Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Reati ministeriali - A.C. 1785
Riferimenti:
AC n. 1785/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 131
Data: 28/03/2007
Descrittori:
REATI MINISTERIALI     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Reati ministeriali

A.C. 1785

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 131

 

28 marzo 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

Ha collaborato alla redazione del dossier il Servizio prerogative e immunità

 

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File: gi0138.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  6

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

Schede di lettura

§      Il procedimento relativo ai reati ministeriali9

§      Il contenuto della proposta di legge  12

Progetto di legge

§      A.C. 1785, (on. Consolo), Disposizioni in materia di reati ministeriali17

§      Regolamento della Camera dei deputati (artt. 18-bis, 18-ter, 135-bis)26

§      Regolamento del Senato (artt. 19 e 135-bis)28

§      L. Cost. 11 marzo 1953 n. 1. Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale (art. 12)31

§      L. 25 gennaio 1962, n. 20. Norme sui procedimenti e giudizi di accusa (artt. 22, 23, 27, 29 e 30)32

§      L. 10 maggio 1978, n. 170. Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla L. 25 gennaio 1962, n. 20  35

§      L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1. Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione  40

§      L. 5 giugno 1989, n. 219. Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.44

Documentazione

§      Liprino A., Procedimento per i reati ministeriali (aggiornamento 2005), in Digesto pen., Utet, Torino, tomo II, 1157  55

§      Ciancio A., Art. 96,  in Commentario alla Costituzione, Utet, Torino, 2007, volume II69

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1785

Titolo

Disposizioni in materia di reati ministeriali

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto processuale penale; Governo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§    presentazione alla Camera

5 ottobre 2006

§    annuncio

9 ottobre 2006

§    assegnazione

26 ottobre 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 1785, di iniziativa del deputato Consolo, composta da un solo articolo, reca una modifica all'articolo 2, comma 1 della legge n. 219 del 1989, recante disposizioni in materia di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

 

Il particolare, il provvedimento in esame novella la citata normativa nella parte in cui prevede che ove il fatto contestato ad un membro del Governo integri un reato diverso da quelli indicati dall’articolo 96 della Costituzione, il c.d. Tribunale dei ministri dispone la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

Al riguardo, la modifica proposta interviene sul descritto procedimento riservando alla Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 il compito di valutare l'eventuale natura "non ministeriale" del fatto ascritto ad un membro del Governo, sottraendo, quindi, tale giudizio all'apposito collegio per i reati ministeriali (c.d. Tribunale dei ministri).

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredate della sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame interviene su una disposizione normativa di rango primario. Si giustifica, pertanto, l'utilizzo dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento in esame, allo scopo di modificare l'attuale competenza a valutare la natura "non ministeriale" di un fatto di reato contestato ad un membro del Governo, novella una norme di carattere penal-processuale contenuta nell'articolo 2, comma 1 della legge n. 219 del 1989.

 

Si tratta, pertanto, di materia rientrante nell’ambito della potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera l) – giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa -.

 

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, il Presidente del Consiglio ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera o del Senato

 

In relazione alla citata materia, la proposta di legge in esame interviene sulla legge ordinaria legge n. 219 del 1989, che ha dettato nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione, apportando talune modifiche alle attuali competenze assegnate su questo argomento al c.d. Tribunale dei ministri e al Parlamento.

 

Incidenza sull’ordinamento giuridico

 

Coordinamento con la normativa vigente

La tecnica utilizzata per effettuare il coordinamento con la normativa vigente è quella della “novellazione”: come rilevato in precedenza, la proposta di legge in esame modifica, infatti, il comma 1 dell'articolo 2 della legge n. 219 del 1989.

 

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatari del possibile impatto della disciplina recata dalla proposta di legge in esame sono, da un lato, gli organi attualmente titolari del procedimento riguardante i reati ministeriali, dall'altro lato, la Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, alla quale, come più volte rilevato, la proposta di legge in esame assegna una nuova competenze in relazione alla valutazione giuridica del fatto di reato ascritto ad un membro del Governo.

 


Schede di lettura

 

 


Il procedimento relativo ai reati ministeriali

 

L’articolo 96 della Costituzione, nel nuovo testo introdotto dalla legge costituzionale n. 1 del 1989[1], stabilisce che «il Presidente del Consiglio dei ministri ed i ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale».

La legge costituzionale n. 1 del 1989 ha radicalmente riformato la disciplina precedente che, analogamente a quella del procedimento d’accusa nei confronti del Presidente della Repubblica, prevedeva per i cosiddetti reati ministeriali la messa in stato di accusa da parte del Parlamento in seduta comune e il giudizio di fronte alla Corte costituzionale.

L’avvio al processo di riforma del 1989 è stato dato dall’esito positivo della consultazione referendaria svoltasi nel novembre 1987 sulla abrogazione di alcuni articoli della legge n. 170 del 1978[2], che disciplinava la fase istruttoria dei procedimenti di accusa, dalla quale è derivata la perdita, da parte della Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa (così detta Commissione inquirente) dei suoi poteri istruttori.

 

Le indagini preliminari

La legge costituzionale n. 1 del 1989 e le norme attuative, introdotte dalla legge 5 giugno 1989, n. 219[3], hanno dunque ridisegnato ex novo il procedimento per i reati ministeriali, che si configura come speciale per ciò che concerne la fase delle indagini preliminari e della autorizzazione a procedere.

L’intera competenza per la fase delle indagini preliminari è affidata ad un apposito collegio di magistrati (c.d. Tribunale dei ministri), costituito preventivamente presso il Tribunale del capoluogo di distretto di Corte d’Appello competente per territorio, il quale procede alle suddette indagini con tutti i poteri che, nel rito ordinario, spettano rispettivamente al pubblico ministero e al giudice per le indagini preliminari[4].

 

Ai sensi dell’art. 7 della legge costituzionale n. 1/1989, il collegio è composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età (comma 1). Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini (comma 2).

 

Il c.d. Tribunale dei ministri ha 90 giorni di tempo per compiere le indagini preliminari al termine delle quali, sentito il pubblico ministero, può:

 

-       archiviare con decreto non impugnabile[5], se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità (diversa dall'autorizzazione a procedere), se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso;

-       archiviare e trasmettere gli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del reato, se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione (ovvero se si tratta di un reato comune e non di un c.d. reato ministeriale) (art. 2, l. 219/1989);

-       trasmettere gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente per ottenere l’autorizzazione a procedere.

 

Il procedimento parlamentare

La competenza per l’autorizzazione spetta all’una o all’altra Camera a seconda che dell’una o dell’altra sia componente il ministro indagato. Spetta al Senato se questi non appartiene a nessuna delle due Camere, o se il procedimento riguardi persone appartenenti a Camere diverse.

L’articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede che il Parlamento possa, a maggioranza assoluta, negare l’autorizzazione, con deliberazione motivata, soltanto «ove reputi, con valutazione insindacabile, che l’inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell’esercizio della funzione di Governo».

L’esame delle domande di autorizzazione è disciplinato, oltre che dall’articolo sopra citato, dagli articoli 18-bis, 18-ter e 18-quater del regolamento della Camera e dagli articoli 19, comma 5, e 135-bis del regolamento del Senato.

Le domande sono esaminate dalla Giunta competente in materia di immunità e dall’Assemblea, che si riunisce entro il termine massimo di sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera o del Senato.

La proposta della Giunta, nel caso in cui si tratti di proposta di concessione, non viene posta in votazione ma viene direttamente data per approvata, a meno che venti deputati, o venti senatori, formulino una proposta motivata in senso difforme. Se le proposte di diniego non sono approvate dalla maggioranza assoluta dei componenti dell’Assemblea, l’autorizzazione si intende concessa.

Infine occorre ricordare che il procedimento può riguardare, oltre che i ministri, anche eventuali coindagati cosiddetti “laici”. Il procedimento parlamentare si svolge anche nei loro confronti con le modalità adottate per il ministro.

Specifica autorizzazione della Camera competente è richiesta per sottoporre, nell’ambito di un procedimento per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio e i ministri a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni, sequestro di corrispondenza o perquisizioni. Su tale autorizzazione la Camera competente deve deliberare entro quindici giorni dalla richiesta.

Dopo l’autorizzazione della Camera competente il procedimento continua secondo le regole del rito ordinario. In casi di eccezionale gravità, la pena per i reati ministeriali è aumentata fino ad un terzo[6].


Il contenuto della proposta di legge

 

L’articolo unico della proposta di legge A.C. 1785 mira a modificare l’articolo 2 della legge n. 219 del 1989 così da prevedere che, anche laddove il fatto contestato ad un membro del governo integri un reato diverso da quelli indicati dall’articolo 96 della Costituzione, il c.d. Tribunale dei ministri debba trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente.

 

In sostanza, quindi, a seguito della novella in esame, nel caso in cui il "collegio per i reati ministeriali" (c.d. Tribunale dei ministri) conferisca al fatto una qualificazione diversa da quella indicata dall'articolo 96 della Costituzione, tale organo dovrà disporre la trasmissione degli atti non più, come attualmente previsto, all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato, bensì al Procuratore della Repubblica ai fini del successivo loro invio alle Camere competenti ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

 

La proposta di legge in esame, quindi, stabilendo una pronuncia parlamentare per i casi in cui il Tribunale dei ministri non ravvisi una ipotesi di reato commesso nell’esercizio delle funzioni di ministro, prevede un passaggio parlamentare ulteriore rispetto a quello espressamente contemplato dall’art. 96 della Costituzione che disciplina solo l’autorizzazione parlamentare per i reati ministeriali.

 

 

Testo a fronte

 

Normativa vigente

AC 1785

Legge 5 giugno 1989, n. 219

 

Art. 2

 

1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; a tale Camera è riservata la valutazione circa la riconducibilità dei reati a quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione.

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica.

2. Identico.

 

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 1785

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato CONSOLO

¾

 

Disposizioni in materia di reati ministeriali

 

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Presentata il5 ottobre 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è diretta a sanare un grave vulnus al principio costituzionale secondo il quale spetta esclusivamente agli organi parlamentari la competenza a decidere in ordine alla concreta applicabilità delle prerogative che, in materia di tutela giurisdizionale, la Costituzione riconosce ad alcuni soggetti politico-istituzionali. Si tratta di un principio desumibile dagli articoli 68, 90 e 96 della Costituzione, che attribuiscono rispettivamente ai membri del Parlamento, al Presidente della Repubblica nonché al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri una particolare tutela giudiziaria in deroga ai princìpi generali in materia.

I membri del Parlamento, infatti, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione, non rispondono delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni, spettando alla Camera di appartenenza la valutazione sulla riferibilità del fatto alle funzioni parlamentari.

Il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 90 della Costituzione, non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione, nel qual caso spetta al Parlamento in seduta comune il compito di svolgere le funzioni di giudice. Per i membri del Governo, l'articolo 96 della Costituzione stabilisce che i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni (cosiddetti reati ministeriali) sono di competenza della giurisdizione ordinaria, ma previa autorizzazione della Camera o del Senato e secondo quanto previsto con legge costituzionale. La legge costituzionale n. 1 del 1989 ha individuato i princìpi del procedimento relativo ai reati ministeriali, i quali sono stati attuati in maniera dettagliata dalla legge ordinaria n. 219 del 1989.

Sia pure con compiti diversi, in tutte e tre le predette ipotesi la Costituzione attribuisce quindi ad organi parlamentari il compito di verificare se il fatto di reato per il quale si proceda sia riconducibile all'esercizio delle funzioni istituzionali. Nel caso dei membri del Parlamento, dalla valutazione deriva la sottoposizione o meno a giudizio; nel caso del Presidente della Repubblica, la valutazione coincide con il giudizio di responsabilità del fatto; nel caso di membri del Governo, dalla valutazione consegue, secondo quanto stabilito dalla legge costituzionale n. 1 del 1989, la competenza del cosiddetto «tribunale dei Ministri» sul fatto qualificato come reato ministeriale.

Con la proposta in esame si intende riaffermare il predetto principio costituzionale in ordine ai reati ministeriali.

Come si è visto, l'articolo 96 della Costituzione rinvia alla legge costituzionale l'individuazione delle modalità con le quali la giurisdizione ordinaria possa avere conoscenza dei cosiddetti reati ministeriali. L'articolo 96, inoltre, richiede la previa autorizzazione della Camera o del Senato. La legge costituzionale n. 1 del 1989 ha individuato i princìpi del procedimento relativo ai reati ministeriali. Questo procedimento è stato poi disciplinato in maniera dettagliata dalla legge ordinaria n. 219 del 1989, attuativa della citata legge costituzionale n. 1 del 1989.

In particolare, la legge costituzionale n. 1 del 1989, sulla base del principio stabilito dalla legge medesima in relazione all'articolo 96 della Costituzione, delinea un procedimento nel quale spetta all'organo parlamentare il compito di valutare la natura ministeriale del fatto, escludendo che tale valutazione possa essere effettuata in maniera esclusiva dal giudice ordinario.

Nel rispetto di quanto sancito dall'articolo 96 della Costituzione e dei princìpi desumibili dagli articoli 68 e 90 della Costituzione, il procedimento è disciplinato in maniera tale da attribuire agli organi parlamentari, ed esclusivamente ad essi, la competenza di decidere in ordine alle prerogative di tutela di soggetti istituzionali. L'articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989 prevede, infatti, che «se non si ritiene che si debba disporre l'archiviazione il collegio [il tribunale dei Ministri] trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5». Il provvedimento di archiviazione, che il tribunale dei Ministri adotta non ritenendo che sussista la natura ministeriale del fatto, non deve essere considerato come conclusivo del procedimento, bensì come una fase interlocutoria dello stesso, alla quale segue la valutazione della natura ministeriale del fatto da parte dell'organo parlamentare. A tale proposito, si rileva che il giudizio sulla ministerialità del reato effettuato dall'organo parlamentare successivo a quello della magistratura ordinaria non significa che l'organo parlamentare sia libero di valutare anche strumentalmente la natura ministeriale del reato. Secondo i princìpi generali, la valutazione della Camera o del Senato può essere sottoposta infatti al giudizio della Corte costituzionale attraverso lo strumento del conflitto di attribuzione, che può essere sollevato dall'autorità giudiziaria quando ritenga che l'organo parlamentare abbia abusato dei propri poteri nel riconoscere la natura ministeriale del fatto.

La legge di attuazione n. 219 del 1989 non può essere considerata conforme ai princìpi costituzionali sopra descritti, in quanto attribuisce al giudice ordinario il compito di valutare in maniera definitiva la natura ministeriale del fatto. L'articolo 2 di tale legge, infatti, prevede che il tribunale dei Ministri, ove ritenga che il fatto non integri un reato ministeriale, deve disporre l'archiviazione e allo stesso tempo la trasmissione degli atti, non alla Camera o al Senato, bensì all'autorità giudiziaria competente a conoscere il reato. Secondo tale procedimento, è l'autorità giudiziaria, anzichè la Camera o il Senato, a valutare in via definitiva la natura ministeriale del reato. Con la proposta di legge in esame si modifica l'articolo 2 della legge n. 219 del 1989, conferendo al Parlamento il ruolo che le norme costituzionali gli riconoscono nel giudizio di valutazione della natura dei reati commessi dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni.


 

 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 5 giugno 1989, n. 219, le parole: «in tale ultima ipotesi dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato» sono sostituite dalle seguenti: «in tale ultima ipotesi il collegio trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1; a tale Camera è riservata la valutazione circa la riconducibilità dei reati a quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione».

 

 

 


Normativa di riferimento

 


 

Costituzione della Repubblica italiana
(artt. 68, 90, 96, 134 e 135)

 

 

Art. 68.

I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

 

Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell'atto di commettere un delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.

 

Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza (1).

 

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(1) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 29 ottobre 1993, n. 3. Per l'attuazione del presente articolo vedi la L. 20 giugno 2003, n. 140.

 

 

Art.  90.

Il Presidente della Repubblica non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto tradimento o per attentato alla Costituzione.

 

In tali casi è messo in stato di accusa dal Parlamento in seduta comune [Cost. 55], a maggioranza assoluta dei suoi membri [Cost. 134, 135] (1).

 

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(1) Vedi, anche, artt. 12, 13 e 15, L. cost. 11 marzo 1953, n. 1 concernente integrazioni alla Costituzione relativamente alla Corte costituzione, e L. 25 gennaio 1962, n. 20, sui procedimenti e giudizi d'accusa, nonché il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, 7-28 giugno 1989 .

 

 

Art. 96.

Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale [Cost. 134, 135] (1) (2).

 

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(1) Comma così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 16 gennaio 1989, n. 1 di modifica alla Costituzione. Vedi, anche, gli artt. 13 e 14 L.Cost. 11 marzo 1953, n. 1, di integrazione alla Costituzione, relativamente alla Corte costituzionale, e la L. 25 gennaio 1962, n. 20, recante norme sui procedimenti e giudizi di accusa, nonché il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa, 7-28 giugno 1989.

(2) Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 34 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

 

 

 

Art. 134.

 La Corte costituzionale giudica:

 

sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge [Cost. 76, 77], dello Stato e delle Regioni [Cost. 127];

 

sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni;

 

sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione [Cost. 90, 96] (2).

 

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(1) Sulla Corte costituzionale vedi la L.cost. 9 febbraio 1948, n. 1; L.cost. 11 marzo 1953, n. 1; L. 11 marzo 1953, n. 87; L. 18 marzo 1958, n. 265; L. 25 gennaio 1962, n. 20; L.cost. 22 novembre 1967, n. 2; L. 10 maggio 1978, n. 170; nonché le norme regolamentari adottate dalla stessa Corte in data 16 marzo 1956, 22 aprile 1958, 8 aprile 1960, 27 novembre 1962 e 20 gennaio 1966.

(2) Alinea così modificato dall'art. 2, L.cost. 16 gennaio 1989, n. 1, di modifica alla Costituzione.

 

 

 

Art. 135.

La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune [Cost. 55] (1) e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.

 

I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.

 

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.

 

Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.

 

La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.

 

L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge [Cost. 84].

 

Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari (2)(3).

 

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(1) Vedi, anche, il Regolamento parlamentare per i procedimenti d'accusa, approvato con Del.Camera 28 giugno 1989.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 1, L.Cost. 22 novembre 1967, n. 2, di modifica alla Costituzione. L'ultimo comma, inoltre, è stato così modificato dall'art. 2, L.cost. 16 gennaio 1989, n. 1, di modifica alla Costituzione.

(3) Per la sostituzione del presente articolo vedi l'art. 51 del testo di legge costituzionale, approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 20 ottobre 2005 e dal Senato della Repubblica nella seduta del 16 novembre 2005 e pubblicato nella Gazz. Uff. 18 novembre 2005, n. 269. Vedi, anche, l'art. 53 dello stesso testo.

 


 

Regolamento della Camera dei deputati
(artt. 18-bis, 18-ter, 135-bis)

(omissis)

 

Capo IV - Delle Giunte

(omissis)

Articolo 18-bis

1. Il Presidente della Camera invia immediatamente alla Giunta di cui all'articolo 18 gli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria ai fini delle deliberazioni sulle richieste di autorizzazione a procedere previste dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

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(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

 

Articolo 18-ter

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea con relazione scritta, nel termine tassativo e improrogabile di trenta giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale concernenti i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili, consentendogli altresí, qualora ne faccia richiesta, di prendere visione degli atti del procedimento.

 

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere ai sensi dell'articolo 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

 

3. Al di fuori del caso previsto dal comma 2, la Giunta propone, con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniego dell'autorizzazione.

 

4. La richiesta di autorizzazione è iscritta di norma al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui viene presentata la relazione da parte della Giunta, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5. Nel caso di decorso del termine previsto dal comma 1 senza che la relazione sia stata presentata, il Presidente della Camera nomina fra i componenti della Giunta un relatore, autorizzandolo a riferire oralmente all'Assemblea, e iscrive la richiesta di autorizzazione, di norma, al primo punto dell'ordine del giorno della seconda seduta successiva alla data in cui è scaduto il termine, e comunque osservando quanto disposto dal successivo comma 5.

 

5. Qualora non risulti possibile, procedendo a norma del comma 4, assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 9, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione a procedere.

 

6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più Presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.

 

7. L'Assemblea è chiamata a votare, in primo luogo, sulle proposte di cui al comma 2. Nel caso in cui queste ultime siano respinte e non siano state formulate proposte diverse, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Sono quindi messe in votazione le proposte di diniego dell'autorizzazione, le quali si intendono respinte qualora non abbiano conseguito il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti l'Assemblea. La reiezione di tali proposte è intesa come deliberazione di concessione dell'autorizzazione.

 

8. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta.

 

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procedere contro più soggetti indicati come concorrenti in uno stesso reato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascuno di tali soggetti.

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(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.

 

Articolo 18-quater

1. La Giunta di cui all'articolo 18 riferisce all'Assemblea, nel termine tassativo e improrogabile di cinque giorni dalla trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, sulle richieste di autorizzazione formulate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1. Prima di deliberare la Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti che egli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili.

 

2. Qualora ritenga che alla Camera non spetta deliberare sulla richiesta di autorizzazione ai sensi degli articoli 10, comma 1, e 5 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giunta propone che gli atti siano restituiti all'autorità giudiziaria. In ogni altro caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione.

 

3. Per l'iscrizione della richiesta di autorizzazione all'ordine del giorno dell'Assemblea si osservano le disposizioni del comma 4 dell'articolo 18-ter. Qualora non risulti in tal modo possibile assicurare l'osservanza del termine di cui all'articolo 10, comma 3, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n.1, la Camera è appositamente convocata entro il termine suddetto per deliberare sulla richiesta di autorizzazione.

 

4. L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni formulate dalla Giunta. Qualora venga respinta la proposta di restituire gli atti all'autorità giudiziaria di cui al precedente comma 2, la seduta è sospesa per consentire alla Giunta di formulare ulteriori conclusioni.

 

(*) Articolo approvato il 28 giugno 1989.


 

Regolamento del Senato
(artt. 19 e 135-bis)

 

Capo V - Della Giunta per il Regolamento, della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari e della Commissione per la biblioteca e per l'archivio storico

(omissis)

Articolo 19 (1)

Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari.

1. La Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari è composta di ventitrè Senatori ed è presieduta da un Senatore che la Giunta elegge fra i propri membri.

 

2. I Senatori nominati dal Presidente del Senato a comporre la Giunta non possono rifiutare la nomina, nè dare le dimissioni. Il Presidente del Senato può sostituire un componente della Giunta che non possa per gravissimi motivi partecipare, per un periodo prolungato, alle sedute della Giunta stessa.

 

3. Qualora la Giunta, sebbene ripetutamente convocata dal suo Presidente, non si riunisca per oltre un mese, il Presidente del Senato provvede a rinnovarne i componenti.

 

4. La Giunta procede alla verifica, secondo le norme dell'apposito Regolamento, dei titoli di ammissione dei Senatori e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità; riferisce, se richiesta, al Senato sulle eventuali irregolarità delle operazioni elettorali che abbia riscontrato nel corso della verifica.

 

5. Spetta inoltre alla Giunta l'esame delle domande di autorizzazione a procedere presentate ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione nonchè di riferire al Senato sugli atti trasmessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione e sulle domande di autorizzazione presentate ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

 

6. Il Regolamento per la verifica dei poteri previsto dal comma 4 è proposto dalla Giunta per il Regolamento, sentita la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, ed è adottato dal Senato a maggioranza assoluta dei suoi componenti (2).

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(1) Articolo modificato dal Senato il 17 novembre 1988 e, limitatamente al comma 3, il 7 giugno 1989; nuovamente modificato il 23 gennaio 1992 con l'inserimento dei commi 2 e 3 (testo conseguentemente coordinato).

(2) Regolamento approvato dal Senato il 23 gennaio 1992 (G.U. 31 gennaio 1992, n. 25).

(omissis)

Capo XVI - Delle domande di autorizzazione a procedere e della verifica dei poteri

 

(omissis)

Articolo 135-bis (1)

Esame degli atti tramessi dall'autorità giudiziaria per l'autorizzazione a procedere per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione.

1. Il Presidente del Senato invia alla Giunta delle elezioni edelle immunità parlamentari, entro il termine di cinquegiorni dalla data di ricevimento, gli atti trasmessidall'autorità giudiziaria ai fini dell'autorizzazione aprocedere per i reati di cui all'articolo 96 dellaCostituzione.

 

2. La Giunta invita l'interessato a fornire i chiarimenti cheegli reputi opportuni o che la Giunta stessa ritenga utili,consentendogli altresì di prendere visione degli atti delprocedimento, di produrre documenti e di presentare memorie.

 

3. La Giunta presenta la relazione scritta per l'Assemblea entrotrenta giorni dalla data in cui ha ricevuto gli atti. E' ammessa lapresentazione di relazioni di minoranza.

 

4. Qualora ritenga che al Senato non spetti deliberare sullarichiesta di autorizzazione a procedere, la Giunta propone che gliatti siano restituiti all'autorità giudiziaria.

 

5. Al di fuori del caso previsto dal comma 4, la Giunta propone,con riferimento ai singoli inquisiti, la concessione o il diniegodell'autorizzazione.

 

6. Presentata la relazione o decorso inutilmente il termine dicui al precedente comma 3, l'Assemblea si riunisce non oltresessanta giorni dalla data in cui sono pervenuti gli atti alPresidente del Senato. Qualora manchi la predetta relazione, ilPresidente del Senato nomina tra i componenti della Giunta unrelatore autorizzandolo a riferire oralmente.

 

7. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea almenoventi Senatori possono formulare proposte in difformitàdalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione diappositi ordini del giorno motivati.

 

8. L'Assemblea è chiamata a votare in primo luogo sulleproposte di restituzione degli atti all'autorità giudiziariaai sensi del comma 4. Ove le predette proposte siano respinte e nonvi siano proposte diverse, la seduta è sospesa perconsentire alla Giunta di presentare ulteriori conclusioni. Se laGiunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e nonsiano state formulate proposte intese a negarla, l'Assemblea nonprocede a votazioni intendendosi senz'altro approvate leconclusioni della Giunta. In caso diverso sono poste in votazionele proposte di diniego dell'autorizzazione, che si intendonorespinte qualora non conseguano il voto favorevole dellamaggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea.

 

8-bis. Le proposte di diniego dell'autorizzazione sonomesse ai voti in una seduta antimeridiana. I Senatori possonovotare per tutta la durata della seduta e per quella della sedutapomeridiana prevista per lo stesso giorno mediante votazionenominale con scrutinio simultaneo ovvero, successivamente,dichiarando il voto ai Segretari. Nell'intervallo tra le duesedute, i documenti di scrutinio sono custoditi sotto la vigilanzadei Segretari.

 

9. Qualora sia stata richiesta l'autorizzazione a procederecontro più soggetti indicati come concorrenti in uno stessoreato, l'Assemblea delibera separatamente nei confronti di ciascunodi essi.

 

10. Per le autorizzazioni di cui al comma 1 dell'articolo 10della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, la Giuntariferisce oralmente al Senato, che si riunisce entro quindicigiorni dalla richiesta dell'autorità giudiziaria.L'Assemblea è chiamata a votare sulle conclusioni dellaGiunta.

 

 

11. Per la validità delle riunioni della Giunta e per gliatti che le vengono trasmessi si applicano le prescrizioni di cuiai commi 3 e 4 dell'articolo 135.

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(1) Articolo aggiuntivo approvato dal Senato il 7 giugno 1989 emodificato il 24 febbraio 1999

(omissis)

 


 

 

L. Cost. 11 marzo 1953 n. 1.
Norme integrative della Costituzione concernenti la Corte costituzionale
(art. 12)

 

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Pubblicata nella Gazz. Uff. 14 marzo 1953, n. 62. 

(omissis)

 

Art. 12.

  1. La deliberazione sulla messa in istato di accusa del Presidente della Repubblica per i reati di alto tradimento e di attentato alla Costituzione è adottata dal Parlamento in seduta comune su relazione di un Comitato formato dai componenti della Giunta del Senato della Repubblica e da quelli della Giunta della Camera dei deputati competenti per le autorizzazioni a procedere in base ai rispettivi Regolamenti.

 

2. Il Comitato di cui al comma 1 è presieduto dal Presidente della Giunta del Senato della Repubblica o dal Presidente della Giunta della Camera dei deputati, che si alternano per ciascuna legislatura.

 

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle ipotesi di concorso del Presidente del Consiglio dei Ministri, di Ministri nonché di altri soggetti nei reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

 

4. Quando sia deliberata la messa in stato di accusa del Presidente della Repubblica, la Corte costituzionale può disporre la sospensione della carica (8).

 

 

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(8)  Cosí sostituito dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1.

(omissis)

 


 

L. 25 gennaio 1962, n. 20.
Norme sui procedimenti e giudizi di accusa
(artt. 22, 23, 27, 29 e 30)

 

(1). (2).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 febbraio 1962, n. 39.

(2)  Vedi, anche, il Regolamento parlamentare per i procedimenti di accusa e le norme integrative per i giudizi d'accusa davanti alla Corte costituzionale.

 

 (omissis)

Art. 22.

Compimento degli atti di indagine.

Il Presidente della Corte Costituzionale provvede, direttamente ovvero delegando giudici della Corte, al compimento degli atti di indagine necessari, ivi compreso l'interrogatorio dell'imputato, nonché alla relazione; se l'imputato non ha un difensore di fuducia provvede altresí alla nomina di un difensore di ufficio (4).

 

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(4)  Così sostituito dall'art. 13, L. 5 giugno 1989, n. 219.

 

 

Art. 23.

Poteri della Corte Costituzionale.

La Corte può, anche d'ufficio, adottare i provvedimenti, cautelari e coercitivi, personali o reali, che ritiene opportuni. Può altresí revocare o modificare i provvedimenti cautelari e coercitivi deliberati dal comitato di cui all'art. 12 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della L. 16 gennaio 1989, n. 1 (5).

 

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(5)  Così sostituito dall'art. 14, L. 5 giugno 1989, n. 219.

(omissis)

Art. 27.

Relazione tra il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale e l'atto di accusa. Reati connessi.

La Corte Costituzionale può conoscere soltanto i reati compresi nell'atto d'accusa.

 

La Corte può altresí conoscere per connessione, se lo ritiene necessario, di reati che siano aggravati ai sensi dell'art. 61, numero 2), del codice penale con riferimento ad uno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione. In tal caso, se per i suddetti reati sia già in corso procedimento penale innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare, la Corte richiede la trasmissione degli atti relativi, che deve essere disposta senza ritardo dall'autorità giudiziaria (6).

 

Può altresì dichiarare la connessione per un reato previsto dall'art. 90 della Costituzione non compreso nell'atto di accusa, dandone comunicazione al Presidente della Camera dei deputati. In tal caso il giudizio innanzi alla Corte Costituzionale è sospeso sino alla definizione davanti al Parlamento del procedimento per il reato connesso (7).

 

Può tuttavia in ogni momento ordinare la separazione dei procedimenti qualora lo ritenga conveniente.

 

[Ai procedimenti per reati connessi si applicano le disposizioni dell'art. 1] (8).

 

 

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(6)  Comma così sostituito dall'art. 15, L. 5 giugno 1989, n. 219.

(7)  Comma così modificato dall'art. 15, L. 5 giugno 1989, n. 219.

(8)  Comma abrogato dall'art. 15, L. 5 giugno 1989, n. 219.

 

 (omissis)

 

Art. 29.

Irrevocabilità e revisione della sentenza.

La sentenza è irrevocabile, ma può essere sottoposta a revisione con ordinanza della Corte Costituzionale se, dopo la condanna, sopravvengono o si scoprono nuovi fatti o nuovi elementi di prova, i quali, soli o uniti a quelli già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il fatto non sussiste ovvero che il condannato non lo ha commesso.

 

Il potere di chiedere la revisione attribuito al pubblico ministero dal codice di procedura penale è esercitato dal comitato di cui all'art. 12 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1, come modificato dall'art. 3 della L. cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (9).

 

L'ordinanza che ammette la revisione è comunicata al Presidente della Camera dei deputati. Questi convoca il Parlamento in seduta comune per l'elezione dei commissari d'accusa.

 

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(9)  Comma così sostituito dall'art. 16, L. 5 giugno 1989, n. 219.

 

 

Art. 30.

Giudizi civili o amministrativi.

1. Il giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e per il risarcimento del danno può essere iniziato o proseguito contro il colpevole di uno dei reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione solo se la Corte costituzionale non ha applicato sanzioni restitutorie o risarcitorie ai sensi del primo comma dell'art. 15 della L. cost. 11 marzo 1953, n. 1 (10).

 

 

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(10)  Così sostituito dall'art. 17, L. 5 giugno 1989, n. 219.

 

 (omissis)


 

L. 10 maggio 1978, n. 170.
Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla L. 25 gennaio 1962, n. 20

 

(1). (2).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 13 maggio 1978, n. 131.

(2)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto: «Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170. 2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

 

Art. 1.

 [La Commissione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , indaga sui fatti costituenti reato previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione con i poteri stabiliti dalla presente legge per riferirne al Parlamento in seduta comune.

 

La Commissione inquirente è denominata negli articoli seguenti «la Commissione»] (3).

 

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(3)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto:

«Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 2.

 [L'autorizzazione prevista dall'articolo 68 della Costituzione non è richiesta per il procedimento d'accusa e per il giudizio innanzi alla Corte costituzionale dei membri del Parlamento, nonché per emettere a loro carico provvedimenti coercitivi e cautelari, salvo quanto previsto nel comma seguente.

 

L'ordine di arresto emesso dalla Commissione nei confronti delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere convalidato dalla Camera di appartenenza entro venti giori dalla sua emissione. Entro lo stesso termine l'ordine di arresto per le persone che non sono membri del Parlamento deve essere convalidato dalla Camera dei deputati.

 

In mancanza di convalida, l'ordine di arresto si intende revocato] (4).

 

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(4)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto: «Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 3. 

[Il rapporto relativo ad un fatto preveduto dagli articoli 90 e 96 della Costituzione deve essere presentato al Presidente della Camera dei deputati.

 

La denuncia, oltre che all'autorità prevista dall'articolo 7 del codice di procedura penale, può essere presentata direttamente al Presidente della Camera.

 

Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia deve presentarla al Presidente della Camera di appartenenza.

 

Nei casi in cui il rapporto o la denuncia non sono presentati direttamente al Presidente della Camera, l'autorità che li riceve deve curarne la immediata trasmissione al Presidente stesso.

 

La Commissione dà inoltre comunicazione al Presidente della Camera delle indagini promosse d'ufficio] (5).

 

 

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(5)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto:

«Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 4.

 [La Commissione, qualora, esperite le indagini del caso, ritenga che i fatti non sono manifestamente infondati, riferisce al Parlamento in seduta comune per le deliberazioni di sua competenza.

 

Le indagini di cui al comma precedente devono essere esperite nel termine di sei mesi dalla data della trasmissione degli atti da parte del Presidente della Camera, ovvero, nel caso di indagini d'ufficio, dalla data della comunicazione allo stesso Presidente. Il termine può essere prorogato, per una sola volta, per non più di tre mesi, qualora almeno sei commissari ne facciano richiesta al presidente della Commissione.

 

Il Parlamento, su richiesta di almeno cinquanta membri, può disporre a maggioranza che la Commissione compia un supplemento di indagini, prefissandole uu termine non superiore a quattro mesi.

 

Per l'effettuazione delle indagini la Commissione procede con gli stessi poteri e le stesse limitazioni previsti dall'articolo 82 della Costituzione per le commissioni di inchiesta.

 

Per i procedimenti relativi ai reati di cui all'art. 90 della Costituzione non può essere opposto, in relazione agli articoli 342 e 352 del codice di procedura penale, il segreto di Stato.

 

La Commissione può delegare ad uno o più commissari il compimento di atti istruttori, salvo quelfi relativi alla libertà personale] (6).

 

 

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(6)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto:

«Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 5. 

[Le indagini della Commissione sono esclusivamente dirette ad accertare i reati previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione.

 

Non è consentita la riunione dei procedimenti per connessione, salvo che nei casi di cui all'articolo 45, numeri 1 e 2, del codice di procedura penale. Anche in tali casi la Commissione può tuttavia ordinare, in un momento successivo, la separazione dei procedimenti qualora ne ravvisi l'opportunità] (7).

 

 

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(7)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto:

«Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 6.

 [La Commissione delibera, di volta in volta, quali sedute o parti di esse possono essere pubbliche e può provvedere altresì alla pubblicità dei propri lavori, nei modi previsti dal regolamento della Camera dei deputati.

 

È sempre pubblica la seduta nella quale la Commissione vota sulla proposta di archiviazione per manifesta infondatezza e su quella di dichiarazione di incompetenza della Commissione stessa. A tale seduta è ammessa la presenza del denunziato, dell'indiziato o dell'inquisito che ha diritto di intervenire personalmente o a mezzo del proprio difensore prima che inizi la discussione] (8).

 

 

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(8)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto:

«Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 7. 

[I provvedimenti della Commissione sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

 

Nei casi di necessità e di urgenza l'ufficio di presidenza può adottare in via provvisoria i provvedimenti di competenza della Commissione. In tali casi l'ufficio di presidenza ne riferisce immediatamente alla Commissione.

 

Se i provvedimenti adottati dall'ufficio di presidenza non sono convalidati dalla Commissione, essi si intendono revocati] (9).

 

 

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(9)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto:

«Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 8. 

[L'autorità giudiziaria ordinaria e militare che, in qualunque stato o grado del procedimento, ha notizia che innanzi alla Commissione ovvero al Parlamento in seduta comune è in corso procedimento per gli stessi fatti e ritiene tuttavia la propria competenza, trasmette gli atti alla Corte costituzionale perché si pronunci.

 

Se la Commissione ha notizia di un procedimento innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria o militare a carico di alcune delle persone indicate negli articoli 90 e 96 della Costituzione e ritiene che il fatto integra alcune delle ipotesi previste dagli stessi articoli, afferma la propria competenza indicando la persona nei cui confronti intende procedere nelle indagini di cui all'articolo 3 e ne informa il Presidente della Camera dei deputati. Questi richiede all'autorità giudiziaria suddetta la trasmissione degli atti del procedimento.

 

Se l'autorità richiesta ritiene la propria competenza trasmette gli atti alla Corte costituzionale. Ugualmente trasmette gli atti a quest'ultima se dissente dalla pronuncia di incompetenza della Commissione o del Parlamento in seduta comune] (10).

 

 

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(10)  Il D.P.R. 9 dicembre 1987, n. 496 (Gazz. Uff. 9 dicembre 1987, n. 287) ha così disposto:

«Art. 1. 1. In esito al referendum indetto con D.P.R. 4 settembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 210 del 9 settembre 1987, sono abrogati gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della L. 10 maggio 1978, n. 170.

2. L'abrogazione ha effetto decorsi centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale ».

 

 

Art. 9.

 Gli articoli da 1 a 16 compreso della legge 25 gennaio 1962, n. 20 , sono abrogati. È altresì abrogata la legge 18 marzo 1976, n. 65 (11), ed ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

 

 

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(11)  Modifica l'art. 7, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

 

 

Norme transitorie e finali

 

Art. 10. 

Gli articoli 4 e 5 non si applicano ai procedimenti in corso innanzi alla Commissione per i quali siano stati già compiuti atti aventi rilevanza istruttoria.

 

 

Art. 11.

 Il termine di cui al secondo comma dell'articolo 4 decorre dal novantesimo giorno successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge per i procedimenti pervenuti alla Commissione antecedentemente al 1° gennaio 1976. Per i procedimenti pervenuti dal 1° gennaio 1976 il termine predetto decorre dal 15 novembre 1978.

 

 

Art. 12. 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

L. Cost. 16 gennaio 1989, n. 1.
Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all'articolo 96 della Costituzione

 

(1). (2) (3).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1989, n. 13.

(2)  Vedi, anche, la L. 5 giugno 1989, n. 219.

(3)  Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 gennaio 1989, n. 13.

 

 

1.

Art.  1. ... (4)

 

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(4)  Sostituisce l'art. 96 della Costituzione.

 

 

Art. 2. 

1. All'articolo 134, ultimo capoverso, della Costituzione, sono soppresse le parole: «ed i Ministri».

 

2. All'articolo 135, settimo comma, della Costituzione, sono soppresse le parole: «e contro i Ministri».

 

 

Art. 3.

 1. ... (5)

 

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(5)  Sostituisce l'art. 12, L. 11 marzo 1953, n. 1.

 

 

Art. 4. 

1. Per i reati commessi nell'esercizio delle loro funzioni dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dai Ministri, la pena è aumentata fino ad un terzo in presenza di circostanze che rivelino la eccezionale gravità del reato.

 

 

Art. 5. 

1. L'autorizzazione prevista dall'articolo 96 della Costituzione spetta alla Camera cui appartengono le persone nei cui confronti si deve procedere, anche se il procedimento riguardi altresì soggetti che non sono membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati. Spetta al Senato della Repubblica se le persone appartengono a Camere diverse o si deve procedere esclusivamente nei confronti di soggetti che non sono membri delle Camere.

 

 

Art. 6. 

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione sono presentati o inviati al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio.

 

2. Il procuratore della Repubblica, omessa ogni indagine, entro il termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo articolo 7, dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati perché questi possano presentare memorie al collegio o chiedere di essere ascoltati (6).

 

 

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(6)  I delitti previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

 

Art. 7. 

1. Presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio è istituito un collegio composto di tre membri effettivi e tre supplenti, estratti a sorte tra tutti i magistrati in servizio nei tribunali del distretto che abbiano da almeno cinque anni la qualifica di magistrato di tribunale o abbiano qualifica superiore. Il collegio è presieduto dal magistrato con funzioni più elevate, o, in caso di parità di funzioni, da quello più anziano d'età.

 

2. Il collegio si rinnova ogni due anni ed è immediatamente integrato, con la procedura di cui al comma 1, in caso di cessazione o di impedimento grave di uno o più dei suoi componenti. Alla scadenza del biennio, per i procedimenti non definiti, è prorogata la funzione del collegio nella composizione con cui ha iniziato le indagini previste dall'articolo 8.

 

 

Art. 8. 

1. Il collegio di cui all'articolo 7, entro il termine di novanta giorni dal ricevimento degli atti, compiute indagini preliminari e sentito il pubblico ministero, se non ritiene che si debba disporre l'archiviazione, trasmette gli atti con relazione motivata al procuratore della Repubblica per la loro immediata rimessione al Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5.

 

2. In caso diverso, il collegio, sentito il Pubblico ministero, dispone l'archiviazione con decreto non impugnabile.

 

3. Prima del provvedimento di archiviazione, il procuratore della Repubblica può chiedere al collegio, precisandone i motivi, di svolgere ulteriori indagini; il collegio adotta le sue decisioni entro il termine ulteriore di sessanta giorni.

 

4. Il procuratore della Repubblica dà comunicazione dell'avvenuta archiviazione al Presidente della Camera competente.

 

 

Art. 9. 

1. Il Presidente della Camera competente ai sensi dell'articolo 5 invia immediatamente alla Giunta competente per le autorizzazioni a procedere in base al regolamento della Camera stessa gli atti trasmessi a norma dell'articolo 8.

 

2. La Giunta riferisce all'Assemblea della Camera competente con relazione scritta, dopo aver sentito i soggetti interessati ove lo ritenga opportuno o se questi lo richiedano; i soggetti interessati possono altresì ottenere di prendere visione degli atti.

 

3. L'Assemblea si riunisce entro sessanta giorni dalla data in cui gli atti sono pervenuti al Presidente della Camera competente e può, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, negare l'autorizzazione a procedere ove reputi, con valutazione insindacabile, che l'inquisito abbia agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di Governo.

 

4. L'Assemblea, ove conceda l'autorizzazione, rimette gli atti al collegio di cui all'articolo 7 perché continui il procedimento secondo le norme vigenti.

 

 

Art. 10. 

1. Nei procedimenti per i reati indicati dall'articolo 96 della Costituzione, il Presidente del Consiglio dei Ministri, i Ministri, nonché gli altri inquisiti che siano membri del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati non possono essere sottoposti a misure limitative della libertà personale, a intercettazioni telefoniche o sequestro o violazione di corrispondenza ovvero a perquisizioni personali o domiciliari senza l'autorizzazione della Camera competente ai sensi dell'articolo 5, salvo che siano colti nell'atto di commettere un delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura.

 

2. Non si applica il secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

 

3. La Camera competente, nel caso previsto dal comma 1, è convocata di diritto e delibera, su relazione della Giunta di cui all'articolo 9, non oltre quindici giorni dalla richiesta.

 

4. Nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri non può essere disposta l'applicazione provvisoria di pene accessorie che comportino la sospensione degli stessi dal loro ufficio.

 

 

Art. 11. 

1. Per i reati commessi dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dai Ministri nell'esercizio delle loro funzioni, e in concorso con gli stessi da altre persone, la competenza appartiene in primo grado al tribunale del capoluogo del distretto di corte d'appello competente per territorio. Non possono partecipare al procedimento i magistrati che hanno fatto parte del collegio di cui all'articolo 7 nel tempo in cui questo ha svolto indagini sui fatti oggetto dello stesso procedimento.

 

2. Si applicano per le impugnazioni e gli ulteriori gradi di giudizio le norme del codice di procedura penale (7).

 

 

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(7)  I reati previsti in questo articolo, consumati o tentati, sono attribuiti al tribunale in composizione collegiale, ai sensi dell'art. 33-bis del codice di procedura penale, a decorrere dalla sua entrata in vigore.

 

 

Art. 12. 

1. Salvo quanto disposto dal precedente articolo 3, nella legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, è soppresso ogni riferimento al Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri ed è abrogata ogni disposizione relativa agli stessi.

 

2. È altresì abrogata ogni disposizione incompatibile con la presente legge costituzionale.

 

 

Art. 13. 

1. Per i procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa trasmette gli atti al procuratore della Repubblica, competente ai sensi dell'articolo 6, comma 1, perché abbiano applicazione le norme stabilite dalla legge costituzionale stessa.

 

 

Art. 14.

 1. La presente legge costituzionale entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


 

L. 5 giugno 1989, n. 219.
Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione.

 

(1).

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(1) Pubblicata nella Gazz. Uff. 6 giugno 1989, n. 130.

 

 

Capo I

Norme in materia di reati ministeriali

 

Art. 1. 

1. Il collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , procede alle indagini previste dall'articolo 8 della stessa legge con i poteri spettanti al procuratore della Repubblica nell'istruzione sommaria e con l'osservanza delle forme stabilite per tale istruzione. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli atti che a norma del codice di procedura penale sono comunque di competenza del giudice istruttore. Il collegio può inoltre procedere ad atti di polizia giudiziaria direttamente o per mezzo di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria.

 

2. Successivamente alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale, il collegio procede alle indagini di cui al comma 1 con i poteri che spettano al pubblico ministero nella fase delle indagini preliminari. Ove ne ricorrano le condizioni il collegio può disporre anche d'ufficio incidente probatorio, provvedendo direttamente allo stesso, che si considera ad ogni effetto come espletato dal giudice delle indagini preliminari. Il collegio può altresì compiere anche d'ufficio gli altri atti che a norma del nuovo codice di procedura penale sono di competenza del suddetto giudice.

 

3. Prima che il collegio concluda le proprie indagini i soggetti interessati possono presentare memorie o chiedere di essere ascoltati. Agli stessi è consentito, ove lo richiedano, di prendere visione degli atti.

 

4. Dopo la data indicata nel comma 2, l'indicazione di delitto per il quale è obbligatorio il mandato o l'ordine di cattura, contenuta nel comma 1 dell'articolo 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , si intende riferita ai delitti menzionati nella seconda parte del comma 3 dell'articolo 343 del nuovo codice di procedura penale.

 

5. Per quanto non diversamente previsto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , e dal presente articolo, nello svolgimento delle indagini di cui al comma 1 si osservano le disposizioni del codice di procedura penale vigente all'atto della loro esecuzione, in quanto compatibili (2).

 

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(2)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 2. 

1. Il collegio, sentito il pubblico ministero e dopo lo svolgimento di ulteriori indagini ove richiesto dal procuratore della Repubblica ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, dispone l'archiviazione di cui al comma 2 del predetto articolo 8, se la notizia di reato è infondata, ovvero manca una condizione di procedibilità diversa dall'autorizzazione di cui all'articolo 96 della Costituzione, se il reato è estinto, se il fatto non è previsto dalla legge come reato, se l'indiziato non lo ha commesso ovvero se il fatto integra un reato diverso da quelli indicati nell'articolo 96 della Costituzione; in tale ultima ipotesi il collegio dispone altresì la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente a conoscere del diverso reato.

 

2. Quando sopravvengano nuove prove il decreto di archiviazione indicato nel comma 1 può essere revocato dal collegio, su richiesta del procuratore della Repubblica competente ai sensi dell'articolo 6 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , ed osservate le forme ivi previste. Se dispone la revoca, il collegio provvede ai sensi dell'articolo 8 della predetta legge costituzionale e il termine di novanta giorni ivi previsto decorre dalla data del ricevimento della richiesta del procuratore della Repubblica (3).

 

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(3)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 3.

 1. Quando gli atti siano stati rimessi ai sensi del comma 4 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , al collegio ivi indicato, il procedimento continua secondo le norme ordinarie vigenti al momento della rimessione (4).

 

2. Nei casi di cui al comma 1 il collegio provvede senza ritardo a trasmettere gli atti al procuratore della Repubblica presso il tribunale indicato nell'articolo 11 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .

 

3. Gli atti e i provvedimenti relativi allo svolgimento delle indagini di cui all'articolo 8 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , sono ad ogni effetto considerati come compiuti o disposti nel corso del procedimento ordinario (5).

 

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(4)  La Corte costituzionale, con sentenza 11-24 aprile 2002, n. 134 (Gazz. Uff. 2 maggio 2002, 1ª Serie speciale - Ediz. str.), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal Collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'art. 96 della Costituzione.

 

(5)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 4.

 1. Quando sia negata l'autorizzazione a procedere ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , l'assemblea della Camera competente ne dà comunicazione al collegio di cui all'articolo 1, che dispone l'archiviazione degli atti del procedimento, per mancanza della suddetta condizione di procedibilità, nei confronti dei soggetti per i quali l'autorizzazione è stata negata. Il provvedimento di archiviazione è irrevocabile.

 

2. Se il procedimento è relativo ad un reato commesso da più soggetti in concorso tra loro, l'assemblea indica a quale concorrente, anche se non Ministro né parlamentare, non si riferisce il diniego, per l'assenza dei presupposti di cui al comma 3 dell'articolo 9 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 (6).

 

 

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(6)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 Capo II

Norme concernenti i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione

 

Art. 5. 

1. I rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati nell'articolo 90 della Costituzione devono essere presentati o fatti immediatamente pervenire al Presidente della Camera dei deputati, che li trasmette al comitato di cui all'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .

 

2. Il membro del Parlamento che intende fare una denuncia la presenta al Presidente della Camera cui appartiene.

 

3. Il comitato dà comunicazione al Presidente della Camera dei deputati delle indagini promosse d'ufficio.

 

4. Salvo quanto disposto dagli articoli seguenti, il comitato procede alle indagini con gli stessi poteri attribuiti al collegio di cui all'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 , dall'articolo 1 della presente legge ed osservando le forme ivi previste (7).

 

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(7)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 6.

 1. Nei procedimenti relativi ai reati di cui all'articolo 90 della Costituzione non sono richieste le autorizzazioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

 

2. Nei procedimenti relativi ai reati di cui al comma 1 non pososno essere opposti il segreto di Stato e il segreto d'ufficio (8).

 

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(8)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 7.

 1. Per il compimento delle indagini di cui al comma 4 dell'articolo 5 il comitato può delegare uno o più dei suoi componenti.

 

2. Devono in ogni caso essere deliberati dal comitato i provvedimenti che dispongono intercettazioni telefoniche o di altre forme di comunicazione, ovvero perquisizioni personali o domiciliari, nonché quelli che applicano misure cautelari limitative della libertà personale nei confronti degli inquisiti.

 

3. Nei confronti del Presidente della Repubblica non possono essere adottati i provvedimenti indicati nel comma 2 se non dopo che la Corte costituzionale ne abbia disposto la sospensione dalla carica.

 

4. In casi eccezionali di necessità ed urgenza il presidente del comitato può adottare in via provvisoria i provvedimenti indicati nel comma 2, riferendone immediatamente al comitato. Se il comitato non convalida i provvedimenti entro dieci giorni dalla loro adozione, gli stessi si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.

 

5. I provvedimenti deliberati dal comitato a norma del comma 2 sono sottoscritti dal presidente e da un segretario.

 

6. Per l'esecuzione dei provvedimenti adottati con i poteri di cui al comma 2 il comitato si avvale della polizia giudiziaria (9).

 

 

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(9)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 8. 

1. Il comitato esperisce le indagini entro il termine massimo di cinque mesi. Tuttavia, ove si tratti di indagini particolarmente complesse, il comitato può deliberare per una sola volta la proroga del termine suddetto per un periodo non superiore a tre mesi.

 

2. Ove ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione, il comitato dichiara, nei termini di cui al comma 1, la propria incompetenza. Ove ravvisi la manifesta infondatezza della notizia di reato, dispone con ordinanza motivata, nei medesimi termini, l'archiviazione degli atti del procedimento. In ogni altra ipotesi presenta al Parlamento in seduta comune la relazione prevista dall'articolo 12 della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 .

 

3. Qualora il comitato abbia dichiarato la propria incompetenza a norma del comma 2, gli atti del procedimento sono trasmessi all'autorità giudiziaria salvo che sia presentata la richiesta di cui al comma 4.

 

4. Se è dichiarata l'incompetenza ovvero è disposta l'archiviazione, copia della relativa ordinanza è trasmessa ai Presidenti delle due Camere, che ne danno comunicazione alle rispettive Assemblee. Nel termine di dieci giorni dall'ultima di tali comunicazioni, almeno un quarto dei componenti del Parlamento può chiedere che il comitato, entro un mese dalla richiesta, presenti la relazione indicata nel comma 2.

 

5. In ogni caso il Parlamento, su richiesta di almeno quaranta membri, può disporre, per una sola volta, che il comitato compia un supplemento di indagini, stabilendo a tal fine un termine non superiore a tre mesi (10).

 

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(10)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 9.

  1. Il comitato procede alle indagini relative ai reati di cui al comma 1 dell'articolo 5 anche nei confronti di qualsiasi soggetto che abbia concorso negli stessi.

 

2. Se il comitato ritiene che fatti per i quali procede l'autorità giudiziaria ordinaria o militare integrano taluno dei reati previsti dall'art. 90 della Costituzione, afferma la propria competenza indicando le persone nei cui confronti intende procedere e richiede la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria, che provvede senza ritardo dopo aver dichiarato con sentenza la propria incompetenza.

 

3. Tuttavia l'autorità giudiziaria, se ritiene che i fatti siano diversi da quelli previsti nell'articolo 90 della Costituzione, pronuncia ordinanza con la quale ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione del conflitto. Nello stesso modo provvede quando ritiene che i fatti per i quali procedono il comitato o il Parlamento in seduta comune rientrino nella sua competenza (11).

 

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(11)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 10.

 1. Qualora ritenga che il reato sia diverso da quelli previsti dall'articolo 90 della Costituzione il Parlamento in seduta comune dichiara la propria incompetenza e trasmette gli atti all'autorità giudiziaria.

 

2. Se l'autorità giudiziaria dissente dalla pronuncia di incompetenza del Parlamento o del comitato, provvede a norma del comma 3 dell'articolo 9 (12).

 

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(12)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 11.

 1. Salvo che il comitato disponga altrimenti, sono pubbliche le sedute del comitato stesso destinate alla votazione sulla proposta di archiviazione ovvero su quella di presentazione della relazione per il Parlamento; nelle stesse l'inquisito ha diritto di esporre, personalmente o a mezzo del difensore, le proprie difese. Della data di tali sedute è dato avviso, a cura del presidente del comitato, almeno dieci giorni prima all'interessato e al suo difensore, che fino a cinque giorni prima della seduta hanno facoltà di prendere visione, presso la segreteria del comitato, delle cose e degli atti relativi alle indagini effettuate e di estrarne copia.

 

2. Salvo che il comitato disponga altrimenti, è vietata la pubblicazione col mezzo della stampa o con altri mezzi di divulgazione, fatta da chiunque in qualsiasi modo, totale o parziale, anche per riassunto o a guisa d'informazione, di ogni atto e documento relativo alle indagini compiute dal comitato stesso fino alla seduta in cui viene deliberata l'archiviazione o la presentazione della relazione di cui all'articolo 12 della legge costituizonale 11 marzo 1953, n. 1 , come modificato dall'articolo 3 della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1 . Fino a tale momento, sono obbligati al segreto per tutto ciò che concerne gli atti di indagine e i loro risultati i componenti del comitato e ogni altra persona che abbia compiuto gli atti predetti ovvero concorso o assistito al loro compimento eccettuate le parti private e i testimoni.

 

3. Per la violazione del divieto di pubblicazione previsto dal comma 2 si applicano, qualora il fatto non costituisca più grave reato, le pene previste dall'articolo 683 del codice penale (13).

 

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(13)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Art. 12.

 1. Ai soggetti interessati è dato avviso della convocazione del Parlamento in seduta comune, con invito ad esercitare la facoltà di nominare un difensore, qualora non vi abbiano già provveduto, di prendere visione degli atti del procedimento, di estrarne copia, nonché di presentare istanze e memorie e di produrre documenti.

 

2. Le facoltà di cui al comma 1 devono essere esercitate entro cinque giorni dalla data del ricevimento dell'avviso, salvo che il Presidente della Camera non ritenga di stabilire un termine più ampio (14).

 

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(14)  La Corte costituzionale, con ordinanza 12-24 luglio 2000, n. 346 (Gazz. Uff. 2 agosto 2000, n. 32, serie speciale), ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 1989, n. 219, sollevata in riferimento agli artt. 3, 27, secondo comma, 111 della Costituzione.

 

 

Capo III

Modifiche alla legge 25 gennaio 1962, n. 20

 

Art. 13. 

1. ... (15).

 

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(15)  Sostituisce l'art. 22, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

 

 

Art. 14. 

1. ... (16).

 

 

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(16)  Sostituisce l'art. 23, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

 

 

Art. 15.

 1. ... (17).

 

2. ... (18).

 

3. ... (19).

 

 

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(17)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 27, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

(18)  Modifica il terzo comma dell'art. 27, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

(19)  Abroga l'ultimo comma dell'art. 27, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

 

 

Art. 16. 

1. ... (20).

 

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(20)  Sostituisce il secondo comma dell'art. 29, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

 

 

Art. 17. 

1. ... (21).

 

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(21)  Sostituisce l'art. 30, L. 25 gennaio 1962, n. 20.

 

 

Capo IV

Entrata in vigore

 

Art. 18. 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Documentazione

 


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[1]    Legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge costituzionale n. 1 del 1953 e norme in materia di procedimenti per i reati di cui all’articolo 96 della Costituzione.

[2]    Legge 10 maggio 1978, n. 170, Nuove norme sui procedimenti d'accusa di cui alla L. 25 gennaio 1962, n. 20.

[3]    Legge 5 giugno 1989, n. 219, Nuove norme in tema di reati ministeriali e di reati previsti dall’articolo 90 della Costituzione.

[4]    La Corte di cassazione ha affermato che «l'attribuzione al Collegio competente per i reati ministeriali dei poteri di pubblico ministero in materia di indagini preliminari, la limitazione della sfera delle attribuzioni del pubblico ministero ai momenti di iniziativa e di partecipazione, il potere propositivo e decisionale riconosciuto al Collegio con riguardo sia all'archiviazione sia alla trasmissione della richiesta al presidente della Camera competente nonché il potere di conferire al fatto una qualificazione diversa da quella indicata dall'art. 96 della Costituzione, con trasmissione degli atti direttamente all'autorità giudiziaria competente, sono aspetti che conferiscono al Collegio natura e caratterizzazione tali da rendere non compatibile la riconduzione di esso e delle relative funzioni agli attributi processuali del giudice per le indagini preliminari e, quindi, di definire la dialettica processuale tra il Collegio ed il pubblico ministero entro l'area dei rapporti tra giudice per le indagini preliminari e pubblico ministero nella fase stessa delle indagini disciplinata dal vigente codice di procedura penale» (cfr. Cass., Sez. VI, sent. n. 598 del 1993).

[5]    Le sezioni unite della Cassazione hanno sostenuto che il provvedimento di archiviazione emesso dal Tribunale dei ministri «ha formalmente e sostanzialmente natura non di sentenza, ma di decreto di archiviazione, come tale privo di efficacia preclusiva di ulteriore esercizio dell'azione penale. Pertanto esso non è impugnabile, anche se abnorme o di forma del tutto anomala» (cfr. Cass., Sez. U., sent. n. 7 del 1989).

[6]    Articolo 4 della legge costituzionale n. 1 del 1989.