Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159. A.C. 146
Riferimenti:
AC n. 146/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 241
Data: 17/09/2007
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi del D.Lgs.Lgt. 27 luglio 1944, n. 159

A.C. 146

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 241

 

 

17 settembre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: FI0151.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Necessità dell’intervento con legge. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

Schede di lettura

§      Articolo 1. 9

Testo della proposta di legge (A.C. 146)

Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159. 13

 


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa

 


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 146

Titolo

Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159

Iniziativa

On. Spini

Settore d’intervento

Demanio

Iter al Senato

No

Numero di articoli

1

Date

 

§      presentazione alla Camera

28 aprile 2006

§      annuncio

28 aprile 2006

§      assegnazione

6 giugno 2006

Commissione competente

VI (Finanze)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V e XII

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo unico della proposta di legge in esame mira a trasferire i beni immobili appartenuti al cessato partito nazionale fascista e poi assegnati al patrimonio dello Stato nel 1944, e che prima dell'acquisizione al patrimonio del partito nazionale fascista appartenevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, nella disponibilità di questi ultimi enti.

Relazioni allegate

Al progetto di legge è allegata la relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La necessità di intervenire in via legislativa nelle materie contemplate dal provvedimento si giustifica in considerazione della riserva di legge dell’acquisto della proprietà dall’articolo 42, comma 2, della Costituzione, il quale prescrive che sia la legge a determinarne i modi di acquisto.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sulla titolarità di beni immobili appartenenti allo Stato.

 

 

 


Schede di lettura

 


Articolo 1

 


1. I beni immobili assegnati al patrimo­nio dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni, che prima dell'acquisizione al patrimonio del cessato partito nazionale fascista apparte­nevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà di questi ultimi, se ancora esistenti, ovvero nella proprietà degli enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro loro successori.

2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta documentata istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede all'accertamento dei requisiti e all'atto di trasferimento della proprietà entro i successivi tre mesi.

3. Le controversie giudiziarie pendenti tra lo Stato e gli enti, istituzioni o associazioni di cui al comma 1, aventi ad oggetto la proprietà, la locazione e l'occupazione dei beni immobili ivi previsti, e le conseguenti domande risarcitorie e di indennizzo sono dichiarate estinte dal giudice competente, con la compensazio­ne delle spese, a seguito del trasferimento di proprietà disciplinato dal comma 2.


 

 

L’articolo 1 della proposta di legge in esame mira a trasferire i beni immobili appartenuti al cessato partito nazionale fascista e poi assegnati al patrimonio dello Stato nel 1944, e che prima dell'acquisizione al patrimonio del partito nazionale fascista appartenevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, nella disponibilità di questi ultimi enti.

Ciò in quanto – si legge nella relazione illustrativa – “si stanno verificando in varie parti d'Italia situazioni del tutto incresciose e illogiche” poiché, dopo che le case del popolo e le società di mutuo soccorso create dal movimento dei lavoratori, da partiti come quello socialista e confiscate con la forza dal partito nazionale fascista erano state nel 1944 avocate allo Stato. Successivamente “a causa dell'insostenibilità dei canoni di affitto imposti ai circoli culturali e alle società di mutuo soccorso che sono i successori dei primi soggetti proprietari, questi organismi rischiano di dover lasciare a breve termine gli immobili presso i quali svolgono la loro preziosa attività e una rilevante funzione di associazionismo in quartieri e in località nei quali il loro operato si rivela indispensabile.”

Pertanto la proposta di legge in commento provvede a trasferire, su domanda, ai soggetti che detenevano tali immobili prima dell’avvento del regime fascista o ai loro successori la proprietà degli stessi.

Nel dettaglio, il comma 1 dell’articolo 1 della proposta di legge stabilisce che i beni immobili assegnati al patrimonio dello Stato ai sensi del D.Lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159, che prima dell'acquisizione al patrimonio del cessato partito nazionale fascista appartenevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, sono trasferiti nella proprietà di questi ultimi.

 

Si ricorda che l’articolo 38 del citato D.Lgs.lgt. 27 luglio 1944, n. 159, recante “Sanzioni contro il fascismo”, ha previsto che i beni del cessato partito nazionale fascista e delle organizzazioni soppresse dal R.D.L. 2 agosto 1943, n. 704, fossero devoluti allo Stato.

 

Ove tali soggetti non siano più ancora esistenti, si precisa che il trasferimento avverrà nella proprietà degli enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro loro successori.

Il trasferimento della proprietà avviene a titolo gratuito.

 

Il comma 2 dell’articolo 1 in esame delinea la procedura che dovrà essere seguita.

Nel dettaglio, si prevede che il soggetto interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenti una documentata istanza al Ministero dell'economia e delle finanze.

 

Si rileva che potrebbe essere specificata la “documentazione” da allegare all’istanza, al fine di consentire una certezza uniforme nei rapporti amministrativi conseguenti, anche rinviando a regolamentazione secondaria.

 

Il Ministero dovrebbe provvedere entro i successivi tre mesi:

a)   all'accertamento dei requisiti;

b)   all'atto di trasferimento della proprietà.

 

Si osserva che la proposta di legge in esame non indica il numero degli immobili interessati dal trasferimento a titolo gratuito, né a quanto ammonta l’entità del canone annuo di affitto corrisposto allo Stato, a cui sono attualmente sottoposti tali immobili. Il trasferimento agli enti indicati determinerebbe un mancato introito per l’erario di pari importo.

Per quanto riguarda gli enti non più esistenti la proposta di legge imputa genericamente il trasferimento a titolo gratuito in favore degli enti, istituzioni, o associazioni senza scopo di lucro “loro successori”, senza meglio specificarne i contenuti.

 

Il comma 3 dell'articolo 1 della proposta di legge in esame prevede, poi, l'estinzione di tutte le controversie pendenti tra lo Stato e gli enti, istituzioni o associazioni di cui al comma 1, aventi ad oggetto la proprietà, la locazione e l'occupazione dei beni immobili assegnati al patrimonio dello Stato ai sensi del citato legislativo luogotenenziale n. 159 del 1944 che prima dell'acquisizione al patrimonio del cessato partito nazionale fascista appartenevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro.

Analoga estinzione, è, altresì, prevista dal comma in esame in relazione alle domande risarcitorie e di indennizzo presentate nell'ambito delle citate controversie.

 

In entrambi i casi l'estinzione è dichiarata dal giudice competente, ossia dal giudice presso il quale sono incardinate le controversie pendenti tra lo Stato e i soprarichiamati enti.

 

La disposizione in esame costituisce, dunque, una conseguenza di quanto previsto dal precedente comma 1 dell'articolo 1 in relazione al trasferimento dei beni oggetto della proposta di legge a favore degli enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro che ne erano proprietari precedentemente alla data del 27 luglio 1944.

 

Al riguardo, occorre, tuttavia, valutare l'opportunità del richiamo all'istituto della estinzione processuale il quale, stando al cpc (306 e ss), opera in caso di rinuncia agli atti o inattività delle parti.

 

L'articolo 306 c.p.c prevede, in particolare, che il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo.

Il successivo articolo 307, dispone, invece, che se dopo la notificazione della citazione nessuna delle parti si sia costituita entro il termine stabilito dall'articolo 166, ovvero, se, dopo la costituzione delle stesse, il giudice, nei casi previsti dalla legge, abbia ordinata la cancellazione della causa dal ruolo il processo, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 181 e dell'articolo 290, deve essere riassunto davanti allo stesso giudice nel termine perentorio di un anno, che decorre rispettivamente dalla scadenza del termine per la costituzione del convenuto a norma dell'articolo 166, o dalla data del provvedimento di cancellazione; altrimenti il processo si estingue.

 

 


Testo della proposta di legge
(A.C. 146)

 


 

N. 146

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato SPINI

¾

 

Norme in materia di beni immobili assegnati allo Stato ai sensi
del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Presentata il 28 aprile 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 

 


Onorevoli Colleghi! - Si stanno verificando in varie parti d'Italia situazioni del tutto incresciose e illogiche.

Le case del popolo e le società di mutuo soccorso create dal movimento dei lavoratori, da partiti come quello socialista e confiscate con la forza dal partito nazionale fascista erano state in seguito avocate allo Stato. Successivamente a tale passaggio, a causa dell'insostenibilità dei canoni di affitto imposti ai circoli culturali e alle società di mutuo soccorso che sono i successori dei primi soggetti proprietari, questi organismi rischiano di dover lasciare a breve termine gli immobili presso i quali svolgono la loro preziosa attività e una rilevante funzione di associazionismo in quartieri e in località nei quali il loro operato si rivela indispensabile. Per questi motivi la presente proposta di legge consente ai soggetti che detenevano tali immobili prima del fascismo o ai loro successori di acquisirne la proprietà.



 


proposta di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

 

1. I beni immobili assegnati al patrimonio dello Stato ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1944, n. 159, e successive modificazioni, che prima dell'acquisizione al patrimonio del cessato partito nazionale fascista appartenevano ad enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro, sono trasferiti a titolo gratuito nella proprietà di questi ultimi, se ancora esistenti, ovvero nella proprietà degli enti, istituzioni o associazioni senza scopo di lucro loro successori.

2. Al fine di cui al comma 1, il soggetto interessato, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta documentata istanza al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede all'accertamento dei requisiti e all'atto di trasferimento della proprietà entro i successivi tre mesi.

3. Le controversie giudiziarie pendenti tra lo Stato e gli enti, istituzioni o associazioni di cui al comma 1, aventi ad oggetto la proprietà, la locazione e l'occupazione dei beni immobili ivi previsti, e le conseguenti domande risarcitorie e di indennizzo sono dichiarate estinte dal giudice competente, con la compensazione delle spese, a seguito del trasferimento di proprietà disciplinato dal comma 2.