Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato - A.C. 615
Riferimenti:
AC n. 615/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 85
Data: 09/01/2007
Descrittori:
AVVOCATI E PROCURATORI   ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE
INCOMPATIBILITA' NEL PUBBLICO IMPIEGO   LAVORATORI DIPENDENTI
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AC n. 5943/XIV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

 

Incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato

A.C. 615

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 85

 

 

9 Gennaio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Giustizia

SIWEB

 

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File: gi0092.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

Schede di lettura

Quadro normativo  9

Contenuto della proposta di legge  12

Progetto di legge

§      A.C. 615, (on. Mazzoni), Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati15

Normativa di riferimento

§      Legge 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 1, co. 56, 56-bis, 57)19

§      Legge 25 novembre 2003, n. 339. Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato  22

 

Lavori parlamentari svolti nella XIV Legislatura

Progetto di legge

§      A.C. 5943, (on. Mazzoni), Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato  27

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 20 dicembre 2005  33

Seduta del 19 gennaio 2006  35

Seduta del 26 gennaio 2006  37

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 7 febbraio 2006  41

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 1° febbraio 2006  43

Dottrina

§      E. SACCHETTINI, Nel termine dei trentasei mesi di moratoria le incongruenze del regime transitorio (commento alla legge 25 novembre 2003, n. 339) in Guida al Diritto, n. 48/2003  47

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 615

Titolo

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati

Iniziativa

On. Mazzoni

Settore d’intervento

Professioni

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§    Presentazione

10 maggio 2006

§    Annuncio

 

§    Assegnazione

11 luglio 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede

Sede referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali), XI Commissione (Lavoro), XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea)

 


Struttura e oggetto

Contenuto

Il provvedimento in esame interviene sulla legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato) pur non toccandone l’impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con l’esercizio di lavoro pubblico dipendente.

Sostanzialmente la proposta di legge, eliminando la disciplina transitoria di cui all’articolo 2 della citata legge 339/2003, salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell’art. 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 662/1996 e la reintroduzione dell’incompatibilità assoluta ad opera dell’art. 1 della legge 339/2003, escludendo che ai dipendenti citati si applichi la suddetta incompatibilità.

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto della sola relazione illustrativa.

 


Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge interviene a modificare una legge ordinaria dello Stato: si giustifica, pertanto, l’utilizzazione dello strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia “professioni”, ai sensi dell’articolo 117, comma 3, della Costituzione è materia di legislazione concorrente.

La proposta di legge in esame, tuttavia, proponendosi di disciplinare il regime di incompatibilità della professione di avvocato con lo status di pubblico dipendente, appare riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’articolo 117, comma 2, lettera g (Ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali).


Schede di lettura

 


Quadro normativo

 

L’art. 3 del RDL 27 novembre 1933, n. 1578 “Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore” dopo aver enumerato specifiche ipotesi d'incompatibilità con lo svolgimento di altre professioni e attività (comma 1), disponeva che l'esercizio della professione di avvocato fosse anche incompatibile con qualunque impiego o ufficio presso pubbliche amministrazioni (comma 2).

Era, inoltre, ritenuto incompatibile ogni altro impiego retribuito, anche se consistente nella prestazione di opera di assistenza o consulenza legale, che non avesse carattere scientifico o letterario (comma 3).

Il comma 4 esclude, tuttavia, dalla disciplina dell’incompatibilità i professori e gli assistenti delle università e degli altri istituti superiori ed i professori degli istituti secondari dello Stato; gli avvocati ed i procuratori degli uffici legali istituiti sotto qualsiasi denominazione ed in qualsiasi modo presso gli enti di cui allo stesso secondo comma, per quanto concerne le cause e gli affari propri dell'ente presso il quale prestano la loro opera. Essi sono iscritti nell'elenco speciale annesso all'albo.

 

Allo scopo di incoraggiare il part-time nelle pubbliche amministrazioni, il comma 56 dell'articolo 1 della legge 662/1996 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»), cd. collegato alla finanziaria 1997, ha poi stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 58, comma 1, del D.Lgs 29/1993 (ora art. 53 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) - che aveva invece ribadito le precedenti incompatibilità anche per i dipendenti a tempo parziale nonché le disposizioni di legge e di regolamento che vietavano l'iscrizione in albi professionali - non si sarebbero applicate ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro part-time con prestazione lavorativa non superiore al 50% di quella a tempo pieno. Il comma 57 della stessa legge 662 ha inoltre previsto che il rapporto di lavoro part-time può essere costituito relativamente a tutti i profili professionali appartenenti alle varie qualifiche o livelli dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione del personale militare, di quello delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Su tale disciplina è intervenuto, a conferma, il DL 28 marzo 1997, n. 79 “Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica” il cui art. 6 - aggiungendo il comma 56-bis all'articolo 1 della citata legge 662/1996 - abrogava le disposizioni che vietano l'iscrizione ad albi e l'esercizio di attività professionali per i soggetti di cui al comma 56 (dipendenti pubblici con prestazione lavorativa non superiore al 50%), lasciando ferme le altre disposizioni in materia di requisiti per l'iscrizione ad albi professionali e per l'esercizio delle relative attività. Come norma di garanzia, si è previsto il divieto per le amministrazioni pubbliche di conferire incarichi professionali ai dipendenti pubblici iscritti ad albi professionali e che esercitino attività professionale. In sede di conversione del decreto legge (legge 28 maggio 1997 n. 140 ) era aggiunta una disposizione nello stesso comma 56-bis che introduceva, per tali dipendenti, il divieto di assunzione del patrocinio in controversie nelle quali sia parte una pubblica amministrazione».

Nonostante la normativa vigente prevedesse, quindi, la libera iscrizione agli albi degli avvocati da parte dei dipendenti pubblici part-time, anche a seguito delle ordinanze del 29 gennaio 1998 da parte del Consiglio Nazionale Forense, gli ordini territoriali non accettavano le relative richieste.

 

Il Consiglio nazionale forense, con sei ordinanze del 29 gennaio 1998, proponeva davanti alla Corte costituzionale, il giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 56 e 57, della legge 662/1996. Osservava tra l’altro, il C.N.F. come “nel conflitto tra le due apparenze e le due responsabilità, l'avvocato - a torto o a ragione non rileva - potrebbe ritenersi limitato nel disimpiegamento di tutte le attività di difesa che la legge consente, e rinunziare a taluni atti, con evidente pregiudizio della posizione dell'assistito, oppure potrebbe giovarsi della sua posizione all'interno dell'amministrazione della giustizia per procurare indebiti vantaggi, con evidente pregiudizio dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione: nell'un caso avremmo una grave violazione dell'art. 24, nell'altro una grave violazione degli artt. 97 e 98 della Costituzione. Le considerazioni qui esposte giustificherebbero una pronunzia additiva della Corte costituzionale, nel senso della dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme di cui ai commi 56 e 56-bis dell'art. 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nella parte in cui queste non escludono la professione d'avvocato dal proprio campo di applicazione”

 

Dopo che la questione di costituzionalità sollevata dal C.N.F. fu risolta con una pronuncia interlocutoria di inammissibilità per motivi procedurali (Ordinanza 12-20 maggio 1999 n. 183), undici ordinanze dello stesso Consiglio nazionale forense, emesse il 23 settembre 1999 (n. 10 ordinanze) e il 28 ottobre 2000, promossero un nuovo scrutinio di costituzionalità.

La Corte costituzionale, con sentenza 4-11 giugno 2001 n. 189, dichiarò infondata la riproposta questione di costituzionalità della normativa in questione, riaprendo così ai dipendenti pubblici a metà tempo le iscrizioni agli albi degli avvocati.

 

Su tale situazione è, però, intervenuta la legge 25 novembre 2003, n. 339 “Norme in materia di incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato”.

La legge ha stabilito (articolo 1) la non applicabilità per l'iscrizione agli albi degli avvocati delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge 23 dicembre 1996, n. 662 (v. ante).

Tale inapplicabilità ope legis ha significato un ritorno alla vigenza della citata normativa del R.D.L. 1578 del 1933 che, come accennato, prevedeva l’incompatibilità totale dei dipendenti pubblici (senza distinzione di impiego, part-time o a tempo pieno) all’esercizio della professione forense e conseguente l’impossibilità di tali dipendenti, pur in possesso dei requisiti di legge, ad iscriversi negli albi degli avvocati.

I motivi dell’intervento normativo hanno riguardato, in sostanza, quelle che erano le perplessità del mondo dell’avvocatura in relazione alla disciplina introdotta con la legge 662/1996. Con tale disciplina sarebbe lesa sostanzialmente l'indipendenza del difensore (intesa in senso ampio e tecnico di mancanza di subordinazione) e la inviolabilità del diritto di difesa, con conseguenze potenzialmente suscettibili di basare il prestigio del difensore sul suo potere nell'ambito dell'amministrazione anziché sulla sua professionalità.

 

In relazione alla posizioni giuridiche nel frattempo maturate, la legge 339/2003 introduce all’articolo 2, una disposizione transitoria che lascia due diverse opzioni al dipendente pubblico:

a) mantenimento del posto di lavoro dipendente; - è accordato, a tal fine, un periodo di moratoria di 36 mesi al pubblico dipendente (iscritto all'albo forense in forza delle norme di legge dichiarate ora inapplicabili) entro il quale egli può optare per il mantenimento del rapporto d'impiego dandone comunicazione al consiglio dell'ordine.

Nonostante non sia esplicitamente specificato dalla legge, la scelta del lavoro dipendente comporta la cancellazione d’ufficio dall’albo del dipendente pubblico-avvocato da parte del consiglio dell’ordine di appartenenza. Analogo epilogo si avrà lo spirare del termine dei 36 mesi senza che venga effettuata alcuna opzione (in tal caso, è precisata la cancellazione d’ufficio).

Il comma 2 dell’art. 2 precisa, però che in entrambe le ipotesi (opzione espressa per il mantenimento dell’impiego o tacita al decorso dei 36 mesi) il dipendente ha diritto di essere reintegrato nel posto di lavoro a tempo pieno.

In linea con i principi generali, appare pacifico che in caso di scelta del rapporto di lavoro, il dipendente pubblico – conservandone i requisiti - potrà sempre poi richiedere l'iscrizione all'albo una volta che sia venuto a cessare il rapporto di lavoro stesso..

b) l’opzione per la professione forense; entro lo stesso periodo di 36 mesi il dipendente pubblico può optare per la cessazione del rapporto d’impiego mantenendo l’iscrizione all’albo degli avvocati (art. 2, comma 3).

Tale scelta non è però definitiva, in quanto il legislatore del 2003 ha previsto un periodo eccezionalmente lungo, ovvero 5 anni, entro il quale l’ex dipendente pubblico, ora solo avvocato, può chiedere di essere reintegrato nell’impiego a tempo pieno con la qualifica ricoperta al momento dell'opzione, con esclusione delle ipotesi di soprannumero; naturalmente, l'anzianità durante il periodo di cessazione del lavoro dipendente è sospesa (art. 2, comma 4).

 


Contenuto della proposta di legge

 

Il provvedimento in esame interviene sulla legge 339/2003 pur non toccandone l’impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell’esercizio della professione di avvocato con l’esercizio di lavoro pubblico dipendente.

L’intervento mira a sanare una complessa problematica che si è aperta con l’introduzione della disciplina transitoria di cui all’articolo 2 della stessa legge 339 (v. ante), venuta ad intaccare diritti quesiti.

La proposta di legge si compone di due soli articoli.

Con il primo, è aggiunta all’art. 1 della legge 339/2003 una disposizione (comma 1-bis) che sancisce l’inapplicabilità del comma 1 ai dipendenti pubblici iscritti all’albo degli avvocati ai sensi della legge 662/1996 (articolo 1, comma 1).

Ne consegue che per tali soggetti rivivono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge 662/1996 che permettono l’iscrizione agli albi degli avvocati.

La finalità, in definitiva, è quella di salvaguardare le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell’art. 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 662/1996 e la reintroduzione dell’incompatibilità assoluta ad opera dell’art. 1 della legge 339/2003.

Per motivi di coordinamento, con il successivo comma 2 dell’articolo 1 è, di conseguenza, disposta l’abrogazione dell’art. 2 della stessa legge 339/2003 relativo alla descritta disciplina transitoria.

 

L’articolo 2 della proposta di legge è, infine, relativo all’entrata in vigore del provvedimento.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 615

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

MAZZONI

¾

 

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di iscrizione all'albo degli avvocati

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 10 maggio 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


Onorevoli Colleghi! - La legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, ha già messo in luce debolezze più volte evidenziate nel corso della discussione in Parlamento.

      In particolare, la disciplina transitoria dettata dall'articolo 2, come, peraltro, autorevolmente commentato («Guida al diritto» de Il Sole 24 ore), pone seri problemi di incostituzionalità.

      La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tenere ferma la volontà del legislatore di ristabilire l'incompatibilità tra iscrizione all'albo degli avvocati e rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni, cioè l'articolo 1 della legge n. 339, salvaguardando però le posizioni acquisite medio tempore, ossia acquisite tra l'abolizione dell'incompatibilità stabilita dall'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge n. 662 del 1996 e la sua reintroduzione.

      Il testo della proposta di legge si compone di due articoli: il primo prevede l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, facendo salvi i diritti acquisiti, e l'abrogazione dell'articolo 2 della medesima legge, e il secondo, che reca la data di entrata in vigore.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

      1. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

      2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

 

 

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 


SIWEB

Lavori parlamentari svolti nella XIV Legislatura

 


Progetto di legge

 


N. 5943

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato MAZZONI

¾

 

Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 24 giugno 2005

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Colleghi! - La legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, ha già messo in luce debolezze più volte evidenziate nel corso della discussione in Parlamento.

In particolare, la disciplina transitoria dettata dall'articolo 2, come, peraltro, autorevolmente commentato (Guida al diritto de Il Sole 24 ore), pone seri problemi di incostituzionalità.

La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di tenere ferma la volontà del legislatore di ristabilire l'incompatibilità, cioè l'articolo 1, salvaguardando però le posizioni acquisite medio tempore, ossia acquisite tra l'abolizione dell'incompatibilità di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57, della legge n. 662 del 1996 e la sua reintroduzione.

Il testo della proposta di legge si compone di due articoli: uno che prevede l'introduzione di un nuovo comma all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, facendo salvi i diritti acquisiti, e l'abrogazione dell'articolo 2 della medesima legge, e un articolo che reca la data di entrata in vigore.


 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 1 non si applica ai pubblici dipendenti che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo degli avvocati ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e che risultano iscritti al medesimo albo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2. L'articolo 2 della legge 25 novembre 2003, n. 339, è abrogato.

 

Art. 2.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

Resoconto di martedì 20 dicembre 2005

SEDE REFERENTE

 

 


Martedì 20 dicembre 2005. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.45.

 

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti.

C. 5943 Mazzoni.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Erminia MAZZONI (UDC), relatore, osserva che il provvedimento in esame interviene sulla legge 25 novembre 2003, n. 339 (Norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato) pur non toccandone l'impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio di lavoro pubblico dipendente.

Sostanzialmente la proposta di legge, eliminando la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della citata legge n. 339 del 2003, salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, escludendo che ai dipendenti citati si applichi la suddetta incompatibilità.

L'intervento mira a sanare una complessa problematica che si è aperta con l'introduzione della disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della stessa legge n. 339, venuta ad intaccare diritti quesiti.

La proposta di legge si compone di due soli articoli.

Con l'articolo 1, è aggiunta, all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003, una disposizione (comma 1-bis) che sancisce l'inapplicabilità del comma 1 ai dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati ai sensi della legge n. 662 del 1996 (articolo 1, comma 1). Ne consegue che per tali soggetti rivivono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge n. 662 del 1996 che permettono l'iscrizione agli albi degli avvocati.

Rileva che la finalità, in definitiva, è quella di salvaguardare le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003.

Per motivi di coordinamento, con il successivo comma 2 dell'articolo 1 è, di conseguenza, disposta l'abrogazione dell'articolo 2 della stessa legge n. 339 del 2003 relativo alla descritta disciplina transitoria.

L'articolo 2 della proposta di legge è, infine, relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

Sergio COLA (AN) ritiene necessario che la Commissione, al fine di proseguire l'esame del provvedimento, venga in possesso dei dati relativi al numero degli avvocati che si trovano nelle condizioni di cui alla proposta di legge.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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Resoconto di giovedì 19 gennaio 2006

 


SEDE REFERENTE

 

Giovedì 19 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione dell'avvocato per i pubblici dipendenti.

C. 5943 Mazzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 20 dicembre 2005.

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella seduta del 20 dicembre 2005 il relatore ha illustrato il provvedimento e che il deputato Cola aveva sottolineato che la Commissione, al fine di  proseguire l'esame del provvedimento, sarebbe dovuta venire in possesso dei dati relativi al numero degli avvocati che si trovano nelle condizioni di cui alla proposta di legge.

Francesco BONITO (DS-U) osserva che la proposta di legge in esame è tesa a modificare la disciplina transitoria relativa all'esercizio della disciplina forense da parte dei dipendenti di enti pubblici, salvaguardando le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003.

A nome del proprio gruppo dichiara di condividere il contenuto del provvedimento, del quale auspica una sollecita approvazione.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare. Fissa il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 16 di lunedì 23 gennaio 2006. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 

 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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Resoconto di giovedì 26 gennaio 2006

 

 


SEDE REFERENTE

 

Giovedì 26 gennaio 2006. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giuseppe Valentino.

La seduta comincia alle 13.05.

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti.

C. 5943 Mazzoni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 gennaio 2006.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che non sono stati presentati emendamenti e che pertanto il testo sarà trasmesso alle Commissioni di merito per il parere di competenza. Ritiene che sul provvedimento possa convergere il consenso necessario per trasferirne l'esame in sede legislativa e avverte che si procederà alla verifica della sussistenza delle condizioni previste.

Michele RANIELI (UDC) e Francesco BONITO (DS-U) si dichiarano favorevoli al trasferimento del provvedimento in esame in sede legislativa.

Il Sottosegretario Giuseppe Valentino condivide l'opportunità di trasferire il provvedimento in esame in sede legislativa.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 13.10


 

 

 


 

Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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Resoconto di martedì 7 febbraio 2006

TESTO AGGIORNATO AL 14 FEBBRAIO 2006

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

 

Martedì 7 febbraio 2006. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN. - Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa, Filippo Berselli.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti.

C. 5943 Mazzoni.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

 

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, illustra il contenuto del provvedimento, facendo presente che le disposizioni dalla stessa recate, proponendosi di disciplinare, in rapporto ad un periodo temporalmente determinato, il regime di incompatibilità della professione di avvocato con lo status di pubblico dipendente, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato. Ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, propone di esprimere un parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 1).


 


ALLEGATO 1

 

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti (C. 5943 Mazzoni).

 

PARERE APPROVATO

 

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminata la proposta di legge C. 5943 Mazzoni, «Modifiche alla legge 25 novembre 2003, n. 339, in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato»,

rilevato che le disposizioni dalla stessa recate, proponendosi di disciplinare, in rapporto ad un periodo temporalmente determinato, il regime di incompatibilità della professione di avvocato con lo status di pubblico dipendente, appaiono prevalentemente riconducibili alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» che l'articolo 117, secondo comma, lettera g), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

 

 

 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

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Resoconto di mercoledì 1° febbraio 2006

 


SEDE CONSULTIVA

 

Mercoledì 1o febbraio 2006. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato per i pubblici dipendenti.

C. 5943 Mazzoni.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Nulla osta).

 

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Michele COSSA (Misto-LdRN.PSI), relatore, rileva che il provvedimento in esame interviene sulla legge 25 novembre 2003, n. 339, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato, pur non intaccandone l'impianto complessivo, centrato sulla reintrodotta incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato con l'esercizio di lavoro pubblico dipendente. Sostanzialmente la proposta di legge, eliminando la disciplina transitoria di cui all'articolo 2 della citata legge n. 339 del 2003, salvaguarda le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge 662/1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della medesima legge 339, escludendo che ai dipendenti citati si applichi la suddetta incompatibilità.

Evidenzia quindi che la proposta di legge si compone di due articoli. L'articolo 1 aggiunge all'articolo 1 della legge n. 339 del 2003 il nuovo comma 1-bis che sancisce l'inapplicabilità del comma 1 ai dipendenti pubblici iscritti all'albo degli avvocati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 662 del 1996, legge finanziaria per il 1997. Ne consegue che per tali soggetti rivivono le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della citata legge n. 662 che permettono l'iscrizione agli albi degli avvocati. La finalità, in definitiva, è quella di salvaguardare le posizioni acquisite medio tempore dai dipendenti pubblici tra la vigenza dell'articolo 1, commi 56, 56-bis e 57 della legge n. 662 del 1996 e la reintroduzione dell'incompatibilità assoluta ad opera dell'articolo 1 della legge n. 339 del 2003. Osserva poi che per motivi di coordinamento, con il successivo comma 2 dell'articolo 1, è disposta l'abrogazione dell'articolo 2 della stessa legge n. 339 relativo alla descritta disciplina transitoria. L'articolo 2 della proposta di legge è, infine, relativo all'entrata in vigore del provvedimento.

Non essendovi profili di rilievo sul piano della compatibilità comunitaria del provvedimento, propone di esprimere nulla osta, per i profili di competenza della Commissione politiche dell'Unione europea, all'ulteriore proseguimento dell'esame del provvedimento da parte della Commissione di merito.

Riccardo CONTI (UDC-CCD-CDU) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Monica Stefania BALDI (FI) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega nord federazione padana,  voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.