Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Istituzione a Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari - A.C. 506
Riferimenti:
AC n. 506/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 127
Data: 21/03/2007
Descrittori:
FOGGIA, FOGGIA - Prov, PUGLIA   ISTITUZIONE DI SEDI E UFFICI GIUDIZIARI
SEZIONI DI UFFICI GIUDIZIARI     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Istituzione a Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari

A.C. 506

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 127

 

 

21 marzo 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: GI0136.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Impatto sui destinatari delle norme  6

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

§      Articolo 1  11

§      Articolo 2  14

§      Articolo 3  15

§      Articolo 4  17

§      Articolo 5  18

§      Articolo 6  19

Progetto di legge

§      A.C. 506, (on. Antonio Pepe e Leone), Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni23

§      Codice di procedura penale (artt. 51, 424 e 429)31

§      R.D. 30 gennaio 1941, n. 12  Ordinamento giudiziario. (artt. 49-59, 70 e Tabelle A e B)35

§      L. 1° febbraio 1989, n. 30. Costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate.41

§      D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (Tabella A e B, stralci)43

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

506

Titolo

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d' appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d' appello di Bari e del tribunale per i minorenni

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Ordinamento giudiziario

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione alla Camera

4 maggio 2006

§       annuncio

8 maggio 2006

§       assegnazione

5 luglio 2006

Commissione competente

II (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I (Affari costituzionali), V (Bilancio), XI (Lavoro)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 506 interviene sulla materia della geografia giudiziaria, con particolare riferimento al distretto della Corte d'appello di Bari.

 

Nello specifico, l'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede l'istituzione a Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari  e di una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario dei tribunali di Foggia e Lucera.

 

Il successivo articolo 2 della proposta istituisce, inoltre, a Foggia il Tribunale per i minorenni, mentre l'articolo 3 attiene all’esercizio delle funzioni requirenti nella procura generale della repubblica presso la istituendo sezione distaccata della corte di appello di Bari.

 

L'articolo 4 autorizza il Ministro della giustizia ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse alla legge riguardante l’ordinamento giudiziario e conseguenti all’istituzione della nuova sezione distaccata della corte di appello di Bari, mentre il successivo articolo 5 attiene all’individuazione delle piante organiche dei nuovi uffici giudiziari e alla data di inizio del funzionamento degli uffici stessi.

 

Da ultimo, l'articolo 6 regola la fase transitoria del passaggio di competenze.

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare corredate della sola relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame interviene su disposizioni normative di rango primario. Si giustifica, pertanto, l'utilizzo dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come già rilevato, la proposta di legge in esame prevede l'istituzione a Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari, di una sezione distaccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni.

 

La materia trattata rientra, quindi, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 4 della proposta di legge autorizza il Ministro della giustizia – presumibilmente con proprio decreto – ad apportare le variazioni alle tabelle A e B annesse all’ordinamento giudiziario, conseguenti all’istituzione nella città di Foggia della sezione distaccata della corte d'appello di Bari (di cui all’art. 1 p.d.l.).

 

Ai sensi del successivo articolo 5, il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, con proprio decreto, definisce le piante organiche dei nuovi uffici giudiziari e la data di inizio del funzionamento degli uffici stessi.

 

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento in esame, da un lato, modifica direttamente un articolo del codice di procedura penale, utilizzando, quindi, la tecnica della novellazione, dall'altro lato, autorizza il Ministro della giustizia ad intervenire con proprio decreto per modificare le tabelle “A” e “B” annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge n. 30 del 1989 e successive modificazioni.

Al riguardo, come di seguito evidenziato (cf. successivo paragrafo riguardante la formulazione del testo), ai fini di  un migliore coordinamento con la normativa vigente, sarebbe opportuno che la modica ai citati allegati venisse disposta direttamente dalla proposta di legge in esame, trattandosi di una novella ad una disposizione normativa di rango primario.

Impatto sui destinatari delle norme

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l’istituzione nella città di Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari è volta a soddisfare «l’interesse della collettività ad una giustizia rapida ed accessibile». Nella medesima relazione, si ricorda, altresì, l’elevato numero di residenti nella provincia di Foggia, l’elevato numero degli affari civili e penali dei tribunali di Foggia e Lucera e la distanza dei comuni ricompresi nel circondario dei due tribunali dalla sede di Bari.

 

Con particolare riferimento, poi, alla ulteriore previsione riguardante l'istituzione di un Tribunale per i minorenni nella medesima città di Foggia, la relazione illustrativa pone particolare attenzione al crescente fenomeno della criminalità organizzata e microcriminalità giovanile in questa città e nella sua provincia, nonché le difficoltà che incontrano i familiari dei minorenni ospitati nell'istituto di rieducazione minorile di Bari, "nella maggior parte dei casi poco abbienti", ad assicurare loro una adeguata assistenza.

Formulazione del testo

Con riferimento all'articolo 4, si osserva che tale disposizione autorizza il Ministro della giustizia ad intervenire con proprio decreto per modificare le tabelle “A” e “B” annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge n. 30 del 1989 e successive modificazioni.

Al riguardo, trattandosi di una modifica ad una disposizione normativa di rango primario sarebbe opportuno che tale intervento venisse disposto direttamente dal provvedimento in esame.

All’articolo 5 appare opportuno valutare l’eventuale onerosità della norma, prevedendo, ove necessario, una apposita copertura finanziaria.

 

In relazione, poi, all'articolo 6, su un piano meramente formale, sembra opportuno fare espresso riferimento anche agli affari civili e penali pendenti presso il Tribunale per i minorenni di Bari e non solo agli affari pendenti presso la Corte d'appello di Bari.

Inoltre, sempre con riferimento al medesimo articolo 6, andrebbe valutata l'opportunità di collegare lo spostamento della competenza sui procedimenti da assegnare ai nuovi uffici giudiziari non tanto alla data di istituzione di tali uffici, come previsto dalla disposizione in commento, bensì alla data di inizio del loro  funzionamento (cfr. scheda di lettura relativa all'articolo 6).

 

 


Schede di lettura

 


 

Articolo 1


1. Sono istituite in Foggia una sezione staccata della corte d'appello di Bari ed una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e Lucera.


 

 

L’articolo 1 modifica la geografia giudiziaria nell’ambito del distretto della Corte di appello di Bari.

 

Attualmente, in base alla Tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 (Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado), la Corte di appello di Bari ha giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei seguenti quattro tribunali:

 

Tribunale di Bari

Tribunale di Bari

Bari, Mola di Bari, Triggiano, Valenzano

Sezione distaccata di Acquaviva delle Fonti

Acquaviva delle Fonti, Cassano delle Murge, Gioia del Colle, Santeramo in Colle

Sezione distaccata di Altamura

Altamura, Gravina di Puglia, Poggiorsini

Sezione distaccata di Bitonto

Bitonto, Giovinazzo, Palo del Colle

Sezione distaccata di Modugno

Binetto, Bitetto, Bitritto, Grumo Appula, Modugno, Toritto

Sezione distaccata di Monopoli

Monopoli, Polignano a Mare

Sezione distaccata di Putignano

Alberobello, Castellana Grotte, Locorotondo, Noci, Putignano, Turi

Sezione distaccata di Rutigliano

Adelfia, Capurso, Casamassima, Cellamare, Conversano, Noicattaro, Rutigliano, Sammichele di Bari, Sannicandro di Bari

Tribunale di Foggia

Tribunale di Foggia

Accadia, Anzano di Puglia, Ascoli Satriano, Bovino, Candela, Castelluccio dei Sauri, Deliceto, Foggia, Monteleone di Puglia, Orsara di Puglia, Panni, Rignano Garganico, Rocchetta Sant'Antonio, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, Sant'Agata di Puglia

Sezione distaccata di Cerignola

Carapelle, Cerignola, Ordona, Orta Nova, Stornara, Stornarella

Sezione distaccata di Manfredonia

Isole Tremiti, Manfredonia, Mattinata, Monte Sant'Angelo, Vieste, Zapponeta

Sezione distaccata di San Severo

San Severo

Sezione distaccata di Trinitapoli

Margherita di Savoia, San Ferdinando di Puglia, Trinitapoli

Tribunale di Lucera

Tribunale di Lucera

Alberona, Biccari, Carlantino, Casalnuovo Monterotaro, Casalvecchio di Puglia, Castelluccio Valmaggiore, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, Celle di San Vito, Faeto, Lucera, Motta Montecorvino, Pietramontecorvino, Roseto Valfortore, San Marco la Catola, Troia, Volturara Appula, Volturino

Sezione distaccata di Apricena

Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale, San Paolo di Civitate, Serracapriola, Torremaggiore

Sezione distaccata di Rodi Garganico

Cagnano Varano, Carpino, Ischitella, Peschici, Rodi Garganico, Sannicandro Garganico, Vico del Gargano

Tribunale di Trani

Tribunale di Trani

Bisceglie, Trani

Sezione distaccata di Andria

Andria

Sezione distaccata di Barletta

Barletta

Sezione distaccata di Canosa di Puglia

Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola

Sezione distaccata di Molfetta

Molfetta

Sezione distaccata di Ruvo di Puglia

Corato, Ruvo di Puglia, Terlizzi

 

 

La disposizione in commento istituisce a Foggia:

 

- una sezione distaccata della corte di appello di Bari;

- una sezione distaccata della corte di assise di appello di Bari.

 

Tali sezioni distaccate avranno giurisdizione sul territorio compreso nel circondario dei tribunali di Foggia e Lucera.

 

In particolare, il circondario dei tribunali di Bari e Trani resterebbe sotto la giurisdizione della Corte di appello di Bari, mentre il circondario dei tribunali di Foggia e Lucera passerebbe sotto la giurisdizione della sezione distaccata di Foggia della Corte di appello di Bari.

 

Come si legge nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, l’istituzione nella città di Foggia di una sezione distaccata della corte d'appello di Bari è volta a soddisfare «l’interesse della collettività ad una giustizia rapida ed accessibile». Nella medesima relazione, si ricorda, altresì, l’elevato numero di residenti nella provincia di Foggia, l’elevato numero degli affari civili e penali dei tribunali di Foggia e Lucera e la distanza dei comuni ricompresi nel circondario dei due tribunali rispetto alla dalla sede di Bari.

 

Si segnala, infine, che attualmente esistono tre sole sezioni distaccate di corte d'appello:

 

Si tratta, in particolare delle seguenti sezioni:

 

-          Bolzano, sezione distaccata della corte di appello di Trento;

-          Sassari, sezione distaccata della corte di appello di Cagliari;

-          Taranto, sezione distaccata della corte di appello di Lecce.


 

Articolo 2

1. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni.

 

 

 

L’articolo 2 istituisce a Foggia il Tribunale per i minorenni.

 

 

Il tribunale per i minorenni è competente a decidere le cause penali e civili relative a persone che non hanno ancora compiuto la maggiore età. La giurisdizione in campo penale è esclusiva. In campo civile le competenze del tribunale asseriscono principalmente alle condizioni personali dei minori con particolare riguardo all’esercizio della potestà parentale ed all’adozione di minori italiani e stranieri.

 

Al riguardo, si osserva che l’articolo 49 dell’ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), dispone che in ogni sede di corte d’appello o di sezione distaccata di corte d'appello è costituito un tribunale per i minorenni.

 

L'istituendo tribunale per i minorenni nella città di Foggia avrà, quindi, giurisdizione su tutto il territorio di competenza della nuova sezione distaccata della corte d' appello di Bari.

 

In merito alla disposizione in esame la relazione illustrativa della proposta di legge A.C. 506, sottolinea, in particolare, il crescente fenomeno della criminalità organizzata e microcriminalità giovanile che ha riguardato questa città e la sua provincia, nonché le difficoltà che incontrano i familiari dei minorenni ospitati nell'istituto di rieducazione minorile di Bari, "nella maggior parte dei casi poco abbienti", ad assicurare loro una adeguata assistenza.

 


 

Articolo 3


      1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il distretto comprenda una sezione staccata di corte d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente».

      2. Al comma 3-ter dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione staccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte di appello».


 

L’articolo 3 attiene all’esercizio delle funzioni requirenti nella procura generale della repubblica presso la sezione distaccata di corte di appello.

 

Si ricorda infatti che ai sensi dell’art. 70 (Costituzione del PM), comma 2, dell’Ordinamento giudiziario (R.D. 30 gennaio 1941, n. 12) “presso le sezioni distaccate di corte di appello le funzioni del procuratore generale sono esercitate dall'avvocato generale, a norma dell'art. 59”. L’articolo 59, comma 3, precisa che alle procure generali presso le sezioni distaccate di corte di appello “sono preposti avvocati generali alla dipendenza del procuratore generale della Repubblica”.

 

In particolare, la disposizione in commento novella i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 51 del codice di procedura penale, relativi alle attribuzioni del procuratore distrettuale antimafia (procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello).

 

Si ricorda che il comma 3-bis attribuisce specifica competenza alla Procura distrettuale antimafia per lo svolgimento delle indagini e delle funzioni accusatorie nei procedimenti afferenti ai delitti di criminalità organizzata tra i quali si annoverano: i delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso; il delitto di sequestro di persona a scopo d'estorsione, i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis, c.p.; i delitti commessi al fine di agevolare l'attività di tali associazioni; il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope; il delitto di associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri; il delitto di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù; il delitto di tratta di persone; il delitto di acquisto o alienazione di schiavi; il delitto di associazione a delinquere finalizzata a tali ultime illecite attività.

Il comma 3-ter prevede che, nei casi previsti dal comma 3 bis, il procuratore generale presso la corte di appello possa, per giustificati motivi, e previa richiesta del procuratore distrettuale, disporre che le funzioni di PM per il dibattimento siano esercitate da un magistrato della Procura del tribunale competente.

 

Inserendo nel comma 3-bis un ulteriore periodo, l’articolo 3, comma 1 della proposta di legge prevede che per i distretti di corte di appello nei quali è istituita una sezione distaccata (attualmente Bolzano, Sassari e Taranto, oltre all’istituenda sezione di Foggia) le funzioni di PM nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado per delitti di criminalità organizzata sono attribuite all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente (nel caso previsto dalla p.d.l. all’ufficio del PM presso il tribunale di Foggia).

 

Inserendo nel comma 3-ter un ulteriore periodo, l’articolo 3, comma 2 della p.d.l. prevede che – sempre nei casi previsti dal comma 3-bis - l’avvocato generale presso la sezione della corte di appello possa, per giustificati motivi, e previa richiesta del procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione distaccata, disporre che le funzioni di PM per il dibattimento siano esercitate da un magistrato della Procura del tribunale competente. In sostanza, con la novella si ottiene che la relativa decisione non debba essere presa dal procuratore generale presso la corte di appello ma possa essere assunta anche in sede “decentrata”, dall’avvocato generale.

 

In relazione alla formulazione del comma 2 di questo articolo, su un piano meramente formale, ai fini di omogeneità con le vigenti disposizioni normative concernenti altre sezioni distaccate di corti di appello, appare preferibile sostituire l'espressione "sezione staccata"[1], con  l'espressione "sezione distaccata".

Analoga modifica appare opportuna al successivo articolo 6, comma 1.


 

Articolo 4


      1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1o febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.


 

 

L’articolo 4 autorizza il Ministro della giustizia – presumibilmente con proprio decreto – ad apportare le variazioni alle tabelle A e B annesse all’ordinamento giudiziario, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge n. 30 del 1989, conseguenti all’istituzione della sezione distaccata di Foggia della corte di appello di Bari (di cui all’art. 1 p.d.l.).

 

In relazione alla formulazione di questo articolo si segnala che trattandosi di una modifica ad una disposizione normativa di rango primario sarebbe opportuno che tale intervento venisse disposto direttamente dal provvedimento in esame.

 

Inoltre, appare opportuno fare riferimento alle tabelle “A” e “B” allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998, piuttosto che alle tabelle “A” e “B” allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

 


 

Articolo 5


      1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici e determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.


 

 

L’articolo 5 attiene all’individuazione delle piante organiche dei nuovi uffici giudiziari e alla data di inizio del funzionamento degli uffici stessi.

 

In particolare, la disposizione in esame affida ad un decreto del Ministro della giustizia, da emanarsi entro sei mesi dall’entrata in vigore della legge, il compito di stabilire le piante organiche della sezione distaccata della Corte di appello, della sezione distaccata della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni di Foggia.

Al riguardo, si osserva che dalla formulazione del testo si evincere che la determinazione del personale necessario al funzionamento degli uffici dovrà avvenire attraverso la contemporanea riduzione (“ridefinizione”) delle dotazioni organiche di altri uffici.

 

In relazione alla disposizione in esame appare, comunque, opportuno valutare l’eventuale onerosità della norma, prevedendo, ove necessario, una apposita copertura finanziaria.

 

Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia dovrà, inoltre, fissare la data di inizio del funzionamento degli uffici, che dovranno comunque essere operativi entro un anno dall’entrata in vigore della legge.

 

 

 


 

Articolo 6


      1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione staccata di corte d'appello di Foggia, della sezione staccata della corte di assise d'appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

      2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.


 

 

L’articolo 6 disciplina la fase transitoria del passaggio di competenze verso i nuovi uffici giudiziari e stabilisce, al comma 1, che alla data di istituzione dei nuovi uffici, gli affari pendenti dinanzi alla Corte di appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla sezione distaccata di Foggia o al Tribunale per i minorenni di Foggia vengano devoluti a tali nuovi uffici.

 

Ai fini di una migliore formulazione dell'articolo in esame appare opportuno fare espresso riferimento anche agli affari civili e penali pendenti presso il Tribunale per i minorenni di Bari e non solo agli affari pendenti presso la Corte di appello di Bari.

 

Inoltre, andrebbe valutata l'opportunità di collegare lo spostamento della competenza sui procedimenti da assegnare ai nuovi uffici giudiziari non tanto alla data di istituzione di tali uffici, come previsto dalla disposizione in commento, bensì alla data di inizio del loro  funzionamento.

Al riguardo, si osserva, infatti, che la data di istituzione dei nuovi uffici giudiziari può non coincidere con quella relativa alla loro entrata in funzione in quanto il precedente articolo 5 della p.d.l. prevede che l'entrata in funzione delle nuove sezioni distaccate e del nuovo Tribunale per i minorenni venga stabilita dal Ministro della Giustizia, tenuto conto che tali uffici dovranno essere operativi, al più tardi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

Pertanto, l'articolo 6, nella misura in cui  collega lo spostamento della competenza alla mera istituzione dei nuovi uffici giudiziari, indipendentemente, quindi, dalla loro effettiva operatività, rischia di "congelare" la trattazione di tutti gli "affari civili e penali pendenti" che sono oggetto del "passaggio di competenza" fino al momento dell'entrata in funzione delle nuove strutture.

 

Il comma 2 individua una deroga al regime previsto dal comma precedente, escludendo il passaggio di competenze laddove:

 

-          nei procedimenti civili, la causa di appello sia già stata rimessa al collegio attraverso la fissazione della data dell’udienza di discussione (ex art. 352 c.p.c.);

 

-          nei procedimenti penali, si sia già chiusa l’udienza preliminare con decreto che dispone il giudizio e quest’ultimo sia già stato notificato alle parti.

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art. 424 c.p.p. l’udienza preliminare può concludersi con una sentenza di non luogo a procedere o con decreto che dispone il giudizio, Quest’ultimo è il provvedimento del giudice che chiude l’udienza preliminare, disponendo che l'imputato sia sottoposto al giudizio dibattimentale. Il contenuto del decreto è descritto dall’art. 429 c.p.p., che al comma 4 dispone che l’atto sia notificato almeno 20 giorni prima del giudizio all’imputato e alla persona offesa che non fossero presenti alla lettura del provvedimento in udienza preliminare.

 

-          negli affari di volontaria giurisdizione quando gli stessi siano già in corso.

 

Con il termine volontaria giurisdizione si indicano procedimenti previsti e disciplinati dal codice di procedura civile attraverso i quali l'autorità giudiziaria conferisce efficacia alla volontà di una o più parti private nel compiere atti di diritto privato che comportano il coinvolgimento di interessi di ordine pubblico o di tutela dei terzi.

Si presentano come assai eterogenei tra di loro, vista la diversità dei fini cui essi tendono, ma è possibile evidenziare alcune caratteristiche comuni: in primo luogo vengono introdotti con ricorso rivolto al giudice d'appello o al tribunale (che provvederà in camera di consiglio). I procedimenti di volontaria giurisdizione si concludono in provvedimenti che assumono la forma di decreti motivati, reclamabili avanti al giudice d'appello nel termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione del decreto se relativi a una sola persona o dalla notificazione del medesimo nei confronti di più persone: tali decreti acquistano efficacia quando sia decorso il termine senza che venga proposto reclamo (salvo potere del giudice di attribuirvi efficacia immediata per ragioni di urgenza), ma non acquistano mai l'incontrovertibilità del giudicato: essi possono infatti essere in ogni tempo modificati o revocati, salvi soltanto i diritti acquisiti in buona fede dai terzi. Contro di essi è nondimeno esclusa la proponibilità del ricorso per Cassazione, tipico e ineliminabile rimedio di legittimità proponibile contro ogni provvedimento suscettibile di divenire idoneo a formare il giudicato. Tra i procedimenti di volontaria giurisdizione si ricordano quelli di interdizione, di inabilitazione, e per la dichiarazione di assenza o di morte presunta.


Progetto di legge

 


N. 506

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

ANTONIO PEPE, LEONE

¾

 

Istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari, di una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari e del tribunale per i minorenni

 

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Presentata il 4 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Nella XIII e nella XIV legislatura, con alcuni colleghi, ci siamo fatti promotori di una proposta di legge che mirava alla istituzione in Foggia di una sezione staccata della corte d'appello di Bari. Gli elementi a sostegno di tale giusta richiesta sussistono anche oggi:

1) il piano di sviluppo regionale, approvato dal consiglio regionale della Puglia, individua tre grandi «sistemi urbani»: l'arco Jonico-Salentino, la Puglia centrale e la Capitanata, tre grandi sistemi dei quali solo la provincia di Foggia è priva di corte d'appello;

2) la distanza da Bari della città di Foggia e dei comuni della Capitanata: di questi il più distante è Vico del Gargano (232 chilometri). Si osservi poi, che la distanza media tra le sedi di tribunale ed il capoluogo regionale è di chilometri 165;

3) il numero di abitanti della provincia di Foggia che conta circa 700 mila residenti;

4) l'elevato numero degli affari penali e civili dei tribunali di Foggia e di Lucera.

L'istituzione di una sezione staccata della corte d'appello di Bari nella città di Foggia risponde ad esigenze di funzionalità degli uffici giudiziari e di soddisfacimento dell'interesse della collettività ad una giustizia rapida ed accessibile.

L'assenza di una sezione di corte d'appello a Foggia fa sentire i suoi effetti negativi anche per quanto riguarda la devianza minorile.

A Foggia manca, naturalmente, un tribunale per i minorenni e manca un istituto di rieducazione minorile per cui i giovani della Capitanata ospitati presso quello di Bari sono praticamente abbandonati a loro stessi, senza che le famiglie, nella maggior parte dei casi poco abbienti, possano avere opportunità di assisterli. Va inoltre, purtroppo, considerato che Foggia e la sua provincia hanno visto crescere in modo preoccupante la criminalità organizzata e la microcriminalità giovanile.

Questi dati, certi e verificabili, sono stati esposti per rappresentare l'interesse dei cittadini ad ottenere giustizia in tempi rapidi e dell'amministrazione giudiziaria ad operare in modo efficace ed efficiente.

Sono certo che gli onorevoli colleghi vorranno dare la loro approvazione alla presente proposta di legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. Sono istituite in Foggia una sezione staccata della corte d'appello di Bari ed una sezione staccata della corte di assise d'appello di Bari, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Foggia e Lucera.

 

Art. 2.

1. È istituito in Foggia il tribunale per i minorenni.

Art. 3.

 

1. Al comma 3-bis dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ove il distretto comprenda una sezione staccata di corte d'appello quando si tratta di procedimenti per i delitti previsti dal presente comma, le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo della sezione nel cui ambito ha sede il giudice competente».

2. Al comma 3-ter dell'articolo 51 del codice di procedura penale è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La stessa facoltà, se ne fa richiesta il procuratore distrettuale che esercita le funzioni nella sezione staccata della corte di appello, è attribuita all'avvocato generale presso la sezione della corte di appello».

 

Art. 4.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituite dalle tabelle A e B annesse alla legge 1o febbraio 1989, n. 30, e successive modificazioni.

 

Art. 5.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato, con proprio decreto, a stabilire la pianta organica degli uffici e determinare il personale necessario al funzionamento delle sezioni di cui all'articolo 1 e del tribunale di cui all'articolo 2, ridefinendo le dotazioni organiche di altri uffici. Con lo stesso decreto il Ministro della giustizia è autorizzato a stabilire la data di inizio del funzionamento delle sezioni stesse e del tribunale per i minorenni, che dovranno comunque essere attivati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

Art. 6.

1. Alla data di istituzione degli uffici giudiziari istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla corte d'appello di Bari e appartenenti per ragioni di territorio alla competenza della sezione staccata di corte d'appello di Foggia, della sezione staccata della corte di assise d'appello di Foggia o del tribunale per i minorenni di cui all'articolo 2 sono devoluti alla cognizione degli anzidetti uffici.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto di citazione in giudizio a tutte le parti, nonché agli affari di volontaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.

 

 

 




[1]     Si segnala, comunque, che l'espressione "sezione staccata" è ricorrente in diverse disposizioni normative vigenti concernenti, in particolare, le commissioni tributarie.