Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Disposizioni in materia di geografia giudiziaria - AA.C. 845 e 1227
Riferimenti:
AC n. 845/XV   AC n. 1227/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 106
Data: 14/02/2007
Descrittori:
CIRCOSCRIZIONI GIUDIZIARIE     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AS n. 344/XIV   AS n. 385/XIV
AS n. 456/XIV   AS n. 1051/XIV
AS n. 1765/XIV   AS n. 2172/XIV
AS n. 2806/XIV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Disposizioni in materia di geografia giudiziaria

AA.C. 845 e 1227

Schede di lettura

 

 

 

 

n. 106

 

 

14 febbraio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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File: gi0109.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  7

§      Impatto sui destinatari delle norme  8

§      Formulazione del testo  8

Schede di lettura

§      La proposta di legge AC 845  11

§      La proposta di legge AC 1227  13

Progetti di legge

§      A.C. 845, (on. Satta), Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania  19

§      A.C. 1227, (on. Satta ed altri), Istituzione delle corti d'appello di Sassari e di Taranto  23

§      D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51. Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado (tabelle A e B - stralcio)32

Lavori preparatori della XIV legislatura

Senato della Repubblica

Progetti di legge

§      A.S. 344, (sen. Battafarano ed altri), Istituzioni delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano  41

§      A.S. 456, (sen. Giuliano), Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni53

§      A.S. 1051, (sen. Federici ed altri), Istituzione della corte d’appello di Sassari57

§      A.S. 1765, (sen. Cutrufo e Tofani), Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma  63

§      A.S. 2172, (sen. Dettori), Istituzione della corte d’appello di Sassari69

§      A.S. 2806, (sen. 2806), Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma  75

Esame in sede referente

-       2a Commissione (Giustizia)

Seduta del 13 maggio 2004  83

Seduta del 18 maggio 2004 (notturna)87

Seduta del 20 maggio 2004 (pomeridiana)89

Seduta del 29 giugno 2004  91

Seduta del 30 giugno 2004 (antimeridiana)93

Seduta del 30 giugno 2004 (pomeridiana)99

Discussione in Assemblea

Seduta del 15 luglio 2004  111

Seduta del 20 luglio 2004  117

Seduta del 21 settembre 2004 (pomeridiana)151

 


Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

845

Titolo

Modifiche all’estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Ordinamento giudiziario

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§          presentazione alla Camera

22 maggio 2006

§          annuncio

23 maggio 2006

§          assegnazione

27 giugno 2006

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali); 5a Commissione (Bilancio) e 11a Commissione (Lavoro)

 


 

Numero del progetto di legge

1227

Titolo

Istituzione delle corti d' appello di Sassari e di Taranto

Iniziativa

parlamentare

Settore d’intervento

Ordinamento giudiziario

Iter al Senato

no

Numero di articoli

5

Date

 

§          presentazione alla Camera

28 giugno 2006

§          annuncio

29 giugno 2006

§          assegnazione

26 settembre 2006

Commissione competente

2a Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

1a Commissione (Affari costituzionali); 5a Commissione (Bilancio) e 11a Commissione (Lavoro)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge C. 845 e C. 1227, esaminate congiuntamente dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati, intervengono sulla materia della geografia giudiziaria prevedendo, rispettivamente, modifiche ai circondari di alcuni tribunali all’interno del distretto di Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari (C. 845) nonchè l'istituzione delle Corti d'appello di Sassari e Taranto (C.1227).

 

Nello specifico, l'articolo 1 della proposta di legge C. 845 modifica la tabella “A” del decreto legislativo n. 51 del 1998, al fine di ricomprendere nel circondario del tribunale di Tempio Pausania – Sezione di Olbia i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Budoni, Oschiri, Padru e San Teodoro.

 

L’articolo 2 della proposta interviene sulla competenza territoriale del giudice di pace inserendo i citati comuni nel circondario del giudice di pace di Olbia.

 

In riferimento alla fase transitoria del passaggio di competenze, l'articolo 3 della proposta di legge C. 845 fissa la regola in base alla quale le nuove disposizioni non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data di entrata in vigore del provvedimento, ad eccezione dei procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.

 

L'articolo 4 demanda ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, il compito di definire le piante organiche dei Tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania, mentre il successivo articolo 5 reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

L'articolo 6, da ultimo, dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.

 

 

Per quanto riguarda, poi, il contenuto della proposta di legge C1227, il relativo articolo 1 prevede l’istituzione delle Corte di appello di Sassari e di Taranto nonché delle rispettive Procure generali della Repubblica.

 

A tal fine, l’articolo 2 autorizza il Ministro della giustizia ad intervenire con proprio decreto per modificare le tabelle “A” e “B” allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998, mentre il successivo articolo 3 affida ad un decreto del ministro della giustizia, da emanarsi previo parere del Consiglio superiore della magistratura, il compito di rivedere le piante organiche delle Corti di appello di Sassari e Taranto nonché delle rispettive procure generali della Repubblica.

 

L’articolo 4 dispone che alla copertura dell’organico, tanto dei magistrati quanto del personale amministrativo delle nuove Corti di appello, si provveda mediante assegnazione dei magistrati e del personale già in servizio presso la sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce nonchè presso le rispettive procure generali. Il medesimo articolo 4 prevede, inoltre, che nel caso in cui risultassero vacanti ulteriori posti, si dovrà procedere con appositi trasferimenti.

 

L’articolo 5 stabilisce che tutti i procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate di Sassari e Taranto alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari siano definiti dalle nuove Corti di appello.

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate della sola relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Le proposte di legge in esame intervengono su disposizioni normative di rango primario. Si giustifica, pertanto, l'utilizzo dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge C. 845 e C. 1227 dispongono, rispettivamente, modifiche ai circondari di alcuni tribunali all’interno del distretto di Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari (C. 845) e l'istituzione delle Corti d'appello di Sassari e Taranto (C.1227).

La materia trattata rientra, quindi, nella potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L'articolo 4 della proposta di legge C. 845 demanda ad un apposito decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, il compito di definire le piante organiche dei Tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

 

L’articolo 2 della proposta di legge C 1227 autorizza il Ministro della giustizia ad intervenire con proprio decreto per modificare le tabelle “A” e “B” allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998, mentre il successivo articolo 3, comma 1 affida ad un decreto del ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e previo parere del Consiglio superiore della magistratura, il compito di rivedere le piante organiche delle Corti di appello di Sassari e Taranto nonché delle rispettive procure generali della Repubblica. Entro il medesimo termine il Ministro dovrà emanare un ulteriore decreto per determinare l’organico del personale amministrativo e per fissare la data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari (comma 3).

Impatto sui destinatari delle norme

Con riferimento alla proposta di legge C. 845, si legge nella allegata relazione illustrativa che lo spostamento dei comuni di Budoni, San Teodoro, Alà dei Sardi, Buddusò, Oschiri e Padru.verso il circondario del tribunale di Tempio Pausania, Sezione di Olbia, è dovuto, oltre a ragioni logistiche e di comodità nei collegamenti, alla istituzione della nuova provincia di Olbia-Tempio (c.d. provincia di Gallura), nella quale i comuni sono ricompresi, e quindi alla volontà di «fare coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa».

 

Per quanto riguarda la proposta di legge C 1227, nella allegata relazione illustrativa si legge che l’istituzione delle Corte di appello di Sassari e di Taranto, nonché delle rispettive Procure generali della Repubblica, è diretta ad assicurare un miglior funzionamento del sistema giudiziario in quei luoghi, garantendo, al contempo, una maggiore tutela ai diritti dei cittadini delle suddette città.

Formulazione del testo

Con riferimento all'articolo 4 della proposta di legge C. 845, andrebbe valutata l'opportunità di prevedere un termine entro il quale il Ministro della Giustizia deve provvedere all'emanazione del decreto concernente le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.

 

In relazione all'articolo 2 della proposta di legge C 1227 si osserva che tale disposizione autorizza il Ministro della giustizia ad intervenire con proprio decreto per modificare le tabelle “A” e “B” allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998, 1227 (cfr. successiva scheda di lettura).

Al riguardo, trattandosi di una modifica ad una disposizione normativa di rango primario sarebbe opportuno che tale intervento venisse disposto direttamente dal provvedimento in esame.

Trattandosi, inoltre, di una modifica formale conseguente a quanto disposto dall'articolo 1 della proposta di legge in relazione all’istituzione delle Corte di appello di Sassari e di Taranto, nonché delle rispettive Procure generali della Repubblica, appare opportuno che la novella alle tabelle “A” e “B” allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998, 1227 sia contestuale all'approvazione del provvedimento n esame.

 

 


Schede di lettura

 


La proposta di legge AC 845

La proposta di legge AC 845 interviene in materia di geografia giudiziaria modificando la tabella “A” del decreto legislativo n. 51 del 1998, in riferimento ai circondari di alcuni tribunali all’interno del distretto di Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari.

 

Si ricorda che nella citata tabella “A”, Sede dei tribunali della Repubblica e loro sezioni distaccate, sono elencate, per corte d’appello, le sedi dei tribunali e le loro sezioni distaccate, con l’individuazione dei rispettivi bacini territoriali.

 

Nello specifico, l’articolo 1 della proposta inserisce sei comuni nel circondario del tribunale di Tempio Pausania – Sezione di Olbia.

In particolare, i comuni di Budoni e San Teodoro vengono spostati dal circondario del Tribunale di Nuoro, mentre i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Oschiri e Padru vengono spostati dal circondario del tribunale di Sassari.

 

Come si evince dalla relazione illustrativa, lo spostamento di questi comuni verso il circondario del tribunale di Tempio Pausania, Sezione di Olbia è dovuto, oltre a ragioni logistiche e di comodità nei collegamenti, alla istituzione della nuova provincia di Olbia-Tempio (c.d. provincia di Gallura), nella quale i comuni sono ricompresi, e quindi alla volontà di «fare coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa».

 

 

Normativa vigente

AC 845

 

Modifiche all’estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

 

Art. 1

 

Alla tabella A, Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51

 

Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado

 

Tabella A: Corte di appello di Cagliari

 

Sezione distaccata di Sassari

 

Tribunale di Nuoro

Tribunale di Nuoro

Tribunale di Nuoro: Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Budoni, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, San Teodoro, Sarule, Siniscola, Torpè.

Tribunale di Nuoro: Anela, Benetutti, Bitti, Bono, Bottidda, Bultei, Burgos, Dorgali, Esporlatu, Fonni, Galtelli, Gavoi, Illorai, Irgoli, Loculi, Lodè, Lodine, Lula, Mamoiada, Nule, Nuoro, Oliena, Ollolai, Olzai, Onani, Onifai, Oniferi, Orani, Orgosolo, Orosei, Orotelli, Orune, Osidda, Ottana, Ovodda, Posada, Sarule, Siniscola, Torpè.

Tribunale di Sassari

Tribunale di Sassari

Tribunale di Sassari: Alà dei Sardi, Ardara, Bonorva, Buddusò, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Laerru, Martis, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nulvi, Oschiri, Osilo, Ossi, Ozieri, Padru, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Tissi, Tula, Usini, Valledoria.

Tribunale di Sassari: Ardara, Bonorva, Bulzi, Cargeghe, Castelsardo, Chiaramonti, Codrongianos, Cossoine, Florinas, Giave, Ittireddu, Laerru, Martis, Mores, Muros, Nughedu di San Nicolò, Nulvi, Osilo, Ossi, Ozieri, Pattada, Ploaghe, Porto Torres, Santa Maria Coghinas, Sassari, Sedini, Semestene, Sennori, Sorso, Stintino, Tergu, Tissi, Tula, Usini, Valledoria.

Sezione di Alghero: Alghero, Banari, Bessude, Bonnanaro, Borutta, Cheremule, Ittiri, Mara, Monteleone Rocca Doria, Olmedo, Padria, Pozzomaggiore, Putifigari, Romana, Siligo, Thiesi, Torralba, Uri, Villanova Monteleone.

Identico.

Tribunale di Tempio Pausania

Tribunale di Tempio Pausania

Tribunale di Tempio Pausania: Aggius, Aglientu, Badesi, Bortigiadas, Calangianus, Erula, Luogosanto, Luras; Palau, Perfugas, Sant'Antonio di Gallura, Tempio Pausania, Trinità d'Agultu e Vignola, Viddalba.

Identico.

Sezione di La Maddalena: La Maddalena, Santa Teresa Gallura.

Identico

Sezione di Olbia: Arzachena, Berchidda, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Telti.

Sezione di Olbia: Alà dei Sardi, Arzachena, Berchidda, Buddusò, Budoni, Golfo Aranci, Loiri Porto San Paolo, Monti, Olbia, Oschiri, Padru, San Teodoro, Telti.

 

 

L’articolo 2 della proposta interviene sulla competenza territoriale del giudice di pace inserendo i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò, Budoni, Oschiri, Padru, San Teodoro nel circondario del giudice di pace di Olbia.

 

In riferimento alla fase transitoria del passaggio di competenze, il successivo articolo 3, prevede la competenza dell’ufficio giudiziario primo assegnatario per i procedimenti civili e penali in corso alla data di entrata in vigore della legge; per i soli procedimenti penali nei quali non sia stata ancora esercitata l’azione penale si prevede lo spostamento di competenza.

 

Si ricorda che l’azione penale, ai sensi dell’art. 405 c.p.p., viene esercitata dal pubblico ministero attraverso la formulazione dell’imputazione ovvero la richiesta di rinvio a giudizio.

 

L’articolo 4 affida ad un decreto del ministro della giustizia, da emanarsi previo parere del Consiglio superiore della magistratura, il compito di rivedere le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania in funzione delle modifiche apportate dalla legge.

 

In relazione all'articolo in esame andrebbe valutata  l'opportunità di prevedere un termine entro il quale il Ministro della Giustizia deve provvedere all'emanazione del citato decreto

 

L’articolo 5 precisa come dalle disposizioni del provvedimento non debbano derivare nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato mentre l’articolo 6 prevede l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta ufficiale.

La proposta di legge AC 1227

La proposta di legge AC 1227 prevede l’istituzione della Corte di appello di Sassari e della Corte di appello di Taranto nonché delle rispettive Procure generali della Repubblica; attualmente, entrambe le città sono sedi distaccate di Corte d’appello, rispettivamente di Cagliari e di Lecce.

 

Si segnala che nel corso della XIV legislatura, il Senato ha esaminato in prima lettura diversi disegni di legge in materia di circoscrizioni giudiziarie, anche con riferimento all’istituzione di una nuova Corte di appello a Sassari e a Taranto (cfr. AS. 344, 385 e 2172). Per il relativo iter si veda la documentazione allegata al presente dossier.

 

Ai sensi dell’articolo 1, la Corte di appello di Sassari – sostituendosi all’attuale sede distaccata - avrà giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Sassari, Tempio Pausania e Nuoro; analogamente, la Corte di appello di Taranto avrà giurisdizione sul circondario del tribunale di Taranto.

 

L’articolo 2 autorizza il Ministro della giustizia ad intervenire con proprio decreto per modificare le tabelle “A” e “B” allegate al "regio decreto 30 gennaio 1941, n.12 e successive modificazioni" così da aggiornarle con le innovazioni introdotte dalla proposta di legge, e dunque con l’istituzione delle nuove Corti di appello.

 

In relazione alla formulazione di questo articolo si segnala che trattandosi di una modifica ad una disposizione normativa di rango primario sarebbe opportuno che tale intervento venisse disposto direttamente dal provvedimento in esame.

Trattandosi, inoltre, di una modifica formale conseguente a quanto disposto dall'articolo 1 della proposta di legge in relazione all’istituzione delle Corte di appello di Sassari e di Taranto, nonché delle rispettive Procure generali della Repubblica, appare opportuno che la novella alle tabelle “A” e “B” allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998, 1227 sia contestuale all'approvazione del provvedimento n esame.

 

Sempre in relazione all'articolo 2, appare opportuno fare riferimento alle tabelle “A” e “B” allegate al decreto legislativo n. 51 del 1998, piuttosto che alle tabelle “A” e “B” allegate al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni.

 

L’articolo 3 affida ad un decreto del ministro della giustizia, da emanarsi previo parere del Consiglio superiore della magistratura, il compito di rivedere le piante organiche delle Corti di appello di Sassari e Taranto nonché delle rispettive procure generali della Repubblica; il decreto dovrà essere emanato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge (comma 1). Entro il medesimo termine il Ministro dovrà emanare un ulteriore decreto per determinare l’organico del personale amministrativo e per fissare la data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari (comma 3).

Il Consiglio superiore della magistratura, sempre entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge, dovrà nominare i presidenti delle due nuove Corti di appello e i procuratori generali della Repubblica.

Il comma 4 aggiunge che ogni onere connesso alla istituzione dei nuovi uffici giudiziari dovrà essere sostenuto nell’ambito degli ordinari stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero.

 

L’articolo 4 dispone che alla copertura dell’organico tanto dei magistrati quanto del personale amministrativo delle nuove Corti di appello si provveda mediante assegnazione dei magistrati e del personale già in servizio presso la sezione distaccata di Sassari della Corte di appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della Corte di appello di Lecce e presso le rispettive procure generali. Se risultassero vacanti ulteriori posti si dovrà procedere con trasferimenti.

L’articolo specifica che, nell’individuare il personale da assegnare ai nuovi uffici giudiziari, si tenga conto di quello in servizio ”alla data di cui al comma 3 dell’articolo 3”. Presumibilmente, si tratterà dunque del personale in servizio alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari.

 

L’articolo 5 stabilisce che tutti i procedimenti pendenti presso le sezioni distaccate di Sassari e Taranto alla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici giudiziari siano definiti dalle nuove Corti di appello.

 

 

 


Progetti di legge

 


N. 845

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato SATTA

¾

 

Modifiche all'estensione dei circondari dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania

 

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Presentata il 22 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La riforma della geografia giudiziaria, introdotta con il decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, potrebbe considerarsi epocale, per avere radicalmente innovato l'assetto territoriale degli uffici giudiziari, rimasto pressoché inalterato nelle sue linee essenziali dall'unificazione del Regno d'Italia. Situazioni locali e generali sono peraltro sorte o sopravvenute in varia misura, imponendo la necessità di aggiustamenti o adeguamenti rispetto all'assetto tracciato, al fine di meglio adeguare ad esso la situazione di fatto emergente nel corso dello sviluppo dinamico della società e delle esigenze sopravvenute.

In questa cornice si inserisce la presente proposta di legge che prevede un riassetto territoriale sulla base di una serie di solide e valide considerazioni.

È ben noto che, in data recente, sono state istituite in Sardegna, regione a statuto speciale, quattro nuove province che hanno ridisegnato profondamente l'equilibrio geografico-politico dell'intera regione. In particolare, nel nord-est è stata assunta a nuova provincia la Gallura, comprendente, fra gli altri, i comuni di Oschiri, Alà dei Sardi, Buddusò e Padru, rientranti nella giurisdizione del tribunale di Sassari, ed i comuni di San Teodoro e di Budoni, appartenenti al tribunale di Nuoro.

L'intendimento di ricomprendere tali comuni nell'ambito della nuova provincia in modo da fare coincidere la circoscrizione giudiziaria con la circoscrizione amministrativa potrebbe considerarsi ragione valida e sufficiente per consigliare l'approvazione della presente proposta di legge.

Peraltro, al di là di tali motivazioni formali, ragioni sostanziali si impongono con veemenza.

Le popolazioni di tali comuni, a decorrere dal dopoguerra, hanno trovato, infatti, il loro punto di riferimento per ogni esigenza di sviluppo e di progresso proprio nella Gallura in generale ed in Olbia in particolare, primo porto italiano per traffico passeggeri e fulcro di un intenso e indiscusso ruolo turistico di prim'ordine, verso cui l'intero territorio, nella sua variegata struttura, gravita in varia misura. E, infatti, la coesione e l'identità di interessi furono motivo per unificare il territorio gallurese nel nuovo ente provinciale costituito, e ora, a più forte ragione, appaiono valide con riferimento all'assetto giudiziario.

Ma vi è un ulteriore motivo costituito dalla vicinanza e dalla comodità di accesso che consigliano un tale riassetto.

Oschiri e, soprattutto, Alà dei Sardi, Buddusò e Padru sono assai distanti dalla sede del tribunale di Sassari e collegati alla provincia da una rete viaria vetusta e pericolosa; e ciò vale, anzitutto, per l'utenza fortemente penalizzata, al limite della denegata giustizia, ma vale anche per la funzionalità, l'efficienza e l'economicità del servizio a carico dell'ufficio, non meno penalizzato e, talora, nella impossibilità di rendere un servizio decente, a fronte di spostamenti sacrificati e irrazionali, non più ammissibili nel nostro secolo.

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento ai comuni di San Teodoro, distante da Olbia poco più di 20 chilometri, e di Budoni, anch'esso autenticamente gallurese, che con la cultura e la realtà barbaricina di Nuoro, ove ha sede il tribunale di appartenenza, nulla hanno in comune, né per vicinanza, né per identità, né per interessi, essendo profondamente gravitanti nell'area gallurese in generale e di Olbia in particolare (scuole, assistenza sanitaria, traffico, turismo).

È per tali ragioni che i comuni di Oschiri, Alà dei Sardi, Buddusò, Padru, San Teodoro e Budoni devono essere inseriti nel circondario del tribunale di Tempio Pausania, che sottende la Gallura, e in particolare nella sezione di Olbia, rispetto alla quale tali motivazioni si impongono con sicura maggiore evidenza, per ragioni di confluenza di interessi, di vicinanza territoriale e di comodità di accesso.


 


 


proposta di legge

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1. Alla tabella A, Corte di appello di Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla voce tribunale di Nuoro, le parole: «Budoni,» e «San Teodoro,» sono soppresse;

b) alla voce tribunale di Sassari, le parole: «Alà dei Sardi,», «Buddusò,», «Oschiri,» e «Padru,» sono soppresse;

c) alla voce tribunale di Tempio Pausania, sezione di Olbia:

1) sono premesse le parole: «Alà dei Sardi»;

2) dopo la parola: «Berchidda,» sono inserite le seguenti: «Buddusò, Budoni,»;

3) dopo la parola: «Olbia,» sono inserite le seguenti: «Oschiri, Padru, San Teodoro,».

Art. 2.

1. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Siniscola sono soppressi i comuni di Budoni e San Teodoro.

2. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Ozieri è soppresso il comune di Oschiri.

3. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Pattada sono soppressi i comuni di Alà dei Sardi, Buddusò e Padru.

4. Nell'elenco dei comuni facenti parte della circoscrizione del giudice di pace di Olbia sono aggiunti i comuni di Alà dei Sardi, Budoni, Buddusò, Oschiri, Padru e San Teodoro.

Art. 3.

1. Le disposizioni della presente legge non determinano lo spostamento di competenza per territorio dei procedimenti civili e penali pendenti alla data della sua entrata in vigore, fatta eccezione per i procedimenti penali per i quali non è stata esercitata l'azione penale.

Art. 4.

1. Le piante organiche dei tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania sono determinate con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, in relazione alle modificazioni apportate dalla presente legge.

Art. 5.

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


N. 1227

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati SATTA, ATTILI, BELLANOVA, CALDAROLA, CAPOTOSTI, CARBONELLA, CARTA, CESARIO, CRAPOLICCHIO, FADDA, GAMBESCIA, GIACHETTI, GRASSI, OPPI, PALOMBA, PICANO, ROCCO PIGNATARO, SANNA, SCHIRRU, SORO, VACCA, VICO, VITALI

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Istituzione delle corti d'appello di Sassari e di Taranto

 

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Presentata il 28 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Per poter completare e potenziare l'istituzione giudiziaria nel nostro Paese, si propone, con la presente iniziativa legislativa, la istituzione di due nuove sedi di corte d'appello, a Sassari e a Taranto.

La proposta di legge nasce dall'esigenza di portare avanti l'opera avviata con le istituzioni delle sezioni distaccate di corte d'appello di Sassari e di Taranto, ma anche di dare funzionalità a un sistema della giustizia che non riesce a tutelare i diritti dei cittadini delle suddette città, soprattutto per la mole di lavoro che rallenta il cammino verso un'efficiente amministrazione della giustizia.

Per quanto riguarda la Sardegna (il tribunale di Sassari e le altre sedi giudiziarie, quali il tribunali di Nuoro e di Tempio-Pausania, con la sede staccata di Olbia, dipendono da Cagliari, che dista 200-300 chilometri), considerato che le vie e i mezzi di comunicazione sono assolutamente inadeguati, sono evidenti i notevoli disagi che si ripercuotono sulla funzionalità del sistema della giustizia.

All'attuale sezione distaccata della corte d'appello di Sassari fanno capo i tribunali di Sassari, di Nuoro e di Tempio Pausania, con i relativi uffici di sorveglianza e le strutture carcerarie. Si intuisce, pertanto, che le domande di giustizia in campo civile e le risposte giudiziarie in campo penale, che sottostavano all'istituzione della sezione distaccata di corte d'appello di Sassari, piuttosto che diminuire sono aumentate.

In Puglia, e precisamente nella città di Taranto, il Parlamento aveva istituito con urgenza la sezione distaccata della corte d'appello di Lecce, nella quale erano stati compresi il tribunale per i minorenni, quello di sorveglianza e due circoli di corte d'assise. Questo perché gravissimi erano gli episodi di criminalità organizzata verificatisi nell'area ionica e solo Taranto poteva garantire la tutela delle popolazioni del suo circondario, della Puglia e dell'intero paese.

Da qui nasce l'esigenza di istituire una sede autonoma della corte d'appello di Taranto.

È necessario, inoltre, sottolineare che tale operazione non presenta alcun costo aggiuntivo per il bilancio dello Stato, perché trattasi di mera trasformazione in uffici autonomi di sezioni staccate già esistenti, che si avvalgono delle medesime strutture e del medesimo personale.

La presente proposta di legge costituisce il riconoscimento di un'esigenza reale dei territori delle province di Sassari, Nuoro e Olbia-Tempio (per quanto riguarda la sede della corte d'appello di Sassari) e della vasta provincia di Taranto (per quanto riguarda la sede della corte d'appello di Taranto), per rendere la giustizia più efficiente e più vicina ai cittadini.

Venendo all'analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge attengono all'istituzione dei nuovi uffici giudiziari e alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni. Gli articoli 3 e 4, invece, stabiliscono modalità e tempi per la determinazione e la copertura dei relativi organici. Infine, l'articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispersione e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

1. Sono istituite in Sassari una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Sassari, Tempo Pausania e Nuoro, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Sassari.

2. Sono istituite in Taranto una sede di corte d'appello, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Taranto.

3. La sezione distaccata di Sassari della corte di appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell'articolo 3.

Art. 2.

(Modificazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario).

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le modificazioni alle tabelle A e B annesse all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, conseguenti all'istituzione degli uffici giudiziari di cui all'articolo 1, commi 1 e 2.

Art. 3.

(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto).

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti di appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l'organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

4. In ogni caso gli eventuali oneri correnti connessi al primo impianto nell'attivazione degli uffici giudiziari di cui al comma 2 devono essere contenuti nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio iscritti nello stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 4.

(Copertura dell'organico delle corti d'appello e delle procure generali della Repubblica presso le corti d'appello di Sassari e di Taranto).

1. Alla copertura dell'organico dei magistrati delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

 2. Alla copertura dell'organico del personale amministrativo delle corti d'appello di Sassari e di Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d'appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, rispettivamente presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce e le rispettive procure generali; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 5.

(Procedimenti pendenti).

1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell'articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d'appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte d'appello di Lecce sono definiti dalle corti d'appello di Sassari e di Taranto.

 

 

 


SIWEB

Lavori preparatori della XIV legislatura

 


Senato della Repubblica

 


Progetti di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 344

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori  BATTAFARANO, ANGIUS, MURINEDDU, DETTORI, CADDEO, NIEDDU e PETERLINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 27 GIUGNO 2001

 

 

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Istituzioni delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano

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Onorevoli Senatori. – L’azione svolta dal Parlamento e dal Governo, durante tutto il corso della precedente legislatura, per il sistema della giustizia è stata improntata alla volontà di accrescerne l’efficienza e la funzionalità; in tal senso sono state approvate e sono in fase di attuazione significative tappe.

1. La sempre maggiore efficienza delle sezioni stralcio dell’arretrato civile, con la recente quasi integrale copertura dell’organico dei giudici onorari aggregati (GOA); la devoluzione agli stessi GOA e al giudice di pace di gran parte dell’arretrato delle cause civili delle preture; l’applicazione delle tabelle infradistrettuali; l’avvio della riforma del giudice unico; la depenalizzazione di alcuni reati minori realizzata dal decreto legislativo 30 dicembre 1999, n.507, attuativo della legge di delega 25 giugno 1999, n.205; l’attribuzione di competenze penali al giudice di pace, attuata dalla legge 24 novembre 1999, n.468; l’attuazione della legge delega sui tribunali metropolitani, realizzata attraverso il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n.491; l’approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, lo scorso 22 marzo, del disegno di legge sull’aumento di organico della magistratura (atto Senato n.4563 della XIII legislatura), all’esame dell’Aula del Senato, sono tutte misure volte a rendere più razionale e funzionale il sistema giudiziario, e la cui piena realizzazione rende ragionevole attendersi una prossima inversione di tendenza nella resa del servizio giustizia.

Il presente disegno di legge, già presentato nella XIII legislatura, intende porsi come completamento di tale complessiva attività di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l’opera iniziata con l’istituzione delle sezioni distaccate di corte d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano. Difatti, la domanda di giustizia in campo civile e l’esigenza di rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano alla creazione dei suddetti uffici, piuttosto che diminuite, possono indubbiamente considerarsi aumentate.

2. Venendo al merito dell’intervento normativo proposto, si fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni giustificatrici nell’obiettiva situazione di sofferenza del sistema giudiziario delle tre aree geografiche interessate.

Per quanto attiene alla Puglia, la regione è unanimemente ritenuta territorio di frontiera per quanto riguarda le correnti di criminalità che l’attraversano con i traffici di stupefacenti, armi, generi di contrabbando e altro, con l’immigrazione clandestina, con i collegamenti internazionali tra le organizzazioni mafiose. In particolare, l’area ionica, di cui Taranto, terza città dell’Italia meridionale peninsulare, costituisce l’epicentro, è interessata da gravissimi episodi di criminalità organizzata a iniziativa di gruppi mafiosi locali, affiancati da quello della Sacra Corona Unita e della ’ndrangheta calabrese, con conseguente celebrazione di numerosi maxi-processi.

È in questa grave situazione che possono trovarsi le ragioni dell’intervento proposto, che mira non solo a garantire e potenziare l’azione dello Stato per la sicurezza di tali popolazioni ma al tempo stesso, ponendo un saldo presidio giudiziario in una zona di frontiera, consente di migliorare la tutela dell’intero Paese. Le descritte peculiarità della situazione tarantina legittimano pienamente uno specifico e puntuale intervento per l’istituzione della relativa corte d’appello, che supererebbe peraltro i problemi connessi all’assenza di una direzione distrettuale antimafia.

Simili presupposti sussistono anche nel territorio di Sassari e Bolzano, entrambe zone di confine nel senso anzidetto ed entrambe interessate, anche se in misura diversa, da fenomeni di delinquenza.

Per quanto riguarda la Sardegna, giova ricordare che Sassari e le altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia, Tempio) distano da Cagliari da 200 a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e mezzi di comunicazione.

La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità a cominciare dall’applicazione del personale (di competenza del presidente della corte) per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile. Fanno capo a Sassari il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza nonché le maggiori strutture carcerarie dell’isola.

Il territorio del nord della Sardegna, ivi compreso Nuoro, è interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla presenza dei maggiori porti dell’isola e dei due aeroporti di Alghero e Olbia, alla vicinanza con la Corsica e allo sviluppo turistico di richiamo internazionale (Costa Smeralda).

Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dalla istituzione della sede distaccata, per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d’appello della Sardegna.

Per il territorio della provincia di Bolzano si deve tenere presente che in tale territorio, in forza di apposita normativa di attuazione dello Statuto di autonomia, vige il principio per il quale i processi sono da celebrare nella madrelingua – tedesca o italiana – dell’imputato. Nel processo civile le parti possono scegliere liberamente la lingua del processo – tedesca o italiana – come possono anche scegliere che il processo si svolga in entrambe le dette lingue contemporaneamente. Non per ultime, le problematiche connesse con tale sistema processuale, dipendenti dall’insediamento delle minoranze linguistiche sul detto territorio, rendono opportuno istituire una corte d’appello anche per la provincia di Bolzano. Va inoltre rammentato che circa due terzi dei procedimenti che vengono svolti davanti alla corte d’appello di Trento si svolgono in realtà davanti alla sezione distaccata di Bolzano. Sono questi certamente motivi sufficienti per istituire la corte d’appello di Bolzano.

Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo, trattandosi di mera trasformazione in uffici giuridici autonomi di sezioni distaccate già esistenti e che, dunque, continuerebbero a giovarsi delle medesime strutture e del medesimo personale.

Venendo poi all’analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 attengono all’istituzione dei tre nuovi uffici giudiziari e alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario; gli articoli 3 e 4, invece, si preoccupano di stabilire modalità e tempi per la determinazione e copertura dei relativi organici. Infine, l’articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte a impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.

 


 

 


 


 

Capo I

ISTITUZIONE DELLE CORTI

D’APPELLO E DELLE PROCURE

DELLA REPUBBLICA DI SASSARI,

TARANTO E BOLZANO

 

 

Art. 1.

(Istituzione delle corti d’appello

e delle procure generali della Repubblica

di Sassari, Taranto e Bolzano)

1. Sono istituite la corte d’appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte d’appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Taranto.

3. Sono istituite la corte d’appello di Bolzano, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Bolzano, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Bolzano.

4. La sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce e la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.

 

 

Art. 2.

(Variazioni alle tabelle A e B allegate

all’ordinamento giudiziario)

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL PERSONALE

 

Art. 3.

(Determinazione degli organici degli uffici giudiziari e nomina dei capi e dei dirigenti delle corti d’appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari, Taranto e Bolzano)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico dei magistrati delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 4.

(Copertura dell’organico

delle corti d’appello e delle procure

generali della Repubblica di Sassari,

Taranto e Bolzano)

1. Alla copertura dell’organico dei magistrati delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 3 dell’articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di cui al comma 3 dell’articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell’articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, presso la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce e presso la sezione distaccata di Bolzano della corte d’appello di Trento sono definiti dalle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 385

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SEMERARO, CURTO, SPECCHIA, BUCCIERO e NESSA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 2001

 

 

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Istituzione della corte d’appello di Taranto

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Onorevoli Senatori. – Un giudizio unanimamente condiviso definisce la Puglia regione di frontiera per quanto riguarda le correnti di criminalità che l’attraversano con i traffici di stupefacenti, armi, generi di contrabbando e altro, con l’immigrazione clandestina, con i collegamenti internazionali tra le organizzazioni mafiose.

L’operazione «Primavera» che attualmente vede in Puglia le diverse Forze di polizia potenziate per contrastare efficacemente il tentativo di occupazione del territorio in atto da parte di trafficanti che operano senza scrupoli, con dovizia di mezzi e sprezzo della legalità, costituisce la dimostrazione della impellente esigenza per lo Stato di superare la fase di contenimento del fenomeno e di adottare la decisiva necessaria azione tesa a determinarne l’eliminazione.

Il potenziamento delle Forze di polizia, sia pure attuato nella forma d’immediati interventi provvisori, ha prodotto notevoli successi.

Le organizzazioni criminali hanno, peraltro, potenzialità economiche, strumenti di impiego, manovalanze operative tali da contrapporre la loro dura resistenza, nonché capacità espansive di adeguamento secondo diversificate linee e direttive di attacco.

Recentissimi episodi provano che, ridotta la frequentazione dell’area adriatica, attualmente divenuta molto rischiosa per la gestione delle attività delinquenziali, il programma delle varie mafie e dei gestori dell’immigrazione clandestina viene ora orientata verso le coste del mar Ionio in misura notevolmente crescente rispetto al passato.

La Puglia, più che mai, in tutta l’estensione del territorio e l’esposizione delle coste è la regione che soffre ed è destinata maggiormente a soffrire la centralità della sua collocazione geografica per gli attraversamenti verso l’Italia e l’Europa da parte delle organizzazioni criminali e delle correnti migratorie dall’Est, dal Sud-Est e dal Sud dell’intera area mediterranea.

Di fronte alla vastità del fenomeno e all’indiscussa sua crescente pericolosità l’efficacia della reazione di rigetto – al livello della stessa Unione europea – deve connotarsi per incisività e urgenza.

Vale, innanzitutto, osservare, per quanto concerne lo Stato italiano, che non può ritenersi sufficiente il potenziamento, pure se reso opportunamente definitivo, delle Forze di polizia impiegate in Puglia, qualora non sia sorretto dal pari potenziamento delle istituzioni giudiziarie, presso le quali si sviluppa e si corona la difesa processuale della legalità.

Con la legge 26 luglio 1991, n.235, il Parlamento italiano, posto di fronte ai gravissimi episodi di criminalità organizzata verificatisi nell’area ionica a iniziativa di gruppi mafiosi di estrazione locale (ai quali si affiancavano quelli della Sacra Corona Unita e della ’ndrangheta calabrese) non esitò a istituire in Taranto la sezione distaccata della corte d’appello di Lecce, nella quale furono compresi – oltre il tribunale ordinario e la pretura circondariale – il tribunale per i minorenni, il tribunale di sorveglianza, due circoli di corte d’assise.

Evidentemente Taranto meritava questa attenzione e questo intervento del legislatore non soltanto per la tutela delle popolazioni del suo circondario, bensì nell’interesse generale della Puglia e del Paese.

Nella vasta area ionica che occupa l’intera fascia costiera del Nord, del Nord-Ovest e dell’Ovest del golfo omonimo, Taranto, che, con oltre 220.000 abitanti, è la terza città, dopo Napoli e Bari, dell’Italia meridionale peninsulare, possiede un grande porto la cui importanza nazionale è collegata alla storia della Marina militare e allo sviluppo di elevatissimi interessi mercantili (nel maggio 1999 movimento di navi per 1.993.349 tonnellate di stazza lorda, movimento di merci per 3.015.391 tonnellate).

Qui il colosso societario «Evergreen» che gestisce la più grande impresa internazionale di trasporto di container ha realizzato la stazione di concentramento delle sue navi dirette dall’oriente asiatico all’occidente americano.

L’economia della città si connota per le notevoli potenzialità che trae dalla produttività di numerose imprese industriali (tra le quali il più grande stabilimento siderurgico in Europa), dalla intensità delle attività commerciali, dalle possibilità naturali delle coste offerte al turismo.

L’entroterra provinciale presenta lo sviluppo di una agricoltura fiorente nelle più varie forme di coltivazione e di un artigianato resosi ben noto, come – ad esempio – quello delle ceramiche grottagliesi e quello dell’abbigliamento di Martina Franca.

Ciò nonostante l’area ionica soffre tuttora un altissimo tasso di disoccupazione (90.000 unità circa nelle liste di collocamento 2001 per l’intera provincia).

In questo quadro le prospettive criminali di sfruttamento parassitario delle risorse, la reclutabilità al crimine di soggetti traibili dalle sacche di miseria, la facilità d’inserimento nei loschi traffici correnti attraverso il territorio dall’Est all’Ovest e viceversa, non potevano conseguire altro deleterio effetto che stimolare le mafie locali a organizzarsi e tentare di imporsi.

Il tentativo è stato compiuto ed è stato possibile contrastarlo per l’impegno profuso dalle Forze dell’ordine e per la maggiore incisività dell’azione giudiziaria attuata con il decongestionamento della corte d’appello di Lecce e l’istituzione della sezione distaccata della stessa corte in Taranto.

Ma con l’aggravarsi della situazione attuale che in Puglia eleva al massimo il tasso di pericolosità delle mafie internazionali, la quale investe ora particolarmente e più gravemente l’area ionica, la predetta soluzione legislativa manifesta la sua palese insufficienza.

Costituisce già pesante intralcio alla necessaria speditezza dell’amministrazione della giustizia il permanere della burocratica duplicazione – tra corte e sezione distaccata – delle incombenze dovute alla reciprocità dei rapporti: una duplicazione che si complica per effetto della loro comune relazione con il Consiglio superiore della magistratura e con il Ministero della giustizia.

Ancora più notevole è il pregiudizio per le disfunzioni in materia di competenze processuali, di cui si riporta un esempio particolarmente significativo. L’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale stabilisce che per i gravissimi delitti ivi previsti (tra i quali l’associazione di tipo mafioso ex articolo 416 del codice penale) l’esercizio dell’azione penale nelle indagini preliminari e nei procedimenti di primo grado è attribuito all’ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto di corte d’appello nel cui ambito ha sede il giudice competente. Ne consegue che i procedimenti per tali delitti, pure se commessi nella circoscrizione della sezione distaccata di Taranto, vanno trasferiti alla procura della Repubblica presso il tribunale di Lecce, città capoluogo del distretto della corte per essere attribuiti ai magistrati che in quell’ufficio sono destinati a comporre la Direzione distrettuale antimafia.

Peraltro, l’oggettiva impossibilità per questi magistrati di sostenere l’ulteriore carico dei numerosi e complessi procedimenti provenienti dall’area ionica, oltre quelli già gravosissimi dell’area salentina, induce la Direzione distrettuale antimafia a sollecitare l’adozione di provvedimenti di applicazione di magistrati della procura della Repubblica presso il tribunale di Taranto all’assolvimento delle funzioni di propria competenza.

Appare superfluo sottolineare quante e quali complicazioni ciò comporti, dovendosi trattare nella città di Lecce le vicende processuali connesse alle indagini preliminari (particolarmente quelle riguardanti le misure cautelari) presso gli uffici del pubblico ministero, dei giudici per le indagini preliminari, dei giudici del riesame, del giudice dell’udienza preliminare, e poi restituirsi i procedimenti, appesantiti da ponderosi incartamenti, ai giudici di Taranto competenti per i dibattimenti. I costi del sistema, per la complessità di ciascuna fase processuale, per i tempi inesorabilmente lunghi, per le spese a carico dell’Erario, sono tuttora molto pesanti.

Le prospettive future, stante l’indiscussa prevedibilità di una rilevante accentuazione della diffusione della criminalità in Puglia e particolarmente, nell’area ionica, richiedono un intervento ulteriore del legislatore.

Rendere autonoma corte di appello la sezione distaccata di Taranto, costituisce condizione essenziale dell’indispensabile potenziamento dell’istituzione giudiziaria nella regione pugliese.

Non appaiono ravvisabili valutazioni di contrario avviso, atteso che:

a) non occorre determinare ex novo i limiti territoriali di una circoscrizione che viene a corrispondere a quella attuale della sezione distaccata;

b) l’organico dei magistrati (oltre cento) distribuiti in tutti gli uffici giudiziari della sezione distaccata e il carico complessivo degli affari civili e penali trattati e definiti dalla sua istituzione consentono di considerare l’istituenda corte di appello del tutto in linea con le dimensioni (né macro, né micro) che gli studi più recenti sulla organizzazione dell’amministrazione della giustizia ritengono generalmente adeguate;

c) non è necessario apprestare strutture edilizie, poiché gli attuali uffici della sezione distaccata (pienamente disponibili per quello dell’istituenda corte d’appello) e due aule-bunker, ampie e modernamente dotate degli impianti di sicurezza, sono siti in spaziosi edifici destinati all’amministrazione della giustizia dalla provincia di Taranto in una vasta area (curata a verde) che è delimitata da idonea recinzione perimetrale (munita di numerose telecamere di controllo) e confortata da ampi parcheggi interni (per gli addetti) ed esterni per gli utenti;

d) il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nella riunione del 10 marzo ultimo scorso, si è espresso, all’unanimità, nel senso di far presente al Ministero dell’interno e al Ministero della giustizia, la necessità della istituzione della corte d’appello, ai fini della più sollecita istruzione e quindi della pronta trattazione, in primo grado e in appello, dei numerosi processi pendenti, commessi in gran parte da organizzazioni mafiose;

e) le esigenze di decentramento, maggiore efficienza, semplificazione delle procedure, che motivano la istituzione dei tribunali metropolitani, concorrono, per quanto riguarda l’istituenda corte d’appello in Taranto, con quella propriamente specifica di una potenziata difesa della sicurezza del territorio, da attuarsi con urgenza nella regione pugliese.

 



 


DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

1. Sono istituite la corte d’appello di Taranto e la procura generale della Repubblica della corte d’appello di Taranto con giurisdizione sul territorio compreso nella circoscrizione della sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce.

Art. 2.

1. Il Ministero della giustizia è autorizzato a determinare, entro sei mesi dalla data di entrara in vigore della presente legge, il personale necessario al funzionamento della corte d’appello di Taranto e della procura generale della Repubblica della corte d’appello di Taranto, mediante assegnazione del personale già in servizio nella sezione distaccata della corte d’appello di Lecce operante che ne faccia richiesta e, per quanto riguarda i posti residui, utilizzando le ordinarie procedure di trasferimento.

Art. 3.

1. Sono istituiti i posti di presidente della corte d’appello di Taranto e di procuratore generale della Repubblica della corte d’appello di Taranto presso la corte medesima. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della presente legge si provvede, con decreto del Presidente della Repubblica alla variazione della tabella B di cui alla legge 5 marzo 1991, n.71, e successive modificazioni, e della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.84 dell’11 aprile 1989, e successive modificazioni.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 456

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore  GIULIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’11 LUGLIO 2001

 

 

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Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i  minorenni

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Onorevoli Senatori. – L’attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, risalente ormai a più di cinquanta anni or sono, è da sempre giustamente indicato come una delle cause che concorrono a determinare la grave crisi della giustizia. Un assetto che, tranne interventi sporadici, non si è adeguato alle numerose e incisive trasformazioni sociali, economiche, demografiche e di costume che si sono in maniera quasi incessante verificate in Italia. Eppure da tempo sono stati riconosciuti e valorizzati gli stretti legami che intercorrono tra «servizio giustizia» e territorio. Se è vero, così come si sostiene secondo una concezione propensa a configurare la giustizia più come servizio che come potere, che al dovere di rendere giustizia corrisponde il diritto dei cittadini a pretenderla, appare necessario rendere tale diritto effettivo e consentire, pertanto, che possa essere «esercitato» con la certezza di ricevere una risposta in tempi ragionevoli e con modalità agevoli. In caso contrario, si rischia di perpetuare una giustizia meramente apparente, si rafforza la sfiducia verso l’istituzione e si favorisce una «fuga» dei cittadini verso la ricerca di sostitutivi, i quali, specie in alcune zone, accrescono il potere di una malavita sempre pronta a insinuarsi negli «spazi» lasciati vuoti o trascurati dallo Stato. Da qui nasce l’esigenza di creare una rete giudiziaria che, tenendo conto del numero degli abitanti, delle condizioni socio-economiche, del flusso dei procedimenti e del tasso di criminalità comune e organizzata, possa garantire uffici giudiziari dimensionati rispetto alla effettiva domanda di giustizia della comunità. Un ufficio «ideale», insomma, che pur non potendo prescindere dai suddetti molteplici elementi che, peraltro, tra essi interagiscono in misura variabile, non può non essere in concreto disegnato che tenendo conto delle peculiarità o della straordinarietà locali. Una dimensione, quindi, non astratta e aprioristica ma effettiva e adeguata alle singole specificità.

Sorge, così, la necessità di frazionamento dei grandi uffici in modelli che, comunque, devono rispettare una soglia dimensionale minima e soprattutto garantire quel processo «giusto» e insieme «di durata ragionevole» cui la nostra Costituzione con la riforma dell’articolo 111 ha fatto esplicito e solenne riferimento.

Se si tiene conto delle esigenze suddette, si deve necessariamente convenire, quanto agli attuali distretti giudiziari, che la Campania, nonostante la presenza a Napoli e Salerno di due autonomi distretti, vive una situazione di particolare disagio.

L’esigenza di fornire risposte tempestive alle pressanti richieste da troppi anni non viene infatti convenientemente soddisfatta, di guisa che la fiducia nel basilare principio di certezza del diritto è oramai vacillante. La lentezza delle procedure e le difficoltà strutturali e organizzative correlate alla continua crescita dei carichi di lavoro provocano l’accumulo di arretrati indegni di un Paese civile.

Mentre la corte di appello di Salerno mantiene grandezza accettabile e buona governabilità, l’omologa struttura partenopea – che ha giurisdizione sulle province di Napoli, Caserta, Benevento e Avellino – ha assunto dimensioni mastodontiche, di gran lunga superiori all’optimum generalmente indicato, anche a livello istituzionale, dagli esperti di organizzazione.

Si rende, pertanto, necessario e urgente alleggerire il carico di lavoro degli uffici giudiziari napoletani al fine di fornire agli utenti, con la riduzione dei tempi processuali, un servizio più agile e meno gravoso di quello attuale.

Per ottenere un siffatto risultato appare necessaria l’istituzione in Caserta (unico capoluogo di provincia dove non ha sede il tribunale) di una corte di appello, di una corte di assise di appello e di un tribunale per i minorenni; il che comporta ovviamente l’istituzione dei corrispondenti uffici del pubblico ministero (procura generale, direzione distrettuale antimafia, tribunale per i minorenni e procura minorile) che, in virtù delle vigenti disposizioni di ordine generale, sono in funzione nel capoluogo di ciascun distretto.

La nuova corte accorperà le circoscrizioni dei tribunali di S. Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino, raggiungendo in tal modo dimensioni ottimali, dato che i tre circondari hanno una popolazione complessiva di circa 1.250.000 abitanti che rappresenta per l’istituendo distretto quella dimensione ideale cui prima si faceva riferimento.

L’approvazione del presente disegno di legge è molto attesa dalle popolazioni interessate, dagli operatori del settore e dalla stessa città di Caserta che vedrebbe così, con l’istituzione di questo importante ufficio giudiziario, riparato quel singolare «torto» che la vede tuttora l’unico capoluogo di provincia a non essere sede di tribunale.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È istituita in Caserta una corte di appello, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituito in Caserta il tribunale per i minorenni, con giurisdizione nel distretto di cui ai commi 1 e 2.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia determina, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all’articolo 1.

2. Entro il termine di cui al comma 1, il Ministro della giustizia determina il personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari istituiti ai sensi della presente legge rivedendo le piante organiche di altri uffici.

Art. 3.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici istituiti con la presente legge, gli affari civili e penali pendenti e rientranti nella competenza dei medesimi uffici sono devoluti agli stessi.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle cause civili già assegnate in decisione, nonché ai procedimenti penali nei quali è intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

 

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1051

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FEDERICI, MANUNZA, TUNIS e MULAS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  IL 24 GENNAIO 2002

 

 

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Istituzione della corte d’appello di Sassari

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Onorevoli Senatori. – L’azione svolta dal Parlamento e dal Governo, durante tutto il corso della precedente legislatura, per il sistema della giustizia, è stata improntata alla volontà di accrescerne l’efficienza e la funzionalità.

Il presente disegno di legge, già presentato nella XIII legislatura, intende porsi come completamento di un’attività di razionalizzazione ed ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l’opera iniziata con l’istituzione della sezione distaccata di corte d’appello di Sassari. Difatti, la domanda di giustizia in campo civile e l’esigenza di rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano alla creazione del suddetto ufficio, piuttosto che diminuite, possono indubbiamente considerarsi aumentate.

Venendo al merito dell’intervento normativo proposto, si fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni giustificatrici nell’obiettiva situazione di sofferenza del sistema giudiziario dell’area geografica interessata: giova ricordare che Sassari e le altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia, Tempio Pausania) distano da Cagliari da 200 a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e mezzi di comunicazione.

La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità, a cominciare dall’applicazione del personale (di competenza del presidente della corte), per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile. Fanno capo a Sassari il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza, nonché le maggiori strutture carcerarie dell’isola.

Il territorio della Sardegna, ivi compresa Nuoro, è interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla presenza dei maggiori porti dell’isola e dei due aeroporti di Alghero ed Olbia, alla vicinanza con la Corsica ed allo sviluppo turistico di richiamo internazionale (Costa Smeralda).

Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dall’istituzione della sede distaccata, per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d’appello della Sardegna.

Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo, trattandosi di mera trasformazione in ufficio giuridico autonomo di una sezione distaccata già esistente e che, dunque, continuerebbe a giovarsi della medesima struttura e del medesimo personale.

Venendo all’analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 attengono all’istituzione del nuovo ufficio giudiziario ed alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario; gli articoli 3 e 4, invece, si preoccupano di stabilire modalità e tempi per la determinazione e copertura del relativo organico. Infine, l’articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Capo I

ISTITUZIONE DELLA CORTE D’APPELLO E DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI SASSARI

 

Art. 1.

(Istituzione della corte d’appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)

1. È istituita la corte d’appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Sassari.

2. La sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari è soppressa dalla data d’inizio del funzionamento del nuovo ufficio, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.

 

Art. 2.

(Variazioni alle tabelle A e B allegate

all’ordinamento giudiziario)

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.

 

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL PERSONALE

 

Art. 3.

(Determinazione dell’organico dell’ufficio giudiziario e nomina del capo e del dirigente della corte d’appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico dei magistrati della corte d’appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d’appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d’appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data d’inizio del funzionamento del predetto ufficio giudiziario.

 

Art. 4.

(Copertura dell’organico della corte d’appello e della procura generale della Repubblica di Sassari)

1. Alla copertura dell’organico dei magistrati della corte d’appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d’appello compresa nel circondario alla data di cui al comma 3 dell’articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo della corte di appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d’appello compresa nel circondario alla data di cui al comma 3 dell’articolo 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

 

 

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

(Procedimenti pendenti)

1. I procedimenti pendenti, alla data di cui al comma 3 dell’articolo 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, sono definiti dalla corte d’appello di Sassari.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1765

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CUTRUFO e TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  9 OTTOBRE 2002

 

 

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Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

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Onorevoli Senatori. – Già nelle precedenti legislature è stata avvertita da parte dei parlamentari l’esigenza della istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma (si veda da ultimo la proposta di legge atto Camera n. 3618, XIII legislatura, d’iniziativa degli onorevoli Schietroma e altri).

Già nella V e poi nella VI legislatura, il senatore Lisi, nella relazione di accompagnamento al suo disegno di legge, dalle analoghe finalità, evidenziava il contenuto del resoconto stenografico della 791ª seduta pubblica (IV legislatura) del Senato della Repubblica, tenutasi martedì 27 febbraio 1968, nella quale l’onorevole Reale, all’epoca Ministro di grazia e giustizia, intervenendo sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante «Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della corte d’appello di Napoli», tra l’altro, affermava testualmente: «Devo dire che a proposito di questo distacco uno degli elementi di giudizio che ha consentito al Governo di non osteggiare la volontà espressa in Parlamento, alla Camera prima e adesso al Senato, di istituire questa sezione è costituito da questo fatto e cioè che tale sezione viene distaccata da una corte d’appello assai oberata di lavoro, sicchè il pericolo che può esserci in questa germinazione di nuove sedi giudiziarie e cioè di una utilizzazione non completa del personale giudicante e di quello ausiliario, per queste sedi che vengono distaccate da altre di grandissimo lavoro, non esiste».

Orbene, le ragioni ed i motivi indicati dal Ministro di grazia e giustizia in quella seduta del Senato della Repubblica sussistevano allora (sosteneva il senatore Lisi) e sussistono tuttora (sosteniamo anche noi) più macroscopici, più numerosi e più validi nella Corte d’appello di Roma per l’approvazione del disegno di legge in esame.

Peraltro, l’approvazione di questa proposta decongestionerebbe notevolmente il lavoro presso la Corte d’appello romana, che attualmente ha dimensione regionale. La capitale, del resto, è notoriamente caratterizzata da difficoltà di accesso, da code interminabili e da una densità di affari tale da produrre soltanto inefficienze e disfunzioni.

L’enorme carico giudiziario di Roma, capitale e maggior centro metropolitano del Paese, rende indispensabile istituire in Frosinone una sede distaccata della Corte d’appello di Roma che potremmo chiamare «del Lazio sud» e che dovrebbe comprendere i circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

L’attuale configurazione degli uffici giudiziari del Lazio e la localizzazione in Roma dell’unica sede di Corte d’appello dell’intera regione laziale comporta, infatti, incongruenze e discrasie notevoli. Del resto, già nell’ambito della giustizia amministrativa, questo dato di base ha indotto, a suo tempo, il Parlamento ad istituire in Latina una sede distaccata del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Va ricordato che, in detta occasione, la sede di Latina fu prescelta anche nella prospettiva di fissare poi a Frosinone la istituenda sede distaccata della Corte d’appello, secondo un criterio di decentramento il più razionale possibile, tendente cioè ad evitare un concentramento eccessivo dell’utenza giudiziaria in uno stesso capoluogo di provincia.

Peraltro, trattandosi di una nuova sede giudiziaria in materia di giustizia ordinaria, è comunque indiscutibile che Frosinone debba essere preferita come sezione distaccata della Corte d’appello; e ciò per ragioni evidenti di praticità ed opportunità, essendo Frosinone rispetto alle altre province del Lazio (all’infuori di Roma) l’unica provincia ad avere due tribunali (Frosinone e Cassino). Non a caso il Consiglio regionale del Lazio, con la deliberazione n. 227 del 19 giugno 1991, assunta all’unanimità dei presenti, ha approvato la proposta regionale di legge nazionale concernente, appunto, la «Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte d’appello di Roma» (atto Camera n.5810, X legislatura). Ma anche questa proposta di legge non venne esaminata dal Parlamento nazionale per lo scioglimento anticipato delle Camere avvenuto nei primi mesi del 1992.

Rimane però assolutamente inalterata l’importanza dell’atto deliberativo della regione Lazio che costituisce, infatti, una manifestazione di volontà per di più unanime, da parte della massima assemblea regionale, a favore del decentramento in Frosinone di una sezione della Corte d’appello di Roma, in ossequio peraltro ai princìpi ispiratori della legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale riserva alla regione importanti compiti di programmazione e di coordinamento.

D’altra parte gli utenti della giustizia del circondario del tribunale di Velletri già da anni frequentano gli uffici giudiziari di Frosinone, essendo tuttora assegnato alla giurisdizione della Corte d’assise di Frosinone il territorio ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Tutto ciò spiega ancor più la davvero significativa indicazione a favore di Frosinone da parte del Consiglio regionale del Lazio, oltre ai ripetuti (e in certa misura naturali) pronunciamenti dei consigli degli ordini forensi di Frosinone e Cassino nonchè delle amministrazioni provinciale e comunale di Frosinone.

D’altronde, la centralità funzionale e topografica di Frosinone, rispetto alle altre province periferiche del Lazio, è stata di recente sanzionata formalmente dal Ministero dell’interno che ha scelto Frosinone quale sede della circoscrizione elettorale Lazio 2 con competenza sulle province di Latina, Rieti e Viterbo.

Rispetto all’immediato dopoguerra, allorquando la provincia di Frosinone vedeva diminuire gradualmente la sua popolazione a causa dell’emigrazione di tante persone (soprattutto le più giovani) che non avevano possibilità di vita in un territorio depresso, la cui economia si fondava solo su una agricoltura scarsamente remunerativa, anche perchè praticata in zone collinari e montane, da oltre un ventennio, per le notevoli infrastrutture realizzate, vi è un rovesciamento di tale tendenza a seguito degli insediamenti industriali lungo l’autostrada del sole (da Anagni a Cassino) di cui ricordiamo solamente alcuni dei più consistenti: FIAT, Klopman, Henkel Sud, Elicotteri Meridionali, Lepetit, Squibb, Sace Sud, Italgel, Fater, Winchester, Permaflex, Videocolor, Snia-Bpd.

Favoriscono tale sviluppo economico della provincia, come già ricordato, numerose infrastrutture: autostrade e superstrade; area di sviluppo industriale; servizi sociali (case per lavoratori, ospedali, eccetera); aumento degli istituti di istruzione secondaria ed anche superiore ed universitaria (università di Cassino). Tutto ciò ha già contribuito e contribuirà ancora di più a far aumentare notevolmente gli affari civili e penali: conseguentemente saranno sempre più accentuati i già esistenti ed evidenziati disagi nella amministrazione della giustizia presso la Corte d’appello di Roma; e ciò vale ancor più a giustificare il presente disegno di legge.

L’accorpamento dei circondari di Latina e Velletri nella istituenda sede distaccata può realizzare un vero ed efficace decentramento della giustizia nel Lazio, decongestionando sensibilmente l’area metropolitana di Roma che ne ha urgente e palpabile bisogno.

Si tratta di aree confinanti e largamente omogenee per tradizioni, storia, cultura e affinità anche sociali: sicchè potrà prendere corpo la idea di una «sede distaccata del Lazio sud» che è largamente attesa dagli operatori del diritto della relativa area.

Un’ultima questione va affrontata e risolta. Abbiamo accennato al fatto che attualmente il territorio ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri rientra nella giurisdizione della Corte d’assise di Frosinone. A questo riguardo però i proponenti ritengono che esigenze di razionalità, decentramento e migliore funzionalità consiglino anche la contestuale istituzione della Corte d’assise a Velletri con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri

L’istituenda Corte d’assise di Velletri costituirà, unitamente alle Corti d’assise di Frosinone, Cassino e Latina, la circoscrizione dell’istituenda sezione distaccata in Frosinone della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello.

 


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

Art. 2.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata di Corte di assise di appello di Roma, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello ed alla Corte di assise di appello di Roma rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della Corte di appello di Roma con sede in Frosinone e della sezione della Corte di assise di appello di Roma con sede in Frosinone, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell’articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonchè agli affari di ordinaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, stabilita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti.

 

 

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2172

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore DETTORI

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA 3 APRILE 2003

 

 

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Istituzione della corte d’appello di Sassari

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Onorevoli Senatori. – L’azione svolta dal Parlamento e dal Governo, durante tutto il corso della XIII legislatura, per il sistema della giustizia è stata improntata alla volontà di accrescerne l’efficienza e la funzionalità; in tal senso sono state approvate e sono in fase di attuazione significative tappe.

La sempre maggiore efficienza delle sezioni stralcio dell’arretrato civile, con la recente quasi integrale copertura dell’organico dei giudici onorari aggregati (GOA); la devoluzione agli stessi GOA e al giudice di pace di gran parte dell’arretrato delle cause civili delle soppresse preture; l’applicazione delle tabelle infradistrettuali; l’avvio della riforma del giudice unico; la depenalizzazione di alcuni reati minori realizzata con il decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, attuativo della legge delega 25 giugno 1999, n. 205; l’attribuzione di competenze penali al giudice di pace, attuata dalla legge 24 novembre 1999, n. 468; l’attuazione della legge delega sui tribunali metropolitani, realizzata con il decreto legislativo 3 dicembre 1999, n. 491: si tratta di misure volte a rendere più razionale e funzionale il sistema giudiziario, e la cui piena realizzazione rende ragionevole attendersi una prossima inversione di tendenza nella resa del servizio giustizia.

Il presente disegno di legge intende porsi come completamento di tale complessiva attività di razionalizzazione e ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario, portando alle necessarie conclusioni l’opera iniziata con la istituzione di alcune nuove sezioni distaccate di corte d’appello, tra cui quella di Sassari.

Infatti, la domanda di giustizia in campo civile e l’esigenza di rapida risposta giudiziaria in campo penale, che sottostavano alla creazione dei suddetti uffici, piuttosto che diminuite, possono indubbiamente considerarsi aumentate.

Venendo al merito dell’intervento normativo proposto, si fa notare come lo stesso trovi le sue uniche e fondate ragioni giustificatrici nell’obiettiva situazione di sofferenza del sistema giudiziario in una particolare area del territorio già per molti versi penalizzata, quale è la provincia di Sassari.

È in questa situazione che possono trovarsi le ragioni dell’intervento proposto, che non solo mira a garantire e potenziare l’azione dello Stato per la sicurezza delle popolazioni interessate, ma al tempo stesso, ponendo un saldo presidio giudiziario in una zona di frontiera, consente di migliorare la tutela dell’intero Paese.

Inoltre, giova ricordare che Sassari e altre sedi di tribunale del nord della Sardegna (La Maddalena, Olbia e Tempio Pausania) distano da Cagliari da 200 a 300 chilometri e sono penalizzate da insufficienti vie e mezzi di comunicazione.

La dipendenza da Cagliari sul piano organizzativo è fonte di notevoli disagi che incidono sulla funzionalità, a cominciare dall’applicazione del personale (di competenza del presidente della corte d’appello), per finire alle disfunzioni di carattere amministrativo e contabile.

Fanno capo a Sassari il tribunale di Nuoro, i relativi uffici di sorveglianza nonché le maggiori strutture carcerarie dell’isola. Il territorio del nord della Sardegna, ivi compreso Nuoro, è interessato da gravissimi episodi di criminalità connessi alla presenza dei maggiori porti dell’isola (Porto Torres e Olbia) e dei due aeroporti di Alghero e Olbia, nonché alla vicinanza con la Corsica ed allo sviluppo turistico di richiamo internazionale (vedi Costa Smeralda).

Sussistono quindi le motivazioni, dopo dieci anni dalla istituzione della sede distaccata, per istituire definitivamente a Sassari la seconda sede di corte d’appello della Sardegna e la rispettiva procura generale della Repubblica.

Per concludere, preme sottolineare che la predetta opera di razionalizzazione non presenta alcun costo aggiuntivo per l’erario, trattandosi di mera trasformazione in uffici giuridici autonomi di sezioni distaccate già esistenti e che, dunque, continuerebbero a giovarsi delle medesime strutture e del medesimo personale. Venendo poi all’analisi puntuale delle singole disposizioni, si osserva che gli articoli 1 e 2 del presente disegno di legge attengono all’istituzione dei nuovi uffici giudiziari ed alla conseguente modifica delle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni.

Gli articoli 3 e 4, invece, stabiliscono modalità e tempi per la determinazione e la copertura dei relativi organici. Infine, l’articolo 5 detta disposizioni relative ai procedimenti pendenti, atte ad impedire la dispendiosa e negativa movimentazione di fascicoli e carte processuali.


 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Capo I

ISTITUZIONE DELLA CORTE

D’APPELLO E DELLA PROCURA

GENERALE DELLA REPUBBLICA

DI SASSARI

Art. 1.

1. Sono istituite la corte d’appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, di Sassari e di Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Sassari.

2. La sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari è soppressa dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici di cui al presente articolo, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della presente legge.

Art. 2.

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE

AL PERSONALE

Art. 3.

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico dei magistrati della corte d’appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina del presidente della corte d’appello di Sassari e del procuratore generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti della corte d’appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

Art. 4.

1. Alla copertura dell’organico dei magistrati della corte d’appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d’appello compresa nel circondario alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo della corte d’appello di Sassari e della procura generale della Repubblica presso la medesima corte d’appello si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nella sezione di corte d’appello compresa nel circondario alla data di pubblicazione del decreto di cui all’articolo 3, comma 3, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 5.

1. I procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 3, comma 3, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari, sono definiti dalla corte d’appello di Sassari.

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 2806

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore TOFANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA  2 MARZO 2004

 

 

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Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

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Onorevoli Senatori. – Già nelle precedenti legislature è stata avvertita da parte dei parlamentari l’esigenza della istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma (si veda da ultimo la proposta di legge atto Camera n.3618, XIII legislatura, d’iniziativa degli onorevoli Schietroma e altri).

Nella V e poi nella VI legislatura, il senatore Lisi, nella relazione di accompagnamento al suo disegno di legge, dalle analoghe finalità, evidenziava il contenuto del resoconto stenografico della 791ª seduta pubblica (IV legislatura) del Senato della Repubblica, tenutasi martedì 27 febbraio 1968, nella quale l’onorevole Reale, all’epoca Ministro di grazia e giustizia, intervenendo sul disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, recante «Istituzione in Salerno di una sezione distaccata della corte d’appello di Napoli», tra l’altro, affermava testualmente: «Devo dire che a proposito di questo distacco uno degli elementi di giudizio che ha consentito al Governo di non osteggiare la volontà espressa in Parlamento, alla Camera prima e adesso al Senato, di istituire questa sezione è costituito da questo fatto e cioè che tale sezione viene distaccata da una corte d’appello assai oberata di lavoro, sicchè il pericolo che può esserci in questa germinazione di nuove sedi giudiziarie e cioè di una utilizzazione non completa del personale giudicante e di quello ausiliario, per queste sedi che vengono distaccate da altre di grandissimo lavoro, non esiste».

Orbene, le ragioni ed i motivi indicati dal Ministro di grazia e giustizia in quella seduta del Senato della Repubblica sussistevano allora (sosteneva il senatore Lisi) e sussistono tuttora (sosteniamo anche noi) più macroscopici, più numerosi e più validi nella Corte d’appello di Roma per l’approvazione del disegno di legge in esame. Peraltro, l’approvazione di questa proposta decongestionerebbe notevolmente il lavoro presso la Corte d’appello romana, che attualmente ha dimensione regionale. La capitale, del resto, è notoriamente caratterizzata da difficoltà di accesso, da code interminabili e da una densità di affari tale da produrre soltanto inefficienze e disfunzioni.

L’enorme carico giudiziario di Roma, capitale e maggior centro metropolitano del Paese, rende indispensabile istituire in Frosinone una sede distaccata della Corte d’appello di Roma che potremmo chiamare «del Lazio sud» e che dovrebbe comprendere i circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

L’attuale configurazione degli uffici giudiziari del Lazio e la localizzazione in Roma dell’unica sede di Corte d’appello dell’intera regione laziale comporta, infatti, incongruenze e discrasie notevoli. Del resto, già nell’ambito della giustizia amministrativa, questo dato di base ha indotto, a suo tempo, il Parlamento ad istituire in Latina una sede distaccata del tribunale amministrativo regionale del Lazio. Va ricordato che, in detta occasione, la sede di Latina fu prescelta anche nella prospettiva di fissare poi a Frosinone la istituenda sede distaccata della Corte d’appello, secondo un criterio di decentramento il più razionale possibile, tendente cioè ad evitare un concentramento eccessivo dell’utenza giudiziaria in uno stesso capoluogo di provincia.

Peraltro, trattandosi di una nuova sede giudiziaria in materia di giustizia ordinaria, è comunque indiscutibile che Frosinone debba essere preferita come sezione distaccata della Corte d’appello; e ciò per ragioni evidenti di praticità ed opportunità, essendo Frosinone rispetto alle altre province del Lazio (all’infuori di Roma) l’unica provincia ad avere due tribunali (Frosinone e Cassino). Non a caso il Consiglio regionale del Lazio, con la deliberazione n.227 del 19 giugno 1991, assunta all’unanimità dei presenti, ha approvato la proposta regionale di legge nazionale concernente, appunto, la «Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte d’appello di Roma» (atto Camera n.5810, X legislatura). Ma anche questa proposta di legge non venne esaminata dal Parlamento nazionale per lo scioglimento anticipato delle Camere avvenuto nei primi mesi del 1992.

Rimane però assolutamente inalterata l’importanza dell’atto deliberativo della regione Lazio che costituisce, infatti, una manifestazione di volontà per di più unanime, da parte della massima assemblea regionale, a favore del decentramento in Frosinone di una sezione della Corte d’appello di Roma, in ossequio peraltro ai princìpi ispiratori della legge 8 giugno 1990, n.142, la quale riserva alla regione importanti compiti di programmazione e di coordinamento.

D’altra parte gli utenti della giustizia del circondario del tribunale di Velletri già da anni frequentano gli uffici giudiziari di Frosinone, essendo tuttora assegnato alla giurisdizione della Corte d’assise di Frosinone il territorio ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Tutto ciò spiega ancor più la davvero significativa indicazione a favore di Frosinone da parte del Consiglio regionale del Lazio, oltre ai ripetuti (e in certa misura naturali) pronunciamenti dei consigli degli ordini forensi di Frosinone e Cassino nonché delle amministrazioni provinciale e comunale di Frosinone.

D’altronde, la centralità funzionale e topografica di Frosinone, rispetto alle altre province periferiche del Lazio, è stata di recente sancita formalmente dal Ministero dell’interno che ha scelto Frosinone quale sede della circoscrizione elettorale Lazio 2, con competenza sulle province di Latina, Rieti e Viterbo. Rispetto all’immediato dopoguerra, allorquando la provincia di Frosinone vedeva diminuire gradualmente la sua popolazione a causa dell’emigrazione di tante persone (soprattutto le più giovani) che non avevano possibilità di vita in un territorio depresso, la cui economia si fondava solo su una agricoltura scarsamente remunerativa, anche perchè praticata in zone collinari e montane, da oltre un ventennio, per le notevoli infrastrutture realizzate, vi è un rovesciamento di tale tendenza a seguito degli insediamenti industriali lungo l’autostrada del sole (da Anagni a Cassino) di cui ricordiamo solamente alcuni dei più consistenti: FIAT, Klopman, Henkel Sud, Elicotteri Meridionali, Lepetit, Squibb, Sace Sud, Italgel, Fater, Winchester, Permaflex, Videocolor, Snia-Bpd.

Favoriscono tale sviluppo economico della provincia, come già ricordato, numerose infrastrutture: autostrade e superstrade; area di sviluppo industriale; servizi sociali (case per lavoratori, ospedali, eccetera); aumento degli istituti di istruzione secondaria ed anche superiore ed universitaria (università di Cassino). Tutto ciò ha già contribuito e contribuirà ancora di più a far aumentare notevolmente gli affari civili e penali: conseguentemente saranno sempre più accentuati i già esistenti ed evidenziati disagi nella amministrazione della giustizia presso la Corte d’appello di Roma; e ciò vale ancor più a giustificare il presente disegno di legge.

L’accorpamento dei circondari di Latina e Velletri nella istituenda sede distaccata può realizzare un vero ed efficace decentramento della giustizia nel Lazio, decongestionando sensibilmente l’area metropolitana di Roma che ne ha urgente e palpabile bisogno. Si tratta di aree confinanti e largamente omogenee per tradizioni, storia, cultura e affinità anche sociali: sicchè potrà prendere corpo l’idea di una «sede distaccata del Lazio sud» che è largamente attesa dagli operatori del diritto della relativa area.

Un’altra questione va affrontata e risolta. Abbiamo accennato al fatto che attualmente il territorio ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri rientra nella giurisdizione della Corte d’assise di Frosinone. A questo riguardo però il proponente ritiene che esigenze di razionalità, decentramento e migliore funzionalità consiglino anche la contestuale istituzione della Corte d’assise a Velletri, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

L’istituenda Corte d’assise di Velletri costituirà, unitamente alle Corti d’assise di Frosinone, Cassino e Latina, la circoscrizione dell’istituenda sezione distaccata in Frosinone della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello.

Dai dati relativi ai tribunali del basso Lazio (Frosinone-Cassino e Latina), predisposti dalla Procura generale della Corte di appello e pubblicate in allegato alla relazione del Procuratore generale di apertura dell’anno giudiziario, emerge sostanzialmente che:

1) i tribunali di Frosinone e Cassino e quello di Latina hanno sostanzialmente un eguale carico di lavoro rispetto alle iscrizioni civili, sia davanti al tribunale, sia davanti al giudice di pace;

2) i tribunali di Frosinone e Cassino hanno un notevole numero di iscrizioni per quanto riguarda il settore Lavoro (cause relative a rapporti di lavoro) e Previdenza, che rispetto a quello di Latina risulta quasi il doppio;

3) i tribunali di Frosinone e Cassino sono molto più veloci nella definizione delle pendenze civili rispetto al tribunale di Latina;

4) le procure della Repubblica presso i tribunali di Frosinone e Cassino hanno un notevole numero di iscrizioni in più rispetto a Latina;

5) i giudici di pace del circondario di Frosinone e Cassino hanno quasi il triplo di nuove iscrizioni rispetto a quelli del circondario di Latina.

A supporto dei dati menzionati, giova, inoltre, evidenziare che:

a) le popolazioni delle due province sono equivalenti (circa 500.000 abitanti l’una);

b) Frosinone è stata individuata come sede regionale per il controllo delle schede elettorali di tutta la regione Lazio ad eccezione della provincia di Roma;

c) Latina è già sede della sezione distaccata del tribunale amministrativo del Lazio (da quasi trent’anni), che ha competenza su tutto il basso Lazio;

d) a seguito della riforma del processo tributario, con l’eliminazione delle commissioni provinciali di II grado, Latina è sede della sezione distaccata della commissione regionale di II grado (da quasi due anni), che ha competenza per tutto il basso Lazio;

e) la posizione geografica di Frosinone è centrale rispetto al territorio della sezione distaccata della Corte d’appello, raggiungibile in meno di 40 minuti anche dal più lontano paese del territorio stesso, essendo collegata, oltre che dalla linea ferroviaria, anche dall’autostrada;

f) al contrario, Latina è geograficamente decentrata rispetto al territorio dell’istituenda sezione della Corte d’appello e non ha assolutamente comode strade di accesso alla città;

g) la Giustizia nella provincia di Frosinone si è sempre dimostrata efficiente e veloce.


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

Art. 2.

1. È istituita in Frosinone una sezione distaccata di Corte di assise di appello di Roma, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri, che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Art. 3.

1. Il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere, con proprio decreto, le piante organiche degli uffici, determinando la consistenza del personale necessario al funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

2. Entro il termine di cui al comma 1 il Ministro della giustizia stabilisce la data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 4.

1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, gli affari civili e penali pendenti davanti alla Corte di appello ed alla Corte di assise di appello di Roma rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio rispettivamente della sezione distaccata della Corte di appello di Roma con sede in Frosinone e della sezione della Corte di assise di appello di Roma con sede in Frosinone, sono devoluti alla cognizione di questi uffici.

2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non si applica alle cause civili rimesse al collegio ai sensi dell’articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti, nonché agli affari di ordinaria giurisdizione già in corso alla data di inizio del funzionamento della sezione distaccata, stabilita ai sensi dell’articolo 3, comma 2, della presente legge.

3. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica ai procedimenti penali nei quali il decreto di citazione è stato notificato a tutte le parti.

 

 

 


Esame in sede referente

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 13 maggio 2004

344a Seduta

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(104) MARINO ed altri. - Modifica alle circoscrizioni territoriali degli uffici giudiziari della corte d' appello di Genova e della corte d' appello di Firenze

(279) PEDRIZZI ed altri. - Istituzione in Latina di una sezione distaccata della corte di appello di Roma

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(347) MARINI. - Istituzione in Cosenza di una sezione distaccata della Corte di appello di Catanzaro, di una sezione in funzione di Corte d' assise di appello e di una sezione distaccata del tribunale amministrativo regionale della Calabria

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto
(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(502) VIVIANI. - Istituzione di una sede di corte d' appello, di una sede di corte di assise d' appello e di un tribunale dei minori a Verona

(740) CALDEROLI. - Istituzione della corte d' appello di Lucca

(752) VISERTA COSTANTINI. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte d' Appello di L' Aquila

(771) PASTORE ed altri. - Istituzione in Pescara di una sezione distaccata della Corte d' appello de L' Aquila

(970) FILIPPELLI. - Istituzione della Corte di Assise presso il Tribunale di Crotone

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(1411) FASSONE. - Delega al Governo per la revisione e la razionalizzazione delle sedi e degli uffici giudiziari

(1468) CIRAMI ed altri. - Istituzione in Agrigento di una sezione distaccata della corte d' appello e della corte d' assise d' appello di Palermo

(1493) Antonino CARUSO e PELLICINI. - Delega al Governo per l' istituzione della corte d' appello di Busto Arsizio e del tribunale di Legnano e per la revisione dei distretti delle corti d' appello di Milano e Torino

(1555) CALDEROLI. - Istituzione della corte di appello di Novara

(1668) CURTO. - Istituzione in Brindisi di una sezione distaccata della corte di appello e della corte di assise di appello di Lecce

(1710) GUASTI. - Istituzione in Parma di una sezione distaccata della Corte d' appello di Bologna

(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(1843) MONTAGNINO ed altri. - Ampliamento del Distretto della Corte d' appello di Caltanissetta

(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn.104, 279, 347, 502, 740, 752, 771, 970, 1411, 1468, 1493, 1555, 1668, 1710 e 1843, disgiunzione del seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 344, 385, 456, 1051, 1765 e 2172 e rinvio. Esame del disegno di legge n. 2806, congiunzione con il seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 279, 347, 502, 740, 752, 771, 970, 1411, 1468, 1493, 1555, 1668, 1710 e 1843 e rinvio. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 104, 279, 347, 502, 740, 752, 771, 970, 1411, 1468, 1493, 1555, 1668, 1710 e 1843, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 2806 e rinvio)

 

Il relatore Luigi BOBBIO (AN), dopo aver ricordato il dibattito svoltosi in sede di esame, presso questo ramo del Parlamento, dei disegni di legge n. 1296 e abbinati in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario, con specifico riferimento alla delega per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie della quale venne poi deliberato lo stralcio, rammenta che in tale fase d'esame in Commissione furono esaminate congiuntamente una serie di proposte di istituzione di nuove Corti d'appello o sezioni distaccate di queste presentate da numerosi senatori.

Tenuto conto che i disegni di legge n. 1296-bis e n. 1296-ter, risultanti dallo stralcio sopra menzionato, conservano interamente la loro valenza di progetto generale volto a raggiungere l'obiettivo di distribuire sul territorio nazionale le sedi giudiziarie rispetto a parametri connessi ad un più efficace servizio della giustizia, non si può però al contempo non considerare l'urgenza a provvedere che talune situazioni particolari e locali impongono.

I disegni di legge n. 344, 385, 456, 2172 e 1051 che propongono nuove sedi di Corti d'appello nelle città di Sassari, Taranto, Bolzano e Caserta e i disegni di legge n. 1765 e 2806 relativi all'istituzione di una sezione distaccata della corte d'appello di Roma in Frosinone muovono indistintamente da considerazioni legate all'eccessivo carico giudiziario che grava sulle attuali sedi giudiziarie nonché dall'ampiezza territoriale e dai connessi problemi di mobilità, oltrechè, nel caso specifico di Caserta, da una situazione estremamente preoccupante per quanto riguarda il contrasto della criminalità. In particolare, la nuova sede distaccata di Frosinone produrrebbe un benefico effetto decongestionante rispetto alla Corte d'appello di Roma, mentre la nuova Corte d'appello di Caserta servirebbe a dare una risposta giudiziaria più efficace rispetto ad un territorio - come già accennato - ad alta densità criminale. La completa autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, impone poi una corrispondente autonomia degli uffici giudiziari di riferimento, mentre la nuova sede di Taranto sarebbe in grado di meglio suddividere tra questa e quella esistente di Lecce una rilevante mole di lavoro.

Conclusivamente, propone alla Commissione di disgiungere l'esame dei disegni di legge nn. 2172,1051, 344, 385, 456, 1765 da quello degli altri disegni di legge in titolo e di proseguire l'esame dei predetti disegni di legge congiuntamente con quello del disegno di legge n. 2806.

 

Conviene la Commissione.

 

Ha quindi la parola il senatore FEDERICI (FI) il quale sottolinea la drammaticità della situazione della amministrazione della giustizia in Sardegna contrassegnata da gravi fenomeni di delinquenza, da una situazione penitenziaria al limite della tollerabilità, da carichi di lavoro particolarmente significativi. L'urgenza di provvedere all'istituzione della Corte d'appello di Sassari è giustificata peraltro anche dalla distanza e dalle difficoltà in termini di viabilità che la separa da Cagliari. Dal punto di vista finanziario, in fine, detta istituzione non dovrebbe essere eccessivamente onerosa, essendo già funzionanti gli uffici dell'attuale sezione distaccata. Auspica, conclusivamente, una rapida approvazione dei disegni di legge che propongono l'istituzione della predetta Corte di appello.

 

L'esame congiunto è infine rinviato.

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi' 18 maggio 2004

346a Seduta (notturna)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

La seduta inizia alle ore 21.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto
(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 13 maggio scorso.

 

Su proposta del presidente Antonino CARUSO, la Commissione dà mandato al relatore Luigi Bobbio di predisporre un testo unificato dei disegni di legge in titolo. Si conviene altresì che tale testo sarà pubblicato in allegato al resoconto della seduta della Commissione di giovedì pomeriggio, mentre il termine per la presentazione degli emendamenti allo stesso viene fissato fin da ora a martedì 25 maggio 2004, alle ore 21.

 

Il PRESIDENTE rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

giovedi' 20 maggio 2004

348a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

indi del Vice Presidente

ZANCAN

 

La seduta inizia alle ore 14,55.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto
(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta notturna del 18 maggio scorso.

 

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) presenta e illustra il testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo che viene pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

 

Il presidente Antonino CARUSO ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato testè presentato dal relatore è stato già fissato, nella già richiamata seduta notturna del 18 maggio, a martedì 25 maggio, alle ore 21.

 

Il presidente Antonino CARUSO rinvia infine il seguito dell'esame congiunto.

 


GIUSTIZIA (2a)

martedi' 29 giugno 2004

356a Seduta

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

 

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

 

La seduta inizia alle ore 14,50.

 

IN SEDE REFERENTE

(omissis)

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta pomeridiana del 20 maggio scorso.

 

Il presidente Antonino CARUSO fa presente che sono pervenute alcune richieste per la riapertura del termine per la presentazione degli emendamenti al testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge in titolo e pubblicato in allegato al resoconto della seduta pomeridiana del 20 maggio scorso. Ritiene però che allo stato tali richieste non possano essere accolte e che di suggerimenti modificativi ulteriori rispetto agli emendamenti presentati potrà tenersi conto, per quanto concerne l'esame in sede referente, mediante eventuali proposte di riformulazione del relatore, il quale è a disposizione dei senatori che abbiano a ciò interesse.

 

Non facendosi osservazioni in senso contrario, così rimane stabilito.

 

Il seguito dell'esame congiunto è poi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16,30.

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi' 30 giugno 2004

357a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente
Antonino CARUSO

 

La seduta inizia alle ore 8,55.

 

IN SEDE REFERENTE

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

 

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) illustra una nuova formulazione del testo unificato da lui predisposto per i disegni di legge in titolo - che viene pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna - sottolineando come le modifiche apportate tengano conto, tra l'altro, dell'inserimento nel testo del disegno di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, all'esame della Camera dei deputati, di una previsione concernente l'istituzione della Corte d'appello di Bolzano, nonché della particolare situazione concernente il distretto di Corte d'appello di Bologna e, infine, con riferimento al nuovo distretto di Corte d'appello di Caserta, dell'opportunità di collocare la direzione distrettuale antimafia presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere non essendo evidentemente possibile istituire un nuovo tribunale in Caserta.

 

Interviene il senatore ZANCAN (Verdi-U) il quale manifesta la sua contrarietà alle proposte contenute nel testo unificato in discussione sottolineando come in generale le stesse potrebbero essere accettabili solo laddove la loro necessità risultasse da un'attenta disamina dei carichi di lavoro degli uffici giudiziari, disamina che invece non risulta essere stata effettuata.

 

Anche il senatore FASSONE (DS-U) manifesta la sua contrarietà all'impostazione sottesa al testo unificato in discussione, evidenziando come la risorsa giudiziaria sia per definizione "rara e costosa" e come quindi la stessa vada usata con parsimonia. Se poi si considerano più specificamente alcune delle proposte contenute nell'articolato in esame appare evidente come le stesse sembrino piuttosto riflettere esigenze di prestigio localistico suscettibili di portare soltanto ad una proliferazione di uffici direttivi, senza che ciò possa avere alcun riflesso positivo sull'efficace funzionamento della macchina giudiziaria.

 

Il presidente Antonino CARUSO rileva come il nuovo testo unificato in questo momento all'esame della Commissione sia stato il frutto di un'opera del relatore effettuata sulla base dei dati relativi alla situazione degli uffici giudiziari trasmessi dal Governo in occasione dell'esame in prima lettura del disegno di legge in materia di riforma dell'ordinamento giudiziario.

Sotto il profilo metodologico, inoltre, il modo in cui sta procedendo la Commissione rappresenta il tentativo di affrontare il tema del riassetto degli uffici giudiziari sul territorio secondo una prospettiva diversa da quella della revisione organica dell'intera geografia giudiziaria che, in concreto, ha finito più volte per risultare del tutto impraticabile per la complessità e il rilievo delle problematiche che essa inevitabilmente solleva.

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) evidenzia come il tentativo che sta intraprendendo la Commissione si collochi al di fuori di una logica di mero campanilismo e si prefigga piuttosto di tener conto di alcune specifiche situazioni la peculiarità delle quali impone l'esigenza di un intervento immediato.

Il senatore MARITATI(DS-U), con specifico riferimento alla proposta di istituzione della Corte d'appello di Taranto, sottolinea come la stessa non appaia giustificata né dall'esigenza di tener conto di oggettive difficoltà di collegamento sul territorio, né dalla prospettiva di una razionalizzazione del lavoro degli uffici giudiziari per la quale rimanda alle considerazioni già svolte dal senatore Fassone, e neppure, per quel che attiene al tema del contrasto alla criminalità organizzata, dall'utilità della istituzione di una direzione distrettuale antimafia a Taranto, essendo evidente a quest'ultimo proposito come la risposta al crimine organizzato in Puglia acquisti maggiore efficacia in un contesto che colloca tale azione in una prospettiva di organicità, rispetto alla quale la frammentazione degli uffici giudiziari appare sicuramente contraddittoria. Ciò non significa negare che in alcuni uffici giudiziari esistono situazioni problematiche specifiche, ma piuttosto evidenziare come queste ultime possano essere efficacemente risolte solo in una logica di revisione complessiva della geografia giudiziaria.

 

Segue un breve intervento della senatrice ALBERTI CASELLATI (FI) la quale richiama l'attenzione sull'opportunità dell'istituzione in Padova di una sezione distaccata della Corte d'appello di Venezia e alla quale risponde il presidente Antonino CARUSO facendo presente che tale questione potrà essere sollevata nell'ulteriore corso dell'esame congiunto dei disegni di legge in titolo mediante la presentazione di un'apposita proposta emendativa.

 

Il seguito dell'esame congiunto è infine rinviato.


 

NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE

NN. 344- 385-456-1051-1765-2172-2806

Capo I

ISTITUZIONE DELLE CORTI
D’APPELLO E DELLE PROCURE
DELLA REPUBBLICA DI SASSARI,
TARANTO E CASERTA

Art. 1.

(Istituzione delle corti d’appello e delle procure generali della Repubblicadi Sassari e Taranto)

 

1. Sono istituite la corte d’appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte d’appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Taranto.

3. La sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.

 

Art. 2

(Istituzione della Corte di appello e di assise di appello in Caserta e di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Roma, in Frosinone nonché di una sezione distaccata della Corte d'appello di Bologna)

 

1. Sono istituite la corte di appello Caserta, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Caserta. In deroga a quanto previsto dall'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la direzione distrettuale antimafia per il distretto di Corte di appello di Caserta è istituita nell'ambito della Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

4. È istituita in Parma una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

5. È istituita in Frosinone una sezione della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

 

Art. 3.

(Variazioni alle tabelle A e B allegateall’ordinamento giudiziario)

 

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

 

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVEAL PERSONALE

Art. 4.

(Determinazione degli organici e nomina dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2)

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale di magistratura degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo, ove necessario, le piante organiche degli altri uffici, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Caserta e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

4. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all'attivazione dei predetti uffici devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero

 

Art. 5.

(Copertura dell’organico
delle corti d’appello e delle procure
generali della Repubblica di Sassari e Taranto)

 

1. Alla copertura dell’organico dei magistrati delle corti d’appello di Sassari e Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo delle corti d’appello di Sassari e Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

(Procedimenti pendenti)

 

1. I procedimenti pendenti, alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce sono definiti dalle corti d’appello di Sassari e Taranto.

2. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'articolo 2, gli affari civili e penali pendenti e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza dei medesimi uffici, sono devoluti agli stessi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili già assegnate in decisione nonché ai procedimenti penali nei quali è già intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

4. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti penali nei quali è già stata esercitata l'azione penale.

 


GIUSTIZIA (2a)

mercoledi' 30 giugno 2004

358a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

Antonino CARUSO

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per la giustizia Valentino e Vietti.

 

La seduta inizia alle ore 14,45.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d' appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della Corte d' Appello di Taranto
(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d' appello di Sassari

(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d' appello di Roma

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

 

 

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta antimeridiana odierna.

 

Il presidente Antonino CARUSO avverte che si passerà alla votazione degli emendamenti presentati - pubblicati in allegato al resoconto dell'odierna seduta pomeridiana - che si intendono riferiti al nuovo testo unificato predisposto dal relatore e pubblicato in allegato al resoconto della seduta antimeridiana odierna, precisando che si inizierà l'esame dagli emendamenti relativi all'articolo 2, non essendovi emendamenti all'articolo 1.

 

Dopo che gli emendamenti presentati sono stati dati per illustrati, articolo per articolo, previo parere contrario del RELATORE e del rappresentante del Governo onorevole VALENTINO, dopo che il presidente Antonino CARUSO ha accertato la presenza del numero legale, sono posti ai voti separatamente e respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2. E' quindi accolto l'articolo 2.

 

Si passa quindi agli emendamenti aggiuntivi dopo l'articolo 2.

 

Il relatore Luigi BOBBIO (AN) si esprime in senso contrario sugli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 e in senso favorevole sull'emendamento 2.0.3, dopo che il senatore FASSONE (DS-U) ha dichiarato di voler aggiungere la propria firma a quest'ultimo emendamento, dato per illustrato.

 

Conformemente al relatore si esprime il rappresentante del GOVERNO.

 

Il PRESIDENTE pone quindi separatamente in votazione gli emendamenti 2.0.1 e 2.0.2 che vengono respinti, mentre è approvato l'emendamento 2.0.3.

 

Non essendo stati presentati emendamenti agli articoli 3, 4, 5 e 6, si passa alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

 

In sede di dichiarazioni di voto, ha quindi la parola il senatore FASSONE (DS-U) per dichiarare, a nome del suo Gruppo, la netta contrarietà ad un provvedimento il cui effetto reale sarà quello di determinare esclusivamente la creazione di nuovi uffici, provocando in tal modo una dannosa dispersione di risorse umane che verrebbero distolte dalle sedi di prima linea dove, invece, è maggiormente avvertita l'esigenza di una giustizia più efficiente.

Il progetto di revisione della geografia delle sedi giudiziarie, fallito anche nella scorsa legislatura, non può certamente dirsi realizzato con l'approvazione dell'articolato in esame con il quale si intende dare risposta solo a determinate situazioni locali, tra l'altro intervenendo con la creazione di nuovi uffici d'appello quando l'esigenza di un potenziamento della struttura degli uffici giudiziari si pone piuttosto per l'esercizio della giurisdizione di primo grado.

 

Interviene poi il senatore GIULIANO (FI) il quale ritiene, al contrario, che il provvedimento sia equilibrato e rispondente alle esigenze di maggiore efficienza del servizio giustizia, in particolare in alcune zone del Paese, quale la Campania. Se si considera che la nuova Corte d'appello di Caserta avrà competenza sulle circoscrizioni dei tribunali di S. Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino, che raggiungono complessivamente una popolazione di circa 1.200.000 abitanti, ben si comprende quali effetti postivi si verranno a determinare in termini di celerità ed efficacia del lavoro degli uffici, considerata la massa di lavoro sottratto alla Corte d'appello di Napoli, gravata da una enorme arretrato.

Così come riveste indubbia rilevanza, ai fini della lotta alla criminalità organizzata, l'istituzione nell'ambito della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere della direzione distrettuale antimafia presso il distretto di Corte d'appello di Caserta.

 

Il senatore ZANCAN(Verdi-U), nell'associarsi alle dichiarazioni svolte dal senatore Fassone, osserva come sarebbe preferibile, sotto il profilo funzionale, anziché proporre l'istituzione ex novo di sedi di Corti d'appello, passare attraverso l'istituzione di sedi distaccate delle stesse al fine di valutare con compiutezza l'effettiva loro necessità sia per quanto attiene alla quantità di lavoro che ai risultati del distacco.

Allorquando invece si propone la trasformazione delle sedi distaccate in sedi di Appello, la sua opinione è che si persegua un obiettivo opposto a quello di una effettiva utilità, per privilegiare invece aspetti nominalistici congiunti ad un dispendio di risorse umane e finanziarie.

In buona sostanza l'istituzione delle nuove sedi proposte risulta del tutto inutile e non in grado di assicurare, a suo avviso, un migliore servizio ai cittadini che ricorrono in misura davvero irrisoria al grado di appello, finendo per risolversi nella istituzione di posti di prestigio riservati alle figure direttive della magistratura.

 

Interviene successivamente il senatore SEMERARO (AN), a giudizio del quale il provvedimento produrrà una sicura, positiva ricaduta sul funzionamento dell'amministrazione della giustizia. La misura della utilità della istituzione delle sedi d'appello non è data infatti dalla distanza chilometrica che divide le attuali sedi da quelle che si vogliono istituire, bensì dagli indubbi benefici che si produrranno sul lavoro giudiziario, nel momento in cui diventerà effettiva una suddivisione equilibrata dello stesso tra due sedi.

Ricorda poi che un analogo disegno di legge, istitutivo della corte d'appello di Taranto, fortemente sostenuto nella XIII legislatura, in particolare dall'allora sottosegretario on. Maggi, nonchè dalla maggioranza di centro-sinistra, fu approvato da uno dei due rami del Parlamento senza però poter concludere il suo iter. Dichiarando di non comprende quindi la contrarietà espressa oggi dalle stesse forze politiche che criticano il carattere "campanilistico" dell'iniziativa relativa alla già menzionata Corte d'appello di Taranto, annuncia infine il voto favorevole del suo Gruppo.

 

Il senatore DALLA CHIESA(Mar-DL-U), nell'annunciare a nome del suo Gruppo il voto contrario, rivendica la coerenza con la quale personalmente, si è opposto ad ogni misura che implicasse, in qualche modo, una proliferazione di nuove istituzioni, dalle Università locali, alle nuove province, a nuovi tribunali, non giustificata da esigenze oggettive connesse con l'esercizio di pubbliche funzioni.

La sua contrarietà - per quanto riguarda l'articolato in esame - è motivata dalla circostanza che risulta del tutto assente dallo stesso qualsiasi finalità di miglioramento del servizio e qualsivoglia parametro attraverso il quale valutare la qualità e l'efficienza dello stesso. In un momento di difficoltà economica, quale quello che il Paese attraversa, ripercorrendo vecchie strade corporative, si ignora completamente l'urgenza di tenere sotto controllo i centri di spesa, anzi se ne costituiscono di nuovi e per di più immotivatamente sotto il profilo del funzionamento della amministrazione.

 

Il senatore CALLEGARO(UDC), a nome del suo Gruppo, dichiara il voto favorevole.

 

La Commissione conferisce in fine mandato al relatore Luigi BOBBIO (AN) a riferire in senso favorevole sul nuovo testo unificato dal medesimo predisposto per i disegni di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzandolo ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari e a richiedere lo svolgimento della relazione orale.


NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO
DAL RELATORE PER I DISEGNI DI LEGGE
NN. 344-385-456-1051-1765-2172-2806

Capo I

ISTITUZIONE DELLE CORTI D’APPELLO E DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA DI SASSARI, TARANTO E CASERTA

Art. 1.

(Istituzione delle corti d’appello e delle procure generali
della Repubblica di Sassari e Taranto)

 

1. Sono istituite la corte d’appello di Sassari, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Nuoro, Sassari e Tempio Pausania, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Sassari.

2. Sono istituite la corte d’appello di Taranto, con giurisdizione sul territorio del circondario del tribunale di Taranto, e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Taranto.

3. La sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari e la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce sono soppresse dalla data di inizio del funzionamento dei nuovi uffici, ai sensi del comma 3 dell’articolo 3.

 

Art. 2.

(Istituzione della Corte di appello e di assise di appello in Caserta e di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Roma, in Frosinone nonché di una sezione distaccata della Corte d’appello di Bologna)

 

1. Sono istituite la corte di appello Caserta, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino e la procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Caserta. In deroga a quanto previsto dall’articolo 70-bis dell’ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la direzione distrettuale antimafia per il distretto di Corte di appello di Caserta è istituita nell’ambito della Procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

2. È istituita in Caserta una corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le corti di assise di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino.

3. È istituita in Frosinone una sezione distaccata della Corte di appello di Roma, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

4. È istituita in Parma una sezione distaccata della Corte di appello di Bologna con giurisdizione sui circondari dei Tribunali di Parma, Piacenza e Reggio Emilia.

5. È istituita in Frosinone una sezione della Corte di appello di Roma in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Frosinone, Cassino e Latina, nonché la Corte di assise di Velletri che è contestualmente istituita con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

 

Art. 3.

(Variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario)

 

1. Il Ministro della giustizia è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all’ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni.

 

Capo II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL PERSONALE

Art. 4.

(Determinazione degli organici e nomina dei capi e dei dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2)

 

1. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale di magistratura degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2, rivedendo, ove necessario, le piante organiche degli altri uffici, nell’ambito delle attuali dotazioni organiche dei ruoli del Ministero della giustizia.

2. Il Consiglio superiore della magistratura provvede, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla nomina dei presidenti delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Caserta e dei procuratori generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è determinato l’organico del personale amministrativo e sono nominati i dirigenti degli uffici giudiziari di cui agli articoli 1 e 2; con il medesimo decreto, il Ministro della giustizia fissa la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

4. In ogni caso gli altri oneri correnti connessi al primo impianto e all’attivazione dei predetti uffici devono essere contenuti nei limiti degli stanziamenti di bilancio del predetto Ministero

 

Art. 5.

(Copertura dell’organico delle corti d’appello e delle procure generali della Repubblica di Sassari e Taranto)

 

1. Alla copertura dell’organico dei magistrati delle corti d’appello di Sassari e Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

2. Alla copertura dell’organico del personale amministrativo delle corti d’appello di Sassari e Taranto e delle procure generali della Repubblica presso le medesime corti d’appello, si provvede mediante assegnazione del personale in servizio nelle sezioni di corte d’appello comprese nei rispettivi circondari alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, che ne abbia fatto richiesta; quanto ai posti residui, si provvede mediante le ordinarie procedure di trasferimento.

 

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

(Procedimenti pendenti)

 

1. I procedimenti pendenti, alla data di inizio di funzionamento dei nuovi uffici di cui al comma 3 dell’articolo 4, presso la sezione distaccata di Sassari della corte d’appello di Cagliari e presso la sezione distaccata di Taranto della corte d’appello di Lecce sono definiti dalle corti d’appello di Sassari e Taranto.

2. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari di cui all’articolo 2, gli affari civili e penali pendenti e rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza dei medesimi uffici, sono devoluti agli stessi.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili già assegnate in decisione nonché ai procedimenti penali nei quali è già intervenuta per la prima volta la dichiarazione di apertura del dibattimento.

4. Alla data di inizio del funzionamento della Corte di assise di Velletri, gli affari penali pendenti davanti alla Corte di assise di Frosinone rientranti, ai sensi della presente legge, nella competenza per territorio della Corte di assise di Velletri sono devoluti alla cognizione di questo ufficio.

5. La disposizione di cui al comma 4 non si applica ai procedimenti penali nei quali è già stata esercitata l’azione penale.

 


 

EMENDAMENTI AL NUOVO TESTO UNIFICATO PROPOSTO DAL RELATORE PER I DISEGNI
DI LEGGE NN. 344, 385, 456, 1051, 1765, 2172, 2806

 

Art. 2.

2.1

Modica

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-bis. Sono istituite la Corte d’appello di Pisa, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto, e la procura generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Pisa.

2-ter. È istituita la Corte di appello di Pisa, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto».

 

2.2

Dalla Chiesa

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. È istituita in Pisa una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, con giurisdizione sul territorio del circondario dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, e sul territorio del circondario del tribunale di Massa Carrara che, conseguentemente, non è più ricompreso nel distretto della corte di appello di Genova.

Conseguentemente nel titolo, dopo le parole: «in Frosinone» inserire le parole: «,nonchè di una sezione distaccata della corte di appello di Firenze, in Pisa».

 

2.0.1

Cavallaro

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

(Istituzione del tribunale di Caserta)

 

1. Nel distretto della corte d’appello di Napoli sono istituiti il tribunale di Caserta e la procura della repubblica presso il tribunale di Caserta con giurisdizione sui comuni di Ailano, Alife, Alvignano, Arienzo, Caiazzo, Capodrise, Capriati a Volturno, Casagiove, Caserta, Castel Campagnano, Castello del Matese, Castel Morrone, Cervino, Ciorlolano, Dagoni, Fontegreca, Gallo Matese, Gioia Sannitica, Letino, Macerata Campania, Maddaloni, Marcianise, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Portico di Caserta, Prata Sannita, Pratella, Raviscania, Recale, Ruviano, San Felice a Cancello, Santa Maria a Vico, San Gregorio Matese, San Nicola la Strada, San Potito Sannitico, Sant’Angelo d’Alife, Valle Agricola, Valle di Maddaloni.

2. Il Ministro della giustizia è autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, nell’ambito delle dotazioni dei ruoli del Ministero della giustizia, gli organici del personale del tribunale di Caserta e della procura della repubblica presso il tribunale di Caserta, avendo riguardo ai carichi di lavoro verificatisi nel quinquennio precedente nei territori compresi nel circondario di cui all’articolo 1, comma 2, ed a fissare la data di inizio del funzionamento dei predetti uffici giudiziari.

3. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti all’articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale di Santa Maria Capua Vetere ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio del tribunale di Caserta, continuano ad essere trattati dal tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

4. All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, determinato in 5.000.000 a decorrere dall’anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell’ambito della unità previsionale di base da parte corrente “Fondo speciale“ dello Stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 1.250.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia e, a quanto a 3.750.000 euro, l’accantonamento relativo al Ministero dell’economia e delle finanze. Il Ministro dell’economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Conseguentemente, titolo: «, nonché istituzione del tribunale di Caserta».

 

2.0.2

Montagnino, Dalla Chiesa

Dopo l’articolo 2, aggiungere il seguente:

 

«Art. 2-bis.

(Ampliamento del distretto della Corte d’Appello di Caltanissetta)


1. Il circondario del tribunale di Agrigento cessa di appartenere alla giurisdizione del distretto della Corte d’appello di Palermo ed è ricompreso nella giurisdizione del distretto della Corte d’appello di Caltanissetta.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli affari civili e penali pendenti dinanzi alla Corte d’appello di Palermo e provenienti dalla giurisdizione di primo grado del circondario del tribunale di Agrigento, sono devoluti d’ufficio alla cognizione della Corte d’appello di Caltanissetta.

3. La disposizione di cui al comma 2 non si applica alle cause civili nelle quali le parti hanno già precisato le conclusioni ai sensi dell’articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali nei quali è stato notificato il decreto che dispone il giudizio ovvero a quelli per i quali è stata notificata la citazione, ed agli affari di volontaria giurisdizione in corso alla data di cui al medesimo comma 1».

Conseguentemente, all’articolo 4, sostituire «e 2,» con: «2-bis».

 

2.0.3

Tonini

Dopo l’articolo 2, inserire il seguente:

 

«Art. 2-bis.

(Istituzione di una sezione distaccata della Corte di appello e della Corte di assise di appello di Firenze, in Lucca)

 

1. È istituita in Lucca una sezione distaccata della Corte di appello di Firenze, con giurisdizione sui circondari dei tribunali di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto.

2. È istituita in Lucca una sezione della Corte di appello di Firenze in funzione di Corte di assise di appello, nella cui circoscrizione sono comprese le Corti di assise di Pisa, Livorno, Lucca, Massa e Grosseto».

 


Discussione in Assemblea


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

637a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

Giovedì 15 luglio 2004

 

Presidenza del vice presidente FISICHELLA,
indi del presidente PERA
e del vice presidente DINI

 

 


Presidenza del vice presidente FISICHELLA

 

PRESIDENTE.La seduta è aperta (ore 9,32).

(omissis)

Discussione dei disegni di legge:

(344) BATTAFARANO ed altri. - Istituzione delle corti d'appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Taranto

(456) GIULIANO. - Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(2172) DETTORI. - Istituzione della corte d'appello di Sassari

(2806) TOFANI. - Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d'appello di Roma

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge nn. 344, 385, 456, 1051, 1765, 2172 e 2806.

Il relatore, senatore Bobbio Luigi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

BOBBIO Luigi, relatore. Signor Presidente, colleghi, il presente disegno di legge nasce dalla unificazione di alcuni tra i disegni di legge pendenti presso la Commissione giustizia relativi all'istituzione di nuovi uffici giudiziari.

Si tratta - è inutile sottolinearlo - di una gran mole di disegni di legge che si trovavano incardinati in un contesto che potremmo definire, più in generale, di riforma dell'ordinamento giudiziario. Mi riferisco, in particolare, alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie di cui all'articolo 8 del disegno di legge n. 1296, in tema di riforma dell'ordinamento giudiziario, che conferiva delega al Governo specificatamente per la revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

A questa previsione si era affiancata la presentazione in Commissione giustizia di un gran numero di disegni di legge specifici, volti all'istituzione di nuovi tribunali o di corti d'appello o di nuove sezioni distaccate di corte d'appello.

In sede di primo esame dell'ordinamento giudiziario si decise di addivenire allo stralcio dell'articolo 8 e dei disegni di legge ad esso collegati, in relazione alla particolare complessità della materia ed alla varietà di istanze provenienti dal territorio.

Tutto ciò avrebbe reso estremamente più lento il lavoro d'esame della riforma dell'ordinamento giudiziario; si decise, quindi, di esaminare separatamente questa materia. Successivamente, infatti, da parte della Commissione giustizia si è ritenuto di procedere all'esame separato di alcuni disegni di legge in relazione alla peculiarità di talune situazioni giudiziarie territoriali, individuando alcuni provvedimenti che si caratterizzavano, rispetto ad altri proprio in relazione al dato giudiziario e territoriale cui si riferivano.

Faccio questa premessa anche per evidenziare all'attenzione dell'Assemblea che in questo modo la Commissione giustizia non tenta di affrontare il tema più generale del riassetto degli uffici giudiziari sul territorio nella prospettiva classica di un riassetto degli uffici giudiziari che va sotto il nome di «revisione delle circoscrizioni giudiziarie». Essa tenta invece di sganciare questo specifico argomento dalla tematica della revisione organica della geografia giudiziaria nel suo complesso, cercando così di sottrarsi ad una impraticabilità sostanziale, purtroppo consolidata da varie legislature, di questo disegno di revisione organica della geografia giudiziaria, per la complessità ed il rilievo delle tematiche che si agitano intorno a tale materia e delle problematiche che inevitabilmente finisce per sollevare.

Il provvedimento in esame che, come ho detto, risulta dalla unificazione di vari disegni di legge, tenta di dare risposta a situazioni locali particolari, che hanno connotati di urgenza e di peculiarità sostanziale; situazioni giudiziarie territoriali, le quali, ad avviso della Commissione, si impongono all'attenzione del Parlamento.

Nell'illustrare questo disegno di legge, vorrei ancora aggiungere che quel che più segnatamente, ad avviso del relatore, caratterizza il provvedimento è la parte relativa alla istituzione di tre nuove corti d'appello. (Brusìo in Aula. Richiami del Presidente). Credo che questo si possa definire il cuore del provvedimento oggi all'attenzione del Senato e, sostanzialmente, anche la sua vera scaturigine.

Le tre nuove corti d'appello individuate dal disegno di legge sono quelle di Sassari, Taranto e Caserta. Per tutte e tre le istituende corti d'appello occorre rapidamente, ma credo utilmente, segnalare i dati caratterizzanti la situazione giudiziaria e territoriale, che - ad avviso della Commissione giustizia - hanno reso necessaria una particolare attenzione a queste zone.

Nello specifico, per quanto riguarda l'istituzione della corte d'appello di Sassari, credo sia nota a tutti, o almeno a tutti coloro che si occupano più direttamente di vicende giudiziarie e giurisdizionali, la peculiare situazione della Sardegna, nella quale, fino ad oggi, vi è… (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego, c'è un po' troppo brusìo. Per favore, fate parlare il relatore.

 

BOBBIO Luigi, relatore. In Sardegna, dicevo, vi è la sola corte d'appello in Cagliari ed è già stata istituita una sezione distaccata presso la città di Sassari.

Ebbene, questa situazione ormai ha assunto, e non da oggi, connotati tali da imporre - userei questo termine - all'attenzione della Commissione la palese e urgente necessità di dare una chiara e forte risposta positiva alle istanze dei cittadini della Sardegna istituendo la corte d'appello di Sassari.

Occorre infatti valutare, da un lato, il carico di lavoro della sezione distaccata di Sassari e, dall'altro, il vero e proprio disagio per i cittadini residenti in Sardegna, che si trovano costretti, a causa dell'estensione territoriale e delle difficoltà di collegamento, a trasferte assolutamente defatiganti per accedere a uno dei servizi fondamentali del vivere civile, cioè il servizio giustizia.

D'altronde, l'istituzione della corte d'appello di Sassari non sembra presentare particolari profili di aggravamento dei costi e degli oneri, posto che, esistendo già in quella città una sezione distaccata della corte d'appello, la situazione, dal punto di vista delle strutture, del personale e di quanto è necessario per il funzionamento di un ufficio giudiziario dotato di propria soggettività, non appare tale da indurre a una diversa valutazione.

Per quanto riguarda la corte d'appello di Taranto possono svolgersi considerazioni sostanzialmente analoghe a quelle già fatte per Sassari sotto l'aspetto del carico di lavoro. Attualmente, Taranto è sede di una sezione distaccata della corte d'appello di Lecce. In questo momento, dal punto di vista del carico di lavoro, paradossalmente, la sezione distaccata di Taranto è gravata da un numero maggiore di affari giudiziari rispetto alla stessa corte d'appello di Lecce.

A questo dobbiamo aggiungere che nel territorio, purtroppo, come in molte altre zone meridionali, vi è una grave situazione (a parte il problema della giustizia civile che è immanente e grava sullo sfondo delle tematiche giudiziarie del nostro Paese) in termini di giustizia penale e di presenza della criminalità organizzata. Si tratta, peraltro, di una criminalità assolutamente peculiare, dotata di una propria natura criminale e di grande aggressività e virulenza; tutto ciò crea una situazione di grave disagio anche nel fronteggiare il crimine organizzato.

Queste considerazioni hanno indotto la Commissione a prendere atto della necessità di affiancare alla corte d'appello di Lecce un'altra corte d'appello con sede nella città di Taranto, anche in questo caso nel tentativo e nella convinzione di dare un'utilissima risposta all'istanza di giustizia che viene dal territorio e dai cittadini ivi residenti.

Per quanto riguarda l'istituenda corte d'appello di Caserta, valgono considerazioni tragicamente analoghe a quelle svolte per la corte d'appello di Taranto. La città di Caserta si caratterizza per la sua vicinanza, è vero, alla città di Napoli dalla quale dipende come corte d'appello, ma si caratterizza anche per una presenza criminale ancor più devastante, se possibile, rispetto alla stessa città di Napoli.

Il territorio ha un'estensione assolutamente impressionante; la situazione attuale, con la sola presenza della corte d'appello di Napoli avente giurisdizione anche sul territorio della provincia di Caserta, soffre di una forma di elefantiasi giudiziaria che finisce con il sacrificare la risposta giudiziaria sia per quanto riguarda il territorio napoletano che quello casertano, creando di fatto troppo spesso una situazione di denegata giustizia.

Con riferimento a queste tematiche, quindi in tutti e tre i casi, va detto che l'istituzione della corte di appello comporta come ulteriore corollario, certamente di assoluta utilità dal punto di vista della congruità della risposta giudiziaria, anche l'istituzione delle Direzioni distrettuali antimafia.

Per completare il ragionamento che ho cercato di svolgere fino ad ora e per evidenziarlo all'attenzione dell'Aula, in particolare per quanto riguarda la corte di appello di Caserta, vorrei dire che in quest'ultimo caso con una deroga alla previsione generale, esistendo già … (Brusìo in Aula).

 

PRESIDENTE. Colleghi, c'è troppo brusìo in Aula, vi prego di far parlare il relatore.

 

BOBBIO Luigi, relatore. Dicevo, esistendo già ed avendo una grande tradizione giudiziaria il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, si prevede nel disegno di legge che, in deroga alla previsione di cui all'articolo 70-bis dell'ordinamento giudiziario, la Direzione distrettuale antimafia venga istituita nell'ambito della procura presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Per quanto concerne le altre previsioni, e in particolare l'istituzione delle sezioni distaccate di corte d'appello, credo (mi avvio a concludere questa breve relazione all'Aula) che la loro individuazione si possa unificare dal punto di vista illustrativo e sostanzialmente esaurire, nel proporla all'Aula, nell'evidente constatazione da parte della Commissione di una necessità impellente: tentare, attraverso l'istituzione di queste sezioni distaccate, di arrivare ad un decongestionamento di alcune fra le corti d'appello più gravate del territorio della Repubblica italiana.

Mi riferisco, in particolare, a quelle di Roma, di Firenze e in generale alle corti d'appello che hanno una competenza su grandi estensioni territoriali, su centri ad alta densità abitativa, su territori con insediamenti produttivi e quindi con una ricaduta in termini di produzione di affari giudiziari civili e penali di notevole entità, complessità e rilevanza.

Pertanto, l'istituzione di sezioni distaccate di corte d'appello non potrà che giovare all'efficienza della risposta giudiziaria nelle attuali sedi di corte d'appello e consentirà di fornire, ancora una volta (visto che questo è il nostro obiettivo primario), un'utile risposta ai cittadini in termini di servizio della giustizia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale che, come convenuto, avrà luogo nella seduta antimeridiana di martedì prossimo.

MORANDO (DS-U). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

MORANDO (DS-U). Signor Presidente, non ho ben compreso se sul disegno di legge relativo alle corti d'appello la Commissione bilancio ha dato regolarmente il proprio parere.

PRESIDENTE. Non risulta che la Commissione bilancio abbia già fornito il parere. Ci siamo comunque limitati al cosiddetto incardinamento; oggi è stata svolta la relazione, martedì prossimo inizierà la discussione generale e presumiamo che per quella giornata il parere verrà dato. In ogni caso, seguiamo gli eventi in corso d'opera, non possiamo fare altrimenti.

GENTILE (FI). Domando di parlare.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

GENTILE (FI). Signor Presidente, vorrei sapere perché una mia proposta di legge relativa all'istituzione di una sede di corte d'appello in Cosenza, più precisamente il disegno di legge n. 2811, presentato nel marzo scorso e assegnato alla Commissione giustizia, non è stato collegato con gli altri disegni di legge di cui è stato avviato l'esame questa mattina.

PRESIDENTE. Senatore Gentile, l'abbinamento è di competenza della Commissione, alla quale va rivolto il quesito. In ogni caso, la Presidenza può assumere informazioni in merito.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

639a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

martedì20 luglio 2004

 

Presidenza del presidente PERA
indi del vice presidente DINI

 


Presidenza del presidente PERA

 

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 10,02).

(omissis)

Seguito della discussione dei disegni di legge:

(344) BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Taranto

(456) GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(2172) DETTORI. – Istituzione della corte d’appello di Sassari

(2806) TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 344, 385, 456, 1051, 1765, 2172e 2806.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 15 luglio il relatore ha svolto la relazione orale ed è stata dichiarata aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Calvi. Ne ha facoltà.

*CALVI (DS-U). Signor Presidente, signori rappresentanti del Governo, onorevoli colleghi, nel corso della scorsa legislatura (molti di voi certamente lo ricorderanno) con alcuni senatori proposi un disegno di legge di riforma delle circoscrizioni giudiziarie e ciò nel convincimento che nessuna riforma del sistema ordinamentale della nostra giustizia sia possibile senza partire dal ridisegnare la geografia giudiziaria e ridistribuire le risorse giudiziarie nel Paese.

Si porta sempre ad esempio il caso più emblematico, quello del Piemonte, dove vi sono ben 17 tribunali intorno a Torino, lasciando così inalterato il sistema in uso addirittura prima dell’Unificazione dell’Italia.

Quel disegno fu poi sospeso nella sua valutazione, in quanto in quella legislatura iniziammo la discussione del disegno di legge sul giudice unico e quindi sul sistema delle sezioni distaccate. Si ritenne (credo molto ragionevolmente) opportuno consentire che si radicasse sul territorio, nella consapevolezza degli operatori della giustizia, il sistema delle sezioni distaccate per poi passare alla riforma delle circoscrizioni.

In questa legislatura il Ministro della giustizia ha presentato un disegno di legge di riforma dell’ordinamento giudiziario e nel primo dei cinque disegni complessivi che si sono susseguiti era prevista proprio la riforma delle circoscrizioni giudiziarie. Quella norma scomparve, fu stralciata; le ragioni forse ce le potrà spiegare il Sottosegretario, ma credo che le ragioni fossero soprattutto d’ordine politico: era un impegno particolarmente rischioso e molto gravoso ed evidentemente si convenne, da parte del Governo, che non fosse opportuno affrontare un tema così dirompente.

Nel momento in cui si è stralciata dalla riforma dell’ordinamento giudiziario la norma relativa alla riforma delle circoscrizioni, è iniziata una corsa e la nostra Commissione giustizia è stata oberata da disegni di legge che riguardavano l’istituzione di corti d’appello, di nuovi tribunali, nel tentativo, in sostanza, di ridisegnare in modo caotico, confuso, ma soprattutto con spirito localistico e non nell’ambito di un disegno unitario e razionale, un quadro istituzionale, creando una serie di numerose corti d’appello e numerosi tribunali nuovi.

Qual è stata la nostra posizione, la nostra riflessione su questo punto? Noi abbiamo ritenuto che questo modo di procedere non fosse corretto, che occorresse partire dalla riforma delle circoscrizioni sull’intero territorio italiano, ridistribuire sul territorio tutte le risorse, rivedere, dove fosse necessaria, la presenza di un tribunale, di magistrati e poi, a quel punto sì, valutare se un tribunale nuovo e quali nuove corti d’appello dovevano essere istituite o quali tribunali dovevano essere invece cancellati, ma ciò in una visione complessiva e organica dell’intero sistema del nostro ordinamento, dell’intero sistema delle circoscrizioni giudiziarie.

Dicevo che è stata presentata un’infinità di disegni di legge relativi all’istituzione di nuove corti d’appello. Naturalmente il nostro primo impegno è stato quello di fissare con chiarezza il nostro intento, la nostra riflessione, la nostra volontà politica: ed essa è appunto quella di partire dalla riforma delle circoscrizioni e, all’interno di queste sì, ridisegnare la nuova distribuzione dei magistrati sul territorio italiano. Così doveva essere fatto, così era logico che fosse.

Siamo giunti invece a questa situazione paradossale per cui nuove corti d’appello vengono proposte e ciò pone un problema politico.

Allora abbiamo deciso che fosse opportuno in Commissione tenere fermo il principio generale sulla base del quale ci siamo mossi, la nostra linea di politica del diritto relativa alla riforma delle circoscrizioni come momento prioritario, per poi ridefinire quali fossero le corti d’appello ed i tribunali da istituire.

Una volta stabilito questo, però, si è posto un altro problema. Definita la priorità della riforma generale delle circoscrizioni, poiché il Governo ha ritirato la parte della riforma dell’ordinamento giudiziario relativa alle circoscrizioni, ci siamo posti l’interrogativo se fosse opportuno, lecito e giusto penalizzare i cittadini rispetto a risultati che invece apparivano assolutamente corretti e giusti.

In altre parole, ci siamo chiesti: perché non istituire la corte d’appello a Sassari, quando i cittadini di Sassari devono percorrere addirittura 200 chilometri per raggiungere Cagliari? Perché non istituire la corte d’appello a Taranto, dove c’è una tale mole di lavoro che indubbiamente non consente una distribuzione del lavoro equa, giusta, sufficiente e ragionevole? Perché non istituire la corte d’appello a Caserta, dove certamente vi è l’interesse ad avere un baluardo nella lotta alla criminalità camorrista?

A questo punto, la nostra strategia politica è stata quella di indicare in Commissione quale era il nostro disegno generale, cioè la priorità della riforma delle circoscrizioni, riconoscendo però la necessità, una volta aperta la discussione, di pervenire ad un risultato che non sacrificasse le esigenze dei cittadini, i quali certamente hanno interesse a vedere realizzate istituzioni come, appunto, le corti di appello, che investono non solo un problema di immagine e di importanza della città, ma rappresentano anche un momento istituzionale dal quale derivano conseguenze rilevanti, ad esempio la possibilità di istituire una procura della DDA.

È questo il caso di Caserta. È straordinariamente importante che a Caserta ci sia anche una procura che si occupi specificamente di attività mafiosa e camorrista. È la risposta che lo Stato può e deve dare nella lotta alla mafia.

Di fronte ad una esigenza generale che è stata tradita dal Governo nel momento in cui ha sottratto alla nostra valutazione la possibilità di una riforma complessiva delle circoscrizioni, il nostro compito è quello di verificare, all’interno di questo disegno, quali sono i casi in cui, potendo ragionare sulla base di una riforma generale, avremmo stabilito l’istituzione di una corte d’appello.

E’ possibile che, in ragione soltanto di un principio generale ed astratto o di politica del diritto, dobbiamo penalizzare i cittadini di Caserta, di Sassari o di Taranto per il fatto che il Governo, nel ritirare quella parte della riforma dell’ordinamento giudiziario, non consentirebbe, come noi riteniamo si debba fare, una ragionevole distribuzione delle risorse sul territorio?

È questa la ragione per la quale, con grande coerenza e linearità, abbiamo voluto riaffermare un principio generale in Commissione, ma nel momento in cui si deve prendere la decisione finale, in un dibattito che deve essere chiaro e trasparente e pervenire ad una valutazione nella quale l’interesse dei cittadini sia prioritario su tutto, allora diciamo: certo, l’esigenza dell’istituzione di queste corti di appello in una riforma generale sicuramente avrebbe avuto una risposta positiva, per cui, a questo punto, la diamo ugualmente oggi.

Tuttavia, dobbiamo lamentare con forza che il Governo in qualche modo è venuto meno ad un impegno che aveva preso, cioè quello della riforma delle circoscrizioni, che avrebbe consentito di valutare meglio la necessità di istituire nuove corti di appello e nuovi istituti giudiziari. Questo è il percorso ed il ragionamento che abbiamo seguito.

Ultima considerazione. Non credo che a tutt’oggi sia pervenuto il parere della Commissione bilancio. Non vorrei - lo dico con molta franchezza - che ancora una volta i cittadini italiani siano traditi o presi in giro in un modo indecoroso.

Siamo di fronte ad una Commissione bilancio che non esprime il proprio parere probabilmente perché, se lo esprimesse, sarebbe negativo: non vi sono risorse finanziarie per realizzare questo disegno. Occorre allora che il Governo e la maggioranza lo dicano con grande chiarezza. Non possiamo fare una legge localistica o elettoralistica su un terreno così delicato come quello dell’aspettativa dei cittadini di Taranto, di Sassari o di Caserta di avere un presidio giudiziario importante per la realizzazione del principio di legalità. Ecco perché io credo che il Governo debba dare una risposta chiara.

Il Parlamento, in particolare la Commissione bilancio ci dicano se è possibile. Noi abbiamo deciso che vogliamo assolutamente realizzare questi presidi, queste nuove corti d’appello perché è necessario che i cittadini abbiano una giusta risposta dal Parlamento.

Non vorrei però che, a questo punto, mentre noi votiamo a favore perché siamo decisi a realizzare queste corti d’appello, vengano a mancare le risorse finanziarie (il sospetto è concreto dato che la Commissione bilancio non ha espresso alcun parere) e ancora una volta si cadrebbe in un inganno che tradisce le aspettative dei cittadini. Mi auguro di no.

Noi vogliamo queste corti d’appello e spero che il Governo e la maggioranza sappiano rispondere con lealtà. Ma ne dubito. Ho forti dubbi proprio perché la Commissione bilancio ancora non ha dato alcuna risposta e temo che non dia risposte perché mancano le risorse.

Allora lo si deve dire con chiarezza, portando avanti un altro tipo di discorso: facciamo una riforma dell’ordinamento giudiziario, una riforma delle circoscrizioni ma non impegniamoci a dare un voto illudendo i cittadini di città che hanno invece necessità ed assoluta urgenza di avere questi presìdi.

Mi auguro che questa risposta ci sia, che queste risorse si trovino, del resto sono state reperite per iniziative forse meno importanti. È necessario che il Parlamento nel suo complesso risponda positivamente a questi cittadini e dia loro quegli istituti che consentano di garantire giustizia e tutelare la sicurezza, riaffermando il principio di legalità così come la nostra Costituzione prevede. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tofani. Ne ha facoltà.

TOFANI (AN). Signor Presidente, ho ascoltato con interesse l’intervento del senatore Calvi, del quale non posso non apprezzare le capacità dialettiche; continuamente le tesi esposte vengono rafforzate e indebolite nello stesso tempo, fino ad arrivare ad una specie di schizofrenia del ragionamento.

E' necessaria e opportuna, dice il senatore Calvi, l’istituzione di nuove sedi di corti d’appello, anche se, in quanto non derivante da un processo più organico di valutazione delle esigenze del sistema giudiziario, diventa vulnus, e anche se poi tutto si lascia intendere legato ad una critica pesantissima in riferimento alla copertura finanziaria.

Io credo che noi qui dobbiamo esporre i nostri convincimenti politici circa la materia oggetto di valutazione. Pensare di fare i processi alle intenzioni, prima che le stesse si manifestino, non credo sia funzionale. È necessario comprendere quali sono le volontà di scelta di ciascuno di noi e mi sembra di aver colto (se ho colto bene, pur nella complessità del ragionamento del senatore Calvi) che, nonostante le procedure non siano le più corrette, secondo il collega Calvi e probabilmente secondo l’area politica che egli rappresenta, comunque ci troviamo di fronte alla possibilità di dare alcune risposte. Pertanto, mi è sembrato di cogliere un orientamento nel complesso positivo.

Desidero, invece, in modo chiaro e determinato, esprimere il mio parere positivo sul testo unificato perché, anche se non costituisce una risposta completa al problema, che come tale quindi può essere accusata di parzialità, è comunque una risposta anche se non esiste un processo onnicomprensivo, in tal senso, ma solo interventi parziali, che tuttavia forniscono talune risposte, è nostro dovere comunque prenderne atto, sostenerli ed approvarli in modo che questi presidi siano realizzati.

Con questa logica e con tale intento, desidero svolgere il mio breve intervento. La mia condivisione del provvedimento è totale, però non possiamo nasconderci una serie di insidie che esso presenta o può presentare in corso d’opera; le peggiori potrebbero essere proprio un esasperato campanilismo e localismo, una logica nichilista perversa o, se vogliamo, quella che spesso viene definita la "sindrome di Sansone", che vuole morire insieme ai Filistei, che cerca di affondare tutto, perché, secondo taluni, è meglio affondare tutto che non risolvere una parte, e fare soprattutto in modo che si esasperi un ragionamento di contrasto e di contrapposizione.

Desidero allora svolgere alcune riflessioni sul prodotto del testo unificato, riferendomi in particolare al disegno di legge presentato, insieme al collega Cutrufo, nel passato e sull’altro presentato nel marzo di quest’anno, in riferimento alla istituzione a Frosinone di una sezione distaccata della corte d’appello di Roma.

Non si tratta di una proposta localistica o campanilistica; essa rappresenta un’esigenza reale del territorio, che non nasce oggi o ieri, ma viene da lontano. Il primo progetto di legge fu presentato nella V legislatura dal senatore Lisi e ripresentato dallo stesso nella VI; nella VII legislatura furono presentati disegni di legge in materia dai senatori Schietroma e Minnocci; nell’VIII dai deputati Picano, Andreotti ed altri nonché dai senatori Schietroma e D’Agostini; nella IX e nella X dai senatori Schietroma, Vassalli e D’Agostini.

Desidero altresì sottolineare che vi fu un progetto di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Lazio. E noi sappiamo bene quali sono le procedure, quando un Consiglio regionale può presentare un’iniziativa legislativa: è necessario innanzitutto la più ampia condivisione e la maggioranza assoluta dei componenti. Nell’XI legislatura gli onorevoli Ferri e Diana riproposero precedenti disegni di legge, seguiti nella XII dall’onorevole Schietroma ed ancora dal senatore Diana, fino ad arrivare alla XIV legislatura.

Si tratta, quindi, di un’esigenza che viene davvero da lontano e che nel disegno di legge che, insieme al collega Cutrufo, ho ripresentato il 2 marzo scorso ho voluto sintetizzare in alcuni importanti passaggi: in riferimento al carico di lavoro dei tribunali di Frosinone e Cassino l’istituzione di una sezione distaccata a Frosinone non deriva da alcuna forma di antagonismo nei confronti di Latina.

Desidero citare alcuni dati relativi ai Tribunali del Basso Lazio (Frosinone, Cassino e Latina), predisposti dalla Procura generale presso la corte d’appello e pubblicati in allegato alle relazioni delle Procure generali all’apertura del presente anno giudiziario, da cui emerge quanto segue.

I tribunali di Frosinone e Cassino (è importante rilevare che quando si parla di Frosinone non si può parlare solo di questa città, perché dobbiamo inevitabilmente fare riferimento anche al tribunale di Cassino) e quello di Latina hanno sostanzialmente un eguale carico di lavoro rispetto alle iscrizioni civili, sia avanti al tribunale che al giudice di pace. I tribunali di Frosinone e Cassino hanno un notevole numero di iscrizioni per quanto riguarda il settore lavoro (cause relative a rapporti di lavoro e previdenza), in numero quasi doppio rispetto al tribunale di Latina e inoltre sono molto più veloci nella definizione delle pendenze civili rispetto a quest’ultimo. Le procure della Repubblica presso i tribunali di Frosinone e Cassino hanno un numero di iscrizioni assai più elevato rispetto a quelle del tribunale di Latina; infine, i giudici di pace del circondario di Frosinone e Cassino hanno quasi il triplo di nuove iscrizioni di quelli del circondario di Latina.

Stiamo parlando di due Province che hanno identica popolazione (circa 500.000 abitanti) e dobbiamo ricordare - lo dico con grande soddisfazione - che a seguito della riforma del processo tributario, con l’eliminazione delle Commissioni provinciali di secondo grado, Latina è da due anni sede della sezione distaccata della Commissione regionale di secondo grado, che ha competenza per tutto il Basso Lazio.

Cito questo aspetto, come ho fatto anche nella mia relazione, proprio per fugare ogni ombra di campanilismo, dal momento che - e desidero richiamare su questo punto l’attenzione del Governo e del relatore - nel processo di istituzione di quella sede distaccata non vi fu alcuna azione di contrasto che potesse configurarsi come espressione di campanilismo.

Eravamo infatti convinti di poter fare in modo che si creasse un equilibrio tra le due Province del Lazio meridionale e che, il condividere le iniziative riguardanti Latina potesse verosimilmente creare un ulteriore credito nei confronti di Frosinone e della sua Provincia. Ciò anche in considerazione di un altro aspetto, che data da anni ed è importante, e cioè che Latina, già da tempo, è sede distaccata del tribunale amministrativo regionale del Lazio e di conseguenza ha competenza su tutto il Basso Lazio.

Il nostro progetto di crescita vera, armoniosa e armonica non vedeva alcun antagonismo tra queste due Province, che contano insieme oltre un milione di abitanti, ma al contrario che esse potessero crescere, pur con istituzioni diverse, e rappresentare insieme un polo di eccellenza.

Mi permetto di richiamare alcune affermazioni apparse ieri su un giornale di cronaca locale, rilasciate dall’avvocato Alessandro Aielli, del Foro di Latina, il quale ha dichiarato che Frosinone è dotata di un collegamento diretto con l’autostrada, mentre Latina ne è desolatamente priva e che a Frosinone una programmazione politica seria ha portato alla costruzione di un palazzo di giustizia capace di ospitare anche la corte d’appello.

Le amministrazioni locali hanno lavorato in modo da creare le condizioni per poter accogliere una sezione distaccata della corte d’appello, in una bellissima realtà che rappresenta una piccola cittadina della giustizia, proprio a ridosso dell’uscita dell’autostrada. Soprattutto - e concludo augurandomi che venga vagliata in questi termini la proposta avanzata da me e da altri colleghi, in particolare dal senatore Cutrufo - Frosinone rappresenta il baricentro dei tribunali di Cassino, che dista mezz’ora di macchina, di Latina, che dista altrettanto (circa 50 chilometri) e di Velletri, che è collegata direttamente con l’autostrada.

Allora, se vogliamo dare una risposta al territorio, credo che questa sia un'occasione importante per farlo. Consentitemi anche di dire che con il voler rendere eccessiva l'attenzione sul Lazio meridionale si rischia di fare un gioco perverso e di far naufragare tutto.

Abbiamo accolto con soddisfazione la crescita di presidi giudiziari presso il vicino capoluogo pontino. Mi auguro, quindi, che venga altresì accolta la possibilità del presidio giudiziario in questione, teso a far crescere l'intero territorio.

Sono questi i sentimenti per i quali mi sono mosso in tal senso, come credo lo stesso senatore Cutrufo. In questi trent’anni - il 1971 è l'anno cui risale la prima proposta di legge, quella del senatore Lisi - sono stati presentati disegni di legge da tutti gli altri colleghi che ci hanno preceduto. È questo il momento di scegliere. Spero che antagonismi, soluzioni salomoniche o pseudo tali non producano alla fine l'affossamento di tale progetto.

Aspettiamo ora il parere della Commissione bilancio. Il collega Calvi però sa benissimo che, non essendoci specifico riferimento alla copertura finanziaria, ci si avvale inevitabilmente delle disponibilità del Ministero al quale il testo unificato fa riferimento e soprattutto del personale già esistente e, per quel che ci riguarda, anche delle esistenti strutture.

Eliminiamo, quindi, ogni possibile intralcio di questo percorso, anche con argomenti che, per quanto riguarda il tema che ho testé illustrato, possano rappresentare un ostacolo. Non esiste alcun ostacolo, non si richiede alcuna copertura. (Applausi dai Gruppi AN e FI).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Modica. Ne ha facoltà.

MODICA (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, onorevoli colleghi, abbiamo al nostro esame un disegno di legge che istituisce nuove corti d'appello e nuove sezioni distaccate di corti d'appello.

Naturalmente questo tipo di iniziativa legislativa, spesso opportuna, deve rispondere alla necessità di migliorare il servizio della giustizia nel nostro Paese attraverso un riequilibrio dei carichi di lavoro dei singoli tribunali o corti d'appello ed un decentramento, nel caso di situazioni territoriali o culturali particolari, delle attività che migliorino il servizio reso ai singoli cittadini e anche - perché non dirlo - il lavoro degli addetti, siano essi magistrati o avvocati, che devono spostarsi da una corte d'appello all'altra.

D'altra parte, è inutile nascondere che istituire una corte d'appello in una città è comprensibilmente per quest’ultimo motivo di prestigio culturale ed organizzativo, di accrescimento del ruolo territoriale e di vantaggio in termini di pubblico impiego, di mobilità, di commercio e di visibilità economico-sociale. Non c'è niente di male né di strano nell’affermarlo.

In presenza dunque della necessità di contemperare, da un lato, la migliore funzionalità della giustizia e, dall'altro, le aspirazioni territoriali, è ragionevole - l'hanno già detto i colleghi Calvi e Tofani che mi hanno preceduto - legiferare in base a criteri chiari e preventivi - un criterio è tale solo se preventivo - che evitino di legiferare caso per caso e soprattutto di intervenire con iniziative casuali e non coordinate in un sistema che ha bisogno, invece, di coordinamento complessivo.

Non si tratta di un contrasto tra l'attesa messianica di un disegno generale di riforma e i singoli interventi parziali: un Parlamento è capace di affrontare l'uno e gli altri, ma è molto pericoloso che interventi particolari non avvengano nell'ambito di criteri, anche non legiferati ma chiari, perché ciò crea nuovi squilibri, nuove domande e nuove ingiustizie.

Inoltre, in un momento economico non felicissimo per il nostro Paese, i costi correlati all'iniziativa legislativa, peraltro ancora non quantificati dalla Commissione bilancio, rappresentano un grande punto di domanda. Riusciremo davvero a istituire otto - se non ho fatto male i conti - corti d'appello e sezioni distaccate, senza risorse logistiche e di personale?

Temo che i costi nascosti siano ben più alti e non vorrei che la legge rimanga inapplicata, servendo soltanto a dare soddisfazione a questa o quella città. Del resto, i numerosi disegni di legge sull'ordinamento giudiziario che sono all'esame del Parlamento dimostrano che i criteri servono.

Il Governo - lo ha ricordato il senatore Calvi - ha ritirato questa parte della sua riforma, ma è agli atti che sia la maggioranza sia l'opposizione, nel proporre riforme dell'ordinamento giudiziario, avevano individuato alcuni criteri - se ne possono individuare altri - proprio per ridisegnare la geografia dei distretti giudiziari italiani.

Proverò a considerare questi criteri dal mio punto di vista: altri potrebbero essere aggiunti, alcuni potrebbero essere eliminati, l'importante è capire che, se non ci muoviamo in base a punti di vista oggettivi, nella misura in cui l'oggettività è possibile, rischiamo interventi scoordinati.

Elencherò cinque criteri, uno dei quali è indicato dal Governo. Un primo criterio è di carattere demografico e socioeconomico. Il numero di abitanti, l'estensione territoriale, il numero dei Comuni, la presenza di un'attività economica significativa - molta parte dell'attività giudiziaria è inevitabilmente correlata all'attività economica - sono indici per valutare la opportunità di nuovi uffici di corti d'appello in città con una ridottissima attività giudiziaria, che non servano a riequilibrare il carico di lavoro delle attuali corti d'appello. Il criterio demografico è facilmente accertabile: abitanti, numero dei Comuni, attività economica sono testimoniati da statistiche accessibili a ciascuno di noi.

Il secondo criterio, enunciato anche dal senatore Tofani, è la realtà logistica della zona, la centralità della sede rispetto ai territori di competenza. Una corte d'appello deve essere, innanzitutto, facilmente raggiungibile dagli avvocati, da coloro che la frequentano e hanno bisogno di contattare l'ufficio. Strade, ferrovie, aeroporti sono dati fondamentali per giudicare la corretta ubicazione di un nuovo ufficio giudiziario, di una nuova corte d'appello.

Il terzo criterio è meno facilmente quantificabile, ma altrettanto importante; lo chiamerei il criterio della cultura. Una corte d'appello in una città è sede di un'attività giuridica di alto livello, è sede di formazione iniziale per l'immissione in servizio di giovani magistrati. È opportuno quindi che la cultura e la formazione giuridica siano già presenti al massimo livello: penso all'università, alla scuola forense o alle scuole universitarie per la formazione dei magistrati e degli avvocati, a quel complesso di realtà culturali che rendono una città adatta, ben predisposta ad ospitare questo importante ufficio.

Il quarto criterio, abbastanza evidente - di nuovo torniamo alla statistica - riguarda le statistiche legali, il numero di controversie del singolo tribunale, sia penali sia civili, anche per cogliere gli aspetti di situazioni sociali particolarmente delicate, come quelle legate, purtroppo, alla criminalità organizzata, oppure le statistiche legali relative al numero di avvocati, in modo da concentrare l'attività delle corti d'appello là dove vi sia un numero maggiore di avvocati.

Il quinto ed ultimo criterio è un criterio non parlamentare ma governativo, abbastanza ovvio, e cioè avere le risorse. Prima di fare una legge che istituisce nuovi uffici giudiziari, dobbiamo accertarci che il Governo e il bilancio dello Stato abbiano le risorse per le necessità non solo di personale, ma anche logistiche e strumentali, che servono per far funzionare al meglio un ufficio.

Se ci vorremo muovere, come spero faremo, con indipendenza intellettuale e passione di buona amministrazione, credo che si potrebbe facilmente trovare un accordo tra maggioranza e opposizione; infatti non penso che su questo tema vi sia contrasto politico, perché è un tema che richiede ragionevolezza e buona amministrazione.

Fin qui la parte generale del mio intervento, ma non voglio certo nascondervi la difesa degli interessi del nostro collegio elettorale, che ritengo non solo legittima ma doverosa. La seconda parte del mio intervento, dunque, è legata all'esame, alla luce dei criteri enunciati, della possibilità di trattare e di confrontare con gli altri il caso di Pisa.

Non mi interesso da oggi di questo problema e non è la prima volta che il Parlamento se ne occupa. Voglio però ricordare che solo nella presente legislatura sono otto i disegni di legge giacenti sulla istituzione di una nuova corte d'appello a Pisa. Io stesso qualche mese fa ho indirizzato al Ministro della giustizia una interrogazione, finora rimasta inevasa e cui spero verrà data risposta.

Esaminiamo un attimo il caso di Pisa. La Toscana ha una situazione unica tra le grandi Regioni: tre milioni e mezzo di abitanti, 270 comuni, 11 tribunali, 13 sezioni distaccate di tribunale, ed ha un'unica corte d'appello, a Firenze. È naturale, e se ne parla da decenni, che si provveda nel luogo più opportuno ad istituire una seconda corte d'appello.

Non vi è possibilità di dubbio - qui la statistica e l'economia hanno perfetta consonanza - che la seconda area metropolitana ed economico-culturale della Regione è l'area nord-occidentale che comprende Pisa, Lucca, Livorno e Massa Carrara.

In quest'area, Pisa rappresenta la Provincia più popolata, quella con il maggior numero di Comuni, l'unica in cui ha sede un aereoporto, l'unica in cui ha sede uno snodo ferroviario, sul triangolo Roma-Firenze-Genova, ed è anche sede di uno snodo autostradale importante. Pisa è sede di università, unica in questa area, ed è anche sede dell'unica scuola di eccellenza in diritto che abbiamo in Italia, la scuola Sant'Anna, da cui provengono autorevolissimi membri di questa Assemblea; è sede di una delle maggiori e meglio organizzate - lo dico senza ombra di dubbio - scuole forensi italiane, in collaborazione tra università ed ordine degli avvocati. Pisa ha il maggior numero di controversie pendenti sia nel penale sia nel civile, e certamente il totale delle controversie nella sua area è maggiore di quello della gran parte, se non addirittura di tutte, le corti d'appello. Cito anche il fatto che Massa un po’ anacronisticamente fa parte del distretto di Genova, ma questo è un fatto marginale.

Ebbene, io comprendo che il discorso può sembrare campanilistico, e forse in certa misura lo è; ho già parlato dell'importanza per una città di ospitare una corte d'appello.

Vorrei chiamare tutti noi alla necessità di agire in modo ragionato ed equilibrato. Studiamo, certamente ne abbiamo il tempo, diamoci dei criteri, pensiamo all'equilibrio per far crescere le aree del nostro Paese, un equilibrio intelligente, un equilibrio non di concentrazione, ma di distribuzione saggia e ragionata degli uffici pubblici e degli uffici giudiziari.

Ma ciò si può fare se ci diamo il tempo di parlare e di riflettere. In questo caso, come in tanti altri, la fretta di arrivare a risultati - in alcuni casi perfettamente legittimi, non lo nego assolutamente - può causare più problemi di quanti si pretenda di risolverne. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Cutrufo. Ne ha facoltà.

CUTRUFO (UDC). Signor Presidente, dico subito che mi ritrovo nel testo presentato dalla Commissione e vorrei anche saltare alcuni passaggi di commento generale, perché mi riconosco nelle affermazioni di alcuni colleghi, anche in quelle del collega dell’opposizione che mi ha preceduto in relazione ai criteri e soprattutto in quelle del collega Tofani, con il quale ho lavorato al testo che riguarda l’istituzione della corte d’appello nella Provincia che noi rappresentiamo.

Già nelle precedenti legislature è stata avvertita, da parte di tutti i parlamentari del territorio che rappresento (parlo della Provincia di Frosinone), l’esigenza dell’istituzione in questa Provincia di una sezione distaccata della corte d’appello di Roma.

L’approvazione di questa proposta, tra l’altro, decongestionerebbe notevolmente il lavoro presso la corte d'appello romana, che attualmente ha dimensione regionale. La Capitale, del resto, è notoriamente caratterizzata da difficoltà di accesso, da code interminabili e da una densità di affari tale da produrre soltanto inefficienze e disfunzioni.

L'enorme carico giudiziario di Roma, capitale e maggior centro metropolitano del Paese, rende indispensabile istituire a Frosinone una sede distaccata della corte d'appello di Roma, che potremmo chiamare "del Lazio sud" e che dovrebbe comprendere i circondari dei tribunali di Frosinone, Cassino, Latina e Velletri.

L'attuale configurazione degli uffici giudiziari del Lazio e la localizzazione in Roma dell'unica sede di corte d'appello dell'intera Regione laziale comporta, infatti, incongruenze e discrasie notevoli. Del resto, già nell'ambito della giustizia amministrativa, questo dato di base ha indotto, a suo tempo (ne ha parlato il collega Tofani, appunto), il Parlamento a istituire in Latina una sede distaccata del tribunale amministrativo regionale del Lazio.

Va ricordato che, in detta occasione, la sede di Latina fu prescelta anche nella prospettiva di fissare poi proprio a Frosinone l'istituenda sede distaccata della corte d'appello, secondo un criterio di decentramento il più razionale possibile, tendente cioè ad evitare un concentramento eccessivo dell'utenza giudiziaria in uno stesso capoluogo di Provincia e in uno stesso quadrante geografico.

Trattandosi di una nuova sede giudiziaria in materia di giustizia ordinaria, è comunque indiscutibile che Frosinone debba essere preferita come sezione distaccata della corte d'appello; ciò per ragioni evidenti di praticità ed opportunità, essendo Frosinone, rispetto alle altre Province del Lazio (all'infuori di Roma, naturalmente), l'unica Provincia ad avere due tribunali (Frosinone e Cassino).

Non a caso, il Consiglio regionale del Lazio (come ha sottolineato il collega Tofani), con la deliberazione n. 227 del 19 giugno 1991, assunta all'unanimità dei presenti, ha approvato la proposta regionale di legge nazionale concernente, appunto, la "Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte d'appello di Roma". Ma anche questo disegno di legge non venne esaminato dal Parlamento nazionale per lo scioglimento anticipato delle Camere avvenuto nei primi mesi del 1992.

Rimane però assolutamente inalterata l'importanza dell'atto deliberativo della Regione Lazio che costituisce, infatti, una manifestazione di volontà, per di più unanime, da parte della massima Assemblea regionale, a favore del decentramento in Frosinone di una sezione della corte d'appello di Roma, in ossequio peraltro ai princìpi ispiratori della legge 8 giugno 1990, n. 142, la quale riserva alla Regione importanti compiti di programmazione e di coordinamento.

D'altra parte, gli utenti della giustizia del circondario del tribunale di Velletri già da anni frequentano gli uffici giudiziari di Frosinone, essendo tuttora assegnato alla giurisdizione della corte d'assise di Frosinone il territorio ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

Tutto ciò spiega ancor più la significativa indicazione a favore di Frosinone da parte del Consiglio regionale del Lazio, oltre ai ripetuti pronunciamenti dei consigli degli ordini forensi di Frosinone e Cassino, nonché dell’amministrazione provinciale e comunale di Frosinone.

D'altronde, la centralità funzionale e topografica di Frosinone, rispetto alle altre Province periferiche del Lazio, è stata di recente sanzionata formalmente dal Ministero dell'interno, che ha scelto Frosinone quale sede della circoscrizione elettorale Lazio 2 con competenza sulle Province di Latina, Rieti e Viterbo.

Favoriscono tale sviluppo economico della Provincia, come già ricordato, numerose infrastrutture: autostrade e superstrade; area di sviluppo industriale; servizi sociali; aumento degli istituti di istruzione secondaria ed anche superiore ed universitaria.

Tutto ciò ha già contribuito e contribuirà ancora di più a far aumentare notevolmente gli affari civili e penali: conseguentemente, saranno sempre più accentuati i già esistenti ed evidenziati disagi nell’amministrazione della giustizia presso la corte d'appello di Roma, e ciò vale ancor più a giustificare il presente disegno di legge, che affronta altresì la soluzione di casi analoghi.

L'accorpamento dei circondari di Latina e di Velletri nella istituenda sede distaccata può realizzare un vero ed efficace decentramento della giustizia nel Lazio, decongestionando sensibilmente l'area metropolitana di Roma, che ne ha urgente e palpabile bisogno.

Un'ultima questione va affrontata e risolta. Abbiamo accennato al fatto che attualmente il territorio ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri rientra nella giurisdizione della corte d'assise di Frosinone. A questo riguardo, però, i proponenti ritengono che esigenze di razionalità, decentramento e migliore funzionalità consiglino anche la contestuale istituzione della corte d'assise a Velletri, con giurisdizione sul territorio attualmente ricompreso nel circondario del tribunale di Velletri.

L'istituenda corte d'assise di Velletri costituirà, unitamente alle corti d'assise di Frosinone, Cassino e Latina, la circoscrizione dell'istituenda sezione distaccata in Frosinone della corte d’appello di Roma in funzione di corte d’assise d’appello.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zancan. Ne ha facoltà.

ZANCAN (Verdi-U). Signor Presidente, su questo tema importantissimo, che suscita tante emotività giustamente di campanile, credo che il Senato debba avere molta fermezza ed idee chiare.

I senatori dell’opposizione in Commissione avevano manifestato una sostanziale riserva per le soluzioni non globali - e quindi per una soluzione parziale qual è quella che dobbiamo esaminare - perché solo attraverso un provvedimento complessivo che affrontasse congiuntamente riduzioni ed aumenti di sedi giudiziarie si sarebbe potuti arrivare ad un’apprezzabile sistemazione di quadro, nonché ad una congrua valutazione di spesa.

Le nostre riserve di metodo, che non mi consentiranno di dare il voto favorevole a tre delle proposte concrete, si sono rivelate drammaticamente fondate. Basta considerare, infatti, che, fra sedi nuove e sedi distaccate, 8 sono quelle indicate dal testo di partenza del disegno di legge e 17 (dico 17) sono state proposte in via emendativa, arrivando al bel numero di 25, per comprendere come ciò che con la nostra riserva avevamo prospettato - ovverosia che sarebbe partita una corsa a mettere il pennone sul campanile - si è puntualmente verificato.

Parlando sempre del mio Piemonte (e rettificando così il caro amico senatore Calvi perché i tribunali sono 17 e non 21), in via emendativa si prospettano tre nuove sedi di corte d’appello: una a Cuneo, una ad Alessandria ed una a Novara. Voi capirete il mio sconcerto di fronte ad una prospettazione di questo tipo.

Dicevo che dobbiamo affrontare questo intervento con mente ferma e princìpi chiari. Il disegno di legge che stiamo esaminando, invece, ricomprende solo e soltanto la problematica delle corti d’appello, tutt’affatto diversa dalla problematica del giudice di primo grado (lo chiamo così perché sono rimasto al vecchio nome di "pretura", mentre in realtà oggi si chiama "sezione distaccata di tribunale", ma questo non ha nessuna importanza).

Sono assolutamente convinto che il giudice di primo grado debba essere distribuito in modo molto diffuso sul territorio, perché è veramente un avamposto non solo giuridico ma di civiltà del Paese. Penso alla storia gloriosa di molte preture della Sicilia, che sono state degli avamposti contro la mafia; penso alle preture della Sardegna, che sono state degli avamposti nel contrasto alla terribile criminalità organizzata di quella Regione; penso alla pretura di Perosa Argentina, dove conobbi trentacinque anni fa il senatore Fassone: lui era dall’altra parte del banco e faceva il pretore, io ero un giovane avvocato e sicuramente avrà condannato il mio cliente, ma non importa.

La distribuzione sul territorio è fondamentale (e continuo a pensare che debba esistere), ma tutt’affatto diversa è la tematica, la problematica della corte d’appello. La tematica della corte d’appello si deve, infatti, affrontare tenendo conto che la giurisprudenza della corte d’appello stessa ha una funzione di valutazione socio-economica dei problemi di un grosso comparto territoriale che talora coincide con la Regione.

Penso, ad esempio, ai fallimenti e alle crisi di settore; penso ai fallimenti a catena delle industrie tessili nel Biellese, laddove la corte d’appello di Torino ha assunto provvedimenti unitari in una difficilissima situazione in cui si trattava di dare o non dare ossigeno alle imprese in difficoltà; penso alla funzione di calmiere sulla pena.

Molti anni fa lessi in una sentenza del tribunale di Aosta (oggi sulle cronache di tutti i giornali) che per una cessione di tre grammi di hashish era stata emessa una condanna a quattro anni di reclusione perché - scrisse il tribunale - si voleva emettere una sentenza esemplare, dal momento che Aosta doveva essere pulita e indenne da quel flagello: principio nobilissimo, ma che non risponde a quel criterio altrettanto nobile secondo cui la legge deve essere uguale per tutti. Allora, questa funzione di calmiere solo una corte d’appello che sia centrale rispetto alle realtà locali può esercitarla.

Penso ai fari di cultura e di tradizione giuridica rappresentati dalla giurisprudenza della corte d’appello.

Ho cominciato a studiare giurisprudenza quando nella corte d’appello di Torino amministravano la giustizia Peretti Griva e Galante Garrone. Si pensi a quale fu il messaggio di civiltà giuridica, ad esempio in tema di divorzio, di questi grandissimi magistrati, a come tutto ciò si raccogliesse intorno ad una facoltà di giurisprudenza assolutamente eccellente.

Ha perfettamente ragione il senatore Modica: in alcune proposte vi sono addirittura sezioni di corte d’appello che dovrebbero nascere in luoghi dove non c’è l’università. Come è possibile che non vi sia osmosi di cultura giuridica tra corte d’appello e università? Non esalterei troppo i disagi dei cittadini per recarsi in corte d’appello perché - qui sì - con cognizione di causa posso dire che ormai nelle corti d’appello non hanno ingresso i cittadini.

Non vi è più la raccolta delle prove, la rinnovazione del dibattimento in via civile o penale è un’eccezione. Il cittadino non deve prendere il suo calesse come nell’Ottocento per arrivare alla corte d’appello; oggi prenderebbe l’auto o il treno, ma sono sempre più rari i casi in cui il cittadino debba intervenire in corte d’appello.

Voglio dire con ciò che non possiamo inflazionare le corti d’appello o le sezioni, anche quelle distaccate, perché snaturiamo un istituto di fondamentale importanza per la civiltà giuridica del nostro Paese. Soltanto quando la corte d’appello offre una visione più serena, più globale, più distaccata dalle realtà territoriali locali, solo allora la stessa corte d’appello svolge una funzione di ultimo giudice di merito. Non dimentichiamoci l’importantissimo ruolo della corte d’appello: ultimo giudice di merito significa che la prova, il sangue del processo penale o civile, si coagula con la sentenza della corte d’appello.

Fatta questa lunga premessa, credo di poter dire che alla passione civile con cui sono state presentate queste proposte (sia il disegno di legge, sia gli emendamenti aggiuntivi ad esso presentati) dobbiamo aggiungere l’individuazione di alcuni criteri: il primo è che non si possono istituire corti d’appello senza che si sia verificato il passaggio obbligatorio della permanenza in vita per un numero adeguato di anni delle sezioni distaccate; soltanto quando le sezioni distaccate siano state in vita per un certo periodo di tempo potrà avere luogo una verifica. In questo caso (scusatemi per ciò che dico), non si può ricorrere ai criteri del numero delle cause, dei cittadini, della comodità degli spostamenti ferroviari o viari.

Ricordo che, nella battaglia tra Chivasso ed Ivrea, Ivrea scatenò il conflitto, invocando il fatto di essere sede vescovile da molto prima di Chivasso. Di fronte a questi argomenti mi inchino, ma ne potremmo mettere altri sul piatto della bilancia. È necessario che si sia radicato un costume di giurisprudenza superiore di merito, attraverso una formazione di cultura giuridica superiore di merito, che dia il titolo di corte d’appello.

Poiché per lunga esperienza, come sedi distaccate, sia Taranto che Sassari hanno maturato questo titolo di merito, credo si possa dar corso, sia pure come "intervento pezza", nobile e giusto in questo caso, all’istituzione delle corti d’appello di Sassari e Taranto. Per il resto, non riesco ad entrare nella battaglia tra Lucca e Pisa o tra Alessandria, Novara e Cuneo, anche perché non disponiamo di strumenti obiettivi tali da valutare la situazione e soprattutto di parametri che possano indicare la sede più opportuna.

Mi sembra, questa, una battaglia necessariamente da rinviare, da esaminare, su cui deve lavorare molto il Ministero della giustizia, per predisporre un’articolata proposta con numeri, date di frequenza delle cause, di popolazione e quant’altro, che non risolve il problema in via generale, ma che offre comunque un primo quadro per affidarsi poi alla discrezionalità politica che, in questo caso, diventa potiore rispetto ai dati disaggregati che ci vengono offerti.

Sono altresì favorevole, sia pure soltanto come sezione distaccata, all’istituzione della sede di Caserta. Perché? Perché per cogliere la realtà della corte d’appello di Napoli basta andarci una volta. Lì sì che non c’è bisogno di dati: è proprio un’evidenza; forse, basterebbe vedere qualche film che ha descritto la realtà di quella corte d’appello.

Basta mettere piede cinque minuti nella corte d’appello di Napoli per capire come, sia veramente inagibile e abbisogni di uno sfogo. Mi sembra adeguata la scelta di Caserta. Tuttavia, dal momento che non contraddico i princìpi che ho opposto, a mio giudizio Caserta deve fare un rodaggio come sezione distaccata e non come corte d’appello e guadagnarsi, sul campo, i galloni. Personalmente, li riconosco come galloni, perché una corte d’appello quando crea una giurisprudenza, una realtà e una cultura giuridica, diventa veramente un faro per il Paese.

In conclusione, ripeto che, sotto questo profilo, di tutte le proposte avanzate rispondono ai criteri di razionalità e aderenza alla realtà quelle relative all’istituzione delle corti d’appello di Sassari e Taranto e di una sezione distaccata della corte di appello di Napoli a Caserta. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Zappacosta. Ne ha facoltà.

ZAPPACOSTA (AN). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli senatori, il mio intervento vuole dare speranza alle ragioni che, come vedremo, sono numerose e valide, di quei territori al momento esclusi dal testo proposto dalla 2a Commissione, che riunisce diversi disegni di legge, sulla istituzione di corti d’appello e sezioni distaccate.

Come si potrà constatare, in particolare in alcuni casi, come certamente quello abruzzese - e mi riferisco alla proposta contenuta in un emendamento riferito al disegno di legge sulla istituzione della sezione distaccata della corte di appello in Pescara - vi sono elementi obiettivi, suffragati da relativi dati di natura qualitativa e quantitativa, che superano di gran lunga le pur legittime ragioni e i dati addotti, sulla necessità di istituire corti d’appello e sezioni distaccate come nel caso dei capoluoghi presenti nel testo che viene oggi dibattuto.

L’area del distretto della corte d’appello de L'Aquila si estende in tutto il territorio regionale che è di 10.800 chilometri quadrati, con una popolazione di circa 1.280.000 abitanti e comprende i circondari di otto tribunali (Pescara, Chieti, Lanciano, Vasto, L’Aquila, Sulmona, Avezzano e Teramo).

Negli ultimi anni vi è stato un radicale mutamento della realtà socioeconomica, con una notevolissima crescita demografica lungo la fascia costiera, e si è sviluppata un’area metropolitana Chieti-Pescara, con i due capoluoghi ormai, di fatto, uniti e la concentrazione complessiva in quest’area di quasi 800.000 abitanti.

La Regione vanta quindi una situazione completamente diversa rispetto a quella di cinquant’anni fa. Si può non prendere atto di questa realtà così mutata?

Le distanze da percorrere in direzione de L'Aquila ci danno la comparazione con gli altri centri maggiori della Regione. Cito qualche dato noioso ma significativo e probante: Chieti-L'Aquila 107 chilometri; Chieti-Pescara 13 chilometri; Pescara-L'Aquila 120 chilometri; Lanciano-L'Aquila 150 chilometri; Lanciano-Pescara 50 chilometri; Vasto-L'Aquila 200 chilometri; Vasto-Pescara 80 chilometri; Sulmona-Pescara 64 (percorso tutto autostradale), Sulmona-L'Aquila 70 chilometri (tutta strada statale).

Il collegamento con il capoluogo regionale non è immediato e non c'è né quello autostradale né quello ferroviario con gran parte della Regione, difficoltà che aumentano nella stagione invernale per le particolari e riconosciute condizioni atmosferiche.

La maggior parte dei cittadini interessati e degli operatori del diritto abruzzesi si trovano in condizioni disagevoli. Nel corso dell'anno si verificano, infatti, migliaia di spostamenti di persone ed innumerevoli spedizioni di carte e di fascicoli, con dispendio di tempo, energie e danaro per tutti i soggetti interessati.

Bisogna sottolineare che le magistrature a competenza regionale, istituite negli ultimi decenni (Tribunale amministrativo regionale e Commissione tributaria regionale), presentano già sedi distaccate nella città di Pescara. Gli affari giudiziari, con la relativa utenza, presentano nella Regione Abruzzo una forte e prevalente concentrazione nella città di Pescara e nella circostante area metropolitana allargata alla parte meridionale della provincia di Chieti.

In base ai dati, seppur datati al 2001, la situazione attuale che emerge è la seguente: nel settore della giustizia civile, le cause promosse con il rito ordinario, davanti ai tribunali regionali, vedono L'Aquila con 1.148, Avezzano 1.767, Chieti 1.047, Lanciano 645, Pescara 2.645, Vasto 1.173, Sulmona 510, Teramo 1.779; tra i riti diversi da quello ordinario, le controversie in materia di lavoro (cause promosse) vedono L'Aquila con 347, Avezzano 216, Chieti 570, Lanciano 156, Pescara 1.437, Sulmona 229, Teramo 479; le controversie in materia di assistenza e previdenza vedono L'Aquila con 649 cause promosse, Avezzano 574, Chieti 782, Lanciano 520, Pescara 1.987, Sulmona 260, Vasto 125, Teramo 708. Cito questi dati per dare contezza di istanze che non possono essere più eluse.

I procedimenti penali davanti alle procure (fine 1999) erano distribuiti nel modo seguente: L'Aquila 2.219, Avezzano 6.835, Chieti 2.696, Lanciano 2.130, Pescara 25.339, Vasto 3.115, Sulmona 4.292, Teramo 10.274; i procedimenti pendenti davanti all'ufficio del giudice per le indagini preliminari presso i tribunali erano: L'Aquila 38, Avezzano 201, Chieti 204, Lanciano 121, Pescara 3.494, Sulmona 192, Vasto 263, Teramo 369.

Questi sono dati che si commentano da soli e che dimostrano l'assoluta irragionevolezza dell'attuale dislocazione territoriale. È evidente che norme, regole e buon senso, oltre "ad un criterio della vicinanza agli affari trattati ed all'utenza è espressione di razionalità democratica nella ubicazione degli uffici pubblici" (come hanno affermato gli intervenuti all'assemblea civica promossa dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Pescara, con l'adesione degli ordini forensi di Chieti, Lanciano e Vasto, i Presidenti delle Province di Chieti e Pescara, i sindaci di Pescara e Chieti e degli altri centri maggiori), ci dicono che gli uffici giudiziari devono essere allocati là dove più consistente, anzi preponderante, è il numero degli affari giudiziari da trattare.

Ricordiamo ancora che l'istituzione della sezione distaccata della corte d'appello dell'area metropolitana Chieti-Pescara, con sede in Pescara, è ancor più necessaria della riforma del giudice unico, che ha spostato alla competenza della corte d'appello quote rilevantissime del contenzioso di secondo grado in materie quali il lavoro e la locazione, con l'effetto di una gravissima disfunzione causata da insostenibili carichi di lavoro.

Voglio ricordare in questa circostanza che il primo disegno di legge, il n. 1522, risalente alla IV legislatura, fu presentato il 18 novembre 1966 dal mai troppo compianto senatore Pace, eletto nel collegio di Lanciano-Vasto. È da sottolineare - e credo che il senatore Pastore dedicherà una parte del suo intervento a questo aspetto - che alcuni giorni orsono il Ministro della giustizia ha inaugurato una prestigiosissima, funzionale, moderna, nuova sede del tribunale di Pescara. In questo caso avremmo già le strutture e verrebbe meno così la preoccupazione della copertura finanziaria, rispetto alla quale la Commissione bilancio non fornisce ancora il parere.

Questi, signor Presidente, mi sembrano obiettivamente dati e ragioni incontrovertibili a che il Parlamento decida per una migliore disposizione degli uffici giudiziari di secondo grado nella regione Abruzzo. Possiamo comprendere ma non capire le posizioni che emergeranno, in taluni casi già emerse, da parte di chi, dietro un vuoto e anacronistico campanilismo, può lamentare, o ha già lamentato, il depauperamento delle aree interne.

Noi siamo convinti che non è attraverso il mantenimento di ciò che fu istituito cento anni fa che si sostengono le attese economiche per lo sviluppo di quella parte dell'area regionale. È necessario ben altro, certamente non il campanilismo.

Le Regioni devono saper valorizzare il sempre più crescente ruolo che ad esse sta affidando la devoluzione, e la maggior autonomia da tutti reclamata si realizza mediante un organico e complessivo decentramento, tale da esaltare le vocazioni di ognuna delle realtà provinciali, soprattutto attraverso un equilibrio dei servizi forniti al cittadino che, nel nostro caso, non può non passare attraverso l'istituzione, se non di una vera e propria corte d'appello in Pescara, almeno di una sezione distaccata. (Applausi dei senatori Grillotti e Pastore. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pascarella. Ne ha facoltà.

PASCARELLA (DS-U). Signor Presidente, signori del Governo, colleghi senatori, il disegno di legge in esame nasce dall'unificazione di diverse proposte presentate sin dall'inizio della legislatura - alcune reiterate perché presentate in passate legislature - e pendenti presso la Commissione giustizia del Senato.

Penso che il relatore abbia fatto bene a ricordare che nella legge delega presentata dal Governo era inserita anche la previsione delle circoscrizioni giudiziarie. Su questo tema, certamente difficile, non vi fu accordo nella maggioranza e vi fu anche una discussione nell'ambito della minoranza; l'articolo 8 fu stralciato per questo motivo. Si andò avanti perciò - è il caso di ricordarlo - in quella che fu definita la riforma dell'ordinamento giudiziario e conosciamo tutti il tentativo, ancora in atto, di conclusione forzosa, a colpi di fiducia, del suo iter.

È stata persa, in questo caso, un'occasione importante per intervenire sullo stato di sofferenza dell'amministrazione della giustizia e per completare il percorso culturale del rito accusatorio, preferendo, invece, una riforma sulla meritocrazia, il controllo e la censura che in questo settore, per la sua particolarità, possono costituire lesioni dell'indipendenza e forme di subalternità agli altri poteri costituzionali.

Il nostro giudizio di allora, che rimane immutato oggi, è che quella riforma non avrebbe influito né sulla durata dei processi, né sui disservizi, né sulla possibilità di errori giudiziari. Il cerchio delle negatività si è chiuso giovedì scorso col giudizio di incostituzionalità espresso dal Consiglio superiore della magistratura.

Questa premessa era necessaria per chiarire il giudizio personale sul presente disegno di legge, che focalizza invece , come è stato specificato nell'intervento molto articolato del collega Calvi, alcune emergenze, tra cui quelle di Caserta, Sassari e Taranto, città nelle quali si ritiene di istituire nuove corti di appello. Un provvedimento emergenziale, quindi, che tuttavia va nella direzione di portare, soprattutto in realtà territoriali difficili come quella di Caserta, la giustizia più vicino al cittadino.

Ho avuto modo di presentare nel marzo scorso un’interrogazione, la 3-01481, in cui, partendo dal primato della mia Regione - la Campania - per quanto riguarda soprattutto gli omicidi di natura camorristica, facevo rilevare come, nel dato complessivo della Campania, la Provincia di Caserta si contraddistinguesse per il suo tragico primato. Un problema, questo, ad onor del vero, che è stato sollevato in quest’Aula altre volte anche da colleghi di diverso schieramento politico.

Questo dato risulta ancor più allarmante in quanto, nonostante la riconosciuta emergenza, oggetto di periodiche riunioni del Comitato per l'ordine pubblico provinciale, come di incontri svoltisi nel passato, ma anche in questa legislatura, con diversi rappresentanti del Governo (sia del Ministero dell'interno che del Ministero della giustizia), a tutt'oggi la circoscrizione di Santa Maria Capua Vetere è afflitta da gravissimi problemi di sottodimensionamento degli organici.

Vi è una carenza di percezione della qualità della battaglia che si svolge su questo territorio, dove è presente un’organizzazione camorristica con notevoli capacità militari e di controllo e dotata di una pericolosa capacità di penetrazione in vasti settori della società e di una eccezionale abilità nell'accumulo di ricchezze illecite che poi vengono indirizzate, nell'attività criminale, verso tutti i settori caratterizzati da rilievo economico.

In conclusione, vi sono quelle condizioni, lucidamente espresse dalla sezione di Santa Maria Capua Vetere dell'Associazione nazionale magistrati e nei lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla mafia, che, pur dando atto della grande professionalità dell'apparato giudiziario, mettevano in risalto i gravi problemi strutturali e di organici dianzi già citati.

Questi stessi problemi sono stati altresì oggetto di approfondimento in una riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svoltasi a Caserta con la presenza del sottosegretario per l’interno Mantovano. In quella circostanza fu ribadita l'esigenza di sicurezza della Provincia di Caserta e la necessità di risposte giudiziarie più celeri, superando l'anomalia dell'assenza della corte di appello e richiedendo anche l'istituzione di una DDA. a Santa Maria Capua Vetere.

Per questi motivi sono d'accordo col disegno di legge presentato, e in particolare con l'articolo 2 del testo della Commissione.

Con l'istituzione a Caserta di una corte di appello e di una corte di assise di appello verranno accorpate le circoscrizioni di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino, con una popolazione complessiva di 1.200.000 abitanti, sanando una particolarità negativa che vedeva nella città di Caserta l'unico capoluogo di Provincia privo di un ufficio giudiziario.

Grazie anche - e questo è un dato importante - al lavoro delle amministrazioni regionali che si sono succedute negli ultimi dieci anni, sia di centro-destra che di centro-sinistra, molte funzioni sono state decentrate da Napoli a Caserta, nell'interesse delle due città. Alcune sono sicuramente nobili, altre sono servite in qualche caso - soprattutto a Napoli e nella sua area metropolitana - a diminuire i disagi di un territorio così popoloso.

Oggi con questo provvedimento si tenta di sanare alcune deficienze come quelle prima rilevate, ma anche di fare un concreto passo avanti per portare le istituzioni più vicine ai cittadini e per rendere meno acuto il desiderio di giustizia che, per lo più, viene oggi mortificato soprattutto dai tempi e dai disagi.

Sono del tutto concorde con le conclusioni del senatore Calvi, che parlava a nome e per conto dei Democratici di Sinistra, come loro Capogruppo in Commissione giustizia; sono concorde anche su quel passaggio in cui egli avanza la preoccupazione che il dibattito di stamani possa rappresentare un confronto virtuale.

Soprattutto in quelle aree del Paese in cui le istituzioni devono aumentare ancora di più il tasso di fiducia da parte dei cittadini, è necessario che su questo versante non si creino ulteriori illusioni.

È stato ricordato da altri colleghi stamani in quest’Aula, di schieramenti politici opposti, come Caserta abbia una sua peculiarità che costituisce un’emergenza. A questa emergenza anche in sede legislativa dobbiamo cercare di dare risposta quanto prima.

Il mio auspicio, quindi, è che il testo elaborato dalla Commissione possa essere approvato in quest’Aula nel più breve tempo possibile. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Compagna. Ne ha facoltà.

COMPAGNA (UDC). Signor Presidente, riprendo l’ultimo intervento, quello del collega Pascarella. Molto opportunamente egli richiama (l’aveva già fatto, del resto, giovedì scorso il senatore Bobbio) la delega di cui all’articolo 8 del disegno di legge n. 1296. Meno opportunamente, a mio giudizio, il senatore Pascarella si richiama al giudizio di incostituzionalità del Consiglio superiore della magistratura; nella nostra Costituzione non compete al Consiglio superiore della magistratura questo tipo di giudizio: esso non è la Corte costituzionale, non è la terza Camera e questo continuo ping-pong rappresentato dall’esprimere pareri non richiesti da far valere nel cosiddetto tribunale massmediologico non ha mai rafforzato né il Consiglio superiore della magistratura, né la libertà del Parlamento.

Torniamo quindi al merito della nostra vicenda e a quella sobrietà con la quale il relatore, collega Bobbio, ci avvisava che lo spettro del provvedimento al nostro esame non può avere la pretesa di definirsi revisione delle circoscrizioni giudiziarie. Tanto più che - forse, in questo caso, con un eccesso di sobrietà - lo stesso collega Bobbio ricordava quante legislature si siano concluse anticipatamente senza aver completato l’annunziata riforma delle circoscrizioni giudiziarie.

Forse il senatore Bobbio - dicevo - ha usato troppa sobrietà, perché, andando più indietro nella storia d’Italia, si scopre che la riforma delle circoscrizioni giudiziarie era già tema dei primi Governi della Sinistra di Depretis. Ricordo un prestigioso guardasigilli, Pasquale Stanislao Mancini, più volte ricordato ad Ariano Irpino dall’allora senatore Ortensio Zecchino, che presiedeva la nostra Commissione giustizia con non meno charme ed eleganza di quanto fa oggi il presidente Antonino Caruso.

Nella sua sobrietà, quindi, il senatore Bobbio ricordava come la Commissione giustizia avesse lavorato in qualche modo come filtro, cercando di sfuggire o di anticipare, per prevenirlo, quell’eccesso di inevitabile territorialismo - se non vogliamo dire localismo - che la geografia delle corti d’appello suscita in Italia.

Allora, da questo punto di vista, anch’io come il senatore Pascarella sono favorevole alla soluzione di una nuova corte d’appello a Caserta, ma ho anche l’onestà intellettuale, politica e legislativa di riconoscerne merito certamente al senatore Bobbio ma, prima di lui, al collega Giuliano che ad inizio legislatura aveva depositato agli atti un disegno di legge in tal senso.

Caserta, infatti, proprio perché baluardo di una criminalità non meno intensa e non meno aggressiva di quella napoletana, vede quella di un’unica corte d’appello a Napoli una soluzione troppo fragile come risposta giudiziaria e un incentivo al moltiplicarsi dei casi di denegata giustizia.

A parte i meriti, in questo caso da riconoscersi al passaggio fatto dal collega Giuliano all’azione da goal - speriamo - della relazione del senatore Bobbio, mi ha tuttavia colpito la sobrietà con cui l’intervento del relatore in quest’Aula si è limitato all’istituzione delle tre nuove corti d’appello.

Credo che il senatore Bobbio abbia fatto bene, tanto più che proprio alla fine del suo intervento il collega Morando richiamò il vice presidente Fisichella - ma un po’ tutti noi - a quelle che sarebbero state le implicazioni del provvedimento in sede di esame presso la Commissione bilancio.

Molto opportunamente il senatore Calvi ha cercato di non guardare la portata del disegno di legge e non farla considerare dall’Assemblea sotto un profilo strettamente ragionieristico; appunto per questo, però, bisogna stare molto attenti al profilo delle sezioni distaccate.

Ho ascoltato gli appassionati argomenti con i quali colleghi che stimo - il senatore Tofani prima e il collega Cutrufo poi - hanno sostenuto l’istituzione di una sede distaccata della corte d’appello a Frosinone; però, so già che non solo a me, ma a tutti voi sono arrivati vibrati documenti di protesta dell’Ordine degli avvocati della Provincia di Latina, secondo i quali l’ubicazione a Frosinone di una sezione distaccata della corte d’appello, con competenza estesa anche a Latina e Velletri, aggraverebbe disagi ingiustificati in quella parte del territorio. Sono argomenti che certamente porteranno alla nostra attenzione i colleghi Pedrizzi e Forte e sui quali già si può prevedere un’intelligente opera di mediazione da parte del relatore.

Molto più difficile sarà trovare il modo per far sì che tutte le proposte - legittime, magari - relative all’istituzione di altre sezioni distaccate che non hanno già passato il filtro della Commissione giustizia possano essere recepite in sede di esame degli emendamenti. Non voglio però anticipare fatti che sono davanti a noi; l’ho detto soltanto per esprimere consenso e apprezzamento per quel senso della misura che ha portato il relatore a concentrarsi soltanto sull’istituzione delle tre nuove corti d’appello.

Mi auguro che, magari sulla sponda di un articolato invito a riflettere da parte della Commissione bilancio, possiamo proseguire l’esame di questo provvedimento per portarlo al traguardo, proprio nello spirito delle indicazioni che ci sono venute e ci verranno dal relatore. (Applausi dal Gruppo UDC e dei senatori Pedrizzi e Dettori).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Viviani. Ne ha facoltà.

VIVIANI (DS-U). Signor Presidente, avverto un certo disagio ad intervenire in questa materia, disagio provocato innanzitutto dal fatto che questo provvedimento è uno stralcio nello stralcio della riforma dell’ordinamento giudiziario.

In sede di discussione di quel disegno di legge si era concordato di stralciare il problema della definizione delle sedi giudiziarie, dati sia la complessità oggettiva della materia sia il numero consistente di disegni di legge che erano stati presentati, per cui la soluzione si presentava obiettivamente difficile. Questo rinvio però era stato deciso sul presupposto che la scelta si dovesse fare sulla base di un esame approfondito e razionale in riferimento a criteri il più possibile oggettivi e condivisi.

Oggi, invece, ci troviamo di fronte ad un’accelerazione improvvisa, derivante dall’individuazione di alcuni casi specifici, sulla base di criteri che il relatore ha individuato in termini di dimensione del bacino, di distanza rispetto alle sedi esistenti e quindi al connesso problema della mobilità. Si tratta di criteri oggettivamente positivi ma che, in alcune delle scelte che sono state individuate dalla Commissione, sono stati contraddetti.

Il mio disagio, poi, è connesso anche al fatto che questo provvedimento presenta una copertura finanziaria indeterminata - uso questo termine - il che rende quanto mai problematica la conclusione del suo iter parlamentare. E il mio disagio aumenta se considero il fatto che questo provvedimento appare più come la sommatoria di scelte individuali, che hanno in sé magari motivazioni di opportunità comprensibili, ma che certamente non obbediscono alla razionalità di un disegno generale.

Tra l’altro, questa improvvisa accelerazione e questa incertezza dei criteri di riferimento hanno dato la stura ad una quantità abbastanza considerevole di emendamenti, alcuni dei quali di sapore chiaramente provocatorio. Faccio un esempio: per la mia Regione, il Veneto, a leggere gli emendamenti proposti, praticamente quasi tutti i capoluogo di Provincia dovrebbero essere sedi o di corte d’appello, o di sezione distaccata di corte d’appello, il che dimostra la deriva un po’ irrazionale che si è presa. E il mio disagio deriva anche dal fatto che in questa situazione, oggettivamente difficile e contraddittoria, devo rappresentare e sostenere un’esigenza giusta, non, sia chiaro, per motivi campanilistici ma per un’adesione razionale alla situazione della mia Regione.

Il Veneto, infatti, è tra le pochissime Regioni rimaste con un'unica sede di corte d’appello, per di più dislocata a Venezia, caratterizzata dalla sua insularità che rende molto più difficili i rapporti e i legami. Quindi, a maggior ragione è necessario avere un’altra sede nell’entroterra.

Ora, nella configurazione geografica, economica, sociale e anche giudiziaria della Regione, l’altro polo è rappresentato da Verona, polo settentrionale che si trova a 120 chilometri da Venezia, distanza aggravata dalla insularità e dagli ostacoli di carattere fisico che rendono quanto mai problematico raggiungere la sede veneziana. Verona ha in sé tutte le caratteristiche per diventare sede di corte d’appello.

Facendoci carico della situazione, abbiamo proposto in maniera più mediata una sezione distaccata. Teniamo presente, però, che l’ipotesi che si è configurata di Verona come sede distaccata di Venezia, che riguarderebbe i tribunali di Verona, di Vicenza, di Rovigo e di Bassano del Grappa, corrisponde esattamente al 50 per cento dei ricorsi di seconda istanza presenti nella Regione.

E’ una scelta non di oggi, che le popolazioni locali hanno prospettato da decenni, che vedono ora il parere concorde non solo di tutti i parlamentari dell’area, di maggioranza e di opposizione, ma di tutti gli operatori della giustizia, siano essi avvocati o magistrati di tutti i tribunali interessati. Quindi, è una proposta ampiamente condivisa in sede locale, che corrisponde alla realtà dei fatti, anche perché una sola sede di corte d’appello a Venezia sta creando una serie di disagi che mettono seriamente in difficoltà l’efficienza del sistema della giustizia a questo livello.

Pertanto, se valutassimo la situazione non solo secondo i criteri indicati dal relatore, ma anche secondo quelli più articolati e diffusi, indicati dal senatore Modica e secondo lo stesso criterio generale, che condivido, indicato dal senatore Calvi (il quale ha detto di decidere ora, senza fare aspettare i cittadini, in attesa di una riformulazione di un progetto generale di assetto delle sedi giudiziarie, nel caso vi siano alcune sedi che preventivamente si individuano come necessarie) la sede di Verona acquisterebbe un’evidenza particolarmente forte. Del resto, non lo dico solo io, non lo dicono solo i parlamentari e gli operatori della giustizia del territorio, ma lo ha affermato anche il Governo: vi sono alcuni fatti incontrovertibili.

Nella prima finanziaria 2002 dell’attuale Governo, alla Tabella A) erano stati stanziati 5 milioni di euro annui per tre anni al fine di istituire alcuni sedi giudiziarie: tra queste anche la corte d’appello di Verona, di cui allora si parlava. Poi la cosa si bloccò per il noto iter parlamentare della riforma dell’ordinamento giudiziario, però quella era la scelta.

Tra l’altro, tutto ciò implica una necessità di copertura che mi sembra finora non adeguatamente considerata. Inoltre, esponenti significativi ed autorevoli dell’attuale Governo in sede locale hanno ripetutamente confermato che Verona aveva tutte le caratteristiche, in base a criteri oggettivi, per essere tra le sedi in prima linea da costituire.

Alla luce di questi elementi la nostra proposta, che nasce da un certo disagio nonché da una certa meraviglia nel vedere che, in questa accelerazione su singoli casi, quello di Verona sia stato inspiegabilmente trascurato, ci sentiamo convintamente e serenamente determinati a richiedere anche l’inserimento di una sezione distaccata della corte di appello di Venezia a Verona all’interno del provvedimento in esame.

Chiediamo, innanzitutto, che il Governo si esprima chiaramente ed applichi con maggior rigore e determinazione criteri oggettivi ed in secondo luogo, che fornisca una risposta meno labile di quella che abbiamo avuto finora circa il problema della copertura finanziaria. La cosa peggiore sarebbe, infatti, quella di disporre di un provvedimento che raccoglie esigenze oggettive, ma che poi si blocca per assenza di copertura finanziaria.

So che non è facile, data la situazione della finanza pubblica, ma so anche che questo è un problema non secondario. Non si tratta solamente di far fronte ad esigenze legittime dei singoli territori, ma anche di dare un contributo concreto all’aumento dell’efficienza generale del sistema della giustizia che, in questo campo, mantiene notevoli limiti e problemi. Credo che, alla luce di tutto questo, il Governo debba operare una scelta coraggiosa e lungimirante. (Applausi dai Gruppi DS-U, AN, FI e del senatore Dettori).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Giuliano. Ne ha facoltà.

GIULIANO (FI). Signor Presidente, intervengo per esprimere il mio consenso ed il mio appoggio al testo proposto dalla Commissione giustizia ed approdato questa mattina in Aula.

Consenso ed appoggio non solo perché tale testo recepisce il contenuto di un disegno di legge da me presentato ad inizio legislatura, nel luglio 2001, che prevedeva, appunto, l’istituzione della corte d’appello di Caserta, ma anche perché esso si fa carico di situazioni di straordinarietà ed urgenza ed era necessario ed opportuno che ciò avvenisse.

Ho appreso con piacere che anche il senatore Calvi, in qualità di Capogruppo, da uomo attento alle necessità del territorio ha rivisto il parere espresso in Commissione giustizia dando una valutazione positiva del disegno di legge in esame.

Ciò non può che rallegrarmi, perché si riconosce la straordinarietà di certe situazioni, specie con riferimento alla rivisitazione di una geografia giudiziaria che non poteva essere, ovviamente, rimodulata nella sua globalità per le note difficoltà che tale operazione comporta ed ha comportato in passato, anche nell’ultima legislatura. Mi pare quindi necessario ed opportuno che si prendano in considerazione esigenze particolari e che si affrontino con il dovuto equilibrio e con celerità.

Signor Presidente, è noto che l’attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie, risalente ormai a più di cinquant’anni or sono, ha sempre costituito uno dei motivi principali di contestazioni e modifiche, ma non si è mai approdati ad alcun risultato utile per ragioni spesso campanilistiche e localistiche che fungono da vere e proprie barriere al raggiungimento di traguardi utili. Tuttavia, è anche vero che proprio l’assetto delle circoscrizioni giudiziarie è uno dei motivi di crisi della giustizia.

Se è vero che al dovere di rendere giustizia corrisponde anche il diritto di ottenerla, è necessario allora che con circoscrizioni adeguate alle esigenze del territorio questo diritto divenga reale, effettivo e vero e possa essere esercitato con celerità affinché possano essere date risposte di giustizia urgenti ed efficaci.

Di qui l’esigenza di creare una rete giudiziaria che corrisponda a determinati requisiti, in vista e in considerazione del numero degli abitanti, delle esigenze economiche e finanziarie, delle reti di trasporto e quant’altro possa influenzare tali scelte.

Se questo non può essere fatto per i noti motivi, peraltro da tutti sottolineati e riconosciuti, è necessario allora che si provveda verso certe situazioni particolari riconoscendo che alcuni uffici, per la loro mastodonticità, non riescono ormai più a far fronte alla domanda di giustizia.

È il caso appunto della corte d’appello di Napoli che, con i suoi 4.500.000 abitanti, è la seconda corte d’appello per numero di abitanti ed è quella gravata da un carico di lavoro che sicuramente non rende possibile rispondere in maniera efficace ed effettiva alla domanda di giustizia.

Di qui trae origine il disegno di legge da me presentato, del quale mi ha dato atto il senatore Compagna, che ringrazio per la cortesia ed il garbo soliti con i quali ha sottolineato questa circostanza; esso propone l’istituzione della corte d’appello di Caserta che sgravi in parte quella di Napoli e serva un territorio che comunque conta ben 1.200.000 abitanti raggruppando, appunto, Caserta, Benevento e Avellino.

Peraltro, signor Presidente, voglio sottolineare che l’istituzione della corte d’appello di Caserta ripaga questa città del singolare torto di essere l’unica a non essere sede di tribunale.

Si tratta altresì di una città inserita in un territorio tormentato dal fenomeno della criminalità organizzata, un territorio dove vi è un solo tribunale - quello di Santa Maria Capua Vetere - che, malgrado l'impegno dei suoi magistrati e di tutto il personale, non sempre riesce a far fronte a pressioni forti e ad un carico di lavoro sicuramente spropositato rispetto allo stesso organico.

Ricordo a me stesso che vengono istituite la corte d'appello di Caserta, con giurisdizione sul territorio compreso nelle circoscrizioni dei tribunali di Santa Maria Capua Vetere, Benevento e Ariano Irpino; la procura generale della Repubblica e la direzione distrettuale antimafia che, con opportuna precisazione, il relatore ha fissato venga istituita nell'ambito della procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere.

Non sono state date altre indicazioni di ordine tecnico perché è la legge stessa che le prevede quando si occupa dei tribunali per i minorenni, del tribunale di sorveglianza e di quello per il riesame, stabilendo che abbiano sede presso la corte d'appello. Pertanto, il relatore con attenzione e professionalità che lo contraddistinguono, ha opportunamente trascurato questo aspetto ed ha previsto - e bene ha fatto - che la direzione distrettuale antimafia venga istituita a Santa Maria Capua Vetere.

Si tratta di uno degli aspetti più positivi, se vogliamo esprimerci in tal modo, perché l'attuale situazione costituisce sicuramente un ulteriore onere per il tribunale di Santa Maria Capua Vetere. In esso approdano numerosissimi processi riguardanti la criminalità organizzata che vengono istruiti a Napoli e poi delegati alla procura di Santa Maria Capua Vetere. Si tratta, quindi, di un lavoro doppio che grava su quei magistrati e che rende ancor più lunghi i tempi già sostanziosi della giustizia.

Signor Presidente, do il mio consenso pieno e il mio sostegno forte affinché questo disegno di legge possa diventare in tempi rapidi legge, dando finalmente al territorio casertano un ufficio che, per il suo prestigio e per la sua capacità giurisdizionale, possa risolvere problemi atavici, affrontati nel passato ma mai risolti. L'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento sicuramente darà un contributo notevole a quelle risposte di giustizia che tutti ci auguriamo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Dalla Chiesa. Ne ha facoltà.

DALLA CHIESA (Mar-DL-U). Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo è un provvedimento sul cui merito non è semplice esprimersi. È, infatti, indubbio che il nostro sistema giudiziario ha bisogno di una riorganizzazione delle sedi e in molti convegni è stata sollevata questa necessità. È stata sollecitata anche l'istituzione di sedi specifiche di nuove corti d'appello, di nuove procure nonché di sezioni distaccate.

Credo che questo sia abbastanza naturale, visto che l'attuale ordinamento delle sedi giudiziarie ricalca una Italia che è cambiata profondamente, una Italia di molto tempo fa che ha subìto trasformazioni nella sua popolazione, nella litigiosità civile e nella quantità e qualità dei reati. Tutto ciò fa sì che il peso dell'organizzazione giudiziaria non sia più distribuito ed equilibrato - se mai lo è stato - in modo conforme ai bisogni della società di amministrazione della giustizia.

Quindi, la necessità di intervento è condivisa (ci mancherebbe altro che non la condividessimo come Gruppo della Margherita!), come manifestato anche nel corso delle discussioni che non riguardano direttamente il tema dell'organizzazione giudiziaria. In ogni caso, la necessità di un intervento modernizzatore e razionalizzatore è stata più volte richiamata anche rispetto a singole sedi giudiziarie (per esempio, le grandi sedi di Roma, Milano e Napoli).

Il problema non è quello di mantenere lo status quo, non è quello di difendere l'attuale organizzazione degli uffici giudiziari per come si presenta nel suo rapporto con il territorio, con la morfologia sociale.

Il problema è come si può intervenire per garantire questo necessario nuovo livello di razionalità e di modernità delle strutture; come si può intervenire per garantire un raccordo tra il bisogno dei cittadini di ottenere rapidamente giustizia, civile o penale, e il modo in cui gli uffici giudiziari sono strutturati e distribuiti sul territorio.

In questo senso si tratta di un provvedimento difficile perché rinvia ad una necessità condivisa di modifica razionale e sistematica ma si presenta in Parlamento nella forma della modifica episodica, puntiforme, non fondata su una valutazione comparata di parametri attendibili dal punto di vista logico.

Questo limite pone anche chi condivide la necessità di istituire nuovi sedi giudiziarie, in base ad alcuni parametri, nella difficoltà di orientarsi sul che fare, anche perché il provvedimento all'esame dell'Assemblea si presenta in una determinata forma, ma su di esso incombono numerosi emendamenti che possono stravolgerne la stessa portata limitata.

Siamo di fronte ad un ragionevole dilemma. Non condivido interamente autorevoli osservazioni svolte questa mattina sull'opportunità di dare comunque soddisfazione ai cittadini che sono coinvolti direttamente dall'ipotesi di istituzione di nuove sedi giudiziarie previste nell'articolato o negli emendamenti, ma non possiamo invocare l'alibi di un disegno razionale, precludendoci la possibilità di intervenire su alcune situazioni patologiche.

Mentre all'esame della Commissione in seconda lettura vi è un disegno di legge sulla riforma dell'ordinamento giudiziario, abbiamo bisogno di procedere con criteri che abbiano un certo livello di razionalità e di armonia. Se ci poniamo l'obiettivo, come ha detto più volte il Ministro, di rendere la giustizia complessivamente più efficiente, più veloce, più capace di rispondere alle esigenze dei cittadini, la cosa meno consigliabile è procedere per interventi tampone o per interventi che risentano troppo delle sollecitazioni provenienti dai singoli collegi elettorali.

Astenendomi sul provvedimento che ha istituito nuove Province, ho avuto modo di intervenire in Commissione ed in Aula per sollevare un problema di metodo. Molto spesso centro-destra e centro-sinistra si rimpallano l'accusa di non esprimere una cultura di Governo; ciascuna parte può rimproverare l'altra, ma la mancanza di cultura di Governo si esprime esattamente nei momenti in cui le spinte che provengono dai collegi elettorali sono molto forti e, anziché dominarle e ricondurle entro un disegno che sappia tenere conto dell'interesse generale, le assecondiamo.

Se stessimo ai nostri collegi, in questo momento in Italia ci vorrebbero una cinquantina di province in più, decine di sedi universitarie in più, decine di corti d'appello in più, tutto naturalmente senza variazioni di spesa perché ciascuna realtà giura che non vi sarà spesa aggiuntiva.

Non mi pare questo un modo serio di procedere. So benissimo che in alcuni casi sarebbe opportuno intervenire; diamoci allora dei parametri che possono essere la concentrazione di cause giudiziarie, civili o penali, la concentrazione di cause complesse, la litigiosità sociale diffusa, la distanza da capoluoghi di Provincia, lo stato dei trasporti, la pressione demografica.

Fissiamo parametri che ci diano la possibilità di muoverci con una certa intelligenza e con la certezza che stiamo servendo l'interesse generale e non stiamo facendo un'operazione che ci viene sollecitata da un collegio. Anche perché, se devo essere sincero in questa Aula, e penso che lo si debba essere, io ho ricevuto sia telefonate per far istituire nuove sedi giudiziarie da parte di persone che stanno nel collegio che sarebbe beneficato dalla loro istituzione, sia telefonate che chiedevano di non istituire nuove sedi giudiziarie da parte di persone dei collegi che invece riceverebbero qualche danno dal trasferimento di funzioni e di popolazione forense presso un altro Comune o un altro capoluogo di Provincia.

Mi pare che noi dobbiamo respingere questo modo di procedere, non farlo nostro; possiamo selezionare un numero limitatissimo di sedi giudiziarie nuove da istituire, però sulla base di parametri che ci vedano concordi, che vedano una condivisione logica di fondo da parte nostra, respingendo l'assalto alla diligenza che è la proliferazione delle corti d’appello a spesa aggiuntiva zero, cosa nella quale noi non crediamo e che un Parlamento seriamente non può sostenere, soprattutto in un periodo in cui stiamo facendo i conti con la necessità di tagliare dolorosamente altri capitoli di spesa pubblica.

Questo è l'orientamento generale che volevo esprimere, signor Presidente, perché è ovvio che il giudizio finale terrà conto della quantità di emendamenti che verranno approvati. Se facciamo un provvedimento arlecchinesco, in cui ognuno riesce ad infilare, dopo un'opportuna contrattazione con colleghi dell'altro fronte, questa o quell'altra nuova sede giudiziaria, allora il giudizio non potrà che essere negativo.

Se procediamo secondo dei criteri di sobrietà, di asciuttezza e di rispetto di quei parametri oggettivi ai quali facevo riferimento, sarà un'altra cosa. Dunque, la difficoltà di orientarsi non sta soltanto nel dilemma, posto anche dal collega Calvi, disegno generale–bisogni attuali dei cittadini, ma anche nel risultato finale che ci troveremo davanti ad opera delle nostre stesse scelte e delle valutazioni dell'Assemblea. (Applausi dal Gruppo Mar-DL-U e del senatore Tonini).

PRESIDENTE. E' iscritto a parlare Battafarano. Ne ha facoltà.

BATTAFARANO (DS-U). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi senatori, io ho presentato, insieme con altri senatori DS, un disegno di legge per razionalizzare ed ottimizzare le risorse giudiziarie, completando l'opera già avviata con l'istituzione delle sezioni distaccate di corte d'appello a Taranto, Sassari e Bolzano.

Nel merito: la Puglia, come è noto, è Regione di frontiera, attraversata da correnti di criminalità interessate agli stupefacenti, alle armi, al contrabbando, all'immigrazione clandestina. Taranto è la terza città dell'Italia meridionale e peninsulare, e ha visto negli ultimi anni un intreccio tra gruppi criminali locali, con la Sacra Corona Unita e la 'ndranghetacalabrese. La prova di tutto questo è la celebrazione di numerosi maxi-processi che si sono tenuti a Taranto. Taranto è una grande area industriale, la più importante del Sud insieme a Napoli, è sede di un porto industriale e del primo porto militare dell'Italia.

Buona parte dei processi criminali che si svolgono presso la corte d'appello di Lecce in realtà riguardano fatti del territorio ionico. Quindi, una giustizia più efficace e tempestiva permetterebbe un più adeguato contrasto della criminalità e una più adeguata tutela della realtà economica e sociale che ho rapidamente descritto. Si aggiunga che la sede della corte d'appello a Taranto è già pronta; quindi, ci sono tutti i requisiti affinché la nuova corte d'appello possa partire subito e partire bene.

Argomenti similari si posso portare per la sede di Sassari. Come è noto, le sedi di tribunale del nord della Sardegna distano da 200 a 300 chilometri rispetto a Cagliari. A Sassari fanno capo le maggiori strutture carcerarie dell'isola e, come è noto, ci sono due aeroporti, importati porti e una zona turistica di grande rilevanza.

A Bolzano ci sono problemi legati al bilinguismo e al fatto che i due terzi dei processi della sede di Trento riguardano in realtà la sede staccata di Bolzano.

Per questa ragione voglio ribadire il mio convinto consenso al provvedimento. Mi auguro che esso vada avanti e risolva i problemi che pure sono emersi nel dibattito e che la spinta che può venire da diverse esigenze più o meno fondate non blocchi un provvedimento che invece è giusto vada avanti per risolvere i problemi all’attenzione del Senato e dell’intero Parlamento. (Applausi dai Gruppi DS-U e Mar-DL-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pedrizzi. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI (AN). Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, concordo totalmente con l’affermazione del collega senatore Dalla Chiesa quando dice che questo è un provvedimento difficile, pur volendo risolvere problematiche urgenti e particolari. Se vogliamo esaminare compiutamente gli obiettivi che si intende raggiungere con questo provvedimento, dobbiamo però inevitabilmente farne, seppur brevemente, la storia.

Il disegno di legge all’esame nasce dall’unificazione solamente - sottolineo: solamente - di alcuni disegni di legge tra quelli pendenti presso la Commissione giustizia relativi all’istituzione di nuovi uffici giudiziari. E non si sa per quale motivo ne siano stati stralciati solamente alcuni da un gruppo di diverse decine di disegni di legge che, come giustamente ha detto il relatore, si trovavano incardinati nel contesto più generale di riforma dell’ordinamento giudiziario, con particolare riferimento alla revisione delle circoscrizioni giudiziarie.

Cogliendo quell’occasione, molti colleghi, tra cui chi vi parla, avevano presentato un gran numero di disegni di legge specifici, volti all’istituzione di nuovi tribunali o di corti d’appello o di nuove sezioni distaccate di corte d’appello.

Si partì, quindi, con lo stralcio dell’articolo 8 del disegno di legge delega n. 1296 e dei disegni di legge ad esso collegati, perché la complessità della materia e le varie istanze provenienti dal territorio, come è noto, avrebbero reso più lento e farraginoso l’esame dell’intera riforma. Si decise quindi di esaminare separatamente questa materia.

Successivamente, la Commissione giustizia ritenne di procedere all’esame separato di alcuni disegni di legge in relazione alla specificità di alcune situazioni giudiziarie territoriali. Da quel momento, i presentatori di tutti gli altri disegni di legge non ebbero più contezza e cognizione dell’iter, che andava avanti solamente per alcuni disegni di legge. In tal modo, si sono sganciate di fatto alcune situazioni dalla tematica generale della revisione organica della geografia giudiziaria nel suo complesso.

Si tenta oggi, quindi, di dare una qualche risposta a situazioni locali particolari che hanno caratteristiche di urgenza e di necessità. Tra queste vi è l’istituzione delle sezioni staccate di corte d’appello, avendo la Commissione ravvisato una necessità impellente di tentare, attraverso l’istituzione di queste sezioni staccate, di arrivare - come giustamente ha sottolineato il senatore Bobbio nell’illustrare la sua relazione - ad un decongestionamento di alcune fra le corti d’appello più gravate del territorio della Repubblica italiana; in particolare, quelle di Roma, di Firenze e, in generale, le corti d’appello che hanno competenza su grandi estensioni territoriali, su centri ad alta densità abitativa, su territori con insediamenti produttivi e quindi con una ricaduta in termini di produzione di affari giudiziari, civili e penali di notevole entità, complessità e rilevanza.

Pertanto, l’istituzione di sezioni distaccate di corte d’appello non potrà che giovare all’efficienza della risposta giudiziaria delle attuali sedi di corte d’appello e consentirà di fornire ancora una volta un’utile risposta ai cittadini in termini di servizi della giustizia.

Uno di questi casi, che riveste urgenza e necessità, è evidentemente e incontestabilmente l’istituzione della sezione staccata della corte d’appello di Latina, che però incomprensibilmente - ripeto: incomprensibilmente - non appare tra quelle del provvedimento all’esame.

Eppure, la necessità di istituire a Latina una sezione distaccata della corte d’appello di Roma era riconosciuta da tutte le istituzioni e l’argomento era stato da noi dibattuto da lungo tempo e fortemente sostenuto ed affrontato a tutti i livelli politico-istituzionali.

Sia pur brevemente, voglio fare la genesi e la storia degli ultimi atti relativi all’attività svolta per l’istituzione della sezione distaccata di corte d’appello, senza andare a ritroso nel tempo alle prime legislature, come ha fatto qualche collega che vuole giustificare la sua inattività, avendo presentato propri disegni di legge il 9 ottobre 2002 e il 2 marzo 2004, cioè soltanto recentemente.

Mi soffermerò, dunque, solo sulle ultime attività: presentazione del disegno di legge nel 1997 da parte del sottoscritto; lettera al Consiglio superiore della magistratura, all’avvocato Franco Franchi, che dette un assenso a questa istituzione; lettera, il 12 luglio 1999, sempre al Consiglio superiore della magistratura, all’onorevole Raffaele Valensise, che confermò tale disponibilità; incontro, nel luglio 1999, con il direttore generale del Ministero della giustizia; presentazione, sempre nel 1999, di un’interrogazione all’onorevole Diliberto, allora ministro della giustizia, sul tema dell’istituzione di una sezione distaccata di corte d’appello; incontro, avvenuto in data 16 settembre 1999, con il sottosegretario alla giustizia onorevole Ayala, rappresentante di una maggioranza di centro-sinistra, come potrà testimoniare egli stesso, con l’ordine degli avvocati di Latina ed il sottoscritto; incontro, subito dopo, con il presidente della Commissione giustizia, senatore Michele Pinto, che come Ayala dette il proprio assenso all’istituzione della sezione distaccata; lettera, in data 15 ottobre 1999, al senatore Callegaro per il problema dell’aggregazione dei Comuni di Pomezia e Ardea al tribunale di Latina; lettera, nel novembre 2000, del sottoscritto e di tutti i parlamentari pontini al Ministro della giustizia per l’istituzione della corte d’appello.

Ed ancora: 22 giugno 2001, nuova legislatura, nuova presentazione del disegno di legge; ottobre 2001, incontro di una delegazione dell’Ordine degli avvocati di Latina con il sottosegretario alla giustizia, l’esimio, eccellentissimo onorevole Giuseppe Valentino, che concorda con l’istituzione della sezione distaccata; 6 giugno 2002, invio di una lettera al presidente Caruso e al sottosegretario Vietti, che rispondono riconoscendo la necessità dell’istituzione della sezione distaccata della corte d’appello; 19 settembre 2003, approvazione di una mozione al Consiglio regionale del Lazio, a firma Cirilli, Fazzone e Luna, per l’istituzione della sezione distaccata; 21 ottobre 2003, lettera al Presidente della Regione per caldeggiare l’istituzione della sezione distaccata; 22 ottobre 2003, incontro con il presidente della Commissione giustizia, senatore Caruso, e l’Ordine degli avvocati, nel corso del quale viene riconfermata la necessità di tale istituzione.

Ma non basta. Autorità, istituzioni, amministrazioni interessate del Capoluogo pontino e della Provincia, tutti hanno sempre concordato sulla necessità e l’urgenza non solo di una mera razionalizzazione delle risorse in questo settore, ma anche di un potenziamento ed ammodernamento degli uffici giudiziari, in modo che si possa far fronte alla crescente domanda di un’amministrazione e gestione della giustizia più snella ed efficiente.

Ci sono poi motivi di carattere logistico. Innanzitutto, la grande distanza del sud della Provincia di Roma dalla Capitale, presso cui l’utenza è costretta a recarsi tutte le volte che ha necessità di richiedere sentenze di secondo grado per quanto riguarda la giustizia civile e penale.

Inoltre, la disfunzione dell’amministrazione della giustizia, che già nel quadro generale presenta profili di oggettiva preoccupazione, si è trasformata negli ultimi tempi, nel territorio Pontino, in una vera e propria emergenza, ove si consideri che l’ordine pubblico è sempre più compromesso e la situazione si avvicina a quella della Campania, che, com’è noto a tutti, è in una situazione di emergenza per quanto riguarda l’ordine pubblico.

Non basta: nel territorio Pontino si registra un costante aumento della popolazione, che ha superato proprio recentemente il mezzo milione di unità. Inoltre, la stessa città di Latina, a differenza di tutti gli altri capoluoghi di Provincia del Lazio, è l’unica con un trend demografico crescente costante.

La situazione geografica della Provincia è allungata da nord verso sud, con la presenza, a Latina, del tribunale, della procura, della pretura, di procure circondariali, di sedi distaccate di pretura. Il tribunale di Latina costituisce, in poche parole, tra i tribunali della Regione, sia per numero che per importanza di affari, via via in aumento, il tribunale più frequentato e più importante dopo quello di Roma.

La stessa istituzione, circa vent’anni fa, della sezione staccata del Tribunale amministrativo regionale del Lazio, che lavora benissimo, sta a confermare la bontà di questa scelta logistica, contrariamente a quanto è stato affermato in quest’Aula.

In base a tali argomentazioni, si pretenderebbe una compensazione di carattere politico, mentre l’istituzione del TAR sta a dimostrare, con il suo ottimo funzionamento, l’oculatezza della scelta geografica e funzionale di Latina. Sono però stati anche citati e riportati in quest’Aula numeri che non corrispondono affatto ai dati forniti dal Ministero della giustizia.

Innanzitutto, un dato importantissimo: Latina vede la presenza di 1.400 avvocati e di 1.000 procuratori legali; a Frosinone vi sono 600 avvocati e 300 procuratori legali. Vediamo però nel particolare qualche numero, così, a caso; poi, se il Presidente lo consentirà, lascerò agli atti questi raffronti.

Per quanto riguarda i movimenti dei procedimenti penali per circondari pendenti al 1° luglio 2002: 10.000 a Frosinone, 35.000 a Latina; pendenti al 30 giugno 2003: 8.125 a Frosinone, 33.119 a Latina. Le proporzioni sono tutte di questo tipo. Mi si dice che se aggiungiamo ai dati di Frosinone i dati di Cassino, si avrà una prevalenza di dati relativamente ai due circondari di Frosinone e di Cassino.

Ho provveduto a sommare i dati di Latina e Velletri (tribunale oggetto di un emendamento del relatore, che ringrazio fin d’ora; mi soffermerò più avanti sulla soluzione di mediazione importantissima che egli ha trovato) e se sommiamo, anche in questo caso, da un lato i dati di Frosinone e Cassino e, dall’altro, quelli di Latina e Velletri, avremo sempre una sproporzione di uno a tre. Questi sono i dati.

Certo, qualche collega, ha detto - in particolare, il senatore Zancan - che dovremmo individuare dei criteri di giudizio e valutazione. Giustamente il collega Dalla Chiesa sosteneva che allora ci si potrebbe riferire ai numeri, allo sviluppo demografico; dobbiamo cioè individuare dei parametri se non vogliamo fare delle scelte esclusivamente clientelari e campanilistiche.

Voglio però far riferimento ad un altro dato (lasciando, ripeto, agli atti tutti questi dati, perché vorrei venissero riportati), e cioè gli appelli penali dal mese di luglio 2002 al mese di giugno 2003: Frosinone 2.014, Latina 5.832.

La somma Frosinone più Cassino, dà 4.144; la somma Latina più Velletri, dà 9.272. Come si vede, anche sommando le due circoscrizioni, Latina registra dei numeri ai quali dobbiamo necessariamente fare riferimento.

Vi è, comunque, un precedente molto importante che ricordano sia il senatore Ayala, sia il senatore Guido Calvi, che ne fu l’estensore: un parere espresso dalla Commissione giustizia il 24 novembre 1999, in sede consultiva, sullo schema di decreto legislativo recante "Istituzione di nuovi tribunali per la revisione dei circondari di Torino, Milano, Roma, Napoli e Palermo" (Atto Senato n. 565).

Alla conclusione di quel parere molto articolato e preciso del senatore Calvi, così si può leggere: "La Commissione è dell’opinione che la nuova conformazione che verrà ad assumere il Tribunale di Velletri, anche con l’aggregazione dei Comuni di Pomezia ed Ardea, comporterà in futuro che l’ulteriore decongestionamento della sede giudiziaria capitolina potrà avere una migliore e più razionale ottimizzazione delle risorse se si perverrà alla istituzione di una sede di Corte d’appello nella città di Latina, ovvero una Sezione distaccata di quella di Roma,…" - prevedeva addirittura l’istituzione di una corte d’appello, su cui impegnarsi in futuro, dopo aver ottenuto quello che il relatore e il Governo sicuramente riconosceranno a Latina - "…che sarà epicentrica rispetto all’area servita dal Tribunale di Velletri e da quelli ulteriori del Sud del Lazio, Frosinone, Cassino e Latina stessa, così che l’intero contesto distrettuale potrà definitivamente assumere omogeneità attraverso l’articolazione, in quattro sedi di tribunali di dimensione, bacino di utenza e carichi di lavoro, fra loro equilibrati".

Allora, noi non vogliamo creare contrapposizioni né alternative, né fare una battaglia di campanile. Pensiamo che la soluzione individuata dal relatore - che ha presentato un proprio emendamento che prevede il ridisegno per la sezione distaccata di corte d’appello di Frosinone relativamente alle circoscrizioni del Tribunale di Frosinone e Cassino e dall’altra l’istituzione di una sezione distaccata di corte d’appello a Latina con competenza su Velletri e Latina stessa - possa conciliare le esigenze delle due città, dei due territori e delle due popolazioni.

Del resto, su questa direzione di marcia nei giorni scorsi si sono pronunciati a favore di Latina i sindaci di tutte le città del litorale di Anzio e Nettuno, di Pomezia e Ardea, l’Ordine degli avvocati di Velletri, per i quali sarebbe difficilissimo, dai Colli romani o dal litorale laziale, andare a Frosinone.

Tutte queste argomentazioni le ha ben comprese il relatore, che voglio ringraziare sentitamente perché, ben comprendendole, ha conciliato le due esigenze. Non c’è quindi da parte di nessuno alcuna cupio dissolvi. Vogliamo semplicemente conciliare queste esigenze e dare alle due popolazioni una risposta di giustizia che viene dal territorio e che sicuramente riporterà tranquillità ed ordine pubblico nelle rispettive zone. (Applausi dal Gruppo AN e del senatore Forte. Congratulazioni).

PRESIDENTE. Mi sembra che le cifre illustrate dal senatore Pedrizzi a confronto tra le due circoscrizioni siano sufficienti a giustificare la sua posizione. Se lei, senatore Pedrizzi, desidera che altri dati di confronto debbano essere aggiunti alla sua illustrazione, può lasciarli agli atti.

PEDRIZZI (AN). La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Tonini. Ne ha facoltà.

TONINI (DS-U). Signor Presidente, signor Sottosegretario, colleghi senatori, nel riordinare le idee per questo intervento ho voluto rileggere, quasi come un piccolo esercizio spirituale, alcune pagine che cinquant’anni fa scriveva un grande senatore, poi diventato Presidente degli Stati Uniti, John Fitzgerald Kennedy. Egli ricordava a se stesso e, indirettamente, ai suoi colleghi senatori: siamo senatori degli Stati Uniti e membri del Senato degli Stati Uniti allo stesso modo o almeno in quanto siamo senatori del Massachussets e del Texas.

Credo che lo sforzo di tenere presente questa dimensione debba essere compiuto da ciascuno di noi - lo dico, ovviamente, a me stesso - nell’accostare un provvedimento che giustamente altri colleghi hanno definito "difficile", nel quale c’è il rischio che il cortocircuito territoriale prevalga sulla dimensione di programmazione, che deve avere un respiro più ampio e nazionale.

Il provvedimento così come è strutturato non aiuta a seguire questa traccia; come è stato ricordato stamattina dal senatore Calvi e poc’anzi dal senatore Dalla Chiesa, la via maestra resta quella della razionalizzazione delle circoscrizioni, che è una misura non più differibile se consideriamo come la rete del sistema giudiziario italiano sia invero obsoleta e senta tutto il peso degli anni. Essa non è cambiata seguendo i mutamenti della società italiana ed è ancora, per tanti profili, quella dell’Ottocento.

Tuttavia, come ha evidenziato il senatore Calvi, non possono essere i cittadini a pagare il prezzo dell’incapacità del Governo, di questo Governo in particolare, o forse potremmo dire - come ha sottolineato il senatore Dalla Chiesa, dal momento che è un limite che si protrae nel tempo - delle istituzioni di affrontare il tema per la via maestra.

Come ha detto il senatore Dalla Chiesa, dobbiamo prendere in considerazione limitatissimi interventi che abbiano il carattere della necessità e dell’urgenza; nel far questo, dobbiamo però, con altrettanta decisione, respingere il rischio di un assalto alla diligenza. Anzi, è questo l’unico modo per affrontare realisticamente e prendere in considerazione i limitatissimi interventi che hanno le caratteristiche reali di necessità ed urgenza.

Le due cose non sono compatibili tra loro: l’assalto alla diligenza ha come unico effetto quello di produrre la paralisi, dal momento che non è possibile rispondere positivamente a tutte le domande; se non si seleziona in base a precisi criteri, appunto, di necessità e urgenza, è evidente che tutto si ferma e la risposta ad un bisogno crescente di giustizia rapida ed efficiente o, per lo meno, meno lenta e inefficiente di quella che il nostro sistema giudiziario riesce oggi a garantire ai cittadini, non può che essere negativa.

Tra queste situazioni di necessità e urgenza credo che la Commissione abbia voluto giustamente cogliere anche quella della Regione Toscana recependo - e di questo sono grato - un emendamento da me presentato per la istituzione a Lucca di una sede distaccata della corte d’appello di Firenze. Vorrei però sottolineare che si tratta di un’esigenza della Regione Toscana e non della città di Lucca; sono due aspetti che vanno tenuti distinti.

Innanzitutto e prima di tutto vi è il problema della Regione Toscana che da anni evidenzia come la situazione della corte d’appello di Firenze sia ormai insostenibile. In una mozione approvata dal Consiglio regionale della Toscana all’inizio della legislatura regionale (cioè il 26 luglio 2000) viene detto che la Toscana è una delle pochissime Regioni d’Italia ad avere una sola sede di corte d’appello.

Questa situazione costringe - ad esempio - impropriamente la Provincia di Massa Carrara a gravitare sulla corte d'appello di Genova. La corte d'appello di Firenze comprende 11 tribunali e 13 sezioni distaccate di tribunale. Dunque, è necessario ed urgente istituire una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze nell'area vasta della costa tirrenica, che comprende una quantità ingente di popolazione e di interessi sul piano dello sviluppo economico nonché di carichi pendenti sul piano giudiziario.

Credo che questo sia l'obiettivo da raggiungere e ringrazio il relatore di averlo voluto accogliere all'interno del provvedimento al nostro esame. Si tratta, quindi, dell'esigenza di un riequilibrio che consenta alla costa tirrenica di avere una sezione distaccata della corte d'appello di Firenze - non si tratta di una nuova corte d'appello - per consentire a Massa Carrara di tornare in Toscana per l'amministrazione della giustizia di secondo grado; per consentire a Pisa, Lucca e Livorno di avere una sede nelle vicinanze e per far sì che il pendolarismo di Grosseto sia meno disagiato di quello attuale su Firenze.

Il mio emendamento individuava anche Lucca come sede della sezione distaccata della corte d'appello di Firenze. Questo, però, è l'aspetto minore, in quanto è fondamentale, in una logica di area vasta, che ci sia una sede sulla costa tirrenica. La mia proposta individuava Lucca per una ragione fondamentale: è apparso con grande evidenza che la soluzione nell'ambito della vasta area tirrenica aveva maggiori probabilità di essere accolta, in primo luogo in base ad una considerazione storica.

Lucca infatti è stata sede di corte d'appello fino al 1923, ovviamente per ragioni profonde; è a Lucca che si concentra la maggior parte del carico di lavoro in materia sia penale sia civile. La relazione del procuratore generale all'apertura dell'anno giudiziario esprime ciò con grande chiarezza ed individua Lucca come la seconda città in Toscana per carichi di lavoro in materia sia penale sia civile. Ripeto però che non sarà su questo che si deve aprire un contenzioso.

Ritengo che l'elemento fondamentale sia il riequilibro territoriale tra Firenze e la costa tirrenica nell'interesse innanzi tutto di Firenze, avanzato a gran voce dal procuratore generale ad ogni inaugurazione dell’anno giudiziario.

Infine, vi è la preoccupazione avanzata in più interventi in merito alla copertura finanziaria. Vorremmo essere rassicurati al riguardo. Non esiste alcuna polemica quando si avanza questo problema e lo dico in particolare al senatore Tofani. Desideriamo essere rassicurati rispetto alla copertura finanziaria del provvedimento perché, qualora mancasse, renderebbe vano tutto il nostro esercizio e provocherebbe una evidente frustrazione tra quanti hanno e stanno alimentando in queste settimane le legittime aspettative di vedere veramente risolto un problema così annoso. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pastore. Ne ha facoltà.

PASTORE (FI). Signor Presidente, devo manifestare anzitutto stupore per il fatto che il provvedimento è stato calendarizzato e incardinato nei lavori di Assemblea. Si tratta di un provvedimento delicato sotto vari profili, il cui percorso presenta indubbiamente handicap di notevole consistenza.

A favore del provvedimento vi è la constatazione condivisa che è necessario riformare il secondo grado di giurisdizione. È responsabilità istituzionale - è stato detto - non di questo o quel Governo, ma di quei Governi che si sono succeduti dopo l'istituzione del giudice unico, e quindi anche del Governo di centro-destra, non aver provveduto alla riforma del secondo grado di giurisdizione. Dobbiamo dare atto al Governo in carica di averla tentata con la delega contenuta nella riforma dell'ordinamento giudiziario, che è stata però stralciata.

Oggi andiamo un po’ a tentoni su una strada molto complicata che va percorsa, ma che stiamo affrontando forse con uno strumento non sufficientemente idoneo, cioè con interventi disposti prescindendo da un quadro complessivo che è invece necessario quando si vuole riformare il servizio della giustizia nella sua distribuzione territoriale, tenendo conto delle necessità di tutti gli operatori, dei cittadini e delle realtà locali che di questi servizi usufruiscono.

Dagli interventi dei colleghi e dalla relazione del collega Bobbio emerge un dato: tutte le realtà menzionate nel disegno di legge e negli emendamenti presentati hanno ragioni da vendere per reclamare una corte d'appello o una sezione distaccata di corte d'appello. Non mi permetto di contestare che alla base di tutte queste richieste vi siano valide ragioni. Mi permetto però di sostenere le ragioni che sono alla base di un emendamento, sottoscritto da me e da tutti i senatori abruzzesi, sia di maggioranza sia di opposizione, delle aree interessate - il Pescarese, il Chietino e il Teramano - per l'istituzione della sezione distaccata della corte d'appello de L'Aquila nella città di Pescara.

Questa richiesta viene da lontano e il collega Zappacosta ha fornito una serie di elementi, tra i quali uno in particolare non va sottovalutato: il primo disegno di legge per l'istituzione di questa sezione reca la firma del senatore Pace, che era espressione del Comune di Lanciano, cioè non del Comune che si riteneva idoneo a ospitare la sede distaccata, ma di un comune che non si identificava con Pescara. Questo ci fa capire che il problema è antico - il disegno di legge risale al 1966 - e non riguarda la sola città di Pescara; non è un problema di campanile in rapporto con altri campanili, in particolare con il capoluogo di Regione, L'Aquila, bensì un problema dell'intero Abruzzo. È un problema regionale, perché gli elementi a sostegno di questa richiesta riguardano l'intero Abruzzo.

Potrei citare dati a iosa, di cui ha già dato conto chi mi ha preceduto; rinvio, perciò, alla relazione che accompagna il mio disegno di legge, il n. 771, che risale al 24 ottobre 2001, firmato da colleghi di vari Gruppi parlamentari. Devo dire però che i dati contenuti nella relazione non solo sono stati confermati e aggiornati in questi quattro anni, ma sono stati addirittura modificati in favore della proposta legislativa che forma oggi oggetto di un emendamento presentato al testo del disegno di legge.

Voglio ricordare alcuni elementi. È noto che l'Abruzzo, regione di estensione ragguardevole, ma di popolazione abbastanza ridotta rispetto ad altre, ha una situazione territoriale tale da rendere particolarmente difficili i collegamenti da località a località. Il capoluogo di Regione, dove è sita la corte d'appello, ha una posizione assolutamente eccentrica rispetto a tutto il resto del territorio. E vi sono località - è stata citata quella di Vasto - che distano ben 200 chilometri dal capoluogo di Regione, tra l'altro attraversando zone che durante il periodo invernale spesso sono anche interdette al traffico per ragioni a tutti note.

Questa situazione, che ha fatto di Pescara un naturale punto di riferimento della realtà più ricca e dinamica della Regione Abruzzo (la parte costiera e la parte pedemontana della Regione), è testimoniata, poi, da una serie di elementi che voglio ricordare: l'esistenza innanzitutto di uffici decentrati della stessa amministrazione della giustizia, quella amministrativa e quella tributaria, con due sezioni regionali della commissione tributaria regionale, con la presenza a livello di altri uffici di una miriade di situazioni che caratterizzano e valorizzano, appunto, il ruolo centrale della città di Pescara, con una realtà rappresentata anche negli ordinamenti regionali.

Infatti, come è noto, gli assessorati della Regione Abruzzo, come stabilisce il suo Statuto, tra l'altro confermato dal nuovo Statuto che sta per essere licenziato dal Consiglio regionale, sono distribuiti tra Pescara e L'Aquila, anzi Pescara ne ospita un numero superiore rispetto a quelli de L'Aquila. Nel periodo invernale il Consiglio regionale si riunisce a Pescara anziché a L'Aquila.

Questa situazione testimonia una realtà duale che, nel caso del servizio giustizia, è fortemente sbilanciata in favore dei centri che fanno riferimento all'area Pescarese: tutta la provincia di Chieti, con i tribunali di Chieti, Lanciano e Vasto, ha come riferimento naturale, come sbocco naturale, proprio questa Città sull'Adriatico.

Il carico di lavoro è enormemente superiore per il tribunale di Pescara e per gli altri tribunali rispetto alle altre realtà che fanno capo alla corte d'appello de L'Aquila. C'è indubbiamente una situazione forse unica nel panorama italiano. Non voglio arrivare a dire che la realtà che sto cercando di illustrare - anche se brevemente - sia privilegiata rispetto alle altre; però, inviterei i colleghi della Commissione giustizia ed il Governo ad esaminare con estrema attenzione questi dati numerici (che rappresentano una realtà sociale, economica, culturale, di presenza sul territorio molto significativa), raffrontandoli con quelli di altre città e di altre zone che richiedono ugualmente attenzione (sicuramente in maniera giustificata, ma non so quanto giustificata rispetto alla Città che mi dà l'onore di rappresentarla) in rapporto a quanto avviene nella città di Pescara.

Vi è poi un dato nuovo e ulteriore. Martedì scorso è stato inaugurato a Pescara il nuovo palazzo di giustizia, realizzato proprio in funzione della realtà giudiziaria pescarese e quindi anche di una sistemazione, nel palazzo di giustizia stesso, di una sezione della corte d'appello. Tra l'altro, questo palazzo di giustizia sarà anche sede della sezione distaccata del Tribunale amministrativo regionale (e, auguriamoci, anche di altri uffici).

Si crea, così, una vera e propria cittadella giudiziaria, alla quale manca l'ultimo elemento: la sezione della corte d'appello; questo per dire, però, che anche sul piano della copertura finanziaria - altro handicap del disegno di legge di cui discutiamo - la città di Pescara è favorita, perché la struttura che può ospitare la sezione della corte d'appello è già esistente e funzionante e una grandissima serie di costi generali di manutenzione, di controllo, di sorveglianza, di servizi complementari sono praticamente inesistenti.

Mi auguro quindi che, dopo una meditazione da parte del Governo sui requisiti che dovrebbero avere tutte queste legittime istanze di presenza di un secondo grado di giurisdizione sul territorio, di ciascun senatore o Gruppo di senatori, si operi una valutazione dei costi che tenga conto anche, per queste realtà, della diversità delle situazioni dell’una e dell’altra.

Il ministro Castelli è venuto all’inaugurazione della cittadella giudiziaria e, non potendosi naturalmente impegnare più di tanto, ha però riconosciuto che Pescara ha fatto un passo avanti rispetto ad altre città proprio perché, oltre a possedere quegli elementi di cui dicevo prima, ha la possibilità di ospitare una struttura assolutamente degna del servizio giustizia, di questa nuova realtà che ci auguriamo possa al più presto trovare collocazione nel Capoluogo adriatico.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pastore e gli altri intervenuti, nonché il relatore, senatore Bobbio, e il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

Rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.

 

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XIV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

 

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

ALLEGATI

 

 

ASSEMBLEA

 

654a seduta pubblica (pomeridiana):

 

 

martedì21 settembre 2004

 

 

Presidenza del presidente PERA

 

 


Seguito della discussione dei disegni di legge:

(344) BATTAFARANO ed altri. – Istituzione delle corti d’appello di Sassari, Taranto e Bolzano

(385) SEMERARO ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Taranto

(456) GIULIANO. – Istituzione in Caserta degli uffici giudiziari della corte di appello, della corte di assise di appello e del tribunale per i minorenni

(1051) FEDERICI ed altri. – Istituzione della corte d’appello di Sassari

(1765) CUTRUFO e TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(2172) DETTORI. – Istituzione della corte d’appello di Sassari

(2806) TOFANI. – Istituzione in Frosinone di una sezione distaccata della Corte di appello di Roma e della Corte di assise d’appello di Roma

(Relazione orale)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 344, 385, 456, 1051, 1765, 2172 e 2806.

Ricordo che nella seduta antimeridiana del 20 luglio scorso ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Nieddu. Ne ha facoltà.

NIEDDU (DS-U). Signor Presidente, onorevole Sottosegretario, colleghi, già altri intervenuti hanno evidenziato il carattere parziale degli obiettivi del provvedimento al nostro esame; parziale rispetto al più ambizioso obiettivo di una complessiva riforma del sistema delle circoscrizioni giudiziarie, tale da razionalizzare al meglio le risorse finanziarie ed umane ad esse destinate, al contempo adeguandone la dislocazione nel territorio nazionale alle mutate ed attuali esigenze.

Ricordava il senatore Calvi che la volontà del Governo di stralciare la norma relativa alla riforma delle circoscrizioni dalla più generale riforma dell'ordinamento giudiziario ha leso gravemente la possibilità di decidere adeguatamente sull’istituzione di tribunali e di nuove corti d’appello, naturalmente laddove essa appaia necessaria ed urgente, collocandone la definizione, come sarebbe stato opportuno, nell'ambito di un istituzionale approccio unitario, come ritenuto, richiesto e proposto dal Gruppo dei Democratici di Sinistra prima in Commissione e poi in Aula.

Prendiamo atto che questo ordinato e razionale approccio al problema è impedito, o quanto meno rinviato, dal sopraggiunto ripensamento del Governo, riguardo all'impegno dallo stesso assunto relativamente alla riforma delle circoscrizioni. La sottrazione al Parlamento della riforma da parte del Governo non può però tradursi nell'ennesima impraticabilità di qualunque intervento, di qualsivoglia risposta positiva a questioni impellenti, non più procrastinabili. Mi riferisco a situazioni concrete, per le quali le esigenze di giustizia richiedono la consapevole assunzione di determinazioni legislative da parte del Senato prima e della Camera poi.

È il caso del territorio del centro-nord della Sardegna dove opera, in Sassari, una sezione distaccata della corte d'appello di Cagliari, istituita con legge nel lontano 1990, quattordici anni fa. Un tempo particolarmente lungo, posto che in tutti i casi precedenti le corti d’appello sono state istituite a distanza di cinque o sei anni dalla creazione della sezione distaccata, ma soprattutto perché nel frattempo, da allora ad oggi, le esigenze di dotare il centro-nord della Sardegna di tutti gli organismi giudiziari necessari a soddisfare le richieste di giustizia si sono ulteriormente rafforzate.

Del resto, razionalizzare la Regione Sardegna in due distretti giudiziari comporterebbe costi alquanto modesti. La pianta organica dei magistrati muterebbe poco e comunque avrebbe risvolti molto importanti, quali la creazione della Direzione distrettuale antimafia, per una presenza maggiore e più penetrante dello Stato nei territori più difficili della Sardegna. Infatti, sequestri di persona, attentati, grandi rapine, corposi traffici di stupefacenti, almeno per la canalizzazione attraverso i porti di Olbia e Porto Torres, sono fenomeni criminali significativi del Nuorese e della Gallura, ai quali recentemente, proprio in queste aree, si sono aggiunti i più gravi atti terroristici attribuiti all'area anarco-insurrezionalista.

Voglio ricordare e sottolineare che gli uffici giudiziari di Sassari non hanno mai avuto problemi di organico, anche grazie alla presenza di una delle più antiche università d'Italia, che funge, se così si può dire, da serbatoio autoalimentante i medesimi uffici giudiziari.

Peraltro, l'annoso problema dell'istituzione della corte d’appello è unanimemente e pressantemente richiamato da tutti gli enti locali del territorio interessato, unitamente a magistrati, avvocati, al consiglio accademico dell'università e alle forze sociali. Tra l'altro, l'istituzione della corte d'appello faciliterebbe l'iter per la creazione a Sassari di una sezione del TAR della Sardegna.

Nella relazione d'inaugurazione dell'anno giudiziario il TAR di Cagliari ha espressamente sottolineato l'esigenza della creazione della sezione di Sassari, ponendo in evidenza che la quantità di pratiche arretrate giacenti non rende possibili decisioni né in tempi celeri e neppure lunghissimi, poiché gli uffici attualmente esistenti sono impossibilitati a far fronte all'attuale domanda che, per circa il 40 per cento, proviene dal centro-nord della Sardegna.

Cari colleghi, io credo si debba dare seriamente una risposta a tutto ciò, anche considerando gli eccessivi oneri gravanti sui cittadini-utenti, che per i processi amministrativi devono letteralmente attraversare tutta la Sardegna da un capo all'altro. Non a caso, l'approdo in Aula del provvedimento oggi all'esame ha suscitato in Sardegna una grande attenzione e rinnovate attese di soluzione del problema. Attese che vorremmo non fossero ulteriormente deluse, magari in ragione dell'assenza di copertura finanziaria, come ci fa temere il mancato parere della Commissione bilancio.

In tal caso, e non ce lo auguriamo, sarebbe per il centro-nord della Sardegna l'ennesimo tradimento, da parte del Governo e della maggioranza, delle più che legittime aspirazioni di giustizia e di tutela della sicurezza, beni supremi ed elementi essenziali delle condizioni che definiscono il nostro essere parte, come sardi, di una medesima comunità nazionale. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Pellicini. Ne ha facoltà.

*PELLICINI (AN). Signor Presidente, ho seguito con estrema attenzione la discussione in Aula sulle istituende corti d’appello o sezioni distaccate e ringrazio la Commissione e il Governo per aver portato avanti quelli che evidentemente sono punti ormai urgentissimi che non tollerano altri ritardi.

Mi rendo conto che sarebbe stato meglio portare avanti tutta la riforma, ma mi rendo anche conto della difficoltà non solo economica di portare avanti una riforma simile.

Ciò detto e condividendo in pieno - ripeto - le scelte operate, perché tutte le corti d’appello che saranno istituite meritano di esserlo, faccio presente che con gli emendamenti si è parlato anche di Varese, di Busto Arsizio e di Como.

Signor Presidente, io questa mattina sono partito alle ore 9 da Varese e sono arrivato a Milano Linate alle 11,20; fossi entrato in città, ci avrei messo ancora di più, perché, com’è noto, le autostrade intorno a Milano sono ormai una sorta di braccio dell’inferno: la parte che volge verso Brescia è tremenda, mentre la parte che porta ai laghi è ormai, in certe ore, impraticabile e pericolosa.

Non soltanto quindi una situazione logistica di questo tipo, quanto il fatto che la corte d’appello di Milano è stracarica, assolutamente oberata di lavoro, impongono la creazione di una corte a Nord, che in qualche modo, per un verso, alleggerisca Milano e, per un altro, garantisca che le cause siano trattate con una certa celerità altrove. Si impone quindi assolutamente la creazione di una corte di questo tipo.

Con il senatore Caruso avevo presentato un disegno di legge molto interessante, che prevedeva la corte di Busto Arsizio, comprendente il tribunale di Novara, il tribunale di Verbania, quello di Varese, quello di Como e quello di Busto Arsizio, ma purtroppo questo, che era un disegno largamente sentito dalle popolazioni interessate, è credo destinato a essere superato, dal momento che passerà - se passerà - la corte d’appello di Novara, che porta con sé il tribunale di Novara e il tribunale di Verbania.

Bisogna quindi ridurre, secondo me, questo territorio, tenendo presente che comunque esso, da Varese, precisamente dal confine svizzero, fino a Milano, è di 100 chilometri di profondità per una larghezza media di 30, e riguarda una zona tra le più densamente popolate e industrializzate (la zona di Busto Arsizio e Varese è nota infatti per essere una delle principali d’Italia, da questo punto di vista), che vede la presenza di Malpensa, dell’università dell’Insubria più a Nord, tra Varese e Como; insomma, è un territorio che da solo può certamente dar luogo, se non a una corte d’appello, a una sezione distaccata della medesima e della corte d’assise d’appello.

Ha poca importanza, signor Presidente, dove questa corte potrà essere allocata, perché la rivendica Busto Arsizio e ora la rivendica anche Varese, avendo oggi una valida possibilità di ospitare la corte stessa; quello che conta è allontanarsi da Milano.

Signor Presidente, mi rendo conto che in questo momento vi sono grandi e gravi problemi di copertura finanziaria e allora ci tengo a lasciare agli atti queste considerazioni, perché vorrà dire che gli emendamenti che riguardano l’istituenda corte di Varese o di Busto Arsizio (questo non ha importanza determinante, ripeto, lo vedremo in un secondo tempo), tramutati, se occorre, in ordini del giorno, impegneranno il Governo la prossima volta a tener conto anche delle esigenze del profondo Nord, quel profondo Nord che dà tantissimo all’Italia, ma che deve anche ricevere qualcosa in cambio, proprio per quanto dà e soprattutto per fornire un’amministrazione della giustizia assolutamente conforme alle speranze di un funzionamento migliore. (Applausi dal Gruppo AN).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Viserta Costantini. Ne ha facoltà.

VISERTA COSTANTINI (DS-U). Signor Presidente, signori colleghi, il disegno di legge che stiamo esaminando, nella sostanza ,rappresenta - come è stato detto da più colleghi - uno stralcio dello stralcio, perché propone l’istituzione di alcune corti d’appello e di alcune sezioni distaccate.

E’ una risposta parziale rispetto all’esigenza fondata di un riassetto complessivo delle circoscrizioni, ma rappresenta anche - bisogna riconoscerlo - una scelta politica di segno diverso rispetto alla convinzione che il problema potesse essere affrontato solo nella sua globalità.

E’ fuor di dubbio che l’impostazione giusta è questa. Una visione d’insieme garantisce infatti soluzioni equilibrate e razionali. D’altro canto, però, è un dato di fatto che per diverse legislature il Parlamento non è riuscito a conseguire l’obiettivo e anche i primi tre anni di questa legislatura sono stati un esempio delle difficoltà che si incontrano nella trattazione di tale problema.

La proposta della Commissione giustizia, come dicevamo, è per un intervento parziale. Ma anche un intervento così caratterizzato deve rispondere a dei criteri, perché se si opera una selezione tra le molteplici sollecitazioni in campo essa deve essere fondata su parametri oggettivi e riconosciuti, altrimenti si accentuano gli squilibri.

A me pare che i criteri che debbono stare alla base di un intervento parziale non possano essere diversi da quelli funzionali ad un intervento generale e organico. Un’impostazione diversa correrebbe il rischio di recepire soltanto pressioni localistiche. Gli stessi criteri validi per una soluzione complessiva, più una ricognizione delle ragioni che giustificano caso per caso l’opportunità dell’intervento: questa mi sembra la linea sulla quale costruire un provvedimento utile e tempestivo.

E’ stato ricordato da numerosi interventi che l’attuale assetto delle circoscrizioni giudiziarie risale a cinquant’anni fa e che il sistema, salvo episodici aggiustamenti, è rimasto sostanzialmente lo stesso fino ad oggi, malgrado le profonde trasformazioni economiche e sociali avvenute in questi anni. La radice degli squilibri, quindi, è il mancato adeguamento.

Questo giudizio va precisato aggiungendo che in Italia, come del resto in tutti i Paesi che sono stati interessati da tali eventi, i cambiamenti economici hanno determinato grandi spostamenti di popolazione e l’urbanizzazione come processo di concentrazione della popolazione si manifesta essenzialmente attraverso due fenomeni: la moltiplicazione dei punti di addensamento e l’aumento dimensionale di ciascun punto, secondo una definizione di alcuni studiosi americani.

In Italia i nuovi punti di concentrazione urbana si sono realizzati per lo più lungo la costa. Ecco il processo che ha messo in crisi il sistema delle circoscrizioni giudiziarie: la crescita abnorme di alcune aree urbane e la nascita di nuovi centri; per un verso, quindi, la congestione, con la conseguente necessità di decentrare segmenti di attività, per un altro verso la necessità di fornire servizi giudiziari adeguati a comunità che altrimenti sarebbero costrette a subire disagi, disfunzioni e costi economici aggiuntivi.

Va da sé che laddove c’è sviluppo e addensamento di popolazione lì c’è anche l’aumento dei traffici, delle relazioni, delle iniziative e quindi delle liti civili e dei reati. I due criteri fondamentali per il riordino sono quindi abbastanza evidenti: grado di urbanizzazione e quantità di processi civili e penali.

Si tratta di criteri oggettivi perché misurabili e sono stati menzionati sia dal relatore sia da altri colleghi intervenuti nel dibattito. A questi criteri se ne possono aggiungere anche altri, per esempio le distanze o la difficoltà nella mobilità, ma credo che i primi siano essenziali. Poi, però, come dicevo poco fa, bisogna verificare se vi sono ragioni che giustifichino la scelta di alcune città come sede di corte di appello tra le molte che sono in possesso dei requisiti.

Anche qui alcuni colleghi hanno indicato come criterio quello della necessità e dell’urgenza, un’indicazione che può apparire dirimente anche se è difficile da misurare. Mi permetto, quindi, di indicarne un’altra, aggiuntiva rispetto alle utili indicazioni emerse dal dibattito: i costi. Credo, infatti, che nel caso vi siano i requisiti essenziali una città possa vantare una priorità qualora la spesa complessiva per l’istituzione di un ufficio giudiziario di seconda istanza risulti nulla o molto contenuta.

Insieme ad altri colleghi ho presentato un disegno di legge e successivamente un emendamento per l'istituzione di una sezione distaccata della corte di appello a Pescara. La premessa che ho fatto serve a dare un fondamento alla mia proposta di istituzione della sezione distaccata della corte d’appello a Pescara.

Vedete, colleghi, Pescara è un caso esemplare dei processi di nuova urbanizzazione: in cinquanta anni la popolazione di questa città è quadruplicata. Contemporaneamente, intorno al centro urbano si è creata una grande conurbazione che raccoglie un terzo della popolazione regionale e il numero di processi che riguarda la città di Pescara e i suoi dintorni rappresenta la stragrande maggioranza di quelli trattati all’interno della Regione.

Voglio fare un solo esempio, perché i colleghi che mi hanno preceduto hanno elencato con precisione e in dettaglio numerosi dati: i procedimenti penali pendenti davanti al giudice per le indagini preliminari nell’anno 2000 sono stati 3.500, cioè quasi il triplo rispetto al resto della Regione. Questo, ripeto, è un dato oggettivo che dimostra che Pescara è in possesso di quei requisiti che poco prima definivamo essenziali.

Alla fine, però, se il ragionamento che abbiamo sostenuto è valido, cioè se una città per avanzare la propria candidatura deve almeno possedere i requisiti essenziali, e se - dalle cose che ho detto - Pescara, come mi pare, possiede tali requisiti essenziali, rimane un’ultima domanda: perché dunque una priorità per Pescara se anche altre città presentano gli stessi requisiti?

Rispondo dunque che vi sono due ragioni che giustificano questa priorità: in primo luogo, l’urgenza che, come dicevo prima, non è misurabile, perché si tratta di un dato legato ad una valutazione politica. Posso ricordare che nell’ultimo anno nella nostra città ci sono state assemblee affollatissime che hanno visto la partecipazione di avvocati, operatori della giustizia, cittadini e amministratori che chiedevano con forza l’istituzione della sezione distaccata sostenendo l’insostenibilità della situazione.

In secondo luogo, l’elemento che può giustificare questa priorità sono i costi. Tre mesi fa a Pescara è stato inaugurato il Palazzo di giustizia, un palazzo molto grande, pensato dal progettista e dallo stesso Ministero, sin dalle fasi di finanziamento del progetto, come sede non solo del tribunale di Pescara ma anche della sezione distaccata della corte d’appello.

Quindi, tre mesi fa a Pescara abbiamo inaugurato un palazzo di giustizia che è la nuova sede del tribunale e che potrebbe ospitare anche la sede della sezione distaccata della corte d’appello, ragion per cui le spese per l’attivazione della sezione distaccata a Pescara sarebbero estremamente ridotte, anche se non so quantificarle, rispetto ad altre realtà.

A mio parere, queste argomentazioni, naturalmente collegate a quelle svolte da altri colleghi come i senatori Pastore e Zappacosta, possono sostenere validamente la nostra richiesta. (Applausi dal Gruppo DS-U).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Ioannucci. Ne ha facoltà.

IOANNUCCI (FI). Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, non vi è alcuno che non veda come l'organizzazione dell'apparato giudiziario sia fondamentale per il funzionamento della giustizia. Non per nulla, e molto opportunamente, il Governo con l'articolo 8 del disegno di legge n. 1296 aveva chiesto al Parlamento la delega per la revisione delle circoscrizioni.

Nell'approvare la riforma dell'ordinamento giudiziario, però, ne fu deliberato lo stralcio, in ossequio a quel corretto rapporto con l'opposizione, che abbiamo sempre cercato di perseguire. Il risultato è che, da un lato, i disegni di legge nn. 1296-bis e 1296-ter, nei quali è confluita la delega, conservano interamente la loro valenza di progetto generale per l'organizzazione della giustizia sul territorio; dall'altro, che oggi ci troviamo a dover discutere di vari disegni di legge, riuniti in un testo unificato, che propongono interventi di necessità ed urgenza per ridefinire tre circoscrizione giudiziarie.

La conseguenza logica è che allora errò l'opposizione ad alzare le barricate contro la delega, ma non meno errammo noi della maggioranza a non difendere la richiesta del Governo. Errore che, però, non può coprire altri errori. Necessita dunque recuperare saggezza, coerenza, fermezza e lungimiranza; le stesse qualità che hanno dimostrato il relatore, che è riuscito ad elaborare un testo unificato logico, condivisibile e completo, nonché il Presidente della Commissione giustizia, unanimemente apprezzato, che ha dettato un equilibrio di indirizzi che non può essere sacrificato e stravolto.

Non v’è dubbio che, nell'attesa della riforma organica delle circoscrizioni giudiziarie, vi siano situazioni di particolare rilevanza e gravità, la cui soluzione va al di là del miglioramento del servizio della giustizia, per concretarsi addirittura nella possibilità oggettiva del suo esercizio.

In tale ottica, che spero il relatore non vorrà abbandonare, il testo oggi sottoposto all'esame dell'Aula non può non trovare unanime consenso. Meno apprezzamento suscita, invece, la pur comprensibile, ma non certo condivisibile, emotività territoriale, che ha fatto scattare una corsa agli emendamenti ed ha prodotto una discussione generale che sembrava riportarci alla ormai lontana epoca dei Comuni, con le sue anacronistiche e dilanianti divisioni; un egoismo localistico archiviato dalla stessa storia che mal sopporta inutili particolarismi e che stride con la natura stessa del Senato della Repubblica e con la carica istituzionale e nazionale che noi esercitiamo.

Il senatore Calvi ha sostenuto che il problema principale è quello economico. Vede, senatore Calvi, il problema principale di una deriva localistica del testo proposto non è la pur fondamentale ricerca di una copertura finanziaria, che deve esserci piena e totale, ma l'effetto ancor più dirompente e grave di perdita di quel senso d'insieme che solo può dettare la ragionevolezza delle soluzioni legislative. Se dovessimo arrenderci al personalismo, o nel caso specifico al localismo, che per sua stessa natura contrasta con l'autorevolezza della oggettività insita nel nostro mandato, concreteremmo più un delitto che un errore: l'autorevolezza non si può togliere, si può solo perdere, per questo dobbiamo stare attenti.

Abbandonare il principio, che abbiamo sempre seguito, di conoscere, istruire e valutare prima di decidere e legiferare, significa ridisegnare un quadro organizzativo della giustizia in modo confuso, disordinato, caotico, ma soprattutto senza un disegno unitario, razionale e coerente, guidati da logiche localistiche che non appartengono a quest'Aula e all’apprezzato lavoro che ha svolto in questa legislatura. Il tutto aggravato dal fatto che il testo unificato verrebbe stravolto con emendamenti che, non solo non sono stati sottoposti al vaglio della Commissione giustizia, ma che riassumono disegni di legge su cui la stessa Commissione non si era espressa in senso favorevole. Uno stravolgimento del modus operandi questo che non è fine a se stesso (e già questo sarebbe grave), ma che si riflette drammaticamente sull'organizzazione delle sedi giudiziarie, infierendo un colpo drastico e drammatico non soltanto al servizio della giustizia bensì alla civiltà giuridica del nostro Paese.

Non dobbiamo dimenticare che le corti d'appello, ultimo giudice di merito, sono ed incarnano la cultura giuridica; rappresentano e sono il diritto nel merito; concretano e sono la tradizione della giurisprudenza. Una centralità, una forza ed una autorevolezza che sono tali perché non risentono e non riflettono le esigenze momentanee ed ancor meno le suggestioni locali. Un prestigio ed un credito che nascono anche da una funzione valutativa che supera la ristrettezza della concezione strettamente territoriale. Una giurisprudenza, oggettivamente valida, che trova la sua univocità nell'esame asettico degli atti: non dobbiamo dimenticare che in corte d'appello non entra il fatto, ma la fattispecie. Una ricchezza che ha permesso di raggiungere quella uniformità della giurisprudenza che è il primo necessario ed imprescindibile fondamento della giustizia.

Inflazionare le corti d'appello, rispondendo ad una logica localistica, significa non solo snaturarne la funzione ma soprattutto stravolgere i punti cardine su cui si è retta la cultura giuridica in Italia, che tranne minime deviazioni, possibili ma non giustificabili, resta sempre un faro di civiltà.

Se dovessimo seguire la deriva territoriale che tenta di stravolgere non solo il testo sottoposto all'esame dell'Aula del Senato ma la sua stessa ratio, dovremmo addirittura raddoppiare le attuali 29 corti d'appello, con una ricaduta rovinosa non solo sulle finanze pubbliche ma, quel che più conta, sulla stessa giustizia.

Non dobbiamo dimenticare: il servizio non è che un mezzo, la giustizia è il fine. La prolificazione delle corti d'appello se da un lato contrasta, per i motivi anzidetti, con il fine, dall'altro non comporta neppure un miglioramento del servizio agli utenti, considerando che l'attuale processo non richiede, anzi esula sempre più spesso, dalla presenza delle parti. D'altronde, la giustizia non è fatta di dati chilometrici o di peso economico di un territorio, così come ho sentito. Sarebbe ben poco!

Evitiamo dunque di apportare alterazioni al sistema (addoppiare le corti d'appello è un'operazione da terroristi della giustizia), ma interveniamo e correggiamo solo quelle distorsioni che ostano al suo funzionamento, come vuole e persegue, con apprezzabile lungimiranza, il testo oggi in esame.

Evitiamo di smembrare corti d'appello che hanno un carico di lavoro addirittura inferiore alla media ed una produttività superiore o uguale, che insistono su un bacino di utenza pari o inferiore alle altre corti, che vivono in un habitat economico, sociale e culturale che non diverge dal resto d'Italia e che non presenta caratteri di peculiarità così negativi da richiedere interventi riparatori.

Rispettiamo il sistema, non operiamo oltre la giustizia, sopra la giustizia, contro la giustizia; non entriamo in un sistema scardinandolo senza preventivarne i contraccolpi. Non intacchiamo la cultura e la tradizione giuridica rappresentata dalle corti d'appello, altrimenti anche la giustizia, vecchia, ma saggia, voterebbe contro. (Applausi dal Gruppo FI e dei senatori Boldi e Iervolino. Congratulazioni).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Peterlini. Ne ha facoltà.

PETERLINI (Aut). Onorevole Presidente, onorevole sottosegretario Santelli, onorevole relatore Bobbio, onorevoli colleghi, anch'io sono cofirmatario di uno dei provvedimenti in esame, essendo convinto della necessità di accrescere l'efficienza e la funzionalità della giustizia. Prendo però la parola per un particolare motivo.

Il disegno di legge prevede l'istituzione di una corte d'appello a Bolzano, dove al momento è funzionante una sezione autonoma, ma, come risulta dagli atti della Commissione giustizia, proprio Bolzano è stata stralciata dalla proposta della Commissione per un evidente malinteso.

Il malinteso è il seguente: da parte della Camera dei deputati è stata approvata la riforma dell'ordinamento giudiziario in cui si prevede l'istituzione di una corte d'assise d'appello per la Provincia di Bolzano. Si tratta, però, di cosa distinta; probabilmente vi è stata un po’ di confusione in Commissione e si è creduto che con ciò il problema di Bolzano fosse risolto, ma la corte d'assise, naturalmente, non è la corte d'appello, che tratta altri affari.

Ho perciò evidenziato il problema (ho già avuto occasione di farlo, e ringrazio il senatore Bobbio e il sottosegretario Santelli) e la necessità di eliminare tale malinteso e prevedere nuovamente, con emendamenti che mi sono permesso di portare all'attenzione dell'Aula, l'istituzione della corte d'appello di Bolzano.

Ciò soprattutto per il seguente motivo: oltre a tutti gli argomenti che sono stati già esposti con grande lucidità, occorre tenere presente che Bolzano presenta una situazione molto particolare (che riguarda non solo la giustizia, ma anche la giustizia). Come si sa, infatti, tale Provincia è trilingue e i suoi cittadini, in base non solo a convenzioni internazionali, ma anche allo Statuto di autonomia, hanno il diritto di usare la loro lingua davanti ai tribunali. Al momento, la corte d'appello si trova a Trento, dove questa garanzia non è data, ragione per cui attualmente esiste una sezione distaccata, autonoma, a Bolzano; essa però dipende formalmente da Trento, con un appesantimento anche dal punto di vista burocratico e finanziario.

Pertanto, creare una corte d'appello indipendente a Bolzano alleggerirebbe l'apparato burocratico senza apportare ulteriori spese, perché sia per quanto riguarda i magistrati, sia per quanto riguarda il profilo amministrativo dovrebbe bastare il personale che già è a disposizione della sezione autonoma di Bolzano; non solo, ma si potrebbe addirittura immaginare che ciò dia luogo ad una diminuzione di spesa, in quanto non sarebbe più necessario il collegamento con Trento che con l'istituzione di una corte d’appello indipendente verrebbe a cadere.

La situazione particolare della Provincia di Bolzano si esprime nel bilinguismo, ma anche nella cosiddetta "proporzionale linguistica" che prevede che i posti a disposizione siano giustamente divisi in misura proporzionale all’entità dei diversi gruppi linguistici presenti nella provincia.

Auspico pertanto - e mi appello in tal senso ai colleghi - che gli emendamenti da me presentati, che prevedono di reinserire nel testo anche l'istituzione della corte di appello a Bolzano, siano accolti favorevolmente, e colgo l’occasione per ringraziare per la loro attenzione e disponibilità il senatore Bobbio e il sottosegretario Santelli.

Spero che la Commissione bilancio dia un segnale di luce verde a questo progetto che per noi ha una grande importanza, pari a quella rivestita dall’istituzione di altre sezioni di corti di appello previste al fine di garantire un servizio più vicino ai cittadini.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Marini. Ne ha facoltà.

MARINI (Misto-SDI). Signor Presidente, colleghi, preannuncio che voterò a favore del disegno di legge in discussione, in quanto ritengo sia giusto fare in modo che i servizi pubblici siano maggiori di quanto prevede l'attuale ordinamento statuale.

Il servizio pubblico deve essere vicino ai cittadini e per essere tale non è giusto, non è opportuno, né conveniente concentrarlo. Sono stato sempre molto critico quando si è cercato di ridurre e contenere la spesa pubblica attraverso l'eliminazione dei servizi pubblici, come quello postale e scolastico. Lo stesso discorso vale per il servizio giustizia. Più quest'ultimo è esteso, nel senso che più numerose sono le sedi attraverso le quali si esercita la giurisdizione, maggiore è il rapporto di consenso della democrazia e quindi il rapporto tra lo Stato e il cittadino.

Personalmente, ad esempio, ho sempre difeso i tribunali minori ritenendo che lavorassero bene, questo anche per esperienza diretta; nel mio collegio, infatti, i tribunali minori, che funzionano bene, sono molto utili per l'efficienza della giustizia e il buon rapporto che il cittadino deve avere con la giurisdizione.

Non dobbiamo mai dimenticare che la giurisdizione ha anche un problema di consenso, cioè deve legittimarsi: il cittadino deve vedere nella giustizia l’esercizio di una funzione essenziale; deve credere che il giudice nel momento in cui svolge la sua funzione lo fa nell'interesse generale e nazionale e pertanto è un magistrato che merita consenso, aiuto e appoggio da parte della popolazione.

La giustizia si deve avvicinare al cittadino, non può essere lontana. Molte volte il cittadino per chiedere giustizia è costretto a disagi enormi, cioè ad affrontare gli inconvenienti derivanti dalla lontananza degli uffici. Pertanto, credo sia utile garantire la capillarità degli uffici sul territorio.

Peraltro, ogniqualvolta si parla di una maggiore diffusione dei servizi pubblici vi sono uffici che ritengono di essere menomati dalla nascita dei nuovi ed hanno una sorta di reazione di difesa come se godessero di un privilegio. Dobbiamo invece capire che maggiore è la diffusione dei servizi pubblici migliore è il rapporto di consenso della nostra democrazia.

Sono questi i motivi per i quali sono d'accordo sul disegno di legge in esame, anche perché esso fa propria un'istanza storica dei socialisti del Frusinate, cioè quella di istituire in Frosinone una sezione distaccata della corte d’assise d’appello. È stata questa una battaglia condotta per più decenni dallo scomparso senatore Dante Schietroma, il quale aveva svolto su questo punto preciso una lunga azione parlamentare. Il provvedimento quindi, accogliendo un'istanza della parte politica che rappresento, non può che trovare il nostro consenso ed apprezzamento.

In ogni caso, però, signor Presidente, colleghi, questa considerazione generale va gestita in modo equanime. Ogni qualvolta si intende istituire servizi nuovi, ciò va fatto sulla base di criteri certi. Non mi sembra giusto che vengano fatte determinate scelte senza che alla base di esse vi sia un criterio discriminante.

Non riesco pertanto a capire perché siano state escluse altre richieste di istituzione di sezioni distaccate. In particolare, sono d’accordo con la proposta del relatore, una proposta che è tra l’altro contenuta in un mio emendamento, volta ad istituire a Cosenza una sezione distaccata della corte d’appello di Catanzaro e del TAR, nonché una sezione distaccata con funzione di corte d’assise d’appello.

Sostengo questo mio emendamento, che poi riassume un disegno di legge all’esame della Commissione giustizia, perché il territorio della Provincia di Cosenza rappresenta il 40 per cento del territorio dell’intera Regione Calabria; è periferico rispetto a Catanzaro e Reggio Calabria, trovandosi nella parte settentrionale della Calabria, ma ha un volume d’affari giudiziari più alto se si considerano le Province attualmente esistenti.

Pertanto, non comprendo il motivo per cui anche Cosenza non debba disporre di una sezione distaccata che assolverebbe al compito di dotare un territorio vasto di servizi essenziali rispetto ai quali credo che lo Stato debba dare una risposta positiva. (Applausi del senatore Peterlini).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Semeraro. Ne ha facoltà.

SEMERARO (AN). Signor Presidente, desidero evidenziare che l’attuale maggioranza ha ritenuto di prestare particolare attenzione alle vicende di carattere giudiziario e lo ha fatto attraverso una revisione dei sistemi giudiziari - ricordo da ultimo la revisione del codice di procedura civile - per rendere la giustizia più accessibile al cittadino e, come diceva poco fa il senatore Marini, per cercare di avvicinare quest’ultimo alla giustizia attraverso una migliore attuazione della stessa.

È indubbio che una giustizia dai tempi molto lunghi, che si perde nei meandri degli iter procedurali, finisce per rappresentare una non giustizia. Quando la giustizia trova attuazione soltanto nel corso di diversi anni è chiaro che l’interesse del cittadino a vedere realizzato il suo intento di giustizia si affievolisce, considerato che nel corso degli anni può addirittura venir meno l’interesse all’attuazione del principio di diritto.

Il disegno di legge al nostro esame si inserisce proprio in questo meccanismo che, come diceva poco fa il senatore Marini, si propone di avvicinare il cittadino allo Stato consentendogli di fruire in misura migliore e maggiore del sistema giudiziario, ma anche nel sistema teso ad apprestare un sistema giudiziario più rispondente alle esigenze del cittadino medesimo e della collettività.

In quest’Aula ho sentito fare riferimento a requisiti astratti, non ben delineati, che possono trovare forse la loro ragion d’essere in una certa localizzazione o probabilmente nell’esistenza di un palazzo di giustizia che è stato inaugurato o sta per essere inaugurato. Non ritengo che questi siano da considerare requisiti validi per esprimere un giudizio obiettivo sul provvedimento quanto piuttosto elementi di contorno in una qualche misura certamente interessanti ma senza dubbio non determinanti ai fini della formazione del consenso.

Al fine di esprimere un giudizio altrettanto obiettivo sul disegno di legge al nostro esame, non ritengo che sia neanche opportuno e decisivo il riferimento alla copertura finanziaria. Va considerato un requisito ed un elemento di carattere tecnico che deve certamente sussistere, ma da cui non possono dipendere le nostre decisioni.

Ci si deve rendere conto dell’effettiva necessità della istituzione di quel determinato ufficio giudiziario in un luogo particolare e successivamente adoperarsi per individuare, ove necessario, la copertura finanziaria per l’attuazione dell’intervento. Questo è l'iter logico e operativo che un'Aula parlamentare deve seguire nella discussione e nell'approvazione di un disegno di legge.

Nel caso di specie, signor Presidente, io mi sono permesso di presentare nel luglio del 2001, quindi qualche mese dopo l'avvio di questa legislatura, un disegno di legge riguardante l'istituzione di una sezione autonoma della corte d'appello di Taranto.

Ho parlato solo della corte d'appello perché in quel momento quale operatore del diritto, quale avvocato in Taranto, conoscevo più quella situazione rispetto alle altre. E mi sono premurato di presentare insieme ad altri colleghi questo disegno di legge perché mi sono reso conto che quel territorio è gravato (indubbiamente lo è, e ciò può essere oggetto di un riscontro oggettivo; non si tratta di fare illazioni o di vantare un carico giudiziario maggiore di altri uffici; vi è al riguardo un riscontro giudiziario del quale mi pare ci sia traccia anche nella Commissione giustizia) al di sopra di ogni normale possibilità di una sede distaccata.

Si badi, Taranto gode già da vari anni di una sede distaccata della corte d'appello; ma la sede distaccata della corte d'appello comporta delle limitazioni nella sua operatività che oramai non sono più confacenti alla realtà fattuale di quell'ufficio giudiziario. Ad esempio, non dispone di una procura generale della corte d'appello, se non in sede distaccata, così come non dispone di tanti altri uffici.

Se andiamo però a vedere, il carico giudiziario di quella sezione distaccata, sia per quanto riguarda gli affari di carattere penale, sia per quanto riguarda gli affari di carattere civile, nonché per quanto riguarda gli affari inerenti il diritto del lavoro, è di gran lunga superiore di quello della sede centrale. E allora dobbiamo guardare all'operatività effettiva, cioè ragionare in termini di ricaduta sociale nella individuazione delle nuove sedi, nell’ottica del miglioramento del rapporto tra i cittadini e lo Stato.

Devo dire che non possiamo neanche fare riferimento al numero dei cittadini. Questo non può essere un criterio identificativo per la costituzione di un ufficio giudiziario, perché anche nei centri abitati che registrano un minor numero di abitanti, se per esigenze sociali si registra una litigiosità superiore, è necessario l'insediamento di un ufficio giudiziario.

Rispetto alla mia proposta di legge con cui si chiede l’istituzione della sezione autonoma della corte d'appello di Taranto, devo osservare, tenendo conto di tutte le elaborazioni svolte in sede di Commissione giustizia, che tutte le altre proposte che sono state avanzate e che pure sono state inserite nel testo unificato che è stato predisposto ed approvato dalla Commissione giustizia, rispondono a precisi requisiti, cioè a requisiti oggettivi che prescindono dalla localizzazione, che prescindono dalla possibilità di uno sviluppo futuro, che prescindono da ipotesi di un incremento possibile o meno della litigiosità, ma che fanno al contrario riferimento specifico ed inequivocabile all'effettivo carico giudiziario.

Quindi, a mio avviso, con riguardo al testo proposto dalla Commissione giustizia del Senato, al quale si potrà aggiungere qualcosa, sempre in considerazione di queste realtà effettive di operatività giudiziaria e di diritto, sono maturi i tempi perché si arrivi ad una decisione di questo genere.

Per rendere operativo l'intento proprio di questa maggioranza politica, che vuole, come ho detto all'inizio, dare una risposta adeguata in tema di giustizia e in tema di rapporto del cittadino con la giustizia, al fine di ridurre i tempi e quindi rendere operativa la giustizia stessa, credo che si imponga la necessità di approvare questo provvedimento che tende all'istituzione di sedi giudiziarie che senza dubbio non saranno cattedrali nel deserto. (Applausi dal Gruppo AN e della senatrice Ioannucci).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Il successivo iter dei presenti provvedimenti sarà definito dalla Conferenza dei Capigruppo che si riunirà domani.

Rinvio pertanto il seguito della discussione dei disegni di legge in titolo ad altra seduta.