Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare - A.C. 2244
Riferimenti:
AC n. 2244/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 195
Data: 13/06/2007
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   ASSISTENZA AGLI ANZIANI
FAMIGLIA   ORGANIZZAZIONE FAMILIARE
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Agevolazioni tributarie relative
alle spese per servizi domestici e di
assistenza personale e familiare

A.C. 2244

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 195

 

 

13 giugno 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

 

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File: FI0135.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Necessità dell’intervento con legge. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

§      Rispetto degli altri princìpi costituzionali5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 6

§      Formulazione del testo. 6

Schede di lettura

§      Articolo 1. 9

§      Articolo 2. 10

§      Articolo 3. 12

§      Articolo 4. 13

§      Articolo 5. 15

§      Articolo 6. 16

Proposta di legge A.C. 2244

On. Rossi Gasparrini – Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare, a tutela della famiglia e per l'emersione del lavoro sommerso nell'ambito domestico. 19


Scheda di sintesi
per l’istruttoria legislativa


Dati identificativi

Numero del progetto di legge

A.C. 2244

Titolo

Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare, a tutela della famiglia e per l'emersione del lavoro sommerso nell'ambito domestico

Iniziativa

on. Rossi Gasparrini

Settore d’intervento

Fisco

Famiglia

Iter al Senato

No

Numero di articoli

6

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

12 febbraio 2007

§       annuncio

13 febbraio 2007

§       assegnazione

2 maggio 2007

Commissione competente

VI (Finanze)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, V, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e XII

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

L’articolo 1 consente l’integrale deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. Attualmente tali oneri sono deducibili nel limite annuo di 1.549,37 euro.

 

L’articolo 2 amplia la possibilità di detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza e consente la detrazione delle spese per gli addetti alla cura di bambini fino a tre anni di età che non abbiano trovato ospitalità presso asili nido.

 

L’articolo 3 stabilisce che le spese da detrarre ai sensi precedente articolo 2 devono essere comprovate da apposita documentazione.

 

L’articolo 4 subordina il riconoscimento delle detrazioni di cui all’articolo 2 all’applicazione, ai lavoratori addetti all’assistenza personale o alla cura dei minori, degli appositi contratti collettivi di lavoro e all’integrale versamento, nei confronti degli stessi lavoratori, dei contributi previdenziali e assistenziali.

 

L’articolo 5, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente proposta, prevede che il contribuente indichi nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale dei lavoratori che hanno effettuato le prestazioni, per le quali sono riconosciute le agevolazioni fiscali.

 

L’articolo 6 contiene la copertura finanziaria dell’onere recato dalla proposta di legge in esame, che viene posto a carico del fondo speciale di parte corrente (c.d. Tabella A), utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relazione illustrativa del proponente.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

La proposta di legge in esame modifica disposizioni di rango legislativo recate dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR.

Si ricorda inoltre che l’articolo 23 della Costituzione, il quale stabilisce che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge, pone una riserva di legge (sia pure relativa) in materia tributaria.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2, lettera e), della Costituzione alla competenza esclusiva dello Stato.

Rispetto degli altri princìpi costituzionali

La proposta di legge in esame è finalizzata ad ampliare il riconoscimento, ai fini fiscali, degli oneri sostenuti dai contribuenti per i servizi domestici e per l’assistenza dei soggetti non autosufficienti o minori di tre anni di età, oneri che incidono sulla capacità contributiva dei contribuenti stessi. A tal proposito si ricorda che l’articolo 53, primo comma, della Costituzione stabilisce che tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva.

Si segnala inoltre che l’articolo 31 della Costituzione prevede che la Repubblica agevola, con misure economiche e altre provvidenze, l’adempimento dei compiti della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

La proposta di legge in esame apporta modifiche testuali al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, Testo unico delle imposte sui redditi – TUIR.

Collegamento con lavori legislativi in corso

Sono all’esame della Commissione Finanze, in sede referente, le seguenti quattro proposte di legge abbinate, relative al trattamento fiscale della famiglia, con particolare riferimento al quoziente familiare:

-       A.C. n. 492, on. Ronconi: Modifica dell’articolo 3 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di trattamento fiscale della famiglia;

-       A.C. n. 1867, on. Vichi e altri: Delega al Governo per la revisione del trattamento tributario della famiglia secondo il metodo del quoziente familiare;

-       A.C. n. 2297, on. Armani ed altri: Misure tributarie a sostegno della famiglia;

-       A. C. n. 2299, on. Antonio Pepe e altri: Delega al Governo per l’introduzione dell’istituto del quoziente familiare e altre agevolazioni fiscali in favore delle famiglie.

Formulazione del testo

Si vedano le schede di lettura dei singoli articoli della proposta di legge.

 


Schede di lettura


Articolo 1

 

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,» sono soppresse.

 

 

L’articolo 1, che novella l’articolo 10, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, consente l’integrale deduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali, versati in ottemperanza a disposizioni di legge, per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

 

Il citato articolo 10 del D.P.R. n. 917 del 1986, recante Testo unico delle imposte sui redditi - TUIR, elenca gli oneri deducibili[1] dal reddito delle persone fisiche ai fini IRPEF. Tra questi, al terzo periodo del comma 2, sono indicati i contributi previdenziali ed assistenziali, versati dal contribuente per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare. La deduzione di tali contributi è attualmente limitata all’importo di tre milioni di lire annui, pari a 1.549,37 euro.

 

La norma in esame sopprimendo il limite di importo attualmente previsto per la deducibilità dell’onere, consente l’integrale deduzione dello stesso.

 


Articolo 2

 


1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

«i-septies) le spese, per un importo non superiore a 5.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro;

i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età, che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro».


 

 

L’articolo 2, che novella l’articolo 15 del TUIR, amplia la possibilità di detrazione delle spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale nei casi di non autosufficienza e consente la detrazione delle spese per gli addetti alla cura di bambini fino a tre anni di età che non abbiano trovato ospitalità presso asili nido.

 

Il vigente articolo 15, comma 1, lettera i-septies),del TUIR consente la detrazione[2]del 19 per cento delle spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La detrazione è consentita entro l’importo massimo di 2.100 euro annui e a condizione che il reddito complessivo del contribuente che intende operare la detrazione non superi 40.000 euro. Tale detrazione spetta unicamente nei casi in cui la non autosufficienza è collegata all’esistenza di patologie e non nei casi in cui essa è fisiologica, come per i bambini.[3]

La detrazione è riconosciuta alternativamente al contribuente non autosufficiente, oppure ai suoi familiari[4], anche se il soggetto non autosufficiente non è a loro carico (articolo 15 cit., comma 2, terzo periodo).

 

L’articolo 2 in esame, novellando la sopra illustrata lettera i-septies), dispone l’incremento da 2.100 e 5.000 euro annui dell’importo massimo delle spese per l’assistenza personale dei soggetti non autosufficienti ammesse in detrazione ed eleva da 40.000 a 70.000 euro il limite di reddito complessivo oltre il quale la detrazione non spetta, riferendo però tale limite al reddito del nucleo familiare, anziché al reddito del soggetto che effettua la detrazione, come attualmente previsto.

A tale ultimo proposito si osserva che sarebbe opportuno specificare, anche ai fini della successiva nuova lettera i-septies.1), quali soggetti concorrono alla formazione del reddito del nucleo familiare.

 

L’articolo 2 introduce poi una nuova ipotesi di detrazione, lettera i-septies.1), relativa alle spese sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età che non abbiano trovato ospitalità presso asili nido.[5] Le spese sono ammesse in detrazione entro il limite massimo di 4.000 euro annui ed a condizione che il reddito complessivo del nucleo familiare non superi 70.000 euro.

Anche questa detrazione si applica nella misura del 19 per cento degli oneri sostenuti (articolo 15, comma 1, alinea, del TUIR).

 

 


Articolo 3

 

1. L'ammontare delle spese sostenute, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, deve essere comprovato mediante opportuna documentazione, asseverata da un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, ovvero dall'associa­zione sindacale datoriale cui il datore di lavoro risulta iscritto.

 

 

L’articolo 3 introduce, ai fini della piena detraibilità dal reddito, un obbligo di asseverazione della documentazione inerente le spese sostenute per gli addetti alle cure delle persone non autosufficienti e dei minori di cui all’art. 2.

La norma prevede che tale accertamento sia di competenza – oltre che dell’associazione sindacale datoriale - di “un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale”

 

Dalla formulazione della norma, sembra dedursi che non si voglia fare riferimento esclusivo ad una specifica tipologia di professionista.

Infatti, in base alla vigente disciplina, non è possibile un’individuazione univoca del professionista competente “in materia giuslavoristica” (il termine appare, quindi, di natura atecnica) essendo il diritto del lavoro materia non esclusiva di una singola professione.

Attualmente, infatti, possono essere considerati professionisti in materia giuslavoristica (abilitati ed iscritti all’ordine) sia avvocati specializzati che consulenti del lavoro ma, in teoria, anche dottori commercialisti e ragionieri.

 


Articolo 4

 


1. Il riconoscimento delle detrazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2 è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.


 

 

L’articolo 4 intende subordinare il riconoscimento delle detrazioni fiscali previste dal precedente articolo 2 alla contestuale applicazione di due condizioni.

In primo luogo, il riconoscimento delle detrazioni anzidette viene ammesso qualora agli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare, venga applicata integralmente la parte economica e normativa, nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi siglati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Si osserva che non appare opportuno subordinare il riconoscimento delle detrazioni all’applicazione (anche) della parte obbligatoria dei contratti collettivi, dal momento che in tale parte sono disciplinati gli obblighi e di diritti dei soggetti che hanno stipulato i contratti collettivi, cioè delle organizzazioni sindacali e datoriali.

 

Lo stesso riconoscimento è, altresì, subordinato all’integrale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, previsti dalla vigente legislazione in materia, nei confronti dei medesimi addetti.

 

Si ricorda che per lavoratori domestici si intendono i collaboratori che svolgono la loro attività esclusivamente per il funzionamento della vita domestica e familiare con retribuzione in denaro o in natura.

Il rapporto di lavoro domestico è disciplinato dal codice civile agli artt. 2240-2246 e dalla legge 2 aprile 1958, n. 339, la quale però trova applicazione solo in caso di rapporti di almeno quattro ore giornaliere presso lo stesso datore di lavoro.

Il rapporto di lavoro domesticoè altresì disciplinato dal c.c.n.l. 13 febbraio 2007, (con decorrenza 1° marzo 2007 e scadenza 28 febbraio 2011).

Sotto il profilo delle prestazioni previdenziali e assicurative i lavoratori domestici godono dell'assicurazione IVS, per la disoccupazione, per gli assegni familiari, per la maternità, per la malattia (con esclusione dell'indennità economica) e sono tutelati dal Fondo garanzia trattamento fine rapporto e dall'Assicurazione INAIL.

La relativa contribuzione è commisurata alla paga oraria effettiva in conformità a fasce di retribuzione orarie ed è diversificato a seconda dell'orario di lavoro (inferiore alle 24 ore settimanali, diviso in tre fasce, superiore alle 24 ore settimanali in unica fascia)[6].

Più specificamente, i contributi si versano per tutti i giorni comunque retribuiti, perciò alle ore effettivamente lavorate nel trimestre solare si sommano quelle pagate per ferie, maternità, festività infrasettimanali, ecc. Il contributo deve essere versato dal datore di lavoro con scadenza trimestrale e in caso di cessazione del rapporto di lavoro è necessario effettuare il versamento dovuto entro i dieci giorni successivi alla data della cessazione. Si sottolinea ancora che il datore di lavoro domestico, non essendo sostituto d'imposta, non è tenuto ad effettuare ritenute fiscali. Ha però l'obbligo di rilasciare al lavoratore una dichiarazione relativa alle retribuzioni percepite nell'anno, che dovrà essere utilizzata, dal lavoratore stesso, per la denuncia dei redditi.

Il lavoratore domestico ha diritto, dietro esplicita richiesta, all'accredito dei contributi figurativi per i periodi di servizio militare, disoccupazione indennizzata, assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, assenza dal lavoro per assistenza antitubercolare, assenza dal lavoro per malattia o infortunio. Il lavoratore domestico, inoltre, in caso di cessazione del rapporto di lavoro può proseguire l'assicurazione mediante versamenti volontari.

Si consideri infine che, per gli aspetti non specificatamente disciplinati, al lavoro domestico si applicano, quanto per esempio alle prestazioni, alla contribuzione figurativa, volontaria o da riscatto, alle sanzioni, ai ricorsi, le disposizioni previste per il Fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Assicurazione generale obbligatoria.

 


Articolo 5

 

1. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui alla presente legge, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

 

 

L’articolo 5 subordina l’applicazione della deduzione di cui all’articolo 1 e delle detrazioni di cui all’articolo 2 all’indicazione, nella dichiarazione dei redditi del contribuente che si giova delle agevolazioni, del codice fiscale dei lavoratori che hanno prestato i servizi previsti dalle citate disposizioni.

 


Articolo 6

 


1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 

 

L’articolo 6 reca la copertura finanziaria dell’onere recato dalla proposta di legge in esame, che viene posto a carico del fondo speciale di parte corrente (c.d. Tabella A), utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo allo stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze.

 

Al riguardo si osserva che la disposizione in esame non provvede a quantificare specificamente l’onere determinato dall’attuazione della proposta di legge e, di conseguenza, pone genericamente la relativa copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente senza specificarne l’ammontare.

Si osserva altresì che la copertura dell’onere viene indicata per il solo anno 2007, mentre, trattandosi di minori entrate permanenti, l’onere deve essere considerato a regime.

 

Si segnala, infine, che, per quanto riguarda le disponibilità del Fondo speciale di parte corrente, le risorse accantonate relativamente al Ministero dell’economia e delle finanze risultano, alla data del 12 giugno 2007, pari a 388.000 euro per il 2007 e a 2.398.000 euro per il 2009, mentre non figura alcuna somma per il 2008.

Si osserva dunque che le risorse disponibili sul Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze non appaiono sufficienti per la copertura degli oneri recati dal provvedimento in esame.

 


Proposta di legge
A.C. 2244

 


N. 2244

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

ROSSI GASPARRINI

¾

 

Agevolazioni tributarie relative alle spese per servizi domestici e di assistenza personale e familiare, a tutela della famiglia e per l'emersione del lavoro sommerso nell'ambito domestico

 

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Presentata il12 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Da più parti si evidenzia la necessità di salvaguardare e di sostenere la famiglia come nucleo centrale e vitale della nostra società. Un'esigenza che si configura allo stesso tempo anche come un obbligo doveroso del legislatore.

È evidente che un simile obiettivo si può raggiungere solo mettendo in essere una completa tutela sociale ed insieme economica della famiglia; in particolare nei confronti di quelle, sempre più numerose, nelle quali vivono anziani spesso non autosufficienti o comunque bisognosi di sostegno e bambini di età fino a tre anni.

L'invecchiamento della popolazione e l'aumento di famiglie sempre più ridotte nel numero dei componenti hanno reso, infatti, ancora più frequente il ricorso all'ausilio di persone esterne, siano esse babysitter o collaboratori familiari, più spesso indicati impropriamente nell'acce­zione comune con il termine «badanti». Un ausilio che di fatto permette alla famiglia di risolvere in maniera più semplice problematiche che altrimenti graverebbero direttamente sulle istitu­zioni statali e, di conseguenza, sull'intera collettività.

I dati forniti dall'Osservatorio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) negli ultimi cinque anni palesano questa esigenza: la crescita delle contribuzioni per le collaborazioni domestiche è cresciuta da 259.971 impiegati nel settore nel 2000 a 493.012 nel 2004, arrivando nel 2006 a oltre 700.000 addetti.

Questi i numeri ufficiali; ma ricerche specifiche di settore, come quella commissionata dall'università «Bocconi», individuano in una cifra compresa fra 700.000 e oltre 1.000.000 il numero dei collaboratori domestici stranieri che vivono e lavorano nel nostro Paese, a cui occorre aggiungere quelli di nazionalità italiana che operano senza regolare contratto, calcolati anch'essi in circa 1.000.000 di persone.

Se aggiungiamo a queste stime quelle di altri istituti di settore, come l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che indicano in quasi 5 milioni il numero delle famiglie che continuativamente o saltuariamente fanno ricorso a presta­zioni di aiuto in ambito domestico, appare evidente non solo la portata del fenomeno in generale, ma anche come il settore del lavoro domestico sia caratterizzato da un bacino di regolarità che sfiora solo il 20 per cento del totale, lasciando l'80 per cento sommerso.

A motivo di questa gravissima anomalia possono essere addotti, da una parte, il pesante carico salariale e contributivo che grava sulla famiglia, e dall'altra, le pressioni effettuate dallo stesso lavoratore che spesso chiede di poter collaborare «in forma non ufficiale» per mantenere altri vantaggi derivanti dal non dichiarare questi redditi.

Diventa quindi prerogativa primaria di uno Stato attento ai valori sociali del lavoro favorire l'emersione dell'irrego­larità in questo ambito con azioni e incentivi che sollecitino i datori di lavoro domestico a sanare tale situazione e contemporaneamente contribuiscano ad aiutare la famiglia stessa nel suo compito principale di cura, sostegno e tutela dei propri membri.

In particolare, si ritiene necessario introdurre il diritto di dedurre integral­mente gli oneri sociali sostenuti, come accade nell'ambito dell'impresa per i lavoratori, al fine di creare automa­ticamente una maggiore convenienza da parte del datore di lavoro domestico, che vedrebbe contemperato il costo di un eventuale maggior impegno economico con una diminuzione del proprio carico d'imposta, insieme al venire meno di possibili sanzioni e vertenze per una gestione «impropria» dei collaboratori.

Né vanno sottostimati gli evidenti vantaggi per gli stessi lavoratori, per i quali si otterrebbe una più completa tutela con l'automatica applicazione delle regole del contratto collettivo nazionale di lavoro, che ormai ha allineato i salari, anche in questo settore, a quelli delle altre attività lavorative del nostro Paese.

Attualmente, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, è prevista la deducibilità nel limite di 1.549,37 euro (lire 3.000.000) dei contributi previdenziali e obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

Secondo le nuove disposizioni dell'articolo 15, comma 1, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, come modificato dal comma 319 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria 2007), è prevista poi la detraibilità delle spese, per importo non superiore a 2.100 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro.

La presente proposta, per garantire nel quadro legislativo italiano anche alla famiglia pari opportunità e piena dignità nel suo ruolo di datore di lavoro, introduce alcune innovazioni rispetto alla normativa vigente.

Si propone, infatti:

a) deducibilità piena di tutti gli oneri sociali obbligatori sostenuti per le prestazioni di lavoro domestico;

b) l'aumento fino a 5.000 euro, con un limite di reddito innalzato a 70.000 euro, per la detraibilità delle spese sostenute dalle famiglie in cui è presente una persona non autosufficiente;

c) l'introduzione della detraibilità fino a 4.000 euro delle spese per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido.

Il riconoscimento di tali sgravi fiscali è comunque subordinato all'integrale applicazione nei confronti dei lavoratori della parte economica e normativa, nonché di quella obbligatoria prevista dai contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e anche all'integrale versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.



 


proposta di legge

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Art. 1.

1. All'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo agli oneri deducibili, le parole: «, fino all'importo di lire 3.000.000,» sono soppresse.

 

 

Art. 2.

1. La lettera i-septies) del comma 1 dell'articolo 15 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per oneri, è sostituita dalle seguenti:

«i-septies) le spese, per un importo non superiore a 5.000 euro, sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro;

i-septies.1) le spese, per un importo non superiore a 4.000 euro, sostenute per gli addetti alla cura dei minori fino a tre anni di età, che non abbiano trovato ospitalità presso gli asili nido, se il reddito annuo complessivo del nucleo familiare non supera 70.000 euro».

 

 

Art. 3.

1. L'ammontare delle spese sostenute, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, deve essere comprovato mediante opportuna documentazione, asseverata da un professionista in materia giuslavoristica, abilitato e iscritto al relativo ordine professionale, ovvero dall'associa­zione sindacale datoriale cui il datore di lavoro risulta iscritto.

 

Art. 4.

1. Il riconoscimento delle detrazioni previste dalle disposizioni di cui all'articolo 2 è condizionato all'integrale applicazione, nei confronti degli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare occupati nel nucleo familiare, della parte economica e normativa nonché di quella obbligatoria dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni e organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, nonché all'integrale versamento, nei confronti dei medesimi addetti, dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla legislazione vigente in materia.

 

 

Art. 5.

1. Ai fini delle deduzioni e delle detrazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui alla presente legge, il contribuente deve indicare nella dichiarazione fiscale il codice fiscale del lavoratore o dei lavoratori domestici interessati.

 

 

Art. 6.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


 



[1]     Si ricorda che gli oneri deducibili sono gli importi che si possono sottrarre dal reddito complessivo, con un beneficio rapportato all'aliquota marginale raggiunta dal contribuente.

[2]     Le detrazioni operano una decurtazione dell’imposta lorda.

[3]     Si veda la circolare n. 2/E dell’Agenzia delle entrate del 3 gennaio 2005, paragrafo 4.

      Si evidenzia che la citata circolare è stata emanata in relazione alla deduzione prevista dall’articolo 12 del TUIR nel testo precedente alle modifiche introdotte dall’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007). Si ritiene comunque che l’esclusione delle spese di assistenza ai bambini possa essere riferita anche alla detrazione attualmente prevista, la quale differisce dalla precedente deduzione solamente per la tipologia di agevolazione e non per la definizione della fattispecie, per la quale sono utilizzati gli stessi termini.

[4]     Si tratta dei soggetti di cui all’articolo 433 cod. civ., ovvero:

§       coniuge;

§       figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;

§       genitori e, in loro mancanza, ascendenti prossimi, anche naturali; adottanti;

§       generi e nuore;

§       suocero e suocera;

§       fratelli e sorelle germani o unilaterali.

[5]     Si segnala che l’articolo 1, comma 400, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), consente, per il periodo di imposta 2006, la detrazione del 19 per cento delle spese sostenute dai genitori per il pagamento delle rette degli asili nido. Il limite massimo di spesa ammessa in detrazione è di 632 euro annui per ciascun figlio.

[6]     Con riferimento all’importo dei contributi dovuti per l'anno 2007 per i lavoratori domestici, è stata emanata dall’INPS la circolare 16 febbraio 2007, n. 40.