Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Modifica all¿art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi. Incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici. A.C. 2790
Riferimenti:
AC n. 2790/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 242
Data: 17/09/2007
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Modifica all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi. Incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici

A.C. 2790

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 242

 

 

17 settembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: FI0152.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Necessità dell’intervento con legge. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

Schede di lettura

§      Articolo 1 (Detrazione forfetaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici)9

§      Art. 2. (Copertura finanziaria)14

Testo della proposta di legge (A.C. 2790)

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici15

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 12)27

§      D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni (art. 17)29


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2790

Titolo

Modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Incremento delle detrazioni per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici

Iniziativa

On. Germontani, Leddi Maiola

Settore d’intervento

Fisco

Iter al Senato

No

Numero di articoli

2

Date

 

§      presentazione alla Camera

14 giugno 2007

§      annuncio

14 giugno 2007

§      assegnazione

26 giugno 2007

Commissione competente

VI (Finanze)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, X, XI, XII e XIII

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 della proposta di legge in esame mira a incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, mediante una modifica all’articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo l'introduzione di detrazioni aggiuntive, fruibili dalle donne che svolgono un'attività lavorativa.

L’articolo 2 reca la norma di copertura finanziaria.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La necessità di intervenire in via legislativa nelle materie contemplate dal provvedimento si giustifica in considerazione della riserva di legge posta sulla materia tributaria dall’articolo 23 della Costituzione e dell’esigenza di modificare norme vigenti recate da legge ordinaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

 


Schede di lettura

 


Articolo 1
(Detrazione forfetaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici)

 


1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

 «1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incre­mento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

 a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

 b) la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

 c) le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

 d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incre­mentati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

1-ter. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'eco­nomia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compen­sazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-quater. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incre­mento della detrazione di cui al primo periodo del presente comma spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera d), nonché in presenza delle condizioni previste dal comma 1-bis, lettere a), b) e c)».


 

 

La proposta di legge in esame mira a incrementare le detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici, mediante una modifica all’art. 12 del testo unico delle imposte sui redditi, intendendosi così configurare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro.

 

Nella relazione illustrativa, infatti, si osserva che “l'insoddisfacente livello di occupazione femminile costituisce, com'è noto, uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, che lo pone, anche sotto questo aspetto, notevolmente al di sotto della media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea … occorre evidenziare come una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro legale sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa. In molti casi, infatti, le donne rinunciano a intraprendere un'attività lavorativa, oppure sono forzate ad accontentarsi di posizioni di livello meno qualificato, se non addirittura a diventare preda del lavoro nero o irregolare, per la necessità di attendere contemporaneamente a essenziali attività di cura familiare … anche lo strumento fiscale può fornire in questo campo un contributo interessante, come testimoniato dal vivace dibattito insorto a seguito della proposta, recentemente lanciata su Il Sole-24 ore da due autorevoli economisti quali Alberto Alesina e Andrea Ichino, e successivamente da Marco Leonardi, di ipotizzare un regime fiscale differenziato in favore delle donne, basato essenzialmente sull'applicazione di aliquote, ai fini delle imposte sui redditi, più basse di quelle applicate ai contribuenti di sesso maschile …”.

 

L’articolo 1 della proposta di legge in esame prevede quindi una modifica al regime delle detrazioni per carichi di famiglia attualmente previsto dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo l'introduzione di detrazioni aggiuntive, fruibili dalle donne coniugate che svolgono un'attività lavorativa.

 

Il richiamato articolo 12 del TUIR, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, prevede al comma 1 che dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:

a)       per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:

1)       800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;

2)       690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;

3)       690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;

b)       la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:

1)       10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;

2)       20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;

3)       30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;

4)       20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;

5)       10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;

c)       800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);

d)       750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.

Il comma 2 prevede che le detrazioni di cui al comma 1 spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Il comma 3 precisa che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste.

Ai sensi del comma 4, se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali.

 

Le nuove detrazioni si articolano in due diverse tipologie, rispettivamente di 2.000 e di 1.000 euro, cumulabili tra loro.

La prima è destinata alle donne coniugate lavoratrici con figli a carico; la seconda alle donne lavoratrici nel cui nucleo familiare risultano anche parenti o affini conviventi nei cui confronti la contribuente è tenuta agli obblighi alimentari previsti dall'articolo 433 del codice civile.

 

Ciò, secondo la relazione illustrativa, al fine di “alleviare i sempre più gravosi oneri di cui devono nella maggior parte dei casi farsi carico le famiglie, e al loro interno soprattutto le donne, per fare fronte alle esigenze di cura e di assistenza nei confronti di soggetti anziani non autosufficienti, determinate dal progressivo invecchiamento della popolazione italiana.”.

 

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 1 in esame aggiunge, dopo il comma 1 dell'articolo 12 del TUIR, un comma 1-bis, a mente del quale le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile.

I requisiti per l'incremento di detrazione di cui al primo periodo sono i seguenti:

a)      la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

b)     la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

c)      le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

d)     il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

 

Restano pertanto fermi le agevolazioni stabilite dal citato articolo 12 del TUIR, alle quali si aggiunge una nuova ipotesi agevolativi in favore delle donne coniugate le quali svolgano qualunque forma di attività lavorativa o imprenditoriale, anche non continuativa, nel rispetto della vigente normativa previdenziale e pensionistica, in presenza degli ulteriori requisiti fissati dalla norma.

 

Si aggiunge poi un comma 1-ter, a mente del quale, ove l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

Tale norma, secondo la relazione illustrativa, vuole tenere conto della situazione delle contribuenti «incapienti» che, per la scarsezza del proprio reddito imponibile, non possono fruire appieno delle detrazioni in loro favore, qualora queste eccedano la relativa imposta lorda. Si prevede pertanto un meccanismo di «imposta negativa», in base al quale, se la detrazione eccede, in tutto o in parte, l'imposta lorda della beneficiaria, essa può essere fruita, fino a concorrenza dell'ammontare previsto, con le modalità alternativa sopra richiamate.

 

Si aggiunge infine un comma 1-quater, che prevede la seconda tipologia di detrazione.

Nel dettaglio, si stabilisce che le detrazioni di cui al comma 1, lettera d), siano incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile, precisando che l'incremento della detrazione spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera d), nonché in presenza delle condizioni previste dal nuovo comma 1-bis, lettere a), b) e c).


Art. 2.
(Copertura finanziaria)

 


1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

 

L’articolo 2 del disegno di legge stabilisce che alla copertura degli oneri derivanti dalle misure di incremento delle detrazioni fiscali per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici si provveda, a decorrere dal primo periodo di imposta successivo all’entrata in vigore della legge, utilizzando le risorse iscritte in “Tabella C” della legge Finanziaria.

 

Si rileva tuttavia che non risulta quantificato l’onere derivante dall’introduzione delle nuove norme. Inoltre, non è data indicazione dell’autorizzazione di spesa prevista in Tabella C recante le risorse destinate alla copertura finanziaria.

 


Testo della proposta di legge
(A.C. 2790)

 


 

N. 2790

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

GERMONTANI, LEDDI MAIOLA

¾

 

Modifica all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917. Incremento delle detrazioni
per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici

 

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Presentata il 14 giugno 2007

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Onorevoli Colleghi! - L'insoddisfa­cente livello di occupazione femminile costituisce, com'è noto, uno degli elementi di criticità del mercato del lavoro italiano, che lo pone, anche sotto questo aspetto, notevolmente al di sotto della media raggiunta dai Paesi dell'Unione europea.

Tale circostanza non costituisce, del resto, esclusivamente un fattore di arretratezza del sistema economico nazionale e, dunque, un freno al raggiungimento di più elevati livelli di sviluppo, ma anche un elemento di arretratezza culturale della società italiana, rappresentando, infatti, la testimonianza di una condizione femminile che è ancora lontana dall'aver raggiunto un'effettiva uguaglianza, sia sul piano delle opportunità economiche, sia su quello della possibilità di realizzazione umana e professionale. In questo quadro occorre evidenziare come una delle ragioni che determinano il perdurare di uno scarso livello di partecipazione delle donne al mercato del lavoro legale sia costituita dalla necessità, che ancora grava principalmente su di esse, di coniugare le responsabilità familiari con gli obblighi derivanti dallo svolgimento di un'attività lavorativa stabile e continuativa. In molti casi, infatti, le donne rinunciano a intraprendere un'attività lavorativa, oppure sono forzate ad accontentarsi di posizioni di livello meno qualificato, se non addirittura a diventare preda del lavoro nero o irregolare, per la necessità di attendere contemporaneamente a essenziali attività di cura familiare.

Si realizza in questo modo un vero e proprio paradosso, in base al quale la fondamentale funzione sociale svolta dalle donne all'interno della società finisce per costituire un ostacolo alla loro effettiva promozione sociale.

Tale condizione, che risulta particolarmente grave nelle aree meridionali del Paese e nelle fasce di popolazione a reddito più basso, contribuisce a instaurare un circolo vizioso, in forza del quale proprio le donne che non dispongono di risorse economiche sufficienti per poter delegare ad altri almeno una parte dei compiti svolti all'interno della famiglia si vedono precludere la possibilità di migliorare la propria condizione socio-economica attraverso il lavoro.

Si tratta evidentemente di un tema assai complesso, legato sia agli sviluppi della struttura economica italiana, sia alla mutazione intervenuta nelle strutture familiari, e, più segnatamente, all'evoluzione del ruolo femminile in quest'ambito. È quindi necessario affrontare tale problematica in una prospettiva integrata, che preveda una molteplicità di interventi, al centro dei quali deve probabilmente essere posta la questione della qualità e dell'efficacia dei servizi pubblici erogati nei confronti della famiglia. Tuttavia, anche lo strumento fiscale può fornire in questo campo un contributo interessante, come testimoniato dal vivace dibattito insorto a seguito della proposta, recentemente lanciata su Il Sole-24 ore da due autorevoli economisti quali Alberto Alesina e Andrea Ichino, e successivamente da Marco Leonardi, di ipotizzare un regime fiscale differenziato in favore delle donne, basato essenzialmente sull'applicazione di aliquote, ai fini delle imposte sui redditi, più basse di quelle applicate ai contribuenti di sesso maschile.

Al di là degli aspetti problematici che tale innovativa soluzione può certamente presentare, consideriamo importante non lasciar cadere un'occasione di riflessione su questi temi, ed è appunto per questi motivi che abbiamo ritenuto di presentare la presente proposta di legge che, sia pure in termini molto meno ambiziosi, intende delineare alcuni strumenti di politica fiscale specificamente mirati a favorire una partecipazione, quantitativamente e qualitativamente più elevata, delle donne al mondo del lavoro.

La presente proposta di legge prevede una semplice modifica al regime delle detrazioni per carichi di famiglia attualmente previsto dall'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, stabilendo l'introduzione di detrazioni aggiuntive, fruibili dalle donne che svolgono un'attività lavorativa.

La misura agevolativa si contraddistingue innanzitutto per la sua estrema semplicità, inserendosi nell'ambito di un meccanismo di detrazioni già conosciuto dall'ordinamento tributario, senza pertanto comportare stravolgimenti del sistema e senza richiedere complessi adattamenti. La novità introdotta dall'intervento legislativo è invece costituita dalla previsione di uno strumento di sostegno fiscale, che può assumere i caratteri dell'«imposta negativa», specificamente destinata alle donne contribuenti.

Analogamente a quanto già previsto nell'attuale sistema di detrazioni per carichi di famiglia, anche le nuove detrazioni sono articolate in due diverse tipologie, rispettivamente di 2.000 e di 1.000 euro, cumulabili tra loro, destinate rispettivamente alle donne lavoratrici con figli a carico e alle donne lavoratrici nel cui nucleo familiare risultano anche parenti o affini conviventi nei cui confronti la contribuente è tenuta agli obblighi alimentari previsti dall'articolo 433 del codice civile.

Tale seconda tipologia è finalizzata specificatamente ad alleviare i sempre più gravosi oneri di cui devono nella maggior parte dei casi farsi carico le famiglie, e al loro interno soprattutto le donne, per fare fronte alle esigenze di cura e di assistenza nei confronti di soggetti anziani non autosufficienti, determinate dal progressivo invecchiamento della popolazione italiana.

I requisiti reddituali per la fruizione delle agevolazioni sono i medesimi già stabilite dal citato articolo 12 del testo unico di cui al decreto Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; in aggiunta si prevede che il diritto alle nuove detrazioni spetti a condizione che le donne svolgano qualunque forma di attività lavorativa o imprenditoriale, anche non continuativa, nel rispetto della vigente normativa previdenziale e pensionistica.

La previsione di tale ultima condizione intende rendere maggiormente conveniente la regolarizzazione di attività lavorative sommerse o in nero, introducendo un elemento di incentivazione tale da favorire la fuoriuscita delle donne dalla «trappola» del lavoro irregolare, che offre loro solo un modesto, per quanto spesso indispensabile, supporto economico, privandole tuttavia di fondamentali diritti e lasciandole in un limbo di precarietà, incertezza, discriminazione e sopruso.

La presente proposta di legge tiene inoltre conto della situazione delle contribuenti «incapienti» che, per la scarsezza del proprio reddito imponibile, non possono fruire appieno delle detrazioni in loro favore, qualora queste eccedano la relativa imposta lorda. A tale fine la presente proposta di legge prevede, come accennato in precedenza, un vero e proprio meccanismo di «imposta negativa», in base al quale, se la detrazione eccede, in tutto o in parte, l'imposta lorda della beneficiaria, essa può essere fruita, fino a concorrenza dell'ammontare previsto, mediante l'erogazione di un assegno di corrispondente importo nei confronti della donna avente diritto, ovvero attraverso la compensazione con altre imposte, ovvero, ancora, attribuendo alla contribuente interessata un credito d'imposta da fruire entro il quinto periodo d'imposta successivo.

In conclusione, la presente proposta di legge intende costituire un primo contributo per apportare al sistema tributario italiano quelle modifiche indispensabili per adeguarlo alle mutate esigenze e condizioni della società italiana e per consentirle di rimanere al passo delle società occidentali più evolute.

In questa prospettiva, i semplici strumenti previsti dall'intervento legislativo non devono essere letti come espressione di una politica «di genere», frutto di un femminismo ideologico e rivendicazionista, ma si fondano su una visione molto più ampia, che considera la pluralità e la complessità dei ruoli che ormai la modernità assegna alla donna, e che tenta di affrontare le inevitabili contraddizioni che da tale processo di evoluzione sono inevitabilmente scaturite.

Riteniamo, inoltre, che tale contributo si inserisca a pieno titolo nella vasta discussione in corso sulla funzione, sulle strutture e sulle prospettive della famiglia nel nostro Paese, nel tentativo di introdurre in questo dibattito alcuni elementi di maggiore concretezza, cui la classe politica italiana non dovrebbe a nostro giudizio sottrarsi.

È con tale auspicio, sottolineato dal fatto che la presente proposta di legge ha carattere «intergruppo», essendo stata sottoscritta da deputate appartenenti a diversi schieramenti, che sottoponiamo il provvedimento all'attenzione della Camera dei deputati, augurandoci che essa possa trasformarsi in tempi brevi in norme concretamente operanti nell'ordi­namento.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Detrazione forfetaria per carichi di famiglia in favore delle donne lavoratrici).

 

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera c), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 2.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento di detrazione di cui al primo periodo spetta nel caso in cui:

a) la contribuente svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

b) la contribuente sia coniugata e l'altro coniuge svolga, anche in forma non continuativa, attività di lavoro dipendente o parasubordinato sulla base di un regolare contratto, o eserciti arti o professioni, attività organizzate in forma d'impresa ovvero attività agricole;

c) le attività lavorative di cui alle lettere a) e b) siano svolte nel rispetto dei relativi obblighi tributari, previdenziali e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia;

d) il reddito complessivo lordo del nucleo familiare della contribuente non sia superiore a 95.000 euro annui, incrementati di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

1-ter. Qualora l'incremento delle detrazioni disposto dal comma 1-bis non risulti, in tutto o in parte, fruibile da parte del soggetto beneficiario, per eccedenza rispetto alla relativa imposta lorda, la quota di detrazione non effettivamente fruita è riconosciuta alla contribuente, fino a concorrenza dell'intero importo spettante, mediante corresponsione di un assegno di importo corrispondente, secondo modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. In alternativa, tale quota può essere portata in compensazione di altre imposte o contributi, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, ovvero può essere trasformata in un credito d'imposta da utilizzare entro il quinto periodo di imposta successivo a quello della dichiarazione.

1-quater. Le detrazioni di cui al comma 1, lettera d), sono incrementate di una misura forfetaria pari a 1.000 euro per i contribuenti di sesso femminile. L'incremento della detrazione di cui al primo periodo del presente comma spetta entro i limiti di reddito indicati dalla medesima lettera d), nonché in presenza delle condizioni previste dal comma 1-bis, lettere a), b) e c)».

 

 

Art. 2.

(Copertura finanziaria).

 

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'articolo 12 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, introdotti dall'articolo 1 della presente legge, si provvede, a decorrere dal primo periodo d'imposta successivo alla data di entrata in vigore della medesima legge, con la legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.