Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||
---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento giustizia | ||
Titolo: | Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina A.C. 1857 - Schede di lettura | ||
Riferimenti: |
| ||
Serie: | Progetti di legge Numero: 99 | ||
Data: | 06/02/2007 | ||
Descrittori: |
| ||
Organi della Camera: | II-Giustizia |
|
Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
|
SERVIZIO STUDI |
|
Progetti di legge |
Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina A.C. 1857 |
Schede di lettura |
|
|
|
|
n. 99 |
|
|
6 febbraio 2007 |
Dipartimento giustizia
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: gi0095.doc
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Impatto sui destinatari delle norme
Contenuto della proposta di legge
§ Art. 2. (Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale).
§ Art. 3. (Disposizione finanziaria).
§ Art. 4. (Entrata in vigore).
§ Art. 12 T.U. immigrazione e art. 1 AC. 1857
§ Art. 407 cpp e art. 2 AC. 1857
§ Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (art. 233)
§ D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
§ L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo.
§ D.L. 14 settembre 2004, n. 241, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 12 novembre 2004, n. 271, Disposizioni urgenti in materia di immigrazione.
Documentazione
§ P. Balzelloni, Immigrazione (reati in materia di) in Digesto delle discipline penalistiche, Torino, aggiornamento 2004, pag. 368 e ss.
Numero del progetto di legge |
1857 |
Titolo |
Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Diritto penale; immigrazione |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
4 |
Date |
|
§ presentazione alla Camera |
26 ottobre 2006 |
§ annuncio |
27 ottobre 2006 |
§ assegnazione |
27 novembre 2006 |
Commissione competente |
II Commissione (Giustizia) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I Commissione (Affari Costituzionali) |
Il disegno di legge in esame, composto da quattro articoli, contiene disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale.
In particolare, l'articolo 1 del provvedimento novella in più punti l’articolo 12 del “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286) (v. quadro normativo), ridefinendo, in primo luogo, il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso una specificazione delle condotte che integrano la fattispecie (v. scheda di lettura).
L’articolo 2 del disegno di legge inserisce il riferimento alle fattispecie di reato in tema di immigrazione clandestina previste dal comma 3 del citato l’articolo 12 del TU immigrazione, come modificato dall'articolo 1 del disegno di legge in esame, all’interno dell’art. 407, comma 2, lett. a), n. 7-bis) del codice di rito, relativo ai termini di durata massima delle indagini preliminari.
L’articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, mentre l'articolo 4 del disegno di legge dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Il disegno di legge in esame, di iniziativa governativa, è accompagnato, oltre che dalla relazione illustrativa del provvedimento, anche dall'analisi tecnico normativa e dall'analisi dell'impatto della regolamentazione.
Il disegno di legge in esame, oltre ad interviene su materia attualmente regolata dal “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), novella, altresì, talune disposizioni del codice di procedura penale: si giustifica pertanto l'utilizzazione dello strumento legislativo.
Il disegno di legge in esame contiene disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale
La base giuridica del provvedimento appare pertanto riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa) della Costituzione.
Come precisato nell'analisi dell'impatto della regolamentazione, allegata al provvedimento in esame, "l'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di ogni stato e grado, gli istituti penitenziari, le Forze di polizia e i servizi di assistenza sociale. Destinatari «diretti» dell'intervento sono i soggetti indagati ed imputati in ordine ai reati previsti nell'articolato nonché le persone offese dai medesimi fatti".
Le linee generali delle politiche in materia di immigrazione in Italia sono state fissate dalla legge 6 marzo 1998, n. 40, “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (cosiddetta “legge Turco-Napolitano” dal nome degli allora ministri della solidarietà sociale e dell’interno).
La disciplina vigente relativa all’immigrazione è stata successivamente consolidata nel “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Nella scorsa legislatura è intervenuta in materia la legge 30 luglio 2002, n. 189, “Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo” (cosidetta “legge Bossi-Fini”) che ha parzialmente modificato il testo unico del 1998 ed ha integrato alcune disposizioni della “legge Martelli” in materia di asilo. Da ultimo è intervenuto il decreto legge 14 settembre 2004, n. 241, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, che ha modificato la disciplina in materia di espulsione di clandestini inasprendo il quadro sanzionatorio dell’immigrazione clandestina.
La disciplina dell’immigrazione si basa su tre princìpi fondamentali:
- la programmazione dei flussi migratori;
- il contrasto all’immigrazione clandestina;
- l’integrazione degli stranieri regolari.
Per quanto concerne, in particolare, il contrasto all’immigrazione clandestina, si ricorda che gli stranieri entrati in Italia senza regolare visto di ingresso sono considerati “clandestini”, mentre sono ritenuti “irregolari” gli stranieri che hanno perduto i requisiti necessari per la permanenza sul territorio nazionale, di cui erano però in possesso all’ingresso in Italia (es.: permesso di soggiorno scaduto e non rinnovato). Secondo la normativa vigente tali immigrati devono essere respinti alla frontiera o espulsi.
Essi non possono essere espulsi immediatamente qualora:
- occorra prestare loro soccorso;
- occorra compiere accertamenti sulla loro identità o nazionalità;
- occorra preparare i documenti per il viaggio;
- non sia disponibile un mezzo di trasporto idoneo.
In tali casi gli stranieri devono essere trattenuti, previo provvedimento del questore convalidato dal magistrato, presso appositi centri di permanenza temporanea ed assistenza per il tempo strettamente necessario per la loro identificazione e espulsione.
Il contrasto al fenomeno dell’immigrazione clandestina è affidato ad una serie di strumenti, il principale dei quali è l’espulsione amministrativa. Tali strumenti sono:
§ la repressione del reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina (art. 12);
§ il respingimento alla frontiera (art. 10);
§ l’espulsione amministrativa (art. 13): disposta dal prefetto, è attuata di norma con l’accompagnamento alla frontiera da parte delle forze dell’ordine; oppure, in alcuni casi, può essere disposta con una intimazione a lasciare entro 15 giorni il territorio dello Stato. Il provvedimento di espulsione è valido per 10 anni. In caso di rientro in Italia entro questo termine scatta una sanzione penale;
§ l’espulsione come misura di sicurezza per stranieri condannati per gravi reati (art. 15);
§ l’espulsione come sanzione sostitutiva della detenzione (art. 16).
In particolare, l’articolo 12 del d.lgs 25 luglio 1998, n. 286, Disposizioni contro le immigrazioni clandestine[1]:
- prevede il reato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina, destinato a colpire coloro che compiano atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La sanzione è la reclusione da uno a cinque anni e la multa fino a 15.000 euro per ogni persona (comma 1)[2];
La formulazione della fattispecie è generica, delineando una tipica ipotesi di reato a forma libera: realizza la condotta costitutiva del delitto chiunque ponga in essere un’attività lato sensu riconducibile al concetto di aiuto. La Corte di cassazione ha quindi affermato che per «attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione della legge» non devono intendersi soltanto quelle condotte specificamente mirate a consentire l'arrivo e lo sbarco degli stranieri, ma anche quelle, immediatamente successive a tale ingresso, intese a garantire la buona riuscita dell'operazione, la sottrazione ai controlli della Polizia e l'avvio dei clandestini verso località lontane dallo sbarco e, in genere, tutte quelle attività di fiancheggiamento e di cooperazione con le attività direttamente e in senso stretto collegabili all'ingresso dei clandestini (Sez. I, sent. n. 7045 del 14-06-2000, Carrozzo; Sez. I, sent. n. 14406 del 27-03-2003, Sinani; Sez. III, sent. n. 20257 del 07-05-2003, Jovanovic). La Corte ha poi sostenuto che il reato non richiede, per il suo perfezionamento (trattandosi di reato a condotta libera ed a consumazione anticipata), che l'ingresso illegale sia effettivamente avvenuto. (Sez. I, sent. n. 4586 del 25-10-2000, Habibi). Inoltre, trattandosi di un reato di pericolo, è sufficiente ad integrarlo la condotta diretta a procurare l'ingresso illecito dello straniero dall'Italia nel territorio di uno Stato confinante, del quale egli non sia cittadino o non abbia titolo di residenza permanente, a nulla rilevando né la durata di tale ingresso, né la destinazione finale del trasferimento (Sez. I, sent. n. 492 del 09-01-2004).
- esclude che, al di là dello stato di necessità disciplinato dall’art. 54 c.p., costituiscano reato la attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti di stranieri in condizioni di bisogno presenti sul territorio dello Stato (comma 2);
- prevede il reato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, destinato a colpire coloro che - come i cosiddetti “scafisti” - al fine di trarre profitto, anche indiretto, compiano atti diretti a procurare l’ingresso illegale nel territorio dello Stato di uno straniero, ovvero diretti a procurare l’ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente. La sanzione è la reclusione da quattro a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona (comma 3);
- prevede che entrambi i reati di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina siano aggravati nelle seguenti ipotesi (comma 3-bis):
· reati commessi in riferimento a cinque o più clandestini (lett. a);
· reati commessi esposta a pericolo di vita o minacciando l’incolumità del clandestino (lett. b);
· reati commessi sottoponendo a trattamento inumano o degradante il clandestino (lett. c);
· reati commessi da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti (lett. c-bis).
- prevede che il reato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina (comma 3) sia aggravato, con conseguente aumento della pena detentiva da un terzo alla metà e fissazione della multa in 25.000 euro per ogni persona, quando la condotta sia finalizzata al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero all’impiego di minori in attività illecite per favorirne lo sfruttamento (comma 3-ter);
- prevede che le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter possano essere bilanciate solo dalle attenuanti della minore età (art. 98 c.p.), della c.d. minima partecipazione e della minorazione psichica (art. 114 c.p.). Ogni diversa attenuante consentirà diminuzioni di pena da calcolarsi sulla quantità di pena risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (comma 3-quater);
- introduce un’attenuante speciale (riduzione fino alla metà della pena) per il coimputato che si adopera per evitare che l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando le indagini (comma 3-quinquies);
- inserisce il reato di sfruttamento dell’immigrazione clandestina (comma 3), con tutte le sue aggravanti, e il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina, se aggravato (commi 3-bis, 3-ter), nella disciplina dell’articolo 4-bis dell’ordinamento penitenziario[3]. Conseguentemente, ai condannati per tali delitti non possono essere concessi i benefici penitenziari e si estende il regime carcerario previsto per i reati considerati di massima gravità (comma 3-sexies);
- dispone che per entrambi i reati (di favoreggiamento e di sfruttamento dell’immigrazione clandestina) sia obbligatorio l’arresto in flagranza e la confisca del mezzo di trasporto e si debba procedere con giudizio direttissimo, a meno che non si rendano necessarie speciali indagini (comma 4);
- prevede che, al di là dei casi appena richiamati, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero, ne favorisce la permanenza clandestina nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a 15.493 euro (comma 5);
- prevede la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 5.500 euro, per ciascuno degli stranieri trasportati, a carico del vettore (aereo, marittimo o terrestre) che non controlla che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti di ingresso nel territorio nazionale di destinazione, ovvero che non denuncia all'organo di polizia di frontiera la presenza a bordo di stranieri in posizione irregolare. Nei casi più gravi prevede la sospensione o la revoca della licenza (comma 6);
- consente agli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza di procedere a particolari controlli nell’ambito di operazioni finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine (comma 7);
- nell’ambito delle stesse operazioni stabilisce che i beni sequestrati sono affidati in custodia dall'autorità giudiziaria, oltre che agli organi di polizia, ad altri organi dello Stato o di enti pubblici per finalità di giustizia, protezione civile o tutela ambientale. Se nessuno di questi soggetti presenta istanza di affidamento, i beni sequestrati devono essere distrutti; la distruzione può essere disposta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un’autorità da lui delegata, richiedendosi comunque il nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. Per quanto riguarda, invece, i beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca, i medesimi sono - a richiesta - assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbia avuto l’uso (commi 8–8-quinquies);
- prevede che le somme confiscate o ricavate dalla vendita dei beni confiscati siano destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dell’immigrazione clandestina (comma 9);
- disciplina il trattamento riservato alla nave (o all’aereo) che si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel traffico illecito di migranti. Se la nave sospetta viene intercettata nelle acque territoriali nazionali o nella zona contigua, la nave italiana in servizio di polizia (che può appartenere anche alla Marina militare) può fermarla, ispezionarla e, se sono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento in un traffico di migranti, sequestrarla conducendola in un porto nazionale. Se la nave sospetta viene intercettata fuori dalle acque territoriali, gli stessi poteri possono essere esercitati a prescindere dalla bandiera battuta dalla nave fermata, purché nei limiti consentiti dalla legge o dal diritto internazionale generale o pattizio (commi 9-bis – 9-sexies).
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286).
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»;
c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:
«3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»;
d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente:
«3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:
a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»;
e) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»;
f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti».
L’articolo 1 del disegno di legge novella in più punti l’articolo 12 del TU immigrazione (v. quadro normativo).
Analiticamente, la lettera a) sostituisce il comma 1 dell’art. 12 ridefinendo il reato di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina attraverso una specificazione delle condotte che integrano la fattispecie.
Oltre al compimento di «atti diretti a procurare illegalmente l’ingresso nel territorio dello Stato» (come previsto attualmente), il disegno di legge aggiunge infatti la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato.
Viene, inoltre, mantenuta la fattispecie di emigrazione clandestina e viene confermata la reclusione da 1 a 5 anni in relazione alle condotte illecite sopra descritte.
Per quanto riguarda, invece la pena pecuniaria, il provvedimento in esame fissa in 15.000 euro per ogni clandestino cui si sia favorita l’immigrazione l’entità della multa, eliminando, quindi, ogni valutazione discrezionale da parte del giudice.
Al riguardo, si osserva, infatti, che attualmente il comma 1 dell’art. 12 prevede una multa fino a 15.000 euro a persona, lasciando, quindi, al giudice il compito di fissare l’entità della sanzione nel limite sopra indicato.
La lettera b) riscrive il comma 3 dell’art. 12, prevedendo la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni clandestino, a carico di chiunque ponga in essere la condotta di cui al comma 1 (c.d. favoreggiamento dell’immigrazione clandestina) attraverso alcune modalità particolari, ritenute particolarmente offensive. Si tratta di:
- fattispecie realizzata in riferimento a cinque o più clandestini (lett. a);
- fattispecie realizzata esponendo a pericolo di vita o minacciando l’incolumità del clandestino (lett. b);
- fattispecie realizzata sottoponendo a trattamento inumano o degradante il clandestino (lett. c);
- fattispecie realizzata da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o comunque illegalmente ottenuti (lett. d);
- fattispecie realizzata attraverso la disponibilità di armi o materiale esplodente (lett. e).
Le prime quattro ipotesi (lett. a-d) non rappresentano dal punto di vista sostanziale delle novità, trattandosi già attualmente (art. 12, co. 3-bis) di aggravanti dei delitti di favoreggiamento e sfruttamento dell’immigrazione clandestina. Non così per il possesso di armi ed esplosivi che viene invece introdotto con la disposizione in commento.
Conseguentemente alle innovazioni apportate al comma 3, la lettera c) dell’articolo 1 del disegno di legge sostituisce il successivo comma 3-bis, prevedendovi delle aggravanti per il delitto di cui al comma precedente.
La sanzione della reclusione da cinque a quindici anni e della multa di 15 mila euro per ogni persona dovrà essere aumentata laddove il delitto sia commesso ricorrendo due o più delle ipotesi elencate nelle lettere da a) ad e).
Ulteriori circostanze aggravanti – questa volta ad effetto speciale – sono previste dal nuovo comma 3-ter, inserito dalla lettera d). La pena della reclusione da cinque a quindici anni dovrà essere aumentata da un terzo alla metà e la multa fissata il 25 mila euro a persona se il delitto di cui al comma 3:
- è commesso al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero all’impiego di minori in attività illecite per favorirne lo sfruttamento (previsione già contenuta nell’attuale comma 3-ter);
- è commesso al fine di trarne profitto, anche indiretto (ciò che attualmente è elemento costitutivo del delitto di sfruttamento dell’immigrazione clandestina, diviene un’autonoma aggravante).
La lettera e) sostituisce il comma 4 dell’articolo 12, che attualmente prevede per i delitti di immigrazione clandestina l’arresto in flagranza, la confisca del mezzo di trasporto, e il giudizio direttissimo laddove non si rendano necessarie speciali indagini. Con la nuova formulazione il Governo prevede che per i delitti di cui ai commi 1 e 3 è obbligatorio l’arresto in flagranza.
In relazione all'originaria formulazione del comma 4 dell'articolo 12, si osserva che mentre la confisca è ora disciplinata dal successivo comma 4-ter (v. infra), viceversa, viene meno la citata previsione di obbligatorietà del giudizio direttissimo.
Il giudizio direttissimo è uno dei procedimenti speciali, o riti semplificati, che accelerano il corso del processo, abbreviandone la durata, per effetto della drastica riduzione della fase delle indagini preliminari. In via generale – e dunque quando il giudizio direttissimo non sia previsto ex lege - essenziale presupposto per accedere a questo rito è la c.d. evidenza della prova a carico dell'imputato, che ne dimostra, sin dal momento in cui è stato commesso il reato, o da un momento successivo e prossimo, la colpevolezza. La prova evidente della colpevolezza, contemporanea al verificarsi del reato, si ha anzitutto quando la persona è stata arrestata in flagranza (art. 449 c.p.p.); inoltre è sottoposta a giudizio direttissimo la persona che, sin dai primi giorni della custodia cautelare, ovvero da un momento successivo e assai prossimo alla avvenuta comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero, ha ammesso di essere responsabile del reato per il quale si procede, rendendo confessione.
La relazione di accompagnamento del disegno di legge motiva l’eliminazione del richiamo a questo rito con l’esigenza – correlata a questo tipo di delitti - di svolgere una complessa attività investigativa e con la volontà di dare completa attuazione al disposto dell’art. 233, co. 1, delle norme di attuazione del codice di rito, che abrogava tutte “le disposizioni di leggi o decreti che prevedono il giudizio direttissimo in casi, con forme o termini diversi da quelli indicati nel codice”. Si rileva inoltre che già la previsione dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato dovrebbe consentire, attraverso le vie ordinarie previste dal codice (art. 449 e ss.), di procedere con il rito speciale.
Il nuovo comma 4-bis, inserito insieme al successivo dalla lettera f), prevede che laddove in relazione ai reati previsti dal comma 3 (v. sopra) sussistano gravi indizi di colpevolezza, sia applicata la custodia cautelare in carcere, a meno che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
Il disegno di legge intende così applicare anche ai delitti connessi all’immigrazione clandestina una formulazione già utilizzata dal codice di procedura penale (art. 275, co. 3) in relazione ai delitti di criminalità organizzata.
L'art. 275, co. 3 configura, al sussistere di gravi indizi di colpevolezza in relazione a determinati reati di particolare gravità (art. 416-bis c.p.), la misura cautelare della custodia in carcere come l'unico strumento di tutela idoneo a soddisfare le esigenze cautelari previste dall'art. 274: a) pericolo di inquinamento delle prove; b) pericolo di fuga; c) pericolo di compimento di nuovi delitti.
In tal modo è venuta delineandosi una sorta di presunzione di adeguatezza che, limitatamente ad alcune ipotesi delittuose, ha sostituito l'originaria configurazione della custodia in carcere come extrema ratio da disporre esclusivamente nelle ipotesi di inadeguatezza delle altre forme di intervento a fini cautelari.
In presenza, quindi, di determinate fattispecie di reato il legislatore ritiene che l'unica misura cautelare adeguata sia la restrizione in carcere, ferma restando, ovviamente, la sussistenza del presupposto dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai medesimi reati e sempre che non siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari.
In relazione all’art. 275, co. 3, c.p.p., la Cassazione ha più volte sostenuto che in sede di impugnazione del provvedimento de libertate avente ad oggetto uno dei reati di cui all'art. 416-bis, si impone al competente tribunale di motivare specificamente per dare contezza, ai fini del controllo in sede di legittimità, delle ragioni che lo hanno indotto a respingere la prospettazione della difesa (cfr. Sez. II, 21.10.1997, Primerano). In tutte le ipotesi in cui l'interessato prospetti dati di fatto ed elementi integranti la prova dell'insussistenza delle esigenze cautelari, il giudice deve vagliare questi dati e decidere all'esito di un "approfondito esame degli stessi" non potendosi ammettere l'utilizzo di mere formule di stile (Sez. VI, 30.7.1992, Sciortino; Sez. I, 17.12.1992, Crudele).
Si ricorda, comunque, che la Corte costituzionale ha affermato che, se da un lato, possono essere previste delle ipotesi dove la scelta della misura da applicare viene effettuata «in termini generali dal legislatore, nel rispetto del limite della ragionevolezza e del corretto bilanciamento dei valori costituzionali coinvolti», sottraendo al giudice la valutazione in ordine al "quomodo della cautela", dall'altro lato, «la sussistenza in concreto di una o più delle esigenze cautelari prefigurate dalla legge (l'an della cautela) comporta, per definizione, l'accertamento, di volta in volta, della loro effettiva ricorrenza» (cfr. C. cost., ord. n. 130/2003; sent. n. 40/2002).
Il comma 4-ter – riprendendo quanto attualmente previsto dal comma 4 – dispone che in relazione ai delitti di immigrazione clandestina sia sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche in caso di patteggiamento.
Art. 2.
(Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni».
L’articolo 2 del disegno di legge inserisce il riferimento alle fattispecie di reato in tema di immigrazione clandestina previste dal comma 3 dell’articolo 12 (v. sopra) all’interno dell’art. 407, comma 2, lett. a), n. 7-bis) del codice di rito, relativo ai termini di durata massima delle indagini preliminari.
Si ricorda che sebbene il termine ordinario di durata massima delle indagini sia fissato in diciotto mesi, il secondo comma dell'art. 407 c.p.p. prevede una serie di casi in cui tale limite sale a due anni: ciò accade quando:
- si procede per i delitti di particolare allarme sociale indicati dalla lettera a);
- si tratta di indagini particolarmente complesse;
- si tratta di indagini che richiedono il compimento di atti all'estero;
- il procedimento rientra tra quelli per cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'art. 371 c.p.p.
In conseguenza di tale novella, le indagini preliminari per i delitti di cui al comma 3 possono durare due anni e – per il richiamo che l’articolo 303 c.p.p., in tema di durata massima della custodia cautelare, fa all’art. 407, co. 2, lett. a) – si ottiene anche un prolungamento della durata massima della custodia cautelare.
Al riguardo, si osserva infatti, che in base all'art. 303, co. 1, lett. a), nn. 2 e 3, la durata massima della custodia nella fase delle indagini preliminari è aumentata da sei mesi ad un anno per i delitti consumati di cui all'art. 407, 2° co., lett. a) n. 7 bis.
1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
L’articolo 3 reca una clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
L'articolo 4 del disegno di legge dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Normativa vigente |
AC 1857 (Governo) |
|
|
|
Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale |
|
|
|
Art. 1 |
|
Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 |
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 |
|
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero |
|
|
|
Art. 12 |
|
Disposizioni contro le immigrazioni clandestine |
|
|
|
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico compie atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato di uno straniero ovvero atti diretti a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 15.000 euro per ogni persona. |
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona |
|
|
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 54 del codice penale, non costituiscono reato le attività di soccorso e assistenza umanitaria prestate in Italia nei confronti degli stranieri in condizioni di bisogno comunque presenti nel territorio dello Stato. |
Identico. |
|
|
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre profitto anche indiretto, compie atti diretti a procurare l'ingresso di taluno nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente testo unico, ovvero a procurare l'ingresso illegale in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da quattro a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona. |
3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: |
|
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; |
|
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; |
|
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; |
|
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; |
|
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti. |
|
|
3-bis. Le pene di cui ai commi 1 e 3 sono aumentate se: |
3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata. |
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; |
|
b) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità; |
|
c) per procurare l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante; |
|
c-bis) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti. |
|
|
|
3-ter. Se i fatti di cui al comma 3 sono compiuti al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento, la pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona. |
3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto |
|
|
3-quater. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114 del codice penale, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 3-bis e 3-ter, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti. |
Identico. |
|
|
3-quinquies. Per i delitti previsti dai commi precedenti le pene sono diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti, per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati e per la sottrazione di risorse rilevanti alla consumazione dei delitti. |
Identico. |
|
|
3-sexies. All'articolo 4-bis, comma 1, terzo periodo, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, dopo le parole: «609-octies del codice penale» sono inserite le seguenti: «nonché dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286». |
Identico. |
|
|
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza ed è disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per i medesimi reati, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. Nei medesimi casi si procede comunque con giudizio direttissimo, salvo che siano necessarie speciali indagini. |
4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza. |
|
|
|
4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. |
|
|
|
4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti. |
|
|
5. Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico, è punito con la reclusione fino a quattro anni e con la multa fino a lire trenta milioni. |
Identico. |
|
|
6. Il vettore aereo, marittimo o terrestre, è tenuto ad accertarsi che lo straniero trasportato sia in possesso dei documenti richiesti per l'ingresso nel territorio dello Stato, nonché a riferire all'organo di polizia di frontiera dell'eventuale presenza a bordo dei rispettivi mezzi di trasporto di stranieri in posizione irregolare. In caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi di cui al presente comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500 a euro 5.500 per ciascuno degli stranieri trasportati. Nei casi più gravi è disposta la sospensione da uno a dodici mesi, ovvero la revoca della licenza, autorizzazione o concessione rilasciata dall'autorità amministrativa italiana inerenti all'attività professionale svolta e al mezzo di trasporto utilizzato. Si osservano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. |
Identico. |
|
|
7. Nel corso di operazioni di polizia finalizzate al contrasto delle immigrazioni clandestine, disposte nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 11, comma 3, gli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza operanti nelle province di confine e nelle acque territoriali possono procedere al controllo e alle ispezioni dei mezzi di trasporto e delle cose trasportate, ancorché soggetti a speciale regime doganale, quando, anche in relazione a specifiche circostanze di luogo e di tempo, sussistono fondati motivi che possano essere utilizzati per uno dei reati previsti dal presente articolo. Dell'esito dei controlli e delle ispezioni è redatto processo verbale in appositi moduli, che è trasmesso entro quarantotto ore al procuratore della Repubblica il quale, se ne ricorrono i presupposti, lo convalida nelle successive quarantotto ore. Nelle medesime circostanze gli ufficiali di polizia giudiziaria possono altresì procedere a perquisizioni, con l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 352, commi 3 e 4 del codice di procedura penale. |
Identico. |
|
|
8. I beni sequestrati nel corso di operazioni di polizia finalizzate alla prevenzione e repressione dei reati previsti dal presente articolo, sono affidati dall'autorità giudiziaria procedente in custodia giudiziale, salvo che vi ostino esigenze processuali, agli organi di polizia che ne facciano richiesta per l'impiego in attività di polizia ovvero ad altri organi dello Stato o ad altri enti pubblici per finalità di giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale. I mezzi di trasporto non possono essere in alcun caso alienati. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 100, commi 2 e 3, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. |
Identico. |
|
|
8-bis. Nel caso che non siano state presentate istanze di affidamento per mezzi di trasporto sequestrati, si applicano le disposizioni dell'articolo 301-bis, comma 3, del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
Identico. |
|
|
8-ter. La distruzione può essere direttamente disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dalla autorità da lui delegata, previo nullaosta dell'autorità giudiziaria procedente. |
Identico. |
|
|
8-quater. Con il provvedimento che dispone la distruzione ai sensi del comma 8-ter sono altresì fissate le modalità di esecuzione. |
Identico. |
|
|
8-quinquies. I beni acquisiti dallo Stato a seguito di provvedimento definitivo di confisca sono, a richiesta, assegnati all'amministrazione o trasferiti all'ente che ne abbiano avuto l'uso ai sensi del comma 8 ovvero sono alienati o distrutti. I mezzi di trasporto non assegnati, o trasferiti per le finalità di cui al comma 8, sono comunque distrutti. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e destinazione dei beni confiscati. Ai fini della determinazione dell'eventuale indennità, si applica il comma 5 dell'articolo 301-bis del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e successive modificazioni. |
Identico. |
|
|
9. Le somme di denaro confiscate a seguito di condanna per uno dei reati previsti dal presente articolo, nonché le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove disposta, dei beni confiscati, sono destinate al potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei medesimi reati, anche a livello internazionale mediante interventi finalizzati alla collaborazione e alla assistenza tecnico-operativa con le forze di polizia dei Paesi interessati. A tal fine, le somme affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere assegnate, sulla base di specifiche richieste, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'interno, rubrica «Sicurezza pubblica». |
Identico. |
|
|
9-bis. La nave italiana in servizio di polizia, che incontri nel mare territoriale o nella zona contigua, una nave, di cui si ha fondato motivo di ritenere che sia adibita o coinvolta nel trasporto illecito di migranti, può fermarla, sottoporla ad ispezione e, se vengono rinvenuti elementi che confermino il coinvolgimento della nave in un traffico di migranti, sequestrarla conducendo la stessa in un porto dello Stato. |
Identico. |
|
|
9-ter. Le navi della Marina militare, ferme restando le competenze istituzionali in materia di difesa nazionale, possono essere utilizzate per concorrere alle attività di cui al comma 9-bis. |
Identico. |
|
|
9-quater. I poteri di cui al comma 9-bis possono essere esercitati al di fuori delle acque territoriali, oltre che da parte delle navi della Marina militare, anche da parte delle navi in servizio di polizia, nei limiti consentiti dalla legge, dal diritto internazionale o da accordi bilaterali o multilaterali, se la nave batte la bandiera nazionale o anche quella di altro Stato, ovvero si tratti di una nave senza bandiera o con bandiera di convenienza. |
Identico. |
|
|
9-quinquies. Le modalità di intervento delle navi della Marina militare nonché quelle di raccordo con le attività svolte dalle altre unità navali in servizio di polizia sono definite con decreto interministeriale dei Ministri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti. |
Identico. |
|
|
9-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 9-bis e 9-quater si applicano, in quanto compatibili, anche per i controlli concernenti il traffico aereo. |
Identico. |
|
|
Normativa vigente |
AC 1857 (Governo) |
|
|
|
Art. 2. |
|
Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale |
|
|
Codice di procedura penale |
|
Art. 407 |
|
Termini di durata massima delle indagini preliminari |
|
1. Salvo quanto previsto all'articolo 393 comma 4, la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi. |
Identico. |
|
|
2. La durata massima è tuttavia di due anni se le indagini preliminari riguardano: |
Identico. |
a) i delitti appresso indicati: |
Identico. |
1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del codice penale, 291-ter, limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43; |
Identico. |
2) delitti consumati o tentati di cui agli articoli 575, 628, terzo comma, 629, secondo comma, e 630 dello stesso codice penale; |
Identico. |
3) delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; |
Identico. |
4) delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché delitti di cui agli articoli 270, terzo comma e 306, secondo comma, del codice penale; |
Identico. |
5) delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110; |
Identico. |
6) delitti di cui agli articoli 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni; |
Identico. |
7) delitto di cui all'articolo 416 del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza; |
Identico. |
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale; |
7-bis) dei delitti previsto dagli articoli 600, 600-bis, comma 1, 600-ter, comma 1, 601, 602, 609-bis nelle ipotesi aggravate previste dall'articolo 609-ter, 609-quater, 609-octies del codice penale, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni; |
b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse le investigazioni per la molteplicità di fatti tra loro collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte alle indagini o di persone offese; |
Identico. |
c) indagini che richiedono il compimento di atti all'estero; |
Identico. |
d) procedimenti in cui è indispensabile mantenere il collegamento tra più uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 371. |
Identico. |
|
|
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 415-bis, qualora il pubblico ministero non abbia esercitato l'azione penale o richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo la scadenza del termine non possono essere utilizzati. |
Identico. |
N. 1857
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
presentato dal ministro della giustizia (MASTELLA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) ¾ |
|
Disposizioni in materia di contrasto al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e modifiche al codice di procedura penale |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentato il 26 ottobre 2006
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Deputati! - Il settore dell'ordinamento giuridico sull'immigrazione e sulla condizione giuridica dello straniero ha conosciuto negli ultimi anni molteplici interventi normativi: si pensi, per citare solo quelli più significativi, alla «legge Martelli», ai «decreti Conso», ai vari «decreti Dini», al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (cosiddetto «Turco-Napolitano»), alla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta «Bossi-Fini»), fino al recente decreto-legge 14 settembre 2004, n. 241, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2004, n. 271.
Tali interventi hanno ricercato il difficile equilibrio tra esigenze di controllo dei flussi migratori, prospettiva dell'accoglienza e tutela della sicurezza e della repressione dei comportamenti penalmente rilevanti, attraverso la previsione di nuove forme di espulsione, nuovi strumenti esecutivi degli allontanamenti, nuove fattispecie di reato, nuove circostanze aggravanti, nuove ipotesi di arresto.
I drammatici episodi di cronaca degli ultimi giorni rilanciano il problema della correttezza della visione dell'immigrazione come problema complesso e non esclusivamente di ordine pubblico.
A fronte di un fenomeno che presenta pertanto le necessità di approcci plurimi per la definizione delle sue intrinseche criticità, sarà forse necessario procedere a un ripensamento complessivo della filosofia di fondo della disciplina dello straniero in Italia, anche se nell'immediato appare necessario fornire, anche sotto il profilo normativo, una pronta risposta all'emergenza costituita dai massicci sbarchi di clandestini avvenuti in questi ultimi giorni sulle coste italiane, che ha determinato gravi problemi di ordine pubblico, ma soprattutto insopportabili costi in termini di vite umane, costituendo al contempo un chiaro esempio di degradazione delle condizioni di vita cui persone disperate si sono volontariamente sottoposte alla ricerca di una condizione migliore, affidandosi a mercanti di uomini senza scrupoli.
Il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico sull'immigrazione, così come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (cosiddetta «Bossi-Fini»), contiene numerose sanzioni penali e rimedi di tipo giudiziario e amministrativo volti a contrastare il fenomeno dell'immigrazione clandestina, con particolare riferimento agli sbarchi di massa di clandestini a bordo di natanti. L'articolo 12 del citato testo unico e, in particolare, le aggravanti di cui al comma 3-bis approntano un apparato sanzionatorio particolarmente rigoroso; esso, tuttavia, necessita, congiuntamente ai rimedi processuali previsti, di taluni «mirati» aggiustamenti volti a consentire un approccio repressivo complessivamente più efficace.
Il testo proposto si compone di quattro articoli.
Con le modifiche introdotte dall'articolo 1, si sono volute disciplinare le condotte di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che si differenziano essenzialmente per le modalità con cui vengono effettuate, a prescindere dall'esistenza dello scopo di lucro, cui è stata data rilevanza come autonoma aggravante. Il comma 1, lettera a), del citato articolo 1 rimodella, infatti, la fattispecie di reato prevista dal comma 1 dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sanzionando con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona, chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni recate dal medesimo testo unico, ovvero compie altri atti diretti a procurarne l'ingresso illegale nello Stato od in altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza.
La successiva lettera b) sostituisce integralmente il comma 3 del predetto articolo 12. Il testo proposto sanziona, come autonoma figura di reato, con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona la condotta di chiunque promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni recate dal medesimo testo unico, in presenza di determinate modalità, che sono in larga parte riprese dal vecchio testo del comma 3-bis e ricorrono se:
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata esposta a pericolo per la sua vita o la sua incolumità;
c) per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale la persona è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti (aggravante aggiunta con il presente disegno di legge).
Con tutta evidenza, le sanzioni previste dalle disposizioni ora illustrate non saranno applicabili nei confronti di coloro che abbiano agito in stato di necessità ovvero per effettuare operazioni di soccorso in mare, peraltro obbligatorie in base all'attuale normativa.
La lettera c) sostituisce il comma 3-bis dell'articolo 12, prevedendo un aumento di pena per i reati di cui al comma 3, ove ricorrano due o più ipotesi tra quelle previste dalle lettere da a) ad e) del comma 3.
La lettera d) riformula integralmente il successivo comma 3-ter, che nel testo proposto prevede ora due distinte circostanze aggravanti: quella della destinazione allo sfruttamento minorile o dell'avviamento alla prostituzione (già prevista nel testo anteriormente vigente) e quella della finalità di trarre profitto, anche indiretto, dalla condotta criminosa. Quest'ultima modifica si è resa necessaria alla luce delle difficoltà frequentemente emerse, sul piano probatorio, di dimostrare la sussistenza del dolo specifico, che determinava spesso una derubricazione della fattispecie criminosa, con tutte le relative conseguenze in materia sanzionatoria e cautelare.
Si è inoltre operato un più razionale inquadramento sistematico dei profili processuali correlati ai reati in epigrafe, prima tutti ricompresi nel comma 4 della disposizione in esame.
L'articolo 1, comma 1, lettera e), del presente disegno di legge sostituisce il comma 4 del citato articolo 12, che ora concerne solo la previsione dell'obbligatorietà dell'arresto in flagranza per i casi previsti dai commi 1 e 3.
L'articolo 1, comma 1, lettera f), introduce il comma 4-bis dell'articolo 12 in oggetto. Si è ritenuto in proposito che il gravissimo allarme sociale e le devastanti perdite di vite umane cagionate dalla condotta criminosa e irresponsabile dei cosiddetti «scafisti» rendessero necessario un ripensamento dei criteri di proporzionalità e di adeguatezza nella scelta delle misure cautelari, imponendo nei casi aggravati una sorta di «presunzione di sussistenza di gravissime esigenze cautelari» (articolo 274 del codice di procedura penale), in modo del tutto analogo a quanto previsto in tema di criminalità organizzata.
Il testo proposto prevede, quindi, di mutuare l'attuale formulazione dell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale, rendendo di regola applicabile la misura cautelare custodiale qualora vi siano gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di cui al comma 3 dell'articolo 12, salvo che non risulti dagli elementi acquisiti l'assenza di esigenze cautelari, proprio in considerazione delle efferate modalità con cui viene posta in essere la condotta criminosa in esame.
Si è poi introdotto, sempre con il medesimo articolo 1, comma 1, lettera f), il comma 4-ter, che riproduce i vecchi contenuti del comma 4, nella parte relativa alla confisca obbligatoria dei natanti.
È stata invece espunta la previsione dell'obbligo di procedere con rito direttissimo: tale norma appare infatti confliggere con la complessità dell'attività investigativa correlata a queste ipotesi delittuose ed appare asistematica rispetto alla previsione dell'articolo 233 delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Si ritiene peraltro che la previsione dell'arresto obbligatorio in flagranza già consentirà l'utilizzo «ordinario» del suddetto rito alternativo mediante l'applicazione degli articoli 449 e seguenti del codice di rito, senza necessità di introdurre ulteriori deroghe alla disciplina generale.
L'articolo 2 include i reati di cui all'articolo 12, comma 3, del citato testo unico fra i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis) del codice di procedura penale.
Tale previsione, ampliando i termini di durata massima delle indagini preliminari per i delitti summenzionati, presenta un duplice vantaggio: consentire lo svolgimento di investigazioni spesso complesse, in quanto volte a contrastare fenomeni internazionali che richiedono l'attivazione di procedure anche di cooperazione internazionale la cui farraginosità è ben nota; consentire, altresì, un prolungamento dei termini di durata di custodia cautelare ai sensi dell'articolo 303 del codice di procedura penale.
L'articolo 3 contiene la cosiddetta «clausola di invarianza», non comportando il presente disegno di legge nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si redige, pertanto, la relazione tecnica sui profili di carattere finanziario.
L'articolo 4 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'intervento normativo proposto intende fornire una pronta risposta, sotto il profilo sanzionatorio e processuale, all'emergenza costituita dai massicci sbarchi di cittadini extracomunitari clandestini avvenuti in quest'ultimo periodo sulle coste italiane, che ha determinato gravi problemi di ordine pubblico e costi ormai non più sopportabili in termini di vite umane.
B) Analisi del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i regolamenti vigenti.
Il disegno di legge incide sull'attuale legislazione sotto tre diversi profili:
dal punto di vista sanzionatorio e sostanziale vengono rimodulate le fattispecie penali previste dall'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con una più precisa definizione delle condotte punibili ed eliminando altresì il riferimento allo scopo di lucro (ridotto a mera aggravante), al fine di superare le difficoltà di prova riscontratesi nel corso dei procedimenti penali avviati;
sotto il profilo cautelare è stata inserita nel medesimo testo unico una presunzione di sussistenza di gravissime esigenze cautelari alla quale consegue, nel caso si proceda per reati di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina che si manifestano con modalità esecutive particolarmente gravi, l'applicazione della custodia cautelare in carcere, in modo del tutto analogo a quanto previsto in tema di criminalità organizzata;
sul versante processuale si è inteso favorire l'efficienza delle indagini relative ai delitti in questione escludendo l'obbligatorietà del rito direttissimo.
C) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Il disegno di legge non presenta alcun possibile profilo di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Il disegno di legge non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia, quella penale, riservata alla potestà legislativa dello Stato.
E) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
Il disegno di legge, come sopra già evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
F) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Il disegno di legge ha ad oggetto materie assistite da riserva di legge, non suscettibili di delegificazione.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
A) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
L'intervento non introduce nuove definizioni normative.
B) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.
I riferimenti normativi che figurano nel disegno di legge sono corretti.
C) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Le modifiche alla legislazione vigente (codice di procedura penale e legislazione complementare) sono state introdotte con la tecnica della novella legislativa.
D) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
L'intervento normativo non risulta comportare effetti abrogativi espliciti o impliciti.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento, con particolare riguardo all'individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
L'intervento coinvolge gli uffici giudiziari di ogni stato e grado, gli istituti penitenziari, le Forze di polizia e i servizi di assistenza sociale.
Destinatari «diretti» dell'intervento sono i soggetti indagati ed imputati in ordine ai reati previsti nell'articolato nonché le persone offese dai medesimi fatti.
B) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
Si rinvia a quanto già evidenziato nella relazione illustrativa e nell'analisi tecnico-normativa [punto 1, lettera A)].
C) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
L'obiettivo nel breve periodo è il soddisfacimento dell'esigenza di porre rimedio all'emergenza venutasi a creare negli ultimi mesi in ragione dell'eccessivo numero di migranti giunti, spesso privi di vita, presso le coste italiane.
Nel medio e lungo periodo, solo una generale e più profonda revisione della disciplina vigente in tema di immigrazione potrà fornire una valida e duratura soluzione ai problemi anzidetti.
D) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
L'impatto maggiore del presente disegno di legge riguarda l'applicazione nei confronti degli indagati per i reati previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, esclusivamente della misura custodiale carceraria; il conseguente presumibile aumento dei soggetti destinatari di tale misura comporterà, in ogni caso, un impegno ampiamente sopportabile dalle strutture attualmente esistenti.
E) Aree di criticità.
Non si riscontrano aspetti di criticità nel testo normativo proposto.
F) Opzioni alternative alla regolazione ed opzioni regolatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
Nell'assenza di interventi normativi «di sistema», che consentano di superare in maniera duratura i problemi di contenimento del flusso
migratorio, le modifiche proposte costituiscono un valido mezzo per raggiungere, nel breve periodo, il risultato prefissato.
G) Strumento tecnico-normativo eventualmente più appropriato.
Il disegno di legge è l'unico strumento tecnico-normativo possibile tenuto conto della materia, riservata alla legge, oggetto dell'intervento.
disegno di legge ¾¾¾
|
Art. 1. (Modifiche all'articolo 12 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286). 1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona»; b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni e con la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui: a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone; b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale; d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti; e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti»; c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente: «3-bis. Se i fatti di cui al comma 3 sono commessi ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata»; d) il comma 3-ter è sostituito dal seguente: «3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3: a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento; b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto»; e) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è obbligatorio l'arresto in flagranza»; f) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: «4-bis. Quando sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati previsti dal comma 3, è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non sussistono esigenze cautelari. 4-ter. Nei casi previsti dai commi 1 e 3 è sempre disposta la confisca del mezzo di trasporto utilizzato per commettere il reato, anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti». Art. 2. (Modifica all'articolo 407 del codice di procedura penale). 1. All'articolo 407, comma 2, lettera a), numero 7-bis), del codice di procedura penale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonché dei delitti previsti dall'articolo 12, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni». Art. 3. (Disposizione finanziaria). 1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
[1] L’attuale formulazione dell’articolo 12 è frutto dell’approvazione della legge n. 189 del 2002 e del successivo decreto-legge n. 241 del 2004, che ha inasprito le sanzioni precedentemente previste.
[2] La legge n. 189 del 2002 ha integrato la fattispecie incriminatrice considerando come illecito non solo il favoreggiamento all’ingresso, ma anche le attività dirette a favorire l’uscita dall’Italia e l’ingresso illegale in altro Stato (immigrazione clandestina di transito e emigrazione clandestina), colmando una lacuna nell’ordinamento previgente. Tale lacuna aveva portato la Corte di cassazione ad affermare che non costituisce reato la condotta di chi, senza essere concorso nell’attività illecita diretta a favorire l’ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, ovvero senza favorirne la permanenza, si fosse adoperato per favorire l’uscita dal territorio nazionale di stranieri clandestini, atteso che l’art. 10 della legge n. 40 del 1998 (confluita nel D.lgs. 286/1998) non prevedeva come reato l’attività di intermediazione di movimenti illeciti, o comunque clandestini, di lavoratori migranti, che non si risolvono nel favorire materialmente il loro ingresso o la loro permanenza nello Stato” (Cass. pen. Sez. VI, sentenza 22 novembre 2000. n. 4060).
[3] Legge 26 luglio 1975, n. 354, Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.