Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle intercettazioni telefoniche - AA.C. 706 e abb.
Riferimenti:
AC n. 706/XV   AC n. 1240/XV
AC n. 1277/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 43
Data: 11/09/2006
Descrittori:
COMMISSIONI D'INCHIESTA   INCHIESTE PARLAMENTARI
INTERCETTAZIONI TELEFONICHE     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Istituzione di una Commissione parlamentare d’inchiesta sulle intercettazioni telefoniche

AA.C. 706 e abb.

 

 

 

 

 

 

n. 43

 

 

11 settembre 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

SIWEB

 

 

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File: gi0037.doc

 

 


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  6

§      Contenuto  6

§      Relazioni allegate  6

Elementi per l’istruttoria legislativa  7

§      Necessità dell’intervento con legge  7

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  7

Schede di lettura

§      La disciplina generale delle commissioni parlamentari d’inchiesta  11

§      Contenuto delle proposte di legge (A.C. nn. 706, 1240, 1277)16

Progetti di legge

§      A.C. 706, (on. Osvaldo Napoli), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche  21

§      A.C. 1240, (on. Cirino Pomicino ed altri), [Titolo]29

§      A.C. 1277, (on. Buemi ed altri), Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali35

Normativa di riferimento

§      Costituzione della Repubblica italiana (art. 82)43

§      Codice penale (artt. 366-384-bis)44

§      Codice di procedura penale (artt. 267 e 329)56

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

706

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto processuale penale; Parlamento

Iter al Senato

no

Numero di articoli

7

Date

 

§    presentazione alla Camera

16 maggio 2006

§    annuncio

18 maggio 2006

§    assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali)

 


 


Numero del progetto di legge

1240

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'eventuale utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto processuale penale; Parlamento

Iter al Senato

no

Numero di articoli

7

Date

 

§    presentazione alla Camera

29 giugno 2006

§    annuncio

3 luglio 2006

§    assegnazione

31 luglio 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali), V Commissione (Bilancio) e VII Commissione (Cultura)

 


 

Numero del progetto di legge

1277

Titolo

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto processuale penale; Parlamento

Iter al Senato

No

Numero di articoli

7

Date

 

§    presentazione alla Camera

4 luglio 2006

§    annuncio

31 luglio 2006

§    assegnazione

31 luglio 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

I Commissione (Affari costituzionali) e V Commissione (Bilancio)

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge in esame (A.C. nn. 706, 1240 e 1277), muovendo dalla constatazione dell’abnorme quantità di intercettazioni di comunicazioni private che vengono svolte nel nostro Paese, con le conseguenti minacce al diritto alla riservatezza dei cittadini, sono dirette ad istituire una commissione bicamerale di inchiesta che indaghi su tale aspetto.

 

Relazioni allegate

Si tratta di proposte di legge di iniziativa parlamentare corredate, pertanto, della sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La Costituzione prevede che “ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse” (art. 82). L’inchiesta può quindi essere anche deliberata da una sola Camera, con atto non legislativo. Si è però andato affermando fin dalla terza legislatura (1958-1963) l’uso di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori. 

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Come sopra ricordato l'articolo 82 della Costituzione riserva a ciascuna Camera la deliberazione di inchieste parlamentari.

Attribuzione di poteri normativi

Tutte le proposte di legge prevedono che la Commissione adotti un regolamento interno per disciplinare la propria attività.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Va ricordato che sono all’esame della commissione giustizia, in sede referente, alcuni progetti di legge (A.C. 1164 ed abb.) che intervengono direttamente a modificare la disciplina in materia di intercettazioni contenuta nel codice di procedura penale.

 

 


Schede di lettura

 


La disciplina generale delle commissioni parlamentari d’inchiesta

La Costituzione prevede che "ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse" (art. 82, primo comma).

Nel prospetto di seguito riportato sono indicati il numero e la tipologia delle inchieste parlamentari finora deliberate nelle legislature repubblicane .

 

Legislatura

Istituite con legge

Istituite con deliberazione monocamerale
dalla Camera

Istituite con deliberazione monocamerale
dal Senato

I

-

2

-

II

-

1(*)

-

III

3

1

-

IV

1

-

1

V

2

-

-

VI

1

-

-

VII

3

-

-

VIII

3(**)

-

-

IX

-

2

-

X

3

1

3

XI

3

-

1

XII

2

2

3

XIII

3

1

1

XIV

5

1

4

XV

 

 

1

totale

29

11

14

 

(*) La Commissione di inchiesta sulle condizioni dei lavoratori fu istituita con distinte deliberazioni della Camera e del Senato.

(**) Nella VIII Legislatura la Commissione di inchiesta sulle commesse d'armi e mezzi di uso militare, già costituita nella legislatura precedente, fu nuovamente istituita per due volte con leggi successive (L. 18 dicembre 1980, n. 865 e L. 29 aprile 1982, n. 186).

L'inchiesta parlamentare, nell'ambito degli strumenti volti a consentire lo svolgimento dell'attività di controllo del Parlamento, rappresenta quello più incisivo e penetrante del quale le Camere possono avvalersi per acquisire conoscenze; l'articolo 82, secondo comma, della Costituzione, dispone infatti che la Commissione parlamentare d'inchiesta "procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria".

Appare quindi evidente la differenza con l'indagine conoscitiva, che, pur essendo anch'essa preordinata a finalità conoscitive, non attribuisce all'organo titolare dell'indagine poteri coercitivi per l'acquisizione delle informazioni.

Istituzione della Commissione

In base all'art. 82 della Costituzione, l'inchiesta può essere deliberata anche da una sola Camera (evidentemente con atto non legislativo).

Si è però andata affermando anche la prassi di deliberare le inchieste con legge, affidandole a Commissioni composte di deputati e senatori, o con atto bicamerale non legislativo.

In ogni caso, per quanto riguarda il procedimento di formazione, l'art. 140 del r.C. e l'art. 162 del r.S. stabiliscono che per l'esame delle proposte di inchiesta si segue il procedimento previsto per quelle legislative.

Si ricorda che, qualora le due Camere istituiscano Commissioni monocamerali sulla stessa materia, l'art. 162 del r.S. consente che le Commissioni possano deliberare di procedere in comune, rimanendo tuttavia distinte quanto ad imputazione giuridica dei rispettivi atti.

Nomina dei componenti

Per quanto riguarda la nomina dei commissari, il secondo comma dell'art. 82 della Costituzione prevede che la composizione della Commissione deve rispecchiare la proporzione dei gruppi; tale nomina, quindi, deve essere improntata al rispetto del principio di proporzionalità.

Di conseguenza si applicano gli art. 56, comma 3, del r.C. e l'art. 25, comma 3, r.S., i quali stabiliscono che per le nomine delle Commissioni che, per prescrizione di legge o regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio richiedendo la designazione di un eguale numero di nomi.

Qualora sia espressamente previsto dall'atto costituivo, il Presidente è nominato, al di fuori della Commissione, dal Presidente dell'Assemblea ovvero d'intesa tra i Presidenti delle due Camere in caso di Commissione bicamerale.

L'organizzazione interna e dei lavori

Poteri inerenti alla organizzazione dei lavori sono quelli riguardanti la fissazione del programma dei lavori e l'istituzione di sottocommissioni nonché l'elaborazione e l'approvazione di un regolamento interno. Al riguardo si rammenta che, da circa un decennio, si è venuta formando la prassi secondo la quale le Commissioni d'inchiesta adottano un proprio regolamento, ferma restando l'applicabilità del regolamento della Camera di appartenenza del Presidente della Commissione per quanto non espressamente previsto dal predetto regolamento interno.

La durata dei lavori della Commissione è stabilita dal relativo atto istitutivo, che fissa la data di presentazione della relazione (che è atto conclusivo dell'attività, anche se il termine assegnato alla Commissione non è ancora scaduto) o assegna un termine finale ai lavori stessi, a partire dalla costituzione o dall'insediamento della Commissione ovvero dalla data di entrata in vigore della legge istitutiva.

Si ricorda che le Commissioni istituite con atto non legislativo cessano comunque la propria attività con la fine della legislatura mentre quelle istituite con legge possono essere prorogate con una nuova legge.

I poteri delle Commissioni d'inchiesta

L'art. 82, comma secondo, della Costituzione stabilisce che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini ed agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria (c.d. principio del parallelismo).

I poteri coercitivi che la Commissione d'inchiesta può esercitare sono naturalmente quelli propri della fase "istruttoria" delle indagini giudiziarie, dato che la Commissione è priva di poteri giudicanti e non può quindi accertare reati ed irrogare sanzioni.

La Commissione può quindi disporre ispezioni e perquisizioni personali e domiciliari, sequestri, intercettazioni telefoniche, perizie, ricognizioni, esperimento di prove testimoniali ed accompagnamento coattivo dei testi renitenti.

In particolare, per le convocazioni di testimoni davanti alla Commissione si applicano gli articoli 366 - rifiuto di uffici legalmente dovuti da parte dei periti, interpreti, o custode di cose sottoposte a custodia e da parte dei testimoni - e 372 - falsa testimonianza - del codice penale, ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria. Si ricorda che per tali reati, dopo la riforma del codice di procedura penale, non è più previsto l'arresto ma, rispettivamente, la reclusione fino a sei mesi o la multa da 30 a 516 euro (art. 366) e la reclusione da 2 anni a 6 anni (art. 372 come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 306/1992, convertito con la L. 7 agosto 1992, n. 356, che ha aumentato l'originaria pena consistente nella reclusione da sei mesi a tre anni).

La Commissione deve comunque assicurare il rispetto dei diritti fondamentali di difesa discendenti dal disposto dell'art. 24 Cost., riconoscendo, ad esempio, il diritto all'assistenza del difensore ogni volta che il suo mancato esercizio possa pregiudicare la posizione processuale della persona interrogata.

Il parallelismo con i poteri della magistratura disposto dal citato comma secondo dell'articolo 82 della Costituzione si estende anche agli aspetti relativi alle limitazioni dei poteri della Commissione stessa. In via generale si può affermare che lo svolgimento dell'inchiesta trova gli stessi limiti che la vigente legislazione pone alle indagini dell'autorità giudiziaria, fermo restando che l'atto istitutivo della Commissione può disporne di ulteriori ovvero prevedere l'inapplicabilità nei confronti della Commissione stessa di disposizioni limitative dell'attività d'indagine dell'autorità giudiziaria; al riguardo si rammenta, in via esemplificativa, che l'articolo 3, comma 2, della legge 30 giugno 1994, n. 430, istitutiva della Commissione Antimafia nel corso della XII Legislatura, ha disposto la non opponibilità alla Commissione del segreto di Stato (legge 24 ottobre 1977, n.801) con riferimento ai fatti di mafia, camorra ed altre associazioni criminali similari.

Il segreto funzionale

Particolarmente complesso è il problema dei rapporti tra l'attività delle Commissioni d'inchiesta e le concorrenti indagini della autorità giudiziaria, specie per quanto riguarda i profili di reciproca opponibilità del segreto: su questo tema è fondamentale la sentenza n. 231/75 della Corte costituzionale, che ha risolto il conflitto di attribuzioni tra Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia ed i tribunali di Torino e Milano. La Corte ha stabilito che la Commissione non ha l'obbligo di trasmettere ai Tribunali gli atti e documenti da essa formati o direttamente disposti, gli scritti e gli anonimi ad essa originariamente rivolti, che la Commissione abbia ritenuto di mantenere segreti (c.d. segreto funzionale), nonché gli atti già a disposizione del potere giudiziario.

La Corte ha stabilito invece l'obbligo per la Commissione di trasmettere ai Tribunali predetti gli altri atti e documenti in suo possesso che non siano coperti all'origine da segreto o siano coperti da segreto non opponibile all'autorità giudiziaria. Si sottolinea peraltro che alcune recenti leggi istitutive di Commissioni d'inchiesta non hanno confermato l'opponibilità del segreto funzionale all'autorità giudiziaria e ad altre Commissioni d'inchiesta.

Si segnala tuttavia che la più recente esperienza legislativa in materia (cfr. art. 4, comma 2, L. 430/94 cit.) ha innovato tale principi, disponendo (sembra peraltro in via permanente) l'inopponibilità nei confronti dell'autorità giudiziaria (nonché alla Commissione d'inchiesta istituita con la predetta normativa, con evidente applicazione del principio del parallelismo sopra illustrato) del segreto funzionale cui siano stati assoggettati atti e documenti da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta.

 

 


Contenuto delle proposte di legge (A.C. nn. 706, 1240, 1277)

Tutte le proposte di legge in esame muovono dalla constatazione dell’abnorme quantità di intercettazioni di comunicazioni private che vengono svolte nel nostro Paese, con le conseguenti minacce al diritto alla riservatezza dei cittadini, per motivare la richiesta di istituzione di una apposita commissione di inchiesta.

 

In particolare, l’A.C. 706 (Osvaldo Napoli), assegna alla Commissione il compito di accertare le ragioni di un così alto numero di intercettazioni telefoniche e di verificare se tali intercettazioni rispondano e reali esigenze investigative (art. 1).

Per svolgere tali compiti la Commissione – composta da 20 deputati e 20 senatori (art. 2) - avrà a disposizione tutta la legislatura e potrà dotarsi di un regolamento interno e avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie (art. 6).

Inoltre, per quanto concerne l’attività di inchiesta, la proposta prevede che alle testimonianze davanti alla Commissione si applichino gli articoli 366 e 372 del codice penale (v. sopra) e che in nessun caso alla Commissione stessa possa essere opposto il segreto di Stato, il segreto d’ufficio (art. 3), o il segreto funzionale da parte di altre commissioni parlamentari d’inchiesta (art. 4, comma 5). Più in generale, l’art. 4 della proposta prevede che l’autorità giudiziaria – al pari della pubblica amministrazione - debba fornire alla Commissione copie di atti e documenti, anche in deroga al segreto istruttorio, potendone ritardare la trasmissione con decreto motivato per un termine massimo di sei mesi.

L’articolo 5 vincola al segreto tutti coloro che collaborano con la Commissione o concorrono a compiere atti dell’inchiesta, pena l’applicazione dell’articolo 326 c.p. (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio). Le stesse pene si applicano a coloro che diffondano, anche per riassunto o informazione, atti o documenti dei quali venga vietata la divulgazione.

 

L’A.C. 1240 (Cirino Pomicino e altri) descrive in modo analitico i compiti della Commissione di inchiesta, che possono essere così sintetizzati (art. 3):

-       verifica dell’applicazione della legislazione vigente in tema di intercettazioni, con particolare riferimento all’inserimento di trascrizioni di conversazioni in provvedimenti giudiziari e alla pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria; conseguente valutazione dell’esigenza di modifiche legislative;

-       valutazione della correttezza “dell’azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni”;

-       verifica dell’attività svolta dalle strutture private preposte alle intercettazioni e accertamento degli oneri connessi all’attività di intercettazione, a partire dal 1995;

-       accertamento di eventuali omissioni e cancellazioni di trascrizioni di intercettazioni contenenti notizie di reati poi non perseguiti;

-       accertamento della reale efficacia dello strumento delle intercettazioni nei procedimenti penali, in particolare in relazione al numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.

Come nella proposta di legge A.C. 706, la Commissione – composta da 20 deputati e 20 senatori (art. 2) – può ottenere, in deroga al segreto istruttorio, copie di atti e documenti dall’autorità giudiziaria; diversamente dalla proposta precedente, però, in questo caso non si prevede per l’autorità giudiziaria la possibilità di ritardare temporaneamente l’invio della documentazione richiesta per motivate esigenze d’indagine (art. 4). Anche in questo caso alle audizioni davanti alla commissione si applicano le disposizioni del codice penale relative ai delitti contro l’attività giudiziaria (in particolare gli articoli da 366 a 384-bis, e dunque dal rifiuto di uffici legalmente dovuti alla calunnia, dalla falsa testimonianza alla ritrattazione).

Quanto al regime del segreto, l’art. 4 prevede l’applicazione delle norme vigenti in tema di segreto di Stato, d’ufficio e professionale mentre l’art. 5 vincola al segreto – pena l’applicazione dell’art. 326 c.p. - tutti coloro che collaborano con la commissione o che vengono comunque a conoscenza di atti dell’inchiesta per ragioni di ufficio o di servizio.

Infine, la Commissione può avvalersi di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie (art. 6) e conclude i propri lavori entro un anno dall’insediamento, dovendo consegnare nel mese successivo una relazione al Parlamento sulle risultanze dell’inchiesta (art. 7).

 

La proposta A.C. 1277 (Buemi e altri) prevede che la Commissione d’inchiesta – composta da 10 deputati e 10 senatori (art. 2) – debba accertare (art. 1):

-       la quantità, la durata e le ragioni giustificative delle intercettazioni svolte nel nostro paese, in relazione ai reati perseguiti e al territorio di riferimento;

-       gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle intercettazioni;

-       i meccanismi che consentono la diffusione del contenuto delle intercettazioni;

-       le modalità di effettuazione delle intercettazioni da parte di società private.

La Commissione deve svolgere i propri lavori nell’arco della XV legislatura riferendo al Parlamento sull’attività svolta e sull’eventuale esigenza di modifiche alla legislazione vigente (art. 1).

Come nella proposta A.C. 1240, si applicano gli articoli da 336 a 384-bis c.p. per quanto riguarda le audizioni davanti alla commissione, e la legislazione vigente per quanto riguarda il regime del segreto di Stato, d’ufficio e professionale (art. 3).

La Commissione può richiedere atti e documenti all’autorità giudiziaria che ha però la possibilità – per ragioni istruttorie - di rifiutarne la trasmissione con decreto motivato (art. 4).

Anche questa proposta di legge prevede che la Commissione organizzi i propri lavori in base ad un regolamento interno (art. 6) e che tutti coloro che collaborano alle attività della Commissione d’inchiesta siano obbligati al segreto, pena l’applicazione dell’art. 326 c.p. (art. 5).

 

 

 

 


Progetti di legge

 


N. 706

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato OSVALDO NAPOLI

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche

 

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Presentata il 16 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il problema delle intercettazioni telefoniche è diventato tema di dibattito in sede politica, giudiziaria e sociale. Lo spazio che gli è stato e gli viene dedicato da tempo dagli organi di informazione fa avvertire che esso è direttamente collegato al rischio di una possibile alterazione dei rapporti tra lo Stato, le sue strutture e i cittadini, con grave danno, non tanto e non solo per la privacy, ma per gli stessi diritti costituzionali. Per eliminare quel rischio e quel danno non si tratta di impedire l'intercettazione telefonica motivata dai fattori oggettivi di difesa dello Stato dalla illegalità, ma di stabilire i limiti dell'intervento perché esso non si trasformi in licenza soggettiva e perché nella sua genericità non coinvolga, con un'azione illegale, anche la legalità, che è quella che garantisce i cittadini. Si tratta di impedire che l'azione legale verso il singolo si trasformi, anche per ragioni di necessità o per errore, in azione illegale verso altri singoli non coinvolti.

Se questo è il quadro generale di carattere politico, ve ne è un altro che va valutato per capire una situazione divenuta, per diversi motivi, insopportabile, e riguardante la generalità dei cittadini. L'intercettazione telefonica sembra diventata nel nostro Paese una scelta ordinaria degli apparati giudiziari; il metro di giudizio, logicamente, non può essere quello interno. Il raffronto va fatto anche a livello internazionale e con i dati statistici di fronte ai quali ci troviamo.

I contratti telefonici hanno avuto negli ultimi anni incrementi del 115 per cento. Non c'è riscontro in nessun Paese europeo (e, almeno per motivi tecnologici, in nessun altro Paese al mondo, da quelli asiatici a quelli africani) di una situazione nella quale il potere giudiziario o un altro potere utilizzi l'intercettazione telefonica ai fini del controllo sociale. Se Orwell dovesse trovare un territorio nel quale dare una sistemazione al suo «grande fratello», quello italiano, in questo momento, sarebbe il più adatto.

Questi dati impongono numerosi interrogativi. E li impongono in sede politica. Perché l'Italia assurge a campione mondiale delle intercettazioni telefoniche a fini giudiziari (e, per altri aspetti, a fini industriali)? Le congetture o le risposte potrebbero essere altrettanto numerose. Ce ne è una non veritiera. Quella di un Paese tarato, impregnato di illegalità diffusa, da nord a sud, con i ceti sociali (salvo poche illuministiche eccezioni fortunate da definire e da indicare), dai giornalisti agli imprenditori, piccoli e grandi, dai professionisti ai semplici lavoratori, dagli agricoltori agli artigiani sino alle donne impegnate fuori dalla famiglia, nei quali è assolutamente assente il concetto della legalità. Un Paese, cioè, a differenza degli USA e dei Paesi europei, dove il delitto di qualsiasi tipo è l'humus nel quale si vive e che, quindi, deve essere pulito e debellato con qualsiasi mezzo, anche con quello della illegalità. Se così fosse, meglio sarebbe consentire per legge la generalizzazione dell'intercettazione telefonica a tutti i cittadini, da quelli appena nati sino a quelli morti, logicamente tenendo fuori quelle poche illuministiche eccezioni addette al compito. Si produrrebbe così un nuovo sistema sociale e politico, senza molte elezioni e perdite di tempo, da offrire come esempio al mondo. Ma crediamo che non sia questa la verità né la prospettiva di un Paese che voglia vivere la propria democrazia.

È invece probabile un'altra e più veritiera motivazione che potrebbe riguardare gli strumenti dell'indagine giudiziaria. Ovvero che l'intercettazione telefonica potrebbe avere sostituito i vecchi strumenti informativi di polizia giudiziaria, fatti di indagini ad personam, della ricerca di prove oggettive, di un iter di informazione e di conoscenza, di presenza intelligente (infiltrati) del controllo di polizia laddove (non solo nel mondo della droga) il delitto sociale o finanziario potrebbe essere realizzato, dai casinò alle banche, visto che c'è stato chi è riuscito, con maggiore capacità di Riina e di Provenzano, assassini e violenti, a realizzare in tre mesi 18 mila miliardi di lire di plusvalenze, a mettere all'estero 500 miliardi di lire frutto di transazioni con chiaro conflitto di interesse; visto che sembra esserci chi è riuscito a gestire senza appalti pubblici 1.000 miliardi di lire di lavori, passati al 60 per cento (in violazione delle leggi antimafia) ai subappaltatori i quali, quando decidono di chiudere (perché, in caso contrario, restano senza lavoro), chiedono la transazione per non presentare denuncia. L'intercettazione telefonica serve, così, per avere informazioni, ma con il rischio, certo soggettivo, di utilizzarle o di non utilizzarle non certo distinguendo tra destra e sinistra, tra piccoli e grandi, tra deboli e forti, tra cose facili e cose difficili, tra il relativamente piccolo arricchimento mafioso frutto della violenza fisica e il grande arricchimento di altra violenza, casomai finanziaria, fatta di contratti e non di bombe. Questo rischio esiste e va valutato poiché l'intercettazione telefonica non può essere uno strumento soggettivo, ma oggettivo. Si può capire in questa materia la scelta soggettiva dei quotidiani italiani che non sono né public company né società di redattori come in altri Paesi democratici, ma strutture subindustriali, dipendenti da uno o più imprenditori, di destra o di sinistra, con propri fini politici ed economici, casomai incidenti nel sistema borsistico al limite dell'insider trading o sostitutivi di quest'ultimo. In questo caso la oggettività è un auspicio. Nel caso della giustizia è un dovere.

C'è infine, tra i tanti, un altro aspetto da valutare. Esso è costituito, come alcune indagini giornalistiche hanno stabilito, dagli interessi industriali e dai servizi che stanno a monte delle intercettazioni telefoniche. Quale è il budget dei produttori di macchine per l'intercettazione? Quale è il budget, di soldi e di risorse umane, dei servizi esterni per la gestione di quelle macchine? Quale è il budget, di soldi e di risorse umane, dei servizi di trascrizione? Così come va valutato l'esito del lavoro di intercettazioni, da quello pubblicato negli atti giudiziari, a quello distribuito in modo anonimo per fini occulti o poco occulti, a quelli che restano inutilizzati, comprensivi delle conversazioni private. Già altre volte il Parlamento ha dovuto interessarsi dei «faldoni» illegali del SISDE. Chi garantisce che il lavoro delle intercettazioni non venga utilizzato, al di là dell'uso di legge, per scopi illegali o anche soltanto ai fini del gossip o della maldicenza politica e sociale, con gravi ripercussioni anche umane, familiari e interpersonali? La continua produzione di libri che utilizzano, logicamente in modo soggettivo, il frutto non controllato delle intercettazioni e delle valutazioni di parte di quelle intercettazioni dimostra come il problema debba essere affrontato e risolto nell'ambito delle garanzie della legge e della difesa degli interessi dello Stato e dei cittadini.

È per tutto questo che si ritiene di presentare la proposta di legge diretta alla istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema delle intercettazioni telefoniche nel nostro Paese, allo scopo di stabilire se quel sistema si muove nell'ambito assoluto della legge e se è possibile apportare, nel caso di necessità, modifiche alla stessa legislazione.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, di seguito denominata «Commissione», con i seguenti compiti:

    a) accertare i motivi e la legalità dell'alto numero di intercettazioni telefoniche che vengono effettuate;

   b) verificare se le intercettazioni telefoniche sono effettuate sulla base di reali esigenze investigative che giustificano la violazione della privacy dei cittadini.

Art. 2.

(Composizione e presidenza della Commissione).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione è rinnovata dopo il primo biennio dalla sua costituzione e i componenti possono essere confermati.

3. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

      4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

5. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente la Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 4.

6. Le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche per le elezioni suppletive.

Art. 3.

(Audizioni e testimonianze).

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale.

2. Per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. In nessun caso per i fatti rientranti nei compiti della Commissione può essere opposto il segreto di Stato o il segreto di ufficio.

3. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

4. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

1. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 1 siano coperti da segreto.

3. La Commissione può ottenere, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materia attinente alle finalità della presente legge.

4. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copie di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

5. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni parlamentari di inchiesta, detto segreto non può essere opposto alla Commissione di cui alla presente legge.

6. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

Art. 5.

(Segreto).

1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, commi 2 e 6.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonde in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione.

Art. 6.

(Organizzazione interna).

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dell'attività di inchiesta. Ciascun componente può proporre la modifica delle disposizioni regolamentari.

2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione può avvalersi anche dell'apporto di almeno un magistrato e un dirigente dell'amministrazione dell'interno, autorizzati, con il loro consenso, rispettivamente dal Consiglio superiore della magistratura e dal Ministro dell'interno, su richiesta del presidente della Commissione.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

6. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso dell'attività di inchiesta.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


N. 1240

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati CIRINO POMICINO, BARANI, CATONE, FRANCESCO DE LUCA, DEL BUE, NARDI  

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'eventuale utilizzazione indebita o illecita delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni

 

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Presentata il 29 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Da tempo, come rilevato in questi giorni da tutti gli organi di informazione di ogni colore politico, c'è in Italia un uso delle intercettazioni telefoniche anomalo per quantità, pubblicazione ed omissioni, fenomeni che rappresentano tutti insieme una grande questione democratica.

Sulla quantità di intercettazioni non c'è chi non veda la differenza con altre grandi democrazie che pure sono sottoposte a una continua offensiva terroristica (Stati Uniti e Inghilterra). Siamo il Paese più «intercettato» e contestualmente siamo, tra gli Stati membri dell'Unione europea, quello con più forte insediamento della criminalità organizzata, due fenomeni difficilmente compatibili tra di loro. Non vorremmo semplicisticamente ritenere che mentre si ascolta la società civile o persone responsabili di illeciti certamente da perseguire, ma decisamente meno pericolosi sul piano sociale, vi sia una sorta di lassismo verso la criminalità organizzata e la sua capacità di permeare i gangli del sistema istituzionale ed economico. Sappiamo che su questo terreno analisi semplicistiche sono pericolose almeno quanto l'indifferenza verso ciò che sta succedendo sul piano delle intercettazioni telefoniche.

In secondo luogo, non possiamo che essere allarmati per quanto viene reso pubblico anche con riferimento a conversazioni di persone che non sono oggetto di procedimenti giudiziari o di parlamentari della Repubblica. Tutto ciò turba non solo la vita dell'intera società che si sente «ascoltata», ma, spesso, anche i mercati finanziari, con impropri vantaggi e svantaggi dei rispettivi protagonisti, nonché l'ordinato svolgersi della vita democratica.

In terzo luogo, abbiamo sufficiente avvertenza di come ci siano, in alternativa a superficiali pubblicazioni, anche gravi occultamenti di conversazioni intercettate.

Dinanzi a considerazioni di questo genere, senza volere né enfatizzare né sottovalutare, le Camere non possono non dare alla società nazionale un'oggettiva raccolta di informazioni e un'altrettanto oggettiva valutazione, indicando eventuali possibili rimedi. Sappiamo bene che non può né deve essere in discussione lo strumento delle intercettazioni telefoniche, che restano essenziali per le indagini giudiziarie, ma neanche è possibile accettare che questa esigenza sia lo scudo dietro il quale avviene di tutto e di più. Per tali motivi riteniamo urgente ed essenziale l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intercettazioni, in particolare, ma non solo, telefoniche, affinché il Parlamento possa dare risposte certe e in tempi rapidi all'opinione pubblica.



 


proposta di legge

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Art. 1.

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno dell'eventuale utilizzazione illecita o indebita delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni effettuate nell'ambito di procedimenti giudiziari, di seguito denominata «Commissione».

Art. 2.

      1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. Nella prima riunione, convocata dal Presidente del Senato della Repubblica, la Commissione elegge il proprio presidente, due vicepresidenti e due segretari.

      2. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.

Art. 3.

      1. La Commissione:

          a) nel rispetto delle relative competenze, procede a una verifica dell'applicazione della legislazione vigente al fine di accertare il grado di effettiva tutela, nell'ambito della pratica investigativa ordinaria, dei diritti costituzionalmente garantiti delle persone direttamente o indirettamente coinvolte nelle intercettazioni;

          b) nel rispetto delle relative competenze, valuta la complessiva efficienza e correttezza dell'azione svolta, nella pratica investigativa, dagli organi giudiziari preposti alla valutazione dei presupposti giustificativi delle autorizzazioni delle intercettazioni, per ciò che concerne la sussistenza dei gravi indizi di reato e l'indispensabilità dell'intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini, secondo quanto prescritto dall'articolo 267 del codice di procedura penale;

          c) valuta se sia opportuno promuovere modifiche legislative al fine di prevenire e meglio reprimere il fenomeno della pubblicazione dei verbali di polizia giudiziaria e delle trascrizioni delle intercettazioni non ancora rese accessibili dall'autorità giudiziaria, in violazione dell'articolo 684 del codice penale;

          d) verifica in quali casi e sulla base di quali convenzioni l'effettuazione delle intercettazioni sia affidata a strutture private e l'uso che tali strutture ne fanno;

          e) accerta se e quanto sia diffusa la pratica di riportare in provvedimenti giudiziari il testo di intercettazioni di persone non sottoposte a procedimenti giudiziari;

          f) verifica se e quanto sia diffusa la pratica di riportare il testo delle trascrizioni di conversazioni telefoniche nella motivazione di provvedimenti di archiviazione o di proscioglimento, rendendole così conoscibili;

          g) accerta gli oneri complessivamente sostenuti per l'attività di intercettazione a partire dal 1995;

          h) accerta se si siano verificate omissioni e cancellazioni di trascrizioni di intercettazioni contenenti notizie di reati poi non perseguiti;

          i) accerta la reale efficacia dello strumento delle intercettazioni nei procedimenti penali, in particolare in relazione al numero di procedimenti penali, nei quali sono state eseguite intercettazioni, che si sono conclusi negli ultimi dieci anni con sentenze di condanna.

 

Art. 4.

      1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

      2. La Commissione può ottenere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto.

      3. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 2 siano coperti da segreto.

      4. Ferme restando le competenza dell'autorità giudiziaria, per le audizioni davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

      5. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

Art. 5.

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere atti di inchiesta oppure di tali atti vengono a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno, approvato dalla Commissione stessa a maggioranza dei tre quinti dei componenti prima dell'inizio dei lavori.

      2. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

      3. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

      4. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

      1. La Commissione conclude i propri lavori nel termine di un anno dal suo insediamento. Entro il mese successivo la Commissione presenta al Parlamento una relazione sulle risultanze delle indagini.

 

 


N. 1277

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati  BUEMI, VILLETTI, BOSELLI, ANTINUCCI, BELTRANDI, BUGLIO, CREMA, D'ELIA, DI GIOIA, MANCINI, MELLANO, ANGELO PIAZZA, PORETTI, SCHIETROMA, TURCI, TURCO, BARANI, DEL BUE, NARDI

¾

 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle intercettazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali

 

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Presentata il 4 luglio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presentazione di questa proposta di legge nasce dalla necessità di fare chiarezza in un campo, quello delle intercettazioni, che rischia di annullare il diritto alla privacy di ogni cittadino. Non si tratta ovviamente di mettere in discussione gli importanti risultati ottenuti, anche attraverso le intercettazioni, nella lotta alla criminalità e al terrorismo, ma di accertare l'uso che se ne è fatto e l'utilità e i costi per la comunità. Il rischio che, per via dei controlli incrociati, ogni cittadino possa essere intercettato, con palese violazione della sua libertà, senza che sia un criminale, pone degli enormi interrogativi in un Paese democratico. Il fatto che, a seguito della pubblicazione di intercettazioni, molti cittadini siano stati dati in pasto all'opinione pubblica, ancor prima che si definissero le loro eventuali responsabilità penali, è inammissibile e, al di là dei giudizi di merito che si possono dare su una classe dirigente che certo non brilla per dirittura morale, rimane il nodo di fondo: è fondamentale accertare l'uso e la reale necessità delle intercettazioni stesse.

La libertà dell'individuo è l'asse centrale di ogni società liberale e, pur essendo importante assicurare la sicurezza dello Stato, la limitazione della stessa, senza che vi sia un controllo, rischia di far vacillare lo stesso concetto di democrazia e di mettere in discussione i diritti costituzionali dei singoli cittadini.

Ogni cittadino può stabilire il proprio stile di vita in piena autonomia, con l'unico obbligo di non infrangere le leggi dello Stato e di non ledere l'altrui libertà.

Su questi temi, vi è e continuerà ad esservi un amplissimo dibattito in tutto il mondo, visti gli enormi passi avanti compiuti dalla tecnologia in questo campo; ciò non toglie che i princìpi fondanti di una democrazia debbano avere da parte della politica la giusta attenzione e il giusto controllo, affinché non siano travalicati i limiti stabiliti dallo stesso diritto giuridico alla privacy.

Non si contano più gli interventi del Garante per la protezione dei dati personali, che, pur possedendo mezzi limitati, ha richiamato sia gli editori sia le stesse autorità giudiziarie a non violare la riservatezza, la dignità e l'identità personale, nonché il diritto alla protezione dei dati personali. Così come lo stesso Garante è intervenuto nei confronti dei gestori telefonici interessati all'esecuzione di intercettazioni autorizzate dall'autorità giudiziaria, affinché fossero forniti informazioni e documenti utili ad una piena valutazione delle modalità con le quali vengono svolte, a qualunque titolo, attività connesse con le intercettazioni di comunicazioni sia telefoniche, sia informatiche o telematiche, sia ambientali. Non può, in questa situazione, non apparire anomalo che la Tim, arrivata alla soglia delle 5.000 linee intercettate, abbia richiesto, al Governo precedente, nuovi fondi per ampliarle a 7.000 e che l'Associazione degli operatori di telefonia fissa e mobile (l'ASSTEL) abbia richiesto direttamente allo Stato di farsi carico dei costi degli interventi strutturali necessari per garantire l'ascolto delle conversazioni private.

Tutto ciò ci fa comprendere quanto si è dilatato e ampliato il fenomeno delle intercettazioni e, nello stesso tempo, deve richiamare l'attenzione del Parlamento e delle forze politiche, che devono poter comprendere fino in fondo, attraverso l'istituzione della Commissione di inchiesta prevista dalla presente proposta di legge, i mille aspetti che appaiono oscuri e che devono essere chiariti, soprattutto, a vantaggio dei diritti costituzionali dei singoli cittadini.

Non possiamo continuare a chiudere gli occhi, come eletti di questo Parlamento, su un fenomeno che ha assunto dimensioni preoccupanti, né limitarci a dichiarazioni di principio nel momento in cui vi è qualche caso clamoroso dato in pasto ai giornali; dobbiamo dare tutti, a qualsiasi schieramento politico si appartenga, un segnale politico forte. Per questo ci auguriamo che la proposta di legge riceva la giusta attenzione, proprio perché essa non vuole favorire una parte politica a discapito dell'altra, ma vuole riaffermare princìpi universali validi per tutti i cittadini.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e compiti).

      1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni telefoniche, informatiche, telematiche o ambientali effettuate nell'ambito di procedimenti giudiziari, di seguito denominate «intercettazioni».

      2. La Commissione, in particolare, ha il compito di accertare:

          a) il numero, i motivi e la durata media delle intercettazioni, suddivise per territorio e per tipologia di reato, evidenziando le tipologie di reato per le quali sono state richieste e quelle emerse nelle sentenze definitive che hanno accertato l'esistenza del reato;

          b) gli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'effettuazione delle intercettazioni negli ultimi dieci anni;

          c) i meccanismi e le responsabilità che rendono possibile la diffusione dei contenuti delle medesime intercettazioni, con particolare riferimento a quelle che non presentano profili di rilevanza penale, la cui diffusione rappresenta una palese violazione del diritto alla riservatezza dei cittadini;

          d) le modalità esecutive, organizzative e logistiche con cui le società private, a ciò autorizzate dall'autorità giudiziaria, effettuano le intercettazioni.

      3. La Commissione formula eventuali proposte per evitare un uso improprio delle intercettazioni.

      4. La Commissione riferisce al Parlamento sull'attività svolta al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno.

      5. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione).

      1. La Commissione è composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente almeno in un ramo del Parlamento.

      2. Il Presidente del Senato della Repubblica e il Presidente della Camera dei deputati, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convocano la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

      3. L'ufficio di presidenza, composto da un presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto dai componenti della Commissione a scrutinio segreto. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

      4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. In caso di parità di voti si procede ai sensi del comma 3.

Art. 3.

(Audizioni a testimonianza).

      1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

      2. Per i segreti di Stato, di ufficio e professionale si applicano le norme vigenti.

      3. Gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni.

Art. 4.

(Richiesta di atti e documenti).

      1. La Commissione può richiedere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto.

      2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

Art. 5.

(Segreto).

      1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

      2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1 è punita a norma dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna).

      1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

      2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

      3. La Commissione può avvalersi, nello svolgimento delle sue funzioni, dell'apporto di esperti, di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di qualsiasi dipendente pubblico. Ai fini dell'opportuno coordinamento con le strutture giudiziarie, militari e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di un magistrato designato dal Ministro della giustizia e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno designato dal Ministro dell'interno.

      4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro.

      5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

Art. 7.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.