Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Reati ambientali - AA.C. 25 e abb. - II edizione
Riferimenti:
AC n. 25/XV   AC n. 49/XV
AC n. 283/XV   AC n. 1731/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 162
Data: 18/06/2007
Descrittori:
AMBIENTE   CRIMINALITA' ORGANIZZATA
DIRITTO PENALE     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Reati ambientali

AA.C. 25 e abb.

 

 

 

 

 

n. 162

II edizione

 

18 giugno 2007

 


 

La documentazione predisposta in occasione dell’esame delle proposte di legge A.C. 25 e abbinate, recanti norme in materia di reati ambientali, è articolata nei seguenti volumi:

§         dossier n. 162, contenente, in particolare, le schede di lettura, i testi delle proposte di legge e la normativa di riferimento;

§         dossier n. 162/1, contenente il testo a fronte delle proposte di legge in esame.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

 

 

File: gi0137.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  10

§      Contenuto  10

§      Relazioni allegate  10

Elementi per l’istruttoria legislativa  11

§      Necessità dell’intervento con legge  11

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  11

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali11

§      Compatibilità comunitaria  11

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  19

§      Formulazione del testo  20

Schede di lettura

Il quadro normativo  23

Il contenuto delle proposte di legge  37

§      A.C. 25 (Realacci ed altri) e A.C. 283 (Pezzella)38

§      A.C. 49 (Paolo Russo e altri)43

§      A.C. 1731 (Balducci ed altri)51

§      A.C. 2461 (Mazzoni ed altri) e AC 2569 (Franzoso ed altri)56

§      A.C. 2692 (Governo)64

Progetti di legge

§      A.C. 25, (on. Realacci ed altri), Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  75

§      A.C. 49, (on. Paolo Russo ed altri), Disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente  81

§      A.C. 283, (on. Pezzella),  Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  93

§      A.C. 1731, (on. Balducci ed altri), Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  99

§      A.C. 2461, (on. Mazzoni ed altri), Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  107

§      A.C. 2569, (on. Franzoso ed altri), Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente  119

§      A.C. 2692, (Governo), Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina  129

Iter alla Camera

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 16 maggio 2007  157

Seduta del 30 maggio 2007  165

Seduta del 31 maggio 2007  167

Seduta del 13 giugno 2007  169

§      Codice Civile. (artt. 844 e 2043)182

§      Codice penale (artt. 28, 30, 32-bis, 32-ter, 56, 133, 240, 318-319-bis, 320, 322, 416, 416-bis e 434)183

§      Codice di procedura penale (artt. 51, 197, 240, 321, 380 e 444)193

§      L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale. (artt. 9, 53, 55 e 56)206

§      L. 8 luglio 1986 n. 349. Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale (art. 18)210

§      D.L. 13 maggio 1991, n. 152, conv. con mod. L. 12 luglio 1991, n. 230. Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa. (art. 7)212

§      D.L. 8 giugno 1992, n. 306. Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa (convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, n. 356) (art. 12-sexies)213

§      D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758. Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro.215

§      D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22. Attuazione della direttiva 91/156/CEE sui rifiuti, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e della direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio (art. 53-bis)239

§      D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152. Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (art. 58)240

§      D.M. 25 ottobre 1999, n. 471. Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni.241

§      D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267. Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (art. 9)243

§      L. 29 settembre 2000, n. 300. Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica (art. 11)244

§      Legge 13 febbraio 2001, n. 45 "Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonchè disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza"248

§      L. 23 marzo 2001, n. 93. Disposizioni in campo ambientale. (art. 22)268

§      D.Lgs. 12 aprile 2001 n. 206. Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (art. 22)269

§      D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.270

§      D.L. 8 luglio 2002, n. 138. Interventi urgenti in materia tributaria, di privatizzazioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per il sostegno dell'economia anche nelle aree svantaggiate. (art. 14)299

§      L. 15 dicembre 2004, n. 308. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione.301

§      L. 7 aprile 2005, n. 57. Ratifica ed esecuzione del Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa e alcuni atti connessi, con atto finale, protocolli e dichiarazioni, fatto a Roma il 29 ottobre 2004 (art. 1-3)315

§      D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (artt. 183, 240, 242, 254-264, 306, 309, 311, 313 e allegato A della parte IV)318

Normativa comunitaria

§      Dir. 2004/35/CE del 21 aprile 2004. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale  339

§      Dir. COM(2007) 51 del 9.2.2007. Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell’ambiente  364

Documentazione

Consiglio d’Europa

§      Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale,  Strasburgo 4 novembre 1998 (testo in inglese)385

Unione Europea

§      Decisione quadro del Consiglio 2003/80/GAI del 27 gennaio 2003 relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.395

Giurisprudenza

Corte costituzionale

§      Sentenza 7 - 15 maggio 1987, n. 167  405

§      Sentenza 22 - 28 maggio 1987, n. 210  409

§      Sentenza 17 - 30 dicembre 1987, n. 641  415

§      Sentenza 9 - 10 marzo 1988, n. 302  421

§      Sentenza 7 - 16 marzo 1990, n. 127  429

§      Sentenza 19 - 27 luglio 1994, n. 356  433

§      Sentenza 10 - 26 luglio 2002, n. 407  438

§      Sentenza 18 - 20 dicembre 2002, n. 536  442

§      Sentenza 13 - 29 gennaio 2005, n. 62  446

Corte di Cassazione

§      Sentenza, III Sez. penale (ud. 16-03-2004) 27-04-2004, n. 19505  471

§      Sentenza, I Sez. penale (ud. 20-04-2006) 14-06-2006, n. 20370  477

Tribunale di Venezia

§      Sentenza, Sez. penale  Uff. Giudice monocratico del 27 novembre 2002, n. 1286  491

Corte di giustizia

§      Causa C176/03  529

Lavori parlamentari nella XIV Legislatura

Camera dei Deputati

Progetti di legge

§      A.C. 5783, (on. Paolo Russo ed altri), Disposizioni in materia di tutela penale dell' ambiente 

§      A.C. 239, (on. Realacci ed altri), Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente  571

§      A.C. 368, (on. Sospiri), Introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-bis concernente i delitti contro l' ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalita' in campo ambientale  577

§      A.C. 2400, (on. Bulgarelli ed altri), Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali587

§      A.C. 3127, (on. Pecoraro Scanio ed altri), Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro l'ambiente  593

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 27 luglio 2005  605

Senato della Repubblica

Progetti di legge

§      A.S. 66, (sen. Specchia), Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, ‘’Dei delitti contro l’ambiente’’, e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale  617

§      A.S. 1741, (sen. Ripamonti), Modifiche al codice penale in materia di tutela dell’ambiente e dei beni culturali627

§      A.S. 1816, (sen. Ripamonti), Delega al Governo per l’istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali633

§      A.S. 2994, (sen. Pascarella ed altri), Introduzione nel codice penale del titolo ‘’Dei delitti contro l’ambiente’’ e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati639

§      A.S. 3027, (sen. Nessa), Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale  649

§      A.S. 3088, (sen. Nessa), Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale  655

§      A.S. 3167, (sen. Turroni), Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis, ’’Delitti contro l’ambiente’’, e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’’’ecomafia’’661

Esame in sede referente

-       Commissioni riunite 2ª (Giustizia) 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali)

Seduta del 13 ottobre 2004  675

Seduta del 20 ottobre 2004  679

Seduta del 9 febbraio 2005  683

Seduta del 13 aprile 2005  687

Seduta del 25 maggio 2005  689

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alle Commissioni riunite 2a (Giustizia) e 13a  (Territorio, ambiente, beni ambientali)

-       9a Commissione (Agricoltura e produzione agroalimentare)

Seduta del 20 ottobre 2004  695

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

 

Numero del progetto di legge

25

Titolo

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l' ambiente

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione alla Camera

28 aprile 2006

§          annuncio

28 aprile 2006

§          assegnazione

1° febbraio 2007

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali), 8a Commissione (Ambiente), 13ª (Agricoltura)

 


 

 

Numero del progetto di legge

49

Titolo

Disposizioni in materia di tutela penale dell' ambiente

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

5

Date

 

§          presentazione alla Camera

28 aprile 2006

§          annuncio

28 aprile 2006

§          assegnazione

20 settembre 2006

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali), 7ª (Cultura), 8a Commissione (Ambiente)

 


 

Numero del progetto di legge

283

Titolo

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l' ambiente

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione alla Camera

28 aprile 2006

§          annuncio

28 aprile 2006

§          assegnazione

16 gennaio 2007

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali), 8ª (Ambiente), 13ª (Agricoltura)

 


 

Numero del progetto di legge

1731

Titolo

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

1

Date

 

§          presentazione alla Camera

28 settembre 2006

§          annuncio

2 ottobre 2006

§          assegnazione

8 novembre 2006

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali), 8a Commissione (Ambiente)

 


 

Numero del progetto di legge

2461

Titolo

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l' ambiente

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

4

Date

 

§          presentazione alla Camera

28 marzo 2006

§          annuncio

29 marzo 2007

§          assegnazione

29 maggio 2007

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali), 7Commissione (Cultura), 8a Commissione (Ambiente)

 

 


 

Numero del progetto di legge

2569

Titolo

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§          presentazione alla Camera

2 maggio 2007

§          annuncio

3 maggio 2007

§          assegnazione

31 maggio 2007

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali), 8a Commissione (Ambiente)

 

 


 

Numero del progetto di legge

2692

Titolo

Disposizioni concernenti i delitti contro l' ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l' integrazione della relativa disciplina

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Diritto penale

Iter al Senato

no

Numero di articoli

5

Date

 

§          presentazione alla Camera

22 maggio 2007

§          annuncio

29 maggio 2007

§          assegnazione

5 giugno 2007

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni 1ª (Aff. costit.), 5ª (Bilancio), 7ª (Cultura), 8ª (Ambiente), 11ª (Lavoro), 13ª (Agricoltura), 14ª (Pol. comun.)

 

 

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

I provvedimenti AC 25 (Realacci ed altri), AC 49 (Paolo Russo ed altri), AC 283 ( Pezzalla ed altri) AC 1731 ( Balducci), A.C. 2461 (Mazzoni ed altri), A.C. 2569 (Franoso ed altri) e  A.C. 2692 ( Governo) introducono una serie di nuovi articoli nell’ambito del codice penale volti a costituire il nuovo Titolo VI-bis del Libro secondo in materia di delitti contro l'ambiente.

 

Le proposte di leggeAC 49, A.C. 2461, A.C. 2569 e A.C. 2692 recano, inoltre, disposizioni incidenti su normativa speciale e norme processuali.

Relazioni allegate

Il disegno di legge del Governo è corredato, oltre che della relazione illustrativa, anche dell’analisi tecnico-normativa e dell’analisi dell’impatto della regolamentazione. Nel contesto della relazione illustrativa viene poi chiarito che dal disegno di legge non derivano nuovi o maggiori oneri, né minori entrate a carico del bilancio dello Stato.

Le proposte di legge sono invece corredate della sola relazione illustrativa.  


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Tutti i provvedimenti in esame intervengono su disposizioni di rango primario e su materie coperte da riserva di legge. Si giustifica, pertanto, l’intervento con legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame riguardano la materia dei reati ambientali, rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art.117, secondo comma, lettera l) (giurisdizione e norme processuali,ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

In generale, in relazione al bene giuridico protetto dalle nuove norme penali previste dalle proposte di legge in esame si osserva che con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, l’ambiente trova per la prima volta riconoscimento in una norma positiva di rango costituzionale. L’art. 117, al secondo comma, attribuisce la “materia” della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (e dei beni culturali) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre al terzo comma dello stesso articolo viene definito un diverso – ma contiguo – campo di intervento legislativo, la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, attribuito invece alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso in sede comunitaria

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Le procedure di contenzioso avviate nei confronti dell’Italia per mancata e non corretta trasposizione, o per violazione della normativa comunitaria in materia ambientale sono 66[1] e rappresentano il 27 percento del totale. In relazione ai temi individuati dalla proposta di legge, si fornisce una breve descrizione di alcune procedure relative ad aspetti di particolare rilievo[2].

 

Ambienti naturali protetti

Il 13 dicembre 2006 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia contro l’Italia[3]per violazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE da parte del sistema di deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici adottato dalla Regione Liguria con la legge n. 34 del 5 ottobre 2001 “Attuazione dell’articolo 9 della direttiva comunitaria 79/409/CEE”, poi modificata dalla legge regionale 1 agosto 2002, n. 31. Il parere motivato fa riferimento al testo vigente della legge.

 

Si ricorda che, eventualmente conclusa con il deferimento alla Corte di giustizia, la procedura di infrazione si avvia con la lettera di costituzione in mora, che mette uno Stato in condizioni di presentare le sue osservazioni, qualora la Commissione reputi che esso abbia mancato a uno degli obblighi a lui incombenti in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea. Qualora la Commissione non ritenga esaurienti tali osservazioni, essa emette un parere motivato, seconda e ultima fase della procedura d’infrazione, prima che la Commissione europea proceda al deferimento formale dello Stato membro davanti alla Corte di giustizia, affinché accerti la sussistenza di una violazione del diritto comunitario, secondo quanto previsto dall’art. 226 del Trattato.

 

Il 4 luglio 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[4] per non conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici alla direttiva medesima e per la non corretta applicazione della stessa. La Commissione rileva la non conformità alla medesima direttiva della normativa statale di quella di tredici regioni (Abruzzo, Emilia-Romagna, Toscana, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Marche, Puglia, Umbria, Calabria, Lombardia, Veneto, Sardegna e Liguria).

Il 4 aprile 2006 la Commissione ha inviato all’Italia:

·       un parere motivato[5]riguardante la violazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE da parte del sistema di deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici adottato dalla Regione Sardegna con la legge n. 2 del 13 febbraio 2004 “Norme in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio in Sardegna in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221.

·       un parere motivato[6]riguardante la violazione dell’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE da parte del sistema di deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici adottato dalla Regione Veneto con la legge n. 13 del 12 agosto 2005 “Disciplina del regime di deroga previsto dall’articolo 9 della direttiva 79/409/CEE in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio”.

Con riferimento alle procedure di contenzioso sopra indicate, si ricorda che l’articolo 1, comma 1226, della legge n. 296/2006 (legge finanziaria 2007) prescrive alle regioni ed alle province autonome di attuare quanto previsto dagli articoli 4 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, per evitare l’insorgere di ulteriori procedure d’infrazione in sede comunitaria. Il citato D.P.R., infatti, dà attuazione alla direttiva 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, e in parte alla direttiva 79/409/CEE.

Il 5 luglio 2005 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato complementare[7] per la mancata applicazione delle misure di salvaguardia previste per le zone speciali di conservazione e/o di protezione, ai sensi dell’art. 7 della direttiva 92/43.

 

Il parere motivato complementare è volto a completare l’analisi svolta nella lettera di messa in mora emessa ai sensi dell’articolo 226 del TCE, anche alla luce dei nuovi elementi di cui dispone la Commissione in seguito alle osservazioni comunicate dalle autorità dello Stato membro interessato in risposta alla lettera di messa in mora. Lo Stato membro dispone di due mesi di tempo a decorrere dalla data del parere motivato complementare per comunicare le proprie osservazioni. Dopo aver preso conoscenza di tali osservazioni o in caso di mancata comunicazione delle stesse entro il termine fissato, la Commissione si riserva di deferire la questione alla Corte di giustizia.  

 

In particolare, l’Italia non avrebbe adottato le misure idonee ad evitare il degrado della zona di protezione speciale IT5210070 “Lago Trasimeno”. Tale degrado, causato da un impoverimento idrico di rilevante entità (per scopi agricoli e licenze di varia natura), ha compromesso la funzionalità ecologica del sito. Inoltre, sulle parti prosciugate è in corso di costruzione una pista ciclabile senza che sia stata effettuata la valutazione di incidenza prevista dall’art. 6 della direttiva 92/43. La Commissione ritiene pertanto che l’Italia sia venuta meno agli obblighi derivanti dagli articoli 6 e 7 della direttiva 92/43/CEE.

Il 30 marzo 2004 la Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora[8] per violazione della direttiva  79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici. Secondo la Commissione, l’Italia avrebbe omesso di adottare le misure idonee ad evitare il degrado degli habitat naturali e la perturbazione delle specie viventi nella zona protetta ZPS IT 3210018 “Basso Garda” . In particolare i rilievi della Commissione sottolineano che :

·       il pontile di attracco per imbarcazioni nel comune di Castelnuovo del Garda e le attività di navigazione che vi si svolgono attorno  sono incompatibili con gli obiettivi di conservazione del sito in caso di uso del pontile nel periodo di svernamento degli uccelli;

·       il porto turistico nel comune di Peschiera del Garda è causa dell’aumento del traffico lacuale e quindi è suscettibile di avere un impatto significativo sugli uccelli e il loro habitat nella zona.

 

Rifiuti

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato complementare[9] per violazione del diritto comunitario con riferimento alla deroga alle disposizioni sulla gestione dei rifiuti di cui all’allegato I della direttiva 75/442/CEE, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE.

Secondo la Commissione l’Italia è venuta meno agli obblighi previsti dalla direttiva 75/442, come modificata dalla direttiva 91/156 in quanto:

·       ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 25 a 27 e comma 29, della legge 308 del 15 dicembre 2004, alcune sostanze o oggetti, che ai sensi della direttiva 75/442 sono da considerarsi rifiuti, vengono sottratti all’ambito della legislazione italiana sui rifiuti;

·       sono state adottate disposizioni volte a restringere l’ambito di applicazione della direttiva 75/442 in Italia, con riferimento alla definizione di rifiuto di cui all’articolo 1, lettera a) della medesima direttiva.

Secondo la Commissione, dall’invio del parere motivato nel dicembre 2005, l'Italia non ha ancora conformato la sua normativa alla legislazione dell'UE. Al contrario, il decreto legislativo n. 152 del 2006, recante norme in materia ambientale, ha riconfermato tale normativa.

Nei confronti dell’Italia risultano avviate altre procedure di infrazione per inadempimento degli obblighi derivanti dalla medesima direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CE:

·       Il 2 maggio 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[10] per essere venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù dell'articolo 1 della citata direttiva. Secondo la Commissione l’Italia con l’articolo 10 della legge n. 93 del 2001 e l'articolo 1, commi 17 e 19, della legge n. 443 del 2001 ha escluso le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo riutilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, dall'ambito di applicazione della disciplina nazionale sui rifiuti.

·       Il 2 marzo 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[11]per non corretta applicazione degli articoli 4, 8 e 9 della citata direttiva; dell’articolo 2, comma 1, della direttiva 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi, e dell’articolo 14 della direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti. La Commissione dichiara di essere venuta a conoscenza dell’esistenza sul territorio italiano di un elevato numero di discariche funzionanti illegalmente e senza controllo delle autorità pubbliche, alcune delle quali contenenti rifiuti pericolosi. La Commissione ritiene che, fintanto che essa tollera la presenza di tali discariche, la Repubblica italiana violi gli obblighi derivanti dalle citate direttive. Inoltre, in relazione alle discariche già esistenti alla data del 16 luglio 2001, la mancanza di informazioni sui piani di riassetto che i gestori di tali discariche avrebbero dovuto presentare entro il 16 luglio 2002, porta la Commissione a considerare non esistenti tali piani di riassetto e le relative misure di autorizzazione e di eventuale chiusura delle discariche non rispondenti ai requisiti di legge. Il 26 aprile 2007 la Corte di giustizia ha condannato l’Italia.

·       Il 23 giugno 2005 la Commissione ha deferito l’Italia alla Corte di giustizia[12] ritenendo che la normativa nazionale di recepimento violi la citata direttiva 75/442/CEE sui rifiuti, come modificata dalla direttiva 91/156/CEE. In particolare, la Commissione sostiene che l’articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) sia in contrasto con gli obblighi derivanti dall’articolo 1, lett. a) della direttiva citata, poiché prevede che siano esclusi dall’ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22 del 1997 (che ha recepito la direttiva 75/442/CEE come modificata):

v      sostanze o oggetti destinati alle operazioni di smaltimento o recupero di rifiuti non esplicitamente elencate agli allegati B e C del decreto legislativo n. 22/97;

v      beni, sostanze o materiali residuali di produzione o di consumo, qualora gli stessi possano essere e siano riutilizzati in un ciclo produttivo o di consumo, a condizione che non sia effettuato alcun intervento preventivo di trattamento e che gli stessi non rechino pregiudizio all’ambiente, oppure, anche qualora venga effettuato un intervento preventivo di trattamento, quando quest’ultimo non configuri un’operazione di recupero fra quelle elencate all’allegato C del decreto legislativo n. 22/97.

La Commissione è del parere che una siffatta esclusione costituisca un'indebita restrizione della nozione di rifiuto e quindi dell'ambito d'applicazione della normativa italiana sulla gestione dei rifiuti. Di fatto, l'interpretazione prospettata dal legislatore italiano avrebbe per effetto una limitazione dell'applicazione delle disposizioni della direttiva alle sole fattispecie identificate dalla normativa italiana, escludendone altre non prevedibili a priori, che potrebbero invece esservi assoggettate ed in relazione alle quali un'interpretazione estensiva della nozione di rifiuto si renderebbe necessaria. Ciò, secondo la Commissione, si pone in contrasto con le disposizioni della direttiva, che non possono essere derogate da una norma di diritto interno.

Si segnala per altro che il citato articolo 14 del decreto legge n. 138 dell’8 luglio 2002 (convertito in legge n. 178 dell’8 agosto 2002) è stato abrogato dall’articolo 264 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

 

Il 9 febbraio 2007 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulla tutela penale dell’ambiente (COM (2007)51), intesa ad assicurare un livello adeguato di protezione dell'ambiente[13] affrontando, a livello europeo, il problema della criminalità ambientale.

 

La proposta sostituisce una precedente proposta di direttiva della Commissione, relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale (COM(2001)739), come modificata (COM(2002)544) sulla base degli emendamenti approvati dal Parlamento europeo in prima lettura. Tale proposta modificata non è stata però presa in esame dal Consiglio che, il 27 gennaio 2003, ha approvato la decisione quadro 2003/80/GAI relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, su iniziativa della Danimarca. La sentenza della Corte di giustizia del 13 settembre 2005 (causa C-176/03) ha annullato tale decisione[14] perché adottata in violazione dell'articolo 47 UE. La Corte ha ritenuto che, in base sia alle loro finalità che al loro contenuto, gli articoli da 1 a 7 della decisione quadro riguardavano soprattutto la tutela dell'ambiente e avrebbero potuto essere validamente adottati sulla base dell'articolo 175 CE. La proposta attuale recepisce, perciò, le conclusioni della Corte, tiene conto degli sviluppi intervenuti, nel frattempo, nella normativa ambientale della Comunità e integra l’articolato in considerazione della necessità di garantire un efficace protezione dell’ambiente.

 

Tra i motivi di tale orientamento la Commissione ritiene, innanzitutto, che l'imposizione di sanzioni penali sia indice di una riprovazione sociale di natura qualitativamente diversa rispetto alle sanzioni amministrative o ai meccanismi risarcitori civilistici, che possono, ad esempio in caso di non solvibilità degli autori, non aver sufficiente efficacia dissuasiva. In tali ipotesi la Commissione ritiene possano essere necessarie pene privative della libertà. Gli strumenti a disposizione nell'ambito delle indagini penali e dell'azione penale (ivi compresa l'assistenza reciproca fra Stati membri), inoltre, sono molto più incisivi di quelli predisposti dal diritto civile o amministrativo e possono contribuire ad una più efficace tutela dell'ambiente. Infine, il fatto che nelle indagini intervengano le autorità inquirenti, cioè autorità diverse da quelle amministrative che hanno rilasciato licenze di esercizio o permessi di inquinare, costituisce un'ulteriore garanzia d'imparzialità.

 

La Commissione ritiene, inoltre, che il problema debba essere affrontato e risolto tramite un'iniziativa della Comunità, in quanto il carattere transnazionale della criminalità ambientale consente agli autori dei reati ambientali di trarre vantaggio dalle asimmetrie che esistono nelle normative dei singoli Stati membri.

La proposta di direttiva istituisce un elenco minimo di reati ambientali gravi[15]- che dovranno essere considerati fatti penalmente rilevanti in tutta la Comunità qualora siano posti in essere intenzionalmente o per grave negligenza - e definisce dettagliatamente l'ambito di responsabilità delle persone giuridiche.

La proposta prevede, altresì, che i reati debbano essere puniti mediante sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, quando sono commessi da persone fisiche, e mediante sanzioni penali o non penali, se commesse da persone giuridiche.

Per quanto riguarda i reati commessi in determinate circostanze aggravanti, è stato ravvicinato anche il livello minimo delle sanzioni massime irrogabili alle persone fisiche e giuridiche.

 

Per quanto riguarda la sanzione della reclusione, la proposta prevede un ravvicinamento su tre durate della pena, da uno a dieci anni, correlate all'elemento psicologico (intenzionalità o negligenza grave) e alle circostanze aggravanti del caso. Il sistema delle sanzioni pecuniarie applicabili alle persone giuridiche segue anch'esso un profilo su tre livelli che può variare da 300.000 a 1.500.000 euro. Il testo propone, inoltre, l'irrogazione di sanzioni alternative sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche, che prevedono l'obbligo di riparare il pregiudizio arrecato all'ambiente, l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria, il divieto di esercitare determinate attività commerciali, nonché la pubblicazione delle decisioni giudiziarie.

 

La proposta della Commissione rispetta il principio di sussidiarietà, che si applica in quanto la proposta non rientra nelle materie di competenza esclusiva della Comunità.

 

La Commissione ritiene, infatti, che le finalità della proposta possano essere meglio realizzate a livello comunitario poiché - istituendo uno standard comunitario minimo relativo agli elementi costitutivi dei reati penali gravi contro l'ambiente e un sistema di responsabilità penale simile per tutte le persone giuridiche nonché fissando l'entità delle pene per i reati ambientali particolarmente gravi - è possibile garantire che questi ultimi vengano trattati secondo modalità simili in tutti gli Stati membri e che i loro autori non approfittino delle differenze che esistono nelle legislazioni nazionali. La proposta faciliterà inoltre la cooperazione tra gli Stati membri in tutti i casi in cui il reato ambientale abbia implicazioni transfrontaliere. La proposta altresì intende operare un ravvicinamento delle sanzioni ed istituire un livello minimo di armonizzazione, in relazione alle attività che devono essere considerate reati, e si limita ad operare un ravvicinamento delle sanzioni minime per i casi più gravi, quando cioè il reato abbia conseguenze particolarmente preoccupanti ovvero quando sia commesso con il concorso di circostanze aggravanti.

 

La proposta è avanzata sotto forma di direttiva, in quanto tale strumento definisce uno standard minimo vincolante di tutela ambientale mediante il diritto penale, ma lascia agli Stati membri il necessario margine di flessibilità nel recepire la direttiva nella propria legislazione penale, anche mediante l’istituzione di disposizioni più stringenti di quelle previste dalla direttiva stessa.

La proposta prevede, infine, che gli Stati membri siano impegnati a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali che danno attuazione alla direttiva, nonché una tabella di concordanza tra le suddette disposizioni e quelle della direttiva proposta.

In particolare, la proposta definisce infrazioni, attività quali:

 

·       lo scarico, l'emissione o l'immissione nell'aria, nel suolo o nelle acque, di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone;

·       lo scarico, l'emissione o l'immissione illeciti di un quantitativo di sostanze o radiazioni ionizzanti nell'aria, nel suolo o nelle acque che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

·       il trattamento illecito, compresi l'eliminazione, il deposito, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di rifiuti, compresi i rifiuti pericolosi, che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

·       il funzionamento illecito di un impianto in cui sono svolte attività pericolose o nelle quali siano depositate sostanze o preparazioni pericolose che provochi o possa provocare, all'esterno dell'impianto, il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

·       la spedizione illegale di rifiuti, quali definiti all'articolo 2, comma 35, del regolamento (CE) n.1013/2006[16], effettuata per fini di lucro in un'unica operazione o in più operazioni che risultino fra di loro connesse;

·       la fabbricazione, il trattamento, il deposito, l'uso, il trasporto, l'esportazione o l'importazione illeciti di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualità dell'aria, del suolo o delle acque, alla fauna o alla flora;

·       il possesso, la cattura, il danneggiamento, l'uccisione o il commercio illeciti di esemplari di specie protette animali o vegetali o di parti di esse o di prodotti derivati;

·       l'illecito e significativo deterioramento di un habitat protetto;

·       il commercio o l'uso illeciti di sostanze che riducono lo strato di ozono.

 

Per tali attività, la proposta prevede che ciascuno Stato membro adotti le misure necessarie affinché esse siano perseguibili penalmente, qualora siano poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

I provvedimenti in esame intervengono sulla vigente legislazione con la tecnica della novellazione.

Il disegno di legge A. C. 2692 conferisce, poi, una delega al Governo per il coordinamento con la normativa previgente e per la disciplina di una procedura di estinzione delle contravvenzioni previste dalla normativa speciale in materia ambientale.

Formulazione del testo

Si rinvia alle osservazioni contenute nelle singole schede di lettura.


Schede di lettura

 


Il quadro normativo

L’ambiente nell’elaborazione della giurisprudenza

 

In ordine alla nozione di ambiente emergente dalla giurisprudenza penale, va ricordato che la Corte di cassazione ha affermato che per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell'uomo protette dall'ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona. L'ambiente, per la Corte di cassazione, è una nozione, oltre che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolata nell'ordinamento italiano dal diritto comunitario (Sez. III, sent. n. 9727 del 28-10-1993).

Per quanto concerne la definizione di 'ambiente' nella giurisprudenza della Corte costituzionale, va ricordato innanzi tutto che nella sentenza n. 210 del 1987 si rinviene una definizione unitaria del concetto di ambiente, secondo la quale esso “comprende la conservazione, la razionale gestione ed il miglioramento delle condizioni naturali (aria, acque, suolo e territorio in tutte le sue componenti), la esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri e marini, di tutte le specie animali e vegetali che in esso vivono allo stato naturale ed in definitiva la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”. Da queste premesse “deriva la repressione del danno ambientale cioè del pregiudizio arrecato, da qualsiasi attività volontaria o colposa, alla persona, agli animali, alle piante e alle risorse naturali (acqua, aria, suolo, mare), che costituisce offesa al diritto che vanta ogni cittadino individualmente e collettivamente”.

Nella sentenza n. 641 del 1987, pronunciandosi sull’art. 18 della L. 349/1986 con cui sono state introdotte norme in materia di danno ambientale, la Corte ha affermato con maggiore forza il principio di unitarietà dell’ambiente: "Con la legge 349/1986", si legge nella pronuncia, "si é creato un Ministero per l'ambiente che, per le funzioni attribuite, assurge a centro di riferimento dello interesse pubblico ambientale e di fatto realizza il coordinamento e la riconduzione ad unità delle azioni politico-amministrative finalizzate alla sua tutela. L'ambiente è stato considerato un bene immateriale unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità".

Più oltre la Corte, nella stessa pronuncia, ha ribadito: “Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione”.

Secondo la Corte, l’ambiente è da porre tra i valori costituzionali, con carattere di primarietà e assolutezza, in quanto esso: “è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un habitat naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (artt. 9 e 32 Cost.), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto”.

Per quanto riguarda la qualificazione dell’ambiente come bene giuridico e la sua tutela, nella medesima sentenza si legge: “Vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente. L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme”.

Nelle pronunce della Corte non si rinviene tuttavia una definizione univoca di ambiente (o della sua tutela): in esse si ricorre prevalentemente al concetto di “valore costituzionale” (sent. n. 1031 del 1988; sent. n. 324 del 1989; sent. n. 437 del 1991), oppure di “bene fondamentale” (sent. n. 744 del 1988) o di “bene fondamentale garantito e protetto” (sent. n. 307 del 1992, sent. n. 194 del 1993).

Pur avendo posto l’ambiente tra i valori primari dell’ordinamento, la Corte costituzionale non ha inteso per questo motivo posporre incondizionatamente ad esso ogni altro valore espressamente sancito dalla Costituzione. In alcune sentenze (n. 239 del 1982 e n. 94 del 1985) essa ha in generale affermato che il “paesaggio costituisce un valore estetico-culturale cui la Costituzione ha conferito straordinario rilievo, collocando la norma che fa carico alla Repubblica di tutelarlo fra i principi fondamentali dell'ordinamento”, sottolineando che questa tutela “presuppone, normalmente, la comparazione ed il bilanciamento di interessi diversi”.

Per la risoluzione di conflitti tra valori costituzionali primari e pariordinati, la Corte ha più volte applicato il principio di ragionevolezza, facendo ricorso alla tecnica del ragionevole bilanciamento degli interessi costituzionali e individuando di volta in volta la soluzione più adeguata al caso concretamente presentatosi.

 

L’ambiente nell’elaborazione dottrinale

 

Per quanto concerne poi il dibattito dottrinale sulla nozione giuridica di ambiente, si possono porre a confronto almeno due posizioni di principio di fondo. La prima, definita antropocentrica, connette strettamente ambiente e persona umana e sottolinea la necessità di fondare il rapporto uomo-ambiente sulla centralità della persona umana. Si tratta di una posizione che emerge come prevalente (anche se non in maniera esplicita) sia dal diritto positivo italiano, sia dal diritto comunitario, sia dal diritto internazionale dell’ambiente. Tuttavia il punto critico di tale posizione risiede nella mancata definizione della suddetta “centralità” che può anche sfumare in “superiorità” o puro dominio, fino all’annullamento di una autonoma dimensione ambientale.

Infatti a questa concezione se ne è contrapposta un’altra, ecocentrica, la quale ha trovato un certo accoglimento in sede filosofica, ma incontra difficoltà ad esprimersi in compiute e coerenti ricostruzioni di carattere giuridico. Tale concezione parte invece dal riconoscimento di un valore intrinseco della biosfera, prima e indipendentemente dalla circostanza che tale biosfera rappresenti una risorsa (estetica, economica, ecc.) per l’uomo.

Quella che si sta consolidando nel mondo del diritto è oggi una premessa della nozione di ambiente di tipo antropocentrico, sia pure corretta con importanti elementi di ecocompatibilità (premessa riassumibile nel principio dello sviluppo sostenibile).

Una seconda divaricazione di posizioni lungo il percorso verso una definizione di ambiente è quella tra il tentativo di pervenire ad una nozione unitaria di ambiente e una seconda posizione che nega invece tale possibilità, sulla base dell’assunto (difficilmente negabile) di una molteplicità dei fattori costitutivi dell’ambiente, ciascuno dotato di propri caratteri giuridici.

In proposito occorre ricordare che l’individuazione e la distinzione di separati fattori costitutivi dell’ambiente sinteticamente inteso, e quindi di separate condizioni di tutela giuridica, non ha impedito (tanto nella giurisprudenza, quanto nella legislazione) l’affermarsi di una concezione unitaria dell’ambiente. Tale concezione, rinvenibile non solo (come sopra evidenziato) in numerose sentenze della Corte costituzionale, ma anche in istituti giuridici di rilevante importanza, anche al di fuori del solo ordinamento italiano – ad esempio la “valutazione d’impatto ambientale” (VIA) – non ha l’effetto di condurre ad una ricostruzione dell’ambiente (complessivamente inteso) come bene giuridico chiuso, sul quale possano farsi valere diritti soggettivi. La concezione unitaria approda solo al riconoscimento di un autonomo valore giuridico, distinto dai separati fattori che lo costituiscono (acqua, aria, suolo, ciclo dei rifiuti, ecc.). La tutela di tale valore autonomo consiste nella tutela di un equilibrio, che non nasce spontaneamente dalla regolazione dei distinti fattori, ma viene piuttosto perseguita attraverso una gestione integrata e coordinata dei fattori stessi. In tal senso può ricordarsi la citata sentenza della Corte costituzionale n. 641 del 1987, che sviluppa la nozione di ambiente come “bene immateriale unitario”, sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela.

 

Quanto alla (ormai superata) ipotesi di ricostruzione dell’ambiente come bene giuridico chiuso, è il caso qui di richiamare brevemente il dibattito dottrinario riassumibile sulla qualificazione dell’ambiente come diritto soggettivo (della persona, o della collettività, o interesse diffuso) o piuttosto come bene giuridico. Dibattito che sembra definitivamente approdato all’esclusione dell’esistenza sia dell’uno che dell’altro, per lo meno in senso tecnico. La stessa natura molteplice e dinamica dell’ambiente (complessivamente inteso) impedisce infatti la sua configurazione come bene appropriabile su cui possano farsi valere diritti soggettivi della persona. Ciò non esclude, invece, che la definizione sintetica e atecnica di diritto all’ambientecontenga al suo interno specifiche situazioni giuridiche concretamente tutelabili, come sempre più diffusamente riconosciuto dalla normativa e dalla giurisprudenza.

 

Infine, si possono richiamare i numerosi tentativi di offrire una definizione di questo concetto unitario di ambiente, tesi a offrire un risultato ulteriore rispetto ad una mera elencazione descrittiva dei vari fattori costitutivi[17]. Tali tentativi sembrano convergere ora verso una nozione di ambiente come “equilibrio ecologico della biosfera o dei singoli ecosistemi di riferimento” (B. Caravita).

 

La riforma del Titolo V della Costituzione

 

Con la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione, l’ambiente trova per la prima volta riconoscimento in una norma positiva di rango costituzionale. L’art. 117, al secondo comma, attribuisce la “materia” della tutela dell’ambiente e dell’ecosistema (e dei beni culturali) alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre al terzo comma dello stesso articolo viene definito un diverso – ma contiguo – campo di intervento legislativo, la valorizzazione dei beni ambientali e culturali, attribuito invece alla competenza legislativa concorrente di Stato e regioni.

La novità non consiste solo nel “rilievo” costituzionale assegnato all’ambiente, ma anche in quella che appare subito come una brusca inversione di tendenza (rispetto alle stesse leggi di riordino delle competenze amministrative, avviate con la L. 59/1997) nell’attribuzione e nel riparto di competenze fra i diversi livelli territoriali; inversione di tendenza che viene non solo rilevata, ma anche criticata da una parte non minoritaria della dottrina.

Inoltre, operando un’analisi su più livelli delle nuove disposizioni costituzionali – alla luce di quanto sopra riportato circa l’evoluzione della giurisprudenza della Corte – emerge un ulteriore elemento problematico dovuto alla compresenza di una nozione di tutela dell’ambiente come “valore” costituzionale (nozione consolidata appunto attraverso la giurisprudenza costituzionale) e una nozione di tutela dell’ambiente come “materia”, costituzionalmente attribuita alla competenza esclusiva dello Stato[18].

 

Sembra che la divaricazione fra ambiente come “valore” ed ambiente come “materia” assegnata in via esclusiva allo Stato possa rivelarsi foriera di ambiguità e contraddizioni, anche se non sono mancati i tentativi in dottrina di ammettere una coesistenza dei due livelli[19].

Inoltre, la dottrina – nel commentare la nuova dimensione materialedell’ambiente – non ha mancato di rilevare subito il livello altissimo di interrelazione e intersezione fra la “materia” della tutela dell’ambiente ed altre, presenti nelle due enumerazioni dell’art. 117 o assenti (e, in quanto tali, ritenute da alcuni interpreti come assegnate in via residuale alla competenza delle regioni): governo del territorio, tutela della salute, protezione civile, energia, porti e aeroporti, grandi reti (materie nominate dall’art. 117), agricoltura, foreste, industria, commercio, artigianato, caccia, pesca, miniere, cave, acque minerali (materie innominate).

 

L’ambiente come principio fondamentale nell’Unione Europea[20]

 

Sembra utile ricordare, altresì, che nel testo vigente del Trattato che istituisce la Comunità europea, il tema della tutela dell’ambiente si rinviene anzitutto tra i “Principi” del Trattato (articoli 2, 3 e 6) e, successivamente, nel Capo XIX, appositamente dedicato alla materia.

In particolare, l’art. 2 inserisce tra gli obiettivi della Comunità europea la promozione “di un elevato livello di protezione dell'ambiente e il miglioramento della qualità di quest'ultimo”, ciò che comporta, ai sensi dell’art. 3, co.1, lett. l), l’attivazione di una politica comunitaria nel settore dell’ambiente.

L’art. 6  prevede poi che “le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente” debbano essere integrate “nella definizione e nell'attuazione delle altre politiche e azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile”. In altri termini, si stabilisce una forte interconnessione tra le esigenze della tutela ambientale e tutte le altre politiche comunitarie, che dovranno sempre tenerne conto .

Il Titolo XIX del Trattato, rubricato Ambiente (artt. 174-176), specifica ulteriormente quali siano gli obiettivi della politica comunitaria in materia ambientale, regola le procedure decisionali delle istituzioni comunitarie che deliberano in materia, definisce il rapporto tra l’intervento comunitario e quello degli Stati membri nel settore.

Nel dettaglio, l’art. 174, accanto all’obiettivo primario di salvaguardare, proteggere e migliorare la qualità dell’ambiente, individua come ulteriori obiettivi dell’azione comunitaria in materia la protezione della salute umana, l’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale.

Un’ulteriore disposizione di tutela ambientale si rinviene nell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza nel dicembre 2000, che stabilisce che un livello elevato di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile.

La formulazione dell’art. 37 riproduce quasi integralmente le locuzioni di cui agli articoli 2 e 6 del Trattato CE, sopra richiamate, che, come si è visto, pongono la tutela dell’ambiente quale valore e obiettivo per l’Unione e ne prevedono l’integrazione con le altre politiche, nel contesto della realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Anche l’art. 37, pertanto, si presenta come una dichiarazione di principio e di scopo, volta a porre un obiettivo in capo all’Unione senza configurare l’ambiente come un diritto soggettivo della persona, tutelabile a pretesa individuale.

Un’ulteriore disposizione di tutela ambientale si rinviene nell’art. 37 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, approvata a Nizza nel dicembre 2000.

La formulazione dell’art. 37 riproduce quasi integralmente le locuzioni di cui agli articoli 2 e 6 del Trattato CE, sopra richiamate, che, come si è visto, pongono la tutela dell’ambiente quale valore e obiettivo per l’Unione e ne prevedono l’integrazione con le altre politiche, nel contesto della realizzazione di uno sviluppo sostenibile.

Anche l’art. 37, pertanto, come del resto le disposizioni del Trattato CE già esaminate, si presenta come una dichiarazione di principio e di scopo, volta a porre un obiettivo in capo all’Unione senza configurare l’ambiente come un diritto soggettivo della persona, tutelabile a pretesa individuale.

 

Si segnala, inoltre che il Consiglio dell'Unione europea, in data 27 gennaio 2003, ha adottato la decisione quadro 2003/80/GAI[21] relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che incorpora varie norme sostanziali contenute nella proposta di direttiva, in particolare quelle che definiscono gli atti che gli Stati membri devono qualificare come reati in virtù del proprio diritto interno.

Nel considerato di tale decisione, si afferma in particolare che l'Unione è preoccupata per l'aumento dei reati contro l'ambiente e per le loro conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle frontiere degli Stati ove tali reati vengono commessi, e che questi reati rappresentano una minaccia per l'ambiente e, di conseguenza, dovrebbero ricevere una risposta severa.

Sempre nel considerato, si rileva che gli Stati membri dovrebbero agire di concerto per proteggere l'ambiente in base al diritto penale, che i reati contro l'ambiente possono impegnare la responsabilità non solo delle persone fisiche, ma anche delle persone giuridiche e che gli Stati membri dovrebbero stabilire una competenza giurisdizionale allargata riguardo ai suddetti reati, in modo da evitare che persone fisiche o giuridiche possano sottrarsi al procedimento penale per il semplice fatto che il reato non è stato commesso nel loro territorio.

Va segnalato che l'art. 2 della decisione quadro 2003/80/GAI reca l'elenco delle condotte dolose, lesive dell'ambiente e della salute umana, che dovrebbero essere rese penalmente perseguibili dagli Stati membri, mentre l'art. 3 stabilisce che ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno le stesse condotte, quando sono tenute anche solo per negligenza o quanto meno per negligenza grave.

In effetti, l'art. 2 instaura un rapporto di stretto collegamento tra il bene dell'ambiente e il bene dell'incolumità individuale: nel caso di alcune fattispecie il primo bene si configura come strumentale rispetto alla protezione del secondo e la tutela dell'ambiente sembra indiretta, in quanto la voluntas legis pare finalizzata a tutelare il bene finale dell'incolumità individuale. In tal caso l'intento sembra essere quello di punire, attraverso la previsione di reati di danno, condotte pregiudizievoli per l'ambiente che producano effetti lesivi della salute delle persone. Nel caso di altre fattispecie, invece, il bene primario salvaguardato è proprio l'ambiente.

Inoltre, l'art. 4 impone a ciascuno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari affinché sia punibile la partecipazione o l'istigazione ai reati ambientali, mentre l'art. 5 dispone che ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per garantire che tali reati siano soggetti a sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti, per lo meno nei casi più gravi, pene privative della libertà che possono comportare l'estradizione. Sempre l'art. 5 prevede che le sanzioni penali possono essere corredate di altre sanzioni o misure: in particolare, per una persona fisica, il divieto di esercitare un'attività che richiede un'autorizzazione o approvazione ufficiale o di fondare, gestire o dirigere una società o una fondazione allorché i fatti che hanno condotto alla sua condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un'iniziativa criminale analoga.

L'art. 6 impone a ciascuno Stato membro di adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili dei reati ambientali commessi a loro vantaggio da qualsiasi persona che agisca individualmente o in quanto parte di un organo della persona giuridica (nonché essere dichiarate complici o istigatori della condotta criminosa), la quale detenga una posizione dominante in seno alla persona giuridica, basata alternativamente: a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica; b) sull'autorità di prendere decisioni per conto della persona giuridica; c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

Sempre ai sensi dell'art. 6, ciascuno Stato membro deve adottare i provvedimenti necessari affinché le persone giuridiche possano essere dichiarate responsabili quando la carenza di sorveglianza o controllo da parte di uno dei soggetti detentore di una posizione dominante in seno alla persona giuridica abbia reso possibile la perpetrazione delle condotte criminose a vantaggio della persona giuridica da parte di una persona soggetta alla sua autorità. Peraltro, la responsabilità della persona giuridica non esclude l'azione penale nei confronti delle persone fisiche che siano autori, istigatori o complici dei reati ambientali.

L'art. 7 prevede che ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari affinché la persona giuridica dichiarata responsabile sia passibile di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, comprendenti sanzioni pecuniarie di natura penale o amministrativa ed eventualmente altre sanzioni, tra cui: a) l'esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico; b) il divieto temporaneo o permanente di esercitare un'attività industriale o commerciale; c) l'assoggettamento a sorveglianza giudiziaria; d) provvedimenti giudiziari di scioglimento; e) l'obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale.

Infine, l'art. 10 stabilisce che gli Stati membri adottano le misure necessarie per conformarsi alle disposizioni della decisione quadro anteriormente al 27 gennaio 2005.

Si ricorda, altresì, che il 4 novembre 1998 il Consiglio d'Europa ha adottato una Convenzione sulla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale, che non è stata ancora ratificata dall'Italia e che contempla in particolare (al paragrafo 1 dell'art. 2) la previsione di illeciti penali che in alcuni casi si configurano come reati di danno o di pericolo finalizzati alla tutela della salute della persona umana ed in altri casi come reati di danno o di pericolo diretti a tutelare in via diretta l'ambiente nelle sue diverse componenti. La medesima Convenzione, all'art. 9, contempla la previsione di sanzioni penali ed amministrative alle persone giuridiche per conto delle quali l'illecito sia stato commesso da un loro organo, da un membro dell'organo o da altri rappresentanti (riconoscendo alle parti firmatarie, in sede di sottoscrizione o di deposito dello strumento di ratifica, la facoltà di riservarsi di non applicare tale previsione).

 

Il “decreto Ronchi” e il “codice ambientale”

 

Merita da ultimo, di essere ricordato anche il D.Lgs. n. 22 del 1997 (c.d. decreto Ronchi), ora abrogato dal cd. delegato ambientale D.Lgs 152/2006 in cui è confluita gran parte della sua disciplina relativa agli illeciti in materia di gestione dei rifiuti.

L’art. 51, comma 1 del D.Lgs. 22/1997 (ora art. 256, D.Lgs 152/2006) dispone che chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

L’art. 52, comma 1, del decreto Ronchi (ora art. 258 del D.Lgs 152), sanziona, poi, la violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari. La norma prevede che chiunque (svolgendo a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti) non effettua la prescritta comunicazione (relativa alla quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività), ovvero la effettua in modo incompleto o inesatto, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro. Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, si applica, invece, la sanzione amministrativa pecuniaria da ventisei euro a centosessanta euro.

Inoltre, l'art. 53 del D.Lgs. n. 22/1997 (ora art. 259 del D.Lgs 152/2006) stabilisce, al comma 1, che chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi. La stessa disposizione, al comma 2, dispone che alla sentenza di condanna, o a quella emessa a seguito di patteggiamento, per i reati relativi al traffico illecito o al trasporto illecito di rifiuti, consegue obbligatoriamente la confisca del mezzo di trasporto.

Si segnala, da ultimo, l’art. 53-bis del D. Lgs. n. 22 del 1997(ora art. 260 del D.Lgs 152/2006) che punisce, le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti stabilendo, che chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusioneda uno a sei anni.  Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Il Danno ambientale[22]

In attuazione della delega di cui alla legge 15 dicembre 2004, n. 308, sul finire della scorsa legislatura è stato emanato il citato decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale (cd. delegato ambientale).

L’ampiezza del contenuto normativo del decreto legislativo n. 152 (composto da ben 318 articoli e numerosi allegati) è determinato, in primo luogo, dal perimetro stesso della delega, articolato in 7 grandi ambiti materiali:

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati;

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse idriche;

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione;

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile degli esemplari di specie protette di flora e di fauna;

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente;

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione ambientale integrata IPPC;

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera

In particolare, la parte sesta del D.Lgs 152 è dedicata alla disciplina del danno ambientale e delle relative azioni risarcitorie.

Anche in questa parte del decreto legislativo, come in quella relativa ai rifiuti, le innovazioni normative – sul piano dei contenuti - appaiono rilevanti.

Occorre in proposito premettere che l’ordinamento previgente poggiava in gran parte su istituti classici del diritto civile, assoggettati ad una interpretazione evolutiva (artt. 844[23] e 2043[24] del codice civile). Tale situazione presentava tuttavia degli inconvenienti, in quanto quegli istituti non sempre risultano funzionali alla soluzione delle questioni che si sollevano in materia di danno ambientale.

Infatti, l'ambiente come bene specifico, meritevole di propri distinti strumenti di tutela, è venuto emergendo nella storia più recente del nostro ordinamento.

Nel 1986, con la legge 349 del 1986, il legislatore, nel dar vita al Ministero dell'ambiente, ha affrontato direttamente il problema del danno ambientale.

Secondo la definizione recata dall’articolo 18, comma 1, della citata legge 349, per danno ambientale deve intendersi “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte”. Tale danno, ai sensi della stessa norma, “obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.

Gli elementi di principale interesse di questa innovazione normativa - introdotta nella stessa legge istitutiva del Ministero dell'ambiente - furono:

1.      la creazione di una autonoma nozione di ambiente quale bene giuridico unitario (la cui difesa veniva svincolata da quella di altri diritti individuali[25]);

2.      l’introduzione di una responsabilità individuale;

3.      l’adozione di un modello di imputazione di responsabilità fondato sulla colpa (e quindi non sulla “responsabilità oggettiva”);

4.      l’individuazione dei soggetti legittimati, attivi e passivi[26];

5.      la deroga al principio generale della responsabilità solidale (ex art. 2055 cc) e la previsione – per il danno ambientale – della responsabilità parziaria[27];

6.      l’attribuzione della giurisdizione al giudice ordinario;

7.      l’individuazione della forma risarcitoria (in primo luogo: ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile)[28].

Tuttavia, dopo quasi venti anni dal suo varo, era diffusa l’opinione (anche se spesso con opposte motivazioni) che questa normativa di carattere generale non avesse trovato una facile e soddisfacente applicazione. I motivi più frequentemente denunciati erano diversi. In primo luogo, il modello della responsabilità per dolo o colpa pone a carico del danneggiato l’onere della prova della sussistenza del dolo o della colpa. Inoltre, anche la difficoltà nella stima dei danni, nonché i tempi lunghissimi della giustizia civile, hanno giocato un ruolo negativo. Non da ultimo, è anche il caso di ricordare che l'art. 18 ha aperto problemi interpretativi che hanno avuto conseguenze non irrilevanti sia dirette, sia indirette (ad esempio sul piano assicurativo) su molti settori economici.

Occorre poi ricordare che la responsabilità per danno ambientale delineata dall’articolo 18 della legge n. 349 non esauriva il quadro delle fonti normative in materia: in primo luogo, l’articolo 17 dell’abrogato “decreto Ronchi”con cui

§         sono state introdotte specifiche fattispecie di responsabilità oggettiva, che prescindono da qualunque accertamento del dolo o della colpa e si basano sul mero nesso di causalità;

§         differentemente dalla responsabilità ex art. 18 della legge n. 349 – che richiede la effettiva compromissione del bene ambientale – sono state introdotte anche  ipotesi di semplice esposizione al pericolo.

Di tenore parzialmente analogo, l’art. 58, comma 1, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di responsabilità di bonifica di siti inquinati inquinamento delle acque, la cui disciplina è stata anch’essa abrogata dal nuovo delegato ambientale (D.Lgs 152/2006, cfr. art. 242).

Inoltre, si ricorda che l’articolo 22 del decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 206 (che disciplina l’impiego confinato dei microrganismi geneticamente modificati) ha introdotto una terza ipotesi normativa di responsabilità per inquinamento ambientale, specificamente riferita all’inquinamento da MOGM.

Per quanto riguarda, poi, la nuova disciplina, introdotta dalla Parte Sestadel citato D.lgs 152 del 2006, questa attribuisce al Ministero dell’ambiente il compito di promuovere l’azione risarcitoria e dispone che il risarcimento debba avvenire preferibilmente in forma specifica, cioè con il ripristino della situazione precedente. Solo ove il ripristino risulti anche parzialmente impossibile oppure eccessivamente oneroso, il Ministro dell’ambiente può richiedere che il risarcimento avvenga per equivalente patrimoniale.

Lo strumento attraverso cui si esercita questa competenza del Ministro dell’ambiente è quello di una specifica ordinanza-ingiunzione immediatamente esecutiva, i cui termini sono definiti dall’art. 313, con la quale si procede – in via amministrativa, e non in sede giurisdizionale, come nel sistema finora vigente – anche alla quantificazione del danno. Si osserva che le nuove norme sono interamente sostitutive della disciplina dell’azione risarcitoria che era stata vigente nel diritto italiano a partire dalla legge n. 349 del 1986 (istitutiva del Ministero dell’ambiente) e che era basata prevalentemente sulla ricostruzione giurisprudenziale dei principi recati dall’articolo 18 di quella legge (ora abrogato dal decreto legislativo n. 152).

Pertanto, le innovazioni principali sembrano riguardare tutti gli aspetti più controversi, sopra richiamati:

Il nuovo sistema, infatti, opta per il principio della responsabilità per dolo o colpa (art. 311, comma 2)[29], mentre nel sistema italiano si veniva affermando (soprattutto a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 17 del decreto legislativo n. 22 del 1997) un sistema basato sulla responsabilità oggettiva.

Occorre chiarire – in proposito - che anche la direttiva 2004/35/CE è modellata su un sistema di responsabilità per dolo o colpa per le attività non pericolose, mentre per un numero definito di attività “pericolose”, la responsabilità è oggettiva.

Anche in merito ad un secondo aspetto rilevante, la legittimazione ad agire, le innovazioni sembrano sostanziali. Infatti, nel sistema previgente (art. 18, comma 3, della legge n. 349), l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, era promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. Ai sensi del comma 5 dello stesso art. 18, inoltre, le associazioni ambientali (di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349) potevano intervenire nei giudizi per danno ambientale. Si deve poi ricordare che, con la legge n. 265 del 1999, era stata introdotta la possibilità per le associazioni di protezione ambientale di proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento era liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali erano liquidate in favore o a carico dell'associazione[30].

Il sistema previsto dal decreto è invece diverso per due motivi:

§      in quanto riserva alla sola amministrazione centrale la facoltà di agire,

§      in quanto tale azione non avviene in via giudiziaria, ma amministrativa, attraverso una ordinanza-ingiunzione.

Il decreto 152 prevede che i soggetti diversi dal Ministro dell’ambiente non possano agire in giudizio, ma – in merito ad ogni caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno - possano:

§      presentare denunce o osservazioni al Ministro dell’ambiente

§      chiedere l’intervento statale

I soggetti legittimati a questo genere di azione sono:

§      regioni, province autonome ed enti locali

§      persone fisiche o giuridiche che:

a)      sono o potrebbero essere colpite dal danno

b)      vantano un interesse legittimante (fra queste il comma 2 dell’art. 309 indica anche le associazioni ambientali riconosciute).

Infine, il comma 5 dell’art. 306 disciplina una attività di partecipazione dei soggetti interessati. Anche qui si rileva la analogia con le disposizioni comunitarie (comma 4 dell’articolo 7 della direttiva).

In sostanza, il Ministro dell’ambiente è tenuto a richiedere a tali parti di presentare le proprie osservazioni e a “tenerle in considerazione”.

Anche in relazione al ruolo dei soggetti eventualmente interessati all’azione di risarcimento del danno ambientale (ma diversi dall’autorità competente) si riscontra tuttavia come il decreto riproduca sostanzialmente il sistema previsto dalla direttiva. In particolare, si evidenzia un parallelismo fra l’art. 12 della direttiva e l’art. 309 del decreto 152/2006.


Il contenuto delle proposte di legge

Tutti i provvedimenti in esame intendono porre rimedio all’attuale inadeguatezza dell’apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale.

La necessità di prevedere nell’ambito del sistema penale un insieme di norme omogenee che tutelino l'ambiente appare, ad avviso dei proponenti, ormai ineludibile, a fronte dell'allarme sociale prodotto dai diffusi comportamenti illeciti in campo ambientale e, in particolare, delle forme di criminalità organizzata presenti nelle attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

Inoltre, come sottolineato nel Documento sull'introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e contro il fenomeno criminale dell'"ecomafia", approvato nella scorsa legislatura dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti (21 dicembre 2004), la necessità di “una complessiva rivisitazione del sistema penale in materia ambientale proviene dalla disciplina del mandato d'arresto europeo, nel cui ambito i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili, per i quali, al fine di ottenere l'immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro non occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla duplice incriminazione”.

 

Elemento comune dei provvedimenti in esame è la proposta di una novella al codice penale optando quindi, anziché per l’intervento sulla legislazione speciale, per l’introduzione di specifici illeciti ambientali direttamente all’interno del codice. In particolare, i provvedimenti – che danno attuazione alla citata decisione quadro 2003/80/GAI - prevedono l’inserimento all’interno del Libro secondo del codice penale di un apposito titolo VI-bis “Dei delitti contro l’ambiente” collocato dopo il Titolo VI riguardante i delitti contro l’incolumità pubblica; fa eccezione la sola proposta AC. 1731 (Balducci ed altri) che denomina il nuovo titolo VI-bis “Dei delitti contro l’equilibrio ambientale e per la tutela del territorio e del mare”.

 

Le proposte AAC 49 (Paolo Russo ed altri), 2461 (Mazzoni ed altri); 2569 (Franzoso ed altri) e 2692 (Governo) – oltre alla citata novella codicistica – introducono, peraltro, ulteriori disposizioni di diversa natura. Una specifica delega al Governo per l’emanazione di una disciplina di riordino ed integrazione della normativa penale e amministrativa in materia ambientale è contenuta, inoltre, nel disegno di legge d’iniziativa governativa (AC 2692)

 

Una seconda caratteristica comune a tutte le proposte è il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale a quelle di natura delittuosa: tale impostazione appare funzionale non solo ad esprimere un maggiore disvalore delle relative condotte, ma anche ad evitare che entrino in funzione quei meccanismi di prescrizione che l’esiguità delle sanzioni rende frequenti nelle contravvenzioni.

 

Di seguito viene sinteticamente dato conto del contenuto delle abbinate proposte di legge.

A.C. 25 (Realacci ed altri) e A.C. 283 (Pezzella)

Le proposte di legge in esame, di contenuto pressoché identico, constano di un solo articolo e, analogamente alle proposte di legge AC 49 (Paolo Russo ed altri) e AC 1731 (Balducci ed altri), prevedono l'inserimento di una serie di nuovi articoli nell’ambito del libro secondo del codice penale (artt. da 452-bis a 452-octies) volti a costituirne il nuovo Titolo VI-bis, rubricato  “Dei delitti contro l’ambiente”.

 

Nello specifico, i nuovi delitti ambientali previsti dalle proposte di legge AC 25 (Realacci ed altri) e AC 283 (Pezzella) sono l’inquinamento ambientale(art. 452-bis), la distruzione del patrimonio naturale (art. 452-ter) e la frode in materia ambientale(art. 452-quater). Le citate proposte di legge prevedono, poi, disposizioni specifiche concernenti le circostanze aggravanti applicabili nel caso in cui i nuovi reati siano commessi da un associato ad una associazione per delinquere (art. 452-quinquies), una forma specifica di ravvedimento operoso (art. 452-sexies), le ipotesi colpose dei delitti di cui ai precedenti articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater e, da ultimo, le pene accessorie applicabili nel caso di condanna per i citati tre nuovi reati.

 

La prima nuova fattispecie descritta dall'articolo 452-bis delle citate proposte di legge è il reato di inquinamento ambientale consistente nell'introduzione nell’ambiente, in violazione di specifiche normative, di sostanze o radiazioni che provochino il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell’acqua, dell’aria e del suolo. Tale delitto è sanzionato con la pena della reclusione compresa tra 1 e 5 anni, congiunta con la multa da 2.500 a 15.000 euro.

Nella proposta di legge AC 25 l'importo della multa varia da 2.582 a 15.494 euro.

 

Si tratta, dunque, di un reato di pericolo caratterizzato dal fatto che ai fini della applicazione della sanzione prevista dalla disposizione in esame è sufficiente che si sia verificata una situazione di pericolo per i beni protetti dalla nuova norma penale, indipendentemente, quindi, dal loro effettivo deterioramento.

 

L’art. 452-bis prevede, poi, due specifiche circostanze aggravanti del delitto di inquinamento ambientale strutturate sulla base di una progressività nelle sanzioni a seconda della gravità del danno arrecato.

 

La prima circostanza riguarda il caso in cui dall'inquinamento ambientale derivi il danno effettivo all’ambiente o il pericolo alla vita e all’incolumità delle persone.

In questo caso la sanzione prevista è quella della reclusione compresa tra 2 e 6 anni, congiunta con la multa da 15.000 a 50.000 euro (comma 2).

Nella proposta di legge AC 25 l'importo della multa varia da 15.494 a 51.646.

 

La seconda circostanza riguarda l'ipotesi in cui dal comportamento descritto al precedente comma 1 derivi un disastro ambientale, sanzionato, con la reclusione compresa tra 3 e 10 anni congiunta con la multa da 25.000 a 150.000 euro (comma 3).

Nella proposta di legge AC 25 l'importo della multa varia da 25.823 a 154.947.

 

In relazione a questa fattispecie, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di definire espressamente la nozione di "disastro ambientale".

 

In relazione alla citata osservazione, si rileva che la Corte d'appello di Venezia con la sentenza del 27 aprile 2005 (c.d. “Sentenza Porto Marghera”) ha, infatti, chiarito come il concetto di disastro “non può ridursi ad un concetto che racchiuda solo eventi di vasta portata o tragici. Che così non è risulta dalla complessità della questione poiché il disastro è un elemento dei reati di danno ma connota anche i reati di pericolo ed in quest'ultimo caso la mancanza dell'evento-danno e l'assunzione della sola sua possibilità/probabilità come fattispecie costitutiva evidenzia il limite della «imponenza» e «tragicità» quale misura del disastro giuridicamente inteso. Anzi, proprio la qualità del bene giuridico tutelato (la pubblica incolumità) e la diffusa scelta della punibilità delle condotte generatrici anche del solo pericolo, che quindi anticipano la soglia della punibilità stessa fanno sussumere sotto la stessa norma situazioni di fatto tra loro molto diverse...”[31].

 

Il comma 4 del nuovo articolo  452-bis prevede, poi, una specifica clausola al fine di evitare che un eventuale giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuati ed aggravanti possa comportare una eccessiva diminuzione delle sanzioni previste dalla disposizione in esame.

 

Al riguardo, il comma in esame stabilisce il principio generale in base al quale le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma del nuovo articolo 452-bis non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

 

La seconda nuova fattispecie penale prevista dalle due proposte di legge in esame è costituita dalla distruzione del patrimonio naturale (art. 452-ter) costituita anch'essa come reato di pericolo che può essere commesso da chi, violando disposizioni legislative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale.

Al riguardo, la pena prevista per il nuovo delitto è, in entrambe le proposte di legge, quella della reclusione da 1 a 5 anni, congiunta con la multa (da 5.000 a 25.000 euro nella proposta di legge AC 283 e da 5.165 a 25.823 euro nella proposta di legge AC 25).

 

In relazione al contenuto  della nuova disposizione penale si segnala che essa si limita a prevedere esclusivamente il pericolo di deterioramento del patrimonio naturale non tratttando, quindi, il caso di effettiva distruzione dei beni giuridici protetti dalla nuova fattispeci. Al riguardo, va, altresì, considerato che la rubrica della disposizione in esame reca  "distruzione del patrimonio naturale".

 

Altro illecito disciplinato dalle due proposte di legge in esame è la frode in materia ambientale (art. 452-quater) che consiste nella falsificazione od omissione anche parziale di documentazione prescritta dalla normativa ambientale al fine di commettere i delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis ovvero di conseguirne l’impunità.

La pena, determinata solo nel massimo, è quella della reclusione fino a 4 anni; anche in tal caso, la multa, sempre congiunta alla sanzione detentiva, diverge leggermente nelle due proposte in esame essendo di un massimo di 10.000 euro nella AC 283 e di 10.839 nella AC 25).

 

Le proposte di legge individuano, inoltre, in relazione alla necessità di contrasto alle c.d. ecomafie, un generico aumento delle pene previste per i delitti contemplati dal nuovo titolo VI-bis nel caso in cui questi siano stati posti in essere da uno degli associati ad una associazione per delinquere di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e sempre che la commissione del reato rientri tra le finalità dell'associazione[32](art. 452-quinquies).

 

Viene, inoltre, disciplinata una forma di ravvedimento operoso (art. 452-sexies), analogo a quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 56, quarto comma c.p.

Tale norma prevede che se il colpevole volontariamente impedisce l’evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

L’art. 452-sexies stabilisce, infatti, che il comportamento di chi si ravvede, collaborando con le forze dell’ordine ed adoperandosi per impedire che l’attività delittuosa cagioni ulteriori conseguenze, assume rilevanza ai fini della diminuzione, dalla metà a due terzi, della pena stabilita per lo specifico illecito ambientale.

 

Una specifica disposizione è introdotta, poi, nel codice penale per le fattispecie colpose d’inquinamento ambientale e di distruzione del patrimonio naturale; la norma (art. 452-septies), che prevede la riduzione da un terzo alla metà delle pene rispettivamente stabilite per le citate fattispecie, appare conforme alle previsioni della decisione quadro 2003/80/GAI[33].

 

Da ultimo, l'articolo 452-octies delle due proposte in esame, prevede, come conseguenza della condanna riportata per taluno dei citati nuovi reati ambientali, l’applicazione di talune pene accessorie stabilite dal Capo III del Libro primo del codice penale.

 

Si tratta, in particolare:

 

-             dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

 

Ai sensi dell’art. 28 c.p., l’interdizione dai pubblici uffici comporta, per la durata dell’interdizione stessa, la perdita del diritto di voto, di essere eletto e di ogni altro diritto politico; di ogni pubblico ufficio o incarico di pubblico servizio; di ogni titolo, grado o dignità accademiche e degli stipendi, delle pensioni, degli assegni a carico dello Stato. La stessa disposizione del codice penale specifica che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5.

 

-             dell'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

 

Ai sensi dell’art. 32-bis c.p., tale pena accessoria comporta il divieto di rivestire gli uffici di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e tutti gli uffici di rappresentanza nelle imprese e nelle persone giuridiche in genere.

 

-             l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

 

Ai sensi dell’art. 32-ter c.p., tale pena accessoria comporta il divieto di concludere contratti con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La stessa disposizione del codice penale specifica che tale pena accessoria non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

 

-             la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

 

Per i delitti in questione si prevede, altresì, come conseguenza della condanna o di pena patteggiata, il ripristino (a spese del condannato), ove possibile, dello stato dell’ambiente (comma 2).

A.C. 49 (Paolo Russo e altri)

Come già rilevato, l'articolo 1 della proposta di legge in esame introduce nel libro secondo del codice penale il Titolo VI-bis(articoli da 452-bis a 452-octies), rubricato “Dei delitti contro l’ambiente”.

 

Nello specifico l’articolo 452-bis prevede l’illecito penale costituito dalla violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale. In particolare, salvo che il fatto costituisca più grave reato,  la norma punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque violi disposizioni legislative in materia di “tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico.

 

Si osserva come tale formulazione sembri accedere ad un concetto ampio ed unitario di ambiente, comprensivo anche dei cd. beni culturali. Tale previsione sembra raccordarsi con quanto disposto dal nuovo art. 117 Cost. che, con la riforma costituzionale del titolo V, enumera tra le materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva la “tutela dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali” (comma 2, lett. s) ).

 

L’art. 452-bis delinea una serie di circostanze aggravanti speciali che conducono progressivamente ad un aumento della pena detentiva quando dal reato derivi:

-       pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo (ex art. 64 c.p., l’aumento fino a un terzo);

-       pericolo per la vita o l'incolumità delle persone (reclusione da due a cinque anni);

-       un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo (reclusione da due a sei anni);

-       un danno per un'area naturale protetta (reclusione da tre a sette anni);

-       una lesione personale (reclusione da tre a otto anni); una lesione grave (reclusione da quattro a dieci anni); una lesione gravissima (reclusione da sei a dodici anni); la morte (reclusione da dodici a venti anni).

 

La norma introduce, infine, una specifica clausola sul bilanciamento delle circostanze al fine di evitare l’applicabilità di sanzioni inadeguate alla gravità dell’illecito; è così stabilita, da un lato, l’impossibilità di ritenere equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti concorrenti con le indicate aggravanti, dall’altro, che le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

 

Il nuovo articolo 452-ter individua, poi, il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale. Costruita sul modello di cui all’art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), la disposizione individua l’associazione in tre o più persone e sanziona la commissione in forma associata del traffico illecito di rifiuti (già disciplinato dalla legislazione vigente) e degli illeciti ambientali di nuova introduzione (art. 452-bis).

 

Al riguardo, si segnala che la disposizione in esame richiama l’art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), relativo al traffico illecito di rifiuti, che sanziona con la reclusione da 1 a 6 anni chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (comma 1). Se il traffico riguarda rifiuti radioattivi si applica la reclusione da 3 a 8 anni (comma 2).

 

L’entità della reclusione è diversamente modulata in relazione al grado di partecipazione, al numero e alla qualità degli associati, ovvero alla esistenza di precedenti condanne per reati associativi. In particolare, in relazione al grado di partecipazione si distingue:

-            colui che promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l’associazione è punito con la reclusione non inferiore a 15 anni (comma 1);

-            colui che si limita a partecipare all’associazione è punito con la reclusione non inferiore a 8 anni (comma 2).

 

In relazione, poi, al numero e alla qualità degli associati viene invece previsto un generico aumento di pena (“la pena è aumentata”) se (comma 3):

-            il numero degli associati è maggiore o uguale a 10;

-            all’associazione partecipino pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che operano in materia ambientale.

 

In relazione ai precedenti penali è prevista un’ulteriore aggravante (“la pena è aumentata da un terzo alla metà”) per colui che partecipa all’associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale avendo già riportato condanne per:

-            associazione a delinquere di tipo mafioso;

-            delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall’art. 416-bis;

-            delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione di tipo mafioso.

 

La disposizione richiama l’articolo 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152 (Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 12 luglio 1991, n. 203. Tale articolo individua le circostanze aggravanti per reati connessi ad attività mafiose.

 

Il successivo nuovo articolo 452-quater sanziona, invece, chiunque, colposamente, violando le disposizioni legislative in materia di tutela dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo, ma anche del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, causa un danno all’ambiente (nell’ampia concezione che deriva dall’art. 452-bis, v. sopra). Al riguardo, la sanzione prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni (comma 1). Il reato è aggravato se il danno è arrecato a un’area naturale protetta: in quel caso la reclusione è da 1 a 4 anni (comma 2).

 

Il nuovo articolo 452-quinquies disciplina, a sua volta, il delitto di frode in materia ambientale, che consiste nella falsificazione od omissione di documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero nell’uso di tale documentazione falsa o illecitamente ottenuta per la commissione di uno dei delitti contro l’ambiente di cui al codice penale. La sanzione è la reclusione da 2 a 8 anni (comma 1).

 

Al riguardo, il comma 2 specifica che è “illecitamente ottenuto”, l’atto falsificato o conseguito tramite corruzione o minaccia al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio); se si tratta di una autorizzazione ambientale, questa, ai fini della legge penale, si intende mancante (comma 3).

 

L’articolo 452-sexies prevede, poi, alcune circostanze attenuanti.

 

In particolare, il comma 1 dispone una diminuzione della pena dalla metà ai due terzi per colui che, pur avendo commesso uno dei delitti contro l’ambiente, collabora con l’autorità adoperandosi per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori:

-            ricostruendo il fatto ovvero

-            individuandone gli autori ovvero

-            sottraendo risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

 

A sua volta, il comma 2 prevede che la pena sia dimezzata quando – nei delitti di cui all’art. 452-bis, co. 1, 2 e 3 e all’art. 452-quater (v. sopra) – l’autore, prima del dibattimento, si fa carico della messa in sicurezza, della bonifica e, se possibile, del ripristino dello stato dei luoghi.

 

In relazione alla bonifica, la disposizione prevede che il giudice possa sospendere il procedimento per un termine congruo a consentire all’imputato di eseguire le operazioni richieste e accedere così all’attenuante.

 

Ai sensi del successivo art. 452-septies la bonifica dei luoghi è richiesta anche per poter eventualmente accedere alla sospensione condizionale della pena (v. infra).

 

Si ricorda che la bonifica dei siti inquinati è oggi disciplinata dagli articoli 239-253 (e relativi allegati) del decreto legislativo n. 152/2006 (cd. codice ambientale)[34].

Per stabilire quando scatti l'obbligo di bonifica il d.lgs. n. 152/2006 utilizza un criterio misto rappresentato, in primo luogo, dai valori tabellari di screening definiti "concentrazioni soglia di contaminazione (CSC)"; quindi, nel caso del loro superamento, dall'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ed ambientale sito-specifica che serve a determinare le "concentrazioni soglia di rischio (CSR)", al cui superamento scatta la messa in sicurezza e la bonifica.

Il sito è "potenzialmente contaminato" quando uno o più valori delle sostanze inquinanti rilevate risultino superiori ai valori CSC contenuti nell'allegato 5 (agli allegati della parte IV, titolo V, del decreto n. 152) per suolo e sottosuolo - diversi a seconda se il sito è ad uso verde pubblico, privato e residenziale o ad uso commerciale e industriale - e per le acque sotterranee. Una volta accertato il superamento dei valori CSC diventano obbligatorie la caratterizzazione del sito e l'analisi di rischio specifica che, condotta nel rispetto dei criteri generali contenuti nell'allegato 1 (agli allegati della parte IV, titolo V, del decreto n. 152), porta alla determinazione dei CSR che rappresentano i limiti di accettabilità per il sito.

Se anche i valori CSR risultano superati il sito diventa ufficialmente "contaminato" e sono necessarie la messa in sicurezza e la bonifica.

L'articolo 242 del decreto n. 152 stabilisce la procedura per accertare se un sito sia contaminato e, nel caso di risposta positiva, per attuare gli obblighi di bonifica.

In base a tale articolo, e alle disposizioni recate dagli artt. 244-245, sono previste le seguenti tre modalità di intervento:

-        adozione delle misure di prevenzione da parte del responsabile dell'inquinamento entro ventiquattro dal verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito e immediata comunicazione alle autorità competenti (art. 242);

-        comunicazione da parte delle pubbliche amministrazioni che rilevino la situazione di contaminazione a Regione, provincia e comune competenti e diffida, da parte della provincia con ordinanza motiva, del responsabile della potenziale contaminazione a provvedere (art. 244);

-        comunicazione a Regione, provincia e comune competenti da parte degli interessati non responsabili e adozione delle misure di prevenzione da parte del proprietario o gestore del sito secondo la procedura disciplinata dall’articolo 242 (art. 245).

In base all'articolo 246, i soggetti obbligati agli interventi ed i soggetti comunque interessati hanno diritto di definire modalità e tempi di esecuzione degli interventi mediante la stipulazione di appositi accordi di programma con le amministrazioni competenti.

 

L’articolo 452-septies individua le pene accessorie in caso di condanna per uno dei delitti contro l’ambiente disciplinati dal codice penale. Si tratta di (comma 1):

-            interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a 5 anni;

Come già ricordato, ai sensi dell’art. 28 c.p., l’interdizione dai pubblici uffici comporta, per la durata dell’interdizione stessa, la perdita del diritto di voto, di essere eletto e di ogni altro diritto politico; di ogni pubblico ufficio o incarico di pubblico servizio; di ogni titolo, grado o dignità accademiche e degli stipendi, delle pensioni, degli assegni a carico dello Stato. La stessa disposizione del codice penale specifica che l'interdizione temporanea dai pubblici uffici non può essere inferiore a 1 anno né superiore a 5.

 

Al riguardo, si osserva che la durata dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dalla p.d.l. in un periodo non inferiore a 5 anni è sostanzialmente diversa dalla previsione generale contenuta nel codice penale (art. 28), ai sensi del quale l’interdizione temporanea non può durare più di 5 anni.

 

-             interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a 5 anni;

 

Come già ricordato, ai sensi dell’art. 32-bis c.p., tale pena accessoria comporta il divieto di rivestire gli uffici di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e tutti gli uffici di rappresentanza nelle imprese e nelle persone giuridiche in genere.

 

-             incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

 

Come già ricordato, ai sensi dell’art. 32-ter c.p., tale pena accessoria comporta il divieto di concludere contratti con la P.A., salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio. La stessa disposizione del codice penale specifica che tale pena accessoria non può avere durata inferiore ad un anno né superiore a tre anni.

 

-             pubblicazione della sentenza penale di condanna.

 

Il comma 2 dell’art. 452-septies prevede che tanto in caso di condanna, quanto in caso di patteggiamento il giudice deve ordinare la bonifica e – se possibile - il ripristino dello stato dei luoghi. L’adempimento di tali obblighi consente l’eventuale concessione della sospensione condizionale delle pena.

 

L’articolo 452-octies,in relazione ai delitti contro l’ambiente, prevede la confisca obbligatoria delle cose che furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto (comma 1),  anche quando il procedimento si concluda con una sentenza patteggiata.

 

La disposizione richiama l’articolo 240 c.p., ai sensi del quale la confisca è una misura di sicurezza disposta dal giudice, consistente nel ritiro, da parte dell'autorità giudiziaria, di oggetti pertinenti al reato. Può essere:

-    facoltativa quando riguarda: le cose che servirono o furono destinate a commettere il reato; le cose che rappresentano il prodotto del reato; le cose che rappresentano il profitto del reato;

-    obbligatoria quando riguarda: le cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè ciò che l'agente ha ricevuto per commetterlo; le cose delle quali la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione o l'alienazione costituiscono reato, anche se non è stata pronunciata condanna.

La confisca non si applica qualora l'oggetto appartenga a persona estranea al reato, e la fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

 

Inoltre, ai sensi del comma 2 e in caso di condanna per il delitto di violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale (v. sopra) o per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale (v. sopra), il giudice deve ordinare la confisca anche del prezzo o del profitto del reato ovvero, in alternativa, la confisca dei beni di cui il reo abbia disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente). In ogni caso dovranno essere garantiti i diritti dei terzi in buona fede.

 

Sulla confisca v. anche infra art. 3, comma 2, p.d.l.

 

L’articolo 2 della proposta di legge in commento estende l’applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001[35], ai reati in materia ambientale[36].

 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - oltre a sanzioni interdittive (interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, etc.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

 

L’articolo 2 dell’AC 49 inserisce, inoltre, nell’ambito del D.Lgs n. 231/2001 due nuovi articoli:

 

-       l’art. 25-septies, diretto a determinare l’entità della sanzione pecuniaria a carico dell’ente per i delitti in materia ambientale di nuova introduzione: tale sanzione è, in via generale, stabilita fino ad un massimo di 500 quote (comma 1); il profitto di notevole entità o il danno grave all’ambiente comportano invece una sanzione da 200 a 600 quote (comma 2). Alla commissione dei reati conseguono le citate sanzioni interdittive per la durata di almeno un anno (comma 3).

-       l’art. 26-bis prevede, invece, che se la persona giuridica nel cui interesse o per il cui vantaggio è stato commesso il delitto contro l’ambiente informa tempestivamente (“immediatamente”) del fatto la pubblica autorità, la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 25-septies è ridotta dalla metà a due terzi e non si procede a pubblicazione della sentenza di condanna.

 

L’articolo 3 della proposta di legge AC 49 interviene sul trattamento sanzionatorio e la confisca a seguito di delitti contro l’ambiente.

 

In particolare, il comma 1, esclude l’applicabilità delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981[37] ai delitti contro l’ambiente.

 

Il Capo III della legge n. 689 del 1981 individua sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi. Prevede, infatti, che il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna, possa sostituire le pene detentive inferiori a due anni con alcune sanzioni sostitutive, e precisamente con la semidetenzione, la libertà controllata, la pena pecuniaria sostitutiva (art. 53). In particolare:

-        se la pena non supera 2 anni il giudice può sostituirla con la semidetenzione (che comporta l'obbligo di trascorrere almeno 10 ore al giorno in un istituto di pena) e una serie di obblighi come il divieto di detenere armi (art. 55);

-        se la pena non supera un anno il giudice può sostituirla con la libertà controllata, cioè l'obbligo di presentarsi, almeno una volta al giorno, all'autorità di pubblica sicurezza del Comune di residenza, il divieto di allontanarsi dal suddetto Comune, la sospensione della patente, il ritiro del passaporto e di altri documenti validi per l'espatrio, il divieto di detenere armi (art. 56);

-        se la pena non supera i 6 mesi il giudice può sostituirla con la pena pecuniaria sostitutiva, nella misura di 38 euro per ogni giorno di pena detentiva.

 

Inoltre, il comma 2, modificando l’art. 12-sexies del decreto-legge n. 306/1992 (cd. decreto Scotti-Martelli)[38], inserisce i reati ambientali tra quelli per cui è prevista - come conseguenza della relativa condanna - la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui - anche per interposta persona fisica o giuridica - risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

L’articolo 4 della proposta di legge estende alle indagini sulla criminalità ambientale le tecniche investigative sperimentate nei procedimenti in materia di crimine organizzato e di criminalità grave (così la relazione illustrativa)[39], prevedendo che, con decreto motivato dell’autorità giudiziaria, possa essere disposto – per esigenze investigative – il differimento o l’omissione di atti normalmente obbligatori come i mandati di cattura, di arresto, di sequestro etc. (comma 1).

Per le stesse ragioni – al fine di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero individuare o catturare i responsabili dei delitti contro l’ambiente – gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di loro competenza dandone avviso, anche telefonico all’autorità giudiziaria (comma 2); quest’ultima impartirà alla polizia giudiziaria disposizioni utili per controllare gli sviluppi dell’attività criminosa (comma 3).

Laddove vi siano ragioni di urgenza le disposizioni possono essere richieste e impartite oralmente, emettendo il relativo provvedimento nelle successive 24 ore (comma 4).

 

L’articolo 5 della proposta di legge AC. 49 interviene sull’articolo 51 del codice di procedura penale per estendere la competenza della procura distrettuale antimafia alle indagini relative ai reati associativi finalizzati al crimine ambientale.

 

L’articolo 51 c.p.p. riguarda gli uffici del pubblico ministero e, in particolare, il comma 3-bis concerne le attribuzione del procuratore distrettuale antimafia (procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello).

Il comma 3-bis attribuisce infatti specifica competenza alla Procura distrettuale antimafia per lo svolgimento delle indagini e delle funzioni accusatorie nei procedimenti afferenti ai delitti di criminalità organizzata tra i quali si annoverano: i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso; il delitto di sequestro di persona a scopo d'estorsione; i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, c.p.; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; il delitto di tratta di persone; il delitto di acquisto o alienazione di schiavi; il delitto di associazione a delinquere finalizzata a tali ultime illecite attività.

Inserendo il richiamo all’art. 452-ter c.p. (introdotto dall’art. 1 della p.d.l. in commento, v. sopra) nel comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di rito i proponenti includono il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale fra i delitti per i quali indagini e accusa sono di competenza della Procura distrettuale antimafia.

A.C. 1731 (Balducci ed altri)

Anche la proposta di legge in esame, composta da un solo articolo, novella il libro II del codice penale al fine di inserirvi il nuovo titolo VI bis, rubricato Dei delitti contro l'equilibrio ambientale e per la tutela del territorio e del mare, comprensivo dei nuovi articoli 452-bis (Inquinamento diffuso), 452-ter (Distruzione di ambienti naturali protetti), 452-quater (Gestione sistematica illecita di rifiuti)r, 452-sexies[40] (aggravante per associazione a delinquere) e 452-septies( Delitti colposi contro l'ambiente).

 

Nello specifico il nuovo delitto previsto dall'articolo 452-bis (Inquinamento diffuso), al comma 1,punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, provoca nell'ambiente, con immissione di sostanze di qualunque tipo, uno stato di inquinamento diffuso, determinando il pericolo di un rilevante danno allo stato dell'aria o dell'acqua o del suolo.

 

In relazione alla nozione di inquinamento diffuso si segnala che l'articolo 2 del D.M. 25 ottobre 1999, n. 471[41], definisce con tale espressione le contaminazioni o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche del suolo o del sottosuolo o delle acque superficiali o delle acque sotterranee imputabili alla collettività indifferenziata e determinate da fonti diffuse. Tale espressione è, altresì, specificata dalla lettera r) dell'articolo 240 del decreto legislativo n. 152 del 2006, recante disposizioni in materia ambientale, che definisce l'inquinamento diffuso come la contaminazione o le alterazioni chimiche, fisiche o biologiche delle matrici ambientali determinate da fonti diffuse e non imputabili ad una singola origine:

 

La pena della reclusione è da due a cinque anni e quella pecuniaria da euro 150.000 a euro 500.000 nel caso in cui si verifichi il danno indicato al precedente comma 1, o se dal fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

 

La medesima pena della reclusione da due a cinque anni è stabilita ove dallo stato di inquinamento diffuso derivino lesioni dirette o indirette a danno di una o più persone, ivi comprese situazioni di trasmissioni genetiche compromesse.

Nella medesima fattispecie è prevista, altresì, l'applicazione della multa da euro 300.000 a euro 800.000.

 

Da ultimo, ai sensi del comma 4 del nuovo articolo 452-bis, se dal fatto deriva un disastro ambientale la reclusione è da tre a dieci anni e la multa da euro 150.000 a euro 500.000.

 

Come già precedentemente rilevato, in relazione alla fattispecie prevista dal comma 3 del nuovo articolo 452-bis, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di definire espressamente la nozione di "disastro ambientale".

 

Il successivo nuovo articolo 452-ter, rubricato Distruzione di ambienti naturali protetti, contiene disposizioni volte a tutelare la flora, la fauna e il patrimonio naturale esistente all'interno di una area protetta.

 

A tal fine, il comma 1 del nuovo articolo sanziona con la reclusione da uno cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina con inquinamenti, con opere di modifica o comunque con interventi di qualsiasi natura, la distruzione dei  citati beni protetti, ovvero un loro rilevante danno.

 

Inoltre, ai sensi del successivo comma 2, nel caso in cui tale violazione sia stata posta in essere a seguito dell'emanazione di un apposito atto amministrativo illegittimo, la medesima pena detentiva e pecuniaria sopra indicata si applica, altresì, al soggetto firmatario del citato provvedimento, il quale, risponde, quindi, dell'illecito in esame in concorso con l'autore materiale della violazione.

 

Il medesimo comma 2 precisa, altresì, che in caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l’interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

In relazione alla formulazione di questa norma appare opportuno indicare espressamente a quale dei soggetti (autore materiale della violazione, ovvero soggetto firmatario dell'atto amministrativo illegittimo) intende riferirsi la disposizione in esame nel prevedere la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

 

Da ultimo, il comma 3 stabilisce il principio generale in base al quale, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l’obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico dei soggetti responsabili.

 

Il nuovo articolo 452-quater previsto dalla proposta di legge in esame definisce, poi, la nuova fattispecie penale della Gestione sistematica illecita di rifiuti.

 

Al riguardo, il comma 1 dell'articolo in esame, sanziona con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, per qualunque fine, in violazione delle norme di settore nazionali ed europee, illegalmente, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti.

 

In relazione alla disposizione in esame, si osserva che la definizione della nozione di “rifiuto”, su cui si dibatte da diversi anni, rappresenta il fulcro della legislazione comunitaria e nazionale in materia di rifiuti.

L’incertezza che caratterizza la definizione comunitaria recata dall’art. 1, lett. a), della direttiva 75/442/CEE[42], riprodotta dall’art. 6 del d.lgs. n. 22/1997, si è ripercossa anche a livello nazionale. Essa è stata quindi oggetto di numerosi interventi legislativi, in una prima fase finalizzati ad escludere tipologie determinate di residui dall’area giuridica del rifiuto (come risulta dall’elenco, in continua mutazione, dell’art. 8 del decreto Ronchi, che reca appunto le esclusioni dal campo di applicazione del medesimo decreto); successivamente, attraverso una norma di interpretazione autentica della nozione di “rifiuto”, introdotta con l’art. 14 del decreto-legge n. 138 del 2002, che tuttavia ha aperto un contenzioso con l’Unione europea e prodotto una fittissima giurisprudenza in materia.

Con l’emanazione del d.lgs. n. 152/2006, che nella Parte quarta ha provveduto a riscrivere interamente il decreto Ronchi, il Governo ha rimodulato le definizioni normative esistenti (art. 183) al fine del superamento del contenzioso e dei problemi applicativi.

In particolare, l’art. 183 del D.lgs. n. 152/2006, che provvede a sostituire l’articolo 6 del decreto Ronchi, reca una serie di definizioni volte a superare il lungo contenzioso scaturito dall’art. 14 del DL n. 138, che risulta abrogato dall’art. 264 dello stesso d.lgs. n. 152, specificando, tra l'altro, che per rifiuto deve intendersi qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'Allegato A alla parte quarta del presente decreto e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi.

 

Il successivo comma 2 del nuovo articolo 452-quater contempla, poi, il caso in cui venga posta in essere una condotta fraudolenta volta a modificare, fittiziamente, la reale natura dei rifiuti al fine di sottrarli alle ordinarie procedure riguardanti i rifiuti.

 

Nello specifico, il comma in esame stabilisce che la citata pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 50.000 a 300.000 euro, si applica, altresì, nel caso in cui l'attività di cui al primo comma sia attuata "mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali tesi a mutare in via fraudolenta la natura o la classificazione dei rifiuti, declassificando i medesimi o trasformandoli fittiziamente in materiali qualificati come esenti dalle regole gestionali sui rifiuti".

 

Nel caso in cui trattasi di rifiuti particolarmente pericolosi, la pena della reclusione è da tre a otto anni e quella della multa da euro 100.000 a euro 500.000.

 

Il quarto comma del nuovo articolo 452-quater contempla due distinte fattispecie rappresentate, nel primo caso, dal fatto che il comportamento descritto al precedente comma 1 sia stato posto in essere in virtù di un provvedimento amministrativo illegittimo; nel secondo caso, dal fatto che il compimento del citato atto illecito sia stato agevolato da un pubblico dipendente.

 

Al riguardo, il citato comma 4 fissa il principio generale in base al quale il  firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale sono stati posti in essere i comportamenti illeciti indicati dai precedenti commi 1 e 2 risponde in concorso con l'autore materiale del reato secondo le pene indicate da tali commi.

 

Il secondo periodo del comma 4, prevede, poi, l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni e la multa da euro 100.000 a euro 500.000 nei confronti del pubblico dipendente che con proprie azioni, anche omissive, agevolato i comportamenti di cui al primo e secondo comma, stabilendo, altresì, che in caso di sua condanna o patteggiamento si applichi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. A carico di tutti i responsabili è, poi, previsto, l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi (comma 5).

 

Da ultimo, il comma 6 dell'articolo 452-quaterprevede una fattispecie di carattere generale volta a sanzionare una serie di comportamenti finalizzati alla commissione di uno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI del libro II del codice penale.

 

In considerazione della portata generale della fattispecie prevista dal comma  in esame, da un punto di vista sistematico, andrebbe valutata l'opportunità di costruire tale disposizione come articolo autonomo, anziché come comma aggiuntivo al nuovo articolo 452-quater, concernente la più limitata fattispecie penale rappresentata dalla "Gestione sistematica illecita di rifiuti".

 

In particolare, il citato comma 6 sanziona con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 50.000, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI del libro secondo del codice penale, ovvero al fine di conseguirne l'impunità, pone in essere taluna delle seguenti condotte.

 

Ø      realizza atti fraudolenti;

Ø      analisi non veritiere;

Ø      fa uso di  atti fraudolenti o non veritieri

Ø      omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale;

Ø      fa uso di ogni tipo di documentazione falsa;

Ø      fa uso di documentazione in se stessa non falsa ma applicando la medesima in modo fraudolento ad attività non corrispondenti.

 

Gli ultimi due articoli del nuovo titolo VI bis del libro secondo del codice penale sono l'articolo 452-sexies e l'articolo 452-septies.

 

Al riguardo, su un piano meramente formale, si osserva che essendo i citati articoli immediatamente successivi all'articolo 452-quater, la loro numerazione deve essere, rispettivamente, modificata in art. 452-quinquies e art. 452-sexies (anziché 452-sexies e l'articolo 452-septies, come attualmente previsto).

 

In particolare, l'articolo 452-sexies, (da modificare, quindi, in 452-quinquies) rubricato "Aggravante per associazione per delinquere" prevede un generico aumento delle pene previste per i delitti contemplati dal nuovo titolo VI-bis nel caso in cui questi siano stati posti in essere da uno degli associati ad una associazione per delinquere di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e sempre che la commissione del reato rientri tra le finalità dell'associazione.

 

L'ultimo articolo contemplato dal nuovo capo in esame, rubricato "Delitti colposi contro l'ambiente" disciplina l'ipotesi colposa dei reati fin qui descritti  stabilendo, al riguardo, che le pene previste dai rispettivi articoli sono ridotte da un terzo alla metà, fermo restando l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento.

A.C. 2461 (Mazzoni ed altri) e AC 2569 (Franzoso ed altri)

Composte, rispettivamente da 4 e da 6 articoli, le proposte di legge inseriscono – oltre alla consueta novella al codice penale in materia di delitti ambientali – anche disposizioni incidenti su normativa speciale e norme di natura processuale.

In particolare, l’articolo 1 di entrambe le proposte aggiunge il titolo VI-bis (Dei delitti contro l’ambiente) al libro secondo del codice penale.

Al riguardo, si osserva preliminarmente che tra tutti i provvedimenti in esame la sola p.d.l. AC 2461 (art. 452-bis) propone una nozione di ambiente ai fini penali. Tale nozione, definita dalla relazione al provvedimento “ampia e quanto più comprensiva di beni giuridici” èmutuata dalle conclusioni assunte nelle passate legislature dalle commissioni parlamentari d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti e le connesse attività illecite. L’ambiente è così definito “l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico”.

Per quanto concerne, invece, i delitti d’inquinamento ambientale (art. 452–ter, AC 2461) e violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale (art. 452-bis, AC 2569), gli illeciti - come già visto per le analoghe ipotesi previste dalle proposte AAC 25 (Realacci ed altri), 283 (Pezzella) e 49 (Paolo Russo ed altri) - sono strutturati in base alla progressività dell’aggressione all’ambiente (dal pericolo concreto, al danno, al danno grave e gravissimo) cui corrisponde una progressività delle sanzioni penali.

 

Rinviando al commento dell’identico art. 452-bis c.p. di cui all’art. 1 della AC 49 per la citata “Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale” di cui all’art. 1 della AC 2569 (il cui testo recepisce i contenuti della proposta di direttiva comunitaria sulla tutela penale dell’ambiente, presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 9 febbraio 2007), di seguito sono segnalati i differenti profili sanzionatori del reato d’inquinamento ambientale (art. 452-ter) di cui all’articolo 1 della proposta AC 2461 (Mazzoni).

In particolare:

§         cagionare il pericolo di un concreto e rilevante danno all’ambiente, mediante lo scarico, l'emissione o l'introduzione nell'aria, nel suolo o nell'acqua di sostanze, energie o radiazioni di qualunque tipo, è sanzionato con la reclusione tra 1 e 6 anni, congiunta con la multa da 10.000 a 50.000 euro (comma 1);

§         l’effettivo verificarsi del danno all’ambiente nonché il causare, per questo, un pericolo per l’incolumità o la vita delle persone comporta l'applicazione della sanzione dellareclusione tra 2 e 7 anni, congiunta con la multa da 25.000 a 100.000 euro (comma 2);

§         se dal danno deriva una lesione personale grave o la morte di una persona la pena è quella della reclusione tra 3 e 8 anni, congiunta con la multa da 50.000 a 250.000 euro (comma 3);

§         se l’illecito provoca, infine, un disastro ambientale la pena è quella della reclusione da 5 a 10 anni e la multa da 100.000 a 500.000 euro. Al riguardo, si osserva che le sole p.d.l. AC 2461 e A.C. 2692 (Governo) forniscono, una specifica e differente definizione agli effetti penali del “disastro ambientale” (comma 4). In particolare, secondo la p.d.l. AC 2461, per disastro ambientale si intende il deterioramento durevole, rilevante e sostanziale dello stato della flora, della fauna, del patrimonio naturale, dei singoli beni riconducibili all'ecosistema e di ogni altro bene ricompreso nella nozione di ambiente[43].

§         l’art. 452-ter prevede, infine, riduzioni di pena da un terzo a due terzi in caso di cd. ravvedimento operoso o riparazione del danno (patrimoniale e non).

 

Altro illecito previsto dalla p.d.l. AC 2461 è il traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l’ambiente (art. 452-quater c.p.), sanzionato con la reclusione da 1 a 6 anni e la multa da 25.000 a 100.000 euro.

Il reato consiste nella produzione, acquisto, cessione, trasporto, esportazione-importazione, detenzione, raccolta, trattamento o gestione abusiva di rifiuti o sostanze o radiazioni o energie comunque dannose o pericolose per l’ambiente. Anche in tal caso, è prevista sia una progressività delle sanzioni in relazione all’analoga progressività del danno, che la riduzione delle stesse in caso di ipotesi di ravvedimento operoso o riparazione del danno provocato.

 

Rispetto alla citata fattispecie di cui all’art. 260 del D.Lgs 152/2006 (v. ante), la nuova norma presenta un più ampio ambito oggettivo: nella nuova disposizione sono, infatti, sanzionate anche la produzione, l’acquisto (anche per conto terzi), la detenzione la raccolta ed il trattamento (oltre che di rifiuti, anche di altre sostanze, radioattive[44] o energie, comunque pericolose per l’ambiente); inoltre, l’illiceità prescinde dalla quantità di rifiuti oggetto di traffico.

 

Entrambe le proposte di legge prevedono, poi, il delitto di associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati ambientali.

Anche tale illecito è costruito sul modello di cui all’art. 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso), individuando l’associazione in tre o più persone e sanzionandola diversamente in relazione al grado di responsabilità.

Nello specifico, nella p.d.l. AC 2461 (art. 452-quinquies), la semplice partecipazione, così come l’assistenza, la consulenza ed il finanziamento è sanzionata con la reclusione da 2 a 6 anni; per i promotori ed organizzatori la reclusione è da 3 a 8 anni. Se i partecipanti all’associazione sono più di 10 è previsto l’aumento di un terzo delle pene.

Più severo l’apparato sanzionatorio per lo stesso reato associativo nonché per le ecomafie, ovvero le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs 152/2006) previsto dalla p.d.l. AC 2569 (art. 452-ter): la partecipazione semplice è, infatti, punita con la reclusione minima di 8 anni; i capi, promotori e finanziatori sono puniti, invece, con la reclusione minima di 15 anni. Anche in tal caso un aumento di pena è sancito in relazione al numero dei partecipanti nonché se tra questi vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio esercenti funzioni in materia ambientale o, ancora, in caso di precedenti condanne per associazione mafiosa e reati connessi.

 

L’AC 2461 introduce, inoltre, il nuovo articolo 452-sexies c.p. che prevede aggravanti di pena fino ad un terzo per l’associazione di tipo mafioso quando mediante la commissione di reati ambientali si finanzino le attività illecite dell’organizzazione ovvero se le attività economiche, appalti, concessioni che l’associazione mafiosa intende acquisire siano destinati alla promozione e alla tutela dell’ambiente.

Sia la p.d.l. AC 2461 (art. 452-septies) che la p.d.l. AC 2569 (art. 452-quater) prevedono, poi, ipotesi colpose di illeciti ambientali: nella prima proposta, l’inquinamento ambientale ed il traffico di rifiuti sono puniti a tale titolo con una riduzione da un terzo a due terzi, ipotizzando l’estinzione del reato in caso di eliminazione del pericolo per l’ambiente ovvero di riparazione del danno prima della definizione del procedimento penale; nella p.d.l. AC 2569 l’illecito colposo è sanzionato con la reclusione da 6 mesi a 3 anni; la sanzione è aumentata se il danno riguarda un’area naturale protetta.

 

Inoltre, entrambe le proposte di legge in esame recano una norma che sanziona la frode in materia ambientale (art. 452-octies della AC 2461; art. 452-quinquies della AC 2569) consistente nella falsificazione od omissione anche parziale di documentazione prescritta dalla normativa ambientale al fine di commettere i delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis ovvero di conseguirne l’impunità.

La pena prevista dall’art. 452-octies, determinata solo nel massimo, è quella della reclusione fino a 4 anni e della multa da 10.000 a 30.000 euro; aumenti di pena sono  stabiliti se l’autore dell’illecito è un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (reclusione da 1 a 5 anni e multa da 10.000 a 50.000 euro).

L’art. 452-quinquies punisce, invece, la frode in materia ambientale con la reclusione da 2 a 8 anni.

 

La sola la p.d.l. 2569 introduce nel codice penale una autonoma forma di ravvedimento operoso (art. 452-sexies), analoga a quella prevista dal codice penale (art. 56, quarto comma, v. ante) e che premia con una riduzione dalla metà a due terzi della pena prevista per lo specifico reato ambientale, il comportamento di chi si ravvede, collaborando con la polizia o l’autorità giudiziaria, adoperandosi per impedire che l’attività delittuosa sia portata ad ulteriori conseguenze. Le pene previste per le violazioni dolose e l’inosservanza colposa delle norme in materia ambientale sono ridotte della metà in caso di messa in sicurezza, bonifica o ripristino dei luoghi.

Entrambe le proposte in esame prevedono, poi, pene accessorie come conseguenza della condanna riportate per taluno dei reati ambientali introdotti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale. Si tratta delle pene di cui agli artt. 28, 30, 32-bis e 32-ter c.p. ovvero, rispettivamente, l’interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici, l’interdizione da una professione o da un’arte, l’interdizione temporanea dagli uffici direttive delle persone giuridiche e delle imprese e l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

In particolare, l’interdizione dai pubblici uffici è prevista dalla p.d.l. AC 2569 solo come temporanea e per un periodo minimo di 5 anni; sul punto si ricorda come l’art. 28 c.p. preveda tale periodo come limite massimo della pena accessoria;

Inoltre, la stessa proposta di legge dispone l’ulteriore pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna, di cui all’art. 36 del codice penale.

Sempre in riferimento alla sola p.d.l. AC 2569, l’art. 452-septies stabilisce l’obbligo del giudice di ordinare con la sentenza di condanna (anche patteggiata) per i reati ambientali, la bonifica o il ripristino dello stato dei luoghi; a tali obblighi viene condizionata la concessione della “condizionale” prevista dall’art. 163 c.p.

Sia la p.d.l. AC 2461 (art. 452-decies) che la p.d.l. AC 2569 (art. 452-octies), nelle stesse ipotesi di condanna, prevedono la confisca obbligatoria da parte del giudice delle cose che servirono a commettere il reato o ne sono il prodotto o il prezzo ovvero la confisca dei beni di cui il reo abbia disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto (confisca per equivalente). In ogni caso, precisa l’art. 452-octies, dovranno essere garantiti i diritti dei terzi in buona fede.

Il solo art. 452-decies c.p. (AC 2461) prevede l’introduzione di una specifica circostanza aggravante mediante l’inserimento di un secondo comma all’art. 319-bis del codice penale. La nuova norma stabilisce un aumento di pena fino alla metà se i reati previsti dagli artt. 318 (corruzione per un atto d’ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) 320 (corruzione di persona incaricata di pubblico servizio) e 322 (istigazione alla corruzione) sono commessi per la realizzazione dei reati ambientali introdotti dal nuovo titolo VI-bis ovvero per assicurarne a se o ad altri il prodotto, il profitto o il prezzo o per conseguire l’impunità dagli stessi reati.

 

L’articolo 2 della AC 2569, in relazione alla necessità di combattere il fenomeno delle ecomafie, introduce nel codice penale la nuova fattispecie di “associazione ecomafiosa” (art. 416-quater).

Si tratta sostanzialmente di un’ipotesi associativa aggravata rispetto a quella di cui all’art. 416-bis c.p. e contenente, rispetto a quest’ultima, elementi specifici riferiti, in particolare all'attività dell'associazione.

In particolare, l’associazione ecomafiosa è finalizzata alla commissione di reati dolosi in materia ambientale, al traffico illecito di rifiuti, ovvero all’acquisizione di appalti, concessioni e attività economiche in materia ambientale o alla realizzazione di ingiusti profitti e vantaggi connessi alla violazione della relativa disciplina.

Si osserva come la differenza sostanziale rispetto all’analoga fattispecie introdotta dalla stessa proposta di legge AC 2569, con il nuovo art. 452-ter c.p. (associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale) sembra essere soprattutto il maggior ambito applicativo dell’illecito. Al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi andrebbe valutata comunque l'opportunità di formulare la disposizione in esame in maniera tale da evitare che identici comportamenti  illeciti vengano contemplati da entrambe le disposizioni con sanzioni diverse.

Sia la p.d.l. AC 2461 che la p.d.l. AC 2569 prevedono, poi, norme specifiche volte ad estendere l'ambito di applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche ai reati in materia ambientale (articolo 2 p.d.l. AC 2461, articolo 3 p.d.l. AC 2569).

 

Il D.Lgs. n. 231/2001 prevede che per una serie di reati espressamente individuati possano essere applicate, mediante accertamento giudiziale, oltre a sanzioni interdittive (art. 9, co. 2: interdizione dall'esercizio dell'attività, sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi (e loro eventuale revoca), il divieto di pubblicizzare beni o servizi.) anche sanzioni di natura pecuniaria, applicate per quote in un numero non inferiore a cento né superiore a mille; l'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1548 euro. Nella commisurazione della sanzione pecuniaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

 

In particolare, l’articolo 2 della p.d.l. AC 2461 inserisce nell’ambito del D.Lgs n. 231/2001 un nuovo articolo (art. 25-quinquies.1 – Delitti contro l'ambiente), diretto a determinare l’entità delle sanzioni pecuniarie a carico delle persone giuridiche in relazione alla commissione di delitti ambientali di  nuova introduzione. Analoga disposizione è recata dall’art. 3 della AC 2569 che, analogamente, inserisce nel D.Lgs 231, l’art. 25-septies.

In particolare, l'articolo 2 della p.d.l. AC 2461, prevede una più articolata griglia sanzionatoria improntata ad una progressività delle quote da irrogare in relazione ai diversi stati di aggressione al bene giuridico protetto.

In particolare, la p.d.l. in esame prevede la sanzione pecuniaria da 200 a 500 quote per il reato di pericolo d’inquinamento ambientale e di frode in materia ambientale; la sanzione da 300 a 800 quote per le ipotesi più gravi d’inquinamento ambientale (art. 452-ter, commi 2 e 3); la sanzione da 500 a 1.000 quote per il disastro ambientale; le citate sanzioni pecuniarie, ridotte da un terzo alla metà, per le ipotesi colpose di inquinamento ambientale (art. 452-ter) e traffico di rifiuti (art. 452-quater).

L’art. 2 della p.d.l. 2461 stabilisce, poi che alla condanna per i reati ambientali conseguono, a carico della società, le citate sanzioni interdittive di durata minima annuale; l’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività consegue all’utilizzo stabile della persona giuridica o di una sua unità organizzativa per il fine di commettere detti reati. Dal rilevante profitto conseguente al reato deriva un aumento delle indicate  sanzioni pecuniarie.

 

L’articolo 3 della AC 2569 prevede, invece (art. 25-septies, D.Lgs 231- Delitti in materia ambientale), che per la violazione dei reati ambientali di cui al nuovo titolo VI-bis, si applichi all’ente la sanzione pecuniaria fino ad un massimo di 500 quote. La sanzione è stabilita da 200 a 600 quote quando l’ente ha ricavato dalle violazioni un rilevante profitto ovvero ha causato un danno “di particolare gravita”. Anche in tali casi, si applicano le sopracitate sanzioni interdittive di cui all’art. 9 del D.Lgs 231/2001.

La p.d.l. 2569 introduce, inoltre, un nuovo art. 26-bis nello stesso D.Lgs 231 avente chiare finalità premiali: la collaborazione della persona giuridica con la giustizia in relazione alla commissione dei delitti ambientali di cui all’art. 25-septies comporta, infatti, la riduzione della sanzione pecuniaria dalla metà a due terzi; in tale ipotesi, non si applica la pena accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna.

 

L’articolo 3 della AC 2461 (come gli artt. 5 e 6 della p.d.l. AC 2569, v. ultra)intende introdurre, a completamento dell’intervento normativo, disposizioni di natura processuale.

Il comma 1, in particolare, riguarda l’obbligo, per il giudice che pronuncia la condanna, anche nel caso di patteggiamento, di ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente (eventualmente anche con procedimento coatto a cura dal PM), nonché di subordinare la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla eliminazione del danno o del pericolo ambientale. Se non è correttamente eseguito il ripristino o questo non sia possibile, il giudice può ordinare la confisca delle aree di terreno di proprietà dell’autore o concorrente nel reato (comma 2).

Il comma 3 dell’art. 3, per evitare ogni contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni mafiose di cui all'articolo 416-bis del codice penale, novella il comma 3-bis dell'articolo 51 c.p.p. inserendo un richiamo espresso alle fattispecie associativa per la commissione di reati ambientali di cui al nuovo articolo 452-quinquies. Anche in tali casi è, quindi, competente la direzione distrettuale antimafia.

Il comma 4 dell’art. 3, al fine di attuare prassi efficaci sul piano della repressione dei reati e dell'assicurazione degli elementi di prova, introduce, poi, il comma 2-ter nell'articolo 321-bis del codice di procedura penale. La nuova disposizione prevede il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria delle aree, dei mezzi e beni interessati all’esecuzione del reato ambientale, nonché delle altretre cose di cui è consentita la confisca.

Con il successivo comma 5, l’art. 3 della AC 2461 novella l’art. 380 c.p.p., inserendo l’inquinamento ambientale, il traffico di rifiuti ed il delitto associativo in materia ambientale tra i reati per i quali la legge prevede l’arresto in flagranza anche fuori dei limiti edittali di pena.

L’ultimo comma dell’art. 3 estende, infine, l’ambito applicativo della particolare ipotesi di confiscadi cui all’art. 12-sexies, comma 1, del DL 306/1992 (cd. decreto Scotti-Martelli), convertito dalla legge 356/1992, anche ai nuovi reati di inquinamento ambientale, traffico di rifiuti ed associazione per delinquere contro l’ambiente.

Modificando il citato art. 12-sexies sono inseriti tali reati ambientali tra quelli rispetto ai quali è prevista, come conseguenza della relativa condanna, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

 

Analoga previsione, in relazione ai delitti contenuti nel nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, è contenuta nell’art. 4, comma 2, della AC 2569. Il comma 1 di detto articolo novella, invece, la legge 24 novembre 1981 n. 689 “Modifiche al sistema penale” escludendo, per le nuove ipotesi di reato ambientale, l’applicazione della disciplina sulle sanzioni sostitutive (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria) di cui all’art. 53 della stessa legge.

Il citato art. 53 della legge 689/1981 prevede che il giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente

 

L’ultima disposizione (articolo 4)della AC 2461 detta, infine, a scopo di coordinamento normativo, norme che prevedono l’abrogazione e la modifica di disposizioni del più volte citato testo unico ambientale (D.Lgs 152/2006) che riguardanti ipotesi di natura contravvenzionale parzialmente coincidenti con quelle introdotte dalla proposta di legge.

 

Come accennato, anche le ultime due disposizioni della p.d.l. AC 2569 prevedono specifiche disposizioni processuali (articoli 5 e 6).

In particolare, l’articolo 5 estende alle indagini sulla criminalità ambientale le tecniche investigative sperimentate nei procedimenti in materia di criminalità organizzata. La norma prevede, infatti, che – per la necessità di acquisire rilevanti elementi di prova o a fini di cattura degli autori del reato – con decreto motivato, l’autorità giudiziaria possa disporre il differimento o l’omissione di atti normalmente obbligatori come i mandati di cattura, di arresto, di sequestro etc. Analoga possibilità è concessa agli ufficiali di polizia giudiziaria che possono, anche telefonicamente, informarne immediatamente l’autorità giudiziaria, che può sempre disporre diversamente. Nei casi di urgenza, dette tecniche investigative possono essere disposte o autorizzate anche oralmente, salva la necessità di emissione del relativo provvedimento entro le successive 24 ore.

L’articolo 6 detta, infine, una serie di disposizioni di coordinamento con la nuova disciplina penale in materia d’ambiente.

In particolare:

-       con la modifica del comma 3-bis dell’art. 51 c.p.p. si è affermata la competenza della direzione distrettuale antimafia anche per il reato di associazione ecomafiosa (nuovo art. 416-quater c.p.);

-       con la novella del comma 2 dell’art. 380 c.p.p. è inserita l’associazione ecomafiosa tra le fattispecie penali per le quali la legge prevede l’arresto in flagranza anche fuori dei limiti edittali di pena;

-       con la novella all’art. 407, comma 2, c.p.p., è estesa a 2 anni la durata massima delle indagini preliminari anche per il reato di associazione ecomafiosa, di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale (art. 452-ter) e al traffico di rifiuti (art. 260, D.Lgs 260/2006);

-       con l’introduzione del nuovo art. 118-ter nelle disposizioni di attuazione del c.p.p. è previsto, infine, in capo al PM procedente per i reati di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale e per traffico di rifiuti, un obbligo di segnalazione al Procuratore nazionale antimafia.

A.C. 2692 (Governo)

Il disegno di legge governativo A.C. 2692 reca disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente e la delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa del provvedimento, la ratio del disegno di legge in esame è quella di prevedere un complessivo intervento di carattere penale a tutela dell'ambiente inteso non già come bene squisitamente naturalistico, ma come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività.

 

Come precisato nella medesima relazione illustrativa, le nuove norme penali che si intendono prevedere con il disegno di legge governativo sono destinate a completare il quadro degli strumenti di tutela dell'ambiente già previsti dal nostro ordinamento giuridico è si è pertanto scelto di non riservare la tutela penale dell'ambiente al solo ambito codicistico. Il Governo, ha quindi ritenuto che le contravvenzioni meramente «formali», nonché i reati di cosiddetto «pericolo astratto» (superamento di soglie di inquinamento predeterminate dalla legge), debbano continuare, per la loro stretta prossimità con la normativa di carattere tecnico, a essere disciplinate dalla normativa extracodicistica in materia di ambiente e segnatamente dal cosiddetto «codice dell'ambiente» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), riservandosi al codice penale la materia dei delitti, colposi o dolosi, di pericolo concreto o di danno.

 

Nello specifico, il disegno di legge in esame si compone di 5 articoli.

 

L'articolo 1, comma 1, reca modifiche al codice penale.

 

In particolare, lettera a) del citato comma prevede l'introduzione nel libro secondo del codice penale del nuovo titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», costituito dagli articoli da 452-bis a 452-sexies decies, in linea, quindi, con le altre proposte di legge in materia di reati ambientali illustrate nella seduta del 16 maggio.

 

Al riguardo, il nuovo l'articolo 452-bis del provvedimento governativo, rubricato Inquinamento ambientale punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

 

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

 

Se la compromissione durevole o rilevante prevista dall'articolo in esame si verifica, il successivo articolo 452-ter, rubricato, a sua volta, danno ambientale. pericolo per la vita o per l'incolumità personale, sanziona, l'autore del fatto con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 60.000 euro. Se dall'illegittima immissione deriva, poi, il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Il medesimo articolo 452-ter, precisa, poi, che la compromissione si definisce rilevante «quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».

 

Il successivo nuovo articolo 452-quater, intitolato Disastro ambientale, sanziona, poi, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale.

Al riguardo, si segnala che il medesimo nuovo articolo 452-quater, accogliendo sul punto il contributo fornito dalla giurisprudenza, definisce disastro ambientale il fatto che, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.

Il nuovo articolo 452-quater prevede, poi, che la stessa pena si applica se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema», indipendentemente, quindi dal verificarsi di una lesione per la pubblica incolumità. In tal modo, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento accanto alla nozione «generalpreventiva» di disastro, si è ritenuto opportuno prevedere, quale autonoma e alternativa conseguenza, una definizione più propriamente riferita all'ambiente naturale,

 

Il successivo articolo 452-quinquies, rubricato alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica, sanziona, poi, condotte diverse da quelle di immissione, che pur tuttavia si connotano per la lesione del bene giuridico ambiente.

 

Si prevede, quindi, che sia punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o per il patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna selvatica.

 

Se la compromissione si realizza le pene sono aumentate di un terzo.

 

Il successivo articolo 452-sexies contiene, poi, due circostanze aggravanti, disponendo che nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente:

 

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

 

Il successivo articolo 452-septies reca poi disposizioni sanzionatorie in materia di traffico illecito di rifiuti.

Al riguardo, la nuova norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 50.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da 50.000 a 200.000 euro.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

 

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

 

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può essere comunque inferiore a un terzo.

 

L'articolo 452-octies reca, poi, disposizioni sanzionatorie in materia di traffico di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare. Si prevede infatti che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.

La pena sopra indicata è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

 

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

 

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 15.000 a 100.000 euro.

 

Il successivo articolo 452-novies, rubricato, delitti ambientali in forma organizzata, reca, poi, disposizioni sanzionatorie in materia di «ecomafie».

Al riguardo, il primo comma di questo nuovo comma è volto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere «semplice» (416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo.

Il secondo comma, invece, prevede che quando taluno dei reati previsti dal nuovo titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui al medesimo articolo 416-bis del codice penale, le pene previste per ciascun reato sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può comunque essere inferiore a un terzo.

 

A sua volta, l'articolo 452-decies, recante disposizioni in materia di frode in materia ambientale, prevede, poi, che chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro.

 

Ai sensi del successivo articolo 452-undecies, rubricato, impedimento al controllo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

 

L'articolo 452-duodecies, in materia di delitti colposi contro l'ambiente, dispone, poi, che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.

 

L'articolo 452-ter decies, recante disposizioni in materia di, pene accessorie, prevede, inoltre, che la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale:

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

 

Inoltre, la condanna per alcuno dei delitti previsti dal nuovo titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies e 452-quater decies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma.

Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità definite dalla normativa tecnica nazionale.

 

L'articolo 452-quater decies, rubricato come bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Il terzo comma prevede, inoltre, una specifica sanzione penale (reclusione da uno a quattro anni) nei confronti di chi non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate.

 

Viene, inoltre, disciplinata una forma di ravvedimento operoso (art. 452-quinquies decies), analoga a quella prevista dall’ultimo comma dell’art. 56, quarto comma c.p. ed in base alla quale le pene stabilite per i delitti previsti dal nuovo titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

 

Il successivo articolo 452-sexies decies prevede, poi, una specifica causa di non punibilità per l'autore di taluno dei fatti previsti dal nuovo titolo che volontariamente rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocato prima che sia esercitata l'azione penale.

 

Da ultimo, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-bis (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali), volto a sanzionare con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.

 

L'articolo 2 del disegno di legge in esame reca, poi, una novella al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguardante la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di introdurvi il nuovo articolo 25-quinquies rubricato come reati ambientali.

 

Al riguardo, si ricorda che il D.Lgs. n. 231/2001 disciplina la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (art. 1) e prevede che, per una serie di reati espressamente individuati (artt. 24 e ss) , possano essere applicate alla persona giuridica - mediante accertamento giudiziale - sanzioni pecuniarie, sanzioni interdittive, confisca, pubblicazione della sentenza (art. 9).

Il presupposto per l’irrogazione della sanzione è ovviamente la responsabilità dell’ente che, ai sensi dell’art. 5, sussiste in riferimento ai reati commessi nell’interesse dell’ente stesso o a suo vantaggio, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione dell'ente o da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso .

Le sanzioni interdittive sono le seguenti (artt. 9, 13-18, 23):

-    l'interdizione dall'esercizio dell'attività;

-    la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;

-    il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

-    l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi.

La sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 10, è applicate per quote, in un numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota varia da un minimo di 258 euro ad un massimo di 1.549 euro.

Nella commisurazione della sanzione pecuniaria (art. 11) il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente, nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione.

Infine, il decreto legislativo prevede che la responsabilità per fatti antecedenti permanga anche in caso di successiva trasformazione, fusione o scissione dell’ente; la competenza a conoscere gli illeciti amministrativi dell’ente è dello stesso giudice penale competente per i reati dai quali essi dipendono.

 

Al riguardo, si prevede che, in relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

 

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

 

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno.

 

Al comma 3, si dispone, da ultimo, che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

 

L'articolo 3 del disegno di legge governativo reca, poi, la delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio, nonché la previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo dovrà provvedere:

 

a) alla abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) alla disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

c) alla previsione di una procedura di estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla normativa speciale in materia ambientale, fra cui le violazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, da disciplinare in modo sostanzialmente analogo a quella degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità.

 

Ai sensi del successivo comma 5, nell'esercizio della delega, il Governo viene altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 della legge tutte le modifiche necessarie a coordinare l'intervento legislativo proposto con l'assetto normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche in conformità alla normativa europea eventualmente introdotta in materia di tutela penale dell'ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e la data o le date di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

 

L'articolo 4, reca, poi, la cosiddetta «clausola di invarianza» della spesa, mentre il successivo articolo 5, comma 1, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 che acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

 


Progetti di legge

 


N. 25

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati REALACCI, BAFILE, BELLILLO, BENVENUTO, BIMBI, BOATO, BOCCI, BUCCHINO, BURGIO, BURTONE, CACCIARI, CALGARO, CARBONELLA, CARRA, CASSOLA, CASTAGNETTI, CATONE, CESARIO, CIALENTE, CIRIELLI, DE ANGELIS, D'ELIA, FASCIANI, FERRIGNO, FINCATO, GIUSEPPE FINI, FRANCESCATO, GALEAZZI, GENTILI, GIACHETTI, GOZI, GRASSI, GRILLINI, IANNUZZI, LAGANÀ FORTUGNO, LARATTA, LOMAGLIO, LO MONTE, LONGHI, LUMIA, LUSETTI, MARGIOTTA, MARIANI, MELE, NARDUCCI, OLIVERIO, OSSORIO, PALOMBA, PELLEGRINO, PICANO, PIRO, POLETTI, PROVERA, RAITI, RAMPELLI, RIGONI, ROSSI GASPARRINI, SAMPERI, SERVODIO, SQUEGLIA, SUPPA, TRUPIA, VICO, VILLARI, VIOLA

¾

 

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il28 aprile 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - A seguito della mancata approvazione, nella XIII legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, e, nella XIV legislatura, dell'atto Camera n. 239 e progetti di legge abbinati, corre l'obbligo della loro ripresentazione al fine di adeguare la tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese. Questa esigenza è stata più volte ribadita da Legambiente, associazione di protezione ambientale riconosciuta dall'allora Ministero dell'ambiente, nei diversi dossier e rapporti annuali sull'ecomafia, al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratuta degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e per adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei. Nella presente proposta di legge vengono introdotte delle modifiche rispetto ai testi precedenti che miravano ad introdurre gli articoli da 452-bis a 452-nonies del codice penale. In particolare si prevede un innalzamento della tutela penale per i gravi fatti di inquinamento ambientale previsti dall'articolo 452-bis; una più puntuale definizione della fattispecie della distruzione del patrimonio ambientale; e non si regolamenta più la fattispecie del traffico illecito di rifiuti, essendo stata inserita nell'articolo 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

È ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco e il codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che si può definire di «orientamento culturale» dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società.

Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno trovato la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un apposito titolo VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente».

Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.

Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di legge, a quello di pericolo concreto, fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.

Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi alla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, del Consiglio d'Europa, del 4 novembre 1998, e alla decisione n. 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che infatti hanno previsto delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto.

Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare talune brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente.

A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.

Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di «inquinamento ambientale» (articolo 452-bis) e quelli di «distruzione del patrimonio naturale» (articolo 452-ter).

Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.

È stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Con l'articolo 452-quater si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta «frode in materia ambientale», che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il fare uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità.

Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le cosiddette «ecomafie», si è ritenuto opportuno introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.

È poi prevista (articolo 452-sexies) una forma di ravvedimento operoso (sulla falsariga del quarto comma dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, «anticipato» rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 452-septies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente.

Sono infine previsti (articolo 452-octies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 2.582 euro a 15.494 euro.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 15.494 euro a 51.646 euro se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 25.823 euro a 154.937 euro se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-ter. - (Distruzione del patrimonio naturale). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.165 euro a 25.823 euro.

Art. 452-quater. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 10.329 euro.

Art. 452-quinquies. - (Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 452-octies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile».

 

 

 


N. 49

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati PAOLO RUSSO, CESARO, SANZA, GRASSI, BRUSCO, BERNARDO, NESPOLI, ALFREDO VITO, GIOACCHINO ALFANO, AZZOLINI, FASOLINO, CIRIELLI, LUCCHESE, CARBONELLA, LAGANÀ FORTUGNO, RAISI, BUONTEMPO, FALLICA, LENNA, PONZO, STAGNO D'ALCONTRES, CODURELLI, BARBIERI, TUCCILLO, GIUDITTA, FERRIGNO, MISURACA, TUCCI, ROSSI GASPARRINI, COLUCCI, RAMPI, AMORUSO, STRADELLA, ROMAGNOLI, ASTORE, CARLUCCI, BUCCHINO, GRIMALDI, MONDELLO

¾

 

Disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 aprile 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si prefigge di dare attuazione alla decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela penale dell'ambiente, adottata il 27 gennaio 2003 dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea. All'articolo 2 del citato strumento giuridico viene imposto agli Stati membri di adottare provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno, i reati intenzionali, ossia dolosi, cioè le condotte volontariamente lesive dell'ambiente e della salute umana.

D'altra parte, l'ambiente costituisce ormai uno dei temi centrali dell'Unione allargata. Nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, agli articoli 1 e 2, si afferma: «L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata (...) su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». Nello stesso Trattato costituzionale viene auspicata l'introduzione negli Stati membri di sanzioni adeguate per i comportamenti suscettibili di porre in pericolo siffatto bene primario. Questo enunciato, per la fonte da cui è posto, assumerà, a seguito della ratifica degli Stati dell'Unione, un rilievo fondante, superiore a ogni altro livello normativo, comunitario e interno.

La presente iniziativa legislativa si inserisce, a livello nazionale, nel percorso riformatore che sta coinvolgendo l'articolo 9 della Costituzione, e che introduce, in via espressa, l'ambiente fra i beni meritevoli di tutela nella Carta fondamentale.

Molteplici sono i fattori che rendono, allo stato, di scarsa efficacia e di modesta dissuasività la protezione apprestata dal nostro sistema penale all'ambiente. In primo luogo, l'assenza di un intervento-quadro, che disciplini armonicamente la materia; inoltre, la maggior parte delle sanzioni è di tipo contravvenzionale: il che significa termini di prescrizione brevi, cioè estinzione della pretesa punitiva in tempi modesti, impossibilità di fare ricorso a strumenti investigativi penetranti (dal codice processuale riservati unicamente ai delitti), ovvero di anticipare la tutela sanzionatoria con misure cautelari reali (incidenti sui mezzi produttivi del danno o sul patrimonio) o personali (restrittive, cioè, della libertà personale), anche di tipo interdittivo.

Con la proposta di legge in oggetto si intende inserire la tutela dell'ambiente nella disciplina codicistica, all'interno del catalogo dei beni di rilevanza fondamentale e costituzionale, introducendo con l'articolo 1 il titolo VI-bis del libro II del codice penale.

Il rapporto di accessorietà della sanzione penale rispetto al diritto amministrativo ambientale rende consigliabile - allo scopo di evitare l'introduzione di una nozione di «ambiente» che finirebbe per avere contenuto assai incerto e quindi per essere esposta ad oscillazioni interpretative - costruire le ipotesi delittuose secondo lo schema delle norme penali in bianco. Si tratta di qualificare come delitti le condotte di dolosa trasgressione di vincoli normativi già esistenti, purché siano posti da atti aventi forza di legge, attualmente in vigore, presidiati con sanzioni di tipo contravvenzionale od amministrativo. A tale logica risponde la proposta di introduzione della disposizione di cui all'articolo 452-bis del codice penale. Peraltro, l'approvazione del disegno di legge-delega per la riforma della materia ambientale e ora l'emanazione del relativo decreto legislativo (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) contribuiscono sicuramente a una migliore definizione dei confini delle norme cui la fattispecie delittuosa in questione farà rinvio, in ossequio ai princìpi di legalità e di tassatività della norma penale.

Si manifesta, poi, l'opportunità, al fine di rendere seriamente efficace e dissuasivo il precetto penale, di strutturare le fattispecie incriminatrici in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato, contemplando dapprima ipotesi base di pericolo astratto (per le quali, cioè, la mera violazione intenzionale di prescrizioni di carattere amministrativo comporta la presunzione di messa in pericolo del bene tutelato) e poi successive ipotesi di pericolo concreto e di danno, con trattamento sanzionatorio appositamente modulato. Appare anche opportuno introdurre la specifica clausola che rende inapplicabile il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti (quinto comma), al fine di evitare che delitti altamente lesivi per l'incolumità delle persone e l'ecosistema possano vedere comminata nel caso concreto una sanzione del tutto irrisoria, sproporzionata alle conseguenze dannose, spesso irreparabili, provocate dal delitto.

La consapevolezza dell'attuale fenomenologia della criminalità ambientale, sempre più criminalità di impresa e di profitto, ha consigliato l'introduzione di una fattispecie di associazione a delinquere modulata sulla base di tale specifica finalità (articolo 452-ter), la quale si pone anche in raccordo con l'attuale disposizione di cui all'articolo 260 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, tipizzando però gli specifici ruoli dei compartecipi del gruppo criminale e anche prevedendo un'aggravante per il caso di partecipazione associativa del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al quale siano demandati compiti in materia ambientale. Inoltre, i sempre più frequenti collegamenti tra la criminalità ambientale e sodalizi di tipo mafioso, giustifica l'introduzione di una aggravante a effetto speciale (quarto comma dell'articolo 452-ter). È stata d'altra parte ritenuta indispensabile la previsione di una competenza investigativa delle direzioni distrettuali antimafia, già competenti per le altre forme di crimine organizzato quali la tratta degli esseri umani, il traffico di droga e il contrabbando di sigarette (articolo 5 della proposta di legge).

Per adempiere all'obbligo di dare attuazione alle linee della citata decisione quadro, è stato previsto il delitto di inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale (articolo 452-quater), per il caso in cui le condotte di cui al primo comma dell'articolo 452-bis abbiano provocato un danno all'ecosistema.

Di particolare rilievo la fattispecie di «frode in materia ambientale» (introdotta con l'articolo 452-quinquies) con la quale si prevede una disposizione con i caratteri propri della specialità fra fattispecie, rispetto ai reati di falso già previsti nel codice penale, punita più severamente per il caso in cui i documenti siano afferenti alla materia ambientale (ossia riguardino i regimi autorizzatori che hanno come obiettivo il controllo dei soggetti che svolgono attività di impresa o le altre prescrizioni ambientali). All'atto falso è equiparato il documento illecitamente ottenuto, ossia frutto di corruzione ovvero rilasciato a seguito di utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti dei soggetti pubblici demandati al suo rilascio. Una specifica clausola (terzo comma) equipara l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Per bilanciare il rigore sanzionatorio introdotto per adeguare la normazione italiana agli standard europei, ma anche per perseguire delle linee di politica criminale volte all'incentivazione delle condotte di collaborazione e di ripristino dell'ambiente nello status quo ante la perpetrazione del crimine ambientale, viene introdotta una specifica norma (articolo 452-sexies: ravvedimento operoso). Essa stabilisce alcuni effetti premiali per le condotte post delictum poste in essere dall'autore del reato: una consistente diminuzione di pena per chi si adopera per evitare che il delitto sia portato a conseguenze ulteriori e collabora anche con l'autorità di polizia o giudiziaria ai fini di agevolare l'accertamento del reato e di individuare i responsabili dello stesso. Un'altra diminuzione di pena, di minore consistenza - sempre successiva rispetto alla realizzazione del fatto delittuoso - consiste nelle condotte volontarie di messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, ripristino dello stato dei luoghi, purché poste in essere prima dell'apertura del dibattimento.

Questa previsione di carattere premiale assume una consistente rilevanza atteso che la bonifica e il ripristino sono comunque obblighi aggiuntivi per l'autore del reato, ai quali dovrà essere data ottemperanza a seguito dell'ordine del giudice emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento (articolo 452-septies, secondo comma). Del resto in materia ambientale l'effettività del sistema sanzionatorio è affidata anche a un corredo di pene accessorie, previste nella medesima disposizione.

Dato che la criminalità ambientale è criminalità di profitto, sovente su base organizzata, diventano indispensabili misure sanzionatorie che colpiscano i patrimoni mediante la confisca dei profitti del reato, la quale deve essere prevista come obbligatoria anche nel caso in cui il procedimento penale si concluda con l'applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale. A tale obiettivo risponde la disposizione dell'articolo 452-octies

Inoltre, qualora sia impossibile confiscare i proventi di reati di tipo ambientale, è stabilita la confisca cosiddetta «per equivalente».

I crimini ambientali previsti dal titolo VI-bis sono inoltre inclusi nella disposizione di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che prevede per i condannati la confisca dei patrimoni, che risultano sproporzionati rispetto al reddito, accumulati per effetto delle condotte criminali, fatta salva la prova dell'origine lecita dei beni posseduti (articolo 3, comma 2, della proposta di legge).

Per quanto attiene all'effettività della sanzione comminata, si è ritenuto necessario escludere i reati tipizzati nel presente intervento legislativo dal novero di quelli per i quali è possibile l'applicazione di sanzioni sostitutive alla detenzione, introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (articolo 3, comma 1, della proposta di legge).

All'articolo 2 della proposta di legge sono introdotte norme specifiche che prevedono la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i delitti ambientali, in ottemperanza agli impegni europei e internazionali. Il sistema del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rappresenta la cornice generale per costruire la responsabilità delle soggettività giuridiche conseguente a un reato ed è base anche per la costruzione di un diritto sanzionatorio unitario in materia di enti. Già, del resto, l'articolo 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, includeva, tra i delitti suscettibili di responsabilità amministrativa per l'ente, i reati in materia ambientale, ma il Governo ritenne allora di non esercitare la delega sul punto. Con la presente proposta di legge viene prevista la responsabilità dell'ente nel caso in cui il crimine ambientale sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio e sono anche fissate le sanzioni pecuniarie, graduate secondo gli effetti del reato, nonché le sanzioni interdittive. Inoltre è anche introdotta una disposizione che ha lo scopo di valorizzare la collaborazione attiva dell'ente, attenuando la sua responsabilità, disposizione che si colloca sulla linea delle prassi di altri Paesi in materia di tutela ambientale. Se, infatti, l'obiettivo primario di una rivisitazione del sistema penale in materia ambientale è di scoraggiare ogni aggressione all'ambiente, in forma individuale od organizzata, aspetto fondamentale di tale strategia non può non essere anche quello di promuovere un vero e proprio mutamento culturale nel mondo imprenditoriale: persuadere le imprese che, investendo in ecologie pulite, in aderenza con il progresso scientifico e tecnologico, investono anche in un futuro sociale ed economico che ne potrà accrescere la competitività. Per incentivare la collaborazione pronta e leale della persona giuridica è stata prevista la non applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 26-bis del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 2, comma 2, della proposta di legge).

Da ultimo, all'articolo 4 della proposta di legge, è stato consentito l'utilizzo di speciali tecniche investigative, già sperimentate nelle indagini in materia di crimine organizzato e per le forme di criminalità grave, consistenti nella possibilità di differire od omettere gli atti di cattura, arresto e sequestro, naturalmente sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, in modo da adeguare le strategie investigative alla dimensione organizzata dei fenomeni illeciti in materia ambientale.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale).

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

Art. 452-ter. - (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito, per ciò solo, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater. - (Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale). - Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonché per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

Art. 452-septies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni; 

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-octies. - (Confisca). - Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Art. 2.

(Responsabilità delle persone giuridiche).

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-septies. (Delitti in materia ambientale). - 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

2. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale). - 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-septies, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di sanzioni e di confisca).

1. Le pene sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale.

2. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale,».

Art. 4.

(Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale).

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.

4. Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 51 del codice di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «, e per il delitto previsto dall'articolo 452-ter del codice penale,».

 

 

 


N. 283

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato PEZZELLA

¾

 

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 aprile 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - A seguito della mancata approvazione, già nella XIII legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, corre l'obbligo della sua ripresentazione anche in questa legislatura, al fine di adeguare la tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese. Questa esigenza è stata più volte ribadita da Legambiente, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, nei diversi dossier e rapporti annuali sull'ecomafia, al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratuta degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e per adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei.

È ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco ed il codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che potremmo definire di «orientamento culturale» dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società.

Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno trovato la migliore collocazione nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un apposito titolo VI-bis, denominato «Dei delitti contro l'ambiente».

Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure contravvenzionali allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.

Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di legge, a quello di pericolo concreto, fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.

Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi al progetto di «Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale» del 1996, che infatti ha suggerito delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto.

Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare talune brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente.

A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche delle codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.

Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di «inquinamento ambientale» (articolo 452-bis) e quelli di «distruzione del patrimonio naturale» (articolo 452-ter).

Le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.

È stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Con l'articolo 452-quater si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta «frode in materia ambientale», che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il fare uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità.

Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le cosiddette «ecomafie», si è ritenuto opportuno introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.

È poi prevista (articolo 452-sexies) una forma di ravvedimento operoso (sulla falsariga dell'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, «anticipato» rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 452-septies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente.

Sono infine previste (articolo 452-octies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi in caso di condanna.




 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 a euro 50.000 se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 25.000 a euro 150.000 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

Art. 452-ter. - (Distruzione del patrimonio naturale). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

 Art. 452-quater. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 10.000.

Art. 452-quinquies. - (Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 452-octies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile».

 


 

N. 1731

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BALDUCCI, BONELLI, BOATO, CASSOLA, DE ZULUETA, FRANCESCATO, FUNDARÒ, LION, PELLEGRINO, CAMILLO PIAZZA, POLETTI, TREPICCIONE, ZANELLA

¾

 

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 settembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - Il dilagare di fenomeni criminali anche organizzati o associati in materia ambientale, con particolare riferimento al campo della gestione illecita dei rifiuti e dell'edilizia abusiva, e il contestuale apparentemente incontrollabile fenomeno sistematico dei gravi inquinamenti idrici (con punte di riversamento in acque di sostanze micidiali per la salute pubblica, come il mercurio liquido, accanto a spiagge di bagnanti, come in un recente clamoroso fatto di cronaca nel sud Italia - Priolo - che ha portato a risarcimenti ingenti a danno di famiglie vittime di nascite con malformazioni), impongono ormai la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino sia da parte dell'interprete. Tale scelta deve essere adottata in contrapposizione ad ogni tendenza alla depenalizzazione, che aggraverebbe la già critica e per certi versi incontrollabile situazione di alto livello di illegalità in questo settore.

Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico e quella di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, sia perché essa appare più attuabile in tempi brevi ed efficaci, sia in considerazione delle disarmonie legislative che stanno caratterizzando la prima fase di applicazione del nuovo testo unico ambientale in fase di giusta e totale revisione.

Le fattispecie criminose di cui si tratta trovano, a nostro giudizio, la migliore collocazione nel libro II del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un autonomo titolo, il VI-bis, appositamente denominato: «Delitti contro l'equilibrio ambientale e per la tutela del territorio e del mare».

Il punto fondamentale di tale proposta è il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure contravvenzionali allo strumento maggiormente repressivo del delitto; ciò soprattutto per esprimere il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni. Inoltre i delitti consentono - come noto - il ricorso a strumenti investigativi anche invasivi che sono ormai essenziali per prevenire e soprattutto contrastare efficacemente i grandi fenomeni criminali ambientali di tipo organizzato ed associato.

Il concetto di «ambiente» viene di seguito inteso come nozione ampia, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.

Vengono infine puniti efficacemente comportamenti attuati spesso anche da pubbliche amministrazioni, con l'adozione di atti palesemente e strumentalmente illegittimi che di fatto legalizzano scempi ambientali in totale violazione di legge, nonché la collusione tra pubblici dipendenti ed operatori criminali.

Certamente, punto fondamentale dei delitti proposti è il settore dei rifiuti. I sistemi di smaltimento illegale «classico» dei rifiuti seguono le filiere connesse alle tipologie di illeciti tipici, quali discariche, tombamenti di cave abusive, stoccaggi fraudolenti, ed altre forme ormai «tipizzate» in sede di teoria investigativa. Si è tuttavia recentemente sviluppato - ed è ormai dilagante - una diversa e più subdola forma di attività criminale, che crea danni e conseguenze di pari o forse maggiore entità: gli «smaltimenti in bianco» dei rifiuti (soprattutto pericolosi).

Queste nuove tecniche seguono due filiere principali: i rifiuti trasformati fittiziamente e fraudolentemente in «materie prime» e le false operazioni di «recupero» che mascherano invece forme di reale smaltimento. La prassi di trasformare i rifiuti in «materie prime» corrisponde a metodiche, ora grossolane ora molto sofisticate a livello documentale, entro le quali si gioca sull'equivoco interpretativo del concetto di «rifiuto». E tale realtà viene affrontata nei delitti proposti. In questo sistema (dove sono tutti dolosamente complici: produttore, trasportatore, titolare del sito finale), chi ha prodotto i rifiuti e chi deve smaltirli (o recuperarli) si accordano contrattualmente e attestano che non si tratta di una operazione di smaltimento (o recupero), ma di una ordinaria compravendita di materie prime commerciali. Di fatto, modulano tutti i meccanismi documentali e cartografici attestando deposito, trasporto e destinazione finale in un contesto commerciale di ordinarie materie prime commerciali. I rifiuti, quindi, in modo fittizio e fraudolento perdono nei documenti la loro identità di rifiuti e vengono indicati come ordinarie merci. La normativa di settore viene così completamente superata ed i rifiuti vengono gestiti in modo invisibile per i relativi meccanismi autorizzatori e di controllo. Le false operazioni di «recupero», che mascherano invece forme di reale smaltimento, sono un secondo sistema dilagante, e si presentano o come entità illegali autonome o come corollario finale del sistema sopra esposto.

Questo fenomeno, già grave in se stesso, ha generato per effetto paradossale una situazione ancora più devastante, giacché su tali meccanismi si è innestato il crimine organizzato o comunque una diffusa illegalità associata.

Infatti, in origine questo sistema era limitato a irregolarità formali, mentre le aziende interessate limitavano il loro operato - in genere - ad eludere solo documentalmente i meccanismi gestori delle normative di settore, ma in realtà non operavano poi attività illecite nelle attività di recupero, che venivano condotte in modo sostanzialmente corretto, anche se formalmente in modo illegale. Il danno era dunque esistente ma contenuto e forse proprio per questo motivo sottovalutato dagli organi di vigilanza che, naturalmente, erano concentrati sugli aspetti più gravi degli smaltimenti abusivi.

Chi delinque in modo organizzato, o comunque con prassi associative di fatto e con criteri più raffinati, ha percepito questa nuova ed insperata opportunità. Infatti, la filiera degli smaltimenti illegali era ormai intrisa di ostacoli, giacché progressivamente organi di vigilanza e magistratura hanno perfezionato protocolli investigativi e repressivi di sempre maggiore efficacia e presenza sul territorio. Dunque, la strada dello smaltimento abusivo iniziava a diventare minata per chi voleva continuare a delinquere in modo sistematico. Si è dunque percepita la fertile strada alternativa dei recuperi abusivi. Una strada soggetta storicamente a minori controlli, meno sospettata di radici di illegalità, ricca di nuove prospettive operative. E di fatto si sono trasferiti in blocco dal sistema degli smaltimenti abusivi «classici» interi meccanismi - rimasti pressoché identici - nel campo dei recuperi, per mascherare gli smaltimenti con le operazioni di recupero (meno controllate, privilegiate amministrativamente e politicamente e soggette a finanziamenti pubblici!).

In particolare, si è sfruttata abilmente la prassi - purtroppo lasciata dilagare in precedenza - delle aziende di recupero che pretendono di acquistare i rifiuti come materie prime, ed il gioco è stato semplice e fruttoso. Queste forme perniciose sono ormai dilaganti, e hanno infestato il mondo del recupero che usano come schermo per le loro attività criminali.

I terreni usati come pattumiere per rifiuti pericolosi di ogni tipo; gli smaltimenti dissimulati «in bianco» attraverso la ripulitura giuridica dei rifiuti che partono come tali ed arrivano come «materie prime» grazie ad abili giochi cartacei e documentali: a nostro avviso, questi sono i nuovi fronti dei crimini ambientali, per i quali è necessaria la definizione di delitti di nuova ed adeguata impostazione di principio.

La nostra proposta non tende ad eliminare tutti i reati contravvenzionali oggi esistenti nel campo penale, perché appare non plausibile vedere concentrati gli illeciti penali di settore in alcuni grandi reati del tipo «delitto» con contestuale depenalizzazione - tuttavia - delle ipotesi oggi contravvenzionali. Appare infatti realisticamente difficile poter riassumere in alcuni delitti specifici nel codice penale tutte le varie e diffuse fattispecie di violazioni gravi insistenti nel campo ambientale; per forza di cose, dunque, questi grandi reati-delitti andranno verosimilmente a coprire un settore «di eccellenza» delle violazioni connesse ai casi di maggiore gravità. E dunque depenalizzare contemporaneamente tutti gli altri reati - oggi contravvenzionali - significherebbe privare della tutela penale sostanziale e soprattutto procedurale fattispecie diffuse e significative con un rilevante effetto negativo. Va infatti sottolineato che oggi molte grandi inchieste concluse con contestazione di reati addirittura associativi ed emissione di ordini di custodia cautelare sono scaturite da un originario e modesto accertamento con sanzione contravvenzionale che ha poi consentito di estendere gli accertamenti con strumenti procedurali appunto penali e di giungere così ai più importanti risultati finali. Ma se si depenalizza questa vasta area di reati-base, si toglie all'organo accertatore la possibilità di individuare sul territorio episodi inizialmente di piccola o media gravità, ma che poi sono la chiave di lettura per i grandi delitti.

Di conseguenza, i delitti proposti con la presente iniziativa vanno a colpire fenomeni ampi e diffusi e non si sostituiscono alle violazioni gestionali previste dalla vigente normativa di settore.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS

DEI DELITTI CONTRO L'EQUILIBRIO AMBIENTALE E PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Art. 452-bis. - (Inquinamento diffuso). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, provoca nell'ambiente, con immissione di sostanze di qualunque tipo, uno stato di inquinamento diffuso, determinando il pericolo di un rilevante danno allo stato dell'aria o dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Se il danno si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 150.000 a euro 500.000.

Se dallo stato di inquinamento di cui ai commi primo e secondo derivano effetti di lesioni dirette o indirette a danno di una o più persone, ivi comprese situazioni di trasmissioni genetiche compromesse, la pena è della reclusione da due a cinque anni e della multa da euro 300.000 a euro 800.000.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 150.000 a euro 500.000 se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Art. 452-ter. - (Distruzione di ambienti naturali protetti). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina con inquinamenti, con opere di modifica o comunque con interventi di qualsiasi natura, la distruzione o comunque un rilevante danno allo stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale in un'area naturale protetta di qualunque tipo è punito con la reclusione da a uno cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

Il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale tali interventi siano stati realizzati da terzi destinatari risponde in concorso con l'autore materiale secondo le pene indicate al primo comma. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Art. 452-quater. - (Gestione sistematica illecita di rifiuti). - Chiunque, per qualunque fine, in violazione delle norme di settore nazionali ed europee, illegalmente, con una o più operazioni, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000.

La stessa pena si applica se l'attività di cui al primo comma è attuata mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali tesi a mutare in via fraudolenta la natura o la classificazione dei rifiuti, declassificando i medesimi o trasformandoli fittiziamente in materiali qualificati come esenti dalle regole gestionali sui rifiuti.

Se si tratta di rifiuti particolarmente pericolosi, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000.

Il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale tali interventi siano stati realizzati da terzi destinatari risponde in concorso con l'autore materiale secondo le pene indicate al primo e al secondo comma. Il pubblico dipendente che con proprie azioni, anche omissive, agevola i comportamenti di cui al primo e secondo comma, è punito con la pena della reclusione da tre a otto anni e della multa da euro 100.000 a euro 500.000. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

A carico dei soggetti responsabili, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, realizza atti fraudolenti o analisi non veritiere ovvero fa uso di tali atti, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale o fa uso di ogni tipo di documentazione falsa, ovvero di documentazione in se stessa non falsa ma applicando la medesima in modo fraudolento ad attività non corrispondenti, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 50.000.

Art. 452-sexies. - (Aggravante per associazione per delinquere). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis, quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

Art. 452-septies. (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo alla metà.

Restano applicabili le procedure per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento».


N. 2461

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati MAZZONI, MEREU, ADOLFO, CIRO ALFANO, D'AGRÒ, D'ALIA, DELFINO, DIONISI, FORMISANO, GRECO, TASSONE, VOLONTÈ

¾

 

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché altre disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 marzo 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Colleghi! - L'esperienza degli ultimi decenni - esperienza sociale, politica e processuale - ha posto davanti ai nostri occhi il risultato della sostanziale inefficacia dei sistemi di prevenzione e di repressione dei fenomeni criminali (realizzati sempre di più su base organizzata o associata) in materia ambientale, con particolare riferimento al campo della gestione illecita dei rifiuti, sul quale ormai da diversi anni il Parlamento svolge importanti attività di inchiesta attraverso specifiche Commissioni parlamentari bicamerali.

È proprio l'esperienza di indagine parlamentare, unita alla valutazione del perdurare, senza apparenti vie d'uscita, di fenomeni di crisi della gestione ordinaria della materia (si pensi al commissariamento per l'emergenza rifiuti in Campania che, da evento straordinario, sembra essersi ormai sedimentato in pratica ordinaria, con imbarazzanti strascichi di mala gestione in fase esecutiva dello strumento commissariale) che fanno riflettere sulla necessità di migliorare e ampliare il quadro degli strumenti a disposizione degli operatori della materia, in particolare in campo penale.

Il dato ormai acquisito dagli operatori del diritto è quello della concreta insufficienza degli strumenti a disposizione, in particolar modo se si pensa alla rapida e profonda invasività (soprattutto e ancora in materia di gestione dei rifiuti) delle organizzazioni criminali mafiose, che vedono ormai nell'ambiente, nel territorio e nella gestione dei rifiuti una enorme e facilmente accessibile risorsa.

La gestione diretta delle discariche abusive, del commercio e del trasporto di rifiuti (anche pericolosi, tossici e radioattivi) e l'insinuazione - attraverso imprese conniventi o imprese mafiose tout court - nei meccanismi leciti di smaltimento hanno rappresentato nel corso degli ultimi anni il mercato più florido per mafia, camorra e 'ndrangheta, come testimoniato da decine di indagini compiute dalle direzioni distrettuali antimafia delle regioni a maggiore insediamento mafioso.

Eppure, se tale intensa attività investigativa sembra essere testimone di sufficiente effettività degli strumenti di controllo, sono proprio gli inquirenti e gli investigatori a dirci come le armi a disposizione siano, di fatto, ormai «spuntate».

I maggiori difetti del sistema di tutela penale dell'ambiente stanno nella natura dei reati attualmente previsti e nelle conseguenze, penali e processuali, direttamente derivanti.

Si tratta infatti, perlopiù e con rare eccezioni (si pensi all'articolo 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, successivamente abrogato e le cui norme sono oggi riprodotte nell'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006, che punisce come delitto l'attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti, con pene aggravate se si tratta di particolari tipi di rifiuti pericolosi), di reati contravvenzionali, puniti con pene esigue soggette a rapidi termini prescrizionali e, pertanto, all'estinzione.

Ciò comporta altresì l'impossibilità di procedere, dal lato processuale, a rilevanti atti d'indagine e di cautela: è infatti impossibile, allo stato, procedere a intercettazioni e all'irrogazione di misure cautelari personali.

Ma vi è di più: in un quadro in cui le mafie estendono il loro potere e la loro forza aggressiva sull'ambiente, non è possibile in tali casi, se non nelle limitate ipotesi delittuose previste, contestare l'associazione di tipo mafioso per la commissione di reati ambientali. Infatti, l'articolo 416-bis del codice penale necessita, per l'integrazione della fattispecie ivi prevista, della predisposizione di un programma criminoso consistente nella realizzazione di delitti, e non di contravvenzioni (quali sono, come detto, la maggior parte delle ipotesi di reato previste in materia ambientale).

È necessario, allora, introdurre una serie di nuove ipotesi di delitti contro l'ambiente, che dovranno essere, per facilità di previsione, inseriti nel corpus del codice penale (apparendo questa la soluzione più rapida e semplice rispetto alla più complessa, sebbene forse migliore dal punto di vista della coerenza della costruzione normativa, ipotesi di un nuovo testo unico innovativo).

In materia, peraltro, l'intervento legislativo può farsi guidare dalle fonti europee che già se ne sono occupate (si pensi alla Convenzione per la tutela dell'ambiente attraverso il diritto penale, adottata dal Consiglio d'Europa il 4 novembre 1998, nonché alla decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003, anche se successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee).

Appare prioritario muovere la linea di intervento secondo queste guide:

1) prevedere una nozione di ambiente ampia e quanto più possibile comprensiva di beni giuridici;

2) creare norme penali «in bianco», da riempire con il rinvio alle specifiche disposizioni di legge, essenzialmente amministrative, che disciplinano limiti e vincoli normativi mediante il riferimento a tabelle, elenchi e allegati tecnici, in continua evoluzione e aggiornamento. L'esasperato tecnicismo delle norme «tecniche» in materia ambientale non si concilia con la struttura penale codicistica e occorre pertanto mantenere un rapporto di accessorietà della sanzione penale rispetto al diritto amministrativo ambientale;

3) rendere concretamente efficace e dissuasivo il precetto penale, strutturando le nuove fattispecie delittuose in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato, anticipando la soglia della punibilità e prevedendo, in crescendo, ipotesi di pericolo presunto, ipotesi di pericolo concreto e ipotesi di danno, con correlativo aumento dell'impianto delle sanzioni edittali;

 4) introdurre norme processuali che permettano, anche in diretto rapporto alla rimodulazione delle sanzioni edittali, lo svolgimento di attività d'intercettazione e l'applicazione di misure cautelari;

5) estendere alla materia dei reati ambientali regole di aggressione dei patrimoni illeciti realizzati attraverso la commissione di tali ipotesi delittuose, con la previsione della confisca (anche per equivalente, ossia attraverso l'acquisizione di beni corrispondenti, per valore, all'illecito arricchimento) degli illeciti profitti accumulati e con la possibilità di azionare il sequestro di prevenzione previsto all'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 356 del 1992, che rappresenta un formidabile strumento operativo.

Secondo tali linee guida, il presente progetto di legge prevede l'introduzione nel libro II del codice penale del titolo VI-bis, relativo ai «delitti contro l'ambiente», che prevede una nozione amplissima di «ambiente», mutuata dalle conclusioni assunte, nel corso delle legislature XIII e XIV, dalle Commissioni parlamentari di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

L'articolato prevede poi due ipotesi, speculari quanto a impostazione e apparato sanzionatorio, relative alle ipotesi di «inquinamento ambientale» e di «traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente»: in entrambe le ipotesi sono previsti diversi stadi di aggressione al bene giuridico, con aumento correlativo delle pene.

Anche la materia del reato associato e organizzato, come detto di enormi gravità e proliferazione, quantitativa e qualitativa, trova adeguata risposta con l'introduzione del reato di «associazione per delinquere contro l'ambiente» e di una specifica aggravante per l'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, quando essa sia mirata ad attività nel campo ambientale.

Aderendo, poi, alle migliori analisi nazionali e internazionali, si è ritenuto di prevedere - sulla base della considerazione che l'obiettivo della riforma normativa deve essere quello, principalmente, di assicurare materialmente la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema - incentivi premiali per il reo che ponga rimedio al pericolo o al danno cagionato. Tale comportamento di ravvedimento è previsto come ampiamente attenuante per le ipotesi di reato doloso e come addirittura estintivo del reato per le ipotesi colpose (anch'esse introdotte, specularmente a quanto avviene per i reati contro l'incolumità pubblica già previsti dal codice penale).

Particolare enfasi deve, poi, essere posta su due aspetti delle vicende connesse alla criminalità ambientale, ossia le connivenze e le collusioni tra pubblici dipendenti e criminali «ambientali» e la responsabilità delle persone giuridiche in materia di reati ambientali.

Sul primo punto, si ritiene necessario prevedere un'ipotesi specifica di delitto di «frode in materia ambientale», che punisce i comportamenti fraudolenti commessi, in special modo, attraverso la predisposizione e l'utilizzo di false dichiarazioni e attestazioni per accelerare o concludere procedure amministrative in materia ambientale. È altresì prevista una specifica ipotesi di aggravante per i reati di corruzione commessi al fine di realizzare reati ambientali.

In materia di responsabilità degli enti, si ritiene adeguato intervenire sul decreto legislativo n. 231 del 2001, che ha introdotto nel nostro ordinamento giuridico l'istituto. La presente proposta di legge prevede che, con le garanzie del processo penale, possano essere applicate all'ente giuridico le sanzioni previste dall'articolo 9 del medesimo decreto legislativo (l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito, il divieto di contrattazione con la pubblica amministrazione, l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o l'eventuale revoca dei provvedimenti già concessi, il divieto di pubblicizzazione di beni e di servizi).

L'attuale disciplina elenca una serie di reati per i quali è possibile l'applicazione di tali misure interdittive e di sanzioni amministrative pecuniarie, tra i quali non rientrano i reati ambientali. E ciò nonostante il fatto che la delega, contenuta nella legge 29 settembre 2000, n. 300, includesse tra i delitti suscettibili di addebito per illecito amministrativo all'ente anche i reati ambientali e quelli scaturenti dalla violazione alla normativa di tutela del territorio (articolo 11 della citata legge n. 300 del 2000).

Pertanto, quella delega solo parzialmente attuata può oggi essere oggetto di applicazione attraverso la presente proposta di legge, introducendo la previsione di una specifica ipotesi nel decreto legislativo n. 231 del 2001, che contempli anche le principali ipotesi di reato ambientale.

A completamento dell'intervento previsto, occorre introdurre regole processuali che comprendano la competenza delle direzioni distrettuali antimafia per le nuove ipotesi di reato associativo, dato anche il tendenziale collegamento tra ipotesi di reato ambientale e associazioni criminali di tipo mafioso, nonché che prevedano, come già rilevato, un rafforzamento del sistema di cautela, personale e reale.

A ciò tende il dettato dell'articolo 3 del presente progetto di legge, che introduce nuove regole in materia di confisca (anche per equivalente), di esecuzione in danno, di sequestro preventivo (anche estendendo il campo di applicazione del citato articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992) e di obbligatorietà dell'arresto in flagranza.

Sono, infine, oggetto di abrogazione alcune specifiche disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (cosiddetto «testo unico ambientale»), che prevedono ipotesi contravvenzionali coincidenti, in tutto o in parte, con le nuove ipotesi delittuose oggetto di introduzione nell'ordinamento.




 


proposta  di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Nozione di ambiente). - Agli effetti della legge penale, per ambiente si intende l'insieme delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, del territorio e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter. - (Inquinamento ambientale). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o comunitarie, cagiona il pericolo di un concreto e rilevante danno all'ambiente mediante lo scarico, l'emissione o l'introduzione nell'aria, nel suolo o nell'acqua di sostanze, energie o radiazioni di qualunque tipo è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Se il danno si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a sette anni e della multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

Se dal fatto deriva la morte di una persona o una lesione personale grave, la pena è della reclusione da tre a otto anni e della multa da 50.000 euro a 250.000 euro.

Se dal fatto deriva un disastro ambientale, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da 100.000 euro a 500.000 euro.

 Per disastro ambientale si intende, agli effetti della legge penale, il deterioramento durevole, rilevante e sostanziale dello stato della flora, della fauna, del patrimonio naturale, dei singoli beni riconducibili all'ecosistema e di ogni altro bene ricompreso nella nozione di ambiente.

Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

Art. 452-quater. - (Traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente). - Chiunque illegittimamente, in violazione di specifiche disposizioni nazionali o comunitarie, produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, detiene, raccoglie, tratta o comunque gestisce abusivamente rifiuti, ovvero sostanze o radiazioni o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro.

Se dal fatto deriva un pericolo o un danno all'incolumità delle persone, ovvero la morte o lesioni gravi alle persone, ovvero un disastro ambientale, si applicano le pene previste dai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 452-ter.

La pena è aumentata se il fatto riguarda quantità ingenti delle sostanze indicate al primo comma, ovvero se il fatto è commesso con l'impiego di materiale nucleare.

Le pene previste dal presente articolo sono ridotte da un terzo a due terzi per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l'ambiente). - Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere più delitti previsti dal presente titolo è punito, per ciò solo, con la reclusione da due a sei anni.

La pena prevista dal primo comma si applica anche a coloro che, consapevoli dello scopo associativo, forniscono mezzi tecnici o finanziari o prestano in maniera continuativa consulenza ovvero assistenza di qualunque tipo all'associazione.

I promotori, gli organizzatori e i capi dell'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Le pene previste dal presente articolo sono aumentate di un terzo se il numero degli associati è superiore a dieci.

Art. 452-sexies. - (Aggravanti per l'associazione di tipo mafioso). - L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinati alla promozione, alla tutela o al recupero dell'ambiente.

Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Chiunque commette per colpa alcuno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater è punito con le pene ivi previste, ridotte da un terzo a due terzi.

Il reato si estingue per il soggetto responsabile che, prima della definizione del procedimento, elimina il pericolo per l'ambiente ovvero, qualora ciò non sia possibile, ripara il danno patrimoniale e non patrimoniale cagionato.

Art. 452-octies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo del reato, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale, ovvero fa uso di documentazione falsa o attestante cose non vere o di analisi non veritiere, ovvero omette informazioni dovute per legge, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio nell'esercizio delle sue funzioni, ovvero in concorso con costoro, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 10.000 euro a 50.000 euro.

Le pene previste dal presente articolo si applicano anche a chi compie attività fraudolente dirette a mutare, mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali, la natura o la classificazione dei rifiuti.

Art. 452-novies. - (Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali). - Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.

Art. 452-decies. - (Confisca). - In caso di condanna per uno dei reati previsti dal presente titolo è disposta la confisca del prodotto o del profitto o del prezzo del reato e dei beni utilizzati per commetterlo.

Qualora non sia possibile eseguire la confisca a norma del primo comma, la stessa può avere ad oggetto una somma di denaro o beni di valore equivalente.

Per quanto non stabilito nei commi primo e secondo si applicano le disposizioni dell'articolo 240».

2. All'articolo 319-bis del codice penale, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene previste dagli articoli 318, 319, 320 e 322 sono aumentate fino alla metà se il fatto è commesso al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis, ovvero di assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo dei medesimi delitti, ovvero di conseguirne l'impunità».

 

Art. 2.

(Sanzioni per le persone giuridiche).

1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies.1. - (Delitti contro l'ambiente). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, primo comma, e 452-octies, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, commi secondo e terzo, e 452-quater, la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote;

c) per i delitti di cui agli articoli 452-ter, quarto comma, e 452-quinquies, la sanzione pecuniaria da cinquecento a mille quote;

d) per i delitti colposi previsti dall'articolo 452-septies, le sanzioni rispettivamente previste dalle lettere a), b) e c) del presente comma in relazione agli articoli 452-ter e 452-quater, ridotte da un terzo alla metà.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-octies del codice penale, si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto per una durata non inferiore a un anno.

3. Se, in seguito alla commissione dei reati indicati nel comma 2, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria prevista dal comma 1 è aumentata di un terzo.

4. Se l'ente o una sua unità organizzativa sono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire la commissione dei reati indicati nel comma 2, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3».

Art. 3.

(Norme processuali).

1. Il giudice, con la sentenza di condanna per taluno dei reati previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater e 452-septies del codice penale, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, o con la decisione emessa in relazione ai medesimi reati ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l'immediato ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica e a spese del condannato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

2. In caso di condanna per i reati indicati nel comma 1, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

3. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, le parole: «416-bis e» sono sostituite dalle seguenti: «416-bis, 452-quinquies e».

4. Dopo il comma 2-bis dell'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

«2-ter. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell'ambiente, è sempre disposto il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni utilizzati per l'esecuzione del reato, nonché delle altre cose di cui è consentita la confisca».

 5. Dopo la lettera c) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è inserita la seguente:

«c-bis) delitto di inquinamento ambientale previsto dall'articolo 452-ter, delitto di traffico di rifiuti e di sostanze pericolose per l'ambiente previsto dall'articolo 452-quater e delitto di associazione per delinquere contro l'ambiente previsto dall'articolo 452-quinquies del codice penale».

6. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, dopo le parole: «416-bis,» sono inserite le seguenti: «452-ter, 452-quater, 452-quinquies,».

Art. 4.

(Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).

1. All'articolo 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è abrogato;

b) al comma 4, le parole: «Le pene di cui ai commi 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «Le pene di cui ai commi 1 e 2».

2. Gli articoli 257, 259 e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono abrogati.

 

 


N. 2569

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati FRANZOSO, CAMILLO PIAZZA, TUCCI, BENVENUTO, CESARIO, DE ANGELIS, DI GIOIA, FEDELE, GIUDITTA, GRIMALDI, IACOMINO, IANNUZZI, LOMAGLIO, MARTINELLI, MISITI, PEDULLI, RUGGHIA, PAOLO RUSSO, SAGLIA

¾

 

Modifiche al codice penale e altre disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 2 maggio 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - L'introduzione di sanzioni penali efficaci e dissuasive in materia ambientale è una necessità non più eludibile.

Accanto alle sollecitazioni in tal senso provenienti dagli organismi dell'Unione europea, occorre fronteggiare un'aggressione all'ambiente portata anche dalla criminalità organizzata.

Un'adeguata azione riformatrice sul punto deve pertanto intervenire su più fronti: sanzionare come delitti (e non più come contravvenzioni) le ipotesi più gravi di abuso delle risorse ambientali, rendendo così possibile l'utilizzo di strumenti investigativi e repressivi più efficaci; colpire, con una specifica previsione, le attività svolte in forma organizzata e le condotte infedeli dei pubblici ufficiali; prevedere adeguate forme di coordinamento investigativo idonee a contrastare fenomeni illeciti dalle caratteristiche sempre più transnazionali; introdurre meccanismi che, per un verso, sanzionino le imprese deviate e i profitti illecitamente accumulati e, per un altro verso, premino i comportamenti virtuosi.

Con la proposta di legge che si sottopone all'esame della Camera dei deputati si intende inserire la tutela dell'ambiente nella disciplina codicistica, all'interno del catalogo dei beni di rilevanza fondamentale e costituzionale, introducendo, con l'articolo 1, il titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.

In particolare, con l'articolo 452-bis, si mira a recepire le indicazioni contenute nella proposta di direttiva della Commissione europea presentata al Parlamento europeo e al Consiglio il 9 febbraio 2007, nonché le linee generali già enunciate nella decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (anche se successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee con sentenza del 13 settembre 2005, causa C-176/03), relativa alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale.

Recependo l'intero spettro dell'intervento sanzionatorio della citata proposta di direttiva, vengono sanzionate non solo le fattispecie di danno, ma anche quelle di cosiddetto «pericolo concreto», nella consapevolezza che una tutela dell'ambiente realmente efficace presuppone una difesa anticipata di beni per i quali il danno equivale a perdita irreparabile.

La disposizione viene articolata secondo livelli di progressiva offensività, ai quali viene commisurata la pena; solo per le fattispecie previste ai commi secondo, terzo e quarto è consentita l'adozione di misure cautelari personali.

L'articolo 452-ter è diretto, poi, a sanzionare in modo adeguato le forme organizzate di aggressione all'ambiente, colpendo quelle condotte che altrimenti potrebbero sfuggire alla repressione penale, pur essendo centrali nell'economia degli illeciti ambientali (quali, ad esempio, le condotte degli addetti ai laboratori di analisi privati che rilasciano certificazioni compiacenti sulla pericolosità dei rifiuti, ovvero il contributo delle società di intermediazione o di leasing).

Il trattamento sanzionatorio consente l'adozione dei più incisivi strumenti investigativi (in primis, le intercettazioni delle conversazioni telefoniche e delle comunicazioni tra presenti) e delle misure cautelari personali.

Con l'articolo 452-quater si completa il quadro dell'intervento sanzionatorio, includendo nel catalogo delle fattispecie delittuose, in linea con la menzionata proposta di direttiva, le condotte colpose.

Poiché le principali attività di indagine hanno dimostrato come spesso risulti decisivo, nella consumazione degli illeciti, il contributo dei pubblici ufficiali addetti al settore e di tutti coloro che, anche non rivestendo qualifiche pubblicistiche, intervengono con certificazioni e con accertamenti tecnici (ad esempio, nel procedimento di classificazione dei rifiuti), si è ritenuto, con l'articolo 452-quinquies, di introdurre, per la materia ambientale, un'ipotesi speciale di falsità in atti e documenti amministrativi, estendendo la punibilità al di là della categoria dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

L'esplicita equiparazione dell'assenza di autorizzazione all'autorizzazione ottenuta mediante strumenti illeciti permette, per altro verso, di coniugare l'effettività della tutela con la legalità ella tassatività dell'incriminazione.

Le previsioni di articoli 452-sexies, 452-septies e 452-octies completano il titolo VI-bis, prevedendo meccanismi premiali collegati sia al contributo fornito durante le investigazioni, sia alle attività di ripristino dello stato dei luoghi, nonché adeguando alla materia ambientale le disposizioni relative alle sanzioni accessorie contenute nella parte generale del codice penale.

Altro versante cruciale nel contrasto alla criminalità ambientale è rappresentato dall'aggressione dei profitti accumulati per effetto dello sfruttamento illecito delle risorse ambientali.

In tale prospettiva, l'articolo 4 della presente proposta di legge estende ai delitti ambientali, fra l'altro, la possibilità di disporre il sequestro dei beni - dal valore sproporzionato rispetto al reddito e dei quali non è giustificata la provenienza - posseduti da soggetti condannati per taluna delle fattispecie di cui al titolo VI-bis.

Parte indubbiamente significativa della presente proposta di legge è quella che è destinata a introdurre disposizioni dirette a sanzionare le attività di sfruttamento delle risorse ambientali e di condizionamento degli appalti compiute dalle organizzazioni di stampo mafioso.

L'articolo 2 introduce, nella menzionata ottica, la fattispecie dell'associazione «eco-mafiosa» che contiene, rispetto all'ipotesi base di cui all'articolo 416-bis del codice penale, elementi specializzanti riferiti sia ai delitti sia alle attività di cui si mira a conseguire il controllo sia, infine, ai profitti.

A differenza dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 452-ter del codice penale (che punisce in modo più grave l'associazione eco-delittuosa che si avvale, fra gli associati, anche del contributo di persona la cui appartenenza a sodalizio mafioso è stata giudizialmente accertata), la fattispecie prevista dall'articolo 416-quater del medesimo codice penale, di cui si propone l'introduzione, sanziona l'organizzazione che applica il metodo mafioso allo sfruttamento criminale dell'ambiente, a prescindere dalla già accertata mafiosità dei propri associati.

Sempre con riferimento alle forme organizzate di aggressione all'ambiente, l'articolo 6 della presente proposta di legge apporta opportune modifiche al codice di procedura penale, estendendo all'associazione eco-delittuosa di cui all'articolo 452-ter e a quella eco-mafiosa di cui all'articolo 416-quater del codice penale la disciplina processuale e ordinamentale prevista per i reati di criminalità organizzata; in particolare, per l'associazione eco-mafiosa è prevista l'attribuzione della competenza investigativa alla direzione distrettuale antimafia, con conseguenti poteri di coordinamento, a livello nazionale, da parte della Direzione nazionale antimafia (le cui attività di impulso e di raccordo informativo sono rafforzate prevedendo l'obbligo per le procure ordinarie di trasmettere copia delle informative concernenti i reati di cui all'articolo 452-ter del codice penale e all'articolo 260 del decreto legislativo n. 152 del 2006 al Procuratore nazionale antimafia).

L'inserimento della fattispecie di cui all'articolo 416-quater del codice penale nell'ambito dei reati di competenza della direzione distrettuale antimafia consente, peraltro, l'utilizzabilità degli strumenti previsti dalla legge n. 45 del 2001 per i collaboratori di giustizia, nonché la possibilità di attivare le squadre investigative comuni.

Con riferimento al potenziamento degli strumenti investigativi, a parte la possibilità di utilizzare i mezzi di ricerca della prova consentiti dal sistema processuale in ragione dei limiti edittali previsti per le fattispecie delittuose più gravi, con l'articolo 5 della presente proposta di legge si è ritenuto di estendere ai delitti contro l'ambiente i meccanismi del ritardato arresto e sequestro - già sperimentati per altri traffici delittuosi - considerati necessari per addivenire alla disarticolazione dell'intero network criminoso.

Completano il quadro sanzionatorio le previsioni introdotte con l'articolo 3 della presente proposta di legge in materia di responsabilità penale delle persone giuridiche, che hanno l'obiettivo sia di adeguare l'ordinamento nazionale all'acquis comunitario al riguardo (peraltro confermato anche nella menzionata proposta di direttiva della Commissione europea) sia di colmare un vuoto normativo lasciato, sul punto, dall'attuazione della delega contenuta nel decreto legislativo n. 231 del 2001.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Introduzione del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale).

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione di norme di legge o di regolamento, fa sorgere o persistere il pericolo di un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno alla qualità dell'aria, delle acque, del suolo o del sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale si applica la reclusione da tre a otto anni. Se ne deriva una lesione personale grave si applica la reclusione da quattro a dieci anni. Se ne deriva una lesione personale gravissima si applica la reclusione da sei a dodici anni. Se ne deriva la morte si applica la reclusione da dodici a venti anni.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste ultime e le diminuzioni di pena sono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

Art. 452-ter. - (Associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale). - Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis del presente codice ovvero dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è pari a dieci o maggiore o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis del presente codice ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater. - (Inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale). - Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo o sottosuolo è punito con la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto deriva un danno per un'area naturale protetta la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione o di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente con le modalità di cui al secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi.

Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire le attività di cui al secondo comma.

Art. 452-septies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti nel presente titolo comporta:

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni:

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

 4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-octies. - (Confisca). - Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240 del presente codice, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna, ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter del presente codice, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca di beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 416-quater del codice penale).

1. Dopo l'articolo 416-ter del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 416-quater. - (Associazione ecomafiosa). - Se l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere delitti previsti dall'articolo 452-bis del presente codice o dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, ovvero alla realizzazione di profitti o di vantaggi ingiusti connessi alla violazione delle norme poste a tutela dell'ambiente, le pene previste dal primo e dal secondo comma del medesimo articolo 416-bis sono aumentate».

Art. 3.

(Responsabilità delle persone giuridiche).

1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-septies. - (Delitti in materia ambientale). - 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5 del presente decreto legislativo, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, ovvero se ne è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

2. Alla sezione III del capo I del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, dopo l'articolo 26 è aggiungo il seguente:

«Art. 26-bis - (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale). - 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-septies, la sanzione pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

 2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

Art. 4.

(Disposizioni in materia di sanzioni sostitutive e di confisca).

1. All'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le pene sostitutive non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale».

2. Al comma 1 dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «ovvero per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale,».

Art. 5.

(Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale).

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, di arresto o di sequestro quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.

2. Per i medesimi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

 3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.

4. Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 6.

(Modifiche al codice di procedura penale e alle relative norme di attuazione).

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-bis», sono inserite le seguenti: «, 416-quater».

2. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo 416-quater».

3. All'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 1), dopo le parole: «416-bis» sono inserite le seguenti: «416-quater»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«7-ter) delitti di cui agli articoli 452-ter del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

4. Dopo l'articolo 118-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è inserito il seguente:

«Art. 118-ter. - (Indagini per delitti contro l'ambiente). - 1. Il procuratore della Repubblica, quando procede a indagini per i delitti di cui agli articoli 452-ter del codice penale e 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ne dà notizia al Procuratore nazionale antimafia».

 


N. 2692

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

 

(PECORARO SCANIO)

 

 

e dal ministro della giustizia

 

(MASTELLA)

¾

 

Disposizioni concernenti i delitti contro l'ambiente. Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della relativa disciplina

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentato il 22 maggio 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


Onorevoli Deputati! - La tutela dell'ambiente è stata riconosciuta come principio immanente all'ordinamento sia dalla Corte costituzionale che dalla Corte di cassazione. Il giudice delle leggi, già con la sentenza n. 210 del 28 maggio 1987, ha ricompreso nell'ambiente tutto ciò che garantisce e assicura la preservazione della «persona umana in tutte le sue estrinsecazioni», in questo modo riconducendolo nella sfera dei diritti fondamentali della persona.

La Corte, in particolare, rinviene un ancoraggio costituzionale alla tutela dell'ambiente nel sistema normativo che emerge dal secondo comma dell'articolo 9 della Costituzione, secondo cui la Repubblica «Tutela il paesaggio», e dalla disciplina contenuta nell'articolo 32 della Costituzione, che tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e della collettività.

Recentemente, con la sentenza n. 62 del 2005, il giudice delle leggi ha ribadito che «l'ambiente non è una materia in senso tecnico, ma un valore costituzionale». La stessa Corte, con la sentenza n. 641 del 1987, ha inoltre riconosciuto nell'ambiente «un bene immateriale che ha rilevanza giuridica soltanto per il riconoscimento contenuto nella stessa legge n. 349 del 1986 e che rientra fra le "res communia omnium" (...) unitario sebbene a varie componenti, ciascuna delle quali può anche costituire, isolatamente e separatamente, oggetto di cura e di tutela; ma tutte, nell'insieme, sono riconducibili ad unità.

Il fatto che l'ambiente possa essere fruibile in varie forme e differenti modi, così come possa essere oggetto di varie norme che assicurano la tutela dei vari profili in cui si estrinseca, non fa venir meno e non intacca la sua natura e la sua sostanza di bene unitario che l'ordinamento prende in considerazione.

L'ambiente è protetto come elemento determinativo della qualità della vita. La sua protezione non persegue astratte finalità naturalistiche o estetizzanti, ma esprime l'esigenza di un "habitat" naturale nel quale l'uomo vive ed agisce e che è necessario alla collettività e, per essa, ai cittadini, secondo valori largamente sentiti; è imposta anzitutto da precetti costituzionali (articoli 9 e 32 Costituzione), per cui esso assurge a valore primario ed assoluto».

La Corte ha poi aggiunto che «vi sono, poi, le norme ordinarie che, in attuazione di detti precetti, disciplinano ed assicurano il godimento collettivo ed individuale del bene ai consociati; ne assicurano la tutela imponendo, a coloro che lo hanno in cura, specifici obblighi di vigilanza e di interventi. Sanzioni penali, civili ed amministrative rendono la tutela concreta ed efficiente. L'ambiente è, quindi, un bene giuridico in quanto riconosciuto e tutelato da norme. Non è certamente possibile oggetto di una situazione soggettiva di tipo appropriativo: ma, appartenendo alla categoria dei cosiddetti "beni liberi", è fruibile dalla collettività e dai singoli».

La stessa Carta fondamentale, all'articolo 117, secondo comma, lettera s), nel riservare alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la materia della «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali», riconosce esplicitamente la valenza costituzionale di tali beni.

Non vi è dubbio pertanto che l'ambiente, come bene giuridico di rilievo costituzionale, possa essere oggetto di tutela penale contro comportamenti che possano comprometterne l'esistenza e l'equilibrio.

Sotto questo profilo risulta ormai diffusamente avvertita, in sede sia nazionale che europea, l'insufficienza di un presidio sanzionatorio in materia di tutela dell'ambiente imperniato su sole fattispecie contravvenzionali.

Il Consiglio d'Europa adottò a Strasburgo, il 4 novembre 1998, la Convenzione (sottoscritta dall'Italia il 6 novembre 2000, ma non ratificata) sulla protezione dell'ambiente attraverso la legge penale, sulla cui falsariga è stata successivamente adottata la decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea 2003/80/GAI, del 27 gennaio 2003. Tale decisione quadro, su ricorso della Commissione europea, è stata annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 settembre 2005 (causa C-176/03), non con riferimento a profili di merito, ma perché la materia della protezione dell'ambiente è stata ritenuta di competenza comunitaria, e non di «terzo pilastro».

La recente proposta di direttiva sulla tutela penale dell'ambiente riprende, con degli aggiustamenti, il testo della decisione quadro, cui ha aggiunto il delitto di deterioramento di un habitat protetto.

Anche a livello nazionale l'esigenza di disciplinare, in sede codicistica, i delitti ambientali, è diffusamente condivisa. Già nel 1998 fu istituita, nell'ambito della cosiddetta «Commissione ecomafia» istituita dal Ministro dell'ambiente, una sottocommissione, presieduta dal professor Adelmo Manna, la quale produsse una bozza di articolato volto ad introdurre nel libro secondo del codice penale il titolo VI-bis, rubricato «Delitti contro l'ambiente»; un tentativo di codificazione venne altresì effettuato nell'ambito della Commissione per la riforma del codice penale presieduta dal dottor Carlo Nordio, così come sin dalla XIV legislatura sono stati presentati in Parlamento numerosi progetti di legge in proposito.

La predisposizione di una disciplina sanzionatoria complessiva, in grado di assicurare una specifica tutela penale per l'ambiente attraverso novelle al codice penale, si iscrive pertanto in una tendenza di sistema ormai consolidata.

 In considerazione della molteplicità degli aspetti di cui il bene giuridico «ambiente» si compone, si è ritenuto di non fornire una definizione del bene tutelato valida ai fini penali, così come non si è ritenuto di definire la nozione di «ecosistema». Con tale locuzione si definisce, in genere, un ambito più circoscritto rispetto al concetto di ambiente, per indicare una situazione di equilibrio naturale autonomo rispetto ad altri ecosistemi; l'ambiente, invece, ricomprende, secondo la definizione più accreditata, non solo il complesso delle situazioni di naturalità, ma anche il complesso costruito dall'uomo, suscettibile di tutela non solo per i suoi aspetti naturali ed economici, ma in quanto elemento qualificante la realizzazione di un cosiddetto «sviluppo sostenibile».

Peraltro, occorre precisare che si è optato di non disciplinare, in questa sede, le condotte illecite che possano arrecare danno o pericolo concreto al paesaggio o ai beni culturali in considerazione dell'autonomia sistematica di tali beni pur nell'ambito del bene «ambiente», come ha evidenziato la predisposizione, prima di un apposito testo unico, il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e, successivamente, del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; essi potranno comunque costituire oggetto di un successivo autonomo e sistematico intervento legislativo.

Nella redazione del presente disegno di legge sono state seguite linee guida mutuate in larga parte dagli strumenti normativi comunitari e sovranazionali.

In primo luogo, si è scelto di non riservare la tutela penale dell'ambiente al solo ambito codicistico. È stato ritenuto, infatti, che le contravvenzioni meramente «formali» (mancanza di autorizzazione o violazione delle prescrizioni contenute nella stessa), nonché i reati di cosiddetto «pericolo astratto» (superamento di soglie di inquinamento predeterminate dalla legge), debbano continuare, per la loro stretta prossimità con la normativa di carattere tecnico, a essere disciplinate dalla normativa extracodicistica in materia di ambiente e segnatamente dal cosiddetto «codice dell'ambiente» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), riservandosi al codice penale la materia dei delitti, colposi o dolosi, di pericolo concreto o di danno. Questa soluzione appare in maggiore sintonia con un codice penale incentrato sul rigoroso rispetto del principio di offensività del reato e coerente con le indicazioni provenienti dall'Unione europea.

In secondo luogo, si è optato di strutturare i reati in ragione del crescente grado di offesa al bene giuridico tutelato: dal pericolo concreto al danno, fino al «disastro ambientale».

In terzo luogo, si è scelto di riconoscere ai delitti introdotti natura dolosa, prevedendo poi la punibilità di talune fattispecie di reato a titolo di colpa, per coprire le varie realtà fenomeniche.

Sul punto, occorre sottolineare come la citata proposta di direttiva imponga la punibilità almeno della «colpa grave», ferma restando la possibilità per gli Stati membri di perseguire penalmente anche i reati commessi per semplice negligenza.

Il nostro ordinamento penale ignora il concetto di «colpa grave» come limite interno per la punibilità di determinate condotte: l'unica norma che allo stato consente una valutazione «dosimetrica» della colpa è l'articolo 133 del codice penale, secondo il quale, nell'irrogare la pena in concreto, il giudice deve tenere conto «dell'intensità del dolo e del grado della colpa», operazione in cui si potrà tenere conto anche del livello di «scienza ed esperienza» specifiche dell'autore del reato. Del resto, l'opportunità di inserire nel codice una definizione di colpa grave e la difficoltà di un'enucleazione dei suoi contenuti concreti hanno costituito oggetto di lungo dibattito in seno alla Commissione di riforma del codice penale presieduta dal professor Giuliano Pisapia, proprio per l'estrema delicatezza della tematica. Si ritiene pertanto che, in assenza di una definizione espressa della stessa da parte del legislatore, non sia possibile, allo stato, prevedere la punibilità a titolo di colpa grave.

Si è infine ritenuto di introdurre, all'interno del libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-bis, norma che tutela l'ambiente non già sotto il profilo squisitamente naturalistico, ma come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività.

Da ultimo, la responsabilità delle persone giuridiche, ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2001, è stata ampliata anche con riferimento ai delitti in materia di ambiente.

Per le fattispecie contravvenzionali previste, in primo luogo, dal citato codice dell'ambiente, si prevede (conferendo a tale fine apposita delega al Governo) la possibilità di definizione anticipata secondo il meccanismo prescrizioni/pagamento in misura ridotta, sperimentato con successo dal decreto legislativo n. 758 del 1994, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, prevedendosi peraltro l'esclusione dalla procedura per le contravvenzioni aventi ad oggetto sostanze pericolose ovvero connotate da maggiore pericolosità.

Per quanto riguarda i rapporti tra i reati oggetto del presente disegno di legge e il preesistente quadro normativo, è stata prevista una delega al Governo per coordinare le nuove sanzioni con le precedenti, con l'abrogazione delle norme incompatibili previgenti e apportando, ove necessario, i necessari aggiustamenti alle fattispecie penali introdotte.

È chiara peraltro la scelta secondo la quale quando il medesimo fatto sarà punito in via contravvenzionale in ragione del pericolo astratto cagionato e come fattispecie delittuosa (come reato di pericolo concreto o di danno), si applicherà solo la seconda disposizione in ragione del principio cosiddetto di «assorbimento».

Si prevede inoltre, quale principio di delega, che non si applichi ai delitti introdotti il principio di specialità delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il testo proposto si compone di cinque articoli.

L'articolo 1, comma 1, reca modifiche al codice penale.

La lettera a) prevede l'introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», costituito dagli articoli da 452-bis a 452-sexies decies, recanti le nuove fattispecie criminose.

L'articolo 452-bis, rubricato «Inquinamento ambientale», punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Nella formulazione della norma si è ritenuto opportuno distinguere le varie componenti di cui il bene ambiente si compone, onde evitare sovrapposizioni e confusioni normative. La locuzione «illegittimamente» esprime in modo sintetico tutti i casi in cui l'emissione non sia consentita dalla normativa o da provvedimenti dell'autorità (la citata proposta di direttiva utilizza la locuzione «illecitamente» per indicare «la violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o decisioni della Comunità, degli Stati membri o di un'autorità competente finalizzate alla protezione dell'ambiente»).

Il successivo articolo 452-ter, rubricato «Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale», punisce l'autore del fatto di cui all'articolo 452-bis con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 60.000 euro, se la compromissione durevole o rilevante si verifica. La citata proposta di direttiva non definisce la nozione di compromissione (il termine ivi utilizzato è quello di «deterioramento») rilevante, lasciando agli Stati membri il compito di definire l'ambito della «rilevanza». Nel testo si riprende sostanzialmente la definizione contenuta nel ricordato «progetto Nordio», incentrata non tanto sull'attività in sé quanto sugli effetti della stessa sull'ambiente. La compromissione, quindi, si definisce rilevante «quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».

Si prevede inoltre che, se dall'illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Il successivo articolo 452-quater (Disastro ambientale) prevede che chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 a 250.000 euro.

Si definisce disastro ambientale il fatto che, «in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità».

La definizione proposta accoglie il contributo fornito dalla giurisprudenza. La Corte di cassazione, sezione III, sentenza n. 19505 del 27 aprile 2004 (cosiddetta «sentenza Porto Marghera»), ha infatti chiarito come il concetto di disastro «non può ridursi ad un concetto che racchiuda solo eventi di vasta portata o tragici. Che così non è risulta dalla complessità della questione poiché il disastro è un elemento dei reati di danno ma connota anche i reati di pericolo ed in quest'ultimo caso la mancanza dell'evento-danno e l'assunzione della sola sua possibilità/probabilità come fattispecie costitutiva evidenzia il limite della "imponenza" e "tragicità" quale misura del disastro giuridicamente inteso. Anzi, proprio la qualità del bene giuridico tutelato (la pubblica incolumità) e la diffusa scelta della punibilità delle condotte generatrici anche del solo pericolo, che quindi anticipano la soglia della punibilità stessa fanno sussumere sotto la stessa norma situazioni di fatto tra loro molto diverse (...)».

Anche la giurisprudenza di merito ha trattato specificamente il tema del disastro ambientale, fornendo indicazioni ermenutiche preziose. Secondo il tribunale di Venezia, sezione 01, sentenza 29 maggio 2002, «elementi costitutivi del reato di disastro innominato doloso (articolo 434 codice penale) sono la gravità e la diffusività degli eventi nell'ambito di una comunità, tali da porre concretamente in pericolo la pubblica incolumità, realizzati con comportamenti anche protratti nel tempo che hanno, ciascuno con efficienza causale, determinato la situazione di rischio». Per il tribunale di Massa, sentenza 20 maggio 1993, «circa la configurabilità della specifica nozione di disastro, ed il relativo elemento psicologico del reato, devesi ritenere sufficiente una condotta colposa - sia commissiva che omissiva - che si ponga in rapporto di causalità efficiente, o anche di mera concausalità, con un "evento di danno" che colpisca collettivamente - con effetti eccezionalmente gravi, o complessi ed estesi - cose e persone, ingenerando pubblica apprensione; non è altresì da ritenere necessario che dal disastro sia conseguito un effettivo danno alla pubblica incolumità, in quanto il pericolo corso dalla stessa collettività, quale conseguenza di un disastro, appare circostanza sufficiente ai fini di integrare il delitto».

Come appare evidente, ciò che contraddistingue il reato di disastro non è la sola imponenza del fenomeno, quanto gli effetti di tale imponenza sulla pubblica incolumità, che dalla portata dello stesso risulta offesa, ciò che giustifica anche la punizione di situazioni di rischio.

Accanto alla nozione «generalpreventiva» di disastro, si è tuttavia ritenuto di prevedere, quale autonoma e alternativa conseguenza, una definizione più propriamente riferita all'ambiente naturale, prevedendosi che «La stessa pena si applica se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema» (articolo 452-quater, terzo comma), e ciò indipendentemente dal verificarsi di una lesione per la pubblica incolumità.

Il successivo articolo 452-quinquies (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica) sanziona condotte diverse da quelle di immissione, che pur tuttavia si connotano per la lesione del bene giuridico ambiente.

Si prevede quindi che sia punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o per il patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna selvatica.

Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza le pene sono aumentate di un terzo.

L'articolo 452-sexies contiene due circostanze aggravanti, prevedendo che nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Il successivo articolo 452-septies (Traffico illecito di rifiuti) punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 50.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da 50.000 a 200.000 euro.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può essere comunque inferiore a un terzo.

L'articolo 452-octies sanziona il traffico di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare. Si prevede infatti che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 15.000 a 100.000 euro.

L'articolo 452-novies (Delitti ambientali in forma organizzata) mira a punire le cosiddette «ecomafie». Esso si compone di due commi. Il primo è volto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere «semplice» (416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo.

Il secondo, invece, prevede che quando taluno dei reati previsti dal nuovo titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui al medesimo articolo 416-bis del codice penale, le pene previste per ciascun reato sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può comunque essere inferiore a un terzo.

L'articolo 452-decies (Frode in materia ambientale) prevede che chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro.

L'articolo 452-undecies (Impedimento al controllo) prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo 452-duodecies (Delitti colposi contro l'ambiente) prevede che, se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.

L'articolo 452-ter decies (Pene accessorie. Confisca) prevede che la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale:

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal nuovo titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies e 452-quater decies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma.

Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità definite dalla normativa tecnica nazionale.

L'articolo 452-quater decies (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi) dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Il terzo comma prevede una specifica sanzione penale (reclusione da uno a quattro anni) nei confronti di chi non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate.

Il rigore sanzionatorio che ispira tutta l'iniziativa legislativa è temperato da due disposizioni.

L'articolo 452-quinquies decies (Ravvedimento operoso) prevede che le pene stabilite per i delitti previsti dal nuovo titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

L'articolo 452-sexies decies (Causa di non punibilità) prevede una specifica causa di non punibilità per l'autore di taluno dei fatti previsti dal nuovo titolo che volontariamente rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocato prima che sia esercitata l'azione penale.

La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-bis (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali), il quale tutela il bene ambiente inteso in senso economico, punendo con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.

L'articolo 2 reca modificazioni al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo l'articolo 25-quinquies.1 (Reati ambientali).

Si prevede che, in relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno.

Al comma 3 si dispone che, se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 3 conferisce delega al Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio, nonché la previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dalla legge, il Governo può emanare disposizioni integrative o correttive del decreto legislativo.

Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

c) previsione di una procedura di estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla normativa speciale in materia ambientale, fra cui le violazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, da disciplinare in modo sostanzialmente analogo a quella degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità.

Nell'esercizio della delega, il Governo viene altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 della legge tutte le modifiche necessarie a coordinare l'intervento legislativo proposto con l'assetto normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche in conformità alla normativa europea eventualmente introdotta in materia di tutela penale dell'ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e la data o le date di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

L'articolo 4 reca la cosiddetta «clausola di invarianza» della spesa, e pertanto non è stata redatta la relazione tecnica.

L'articolo 5, comma 1, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, mentre il successivo comma 2 precisa che le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.


 


 

ANALISI TECNICO-NORMATIVA

 

1. Aspetti tecnico-normativi.

 

A) Necessità dell'intervento normativo.

Il presente disegno di legge intende dare attuazione alle indicazioni provenienti dalla normativa europea, volte all'introduzione di un sistema armonico di delitti contro l'ambiente.

Il presente disegno di legge propone, dunque, un intervento «di sistema» volto a inserire all'interno del codice penale una serie di delitti - previsti ordinariamente in forma dolosa e solo in taluni casi in forma colposa - in grado di fornire una risposta dell'ordinamento ai più gravi attentati al bene ambiente, nella sua più ampia accezione.

La scelta di modificare il codice penale trova solido appoggio nella tendenza della legislazione verso una nuova spinta codicistica, in cui il codice penale sostanziale risulti il fulcro del sistema degli illeciti, sulla falsariga del modello francese, in cui il principio della tendenziale «riserva di codice» viene ancorato al principio di chiarezza e conoscibilità della legge e, in ultimo, allo stesso principio di legalità in materia penale.

B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il presente disegno di legge interviene su aspetti della normazione in materia ambientale (soprattutto quella introdotta con il decreto legislativo n. 152 del 2006, di natura prevalentemente contravvenzionale). Al fine di assicurare l'opportuno coordinamento, si prevede il conferimento di un'apposita delega al Governo.

C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario o internazionale. Al contrario, viene data specifica attuazione alla Convenzione (mai ratificata dall'Italia) sulla protezione dell'ambiente attraverso la legge penale, adottata dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 4 novembre 1998.

L'intervento anticipa inoltre i contenuti della proposta di direttiva dell'Unione europea in materia di tutela penale dell'ambiente, a sua volta derivante dalla decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio, del 27 gennaio 2003 (annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 settembre 2005 - causa C-176/03 - perché la materia della protezione dell'ambiente è stata ritenuta di competenza comunitaria e non di «terzo pilastro»).

 D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.

Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su una materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.

E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

Il provvedimento, come già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.

F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.

 

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

 

A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

In assoluta coerenza con le definizioni e con gli istituti in uso, sono stati introdotti nuovi istituti e nuove definizioni normative:

1) articolo 452-bis del codice penale («Inquinamento ambientale»);

2) articolo 452-ter del codice penale («Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale»);

3) articolo 452-quater del codice penale («Disastro ambientale»);

4) articolo 452-quinquies del codice penale («Alterazione del patrimonio naturale, della flora e della fauna selvatica»);

5) articolo 452-octies del codice penale («Traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono di materiale radioattivo o nucleare»);

6) articolo 452-novies del codice penale («Delitti ambientali in forma organizzata»);

7) articolo 452-decies del codice penale («Frode in materia ambientale»);

8) articolo 452-undecies del codice penale («Impedimento al controllo»);

 9) articolo 452-quater decies del codice penale («Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi»);

10) articolo 452-quinquies decies del codice penale («Ravvedimento operoso»);

11) articolo 452-sexies decies del codice penale («Causa di non punibilità»);

12) articolo 498-bis del codice penale («Danneggiamento delle risorse economiche ambientali»);

13) articolo 25-quinquies. 1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 («Reati ambientali»).

B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.

C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, in quanto sono state apportate modifiche al codice penale e alle norme complementari.

Si è inoltre fatto ricorso alla delega al Governo al fine di consentire l'opportuno coordinamento con la normativa previgente, nonché al fine di prevedere una procedura di estinzione delle contravvenzioni previste dalla normativa speciale in materia ambientale, ricalcata sostanzialmente su quella degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (con l'esclusione dalla procedura di estinzione delle violazioni contravvenzionali relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità).

D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

La delega al Governo impone l'abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili con l'intervento proposto.

Il disegno di legge non presenta effetti abrogativi impliciti.


 

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

 

 

A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.

Il disegno di legge coinvolge tutti gli uffici giudiziari nonché tutti gli appartenenti al sistema giustizia e gli utenti dello stesso.

 

B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.

Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico normativa.

 

C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.

Obiettivo del disegno di legge è quello di assicurare nell'immediato una tutela penale dell'ambiente effettiva e rapida. Nel medio/lungo periodo, si ritiene che la predisposizione di un sistema sanzionatorio ampio ed efficace, possa conseguire effetti generalpreventivi importanti, in termini di diminuzione del numero dei reati commessi a danno dell'ambiente (come previsto dalla proposta di direttiva dell'Unione europea).

 

D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.

L'impatto maggiore del disegno di legge riguarda prevalentemente la polizia giudiziaria e gli uffici giudiziari di ogni ordine e grado, deputati all'applicazione delle nuove norme penali sostanziali, ma non comporta effetti diretti nell'organizzazione degli uffici.

 

E) Aree di criticità.

Non sussistono aree di criticità.

 

F) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.

L'ampiezza dei campi all'interno dei quali opera il disegno di legge si riflette necessariamente sulla molteplicità delle soluzioni di volta in volta possibili; si rinvia alla relazione illustrativa per la disamina approfondita delle singole modifiche normative.

 La delicatezza dell'intervento - avente ad oggetto materie assistite da riserva di legge - ha, poi, consigliato, per le parti sostanziali, il ricorso allo strumento dell'intervento diretto piuttosto che a quello della legge delega, al precipuo fine di consentire il pieno confronto parlamentare sulle diverse problematiche messe in luce dalla normativa proposta.

Viceversa, lo strumento della delega è apparso preferibile per le finalità di coordinamento e per l'introduzione della fattispecie di definizione agevolata, in ragione della natura prevalentemente tecnica dell'oggetto dell'intervento, in parte qua.

 

G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.

Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia, riservata alla legge, oggetto dell'intervento e dell'assenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza che consentono il ricorso al decreto-legge.


 

 


 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il titolo VI del libro secondo è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 euro a 30.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Art. 452-ter. - (Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale). - Nei casi previsti dall'articolo 452-bis, se la compromissione durevole o rilevante si verifica si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 60.000 euro. La compromissione si considera rilevante quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali.

Se dall'illegittima immissione deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

 Art. 452-quater. - (Disastro ambientale). - Chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 euro a 250.000 euro.

Si ha disastro ambientale quando il fatto, in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità.

La stessa pena si applica se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema.

Art. 452-quinquies. - (Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica). - Fuori dai casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque illegittimamente:

1) sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la flora o per il patrimonio naturale;

2) sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna selvatica.

Nei casi previsti dal primo comma, se la compromissione si realizza, le pene sono aumentate di un terzo.

Art. 452-sexies. - (Circostanze aggravanti). - Nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies, la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente:

1) ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico;

 

2) deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Art. 452-septies. - (Traffico illecito di rifiuti). - Chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 euro a 50.000 euro.

Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da 50.000 euro a 200.000 euro.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 452-octies. - (Traffico di materiale radioattivo o nucleare. Abbandono di materiale radioattivo o nucleare). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 euro a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva.

La pena di cui al primo comma è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante:

1) delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria;

2) per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 15.000 euro a 100.000 euro.

Art. 452-novies. - (Delitti ambientali in forma organizzata). - Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate di un terzo.

Quando taluno dei delitti previsti dal presente titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui al medesimo articolo 416-bis, le pene previste per ciascun reato sono aumentate da un terzo alla metà.

Art. 452-decies. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta, ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 euro a 20.000 euro.

Art. 452-undecies. - (Impedimento al controllo). - Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stati dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 452-duodecies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.

Art. 452-ter decies. - (Pene accessorie. Confisca). - La condanna per taluno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale:

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici;

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

La condanna per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies, 452-undecies e 452-quater decies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del presente codice.

Alla condanna ovvero all'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti

 

all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità stabilite dalla normativa tecnica nazionale.

Art. 452-quater decies. - (Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi). - Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice.

L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma.

Chiunque non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies decies. - (Ravvedimento operoso). - Le pene stabilite per i delitti previsti dal presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

Art. 452-sexies decies. - (Causa di non punibilità). - Non è punibile l'autore di taluno dei fatti previsti dal presente titolo che volontariamente rimuove il pericolo ovvero elimina il danno da lui provocati prima che sia esercitata l'azione penale»;

 

b) nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, prima dell'articolo 499 è inserito il seguente:

«Art. 498-bis. - (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali). - Chiunque offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 euro a 50.000 euro».

Art. 2.

(Introduzione dell'articolo 25-quinquies.1 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231).

1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 25-quinquies.1. - (Reati ambientali). - 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

2. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), del presente articolo si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore a un anno.

3. Se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del presente decreto legislativo».

Art. 3.

(Delega al Governo).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della giustizia, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio, nonché la previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.

2. Almeno due mesi prima della scadenza del termine di cui al comma 1, il Governo trasmette alle Camere lo schema del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1 per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro un mese dalla data di assegnazione dello schema del decreto legislativo. Decorso inutilmente tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato.

3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte;

b) disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla presente legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando per i fatti stessi sono disposte sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente;

c) previsione di una disciplina relativa all'estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla normativa speciale in materia ambientale, fra cui le violazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, analoga a quella prevista dagli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e successive modificazioni, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e con la procedura previsti dal presente articolo, il Governo può adottare disposizioni integrative o correttive del medesimo decreto legislativo.

5. Nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, il Governo è altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 le modifiche necessarie a coordinare il presente intervento legislativo con l'assetto normativo previgente, al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche in conformità alla normativa europea eventualmente introdotta in materia di tutela penale dell'ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della presente legge e la data o le date di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi di cui al presente articolo.

Art. 4.

(Clausola di invarianza).

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni introdotte dagli articoli 1 e 2 acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

 


Iter alla Camera

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 maggio 2007. - Presidenza del vicepresidente Luigi VITALI, indi del presidente Pino PISICCHIO.

La seduta comincia alle 15.15.

(omissis)

Reati contro l'ambiente.

C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella e C. 1731 Balducci.

(Esame e rinvio).

Paola BALDUCCI, relatore, rileva preliminarmente che tutti i provvedimenti abbinati intendono porre rimedio all'attuale inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale. Infatti, la necessità di prevedere nell'ambito del sistema penale un insieme di norme omogenee che tutelino l'ambiente appare ormai ineludibile, a fronte dell'allarme sociale prodotto dai diffusi comportamenti illeciti in campo ambientale e, in particolare, delle forme di criminalità organizzata presenti nelle attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

Ricorda, inoltre, che la necessità di una complessiva rivisitazione del sistema penale in materia ambientale proviene dalla disciplina del mandato d'arresto europeo, nel cui ambito i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili, per i quali, al fine di ottenere l'immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro non occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla duplice incriminazione.

Le proposte di legge presentano alcuni aspetti comuni: si presentano tutte sotto forma di novella al codice penale e prevedono il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale a quelle di natura delittuosa, ciò anche al fine di evitare che entrino in funzione quei meccanismi di prescrizione che l'esiguità delle sanzioni rende frequenti nelle contravvenzioni.

Nel passare all'esame delle singole proposte di legge, osserva che le proposte di legge C. 25 Realacci ed altri e C. 283 Pezzella, sono di contenuto pressoché identico e constano di un solo articolo, volto ad introdurre nel codice penale il nuovo Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente».

Il nuovo articolo 452-bis del codice penale introduce il reato di «inquinamento ambientale». Si tratta di un reato di pericolo consistente nell'introduzione nell'ambiente, in violazione di specifiche normative, di sostanze o radiazioni che provochino il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'acqua, dell'aria e del suolo. Il delitto è sanzionato con la pena della reclusione compresa tra 1 e 5 anni, congiunta con la multa da 2.500 a 15.000 euro. Nella proposta di legge C. 25 l'importo della multa varia da 2.582 a 15.494 euro.

Il medesimo articolo prevede, poi, due specifiche circostanze aggravanti, strutturate sulla base di una progressività nelle sanzioni a seconda della gravità del danno arrecato. La prima circostanza riguarda il caso in cui dall'inquinamento ambientale derivi il danno effettivo all'ambiente o il pericolo alla vita e all'incolumità delle persone. In questo caso la sanzione prevista è quella della reclusione compresa tra 2 e 6 anni, congiunta con la multa da 15.000 a 50.000 euro. Nella proposta di legge C. 25 l'importo della multa varia da 15.494 a 51.646 euro. La seconda circostanza riguarda l'ipotesi in cui dal predetto comportamento derivi un disastro ambientale, sanzionato, con la reclusione compresa tra 3 e 10 anni congiunta con la multa da 25.000 a 150.000 euro. Nella proposta di legge C. 25 l'importo della multa varia da 25.823 a 154.947 euro.

In relazione a questa fattispecie, al fine di evitare possibili dubbi interpretativi, andrebbe valutata l'opportunità di definire espressamente la nozione di «disastro ambientale».

Il comma 4 contiene, poi, una specifica clausola al fine di evitare che un eventuale giudizio di bilanciamento delle circostanze possa comportare una eccessiva diminuzione delle sanzioni previste. Si prevede, infatti, che le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma del nuovo articolo 452-bis non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti.

L'articolo 452-ter introduce la fattispecie della «distruzione del patrimonio naturale». Si tratta, anche in questo caso, di un reato di pericolo che può essere commesso da chi, violando disposizioni legislative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale. La pena prevista per il nuovo delitto è la reclusione da 1 a 5 anni, congiunta con la multa (da 5.000 a 25.000 euro nella proposta di legge C. 283 e da 5.165 a 25.823 euro nella proposta di legge C. 25).

In relazione al contenuto di tale disposizione penale si segnala che essa si limita a prevedere esclusivamente il pericolo di deterioramento del patrimonio naturale non trattando, quindi, il caso di effettiva distruzione dei beni giuridici protetti dalla nuova fattispecie.

L'articolo 452-quater introduce il reato di «frode in materia ambientale». La fattispecie consiste nella falsificazione od omissione anche parziale di documentazione prescritta dalla normativa ambientale al fine di commettere i delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis ovvero di conseguirne l'impunità. La pena, determinata solo nel massimo, è quella della reclusione fino a 4 anni; anche in tal caso, la multa, sempre congiunta alla sanzione detentiva, diverge leggermente nelle due proposte in esame essendo di un massimo di 10.000 euro nella proposta C. 283 e di 10.839 nella proposta C. 25).

In relazione alla necessità di contrasto alle cosiddette «ecomafie», l'articolo 452-quinquies prevede un generico aumento delle pene previste per i delitti contemplati dal nuovo titolo VI-bis nel caso in cui questi siano stati posti in essere da uno degli associati ad una associazione per delinquere di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e sempre che la commissione del reato rientri tra le finalità dell'associazione.

L'articolo 452-sexies disciplina una forma di ravvedimento operoso, analogo a quello previsto dall'ultimo comma dell'articolo 56, del codice penale, prevedendo che se il colpevole volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà.

Una specifica disposizione è introdotta, poi, nel codice penale per le fattispecie colpose d'inquinamento ambientale e di distruzione del patrimonio naturale. L'articolo 452-septies prevede infatti la riduzione da un terzo alla metà delle pene rispettivamente stabilite per le citate fattispecie.

Da ultimo, l'articolo 452-octies prevede, come conseguenza della condanna riportata per taluno dei citati nuovi reati ambientali, l'applicazione di talune pene accessorie stabilite dal Capo III del Libro primo del codice penale: l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, la pubblicazione della sentenza penale di condanna. Si prevede, altresì, come conseguenza della condanna o della pena patteggiata, il ripristino a spese del condannato, ove possibile, dello stato dell'ambiente.

La proposta di legge C. 49 Paolo Russo e altri introduce nel libro secondo del codice penale il Titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente».

Il nuovo articolo 452-bis del codice penale prevede il delitto di «violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale». Salvo che il fatto costituisca più grave reato, si punisce con la reclusione da 6 mesi a 3 anni chiunque violi disposizioni legislative in materia di «tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico».

Osserva come tale formulazione sembri accedere ad un concetto ampio ed unitario di ambiente, comprensivo anche dei cosiddetti beni culturali. Tale previsione sembra raccordarsi con quanto disposto dal nuovo articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione, che enumera tra le materie su cui lo Stato ha legislazione esclusiva la «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».

L'articolo in esame delinea, inoltre, una serie di circostanze aggravanti speciali, che conducono progressivamente ad un aumento della pena detentiva quando dal reato derivi: pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; pericolo per la vita o l'incolumità delle persone; un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; un danno per un'area naturale protetta; una lesione personale; una lesione grave; una lesione gravissima; la morte.

La norma contiene, infine, una specifica clausola sul bilanciamento delle circostanze al fine di evitare l'applicabilità di sanzioni inadeguate alla gravità dell'illecito. È così stabilita, da un lato, l'impossibilità di ritenere equivalenti o prevalenti le circostanze attenuanti concorrenti con le indicate aggravanti, dall'altro, che le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

L'articolo 452-ter individua, poi, il delitto di «associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale». Costruita sul modello di cui all'articolo 416-bis del codice penale, la disposizione individua l'associazione in tre o più persone e sanziona la commissione in forma associata del traffico illecito di rifiuti e degli illeciti ambientali di nuova introduzione. In relazione al grado di partecipazione si distingue: colui che promuove, costituisce, dirige, organizza e finanzia l'associazione: punito con la reclusione non inferiore a 15 anni; colui che si limita a partecipare all'associazione: punito con la reclusione non inferiore a 8 anni. In relazione, poi, al numero e alla qualità degli associati viene invece previsto un generico aumento di pena se: il numero degli associati è maggiore o uguale a 10; all'associazione partecipino pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che operano in materia ambientale. In relazione ai precedenti penali, è prevista un'ulteriore aggravante per colui che partecipa all'associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale avendo già riportato condanne per: associazione a delinquere di tipo mafioso; delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis; delitti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso.

L'articolo 452-quater sanziona chiunque, colposamente, violando le disposizioni  legislative in materia di tutela dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, ma anche del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, causa un danno all'ambiente. La sanzione prevista è quella della reclusione da 6 mesi a 3 anni. Il reato è aggravato se il danno è arrecato a un'area naturale protetta: in quel caso la reclusione è da 1 a 4 anni.

Il nuovo articolo 452-quinquies disciplina il delitto di «frode in materia ambientale», che consiste nella falsificazione od omissione di documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero nell'uso di tale documentazione falsa o illecitamente ottenuta per la commissione di uno dei delitti contro l'ambiente di cui al codice penale. La sanzione è la reclusione da 2 a 8 anni. Il comma 2 specifica che è «illecitamente ottenuto», l'atto falsificato o conseguito tramite corruzione o minaccia al pubblico ufficiale (o incaricato di pubblico servizio).

L'articolo 452-sexies prevede alcune circostanze attenuanti. Il comma 1 dispone una diminuzione della pena dalla metà ai due terzi per colui che, pur avendo commesso uno dei delitti contro l'ambiente, collabora con l'autorità adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori: ricostruendo il fatto ovvero individuandone gli autori ovvero sottraendo risorse rilevanti per la commissione dei delitti. Il comma 2 prevede che la pena sia dimezzata quando - nei delitti di cui all'articolo 452-bis, commi 1, 2 e 3 e all'articolo 452-quater - l'autore, prima del dibattimento, si fa carico della messa in sicurezza, della bonifica e, se possibile, del ripristino dello stato dei luoghi. In relazione alla bonifica, la disposizione prevede che il giudice possa sospendere il procedimento per un termine congruo a consentire all'imputato di eseguire le operazioni richieste e accedere così all'attenuante. Ai sensi del successivo articolo 452-septies la bonifica dei luoghi è richiesta anche per poter eventualmente accedere alla sospensione condizionale della pena.

L'articolo 452-septies individua le pene accessorie in caso di condanna per uno dei delitti contro l'ambiente disciplinati dal codice penale: interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a 5 anni; interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a 5 anni; incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Al riguardo, osserva che la durata dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici prevista dalla proposta di legge in un periodo non inferiore a 5 anni è sostanzialmente diversa dalla previsione generale contenuta nell'articolo 28 del codice penale, ai sensi del quale l'interdizione temporanea non può durare più di 5 anni.

Il comma 2 dell'articolo in esame prevede che tanto in caso di condanna, quanto in caso di patteggiamento, il giudice deve ordinare la bonifica e - se possibile - il ripristino dello stato dei luoghi. L'adempimento di tali obblighi consente l'eventuale concessione della sospensione condizionale delle pena.

Il nuovo articolo 452-octies, in relazione ai delitti contro l'ambiente, prevede la confisca obbligatoria delle cose che furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto, anche quando il procedimento si concluda con una sentenza patteggiata. Inoltre, in caso di condanna per il delitto di violazione dolosa delle disposizioni in materia ambientale o per il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale, il giudice deve ordinare la confisca anche del prezzo o del profitto del reato ovvero, in alternativa, la confisca dei beni di cui il reo abbia disponibilità per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto. In ogni caso dovranno essere garantiti i diritti dei terzi in buona fede.

L'articolo 2 della proposta di legge in esame estende l'applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, di cui al decreto legislativo n. 231 del 2001, ai reati in  materia ambientale. Il medesimo articolo inserisce, inoltre, nell'ambito del predetto decreto legislativo i nuovi articoli 25-septies e 26-bis.

L'articolo 25-septies è diretto a determinare l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'ente per i delitti in materia ambientale di nuova introduzione: tale sanzione è, in via generale, stabilita fino ad un massimo di 500 quote; il profitto di notevole entità o il danno grave all'ambiente comportano invece una sanzione da 200 a 600 quote. Alla commissione dei reati conseguono le citate sanzioni interdittive per la durata di almeno un anno.

L'articolo 26-bis prevede, invece, che se la persona giuridica nel cui interesse o per il cui vantaggio è stato commesso il delitto contro l'ambiente informa tempestivamente del fatto la pubblica autorità, la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 25-septies è ridotta dalla metà a due terzi e non si procede a pubblicazione della sentenza di condanna.

L'articolo 3 della proposta di legge C. 49 interviene sul trattamento sanzionatorio e la confisca a seguito di delitti contro l'ambiente. In particolare, il comma 1, esclude l'applicabilità delle pene sostitutive previste dalla legge n. 689 del 1981 ai delitti contro l'ambiente. Inoltre, il comma 2, modificando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (cosiddetto «decreto Scotti-Martelli»), inserisce i reati ambientali tra quelli per cui è prevista - come conseguenza della relativa condanna - la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui - anche per interposta persona fisica o giuridica - risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo, in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

L'articolo 4 della proposta di legge estende alle indagini sulla criminalità ambientale le tecniche investigative sperimentate nei procedimenti in materia di crimine organizzato e di criminalità grave, prevedendo che, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, possa essere disposto - per esigenze investigative - il differimento o l'omissione di atti normalmente obbligatori come i mandati di cattura, di arresto, di sequestro, etc. (comma 1). Per le stesse ragioni - al fine di acquisire rilevanti elementi probatori ovvero individuare o catturare i responsabili dei delitti contro l'ambiente - gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di loro competenza dandone avviso, anche telefonico all'autorità giudiziaria (comma 2); quest'ultima impartirà alla polizia giudiziaria disposizioni utili per controllare gli sviluppi dell'attività criminosa (comma 3). Laddove vi siano ragioni di urgenza le disposizioni possono essere richieste e impartite oralmente, emettendo il relativo provvedimento nelle successive 24 ore (comma 4).

L'articolo 5 interviene invece sull'articolo 51 del codice di procedura penale per estendere la competenza della procura distrettuale antimafia alle indagini relative ai reati associativi finalizzati al crimine ambientale. In particolare, inserendo il richiamo all'articolo 452-ter nel comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di rito, si include il delitto di associazione a delinquere finalizzata al crimine ambientale fra i delitti per i quali indagini e accusa sono di competenza della procura distrettuale antimafia.

La proposta di legge C. 1731 Balducci ed altri, composta da un solo articolo, novella il libro II del codice penale al fine di inserirvi il nuovo titolo VI bis, rubricato «Dei delitti contro l'equilibrio ambientale e per la tutela del territorio e del mare».

Il nuovo articolo 452-bis del codice penale introduce il reato di «inquinamento diffuso». Si punisce con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, provoca nell'ambiente, con immissione di sostanze di qualunque tipo, uno stato di inquinamento diffuso, determinando il pericolo di un rilevante danno allo stato dell'aria o dell'acqua o del suolo. La pena della reclusione è da due a cinque anni e quella pecuniaria da euro 150.000 a euro 500.000 nel caso in cui si verifichi il danno indicato al precedente comma 1, o se dal  fatto derivi un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone. La medesima pena della reclusione da due a cinque anni è stabilita ove dallo stato di inquinamento diffuso derivino lesioni dirette o indirette a danno di una o più persone, ivi comprese situazioni di trasmissioni genetiche compromesse. Nella medesima fattispecie è prevista, altresì, l'applicazione della multa da euro 300.000 a euro 800.000. Infine, si prevede che se dal fatto deriva un disastro ambientale la reclusione è da tre a dieci anni e la multa da euro 150.000 a euro 500.000.

L'articolo 452-ter, rubricato «Distruzione di ambienti naturali protetti», contiene disposizioni volte a tutelare la flora, la fauna e il patrimonio naturale esistente all'interno di una area protetta.

Il comma 1 sanziona con la reclusione da uno cinque anni e con la multa da euro 50.000 a euro 300.000 chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina con inquinamenti, con opere di modifica o comunque con interventi di qualsiasi natura, la distruzione dei citati beni protetti, ovvero un loro rilevante danno.

Il comma 2 prevede che nel caso in cui tale violazione sia stata posta in essere a seguito dell'emanazione di un apposito atto amministrativo illegittimo, la medesima pena detentiva e pecuniaria sopra indicata si applica, altresì, al soggetto firmatario del citato provvedimento, il quale, risponde, quindi, dell'illecito in esame in concorso con l'autore materiale della violazione. In caso di condanna o patteggiamento, a carico del soggetto si applica l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il comma 3 stabilisce il principio generale in base al quale, in caso di condanna o patteggiamento, si applica l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a carico dei soggetti responsabili.

Il nuovo articolo 452-quater definisce, poi, la nuova fattispecie penale della «Gestione sistematica illecita di rifiuti».

Il comma 1 sanziona con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 50.000 a 300.000 euro chiunque, per qualunque fine, in violazione delle norme di settore nazionali ed europee, illegalmente, cede, riceve, trasporta, esporta, importa o comunque gestisce ingenti quantitativi di rifiuti.

Il comma 2 contempla, poi, il caso in cui venga posta in essere una condotta fraudolenta volta a modificare, fittiziamente, la reale natura dei rifiuti al fine di sottrarli alle ordinarie procedure riguardanti i rifiuti. Nello specifico, tale comma stabilisce che la citata pena della reclusione da uno a sei anni e della multa da 50.000 a 300.000 euro, si applica, altresì, nel caso in cui l'attività di cui al primo comma sia attuata «mediante artificiosi meccanismi tecnici o formali tesi a mutare in via fraudolenta la natura o la classificazione dei rifiuti, declassificando i medesimi o trasformandoli fittiziamente in materiali qualificati come esenti dalle regole gestionali sui rifiuti». Nel caso in cui trattasi di rifiuti particolarmente pericolosi, la pena della reclusione è da tre a otto anni e quella della multa da euro 100.000 a euro 500.000.

Il comma 4, contempla due distinte fattispecie rappresentate, nel primo caso, dal fatto che il comportamento descritto al precedente comma 1 sia stato posto in essere in virtù di un provvedimento amministrativo illegittimo; nel secondo caso, dal fatto che il compimento del citato atto illecito sia stato agevolato da un pubblico dipendente. Viene quindi fissato il principio generale in base al quale il firmatario di un atto amministrativo illegittimo sulla base del quale sono stati posti in essere i comportamenti illeciti indicati dai precedenti commi 1 e 2 risponde in concorso con l'autore materiale del reato secondo le pene indicate da tali commi.

Il secondo periodo del comma 4, prevede, poi, l'applicazione della pena della reclusione da tre a otto anni e la multa da euro 100.000 a euro 500.000 nei confronti del pubblico dipendente che con proprie azioni, anche omissive, agevolato i comportamenti di cui al primo e secondo comma, stabilendo, altresì, che  in caso di sua condanna o patteggiamento si applichi l'interdizione perpetua dai pubblici uffici.

Il comma 5 prevede quindi, a carico di tutti i responsabili l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi.

Da ultimo, il comma 6 dell'articolo 452-quater prevede una fattispecie di carattere generale volta a sanzionare una serie di comportamenti finalizzati alla commissione di uno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI del libro II del codice penale. In particolare, viene sanzionato con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a euro 50.000, chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI del libro secondo del codice penale, ovvero al fine di conseguirne l'impunità, pone in essere taluna delle seguenti condotte: realizza atti fraudolenti; compie analisi non veritiere; fa uso di atti fraudolenti o non veritieri; omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale; fa uso di ogni tipo di documentazione falsa; fa uso di documentazione in se stessa non falsa ma applicando la medesima in modo fraudolento ad attività non corrispondenti.

L'articolo 452-sexies (rectius: articolo 452-quinquies), rubricato «Aggravante per associazione per delinquere», prevede un generico aumento delle pene previste per i delitti contemplati dal nuovo titolo VI-bis nel caso in cui questi siano stati posti in essere da uno degli associati ad una associazione per delinquere di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale e sempre che la commissione del reato rientri tra le finalità dell'associazione.

L'articolo 452-septies (rectius: articolo 452-sexies), rubricato «Delitti colposi contro l'ambiente» disciplina l'ipotesi colposa dei reati fin qui descritti stabilendo, al riguardo, che le pene previste dai rispettivi articoli sono ridotte da un terzo alla metà, fermo restando l'obbligo della rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.10.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 30 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.15.

(omissis)

Reati contro l'ambiente.

C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci e C. 2461 Mazzoni.

(Seguito esame e rinvio - Abbinamento della proposta di legge C. 2461 Mazzoni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 16 maggio 2007

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che è stata abbinata la proposta di legge C. 2461 Mazzoni.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, rileva che la proposta di legge C. 2461 Mazzoni, come si legge nella relazione di accompagnamento, si muove dalla considerazione che i maggiori difetti del sistema di tutela penale dell'ambiente stanno nella natura dei reati attualmente previsti e nelle conseguenze, penali e processuali, direttamente derivanti. Osserva che si tratta perlopiù, e con rare eccezioni, di reati contravvenzionali, puniti con pene esigue, soggette a rapidi termini prescrizionali e, pertanto, all'estinzione. Ciò comporta altresì l'impossibilità di procedere, dal lato processuale, a rilevanti atti d'indagine e di cautela e di applicare, nonostante ne sussistano sostanzialmente le condizioni, l'articolo 416-bis del codice penale, il quale necessita di un programma criminoso consistente nella realizzazione di delitti e non di contravvenzioni.

La proposta di legge si basa sulle seguenti linee-guida: 1) prevedere una nozione di ambiente ampia e quanto più possibile comprensiva di beni giuridici; 2) creare norme penali «in bianco», da riempire con il rinvio alle specifiche disposizioni essenzialmente amministrative, che disciplinano limiti e vincoli normativi mediante  il riferimento a tabelle, elenchi e allegati tecnici, in continua evoluzione e aggiornamento; 3) rendere concretamente efficace e dissuasivo il precetto penale, strutturando le nuove fattispecie delittuose in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato, anticipando la soglia della punibilità e prevedendo, in crescendo, ipotesi di pericolo presunto, ipotesi di pericolo concreto e ipotesi di danno, con correlativo aumento dell'impianto delle sanzioni edittali; 4) introdurre norme processuali che permettano, anche in diretto rapporto alla rimodulazione delle sanzioni edittali, lo svolgimento di attività d'intercettazione e l'applicazione di misure cautelari; 5) estendere alla materia dei reati ambientali regole di aggressione dei patrimoni illeciti realizzati attraverso la commissione di tali ipotesi delittuose, con la previsione della confisca (anche per equivalente) degli illeciti profitti accumulati e con la possibilità di azionare il sequestro di prevenzione.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Giovedì 31 maggio 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Andrea Annunziata.

La seduta comincia alle 9.40.

(omissis)

Reati contro l'ambiente.

C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci e C. 2461 Mazzoni.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 30 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dall'ultima settimana di giugno e che la Commissione è in attesa dell'assegnazione di un disegno di legge recentemente presentato dal Governo sulla medesima materia, sul quale, unitamente alle altre proposte di legge abbinate, potrà svolgersi un articolato dibattito. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 giugno 2007. - Presidenza del presidente Pino PISICCHIO. - Intervengono il Ministro delle politiche per la famiglia Rosy Bindi ed il sottosegretario per la giustizia Luigi Li Gotti.

La seduta comincia alle 14.10.

(omissis)

Reati contro l'ambiente.

C. 25 Realacci, C. 49 Paolo Russo, C. 283 Pezzella, C. 1731 Balducci, C. 2461 Mazzoni, C. 2569 Franzoso e C. 2692 Governo.

(Seguito dell'esame - Abbinamento del disegno di legge C. 2692 Governo e C. 2569 Franzoso).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 31 maggio 2007.

Pino PISICCHIO, presidente, avverte che alle proposte di legge in materia di reati contro l'ambiente sono stati abbinati il disegno di legge del Governo n. 2692 e la proposta di legge n. 2461 presentata dall'onorevole Franzoso.

Paola BALDUCCI (Verdi), relatore, avverte che nella seduta odierna illustrerà il disegno di legge del Governo, riservandosi di illustrare nella prossima seduta la proposta di legge n. 2461.

Osserva che, come si evince dalla relazione illustrativa del disegno di legge, la ratio del disegno di legge in esame è quella di prevedere un complessivo intervento di carattere penale a tutela dell'ambiente inteso non già come bene squisitamente naturalistico, ma come bene economico, la cui compromissione ne impedisce la fruizione da parte della collettività. Come precisato nella medesima relazione illustrativa, le nuove norme penali che si intendono prevedere con il disegno di legge governativo sono destinate a completare il quadro degli strumenti di tutela dell'ambiente già previsti dal nostro ordinamento giuridico è si è pertanto scelto di non riservare la tutela penale dell'ambiente al solo ambito codicistico. Il Governo, ha quindi ritenuto che le contravvenzioni meramente «formali», nonché i reati di cosiddetto «pericolo astratto» (superamento di soglie di inquinamento predeterminate dalla legge), debbano continuare,  per la loro stretta prossimità con la normativa di carattere tecnico, a essere disciplinate dalla normativa extracodicistica in materia di ambiente e segnatamente dal cosiddetto «codice dell'ambiente» (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), riservandosi al codice penale la materia dei delitti, colposi o dolosi, di pericolo concreto o di danno.

Nello specifico, il disegno di legge in esame si compone di 5 articoli. L'articolo 1, comma 1, reca modifiche al codice penale. In particolare, lettera a) del citato comma prevede l'introduzione nel libro secondo del codice penale del nuovo titolo VI-bis, rubricato «Dei delitti contro l'ambiente», costituito dagli articoli da 452-bis a 452-sexies, in linea, quindi, con le altre proposte di legge in materia di reati ambientali illustrate nella seduta del 16 maggio. Al riguardo, il nuovo l'articolo 452-bis del provvedimento governativo, rubricato «Inquinamento ambientale», punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica.

Se la compromissione durevole o rilevante prevista dall'articolo in esame si verifica, il successivo articolo 452-ter, rubricato «Danno ambientale. Pericolo per la vita o per l'incolumità personale», sanziona, poi, l'autore del fatto con la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 60.000 euro. Se dall'illegittima immissione deriva, poi, il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a sette anni.

Il medesimo articolo 452-ter, precisa, poi, che la compromissione si definisce rilevante «quando la sua eliminazione risulta di particolare complessità sotto il profilo tecnico ovvero particolarmente onerosa o conseguibile solo con provvedimenti eccezionali».

Il successivo nuovo articolo 452-quater, rubricato «Disastro ambientale», sanziona, poi, con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 30.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente immette nell'ambiente sostanze o energie cagionando o contribuendo a cagionare un disastro ambientale. Al riguardo, segnala che il medesimo nuovo articolo 452-quater, accogliendo sul punto il contributo fornito dalla giurisprudenza, definisce disastro ambientale il fatto che, «in ragione della rilevanza oggettiva o dell'estensione della compromissione ovvero del numero delle persone offese o esposte a pericolo, offende la pubblica incolumità». Appare, pertanto, chiaro che il disastro ambientale non dipende, quindi, esclusivamente dalla imponenza del fenomeno dovendo considerarsi anche gli effetti di tale imponenza sulla pubblica incolumità, che dalla portata dello stesso risulta offesa.

Il nuovo articolo 452-quater prevede, poi, che la stessa pena si applica se il fatto cagiona un'alterazione irreversibile dell'equilibrio dell'ecosistema», indipendentemente, quindi dal verificarsi di una lesione per la pubblica incolumità. In tal modo, si legge nella relazione illustrativa del provvedimento, accanto alla nozione «generalpreventiva» di disastro, si è ritenuto opportuno prevedere, quale autonoma e alternativa conseguenza, una definizione più propriamente riferita all'ambiente naturale.

Il successivo articolo 452-quinquies rubricato «Alterazione del patrimonio naturale, della flora o della fauna selvatica», sanziona, poi, condotte diverse da quelle di immissione, che pur tuttavia si connotano per la lesione del bene giuridico ambiente.

Si prevede, quindi, che sia punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 2.000 a 20.000 euro chiunque illegittimamente sottrae o danneggia minerali o vegetali cagionando o contribuendo a cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante  per la flora o per il patrimonio naturale ovvero sottrae animali ovvero li sottopone a condizioni o a trattamenti tali da cagionare il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante per la fauna selvatica. Se la compromissione si realizza le pene sono aumentate di un terzo.

In relazione alla ipotesi descritta al punto 2, osserva che, essendo l'ambiente il bene giuridico protetto da tale norma, ove il comportamento sopra descritto configuri, altresì, taluno dei delitti previsti contro il sentimento degli animali, si configurerebbe una ipotesi di concorso di reati con conseguente applicazione di entrambe le sanzioni penali previste dalle rispettive fattispecie incriminatici.

Il successivo articolo 452-sexies contiene, poi, due circostanze aggravanti, prevedendo che nei casi previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater e 452-quinquies la pena è aumentata di un terzo se la compromissione o il pericolo di compromissione dell'ambiente ha per oggetto aree naturali protette o beni sottoposti a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico ovvero deriva dall'immissione di radiazioni ionizzanti.

Il successivo articolo 452-septies reca poi disposizioni sanzionatorie in materia di traffico illecito di rifiuti. Al riguardo la nuova norma punisce con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 30.000 euro chiunque illegittimamente, con una o più operazioni, cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, tratta, abbandona o smaltisce ingenti quantitativi di rifiuti. Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti pericolosi, si applica la pena della reclusione da due a sei anni e della multa da 20.000 a 50.000 euro. Se la condotta di cui al primo comma ha per oggetto rifiuti radioattivi, si applica la pena della reclusione da due anni e sei mesi a otto anni e della multa da 50.000 a 200.000 euro.

Le pene di cui ai commi primo, secondo e terzo sono aumentate di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, le pene previste dal primo, secondo e terzo comma sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può essere comunque inferiore a un terzo.

L'articolo 452-octies reca, poi, disposizioni sanzionatorie in materia di traffico di materiale radioattivo o nucleare e l'abbandono di materiale radioattivo o nucleare. Si prevede infatti che sia punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 50.000 a 250.000 euro chiunque illegittimamente cede, acquista, trasferisce, importa o esporta sorgenti radioattive o materiale nucleare. Alla stessa pena soggiace il detentore che si disfa illegittimamente di una sorgente radioattiva. La pena sopra indicata è aumentata di un terzo se dal fatto deriva il pericolo concreto di una compromissione durevole o rilevante delle originarie o preesistenti qualità del suolo, del sottosuolo, delle acque o dell'aria ovvero per la flora o per la fauna selvatica.

Se dal fatto deriva il pericolo concreto per la vita o per l'incolumità delle persone, si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da 15.000 a 100.000 euro.

Il successivo articolo 452-novies, rubricato, «Delitti ambientali in forma organizzata», reca, poi, disposizioni sanzionatorie in materia di «ecomafie». Al riguardo, il primo comma di questo nuovo comma è volto ad aggravare di un terzo le pene per l'associazione per delinquere «semplice» (articolo 416 del codice penale) quando essa è diretta, anche in via non esclusiva o prevalente, allo scopo di commettere taluno dei reati di cui al presente titolo. Il secondo comma, invece, prevede che quando taluno dei reati previsti dal nuovo titolo è commesso avvalendosi delle condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 416-bis ovvero avvalendosi dell'associazione di cui al medesimo  articolo 416-bis del codice penale, le pene previste per ciascun reato sono aumentate fino alla metà e l'aumento non può comunque essere inferiore a un terzo.

A sua volta, l'articolo 452-decies, recante disposizioni in materia di frode in materia ambientale, prevede, poi, che chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel nuovo titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, falsifica in tutto o in parte, materialmente o nel contenuto, la documentazione prescritta ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se la falsificazione concerne la natura o la classificazione di rifiuti, si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da 5.000 a 20.000 euro.

Ai sensi del successivo articolo 452-undecies, rubricato, impedimento al controllo, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il titolare o il gestore di un impianto che, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce o intralcia l'attività di controllo degli insediamenti o di parte di essi ai soggetti legittimati è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'articolo 452-duodecies, in materia di delitti colposi contro l'ambiente, dispone, poi, che se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite della metà.

L'articolo 452-terdecies, recante disposizioni in materia di, pene accessorie, prevede, inoltre, che la condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quater, 452-quinquies, 452-septies e 452-octies comporta, per tutta la durata della pena principale una serie di pene accessorie.

Inoltre, la condanna per alcuno dei delitti previsti dal nuovo titolo, ad eccezione degli articoli 452-decies e 452-quaterdecies, terzo comma, comporta la pena accessoria della pubblicazione della sentenza penale di condanna. Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-septies consegue in ogni caso la confisca dei mezzi e degli strumenti utilizzati, ai sensi dell'articolo 240, secondo comma. Alla condanna ovvero all'applicazione di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il reato di cui all'articolo 452-octies consegue in ogni caso la confisca della sorgente radioattiva o del materiale nucleare. La sorgente o il materiale nucleare confiscati sono conferiti all'operatore nazionale ovvero al gestore di un impianto riconosciuto secondo le modalità definite dalla normativa tecnica nazionale.

L'articolo 452-quaterdecies, rubricato come Bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, dispone che, in caso di condanna ovvero di applicazione della pena ai sensi dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la bonifica, il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197. L'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena è in ogni caso subordinata all'adempimento degli obblighi di cui al primo comma. Il terzo comma prevede, inoltre, una specifica sanzione penale (reclusione da uno a quattro anni) nei confronti di chi non ottempera alle prescrizioni imposte dalla legge, dal giudice ovvero da un ordine dell'autorità per il ripristino, il recupero o la bonifica dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo e delle altre risorse ambientali inquinate.

Viene, inoltre, disciplinata una forma di ravvedimento operoso (articolo 452-quinquiesdecies), analoga a quella prevista dall'ultimo comma dell'articolo 56, quarto comma del codice penale ed in base alla quale le pene stabilite per i delitti previsti dal nuovo titolo sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori,  anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, nell'individuazione o nella cattura di uno o più autori di reati, nell'evitare la commissione di ulteriori reati e nel consentire la sottrazione di risorse rilevanti per la commissione di delitti.

Il successivo articolo 452-sexiesdecies prevede, poi, una specifica causa di non punibilità per l'autore di taluno dei fatti previsti dal nuovo titolo che volontariamente rimuova il pericolo ovvero elimini il danno da lui provocato prima che sia esercitata l'azione penale.

Da ultimo, la lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 introduce nel libro secondo, titolo VIII, capo I, del codice penale, l'articolo 498-bis (Danneggiamento delle risorse economiche ambientali), volto a sanzionare con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro la condotta di chi offende le risorse ambientali in modo tale da pregiudicarne l'utilizzo da parte della collettività, degli enti pubblici o di imprese di rilevante interesse.

L'articolo 2 del disegno di legge in esame reca, poi, una novella al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, riguardante la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, al fine di introdurvi il nuovo articolo 25-quinquies rubricato come reati ambientali. Al riguardo, si prevede che, in relazione alla commissione di taluno dei delitti previsti dal nuovo titolo VI-bis del libro secondo del codice penale, si applichino all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per i delitti di cui agli articoli 452-bis, 452-ter, 452-quinquies, 452-septies, primo e secondo comma, e 452-octies, primo comma, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote;

b) per i delitti di cui agli articoli 452-quater, 452-septies, terzo, quarto e quinto comma, e 452-octies, secondo e terzo comma, la sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1, lettera b), si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 231 del 2001, per una durata non inferiore a un anno.

Al comma 3, si dispone, da ultimo, che se l'ente o una sua unità organizzativa viene stabilmente utilizzata allo scopo unico o prevalente di consentire o di agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-septies e 452-octies del codice penale, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, del medesimo decreto legislativo.

L'articolo 3 del disegno di legge governativo reca, poi, la delega al Governo per l'adozione, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di un decreto legislativo concernente il riordino, il coordinamento e l'integrazione delle disposizioni legislative concernenti illeciti penali e amministrativi in materia di difesa dell'ambiente e del territorio, nonché la previsione di una procedura di estinzione agevolata delle violazioni contravvenzionali e amministrative in materia di ambiente.

Ai sensi del comma 3 dell'articolo 3, nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo dovrà provvedere: alla abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con quelle introdotte; alla disciplina del principio di specialità tra le sanzioni amministrative e le sanzioni penali introdotte dalla legge, nel senso che ai fatti puniti ai sensi del titolo VI-bis del libro secondo del codice penale si applichino soltanto le disposizioni penali, anche quando i fatti stessi sono puniti con sanzioni amministrative previste da disposizioni speciali in materia di ambiente; alla previsione di una procedura di estinzione delle contravvenzioni e delle violazioni amministrative previste dalla normativa speciale in materia  ambientale, fra cui le violazioni previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, da disciplinare in modo sostanzialmente analogo a quella degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, con esclusione delle violazioni relative a sostanze pericolose ovvero delle fattispecie connotate da maggiore pericolosità.

Ai sensi del successivo comma 5, nell'esercizio della delega, il Governo viene altresì autorizzato ad apportare alle fattispecie introdotte dagli articoli 1 e 2 della legge tutte le modifiche necessarie a coordinare l'intervento legislativo proposto con l'assetto normativo previgente al fine di evitare duplicazioni, lacune e sovrabbondanze, anche in conformità alla normativa europea eventualmente introdotta in materia di tutela penale dell'ambiente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore della legge e la data o le date di entrata in vigore del decreto o dei decreti legislativi.

L'articolo 4, reca, poi, la cosiddetta «clausola di invarianza» della spesa, mentre il successivo articolo 5, comma 1, prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ad eccezione delle disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 che acquistano efficacia alla data di entrata in vigore del decreto legislativo emanato ai sensi dell'articolo 3, comma 1.

Pino PISICCHIO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.30.


 

 

 


SIWEB

Lavori parlamentari nella XIV Legislatura

 


Camera dei Deputati

 


Progetti di legge

 


N. 5783

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati PAOLO RUSSO, STRADELLA, ABBONDANZIERI, ADDUCE, AIRAGHI, AMATO, AZZOLINI, BANDOLI, BANTI, ANTONIO BARBIERI, BELLINI, BENVENUTO, BERTOLINI, BERTUCCI, GIOVANNI BIANCHI, BORRIELLO, BRUSCO, BULGARELLI, BURANI PROCACCINI, CALZOLAIO, CAMINITI, CAMO, CANNELLA, CAPUANO, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CESARO, CHIANALE, CHIAROMONTE, CIALENTE, CIMA, CIRIELLI, COLA, COLUCCI, CORONELLA, COSSA, COSTA, CRISCI, DEODATO, DI GIANDOMENICO, DI LUCA, DI TEODORO, DIANA, FILIPPO DRAGO, DUCA, FALLICA, FANFANI, FERRO, FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, FIORI, FONTANA, FRAGALÀ, FRATTA PASINI, FRIGATO, GALEAZZI, DANIELE GALLI, GALLO, GASPERONI, GIACCO, GIUSEPPE GIANNI, GRIGNAFFINI, GRIMALDI, IANNUCCILLI, LA GRUA, LENNA, LETTIERI, LEZZA, LICASTRO SCARDINO, LION, LIOTTA, SANTINO ADAMO LODDO, LOSURDO, LUCCHESE, MACCANICO, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARRAS, MAURANDI, MAZZONI, MESSA, MICHELINI, MIGLIORI, MILANESE, MOLINARI, MONDELLO, MORETTI, MORONI, MOSELLA, MOTTA, ANGELA NAPOLI, OSVALDO NAPOLI, NESPOLI, NICOLOSI, ONNIS, ORSINI, OTTONE, PALMIERI, PANATTONI, PAOLETTI TANGHERONI, PAPPATERRA, PATRIA, PENNACCHI, PERROTTA, PIGLIONICA, PINTO, PISTONE, PROVERA, RAMPONI, RANIERI, REALACCI, REDUZZI, RICCIO, RICCIUTI, RIVOLTA, ROCCHI, ROMOLI, ROSATO, ROTUNDO, ANTONIO RUSSO, RUSSO SPENA, RUZZANTE, SANTORI, SANZA, SARO, SAVO, SCALIA, SELVA, SERENI, SINISCALCHI, SQUEGLIA, TARANTINO, TARDITI, TEDESCHI, TRANTINO, TUCCI, TUCCILLO, GIACOMO VENTURA, VIANELLO, VIGNI, VILLANI MIGLIETTA, VILLARI, ALFREDO VITO, ZACCHERA, ZANELLA, ZANOTTI, ZUNINO

 

 

Disposizioni in materia di tutela penale dell' ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 13 aprile 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge si propone di dare attuazione alla decisione quadro 2003/80/GAI in materia di tutela penale dell'ambiente, adottata il 27 gennaio 2003 dal Consiglio dei ministri dell'Unione europea. All'articolo 2 del citato strumento giuridico viene imposto agli Stati membri di adottare provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente, in virtù del proprio diritto interno, i reati intenzionali, ossia dolosi, cioè le condotte volontariamente lesive dell'ambiente e della salute umana.

D'altra parte l'ambiente costituisce ormai uno dei temi centrali dell'Unione allargata. Nel Trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, firmato a Roma il 29 ottobre 2004, agli articoli 1 e 2, si afferma: «L'Unione si adopera per lo sviluppo sostenibile dell'Europa, basato su una crescita economica equilibrata (...) su un'economia sociale di mercato fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell'ambiente». Nello stesso Trattato costituzionale viene auspicata l'introduzione negli Stati membri di sanzioni adeguate per i comportamenti suscettibili di porre in pericolo siffatto bene primario. Questo enunciato, per la fonte da cui è posto, assumerà, a seguito della ratifica degli Stati dell'Unione, un rilievo fondante, superiore a ogni altro livello normativo, comunitario e interno.

La presente iniziativa legislativa si inserisce, a livello nazionale, nel percorso riformatore che sta coinvolgendo l'articolo 9 della Costituzione, e che introduce, in via espressa, l'ambiente fra i beni meritevoli di tutela nella Carta fondamentale.

Molteplici sono i fattori che rendono, allo stato, di scarsa efficacia e di modesta dissuasività la protezione apprestata dal nostro sistema penale all'ambiente. In primo luogo, l'assenza di un intervento-quadro, che disciplini armonicamente la materia; inoltre, la maggior parte delle sanzioni è di tipo contravvenzionale: il che significa termini di prescrizione brevi, cioè estinzione della pretesa punitiva in tempi modesti, impossibilità di fare ricorso a strumenti investigativi penetranti (dal codice processuale riservati unicamente ai delitti), ovvero di anticipare la tutela sanzionatoria con misure cautelari reali (incidenti sui mezzi produttivi del danno o sul patrimonio) o personali (restrittive, cioè, della libertà personale), anche di tipo interdittivo.

Con la proposta di legge in oggetto si intende inserire la tutela dell'ambiente nella disciplina codicistica, all'interno del catalogo dei beni di rilevanza fondamentale e costituzionale, introducendo con l'articolo 1 il titolo VI-bis del libro II del codice penale.

Il rapporto di accessorietà della sanzione penale rispetto al diritto amministrativo ambientale rende consigliabile - allo scopo di evitare l'introduzione di una nozione di «ambiente» che finirebbe per avere contenuto assai incerto e quindi per essere esposta ad oscillazioni interpretative - costruire le ipotesi delittuose secondo lo schema delle norme penali in bianco. Si tratta di qualificare come delitti le condotte di dolosa trasgressione di vincoli normativi già esistenti, purché siano posti da atti aventi forza di legge, attualmente in vigore, presidiati con sanzioni di tipo contravvenzionale od amministrativo. A tale logica risponde la proposta di introduzione della disposizione di cui all'articolo 452-bis del codice penale. Peraltro, la recente approvazione del disegno di legge-delega per la riforma della materia ambientale, preludendo all'elaborazione di un testo ricognitivo delle disposizioni normative vigenti, potrà contribuire a una migliore definizione dei confini delle norme cui la fattispecie delittuosa in questione farà rinvio, in ossequio ai princìpi di legalità e di tassatività della norma penale.

Si manifesta, poi, l'opportunità, al fine di rendere seriamente efficace e dissuasivo il precetto penale, di strutturare le fattispecie incriminatrici in funzione della progressività dell'aggressione al bene giuridico tutelato, contemplando dapprima ipotesi base di pericolo astratto (per le quali, cioè, la mera violazione intenzionale di prescrizioni di carattere amministrativo comporta la presunzione di messa in pericolo del bene tutelato) e poi successive ipotesi di pericolo concreto e di danno, con trattamento sanzionatorio appositamente modulato. Appare anche opportuno introdurre la specifica clausola che rende inapplicabile il bilanciamento tra le circostanze attenuanti e le aggravanti (quinto comma), al fine di evitare che delitti altamente lesivi per l'incolumità delle persone e l'ecosistema possano vedere comminata nel caso concreto una sanzione del tutto irrisoria, sproporzionata alle conseguenze dannose, spesso irreparabili, provocate dal delitto.

La consapevolezza dell'attuale fenomenologia della criminalità ambientale, sempre più criminalità di impresa e di profitto, ha consigliato l'introduzione di una fattispecie di associazione a delinquere modulata sulla base di tale specifica finalità (articolo 452-ter), la quale si pone anche in raccordo con l'attuale disposizione di cui all'articolo 53-bis del decreto legislativo n. 22 del 1997, tipizzando però gli specifici ruoli dei compartecipi del gruppo criminale e anche prevedendo un'aggravante per il caso di partecipazione associativa del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al quale siano demandati compiti in materia ambientale. Inoltre, i sempre più frequenti collegamenti tra la criminalità ambientale e sodalizi di tipo mafioso, giustifica l'introduzione di una aggravante a effetto speciale (quarto comma dell'articolo 452-ter). È stata d'altra parte ritenuta indispensabile la previsione di una competenza investigativa delle direzioni distrettuali antimafia, già competenti per le altre forme di crimine organizzato quali la tratta degli esseri umani, il traffico di droga e il contrabbando di sigarette (articolo 5 della proposta di legge).

Per adempiere all'obbligo di dare attuazione alle linee della citata decisione quadro, è stato previsto il delitto di inosservanza colposa delle disposizioni in materia ambientale (articolo 452-quater), per il caso in cui le condotte di cui al primo comma dell'articolo 452-bis abbiano provocato un danno all'ecosistema.

Di particolare rilievo la fattispecie di «frode in materia ambientale» (introdotta con l'articolo 452-quinquies) con la quale si prevede una disposizione con i caratteri propri della specialità fra fattispecie, rispetto ai reati di falso già previsti nel codice penale, punita più severamente per il caso in cui i documenti siano afferenti alla materia ambientale (ossia riguardino i regimi autorizzatori che hanno come obiettivo il controllo dei soggetti che svolgono attività di impresa o le altre prescrizioni ambientali). All'atto falso è equiparato il documento illecitamente ottenuto, ossia frutto di corruzione ovvero rilasciato a seguito di utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti dei soggetti pubblici demandati al suo rilascio. Una specifica clausola (terzo comma) equipara l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente, alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Per bilanciare il rigore sanzionatorio introdotto per adeguare la normazione italiana agli standard europei, ma anche per perseguire delle linee di politica criminale volte all'incentivazione delle condotte di collaborazione e di ripristino dell'ambiente nello status quo ante la perpetrazione del crimine ambientale, viene introdotta una specifica norma (articolo 452-sexies: Ravvedimento operoso). Essa stabilisce alcuni effetti premiali per le condotte post delictum poste in essere dall'autore del reato: una consistente diminuzione di pena per chi si adopera per evitare che il delitto sia portato a conseguenze ulteriori e collabora anche con l'autorità di polizia o giudiziaria ai fini di agevolare l'accertamento del reato e di individuare i responsabili dello stesso. Un'altra diminuzione di pena, di minore consistenza - sempre successiva rispetto alla realizzazione del fatto delittuoso - consiste nelle condotte volontarie di messa in sicurezza, bonifica e, ove possibile, ripristino dello stato dei luoghi, purché poste in essere prima dell'apertura del dibattimento.

Questa previsione di carattere premiale assume una consistente rilevanza atteso che la bonifica e il ripristino sono comunque obblighi aggiuntivi per l'autore del reato, ai quali dovrà essere data ottemperanza a seguito dell'ordine del giudice emesso con la sentenza di condanna o di patteggiamento (articolo 452-septies, secondo comma). Del resto in materia ambientale l'effettività del sistema sanzionatorio è affidata anche a un corredo di pene accessorie, previste nella medesima disposizione.

Dato che la criminalità ambientale è criminalità di profitto, sovente su base organizzata, diventano indispensabili misure sanzionatorie che colpiscano i patrimoni mediante la confisca dei profitti del reato, la quale deve essere prevista come obbligatoria anche nel caso in cui il procedimento penale si concluda con l'applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale. A tale obiettivo risponde la disposizione dell'articolo 452-octies. Inoltre, qualora sia impossibile confiscare i proventi di reati di tipo ambientale, è stabilita la confisca cosiddetta «per equivalente».

I crimini ambientali previsti dal titolo VI-bis sono inoltre inclusi nella disposizione di cui all'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, che prevede per i condannati la confisca dei patrimoni, che risultano sproporzionati rispetto al reddito, accumulati per effetto delle condotte criminali, fatta salva la prova dell'origine lecita dei beni posseduti (articolo 3, comma 2, della proposta di legge).

Per quanto attiene all'effettività della sanzione comminata, si è ritenuto necessario escludere i reati tipizzati nel presente intervento legislativo dal novero di quelli per i quali è possibile l'applicazione di sanzioni sostitutive alla detenzione, introdotte dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni (articolo 3, comma 1, della proposta di legge).

All'articolo 2 della proposta di legge sono introdotte norme specifiche che prevedono la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per i delitti ambientali, in ottemperanza agli impegni europei e internazionali. Il sistema del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, rappresenta la cornice generale per costruire la responsabilità delle soggettività giuridiche conseguente a un reato ed è base anche per la costruzione di un diritto sanzionatorio unitario in materia di enti. Già, del resto, l'articolo 11 della legge delega 29 settembre 2000, n. 300, includeva, tra i delitti suscettibili di responsabilità amministrativa per l'ente, i reati in materia ambientale, ma il Governo ritenne allora di non esercitare la delega sul punto. Con la presente proposta di legge viene prevista la responsabilità dell'ente nel caso in cui il crimine ambientale sia commesso nel suo interesse o a suo vantaggio e sono anche fissate le sanzioni pecuniarie, graduate secondo gli effetti del reato, nonché le sanzioni interdittive. Inoltre è anche introdotta una disposizione che ha lo scopo di valorizzare la collaborazione attiva dell'ente, attenuando la sua responsabilità, disposizione che si colloca sulla linea delle prassi di altri Paesi in materia di tutela ambientale. Se, infatti, l'obiettivo primario di una rivisitazione del sistema penale in materia ambientale è di scoraggiare ogni aggressione all'ambiente, in forma individuale od organizzata, aspetto fondamentale di tale strategia non può non essere anche quello di promuovere un vero e proprio mutamento culturale nel mondo imprenditoriale: persuadere le imprese che, investendo in ecologie pulite, in aderenza con il progresso scientifico e tecnologico, investono anche in un futuro sociale ed economico che ne potrà accrescere la competitività. Per incentivare la collaborazione pronta e leale della persona giuridica è stata prevista la non applicazione della sanzione accessoria della pubblicazione della sentenza di condanna disciplinata dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 231 del 2001 (articolo 26-bis del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2001, introdotto dall'articolo 2, comma 2, della proposta di legge).

Da ultimo, all'articolo 4 della proposta di legge è stato consentito l'utilizzo di speciali tecniche investigative, già sperimentate nelle indagini in materia di crimine organizzato e per le forme di criminalità grave, consistenti nella possibilità di differire od omettere gli atti di cattura, arresto e sequestro, naturalmente sotto il controllo dell'autorità giudiziaria, in modo da adeguare le strategie investigative alla dimensione organizzata dei fenomeni illeciti in materia ambientale.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Introduzione del titolo VI-bis del libro II del codice penale).

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis.

(Violazione dolosa delle disposizioni

in materia ambientale).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è aumentata se dal fatto deriva pericolo per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva pericolo per la vita o l'incolumità delle persone, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a sei anni se dal fatto deriva un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo; se ne deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da tre a sette anni.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applica la reclusione da tre a otto anni; se ne deriva una lesione grave, la reclusione da quattro a dieci anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sei a dodici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a venti anni.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti previste dal presente articolo non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena vengono operate sulla quantità di pena risultante dall'aumento delle predette aggravanti.

Art. 452-ter.

(Associazione a delinquere finalizzata

al crimine ambientale).

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 452-bis ovvero dall'articolo 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, chi promuove, costituisce, dirige, organizza o finanzia l'associazione è punito per ciò solo con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Chi partecipa all'associazione di cui al primo comma è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

La pena è aumentata se il numero degli associati è dieci o più o se tra i partecipanti vi sono pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

La pena è aumentata da un terzo alla metà se taluno degli associati ha riportato condanne per il delitto previsto dall'articolo 416-bis ovvero per un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Art. 452-quater.

(Inosservanza colposa delle disposizioni

in materia ambientale).

Chiunque, nello svolgimento anche di fatto di attività di impresa, in violazione delle disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 452-bis, cagiona per colpa un danno per l'aria, le acque, il suolo e il sottosuolo, nonché per il patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se dal fatto di cui al primo comma deriva un danno per un'area naturale protetta, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Art. 452-quinquies.

(Frode in materia ambientale).

Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale vigente ovvero fa uso di documentazione falsa ovvero illecitamente ottenuta, è punito con la reclusione da due a otto anni.

Si considera illecitamente ottenuto l'atto o il provvedimento amministrativo frutto di falsificazione, ovvero di corruzione ovvero rilasciato a seguito dell'utilizzazione di mezzi di coercizione fisica o morale nei confronti del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio.

In riferimento ai reati previsti dal presente titolo, l'autorizzazione in materia ambientale, ottenuta illecitamente ai sensi del secondo comma, è equiparata alla situazione di mancanza di autorizzazione.

Art. 452-sexies.

(Ravvedimento operoso).

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori, nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Le pene previste per i delitti di cui all'articolo 452-bis, commi primo, secondo e terzo, e all'articolo 452-quater sono diminuite della metà se l'autore, prima dell'apertura del dibattimento, provvede alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi. Il giudice dispone la sospensione del procedimento per un tempo congruo a consentire all'imputato di eseguire la bonifica.

Art. 452-septies.

(Pene accessorie).

La condanna per alcuno dei delitti previsti dal presente titolo comporta:

1) l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, per un periodo non inferiore a cinque anni;

2) l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese, per un periodo non inferiore a cinque anni;

3) l'incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice con la sentenza di condanna e con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina la bonifica e, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, condizionando all'adempimento di tali obblighi l'eventuale concessione della sospensione condizionale della pena.

Art. 452-octies.

(Confisca).

Per i delitti previsti dal presente titolo, il giudice, con la sentenza di condanna o con quella a richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale ordina sempre la confisca, ai sensi dell'articolo 240, delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prodotto o il profitto.

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, il giudice, fatti salvi i diritti di terzi in buona fede, ordina sempre la confisca del prezzo e del profitto del reato, ovvero, quando non è possibile, la confisca dei beni di cui il reo abbia la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto».

 

Art. 2.

(Responsabilità delle persone giuridiche).

1. Dopo l'articolo 25-quinquies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 25-sexies. (Delitti in materia ambientale). - 1. In relazione ai delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale commessi nell'interesse della persona giuridica o a suo vantaggio ai sensi dell'articolo 5, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

2. Se in seguito alla commissione dei delitti di cui al comma 1 l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da duecento a seicento quote.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno».

2. Dopo l'articolo 26 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis. (Collaborazione della persona giuridica in materia ambientale). - 1. In riferimento ai delitti in materia ambientale indicati all'articolo 25-sexies, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta dalla metà a due terzi se l'ente, immediatamente dopo il fatto, porta a conoscenza della pubblica autorità l'avvenuta commissione del reato.

2. Nel caso previsto dal comma 1 non può essere disposta la pubblicazione della sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 18».

Art. 3.

(Disposizioni in materia di sanzioni

e di confisca).

1. Le pene sostitutive previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non si applicano ai reati previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale.

2. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 7 agosto 1992, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, al comma 1, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,» sono inserite le seguenti: «nonché per taluno dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale,».

Art. 4.

(Ritardo od omissione degli atti di cattura, di arresto o di sequestro nelle indagini in materia ambientale).

1. L'autorità giudiziaria può, con decreto motivato, ritardare l'emissione o disporre che sia ritardata l'esecuzione di provvedimenti di cattura, arresto o sequestro, quando sia necessario per acquisire rilevanti elementi probatori ovvero per l'individuazione o la cattura dei responsabili dei delitti previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale.

2. Per gli stessi motivi di cui al comma 1, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono omettere o ritardare gli atti di rispettiva competenza dandone immediato avviso, anche telefonico, all'autorità giudiziaria, che può disporre diversamente.

3. L'autorità giudiziaria impartisce alla polizia giudiziaria le disposizioni di massima per il controllo degli sviluppi dell'attività criminosa.

4. Nei casi di urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere richieste o impartite anche oralmente, ma il relativo provvedimento deve essere emesso entro le successive ventiquattro ore.

Art. 5.

(Modifica all'articolo 51 del codice

di procedura penale).

1. All'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, dopo le parole: «con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43» sono inserite le seguenti: «e per il delitto previsto dall'articolo 452-ter del codice penale,».


N. 239

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

REALACCI, ANNUNZIATA, BANDOLI, BANTI, EMERENZIO BARBIERI, BELLINI, BENVENUTO, BOLOGNESI, BRUSCO, CAMO, CARBONELLA, CARBONI, CENNAMO, CENTO, CIMA, CORONELLA, GENTILONI SILVERI, SANTINO ADAMO LODDO, MARCORA, MOSELLA, PASETTO, PEZZELLA, PISCITELLO, POTENZA, RIZZO, RUSSO SPENA, RUZZANTE,SINISCALCHI, SPINI, SQUEGLIA, TARANTINO, TIDEI, VENDOLA, VERNETTI, VIGNI

¾

 

Introduzione nel codice penale di disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 30 maggio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - A seguito della mancata approvazione, nella precedente legislatura, dell'atto Senato n. 3960, di iniziativa governativa, corre l'obbligo della sua ripresentazione al fine di adeguare la tutela penale dell'ambiente alla gravità degli illeciti commessi nel nostro Paese. Questa esigenza è stata più volte ribadita da Legambiente, associazione di protezione ambientale riconosciuta dal Ministero dell'ambiente, nei diversi dossier e rapporti annuali sull'ecomafia, al fine di dotare le Forze dell'ordine e la magistratuta degli strumenti giudiziari adeguati per combattere in maniera più incisiva i gravi episodi di aggressione criminale dell'ambiente e per adeguare il codice penale alle previsioni normative degli altri partner europei. Nella presente proposta di legge vengono introdotte delle modifiche rispetto al testo precedente che mirava ad introdurre gli articoli da 452-bis a 452-nonies del codice penale. In particolare si prevede un innalzamento della tutela penale per i gravi fatti di inquinamento ambientale previsti dall'articolo 452-bis; una più puntuale definizione della fattispecie, distruzione del patrimonio ambientale; e non si regolamenta più la fattispecie del traffico illecito di rifiuti, essendo stata inserita nell'articolo 53-bis del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, introdotto dall'articolo 22 della legge 23 marzo 2001, n. 93.

E' ormai generalmente avvertita la necessità di introdurre nel sistema penale un gruppo omogeneo di norme che tutelino l'ambiente, e che quindi superino la pluralità di normative disorganiche sparse in diversi testi di legge, che rendono estremamente difficoltosa la percezione di esse sia da parte del cittadino che da parte dell'interprete. Fra le due possibili opzioni di politica criminale, e cioè quella di creare un testo unico, oppure di inserire una serie di nuove fattispecie nell'ambito del codice penale, si è preferito seguire questa seconda soluzione, giacché essa è stata adottata in alcune fra le più importanti codificazioni europee, come il codice penale tedesco ed il recente codice penale spagnolo, e vista la preferenza espressa in questo senso anche nello schema di disegno di legge delega per un nuovo codice penale italiano del 1992. La ragione principale dell'inserimento di tali nuove fattispecie criminose nell'ambito del codice penale risiede infatti indubbiamente in una maggiore attitudine alla sintesi della normazione codicistica e per una finalità che potremmo definire di "orientamento culturale" dei cittadini, volta a definire a livello normativo-codicistico i beni giuridici fondanti la convivenza civile nella società.

Le fattispecie criminose di cui si tratta hanno trovato la migliore collocazione nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo VI, riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica, in un apposito titolo VI-bis, denominato "Dei delitti contro l'ambiente".

Da ciò emerge una seconda caratteristica delle fattispecie criminose in questione, e cioè il passaggio dalla tradizionale utilizzazione, in ipotesi del genere, di figure contravvenzionali, allo strumento maggiormente repressivo del delitto, e ciò per esprimere soprattutto il ben maggiore disvalore di tali violazioni, ed inoltre per evitare che entrino in funzione quei meccanismi prescrizionali tanto frequenti nelle contravvenzioni.

Ciò ha comportato necessariamente la mutazione della struttura della fattispecie da reato di pericolo astratto, spesso utilizzato nelle fattispecie contravvenzionali, che rimangono infatti non toccate dalla presente proposta di legge, a quello di pericolo concreto, fino alla introduzione di forme di reato di danno, previsto in specifiche circostanze aggravanti, seguendo il paradigma del reato aggravato dall'evento.

Nella formulazione di dette fattispecie criminose, a livello delittuoso, si è cercato anche di uniformarsi al progetto di "Convenzione del Consiglio d'Europa per il diritto penale ambientale" del 1996, che infatti ha suggerito delle fattispecie criminose ricostruite sulla base dei reati di pericolo concreto.

Entrando ora più specificamente nell'esame delle nuove ipotesi delittuose, è necessario preliminarmente effettuare talune brevi considerazioni sul bene giuridico protetto, e cioè l'ambiente.

A questo proposito si è ritenuto, sull'onda anche di recenti codificazioni europee, di adottare una nozione ampia del bene ambiente, non limitata soltanto ai tradizionali elementi dell'aria, dell'acqua o del suolo, ma estesa anche al patrimonio naturale.

Si sono infatti previste due fattispecie base, e cioè i delitti di "inquinamento ambientale" (articolo 452-bis) e quelli di "distruzione del patrimonio naturale" (articolo 452-ter).

Come in precedenza osservato, le due fattispecie in questione sono costruite sul modello del reato di pericolo concreto, con la previsione altresì di una serie di aggravanti, se il pericolo si concretizza in un danno.

E' stato previsto il divieto di dichiarare l'equivalenza o la prevalenza delle circostanze attenuanti rispetto a quelle aggravanti al fine di evitare che, in ipotesi di rilevante danno all'ambiente, di concreto pericolo per la vita o l'incolumità delle persone o addirittura di disastro ambientale, possa essere applicata la pena prevista per i semplici casi di pericolo di deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo.

Con l'articolo 452-quater si è poi inteso introdurre un'ipotesi delittuosa relativa alla cosiddetta frode in materia ambientale, che incrimina non solo la falsificazione, ma anche l'omissione della documentazione prescritta dalla normativa ambientale, nonché il fare uso di tale falsa documentazione al fine di commettere uno dei reati precedentemente descritti, ovvero di conseguirne l'impunità.

Venendo poi incontro alla necessità sempre più avvertita di combattere le cosiddette "ecomafie", si è ritenuto opportuno introdurre una circostanza aggravante per i casi di associazione a delinquere avente tra le finalità quella di commettere reati ambientali.

E' poi prevista (articolo 452-sexies) una forma di ravvedimento operoso (sulla falsariga dell'ultimo comma dell'articolo 56 del codice penale), con la possibilità di diminuire la pena fino a due terzi laddove l'autore rimuova il pericolo o elimini la situazione da lui provocata prima che ne derivi un deterioramento rilevante. Questa fattispecie è modellata sul paradigma di una corrispondente ipotesi esistente nel codice penale tedesco, ove ha dato buoni frutti, e costituisce un ulteriore incentivo alla remissione in pristino, "anticipato" rispetto al meccanismo della sospensione condizionale della pena.

L'articolo 452-septies stabilisce riduzioni di pena nell'ipotesi di delitti colposi contro l'ambiente.

Sono infine previste (articolo 452-octies) specifiche pene accessorie e l'obbligo di ripristino in caso di condanna.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

 

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

 

"TITOLO VI-bis

 

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

 

Art. 452-bis. - (Inquinamento ambientale). - Chiunque introduce, in violazione di specifiche disposizioni normative, nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di un rilevante deterioramento dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire trenta milioni a lire cento milioni se il deterioramento si verifica o se dal fatto deriva un pericolo per la vita o l'incolumità delle persone.

La pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da lire cinquanta milioni a lire trecento milioni se dal fatto deriva un disastro ambientale.

Le circostanze attenuanti concorrenti con le circostanze aggravanti previste nel secondo e nel terzo comma non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste.

 

Art. 452-ter. - (Distruzione del patrimonio naturale). - Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni normative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

Art. 452-quater. - (Frode in materia ambientale). - Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti nel presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

 

Art. 452-quinquies. - (Circostanza aggravante per i reati commessi da un associato per delinquere). - Per i delitti previsti dal presente titolo le pene sono aumentate se il fatto è commesso da un associato per delinquere ai sensi degli articoli 416 e 416-bis quando la commissione del reato rientra tra le finalità dell'associazione.

 

Art. 452-sexies. - (Ravvedimento operoso). - Per i reati previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso.

 

Art. 452-septies. - (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis e 452-ter, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

 

Art. 452-octies. - (Pene accessorie). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-ter e 452-quater comporta:

 

1) la interdizione temporanea dai pubblici uffici;

 

2) la interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

 

3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

 

Per i delitti previsti dal presente titolo, con la sentenza di condanna e con quella prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina il ripristino dello stato dei luoghi ove possibile".

 


N. 368

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato SOSPIRI

¾

 

Introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-bis concernente i delitti contro l' ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalita' in campo ambientale

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 31 maggio 2001

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La tutela dell'ambiente rappresenta uno degli obiettivi prioritari che un moderno Stato di diritto deve perseguire.

  Al riguardo, il nostro ordinamento giuridico ha finora sostanzialmente abdicato ad una compiuta e sistematica disciplina normativa della materia.

  La legislazione vigente, difatti, appare tuttora prevalentemente improntata ad una risposta sanzionatoria di carattere amministrativo, oltre che alla previsione di alcuni reati di tipo contravvenzionale, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili. Tale quadro normativo appare però ormai anacronistico ed inadeguato, soprattutto ove si consideri che le organizzazioni criminali più potenti e strutturate sono coinvolte, sempre più direttamente ed incisivamente, in quello che è già diventato il business dell'ambiente. Esse, attraverso la partecipazione e l'interessamento nella gestione delle attività di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti, oltre che nei traffici degli stessi, dimostrano, in maniera sempre più preoccupante, tutta la loro pericolosità e potenzialità di interferenza con le realtà socio-economico-politiche nelle quali operano e nelle quali realizzano lucri a breve paragonabili a quelli evenienti dal traffico degli stupefacenti.

  A fronte di detta realtà, non vi è chi non veda come la reazione predisposta dall'ordinamento non possa che essere, nello specifico ambito, decisa e severa, attraverso l'inasprimento delle sanzioni, oltre che con una migliore e maggiore predisposizione di uomini e mezzi per fronteggiare in maniera vigorosa ed adeguata tali fenomeni criminosi.

  Però, nulla più è stato fatto in tale senso dal legislatore, che ha dimostrato poca sensibilità nel dare corso ed esito ai pur numerosi sforzi dimostrati dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse nel corso della XIII legislatura.

  Si impone, dunque, un adeguamento normativo che, preso atto di quanto esposto, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi, ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori, proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere. Ciò con la precisazione che la fenomenologia criminale concernente l'ambiente, sempre più di frequente e ovunque nel territorio nazionale, non si realizza in semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, bensì costituisce il prodotto di attività complesse, unificate da un disegno criminoso a vasto respiro e con effetti devastanti ed irreversibili.

  Da tali premesse e considerazioni muove la presente proposta di legge, che, sulla scia anche di quelle precedentemente elaborate, si pone il proposito di codificare la materia sotto un profilo penalistico, anzitutto introducendo nel codice di diritto sostanziale un titolo dedicato ai delitti contro l'ambiente.

  Le ipotesi delittuose proposte sono caratterizzate per il sanzionare l'esposizione a pericolo (concreto) del bene ambiente, con la previsione di un aggravamento della pena, per il caso della verificazione del danno allo stesso.

  Passando all'esame nel merito, l'articolato consta anzitutto in una prima disposizione, che introduce nove articoli nell'istituito titolo VI-bis del libro secondo del codice penale.

  Emerge, anzitutto, la definizione, ai fini penali, del bene giuridico ambiente (articolo 452-bis), che costituisce la prima importante novità. Essa manca nell'ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all'elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.

  E' stato poi definito (articolo 452-ter) il concetto di "alterazione dello stato dell'ambiente", con specificazione del significato della "gravità" prevista dalla proposta di legge in esame e con la codificazione di specifiche circostanze aggravanti.

  Nel proposto articolo 452-quater, nel solco della più particolareggiata e specifica disposizione introdotta nella novella del cosiddetto "decreto Ronchi" (decreto legislativo n. 22 del 1997) da considerare speciale rispetto a questa, è stato elaborato il concetto di traffici contro l'ambiente, prevedendo, tra le condotte tipiche, anche quella di ricevere illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l'ambiente.

  Gli articoli 452-quinquies e 452-sexies prevedono, rispettivamente, "la frode in materia ambientale" e la "commissione dei delitti in forma associata". Tale ultima disposizione rende finalmente possibile il perseguimento del fenomeno associativo, finora non perseguibile in quanto tale, dal momento che non poteva essere perseguita un'associazione per delinquere finalizzata alla commissione di reati contravvenzionali.

  Tali associazioni possono considerarsi ad alta specializzazione, abbisognando dell'apporto di tecnici particolarmente qualificati (ad esempio chimici, fisici, eccetera) e di ingenti supporti finanziari.

  Al terzo comma dell'articolo 452-sexies, si regolamenta una specifica ipotesi di associazione di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, del medesimo codice, con la previsione di un aggravamento della pena di cui alla citata disposizione, quando il consorzio criminale si finanzi, in tutto o in parte, attraverso la commissione di reati ambientali, ovvero il controllo di appalti pubblici finalizzati al recupero ambientale.

  Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all'affare dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell'ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi). A tale riguardo, nelle disposizioni processuali contenute nella proposta di legge, l'articolo 2, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, inserisce (comma 1) al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all'articolo 452-sexies, terzo comma.

  All'articolo 452-septies si è inteso introdurre un meccanismo di consistente riduzione premiale della pena per coloro che si adoperino collaborando fattivamente con le autorità di polizia o giudiziaria, allo scopo di evitare la produzione di conseguenze ulteriori alla loro azione.

  Nella disposizione successiva (articolo 452-octies) si sancisce la punibilità ridotta dei delitti di cui agli articoli 452-ter e 452-quater, laddove commessi per colpa.

  Nell'ultima disposizione (articolo 452-nonies), oltre alla previsione delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis 32-ter e 36 del codice penale stesso, è stata inoltre prevista l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero, tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi del citato articolo 444 per i delitti di alterazione del patrimonio ambientale e di traffici contro l'ambiente, si è stabilito che il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati (per l'ipotesi di cui all'articolo 452-ter) e, dei beni utilizzati per commettere il delitto, sempre che di proprietà dei medesimi soggetti (per l'ipotesi di cui all'articolo 452-quater).

  All'articolo 2 della proposta di legge è stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo, per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente.

  Inoltre, viene introdotto l'articolo 321-bis del codice di procedura penale. Esso prevede il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria in caso di accertamento in flagranza dei reati contro l'ambiente. Ciò al fine di incentivare gli operatori di polizia giudiziaria ad attuare prassi efficaci sul piano della repressione concreta e dell'assicurazione degli elementi di prova. La necessità di tale fattispecie processuale vale ancora di più in materia di trasporti illeciti di rifiuti, laddove si consideri che la previsione del sequestro obbligatorio in flagranza si integra perfettamente con la confisca del veicolo prevista dal citato decreto legislativo n. 22 del 1997, costituendo un formidabile strumento preventivo e deterrente per coloro che operano illegalmente nel settore.

  E' stato anche previsto l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.

  L'articolo 3, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto del diritto ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'idea della dottrina giuridica confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.


 

 


 


proposta  di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

(Introduzione nel libro secondo del codice penale del

titolo VI-bis)

 

1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il titolo VI è inserito il seguente:

 

"TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis (Nozione di ambiente).- Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché le opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

 

Art. 452-ter (Alterazione dello stato dell'ambiente).- Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell'ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell'aria, dell'acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cinquanta milioni. Agli effetti del presente comma, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell'aria, dell'acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.

La pena è raddoppiata se i fatti di cui al primo comma sono commessi all'interno di un'area naturale protetta, o se dagli stessi deriva un pericolo per la vita o per l'incolumità pubblica.

 

Art. 452-quater (Traffici contro l'ambiente).- Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l'ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di importazioni ed esportazioni delle sostanze di cui al primo comma, se trattasi di traffici internazionali o di sostanze radioattive, e della metà se il fatto è relativo a quantità ingenti delle medesime.

I rapporti tra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, sono regolati secondo il principio di specialità indicato nell'articolo 15 del presente codice.

Qualora i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una grave alterazione dello stato dell'ambiente di cui all'articolo 452-ter, si applicano le pene dallo stesso articolo stabilite, con le aggravanti o le attenuanti ivi previste, ove applicabili.

 

Art. 452-quinquies (Frode in materia ambientale).- Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l'impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

 

Art. 452-sexies (Commissione dei delitti in forma associata).- Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

I promotori, gli organizzatori, i capi nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all'associazione di cui al primo comma sono puniti con la reclusione da tre ad otto anni.

Se l'associazione è di tipo mafioso ai sensi dell'articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal medesimo articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell'ambiente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è superiore a otto.

 

Art. 452-septies (Ravvedimento operoso).- Per i delitti previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite da due terzi alla metà per chi si adopera al fine di evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori dello stesso.

 

Art. 452-octies (Delitti colposi contro l'ambiente). - Quando sia commesso, per colpa, taluno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

 

Art. 452-nonies (Pene accessorie).- Alla condanna di cui al presente titolo conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e 36.

Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente, ove possibile, con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente.

In caso di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca, per l'ipotesi di cui all'articolo 452-ter, delle aree se di proprietà dell'autore del delitto o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati, e, per quella di cui all'articolo 452-quater, dei beni utilizzati per commettere il delitto, sempre che di proprietà dei medesimi soggetti".

 

Art. 2.

(Norme processuali).

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-bis", sono inserite le seguenti: ", 452-sexies, terzo comma,".

2. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

 

"Art. 316-bis (Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali).- 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento di delitti di cui al titolo VI-bis del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni";

 

3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

 

"Art. 321-bis (Sequestro per reati contro l'ambiente).- 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".

 

4. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater e 452-sexies del codice".

5. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole "416-bis", sono inserite le seguenti: "e delitto di cui al terzo comma dell'articolo 452-sexies".

 

Art. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare

l'azione civile di danno pubblico ambientale in via

sostitutiva).

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inserito il seguente:

 

"3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero, quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile".

 


N. 2400

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

BULGARELLI, CENTO, CIMA, ZANELLA

¾

 

Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 22 febbraio 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - Si parla molto di tutela giuridica dell'ambiente. Con questa espressione si intende dire che l'ambiente è un bene, un valore, che merita tutela giuridica. Trattandosi di un bene, di un valore collettivo, il pensiero corre subito alla tutela cosiddetta «di diritto soggettivo»: alla tutela penale ed alla tutela amministrativa. Tuttavia, l'ambiente non è solo un bene, è anche un diritto. Per di più è un diritto inviolabile di tutti i cittadini e quindi, si può dire, un diritto della collettività. Prevedere nel codice penale un capo sui delitti contro l'ambiente è, dunque, un fatto di civiltà. È una svolta decisiva nell'evoluzione dell'ordinamento giuridico. Si tratta di sottolineare il profilo della tutela individuale. Per fare questo occorre riconoscere una soggettività giuridica della collettività, occorre evidenziare che l'ambiente è un bene collettivo giuridicamente tutelato, occorre precisare che la lesione di questo bene concreta un fatto antigiuridico per il quale è previsto anche l'obbligo del risarcimento.

Del resto con l'espressione «danno pubblico», utilizzata da tempo nel nostro ordinamento giuridico, si intende il danno subìto dalla generalità dei cittadini, in sostanza il danno sociale, quello che oggi definiamo il «danno collettivo e diffuso». Il danno pubblico, nel nostro ordinamento giuridico, dall'articolo 1 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, fino all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, istitutiva del Ministero dell'ambiente, viene riferito alla collettività.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte di cassazione, a decorrere dagli anni novanta, pur affermando il diritto fondamentale di ogni individuo alla fruizione di un ambiente salubre, non si è ancora spinta fino a concepire la possibilità di un risarcimento del danno ambientale, inteso come «danno collettivo». La persistenza della concezione del diritto soggettivo come di un diritto puramente individuale ha impedito finora a quella giurisprudenza di ritenere azionabile un diritto al risarcimento.

Ancora, la Corte di cassazione ha individuato, oltre alla salute, un altro valore e quindi un altro bene in senso giuridico, l'ambiente salubre. Per la Suprema Corte di cassazione il punto centrale di riferimento è, ovviamente, la Costituzione. Essa ha affermato che: «Il quadro normativo di riferimento oggi si incentra nell'articolo 32 della Costituzione (e nell'articolo 9 aggiungiamo noi) che, oltre ad ascrivere alla Repubblica la tutela della salute dell'uomo, così facendone un fine dell'ordinamento, un valore costituzionale, precisa che la salute è tutelata come diritto fondamentale dell'uomo e interesse della collettività. Ciò importa che la salute, oltre e prima di essere oggetto di cura e di intervento da parte della collettività in generale, è protetta in via primaria, incondizionata ed assoluta, come modo di essere della persona umana. Si rende manifesto che la protezione non si limita all'incolumità fisica dell'uomo, ma è diretta ad assicurare all'uomo la sua effettiva partecipazione, mediante presenza e frequentazione fisica, alle dette comunità, senza che ciò costituisca pericolo per la salute. La protezione si estende cioè alla vita associata dell'uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla salute».

Comunque, il problema principale non è tanto quello di risarcire il danno o di eliminare per quanto possibile le conseguenze della lesione, quanto quello di impedire che questa si realizzi, si realizzi compiutamente o si rinnovi, anche perché la tutela attuata mediante l'azione recuperatoria o risarcitoria ha un limite intrinseco, proprio della connotazione di rimedium, che è, ex se, mezzo limitato e non appieno satisfattivo.

Se è pur vero che la minaccia dell'azione, della condanna al ripristino o al risarcimento in senso lato può svolgere una funzione di tutela preventiva, di dissuasione, è altresì necessario un coordinamento più stringente tra gli organi statali e degli enti locali preposti alla tutela dell'ambiente (inteso in senso lato). Se alla collettività compete il diritto soggettivo all'integrità dell'ambiente, allo Stato deve essere consentito avvalersi di tutti gli strumenti posti dall'ordinamento giuridico per la difesa di tale diritto.


 

 

 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

1. La rubrica del titolo VI del libro II del codice penale è sostituita dalla seguente: «Dei delitti contro l'incolumità pubblica e l'ambiente».

 

Art. 2.

1. Dopo il capo III del titolo VI del libro II del codice penale è aggiunto il seguente:

 

«Capo III-bis.

DEI DELITTI CONTRO L'AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Delitti contro l'ambiente). - Chiunque illegalmente provochi rumori, vibrazioni, infiltrazioni, smottamenti, ovvero abbandoni rifiuti, effettui estrazioni, escavazioni, sbancamenti e captazione di acque, emetta radiazioni nocive, immetta o depositi nell'atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque terrestri, marine, lacuali o sotterranee sostanze che possono pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.582 euro a 154.937 euro. Con la sentenza di condanna sono ordinate la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato e la cessazione definitiva dell'attività inquinante.

Chiunque realizzi depositi o discariche di rifiuti solidi urbani o abbandoni rifiuti speciali, tossici e nocivi è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 5.165 euro a 103.291 euro. Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato e la cessazione definitiva dell'attività inquinante.

La pena detentiva e la multa sono raddoppiate se:

1) l'attività nociva è esercitata clandestinamente;

2) non si è ottemperato a ordini espliciti dell'autorità amministrativa o giudiziaria;

3) si sono falsificate od occultate informazioni sull'attività;

4) si è ostacolata l'attività ispettiva della pubblica amministrazione;

5) si è prodotto un peggioramento irreversibile della qualità dell'ambiente;

6) è interessata un'area protetta.

Art. 452-ter. - (Delitti contro l'ambiente commessi o agevolati da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio). - Se i fatti indicati nell'articolo 452-bis sono commessi, resi possibili o comunque agevolati da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, la condanna importa anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici».

 

Art. 3.

1. L'articolo 733 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 733. - (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico, artistico o naturale nazionale). - Chiunque distrugge, deteriora, modifica o comunque danneggia un monumento o un'altra cosa propria di cui sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico, artistico o naturale nazionale, con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da 2.582 euro a 51.646 euro.

Con la sentenza di condanna è ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata».

 

Art. 4.

1. L'articolo 734 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 734. - (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali o ambientali). - Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera anche in modo temporaneo le bellezze naturali o ambientali o paesaggistiche dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell'autorità, è punito con l'arresto fino a quattro anni e con l'ammenda non inferiore a 5.165 euro.

Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato».

 


N. 3127

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

PECORARO SCANIO, LION, CENTO

¾

 

Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di delitti contro l'ambiente

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 3 settembre 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La normativa in materia ambientale varata nel corso degli ultimi anni ha determinato un quadro interpretativo e applicativo non omogeneo e spesso mal coordinato.

Essa, a livello sanzionatorio, oltre ad alcune ipotesi di sanzioni amministrative, non prevede fattispecie di delitto, tipizzando i reati ambientali come reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili.

L'effetto deterrente e repressivo è dunque scarso.

A fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, detto effetto è praticamente nullo, giacché le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e scoraggiare i vantaggi economici miliardari che tali attività illecite producono.

E, soprattutto, i mezzi procedurali operativi che la disciplina vigente affida alle Forze di polizia ed alla magistratura non sono efficaci e conseguentemente le potenzialità investigative risultano estremamente stressate da tali limitazioni genetiche.

E' un dato di fatto che le organizzazioni criminali hanno ormai individuato nel campo ambientale, e in particolare nel traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella gestione delle attività di recupero ambientale, un nuovo e vantaggiosissimo business, di interesse pari a quello del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più realisticamente, del tutto inesistenti.

Le associazioni criminali quali cosa nostra siciliana, sacra corona unita pugliese, 'ndrangheta calabrese, camorra napoletana e casertana, che sono interessate al traffico dei rifiuti, dal nord al sud dell'Italia, a prescindere dalle particolarità di ciascuna associazione, dagli assetti organizzativi localmente adottati e dai mutamenti comportamentali che periodicamente possono essere determinati da specifiche contingenze di tempo e di luogo, appaiono caratterizzate da aspetti comuni quali, tra gli altri, lo stabile controllo del territorio.

Si impone, dunque, un adeguamento legislativo che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi e alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere. Fatti che, va ribadito, non sono più, in molti casi, semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso di vasto respiro e con effetti devastanti per l'ambiente. Va peraltro rilevato che ogni violazione o illecito nel settore del traffico dei rifiuti, nell'attività di raccolta, trasporto e smaltimento degli stessi (tranne le specie minori come l'abbandono), sono connessi con frodi fiscali e, di conseguenza, l'accertamento degli illeciti nel settore favorisce anche l'accertamento delle frodi fiscali.

La presente proposta di legge parte dai presupposti di fatto sopra esposti e cerca di tracciare un adeguamento normativo del codice penale e del codice di procedura penale che, da una parte, faccia salve le singole discipline specifiche della vigente legislazione ambientale settoriale e, dall'altra, costituisca un elemento di forte penetrazione trasversale a livello previsionale e sanzionatorio, con comuni denominatori per tutti i reati di settore caratterizzati dalla presenza di interessi della criminalità comune e organizzata.

Essa si pone, a livello politico, come alternativa ideologica alla tendenza alla depenalizzazione dei reati in materia ambientale, giacché appare evidente che, sulla base delle premesse sopra esposte, per i reati gravi in questione la somma da pagare in via amministrativa sarebbe sicuramente prevista nel budget aziendale delle organizzazioni criminali, con effetto deterrente e repressivo praticamente del tutto inavvertito.

Tutte le nuove fattispecie introdotte sono state meglio coordinate con le discipline ambientali settoriali e, in particolare, con il decreto legislativo n. 22 del 1997.

La definizione ai fini penali del bene giuridico ambiente (articolo 452-bis del codice penale) costituisce la prima importante novità. Essa manca nell'ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all'elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell'uomo protette dall'ordinamento.

E' stato poi definito (articolo 452-ter del codice penale) il concetto di "alterazione dello stato dell'ambiente", con specificazione del significato della "gravità" prevista dalla proposta in esame. Con tale disposizione è stata introdotta una consistente riduzione premiale della pena per coloro che, prima del giudizio, eliminino il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, riparino comunque integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale.

E' stata inoltre prevista l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartito con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero, tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' stato altresì previsto che in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, qualora l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non sia eseguito dal soggetto nei termini indicati dalla sentenza.

Va osservato, sul punto, che tale confisca obbligatoria in sede dibattimentale appare istituto di primaria importanza; e ciò anche in caso di patteggiamento. Tale previsione, già inserita nel contesto del decreto legislativo n. 22 del 1997, merita di essere trasferita in ogni altra nuova norma che si intende varare in questo settore ed in campi similari di proporzionata importanza. Essa rende conseguentemente obbligatoria la procedura di sequestro da parte della polizia giudiziaria già nella primissima fase degli accertamenti, oppure, in seguito, da parte del pubblico ministero in fase pre-processuale. Tale fase procedurale è importantissima in quanto fornisce all'operatore di polizia uno strumento agile di intervento, sia per assicurare la fonte di prova del reato sia, soprattutto, per impedire che il reato sia portato ad ulteriori conseguenze.

La successiva confisca (e, quindi, la sottrazione definitiva del bene al patrimonio del soggetto responsabile) costituisce epilogo finale di tale procedura e rappresenta, al di là della qualità-quantità della sanzione applicata o patteggiata, un formidabile strumento di intervento repressivo, nel contempo, deterrente per tutti coloro che operano illegalmente nel settore in questione.

Si sottolinea che la confisca viene prevista non soltanto in caso di condanna ordinaria ma anche in caso di patteggiamento (come, del resto, prevede il decreto legislativo n. 22 del 1997). Tale ultimo punto appare particolarmente significativo giacché l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex articolo 444 del codice di procedura penale è stata sempre un epilogo "tombale" per gran parte dei processi in materia di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 915 del 1982, successivamente abrogato dal decreto legislativo n. 22 del 1997. Infatti, i responsabili di reati, anche gravi, nel settore ambientale, nel richiedere ed ottenere tale rito, in primo luogo accedevano ad una pena fortemente scontata (peraltro la possibilità di irrogazione delle pene sostitutive pecuniarie diluiva e narcotizzava, anche a livello quantitativo, l'entità della pena stessa). In altre parole, la sanzione teorica veniva di fatto resa assolutamente blanda, concretandosi in un modesto pagamento in danaro, appunto in via alternativa: il danno restava inalterato e la disponibilità e fruibilità di veicoli e beni utilizzati per l'illecita attività restava intatta, con la conseguente logica possibilità di reiterazione del reato. Infatti, in caso di patteggiamento non era sostanzialmente possibile procedere a confisca secondo i princìpi generali sanciti per tale istituto.

La proposta di legge in esame, percependo tale punto critico del sistema sanzionatorio, in modo opportuno ed efficace prevede espressamente che anche in caso di patteggiamento la confisca è obbligatoria. Il soggetto responsabile, dunque, in ogni caso si troverà colpito pesantemente nel patrimonio personale (o societario) anche in caso di rito alternativo. Tale principio, esteso anche ai reati innovativi di integrazione del codice penale, sortirebbe effetti assolutamente salutari in senso preventivo.

Va evidenziato che, al di là della natura quantitativa-qualitativa della pena (che nel campo ambientale raramente viene poi realmente scontata per i benefìci di legge praticamente automatici, stante la condizione media del reo quasi sempre incensurato), la vera novità procedurale può essere proprio questa: l'intuizione di colpire in modo profondo e definitivo il patrimonio economico ed operativo dei responsabili di tali traffici.

Nel caso della criminalità organizzata, una sistematica azione giurisdizionale che persegua tali attività illecite con ripetute confische di beni non può che infliggere un colpo mortale o comunque pesantissimo alle organizzazioni specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle realtà che, non potendo essere classificate come "ecomafia", rappresentano una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o microcriminalità diffusa a livello locale o regionale). Gli effetti preventivi deterrenti saranno logicamente consequenziali e di sicura efficacia.

Nel proposto articolo 452-quater è stato elaborato il concetto di traffici contro l'ambiente, prevedendo tra le condotte tipiche anche quella di ricevere illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l'ambiente. E' stata anche inserita una norma che fa salva la vigente disciplina in materia di rifiuti, al fine di evitare possibili interferenze con la disciplina specifica del settore. E' stata prevista una consistente riduzione premiale della pena per coloro che, prima del giudizio, eliminano il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, riparano comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato. E' stata prevista, poi, l'esecuzione dell'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente impartita con la sentenza di condanna o con la decisione emessa al sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno o del pericolo per l'ambiente. E' stato altresì previsto che in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal soggetto nei termini indicati dalla sentenza.

Gli articoli 452-sexies e 452-septies tracciano le definizioni ed i regimi sanzionatori di due fattispecie incriminatrici assolutamente innovative, di cui si propone l'introduzione nel codice penale: l'"associazione per delinquere contro l'ambiente" e l'"ecomafia".

La prima, oltre ad essere conseguenza automatica dell'introduzione nel codice penale di reati ambientali di natura delittuosa - essendo impossibile configurare l'associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati contravvenzionali allo stato previsti - scaturisce soprattutto dalla specialità delle associazioni di criminali comuni che operano nel settore. Esse, ad esempio, possono certamente qualificarsi associazioni per delinquere ad alta specializzazione, abbisognando dell'apporto di tecnici particolarmente qualificati (ad esempio, chimici, fisici, eccetera) e di ingenti supporti finanziari.

La seconda fattispecie, invece, rappresenta la prima definizione giuridica di "ecomafia". Essa è caratterizzata da una particolare tecnica di formulazione legislativa, ipotizzando la condotta mediante un rinvio alla fattispecie di associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis del codice penale, arricchita da un elemento ulteriore: l'operatività dell'associazione mafiosa nel settore ambientale con conseguente arricchimento mediante la commissione di reati ambientali, ovvero il controllo di appalti pubblici finalizzati al recupero ambientale. Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all'affare dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell'ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi). A livello di norme processuali, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis, si è inserito (articolo 3, comma 1) al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all'articolo 452-septies del codice penale.

E' stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo, per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all'articolo 18 della legge n. 349 del 1986, istitutiva del Ministero dell'ambiente. Inoltre, viene introdotto l'articolo 321-bis del codice di procedura penale. Esso prevede il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria in caso di accertamento in flagranza dei reati contro l'ambiente. Ciò al fine di incentivare gli operatori di polizia giudiziaria ad attuare prassi efficaci sul piano della repressione concreta e dell'assicurazione degli elementi di prova. La necessità di tale fattispecie processuale vale ancor di più in materia di trasporti illeciti di rifiuti, laddove si consideri che la previsione del sequestro obbligatorio in flagranza si integra perfettamente con la confisca del veicolo prevista dal decreto legislativo n. 22 del 1997, costituendo un formidabile strumento preventivo e deterrente per coloro che operano illegalmente nel settore.

E' stato anche previsto l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull'intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.

L'articolo 4, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l'azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell'ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all'ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l'istituto del diritto ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l'esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l'idea della dottrina giuridica confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l'esercizio dell'azione civile di risarcimento del danno ambientale.


 


 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Modifiche al codice penale).

1. Dopo il titolo VI del libro II del codice penale è inserito il seguente:

 

"Titolo VI-bis. Dei delitti contro l'ambiente.

 

Art. 452-bis. (Ambiente).- Agli effetti della legge penale l'ambiente costituisce nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi sia come cicli naturali, e delle opere dell'uomo protette dall'ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, archeologico, architettonico e storico.

 

Art. 452-ter.- (Alterazione dello stato dell'ambiente).- Chiunque cagiona il pericolo di una grave alterazione dello stato dell'ambiente, contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 15 mila a 90 mila euro.

La pena è raddoppiata se l'alterazione dell'ambiente si verifica, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell'ambiente, di un'area naturale protetta o per la salute pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l'ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della metà.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno prodotto o del pericolo cagionato per l'ambiente.

Con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, ove l'ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non sia eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

 

Art. 452-quater.- (Traffici contro l'ambiente).- Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene, sostanze o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l'ambiente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da 30 mila a 90 mila euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nelle ipotesi di importazione ed esportazione di sostanze nell'ambito di traffici internazionali o se si tratta di sostanze radioattive, e della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime.

I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità indicato dall'articolo 15.

Si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 452-ter.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è ridotta della metà.

Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell'ambiente con procedura da eseguire, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l'ausilio della Forza pubblica a spese dell'esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all'eliminazione del danno prodotto o del pericolo cagionato per l'ambiente.

Con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca dei beni di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato utilizzati per commettere il delitto.

 

Art. 452-quinquies.- (Pene accessorie alla condanna per delitti ambientali).- Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-ter e 452-quater conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.

 

Art. 452-sexies.- (Associazione per delinquere contro l'ambiente).- Chiunque fa parte di un'associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere uno o più delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da quattro a otto anni.

I promotori, gli organizzatori, i capi e coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all'associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Le pene sono aumentate se il numero degli associati è superiore a sei.

 

Art. 452-septies.- (Ecomafia).- L'associazione di tipo mafioso di cui all'articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l'ambiente, l'assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l'associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell'ambiente".

 

Art. 2.

(Norma interpretativa).

1. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 452-ter del codice penale, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, per grave alterazione dell'ambiente si intende anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee stabiliti nel regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471.

 

Art. 3.

(Norme processuali).

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole: "di cui agli articoli 416-bis" sono inserite le seguenti: ", 452-septies".

2. Dopo l'articolo 316 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

"Art. 316-bis.- (Sequestro conservativo per garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali).- 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l'accertamento dei reati di cui al titolo VI-bis del libro II del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale di cui all'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349".

3. Dopo l'articolo 321 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

 

"Art. 321-bis.- (Sequestro per reati contro l'ambiente).- 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del libro II del codice penale, ovvero da leggi penali speciali a tutela dell'ambiente, il sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all'esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell'organo di polizia giudiziaria accertatore".

 

4. Alla lettera l-bis) dell'articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole: "416-bis", sono inserite le seguenti: "e 452-septies".

5. Al comma 1 dell'articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: ", nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-sexies e 452-septies del codice penale".

 

Art. 4.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare

l'azione civile di danno pubblico ambientale in via

sostitutiva).

1. All'articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

 

"3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l'azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell'articolo 81 del codice di procedura civile".

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)
¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 


SEDE REFERENTE

Mercoledì 27 luglio 2005. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Pasquale Giuliano.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia di tutela penale dell'ambiente.

C. 239 Realacci, C. 368 Sospiri, C. 2400 Bulgarelli, C. 3127 Pecoraro Scanio e C. 5783 Paolo Russo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna FINOCCHIARO (DS-U), relatore, rileva che tutti i provvedimenti in esame intendono porre rimedio all'attuale inadeguatezza dell'apparato sanzionatorio in materia di criminalità ambientale.

La necessità di prevedere nell'ambito del sistema penale un insieme di norme omogenee che tutelino l'ambiente appare, ad avviso dei proponenti, ormai ineludibile, a fronte dell'allarme sociale prodotto dai diffusi comportamenti illeciti in campo ambientale e, in particolare, dalle forme di criminalità organizzata presenti nelle attività di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti.

Inoltre, come sottolineato nel Documento sull'introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia», approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti il 21 dicembre 2004, la necessità di «una complessiva rivisitazione del sistema penale in materia ambientale proviene dalla disciplina del mandato d'arresto europeo, nel cui ambito  i reati ambientali costituiscono uno dei gruppi dei reati sensibili, per i quali, al fine di ottenere l'immediata consegna del ricercato o condannato da uno Stato membro all'altro non occorre che il fatto lesivo dell'ambiente sia supportato, tanto nello Stato richiedente quanto in quello dell'esecuzione, dalla duplice incriminazione».

Le proposte di legge si presentano tutte sotto forma di novella al codice penale optando, anziché per l'intervento sulla legislazione speciale, per l'introduzione di specifici illeciti ambientali direttamente all'interno del codice.

Una seconda caratteristica comune a tutte le proposte è il passaggio dalle tradizionali figure di natura contravvenzionale a quelle di natura delittuosa: tale impostazione - come si afferma nella relazione illustrativa della proposta AC. 239 - appare funzionale non solo ad esprimere un maggiore disvalore delle relative condotte, ma anche ad evitare che entrino in funzione quei meccanismi di prescrizione che l'esiguità delle sanzioni rende assai frequenti nelle contravvenzioni. L'attuale sistema contravvenzionale appare, inoltre, di ostacolo sia al ricorso a più efficaci strumenti di indagine (che il codice di procedura penale prevede in relazione ai soli delitti), sia alla introduzione di penetranti misure cautelari, anticipatorie rispetto alla condanna.

Altro aspetto comune alle proposte in esame, connesso alla trasformazione delle contravvenzioni in delitti, appare l'evoluzione della struttura delle fattispecie da reati di pericolo astratto a reati di pericolo concreto e, in alcune ipotesi, di danno: si tratta di specifiche circostanze aggravanti, modellate sullo schema del reato aggravato dall'evento.

Le proposte di legge prevedono, quindi, l'inserimento all'interno del Libro secondo del codice penale di un apposito titolo VI-bis dedicato ai delitti contro l'ambiente (collocato dopo il Titolo VI riguardante i delitti contro l'incolumità pubblica); fa eccezione la sola proposta AC. 2400 le cui disposizioni sono contenute in un nuovo Capo III all'interno del Titolo VI.

Si sofferma quindi sui puniti salienti delle proposte in esame.

I provvedimenti C. 5783 (Russo ed altri), C. 3127 (Pecoraro Scanio ed altri), C. 239 (Realacci ed altri) e C. 368 (Sospiri) introducono, come accennato, una serie di nuovi articoli nell'ambito del codice penale (che costituiscono il nuovo Titolo VI-bis del Libro secondo, intitolato «Dei delitti contro l'ambiente».

La proposta di legge C. 2400 (Bulgarelli ed altri) aggiunge, invece, un nuovo capo, il III-bis (anch'esso titolato «Dei delitti contro l'ambiente») all'interno dell'attuale Titolo VI dedicato ai delitti contro l'incolumità pubblica, la cui rubrica è adeguata ai nuovi contenuti.

Le sole proposte di legge C. 368 e C. 3127 individuano agli effetti della legge penale la nozione di ambiente, mancante nell'ordinamento giuridico, definito sia come risorsa naturale che come frutto dell'opera umana.

Tra le nuove fattispecie di illecito in materia ambientale vengono individuati, in primo luogo, l'inquinamento ambientale (articolo 452-bis del progetto C. 239) ovvero la grave alterazione dello stato dell'ambiente, ( articolo 452-ter dei progetti C. 368 e C. 3127): analogamente all'inquinamento ambientale, l'alterazione dell'ambiente è descritta come introduzione nell'ambiente di sostanze, energie, radiazioni che provochi una contaminazione-alterazione dello stato dell'acqua, dell'aria e del suolo; si fa presente che in entrambe le proposte (C. 3127 e C. 368) è prevista una specifica disposizione di natura interpretativa che definisce la «gravità» dell'alterazione dell'ambiente in riferimento ai limiti tecnici di cui al decreto del Ministro dell'ambiente n. 471 del 1999.

Gli illeciti, con particolare riferimento alla citata proposta di legge 5783, appaiono strutturati sulla base di una progressività nelle sanzioni cui corrisponde la messa in pericolo, il pericolo concreto ed il danno effettivo sia ai beni naturali che alle persone. Si passa, quindi, dalla sanzione minima della reclusione compresa tra 6 mesi e 3 anni per il caso meno grave,  fino alla reclusione da 12 a 20 anni quando dall'illecito derivi la morte di una persona.

È poi inserita (nelle proposte di legge C. 5783 e C. 239) una specifica clausola al fine di evitare che il bilanciamento delle circostanze attenuati ed aggravanti possa comportare una eccessiva diminuzione della sanzione per illeciti comunque considerati di rilevante gravità.

Una specifica disposizione è introdotta, poi, nel codice penale per l'inosservanza colposa delle norme in materia ambientale appositamente richiamate ( articolo 452-quater, della proposta AC. 5783; articolo 452-septies, della proposta C. 239; articolo 452-octies, della proposta C. 368): la norma prevede riduzioni di pena e viene inserita in osservanza delle previsioni della decisione quadro 2003/80/GAI; soltanto la proposta C. 5783 contiene una fattispecie, avente, invece, natura di norma penale in bianco, relativa a violazioni dolose di disposizioni legislative (non specificamente individuate) in materia ambientale.

La proposta C. 2400 individua, invece, un'ampia gamma di comportamenti illeciti definiti delitti contro l'ambiente (articolo 452-bis) consistenti nella produzione di rumori illegali o vibrazioni, nell'abbandono di rifiuti, nella effettuazione di sbancamenti o escavazioni, nella captazione di acque, nella emissione di radiazioni, nella immissione nell'ambiente di sostanze che possano pregiudicare gravemente l'equilibrio dei sistemi naturali, nella realizzazione di discariche abusive, nell'abbandono di rifiuti speciali, tossici e nocivi. La stessa proposta da ultimo citata incrementa le pene attualmente stabilite dagli articoli 733 e 734 del codice penale relative, rispettivamente, al danneggiamento al patrimonio archeologico, storico, artistico o naturale nazionale ed alla distruzione o deturpazione di bellezze naturali e ambientali.

Le proposte di legge C. 368 e C. 3127 disciplinano, inoltre, la fattispecie penale di traffici contro l'ambiente, prevedendo tra le condotte tipiche dell'illecito anche quella consistente nel ricevere illegittimamente sostanze o energie pericolose per l'ambiente; la analoga disposizione contenuta nel decreto Ronchi (Decreto legislativo 22/1997) è da considerarsi, pertanto, speciale rispetto all'articolo 452-quater.

Altro illecito disciplinato è la frode in materia ambientale di cui all'articolo 452-quinquies delle proposte di legge C. 5783 e C. 368 ed all'articolo 452-quater della proposte di legge C. 239: esso consiste nella falsificazione od omissione di documentazione prescritta dalla normativa ambientale, ovvero nell'uso di tale documentazione falsa per la commissione di illeciti ambientali; la distruzione del patrimonio naturale contemplato dalla sola proposta di legge C. 239 ( articolo 452-ter) è invece reato di pericolo commesso da chi, violando disposizioni legislative, determina il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale.

Disposizione comune alle proposte di legge C. 5783, C. 368 e C. 3127 è quella che prevede, sul modello dell'articolo 416-bis codice penale, la commissione in forma associata degli illeciti ambientali di nuova introduzione o già disciplinati dalla legislazione vigente: la norma deriva dalla consapevolezza sia della prevalenza, nel settore, di una criminalità d'impresa piuttosto che individuale, sia del fatto che la stessa mafia è da qualche anno assai attiva nella gestione degli affari connessi al ciclo dei rifiuti. L'entità della reclusione è diversamente modulata in relazione al grado di partecipazione, al numero e qualità degli associati ovvero alla esistenza di precedenti condanne per reati associativi.

La proposta di legge C. 239 individua, invece, in relazione alla necessità di contrasto alle cosiddette. ecomafie, una aggravante specifica per i reati commessi da un partecipante ad associazione a delinquere, nella ipotesi in cui la commissione del reato ambientale rientri tra le finalità associative.

Proprio al fenomeno della «ecomafia», oggetto per la prima volta di una definizione giuridica, è dedicato dalla proposte di legge C. 3127 uno specifico articolo, il 452-septies: la norma prevede un incremento di un terzo della pena prevista  all'articolo 416-bis codice penale, quando le attività economiche del sodalizio criminoso siano finanziate, anche solo in parte, con i proventi derivanti dalla commissione di reati ambientali.

Tutte le proposte in esame (ad eccezione della C. 2400), inoltre, prevedono come conseguenza della condanna per reati ambientali la applicazione delle pene accessorie stabilite dal Capo III del Libro primo del codice penale; le proposte di legge C. 368, C. 239 e C. 3127 (quest'ultima come conseguenza della condanna per traffici contro l'ambiente) prevedono anche, ove possibile, il ripristino a spese del condannato dello stato dell'ambiente.

Le proposte di legge C. 5783, C. 368 e C. 239 disciplinano, inoltre, una forma di ravvedimento operoso, analogo a quello previsto all'ultimo comma dell'articolo 56 codice penale, in cui si individua la possibilità di diminuire la pena fino alla metà laddove l'autore volontariamente impedisca l'evento dannoso: il comportamento di chi si ravvede, collaborando con le forze dell'ordine ed adoperandosi per impedire che l'attività delittuosa cagioni ulteriori conseguenze, è valutato ai fini della possibile diminuzione della pena fino a due terzi.

La proposte di legge C. 5783 prevede, unica tre le proposte in esame, norme specifiche che estendono la applicazione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche anche ai reati in materia ambientale.

L'articolo 2 della proposta di legge C. 5783 inserisce nell'ambito del Decreto legislativo n. 231/2001 un nuovo articolo, il 25-sexies, diretto a determinare l'entità della sanzione pecuniaria a carico dell'ente per i delitti in materia ambientale di nuova introduzione: tale sanzione è stabilita fino ad un massimo di 500 quote; il profitto di notevole entità o il danno grave all'ambiente comportano una sanzione da 200 a 600 quote. Alla commissione dei reati conseguono le citate sanzioni interdittive per la durata di un anno.

Il nuovo articolo 26-bis prevede, invece, che dalla collaborazione con la pubblica Autorità da parte della persona giuridica derivi la riduzione dalla metà a due terzi della sanzione pecuniaria prevista.

La considerazione - effettuata dai proponenti - che la criminalità ambientale, spesso organizzata, permette il conseguimento di notevoli profitti, ha determinato la previsione di misure come la confisca dei patrimoni illecitamente accumulati o che sono serviti a commettere il reato (confisca penale), da disporre con la condanna o la sentenza patteggiata (articolo 452-octies della proposte di legge C. 5783).

La medesima proposta C. 5783, modificando l'articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992 (cosiddetto decreto Scotti-Martelli) convertito con legge n.356 del 1992, inserisce i reati ambientali tra quelli per cui è prevista, come conseguenza della relativa condanna, la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito o alla propria attività economica.

Ulteriori misure cautelari reali sono disciplinate agli articoli 2 della proposta di legge C. 368 e 3 della proposta di legge C. 3127.

Entrambe le proposte prevedono l'inserimento nell'ambito del codice processuale penale di due nuove disposizioni: la prima consente, nel corso del processo di merito, su richiesta del P.M., il sequestro conservativo finalizzato a garantire l'adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato ambientale; la seconda obbliga, nelle ipotesi di flagranza, la polizia giudiziaria al sequestro dell'area interessata, dei mezzi e dei beni utilizzati per la commissione del reato ambientale.

I medesimi articoli 2 e 3 modificano, inoltre: le disposizioni transitorie e di attuazione del codice di procedura penale stabilendo che, per i reati in materia ambientale, le sezioni di polizia giudiziaria siano composte, oltre che dagli ufficiali e dagli agenti della Polizia di Stato, dei  Carabinieri e della Guardia di finanza, anche da quelli appartenenti al Corpo forestale dello Stato; l'articolo 380 codice di procedura penale, inserendo i delitti in materia ambientale commessi in forma associata tra quelli per i quali la legge prevede l'arresto in flagranza, anche al di fuori dei limiti edittali di pena.

Una specifica disposizione in materia processuale è recata dalla proposta di legge C. 5783 con la finalità di estendere alle indagini sulla criminalità ambientale le tecniche investigative sperimentate nei procedimenti in materia di crimine organizzato e di criminalità grave (così la relazione illustrativa). È, infatti, previsto che, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria, possa essere disposto - per esigenze investigative - il differimento o l'omissione di atti normalmente obbligatori come i mandati di cattura, di arresto, di sequestro eccetera.

L'articolo 3, comma 1 della proposta di legge C. 3127, l'articolo 5 della proposta di legge C. 5783 e l'articolo 2, comma 1 della proposta di legge C. 368 estendono, mediante la modifica dell'articolo 51 codice di procedura penale, la competenza della procura distrettuale antimafia, rispettivamente alle indagini relative alle ecomafie di cui al nuovo articolo 452-septies ed ai reati associativi di nuova introduzione.

Infine, sia l'articolo 3 della proposte di legge C. 368 che l'articolo 4 della proposte di legge C. 3127 novellano l'articolo 18 della legge n. 349 del 1986: tale norma prevede che l'azione di risarcimento del danno ambientale, anche se esercitata in sede penale, sia promossa dallo Stato, nonché dagli enti territoriali sui quali incidano i beni oggetto del fatto lesivo. La constatazione che, nonostante il carattere di obbligatorietà, l'azione sia, nella pratica, raramente esercitata ha indotto i proponenti a disporre la modifica del citato articolo 18, attribuendo al pubblico ministero il potere di esercitare, in via sostitutiva, l'azione civile di risarcimento del danno pubblico ambientale.

Si sofferma quindi su alcune questioni sulle quali la Commissione dovrà riflettere in maniera approfondita.

In primo luogo rileva come la questione della tutela penale ambientale sia di fondamentale importanza, anche con riferimento alla normativa europea in tema di mandato di arresto e in materia di circolazione delle prove, secondo cui i reati ambientali sono elencati tra quelle fattispecie di illecito per le quali non è necessaria la doppia incriminazione.

Rileva poi che il quadro europeo relativo alla protezione dell'ambiente attraverso il diritto penale prende le mosse dalla Convenzione sulla protezione dell'ambiente, adottata il 4 novembre 1998 dal Consiglio di Europa, i cui principi sono stati trasfusi nella decisione quadro 2003/80/GAI del Consiglio del 27 gennaio 2003. A tal proposito evidenzia che la proposta di legge C. 5783 a prima firma Paolo Russo accoglie molti dei principi sanciti a livello europeo, utilizzando lo strumento penale non solo ai fini repressivi, ma anche in maniera più duttile per favorire comportamenti virtuosi. Ritiene che tale utilizzo della legge penale sia più moderno ed efficace.

Rileva inoltre che tale proposta di legge risulti particolarmente adatta a perseguire i reati in esame in quanto, ad esempio, propone l'accoppiamento della sanzione penale principale con quella accessoria di ripristino della situazione quo ante.

In tale quadro normativo, avanza tuttavia perplessità sulla formulazione del primo comma dell'articolo 1 nella parte in cui dispone che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque viola le disposizioni aventi forza di legge in materia di tutela dell'aria, delle acque, del suolo, del sottosuolo, nonché del patrimonio artistico, architettonico, archeologico o storico, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Evidenzia infatti che una simile formulazione, adottata, come spiegato nella relativa relazione, per superare la difficoltà di determinazione del reato ambientale, rischia di essere eccessivamente generica e pertanto contraria sia al principio di tassatività della normativa penale. Inoltre, la scelta di prevedere una fattispecie penale che punisca genericamente le condotte che pongono in pericolo  il bene dell'ambiente possa essere in contrasto con il principio di proporzionalità e di adeguatezza della sanzione penale, in quanto la sanzione penale non viene parametrata sulla gravità delle diverse condotte dalle quali può derivare la lesione di tale bene. Ritiene sul punto che la fattispecie penale possa essere formulata tenendo conto anche della disposizione estremamente dettagliata prevista dalla decisione quadro 80/2003/GAI, nella parte in cui individua le diverse condotte che gli Stati membri sono chiamati a sanzionare penalmente.

Ritiene poi che, in ragione della natura transnazionale del fenomeno criminale dei reati ambientale, sia necessario uno strumento di coordinamento delle indagini a livello nazionale ed europeo, dotato di autonomia e di competenze specifiche. Pertanto ritiene che la scelta della proposta di legge n. 5783 di attribuire tale competenza alla Direzione nazionale antimafia sia condivisibile in via di principio, pur ponendo la Commissione innanzi ad una questione di portata più ampia. In sostanza occorre stabilire se sia necessario istituire un organismo diverso dalla Direzione nazionale antimafia al quale attribuire la competenza per tutti i reati di natura transnazionale.

Propone, pertanto, la costituzione di un comitato ristretto e lo svolgimento di una serie di audizioni per poter meglio approfondire tutte le questioni evidenziate nel corso della relazione.

Carlo TAORMINA (FI) condivide le perplessità espresse dal relatore sulla formulazione dell'articolo 1 della proposta di legge n. 5783. In particolare tale disposizione appare essere indeterminata nella sua formulazione ed irragionevole nel suo contenuto in quanto prevede la medesima sanzione per condotte che ledono beni giuridici di diversa natura, quali, da un lato, quelli legati all'ambiente e, dall'altro, quelli relativi al patrimonio artistico nazionale. Considera l'articolo 1 più una norma di chiusura che non una norma penale in bianco e ritiene altresì che, se pure la rubrica dell'articolo si riferisca ad ipotesi di violazioni dolose, non sia questo di per sè un riferimento sufficiente ad evitare il rischio di creare una criminalizzazione generalizzata che cozzerebbe con il principio di tipicità, ancora un baluardo della nostra costituzione.

Propone pertanto di esaminare individualmente le singole fattispecie e condivide la proposta del relatore di dare corso ad un adeguato approfondimento al fine di creare un testo ragionevole. A questo proposito, ritiene utile, oltre ad acquisire i pareri di carattere tecnico-giuridico, opportuno verificare anche le modalità di consumazione di taluni delitti ambientali, come ad esempio il trasferimento all'estero di materiali radioattivi, al fine di poter accertare le responsabilità penali.

In ordine al ruolo rivestito dalla criminalità organizzata, in particolare quella mafiosa, nella commissione di questi reati, osserva la centralizzazione delle attività organizzative e al contempo la transnazionalità di questo fenomeno. Ritiene pertanto di condividere la necessità del coordinamento delle attività giudiziarie anche all'interno della direzione investigativa antimafia, prevedendo eventualmente delle sezioni specializzate. Manifesta tuttavia preoccupazione circa la centralizzazione non delle attività di coordinamento ma delle attività di indagine da parte delle direzioni distrettuali, cosa che creerebbe uno sbilanciamento all'interno delle procure e tra procure dello stesso distretto. Esprime pertanto l'auspicio di utilizzare le strutture già esistenti e sottolinea come questa potrebbe essere l'occasione per approfondire la tematica in questione.

Sergio COLA (AN), intervenendo a nome del gruppo di Alleanza nazionale, esprime condivisione per i contenuti della relazione, ritenendo che possa essere scelto come testo base la proposta di legge n. 5783, la quale è condivisa da deputati appartenenti a tutti i gruppi e rappresenta uno strumento per poter recepire in maniera adeguata la decisione-quadro 2003/80/GAI del Consiglio.

Condivide le perplessità manifestate nei precedenti interventi circa la inadeguata  formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame ed osserva che sarebbe opportuno esaminare tutte le disposizioni in materia ambientale al fine di verificare quali siano punite con sanzione penale e quali con sanzione amministrativa che, in molti casi, si prescrivono rapidamente.

Condivide altresì la proposta del relatore sull'opportunità di costituire un Comitato ristretto, ritenendo tuttavia opportuno che la Commissione preliminarmente possa approfondire il complesso fenomeno della criminalità ambientale, al fine di circoscriverne esattamente l'ambito.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che la formulazione dell'articolo 1 del provvedimento in esame reca ulteriori problemi rispetto a quelli emersi nel corso del dibattito, quale ad esempio quello della previsione della punibilità di fatti non pericolosi. Condivide, comunque, l'opportunità di esaminare i provvedimenti all'ordine del giorno tenendo conto in primo luogo della decisione-quadro del 2003.

Per quanto riguarda il ruolo della Direzione investigativa antimafia esprime perplessità circa il reiterato tentativo di attribuirle ulteriori competenze ogni qualvolta si esaminino fenomeni criminosi relativi a reati che possono essere connessi a fenomeni transnazionali

Ritiene opportuno infine, relativamente all'ipotesi di costituzione di un Comitato ristretto, che anche l'attività di indagine si esaurisca al suo interno al fine di accelerarne i tempi di lavoro e consentire alla Commissione di esaminare compiutamente il provvedimento in tempi rapidi. Propone pertanto la costituzione di un Comitato ristretto.

La Commissione approva la proposta del Presidente di costituire un Comitato ristretto.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 


Senato della Repubblica

 


 

Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 66

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SPECCHIA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2001

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, «Dei delitti contro l’ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – La tutela dell’ambiente rappresenta uno degli obiettivi prioritari che un moderno Stato di diritto deve perseguire.

Al riguardo, il nostro ordinamento giuridico ha finora sostanzialmente abdicato ad una compiuta e sistematica disciplina normativa della materia.

La legislazione attualmente vigente, difatti, appare tuttora prevalentemente improntata ad una risposta sanzionatoria di carattere amministrativo, oltre che alla previsione di alcuni reati di tipo contravvenzionale, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili.

Tale quadro normativo appare però ormai anacronistico ed inadeguato, soprattutto ove si consideri che le organizzazioni criminali più potenti e strutturate sono coinvolte, sempre più direttamente ed incisivamente, in quello che è già diventato il business dell’ambiente. Esse infatti, attraverso la partecipazione e l’interessamento nella gestione delle attività di raccolta e di riciclaggio dei rifiuti, oltre che nei traffici degli stessi, dimostrano, in maniera sempre più preoccupante, tutta la loro pericolosità e potenzialità di interferenza con le realtà socio-economico-politiche nelle quali operano e nelle quali realizzano lucri a breve paragonabili a quelli evenienti dal traffico degli stupefacenti.

A fronte di detta realtà, non vi è chi non veda come la reazione predisposta dall’ordinamento non possa che essere, nello specifico ambito, decisa e severa, attraverso l’inasprimento delle sanzioni, oltre che con una migliore e maggiore predisposizione di uomini e mezzi per fronteggiare in maniera vigorosa ed adeguata tali fenomeni criminosi.

Epperò, nulla più è stato fatto in tal senso dal legislatore, che ha dimostrato poca sensibilità nel dare corso ed esito ai pur numerosi sforzi dimostrati dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti.

Si impone, dunque, un adeguamento normativo che, preso atto di quanto predetto, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi, ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori, proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere. Ciò con la precisazione che la fenomenologia criminale concernente l’ambiente, sempre più di frequente e ovunque nel territorio nazionale, non si realizza in semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, bensì costituisce il prodotto di attività complesse, unificate da un disegno criminoso a vasto respiro e con effetti devastanti ed irreversibili.

Da tali premesse e considerazioni muove il presente disegno di legge, che, sulla scia anche di altre proposte precedentemente elaborate, si pone il proposito di codificare la materia sotto un profilo penalistico, anzitutto introducendo nel codice di diritto sostanziale un titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente.

Le ipotesi delittuose appresso proposte sono caratterizzate per il fatto di sanzionare l’esposizione a pericolo (concreto) del bene ambiente, con la previsione di un aggravamento della pena per il caso della verificazione del danno allo stesso.

Passando all’esame nel merito, l’articolato consta anzitutto di una prima disposizione, che introduce otto articoli nell’istituito titolo VI-bis del codice penale.

Emerge, anzitutto, la definizione, ai fini penali, del bene giuridico ambiente (articolo 452-bis), che costituisce la prima importante novità.

Essa manca nell’ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all’elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell’uomo protette dall’ordinamento.

È stato poi definito (articolo 452-ter) il concetto di «alterazione dello stato dell’ambiente», con specificazione del significato della «gravità» prevista dalla proposta in esame e con la codificazione di specifiche circostanze aggravanti.

Nel proposto articolo 452-quater, nel solco della più particolareggiata e specifica disposizione introdotta nella recente novella al cosiddetto decreto Ronchi, da considerarsi speciale rispetto a questa, è stato elaborato il concetto di traffici contro l’ambiente, prevedendo, tra le condotte tipiche, anche quella di ricevere illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l’ambiente.

Gli articoli 452-quinquies e 452-sexies prevedono, rispettivamente, la «frode in materia ambientale» e la «commissione in forma associata».

Tale ultima disposizione rende finalmente possibile il perseguimento del fenomeno associativo, finora non perseguibile in quanto tale, dal momento che non poteva un’associazione per delinquere essere finalizzata alla commissione di reati contravvenzionali.

Le dette associazioni possono considerarsi ad alta specializzazione, abbisognando dell’apporto di tecnici particolarmente qualificati (ad esempio, chimici, fisici, eccetera) e di ingenti supporti finanziari.

Al terzo comma dell’articolo 452-sexies, si regolamenta una specifica ipotesi di associazione di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 416-bis del codice penale, con la previsione di un aggravamento della pena di cui alla detta disposizione, quando il consorzio criminale si finanzi, in tutto o in parte, attraverso la commissione di reati ambientali, ovvero il controllo di appalti pubblici finalizzati al recupero ambientale.

Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all’affare dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell’ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi).

A tal riguardo, nelle disposizioni processuali contenute nella presente proposta, l’articolo 2, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis, inserisce (comma 1) al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all’articolo 452-sexies, terzo comma.

All’articolo 452-septies si è inteso introdurre un meccanismo di consistente riduzione premiale della pena per coloro che si adoperino collaborando fattivamente con le autorità di polizia o giudiziaria, allo scopo di evitare la produzione di conseguenze ulteriori alla loro azione.

Nella disposizione successiva (articolo 452-octies) si sancisce la punibilità dei delitti di cui agli articoli 452-ter e 452-quater, laddove commessi per colpa.

Nell’ultima disposizione (articolo 452-nonies), oltre alla previsione delle pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e 36 del codice penale stesso, è stata inoltre prevista l’esecuzione dell’ordine di ripristino dello stato dell’ambiente impartito con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero, tramite l’ausilio della forza pubblica a spese dell’esecutato, e la possibilità per il giudice di subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente. Ancora, in caso di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per i delitti di alterazione del patrimonio ambientale e di traffici contro l’ambiente, si è stabilito che il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, ove l’ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati (per l’ipotesi di cui all’articolo 452-ter), e dei beni utilizzati per commettere il delitto, sempre che di proprietà dei medesimi soggetti (per l’ipotesi di cui all’articolo 452-quater).

È stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, istitutiva del Ministero dell’ambiente.

Inoltre, viene introdotto l’articolo 321-bis nel codice di procedura penale. Esso prevede il sequestro obbligatorio da parte della polizia giudiziaria in caso di accertamento in flagranza dei reati contro l’ambiente. Ciò al fine di incentivare gli operatori di polizia giudiziaria ad attuare prassi efficaci sul piano della repressione concreta e dell’assicurazione degli elementi di prova. La necessità di tale fattispecie processuale vale ancor di più in materia di trasporti illeciti di rifiuti, laddove si consideri che la previsione del sequestro obbligatorio in flagranza si integra perfettamente con la confisca del veicolo prevista dal decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, costituendo un formidabile strumento preventivo e deterrente per coloro che operano illegalmente nel settore.

È stato anche previsto l’ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.

L’articolo 3, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l’azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell’ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all’ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l’istituto del diritto ambientale maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l’esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l’idea della dottrina giuridica confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l’esercizio dell’azione civile di risarcimento del danno ambientale.


 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

(Inserimento nel codice penale

del Titolo VI-bis)

1. Dopo il Titolo VI del libro secondo del codice penale, è inserito il seguente:

«TITOLO VI-BIS

Dei delitti contro l’ambiente

Art. 452-bis. - (Nozione di ambiente) – Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché il complesso delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter. - (Alterazione dello stato dell’ambiente) – Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell’ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell’aria, dell’acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cinquanta milioni. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio.

La pena è raddoppiata se i fatti che hanno determinato la grave alterazione di cui al primo comma sono commessi all’interno di un’area naturale protetta, o se dagli stessi deriva un pericolo per la vita o per l’incolumità pubblica.

Art. 452-quater. - (Traffici contro l’ambiente) – Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l’ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire venticinque milioni a lire cento milioni.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di importazioni ed esportazioni delle sostanze, se trattasi di traffici internazionali o di sostanze radioattive, e della metà se il fatto è relativo a quantità ingenti delle medesime.

I rapporti tra la fattispecie di cui al primo comma del presente articolo e quelle sanzionate ai sensi del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti, sono regolati secondo il principio di specialità indicato nell’articolo 15.

Qualora i fatti di cui al primo comma del presente articolo abbiano provocato una grave alterazione dello stato dell’ambiente, di cui all’articolo 452-ter, si applica tale disposizione, con le aggravanti o le attenuanti ivi previste, ove applicabili.

Art. 452-quinquies. - (Frode in materia ambientale) – Chiunque, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l’impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla normativa ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire venti milioni.

Art. 452-sexies. - (Commissione in forma associata) – Chiunque fa parte di un’associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

I promotori, gli organizzatori, i capi, nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all’associazione sono puniti con la reclusione da tre ad otto anni.

Se l’associazione è di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l’ambiente, l’assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l’associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell’ambiente.

La pena è aumentata se il numero degli associati è superiore ad otto.

Art. 452-septies. - (Ravvedimento operoso) – Per i delitti previsti dal presente titolo, le pene sono diminuite da due terzi alla metà per chi si adopera al fine di evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori dello stesso.

Art. 452-octies. - (Delitti colposi contro l’ambiente) – Quando sia commesso, per colpa, taluno dei fatti previsti dagli articoli 452-ter e 452-quater, si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite, ridotte da un terzo alla metà.

Art. 452-nonies. - (Pene accessorie) – Alla condanna di cui al presente titolo conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis, 32-ter e 36.

Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente, ove possibile, con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l’ausilio della forza pubblica a spese dell’esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

In caso di sentenza di condanna o di decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca, per l’ipotesi di cui all’articolo 452-ter, delle aree se di proprietà dell’autore del delitto o del compartecipe al reato, ove l’ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati, e, per quella di cui all’articolo 452-quater, dei beni utilizzati per commettere il delitto, sempre che di proprietà dei medesimi soggetti».

2. Il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio previsto dall’articolo 452-ter del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

(Norme processuali)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole «di cui agli articoli 416-bis», sono inserite le seguenti: «, 452-sexies, terzo comma,».

2. Dopo l’articolo 316 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 316-bis. - (Sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali) – 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l’accertamento di delitti di cui al titolo VI-bis del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349».

3. Dopo l’articolo 321 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 321-bis. - (Sequestro per reati contro l’ambiente) – 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell’ambiente, il sequestro dell’area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all’esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell’organo di polizia giudiziaria accertatore».

4. Al comma 1 dell’articolo 5 delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater e 452-sexies del codice».

5. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «e delitto di cui al terzo comma dell’articolo 452-sexies».

Art. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l’azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva)

1. All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n.349, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l’azione è promossa dal pubblico ministero, quale sostituto processuale ai sensi dell’articolo 81 del codice di procedura civile».

 

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1741

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 SETTEMBRE 2002

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche al codice penale in materia di tutela dell’ambiente

e dei beni culturali

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – Si parla molto di tutela giuridica dell’ambiente. Con questa espressione si intende dire che l’ambiente è un bene, un valore, che merita tutela giuridica. Trattandosi di un bene, di un valore collettivo, il pensiero corre subito alla tutela cosiddetta «di diritto soggettivo»: alla tutela penale ed alla tutela amministrativa. Tuttavia, l’ambiente non è solo un bene, è anche un diritto. Per di più è un diritto inviolabile di tutti i cittadini e quindi, si può dire, un diritto della collettività. Prevedere nel codice penale un capo sui delitti contro l’ambiente è, dunque, un fatto di civiltà. È una svolta decisiva nell’evoluzione dell’ordinamento giuridico. Si tratta di sottolineare il profilo della tutela individuale. Per far questo occorre riconoscere una soggettività giuridica della collettività, occorre evidenziare che l’ambiente è un bene collettivo giuridicamente tutelato, occorre precisare che la lesione di questo bene concreta un fatto antigiuridico per il quale è previsto anche l’obbligo del risarcimento.

Del resto con l’espressione «danno pubblico», utilizzata da tempo nel nostro ordinamento giuridico, si intende il danno subìto dalla generalità dei cittadini, in sostanza il danno sociale, quello che oggi definiamo il «danno collettivo e diffuso». Il danno pubblico, nel nostro ordinamento giuridico, dall’articolo 1 della legge 20 giugno 1877, n. 3917, fino all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente, viene riferito alla collettività.

Inoltre, la giurisprudenza della Corte di Cassazione, negli ultimi anni, pur affermando il diritto fondamentale di ogni individuo alla fruizione di un ambiente salubre, non si è ancora spinta fino a concepire la possibilità di un risarcimento del danno ambientale, inteso come «danno collettivo». La persistenza della concezione del diritto soggettivo come di un diritto puramente individuale ha impedito finora a quella giurisprudenza di ritenere azionabile un diritto al risarcimento.

Ancora, la Corte di Cassazione ha individuato, oltre alla salute, un altro valore e quindi un altro bene in senso giuridico, l’ambiente salubre. Per la Suprema Corte il punto centrale di riferimento è, ovviamente, la Costituzione. Essa afferma che: «Il quadro normativo di riferimento oggi si incentra nell’articolo 32 della Costituzione (e nell’articolo 9 aggiungiamo noi), che, oltre, ad ascrivere alla Repubblica la tutela della salute dell’uomo, così facendone un fine dell’ordinamento, un valore costituzionale, precisa che la salute è tutelata come diritto fondamentale dell’uomo e interesse della collettività. Ciò importa che la salute, oltre e prima di essere oggetto di cura e di intervento da parte della collettività in generale, è protetta in via primaria, incondizionata ed assoluta, come modo di essere della persona umana. Si rende manifesto che la protezione non si limita all’incolumità fisica dell’uomo, ma è diretta ad assicurare all’uomo la sua effettiva partecipazione, mediante presenza e frequentazione fisica, alle dette comunità, senza che ciò costituisca pericolo per la salute. La protezione si estende cioè alla vita associata dell’uomo nei luoghi delle varie aggregazioni nelle quali si articola e, in ragione della sua effettività, alla preservazione, in quei luoghi, delle condizioni indispensabili o anche soltanto propizie alla salute.

Comunque, il problema principale non è tanto quello di risarcire il danno o di eliminare per quanto possibile le conseguenze della lesione, quanto quello di impedire che questa si realizzi, si realizzi compiutamente o si rinnovi, anche perchè la tutela attuata mediante l’azione recuperatoria o risarcitoria ha un limite intrinseco, proprio della connotazione di rimedium, che è, ex se, mezzo limitato e non pienamente satisfattivo.

Se è pur vero che la minaccia dell’azione, della condanna al ripristino o al risarcimento in senso lato può svolgere una funzione di tutela preventiva, di dissuasione, è altresì necessario un coordinamento più stringente tra gli organi statali e degli enti locali preposti alla tutela dell’ambiente (inteso in senso lato). Se alla collettività compete il diritto soggettivo all’integrità dell’ambiente, allo Stato deve essere consentito avvalersi di tutti gli strumenti posti dall’ordinamento giuridico per la difesa di tale diritto.


 

 



DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il titolo del titolo VI del codice penale è sostituito dal seguente: «Dei delitti contro l’incolumità pubblica e l’ambiente».

Art. 2.

1. Al titolo VI del codice penale dopo il capo III è aggiunto il seguente:

«Capo III-bis.

Dei delitti contro l’ambiente

«Art. 452-bis. – (Delitti contro l’ambiente). – Chiunque illegalmente provochi rumori, vibrazioni, infiltrazioni, smottamenti, ovvero abbandoni rifiuti, effettui estrazioni, escavazioni, sbancamenti e captazione di acque, ovvero emetta radiazioni nocive, ovvero immetta o depositi nell’atmosfera, nel suolo, nel sottosuolo, nelle acque terrestri, marine, lacuali o sotterranee sostanze che possono pregiudicare gravemente l’equilibrio dei sistemi naturali è punito con la multa da 2.582 a 154.937 euro e con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato e la cessazione definitiva dell’attività inquinante.

Chiunque realizzi depositi o discariche di rifiuti solidi urbani o abbandoni rifiuti speciali, tossici e nocivi è punito con la multa da 5.165 a 103.291 euro e con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato e la cessazione definitiva dell’attività inquinante.

La pena e la multa sono raddoppiate se:

a) l’attività nociva funzioni clandestinamente;

b) si è disobbedito a ordini espliciti dell’autorità amministrativa o giudiziaria;

c) si siano falsificate o occultate informazioni sull’attività;

d) si sia fatto ostacolo all’attività ispettiva della pubblica amministrazione;

e) si sia prodotto un peggioramento irreversibile della qualità dell’ambiente;

f) sia interessata un’area protetta.

Art. 452-ter. – (Delitti contro l’ambiente commessi o agevolati da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio). – Se i fatti indicati nell’articolo 452-bis sono commessi, resi possibili o comunque agevolati da un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, la condanna importa anche l’interdizione perpetua dai pubblici uffici».

Art. 3.

1. L’articolo 733 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 733. – (Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale). – Chiunque distrugge, deteriora, modifica o comunque danneggia un monumento o un’altra cosa propria di cui sia noto il rilevante pregio, è punito, se dal fatto deriva un nocumento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda da 2.582 a 51.646 euro.

Con la sentenza di condanna è ordinata la confisca della cosa deteriorata o comunque danneggiata».

Art. 4.

1. L’articolo 734 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 734. – (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali o ambientali). – Chiunque, mediante costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, distrugge o altera anche in modo temporaneo le bellezze naturali o ambientali o paesaggistiche dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’Autorità, è punito con l’arresto fino a quattro anni e con l’ammenda non inferiore a lire 5.165 euro.

Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato».

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1816

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore RIPAMONTI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 6 NOVEMBRE 2002

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Delega al Governo per l’istituzione presso i tribunali

di una sezione specializzata per i reati ambientali

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – La normativa in materia ambientale, varata nel corso degli ultimi anni, ha determinato un quadro interpretativo ed applicativo non omogeneo e spesso male coordinato. Essa, a livello sanzionatorio, oltre ad alcune ipotesi di sanzioni amministrative, non prevede fattispecie di delitto, tipizzando i reati ambientali come reati contravvenzionali, quasi sempre di modesta portata ed oblazionabili. L’effetto deterrente e repressivo è dunque scarso.

A fronte di attività illecite nel contesto delle quali si è inserita, con un lucroso profitto, la criminalità organizzata, l’effetto è praticamente nullo, poichè le modeste sanzioni delle leggi speciali sono del tutto inadeguate a fronteggiare e, a scoraggiare i vantaggi economici miliardari che le attività illecite producono. Inoltre, soprattutto, i mezzi procedurali operativi, che la disciplina vigente affida alle Forze di polizia ed alla Magistratura, non sono efficaci e, conseguentemente, le potenzialità investigative risultano estremamente stressate da tali limitazioni genetiche.

È un dato di fatto che le organizzazioni criminali hanno ormai individuato nel campo ambientale, ed in particolare nel traffico dei rifiuti, nella speculazione edilizia e nella gestione delle attività di recupero ambientale, un nuovo e vantaggiosissimo business, di interesse pari a quello del traffico di droga ma con rischi bassissimi o, più realisticamente, del tutto inesistenti.

Si impone, dunque, oltre ad un adeguamento legislativo che, preso atto di tale realtà ormai indiscussa, fornisca alla polizia giudiziaria nuovi e più penetranti strumenti investigativi ed alla magistratura più idonei regimi sanzionatori proporzionati alla gravità dei fatti posti in essere, l’istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per la trattazione dei reati ambientali. Tale soluzione è improcrastinabile se si vuole realmente sanzionare, in tempi rapidi e con professionalità adeguata, quei fatti che, va ribadito, non sono più, in molti casi, semplici infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, ma diventano il prodotto di un disegno criminoso di vasto respiro e con effetti devastanti per l’ambiente.

Con il presente disegno di legge si istituiscono degli organismi giurisdizionali territoriali capaci di dare risposte forti per tutti i reati di settore caratterizzati dalla presenza di interessi della criminalità comune ed organizzata ed, a tale fine, si prevede una apposita delega al Governo (articolo 1). Il disegno di legge, si pone, a livello politico, come alternativa ideologica alla tendenza alla depenalizzazione dei reati in materia ambientale. Nel caso della criminalità organizzata, una sistematica azione giurisdizionale che persegua tali attività illecite non può che infliggere un colpo pesantissimo alle organizzazioni specializzate nel settore (e comunque anche a tutte quelle realtà che, non potendo essere classificate come «ecomafia», rappresentano una diffusa e non meno perniciosa realtà di criminalità o di microcriminalità diffusa a livello locale o regionale). Gli effetti preventivi deterrenti saranno logicamente consequenziali e di sicura efficacia.

È stato anche previsto, all’articolo 2, l’ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare nelle sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.

L’articolo 3, infine, introduce la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l’azione civile di danno pubblico ambientale. Tale azione, introdotta nell’ordinamento nel lontano 1986, dovrebbe conseguire ad ogni fatto illecito, non solo penale, che abbia determinato un danno all’ambiente. Nei fatti, però, essa, nonostante sia prevista come obbligatoria, costituisce l’istituto maggiormente studiato ma meno applicato nella pratica. Al fine di stimolare l’esercizio di tale azione, che dovrebbe costituire la necessaria definizione di qualsivoglia procedimento sanzionatorio ambientale, accogliendo l’elaborazione della dottrina giuridica, confortata da recenti studi di diritto comparato, viene proposto di estendere al pubblico ministero, seppure in via sostitutiva, l’esercizio dell’azione civile di risarcimento del danno ambientale.

Da tali considerazioni discende la necessità di colmare l’evidente divario attualmente riscontrabile tra la normativa di settore, l’accresciuta sensibilità ai temi ambientali e l’azione della magistratura.

È in questa direzione che si muove il presente disegno di legge, sul quale si richiama l’attenzione degli onorevoli senatori affinchè, in uno spirito di condivisione che vada al di là dell’appartenenza partitica, il Parlamento possa dare un segnale forte nella direzione di una più efficace ed efficiente attività di contrasto rispetto all’allarmante proliferazione dei reati di natura ambientale.


 

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Delega al Governo per l’istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante norme per l’istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) previsione delle fattispecie dei reati ambientali, ai sensi dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni;

b) realizzazione di una sistematica azione giurisdizionale finalizzata alla prevenzione ed alla repressione delle attività illecite nel settore ambientale perpetrate dalla criminalità comune ed organizzata;

c) ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria al Corpo forestale dello Stato per la competenza in materia di reati ambientali;

d) previsione di termini per l’istituzione delle sezioni non superiori a sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro lo stesso termine di cui al comma 1, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, e secondo i princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, le norme di coordinamento delle disposizioni del decreto legislativo di cui al medesimo comma 1, con la legislazione vigente in materia nonchè la disciplina transitoria finalizzata ad assicurare la rapida trattazione dei procedimenti pendenti, civili e penali, fissando le relative fasi di trattazione, ai sensi delle nuove regole di competenza e delle procedure da seguire.

4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3 sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, affinchè sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un motivato parere, entro il termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.

5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il Governo può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 2.

6. Il Consiglio superiore della magistratura assicura, attraverso appositi corsi, sena oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la formazione e l’aggiornamento professionale dei magistrati addetti alle sezioni di cui al comma1.

Art. 2.

(Norme processuali)

1. Al comma 1 dell’articolo 5 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunte le seguenti parole: «,nonchè del Corpo forestale dello Stato per i reati ambientali».

Art. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l’azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva)

1. Dopo il comma 3 dell’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati di cui al comma 3, l’azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell’articolo 81 del codice di procedura civile».

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2994

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASCARELLA, MARITATI e LIGUORI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GIUGNO 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Introduzione nel codice penale del titolo «Dei delitti contro l’ambiente» e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – Lo smaltimento illecito dei rifiuti è divenuto negli ultimi decenni un bussiness enorme per la criminalità organizzata di tipo mafioso, che gestisce in proprio discariche abusive all’interno delle quali avviene lo smaltimento incontrollato di sostanze inquinanti e tossiche.

La coscienza ambientale, che negli ultimi 20 anni ha pervaso in misura sempre maggiore i cittadini di tutte le nazioni, impone al legislatore di porre un freno alla aggressione perpetrata ai danni del territorio e dei diversi ecosistemi, così fortemente indeboliti da anni di malversazioni.

La risposta del legislatore italiano è giunta nel 1997 con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, il cosiddetto «decreto Ronchi», con il quale è stato introdotto un diverso approccio alla tutela del patrimonio naturale, inteso come complesso delle risorse naturali – sia come singoli che come cicli naturali – nonché come complesso delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

Nonostante il carattere innovativo della normativa delegata del 1997, a circa sette anni di distanza si ritiene che l’aggressione quotidiana condotta ai danni della flora, della fauna e dei beni architettonici da organizzazioni malavitose o dalla semplice negligenza e dal mancato rispetto delle norme di cautela sullo smaltimento dei rifiuti da parte delle industrie o dei privati cittadini necessiti di una risposta più forte e incisiva da parte dell’ordinamento.

Ad avviso dei presentatori l’ampliamento e l’inasprimento della normativa penale in materia di tutela dell’ambiente deve privilegiare – valorizzando un indirizzo politico già contenuto nel decreto Ronchi – le misure di natura riparatoria e ripristinatoria dei siti inquinati, al fine di limitare gli effetti negativi sulla salubrità dell’ambiente e sulla salute dei cittadini.

Proprio a tal fine il presente provvedimento, accogliendo gli inviti e le proposte formulate dagli operatori del settore e dalle organizzazioni impegnate nella tutela del territorio, propone l’istituzione di un fondo di rotazione per la bonifica dei siti inquinati.

Strumento già sperimentato nel risarcimento delle vittime dei reati di natura mafiosa, questo fondo di rotazione, gestito dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio, riceverebbe un contribuito annuo da parte dello Stato – pari a 20 milioni di euro – nonché tutti gli introiti realizzati a seguito della confisca e della vendita dei beni appartenenti alle organizzazioni criminali impegnate nel business della ecomafia.

Al fianco di queste misure vi è però, oggi più che mai, la necessità di inasprire le pene previste per l’inquinamento ambientale, almeno quello di natura dolosa che tanti danni può causare ai delicati equilibri sui quali si regge l’ecosistema, prevedendo innanzitutto la trasformazione dell’illecito ambientale da violazione amministrativa a vero e proprio delitto, previsto e punito da un apposito titolo del codice penale.

Ciò rappresenterebbe sicuramente un deterrente maggiore e consentirebbe allo Stato di avere mezzi più efficaci nella lotta alle cosiddette ecomafie.

Molta fiducia in questa direzione è riposta nella valorizzazione del principio della responsabilità penale delle persone giuridiche e dei soggetti che ne abbiano la rappresentanza o poteri di amministrazione.

Il presente disegno di legge parte dai presupposti sopra esposti cercando di tradurli in iniziativa di riforma degli strumenti giuridici di supporto nella lotta agli illeciti ambientali e alle ecomafie.

Con l’articolo 1 viene introdotto nel codice penale un titolo autonomo «Dei delitti contro l’ambiente» nel quale è contenuta la definizione di illecito ambientale, la previsione e punizione dei reati di inquinamento ambientale, distruzione del patrimonio naturale, traffico illecito di rifiuti e frode in materia ambientale.

Lo stesso titolo del codice penale, perseguendo l’obiettivo di incentivare i comportamenti riparatori, prevede al suo interno un articolo dedicato al cosiddetto ravvedimento operoso del reo, a cui far seguire la concessione di una attenuante speciale.

L’articolo 2 esplicita i rapporti tra la nuova normativa codicistica e le disposizioni del citato decreto Ronchi – decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22 – nelle quali erano contenute disposizioni sanzionatorie delle medesime fattispecie.

Gli articoli 3 e 4 prevedono l’istituzione del già citato Fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati, al quale lo Stato dovrebbe contribuire con una dotazione annua pari a 20 milioni di euro e al quale sarebbero destinate le risorse finanziarie derivanti dalla vendita dei beni confiscati alle organizzazioni criminali impegnate nel traffico e smaltimento illeciti di rifiuti.

L’articolo 5 prevede l’emanazione di un regolamento entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del presente disegno di legge che individui i criteri per l’accesso al Fondo di rotazione per la bonifica dei siti inquinati da parte delle istituzioni individuate dallo stesso regolamento, nonché indichi i criteri per la valutazione delle somme necessarie a conseguire la bonifica dei siti inquinati.

I successivi articoli 6 e 7 riguardano, rispettivamente, la copertura finanziaria del contributo annuo a carico dello Stato e l’entrata in vigore della legge.


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Definizioni) – Agli effetti della legge penale si considera «illecito ambientale» qualsiasi violazione di legge, di regolamento amministrativo o di una decisione adottata da un’autorità competente, che abbiano finalità di protezione dell’ambiente, inteso come complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché come complesso delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento in ragione del loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico e il cui effetto sia di cagionare il pericolo di una grave alterazione dello stato dell’ambiente o una effettiva alterazione dello stesso.

Art. 452-ter. - (Inquinamento ambientale) – Chiunque introduce, scarica, emette o immette, in violazione di specifiche disposizioni, nell’aria, nel suolo o nelle acque un quantitativo di sostanze o di radizioni ionizzanti che provochino il decesso o lesioni gravi alle persone è punito con le reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 15.000 ad euro 50.000 se dal fatto deriva il deterioramento durevole o sostanziale dell’ambiente naturale, il pericolo di decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti a monumenti protetti, ad altri beni protetti, alla flora o alla fauna.

La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 5.000 ad euro 15.000 se dal fatto deriva il pericolo di deterioramento dello stato dell’aria, delle acque o del suolo.

Art. 452-quater. - (Distruzione del patrimonio naturale) – Chiunque commette un illecito ambientale in un’area naturale protetta, determinando il pericolo di rilevante deterioramento dello stato della flora, della fauna o del patrimonio naturale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 5.000 ad euro 25.000.

Se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta della metà.

La circolazione dei veicoli nelle aree naturali protette è soggetta esclusivamente ai divieti e alle limitazioni dettate dal codice della strada.

Art. 452-quinquies. - (Traffico illecito di rifiuti) – Chiunque abusivamente e al fine di conseguire un ingiusto profitto elimina, tratta, deposita, trasporta, cede, riceve, esporta o importa, procura ad altri o comunque detiene ingenti quantitativi di rifiuti senza le prescritte autorizzazioni o in violazione delle stesse è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000.

Se il fatto è commesso con l’impiego di rifiuti pericolosi la pena è della reclusione da tre a sei anni e la multa da euro 50.000 ad euro 150.000.

Se il fatto è commesso con l’impiego di materiale nucleare o di altre sostanze radioattive pericolose la pena è della reclusione da cinque a otto anni e la multa da euro 100.000 ad euro 250.000.

Art. 452-sexies. - (Frode in materia ambientale) – Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l’impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino ad euro 15.000.

Art. 452-septies. - (Circostanza aggravante) – Se i delitti di cui al presente titolo sono commessi avvalendosi delle condizioni previste dagli articoli 416 e 416-bis la pena è aumentata della metà.

Chiunque fa parte di un’associazione costituita allo scopo o con la finalità di commettere uno dei delitti previsti dal presente titolo, per il solo fatto di partecipare al sodalizio criminoso, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Art. 452-octies. - (Ravvedimento operoso) – Per i reati previsti dal presente titolo le pene sono diminuite dalla metà a due terzi per chi contribuisce ad evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta degli autori di esso, ovvero quando il soggetto dimostri di aver proceduto alla riparazione del dannno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il risarcimento.

Art. 452-nonies. - (Sanzioni per le persone giuridiche) – Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell’interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purché dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest’ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente, nei casi meno gravi, nel pagamento di una multa da euro 10.000 ad euro 25.000 e, nei casi più gravi, nel pagamento di una multa da euro 25.000 ad euro 100.000, l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio dell’attività industriale o commerciale, l’esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l’obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale.

Alle persone fisiche di cui al primo comma il giudice può irrogare, con la sentenza penale di condanna, la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dall’esercizio di una professione o di un’arte o dagli uffici direttivi di una persona giuridica allorché i fatti che hanno condotto alla emissione della sentenza penale di condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un’iniziativa criminale analoga.

Art. 452-decies. - (Ripristino forzato dello stato dei luoghi e confisca) – Il giudice, con la sentenza di condanna, ordina il ripristino dello stato dei luoghi con procedura da eseguire in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l’ausilio della forza pubblica e a spese del condannato.

Ove l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi non possa essere eseguito in tutto o in parte il giudice ordina la confisca delle aree se di proprietà dell’autore o del concorrente nel reato».

Art. 2.

(Norme di coordinamento)

1. I rapporti tra le fattispecie indicate nelle disposizioni di cui all’articolo 1 e quelle sanzionate dalle disposizioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, in materia di rifiuti, sono regolati secondo il principio di specialità di cui all’articolo 15 del codice penale.

Art. 3.

(Fondo di rotazione per il ripristino

e la bonifica dei siti inquinati)

1. È istituito presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio il fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati, di seguito denominato «Fondo», dal quale possono essere prelevati, nei limiti delle disponibilità finanziarie annuali, le somme necessarie al recupero dei siti inquinati nei casi di impossibilità parziale o totale di applicazione dell’articolo 452-decies del codice penale. Il fondo è alimentato:

a) da un contributo dello Stato pari a 20 milioni di euro annui;

b) dai rientri previsti dall’articolo 4.

Art. 4.

(Modifiche all’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575)

1. All’articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n.575, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «o che non debbano essere utilizzate per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati»;

b) al comma 1, lettera b), dopo la parola: «mafioso», sono aggiunte le seguenti: «, al ripristino e alla bonifica dei siti inquinati»;

c) al comma 2, lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o al ripristino e alla bonifica dei siti inquinati»;

d) al comma 3, lettera b), dopo la parola: «mafioso», sono aggiunte le seguenti: «o al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi»;

e) al comma 3, lettera c), dopo la parola: «mafioso», sono aggiunte le seguenti: «o al ripristino e alla bonifica dello stato dei luoghi».

Art. 5.

(Accesso al Fondo)

1. Con regolamento da emanare entro il termine di cinque mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, il Governo adotta le disposizioni necessarie a:

a) individuare, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 3, le istituzioni legittimate ad accedere al Fondo;

b) disciplinare i termini per le domande di accesso al Fondo;

c) indicare i criteri sulla base dei quali quantificare gli interventi necessari al fine di recuperare e bonificare i siti inquinati;

d) individuare le modalità e i termini di erogazione delle somme richieste, prevedendo che, in caso di disponibilità finanziarie insufficienti, nell’anno di riferimento, a soddisfare per intero tutte le domande pervenute, sia possibile un accesso al Fondo in quota proporzionale e l’integrazione delle somme non percepite dal Fondo negli anni successivi, senza interessi, rivalutazioni e altri oneri aggiuntivi;

e) individuare le modalità di gestione del Fondo;

f) individuare procedure di cooperazione tra gli uffici competenti in relazione all’applicazione della presente legge.

2. Lo schema di regolamento di cui al comma 1 è trasmesso, entro il quarantacinquesimo giorno antecedente alla scadenza del termine di cui al medesimo comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l’espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari. Trascorsi trenta giorni dalla data di trasmissione, il regolamento è emanato anche in mancanza del parere.

Art. 6.

(Disposizioni finanziarie)

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, pari a 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2004, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall’uniforme incremento dell’1 per cento delle aliquote di base di cui all’articolo 5 della legge 7 marzo 1985, n.76, per il calcolo dell’imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3027

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 7 LUGLIO 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in —ambito ambientale

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – La tutela dell’ambiente rappresenta uno degli obiettivi prioritari che un moderno Stato di diritto deve perseguire.

A tal riguardo va detto che le normative in materia ambientale varate durante i precedenti anni hanno determinato un quadro interpretativo e applicativo non sempre omogeneo, nonché di difficile coordinamento. Il nostro ordinamento giuridico ha finora infatti rinunciato ad una compiuta e sistematica disciplina normativa della materia. Mi riferisco al fatto che a livello sanzionatorio, oltre a sanzioni amministrative, non siano previste fattispecie di delitto, minimizzando così i reati contro l’ambiente come reati contravvenzionali. L’effetto deterrente e contrastante delle violazioni risulta quindi di scarsa efficacia.

Un siffatto scenario normativo appare ormai anacronistico ed inadeguato, in maniera particolare tenendo conto che organizzazioni criminali di largo raggio e struttura sono coinvolte, sempre più direttamente ed incisivamente, in quelli che purtroppo possono tristemente essere definiti come business dell’ambiente, inerente soprattutto al traffico dei rifiuti, alla speculazione edilizia e alla gestione delle attività di recupero ambientale.

Da ciò nasce la necessità di un adeguamento normativo che, preso atto di quanto suddetto, sia capace di fornire alla polizia giudiziaria più accurati strumenti investigativi, ed alla magistratura regimi sanzionatori più idonei, proporzionati alla gravità delle violazioni compiute. Occorre partire dal presupposto che la fenomenologia criminale concernente l’ambiente non si esplicita in mere infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, bensì costituisce il prodotto di attività complesse, unificate da un disegno criminoso a largo raggio. Bisogna inoltre rilevare che le violazioni o gli illeciti nell’ambito del traffico dei rifiuti, durante l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento, sono connessi a frodi fiscali e, di conseguenza, dall’accertamento delle violazioni nel settore si giungerebbe anche all’accertamento di tali frodi fiscali.

Queste sono le premesse e le considerazioni dalle quali prende avvio il presente disegno di legge, che ha come obiettivo quello di incentivare la codificazione della materia sotto un profilo penalistico, introducendo nel codice di diritto penale un titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente.

Le ipotesi delittuose qui proposte sono caratterizzate dal fatto di sanzionare l’esposizione a pericolo (concreto) del bene ambiente, con la previsione di un aggravamento della pena nel caso della verificazione del danno allo stesso.

Procedendo adesso ad un’analisi dell’articolato, va detto innanzitutto che esso consta di una prima disposizione, che introduce sei articoli nell’istituito titolo VI-bis del codice penale.

Emerge, anzitutto, la definizione, ai fini penali, del bene giuridico ambiente (articolo 452-bis), che costituisce la prima importante novità.

Una tale definizione manca nell’ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all’elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell’uomo protette dall’ordinamento.

È stato poi definito (articolo 452-ter) il concetto di alterazione dello stato dell’ambiente, con specificazione del significato della gravità prevista dalla proposta in esame e con la codificazione di specifiche circostanze aggravanti, nonchè una precisa definizione d’alterazione.

Gli articoli 452-quater, 452-quinquies, e 452-sexies prevedono, rispettivamente, i traffici contro l’ambiente, l’associazione per delinquere contro l’ambiente e il concetto di ecomafia, ovvero di associazione di tipo mafioso per delinquere contro l’ambiente. Tale ultima disposizione rende finalmente possibile il perseguimento del fenomeno associativo, finora non perseguibile in quanto tale, giacchè non poteva un’associazione per delinquere essere finalizzata alla commissione di reati contravvenzionali.

Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all’affare dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell’ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi).

A tal riguardo, nelle disposizioni processuali contenute nella presente proposta, l’articolo 2, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis, inserisce (comma 1) al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all’articolo 452-sexies.

Sempre nell’articolo 2 del presente disegno di legge è stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente.

L’articolo 2, infine, prevede l’ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare in tali sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-bis)

1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il Titolo VI, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Definizione di ambiente) – Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, intese sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonchè il complesso delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter. - (Alterazione dello stato dell’ambiente) – Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell’ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell’aria, dell’acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da ventimila a trentamila euro. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.

La pena è raddoppiata se l’alterazione dell’ambiente avviene, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell’ambiente di un’area naturale protetta, o per la salute pubblica.

La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l’ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Art. 452-quater. - (Traffici contro l’ambiente) – Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l’ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da quindicimila a sessantamila euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di attività mirate all’importazione o all’esportazione delle sostanze di cui al primo comma.

Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l’ambiente) – Chiunque faccia parte di un’associazione formata da due o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

I promotori, gli organizzatori, nonchè coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all’associazione, sono puniti con la reclusione da quattro ad otto anni.

Art. 452-sexies. - (Associazione di tipo mafioso per delinquere contro l’ambiente) – Se l’associazione di cui all’articolo 452-quinquies è di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l’ambiente, l’assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l’associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell’ambiente.

Art. 452-septies. - (Pene accessorie) – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies comporta:

1) la interdizione definitiva dai pubblici uffici;

2) la interdizione definitiva dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna».

Art. 2.

(Norme processuali)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-bis», sono inserite le seguenti: «, 452-sexies».

2. Dopo l’articolo 316 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 316-bis. - (Sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali) – 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l’accertamento di delitti di cui al titolo VI-bis del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

3. Al comma 1 dell’articolo 5 delle Norme d’attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies del codice».

4. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «, nonché delitto di cui all’articolo 452-sexies del codice penale».

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3088

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore NESSA

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – La tutela dell’ambiente rappresenta uno degli obiettivi prioritari che un moderno Stato di diritto deve perseguire.

A tal riguardo va detto che le normative in materia ambientale varate durante i precedenti anni hanno determinato un quadro interpretativo e applicativo non sempre omogeneo, nonché di difficile coordinamento. Il nostro ordinamento giuridico ha finora infatti rinunciato ad una compiuta e sistematica disciplina normativa della materia. Mi riferisco al fatto che a livello sanzionatorio, oltre a sanzioni amministrative, non siano previste fattispecie di delitto, minimizzando così i reati contro l’ambiente come reati contravvenzionali. L’effetto deterrente e contrastante delle violazioni risulta quindi di scarsa efficacia.

Un siffatto scenario normativo appare ormai anacronistico ed inadeguato, in maniera particolare tenendo conto che organizzazioni criminali di largo raggio e struttura sono coinvolte, sempre più direttamente ed incisivamente, in quelli che purtroppo possono tristemente essere definiti come business dell’ambiente, inerente soprattutto al traffico dei rifiuti, alla speculazione edilizia e alla gestione delle attività di recupero ambientale.

Da ciò nasce la necessità di un adeguamento normativo che, preso atto di quanto suddetto, sia capace di fornire alla polizia giudiziaria più accurati strumenti investigativi, ed alla magistratura regimi sanzionatori più idonei, proporzionati alla gravità delle violazioni compiute. Occorre partire dal presupposto che la fenomenologia criminale concernente l’ambiente non si esplicita in mere infrazioni commesse da privati per isolati casi soggettivi, bensì costituisce il prodotto di attività complesse, unificate da un disegno criminoso a largo raggio. Bisogna inoltre rilevare che le violazioni o gli illeciti nell’ambito del traffico dei rifiuti, durante l’attività di raccolta, trasporto e smaltimento, sono connessi a frodi fiscali e, di conseguenza, dall’accertamento delle violazioni nel settore si giungerebbe anche all’accertamento di tali frodi fiscali.

Queste sono le premesse e le considerazioni dalle quali prende avvio il presente disegno di legge, che ha come obiettivo quello di incentivare la codificazione della materia sotto un profilo penalistico, introducendo nel codice di diritto penale un titolo dedicato ai delitti contro l’ambiente.

Le ipotesi delittuose qui proposte sono caratterizzate dal fatto di sanzionare l’esposizione a pericolo (concreto) del bene ambiente, con la previsione di un aggravamento della pena nel caso della verificazione del danno allo stesso.

Procedendo adesso ad un’analisi dell’articolato, va detto innanzitutto che esso consta di una prima disposizione, che introduce sei articoli nell’istituito titolo VI-bis del codice penale.

Emerge, anzitutto, la definizione, ai fini penali, del bene giuridico ambiente (articolo 452-bis), che costituisce la prima importante novità.

Una tale definizione manca nell’ordinamento vigente ed è stata tracciata attingendo all’elaborazione dottrinaria ed alla giurisprudenza della Corte costituzionale e della Corte di cassazione in materia, con estensione del concetto al complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, ed alle opere dell’uomo protette dall’ordinamento.

È stato poi definito (articolo 452-ter) il concetto di alterazione dello stato dell’ambiente, con specificazione del significato della gravità prevista dalla proposta in esame e con la codificazione di specifiche circostanze aggravanti, nonchè una precisa definizione d’alterazione.

Gli articoli 452-quater, 452-quinquies, e 452-sexies prevedono, rispettivamente, i traffici contro l’ambiente, l’associazione per delinquere contro l’ambiente e il concetto di ecomafia, ovvero di associazione di tipo mafioso per delinquere contro l’ambiente. Tale ultima disposizione rende finalmente possibile il perseguimento del fenomeno associativo, finora non perseguibile in quanto tale, giacchè non poteva un’associazione per delinquere essere finalizzata alla commissione di reati contravvenzionali.

Nella fattispecie rientrano quindi le mafie che gestiscono i cicli del cemento e dei rifiuti (si pensi, in particolare, all’affare dell’abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale ed alla gestione dei rifiuti), ma anche quelle che, a volte anche mediante il condizionamento di apparati amministrativi soprattutto locali, acquisiscono il controllo diretto delle operazioni di recupero dell’ambiente (si pensi, ad esempio, al solo controllo degli appalti destinati allo spegnimento degli incendi boschivi).

A tal riguardo, nelle disposizioni processuali contenute nella presente proposta, l’articolo 2, al fine di evitare qualsiasi contrasto con la disciplina procedurale vigente in tema di associazioni di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis, inserisce (comma 1) al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale un richiamo espresso alla fattispecie di cui all’articolo 452-sexies.

Sempre nell’articolo 2 del presente disegno di legge è stato poi introdotto (articolo 316-bis del codice di procedura penale) il sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dai reati ambientali, al fine di assicurare il risarcimento del danno pubblico ambientale di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’ambiente.

L’articolo 2, infine, prevede l’ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria, inserendovi agenti ed ufficiali del Corpo forestale dello Stato. Ciò al fine di portare in tali sezioni il contributo di esperienze in tema di repressione dei reati ambientali acquisite da tale Corpo e valorizzare una professionalità operativa spesso sottovalutata a livello di indagine di settore, anche se, nei fatti, diffusa capillarmente sull’intero territorio nazionale ed in particolare nelle aree naturali protette.


 

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Introduzione nel libro secondo del codice penale del titolo VI-bis)

1. Nel libro secondo del codice penale, dopo il Titolo VI, è inserito il seguente:

«Titolo VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis. - (Definizione di ambiente) – Agli effetti della legge penale, si considera ambiente il complesso delle risorse naturali, intese sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonchè il complesso delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter. - (Alterazione dello stato dell’ambiente) – Chiunque, in violazione di specifiche disposizioni, introduce nell’ambiente sostanze o radiazioni, in modo da determinare il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell’aria, dell’acqua o del suolo, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da ventimila a trentamila euro. Agli effetti della presente disposizione, per rilevante alterazione si intende quella che determina il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell’aria, dell’acqua e del suolo, stabiliti con decreto del Ministro competente.

La pena è raddoppiata se l’alterazione dell’ambiente avviene, ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell’ambiente di un’area naturale protetta, o per la salute pubblica.

La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile elimina il pericolo per l’ambiente, ovvero, ove ciò non sia possibile, ripari comunque il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Art. 452-quater. - (Traffici contro l’ambiente) – Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasposta, esporta, importa, procura ad altri o comunque detiene sostanze o energie di qualunque natura, che siano dannose o pericolose per l’ambiente, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da quindicimila a sessantamila euro.

La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di attività mirate all’importazione o all’esportazione delle sostanze di cui al primo comma.

Art. 452-quinquies. - (Associazione per delinquere contro l’ambiente) – Chiunque faccia parte di un’associazione formata da due o più persone allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

I promotori, gli organizzatori, nonchè coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono i mezzi finanziari o prestano consulenze tecniche all’associazione, sono puniti con la reclusione da quattro ad otto anni.

Art. 452-sexies. - (Associazione di tipo mafioso per delinquere contro l’ambiente) – Se l’associazione di cui all’articolo 452-quinquies è di tipo mafioso ai sensi dell’articolo 416-bis, coloro che vi partecipano sono puniti con le pene previste dal predetto articolo aumentate di un terzo, se le attività delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate, in tutto o in parte, con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l’ambiente, l’assetto del territorio e le bellezze naturali protette, ovvero se le attività economiche, le autorizzazioni, gli appalti ed i servizi pubblici, che l’associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto, siano destinati alla protezione o al recupero dell’ambiente.

Art. 452-septies. - (Pene accessorie) – La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies comporta:

1) la interdizione definitiva dai pubblici uffici;

2) la interdizione definitiva dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;

3) la incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

4) la pubblicazione della sentenza penale di condanna».

Art. 2.

(Norme processuali)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-bis», sono inserite le seguenti: «, 452-sexies».

2. Dopo l’articolo 316 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

«Art. 316-bis. - (Sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali) – 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l’accertamento di delitti di cui al titolo VI-bis del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

3. Al comma 1 dell’articolo 5 delle Norme d’attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n.271, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo forestale dello Stato per i reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies e 452-sexies del codice».

4. Alla lettera l-bis) del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-bis», sono aggiunte le seguenti: «, nonché delitto di cui all’articolo 452-sexies del codice penale».

 

 

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3167

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TURRONI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22  OTTOBRE 2004

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis, «Delitti contro l’ambiente», e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell’«ecomafia»

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


Onorevoli Senatori. – Più volte magistrati e rappresentanti delle forze addette al contrasto della criminalità, hanno rilevato che, in presenza di reati dalle conseguenze gravissime dal punto di vista dell’ambiente e della salute dei cittadini, le sanzioni amministrative vigenti costituiscono un deterrente poco efficace, che tra l’altro non consente di attivare gli strumenti di indagine utilizzabili solo nel caso in cui il reato venga punito con una pena prevista dal codice penale. Questi sono, in estrema sintesi, i motivi che hanno indotto già nella XIII legislatura il Parlamento italiano ed una apposita commisssione ministeriale a vagliare con attenzione le ipotesi di introduzione nel codice penale di un apposito titolo dei delitti contro l’ambiente, come, tra l’altro, è stato sottolineato a livello mondiale (si pensi alla conferenza dell’ONU del 1995). Il principio ispiratore è che dovrebbero essere superate le proposte di legge settoriali che introducono modifiche parziali, soprattutto ai codici. È infatti spesso accaduto che in leggi settoriali siano state inserite sanzioni penali ma in questo modo si rischia di creare una frammentazione di sanzioni penali che è difficile riportare ad una unicità di visione. L’idea è perciò quella di intervenire con una riforma organica di questo specifico tipo di reati nel codice penale, invece di modificare le varie leggi finora emanate in materia di ambiente. Come è noto, è molto più facile irrogare e applicare le sanzioni del codice piuttosto che quelle contenute in leggi particolari, che spesso sono di difficile interpretazione. Si pensi, ad esempio, alla legge 10 maggio 1976, n.319, cosiddetta «legge Merli», e alle numerose elaborazioni giurisprudenziali che ha avuto nei vari anni della sua applicazione. Tanto è vero che in materia di ambiente i giudici sono stati costretti, soprattutto all’inizio, quando mancava ancora una legislazione in materia ambientale, a ricorrere a figure del codice penale come il danneggiamento per regolare penalmente le varie fattispecie di inquinamento. Naturalmente si trattava di un adattamento del delitto di danneggiamento aggravato e si ricorreva a queste figure per supplire alla carenza di legislazione.

Emanate le varie normative specifiche, si è però verificato che spesso la prevenzione e la repressione fossero difficili da attuare perchè mancavano, e mancano tuttora, figure di delitto specifiche. Si tratta quasi sempre di ipotesi contravvenzionali ed in materia contravvenzionale molte facoltà che la giustizia possiede non possono essere esercitate con pari efficacia. Il presente disegno di legge, riprendendo il lavoro svolto nella XIII legislatura, prevede perciò anche l’erogazione di sanzioni, che sono tuttavia equilibrate rispetto alla rilevanza del bene ambientale coinvolto (ed il giudice potrà spaziare in una gamma di gravità della pena) ed hanno comunque l’effetto benefico di consentire l’utilizzo di tecniche investigative oggi non permesse, quali ad esempio le intercettazioni telefoniche. L’inasprimento delle pene non è quindi una grida di manzoniana memoria, fine a se stessa. Non si può inoltre omettere di coordinare la normativa con le norme processuali, inserendosi nel codice di rito.

Coordinare le due normative era necessario; altrimenti al diritto sostanziale sarebbe mancato l’ausilio delle corrispondenti norme di carattere processuale da adeguare a queste nuove figure di delitto. Finora, nel nostro ordinamento, è mancata la nozione di «ambiente», che si avvia solo per la parte costituzionale ad una elaborazione dottrinale, giurisprudenziale e legislativa, al quale abbiamo attivamente partecipato. Tuttavia non si confonda il concetto di «beni ambientali» con quello di «ambiente». L’ambiente è qualcosa di unitario, da distinguere dai singoli beni che lo compongono e meritevole di tutela anche nel suo complesso, oltre che nelle singole componenti. Si introduce pertanto, ai fini penali, anche questa nozione, anche per evitare la faticosissima elaborazione giurisprudenziale per chiarire che cosa s’intenda per «bosco» nel nostro ordinamento dopo il decreto-legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1985, n.431, cosiddetta «legge Galasso», nonché per evitare il caso della definizione autentica di rifiuto che ha portato ad una recente elaborazione legislativa in contrasto con la stessa disciplina comunitaria. Tutto prende le mosse dalla nozione di ambiente unitaria e generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, inteso sia come il complesso delle risorse, sia come singoli elementi sia come cicli naturali (si pensi all’inquinamento transfrontaliero e alle emissioni dei gas serra) nonché delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento. Viene poi previsto, all’articolo 452-ter da inserire nel codice penale, il delitto di alterazione dello stato dell’ambiente. Era quindi a maggior ragione necessario premettere a tutto la nozione di ambiente. L’alterazione dello stato dell’ambiente avviene contaminandolo illegittimamente con sostanze o energie, o in qualsiasi altro modo. Anche qui si è cercato di definire che cosa intendiamo quando usiamo un certo concetto (come quello di alterazione) per evitare che su una stessa nozione si verifichino disparità di giurisprudenza e quindi di trattamento per casi simili o uguali. Vi è poi il concetto di «grave alterazione»: si tratta anche del superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dei suoli e delle acque. In tali casi, qualora la violazione dia luogo a sanzione contravvenzionale, può concorrere anche il delitto di alterazione dello stato dell’ambiente. Si è previsto un aggravamento della pena nel caso in cui l’alterazione effettivamente si verifichi, oppure se dal fatto derivi pericolo per lo stato dell’ambiente, di un’area naturale protetta o per la salute pubblica, casi meritevoli di una tutela specifica. Poichè la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale (quella che segue al patteggiamento) non è una sentenza di condanna vera e propria, almeno per come la si è interpretata finora da parte della dottrina e della giudisprudenza, si è ritenuto opportuno fare riferimento oltre che alla sentenza di condanna, anche alla decisione emessa ai sensi di tale articolo. Il giudice, in questo caso, può ordinare il ripristino dello stato dell’ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l’ausilio della forza pubblica a spese dell’esecutato e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo dell’ambiente. Una nota sentenza pronunciata dalla Cassazione a sezioni unite in cui si stabilisce che in caso di condanna per abusivismo edilizio l’esecuzione e l’abbattimento dell’opera abusiva spetta al pubblico ministero, mentre prima del giudizio di condanna il suddetto potere è conferito al sindaco. Questo è l’unico caso in cui in un reato di carattere penale deve intervenire un’autorità amministrativa. Il giudice in caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice penale, può ordinare la confisca delle aree, se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, misura che, in materia di rifiuti tossici, sarebbe assolutamente efficace e consentirebbe di confiscare tutto ciò che viene utilizzato per trasportare i medesimi rifiuti, ove l’ordine di remissione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna. L’articolo 452-quater disciplina inoltre i traffici contro l’ambiente, prevedendo una pena per chiunque acquista, scambia o riceve illegittimamente sostanze o energie dannose o pericolose per l’ambiente (pena aumentata per i traffici internazionali o di sostanze radioattive). Le sostanze radioattive vengono ricomprese nell’ambito delle sostanze o delle energie dannose, in modo che non possano sfuggire al reato.

Per evitare confusioni con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, in materia di rifiuti, sono fatte salve le previsioni normative specifiche in esso previste. La pena è ridotta, anche qui, se il soggetto responsabile prima del giudizio elimina il pericolo per l’ambiente ovvero, ove ciò non sia possibile, ripara comunque integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale. In generale, poi, se il fatto è commesso con colpa la pena è ridotta. Si prevede anche la responsabilità del soggetto concorrente, il quale, per esempio, presti il proprio veicolo per trasportare rifiuti tossici nocivi; egli non è l’autore del fatto, ma compartecipe del reato, quindi è giusto che il mezzo venga sequestrato, anche se non è di proprietà dell’autore materiale del reato. Sono inoltre previste alcune pene accessorie in caso di condanna per delitti ambientali. In materia di ambiente è difficile contestare l’ipotesi di cui all’articolo 416-bis o semplicemente all’articolo 416, perchè si prevedono contravvenzioni. Per porre riparo a ciò, viene introdotto l’articolo 452-sexies, riguardante l’associazione per delinquere contro l’ambiente. In base a tale articolo chiunque faccia parte di un’associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni. I promotori, gli organizzatori, i capi, coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi finanziari o consulenze tecniche all’associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni. Le pene sono aumentate se il numero degli associati è superiore a sei. All’articolo 452-septies si introduce la nuova figura delittuosa, che mi sembra particolarmente importante, dell’ecomafia. Si tratta di una novità assoluta per l’ordinamento penale, di cui si è parlato spesso poichè il termine di ecomafia è entrato ormai nel linguaggio comune, pur restando, sia come concetto sia come delitto, sconosciuto al nostro ordinamento giuridico. È giunto dunque il momento di codificare il termine di ecomafia, prevedendo che l’associazione di tipo mafioso, di cui all’articolo 416-bis, è punita con le pene ivi previste, aumentate se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l’ambiente, l’assetto del territorio e le bellezze naturali, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l’associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto sono destinate alla protezione o al recupero dell’ambiente. Questa ipotesi delittuosa finalmente colma una lacuna del nostro ordinamento, soprattutto in materia di riciclaggio del denaro sporco, il quale apparentemente confluisce in attività formalmente legittime. È difficile perseguire oggi tale forma di riciclaggio, soprattutto se ben camuffato, ma con questa proposta potremo perseguire forme delittuose che si configurano come una specifica ipotesi di reato.

Vi sono poi le norme processuali di coordinamento, mentre l’articolo 316-bis concerne il sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali, al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349. Il danno ambientale è previsto dalla legge istitutiva del Ministero dell’ambiente, ma la normativa per la verità è scarsamente o per nulla attuata. Infine, in caso di inerzia della pubblica amministrazione, l’azione civile di danno pubblico ambientale viene promossa dal pubblico ministero, quale sostituto processuale ai sensi dell’articolo 81 del codice di procedura civile. Con il presente disegno di legge riteniamo in conclusione di tutelare maggiormente l’ambiente, in controtendenza con la depenalizzazione in atto per quanto riguarda i reati contro l’ambiente stesso.


 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Inserimento nel secondo libro

del codice penale del Titolo VI-bis)

1. Dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale è inserito il seguente:

«TITOLO VI-bis

DEI DELITTI CONTRO L’AMBIENTE

Art. 452-bis.

(Ambiente)

Agli effetti della legge penale l’ambiente è nozione unitaria comprensiva delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, e delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento per il loro interesse ambientale, paesaggistico, artistico, archeologico, architettonico e storico.

Art. 452-ter.

(Alterazione dello stato dell’ambiente)

Chiunque cagiona il pericolo di una rilevante alterazione dello stato dell’ambiente, contaminandolo illegittimamente con l’emissione, l’immissione o lo scarico di sostanze, energie o radiazioni ionizzanti, o in qualsiasi altro modo, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 15.000 a euro 100.000 . Agli effetti della legge penale, per rilevante alterazione dell’ambiente si intende anche il superamento dei limiti di accettabilità di contaminazione dell’aria, dei suoli e delle acque stabiliti con decreto del Ministro dall’ambiente e della tutela del territorio.

La pena è raddoppiata se l’alterazione dell’ambiente si verifica ovvero se dal fatto deriva pericolo per lo stato dell’ambiente di un’area naturale protetta o sottoposta a tuela paesaggistica, per la salute della flora e della fauna o per la salute pubblica. La pena è ridotta di due terzi se prima del giudizio il soggetto responsabile dimostri di aver eliminato il pericolo per l’ambiente o per la salute pubblica e di aver ripristinato lo stato dell’ambiente. Ove ciò non sia possibile, la pena è comunque ridotta della metà qualora il soggetto responsabile, prima del giudizio, ripari integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta di un terzo.

Il giudice, con la sentenza di condanna o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l’immediato ripristino dello stato dell’ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l’ausilio della forza pubblica a spese dell’esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice può ordinare la confisca delle aree se di proprietà dell’autore o del compartecipe al reato, ove l’ordine di rimessione in pristino non sia possibile o non venga eseguito dal condannato nei termini indicati nella sentenza di condanna.

Art. 452-quater.

(Traffici contro l’ambiente)

Chiunque illegittimamente produce, acquista, cede o riceve a qualsiasi titolo, trasporta, esporta, importa, procura ad altri, detiene, tratta o comunque gestisce abusivamente sostanze o radiazioni o energie di qualsiasi natura che siano dannose o pericolose per l’ambiente è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 25.000 a euro 100.000. La pena è aumentata da un terzo alla metà nel caso di traffici internazionali o di sostanze pericolose o radioattive. La pena è aumentata della metà se il fatto riguarda quantità ingenti delle medesime. Se il fatto è commesso con l’impiego di materiale nucleare la pena è della reclusione da cinque a dieci anni e la multa da euro 100.000 ad euro 250.000.

I rapporti fra la fattispecie di cui al primo comma e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità indicato dall’articolo 15.

Nell’ipotesi che i fatti di cui al primo comma abbiano provocato una rilevante alterazione dello stato dell’ambiente, si applica la fattispecie disciplinata dal presente articolo, eventualmente aggravata o attenuata ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 452-ter.

Se il fatto è commesso con colpa, la pena è ridotta della metà.

Il giudice con la sentenza di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina l’immiediato ripristino dello stato dell’ambiente con procedura da eseguirsi, in caso di inosservanza, a cura del pubblico ministero tramite l’ausilio della forza pubblica a spese dell’esecutato, e può subordinare la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

In caso di condanna, o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, il giudice ordina la confisca dei beni utilizzati per commettere il delitto qualora questi siano di proprietà dell’autore o del compartecipe.

Art. 452-quinquies.

(Pene accessorie alla condanna

per delitti ambientali)

Alla condanna per i delitti di cui agli articoli 452-ter e 452-quater conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter.

Art. 452-sexies.

(Associazione per delinquere

contro l’ambiente)

Chiunque fa parte di un’associazione formata da tre o più persone allo scopo di commettere delitti previsti dal presente titolo è punito, per il solo fatto di partecipare al sodalizio, con la reclusione da due a sei anni.

I promotori, gli organizzatori, i capi, nonché coloro che, coscienti dello scopo associativo, forniscono mezzi tecnici o finanziari o prestano consulenze all’associazione sono puniti con la reclusione da tre a otto anni.

Le pene sono aumentate di un terzo se il numero degli associati è superiore a sei.

Art. 452-septies.

(Ecomafia)

L’associazione di tipo mafioso di cui all’articolo 416-bis è punita con le pene ivi previste aumentate di un terzo, se le attività economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo siano finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o il profitto di reati contro l’ambiente, l’assetto del territorio, i beni paesaggistici, storici o artistici o le aree naturali protette, ovvero se le attività economiche, le concessioni, le autorizzazioni, gli appalti e i servizi pubblici che l’associazione intende acquisire in modo diretto o indiretto siano destinate alla promozione, alla tutela o al recupero dell’ambiente.

 

Art. 452-octies.

(Frode in materia ambientale)

Chiunque, fuori dai casi di concorso nel reato, al fine di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, ovvero di conseguirne l’impunità, omette o falsifica in tutto o in parte la documentazione prescritta dalla legge in materia ambientale ovvero fa uso di documentazione falsa, è punito con la reclusione fino a cinque anni e con la multa fino ad euro 50.000.

 

Art. 452-nonies.

(Sanzioni per le persone giuridiche)

Se i delitti previsti dal presente titolo sono commessi dagli amministratori di una persona giuridica nell’interesse della medesima o da persona che abbia agito individualmente o in quanto parte di un organo di una persona giuridica, purchè dotata di potere di rappresentanza di detta persona giuridica, e quest’ultima abbia tratto vantaggio o comunque beneficio dalla predetta attività illecita, con la sentenza di condanna il giudice può comminare alla persona giuridica una sanzione accessoria consistente nel pagamento di una multa da euro 25.000 ad euro 100.000, e, nei casi più gravi, l’interdizione temporanea o permanente dall’esercizio dell’attività industriale o commerciale, l’esclusione dal godimento di un vantaggio o aiuto pubblico, lo scioglimento coatto, l’obbligo di adottare misure specifiche al fine di evitare le conseguenze di condotte analoghe a quelle che hanno condotto alla responsabilità penale.

Alle persone fisiche di cui al primo comma il giudice può irrogare, con la sentenza penale di condanna, la sanzione accessoria della interdizione dai pubblici uffici, dall’esercizio di una professione o di un’arte o dagli uffici direttivi di una persona giuridica allorchè i fatti che hanno condotto alla emissione della sentenza penale di condanna inducano a temere che possa essere nuovamente intrapresa un’iniziativa criminale analoga.

Art. 452-decies.

(Traffico illecito di rifiuti)

Chiunque, con più operazioni o attraverso l’allestimento di mezzi e attività organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, tratta, detiene o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, senza le prescritte autorizzazioni o in difformità da esse, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 25.000 ad euro 100.000. Se il fatto è commesso con l’impiego di rifiuti pericolosi o radioattivi si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e la multa da euro 50.000 ad euro 250.000

Alla condanna conseguono le pene accessorie di cui agli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, con la limitazione di cui all’articolo 33 del medesimo codice.

Il giudice, con la sentenza o con la decisione emessa ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, ordina il ripristino dello stato dell’ambiente, e può subordinare ove possibile la concessione della sospensione condizionale della pena all’eliminazione del danno o del pericolo per l’ambiente.

I rapporti fra la fattispecie di cui al presente articolo e quelle sanzionate dalle previsioni normative di cui al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n.22, e successive modificazioni, in tema di rifiuti sono regolati secondo il principio di specialità di cui all’articolo15».

Art. 2.

(Norme processuali)

1. Al comma 3-bis dell’articolo 51 del codice di procedura penale, dopo le parole «di cui agli articoli 416-bis», sono aggiunte le seguenti: «, 452-septies».

2. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 316, è inserito il seguente:

«Art. 316-bis. - (Sequestro conservativo per garantire l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti da reati ambientali). – 1. Il pubblico ministero chiede, in ogni stato e grado del processo di merito per l’accertamento di delitti di cui al titolo VI-bis del codice penale, il sequestro conservativo ai sensi dell’articolo 316 al fine di evitare che manchino o si disperdano le garanzie per il risarcimento del danno ambientale, di cui all’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni».

3. Nel codice di procedura penale, dopo l’articolo 321, è aggiunto il seguente:

«Art. 321-bis. - (Sequestro per reati contro l’ambiente). – 1. In caso di flagranza dei reati previsti dal titolo VI-bis del codice penale, ovvero da specifiche disposizioni di legge a tutela dell’ambiente, il sequestro dell’area interessata, dei mezzi e dei beni serviti all’esecuzione del reato è obbligatorio da parte dell’organo di polizia giudiziaria accertatore».

4. Al comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», prima del punto, sono aggiunte le seguenti parole: «, nonché del Corpo forestale dello Stato».

5. Alla lettera l-bis del comma 2 dell’articolo 380 del codice di procedura penale, dopo le parole «416-bis», sono inserite le seguenti: «e del delitto di ecomafia previsto dall’articolo 452-septies del codice penale».

Art. 3.

(Legittimazione del pubblico ministero ad esercitare l’azione civile di danno pubblico ambientale in via sostitutiva)

1. All’articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. In caso di inerzia dei soggetti legittimati, l’azione è promossa dal pubblico ministero quale sostituto processuale ai sensi dell’articolo 81 del codice di procedura penale».

Art. 4.

(Distruzione o deturpamento di bellezze

naturali o ambientali)

1. L’articolo 734 del codice penale è sostituito dal seguente:

«Art. 734. - (Distruzione o deturpamento di bellezze naturali o ambientali). – Chiunque, mediante lavori, costruzioni, demolizioni, o in qualsiasi altro modo, senza autorizzazione o in difformità da essa, distrugge, danneggia o altera, anche in modo temporaneo, le bellezze naturali o ambientali o paesaggistiche dei luoghi soggetti alla speciale protezione dell’autorità, è punito con l’arresto fino a quattro anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 5.165. Se il fatto è commesso su aree paesaggisticamente tutelate, aree soggette a vincolo ovvero su aree naturali protette, si applica la pena della reclusione da un anno a sei anni e la multa da euro 10.000 ad euro 100.000

Con la sentenza di condanna è ordinata la rimessione in pristino dei luoghi a spese del condannato».

 

 


Esame in sede referente

 


COMMISSIONI 2a e 13a RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 

MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 2004

14ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

NOVI

 

 La seduta inizia alle ore 14.

IN SEDE REFERENTE

 

(66) SPECCHIA. - Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, " Dei delitti contro l'ambiente ", e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale 

(2994) PASCARELLA ed altri. - Introduzione nel codice penale del titolo " Dei delitti contro l'ambiente " e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati 

(3027) NESSA. - Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l' ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale

(Esame congiunto e rinvio)

 

 Il presidente NOVI avverte che nella giornata di ieri il Presidente del Senato ha provveduto a riassegnare alle Commissioni 2ª e 13ª i disegni di legge nn. 1741, 1816 e 3088, precedentemente assegnati alla sola Commissione giustizia, in sede referente. Poiché si tratta di tre testi normativi che vertono su materia analoga a quella oggetto dei disegni di legge oggi all’ordine del giorno, sin dalla prossima seduta le Commissioni riunite potranno decidere se discuterli congiuntamente.

 

 Il senatore BERGAMO(UDC), relatore per la 13ª Commissione, riferisce sui tre disegni di legge in titolo, sottolineando come quello presentato per primo in ordine di tempo, e cioè il disegno di legge n. 66 a firma del senatore Specchia – che potrebbe essere assunto quale testo base - si proponga di introdurre nel Codice penale vigente un Titolo specifico sui delitti contro l’ambiente, oltre ad alcune disposizioni di natura processuale. Il disegno di legge in questione riflette quindi la crescita della sensibilità ambientale, come si è sviluppata nel tempo, trovando riflesso anche in decisioni e disposizioni comunitarie. A tale ultimo riguardo, infatti, come è noto, gli stati membri dell’Unione europea dovrebbero provvedere a disciplinare penalmente la materia degli illeciti ambientali entro i primi mesi del 2005.

 Va ricordato altresì che il senatore Specchia è stato promotore di un disegno di legge costituzionale volto ad introdurre nell’articolo 9 della Costituzione il concetto di tutela dell’ambiente come interesse primario, disegno di legge costituzionale già approvato dal Senato ed attualmente all’esame della Camera dei deputati.

 Come è noto, peraltro, la revisione del codice penale, anche al di là della previsione dei delitti ambientali, forma già oggetto dell’attività di un’apposita commissione tecnica presieduta dal dottor Nordio, che peraltro, nell’ambito dell’apposita sottocommissione costituita al suo interno, ha già ultimato l’esame della parte concernente i delitti contro l’ambiente. La sottocommissione in questione dovrebbe sottoporre il testo predisposto alla commissione plenaria entro la fine del prossimo mese di novembre. Sarebbe pertanto opportuno programmare l’audizione del dottor Nordio, ed eventualmente di altri membri della commissione in questione, prima di procedere all’esame degli articoli dei disegni di legge in titolo. Ciò non certo allo scopo di adeguarsi pedissequamente alle scelte compiute in quella sede, non essendo assolutamente in discussione il pieno diritto del Senato di procedere autonomamente all’esame del testo normativo concernente i delitti ambientali, ma proprio per poter prendere visione in modo serio ed approfondito degli orientamenti prevalsi in sede di commissione tecnica.

 Il relatore per la 13ª Commissione si sofferma quindi brevemente sui testi dei disegni di legge in titolo, sottolineando in particolare come il disegno di legge n. 66 miri innanzitutto ad introdurre nel Codice penale una specifica nozione di ambiente, considerato come il complesso delle risorse naturali, sia come singoli elementi che come cicli naturali, nonché il complesso delle opere dell’uomo protette dall’ordinamento per il loro interesse ambientale, artistico, turistico, archeologico, architettonico e storico. La commissione tecnica, invece, ha preferito non offrire una definizione della nozione di ambiente.

 I testi in esame, inoltre, oltre a prevedere espressamente alcuni specifici reati, mirano ad introdurre una forma innovativa di ravvedimento operoso, nonché la legittimazione del pubblico ministero ad esercitare in via sostitutiva l’azione civile di danno pubblico ambientale.

 

 Il senatore Luigi BOBBIO(AN), relatore per la 2a Commissione, dopo aver dichiarato di condividere le valutazioni del relatore Bergamo, sottolinea in primo luogo l'importanza della materia affrontata dai disegni di legge in titolo. Se da un lato condivide il suggerimento del relatore per la 13a Commissione di tenere conto dei lavori della commissione Nordio che, come ricordato, si sta occupando anche della materia dei reati ambientali, ritiene opportuno, di contro, che le due iniziative non siano strettamente collegate quanto ai tempi del relativo esame. In altri termini considera prevalente l'interesse ad intervenire al più presto sulla materia degli illeciti ambientali, opportunamente novellando il codice penale in modo coerente e sistematico e senza attendere necessariamente la conclusione dei lavori della commissione Nordio, anche soltanto relativamente alla parte di interesse. Assicurare piena ed effettiva protezione dell'ambiente costituisce infatti un obiettivo ineludibile per uno stato di diritto. Il quadro normativo vigente è invece disorganico e poco chiaro, in quanto espresso da norme di varia natura stratificatesi nel tempo, non coordinate tra loro e soprattutto non pienamente rispondenti alle moderne e nuove esigenze di tutela. E' necessario altresì, nel procedere alla riforma degli illeciti ambientali, che la nuova disciplina possa dirsi connotata da caratteristiche, per così dire, di effettività ed in tal senso non può ritenersi sufficiente un approccio esclusivamente di tipo penalistico, che trascuri altri aspetti rilevanti, determinando una proliferazione delle sanzioni penali che finirebbe per danneggiare la stessa efficacia della tutela. In proposito i disegni di legge in titolo sono apprezzabili poiché si muovono in questa direzione, novellando il codice penale con l'obiettivo di ricondurre tutta la materia a sistema, ma anche intervenendo su altri aspetti che sono significativi per assicurare una protezione realmente efficace del bene ambiente. A tal fine è infatti necessario anche realizzare un opportuno coordinamento, una semplificazione del quadro normativo vigente oltre che ridisciplinare il momento della tutela amministrativa attraverso la ridefinizione dei relativi strumenti di controllo.

Si sofferma quindi sul disegno di legge n. 66 che propone come testo base per l'ampiezza della materia affrontata e per la chiarezza del suo contenuto. Il relatore Bobbio, in particolare, ne condivide le linee ispiratrici che sono tra l'altro quelle di aver ben chiaro il ruolo che in materia di illecito ambientale oggi svolgono le organizzazioni criminali, sempre più coinvolte negli affari variamente connessi all'ambiente. In particolare, grande è l'interessamento della criminalità di stampo mafioso nel settore della raccolta e del riciclaggio dei rifiuti che costituisce non soltanto fonte di proventi ma soprattutto attività prescelte per attuare il riciclaggio di denaro di provenienza illecita. Al riguardo, il disegno di legge d'iniziativa del senatore Specchia è apprezzabile in quanto richiama l'attenzione, con un'apposita disciplina, sul fenomeno che, sottolinea, essere di scottante attualità e richiede un intervento non ulteriormente differibile. Il disegno di legge n. 66 si segnala inoltre per l'introduzione della nozione di ambiente che è il bene giuridico da tutelare. La nozione, non esistente nell'ordinamento vigente, è stata tracciata, come si legge nella relazione illustrativa, attingendo all'elaborazione dottrinaria e giurisprudenziale in materia ed appare utile in quanto potrà soddisfare meglio quella esigenza di tassatività delle nuove fattispecie penali in ossequio al dettato costituzionale. L'iniziativa in titolo, nel definire i nuovi reati ambientali, appare altresì coerente con l'impostazione seguita dal codice penale nella strutturazione dei reati. I nuovi illeciti sono configurati come reati di pericolo concreto mentre, qualora si determini l'effettiva lesione del bene giuridico, la tecnica utilizzata è stata quella di delineare le fattispecie in termini di aggravante. Non è questa l'impostazione seguita dalla commissione Nordio nell'ambito dei lavori di riforma del codice penale che invece prevede le ipotesi aggravate come nuovi reati. Si sofferma quindi brevemente sui reati di cui agli articoli 452-ter, 452-quater, 452-quinquies in materia rispettivamente di alterazione dello stato dell'ambiente, di traffici contro l'ambiente e di frode in materia alimentare.

 Il disegno di legge n. 66 si caratterizza anche per l'aver delineato due nuove figure di reato associativo che andrebbero ad ampliare le fattispecie già previste di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale. Il relatore ritiene in proposito necessaria una discussione sull'opportunità dell'innovazione anche se fin d'ora ritiene condivisibile l'aver previsto un aggravamento della sanzione per la commissione in forma associata dei reati in materia ambientale. Segnala quindi la novità costituita dal cosiddetto ravvedimento operoso in base al quale si prevede una diminuzione delle pene in favore di chi si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, anche aiutando concretamente le forze dell'ordine o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto e nella scoperta dei suoi autori. Altro aspetto significativo è offerto dalla previsione di pene accessorie, quali l'ordine di ripristino dello stato dell'ambiente, mentre di indubbia utilità sono quelle disposizioni di carattere più strettamente processuale di cui all'articolo 2 del disegno di legge in titolo. Si tratta di norme importanti in quanto permettono di dare risposte efficaci evitando o comunque attenuando le conseguenze dannose che spesso per la natura degli illeciti sono irreversibili per l'ambiente o comunque necessitano di molto tempo per poter porre ad essi rimedio.

E' interessante, ancorché da discutere, l'ampliamento della composizione delle sezioni di polizia giudiziaria al corpo forestale dello Stato per i reati introdotti dalla riforma. Si dovrà valutare se con l'occasione non sia il caso di estendere tale previsione anche ad altri operatori, come ad esempio la guardia costiera, con riguardo alla tutela dell'ambiente marino. Quanto ai possibili miglioramenti dell'articolato, un'attenzione specifica dovrà essere dedicata a interventi di coordinamento della disciplina vigente con le novità introdotte dalla riforma oltre che ad aspetti di carattere minimale, come ad esempio l'adeguamento delle previsioni in tema di pene, che sono al momento formulate in lire.

Riferendosi poi al disegno di legge n. 3027 osserva che si tratta di un articolato dal contenuto sostanzialmente analogo anche se meno complesso, che si segnala per la presenza di alcune idee che potranno essere riprese nell'ambito dell'esame del testo base.

Quanto poi al disegno di legge n. 2994, analogamente al disegno di legge n. 66, è apprezzabile la proposta di introdurre un nuovo titolo nel codice penale dedicato specificatamente ai delitti contro l'ambiente. L'articolato si differenzia invece, per gli aspetti definitori preferendosi alla nozione di "ambiente" quella di "illecito ambientale". Altra peculiarità è la previsione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati; una disposizione questa che dovrà essere valutata con attenzione anche sotto il profilo della copertura finanziaria.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato.

 

 La seduta termina alle ore 15.

 


 

COMMISSIONI 2a e 13a RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE 2004

15ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 13ª Commissione

NOVI

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(66) Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, " Dei delitti contro l' ambiente ", e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalita' in ambito ambientale 

(2994) PASCARELLA ed altri. - Introduzione nel codice penale del titolo " Dei delitti contro l' ambiente " e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati 

(3027) NESSA. - Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l' ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalita' in ambito ambientale 

(1741) RIPAMONTI. - Modifiche al codice penale in materia di tutela dell' ambiente e dei beni culturali 

(1816) RIPAMONTI. - Delega al Governo per l' istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali 

(3088) SCALERA. - Norme per la tutela dall' inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027, congiunzione con l’esame dei disegni di legge nn. 1741, 1816 e 3088 e rinvio. Esame congiunto dei disegni di legge nn. 1741, 1816 e 3088, congiunzione con il seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027 e rinvio.)

 

 Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027, sospeso nella seduta del 13 ottobre scorso.

 

 Il presidente NOVI, dopo aver fatto presente che i disegni di legge nn. 1741, 1816 e 3088 sono stati riassegnati, in sede referente, alle Commissioni riunite 2a e 13a, ne propone la congiunzione con il seguito dell’esame dei disegni di legge nn. 66, 2994 e 3027, in quanto vertenti sulla stessa materia.

 

 Le Commissioni riunite convengono.

 

 Prosegue quindi la discussione generale.

 

 Il senatore ZANCAN (Verdi-U) interviene per richiamare specificamente l'attenzione sul fatto che, se in materia penale non è infrequente il ricorso a previsioni di carattere premiale rispetto a condotte riparatorie dell'offesa conseguente al reato, con particolare riferimento alla materia ambientale il ricorso a soluzioni di questo tipo va valutato con cautela in quanto le condotte criminose che vengono in rilievo in tale ambito si caratterizzano per un'offensività diffusa i cui effetti sono assai spesso difficilmente determinabili e valutabili. Alla luce di tali considerazioni, deve quindi ritenersi indispensabile che previsioni orientate nella predetta direzione si caratterizzino in ogni caso per l'intervento di un soggetto pubblico cui deve essere rimessa una verifica di ordine tecnico in ordine alla reale consistenza della condotta riparatoria.

 

 Dopo un breve intervento del senatore Luigi BOBBIO (AN), relatore per la 2a Commissione, il quale nel riferirsi alle considerazioni testé svolte dal senatore Zancan osserva come la problematica ad esse sottesa non vada enfatizzata dovendosi tener conto che comunque l'accertamento della condotta riparatoria è sempre rimesso alla valutazione finale del giudice, prende la parola il senatore FASSONE (DS-U) il quale sottolinea come i disegni di legge in titolo muovano da preoccupazioni senz'altro condivisibili, ma forniscano alle stesse una risposta sul piano legislativo che tende a sostanziarsi puramente e semplicemente nella creazione di nuove fattispecie che determinerebbero un innalzamento dei livelli di pena detentiva previsti, scegliendo in tal modo una linea di intervento che già altre volte ha dimostrato la sua insufficienza. A suo avviso, sarebbe invece necessario muoversi in una direzione diversa che prevedesse una sistemazione organica della normativa anche mediante la redazione di uno o più testi unici, il mantenimento delle fattispecie incriminatrici esistenti prevalentemente in ambito contravvenzionale accompagnato però da un'estensione dei termini di prescrizione, dall'esclusione in ogni caso del ricorso all'oblazione e da un forte innalzamento dei livelli delle sanzioni pecuniarie, la cui entità potrebbe poi risultare ridotta a fronte di condotte riparatorie. Si tratterebbe in sostanza di collocarsi nella prospettiva di un rafforzamento della legislazione speciale esistente, piuttosto che in quella di una problematica moltiplicazione delle fattispecie incriminatrici in materia ambientale.

 

 Il senatore ROLLANDIN (Aut) condivide le preoccupazioni emerse negli interventi precedenti circa l’impostazione repressiva sottesa nei disegni di legge in titolo, con riguardo alla tutela ambientale. Infatti, pur riconoscendo l’importanza della risposta sanzionatoria, è innegabile che dovrebbe essere maggiormente sviluppata la tutela preventiva, sebbene essa risulti essere messa a repentaglio da un livello di investimenti per la difesa ambientale che negli ultimi tempi ha subito una preoccupante riduzione. Pertanto, sarebbe auspicabile aprire uno spazio di riflessione sull’azione preventiva in materia di tutela ambientale, prevedendo il necessario coinvolgimento delle realtà locali.

 

 Il senatore TURRONI (Verdi-U) , riservandosi di intervenire nel merito delle disposizioni recate dai disegni di legge in esame, anche tenuto conto degli interventi precedenti, ricorda come fin dalla passata legislatura sia emersa la necessità di dotare il Paese di una legislazione organica relativamente ai delitti ambientali. I disegni di legge in titolo, si muovono lungo questa direzione anche se sarebbe utile, al termine della discussione generale, costituire un comitato ristretto e comunque prevedere lo svolgimento di audizioni di esperti ed operatori del settore, anche acquisendo le risultanze scaturite dai lavori della Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. In tal modo, infatti, si potrebbe effettuare una valutazione complessiva di queste delicate tematiche allo scopo di giungere alla definizione di un provvedimento che tratti in maniera organica la tutela penale dell’ambiente.

 

Il senatore ZICCONE (FI) dichiara di condividere le considerazioni appena svolte dal senatore Turroni in merito a quello che appare presumibilmente il modo più opportuno con il quale le Commissioni riunite dovrebbero procedere nell'esame dei disegni di legge in titolo. Si interviene infatti in un ambito materiale in cui già esiste una congerie di norme che rende per gli operatori estremamente difficile orientarsi. L'esigenza segnalata dal senatore Fassone di procedere alla redazione di uno o più testi unici appare, da questo punto di vista, innegabile, così come innegabile è l'esigenza di evitare interventi demagogici e di puntare, invece, alla costruzione di un intervento legislativo che sia realmente efficace. In tale prospettiva la proposta del senatore Turroni di procedere all'istituzione di un Comitato ristretto potrebbe concretamente rappresentare la sede più opportuna per affrontare le tematiche sottese ai disegni di legge in titolo e pervenire all'elaborazione di un'iniziativa legislativa contenutisticamente valida.

 

 Il presidente NOVI , dopo aver osservato che le richieste avanzate dal senatore Turroni potranno essere valutate dopo che si sarà esaurita la discussione generale dei disegni di legge in esame, rinvia il seguito dell’esame congiunto ad altra seduta.

 

 

 La seduta termina alle ore 15,20.

 

 


COMMISSIONI 2a e 13a RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

MERCOLEDÌ 9 FEBBRAIO 2005

17ª Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente della 2ª Commissione

ZANCAN

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE REFERENTE

 

(66) SPECCHIA. - Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, " Dei delitti contro l' ambiente ", e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale 

(1741) RIPAMONTI. - Modifiche al codice penale in materia di tutela dell' ambiente e dei beni culturali 

(1816) RIPAMONTI. - Delega al Governo per l' istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali 

(2994) PASCARELLA ed altri. - Introduzione nel codice penale del titolo " Dei delitti contro l' ambiente " e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati 

(3027) NESSA. - Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l' ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalita' in ambito ambientale 

(3088) SCALERA. - Norme per la tutela dall' inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori 

(3167) TURRONI. - Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis, " Delitti contro l' ambiente ", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell' " ecomafia "

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 1741, 1816, 2994, 3027 e 3088; congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 3167 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 3167; congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 1741, 1816, 2994, 3027, 3088 e rinvio)

 

 Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 66, 1741, 1816, 2994, 3027 e 3088, sospeso nella seduta del 20 ottobre 2004.

 

 Il presidente ZANCAN ricorda che è stata avviata la discussione generale sui predetti disegni di legge ed avverte altresì che, all'ordine del giorno delle Commissioni 2a e 13a riunite, è stato inserito l'esame del disegno di legge n. 3167, sempre in materia di delitti ambientali, del quale andrà valutata l'opportunità di disporre la congiunzione con l'esame delle altre iniziative in titolo.

 

 Il senatore BERGAMO(UDC), relatore per la 13a Commissione, illustra brevemente il disegno di legge n. 3167 osservando che l'articolato, sia pure con alcune novità sostanziali, segue il medesimo approccio alla materia dei reati ambientali che è proprio degli altri disegni di legge in esame. Anche in tal caso infatti si affronta, tra gli altri, il problema di offrire una definizione di ambiente, si introducono reati specifici in materia ambientale, nonché modifiche al codice di procedura penale, e si interviene sulla tematica del cosiddetto "ravvedimento operoso". Sussistono quindi a suo avviso tutte le condizioni affinché le Commissioni riunite dispongano la congiunzione dell'esame del disegno di legge n. 3167 con quello delle altre iniziative in titolo.

 

 Seguono brevi richieste di chiarimento da parte del senatore TURRONI (Verdi-U) e del senatore BUCCIERO (AN) ai quali replicano il relatore BERGAMO (UDC) e il presidente ZANCAN(Verdi-U).

 

 La Commissione conviene quindi di congiungere l'esame del disegno di legge n. 3167 con quello degli altri disegni di legge in titolo.

 

 Il presidente ZANCAN sottolinea come le iniziative in titolo affrontino una materia di grande importanza e delicatezza che auspicabilmente dovrebbe trovare al più presto organica sistemazione. In tale prospettiva la proposta - già affacciata nella precedente seduta - di procedere alla costituzione di un comitato ristretto gli sembra offrire il modo più efficace e rapido per procedere nell'esame.

 

 Il senatore BUCCIERO (AN) ritiene che si potrebbe procedere fin da ora alla costituzione di un comitato ristretto.

 

 Il senatore TURRONI (Verdi-U) ritiene invece preferibile portare a termine la discussione generale nel corso della quale potrebbero comunque emergere elementi utili ai fini della valutazione dell'opportunità di procedere alla costituzione del comitato ristretto, fermo restando che anch'egli è dell'opinione che tale soluzione sia la più funzionale nella prospettiva di pervenire in modo valido e nei tempi più ristretti possibili alla definizione dell'intervento legislativo in questione.

 

 Ha quindi la parola il senatore SPECCHIA (AN) per sottolineare come quella affrontata dalle iniziative in titolo sia senza dubbio una materia complessa e delicata che richiede peraltro al più presto una nuova disciplina sulla quale potrebbe determinarsi una ampia convergenza. Vi sono infatti da più parti sollecitazioni affinché finalmente la materia del diritto ambientale possa trovare una coerente sistemazione all'interno del codice penale. Ricorda quindi i lavori della Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse invitando ad acquisire agli atti delle Commissioni riunite un documento recentemente approvato in tema di criminalità ambientale che potrebbe risultare di grande aiuto per l'istruttoria legislativa. Auspica quindi che al più presto e comunque entro la fine della legislatura si possa addivenire al varo di una riforma.

 

 Alla richiesta di chiarimenti del relatore BERGAMO (UDC) sulle modalità di svolgimento delle numerose audizioni che appaiono a suo avviso indubbiamente necessarie, il presidente ZANCAN invita, sulla base di altre positive esperienze, a considerare la sede informale dell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni 2ª e 13ª riunite allargato ai rappresentanti dei Gruppi come quella più idonea per lo svolgimento delle audizioni medesime. Concorda quindi con il senatore Specchia sull'opportunità di poter disporre del citato documento della Commissione bicamerale sul ciclo dei rifiuti.

 

 Il senatore ZICCONE (FI) si dichiara favorevole alla costituzione di un comitato ristretto, in quanto ritiene che il comitato possa essere la sede più utile ad affrontare in tempi rapidi una materia pur complessa e delicata qual è quella in esame. Ritiene però necessario che alla sua costituzione si giunga solo al termine della discussione generale poiché - come già suggerito dal senatore Turroni - il suo svolgimento permetterebbe di avere quelle necessarie indicazioni che il comitato sarà chiamato a sviluppare.

 

 Il senatore VALLONE (Mar-DL-U) auspica che si possa giungere alla riforma dei delitti ambientali entro la fine della legislatura e giudica utile procedere alla costituzione di un comitato ristretto in esito alla discussione generale.

 

 Il presidente ZANCAN, alla luce del dibattito svolto, propone quindi di dedicare le prossime due sedute - da tenersi appena possibile secondo le determinazioni che saranno assunte dai presidenti Antonino Caruso e Novi - allo svolgimento della discussione generale e di chiedere l'acquisizione del documento recentemente approvato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti in materia di criminalità ambientale.

 

 Non facendosi osservazioni in senso contrario così resta stabilito.

 

 Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.

 

 

 La seduta termina alle ore 15,05.

 

 


COMMISSIONI 2a e 13a RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 

MERCOLEDÌ 13 APRILE 2005

18ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

 

 

 

 La seduta inizia alle ore 8,30.

(omissis)

(66) SPECCHIA. - Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, " Dei delitti contro l'ambiente ", e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalita' in ambito ambientale 

(1741) RIPAMONTI. - Modifiche al codice penale in materia di tutela dell'ambiente e dei beni culturali 

(1816) RIPAMONTI. - Delega al Governo per l'istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali 

(2994) PASCARELLA ed altri. - Introduzione nel codice penale del titolo "Dei delitti contro l'ambiente" e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati 

(3027) NESSA. - Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l' ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalita' in ambito ambientale 

(3088) SCALERA. - Norme per la tutela dall'inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori 

(3167) TURRONI. - Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del titolo VI-bis, "Dei delitti contro l' ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell' " ecomafia "

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

 Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 9 febbraio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO, dopo aver ricordato che nella predetta seduta si era stabilito di riservare ancora due sedute delle Commissioni riunite allo svolgimento della discussione generale, chiede se vi siano richieste di intervento.

 

Ha quindi la parola il senatore GIOVANELLI (DS-U) il quale osserva preliminarmente che il tema affrontato dalle iniziative in titolo è di assoluta importanza, essendo evidente la necessità di un riordino e di una maggiore razionalizzazione della disciplina degli illeciti in materia ambientale. Il quadro normativo vigente infatti richiede di essere riconsiderato con attenzione, visto che le finalità di repressione e di deterrenza da esso perseguite, alla prova dei fatti, sono rimaste mere ambizioni, prive di adeguati riscontri operativi. Vi è quindi la necessità di un regime sanzionatorio più efficace degli illeciti ambientali, considerato che la correttezza dei comportamenti non può essere la conseguenza automatica di un inasprimento irrazionale delle pene, così come fino ad oggi si è inteso realizzare. Dopo aver ricordato che la legislazione ambientale è molto spesso una normativa di avanguardia che per sua natura mira ad indirizzare condotte ed a formare una nuova etica più che a recepire comportamenti consolidati, constata come vi sia ancora molto da fare in questa direzione, sottolineando come iniziative recenti, quali i condoni riferiti anche ad aree demaniali, non siano certo andate nella direzione giusta.

Con riguardo alle iniziative in titolo, ritiene necessario addivenire alla predisposizione di un testo unificato che si faccia carico delle esigenze sopra rappresentate chiarendo in maniera univoca il confine tra ciò che è lecito e ciò che non lo è, in particolare prevedendo un regime articolato di sanzioni non necessariamente tutte di natura penale o comunque configurate in termini di delitti. Occorre rivedere le fattispecie nell'ottica di introdurre previsioni razionali, non essendo a suo avviso credibile una disciplina che individui sempre e comunque nella sanzione penale l'unico strumento per reprimere gli illeciti considerati. Sottolinea quindi l'importanza di fare uno sforzo ulteriore per chiarire le condotte illecite al fine di evitare quelle difficoltà ed incertezze applicative che la vigente disciplina pone ai cittadini ed agli operatori chiamati a dar attuazione alle norme, auspicando una riforma che possa finalmente consentire alla magistratura di svolgere con efficacia la sua funzione. Ritiene che andrebbero valorizzate le procedure di ravvedimento operoso e andrebbe data rilevanza penale esclusivamente alle condotte più gravi, prevedendo una modulazione tra delitti e contravvenzioni che tenga conto della natura delle condotte, anche opportunamente con un intervento diretto a novellare il codice penale.

Auspica conclusivamente la costituzione di un comitato ristretto con il compito di predisporre un testo unificato da assumere quale testo base per il prosieguo dell'esame.

 

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 9,30.

 

 


COMMISSIONI 2a e 13a RIUNITE

2ª (Giustizia)

13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

 

MERCOLEDÌ 25 MAGGIO 2005

20ª Seduta

 

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente della 2ª Commissione

ZANCAN

 

 

 La seduta inizia alle ore 15,40.

 

(omissis)

(66) SPECCHIA. - Introduzione nel codice penale del Titolo VI-bis, "Dei delitti contro l' ambiente", e disposizioni sostanziali e processuali per combattere il fenomeno della criminalita' in ambito ambientale 

(1741) RIPAMONTI. - Modifiche al codice penale in materia di tutela dell' ambiente e dei beni culturali 

(1816) RIPAMONTI. - Delega al Governo per l' istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali 

(2994) PASCARELLA ed altri. - Introduzione nel codice penale del titolo " Dei delitti contro l' ambiente " e istituzione di un fondo di rotazione per il ripristino e la bonifica dei siti inquinati 

(3027) NESSA. - Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l' ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalita' in ambito ambientale 

(3088) SCALERA. - Norme per la tutela dall' inquinamento acustico notturno derivante da antifurti sonori 

(3167) TURRONI. - Introduzione, nel libro secondo del codice penale, del Titolo VI-bis, " Dei delitti contro l' ambiente ", e disposizioni sostanziali e processuali contro il fenomeno criminale dell' " ecomafia "

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio. Costituzione di un Comitato ristretto)

 

 Riprende l’esame congiunto dei disegni di legge in titolo, sospeso nella seduta del 13 aprile scorso.

 

 Il presidente Antonino CARUSO, poiché nessun altro senatore chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione generale ed invita i relatori a svolgere i propri interventi in sede di replica e a dare il proprio orientamento in merito alla proposta, emersa nelle sedute precedenti, di costituire un Comitato ristretto.

 

 Il relatore per la Commissione giustizia, senatore Luigi BOBBIO (AN) , rileva che nel corso della discussione generale sono emersi spunti e suggerimenti di notevole interesse, soprattutto sotto il profilo teorico e sistematico della materia riguardante i delitti ambientali. Per quanto attiene poi alla proposta di costituire un Comitato ristretto, si pronuncia favorevolmente in quanto le problematiche sottese ai disegni di legge in titolo si prestano ad un necessario approfondimento in vista della elaborazione di un testo da sottoporre alla valutazione delle Commissioni riunite.

 

 Il relatore per la 13ª Commissione, senatore BERGAMO (UDC) , associandosi alle considerazioni appena espresse del senatore Bobbio, sottolinea che nel corso della discussione generale si è registrata una sostanziale convergenza sulla necessità di introdurre nel codice penale un titolo riguardante i delitti ambientali. Esprime poi il proprio avviso favorevole alla formazione di un Comitato ristretto, il quale potrebbe utilizzare come testo base il disegno di legge n. 66, verificando se vi siano le condizioni per pervenire ad un testo che tenga conto dei contenuti anche degli altri disegni di legge in esame.

 

 Il presidente CARUSO chiede a questo punto qual è l’orientamento dei rappresentanti dei vari Gruppi sia sulla costituzione di un comitato ristretto sia sull’eventuale adozione di un testo base, facendo presente che nella prassi instauratasi presso la Commissione giustizia si sono per lo più seguiti due percorsi: da un lato, in presenza di più disegni di legge, si è dato mandato al comitato ristretto di predisporre un testo unificato sul quale successivamente sono stati presentati emendamenti; dall’altro, in alternativa, si può ipotizzare che il comitato ristretto esamini eventuali emendamenti che i senatori intendano proporre ad un disegno di legge, adottato quale testo base. In ogni caso, le due opzioni sono entrambe possibili, sebbene fin da ora appaia opportuno individuare un testo base che potrebbe essere rappresentato, per i suoi contenuti, dal disegno di legge n. 66 di cui è primo firmatario il senatore Specchia.

 

 Il senatore SPECCHIA (AN) concorda sulla proposta di costituire un comitato ristretto, il quale dovrebbe procedere il più rapidamente possibile nei propri lavori, affinché le Commissioni riunite licenzino un testo condiviso sulla materia dei delitti ambientali. Ricorda inoltre che il disegno di legge n. 66 rappresenta il frutto anche dei lavori condotti, nella scorsa legislatura, dalla Commissione bicamerale d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti. Partendo da tale disegno di legge, il Comitato ristretto potrà poi giungere ad una sintesi dei contenuti delle altre proposte in argomento.

 

 I senatori ZANCAN (Verdi-Un), ZICCONE (FI) , RIZZI (FI) e FASSONE (DS-U) concordano sull’esigenza di costituire un comitato ristretto e sull’adozione quale testo base del disegno di legge n. 66.

 

 Le Commissioni riunite convengono quindi sulla necessità di procedere alla costituzione di un comitato ristretto e di adottare quale testo base il disegno di legge n. 66.

 Del comitato ristretto sono chiamati immediatamente a far parte oltre ai relatori, senatori Bergamo e Bobbio, i senatori Ponzo e Federici per il gruppo Forza Italia, i senatori Specchia e Semeraro per il gruppo Alleanza nazionale, i senatori Turroni e Zancan per il gruppo dei Verdi, i senatori Chincarini e Tirelli per la Lega padana, i senatori Moncada e Callegaro per il gruppo UDC e i senatori Rollandin e Kofler per il gruppo della Autonomie.

 

 Il presidente Antonino CARUSO invita i restanti gruppi a far pervenire quanto prima le indicazioni relative agli altri componenti del comitato ristretto.

 

 Il seguito dell’esame congiunto è quindi rinviato ad altra seduta.

 

 La seduta termina alle ore 16,15.

 

 


Esame in sede consultiva

 


 

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE 2004

8a Seduta

 

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Agoni, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

 

alle Commissioni 2a e 13a riunite:

 

(3027) NESSA. - Modifiche al codice penale in materia di delitti contro l’ambiente, e disposizioni per combattere il fenomeno della criminalità in ambito ambientale: parere favorevole;

 

(1816) RIPAMONTI. - Delega al Governo per l’istituzione presso i tribunali di una sezione specializzata per i reati ambientali: parere favorevole.

 

 


 

 

 

 

 

 



[1]    Il dato è del 25 marzo 2007.

[2]    Per ulteriori procedure di contenzioso avviate nei confronti dell’Italia in materia ambientale si rimanda all’Ufficio della Segreteria generale Rapporti con l’Unione europea.

[3]    Procedura d’infrazione n. 2006/4043. Causa C-503/06.

[4]    Procedura d’infrazione n. 2006/2131. Il parere motivato fa seguito ad una lettera di messa in mora del 10 aprile 2006 con cui la Commissione chiedeva all’Italia di inviare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi, come previsto dall’articolo 226 del Trattato CE. L’Italia non ha risposto alla lettera di messa in mora e, con una lettera del 12 giugno 2006, ha chiesto una proroga di due mesi al termine fissato nella lettera di messa in mora, al fine di potere completare l’esame delle risposte fornite dalle amministrazioni locali interessate. La Commissione ha deciso di non concedere la proroga sia perché la richiesta in tal senso le è pervenuta dopo la scadenza del termine di due mesi già fissato nella lettera di messa in mora sia per la necessità di adeguare tempestivamente la legislazione italiana alla direttiva 79/409/CEE in considerazione dell’imminente apertura della stagione venatoria.

[5]    Procedura d’infrazione n. 2004/4242. Il 18 ottobre 2005 la Commissione ha inviato una lettera di messa in mora all’Italia chiedendole di presentare le proprie osservazioni entro il termine di due mesi. L’Italia ha risposto con una lettera del 15 marzo 2006 nella quale afferma che la Regione Sardegna ha avviato le procedure per la modifica della legge regionale n. 2 del 13 febbraio 2004. La Commissione contesta, tuttavia, che la comunicazione italiana non contiene né una calendarizzazione della procedura legislativa regionale, né un testo delle modifiche proposte alla legge regionale n. 2 del 2004, né un’indicazione di quali aspetti toccati dalla lettera di messa in mora la legge regionale intenda risolvere. L’Italia, pertanto, non ha contestato gli addebiti formulati nella lettera di messa in mora e non ha risolto gli stessi.

[6]    Procedura d’infrazione n. 2004/4926. La Commissione ha inviato all’Italia una lettera di messa in mora il 18 ottobre 2005, chiedendo di presentare osservazioni entro i termine di due mesi. Poiché l’Italia non ha risposto alla richiesta della Commissione e quindi non ha contestato gli addebiti formali e non li ha risolti, la Commissione ha deciso di inviare un parere motivato.

[7] Procedura di infrazione n. 2002/4342.

[8] Procedura di infrazione n. 2001/5308.

[9] Procedura 2005/4051

[10]   Procedura d’infrazione 2002/2077, causa C-194/05.

[11]   Procedura d’infrazione 2003/2077, causa C-135/05. Vi è confluita anche la procedura d’infrazione 2002/2133 Discarica di rifiuti definita La Marca, località Sardone di Giffoni Valle Piana (Salerno).

[12]    Procedura d’infrazione 2002/2213, causa C-263/05.

[13]   Tale obiettivo è riconosciuto e sancito dall’articolo 174, paragrafo 2, del trattato CE.

[14]   La Corte di giustizia ha dichiarato, tra l’altro, che la Comunità può adottare i provvedimenti in relazione al diritto penale degli Stati membri che essa ritenga necessari per garantire la piena efficacia delle norme che ha emanato ai fini della tutela dell'ambiente.

[15]   La base giuridica per tali disposizioni, riguardanti la tutela dell'ambiente, è l'articolo 175, paragrafo 1, del trattato CE.

[16]   L’articolo 2 comma 35 del regolamento (CE) n. 1013/2006 relativo alle spedizioni di rifiuti definisce "spedizione illegale" qualsiasi spedizione di rifiuti effettuata, tra l’altro: senza notifica a tutte le autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; senza l'autorizzazione delle autorità competenti interessate a norma del presente regolamento; con l'autorizzazione delle autorità competenti interessate ottenuto mediante falsificazioni, false dichiarazioni o frodi; in un modo che non è materialmente specificato nella notifica o nei documenti di movimento; in un modo che il recupero o lo smaltimento risulti in contrasto con la normativa comunitaria o internazionale. Inoltre, esso fa definisce illegale qualsiasi spedizione di rifiuti che non siano inclusi negli elenchi di cui agli allegati III, III A o III B dello stesso regolamento.

[17]    La composizione di una nozione unitaria risulterebbe in questo caso dalla sommatoria di:

§tradizionali elementi oggetto della disciplina antinquinamento (aria, acqua, suolo, rifiuti, radiazioni, ecc.);

§elementi oggetto di discipline di tipo conservativo-protezionistico (flora, fauna, e in termini più generali biodiversità);

§elementi di tipo relazionale (clima e interrelazione fra i vari fattori);

§elementi ulteriori su cui non è pacifica la sussunzione sotto la nozione complessiva di ambiente: paesaggio, patrimonio culturale, beni materiali.

Può qui citasi la sentenza n. 210 del 22-28 maggio 1987, nella quale la Corte costituzionale propone una “concezione unitaria del bene ambiente, comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali”. Tale enunciazione viene accompagnata da una elencazione delle componenti di tale bene: “la conservazione, la razionale gestione e il miglioramento delle condizioni naturali [...] l’esistenza e la preservazione dei patrimoni genetici terrestri o marini, di tutte le specie animali o vegetali che in essi vivono allo stato naturale e, in definitiva, la persona umana in tutte le sue estrinsecazioni”.

[18]    Laddove la giurisprudenza costituzionale precedente alla L.Cost. 3/2001 si era assestata sul riconoscimento di una competenza legislativa (e quindi amministrativa, dato il previgente regime di “parallelismo”) concorrente.

[19]    Si veda, in particolare, M. Cecchetti, Riforma del Titolo V della Costituzione e sistema delle fonti: problemi e prospettive nella materia “tutela dell’ambiente e dell’ecosistema”, Osservatorio sul Federalismo, 13 giugno 2002.

[20]   Si veda anche il paragrafo "Documenti all’esame delle istituzioni europee".

[21]   Successivamente annullata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 settembre 2005 - causa C-176/03 - perché la materia della protezione dell'ambiente è stata ritenuta di competenza comunitaria e non di «terzo pilastro»).

[22]   Scheda predisposta dal dipartimento ambiente.

[23]   Ai sensi del primo comma dell’art. 844 c.c. “il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi”. Il secondo comma specifica la regola generale contenuta nel primo prevedendo che "nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà. Può tener conto della priorità di un determinato uso”. La giurisprudenza in materia ha assunto – nell’ultimo trentennio – un carattere fortemente evolutivo.

[24]   L'art. 2043 cod. civ. rappresenta invece la norma generale sul risarcimento del danno da fatto illecito. Tale norma è in vario modo coniugabile con l'art. 844 cod. civ.

[25]   Quali proprietà e salute.

[26]   Ai sensi del successivo comma 3 dello stesso articolo, l’azione per il risarcimento del danno , anche se esercitata in sede penale, era promossa dallo Stato e dagli enti territoriali sui quali incidono i beni oggetto del fatto lesivo, mentre la risarcibilità del danno era riconosciuta solo a favore delloStato.

Si deve ricordare, in proposito, che – con modifica alla legge n. 142 del 1990 – la legge n. 265 del 1999 ha introdotto una importante novità in materia di legittimazione ad agire, stabilendo che le associazioni di protezione ambientale (di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349) possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune e alla provincia, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

Le norme appena citate sono ora comprese nell’art. 9 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[27]   Ai sensi del comma 7, “ nei casi di concorso nello stesso evento di danno, ciascuno risponde nei limiti della più propria responsabilità individuale”.

[28]   Il comma 6 stabilisce, inoltre, che il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo comportamento lesivo dei beni ambientali.

[29]   Anche se agli articoli 304 e 305, sembra invece riaffacciarsi un principio di responsabilità oggettiva (almeno per l’”operatore”, senza peraltro specificare se con tale termine debba intendersi colui che svolge attività pericolosa o meno).

[30]   Le norme appena citate sono ora comprese nell’art. 9 del TU delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[31]   Tale interpretazione è stata successivamente condivisa dalla Cassazione con la sentenza n. 20370 del 20 aprile 2006 la quale ha rilevato che "correttamente i giudici di merito hanno osservato che la nozione di "disastro" non può ridursi a un concetto che racchiuda soltanto eventi di vasta portata o tragici. Infatti, l'elemento "disastro" connota anche i reati di pericolo (quale, appunto, quello di cui all'art. 437 c.p., comma 1), nei quali l'evento "danno" è assente e la sola possibilità o probabilità di esso viene assunta come fattispecie costitutiva. Da ciò si deve desumere che i parametri della "imponenza" e della "tragicità" non possono essere assunti come parametri e come misura del "disastro" giuridicamente inteso".

[32]   Al riguardo, si ricorda che ai sensi dell'articolo 416 del codice penale, quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni. Per il solo fatto di partecipare all'associazione la pena è della reclusione da uno a cinque anni. I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori. Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie si applica la reclusione da cinque a quindici anni. La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più. Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma. Restano applicabili le procedure per la rimessione in pristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili in caso di sentenza di condanna o patteggiamento. Ai sensi del successivo articolo 416-bis chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Coloro che promuovono, dirigono o organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da sette a dodici anni .L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgano della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali. Se l'associazione è armata si applica la pena della reclusione da sette a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da dieci a ventiquattro anni nei casi previsti dal secondo comma. L'associazione si considera armata quando i partecipanti hanno la disponibilità, per il conseguimento della finalità dell'associazione, di armi o materie esplodenti, anche se occultate o tenute in luogo di deposito. Se le attività economiche di cui gli associati intendono assumere o mantenere il controllo sono finanziate in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto, o il profitto di delitti, le pene stabilite nei commi precedenti sono aumentate da un terzo alla metà. Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alla camorra e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso.

[33]   La decisione quadro prevede, infatti, (art. 3, Reati di negligenza) che ciascuno Stato membro adotta i provvedimenti necessari per rendere perseguibili penalmente in virtù del proprio diritto interno, i reati ambientali quando sono commessi per negligenza o quanto meno per negligenza grave.

[34]   Il d. lgs. n. 152 ha abrogato (a far data dal 29 aprile 2006) il cd. decreto Ronchi, compreso l'articolo 17 recante norme in materia di bonifiche di siti contaminati (attuato con il D.M. 25 ottobre 1999, n. 471), recante i limiti massimi di concentrazione superati i quali si incorreva in una situazione di contaminazione necessaria per far scattare l'obbligo di bonifica).

[35]   D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 29 settembre 2000, n. 300.

[36]   Si ricorda che già nell’ambito della legge delega n. 300/2000 i reati in materia ambientale erano inseriti tra quelli per cui era prevista una responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (cfr. art. 11); sul punto, però, il Governo non aveva esercitato la delega.

[37]   Legge 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale.

[38]   Decreto legge 8 giugno 1992, n. 306, Modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa, convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356.

[39]   Formulazioni analoghe a quelle contenute nell’art. 4 p.d.l. sono infatti riscontrabili, ad esempio, nell’art. 9, commi 6 e 7 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001); nell’art. 14, co. 3, della legge 3 agosto 1998, n. 269 (Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù) e nell’art. 98 del DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza).

[40]   In relazione all'articolo in esame e a quello successivo si segnala che, probabilmente per un refuso, essi recano una erronea numerazione dovendosi correttamente indicare come 452-quinquies– (aggravante per associazione a delinquere) e 452-sexies( Delitti colposi contro l'ambiente).

[41]   Recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni e integrazioni

[42]   La necessità che sia precisata “la distinzione tra ciò che è rifiuto e ciò che non lo è” è stata ribadita dalla comunicazione della Commissione del 27 maggio 2003, secondo cui “la definizione di rifiuto è una costruzione giuridica certamente migliorabile”. cfr. http://europa.eu.int/eur-lex/it/com/pdf/2001/it_501PC0031.pdf.

[43]   Per la definizione di disastro ambientale presente nel disegno di legge governativo si rinvia alla relativa scheda di lettura.

[44]   Nel D.Lgs. 152/2006, la radioattività dei rifiuti costituisce circostanza aggravante.