Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||
Titolo: | Detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale A.C. 1375 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 227 | ||
Data: | 25/07/2007 | ||
Organi della Camera: | VI-Finanze |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Detraibilità degli oneri
connessi
a mutui accesi per la costruzione
dell'abitazione principale
A.C. 1375
n. 227
25 luglio 2007
Dipartimento Finanze
SIWEB
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File: FI0147.doc
INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Rispetto degli altri princìpi costituzionali
§ Incidenza sull’ordinamento giuridico
§ D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 15)
Numero del progetto di legge |
A.C. 1375 |
Titolo |
Modifica all' articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell' abitazione principale |
Iniziativa |
on. Caparini ed altri |
Settore d’intervento |
Fisco |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
1 |
Date |
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§ presentazione o trasmissione alla Camera |
13 luglio 2006 |
§ annuncio |
17 luglio 2006 |
§ assegnazione |
19 settembre 2006 |
Commissione competente |
VI (Finanze) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, V e VIII |
La proposta di legge in esame estende la possibilità di detrazione degli oneri connessi ai contratti di mutuo stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, riferendola a tutti i lavori eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia.
Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa dei proponenti.
La proposta di legge in esame è diretta a rimuovere un limite alla detraibilità degli oneri connessi ai contratti di mutuo per la costruzione dell’abitazione principale che è contenuta in un decreto ministeriale, attuativo di una disposizione di rango legislativo. Non sarebbe pertanto necessario un intervento con legge, poiché il Governo potrebbe autonomamente procedere alla modifica delle disposizioni contenute nel suddetto decreto ministeriale, semmai sulla base di un atto di indirizzo del Parlamento.
La proposta di legge in esame riguarda il sistema tributario dello Stato, materia attribuita alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.
La proposta di legge in esame dà attuazione all’articolo 47, secondo comma, della Costituzione, il quale dichiara che la Repubblica favorisce l'accesso del risparmio popolare alla proprietà dell'abitazione.
L’articolo 1, comma 2, della proposta di legge attribuisce al Ministro dell’economia e delle finanze il potere di adeguare le disposizioni del D.M. 30 luglio 1999, n. 311.
Il testo in esame introduce un nuovo periodo in una norma vigente di rango legislativo e demanda al Ministro dell’economia e delle finanze l’adeguamento delle connesse norme regolamentari.
Nulla da rilevare.
1. Dopo il primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, è inserito il seguente: «La detrazione di cui al primo periodo è ammessa per tutti i lavori di costruzione e di completamento comunque eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia».
2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, alle disposizioni di cui al secondo periodo del citato comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
Il comma 1 dell’articolo 1, che novella l’articolo 15, comma 1-ter, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante Testo unico delle imposte sui redditi -TUIR, estende la possibilità di detrazione degli oneri connessi ai contratti di mutuo stipulati per la costruzione dell’abitazione principale, riferendola a tutti i lavori eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia.
Il comma 1-ter dell’articolo 15 del TUIR concede alle persone fisiche la detrazione dall’imposta lorda di un importo pari al 19 per cento dell’ammontare complessivo degli interessi passivi, degli oneri accessori e delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati dal contribuente in dipendenza di mutui ipotecari contratti per la costruzione dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale[1]. L’ammontare complessivo dei suddetti oneri, sul quale va calcolato il 19 per cento da portare in detrazione, non deve superare cinque milioni di lire (pari a 2.582,28 euro) per ciascun periodo di imposta. La norma rinvia ad un successivo decreto del Ministro delle finanze per l’individuazione delle modalità e delle condizioni alle quali è subordinata la detrazione.
In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 30 luglio 1999, n. 311, il quale stabilisce, tra l’altro, che i lavori di costruzione dell’unità immobiliare per la quale è contratto il mutuo devono avere inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo e devono essere ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato. Il decreto specifica che il diritto alla detrazione non viene meno se i termini previsti nel precedente periodo non sono rispettati per ritardi imputabili esclusivamente all'amministrazione comunale nel rilascio delle abilitazioni amministrative richieste dalla legislazione edilizia (articolo 1, comma 3, e 2, comma 3).
Lo stesso decreto (articolo 1, comma 1) ha inoltre specificato che per lavori di costruzione si intendono tutti gli interventi realizzati in conformità al provvedimento di abilitazione comunale che autorizzi una nuova costruzione, ivi compresi gli interventi di ristrutturazione edilizia, rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tra questi interventi sono compresi il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti.
La relazione illustrativa evidenzia come aver subordinato la detraibilità degli oneri alla condizione che il mutuo sia stato stipulato nei sei mesi antecedenti o successivi all’inizio dei lavori di costruzione esclude dal godimento dell’agevolazione fiscale i contribuenti che esauriscono le proprie risorse nel corso dei lavori di costruzione e si vedono costretti all’accensione del mutuo per poter completare l’immobile. Anche in questo caso, osserva la relazione, il mutuo è stato acceso per la costruzione dell’abitazione principale e pertanto il contribuente può essere ritenuto ugualmente meritevole dell’agevolazione fiscale.
Allo scopo di rimuovere i limiti sopra indicati il comma 1 dell’articolo 1 in esame introduce un nuovo periodo nel citato articolo 15, comma 1-ter, del TUIR, consentendo la detrazione per tutti i lavori di costruzione e di completamento comunque eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia.
Il comma 2 stabilisce che spetterà al Ministro dell’economia e delle finanze, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge in esame, provvedere ad adeguare le disposizioni del D.M. n. 311 del 1999 alle innovazioni introdotte dal precedente comma 1.
Si osserva che la proposta di legge in esame, che amplia la detraibilità degli oneri connessi ai contratti di mutuo, non provvede alla copertura dei relativi oneri.
1375
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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PROPOSTA DI LEGGE |
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d’iniziativa dei deputati CAPARINI, ALLASIA, FILIPPI, GOISIS, PINI ¾ |
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Modifica all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità degli oneri connessi a mutui accesi per la costruzione dell'abitazione principale |
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Presentata il 13 luglio 2006
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Onorevoli Colleghi! - Nell'ambito delle politiche sociali finalizzate al sostegno dei contribuenti nella delicata fase dell'acquisto dell'immobile destinato ad abitazione principale, il testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevede all'articolo 15, comma 1, lettera b), la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e degli oneri accessori connessi alla contrazione di un mutuo bancario, fino a un importo complessivo non superiore a 7 milioni di vecchie lire.
Con la legge 27 dicembre 1997, n. 449, legge collegata alla finanziaria 1998, è stato introdotto al suddetto articolo 15 il comma 1-ter, che prevede la detrazione anche per gli interessi passivi derivanti da mutui contratti per la costruzione dell'abitazione principale, con un tetto massimo pari a cinque milioni di vecchie lire.
Le modalità di applicazione della suddetta norma sono state dettate dal decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, che individua le condizioni di ammissibilità delle detrazioni degli interessi passivi.
In particolare, il comma 3 dell'articolo 1 del citato decreto stabilisce come condizione «che i lavori di costruzione abbiano inizio nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo da parte del soggetto che sarà il possessore (...) dell'unità immobiliare da costruire».
Il comma 3 dell'articolo 2 ribadisce che: «La detrazione non spetta se i lavori di costruzione dell'unità immobiliare non sono iniziati nei sei mesi antecedenti o successivi alla data di stipula del contratto di mutuo; la detrazione non spetta, altresì, se i detti lavori non sono ultimati entro il termine stabilito dalla concessione edilizia per la costruzione dell'immobile o in quello successivamente prorogato e da tale data inizia a decorrere il termine per la rettifica della dichiarazione dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria».
Le condizioni suddette pongono dei limiti al godimento dell'agevolazione fiscale che appaiono non condivisibili.
Infatti, si consideri il caso in cui il contribuente costruisce la propria casa e si avvale inizialmente di risorse proprie. A lavori iniziati può succedere di dover ricorrere alla contrazione di un mutuo bancario per il completamento dell'immobile, essendo esaurita la liquidità disponibile.
Il mutuo successivamente acceso è comunque destinato alla costruzione della abitazione principale, che la legge intende agevolare, nonostante i lavori siano iniziati in tempi diversi rispetto a quelli previsti dal citato regolamento.
Da queste considerazioni appare evidente l'opportunità di rimuovere i limiti imposti dal citato decreto, modificando il disposto del citato articolo 15, comma 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, a cui si propone di aggiungere un periodo che renda ammissibile la detrazione degli interessi passivi per i mutui contratti per finanziare la costruzione dell'abitazione principale, stipulati almeno nell'arco di tempo di validità della concessione edilizia dell'immobile.
La suddetta specificazione consentirà effettivamente ai contribuenti interessati di accedere al beneficio fiscale per tutti i mutui finalizzati alla costruzione e al completamento della prima casa e pertanto è idonea a realizzare pienamente la finalità che la norma fiscale citata ha inteso conseguire.
proposta di legge ¾¾¾
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Art. 1.
1. Dopo il primo periodo del comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante norme sulle detrazioni per oneri, è inserito il seguente: «La detrazione di cui al primo periodo è ammessa per tutti i lavori di costruzione e di completamento comunque eseguiti entro il periodo di validità della concessione edilizia». 2. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 30 luglio 1999, n. 311, alle disposizioni di cui al secondo periodo del citato comma 1-ter dell'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, introdotto dal comma 1 del presente articolo. |
[1] Il comma 1-ter è stato introdotto dall’articolo 3 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e si applica ai mutui contratti a decorrere dal 1° gennaio 1998. Ai fini della detrazione i mutui devono essere contratti con soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro dell’Unione Europea, ovvero con stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti.