Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento giustizia
Titolo: Concordato delle persone fisiche insolventi - A.C. 412
Riferimenti:
AC n. 412/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 22
Data: 17/07/2006
Descrittori:
CONCORDATO PREVENTIVO   DEBITI
FAMIGLIA     
Organi della Camera: II-Giustizia


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Concordato delle persone
fisiche insolventi

A.C. 412

 

 

 

 

 

 

n. 22

 

 

17 luglio 2006

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento giustizia

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file: File: GI0023.doc

 

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico  5

§      Formulazione del testo  6

Schede di lettura

§      Contenuto della proposta di legge  9

Progetto di legge

§      A.C. 412, (on. D’Agrò ed altri), Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori23

Riferimenti normativi

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. (art. 101) (ex 66)37

§      L. 7 marzo 1996, n. 108. Disposizioni in materia di usura. (art. 15)41

§      L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. (art. 22)43

§      D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229. (art. 137)46

 

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

412

Titolo

Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Diritto civile

Iter al Senato

No

Numero di articoli

15

Date

 

§    presentazione alla Camera

3 maggio 2006

§    annuncio

4 maggio 2006

§    assegnazione

10 luglio 2006

Commissione competente

II Commissione (Giustizia)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), X, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Allo scopo di fornire una risposta alle difficoltà finanziarie in cui spesso molte famiglie vengono a trovarsi, la proposta di legge A.C 412 (Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori), prevede e disciplina una particolare forma di concordato che i soggetti in situazione di insolvenza possono concludere con i creditori; trattandosi di una risposta specifica ad esigenze peculiari, la proposta definisce una serie di presupposti ed una particolare procedura per accedere al concordato, individuando alcuni enti abilitati a ricevere e vagliare le domande relative ed istituendo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento: sia gli enti che la citata commissione svolgono funzioni di assistenza durante la fase di ammissione e di esecuzione del concordato.

Relazioni allegate

Si tratta di una proposta di legge di iniziativa parlamentare, corredata, pertanto, della sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Il provvedimento è diretto a definire e disciplinare una particolare forma di concordato che le persone fisiche insolventi possono concludere con i propri creditori. Poiché viene introdotto un istituto nuovo nel nostro ordinamento, il progetto di legge non interviene a modificare disposizioni legislative vigenti; tuttavia, trattandosi di una procedura che, sia pure caratterizzata da presupposti e contenuti particolari, presenta una natura analoga a quella delle procedure esecutive (disciplinate dal codice di procedura civile) o concorsuali (disciplinate dal R.D. 267/42), incidente, come tale, sui diritti soggettivi dei soggetti coinvolti, si giustifica l’intervento con lo strumento legislativo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La base giuridica del provvedimento appare riconducibile all’articolo 117, comma 2, lettera l (giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale;) dettando nuove norme in tema di ordinamento civile, materia spettante alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 15 della proposta di legge demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’adozione del regolamento di attuazione della legge.

Coordinamento con la normativa vigente

Introducendo un nuovo istituto nel nostro ordinamento, la proposta di legge in esame non interviene a modificare disposizioni legislative vigenti bensì a dettare un autonoma disciplina con presupposti e contenuti specifici.

Formulazione del testo

Per le osservazioni alla formulazione del testo si fa rinvio al contenuto della scheda di lettura.

 


Schede di lettura

 


Contenuto della proposta di legge

Allo scopo di fornire una risposta alle difficoltà finanziarie in cui spesso molte famiglie vengono a trovarsi, la proposta di legge A.C 412 (Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l’istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori, D’Agrò ed altri), prevede e disciplina una particolare forma di concordato che i soggetti in situazione di insolvenza possono concludere con i creditori; trattandosi di una risposta specifica ad esigenze peculiari, la proposta definisce una serie di presupposti ed una particolare procedura per accedere al concordato, individuando alcuni enti  abilitati a ricevere e vagliare le domande relative ed istituendo, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali una Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento: sia gli enti che la citata commissione svolgono funzioni di assistenza durante la fase di ammissione e di esecuzione del concordato.

La proposta si compone di 15 articoli.

Venendo più specificamente all’esame delle singole disposizioni, l’articolo 1 ha una funzione definitoria, esplicitando il significato delle espressioni utilizzate ed indicando contestualmente le finalità della nuova disciplina. Scopo delle nuove disposizioni (comma 1) è quello di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie, consentendo alle persone fisiche insolventi di raggiungere un concordato con i propri creditori. Emerge dalla formulazione letterale della disposizione, costituendo un corollario della finalità peculiari del nuovo istituto destinato alle famiglie, che ad avvalersi di questa forma di concordato sono ammesse soltanto le persone fisiche (e non le persone giuridiche o le società). Vengono successivamente definite le nozioni di sovraindebitamento, insolvenza (comma 2), concordato con i creditori (comma 3). Con l’espressione sovraindebitamento il legislatore intende riferirsi ad una situazione di difficoltà non temporanea all’adempimento delle obbligazioni assunte mediante il ricorso ai propri redditi e beni mobili ed immobili. Deve pertanto trattarsi di una difficoltà non occasionale od episodica al regolare adempimento, alla quale il soggetto non possa comunque far fronte mediante i propri redditi o beni mobili ed immobili ( ad esempio ottenendo un prestito garantito). Con l’espressione insolvenza, che è la situazione in cui deve trovarsi la persona fisica richiedente l’accesso alla particolare procedura, si fa riferimento all’incapacità di quest’ultima di far fronte ai debiti contratti per esigenze diverse a quelle attinenti all’attività lavorativa svolta. Si tratterà quindi di esigenze relative a necessità familiari o domestiche.

Il legislatore chiarisce infine che l’espressione concordato con i creditori, si fa riferimento ad un piano di ristrutturazione dei debiti della persona fisica insolvente e sovraindebitata, approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori; è tuttavia necessario che la citata quota di creditori rappresenti almeno i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti.  

Viene inoltre sancita (comma 4) la cumulabilità della nuova procedura con benefici ed istituti già esistenti – non però con le procedure concorsuali di cui al R.D. 267/42, cfr. articolo 2 pdl -, tra i quali viene espressamente citato il Fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura di cui all’articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), nonché la sua compatibilità (comma 5) con eventuali accordi diretti tra la persona insolvente ed i suoi creditori.

 

Va ricordato che l’articolo 15 della legge 108/96 ha istitutito presso il Ministero del tesoro il «Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura» di entità pari a lire 300 miliardi, da costituire con quote di 100 miliardi di lire per ciascuno degli anni finanziari 1996, 1997 e 1998. Il Fondo dovrà essere utilizzato quanto al 70 per cento per l'erogazione di contributi a favore di appositi fondi speciali costituiti dai confidi (di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269), e quanto al 30 per cento a favore delle fondazioni ed associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura (di cui al successivo comma 4).

I contributi di cui al comma 1 possono essere concessi ai Confidi alle seguenti condizioni:

a) che essi costituiscano speciali fondi antiusura, separati dai fondi rischi ordinari, destinati a garantire fino all'80 per cento le banche e gli istituti di credito che concedono finanziamenti a medio termine e all'incremento di linee di credito a breve termine a favore delle piccole e medie imprese a elevato rischio finanziario, intendendosi per tali le imprese cui sia stata rifiutata una domanda di finanziamento assistita da una garanzia pari ad almeno il 50 per cento dell'importo del finanziamento stesso pur in presenza della disponibilità dei Confidi al rilascio della garanzia;

b) che i contributi di cui al comma 1 siano cumulabili con eventuali contributi concessi dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Il Ministro del tesoro, sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, determina con decreto i requisiti patrimoniali dei fondi speciali antiusura di cui al comma 2 e i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti dei fondi medesimi.

Le fondazioni e le associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura sono iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro. Lo scopo della prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, deve risultare dall'atto costitutivo e dallo statuto.

Il Ministro del tesoro, sentiti il Ministro dell'interno ed il Ministro per gli affari sociali, determina con decreto i requisiti patrimoniali delle fondazioni e delle associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura ed i requisiti di onorabilità e di professionalità degli esponenti delle medesime fondazioni e associazioni.

 Le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura prestano garanzie alle banche ed agli intermediari finanziari al fine di favorire l'erogazione di finanziamenti a soggetti che, pur essendo meritevoli in base ai criteri fissati nei relativi statuti, incontrano difficoltà di accesso al credito.

 Fatte salve le riserve di attività previste dalla legge, le fondazioni e le associazioni per la prevenzione del fenomeno dell'usura esercitano le altre attività previste dallo statuto.

L’articolo 2 definisce i presupposti necessari per poter accedere alla particolare procedura di concordato. Viene richiesto, in particolare, il possesso alcuni requisiti, negativi o positivi, da parte della persona fisica (o delle persone fisiche in caso di domanda congiunta) che presenta la domanda, vale a dire:

§         la mancata sottoposizione alle procedure concorsuali ordinarie di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni;

 

Si tratta del fallimento, del concordato preventivo, della liquidazione coatta amministrativa e dell’amministrazione controllata: quest’ultima, tuttavia, non potrà più essere iniziata a partire dal 16 luglio 2006, data di entrata in vigore del decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, che riformando l’intera materia delle procedure concorsuali, ha soppresso l’istituto dell’amministrazione controllata che non aveva trovato una grande applicazione.

La materia delle procedure concorsuali (disciplinate dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267), infatti,che, nelle precedenti legislature, non aveva subìto interventi di riforma organica, è stata significativamente innovata nel corso della XIV legislatura.

Alcune disposizioni urgenti, in ordine all’istituto della revocatoria e alle procedure di concordato preventivo, sono state dettate dall’articolo 2, commi 1, 2 e 2 bis, del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35[1], convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (v. scheda La novella alla legge fallimentare).

Quanto agli aspetti attinenti alla revocatoria, sono precisati i presupposti per l’esercizio dell’azione ed è inserito un regime di esenzioni. In materia di concordato preventivo, la novella modifica il titolo III del regio decreto n. 267 del 1942, aggiungendo il nuovo istituto degli “accordi di ristrutturazione”. In forza di tale nuovo istituto, al debitore è consentito di depositare un accordo raggiunto con i creditori che rappresentino almeno il 60 per cento dei crediti, allegandovi una relazione che garantisca l’attuabilità e l’idoneità dell’accordo ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. L’accordo diviene efficace trascorsi trenta giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese qualora né i creditori né alcun altro interessato vi si oppongano. Il provvedimento sostituisce inoltre i requisiti di meritevolezza per l’accesso al concordato. La relativa domanda di accesso dev’essere corredata da una serie di atti e indicazioni da parte del debitore. Viene inoltre modificato il ruolo del tribunale nella fase di ammissione al concordato preventivo, ed è stabilita una nuova disciplina per l’approvazione del concordato da parte dei creditori e per la relativa procedura.

Nella citata legge di conversione è stata altresì inserita una delegalegislativa per la riforma dell’intera materia delle procedure concorsuali. I princìpi e criteri direttivi per la modifica della disciplina del fallimento prevedono fra l’altro che sia valorizzato il ruolo del comitato dei creditori, siano specificate le competenze professionali dei curatori, s’intervenga sulla disciplina dell’azione revocatoria, sia privilegiata la continuazione dell’esercizio dell’impresa, venga modificata la disciplina del concordato fallimentare e introdotto il nuovo l’istituto dell’esdebitazione; prescrivono l’abrogazione dell’amministrazione controllata; in favore dei crediti di rivalsa verso il cessionario previsti dalle norme relative all’imposta sul valore aggiunto, se relativi alla cessione di beni mobili, è conferito il privilegio sulla generalità dei mobili del debitore con lo stesso grado del privilegio generale di cui agli articoli 2752 e 2753 del codice civile, cui tuttavia è posposto.

Sulla base della citata norma di delega è stato quindi emanato il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5[2] (v. scheda La novella alla legge fallimentare)  i cui principali profili di novità riguardano: l’estensione dei soggetti esonerati dall’applicabilità dell’istituto del fallimento; l’accelerazione delle procedure applicabili alle controversie relative; la valorizzazione del ruolo e dei poteri del curatore fallimentare e del comitato dei creditori (a fronte del ridimensionamento di quelli del giudice delegato); la conservazione delle componenti positive dell’impresa (beni produttivi e livelli occupazionali); l’introduzione della disciplina dell’esdebitazione, cioè la liberazione del debitore dai debiti residui nei confronti dei creditori in taluni casi di buona condotta; la riduzione delle ipotesi di incapacità del fallito allo scopo di agevolarne il reinserimento sociale.

La riforma, coerentemente con la normativa comunitaria, realizza il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti, e riconduce al concordato preventivo la disciplina della transazione in sede fiscale per insolvenza o assoggettamento a procedure concorsuali.

Allo scopo di consentire un graduale e progressivo adeguamento al rinnovato sistema concorsuale, le nuove norme, come sopra ricordato, trovano applicazione a tutte le procedure iniziate dopo il 16 luglio 2006 (vale a dire sei mesi dopo la pubblicazione in G.U. del D,lgs. 5/2006), mentre per le procedure pendenti a quella data resterà applicabile la normativa vigente.

 

§         la percezione di reddito o, comunque, la titolarità, anche solo parziale, di beni mobili o immobili;

§          la residenza nel territorio dello Stato italiano, o, in alternativa, la cittadinanza italiana, nel caso in cui il cittadino richiedente sia domiciliato o residente all’estero;

§         la “meritevolezza” sulla base di criteri definiti dal regolamento di attuazione della legge (articolo 15 della pdl) adottato con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

§         il trovarsi in una situazione di insolvenza o di difficoltà finanziaria non temporanea;

§         alcune caratteristiche dei rapporti obbligatori coinvolti: viene infatti richiesto che essi siano sorti in Italia, o comunque siano regolati dalla legge italiana, e che attengano ai bisogni della famiglia del sovraindebitato;  

§         la sottoscrizione della domanda, nel caso in cui i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, da parte di uno o più terzi, preferibilmente familiari del debitore, che prestino il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o parte dei loro beni mobili o immobili.   

 

L’articolo 3 istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento, alla quale vengono contestualmente attribuite le funzioni necessarie all’instaurazione ed allo svolgimento della procedura di concordato di nuova istituzione. Nel demandare al regolamento di attuazione la specificazione dettagliata dei compiti attribuiti alla Commissione, nonché i criteri di nomina dei suoi membri, la proposta di legge attribuisce direttamente alla stessa alcune funzioni:  

 

§         l’esame delle domande di accesso alla procedura, sottoposte alla commissione dagli enti abilitate a riceverle ai sensi del successivo articolo 4 (cfr. ultra)  competenti, a loro volta, a vagliare la sussistenza dei presupposti per l’accesso alla procedura ed a redigere una relazione da inviare alla commissione medesima;

§         l’instaurazione innanzi a sé di un contraddittorio, mediante la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, diretto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato (o i sovraindebitati) e i suoi creditori nonché con i terzi garanti;

§         proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;

§         la dichiarazione di chiusura della procedura di concordato;

§         il censimento dei soggetti ammessi alla nuova procedura nonché dei creditori degli stessi.

 

La Commissione è composta da otto membri, nominati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla base di alcuni criteri definiti dalla legge. Cinque membri, infatti, vengono nominati su proposta di alcune categorie di creditori  (del settore finanziario, assicurativo, della proprietà edilizia, dei programmi di utilità, e del settore fisco e previdenza), due su proposta degli enti e delle associazioni più rappresentativi dei soggetti sovraindebitati, e un rappresentante della Banca d’Italia con funzioni di presidente.

L’articolo 4 prevede che l’accesso alla procedura di concordato avvenga mediante presentazione di una domanda da parte del solo interessato (comma 1) ovvero congiuntamente da parte di coniugi, di condebitori o di debitore e garante (comma 4).

 

La domanda può essere presentata a uno dei seguenti “enti abilitati” (comma 2):

-       il segretariato sociale del comune in cui il soggetto ha la residenza (art. 22, co. 4, lett. a), l. 328/2000);

Il segretariato sociale è un servizio gratuito che fornisce informazioni e consulenza sui servizi sociali, assistenziali, educativi e sanitari, pubblici e privati, disponibili sul territorio; è organizzato dai Municipi, dai Comuni, dalle Regioni e da alcune ASL, ed anche dai patronati, dalle organizzazioni di solidarietà e dai centri sociali per anziani. Secondo quanto delineato dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2001-2003, il segretariato sociale fornisce in particolare informazioni su: lavoro e l'orientamento professionale; istruzione e i servizi scolastici (refezione, borse di studio, doposcuola, ecc.); servizi della sicurezza sociale (assistenza, previdenza e sanità); servizi per il tempo libero (attività sportive, ricreative, culturali, vacanze, ecc.); facilitazioni per gli alloggi; aziende private che erogano servizi a pagamento, le loro tariffe e le caratteristiche dei servizi erogati; regole per accedere ai servizi.

Il segretariato sociale aiuta anche a svolgere le pratiche burocratiche per accedere ai contributi economici ed ai servizi sociali previsti ed offre sostegno nelle procedure per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

-       le fondazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, anche attraverso forme di tutela, assistenza ed informazione, iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro (art. 15, l. 108/1996);

-       le associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale, iscritte in apposito elenco tenuto dal Ministero delle attività produttive (art. 137, d.lgs 206/2005).

 

Nella domanda la persona fisica sovraindebitata deve indicare la composizione del nucleo familiare e deve allegare (comma 3):

-       certificato di stato di famiglia;

-       documenti riguardanti i rapporti obbligatori;

-       elenco relativo ai debiti non ancora estinti;

-       elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia;

-       elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà del richiedente, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

Inoltre, alla domanda possono essere allegate (comma 5):

-       le dichiarazioni di terzi che accettano di svolgere la funzione di garanti, sottoscrivendo il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori;

-       l’elenco dei beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l’esecuzione del concordato.

 

Ai sensi dell’articolo 5, spetta all’ente abilitato operare l’istruttoria sulla completezza e sul merito della domanda, trasmettendo – entro 30 giorni (comma 2) – alla Commissione nazionale di cui all’articolo 3 il fascicolo completo di documentazione, relazione e parere sulla sussistenza delle condizioni per l’instaurazione della procedura di concordato (comma 1).

 

L’articolo 6 della proposta in commento individua le fattispecie delittuose connesse alla richiesta di procedura di concordato: è punito con la reclusione fino a un anno e con la multa di 5.160 euro (comma 4) il sovraindebitato che:

-       rilascia indicazioni e attestazioni false e mendaci; omette notizie; non produce la documentazione richiesta (comma 1 e 2);

-       non dà immediata notizia di eventuali poste attive sopravvenute (comma 3).

Il comma 5 obbliga colui che propone la domanda di concordato a non aggravare la sua posizione debitoria dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura.

In merito si osserva che la proposta di legge non individua le sanzioni cui incorre il debitore per la violazione dell’obbligo.

L’articolo 7 disciplina l’instaurazione della procedura di concordato.

In particolare, il primo comma prevede che la Commissione nazionale, sulla base dell’istruttoria espletata e del parere reso dall’ente abilitato che ha ricevuto la domanda ai sensi dell’articolo 5, valuti preliminarmente se la domanda di accesso alla procedura sia accoglibile. Quindi, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda, la stessa Commissione decide se instaurare la procedura e, nel caso positivo, comunica formalmente al debitore insolvente e ai suoi creditori l’accoglimento della domanda. 

L’esistenza della procedura, oltre che mediante i mezzi di conoscenza legale, è resa pubblica anche attraverso un’apposita pubblicazione nel bollettino della Commissione (comma 2).

Al riguardo, si segnala che la proposta di legge indica genericamente i mezzi di conoscenza legale che possono essere utilizzati dalla Commissione per rendere nota l’esistenza della procedura, senza specificarne la tipologia[3].

La procedura di concordato può essere instaurata se accetta di parteciparvi almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti. Affinché tale procedura possa essere correttamente instaurata, è quindi necessario che sussistano due condizioni: a) i creditori consenzienti devono costituire il 70 per cento del numero complessivo dei creditori; b) i creditori di cui al precedente punto a) devono rappresentare almeno i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti (comma 3).

 

L’articolo 8 contiene alcune disposizioni relative ai rapporti tra la nuova procedura in esame ed eventuali procedure esecutive a carico del sovraindebitato, disponendo, in particolare, la sospensione di queste ultime.

Il primo comma stabilisce che, ove la domanda di accesso alla procedura di concordato sia accolta, e sussistano una o più procedure esecutive a carico del sovraindebitato non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale chiede al giudice competente di sospendere l’esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

 

Una disposizione analoga è dettata dall’articolo 168 del citato Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, in tema di concordato preventivo. Tale disposizione stabilisce, infatti, che: “Dalla data della presentazione del ricorso e fino al passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato, i creditori per titolo o causa anteriore al decreto non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive sul patrimonio del debitore”.

 

La norma in esame prevede, quindi, che la Commissione nazionale possa chiedere al giudice dell’esecuzione la sospensione del procedimento, nei casi in cui le procedure esecutive a carico del sovraindebitato non si siano ancora concluse con un provvedimento di assegnazione.

 

Va ricordato tuttavia che nella procedura espropriativa di cui agli articoli 483 e ss. c.p.c., il creditore pignorante e i creditori intervenuti nella procedura espropriativa, purché muniti di titolo esecutivo, possono fare istanza per la vendita dei beni esecutati (articolo 503 c.p.c.) o per la loro assegnazione in pagamento (articolo 505 c.p.c.). Il giudice con ordinanza dispone la vendita o l’assegnazione dei beni medesimi[4]

 

Pertanto il riferimento della norma ad un provvedimento di assegnazione potrebbe non essere sufficiente ad indicare le possibili deliberazioni che il giudice dell’esecuzione può assumere.

 

Il secondo comma contempla, invece, l’ipotesi in cui una procedura esecutiva sia instaurata dopo che è stata presentata dal sovraindebitato la domanda di accesso al concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura. In tal caso viene previsto che la Commissione sia informata in modo da chiedere al giudice la sospensione dell’esecuzione.

Dalla formulazione letterale della disposizione non appare chiaro se l’onere di informare la Commissione nazionale sia da imputare al sovraindebitato.

Il terzo comma fissa la durata del periodo di sospensione delle procedure di esecuzione a carico del sovraindebitato: in particolare, la disposizione prescrive che le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l’esecuzione dell’accordo.

 

L’articolo 9 contiene una articolata regolamentazione del concordato con i creditori.

Ai sensi del primo comma del citato articolo, la Commissione nazionale propone al sovraindebitato e ai suoi creditori un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie. La proposta di concordato, elaborata anche con l’ausilio di esperti e sulla base di una valutazione che tenga conto dei criteri indicati nel regolamento di attuazione di cui all’articolo 15, è formulata dalla Commissione nazionaleentro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato. L’accordo in questione prevede una delle seguenti ipotesi:

a)      rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;

b)      riduzione dei crediti;

c)      rateizzazione dei crediti;

d)      ordine di priorità nell’adempimento delle obbligazioni;

e)      cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

Il secondo comma prevede che la Commissione nazionale fissa il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale l’accordo (tra i creditori aderenti e il sovraindebitato) deve essere eseguito. Tale accordoè finalizzato a garantire l’estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali.

Ai sensi del terzo comma, il concordato deve essere approvato da tutti i creditori partecipanti alla procedura pari al 70 per cento dei creditori che rappresentino almeno i tre quarti dell’ammontare complessivo dei crediti. Tale disposizione richiama i quorum riportati all’articolo 7, comma 3, secondo il quale, ai fini dell’instaurazione della procedura di concordato, è richiesto il consenso di tanti creditori che rappresentino il 70 per cento del numero complessivo dei creditori stessi e i tre quarti dell’ammontare dei crediti.

In proposito va rilevato che, poiché il quorum richiesto dalla proposta di legge per l’accesso alla particolare procedura di concordato è già stabilito dall’articolo 7, comma 3, il riferimento al quorum medesimo contenuto nel terzo comma dell’articolo 9 in esame appare ultroneo.

La stipulazione del concordato consente ai creditori (partecipanti alla procedura) di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell’articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni (comma 4).

 

In proposito va rilevato che il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, intitolato “Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi”, disciplina, in modo organico, la materia delle imposte sui redditi. Il decreto legislativo del 12 dicembre 2003, n. 344, nel riordinare la materia, ha rinumerato gran parte degli articoli del citato testo unico. L’originario articolo 66, comma 3, è stato quindi sostituito dal nuovo articolo 101, comma 5, primo periodo, il quale recita: “Le perdite di beni di cui al comma 1, commisurate al costo non ammortizzato di essi, e le perdite su crediti sono deducibili se risultano da elementi certi e precisi e in ogni caso, per le perdite su crediti, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. Conseguentemente, la disposizione richiamata dalla proposta di legge in esame sembrerebbe essere quella di cui al nuovo articolo 101, comma 5, primo periodo, del Testo unico delle imposte sui redditi, nella parte in cui prevede che “le perdite su crediti sono in ogni caso deducibili se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali”. 

 

L’articolo 10 disciplina gli obblighi dei terzi garanti.

L’unico comma del suddetto articolo prevede che ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovraindebitato, o sovraindebitati, e creditori deve indicare l’entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l’intero debito. La norma costituisce in capo al terzo, che intenda garantire solo in parte l’obbligazione principale, l’onere di indicare l’entità del debito garantito. Viceversa, in assenza di indicazioni da parte del terzo garante, all’atto della sottoscrizione, l’obbligazione di garanzia si intende riferita all’intero ammontare dell’obbligazione principale.

 

In materia di garanzia delle obbligazioni, va ricordato che l’ordinamento prevede, accanto alla garanzia generica costituita dal patrimonio del debitore (art. 2740 del Codice civile), forme di garanzia specifiche: le garanzie reali (pegno, ipoteca e privilegio), che vincolano determinati beni al soddisfacimento dell’obbligazione, e le garanzie personali, quali la fideiussione. Quest’ultima si configura allorché un soggetto, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l'adempimento di un'obbligazione altrui (art. 1936 c.c.). Il debitore e il fideiussore divengono così obbligati in solido, e il creditore, salvo diverse pattuizioni, può richiedere l'adempimento dell'obbligazione all'uno o all'altro, indifferentemente.

Con riferimento all’oggetto ed ai limiti dell’obbligazione del garante, l’articolo 1941 del Codice civile prevede una disposizione di carattere generale, in base alla quale la fideiussione, pur non potendo eccedere ciò che è dovuto dal debitore,può essere prestata “per una parte soltanto del debito o a condizioni meno onerose”. Ove l’obbligazione di garanzia dovesse eccedere il debito o essere contratta a condizioni più onerose, essa resta valida nei limiti dell'obbligazione principale.

 

L’articolo 11 contiene alcune disposizioni relative all’efficacia del concordato.

Il primo comma stabilisce che la sottoscrizione del concordato, da parte del sovraindebitato, di tutti i creditori e degli eventuali terzi garanti,determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura.

 

La novazione è disciplinata agli articoli 1230 e seguenti del Codice civile nella Sezione I (Della novazione) del Capo IV (Dei modi di estinzione delle obbligazioni di versi dall’adempimento) del Titolo I (Delle obbligazioni in generale) del Libro IV (Delle obbligazioni). Il legislatore ha codificato due tipi di novazione: oggettiva e soggettiva.

L’articolo 1230, che contempla la novazione oggettiva, prevede che “l'obbligazione si estingue quando le parti sostituiscono all'obbligazione originaria una nuova obbligazione con oggetto o titolo diverso” (primo comma). Secondo la giurisprudenza, la novazione oggettiva si configura come un contratto estintivo e costitutivo di obbligazioni, caratterizzato dalla volontà ("animus novandi") e dal comune interesse ("causa novandi") delle parti di sostituire ad un'obbligazione originaria (che si estingue) un'obbligazione nuova (che si costituisce), e, quindi, ne sono elementi essenziali l'"animus novandi", che, rispecchiando lo specifico intento negoziale dei contraenti, dev'essere in concreto provato, e l'"aliquid novi", inteso come mutamento sostanziale dell'oggetto della prestazione o del titolo del rapporto (Corte di Cassazione sez. civ. II, sent. n. 1676 del 7 marzo 1983).

La novazione soggettiva ricorre, invece, ai sensi dell’articolo 1235 del Codice civile, “quando un nuovo debitore è sostituito a quello originario che viene liberato”. In tal caso, si osservano le norme contenute nel capo VI del titolo I, relative alla delegazione, all’espromissione ed all’accollo.

 

La condizione, cui la citata disposizione subordina la novazione dei rapporti obbligatori pregressi, è evidentemente costituita dall’adempimento delle obbligazioni assunte nel concordato.

Il secondo comma, infatti, precisa che il mancato rispetto dell’accordo, nei confronti di uno o più creditori, fa rivivere le obbligazioni originarie. La reviviscenza delle obbligazioni originarie non pregiudica, tuttavia, gli effetti dei pagamenti già avvenuti. Nel caso in cui l’accordo abbia ricevuto integrale attuazione, si verifica, invece, l’estinzione delle obbligazioni originarie.

 

L’articolo 12, composto da un unico comma, disciplina la procedura di modifica del concordato.

In particolare, esso prevede che, ove ricorrano gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, il sovraindebitato deve comunicare tempestivamente tale circostanza alla Commissione nazionale.  Quest’ultima, dopo avere informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all’accordo.

Tale disposizione subordina, quindi, la possibilità di apportare modifiche al concordato alla sussistenza di gravi motivi sopravvenuti (alla stipula dell’accordo). Essa specifica, inoltre, che i motivi addotti devono essere tali da determinare l’impossibilità, per il sovraindebitato o per i terzi garanti, di adempiere alle obbligazioni assunte, assegnando alla Commissione nazionale il compito di verificare la possibilità di eventuali modifiche all’accordo.

 

L’articolo 13, suddiviso in due commi, disciplina il controllo sull’esecuzione del concordato.

Al fine di assicurare il buon esito della procedura, l’ente che ha ricevuto la domanda di accesso al concordato ai sensi dell’articolo 5 provvede al controllo ed all’assistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dell’accordo (comma 1).

L’ente medesimo riferisce, con periodicità semestrale, sull’attività di controllo esercitata, inviando una apposita relazione alla Commissione nazionale, che la trasmette tempestivamente ai creditori (comma 2).

 

L’articolo 14  disciplina la chiusura della procedura di concordato.

In particolare, il primo comma prevede che la Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura di concordato dopo aver verificato la sussistenza di una nelle seguenti circostanze:

a)      puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato;

b)      mancato rispetto dell’accordo nei confronti di uno o più creditori;

c)      ipotesi previste all’articolo 6.

 

Alla luce del richiamo all’articolo 6, si deve ritenere che la chiusura della procedura di concordato possa essere dichiarata dalla Commissione nazionale, oltre che nelle suddette ipotesi, anche nei seguenti casi:

1.       violazione da parte del sovraindebitato, all’atto della presentazione della domanda di accesso alla procedura, dell’obbligo di produrre tutta la documentazione in suo possesso, di non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e di attestare il vero (articolo 6, comma 1);

2.       rilascio da parte del sovraindebitato di indicazioni ed attestazioni false e mendaci, nonché omissione di notizie o mancata produzione della documentazione riguardante lo stato attivo e passivo (articolo 6, comma 2);

3.       omessa comunicazione da parte del sovraindebitato all’ente abilitato al quale ha presentato domanda di poste attive sopravvenute nel suo patrimonio (articolo 6, comma 3);

4.       aggravamento da parte del sovraindebitato insolvente della sua posizione debitoria dopo la presentazione della domanda e nel corso della procedura di concordato (articolo 6, comma 5).

 

L’articolo 15 demanda al Ministro del lavoro e delle politiche sociali l’adozione, con decreto, del regolamento di attuazione della legge entro quattro mesi dall’entrata in vigore della legge stessa.

 


Progetto di legge

 


N. 412

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati D'AGRÒ, CIRO ALFANO, BELLOTTI, CRISCI, D'ALIA, FOGLIARDI, FORLANI, GRASSI, LENNA, LISI, LUCCHESE, MAZZOCCHI, RAISI, RUGGERI, TUCCI, ZANELLA

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Disposizioni per il superamento delle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, mediante l' istituzione della procedura di concordato delle persone fisiche insolventi con i creditori

 

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Presentata il 3 maggio 2006

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento delle famiglie, consentendo alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.

Per sovraindebitamento si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili, mentre per insolvenza si indica l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

Il concordato con i creditori è un piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti. In ogni caso per valutare se sussistono i presupposti per accedere alla procedura - e quindi trovare un accordo con i creditori - va tenuto conto non solo dei redditi e del patrimonio della persona fisica che propone la domanda di accesso, ma anche dei terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, i quali prestano il loro consenso ad assumere la veste di garanti nei confronti dei creditori del sovraindebitato con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

La procedura prevista dalla presente proposta di legge non impedisce alla persona fisica insolvente di ricercare direttamente con i diversi creditori un accordo per il ripianamento della situazione debitoria ed è cumulabile con i benefìci e con gli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori, la persona fisica, o le persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti: a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni, cosiddetta «legge fallimentare»; b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro-quota, di beni mobili o immobili; c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero; d) essere meritevole sulla base dei criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 della presente proposta di legge; e) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea. Per accedere alla procedura è, altresì, necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia.

Per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento è istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un'apposita Commissione nazionale, composta da otto membri, con i seguenti compiti: a) esaminare le domande di accesso alla procedura sottoposte alla Commissione nazionale dagli enti abilitati, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e redigere una relazione da inviare alla Commissione nazionale; b) instaurare innanzi a sè, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato, o i sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti; c) proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito; d) dichiarare la chiusura della procedura di concordato; e) censire i soggetti ammessi alla procedura di cui alla presente proposta di legge, nonché i creditori degli stessi.

Per quanto concerne l'accesso alla procedura, essa può essere attivata dalla persona fisica sovraindebitata attraverso la presentazione di una domanda, corredata dalla necessaria documentazione, agli enti abilitati a riceverla, ossia il segretariato sociale del comune in cui il soggetto ha la residenza, le fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 108 del 1996, e successive modificazioni, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.

Gli enti competenti a ricevere la domanda, dopo aver verificato la completezza della domanda e della documentazione allegata e dopo aver espletato l'istruttoria, elaborano una relazione per la Commissione nazionale, fornendo un parere sulla sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della procedura.

La Commissione nazionale, qualora ritenga accoglibile la domanda di accesso alla procedura e decida di instaurare la procedura, deve provvedere a darne comunicazione formale al debitore insolvente e ai suoi creditori.

Nel caso di accoglimento della domanda, se a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale può chiedere al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

Entro trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura, la Commissione nazionale deve proporre al sovraindebitato e ai suoi creditori un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie che prevede una delle seguenti ipotesi: a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali; b) riduzione o rateizzazione dei crediti; c) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni; d) cessione del credito a uno dei creditori partecipanti alla procedura. La Commissione nazionale stabilisce, altresì, il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali.

Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti, mentre il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

La Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato o dopo avere accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nei casi in cui il sovraindebitato venga meno agli obblighi previsti.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità e definizioni).

1. Al fine di porre rimedio alla situazione di sovraindebitamento delle famiglie è consentito alle persone fisiche insolventi il raggiungimento di un concordato con i creditori.

2. Per «sovraindebitamento» si intende una situazione di difficoltà non temporanea ad adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte facendo ricorso ai redditi e ai propri beni mobili e immobili; per «insolvenza» si intende l'incapacità della persona fisica a fare fronte ai debiti contratti per esigenze diverse da quelle attinenti all'attività lavorativa svolta.

3. Per «concordato con i creditori» si intende il piano di ristrutturazione dei debiti che deve essere approvato dal debitore e da almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

4. La procedura di concordato con i creditori è cumulabile con i benefìci e con gli istituti già esistenti, quali quelli volti alla prevenzione dell'usura e disciplinati dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni.

5. La procedura di concordato prevista dalla presente legge non impedisce alla persona fisica insolvente di ricercare direttamente con i diversi creditori un accordo per il ripianamento della situazione debitoria.

Art. 2.

(Presupposti per l'accesso alla procedura di concordato).

1. Ai fini dell'accesso alla procedura di concordato con i creditori la persona fisica, o le persone fisiche in caso di domanda congiunta, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) non essere soggetta alle procedure concorsuali previste dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni;

b) percepire reddito o essere titolare, anche solo pro-quota, di beni mobili o immobili;

c) risiedere nel territorio dello Stato italiano o essere cittadino italiano sebbene domiciliato o residente all'estero;

d) essere meritevole sulla base dei criteri individuati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15;

e) essere insolvente, ovvero trovarsi in una situazione di difficoltà finanziaria non temporanea.

2. Per accedere alla procedura di cui alla presente legge è altresì necessario che tutti i rapporti obbligatori siano sorti in Italia o siano comunque regolati dalla legge italiana e che si tratti di debiti contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato.

3. Nel caso in cui i beni del sovraindebitato non siano sufficienti a garantire un eventuale piano di rientro, presupposto per l'accesso alla procedura di concordato è che la domanda sia sottoscritta da uno o più terzi, preferibilmente appartenenti alla famiglia del sovraindebitato, che danno il loro consenso a partecipare alla procedura con tutti o con parte dei loro beni mobili o immobili.

Art. 3.

(Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento).

1. È istituita presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali la Commissione nazionale per la risoluzione delle situazioni di sovraindebitamento, di seguito denominata «Commissione nazionale», composta da otto membri nominati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui cinque su proposta delle seguenti categorie di creditori: settore finanziario, settore assicurativo, settore della proprietà edilizia, settore dei programmi di utilità, settore fisco e previdenza, due su proposta degli enti e delle associazioni più rappresentativi dei soggetti sovraindebitati, e un rappresentante della Banca d'Italia, con funzioni di presidente.

2. La Commissione nazionale delibera all'unanimità.

3. Sono compiti della Commissione nazionale:

a) esaminare le domande di accesso alla procedura di concordato ad essa sottoposte dagli enti abilitati a raccoglierle, i quali, previa istruttoria, devono vagliare la sussistenza dei presupposti per l'accesso alla procedura e redigere una relazione da inviare alla Commissione stessa;

b) instaurare innanzi a sè, attraverso la partecipazione attiva di tutte le parti interessate, un contraddittorio volto al raggiungimento di un concordato tra il sovraindebitato, o i sovraindebitati, e i suoi creditori, nonché con i terzi garanti;

c) proporre un accordo alle parti per la ristrutturazione del debito;

d) dichiarare la chiusura della procedura di concordato;

e) censire i soggetti ammessi alla procedura di cui alla presente legge, nonché i creditori degli stessi.

4. Nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15 sono dettagliatamente specificati i compiti della Commissione nazionale, ai sensi di quanto previsto dal presente articolo, nonché i criteri per la nomina dei suoi membri.

Art. 4.

(Accesso alla procedura di concordato).

1. La procedura di concordato può essere attivata dalla persona fisica sovraindebitata, attraverso la presentazione di una domanda agli enti abilitati.

2. Sono enti abilitati a ricevere le domande di accesso alla procedura di concordato di cui al comma 1: il segretariato sociale, istituito ai sensi dell'articolo 22, comma 4, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, del comune in cui il soggetto ha la residenza, le fondazioni istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e successive modificazioni, le associazioni dei consumatori e degli utenti riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206.

3. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dai documenti riguardanti i rapporti obbligatori e dai seguenti elenchi, sottoscritti dal richiedente:

a) elenco relativo ai debiti non ancora estinti;

b) elenco relativo alle spese correnti e necessarie al normale sostentamento del sovraindebitato e della sua famiglia, previa indicazione della composizione del nucleo familiare e allegazione del certificato di stato di famiglia;

c) elenco relativo ai redditi e ai beni mobili e immobili di proprietà della persona fisica sovraindebitata, nonché di coloro che prestano il consenso come garanti.

4. I coniugi, indipendentemente dal regime patrimoniale, i condebitori, nonché un debitore e un garante possono proporre una domanda congiunta. In tale caso gli elenchi di cui al comma 3 devono riguardare ciascuno dei richiedenti ed essere sottoscritti congiuntamente da essi.

5. Alla domanda di cui al presente articolo può essere allegata la dichiarazione di uno o più terzi che accettano preventivamente di sottoscrivere come garanti il concordato tra il sovraindebitato e i suoi creditori, alle condizioni indicate all'articolo 10; in tale caso deve essere allegato l'elenco di beni mobili e immobili che i terzi garanti offrono per l'esecuzione del concordato.

 

Art. 5.

(Parere dell'ente abilitato a ricevere la domanda).

1. L'ente abilitato a ricevere la domanda di accesso alla procedura di concordato, dopo avere verificato la completezza della domanda stessa e della documentazione allegata ai sensi dell'articolo 4, commi 3 e 4, e dopo avere espletato l'istruttoria, elabora una relazione per la Commissione nazionale, fornendo un parere, positivo o negativo, circa la sussistenza delle condizioni per l'instaurazione della procedura di concordato.

2. L'ente abilitato di cui al comma 1 trasmette il fascicolo comprendente la domanda di accesso, la documentazione allegata e la relazione con il parere alla Commissione nazionale entro il termine di trenta giorni dalla data di presentazione della domanda stessa.

Art. 6.

(Obblighi del sovraindebitato dall'atto della presentazione della domanda).

1. Il sovraindebitato che presenta la domanda di cui all'articolo 4 è tenuto a produrre tutta la documentazione in suo possesso, a non omettere alcuna indicazione riguardante le proprie attività e passività e ad attestare il vero.

2. Costituisce reato per il sovraindebitato rilasciare indicazioni e attestazioni false e mendaci, nonché omettere notizie o non produrre la documentazione di cui al comma 1 riguardanti lo stato attivo e passivo.

3. Il sovraindebitato, qualora sopravvengano nuove poste attive nel suo patrimonio, deve darne immediatamente notizia all'ente abilitato al quale ha presentato la domanda ai sensi dell'articolo 5; l'omessa notizia costituisce reato.

4. Colui che commette i reati di cui ai commi 2 e 3 è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa pari a 5.160 euro.

5. La persona fisica insolvente che ha proposto la domanda di accesso alla procedura di concordato non deve aggravare la sua posizione debitoria dal momento della presentazione della domanda e per tutta la durata della procedura.

 

Art. 7.

(Instaurazione della procedura di concordato).

1. La Commissione nazionale, se ritiene accoglibile la domanda di accesso alla procedura di concordato, sulla base dell'istruttoria espletata e del parere reso dall'ente abilitato che ha ricevuto la domanda ai sensi dell'articolo 5, entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda stessa decide se instaurare la procedura e, nel caso positivo, deve provvedere a comunicare formalmente al debitore insolvente e ai suoi creditori l'accoglimento della domanda.

2. La Commissione nazionale rende altresì pubblica l'esistenza della procedura attraverso i mezzi di conoscenza legale, oltre che attraverso la pubblicazione nel bollettino della Commissione nazionale.

3. La procedura di concordato può essere instaurata se accetta di parteciparvi almeno il 70 per cento dei creditori che rappresenti i tre quarti del totale dei crediti.

Art. 8.

(Sospensione delle procedure esecutive).

1. Se viene accolta la domanda di accesso alla procedura di concordato e a carico del sovraindebitato sussistono una o più procedure esecutive non ancora conclusesi con un provvedimento di assegnazione, la Commissione nazionale chiede al giudice competente di sospendere l'esecuzione pendente nei confronti del sovraindebitato.

2. Se un creditore instaura una procedura esecutiva dopo che il sovraindebitato ha presentato domanda di accesso alla procedura di concordato, e prima che sia dichiarata la chiusura della procedura, questi ne informa la Commissione nazionale che chiede al giudice la sospensione dell'esecuzione.

3. Le esecuzioni restano sospese fino ad un anno dopo il termine fissato dal concordato con i creditori per l'esecuzione dell'accordo.

 

Art. 9.

(Concordato con i creditori).

1. La Commissione nazionale, anche avvalendosi di esperti e valutando sulla base dei criteri indicati nel regolamento di attuazione di cui all'articolo 15, propone al sovraindebitato e ai suoi creditori, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di instaurazione della procedura di concordato, un accordo per la definizione di tutte le posizioni debitorie che preveda una delle seguenti ipotesi:

a) rinuncia, totale o parziale, agli interessi moratori o convenzionali o alle penali;

b) riduzione dei crediti;

c) rateizzazione dei crediti;

d) ordine di priorità nell'adempimento delle obbligazioni;

e) cessione del credito ad uno dei creditori partecipanti alla procedura.

2. La Commissione nazionale stabilisce altresì il termine, non superiore a cinque anni, entro il quale deve essere eseguito l'accordo che garantisca l'estinzione di alcuni rapporti obbligatori, nonché il completo pagamento delle rate o delle quote già scadute di altri rapporti obbligatori e il ritorno alla normalità nei pagamenti rateali.

3. Il concordato deve essere approvato da tutti i creditori partecipanti alla procedura pari al 70 per cento dei creditori che rappresentino almeno i tre quarti dell'ammontare complessivo dei crediti.

4. La stipulazione del concordato attraverso la procedura di cui alla presente legge consente ai creditori di dedurre, ai fini del reddito di impresa, le relative perdite su crediti ai sensi dell'articolo 66, comma 3, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

Art. 10.

(Obblighi dei terzi garanti).

1. Ogni terzo che sottoscrive come garante il concordato tra sovraindebitato, o sovraindebitati, e creditori deve indicare l'entità del debito principale garantito, salvo che voglia garantire l'intero debito.

 

Art. 11.

(Efficacia del concordato).

1. Sulla base del concordato sottoscritto dal sovraindebitato, da tutti i creditori e dagli eventuali terzi garanti, si determina la novazione condizionata dei singoli rapporti obbligatori con i creditori partecipanti alla procedura.

2. Il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori fa rivivere le obbligazioni originarie, restando salvi gli effetti dei pagamenti già avvenuti; il rispetto totale dell'accordo comporta l'estinzione delle obbligazioni originarie.

 

Art. 12.

(Modifica del concordato).

1. In caso di gravi motivi sopravvenuti che rendono impossibile per il sovraindebitato, o per i terzi garanti, il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato, questi deve darne notizia tempestivamente alla Commissione nazionale, la quale, dopo averne informato i creditori, verifica la possibilità di apportare una modifica all'accordo.

 

Art. 13.

(Controllo sull'esecuzione del concordato).

1. L'ente che ha ricevuto la domanda di accesso alla procedura di concordato da parte del sovraindebitato ai sensi dell'articolo 5 deve provvedere al controllo e all'assistenza del sovraindebitato durante tutta la fase di esecuzione dell'accordo, al fine di garantire il buon esisto della procedura.

2. L'ente di cui al comma 1 riferisce ogni sei mesi sull'attività di controllo svolta inviando apposita relazione alla Commissione nazionale che la trasmette tempestivamente a tutti i creditori.

Art. 14.

(Chiusura della procedura di concordato).

1. La Commissione nazionale dichiara la chiusura della procedura di concordato dopo avere verificato il puntuale adempimento delle obbligazioni assunte con il concordato stesso o dopo aver accertato il mancato rispetto dell'accordo nei confronti di uno o più creditori, nonché nelle ipotesi di cui all'articolo 6.

Art. 15.

(Regolamento di attuazione).

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali adotta, con proprio decreto, il regolamento di attuazione della presente legge entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

 

 




[1]    Il decreto legge reca: Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale.

[2]    Il Decreto legislativo reca: Riforma organica delle procedure concorsuali.

[3]    Con riferimento ai mezzi di pubblicità, appare opportuno un raffronto con le disposizioni dettate dal Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante la “Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa”. In particolare, in tema di pubblicità del decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, l’articolo 166 del predetto Regio Decreto, stabilisce che:

Il decreto è pubblicato, a cura del cancelliere, mediante affissione all'albo del tribunale e comunicato in via telematica per la iscrizione all'ufficio del registro delle imprese. Il tribunale può, inoltre, disporne la pubblicazione in uno o più giornali, da esso indicati.

Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, si applica la disposizione dell'articolo 88, secondo comma”.

 

[4]    Con riferimento al provvedimento di assegnazione, l’articolo 507 del codice di procedura civile prevede che: “L'assegnazione si fa mediante ordinanza del giudice dell'esecuzione contenente l'indicazione dell'assegnatario, del creditore pignorante, di quelli intervenuti, del debitore, ed eventualmente del terzo proprietario, del bene assegnato e del prezzo di assegnazione”.

Per quanto concerne l’espropriazione mobiliare, l’emanazione del provvedimento per l’assegnazione o per l'autorizzazione alla vendita è disciplinata dall’articolo 530 del codice di procedura civile, il quale stabilisce che, su istanza del creditore pignorante o dei creditori intervenuti, il giudice dell'esecuzione dispone con ordinanza l'assegnazione o la vendita.

Per quanto attiene all’espropriazione immobiliare, l’assegnazione dei beni è disciplinata dagli articoli 588 e seguenti del codice di procedura civile.