Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori - A.C. 1495 e abb. (Lavori preparatori nella XIV legislatura ) - Parte seconda
Riferimenti:
AC n. 1495/XV   AC n. 1289/XV
AC n. 1330/XV   AC n. 1662/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 65
Data: 03/11/2006
Descrittori:
TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI     
Organi della Camera: II-Giustizia
Altri riferimenti:
AC n. 3838-A/XIV   AC n. 3839-A/XIV
AC n. 3838/XIV   AS n. 3058/XIV
AC n. 3839/XIV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori

A.C. 1495 e abb.

Lavori preparatori nella XIV Legislatura

 

 

 

 

 

n. 65

parte II

 

3 novembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: GI0053a.doc

 

 


INDICE

Iter alla Camera

Progetti di legge

§      A.C. 3838, (on. Bonito ed altri), Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, e introduzione nel sistema di tutela dei diritti dell'azione di gruppo  5

§      A.C. 3839, (on. Lettieri ed altri), Disposizioni per l'introduzione dell'’’azione di classe’’ a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti7

Esame in sede referente

-       II Commissione (Giustizia)

Seduta del 14 ottobre 2003  13

Seduta del 4 dicembre 2003  17

Seduta del 17 dicembre 2003  19

Seduta del 27 gennaio 2004  21

Seduta del 25 marzo 2004  23

Seduta del 6 aprile 2004  25

Seduta del 26 maggio 2006  27

Seduta del 16 giugno 2004  29

Seduta del 6 luglio 2004  33

Seduta del 13 luglio 2004  39

Seduta del 15 luglio 2004  43

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla II Commissione (Giustizia)

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 12 febbraio 2004  47

Seduta del 15 luglio 2004  49

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 4  marzo 2004  51

Seduta del 10 marzo 2004  53

-       VI Commissione (Finanze)

Seduta dell’11 febbraio 2004  55

Seduta del 25 febbraio 2004  57

Seduta del 14 luglio 2004  61

Seduta del 15 luglio 2004  65

-       X  Commissione (Attività produttive)

Seduta del 25 febbraio 2004  69

Seduta del 3 marzo 2004  71

Seduta del 9  marzo 2004  73

Seduta del 17  marzo 2004  75

Seduta del 23  marzo 2004  79

Seduta del 14 luglio 2004  85

-       XIV Commissione (Politiche dell’Unione europea])

Seduta del 24 febbraio 2004  89

Seduta del 15 luglio 2004  91

§      Pareri resi all’Assemblea

-       I Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del  20 luglio 2004  93

-       V Commissione (Bilancio)

Seduta del 20 luglio 2004  95

Relazione della II Commissione (Giustizia)

§      A.C. 3838-3839-A  99

Esame in Assemblea

Seduta del 16 luglio 2004  111

Seduta del 21 luglio 2004  121

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 3058, (on. Bonito, Lettieri ed altri), Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti153

 


SIWEB

Iter alla Camera

 


Progetti di legge

 


N. 3838

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati BONITO, VIOLANTE, FINOCCHIARO, CARBONI, CEREMIGNA, GRILLINI, KESSLER, LEONI, LUCIDI, MAGNOLFI, MANCINI, MUSSI, NIGRA, SINISCALCHI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, BELLILLO,  BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOATO, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUEMI, BUFFO, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CAZZARO, CENNAMO, CORDONI, CRISCI, DE BRASI, DEIANA, ALBERTA DE SIMONE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FLUVI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FUMAGALLI, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, GUERZONI, INNOCENTI, LABATE, LOIERO, LUCA', LUMIA, LUSETTI, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI, MAZZARELLO, MAZZUCA, MELANDRI, MOLINARI, MONTECCHI, MOTTA, NANNICINI, OSTILLIO, PAPPATERRA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISAPIA, POLLASTRINI, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, ROCCHI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SPINI, TIDEI, TRUPIA, ZUNINO

¾

 

Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, e introduzione nel sistema di tutela dei diritti dell'azione di gruppo

 

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Presentata il 27 marzo 2003

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Onorevoli Colleghi! - La recente discussione nell'Aula della Camera dei deputati in ordine al decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, recante "Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità", ha messo in evidenza una grave lacuna del nostro sistema di tutela giudiziaria dei diritti.

La vicenda, pur nota, merita di essere brevemente ricordata.

Con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sanzionò pesantemente alcune compagnie di assicurazione dopo aver accertato che le stesse, sulla base di un accordo di cartello teso a uniformare il prezzo della polizza RC auto, avevano applicato aumenti dei prezzi assicurativi dal 1995 al 2000 superiori a quelli che un regime di libera concorrenza in materia di tariffe avrebbe determinato.

La pronuncia dell'Autorità garante, puntualmente impugnata, ha avuto il controllo di legittimità da parte della giurisdizione amministrativa la quale, con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 6139 del 2001 e quella successiva, resa in sede di gravame, del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2199 del 26 febbraio 2002, ha confermato l'esistenza del cartello delle compagnie assicurative, il carattere anticompetitivo del regime determinatosi in seguito alla violazione delle regole sulla libera concorrenza e il conseguente danno del consumatore o utente assicurato.

A seguito della decisione dell'Autorità garante e della sua conferma giudiziaria, un cospicuo numero di assicurati ha chiesto al giudice ordinario e in particolare al giudice di pace competente in ragione del modesto valore delle controversie individualmente iniziate, il risarcimento del danno, ottenendo sentenze a sè favorevoli.

Le compagnie di assicurazioni soccombenti hanno investito, a questo punto, la Corte di Cassazione, sostenendo la tesi in forza della quale l'azione risarcitoria si fondava sulla asserita violazione della normativa antitrust, di guisa che, ai sensi della legge di riferimento, doveva essere riconosciuta la competenza della corte di appello a conoscere le domande proposte dall'assicurato.

La Suprema Corte, sezione I civile, con sentenza 27 giugno - 9 dicembre 2002, n. 14.475, ha rigettato il ricorso delle compagnie, negando la competenza della corte di appello in unico grado e affermando i seguenti princìpi (si veda "Guida al diritto", 8 febbraio 2003, pagina 68): "In caso di intese restrittive della libertà di concorrenza, vietate dal legislatore con la legge n. 287 del 1990 e di ricadute di queste sul "consumatore finale", con conseguenti, per lui, maggiori oneri, l'azione risarcitoria eventualmente spettante al detto consumatore ha "i caratteri ordinari di una ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza, e non quelli dell'azione ex articolo 33, secondo comma, della legge n. 287 del 1990, rimessa - in quanto tale - alla cognizione esclusiva della Corte di appello in unico grado di merito". Ciò, in particolare, in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, nell'ipotesi in cui si pretenda, a titolo di risarcimento danni per l'esistenza di una tale vietata intesa, una somma pari al 20 per cento del premio di polizza pagato, nonché l'ordine alla compagnia del rinnovo del contratto alle condizioni di prezzo giusto e conforme alla legge, "con clausola di contenimento della domanda nella competenza per valore dell'adito giudice di pace", qualora nella citazione introduttiva "la deduzione stessa del supposto accordo di cartello si riveli, nella sua sostanza, vaga e generica nei contenuti, così come sostanzialmente vaga si riveli l'esplicitazione dei termini di diretto riverbero dell'accordo in questione, nella determinazione del concreto livello tariffario conosciuto", "tanto da collocare, nei fatti, l'accordo in questione sul mero sfondo dell'accaduto, e da concentrare piuttosto il nucleo problematico dei termini giuridici della vicenda sul problema della legittimità o meno, dell'aumento di premio praticato"".

A questo punto il Governo è intervenuto nella vicenda con il citato decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, ad oggi approvato dalla Camera dei deputati per la conversione in legge e pendente per la approvazione definitiva al Senato della Repubblica, modificando l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nel senso che per le controversie relative ai contratti per adesione di cui all'articolo 1342 del codice civile, ai contratti cioè conclusi mediante la sottoscrizione di moduli standard e di formulari, la decisione non può essere assunta, inappellabilmente, secondo equità, indipendentemente dal valore delle controversie, bensì secondo diritto e, quindi, all'esito di più articolate e costose istruttorie processuali, con la possibilità del gravame di merito. Gli effetti pratici dell'iniziativa governativa sono di palese evidenza: dilatazione dei tempi del processo, lievitazione enorme dei costi processuali, antieconomicità della tutela giurisdizionale per controversie di valore assai modesto.

L'attuale situazione normativa, così come determinata in peius dall'intervento del Governo, appare, poi, in contrasto con tutta la legislazione comunitaria e nazionale di tutela dei consumatori introdotta negli ultimi anni nei più svariati settori, legislazione con la quale si sono accresciute e non certo diminuite le tutele dei consumatori, tutele poi che hanno sempre individuato nel giudizio di equità e nella sua inappellabilità uno strumento utile in direzione della semplificazione delle procedure giudiziarie nelle controversie dei consumatori di più modesto valore economico (cosiddette "small claim").

La vicenda relativa alla RC auto, riguarda 39 tra le maggiori compagnie assicurative del Paese, le polizze RC auto, contratte nel quinquennio 1998-2000 e, quindi, milioni di utenti assicurati; le associazioni dei consumatori e degli utenti indicano, al riguardo 18.000.000 di lesioni risarcibili.

La modifica legislativa inoltre produrrà i suoi effetti su tutte le controversie relative ai contratti di massa e, quindi, in ogni controversia tra consumatori o utenti e grandi imprese distributrici di servizi come quelle operanti per la telefonia, il credito, l'acqua, la luce, il gas, i trasporti, il turismo, con la conseguenza che l'intera collettività nazionale, giacchè si tratta di servizi essenziali coinvolgenti l'intera collettività nazionale, vede radicalmente ridotta la propria possibilità di tutela nella ipotesi di danno individuale di non rilevante entità, e questo a causa di una insopportabile antieconomicità della tutela giudiziaria dei suoi diritti.

Ne consegue che di fronte alle inadeguatezze, ai costi, ai rischi del contenzioso individuale collegato alla tutela dei cittadini italiani rispetto a una tipologia contrattuale - quella dei contratti di massa appunto - destinata a caratterizzare i rapporti giuridici delle società evolute in misura sempre più diffusa (già oggi non c'è famiglia italiana che non sia parte in una pluralità di negozi contrattuali riferibili all'articolo 1342 del codice civile) si appalesa necessario un intervento del legislatore teso al superamento della sperequazione contrattuale insita nell'istituto giuridico di cui al citato articolo 1342 del codice civile, attraverso il perseguimento della effettività della tutela dei cittadini consumatori o utenti.

Di qui il fondamento e le motivazioni profonde della presente iniziativa legislativa.

Occorre introdurre anche nel nostro Paese nuovi strumenti processuali capaci di corrispondere alle problematiche indotte da quelle controversie le quali siano potenzialmente idonee al coinvolgimento della collettività dei consumatori o degli utenti in quanto cagionate da violazioni commesse nell'ambito di rapporti standardizzati e uniformi relativi alla fornitura di servizi e alla produzione di beni di largo consumo. Tali sono le cosiddette "azioni di gruppo", le quali consentono di trattare con un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande o pretese individuali, originate da un unico atto illecito (cosiddetto "torti di massa") e di estendere gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Strumenti con tali caratteristiche giuridiche non esistono nel nostro ordinamento, mentre godono di larga e antica diffusione nei sistemi di common law e in particolare negli USA (cosiddetta "class action") oltre che in altri Paesi come la Francia (cosiddetta "action conjoincte").

Attualmente l'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori prevista nel nostro sistema giuridico è l'azione inibitoria di cui all'articolo 1469-sexies del codice civile in materia di clausole vessatorie e di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998, esperibile in tutti i casi in cui sia leso l'interesse collettivo dei consumatori o degli utenti, azione la quale, peraltro, ha uno scopo assai limitato, e cioè quello esclusivamente preventivo, di far cessare i comportamenti illeciti e/o pregiudiziali per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Essa, pertanto, non può essere utilizzata per conseguire la riparazione ovvero il risarcimento dei danni individuali.

Intendiamo colmare tale lacuna divenuta insopportabile dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18.

I vantaggi della "azione di gruppo" riparatoria e risarcitoria appaiono di tutta evidenza sia con riferimento ai tempi del processo, sia con riferimento alla certezza del diritto, sia con riferimento alla efficacia e alla equità del risultato.

Quanto alla durata dei giudizi, infatti, giova osservare che con un solo giudizio il sistema di tutela assorbirebbe migliaia di controversie, con ciò riducendosi l'impatto sulla macchina giudiziaria e con conseguente abbattimento dei relativi oneri difensivi.

Quanto alla certezza del diritto non è chi non veda che un'unica decisione in luogo di molte decisioni, ancorché originate da uno stesso fatto illecito, evita in radice la possibilità di pronunce diverse.

Quanto, infine, alla efficacia e alla equità del risultato, un'unica decisione valida per tutte le parti interessate in costanza di illecito assunto con effetti plurioffensivi corrisponde maggiormente agli interessi sia dei consumatori e degli utenti, sia delle imprese coinvolte.

Un esempio divenuto ormai un classico per gli studiosi in materia di tutela collettiva dei consumatori e degli utenti, rende più chiare la potenzialità e l'efficacia di questo strumento in relazione alle controversie del consumo: in California, la Yellow Cab Co (compagnia di taxi) aumentò le sue tariffe, modificando i tassametri, in violazione delle disposizioni amministrative. Un gran numero di passeggeri pagò un prezzo lievemente più alto di quello dovuto, consentendo alla compagnia di realizzare un beneficio enorme (circa un milione e mezzo di dollari). Attraverso una class action introdotta in nome di tutti i consumatori danneggiati, la cui identificazione non era in quel caso possibile, la Corte accolse la domanda adottando un criterio di fuid recovery: i taxisti furono condannati ad applicare una tariffa inferiore a quella normale fino a quando i loro profitti illeciti non fossero redistribuiti ai consumatori (caso Daar versus Yellow Cab Co). L'interesse e gli studi sull'esperienza statunitense in materia di class actions, sui necessari adattamenti di questo istituto alla realtà e alla cultura giuridica europea e, più in generale, sugli strumenti di tutela collettiva dei consumatori, si sono moltiplicati negli anni recenti anche in Europa: per una recente panoramica sull'argomento si veda Carlo Maria Verardi (a cura di) "La tutela collettiva dei consumatori", Napoli, 1995.

La proposta di legge si compone di un solo articolo con il quale, a integrazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", si riconosce alle associazioni riconosciute dei consumatori e degli utenti il diritto all'azione collettiva non soltanto di natura dichiarativa e inibitoria, bensì anche di natura risarcitoria.



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: ", ivi compresi il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi dal professionista ovvero di inadempimenti o di violazioni da esso commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti".

 


 

N. 3839

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

LETTIERI, BANTI, BOCCIA, BOTTINO, BURTONE, CAMO, DE FRANCISCIS, DUILIO, FISTAROL, FRIGATO, GIACHETTI, IANNUZZI, LADU, LETTA MEDURI, MERLO, MICHELI, MILANA, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, REALACCI, REDUZZI, RUGGERI, RUSCONI, SANTAGATA, STRADIOTTO, VERNETTI, VILLARI

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Disposizioni per l'introduzione dell'"azione di classe" a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

 

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Presentata il 27marzo 2003

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Onorevoli Colleghi! - Con l'introduzione, nell'ordinamento giuridico italiano, della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante "Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti", emanata in attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, (relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori), ormai considerata il cosiddetto bill of right dei consumatori e degli utenti, gli interessi diffusi dei consumatori sono stati espressamente inclusi nella categoria dei diritti soggettivi, e come tali meritevoli di più ampia tutela.

In particolare, l'articolo 3 della citata legge offre una tutela più ampia rispetto all'ambito di applicazione di cui all'articolo 1469-sexies del codice civile, prevedendo - a tutela degli interessi collettivi - il potere delle associazioni dei consumatori e degli utenti maggiormente rappresentative in base all'articolo 5, di "inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti" <(comma 1, lettera a)>.

Sebbene il nuovo articolato abbia portato ad un maggiore ed elevato standard di tutela per i diritti dei consumatori e degli utenti, dalla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3 si evince chiaramente come la scelta del nostro legislatore sia stata finalizzata ad offrire alla generalità dei consumatori e utenti una tutela collettiva caratterizzata da un intervento meramente preventivo, ove si prevede il potere del giudicante adito, "di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate", lasciando alla titolarità "processuale" del singolo, il potere e il diritto di adire la magistratura nei casi di effettivo pregiudizio subìto.

Dunque, attualmente, nell'ordinamento italiano, vige un doppio sistema di tutela: general-preventivo di carattere inibitorio, mediante una legittimazione ad agire riservata esclusivamente alle associazioni dei consumatori e degli utenti, e risarcitorio-successivo, mediante una legittimazione ad agire esclusiva del singolo consumatore effettivamente "leso" dal comportamento illegittimo.

A fronte del citato sistema di garanzie sostanziali e processuali, lo sviluppo delle cosiddette "tutele speciali dei consumatori" ha fortemente amplificato i ricorsi individuali finalizzati alla tutela degli interessi particolari dei singoli: esempio tipico di questa "corsa" alla tutela giurisdizionale è stato di recente offerto dalla problematica relativa ai rimborsi "RC auto", la quale ha trovato il suo fondamento causale nella decisione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato di infliggere una sanzione a un determinato numero di società di assicurazioni, il cui comportamento, illegittimo, avrebbe comportato per i consumatori un aumento percentuale del relativo premio assicurativo.

La citata pronuncia ha avuto, come principali effetti, quello di innescare una moltitudine di ricorsi particolari ai giudici di pace aventi ad oggetto il riconoscimento e il rimborso di una somma percentuale relativa all'illegittimo aumento del premio assicurativo, e l'emanazione di pronunce molto spesso difformi (a secondo della sede giudiziaria), rispetto ad una analoga se non identica questione di diritto.

Dunque, dall'ambito sociale, che attualmente risulta caratterizzato da un numero sempre più elevato di "reazioni" giudiziarie dei consumatori e degli utenti nei confronti delle imprese contraenti ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile, sorge la cogente esigenza di uniformità e certezza del diritto, strumentale all'introduzione, nell'ordinamento italiano, di un' "azione di classe" - nei termini processuali di cui al citato articolo 3 della legge n. 281 del 1998 - che non sia più relegata a un ambito di tutela preventiva, bensì che possa operare anche su un piano strettamente risarcitorio, con effetti che operino a favore di tutti i consumatori e utenti che si trovino in quella determinata condizione giuridica, oggetto dell'"introducendo" procedimento.

Con tale introduzione dunque, alle associazioni dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 5 della legge n. 281 del 1998 verrebbe riconosciuta la legittimazione ad agire mediante un'azione collettiva anche al fine di chiedere che il giudice adito riconosca il diritto di una determinata categoria di consumatori o di utenti ad ottenere un risarcimento dei danni o un indennizzo, ovvero a che un determinato contratto o comportamento venga interpretato in maniera unitaria ovvero eseguito mediante precisi comportamenti.

L'introduzione della cosiddetta "class action" come precedentemente illustrata, per omogeneità con lo spirito della già vigente normativa a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e degli utenti, comporta la necessaria modifica ed integrazione di talune disposizioni di legge, al fine di omogeneizzare il nostro ordinamento ad un sistema di tutela fino ad oggi estraneo, e di derivazione anglosassone.

La cosiddetta "class action", di derivazione anglosassone, affronta infatti l'attuale problematica relativa al tema della tutela di quelle situazioni soggettive di vantaggio che siano vantate da ampie pluralità di persone e che siano caratterizzate dalla loro derivazione da un comune e unico fatto costitutivo, ovvero da una serie di fatti identici, lesivi di una determinata categoria di persone.

La sua principale finalità è quella di limitare al massimo gli effetti della possibile disparità di risorse fra i singoli componenti di un gruppo nei confronti di una medesima controparte, onde evitare che la detta disparità si traduca in una eliminazione, de facto, della garanzia costituzionale dell'accesso alla giustizia.

In secondo luogo, si vogliono ridurre al minimo le controversie giudiziarie "particolari" scaturenti dal medesimo comportamento, eliminando in nuce l'affollamento delle sedi giudiziarie e garantendo un'uniformità di tutela.

Dunque, si deve prevedere un sistema che può così essere illustrato: il giudice adito da parte di una o più associazioni di consumatori e di utenti ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 281 del 1998, al fine di far riconoscere uno dei diritti precedentemente illustrati, potrà emettere un provvedimento, sia avente la veste di sentenza, sia avente la forma di accordo giudiziale transattivo, e dallo stesso omologato, che permetta a un componente della "classe" lesa di potere richiedere alla controparte contrattuale e processuale l'applicazione particolare del contenuto della citata pronuncia, adattata alla singola fattispecie di cui risulti essere titolare.

Tale provvedimento dunque, potrà essere invocato dal singolo, nei confronti del comune avversario, in modo che le singole e "instaurande" controversie giudiziarie, sarebbero praticamente a lui favorevoli, essendo unicamente limitate - nell'oggetto - alla quantificazione del singolo danno.

Volgendo i propri effetti processuali e sostanziali su un'ampia categoria di consociati, si deve certamente prevedere la possibilità, del singolo consumatore titolare una "quota" di interesse diffuso tutelato dalla pronuncia, che questa possa essere dallo stesso impugnata, in quanto iniqua per l'attuazione dei propri interessi, sia che essa abbia la forma della sentenza sia che abbia la forma dell'accordo giudiziale transattivo, omologato dal giudice adito.

In relazione alla concreta attuazione "particolare" della pronuncia emessa nell'abito del procedimento di "class action", se è auspicabile una sua volontaria applicazione da parte del comune resistente, a seguito di semplice richiesta del singolo consumatore o utente, al fine di eliminare qualsiasi vuoto legislativo e concedere effettiva e rapida tutela al singolo consumatore o utente, è necessario prevedere una seconda fase di giudizio, "di accertamento", che il singolo potrà instaurare nelle varie sedi giudiziarie, e avente ad oggetto il mero accertamento - in capo al consumatore o all'utente - dei requisiti individuati dalla "class action" e, in caso di azione volta al riconoscimento di un risarcimento di danni o di indennità, la determinazione del relativo ammontare.

La pronuncia costituirà titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore.

Chiaramente, al fine di non eliminare gli effetti positivi dell'introduzione della "class action", la competenza per i giudizi di accertamento e di determinazione del quantum debeatur, dovrà essere di competenza esclusiva dei giudici di pace, prevedendo altresì l'esenzione degli stessi da qualsiasi contributo ex lege previsto per l'instaurazione e l'iscrizione di un procedimento giurisdizionale ordinario.

Il "luogo normativo" migliore per poter introdurre la disciplina-base introduttiva della nuova azione di classe, è individuato nella legge n. 281 del 1998, ed in particolare nell'articolo 3 della medesima, mediante l'introduzione della lettera c-bis) del comma 1, ove venga illustrata l'intera procedura descritta.

La citata introduzione comporta altresì la modifica all'articolo 7 del codice di procedura civile, sulla competenza dei giudici di pace, e all'articolo 10 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, relativi al contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi.

Mediante la congiunta modifica e integrazione delle citate normative, viene introdotto un più ampio, effettivo e organico sistema di tutela dei diritti "risarcitori" del consumatore e dell'utente.

 



 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. All'articolo 3, comma 1, della legge 30 luglio 1998, n. 281, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

 

"c-bis) di accertare e dichiarare il diritto di una determinata categoria di consumatori o di utenti ad ottenere un'indennità ovvero un risarcimento dei danni subiti in conseguenza di atti o di comportamenti posti in essere nell'esecuzione o nell'adempimento di uno dei contratti di cui all'articolo 1342 del codice civile, mediante l'emanazione di un provvedimento di condanna, ovvero di un provvedimento di omologazione di un accordo transattivo concluso dalle parti in sede giudiziaria. Tali provvedimenti possono essere impugnati dai singoli appartenenti alla categoria di consumatori o di utenti destinatari della pronuncia, che dimostrino l'iniquità della stessa nell'attuazione dei loro diritti. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore".

 

Art. 2.

 

1. All'articolo 7, terzo comma, del codice di procedura civile, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

 

"3-bis. per i giudizi di accertamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 30 luglio 1998, n. 281".

Art. 3.

 

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), della legge 30 luglio 1998, n. 281".

 

 


Esame in sede referente

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 14 ottobre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Vietti.

La seduta comincia alle 13.40.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, richiama la recente discussione nell'Aula della Camera dei deputati in ordine al decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2003, recante «Disposizioni urgenti in materia di giudizio necessario secondo equità», che ha messo in evidenza una grave lacuna del nostro sistema di tutela giudiziaria dei diritti.

La vicenda, pur nota, merita di essere brevemente ricordata. Con provvedimento n. 8546 del 28 luglio 2000 l'Autorità garante della concorrenza e del mercato sanzionò pesantemente alcune compagnie di assicurazione dopo aver accertato che le stesse, sulla base di un accordo di cartello teso a uniformare il prezzo della polizza RC auto, avevano applicato aumenti dei prezzi assicurativi dal 1995 al 2000 superiori a quelli che un regime di libera concorrenza in materia di tariffe avrebbe determinato.

La pronuncia dell'Autorità garante, puntualmente impugnata, ha avuto il controllo di legittimità da parte della giurisdizione amministrativa la quale, con la sentenza del Tribunale amministrativo regionale del Lazio n. 6139 del 2001 e quella successiva, resa in sede di gravame, del Consiglio di Stato, sezione VI, n. 2199 del 26 febbraio 2002, ha confermato l'esistenza del cartello delle compagnie assicurative, il carattere anticompetitivo del regime determinatosi in seguito alla violazione delle regole sulla libera concorrenza e il conseguente danno del consumatore o utente assicurato.

A seguito della decisione dell'Autorità garante e della sua conferma giudiziaria, un cospicuo numero di assicurati ha chiesto al giudice ordinario e in particolare al giudice di pace competente in ragione del modesto valore delle controversie individualmente iniziate, il risarcimento del danno, ottenendo sentenze a sé favorevoli.

Le compagnie di assicurazioni soccombenti hanno investito, a questo punto, la Corte di cassazione, sostenendo la tesi in forza della quale l'azione risarcitoria si fondava sulla asserita violazione della normativa antitrust, di guisa che, ai sensi della legge di riferimento, doveva essere riconosciuta la competenza della corte di appello a conoscere le domande proposte dall'assicurato.

La Suprema Corte, sezione I civile, con sentenza 27 giugno-9 dicembre 2002, n. 14.475, ha rigettato il ricorso delle  compagnie, negando la competenza della corte di appello in unico grado e affermando i seguenti principi (si veda «Guida al diritto», 8 febbraio 2003, pagina 68): «In caso di intese restrittive della libertà di concorrenza, vietate dal legislatore con la legge n. 287 del 1990 e di ricadute di queste sul «consumatore finale», con conseguenti, per lui, maggiori oneri, l'azione risarcitoria eventualmente spettante al detto consumatore ha «i caratteri ordinari di una ordinaria azione di responsabilità soggetta agli ordinari criteri di competenza, e non quelli dell'azione ex articolo 33, secondo comma, della legge n. 287 del 1990, rimessa - in quanto tale - alla cognizione esclusiva della Corte di appello in unico grado di merito». Ciò, in particolare, in caso di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli, nell'ipotesi in cui si pretenda, a titolo di risarcimento danni per l'esistenza di una tale vietata intesa, una somma pari al 20 per cento del premio di polizza pagato, nonché l'ordine alla compagnia del rinnovo del contratto alle condizioni di prezzo giusto e conforme alla legge, «con clausola di contenimento della domanda nella competenza per valore dell'adito giudice di pace», qualora nella citazione introduttiva «la deduzione stessa del supposto accordo di cartello si riveli, nella sua sostanza, vaga e generica nei contenuti, così come sostanzialmente vaga si riveli l'esplicitazione dei termini di diretto riverbero dell'accordo in questione, nella determinazione del concreto livello tariffario conosciuto», «tanto da collocare, nei fatti, l'accordo in questione sul mero sfondo dell'accaduto, e da concentrare piuttosto il nucleo problematico dei termini giuridici della vicenda sul problema della legittimità o meno, dell'aumento di premio praticato».

A questo punto il Governo è intervenuto nella vicenda con il citato decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18, modificando l'articolo 113, secondo comma, del codice di procedura civile, nel senso che per le controversie relative ai contratti per adesione di cui all'articolo 1342 del codice civile, ai contratti cioè conclusi mediante la sottoscrizione di moduli standard e di formulari, la decisione non può essere assunta, inappellabilmente, secondo equità, indipendentemente dal valore delle controversie, bensì secondo diritto e, quindi, all'esito di più articolate e costose istruttorie processuali, con la possibilità del gravame di merito. Gli effetti pratici dell'iniziativa governativa sono di palese evidenza: dilatazione dei tempi del processo, lievitazione enorme dei costi processuali, antieconomicità della tutela giurisdizionale per controversie di valore assai modesto.

L'attuale situazione normativa, così come determinata in peius dall'intervento del Governo, appare, poi, in contrasto con tutta la legislazione comunitaria e nazionale di tutela dei consumatori introdotta negli ultimi anni nei più svariati settori, legislazione con la quale si sono accresciute e non certo diminuite le tutele dei consumatori, tutele poi che hanno sempre individuato nel giudizio di equità e nella sua inappellabilità uno strumento utile in direzione della semplificazione delle procedure giudiziarie nelle controversie dei consumatori di più modesto valore economico (cosiddette «small claim»). La vicenda relativa alla RC auto, ha riguardato 39 tra le maggiori compagnie assicurative del Paese, le polizze RC auto, contratte nel quinquennio 1998-2000 e, quindi, milioni di utenti assicurati; le associazioni dei consumatori e degli utenti indicano, al riguardo 18 milioni di lesioni risarcibili.

La modifica legislativa inoltre produrrà i suoi effetti su tutte le controversie relative ai contratti di massa e, quindi, in ogni controversia tra consumatori o utenti e grandi imprese distributrici di servizi come quelle operanti per la telefonia, il credito, l'acqua, la luce, il gas, i trasporti, il turismo, con la conseguenza che l'intera collettività nazionale, giacché si tratta di servizi essenziali coinvolgenti l'intera collettività nazionale, vede radicalmente ridotta la propria possibilità di tutela nella ipotesi di danno individuale di non rilevante entità, e questo a causa di una insopportabile antieconomicità della tutela giudiziaria dei suoi diritti. Ne consegue  che di fronte alle inadeguatezze, ai costi, ai rischi del contenzioso individuale collegato alla tutela dei cittadini italiani rispetto a una tipologia contrattuale - quella dei contratti di massa appunto - destinata a caratterizzare i rapporti giuridici delle società evolute in misura sempre più diffusa (già oggi non c'è famiglia italiana che non sia parte in una pluralità di negozi contrattuali riferibili all'articolo 1342 del codice civile) si appalesa necessario un intervento del legislatore teso al superamento della sperequazione contrattuale insita nell'istituto giuridico di cui al citato articolo 1342 del codice civile, attraverso il perseguimento della effettività della tutela dei cittadini consumatori o utenti. Di qui il fondamento e le motivazioni profonde delle proposte di legge A.C. 3838 e A.C. 3839 in esame.

Sottolinea l'opportunità di introdurre anche nel nostro Paese nuovi strumenti processuali capaci di corrispondere alle problematiche indotte da quelle controversie le quali siano potenzialmente idonee al coinvolgimento della collettività dei consumatori o degli utenti in quanto cagionate da violazioni commesse nell'ambito di rapporti standardizzati e uniformi relativi alla fornitura di servizi e alla produzione di beni di largo consumo. Tali sono le cosiddette «azioni di gruppo», le quali consentono di trattare con un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande o pretese individuali, originate da un unico atto illecito (cosiddetto «torti di massa») e di estendere gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

Strumenti con tali caratteristiche giuridiche non esistono nel nostro ordinamento, mentre godono di larga e antica diffusione nei sistemi di common law in particolare negli USA (cosiddetta «class action») oltre che in altri Paesi come la Francia (cosiddetta «action conjoincte»).

Attualmente l'unica forma di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori prevista nel nostro sistema giuridico è l'azione inibitoria di cui all'articolo 1469-sexies del codice civile in materia di clausole vessatorie e di cui all'articolo 3 della legge n. 2,81 del 1998, esperibile in tutti i casi in cui sia leso l'interesse collettivo dei consumatori o degli utenti, azione la quale, peraltro, ha uno scopo assai limitato, e cioè quello esclusivamente preventivo, di far cessare i comportamenti illeciti e/o pregiudiziali per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Essa, pertanto, non può essere utilizzata per conseguire la riparazione ovvero il risarcimento dei danni individuali.

Ritiene opportuno intervenire per colmare tale lacuna, divenuta insopportabile dopo l'entrata in vigore del citato decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18.

I vantaggi della «azione di gruppo» riparatoria e risarcitoria appaiono di tutta evidenza sia con riferimento ai tempi del processo, sia con riferimento alla certezza del diritto, sia con riferimento alla efficacia e alla equità del risultato. Quanto alla durata dei giudizi osserva che con un solo giudizio il sistema di tutela assorbirebbe migliaia di controversie, con ciò riducendosi l'impatto sulla macchina giudiziaria e con conseguente abbattimento dei relativi oneri difensivi.

Quanto alla certezza del diritto, è ovvio che un'unica decisione in luogo di molte decisioni, ancorché originate da uno stesso fatto illecito, evita in radice la possibilità di pronunce diverse.

Quanto, infine, alla efficacia e alla equità del risultato, un'unica decisione valida per tutte le parti interessate in costanza di illecito assunto con effetti plurioffensivi corrisponde maggiormente agli interessi sia dei consumatori e degli utenti, sia delle imprese coinvolte.

Un esempio divenuto ormai un classico per gli studiosi in materia di tutela collettiva dei consumatori e degli utenti, rende più chiare la potenzialità e l'efficacia di questo strumento in relazione alle controversie del consumo: in California, la Yellow Cab Co (compagnia di taxi) aumentò le sue tariffe, modificando i tassametri, in violazione delle disposizioni amministrative. Un gran numero di passeggeri pagò un prezzo lievemente più alto di quello dovuto, consentendo alla compagnia di realizzare un beneficio enorme (circa un milione e mezzo di dollari). Attraverso  una class action introdotta in nome di tutti i consumatori danneggiati, la cui identificazione non era in quel caso possibile, la Corte accolse la domanda adottando un criterio di fuid recovery: i tassisti furono condannati ad applicare una tariffa inferiore a quella normale fino a quando i loro profitti illeciti non fossero redistribuiti ai consumatori (caso Daar versus Yellow Cab Co). L'interesse e gli studi sull'esperienza statunitense in materia di class actions, sui necessari adattamenti di questo istituto alla realtà e alla cultura giuridica europea e, più in generale, sugli strumenti di tutela collettiva dei consumatori, si sono moltiplicati negli ultimi anni anche in Europa.

Passa quindi ad illustrare la proposta di legge AC. 3838 che si compone di un solo articolo con il quale, a integrazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante «Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti», si attribuisce alle associazioni riconosciute dei consumatori e degli utenti il diritto all'azione collettiva non soltanto di natura dichiarativa e inibitoria, bensì anche di natura risarcitoria.

La proposte di legge A.C. 3839, invece, si compone di 3 articoli.

In particolare l'articolo 1, inserisce una ulteriore lettera (lettera c-bis) nell'articolo 3 della legge n. 281, prevedendo che le associazioni legittimate ad agire a tutela dei consumatori possano chiedere al giudice di dichiarare il diritto di una determinata categoria di consumatori o utenti ad ottenere una indennità o un risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione o l'adempimento di un contratto di massa. A tal fine il giudice potrà adottare un provvedimento di condanna ovvero omologare un accordo transattivo.

In merito osserva come le associazioni dei consumatori abbiano la legittimazione ad agire indipendentemente da una preventiva manifestazione espressa di volontà in tal senso da parte dei consumatori medesimi.

Sulla base della pubblicazione di tale decisione, i singoli consumatori che riterranno di integrare i requisiti previsti dal provvedimento, potranno chiedere la stessa indennità o risarcimento, se del caso rivolgendosi anch'essi al giudice, per chiedergli una sentenza di accertamento e la determinazione precisa dell'ammontare del dovuto. La decisione del giudice costituirà titolo esecutivo. Peraltro, la proposta prevede che, a seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna o di omologazione, il singolo consumatore che ritenga iniqua la conclusione data dal giudice alla class action possa impugnare la decisone stessa. A tale proposito osserva che è l'associazione, e non il singolo consumatore, a rivestire la qualità di parte del processo. In merito ricorda che secondo la dottrina, la legittimazione ad impugnare è determinata, tra l'altro, anche dalla qualità di parte nella precedente fase del processo. Pertanto, in tale ipotesi, sembra difficile configurare una vera e propria impugnazione da parte del singolo, a meno che non si tratti di opposizione di terzo, ai sensi dell'articolo 404 del codice di procedura civile.

L'articolo 2 della proposta di legge interviene sull'articolo 7 del codice di rito per attribuire al giudice di pace la competenza sulla class action.

Il successivo articolo 3 modica invece l'articolo 10 del testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) prevedendo che la cosiddetta class action sia esente dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi.

Conclusivamente prospetta la possibilità di presentare un testo unificato che contemperi il contenuto delle proposte di legge in esame.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

 


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 4 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.55.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 14 ottobre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, preannuncia la presentazione di un testo unificato delle proposte di legge.

Gaetano PECORELLA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 17 dicembre 2003. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 18.10.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio - Adozione di un testo base).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 dicembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che il relatore ha presentato una proposta di testo unificato (vedi allegato 2), che propone di adottare come testo base.

La Commissione approva la proposta del presidente.

Gaetano PECORELLA, presidente, fissa il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 14 di mercoledì 14 gennaio 2004. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 18.45.




ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL RELATORE ADOTTATO COME TESTO BASE

 

 

 


Art. 1.

1.All'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte le seguenti parole: «, ivi compresi il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi dal professionista ovvero di inadempimenti o di violazioni da esso commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. In relazione alle controversie di cui alla presente lettera, al giudice può altresì essere richiesto dalle parti la omologazione di un accordo transattivo concluso dalle parti in sede giudiziaria. A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivo, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

Art. 2.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge 30 luglio 1998, n. 281».

 

 


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 27 gennaio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 14.30.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 17 dicembre 2003.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che non sono stati proposti emendamenti al provvedimento in esame. Pertanto il testo base verrà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

(omissis)


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 25 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 27 gennaio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati trasmessi i pareri delle Commissioni competenti. In particolare le Commissioni I, VI e XIV hanno espresso un parere favorevole, la V Commissione ha espresso un parere di nulla osta, mentre la X Commissione ha espresso un parere favorevole con condizioni

Francesco BONITO (DS-U), relatore, in considerazione della necessità di approfondire i rilievi contenuti nel parere della X Commissione, per poter valutare l'eventuale opportunità di recepirli tramite apposite modifiche del testo unificato, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 6 aprile 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO.

La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo il 25 marzo 2004.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che nella seduta precedente il relatore, in considerazione della necessità di approfondire i rilievi contenuti nel parere della X Commissione, aveva chiesto un rinvio del seguito dell'esame.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, premette di condividere nella sostanza molti dei rilievi contenuti nel parere della X Commissione. In particolare ritiene opportuno recepire la condizione volta a trasfondere le disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unificato in un nuovo ed autonoma comma 6-bis del medesimo articolo, per motivi di drafting e la condizione volta ad estendere la platea dei  soggetti legittimati a promuovere le azioni di classe ai professionisti e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Esprime invece alcune perplessità sull'opportunità della condizione volta a modificare l'articolo 5, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n. 281, ove sono definiti i requisiti necessari per l'inserimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco delle associazioni «rappresentative a livello nazionale», nel senso di elevare all'1 per mille della popolazione nazionale, e allo 0,5 per mille di quella di ciascuna regione, il numero minimo di iscritti, quanto meno in relazione all'esercizio da parte di tali associazioni dei nuovi poteri in materia di azioni di classe. Pur comprendendo la ratio della condizione, volta a garantire un maggiore grado di rappresentatività delle associazioni dei consumatori, considera tuttavia prevalente l'opportunità di non restringere la platea dei soggetti legittimati.

Ritiene che sia superfluo introdurre una apposita disposizione volta a prevedere la competenza esclusiva in primo grado del Tribunale, anche a prescindere dal valore complessivo della causa, poiché ciò è già stabilito dal codice di procedura civile, trattandosi di controversia di valore indeterminato; al contrario si esprime in senso favorevole sulla condizione volta a prevedere la conclusione dell'eventuale accordo transattivo tra le parti direttamente davanti al giudice nella forma della conciliazione giudiziale e sull'altra condizione in parte connessa volta a fissare il momento a quo perché il singolo consumatore possa agire giudizialmente nel passaggio in giudicato della sentenza di condanna ovvero nella dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione relativi alla class action.

Non ritiene invece opportuno prevedere che con la sentenza di condanna il giudice necessariamente debba determinare i criteri in base ai quali dovrà essere stabilita la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, ritenendo preferibile affidare alla discrezionalità del giudice una decisione in tal senso.

Pur condividendo nel merito la ratio della condizione volta a prevedere che l'atto con il quale il soggetto abilitato promuove l'azione di classe produca effetti interruttivi della prescrizione anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori, osserva che una disposizione di tale natura potrebbe presentare problemi di coerenza sistematica con i principi processualcivilistici.

Ritiene inoltre inopportuno sopprimere l'articolo 2, volto ad estendere l'esenzione del contributo unificato anche alle azioni collettive.

Per quanto riguarda le osservazioni, riservandosi di approfondire l'opportunità di predisporre norme di coordinamento con le varie procedure alternative di tipo conciliativo già esistenti, si esprime in senso favorevole, per motivi di speditezza processuale, alla introduzione volta a rendere possibile il ricorso a procedimenti speciali e in particolare al procedimento monitorio per le azioni giurisdizionali individuali che i consumatori possono promuovere al fine di ottenere la liquidazione del risarcimento a proprio favore, sulla scorta del provvedimento generale di condanna.

Infine ritiene inopportuno prevedere un termine di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna o della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, entro il quale i singoli consumatori o utenti interessati debbono agire ai fini della liquidazione individuale del risarcimento. Difatti considera che l'istituto della decadenza poco si attagli alla situazione giuridica in questione, per la quale invece è preferibile far riferimento alla prescrizione ordinaria.

Si riserva quindi di presentare proposte emendative volte ad apportare le dovute modifiche ed integrazioni al testo.

Pierluigi MANTINI (MARGH-U), pur condividendo sostanzialmente le osservazioni del relatore, esprime tuttavia perplessità  su un'eventuale disposizione volta a rendere possibile il ricorso al procedimento monitorio per le azioni giurisdizionali individuali che i consumatori possono promuovere al fine di ottenere la liquidazione del risarcimento a proprio favore, sulla scorta del provvedimento generale di condanna. A tal proposito evidenzia che non sempre la sentenza dell'azione di classe permette di determinare in maniera esatta il diritto risarcitorio del consumatore, per cui farebbe difetto il requisito della liquidità e determinatezza del credito.

Richiama inoltre l'attenzione della Commissione e del relatore sulla opportunità di fissare un termine imprescindibile a pena di decadenza, naturalmente congruo anche in relazione alle esigenze dei consumatori, in modo da agevolare la programmazione della gestione contabile ed amministrativa dei soggetti che potrebbero essere convenuti nelle azioni di classe.

Nino MORMINO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.30.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

 

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 6 aprile 2004.

 

Francesco BONITO (DS-U), relatore, presenta l'emendamento 1.100 (vedi allegato 2), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, volto sostanzialmente a recepire le osservazioni e le condizioni contenute nel parere della X Commissione. Inoltre, l'emendamento introduce una ulteriore fase del procedimento di tutela dei consumatori, introducendo le camere di conciliazione istituite presso il tribunale che ha emanato la sentenza.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per lunedì 14 giugno alle ore 17.

 

La Commissione concorda.

 

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.



ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

 

 

 


ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

 

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunti i seguenti commi:

6-bis. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono altresì richiedere al giudice competente la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi dal professionista ovvero di inadempimenti o di violazioni da esso commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 6-bis, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti alla medesima lesione.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte degli utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha emanato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale indicato dal consiglio dell'ordine. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, modi, termini e quantità per soddisfare i singoli utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore.

6-octies. La sentenza di condanna di cui al comma 6 bis, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., prova scritta per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e ss. c.p.c.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 3, comma 1, lettera b), con le seguenti: all'articolo 3, commi 6-bis, 6-septies e 6-octies.

1. 100. Il relatore.

 



II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Mercoledì 16 giugno 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA indi del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 13.15.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 26 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che sono stati presentati subemendamenti all'emendamento 1.100 del relatore (vedi allegato 4).

Francesco BONITO (DS-U), relatore, esprime parere contrario sui subemendamenti Falanga 0.1.100.1 e 0.1.100.2, parere favorevole sul subemendamento Benvenuto 0.1.100.9, parere contrario sui subemendamenti Cardiello 0.1.100.10, D'Alia 0.1.100.11, Falanga 0.1.100.3, 0.1.100.4, 0.1.100.5 e 0.1.100.6. Esprime inoltre un parere favorevole sul subemendamento Benvenuto 0.1.100.12 e un parere contrario sui subemendamenti Pittelli 0.1.100.13 e Falanga 0.1.100.7 e 0.1.100.8.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI si rimette alla Commissione relativamente ai subemendamenti Falanga 0.1.100.1 e 0.1.100.2, riguardanti il giudice competente per l'azione collettiva di risarcimento dei danni. In particolare ritiene che andrebbe chiarito se i subemendamenti sono volti ad esplicitare una competenza già insita nell'ordinamento e desumibile in via interpretativa o se, al contrario, intendono intervenire con modifiche rispetto ai principi generali processual-civilistici.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, evidenzia di aver espresso un parere contrario sui subemendamenti in questione poiché, in considerazione della natura dell'azione di risarcimento collettiva, già in via interpretativa la competenza, senza alcuna ombra di dubbio, è da attribuire al tribunale.

Ciro FALANGA (FI) osserva che la proposte subemendative sono invece utili ad evitare che il giudice di pace si ritenga competente per le cause in questione trattenendole in decisione. Concorda tuttavia sul fatto che la competenza spetta senza alcun dubbio al tribunale e che solamente interpretazioni aberranti potrebbero attribuirla al giudice di pace. Quindi in sostanza le proposte subemendative sono volte ad esplicitare la competenza funzionale del tribunale per le cause in questione.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI invita a considerare che i subemendamenti 0.1.100.1 e 0.1.100.2 potrebbero presentare problemi di coordinamento con l'attuale testo della legge n. 281 del 1998, che si intende novellare, che fa riferimento al «giudice competente» rinviando per l'individuazione di tale giudice ai principi generali processual-civilistici.

Ciro FALANGA (FI), soffermandosi sul suo subemendamento 0.1.100.2, osserva che si intende individuare nel tribunale dove ha sede il convenuto il giudice competente, in modo da evitare che l'attore possa discrezionalmente scegliere il foro competente tra i tanti presenti sul territorio nazionale, in considerazione della indeterminatezza dei consumatori interessati dall'azione di risarcimento dei danni.

Ritiene opportuno introdurre una disposizione in tal senso anche per limitare la discrezionalità delle associazioni dei consumatori, già investite di un potere eccessivo e poco aderente si principi dell'ordinamento giuridico per quanto riguarda la legittimazione attiva in giudizio. A tal proposito evidenzia di aver presentato il subemendamento 0.1.100. 4, relativamente al comma 6-ter, volto a limitare gli effetti interattivi della prescrizione ai consumatori iscritti alle associazioni. Più in generale invita a considerare l'opportunità di porre delle limitazioni al potere di azione in giudizio delle associazioni dei consumatori, per evitare di introdurre disposizioni configgenti con i principi della rappresentanza, della legittimazione attiva e della prescrizione.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI esprime un parere contrario sul subemendamento Benvenuto 0.1.100.9, volto ad estendere la possibilità di azione collettiva a tutti i contratti relativi al credito al consumo, ai rapporti bancari ed assicurativi e comunque agli strumenti finanziari e di investimento collettivo. Ritiene infatti che il subemendamento in  questione estende eccessivamente la portata delle azioni collettive e di gruppo, esorbitando dall'ambito più proprio di tali azioni relative ai contratti conclusi tramite formulari ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva che, al contrario, sarebbe opportuno prevedere espressamente la possibilità di azioni di gruppo proprio con particolare riferimento ai contratti finanziari e di investimento collettivo, in considerazione dei recenti avvenimenti relativi ai bond argentini, ai titoli Parmalat e alla obbligazioni Cirio.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI esprime un parere favorevole sul subemendamento Cardiello 0.1.100.10, ritenendo opportuno non intervenire sulle procedure di conciliazioni o arbitrali già collaudate per la risoluzione di controversie collettive dinanzi ad autorità amministrative indipendenti. Altrimenti si rischierebbe di innovare in senso negativo rispetto a procedure che già rispondono agli interessi dei consumatori e degli utenti. Per le stesse ragioni esprime un parere favorevole sul subemendamento D'Alia 0.1.100.11.

Per quanto riguarda invece il subemendamento Falanga 0.1.100.3, volto ad estendere gli effetti interruttivi della prescrizione anche con riferimento ai diritti dei singoli consumatori, si rimette alle decisione della Commissione.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita a considerare che il subemendamento Falanga 0.1.100.4 creerebbe una situazione penalizzante nei confronti dei consumatori e degli utenti non iscritti ad alcuna associazione rappresentativa. In pratica tali soggetti da una parte si vedrebbero costretti a non poter esercitare le azioni individuali ai sensi dei commi 6-sexies e 6-septies, che appunto prevedono rispettivamente l'improcedibilità dell'azione dei singoli utenti a seguito della sottoscrizione del verbale di conciliazione e l'impossibilità di agire giudizialmente in attesa dell'esperimento della composizione non contenziosa; d'altro canto gli stessi consumatori, se non iscritti ad alcuna associazione rappresentativa, a seguito del subemendamento in questione non beneficerebbero degli effetti interruttivi della prescrizione a seguito dell'azione di gruppo.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva invece che il suo emendamento 1.100, pur prevedendo la possibilità di un'azione di gruppo, nelle more del tentativo della composizione non contenziosa presso la camera di conciliazione non impedisce affatto al singolo consumatore di agire individualmente se così ritiene opportuno. In sostanza si estende la legittimazione delle associazioni rappresentative anche alle azioni di gruppo per il risarcimento dei danni, rispetto alla normativa vigente che limita tale legittimazione alla richiesta di provvedimenti inibitori nei confronti delle imprese convenute.

Ciro FALANGA (FI) invita a considerare gli effetti indesiderati e dannosi sul piano economico che potrebbero derivare dall'attribuzione di poteri eccessivi dal punto di vista giudiziale nei confronti delle associazioni rappresentative dei consumatori. Ritiene infatti equilibrata la normativa vigente contenuta nella legge n. 281 del 1998, osservando che già il potere di chiedere azioni inibitorie nei confronti delle imprese che assumono atteggiamenti vessatori nei confronti dei consumatori è sufficiente a tutelare in maniera adeguata gli stessi consumatori. Appare eccessivo attribuire un potere di azione risarcitoria collettiva anche con riferimento ai diritti di soggetti non iscritti alle associazioni, introducendo disposizioni poco rispettose dei principi fondamentali della normativa civilistica.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI esprime un parere favorevole sul subemendamento Falanga 0.1.100.4 volto a circoscrivere gli effetti interrutivi della prescrizione ai soli iscritti alle associazioni  dei consumatori. Esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Falanga 0.1.100.5, volto ad eliminare la fase della composizione non contenziosa delle controversie presso la camera di conciliazione. Osserva infatti che il comma 6-sexies pone dei problemi di pratica applicazione oltre a presentare profili di dubbia legittimità con riferimento al diritto di azione individuale.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ribadisce il proprio parere contrario al subemendamento Falanga 0.1.100.5 che, sopprimendo la composizione non contenziosa presso la camera di conciliazione farebbe venir meno un filtro precontenzioso fondamentale per ridurre le azioni dei singoli consumatori per la liquidazione in concreto del risarcimento dei danni.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI osserva che il meccanismo dell'obbligatorio esperimento di una soluzione non contenziosa delle controversie determinerebbe l'effetto aberrante di sospendere indeterminatamente la prescrizione dei diritti dei singoli consumatori.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ritiene infondate tali preoccupazioni poiché la prescrizione seguirebbe i principi ordinari previsti dal codice civile.

Gaetano PECORELLA, presidente, esprime perplessità sul comma 6-sexies con particolare riferimento alla determinazione dell'entità del danno subito dai singoli utenti. In sostanza sarebbe praticamente di estrema difficoltà giungere ad una composizione di controversie di cui preventivamente non si conoscono le caratteristiche specifiche relative all'entità e alla determinazione del danno subito in concreto dal singolo utente.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva che il meccanismo della composizione non contenziosa presso la camera di conciliazione serve a determinare i criteri per il risarcimento dei danni nel caso in cui il giudice adito previamente dalle associazioni dei consumatori ai sensi del comma 6-bis non sia stato in grado per la particolare natura della causa di determinare i criteri per la liquidazione del danno in favore dei singoli utenti. In particolare, tramite il verbale sottoscritto dalle parti a seguito del meccanismo di conciliazione di cui al comma 6-sexies, si determinerebbe l'entità del risarcimento del danno conseguibile dai singoli utenti con riferimento, per esempio, a una percentuale del valore del bene giuridico interessato dal contratto.

Ciro FALANGA (FI) esprime particolari perplessità sull'ultimo periodo del comma 6-sexies dell'articolo 1, poiché si rende improcedibile l'azione dei singoli utenti con evidente contrasto con i principi costituzionali.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI esprime un parere favorevole sui subemendamenti Falanga 0.1.100.6, Benvenuto 0.1.100.12 e Pittelli 0.1.100.13. Si rimette invece alla Commissione con riferimento al subemendamento Falanga 0.1.100.7. Esprime infine un parere favorevole sul subemendamento Falanga 0.1.100.8.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che, al comma 6-bis, sarebbe opportuno precisare che i soggetti titolari della legittimazione all'azione di gruppo sono da individuarsi nelle associazioni di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998. In tal modo si eviterebbe di attribuire il potere di azione collettiva a qualsiasi associazione, indipendentemente dalla sua rappresentatività, discostandosi peraltro dall'articolato della legge sulla tutela dei consumatori.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, replica che la formulazione del comma 6-bis, che recepisce una condizione posta dalla X Commissione, intende invece estendere il potere di azione a tutte le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti, oltre che alla camere di commercio, mutuando quanto  previsto dall'articolo 1469-sexies del codice civile con riferimento alle azioni inibitorie delle clausole vessatorie previste nei contratti.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI ritiene invece che l'attribuzione della legittimazione dell'azione di gruppo a soggetti diversi dalle associazioni dei consumatori che rispondano a standard di rappresentatività ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 5 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 determinerebbe l'introduzione di una disposizione poco omogenea se non distonica rispetto all'impianto della stessa legge sulla tutela dei diritti dei consumatori. Pertanto condivide le osservazioni del presidente relativamente all'opportunità di rinviare, al comma 6-bis, al comma 1 dell'articolo 3 per l'individuazione delle associazioni rappresentative dei consumatori titolari della legittimazione attiva collettiva.

Giuliano PISAPIA (RC) invita a considerare che il testo del provvedimento non sembra affrontare il problema del rapporto tra il diritto di agire dei singoli utenti e della legittimazione collettiva attribuita alle associazioni. In sostanza potrebbe verificarsi la situazione per cui contemporaneamente sia proposta un'azione di gruppo e un'azione individuale da parte di alcuni dei singoli consumatori interessati. Andrebbe quindi introdotta un'apposita disposizione volta a fugare i dubbi interpretativi relativi al rapporto tra l'azione di gruppo e le azioni individuali.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, replica che in pratica la problematica sollevata dall'onorevole Pisapia difficilmente si presenterebbe poiché il singolo consumatore non avrebbe interesse ad agire individualmente, affidandosi invece ad associazioni che potrebbero garantire in maniera più efficace rispetto all'azione individuale la tutela dei propri interessi, anche in considerazione dei costi connessi all'esercizio individuale dell'azione di risarcimento.

Giuliano PISAPIA (RC) ribadisce le proprie perplessità con particolare riferimento alla possibilità di sentenze configgenti con riferimento alla medesima fattispecie.

Guido Giuseppe ROSSI (LNFP) ritiene preferibile non limitare alle associazioni dei consumatori di cui all'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 il potere di azione collettiva, estendendo tale legittimazione, secondo la formulazione dell'emendamento del relatore e secondo quanto già previsto dall'articolo 1469-sexies del codice civile anche alle associazioni dei professionisti e alle camere di commercio. In tal modo si eviterebbe di concentrare nelle mani di soggetti rappresentativi esclusivamente di particolari settori il potere non indifferente di agire nell'interesse di un numero indefinito di consumatori e di utenti, con un potere di pressione praticamente molto rilevante nei confronti delle società e delle imprese che erogano servizi nei confronti dei consumatori. In particolare ritiene indispensabile attribuire il potere di azione di gruppo anche a soggetti di natura pubblicistica quali le camere di commercio.

Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene opportuno rinviare l'esame del provvedimento, in modo da approfondire la questione relativa ai soggetti titolari della legittimazione all'azione di gruppo propone inoltre di sospendere la seduta per dieci minuti, in modo da riunire il Comitato dei nove relativo al disegno di legge C. 4636-bis ed abb., recante riforma dell'ordinamento giudiziario.

La Commissione concorda.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta e sospende la seduta.

La seduta sospesa alle 14.25 riprende alle 14.35.

 



ALLEGATO 4

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri)

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 1.100 DEL RELATORE

 

 

 


ART. 1.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: al giudice competente con le seguenti: al tribunale competente per territorio.

0.1.100.1.Falanga.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole: al giudice competente con le seguenti: al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

0.1.100.2.Falanga.

Al comma 1, al capoverso 6-bis, dopo le parole: 1342 del codice civile aggiungere le seguenti: nonché, in ogni caso, disciplinati da leggi e regolamenti in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio.

0.1.100.9.Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere il seguente periodo: La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie dinanzi ad autorità amministrative indipendenti.

0.1.100.10.Cardiello.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere infine il seguente periodo: La legittimazione alla richiesta di risarcimento dei danni e restituzione di somme, da parte delle associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e da parte delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie dinanzi ad autorità amministrative indipendenti.

0.1.100.11.D'Alia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-ter.

0.1.100.3.Falanga.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole: conseguenti alla medesima lesione con le seguenti: iscritti alle associazioni di cui al comma 6-bis.

0.1.100.4.Falanga.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.

0.1.100.5.Falanga.

Al comma 1, capoverso 6-sexies, dopo le parole: di provata esperienza professionale inserire le seguenti: e iscritti nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori.

0.1.100.6.Falanga.

Al comma 1, dopo il capoverso 6-sexies, aggiungere il seguente:

«6-sexies-bis. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-sexies e, per quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

Conseguentemente, al comma 6-septies, dopo le parole: composizione non contenziosa aggiungere le seguenti: di cui ai commi 6-sexies e 6-sexies-bis.

0.1.100.12.Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, inserire, alla fine, il seguente capoverso:

6-nonies. Le norme di cui al capoverso 6-bis e seguenti non si applicano ai casi riguardanti i servizi per i quali sono già in vigore disposizioni di legge e relativi regolamenti di attuazione che garantiscono la tutela degli utenti.

0.1.100.13.Pittelli.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la parola: «possono» è sostituita dalla seguente: «debbono».

0.1.100.7.Falanga.

Dopo il comma 1, inserire il seguente: 2. All'articolo 3, comma 4, della legge 30 luglio 1998, n. 281, la parola: «pretore» è sostituita dalla seguente: «giudice».

0.1.100.8.Falanga.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 6 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 13.15.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 16 giugno 2004

Gaetano PECORELLA, presidente, ricorda che nella scorsa seduta il relatore ed il rappresentante del Governo hanno espresso il parere di competenza sulle proposte emendative. Avverte pertanto che si passerà alla votazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.100 del relatore.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, presenta il subemendamento 0.1.100.50 (vedi allegato), volto a restringere la legittimazione attiva ad agire alle sole associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative, al fine di armonizzare la disciplina che si vuole introdurre con quella già prevista dalla legge n. 281 del 1998, che ha introdotto nell'ordinamento italiano una compiuta disciplina di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La Commissione approva il subemendamento 0.1.100.50 del relatore.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ricorda di aver espresso parere contrario sul subemendamento Falanga 0.1.100.1, volto a radicare espressamente in capo al tribunale la competenza per le azioni in esame, in quanto ritenuto irrilevante, visto che per la normativa attualmente vigente, essendo le azioni di classe necessariamente di valore indeterminato, esse sono di competenza del tribunale.

Ritiene irrilevante anche il subemendamento Falanga 0.1.100.2, volto a specificare la competenza territoriale del tribunale con riferimento alla residenza o alla sede del convenuto, perché ritiene sufficiente e chiara la normativa attualmente esistente che nel regolamentare la competenza per territorio in materia di obbligazioni e contratti, prevede diversi fori alternativi tra loro.

Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene preferibile predeterminare un unico foro di competenza territoriale, per evitare la presenza di fori alternativi.

Luigi VITALI (FI) ritiene che, in considerazione dell'introduzione nei contratti per adesione di cui all'articolo 1342 del codice civile di apposite clausole con cui si predetermina il foro competente territorialmente per le eventuali controversie tra professionisti e consumatori, il subemendamento Falanga 0.1.100.2 appare di scarso rilievo pratico.

Ciro FALANGA (FI), in relazione al suo subemendamento 0.1.100.1, ritiene che sia opportuno riconoscere espressamente al tribunale una competenza non per valore, ma per materia, riguardo alla disamina delle azioni di classe. A tal proposito rileva che in tal modo verrebbe esclusa a priori la competenza di altre giurisdizioni, quale quella dei giudici di pace, che potrebbero, giovandosi della ambigua formulazione della legge, trattenere le cause di esiguo valore. Con riferimento al suo subemendamento 0.1.100.2, rileva l'opportunità di indicare in maniera puntuale anche la competenza per territorio.

< P>Luigi VITALI (FI) ribadisce che sarebbe più opportuno lasciare che la competenza per territorio e quella funzionale siano determinate secondo i criteri attualmente esistenti. Ritiene infatti inopportuno escludere a priori la competenza del giudice di pace per tutte quelle controversie che, esperite singolarmente dai singoli consumatori, ricadrebbero nella competenza per valore di tali giudici.

Vittorio MESSA (AN), in considerazione dell'introduzione nei contratti stipulati tra professionisti e consumatori di nuove procedure per la risoluzione delle controversie nascenti dalla interpretazione o dalla esecuzione dei medesimi, ritiene che sarebbe opportuno estendere la legittimazione attiva ad agire delle associazioni dei consumatori anche per tali procedure.

Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che, in primo luogo, si debba chiarire se sia opportuno specificare che la competenza per i giudizi di cui al comma 6-bis, introdotto dall'emendamento del relatore 1.100 nell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998, spetti al tribunale. Pone pertanto in votazione il principio secondo cui la competenza per i giudizi di cui al comma 6-bis, introdotto dall'emendamento del relatore 1.100 nell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998, spetta al tribunale.

La Commissione respinge il principio posto in votazione dal Presidente.

Gaetano PECORELLA, presidente, a seguito della reiezione del principio di cui sopra, pone in votazione il suo subemendamento 0.1.100.2, riformulandolo nel senso di far riferimento più genericamente al giudice competente per territorio (vedi allegato).

Luigi VITALI (FI) annuncia il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Falanga 0.1.100.2 (seconda formulazione).

La Commissione approva il subemendamento Falanga 0.1.100.2 (seconda formulazione).

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione del subemendamento Falanga 0.1.100.2 (seconda formulazione) non sarà posto in votazione il subemendamento Falanga 0.1.100.1.

Luigi VITALI (FI) annuncia il voto contrario del suo gruppo sul subemendamento Benvenuto 0.1.100.9.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione del subemendamento Benvenuto 0.1.100.9, in quanto volto ad estendere la disciplina dell'azione di classe anche a tutti i contratti per adesione disciplinati da leggi e regolamenti in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio. Rileva infatti che tale estensione darebbe ai consumatori un efficace strumento di tutela dei loro diritti ed interessi che, a seguito delle note vicende degli ultimi mesi, sarebbe un grave errore politico non riconoscere.

Luigi VITALI (FI) evidenzia che il voto contrario preannunciato sul subemendamento in esame è giustificato dalla volontà di constatare la efficacia dell'introduzione di uno strumento, quale quello dell'azione di classe, che mutuato da altri ordinamenti profondamente diversi da quello italiano, potrebbe avere anche effetti negativi prima di predisporre una estensione dello stesso così importante. Per tali ragioni non esclude che in un prossimo futuro, vagliata l'efficacia dello strumento in esame, esso possa essere esteso nel senso voluto dal subemendamento Benvenuto 0.1.100.9.

Nino MORMINO (FI), pur associandosi alle considerazioni del relatore, annuncia il proprio voto contrario al subemendamento Benvenuto 0.1.100.9, in quanto esso è eccessivamente impreciso e generico.

Auspica pertanto che il relatore si mostri disponibile a riformulate tale emendamento per l'esame in Assemblea, al fine di renderne il contenuto maggiormente chiaro e puntuale.

Gaetano PECORELLA presidente, rileva che il subemendamento in esame potrebbe interpretarsi come riferito sia alle azioni seriali, sia a quelle esperite singolarmente da ciascun consumatore. Chiede pertanto al relatore chiarimenti sul punto.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, considera degno di attenzione il rilievo avanzato dal presidente.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) rileva che l'azione di classe, come costruita dal relatore nel suo emendamento 1.100, è limitata ragionevolmente ai soli illeciti plurioffensivi. Inoltre essa è costruita per i soli negozi conclusi nella forma del contratto concluso mediante moduli o formulari di cui all'articolo 1342 del codice civile. In relazione a tale ultimo aspetto rileva che potrebbe essere molto facile per il professionista, contraente forte, aggirare la normativa sulle azioni di classe, modificando il solo strumento negoziale utilizzato. Evidenzia poi che il sumenendamento Benvenuto 0.1.100.9, prevedendo espressamente l'azione di gruppo in materia di credito al consumo, bancaria ed assicurativa, finanziaria o di servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, introdurrebbe una disposizione di notevole valenza simbolica, in considerazione dei recenti avvenimenti finanziari che hanno pesantemente danneggiato i consumatori. Annuncia pertanto il voto favorevole del proprio gruppo al subemendamento in esame.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) annuncia il proprio voto favorevole al subemendamento Benvenuto 0.1.100.9.

La Commissione approva il subemendamento Benvenuto 0.1.100.9.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ribadisce il proprio parere contrario sul subemendamento Cardiello 0.1.100.10, volto ad escludere l'applicazione dell'azione di gruppo prevista dal provvedimento nel caso in cui siano già previste procedure di conciliazione dinanzi ad autorità amministrative indipendenti, poiché in tal modo si ridurrebbe eccessivamente l'ambito di applicazione della nuova normativa e, ancora peggio, si determinerebbe la coesistenza di due procedure distinte a seconda dei settori di interesse.

La Commissione approva il subemendamento Cardiello 0.1.100.10.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che, stante l'approvazione del subemendamento Cardiello 0.1.100.10, non porrà in votazione il subemendamento D'Alia 0.1.100.11.

Ciro FALANGA (FI) soffermandosi sul suo subemendamento 0.1.100.3, invita la Commissione alla sua approvazione osservando che il capoverso 6-ter dell'articolo 1 così come riformulato dall'emendamento 1.100 del relatore, appare distonico rispetto ai principi della rappresentanza e della legittimazione ad agire.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, replica che in realtà il capoverso 6-ter è volto ad estendere gli effetti interruttivi della prescrizione anche ai diritti dei singoli utenti o consumatori per impedire che l'azione di gruppo venga vanificata dalla prescrizione di tali diritti. In pratica potrebbe determinarsi altrimenti la situazione paradossale per cui, una volta avviata l'azione di gruppo, continui a decorrere il termine di prescrizione, per cui l'eventuale sentenza interesserebbe un ambito molto più limitato di consumatori. Per tali motivi ritiene che l'estensione dell'interruzione della prescrizione, pur innovando rispetto alla normativa vigente, sia coerente con l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori.

< P>Nino MORMINO (FI) dichiara la propria contrarietà al subemendamento Falanga 0.1.100.3.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) si associa alle considerazioni del relatore, ritenendo ragionevole estendere gli effetti interruttivi della prescrizione anche i diritti dei singoli consumatori, a seguito dell'introduzione dell'azione di gruppo. A tal proposito ricorda che nell'ordinamento processual-penalistico è già presente una norma caratterizzata dalla medesima logica, per cui la sospensione della prescrizione dei confronti di un imputato esplica i suoi effetti anche nei confronti di altri successivi eventuali soggetti indagati, attribuendo significato alla contestazione del fatto di reato con prevalenza sull'aspetto soggettivo.

Gaetano PECORELLA, presidente, osserva che in realtà il problema si pone per gli effetti interruttivi della prescrizione relativi ai diritti dei consumatori non iscritti all'associazione che agisce in giudizio. Bisognerebbe quindi riflettere sull'opportunità di mantenere l'attuale formulazione del capoverso 6-ter, o se, al contrario, non sia invece preferibile restringere la portata della disposizione con esclusivo riferimento agli iscritti all'associazione che agisce in giudizio.

Ciro FALANGA (FI) ritiene che le osservazioni del relatore potrebbero avere una validità su un piano meramente ideologico, ma su un piano concreto si rischia di determinare effetti aberranti, attribuendo poteri spropositati alle associazioni di consumatori che diventerebbero veri e propri centri di potere. Ricorda a tal proposito che, già sulla base della normativa vigente, le associazioni esercitano le proprie facoltà in maniera tal volta spregiudicata, intervenendo in giudizi già avviati da singoli consumatori e così determinando un aggravio delle spese processuali per le imprese convenute, così costrette a retribuire anche i legali delle associazioni. Per tali motivi ritiene opportuno limitare i poteri delle associazioni, per esempio sopprimendo il capoverso 6-ter o, comunque, come previsto dal subemendamento 0.1.100.4, limitando gli effetti interrottivi della prescrizione ai soli iscritti.

Vittorio MESSA (AN) esprime un parere favorevole alla soppressione del capoverso 6-ter poiché ritiene tale disposizione in contrasto con i principi dell'ordinamento giuridico; in ogni caso riterrebbe necessario introdurre, contestualmente ad una disposizione di tal genere, opportuni bilanciamenti e paletti volti ad evitare distorsioni o utilizzi impropri dei poteri di rappresentanza di massa da parte delle associazioni.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) ritiene che il capoverso 6-ter, estendendo gli effetti interrottivi della prescrizione a tutti i consumatori, non appare perfettamente coerente con l'impianto della legge n. 281 del 1998, che invece configura i poteri delle associazioni in base ad un effettivo grado di rappresentatività e quindi sostanzialmente con riferimento ai propri iscritti.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ricorda invece che nell'ordinamento civilistico già esistono disposizioni o comunque principi assimilabili alla disposizione di cui al capoverso 6-ter e più in generale ad una legittimazione e rappresentanza generale delle associazioni di consumatori. Fa particolare riferimento agli istituti della rappresentanza legale e della rappresentanza senza poteri, con facoltà del rappresentato di ratificare gli atti del rappresentante anche in assenza di un esplicito mandato. Inoltre giurisprudenza consolidata ha attribuito alle associazioni sindacali poteri generali di rappresentanza nel momento in cui estende erga omnes il contenuto dei contratti collettivi relativo all'aspetto retributivo, in base ai principi costituzionali.

Pertanto non comprende i rilievi su un presunto contrasto del capoverso 6-ter con i principi generali dell'ordinamento.

< P>Vittorio MESSA (AN) esprime contrarietà rispetto alle osservazioni del relatore, ritenendo che l'estensione degli effetti interruttivi anche ai non iscritti determinerebbe un meccanismo perverso, per cui, sospendendosi sine die il decorso della prescrizione, l'impresa potrebbe vedersi convenuta dai singoli utenti anche a distanza di anni o addirittura di decenni. Ciò determinerebbe, come ben si comprende, l'esposizione delle imprese a rischi economico-finanziari non calcolabili, con inevitabili ripercussioni sul piano della stabilità e quindi anche sulle quotazioni dei titoli delle società interessate.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, replica che invece lo scopo del provvedimento è proprio quello di rafforzare i poteri e le garanzie dei consumatori, con inevitabili conseguenze sul per le imprese.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita il relatore a fornire chiarimenti sul rapporto tra l'interruzione degli effetti della prescrizione ai sensi del capoverso 6-ter rispetto alla sottoscrizione di un eventuale accordo transattivo ai sensi del capoverso 6-quinques. In sostanza andrebbe chiarito se la conclusione del giudizio con un accordo transattivo determini il solo effetto interruttivo della prescrizione nel momento dell'instaurazione del giudizio, venendo meno la sospensione del decorso della prescrizione durante la pendenza della causa.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, afferma che, richiamandosi l'articolo 2945, l'esercizio dell'azione di gruppo determinerebbe l'interruzione degli effetti della prescrizione, che però, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo, ricomincerebbe a decorrere dalla data dell'atto interruttivo, anche nelle more del giudizio, nel caso di accordo transattivo ai sensi del capoverso 6-quinquies.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) chiede chiarimenti al relatore relativamente al capoverso 6-ter; in particolare chiede se la sospensione della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile esplica i propri effetti anche nei confronti dei non iscritti o se, al contrario, per tali soggetti si determini esclusivamente l'effetto interruttivo, fermo restando il riprendere del decorso della prescrizione nelle more di giudizio, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, osserva che ai sensi del capoverso 6-ter, richiamandosi l'articolo 2945 del codice civile, si determina l'estensione ai singoli utenti dell'effetto interruttivo della prescrizione nel momento dell'azione di gruppo, senza distinzione tra soggetti iscritti e soggetti non iscritti all'associazione dei consumatori.

Giuseppe FANFANI (MARGH-U) invita però a considerare che l'articolo 2945 richiamato dal capoverso 6-ter, prevede, al comma 2, non solo l'interruzione della prescrizione ma anche la sospensione del suo decorso fino al termine del giudizio.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, replica che la disposizione in esame è volta ad introdurre un caso di rappresentanza generale con riferimento a tutti i consumatori. Pertanto l'estensione degli effetti interruttivi della prescrizione va interpretato in un senso compatibile con l'articolo 2945 del Codice civile.

Ciro FALANGA (FI) ritira il suo subemendamento 0.1.100.3.

Aurelio GIRONDA VERALDI (AN) e Nino MORMINO (FI) preannunciano il proprio voto favorevole sul subemendamento Falanga 0.1.100.4.

La Commissione approva il subemendamento Falanga 0.1.100.4.

Francesco BONITO (DS-U), soffermandosi sul subemendamento Falanga 0.1.100.5, ribadisce la propria netta contrarietà alla soppressione del capoverso 6-sexies che assume un importanza determinante ai fini dell'economia dell'azione  di gruppo. In sostanza, a seguito della sentenza con cui il giudice determina i criteri in base ai quali determinare l'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori, si prevede un filtro precontenzioso volto a promuovere la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori. Ben si comprende quali effetti positivi tale meccanismo determinerebbe sul piano della deflazione dei giudizi instaurati dai singoli consumatori. A tal proposito ricorda che tale meccanismo è stato concepito anche sulla base dei suggerimenti di autorevoli esponenti del mondo accademico.

Gaetano PECORELLA, presidente, invita a considerare che il meccanismo della composizione delle controversie tramite le camere di conciliazione, se a carico della finanza pubblica, necessiterebbe di un'apposita clausola di copertura finanziaria. Diverso sarebbe il discorso se il funzionamento di tali organismi venisse posto a carico delle parti in giudizio. Rileva inoltre come la sospensione del potere di agire dei singoli consumatori prevista dall'ultimo periodo del capoverso 6-sexies e dal capoverso 6-secties pone problemi di legittimità sul piano costituzionale.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, replica che il ricorso alle camere di conciliazione non è uno strumento necessitato per il singoli consumatore che, al contrario, potrebbe optare per l'azione singola non avvalendosi dell'azione di gruppo. Naturalmente in tal caso il singolo consumatore non potrebbe beneficiare della sentenza di condanna prodromica di cui al capoverso 6-quater e quindi dovrebbe sobbarcarsi delle spese di giudizio molto più onerose.

Ciro FALANGA (FI) esprime un parere contrario al meccanismo delle camere di conciliazione con particolare riferimento alla sospensione della possibilità di agire individualmente da parte di singoli consumatori. Tale effetto appare illogico soprattutto per i soggetti non iscritti all'associazione che agisce in giudizio.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ribadisce che l'istituto dell'azione di gruppo lascia impregiudicata la possibilità di agire in giudizio autonomamente da parte del singolo consumatore che quindi non verrebbe danneggiato ma al contrario vedrebbe rafforzati i propri diritti potendo scegliere, tra le due possibilità, quale sia quella più vantaggiosa sul piano processuale.

Gaetano PECORELLA, presidente, ritiene che invece l'ultimo periodo del capoverso 6-sexies si presta ad essere interpretato anche in maniera difforme da quanto affermato da relatore con riferimento alla possibilità di azione individuale. Invita a considerare pertanto l'opportunità di esplicitare quanto affermato dal relatore con opportune modifiche al testo.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, ribadisce la linea interpretativa da adottare relativamente ai capoversi 6-sexies e 6-septies. Tuttavia afferma di non avere preclusioni per eventuali modifiche volte a rendere più chiaro il contenuto dell'istituto che si vuole introdurre, se la Commissione lo riterrà opportuno.

Vittorio MESSA (AN) propone di restringere il meccanismo della composizione non contenziosa presso le camere di conciliazione esclusivamente agli iscritti. In tal modo verrebbero meno le questioni relative alla sospensione della possibilità di agire autonomamente ed individualmente in giudizio.

Gaetano PECORELLA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.50.



ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri).

ULTERIORI SUBEMENDAMENTI

 

 


Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con le seguenti: Le associazioni dei consumatori e degli utenti di cui al comma 1.

0. 1. 100. 50.Il relatore.

Al comma 1, capoverso «6-bis», sostituire le parole: al giudice competente con le seguenti: al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

0. 1. 100. 2. Falanga (seconda formulazione).


 

 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Martedì 13 luglio 2004. - Presidenza del vicepresidente Nino MORMINO. - Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Michele Giuseppe Vietti.

La seduta comincia alle 15.15.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 6 luglio 2004.

Nino MORMINO, presidente, ricorda che nella seduta di mercoledì 6 luglio scorso la Commissione ha iniziato l'esame dei subemendamenti presentati al testo unificato in esame.

In particolare, sono stati approvati i subemendamenti 0.1.100.50 del relatore, Falanga 0.1.100.2 (seconda formulazione), Benvenuto 0.1.100.9, Cardiello 0.1.100.10 e Falanga 0.1.100.4 relativi all'emendamento del relatore 1.100. La Commissione dovrà oggi esaminare i restanti emendamenti e subemendamenti, a partire dal subemendamento Falanga 0.1.100.5, riguardo al quale, peraltro, nella scorsa seduta si sono già svolti gli interventi del relatore, del presidente della Commissione, onorevole Gaetano Pecorella, e dei deputati Falanga e Messa.

Avverte che il relatore ha presentato dei nuovi subemendamenti (vedi allegato), che in parte modificano disposizioni dell'emendamento del relatore 1.100 che sono state già esaminate dalla Commissione (subemendamenti 0.1.100.100 e 0.1.100.103 del relatore) ed in parte modificano disposizioni di subemendamenti già approvati dalla Commissione (il subemendamento 0.1.100.101 del relatore modifica una parte del subemendamento  0.1.100.9 Benvenuto). Considerato che i nuovi subemendamenti del relatore sono condivisi dai gruppi di maggioranza ed opposizione, ritiene che possano essere posti in votazione. L'esame dei subemendamenti inizierà, pertanto, dal subemendamento 0.1.100.100 del relatore.

Ricorda, altresì, che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da venerdì prossimo, 16 luglio. La Commissione, pertanto, dovrà terminare entro la seduta odierna l'esame degli emendamenti per poter trasmettere in tempo utile il testo unificato, risultante dagli emendamenti approvati, alle Commissioni competenti per l'espressione del parere.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, raccomanda l'approvazione dei suoi subemendamenti 0.1.100.100, 0.1.100.101, 0.1.100.103, 0.1.100.104 e 0.1.100.105 frutto di un accordo politico con i rappresentanti della maggioranza in modo da accogliere i rilievi emersi durante il dibattito in Commissione.

Il sottosegretario Michele Giuseppe VIETTI esprime parere favorevole sui subemendamenti 0.1.100.100, 0.1.100.101, 0.1.100.103, 0.1.100.104 e 0.1.100.105 del relatore.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti 0.1.100.100, 0.1.100.101 e 0.1.100.103 del relatore.

Nino MORMINO, presidente, avverte che non porrà in votazione il subemendamento Falanga 0.1.100.5 stante l'assenza del presentatore.

Vittorio MESSA (AN) chiede chiarimenti al relatore relativamente alla figura del conciliatore di provata esperienza di cui al capoverso 6-sexies. In particolare occorrerebbe chiarire se si faccia riferimento, per l'indicazione del presidente della camera di conciliazione, all'ordine degli avvocati; inoltre, bisognerebbe chiarire se il presidente in questione debba essere scelto tra gli avvocati o possa al contrario trattarsi anche di altri professionisti.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, risponde che la competenza per l'indicazione spetta inequivocabilmente all'ordine degli avvocati e che possa svolgere la funzione di presidente della camera di conciliazione un professionista di provata esperienza non necessariamente iscritto all'albo degli avvocati, per esempio un professore universitario in materie giuridiche.

Infine, modificando il parere già espresso, esprime un parere favorevole sul subemendamento Falanga 0.1.100.6.

Luigi VITALI (FI) sottoscrive il subemendamento Falanga 0.1.100.6.

La Commissione approva il subemendamento Falanga 0.1.100.6.

Anna FINOCCHIARO (DS-U) sottoscrive il subemendamento Benvenuto 0.1.100.12.

La Commissione, con distinte votazioni, approva i subemendamenti Benvenuto 0.1.100.12, 0.1.100.104 e 0.1.100.105 del relatore.

Nino MORMINO, presidente, avverte che a seguito dell'approvazione del subemendamento Cardiello 0.1.100.10 non porrà in votazione il subemendamento Pittelli 0.1.100.13. Avverte altresì che i subemendamenti Falanga 0.1.100.7 e 0.1.100.8 sono da considerare inammissibili, in quanto non attinenti all'emendamento 1.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 1.100 del relatore, così come modificato dai subemendamenti approvati.

Nino MORMINO, presidente, avverte che il testo del provvedimento, così come risultante dall'esame degli emendamenti, verrà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia  quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

 

 



ALLEGATO

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri).

ULTERIORI SUBEMENDAMENTI DEL RELATORE

 

 


ART. 1.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere le parole da: dal professionista alla parola: commessi.

0. 1. 100. 100.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sostituire le parole da: nonché fino alla parola: regolamenti con le seguenti: ivi compresi quelli.

0. 1. 100. 101.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 6-bis, aggiungere dopo la parola: risparmio le parole: sempre.

0. 1. 100. 103.Il Relatore.

Al comma 1, capoverso 6-septies, aggiungere in fine il seguente periodo: Le associazioni di cui al comma 6-bis non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

0. 1. 100. 104.Il Relatore.

Al comma 1, sostituire il capoverso 6-octies con il seguente:

6-octies. La sentenza di condanna, di cui al comma 6-bis, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi dell'articolo 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo utente o consumatore.

0. 1. 100. 105.Il Relatore.


 


II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

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SEDE REFERENTE

Giovedì 15 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA.

La seduta comincia alle 11.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e conclusione).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 14 luglio 2004.

Gaetano PECORELLA, presidente, dà conto dei pareri espressi dalle Commissioni competenti. Propone pertanto di conferire mandato al relatore a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento in esame.

Francesco BONITO (DS-U), relatore, dichiara di non condividere il parere contrario espresso dalla X Commissione, motivato dal mancato accoglimento da parte della Commissione giustizia delle condizioni poste nel parere precedentemente espresso in data 24 marzo 2004.

La Commissione delibera di conferire mandato al relatore, onorevole Bonito, a riferire in senso favorevole in Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Gaetano PECORELLA, presidente, avverte che si riserverà il diritto di designare i componenti del comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.


 

 

 


Esame in sede consultiva

 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 12 febbraio 2004. - Presidenza del Presidente Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Giulio SCHMIDT (FI), relatore, illustrato brevemente il contenuto della proposta di legge in titolo, che mira ad introdurre nel nostro ordinamento il nuovo istituto dell'azione collettiva giudiziale volta al risarcimento dei danni patiti dai consumatori a seguito di comportamenti illeciti, rileva che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, propone di esprimere parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).



ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (testo unificato C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri)

PARERE APPROVATO

 

 

 


Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C. 3839, recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 


I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 15 luglio 2004. - Presidenza del presidente Pierantonio ZANETTIN.

La seduta comincia alle 11.10.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

(esame nuovo testo C. 3838 e C. 3839).

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Pierantonio ZANETTIN, presidente e relatore, ricorda che il Comitato permanente per i pareri si è già espresso sul testo in esame il 12 febbraio 2004 e che è chiamata ad esprimersi nuovamente sullo stesso, essendo stato modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti presso la Commissione di merito, preordinati essenzialmente a recepire le osservazioni  formulate dalla X Commissione (Attività produttive). Rileva quindi che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione. Ritenendo che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).



ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (nuovo testo C. 3838 e C. 3839)


PARERE APPROVATO

Il Comitato permanente per i pareri;

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C. 3839, recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

richiamato il parere espresso in data 12 febbraio 2004;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE


 

 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Giovedì 4 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e Giuseppe Vegas e per l'istruzione, università e ricerca Maria Grazia Siliquini.

La seduta comincia alle 9.15.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

Il Comitato inizia l'esame.

Gaspare GIUDICE, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che il provvedimento introduce nell'ordinamento l'istituto dell'azione di gruppo, attribuendo alle associazioni dei consumatori la possibilità di chiedere al giudice non solo l'inibizione di comportamenti lesivi o la correzione o eliminazione dei loro effetti, ma anche il risarcimento dei danni subiti e la restituzione delle somme dovute a seguito di comportamenti illeciti. Al riguardo, fa notare che, benché sotto un profilo teorico l'esenzione prevista dall'articolo 2 potrebbe configurare una rinuncia ad un maggior gettito attualmente non previsto, è necessario tuttavia considerare che:

la nuova disciplina potrebbe indurre i soggetti interessati, che a legislazione vigente avrebbero esperito le azioni giudiziarie in forma individuale, ad agire secondo le meno onerose modalità previste dall'istituto in esame;

la disciplina medesima è suscettibile di determinare un effetto incentivante sulla numerosità delle azioni da intraprendere in materia.

Richiede, pertanto, un chiarimento al Governo in ordine alle conseguenze finanziarie delle due ipotesi.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA comunica che il Ministero dell'economia sta ancora approfondendo l'esame del provvedimento e che la relativa documentazione potrà essere consegnata nel corso della prossima settimana.

Gaspare GIUDICE, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame.

 



V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 10 marzo 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 9.55.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere favorevole).

Il Comitato prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 4 marzo 2004.

Marino ZORZATO (FI), relatore, ricorda che nella seduta precedente erano stati richiesti chiarimenti al Governo in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento, con particolare riferimento all'introduzione nel nostro ordinamento dell'azione di gruppo ed all'esenzione dei soggetti che si avvalgano di tale azione dal pagamento del contributo unificato in materia di spese di giustizia.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA rileva la sostanziale neutralità finanziaria derivante dall'esenzione dal pagamento del contributo unificato prevista per l'istituto dell'azione di gruppo. Ricorda inoltre che, dalla nuova disciplina volta ad incentivare le successive azioni giudiziarie individuali di risarcimento del danno subito dal consumatore o dall'utente, potrebbe derivare un risparmio di spesa.

Marino ZORZATO (FI), relatore, esprime la propria soddisfazione per la positiva valutazione del rappresentante del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie del provvedimento. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«Sul testo unificato elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui le disposizioni previste non appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito;

NULLA OSTA».

Arnaldo MARIOTTI (DS-U), concordando con la proposta di parere, rileva che il provvedimento dà risposta ad esigenze collettive ampiamente sentite e consentirà di portare a sentenza numerosi contenziosi.

Il Comitato approva la proposta di parere.

 


 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 11 febbraio 2004. - Presidenza del Presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame.

Renzo PATRIA (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere alla II Commissione Giustizia, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, sul testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernenti la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

L'articolo 1 del testo unificato, integrando la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998, prevede che le associazioni legittimate ad agire a tutela dei consumatori possano chiedere al giudice di adottare provvedimenti di risarcimento dei danni o di restituzione di somme dovute ad una pluralità di consumatori o utenti lesi da atti illeciti, inadempimenti o violazioni compiuti dal professionista nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari. Inoltre la disposizione consente di richiedere al giudice l'omologazione dell'accordo transattivo eventualmente concluso in sede giudiziaria.

La norma dispone altresì la possibilità, per il singolo consumatore o utente, di agire in giudizio, a seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna o di omologazione sopra richiamato, al fine di ottenere l'accertamento a suo favore dei requisiti individuati dal provvedimento medesimo e, conseguentemente, la determinazione del risarcimento dei danni o dell'indennità di sua spettanza.. Infine, si prevede che la pronuncia «costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore».

Evidenzia come l'intervento normativo sia utile a colmare una lacuna esistente in materia nell'ordinamento, onde evitare quelle forme di approfittamento che traggono origine dalla riluttanza con la quale il consumatore ricorre a forme di tutela giudiziaria, soprattutto per controversie di importo limitato, attesa l'alea del giudizio e i costi elevati, e considerata anche la circostanza di doversi misurare con imprese di grandi dimensioni, dotate di agguerriti uffici legali. Ricorda che proprio per ovviare a questa disparità di accesso alla tutela processuale tra consumatore ed impresa, l'esperienza nord americana ha messo a punto l'istituto della class action, finalizzato a consentire alle associazioni di consumatori di intervenire, non solo in via inibitoria per far cessare comportamenti lesivi della generalità dei consumatori, ma anche attivando rimedi di tipo risarcitorio e restitutorio, in favore di singoli danneggiati.

Sottolinea come tale tematica, pur presentando affinità con quella della tutela dei cosiddetti interessi «diffusi», se ne discosti per alcuni profili, in quanto le posizioni giuridiche dei singoli consumatori hanno la dignità di diritti soggettivi perfetti. In questo ambito ritiene indispensabile che il legislatore predisponga strumenti che, pur in grado di accentuare le tutele esercitabili in modo collettivo, non soffochino la possibilità di agire in via individuale del singolo consumatore, il quale non deve in alcun modo essere pregiudicato dalle iniziative assunte dalle associazioni dei consumatori, sia che ne faccia sia che non ne faccia parte.

Per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione segnala come non risulti chiaro se l'accordo transattivo sia assoggettato all'imposta di registro, e se lo sia in misura fissa (129,11 euro) ovvero in misura proporzionale.

In merito alla formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo, rileva altresì come la disposizione appaia in generale piuttosto ambigua, non risultando chiaro quale sia la pronuncia alla quale ci si riferisce, né cosa si intenda con la dizione: «nei confronti del comune contraddittore».

L'articolo 2 prevede invece l'inserimento delle spese in oggetto tra quelle esenti dal contributo unificato, ai sensi  dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto legislativo n. 115 del 2002.

In merito alla formulazione della norma rileva come essa faccia riferimento ai procedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), laddove invece l'articolo 1 del testo unificato integra il contenuto della lettera b) del comma 1: ritiene pertanto necessario correggere tale riferimento.

Si riserva di formulare una compiuta proposta di parere all'esito del dibattito sul provvedimento.

Giorgio BENVENUTO (DS-U), sottolinea la grande importanza della proposta di legge in esame, che riconosce il notevole ruolo svolto dalle associazioni di tutela consumatori, rilevando la necessità, pur con l'attenzione dovuta alle problematiche del mondo imprenditoriale, di evitare difese di natura corporativa, con le quali rischia di scontrarsi un'iniziativa di tutela dei consumatori assolutamente necessaria. Ricorda come sia opportuno in materia offrire segnali precisi ed auspica che si possa giungere in tempi brevi all'approvazione del provvedimento.

Giorgio LA MALFA, presidente, ritiene, in considerazione del fitto calendario di lavori previsto per la prossima settimana, che il provvedimento possa essere posto all'ordine del giorno della Commissione della seduta di mercoledì prossimo, ed esprime la convinzione che sia possibile in quella sede concluderne la trattazione.

Mario LETTIERI (MARGH-U) condivide la proposta del presidente, in considerazione dell'importanza annessa dal mondo delle associazioni al provvedimento in esame.

Giorgio LA MALFA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di mercoledì 18 febbraio.

 



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito esame e conclusione - Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta dell'11 febbraio scorso.

Renzo PATRIA (FI), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 8).

Giorgio BENVENUTO (DS-U) propone di inserire nella proposta di parere una premessa che sottolinei l'esigenza di giungere ad una rapida approvazione del provvedimento.

Il sottosegretario Daniele MOLGORA, rileva come l'esenzione dal contributo unificato disposta dall'articolo 2 del provvedimento possa determinare effetti di minor gettito per l'erario statale, rilevando peraltro come tale aspetto della norma non rientri negli ambiti di competenza della Commissione.

Renzo PATRIA (FI), relatore, alla luce delle considerazioni espresse dal deputato  Benvenuto riformula la propria proposta di parere (vedi allegato 9).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

 



ALLEGATO 8

Testo unificato C. 3838 ed abb. Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernente la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, al fine di chiarire esplicitamente se la pronuncia alla quale la disposizione si riferisce sia quella ottenuta all'esito della controversia intrapresa dall'associazione di tutela dei consumatori ovvero a seguito dell'azione giudiziale avviata dal singolo consumatore o utente;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali associazioni, consentendo a quest'ultimo di non essere in alcun modo vincolato dai contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito delle iniziative delle associazioni dei consumatori;

c) in relazione all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 con quello alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3, integrato dall'articolo 1 del provvedimento in esame.



ALLEGATO 9

 

Testo unificato C. 3838 ed abb Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

 

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernente la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dal provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, al fine di chiarire esplicitamente se la pronuncia alla quale la disposizione si riferisce sia quella ottenuta all'esito della controversia intrapresa dall'associazione di tutela dei consumatori ovvero a seguito dell'azione giudiziale avviata dal singolo consumatore o utente;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali associazioni, consentendo a quest'ultimo di non essere in alcun modo vincolato dai contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito delle iniziative delle associazioni dei consumatori;

c) in relazione all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 con quello alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3, integrato dall'articolo 1 del provvedimento in esame.



VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2004. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA. - Intervengono il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora e il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Alberto Brambilla.

La seduta comincia alle 14.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame

Ettore ROMOLI (FI), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esprimere il proprio parere alla II Commissione Giustizia, sul testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernenti la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito. Ricorda che, nella seduta del 25 febbraio scorso, la Commissione aveva espresso parere favorevole con osservazioni.

Le osservazioni contenute nel parere segnalavano l'opportunità di modificare la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, al fine di chiarire esplicitamente se la pronuncia alla quale la disposizione si riferisce sia quella ottenuta all'esito della controversia intrapresa dall'associazione di tutela dei consumatori ovvero a seguito dell'azione giudiziale avviata dal singolo consumatore o utente.

Inoltre, si evidenziava l'opportunità di specificare che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali associazioni, consentendo a quest'ultimo di non essere in alcun modo vincolato dai contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito delle iniziative delle associazioni dei consumatori.

Infine, si suggeriva una correzione formale dell'articolo 2, relativamente al riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La prima e l'ultima di tali osservazioni appaiono superate pienamente dal testo emendato, che inserisce 8 nuovi commi all'articolo 3 della legge 30 giugno 1998, n. 281.

Passando ad esaminare il contenuto delle modifiche apportate al testo unificato, in primo luogo viene riformulato l'articolo 1 del precedente testo unificato, che viene integralmente trasfuso in nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 della citata legge n. 281 del 1999.

Il nuovo testo stabilisce che le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, possono richiedere al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

La legittimazione ad agire è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrarie per la risoluzione delle medesime controversie dinnanzi ad autorità amministrative indipendenti.

Le principali modifiche rispetto al testo precedente riguardano la creazione di un foro esclusivo situato presso il domicilio del soggetto convenuto, e l'esclusione dell'azione di gruppo ove vi siano previsioni attinenti procedure di conciliazione o arbitrali innanzi ad autorità amministrative indipendenti, mentre l'inserimento esplicito dei contratti in materia di credito al consumo, bancari e assicurativi e in generale di quelli attinenti agli investimenti finanziari e al risparmio assume solo valenza esplicativa, essendo ricavabile in via di interpretazione già dal precedente articolato.

In merito alla disposizione, che pure non rientra negli ambiti di competenza della Commissione, si rileva come la creazione di un foro esclusivo presso la sede dell'imprenditore convenuto (foro che si identifica con la sede sociale della società,  da questa in una certa misura liberamente eleggibile), in luogo dei fori alternativi previsti dalle disposizioni processual-civilistiche vigenti, potrebbe tradursi in una disciplina di favore per l'imprenditore.

Il nuovo comma 6-ter dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1998 prevede che l'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 6-bis, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al comma 6-bis.

Tale norma suscita alcune perplessità, pur in ambiti direttamente non connessi alle competenze della Commissione.

In primo luogo rileva come la disposizione potrebbe determinare interferenze con la norma di cui all'articolo 1310 del codice civile, il quale prevede che l'interruzione della prescrizione abbia effetti nei confronti di tutti i creditori in solido, laddove invece, ai sensi del nuovo comma 6-ter, gli effetti interrottivi sarebbero circoscritti ai soli consumatori o utenti iscritti alle associazioni, anche nel caso in cui la titolarità delle obbligazioni risarcitorie sia in solido anche con soggetti non iscritti.

In secondo luogo non appare del tutto congruo non consentire ai soggetti terzi non iscritti alle associazioni di consumatori ed utenti di fruire di una attività esclusivamente conservativa, quale l'interruzione della prescrizione, laddove al tempo stesso questi sono posti, ai sensi del successivo comma 6 sexies, in una posizione di soggezione all'attività processuale svolta dalle medesime associazioni.

Inoltre, i soggetti iscritti alla singola associazione ricorrente dovrebbero fornire la prova processuale dell'avvenuta interruzione della prescrizione, depositando un atto di data certa che attesti la tempestiva iscrizione a detta associazione.

Il comma 6-quater prevede che con la sentenza di condanna il giudice determini, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

Il nuovo comma 6-quinquies stabilisce, in relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, che davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

Il nuovo comma 6-sexies prevede che, a seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna, ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte degli utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha emanato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, modi, termini e quantità per soddisfare i singoli utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

In merito a tale disposizione osserva come essa susciti alcune perplessità, in quanto coinvolge il singolo soggetto, anche se non iscritto all'associazione attrice, negli eventuali effetti negativi della attività processuale di quest'ultima. In particolare non è chiaro il motivo per cui divenga improcedibile la domanda del singolo utente, salvo che il testo unificato non presupponga l'obbligo per tutti i consumatori di aderire alle transazioni effettuate in sede di camera di conciliazione, il che porrebbe delicatissime questioni di compatibilità costituzionale e comunitaria (specie in materia di tutela dei consumatori).

Il comma 6-septies prevede, in alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, che le parti  possano promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

Il comma 6-octies stabilisce infine che in caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente possa agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis non sono legittimate ad intervenire ai giudizi.

Il comma 6-nonies stabilisce poi che la sentenza di condanna di cui al comma 6-bis, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo utente o consumatore.

Al riguardo non risulta chiara la conciliabilità della natura di titolo esecutivo «nei confronti» (e non in favore, come parrebbe più perspicuo) del comune contraddittore (figura che non risulta di facile individuazione) di cui al comma 6 octies, con la valenza di «prova scritta» che allo stesso atto assegna l'articolo 6 nonies. L'articolo 2, ponendo integrando il contenuto dell'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, dispone l'esenzione dal contributo unificato di iscrizione a ruolo per i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281, introdotti dal provvedimento.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3).

Giorgio BENVENUTO (DS-U) osserva come la disposizione relativa al foro del convenuto sia finalizzata a evitare il prodursi di una proliferazione incontrollata di cause su tutto il territorio nazionale, e che pertanto trovi in tale esigenza piena giustificazione.

Giorgio LA MALFA, presidente, rileva come l'attuale formulazione relativa alla previsione del foro della società convenuta presenti aspetti problematici nel caso in cui essa non abbia la sede sociale in Italia.

Alfiero GRANDI (DS-U) rileva come la formulazione che prevede l'individuazione del foro competente nella circoscrizione giudiziaria entro la quale si trova la sede del convenuto debba essere interpretata nel senso che tale competenza territoriale si aggiunge e non si sostituisce a quelle previste in via generale dal codice di rito. Osserva inoltre che la previsione dell'improcedibilità dell'azione dei singoli utenti a seguito della sottoscrizione del verbale non pone a rischio i diritti dei singoli.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ribadendo le sue osservazioni di cui alla lettera a) della proposta di parere del relatore, ritiene condivisibili le osservazioni previste alle lettere b) e c) del medesimo. Rileva tuttavia come nel parere non sia presa in considerazione la questione posta dalla formulazione dell'articolo 6-bis, nella parte in cui limita la tutela ai contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile. Giudica pertanto necessario che i contratti di credito al consumo, i rapporti bancari e assicurativi, la circolazione di strumenti finanziari, l'espletamento di servizi di investimento e la gestione collettiva del risparmio siano comprese nell'ambito dell'operatività della norma a prescindere dalla circostanza che il contratto sia concluso per il tramite di moduli o formulari, dovendo  essere incondizionata la tutela fornita ai consumatori, specie in tali materie.

Ettore ROMOLI (FI), relatore, ritiene di poter accogliere il suggerimento del deputato Benvenuto, circa l'opportunità di aggiungere di un'osservazione che segnali l'importanza dell'estensione dell'azione collettiva anche al di fuori dell'ambito di operatività dell'articolo 1342 del codice civile, riservandosi di riformulare la propria proposta di parere.

Renzo PATRIA (FI), rilevata l'importanza e la complessità della materia, suggerisce di rinviare il seguito della trattazione alla seduta di domani, onde approfondire ulteriormente gli aspetti implicati.

Giorgio LA MALFA, presidente, condividendo l'osservazione del deputato Patria, propone di rinviare il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La Commissione concorda.



ALLEGATO 3

Testo unificato delle proposta di legge C. 3838 ed abb. Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

PROPOSTA DI PARERE FORMULATA DAL RELATORE

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernente la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dal provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la previsione di un foro esclusivo presso la sede o la residenza del convenuto, in luogo dei fori alternativi previsti dalle disposizioni generali di cui all'articolo 18 e seguenti del codice di procedura civile.

b) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-ter, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di estendere gli effetti interruttivi della prescrizione rispetto a tutti i consumatori od utenti, a prescindere che essi siano o meno iscritti alla associazione attrice;

c) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-sexies, ultimo periodo, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nessun effetto pregiudizievole deve manifestarsi a carico dei consumatori che non intendano avvalersi dell'attività processuale dell'associazioni, specificando che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali associazioni, consentendo a quest'ultimo di non essere in alcun modo vincolato dai contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito delle iniziative delle associazioni dei consumatori.

 


 

 


VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 luglio 2004. - Presidenza del presidente Giorgio LA MALFA.

La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 ed abb.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta di ieri.

Giorgio BENVENUTO (DS-U) formula una proposta alternativa di parere (vedi allegato 6).

Roberto PINZA (MARGH-U), formula una proposta alternativa di parere (vedi allegato 7).

Ettore ROMOLI (FI), relatore, riformula la proposta di parere presentata nella seduta di ieri (vedi allegato 8).

Giorgio BENVENUTO (DS-U) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ritenendo che la proposta di parere, come riformulata, costituisca una buona soluzione, anche se riterrebbe preferibile che l'osservazione di cui alla lettera d), fosse trasformata in condizione. Si riserva comunque di presentare emendamenti nel corso della discussione sul provvedimento in Assemblea. Ritira pertanto la sua proposta alternativa di parere, preannunziando il suo voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Roberto PINZA (MARGH-U), rileva come la proposta di parere del relatore riprenda integralmente le condizioni contenute nella sua proposta alternativa di parere, che conseguentemente ritira. Preannunzia quindi il voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di parere del relatore, come riformulata.

Renzo PATRIA (FI) dichiara il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

Giorgio LA MALFA, presidente, essendo imminente l'inizio della seduta delle Commissioni riunite VI e X, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 13.55, riprende alle 14.40.

 



ALLEGATO 6

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire. Testo unificato C. 3838 ed abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAI DEPUTATI BENVENUTO ED ALTRI

 

 

 


La VI Commissione Finanze,

in sede di esame consultivo dell'A.C. 3838-3839, in materia di azione di gruppo dei diritti dei consumatori e degli utenti (class action);

rilevato, per la parte di propria competenza, che nel nuovo comma 6-bis lo specifico richiamo ai contratti in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio si rivela non più che virtuale ed inefficace, in quanto applicabile soltanto nel caso di contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile e, pertanto, già inclusi di per sé nella disposizione di carattere generale;

considerato che in sede di lavori delle Commissioni riunite Finanze e Attività produttive sulle nuove misure di tutela del risparmio la materia della class action è stata esplicitamente rinviata, per ragioni di sistematicità, al previsto specifico provvedimento già in corso di esame presso la Commissione Giustizia, nella presunzione e nell'affidamento che tutti e qualsiasi i rapporti di natura bancaria, finanziaria e assicurativa sarebbero stati suscettibili di azioni giuridiche collettive a difesa dei risparmiatori e degli investitori;

considerato peraltro che le predette aspettative restano inevase a fronte del testo pervenuto dalla Commissione Giustizia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente condizione:

nel capoverso comma 6-bis del comma 1 dell'articolo 1 le parole: «ivi compresi» siano sostituite dalle seguenti: «nonché in ogni caso».



ALLEGATO 7

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire. Testo unificato C. 3838 ed abb.

PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE PRESENTATA DAL DEPUTATO PINZA

 

 


La VI Commissione Finanze,

in sede di esame consultivo dell'A.C. 3838-3839, in materia di azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (class action);

rilevato che l'azione collettiva appare, nel contesto ormai internazionalmente consolidato, strumento utile alla tutela di interessi omogenei e diffusi e che pertanto non appare opportuno limitarne la portata esclusivamente all'ambito contrattuale od extracontrattuale atteso che si ritratta di strumento processuale che deve poter essere utilizzato da parte di consumatori, investitori ed utenti lesi da comportamenti sia contrattuali che extra contrattuali;

che in tale quadro appare necessaria una rideterminazione del contenuto dell'articolo 6-bis che elimini alcune delimitazioni che contrasterebbero con le finalità indicate;

che l'utilizzo dei termini «consumatori» e «risparmiatori» appare non sufficiente essendo opportuno indicare anche la categoria degli «investitori», che non necessariamente coincide con quella di «risparmiatori»;

che, pur nella considerazione che le azioni collettive saranno prevalentemente esercitate dalle associazioni di tutela dei singoli, non appare opportuno limitare alle medesime la legittimazione attiva così comprimendo la libertà dei singoli di associarsi anche in funzione dell'esercizio dell'azione collettiva;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, dopo: «le associazioni» vengano aggiunte le parole: «o gruppi»;

2) all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, dopo: «dei danni» vengano aggiunte le parole: «la dichiarazione di invalidità dei contratti»;

3) all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, dopo: «consumatori» venga aggiunta la parola: «investitori» preceduta da una virgola;

4) all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, anziché: «in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile» venga scritto: «in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettivi identiche od analoghe ivi comprese».



ALLEGATO 8

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire. Testo unificato C. 3838 ed abb.

RIFORMULAZIONE DELLA PROPOSTA DI PARERE APPROVATA DALLA COMMISSIONE

 

 

 


La VI Commissione Finanze,

esaminato il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernente la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come l'azione collettiva appaia, nel contesto ormai internazionalmente consolidato, strumento utile alla tutela di interessi omogenei e diffusi e come pertanto non risulti opportuno limitarne la portata esclusivamente all'ambito contrattuale od extracontrattuale atteso, che si ritratta di strumento processuale che deve poter essere utilizzato da parte di consumatori, investitori ed utenti lesi da comportamenti sia contrattuali sia extra contrattuali;

sottolineato come in tale quadro appaia necessaria una rideterminazione del contenuto del nuovo comma 6-bis, che elimini alcune delimitazioni che contrasterebbero con le finalità indicate;

evidenziato come l'utilizzo dei termini «consumatori» e «risparmiatori» appaia non sufficiente, essendo opportuno indicare anche la categoria degli «investitori», che non necessariamente coincide con quella di «risparmiatori»;

sottolineato come, pur nella considerazione che le azioni collettive saranno prevalentemente esercitate dalle associazioni di tutela dei singoli, non appaia opportuno limitare alle medesime la legittimazione attiva, comprimendo in tal modo la libertà dei singoli di associarsi anche in funzione dell'esercizio dell'azione collettiva;

rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dal provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo le parole «le associazioni» le seguenti: «o gruppi»;

2) al medesimo capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo le parole «dei danni» le parole: «la dichiarazione di invalidità dei contratti»;

3) sempre al capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo la parola «consumatori» la seguente: «, investitori»;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la previsione di un foro esclusivo presso la sede o la residenza del convenuto, in luogo dei fori alternativi previsti dalle disposizioni  generali di cui all'articolo 18 e seguenti del codice di procedura civile;

b) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere gli effetti interruttivi della prescrizione rispetto a tutti i consumatori od utenti, a prescindere che essi siano o meno iscritti alla associazione attrice;

c) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6 sexies, ultimo periodo, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nessun effetto pregiudizievole deve manifestarsi a carico dei consumatori che non intendano avvalersi dell'attività processuale dell'associazioni, specificando che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali associazioni, consentendo a quest'ultimo di non essere in alcun modo vincolato dai contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito delle iniziative delle associazioni dei consumatori;

d) con riferimento all'articolo 1, capoverso 6-bis, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole «in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile» con le seguenti: «in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettivi identiche od analoghe ivi comprese».

 


 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI, indi del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

La seduta comincia alle 15.05.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 Bonito ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, fa presente che il provvedimento in esame è frutto dell'unificazione di due proposte di legge e si colloca, per quanto di interesse della X Commissione, in un quadro di tutela dei diritti dei consumatori.

Ricorda che nell'ordinamento italiano la tutela degli interessi dei consumatori ha trovato prima espressione con l'approvazione della Legge comunitaria per il 1994,  che ha novellato il codice civile con l'introduzione del capo XIV-bis, rubricato Dei contratti del consumatore, che detta norme di tutela da possibili clausole vessatorie contenute nei contratti per adesione. Si prevede una misura successiva alla conclusione del contratto, che consiste nella dichiarazione di inefficacia della clausola da parte del giudice ed una misura di carattere preventivo, laddove il giudice, dietro richiesta delle associazioni di consumatori o di professionisti, può concedere una inibitoria dell'uso di clausole vessatorie.

Con successiva legge n. 281 del 1998 si è introdotta una disciplina organica in materia, individuando i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti e riconoscendo la legittimazione ad agire a tutela degli interessi collettivi, in sede giudiziaria e amministrativa, alle associazioni in possesso di determinati requisiti di rappresentatività. Tali associazioni possono chiedere al giudice di inibire gli atti e i comportamenti lesivi, nonché di adottare le misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate. La norma, pur prevedendo il diritto ad una tutela degli interessi collettivi, esclude tuttavia la possibilità di avviare un'azione risarcitoria dei consumatori coinvolti, che le proposte di legge in esame sono invece rivolte ad introdurre. Si tratta, come è noto, di un istituto di origine statunitense denominato class action, che contempla la possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori e di ottenere i cosiddetti danni punitivi. La previsione di tale istituto nel nostro ordinamento è formulata, nel testo in esame, disponendo che il risarcimento dei consumatori si articoli in due distinte fasi: in un primo momento le associazioni legittimate ad agire a tutela dei consumatori - indipendentemente da una manifestazione di volontà espressa in tal senso da parte dei consumatori medesimi - possono chiedere al giudice di dichiarare il diritto di una determinata categoria di utenti ad ottenere un indennizzo o risarcimento dei danni derivanti dall'esecuzione o l'adempimento di un contratto di massa. A tal fine il giudice potrà adottare un provvedimento di condanna ovvero omologare un accordo transattivo. Successivamente, sulla base di tale decisione, i singoli consumatori che ritengano di integrare i requisiti previsti dal provvedimento, potranno chiedere al giudice il medesimo risarcimento. Questa procedura consente di inserire l'istituto della class action nel nostro ordinamento, che esclude infatti azioni risarcitorie valide erga omnes.

Richiama, in conclusione, l'opportunità di un esame particolarmente approfondito della materia da parte della Commissione, anche in considerazione del grande valore innovativo del provvedimento per l'ordinamento italiano. Il testo in esame è attento a preservare l'omogeneità del nostro sistema giuridico, sfrondando l'istituto statunitense da quei caratteri che male si applicherebbero al nostro ordinamento; ritiene tuttavia di dover evidenziare alcuni elementi di criticità, il primo dei quali è recato dall'articolo 2, laddove si prevede che le azioni collettive siano esenti dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali. Valuta infatti che tale misura non sia necessaria ma, anzi, che possa favorire la proliferazione di azioni collettive anche ove non ve ne siano i requisiti. Ritiene inoltre che dovrebbe essere presa in considerazione la possibilità di ampliare l'ambito dei soggetti legittimati ad agire, includendovi anche le associazioni di professionisti e le associazioni di categoria, che intendano preservare il loro ambito professionale da comportamenti scorretti, anche tenuti da singoli. Segnala, infine, che le modifiche introdotte dalla Legge comunitaria del 1994 al codice civile definiscono «professionista» la persona fisica o giuridica che utilizza il contratto concluso con il consumatore: si tratta, a suo avviso, di una maldestra traduzione di disposizioni comunitarie, che necessita senz'altro di essere sostituita con un termine più adeguato.

Sergio GAMBINI (DS-U) ringrazia il relatore per l'approfondita illustrazione svolta. Il provvedimento in esame costituisce  la prima occasione in sede parlamentare per affrontare questioni che hanno attinenza con gli effetti delle note vicende Parmalat e Cirio. Auspica quindi che la X Commissione possa offrire il proprio contributo per un affinamento del provvedimento, che introduce la possibilità di avvalersi di uno strumento sino ad oggi non previsto nel nostro ordinamento. Desidera in proposito anticipare alcune osservazioni che si augura possano essere oggetto del parere formulato dalla Commissione. Si riferisce innanzitutto a quanto richiamato dal collega Gamba circa la prevista procedura per l'azione di risarcimento, che prevede dapprima una sentenza collettiva che consente, in una seconda fase, l'azione individuale di risarcimento. Sebbene comprenda come tale previsione sia stata dettata dalla necessità di innestare nel corpo giuridico italiano un principio proveniente da un altro ordinamento e sia evidente come la prima sentenza consenta di tutelare il singolo consumatore a fronte di una controparte solitamente assai più forte, deve osservare come il meccanismo introdotto rischi di determinare, con particolare riferimento all'ottenimento della seconda sentenza, tempi di attesa assai lunghi. Avanza pertanto l'ipotesi di prevedere un'iniziativa di conciliazione o risarcimento successiva alla prima sentenza che obblighi il danneggiante a presentare un'offerta di concordato a tutti i soggetti interessati, in analogia con quanto previsto nel decreto-legge n. 347 del 2003 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza.

Rileva come una misura in tal senso consentirebbe senz'altro di accelerare i tempi di giudizio.

Suggerisce, in secondo luogo, l'opportunità di prevedere che legittimate ad agire non siano unicamente le associazioni di consumatori, ma anche altri soggetti, ed anche, ad esempio, singoli avvocati. Affidare esclusivamente alle associazioni di tutela dei consumatori il compito di agire in giudizio è certamente la modalità più semplice ma limita, a suo avviso, l'opportunità per i danneggiati di far valere i propri interessi. Auspica pertanto un intervento in tal senso da parte della II Commissione, anche prevedendo a tal fine l'inserimento di un articolo aggiuntivo, che non accolga tuttavia gli usi statunitensi, dove gli avvocati di class action percepiscono parcelle calcolate percentualmente rispetto al numero di consumatori coinvolti, meccanismo questo escluso dalla deontologia forense italiana.

Ribadisce, in conclusione, l'opportunità di esprimere un parere che segnali l'opportunità di recare modifiche al testo, al fine di rispondere maggiormente alle esigenze emerse e di introdurre ulteriori elementi di tutela dei consumatori.

Ruggero RUGGERI, presidente, sottolinea come quello in esame sia un provvedimento di particolare importanza, senz'altro meritevole di approfondimenti anche al fine di migliorarne i profili più deboli e di adeguarne le disposizioni quanto più possibile alla realtà italiana.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito del dibattito ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.


 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 3 marzo 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI. - Interviene il sottosegretario di Stato per le attività produttive Giovanni Dell'Elce.

La seduta comincia alle 15.05.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 Bonito ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 25 febbraio scorso.

Bruno TABACCI (UDC), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, chiede al relatore se intenda formalizzare una proposta di parere nella odierna seduta.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, riterrebbe opportuno rinviare ad una prossima seduta la formulazione della proposta di parere, riservandosi di segnalare in tale sede l'opportunità di ampliare la platea dei soggetti abilitati a promuovere azioni collettive, come anche di prevedere una più puntuale normazione in ordine ai requisiti richiesti ai fini dell'iscrizione all'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, istituito presso il Ministero delle attività produttive ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 281 del 1998.

Bruno TABACCI (UDC), presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.


 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 9 marzo 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 11.45.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 Bonito ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 3 marzo scorso.

Bruno TABACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, informa che il relatore si è riservato di presentare, nella prossima seduta, la propria proposta di parere. Osserva che la materia della class action è particolarmente delicata, dovendosi inserire un istituto di derivazione anglosassone nel sistema giuridico italiano; su tali aspetti dovrà senz'altro essere svolta un'attenta valutazione, anche da parte della Commissione di merito.

Rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 11.50.


 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 17 marzo 2004. - Presidenza del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

La seduta comincia alle 9.20.

Disciplina dell'attività delle discoteche.

Testo unificato C. 566 Molinari ed abbinate.

(Parere alla I Commissione)

(Seguito dell'esame e rinvio)  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 marzo scorso.

Sergio GAMBINI (DS-U) osserva come il provvedimento in esame rechi alcune disposizioni difficilmente accettabili.

Si riferisce, in particolare, alla previsione dei commi 6 e 7 dell'articolo 2 che vietano messaggi pubblicitari e promozione riguardanti il consumo di bevande alcoliche. La disposizione incide su un settore che più di altri è riuscito a frenare l'esodo dal lavoro agricolo, che rende competitivi i nostri prodotti sul mercato internazionale, che è oggetto di promozione e di incentivi (si pensi, ad esempio, alle cosiddette «strade del vino» o ai percorsi enogastronomici), e che non deve in alcun modo essere penalizzato. Aggiunge inoltre che in Italia gran parte dei concerti di musica leggera sono resi possibili dalla sponsorizzazione di case produttrici di birra.

Esprime perplessità anche in ordine alla disposizione che reca il divieto di somministrazione di bevande alcoliche dopo le due di notte, ricordando che nei paesi turistici nostri concorrenti tale divieto non esiste e che la consuetudine al divertimento e all'incontro nelle ore notturne è motivo di vivacità e di attrattiva turistica per molte aree e città d'arte.

Rileva, più in generale, come alla base del provvedimento vi sia un'impropria equazione tra incidenti automobilistici notturni e orari di apertura e chiusura delle discoteche. In realtà, i dati dimostrano che il livello più elevato di incidenti notturni sulle strade si registra il giovedì notte e non il sabato notte, mentre il primato diurno va al mercoledì pomeriggio. Non può, in ogni caso, essere accolta l'idea che fenomeni indesiderati e certamente gravi - quali sono l'alcolismo giovanile, l'assunzione di sostanze stupefacenti, le cosiddette stragi del sabato sera - possano essere affrontati con un approccio di tipo proibizionistico. Invece di promuovere forme di collaborazione con i locali notturni al fine di definire misure efficaci di contrasto, si finisce per considerare le discoteche ed i locali notturni fonte di tali fenomeni e per incentivare forme clandestine ed alternative di divertimento - pensa, ad esempio, ai rave parties o agli after hours - che certamente potrebbero produrre effetti non meno gravi di quelli che si vorrebbero evitare.

A queste considerazioni deve affiancarsi la questione più generale dei profili di incostituzionalità delle norme in esame, poiché la disciplina dell'orario di apertura e chiusura dei locali pubblici rientra, ex articolo 117 della Costituzione, tra le competenze delle Regioni, come confermato da diverse ed inequivoche sentenze della Corte costituzionale in materia di pubblici esercizi. Vi è dunque un'alta probabilità che il provvedimento, ove approvato, non riesca a trovare attuazione.

Ritiene dunque che l'ostinazione a voler approvare un provvedimento così controverso e di dubbie prospettive applicative sia espressione della volontà di condurre un'operazione puramente propagandistica, speculando su un tema che è certamente motivo di preoccupazione per tutti. Sarebbe assai più utile, a suo avviso, definire - d'intesa con la Conferenza Stato-regioni - norme e protocolli che consentano, ad esempio, una armonizzazione degli orari dei locali notturni, certo auspicabile per contrastare il fenomeno del nomadismo tra discoteche; ricorda che in tal senso è stato presentato un emendamento del suo gruppo presso la I Commissione.

Enzo RAISI (AN) invita ad una maggiore riflessione sui profili di costituzionalità del provvedimento; sarebbe infatti gravissimo approvare scientemente un provvedimento che non può poi trovare applicazione. I problemi di costituzionalità riguardano, oltre alla questione richiamata dall'onorevole Gambini delle competenze regionali sulla materia oggetto della normativa, anche la lesione del principio della libertà di impresa, messo in gioco dalla previsione di limiti agli orari di esercizio dei locali notturni.

Si pone inoltre, come ha già avuto modo di sottolineare, un problema di  chiarezza del testo approvato dalla Commissione di merito, con riferimento ai soggetti destinatari delle norme, che non si comprende se siano esclusivamente discoteche e locali notturni o anche, ad esempio, ristoranti.

Per quanto riguarda, infine, la tutela delle aree turistiche, ritiene che dovrebbe essere consentito ai sindaci di derogare, per alcuni specifici periodi dell'anno, agli orari fissati dalla norma. Pensa, in particolare, alle sagre e manifestazioni di paese che verrebbero altrimenti fortemente penalizzate.

Massimo POLLEDRI (LNFP) sottolinea innanzitutto come il provvedimento in esame esprima la preoccupazione del Governo di prevedere misure di contrasto alle cosiddette stragi del sabato sera, che certo possono essere, almeno in parte, poste in connessione con la frequentazione di discoteche e di locali notturni. Si tratta di una preoccupazione condivisibile, a fronte della quale si cerca di intervenire sulle cause del fenomeno, quale è ad esempio il consumo di alcol tra i giovani. In tal senso fa presente che il proprio gruppo ha presentato diverse proposte emendative, non tutte recepite nel testo elaborato dalla Commissione di merito.

Ricorda, in primo luogo, l'auspicata modifica dell'articolo 689 del codice penale, volta ad applicare il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di sedici anni anche alla vendita per asporto. Ritiene inoltre opportuna l'estensione di quanto disposto dall'articolo 1 del provvedimento in esame anche a spacci privati, feste danzanti, eccetera, così da includere tra i destinatari delle norme anche le attività private, che non sono svolte a fini di lucro ma possono provocare i medesimi effetti in termini di incidenti automobilistici. Un'ulteriore correzione dovrebbe consistere nella previsione di più incisivi controlli stradali, come anche di maggiori servizi integrativi, quali ad esempio misure di agevolazione da parte dei gestori dei locali per i cosiddetti autisti designati e servizi di accompagnamento coatto, purché senza oneri per la finanza pubblica. Circa, poi, il divieto di forme pubblicitarie introdotto dal provvedimento, valuta anch'egli che si tratti di una vera e propria aberrazione in un paese che è la patria della produzione vinicola. Ritiene altresì opportuno introdurre la possibilità di escludere dai locali notturni soggetti che rechino turbativa o che abbiano riportato una condanna, anche non definitiva, per reati concernenti le sostanze stupefacenti. In tale quadro occorre anche, a suo avviso, estendere i compiti assegnati alle guardie giurate, che dovrebbero poter svolgere primi interventi a tutela dell'incolumità personale; giudica invece ridicola e offensiva per il buon senso la previsione della distribuzione obbligatoria e gratuita di acqua, come anche l'imposizione per legge del costo delle bevande. Con riferimento alla definizione di limiti del livello acustico, che pure ritiene opportuna, si dichiara contrario alla diminuzione del volume della musica nell'ora precedente alla cessazione dell'attività. Considera invece necessario abolire la previsione di cui all'articolo 6 con la quale si prevede l'installazione presso le discoteche ed i locali notturni di una sorta di «scatola nera» che ne controlli le attività.

Desidera in conclusione svolgere una considerazione di carattere generale, che riguarda i principi ispiratori della coalizione politica alla quale appartiene. La Casa delle libertà si è infatti richiamata nel proprio programma elettorale ad alcuni valori di fondo - quale quello della libertà imprenditoriale - che non appaiono garantiti da una normativa così repressiva come quella recata dal provvedimento in esame, i cui effetti sulle stragi del sabato sera sono peraltro a suo avviso discutibili. Si pone inoltre un serio problema di conflitto con le Regioni e gli enti locali cui spettano, almeno in parte, le competenze sulle materie oggetto della normativa. Il Paese ha bisogno di una rivoluzione culturale e sociale su questi temi, che non può essere condotta unicamente dallo Stato contro i giovani, ma deve essere svolta insieme a loro e alle loro famiglie.

Ruggero RUGGERI, presidente, ricorda che nella precedente legislatura il Parlamento avviò l'esame di alcune proposte di legge in tema di orari di apertura al pubblico delle discoteche e di vendita e consumo di alcolici e superalcolici. I provvedimenti furono allora assegnati alla X Commissione della Camera che vi lavorò intensamente, anche procedendo a diverse audizioni, per circa un anno. Ritiene quindi, sulla base degli approfondimenti in quella sede svolti, che la tutela dei giovani non passi attraverso la regolamentazione degli orari delle discoteche, ma si configuri piuttosto come un problema di carattere culturale; sottolinea, peraltro, come la previsione di un termine uniforme di chiusura dei locali notturni rischi di creare effetti amplificati sulla circolazione stradale, concentrando il traffico in alcuni orari. Osserva infine, con riferimento alla questione sollevata della distribuzione di acqua, che in alcuni locali, per aumentare i consumi, l'acqua potabile non è disponibile nemmeno nei bagni.

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, ringrazia i colleghi per gli interventi svolti, sottolineando come il provvedimento si presti a valutazioni generali di carattere ideologico che non competono tuttavia alla Commissione, chiamata ad esprimersi esclusivamente sui profili di merito di propria competenza.

Precisa che il provvedimento non è volto a disciplinare l'apertura e la chiusura dei locali, che restano in carico alle autorità competenti, quanto a normare la somministrazione degli alcolici e il volume della musica, elementi che si ritiene abbiano incidenza sullo stato psicofisico degli individui che debbono poi porsi alla guida di un autoveicolo per rientrare a casa.

Sui profili di incostituzionalità del provvedimento potrà esprimersi con maggiore competenza la I Commissione, cui peraltro il provvedimento è assegnato in sede referente.

Con riferimento poi alle preoccupazioni espresse in ordine a presunti intenti di uso propagandistico delle norme in esame, ricorda che il provvedimento è volto anche ad intervenire su interessi consolidati - si riferisce in particolare a quelli dei gestori di locali notturni - che tengono assai poco in conto le esigenze di tutela della salute e di sicurezza e dei giovani frequentatori delle discoteche.

Rispondendo poi a quanto osservato dall'onorevole Polledri circa la necessità di estendere le norme previste a tutti i locali, anche privati, precisa che tale misura è già recata dal comma 2 dell'articolo 1, laddove si prevede che le disposizioni si applicano ai circoli privati e alle associazioni di qualsiasi tipo.

Formula quindi un'ipotesi di parere favorevole con condizioni ed osservazioni (vedi allegato 1), facendo presente che in esso trovano già recepimento diverse osservazioni espresse nel corso del dibattito.

Enzo RAISI (AN) ribadisce l'opportunità di evidenziare, nel parere alla I Commissione, l'equivoco recato dalla mancata definizione dei soggetti destinatari delle norme che, come detto, sembrerebbero essere non esclusivamente le discoteche ma tutti i locali, compresi i ristoranti.

Con riferimento all'articolo 2 ritiene necessario prevedere l'abolizione, oltre che dei commi 6 e 7 in materia di pubblicità e promozione, anche del comma 5, che prevede che il Governo determini indicazioni per il corretto consumo degli alcolici, da apporre sui contenitori degli stessi. Tali disposizioni finiscono infatti per colpire la libertà di impresa che il Governo ha sempre sostenuto di voler favorire.

Riguardo, infine, a quanto previsto al comma 2 dell'articolo 6, nel quale si stabilisce che i gestori provvedano all'adeguamento dei locali in materia di livello acustico e di condizioni di microclima e illuminazione entro tre mesi dall'entrata in vigore del previsto regolamento, ritiene che si tratti di un periodo assolutamente insufficiente e che una sua dilazione debba essere evidenziata, quale condizione, nel parere da rendere alla I Commissione.

Rileva come, nel complesso, quella in esame sia una normativa scritta male,  sulla quale è necessaria una ulteriore riflessione, anche ai fini dell'espressione del parere.

Ruggero RUGGERI, presidente, ricorda che la Commissione dovrebbe esprimere entro la giornata odierna il proprio parere sul provvedimento.

Luigi GASTALDI (FI) rileva come - pur ritenendo anch'egli discutibile la qualità del provvedimento in esame, che recherebbe, ove approvato, problemi applicativi - sia preferibile che la X Commissione esprima comunque il proprio parere sul testo, seppure fortemente critico, così da evidenziare alcuni punti particolarmente problematici.

Valter ZANETTA (FI) manifesta a sua volta preoccupazioni per il contenuto del provvedimento che, come è emerso dal dibattito odierno, non si dimostra di particolare qualità. Esprime quindi la propria posizione contraria, riguardando il parere una normativa che incide su aspetti della libertà individuale e si pone in contrasto con i principi fondamentali propugnati dalla Casa delle libertà.

Roberto ROSSO (FI) si associa a quanto sottolineato dall'onorevole Gastaldi, facendo presente che se la Commissione non si esprime attraverso un parere non ha altra possibilità di manifestare la propria posizione. Non nega che il testo possa essere migliorato; ritiene comunque che la Commissione potrebbe a tal fine fornire utili indicazioni per il prosieguo dell'iter, oltre che dare in tal modo un senso al dibattito odierno, che viceversa resterebbe privo di qualsiasi finalità.

Luigi D'AGRÒ (UDC), relatore, osserva come il provvedimento in esame, dal punto di vista politico, appaia notevolmente significativo. Si tratta peraltro di norme fortemente auspicate dall'opinione pubblica, come emerge, tra l'altro, dalla lettura di numerosi settimanali diocesani. Sono questioni che dovranno essere valutate dall'Assemblea, nel corso del cui esame potranno comunque essere apportate al testo le modifiche che si ritengono opportune. In sede di Commissione il parere deve attenersi ai profili di competenza, senza slittare sul terreno ideologico, culturale e politico.

Enzo RAISI (AN) concorda sull'opportunità di mantenersi nell'ambito delle questioni di competenza della Commissione senza spostarsi di livello. Rileva peraltro come la valutazione complessivamente negativa sulla qualità del testo di legge, con particolare riferimento ai profili di costituzionalità, non sia una considerazione di carattere politico e ideologico, ma rientri tra le legittime preoccupazioni della Commissione, per i riflessi che ciò potrebbe avere sugli esercizi commerciali, le cui attività potrebbero trovarsi seriamente compromesse dall'approvazione di una normativa che si riveli di difficile applicazione o che debba essere sospesa per motivi di costituzionalità. È una valutazione che rientra senz'altro tra le competenze della Commissione che, a suo avviso, deve esprimere un parere serio sulla materia.

Massimo POLLEDRI (LNFP) ritiene che il parere della Commissione debba prevedere l'indicazione di modifiche all'articolo 1, con riguardo ai prezzi delle bevande alcoliche e alla distribuzione di acqua, la soppressione dei commi 3 e 4 dell'articolo 6 riguardanti la cosiddetta «scatola nera», la revisione delle sanzioni recate dall'articolo 8, la previsione di criteri di selezione della clientela dei locali notturni e l'aumento dei poteri delle guardie giurate, nonché la previsione, quale condizione, delle necessarie competenze sulla materia delle Regioni e degli enti locali.

Ruggero RUGGERI, presidente, in considerazione dell'imminenza di votazione in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.20.




ALLEGATO 1

Disciplina dell'attività delle discoteche.

Testo unificato C. 566 Molinari ed abbinate.

 

 

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

 

 

 


La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 566 Molinari ed abb., recante disciplina dell'attività delle discoteche;

rilevato che il provvedimento risponde alla finalità di ridurre la perdita di vite umane causate dalle cosiddette «stragi del sabato sera» e che, a tal fine, si mira ad introdurre una disciplina uniforme sul territorio nazionale delle attività delle discoteche, delle sale da ballo e dei locali notturni;

rilevato altresì che a tale disciplina si accompagnano ulteriori disposizioni che dovrebbero contribuire, fra l'altro, a contrastare il fenomeno dell'alcolismo;

considerato che le norme recate dal provvedimento, pur rispondendo ad una generale finalità di ordine e sicurezza pubblica, intervengono sulla materia degli orari di apertura dei pubblici esercizi, nonché su taluni aspetti relativi alla commercializzazione e somministrazione delle bevande alcoliche;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, comma 1, capoverso 4, sia soppresso il terzo periodo, che prevede un rapporto di prezzo predefinito fra generiche categorie di bevande alcoliche e non alcoliche, introducendo sostanzialmente - sempre che non si tratti comunque di una disposizione di fatto inapplicabile - una sorta di prezzo amministrato per le bevande consumate nei locali oggetto del provvedimento; sia altresì riformulato - ove si ritenga necessario mantenere nel testo una disposizione in materia - il quarto periodo del medesimo capoverso, nel senso di prevedere un obbligo di somministrazione gratuita di acqua nei soli esercizi pubblici nei quali si somministrano alimenti o bevande;

2) all'articolo 2, siano soppressi i commi 6 e 7, in quanto le disposizioni da essi recate appaiono suscettibili di determinare gravi effetti negativi sui settori della produzione e della commercializzazione delle bevande alcoliche - che costituiscono una delle più importanti produzioni nazionali di qualità -, in misura assolutamente sproporzionata rispetto alla pur condivisibile finalità di contrasto dell'alcolismo;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito se la disciplina di profili connessi alle finalità di ordine pubblico e di sicurezza, per un eccesso di dettaglio, non possa finire per incidere su materie strettamente attinenti alla regolamentazione del commercio e, pertanto, rientranti negli ambiti di competenza riconosciuti alle regioni ed agli enti locali;

b) appare opportuno approfondire l'effettiva necessità di prevedere l'istituzione, presso le camere di commercio, di un apposito registro dei titolari dei pubblici esercizi e dei circoli che offrono al pubblico servizi di intrattenimento e di  svago, subordinando all'iscrizione nel medesimo il rilascio della licenza per l'esercizio delle relative attività;

c) in relazione a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, capoverso Art. 86-bis, appare opportuno chiarire in quali circostanze possa essere sospeso il rilascio delle licenze per la somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, e quale sia la durata massima di tale sospensione;

d) valuti la Commissione di merito la effettiva necessità delle disposizioni di cui all'articolo 6 in relazione alle finalità perseguite dal provvedimento, atteso che il combinato disposto dei commi 2 e 3 del medesimo articolo (termini estremamente ristretti per l'adeguamento dei locali alle disposizioni del regolamento di cui al comma 1 e obbligo di installazione di idonei supporti tecnici per garantire l'osservanza delle prescrizioni della legge e del predetto regolamento) è suscettibile di determinare gravi effetti sotto i profili economico ed occupazionale per i locali oggetto del provvedimento.


 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 23 marzo 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI.

La seduta comincia alle 11.40.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato C. 3838 Bonito ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione - Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo scorso.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, illustra la propria proposta di parere, già sottoposta alla valutazione dei colleghi nella precedente seduta del 17 marzo, sottolineando come nella premessa siano stati evidenziati alcuni aspetti di particolare delicatezza in ordine all'introduzione di tale istituto nell'ordinamento del nostro Paese e come siano previste una serie di condizioni e di osservazioni - delle quali richiama brevemente il contenuto - che tengono conto delle osservazioni emerse nel corso del dibattito svoltosi in Commissione le scorso 9 marzo.

Sergio GAMBINI (DS-U) ringrazia il relatore per l'approfondito lavoro svolto, che potrà senz'altro offrire spunti e considerazioni assai utili alla Commissione di merito. Condivide l'impianto complessivo del parere formulato, rilevando tuttavia che esso reca nelle premesse un'impostazione a suo avviso eccessivamente pessimista sull'uso dell'istituto della class action. Ritiene inoltre necessario evidenziare come la terza condizione formulata, con la quale si prevede una modifica dei requisiti necessari per l'inserimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'apposito elenco disciplinato dalla legge n. 281 del 1998, introduce un tema che ritiene improprio affrontare in questa sede, essendo la questione della rappresentatività delle associazioni dei consumatori particolarmente complessa.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, precisa che nel testo del parere si fa esclusivo riferimento al registro generale delle associazioni dei consumatori e non alla disciplina più generale; la ratio di tale condizione è stata quella di prevedere che, a fronte di disposizioni che attribuiscono a tali associazioni un significativo potere, sia garantita una loro maggiore rappresentatività a livello nazionale.

Sergio GAMBINI (DS-U) condivide la preoccupazione alla base della proposta del relatore; ritiene tuttavia che una modifica del regime delle associazioni dei consumatori non debba essere avanzata in sede di parere, tanto più nella forma della condizione; potrebbe al limite prevedersi che tale indicazione sia inserita in premessa o anche tra le osservazioni.

Massimo POLLEDRI (LNFP) ringrazia il relatore per l'encomiabile lavoro svolto, che ha recepito le diverse osservazioni emerse nel corso del dibattito in Commissione, prevedendo inoltre alcune misure di carattere prudenziale in vista dell'inserimento dell'istituto della class action nel nostro ordinamento. Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere così formulata, valutando che la terza condizione, seppure preveda un intervento incisivo nella materia delle associazioni dei consumatori, rappresenti un elemento di tutela, anche per il sistema imprenditoriale.

Ruggero RUGGERI (MARGH-U) apprezza il contributo serio ed approfondito offerto dal relatore, rilevando tuttavia come le numerose condizioni presentate rischino di irrigidire il parere; giudica pertanto preferibile inserire la terza condizione tra le osservazioni.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, osserva come l'elevato ricorso alle condizioni nasca dall'esigenza di dare particolare peso all'intervento della X Commissione che su tale materia avrebbe dovuto, a suo avviso, essere maggiormente coinvolta. Sottolinea peraltro come il provvedimento non sembri aver ricevuto presso la Commissione di merito la meritata attenzione. Per quanto riguarda in particolare l'esigenza di un maggiore inquadramento in termini di rappresentatività delle associazioni dei consumatori, ha ritenuto di inserirla tra le condizioni anche in considerazione della sua attinenza con gli ambiti di competenza della X Commissione.

Bruno TABACCI, presidente, esprime il proprio apprezzamento per la qualità del lavoro svolto dal relatore, la cui proposta trova ragione nell'importanza di una materia che sebbene abbia ricevuto particolare attenzione nel dibattito in corso nel paese sui temi della tutela del risparmio, non è stata oggetto di un lavoro parlamentare adeguatamente approfondito. La proposta dell'onorevole Gamba offre un segnale positivo in tal senso, al quale ritiene importante che tutta la Commissione si associ.

Con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Gambini, ricorda che nel corso dell'indagine conoscitiva sulle dinamiche dei prezzi e delle tariffe e sulla tutela dei consumatori, svolta congiuntamente con la 10a Commissione del Senato, si è avuto modo di ascoltare diverse associazioni  dei consumatori, rilevandosi da più parti una loro rappresentatività non sempre adeguata. L'intendimento della terza condizione formulata dal relatore è quindi quello di rendere tali associazioni più trasparenti nell'interesse generale.

Considera, per questi motivi, auspicabile che la Commissione possa pervenire ad un parere condiviso.

Sergio GAMBINI (DS-U) ribadisce la propria condivisione sul merito delle questioni in discussione ma sottolinea la necessità che la modifica di regole che riguardino le associazioni dei consumatori avvenga nell'ambito di un procedimento che veda il loro coinvolgimento, ritenendo che la sede per avanzare simili proposte di modifica non possa essere quella del parere; ciò anche in considerazione dell'impatto particolarmente rilevante delle modifiche proposte.

Massimo POLLEDRI (LNFP) nel rilevare come non vi sia grande differenza tra porre la questione delle associazioni dei consumatori tra le condizioni o tra le osservazioni, sottolinea come si richieda ai partiti ed al mondo politico un impegno di carattere etico particolarmente elevato; occorre allora che tale sforzo sia compiuto anche da altri soggetti: quando si acquisisce maggiore potere di carattere politico - come è il caso delle associazioni di consumatori con l'introduzione nel nostro ordinamento della class action - è opportuno anche offrire maggiori garanzie di rappresentatività.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, fa presente che l'intervento in tema di rappresentatività delle associazioni dei consumatori non è improprio in sede di parere, essendo quello in esame un progetto di legge che modifica la legge n. 281 del 1998 che disciplina tra l'altro tali associazioni, con particolare riferimento alla tenuta del relativo registro.

Ritiene tuttavia, per venire incontro alle esigenze del collega Gambini, che nel testo della terza condizione, da ultimo, potrebbe essere inserito un inciso, stabilendosi che la modifica che si suggerisce sia prevista «quanto meno in relazione all'esercizio da parte delle associazioni dei consumatori e degli utenti dei nuovi poteri in materia di azioni di classe»; si lascerebbe pertanto indeterminata l'applicazione di tali misure in altri casi.

Sergio GAMBINI (DS-U) prende atto delle modifiche proposte dal relatore ma desidera comunque ribadire la propria contrarietà in ordine alla previsione, quale condizione, di modifiche al regime delle associazioni dei consumatori. Preannuncia in ogni caso il proprio voto favorevole sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore, nel testo da ultimo riformulato (vedi allegato 1).

La seduta termina alle 12.35.



ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire. Testo unificato C. 3838 Bonito ed abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 Bonito ed abb. recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

premesso che:

le azioni collettive possono costituire uno strumento importante per rendere effettiva la protezione di situazioni e di interessi diffusi e comuni a diverse categorie di soggetti;

peraltro si tratterebbe di introdurre un istituto processuale assai innovativo per il nostro ordinamento giuridico, che potrebbe configurare delicati problemi di legittimità costituzionale, con riferimento in particolare alla lettera dell'articolo 24 della Costituzione;

considerato che:

la politica relativa alla tutela del consumatore rientra tra gli ambiti prioritari di intervento dell'Unione europea e quindi più opportuna apparirebbe l'introduzione del nuovo istituto processuale a tale livello, anche al fine di evitare disomogeneità tra le forme di protezione dei consumatori ed utenti, che verrebbero viceversa a crearsi nei diversi Paesi dell'Unione;

l'istituto delle azioni di classe trova origine in un ordinamento di common law, basato su presupposti giuridici alquanto diversi rispetto a quelli dell'ordinamento vigente nel nostro Paese e quindi particolare cautela deve trovare l'adattamento e l'applicazione del nuovo istituto nel nostro sistema;

se l'istituto delle azioni di classe può rispondere alla necessità di realizzare una sostanziale «parità delle armi» tra consumatori ed utenti, da un lato, e imprese e soggetti economici rilevanti convenuti in giudizio dall'altro, devono comunque essere previste idonee misure atte a scongiurare azioni temerarie e iniziative improvvide che finirebbero per danneggiare in misura rilevante il sistema delle imprese;

le Associazioni dei consumatori appaiono già dotate di rilevanti poteri nel sistema complessivo di tutela degli interessi diffusi e risulterebbe ingiustificato attribuire ad esse in via esclusiva la capacità di promuovere le azioni di classe di nuova introduzione;

tra le funzioni attribuite dalle varie leggi istitutive e dai relativi statuti alle diverse Autorità indipendenti, vi sono anche quelle di garantire la trasparenza dei rapporti tra consumatori ed imprese, assicurando adeguati livelli di qualità dei servizi, di vagliare i reclami presentati nei confronti delle imprese, di assicurare la puntuale esecuzione dei contratti, di ottenere chiarimenti dalle imprese erogatrici di servizi e di facilitare la risoluzione delle controversie insorte con i consumatori e gli utenti, talora anche attraverso procedure di conciliazione extragiudiziali;

l'intervento normativo proposto non trova adeguata collocazione sistematica,  nelle forme previste dall'articolo 1 del testo unificato, e necessità invece di una distinta previsione;

appare del tutto ingiustificato prevedere per le azioni collettive facilitazioni fiscali sotto forma di esenzione dai contributi e tributi di giustizia;

devono comunque essere meglio precisate le disposizioni riferite al giudizio di accertamento e condanna generale e le successive azioni individuali per il riconoscimento e la liquidazione effettiva dei risarcimenti;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unificato non siano previste come semplice aggiunta modificativa della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, bensì costituiscano un nuovo ed autonoma comma 6-bis del medesimo articolo;

2) i soggetti legittimati a promuovere le azioni di classe non siano individuati esclusivamente nelle associazioni dei consumatori, ma in una platea più ampia, ed in particolare in quella di cui all'articolo 1469-sexies del Codice civile (ossia, oltre alle associazioni dei consumatori, quelle dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

3) è necessario introdurre una disposizione di modifica dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n. 281, ove sono definiti i requisiti necessari per l'inserimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco delle associazioni «rappresentative a livello nazionale», disposizione con la quale, modificando la lettera c), si elevi all'1 per mille della popolazione nazionale, e allo 0,5 per mille di quella di ciascuna regione, il numero minimo di iscritti, quanto meno in relazione all'esercizio da parte di tali associazioni dei nuovi poteri in materia di azioni di classe;

4) per le azioni di classe, introdotte con la prima parte dell'articolo 1 del testo unificato, sia prevista la competenza esclusiva in primo grado del Tribunale, anche a prescindere dal valore complessivo della causa, attraverso opportune modifiche nel Codice di rito;

5) all'articolo 1 del testo unificato, le parole: «al giudice può altresì essere richiesto dalle parti la omologazione di un accordo transattivo concluso dalle parti in sede giudiziaria» siano sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale»;

6) al medesimo articolo 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali dovrà essere determinata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti»;

7) all'articolo 1, al secondo periodo, le parole: «A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivi» siano sostituite dalle seguenti: «A seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione,»;

8) sia previsto che l'atto con il quale il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di accertamento e condanna produca gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'articolo 2945 del Codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti alla medesima lesione;

9) l'articolo 2 del testo unificato sia soppresso;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di predisporre norme di coordinamento con le varie procedure alternative di tipo conciliativo già esistenti, come ad esempio quelle attuate in base  alla delibera 182/02 CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in riferimento ai contenziosi fra società di telecomunicazioni e utenti;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere norme che consentano il ricorso a procedimenti speciali, e segnatamente a quello del decreto ingiuntivo ex articolo 633 e seguenti del Codice di procedura civile, per le azioni giudiziarie individuali che ogni singolo consumatore o utente possa successivamente promuovere al fine di ottenere la liquidazione del risarcimento a proprio favore, sulla scorta del provvedimento generale di condanna o della conciliazione giudiziale;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna o della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, entro il quale i singoli consumatori o utenti interessati debbono agire ai fini della liquidazione individuale del risarcimento.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (Atto n. 339).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (atto n. 339);

premesso che:

l'articolato normativo riprende e adegua, sulla base delle verifiche intervenute in sede applicativa, i contenuti della precedente direttiva 2001/95/CE (DSGP);

le nuove disposizioni intendono rafforzare e rendere più efficace ed omogenea tra gli Stati membri la disciplina in materia di sicurezza dei prodotti, trasponendo nell'ordinamento interno la cosiddetta legislazione comunitaria «orizzontale»;

considerato che:

lo schema di decreto legislativo impone un generale requisito di sicurezza per ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo, o che comunque possa essere usato dai consumatori, o utilizzato per fornire un servizio, introducendo una presunzione generale di sicurezza, non soltanto in ordine ai prodotti nuovi, ma anche ai beni risultanti dalle attività d'installazione e manutenzione e a quelli usati e rimessi a nuovo;

pertanto, le disposizioni in essere coinvolgono in modo di gran lunga più diretto e generalizzato rispetto al passato gli artigiani e i commercianti, oltre che gli imprenditori industriali e manifatturieri;

tale normativa, unitamente alle precedenti normative specifiche di settore ed alla disciplina sulla responsabilità per danni dei prodotti difettosi, configura un sistema complessivo che potrebbe presentare problemi di sostenibilità, non soltanto economica, in particolare per le piccole e medie imprese;

in ogni caso, la nuova disciplina risulta fondamentale per la tutela dei diritti dei consumatori e, segnatamente, della salute e sicurezza degli stessi, con evidenti rilevantissime ripercussioni positive di natura sociale e collettiva;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) ferma restando la norma generale di salvaguardia, di cui all'articolo 1, comma 2, ai fini di una maggiore comprensibilità della nuova disciplina, appare opportuno chiarire espressamente l'applicabilità o meno delle disposizioni in oggetto alle più importanti categorie di prodotti e, in particolare, ai prodotti alimentari (che, per la verità, sembrerebbe esclusa dalle disposizioni del Regolamento comunitario 178/2002/CE del 28 gennaio 2002);

b) al fine di effettuare successive valutazioni sull'applicazione della nuova normativa e sull'impatto effettivo della stessa sulle imprese, in particolare piccole  e medie, nonché di raccogliere eventuali spunti critici e proposte di miglioramento per rendere effettivo l'obiettivo di una maggiore sicurezza dei prodotti, appare opportuno prevedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'istituzione di un organo consultivo per la conservazione dei documenti, con adeguate rappresentanze delle varie categorie interessate;

c) in riferimento all'obbligo di conservazione della documentazione, di cui in particolare all'articolo 3, comma 6, lettera c), sembrerebbe congruo prevedere l'indicazione del periodo per il quale tale obbligo si deve protrarre, con un termine riferito alla normale vita del prodotto e comunque non superiore a dieci anni, termine ordinario di prescrizione dei diritti, e corrispondente al termine stabilito da altre norme aventi analoga finalità;

d) riprendendo le considerazioni e indicazioni contenute nella parte iniziale della «Relazione illustrativa», appare infine opportuno inserire esplicitamente nel preambolo del decreto i riferimenti che, dal punto di vista costituzionale, riconducono l'intervento legislativo all'ambito della competenza esclusiva dello Stato.


 

 

 


X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive)

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SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 14 luglio 2004. - Presidenza del presidente Bruno TABACCI, indi del vicepresidente Ruggero RUGGERI.

La seduta comincia alle 14.15.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

Testo unificato risultante dagli emendamenti approvati C. 3838 Bonito ed abbinate.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione - Parere contrario).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, esprime rammarico per l'esito dell'esame, presso la Commissione di merito, del provvedimento in materia di class action. Si tratta infatti di una iniziativa legislativa di particolare rilievo, che introduce nell'ordinamento italiano lo strumento innovativo dell'azione di classe e che è stata oggetto di particolare attenzione anche nell'ambito dell'esame, presso  le Commissioni riunite VI e X, dei provvedimenti in materia di tutela del risparmio. La X Commissione aveva già esaminato, prima dell'approvazione di emendamenti da parte della Commissione giustizia, il testo unificato del provvedimento, esprimendo un parere favorevole con condizioni ed osservazioni. In tale quadro la Commissione, partendo da una posizione di sostanziale favore per l'intervento normativo prospettato, ne aveva sottolineato gli elementi di criticità, indicando i profili che necessitavano di un intervento di correzione, al fine di rendere le disposizioni maggiormente adeguate al sistema normativo italiano. Il parere della X Commissione aveva ottenuto dalla Commissione di merito particolare attenzione, ciò che aveva indotto a ritenere che gran parte delle osservazioni e condizioni formulate sarebbero state accolte. Così non è stato ed anzi il successivo dibattito svoltosi presso la Commissione giustizia ha condotto alla definizione di un testo che non può che giudicare insoddisfacente e peggiorativo rispetto alla sua originaria formulazione. Dalla lettura dell'iter del provvedimento presso la II Commissione si evince peraltro come il testo sia frutto di proposte emendative non coordinate, presentate da singoli parlamentari senza un definito orientamento dei gruppi. L'esito risulta insoddisfacente e disattende le condizioni formulate dalla X Commissione, che erano state oggetto di una riflessione condivisa e dettate dal buon senso.

In particolare, segnala come il nuovo testo restringa il novero dei soggetti legittimati a promuovere le azioni di classe, diversamente da quanto richiesto nel parere della X Commissione, che poneva quale condizione che la legittimazione attiva non fosse limitata alle associazioni dei consumatori ma ad una platea più ampia. Viene, in secondo luogo, introdotto un maggior dettaglio nella definizione dei rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, con una elencazione che appare del tutto pleonastica. Il testo reca inoltre un aggravamento, a suo avviso non condivisibile, della procedura: dopo l'esperimento dell'azione di classe, e prima del passaggio alla fase successiva della eventuale azione individuale da parte del consumatore, viene infatti introdotto un passaggio obbligatorio, consistente nel tentativo di conciliazione presso apposite camere di conciliazione, istituite presso i tribunali. Si introduce in tal modo un elemento di appesantimento delle procedure, anche attraverso la creazione di un istituto - le camere di conciliazione - che attualmente non esiste. La procedura è ulteriormente complicata dai successivi commi 6-septies e 6-octies. Infine, a fronte dell'esigenza, richiamata nel parere della X Commissione, di consentire il ricorso alla procedura monitoria, con finalità di accelerazione dei tempi, si fa riferimento al ricorso ingiuntivo, ma solo quale elemento di prova scritta. Si tratta di una disposizione della quale non comprende la ratio, prevedendosi che la sentenza di condanna, che è già atto pubblico, costituisca prova scritta ai fini della pronuncia da parte del giudice competente.

In conclusione, in considerazione dei tempi ormai ristretti dell'iter - il cui esame dovrebbe concludersi nella giornata di domani presso la Commissione di merito - ritiene di dover esprimere un giudizio negativo sul provvedimento, riservandosi di presentare emendamenti al testo nel corso dell'esame in Assemblea, fissato a partire dal prossimo venerdì. Se infatti, il testo dovesse rimanere invariato, personalmente avrebbe dei dubbi circa l'utilità e la positività dell'introduzione di un tale istituto nel nostro ordinamento.

Formula quindi una proposta di parere contrario (vedi allegato 1).

Massimo POLLEDRI (LNFP) sottolinea la propria sintonia con le argomentazioni del relatore, apprezzando l'approfondita illustrazione da questi svolta. Conviene sul fatto che il testo del provvedimento, come emendato dalla II Commissione, sia peggiorato rispetto alla precedente formulazione e non sia stato modificato secondo una filosofia unitaria. Il risultato è una normativa che non favorisce i consumatori  né riesce a collocarsi adeguatamente nel nostro ordinamento. Auspicando che sia possibile sottoscrivere, insieme al relatore, emendamenti correttivi al testo del provvedimento da presentare in Assemblea, annuncia il proprio voto favorevole sulla proposta di parere contrario formulata dal relatore.

Sergio GAMBINI (DS-U) comprende le ragioni di fondo che motivano la proposta di parere contrario formulata dal relatore, poiché si tratta di un testo insoddisfacente su molte questioni decisive per un buon funzionamento dell'istituto. Ritiene tuttavia che, attraverso una discussione aperta e consapevole in Assemblea, si possa migliorare il provvedimento in esame, facendo valere le ragioni poste alla base del precedente parere formulato dalla X Commissione. Al fine di ribadire l'importanza che la Commissione attribuisce a tale intervento normativo, riterrebbe opportuno evidenziare nel parere, in premessa, la necessità e l'urgenza di introdurre nel nostro ordinamento l'istituto dell'azione di classe. Qualora il relatore ritenga di accogliere tale indicazione, preannuncia a nome del suo gruppo il voto favorevole sulla proposta di parere formulata.

Luigi D'AGRÒ (UDC) rileva come quello della class action sia un tema assai dibattuto in Parlamento; trattandosi di uno strumento, come è noto, di origine anglosassone che mal si concilia con l'ordinamento giuridico italiano, potrebbe creare, ove male interpretato, una situazione di disagio complessivo in un ambito così delicato quale è quello della tutela di diritti. Ritiene che la ponderazione di questi temi sia alla base della posizione espressa dal relatore che dichiara quindi di condividere, anche a nome del suo gruppo.

Pierfrancesco Emilio Romano GAMBA (AN), relatore, ribadisce come la proposta di parere contrario da lui formulata sia motivata dal fatto che, nella sua attuale formulazione, il testo prospetta un risultato incerto che comporterebbe notevoli difficoltà, anche di ordine applicativo. Accogliendo la proposta avanzata dall'onorevole Gambini, ritiene opportuno evidenziare la posizione favorevole della Commissione sull'intervento normativo prospettato, ma condizionata alla definizione di un meccanismo che lo renda coerente con l'ordinamento nazionale. Formula quindi una nuova proposta di parere contrario che indichi, in premessa, l'opportunità dell'introduzione nell'ordinamento giuridico italiano dell'istituto delle azioni di classe.

La Commissione approva la proposta di parere contrario del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

 


 


ALLEGATO 1

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire. Testo unificato risultante dagli emendamenti approvati C. 3838 Bonito ed abbinate.

PARERE DEL RELATORE

 

 


La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 Bonito ed abb. recante «Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire», come risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto che l'attuale testo, che introduce l'istituto delle azioni di classe, risulta fortemente peggiorativo rispetto a quello già esaminato dalla X Commissione e non rispondente alle esigenze di chiarezza e di adeguamento all'ordinamento italiano che la Commissione aveva indicato nelle considerazioni contenute nel proprio precedente parere del 23 marzo 2004;

considerato che:

in particolare, non sono state recepite le condizioni n. 2, 3, 4, 8, 9 e l'osservazione c);

appare non condivisibile, perché ridondante e farraginosa, l'introduzione di ulteriori tentativi obbligatori di composizione extragiudiziale, di cui agli attuali nuovi comma 6-sexies e 6-septies;

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO  

 


 


ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire. Testo unificato risultante dagli emendamenti approvati C. 3838 Bonito ed abbinate.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

 

 


La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 Bonito ed abb. recante «Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire», come risultante dagli emendamenti approvati;

ribadita in generale l'opportunità di prevedere anche nell'ordinamento giuridico italiano l'istituto delle cosiddette «azioni di classe», come utile strumento di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;

ritenuto che l'attuale testo risulta fortemente peggiorativo rispetto a quello già esaminato dalla X Commissione e non rispondente alle esigenze di chiarezza e di adeguamento all'ordinamento italiano che la Commissione aveva indicato nelle considerazioni contenute nel proprio precedente parere del 23 marzo 2004;

considerato che:

in particolare, non sono state recepite le condizioni n. 2, 3, 4, 8, 9 e l'osservazione c);

appare non condivisibile, perché ridondante e farraginosa, l'introduzione di ulteriori tentativi obbligatori di composizione extragiudiziale, di cui agli attuali nuovi comma 6-sexies e 6-septies;

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

 


 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

 

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SEDE CONSULTIVA

Martedì 24 febbraio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.

La seduta comincia alle 11.15.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Parere alla II Commissione).

(Esame conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Giuseppe GALLO (AN), relatore, rileva che nella seduta odierna si esamina, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il testo unificato delle proposte di legge AA.CC. 3838 e 3839, adottato dalla Commissione giustizia come testo base nella seduta del 17 dicembre 2003. Evidenzia che il provvedimento è sostanzialmente diretto ad introdurre nell'ordinamento italiano un'azione collettiva giudiziale, volta al risarcimento dei danni patiti dai consumatori a seguito di comportamenti illeciti. Sottolinea che tale iniziativa - come si evince da entrambe le relazioni di accompagnamento delle proposte - è da ricollegare all'entrata in vigore del decreto-legge 8 febbraio 2003, n. 18 (convertito dalla legge 7 aprile 2003, n. 63), con il quale il legislatore è intervenuto sulla nota vicenda relativa alla responsabilità civile auto, ovvero ai numerosi ricorsi dei consumatori contro il cartello delle maggiori compagnie di assicurazione. Ricorda, infatti, che tale decreto, escludendo la decisione secondo equità del giudice di pace per le controversie relative ai cosiddetti contratti di massa (quelli cioè che, in base all'articolo 1342 del codice civile, sono redatti su moduli e formulari e si rivolgono alla totalità dei contraenti), di fatto rende applicabile anche a questo tipo di contenzioso il normale gravame in appello dinanzi al tribunale, prima escluso in caso di giudizio d'equità (impugnabile solo per cassazione). Per quanto riguarda il testo del provvedimento, ricorda che esso consta di due articoli. L'articolo 1 riconosce alle associazioni dei consumatori il diritto ad un'azione collettiva volta non soltanto ad inibire i comportamenti lesivi o a correggere ed eliminare gli effetti degli stessi, ma anche a risarcire i consumatori coinvolti. L'azione di risarcimento dovrà presupporre che il danno sia frutto di atti illeciti plurioffensivi commessi dal professionista, ovvero di inadempimenti o violazioni commessi dal professionista nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di massa (ex articolo 1342). Oltre che adottare un provvedimento di condanna il giudice potrà anche omologare un accordo transattivo, se richiesto dalle parti. Sulla base della pubblicazione di tale decisione, i singoli consumatori che riterranno di integrare i requisiti previsti dal provvedimento, potranno chiedere la stessa indennità o risarcimento, se del caso rivolgendosi anch'essi al giudice, per chiedergli una sentenza di accertamento e la determinazione precisa dell'ammontare del dovuto. La decisione del giudice costituirà titolo esecutivo. L'articolo 2 modifica invece l'articolo 10 del testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), prevedendo che i procedimenti in esame siano esenti dal pagamento  del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi. Ricorda che la legislazione nazionale, in armonia con i principi consolidatisi a livello comunitario, ha introdotto nell'ordinamento nazionale una vera e propria carta dei diritti per i consumatori, categoria che è riconosciuta quale portatrice di interessi e di diritti propri, tutelati in quanto tali (si tratta della legge 30 luglio 1998, n. 281, relativa alla disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti). Sottolinea che il legislatore ha in particolare: individuato i diritti fondamentali dei consumatori e degli utenti; ha istituito presso il Ministero dell'industria (ora delle Attività produttive) l'elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale (articolo 5); ha riconosciuto la legittimazione ad agire, in sede giudiziaria e amministrativa, a tutela degli interessi collettivi a determinate associazioni; riconosciuto efficacia generale all'azione inibitoria in presenza di clausole vessatorie inserite in condizioni generali di contratto, per cui un pronunciamento favorevole riverbera i propri effetti sulla generalità dei consumatori, obbligando il produttore a rivedere i propri contratti standard (articolo 3, comma1).

Evidenzia inoltre che accanto alla legge di riforma è, inoltre, proseguita un'intensa attività di recepimento della normativa europea a carattere settoriale. Per quanto attiene più strettamente ai profili di rilievo della XIV Commissione, ricorda che la protezione degli interessi dei consumatori trova espresso riconoscimento nell'articolo 153, paragrafo 1, del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità economica europea, che ha previsto a tal fine che la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi. Tuttavia, pur essendosi succeduti nel corso degli anni una serie di interventi del legislatore comunitario sul tema generale della tutela degli interessi dei consumatori, nei suoi diversi aspetti, come, da ultimo, la comunicazione della Commissione del 7 maggio 2002, nella quale si delinea la strategia in materia di politica dei consumatori, e il piano d'azione per una migliore coerenza del diritto contrattuale europeo, del 12 febbraio 2003, ritiene che non sia stato esaminato, in tale sede, il tema delle «azioni di gruppo o di classe», trattandosi di ambiti più strettamente connessi all'ordinamento interno del singolo Stato e al sistema processuale in esso adottato.

Alla luce di tali osservazioni propone pertanto di esprimere parere favorevole.

Giacomo STUCCHI, presidente, esprime apprezzamento per l'ampia relazione del deputato Gallo, da cui emerge il compiuto lavoro svolto dalla Commissione giustizia. Concorda con la proposta di parere del relatore.

Domenico BOVA (DS-U) considera che la normativa vigente, in materia di tutela dei consumatori, non appariva in consonanza con la legislazione comunitaria introdotta negli ultimi anni nei più svariati settori; legislazione con la quale si sono accresciute e non certo diminuite le tutele dei consumatori. Rileva che le tutele hanno sempre individuato nel giudizio di equità e nella sua inappellabilità uno strumento utile in direzione della semplificazione delle procedure giudiziarie nelle controversie dei consumatori di più modesto valore economico (cosiddette small claim). Considera altresì che il provvedimento in esame propone l'introduzione delle «azioni di gruppo», per cui è l'associazione e non il singolo consumatore a rivestire la qualità di parte del processo, innalzandosi così gli standard di tutela per i consumatori. In conclusione, concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Fabio CIANI (MARGH-U) concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

Nino STRANO (AN) concorda con la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole.

La seduta termina alle 11.25.


 


XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

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SEDE CONSULTIVA

Giovedì 15 luglio 2004. - Presidenza del presidente Giacomo STUCCHI. - Interviene il Ministro per le politiche comunitarie Rocco Buttiglione.

La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Parere alla II Commissione).

(Esame nuovo testo unificato e conclusione - Parere favorevole).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giuseppe GALLO (AN), relatore, ricorda che nella seduta del 24 febbraio 2004 la Commissione aveva già esaminato il testo unificato in oggetto, esprimendo un parere favorevole. Peraltro, il provvedimento ha subito alcune modifiche nel corso dell'esame presso la II Commissione, a seguito dell'approvazione di alcuni emendamenti presentati dal relatore anche in accoglimento dei rilievi formulati dalle Commissioni competenti ad esprimersi in sede consultiva. Come già evidenziato nella seduta del 24 febbraio scorso, segnala che il provvedimento è sostanzialmente diretto ad introdurre nel nostro ordinamento un nuovo istituto, ovvero un'azione collettiva giudiziale volta al risarcimento dei danni patiti dai consumatori a seguito di comportamenti illeciti. A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, l'articolo 1 riconosce alle associazioni dei consumatori e degli utenti il diritto ad un'azione collettiva volta non soltanto a inibire i comportamenti lesivi o a correggere  ed eliminare gli effetti degli stessi, ma anche a risarcire i consumatori coinvolti. In particolare, intervenendo sulla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, si prevede che il giudice possa adottare - dietro domanda delle associazioni riconosciute - oltre a «misure idonee a correggere o eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate», anche provvedimenti di risarcimento dei danni e di restituzione di somme dovute.

Fa presente che l'azione di risarcimento dovrà presupporre che il danno sia frutto di atti illeciti plurioffensivi commessi dal professionista, ovvero di inadempimenti o violazioni commessi dal professionista nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti di massa, ai sensi dell'articolo 1342, ivi compresi quelli in materia di crediti al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. La legittimazione delle associazioni è tuttavia esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o di arbitrato per la risoluzione delle medesime controversie davanti ad autorità amministrative indipendenti. Oltre che adottare un provvedimento di condanna il giudice potrà anche omologare un accordo transattivo, se richiesto dalle parti. L'atto di esercizio dell'azione collettiva interrompe la prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i consumatori ed utenti iscritti alle associazioni. Con la sentenza di condanna il giudice provvede a determinare i criteri per la fissazione della misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori ed utenti. Viene poi prevista, a seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna o della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, una fase di composizione non contenziosa delle controversie presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha emanato la sentenza o, in alternativa, presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. La sottoscrizione del verbale di conciliazione rende improcedibile l'azione dei singoli utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

Nel caso, poi, di inutile esperimento della composizione non contenziosa, il singolo consumatore od utente potrà agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento in capo a se stesso dei requisiti individuati dal provvedimento e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità dallo stesso riconosciuti. Le associazioni non sono legittimate ad intervenire in tali giudizi. Viene infine precisato che la sentenza di condanna emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto costituisce prova scritta ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile.

Ricorda che l'articolo 2 modifica invece l'articolo 10 del testo unico in materia di spese di giustizia (decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115), prevedendo che i procedimenti in esame siano esenti dal pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali e amministrativi.

Sottolinea infine che le modifiche apportate al testo in esame dalla Commissione Giustizia non incidono sugli aspetti di compatibilità comunitaria di competenza della XIV Commissione. Propone quindi di esprimere parere favorevole.

Domenico BOVA (DS-U) sottolinea che le proposte di legge in esame trovano fondamento nella necessità di un intervento legislativo teso al superamento della sperequazione contrattuale insita nell'istituto giuridico dell'articolo 1342 del codice civile, che non prevede la tutela collettiva, al fine di rendere effettiva la tutela dei cittadini consumatori o utenti. Ritiene che sarebbe stato opportuno introdurre anche nel Paese nuovi strumenti processuali capaci  di corrispondere alle problematiche indotte da quelle controversie le quali siano potenzialmente idonee al coinvolgimento della collettività dei consumatori o degli utenti in quanto cagionate da violazioni commesse nell'ambito di rapporti standardizzati e uniformi relativi alla fornitura di servizi e alla produzione di beni di largo consumo.

Ricorda che attualmente le uniche ipotesi di azione collettiva in materia di tutela dei consumatori prevista nel nostro sistema giuridico sono l'azione inibitoria di cui all'articolo 1469-sexies del codice civile in materia di clausole vessatorie e quella di cui all'articolo 3 della legge n. 2,81 del 1998, esperibile in tutti i casi in cui sia leso l'interesse collettivo dei consumatori o degli utenti; quest'ultima, peraltro, ha uno scopo assai limitato, e cioè quello esclusivamente preventivo, di far cessare i comportamenti illeciti o pregiudiziali per gli interessi dei consumatori o degli utenti. Essa, pertanto, non può essere utilizzata per conseguire la riparazione ovvero il risarcimento dei danni individuali. Condivide quindi la logica del provvedimento in esame che prevede l'introduzione delle «azioni di gruppo», per cui è l'associazione e non il singolo consumatore a rivestire la qualità di parte del processo. Le »class action» consentono di trattare con un unico procedimento giudiziario una molteplicità di domande o pretese individuali, originate da un unico atto illecito, cosiddetto «torti di massa», e di estendere gli effetti della decisione nei confronti di tutti i soggetti coinvolti. Rileva che i vantaggi della «azione di gruppo» riparatoria e risarcitoria appaiono di tutta evidenza in riferimento ai tempi del processo, alla certezza del diritto, nonché alla efficacia e alla equità del risultato. Il provvedimento in esame permette in sostanza di innalzare gli standard di tutela per i consumatori, introducendo strumenti efficaci che attualmente non esistono nel nostro ordinamento, mentre godono di larga e antica diffusione nei sistemi di common law, in particolare negli USA, oltre che in altri Paesi come la Francia.

Alla luce di tali considerazioni, preannuncia quindi, anche a nome dei deputati del suo gruppo, il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Gabriele FRIGATO (MARGH-U) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Andrea DI TEODORO (FI) preannuncia anch'egli, e a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Marco AIRAGHI (AN) preannuncia, anche a nome dei deputati del suo gruppo, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Giacomo STUCCHI, presidente, preannuncia, anche a nome dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

La Commissione approva, quindi, la proposta di parere favorevole del relatore.


 

 


 

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 luglio 2004 - Presidenza del vicepresidente Sesa AMICI.

La seduta comincia alle 13.50.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazioe ad agire.

C. 3838/A e abb.

(Parere all'Assemblea).

(Esame emendamenti e conclusione - Parere).

Sesa AMICI, presidente e relatore, fa presente che gli emendamenti contenuti  nel fascicolo n. 1, non presentano profili problematici quanto al rispetto del riparto di competenze tra Stato e regioni delineato dall'articolo 117 della Costituzione. Formula quindi la seguente proposta di parere:

«sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1».

Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

 


 


V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Martedì 20 luglio 2004. - Presidenza del presidente Gaspare GIUDICE. - Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta comincia alle 9.55.

(omissis)

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.

C. 3838-A.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione - Nulla osta - Parere su emendamenti).

Il Comitato inizia l'esame.

Marino ZORZATO (FI), relatore, ricorda che il provvedimento reca disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti. Chiede quindi un chiarimento al rappresentante del Governo in ordine all'imputazione delle eventuali spese connesse al funzionamento della camera di conciliazione, di cui all'articolo 1, capoverso comma 6-sexies. Ricorda infatti che, sulla base di tale disposizione, a seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte degli utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha emanato la sentenza. Ricorda che la camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo e indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, modi, termini e ammontare del risarcimento per soddisfare i singoli utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO precisa che dall'istituzione delle camere di conciliazione di cui all'articolo 1, capoverso 6-sexies, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto le spese sono normalmente a carico delle parti come si evince dalla formulazione della norma.

Marino ZORZATO (FI), relatore, con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che l'emendamento 2.3 Pisapia appare suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e di adeguata copertura in quanto rende esenti dall'imposta di bollo e da altre spese i provvedimenti di cui al comma 1, lettera a), e commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies dell'articolo 3 della legge n. 281 del 1995, inseriti dal provvedimento in esame. Chiede quindi chiarimenti al rappresentante del Governo in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie di alcuni emendamenti ed articoli aggiuntivi. Ricorda,  in particolare, l'emendamento 1.9 Pinza, che riformula integralmente l'articolo 1, tra le altre cose, prevedendo che, in caso di sentenza di condanna, il giudice nomini, su istanza di chiunque vi abbia interesse, un curatore speciale incaricato di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non identificati; gli emendamenti 1.1 Caparini e 1.3 Caparini, che estendono l'ambito di applicazione della disciplina recata dal provvedimento anche alle controversie che concernono i servizi pubblici; gli emendamenti 1.44 Guido Giuseppe Rossi, 1.49 Gambini, 1.12 Gamba, 1.50 Gambini, gli articoli aggiuntivi 1.03 Finocchiaro, 1.04 Pinza, 1.05 Benvenuto, 1.06 Pinza e 1.07 Benvenuto, che estendono l'ambito soggettivo di applicazione del provvedimento, rispettivamente ai gruppi di consumatori, ovvero alle associazioni di investitori o alle associazioni di professionisti o alle camere di commercio; gli emendamenti 1.8 Pinza, 1.27 Benvenuto e 1.2 Benvenuto, che sembrano estendere l'ambito di applicazione delle disposizioni recate dal provvedimento in quanto fanno venir meno la condizione prevista dall'articolo 1342 del codice civile ai fini della individuazione dell'ambito di applicazione della norma; gli emendamenti 1.51 Gambini, 1.20 Finocchiaro, 1.34 Pisapia e 1.21 Finocchiaro, che sembrano estendere, in vario modo, l'ambito di applicazione della norma; gli emendamenti 1.22 Finocchiaro e 1.35 Pisapia che prevedono che la legittimazione ad agire di cui all'articolo 1, capoverso comma 6-bis sia consentita anche nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali innanzi ad autorità amministrative indipendenti; l'emendamento 1.48 Falanga, che prevede che il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle attività produttive, controlli l'effettiva rappresentatività delle associazioni dei consumatori; gli emendamenti 1.16 Gamba e 1.38 Pisapia, che sopprimono la possibilità di ricorrere alla composizione non contenziosa presso gli organismi di conciliazione, in alternativa al ricorso alle camere di conciliazione; l'articolo aggiuntivo 2.01 Pisapia, che affida al giudice di pace la cognizione delle cause il cui valore non eccede 1.100 euro.

Il sottosegretario Maria Teresa ARMOSINO esprime parere contrario sugli emendamenti 1.9. Pinza, Caparini 1.1. e 1.3., 1.44. Guido Giuseppe Rossi, 1.49. Gambini, 1.12. Gamba, 1.50 Gambini, 1.8. Pinza, 1.27. Benvenuto, 1.51. Gambini, 1.20. Finocchiaro, 1.34. Pisapia, Finocchiaro 1.21. e 1.22., 1.2. Benvenuto 1.35. Pisapia, 1.48. Falanga, , 1.16. Gamba, 1.38. Pisapia, 2.3. Pisapia, e sugli articoli aggiuntivi 1.03. Finocchiaro, 1.04. Pinza, 1.05. Benvenuto, 1.06. Pinza, 1.07. Benvenuto, e 2.01. Pisapia, in quanto sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri privi di adeguata quantificazione e copertura.

Gaspare GIUDICE; presidente, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, conclusivamente formula la seguente proposta di parere:

«Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui dall'istituzione delle camere di conciliazione di cui all'articolo 1, capoverso comma 6-sexies, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.3 Caparini, 1.2 Benvenuto, 1.8 e 1.9 Pinza, 1.12 e 1.16 Gamba, 1.20, 1.21 e 1.22 Finocchiaro, 1.27 Benvenuto, 1.34, 1.35 e 1.38 Pisapia, 1.44 Guido Giuseppe Rossi, 1.48 Falanga, 1.49, 1.50 e 1.51 Gambini, 2.3 Pisapia, e sugli articoli aggiuntivi 1.03 Finocchiaro, 1.04 Pinza, 1.05 Benvenuto, 1.06 Pinza, 1.07 Benvenuto e 2.01 Pisapia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori  oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.».

Il Comitato approva la proposta di parere.

 


 

 


Relazione della II Commissione (Giustizia)

 


 

N. 3838-3839-A

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTE DI LEGGE

 


 

n. 3838, d'iniziativa dei deputati

 

BONITO, VIOLANTE, FINOCCHIARO, CARBONI, CEREMIGNA, GRILLINI, KESSLER, LEONI, LUCIDI, MAGNOLFI, MANCINI, MUSSI, NIGRA, SINISCALCHI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, BELLILLO, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BIELLI, BOATO, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUEMI, BUFFO, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CAZZARO, CENNAMO, CORDONI, CRISCI, DE BRASI, DEIANA, ALBERTA DE SIMONE, DI GIOIA, DI SERIO D'ANTONA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FLUVI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FUMAGALLI, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, ALFONSO GIANNI, GIULIETTI, GRANDI, GUERZONI, INNOCENTI, LABATE, LOIERO, LUCÀ, LUMIA, LUSETTI, MANZINI, RAFFAELLA MARIANI, MAZZARELLO, MAZZUCA, MELANDRI, MOLINARI, MONTECCHI, MOTTA, NANNICINI, OSTILLIO, PAPPATERRA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISAPIA, POLLASTRINI, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, ROCCHI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SPINI, TIDEI, TRUPIA, ZUNINO, ANNUNZIATA, COLUCCINI, DAMERI, OLIVIERI, RAVA, ROSSIELLO, SERENI

 

 

Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti, e introduzione nel sistema di tutela dei diritti dell'azione di gruppo

 

Presentata il 27 marzo 2003


NOTA:La II Commissione permanente (Giustizia), il 15 luglio 2004, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3838 e 3839. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

 

n. 3839, d'iniziativa dei deputati

LETTIERI, BANTI, BOCCIA, BOTTINO, BURTONE, CAMO, DE FRANCISCIS, DUILIO, FISTAROL, FRIGATO, GIACHETTI, IANNUZZI, LADU, LETTA, MEDURI, MERLO, MICHELI, MILANA, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, REALACCI, REDUZZI, RUGGERI, RUSCONI, SANTAGATA, STRADIOTTO, VERNETTI, VILLARI

Disposizioni per l'introduzione dell'«azione di classe» a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

Presentata il 27 marzo 2003

(Relatore: BONITO)

 


 

 

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C.3839, recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione;

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 12 febbraio 2004).

 

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C. 3839, recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire, come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito,

rilevato che le disposizioni da esso recate sono riconducibili alle materie «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione,

richiamato il parere espresso in data 12 febbraio 2004,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 15 luglio 2004).

 


 

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

Il Comitato permanente per i pareri,

esaminato il testo unificato elaborato dalla commissione di merito: preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo per cui le disposizioni previste non appaiono suscettibili di determinare una riduzione del gettito;

esprime

NULLA OSTA

(Parere espresso il 10 marzo 2004)


 

PARERI DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

La Commissione Finanze,

esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, concernente la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dal provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;

rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dal provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la formulazione dell'ultimo periodo dell'articolo 1, al fine di chiarire esplicitamente se la pronuncia alla quale la disposizione si riferisce sia quella ottenuta all'esito della controversia intrapresa dall'associazione di tutela dei consumatori ovvero a seguito dell'azione giudiziale avviata dal singolo consumatore o utente;

b) valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di specificare che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le

 

associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito delle iniziative delle associazioni dei consumatori;

c) in relazione all'articolo 2, valuti la Commissione di merito l'opportunità di correggere il riferimento alla lettera c-bis) del comma 1 dell'articolo 3 con quello alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 3, integrato dall'articolo 1 del provvedimento in esame.

(Parere espresso il 25 febbraio 2004)

 

La Commissione Finanze,

esaminato il testo unificato delle proposte C. 3838 e C. 3839, recante «Tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire», come risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione di merito;

rilevato come l'azione collettiva appaia, nel contesto ormai internazionalmente consolidato, strumento utile alla tutela di interessi omogenei e diffusi e come pertanto non risulti opportuno limitarne la portata esclusivamente all'ambito contrattuale od extracontrattuale, atteso che si ritratta di uno strumento processuale che deve poter essere utilizzato da parte di consumatori, investitori ed utenti lesi da comportamenti sia contrattuali sia extra contrattuali;

sottolineato come in tale quadro appaia necessaria una rideterminazione del contenuto del nuovo comma 6-bis, che elimini alcune delimitazioni che contrasterebbero cori le finalità indicate;

evidenziato come l'utilizzo dei termini «consumatori» e «risparmiatori» appaia non sufficiente, essendo opportuno indicare anche la categoria degli «investitori», che non necessariamente coincide con quella di «risparmiatori»;

sottolineato come, pur nella considerazione che le azioni collettive saranno prevalentemente esercitate dalle associazioni di tutela dei singoli, non appaia opportuno limitare alle medesime la legittimazione attiva, comprimendo in tal modo la libertà dei singoli di associarsi anche in funzione dell'esercizio dell'azione collettiva;

rilevata la grande attualità delle questioni affrontate dai provvedimento, e sottolineata l'opportunità di giungere quanto prima alla definizione di incisivi interventi legislativi in materia;

 

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo le parole: «le associazioni» le seguenti: «o gruppi»;

2) al medesimo capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo le parole: «dei danni» le parole: «la dichiarazione di invalidità dei contratti»;

3) sempre al capoverso comma 6-bis, provveda la Commissione di merito ad inserire, dopo la parola: «consumatori» la seguente: «, investitori»;

e con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'artico1o 1, capoverso comma 6-bis, valuti la Commissione di merito l'opportunità di mantenere la previsione dì un foro esclusivo presso la sede o la residenza del convenuto, in luogo dei fori alternativi previsti dalle disposizioni generali di cui all'articolo 18 e seguenti del codice di procedura civile;

b) sempre con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-bis, valuti la Commissione l'opportunità di sostituire le parole: «in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile» con le seguenti: «in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettivi identiche od analoghe ivi comprese»;

c) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-ter, valuti la Commissione di merito l'opportunità di estendere gli effetti interruttivi della prescrizione rispetto a tutti i consumatori od utenti, a prescindere che essi siano o meno iscritti alla associazione attrice;

d) con riferimento all'articolo 1, capoverso comma 6-sexies, ultimo periodo, valuti altresì la Commissione di merito l'opportunità di chiarire che nessun effetto prégiudizievole deve manifestarsi a carico dei consumatori che non intendano avvalersi dell'attività processuale dell'associazioni, specificando che le tutele esercitabili in modo collettivo, attraverso le associazioni dei consumatori, non devono comunque pregiudicare l'azione giurisdizionale intrapresa in via individuale dal singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli aderisca o meno a tali associazioni, consentendo a quest'ultimo di non essere in alcun modo vincolato dai contenuti delle sentenze pronunciate o degli accordi transattivi raggiunti a seguito dalle iniziative delle associazioni dei consumatori.

(Parere espresso il 15 luglio 2004).

 


 

PARERI DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 Bonito ed abb. recante disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

premesso che:

le azioni collettive possono costituire uno strumento importante per rendere effettiva la protezione di situazioni e di interessi diffusi e comuni a diverse categorie di soggetti;

peraltro si tratterebbe di introdurre un istituto processuale assai innovativo per il nostro ordinamento giuridico, che potrebbe configurare delicati problemi di legittimità costituzionale, con riferimento in particolare alla lettera dell'articolo 24 della Costituzione;

considerato che:

la politica relativa alla tutela del consumatore rientra tra gli ambiti prioritari di intervento dell'Unione europea e quindi più opportuna apparirebbe l'introduzione del nuovo istituto processuale a tale livello, anche al fine di evitare disomogeneità tra le forme di protezione dei consumatori ed utenti, che verrebbero viceversa a crearsi nei diversi Paesi dell'Unione;

l'istituto delle azioni di classe trova origine in un ordinamento di common law, basato su presupposti giuridici alquanto diversi rispetto a quelli dell'ordinamento vigente nel nostro Paese e quindi particolare cautela deve trovare l'adattamento e l'applicazione del nuovo istituto nel nostro sistema;

se l'istituto delle azioni di classe può rispondere alla necessità di realizzare una sostanziale «parità delle armi» tra consumatori ed utenti, da un lato, e imprese e soggetti economici rilevanti convenuti in giudizio dall'altro, devono comunque essere previste idonee misure atte a scongiurare azioni temerarie e iniziative improvvide che finirebbero per danneggiare in misura rilevante il sistema delle imprese;

le Associazioni dei consumatori appaiono già dotate di rilevanti poteri nel sistema complessivo di tutela degli interessi diffusi e risulterebbe ingiustificato attribuire ad esse in via esclusiva la capacità di promuovere le azioni di classe di nuova introduzione;

tra le funzioni attribuite dalle varie leggi istitutive e dai relativi statuti alle diverse Autorità indipendenti, vi sono anche quelle di garantire la trasparenza dei rapporti tra consumatori ed imprese, assicurando adeguati livelli di qualità dei servizi, di vagliare i reclami presentati nei confronti delle imprese, di assicurare la puntuale esecuzione dei contratti, di ottenere chiarimenti dalle imprese erogatrici di servizi e di facilitare la risoluzione delle controversie insorte con i consumatori e gli utenti, talora anche attraverso procedure di conciliazione extragiudiziali;

l'intervento normativo proposto non trova adeguata collocazione sistematica, nelle forme previste dall'articolo 1 del testo unificato, e necessità invece di una distinta previsione;

appare del tutto ingiustificato prevedere per le azioni collettive facilitazioni fiscali sotto forma di esenzione dai contributi e tributi di giustizia;

devono comunque essere meglio precisate le disposizioni riferite al giudizio di accertamento e condanna generale e le successive azioni individuali per il riconoscimento e la liquidazione effettiva dei risarcimenti;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni:

1) le disposizioni di cui all'articolo 1 del testo unificato non siano previste come semplice aggiunta modificativa della lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, bensì costituiscano un nuovo ed autonoma comma 6-bis del medesimo articolo;

2) i soggetti legittimati a promuovere le azioni di classe non siano individuati esclusivamente nelle associazioni dei consumatori, ma in una platea più ampia, ed in particolare in quella di cui all'articolo 1469-sexies del Codice civile (ossia, oltre alle associazioni dei consumatori, quelle dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura);

3) è necessario introdurre una disposizione di modifica dell'articolo 5, comma 2, della legge 30 luglio 1998, n. 281, ove sono definiti i requisiti necessari per l'inserimento delle associazioni dei consumatori e degli utenti nell'elenco delle associazioni «rappresentative a livello nazionale», disposizione con la quale, modificando la lettera c), si elevi all'1 per mille della popolazione nazionale, e allo 0,5 per mille di quella di ciascuna regione, il numero minimo di iscritti, quanto meno in relazione all'esercizio da parte di tali associazioni dei nuovi poteri in materia di azioni di classe;

4) per le azioni di classe, introdotte con la prima parte dell'articolo 1 del testo unificato, sia prevista la competenza esclusiva in primo grado del Tribunale, anche a prescindere dal valore complessivo della causa, attraverso opportune modifiche nel Codice di rito;

5) all'articolo 1 del testo unificato, le parole: «al giudice può altresì essere richiesto dalle parti la omologazione di un accordo transattivo concluso dalle parti in sede giudiziaria» siano sostituite dalle seguenti: «davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale»;

6) al medesimo articolo 1, dopo il primo periodo, sia aggiunto il seguente: «Con la sentenza di condanna il giudice determina i criteri in base ai quali dovrà essere determinata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti»;

7) all'articolo 1, al secondo periodo, le parole: «A seguito di pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero di omologazione dell'accordo giudiziale transattivi» siano sostituite dalle seguenti: «A seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione,»;

8) sia previsto che l'atto con il quale il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di accertamento e condanna produca gli effetti interruttivi della prescrizione, di cui all'articolo 2945 del Codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti alla medesima lesione;

9) l'articolo 2 del testo unificato sia soppresso;

e con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di predisporre norme di coordinamento con le varie procedure alternative di tipo conciliativo già esistenti, come ad esempio quelle attuate in base alla delibera 182/02 CONS dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in riferimento ai contenziosi fra società di telecomunicazioni e utenti;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere norme che consentano il ricorso a procedimenti speciali, e segnatamente a quello del decreto ingiuntivo ex articolo 633 e seguenti del Codice di procedura civile, per le azioni giudiziarie individuali che ogni singolo consumatore o utente possa successivamente promuovere al fine di ottenere la liquidazione del risarcimento a proprio favore, sulla scorta del provvedimento generale di condanna o della conciliazione giudiziale;

c) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere un termine di decadenza, decorrente dal passaggio in giudicato del provvedimento di condanna o della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, entro il quale i singoli consumatori o utenti interessati debbono agire ai fini della liquidazione individuale del risarcimento.

(Parere espresso il 23 marzo 2004).

 

La X Commissione,

esaminato il testo unificato delle proposte di legge C. 3838 Bonito ed abb. recante «Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire», come risultante dagli emendamenti approvati;

ritenuto che l'attuale testo, che introduce l'istituto delle azioni di classe, risulta fortemente peggiorativo rispetto a quello già esaminato dalla X Commissione e non rispondente alle esigenze di chiarezza e di adeguamento all'ordinamento italiano che la Commissione aveva indicato nelle considerazioni contenute nel proprio precedente parere del 23 marzo 2004;

considerato che:

in particolare, non sono state recepite le condizioni n. 2, 3, 4, 8, 9 e l'osservazione c);

appare non condivisibile, perché ridondante e farraginosa, l'introduzione di ulteriori tentativi obbligatori di composizione extragiudiziale, di cui agli attuali nuovi comma 6-sexies e 6-septies;

delibera di esprimere

PARERE CONTRARIO

(Parere espresso il 14 luglio 2004).


 

PARERI DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche delle unioni europee)

La XIV Commissione,

esaminate le proposte di legge C. 3838 e C. 3839 recanti disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 24 febbraio 2004).

 

La XIV Commissione,

esaminato il nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 3838 e C. 3839 recanti disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire;

rilevato che il contenuto del provvedimento in oggetto appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 15 luglio 2004).



 

 


Testo unificato della Commissione

¾¾¾

 

 

Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

 

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, possono altresì richiedere al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 6-bis.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».

 

Art. 2.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281».

 

 


Esame in Assemblea

 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

492.

 

Seduta di venerdì 16 luglio 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

MARIO CLEMENTE MASTELLA

indi

DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 

 


Discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bonito ed altri; Lettieri ed altri: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (3838-3839) (ore 10,30).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bonito ed altri; Lettieri ed altri: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

Avverto che lo schema recante la ripartizione dei tempi per il dibattito è pubblicato in calce al vigente calendario dei lavori.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

Avverto che il presidente del gruppo parlamentare dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento, senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.

Avverto altresì che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.

Il relatore, onorevole Bonito, ha facoltà di svolgere la relazione.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, per introdurre in modo esauriente il tema delle azioni di gruppo di cui si occupa il testo del quale iniziamo oggi l'esame parlamentare, ritengo sia giusta ed opportuna una premessa di ordine generale che attiene alle politiche del diritto che si stanno sviluppando in questi anni.

È noto che i teorici e i pratici del diritto da tempo si interrogano su come organizzare e disciplinare in una moderna democrazia modelli giurisdizionali equi ed efficienti. La tradizione che ci viene dal passato, pur nella sua completezza e nobiltà culturale, segna il passo ed evidenzia ad ogni piè sospinto limiti rispetto a modelli ai quali si richiede una sempre maggiore funzionalità. Ereditiamo dal passato una tutela giurisdizionale molto insistita nella materia penale e poco diffusa nella materia civilistica. Di qui l'esigenza, ai fini di un modello funzionale, di rivedere tali equilibri della tutela giudiziaria, per rendere più contenuta e razionale la risposta penalistica e, viceversa, per arricchire  la tutela sul fronte civilistico, giacché è evidente che il tasso di democrazia di una società si accresce laddove si implementano e si incrementano i diritti dei cittadini.

Ma non è tutto, poiché incrementare i diritti dei cittadini è importante, ma è ancora più importante arricchire la tutela di tali diritti. Infatti, diritti senza tutela diventano mere affermazioni prive di risultato.

Le azioni di gruppo di cui ci occupiamo stamane cercano di corrispondere a queste esigenze teoriche e di politica del diritto, dal momento che, per un verso, esse rappresentano una modalità importante per arricchire la platea dei diritti; per altro verso, queste azioni di gruppo inseriscono nel sistema delle tutele dei diritti uno strumento nuovo, importante, incisivo, per assicurare una tutela rafforzata a quegli stessi che in tal modo implementiamo ed incrementiamo.

Vi è una ragione contingente peraltro - accanto a quella culturale, teorica e politica che ho sin qui riassunto - che ha determinato i proponenti a presentare in Parlamento la disciplina di cui ci occupiamo e giova ricordarla per le implicazioni politiche che essa ha avuto ed ha.

Non è molto che questa Camera si è occupata di una vicenda connessa ad una pronuncia dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che sanzionò pesantemente alcune compagnie di assicurazioni dopo aver accertato che queste, sulla base di un accordo di cartello teso ad uniformare il prezzo della polizza RC-auto, avevano applicato aumenti dei prezzi assicurativi dal 1995 al 2000 superiori a quelli che un regime di libera concorrenza in materia di tariffe avrebbe determinato. All'esito della pronuncia dell'Autorità garante e delle successive fasi processuali, gli utenti assicurati iniziarono una serie di processi civili al fine di ottenere la restituzione di quanto pagato illegittimamente ed in eccesso.

Rispetto alla presentazione di queste istanze di tutela, come è noto, il Governo rispose con un decreto-legge con il quale si modificò la competenza processuale e civilistica a conoscere quelle controversie e si stabilì il principio che non il giudice di pace con giudizio di equità dovesse risolvere quel contenzioso, bensì il tribunale con l'affermazione di una regola di diritto.

Ebbene, nel momento in cui noi discutemmo questo decreto-legge, dividendoci, maggioranza e opposizione, sull'opportunità politica e sulla giustezza giuridica di un siffatto intervento, trovammo tutti una convergenza sulla necessità comunque di intervenire attraverso lo strumento dell'azione di gruppo, giacché era nota a tutti noi - e tutti noi la ricordavamo - la positività di esperienze che si andavano consumando in altri paesi - e segnatamente negli Stati Uniti d'America e in Francia - laddove sussisteva e dava buona prova di sé l'esperienza dell'azione di classe.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 10,35)

FRANCESCO BONITO, Relatore. Ebbene, replicando quelle esperienze e cercando di adattarle alla realtà giuridica del nostro paese, alcuni deputati - l'onorevole Lettieri, molti deputati dei Democratici di sinistra, molti deputati della Margherita - hanno presentato due proposte di legge che sono state poi unificate e hanno rappresentato il momento di partenza dell'esperienza parlamentare che ci vede impegnati in questo momento. La vicenda di quella proposta è presto detta, ma va anch'essa ricordata per alcune conseguenze politiche che si stanno determinando e stanno maturando in queste ore.

Il testo unificato è stato approvato quasi all'unanimità dalla Commissione giustizia ed è stato poi sottoposto alle altre Commissioni per il prescritto parere, come previsto dal regolamento.

Le Commissioni - il relatore lo dice con molta soddisfazione - hanno lavorato in modo assai positivo, proponendo una serie di osservazioni e di condizioni, di cui poi la Commissione giustizia ha tenuto fedelmente conto. Al momento di una maggiore maturazione dell'iter parlamentare,  cioè quando il provvedimento è stato calendarizzato per l'aula, vi è stata una elevata attenzione politica su di esso, e direi anche al di fuori delle aule della politica.

Il testo che oggi giunge in aula, giova sottolinearlo, è il risultato di un lavoro attento delle Commissioni e soprattutto della Commissione di merito (la Commissione giustizia), di un'efficace interlocuzione che il relatore, e non soltanto il relatore, ha svolto con il mondo accademico, con quello sociale, con i teorici che hanno espresso le loro opinioni in scritti, saggi, ed importanti articoli apparsi sui più rilevanti giornali economici del nostro paese: di qui l'esito finale del testo, che ritengo importante ed utile ricordare rapidamente.

Le azioni di gruppo, secondo il modello italiano, sono articolate nella nostra proposta in una duplice fase. La proposta di legge, è bene sottolinearlo in prima battuta, si inserisce modificando e novellando la cosiddetta legge per la tutela dei consumatori, arricchendone il contenuto.

Come è noto, la disciplina per la tutela ed i diritti dei consumatori prevede fin qui la possibilità, da parte delle associazioni più rappresentative dei consumatori stessi, di rivolgersi al giudice per chiedere la interdizione dei comportamenti plurioffensivi: e qui la normativa si ferma, non prevedendo né disciplinando la fase del risarcimento del danno rispetto a quei comportamenti plurioffensivi, fase che è strutturale e connessa al concetto stesso di tutela del diritto.

Da parte dei proponenti il testo in esame, si intende intervenire in questa direzione per completare la disciplina - da me prima richiamata - della legge per la tutela dei consumatori, prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno.

Dovendo, però, applicare questi concetti alla nostra realtà giuridica, alla nostra tradizione ed alle codificazioni, nulla di meglio abbiamo pensato e trovato, anche - lo ripeto - con il supporto e l'aiuto di espressioni importanti del mondo accademico nel nostro paese, che prevedere una duplice fase. Nella prima fase, i soggetti protagonisti sono le associazioni dei consumatori, che si rivolgono al magistrato denunciando comportamenti plurioffensivi, e chiedendone non solo l'interdizione ma altresì che venga dichiarato il diritto degli utenti a vedersi risarcire il danno connesso al comportamento plurioffensivo. Nella seconda fase, i singoli utenti e consumatori possono rivolgersi al magistrato al fine di avere definita con sentenza l'entità del danno ricevuto, con la dichiarazione della responsabilità e, contestualmente, la condanna al risarcimento del danno stesso.

Tra la prima e la seconda fase della proposta è prevista una ulteriore fase conciliativa, che si rifà alla discussione in atto nel nostro paese nelle aule del Parlamento e nelle aule dell'università, riguardante la problematica connessa alle camere di conciliazione, ai filtri precontenziosi e a strumenti idonei a filtrare la domanda giudiziale delle sentenze dei magistrati.

Nell'ambito di questa problematica, noi prevediamo nella nostra proposta di legge, come diritto positivo, che vi sia, tra la prima fase dell'accertamento e della dichiarazione del magistrato circa la sussistenza del danno e la possibilità di una condanna e la seconda fase, tesa viceversa alla quantificazione e alla definizione precisa del danno da risarcire, quella della conciliazione, il filtro precontenzioso, al fine di determinare attraverso una mediazione giuridicamente rilevante i termini, i modi, la quantificazione del risarcimento.

Il modello elaborato ed approvato dalla Commissione, inviato alle Commissioni alle quali le proposte erano state assegnate in sede consultiva, ha ricevuto l'assenso di quasi tutte le Commissioni - in particolare, è molto importante il parere espresso dalla VI Commissione, che contiene alcune osservazioni di cui il relatore terrà puntualmente conto nel prosieguo dell'esame - ed un solo parere contrario. Essendo politicamente rilevante, la questione va denunciata e rappresentata dal relatore in questa sede.

Il parere contrario è stato espresso dalla X Commissione permanente. Per la verità, tale parere è sorretto da una motivazione apparente, basata sulla considerazione secondo la quale non sarebbero state recepite le condizioni poste in un precedente parere della X Commissione del 23 marzo 2004.

Il relatore tiene a sottolineare che ciò non è affatto vero. Peraltro, il mancato recepimento non avrebbe giustificato un parere contrario giacché compito della Commissione sarebbe stato quello di rappresentare e rimodulare le predette condizioni ed osservazioni. Inoltre, se, dal punto di vista politico, culturale e teorico, era stata espressa una posizione di apprezzamento, il parere sul testo unificato in esame sarebbe dovuto essere positivo, ancorché, ripeto, sottoposto a pesanti ed incisive condizioni.

Viceversa, la situazione si è sviluppata nei termini seguenti: in una prima fase, la X Commissione rappresenta alcune argomentazioni critiche cui consegue la formulazione di svariate condizioni; la Commissione di merito le accoglie quasi tutte; la X Commissione, nonostante la Commissione di merito avesse valutato positivamente i suddetti rilievi, dopo avere espresso, in prima battuta, un parere favorevole, ne esprime, successivamente, uno contrario, sebbene, ripeto, parte importante delle condizioni poste nel primo parere fossero state approvate dalla Commissione di merito!

Nel merito, benché il testo che perviene all'esame dell'Assemblea tenga conto di alcune posizioni, lo stesso relatore lo giudica insoddisfacente in alcuni parti, che si affidano, oggi e per i prossimi giorni, al dibattito parlamentare.

Vi è, anzitutto, una questione di legittimazione attiva. Il testo proposto limita la possibilità di adire il giudice alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative. Da più parti, dalla X Commissione ed anche dalla VI, si osserva che questo dato è eccessivamente restrittivo e che sono maturi i tempi per ampliare la legittimazione all'azione di gruppo. Il relatore è assolutamente d'accordo e si impegna a presentare proposte emendative che vadano in tale direzione, non senza osservare, però, che l'ampliamento della legittimazione attiva è stato ostacolato, in II Commissione, proprio dalle forze di maggioranza e dal Governo, mentre le stesse forze hanno manifestato, in X Commissione, un'opinione affatto diversa.

La X Commissione ha altresì eccepito, con il pieno consenso di chi sta parlando, che sarebbe giusto ed opportuno che l'azione promossa dalle associazioni dei consumatori avesse effetto interruttivo della prescrizione a favore dei singoli utenti per quanto riguarda le azioni che costoro potranno promuovere all'esito della prima fase.

Anche con riferimento a tale aspetto, vorrei ricordare che ciò che ci viene rimproverato dalla X Commissione e dal presidente Tabacci ci è stato imposto da un voto, della maggioranza nella Commissione giustizia, con il parere favorevole del sottosegretario Vietti.

Solleveremo nuovamente tali problemi e ne riparleremo, com'è giusto che sia. Saranno presentate proposte emendative da vari gruppi dell'opposizione per modificare il testo nel senso che ho appena indicato e, se necessario, saranno presentati emendamenti dallo stesso relatore il quale, fin d'ora, ne raccomanda l'approvazione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, prospettando problematicamente la questione relativa alle azioni di gruppo, ricordo che stiamo compiendo un lavoro di grandissimo interesse ed importanza per il nostro paese al fine di implementare i diritti dei nostri concittadini e di arricchire la tutela di quegli stessi diritti. È un'operazione di politica del diritto per il rafforzamento della democraticità del nostro sistema.

Abbiamo, peraltro, coscienza e consapevolezza che stiamo battendo strade nuove e che ciò pone sicuramente questioni connesse soprattutto alla difficoltà di inserire strumenti nuovi in un quadro giuridico di grande tradizione che spesso confligge con i principi che stiamo cercando di affermare.

Tuttavia, se crediamo in questo istituto, è necessario che, da parte di tutti, vi sia un atteggiamento positivo. Parliamo, dunque, a voce chiara, leale e a carte scoperte: se riteniamo giusto questo istituto, lavoriamoci con l'atteggiamento propositivo di chi vuole realizzare un prodotto normativo corretto, che regga alla prova dei fatti. Se, viceversa, siamo contrari, dichiariamolo apertamente senza nasconderci dietro pareri, condizioni e perplessità che, a nostro avviso, sono assai più significativi di una parola liberamente e chiaramente espressa.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Signor Presidente, mi riservo di intervenire nel prosieguo del dibattito.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, mentre la maggioranza continua a giocare a scacchi con la legge sul risparmio (faccio questo riferimento, Presidente Casini, perché so che lei si è attivato affinché anche il provvedimento sul risparmio arrivasse in quest'aula), poiché non è in grado di trovare una soluzione univoca sui nodi essenziali del disegno di legge, quali la presenza delle minoranze negli organi societari, il ripristino del reato di falso in bilancio, il conflitto di interessi ed il numero delle authority (ricordo che nel disegno di legge del Governo si parlava di tre authority, vale a dire Banca d'Italia, antitrust e Consob; ora, la maggioranza ne ripropone cinque), in una situazione di sfascio della maggioranza, in cui ancora non è stata compiuta una scelta definitiva sulla legge sul risparmio, finalmente arriva all'esame della Camera il provvedimento sulla class action, che riguarda direttamente i risparmiatori. Ed è un fatto positivo. È la prima risposta concreta che si dà ai risparmiatori, ai consumatori e agli utenti. È il primo, vero provvedimento di tutela collettiva che si addotta in questa legislatura.

Il progetto di legge oggi all'esame della Camera introduce nell'ordinamento italiano l'istituto dell'azione collettiva, portando a compimento un processo iniziato più di un decennio fa anche sulla spinta delle norme comunitarie volte alla protezione dei consumatori e dei risparmiatori.

Ricorderete che l'approvazione del decreto-legge 8 febbraio 2003 n.18, a cui ha fatto riferimento con grande puntualità il relatore, onorevole Bonito, quello sui contratti per adesione, di cui all'articolo 1342 del codice civile, obbliga oggi il giudice a decidere non più secondo equità, ma secondo diritto, indipendentemente dal valore della controversia.

Quella vicenda negativa (e per me assai grave) - che vide il Governo schiacciato non a tutela degli interessi degli assicurati, dei piccoli risparmiatori, dei piccoli utenti, ma a difesa degli interessi delle grandi compagnie di assicurazione, sanzionate dall'antitrust per aver dato luogo ad un cartello per mantenere alte le polizze - ha comunque il merito di aver posto con forza il problema della tutela dei consumatori. In quella discussione, infatti, i singoli gruppi e lo stesso Governo, per bocca del sottosegretario Valducci, dichiararono la propria disponibilità ad affrontare la questione in tempi brevi.

Coerentemente con quell'impegno, subito dopo il collega Bonito e il sottoscritto ci siamo fatti carico di una specifica proposta per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Ad oltre un anno di distanza, il testo unificato delle due proposte di legge, integrato dai suggerimenti provenienti dalle Commissioni e dal dibattito complessivo, giunge finalmente all'esame dell'Assemblea. Ci sono ancora punti da definire meglio e noi abbiamo presentato specifici emendamenti; tuttavia è innegabile la positività del fatto che il testo unificato dei due provvedimenti sia arrivato in discussione. La necessità di apprestare strumenti giuridici di tutela diversamente atteggiati  rispetto alle tradizionali forme di azione giudiziaria è imposta dal rilievo preponderante che, nello sviluppo economico dell'ultimo secolo, hanno assunto le forme di produzione industriale, i mercati finanziari, nonché il commercio e la prestazione dei servizi da parte di soggetti organizzati di grandi dimensioni, talvolta di dimensione internazionale. Nella tradizione dei paesi anglosassoni le class action costituiscono uno strumento processuale che ha conosciuto rilevante applicazione, volto a riequilibrare le posizioni degli operatori economici e finanziari rispetto a quelle dei consumatori danneggiati dai loro eventuali comportamenti.

In Italia la netta sproporzione esistente, in quanto a potere contrattuale e possibilità di tutela giurisdizionale, fra le realtà economiche, finanziarie e organizzative e i consumatori, risparmiatori o utenti, che singolarmente vengono in rapporto con esse, deve indurre il legislatore a prevedere misure di riequilibrio, sia attraverso l'introduzione di maggiori garanzie rispetto ai contratti stipulati, sia con l'approvazione di norme volte a conferire mezzi di tutela contro comportamenti abusivi o lesivi, non soltanto alla singola persona direttamente interessata, ma anche ai soggetti collettivi, quali appunto le associazioni dei consumatori e dei professionisti, le camere di commercio e - perché no? - i gruppi che ci vengono richiesti. Questi possono essere più facilmente in grado di opporsi a comportamenti lesivi di una pluralità di interessi che, per l'esiguità di ciascun danno separatamente considerato, potrebbero non suscitare la reazione del singolo consumatore, utente o risparmiatore. Invece, l'entità complessiva della lesione ed il rilevante vantaggio che l'autore della lesione ne ricava ben giustificano norme che tutelino gli interessi collettivi.

Nel nostro ordinamento, finora, è prevista soltanto l'azione inibitoria - veniva ricordato dal collega Bonito - esercitabile dalle associazioni dei consumatori e dei professionisti, nonché dalle camere di commercio, al fine di vietare, anche in via d'urgenza, l'uso di condizioni vessatorie, la cui abusività sia accertata. Ciò è sancito dall'articolo 1469-sexies del codice civile, inserito dall'articolo 25 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Un ulteriore passo il legislatore lo ha compiuto nel 1998, con la legge n. 281, in base al cui articolo 3 le associazioni dei consumatori vengono legittimate ad agire per la tutela di interessi collettivi.

In particolare, dopo l'esperimento di una procedura di conciliazione, esse possono chiedere al giudice competente di inibire gli atti ed i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e degli utenti. Esse possono, altresì, chiedere l'adozione di misure idonee a correggere o ad eliminare gli effetti dannosi delle violazioni accertate, nonché la pubblicazione del provvedimento su uno o più quotidiani a diffusione nazionale.

L'ordinamento italiano, tuttavia, non contempla attualmente la possibilità di esperire azioni collettive di carattere risarcitorio, che restano, pertanto, rimesse alle iniziative dei singoli soggetti danneggiati. Le azioni collettive, invece, hanno una tradizione consolidata nell'ordinamento degli Stati Uniti d'America, dove tale istituto si è affermato per ragioni economiche, rinvenibili nello sviluppo della produzione e del commercio di massa, ed anche perché, in quel paese, si sono affermati soggetti associativi fortemente strutturati e di ampia rappresentatività.

Come è noto, l'origine dell'azione collettiva si fa risalire alle forme di group litigation note al diritto intermedio inglese, nonché a pratiche d'eccezione ammesse, in via equitativa, nei tribunali inglesi fin dal secolo XVIII. Solo successivamente, le class action vengono importate, non senza contrasti, negli Stati Uniti d'America, dove si evolvono nell'attuale legislazione. Formalmente, l'azione collettiva è riconosciuta nell'ordinamento degli Stati Uniti sin dal 1938. Nel 1940, la Corte Suprema degli Stati Uniti la considerò un ritrovato di equità per consentire la decisione in processi nei quali il numero degli interessati alla controversia è così grande da  renderne impraticabile la partecipazione in conformità con le ordinarie regole di procedura.

Benché un istituto di questo genere possa apparire estraneo alla tradizione giuridica nella quale si colloca il nostro ordinamento, ritengo che siano evidenti e prevalenti le ragioni che militano in favore della sua introduzione anche nel nostro sistema giuridico. Credo che quanto sancito dalla citata Corte Suprema degli Stati Uniti interpreti bene anche la situazione odierna della realtà italiana.

La possibilità di proporre un'azione efficace nei confronti dei responsabili di danni la cui entità, sebbene modesta in relazione ai singoli casi, risulti rilevante nel suo complesso, per il numero di soggetti danneggiati può essere resa concreta con l'introduzione, anche nel nostro ordinamento, dell'istituto della tutela collettiva (per l'appunto, la class action). Il vantaggio consiste nel soddisfare in modo più diretto e più efficace le pretese al risarcimento di una pluralità di soggetti; inoltre, essa ha anche un'efficacia preventiva, perché scoraggia condotte illecite che, invece, potrebbero essere favorite da una aspettativa di impunità derivante dalla scarsa probabilità che vengano proposte azioni giudiziarie individuali.

Certo, le condotte illecite dovrebbero essere impedite soprattutto da una diffusa etica comportamentale e da una idonea, altrettanto diffusa, legalità e trasparenza quale elemento costante nelle relazioni commerciali, nonché nella gestione dei mercati e delle società. Purtroppo, i casi Cirio e Parmalat testimoniano che così non è.

La soluzione proposta dalla legge per le tante controversie determinate dalla mancanza di etica e di legalità prevede una procedura unitaria ed economica, che consente di tutelare anche gli interessi di chi è impossibilitato ad agire direttamente. Non appare irrilevante l'effetto di decongestionamento dell'attività degli organi di giurisdizione, con la riduzione del numero delle controversie singole, in favore della loro concentrazione in un solo procedimento: non si tratta - o non si dovrebbe trattare - di un aspetto secondario per il sottosegretario di Stato per la giustizia, onorevole Vietti.

Vorrei comunque che restasse agli atti che l'azione di gruppo non pregiudica affatto il diritto del singolo ad agire in giudizio. Tale diritto è implicito nella lettura complessiva della legge n. 281 del 1998, che ci accingiamo a modificare con l'introduzione delle norme relative all'azione di classe; tuttavia, è bene ribadirlo, perché, altrimenti, si violerebbe l'articolo 24 della nostra Costituzione.

Il provvedimento alla nostra attenzione, dunque, amplia la normativa di cui alla legge n. 281 del 1998, attraverso l'introduzione di alcuni commi aggiuntivi, e recepisce altresì i più recenti orientamenti assunti in sede comunitaria.

Il nuovo comma 6-bis dell'articolo 3 della suddetta legge stabilisce che le associazioni rappresentative dei consumatori, dei professionisti e le camere di commercio possono richiedere al giudice competente la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi o di inadempimenti o di violazioni commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

È significativa l'esplicitazione, operata in Commissione con l'approvazione di un emendamento dell'onorevole Benvenuto, della possibilità di azioni di gruppo, con riferimento anche ai contratti finanziari e di investimento collettivo. I recenti avvenimenti truffaldini relativi ai bond argentini, a quelli della Parmalat e della Cirio, rendono sicuramente necessaria tale esplicitazione, anche se qualcuno potrebbe ritenerla superflua.

Non so, infatti, quanti colleghi conoscano l'attuale mercato obbligazionario. Ci auguriamo che non si verifichino mai più crack quali quelli della Cirio o della Parmalat, società che avevano emesso obbligazioni, rispettivamente, per 1.197 milioni di euro e per 6.192 milioni di euro. Al  giugno 2003, una sola grande società italiana aveva emesso ben 44.978 milioni di euro, pari al 57,2 per cento dell'ammontare complessivo delle emissioni da parte di imprese non finanziarie italiane sul mercato del Lussemburgo. A ciò si aggiunga che, alla stessa data, il settore pubblico (ossia regioni, province, comuni, province, Cassa depositi e prestiti, e via dicendo), risulta avere emesso sul mercato delle eurobbligazioni, in gran parte quello del Lussemburgo, obbligazioni per 51.822 milioni di euro. Sono dati su cui riflettere, perché dimostrano il grado di indebitamento - anche se finalizzato ad investimenti - del nostro sistema pubblico e privato. Dunque, va bene l'esplicitazione contenuta nell'emendamento dell'onorevole Benvenuto sopra richiamato: melius est abundare quam deficere.

Mi auguro che, proprio in relazione agli scandali suddetti ed ai dati da me citati relativi alle eurobbligazioni, tutti comprendano l'urgenza di dotare i consumatori e i risparmiatori di uno strumento di tutela efficace anche nei confronti dei poteri forti, quali sicuramente sono le banche, gli istituti finanziari e alcune grandi società del nostro paese.

Pertanto, se davvero è univoca la volontà di tutelare i risparmiatori e i consumatori, come da tutti ripetutamente affermato nei mesi scorsi, abbiamo il dovere di approvare questo provvedimento, senza distinzione di ruolo, anche accogliendo gli emendamenti migliorativi proposti da più parti. Non si tratta di un problema di maggioranza o di opposizione (o, almeno, così dovrebbe essere). Non sfugge a nessuno il fatto che vi siano state autorevoli voci contrarie, ma esse, come è ovvio, provengono anzitutto dai citati poteri forti: basta leggere la stampa specializzata. In verità, ciò dovrebbe rappresentare un motivo in più per approvare il provvedimento in esame, dimostrando che il Parlamento è in grado di tutelare gli interessi diffusi e non quelli di pochi (anche se gli atti di questo Parlamento, purtroppo, in qualche caso, dimostrano il contrario). Non intendo, tuttavia, fare polemica, perché voi sapete di cosa sto parlando.

Non può essere, ripeto, un problema di maggioranza e di opposizione, né può essere motivo di ritorsione politica, come rivela il secondo parere espresso dalla Commissione attività produttive, cui faceva riferimento poc'anzi il collega Bonito.

Ritengo quindi, che il provvedimento in esame debba essere approvato dall'intera Assemblea. Mi gratifica, sul piano personale, il fatto che il mio nome possa essere legato a questo importante provvedimento, ma la sua portata prescinde dai meriti del singolo deputati e dei gruppi, e va, invece, ascritta a merito dell'intera Camera dei deputati.

Le associazioni dei consumatori ce lo chiedono con forza e da tempo. Chiedono una tutela giudiziaria e processuale dei loro interessi, che sia più efficace rispetto alla attuale.

La legge n. 281 del 1998 ha il merito di aver riconosciuto per la prima volta la categoria dei consumatori come portatrice di interessi e di diritti propri, e legittima le stesse ad agire in sede giudiziaria ed amministrativa a tutela degli interessi collettivi. Tale riconoscimento, però - lo ripeto - è limitato all'azione inibitoria. Invece, con il provvedimento in discussione si fa un passo in avanti più deciso, perché si riconosce anche la legittimazione ad agire per l'azione risarcitoria.

Questo passo in avanti viene compiuto con equilibrio, prevedendo anche una composizione non contenziosa, istituendo la Camera di conciliazione presso il tribunale. Questo è un fatto importante - e lo dico proprio io, che rivendico il ripristino del reato di falso in bilancio nella legge di tutela del risparmio -, ma non è preminente per noi. Noi vogliamo che la tutela in sede civilistica diventi anche una prassi più forte e consolidata, perché - come ricordava l'onorevole Bonito - una democrazia cresce quando aumentano non solo i diritti, ma anche la tutela degli stessi in tutte le sedi. Riteniamo che più tutela vi sarà in sede civilistica, più crescerà la democrazia e diminuirà il contenzioso fra i cittadini ed i vari operatori economici e non.

Quindi, il provvedimento in esame non stravolge le attuali norme processuali e ben si inserisce nel nostro ordinamento. Ad esempio, la sentenza di condanna costituisce la prova scritta per la pronuncia da parte del giudice competente della ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e successivi del codice di procedura civile.

Va stabilito in modo inequivocabile che l'atto con cui è promossa l'azione collettiva interrompe la prescrizione con riferimento anche ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti alla medesima lesione, quindi anche con riferimento a coloro che non siano iscritti all'associazione che ha promosso l'azione collettiva.

Questo è un punto importante: non possono essere conculcati i diritti del singolo, indipendentemente dal fatto che appartenga o meno ad un'associazione di consumatori. Ciò è importante perché l'azione collettiva - come ho detto all'inizio del mio intervento - non può precludere assolutamente le azioni individuali dei consumatori che siano danneggiati dalle medesime violazioni. Ripeto: questo è un punto particolarmente rilevante, sancito nella Costituzione e consolidato nella giurisprudenza.

In sintesi, l'attività processuale delle associazioni non può e non deve pregiudicare - lo ribadisco - l'eventuale azione giurisdizionale intrapresa o da intraprendere da parte del singolo consumatore, indipendentemente dal fatto che egli sia iscritto o meno ad un'associazione. Sarebbe opportuno, quindi, approvare un nostro emendamento che fa chiarezza su questo punto.

CIRO FALANGA. Che estende...

MARIO LETTIERI. Sì, che estende.

In definitiva, trattasi di un provvedimento complessivamente positivo, che può trovare il consenso unanime della Camera, e mi auguro, in tempi rapidi, anche quello del Senato. Occorre dare un segnale forte ai consumatori, ai risparmiatori e agli utenti, che sono i soggetti deboli nei rapporti giuridici della società contemporanea. Occorre dare anche un segnale chiaro agli operatori economici, ai cosiddetti poteri forti della finanza, dell'economia e delle utilities. Essi devono sapere che c'è da parte di questo Parlamento la volontà di tutelare i diritti dei singoli e di pretendere l'assoluto rispetto del principio di legalità nell'ambito delle relazioni economiche, finanziarie e professionali. Questo credo sia ciò che ci chiedono i risparmiatori e tutti i cittadini italiani.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il tema della tutela di interessi collettivi è stato oggetto di studio nel nostro paese già sotto il vigore del codice del 1865: in quell'epoca, alcune leggi speciali consentivano alle associazioni di categoria, o comunque ad enti paragovernativi, di costituirsi parte civile nelle fattispecie nelle quali il reato presentasse le caratteristiche della plurioffensività.

Non mancano poi nel codice di procedura civile del 1942 ipotesi di azioni più o meno tipiche, accomunate dalla straordinaria legittimazione processuale riconosciuta a soggetti non titolari, o almeno non titolari in via esclusiva, del diritto dedotto in giudizio. Trattasi tuttavia di azioni giudiziarie nelle quali il giudice si limita a verificare la legittimità dell'atto, dell'attività o del comportamento di determinati soggetti, prescindendo dalla valutazione circa l'entità della lesione provocata ai singoli soggetti della categoria. È coerente con tale impostazione la legge 30 luglio 1998, n. 281, che prevede la possibilità, per le associazioni dei consumatori e degli utenti, categorie definite espressamente dalla stessa legge, di intraprendere azioni giudiziali e stragiudiziali avverso comportamenti che ledano un interesse comune a più soggetti, con il limite di poter richiedere al giudice solo di inibire la condotta lesiva e, conseguentemente, di disporre la pubblicazione del provvedimento sui quotidiani di massima diffusione.

La norma in esame invece, superando tale limite, legittima l'associazione dei consumatori  alla proposizione di azioni giudiziali non più solo di carattere inibitorio, ma anche di condanna, rispondendo, a mio avviso, ad un'esigenza determinata dallo sviluppo delle relazioni economiche, che spesso dà luogo a situazioni nelle quali determinate attività possono arrecare pregiudizio agli interessi di un grande numero di persone.

In Commissione si è lavorato, - posso dire, con onestà intellettuale, grazie anche alla sensibilità del relatore Bonito e a quella del Governo sul tema in questione - affinchè la norma in esame non si atteggiasse quale disposizione tesa a favorire uno «spaccio» di convenienza.

La previsione che inibisce - e questa disposizione è stata conseguente all'approvazione dell'emendamento presentato da chi parla - la legittimazione nei procedimenti promossi individualmente è volta, da una parte, ad evitare lo snaturamento della cosiddetta class action e, dall'altra, ad evitare che della norma si possa fare strumento per favorire interessi che non sono quelli dei consumatori, bensì di altri soggetti che, strumentalizzando i cittadini, possono così procurare soddisfazione a personali interessi o ad interessi più «grandi» piuttosto che agli interessi dei singoli.

La ratio della norma è giusta e, devo dire, anche nobile: evitare le lungaggini del processo, perché con una sola azione, la cosiddetta class action, si riducono i tempi del processo stesso.

Si evita di appesantire ulteriormente il carico giudiziario: piuttosto che vedere instaurate e pendenti davanti a tanti uffici giudiziari tante azioni promosse da singoli cittadini si riduce il carico giudiziario con un'unica azione. Inoltre, il provvedimento mira ad evitare una diversificazione di giudizi, perché un giudice potrebbe decidere in una maniera e un altro in maniera diversa. Infine, con la previsione del filtro della procedura conciliativa, si favorisce anche una transazione tra le parti che eviti del tutto il processo.

Ritengo che occorra, per la verità, un rigoroso controllo sulle associazioni da parte del Ministero della giustizia, ove sono tenuti i registri degli iscritti e tutti gli atti relativi alle associazioni medesime. Infatti, in altri paesi dove è già consolidato il percorso delle azioni collettive, primi tra questi gli Stati Uniti, non è stata trascurata l'attenzione ad evitare un uso speculativo della norma stessa. Ad esempio, negli altri paesi, in particolare in Germania, il giudice, prima che si possa promuovere l'azione giudiziaria collettiva, opera una preventiva valutazione sulla legittimità del soggetto, che anticipa la successiva azione giudiziaria. La verifica del giudice è volta soltanto ad affermare e ad accertare che il soggetto che agisce abbia effettivamente un ruolo di rappresentatività di un gruppo, anche solo di un gruppo. Noi abbiamo limitato la legittimazione ai soggetti giuridici che sono costituiti in associazione nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla legge. Lì si va oltre perché lo si consente anche al gruppo, ma al giudice è affidata la verifica dell'effettiva rappresentatività.

L'onorevole Bonito ha anticipato, prima in Commissione e stamani anche in aula, una serie di emendamenti. Tra questi il più significativo è quello che mira ad estendere gli effetti delle attività dell'associazione a tutti i soggetti utenti e consumatori. Sul punto vi è stata una personale posizione di contrasto, tant'è che anche l'emendamento che restringe l'ambito di applicazione e gli effetti delle attività - si pensi ad una nota interruttiva del termine prescrizionale - reca la mia firma. Il contrasto, se così si può chiamare, non ha certamente una natura politica. Credo di poter affermare con assoluta tranquillità che la mia posizione, lungi dall'essere politica, è una posizione da modesto, ma davvero modesto, operatore del diritto.

Non posso pensare che operatori del diritto molto più autorevoli di me presenti in questo Parlamento non condividano le perplessità che ho espresso in Commissione e che non mancherò di rappresentare anche in questa sede. Si tratta di perplessità che hanno una natura squisitamente giuridica, perché l'estensione anticipata, sin d'ora, ovvero la possibilità di estendere gli effetti a tutti i soggetti consumatori,  compromette istituti cardine del nostro ordinamento, come quelli della rappresentanza e del mandato. Anche chi non è operatore del diritto non può non condividere l'impossibilità di far derivare per un soggetto effetti giuridici conseguenti ad attività imputabile ad un altro soggetto che con il primo non ha mai avuto e non intende avere alcun rapporto.

Essere iscritto ad un'associazione può quanto meno significare che si intende conferire, con l'iscrizione, anche un sostanziale mandato di rappresentanza. Ma compiere un'azione, per esempio andare a comprare un oggetto, e attraverso quest'attività diventare consumatore, cioè far sì che con una semplice azione umana un cittadino possa compiere un atto che giuridicamente si configura come mandato di rappresentanza, ciò a me per la verità pare davvero difficile. A nulla rileva un eventuale esame di diritto comparato, perché come - dicevo prima - negli altri paesi non c'è alcuna limitazione giuridica, bensì è previsto un filtro da parte del giudice, il quale verifica che effettivamente chi promuove l'azione giudiziaria di condanna possa essere rappresentante di un certo gruppo sociale, perché ha ricevuto in tal senso uno specifico mandato.

Per il resto, il richiamo al giudizio di equità, che pare sia stato la spinta affinché il provvedimento in esame venisse posto all'attenzione di quest'Assemblea, ha visto il mio impegno, che tuttavia muove sempre da un interesse giuridico, dottrinario e comunque di studio. Infatti, nel nostro ordinamento il giudizio di equità è stato previsto per quelle controversie che hanno un valore limitato, al punto tale da non «disturbare» il diritto, bensì affidando la decisione alla saggezza del giudice di pace. Ma quando gli interessi delle parti in causa, per effetto di una serialità di cause, sono squilibrati, nel senso che da una parte c'è un attore che chiede la restituzione di 200 euro (quindi una domanda giudiziale dal valore insignificante, ovvero minimo) e dall'altra parte, per effetto della serialità, vi è una società che dalla condanna si vede derivare una conseguenza che in termini economici è enorme, le controversie a mio avviso vanno risolte secondo diritto e non secondo equità. Pertanto, non vedo neanche il collegamento tra quel provvedimento di legge e quello oggi al nostro esame.

Piuttosto, il problema nel nostro paese è di ordine culturale. Possiamo anche confrontarci con gli ordinamenti degli altri paesi, ad esempio gli Stati Uniti d'America, valutando le esigenze del mercato, il commercio che ci induce a percorrere strade nuove, ma, onorevole Bonito, il nostro paese è preparato culturalmente alla class action? Sotto il profilo della mentalità e della cultura della gente, vi è lo spirito della collettività? Altrimenti, il provvedimento in esame, lungi dal soddisfare le esigenze del cittadino, incrementerà soltanto quelle fonti di potere che considerano il cittadino come uno strumento e non come un soggetto da tutelare. Questa è la mia preoccupazione e, in via del tutto informale, ho avuto anche modo di segnalare al relatore gli esempi che vi sono a tale riguardo.

In ogni caso, fermo restando che l'attuale stesura del provvedimento in qualche modo limita gli effetti di speculazione che possono derivare da una certa normazione, esprimo da parte del gruppo di Forza Italia una posizione favorevole nei confronti di tale provvedimento. Sarà, tuttavia, certamente vigorosa e determinata da parte del nostro gruppo (la mia sarà ancora più incisiva), l'opposizione ad una estensione più allargata che può essere perfida e compromettente (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, vorrei esprimere poche e stringate considerazioni in merito a tale problematica. In primo luogo, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo condivide la relazione ed il testo elaborato dalla Commissione giustizia.

Ci rendiamo conto che stiamo affrontando un problema particolarmente delicato (non è facile nel nostro paese muoversi  sulla stessa lunghezza d'onda di quelle esperienze maturate, con riferimento alle azioni collettive, in altre realtà) e che vi sono tante sollecitazioni e tante proposte a tale riguardo.

Ci pare, tuttavia, che il risultato raggiunto dalla Commissione giustizia, lo sforzo ed il lavoro svolto dall'onorevole Bonito siano realistici e concreti. Siamo, pertanto, convinti, anche rispetto alle osservazioni formulate, che sia meglio un buon provvedimento piuttosto che pensare di realizzare una grande, completa e straordinaria riforma.

Come sempre, il meglio è nemico del buono e ci sembra - ne siamo convinti - che il lavoro svolto sia utile ed importante. Vi sono alcune questioni che potranno essere definite meglio nel corso del dibattito ed in occasione della presentazione degli emendamenti ma, senza dare particolare enfasi al discorso, introdurre le azioni collettive è un fatto importante che contribuisce alla modernizzazione del diritto nel nostro paese.

Non abbiamo fatto molte cose al riguardo, purtroppo, ma questa proposta di legge, così come la riforma del diritto societario (un'importante riforma attuata nel corso di questa legislatura), contribuisce alla modernizzazione del diritto nel nostro paese. È una realtà che tiene conto delle profonde modifiche intervenute nella società e della necessità, nel contesto delle modifiche apportate, di dare una particolare attenzione, nonché una nuova strumentazione alle azioni collettive.

Per quanto riguarda il cittadino utilizzatore, risparmiatore e consumatore, vi è un processo diverso nel quale ha un grande fondamento l'elemento collettivo.

Mentre il cittadino lavoratore ha visto modificare profondamente il suo status - e nel lavoro dobbiamo guardare sempre più anche a forme individuali, che tengono particolarmente conto della specificità del lavoro, della professionalità, con la necessità di individuare nuove risposte che non si possono esaurire solo nell'azione tradizionale collettiva svolta dal sindacato -, con riferimento al cittadino utilizzatore, risparmiatore, consumatore, si pone l'esigenza di prevedere azioni collettive, in quanto ciò serve a rappresentare in termini moderni, di efficienza e di equità anche un modo di tutelare e di valorizzare i diritti. Quindi, lo sforzo è utile ed importante e la proposta è necessaria.

La seconda osservazione che ci convince dell'importanza di questo provvedimento sta nel fatto che, nel mondo della globalizzazione, nel mondo in cui è forte il mercato e la concorrenza, dobbiamo individuare e rafforzare nuovi soggetti, vale a dire le associazioni dei consumatori, che rappresentano un modo per rendere più trasparente e più efficiente il mercato e, dunque, la vera controparte che si realizza nell'attuale economia, così profondamente cambiata rispetto al passato.

Dunque, è importante che le associazioni dei consumatori ricevano un loro riconoscimento - già lo hanno avuto per quanto riguarda il tavolo che si è aperto al Ministero delle attività produttive -, al fine di utilizzare strumenti, come quelli della class action, secondo la modalità proposta e definita.

Ciò è importante, in quanto questo meccanismo tutela maggiormente i cittadini e, allo stesso tempo, anche il sistema - visto che elimina una conflittualità che potrebbe determinare una frammentazione e una insofferenza - e attribuisce alle associazioni dei consumatori una maggiore responsabilità nello svolgimento del loro ruolo; inoltre, tale meccanismo serve anche ad introdurre elementi di prevenzione. Infatti, di fronte a problemi concreti e ad azioni che riguardano il mondo del risparmio, dei consumi e dell'utilizzazione dei servizi sempre di più a carattere collettivo, individuando meccanismi che consentano di rappresentare e tutelare tali diritti comuni, si garantisce l'equità evitando anche la conflittualità. E il nostro sistema ha bisogno di regole, di soggetti riconosciuti e non di un sistema caratterizzato da conflittualità permanente.

Terza e ultima osservazione. Per quanto riguarda l'attuale formulazione del testo, riteniamo vi debba essere maggiore chiarezza sul fatto che le class action, le  azioni collettive, siano riferite anche ai prodotti assicurativi, ai prodotti del risparmio.

Non credo esistano dissensi tra di noi per utilizzare questo meccanismo per i cosiddetti contratti di utilizzazione e di somministrazione, come del resto già avviene, ma è fondamentale lo stesso che venga esteso chiaramente, in maniera da poter riguardare anche il mondo delle assicurazioni e del risparmio.

Ci ricordiamo tutti che, in effetti, l'idea di ricorrere alle azioni collettive trovò forza in Parlamento quando, sulla questione delle competenze dei giudici di pace, si disse che gli stessi non dovessero pronunciarsi secondo equità, bensì secondo diritto; ricordo altresì che tale precisazione fu fatta proprio in merito alla questione delle assicurazioni. Ebbene, abbiamo bisogno che la possibilità di azione collettiva sia riferita non solo a questo settore, ma anche a quello del risparmio.

Nella proposta di legge presentata dai Democratici di sinistra-L'Ulivo avevamo previsto una parte relativa all'azione collettiva, nell'ambito dell'azione più generale del risparmio; se questo provvedimento procederà nel suo iter - e noi faremo di tutto perché ciò avvenga - è bene che questo aspetto venga inserito in un quadro più ampio e vasto. Conseguentemente faremo presente in proposito, così come abbiamo specificato nei nostri pareri e durante il dibattito svolto in Commissione giustizia, l'esigenza che sia coinvolto anche il mondo del risparmio.

So che esistono dei problemi e mi rendo conto del fatto che il riconoscimento delle associazioni dei consumatori incontra resistenze e difficoltà, soprattutto nella Confindustria, nel mondo delle assicurazioni e in quello bancario. È sempre stato così anche in passato, perché, come nel mondo del lavoro esistevano storicamente resistenze a riconoscere il sindacato, così oggi ci si preoccupa che il riconoscimento delle associazioni di consumatori possa rappresentare - come per tutte le innovazioni - un rischio. Noi pensiamo, al contrario, che tale riconoscimento non comporti elementi di rischio, bensì maggiore trasparenza e maggiori certezze.

Rappresenta, inoltre, uno stimolo affinché nel mondo delle assicurazioni e del risparmio ci siano - oltre alle tante parole, a tanta propaganda e a tanta retorica - iniziative certe ed equilibrate.

Ci sembra che il lavoro svolto vada in tale direzione ed è per questo motivo che lo sosterremo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, intervengo su questo argomento, riservandomi di intervenire in sede di esame degli emendamenti. Parlando con l'Assoconsum, che ha sede a Napoli, mi sono reso conto che il testo in oggetto, pur essendo mosso da ottime intenzioni, rischia di portare - così diceva il presidente - ad una degenerazione di rappresentanza.

Allora, nel preannunciare la presentazione di una serie di emendamenti che cercheranno di correggere tale possibile degenerazione di rappresentanza, vorrei però finalmente sottolineare che con questo provvedimento - cui spero seguiranno altri - ci accingiamo a completare il lavoro iniziato con la legge n. 281 del 1998, migliorando la regolamentazione dell'associazionismo.

Ricordo, inoltre, che tentiamo di introdurre tale istituto in un contesto costituzionale completamente diverso rispetto a quello in cui è nato. Gli Stati Uniti, infatti, sono completamente diversi dall'Italia; alcune nazioni europee nelle quali vigono tali norme hanno un contesto sociale, economico e, soprattutto, di rappresentanza completamente differente.

Mi limito, in questa sede, a formulare un rilievo. Non possiamo risolvere l'intero problema facendo riferimento soltanto alle associazioni riconosciute a livello nazionale: se una norma al riguardo vi deve essere, essa deve riguardare anche le associazioni di rappresentanza a livello regionale. Ci riserviamo, tuttavia, di approfondire tale tema in occasione dell'esame degli emendamenti.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, mi rivolgo al rappresentante del Governo, senatore Ventucci, che ringrazio per la costante attenzione che, quale sottosegretario per i rapporti con il Parlamento, ha nei confronti della Camera dei deputati: non ricordo, francamente, episodi in ordine ai quali rivolgergli anche una sola lamentela e mi rendo conto che egli svolge spesso un'azione di supplenza di altri membri del Governo, come nella seduta di oggi.

MARIO LETTIERI. Gliene diamo atto anche noi!

PRESIDENTE. Vorrei tuttavia farle presente, senatore Ventucci, che nella seduta odierna, ancora una volta, il Presidente di turno si è visto costretto a sospendere i nostri lavori, non essendo presente in aula il rappresentante del Governo.

Ricordo che già nella seduta dell'8 luglio scorso, quando per tre volte consecutive la Presidenza si vide costretta a sospendere la seduta per l'assenza del rappresentante del Governo, ebbi modo di esprimere il più vivo rincrescimento per la reiterata assenza di quest'ultimo, che impedisce lo svolgimento degli argomenti iscritti nel calendario dei lavori dell'Assemblea, stabilito dalla Conferenza dei presidenti di gruppo con la presenza del Governo.

Non posso, quindi, non stigmatizzare l'accaduto, che rappresenterò anche al Presidente del Consiglio dei ministri, facendo presente che è dovere istituzionale del Governo partecipare ai lavori della Camera: richiamo, a questo riguardo, il dettato dell'articolo 64 della Costituzione.

Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

(Repliche del relatore e del Governo - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore e il rappresentante del Governo rinunziano alla replica.

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

(omissis)


 


 

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

 


______________   ______________


 

495.

 

Seduta di Mercoledì 21 luglio 2004

 

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE

PUBLIO FIORI

indi

DEL VICEPRESIDENTE

FABIO MUSSI

E DEL PRESIDENTE

PIER FERDINANDO CASINI

 


(omissis)

Seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge: Bonito ed altri; Lettieri ed altri: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti (3838-3839) (ore 16,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Bonito ed altri; Lettieri ed altri: Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Ricordo che nella seduta del 16 luglio si è conclusa la discussione sulle linee generali.

Avverto che prima dell'inizio della seduta sono stati ritirati gli emendamenti Gambini 1.53, 1.54 e 1.55.

Informo l'Assemblea che, in relazione al numero di emendamenti presentati, la Presidenza applicherà l'articolo 85-bis del regolamento, procedendo in particolare a votazione per principi o riassuntive, ai sensi dell'articolo 85, comma 8, ultimo  periodo, ferma restando l'applicazione dell'ordinario regime delle preclusioni e delle votazione a scalare. A tal fine, il gruppo di Rifondazione comunista è stato invitato a segnalare gli emendamenti da porre comunque in votazione.

(Esame degli articoli - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli del testo unificato della Commissione.

Avverto che le Commissioni I (Affari costituzionali) e V (Bilancio) hanno espresso i prescritti pareri (vedi l'allegato A - A.C. 3838-3839. sezione 1 e 2).

(Esame dell'articolo 1 - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3838-3839 sezione 3).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Pinza. Ne ha facoltà.

ROBERTO PINZA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sarò breve: vorrei annunciare, anche a nome del collega Benvenuto, il ritiro dell'emendamento 1.9 a mia firma, che contemplava una nuova stesura dell'intero testo dell'articolo 1, adeguandolo a quello che ci sembrava essere l'orientamento prevalente in materia, soprattutto nei paesi anglosassoni.

A nostro avviso, questa impostazione rappresentava una forma di tutela più precisa, delineando una class action, come si usa dire, che rispondeva meglio alle esigenze di tutela degli interessi «massificati», come quelli che si determinano nella società di oggi, quando vengono chiamate in causa persone che hanno gli stessi problemi e che proprio per questo possono ricevere una tutela giudiziaria unica e meno costosa.

Ci rendiamo tuttavia conto che esaminare questo tipo di emendamento potrebbe provocare ritardi nell'approvazione del provvedimento. Quella in esame è una misura importante, che segna un passo in avanti. Il collega Bonito e gli altri hanno lavorato, a nostro avviso, molto efficacemente e per questa ragione, rimandando ad altra sede e a quando ve ne sarà l'opportunità l'esame di questo testo, ritiriamo tale emendamento, in modo da accelerare l'iter per l'approvazione della proposta di legge al nostro esame.

Nessuno altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, ad eccezione dell'emendamento Gamba 1.13, sul quale il parere è favorevole, il parere della Commissione è negativo su tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento De Laurentiis 1.56, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 312

Votanti 311

Astenuti 1

Maggioranza 156

Hanno votato 2

Hanno votato no 309).

Prendo atto che l'onorevole Tarditi non è riuscito a votare e che avrebbe voluto esprimere voto contrario. Prendo altresì atto che l'onorevole Camo non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Ricordo che l'emendamento Pinza 1.9 è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Caparini 1.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 352

Votanti 351

Astenuti 1

Maggioranza 176

Hanno votato 9

Hanno votato no 342).

Prendo atto che l'onorevole D'Agrò non è riuscito ad esprimere il proprio voto e che avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Caparini 1.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 365

Votanti 364

Astenuti 1

Maggioranza 183

Hanno votato 11

Hanno votato no 353).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gambini 1.49.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, l'emendamento in esame prova a correggere le tre questioni che maggiormente limitano l'azione di classe in questo articolo. In primo luogo, cerca di correggere la questione dei soggetti titolati a promuovere l'azione di classe, non restringendola esclusivamente alle associazioni dei consumatori. In secondo luogo, cerca di correggere la limitazione concernente la natura degli atti che motivano l'azione di classe: non possono essere soltanto gli atti illeciti, ma devono essere gli atti plurioffensivi in via generale. Inoltre, cerca di correggere l'esclusione dell'azione di classe dai settori in cui siano previste procedure di conciliazione di autorità amministrative indipendenti. Si tratta di una possibilità già esistente oggi per quanto riguarda le telecomunicazioni e con la formulazione attuale del testo non sarebbe perciò possibile promuovere l'azione di classe in tale settore. Se passasse tale principio, le autorità indipendenti disciplinerebbero, ad esempio nei settori dell'energia o del risparmio, anche altro contenzioso escludendo, di fatto, l'azione di classe.

Dunque, ritengo che l'emendamento in esame dovrebbe essere approvato.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambini 1.49, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 368

Votanti 367

Astenuti 1

Maggioranza 184

Hanno votato 167

Hanno votato no 200).

Prendo atto che l'onorevole Motta non è riuscita a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Gamba 1.12 e Gambini 1.50.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, gli identici emendamenti in esame trattano un punto molto importante del testo riguardante i possibili soggetti promotori delle azioni di classe.

Nel dibattito svoltosi in X Commissione abbiamo considerato assolutamente prioritario che il potere attribuito ad alcuni soggetti di rappresentare gli interessi di una pletora di individui rispetto all'interesse esclusivamente individuale non sia riservato esclusivamente alle associazioni dei consumatori, e men che meno agli iscritti di tali associazioni. Attribuire tale potere soltanto ai suddetti soggetti fa sì che si introduca un sistema parasindacale che va nella direzione contraria degli auspici del nuovo strumento.

Come già previsto nella stessa legge che si va a modificare, appare assolutamente opportuno - è apparso opportuno alla Commissione X nella sua unanimità e mi pare che anche la Commissione VI abbia espresso identica posizione - attribuire tale possibilità alle associazioni dei consumatori accreditate presso il Ministero delle attività produttive in base ai criteri di accreditamento e rappresentatività, ma anche alle associazioni dei professionisti ed alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si tratta, infatti, di soggetti pubblici che possono meglio tutelare le esigenze indistinte di consumatori, utenti, investitori danneggiati da atti plurioffensivi, come quelli all'ordine del giorno delle ultime cronache, in maniera meno parziale.

Dunque, è assolutamente determinante che gli identici emendamenti in esame - presentanti da gruppi di maggioranza e di opposizione - vengano approvati.

Peraltro, si tratta di un'indicazione che era stata recepita in un primo momento dalla Commissione giustizia. Non capisco, da quanto si legge nei resoconti, per quale motivo tale Commissione abbia poi ritenuto di cassare quel testo e di restringerlo soltanto a favore degli iscritti delle associazioni dei consumatori. In questo modo, viene attribuito a tali associazioni un potere ancora superiore, perché è chiaro che così facendo si costringeranno molti utenti e consumatori ad iscriversi alle associazioni in questione, per poter eventualmente utilizzare questo strumento, che invece sarebbe importante fosse fruibile da una quantità maggiore di persone.

Quindi, a nome del gruppo di Alleanza nazionale, chiedo che l'emendamento venga approvato da parte di tutti i gruppi, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Nel dichiarare il voto favorevole del nostro gruppo sugli identici emendamenti in esame, chiedo di sottoscrivere l'emendamento Gambini 1.50, perché si tratta di una scelta positiva, finalizzata ad estendere la legittimazione ad agire anche alle associazioni dei professionisti e alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. In tal modo, vengono pertanto inclusi i soggetti già previsti dalla legge n. 281 del 1998.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. La scelta che la Commissione, d'intesa con il Governo, aveva fatto - dal punto di vista tecnico, prima ancora che politico - è stata quella di operare un'inserzione nella legge n. 281 del 1998. Quella legge identifica i soggetti legittimati unicamente nelle associazioni dei consumatori. Quella legge già riconosceva a quelle associazioni il diritto di promuovere azioni di condanna generica o azioni cautelari; con quest'aggiunta, che è un'inserzione in quell'impianto legislativo, le si legittima a chiedere anche la liquidazione del quantum, oltre alla condanna generica concernente l'an. Non è compatibile con questa scelta quella di introdurre soltanto sulla liquidazione  del quantum la legittimazione di soggetti diversi rispetto a quelli che sono previsti dalla legge del 1998.

Pertanto, il parere contrario del Governo, condiviso dalla Commissione, è indice di una posizione anzitutto tecnica, che non entra tanto nel merito dell'opportunità che altre categorie (le associazioni di professionisti, le camere di commercio) possano esperire queste azioni di massa, ma piuttosto deriva dal fatto che, nel momento in cui scegliamo quella via, cioè l'inserzione in quella legge del 1998, non possiamo cambiare i soggetti legittimati soltanto su un aspetto conseguenziale.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gamba 1.12 e Gambini 1.50, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 408

Votanti 406

Astenuti 2

Maggioranza 204

Hanno votato 218

Hanno votato no 188).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.19, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 419

Votanti 417

Astenuti 2

Maggioranza 209

Hanno votato 198

Hanno votato no 219).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.13, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 425

Votanti 423

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato 411

Hanno votato no 12).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.25, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 425

Votanti 423

Astenuti 2

Maggioranza 212

Hanno votato 205

Hanno votato no 218).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pinza 1.6 e Benvenuto 1.26, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 428

Astenuti 1

Maggioranza 215

Hanno votato 194

Hanno votato no 234).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Pinza 1.8 e Benvenuto 1.27, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 436

Votanti 434

Astenuti 2

Maggioranza 218

Hanno votato 196

Hanno votato no 238).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambini 1.51, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 425

Astenuti 4

Maggioranza 213

Hanno votato 195

Hanno votato no 230).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.20, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434

Votanti 431

Astenuti 3

Maggioranza 216

Hanno votato 199

Hanno votato no 232).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 1.34, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 432

Votanti 427

Astenuti 5

Maggioranza 214

Hanno votato 196

Hanno votato no 231).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Finocchiaro 1.21, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 438

Votanti 435

Astenuti 3

Maggioranza 218

Hanno votato 196

Hanno votato no 239).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Benvenuto 1.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Benvenuto. Ne ha facoltà.

GIORGIO BENVENUTO. Signor Presidente, l'emendamento è finalizzato a rendere esplicita la possibilità di ricorrere alla class action, all'azione collettiva, anche per i prodotti assicurativi e finanziari. Sappiamo che questa proposta è nata sotto la spinta della vicenda Parmalat, dei bond Cirio e argentini.

Con questo emendamento si intende rendere esplicito il ricorso all'azione collettiva anche per quanto riguarda i prodotti assicurativi e finanziari. Al riguardo, è stato espresso un parere contrario da parte del Governo e della Commissione bilancio, ma, francamente, non si comprendono i maggiori oneri che questo emendamento comporterebbe.

Si tratta di fare giustizia, di dare la possibilità al popolo dei risparmiatori (con riferimento a Parmalat, Cirio e Giacomelli) di ricorrere anche allo strumento dell'azione collettiva.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 429

Votanti 427

Astenuti 2

Maggioranza 214

Hanno votato 207

Hanno votato no 220).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Finocchiaro 1.22 e Pisapia 1.35, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 412

Votanti 409

Astenuti 3

Maggioranza 205

Hanno votato 184

Hanno votato no 225).

Prendo atto che nelle due precedenti votazioni gli onorevoli Grillo e Giuseppe Gianni non sono riusciti a votare.

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Ruta 1.4, Gamba 1.14 e Finocchiaro 1.23.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, vorrei sottolineare che, a nostro avviso, i tre identici emendamenti in esame, presentati anche in questo caso da più gruppi parlamentari, compreso quello di Alleanza nazionale, meglio rispondono alle esigenze contemplate nel testo originario, così come esaminato dalla Commissione giustizia; sulla base di quanto affermato all'inizio, non ritengo sia opportuno limitare la legittimazione attiva ed i benefici che, eventualmente, deriverebbero dalle azioni di classe soltanto agli iscritti alle associazioni dei consumatori.

È opportuno, come già deliberato da questa Assemblea, diversificare i soggetti legittimati, ma non è il caso che soltanto gli iscritti alle associazioni dei consumatori possano beneficiare dei vantaggi derivanti dalle azioni giurisdizionali. Pertanto, con tali emendamenti si chiede di sopprimere, al comma 1, capoverso 6-ter, dell'articolo 1 del provvedimento in esame le parole da: «iscritti», fino alla fine del capoverso, perché tale misura deve essere consentita a tutti, non solo agli iscritti alle associazioni dei consumatori.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, le ragioni addotte dal collega Gamba sono valide. Si tratta di stabilire meglio il principio di rappresentanza e di consentire a tutti, anche ai non iscritti alle associazioni dei consumatori, il riconoscimento di tale diritto.

Colgo l'occasione, signor Presidente, richiamandomi al precedente emendamento Benvenuto 1.2, che è stato respinto, relativo ai prodotti finanziari e assicurativi,  per far presente che, secondo una corretta interpretazione, tali prodotti dovrebbero essere già compresi nella materia oggetto di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gambini. Ne ha facoltà.

SERGIO GAMBINI. Signor Presidente, vorrei insistere anche io perché si rifletta con attenzione sugli emendamenti in esame. Abbiamo già mutilato gravemente la class action con una formulazione dell'articolo 6-bis fortemente limitativa; in questo caso, ci metteremmo nelle condizioni di limitare i benefici soltanto agli iscritti alle organizzazioni consumeristiche.

Anche in un passaggio estremamente incerto, come quello che stiamo compiendo con l'introduzione nel nostro ordinamento della class action, questo tipo di limitazione finirebbe per rendere la misura del tutto inefficace.

Dico ciò in quanto, alla prova dei fatti, questa sarà l'unica vera risposta che il Parlamento riuscirà a fornire, in tempi dignitosi ed accettabili, nei confronti dei crack finanziari verificatisi nel nostro paese.

L'introduzione della class action deve prevedere forme di deterrenza nei confronti dei grandi gruppi finanziari che agiscono sul mercato e che, in alcuni casi, si sono dimostrati portatori di interessi illeciti.

Dunque, se non si provvede ad introdurre uno strumento innovativo realmente accessibile ai consumatori, ma, al contrario, se ne restringe la portata, come avviene con l'ultima frase del comma 1, capoverso 6-ter, dell'articolo 1, rischiamo di vanificarne la funzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, rivolgo il mio intervento in particolar modo ai colleghi di Alleanza nazionale. In quest'aula possiamo dire tutto ciò che vogliamo, ma dobbiamo stare attenti a legiferare in maniera corretta e non in maniera scriteriata, emanando provvedimenti che non contrastino con l'attuale panorama legislativo.

Consentire ad una associazione di promuovere un'azione giudiziaria a nome e per conto di soggetti non ben identificati, significa stravolgere, creare una rivoluzione copernicana della rappresentanza processuale nel processo civile; mi riferisco segnatamente all'articolo 77 del codice di procedura civile.

Si sconvolge l'istituto della rappresentanza, si sconvolge l'istituto del mandato. Ed in ordine alle leggi degli altri paesi, in particolare degli Stati Uniti che per primi hanno introdotto la cosiddetta class action, intendo svolgere una breve considerazione.

Vedete, anche nel sistema americano, al giudice è affidata una indagine prima di avviare il procedimento per verificare l'effettiva rappresentatività dell'associazione che promuove l'azione. Questa operazione è definita una certificazione della rappresentanza processuale.

Poter affermare che un'associazione rappresenti un soggetto in sede processuale senza che costui abbia ad essa espressamente conferito un mandato di rappresentanza seppure indiretto, come potrebbe avvenire attraverso l'iscrizione alla stessa associazione, significa imporre ad un cittadino di farsi rappresentare da un'associazione, ancorché egli non abbia di quella associazione alcuna conoscenza.

Questo è il dato più cogente della questione e il punto è di ordine tecnico. Volete farlo, amici di Alleanza nazionale? Fatelo, però ricordatevi che in tal modo sconvolgete i principi cardine del nostro ordinamento; senza dire che, sulla base di queste considerazioni tecniche, in sede di Comitato dei nove si è convenuto su un parere contrario all'approvazione di questo emendamento.

In aula possiamo svolgere argomentazioni diverse, di ordine politico e di ordine generale, ma non possiamo trascurare le argomentazioni di ordine tecnico che sono alla base di una norma come questa.

Allora, inviterei alla riflessione i colleghi del gruppo di Alleanza nazionale, innanzitutto sul parere espresso dal Comitato dei nove e poi sulla distonia e sulla rivoluzione che si vanno a creare.

Vorrei chiudere con un'ultima considerazione, che sottopongo in particolare all'attenzione dell'onorevole Gamba: poniamo che una prima associazione promuova un'azione dinanzi ad un determinato giudice per conto di tutti i consumatori - e, quindi, non soltanto dei suoi iscritti - e che una seconda associazione faccia altrettanto. Si avranno due procedimenti distinti, incardinati dinanzi a due giudici diversi, magari con petitum differenti e richieste differenziate, talvolta in contrasto tra di loro, per conto della stessa parte processuale!

È questa la rivoluzione che state facendo con gli emendamenti in esame, consentendo che un cittadino possa essere parte in causa contemporaneamente in due processi distinti, con due petitum diversi e talvolta contrastanti.

Per questo motivo il sistema statunitense ha previsto la certificazione di ammissibilità ai fini della verifica dell'effettiva rappresentanza. Il giudice statunitense verifica effettivamente che l'associazione abbia una rappresentanza, non già come potrebbe avvenire nel nostro paese, se fossero approvati gli emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, a differenza del collega che mi ha preceduto, non credo che gli identici emendamenti Ruta 1.4, Gamba 1.14 e Finocchiaro 1.23 siano tecnicamente sbagliati; anzi, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Finocchiaro 1.23.

Mi pare opportuno che l'Assemblea li approvi, nonostante il parere contrario, espresso a maggioranza, dal Comitato dei nove; faccio notare che non sarebbe la prima volta che in un dibattito parlamentare ci si convinca della giustezza di un emendamento e lo si approvi.

Gli emendamenti in questione incidono sul capoverso 6-ter del comma 1 dell'articolo 1; il capoverso recita «l'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche - e sottolineo la parola anche - con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti». Le proposte emendative sopprimono la frase «iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 6-bis».

Come i colleghi intervenuti hanno già messo in luce, gli emendamenti rendono più incisiva la norma, facendo comunque riferimento al fatto che i soggetti abilitati a promuovere l'azione sono sempre le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui si parla al precedente comma 6-bis.

Credo che sia un fatto corretto e giuridicamente positivo che questo avvenga, facendo riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori; per tale motivo, oltre ad aver aggiunto la mia firma all'emendamento Finocchiaro 1.23, invito l'aula ad approvarlo.

Concludo, evidenziando che gli emendamenti stanno trovando opportunamente una convergenza trasversale tra gli schieramenti politici, perché quando si parla della tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti si parla di cittadini che devono essere protetti, al di là delle diverse opinioni politiche ovviamente rappresentate in quest'aula.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, a titolo personale, vorrei affermare che con questi emendamenti non si fa che confermare la disciplina attuale. Adesso, infatti, le associazioni dei consumatori, quando promuovono le azioni inibitorie previste dalla legge vigente, rappresentano tutti. Si fa quindi ricorso ad un istituto vecchio di duemila anni, ovvero  quello della rappresentanza legale, concepito dal diritto romano e vigente anche nel nostro codice civile.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, intendo richiamare l'attenzione sull'emendamento a mia firma 1.45, che è analogo a quelli in esame. In sede di Comitato dei nove mi sono astenuto nella votazione su questi ultimi, riservandomi di intervenire in Assemblea. Debbo tuttavia riconoscere che gli interventi dei colleghi di Alleanza nazionale confermano le ragioni per le quali ho presentato l'emendamento citato: consentire esclusivamente agli iscritti alle associazioni di beneficiare del meccanismo previsto dal progetto di legge comporta due effetti negativi. In primo luogo, si determina quasi un'istigazione all'iscrizione alle associazioni: non si tratta di un fatto negativo di per sé, ma è certamente negativo che per essere tutelati ci si debba iscrivere all'associazione. In secondo luogo, la tutela, a nostro avviso, deve essere estesa a tutti i consumatori ed utenti, perché il soggetto difeso non è l'iscritto all'associazione, bensì il consumatore e l'utente quale figura che deve essere tutelata dall'ordinamento giuridico e da questo nuovo strumento che stiamo introducendo nell'ordinamento giuridico stesso.

Manteniamo pertanto l'emendamento a mia firma 1.45, che è di analogo contenuto agli emendamenti Ruta 1.4, Gamba 1.14 e Finocchiaro 1.23.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per chiarire che in sede di Comitato dei nove, proprio perché non concordavo con la Commissione e nutrivo alcune perplessità unitamente al rappresentante della Lega, mi sono astenuto (non ho votato contro).

Aggiungo una breve considerazione. L'argomento in esame riguarda l'interruzione della prescrizione. Infatti, il comma 6-ter prevede che l'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni, di cui al medesimo comma 6-bis.

Il problema è costituito dal fatto che non si comprende per quale motivo debbano venire esclusi dal beneficio dell'interruzione della prescrizione tutti gli altri consumatori che non sono iscritti. Ritengo che gli emendamenti in esame rispondano a un criterio di assoluta equità e giustizia sostanziale e non solo formale.

Ho svolto tali considerazioni per chiarire la mia posizione e per sottolineare come quanto proposto dall'onorevole Gamba non provenga dal cielo, ma vada nella direzione di una tutela generalizzata.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, intervengo per chiedere di sottoscrivere l'emendamento Finocchiaro 1.23, in quanto condivido le osservazioni svolte dal collega Boato e da coloro che sono intervenuti per sottolineare l'esigenza di rendere sostanziale la tutela rappresentata dall'interruzione della prescrizione. Nel caso contrario, il provvedimento rischia di restare incompiuto e di non rispondere peraltro neppure a quanto previsto dal comma 6-bis, che si riferisce alla generalità dei consumatori e degli utenti.

Chiedo pertanto, con il consenso dei firmatari, di sottoscrivere l'emendamento Finocchiaro 1.23, sul quale, naturalmente, esprimerò voto favorevole.

PRESIDENTE. Intendo precisare all'onorevole Guido Giuseppe Rossi che l'approvazione degli emendamenti in esame comporterebbe la preclusione del suo emendamento 1.45.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. A che titolo?

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Per ritirare il mio emendamento 1.14.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, intendo ritirare il mio emendamento 1.14 perché ritengo che quelli successivi, che nel caso di approvazione degli emendamenti soppressivi in esame sarebbero preclusi, siano preferibili. Infatti, sia l'emendamento Benvenuto 1.28 sia l'emendamento Guido Giuseppe Rossi 1.45 fanno salvo il contenuto degli emendamenti in esame ma recano un testo più preciso e circoscritto.

Ritiro pertanto l'emendamento 1.14 a mia firma, dichiarando sin d'ora il voto favorevole sull'emendamento Benvenuto 1.28, non dissimile dal successivo emendamento Guido Giuseppe Rossi 1.45.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori hanno ritirato anche gli identici emendamenti Ruta 1.4 e Finocchiaro 1.23.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.28, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 451

Votanti 446

Astenuti 5

Maggioranza 224

Hanno votato 305

Hanno votato no 141).

Avverto che l'emendamento Guido Giuseppe Rossi 1.45 è conseguentemente precluso.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gambini 1.52, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 446

Astenuti 3

Maggioranza 224

Hanno votato 203

Hanno votato no 243).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.29, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 443

Astenuti 1

Maggioranza 222

Hanno votato 198

Hanno votato no 245).

Ricordo che l'emendamento Gambini 1.53 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento Gamba 1.15.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Gamba. Ne ha facoltà.

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Signor Presidente, vorrei sottolineare molto brevemente il valore di questo emendamento. Il testo che introduce nel nostro ordinamento le azioni di classe, come è stato giustamente sottolineato anche dai colleghi che mi hanno preceduto, deve assolutamente tenere conto del fatto che l'ordinamento italiano è molto diverso da quelli anglosassoni da cui l'idea è stata mutuata.

Vorrei dire al collega Falanga, che è intervenuto poc'anzi, che le sue obiezioni sono assolutamente legittime, ma a questo punto sono delle obiezioni di carattere generale relative piuttosto all'introduzione dell'istituto dell'azione di classe e non tanto agli aspetti singoli del provvedimento, che attraverso gli emendamenti presentati abbiamo cercato di rendere più compatibile con l'ordinamento italiano.

Per quanto riguarda la rappresentanza o la differenza di rappresentanza che il collega in qualche modo censurava potesse essere attribuita a soggetti indistinti, voglio chiarire che anche nel testo emendato si tratta di una rappresentanza in qualche modo eventuale, perché si prevede una possibilità e non un obbligo per tutti i consumatori di avvalersi dell'eventuale risultato dell'azione di classe; il che, naturalmente, non preclude la possibilità sempre e comunque delle azioni individuali. Che vi sia la possibilità di cause vertenti sul medesimo oggetto è una cosa che nell'ordinamento italiano accade molto spesso; certamente, non è possibile che due soggetti siano contemporaneamente parti di due procedimenti diversi.

Voglio ricordare che il testo, sia nel testo licenziato dalla Commissione giustizia sia nella sua formulazione originaria, prevede due momenti distinti: un'azione di classe - come è stata definita - «a carattere generale», per sancire alcuni principi, a cui comunque deve seguire una «fase individuale», per consentire ai singoli consumatori o investitori di aderire. Pertanto è assolutamente escluso che vi sia un unico procedimento, come avviene negli Stati Uniti, laddove mi sento di poter dire che questa situazione ha dato adito in molti casi a degli abusi. In America, infatti, i consumatori o coloro che non intendono aderire devono promuovere un contrasto affinché il giudizio non valga nei propri confronti. In Italia, se questo provvedimento andrà in porto, non sarà assolutamente così: vi sarà una fase iniziale, un'azione collettiva, cui comunque i singoli dovranno aderire successivamente con procedimenti individuali, magari semplificati, ma comunque individuali.

A questo punto, arriviamo al nostro emendamento soppressivo, perché è proprio questo che vorremmo: non riteniamo opportuno che vi siano delle ulteriori fasi di natura paraconciliatoria, come quelle introdotte da questi capoversi aggiuntivi.

Bisogna lasciare le due fasi giudiziarie, quella a carattere generale e quella individuale, per l'accertamento dei singoli eventuali risarcimenti, degli indennizzi e quant'altro. Appesantire il procedimento con ulteriori tentativi di conciliazione extragiudiziale non farebbe che togliere snellezza al procedimento, già gravato da meccanismi extragiudiziali di cui non si sente il bisogno; oltretutto, una volta accertati alcuni requisiti dal tribunale, si spera che vi sia l'intendimento delle stesse parti a trovare un accordo, senza dover ricorrere alla seconda fase individuale.

Per questi motivi quindi, abbiamo ritenuto, come era anche nel testo originario all'esame della Commissione giustizia, di chiedere la soppressione dei capoversi 6-sexies e 6-septies del comma 1 dell'articolo 1 (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

FRANCESCO BONITO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, voglio far presente all'onorevole Gamba, - anche se è inutile dirlo - che, se l'emendamento soppressivo del capoverso 6-sexies dovesse ottenere il voto favorevole da parte dell'Assemblea, il nostro lavoro si interromperebbe qui.

Il collega Gamba, involontariamente, visto che il suo intendimento è di far arrivare in porto questo importante provvedimento, fornisce agli avversari della azione di gruppo lo strumento più rilevante per affossare la legge.

Voglio dire inoltre che, pur essendo molto interessante interloquire con il collega Gamba, stiamo parlando di filtri precontenziosi, e cioè del futuro del processo civile italiano, strumento introdotto nella legge perché sostenuto dalle accademie e dalle università.

Il processo civile del futuro poggerà sui filtri precontenziosi: si tratta di una importante anticipazione democratica, culturalmente e teoricamente avanzata, che noi introduciamo nel testo che stiamo esaminando. Non è un appesantimento, ma viceversa un alleggerimento, giacché la fase di mediazione conciliativa consentirà un rapido esaurimento della seconda fase; in altri termini, i singoli utenti avranno a disposizione una serie di principi stabiliti nella fase intermedia attraverso i quali potranno avere rapidamente ristoro del danno ricevuto.

Lo pregherei quindi caldamente, se non altro - mi consenta l'espressione - proprio per fare un dispetto ai nemici dell'azione di gruppo, di ritirare il suo emendamento.

CIRO FALANGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, credo che l'applauso ricevuto dall'onorevole Gamba alla fine della suo intervento e la dichiarazione resa poc'anzi dall'onorevole Bonito in merito alla eventuale approvazione dell'emendamento in esame facciano ritenere opportuna una riflessione (anche sulla base degli emendamenti approvati e di quelli respinti), sul fatto che si sta stravolgendo il provvedimento, considerata la delicatezza di questo emendamento, in particolare, che prevede l'eliminazione della fase extragiudiziale.

Chiedo dunque alla Presidenza se non ritenga opportuno sospendere l'esame del provvedimento, rinviandolo in Commissione per una ulteriore verifica dello stesso (Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, ritengo in verità che si possa andare avanti nell'esame del provvedimento con un minimo di attenzione ed un minimo di buon senso, tenendo presenti tutte le giuste esigenze che sono state poste.

Noi abbiamo presentato, ad esempio, l'emendamento Pisapia 1.37 che, a nostro avviso, può costituire un terreno di confronto reale.

Al comma 1, capoverso 6-sexies, primo periodo, l'emendamento in parola propone di sostituire le parole da: «promuovono la composizione non contenziosa», fino alla fine del capoverso - senza sopprimere, dunque, quest'ultimo -, con le seguenti: «possono attivare la procedura di conciliazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo al fine di definire gli importi da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, nonché modi e termini di versamento».

A me pare che questa soluzione risponda ad alcuni problemi posti dagli emendamenti Gamba 1.15 e Gambini 1.53 e, nel contempo, vada incontro anche all'esigenza, posta in luce dal relatore, di non vedere completamente sconvolto l'equilibrio che è stato assicurato al testo in esame a seguito della discussione svoltasi in Commissione. In altre parole, poiché mantiene il suddetto equilibrio, la soluzione proposta dall'emendamento Pisapia 1.37 permetterebbe di completare l'esame di un provvedimento molto atteso ed importante, anche se poi, come sovente capita in occasione di simili discussioni, ognuno di noi rimarrà insoddisfatto ...

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, su quale emendamento sta intervenendo?

GIOVANNI RUSSO SPENA. Sull'emendamento Pisapia 1.37, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, l'emendamento Pisapia 1.37 è successivo all'emendamento Gamba 1.15, che stiamo ora esaminando e, tra l'altro, non è nemmeno segnalato.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Ho capito, signor Presidente, ma se legge il testo dell'emendamento, si accorgerà ...

PRESIDENTE. Ho capito: lei sta cercando di costruire una sorta di ponte!

GIOVANNI RUSSO SPENA. Sì, attraverso il contenuto dell'emendamento Pisapia 1.37.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore di esprimere il parere della Commissione in merito alla proposta di rinviare il provvedimento in Commissione, testé avanzata da un componente del Comitato dei nove.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Sono assolutamente e nettamente contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole Bonito.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.15, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 437

Votanti 433

Astenuti 4

Maggioranza 217

Hanno votato 40

Hanno votato no 393).

Ricordo che l'emendamento Gambini 1.53, identico all'emendamento Gamba 1.15, è stato ritirato e che l'emendamento Pisapia 1.37 non è stato segnalato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.16, non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 438

Votanti 436

Astenuti 2

Maggioranza 219

Hanno votato 39

Hanno votato no 397).

Ricordo che l'emendamento Pisapia 1.38 identico all'emendamento Gamba 1.16, non è stato segnalato, che l'emendamento Gambini 1.54 è stato ritirato, che l'emendamento Pisapia 1.39 non è stato segnalato e che l'emendamento Gambini 1.55, identico all'emendamento Pisapia 1.39, è stato ritirato.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.11, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

FRANCESCO BONITO, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Mi spiace, onorevole Bonito, ma se la richiesta di intervenire non mi viene segnalata prima che io indìca la votazione, non posso concedere la parola.

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 447

Votanti 443

Astenuti 4

Maggioranza 222

Hanno votato 56

Hanno votato no 387).

FRANCESCO BONITO, Relatore. Poiché avevo perso il filo, signor Presidente, volevo soltanto chiederle ...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, poiché l'emendamento Pisapia 1.40 non è stato segnalato, dobbiamo passare alla votazione dell'emendamento Benvenuto 1.30.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Benvenuto 1.30, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 453

Votanti 448

Astenuti 5

Maggioranza 225

Hanno votato 185

Hanno votato no 263).

Ricordo che l'emendamento Pisapia 1.41 non è stato segnalato.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Gamba 1.17 e Benvenuto 1.24, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 450

Votanti 447

Astenuti 3

Maggioranza 224

Hanno votato 262

Hanno votato no 185).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 1.18, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 444

Votanti 439

Astenuti 5

Maggioranza 220

Hanno votato 106

Hanno votato no 333).

Prendo atto che l'onorevole Motta non è riuscita a votare.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 1, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 460

Votanti 455

Astenuti 5

Maggioranza 228

Hanno votato 444

Hanno votato no 11).

Invito ora il relatore ad esprimere il parere della Commissione sugli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli articoli aggiuntivi presentati all'articolo 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il parere del Governo è conforme a quello espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Pinza 1.04 e Benvenuto 1.05, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 449

Votanti 447

Astenuti 2

Maggioranza 224

Hanno votato 209

Hanno votato no 238).

Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Pinza 1.06 e Benvenuto 1.07.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Guido Giuseppe Rossi. Ne ha facoltà.

GUIDO GIUSEPPE ROSSI. Signor Presidente, sugli identici emendamenti in esame già in sede di Comitato dei nove ho chiesto un momento di riflessione prima del voto in Assemblea.

È vero che il provvedimento in esame è impostato sulla legge n. 281 del 1998, riguardante i diritti dei consumatori, ma è altrettanto vero che, negli ultimi anni, in Italia, abbiamo assistito ad una serie di catastrofi finanziarie (ricordo le vicende Parmalat e Cirio e i bond argentini). Tali accadimenti, che rappresentano delle novità nel panorama italiano, quasi sempre hanno portato alla costituzione di associazioni di risparmiatori costrette a far fronte a situazioni spesso drammatiche.

A mio avviso (parlo anche a nome del gruppo cui appartengo), nel momento in cui si affronta la questione relativa alle azioni di gruppo, delegandole ovviamente alle associazioni per la difesa dei diritti dei consumatori e degli utenti, si potrebbe prevedere di far rientrare le associazioni di investitori, nate a seguito di casi concreti, quali la Parmalat, la Cirio e i bond argentini (non si tratta, dunque, di associazioni precostituite), nella casistica contemplata dal presente provvedimento.

Per questi motivi e per la vicinanza che il gruppo della Lega Nord Federazione Padana ha sempre dimostrato nei confronti degli investitori e dei risparmiatori duramente colpiti da queste catastrofi finanziarie (voglio continuare ad utilizzare quest'espressione), gli identici articoli aggiuntivi Pinza 1.06 e Benvenuto 1.07 potrebbero rappresentare una delle risposte agli investitori per la tutela dei loro risparmi.

Un'altra risposta è il testo unificato delle proposte di legge in favore dei risparmiatori titolari di obbligazioni pubbliche argentine, questa mattina in discussione alla Camera e il cui esame è stato rinviato per una serie di motivi. I consumatori, i risparmiatori e gli investitori, così duramente colpiti negli ultimi anni e negli ultimi mesi in questo paese e alle cui esigenze il gruppo della Lega Nord Federazione Padana è sempre stata vicina, potrebbero trarre beneficio dall'approvazione degli identici articoli aggiuntivi in esame.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, altri due deputati hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto sull'emendamento in esame e ci sono ancora cinque votazioni da svolgere. Ricordo, però, che in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo si è deciso di sospendere l'esame di questo provvedimento alle 17. Se tutti i presidenti di gruppo sono d'accordo che si proceda a queste ultime cinque votazioni necessarie per approvare il provvedimento in esame, io posso proseguire; altrimenti, poiché vi è una decisione della Conferenza dei presidenti di gruppo, debbo sospendere l'esame del testo unificato in discussione.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, in effetti si era detto di sospendere entro un'ora circa la trattazione di questo punto dell'ordine del giorno, del quale, tuttavia, stiamo per concludere l'esame. Se il problema è quello di definire i tempi successivi, noi possiamo essere rapidissimi perché non interverremo sugli emendamenti e non svolgeremo dichiarazioni di voto finale, ma consegneremo il testo scritto degli interventi. Credo sia oppor  tuno approvare il provvedimento in esame, perché non avrebbe senso rinviarne l'approvazione a settembre. Chiedo ai colleghi di valutare questo aspetto. Ripeto, nell'arco di cinque minuti si può approvare il provvedimento.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, sono assolutamente d'accordo con la proposta avanzata dall'onorevole Violante. Nessuno di noi interverrà più e potremo passare ai voti rapidamente.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Onorevole Leone, possiamo veramente concludere l'esame in cinque minuti!

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, se sono veramente 5 minuti... Questo vuol dire che non bisogna svolgere le dichiarazioni di voto finale!

PRESIDENTE. Onorevole Leone, c'è un impegno a non svolgere le dichiarazioni di voto finale.

ANTONIO LEONE. Sappiamo come gli impegni vengono normalmente rispettati, Presidente.

PRESIDENTE. Li farò rispettare, onorevole Antonio Leone.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, intervengo solamente per rispondere al collega Antonio Leone, che ha fatto un'ironia fuori luogo.

ANTONIO LEONE. È stata una battuta!

GIOVANNI RUSSO SPENA. Dovremmo concludere l'esame entro cinque minuti - sono d'accordo, perché il provvedimento in esame è accettabile - , senza dichiarazioni di voto, soltanto perché continua una farsa grottesca, per cui il Governo viene in quest'aula e pone la questione di fiducia sui provvedimenti. Sappia, il collega Antonio Leone, che a volte bisogna misurare anche l'ironia nei confronti dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, lei non ci aiuta con questo intervento!

Prendo atto che gli onorevoli Mantini e Pinza, che avevano chiesto di parlare per dichiarazione di voto, rinunciano ad intervenire.

CIRO FALANGA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, io mi domando se una decisione dei presidenti di gruppo possa impedire ad un parlamentare di intervenire in quest'aula su un emendamento.

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, c'è un accordo in tal senso.

CIRO FALANGA. Se ciò è possibile, io, che sono deputato di prima nomina, non interverrò.

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, se c'è un accordo dei presidenti di gruppo nel senso di sospendere l'esame del provvedimento, tale accordo va rispettato. Altrimenti, le riunioni della Conferenza dei presidenti di gruppo sarebbero inutili! Poiché adesso si è raggiunto un accordo nel senso di approvare il provvedimento senza svolgere le dichiarazioni di voto finale, se non vi sono obiezioni, si può concludere l'esame del provvedimento in pochi minuti.

CIRO FALANGA. Presidente, per la verità, ritengo che anche questi ultimi  emendamenti siano abbastanza importanti. Quindi, intendo intervenire quasi su tutti.

PRESIDENTE. Allora, a questo punto sarei costretto a sospendere l'esame del provvedimento.

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, rispetto il collega Falanga, ma è chiaro che il suo atteggiamento rischia di assumere - senza che egli lo voglia - un carattere strumentale. Quindi, credo che il collega Falanga possa esprimere chiaramente la sua posizione con una dichiarazione di voto scritta, da lasciare agli atti, in modo che tutti sappiano qual è il suo punto di vista.

PRESIDENTE. Sta bene, mi sembra allora che possiamo procedere molto rapidamente.

Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici articoli aggiuntivi Pinza 1.06 e Benvenuto 1.07, non accettati dalla Commissione né dal Governo e sui quali la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 428

Votanti 424

Astenuti 4

Maggioranza 213

Hanno votato 234

Hanno votato no 190).

Prendo atto che l'onorevole Lezza non è riuscito a votare.

Avverto che l'articolo aggiuntivo Finocchiaro 1.03 si intende precluso.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gamba 1.01, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 434

Votanti 433

Astenuti 1

Maggioranza 217

Hanno votato 23

Hanno votato no 410).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Gamba 1.02, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 425

Votanti 424

Astenuti 1

Maggioranza 213

Hanno votato 25

Hanno votato no 399).

Prendo atto che l'onorevole Tabacci non è riuscito a votare.

(Esame dell'articolo 2 - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 3838-3839 sezione 4).

Nessuno chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Gamba 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 445

Votanti 443

Astenuti 2

Maggioranza 222

Hanno votato 60

Hanno votato no 383).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Pisapia 2.3 , non accettato dalla Commissione né dal Governo e sul quale la V Commissione (Bilancio) ha espresso parere contrario.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).

(Presenti 436

Votanti 429

Astenuti 7

Maggioranza 215

Hanno votato 23

Hanno votato no 406).

Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Presenti 443

Votanti 427

Astenuti 16

Maggioranza 214

Hanno votato 412

Hanno votato no 15).

 

(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Avverto che la Presidenza autorizza, sulla base dei consueti criteri, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo delle dichiarazioni di voto finale dei deputati Ranieli, Russo Spena, Benvenuto e Lettieri, che ne hanno fatto richiesta.

(Correzioni di forma - A.C. 3838-3839)

FRANCESCO BONITO, Relatore. Chiedo di parlare ai sensi dell'articolo 90, comma 1, del regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, desidero proporre alcune correzioni formali al testo.

All'articolo 1, comma 1, capoverso 6-octies, terzo periodo, dopo le parole «comma 6-bis», sono inserite le seguenti: «e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

PRESIDENTE. Sta bene.

Se non vi sono obiezioni, le correzioni di forma proposte dal relatore si intendono approvate.

(Così rimane stabilito).

(Coordinamento formale - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione finale, chiedo che la Presidenza sia autorizzata a procedere al coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

(Votazione finale e approvazione - A.C. 3838-3839)

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione finale.

Indìco la votazione nominale finale, mediante procedimento elettronico, sul testo unificato delle proposte di legge nn. 3838 e 3839, di cui si è testé concluso l'esame.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).

(Disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti) (3838-3839):

(Presenti 446

Votanti 445

Astenuti 1

Maggioranza 223

Hanno votato 437

Hanno votato no 8).

 

 

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI MICHELE RANIELI, GIOVANNI RUSSO SPENA, GIORGIO BENVENUTO E MARIO LETTIERI SUL TESTO UNIFICATO DELLE PROPOSTE DI LEGGE NN. 3838, 3839

MICHELE RANIELI. Onorevoli colleghi, nel 1965 un avvocato americano mise sotto accusa un modello della General Motors, la Chevro1et Corvair, in un best-seller intitolato «Insicura a qualsiasi velocità». La General Motors, che ancora si credeva intoccabile, lo trascinò in tribunale per diffamazione e perse, fu condannata a pubbliche scuse e a risarcirlo. Da quella vittoria nacquero riforme legislative - la cintura di sicurezza, i paraurti rinforzati, i test antishock obbligatori per i nuovi modelli - che dagli Stati Uniti si sono diffuse nel mondo intero. Con quella causa ebbe inizio la class action: il terrore della grande industria americana, l'arma di distruzione di massa in mano ai consumatori (ed ai loro potenti avvocati).

In nessun altro paese la tutela del consumatore è così efficace, ed il risarcimento serve a riparare al torto e a fare da deterrente.

Il segreto della forza dei consumatori sta in quattro peculiarità del sistema giudiziario americano, alcune antiche ed altre recenti: le giurie popolari; l'istituto della class action; il sistema di retribuzione degli avvocati; i punitive damage.

La giuria popolare risale alle origini della democrazia americana: estratti a sorte fra i cittadini, i giurati simpatizzano con i loro simili più che con le grandi multinazionali. Ma questo è vero solo in parte. Dovendo applicare la legge, le giurie possono essere influenzate dalla bravura dei legali, e gli avvocati migliori spesso lavorano per chi paga di più. Qui interviene l'importanza della class action, il principio che consente ad un'intera collettività di costituirsi parte civile. Se un prodotto risulta difettoso, tutti i clienti che l'hanno comprato possono essere rappresentati, come una singola parte lesa, da uno studio di avvocati. E non solo: è consentito a uno studio di avvocati «promuovere» il processo all'azienda, poi pubblicizzarlo fra i consumatori, in modo da reclutare via via un numero sempre più ampio di clienti.

La class action ha l'effetto di riequilibrare i rapporti di forza. Se un singolo consumatore fa causa a una grande azienda, rischia di essere schiacciato dall'arsenale della difesa avversaria. Ma se decine o centinaia di migliaia di consumatori fanno tutt'uno, diventano essi stessi una potenza.

Questo effetto perequativo della class action viene a sua volta rafforzato da un'altra peculiarità americana: qui la legge consente che gli avvocati si prendano una percentuale sull'indennizzo che riescono a ottenere per i propri clienti, se vincono la causa in tribunale o se convincono l'azienda a patteggiare dietro pagamento. A questo punto il fior fiore dell'avvocatura americana è dalla parte dei consumatori: non solo difende una causa nobile, ma guadagna bene.

La quarta arma segreta che la giustizia americana riserva al consumatore è l'istituto del punitive damage o indennità punitiva. È previsto dalla legge che, una volta stabilita la responsabilità di un'impresa (prodotto difettoso, insicuro, nocivo alla salute), la giuria possa stabilire un risarcimento molto più alto del danno reale subito dall'acquirente. Il risarcimento ha una doppia finalità: riparare le sofferenze morali e materiali della parte lesa, ma anche scoraggiare comportamenti delittuosi o irresponsabili da parte delle aziende. La sua applicazione più celebre si è avuta nelle cause intentate alle multinazionali del tabacco Philip Morris e Reynolds da ex fumatori ammalati di cancro: alcuni processi si sono conclusi con indennità in miliardi di dollari, tese non solo a rimborsare ai pazienti i costi delle cure e i danni morali, ma anche a disincentivare i comportamenti dei produttori di sigarette (pubblicità ingannevole, promozione del fumo tra i minorenni, aggiunta di additivi che creano tossicodipendenza).

La proposta di legge oggi al nostro esame si inserisce modificando e novellando  la legge 30 luglio 1998, n. 281, che prevede solo la possibilità, da parte delle associazioni più rappresentative dei consumatori, di rivolgersi al giudice per chiedere la interdizione dei comportamenti plurioffensivi. Con il presente provvedimento si intende completare la disciplina richiamata prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno.

Credo tutti convengano sul fatto che la ratio della norma è giusta e utile, sia perché così si riduce fortemente il carico giudiziario con un'unica azione, sia perché si scongiura una diversificazione di giudizi. Infine, con la previsione del filtro della procedura conciliativa, si favorisce anche una transazione tra le parti che eviti del tutto il processo. Ma se la ratio è giusta, allora l'attenzione deve essere rivolta ad evitare un uso speculativo della norma stessa, altrimenti il provvedimento in esame, lungi dal soddisfare le esigenze del cittadino, incrementerà soltanto quelle fonti di potere che considerano il cittadino come uno strumento e non come un soggetto da tutelare.

Il rischio, che molti colleghi hanno rappresentato nel corso del dibattito, è che si assista ad una degenerazione di rappresentanza anche se 1 'impianto del provvedimento sembrerebbe dare le giuste garanzie. In conclusione, è giusto accrescere il tasso di democrazia di una società ed è altrettanto giusto predisporre gli strumenti per assicurare una tutela rafforzata di tali diritti, ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che, per ottenere ciò, basti importare modelli risultati validi in nazioni completamente diverse dall'Italia, con un contesto sociale, economico e, soprattutto, di rappresentanza completamente differente. Occorrerà pertanto vigilare per evitare che una giusta causa si trasformi in un boomerang per i cittadini. In conclusione, esprimo a nome del gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro il voto favorevole al provvedimento.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare è la prima risposta che in concreto si offre ai risparmiatori, ai consumatori e agli utenti, ovvero il primo provvedimento che in questa legislatura interviene in tema di tutela collettiva di tali soggetti.

Si introduce infatti l'istituto dell'azione collettiva rispondendo ad un processo ormai iniziato anni fa anche su sollecito delle norme comunitarie volte alla protezione dei consumatori e dei risparmiatori.

In altri paesi, come quelli anglosassoni, tale istituto costituisce uno strumento processuale che, applicato di frequente, tende a fornire un equilibrio tra la posizione degli operatori economici e finanziari, e quella dei consumatori, spesso danneggiati dai comportamenti degli operatori.

Nel nostro paese vi è una netta sproporzione tra le due categorie, ed è fondamentale che il Parlamento dia un forte segnale sul punto, introducendo sia maggiori garanzie rispetto ai contratti stipulati, sia mezzi di tutela contro comportamenti abusivi e lesivi non solo del singolo consumatore o utente, ma anche di soggetti collettivi, quali, ad esempio, le associazioni di consumatori e dei professionisti.

Attualmente, infatti, l'ordinamento italiano non offre la possibilità di azioni collettive di carattere risarcitorio che, conseguentemente, restano rimesse all'iniziativa dei singoli soggetti danneggiati.

Il provvedimento al nostro esame, in particolare, amplia la normativa di cui alla legge n. 281 del 1998 e recepisce anche i più recenti orientamenti emersi in sede di Comunità europea.

È fondamentale dotare i consumatori ed i risparmiatori di uno strumento di tutela efficace nei confronti anche dei poteri forti, quali - sicuramente - le banche, gli istituti finanziari e le grandi società.

Siamo convinti che i soggetti deboli nei rapporti giuridici della nostra società necessitino di un forte segnale, dunque, quale può essere rappresentato dall'introduzione nel nostro ordinamento delle azioni collettive: uno strumento che, oltre ad assumere una significativa rilevanza politica ed economica, costituirebbe la garanzia  di un effettivo accesso alla giustizia dei cittadini-consumatori, di una loro legittimazione personale.

Nonostante il testo fosse nel complesso sufficientemente positivo, avevamo proposto comunque alcune modifiche migliorative, quali, ad esempio, quella tesa a consentire che l'azione risarcitoria collettiva potesse essere introdotta anche in caso di illeciti extracontrattuali, anziché esclusivamente in caso di violazione di natura contrattuale (purtroppo non accolta); o ancora come altre tese a rendere le azioni collettive delle associazioni dei consumatori, sia inibitorie che risarcitorie, meno costose e rischiose dal punto di vista economico (anche queste purtroppo non approvate).

Pur nella consapevolezza che si poteva arrivare ad un testo migliore, riteniamo che il provvedimento in esame rappresenti comunque una prima risposta concreta alle esigenze di tutela collettiva di risparmiatori, consumatori, utenti, ed è per questo motivo che Rifondazione comunista esprimerà un voto favorevole.

GIORGIO BENVENUTO. Esprimo, a nome dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, il voto favorevole al testo unificato delle proposte di legge nn. 3838 e 3839, contenente disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.

Anche se il provvedimento richiederà modifiche e miglioramenti al Senato, il nostro giudizio è positivo.

Sappiamo che il meglio è nemico del bene e che l'introduzione dell'azione collettiva nel sistema giurisdizionale italiano incontra difficoltà, resistenze e timori.

Ecco perché era necessario rompere un tabù: riconoscere, in sostanza, in particolare le associazioni dei consumatori come nuova controparte nell'epoca della globalizzazione; esse, infatti, possono svolgere un ruolo per impedire che il mercato si trasformi un una giungla e possono anche rappresentare un deterrente rispetto allo strapotere che spesso si esprime nei confronti dei cittadini consumatori e investitori.

L'azione collettiva consente anche di evitare la balcanizzazione dell'azione giuridica con una conflittualità che spesso si è sviluppata in modo confuso e contraddittorio.

Insomma, si va verso una modernizzazione del nostro sistema giuridico avendo la necessaria attenzione ai diritti collettivi dei cittadini.

È importante che si approvi la legge perché si dà una risposta finalmente concreta rispetto alle sollecitazioni che sono venute con forza negli ultimi due anni nelle vicende che hanno riguardato le tariffe RC auto, la Parmalat, la Cirio, ed i bond argentini.

Si tratta di un segnale concreto, dopo la tanta retorica della maggioranza e del Governo sulle vicende del risparmio, ove hanno manifestato l'incapacità politica di dare risposte puntuali, come è avvenuto negli altri paesi dopo gli scandali alla Enron.

Ora occorrerà perfezionare il provvedimento al Senato ed i Democratici di sinistra-L'Ulivo si sentono impegnati a introdurre delle modifiche che rendano esplicita l'applicabilità della azione collettiva a tutti i prodotti finanziari ed assicurativi e che permettano di ricorrere alla magistratura senza dover attendere la pronuncia delle Authority competenti. Esistono anche altri dettagli che dovranno essere ulteriormente perfezionati per rendere praticabile ed efficiente questo nuovo strumento.

Si è fatto un passo in avanti importante, così come è avvenuto per la riforma del diritto societario, sulla strada della modernizzazione del diritto nel nostro paese. Sono stati vinti resistenze e timori.

I cittadini risparmiatori ed i consumatori hanno finalmente, dopo tante parole, un'arma in più per far valere i loro diritti.

MARIO LETTIERI. Onorevoli colleghi, anche se faticosamente, questo provvedimento finalmente conclude il suo iter.

È comunque un fatto positivo. Il testo certamente sarà perfezionato al Senato.

Ma è innegabile la positività e l'innovazione che il provvedimento introduce nell'ordinamento giuridico italiano.

Come è noto, la class action, cioè la tutela collettiva dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti, è ormai consolidata nella tradizione e nell'attività giuridica dei paesi anglosassoni e in particolare negli Stati Uniti.

Con questa legge, che porta la mia firma e quella del collega Bonito, si dà alle associazioni dei consumatori un vero strumento di tutela legale, ampliando la normativa della legge n. 281 del 1998, che prevede soltanto l'azione inibitoria. Ora esse sono legittimate ad agire per promuovere il risarcimento dei danni.

L'azione risarcitoria è una grande innovazione e certamente la giusta risposta ai milioni di cittadini quotidianamente vittime di clausole vessatorie e non trasparenti nei contratti con modulistica, nonché negli acquisti di prodotti finanziari e assicurativi, i cui contratti non sono facilmente intellegibili soprattutto per la gran massa di piccoli risparmiatori.

Lo stesso dicasi per gli utenti dei vari servizi forniti dalle potenti società di utilities, quali quelle preposte alla fornitura di gas, energia, acqua, servizi telefonici, eccetera.

Con queste sintetiche considerazioni esprimo il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo.

Se mi è consentito, esprimo anche soddisfazione personale per il fatto di poter legare il mio nome ad un importante provvedimento. Mi auguro soprattutto che le associazioni ed i singoli utenti, risparmiatori e consumatori abbiano la consapevolezza della portata innovativa di questa legge, che sono certo vedrà l'apporto migliorativo del Senato



Allegato A

 

PROPOSTE DI LEGGE: BONITO ED ALTRI; LETTIERI ED ALTRI: DISPOSIZIONI PER L'INTRODUZIONE DELL'AZIONE DI GRUPPO A TUTELA DEI DIRITTI DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI (3838-3839)

 

 


(A.C. 3838 - Sezione 1)

 

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

 

(A.C. 3838 - Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, per cui dall'istituzione delle camere di conciliazione di cui all'articolo 1, capoverso 6-sexies, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

NULLA OSTA

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.1 e 1.3 Caparini, 1.2 Benvenuto, 1.8 e 1.9 Pinza, 1.12 e 1.16 Gamba, 1.20, 1.21 e 1.22 Finocchiaro, 1.27 Benvenuto, 1.34, 1.35 e 1.38 Pisapia, 1.44 Guido Giuseppe Rossi, 1.48 Falanga, 1.49, 1.50 e 1.51 Gambini, 2.3 Pisapia, e sugli articoli aggiuntivi 1.03 Finocchiaro, 1.04 Pinza, 1.05 Benvenuto, 1.06 Pinza, 1.07 Benvenuto e 2.01 Pisapia, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

Giudice.

 

(A.C. 3838 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, possono altresì richiedere al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti iscritti alle associazioni di cui al medesimo comma 6-bis.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell'albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell'ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l'ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5. Si applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n. 5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater, emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 56. De Laurentiis.

Sostituirlo con il seguente:

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di azioni collettive nel processo civile).

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) il giudice può autorizzare l'attore, su istanza contenuta nell'atto introduttivo del giudizio di cognizione, a far valere anche i diritti altrui contro lo stesso convenuto, quando tali diritti non sono fatti valere in altro giudizio e il convenuto li abbia violati tramite la stessa azione od omissione, ovvero tramite la stessa condotta abituale; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti altrui senza identificarne personalmente i titolari, a meno che si tratti di diritti a prestazioni pecuniarie il cui valore non sia superiore al limite massimo della competenza del giudice di pace per le cause ordinarie; l'attore non può essere autorizzato a far valere i diritti di chi è litisconsorte necessario nella causa; ai fini della determinazione della competenza non si tiene conto delle domande dirette a far valere i diritti altrui ai sensi della presente lettera;

b) il giudice concede l'autorizzazione con ordinanza, prima di provvedere in merito all'assunzione dei mezzi di prova, se, assunte sommarie informazioni e sentite le parti, ritiene che l'attore non abbia conflitti di interesse con coloro i cui diritti richiede di far valere; il giudice può, in ogni stato e grado del giudizio, disporre anche d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche al di fuori dei limiti previsti dal codice civile, allo scopo di verificare l'esistenza di un conflitto di interesse fra l'attore e i soggetti di cui questi intende far valere i diritti; con lo stesso provvedimento il giudice assegna alle parti un termine perentorio per dedurre i mezzi di prova che si rendono necessari in relazione a quelli ammessi; l'ordinanza è revocata, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo, quando il giudice:

1) ritiene che l'attore abbia un conflitto di interesse con coloro i cui diritti ha richiesto di far valere;

2) dà atto della sopravvenuta transazione o conciliazione fra l'attore e il convenuto;

3) pronuncia sentenza di merito favorevole al convenuto per ragioni personali relative all'attore;

4) dà atto della rinuncia dell'attore a far valere i diritti altrui;

5) accerta la violazione del termine nei casi di cui alla lettera g);

c) l'istanza di autorizzazione a far valere i diritti altrui deve contenere:

1) l'indicazione dei fatti e degli elementi di diritto costitutivi dei diritti altrui che si chiede di essere autorizzati a far valere, con le relative conclusioni;

2) l'indicazione dei mezzi di prova di cui l'attore intende avvalersi per far valere i diritti altrui, e in particolare dei documenti offerti in comunicazione;

3) il nome, il cognome e la residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, associazioni non riconosciute o comitati, la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, dei soggetti personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;

4) l'indicazione dei criteri per individuare i soggetti non personalmente identificati i cui diritti si richiede di essere autorizzati a far valere;

d) l'ordinanza che autorizza a far valere i diritti altrui deve contenere la fissazione di un termine perentorio entro il quale il convenuto può integrare le proprie difese nel modo richiesto dalla necessità di difendersi rispetto alle domande relative ai diritti altrui; il convenuto non può proporre domande riconvenzionali nei confronti di coloro i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere;

e) i soggetti di cui si fanno valere i diritti ai sensi del presente comma, se personalmente identificati, sono informati della concessione dell'autorizzazione di cui alla lettera b), della sua revoca, della pronuncia della sentenza e degli altri eventi indicati nella lettera g) e nella lettera m), tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento; i soggetti non personalmente identificati sono informati dei medesimi eventi tramite avviso; l'avviso si realizza tramite la pubblicazione della notizia, con adeguata evidenza, presso i quotidiani o le emittenti radiofoniche o radiotelevisive a maggiore diffusione nella zona e presso i soggetti maggiormente interessati della azione o omissione o condotta abituale del convenuto; le concrete modalità della pubblicazione dell'avviso sono determinate dal giudice nello stesso provvedimento; nello stesso provvedimento il giudice fissa altresì il termine entro il quale la pubblicazione deve essere compiuta; l'avviso si perfeziona decorsi trenta giorni dal compimento della pubblicazione; le informazioni contenute nelle raccomandate e negli avvisi devono essere redatte in un linguaggio chiaro e comprensibile per chi è privo di preparazione giuridica;

f) quando viene concessa l'autorizzazione a far valere diritti altrui, gli effetti sostanziali della domanda, compreso l'impedimento della decadenza, si producono relativamente a tali diritti, purché essi non siano fatti valere in proprio o rinunciati, dal momento della proposizione della domanda da parte dell'attore; tali effetti, salvo l'impedimento della decadenza, cessano al momento in cui i titolari di tali diritti sono informati, ai sensi della lettera e), della revoca dell'ordinanza di autorizzazione a far valere diritti altrui ovvero della sentenza che definisce il giudizio; in ogni caso nei confronti dei soggetti i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo non si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 2945 del codice civile; l'informazione relativa alla revoca dell'autorizzazione deve contenere l'indicazione del motivo che vi ha dato luogo e l'avvertimento che gli effetti dell'autorizzazione sono cessati; l'informazione relativa alla sentenza deve contenere l'indicazione del suo contenuto e dei suoi effetti; nel corso del giudizio coloro i cui diritti sono fatti valere ai sensi del presente articolo possono:

1) depositare in cancelleria memorie e documenti senza l'onere di costituirsi in giudizio;

2) rinunciare al loro diritto depositando in cancelleria una dichiarazione munita di sottoscrizione autenticata;

3) riservarsi di far valere il loro diritto in proprio in un separato giudizio con le modalità di cui al numero 2);

4) intervenire in proprio nella causa;

g) l'attore deve provvedere a informare i soggetti i cui diritti è stato autorizzato a far valere:

1) dell'ordinanza di autorizzazione di cui alla lettera b), entro il termine perentorio fissato dal giudice nello stesso provvedimento;

2) delle difese svolte dal convenuto, entro un termine perentorio fissato dal giudice nell'udienza successiva al decorso del termine per l'integrazione di tali difese di cui alla lettera d);

3) della sua proposizione dell'impugnazione della sentenza entro il termine perentorio fissato dal giudice con essa adito nella prima udienza dinanzi a sé; le informazioni ai soggetti non personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì avvertire coloro i cui diritti sono fatti valere:

3.1) che possono compiere gli atti indicati nella lettera f);

3.2) che la sentenza di merito sfavorevole passata in giudicato non comporterà per loro alcuna spesa, ma impedirà loro di far valere i diritti indicati, a meno che possano conseguire la revocazione della sentenza stessa ai sensi del disposto della lettera i);

3.3) nei casi di cui alla lettera m), che la sentenza di condanna passata in giudicato potrà consentire loro di partecipare alla distribuzione di somme di danaro, in modi di cui saranno informati con analoghe modalità; le raccomandate ai soggetti personalmente identificati, nei casi di cui al numero 1), devono altresì contenere, oltre agli avvertimenti di cui ai numeri 3.1) e 3.2), l'avvertimento che la sentenza di condanna potrà costituire titolo esecutivo in loro favore nei confronti del convenuto;

h) se l'ordinanza di cui alla lettera b) non è stata revocata, nella sentenza che accoglie la domanda il giudice pronuncia la condanna anche in favore dei soggetti i cui diritti sono stati fatti valere, liquidando altresì la somma dovuta dal convenuto, se necessario in via equitativa, sia rispetto a ciascuno dei soggetti personalmente identificati, sia rispetto ai soggetti non personalmente identificati complessivamente considerati; nella stessa sentenza il giudice condanna altresì il convenuto alla cessazione della condotta illegittima e alla rimozione dei suoi effetti, dispone, anche d'ufficio, che della sentenza siano informati gli interessati a spese del convenuto ai sensi della lettera e), e determina, anche d'ufficio, una somma da corrispondere all'attore per ogni giorno di inottemperanza a tale capo della decisione; la somma deve essere idonea a dissuadere il convenuto dall'inottemperanza, tenendo conto delle sue capacità economiche e della sua precedente condotta processuale; durante l'istruzione, su istanza dell'attore autorizzato a far valere diritti altrui, il giudice può ingiungere al convenuto, con ordinanza revocabile, di cessare la condotta illegittima e rimuoverne gli effetti quando ritiene la domanda fondata nel merito; in ogni caso di soccombenza del convenuto nel merito, gli onorari di difesa da liquidare a suo carico sono aumentati del 3 per cento per ciascuno di coloro i cui diritti l'attore ha fatto valere con esito positivo; se il numero di coloro i cui diritti sono stati fatti valere con esito positivo non è agevolmente determinabile, tali onorari sono liquidati in via equitativa; la percentuale è altresì aumentata dell'1 per cento per ogni giorno di inottemperanza all'ordinanza di cessazione della condotta illegittima e di rimozione dei suoi effetti, quando questa non sia stata revocata;

i) se l'autorizzazione a far valere i diritti altrui non viene revocata, la sentenza passata in giudicato fra le parti fa stato anche nei confronti di coloro i cui diritti siano stati fatti valere ai sensi del presente articolo; questi possono tuttavia impugnare la sentenza per revocazione nei casi e nei modi previsti dalla legge;

l) l'avvocato che patrocina una parte autorizzata a far valere diritti altrui ai sensi del presente articolo non può patrocinare nello stesso tempo alcun altro soggetto che agisce, nello stesso o in altro giudizio, contro lo stesso convenuto; non può patrocinare la parte autorizzata a far valere diritti altrui l'avvocato che ha con il convenuto i rapporti previsti dall'articolo 51, primo comma, numeri 1), 2) e 5), del codice di procedura civile; l'avvocato non può in alcun modo, neppure indirettamente o per interposta persona, sollecitare le rinunce ai diritti di cui al numero 2) della lettera f) da parte dei soggetti i cui diritti il suo cliente è stato autorizzato a far valere; la violazione di ciascuna di tali regole da parte dell'avvocato è punibile ai sensi dell'articolo 381 del codice penale;

m) se l'autorizzazione di cui alla lettera b) non viene revocata prima del passaggio in giudicato della sentenza, questa costituisce titolo esecutivo anche in favore dei soggetti i cui diritti l'attore è stato autorizzato a far valere; tuttavia l'esecuzione forzata del capo di sentenza contenente la condanna in favore di soggetti non personalmente identificati ai sensi del presente articolo può essere promossa soltanto dopo il suo passaggio in giudicato e secondo le modalità previste nella presente lettera; quando tale sentenza è passata in giudicato, il giudice che l'ha pronunciata, su istanza di chiunque vi abbia interesse, nomina un curatore speciale e lo incarica di provvedere alla distribuzione delle somme dovute ai soggetti non personalmente identificati, nonché di promuovere tutti gli atti di esecuzione forzata necessari per riscuoterle dal debitore; l'avvocato della parte che ha conseguito la sentenza deve essere nominato curatore speciale quando ne faccia tempestivamente richiesta; quando ha conseguito dal debitore il pagamento delle somme, ovvero, in caso di incapienza del debitore, della parte della somma conseguibile, il curatore speciale informa gli interessati, tramite avviso ai sensi della lettera e), dell'avvio del procedimento di distribuzione, indicando un termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla distribuzione delle somme, nonché i requisiti e le modalità di tale partecipazione; quando non è risultato possibile conseguire una somma sufficiente a coprire le prevedibili spese del procedimento di distribuzione, il curatore speciale ne informa gli interessati tramite avviso ai sensi della citata lettera e); le domande di partecipazione alla distribuzione devono contenere l'indicazione:

1) del nome, del cognome e della residenza, ovvero, se si tratta di persone giuridiche, di associazioni non riconosciute o di comitati, della denominazione o della ditta, con l'indicazione dell'organo o dell'ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio, del richiedente;

2) della somma di cui si richiede il pagamento, con l'enunciazione sommaria degli elementi di fatto in base ai quali il richiedente si qualifica come uno dei soggetti in precedenza non personalmente identificati i cui diritti sono stati fatti valere;

3) dei documenti giustificativi allegati alla domanda; sulla base delle domande presentate, il curatore speciale predispone un piano di distribuzione delle somme, da erogare nel seguente ordine: per il pagamento delle spese del procedimento di distribuzione, compreso il compenso del curatore speciale; per il pagamento delle somme corredate dai documenti giustificativi, in proporzione a tali somme qualora l'ammontare complessivamente conseguito dal debitore non sia sufficiente per tutte; per l'erario dello Stato. Il piano di distribuzione è soggetto a reclamo, entro dieci giorni dal suo deposito in cancelleria, dinanzi al giudice che ha nominato il curatore speciale, da parte di coloro le cui domande non siano state considerate; tutti i reclami proposti contro il piano devono essere riuniti anche d'ufficio; il giudice, sentito il curatore speciale, decide sul reclamo in camera di consiglio con ordinanza non impugnabile; se il reclamo è accolto il giudice, con la stessa ordinanza, vi apporta le necessarie modifiche; al piano è data esecuzione quando non può più essere modificato.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.

1. 9. Pinza, Benvenuto.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche con riferimento ai servizi pubblici».

1. 1. Caparini.

Al comma 1, premettere il seguente:

01. All'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunte, in fine, le parole: «anche con riferimento ai servizi pubblici riservati allo Stato».

1. 3. Caparini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: possono altresì richiedere fino alla fine del capoverso con le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono altresì richiedere al tribunale la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori ed utenti interessati, in conseguenza di atti plurioffensivi, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti. Il tribunale competente è quello del luogo ove l'atto plurioffensivo si è verificato, oppure il tribunale del luogo della residenza o della sede del convenuto. Nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione dinanzi ad autorità amministrative indipendenti per la risoluzione di controversie legate ad atti plurioffensivi, l'azione può essere esercitata esclusivamente dopo la fallita conciliazione.

1. 49. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 1. 12. Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: di cui al comma 1, aggiungere le seguenti: le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

 1. 50. Gambini, Lettieri.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: al giudice del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

1. 19. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire la parola: giudice con la seguente: tribunale.

1. 13. Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto.

1. 33. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto con le seguenti: competente per territorio.

1. 25. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni aggiungere le seguenti: , la dichiarazione di invalidità dei contratti.

 1. 6. Pinza, Lettieri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: risarcimento dei danni aggiungere le seguenti: , la dichiarazione di invalidità dei contratti.

 1. 26. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti fino a: 1342 del codice civile con le seguenti: in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.

  1. 8. Pinza, Lettieri.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole da: in conseguenza di atti fino a: 1342 del codice civile con le seguenti: in relazione ad atti negoziali o comportamenti illeciti riguardanti una pluralità di posizioni soggettive identiche od analoghe.

  1. 27. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: illeciti.

1. 51. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: plurioffensivi aggiungere le seguenti: ovvero di inadempimenti o di violazioni.

1. 20. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, dopo la parola: plurioffensivi aggiungere le seguenti: o di violazioni.

1. 34. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi quelli con le seguenti: nonché in ogni caso, disciplinati da leggi e regolamenti.

1. 21. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Al comma 1, capoverso 6-bis, primo periodo, sostituire le parole: ivi compresi con le seguenti: nonché in ogni caso.

1. 2. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

 1. 22. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-bis, sopprimere il secondo periodo.

 1. 35. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso.

  1. 4. Ruta.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso.

  1. 14. Gamba, Saglia.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sopprimere le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso.

  1. 23. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi, Gambini, Boato, Mazzuca Poggiolini.

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: conseguenti al medesimo fatto o violazione.

1. 28. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-ter, sostituire le parole da: iscritti fino alla fine del capoverso con le seguenti: conseguenti alla medesima lesione.

1. 45. Guido Giuseppe Rossi.

Al comma 1, capoverso 6-ter, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La sentenza che accoglie la domanda proposta dal soggetto abilitato di cui al comma 6-bis spiega i propri effetti nei confronti di tutti i consumatori o utenti lesi dai medesimi atti plurioffensivi. La sentenza di rigetto spiega efficacia unicamente nei confronti delle parti in giudizio.

1. 52. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.

 1. 29. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-quater, dopo le parole: lo consentono, aggiungere le seguenti: l'importo dovuto a ciascun consumatore, investitore od utente ovvero.

 1. 36. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.

  1. 15. Gamba, Saglia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-sexies.

  1. 53. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-sexies, primo periodo, sostituire le parole da: promuovono la composizione non contenziosa fino alla fine del capoverso con le seguenti: possono attivare la procedura di conciliazione di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo al fine di definire gli importi da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti, nonché modi e termini di versamento.

1. 37. Pisapia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.

 1. 16. Gamba, Saglia.

Al comma 1, sopprimere il capoverso 6-septies.

 1. 38. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-septies, primo periodo, sopprimere le parole da: In alternativa fino a: al comma 6-sexies,

1. 54. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.

 1. 39. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sopprimere le parole da: In caso fino a: 6-septies.

 1. 55. Gambini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, primo periodo, sostituire le parole da: In caso fino a: 6-septies con le seguenti: A seguito del passaggio in giudicato del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione.

1. 11. Gamba, Saglia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, sopprimere l'ultimo periodo

1. 40. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-octies, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Le azioni individuali di cui al presente comma sono di competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore, investitore o utente.

1. 30. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Al comma 1, capoverso 6-octies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le azioni individuali di cui al presente comma sono di competenza del giudice del luogo di residenza o domicilio del consumatore o utente.

1. 41. Pisapia.

Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto,

 1. 17. Gamba, Saglia.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto.

 1. 24. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini, Gambini.

(Approvato)

Al comma 1, capoverso 6-nonies, sopprimere le parole: , emessa a favore dell'associazione cui appartiene l'iscritto,

 1. 42. Pisapia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«6-decies. Le azioni individuali di cui al comma 6-octies devono essere promosse da ogni singolo consumatore o utente, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di cui al comma 6-quater ovvero dalla data della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, di cui al comma 6-quinquies».

1. 18. Gamba, Saglia.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente capoverso:

«6-decies. Nei procedimenti di cui al comma 6-bis, in deroga all'articolo 91 del codice di procedura civile, il giudice, in caso di soccombenza dell'associazione, compensa le spese di lite, salvo che essa abbia agito in giudizio con malafede o colpa grave».

1. 43. Pisapia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dai gruppi di consumatori e utenti.

 1. 04. Pinza, Lettieri.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dai gruppi di consumatori e utenti.

 1. 05. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

  1. 06. Pinza, Lettieri.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. Le facoltà e i diritti di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

  1. 07. Benvenuto, Pistone, Fluvi, Coluccini.

(Approvato)

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. L'azione di cui all'articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, può essere promossa dalle associazioni dei professionisti e dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1. 03. Finocchiaro, Lettieri, Benvenuto, Agostini, Fluvi, Gambini, Carboni, Kessler, Grillini, Magnolfi, Lucidi, Mussi, Mancini, Siniscalchi.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, le parole: «allo 0,5 per mille della popolazione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «al 2 per mille della popolazione nazionale» e le parole: «allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «all'uno per mille degli abitanti di ciascuna di esse».

1. 01. Gamba, Saglia.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.

1. All'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, le parole: «allo 0,5 per mille della popolazione nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «all'uno per mille della popolazione nazionale» e le parole: «allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse» sono sostituite dalle seguenti: «allo 0,5 per mille degli abitanti di ciascuna di esse».

1. 02. Gamba, Saglia.

 

(A.C. 3838 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1. Gamba, Saglia.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 3, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e.

2. 2. Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2. I giudizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono esenti dalle imposte di bollo e dalle spese, diritti e indennità di notifica di cui agli articoli 9, 18, 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 115. Le relative sentenze e il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto e omologato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono soggetti ad imposta di registro fissa.

2. 3. Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3.

1. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro, salvo quelle derivanti dai rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile e originate da un fatto o da una violazione che abbia determinato la lesione di diritti individuali di una pluralità di consumatori utenti.

2. 01. Pisapia.


 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XIV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 3058

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 21 luglio 2004, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge

 

d’iniziativa dei deputati BONITO, VIOLANTE, FINOCCHIARO, CARBONI, CEREMIGNA, GRILLINI, KESSLER, LEONI, LUCIDI, MAGNOLFI, MANCINI, MUSSI, NIGRA, SINISCALCHI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, BELLILLO, BENVENUTO, BIANCHI Giovanni, BIELLI, BOATO, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUEMI, BUFFO, BURTONE, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CAZZARO, CENNAMO, CORDONI, CRISCI, DE BRASI, DEIANA, DE SIMONE Alberta, DI GIOIA, DI SERIO D’ANTONA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FLUVI, FOLENA, FRANCESCHINI, FRANCI, FUMAGALLI, GALEAZZI, GAMBINI, GASPERONI, GIACCO, GIANNI Alfonso, GIULIETTI, GRANDI, GUERZONI, INNOCENTI, LABATE, LOIERO, LUCÀ, LUMIA, LUSETTI, MANZINI, MARIANI Raffaella, MAZZARELLO, MAZZUCA, MELANDRI, MOLINARI, MONTECCHI, MOTTA, NANNICINI, OSTILLIO, PAPPATERRA, PIGLIONICA, PINOTTI, PISAPIA, POLLASTRINI, PREDA, QUARTIANI, RANIERI, ROCCHI, ROTUNDO, RUZZANTE, SANDI, SCIACCA, SPINI, TIDEI, TRUPIA, ZUNINO, ANNUNZIATA, COLUCCINI, DAMERI, OLIVIERI, RAVA, ROSSIELLO e SERENI (3838); LETTIERI, BANTI, BOCCIA, BOTTINO, BURTONE, CAMO, DE FRANCISCIS, DUILIO, FISTAROL, FRIGATO, GIACHETTI, IANNUZZI, LADU, LETTA, MEDURI, MERLO, MICHELI, MILANA, MOLINARI, MORGANDO, MOSELLA, REALACCI, REDUZZI, RUGGERI, RUSCONI, SANTAGATA, STRADIOTTO, VERNETTI e VILLARI (3839)

 

(V. Stampati Camera nn.3838 e 3839)

 

 

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 luglio 2004

 

———–

Disposizioni per l’introduzione dell’azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti

———–

 

 


 


DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All’articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n.281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-bis. Le associazioni dei consumatori e degli utenti, di cui al comma 1, le associazioni dei professionisti e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura possono altresì richiedere al tribunale del luogo ove ha la residenza o la sede il convenuto la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori o utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi nell’ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall’articolo 1342 del codice civile, ivi compresi quelli in materia di credito al consumo, rapporti bancari e assicurativi, strumenti finanziari, servizi di investimento e gestione collettiva del risparmio, sempre che ledano i diritti di una pluralità di consumatori o di utenti. La legittimazione di cui al periodo precedente è esclusa nei settori in cui siano previste procedure di conciliazione o arbitrali per la risoluzione delle medesime controversie innanzi ad autorità amministrative indipendenti.

6-ter. L’atto con cui il soggetto abilitato promuove l’azione di gruppo di cui al comma 6-bis produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell’articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti al medesimo fatto o violazione.

6-quater. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell’importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-quinquies. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-sexies. A seguito della pubblicazione della sentenza di condanna di cui al comma 6-quater ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte dei singoli consumatori o utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha pronunciato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale iscritto nell’albo speciale per le giurisdizioni superiori ed indicato dal consiglio dell’ordine degli avvocati. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, i modi, i termini e l’ammontare per soddisfare i singoli consumatori o utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l’azione dei singoli consumatori o utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l’esecuzione della prestazione dovuta.

6-septies. In alternativa al ricorso alle camere di conciliazione di cui al comma 6-sexies, le parti possono promuovere la composizione non contenziosa presso uno degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5. Si applicano le disposizioni dell’ultimo periodo del comma 6-sexies e, in quanto compatibili, quelle degli articoli 39 e 40 del citato decreto legislativo n.5 del 2003.

6-octies. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa di cui ai commi 6-sexies e 6-septies, il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l’accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dalla sentenza di condanna di cui al comma 6-quater e la determinazione precisa dell’ammontare del risarcimento dei danni o dell’indennità, riconosciuti ai sensi della medesima sentenza. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore. Le associazioni di cui al comma 6-bis e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura non sono legittimate ad intervenire nei giudizi previsti dal presente comma.

6-nonies. La sentenza di condanna di cui al comma 6-quater costituisce, ai sensi dell’articolo 634 del codice di procedura civile, prova scritta, per quanto in essa contenuto, per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento, ai sensi degli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, richiesta dal singolo consumatore o utente».

Art. 2.

1. Le facoltà e i diritti di cui all’articolo 3, comma 6-bis, della legge 30 luglio 1998, n. 281, possono essere altresì esercitati dalle associazioni di investitori.

Art. 3.

1. All’articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all’articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n.281».