legislature hanno voluto attribuire a questo istituto della «flagranza differita», cioè verrebbe a cadere il carattere a termine, eccezionale. Se ne darebbe insomma per scontata la definitiva introiezione nel nostro ordinamento.
Questa è la ragione per la quale, nel dibattito che abbiamo avuto in Commissione, abbiamo voluto ridare un termine a questo istituto, mantenendone il carattere di eccezione. Inoltre, sul medesimo versante dello stadio come laboratorio, il Governo dovrebbe spiegare con più evidenza come sia possibile che un provvedimento dichiaratamente volto alla prevenzione e alla repressione dei fenomeni di violenza connessi alle manifestazioni calcistiche si dilati invece, modificando il codice penale, fino a comprendere tutte le circostanze e tutti i cittadini, anche molto distanti da quello che dovrebbe essere l'oggetto di questo decreto e del dibattito per la sua conversione in legge. Questo accadrebbe, pur essendo evidente che non esiste, tranne che negli stadi, alcuna necessità o urgenza per un'applicazione così diffusa.
Si è tentato poi di introdurre un vero e proprio reato di opinione con riferimento alle fattispecie previste dall'articolo 2-bis, comma 1, che abbiamo per queste ragioni concordemente riformulato e spero che nessuno se ne dolga. Uno dei due relatori del Senato, nell'iter del decreto in quella Camera, ha fatto più volte presente che in questo decreto sono state inserite dal Governo e confermate dal Senato - e noi non le modifichiamo - misure di prevenzione personali e patrimoniali, che sono previste dalla legislazione antimafia, nonostante che metà della Commissione del Senato proponesse di abrogarle e che la restante metà le ritenesse inutili. Eppure sono rimaste in questo testo. Questo ragionamento nasce dalla convinzione che la legislazione di emergenza è un potente veleno, che una volta introdotto nell'ordinamento non ne esce più, anzi tende a corroderlo. Questo paese ne ha avuto esperienza, ma colpisce la naturalezza - lo ribadisco - con cui temi di questo tipo sono stati sottoposti alle Camere: mi riferisco al provvedimento dal carattere di particolare necessità ed urgenza concernente la repressione e la prevenzione delle violenze che si verificano in occasione di manifestazioni sportive di carattere calcistico.
Siamo di fronte ad un mondo, quello del calcio (mi soffermerò molto brevemente sulla questione perché è già intervenuto il relatore Folena e altri lo faranno in seguito), che è destinato a cambiare: mi riferisco alla proprietà degli stadi, alla loro privatizzazione, alle TV a pagamento, al destino del pubblico e dei tifosi organizzati, temi che rimangono sullo sfondo e su cui si annunciano specifici interventi legislativi ed interventi diversi di settore.
Il fatto che siamo di fronte ad un qualcosa che in futuro strutturalmente cambierà è una ragione in più per marcare il carattere di eccezionalità, per cui è possibile la limitazione temporale delle norme che ci accingiamo ad approvare.
L'eccezione è tale - lo credo molto umilmente - quando non si pratica a sufficienza la fatica dell'ordinario. Cosa intendo dire?
Credo sia difficile negare il fatto che la situazione che questo provvedimento contrasta ha molti padri e molte madri, vale a dire ha molti più responsabili dei soggetti concreti i cui reati si intende contrastare!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, colleghe e colleghi, rappresentanti del Governo, purtroppo, il dibattito che stiamo affrontando ci permetterà solo in parte di avviare una riflessione politica seria, pacata e di carattere più complessivo. Lo strumento del decreto-legge non ci aiuta, infatti, in questo. Sono 18 anni ormai che lo Stato affronta il fenomeno della violenza negli stadi a colpi di decreti-legge, fondati principalmente su quello che accade negli stadi o fuori dagli stadi, cioè sull'impatto emotivo provocato da gravi fatti di cronaca.
Il 13 dicembre del 1989 venne approvata la legge n. 401 per la tutela della correttezza dello svolgimento di manifestazioni sportive. Poi, ad ondate successive, sono state via via introdotte, sempre con la tecnica del decreto-legge, quelle che sono state definite misure urgenti per prevenire la violenza negli stadi.
Abbiamo così avuto una sequela di decreti: quello del 1994, del 2001, del 2003, del 2005, sino ad arrivare al decreto-legge oggi in discussione.
La stratificazione di queste norme emergenziali ha delineato un sistema improntato esclusivamente a logiche repressivo-preventive, attraverso il quale sono stati configurati reati specifici, misure di prevenzione, procedure speciali, eccezioni alle garanzie costituzionali.
Dopo vent'anni, siamo al punto di partenza: non è con metodi e logiche di emergenza, con leggi di eccezione o misure speciali, con provvedimenti repressivi e di dubbia costituzionalità, anche se mascherati da misure preventive, che si risolve il problema ed i fatti lo hanno dimostrato. Anzi, la militarizzazione degli stadi e la criminalizzazione generalizzata del tifoso paradossalmente ha favorito la politicizzazione e lo spostamento della violenza nei confronti delle forze di polizia ovvero di chi si trova a rappresentare sul campo lo Stato e a far valere le sue leggi.
La violenza negli stadi, che è culminata di recente nei tragici fatti di Catania, non può essere risolta in questo modo. Necessita di provvedimenti di più ampio respiro che riformulino del tutto l'ormai vecchia legge n. 401 del 1989, soprattutto riportando la normativa nell'alveo costituzionale.
La democraticità di un paese la si valuta anche dal numero di leggi speciali che vengono approvate.
Già il codice di procedura penale avrebbe degli strumenti - reati e sanzioni, introdotti attraverso vari decreti-legge -, ma questi ultimi non sono stati utilizzati poiché si preferisce sempre fare ricorso a nuovi decreti-legge, a nuove leggi speciali, ad ennesime norme d'emergenza; per fare un esempio, non è stato applicato nemmeno il decreto Pisanu.
A parer mio, si tratta di capire, più che di reprimere, anche perché il pugno duro è mostrato da istituzioni che non hanno fatto rispettare, e non rispettano le leggi: basti pensare alle autorizzazioni in deroga concesse ai gestori degli stadi insicuri, che sono state rilasciate fino a poche settimane fa (tra l'altro, già si sono avute deroghe, nonostante l'emergenza di cui si è discusso sui giornali nelle settimane scorse).
Ritengo che sarebbe stata opportuna un'indagine conoscitiva sull'illegalità diffusa, che ha permesso l'errata programmazione di interventi infrastrutturali, lo spreco di denaro pubblico, l'agibilità di stadi fuorilegge, l'elusione delle normative sulla sicurezza e l'omessa adozione dei provvedimenti conseguenti, ma anche l'ottusa gestione dell'ordine pubblico. Di questo avremmo dovuto discutere, ma così non è stato, quindi oggi ci troviamo ad introdurre nel nostro ordinamento nuove misure autoritarie e ad appesantire quelle già esistenti. Vi è il rischio di introdurre nel nostro ordinamento un vero e proprio cavallo di Troia, che può minare la configurazione democratica e liberale, lo stato di diritto del nostro Paese.
L'Italia, periodicamente, ciclicamente, compie dei passi in avanti sulla via del diritto e sulla scia di una civiltà giuridica, ma poi, improvvisamente, compie dei passi indietro, ha delle battute d'arresto come quella registrata oggi grazie a questo decreto-legge.
Addirittura, il nostro Paese è riuscito a proiettare la sua visione del diritto alla vita anche a livello internazionale nei confronti, ad esempio, di quei paesi che ancora praticano la pena di morte, e si è impegnato a presentare all'ONU una proposta di moratoria universale delle esecuzioni capitali. In ogni caso, successivamente accade che, nonostante gli impegni, i precisi atti d'indirizzo del Parlamento nei confronti del Governo, quest'ultimo venga meno ai suoi proponimenti. A causa di ciò, Marco Pannella, in queste ore, ha dovuto annunciare la ripresa di uno sciopero della fame, proprio per ottenere dal Governo il rispetto degli impegni solenni - reiterati non soltanto dal nostro Parlamento, ma anche dal Parlamento europeo - per la presentazione all'Assemblea generale dell'ONU di una risoluzione per la moratoria della pena di morte. In Iraq, questa notte, ancora una volta dopo l'uccisione di Saddam Hussein, vi è stata un'esecuzione riguardante l'ex vicepresidente iracheno, Yassin Ramadan. Si potrebbero, quindi, verificare nuove vendette, nuovi omicidi ed assassini in quel paese.
Per quanto riguarda il provvedimento in discussione, segnalo, in primo luogo, una gravissima anomalia contenuta nel decreto-legge. Mi riferisco ad una misura di prevenzione adottata dal questore, il cosiddetto Daspo; si tratta di un fatto mai avvenuto in questi anni, caratterizzati anche da una gravissima emergenza sul fronte della criminalità organizzata e della mafia.
Questa misura si applica ai reati, ai comportamenti giudicati pericolosi commessi durante, primo o dopo lo svolgimento di partite di calcio.
Va tanto di moda il modello inglese, tutti lo invocano, ma nessuno ricorda che in Gran Bretagna il corrispettivo del nostro questore si limita a proporre il provvedimento cosiddetto Daspo, mentre è il giudice con una regolare udienza a dover decidere se e in quale misura applicarlo, così come avviene per le altre misure di prevenzione. L'inasprimento della conflittualità esistente tra i tifosi e le forze dell'ordine è stata determinata anche da una eccessiva discrezionalità lasciata ai questori e alle insufficienti garanzie difensive degli imputati.
Con la conversione del presente decreto-legge noi andiamo a confermare questa anomalia aggravandone gli effetti ed aprendo crepe significative nella nostra Costituzione. Da un lato, sembrano eccessive nei minimi edittali le pene previste per alcuni reati, giacché, se paragonate con altre fattispecie di reato più gravi tolgono al giudice la discrezionalità di stabilire una pena congrua e giusta, dall'altro sembra anche eccessivo che il Daspo che può applicare il giudice abbia una durata minima di due anni, atteso che un reato di modestissima entità non può portare ad un obbligo di presentazione in commissariato così invasivo e per una durata minima che il giudice non può ridurre. Aspetti non conformi alla Costituzione sono invece rappresentati da un altro tipo di Daspo, questo applicato in via addirittura preventiva. Vi è infatti il Daspo che può applicare il giudice con una sentenza, ma vi è anche il Daspo preventivo, quello disposto dal questore, basato non su una denunzia, ma su una relazione di servizio, su delle note informative che vengono dagli organi di polizia.
L'altra anomalia, pesantissima, che apre una breccia pericolosissima nel nostro ordinamento è quella della cosiddetta flagranza differita. Il Daspo preventivo sottrae al prevenuto la possibilità di difendersi in quanto non ha un giudice di merito avanti al quale discolparsi. Questo dice il nostro decreto-legge che stiamo discutendo, perché l'innocente denunziato e «daspato» può sperare nell'archiviazione o nell'assoluzione, mentre l'innocente «daspato» senza denunzia, quello a cui il provvedimento viene applicato in via preventiva, non ha la possibilità di rimuoverlo perché non ha un giudice di merito avanti al quale difendersi. Il TAR infatti è un giudice di legittimità ed il GIP si pronuncia solo sull'obbligo della firma.
Vi è poi la questione del Daspo per chi contravviene al regolamento d'uso nello stadio, qui siamo di fronte a cose veramente ridicole, da tre mesi a due anni se per sbaglio uno che va allo stadio e paga il biglietto si siede in un posto che non è il suo. Ad una semplice sanzione amministrativa non può corrispondere una misura di prevenzione che ha quale presupposto la pericolosità.
Torno ora sulla flagranza differita, oggi estesa a 48 ore e costituzionalmente inconcepibile e criticabile, perché viola l'articolo 13, comma 2, della Carta costituzionale. Introdotta dal decreto-legge Pisanu, fu fortemente osteggiata (lo ricordo soprattutto ai colleghi della maggioranza) dall'allora opposizione. Ricordo da questo punto di vista parole esemplari e condivisibilissime utilizzate da Anna Finocchiaro per contrastare la flagranza differita. Ora è stata introdotta in questo decreto-legge e ci troviamo in una situazione nella quale rischiamo di dare vita a precedenti per cui la flagranza differita può essere applicata non soltanto ai comportamenti relativi al calcio, ma anche ai comportamenti politici, di disobbedienza civile o, in generale, all'attività politica. Si tratta di un brutto precedente.
Da respingere totalmente sono invece le modifiche ancora più restrittive introdotte dal Senato, mi riferisco in particolare al sostanziale divieto di tifo organizzato, che rischia in quanto tale di divenire reato. La disciplina di dettaglio dettata nei giorni scorsi dall'osservatorio sulle manifestazioni sportive, inattuabile e cervellotica, ha poi fatto il resto.
Signor rappresentante del Governo, colleghe e colleghi, penso che la semplice ragionevolezza, nella punizione come nella prevenzione, sia l'arma vincente per governare ogni fenomeno. Non servono leggi eccezionali o autoritarie che favoriscono svolte di regime per la nostra società in genere e soprattutto per il business di coloro che vivono e si arricchiscono sul calcio, ovvero i soliti noti. Eccezionali sarebbero l'applicazione delle leggi ordinarie esistenti ed il rispetto del diritto e della Costituzione vigenti. È questa l'eccezionalità che noi vorremmo, ovvero l'applicazione delle leggi esistenti e soprattutto dei princìpi fondamentali del nostro Paese, della nostra civiltà giuridica e del nostro stato di diritto.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Pescante. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Signor Presidente, ancor prima della conclusione del dibattito, il gruppo di Forza Italia esprime il suo compiacimento - perché no? - per il risultato che si sta profilando (consideratelo un auspicio) e per l'approvazione di un testo condiviso. Tuttavia, mi auguro anche che il provvedimento sia approvato a larga maggioranza. Pertanto, parteciperemo al dibattito con la convinzione di interpretare il sentire dell'opinione pubblica di un Paese, stufa di questa violenza fanatica e spesso politicizzata che sta devastando l'immagine del calcio italiano e minando i valori stessi sui quali si fonda lo sport.
Il nostro atteggiamento propositivo nei confronti del decreto-legge del Governo si basa anche sulla considerazione che questo provvedimento sia la prosecuzione, anzi l'attualizzazione, delle leggi varate nel corso della passata Legislatura per contrastare la violenza nello sport, che per la verità non trovarono da parte dell'opposizione la stessa accoglienza da noi riservata oggi al decreto-legge del Governo.
Colleghi dell'opposizione, allora ci avevate osteggiato e contrastato, nonostante si trattasse di provvedimenti ai quali voi stessi oggi fate riferimento nel varare questo decreto-legge. Noi invece vi sosterremo, esprimendo al contempo il più vivo compiacimento per il ravvedimento di taluni, dopo aver ascoltato gli interventi dei colleghi che mi hanno preceduto. Prima di estendere queste note avrei parlato di un solo ravvedimento, mentre adesso ho acquisito che si tratta del ravvedimento di taluni. Tale ravvedimento vi ha portato a superare la remore e le riserve del passato.
E a proposito di ravvedimenti, prendo atto con piacere che si sono convertiti due autorevoli membri del Governo, uno dei quali all'epoca (cito il resoconto stenografico della Camera) sosteneva che per combattere la violenza era sufficiente applicare la legge ordinaria e che i biglietti nominativi - non la violenza! - allontanavano le famiglie dagli stadi. Si è ravveduto anche l'altro autorevole esponente del Governo, che sosteneva (cito sempre il resoconto stenografico) l'esigenza di aprire un tavolo di confronto con gli ultras, sospendendo l'applicazione di norme liberticide come la diffida. So che è assai poco protocollare far riferimento agli interventi che mi hanno preceduto, tuttavia vorrei far presente al collega D'Elia che, se è vero che in Inghilterra il cosiddetto Daspo è attribuito e sentenziato da un giudice, è anche vero che la sua sentenza avviene entro 24 ore dalla comunicazione.
È silente un altro severo oppositore dei provvedimenti contro la violenza dell'altra legislatura, attuale capogruppo di un partito di maggioranza al Senato, che all'epoca sosteneva - e, per la verità, alcuni di questi termini sono riecheggiati anche oggi, proprio qualche minuto fa - che le norme antiviolenza del Governo - cito testualmente - costituivano un laboratorio: oggi gli stadi, domani i cortei. E aggiungeva: «la figura degli steward porta alla militarizzazione degli stadi, il passo successivo sarebbe stata la militarizzazione della società». Il precedente Governo non è riuscito a fare tanto, pare che questo sia un testimone che viene consegnato di Governo in Governo.
Noto anche con piacere che sono state abbandonate alcune tesi proprie di una certa sociologia militante che ha alimentato la mentalità secondo la quale i disadattati, i teppisti, i violenti, specialmente se giovani, vanno capiti e mai puniti, trattati con i guanti bianchi, perché sostanzialmente innocenti. Nessuno ha mai colpa di niente. La colpa è sempre di qualcun altro. Anzi, di qualcosa altro: società, famiglia, sistema. Nel nostro caso - lo abbiamo sentito qualche minuto fa - si tratta della mancanza della cultura sportiva, dei dirigenti delle squadre di calcio, spendaccioni, responsabili di vari bilanci contraffatti, dei comportamenti in campo dei calciatori, dei club, del business e così via. Potrei continuare, ma per gli appassionati di queste tematiche giustificazioniste rinvio alla istruttiva lettura dei verbali delle sedute che si sono svolte sui provvedimenti contro la violenza negli stadi negli anni 2001, 2003 e 2005. Il risultato finale fu che le leggi di quegli anni furono annacquate e, durante i dibattiti parlamentari, rese poco incisive ed efficaci, sia per l'atteggiamento denunciato dell'opposizione, sia - lo devo riconoscere onestamente - per un certo ideologico garantismo di alcuni colleghi dell'allora maggioranza.
Non ho fatto questi richiami sul passato per spirito di polemica, ma per controbattere i motivi che oggi sono di nuovo riecheggiati. Il fatto è che si imputa oggi alla precedente legislazione la responsabilità di aver fallito nel contrastare la violenza, perché le norme erano troppo repressive. La realtà era che quelle norme - che di repressivo avevano assai poco -, sono risultate poco efficaci per questo motivo, con un impegno trasversale del Parlamento assai poco apprezzabile.
Ciò premesso, confermo che Forza Italia sosterrà il presente testo, per giungere all'obiettivo di restituire gli stadi ai giovani, alle famiglie, ai tifosi, agli stessi ultras, quelli che vanno allo stadio - e sono la stragrande maggioranza - per vivere una bella giornata di sport. Il fatto che questo impegno sia condiviso mi dà finalmente la consapevolezza che, al di là delle polemiche del passato, siamo tutti coscienti, in testa il Governo, che non possiamo più consentire che gli stadi siano diventati spazi di impunità. Si è finalmente capito, con colpevole ritardo, che la violenza del calcio è ribellione allo stato puro. Ribellione contro le forze dell'ordine, che a Catania ha visto l'uccisione di Raciti e che, a Livorno, ha visto inneggiare a questo assassinio.
Tra i violenti c'è chi va allo stadio senza vedere la partita, ma per insultare, aggredire e, soprattutto, colpire gli agenti. Si tratta di bande criminali che fraternizzano fra di loro, anche se appartengono a tifoserie avverse. I veri nemici sono diventati alleati. È chiaro che il pallone è solo un pretesto ignobile nella sproporzione tra causa ed effetto.
Nessuno vuole la guerra contro certe frange di ultras, ma nessuno, anche all'interno degli stadi, vuole più essere mischiato con i loro traffici e i loro crimini!
Dunque, dimentichiamoci le polemiche del passato e discutiamo insieme su questa degenerazione del tifo, nonché su come combatterla. Credo, infatti, che il provvedimento in esame sia condivisibile anche sotto questo punto di vista.
Concludo dando atto ai presidenti delle Commissioni giustizia e cultura della Camera dei deputati che, anche grazie al nostro contributo, non si è mai ceduto alla tentazione italica di cadere nell'antico vizio del legislatore, allorché si presentano, sull'onda di una forte emozione, dei disegni di legge e poi, una volta «sbollita l'ira», si smarrisce la loro ragion d'essere. Questa volta non si è innestata la marcia indietro e devo dire che di questo deve essere dato atto alle due Commissioni ed ai presidenti che le dirigono. Credo, in conclusione, che sussistano tutti i presupposti per poter svolgere, in sede di dibattito, un buon lavoro.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Balducci. Ne ha facoltà.
PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, chiedo sempre scusa, ma resto seduta per motivi «logistici»!
Illustrissimo Presidente, illustri colleghi, signor rappresentante del Governo, voglio, in questo mio breve intervento, esprimere preliminarmente un apprezzamento per il puntuale lavoro svolto, in questi brevissimi giorni, dalle Commissioni riunite II e VII della Camera dei deputati. Si è trattato di un lavoro impegnativo e stimolante, che ci ha visto intensamente impegnati per convertire in legge il decreto in esame.
Dopo le modifiche apportate dalle Commissioni giustizia e cultura, la normativa avrà un volto molto diverso e non più solamente repressivo. Si tratta di un tema - e parlo come rappresentante del gruppo dei Verdi - che, a nostro avviso, deve costituire sempre l'estrema ratio.
Attraverso il provvedimento in esame, potremo finalmente recuperare i valori fondamentali dello sport. Mi riferisco a quei valori che ci consentiranno di superare, come tutti auspichiamo, questo momento traumatico per lo sport italiano, mostrando un grande atto di fiducia nelle sue risorse.
Il decreto-legge in esame è duramente intervenuto, come tutti noi ricordiamo, dopo quei fatti gravissimi che, in una notte, hanno sconvolto il mondo dello sport italiano. Si è trattato di eventi che ci hanno riempito di dolore, a causa della perdita di Filippo Raciti, l'ispettore di polizia ucciso nell'espletamento dei propri doveri.
Con questo provvedimento, lo Stato ha reagito prontamente non solo facendosi carico di una questione rimasta irrisolta, ma anche colmando un vuoto normativo gravissimo. Il decreto-legge in esame manda un segnale sicuramente importante, responsabilizzando, al contempo, le società di calcio e tutti gli altri operatori del settore attraverso nuove e più forti regole che vanno, finalmente, a ridisegnare il quadro legislativo di riferimento.
Non si tratta, come si potrebbe essere portati erroneamente a pensare - ed insisto fortemente su tale aspetto -, di un «pacchetto» di regole punitive per le società di calcio, oppure rivolte a scoraggiare la presenza negli stadi della tifoseria. Sono sicura che queste nuove norme, una volta metabolizzate, stimoleranno una reazione positiva del sistema sportivo, la quale condurrà alla produzione di anticorpi idonei a neutralizzare quelle espressioni di violenza, fisica e verbale, che, come già detto, hanno messo a forte disagio l'intero mondo del calcio.
Si deve capire che l'investimento compiuto oggi sulla sicurezza del calcio non solo equivale ad una assicurazione per il domani, ma rappresenta, altresì, un importantissimo incentivo alla crescita dell'interesse dei cittadini nei confronti dello sport. Non vogliamo che gli stadi ed i luoghi ad essi vicini siano considerati zone a rischio sicurezza. Si prenderà in considerazione, attraverso questa normativa, chi vuole vivere e godere le manifestazioni sportive facendolo finalmente in maniera serena, sicura, lontano da ansie e da paure, e soprattutto senza il rischio di veder trasformata una domenica di divertimento in un momento di angoscia e di dolore. Le modifiche apportate in sede di conversione operano in questo senso, perché confermano la volontà del Parlamento - insisto fortemente su questo aspetto - di riportare negli stadi le famiglie. Stavolta non si tratta solo di parole; per questo è stata deliberata dalle Commissioni riunite un'importante modifica al testo - che io sostengo non soltanto in nome e per conto del mio gruppo, ma anche personalmente -, che ora include un nuovo articolo 11-ter, la cui approvazione da parte dell'Assemblea consentirà l'accesso gratuito negli stadi per i minori di quattordici anni accompagnati. Signor Presidente, questo è un forte, fortissimo richiamo perché lo sport recuperi i suoi valori.
Come abbiamo detto, le norme previste in questo testo sono certamente severe, ma non colpiscono - ripeto - il tifo sano. Per questo c'è stata un'ulteriore limatura, che ha permesso di riscrivere - ringrazio la Commissione giustizia e il nostro presidente, che con grande impegno è intervenuto per dare un senso di legalità e di garanzia al decreto-legge in esame - il divieto riguardante gli striscioni. Il divieto penalmente sanzionato, di cui all'articolo 2-bis, riguarda ora soltanto quegli striscioni e quei cartelli che, comunque, incitino alla violenza o contengano insulti o minacce. Noi non vogliamo che le norme contenute nel decreto-legge portino a processi che riguardano soltanto le intenzioni e non invece a processi ai fatti, e, se vi sono reati, alla loro repressione.
Tante e importanti sono le correzioni e le novità introdotte dalle Commissioni. Ritengo, ad esempio, che sia un fatto positivo che la cosiddetta flagranza differita - un tema che ci ha coinvolto e su cui ognuno di noi ha espresso sentimenti personali ed importanti - torni ad essere una misura eccezionale. Ringrazio il presidente Pisicchio e la Commissione giustizia che, sulla base delle nostre osservazioni, ci ha ribadito come la flagranza differita torni ad essere una misura eccezionale e temporalmente limitata fino al 30 giugno 2010.
Resta fermo l'ampliamento della fragranza alle 48 ore anziché alle 36 ore successive, come nel cosiddetto decreto Pisanu, ma l'istituto ritorna giustamente ad essere di carattere temporaneo e perde il carattere di definitività che gli era stato impresso. Allo stesso modo, abbiamo attenuato la portata di alcune previsioni introdotte dal Senato, che, a nostro avviso, non erano condivisibili. Nel testo licenziato dall'altro ramo del Parlamento, chiunque avesse procurato ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime sarebbe incorso nelle pene rispettivamente previste dall'articolo 583, aumentate della metà. Si sarebbe potuto arrivare per le lesioni gravissime fino a diciotto anni di reclusione. La nuova ipotesi di reato è stata dunque riscritta, punendo chi cagiona lesioni personali gravi o gravissime, in occasione di servizi di ordine pubblico, rispettivamente con la reclusione da quattro a dieci anni o da otto a sedici anni: si stabiliscono, quindi, pene severe, ma non sproporzionate.
Tuttavia, le Commissioni in alcuni casi hanno inasprito le sanzioni: si pensi alle modifiche introdotte al comma 2 dell'articolo 6-bis (legge 13 dicembre 1989, n. 401), che punisce le persone che superano indebitamente una recinzione o una separazione dell'impianto.
In conclusione, tutti noi auspichiamo che le misure sicuramente severe e antiviolenza contenute in questo nuovo provvedimento - tale è stato infatti lo spirito che ha animato il nostro comportamento in sede di Commissioni riunite giustizia e cultura - non rechino solo norme transitorie ma consistano anche in disposizioni (e tale aspetto mi sta più a cuore) che agevolino la formazione di una nuova cultura sportiva. Saremo finalmente in grado di garantire tutte le condizioni necessarie per riportare la sicurezza dentro e fuori gli stadi, in modo che non abbiano più a ripetersi altri tragici episodi quali quello di Catania.
Peraltro, confidiamo anche in un altro risultato; aprendo la discussione con l'illustrazione della relazione della Commissione cultura, l'onorevole Folena ha dichiarato che vi deve essere un clima diverso. Ebbene, a mio avviso, l'articolo 11-ter contribuirà sicuramente a recuperare il senso dello sport per i giovani e le famiglie affinché esso non sia più visto come una forma di antagonismo violento ma, al contrario, come una competizione sana per i giovani che vogliano partecipare alla vita sportiva.
Mi preme svolgere un'ultima osservazione sulla quale insisto e che è anche un invito rivolto alle Commissioni competenti; qualsiasi riforma attenga a sanzioni, a misure interdittive - abbiamo parlato anche dell'affidamento in prova - o a misure proprie degli ordinamenti minorili e a quant'altro deve a mio avviso collocarsi nell'ambito di una riforma organica dei codici penale e di procedura penale, una riforma che finalmente introduca, accanto a sanzioni repressive come il carcere, anche misure interdittive.
È qui presente il rappresentante del Governo, al quale formulo un invito perché finalmente - e non solo per la vicenda dello sport o per la materia sulla quale intervengono le modifiche recate dal provvedimento ora in discussione - si possa introdurre, pur restando il carcere l'extrema ratio, una normativa in tema di sanzioni penali che possa recuperare l'applicazione di misure interdittive, eventualmente mutuate anche da altri ordinamenti. Penso, ad esempio, al giudice di pace o alla giustizia minorile, che prevede istituti come l'affidamento in prova e altri che potranno sicuramente essere utili per una riforma organica delle sanzioni nel diritto penale (Applausi dei deputati dei gruppi Verdi, L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Popolari-Udeur).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Crapolicchio. Ne ha facoltà.
SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, onorevoli deputati, onorevole rappresentante del Governo, come è noto, all'indomani dei gravi fatti di Catania è stato emanato il decreto-legge n. 8 del 2007 al fine sia di predisporre adeguati strumenti di reazione ai gravi fenomeni di violenza, che ormai da troppo tempo si verificano sempre più frequentemente nel corso dello svolgimento di manifestazioni sportive, sia di dare al paese un segnale immediato dell'attenzione delle istituzioni a fronte di tali episodi.
Se le manifestazioni calcistiche in Italia si sono purtroppo patologicamente trasformate in un grave problema di ordine pubblico, risulta allora evidente la necessità di porre rimedio a tale stato di cose mediante un intervento legislativo di ampio respiro, ampliativo di quello recato dal testo originario del decreto-legge oggetto di conversione e in realtà, destinato ad inserirsi, senza sostanziale soluzione di continuità, nel solco del cosiddetto decreto Pisanu, che già aveva previsto talune misure repressive, risultate tuttavia inefficaci in sede applicativa a causa di numerose problematicità, anche di carattere strettamente pratico, segnalate dagli operatori di polizia in occasione delle audizioni tenutesi presso il Senato della Repubblica.
Ciò premesso in ambito generale in ordine alla necessità di intervenire con assoluta celerità nella materia in questione, ci si può, a questo punto, soffermare sulla specificità della riforma legislativa e sulle modifiche apportate al testo del decreto-legge da parte del Senato della Repubblica in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto di urgenza.
Ebbene, a tale proposito, il testo oggi all'esame della Camera dei deputati, che ha positivamente incontrato nel corso dell'iter parlamentare una sostanziale unanimità di consensi delle forze politiche, sia di maggioranza, sia di opposizione, appare nel complesso condivisibile, anche e soprattutto per lo spirito di mediazione in esso contenuto.
L'introduzione delle disposizioni previste dal testo oggi in discussione era infatti da considerarsi assolutamente doverosa ed urgente; si pensi alla previsione dell'obbligo di effettiva identificazione dello spettatore sin dal momento della vendita del biglietto mediante l'esibizione di un documento di identità oppure all'imposizione delle prescrizioni di carattere tecnico necessarie al fine dell'adeguamento degli stadi ai più rilevanti standard di sicurezza.
Rispetto a tale ultimo aspetto, peraltro, sia consentita una notazione critica in merito al curioso operato delle società calcistiche, che, dopo aver per anni respinto al mittente ogni richiesta di adeguamento degli stadi, affermando che anche solo l'installazione dei tornelli avrebbe richiesto tempi assai lunghi, all'indomani dell'entrata in vigore del decreto-legge in questione hanno, invece, provveduto ai lavori di adeguamento in pochissimi giorni. Tale condotta appare quantomeno paradossale, per non dire omissiva.
Allo stesso modo, debbono ritenersi positivi i rigorosi limiti imposti in ordine alle modalità di vendita dei titoli di accesso, vietandosi, ad esempio, la vendita o la cessione alla stessa persona giuridica o fisica di titoli di accesso in numero superiore a quattro, così come in ordine ai rapporti tra le società calcistiche al fine della vendita dei medesimi titoli di accesso. Inoltre, si prende atto, anche se tale aspetto ci preoccupa, dell'avvertita necessità, ai fini sia di una significativa reazione ai fenomeni di violenza di assoluta gravità, sia di un'immediata risposta al paese, del generale inasprimento delle sanzioni penali ed amministrative, previste a presidio del rispetto della disposizione in esame.
Pur condividendo nel complesso l'intervento legislativo in esame, riteniamo opportuno segnalare taluni profili di criticità che crediamo perfettibili, quantomeno con una riforma organica della materia.
In primo luogo, sembra problematica l'ulteriore estensione temporale della flagranza di reato, ancorché quale misura temporanea, a causa di evidenti profili di incostituzionalità, senza considerare che in uno Stato di diritto le deroghe al regime ordinario, pur giustificate dall'emergenza, possono comportare il rischio dell'ingiustificata compressione dei diritti, anche di natura processuale. Evidenzio inoltre la perplessità politica, non giuridica, sul concetto di temporaneità, trattandosi di misure destinate ad applicarsi addirittura sino al 2010.
Allo stesso modo, riteniamo che le modifiche apportate alla fattispecie di lancio, utilizzo e possesso di materiale pericoloso debbano essere ancorate alla prova certa, non meramente presuntiva, della chiara collegabilità delle condotte contestate alla manifestazione sportiva.
Valutiamo invece come positivo, in ordine all'articolo 7 del testo in esame, come modificato dalle Commissioni riunite, che l'efficacia della relativa disposizione sia stata ancorata alle sole manifestazioni sportive.
Ebbene, pur con le riserve appena espresse, il provvedimento in esame appare indubbiamente condivisibile e necessario, al fine di fare fronte ad episodi di violenza francamente inaccettabili in uno Stato civile quale il nostro e tali da turbare in modo insanabile l'ordine pubblico. Riteniamo, tuttavia, che un approccio di carattere principalmente repressivo, quale quello in esame, nel lungo periodo non sia di per sé idoneo a garantire lo spontaneo rispetto, da parte di cittadini, di regole di civiltà, se non accompagnato sin da ora da iniziative volte a rendere preponderanti nella società i valori morali ed etici dello sport e della pacifica consistenza di ogni differente realtà, così come testimoniati dalla Carta olimpica e così come, del resto, agevolmente desumibili dalla stessa Carta costituzionale. Soltanto in tal modo, infatti, si potrà evitare che si ripetano inaccettabili episodi di violenza, quali quelli verificatisi negli ultimi anni in occasione di manifestazioni calcistiche e di cui i fatti di Catania rappresentano, purtroppo, soltanto il più recente episodio (Applausi dei deputati dei gruppi Comunisti Italiani e L'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Caparini. Ne ha facoltà.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, ci troviamo di fronte all'ennesima decretazione d'urgenza, nel tentativo di porre fine alla folle spirale che, ormai da troppi anni, domina il calcio italiano. Dal 1997 il nostro calcio sta inesorabilmente perdendo spettatori, e le principali cause sono da imputare proprio alla scarsa sicurezza e praticabilità degli stadi ed anche alla difficoltà nel mantenere la gestione e la sicurezza all'interno degli impianti.
Praticamente, in questi anni, la metà del pubblico ha abbandonato gli stadi, mentre in altri Stati, quali il Regno Unito, che tanto viene portato ad esempio, gli spettatori sono al di sopra del 90 per cento della capienza degli impianti.
Noi ci dobbiamo interrogare sulle cause, sul nostro ritardo ormai cronico, sulla nostra incapacità di affrontare questo problema, di proporre delle soluzioni radicali. Siamo di fronte all'ennesimo caso di decretazione d'urgenza, a misure repressive che sono simboleggiate dalla flagranza differita, una misura che noi abbiamo già avuto modo di contestare, di mal digerire nel momento in cui nella scorsa legislatura c'è stata proposta come il male minore.
Noi riteniamo che essa sia comunque una resa dello Stato di fronte a coloro che non rispettano la legge all'interno degli stadi, un manifesto dell'incapacità nel mantenere la legalità.
Questo è un punto fondamentale che noi vogliamo portare all'attenzione di questa discussione: l'abbiamo votata allora, la voteremo ancora oggi, perché purtroppo sappiamo essere l'unica possibilità di legalità all'interno degli stadi. Siamo tuttavia convinti che si debba fare di più e meglio.
I dati del Viminale hanno confermato le nostre preoccupazioni allorquando avevamo detto che la militarizzazione degli stadi non avrebbe portato ad una soluzione del problema, avrebbe spostato il problema. Infatti così è stato. Sono calati i feriti civili, ma sono drasticamente aumentati i feriti tra le forze dell'ordine. Il culmine è stato raggiunto con la tragedia che ha colpito l'ispettore capo Raciti.
Vedete, noi dobbiamo trarre insegnamento dall'esperienza di altri paesi, altri paesi che prima e meglio di noi hanno affrontato questo problema, questo cancro.
Il 15 aprile delle 1989 a Hillsborough, proprio in una semifinale di coppa di Inghilterra, morivano 95 persone. Quel momento fu l'apice, per quanto riguarda l'Inghilterra, di una situazione che vedeva uno scontro incancrenito tra lo Stato da una parte e le forze dell'ordine dall'altra.
Loro, come oggi noi stiamo facendo, avevano imboccato prima di quella tragica data, la strada del muro contro muro, delle misure repressive, della militarizzazione degli stadi, delle barriere per separare ed anche per dividere i tifosi.
Purtroppo, loro, prima di noi, compresero l'inadeguatezza di queste misure, al punto che Lord Taylor fu incaricato di individuare quali misure adottare per riformare il sistema.
Sono le misure di cui molti di noi parlano da tempo: il monitoraggio della densità degli spettatori, la gestione degli impianti da parte delle società sportive con gli stewart, la revisione della capacità degli stadi e la vivibilità degli impianti.
Si tratta, insomma, di tante misure che purtroppo oggi da noi rimangono sulla carta. Certo, le società inglesi hanno potuto contare, a differenza delle nostre, della proprietà degli impianti, e quindi questo ha agevolato il processo di ristrutturazione e, o, costruzione di nuovi stadi.
È altrettanto vero che il Football Trust ha messo a disposizione ingenti risorse per questa epocale opera che ha portato poi l'Inghilterra ad ospitare manifestazioni a livello mondiale.
Fu una politica intelligente, quindi, che ha fatto in modo che gli stadi inglesi tornassero ad essere polifunzionali e vivibili sette giorni su sette e che ha riportato le famiglie all'interno degli stadi. Le famiglie erano state espulse da quei luoghi a causa del contrasto tra forze dell'ordine da una parte ed hooligans dall'altra.
A loro è servito oltre un decennio per arrivare a questo risultato. Hanno dovuto affinare, in un percorso legislativo molto complesso, le norme che regolano le manifestazioni sportive che siano trattate come un evento particolare, quindi, con regole particolari.
Al divieto di possesso di sostanze alcoliche, previsto dallo Sporting Event Act del 1985, si è aggiunta, con il Public Order Act del 1986, una fattispecie molto importante, quella del comportamento turbativo della quiete pubblica. Viene punita la condotta, anche se l'effettiva violenza non si compie all'interno dello stadio, poiché è prodromica a disturbare l'ordine pubblico (una fattispecie non prevista nel nostro ordinamento e credo che mai lo sarà). Ciò dà l'idea di come, nel corso del tempo, abbiano dovuto modellare il loro sistema, fino ad addivenire al rafforzamento di tutte le fattispecie, come l'estensione alle 36 ore precedenti e antecedenti la manifestazione, previste nei diversi provvedimenti adottati per il mantenimento della sicurezza.
Il fatto che una sola delle violazioni previste dalla normativa speciale inglese possa portare all'esclusione dallo stadio, fa la differenza rispetto alla nostra normativa. In precedenza, un collega ha fatto riferimento al giudice che emette l'atto di esclusione dallo stadio. Sì, è vero. Ma è altrettanto vero che quest'atto di esclusione viene compiuto nelle ventiquattro ore successive alla manifestazione, che il fermo viene fatto immediatamente e che gli impianti inglesi sono dotati di celle di sicurezza. Nel momento in cui si entra nello stadio, sono affissi i cartelli con gli orari di convocazione del giorno successivo presso il tribunale.
Certo, per noi ciò rappresenta un miraggio, ove si consideri lo stato della giustizia nel nostro paese. Per questo motivo, siamo costretti ad inventarci strumenti impensabili, almeno lo erano alcuni anni fa, come la flagranza differita.
Tra i tre pilastri su cui si è fondata la rinascita del calcio inglese, che, molto spesso, viene preso ad esempio da tutti noi, vi è sicuramente quello concernente gli stadi nuovi. Per questo, abbiamo chiesto al presidente Folena di affrontare tale questione, a bocce ferme, e non attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza, ma impiegando il tempo necessario e mettendoci l'attenzione indispensabile. Da qui, la proposta di legge della Lega Nord che vede come primo firmatario Giancarlo Giorgetti, che affronta tale problematica fondamentale. Infatti, è necessario ripartire dagli stadi.
È necessario, quindi, mettere in atto in breve tempo un piano di ammodernamento dei nostri impianti.
Il secondo pilastro, altrettanto importante, è costituito dalla gestione della sicurezza all'interno degli impianti affidata alle società di calcio. È necessario ed imprescindibile «smilitarizzare» i nostri stadi; è necessario ed imprescindibile far sì che le società, una volta entrate in possesso degli impianti, ne siano responsabili; è necessario far sì che le società siano responsabili, ovviamente, anche degli oneri per il mantenimento della sicurezza all'interno e all'esterno, in modo tale che non siano più scaricati sulla collettività costi impropri. In terzo luogo, occorre considerare che l'Inghilterra può contare su un sistema giudiziario diverso dal nostro, più efficiente e tempestivo.
Nella XIV legislatura, la Commissione cultura ha affrontato ed approfondito la questione disponendo un'indagine conoscitiva all'esito della quale è arrivata ad approvare, all'unanimità, un documento conclusivo che metteva in evidenza la necessità di procedere a riforme strutturali per arginare e prevenire la violenza. Purtroppo, nulla è stato fatto e nulla è cambiato nel mondo del calcio. Oggi, a pochi giorni dalla conclusione dell'ennesima indagine sulla sicurezza e sullo stato del calcio nel nostro paese, mi auguro che si abbia un segno di discontinuità con il passato e che, sulla base delle numerose dichiarazioni rese in quest'aula ed in Commissione e della volontà espressa da molti esponenti delle varie forze politiche, si riescano finalmente a creare le condizioni affinché gli stadi ritornino ad essere luoghi di civiltà e di cultura sportiva, luoghi in cui le famiglie possano entrare non in virtù di provvedimenti speciali, di decretazioni d'urgenza (come, purtroppo, sta avvenendo oggi), ma semplicemente per il piacere di condividere la gioia di uno sport unico. Grazie (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Grazie a lei.
È iscritto a parlare il deputato Rusconi. Ne ha facoltà.
ANTONIO RUSCONI. Signor Presidente, colleghi, in due miei precedenti interventi in quest'aula, il 26 maggio 2003 ed il 21 settembre 2005, avevo sottolineato con rammarico che era sbagliato legiferare sul tema della sicurezza e della violenza negli stadi solo in conseguenza di fatti gravissimi, in un clima di emergenza ed emotività, ed avevo evidenziato come, a settembre 2005, non fossero stati realizzati negli impianti i dispositivi previsti, parte entro il 1o agosto 2004 e parte entro il 25 febbraio 2005.
Il provvedimento in discussione, ovvero il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 8 dell'8 febbraio 2007, già applicato finalmente con serietà e rigore, è il risultato positivo, però, di una nuova ed ancor più grave emergenza, ovvero l'uccisione dell'ispettore Filippo Raciti, caduto nell'assolvimento del suo dovere e l'aggressione mortale, una settimana prima, ad un dirigente di una società dilettantistica su un campo di terza categoria, alle famiglie dei quali va il nostro cordoglio profondo.
La prima responsabilità, dunque, che ci deve coinvolgere tutti è che, rispetto alle nuove norme previste, non vi potranno più essere atteggiamenti di perdonismo, condiscendenza o addirittura di copertura. Da questo punto di vista, l'immagine dei tornelli installati a San Siro in meno di 48 ore, per permettere l'entrata allo stadio almeno agli abbonati, rivela chiaramente che non vi erano scuse all'applicazione immediata di norme previste dai decreti del 2003 e del 2005.
D'altra parte, come evidenziato ampiamente dalla stampa, il Parlamento, nel corso di una audizione svoltasi in sede di VII Commissione nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul calcio professionistico, lo scorso 20 dicembre 2006 era stato avvisato della mancata applicazione del decreto Pisanu. Leggo alcuni stralci dei verbali da una articolo - mi dispiace che il collega Pescante si sia allontanato - che reca un titolo significativo: «È rimasto il centrosinistra a difendere il decreto Pisanu». In questi stralci si leggono le dichiarazioni di un responsabile della tifoseria: «Di frequente, poiché ci occupiamo anche della biglietteria, ci vengono chieste delle liste che poi vengono cambiate e la documentazione è relativa a persone che molto spesso non hanno i documenti oppure presentano la documentazione di una persona e poi allo stadio ne entra un'altra». E ancora: «Quando ci arrivano gli elenchi con nomi dichiaratamente inventati e sappiamo che all'interno dello stadio può succedere di tutto ci rendiamo conto che le norme introdotte non possono arrivare alla minima conclusione». Per questo motivo, in sede di Commissione, i deputati del gruppo de L'Ulivo sono stati disponibili ad un confronto nel merito per verificare e accogliere emendamenti che agevolassero l'iter del disegno di legge di conversione del decreto-legge, rinunciando deliberatamente a presentarne dei nostri, per il rischio, gravissimo, che la tempistica prevista per il ritorno del provvedimento al Senato portasse alla decadenza del medesimo. Vorremmo auspicare che questo senso di responsabilità sia assunto in questa Assemblea e in quella del Senato da ogni parlamentare. In gioco non vi è la simpatia o l'appoggio di questa o quest'altra tifoseria; vi è, invece, la credibilità della politica rispetto a fatti gravissimi e dello sport italiano - penso all'importanza della assegnazione all'Italia degli europei di calcio del 2012 - rispetto al contesto internazionale. Basterebbe leggere i dati di confronto degli incidenti avvenuti negli stadi di calcio professionistico italiani nel 2005, nel 2006 e nel solo girone di andata di quest'anno: 59 sono stati gli incontri con feriti, a confronto dei 55 incontri nel solo girone di andata della stagione 2006-2007; vi sono stati 142 feriti tra le forze di polizia, a fronte di 202, 94 feriti civili a fronte di 65 e 96 persone arrestate a fronte di 108.
Vorrei anche rispondere a quella parte di opinione pubblica che ha interpretato gli emendamenti limitati che abbiamo condiviso nelle Commissioni II e VII in maniera pressoché unanime, grazie al ruolo fondamentale di mediazione dei relatori Pisicchio e Folena, come un abbassamento della guardia rispetto alla severità e all'urgenza del provvedimento. Non si tratta solo di rassicurare. Condividiamo l'affermazione che i colleghi del Senato hanno svolto un ottimo lavoro, ampiamente condiviso, ma erano necessarie alcune precisazioni e alcune opportune riformulazioni. L'intervista rilasciata questa mattina dal ministro Melandri al più diffuso quotidiano sportivo chiarisce con puntualità i motivi che hanno condotto Governo e Commissioni di riferimento ad adottare modifiche unanimi. Proprio questa condivisione non permetterà, come è accaduto per il decreto Pisanu, che lobby trasversali cerchino di smantellare quello che è stato costruito faticosamente. D'altra parte, il decreto-legge ha già dimostrato la sua efficacia. Ad oggi, rispetto al panorama desolante della situazione degli stadi italiani successivamente alla tragedia di Catania, solamente lo stadio etneo e quello di Brescia risultano ancora chiusi al pubblico. Di questo positivo obiettivo raggiunto dobbiamo onestamente ringraziare la Lega calcio e riconoscerne il lavoro svolto sulle società professionistiche. Inoltre, questo decreto-legge non dimentica, all'articolo 11-bis, iniziative per promuovere i valori dello sport e, all'articolo 11-ter, più volte richiamato nei precedenti interventi, la necessità per il calcio italiano di un cambiamento di cultura. Mi riferisco alla violenza verbale e, soprattutto, mediatica, e desidero in questa sede ricordare, con rimpianto e riconoscenza, una voce moderata e di grande saggezza come quella di Giorgio Tosatti, recentemente scomparso, lontana dall'esasperazione di rincorrere maggiore audience con trasmissioni urlate che infangano l'idea di lealtà e correttezza nello sport e che elevano il sospetto a giudice.
Se l'obiettivo del legislatore fosse innanzitutto quello di formare gli atleti prima che i tifosi, di condannare esplicitamente e con forza ogni forma di violenza nello sport, di far crescere una cultura dove la sconfitta è una realtà da accettare, senza per forza trovare colpevoli certi, dopo infinite e sfinite trasmissioni, moviole e ingiustizie arbitrali, forse la violenza nel calcio sarebbe un fenomeno più limitato.
Questo passaggio ci permette di fare chiarezza, dichiarando apertamente che gran parte dei tifosi appassionati che frequentano le curve non ha nulla a che fare con piccole organizzate frange di facinorosi che non meritano l'appellativo di tifosi. Tale distinzione deve essere netta, con la ferma condanna di ogni forma di violenza, che non può in alcun caso essere giustificata. Infatti, di fronte a vere e proprie aggressioni e violenze brutali, che nulla possono avere a che spartire con il tifo organizzato, ad azioni, simboli, scritte e linguaggi che segnalano riferimenti ad estremismi politici ed offendono la civiltà e la cultura di tutto il paese, non vi possono essere clemenza, tolleranza o tatticismi, comunque inaccettabili. Anzi sarebbe opportuno che tutti i partiti presenti in questo Parlamento prendessero le distanze da episodi e simboli che comunque vogliono evidenziare una provocazione politica.
In conclusione, esprimo due considerazioni ed un auspicio. Il calcio in Italia - lo ricordava prima il relatore Folena - è sicuramente il fattore socializzante maggiore per tanti giovani adolescenti, che troviamo non solo allo stadio, ma a scuola, sul lavoro e nella società. L'obiettivo di questa legge non è solo punitivo, ma quello di rendere questa partecipazione sempre più educativa. Allora, il compito non sarà solo del mondo dello sport, ma della politica, della scuola, della famiglia e degli enti locali.
Una seconda considerazione: il calcio professionistico in Italia è probabilmente il più grande business, ma lo dico anche in senso positivo, dal momento che economisti molto abili hanno dichiarato che il titolo di «campioni del mondo» è servito in maniera autorevole anche per il rilancio dell'economia italiana.
Ebbene, penso che in questi mesi abbiamo avuto due immagini del calcio in questo paese. Dobbiamo lavare, dobbiamo eliminare quella di Catania del 2 febbraio 2007 e dobbiamo riproporre quella esaltante per tutti noi di Berlino del 9 luglio 2006.
L'auspicio è quello che ci deve accomunare tutti: dopo una seconda Commissione fruttuosa nella collaborazione e nel lavoro di indagine sul calcio professionistico, dobbiamo essere tutti consapevoli e responsabilizzati nello scrivere, in modo globale ed organico, una legge sullo sport professionistico in Italia, lontana, una volta tanto, non solo dall'emergenza e dall'emotività, ma soprattutto da nuovi episodi di violenza e di delinquenza (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Italia dei Valori).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Del Bue. Ne ha facoltà.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, data l'ora, cercherò di essere telegrafico, perché dilungarmi a questo punto significherebbe essere fosse offensivo della sensibilità dei pochi colleghi che sono presenti e, in particolare, del Presidente della Camera, del rappresentante del Governo e dei presidenti delle Commissioni giustizia e cultura.
Parlerò, dunque, per sintesi, rimandando eventualmente l'approfondimento dei concetti che vorrei esprimere alla dichiarazione di voto.
Innanzitutto, la violenza nello sport, signor Presidente, autorevole esponente del Governo, è circoscrivibile esclusivamente al sistema del calcio.
Il basket si svolge in palazzi dello sport senza barriera e nel basket si vince o si perde soltanto per un punto, all'ultimo secondo; eppure non c'è mai stata una manifestazione di violenza all'interno di un palazzo dello sport. Nel rugby, che è uno sport più violento del calcio, si vince e si perde per un punto e alla fine le due squadre si danno la mano e il pubblico applaude la squadra che vince. Parlo di sport di squadra. Soltanto nel calcio si verificano episodi di violenza e non solo questi ultimi, che ci hanno drammaticamente colpito: l'assassinio di Filippo Raciti, nello spazio prospiciente lo stadio Massimino di Catania, anticipato - non l'avete ricordato e non è bello - dall'omicidio di un povero dirigente di una squadra di terza categoria, in un campetto di terra battuta, come si è intravisto per televisione, della provincia di Cosenza.
Poco dopo la decisione del commissario Pancalli di sospendere le partite di calcio, la domenica successiva, in omaggio alla morte di Raciti e di Licursi, si è dato il permesso di svolgere il torneo giovanile di Viareggio. Ebbene, a Viareggio è successo che una squadra argentina, alla luce di un presunto torto arbitrale, si è messa a rincorrere l'arbitro per prenderlo a botte e a calci. Ciò vuol dire che il mondo del calcio è malato non soltanto a livello professionistico, ma in tutte le sue articolazioni, perché si è fatto del calcio un feticcio e perché del calcio si parla ormai nelle radio, nelle televisioni, in un insieme di esercitazioni, di elucubrazioni giornalistico-sportive, diciamo così, ventiquattr'ore al giorno. È diventato cioè un fenomeno estremamente esaltato, rischiando in tal modo di degenerare in atteggiamenti di eccessiva tensione e di violenza.
In secondo luogo, si interviene con questo decreto-legge alla luce di questi avvenimenti di violenza e per la prima volta facciamo una legislazione speciale per gli stadi. Vorrei che fosse ben chiaro che la legislazione speciale l'abbiamo introdotta in Italia sulla mafia e sul terrorismo. La introduciamo adesso per ciò che riguarda gli atteggiamenti del pubblico negli stadi e nelle zone limitrofe agli stadi. Io, da garantista, ho sempre diffidato delle legislazioni speciali. Sono profondamente ancorato ad un'idea della difesa del diritto dei cittadini. Purtuttavia, guardo con un certo interesse a quei modelli, come quello inglese, che hanno permesso di sconfiggere la violenza negli stadi, partendo da un quantum di violenza non certamente inferiore a quella italiana. Ricordiamoci del fenomeno degli hooligan e di quello che essi combinarono nel 1985 nella partita di finale di Coppa dei Campioni tra Juventus e Liverpool allo stadio Heysel di Bruxelles e ancor prima in uno stadio inglese, dove vi furono, come ha ricordato prima il collega della Lega, diverse decine di morti.
Guardo ad un modello che ha permesso di sconfiggere la violenza negli stadi e di ripopolare gli stadi di pubblico, di giovani e di famiglie. Nello stesso tempo, mi chiedo fino a che punto riusciremo a garantire diritti elementari con una legislazione appositamente studiata e da applicare negli stadi italiani. Dobbiamo conciliare bene le due cose, anche perché il modello inglese, signor rappresentante del Governo, è certamente repressivo. Quando si parla di garantismo - io sono garantista - non significa che, se vediamo una persona dirigere un razzo contro un calciatore, non lo dobbiamo arrestare. Garantismo significa applicare le leggi in modo tale da non mettere mai in discussione la presunzione di innocenza, se questa presunzione ha spazio.
Il modello inglese è certamente anche repressivo, ma avere un magistrato che fino a mezzanotte resta attivo nella città dove si svolge una competizione calcistica è certamente una garanzia che un processo si fa e che a breve un imputato può subire una sentenza di condanna o di assoluzione: cosa che in Italia non esiste.
Inoltre, il modello inglese è anche un modello disincentivante: ricordiamoci che in Inghilterra sono state abbattute tutte le barriere negli stadi. Non ci sono più le separazioni tra i tifosi di una e dell'altra squadra; inoltre, non ci sono le separazioni tra la tribuna d'onore e la tribuna laterale, tra le curve e le tribune.
Gli spettatori sono comodamente seduti, anche perché gli steward si occupano della disposizione del pubblico e devono controllare la corrispondenza tra il biglietto nominativo ed il posto occupato.
Se voi fate questa operazione, giusta, dei biglietti nominativi, peraltro introdotta a partire dai decreti 2003 e 2005 di Pisanu all'interno degli stadi italiani, dovete prevederla soprattutto per le curve; se lo fate solo per le tribune e per i posti che saranno occupati da persone che non sono certamente personaggi pericolosi, è un'operazione che non serve a nulla. Tuttavia, per applicare la misura del decreto sui biglietti nominativi delle curve occorre una sorveglianza, un controllo o da parte delle forze dell'ordine, che non vogliono entrare nelle curve dove ci sono gli ultrà per paura, o da parte degli steward.
Dobbiamo introdurre questa nuova figura degli steward e capire la sua natura, vale a dire se si tratta di un funzionario di pubblica sicurezza o semplicemente di una maschera, come quella dei teatri, all'interno dei stadi. Se è soltanto una maschera, faccio tanti auguri agli steward che si recheranno nelle curve per mettere a sedere i nostri ultrà, disponendoli a seconda dei numeri risultanti nel biglietto nominativo.
Quindi, occorre un'ulteriore attenzione da parte delle autorità che devono vigilare, perché le norme vengano concretamente applicate.
Vorrei esprimere due ultime considerazioni: bisogna sapere cosa fare con gli stadi non a norma. Si dice che il decreto-legge viene applicato agli stadi superiori ai 7.500 posti. Si riduce la capienza minima richiesta prima dall'applicazione del decreto Pisanu (da 10.000 a 7.500).
Vi sono due possibilità: uno stadio da 7.500 posti, che risulta a norma, può contenere questo numero di persone. Uno stadio da 30.000 posti, non a norma, non può contenere neppure 7.500 persone. Non mi sembra logico, per cui avevo introdotto l'eventuale possibilità di modificazione del decreto, prevedendo che gli stadi superiori ai 7.500 posti non a norma vengano derubricati ad impianti inferiori a 7.500 posti.
Certamente, qualcuno potrà obiettare che, ormai, quasi tutti gli stadi stanno per essere messi a norma, quelli che non lo sono già. Ma vi sbagliate completamente, perché gli stadi di serie C1 e C2, costruiti quando le squadre di quelle città erano in serie A o in serie B, non sono affatto a norma e, dal prossimo campionato, voglio vedere che fine faranno quelli che non saranno messi a norma con i tornelli e con tutte le disposizioni previste dal decreto Pisanu e ribadite dal vostro decreto-legge!
Una terza ed ultima annotazione riguarda i biglietti per le squadre ospiti. Leggevo sulla Gazzetta dello sport proprio ieri la difficoltà nella quale si è trovata la questura di Milano, a fronte della invasione di 3 mila tifosi atalantini per la partita Milan-Atalanta che si è svolta allo stadio di San Siro.
Prima si sapeva esattamente quanta gente sarebbe arrivata da fuori, perché i biglietti venivano inviati alle società ospitate, le quali segnalavano alla questura della città quanti tifosi ospiti sarebbero arrivati. Si sapeva con che mezzi sarebbero arrivati, come si doveva affrontarli, scortarli e quali posti dovevano essere attribuiti loro.
Con questo decreto-legge, con il quale vengono praticamente aboliti i pacchetti di biglietti inviati alle società ospiti, le questure non sanno quanti tifosi sopraggiungeranno, in che modalità, e si trovano in forte difficoltà. Pertanto, verificate bene se questa è veramente la misura più idonea per bloccare le trasferte, perché se vogliamo raggiungere tale intento, bisogna abolire i posti per i tifosi ospiti e, conseguentemente, la vendita di biglietti di quei posti ai tifosi ospiti.
In questo modo, non si aboliscono né i biglietti ai tifosi ospiti né si abolisce la possibilità che questi arrivino anche in massa per comprarli direttamente allo stadio o in mattinata o il giorno prima nelle rivendite autorizzate, ed è un problema!
Noi voteremo ad ogni modo a favore di questo provvedimento, perché lo riteniamo una risposta importante e positiva, a fronte di una situazione drammatica come quella che si è creata negli stadi italiani (Applausi).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Pini. Ne ha facoltà.
GIANLUCA PINI. Signor Presidente, logicamente, vista anche l'ora, non ripeterò i vari richiami ai principi di legalità e di responsabilità, già espressi dal collega Caparini nel suo esaustivo intervento. Permettetemi tuttavia alcune considerazioni, utili a portare un contributo al dibattito, visto che un po' tutti i colleghi intervenuti fino ad ora - e un po' anche la stampa e l'opinione pubblica - hanno parlato del modello rappresentato dal sistema inglese. Mi riferisco a quel sistema che ha permesso in pochi anni di trasformare il calcio inglese da regno degli hooligans in un divertimento a misura di famiglie e di giovani e di sposare un principio fondato sulla sportività e sul sano tifo.
In ogni caso, vi è un problema di fondo a carattere culturale: a mio avviso, poche persone conoscono effettivamente i principi cardine di questo famigerato sistema inglese. Comunque, penso che più o meno tutti possano comprendere che nel nostro paese non vi sarebbe bisogno di applicare leggi speciali o decretazioni d'urgenza se la magistratura funzionasse, se le leggi che puniscono comportamenti devianti, violenti venissero effettivamente applicate nei confronti dei delinquenti.
Quindi, bisogna partire anche da questo tipo di ragionamento, anche se, purtroppo, siamo nuovamente costretti - come diceva prima il collega Caparini - a riproporre misure molto drastiche, urgenti, speciali; in ogni caso, riteniamo che debbano fare un passo avanti anche coloro i quali sono deputati a far rispettare la legge. Altrimenti, potremmo prevedere anche pene vicine all'ergastolo, ma se queste ultime non venissero comminate a causa delle lungaggini burocratiche della magistratura il deterrente verrebbe completamente smontato.
Il presidente Folena ha riconosciuto che vi è stato un accordo a 360 gradi che ha coinvolto anche il gruppo della Lega Nord, che ha profuso i suoi sforzi per definire soluzioni pratiche, più che drastiche.
Abbiamo cercato di introdurre i principi del cosiddetto modello inglese, cercando, allo stesso tempo, di crearne uno italiano: ciò, perché bisogna smetterla di mutuare sempre esperienze dall'estero.
Quindi, il contributo tecnico della Lega Nord, che mi premeva sottolineare nella fase della discussione sulle linee generali, è legato alla figura degli steward, che tutti indicano come una seria soluzione per ciò che concerne il controllo preventivo di accesso agli stadi; ad ogni modo, questo decreto-legge manca di alcune basilari puntualizzazioni. Certo, l'articolo 2-ter, introdotto grazie alle sollecitazioni della Lega Nord, ci lascia ben sperare circa un riconoscimento della figura degli steward, che dovrebbero svolgere un serio servizio di sicurezza ausiliaria. Quindi, noi confidiamo molto sul fatto che l'articolo 2-ter, introdotto al Senato, sia in grado di creare delle figure professionalmente valide e moralmente serie ed ineccepibili. Tra l'altro, le società, per ottemperare all'obbligo di svolgere questo servizio di sicurezza ausiliaria, non debbono appoggiarsi a personaggi di dubbia moralità o di dubbia legalità.
Vedete, richiamandomi al modello inglese, ricordo che esiste la figura dello steward prevista per legge: deve avere una formazione professionale, dei requisiti morali e dei compiti ben specifici. Essi non si sovrappongono e non tolgono alcun tipo di competenza alle forze dell'ordine, ma li vanno a coadiuvare. Sanno che possono intervenire sino ad un certo punto, non sono sicuramente armati, ma svolgono il ruolo primario di prevenzione e in qualche modo riescono a fermare principi di risse o tafferugli. Svolgono dei controlli seri, fanno da filtri, che non sono rappresentati solo dai tornelli, ma anche dalla valutazione che queste persone possono dare a chi entra negli stadi o meno, ma per fare ciò, a nostro avviso è necessario che successivamente all'emanazione di questo decreto vi sia un'attenzione alle trasformazioni della società.
A questo punto, è necessario modificare parte del Testo unico sulle leggi di pubblica sicurezza e dare a queste persone dei compiti ben specifici e, soprattutto, ben conoscendo, Presidente, la sua attenzione per i diritti del mondo del lavoro, riconoscere anche professionalmente queste figure, perché al momento non esistono nell'ordinamento italiano. Abbiamo le forze dell'ordine e le agenzie di vigilanza private. Le stesse figure esistono anche nel cosiddetto modello inglese, ma nel modello inglese esiste anche la figura del servizio di sicurezza ausiliaria.
Per poter rendere efficace questo decreto-legge è necessario compiere un ulteriore passo in avanti.
Concludo, invitando il rappresentante del Governo, gli esponenti della maggioranza ed il presidente della Commissione a valutare anche la possibilità di inserire in questo decreto un'estensione dell'articolo 7, in modo da rendere efficace la funzione di questo steward. Deve essere chiaro che chi commette un reato nei confronti di queste persone è come se lo commettesse nei confronti di un agente delle forze di polizia, perché altrimenti anche in questo caso il deterrente viene lentamente a scemare (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Gambescia. Ne ha facoltà.
PAOLO GAMBESCIA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Scotti, vorrei segnalare due dati positivi. In primo luogo, è giunto un testo non facile e non perfetto, per usare un eufemismo, e ci siamo trovati di fronte ad un interrogativo che lei, Presidente, sa bene essersi presentato molte altre volte. Giunge dal Senato un decreto-legge votato magari all'ultimo momento, che presenta, almeno ad avviso delle Commissioni e dell'Assemblea, delle falle che devono essere sanate in qualche modo, ma non si riesce a farlo perché i tempi sono strettissimi e la diversità della composizione in termini numerici della maggioranza di Camera e Senato spesso «consigliano» di non rimandare al Senato la legge. È un problema serio che si è presentato più volte. Questa volta credo che la Camera abbia fatto bene a prendere in mano la situazione e a decidere di correggere alcuni punti lasciando al Senato la decisione di far decadere o meno il decreto-legge, visto che in passato lo abbiamo dovuto fare sempre noi.
Infatti, siamo stati noi in qualche modo a dover subire. A mio avviso si tratta di un primo dato positivo da non sottovalutare. L'aver ristabilito, almeno su questa materia, il bicameralismo non è un aspetto di poco conto. Si tratta di un esempio.
In secondo luogo, un altro dato positivo è come si è arrivati a questa decisione e come alla fine si sono comportati i gruppi politici. Proprio perché vi era questa necessità e nessuno voleva che, qualora il provvedimento fosse tornato al Senato, non vi fossero i tempi necessari per approvarlo, tutti i gruppi hanno fatto passi indietro rispetto alle loro tesi iniziali. Il testo scaturito da tale atteggiamento non è bellissimo, perché poteva essere molto migliore, con maggiore riflessione ed articolazione e con l'inserimento di alcune linee che avrebbero completato un quadro essenzialmente repressivo. Tutti abbiamo compiuto quindi un passo indietro e si è arrivati all'approvazione di un testo non straordinario, ma che comunque affronta quella situazione di emergenza che ha portato all'emanazione di questo decreto.
Se tuttavia ci fermassimo a questo provvedimento senza proseguire oltre, a mio avviso non avremmo realizzato nulla. In proposito vorrei fare alcuni esempi. Nel decreto è previsto un determinato trattamento nei confronti dei tifosi che, in occasione di partite di calcio, commettono determinati atti nello stadio o nelle sue immediate vicinanze nelle ventiquattro ore precedenti o successive all'evento sportivo. Tuttavia, il problema non è questo, perché esso consiste nel rapporto tra alcuni settori, per fortuna marginali, della tifoseria ultrà e le società. Esso consiste nel ruolo che svolgono queste frange ultrà quando stabiliscono rapporti che sanno molto di ricatto (ed uso il termine vero, anche se crudo) nei confronti della società, e non solo per procurarsi i biglietti o per operazioni di merchandising. Prima qualcuno ha parlato di società quotate in borsa. Non far giocare un certo giocatore o attaccare l'allenatore sono comportamenti che possono far oscillare il titolo. Esiste un problema che riguarda la finanza che ruota intorno al calcio. Se è vero - come è vero - che esistono gruppi i quali cercano di influenzare i comportamenti della società, essi non si fermeranno nelle zone limitrofe. Tuttavia, è già qualcosa aver previsto un intervento straordinario vicino allo stadio e nelle ore immediatamente precedenti o seguenti l'evento sportivo.
Ma non ci possiamo fermare qui e credo che il rappresentante della Lega Nord abbia colto un punto essenziale. Si deve proseguire sulla strada della regolamentazione all'interno dello stadio, tuttavia ciò presuppone che si chiarisca definitivamente il problema della proprietà degli impianti. Devono rimanere in mano pubblica? Devono appartenere ai comuni? Bisogna far intervenire le società e vendere loro gli stadi? Bisogna costruire stadi nuovi perché molti di essi sono vecchi e difficilmente ristrutturabili secondo l'ottica della prevenzione?
C'è bisogno di una legislazione complessiva intorno al fenomeno. Il calcio ha questa straordinaria caratteristica, oltre al fatto che è lo sport più praticato e seguito in Italia: è un grande business. Infatti, attorno ad esso girano miliardi. Ho fatto l'esempio dei giocatori, la cui quotazione sale più o meno a seconda di come ne viene iscritta la quotazione a bilancio.
Allora, non si può pensare che tutto questo venga risolto da una legislazione speciale che affronta un aspetto, cioè quello della violenza in un determinato luogo e in determinate circostanze. Noi abbiamo bisogno - e concludo - di una legislazione complessiva che affronti il fenomeno sotto l'aspetto penalistico, repressivo e preventivo, ma anche di regole diverse. Vogliamo che queste società continuino ad essere quotate in borsa? Possiamo arrivare a concludere che vada bene così, ma poi non possiamo lasciare che tutto ciò che ruota attorno all'azienda calcio sia il frutto dell'attività di pochi che magari si travestono da tifosi ultrà e condizionano sia l'andamento della società, sia la partecipazione popolare nei confronti dello sport più bello cui si può assistere negli stadi.
Dopo questo intervento sull'onda dell'emergenza, dobbiamo riprendere tutta la discussione e ripartire da un discorso che parta da premesse culturali, così come accennavamo anche nelle Commissioni. Ci dobbiamo chiedere che cosa debba essere questo sport e come possa vivere insieme alla società, mediante una nuova regolamentazione (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Bodega. Ne ha facoltà.
LORENZO BODEGA. Signor Presidente, colleghi, signor sottosegretario, l'argomento è delicatissimo perché, quando si parla di sicurezza, si chiama direttamente in causa un diritto fondamentale dei cittadini e un dovere precipuo dello Stato. C'è voluto il morto, come nella meno nobile tradizione italiana, per aprire gli occhi e chiudere gli stadi. Episodi di violenza reiterati, consumati ad ogni latitudine del nostro paese sono stati per decenni trascurati e certamente ridimensionati se la violenza viene considerata come un fatto fisiologico, come una valvola di sfogo di una società che regala ogni giorno frustrazioni, e se inoltre si considera il tifo degli ultrà una componente della carovana corrotta del calcio. È difficile ergersi a maestri di vita e salire in cattedra quando chi dovrebbe dare l'esempio dà di matto in campo o crede di poterlo governare con un cellulare, nel senso del telefonino.
Bisogna dire che questioni di natura sociologica si incrociano con problemi di sicurezza, di strutture inadeguate e di stadi fatiscenti. Si è passati dal «torello» - consentitemi la battuta -, quel gioco che i calciatori fanno in allenamento, al «tornello», nelle recenti domeniche divenuto uno spartiacque tra gli stadi vuoti e gli spalti gremiti. Non si poteva fare prima? Perché non si sono dotati stadi come il Meazza di Milano di misure che poi sono state improvvisate in qualche ora?
La verità è che le società preferiscono spendere decine di milioni di euro per calciatori «strombazzati» e mediocri, piuttosto che investire sulle infrastrutture, nonché su quell'operazione «stadi sicuri» che il CONI avrebbe dovuto imporre alla Federcalcio quale condizione per dare il via libera ai campionati.
Quale rimedio, allora, oltre al giro di vite del Viminale, con i prefetti chiamati a fare da gendarmi sul territorio? Stiamo attenti a non lasciarci infatuare dai modelli anglosassoni o dalle tribune d'onore spagnole, dove i presidenti delle squadre di calcio si siedono accanto per vedere la partita ma poi, in campo, se le danno di santa ragione, con scene, come quelle viste a Valencia, che ricordano più il toro nell'arena!
C'è davvero una cultura dello sport diversa in Inghilterra, come più volte ricordato da numerosi interventi. Non dimentichiamo, tuttavia, che fino a qualche anno fa gli hooligan hanno imperversato e seminato vandalismi e violenze in tutta Europa. È mai possibile che dobbiamo sempre copiare gli esempi stranieri? Si potrebbe adottare il modello tedesco per la legge elettorale, quello inglese per il calcio e, magari, quello olandese per i quartieri «a luci rosse»!
Io sostengo che ci debba essere una «via italiana», come ha detto bene in precedenza l'onorevole Pini, che tenga conto di ciò che è storicamente il calcio nel nostro paese, di quale animosità siano armate le tifoserie e di quali colossali cifre circolino nel paradiso artificiale di uno sport palesemente drogato!
Occorre intervenire sull'educazione scolastica primaria, nonché sul comportamento dei calciatori in campo, i quali istigano alla violenza i tifosi non accettando mai il giudizio ed il fischio dell'arbitro e dimostrandosi arroganti e fragili! Non si può reprimere senza educare, anche se è chiaro che, verso chi calpesta le regole, bisogna essere severi e tempestivi, senza indulgere in facili «buonismi»!
Il gioco del calcio è un bellissimo romanzo popolare, con il finale mai scontato; ma ci sono troppe pagine scure, per cui a molti - io sono tra quelli - viene voglia di chiudere il libro e di buttarlo! Ritengo, allora, che si debbano mettere letteralmente in campo investimenti per le strutture sportive, a partire dalle serie minori. Occorre investire, inoltre, nelle forze dell'ordine, nei giovani e negli educatori, al fine di costruire un futuro nel quale il viaggio allo stadio non sia un'avventura, magari senza ritorno!
Concludendo, vorrei ricordare ciò che è capitato a Filippo Raciti, il quale ha pagato con la propria vita il senso del servizio allo Stato ed ha lasciato due piccoli figli ai quali nessuno - sottolineo: nessuno! - saprà mai spiegare come il padre sia stato ucciso in un giorno nel quale, in Italia, si celebra la più diffusa ed amata festa popolare (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania)!
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Capotosti. Ne ha facoltà.
GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, signor rappresentante del Governo, il provvedimento in esame impone sicuramente una riflessione critica, né può essere diversamente considerando che lo stesso trova la sua fonte in un fatto di sangue da molti ricordato. È il fatto di sangue per eccellenza, poiché si tratta della cancellazione volontaria della vita umana a danno di un servitore dello Stato, che prima di essere tale era, come già rammentato, sia un lavoratore nell'esercizio delle sue funzioni, sia un padre di famiglia.
Ancora, era un servitore dello Stato della specie appartenente alle cosiddette Forze dell'ordine, cioè a coloro che mettono in discussione più di altri la propria incolumità fisica a vantaggio di una condizione di sicurezza generale, che si esplica nei confronti dell'intera comunità statuale. È chiaro, allora, che la risposta dello Stato non poteva che essere quella che noi oggi andiamo a proporre: una risposta forte, che nel limite del possibile usa ,alcuni degli istituti già compresi nel codice penale (mi riferisco alle misure di sicurezza), ne introduce di nuovi (penso alla flagranza differita) e, addirittura, si avventura nel discusso e difficilissimo campo del reato di opinione. Si tratta di misure forti, che girano intorno al concetto e all'istituto della pena.
Penso che sia utile alla riflessione generale riportare il concetto di un grande maestro del diritto penale, Antolisei, il quale, descrivendo la pena, stabiliva che la stessa ha una funzione di prevenzione generale, perché esercita una minaccia nei confronti dei consociati, ma anche di repressione speciale, perché viene comminata al singolo che viola l'ordinamento giuridico penale. Oggi ci troviamo quindi dinanzi ad una situazione difficile e ad un testo che ne è la logica conseguenza.
È chiaro, la legislazione d'urgenza nasce da un'onda emotiva che, nelle diverse esplicazioni di sensibilità, trova ovviamente consonanze diverse e che inevitabilmente genera un flusso. Si può fare probabilmente un paragone con la legislazione antimafia, che su molti punti mostra i limiti dell'onda emotiva e nel tempo, man mano che l'onda emotiva si calma e che si sviluppano meglio discorsi ed analisi più particolareggiate, i limiti del reflusso.
Allora, non accetto che nel terzo millennio si debba pensare ad un gioco, ad uno sport - seppur nelle sue notevolissime sfaccettature finanziare, societarie, di rilievo sociale, coinvolgendo tante persone e quant'altro - come ad un fenomeno che attiene all'ordine pubblico, che ci costringe a misure di prevenzione di una tale rilevanza da sfiorare molto spesso lo Stato di polizia.
Ho sentito parlare tanto dell'ordinamento e delle misure anglosassoni, ma non so quanto possa considerarsi un fatto positivo arrivare allo stadio con una banca dati di impronte digitali, perché siamo quasi arrivati a ciò. La decretazione d'urgenza nasce in definitiva su un'onda emotiva, che rende ancora più difficili queste considerazioni.
Credo che non potessimo fare altro che recepire, comunque, una forma di risposta che lo Stato repubblicano non può permettersi di non dare. Credo anche che sia nostro dovere e nostra coscienza intavolare quanto prima una riflessione più ampia, che dia vita ad una legge organica che parta da un'analisi più compiuta dei personaggi, degli attori, degli elementi costitutivi della problematica al nostro esame.
Da un lato bisognerà porsi il problema degli stadi, inteso come fenomeno da privatizzare in gestione diretta con i connessi obblighi di custodia e garanzia a favore delle società, che sono quotate in borsa e che hanno ormai una gestione tutta finanziaria; dall'altro, bisognerà anche seguire un approccio diverso e sotto questo profilo taluni elementi sono già contenuti nella decretazione d'urgenza, ad esempio il biglietto gratuito per i minori di quattordici anni. Occorre indubbiamente una riflessione sul punto delle tifoserie. In buona sostanza, si tratta di varare una legge organica che ricomprenda gli elementi base e che, in ipotesi, sappia mutuare dal mondo anglosassone un concetto, che sembra stia trovando spazio all'interno delle commissioni di riforma del codice penale e del codice di procedura penale ovvero quello delle sanzioni prescrittive, vale a dire di quelle sanzioni, che, basandosi su istituti quali l'affidamento in prova ovvero su misure alternative alla detenzione, puntino ad una rieducazione civica e ad un recupero: non ad una resa dello Stato, cioè di tutti noi, dinanzi alla violazione la legge ma alla coscienza di non dover abbandonare la persona che viola la legge, nella consapevolezza che errare è umano e che l'errore può essere recuperato in un percorso dialettico, che tenga per l'appunto conto di tutti gli elementi in campo.
Voglio concludere questo mio breve intervento in tema di sport ricordando a tutti noi che pochi anni fa, negli Stati Uniti - che pure sono un grande paese - si è sospesa la celebrazione di un intero campionato di baseball perché evidentemente gli elementi in gioco erano tali da non essere più compatibili con un ordinamento giuridico ovvero da non essere più compatibili con elementi di civiltà, di rispetto, di dignità della persone intesi nel senso comune di tali termini.
Ciò deve farci riflettere e deve infonderci una consapevolezza; noi discutiamo di un fenomeno complesso che necessita di una legiferazione complessa, ma si tratta pur tuttavia di un fenomeno attinente allo sport, al divertimento, a funzioni di ricreazione e di svago. Queste mai e poi mai, dal mio modesto punto di vista, potrebbero addirittura essere qualificate come problematiche di ordine pubblico, di ribellione sociale o, addirittura, di eversione. Ciò sarebbe un fallimento, non solo nostro; lo consegneremmo infatti ai posteri, ai quali è invece nostro dovere dare una speranza in più.
PRESIDENTE. È iscritta a parlare la deputata Guadagno. Ne ha facoltà.
WLADIMIRO GUADAGNO detto VLADIMIR LUXURIA. Signor Presidente, colleghi deputati rimasti e resistenti, considerata l'ora, sottosegretario Scotti, non si può nascondere il clima di violenza e di odio diventato insopportabile negli stadi: insulti, atti di ostilità, scontri fisici tra diverse tifoserie, tra tifoserie e Forze dell'ordine e anche, per la verità, tra giocatori, allenatori, accompagnatori; ma penso anche alla violenza dallo stadio allo studio (quello televisivo).
Ha fatto orrore il caso dell'omicidio dell'ispettore capo Filippo Raciti, ucciso il 2 febbraio scorso a Catania; ma non dimentichiamo, e non vogliamo dimenticarlo, il dirigente della San Martinese, Ermanno Licursi, morto dopo una rissa scoppiata alla fine di una partita del campionato di terza categoria a Luzzi, in provincia di Cosenza. E non dimentichiamo neanche altre vittime, i ventuno morti ultrà in Italia dal 1962 ad oggi: i morti non sono mai parte del sistema.
Questo disegno di legge - che, come si è detto, grazie al lavoro bipartisan svolto in sede di Commissioni, è stato modificato e temperato rispetto al carattere iniziale che aveva al Senato, eccessivamente repressivo - è sicuramente severo, molto rigido e risente dell'onda emotiva dei gravi fatti accaduti (e bisogna sempre fare attenzione a non farsi mai travolgere dalle onde).
Tra le conseguenze negative di questa atmosfera di violenza negli stadi, vi è la disaffezione del pubblico; è una disaffezione dovuta anche alle vicende di tangentopoli, al calcio come business, alla corruzione, al virus del sospetto, all'incertezza del risultato sportivo: il calcio dovrebbe essere spettacolarità ma, quando intervengono accordi segreti, esso ne viene distrutto. Nel 2006 il pubblico del teatro, e dello spettacolo in generale, ha superato quello dei campi sportivi e bisogna gioire sempre dell'aumento di pubblico, mai del contrario. Non basta dire che ciò è stata causato dalla trasmissione in televisione delle partite, perché anche lo spettacolo si può vedere in televisione, eppure in quest'ultimo caso, come ho detto, sono aumentati gli spettatori a teatro. Dobbiamo creare un'atmosfera più tranquilla per chi vuole andare allo stadio, certo non pretendendo l'aplomb di chi va a teatro, dove è maleducazione far suonare il cellulare o parlare mentre si ascolta una rappresentazione; non certo il certo silenzio chiediamo, ma un luogo più sicuro, non solo da un punto di vista di ordine pubblico, ma anche di sicurezza degli stadi, di stadi a norma, riscaldati, illuminati e non fatiscenti.
Le società calcistiche devono sapere che spendere qualche soldo in più per la manutenzione degli stadi e un po' meno nel calciomercato è un investimento per l'affezione allo sport e i club hanno l'obbligo di investire una percentuale dei diritti televisivi anche per queste risorse.
Si parla spesso di «modello inglese». Non bisogna dimenticare che il tanto celebrato «metodo inglese» deriva non solo dalla violenza, ma dall'insicurezza degli stadi: insufficienti vie di uscita per la folla hanno prodotto, nel 1989, la tragedia a Sheffield (96 persone calpestate a morte nella calca all'interno dello stadio).
Nella tragedia - che è stata anche ricordata - allo stadio Heysel, in Belgio, nel 1985, durante lo scontro tra i tifosi del Liverpool e della Juventus, fu il crollo di un muro di sostegno a causare la morte di trentanove persone. Le società calcistiche furono obbligate a modernizzare con impianti sportivi, Manchester insegna: oggi a Manchester non ci sono muri divisori, ma solo pochi steward a dividere le tifoserie.
Per quanto riguarda i tornelli si è parlato, in precedenza, di «ravvedimenti» da parte di questa nuova legislatura rispetto alla normativa Pisanu. Debbo dire che si è «ravveduto» anche l'ex Presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, che soltanto poco tempo fa, il 10 febbraio 2007, si era invece molto arrabbiato contro la stessa applicazione della normativa Pisanu, perché lo stadio San Siro era stato definito fuori norma secondo le stesse disposizioni del cosiddetto decreto Pisanu e, quindi, si è dovuto giocare a porte chiuse in tale stadio.
Devono essere tornelli ovviamente moderni ai quali non vi è bisogno di fare lunghe file, con un lettore magnetico per la lettura di tessere e biglietti, come si fa in occasione delle grandi mostre e di biglietti nominativi con il controllo della carta di identità, come si fa per imbarcarsi all'aeroporto, con steward come maschere di teatro, che si assicurino che ad un determinato posto sieda il titolare di quel posto. Gli steward non sono polizia privata, controllata dalla società: hanno il compito di sorveglianza in coordinamento con le forze di polizia, senza un numero eccessivo di divise visibili che diano l'idea della militarizzazione all'interno dello stadio, che possano provocare tensione e che distrarrebbero anche molti poliziotti dall'espletamento di altri compiti. Saranno vietati i materiali esplosivi, quali i fumogeni, che creano una atmosfera irrespirabile, in tutti i sensi, con un sistema di videosorveglianza.
Si è parlato della flagranza differita a quarantotto ore per chi è riconosciuto colpevole con foto o riprese, ma non con altro, norma su cui vi sono stati dubbi di costituzionalità. È stato ricordato in precedenza il carattere rigido di questa estensione a quarantotto ore e noi chiediamo garanzie, non solo che si debba trattare di un'eccezione a termine e circoscritta agli stadi, ma vogliamo garanzie che questo tempo serva a fare in modo che si possa avere il tempo necessario per verificare bene i filmati e il materiale fotografico prima di accusare qualcuno. È stato aggravato il Daspo, ossia il divieto di accesso agli stadi in termini di anni. Fin qui la repressione.
Ma è importante è stata anche l'affermazione dell'ingresso gratuito per i bambini minori di quattordici anni, accompagnati da un adulto. Ciò è stato il risultato del lavoro delle Commissioni riunite, per riportare le famiglie negli stadi, per rendere questo sport accessibile e godibile a tutti e non come se uno della famiglia debba lasciare casa per andare a vedere la partita come se partisse per una guerra (e, come si faceva ai tempi delle guerre, solo l'uomo partiva, mentre le donne, i bambini e gli anziani rimanevano a casa). Ciò per fare in modo che, con il sistema del biglietto nominativo, i membri della famiglia possano sedersi insieme.
Infine, concludo dicendo che questo disegno di legge è molto severo nei confronti di chi espone striscioni che incitano alla violenza, non tutti gli striscioni.
Chiunque di voi vede la rubrica su Striscia la notizia, «Striscia lo striscione», sorride per la fantasia usata in alcuni slogan che fanno tutt'altro che incitare alla violenza.
Non vorremmo però vedere più simboli nazisti, non vorremmo più leggere frasi razziste e, con l'ampliamento della legge Mancino, prevista con l'estensione della aggravante discriminatoria anche per orientamento sessuale e identità di genere a firma del ministro della giustizia Clemente Mastella, non vorremmo neanche più vedere slogan omofobi all'interno degli stadi. Grazie. (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il deputato Bono. Ne ha facoltà.
NICOLA BONO. Signor Presidente, la Camera dei deputati ha svolto un buon lavoro su questo provvedimento. Credo forse - lo dico senza tema di essere smentito - che si tratti della prima vera occasione di confronto sereno tra maggioranza e opposizione su un argomento non solo unanimemente condiviso in ordine agli obiettivi da raggiungere, ma anche ben gestito sul piano del metodo parlamentare.
Se ne sentiva il bisogno dopo un lungo periodo di contrapposizioni che non hanno sicuramente recato beneficio al paese in ordine alla bontà della legislazione.
Ci siamo trovati nella difficoltà di dover gestire un provvedimento che proveniva dal Senato in una forma che obiettivamente presentava molte difficoltà interpretative e causava non poche perplessità in ordine alla reale portata delle norme.
Ciò perché a nessuno sfugge che quando si procede alla elaborazione di un provvedimento legislativo sotto la spinta emotiva di fatti gravi come quelli che avevano determinato l'inizio della discussione su questo provvedimento, non sempre il legislatore si muove con la necessaria pacatezza, serenità, e visione dei problemi da affrontare in maniera generale e astratta, come richiederebbe il principio ispiratore di ogni provvedimento di legge.
Fare leggi in stato di emergenza non è mai una buona cosa. Tuttavia, quello che era accaduto a Catania, con la morte tragica dell'ispettore Raciti, e tutto quello che aveva preceduto quell'avvenimento, cioè una continua recrudescenza di fatti violenti che avevano negativamente contraddistinto l'attività che ruota attorno ad uno spettacolo (perché di questo si tratta: uno spettacolo sportivo che attrae decine di milioni di persone nel nostro paese, e non solo nel nostro paese), imponevano da parte del Parlamento delle forme di intervento radicali e decise.
Abbiamo quindi messo mano al provvedimento che ci era pervenuto dal Senato e ne abbiamo avuto la capacità.
Devo quindi dare un giudizio complessivamente positivo del lavoro che è stato svolto, sia per l'equilibrio dei relatori, che hanno sicuramente dato un grande contributo al dialogo e alla costruzione di un percorso comune, sia per la partecipazione serena e determinata, ma anche ispirata a principi di buon senso, da parte di tutte le forze politiche. Abbiamo notato che comunque questo provvedimento si muoveva in termini positivi, perché si è posto immediatamente nella continuità e nel completamento doveroso del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28.
Tale provvedimento è stato il primo vero grande intervento che ha tentato di mettere ordine nella disciplina riguardante la violenza negli stadi, introducendo una serie di disposizioni repressive che hanno prodotto alcuni risultati, ma non tutti positivi. Alcune disposizioni, in ogni caso, abbisognavano di un ulteriore intervento.
L'aspetto positivo del lavoro che abbiamo svolto alla Camera è stato quello di abbinare ad una serie di norme repressive anche la capacità di individuare misure di carattere sociale e culturale, per diffondere i valori dello sport nella società italiana, cosa che forse, in passato, ha registrato un gap per quanto riguarda l'impegno, la capacità e la sensibilità del legislatore.
Abbiamo individuato alcuni temi che andavano modificati ed aggiustati.
Siamo intervenuti sul piano delle dizioni formali attraverso proposte emendative sulle quali diverse forse politiche si sono ritrovate a convergere, sostituendo la definizione «a porte chiuse» con l'espressione più corretta «inibire l'accesso al pubblico negli stadi non dotati di tutti gli impianti di sicurezza previsti».
Abbiamo individuato nella necessità della certezza delle pene uno dei passaggi fondamentali dal momento che, probabilmente, proprio la mancanza di tale elemento è stato alla base della proliferazione della violenza: quando si commettono atti di violenza e non si scontano pene o si scontano pene irrisorie, certamente ciò non è educativo.
Il gruppo di Alleanza Nazionale rivendica il principio della certezza della pena come un motivo conduttore di tutte le sue azioni politiche. E ci ha fatto non poco piacere constatare che questo sentimento è condiviso anche da chi, in passato, ha adottato atteggiamenti più permissivi e, magari, ha votato a favore dell'indulto. Ma si fa sempre in tempo a rivedere le proprie convinzioni.
Abbiamo ritenuto opportuno approfondire il tema del divieto delle manifestazioni esteriori, non solo perché si ravvisavano pericolosi richiami di ipotesi, costituzionalmente non consentite, di perseguimento del reato d'opinione, ma soprattutto perché tali norme, così draconiane e, a volte, anche di difficile applicazione, non potevano essere circoscritte all'ambito sportivo. Se avessimo lasciato quell'impostazione, probabilmente avremmo creato un grande vulnus all'impianto costituzionale italiano.
Abbiamo valutato l'inadeguatezza delle norme sulla sicurezza negli stadi e abbiamo ritenuto che alcune di esse andavano corrette. Le abbiamo corrette. Altre hanno bisogno di ulteriori interventi. Infatti, il tema della sicurezza degli stadi, a nostro avviso, non può essere scisso da una diversa regolamentazione della vendita dei biglietti, che non possono non essere nominativi e con posti assegnati. È la prima regola che viene attuata nel cosiddetto sistema inglese, che spesso viene richiamato a sproposito come esempio da seguire, ma che, nei fatti, non viene attuato, perché in Inghilterra l'impianto della gestione dello sport è completamente diverso, a partire dal fatto che la proprietà degli stadi è delle società sportive. Quindi, le società sportive diventano naturalmente i soggetti deputati al controllo della sicurezza e, quindi, devono sperimentare strumenti adatti alla realizzazione concreta della sicurezza.
È stata contestata, quindi eliminata, una norma manifesto che serviva solo a fare pubblicità e che era contenuta nell'articolo 11-bis, con cui si proponeva di promuovere i valori dello sport senza spese aggiuntive per la pubblica amministrazione. È una contraddizione in termini e anche su questo siamo riusciti a trovare una soluzione. Abbiamo «aggiustato» le norme sul Daspo, che sono importanti e fondamentali in quanto, pur essendo repressive, consentono di escludere non solo i soggetti direttamente responsabili, ma anche quelli potenzialmente responsabili di possibili disordini e, di conseguenza, sono certamente destinate a rendere più vivibile l'ambiente degli stadi.
Si è molto discusso sulla flagranza differita. Si tratta di un istituto che, alla fine, tutti abbiamo accettato e condiviso, in quanto dettato da situazioni emergenziali; tuttavia, è stato opportunamente fissato - al 30 giugno 2010 - un termine entro il quale si dovrà valutare la possibilità di un suo superamento. Ci auguriamo davvero che alla data indicata non perduri la necessità di utilizzare l'istituto in parola: al momento attuale, esso è indispensabile per cercare di dare alle forze dell'ordine uno strumento concreto per intervenire, ma sicuramente si porrebbero problemi qualora se ne ipotizzasse una stabilizzazione nel sistema a regime.
Un aspetto problematico sul quale Alleanza Nazionale non ha espresso condivisione è, invece, quello che riguarda le circostanze aggravanti previste per l'ipotesi di lesioni a pubblico ufficiale. Abbiamo condiviso la norma relativa alla recrudescenza della pena - abbiamo anche discusso come farla diventare cogente - ma non riteniamo giusto che questo aspetto di tutela dei pubblici ufficiali, delle forze dell'ordine sia limitato soltanto alle manifestazioni sportive. Non comprendiamo il senso e l'equità di una norma che, a fronte della pericolosità dell'esercizio del dovere di tutela dell'ordine pubblico, distingue tra una manifestazione che avviene all'interno di uno stadio, o che è collegata ad un evento sportivo, e qualunque altra. Questo è un aspetto del provvedimento che non condividiamo. Mi auguro che, al riguardo, vi possa essere un «ravvedimento operoso» da parte del Parlamento; in ogni caso, la distinzione va superata perché le forze dell'ordine hanno il diritto di essere difese dalle leggi dello Stato senza che, nell'apprestare tale difesa, si facciano distinzioni a seconda delle ragioni per le quali si verificano gli incidenti.
Il giudizio di Alleanza Nazionale - e mi avvio a concludere - è favorevole. Noi abbiamo già votato a favore del provvedimento al Senato: l'abbiamo fatto con convinzione, anche se avevamo manifestato già in quella sede alcune perplessità e riserve relativamente ad alcuni aspetti. Devo dire che, in larga misura, fatta eccezione per la questione alla quale ho accennato poc'anzi (in relazione alle lesioni a pubblico ufficiale) quelle perplessità e riserve sono ampiamente superate. Non soltanto vi è stata una nostra convergenza sul testo che è stato redatto, ma abbiamo anche partecipato attivamente alla sua elaborazione: sono stati molti gli emendamenti presentati da Alleanza Nazionale che sono stati approvati e condivisi anche dalle altre forze politiche, a dimostrazione di un lavoro che ha portato alla predisposizione di un testo condiviso e di buona fattura.
Nell'esprimere, quindi, la nostra soddisfazione, riteniamo che sull'argomento si debba ritornare al più presto senza la spinta emergenziale, per completare il quadro, il disegno e le definizioni di tutela del diritto alla sicurezza dei cittadini, oltre che delle forze dell'ordine, quando vanno a godere di uno spettacolo coinvolgente e meraviglioso come quello del gioco del calcio (Applausi).
PRESIDENTE. Grazie.
Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
(Repliche dei relatori e del Governo - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Avverto che il presidente della Commissione giustizia, deputato Pisicchio, ed il presidente della Commissione cultura, deputato Folena, hanno comunicato di rinunciare alla replica. Dunque, li ringrazio.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. La ringrazio, signor Presidente e, scusandomi, anticipo che impiegherò pochissimo tempo.
Prima di tutto, il Governo ringrazia per il loro impegno il presidente Pisicchio ed il presidente Folena, i quali hanno svolto un'opera meravigliosa; ringrazia altresì tutti i componenti di entrambe le Commissioni per quanto è stato fatto.
Il Governo condivide il testo che è stato licenziato dalle due Commissioni per alcune ragioni, nell'esposizione delle quali mi riferirò ad alcune considerazioni svolte nel corso degli interventi precedenti.
Non si tratta innanzitutto di una legge speciale, perché non deroga ad alcuno dei principi fondamentali del nostro ordinamento. In altri ordinamenti, invece, sono state introdotte leggi speciali per rispondere, con immediatezza ma anche con norme che hanno carattere di specialità, a fenomeni abbastanza gravi che si erano verificati negli anni passati. Si tratta di una legge specifica, per il contesto in cui il fenomeno si verifica. Neppure alcuni istituti di cui si è parlato hanno carattere di specialità.
Nello stesso tempo sono state riviste alcune fattispecie e sono state corrette e meglio individuate le fattispecie incriminatici per quanto riguarda l'aspetto più delicato, cioè quello penalistico. Sono state inoltre riproporzionate le pene e ne sono state ridotte alcune, ritenute eccessive. Esse sono state rapportate non soltanto al quadro delle singole pene previste per le fattispecie di questo contesto, ma anche ad altre ipotesi generali di reato.
Nel provvedimento è stata prevista anche una parte preventiva, specificata in rapporto non soltanto agli interventi di controllo, quali ad esempio la nominatività dei biglietti e i controlli successivi dei posti assegnati, ma anche alle specifiche indicazioni che successivamente saranno contenute nel decreto ministeriale circa la gestione dei campi sportivi. A questo proposito, rispondendo agli inviti rivolti da alcuni gruppi in sede di Commissione, il Governo si dichiara disponibile fin d'ora a impegnarsi a rispettare le indicazioni specifiche che lo stesso decreto dovrà contenere.
È stato attribuito un carattere repressivo alle norme contenute in questo provvedimento, ma sono stati previsti anche alcuni aspetti relativi alla partecipazione a queste grandi manifestazioni sportive anche di interi gruppi familiari. Ad esempio, è stato previsto il cosiddetto quinto biglietto gratuito per favorire la più ampia partecipazione a tali eventi, in tutta serenità.
Il decreto-legge in esame non è stato completato con misure alternative perché, come ho affermato in sede di Commissione, il Ministero della giustizia si accinge ad approvare un testo, in gran parte già pronto, sulla messa in prova di carattere generalizzato per reati minori. Quindi, l'impegno del Governo è quello di portare a compimento questo testo al più presto possibile.
Il Governo si rende infine conto che si tratta di un tessuto normativo ancora da completare. Più volte è stata richiamata l'incompletezza del testo. È vero: esso va completato in vari aspetti, attraverso una rielaborazione più profonda e più attenta, affinché si dia una risposta definitiva e completa ad un fenomeno che non deve più preoccupare.
L'auspicio del 30 giugno 2010, cui è stato limitato uno dei provvedimenti, quello che maggiormente ha suscitato preoccupazioni, vuole significare che il Governo si impegna a far sì che entro quel termine la situazione sarà normalizzata, in modo da assicurare il pieno godimento di questi spettacoli che interessano tanti cittadini. Quindi, non si avrà più bisogno di ricorrere a misure, che hanno pur sempre il carattere di preoccupazione e di eccezionalità.
PRESIDENTE. Ringrazio il rappresentante del Governo.
Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
RESOCONTO
SOMMARIO e STENOGRAFICO
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135.
Seduta di martedì27 marzo 2007
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIULIO TREMONTI
indi DEL PRESIDENTE FAUSTO BERTINOTTI
E DEI VICEPRESIDENTI CARLO LEONI
(omissis)
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIULIO TREMONTI
Seguito della discussione del disegno di legge: S. 1314 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Approvato dal Senato) (A.C. 2340-A ) (ore 12,07).
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
Ricordo che nella seduta del 20 marzo 2007 si è conclusa la discussione sulle linee generali.
(Esame dell'articolo unico - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione (vedi l'allegato A - A.C. 2340 sezione 3), approvato dal Senato (vedi l'allegato A - A.C. 2340 sezione 4), nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni (vedi l'allegato A - A.C. 2340 sezione 5).
Avverto che le proposte emendative presentate si intendono riferite agli articoli del decreto-legge, nel testo recante le modificazioni apportate dalle Commissioni (vedi l'allegato A - A.C. 2340 sezione 6).
Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso il prescritto parere (vedi l'allegato A - A.C. 2340 sezioni 1 e 2).
Avverto infine che la Presidenza, ai sensi degli articoli 86 e 96-bis, comma 7 del regolamento, ritiene ammissibile l'articolo aggiuntivo Buontempo 2-ter.010, ove riferito non agli eventi culturali di massa in generale, ma alle sole manifestazioni sportive. Conseguentemente, devono intendersi riferiti esclusivamente a tali manifestazioni sia il comma 1 sia il comma 2, lettera a).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Romagnoli. Ne ha facoltà.
MASSIMO ROMAGNOLI. Signor Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, prima di iniziare il mio intervento sul complesso degli emendamenti presentati, vorrei innanzitutto ribadire il concetto fondamentale concernente il ruolo di noi parlamentari eletti tra gli italiani all'estero proprio con riferimento a questo decreto-legge presentato dal Governo, che introduce con chiarezza alcune norme regolamentate da legislatori di paesi stranieri con estremo successo.
A tale proposito, vorrei ricordare che questo contributo potrebbe essere ulteriormente rappresentato ed espresso dai parlamentari eletti all'estero, i quali conoscono perfettamente le misure tecniche dei provvedimenti adottati dai paesi stranieri che, con particolare successo, hanno sconfitto i violentissimi episodi di violenza che affliggono il mondo del calcio.
I diciotto parlamentari eletti nella Circoscrizione estero rappresentano una risorsa rilevante per il nostro paese e devono costituire un autorevole supporto al Parlamento, affinché siano risolte con efficacia e determinatezza alcune esigenze impellenti del sistema sociale, economico e culturale dell'Italia.
Per quanto mi riguarda, ho voluto fin da subito presentare insieme all'onorevole Pescante alcune proposte emendative riferite con particolare attenzione alla figura di supporto esercitato dagli steward, i quali collaborano con le società sportive che organizzano le competizioni calcistiche, peraltro proprietarie dello stadio.
La via seguita dal Governo e dalle forze di polizia inglesi con l'introduzione del Football disorder act ha puntato su due concetti principali: quello della prevenzione e quello della repressione.
Il risultato è sotto gli occhi di tutti. Negli stadi del Regno Unito gli scontri tra opposte tifoserie sono rarissimi, cosicché i tifosi possono assistere alle partite senza che siano necessarie strutture di protezione, al fine di evitare che creino problemi di ordine pubblico. Risse, cariche e atti di vandalismo sono praticamente scomparsi in Premier League, la massima serie inglese, mentre qualche incidente ancora continua a verificarsi sui campi minori.
Gentile Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, nel mio intervento vorrei soffermarmi su alcune efficaci misure tecniche del Football disorder act; ad esempio, in Inghilterra quasi mai sulle gradinate degli impianti sportivi, letteralmente invasi da telecamere a circuito chiuso e battuti in continuazione da agenti ultra tecnologici, muniti sia di manganello sia di camcorder (piccole videocamere digitali, maneggevoli e molto precise nelle riprese, capaci di inchiodare con le immagini i responsabili degli atti di violenza sugli spalti), si verificano disordini tali da costringere l'arbitro ad interrompere la partita.
Quando negli stadi inglesi si verificano episodi di violenza, la polizia sequestra tutte le pellicole dei fotoreporter presenti e passa al microscopio la grande quantità di materiale filmato prodotto dalle telecamere a circuito chiuso.
Le foto degli autori delle violenze finiscono sui giornali ed i quotidiani forniscono anche i numeri di telefono da chiamare per denunciare eventuali sospetti. A quanto pare, in Inghilterra i cittadini non si fanno pregare per raccontare alla polizia quello che sanno o suppongono di sapere sul comportamento di certi tifosi potenzialmente pericolosi.
Le pene per chi viene riconosciuto colpevole sono lievi: da cinque a sei anni di carcere. Tornando poi alla regolamentazione degli steward, si deve evidenziare che le società calcistiche provvedono all'assunzione degli stessi, i quali devono controllare che, all'interno dello stadio, tutto si svolga correttamente e non si violino le regole, a cominciare dalla legittimità del biglietto d'ingresso.
Un altro aspetto fondamentale è la tolleranza zero nei confronti di qualsiasi striscione o bandiera (ed altri oggetti); sono inoltre vietati i cori offensivi verso gli avversari. E può accadere di vedere gli steward che lavorano per la società di calcio, tra l'altro, proprietaria dello stadio, che accompagnano fuori qualche tifoso reo di aver fatto gestacci all'indirizzo dei giocatori, dei dirigenti della squadra avversaria o nei confronti dell'arbitro o dei guardialinee.
Gentile Presidente, signori del Governo, colleghe e colleghi, per terminare il mio intervento su questa importante materia, ritengo di poter richiedere una più ampia e doverosa collaborazione con i parlamentari eletti all'estero, la quale deve essere vista come una risorsa fruttuosa per le discipline che il Parlamento è chiamato a predisporre in questo particolare settore. Mi auguro che questa mia compartecipazione sia condivisa dall'attuale Governo e venga accolta con favore.
Faccio richiamo alla sensibilità e al dovere civico, prima che politico, in modo particolare da parte della maggioranza, nel voler accettare il contributo che l'opposizione fornisce al fine di migliorare il testo originario rispetto al decreto-legge preparato dal Governo oggi in discussione in quest'aula.
Per concludere, signor Presidente, desidero fortemente che questi emendamenti siano approvati dal Governo affinché questa violenza fanatica e spesso politicizzata, che sta devastando l'immagine del calcio italiano, che mina i valori stessi sui quali si fonda lo sport, sia debellata. L'atteggiamento costruttivo di Forza Italia nei confronti del decreto-legge si è basato anche sulla considerazione che questo provvedimento sia la prosecuzione, anzi l'attuazione, delle leggi varate nel corso della passata legislatura per contrastare la violenza nello sport, che, per la verità, non trovano da parte dell'opposizione la stessa accoglienza da noi riservata oggi (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Garagnani. Ne ha facoltà.
FABIO GARAGNANI. Anche io, come il collega che mi ha preceduto, desidero fare presente che il complesso degli emendamenti tenta di definire, una volta per tutte, il problema della violenza negli stadi, che si trascina ormai da tempo senza che intervengano misure efficaci di correzione della violenza medesima, delegittimando in questo modo lo sport e, in particolare, il calcio, che ha molto seguito e consenso presso l'opinione pubblica e che viene ad essere squalificato fino al punto di sfociare in una rissa comune.
Alcuni emendamenti in particolare, penso a quello del collega Pescante, si fanno carico di un dato di fatto oggi ormai imprescindibile: garantire la sicurezza degli stadi, garantire la pratica dello sport più amato dagli italiani e, nello stesso tempo, sanzionare comportamenti che non possono essere ulteriormente tollerati. Tali comportamenti a volte si qualificano come delinquenza comune e non possono trovare alcuna giustificazione, né come espressione di malcontento di vario tipo, né come sfogo di esuberanza giovanile, né come una sorta di insofferenza sociale o nei confronti delle forze dell'ordine.
Il dato che balza evidente è che molto spesso all'interno degli stadi non è tanto la passione sportiva a motivare - uso un termine che nobilita certi atteggiamenti - la violenza, quanto la violenza in se stessa o l'ostilità verso le forze dell'ordine, verso la gente in divisa, verso il carabiniere di turno; si provocano in tal modo incidenti e surrettiziamente si creano le condizioni per la sospensione di determinate partite ed in generale anche per il venir meno di quell'entusiasmo che finora ha caratterizzato settori crescenti e notevoli dell'opinione pubblica verso il gioco del calcio, il quale è stato caratterizzato da vicende che in Commissione cultura abbiamo seguito attraverso un'apposita indagine conoscitiva che ha avuto ad oggetto i fenomeni che hanno portato ad episodi vistosi di malaffare, condizionando negativamente questo sport così popolare.
Il provvedimento di legge in esame si fa carico di questa esigenza proprio per salvaguardare lo sport nella sua vera e propria fisionomia, quella che lo ha caratterizzato negli anni Cinquanta, Sessanta e anche Settanta, lo sport inteso come libera competizione sportiva ed agonistica, nella quale le squadre ed i sostenitori si confrontavano appassionatamente, sempre nel rispetto della lealtà sportiva e, soprattutto, della legalità democratica. Questa progressiva decadenza, che ha raggiunto l'acme con fatti di malcostume risalenti anche alla modifica della legislazione in essere in materia di squadre di calcio - ma non voglio addentrarmi su questo punto -, è culminata in alcuni fatti eclatanti che hanno dato origine ad un provvedimento di legge per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche.
Gli emendamenti presentati sono emblematici al riguardo. Su parecchi di essi credo che occorra essere particolarmente attenti e riflessivi. Non è che si voglia sanzionare sempre, comunque e ovunque ogni atteggiamento di entusiasmo, compresa l'affissione di manifesti, ovviamente purché essi non incitino alla violenza o non siano gravemente lesivi della dignità delle persone, dei giocatori e delle squadre di calcio. Si tratta di sanzionare comportamenti che sfiorano o meglio che culminano, spesso, in veri e propri reati. Di fronte a questo, credo che non si giustifichi più un atteggiamento garantista, che ho notato in alcuni settori delle forze politiche, in particolare dell'estrema sinistra, ma non solo.
L'atteggiamento garantista è per eccellenza quell'atteggiamento che si preoccupa di tutelare i diritti della persona nei confronti di atti di sopraffazione posti in essere, ad esempio, dalle autorità di pubblica sicurezza. Qui siamo invece in un campo totalmente diverso: siamo in un settore che vede episodi ed atti di delinquenza comune; ed ogni atto di indulgenza verso settori che si preoccupano solamente di procurare danno, fa in realtà male allo sport, al calcio e alla società italiana. Siamo arrivati ad un punto di non ritorno, dove compromessi e indulgenze non si giustificano più.
Proprio perché siamo di fronte a questo, credo che occorra dare la massima garanzia di sicurezza agli sportivi che partecipano alle competizioni e alle squadre di calcio, sanzionando però quelle squadre di calcio che sono responsabili indirettamente di atti di violenza e soprattutto tutelando le forze dell'ordine, costrette a tour massacranti per controllare il regolare adempimento delle competizioni sportive e che spesso espongono a rischio la propria vita, in ogni caso la propria incolumità. È dunque un fatto di civiltà punire il possesso di sostanze alcoliche o le minacce di violenza e di turbativa dell'ordine pubblico e comunque il compimento di danni a persone o a cose, così come il trasporto di oggetti contundenti. Non si tratta di ricorrere alla repressione tout court, ma si tratta di ricorrere ad un minimo comun denominatore che salvaguardi il bene di tutti, che è innanzitutto la pace sociale, ma soprattutto la sicurezza dei cittadini e la dignità della competizione sportiva.
In alcuni emendamenti che sono stati presentati il questore assume un ruolo significativo e ciò si giustifica pienamente, perché di fronte a questi fatti occorre l'assunzione della massima responsabilità - scusate il bisticcio di parole - da parte del massimo responsabile. Vi sono poi molti emendamenti che si fanno carico del problema degli addetti agli impianti sportivi, che ovviamente devono avere una particolare predisposizione e dei requisiti particolari e significativi e nello stesso tempo devono rispettare un minimo di norme elementari di sicurezza, che ne garantiscano l'adempimento dei compiti e dei doveri d'ufficio.
Sul tema dell'adeguamento degli impianti, credo che occorra essere altrettanto chiari. Pochi stadi in Italia hanno gli impianti a norma e proprio su questo credo che occorra insistere. Non a caso un emendamento del gruppo di Forza Italia relativo all'articolo 10, presentato dal collega Pescante, si fa carico di questo problema, senza incidere ulteriormente sulla finanza pubblica. Il discorso dell'adeguamento degli impianti è importante e credo che al riguardo occorra coinvolgere anche gli enti locali. Provengo da una realtà, come Bologna, in cui attualmente c'è un'ipotesi di identificazione di un sito per la costruzione di un nuovo stadio alla periferia della città, stante l'insicurezza dell'attuale stadio, che si trova nel pieno centro della città, e l'impossibilità per tale struttura di contenere il numero di sportivi che vi accedono durante le principali partite di calcio.
Non a caso, quando tutti gli sportivi escono da questo impianto (così come da altri), riversandosi sulle strade principali, si creano ingorghi incredibili. Tali ingorghi danno luogo spesso ad incidenti, nonché a turbative particolari, che risentono anche dell'andamento globale della competizione sportiva.
Di fronte a ciò, allora, credo che si imponga decisamente - e concludo, signor Presidente - la necessità di garantire la sicurezza sia dei cittadini, sia degli impianti sportivi, anche con riferimento alla collocazione degli impianti medesimi. Tali impianti, infatti, sulla base di studi appropriati, devono essere situati in ambienti in grado di ospitare tranquillamente gli sportivi ed i partecipanti alle partite, senza tuttavia creare turbative all'ordine pubblico ed alla circolazione stradale.
Complessivamente, dunque, pur essendo presenti alcuni limiti, riconosco che il provvedimento in esame si fa carico di un'esigenza diffusa e fortemente avvertita dall'opinione pubblica. Tale esigenza deve essere soddisfatta proprio per evitare che vi sia un'ulteriore disaffezione dei cittadini nei confronti di uno sport che, fino ad ora, ha contraddistinto il nostro paese, in Europa, per la qualità della competizione, nonché per il numero di campioni che si sono cimentati in questo sport.
Ricordo che sono state presentate alcune proposte emendative, in particolare dal nostro gruppo (vorrei segnalare che alcune sono state ritirate perché sono state recepite durante l'esame in sede di Commissione), finalizzate proprio a stabilire chiaramente, una volta per tutte, norme precise, sanzioni conseguenti e l'inutilità di «garantismi» fini a sé stessi, che non risolvono assolutamente il problema.
Rammento che ha avuto modo di ribadire ciò, più volte, l'onorevole Pescante, il quale si è occupato ampiamente di tale settore, facendosi altresì carico di tutti i problemi nel vero senso della parola! Infatti, alcuni deputati, intervenuti nel corso di questo dibattito, si sono spesso dichiarati portatori di presunte esigenze di garanzia e di tutela dei cittadini, ma senza conoscere veramente, ed in materia approfondita, la materia in discussione.
Nel caso di specie, infatti, si tratta non di limitare i diritti di libertà delle persone, bensì di garantire la libertà dei cittadini nei confronti degli altri (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pecorella. Ne ha facoltà.
GAETANO PECORELLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci è stato originariamente trasmesso dal Senato della Repubblica conteneva sicuramente non poche disposizioni che richiedevano una profonda meditazione, nonché un radicale cambiamento. Ciò perché esse si muovevano nell'ambito della logica - logica che ha un po' del «mitico» - che fosse sufficiente prevedere sanzioni molto severe affinché le norme stesse venissero rispettate.
Non vorrei ricordare in questa sede il buon Manzoni, quando parlava di bandi «feroci» che nessuno rispettava: questa, tuttavia, è stata la logica seguita dal Senato!
Il lavoro compiuto dalle Commissioni II e VII della Camera ha fatto sì che, oggi, il provvedimento in esame abbia comunque acquisito, pur non essendo ancora del tutto condivisibile, alcune caratteristiche che lo rendono accettabile e che consigliano, quindi, di approvare più o meno nella formulazione proposta all'esame dell'Assemblea.
Attualmente, infatti, vi è un maggiore equilibrio per quanto riguarda le sanzioni previste, le quali, tuttavia, mantengono ancora la caratteristica di essere eccessivamente pesanti in non pochi casi. Credo che, attraverso l'adozione di sanzioni «feroci», ci stiamo solo illudendo di cambiare il comportamento di giovani che, naturalmente, si trovano in situazioni particolari. Tali situazioni li inducono sicuramente ad assumere atteggiamenti profondamente riprovevoli; tuttavia dobbiamo intervenire alla radice, perché, in caso contrario, continueremmo a varare decreti-legge senza ottenere alcun reale risultato.
Debbo ricordare che, nella vigenza del decreto-legge in esame, sui campi sportivi si sono verificati nuovi, gravi episodi di violenza.
Ciò dimostra, ancora una volta, che quella da percorrere è la strada della prevenzione e degli interventi sui problemi giovanili; quella che porta a valutare che spesso il minacciare sanzioni troppo elevate produce l'effetto opposto. Credo pertanto che vada accolto con favore il lavoro svolto dalle Commissioni riunite da questo punto di vista, cioè l'aver dato un nuovo e migliore equilibrio all'apparato sanzionatorio.
Ritengo, inoltre, apprezzabili gli emendamenti presentati dall'onorevole Buemi che vanno nel senso di garantire una migliore adeguatezza, in un quadro generale delle sanzioni che possono essere applicate.
Credo, altresì, che valga la pena di approvare urgentemente il provvedimento in esame perché la necessità di arrivare alla conclusione dell'iter legislativo induce a mantenere l'equilibrio raggiunto nelle Commissioni riunite. In questo senso, si esprimerà il gruppo di Forza Italia.
Certo, quello in esame non è un provvedimento alieno da critiche. In esso sono contenuti alcuni paradossi e talune assurdità che non sono state corrette. È sufficiente far riferimento a quella singolare norma secondo la quale, se ventiquattro ore dopo che l'avvenimento sportivo si è svolto, qualcuno pensasse bene di festeggiare la vittoria, ad esempio, lanciando un razzo nelle vicinanze dello stadio, magari perché abita lì vicino, questa persona si troverebbe a rispondere di un grave reato. Potete immaginare quindi che cosa significhi arrestare un padre di famiglia che ha pensato ventiquattro ore dopo - così prevede la norma - di festeggiare e di tradurre la gioia della vittoria nel lancio di un razzo colorato. Bene, questa previsione normativa è il segno che vi è una specie di paranoia della sanzione, di paranoia dell'intervento penale. A maggior ragione quando, addirittura ventiquattro ore dopo, si punisce chi venisse trovato in possesso degli strumenti elencati nel provvedimento mentre se ne torna a casa, abitando nelle vicinanze dello stadio. Credo che la gravità della previsione in questione non stia tanto nell'aver scritto norme che non hanno alcun senso - almeno questa, non ha alcun senso -, quanto nella cultura che è alla radice di questo tipo di intervento normativo, cioè nell'idea che sia sufficiente minacciare - fare la faccia feroce - perché si possa mantenere l'ordine pubblico.
Vi è poi un'altra disposizione sulla quale francamente bisognerebbe riflettere, anche se essa sarà condivisa così com'è - immagino per motivi di urgenza - dall'Assemblea. Come si può pensare che per poter acquistare quei famosi quattro biglietti - oggi non si sa perché si è scelto che si possono acquistare per conto terzi solo quattro biglietti, invece di cinque, otto o dieci come prevedeva il decreto-legge - è necessario che colui che li acquisti abbia con sé i documenti delle persone per conto delle quali provvede all'acquisto! Da qui il crearsi di una specie di commercio di documenti che sono messi in circolazione affidandoli a terzi, i quali naturalmente potranno farne l'uso peggiore che vorranno. Ritengo che anche questa previsione sia espressione di una strana concezione del controllo sociale che deve essere effettuato. Che senso ha tale previsione? In particolare, che senso ha che si mettano in circolazione i documenti affidandoli a terzi se al momento dell'ingresso allo stadio la persona deve dimostrare di essere il titolare di quel biglietto? Ritengo sia un po' singolare che il legislatore pretenda questo!
Infine, ancora una volta si viene attratti dall'episodio specifico, che determina la nascita di una legge, senza però tener conto degli effetti prodotti sul sistema. È stata prevista un'aggravante molto pesante nell'ipotesi in cui sia causata, in occasione di manifestazioni sportive, una lesione nei confronti di un pubblico ufficiale. Ma perché, se il pubblico ufficiale viene leso in occasione, ad esempio, di una manifestazione politica, ciò è meno grave? Francamente, credo che anzi questa è l'occasione che dovrebbe indurre a sanzionare e punire maggiormente chi, in occasione di un fatto politico, di un fatto che è espressione di civiltà e di manifestazione del pensiero politico, traduce quest'ultimo in un fatto di violenza. A parte tutto questo, ritengo che su una norma di questo genere ci troviamo ormai ai limiti dell'incostituzionalità.
Per quanto riguarda l'uso di cartelli che contengano ingiurie o incitamenti alla violenza, certamente è stata cambiata la previsione originaria che faceva un po' impressione. Infatti, essa prevedeva che le disposizioni non valessero solo per i simboli, ma addirittura che, se non si adempiva alla imposizione di togliere un cartello - e immaginiamo la voce del maresciallo che con l'altoparlante impone di togliere il cartello! - si procedesse all'applicazione della norma sulla resistenza al pubblico ufficiale. Oggi la norma è cambiata ed è stata nettamente migliorata.
In merito agli insulti punibili con la reclusione - sapete infatti che le ingiurie sono punibili solo su querela di parte - mi domando, tuttavia: gli insulti verso chi? Forse verso l'arbitro? Sarà ancora lecito mettere alcuni cartelli particolarmente ironici che siamo abituati a vedere anche in televisione? Si potrà ancora insultare magari la memoria di una storica eroina di Shakespeare oppure anche questo rappresenterà un insulto punibile con il carcere? Qual è il confine tra l'espressione critica «giochi come un cane» rivolta ad un giocatore ed invece un'ingiuria? Ebbene, ricordiamoci che tutte queste norme non rimangono solo scritte sulla carta a nostro uso e consumo perché si possa dire che siamo intervenuti efficacemente. Tali norme, infatti, andranno applicate da un giudice. Quest'ultimo sarà di conseguenza tenuto ad iniziare un'azione penale su un'ingiuria, in realtà su una manifestazione del pensiero, che abitualmente non soltanto non è punita con il carcere, ma è sanzionata solo pecuniariamente e, per di più, all'interno di un procedimento perseguibile a seguito di querela.
Io credo che la questione fondamentale sia la seguente: su materie come questa si continua ad intervenire con il decreto-legge. Lo facemmo con il decreto-legge Pisanu e lo stiamo facendo ancora adesso. Ebbene, il decreto-legge per sua natura è certamente inidoneo a regolamentare in modo organico, completo e sistematico una materia tanto complessa. Pertanto, il vero passaggio che il Parlamento si deve sforzare di raggiungere è la creazione di un testo completo ed organico per intervenire in maniera di sport. È un impegno cui dovremmo attenerci tutti, approvando ancora una volta - magari turandoci un po' il naso - un testo come quello in esame che contiene molte cose criticabili, ma anche molti punti condivisibili e, allo stesso tempo, assumendo l'impegno - a cui non possiamo sottrarci - di riesaminare in futuro l'intera materia. Si dovrebbe creare una specie di testo unico che abbia per oggetto il tema della regolamentazione delle manifestazioni sportive e un intervento penale previsto nella misura corretta, che non sia schizoide e magari determinato da un evento drammatico che domani dimenticheremo perché più lontano nella nostra memoria.
Abbiamo il dovere, in questa materia come in altre, di fare interventi al di fuori della suggestione occasionale e di sapere regolamentare con razionalità materie complesse come quelle della violenza giovanile. Quest'ultima non è un fatto che si possa contenere soltanto perché si alza la misura della sanzione. Tale misura avrà certo un qualche effetto, magari all'inizio. Tuttavia, se non si interviene, oltre che con un sistema normativo organico, alle radici della violenza giovanile stessa; se non si capisce per quale motivo lo sport - che pure è un'arte nobile - si stia trasformando invece in un'occasione di violenze e persino di delitti di omicidio; se non si comprende questo, non ci possiamo illudere di riuscire a cambiare le cose facendo la faccia feroce.
È un problema serio, di frustrazione del ruolo dei giovani, di insoddisfazione, di diseducazione; è lo stato di chi si trova a vivere in una condizione che lo porta a compiere atti di eversione in una situazione piuttosto che in un'altra.
Ebbene, tutto ciò non significa che si debba perdonare: tutt'altro! Tutto ciò significa che occorre colpire correttamente con la sanzione, ma che, prima di tutto, bisogna preoccuparsi di risolvere il problema alle radici, non solo e non tanto con il miglioramento del controllo sugli stadi: dietro a tutto questo vi è, infatti, una grande problematica sociale, di cui dobbiamo farci portatori, e che dovremmo essere in grado di risolvere prima di mandare in carcere dei giovani, facendo in modo che le loro scelte consapevoli siano coerenti con il vivere civile (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fava. Ne ha facoltà.
GIOVANNI FAVA. Signor Presidente, vorrei concentrare il mio intervento in sede di discussione sul complesso degli emendamenti su quella parte che è stata forse la meno affrontata dallo stesso provvedimento e che attiene alla vicenda culturale che sta dietro alla penosa storia moderna italiana e, ahimé, a quella mondiale, visto che si tratta di un problema che si è registrato in tutti i paesi e che riguarda la violenza negli stadi.
Preferisco sempre pensare che, quando si ragiona da legislatori, lo si debba fare secondo una visione più ampia del tema e non rincorrendo sempre e sistematicamente le emergenze.
È chiaro che il recente caso, avvenuto a Catania con la morte di Filippo Raciti, ha aperto nuovamente il dibattito e lo ha reso incandescente in un momento in cui guardavamo a modelli occidentali di riferimento, quasi con l'atteggiamento e l'approccio di coloro che pensano che il problema riguardi il passato e che sia già alle nostre spalle. E invece questo si è riacceso così all'improvviso, di nuovo - direi, ahimé, nemmeno tanto all'improvviso, stante il fatto che la periodicità di questi avvenimenti tragici è quasi costante nell'ultimo ventennio - e, ancora una volta, presi dallo spasmo di voler fare in fretta, il ricorso alla decretazione trasuda di questa situazione - lo ripeto - emergenziale. Noi avremmo preferito e privilegiato che si aprisse una discussione di più ampio respiro, una discussione a 360 gradi su quello che è un fenomeno prima di tutto sociale.
È vero, infatti, che le propaggini e le esternazioni più violente e truculente attengono anche al tema della sicurezza, ma è, altresì, vero che nel nostro paese deve essere avviata una riflessione profonda sulla cultura dello sport.
Io, Presidente, onorevoli colleghi, provengo da diverse esperienze sportive, dilettantistiche, e da un mondo sportivo, quale quello del rugby, che ho frequentato fin da bambino; sono giunto in tarda età nel mondo del calcio insieme ad un gruppo di amici che sono riusciti a coinvolgermi in un progetto di promozione e di divulgazione sportiva a livello dilettantistico e al livello dei vivai. Ho, dunque, probabilmente, un'idea sbagliata di quello che è lo sport, perché sono partito con un errore di fondo, valutando cioè lo sport così come lo avevo conosciuto da bambino, dilettantistico, fatto da chi non aveva timore di farsi male, di perdere tempo, di sacrificare molto del proprio tempo libero in cambio di nulla.
Oggi lo sport di cui discutiamo è qualcosa di diverso! È un'attività che non si sviluppa più in cambio di nulla. È uno sport nell'ambito del quale, anche a livello dilettantistico, molto spesso, pesano i rapporti di forza economici, pesano dei meccanismi che esulano dalla concezione sportiva che avevo e che vorrei avere ancora, ma che è irreale.
Allora, quando parliamo di sport, soprattutto di calcio, in questo paese, dovremmo parlare prevalentemente di un meccanismo che è diventato strumento di marketing, strumento economico e, molto spesso, anche strumento di gestione del potere politico: anche di questo dovremmo parlare.
Troppo spesso le tifoserie hanno contiguità politiche così come altrettanto spesso le società stesse si prestano a diventare il veicolo che porta consenso alla politica. In virtù di questa connivenza abbiamo continuato a fare finta di nulla e sono anni che facciamo finta di nulla. Soprattutto, abbiamo commesso quello che riteniamo essere stato l'errore più grave: la connivenza con le società sportive ha portato a far sì che queste ultime siano state quasi sistematicamente deresponsabilizzate, da un punto di vista civile, fiscale e via dicendo.
Vogliamo ricordare in quest'Assemblea i vari provvedimenti che si sono susseguiti in questi anni e che hanno avuto come principale obiettivo quello di evitare al mondo dello sport e alle società sportive di essere assoggettate alle norme del codice civile? Vogliamo ricordare i vari decreti che si sono succeduti? Vogliamo ricordare i cosiddetti «spalmadebiti»? Vogliamo ricordare tutto quello che è successo in questi anni? Sarebbe troppo facile, ma sarebbe altrettanto facile non farlo: abbiamo il dovere di fare autocritica.
Sono stati commessi degli errori dalla politica del nostro paese. Sono stati commessi degli errori che hanno creato una sorta di zona franca che riguarda il calcio. In nome e in virtù del fatto che esiste un interesse diffuso e collettivo verso questo sport, sempre crescente peraltro, si è concesso allo stesso la facoltà e la possibilità di essere e di sentirsi escluso dalle regole di questo paese, cioè, le regole di un paese civile e democratico.
Soprattutto, si è commesso un grave errore: si è evitato, attraverso il meccanismo di connivenza che denunciavo poc'anzi, di responsabilizzare le società sportive e di farlo come in tutti gli altri paesi. Abbiamo preso a modello quello anglosassone e ne abbiamo parlato in quest'aula. Ritengo che possa essere un modello di riferimento a 360 gradi. Non possiamo però dimenticare che in quel modello la responsabilità della gestione degli stadi e, quindi, in subordine, della sicurezza degli stessi, è demandato alle società sportive, le quali sono grandi aziende (più della nostre, per certi versi). Le grandi società calcistiche anglosassoni sono aziende più importanti delle nostre, più forti, più solide finanziariamente e lo sono in virtù di un meccanismo liberista-liberale per il quale, prima o poi, qualcuno si sarebbe dovuto far carico del problema.
Il problema della gestione di interessi di pochi non può essere un problema sociale e collettivo. Non possiamo continuare a farci carico dei costi di gestione di strutture - soprattutto, della sicurezza delle medesime - che, quando va bene, sono private, mentre, quando va male, tornano ad essere di interesse pubblico, costringendoci a scelte sempre un po' sofferte, che esulano dalla normale dialettica politica di un paese civile.
Abbiamo analizzato con attenzione il problema e il collega Caparini ha svolto un egregio lavoro di ricognizione sul decreto-legge, cercando di individuare delle soluzioni per correggere un provvedimento che era già partito, alla stregua di un treno in corso. Si è scelta la decretazione d'urgenza, quasi come se il problema della violenza negli stadi fosse improvvisamente urgente, assolutamente recente. Come se tutti qui dentro non sapessimo a quando risalga il fenomeno né dove affondi le sue radici.
Analizzando il meccanismo della decretazione d'urgenza abbiamo cercato di apportare dei correttivi, presentando emendamenti di buon senso - mi auguro che così vengano valutati -, ovviamente senza intenti ostruzionistici: infatti, stiamo parlando di un provvedimento che interessa tutti, noi per primi.
Il vulnus del decreto-legge riguarda la sua stessa origine; in questo documento si è inserito un elemento che non ci appartiene, che mira ad introdurre lo stato di polizia anche nell'ambito di un contesto sportivo, che, ancora una volta, non individua meccanismi per le attribuzioni di responsabilità e che, permettetemelo, non risolve i problemi di natura culturale.
Innanzitutto, dovremmo capire cosa è successo agli altri, per quale motivo l'universo anglosassone - emarginato dallo sport mondiale dopo i tragici avvenimenti dell'Heysel e caratterizzato da fenomeni di violenza che interessavano sia le società importanti sia quelle meno importanti -, in vent'anni, è riuscito a dare una lezione al resto del pianeta. Quando la famiglia viene responsabilizzata e torna ad essere elemento centrale, quando allo sport hanno accesso, a titolo gratuito e grazie a meccanismi di incoraggiamento, i giovani, i bambini e i loro genitori, lo sport può cambiare faccia. Mi piacerebbe che ciò potesse avvenire anche in Italia, anche se finora questa mia speranza non si è realizzata. Molto spesso, infatti, abbiamo a che fare con presidenti di società che convivono con le frange estreme delle tifoserie, alle quali permettono, addirittura, di gestire gli spazi all'interno dello stadio e lo stesso marketing delle società sportive: ecco dov'è il problema che questo provvedimento sicuramente non risolve.
Il collega Pecorella diceva che molto spesso nei paesi occidentali l'inasprimento delle pene non coincide esattamente con la repressione del crimine e con il miglioramento delle condizioni di quei soggetti che, quotidianamente, vengono chiamati a difendere l'ordine pubblico.
Noi crediamo che si debba uscire da questa logica emergenziale e che vada affrontato ed approfondito in questa sede un dibattito più ampio sulle cause all'origine del problema e sulle soluzioni da individuare attraverso un largo consenso. Non possono esistere ricette di destra e ricetta di sinistra, ma esistono soluzioni di buon senso quando si parla di ordine pubblico e di sicurezza dei cittadini, dei nostri figli, dei bambini che frequentano i campi sportivi e gli stadi.
Se troviamo il coraggio di ragionare intorno a questo tipo di impostazione generale credo che la Lega Nord non farà mancare il suo sostegno, anche se in questo senso vogliamo segnali forti di inversione culturale, dei quali dobbiamo farci carico tutti assieme, compreso il Governo che, tuttavia, non vedo presente oggi in aula, forse perché questa discussione interessa a poche persone.
Vedo che il Presidente sta richiamando il sottosegretario, ma voglio comunque sospendere il mio intervento, vista l'assenza del Governo, per riprenderlo successivamente quando troverò qualcuno ad ascoltarmi.
PRESIDENTE. Onorevole Fava, il rappresentante del Governo è stato invitato a raggiungere il proprio banco.
GIOVANNI FAVA. Mi auguro che da questo odierno dibattito inizi a scaturire un ragionamento che vada al di là della semplice risoluzione di un problema attraverso un rimedio di tipo poliziesco.
Preavviso di votazioni elettroniche (ore 12,55).
PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.
Si riprende la discussione.
(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Fasolino. Ne ha facoltà.
GAETANO FASOLINO. Signor Presidente, mi trovo in perfetto accordo con molti colleghi che hanno trattato l'argomento questa mattina e, in particolar modo, con i colleghi del gruppo di Forza Italia.
Certamente il problema della violenza negli stadi ha dato vita a fiumi e fiumi di letteratura sull'argomento. Si invoca da più parti un adeguamento strutturale degli stadi. Molti, però, dimenticano che la gran parte dei fenomeni di violenza, come ha sempre detto l'onorevole Pescante, avviene fuori dagli stadi, negli spazi adiacenti alla vera e propria struttura sportiva.
Si è anche richiamata la necessità di una prevenzione adeguata, attraverso provvedimenti legislativi e una precisa strategia delle Forze di polizia oltre a un impegno delle società molto più fattivo e collaborativo. Mi piace richiamare un'immagine nota ai tifosi di tutto il mondo: lo stadio Bernabeu a Madrid, dove quasi centomila spettatori assistono, anche con una grande partecipazione emotiva, alle partite del Real Madrid e sono separati dal terreno erboso soltanto da una transenna quasi invisibile. Pensando a quanto accade in Italia, ci sentiamo l'amaro in bocca!
Desidero pertanto avanzare una proposta un po' dissacratoria rispetto alle altre. Traggo lo spunto da una mia interrogazione sui fatti di Catania che, come tante altre, non ha ricevuto alcuna risposta dal Governo: «Sette ultrà maggiorenni, arrestati anche a seguito di inoppugnabili riscontri forniti dalle riprese televisive, sono stati scarcerati dal tribunale del riesame di Catania. Pare che alla base della decisione ci sia la valutazione sull'assenza di precedenti penali e di pericolo di inquinamento delle prove. Il provvedimento è in evidente contrasto con quanto stabilito dal Tribunale del riesame per i minorenni che, qualche giorno fa, ha confermato la scarcerazione, per cinque dei sette fermati minorenni, fra i quali figura altresì il giovanissimo accusato di aver materialmente ucciso l'ispettore Raciti».
Riporto le frasi del procuratore Papa, che la dicono tutta sulla insofferenza anche di autorevoli settori della magistratura rispetto a questo tipo di sentenze. Ebbene, il procuratore Papa, con parole perfettamente condivisibili, afferma testualmente: «In Gran Bretagna la pena è di sei mesi e chi entra in cella non esce; qui è di 5 anni, ma dopo 15 giorni gli ultrà sono già liberi». Peccato che a Catania siano diventati liberi, pur essendoci stata l'uccisione dell'ispettore Raciti, dopo soli pochissimi giorni.
Allora, signor Presidente, credo che sia giusto un adeguamento degli stadi e che sia altrettanto giusto adottare una strategia diversa, più «corposa» delle società e delle Forze dell'ordine, tuttavia è bene anche sottolineare che il «ventre molle» della difesa dell'ordine pubblico in Italia è rappresentato da un'atmosfera politico-culturale su una pretesa insindacabilità di giovani e giovanissimi, alla quale, purtroppo, si adeguano molti magistrati. Pertanto, senza un intervento, perlomeno ispettivo, del ministro della giustizia e, quindi, del Governo, nei confronti di tali comportamenti, si perpetua il convincimento che tutto si può contro le Forze dell'ordine e che, di converso, per chi offende, maltratta ed aggredisce i tutori della legge e i cittadini inermi vi è, al massimo, un giorno di fermo e, subito dopo, il ritorno in libertà, semmai con le scuse del graduato di turno.
Credo dunque che il Governo, senza dover affrontare grandi spese per adeguare gli stadi, debba iniziare a dare segnali chiari, anche alla magistratura, affinché non si scarcerino facilmente i giovani e i giovanissimi che si rendono protagonisti negativi di questi gravi reati che, poi, colpiscono l'immagine stessa del nostro paese al cospetto della comunità internazionale.
PRESIDENTE. Saluto gli studenti della facoltà di giurisprudenza dell'Università LUMSA di Roma, che stanno assistendo ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Signor Presidente, il gruppo de La Rosa nel Pugno ha cercato di richiamare l'attenzione del Governo e delle forze politiche presenti in quest'aula su un provvedimento sicuramente volto ad affrontare una problematica particolarmente grave, che ha bisogno di risposte tempestive e che vadano in profondità.
Il calcio italiano era, e dovrebbe essere, un grande patrimonio del nostro paese e, quindi, la sua tutela, la possibilità di svolgere in maniera ordinata e sicura manifestazioni sportive di grande rilevanza, che coinvolgono decine di migliaia di cittadini, è certamente un aspetto importante ed è pertanto giusto che il legislatore si occupi della materia ed introduca anche, con rapidità, norme che modifichino i comportamenti e che, in particolare, contrastino i comportamenti criminali.
Noi riteniamo, tuttavia, signor Presidente, onorevoli colleghi, che le legislazioni speciali non abbiano mai risolto i problemi alla loro radice e, quando hanno affrontato alcuni problemi ne hanno provocati altri. In particolare, noi pensiamo che non si possano affrontare questioni di tale natura con una riduzione delle garanzie. Noi non pensiamo che uno Stato democratico, per affrontare una problematica relativa alla sicurezza dei cittadini, negli stadi e fuori dagli stadi, debba modificare il proprio sistema di garanzie di libertà, il proprio sistema democratico.
Vi sono, in questo provvedimento, previsioni che per noi sono «indigeribili». L'ulteriore ampliamento della portata normativa della disposizione - già perversa nei suoi effetti e assolutamente antigiuridica - sulla flagranza differita non può essere accettato; la devoluzione all'autorità amministrativa di competenze in materia di limitazioni di libertà e di espressione, sia pure con riferimento ad opinioni non condivisibili, e la corrispondente sottrazione al loro giudice naturale, ovvero alla magistratura, non sono certamente scelte che possano essere condivise. Neppure può essere condivisa la scelta di un aumento delle pene secondo una pura visione repressiva quando la problematica, come sappiamo, ha altre origini e deriva dal rapporto perverso esistente tra società calcistiche e tifoseria ultrà.
Riteniamo debba essere affrontato il problema della modernizzazione del sistema degli stadi; certamente, da tale punto di vista, non ci conforta sapere che, nonostante sia trascorso qualche anno dall'entrata in vigore del cosiddetto decreto Pisanu, pochissimi sono gli stadi che si siano adeguati in maniera rigorosa a quanto ivi previsto.
In conclusione, signor Presidente, noi contiamo sulla possibilità che, nel corso del dibattito in Assemblea sulle proposte emendative, si possa intervenire ulteriormente sul provvedimento in modo da migliorarne ancora la portata normativa.
Abbiamo voluto ripresentare in Assemblea gli stessi emendamenti che avevamo già presentato in sede di Commissioni perché, su tali questioni, bisogna dare concretamente risposte ragionevoli senza limitarsi, su una situazione sicuramente grave, ad un impegno soltanto formale.
Infine, signor Presidente, colleghi, ci preoccupa l'emersione, non solo da questo ma anche da altri provvedimenti, di una cultura tesa a ridurre, a limitare, a condizionare diritti e garanzie fondamentali, sull'onda di situazioni di emergenza pur sicuramente gravi. Situazioni che certamente devono essere superate ma non a discapito dei principi fondanti della nostra democrazia, del nostro Stato repubblicano, del nostro sistema garantista.
Auspichiamo che nel prosieguo del dibattito vi sia la possibilità di apportare quelle modifiche che potranno rendere il provvedimento idoneo a rispondere alle esigenze di tranquillità e di sicurezza dei cittadini e a mantenere, nel contempo, il nostro paese nell'ambito di quelli civili.
PRESIDENTE. Avverto che l'emendamento Cirielli 2.3 è stato ritirato e che l'emendamento Pescante 10.81 deve intendersi sottoscritto anche dal deputato La Russa.
Avverto inoltre che le Commissioni hanno presentato le ulteriori proposte emendative 7.100, 9.100 e 11-bis.101, il cui testo è in distribuzione e per le quali - secondo quanto risulta alla Presidenza - i gruppi hanno rinunciato al termine previsto dall'articolo 86, comma 5-bis del regolamento.
Il termine per la presentazione dei subemendamenti è fissato per le ore 13,30.
Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere delle Commissioni sulle proposte emendative presentate.
PIETRO FOLENA, Relatore per la VII Commissione. Signor Presidente, le Commissioni formulano un invito al ritiro, altrimenti il parere è contrario, su tutti gli emendamenti presentati, salvo quelli cui mi riferirò in seguito per quanto riguarda sia la parte sportiva sia gli aspetti di competenza della II Commissione.
Le Commissioni esprimono parere favorevole sull'emendamento 11-bis.100 da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis del regolamento, nonché sull'emendamento Barbieri 11-quinquies.1 e raccomandano l'approvazione dei propri emendamenti 7.100, 9.100 e 11-bis.101.
Le Commissioni esprimono parere favorevole - poiché si tratta di una proposta emendativa di natura sostanzialmente formale - sull'emendamento Gambescia 2-bis.80, a condizione che sia accolta la seguente riformulazione: sostituire le parole «l'introduzione e l'esposizione di» con le seguenti: «l'introduzione o l'esposizione di».
Il parere è altresì favorevole sull'emendamento Gambescia 2-bis.81, nonché sull'emendamento Sgobio 3.11.
PRESIDENTE. Il Governo?
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.
PRESIDENTE. Secondo gli accordi intercorsi tra i gruppi parlamentari, sospendo la seduta, che riprenderà alle ore 15 con il seguito dell'esame del provvedimento.
La seduta, sospesa alle 13,10, è ripresa alle 15.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI
PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Bonelli, Capezzone, Lucà e Villetti sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.
Pertanto i deputati in missione sono complessivamente ottantuno, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'allegato A al resoconto della seduta odierna.
Si riprende la discussione.
(Ripresa esame dell'articolo unico - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo unico del disegno di legge di conversione. Ricordo che, nella parte antimeridiana della seduta, si sono svolti gli interventi sul complesso degli emendamenti e i relatori ed il Governo hanno espresso i relativi pareri.
Avverto che la Presidenza non porrà in votazione il subemendamento La Russa e Bono 0.11-bis.101.1, presentato con riferimento all'emendamento della Commissione 11-bis.101. Tale proposta emendativa, infatti, non risulta accedere al contenuto dell'emendamento cui è riferito, ovvero alle modalità di alimentazione del fondo di solidarietà sportiva, di cui all'articolo 11-bis, recando, invece, disposizioni nella diversa materia dell'utilizzazione delle risorse del predetto fondo.
Passiamo alla votazione dell'emendamento Del Bue 1.10, sul quale vi è un invito al ritiro da parte dei relatori e del Governo; chiedo pertanto al presentatore se intenda accedere a tale invito.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, il mio emendamento era volto a valutare l'efficacia delle nuove norme previste dal decreto-legge, per ciò che riguarda le trasferte organizzate dai tifosi. Precedentemente, le società ospitate avevano la possibilità di organizzare le trasferte, mettendo a disposizione dei tifosi un numero di biglietti in modo che le autorità preposte all'ordine pubblico, nella città ove si svolgeva la competizione sportiva, potessero avere piena certezza del numero dei tifosi, dei mezzi da loro usati e dell'orario di arrivo, per scortarli fino allo stadio. Lunedì scorso, su La Gazzetta dello Sport, ho letto che la questura di Milano si è lamentata del fatto che tremila tifosi dell'Atalanta fossero arrivati in ordine sparso allo stadio di San Siro e mi sono fatto carico, così, di presentare un emendamento su tale aspetto.
Accolgo l'invito al ritiro del mio emendamento, a patto che il Governo si renda conto della necessità di avviare una riflessione sulla procedura dettata dal testo. Non dico sia sbagliato disincentivare le trasferte organizzate, piuttosto che sarebbe utile, in realtà, se le trasferte non venissero effettuate (ma, nel momento in cui ciò avviene, è meglio che siano organizzate piuttosto che disorganizzate). Invito, pertanto, il Governo a fare un bilancio della nuova normativa nel giro dei prossimi sei mesi, al fine di verificare se essa sia più efficace delle norme precedenti nel disincentivare la presenza dei tifosi ospiti e garantire la sicurezza degli abitanti delle città ospitanti manifestazioni sportive, che vengono messe a dura prova dalla presenza massiccia di tifosi.
Con questo spirito, accedo, quindi, alla richiesta dei relatori, condivisa dal Governo, di ritirare il mio emendamento, purché, ripeto, il Governo si faccia carico di svolgere una riflessione sulle nuove norme ed un bilancio sulla loro efficacia nel giro dei prossimi sei mesi.
GIOVANNI LOLLI, Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
GIOVANNI LOLLI, Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Ringrazio l'onorevole Del Bue. D'altra parte, il problema che egli ha posto è presente anche in diversi ordini del giorno che il Governo sicuramente accetterà.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Del Bue 1.12.
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
MAURO DEL BUE. Anche con riferimento a questo emendamento vorrei una rassicurazione da parte del Governo, in quanto si sono verificate molte contraddizioni alla luce della sospensione di tutte le deroghe negli stadi, prima - secondo le disposizioni del decreto Pisanu - superiori ai 10 mila posti e oggi, sulla base di questo decreto-legge, superiori ai 7.500 posti. Infatti, il limite di applicazione della legge è passato dai 10 mila ai 7.500 posti.
Ci sono impianti che possono contenere al massimo 7.500 posti che vengono ritenuti a norma, anche se non lo sarebbero se si applicasse il decreto Pisanu a tutti gli impianti in assoluto, e ci sono impianti che possono contenere 20 mila, 30 mila, 40 mila spettatori che, non essendo a norma, vengono tenuti chiusi oppure vengono aperti soltanto a poche migliaia di abbonati.
Con la presente proposta emendativa si proponeva che gli stadi con capienza superiore ai 7.500 posti che non a norma fossero derubricati a stadi con capienza inferiore ai 7.500 spettatori. Tuttavia, sia il Governo sia i relatori, mi hanno spiegato che ciò potrebbe essere disincentivante rispetto alla necessità di porre mano a quelle norme di sicurezza previste dal decreto-legge, anche se, sotto un certo aspetto, non lo sarebbero soprattutto per le società di serie inferiore. Ci sono anche grandi città che hanno squadre in serie C1 e C2 e che al massimo registrano 2 mila, 3 mila, 4 mila spettatori e che, a seguito di queste norme, si troverebbero il prossimo anno a tenere chiusi gli impianti non a norma.
Pertanto, accedo all'invito al ritiro del mio emendamento purché, anche su questa materia, oltre agli organi provinciali che devono garantire la sicurezza degli impianti sportivi, siano previste norme ispirate ad un minimo di buonsenso.
PRESIDENTE. Avverto che la V Commissione (Bilancio) ha espresso l'ulteriore prescritto parere sugli emendamenti delle Commissioni (vedi l'allegato A - A.C. 2340 sezione 2) e che il relativo testo è in distribuzione.
Passiamo all'articolo aggiuntivo Caparini 1.010.
Chiedo all'onorevole Caparini se acceda all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, ritiro questo articolo aggiuntivo, ma prima vorrei motivare la presentazione dello stesso nonché l'impianto emendativo che abbiamo presentato all'attenzione dell'Assemblea.
Siamo convinti che i fatti accaduti nello stadio Cibali dovranno costituire un punto di svolta per l'impegno che lo Stato e il Parlamento devono porre in essere per passare da una fase...
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia, l'oratore non riesce a parlare e chi è interessato non riesce ad ascoltare. Pertanto, vi prego vivamente di fare silenzio.
DAVIDE CAPARINI. ...prettamente emergenziale, che ci ha visti catapultati da un decreto all'altro, ad una fase di profonda riforma del settore.
Per questo motivo, abbiamo presentato alcune proposte emendative che riassumono il nostro pensiero in merito a ciò che deve essere realizzato per innovare profondamente il quadro normativo e per compiere quel salto di qualità che altri paesi hanno compiuto.
Noi abbiamo presentato alcune proposte che traggono elementi utili dall'esperienza di altri paesi, come l'Inghilterra (più volte citata sia in Commissione sia in Assemblea), che una volta applicati al nostro modello, che risulta essere profondamente diverso da quello anglosassone, potrebbero introdurre finalmente elementi di qualità nella prevenzione di episodi violenti nelle manifestazioni sportive.
Siamo convinti che non si possa prescindere da una normativa che consenta alle società professionistiche di calcio di diventare proprietarie degli impianti in cui si tengono le manifestazioni; non si può prescindere dal fatto di affidare alla società ospitante il compito di organizzare le misure di sicurezza e non si può, inoltre, prescindere dalla certezza della pena.
Purtroppo, invece, noi inseguiamo un modello repressivo che non ha portato ai risultati sperati e ciò non potrà mai accadere anche perché, come si è verificato in altri paesi, il modello repressivo e la conseguente militarizzazione degli stadi allontana le tifoserie e non le avvicina.
Per tale motivo, con questo articolo aggiuntivo proponiamo l'introduzione di un regolamento dell'impianto sportivo, a cui dovranno attenersi gli addetti agli impianti previsti anche grazie agli emendamenti che la Lega nord ha presentato al Senato. Tali addetti devono per forza di cose attenersi ad un regolamento, come risulta nella proposta emendativa in esame.
Comunque, siamo favorevoli a ritirare l'articolo aggiuntivo in discussione, anche perché il Governo si è impegnato ad accettare un ordine del giorno nel quale sono specificati i compiti di tali addetti alla sicurezza.
PRESIDENTE. Sta bene; l'articolo aggiuntivo Caparini 1.010 si intende pertanto ritirato.
Passiamo all'emendamento Buemi 2.82.
Chiedo ai presentatori se intendano accedere all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, non ritiro l'emendamento, di cui sono cofirmatario, anzi invito i relatori ed il Governo a modificare il parere precedentemente espresso.
Stiamo parlando dell'introduzione di una certa misura di prevenzione ed invito i colleghi della maggioranza, ma anche quelli dell'opposizione, che hanno a cuore i termini del giusto processo, a valutare cosa stiamo votando. Si tratta di una vera e propria misura di prevenzione che viene disposta non dall'autorità giudiziaria, ma da una autorità amministrativa: in particolare, è il questore che dispone una misura che limita la libertà personale, con il divieto di accesso allo stadio e l'aggravante della diffida, che comporta l'obbligo di presentarsi ad un ufficio o comando di polizia nei giorni in cui si svolgono manifestazioni sportive.
Con questo decreto, che si inserisce nel contesto delle leggi emergenziali che si sono susseguite negli ultimi cinque anni, si aggrava una situazione che configura uno Stato di polizia. Colleghi, vorrei che rifletteste sul fatto che le misure di prevenzione per i mafiosi vengono disposte dal giudice. Ora, per il comportamento di un ragazzo che commette atti di violenza o tiene una certa condotta in uno stadio (secondo le disposizioni del cosiddetto decreto Amato, addirittura non si configurerebbe nemmeno un comportamento qualificabile come reato, ma una semplice condotta finalizzata a non si sa cosa), si prevedono divieti che limitano la libertà personale; anche tecnicamente, l'obbligo di presentarsi in un comando di polizia secondo la Corte costituzionale è una limitazione piena della libertà personale.
Pertanto, si attribuisce al questore la possibilità di disporre questi divieti e queste prescrizioni per comportamenti tenuti allo stadio, mentre per i mafiosi queste misure, anch'esse di prevenzione, devono essere disposte da un giudice.
Con questo emendamento noi proponiamo che sia il questore, non a disporre, ma a proporre la misura di prevenzione, proposta che poi, tramite il pubblico ministero, finirà davanti ad un giudice perché lo stesso decida nel merito, con la possibilità, quindi, di un contraddittorio tra le parti, in modo che il diffidato sia in grado di dimostrare eventualmente la propria innocenza.
Ci riempiamo tanto la bocca del modello inglese, il più duro nel trattamento dei comportamenti antisportivi, ebbene, nel modello inglese non è l'omologo del nostro questore a disporre questa misura di prevenzione, ma un magistrato e in seguito un giudice. Al Senato, nella scorsa legislatura, il centrosinistra ha tenuto un comportamento corretto nei confronti della flagranza differita, mentre ora questo centrosinistra accetta di introdurre norme aggravanti rispetto a quanto già previsto che configurano una crepa nell'ordinamento, per cui dai comportamenti antisportivi si potrà arrivare ai comportamenti politici e alla limitazione della libertà personale.
Non è accettabile - mi rivolgo ai garantisti del centrodestra e del centrosinistra - far passare questo principio che costituisce una crepa nei diritti costituzionali del nostro paese. Ai mafiosi tutte le garanzie, mentre per i giovani che vanno allo stadio, magari senza che gli stessi abbiano compiuto dei reati, imponiamo che sia il questore a stabilire misure limitative della libertà (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pescante. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Signor Presidente, francamente mi sarei aspettato che questo emendamento venisse ritirato, perché con l'emendamento Buemi 2. 82 inizia una serie di emendamenti degli onorevoli Buemi e D'Elia che meritano una considerazione di fondo sulla quale vorrei attirare l'attenzione dei colleghi, dell'opposizione e della maggioranza, soprattutto di coloro - mi riferisco a quelli della maggioranza - che potrebbero farsi tentare dalla consueta aria di malinteso garantismo che si era già manifestato in modo flagrante allorché, nella scorsa legislatura, affrontammo con vari provvedimenti, ivi compreso il cosiddetto decreto Pisanu, il problema della violenza negli stadi.
Il presidente Folena, nella relazione sul presente provvedimento svolta in sede di Commissioni riunite, ha dichiarato che il fallimento della politica di contrasto alla violenza del calcio nella scorsa legislatura è dipeso dalle misure di sicurezza e di repressione non sanzionatorie che ha ispirato la legislazione del precedente Governo. Sempre in quella sede, il Presidente Folena ha però onestamente riconosciuto che la repressione di comportamenti ed azioni gravi è un dovere del legislatore - non credo solo di sinistra, almeno immagino - per concludere poi affermando che «nessun atteggiamento lassista e nessun "sociologismo" giustificazionista può trovare spazio di fronte a fatti tanto gravi come quelli di Catania». Infatti, ha gagliardamente difeso in sede di Commissioni riunite, e lo farà anche in Assemblea, il decreto-legge del Governo che fa riferimento in gran parte alla legislazione del Governo Berlusconi. L'unica differenza è che le norme «repressive» del passato sono state rese più severe ed incisive e di questo noi ci compiacciamo: aumenti delle sanzioni amministrative, aumento dei limiti di carcerazione, aumento di severità delle norme del Daspo, aumento dei tempi della flagranza differita a quarantotto ore.
Il Governo ha fato benissimo. Avete osteggiato in passato i precedenti provvedimenti, ai limiti dell'ostruzione, che si è avvalsa, onestamente lo debbo riconoscere, di un assai poco lodevole asse trasversale. Ora, vi siete dissociati e pentiti o, diciamo con un termine più cristiano, convertiti. Avete cioè ben compreso che la scarsa efficacia dei provvedimenti del passato non era dovuta alla loro natura repressiva, bensì al fatto che il relativo iter parlamentare ne svuotava i contenuti. Adesso con questo emendamento, onorevole Buemi, onorevole D'Elia, ci ritroviamo al punto di partenza. Ricominciano i tentativi, come in passato, di vanificare l'effetto deterrente della legge. È il destino inesorabile delle leggi all'italiana, che nascono sull'onda di una forte emotività, ma che poi, appena l'ira sbollisce, si perdono lungo la strada!
Ebbene, Forza Italia voterà contro questo emendamento, ritenendo che esso veramente sia altamente lesivo dell'impianto complessivo del provvedimento che ci accingiamo a sostenere.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciocchetti. Ne ha facoltà.
LUCIANO CIOCCHETTI. Il gruppo dell'UDC voterà contro questo emendamento presentato dal gruppo della Rosa nel Pugno. Riteniamo infatti che se fosse approvato un emendamento di questo genere il provvedimento non avrebbe più senso. L'intervento che con forza viene richiesto dalla società civile e dai tifosi veri che vanno allo stadio subirebbe un annacquamento complessivo, che porterebbe addirittura il Governo a dover ritirare il provvedimento stesso.
Credo che il testo dell'articolo 2, così come risultante dalla formulazione iniziale del Governo, dal lavoro del Senato e da quello svolto nelle Commissioni riunite II e VII della Camera, sia una norma equilibrata e certamente forte. D'altronde oggi è necessario dare un segnale forte ad un sistema che ha bisogno di essere rigenerato anche attraverso provvedimenti che diano alle forze dell'ordine la possibilità di mantenere l'ordine pubblico all'interno degli stadi. Vedete, colleghi, è un errore fare degli esempi e delle similitudini tra quello che accade all'interno degli stadi e ciò che accade in altre parti della società civile. Bisogna vivere negli stadi, bisogna andarci, bisogna frequentarli: alcune aree degli stadi in questo paese sono diventate purtroppo terra di nessuno!
Questa situazione si può combattere soltanto con provvedimenti chiari, che svolgano anche una funzione di prevenzione proprio attraverso la conoscenza dei medesimi, cercando di ristabilire regole certe ed applicabili e soprattutto meccanismi che consentano di allontanare dallo stadio i violenti, quelli che in qualche modo condizionano la vita di giovani, di ragazzi, di minorenni che vanno allo stadio per vedere la loro squadra del cuore e i loro campioni e che si trovano invece coinvolti in altri fatti, in altri interessi, in altre questioni, che nulla hanno a che fare con lo sport e con le valutazioni del tifo «giusto».
Per questo motivo voteremo contro questo emendamento, così come voteremo contro tutti quegli emendamenti che in qualche modo tendono a delineare questo provvedimento come un meccanismo di indebolimento complessivo delle misure che servono ad estirpare la violenza dagli stadi e dalle manifestazioni del calcio.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.
DAVIDE CAPARINI. Ricordo ai colleghi presentatori dell'emendamento Buemi 2.82 che è vero che il Football Spectator Act del 1989 permette ai tribunali anglosassoni di imporre un restriction order, quindi una restrizione della libertà, impedendo così l'accesso all'interno degli stadi delle persone condannate per reati connessi alle manifestazioni calcistiche; tuttavia, sottolineo il fatto che in Inghilterra uno dei pilastri fondamentali su cui si è basata l'azione di riforma del sistema calcistico è stato proprio quello della certezza della pena, unitamente ad un principio di tempestività.
Ricordo, infatti, che in Gran Bretagna si arriva in giudizio, comunque, non oltre le ventiquattro ore dal termine della gara. Ciò rappresenta una differenza notevole, tanto è vero che, in Inghilterra, l'emissione di un ordine di esclusione è prevista anche per il tentativo, la cospirazione o anche l'incitamento a commettere uno dei reati per i quali viene successivamente disposto l'allontanamento dallo stadio. Comprenderete tutti che si tratta di una situazione molto diversa rispetto al nostro impianto normativo.
In più, ricordo che il Public Order Act del 1986 introduceva una nuova fattispecie di reato: il comportamento turbativo della quiete pubblica, ovvero un atto posto in essere ancor prima che venisse commessa una violenza. Capite bene che, nel nostro ordinamento, questo tipo di reato non sarebbe nemmeno ipotizzabile!
Quindi, le differenze sono talmente radicali che non si possono compiere parallelismi. Certo, sarebbe auspicabile che fosse il tribunale ad emanare un ordine di restrizione; sarebbe altresì auspicabile che gli stessi funzionassero, tuttavia si tratta di una circostanza che, nel nostro paese, oggi purtroppo non si verifica.
Pertanto, l'approvazione dell'emendamento in esame rischierebbe di demolire tutto ciò che è stato realizzato, in questi anni, per cercare di garantire un livello minimo di certezza del diritto e di sicurezza all'interno degli stadi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, desidero intervenire sull'emendamento Buemi 2.82 a titolo personale.
Debbo dire, con molta onestà, che non bisogna alzare cortine fumogene. Se si sono verificati nuovi episodi di violenza negli stadi, questi sono dovuti innanzitutto al fatto che il ministro dell'interno, in deroga alle regole, ha consentito lo svolgimento di partite all'interno di stadi che non erano completamente a norma.
In secondo luogo, voglio evidenziare che il cosiddetto decreto Pisanu non è stato applicato in nessuna delle sue parti; infatti, coloro che seguono queste vicende sanno che i cosiddetti steward non avevano il potere di intervenire per effettuare controlli!
Vorrei ricordare a qualche personaggio di questa Assemblea che, per quanto concerne il biglietto nominale - mi rivolgo onorevole Ciocchetti, il quale ha rilasciato una dichiarazione su questo tema pochi giorni fa -, la prima proposta in tal senso...
PRESIDENTE. La prego di concludere...!
TEODORO BUONTEMPO. ...venne avanzata proprio quattro anni fa, il 26 marzo 2003, dal sottoscritto, attraverso un emendamento riferito al...
PRESIDENTE. Deve concludere!
TEODORO BUONTEMPO. ... decreto-legge n. 28 del 2003. Ebbene, tale proposta emendativa venne respinta dall'Assemblea, dopo l'intervento anche di eminenti personaggi!
Concludo, signor Presidente. Non ritengo che si possa riuscire a ridurre la violenza negli stadi senza garantire la certezza della pena; tuttavia, vorrei osservare che bisogna rispettare anche le prerogative di libertà dei cittadini. Rivolgo un elogio alle forze dell'ordine, ma rilevo che occorre l'intervento del magistrato per restringere la libertà di una persona!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Bue. Ne ha facoltà.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, sono naturalmente sensibile, anche per cultura, a tutti i richiami al garantismo, soprattutto quando provengono da amici di cultura libertaria, come i deputati del gruppo della Rosa nel Pugno. Tuttavia, conosco profondamente, come i colleghi Ciocchetti, Pescante ed altri deputati, la situazione drammatica in cui oggi versano gli stadi italiani. Si tratta, quindi, di compiere una scelta.
Infatti, potremmo pensare di applicare, all'interno degli impianti sportivi nazionali, le norme del diritto ordinario: in tal caso, andremo avanti come è stato fino adesso, ma non dovremmo prendere a modello la Gran Bretagna, dove esiste una legislazione speciale per gli stadi. In caso contrario, dovremmo adottare norme di carattere sia repressivo, sia anche preventivo al fine di evitare che simili violenze si perpetrino ancora.
Vorrei evidenziare che la differenza esistente tra la legislazione inglese, che ha introdotto previsioni specifiche per l'applicazione delle leggi negli stadi, e l'ordinamento italiano era la seguente. Se io dovessi entrare in uno stadio inglese con un coltello, verrei arrestato anche se non ho commesso alcun un reato e non ho ferito nessuno. Ciò perché non si può entrare negli stadi con un coltello. In Italia, prima dell'entrata in vigore di questo decreto-legge, se fossi entrato in uno stadio con un coltello in tasca, al massimo, mi avrebbero tolto il coltello. È chiaro?
Allora, data la situazione d'emergenza che si verifica negli stadi italiani, io ritengo si debbano prendere a modello le esperienze di quei paesi che hanno introdotto normative specifiche riguardanti gli stadi di calcio e che hanno combattuto e debellato la violenza. Da questo punto di vista, l'Inghilterra è un modello da imitare. Certamente, in tale paese esistono anche norme disincentivanti e chiedo al Governo di prenderne atto, dopo la conversione in legge di questo decreto-legge. Ad esempio, sono state abbattute tutte le barriere esistenti negli stadi e non c'è alcun reticolato entro il quale confinare i tifosi della squadra avversaria; invece, in Italia, spesso sono ignobilmente ammassati in luoghi che istintivamente possono persino indurli a perpetrare atti di violenza. Oltre a questo, è stata elaborata una specifica legge per gli stadi, di carattere preventivo e repressivo, che ha funzionato.
Certamente, non si può estendere la specificità di queste norme all'ordinamento generale poiché negli stadi esiste una situazione specifica, e non solo perché sono luoghi particolari. Gli stadi di calcio, infatti, non sono assimilabili ai palazzi dello sport e il calcio è l'unico sport che subisce fenomeni di violenza. Nei palazzi dello sport non esiste alcuna divisione tra tifosi della squadra ospitata e tifosi della squadra ospite e non c'è neppure un reticolato a dividere il campo di gioco dalle gradinate. In quegli sport, si vince o si perde per un solo punto, anche all'ultimo secondo. Ricordo un campionato in cui, fino ad un secondo dal termine dell'ultimo incontro, non si sapeva quale tra le rappresentative di Livorno e di Milano avesse vinto e non è accaduto assolutamente nulla. Se la stessa situazione si fosse verificata in uno stadio di calcio, sarebbe stata messa a ferro e fuoco un'intera città. Il calcio è stato degradato in Italia, è stato eccessivamente «pompato» anche dalle televisioni e dai giornali, è stato drammatizzato ed è diventato un fenomeno che difficilmente può essere pilotato e normato e nell'ambito del quale è difficile prevenire e reprimere la violenza.
Sono un garantista ma garantismo non significa non punire i responsabili di un crimine o non intervenire nel caso in cui qualcuno lanci in campo un fumogeno o un oggetto contundente. Bisogna punirli, certamente in base alla certezza della pena e garantendo il diritto alla difesa. Questo è garantismo! Altro è lasciare che le cose vadano avanti così come sta accadendo in Italia, salvo arrivare al punto di piangere nuove morti, nelle prossime settimane o nei prossimi mesi (Applausi dei deputati del gruppo Democrazia Cristiana-Partito Socialista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Signor Presidente, in sede di Commissioni riunite abbiamo tentato di trovare alcune soluzioni che fossero largamente condivise. L'impianto da cui partiamo potremmo definirlo sostanzialmente consolidato. È stato creato sul finire degli anni Novanta ed è stato corretto - come ha ricordato molto bene il collega Pescante - nell'anno 2001 quando, purtroppo, alcuni avvenimenti hanno impressionato l'opinione pubblica e hanno costretto il Parlamento, anche in quella occasione, ad intervenire.
Nel contesto delle norme che disciplinano il divieto di accesso e l'obbligo di presenza concomitante quando si svolgono le manifestazioni sportive sono previsti alcuni rimedi. Uno di essi è quello della successiva convalida da parte del giudice per le indagini preliminari, cui si deve rivolgere obbligatoriamente il pubblico ministero. Sono voluto intervenire, innanzitutto, per sgomberare il campo dal dubbio che questo provvedimento contenga norme, per così dire, irragionevoli sotto il profilo costituzionale. Sarebbe ben grave se intervenissimo in questa direzione. Semmai, ciò che è mancato è stata l'informativa che il gruppo di Alleanza Nazionale aveva chiesto in sede di discussione sulle linee generali, per conoscere quanti provvedimenti di questo tipo siano stati adottati.
Noi ritenevamo importante, al fine dell'istruttoria legislativa, disporre di una serie di informazioni - ma su questo tornerò - che non ci sono state date, e questo ci dispiace. Infatti, noi abbiamo dimostrato con il nostro comportamento la serietà del nostro intervento in un confronto non facile, al fine di assicurare a chi sbaglia - ponendo in essere ovviamente comportamenti violenti - che quel prezzo deve essere pagato in considerazione dei guasti per l'intera società. Inoltre, dovremmo anche parlare delle forze dell'ordine che troppo spesso sono costrette a pagare in prima persona le conseguenze di pochi facinorosi e violenti.
Credo che questo provvedimento - e concludo, Presidente - relativo solo ed esclusivamente a quelle persone per cui ricorrano determinati presupposti (denunce per violenza, una condanna anche se non definitiva per essere stati coinvolti in episodi di quel tipo, eccetera) rappresenti tutto sommato un punto di equilibrio che è stato raggiunto con l'intento di dare un segnale: in questo Parlamento non c'è nessuno disposto - a cominciare soprattutto da Alleanza Nazionale - a tollerare ancora la violenza nelle manifestazioni sportive e a danno delle forze dell'ordine. Ecco perché voteremo contro l'emendamento Buemi 2.82 che è stato proposto (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, il deputato Beltrandi. Ne ha facoltà.
MARCO BELTRANDI. Grazie, Presidente. Io volevo sottolineare come con l'emendamento presentato dai colleghi Buemi ed D'Elia, si arriva espressamente, entro cinque giorni, al giudizio relativo al provvedimento di divieto di accesso allo stadio, mentre entro sette giorni si arriva al provvedimento sulla prescrizione dell'obbligo di firma. Non saremo di fronte al modello inglese secondo il quale entro 24 ore si deve decidere, ma con questo emendamento di certo ci siamo molto vicini. Soprattutto daremmo tempi certi affinché possano essere decisi provvedimenti con una qualche efficacia.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Maran. Ne ha facoltà.
ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente e colleghi, noi voteremo contro l'emendamento Buemi 2.82 perché - come è stato evidenziato nella relazione illustrativa, nel dibattito e negli interventi che si sono susseguiti - la necessità e l'urgenza delle modifiche di norme di carattere penale e processuale, introdotte dal decreto-legge in esame e largamente condivise, sono da ricercarsi nel recente e drammatico susseguirsi di gravissimi episodi di violenza, verificatisi in occasione di avvenimenti sportivi che hanno richiesto un intervento normativo immediato. Tale intervento è volto ad integrare e perfezionare la normativa vigente in materia di contrasto ai fenomeni di degenerazione violenta di tipo sportivo.
Si tratta di un intervento legislativo - come dicevo - largamente condiviso e, pertanto, il decreto in esame contiene disposizioni che nel complesso possono migliorare e rendere più ampia la previsione di casi di violenza, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, anche attraverso l'azione immediata, attraverso misure che intervengono sulla loro organizzazione e sul loro svolgimento. Per questa ragione, voteremo contro l'emendamento e sosterremo il testo proposto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leone. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, devo dire che l'intervento del collega D'Elia ha suscitato in me qualche riflessione sull'emendamento al nostro esame, anche se la questione è stata posta come un problema di carattere tecnico. Non voglio entrare nella necessità di ampliare l'area della sicurezza rispetto a quella della giustizia, con tutto quello che comportano norme di carattere emergenziale come quelle che siamo chiamati ad approvare. Tuttavia, secondo me, la seconda parte dello stesso emendamento al nostro esame impedisce di ritenere che si tratti di misure di prevenzione tipiche, nel momento in cui si propone addirittura una sorta di misura che, al contrario, presenta tutto il crisma di una pena accessoria. Infatti, nel momento in cui si dice che il questore può proporre al pubblico ministero di andare davanti al giudice per le indagini preliminari al fine di presentare sistematicamente la richiesta di misure valide contro l'indagato, quando ci sono derby o partite in corso, tale misura si potrebbe considerare non più semplicemente di prevenzione, ma in realtà una pena accessoria. Ciò fa intendere che la prima parte di questo emendamento sia assorbita da questo concetto. Non si tratta infatti di misure di prevenzione, ma piuttosto di una sorta di terza specie o terzo genere rispetto alla fattispecie canonicamente prevista dal nostro ordinamento.
Altrimenti, se fosse valido il ragionamento del collega, non vedo come egli potrebbe, appigliandosi a tutte le motivazioni che ha dato, proporre la seconda parte dell'emendamento: quelle non sono misure di prevenzione, diventano esattamente pene accessorie in presenza di una «non condanna». La persona non è stata ancora condannata, non vedo perché debba essere applicata quella sorta di misura di prevenzione che invece è, in ogni circostanza e frangente, considerata una pena accessoria.
PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole!
ANTONIO LEONE. È questo il motivo per cui ritengo si debba votare contro quell'emendamento, ma non per le motivazioni proposte dal collega stesso all'aula.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, non ho esperienza parlamentare e, di conseguenza, guardo sempre con un senso di ammirazione al dibattito e alla dialettica che si svolgono presso la Commissione e presso l'aula. Devo dire che, avendo partecipato al dibattito in Commissione, il mio compiacimento e anche il mio ringraziamento va al modo in cui i vari gruppi parlamentari sono riusciti a trovare un'intesa sui punti fondamentali del provvedimento all'esame. Dalla Commissione è uscito un testo estremamente equilibrato, un provvedimento che tiene conto tanto delle esigenze di intervento immediato per combattere e reagire di fronte alla inciviltà della violenza negli stadi, quanto, allo stesso tempo, delle garanzie fondamentali previste dal nostro ordinamento.
Si tratta di un provvedimento che non costituisce una legge speciale, bensì una legge specifica per quel contesto particolare.
Per quanto riguarda l'emendamento 2.82 degli onorevoli Buemi e D'Elia, pregherei sommessamente di ritirarlo. E perché dico questo? Presso il Dicastero della giustizia due commissioni stanno lavorando per la riforma del codice di procedura penale e di quello penale. Queste commissioni stanno svolgendo un esame approfondito di tutte le sanzioni applicabili e delle modalità di applicazione delle stesse, anche attraverso il filtro dell'autorità giudiziaria (preventivo o successivo) mediante eventuali impugnazioni o reclami.
Se un provvedimento d'urgenza deve essere preso (non abbiamo ovviamente presso lo stadio, come avviene invece in Inghilterra, un giudice che possa immediatamente intervenire: purtroppo - lo dico con grande tristezza, da ex magistrato - i ritardi della giustizia sono quelli che sono), allora, credo che sia estremamente opportuna la trasformazione dell'emendamento in esame in un ordine del giorno incalzante, che raccomandi al Governo - e soprattutto alle commissioni che stanno lavorando presso il Dicastero della giustizia - di esaminare e approfondire anche quella tematica al fine di verificare la compatibilità con il sistema ordinamentale di una iniziativa immediata che potrebbe essere adottata da un'altra autorità di pubblica sicurezza (questore o prefetto), quanto spazio debba essere lasciato a tale autorità e quanto invece debba essere occupato o ripreso dall'autorità giudiziaria.
Di tale gesto estremamente opportuno comunque ringrazio, affinché ritorni quella sintonia che ho visto realizzarsi nell'ambito delle Commissioni riunite per un provvedimento tanto atteso, che dovrà tornare nell'altro ramo del Parlamento e da approvare quindi in tempi rapidi.
Immaginiamo che cosa potrebbe accadere qualora il provvedimento d'urgenza in esame non venisse convertito, soprattutto sotto l'aspetto penale e quello procedimentale, per quanto è già in vigore e si è avviato sulla base del presente decreto-legge e per la reattività da parte di quelle forze criminali, che non esito a definire tali, le quali vedrebbero invece ancora una volta lo Stato inerte di fronte alle loro gesta.
Raccomando, quindi, sommessamente, dalla mia inesperienza ma con il mio ringraziamento, di ritirare l'emendamento e di trasformarlo in un ordine del giorno (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Verdi).
SERGIO D'ELIA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Ringrazio molto il sottosegretario per l'attenzione che ha voluto dedicare all'argomento, ma anche i colleghi che sono intervenuti su questo punto. Evidentemente un problema c'è, se questo emendamento è stato l'occasione per un dibattito così importante. Signor sottosegretario, nella sua proposta, lei sottintende che quello che oggi stiamo per approvare è ai limiti - non voglio dire ai limiti della costituzionalità; a parer mio lo è, lei non l'ha detto - del rispetto delle regole minime di un giusto processo.
Collega Leone, peggio mi sento, se quella che è nella seconda parte dell'emendamento lei non la considera una misura di prevenzione tipica. Secondo i tecnici, gli esperti, la Corte costituzionale e via dicendo, questa è una misura di prevenzione. Lei la considera una pena accessoria. Peggio mi sento. E noi stabiliamo che sia un questore a comminare una pena accessoria, e non invece un'autorità giudiziaria davanti alla quale il sospettato goda delle garanzie. Qui infatti parliamo anche di sospetti. Noi stiamo applicando il Daspo a chi non ha commesso reati - entreremo nel merito più precisamente con l'emendamento successivo, quello relativo al Daspo preventivo - e, per quanto riguarda la diffida, decidiamo che sia il questore ad applicarla; per quanto attiene all'obbligo di firma, sottoponiamo la misura alla convalida da parte del gip. È una misura di prevenzione; se, addirittura, lei - onorevole Leone - la considera una pena, ebbene ci deve essere una sede, una Camera di consiglio, nella quale difesa ed accusa si possano confrontare su una misura che limita la libertà personale.
Colleghi di Rifondazione comunista, colleghi dell'Ulivo che al Senato, nella scorsa legislatura, avete contrastato queste misure repressive, tutti zitti su questo? Devono essere i questori a decidere sulle limitazioni della libertà personale? Colleghi garantisti del centrodestra, liberali, riformatori, tutti zitti su questo? E poi chiedete il giusto processo nelle occasioni in cui, magari, vi sono - e io sono dalla vostra parte - attacchi politici, che utilizzano la magistratura per mettere fuori gioco alcuni dei vostri rappresentanti. Tutti zitti su questo? Caro sottosegretario, magari presenterò anche un ordine del giorno, ma voglio che l'Assemblea si esprima su questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cirielli. Ne ha facoltà.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, poiché l'emendamento è sostanzialmente analogo ad un altro da me presentato insieme ad altri colleghi, voglio dire che è notoria la mia posizione rigorista in tema di giustizia e di sicurezza, anche in Commissione. E l'onorevole Buemi lo sa molto bene. Si tratta di giurisdizionalizzare un provvedimento, quello del Daspo, che peraltro presenta anche meccanismi criminogeni, nel senso che fa entrare i giovanissimi in un circuito vizioso di reità, di anomia, di marginalità attraverso una misura che viene imposta addirittura - secondo la proposta che ci arriva dal Senato - sulla base di semplici circostanze obiettive che devono risultare alle forze dell'ordine e al questore in maniera particolare. Come dirò più diffusamente dopo, intervenendo sull'emendamento che abbiamo presentato, l'idea sostanziale di giurisdizionalizzazione del provvedimento mi sembra assolutamente lapalissiana.
Credo che, con il mio comportamento, non abbia certamente dimostrato tolleranza nei confronti dei tifosi e dei teppisti. Tuttavia, riteniamo che servano una giustizia più efficace e pene più concretamente severe quando qualcuno commetta un reato. E, dunque, nel corso del processo avviato in seguito alla commissione di un reato in occasione di manifestazioni sportive, crediamo si possa prevedere - come avviene oggi - il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
In ogni caso, la sostanziale idea secondo cui il provvedimento deve essere giurisdizionalizzato rappresenta una garanzia costituzionale indefettibile.
I miei colleghi in Commissione giustizia mi hanno rimproverato tante volte un eccesso di rigore nell'affrontare questioni del genere, ma oggi tacciono di fronte a considerazioni assolutamente condivisibili, come rilevato anche dall'onorevole Leone.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Angelo Piazza. Ne ha facoltà.
ANGELO PIAZZA. Signor Presidente, vorrei insistere affinché l'Assemblea valuti con grande serenità l'emendamento in questione.
Attraverso questo emendamento non intendiamo assolutamente abbassare la guardia di fronte a gravi e preoccupanti fenomeni riguardanti l'ordine pubblico, la vita e la sicurezza delle persone. Intendiamo ricondurre la reazione dello Stato nell'ambito dei canoni dell'ordinamento e delle garanzie.
Non si capisce perché vengono attribuite garanzie di giurisdizionalizzazione nei confronti di provvedimenti preventivi in favore di mafiosi o di sospettati di mafia e la stessa cosa non deve essere prevista in relazione ad azioni gravi e criminose portate avanti da ragazzi che, in ogni caso, debbono essere puniti.
Quindi, il nostro emendamento intende elusivamente far rispettare le regole dell'ordinamento e non diminuire le forme di tutela della collettività.
D'altro canto, nella scorsa legislatura, quando il centrodestra presentò dei provvedimenti su questa materia...
PRESIDENTE. Onorevole, concluda il suo intervento.
ANGELO PIAZZA. ..., noi, sul tema della flagranza differita, come centrosinistra fummo molto duri, severi e rigorosi (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Signor Presidente, intervengo per suggerire a lei e a tutta l'Assemblea - visto che, di fatto, vi è una riunione credo di Commissione, se non di Comitato dei diciotto - di dare al Comitato dei diciotto l'opportunità formale di ragionare su quanto l'Assemblea ha espresso in questo momento. Si tratta, infatti, di una riflessione importante e decisa per quanto concerne i diritti civili degli italiani.
Ella potrebbe opportunamente prevedere una sospensione affinché si possa giungere ad un'ulteriore mediazione. Ad ogni modo, sarebbe opportuno sospendere la riunione in corso che, di fatto, si sta svolgendo ai margini di questa Assemblea.
PRESIDENTE. Non c'è nessuna riunione, neanche informale, del Comitato dei diciotto.
PINO PISICCHIO, Relatore per la II Commissione. Chiedo di parlare
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PINO PISICCHIO, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, credo che una riunione del Comitato dei diciotto non porterebbe ad alcun diverso risultato rispetto a quello che abbiamo verificato attraverso gli interventi susseguitisi fino ad ora.
Vorrei ricordare ai colleghi, lo dico sommessamente e con grande senso collaborativo - lo stesso che ha caratterizzato il lavoro delle Commissioni riunite, portato avanti per giorni con un'intensità particolarmente marcata -, che abbiamo affrontato e superato anche momenti di forte criticità.
Qual è l'elemento che ha fatto luce sul nostro lavoro? Il provvedimento da noi esaminato era stato approvato all'unanimità dal Senato e presentava dei punti fortemente critici che necessitavano di un intervento; in ogni caso, ci siamo vincolati all'obbiettivo di approvare un provvedimento con il consenso di tutti i gruppi. Solo attraverso questo elemento politico avremmo potuto considerare l'ipotesi di un'approvazione al Senato di eguale valore e significato politico.
Tutti assieme abbiamo considerato fondamentale, urgente, necessario, approvare un provvedimento che avesse come oggetto centrale d'intervento l'ordine pubblico.
Non stiamo ridisegnando il quadro di riferimento del calcio o dello sport. Ciò avverrà successivamente e il Governo si è impegnato in tal senso. La Commissione giustizia e la Commissione presieduta dal collega Folena hanno già iniziato ad impostare un percorso in questa direzione.
Noi stiamo ora approvando un provvedimento di una urgenza estrema, in una condizione di eccezionalità, se volete. Tutti quanti noi, soprattutto dal punto di vista delle valutazioni giuridiche, abbiamo sostenuto momenti di fatica nell'andare avanti e concludere questo percorso. Tuttavia, questo risultato è il migliore possibile.
Per questa ragione, invito nuovamente i colleghi della Rosa nel Pugno a ritirare l'emendamento, anche per ciò che è emerso con palmare evidenza, nel senso che vi è una valutazione assai difforme rispetto alla richiesta che da essi veniva avanzata. Ho ascoltato il sottosegretario Scotti ed il suo invito a trasfondere il contenuto di questo emendamento in un ordine del giorno, che potrebbe essere accettata da tutti noi, perché la sostanza di quanto detto dai colleghi della Rosa nel Pugno non ci vede certamente estranei, né in una posizione di divergenza.
Per tutte queste ragioni, insisto nell'invitare i colleghi della Rosa nel Pugno a rinunciare a questo emendamento. La battaglia politica è stata compresa e condivisa e credo che il Parlamento tutto ne abbia preso coscienza.
Andiamo avanti, votiamo ad approviamo questo provvedimento, che è necessario e che, se non viene convertito in legge con la massima urgenza entro il 9 aprile, decadrà al Senato.
MARIO PESCANTE. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Forza Italia ha assicurato il suo sostegno, ma laddove cominciasse la serie di emendamenti che tendono ad affievolire le misure adottate, seppur ispirandosi ad un ipergarantismo piuttosto «peloso», saremmo costretti a rivedere le nostre posizioni (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia).
PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.82, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 432
Votanti 416
Astenuti 16
Maggioranza 209
Hanno votato sì 25
Hanno votato no 391).
Passiamo agli identici emendamenti Cirielli 2.3 e Buemi 2.43.
Prendo atto che i presentatori accedono all'invito al ritiro dell'emendamento Cirielli 2.3.
Prendo atto altresì che i presentatori non accedono all'invito al ritiro, formulato dai relatori, dell'emendamento Buemi 2.43.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, non è rituale l'invito ai colleghi a prestare attenzione su questo emendamento, perché esso tocca una questione fondamentale del provvedimento che stiamo discutendo, così come è stato aggravato dal cosiddetto decreto-legge Amato.
Sappiamo che il Daspo, ossia la diffida dal recarsi allo stadio, e l'obbligo di firma possono essere disposti - così abbiamo stabilito - dal questore a seguito di denuncia o di una condanna penale. In questo caso, passiamo avere una diffida nei termini del divieto di andare allo stadio e dell'obbligo di firma anche in mancanza di denuncia o di condanna penale, ponendo in essere il cosiddetto Daspo preventivo.
Basta leggere la norma del cosiddetto decreto-legge Amato che vogliamo sopprimere: «Il divieto può essere altresì disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva».
Quindi, non vi è un reato, ma solo un comportamento, un'intenzione, una condotta che non produrranno nulla in termini di procedimento penale e, quindi, non vi sarà nemmeno la possibilità, per chi è sottoposto a tale misura di prevenzione, di difendersi davanti ad un giudice, perché la diffida semplice, il solo divieto di andare allo stadio, in questo caso, non prevede neanche la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Può accadere, dunque, che vi sia un diffidato per cinque anni, solo sulla base di una nota di servizio della questura: non c'è indagine penale, non si apre il procedimento. Vi è semplicemente un questore che decide che, per cinque anni, una persona non debba andare allo stadio.
È una misura, introdotta con il cosiddetto decreto Amato, che configura ed aggrava ciò di cui parlavamo in precedenza, ossia uno Stato di polizia. Infatti, il diffidato, a seguito di denuncia o di condanna, comunque è andato in tribunale per difendersi dal reato che gli è stato contestato e quando il giudice lo avesse ritenuto innocente non avrebbe avuto più la diffida; in questo caso però non si va davanti ad un magistrato, seppure per la convalida. Vi è una diffida decisa dal questore, per cinque anni.
Credo che almeno questo aspetto del decreto-legge debba essere modificato, perché determina gravi problemi sotto il profilo della costituzionalità. Penso che rispetto a tale profilo basterà un ricorso in sede di tribunale amministrativo regionale per arrivare davanti alla Corte costituzionale, la quale ha ammesso la possibilità di adottare misure di prevenzione, purché permettano di arrivare davanti ad un giudice, seppure per la convalida. In questo caso, lo ripeto, non è prevista la convalida da parte del giudice per le indagini preliminari. Vi è pertanto una limitazione della libertà, decisa dal questore, a fronte della quale non vi è nemmeno la possibilità di mandare un fax, una nota difensiva: non vi è nulla! Ciò è inaccettabile!
Onorevoli colleghi, emendiamo almeno questa parte del provvedimento che comunque dovrà tornare all'esame del Senato, perché sarà comunque emendato da questo ramo del Parlamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pescante (Commenti). Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Capisco la vostra insofferenza, onorevoli colleghi, ma fatevene una ragione, perché dovrò intervenire anche in altre occasioni, visto che gli onorevoli Buemi e D'Elia hanno presentato una serie di emendamenti che si potrebbero definire impropriamente «minori», perché lo sono per lo spazio che occupano negli atti parlamentari, ma non certo per le gravi, anzi gravissime, conseguenze che deriverebbero dalla loro eventuale approvazione.
Si propone la soppressione di alcune fattispecie di reati comportamentali e la diminuzione fino a limiti irrisori di sanzioni penali. È stato questo emendamento - lo devo dire con molta sincerità, rivolgendomi in particolare al collega D'Elia -, confermato dal contenuto dei successivi emendamenti Buemi 2.44, 2.45 e 2.46, ad aprirmi gli occhi dopo che, a seguito di un colloquio - come è normale che ve ne siano - con il medesimo collega D'Elia, mi era parso ragionevole trovare una via d'intesa sulle norme di applicazione del Daspo. La realtà è che tutti gli emendamenti presentati dagli onorevoli Buemi e D'Elia vanno nella stessa direzione, ossia di «cloroformizzare» il provvedimento, rendendolo praticamente inefficace. Ho avuto grande esperienza, nel passato, di simili interventi che hanno «cloroformizzato» i provvedimenti adottati nella scorsa legislatura.
Non voglio fare polemiche, ma devo dire che nel 2001, nel 2003 e nel 2005 ho ascoltato interventi ben più severi, anche da parte di autorevoli membri dell'attuale Governo, che sostenevano che per combattere la violenza negli stadi fosse sufficiente applicare la legge ordinaria - è riportato nei resoconti di questa Camera -, che i biglietti nominativi avrebbero allontanato le famiglie dagli stadi, che il cosiddetto decreto Pisanu avrebbe favorito l'esplosione della violenza - ciò è stato affermato da un sottosegretario di Stato dell'attuale Governo -, che il Daspo sarebbe una delle cause principali che alimentano le tensioni che si sono verificate negli stadi negli ultimi quattro anni, e, dunque, anche una delle cause dell'assassinio dell'ispettore Raciti.
Aggiungo, come perla finale, la dichiarazione di un allora severo oppositore del cosiddetto decreto Pisanu - oggi capogruppo di un partito di maggioranza al Senato - il quale, all'epoca, sosteneva che tale provvedimento costituiva un «laboratorio» e dichiarava: oggi gli stadi, domani i cortei. Concludeva poi - formidabile! - sostenendo: la figura degli steward porterà alla militarizzazione degli stadi e il passo successivo sarà la militarizzazione della società.
Anche lei, onorevole Buemi - il suo collega D'Elia non era allora parlamentare - sosteneva tesi giustificazioniste; lo ha onestamente riconosciuto in sede di Commissioni; però, a differenza dei suoi colleghi di maggioranza, non si è né dissociato né pentito rispetto al passato. Apprezzo la sua coerenza, ma non apprezzo né condivido l'obiettivo che persegue.
Questa volta, con l'impegno di tutti e per le responsabilità che ci siamo assunti di fronte all'opinione pubblica, non accadrà; per tali ragioni, dunque, esprimeremo un voto contrario su questo provvedimento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, intervengo sempre a titolo personale.
Insomma, chi ha votato a favore dell'approvazione dell'indulto - facendo «uscire» dal carcere circa 20 mila delinquenti comuni - non faccia, qui, l'insegnante sulle pene e sulla certezza della pena (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale)! Altrimenti, si supera ogni misura: chi ha fatto uscire dal carcere persone condannate, non venga a fare il docente qui, inasprendo questo dibattito con una intolleranza quasi da Ku Klux Klan. Non accetto un discorso di questo genere. Di cosa stiamo parlando...? Così non si va avanti! Se per ogni motivo ci si alza e si dichiara che chi dissente è difensore della violenza si impedisce la discussione!
Onorevole Pescante, lei ha votato contro e si è espresso in termini contrari sui biglietti nominativi; lei ha rilasciato dichiarazioni contrarie ed ha espresso voti contrari quando io proponevo che il rapporto tra tifoserie e squadre di calcio fosse alla luce del sole, come finalmente avviene con questo provvedimento. Ciò è agli atti parlamentari.
Quindi, io rispetto profondamente la sua posizione; però, noi da anni ci stiamo battendo perché le società sportive siano corresponsabili, penalmente ed economicamente, di quanto avviene negli stadi.
PRESIDENTE. Deve concludere...
TEODORO BUONTEMPO. Ora, cosa chiede il collega Cirielli, con una proposta emendativa simile, come orientamento, a quella dell'onorevole D'Elia? Non di non condannare; non si dice che non debba esserci la certezza della pena.
PRESIDENTE. Onorevole, deve concludere, mi dispiace...
TEODORO BUONTEMPO. Noi diciamo solo che non sì può restringere la libertà di una persona soltanto perché si ritiene di ravvisare nella sua intenzione, ovvero senza che abbia compiuto reati, una condotta finalizzata alla partecipazione attiva. Che vuol dire? L'ha fatto o non l'ha fatto? Altrimenti, tutto ciò è pericoloso per la nostra gioventù.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.43, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 445
Votanti 415
Astenuti 30
Maggioranza 208
Hanno votato sì 13
Hanno votato no 402).
Prendo atto che i deputati Vacca e Misiti non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere voto contrario.
Prendo atto, altresì, che il deputato Zaccaria non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che il deputato Beltrandi ha espresso erroneamente un voto contrario, mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Passiamo all'emendamento Cirielli 2.39.
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dai relatori.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rifaccio ad alcune considerazioni da me poc'anzi illustrate e che hanno ancora più valore dopo che è stato respinto l'emendamento a firma dei colleghi Buemi e D'Elia sull'applicazione del cosiddetto Daspo anche in presenza di semplici elementi oggettivi, anche quando non vi sia una denuncia a carico dell'interessato. Noi riteniamo giusta questa misura di limitazione della libertà quando vengono commessi reati.
Non intendo assolutamente disconoscere l'importanza del provvedimento, nel senso che è perfettamente logico e legittimo impedire a coloro che si sono resi responsabili di atti di teppismo e di violenza l'accesso alle competizioni sportive, anche in assenza di una sentenza passata in giudicato, ove ci si trovi di fronte all'evidenza della commissione di un reato.
Tuttavia, a maggior ragione - dopo l'introduzione di tale misura in Senato e in questo ramo del Parlamento persino nell'ipotesi in cui il soggetto non venga neanche denunciato e, quindi, non abbia commesso alcun reato - crediamo sia fondamentale la giurisdizionalizzazione del provvedimento, ossia che la competenza dell'adozione del provvedimento passi al pubblico ministero, su proposta delle forze di polizia e, in particolare, del questore.
Non voglio fare facile demagogia ricordando i tanti interventi che abbiamo svolto in tema di indulto. È chiaro che non si può adottare un atteggiamento così severo senza un adeguato controllo da parte della magistratura, ossia senza l'assunzione di responsabilità da parte di un giudice.
Ricordo che la nostra Costituzione stabilisce che la libertà personale è sacra ed inviolabile e che soltanto l'autorità giudiziaria può limitarla quando ricorrano le circostanze previste dalla legge.
Quindi, riteniamo che chiedere un po' di rigore accompagnato da una corretta procedura istituzionale con l'intervento della magistratura non significhi assolutamente volere «cloroformizzare» questo decreto-legge o - peggio - voler sostenere i violenti e i teppisti.
I violenti e i teppisti sono sostenuti da coloro che non prevedono un adeguato sistema sanzionatorio nei confronti di chi commette reati e violenze nel corso di manifestazioni sportive (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Saluto gli studenti e gli insegnanti della scuola media Carducci di Firenze che assistono ai nostri lavori dalle tribune (Applausi).
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, intanto mi meraviglio che questi articoli e questi emendamenti non siano posti in votazione a scrutinio segreto: si tratta, infatti, di articoli ed emendamenti attinenti alla restrizione delle libertà costituzionali delle persone. Invito, quindi, la Presidenza a valutare se non sia il caso di applicare il nostro regolamento che prescrive che, quando le votazioni riguardino la libertà delle persone, esse possano avere luogo a scrutinio segreto: è uno dei casi previsti, come quello concernente la materia elettorale. La prego di valutare questa ipotesi.
Non si tratta di stabilire chi vuole le pene e chi non le vuole: impostare il discorso in questo modo è veramente indecente. Con l'emendamento Cirielli 2.39 si intende solo affermare che non si può fare a meno di una condizione di parità tra accusa e difesa nei tempi velocissimi imposti dall'emergenza e dalla violenza inaccettabile che si creano negli stadi.
Pertanto, si chiede che sia il pubblico ministero ad effettuare una valutazione. Lo Stato si deve attrezzare; ma mi pare assurdo che si possano adottare tali provvedimenti senza un giudizio di merito.
PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, per quanto riguarda la possibilità del voto segreto, esso non è stato richiesto secondo la procedura prevista dall'articolo 51 del regolamento. Tale norma stabilisce che la votazione a scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da 30 deputati o da uno o più presidenti di gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, l'emendamento Cirielli 2.39 si propone l'obiettivo - anche se poi non lo raggiunge fino in fondo - di introdurre un sistema di giurisdizionalizzazione del Daspo, che noi avevamo già proposto con gli emendamenti precedenti.
Quindi, esso allude alla possibilità che ci sia un'autorità giudiziaria e la disposizione non è più del questore, ma del pubblico ministero. Uso il termine allude, perché, in base alle norme dell'ordinamento, è possibile che poi si configuri un vero e proprio giudizio di merito, nel quale il prevenuto possa rappresentare le proprie ragioni.
Per tali ragioni, anche se non ci soddisfa totalmente, noi de La Rosa nel Pugno sosterremo con un voto favorevole l'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Cirielli 2.39, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 450
Votanti 443
Astenuti 7
Maggioranza 222
Hanno votato sì 43
Hanno votato no 400).
Prendo atto che il deputato Beltrandi ha espresso erroneamente un voto contrario mentre avrebbe voluto esprimerne uno favorevole.
Passiamo all'emendamento Buemi 2.44.
Chiedo pertanto ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
SERGIO D'ELIA. No, signor Presidente. Mi pongo in particolare la domanda - e chiedo chiarimenti alla Presidenza, ai relatori e al sottosegretario - se la previsione del Daspo, che può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di 18 anni, non sia già contenuta nelle norme esistenti. Mi sembra, quindi, inutile introdurre tale specificazione, se è vero che, già da dieci anni, il Daspo si applica ai minorenni, come si può peraltro vedere dal comma 3 dell'articolo 6 della legge sulla violenza negli stadi, che recita che la prescrizione è immediatamente comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale o al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni.
Non capisco, quindi, il senso dell'introduzione di tale disposizione in questo decreto e chiedo ai relatori e al sottosegretario se non si tratti di una misura inutile.
PRESIDENTE. Colleghi, onorevole Conte... Chiedo la cortesia di parlare a bassa voce!
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.44, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 454
Votanti 442
Astenuti 12
Maggioranza 222
Hanno votato sì 26
Hanno votato no 416).
Passiamo all'emendamento Buemi 2.45.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
SERGIO D'ELIA. No, Presidente. Con tale emendamento, proponiamo l'introduzione della locuzione «a pena di nullità assoluta» in ordine all'obbligo, già previsto, di motivare il decreto, con il quale il pubblico ministero chiede la convalida del provvedimento di Daspo, disposto dal questore.
La nostra intenzione è di stroncare la prassi delle procure di non motivare la richiesta di Daspo, che viene presentata su moduli prestampati. Il pubblico ministero, se ritiene la sussistenza dei presupposti, entro quarantotto ore dalla notifica della diffida, deve chiedere la convalida del disposto obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - che ricordo è una limitazione della libertà personale - al gip, con decreto motivato. Proponiamo di aggiungere la locuzione «a pena di nullità assoluta», perché noi legislatori non possiamo far finta di non sapere che, in molte procure, i pubblici ministeri si limitano ad usare dei fogli prestampati, ove appongono, senza neanche leggerli nella maggior parte dei casi, il timbro e la firma. Quindi, lo scrupolo garantista del decreto motivato, previsto nella legge, cade di fronte alla prassi antigarantista delle procure.
La Cassazione, peraltro, ha già affermato che, comunque, non è prevista alcuna nullità nel caso in cui il decreto non sia motivato. Il giudice per le indagini preliminari, entro le successive 48 ore, deve convalidare, se lo ritiene, la prescrizione. Tuttavia, chiediamo che i decreti con cui si richiede al giudice per le indagini preliminari di convalidare siano motivati a pena di nullità assoluta.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.45, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 446
Votanti 434
Astenuti 12
Maggioranza 218
Hanno votato sì 15
Hanno votato no 419).
Passiamo all'emendamento Buemi 2.46. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
SERGIO D'ELIA. L'emendamento in esame incide sull'entità della sanzione; in particolare, proponiamo di sostituire le parole: «ad un anno e superiore a cinque anni» con le seguenti: «a sei mesi e superiore a tre anni».
Con il decreto Amato viene aumentato il minimo della diffida che prima poteva andare da un giorno fino a tre anni, mentre ora si prevede un minimo di tre mesi. In realtà, il minimo che veniva applicato era di sei mesi, quindi la novità è inutile.
Pertanto, non accediamo all'invito al ritiro di questo emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.46, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 445
Astenuti 6
Maggioranza 223
Hanno votato sì 15
Hanno votato no 430).
Passiamo all'emendamento Buemi 2.47.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
SERGIO D'ELIA. Presidente, ritiriamo l'emendamento.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Buemi 2.48.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
SERGIO D'ELIA. Presidente, chiediamo che questo emendamento sia votato perché con esso proponiamo che le parole: «da due a otto anni», siano sostituite con le seguenti: «fino a otto anni», attribuendo la discrezionalità al questore, con la convalida successiva da parte del giudice per le indagini preliminari, di decidere una pena minima anche diversa dai due anni.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.48, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 447
Votanti 436
Astenuti 11
Maggioranza 219
Hanno votato sì 15
Hanno votato no 421).
Prendo atto che i deputati Satta e Volontè non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere voto contrario. Prendo atto altresì che il deputato Armani si è erroneamente astenuto mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Passiamo all'emendamento Buemi 2.97.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Angelo Piazza. Ne ha facoltà.
ANGELO PIAZZA. Signor Presidente, intervengo per ribadire che anche questo nostro emendamento intende ricondurre la logica dell'intero provvedimento al sistema di garanzie dell'ordinamento.
Si tratta di misure spesso gravi che incidono comunque sulla libertà delle persone, sulle loro condotte di vita. In particolare, nell'emendamento in esame viene fatta salva l'ipotesi di reati più gravi e si prevede nella formulazione attuale un'ipotesi di reato specifico, salvo quanto previsto dalla legge Mancino.
L'abrogazione proposta incontra il nostro consenso e si potrebbe anche valutare una riformulazione di questo testo che facesse salva la previsione delle ipotesi di reato specifico già previste in altre norme dell'ordinamento, conservando il divieto di inserire striscioni calunniosi, offensivi o minatori con la previsione di una sanzione amministrativa, della confisca nonché di altri interventi che consentano agli organi di polizia di reprimere senza sottoporre la fattispecie, non costituente reato già in base ai principi e alle norme, al giudice penale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, le vorrei chiedere una cortesia: per tutta la vita ha guardato a sinistra, ma ogni tanto, nel suo ruolo di Presidente della Camera, guardi anche a destra. Ciò non toglie nulla alla sua identità ed alla sua coerenza, perché è veramente difficile intervenire da questa parte dell'aula, quando chiediamo la parola!
Vorrei che non passasse un messaggio sbagliato, anche in riferimento al precedente emendamento: stiamo tutti lavorando al fine di ridurre episodi di violenza all'interno degli stadi e fuori dagli stadi ed evitare che gli stessi colpiscano ancora lo sport italiano e, soprattutto, lo sport calcistico.
Certamente, ci proponiamo l'obiettivo di ridurre manifestazioni di violenza, di introdurre misure di prevenzione e di assicurare certezza della pena. A tale fine, dobbiamo muoverci non sull'onda dell'emotività, ma tenendo fede al principio della massima severità, nella tutela però delle prerogative e delle libertà riconosciute dalla Costituzione.
Il fatto di essere a favore di una valutazione di merito, non significa che vogliamo eliminare l'immediatezza dell'intervento, ma non si possono mettere sullo stesso piano chi commette un reato e chi, pur non commettendolo, potrebbe avere l'intenzione di commetterlo, solo perché si trova nel «mucchio». Dobbiamo stare attenti, pertanto, perché con le legislazioni speciali non sempre si ottiene il giusto effetto ed il giusto equilibrio.
Anche quando si tratta di minori, la proposta di considerare il periodo da due fino ad otto anni non è una bestemmia, perché, con questa previsione, non si prevede di non condannare, ma il questore può valutare il caso in rapporto alla personalità, ai precedenti, al modo di essere, al comportamento dell'uomo, prima che del tifoso, nella vita e nel mondo dello sport.
Dire che si tratta di una mannaia sul capo delle persone è una scorciatoia che si cerca di percorrere quando si è impotenti. Più si è impotenti nel far rispettare le regole, più si cercano scorciatoie! La tutela ed il rispetto della persona non significa meno severità; spesso, significa più severità!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pescante. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Signor Presidente, sostituire le parole: «il giudice dispone», con le seguenti: «il giudice può disporre», parrebbe essere cosa di poco conto, ma, in realtà, chi ha proposto questa formulazione intende perseguire le stesse finalità - è comprensibile - che intendeva raggiungere con i precedenti emendamenti, così da produrre incrinature e falle nell'impianto complessivo del provvedimento.
Se il giudice può disporre, senza l'obbligo di intervenire...
PRESIDENTE. Onorevole Pescante, lei sta intervenendo sull'emendamento Buemi 2.47, che è stato ritirato.
MARIO PESCANTE. Chiedo scusa, signor Presidente.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, chiedo al relatore se intenda prestare attenzione alla proposta di riformulazione avanzata dal collega Piazza.
Fermo restando che si tratta di un divieto per gli striscioni ed i cartelli che incitano alla violenza negli impianti sportivi, ma perché, pur non configurando un reato, prevedere comunque la punizione dell'arresto? Forse sarebbe meglio stabilire una sanzione amministrativa, in questo caso. Mi pare una proposta ragionevole a cui il relatore potrebbe accedere, ma vedo che al momento è distratto, forse ha fretta che questo provvedimento giunga al Senato. Buona fortuna.
IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Intervengo per un richiamo al regolamento, più precisamente all'articolo 79. Presidente, in provvedimenti delicati come questo, in cui, più o meno legittimamente, anche qualche singolo deputato di ciascun gruppo può illustrare un proprio emendamento che non raccoglie l'adesione di voto neanche del proprio gruppo, come è capitato per esempio per un emendamento proposto legittimamente da un collega di Alleanza Nazionale, è ancora più importante che al tavolo dei nove possano sedere i rappresentanti di tutti i partiti. È accaduto concretamente - quindi non si tratta di una mera ipotesi - che non essendo stato possibile trovare spazio per il nostro rappresentante al tavolo dei nove, l'indicazione di voto, che senza scandalizzarsi rappresenta la normalità in questo Parlamento, proveniente da quel tavolo - uno dei motivi per cui è stato istituito - non ha potuto raggiungere i colleghi del mio gruppo.
Vista la volontà di questa maggioranza, non condivisa dall'opposizione, di allargare di ben cinque unità il numero dei gruppi che il regolamento consentiva, travalicando il regolamento con il voto decisivo del Presidente della Camera, non dobbiamo dimenticare che, quando si parla di difficoltà operative, la frammentazione dei partiti è stata voluta ed agevolata da una decisione passata grazie al voto del Presidente della Camera, che ha introdotto cinque nuovi gruppi parlamentari. Come danno a cascata ciò produce anche il fatto che i rappresentanti dei gruppi non riescano più a sedersi al tavolo. Prima erano nove, oggi non si sa neanche quanti ce ne devono stare.
O voi cambiate questa composizione o dalla prossima volta non sarà possibile discutere i provvedimenti secondo il nostro regolamento. Le chiedo, pertanto, un provvedimento d'urgenza adesso, decida lei quale, ed un provvedimento strutturale per consentire a questa pletora di gruppi parlamentari che avete autorizzato ad avere un rappresentante al tavolo dei nove.
Non è colpa nostra, ma è colpa squisitamente e solamente di questa maggioranza. Approfitto dell'occasione per dire anche che questa situazione ha favorito la confusione tra gli interventi a titolo personale, come l'ultimo dell'onorevole Buontempo, e come quello precedente dell'onorevole Cirielli, con quelli a nome del gruppo, che quando è presente il rappresentante di gruppo al tavolo dei nove si concordano con lo sguardo. La prego, dunque, di voler provvedere sin dalla prossima votazione.
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole La Russa. Lei pone un problema, che giustamente ha definito strutturale, che io rappresenterò al Presidente della Camera affinché si possa risolvere in modo definitivo.
Teniamo conto che per questo provvedimento, quello che, per convenzione, ancora chiamiamo Comitato dei nove è composto da 15 membri più il relatore per la II Commissione e da 17 più il relatore per la VII Commissione e che al tavolo dei nove non sono rappresentati oltre al suo altri tre gruppi.
IGNAZIO LA RUSSA. Quali?
PRESIDENTE. Si tratta dei gruppi Udeur, Rosa nel Pugno e Comunisti Italiani. Ora, io penso che, fatta salva la necessità di risolvere il problema in via strutturale, al momento, la Presidenza non può sollevare dalla sedia nessuno. Invito i colleghi del Comitato dei nove a trovare con i gruppi che non sono rappresentati e con quello che ha mosso questa istanza un gentlemen's agreement per risolvere il problema.
IGNAZIO LA RUSSA. La ringrazio, Presidente.
TEODORO BUONTEMPO. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Non puoi parlare su tutti gli emendamenti!
TEODORO BUONTEMPO. Vorrei precisare, perché resti agli atti della seduta, che io sin dal primo intervento ho sempre chiesto di parlare per dichiarazione di voto a titolo personale: cosa che rivendico con molta forza. Dunque, per me non c'è mai stata confusione. Salvo un emendamento che esamineremo fra un po' e sul quale credo il mio gruppo possa concordare, trattandosi di un emendamento in positivo, sono sempre intervenuto a titolo personale, spiegando con molta serenità le ragioni del mio dissenso in questa materia.
Quindi ringrazio il capogruppo per la precisazione, ma per la nostra serenità è bene che tutte le cose siano al posto giusto.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2.97, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 448
Votanti 438
Astenuti 10
Maggioranza 220
Hanno votato sì 24
Hanno votato no 414).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento 2-bis.9 non accedono all'invito al ritiro ed insistono per la votazione.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per spiegare il tenore di questo emendamento è necessario ricordare quello che prevede l'articolo 2-bis, rubricato «Divieto di striscioni e cartelli». La norma che i colleghi chiedono di sopprimere prevede - udite bene, colleghi! - che siano vietati, negli impianti sportivi, striscioni e cartelli che comunque incitino alla violenza o che contengano insulti o minacce.
Mi dovete dire cosa c'è che non va in questa previsione normativa! Per questo motivo il gruppo di Alleanza Nazionale, ma anche la maggior parte dei colleghi presenti in aula, voterà contro questo emendamento.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pescante. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Questo emendamento si propone di abolire il divieto di esporre striscioni che invitano alla violenza o che contengono insulti o minacce. La proposta emendativa ritengo si ispiri al diritto costituzionale di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto ed ogni altro mezzo di diffusione. Sono certo però che l'articolo 21 della Costituzione non intendesse riferirsi a coloro che negli stadi inneggiano all'odio, alla sopraffazione e alla esaltazione di ideologie seppellite dalla storia!
Pertanto il nostro voto su questo emendamento sarà contrario.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 2-bis.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 452
Votanti 444
Astenuti 8
Maggioranza 223
Hanno votato sì 14
Hanno votato no 430).
Prendo atto che i deputati Buontempo, Carra e D'Alia non sono riusciti ad esprimere il proprio voto e che ne avrebbero voluto esprimere uno contrario.
Prendo atto altresì che l'onorevole Gambescia accoglie la riformulazione del suo emendamento 2-bis.80 proposta dai relatori e dal Governo.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambescia 2-bis.80, nel testo riformulato, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 450
Astenuti 5
Maggioranza 226
Hanno votato sì 436
Hanno votato no 14).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambescia 2-bis.81, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 461
Votanti 454
Astenuti 7
Maggioranza 228
Hanno votato sì 450
Hanno votato no 4).
Passiamo all'emendamento Caparini 2-ter.80.
Chiedo all'onorevole Caparini se acceda all'invito al ritiro del suo emendamento formulato dal relatore per la VII Commissione.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, è un dato di fatto che, ormai da troppo tempo, gli stadi siano luoghi di impunità, anche e soprattutto a causa della lentezza della macchina giudiziaria. È altrettanto assodato che l'ennesimo provvedimento emergenziale nulla farà, se non inasprire ulteriormente il «muro contro muro» tra le forze dell'ordine ed i tifosi organizzati, nonché allontanare dagli impianti sportivi il tifo non organizzato. Assistiamo, insomma, a quella «militarizzazione» che numerosi deputati, in questa sede, hanno paventato ma che di fatto, nel corso di questi anni, si è andata via via instaurando all'interno degli stadi del nostro paese.
Come abbiamo già ribadito, riteniamo fondamentale compiere un salto di qualità dell'attività che questa Camera deve svolgere: quindi, è giunto il momento che le Commissioni e l'Assemblea si mettano a lavorare non su provvedimenti frutto dell'emotività del momento, ma intorno ad una riforma organica.
È questo il motivo per cui abbiamo presentato l'emendamento in esame, il quale intende riempire di contenuti una previsione mutuata da una proposta emendativa proposta dal gruppo della Lega Nord Padania presso il Senato della Repubblica. Il mio emendamento, infatti, tenta di «dare sostanza» alla disposizione relativa al personale addetto agli impianti sportivi, in quanto l'attuazione di tale prescrizione viene delegata al ministro dell'interno senza prevedere, tuttavia, quelle specificazioni che noi riteniamo, oltre che opportune, doverose.
Infatti, riteniamo fondamentale, come abbiamo ribadito più volte, non solo costruire nuovi impianti, ma anche stabilire che le società sportive siano responsabili della sicurezza all'interno degli impianti stessi. In altri termini, vorremmo che si smettesse di scaricare sulla collettività responsabilità che, a nostro avviso, sono proprie delle società calcistiche. Occorre soprattutto togliere la polizia dagli stadi e creare, tra i tifosi e le società, un rapporto che consenta una gestione ordinata della manifestazione sportiva.
È per questa ragione che abbiamo previsto una serie di interventi, i quali sono successivamente divenuti oggetto di un ordine del giorno. A tale documento di indirizzo hanno concorso numerosi parlamentari, che non solo ringrazio per il contributo offerto, ma che spero di poter ringraziare, in futuro, per l'opera che compiremo proprio per imprimere una svolta definitiva ad un decreto-legge che, comunque, ritengo costituire un «cattivo lavoro» in termini legislativi.
Ciò in quanto siamo in presenza di un provvedimento teso ad inasprire, rincorrendo sempre gli eventi, le pene. Si tratta, infatti, di un modello repressivo che la storia, purtroppo, ha ormai dichiarato inutile e superato.
PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Caparini: forse mi sono distratto, ma non ho capito se ritira il suo emendamento 2-ter.80.
DAVIDE CAPARINI. Lo ritiro, signor Presidente, avendone trasfuso il contenuto in un apposito ordine del giorno.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Del Bue 2-ter.4.
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dal relatore per la VII Commissione.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, intervengo dalla mia postazione di deputato perché ho ceduto il mio posto, al banco della Commissione, al rappresentante del gruppo di Alleanza Nazionale [Applausi dei deputati dei gruppi Democrazia Cristiana-Partito Socialista, Alleanza Nazionale e UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)]. Poiché dovevo indicare all'onorevole Barani come votare, essendo il mio un gruppo piccolo non avevo difficoltà a farlo anche da qui!
Tuttavia, mi ritengo egualmente parte del Comitato dei diciotto, ed il mio gruppo ha il legittimo diritto di sedere in tale Comitato, nonché di offrire il proprio contributo anche nell'elaborazione dei provvedimenti legislativi, come stiamo facendo in occasione dell'esame del decreto-legge sulla violenza negli stadi.
Questo emendamento, il cui significato voglio sottoporre all'attenzione della Camera dei deputati, riguarda un punto già considerato prioritario dal decreto-legge Pisanu: quello dei biglietti nominativi. È evidente che se noi applichiamo la regola dei biglietti nominativi esclusivamente ai settori nei quali non si verificano atti di violenza, nemmeno ipoteticamente, cioè ai posti di tribuna o ai cosiddetti distinti, non otteniamo alcun risultato. Invece, dobbiamo applicare il giusto principio della nominatività dei biglietti soprattutto nelle curve. Per farlo, però, occorre una vigilanza in modo tale che il pubblico delle curve rispetti il posto assegnato e, per verificare la corrispondenza del posto con il biglietto nominativo, è indispensabile che i cosiddetti steward, cioè gli agenti della sicurezza pubblica che operano all'interno degli stadi, siano messi nelle condizioni di controllare. È stato detto che ciò può essere oggetto di una proposta di legge specifica che dovrebbe precisare la figura dei cosiddetti steward, cioè del personale operante all'interno degli stadi.
Perciò, annuncio il ritiro di questo emendamento pur nella consapevolezza che il problema esiste e che il ruolo dei cosiddetti steward all'interno degli stadi deve essere regolamentato per legge (Applausi dei deputati del gruppo Democrazia Cristiana-Partito Socialista).
PRESIDENTE. Prendo atto, quindi, che l'onorevole Del Bue ritira il suo emendamento 2-ter.4.
Passiamo all'articolo aggiuntivo Buontempo 2-ter.010. Ricordo che questo articolo aggiuntivo sarà posto in votazione nella formulazione ammissibile, ovvero come riferito ai soli eventi sportivi e non agli eventi culturali di massa. In questi termini, devono intendersi riformulati il comma 1 e il comma 2, lettera a).
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dai relatori.
TEODORO BUONTEMPO. No, signor Presidente, insisto per la votazione e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Chiedo ai colleghi e al Governo un attimo di attenzione. Questo articolo aggiuntivo fa parte di una serie di proposte che ho formulato a partire dal 2003. Devo dire che l'80 per cento del contenuto delle mie proposte di legge è stata recepita nei vari decreti, ad eccezione di quest'ultimo punto, sottosegretario Lolli, riguardo al quale la pregherei di prestare attenzione per un momento. Una volta istituita la figura dello steward, definiti i compiti della Polizia e le responsabilità della proprietà degli stadi e delle società, che cos'altro manca? Manca un'entità, un'autorità che abbia il potere di svolgere un lavoro di coordinamento degli interventi. Come lei sa, signor sottosegretario, spesso le armi improprie e gli altri oggetti che possono offendere l'incolumità delle persone si trovano all'interno degli stadi prima dell'inizio della partita, già nei giorni precedenti la domenica. Chi si occupa della sicurezza e della prevenzione dal lunedì alla domenica? Chi effettua un coordinamento affinché ogni energia profusa possa garantire la sicurezza della partita?
Ecco il motivo per il quale propongo la istituzione della figura del responsabile della sicurezza negli stadi. Un altro punto dolente, signori rappresentanti del Governo, è quello della responsabilità anche delle società sportive. Il manager per la sicurezza, una volta nominato dal proprietario della struttura, può fungere da raccordo tra le varie autorità, le società sportive e le tifoserie, può controllare - perché può farlo - che nulla si sia guastato tra gli strumenti della sicurezza, può verificare, fino all'ultimo minuto, che negli spogliatoi e negli altri spazi interni allo stadio non siano stati nascosti oggetti atti ad offendere o a causare danno e, infine, può controllare e coordinare l'azione del personale addetto all'impianto sportivo.
Infatti, anche l'azione degli steward deve essere coordinata con il lavoro degli addetti alle entrate, con quello di coloro chi si occupano della prevenzione e con quello di chi controlla i biglietti nominativi. Altrimenti, rischiamo di aver dato vita ad una serie di figure che non producono i risultati sperati a causa della mancata reciproca comunicazione.
In conclusione, sono consapevole che il Governo e le Commissioni si sono pronunciati in senso contrario al mio articolo aggiuntivo. Tuttavia, invito alla seguente riflessione: se necessario la mia proposta emendativa può essere modificata, ma resto convinto che in mancanza di un elemento responsabile della sicurezza, ovvero del manager per la sicurezza, ognuno va per conto proprio, mentre al contrario un'azione coordinata potrebbe conferire maggiore efficacia alle singole misure previste nel decreto-legge in oggetto ed anche in quelli precedenti. Pertanto, ribadisco l'invito alla riflessione. Quando si fa riferimento al nord Europa, ci si deve ricordare che in quei paesi esistono figure specifiche, mentre in Italia sono troppi i soggetti che si muovono in maniera indipendente l'uno dall'altro. Per tale motivi invito a votare in senso favorevole al mio emendamento.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Buontempo 2-ter.010, nella formulazione ammissibile, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e su cui la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 455
Astenuti 8
Maggioranza 228
Hanno votato sì 11
Hanno votato no 444).
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro degli emendamenti Buemi 3.20 e 3.21.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 3.20, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 462
Votanti 457
Astenuti 5
Maggioranza 229
Hanno votato sì 15
Hanno votato no 442).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 3.21, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 460
Astenuti 4
Maggioranza 231
Hanno votato sì 12
Hanno votato no 448).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Sgobio 3.11.
Ha chiesto di parlare il rappresentante del Governo, sottosegretario Scotti. Ne ha facoltà.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi rendo conto del motivo che ha portato alla presentazione dell'emendamento in oggetto. Senza dubbio si tratta di una proposta emendativa garantista che in qualche modo fa riferimento ad una interpretazione un po' superata dell'articolo 42 del codice penale. Tale articolo al primo comma recita: «Nessuno può essere punito per un azione o un'omissione prevista dalla legge come reato se non l'ha commessa con coscienza e volontà». In passato la letteratura ha interpretato il termine «coscienza» in modo differente dal termine «consapevolezza». Pertanto, la proposta emendativa scaturisce proprio dalla preoccupazione che nasce da questa lettura.
In proposito voglio rassicurare, invitando al ritiro dell'emendamento gli onorevoli presentatori, sul fatto che la loro esigenza è assolutamente garantita dalla disposizione generale dell'articolo 42, primo comma, del codice penale. Pertanto, anche se l'emendamento risponde ad una esigenza garantista, in un certo senso esso risulta già assorbito dalla suddetta disposizione e quindi invito al ritiro i suoi presentatori.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Crapolicchio. Ne ha facoltà.
SILVIO CRAPOLICCHIO. Signor Presidente, la ratio di questo emendamento è esclusivamente finalizzata a rimarcare uno spirito garantista e ad evitare strumentali abusi proprio attirando l'attenzione su tali rischi. Nel prendere atto di quanto argomentato dal Governo, ritiriamo l'emendamento Sgobio 3.11, visto quanto risulterà dai lavori parlamentari.
PRESIDENTE. Sta bene. L'emendamento Sgobio 3.11 si intende quindi ritirato.
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Buemi 3.80 non accedono all'invito al ritiro.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 3.80, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 463
Votanti 457
Astenuti 6
Maggioranza 229
Hanno votato sì 12
Hanno votato no 445).
Prendo atto che i deputati Buontempo e Lomaglio non sono riusciti a votare e che quest'ultimo avrebbe voluto esprimere voto contrario. Prendo atto altresì che il deputato Del Bue ha erroneamente espresso un voto favorevole mentre avrebbe voluto esprimerne uno contrario.
Passiamo all'emendamento Buemi 4.9.
Prendo atto che i presentatori non accedono all'invito al ritiro.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Villetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la novità più discussa di questo decreto-legge Amato, che novella il precedente decreto-legge del 2003, sta nel fatto che viene introdotta la cosiddetta flagranza differita, che, come voi sapete, è fortemente sospettata di incostituzionalità. Ciò perché essa fa sì che, dopo che il reato si è consumato, sia la Polizia a limitare la libertà di una persona, e non un magistrato, così come previsto dalla legge.
Voi sapete che in materia di restrizioni della libertà c'è nella nostra Costituzione una riserva assoluta di legge.
Il termine è stato ampliato rispetto al precedente decreto-legge Pisanu, passando da 36 a 48 ore. Forse si potrebbe dire che a questo punto sarebbe più semplice prolungarlo sine die, perché in questo modo sarebbe più efficace.
Ricordo (perché bisogna in qualche modo avere un filo logico, un filo rosso nelle proprie posizioni) che quando fu presentata la proposta Pisanu, il centrosinistra, che era all'opposizione, contestò fortemente l'estensione della flagranza a 36 ore.
Mi ricordo un discorso molto efficace che fece in quest'aula l'onorevole Finocchiaro, persona assolutamente competente in materia. Ebbene, noi che cosa facciamo oggi, opposizione diventata maggioranza? Non modifichiamo quella norma, abbassandola da 36 ore a come era prima: la alziamo addirittura a 48 ore!
Sosteniamo cioè esattamente il contrario di quello che abbiamo sostenuto quando eravamo all'opposizione! Ma secondo voi c'è una coerenza nel comportamento del centrosinistra di fronte a problemi che riguardano la libertà, che non riguardano un qualsiasi argomento?
Io mi chiedo con che coraggio noi, che siamo maggioranza, sosteniamo questo tipo di misura. Guardate, onorevoli colleghi, io mi rendo conto perché si fanno queste cose: perché non funziona il sistema giudiziario. E allora che cosa succede in questo sistema giudiziario (e mi rivolgo all'opposizione che tante volte si dimostra sensibile ai problemi delle garanzie, ma in maniera intermittente)? Che cosa succede? Succede che si vuole sostanzialmente che la pena sia irrogata prima della sentenza, perché la giustizia non funziona! Questa è la logica di questo provvedimento, questa è la logica insita nell'allargare la flagranza di reato, questa è la logica usata nell'investire di questa incombenza il questore senza investirne la magistratura.
Guardate, su questa strada non sì può riuscire ad affermare dei principi. Ciò che noi dobbiamo fare infatti nei confronti dei giovani, e soprattutto di quei settori più violenti della gioventù, è dare l'esempio del fatto che noi amiamo la libertà, che noi amiamo la libertà! Se si cede sui principi non vi è neanche una bandiera per poter effettivamente incidere su situazioni di grave violenza.
Guardate, lo dico a proposito della violenza negli stadi, ma altrettanto si può dire per la microcriminalità e per la grande criminalità: se non affrontiamo una riforma dell'ordinamento giudiziario, noi, di fronte a questi fenomeni, faremo solo la faccia feroce, dopodiché questi fenomeni continueranno a devastare il tessuto sociale del nostro paese.
Non abbandoniamo le garanzie, facciamo del centrosinistra una grande coalizione della libertà, non lasciamo questa bandiera all'opposizione, portiamola avanti come l'abbiamo portata avanti quando da questi banchi eravamo contro; oggi dobbiamo essere coerenti, perché la coerenza, anche elettoralmente, paga (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Naturalmente, la discussione è aperta su ogni punto. Tuttavia, vorrei ricordare che il tema al quale ha fatto riferimento l'onorevole Villetti è affrontato nell'emendamento successivo. Lo dico perché ci sono altri colleghi che hanno chiesto di parlare. Saranno loro a valutare se intervenire su questo punto o sul successivo.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Daniele Farina. Ne ha facoltà.
DANIELE FARINA. Signor Presidente, in realtà intervengo a seguito dell'intervento dell'onorevole Villetti, ed è poco interessante sapere se il tema riguarda questo emendamento o quello successivo. È tutto il pomeriggio che il gruppo di Rifondazione Comunista ascolta lezioni di garantismo, però credo che queste lezioni siano abbastanza improprie.
Vede, onorevole Villetti, lei faceva riferimento all'istituto della flagranza differita. Non è il solo a ricordare - io non ero in quest'aula, ero fuori da qui - quante battaglie e quanti dibattiti sono stati fatti per contrastare quello che veniva ritenuto un vulnus di carattere costituzionale. E l'opinione non è cambiata. Ma cosa andiamo a votare noi, in questa articolato? Votiamo un testo diverso da quello pessimo che ci è arrivato dal Senato e da quello ancora peggiore che ci ha consegnato il Governo.
Onorevole Villetti, lei potrà dire che il testo del Senato non è di sua competenza perché il gruppo al quale lei appartiene lì non è rappresentato. Il Consiglio dei ministri ha una composizione diversa, e non mi risulta che ci sia stata battaglia di carri sul complesso di questo provvedimento, che definirei brutto anche nella logica di riduzione del danno alla quale ha proceduto e procederà la Camera dei deputati. Anche in questo caso credo sia un fatto certo.
Vede, onorevole Villetti, il Governo e il Senato hanno fatto un'operazione che non consiste soltanto nell'ampliamento della flagranza da 36 a 48 ore. E il Senato l'ha fatto all'unanimità, così come mi risulta abbia fatto anche il Consiglio dei ministri. Hanno anche operato due altre qualificazioni: la prima di carattere più garantista, restringendo alla prova videofotografica l'elemento di applicazione della flagranza differita e, quindi, eliminando quel terreno paludoso, quella terra disfatta di sabbie mobili della chiamate di correità e degli infiniti strumenti di pressione che lì si realizzano. Dall'altra parte, però, il Governo e il Senato della Repubblica hanno risolto il dibattito parlamentare e il dibattito nel paese, perché non hanno fissato una data di scadenza alla flagranza differita, come era previsto precedentemente. Hanno voluto introdurre nel testo che hanno approvato - se questa Camera non ci metterà mano, come vuole fare, perché il testo licenziato dalle Commissioni è essenzialmente questo - una «interiorizzazione» definitiva nell'ordinamento dell'istituto della flagranza differita. Noi, invece, fissiamo il termine di giugno 2010, dichiarando - spero all'unanimità - con grande nettezza che questo istituto è ancora in discussione e non è una figura stabile del nostro ordinamento.
E gli elementi di garanzia che si pongono in questo provvedimento, per quanto pessimo risulterà, sono dovuti al lavoro di tutti gruppi che, nelle Commissioni e in quest'Assemblea , hanno apportato il loro contributo. D'altro canto, le ricordo ancora, onorevole Villetti, che dal Governo e dal Senato ci arriva un testo, peraltro pessimo, sotto la spinta di un'ondata emotiva giustificabile.
Ecco perché questa Camera ha preteso di discutere il testo e di migliorarlo. E credo che questa sia un'operazione che verrà apprezzata, pur nel giudizio generale - che non è positivo sul provvedimento -, da una parte consistente del paese (Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, L'Ulivo e Verdi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pescante. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Signor Presidente, l'onorevole Villetti ha ricordato in maniera molto puntuale quale è stata la posizione dell'allora opposizione nel momento in cui in nel cosiddetto decreto-legge Pisanu comparve questa definizione, dal punto di vista giuridico assai discutibile: flagranza differita. Ricordo molto bene la serie degli interventi di carattere garantista e costituzionalista che ci furono all'epoca, per cercare di non approvare la nostra proposta che portava a 36 ore la flagranza. Però, che sia proprio un membro di questa maggioranza ad accusare di scarsa coerenza i suoi colleghi, francamente non me lo aspettavo. Devo dire che io, politicamente e signorilmente più corretto, non vi ho fatto riferimento.
Indubbiamente, non c'è coerenza, ma, onorevole Villetti, non trovo niente di male che abbiate cambiato idea perché in politica può accadere. Anzi, ritengo che questo possa essere un utile processo per far sì che i colleghi dell'attuale maggioranza rivedano certe posizioni del passato e del presente e cambino idea su moltissimi altri provvedimenti, soprattutto quelli che sono in discussione, che modificano le leggi approvate nella precedente legislatura.
Invito l'onorevole Villetti in questa sua dotta distinzione sulla libertà individuale a concentrare i suoi sforzi in altri settori della vita sociale italiana e non necessariamente nelle curve degli stadi perché, francamente, mi pare che questo richiamo al garantismo, valevole solo per tutelare certi teppisti da stadio, sia meritevole di diversa attenzione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Del Bue. Ne ha facoltà.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, nella passata legislatura non ero presente e, quindi, non ho bisogno di collegarmi ad un atteggiamento garantista o non garantista assunto in occasione del cosiddetto decreto Pisanu. Ricordo però a chi conosce la realtà degli stadi italiani e le leggi delle quali mi sono occupato anch'io molti anni fa - a partire da quella del 1989, che istituiva i posti a sedere numerati negli stadi italiani - che dieci anni fu approvato un provvedimento che impose a tutti gli stadi superiori ai 20 mila posti la televisione a circuito chiuso, cioè la videosorveglianza. Oggi lo strumento della videosorveglianza è imposto in tutti gli stadi a cui si applica il decreto, cioè a quelli superiori ai 7.500 posti. È evidente che il principio della flagranza differita a 48 ore - e lo ha ricordato, secondo me, giustamente e opportunamente prima l'onorevole Farina - comporta il tempo necessario per poter verificare, attraverso lo strumento televisivo della videosorveglianza, se ci siano reati e chi li abbia commessi. Si tratta di rivedere necessariamente le immagini che sono state filmate all'interno dello stadio e, quindi, di una flagranza differita limitata esclusivamente all'uso del mezzo televisivo e fotografico che si applica all'interno degli stadi.
Anch'io sono un po' perplesso ai richiami di un amico fraterno, come Roberto Villetti, al principio della libertà all'interno degli stadi italiani. Io sono molto sensibile al principio della libertà, ma negli stadi non si va per esternare ed esprimere un principio di libertà, si va per assistere a delle manifestazioni sportive. Il principio elementare a cui bisognerebbe ispirarsi all'interno di questi luoghi non è quello della libertà, ma della civiltà, che troppo spesso è stata messa in discussione da gruppi violenti e criminali che pullulano con principi assolutamente discutibili di omertà reciproca all'interno di tali impianti. Si dice che gli stadi italiani non siano più popolati da famiglie e giovani, che siano i più vuoti tra quelli europei (basta guardare le televisioni in occasione della Champions League per vedere quanta gente partecipa in Inghilterra, in Spagna, in Germania e in Italia). Io credo che dipenda anche dalla mancanza assoluta di sicurezza, dall'impossibilità per le famiglie di accedere con assoluta sicurezza ai nostri impianti.
È su tali aspetti che dovremmo riflettere insieme, non su principi generali che si devono applicare alla società nel suo complesso; non si possono applicare in questo modo, come se lo stadio fosse un agglomerato sociale e non un luogo in cui si va esclusivamente per assistere ad un fenomeno sportivo. La specificità del comportamento del pubblico del calcio negli stadi italiani in questo momento va fotografata con un criterio che si deve adeguare esclusivamente a questo luogo e mi pare che il provvedimento si muova giustamente in questa direzione (Applausi dei deputati del gruppo Democrazia Cristiana-Partito Socialista).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, desidero sottolineare un aspetto che mi ha particolarmente colpito. Sono tutti favorevoli a questo provvedimento, però, da una parte, si dice che è un provvedimento che viola i principi più elementari del garantismo e, dall'altra parte - mi riferisco all'intervento dell'onorevole Daniele Farina - si afferma che è arrivato un Governo pessimo - chiedo scusa, volevo dire «provvedimento pessimo»: è stato un lapsus freudiano - dal Senato e che il Governo e l'Assemblea stanno cercando di ridurre il danno.
Non ho sentito una voce - ma sentirete la mia - ricordare che garantismo significa anche tutelare la libertà di coloro che vogliono andare allo stadio per assistere alla partita. Si discute tanto della flagranza differita e si portano esempi, che ormai sono datati, in materia penalistica. La flagranza differita serve soltanto ad esaminare i mezzi tecnologici indispensabili per l'accertamento del reato. Le persone perbene, che non commettono reati, non hanno nulla da temere dalla flagranza differita. Di che cosa stiamo parlando, allora?
Qui diventano tutti garantisti dell'ultima ora, ma non è così il giorno dopo che viene commessa la violenza negli stadi. Il tempo fa dimenticare tutto, ma noi di Alleanza Nazionale non dimentichiamo le vittime di questi teppisti, abbiamo buona memoria e voteremo cognita causa questo provvedimento, senza turarci il naso, perché è un buon provvedimento. Si abbia il coraggio di dirlo!
MARIO PESCANTE. Bravo!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Caparini. Ne ha facoltà.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, noi, come quando nella scorsa legislatura ci venne chiesto di appoggiare il decreto-legge Pisanu, siamo perplessi sulla misura della flagranza differita, in quanto la riteniamo un manifesto dell'impotenza dello Stato e della sua incapacità nel far rispettare le basilari regole della convivenza civile.
L'immagine tipica dello stadio italiano è quella del tutore della forza dell'ordine che guarda il compimento di una violenza che turba la tranquillità della manifestazione sportiva.
Era stato obiettato allora e lo è ancora oggi su come rendere effettivo l'intervento della Polizia nel momento in cui non si è padroni delle curve, non si è padroni dello stadio e non si può intervenire perché, altrimenti, le conseguenze sarebbero peggiori dell'atto che si sta compiendo. Questa è la classica, la tipica obiezione di coloro che non sono in grado di affermare le proprie prerogative.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE GIORGIA MELONI (ore 17,15)
DAVIDE CAPARINI. Quindi, questo manifesto di impotenza, che si chiama flagranza differita, costituisce sicuramente un ultimo tentativo - mi auguro - di ripristinare la sicurezza all'interno degli stadi, ma deve essere, come abbiamo inteso fare in questo provvedimento, una misura a termine.
L'elemento nuovo che quest'Assemblea deve valutare è proprio il termine, come è avvenuto in Inghilterra nel 2000 con il Football Disorder Act: nel momento in cui i tifosi inglesi in trasferta compirono atti di violenza, che in Gran Bretagna non avvenivano più da tempo, il Parlamento inglese ha preso in esame dei provvedimenti che sapeva essere ben al di là e al di sopra delle libertà personali. Proprio perché queste misure erano gravi e fortemente restrittive, si è deciso di sottoporle all'attenzione del Parlamento di anno in anno, automaticamente, proprio perché i deputati inglesi erano consci del fatto che si trattava di misure severe.
Noi siamo nelle medesime condizioni: sicuramente prendiamo in esame un elemento restrittivo delle libertà personali, ed è proprio per questo motivo che porre un termine, come abbiamo fatto oggi, anche di tre anni, che consentirà a tutti noi di esaminare - finalmente - e di varare le riforme strutturali di cui necessita il paese ed, in particolar modo, il mondo del calcio, deve essere, per forza di cose, l'obiettivo, il traguardo che tutti ci dobbiamo porre per fare in modo che questi tipi di provvedimenti non debbano più essere presi in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santelli. Ne ha facoltà.
JOLE SANTELLI. Signor Presidente, credo che dovremmo essere tutti particolarmente accorti nell'uso di termini delicatissimi quali «garantismo». Quando i principi declamati in astratto si traducono in inefficienze ed iniquità nel concreto, allora essi dimostrano la loro non valenza. La flagranza differita significa soltanto poter utilizzare l'identificazione nel tempo consentito perché ciò abbia efficacia: non c'entra nulla con il garantismo. Capisco l'obiezione dell'onorevole Villetti su ciò che accadde nella scorsa legislatura e di ciò do merito a questa maggioranza e lo considero un «ravvedimento operoso»: vi siete convinti ed è bene così!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giachetti. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, credo utile, anche per il prosieguo dei nostri lavori spiegare la ragione per la quale il gruppo L'Ulivo, che è intervenuto in precedenza con il collega Maran, sta cercando di seguire questo dibattito per portarlo alla sua conclusione con un voto favorevole. È utile ricordare anche al collega Villetti - che non fa parte né della Commissione giustizia, né della Commissione cultura - che ben due Commissioni hanno discusso per ore ed ore esattamente di questi aspetti e pertanto nessuna delle decisioni su cui è stato trovato un accordo nelle Commissioni riunite è stata presa in modo superficiale.
Si è svolto un ampio ed approfondito dibattito, che ha condotto, onorevole Villetti, alla conclusione che non sarà questo provvedimento a risolvere i problemi del calcio e della violenza nel calcio. Non vi è dubbio, tuttavia, dell'allarme che si riscontra relativamente al livello cui sono arrivate le manifestazioni di violenza all'interno degli stadi. Credo che, pur non essendo un tifoso e non avendo mai frequentato uno stadio, l'onorevole Villetti avrebbe la possibilità di percepire tale allarme anche da ciò che viene pubblicato dai mezzi di informazione.
Si è pertanto ritenuto necessario intervenire con un provvedimento ad hoc per cercare di porre un freno ad un problema specifico, ossia la violenza negli stadi. Questo è il tema sul quale si è voluto intervenire. Sicuramente, si può fare molto di meglio, sicuramente si possono evocare ragioni di garantismo in moltissime altre occasioni, ma si stanno mettendo in campo misure limitate. Non voglio fare la gara a chi è più garantista, onorevole Villetti, ma non so dov'era lei quando si varavano le leggi antiterrorismo, le cosiddette leggi Cossiga: io ero per strada a raccogliere le firme sui referendum; lei non so dov'era, magari appoggiava il Governo che adottava tali provvedimenti, ma, lo ripeto, non mi interessa, in questo momento, fare la gara a chi è più garantista, dico semplicemente (Commenti del deputato Buemi)... Non lo so, Buemi, non mi ricordo dov'eri, non t'ho conosciuto! Dico semplicemente che venire in quest'aula, dopo che si è svolto un approfondito dibattito nelle Commissioni, che è stato frutto di un accordo su un testo approvato dal Consiglio dei ministri - nel quale, lo ricordo, vi sono ministri appartenenti a tutti i partiti della maggioranza -, dopo che il provvedimento in discussione è stato approvato all'unanimità in Senato, è stato discusso nelle Commissioni riunite, a dare lezioni di garantismo ad uno anziché ad un altro, in una situazione in cui vi è un decreto-legge in scadenza tra otto giorni, mi sembra obiettivamente un esercizio di straordinaria palestra dialettica, ma che poco conclude e, soprattutto, poco aiuta a cercare di risolvere problemi imminenti e la cui soluzione non si può sacrificare sulla base di un astratto garantismo, che poi è difficile verificare nei fatti (Applausi dei deputati del gruppo L'Ulivo).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 4.9, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 451
Votanti 445
Astenuti 6
Maggioranza 223
Hanno votato sì 15
Hanno votato no 430).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Buemi 4.11 non accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 4.11, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 448
Votanti 442
Astenuti 6
Maggioranza 222
Hanno votato sì 13
Hanno votato no 429).
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Buemi 4.13 non accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 4.13, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 452
Astenuti 3
Maggioranza 227
Hanno votato sì 12
Hanno votato no 440).
Prendo atto che il deputato Tabacci non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Prendo atto che i presentatori dell'emendamento Buemi 4.12 non accedono all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 4.12, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 464
Votanti 461
Astenuti 3
Maggioranza 231
Hanno votato sì 13
Hanno votato no 448).
Passiamo all'emendamento Buemi 5.2.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
SERGIO D'ELIA. No, signor Presidente, mantengo l'emendamento perché mi sembra importante e chiedo di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Pregherei i colleghi di prestare attenzione al mio intervento. Abbiamo esaminato i casi di diffida per comportamenti violenti o presunti tali mentre stiamo ora discutendo della possibilità di applicare la diffida a chi contravvenga al regolamento d'uso dello stadio. Una sanzione che prevede l'obbligo di firma da tre mesi a due anni anche se, per sbaglio, ci si sieda in un posto anziché in un altro.
So che molti dei colleghi presenti in aula sono tifosi del calcio e si recano allo stadio; ebbene, quante volte sarà loro capitato di recarsi in tribuna d'onore, sedersi in un punto e poi, riconoscendo o intravedendo da lontano un amico collega seduto in altra parte della tribuna, decidere di spostarsi o di far spostare il collega. Ebbene, in base alla misura approvata - un'aggravante introdotta dal cosiddetto decreto Amato - tale comportamento potrebbe essere passibile di diffida, con obbligo di firma fino a due anni (come ho chiarito dianzi).
Lo stesso cosiddetto decreto Pisanu, prima di essere convertito in legge, prevedeva addirittura, per chi non occupasse il proprio posto, l'applicazione della misura del Daspo fino ad un anno. Trattandosi di misura di prevenzione, la disposizione era ovviamente illegittima e quindi era stata soppressa dalla legge di conversione n. 210 del 2005. Ma ora, con il decreto Amato di quest'anno, l'iniqua disposizione viene reintrodotta e quindi rimane, a tale riguardo, un fortissimo sospetto di incostituzionalità.
Noi, oggi, vogliamo approvare la previsione del Daspo, sapendo, però, che si tratta di una misura di prevenzione che ha quale presupposto la pericolosità sociale. Non può essere, quindi, ritenuto pericoloso chi si reca allo stadio con un biglietto che non era il suo o chi, addirittura, si limita a sedersi in un posto sbagliato. Prego i colleghi di stare attenti anche perché una tale situazione potrebbe capitare a loro, anche per via delle riprese fotografiche e dei filmati. Potrebbe dunque accadere a qualcuno di loro di finire sotto Daspo per due anni e di non potersi recare allo stadio per il solo fatto di avere tenuto un tale comportamento, sanzionato con una misura così restrittiva.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 5.2, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 457
Votanti 449
Astenuti 8
Maggioranza 225
Hanno votato sì 21
Hanno votato no 428).
Passiamo alla votazione dell'emendamento Buemi 6.3.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, l'emendamento Buemi 6.3 concerne misure di prevenzione diverse da quelle di cui abbiamo discusso finora, che vanno sotto il nome di Daspo, di diffida, di obbligo di firma e così via. In questo caso, si parla delle misure di prevenzione previste dalla legge n. 575 del 1965, che possono essere applicate nei confronti delle persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 del provvedimento in esame.
Chiediamo di sopprimere la norma che prevede la possibilità di applicare tali misure di prevenzione. Stiamo parlando - lo ripeto - della confisca dei beni, dell'obbligo di firma, del ritiro del passaporto: solitamente tali misure vengono applicate ai delinquenti abituali, a persone che assumono un comportamento di vita dedito al crimine. Mi sembra eccessivo equiparare al delinquente abituale il tifoso di calcio che abbia commesso anche un solo reato legato a manifestazioni sportive.
Pertanto, il gruppo de La Rosa nel Pugno esprimerà un voto favorevole sull'emendamento in esame e chiede l'appoggio dei colleghi.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pescante. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Signor Presidente, se non vado errato, questo è l'ultimo emendamento proposto dagli onorevoli Buemi e D'Elia. Non ho preso la parola sui precedenti emendamenti, avendo già ampiamente chiarito il punto di vista di Forza Italia sull'opportunità che questo provvedimento vada difeso nella sua integrità.
Onorevole D'Elia, onorevole Buemi, mi auguro che non giudichiate politicamente scorretto il mio intervento e quanto mi accingo a dire, anche perché i vostri emendamenti in precedenza sono stati già respinti a grande maggioranza.
Il problema è un altro: lo dico al termine dell'esame dei vostri emendamenti, non per amore di polemica, ma per denunciare un fatto - questo sì - politicamente accettabile, ma quantomeno inopportuno.
I vostri emendamenti facevano parte di un elenco di istanze che due anni fa tifosi sottoposti alle sanzioni Daspo per atti di violenza hanno consegnato ad alcuni membri del Parlamento - tra i quali chi vi parla - per chiedere un incontro. Purtroppo, in mia assenza, questo incontro è stato loro concesso proprio a Montecitorio. Ebbene, questi teppisti hanno trovato proprio tra di noi interlocutori a sostegno della loro «causa». C'è voluta la tragedia di Catania per interrompere e, mi auguro, per mettere fine a questo imbarazzante dialogo.
Onorevoli Buemi, onorevole D'Elia, voi avete preso il testimone di questo inopportuno confronto, dando la sensazione che il tifo violento continua ad avere difensori in Parlamento. Brutto, pessimo messaggio che lanciamo non solo all'opinione pubblica, ma agli stessi teppisti!
Onorevole Buemi, ho molta stima di lei, e questi teppisti non meritano di averla come difensore di ufficio.
Se poi le mie argomentazioni - delle quali, probabilmente, lei non era al corrente - potessero indurla a ritirare il suo emendamento, le assicuro che darebbe un contributo positivo ad isolare teppisti che non meritano queste particolari attenzioni.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Contrariamente alle osservazioni che ho espresso in precedenza, voterò contro questo emendamento, a titolo personale, perché - mi rivolgo all'onorevole D'Elia - spero che finalmente questo testo colpisca le società sportive ed i loro protagonisti.
Pur comprendendo l'intento dell'emendamento, rilevo che quando, nel testo, si fa riferimento a persone indiziate di aver agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva in più occasioni alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6, nei confronti delle quali possono essere applicate le misure di prevenzione, si configura esattamente l'immagine dei dirigenti delle società sportive che hanno finanziato, stimolato, aizzato e utilizzato i club delle tifoserie, spesso, per loro utilità.
Il testo, finalmente, può colpire questi signori, che incassano soldi sottobanco e che, spesso, sono i protettori delle violenze.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Mellano. Ne ha facoltà.
BRUNO MELLANO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale a seguito dell'intervento veramente incredibile del collega Pescante. Mi dispiace, onorevole Pescante, ma, al termine di un dibattito, nel quale il gruppo de La Rosa nel Pugno ha tentato di argomentare e portare ragionamento, luce ed attenzione ad un aspetto critico del provvedimento al nostro esame, il suo intervento - mi permetta - tecnicamente si potrebbe definire teppistico. Mi sembra davvero incredibile accusare noi, gruppo di garantisti (Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia), di non violenti, con una storia radicale e socialista, che tenta di riportare l'attenzione del Parlamento sui diritti e sulle garanzie, con i richiami alla sinistra e ai garantisti del gruppo di Forza Italia, i quali, oggi, incredibilmente, sono altrove a fare altre cose. Mi dispiace davvero, perché, purtroppo, il suo intervento qualifica la sua attenzione come davvero strabica. Ha ragione il collega Buontempo: qui il problema è capire come intervengono le società e chi finanza quei gruppi, non chi porta, in quest'aula, ragioni che possono essere sbagliate o meno o opportune o meno, ma che sono ragioni politiche (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CONSOLO. Signora Presidente, bisognerebbe che i colleghi leggessero l'intestazione dell'articolo che stiamo esaminando: si parla di misure di prevenzione. Allora, trovo sia inutile farsi belli, dicendo cose scontate, come, ad esempio, in sede di discussione generale, che prevenire è meglio che reprimere, quando, poi, ci si dichiara fortemente contro le misure atte a prevenire il crimine. Il problema è questo, non è il garantismo. Mi dispiace per le parole espresse nei confronti dell'onorevole Pescante, che ha tutta la mia stima e la mia amicizia personale, per quanto poco conti.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Buemi 6.3, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 460
Votanti 451
Astenuti 9
Maggioranza 226
Hanno votato sì 11
Hanno votato no 440).
Passiamo all'emendamento La Russa 7.80.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori e dal Governo.
EDMONDO CIRIELLI. Signor Presidente, colleghi, il Senato aveva approvato una norma, intervenendo sul testo del Governo, che mirava, anche in occasione dei tragici eventi di Catania, a mettere un punto fermo sul fatto che chi commette atti di violenza nei confronti di appartenenti alle Forze dell'ordine in servizio o meno vada punito in maniera adeguata. Questo perché ormai esiste il fenomeno diffuso, nello svolgimento di servizi di ordine pubblico e, quindi, anche allo stadio, di individuare l'appartenenza alle forze dell'ordine come uno degli obiettivi principali della partecipazione a quel determinato evento.
Il Governo aveva predisposto un testo che aveva soprattutto una coerenza giuridica, prevedendo un'aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Normalmente, non sono uno che si spertica in complimenti al Governo, ma devo riconoscere che gli uffici legislativi che avevano predisposto tale norma, dovendo intervenire per decreto sul codice penale, avevano voluto compiere un intervento che avesse una sua razionalità e una sua coerenza organica.
Già il Senato è intervenuto modificando tale norma, sostenendo che tali attività vengono compiute soprattutto durante le manifestazioni di ordine pubblico. Immaginate il rapinatore che commette una lesione gravissima nei confronti di un appartenente alle forze dell'ordine; in questo caso, non si applica tale aggravante perché si tratta solo di un rapinatore e non di una persona che ha partecipato ad una manifestazione politica o sportiva.
Comunque il Senato, intervenendo maldestramente dal punto di vista giuridico, ha inteso individuare una nuova figura di reato - precisamente un nuovo articolo, il 583-quater - addirittura attraverso un decreto-legge.
Tuttavia, la cosa sorprendente è che le Commissioni congiunte e i comitati ristretti delle Commissioni cultura e giustizia hanno immaginato che la tutela dell'appartenente alle forze dell'ordine valga soltanto nelle manifestazioni sportive. Ad esempio, se ad una manifestazione dei no global, questi ultimi o altri teppisti del genere aggrediscono e commettono lesioni gravi o gravissime nei confronti degli appartenenti alle forze dell'ordine, si tratta di un caso meno grave.
Tra l'altro, questo emendamento non è stato semplicemente proposto dalle forze di sinistra che, giustamente, vogliono tutelare quelle persone che hanno loro consentito, per soli 24 mila voti, di vincere le elezioni, ma ciò è passato nel silenzio anche di molti colleghi della Casa delle libertà.
Allora, mi domando: è possibile che i colleghi di Forza Italia o dell'UDC possano immaginare che nel codice penale è punito come un fatto grave soltanto l'atto di violenza nei confronti di un carabiniere o di un poliziotto in occasione delle manifestazioni sportive? Poi se tali atti sono compiuti dai no global nel corso di una manifestazione politica si tratta di fatti meno gravi!
Mi sembra di percepire che si voglia fare la faccia feroce e dura solo nei confronti di ragazzini, mentre nei confronti di delinquenti incalliti, che vedono come bersaglio anche politico e parlamentare gli appartenenti alle forze dell'ordine, si chiude un occhio (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ascierto. Ne ha facoltà.
FILIPPO ASCIERTO. Signor Presidente, trovo vergognosa questa situazione e intendo esortare il Governo ad essere un po' più attento nel valutare l'emendamento in esame.
Come si può affermare di essere vicini alle forze dell'ordine, di comprendere il loro sacrificio, di piangere ad esempio Raciti, caduto durante un servizio di ordine pubblico, se poi si discriminano le violenze nei confronti delle forze dell'ordine affermando che sono più gravi quelle commesse allo stadio rispetto a quelle compiute sistematicamente nelle strade e in alcune zone delle nostre città dagli appartenenti ai centri sociali, da frange estreme della sinistra?
Vi dovete vergognare perché volete tutelare le frange estreme - le avete portate anche in Parlamento dove c'è l'onorevole Caruso che le rappresenta -, ma non tutelate coloro che esercitano una funzione di ordine pubblico a tutela dei cittadini! Mi sarei aspettato il ripristino del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, ma ciò non vi è passato neanche per l'anticamera del cervello!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.
NICOLA BONO. Signor Presidente, già nel corso della discussione sulle linee generali del provvedimento avevamo dichiarato che non avremmo ritirato l'emendamento in esame, perché esso concerne l'unico punto su cui non possiamo accettare alcun accordo.
Appare paradossale, incredibile ed allucinante che si distinguano le conseguenze del reato a seconda del luogo o del modo in cui il reato stesso viene commesso. Credo sia una norma che rasenta l'incostituzionalità, perché confligge con il principio della generalità e dell'astrattezza.
Non si può pensare di aumentare le pene solo in caso di aggressione a pubblico ufficiale durante le manifestazioni sportive ed in nessun'altra ipotesi. È stato citato il caso delle manifestazioni organizzate dai noglobal, ma potrebbe essere qualunque altra circostanza.
La norma di aggravamento della pena va nella direzione della tutela del pubblico ufficiale, del rispetto del suo ruolo e della sua funzione. In questo modo, il Parlamento rischia di mortificarla!
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LUIGI SCOTTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, il Governo esprime tutta la sua solidarietà alle forze dell'ordine che sono particolarmente impegnate in queste manifestazioni, durante le quali si registrano spesso episodi di violenza di cui esse sono le vittime. Quindi, vi è la piena adesione allo sforzo che le forze dell'ordine pongono in essere per mantenere, per quanto possibile, l'ordine durante queste manifestazioni.
Dal punto di vista sistematico, questo decreto-legge ha una sua contestualità ed il suo contesto è la manifestazione sportiva. Pertanto, è all'interno di questo ambito che sono state scritte le norme ed articolate le varie disposizioni.
È chiaro che in un contesto così particolare, purtroppo, talvolta, sfregiato dalla violenza, senza alcun rispetto verso le persone e le famiglie che vogliono godersi in tranquillità lo spettacolo sportivo, la tutela penale anche e soprattutto nei confronti delle forze dell'ordine è doverosa! Pertanto, al posto di un reato specifico, si è prevista un'aggravante ad effetto speciale. Ma quella contestualizzazione comporta il riferimento alla situazione particolare di esposizione delle forze dell'ordine.
D'altra parte, le forze dell'ordine sono pur sempre tutelate dall'aggravante generale ex articolo 61, numero 10) del codice penale, quando il fatto è commesso in danno di un pubblico ufficiale. Quindi, il Governo non si è sottratto all'esigenza di tenere conto di ciò nella contestualizzazione particolare delle manifestazioni sportive, anche con riferimento a ciò che si verifica prima, durante e dopo la partita, quindi nelle ore che la precedono e nelle ore che la seguono.
Per tutto quello che viene effettuato in danno ai pubblici ufficiali, vi è l'aggravante generale ai sensi dell'articolo 61 numero 10) del codice penale.
Per tale motivo, il Governo insiste nell'invitare i presentatori a ritirare l'emendamento La Russa 7.80.
FILIPPO ASCIERTO. Vergogna!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi permetto di fare un estremo richiamo alla vostra attenzione. Non faccio mozione degli affetti, ma mi richiamo a considerazioni tecniche.
Il sottosegretario è un giurista, un tecnico della materia e non può credere a ciò che ha affermato.
Infatti, al di là dell'incostituzionalità abbastanza evidente della norma e dell'inopportunità di intervenire con un decreto-legge su modifiche al sistema penale, faccio presente che tuttalpiù il legislatore... Mi scusi, onorevole sottosegretario, la pregherei di ascoltarmi, perché ho poco tempo a disposizione. Prego anche lei, onorevole Presidente!
Posso anche concepire - per quanto sarebbe da discutere - un'aggravante specifica a tutela del pubblico ufficiale impegnato in un servizio di ordine pubblico in via generale, perché vi è una esposizione maggiore ai rischi e una tutela maggiore del bene protetto di carattere sociale.
Ciò che non posso concepire è che si vada a distinguere tra un'occasione e l'altra di ordine pubblico, tra manifestazione sportiva e manifestazioni come i concerti o i meeting e manifestazioni sindacali o di carattere religioso. È aberrante che il pubblico ufficiale, esposto ai medesimi rischi, a differenza della ragione che lo ha portato al servizio di ordine pubblico, debba vedere più o meno tutelata in termini penale la sua sicurezza.
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE CARLO LEONI (ore 17,50).
DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Onorevole sottosegretario, non è vergogna riconoscere di aver preso un abbaglio. Onorevoli colleghi delle Commissioni riunite, vi pregherei eventualmente di accantonare l'esame di questa norma, perché non si tratta di una questione ideologica, ma di una aberrazione tecnica. La disposizione non può passare in questi termini, sono convinto che cadrebbe anche sotto il maglio della Corte costituzionale. Se ne accantoniamo l'esame ci torniamo sopra successivamente facciamo un bene al diritto, un bene alla logica e anche ai cittadini e all'ordine pubblico (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Concordo con il collega Benedetti Valentini sulla necessità di accantonare l'esame di questo emendamento. Onorevole sottosegretario, con il massimo rispetto per la sua persona, questa è una aberrazione giuridica. Lo stesso reato deve essere colpito in ogni circostanza con la stessa misura, se si vuole, anche quella più dura. Non è accettabile che il poliziotto che viene ferito in uno stadio o immediatamente fuori da esso venga tutelato con la previsione di una pena elevata, mentre se viene sprangato in mezzo alla strada a seguito di incidenti di qualsiasi natura non sia prevista la stessa pena.
Vorrei ricordare che nel nostro paese è stato già abrogato il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Quando si parla della certezza dell'intervento pubblico nel nord è cosa reale, quando lì si vede una divisa c'è rispetto per lo Stato e per il suo servitore. In questo Parlamento, colleghi del centrodestra, nelle Commissioni avete potuto raggiungere qualunque tipo di intesa, ma se c'è un errore, il testo deve essere cambiato!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bosi. Ne ha facoltà.
FRANCESCO BOSI. Anche io desidero rivolgere un invito alla riflessione sulla disposizione contenuta al comma 1 dell'articolo 7, che francamente a me pare dettata da un'emotività che ha colto tutti in un certo momento, ma che non può condizionare la produzione legislativa fino al punto di modificare una fattispecie di reato.
Voglio ricordare ai colleghi che tutte le ipotesi di reato, ivi compresa quella di cui stiamo discutendo, prevedono pene da un minimo ad un massimo. Anche questa disposizione stabilisce una pena da cinque a quindici anni. Pertanto, le aggravanti, che determinano l'entità, vengono stabilite dal giudice a seconda del contesto nel quale si svolgono le azioni delittuose. Se invece noi modifichiamo la previsione dell'entità della pena sin dall'origine nella norma, stravolgiamo la cultura giuridica alla quale il nostro paese si ispira e si è sempre ispirato. Non è possibile che per una fattispecie di reato, l'oltraggio, le ferite o l'aggressione, il giudice non valuti autonomamente gli elementi aggravanti. Sicuramente, il fatto che un'azione si svolga in uno stadio, dove è più difficile individuare l'autore del gesto delittuoso, provocherà l'applicazione delle aggravanti, ma non può modificare la fattispecie del reato.
Siamo di fronte ad un aborto giuridico che non è assolutamente accettabile. Credo che su questo debba esserci una riflessione attenta; personalmente, non potrei partecipare alla votazione della proposta emendativa in esame - laddove abbiamo votato tutti gli emendamenti nel senso concordato nelle Commissioni -, perché non vorrei avallare questa gravissima distorsione e questa gravissima ferita inferta al nostro sistema giuridico, già di per sé varie volte «sforacchiato». Non è infatti immaginabile che venga prodotto un simile risultato normativo sull'onda emotiva delle recenti vicende, pur gravi, delittuose e preoccupanti, che ci sono state.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Menia. Ne ha facoltà.
ROBERTO MENIA. Vorrei aggiungere qualche considerazione a quelle già esposte dai miei colleghi, con notazioni anche di diverso ordine. Alcuni hanno voluto evidenziare come vi fosse di fatto un clamoroso e palese errore giuridico. Altri hanno voluto insistere sull'aspetto quasi morale della questione. Personalmente, sono rimasto colpito in maniera assai sfavorevole dalla presa di posizione del rappresentante del Governo, che ha espresso una posizione estremamente ipocrita, nascondendosi dietro un principio sistematico di difesa del testo che qui si propone, adducendo presunte questioni sistematiche. Egli ha di fatto smentito quello che continua ad essere un comportamento del Governo. Io ricordo a me stesso e a tutta l'Assemblea...
PRESIDENTE. La invito a concludere, onorevole Menia.
ROBERTO MENIA. Essendo intervenuto il Governo, penso si sia di fatto riaperta la discussione...
PRESIDENTE. È comunque un intervento a titolo personale.
ROBERTO MENIA. Non è possibile nascondersi dietro la posizione ipocrita di richiamarsi all'ordine sistematico delle cose, riconoscere che esiste una pericolosità maggiore e quindi decidere di sanzionare in maniera più incisiva il fatto di violenza che deriva da teppismo da stadio, rispetto al fatto di violenza che si verifica in qualunque altra situazione.
PRESIDENTE. Deve concludere, onorevole Menia.
ROBERTO MENIA. È peggiore il teppismo espresso nello stadio, quello che esprime il mafioso, quello che esprime l'uomo dei black bloc che aggredisce a Genova il poliziotto o quello di chi sostiene che il poliziotto è uno sporco sbirro al servizio dello Stato imperialista?
PRESIDENTE. Deve proprio concludere, onorevole Menia.
ROBERTO MENIA. Tutto questo è impensabile sotto un profilo di logica, sotto un profilo giuridico e sotto un profilo morale! Ecco perché il Governo dovrebbe riconsiderare la posizione che ha espresso e fare proprio invece...
PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Menia.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Consolo. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE CONSOLO. Signor Presidente, nel breve tempo che mi è concesso desidero porre una domanda specifica di carattere politico al ministro Melandri, che in questo momento rappresenta qui in aula al massimo livello il Governo. Chiedo al ministro Melandri, quale titolare del dicastero che si occupa della disciplina sportiva, se ritiene giusto che l'aggressore di un poliziotto ferito durante una manifestazione sportiva venga sanzionato in modo più grave rispetto all'aggressore di un poliziotto ferito in una manifestazione politica!
Ministro Melandri, lei è persona perbene: non c'è bisogno delle aggravanti specifiche! Dia una risposta, per piacere, a questo interrogativo! Mi appello al Governo, al presidente Pisicchio e al presidente Folena, affinché accantonino questo emendamento e ci riflettano. Se passa il nostro emendamento viene ristabilita la par condicio. Altrimenti è uno schiaffo in faccia a quelle forze dell'ordine che noi, con le parole ma non con i fatti, diciamo di voler tutelare!
PRESIDENTE. Passiamo...
GIUSEPPE CONSOLO. Intervenga il Governo!
PRESIDENTE. Il Governo, essendo presente in aula, è libero di decidere di intervenire quando crede. Comunque è già intervenuto in questa discussione.
GIUSEPPE CONSOLO. Intervengano allora i presidenti di Commissione!
PRESIDENTE. Prendo atto che i relatori esprimono un orientamento contrario alla proposta di accantonare l'esame dell'emendamento La Russa 7.80.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Elia. Ne ha facoltà.
SERGIO D'ELIA. Signor Presidente, devo dire che le ragioni che hanno indotto i colleghi del gruppo Alleanza Nazionale a presentare l'emendamento in esame in parte mi meravigliano. Infatti, il decreto-legge in esame introduce altri aspetti di specialità rispetto ad altre situazioni; tuttavia, nel caso specifico, ritengo tali ragioni convincenti.
Infatti, non possiamo creare - questa è la nostra posizione - un sistema speciale rispetto al reato specifico di resistenza a pubblico ufficiale. Per queste ragioni, quindi, annuncio che sosterremo l'emendamento La Russa 7.80 (Applausi di deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento La Russa 7.80, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni - Commenti).
(Presenti 464
Votanti 458
Astenuti 6
Maggioranza 230
Hanno votato sì 184
Hanno votato no 274).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 7.100 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 423
Votanti 422
Astenuti 1
Maggioranza 212
Hanno votato sì 392
Hanno votato no 30).
Prendo atto che la deputata Balducci avrebbe voluto esprimere un voto favorevole.
Prendo atto, altresì, che la deputata Formisano non è riuscita ad esprimere il proprio voto.
Passiamo all'emendamento Caparini 9.5.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
PAOLA GOISIS. Signor Presidente, lo ritiriamo.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento 9.100 delle Commissioni...
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, avevo chiesto di parlare!
PRESIDENTE. Prego, onorevole Villetti.
ROBERTO VILLETTI. Presidente, il gruppo La Rosa nel Pugno, a nome del quale intervengo, fa proprio l'emendamento Caparini 9.5; chiedo, inoltre, di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, ricordo che, nella passata legislatura, si svolse una discussione su questo argomento. Vi è, infatti, un modo per avvicinare la situazione italiana a quella inglese (Scambio di apostrofi tra deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro) e deputati del gruppo Alleanza Nazionale)...
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia (Commenti)...! Onorevole Conte, per favore (Commenti)...! Onorevole Conte...! Prego, onorevole Villetti, vada avanti con il suo intervento. Invito i colleghi a fare silenzio (Commenti - Una voce: Vergogna!)!
Onorevole Villetti, prosegua pure.
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, ribadisco che il nostro gruppo fa proprio l'emendamento Caparini 9.5, ritirato dai deputati della Lega Nord.
Vedete, si è svolta una grande discussione sul modello inglese e su quello italiano. Ho avuto occasione di leggere tutto il testo della legge approvata in Gran Bretagna, informandomi anche sul contesto. Detto contesto prevede una grande responsabilità delle società sportive, le quali devono anche assicurare, in larga parte (Commenti)...
È impossibile...!
PRESIDENTE. Scusate, colleghi! Onorevole Giovanardi, la prego! Non è possibile svolgere (Commenti)...! Onorevole Conte, già le ho chiesto (Commenti)...! Anzi, no: onorevole Conti...!
Per cortesia, colleghi, si può continuare la discussione?
Prego, onorevole Villetti.
ROBERTO VILLETTI. Posso parlare, Presidente?
PRESIDENTE. Deve parlare!
ROBERTO VILLETTI. Come stavo dicendo, la diversità del modello inglese (Commenti) rispetto a quello italiano è dovuta al fatto che esistono differenze di fondo. Una differenza fondamentale è rappresentata dalla circostanza che gli stadi sono di proprietà dei club. Che cosa (Commenti - Una voce: E zitti!)...
PRESIDENTE. Onorevole Villetti, la prego di proseguire: non c'è ragione per cui lei si interrompa! Quindi, lei prosegua!
ROBERTO VILLETTI. Signor Presidente, non mi rivolgo ad alcuna parte dell'Assemblea: mi rivolgo a lei invitandola a cercare di moderare gli animi.
PRESIDENTE. Lei si deve rivolgere, esattamente, alla Presidenza.
ROBERTO VILLETTI. Tra l'altro, ciò che sta accadendo non dipende nemmeno da quanto io sto affermando ma da altri argomenti.
Stavo dicendo che il modello inglese presenta forti differenze rispetto a quello italiano. Qual è il motivo per cui alcuni provvedimenti attuati in Inghilterra non hanno sapore liberticida mentre alcuni provvedimenti adottati in Italia sono limitativi delle libertà? Lo spiegherò in termini molto semplici.
In Inghilterra, gli stadi sono di proprietà dei club. Naturalmente, al loro interno si applicano le leggi dello Stato ma anche le regole stabilite dagli stessi club. Ciò comporta che questi ultimi, proprio perché si tratta di associazioni private, possano assumere la decisione di non consentire l'ingresso nello stadio ad alcune persone, anche a tempo indeterminato. Invece, in Italia si chiama in causa la Questura. In altri termini, noi abbiamo la necessità di ricorrere all'intervento della Polizia per impedire l'ingresso nello stadio ai facinorosi.
Tuttavia, esiste un'ulteriore differenza, a mio avviso fondamentale. Noi non siamo contrari alle misure previste in questo decreto-legge. La nostra contrarietà riguarda il fatto che queste misure non saranno decise dal magistrato: è tutto qui. Si afferma che la previsione della flagranza differita è ottima, poiché si può ricorrere all'ausilio delle fotografie e dei filmati. Ricordo che la flagranza si verifica quando il poliziotto trova il ladro e lo arresta. Se per procedere ci sono 48 ore di tempo, possibile che non ci sia alcun magistrato in grado di esaminare le fotografie e spiccare i mandati di arresto?
Infine, dopo aver fatto proprio questo emendamento, vorrei svolgere un'ultima considerazione. Mi rivolgo ai colleghi del centrodestra, che sono ancora impegnati in una discussione, per così dire, interna, per ricordare loro che molto spesso hanno criticato le cosiddette manette facili, fino a farne una bandiera delle loro garanzie. Attenzione, perché quando si imbocca la strada delle manette facili, prima per i casi di violenza negli stadi, poi per la violenza mafiosa, poi contro la violenza sociale, a mano a mano si finisce per seguirla con riguardo a tutti i reati che siano inquietanti per l'opinione pubblica.
Attenzione, colleghi del centrodestra! Quando si abbandona un principio, poi è molto difficile recuperarlo per le proprie cause. Questo lo ricordo anche al centrosinistra e non mi stancherò mai di fare appello affinché questi principi siano rispettati. Il contrasto alla violenza credo sia più efficace se diamo grandi lezioni di libertà (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno).
ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, intervengo solo per capire in quale fase ci troviamo. Da quanto avevo udito - forse ho capito male - mi sembrava che fossimo passati all'emendamento 9.100 delle Commissioni. Ora, invece, ho ascoltato il collega Villetti dichiarare di far proprio un emendamento ritirato dalla Lega Nord Padania, il cui esame, ormai, è ampiamente alle nostre spalle. Vorrei capire che cosa stia accadendo.
PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, in realtà, mentre dichiaravo ritirato l'emendamento Caparini 9.5 , i colleghi de La Rosa nel Pugno stavano già chiedendo di parlare per fare proprio lo stesso emendamento, come richiesto dal presidente Villetti.
Passiamo, quindi, ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Caparini 9.5, ritirato dai presentatori e fatto proprio dal gruppo La Rosa nel Pugno, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 453
Votanti 430
Astenuti 23
Maggioranza 216
Hanno votato sì 30
Hanno votato no 400).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 9.100 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 450
Astenuti 5
Maggioranza 226
Hanno votato sì 444
Hanno votato no 6).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 9.010.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
GIANLUCA PINI. Signor Presidente, sarebbe nostra intenzione mantenere l'articolo aggiuntivo in oggetto e spiegare anche i motivi per cui abbiamo ritirato la proposta emendativa precedente. Essa infatti era semplicemente una sintesi dell'articolo aggiuntivo che mi accingo ad illustrare.
Abbiamo già espresso in maniera dettagliata le critiche rivolte alle misure repressive contenute in questo decreto-legge. Crediamo fortemente in questo articolo aggiuntivo e quindi saremmo intenzionati ad insistere per la sua votazione in quanto a nostro avviso lo svolgimento sereno delle manifestazioni sportive, in particolare di quelle calcistiche ad alto livello, non può prescindere da misure preventive.
Visto che è stato sempre citato ad esempio il modello inglese, faccio presente che questo articolo aggiuntivo contiene tutti i princìpi base grazie ai quali tale modello è diventato quello di riferimento per tutti gli altri paesi, ovvero l'idealtipo delle manifestazioni e dei sistemi calcistici. Infatti, obiettivamente le misure adottate in Inghilterra funzionano e hanno permesso di riportare le famiglie e i tifosi a gremire gli stadi nella totalità dei posti a disposizione senza più problemi di violenza, di tafferugli o di altra natura. Tuttavia, per applicare il modello inglese servono misure preventive e la responsabilizzazione di chi gestisce il mondo del calcio, a partire da coloro che gestiscono le strutture sportive, ovvero gli stadi.
Noi chiediamo di introdurre norme specifiche relative al ruolo delle società sportive nella gestione delle manifestazioni. Quindi, chiediamo che esse siano responsabilizzate sul piano della sicurezza e che l'ordine e la sicurezza pubblica siano assicurati secondo determinati criteri, come la redazione di un regolamento per l'impianto sportivo, già citato dall'articolo 2-quater, la dotazione di un servizio d'ordine, le cui funzioni sono previste dall'articolo 2-quinquies, e la stesura per legge di un decalogo di collaborazione con le forze dell'ordine.
Si potrebbe dire che tali norme rispondono al buon senso. Così è, ma proprio per questo motivo le abbiamo inserite all'interno di una proposta emendativa affinché il buon senso abbia forza di legge. Altrimenti, come al solito rischiamo di dimenticarci del buon senso una volta passata l'emergenza per poi ritornare in quest'aula a discutere nell'eventualità - che speriamo non si verifichi mai più - di un fatto grave come quello di Catania.
Tra i principi che fanno del modello inglese quello da additare ad esempio sono compresi alcuni parametri da noi inseriti all'interno dell'articolo aggiuntivo. Sto facendo riferimento al rapporto fisso tra il numero degli spettatori e quello degli addetti alla sicurezza, gestiti dalle società sportive. Si potrà obiettare che la previsione rigida di tale rapporto può comportare l'eccesso o la carenza del numero degli addetti nel caso di partite ad alto rischio. Ciò invece non si verificherà perché all'interno dell'articolo aggiuntivo è prevista la facoltà del questore di innalzare o abbassare il rapporto.
Inoltre, per smilitarizzare e rendere più vivibile e gioioso l'evento sportivo è stato previsto che le forze dell'ordine possano intervenire solo all'esterno dello stadio o in caso di disordini.
Nell'articolo aggiuntivo è prevista la responsabilità delle società sportive per le situazioni pericolose o i danni causati dai loro tifosi. Inoltre, è prevista la responsabilità solidale delle società in caso di danni arrecati dai tifosi organizzati nel corso di trasferte per le quali le società stesse hanno procurato loro i biglietti o dato sovvenzioni. Questi sono tutti princìpi che trovano applicazione nel modello inglese.
Se in pubblico vogliamo lavarci la coscienza e parlare solo di norme repressive contro la violenza negli stadi, è un conto...
PRESIDENTE. Deputato Pini, la prego di concludere.
GIANLUCA PINI. Signor Presidente, ho concluso. Se invece vogliamo applicare misure e princìpi seri per prevenire e non solo reprimere la violenza negli stadi, allora l'articolo aggiuntivo in oggetto è quello da noi ritenuto più congruo.
Perdurando il parere negativo da parte del relatore e del Governo, ritiriamo l'emendamento, avendone comunque trasfuso il contenuto in un ordine del giorno che ci auguriamo - almeno questo - venga accolto.
PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, non posso darle la parola perché l'emendamento è stato ritirato.
Passiamo all'emendamento Pescante 10.81. Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro.
MARIO PESCANTE. Signor Presidente, ahimè, non posso accogliere tale invito e vorrei precisare anche la logica del mio intervento.
L'emendamento in questione non è dettato dalla volontà di venire incontro alle istanze dei grandi club che auspicavano una compartecipazione dei soggetti proprietari degli impianti, cioè degli enti locali, alle spese per l'adeguamento degli stadi e alle misure di sicurezza previste dal decreto del Governo.
L'istanza in teoria sarebbe formalmente giustificata dal fatto che in base al regime delle convenzioni - concessioni che legano gli enti proprietari alle società di calcio - questo tipo di intervento finanziario rientrerebbe tra i lavori di straordinaria amministrazione.
Il problema però non riguarda i grandi club che praticamente si sono già messi tutti in regola, hanno già sostenuto delle spese, e per i quali credo che, nel rapporto fra gli stessi e gli enti locali, sia passato l'accordo di accollarsi gli oneri relativi. Il problema riguarda i piccoli club, quelli delle categorie inferiori, club che hanno stadi sovradimensionati, e cioè superiori a 7500 spettatori, e non sono assolutamente in grado di sostenere i relativi oneri, per cui si sono rivolti agli enti locali per avere un concorso nelle spese.
In moltissimi di questi centri l'accordo è già intercorso. Per la verità, la formulazione del comma 5-bis dà la sensazione agli enti locali, molti dei quali hanno già fatto dichiarazione in questo senso, che loro non sono tenuti a contribuire alle spese di rifacimento degli impianti. Voglio anche precisare che questo problema si è posto in sede di discussione in Commissione, ed era stata trovata dal Presidente Folena una formulazione che sarebbe stata da noi condivisa, secondo cui «le società sportive possono intervenire senza prevedere però oneri a carico dello Stato». Quella formulazione sarebbe andata benissimo. Nel corso dei lavori della Commissione ci è stato fatto presente, su intervento, se non ricordo male, della Commissione bilancio, che questa formulazione andava sostituita con quella più generica: «senza intervento della finanza pubblica», ricomprendendo quindi anche gli oneri degli enti locali.
Torno a ripetere, e concludo, sono interventi a favore dei piccoli club delle serie inferiori, laddove l'impianto superi la capienza di 7500 spettatori.
PRESIDENTE. La ringrazio.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.
NICOLA BONO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dichiaro innanzi tutto di voler aggiungere la mia firma all'emendamento Pescante 10.81, perché esso non solo è ragionevole, ma è anche logico.
Vedete, si insiste per fare le nozze con i fichi secchi. Dal Senato era arrivato un provvedimento che recava una serie di interventi a carico del ministro per le politiche giovanili, di concerto con altri ministri, per la estensione dei valori dello sport, per la sensibilizzazione della gioventù, per migliaia di altre cose, mentre veniva altresì sancito che non vi erano nuovi oneri a carico della spesa pubblica. Come si può lavorare in questo modo?
Abbiamo messo una pezza all'articolo successivo. Rimane il grosso problema dell'articolo 10 che, da un lato, pretende giustamente che gli stadi siano adeguati alle norme di sicurezza ma, dall'altro, pone il vincolo che ciò avvenga senza oneri per la finanza pubblica, il che è un paradosso in sé e, soprattutto, rappresenta una forma assolutamente pretestuosa ed inutile di divieto. Infatti, anche in assenza di una previsione esplicita, non ci sarebbero stati comunque oneri per la finanza pubblica. Ma, se lasciamo il testo della norma com'è scritto, vietiamo agli enti territoriali - là dove ci sono le condizioni - di fare accordi con le società.
Allora, di cosa stiamo parlando, onorevoli colleghi? Io non ho capito la pervicace volontà delle Commissioni di rifiutare un emendamento logico e virtuoso come questo. Se noi sopprimiamo la dicitura «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica» - come viene proposto dall'emendamento -, rimane una norma che lascia alle società l'onere di fare gli interventi. Ma le società di grandi dimensioni non hanno questo problema, semmai avrebbero il problema di diventare esse stesse proprietarie degli stadi, come avviene in tutti i paesi civili d'Europa, e di gestire in maniera diversa il rapporto tra società e struttura dove si esercita l'attività sportiva. Quanto invece alle piccole società, alle società dilettantistiche, alle società che hanno a che fare con una base economica assolutamente inadeguata a fronteggiare queste spese, con quale criterio si può pensare che possano assumersi l'onere della manutenzione straordinaria, che comporta interventi radicali di ristrutturazione - in qualche caso anche profonda ed importante - degli stadi per adeguarli alle norme di sicurezza? Significa che non avremo gli stadi a norma.
Ma l'aspetto grave, giuridicamente incomprensibile, è il motivo del mantenimento del divieto. Se eliminiamo il divieto, non abbiamo alcun obbligo di copertura: anche senza il divieto, l'intervento rimane a carico delle società. Invece, mantenendo il divieto, se un domani una piccola società dilettantistica volesse chiedere all'ente territoriale interessato di concorrere alle spese, daremmo un alibi all'ente territoriale, che potrebbe dire: me lo vieta la legge, non posso intervenire perché la norma varata per la sicurezza negli stadi esclude materialmente - e concludo, Presidente - la possibilità di ulteriori spese a carico della finanza pubblica.
Allora, rivolgo un invito a tutti colleghi ad approvare questo emendamento perché va nella direzione degli obiettivi che la norma che stiamo approvando vuole perseguire.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.
TEODORO BUONTEMPO. Signor presidente, non riesco a seguire. Nel testo si scrive che le società sportive «possono provvedere». Non si dice che «devono provvedere». Quindi, si scrive «possono provvedere» e in più si vuole cancellare anche l'espressione «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». La cosa non funziona. Mi pare ovvio. Secondo me, il testo doveva prevedere che le società sportive «devono provvedere», perché o devono o non devono. Se si scrive «possono», secondo me non si va da nessuna parte perché a quel punto scatta un meccanismo rischioso. Chi farà fronte alla necessità stabilita per legge che gli stadi vengano messi a norma?
Siccome un testo di legge deve essere chiaro in ciò che determina, se il provvedimento reca «possono» e se noi non abbiamo previsto eventuali oneri a carico della pubblica amministrazione, chiedo alla Presidenza e agli uffici chi abbia il dovere di eseguire quelle norme per mettersi in regola con la legge che approveremo. Rivolgo tale quesito, e non so se la Presidenza o il Governo vogliano rispondere, perché rischiamo che le società che «possono» provvedere non lo facciano, e poiché gli enti locali non lo faranno perché non ci deve essere alcun onere a carico dello Stato rischiamo di far rimanere gli stadi in condizioni di insicurezza.
PRESIDENTE. Per quanto riguarda la Presidenza - che, come lei sa, può giustamente intervenire sul coordinamento formale dei testi, ma non sull'interpretazione autentica di una norma di legge -, non abbiamo nulla da dire sulla questione che lei ha sollevato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pescante 10.81, non accettato dalle Commissioni né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 455
Votanti 452
Astenuti 3
Maggioranza 227
Hanno votato sì 184
Hanno votato no 268).
Passiamo all'emendamento Caparini 10.80.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, con il mio emendamento 10.80 - di cui spiegherò i motivi del ritiro avendo l'intenzione di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno - ci riproponiamo di portare all'attenzione un nodo centrale nel piano di riforma del settore calcistico nazionale, cioè quello della ristrutturazione o costruzione di nuovi impianti. Noi indichiamo una serie di misure e, soprattutto, di requisiti che i nuovi impianti dovranno avere: strutture polivalenti con numeri di posti limitati, con settori facilmente raggiungibili e, quindi, con capienza contenuta, in modo tale da consentire il raggiungimento e l'agevole opera di prestazione di soccorso in ogni posto numerato. Anche in questo caso abbiamo seguito la linea guida di altri paesi. Noi auspichiamo che i tragici fatti del Cibali possano essere, come lo è stato il tragico fatto dell'Hillsborough nel 1989 per l'Inghilterra, lo spunto per poter finalmente iniziare un piano strategico di ristrutturazione dei nostri impianti. Per tali motivi, in un ordine del giorno che sottoporremo all'attenzione dell'Assemblea formuliamo una serie di suggerimenti per misure che possano coinvolgere gli enti locali in operazioni di project financing, proprio nella ricerca di quelle risorse che oggi, purtroppo, le società calcistiche, in modo del tutto miope, destinano per la campagna acquisti e non per la patrimonializzazione della società e, comunque, per la differenziazione delle loro operazioni sociali.
In questo senso, siamo convinti che sia necessario fare in modo che finalmente, da una parte, con degli strumenti anche urbanistici, gli enti locali siano incentivati ad investire in strutture polivalenti e, quindi, con destinazione sociale, e, dall'altra, le società di calcio siano incentivate anche potendo operare in settori alternativi a quello che prettamente compete loro, in modo da differenziare le entrate e, quindi, giustificare gli ingenti investimenti che saranno costrette a sopportare.
Di conseguenza, ritiro il mio emendamento 10.80 in vista della presentazione dell'ordine del giorno da me preannunciato.
PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo all'emendamento Del Bue 11.1.
Chiedo al presentatore se acceda all'invito al ritiro formulato dai relatori.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, ritiro il mio emendamento e preannuncio di trasfonderne il contenuto in un ordine del giorno, sopprimendo le parole: «In particolare».
Rivolgo poi una raccomandazione al Governo, facendo riferimento alla lettera h) dell'emendamento Caparini 10.80, ritirato dal presentatore, sulla eliminazione delle barriere separatrici fra le tifoserie opposte e fra tifoserie e il campo da gioco. Si tratta di uno dei requisiti richiesti dall'UEFA per disputare i campionati europei del 2012 in Italia.
Quindi, spero che il Governo si renda conto fin da adesso che si tratta di una misura disincentivante e funzionale all'adeguamento degli stadi italiani in previsione del possibile e, per quanto mi riguarda, augurabile svolgimento dei campionati europei di calcio in Italia.
PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento Ciocchetti 11-bis.3.
Onorevole Ciocchetti, accede all'invito al ritiro formulato dai relatori?
LUCIANO CIOCCHETTI. Signor Presidente, chiedo l'attenzione del Governo...
PRESIDENTE. Sottosegretario Lolli, per cortesia, la invitano ad ascoltare.
LUCIANO CIOCCHETTI. Ritiro il mio emendamento 11-bis.3 e preannuncio l'intenzione di presentare un ordine del giorno di analogo contenuto. Chiedo al Governo di valutare la possibilità di reintrodurre l'educazione civica nelle scuole.
GIOVANNI LOLLI, Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Il Governo si riserva di valutarne il contenuto successivamente.
LUCIANO CIOCCHETTI. Si tratta di una riflessione sulla responsabilità e sul rispetto della libertà, delle persone e delle regole e può diventare un'occasione di riflessione più ampia, di prevenzione e di promozione.
PRESIDENTE. L'emendamento Ciocchetti 11-bis.3 si intende pertanto ritirato.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11-bis.100, da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 448
Votanti 447
Astenuti 1
Maggioranza 224
Hanno votato sì 439
Hanno votato no 8).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento 11-bis.101 delle Commissioni, accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 457
Maggioranza 229
Hanno votato sì 456
Hanno votato no 1).
Avverto che l'emendamento Gambescia 11-bis.80 è assorbito dall'approvazione del precedente emendamento.
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Caparini 11-bis.010. Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
PAOLA GOISIS. Signor Presidente, questo articolo aggiuntivo nasce dalle esigenze che tutti abbiamo constatato, purtroppo, in seguito ai fatti criminosi che sono accaduti all'interno degli stadi. Pensiamo, da ultimo, all'omicidio dell'ispettore Raciti.
È chiaro che da parte dell'opinione pubblica e di questo Parlamento si avverte l'esigenza di stabilire delle sanzioni per responsabilizzare i giovani, i tifosi, eccetera.
Ho sentito parlare di punizioni anche gravi. Si è parlato di carcere, ma chiaramente non siamo molto favorevoli in proposito , perché, purtroppo, manca la certezza della pena. Abbiamo già visto, con l'indulto, come in breve tempo persone condannate a diversi anni di galera siano tornate per le strade liberamente, magari irridendo a quegli stessi poliziotti e carabinieri che avevano proceduto al loro arresto.
Sarebbe molto meglio pensare a pene pecuniarie, ma anche queste non devono essere esagerate, perché, purtroppo, quando si arriva a degli eccessi, sia per quanto riguarda le pene pecuniarie, sia per quanto riguarda le pene detentive, succede, come abbiamo già constatato, che le stesse non vengono applicate.
A questo punto, ci sembra di trovarci di fronte alle famose gride, di manzoniana memoria: si fanno molte leggi, si fanno molte previsioni ma poi, purtroppo, queste non vengono applicate. Entrando nel merito del nostro articolo aggiuntivo 11-bis.010, teniamo a sottolineare che noi siamo per la prevenzione. Dobbiamo riportare i nostri giovani all'interno degli stadi, all'interno dello sport, per fare in modo che gli stadi possano tornare ad esseri fruibili da parte delle famiglie, da parte dei giovani, da parte dei bambini.
Vogliamo, inoltre, una puntualizzazione sull'educazione. Vi deve essere educazione alla partecipazione, educazione alle regole sportive, a quelle regole sportive che insegnano ai nostri ragazzi la lealtà, il rispetto dell'altro e cosa significhi generosità ed altruismo, e che fanno anche capire che nello sport è importante partecipare e non è sempre necessario vincere.
Noi siamo pertanto completamente contrari agli stadi intesi come luoghi di violenza; vogliamo che gli stadi tornino ad essere luoghi di aggregazione, luoghi di divertimento, certo, anche luoghi di passione sportiva, ma senza naturalmente incorrere negli episodi di criminalità cui, purtroppo, stiamo assistendo da troppo tempo.
Ribadisco, quindi, che occorre educare, occorre fare in modo che i nostri ragazzi siano portati sulla strada della giustizia, della lealtà e del rispetto delle regole. I nostri ragazzi devono essere educati, non possiamo lasciarli vivere come i bruscandoli (come diciamo noi, in Veneto). I ragazzi hanno bisogno di sapere cosa sono le regole, cosa vuol dire rispettare le norme. Ecco perché abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo. Riteniamo, inoltre, che il compito dell'educazione dei ragazzi sia responsabilità delle società. Devono essere le società sportive ad attuare opera di sensibilizzazione nei confronti dei giovani e dei ragazzi, in modo tale da riportare gli stadi ad essere patrimonio delle famiglie, dei bambini, della società civile. Come è possibile realizzare ciò? Attraverso l'organizzazione di manifestazioni...
PRESIDENTE. Onorevole Goisis...
PAOLA GOISIS. Concludo, signor Presidente. Stavo dicendo che è possibile fare ciò attraverso l'organizzazione di eventi che vedano coinvolti tutti i protagonisti dello sport, a cominciare dagli atleti, passando per i dirigenti, per il personale della sicurezza e per le autorità politiche e sociali. Ribadisco ancora che bisogna lavorare affinché lo sport diventi educativo.
In conclusione, signor Presidente, a nome del gruppo della Lega Nord Padania, annuncio il ritiro dell'articolo aggiuntivo Caparini 11-bis.010.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Goisis.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Barbieri 11-quinquies.1, accettato dalle Commissioni e dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 458
Votanti 448
Astenuti 10
Maggioranza 225
Hanno votato sì 444
Hanno votato no 4).
Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Ciocchetti 11-quinquies.01.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Ciocchetti. Ne ha facoltà.
LUCIANO CIOCCHETTI. Signor Presidente, ritiro questo articolo aggiuntivo e chiedo al Governo di valutare positivamente l'ordine del giorno, di cui preannuncio la presentazione, nel quale intendo trasfonderne il contenuto. Credo che la disposizione prevista da questo articolo aggiuntivo si accompagni magnificamente ad un'altra, che voteremo successivamente, che prevede la gratuità dell'ingresso allo stadio per i minori di quattordici anni. Noi abbiamo presentato questo articolo aggiuntivo per riavvicinare le famiglie allo stadio. Credo che ciò possa essere realizzabile anche attraverso un ordine del giorno che impegni il Governo ad intervenire sull'organizzazione sportiva e a fare in modo che alcuni settori degli stadi siano destinati alle famiglie, consentendo, anche praticando prezzi più bassi di quelli dei biglietti, a queste persone di assistere ad un divertimento, ad un gioco e ad uno spettacolo.
PRESIDENTE. Sta bene, onorevole Ciocchetti.
Passiamo all'emendamento Caparini 11-sexies.80.
Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dai relatori.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, è l'unico caso in cui non accediamo all'invito al ritiro dell'emendamento in quanto siamo convinti che non si possa effettuare lo spoil system a mezzo di decretazione d'urgenza. Abbiamo dunque aderito alla richiesta del Governo e della maggioranza di ridurre il numero delle nostre proposte emendative in modo da mantenere, per così dire, la 'pulizia' dell'intero provvedimento e preservarne l'organicità dell'impianto dall'eventuale proliferare degli emendamenti. Ritengo tuttavia che l'articolo in questione, aggiunto nel corso dell'esame svoltosi al Senato, vada esattamente nella direzione opposta rispetto alla richiesta del Governo in quanto modifica radicalmente l'istituto per il credito sportivo.
Noi siamo convinti che se una tale operazione doveva essere compiuta, il Governo avrebbe potuto effettuarla con il provvedimento, già annunciato, che reca disposizioni in materia di revisione del sistema di finanziamento e di agevolazione per gli interventi di realizzazione dei nuovi stadi. Il Governo ha peraltro anche manifestato la disponibilità ad approvare un nostro ordine del giorno che è diretto in tal senso.
Quindi, l'istituto per il credito sportivo può essere in qualche modo equiparato al Football trust inglese e quindi è in quell'ottica che eventualmente dovrebbe esserne riveduta la funzione e l'organizzazione. Non capiamo e non condividiamo il fatto che l'intervento venga operato con questo provvedimento; insistiamo, pertanto, per la votazione dell'emendamento in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bono. Ne ha facoltà.
NICOLA BONO. Signor Presidente, intervengo per aggiungere la mia firma all'emendamento in esame e condividerne quindi in pieno lo spirito e gli obiettivi.
Francamente, non comprendiamo come a qualche anima nobile possa essere venuto in mente il proposito di utilizzare un decreto emanato a seguito di eventi tragici - un provvedimento che si poneva e si pone l'obiettivo di mettere la parola «fine» alla violenza che esplode negli stadi in occasione delle manifestazioni sportive - per compiere un'operazione di piccolo cabotaggio e risolvere un problema di nomine attraverso la previsione di una norma che richiama, di fatto, il meccanismo dello spoil system. Anche perché la norma del decreto-legge che prevede un diverso criterio di nomina dei componenti il consiglio di amministrazione dell'istituto per il credito sportivo è motivata con le seguenti espressioni: «al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute» nel decreto-legge. Ebbene, si tratta di tre finalità estranee alla materia suscettibile di essere disciplinata tramite la decretazione d'urgenza.
L'articolo 11-sexies è quindi del tutto ultroneo rispetto alla portata del provvedimento e non persegue la finalità della sicurezza negli stadi, non serve che ad uno scopo: nominare qualche «amico degli amici» al posto degli attuali componenti il consiglio di amministrazione.
Quindi, reputiamo utile e funzionale non solo espungere questa disposizione dal testo, ma anche rinviare la decisione sul nuovo assetto del consiglio direttivo dell'istituto per il credito sportivo ad altra sede in cui si discuta un provvedimento organico sulla materia; sede in cui dovremo anche interrogarci sulla funzionalità di questo organismo e sull'opportunità di renderlo, alla luce proprio delle disposizioni recate dal provvedimento in esame, funzionale anche alla tutela della sicurezza negli stadi. Dobbiamo infatti ricordare che l'istituto per il credito sportivo eroga contributi e, soprattutto, prestiti agevolati per l'impiantistica sportiva; quindi, potrebbe e dovrebbe essere funzionale anche alla logica dell'adeguamento degli stadi mentre di tale finalità, nell'attuale provvedimento, non si fa menzione in alcuna parte del testo.
In conclusione, invito i colleghi, in primo luogo quelli della maggioranza, a farsi carico di queste osservazioni e ad esprimere un voto favorevole sull'emendamento Caparini 11-sexies.80 volto a sopprimere l'articolo 11-sexies.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Caparini 11-sexies.80, non accettato dalle Commissioni né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e votanti 453
Maggioranza 227
Hanno votato sì 200
Hanno votato no 253).
Avverto che, consistendo il disegno di legge in un articolo unico, si procederà direttamente alla votazione finale.
(Esame degli ordini del giorno - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli ordini del giorno presentati (vedi l'allegato A - A.C. 2340 sezione 7).
Avverto che è in distribuzione la nuova formulazione dell'ordine del giorno Lussana n. 9/2340/14.
Qual è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?
GIOVANNI LOLLI, Sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Signor Presidente, il Governo accetta tutti gli ordini del giorno presentati ad eccezione di uno.
Vorrei brevemente illustrare il motivo per cui accettiamo tali ordini del giorno. Essi raccolgono il lavoro svolto unitariamente in Commissione - per il quale ringrazio tutti i gruppi e i parlamentari - ed individuano il punto debole del decreto-legge in esame, ossia quello di essere un provvedimento emergenziale come tanti altri approvati da questo stesso Parlamento.
Ovviamente, per rimuovere e contrastare adeguatamente il fenomeno complesso e vasto della violenza nel calcio c'è bisogno di altro: occorrono trasformazioni radicali e misure preventive. Tutto ciò si potrà realizzare con un procedimento meglio ponderato attraverso il quale il Governo offre la sua disponibilità unitariamente al lavoro delle Commissioni parlamentari.
Gli ordini del giorno presentati fissano già i contenuti di questo lavoro e, secondo me, rappresentano una base ampia e condivisa sulla quale potremo lavorare nei prossimi mesi.
C'è un solo ordine del giorno che non possiamo accettare: mi riferisco all'ordine del giorno Campa n. 9/2340/9, poiché non rientra nei disegni di questo Governo ripristinare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Esso, quindi, non corrisponde a un nostro indirizzo.
Il Governo, ripeto, accetta tutti gli altri ordini del giorno, perché a mio avviso essi rappresentano una buona base per svolgere il nostro lavoro nei prossimi mesi.
PRESIDENTE. Il sottosegretario Lolli è stato chiaro: gli ordini del giorno presentati sono accettati, ad eccezione dell'ordine del giorno Campa n. 9/2340/9, non accettato dal Governo.
Secondo la prassi, gli ordini del giorno accettati dal Governo non sono posti in votazione.
Prendo atto che l'onorevole Campa insiste per la votazione del suo ordine del giorno n. 9/2340/9, non accettato dal Governo.
Passiamo dunque ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'ordine del giorno Campa n. 9/2340/9, non accettato dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 441
Votanti 420
Astenuti 21
Maggioranza 211
Hanno votato sì 175
Hanno votato no 245).
Prendo atto che il deputato Romele non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
È così esaurito l'esame degli ordini del giorno presentati.
(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto finale.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Del Bue. Ne ha facoltà.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente (Commenti), se esiste un accordo nel senso di non intervenire per dichiarazione di voto, non prenderò la parola. Se, invece, non vi è un simile accordo, interverrò come faranno i rappresentanti di tutti gli altri gruppi.
PRESIDENTE. Vi è un elenco persone che hanno chiesto di parlare.
MAURO DEL BUE. Quante?
PRESIDENTE. Sono dieci: ognuno potrà regolarsi in base all'ora ed ai tempi. Qualcuno ha preannunciato che consegnerà un intervento scritto, ma non posso dire che vi sia un accordo.
MAURO DEL BUE. Signor Presidente, non posso chiedere la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo del mio intervento poiché non ho scritto niente; posso soltanto rinunciare al mio intervento.
Pertanto, rinuncio a svolgere la mia dichiarazione di voto, ma invito gli altri colleghi a fare altrettanto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Contento. Ne ha facoltà.
MANLIO CONTENTO. Intervengo brevemente per dichiarare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sul provvedimento al nostro esame. Ci siamo resi conto delle difficoltà insite in questo decreto ed abbiamo soltanto un cruccio: ci dispiace che anche dai banchi della maggioranza non sia stato accolto il riferimento alle sanzioni penali, per quanto riguarda le lesioni ai pubblici ufficiali in attività di servizio. Avremmo voluto che quell'emendamento fosse condiviso dall'aula per dare un segnale anche alle forze dell'ordine, che stanno pagando un tributo troppo alto per una violenza, come quella in occasione delle manifestazioni sportive, che è inspiegabile (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale)!
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Ciocchetti. Ne ha facoltà.
LUCIANO CIOCCHETTI. Signor Presidente, colleghi, svolgerò un brevissimo intervento, avendo rinunciato ad intervenire durante tutta la discussione. Sono tre i motivi per i quali votiamo sì a questo decreto: un forte impegno sulla repressione, un forte impegno sulla prevenzione ed un forte impegno sulla promozione dei valori positivi dello sport.
In particolare, voglio segnalare due emendamenti che hanno apportato correzioni al testo del Governo. In primo luogo, quello riferito all'articolo 7, che ha scatenato, anche in modo incivile, a mio avviso, reazioni da parte di alcuni colleghi, senza che avessero compreso il merito della questione, non avendo seguito i lavori né al Senato né presso le Commissioni. L'inasprimento delle pene per le lesioni gravi e gravissime verso le forze dell'ordine all'interno delle manifestazioni sportive risponde ad una richiesta specifica delle loro organizzazioni sindacali, che lo hanno richiesto esattamente come è stato votato in quest'aula...
FILIPPO ASCIERTO. Vergogna!
LUCIANO CIOCCHETTI. Vergognati tu e stai zitto!
PRESIDENTE. Onorevole Ascierto!
LUCIANO CIOCCHETTI. Noi rivendichiamo questo provvedimento, caro collega, perché l'abbiamo presentato come gruppo dell'UDC al Senato. Questa previsione non era presente nel testo del Governo ed è stata inserita in seguito alla presentazione di un emendamento da parte del gruppo dell'UDC, è stata approvata all'unanimità al Senato anche dal gruppo di Alleanza Nazionale, così come è stata votata in Commissione all'unanimità anche dal gruppo di Alleanza Nazionale. Ognuno poi è libero di fare quello che crede. Quello che non è ammissibile...
PRESIDENTE. Onorevole Ciocchetti, si rivolga alla Presidenza.
LUCIANO CIOCCHETTI. Non sono ammissibili le strumentalizzazioni che si fanno contro i colleghi.
L'altro emendamento importante è quello relativo all'articolo 8, con il quale si compie l'importante operazione di distinguere i tifosi cosiddetti violenti, che portano avanti, all'interno degli stadi, azioni negative e scorrette, dai tifosi e dalle organizzazioni che, invece, portano avanti il tifo vero e corretto, quello che è richiamato anche dalla Carta olimpica. Abbiamo corretto il testo del Senato con un lavoro congiunto. Il relatore, infatti, attingendo ad una parte di un emendamento che il gruppo dell'UDC aveva presentato, è giunto alla definizione di un testo che consente di distinguere i club e le organizzazioni dei tifosi corretti, con i quali le società calcistiche possono avere rapporti, da quelli che, invece, non lo sono e svolgono le azioni negative che vogliamo combattere.
Per tali ragioni, sottolineando l'impegno importante del gruppo dell'UDC sia al Senato sia alla Camera volto a migliorare questo decreto, voteremo convintamente a favore (Applausi dei deputati del gruppo UDC (Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di Centro)).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto la deputata Balducci. Ne ha facoltà.
PAOLA BALDUCCI. Signor Presidente, colleghi, in un primo momento, avevamo pensato di non intervenire e, dato l'accordo creatosi in questi giorni tra i gruppi della maggioranza e quelli dell'opposizione, ritenevamo che il discorso potesse scorrere de plano.
Oggi, osservo con profondo dispiacere l'atteggiamento di taluni colleghi della maggioranza, dei quali condivido alcune osservazioni, ma non condivido il fatto di non essere all'ultimo in accordo con molte decisioni, adottate anche con sofferenza, da tutti noi.
Ho sentito i colleghi de La Rosa nel Pugno - dei quali ho grande stima per le battaglie di garanzia che hanno portato avanti - affermare cose che si sarebbero dovute dire in un confronto, spesso teso, volto a portare a casa un risultato importante.
Ci siamo trovati di fronte ad un decreto-legge approvato all'unanimità dall'altro ramo del Parlamento e, nonostante tutto, le Commissioni cultura e giustizia della Camera hanno proposto emendamenti sicuramente migliorativi del testo. Trovo che ciò rappresenti un grande progresso.
Nell'esaminare questa nuova disciplina, è stata rivolta particolare attenzione agli aspetti che potevano confliggere con i diritti di libertà dell'individuo e con gli altri principi costituzionali; pertanto, si è corretto il testo allorché si è ravvisato il bisogno di rimodellare alcune fattispecie di reato, calibrando meglio la risposta sanzionatoria.
Abbiamo rifiutato - lo ripeto - un approccio di tipo emergenziale. All'esito delle riunioni delle Commissioni congiunte cultura e giustizia le norme che potevano essere più facilmente aggredite da attacchi di presunta incostituzionalità sono state dichiarate emergenziali, prevedendo un termine di decorrenza di tre anni; quindi, trattandosi di norme emergenziali, non sono la regola e i partiti di centrosinistra, che sono molto attenti alle garanzie, non avrebbero tollerato un altro tipo di risposta.
Vorrei evidenziare alcuni punti di questo provvedimento che ritengo positivi (Commenti dei deputati del gruppo Forza Italia). Non vi lamentate, come io ho ascoltato gli altri, gradirei un attimo di attenzione.
PRESIDENTE. Colleghi, per cortesia!
PAOLA BALDUCCI. Il Parlamento è fiducioso per il futuro e lo ha dimostrato favorendo un processo di normalizzazione e di miglioramento, attraverso provvedimenti che innalzeranno la qualità e il tasso di sicurezza; mi riferisco all'articolo 10 relativo all'adeguamento degli impianti sportivi e agli articoli 9 e seguenti.
Tornando al provvedimento, non si possono dimenticare le disposizioni dirette a favorire lo sviluppo di una cultura sportiva incentrata sul valore del fair play e della partecipazione. Oggi, non ho sentito nessuno citare con interesse norme come l'articolo 8, che impone alle società sportive di non corrispondere sovvenzioni, contributi o facilitazioni, compresa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e quant'altro o come il comma 4 dello stesso articolo.
Vorrei infine menzionare le iniziative - e su ciò esprimo il mio apprezzamento nei confronti del ministro Melandri - dirette a promuovere i valori dello sport, previste nell'articolo 11-bis, nel quale si stabilisce la realizzazione da parte del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive di specifiche iniziative rivolte ai giovani. Sui giovani bisogna puntare per il futuro di uno sport migliore!
A tale proposito ricordo le manifestazioni e le attività finalizzate alla sensibilizzazione e ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti.
È importante, inoltre, la disposizione contenuta nell'articolo 11-ter che consentirà l'accesso gratuito negli stadi ai minori di anni 14 se accompagnati. Questa previsione rappresenta uno splendido esempio di un calcio che cambia - è questo il punto, cari colleghi! -, un'importantissima iniezione di fiducia in un sistema che dovrà, con sempre maggiore convinzione, investire sui giovani!
Concludo con un'osservazione che rivolgo al sottosegretario, ringraziandolo per aver accettato l'ordine del giorno che ho presentato e nel quale è stato trasfuso il contenuto di un mio emendamento: siamo stanchi delle sanzioni penali di tipo detentivo! Vi dovrà essere al più presto una riforma che introduca le misure interdittive alternative alla detenzione. Il carcere deve costituire non solo in questa occasione, ma sempre l'estrema ratio.
Per tali motivi, preannunzio l'espressione del voto favorevole del gruppo dei Verdi sulla conversione in legge del decreto-legge in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Tranfaglia. Ne ha facoltà.
NICOLA TRANFAGLIA. Signor Presidente, non vi è dubbio che il decreto-legge in esame si giustifica nella misura in cui è stato necessario intervenire per far fronte in modo rapido ai fatti eccezionali che sono intervenuti. Questo decreto porta sicuramente la traccia della sua origine e delle circostanze per cui è stato emanato.
Inoltre, la Camera dei deputati si è trovata di fronte a modifiche apportate dal Senato, rispetto al testo originario del Governo, per giunta all'unanimità, senza che siano stati risolti alcuni dei problemi che erano nel decreto-legge.
Tuttavia, non era il caso di aspettare che vi fosse la riflessione necessaria per una riforma organica di questo sport che, negli anni, è diventato un miscuglio di industria e di affari, andando oltre le finalità per cui era nato e si era sviluppato, era diventato lo sport privilegiato di questo paese e non solo. È significativo, a mio avviso, che, negli ultimi anni, di fronte ai guasti che abbiamo registrato, altri sport, che prima rivestivano scarso interesse nella popolazione, si stanno espandendo. Tra l'altro, in alcuni di questi sport resiste ancora un dilettantismo che, nel calcio, è finito da molto tempo.
Dunque, non si tratta solo di un problema sportivo, ma di un problema sociale che registra lo sbandamento delle nuove generazioni. Soprattutto in alcune città del Mezzogiorno la commistione tra l'attività sportiva e affari anche poco leciti è molto presente.
Dunque, bisognava intervenire e questo spiega l'atteggiamento favorevole della maggioranza ed anche nostro per chiudere questo problema, almeno in modo provvisorio.
Noi voteremo in modo favorevole e convinto al provvedimento, anche per il lavoro che è stato svolto dalle due Commissioni alla Camera, ma chiediamo con chiarezza al Governo di intervenire tra breve per affrontare di nuovo il problema, perché vi sono vari aspetti da considerare: occorre procedere ad una riorganizzazione del calcio, affrontando i problemi sociali e culturali; occorre, inoltre, rivedere gli aspetti giudiziari e penali per rendere le norme più coerenti con il dettato costituzionale e con le norme esistenti.
Con queste precisazioni, preannunzio l'espressione convinta del voto favorevole alla conversione del decreto-legge in esame (Applausi dei deputati del gruppo Comunisti Italiani).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Buemi. Ne ha facoltà.
ENRICO BUEMI. Presidente, colleghi, prima di esprimere un giudizio definitivo sul provvedimento in esame, vorrei fare due brevissime premesse. La prima è che da parte nostra non vi è alcuna intenzione di dare lezioni di garantismo e, in particolare, di dare lezioni di garantismo al Senato, dove, per una convergenza di interessi ancora tutti da chiarire, La Rosa nel Pugno è stata esclusa nonostante la norma scritta preveda la nostra presenza. La seconda premessa è che noi non abbiamo ricevuto mai tifoserie ultrà, né alla Camera né altrove.
Da anni, i socialisti ed i radicali conducono una battaglia di difesa dei principi garantisti che tra l'altro, non noi personalmente, ma molte delle nostre parti politiche hanno contribuito a scrivere nella nostra Carta costituzionale. Sono queste le ragioni per cui noi oggi conduciamo questa battaglia di difesa di principi che dovrebbero ispirare in particolare la nostra parte politica, il centrosinistra, che quando è all'opposizione è in grado di sviluppare grandi battaglie di libertà, mentre quando è al Governo attenua questa sua sensibilità rispetto alle esigenze del governare, che certamente condividiamo pur non retrocedendo di un punto sulle nostre convinzioni.
Cari colleghi, spesso si è in maggioranza, ma molto più spesso per il centrosinistra e per la sinistra si è all'opposizione. È allora bene ricordarsi che le norme che stiamo varando devono servire sempre e dobbiamo avere atteggiamenti coerenti sia quando siamo al Governo sia quando siamo all'opposizione.
Ho condiviso la battaglia di non ostilità ad una sanzione pesante nei confronti di coloro che hanno atteggiamenti criminali negli stadi e fuori, ma questa sanzione non può essere applicata senza il mantenimento di principi fondamentali di garanzia come quelli del giusto processo e della difesa dell'imputato.
Sono queste le priorità sulle quali non deroghiamo neanche di un millimetro. Siamo contro le legislazioni speciali, perché sappiamo bene cosa vogliono dire. Esse vengono fatte per una situazione in particolare e poi vengono estese anche per le altre. Noi siamo contro l'applicazione di misure di riduzione delle libertà civili, delle libertà dei cittadini di manifestare le opinioni a livello individuale attraverso forme amministrative, perché in altre fasi storiche tutto ciò si chiamava Stato di polizia. I principi di garanzia delle libertà fondamentali possono essere ristretti soltanto con l'intervento della magistratura, siano essi ultrà o siano essi mafiosi. Non facciamo battaglie per difendere coloro che hanno comportamenti criminali (e in tal senso condividiamo anche la necessità di misure forti), ma bisogna incidere laddove il male nasce, e il male nasce nella convergenza di interessi delle società calcistiche e delle tifoserie ultrà. Se non interveniamo lì, se non introduciamo elementi di dissuasione, se non penalizziamo dal punto di vista degli interessi economici coloro che alimentano questo circolo perverso possiamo operare tutti gli aumenti di pena che vogliamo, ma essi resteranno gride manzoniane. Oltre tutto, con la crisi della giustizia del nostro paese, le sanzioni arrivano dopo anni e non hanno alcun effetto deterrente.
Noi pensiamo che vi sia la necessità di portare avanti una politica di lungo periodo su tali questioni.
Se non c'è una politica che torni ad orientare il senso civico all'interno delle scuole e nelle famiglie e se non introduciamo elementi che interrompano cicli perversi, siano essi economici o politici, è evidente che sarà difficile estirpare questa mala pianta! Noi abbiamo difeso questi principi anche quando interessavano voi: lo ricordo ai colleghi del centrodestra! Lo abbiamo fatto nelle legislature precedenti! Adesso invece che interessano noi, non c'è stato nessuno che si è levato a difesa di una giustizia giusta e di una sanzione che arrivasse dopo il processo e non prima del processo!
Allora, lezioni non ne diamo, ma non ne vogliamo neanche da parte di coloro che pensano di difendere l'ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini semplicemente manifestando la loro propensione ai cappi, alla ghigliottina mediatica e ai comportamenti strumentali!
Sono queste le ragioni, colleghi, che ci inducono a manifestare il nostro voto di astensione, che avrebbe anche potuto essere un voto contrario. Resta un voto di astensione, perché vogliamo mantenere una solidarietà di coalizione, che spesso non viene a mancare da parte nostra, bensì da parte di altri (Applausi dei deputati del gruppo La Rosa nel Pugno - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Capotosti. Ne ha facoltà.
GINO CAPOTOSTI. Signor Presidente, in coerenza con quanto chiesto dal parlamentare che è intervenuto per primo in queste dichiarazioni di voto finale, l'onorevole Del Bue, rinuncio a svolgere il mio intervento. Lo ritengo un atto di ossequio istituzionale nei confronti del primo parlamentare che si è pronunciato (Applausi). Quindi mi richiamo a quanto già dichiarato in sede di discussione sulle linee generali, da intendersi qui integralmente ripetuto, ed annuncio il voto favorevole del mio gruppo sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo Popolari-Udeur).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cogodi. Ne ha facoltà.
LUIGI COGODI. Signor Presidente, noi riteniamo che sia un atto del nostro dovere istituzionale quello di svolgere regolarmente l'intervento che avevamo previsto. Nel corso della discussione generale abbiamo già espresso le nostre ragioni di condivisione del provvedimento legislativo in esame, ma abbiamo espresso anche le ragioni di permanente e forte preoccupazione per la persistenza nel testo di alcune prescrizioni di rigore penale, che si collocano al confine fra il buon diritto della comunità all'ordinato e civile svolgimento di tutte le manifestazioni sportive, ivi comprese quelle di calcio, e l'altrettanto buon diritto delle persone al pieno esercizio del diritto di opinione, di associazione, di riunione e di manifestazione del proprio pensiero.
La violenza sugli altri, ben si intende, deve essere bandita da ogni e qualsiasi manifestazione della vita associata. Deve essere bandita sicuramente dagli stadi, perché questi devono essere recuperati come luoghi di pubblica riunione, di incontro festoso, di manifestazione dei valori migliori e più positivi della competizione sportiva.
Ma oltre che dagli stadi, come è stato detto con efficacia, la violenza deve essere bandita anche dagli studi di commento sportivo e soprattutto dagli studi d'affari, dove si commerciano calciatori e diritti televisivi e dove oggi si vogliono commerciare anche gli stadi, perché cessino di essere un luogo principalmente dedicato all'esercizio dello sport e diventino possibilmente beni privati, destinati principalmente ai nuovi supermercati, per l'esercizio di ogni genere di consumo, indotto e veicolato attraverso il richiamo della competizione sportiva.
Vi sono due modi, come tutti riconosciamo, per contrastare la violenza: la repressione e la prevenzione. Non è detto che uno dei due modi debba escludere totalmente l'altro. Di sicuro, l'uno e l'altro modo vanno esercitati con misura, con efficacia e, soprattutto, con intelligenza. Peraltro, anche la prevenzione non ha un significato univoco. Si può prevenire attraverso interventi sociali e culturali, oppure con interventi di polizia. L'uno o l'altro intervento rappresentano misure di prevenzione, ma, come ben si comprende, si tratta di strumenti sostanzialmente diversi.
Va riconosciuto, tuttavia, che il testo in votazione è migliorato rispetto all'impostazione prevalente contenuta sia nel testo del provvedimento originariamente varato dal Governo, sia, per molti versi, nella versione adottata dal Senato. Allora, infatti, si connotavano i diversi interventi, ritenuti di sicurezza, utilizzando essenzialmente la leva penale. Si prevedeva ciò attraverso l'inasprimento fortissimo delle sanzioni, l'estensione temporale dell'arresto differito e la flagranza di reato - vogliamo sottolineare ancora tale aspetto - protratta fino alle 48 ore successive al verificarsi dell'evento. Si trattava di una misura non più eccezionale - e, quindi, a termine -, ma di una soluzione indeterminata nel tempo e, dunque, di carattere ordinario e a regime.
Il testo originariamente presentato prevedeva, inoltre, la criminalizzazione di così tante innumerevoli e generiche fattispecie di esternazione del proprio pensiero da rischiare, in maniera evidente, lo sconfinamento nel campo minato dei possibili reati di opinione.
Il fatto è che la scorciatoia penale, vale a dire l'illusione del «panpenalismo» (come, autorevolmente, qualcuno ha osservato), troppo spesso viene invocata e praticata, anche attraverso le leggi, non per risolvere per davvero i problemi sociali, ma solo per rinviarli e, spesso, anche per deviarli dal loro alveo e dal loro contesto più naturale.
La violenza negli stadi e attorno ad essi, nonché «attorno all'attorno degli stadi» è divenuta, nelle nostre città e nelle nostre società, una questione enorme e difficilmente affrontabile con le sole misure di ordine pubblico e, meno che mai, con le sole misure di ordine penale. D'altronde, è ampiamente riconosciuto - come è stato ribadito, da più parti, anche in questa sede - che può risultare del tutto illusorio anche continuare ad invocare «buoni giudici», ed anche a prevedere «giusti processi», quando si sa benissimo che l'amministrazione della giustizia non funziona affatto e che il vigente ordinamento giudiziario fa acqua da tutte le parti! Insomma, lo Stato penale non potrà mai utilmente sostituire, oltre che lo Stato di diritto, lo Stato sociale.
È del tutto evidente che non può essere risolutiva, in tale materia, la riproposizione delle tradizionali misure di esclusione: anche la reclusione, di fatto, è ormai divenuta una mera misura di esclusione, anziché un trattamento umanitario finalizzato al reinserimento sociale, come prescrive l'articolo 27 della Costituzione. Maggiormente risolutiva può essere, invece, la ricerca di percorsi effettivi di inclusione e di coesione sociale, di riconoscimento e di corresponsabilizzazione, di solidarietà e di civile convivenza, da praticare in ogni ambito della vita associata.
Oggi si insiste, opportunamente, nell'affermare che il vero problema da affrontare, al fine di contrastare la violenza diffusa, è il cosiddetto stile di vita, vale a dire la condizione esistenziale ed il sistema dei valori che compongono la qualità della vita delle persone, dei gruppi e delle comunità. Ciò propone positivamente anche il nostro Governo, in ragione di altre e non meno gravi situazioni di malessere sociale, come, ad esempio, la progressiva diffusione delle tossicodipendenze.
Un nuovo stile di vita più sobrio e consapevole, nonché meno dispersivo e consumistico, tuttavia, difficilmente si potrà ottenere agitando solamente il terrore delle pene, come i fatti dimostrano. Più opportunamente, si potrà conseguire un nuovo stile di vita attraverso l'opera di socializzazione ed attraverso la pratica di effettiva partecipazione al destino della vita pubblica da parte di tutte le persone e di tutte le comunità.
Tuttavia, innovando sensibilmente rispetto all'originaria impostazione e pur permanendo ancora, per molti versi, molte insufficienze, questo provvedimento apre alcune linee di intervento positivo nel campo della effettiva prevenzione dei fenomeni di violenza negli stadi, indicando la diffusione, soprattutto tra i giovani, dei valori civili delle competizioni sportive ed agevolando la presenza dei minori, unitamente alle persone adulte, nello svolgimento delle manifestazioni calcistiche. Sicuramente, è ancora troppo poco ma è un inizio, un buon inizio per un'inversione di tendenza, per un nuovo percorso di sicurezza dei cittadini, che segni i suoi passi, innanzitutto, sul progressivo rispetto dei valori di socialità e di corresponsabilità.
Per queste ragioni e con questi auspici, ferme e ribadite le nostre preoccupazioni e anche le nostre riserve, il gruppo di Rifondazione Comunista-Sinistra Europea dichiara il proprio voto favorevole sul disegno di legge in votazione (Applausi dei deputati del gruppo Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole La Russa. Ne ha facoltà.
IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, nel rivolgermi ai colleghi, mi richiamo integralmente alla esposizione e alle motivazioni del nostro voto già espresse dal collega, onorevole Manlio Contento.
Tuttavia, mi preme soffermarmi su un punto specifico e più esattamente - mi rivolgo al collega Ciocchetti e ad alcuni colleghi della Lega Nord Padania - sul voto che è stato espresso da questa Assemblea su un emendamento a mia firma e a firma dell'onorevole Bono, sostenuto da Alleanza Nazionale, da Forza Italia, dall'Italia dei Valori, dai Popolari-Udeur e dai socialisti. Mi riferisco all'emendamento La Russa 7.80, con il quale intendevamo sopprimere l'inciso che limita l'applicabilità della norma, contenuta nel provvedimento che stiamo per approvare, volta a punire con una aggravante coloro che cagionano ad un pubblico ufficiale lesioni gravi o gravissime, al solo caso in cui tali atti siano compiuti in occasione di manifestazioni sportive.
La storia di questa proposta emendativa è molto semplice. Al Senato è stata introdotta una modifica al testo del decreto-legge in esame per prevedere questa specifica aggravante nei confronti di chi commette violenze ai danni di un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, senza alcuna limitazione. Tale aggravante è stata considerata esagerata e, di comune accordo, sono state ridotte le pene decise dal Senato. Tuttavia, ciò è stato ritenuto insufficiente dalla maggioranza, dalla sinistra, che ha inserito nel testo questo inciso volto a limitare l'applicabilità della norma solo in occasione di manifestazioni sportive. L'onorevole Ciocchetti, in sede di Commissioni, ha chiesto che fosse messa a verbale la sua perplessità e non ha votato a favore di questa pretesa di inserire detta limitazione. Dopodiché, abbiamo presentato un emendamento soppressivo di questa parte di testo aggiunta dalla sinistra, la quale, in maniera incomprensibile - lo ripeto, incomprensibile - vuole punire in misura diversa lo stesso comportamento, a seconda che sia tenuto in occasione di una manifestazione sportiva o in occasione, ad esempio, di una manifestazione di noglobal o di autonomi. A buon intenditor poche parole! Illustrerò un esempio al riguardo. Ipotizziamo che i tifosi di una squadra di calcio - ad esempio, del Livorno, così ci capiamo bene... - aggrediscano un pubblico ufficiale per motivi connessi ad una manifestazione sportiva. Essi sono punibili con quella aggravante.
Se proseguendo nella corsa questi stessi tifosi si imbattessero in una sede dell'UDC e, non contenti del voto espresso, decidessero di bruciarla nonostante l'opposizione di un pubblico ufficiale, l'aggravante non varrebbe più anche se si tratterebbe delle stesse persone che hanno commesso un reato a distanza di cinque minuti e di 300 metri! Non sarebbe comunque considerata un'attenuante il fatto di agire contro l'UDC!
Onorevole Ciocchetti, non abbiamo compreso i motivi di questo voto ed avremmo voluto che si stendesse una coltre di silenzio su questo madornale errore commesso in maniera incomprensibile da molti, ad esclusione di un esponente dell'UDC, l'onorevole Giovanardi, e di numerosi esponenti della Lega (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale). Ma come, è proprio l'UDC che afferma la necessità di intese con la sinistra! A favore di questo emendamento hanno votato i Popolari-Udeur e l'Italia dei Valori. Quindi, con i voti favorevoli di Lega ed UDC esso sarebbe stato approvato. Reputo la sua mancata approvazione incomprensibile, oltre che un obbrobrio giuridico passibile di giudizio di incostituzionalità.
In ogni caso si tratta di un regalo gratuito fatto a chi pensa che le manifestazioni sportive siano appannaggio di chissà chi (neppure questo è vero, come l'esempio di prima dimostra), mentre invece bisogna mantenere in una sorta di maggiore impunità le manifestazioni violente commesse al di fuori di eventi sportivi.
Il gruppo di Alleanza Nazionale ha precisato che contro la violenza vi deve essere un unico metro, sia che essa avvenga negli stadi o al di fuori di essi, sia nel caso che l'autore sia un tifoso, un extraparlamentare o un parlamentare. Non possono esservi diversità di giudizi e per questo, nel riconfermare il voto favorevole a questo provvedimento, dal nostro punto di vista esprimiamo profondo rammarico per l'incredibile leggerezza e per il dilettantismo (non voglio dire di più) dimostrati in occasione di questo voto da quei colleghi da cui invece ci saremmo aspettati un voto uguale al nostro (Applausi dei deputati del gruppo Alleanza Nazionale).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Caparini. Ne ha facoltà.
DAVIDE CAPARINI. Signor Presidente, ribadiamo che il provvedimento in oggetto è per forza di cose di emergenza e che come tale deve essere esaminato. La misura della flagranza differita, che per noi rimane un manifesto dell'impotenza e della resa dello Stato di fronte alla violenza all'interno degli stadi, deve essere per forza di cose a termine. Proprio perché si tratta di una misura grave, essa deve restare straordinaria.
Per tale motivo siamo riusciti ad introdurre il termine del 2010, entro il quale dovremo essere in grado di organizzare un sistema di sicurezza che riporti all'interno degli stadi la centralità dei valori dello sport e della convivenza civile. Abbiamo corretto vere e proprie storture contenute in questo decreto-legge, come il subdolo tentativo di reintrodurre i reati di opinione con una norma inserita durante l'esame al Senato e la messa al bando di simboli inneggianti alla violenza, per i quali è obiettivamente impossibile dare una definizione giuridica.
Abbiamo introdotto la figura degli steward proprio perché siamo convinti che sia necessario togliere la polizia dagli stadi e puntare invece sulla responsabilizzazione delle tifoserie e, soprattutto, delle società. Per questo, con il Governo abbiamo lavorato per definire quali siano gli incarichi di questi steward, approntando un regolamento cui fare riferimento. Inoltre, abbiamo specificato con l'Esecutivo quali debbano essere i compiti di queste figure e quale regolamento debba essere applicato.
Il tutto prendendo spunto dall'esperienza di altri paesi che prima e meglio di noi hanno affrontato il problema e sono riusciti a debellarlo. Vi ricordo che nel 1989, proprio nello stadio di Hillsborough, dove purtroppo morirono 95 tifosi, l'Inghilterra capì che il muro contro muro non poteva funzionare.
La lunga, lunghissima fase di repressione aveva ormai trovato il suo culmine in una tragedia e, in quella circostanza, con il Taylor Act, ci fu una netta inversione di tendenza. La polizia uscì dagli stadi e negli stadi entrò la responsabilità, la responsabilità delle società e la responsabilità dei tifosi, che non erano più soggetti alle attenzioni della magistratura e di corpi di polizia in assetto di guerra, ma soggetti responsabili di una passione condivisa da tutti.
Per arrivare a questo però non sono sufficienti né le dichiarazioni di intenti che abbiamo sentito, né i provvedimenti di urgenza che nel tempo si sono susseguiti. Per arrivare a questo importante obiettivo, a questo importante risultato, sono necessari stadi nuovi, impianti nuovi, ed è per questo che noi abbiamo presentato proposte emendative che ci auguriamo possano diventare, insieme ai progetti di legge in materia che ormai da troppo tempo giacciono in Commissione cultura della Camera, la base per un nuovo lavoro, proprio per passare dagli intenti ai fatti e quindi ammodernare i nostri stadi, fare modo che essi diventino patrimonio delle società, e che quindi ci si possa dotare, anche in vista degli europei del 2012, di impianti polifunzionali e moderni.
Attraverso la incentivazione, non solo alle società, ma anche agli enti locali, con la valorizzazione sociale di aree oggi abbandonate per la stragrande maggioranza del tempo, bisogna far sì che si possa finalmente trovare nello stadio un luogo da vivere sette giorni su sette, polifunzionale, in cui vi possano essere non solo le manifestazione sportive, ma tutte quelle attività sociali che sono fondamentali anche per la crescita di una comunità.
La sicurezza affidata alle società - altro punto fondamentale - deve essere conferita ad un responsabile che possa dialogare con le forze dell'ordine e con esse coordinarsi, ma che abbia l'onere in ultima istanza di applicare il regolamento dello stadio.
Questo è un punto fondamentale per far sì che la polizia, le forze dell'ordine possano intervenire solo ed esclusivamente in casi eccezionali.
Occorre soprattutto, per concludere, la certezza e la tempestività della pena. Purtroppo in questo senso, gravissimi sono i ritardi del nostro sistema giudiziario. Dobbiamo pagare lo scotto di una magistratura troppo lenta che ha indotto, nel corso degli anni, il Parlamento a questa escalation di pene che alla fine rimangono, per la stragrande maggioranza dei casi, inapplicate, e quindi non hanno l'efficacia che lo stesso legislatore si proponeva.
Il nostro auspicio è quindi che questo sia il punto di partenza per poter discutere con pacatezza, serenità e competenza le proposte di legge. Noi ne abbiamo presentate due presso la Commissione cultura della Camera già dalla passata legislatura, e saremmo ben contenti di fornire il nostro contributo per la costruzione di quel processo riformatore che è fondamentale per il futuro del nostro calcio (Applausi dei deputati del gruppo Lega Nord Padania).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Palomba. Ne ha facoltà.
FEDERICO PALOMBA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, neanche io svolgerò un intervento compiuto per solidarietà nei confronti del collega Del Bue; anzi, se potesse avere ingresso l'istituto della rimessione in termini, credo che questo, con il consenso dell'Assemblea, potrebbe essere utilmente applicato nel caso in esame nei confronti del collega. Per questo, Presidente, chiedo la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
FEDERICO PALOMBA. Mi limiterò ad esprimere il voto favorevole dell'Italia dei Valori a questo provvedimento, dopo le sostanziali modifiche migliorative apportate dalla Camera - sulla base di un accordo, che poi ha retto alla prova dei fatti - al testo non del tutto accettabile pervenuto dal Senato. Auspico che l'evento di oggi rappresenti una chiara inversione di tendenza rispetto ad una situazione che ci ha visto sempre passivi e acritici approvatori di testi pervenuti dal Senato non sempre commendevoli e del tutto meritevoli di approvazione.
Certo, questo non è il migliore testo possibile, però quanto contenuto nel provvedimento che sta per essere approvato dalla Camera è condivisibile e positivo: mi riferisco agli elementi della prevenzione, della promozione culturale ed anche della repressione. Secondo noi manca qualche aspetto, ad esempio quello importante della maggiore responsabilizzazione delle società sportive in materia di sicurezza, fino al punto di attribuire loro la responsabilità, anche a livello amministrativo e contabile, della sicurezza e del comportamento delle tifoserie organizzate, che sappiamo essere «coccolate» dalle dirigenze sportive. Su questo occorrerà intervenire ancora.
Sono certo che questo testo, sebbene emanato in una situazione emergenziale, contribuirà a far sì che gli stadi e le domeniche calcistiche non rappresentino più luoghi e tempi della guerriglia, ma della festa gioiosa. Per questo, l'Italia dei Valori voterà a favore (Applausi dei deputati dei gruppi Italia dei Valori, L'Ulivo, Rifondazione Comunista-Sinistra Europea e Verdi).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Pescante. Ne ha facoltà.
MARIO PESCANTE. Signor Presidente, Forza Italia esprime il suo voto favorevole a questo provvedimento, che condivide per diversi motivi: anzitutto, perché esso si muove nel solco tracciato dalla precedente legislatura; in secondo luogo perché ha ottenuto quelle migliorie che noi non siamo riusciti a introdurre nel momento in cui eravamo al Governo. Certo, c'è il rammarico di non essere riusciti, all'epoca, ad approvare norme adeguate, incisive e deterrenti per contrastare i fenomeni di violenza negli stadi. Il motivo di tutto questo è molto semplice; basta andarsi a rileggere i resoconti delle sedute dell'Assemblea di quegli anni e per verificare che i provvedimenti in questione sono stati ostacolati al limite dell'ostruzionismo. Il risultato finale è stato coerente all'acceso dibattito, cioè disastroso: sanzioni amministrative insignificanti, sanzioni penali ridotte al minimo, flagranza differita ridotta a 36 ore, diffida all'accesso negli stadi dei violenti colti in flagranza inefficace. Così i diffidati hanno tranquillamente continuato a frequentare gli stadi per carenza di norme sanzionatorie.
Ora il Governo per contrastare il fenomeno della violenza, dopo la tragedia di Catania, ha fatto riferimento proprio alle norme del precedente Governo, in particolare al cosiddetto decreto Pisanu. La differenza con il passato è che ora finalmente norme di comportamento e sanzioni sono state rese più severe ed efficaci. Ne siamo molto lieti, amareggiati solo dal fatto che questa conversione in legge sia arrivata con cinque anni di ritardo; se questi provvedimenti fossero stati approvati in passato, forse avremmo evitato il proliferare degli atti di violenza.
C'è voluto il sacrificio dell'ispettore Raciti per far aprire gli occhi. Sappiamo tutti che se Raciti, colpito a morte, se la fosse cavata, questo decreto-legge non sarebbe stato emanato e ancora volta sarebbe prevalsa la tesi buonista che ancora oggi abbiamo sentito riecheggiare in quest'aula. Forse - mi voglio illudere -, era necessario che nel Parlamento maturasse la consapevolezza che con ipergarantismo, perdonismo e lassismo non c'erano armi per combattere il nuovo fenomeno di violenza, non c'erano strumenti per contrastarlo. Si tratta di una violenza molto diversa da quella del passato, che era legata alle vicende di gioco, magari a qualche arbitraggio infelice o all'avversione contro le tifoserie di diverso colore. In realtà, gli avvenimenti del terreno di gioco oggi non interessano un certo tipo di teppisti: salgono sulle recinzioni, voltano le spalle ai giocatori e incitano i propri adepti non tifosi alla violenza con cori, canti e striscioni che non sono ospitati in nessun altro stadio d'Europa.
Questa nuova forma di violenza, alimentata da un senso di impunità totale, si è trasformata in ribellismo puro contro lo Stato, i poliziotti e i carabinieri: in questo, le tifoserie avverse sono alleate.
Comunque, al bando le recriminazioni: meglio tardi che mai! Tutti o, comunque, a grandissima maggioranza ci accingiamo a varare un provvedimento che ha imboccato la strada giusta e che rappresenta un grande passo in avanti nella direzione da tutti auspicata. Mi auguro, comunque, che venga anche riconosciuto il ruolo svolto dall'opposizione, che ha sostenuto il decreto-legge, riducendo al minimo gli emendamenti, ma soprattutto facendo fronte comune ad una minoranza nostalgica e inguaribile che, come si legge oggi sui giornali, ha ritenuto che il decreto-legge del Governo - del quale fa parte - addirittura nasconda una deriva autoritaria. Quando queste accuse, le stesse, ci sono pervenute all'epoca del cosiddetto decreto Pisanu con il Governo Berlusconi, se non altro, per una questione di physique du role, erano comicamente più credibili di quelle rivolte al Presidente Prodi.
Concludo, ribadendo il voto favorevole di Forza Italia per giungere all'obiettivo di restituire gli stadi ai giovani, alle famiglie, ai tifosi, agli stessi ultrà, quelli che vanno allo stadio - e sono la stragrande maggioranza - per vivere una bella giornata di sport. Oggi c'è motivo di comune compiacimento per l'approvazione a grandissima maggioranza di questo provvedimento, che dà un messaggio forte e chiaro allo sport italiano e ai milioni di appassionati di calcio: la politica, in unità di intenti, ha fatto il suo dovere, opponendosi stavolta con decisione e con fermezza come ci ha chiesto il paese, per evitare che negli stadi crescesse e si fortificasse una generazione di non cittadini (Applausi dei deputati del gruppo Forza Italia - Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto il deputato Rusconi. Ne ha facoltà.
ANTONIO RUSCONI. Signor Presidente, colleghi, vorrei fare alcune brevi considerazioni - poi chiederò di allegare al resoconto stenografico il testo scritto del mio intervento - anche per spiegare, a nome del gruppo de L'Ulivo, le motivazioni della nostra scelta; la scelta del gruppo di maggioranza di quest'aula che ha voluto condividere pochi emendamenti altrui, rinunciando a formularne di propri per il timore reale, vero, di far decadere il provvedimento in esame. In gioco - lo ricordo a tutti - non vi era la simpatia di questa o quest'altra tifoseria, la simpatia di questo o quel giornale sportivo, ma la credibilità della politica e dello sport italiano nel contesto internazionale. Noi però non potremo dimenticare: abbiamo dimenticato dopo il 2003, abbiamo dimenticato dopo il 2005. Non possiamo dimenticare il sacrificio dell'ispettore Filippo Raciti, ma non possiamo dimenticare neanche quella morte così silenziosa di Ermanno Licursi, dirigente sportivo di terza categoria, ucciso addirittura dalla violenza gratuita di dirigenti e giocatori. Non possiamo dimenticare che domenica scorsa a Manfredonia, in un derby con il Foggia, un giornalista è stato picchiato e che qui a Roma, nel derby delle formazioni primavera di Roma e Lazio, per molto tempo sono stati ripetuti cori razzisti.
Ebbene, abbiamo dimostrato oggi in aula che non vi è stato alcun abbassamento della guardia. Abbiamo considerato buono il lavoro del Senato e ne abbiamo corretto alcune parti, ma le lobby trasversali, che ricordava prima il collega Pescante, sono state fermate. Egli dovrebbe ricordare anche che nel 2005 quest'Assemblea prese nota che i provvedimenti del 2003 non erano stati applicati e che qualcuno doveva vigilare. Il 2 febbraio più di venti stadi sono stati chiusi al pubblico. Oggi sono rimasti chiusi solo quelli di Brescia e Catania. Ciò dimostra che il decreto-legge ha funzionato fin dal primo giorno.
Allora, serve una nuova cultura del calcio, come è previsto negli articoli 11, 11-bis e 11-ter, con l'idea di formare prima gli atleti e poi i tifosi, perché il 90 per cento dei tifosi non c'entra nulla con i facinorosi, che sono solo teppisti che vogliono delinquere.
Concludo, signor Presidente, onorevoli colleghi, con una considerazione ed un auspicio. Tra pochi giorni, il mondo del calcio dovrebbe eleggere, dopo tante peripezie, il suo governo istituzionale. Auspico che sia un governo concorde e autorevole, che rappresenti tutte le realtà, dal professionismo al dilettantismo.
Esprimo, inoltre, un ringraziamento a Luca Pancalli, commissario straordinario della Federazione italiana giuoco calcio in questi mesi terribili, che ha saputo dimostrare coraggio e saggezza e che, secondo me, è una risorsa che il calcio italiano non può perdere.
Infine, auspico per tutti noi che questa sia l'ultima legge che approviamo dopo una disgrazia. Esiste un ottimo lavoro svolto dalla Commissione cultura durante l'indagine conoscitiva sul calcio professionistico, come fu un buon lavoro quello svolto nel 2004. Mettiamoci insieme per preparare, lavorare e raccogliere anche le sollecitazioni di oggi con una legge organica sul calcio e sullo sport professionistico in tempi veramente di pace. In conclusione, Presidente, chiedo la pubblicazione in calce al resoconto stenografico della seduta odierna del testo integrale del mio intervento (Applausi dei deputati dei gruppi L'Ulivo e Rifondazione Comunista-Sinistra Europea).
PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei criteri costantemente seguiti.
Ha chiesto di parlare il presidente della II Commissione, deputato Pisicchio.
PINO PISICCHIO, Relatore per la II Commissione. Signor Presidente, non intendo svolgere un intervento lungo e credo che anche il collega Folena avvertirà solo il bisogno di una sottolineatura.
Vorrei esprimere innanzitutto un ringraziamento ai colleghi delle Commissioni per il loro lavoro serio e sereno, volto alla realizzazione di un obiettivo che è stato vissuto da tutti come prioritario rispetto alle giuste caratterizzazioni, alle ragioni identitarie ed anche alle giuste e diverse visioni del percorso attraverso il quale sarebbe stato più utile raggiungere l'obiettivo di garantire maggiore sicurezza negli stadi.
Il provvedimento è assai dignitoso, coordinando al suo interno le ragioni della sicurezza, grazie anche agli interventi che sono stati compiuti da parte dei colleghi della Commissione cultura, con le ragioni delle famiglie, che possono così tornare negli stadi.
Questo è un dato importante, che non va sottovalutato, che dobbiamo consegnare alla pubblica opinione, per rendere possibile, ancora, una dimensione che veda la partita di calcio come un momento di gioia, come un momento di festa e non come un momento da cui fuggire per la preoccupazione di rimanere coinvolti in una vicenda di violenza.
Ringrazio pertanto tutti i colleghi. Ringrazio i colleghi che, in una dimensione di totale adesione all'idea collaborativa, hanno rinunciato a perseguire un risultato che poteva essere pagante per la «bandiera», di gruppo, per la «bandiera» di partito. Ringrazio i colleghi che hanno portato fino in fondo le loro battaglie. Ringrazio tutti coloro che hanno inteso offrire al Governo, attraverso gli ordini del giorno presentati, una traccia su cui lavorare. Su tale traccia ci sentiamo impegnati per realizzare un disegno finale che sia davvero quello che segna il ritorno del calcio come un momento della festa di tutti gli italiani.
PIETRO FOLENA, Relatore per la VII Commissione. Chiedo di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIETRO FOLENA, Relatore per la VII Commissione. Signor Presidente, mi voglio associare alle parole del presidente Pisicchio ed estendere il ringraziamento ai funzionari delle due Commissioni, al personale ed agli altri funzionari della Camera, che ci hanno permesso di compiere, grazie alla collaborazione politica e personale delle colleghe e dei colleghi di tutti i gruppi parlamentari, un piccolo «miracolo» politico, perché dieci giorni fa, quando abbiamo iniziato l'esame in Assemblea del provvedimento, sembrava quasi obbligatoria la strada, per la Camera, pena la decadenza del provvedimento stesso, di un'approvazione della normativa così come era stata licenziata dall'altro ramo del Parlamento. Ora rinviamo il provvedimento al Senato, senza umiliare il lavoro che l'altra Camera ha compiuto, perché si tratta di modifiche che non stravolgono il testo, ma lo migliorano significativamente nella parte penalistica.
Tengo moltissimo, l'ha accennato il collega Pisicchio, alla seconda parte della normativa, soprattutto a quella grande norma simbolo che abbiamo proposto e che è stata accolta, devo dire in modo molto positivo dalle colleghe e dai colleghi di tutti i gruppi, ossia la norma che prevede la gratuità dell'accesso negli stadi dei minori di quattordici anni, accompagnati da un genitore. Non abbiamo risolto il problema degli stadi, perché questi ultimi, a volte, sono bolgie, ma abbiamo disegnato un sistema normativo che concretamente ci costringe a cambiare l'organizzazione degli stessi stadi.
Gli ordini del giorno presentati dal collega Caparini, dal collega Pescante e da colleghi di altri gruppi, sono un materiale unitario che - oltre al lavoro che nei prossimi giorni svolgeremo discutendo la relazione conclusiva dell'indagine conoscitiva di cui la VII Commissione ha concluso le audizioni poche settimane fa - ci potrà portare a formulare una proposta di legge di iniziativa parlamentare, mi auguro largamente condivisa e non emergenziale, sulla riorganizzazione degli stadi e del calcio: lo avverto come un dovere ed un impegno nostri, ma, evidentemente, anche del Governo.
Non voglio sottrarre ai ringraziamenti anche i membri del Governo che hanno partecipato attivamente: il ministro Melandri, che oggi è in quest'aula, i sottosegretari Lolli e Scotti, che sono stati decisivi nella costruzione di un'importante mediazione, di un compromesso in cui ciascuno può essere non soddisfatto di qualcosa - lo abbiamo ascoltato -, tuttavia dobbiamo considerare, a mio avviso, la parte mezza piena del bicchiere, come si suol dire; anzi, per restare nell'ambito della metafora, il bicchiere non solo è pieno per la metà ma, forse, lo è per la più gran parte.
Abbiamo un dovere da compiere: se non vogliamo tornare a leggi emergenziali nel futuro, dobbiamo ora trarre da questo decreto le indicazioni per modifiche strutturali che dovrà varare il Parlamento quanto prima (Applausi dei deputati dei gruppi Rifondazione Comunista-Sinistra Europea, L'Ulivo, Italia dei Valori e Verdi).
(Correzioni di forma - A.C. 2340-A)
PIETRO FOLENA, Relatore per la VII Commissione. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PIETRO FOLENA, Relatore per la VII Commissione. Signor Presidente, propongo all'Assemblea le seguenti correzioni di forma, ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento:
All'articolo 2-bis del decreto-legge, nella rubrica, dopo le parole: «e cartelli», aggiungere le seguenti: «incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce»;
Nel titolo del provvedimento, dopo le parole: «competizioni calcistiche», aggiungere le seguenti: «, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive».
PRESIDENTE. La ringrazio, presidente Folena.
Passiamo ai voti.
Pongo in votazione, per alzata di mano, la proposta formulata dal relatore in riferimento alle correzioni di forma da apportare al testo del provvedimento, a norma dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.
(È approvata).
(Coordinamento formale - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata al coordinamento formale del testo approvato.
Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.
(Così rimane stabilito).
TESTO AGGIORNATO AL 29 MARZO 2007
(Votazione finale ed approvazione - A.C. 2340-A )
PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.
Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul disegno di legge di conversione n. 2340-A, di cui si è testé concluso l'esame: S. 1314 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive (Approvato dal Senato) (2340-A).
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
Presenti 442
Votanti 428
Astenuti 14
Maggioranza 215
Hanno votato sì 426
Hanno votato no 2.
Prendo atto che i deputati Casini e Suppa non sono rispettivamente riusciti ad esprimere il proprio voto.
Iter al Senato
(seconda lettura)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1314-B
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (PRODI) dal Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) dal Ministro dell’interno (AMATO) e dal Ministro della giustizia (MASTELLA) di concerto col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA) (V. Stampato n.1314) approvato dal Senato della Repubblica il 7 marzo 2007 (V. Stampato Camera n.2340) modificato dalla Camera dei deputati il 27 marzo 2007 Trasmesso dal
Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche |
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
Approvato dal Senato della Repubblica |
Approvato dalla Camera dei deputati |
—- |
—- |
Art. 1. |
Art. 1. |
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. |
1. Identico (Si vedano tuttavia le modifiche all’Allegato). |
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
2.Identico. |
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Allegato |
Allegato |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N.8 |
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N.8 |
All’articolo 1: |
All’articolo 1: |
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al comma 1, le parole: «“a porte chiuse“» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di pubblico»; |
al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»; |
al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «persona fisica» sono inserite le seguenti: «o giuridica» e la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»; |
al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»; |
identico; |
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: |
identico. |
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo. |
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3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento. |
|
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro. |
|
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro». |
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All’articolo 2: |
All’articolo 2: |
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all’articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all’articolo 6-bis»; |
identico; |
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente: |
identico; |
«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
|
“1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.“»; |
|
al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»; |
identico; |
al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»; |
identico; |
al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»; |
identico; |
al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»; |
identico; |
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa». |
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse la parola: «morali» nonché le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa». |
Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti: |
Dopo l’articolo 2, sono inseriti i seguenti: |
«Art. 2-bis. - (Divieto di manifestazioni esteriori). – 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. |
«Art. 2-bis. – (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce). – 1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l’introduzione o l’esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l’arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205. |
|
|
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all’articolo 337 del codice penale. |
Soppresso |
3. All’articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205, le parole: “fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila“ sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro“. |
Soppresso |
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). – 1. Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d’uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell’ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato. |
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). – Identico». |
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società». |
|
All’articolo 3: |
All’articolo 3: |
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»; |
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e dopo le parole: «in modo da creare un» è inserita la seguente: «concreto»; il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»; |
|
dopo il comma 1, è inserito il seguente: |
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«1-bis. Al comma 2 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, le parole da: “, se dal fatto deriva un pericolo concreto“ fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell’inizio, l’interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica“»; |
al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso. |
identico. |
Dopo l’articolo 3, è inserito il seguente: |
Identico |
«Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). – 1. All’articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente: |
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“5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive“». |
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All’articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,». |
All’articolo 4: al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,»; |
|
il comma 2 è sostituito dal seguente: |
|
«2. All’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, e successive modificazioni, le parole: “30 giugno 2007“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2010“»; |
|
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché all’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88». |
All’articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente: |
Identico |
«01. All’articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: “sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro“ sono sostituite dalle seguenti: “sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro“». |
|
All’articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6 della presente legge». |
Identico |
All’articolo 7: |
All’articolo 7: |
il comma 1 è sostituito dal seguente: |
identico: |
«1. Dopo l’articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente: |
«1. Identico: |
“Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). – Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall’articolo 583 aumentate della metà.“»; |
“Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). – Nell’ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.“»; |
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale». |
identico. |
All’articolo 8: |
All’articolo 8: |
|
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4»; |
il comma 4 è sostituito dal seguente: |
identico: |
«4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità». |
«4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione della predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l’espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell’associazione dai comportamenti che lo hanno determinato». |
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All’articolo 9: |
All’articolo 9, al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000». |
al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000»; |
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dopo il comma 3, è aggiunto il seguente: |
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«3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d’uso dell’impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l’acquisto del biglietto stesso comporta l’obbligo del rispetto del regolamento d’uso dell’impianto quale condizione indispensabile per l’accesso e la permanenza all’interno dello stadio». |
All’articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «,convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca». |
All’articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca». |
Dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti: |
Dopo l’articolo 11, sono inseriti i seguenti: |
«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). – 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. |
«Art. 11-bis. – (Iniziative per promuovere i valori dello sport). – 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell’università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l’obiettivo di promuovere l’adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentiti il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all’interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2. |
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2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n.401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. |
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Art. 11-ter. - (Rilascio di biglietti gratuiti per i minori). – 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, introdotto dall’articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell’anno. L’adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva. |
Art. 11-ter. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). – 1. Al comma 1 dell’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, le parole: “di capienza superiore alle diecimila unità“ sono sostituite dalle seguenti: “di capienza superiore alle 7.500 unità“. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall’inizio della stagione calcistica 2007-2008. |
Art. 11-quater. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). – Identico. |
Art. 11-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177). – 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche: |
Art. 11-quinquies. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177). – 1. Identico: |
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: “Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva“; |
a)identica; |
b) la rubrica dell’articolo 34 è sostituita dalla seguente: “Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport“; |
b)identica; |
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c)all’articolo 34, comma 4, l’ultimo periodo è soppresso; |
c) all’articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente: |
d) identico: |
“6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.“; |
“6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all’osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell’avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell’ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.“; |
d) all’articolo 35, comma 2, le parole: “per un periodo da uno a dieci giorni“ sono sostituite dalle seguenti: “per un periodo da tre a trenta giorni“; |
e)identica; |
e) all’articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente: |
f)identica. |
“4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell’articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo“. |
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Art. 11-quinquies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n.296, concernente il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo). – 1. All’articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n.296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: “Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell’Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n.181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n.233, il consiglio di amministrazione dell’Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell’economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell’Istituto“». |
Art. 11-sexies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n.296, concernente il consiglio di amministrazione dell’Istituto per il credito sportivo). – Identico». |
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Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive». |
Decreto-legge 8 febbraio 2007, n.8, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.32 dell’8 febbraio 2007(*).
Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni
di violenza connessi a competizioni calcistiche
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di interventi per contrastare gli episodi di violenza in occasione di competizioni calcistiche, prevedendo rigorose misure volte a prevenire e reprimere i comportamenti particolarmente pericolosi;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del Ministro dell’interno e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)
1. Fino all’attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all’articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n.28 del 2003. Potrà essere consentito l’accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, allorché l’impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell’articolo 1-quater del citato decreto-legge n.28 del 2003.
2. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell’articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all’articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n.28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater
della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. All’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all’articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l’obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all’articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n.122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n.205.».
2. All’articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall’articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n.773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter
della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. Il comma 1 dell’articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l’interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».
2. Il comma 1 dell’articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n.401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l’emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis
della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. All’articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n.401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all’articolo 6-bis, comma 1, e all’articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all’articolo 6-bis, comma 1, all’articolo 6-ter ed all’articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L’arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell’articolo 6,».
2. L’articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell’articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo le parole: «nell’articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell’articolo 6-ter».
(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione
del regolamento d’uso degli impianti)
1. All’articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell’ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n.401, dopo l’articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). – 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n.1423, e 31 maggio 1965, n.575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n.575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell’articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n.575 del 1965.».
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti
di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)
1. Al secondo comma dell’articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
2. All’articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l’utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti
destinatari dei provvedimenti di cui all’articolo 6
della legge 13 dicembre 1989, n.401)
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n.1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l’erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell’articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici
di competizioni riguardanti il gioco del calcio)
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell’interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all’articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n.401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n.689, e successive modificazioni.
(Adeguamento degli impianti)
1. All’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All’adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell’adeguamento dell’impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l’amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l’istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
(Programma straordinario per l’impiantistica sportiva)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d’intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell’interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l’impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all’esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell’interno, il Ministro dell’economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell’ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 8 febbraio 2007.
(*) Si veda altresì l’Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.33 del 9 febbraio 2007.
NAPOLITANO
Prodi – Melandri – Amato – Mastella– Di Pietro – Lanzillotta
Visto, il Guardasigilli: Mastella
COMMISSIONI 1a e 2a RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 28 MARZO 2007
8a Seduta
Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
Intervengono il vice ministro dell'interno Minniti e il sottosegretario di Stato per la giustizia Scotti.
La seduta inizia alle ore 17,05.
IN SEDE REFERENTE
(1314-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Esame)
Il senatore SINISI(Ulivo), relatore per la Commissione affari costituzionali, illustra le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, alcune delle quali di carattere meramente formale. Riferisce in particolare sull’articolo 2, comma 2, capoverso 1-bis, dal quale è stato espunto il riferimento ai requisiti morali previsti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza per le persone cui le società sportive abbiano attribuito compiti di controllo e di sicurezza; all’articolo 2-bis il divieto di manifestazioni esteriori ivi previsto non è più riferito alle organizzazioni di sostenitori in cui siano presenti condannati per reati commessi in manifestazioni sportive, ma viene riferito al loro contenuto di incitamento alla violenza o di ingiuria o minacce. La fattispecie del lancio di materiale pericoloso in occasione di manifestazioni sportive, disciplinato dall’articolo 3, è stata integrata richiedendo il requisito di un pericolo "concreto" per le persone. Quanto alla disciplina della flagranza differita, la scelta - operata dal decreto legge - di attribuirle un carattere stabile, abrogando il termine finale della sua efficacia, precedentemente fissato al 30 giugno 2007, non è stata confermata dalla Camera dei deputati che ha reintrodotto un termine finale di efficacia, fissato al 30 giugno 2010.
Si sofferma quindi sulle modifiche all’articolo 7; ricorda come il Senato in prima lettura avesse previsto una pena severa, individuata in connessione a quella sancita dall’articolo 583 del codice penale, per le lesioni personali gravi o gravissime procurate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico; tale disposizione è stata integralmente riformulata dall’altro ramo del Parlamento: si è da un lato leggermente diminuita l’entità della pena prevista, che peraltro resta superiore a quella fissata dall’articolo 583; dall’altro si è invece disciplinata la fattispecie penale recidendo ogni legame con il precedente articolo 583 e caratterizzandola per la circostanza che le lesioni siano procurate in occasione di manifestazioni sportive. Egli critica tale modifica, che non ritiene condivisibile.
Si sofferma, quindi, tra l’altro, sulla modifica all’articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, con la quale si configura nuovamente come facoltà per le società sportive la partecipazione ai costi derivanti dall’adeguamento degli impianti sportivi ai requisiti richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Ricorda che la previsione, invece, in termini di obbligo per le società di partecipare a tali oneri era stata approvata dal Senato non solo in risposta alle esigenze dei comuni, generalmente proprietari degli impianti, ma anche per superare una situazione di incertezza nell’individuazione dei soggetti cui compete provvedere agli adeguamenti richiesti, che aveva comportato gravi e protratti ritardi nell’attuazione del cosiddetto decreto-legge Pisanu. La modifica apportata dalla Camera dei deputati riconduce, a suo giudizio, a una situazione di incertezza, aggravata dalla previsione secondo la quale agli adeguamenti si dovrebbe provvedere senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Nel ribadire la propria contrarietà a tale modifica paventa il rischio che questa possa costituire un concreto ostacolo all’attuazione delle disposizioni in materia di adeguamento degli impianti.
Si sofferma infine sull’articolo 11-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, con il quale si prevede l’obbligo per le società organizzatrici di eventi sportivi di rilasciare biglietti gratuiti nominativi per i minori di anni 14; tale disposizione suscita perplessità nella parte in cui richiede, per l’ingresso del minore nello stadio, che sia accompagnato da un genitore o da un parente fino al quarto grado. Egli giudica impossibile una effettiva verifica del grado di parentela dell’accompagnatore e valuta tale norma come un elemento di complicazione della procedura per il rilascio dei biglietti, la quale è già stata resa più rigorosa dalle necessarie e condivisibili disposizioni volte a rendere gli ingressi negli stadi soggetti a maggiori controlli.
Riferisce alle Commissioni riunite il relatore per la 2a Commissione, senatore DI LELLO FINUOLI (RC-SE) il quale, dopo aver dichiarato di condividere quanto argomentato dal senatore Sinisi, rileva che alcune modifiche approvate dalla Camera dei deputati sono meramente formali. Alcune - ad avviso del relatore - sono addirittura prive di reale portata modificativa, come quella all'articolo 1, comma 1, relativa alle misure di sicurezza per gli impianti sportivi, dal momento che l'espressione "in assenza di pubblico" equivale proprio a quella "a porte chiuse", sostituita dalla Camera.
Altre modifiche hanno invece ben più profondo rilievo. In particolare il relatore si sofferma sulla riformulazione dell'articolo 583-quater del codice penale, contenuta all'articolo 7 che, limitando l'operatività dell'aggravante ad effetto speciale alla sola ipotesi delle manifestazioni sportive, presenta palesi profili di illegittimità costituzionale e di irragionevolezza.
Quanto alla modifica dell'articolo 10, nel senso di ritornare alla originaria formulazione del decreto, la quale facoltizzava le società sportive a provvedere all'adeguamento degli impianti, il relatore rileva che essa indebolisce notevolmente la portata prescrittiva del comportamento virtuoso richiesto alle società, le quali spesso utilizzano notevoli risorse per l'acquisto di giocatori. L'inserimento dell'inciso "senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica", vanifica ulteriormente la concreta possibilità di un effettivo adeguamento degli impianti sportivi perché esclude la possibilità di un concorso finanziario da parte degli enti locali.
In riferimento alla norma relativa al rilascio di biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici, accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, il relatore osserva che tale norma introduce un filtro, ultroneo e produttivo di effetti negativi, alla possibilità, per i minori, di accedere agli stadi.
Il presidente delle Commissioni riunite SALVI, dichiara aperta la discussione generale.
Il senatore Massimo BRUTTI(Ulivo), dopo aver espresso la sua personale condivisione in ordine alle considerazioni critiche esposte dai relatori, fa presente che alla Camera dei deputati si è registrata una sostanziale convergenza fra forze politiche di maggioranza e di opposizione sulle parti del decreto che sono state oggetto di modifica. L'oratore palesa pertanto la preoccupazione che, nell'ipotesi di una eventuale ulteriore modificazione da parte del Senato, il decreto possa decadere. Ritiene quindi opportuno assicurarsi - tramite contatti con gli omologhi Gruppi parlamentari dell'altro ramo del Parlamento - che la Camera dei deputati approvi senza modificazioni il testo che il Senato le invierà. Nell'ipotesi in cui non vi fossero le condizioni per un accordo, il senatore ritiene inevitabile approvare il decreto così come è stato trasmesso dalla Camera, perché la sua eventuale decadenza difficilmente potrebbe essere giustificata di fronte all'opinione pubblica.
Quanto al merito, l'oratore si sofferma in particolare sulla riformulazione dell'articolo 583-quater, ritenendo che limitare l'aggravante ad effetto speciale esclusivamente alle ipotesi che il fatto si verifichi in occasione delle manifestazioni sportive, oltre a presentare il carattere odioso di ogni legislazione emergenziale, presenta notevoli profili di incostituzionalità per violazione del principio di uguaglianza.
Il senatore SAPORITO (AN) rileva come il testo approvato dalla Camera dei deputati rappresenti una riscrittura radicale e per molte parti non condivisibile del testo approvato dal Senato. Ritiene opportuno compiere una riflessione per individuare, eventualmente in una sede informale, le modifiche che si rendano indispensabili e sulle quali si registri una larga condivisione, nello spirito di collaborazione fra maggioranza e opposizione che ha connotato la prima lettura del disegno di legge in titolo.
Il senatore BIANCO, presidente della Commissione affari costituzionali, riferisce che la Camera, in sede di programmazione dei lavori per i prossimi giorni potrà tenere conto di quanto sta maturando in Senato in relazione alla conversione in legge del decreto in esame. Un’eventuale approvazione di modifiche largamente condivise consentirebbe a suo giudizio la conclusione nella giornata odierna dell’esame in sede referente nonché una rapida approvazione da parte del Senato del decreto-legge in esame, consentendo all’altro ramo del Parlamento di esaminare le modifiche così approvate in tempi compatibili con la conversione in legge.
Il senatore CENTARO (FI) condivide le perplessità manifestate dai relatori, in particolare in ordine alla riformulazione dell'articolo 583-quater, rilevando che, così formulato, esso non è soltanto incostituzionale ma è portatore di un messaggio devastante nei confronti delle forze dell'ordine perché circoscrive del tutto irragionevolmente l'aggravante per lesione grave o gravissima a pubblico ufficiale solo ad una limitata, per quanto rilevante, ipotesi di tutela dell'ordine pubblico.
Dopo aver rilevato l'assurdità della norma relativa al rilascio dei biglietti gratuiti per i minori, il senatore propone di procedere con estrema rapidità a correggere le parti meno tollerabili delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, consentendo a quest'ultima di approvare in tempi ragionevoli il disegno di legge di conversione.
La senatrice Maria Luisa BOCCIA (RC-SE), dopo aver dichiarato di essere d'accordo con i rilievi avanzati dai relatori, in particolare in ordine alla riformulazione dell'articolo 583-quater, manifesta nello stesso tempo la profonda preoccupazione che il decreto possa decadere, dal momento che le modifiche apportate dalla Camera dei deputati sono il frutto di un preciso orientamento politico in materia, condiviso da forze della maggioranza e dell'opposizione.
Condividendo le preoccupazioni del senatore Massimo Brutti, propone di rinviare alla prossima settimana la votazione del disegno di legge e degli eventuali emendamenti, al fine di consentire ai Gruppi parlamentari di verificare la praticabilità di un ulteriore rinvio alla Camera dei deputati.
Il senatore VILLONE (Ulivo) sottolinea che il grave problema della violenza negli stadi ha assunto le dimensioni attuali principalmente a causa della protratta inerzia nell’applicazione del cosiddetto decreto Pisanu. A suo giudizio le modifiche approvate dalla Camera dei deputati, con particolare riferimento a quella dell’articolo 10 ricordata dal relatore Sinisi, comporteranno un’ulteriore inerzia; rinunciare a modificare tale disposizione comporterebbe l’assunzione di una grave responsabilità. L’articolo 583-quater del codice penale, poi, come riformulato dalla Camera dei deputati, propone una norma radicalmente errata che si traduce anche in un messaggio devastante, soprattutto per le forze dell’ordine. Pur comprendendo l’opportunità di preventivi contatti con i Gruppi parlamentari della Camera dei deputati, ritiene che questi debbano essere volti esclusivamente ad assicurare che quel ramo del Parlamento sia posto nelle condizioni di organizzare i propri lavori con modalità compatibili con la conversione in legge del provvedimento di urgenza in esame.
Il senatore PALMA (FI) dichiara di condividere la proposta avanzata dal presidente Bianco. Dichiara inoltre di convenire con il senatore Villone sull’esigenza di modificare alcune disposizioni approvate dalla Camera dei deputati; comprende le esigenze di responsabilità istituzionale che inducono a valutare i tempi dell’iter nell’altro ramo del Parlamento, ma ritiene che analogo senso di responsabilità avrebbe dovuto manifestare l’altra Camera: assicurare tempi congrui per l’esame da parte del Senato costituisce infatti una garanzia ineludibile, in assenza della quale a questi verrebbe riservato un ruolo secondario nel procedimento legislativo. Conclude auspicando una rapida e condivisa approvazione delle modifiche effettivamente indispensabili sottolineando la necessità che il legislatore corregga disposizioni, come quella di cui all’articolo 7 comma 1, manifestamente incostituzionali.
Il senatore CASSON (Ulivo), condividendo le osservazioni dei relatori, propone di circoscrivere gli interventi modificativi del Senato al decreto-legge in titolo esclusivamente a due ipotesi, quella relativa alla aggravante speciale delle lesioni gravi e gravissime, contenuta all'articolo 583-quater, e quella relativa agli obblighi societari.
Il presidente SALVI dichiara chiusa la discussione generale.
Il vice ministro MINNITI, intervenendo in sede di replica, riferisce che il Governo, durante l’esame alla Camera dei deputati, ha sottolineato a più riprese che eventuali modifiche al testo che il Senato aveva approvato sulla base di un accordo unanime dei Gruppi politici, dovevano essere assistite da una convergenza politica altrettanto significativa e limitarsi ai soli interventi ritenuti indispensabili. Le modifiche approvate costituiscono il risultato di una discussione particolarmente impegnativa e approfondita che ha avuto luogo all’interno dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati e tra Gruppi parlamentari e Governo. Esse sono state approvate con largo consenso nonostante il testo già approvato dal Senato fosse stato sostenuto dal Governo in quanto migliorativo dello stesso decreto-legge. Gli specifici profili problematici evidenziati dai relatori e su cui si è svolto il dibattito riguardano disposizioni sulle quali si è registrato un forte convincimento nell’altro ramo del Parlamento. In particolare le modifiche alle norme penali in materia di lesioni a pubblici ufficiali sono state dettate da una ispirazione garantista, che ha inteso attenuare la pena sancita dal Senato, ritenuta eccessiva. Quanto agli oneri per l’adeguamento degli impianti, pur convenendo che il testo approvato dalla Camera dei deputati presenti elementi di confusione, ritiene dirimente la circostanza che in assenza di adeguamento le manifestazioni sportive non potrebbero aver luogo. Ricorda, infine, che la finalità sottesa alla previsione del rilascio di biglietti gratuiti per i minori è quella di incentivare le famiglie ad assistere alle manifestazioni sportive.
Nel ribadire che queste tre disposizioni rappresentano il prodotto di un’intensa iniziativa politica presso l’altro ramo del Parlamento, e dopo aver ricordato che i tempi dell’esame sono stati condizionati dal concomitante esame del decreto-legge sulle liberalizzazioni, sul quale il Governo aveva posto la questione di fiducia, invita le Commissione riunite a compiere una seria riflessione sull’effettiva possibilità di modificarle senza compromettere la conversione in legge del decreto.
Il sottosegretario SCOTTI, dopo aver rilevato che, alla Camera dei deputati, il Governo si è speso notevolmente perché il disegno di legge di conversione fosse approvato nel testo licenziato dal Senato della Repubblica, palesa alla Commissione che nell'altro ramo del Parlamento è maturato un diverso e condiviso orientamento sul quale si è registrata la convergenza tra forze politiche di maggioranza e di opposizione.
In ordine al merito delle modifiche sulle quali sono state avanzate le più evidenti perplessità, il rappresentante del Governo svolge alcune riflessioni di carattere squisitamente tecnico-giuridico. In ordine alla norma relativa al rilascio di biglietti gratuiti per i minori, l'oratore rileva che, a fronte di una scarsa partecipazione alle manifestazioni sportive, la disposizione mira a favorire la presenza delle famiglie e dei minori all'interno degli stadi. Quanto alla norma relativa agli obblighi societari, contenuta all'articolo 8, il Sottosegretario osserva che l'eliminazione dell'obbligo di adeguamento degli stadi e la sua sostituzione con una più attenuata facoltà riconosciuta alle società sportive, muove dalla constatazione che, oltre a un ridotto numero di società sportive con rilevanti capitali, ve ne sono altre che non dispongono di mezzi economici necessari per far fronte, in tempi brevi, all'adeguamento dei rispettivi impianti.
In riferimento alla riformulazione dell'articolo 583-quater che, a suo avviso, integra un'aggravante ad effetto speciale, il rappresentante del Governo osserva che, alla Camera dei deputati, era emersa la volontà di abrogarlo, in ragione del paventato rischio di un aggravamento eccessivo delle pene. A fronte della opposizione di quanti ritenevano che l'abrogazione della norma de qua sarebbe stata difficilmente giustificabile, soprattutto agli occhi delle forze dell'ordine, direttamente e drammaticamente coinvolte nella vicenda dei recenti episodi di violenza, i deputati hanno acceduto ad una soluzione intermedia che prevedesse un minor incremento di pena rispetto a quello proposto dal Senato, ed una limitazione della operatività della fattispecie alle sole manifestazioni sportive. Ciò in ragione del fatto che le forze dell'ordine risultano maggiormente esposte ad episodi di violenza nei casi di manifestazioni legate al mondo dello sport, in particolare del calcio.
Il presidente SALVI, alla luce del dibattito svoltosi, propone di circoscrivere le proposte emendative alla modificazione dell'articolo 583-quater, così come approvato dalla Camera dei deputati; alla correzione della norma relativa all'obbligo di adeguamento degli impianti sportivi in capo alle società e alla soppressione della concretezza del pericolo quale elemento integrativo della fattispecie della quasi flagranza.
Il senatore BIANCO, presidente della Commissione affari costituzionali, condivide le considerazioni svolte nel corso del dibattito e ritiene che occorra assumere decisioni responsabili. Ritiene, in particolare, che le proposte emendative possano essere assai limitate; a suo giudizio, le modifiche della Camera al testo dell’articolo 583-quater del codice penale già definito dal Senato in termini di entità della pena possono essere accettate, ma non si può condividere l’errore di limitare alle manifestazioni sportive l’occasione che delimita la nuova fattispecie penale: tale errore consiste in una disposizione di dubbia costituzionalità ed è un messaggio negativo, soprattutto per le forze dell’ordine. Considera necessario inoltre configurare nuovamente come obbligo la partecipazione delle società sportive agli oneri per l’adeguamento degli impianti. Le Commissioni potrebbero approvare tali modifiche nel corso della seduta, rinviando ai prossimi giorni le opportune riflessioni, sollecitate dai rappresentanti del Governo, anche in termini di valutazione dei tempi ai fini della conversione in legge.
Il senatore Massimo BRUTTI (Ulivo) concorda con le proposte avanzate dal presidente Salvi, ribadendo però la necessità che, dopo l'eventuale approvazione di proposte emendative, siano attivati gli opportuni contatti con l'altro ramo del Parlamento.
Il senatore VILLONE (Ulivo) dichiara di concordare con le considerazioni espresse dal senatore Brutti e chiede se vi siano le condizioni per un’approvazione del testo da parte del Senato nella settimana in corso.
Il senatore CENTARO (FI) concorda con la proposta del presidente Salvi.
Il presidente SALVI sospende la seduta per consentire la presentazione degli emendamenti.
La seduta sospesa alle ore 18,05, è ripresa alle ore 18,15.
Poiché i proponenti hanno rinunciato ad illustrare gli emendamenti presentati, il presidente SALVI chiede ai relatori di formulare il parere.
Il relatore per la 1a Commissione, senatore SINISI(Ulivo), esprime parere favorevole sull'emendamento 3.1, sugli identici emendamenti 7.2 e 7.1, nonché sull'emendamento 10.1. Invita quindi i proponenti al ritiro degli emendamenti 1.1 e 11-ter.1.
Il relatore per la 2a Commissione, senatore DI LELLO FINUOLI(RC-SE), concorda.
I rappresentanti del GOVERNO concordano.
Gli emendamenti 1.1 e 11-ter.1 sono ritirati.
Dopo che il presidente SALVI ha verificato che le Commissioni riunite sono in numero legale, vengono posti ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e dei rappresentanti del GOVERNO, e quindi approvati, l'emendamento 3.1, gli identici emendamenti 7.2 e 7.1, e l'emendamento 10.1.
Il presidente SALVI avverte che si passerà alla votazione finale.
La Commissione conferisce mandato ai relatori di riferire all'Assemblea nei termini emersi dalla discussione e di chiedere l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
La seduta termina alle ore 18,20.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE (AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE)
N° 1314-B
Art. 1
1.1
PALMA, CENTARO, MALVANO, PASTORE, MALAN, SAPORITO
Al comma 2, capoverso 7-bis, sopprimere le parole: «o giuridica».
Art. 3
3.1
PALMA, CENTARO, MALVANO, PASTORE, MALAN, SAPORITO
Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «concreto».
Art. 7
7.2
I Relatori
Al comma 1, capoverso art. 583-quater, sopprimere le parole: «in occasione di manifestazioni sportive».
Conseguentemente modificare la rubrica.
7.1
PALMA, CENTARO, MALVANO, PASTORE, MALAN, SAPORITO
Al comma 1, capoverso art. 583-quater, sopprimere le parole: «in occasione di manifestazioni sportive».
Conseguentemente modificare la rubrica.
Art. 10
10.1
I Relatori
Al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire le parole: «possono provvedere» con la parola: «provvedono».
Art. 11
11-ter.1
I Relatori
Sopprimere l'articolo.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 28 MARZO 2007
11a Seduta
Presidenza della Vice Presidente
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alle Commissioni 1ª e 2a riunite:
(1314-B)Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 3 APRILE 2007
50ª Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 10,20.
(1314-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Parere all’Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo con osservazioni, sul testo. Parere non ostativo, sugli emendamenti)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo ed i relativi emendamenti, segnalando per quanto di competenza che sulle modifiche apportate dalla Camera dei Deputati al testo non vi sono osservazioni da fare ad eccezione che sull’articolo 11-bis, primo periodo, dove l’altro ramo del Parlamento ha abrogato una clausola d’invarianza, al primo periodo del comma 1 dell’articolo, inserita sulla scorta del parere espresso dalla Commissione sull’emendamento 11.0.20 durante l’approvazione in prima lettura. Poiché il testo dell’articolo 11-bis é stato ulteriormente modificato dalla Camera dei deputati con la costituzione di un "Fondo di solidarietà sportiva" (comma 2) alimentato dalle sanzioni pecuniarie del complessivo articolato normativo sulla violenza negli stadi appare necessario acquisire conferma che le attività previste dal comma 1 dell’articolo 11-bis possano essere realmente supportate dagli stanziamenti del Fondo in questione ancorché funzionante come limite di spesa. Appaiono dunque opportuni chiarimenti circa la modulabilità nel tempo degli interventi previsti dall’articolo 11-bis, che potranno essere effettuati solo nella misura in cui sia possibile il relativo finanziamento.
Fa presente, infine, che non vi sono osservazioni sugli emendamenti.
Dopo il rinvio del sottosegretario CASULA alle considerazioni del Ministero competente, il presidente relatore MORANDO (Ulivo), stante il profilo che risulterebbe da chiarire, propone di formulare un parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le iniziative di cui al comma 1 dell’articolo 11-bis risultino modulabili in rapporto alle disponibilità del fondo di cui al comma 2.
Pone dunque ai voti una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le iniziative di cui al comma 1 dell’articolo 11-bis siano modulabili in rapporto alle risorse effettivamente disponibili nell’ambito del fondo di cui al comma 2 della medesima disposizione.
Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti.".
La Sottocommissione approva.
La seduta termina alle ore 10,30.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO SOMMARIO RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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135a seduta pubblica (antimeridiana): |
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martedì3 aprile 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI
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Discussione del disegno di legge:
(1314-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 11,15)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1314-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
I relatori, senatori Di Lello Finuoli e Sinisi, hanno chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore, senatore Di Lello Finuoli.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Signor Presidente, signor Ministro, signori del Governo, colleghi, è tornato al nostro esame il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, sul quale, con molta buona volontà e anche con molto buonsenso, avevamo raggiunto in Senato un accordo unanime, o quasi, con delle modifiche molto logiche. (Diffuso brusìo).
PRESIDENTE. Forse perché siete in pochi alzate di più la voce. Il relatore non può parlare, vi prego. Riguarda tutti noi. Mi scusi, senatore Di Lello Finuoli, vada avanti.
DI LELLO FINUOLI, relatore. Oggi il decreto-legge ritorna con altre modifiche che ci lasciano molto perplessi.
Non vorrei - lascio al correlatore, senatore Sinisi, una coda di spiegazione - che passasse sotto silenzio innanzitutto un emendamento della Camera dei deputati che la stampa, molto accorta, ha etichettato come un emendamento Matarrese, dicendo anche: «Matarrese 1-Senato 0». È l'emendamento richiestoci pressantemente dalla delegazione dell'ANCI che cercava di non accollare sulle disastrate finanze dei Comuni l'onere delle modifiche strutturali per consentire l'entrata in vigore a pieno del decreto Pisanu. Questa norma, che avevamo modificato sostituendo le parole «le società sportive possono provvedere» con le altre: «le società sportive provvedono» (proprio perché, spendendo milioni di euro per due gambe di calciatori, potessero anche spendere qualche centinaio di migliaia di euro per le modifiche degli impianti), ci è stata rimandata indietro con un emendamento che ritorna al passato attraverso la dizione «possono provvedere» e con una aggiunta molto strana: «senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica». Su questa norma, come relatori, abbiamo presentato un emendamento.
L'altro strano emendamento riguarda l'articolo 7, su cui c'è stato al Senato un grande travaglio. Si era deciso di non estendere indiscriminatamente agli oltraggi, violenze, resistenze a pubblico ufficiale l'aumento della pena base da tre a cinque anni perché sarebbe stato molto pesante sul piano sociale; quindi si è ripiegato sull'ipotesi della lesione. Poiché a Catania vi erano state delle lesioni, avevamo inasprito le pene sulle lesioni gravi o gravissime commesse contro pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico. La Camera, con un emendamento che non credo sia frutto di una mente giuridica accorta, ha modificato l'articolo 583-quater del codice penale in questo modo. (Brusio).
PRESIDENTE. Colleghi, per favore. Senatore Russo Spena, la prego. Disturbiamo proprio! E poi il senatore Di Lello Finuoli non ha la voce del senatore Pastore!
DI LELLO FINUOLI, relatore. Anche se sono abruzzese come il senatore Pastore...
PRESIDENTE. Per questo ho citato il senatore Pastore. Siete della stessa terra, ma con una diversa voce.
DI LELLO FINUOLI, relatore. L'articolo 583-quater è stato modificato in tal senso: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico, in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni». Si è cioè inserita un'ipotesi molto particolare che riguarda solo gli agenti in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.
La dubbia costituzionalità di questo articolo è chiara a tutti: non è possibile, almeno alla luce dell'articolo 3 della Costituzione, punire con pene diverse soggetti che commettono lo stesso fatto. Lo stesso fatto è commettere lesione contro pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico; la specificazione ulteriore che siamo di fronte ad una manifestazione sportiva non può modificare addirittura l'irrogazione della pena, spostandola da una più mite ad una più grave.
Segnalo queste due contraddizioni e, come relatore, sono in attesa del dibattito in Assemblea per capire se dobbiamo rinviare il decreto alla Camera con gli emendamenti presentati nelle Commissioni riunite o se, per la ragion di Stato, ci dobbiamo piegare e licenziare un provvedimento che - ripeto - per noi segna un arretramento della logica giuridica e tout court, perché il provvedimento licenziato dal Senato aveva un suo fondamento di equilibrio ed è strano che la Camera abbia voluto modificarlo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sinisi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, mi limiterò ad alcune osservazioni integrative rispetto a quelle che ha fatto puntualmente il collega Di Lello Finuoli. Ricordo che il Senato ha licenziato questo provvedimento sostanzialmente all'unanimità e che la Camera ha introdotto una serie di modificazioni, alcune delle quali piuttosto significative, altre invece assai marginali.
La prima osservazione che intendo fare, signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, è quella che ha citato il collega Di Lello Finuoli, relativa all'articolo 7, che fa riferimento all'articolo 583-quater del codice penale, che abbiamo introdotto al Senato.
Vorrei anzitutto ricordare ai colleghi che abbiamo introdotto tale norma sostituendola alla previsione aggravata di resistenza a pubblico ufficiale, alla quale abbiamo ritenuto di dover apportare questa modifica interamente sostitutiva preferendo un reato di danno ad un reato che invece probabilmente si sarebbe consumato soltanto attraverso espressioni non dirette e comunque non di danno diretto nei confronti dei pubblici ufficiali, proprio per dare maggiore oggettività alla condotta.
Qual è il paradosso che si è verificato, signor Presidente, e che vorrei illustrare, in aggiunta alle osservazioni del collega Di Lello Finuoli? La Camera ha ridotto la pena che il Senato aveva deciso di introdurre. So che la pena da nove a diciotto anni per lesioni gravissime nei confronti di un pubblico ufficiale può sembrare rilevante, ma vi voglio far notare che la pena introdotta dalla Camera, segnatamente la pena da otto a sedici anni, è esattamente la pena oggi prevista per le lesioni gravissime in danno di pubblici ufficiali e, come potrei dire con un coup de théâtre, ve lo dimostro immediatamente.
Infatti, l'articolo 583 del codice penale recita: «La lesione personale è grave, e si applica la reclusione da tre a sette anni (...)». La pena che ha previsto la Camera dei deputati per le lesioni gravi è la reclusione da quattro a dieci anni. Signor Presidente, ci si è dimenticati che quando si tratta di lesioni gravi in danno di pubblici ufficiali scatta l'aggravante dell'articolo 61, n. 10, del codice penale, che aumenta di un terzo la pena. Quindi, oggi, a prescindere da questa norma, la pena per le lesioni gravi in danno di pubblici ufficiali è - non «sarebbe» - da quattro anni a un terzo in più di sette anni, quindi a nove anni e sei mesi; in buona sostanza, all'incirca la pena che ha previsto la Camera dei deputati.
Analogamente, in caso di lesioni gravissime, la pena prevista dal codice penale è da sei a dodici anni. Se noi aumentiamo di un terzo, ai sensi dell'articolo 61, n. 10, la pena diventa da otto a sedici anni, che è esattamente quella prevista dalla Camera, con la sola differenza che la pena edittale che ho citato si applica in danno di qualsiasi pubblico ufficiale, in qualsiasi circostanza, in ragione della propria divisa; invece la pena che qui si prevede viene applicata in ragione del fatto che si tratti di soli pubblici ufficiali in servizio di ordine pubblico all'interno degli stadi in occasione di manifestazioni sportive.
Signor Presidente, l'incongruenza è lapalissiana e la sola differenza risiederebbe nel fatto che il Senato della Repubblica avrebbe introdotto un'ipotesi autonoma di reato, a differenza dell'ipotesi aggravata che è quella che ho citato. Però, signor Presidente, onorevoli colleghi, stiamo così affidando al giudizio della Corte di cassazione, dei tribunali, la decisione se si tratta in realtà di un'ipotesi autonoma o di una circostanza aggravante e quindi stiamo affidando sostanzialmente ai magistrati e alla giurisprudenza la risoluzione di questo busillis che la Camera ha ritenuto di dover introdurre nel nostro ordinamento.
Passo immediatamente all'articolo 10 per dire che anche in questo caso era assai preferibile la formulazione originaria del Governo. Voglio ricordare che allo stadio di San Siro per tre anni non sono state compiute quelle attività di sicurezza passiva previste dal decreto Pisanu che poi sono state realizzate, con scandalo giornalistico, in soli due giorni. Il Governo ci ha detto che ciò è accaduto non in ragione della cogenza di questo decreto, che tutti abbiamo apprezzato, ma della sanzione che avrebbe comportato il non consentire più lo svolgimento delle partite la domenica. Credo che la cogenza di questo decreto, oggi e per il futuro, sia quella a cui dobbiamo fare riferimento, e allora signor Presidente, onorevoli colleghi, dire che le società possono provvedere a realizzare delle sicurezze passive senza oneri a carico della finanza pubblica sostanzialmente vuol dire che le società lo possono fare ma che gli enti non lo debbono pagare, in buona sostanza che non lo deve fare nessuno. Anche qui, è di lapalissiana evidenza l'incongruenza che si è generata ed è stata opportunamente rilevata dalla Commissione.
Altre questioni sono state rilevate dalla Commissione, come i biglietti gratuiti in favore dei minori infraquattordicenni, ottenibili dimostrando un legame di parentela entro il quarto grado che sfugge a ogni tipo di certificazione; avendo introdotto un regime nominativo dei biglietti, è difficile comprendere come si possa poi dimostrare questo legame di parentela, che non compare nemmeno sullo stato di famiglia.
Un altro aspetto che va chiarito, e che riguarda invece le nostre dirette responsabilità, è che quando abbiamo previsto molto severamente e molto seriamente che il cosiddetto divieto di andare allo stadio dovesse essere applicato con sentenza immediatamente esecutiva era evidente che questa dovesse essere impugnabile attraverso i rimedi ordinari; è questa la ragione per cui sono stati ritirati quegli emendamenti che prevedevano delle impugnazioni speciali.
Signor Presidente, ricordo qui le incongruenze che abbiamo rilevato, il lavoro della Commissione si è focalizzato essenzialmente su questi due punti e su un terzo che pure è affidato al lavoro emendativo e che risulta.
Ovviamente, attendo di conoscere il parere dei Gruppi nell'Aula per formulare le mie considerazioni finali come relatore. Ci rendiamo perfettamente conto che i termini e i tempi per una definiva conversione in legge del decreto sono strettissimi, ma mi auguro e sono certo che le Presidenze di Camera e Senato abbiano fatto il miglior lavoro possibile nell'interesse del pieno rispetto del contenuto normativo delle leggi, ma anche del rapporto di collaborazione istituzionale leale e corretta tra Camera e Senato. (Congratulazioni).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.
AMATO, ministro dell'interno. La ringrazio, signor Presidente, e in primo luogo mi consenta di ringraziare il Senato intero per il lavoro che è venuto svolgendo su questo decreto, migliorandolo in prima lettura e facendolo, per di più, con un larghissimo consenso che è stato incoraggiante in presenza di un tema che ha coinvolto larghissimamente l'opinione pubblica e che ha suscitato sentimenti di reazione fortemente condivisi anche all'interno del mondo del calcio, saggiamente guidato, per nostra fortuna, in questi mesi dal commissario Pancalli, che proprio ora sta lasciando il suo incarico.
È stato un bellissimo episodio parlamentare, anche se occasionato da una vicenda tragica, ed è stato probabilmente grazie alla fermezza e all'unanimità parlamentare che le stesse società calcistiche si sono mosse nel dare attuazione al decreto Pisanu con una rapidità che sembrava impossibile prima che tutto questo, ahimè tragicamente, accadesse.
Ora siamo arrivati, nel gioco del nostro bicameralismo, alle battute finali, con un testo che il Senato si trova davanti e che non ritiene soddisfacente in alcuni punti particolarmente delicati.
Ho ascoltato con grande attenzione le due relazioni e se dichiarassi di essere in disaccordo con quanto detto dai relatori direi francamente una bugia. Ho cercato di verificare nel codice penale, perché esistono fattispecie che configurano una maggiore gravità di trattamento per un dato comportamento in relazione a circostanze specifiche. Lo accennavo prima al collega Matteoli: lo stupro sempre stupro è, ma il codice penale lo punisce diversamente, rispetto a tutti gli altri casi, se è stato commesso da chi è in una posizione di autorità nei confronti della persona che ne è vittima. Trovo particolarmente arduo adottare una distinzione analoga nel caso di lesioni gravi o gravissime a danno di pubblico ufficiale, ancorché mi renda conto che il contesto sportivo crea particolari incentivi alla violenza e quindi induce a una particolare attenzione, ma sarebbe francamente arbitrario concludere che non vi siano altri contesti nei quali vi è una situazione analoga, per cui potrebbe essere difficile da parte della Corte costituzionale ritenere ragionevole tale differenziazione nella gravità.
Io ho la responsabilità - lo dico con sincerità - insieme alla collega Melandri e all'intero Governo di non far cadere questo decreto e percepisco che modificarlo ora lo mette a rischio. Si può dire che tutto è possibile; se fossi senatore (ma non lo sono) direi ciò che come Governo non posso dire: la Camera dei deputati ha sbagliato, la Camera aggiusti. Ma io rappresento il Governo, e se la Camera non aggiusta il provvedimento entro i termini accade ciò che non deve accadere: il decreto-legge cade e tutto il lavoro che abbiamo fatto, che avete fatto con grande merito verrebbe meno, perché sappiamo che il decreto non lo possiamo reiterare. Ciò lascerebbe il mondo del calcio, proprio nel momento in cui Pancalli lascia la FIGC (lasciatemi usare un argomento che vi potrà sembrare retorico), in una situazione di assoluta incertezza. Credo che sia sbagliato fare questo, anche se mi rendo conto che alcuni senatori ritengono che la cosa più importante ora sia aggiustare il decreto. Possiamo aggiustarlo dopo (anche immediatamente dopo), ma non ci assumiamo la responsabilità del rischio grave che possa non essere approvato questa settimana entro i termini previsti.
Pur avendo valutato tale ipotesi, non siamo in condizioni - lo dico con franchezza perché dobbiamo dirci le cose nella loro verità oggettiva - di far approvare dal Governo, tra oggi e domani, un secondo decreto‑legge che corregga il primo. Non siamo in condizioni di farlo, perché si corregge dopo essersi accorti di aver commesso un errore: non si può chiedere al Capo dello Stato di firmare contestualmente la legge di conversione che già abbiamo detto essere sbagliata e l'atto che la corregge. Al Capo dello Stato dobbiamo riservare il ruolo di garante della nostra correttezza, non di garante dei difetti della nostra incapacità di coordinarci a dovere e di rispettare i termini costituzionali. Non ci sentiamo di chiedere al Capo dello Stato di assolvere questa parte.
Siamo, però, prontissimi a sostenere una iniziativa legislativa, anche immediata, che venga dal Senato, nelle forme, nei modi e nei termini che i Capigruppo vorranno determinare, affinché si provveda immediatamente dopo. Il vizio di questa legge di conversione ha un suo peso, ma rischiare di far cadere l'intero decreto in ragione di tale vizio comporta un costo che, francamente, supera il beneficio che possiamo ottenere immediatamente dopo.
Per questo vi chiedo - lo chiedo a tutti -, consapevole delle ragioni contrarie che militano nei confronti della mia richiesta, di votare la legge di conversione, con il testo che per taluni aspetti non vi piace arrivato dall'altra Camera. Si provvederà subito a rimediare, ma intanto mettiamo al sicuro ciò che è importante mettere al sicuro. Vi ringrazio per quello che vorrete fare. (Applausi dai Gruppi Ulivo e RC-SE e dai banchi del Governo).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, vorrei subito chiarire al ministro Amato, con il quale abbiamo avuto modo di interloquire anche fuori dal dibattito, che il Gruppo di Alleanza Nazionale non vuole assolutamente mettere in atto un'operazione ostruzionistica per far cadere il decreto. Prendo la parola proprio per sgomberare il campo da questo dubbio. Tuttavia, signor Presidente, faccio appello a lei: possiamo approvare questo decreto con le modifiche dei due emendamenti, tenendo conto che il decreto scade il 9 aprile. Vi è, quindi, tutto il tempo per rimandarlo alla Camera oggi stesso per l'approvazione.
Oltre tutto, signor Presidente, siamo reduci dal dibattito relativo al decreto sulle liberalizzazioni. Lei deve dare atto all'opposizione - spero lo voglia fare - che in occasione di quel decreto non abbiamo messo in atto alcun ostruzionismo. Avevamo tutte le ragioni per farlo, perché il decreto ci è arrivato dopo cinquantacinque giorni di dibattito alla Camera e dopo cinque giorni lo abbiamo dovuto convertire. Non abbiamo svolto un'azione ostruzionistica per rispetto a lei, signor Presidente, perché lei, prima che in Conferenza dei Capigruppo sollevassimo il problema, ci ha comunicato di aver scritto al presidente della Camera Bertinotti, facendo notare l'anomalia.
Non possiamo farci carico tutte le volte di rimediare ai problemi della Camera. Ora siamo di fronte ad un decreto che tutti vogliamo convertire (o comunque il 90 per cento dei parlamentari vuole convertire); vorrei capire se ci sono altre ragioni che inducono la Camera ad opporsi al ritorno del provvedimento. Ho l'impressione, infatti, che vi sia qualcosa di questo tipo. Prima dell'ora di pranzo siamo in condizione di convertire il decreto e di mandarlo alla Camera per l'esame dei due emendamenti. Oggi stesso la Camera è in condizione di lavorare e al massimo domani mattina di approvarlo.
Voglio dare atto che il Governo sin da ieri mattina ha parlato con noi, responsabili dei Gruppi dell'opposizione, per cercare di trovare un'intesa e mi pare che gli abbiamo dato la massima collaborazione. Ma è evidente che il Capo dello Stato non può accettare di firmare un decreto, che il Consiglio dei ministri approverebbe nella seduta di giovedì, se gli diciamo che il provvedimento che oggi verrebbe licenziato al Senato ha profili di incostituzionalità. Le alternative sono due. Il Capo dello Stato potrebbe dire che non firma il decreto approvato in Senato. Se è incostituzionale, infatti, come si fa a chiedergli di approvarlo? Quindi, evidentemente, da questo punto di vista la richiesta al Capo dello Stato non potrebbe che avere una risposta negativa.
Invito allora i colleghi - e noi assicuriamo la massima collaborazione - a far sì che il provvedimento sia approvato prima della fine della seduta di questa mattina, in modo che torni alla Camera; in un'ora possiamo tranquillamente approvare questo provvedimento.
A meno che, Presidente, non ci siano ragioni per le quali il Presidente della Camera non vuole che questi emendamenti siano approvati; allora ce lo dica, perché il problema diventerebbe politico e anche il nostro atteggiamento sarebbe diverso. Se c'è qualcuno che mette i bastoni fra le ruote non è l'opposizione: vogliamo che sia chiaro questo aspetto. Nel caso in cui ci fosse qualcuno che surrettiziamente non vuole che siano approvati questi due emendamenti che correggono profili di costituzionalità, l'atteggiamento collaborativo che c'è stato da parte nostra su questo provvedimento verrebbe meno. (Applausi dai Gruppi AN e FI).
FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.
SALVI (Ulivo). C'è una proposta che abbiamo segnalato da tempo alla Presidenza e che dovrebbe illustrare il senatore Bianco.
PRESIDENTE. Allora, prima di dare la parola alla senatrice Finocchiaro, ha facoltà di intervenire il senatore Bianco.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, le Commissioni riunite 1a e 2a hanno lavorato, anche in occasione della seconda lettura, in modo particolarmente efficace, registrando tra l'altro un consenso unanime. Come hanno detto chiaramente i relatori, rispetto ai numerosi emendamenti che erano stati presentati si è deciso, proprio riguardo all'eccezionalità dell'evento «violenza negli stadi» e all'opportunità che il decreto venisse convertito in tempo, di ridurre soltanto a due le proposte emendative da sottoporre all'Assemblea.
Abbiamo ascoltato, naturalmente con la dovuta attenzione, il Ministro dell'interno. D'intesa con il presidente della Commissione giustizia, senatore Salvi, e con i due relatori, proponiamo all'Aula una breve sospensione, per avere il tempo di sentire il Governo e i rappresentanti di tutti i Gruppi in Commissione, perché la questione posta è delicata. È comunque noto ed evidente che le Commissioni sono convinte della qualità degli emendamenti che abbiamo approvato. Proporrei, dunque, Presidente, una sospensione di mezz'ora per darci il tempo di verificare se sia possibile risolvere la questione in termini appropriati.
PRESIDENTE. Darei ora la parola a due senatori che mi hanno chiesto di poter intervenire; valuteremo poi la richiesta di sospensione. Ha facoltà di parlare la senatrice Finocchiaro.
FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, vorrei ringraziare innanzitutto il ministro Amato per il riconoscimento del lavoro svolto qui al Senato dai Gruppi di maggioranza e di opposizione e, in secondo luogo, i colleghi, i Capigruppo dell'opposizione, per l'atteggiamento non solo collaborativo, ma devo dire di vivo interesse con cui hanno contribuito alla qualità dei nostri lavori.
È chiaro che la questione sollevata in quest'Aula va oltre il merito del disegno di legge, perché investe il tema delle relazioni tra le due Camere, in particolare in occasione dell'approvazione di decreti-legge, tema sul quale ci siamo intrattenuti per mesi e mai completamente risolto, anche in ragione della differenza regolamentare tra Camera e Senato. Il Regolamento più lasco della Camera, da un certo punto di vista più garantista per le opposizioni per quanto riguarda la discussione dei decreti-legge, rischia però di trasformarsi ogni volta in un capestro per il Senato.
Alla creazione della situazione attuale contribuisce certamente il Regolamento, come dicevo prima, ma anche - non se l'abbiano a male i colleghi dell'opposizione - un atteggiamento dell'opposizione che, con procedure ostruzionistiche che prolungano i lavori per giorni e giorni, fa in modo che, come nel caso del decreto sulle liberalizzazioni, il Senato abbia poi a disposizione soltanto una settimana per la conversione.
Detto questo, qui lo scenario è del tutto diverso, perché, come ho ricordato poc'anzi, c'è stata piena collaborazione da parte delle opposizioni. Sappiamo quindi che ragioniamo non soltanto del merito, ma anche dei rapporti tra Camera e Senato e, innanzitutto, come ha detto il ministro Amato, della possibilità - e credo della assoluta necessità - di convertire un decreto-legge, lo dico probabilmente con un particolare pathos, che è stato voluto dal Governo con grande tempestività, dopo i fatti di Catania e dopo l'uccisione dell'ispettore Raciti.
Ora, penso che sarebbe assolutamente incomprensibile per qualunque cittadino italiano assistere al paradosso di un disegno di legge di conversione, approvato all'unanimità in ciascuna delle Camere, che però non riesce a convertire per tempo il decreto. A mio avviso - e mi affido davvero alla sensibilità dei colleghi - è un paradosso che non possiamo permetterci, complessivamente, per la dignità delle forze politiche.
È ovvio che restano intatti tutti i problemi che i colleghi dell'opposizione hanno sollevato. Mi sembra però molto sensata la soluzione prospettata - che posso permettermi di chiamare "lodo D'Onofrio" - sulla quale il senatore, appunto, ha già mostrato una disponibilità e che altri colleghi ho visto molto responsabilmente interessati a valutare. Tale proposta prevede di concordare tra i Capigruppo di maggioranza e di opposizione un disegno di legge che valga ad introdurre nell'ordinamento le modifiche volute dalle Commissioni in questo ramo del Parlamento.
Credo che tale soluzione corrisponda alla nostra responsabilità e soprattutto dia in parte ragione ai problemi sollevati da ultimo dal presidente Matteoli, che ovviamente non vengono così risolti e dovranno essere oggetto di ulteriore ragionamento, mi permetto di dire, non soltanto tra i Capigruppo del Senato, ma anche di un'interlocuzione molto serrata e franca con i Capigruppo della Camera. (Applausi dal Gruppo Ulivo).
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, non sono contrario ad una breve sospensione della seduta, purché sia estremamente contenuta nei tempi (forse sarebbe opportuno che durasse anche meno di mezz'ora).
Vorrei ricordare ai colleghi, infatti, che uno dei motivi per cui ci siamo riuniti di mattina anziché di pomeriggio (come facciamo solitamente) era proprio dare a quest'Aula la possibilità di convertire il decreto con modifiche condivise dall'unanimità delle Commissioni entro la fase antimeridiana della giornata. Ciò al fine di dare la possibilità alla Camera di avere tutto il tempo per esprimere il proprio voto definitivo, che può essere posto in essere entro lunedì prossimo (quindi, entro quasi otto giorni da oggi).
Signor Presidente, qui è in gioco il sistema del funzionamento bicamerale, non ne faccio una questione campanilistica: sono contento di non farla, proprio su un tema condiviso - negli emendamenti che oggi ci troviamo a discutere - da parte di maggioranza e opposizione.
Ci troviamo dinanzi una correzione condivisa dallo stesso Governo, e senza nessuna vena di polemica, mi creda, signor Ministro, lei conosce la stima che ho nei suoi confronti - mi chiedo come mai l'Esecutivo non sia riuscito a fare in modo che il percorso della Camera su questo testo che oggi non è condiviso potesse essere contrastato con i normali mezzi parlamentari che ci riconosce la Costituzione; oggi non ci troveremmo qui a dover discutere ulteriormente.
Ci troviamo dinanzi a un'esigenza condivisa di carattere quasi costituzionale: dico «quasi» perché, a mio avviso, siamo ai limiti della Costituzione, ma siamo, sicuramente, nel baratro dell'inaccettabilità sostanziale, perché vi sono proposizioni che cozzano diametralmente contro i principi del nostro impianto giuridico. Un reato è un reato a prescindere dal luogo in cui viene posto in essere; vi è, certo, il gioco delle aggravanti o meno, che però attengono ai rapporti soggettivi tra le persone, non agli aspetti oggettivi circa il luogo in cui viene commesso. Credo che su questo sia perfettamente inutile soffermarsi.
Signor Presidente, sono dell'idea che vi siano i margini per una velocissima correzione, perché quando si paventa il pericolo della decadenza - e lo si fa da parte dei vertici della Camera dei deputati - credo che in sostanza si voglia ridurre ulteriormente la funzionalità di questo ramo del Parlamento. Sostanzialmente si dice al Senato di non esercitare la sua funzione legislativa, avendone i tempi e le possibilità, perché nel momento in cui ritornasse alla Camera il decreto-legge decadrebbe. Ebbene, se dovesse decadere - cosa che non vuole nessuno - ciò accadrebbe in quanto la Camera entro gli otto giorni che avrebbe per poterlo convertire non si sarebbe dotata dei tempi e delle possibilità per approvarlo definitivamente, ma la responsabilità non sarebbe certo di questo ramo del Parlamento, che avrebbe esercitato la sua corretta funzione.
Se ci trovassimo, signor Presidente, dinanzi a quarantotto ore dalla scadenza del provvedimento - mi creda - chi le parla, e credo l'intera opposizione, non si sarebbe fatto carico di questa sollecitazione di modifica. Come è stato ricordato dal collega Matteoli, siamo stati responsabili - ringrazio anche la collega Finocchiaro per averlo riconosciuto - ed abbiamo assunto certe posizioni quando avremmo potuto protestare in maniera più violenta, sotto il profilo politico naturalmente. Penso a quanto accaduto la settimana scorsa qui in Senato, quando è stato stabilito un lasso di tempo soltanto di una settimana per convertire un decreto-legge «pesante», strutturale, con l'aggravamento dell'apposizione della fiducia.
Ebbene, abbiamo dimostrato di essere un'opposizione responsabile e proprio titolari e reduci di quell'atteggiamento ci sentiamo oggi legittimati a rivolgere un appello alla maggioranza e al Governo perché si attivino immediatamente, con pochissime battute, per ricondurre ad accettabilità questo decreto-legge, che vogliamo tutti, maggioranza, opposizione, e tutti quei cittadini che la domenica si recano allo stadio consapevoli che tutto si svolgerà serenamente, in piena legalità e in pace.
Noi lo chiediamo, signor Presidente, e dunque insistiamo su questa possibilità. Non ne facciamo una questione di principio, ma una questione di corretto e reciproco rispetto del funzionamento della Camera e del Senato. Esiste una Costituzione, esiste un bicameralismo: esercitiamo il nostro ruolo consapevoli del fatto che stiamo chiedendo una modifica di buonsenso e condivisibile, anche perché l'intera Aula e le Commissioni hanno avvertito l'esigenza di ricondurre a migliore legalità e legittimità questo provvedimento che - ripeto- vogliamo tutti. (Applausi dal Gruppo FI).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, le chiedo scusa, forse nel brusìo generale mi è sfuggito un passaggio: è stata chiesta una sospensione?
PRESIDENTE. È stata chiesta una sospensione.
CASTELLI (LNP). Allora mi pronuncio su questo.
Sono contrario per due motivi. Il primo è che mi sembra abbastanza paradossale che si arrivi in Aula in questa situazione. Credo, infatti, che questa discussione sarebbe dovuta avvenire utilmente in Commissione. Ritengo che le legittime - e per certi versi condivisibili - argomentazioni del Ministro sarebbero state molto più utili in quella sede; peraltro, non ci avrebbero messo nella situazione in cui ci troviamo.
La seconda questione è più sostanziale: se cominciamo a sospendere, sappiamo perfettamente che le sospensioni per pervenire ad un risultato concreto richiedono discussioni approfondite; ora è già mezzogiorno, per cui daremmo un alibi incontrovertibile alla Camera per dire che non c'è più tempo giacché presumibilmente torneremmo in Aula molto tardi, o addirittura nel pomeriggio.
In altri termini, credo che la decisione debba essere presa. A mio parere - lo spiegherò in sede di discussione generale - vi sono precise responsabilità; bisogna che ciascuno se le assuma di fronte al Paese. È assolutamente vero - condivido in pieno i colleghi che lo hanno dichiarato - che si tratta di un provvedimento necessario. Ma se siamo arrivati a questo punto è perché vi sono delle decisioni a monte, delle responsabilità precise; sono stati fatti degli atti di imperio e chi li ha compiuti adesso - ripeto - deve farsene carico. In conclusione, credo vi siano tutti gli elementi per poter discutere e prendere una decisione in Aula.
Tra l'altro, onorevoli colleghi, voglio anche significarvi che questo è un momento alto dell'Assemblea perché quasi sempre si viene in Aula con decisioni già assunte: ciascun Gruppo sa esattamente cosa deve votare; si parla al deserto e nessuno di noi spera di poter convincere qualcun altro. Oggi, invece, siamo di fronte ad un dibattito reale, almeno per quanto riguarda la Lega: noi, infatti, porteremo avanti il nostro atteggiamento proprio in funzione di quanto si affermerà in quest'Aula. Approfittiamo quindi, una volta tanto, della situazione e parliamo apertis verbis, cosicché dal dibattito dell'Assemblea possa formarsi una decisione.
Un'ultima considerazione che mi induce ad essere contrario ad un provvedimento di sospensione, sia pure breve, è che il Senato - come lei, signor Presidente, sa bene visto che è stato sottolineato molte volte anche in sede di Conferenza dei Gruppi parlamentari - viene coartato in un modo quasi intollerabile dalla Camera dei deputati. È un po' paradossale che sia proprio un uomo della Lega a difendere la dignità del Senato, visto che comunque noi abbiamo sempre avuto qualche problema con Roma, intesa come capitale dello Stato e non certo come città; credo tuttavia che questo sia veramente il momento adatto per difendere la dignità del Senato elevando il dibattito ad un momento alto.
Pertanto, non riscontro assolutamente alcuna ragione per sospendere la seduta. (Applausi dal Gruppo LNP).
PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, innanzi tutto voglio sottolineare e condividere un'osservazione svolta dal senatore Matteoli. È vero che c'è stata un'anomalia nella presentazione e nella discussione al Senato del provvedimento sulle liberalizzazioni; io ho reagito come bisognava fare, ma il Senato deve sapere che seguirò la questione con l'attenzione necessaria per evitare che l'anomalia rappresentata dai cinquanta giorni o dai dieci giorni non si ripeta più, pur facendomi carico dei Regolamenti diversi e dei problemi esistenti.
Per quanto riguarda l'urgenza dell'entrata in vigore del provvedimento in esame, non ho ascoltato obiezioni. Detto questo, vorrei invitare il senatore Castelli a considerare il fatto che la sospensione di trenta minuti è stata largamente richiesta e rappresenta soltanto una parentesi. Infatti ci troviamo ad un punto in cui l'approfondimento è stato già svolto in Aula; rimangono solo questioni chiare e limitate nel numero, che i relatori ed il Ministro hanno già evidenziato all'Assemblea. Quindi non viene meno l'elevatezza del dibattito, che tornerà subito in questa sede perché in ogni caso la decisione verrà assunta dall'Assemblea.
Invito il senatore Castelli a considerare anche l'autorevolezza delle richieste. Io sento di poter concedere trenta minuti di sospensione, al termine dei quali si riprenderà la discussione e si assumerà una decisione. Considero giusta e reale la preoccupazione espressa dal senatore Castelli, ma una sospensione non toglie nulla alla solennità della decisione che sarà assunta dall'Assemblea.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, è chiaro che se la questione viene posta sul piano del fair play non posso fare diversamente, ma lei mi tira un colpo basso.
PRESIDENTE. Infatti, pongo la questione soltanto sul piano del fair play.
CASTELLI (LNP). Su questo piano non posso dire di no, però chiedo che il termine della sospensione sia assolutamente tassativo, a qualsiasi punto sia la discussione, perché altrimenti si darebbe un alibi alla Camera del quale non riusciremmo più a liberarci.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, vorrei chiedere al Governo, a fini costruttivi, se l'impossibilità del ricorso al decreto-legge sia esclusivamente individuabile nel caso in cui questo provvedimento tendesse ad evitare l'entrata in vigore di quello al nostro esame; vorrei sapere, quindi, se vi è la disponibilità del Governo ad abrogare la norma in discussione con un successivo decreto-legge da adottare immediatamente dopo. Infatti, nei contatti informali che vi sono stati tra opposizione e Governo era stata data la disponibilità da parte dello stesso Esecutivo ad emendare, anzi ad abrogare con successivo provvedimento d'urgenza e non ordinario, questa norma della quale si sta discutendo.
PRESIDENTE. Ritengo che questo possa essere uno degli argomenti da chiarire nell'incontro informale che - credo anche alla presenza del ministro Amato - si terrà durante la sospensione.
Poiché non vi sono osservazioni, sospendo la seduta per trenta minuti.
(La seduta, sospesa alle ore 12,01, è ripresa alle ore 12,44).
Riprendiamo i nostri lavori.
BIANCO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BIANCO (Ulivo). Signor Presidente, chiediamo scusa per qualche minuto di ritardo rispetto alla mezz'ora richiesta, ma si è svolto in sede informale un confronto molto importante tra il Governo, i Capigruppo, i Presidenti delle Commissioni interessate ed alcuni componenti delle Commissioni stesse.
Da parte di tutti vi è la consapevolezza e la volontà che le norme antiviolenza siano approvate, la profonda consapevolezza e la convinzione da parte di tutti i Gruppi del Senato che gli emendamenti approvati dalle Commissioni sono assolutamente utili e necessari. Abbiamo chiesto congiuntamente di ascoltare una comunicazione del Governo, che sarà fatta in Aula, circa le modalità con cui si possono raggiungere gli obiettivi che il Senato chiede.
Sulla base di questa valutazione, i Gruppi sono disponibili a proseguire l'esame in modo tale da non far decadere il decreto.
PRESIDENTE. Ha chiesto di intervenire il Ministro dell'interno. Ne ha facoltà.
AMATO, ministro dell'interno. Signor Presidente, il Governo, anche a seguito dell'incontro con i Capigruppo presenti e con i Presidenti delle Commissioni competenti, ritiene che la strada migliore sia quella di una iniziativa legislativa, che nasca all'unanimità all'interno del Senato, e che può essere - ritengo - varata se ci sono i consensi (e ci sono) in Commissione in sede deliberante al più presto: essa avrà il sostegno del Governo in particolare - lo sottolineo - nel passaggio successivo alla Camera, dove verrà chiesta da noi l'urgenza, dove il ministro Chiti ha già operato le prime verifiche che lo portano a ritenere che l'urgenza sarà comunque votata affinché abbia corso e dove riteniamo che il provvedimento correttivo avrà corso nei termini che i senatori riterranno di definire.
Questa strada è preferibile rispetto ad altre, perché si muove sul duplice terreno dell'errore politico e della possibile incostituzionalità delle norme diverse approvate dalla Camera e se nel cambiamento giocano insieme un motivo di orientamento, di policy, di valutazione politica, e uno di possibile incostituzionalità, ciò è molto meglio anche ai fini della conduzione alla promulgazione della legge di conversione, in merito alla quale vi rinnovo la richiesta che sia approvata nel testo, non interamente gradito, ricevuto dalla Camera.
SCHIFANI (FI). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCHIFANI (FI). Signor Presidente, ci siamo riuniti e abbiamo ascoltato con interesse quanto detto dal Ministro, che va nel senso delle intese raggiunte in maniera informale durante la pausa dei nostri lavori.
A noi sta a cuore, signor Presidente, che questa novella legislativa che ci accingiamo ad attivare tra poco, terminata la conversione del decreto, credo senza modifiche, non soltanto possa essere approvata al più presto dal Senato ma abbia il sostegno del Governo, come ha detto il Ministro; infatti, secondo noi, signor Presidente (l'ho detto poc'anzi nella riunione), è più un problema del Governo che non dell'opposizione andare a spiegare dopodomani alle forze dell'ordine che il reato di resistenza a pubblico ufficiale è sanzionato in maniera differente sotto il profilo della pena edittale in relazione ai luoghi ove è compiuto: è un fatto senza precedenti e credo possa costituire un messaggio negativo nei confronti di chi, rischiando la vita, si occupa della sicurezza del nostro Paese.
Quindi ci siamo fatti carico di sollevare questo problema con gli emendamenti, che avevano trovato il consenso della maggioranza, proponendo una modifica di buonsenso. Ci siamo fatti carico anche dell'esigenza di evitare di dare alibi a qualcuno perché il decreto possa non essere convertito, perché ci sta a cuore mostrare al Paese, a tutti i cittadini e alle stesse forze dell'ordine che il Parlamento è intervenuto unanimemente per dare un segnale forte e chiaro.
Naturalmente auspichiamo che questo percorso legislativo possa essere più agevole, e non solo in Senato, dove saremo noi a gestirlo e non ho motivo di avere preoccupazioni in tal senso. Ci auguriamo che il Governo si faccia carico di questa modifica, a tutela non soltanto della serenità delle forze dell'ordine ma credo della sua stessa credibilità.
Come opposizione voteremo questo testo, non condividendone alcune parti, nell'interesse superiore della collettività, ma è evidente che spiegheremo al Paese e alle forze dell'ordine che l'entrata in vigore di tale provvedimento, che contiene una norma discriminatoria per quanto riguarda le sanzioni di un reato che tocca proprio chi lavora per la sicurezza del Paese, non è responsabilità dell'opposizione ma di un Governo e di una maggioranza, che comunque si sono fatti carico di intervenire al più presto. A ognuno il proprio ruolo, a ognuno l'assunzione della propria responsabilità.
Riteniamo che oggi ci stiamo assumendo una grande responsabilità, quella di votare un decreto che andava modificato relativamente ad una norma che tocca la sensibilità e la coscienza di chi rischia la vita per salvare i nostri cittadini e di chi serenamente ha il diritto-dovere di vivere in pace nel nostro Paese. Lo facciamo perché ci sta a cuore questo, ma incalzeremo e, speriamo, solleciteremo il Governo anche nell'altro ramo del Parlamento ad essere coerente con l'impegno che ha assunto in quest'Aula. (Applausi dai Gruppi FI e UDC).
MATTEOLI (AN). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MATTEOLI (AN). Signor Presidente, questa decisione non ci piace, la subiamo perché non vogliamo assolutamente correre il rischio che il decreto non sia convertito. Chiedo, però, che oggi stesso sia scritto il testo del disegno di legge, che sia firmato dai Capigruppo nelle Commissioni di competenza, che domani sia discusso e possibilmente approvato in Commissione e la prossima settimana si possa chiedere la sede deliberante. Credo che almeno questo si debba fare.
Naturalmente, se c'è il consenso dell'Assemblea del Senato, gradirei anche, però, che da parte del Governo ci fosse una parola di condivisione di questo percorso. Soltanto in tal modo potremo accettare questo accordo, questa mediazione che ci costa molto, perché approvare un provvedimento in cui è chiaro che ci sono profili di incostituzionalità non piace a nessuno, ma l'emergenza e la situazione sono tali e nel Paese questo decreto è tanto atteso che su tale percorso ci troviamo d'accordo.
SALVI (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SALVI (Ulivo). Signor Presidente, colleghi, d'intesa con il presidente Bianco, abbiamo convenuto di convocare al più presto, anche nella giornata di domani, le Commissioni riunite; chiediamo la sede deliberante e chiediamo al Governo di esprimere sin d'ora in quest'Aula il consenso necessario, coerentemente con il discorso fin qui svolto.
Conseguentemente, con l'intesa della parte largamente prevalente delle Commissioni, ritiriamo i tre emendamenti presentati. Mi consenta, con l'occasione, di fare delle considerazioni molto rapide.
La prima, signor Presidente, è che esiste un'asimmetria istituzionale tra Camera e Senato che va sanata: il Regolamento del Senato prevede, nell'esame dei decreti-legge, la regola della ghigliottina entro il trentesimo giorno, che comporta il contingentamento dei tempi, la decadenza degli emendamenti, la necessità di voto finale. La Camera non solo non ha una normativa di questo tipo, ma ha ritenuto anche di applicare la normativa nel senso del divieto del contingentamento dei tempi nella decretazione d'urgenza. Si potrà, in futuro, riformare il bicameralismo, ma finché permane il sistema del bicameralismo perfetto e paritario non è accettabile che ci sia questa asimmetria istituzionale. La prego pertanto di valutare le iniziative opportune per evitare che questo si ripeta.
Le altre due rapide considerazioni sono di merito. Le Commissioni riunite, pur avendo dubbi e perplessità, come è normale, su altri aspetti delle modifiche apportate dalla Camera, non hanno avviato questo confronto per un ripicco, come si legge anche sui quotidiani. Ci sono due norme che saranno oggetto del disegno di legge di cui si sta parlando, la prima delle quali è incostituzionale, come il ministro Amato ha confermato questa mattina, per di più potendo farlo dall'alto della sua dottrina che tutti gli riconosciamo. La seconda, di cui si parla meno, nasce da un intervento della stessa lobby che dopo la morte del povero ispettore ebbe a dire che i morti fanno parte del sistema e che ha fatto pressioni per evitare che fosse posta a carico delle grandi società sportive, che del circuito calcistico hanno tutti i vantaggi e vorrebbero averne senza pagarne i costi, con l'esonero dalle spese per le ristrutturazioni degli stadi. Si è aggiunto inoltre, per venire incontro alle giuste richieste dell'ANCI, che non sono nemmeno a carico dei Comuni; rimane il fatto che stiamo varando una legge in cui si dice che gli stadi devono essere ristrutturati per ragioni di sicurezza ma che nessuno è tenuto a pagarne le spese. Non è giusto, però, che a pagarle sia Pantalone, ma è giusto, in una logica di mercato della quale tanto si parla, che i costi economici siano a carico di coloro che ne ricavano ingenti benefici economici. Questa seconda, altrettanto rilevante della prima, è la ragione per la quale le Commissioni riunite avevano approvato concordemente quei due emendamenti.
A me fa piacere che quel clima di concordia si sia mantenuto questa mattina nella riunione con il Governo, da parte delle Commissioni 1a e 2a del Senato, fra maggioranza e opposizione; in questo modo, sulla base di queste considerazioni, procederemo tempestivamente a dar seguito agli orientamenti assunti questa mattina.
CASTELLI (LNP). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, non vorrei rovinare il clima di concordia e di «volemose bene» che si è instaurato in questo momento, ma devo dire che, se prima avevamo delle forti perplessità, la riunione testé conclusasi ce le ha rafforzate.
Sotto un certo punto di vista devo anche fare i complimenti al Governo, perché dopo una serie di errori molto gravi che ha fatto nella conduzione del provvedimento riesce, con un doppio salto mortale carpiato rovesciato, a ribaltare la situazione nella direzione auspicata. Peccato che ci sia una vittima: è il Senato, che esce profondamente umiliato dalla vicenda.
Quali sono stati gli errori del Governo? Primo: non è stato capace di coordinare i Gruppi della maggioranza, perché è evidente che su un decreto-legge la maggioranza ha il dovere di sostenere il testo del Governo tra Camera dei deputati e Senato. Il paradosso - peraltro non nuovo nelle Aule parlamentari - è che il Senato adotta unanimemente una posizione, laddove la Camera dei deputati quella esattamente opposta, senza che il Governo riesca in alcun modo ad intervenire. Non solo: il Ministro dell'interno ci dice che è assolutamente contrario alle modifiche introdotte, perché addirittura anticostituzionali (lo dice in un luogo assolutamente ufficiale), mentre il Governo alla Camera dei deputati nulla ha da dire sullo stesso emendamento. Basta leggere i Resoconti stenografici della Camera dei deputati: il Governo ha taciuto su questo tema. Se lo ha fatto, evidentemente condivideva quelle modifiche, contro le quali anche il senatore Salvi - condivido le sue argomentazioni - si è appena scagliato.
Il Governo è incapace di coordinare non soltanto i Gruppi della maggioranza, ma anche se stesso. Viene in Senato e non innesca una doverosa discussione (dove avrebbe dovuto essere innescata, cioè in Commissione), ma lascia che il problema si trascini fino all'ultimo minuto: arriva in Aula, ci pone di fronte al fatto compiuto e ci dice «prendere o lasciare». Pone il Senato di fronte al dilemma: o vi umiliate e chinate la testa o il provvedimento decade, commettendo un atto d'imperio e sostenendo inesattezze.
Così facendo, il Governo umilia le Commissioni. I relatori e le Commissioni ne escono umiliati, perché l'Aula dovrà votare esattamente contro la presa di posizione assunta in Commissione all'unanimità. Presidente Bianco e relatori, contenti voi! Io mi sarei opposto a questa decisione, da buon celtico, mentre voi l'assumete. Lo ripeto: così si umiliano le Commissioni e l'Aula, perché dobbiamo chinare la testa di fronte all'imperio della Camera dei deputati che ufficialmente ci dice: non abbiamo tempo (cosa patentemente non vera).
Infatti, egregi colleghi, sapete benissimo che abbiamo dovuto in passato, in precedenti legislature, convertire decreti-legge anche in quarantotto ore: i signori deputati hanno nove giorni, ma sostengono di non poter convertire il provvedimento. Non possono convertirlo perché non vogliono, signor Ministro; lei lo sa benissimo, perché dalla Camera ci hanno già fatto sapere (se lo hanno fatto sapere a noi, sicuramente lo hanno fatto sapere anche a lei) che il Senato non deve osare toccare quelle norme, altrimenti sarebbero pronti o a far decadere il provvedimento o, addirittura, a riproporle nuovamente.
È grave, in una situazione storica come questa e in un momento fondamentale per la conduzione della presente legislatura e per la vita del Governo, che il Senato continui a subire queste umiliazioni. Ritengo che la questione trascenda persino la necessità di votare il provvedimento, perché se questo dovesse decadere deve essere chiaro che non è responsabilità dell'Aula del Senato, ma del Governo, che è stato incapace di una conduzione seria del provvedimento. Pertanto, rifiutiamo fin d'ora qualsiasi assunzione di corresponsabilità (apparirà sicuramente sui giornali vostri amici, se dovesse accadere qualcosa di grave, ma è evidente che ormai non accadrà) sulla conduzione del decreto-legge che - mi consenta il termine, ma è sotto gli occhi di tutti - è stata abbastanza dilettantesca e crea una vittima, che è il Senato.
Noi non ci stiamo e se l'altra volta ci siamo astenuti perché il testo non ci soddisfaceva pienamente, non riteniamo ora di poter votare un testo che non soltanto è anticostituzionale, ma contiene una norma - mi riservo di ritornarci in sede di dichiarazione di voto - veramente scandalosa, che è una vittoria della sinistra oltranzista, una delle tante che dobbiamo subire in questa legislatura. (Applausi dai Gruppi LNP, FI e AN).
PRESIDENTE. Senatore Castelli, ho solo un commento. Da buon celtico forse pure io (sembra, infatti, che nella sua epoca d'oro questo popolo fosse arrivato al Gran Sasso, esistono testimonianze e reperti importanti)...
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, i Longobardi sono giunti ancora più giù.
PRESIDENTE. Lo so bene, ma proprio dalle prime ricerche risulta che fossero arrivati sicuramente al Gran Sasso. Allora, da buon celtico l'eventuale umiliazione del Senato mi chiama in causa. Sottolineo soltanto che un'intesa che fa onore al Senato fa sì che le decisioni prese dalle due Commissioni nel giro di pochi giorni debbano entrare in vigore, con l'impegno e l'intesa anche del Governo. Noi lavoreremo in quella direzione.
FINOCCHIARO (Ulivo). Domando di parlare.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
FINOCCHIARO (Ulivo). Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei spendere appena due parole.
Voglio dire innanzitutto che mi pare non ci sia equivoco tra di noi. Voglio ribadire con forza che il nostro Gruppo non ha alcuna intenzione - ma nessuno degli altri Gruppi - di smentire il lavoro svolto dalle Commissioni, che condividiamo pienamente nel merito, anche se forse bisognerebbe spendere una parola sul fatto che l'introduzione della norma che aumenta impropriamente la pena per i reati contro i poliziotti impegnati nelle manifestazioni sportive in realtà prevede una sanzione che sarebbe comunque raggiungibile a codice vigente, bastando l'applicazione delle norme che prevedono l'aggravante ordinaria del fatto commesso nei confronti di pubblico ufficiale e le aggravanti per le lesioni gravi e gravissime previste dall'articolo 590.
Anch'io, invece, condivido l'osservazione svolta poco fa dal presidente Salvi. Mi pare assai più grave la previsione che sposta dal dovere alla facoltà ciò che originariamente avevamo previsto come un obbligo per le società sportive di adeguamento degli impianti alle norme di sicurezza.
Non trascurerei anche l'ulteriore emendamento, quello che richiede che il pericolo sia concreto, perché non sfugge a nessuno come questa norma - proposta tra l'altro dall'onorevole Pecorella e non dalla sinistra radicale - necessariamente attenua il vigore della previsione anche sanzionatoria.
Credo che oggi non stiamo commettendo un atto di lesa maestà nei confronti del Senato. Stiamo al contrario - grazie alla disponibilità, all'intelligenza e alla responsabilità anche dei colleghi dell'opposizione, in particolare dei colleghi Schifani, Matteoli e D'Onofrio - celebrando la responsabilità di questo ramo del Parlamento di fronte a una questione così complessa, delicata e simbolicamente significativa.
Credo che le vittime in tutta questa vicenda siano soltanto i rappresentanti delle forze dell'ordine, che pagano con la vita - come nel caso dell'ispettore Raciti - e tutti quei cittadini che vogliono godere tranquillamente una bella domenica e una bella giornata di sport e che, in ragione delle violenze operate durante le manifestazioni sportive, vedono sacrificato questo diritto proprio e delle proprie famiglie.
Ribadisco, dunque, la posizione del nostro Gruppo e confermo, per quanto riguarda il Gruppo dell'Ulivo, la piena, assoluta disponibilità non solo, ovviamente, alla presentazione immediata del disegno di legge, come dicevano i colleghi Bianco e Salvi, ma anche alla sua più rapida approvazione, in questo e nell'altro ramo del Parlamento.
PRESIDENTE. Rinvio il seguito della discussione del disegno di legge in titolo ad altra seduta.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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RESOCONTO STENOGRAFICO ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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136a seduta pubblica (pomeridiana): |
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martedì3 aprile 2007 |
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Presidenza del presidente MARINI
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(omissis)
Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge:
(1314-B) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (Relazione orale) (ore 16,43)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 1314-B, già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.
Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salvo la votazione finale.
Ricordo altresì che nel corso della seduta antimeridiana i relatori hanno svolto la relazione orale.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Maffioli. Ne ha facoltà.
MAFFIOLI (UDC). Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, ci ritroviamo oggi a riesaminare il problema della violenza negli stadi, fenomeno che negli ultimi tempi sembra essere sfuggito di mano ai responsabili del settore, provocando sempre più episodi di violenza e di disordine, facendo apparire i nostri tifosi al resto del mondo come violenti, incivili e pericolosi e ogniqualvolta si svolga nelle nostre città anche la più piccola manifestazione calcistica è inevitabile che ci siano incidenti.
Al fine di riottenere una certa credibilità, non solo nazionale ma anche internazionale, il Governo ha provveduto ad emanare un decreto-legge che colmasse in qualche modo i vuoti normativi che si sono venuti a creare nell'ultimo periodo, a causa della mancata applicazione del decreto Pisanu approvato nella scorsa legislatura.
Il decreto-legge, dopo essere stato approvato all'unanimità al Senato, è ritornato dall'esame della Camera con evidenti profili di incostituzionalità e di disparità di trattamento e modifiche non condivisibili. Da un esame nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia, sono stati rilevati dai colleghi senatori, sia di maggioranza che di opposizione, nonché dagli stessi relatori, diversi problemi.
Mi riferisco in particolar modo alle modifiche apportate dalla Camera dei deputati all'articolo 7 del decreto, in riferimento all'articolo 583-quater del codice penale, ove si è voluto affermare che per l'applicazione delle pene previste dalla fattispecie penale occorre che la circostanza lesiva al pubblico ufficiale venga procurata in occasione di manifestazioni sportive. Questo, onorevoli colleghi, è a dir poco scandaloso.
Tutti noi componenti delle Commissioni 1a e 2 a, durante l'esame del decreto in questione, siamo rimasti a dir poco allibiti per come i componenti delle Commissioni della Camera dei deputati abbiano potuto modificare e approvare una norma tale da prevedere una evidentissima disparità di trattamento e non solo: con tale norma, infatti, si trasmetterebbe a tutta la popolazione un messaggio ambiguo che potrebbe far considerare tollerabili atti di violenza contro le forze dell'ordine in manifestazioni al di fuori di quelle sportive. Si potrebbe pensare, infatti, che nelle varie manifestazioni si possano commettere atti violenti contro le forze dell'ordine, con una diversa tutela per questi servitori dello Stato che molto spesso, specialmente nelle grandi città, sono continuamente a contatto con fenomeni violenti e di ordine pubblico.
Fortunatamente in Commissione all'unanimità è stato deciso di richiedere le dovute modifiche all'articolo in questione, dimostrando, e di questo bisogna essere grati a tutti i componenti di maggioranza e di opposizione, un atteggiamento responsabile a modificare la norma. Questa mattina abbiamo anche potuto raggiungere un accordo affinché, pur approvando il decreto-legge, si intervenga comunquein maniera puntuale e precisa a modificare il provvedimento nelle parti non condivise.
Desidero evidenziare ancora la modifica apportata all'articolo 10, comma 1, capoverso 5-bis, del decreto in cui si configura nuovamente come una mera facoltà per le società sportive la partecipazione ai costi derivanti dall'adeguamento degli impianti sportivi ai requisiti richiesti dalle disposizioni normative. Anche qui le Commissioni hanno ritenuto di superare l'incertezza nell'individuazione dei soggetti competenti a provvedere agli adeguamenti richiesti ed è stato riproposto l'obbligo nei confronti delle società sportive di provvedere a tali oneri, anche per evitare che ulteriori spese gravino sui Comuni. Le società sportive pongano fine - lo diciamo con fermezza - agli stipendi record dei loro calciatori per finanziare una causa molto più nobile e sicuramente apprezzata da tutti i veri sportivi, utilizzando al meglio tali risorse per rendere più sicuri gli stadi.
Un'ultima norma che desidero porre all'attenzione dell'Aula è quella relativa all'articolo 11-ter, in cui si prevede il rilascio di biglietti gratuiti nominativi per i minori di quattordici anni, accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado. Tale norma suscita diverse perplessità, anche perché risulta difficile la verifica di queste disposizioni.
Il Gruppo dell'UDC non farà mancare il voto favorevole a questo provvedimento, anche perché l'intervento delle Commissioni riunite per la modifica delle parti più controverse ci rassicura in merito. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Castelli. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, sarò molto breve perché tutte le considerazioni che dovevamo svolgere le abbiamo già fatte questa mattina. Desidero porre semplicemente una questione. Anch'io ho firmato il disegno di legge presentato per modificare una parte del decreto che ancora non abbiamo approvato; una logica che sicuramente starà facendo rivoltare nella tomba Aristotele, ma tant'è.
Vorrei sottolineare però alla presidente Finocchiaro, se ha la bontà di ascoltarmi, che il problema è uno solo: tutti siamo d'accordo sulla sostanza del provvedimento e la presidente Finocchiaro è stata, legittimamente, tra i più accesi sostenitori della necessità di convertire in tempo utile questo decreto-legge al Senato, tuttavia c'è un dato politico, un nodo che non è stato ancora sciolto. Al Senato, si presume rapidamente, vareremo una legge che corregge il testo, ma cosa accadrà alla Camera? Avete la garanzia che i Gruppi di maggioranza della Camera ci seguiranno? Ci sono state consultazioni al riguardo? Se così non è, rischiamo di subire l'ennesima umiliazione e credo che non sarebbe assolutamente conveniente.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Fazzone. Ne ha facoltà.
FAZZONE (FI). Signor Presidente, onorevoli colleghi, torna al Senato in terza lettura un provvedimento nei confronti del quale il Parlamento si è già espresso in larga parte favorevolmente. Ben venga, quindi, il risultato che si sta profilando per l'approvazione di un testo condiviso, rimandando l'ulteriore applicazione al disegno di legge già in discussione in Commissione.
Già nel mio precedente intervento ebbi a dichiarare come tali misure siano auspicate e attese da moltissima parte della società civile e dagli sportivi italiani. Pertanto, mi onoro di partecipare al dibattito odierno con la convinzione di interpretare il sentire dell'opinione pubblica di un Paese, stufa di questa violenza fanatica e spesso politicizzata che sta devastando l'immagine del calcio italiano e minando i valori stessi sui quali si fonda lo sport.
Il presente decreto-legge del Governo è da noi interpretato, e non potrebbe essere altrimenti, come la prosecuzione di un lavoro già avviato dal passato Governo, lavoro che si è tramutato in provvedimenti legislativi varati dal Parlamento nel corso della passata legislatura per contrastare la violenza nello sport. A dire il vero, colleghi dell'opposizione, allora il cosiddetto pacchetto Pisanu non incontrò, da parte vostra, la nostra stessa posizione costruttiva. Noi invece vi sosterremo, esprimendo al contempo il più vivo compiacimento per il ravvedimento che vi ha portato a superare la remore e le riserve del passato.
Tali richiami al passato non sono per spirito di polemica, ma per controbattere a qualche affermazione che si è sentita e letta sulla stampa circa la mancanza di efficacia delle norme varate dal precedente Governo. Il fatto che si imputi oggi, anche da alcuni rappresentanti della sinistra, alla precedente legislazione la responsabilità di aver fallito nel contrastare la violenza, perché le norme varate allora erano troppo repressive, appare anche ai più sprovveduti una contraddizione in termini ed una cosa non rispondente alla realtà.
La realtà è che quelle norme - che di repressivo avevano assai poco - sono risultate poco efficaci per la forte opposizione della sinistra, che si è impegnata a smontare le misure più efficaci ed ammorbidire tutte le altre. Il risultato finale fu che le leggi di quegli anni furono annacquate e, durante i dibattiti parlamentari, rese ancor meno efficaci per l'atteggiamento denunciato delle opposizioni.
Oggi, dovendo correre ai ripari, la stessa sinistra che solo qualche anno fa non esitava a fare le barricate ci propone un provvedimento con misure più restrittive, le stesse probabilmente avverso le quali qualche anno fa, solo perché proposte dal Governo Berlusconi, non avrebbe esitato ad esprimere parere contrario bollandole come repressive e lesive della libertà.
Ciò premesso, confermo il sostegno al presente testo, per giungere all'obiettivo di restituire gli stadi agli italiani, ai giovani, alle famiglie, ai tifosi, agli stessi ultras, quelli che vanno allo stadio - e sono la stragrande maggioranza - per vivere una bella giornata di sport.
Il fatto che su questo ci sia una larga condivisione non potrà che rendere più forti ed efficaci le misure che ci apprestiamo ad adottare.
Occorre comprendere, una volta per tutte, come tra i tifosi si celino delinquenti comuni che vanno allo stadio ma non guardano neppure la partita, considerano le tribune o le gradinate di una curva come il loro territorio, dove sono loro a dettare le regole, a comandare, e lo Stato ed i suoi rappresentanti sono visti come il nemico da offendere, da colpire, da allontanare e combattere. Un luogo dove sfogare la rabbia, esercitare la violenza, praticare la ribellione allo stato puro. Ribellione, in primo luogo contro le forze dell'ordine, che a Catania ha visto l'uccisione dell'ispettore Raciti e che a Livorno ha visto inneggiare a questo assassinio. E' chiaro che per questi soggetti il pallone, la partita, il tifo, è diventato solo un pretesto per esercitare la loro violenza, il loro potere: contro tali soggetti non è più possibile esitare.
Condivisibili appaiono anche le misure auspicate a carico delle società, verso le quali, però, non potrà essere caricato tutto l'onere della responsabilità; sarà necessario mantenere alta la guardia e vigilare come istituzioni affinché non si arrivi, tra qualche anno, all'ammorbidimento di queste misure. Al riguardo vale la pena ricordare come in Inghilterra il fenomeno della violenza negli stadi è stato combattuto con impegno sinergico e costante, tra società, istituzioni e mondo dello sport. Un esempio può farci meglio capire come in Inghilterra sia riuscito questo intervento: negli stadi inglesi, durante le partite a rischio, è presente un giudice in grado di comminare pene in tempo reale ed immediatamente eseguibili.
In conclusione, riconfermando quanto già delineato nel mio precedente intervento in quest'Aula, laddove già ci eravamo espressi positivamente riguardo alle nuove misure proposte dal Governo, ribadisco il massimo sostegno alle forze dell'ordine quotidianamente impegnate anche su questo fronte, con l'auspicio che da oggi il loro lavoro sarà più agevole ed efficace. (Applausi dal Gruppo FI).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Sinisi.
SINISI, relatore. Signor Presidente, vorrei confermare, laddove ve ne fosse bisogno, il ritiro degli emendamenti, a seguito delle intese raggiunte con il Governo, e l'avvenuta presentazione del disegno di legge che recepisce appunto questi tre emendamenti, di cui domani mattina inizierà la trattazione.
Ringrazio i colleghi per il grande senso di responsabilità e i presidenti Bianco e Salvi per la soluzione che hanno saputo trovare.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
LOLLI, sottosegretario di Stato per le politiche giovanili e le attività sportive. Il Governo si associa alle dichiarazioni del relatore.
PRESIDENTE. Procediamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.
Essendo stati ritirati tutti gli emendamenti presentati dalle Commissioni riunite agli articoli del decreto-legge, passiamo alla votazione finale.
Il senatore Barbato si è iscritto a parlare per primo, ma non è presente. Arriverà tra poco; è già capitato, gli darò la parola dopo.
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, il nostro Gruppo, Insieme con l'Unione-Verdi-Comunisti Italiani, sosterrà con convinzione la conversione del decreto. Lo faremo con la consapevolezza, cui ho già fatto riferimento, che quello di oggi è un tassello che si deve inserire in un intervento più generale, volto a restituire dignità e valore alla cultura sportiva nel nostro Paese.
Quello che oggi approveremo, spero con un consenso largo, è un provvedimento equilibrato, capace di introdurre, insieme a strumenti efficaci a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura, primi interventi di prevenzione e di promozione della cultura sportiva. È la dimostrazione di come un dibattito laico e sereno tra le forze politiche, unite da un comune obiettivo, e un'interlocuzione attenta e sensibile del Governo possano garantire la qualità che i cittadini si attendono.
Siamo convinti che per raggiungere l'obiettivo di battere la violenza siano necessari interventi complessi. Non vorremmo che, passata l'emergenza, i legittimi interessi e le diverse culture divengano un limite al linguaggio comune che oggi parliamo. Penso alla mutualità nella redistribuzione delle risorse legate ai diritti televisivi, o alla già citata proprietà degli stadi in capo alle società sportive.
Ci auguriamo che questi temi verranno affrontati condividendo, come esito, la promozione della cultura sportiva e dei suoi valori, non la promozione solo della ricchezza delle società sportive. Un atteggiamento fondato sulla centralità del mercato non ha funzionato. Uno sport solo televisivo, fondato sulla competizione fuori dalle regole, in cui sia accettata un'impunità di fatto sarebbe un danno per il Paese, non una risorsa.
Noi invece abbiamo l'obbligo di riaffermare i valori dello sport, non solo per un indistinto principio etico, ma per la consapevolezza delle conseguenze delle nostre scelte: uno sport malato produce e rafforza gli elementi di disgregazione sociale e funge da catalizzatore di forme di devianza sempre più aggressive.
Intervenire nella scuola, ovviamente, diventa essenziale. Cogliamo già i primi messaggi in questo decreto, ma su questo terreno serviranno ulteriori interventi, specifici e puntuali, per restituire una centralità alla cultura sportiva nel percorso scolastico. Dobbiamo superare quella involuzione cui abbiamo assistito negli anni per cui l'ora di educazione fisica è un lungo intervallo e recuperare il valore forte dell'educazione sportiva. Non si tratta, come in tanti altri casi, di aggiungere pezzi all'orario scolastico, ma di restituire dignità ad uno spazio che già c'è per poi, casomai, aumentarlo.
Ancora, importanti potrebbero essere le palestre, il luogo dove vanno milioni di amatori. Lo abbiamo denunciato spesso: oggi il mercato clandestino delle sostanze dopanti passa soprattutto per centinaia di palestre sporche. Promuovere lo sport pulito sarebbe un messaggio chiaro contro la cultura della vittoria a tutti i costi.
Pertanto, proprio quando il primo tassello di questo puzzle viene approvato, è necessario ribadire come sia doveroso completare il disegno: un prossimo passaggio sarà la delega sui diritti televisivi, ma ci auguriamo di affrontare rapidamente anche gli altri aspetti di questa complessa problematica. Così come ci auguriamo che il clima di intesa che ha attraversato entrambi i rami del Parlamento possa proseguire.
Quello che oggi approveremo, continuo a sperare con un consenso largo, è quindi un provvedimento equilibrato, capace di introdurre, insieme a strumenti efficaci a disposizione delle forze dell'ordine e della magistratura, primi interventi di prevenzione e di promozione della cultura sportiva.
Ora tutta la società, nelle sue diverse articolazioni, deve mettersi al lavoro. Il mondo sportivo calcistico sta facendo la sua parte: dopo la guida saggia ed equilibrata del commissario Pancalli, succeduto al commissario Guido Rossi, a cui vanno i nostri complimenti, ieri è stato eletto presidente della Federcalcio Giancarlo Abete, a cui rivolgiamo i nostri auguri, il quale ha detto con chiarezza che nello sport l'etica è una precondizione e che non ci può essere sport se non c'è etica. Sono parole bene auguranti, per chi ritiene che l'autonomia dello sport e la cultura sportiva siano valori da preservare e custodire. E probabilmente il calcio deve anche ricostruire una credibilità negli ultimi anni troppo spesso minata.
A partire da oggi, forze di polizia e magistratura hanno strumenti più efficaci per isolare i violenti. A noi legislatori, però, resta l'onere di completare l'opera. Lo dobbiamo non solo alla memoria di chi ha dato la vita, come l'ispettore Raciti e il dirigente Licursi, ma anche alle nostre forze dell'ordine, che garantiscono ogni domenica la sicurezza di tutti noi. Così come lo dobbiamo a quei milioni di tifosi che non sono violenti, per i quali la partita è la bellezza del gesto tecnico e non l'occasione per una rissa tra violenti. (Applausi dai Gruppi IU-Verdi-Com, RC-SE e Ulivo).
CASTELLI (LNP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
CASTELLI (LNP). Signor Presidente, la Lega non può votare a favore di questo provvedimento per le motivazioni che abbiamo già illustrato e che vale la pena ripetere.
La prima è di natura sostanziale e consiste nel fatto che non ci sentiamo di avallare questo pasticcio. Al di là di tutto, infatti, è evidente che si tratta di un pasticcio. Non è la prima volta che accade, ma è raro che dobbiamo apprestarci a votare un disegno di legge e contestualmente i Capigruppo hanno già apposto le loro firme ad un provvedimento che contraddice quello che stiamo per varare. Ci sarebbe un'unica e logica strada maestra: quella di procedere in questa sede a modificare le fattispecie che sono evidentemente da cambiare.
Pertanto, non voteremo a favore del provvedimento in esame per non proseguire su una strada che è sbagliata e per non creare - e questa è la seconda motivazione che giustifica il nostro atteggiamento - un pericoloso precedente in questa legislatura.
Quante volte, signor Presidente, in quest'Aula e nella Conferenza dei Capigruppo abbiamo rilevato che si impone da parte della Camera un ruolo per certi versi subalterno al Senato! E lei talvolta è stato d'accordo con noi; mi sembra che in proposito abbia anche scritto delle missive, in occasione dell'esame del cosiddetto decreto Bersani. Ebbene, oggi credo che abbiamo raggiunto un bel livello, perché non soltanto siamo costretti a votare un provvedimento che non condividiamo in alcuni aspetti fondamentali, ma per di più sono stati smentiti in maniera netta e secca i risultati raggiunti all'unanimità nelle Commissioni riunite.
Il Senato avalla così una posizione che non ha assolutamente condiviso, per una sorta di ragion di Stato imposta dalla Camera. Credo che questo non sia assolutamente accettabile, anche perché è stato creato un precedente pericoloso, che magari fra qualche anno verrà evocato traendolo dal mitico massimario che gli ottimi Segretari generali custodiscono gelosamente. Ritengo che non sia assolutamente opportuno partecipare a ciò che si sta facendo.
Queste sono le motivazioni fondamentali per le quali ci asterremo dalla votazione. Ci asterremo perché condividiamo invece la ratio della quasi totalità di quanto scritto nel provvedimento. Condividiamo il fatto che occorra dare un segnale forte a quei tifosi che non vogliono rassegnarsi a seguire le regole del vivere civile. Riteniamo quindi che questo sia un provvedimento che in qualche modo ci fa perdere un'occasione: l'occasione di varare un testo di legge condiviso da tutti, che potesse costituire un segnale preciso per l'opinione pubblica. Ma tant'è.
Credo che saremo l'unico Gruppo che non voterà a favore di questo testo. Dovremo seguire il destino che spesso ha la Lega: quando dice alcune cose non viene creduta e poi, dopo due o tre anni, si dirà che avevamo ragione. Questo sarà uno dei tanti casi, lo aggiungiamo alla lista. (Applausi dal Gruppo LNP).
D'ONOFRIO (UDC). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
D'ONOFRIO (UDC). Signor Presidente, onorevole Ministro, il Senato della Repubblica è chiamato oggi ad una decisione impegnativa e significativa, ed è la ragione per la quale credo che il Gruppo UDC abbia concorso in modo rilevante a che questa stessa decisione sia presa oggi.
Il Gruppo UDC voterà a favore della conversione del decreto-legge per come ci è stato trasmesso dalla Camera, sapendo che è pervenuto con alcune modifiche che non abbiamo gradito. Nelle Commissioni riunite affari costituzionali e giustizia abbiamo indicato le ragioni per cui non le abbiamo gradite.
È quindi una decisione, di fatto, di responsabilità nazionale, non è una decisione che riguarda questo Governo o i rapporti tra maggioranza e opposizione. È una decisione che il Senato prende in riferimento al generale mondo dello sport italiano, che aveva visto i gravissimi fatti di Catania come un punto di arrivo di un'evoluzione grave dell'illegalità diffusa nel contesto delle manifestazioni sportive del calcio italiano.
Il mondo sportivo italiano ha in fondo accettato questo decreto‑legge che il Governo ha adottato, in continuità culturale con il cosiddetto decreto Pisanu, prendendo atto che in qualche misura vi poteva essere un cambiamento di clima da parte del mondo dello sport, che non ha digerito facilmente le disposizioni, anche severe, del decreto-legge stesso. La più importante delle disposizioni è stata percepita dagli italiani per il fatto che le partite sono state sospese. Questo è il fatto nuovo, la vera novità. Tutto il resto è molto opinabile. In quella sospensione delle partite di calcio vi è stata una decisione di straordinarietà legata alla vicenda catanese, e noi oggi assumiamo una decisione che riguarda questa straordinarietà.
Votiamo a favore di un decreto-legge da convertire che scade tra pochi giorni. So perfettamente che è una decisione che ha un valore politico emblematico, ma è questo valore che ci ha portato una settimana fa a dare una soluzione possibile a questa vicenda: approvare il decreto come è, sapendo che le modifiche, se unanimi, da apportare in Commissione al Senato, devono diventare oggetto di un intervento del Governo nella stessa materia.
Il Governo ci ha indicato che oggi non può, per ragioni costituzionali, adottare un decreto-legge nella stessa materia mentre questo è convertito. Si procederà allora con la sede deliberante presso le due Commissioni riunite. È una soluzione ragionevole.
Confermo, a nome dell'UDC, il senso di responsabilità nazionale nel convertire questo decreto e mi auguro che questa nostra decisione (che non è presa soggiacendo ad un ordine della Camera dei deputati in articulo mortis del decreto, ma per un senso di responsabilità generale) concorra a rompere quel muro di reciproca incomunicabilità che vi è stato troppo a lungo tra il mondo dello sport - del calcio in particolare - e il mondo politico italiano. Lamento questa incomunicabilità come fatto grave per la cultura civile del nostro Paese. Il Gruppo UDC lavorerà sempre per poter superare questo scontro e il voto di stasera lo considero parte di questo sforzo.
La nostra decisione va al di là dei singoli aspetti critici, sui quali avremmo potuto e potremmo discutere a lungo. Manteniamo la decisione del voto favorevole perché, come ho detto più volte, sarebbe impensabile lasciare per qualche tempo all'incertezza del voto finale della Camera un testo che, come tale, è atteso come segno di civiltà da parte del Parlamento italiano. In questo senso, lavoreremo di conserva perché questa civiltà venga raggiunta. (Applausi dal Gruppo UDC).
SAPORITO (AN). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SAPORITO (AN). Signor Presidente, non ripeterò le argomentazioni che sono state oggetto di discussione questa mattina in Aula.
Certo, però, a conclusione di questa esperienza sul disegno di legge in esame si può fare un'esperienza nuova per noi. Non si era mai visto che un provvedimento che nelle Commissioni riunite aveva ottenuto unanimità di consensi e in Aula la quasi unanimità di tutte le forze politiche e l'adesione del Governo, con una volontà costruita dialetticamente con convergenze, non trovasse la legittima e ordinaria strada di definizione, cioè l'accettazione degli emendamenti voluti da tutte le forze politiche e anche dal Governo.
Stamattina vi è stata una riunione informale; non voglio fare un rilievo negativo, ma semplicemente chiedere maggiore attenzione al Governo, che non può venire a dire in Senato che è d'accordo sugli emendamenti e sulle soluzioni prospettate per poi andare alla Camera e, anziché difendere la posizione espressa precedentemente, addirittura contribuire - per quello che abbiamo letto dai verbali - a definire gli emendamenti modificativi del testo approvato dal Senato.
Noi però non abbiamo rinunciato agli obiettivi che secondo me erano e sono giusti; quei tre emendamenti riguardano problemi reali: la sicurezza della polizia, il rispetto dei parametri costituzionali e la definizione delle responsabilità, in un provvedimento nel quale la prima cosa che chiediamo è che gli stadi vengano messi a norma e siano dotati di tutte le attrezzature di sicurezza.
Rispetto alla definizione delle responsabilità, noi avevamo trovato un livello di responsabilità e avevamo imposto a questo livello di intervenire ad adempiere a questi doveri; ebbene, alla Camera questa imposizione, questo dovere viene trasformato in facoltà. Noi siamo convinti che chi ha facoltà di poter non fare spese sicuramente non le farà.
Non abbiamo quindi rinunciato a raggiungere questi obiettivi; domani mattina è già prevista la riunione delle Commissioni riunite che esaminerà il disegno di legge. (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, per favore, non rilassiamoci in questi amabili conversari; vediamo di tenere l'attenzione più alta, in termini di silenzio e di ascolto.
SAPORITO (AN). Domani saremo presenti nelle Commissioni riunite e daremo il nostro apporto e il nostro contributo, come sempre. Speriamo di approvare il disegno di legge in Commissione in sede deliberante. Qui chiedo la collaborazione del Governo, ma anche la lealtà di tutte le forze politiche che certo hanno condiviso questa strada subordinata per raggiungere lo stesso obiettivo.
Di fronte a questa soluzione, pur ribadendo che la soluzione migliore era quella che avevamo prospettato, per il rispetto che abbiamo per le Forze di polizia, con la volontà di definire una rete normativa più severa nei confronti del ribellismo negli stadi, per il bene del mondo dello sport - di cui dobbiamo essere custodi anche severi - e soprattutto per la sicurezza delle manifestazioni sportive, dichiaro il voto favorevole a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale. (Applausi dal Gruppo AN).
PALMA (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
PALMA (FI). Signor Presidente, è davvero singolare che di qui a poco approveremo anche con il voto di Forza Italia la conversione in legge di questo decreto e lo faremo dopo che tutti, senatori e componenti del Governo, siamo stati d'accordo sul fatto che questo testo contiene tre errori. Passi per i tre errori, ma uno di loro è particolarmente grave, perché costituisce una grave lesione della Costituzione. Ciò nonostante, pare che le ragioni della demagogia e della politica ci impongano di approvarlo immediatamente e di non affaticare, sia pure in questi giorni prepasquali, i colleghi della Camera per una rapidissima navetta e per l'approvazione di un disegno di legge forse più conforme ai nostri ordinamenti.
So bene che il commissario Pancalli ha affermato che se oggi il Senato non dovesse approvare questo disegno di legge si farebbe un torto alla memoria dell'ispettore Raciti. È vero, ma mi verrebbe da chiedere al mondo del calcio e delle istituzioni calcistiche dove erano quando quel mondo si è immarcito in ragione dei pesanti interessi economici che lo connotano e principalmente quando è stato silente in ordine ai perversi legami che spesso hanno collegato le società al mondo degli ultras.
So perfettamente che due di questi emendamenti che volevamo proporre sono appartenenti, per così dire, al mondo del merito e quindi discutibili; tuttavia mi chiedo, signor Ministro e signori colleghi senatori, se davvero ritenete giusto che chi provoca lesioni gravi o gravissime ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico debba rispondere di una pena particolarmente pesante se è tifoso, e invece di una molto più lieve nel caso in cui sia - che so - un attivista politico o un entusiasta di chissà quale forma di idea.
Eppure, questa è la disposizione che vareremo e lo faremo in piena lesione della nostra Costituzione. È infatti chiara la violazione dell'articolo 3, non essendovi ragionevolezza per questa disparità di trattamento, specie ove si pensi che la forma aggravata del reato di resistenza, che prevede addirittura una pena fino quasi a dodici anni, non fa distinzione fra le manifestazioni sportive e altro genere di manifestazioni.
Ci si chiederà se il Presidente della Repubblica, che pure ha vigilanza e controllo sulla legalità costituzionale dei provvedimenti legislativi, firmerà o meno questo provvedimento: non mi interessa, non mi appartiene. Tuttavia, è certo che stamattina sono state manifestate pesanti perplessità dal ministro Amato, il quale praticamente ha detto chiaramente che quella norma non corrisponde al modello costituzionale, ovvero dal presidente Salvi, che nel suo intervento successivo ha affermato l'incostituzionalità di questa norma, come allo stesso modo esponenti molto meno autorevoli di loro si erano permessi di fare in sede di Commissioni riunite. A fronte di queste chiare affermazioni, che non sono rimaste in un ambito salottiero ma sono state proclamate nell'Aula del Senato, mi domando come farà il Presidente della Repubblica a non soffermare, quanto meno, la sua attenzione sull'incostituzionalità o meno del provvedimento. Speriamo che non lo faccia, speriamo che il provvedimento vada avanti e che il mondo del calcio possa trovare in questo primo passo una sua serenità.
Certo è però, signor Presidente e signori senatori, che ciò non accade per la prima volta. Non debbo ricordare a voi come, in occasione della finanziaria, sia passato qui al Senato il comma 1343 perché non si poteva fare la navetta con la Camera in situazione prenatalizia e voi siete stati costretti a presentare un disegno di legge per la modifica di quel comma, i cui effetti positivi o negativi sono devoluti all'attenzione della magistratura che si interesserà delle singole questioni.
Ma al di là di tutto, signor Presidente, signori senatori, a voi pare giusto che al Senato venga consegnato un ruolo di sussidiarietà, assolutamente secondario rispetto a quello della Camera dei deputati? Per il decreto Bersani vi sono stati cinque giorni di discussione per il varo in Senato e adesso - ahimè - solo due o tre giorni per il varo di un provvedimento la cui scadenza è fissata al 9 aprile; ma come ho ricordato prima, probabilmente non si possono disturbare i colleghi deputati impegnati nelle ratifiche di qualche accordo internazionale, affinché essi possano dedicare due o tre ore del loro tempo per il varo di un provvedimento - lo ribadisco - in maggiore sintonia rispetto al nostro ordinamento.
Il Governo, il ministro Amato, con tutta la sua autorevolezza e, devo dire, in piena sincerità, perché non ha taciuto le anomalie del provvedimento, ha chiesto al Senato di vararlo, ha chiesto un momento di grande responsabilità e, se me lo consentite, di fare un passo indietro rispetto alle sue prerogative considerando prevalente rispetto ad esse l'interesse del Paese. Noi aderiamo a tale richiesta, signor Presidente; non a caso, oggi stesso abbiamo consegnato in Commissione un disegno di legge attraverso il quale cerchiamo di modificare le anomalie che tutti voi avete segnalato in riferimento al provvedimento che di qui a poco approveremo.
Certo è però, signor Presidente e signori senatori, che una volta varato in sede deliberante il nuovo disegno di legge di modifica, ove mai esso dovesse fermarsi e impantanarsi alla Camera e non trovare la sua luce e il suo varo, per ottenere quelle modifiche che qui tutti noi abbiamo ritenuto giuste e corrette, comprese quelle scarsamente gradite alle lobby delle società di calcio, avremo consegnato alla Camera le nostre prerogative, avremo commesso il grave atto istituzionale di considerare il Senato subvalente rispetto alla Camera dei deputati, forse avanzando una riforma costituzionale che qualcuno desidera, ma sicuramente andando contro la nostra Costituzione.
Signor Presidente e signori senatori, ove mai si dovessero verificare ulteriori errori e i provvedimenti dovessero arrivare al Senato senza il tempo necessario per un loro corretto approfondimento, per una loro modifica e per un eventuale rinvio alla Camera dei deputati, non potrete più chiamarci al senso di responsabilità, perché voi siete la maggioranza, voi siete il Governo. Il vostro Presidente afferma che siete la serietà al Governo. E allora, se siete seri, cercate di sbagliare di meno; cercate di convincere, attraverso la simpatia della moral suasion, i vostri deputati e senatori a non commettere errori. Credo sia l'ultima volta che potrete richiamarci al senso di responsabilità ed è l'ultima volta che vi daremo una mano a coprire un vostro grave errore.
Un'ultima osservazione, Presidente. Non so cosa il Ministro dell'interno andrà dire ai suoi poliziotti, a coloro che da oggi potranno essere oggetto di lesioni gravi e gravissime da persone che non sono tifose, senza avere la necessaria soddisfazione di tipo giudiziario. Guardi, Presidente, chi conosce anche minimamente le questioni di diritto sa che la sanzione, oltre a modulare la pena che deve essere inflitta a chi commette un determinato reato, ha un altro effetto, di tipo deterrente. Una cosa è provocare lesioni ad un soggetto che, per il gioco dell'equivalenza e della prevalenza delle attenuanti generiche, possono portare a due mesi di reclusione; ben altra situazione si ha quando tali lesioni possono condurre a quattro o cinque anni di galera.
Credo che sotto tale profilo con questo provvedimento, non avendo personalmente alcun ottimismo circa la positiva riuscita del disegno di legge, consegnerete la vita e l'integrità dei nostri poliziotti all'entusiasmo devastante e violento di diversi attivisti politici. Forza Italia voterà comunque a favore. (Applausi dal Gruppo FI e del senatore Saro).
SCALERA (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
SCALERA (Ulivo). Signor Presidente, è stato un dibattito delicato e sottile quello che oggi ha animato i nostri lavori con, da una parte, la stringente necessità di dare una risposta seria e concreta ad una opinione pubblica che chiede ormai, da molte settimane, strumenti, iniziative, atti legislativi al Parlamento e, dall'altra, la necessità, emersa in maniera sufficientemente chiara, di rimettere mano al testo, di apportare una serie di importanti limature rispettando i tempi dell'approvazione.
Non era facile, non è stato certamente facile; ma la strada che è stata tracciata dalla riunione congiunta tra Governo e Commissioni ha segnato una riflessione attenta e puntuale, che salvaguarda indiscutibilmente il valore di quelle risposte e anche la capacità del Parlamento di essere, finanche temporalmente, all'altezza delle attese non soltanto del mondo dello sport, ma più complessivamente dell'opinione pubblica nazionale.
Credo che, al di là dei limiti del testo, cui sono convinto e siamo convinti si porrà rapidamente mano attraverso la Commissione e - credo di tranquillizzare in questo senso anche il senatore Castelli - le intese intercorse con la Camera, l'approvazione della legge sulla violenza nel calcio segni comunque un passo importante sulla strada della normalizzazione del tifo e, direi, più complessivamente dell'intero «sistema calcio» in Italia.
Una legge, dicevo, lungamente attesa in queste settimane, inseguita con coraggio e passione da tutto il Parlamento; una legge che ha saputo costruire finalmente, caro Presidente, anche all'interno di quest'Aula una forte unità tra maggioranza e opposizione, confermando come lo sport non abbia bisogno di bandiere né di confuse ideologie, bensì di atti concreti, capaci di incanalare le sue enormi potenzialità, ma anche di frenare le sue inquietudini profonde.
Tutti sappiamo, all'interno di quest'Aula, come questo atto rappresenti solo ed esclusivamente un primo momento, che chiude il sipario su quella che è stata una «terapia d'urto», una terapia di primo intervento che avrà bisogno non solo di adeguate correzioni, ma anche di essere, in futuro, monitorato costantemente e costantemente seguito.
Tutti sappiamo come nei nostri stadi, dopo il dramma di Catania, il pallone non potrà rotolare più come una volta e questo decreto-legge, nelle sue proiezioni di prevenzione e repressione dei fenomeni di violenza, fotografa certamente una preoccupazione vera, determinando anche svolte autentiche, tutt'altro che formali.
Una risposta che noi riteniamo forte, chiara, vera, autentica ad una situazione non più accettabile né sostenibile e che probabilmente, anche grazie all'applicazione più stringente del decreto Pisanu, può costituire una ricetta utile e possibile per il calcio italiano.
Un altro calcio è possibile, ma bisogna (lo dicevo prima) monitorare costantemente, valutare, controllare gli sviluppi conseguenti alle nostre iniziative legislative.
Il calcio italiano viene da inquietudini profonde: Calciopoli è stata probabilmente l'ennesima realtà che ha toccato in maniera grave il nostro sport più popolare e direi complessivamente che questi mesi hanno messo a nudo in maniera chiara anche i limiti organizzativi, le oscure connivenze, i falsi luoghi comuni che hanno caratterizzato per troppi anni il rapporto tra società e tifosi e la complessa elaborazione del pianeta calcio.
Credo che in questi anni la mancata applicazione di leggi esistenti, ma al tempo stesso il mancato inasprimento delle pene, abbia finito per determinare e per sviluppare una spirale assurda nella quale... (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, ve lo dico sommessamente: siamo alla conclusione, vediamo di far parlare con un po' più di attenzione il senatore Scalera. Senatore Saporito, la prego, lei non smette nemmeno quando il Presidente raccomanda.
SCALERA (Ulivo). La ringrazio, signor Presidente. Dicevo di questa spirale assurda del calcio italiano, nella quale troppo spesso la parola «inedia» ha fatto rima con «tragedia».
Ebbene, credo che oggi noi dobbiamo anche ringraziare il commissario Luca Pancalli, che ha lasciato il suo difficile e delicato compito, per quello che ha saputo confezionare in queste delicatissime settimane: una piattaforma coraggiosa, nuova, una trama diversa rispetto al sistema calcio che ha determinato indiscutibilmente anche difficoltà, problemi, implicite accuse verso il sistema calcio e verso la sua incapacità di uscire dalla spirale dei suoi equivoci, ma ha determinato soprattutto il segno di un cambiamento alto e forte del quale gli deve essere dato atto per l'impegno, per la dedizione e per la passione con la quale è riuscito ad inseguire questo obiettivo.
Analogamente, oggi credo che dobbiamo salutare positivamente l'espressione pressoché unanime da parte della realtà calcistica nazionale del nuovo presidente della Federazione italiana giuoco calcio, il dottor Giancarlo Abete, impegnato com'è in un lavoro ancor più complesso, difficile, articolato.
Arrivo rapidamente alle conclusioni, signor Presidente. Noi riteniamo che questo sia un primo importante momento nel rapporto che lo sport italiano deve avere con le realtà parlamentari. Un altro, come il ministro Melandri sa, lo avremo nelle prossime settimane attraverso il dibattito dedicato ai diritti televisivi del calcio, un altro elemento importante, che servirà per comprendere, per capire come questo sport possa ritrovare anche sul piano agonistico una diversa e nuova vitalità.
Signor Presidente, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento, convinto com'è che il calcio italiano può e deve uscire dal cono d'ombra nel quale è stato confinato nell'ambito di questi ultimi mesi, dalla spirale di incertezze e di inquietudini che lo ha caratterizzato, dalle realtà di un tifo troppo spesso inutilmente e confusamente intrecciato alla realtà di una civiltà moderna nella quale il rito di una stupida crudeltà finisce per essere un rito che si trasforma in un'occasione domenicale violenta e al tempo stesso inconcepibile. Noi continueremo a lavorare su questo piano.
Siamo convinti che questo provvedimento debba rappresentare la pietra angolare di un sistema nuovo attorno al quale costruire per il futuro dinamiche diverse e al tempo stesso sempre più legate all'attualità del calcio italiano, ma siamo anche convinti che se oggi il Parlamento non fosse riuscito a dare questa risposta nell'opinione pubblica nazionale la valutazione sarebbe stata di sicuro altamente negativa per lo sforzo inutile che molto di noi hanno tentato di portare avanti in queste settimane.
Ecco perché, con piena convinzione, il Gruppo dell'Ulivo voterà a favore di questo provvedimento. (Applausi dal Gruppo Ulivo e dei senatori Biondi e Saporito).
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Senatore Barbato, io l'avevo chiamato per primo. Lei si iscrive per primo e arriva a metà.
Voglio fare un patto con l'Aula: noi diamo la parola al senatore Barbato, pure se l'avevamo saltato, però dovremmo contenere quest'atmosfera che ricordo c'era quando eravamo - ed è bello, credo, per tutti noi ripensarci - alla vigilia di vacanze in altri ambiti. Adesso diamo la parola al senatore Barbato per l'ultimo intervento in dichiarazione di voto. Vi prego di lasciarlo parlare in tutta tranquillità, visto che gli diamo la parola malgrado fosse assente.
BARBATO (Misto-Pop-Udeur). La ringrazio, signor Presidente. Colleghi senatori, stiamo per esprimere un voto importante su un testo giunto in seconda lettura in questo ramo del Parlamento a seguito delle modifiche apportate dalla Camera dei deputati, modifiche sulle quali si è riscontrata positivamente una sostanziale convergenza tra maggioranza e opposizione.
Stessa convergenza, anche se diversa nel merito su talune questioni (quale la norma riformulata in termini di obbligo per le società sportive alla partecipazione e ai costi per l'adeguamento degli impianti) si è registrata sulle modifiche utili e necessarie apportate dalle Commissioni 1a e 2a, condivise anche dal Governo.
L'Assemblea del Senato, tuttavia, ha scelto di non procedere all'accoglimento dei suddetti emendamenti confidando nell'impegno dell'Esecutivo a sostegno di un'iniziativa legislativa ad hoc da approvare nel più breve tempo possibile. Per un senso profondo di responsabilità è bene infatti che venga approvato definitivamente il testo licenziato dalla Camera per scongiurare definitivamente il rischio della decadenza di un decreto che difficilmente sarebbe giustificabile agli occhi dell'opinione pubblica.
Certamente l'iter di questo provvedimento dimostra quanto, in termini concreti, sia delicata la gestione dei rapporti tra i due rami del Parlamento, ma non è questa la sede più opportuna per affrontare la questione, quanto mai attuale nell'eventuale superamento del sistema del bicameralismo perfetto e paritario che, forse giova ricordarlo, attualmente sopravvive solo in Svizzera e in Romania.
Ciò che più conta oggi è, come dicevo, la conversione di un decreto per le misure fondamentali che esso contiene sia dal punto di vista delle sanzioni nei confronti dei terribili episodi di violenza che hanno colpito recentemente il mondo del calcio, sia per il messaggio positivo che vuole lanciare attraverso l'introduzione, significativamente ricordata anche nel titolo, di norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive.
Per queste ragioni annuncio, a nome dei Gruppi Misto-Popolari-Udeur e Misto-Italia dei Valori, il voto favorevole al provvedimento in oggetto. (Applausi dal Gruppo Ulivo e dei senatori Biondi e Follini).
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge, composto del solo articolo 1.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:
Senatori presenti |
266 |
Senatori votanti |
265 |
Maggioranza |
133 |
Favorevoli |
244 |
Contrari |
1 |
Astenuti |
20 |
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche (1314-B)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE E ALLEGATO RECANTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE AL DECRETO-LEGGE IN SEDE DI CONVERSIONE NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI (*)
Art. 1.
1. Il decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, recante misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
________________
(*) Approvato il disegno di legge composto del solo articolo 1.
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 2007, N. 8
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «''a porte chiuse''» sono sostituite dalle seguenti: «in assenza di pubblico»;
al comma 2, capoverso 7-bis, dopo le parole: «persona fisica» sono inserite le seguenti: «o giuridica» ela parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all'articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis»;
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
''1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale.''»;
al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»;
al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;
al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»;
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse la parola: «morali» nonché le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce). - 1. Sono vietate, negli impianti sportivi, l'introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e dopo le parole: «in modo da creare un» è inserita la seguente: «concreto»;il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Al comma 2 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, le parole da: '', se dal fatto deriva un pericolo concreto'' fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: ''con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da 1.000 euro a 5.000 euro. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, l'interruzione o la sospensione definitiva della competizione calcistica''»;
al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). - 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
''5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive''».
All'articolo 4:
al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,»;
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. All'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e successive modificazioni, le parole: ''30 giugno 2007'' sono sostituite dalle seguenti: ''30 giugno 2010''»;
alla rubrica, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché all'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88».
All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: ''sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro'' sono sostituite dalle seguenti: ''sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro''».
All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge».
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
''Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive). - Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la reclusione da otto a sedici anni.''»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale».
All'articolo 8:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvo quanto previsto dal comma 4»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Le società sportive possono stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva, della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione della predette finalità, nonché per il sostegno di gemellaggi con associazioni legalmente riconosciute dei sostenitori di altre società sportive aventi i medesimi fini statutari. I contratti e le convenzioni stipulati con associazioni legalmente riconosciute che abbiano tra i propri associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, sono sospesi per la durata di tale divieto, salvo che intervengano l'espulsione delle persone destinatarie del divieto e la pubblica dissociazione dell'associazione dai comportamenti che lo hanno determinato».
All'articolo 9:
al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000»;
dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. Le società organizzatrici di competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio sono tenute ad affiggere in tutti i settori degli stadi copie del regolamento d'uso dell'impianto. Le medesime società hanno cura altresì di prevedere che sul retro dei biglietti sia espressamente indicato che l'acquisto del biglietto stesso comporta l'obbligo del rispetto del regolamento d'uso dell'impianto quale condizione indispensabile per l'accesso e la permanenza all'interno dello stadio».
All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, dopo le parole: «possono provvedere» sono inserite le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone un programma di iniziative nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove, sentiti il CONI, le federazioni e le società sportive, manifestazioni e attività finalizzate alla sensibilizzazione ai valori della Carta olimpica, organizzate immediatamente prima dello svolgimento delle manifestazioni sportive all'interno degli impianti e nelle aree ad essi adiacenti. Le iniziative di cui al presente comma sono realizzate nei limiti delle disponibilità del Fondo di cui al comma 2.
2. Le maggiori somme corrisposte a titolo di sanzione pecuniaria irrogata per le violazioni delle disposizioni di cui alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, derivanti dalle modifiche apportate dal presente decreto, nonché nelle ipotesi di cui agli articoli 1, commi 3-quater e 3-quinquies, 2-bis, 5, 8 e 9 del presente decreto, affluiscono al Fondo di solidarietà sportiva, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, avente la finalità di finanziare i programmi e le iniziative di cui al comma 1 del presente articolo. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11-ter. - (Rilascio di biglietti gratuiti per i minori). - 1. Le società organizzatrici delle manifestazioni sportive sono tenute a rilasciare, anche in deroga al limite numerico di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, introdotto dall'articolo 1, comma 2, del presente decreto, biglietti gratuiti nominativi per minori di anni quattordici accompagnati da un genitore o da un parente fino al quarto grado, nella misura massima di un minore per ciascun adulto, per un numero di manifestazioni sportive non inferiore al 50 per cento di quelle organizzate nell'anno. L'adulto assicura la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.
Art. 11-quater. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: ''di capienza superiore alle diecimila unità'' sono sostituite dalle seguenti: ''di capienza superiore alle 7.500 unità''.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quinquies. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: ''Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva'';
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: ''Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport'';
c) all'articolo 34, comma 4, l'ultimo periodo è soppresso;
d) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
''6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.'';
e) all'articolo 35, comma 2, le parole: ''per un periodo da uno a dieci giorni'' sono sostituite dalle seguenti: ''per un periodo da tre a trenta giorni'';
f) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
''4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo''.
Art. 11-sexies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: ''Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto''».
Nel titolo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive».
ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE
Articolo 1.
(Misure per la sicurezza degli impianti sportivi)
1. Fino all'attuazione degli interventi strutturali ed organizzativi richiesti per dare esecuzione all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, e dei decreti ivi previsti, le competizioni riguardanti il gioco del calcio, negli stadi non a norma, sono svolte «a porte chiuse». Le determinazioni in proposito sono assunte dal prefetto competente per territorio, in conformità alle indicazioni definite dall'Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di cui all'articolo 1-octies del medesimo decreto-legge n. 28 del 2003. Potrà essere consentito l'accesso di coloro che sono in possesso di un abbonamento annuale, acquistato in data anteriore alla data di entrata in vigore del presente decreto, non destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, allorché l'impianto sportivo risulterà almeno munito degli specifici requisiti previsti in attuazione dei commi 1, 2 e 4 dell'articolo 1-quater del citato decreto-legge n. 28 del 2003.
2. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente:
«7-bis. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni nazionali riguardanti il gioco del calcio di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, direttamente od indirettamente, alla società sportiva cui appartiene la squadra ospitata, titoli di accesso agli impianti sportivi ove tali competizioni si disputano, riservati ai sostenitori della stessa. È, altresì, fatto divieto di porre in vendita o cedere, a qualsiasi titolo, alla stessa persona fisica titoli di accesso in numero superiore a dieci. In caso di violazioni delle disposizioni del presente comma si applicano le sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo 1-quinquies.».
3. I divieti di cui all'articolo 1-quater, comma 7-bis, del citato decreto-legge n. 28 del 2003, come introdotto dal comma 2, si applicano alle competizioni sportive riguardanti il gioco del calcio programmate per i giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto. I titoli di accesso ceduti o venduti anteriormente non possono essere utilizzati.
Articolo 2.
(Modifiche agli articoli 6 e 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1:
1) le parole: «e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «ed all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all'articolo 6-ter»;
2) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cui al presente comma può essere, altresì, disposto nei confronti di chi, sulla base di elementi oggettivi, risulta avere tenuto una condotta finalizzata alla partecipazione attiva ad episodi di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive o tale da porre in pericolo la sicurezza pubblica in occasione o a causa delle manifestazioni stesse.»;
b) al comma 5, le parole: «non possono avere durata superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «non possono avere durata inferiore a tre mesi e superiore a tre anni»;
c) al comma 6, le parole: «da tre a diciotto mesi o con la multa fino a lire tre milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro»;
d) il primo periodo del comma 7 è sostituito dal seguente:
«Con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da sei mesi a sette anni, e può disporre la pena accessoria di cui all'articolo 1, comma 1-bis, lettera a), del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205.».
2. All'articolo 6-quater della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo il comma 1, è aggiunto in fine, il seguente:
«1-bis. Nei confronti delle società sportive che abbiano incaricato dei compiti di cui al comma 1 persone prive dei requisiti morali previsti dall'articolo 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, è irrogata, dal prefetto della provincia in cui le medesime società risiedono, ovvero in cui hanno la sede legale, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro.».
Articolo 3.
(Modifiche agli articoli 6-bis e 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. Il comma 1 dell'articolo 6-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, lancia o utilizza, in modo da creare un pericolo per le persone, razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva. La pena è aumentata se dal fatto deriva il mancato regolare inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva. La pena è aumentata fino alla metà se dal fatto deriva un danno alle persone.».
2. Il comma 1 dell'articolo 6-ter della legge 13 dicembre 1989, n. 401, è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, è trovato in possesso di razzi, bengala, fuochi artificiali, petardi, strumenti per l'emissione di fumo o di gas visibile, ovvero di bastoni, mazze, materiale imbrattante o inquinante, oggetti contundenti, o, comunque, atti ad offendere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 500 a 2.000 euro. Si considerano commessi nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive ovvero in quelli interessati alla sosta, al transito, o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime o, comunque, nelle immediate adiacenze di essi, i fatti ivi verificatisi nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva.».
Articolo 4.
(Modifiche agli articoli 8 e 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. All'articolo 8 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1-bis, le parole: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, e all'articolo 6, commi 1 e 6, della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6-bis, comma 1, all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6, anche nel caso di divieto non accompagnato dalla prescrizione di cui al comma 2 del medesimo articolo 6. L'arresto è, inoltre, consentito nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6»;
b) al comma 1-ter, le parole: «o di altri elementi oggettivi» sono soppresse; le parole: «dai quali» sono sostituite dalle seguenti: «dalla quale» e le parole: «entro le trentasei ore» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantotto ore»;
c) al comma 1-quater, dopo le parole: «1-bis,» sono inserite le seguenti: «e nel caso di violazione del divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive previsto dal comma 7 dell'articolo 6,».
2. L'articolo 1-bis del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è abrogato.
3. Al comma 1 dell'articolo 8-bis della legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo le parole: «nell'articolo 6-bis, commi 1 e 2,» sono inserite le seguenti: «nell'articolo 6-ter».
Articolo 5.
(Integrazione del sistema sanzionatorio per la violazione del regolamento d'uso degli impianti)
1. All'articolo 1-septies, comma 2, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ipotesi di cui al periodo precedente, al contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni.».
Articolo 6.
(Misure di prevenzione)
1. Alla legge 13 dicembre 1989, n. 401, dopo l'articolo 7-bis è inserito il seguente:
«Art. 7-ter. - (Misure di prevenzione). - 1. Le misure di prevenzione di cui alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, possono essere applicate anche nei confronti delle persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.
2. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1 può essere altresì applicata la misura di prevenzione patrimoniale della confisca, di cui alla legge 31 maggio 1965, n. 575, relativamente ai beni, nella disponibilità dei medesimi soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Il sequestro effettuato nel corso di operazioni di polizia dirette alla prevenzione delle predette manifestazioni di violenza è convalidato a norma dell'articolo 2-ter, secondo comma, secondo periodo, della medesima legge n. 575 del 1965.».
Articolo 7.
(Aggravante ad effetto speciale per i delitti di violenza e resistenza a pubblico ufficiale)
1. Al secondo comma dell'articolo 339 del codice penale le parole: «della reclusione da tre a quindici anni» sono sostituite dalle seguenti: «della reclusione da cinque a quindici anni».
2. All'articolo 339 del codice penale, dopo il secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente: «Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche, salvo che il fatto costituisca più grave reato, nel caso in cui la violenza o la minaccia sia commessa mediante il lancio o l'utilizzo di corpi contundenti o altri oggetti atti ad offendere, compresi gli artifici pirotecnici, in modo da creare pericolo alle persone.».
Articolo 8.
(Divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari dei provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401)
1. È vietato alle società sportive corrispondere in qualsiasi forma, diretta o indiretta, a soggetti destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, o di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio. È parimenti vietato alle società sportive corrispondere contributi, sovvenzioni, facilitazioni di qualsiasi genere ad associazioni di tifosi comunque denominate.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 per i nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società sportive che non osservano i divieti di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 50.000 a 200.000 euro.
4. In deroga al divieto di cui al comma 1 è consentito alle società sportive stipulare con associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 12 del codice civile, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità statutarie.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Articolo 9.
(Nuove prescrizioni per le società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio)
1. È fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni riguardanti il gioco del calcio, responsabili della emissione, distribuzione, vendita e cessione dei titoli di accesso, di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 6 giugno 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 30 giugno 2005, di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso a soggetti che siano stati destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, ovvero a soggetti che siano stati, comunque, condannati, anche con sentenza non definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, sono definite, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di verifica, attraverso la questura, della sussistenza dei requisiti ostativi di cui al comma 1 dei nominativi comunicati dalle società sportive interessate.
3. Alle società che non osservano il divieto di cui al comma 1 è irrogata dal prefetto della provincia in cui la società ha sede legale la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro. Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Articolo 10.
(Adeguamento degli impianti)
1. All'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, dopo il comma 5 è inserito il seguente:
«5-bis. All'adeguamento degli impianti di cui al comma 1 possono provvedere le società utilizzatrici degli impianti medesimi. In tale caso, qualora ai fini dell'adeguamento dell'impianto alle prescrizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 occorrano particolari titoli abilitativi, l'amministrazione competente al rilascio del titolo provvede entro quarantotto ore dalla proposizione della relativa istanza, convoca entro lo stesso termine, ove necessario, una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. La conferenza si pronuncia entro le successive ventiquattro ore. In difetto di provvedimento espresso, l'istanza di rilascio del titolo abilitativo si intende ad ogni effetto accolta.».
Articolo 11.
(Programma straordinario per l'impiantistica sportiva)
1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con i Ministri delle infrastrutture e dell'interno, convoca un tavolo di concertazione per definire, entro centoventi giorni dalla data di convocazione, un programma straordinario per l'impiantistica destinata allo sport professionistico e, in particolare, all'esercizio della pratica calcistica, al fine di renderla maggiormente rispondente alle mutate esigenze di sicurezza, fruibilità, apertura, redditività della gestione economica finanziaria, anche ricorrendo a strumenti convenzionali.
2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, il Ministro delle infrastrutture, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il CONI, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni e delle organizzazioni sportive.
Articolo 12.
(Entrata in vigore)
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
EMENDAMENTI PRESENTATI AGLI ARTICOLI 3, 7 E 10 DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
3.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato
Al comma 1, capoverso 1, sopprimere la parola: «concreto».
7.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato
Al comma 1, capoverso art. 583-quater, sopprimere le parole: «in occasione di manifestazioni sportive».
Conseguentemente modificare la rubrica.
10.1
LE COMMISSIONI RIUNITE
Ritirato
Al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire le parole: «possono provvedere» con la parola: «provvedono» .
Allegato B
Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1314-B e sugli emendamenti ad esso riferiti
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge in titolo ed i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo sul testo, nel presupposto che le iniziative di cui al comma 1 dell'articolo 11-bis siano modulabili in rapporto alle risorse effettivamente disponibili nell'ambito del fondo di cui al comma 2 della medesima disposizione.
Esprime altresì parere non ostativo sugli emendamenti.
[1] Per la citata relazione cfr. atto senato n. 1452.
[2] Come precisato nel successivo paragrafo relativo alla "Formulazione del testo", sebbene l'articolo 1 della pdl in esame si proponga di modificare l'attuale formulazione dell'articolo 583-quater del codice penale, introdotto dalla legge n. 41 del 2007, di conversione del decreto legge n. 8 del 2007, di fatto, il citato articolo 1 della pdl è stato strutturato come aggiuntivo all'articolo 583- ter del codice penale e ciò in quanto, come sopra rilevato, al momento dell'appovazione al Senato della pdl in esame (4 aprile 2007) non risultava ancora entrata in vigore la legge n. 41 del 2007 che, a sua volta, ha previsto l'inserimento nel codice penale del nuovo articolo 583-quater.
[5] Al riguardo, si veda la relazione illustrativa della proposta di legge in esame (atto Senato n. 1452) e il relativo iter al Senato, allegato al presente dossier.
[6] Legge n. 41 del 2007.
[7] Sul punto si veda sia il resoconto della seduta della Commissione giustizia del Senato del 4 aprile 2007 (esame in sede deliberante della pdl. S.1452), sia il resoconto della seduta dell'Assemblea del Senato del 3 aprile 2007 (esame in seconda lettura della pdl. n. 1314-B). Entrambi i resoconti sono allegati al presente dossier.
[8] Cfr. seduta del 4 aprile 2007.
[9] Decreto-legge 24 febbraio 2003, n.28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n.88, recante disposizioni urgenti per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive.
[10] Legge 7 agosto1990 n. 241 recante Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
[11] Si veda, altresì, l'Avviso di rettifica pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 9 febbraio 2007.