Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Titolo: Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo - A.C. 2303
Riferimenti:
AC n. 2303/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 169
Data: 16/05/2007
Descrittori:
AGEVOLAZIONI FISCALI   AUDIOVISIVI
CINEMA E CINEMATOGRAFIA   CONTRIBUTI PUBBLICI
Organi della Camera: VI-Finanze


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno
del settore cinematografico e dell'audiovisivo

A.C. 2303

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 169

 

 

16 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente dossier è stato redatto con la collaborazione del Dipartimento Cultura e  dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

SIWEB

 

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File: FI0116.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 5

Elementi per l’istruttoria legislativa. 6

§      Necessità dell’intervento con legge. 6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 6

§      Compatibilità comunitaria. 6

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 10

§      Formulazione del testo. 10

Schede di lettura

§      Articolo 1. 13

§      Articolo 2. 21

§      Articolo 3. 24

§      Articolo 4. 26

§      Articolo 5. 29

Testo della proposta di legge

AC 2303 - Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo. 35

§      D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (Tabella A, n. 18), parte II)56

§      D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (artt. 13 e 18)57

§      L. 30 aprile 1985, n. 163 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo (art. 7)59

§      D.M. 4 giugno 1985 Modalità di applicazione delle agevolazioni fiscali concesse nel settore dello spettacolo con il titolo II della legge 30 aprile 1985, n. 163. 60

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (art. 3)63

§      D.M. 9 dicembre 1993, n. 581 Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico. 65

§      D.L. 18 febbraio 2003, n. 24 Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo (art. 1)71

§      D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137. 72

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, comma 1150)105

 



Numero del progetto di legge

A.C. 2303

Titolo

Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno del settore cinematografico e dell'audiovisivo

Iniziativa

On. Carlucci ed altri

Settore d’intervento

Fisco, spettacolo

Iter al Senato

No

Numero di articoli

5

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

28 febbraio 2007

§       annuncio

1 marzo 2007

§       assegnazione

26 marzo 2007

Commissione competente

VI Finanze

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VII, IX, X e XIV Commissione

 


 

Contenuto

L’articolo 1, comma 1, introduce due nuovi articoli al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche”.

Il primo di tali articoli, 24-bis, concede agevolazioni fiscali per lo sviluppo del settore cinematografico. In particolare il comma 1 esclude dalla base imponibile delle imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografico, ai fini delle imposte sui redditi, gli utili impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese, relative a lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai riconosciuti di nazionalità italiana o di coproduzione.

Il comma 2 del nuovo articolo 24-bis esclude dalla base imponibile delle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, ai fini delle imposte sui redditi, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili impiegati in attività di produzione, distribuzione e esercizio relative agli stessi film di cui al comma 1.

Il comma 3consente alle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, la detraibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle spese di sponsorizzazione destinate alla produzione dei lungometraggi, dei film di animazione, di interesse culturale e d’essai, a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana o di coproduzione.

Il comma 4 del nuovo articolo 24-bis consente alle persone fisiche la deducibilità dal reddito complessivo delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici per i lungometraggi, i film di animazione, di interesse culturale e d’essai, a decorrere dall'anno 2007 e per un importo massimo di 20.000 euro.

Il comma 5 prevede l’emanazione di un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze contenente le disposizioni attuativedell’articolo 24-bis.

Il comma 6 provvede alla copertura degli onerirecati dall’articolo 24-bis, ad eccezione di quelli di cui al comma 4.

Il secondo articolo introdotto dall’articolo 1, comma 1, della proposta di legge è l’articolo 24-ter, che disciplina le modalità e i limitiall’utilizzo delle agevolazioni fiscali introdotte dai primi due commi dell’articolo 24-bis. L’articolo 24-ter individua in particolare la parte di utili che può essere esclusa dalla formazione della base imponibile; le modalità di certificazione e documentazione dei costi sostenuti e di richiesta dell’agevolazione; la cumulabiltà con altri incentivi previsti per il settore cinematografico; i termini per l’avvio e la conclusione delle attività agevolate e le conseguenze dell’inosservanza degli obblighi prescritti.

L’articolo 1, comma 2, della proposta di legge fissa al 31 dicembre 2007 il termine entro il quale dovrà essere emanato il decreto attuativodi cui al comma 4 (recte: 5) del nuovo articolo 24-bis.

 

L’articolo 2 integra la normativa in materia di contributi alle attività cinematografiche, recata dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004 (riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche) prevedendo che:

-       il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche sia destinato anche alla corresponsione di contributi alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografiche nonché ai proprietari di sale cinematografiche affinché incentivino: la proiezione di nuove opere cinematografiche nel periodo estivo ed il finanziamento delle relative campagne pubblicitarie; la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale (comma 1);

-       il Ministro per i beni e le attività culturali individui, attraverso l’emanazione di propri decreti, le risorse e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 (comma 2).

 

L’articolo 3 istituisce un Fondo per il passaggio al digitale e all’alta definizione, con una dotazione annua di 10 milioni di euro a partire dal 2007 e fino al 2015; tale fondo dovrà sostenere i proprietari di sale cinematografiche e le imprese di replicazione al fine di adeguare, nella fase di passaggio al digitale e all’alta definizione, la strumentazione tecnica per la proiezione dei film e la riproduzione di supporti digitali.

 

L’articolo 4 prevede che la quota da attribuire alle attività cinematografiche a valere sul Fondo unico per lo spettacolo non possa essere inferiore al 25 per cento.

 

L’articolo 5 prevede l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% per le cessioni dei supporti di memoria digitale (come i CD-rom e i DVD), realizzati con qualsiasi tecnologia, nonché dei dischi, dei nastri e delle cassette che contengano programmi audiovisivi preregistrati.

Relazioni allegate

Alla proposta di legge è allegata la relativa relazione illustrativa.


 

Necessità dell’intervento con legge

La necessità di intervenire in via legislativa nella materia fiscale contemplata dal provvedimento si giustifica in considerazione della riserva di legge (sia pure relativa) posta sulla materia tributaria dall’articolo 23 della Costituzione, il quale prescrive che nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge. Il provvedimento, inoltre, intende integrare le norme di legge in materia di contributi statali alle attività cinematografiche anche mediante l’istituzione di un apposito Fondo.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Il provvedimento interviene innanzitutto sul sistema tributario statale, materia attribuita dall’articolo 117, comma 2,  lettera e), alla competenza legislativa dello Stato.

Con riguardo alla materia dello spettacolo la riforma costituzionale del 2001 - secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) - ha attribuito tale materia alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali.

Compatibilità comunitaria

Ai sensi dell’art. 151 del Trattato UEla Comunità contribuisce allo sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

L’azione dell’U.E. si esplica nell’incoraggiamento della cooperazione tra Stati membri e nell’integrazione dell'azione di questi ultimi in vari settori tra i quali, per quanto qui interessa, figurano il miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura nonché la creazione artistica e letteraria compreso il settore audiovisivo.

In conformità con tali principi l’art. 87, paragrafo 1, del Trattato, pur definendo, in via generale, “incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza”  introduce una deroga per quelli destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nella Comunità in misura contraria all'interesse comune” (art. 87,paragrafo 3, lett. d)).

Il successivo art. 88 prevede, inoltre, che i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti siano comunicati alla Commissione perché esamini la loro compatibilità con il mercato comune.

Sulla compatibilità comunitaria della previsione di un’aliquota ridotta al 4% sui prodotti audiovisivi con la disciplina dell’IVA comunitaria si rinvia alla scheda di commento all’articolo 5 del provvedimento in esame.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

Programma MEDIA 2007

Con Decisione n. 1718/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, è stato istituito a sostegno del settore audiovisivo europeo il programma MEDIA 2007, destinato a succedere ai programmi comunitari MEDIA Plus e MEDIA Formazione e ad unificare i diversi profili sostenuti da questi ultimi: cioè quello dello sviluppo/distribuzione con quello della  promozione/ formazione.

Il programma riguarda il periodo 2007-2013 ed è dotato di uno stanziamento di bilancio pari a 755 milioni.

Esso persegue obiettivi di carattere generale:

-       conservare e valorizzare la diversità culturale e linguistica europea e il patrimonio audiovisivo cinematografico europeo, garantire l'accesso del pubblico allo stesso e favorire il dialogo tra le culture;

-       accrescere la circolazione e la visibilità delle opere audiovisive europee all'interno e all'esterno dell'Unione europea;

-       rafforzare la concorrenzialità del settore audiovisivo.

 

Il programma MEDIA 2007 si propone di intervenire:

-       nella fase precedente alla produzione audiovisiva, sostenendo l'acquisizione e il perfezionamento di competenze nonché lo sviluppo delle opere audiovisive europee;

-       nella fase successiva alla produzione, sostenendo la distribuzione e la promozione delle opere europee;

-       nella promozione di progetti pilota.

 

Nei suoi settori di competenza, il programma individua quattro priorità:

-       sostegno al processo creativo nel settore audiovisivo europeo, nonché alla conoscenza e alla diffusione del patrimonio cinematografico ed audiovisivo europeo;

-       rafforzamento delle piccole e medie imprese (PMI) operanti nel settore;

-       riduzione degli squilibri tra paesi europei a forte capacità di produzione di audiovisivi e paesi o regioni con scarsa capacità di produzione e/o ad area geografica e linguistica limitata; ciò al fine di tutelare la diversità culturale;

-       incoraggiamento dei progetti di digitalizzazione.

 

Gli aiuti finanziari concessi nel quadro del programma non possono in linea di massima superare il 50% dei costi delle azioni sostenute; essi potranno essere concessi anche persone fisiche e potranno assumere la forma di sovvenzioni o di borse.

 

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 7 giugno 2005 la Commissione europea ha adottato il piano di azione Aiuti di Stato meno numerosi e più mirati: itinerari di riforma degli aiuti di Stato 2005-2009 (COM(2005)107)[1].

Il documento ha prospettato una serie di interventi intesi a razionalizzare e a semplificare le procedure in materia, in modo da perseguire due obiettivi generali:

-        definire un quadro regolamentare più chiaro e prevedibile per gli Stati membri in merito ai criteri e ai parametri cui la Commissione europea si attiene nell’applicazione della disciplina degli aiuti di Stato;

-        contribuire all’attuazione degli obiettivi di Lisbona in materia di crescita sostenibile, competitività, coesione regionale e sociale e tutela dell’ambiente.

Tra i principi che dovranno sottendere la riforma degli aiuti di Stato, illustrati dalla Commissione nel piano d’azione figura, tra l’altro, il riesame degli atti comunitari relativi alla disciplinadegli aiuti di Stato al fine di assicurare l’applicazione coerente e generalizzata degli stessi princìpi nei medesimi atti. La Commissione annuncia che, tra tali atti, valuterà l'opportunità di procedere ad un riesame della comunicazione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e audiovisive (COM(2001)534)[2]. Inoltre, sulla base dell'esperienza maturata in tale settore, la Commissione prospetta la possibilità di chiedere al Consiglio di estendere il campo di applicazione del regolamento (CE) n. 994/98 - relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE (ex articoli 92 e 93) a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali(cosiddetto “regolamento di abilitazione”) - in modo che anche il cinema possa beneficiare di un'esenzione per categoria.

Si ricorda che il regolamento (CE) n. 994/1998 del 7 maggio 1998, sull’applicazione degli articoli 87 e 88 del TCE a determinate categorie di aiuti di stato orizzontali, è volto, in sostanza, a delegare alla Commissione il compito di individuare – per il tramite di appositi regolamenti di esecuzione – certe categorie di aiuto come compatibili con il mercato comune ed esentate, quindi, da obblighi di notifica[3].

Facendo seguito a quanto previsto nel piano d’azione per la riforma degli aiuti di Stato, sopra citato, il 5 ottobre 2006 la Commissione europea ha avviato una consultazione pubblica su un progetto preliminare di proposta di regolamento volta a modificare il regolamento n. 994/98 di cuisopra. La modifica è intesa ad estendere l’esenzione dall’obbligo di notifica agli aiuti di Stato anche nel settore della cultura[4]. La consultazione si è conclusa il 9 novembre 2006.

In tale progetto preliminare, in particolare, la Commissione constata come il vigente regolamento n. 994/98 conferisca alla Commissione, tra l’altro, la facoltà di esentare dall’obbligo di notifica gli aiuti nel settore della cultura, ma soltanto ove siano concessi a piccole e medie imprese. In particolare nei settori cinematografico e audiovisivo, tuttavia, i beneficiari degli aiuti sono spesso grandi imprese, sebbene certi progetti non di ampia portata (film non in serie, a forte connotazione culturale e di bilancio modesto) non giustificherebbero un ingente investimento di risorse da parte della Commissione per il loro controllo. Per evitare, quindi, inutili procedure di notifica dell’aiuto di Stato e per consentire alla Commissione d’incentrarsi sui tipi di aiuti di Stato che causano maggiori distorsioni della concorrenza, si prospetta l’estensione del campo di applicazione del regolamento in esame, per determinati progetti ed a determinate condizioni, anche agli aiuti a favore delle grandi imprese che operano nel campo della promozione della cultura e della conservazione del patrimonio.

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Coordinamento con la normativa vigente

Sarebbe opportuno che il comma 3 dell’articolo 1, prevedesse “deduzioni dall’imposta sulle società (IRES)”, anziché genericamente “detrazioni”, e modificasse in tal senso espressamente l’articolo 100, comma 2 del TUIR.

Analogamente, sarebbe opportuno che il comma 4 dell’articolo 1 modificasse espressamente l’articolo 10, comma 1 del TUIR.

 

Formulazione del testo

Al comma 6 dell’articolo 24-bis del D.Lgs. n. 28 del 2004, come introdotto dall’articolo 1, comma 1, della proposta di legge in esame, l’emanazione del decreto è prevista dal comma 5 del citato articolo 24-bis e non, come erroneamente indicato, dal comma 4.

 




1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (Agevolazioni fiscali in favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici) - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribu­zione e di esercizio cinematografici che li impiegano nelle proprie attività per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici, li impiegano in attività di produzione, di distribuzione e di esercizio relative ai film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono detraibili le spese di sponsoriz­zazione, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera e destinate alla produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settem­bre 1973, n. 600, e successive modifica­zioni, e l'attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.

4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo deter­minato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'econo­mia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 12, comma 1.

Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'arti­colo 24-bis) - 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione, di distribuzione e di esercizio e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota massima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.

2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichia­razione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, anticipatamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.

3. Per usufruire dei benefìci l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero - Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia».

2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2007.


 

 

Il comma 1 dell’articolo 1 introduce due nuovi articoli, il 24-bis e il 24-ter, al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28, recante “Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”. Il primo dei due nuovi articoli introduce alcune agevolazioni fiscali in favore della produzione, della distribuzione e dell’esercizio cinematografici, mentre l’articolo 24-ter disciplina le modalità e i limiti all’utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dai primi due commi dell’articolo precedente.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 24-bis stabilisce che gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici[5] non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette se sono impiegati nelle attività proprie delle suddette imprese per lungometraggi, film di animazione, di interesse culturale e d’essai[6]. L’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, o di coproduzione, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo. 

Il citato articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004 elenca le componenti artistiche e tecniche da prendere in considerazione ai fini del riconoscimento, da parte dell’autorità amministrativa competente, della nazionalità italiana. In particolare è necessario che il regista, l’autore del soggetto, lo sceneggiatore e la troupe siano cittadini italiani o di Paesi membri dell’Unione europea, che la ripresa sonora diretta sia effettuata in lingua italiana e che siano utilizzate industrie tecniche italiane.

I film realizzati in coproduzione con imprese estere sono equiparati a quelli nazionali in presenza di speciali accordi internazionali di reciprocità e a condizione che, per le coproduzioni con Paesi non appartenenti all’Unione europea, la quota di partecipazione italiana non sia inferiore al 20 per cento del costo del film (articolo 6 del D.Lgs. n. 28 del 2004).

Il presente beneficio è concesso esclusivamente alle imprese che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

I citati articoli del D.P.R. n. 600 del 1973 stabiliscono che i sottoindicati soggetti devono, o possono in seguito all’esercizio di apposita opzione, tenere la contabilità ordinaria:

a)   società soggette all'imposta sulle società - IRES;

b)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

c)   società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate;

d)   persone fisiche che esercitano imprese commerciali;

e)   persone fisiche che esercitano arti e professioni;

f)     società e associazioni fra artisti e professionisti;

g)   enti pubblici e privati, diversi dalle società, soggetti all'imposta sulle società - IRES, e trust, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciale;

h)   sostituti di imposta;

i)      allevatori di animali che utilizzano mangimi ottenibili per meno di un quarto dal proprio terreno.

 

Il comma 2 del nuovo articolo 24-bis concede un’agevolazione analoga alla precedente, ma limitata al 30 per cento degli utili, alle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico che impiegano i propri utili, da sole o per mezzo di accordi con imprese del settore, in attività di produzione, di distribuzione o di esercizio relative agli stessi film di cui al comma 1 del presente articolo 24-bis. Anche in questo caso il beneficio è riconosciuto esclusivamente ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria.

Il comma 3del nuovo articolo 24-bis, introdottodall’articolo 1, comma 1 della proposta in commento,consente la detraibilità delle spese di sponsorizzazione destinate alla produzione dei lungometraggi, dei film di animazione, di interesse culturale e d’essai, di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del decreto legislativo n. 28 del 2004, che siano dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico,

La norma dovrebbe consentire, anche se la formulazione letterale della norma non è in tal senso, una deduzione (anziché una detrazione) dal reddito d’impresa ai fini dell’IRES (imposta sul reddito delle società disciplinata dagli articoli 72 e seguenti del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. n. 917 del 1986). Si segnala infatti che l’imposta sulle società si applica (art. 75 del TUIR) sul reddito complessivo netto, risultante dall’applicazione delle disposizioni previste per le diverse tipologie di soggetti Ires, e tra queste, per le società residenti, deducendo dal reddito gli oneri elencati all’articolo 100, comma 2 del TUIR.

 

Sotto il profilo della formulazione del testo sarebbe pertanto opportuno che il comma 3 prevedesse “deduzioni dall’imposta sulle società (IRES)”, anziché genericamente “detrazioni”, e modificasse in tal senso espressamente l’articolo 100, comma 2 del TUIR.

 

La norma prevede poi una serie di limiti e condizioni per poter fruire dell’agevolazione.

Innanzitutto viene previsto un limite massimo alla detraibilità di tali spese pari al 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera.

In secondo luogo l’agevolazione è concessa a condizione che il film da realizzare sia un film riconosciuto di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, o di coproduzione, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo.

Infine, il beneficio viene concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni (v. supra).

E’ previsto che l'attività di sponsorizzazione possa realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.

 

Per la definizione delle spese di sponsorizzazione la norma rinvia al regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, recante il “Regolamento in materia di sponsorizzazioni di programmi radiotelevisivi e offerte al pubblico”.

 

L’articolo 2 di tale DM definisce la sponsorizzazione come ogni contributo di un'impresa pubblica o privata, non impegnata in attività televisive o radiofoniche o di produzione di opere audiovisive o radiofoniche al finanziamento di programmi allo scopo di promuovere il suo nome, il suo marchio, la sua immagine, le sue attività o i suoi prodotti, purché non si facciano riferimenti specifici di carattere promozionale a tali attività o prodotti. 

Con il termine sponsor si designa ogni singolo soggetto che abbia sponsorizzato il programma radiofonico o televisivo.

Il decreto prevede che i programmi radiofonici siano sponsorizzabili anche da parte di persone fisiche o giuridiche che, pur non rivestendo natura di impresa, operino professionalmente per conto di una o più imprese, perseguendo, attraverso la sponsorizzazione, lo scopo di promuovere il nome, il marchio, l'immagine, l'attività o i prodotti delle imprese stesse.

 

Il comma 4 del nuovo articolo 24-bis, introduce poi un’agevolazione fiscale, fruibile da parte delle persone fisiche, per le erogazioni liberali in denaro per il settore cinematografico effettuatea decorrere dall'anno 2007.

 

La norma consente infatti la deducibilità, dal reddito complessivo ai fini IRPEF, delle erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate a favore di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici per i lungometraggi, i film di animazione, di interesse culturale e d’essai,di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, di nazionalità italiana, ai sensi dell’articolo 5 del D.Lgs. n. 28 del 2004, o di coproduzione, ai sensi dell’articolo 6 dello stesso decreto legislativo..

 

Si ricorda che gli oneri deducibili sono elencati nell’articolo 10 del Testo unico delle imposte sui redditi. Si tratta di oneri che, a differenza delle detrazioni d’imposta, consentono di abbattere il reddito complessivo lordo prima che su questo si applichino le aliquote d’imposta.

Pertanto sarebbe opportuno, sotto il profilo della formulazione del testo, che il comma 4 modificasse espressamente l’articolo 10, comma 1 del TUIR, recante l’elenco degli oneri deducibili dal reddito complessivo.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 24-bis prevede che un successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da emanare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, dovrà stabilire le disposizioni attuative del presente articolo 24-bis, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

-       procedure di controllo rivolte a verificare l’attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti;

-       cumulabilità degli incentivi;

-       specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefici e di applicazione delle sanzioni.

Il decreto dovrà essere emanato entro 31 dicembre 2007 (articolo 1, comma 2, della proposta di legge).

 

Il comma 6 del nuovo articolo 24-bis stabilisce che agli oneri derivanti dall’attuazione dell’articolo stesso si provvede valere sulle risorse economiche del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell’articolo12 del D.Lgs. n. 28 del 2004.[7]

Sono espressamente esclusi da tale copertura gli oneri derivanti dal comma 4 del nuovo articolo 24-bis. A tal proposito si osserva che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dovranno essere individuati anche i mezzi per far fronte a questi oneri.

 

Il comma 1 del nuovo articolo 24-ter detta disposizioni relative alle modalità ed ai limiti per la concessione delle agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 del nuovo articolo 24-bis. Tali agevolazioni competono fino alla concorrenza del costo di produzione, distribuzione ed esercizio del film e non possono eccedere il reddito imponibile, al netto degli ammortamenti, calcolati con l'aliquota massima. E’ inoltre previsto che gli utili accantonati, ai quali si applica l’agevolazione, non devono superare la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi relativi al film devono infine essere certificati secondo le modalità che saranno indicate nel decreto di cui al comma 4 (recte: 5) dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20 del D.Lgs. n. 28 del 2004.

Il citato articolo 20 del D.Lgs. n. 28 del 2004 disciplina la denunzia di inizio lavorazione dei film, ai fini della corresponsione dei benefìci previsti dallo stesso decreto legislativo. La documentazione che le imprese di produzione devono presentare ai sensi di tale articolo è costituita da:

-        soggetto;

-        trattamento;

-        sceneggiatura;

-        piano di finanziamento;

-        piano di lavorazione e ogni altro elemento per l'accertamento della nazionalità del film.

 

I contribuenti devono richiedere espressamente le agevolazioni in sede di dichiarazione annuale dei redditi, indicando la parte di utile che si intende reinvestire e allegando il progetto di massima degli investimenti, con indicazione delle date di inizio della fase realizzativa del film e di conclusione delle attività (comma 2 del nuovo articolo 24-ter).

Le agevolazioni sono integralmente cumulabili con quelle previste dall'articolo 10 del D.Lgs. n. 28 del 2004.

Il citato articolo 10 prevede la concessione di un contributo a favore delle imprese di produzione dei film riconosciuti di nazionalità italiana. Il contributo è calcolato in percentuale sugli incassi, al lordo delle imposte, realizzati dai film proiettati nelle sale cinematografiche, per la durata massima di diciotto mesi dalla prima proiezione in pubblico, con l'esclusione di ogni altro provento in qualsiasi modo ottenuto per l'utilizzo dell'opera. Non sono concessi contributi per le opere realizzano incassi inferiori al limite fissato da un apposito decreto ministeriale.

Il comma 5 dello stesso articolo riconosce un ulteriore contributo, anch’esso calcolato in misura percentuale sugli incassi, in favore del regista e degli autori del soggetto e della sceneggiatura che siano cittadini italiani o dell’Unione europea.

Le agevolazioni in esame sono cumulabili, fino a concorrenza del costo di ciascun film, con i contributi concessi per le attività di produzione e di distribuzione, ai sensi degli articoli 13 e 14 del D.Lgs. n. 28 del 2004, a valere sulle risorse del Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, istituito presso il Ministero per i beni culturali e ambientali, ai sensi dell’articolo12 dello stesso decreto legislativo[8].

La disposizione in esame prevede che il cumulo è effettuato secondo quote stabilite da beneficiari, in via anticipata e nei limiti fissati dalla legge. Al riguardo si osserva che non appare del tutto chiaro cosa siano tali quote. Si potrebbe forse trattare delle quote di utili che, essendo impiegate nelle attività cinematografiche per le quali sono riconosciute le agevolazioni, non concorrono a formare il reddito imponibile.

Si ricorda che l’articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede la concessione di contributi per le attività di produzione, commisurati al costo del film ed entro un limite massimo prefissato, per i lungometraggi e i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale.

Lo stesso articolo prevede inoltre la corresponsione di contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilevo culturale o sociale. Il contributo è revocato in caso di mancata presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni dall’erogazione del contributo stesso.

L’articolo 14 del D.Lgs. n. 28 del 2004 disciplina la concessione di contributi alle imprese di distribuzione e di esportazione per la distribuzione in Italia e all’estero di film riconosciuti di interesse culturale. Tali contributi sono erogati in misura proporzionale al numero di ingressi realizzati dai film sul territorio nazionale, per i film distribuiti in Italia, e, per i film esportati, in proporzione alle cessioni effettuate alle imprese estere di diritti di sfruttamento economico, nonché al numero di ingressi realizzati all’estero dai film.

Si evidenzia che il decreto ministeriale di cui al comma 5 del nuovo articolo 24-bis dovrà stabilire le disposizioni attuative di tale articolo anche con riguardo alla cumulabilità degli incentivi.

 

I commi 3 e 4 del nuovo articolo 24-ter fissano i termini entro i quali il film e le attività che concorrono alla sua realizzazione devono essere iniziate e concluse, ai fini del riconoscimento dei benefìci in commento. Il termine di inizio è fissato in diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi. Le opere devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero per i beni e le attività culturali - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; la Direzione generale per il cinema deve pronunciarsi entro i sessanta giorni successivi e può concedere un termine di proroga inferiore a quello richiesto. Le decisioni di proroga sono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali.

 

Il comma 5 del nuovo articolo 24-ter stabilisce infine che l'inosservanza degli obblighi sopra illustrati comporta il recupero delle imposte non pagate l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia fiscale.

 

 

Il comma 2 dell’articolo 1 della proposta di legge stabilisce che il decreto recante le disposizioni attuative del nuovo articolo 24-bis dovrà essere emanato entro il 31 dicembre 2007.

 


Articolo 2

 


1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

«e) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste dall'articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

e-bis) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche di cui al comma 8 dell'articolo 2, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale».

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con propri decreti, adottati secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, individua le risorse e le modalità di attuazione delle lettere e) ed e-bis) del comma 3 del medesimo articolo 12, introdotte dal comma 1 del presente articolo.


 

 

L’articolo 2 modifica la normativa in materia di contributi alle attività cinematografiche, recata dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004[9] (riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche) prevedendo che:

-       il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche sia destinato anche alla corresponsione di contributi alle imprese di distribuzione e di esercizio cinematografiche nonché ai proprietari di sale cinematografiche affinché siano incentivati: la proiezione di nuove opere cinematografiche nel periodo estivo ed il finanziamento delle relative campagne pubblicitarie; la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale (comma 1) - a tal fine, all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. 28/2004 viene sostituita la lettere e) ed aggiunta la lettera e bis);

-       il Ministro per i beni e le attività culturali individui, attraverso l’emanazione di propri decreti, le risorse e le modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 1 (comma 2).

 

Si ricorda che il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 - nel prevedere una nuova disciplina organica in materia di cinematografia - ha definito un nuovo sistema di sostegno pubblico al cinema, mediante l’istituzione (art. 12 del D.Lgs.) del Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche, al quale affluiscono le risorse già esistenti, in particolare, nel Fondo di intervento, nel Fondo di sostegno e nel Fondo di garanzia, nonché la quota del cinema nell’ambito del Fondo unico dello spettacolo (FUS).

La gestione di tale Fondo è stata recentemente regolata dal DM 6 marzo 2006 che, in attuazione del comma 5, dell’articolo 12, ha definito le modalità tecniche di gestione e di erogazione dei finanziamenti e dei contributi, nonché le modalità di monitoraggio ed impiego dei finanziamenti concessi[10].

Ai sensi del comma 3 dell’articolo 12 le finalità del Fondo riguardano:

a)       finanziamento di investimenti per la produzione di opere filmiche;

b)       contributi a favore di imprese di distribuzione ed esportazione;

c)       contributi per la realizzazione, il ripristino e l'adeguamento di sale cinematografiche;

d)       contributi a favore delle industrie tecniche cinematografiche;

e)       contributi destinati ad ulteriori esigenze del settore delle attività cinematografiche, salvo diversa determinazione del Ministro con riferimento ad altri settori dello spettacolo.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le suddette finalità con decreto ministeriale, sentita la Consulta territoriale per le attività cinematografiche (comma 4)[11].

Recentemente la legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) ha previsto, (articolo 1, comma 1140) che al Fondo sia assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Tale contributo é finalizzato ad interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere culturale, nonché ad ulteriori esigenze del settore dello spettacolo; si dispone inoltre, in deroga al comma 4 del citato articolo 12, che gli interventi siano stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

La medesima legge (articolo 1, comma 1151) ha introdotto all’articolo 12 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004 alcune modifiche formali (volte a sostituire il termine “finanziamento” con il termine “sostegno” o “contributo”) ed ha sostituito l’articolo 13, rendendo lo Stato - secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa – “co-produttore” del film che ha finanziato.

A tal fine, il nuovo articolo 13 del D.Lgs. n. 28 del 2004 prevede l’erogazione di un contributo “pro quota” al costo del film (in misura non superiore al 50 per cento del costo del film per i lungometraggi e fino al 100 per cento per i cortometraggi di interesse culturale, per un costo industriale massimo definito con decreto ministeriale). Lo Stato acquisisce la completa titolarità dei diritti del film qualora entro cinque anni dall’erogazione non sia restituita almeno una quota parte delle risorse erogate, da definirsi mediante decreto ministeriale insieme con le modalità di erogazione del contributo stesso.

Restano sostanzialmente invariate le norme concernenti la revoca dei contributi, i contributi alle imprese di produzione per lo sviluppo di sceneggiature originali, i premi di qualità.

 

Per quanto riguarda le disposizioni inserite dall’articolo in commento (con nuova la lettera e) dell’art. 12 comma 3 del D.Lgs. 28/2004), volte a favorire la programmazione estiva dei film, si fa presente che l’articolo 14, comma 2, del  più volte citato D.Lgs 28/2004 prevede a favore delle imprese di distribuzione la concessione di contributi per la distribuzione in Italia di film interesse culturale; tale disposizione sembra poter comprendere anche l’ipotesi di distribuzione dei film durante il periodo estivo.


Articolo 3

 


1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione). - 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all'acquisi­zione di tecnologie in alta definizione (HD).

2. Con decreto del Ministro sono stabi­lite, di concerto con il Ministro dell'eco­nomia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'im­piego dei finanziamenti concessi. Per l'adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisala».


 

 

L’articolo 3 introduce nel D.Lgs n. 28/2004[12] un nuovo articolo (articolo 12-bis) che prevede (al comma 1), l’istituzione di un Fondo per il passaggio al digitale e all’alta definizione.

Come si legge nella relazione illustrativa, il mercato dell’alta definizione comporterà il passaggio dal sistema delle pellicole a quello dei files che saranno inviati alle singole sale cinematografiche dotate di apposite apparecchiature. Pertanto, i proprietari di sale cinematografiche dovranno rinnovare gli impianti sopportando costi che si rileveranno particolarmente onerosi per i piccoli esercizi. Inoltre anche nel settore della distribuzione degli home video si annunciano novità rilevanti che richiedono l’adeguamento tecnologico da parte delle imprese di replicazione.

A tal fine è istituito il Fondo di cui all’articolo in commento con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli dal 2007 al 2015; a tale fondo potranno accedere le imprese di esercizio e i proprietari di sale cinematografiche (nella formulazione del testo, il rinvio è ai soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell’art. 12 del D.Lgs n. 28/2004), nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all’acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).

Il comma 2 del nuovo articolo 12 bis del D.Lgs. 28/2004 (introdotto dall’articolo in esame) rinvia ad un decreto del Ministro (il testo non reca termini per l’emanazione del decreto né specifica di quale ministro debba trattarsi, anche se presumibilmente si riferisce al Ministro per i beni e le attività culturali), da emanarsi di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, la definizione delle modalità tecniche di gestione del Fondo, di erogazione dei finanziamenti nonché di monitoraggio dell’impiego dei finanziamenti. Il testo in commento specifica infine che per l’adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisala.

 

In relazione agli interventi di ristrutturazione delle sale cinematografiche, si ricorda che l’articolo 12, co. 3, lett. c) del D.Lgs n. 28/2004 già prevede che il Fondo per la produzione, la distribuzione, l’esercizio e le industrie tecniche destini una parte dei finanziamenti alla corresponsione di contributi sugli interessi dei mutui e alla concessione di contributi in conto capitale a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche per la realizzazione di nuove sale o il ripristino di sale inattive, nonché per l’adeguamento delle strutture e per il rinnovo delle apparecchiature, con particolare riferimento all’introduzione di impianti automatizzati o di nuove tecnologie. L’articolo 15 del medesimo provvedimento specifica poi le condizioni per i contributi di cui all’articolo 12, comma 3, specificando che l’interesse a carico del beneficiario è ulteriormente ridotto per gli interventi riferiti a: a) sale cinematografiche ubicate in comuni che ne siano sprovviste, con particolare attenzione ai centri cittadini con popolazione non superiore a diecimila abitanti e a quelli che confinano con comuni anch’essi privi di sale; b) trasformazione in multisale di sale cinematografiche ubicate nei centri cittadini dei comuni con popolazione non inferiore a ventimila abitanti.

 

Si osserva, al riguardo, che l’articolo in esame, pur dotando il Fondo di una somma annua di 10 milioni di euro a partire dal 2007 e fino al 2015, non prevede una copertura di tale onere aggiuntivo.


Articolo 4

 

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che la quota spettante alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento».

 

 

L’articolo 4 interviene sulla disciplina riguardante la ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo[13], limitando la capacità discrezionale del Ministro per i beni e le attività culturali che - ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del DL 24/2003 – può, con propri decreti, non aventi natura regolamentare, stabilire le percentuali spettanti a ciascun settore dello spettacolo. La disposizione in esame prevede invece, ripristinando per tale profilo quanto disposto dalla legge istitutiva del F.U.S., che la quota spettante alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento.

 

Si ricorda, in proposito, che la legge n. 163 del 1985[14], nell’intento di porre fine alla frammentazione dell'intervento statale e alla conseguente pressoché annuale approvazione di apposite leggi di finanziamento, ha creato uno strumento nuovo, il Fondo unico per lo spettacolo (FUS), da ripartire annualmente tra i diversi settori (cinema, musica, teatro, danza, circhi e spettacolo viaggiante) con decreto dell'autorità di governo competente in materia di spettacolo. La medesima legge (art. 2 ) ha fissato le aliquote spettanti a ciascun comparto dello spettacolo, indicando in tale quadro nel 25 per cento la quota del Fondo da destinare al cinema[15].

Successivamente, la riforma costituzionale del 2001 - secondo l’interpretazione che ne ha dato la Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) - ha attribuito la materia dello spettacolo alla competenza concorrente tra Stato e regioni, nell’ambito della promozione e organizzazione di attività culturali.

Nella sentenza n. 255 del 2004, la Corte ha, infatti, riconosciuto che la materia concernente la “valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali”, affidata dall’articolo 117 della Costituzione alla legislazione concorrente di Stato e regioni, pur non menzionandole espressamente, ricomprende senza dubbio nella sua seconda parte, nell’ambito delle più ampie attività culturali, anche le azioni di sostegno degli spettacoli. Tale interpretazione è stata poi confermata nella sentenza n. 285 del 2005.

Detta collocazione rileva ai fini della definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo nonché delle aliquote di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge 30 aprile 1985, n. 163[16]; la cui disciplina ha subito, nel corso della legislatura, un adeguamento alle prescrizioni costituzionali.

In particolare, nelle more della ridefinizione normativa degli àmbiti di competenza dello Stato e delle regioni ai sensi del nuovo art. 117 Cost., il già citato DL 24/2003  (convertito con modificazioni dalla legge 82/2003), ha affidato a decreti del Ministro per i beni e le attivitàculturali non aventi natura regolamentare la determinazione, con cadenza annuale, delle modalità di erogazione dei contributi allo spettacolo, previsti dalla legge n. 163 del 1985 nonché le aliquote di riparto del FUS tra i diversi settori. Il medesimo DL specifica (art. 1) che tale normativa ha carattere transitorio, in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali di cui all’articolo 117 della Costituzione fissi i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato.

Tale decreto legge è stato oggetto della citata pronuncia della Corte costituzionale n. 255 del 2004 che, pur confermando la legittimità della norma in quanto introdotta in via transitoria, segnalava tuttavia l’esigenza di prevedere opportuni strumenti di collaborazione con il sistema delle autonomie regionali.

La disciplina transitoria è stata poi confermata per l’anno 2005[17] dal DL 30 dicembre 2004 n. 314 (convertito dalla legge 1 marzo 2005, n. 26). Alla sistemazione definitiva della materia ha quindi provveduto la legge 15 novembre 2005, n. 239, che, in linea con quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 2004, ha introdotto l’intesa con la Conferenza unificata nella procedura di adozione dei decreti ministeriali concernenti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi del FUS alle attività dello spettacolo previsti dal DL n. 24 del 2003 e ne ha eliminato la cadenza annuale.

Con riguardo specifico alle aliquote di riparto tra i settori dello spettacolo, si segnala che i decreti ministeriali emanati negli ultimi anni (2001-2007) hanno solitamente riservato al settore cinematografico l’aliquota del 18 per cento[18].

 

Dalla ricostruzione normativa e giurisprudenziale sopra esposta sembra emergere che, in tanto è ancora possibile un intervento dello Stato, attraverso l’emanazione di decreti ministeriali, in ordine alle modalità e alle percentuali di ripartizione del Fondo unico per lo spettacolo, in quanto si tratta di una disciplina transitoria; la Corte ha, infatti, specificato che, a regime, in ragione della natura concorrente della materia riguardante i contributi allo spettacolo, occorre prevedere opportuni strumenti di collaborazione con il sistema delle autonomie regionali.

In tal senso la disposizione in esame potrebbe non risultare conforme a tali indicazioni emergenti dalla giurisprudenza costituzionale.

 


Articolo 5

 

1. Al numero 18) della parte II della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti di memoria digitale, realizzati con qualsiasi tecnologia, dischi, nastri e cassette che contengono programmi audiovisivi preregistrati».

 

 

L’articolo 5 in commento modifica la tabella A, parte II, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, recante disciplina dell’Imposta sul valore aggiunto, la quale contiene l’elencazione dei beni e servizi per i quali si applica l’aliquota IVA ridotta al 4%.

L’articolo 5 propone, in particolare, di modificare il n. 18 della tabella, che prevede l’applicazione dell’IVA al 4% per le cessioni di una serie di prodotti editoriali (giornali, libri, periodici etc.) aggiungendovi i supporti di memoria digitale (come i CD-rom e i DVD), realizzati con qualsiasi tecnologia, nonché i dischi, i nastri e le cassette che contengano programmi audiovisivi preregistrati.

 

L’aliquota IVA attualmente applicata ai DVD e CD venduti al dettaglio è quella ordinaria, pari al 20 per cento. Per i supporti audiovisivi venduti in allegato ai giornali, l'aliquota IVA applicata è invece pari al 4 per cento.

 

Infatti tali prodotti sono considerati ricompresi nel n. 18 della tabella A allegata, parte II, al D.P.R. IVA, il quale prevede l’applicazione dell’aliquota Iva ridotta per:

-        giornali e notiziari quotidiani, dispacci delle agenzie di stampa;

-        libri, periodici, anche in scrittura braille e supporti audio-magnetici per non vedenti e ipovedenti, ad esclusione dei giornali e periodici pornografici e dei cataloghi diversi da quelli di informazione libraria;

-        edizioni musicali a stampa e carte geografiche, compresi i globi stampati;

-        carta occorrente per la stampa degli stessi e degli atti e pubblicazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

-        materiale tipografico e simile attinente alle campagne elettorali se commissionato dai candidati o dalle liste degli stessi o dai partiti o dai movimenti di opinione politica.

 

Occorre segnalare che la previsione di un’aliquota ridotta al 4% sui prodotti audiovisivi non sembra peraltro compatibile con la disciplina dell’IVA comunitaria.

 

Si ricorda infatti che mentre è compatibile con la normativa comunitaria la fissazione di un’aliquota Iva ridotta al 10% per nuovi beni o servizi, purché si tratti di prodotti che rientrino nell’Allegato III della direttiva 2006/112/CE, non è invece possibile prevedere aliquote Iva ridotte che siano inferiori al 5%  per nuovi beniper i quali tali agevolazione non fosse già previstaal 1° gennaio 1991 e che fossero conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti previsti dall'articolo 17, ultimo trattino, della seconda direttiva IVA dell'11 aprile 1967 .

 

Il sistema dell’IVA di cui alla VI direttiva n. 77/388, tuttora in vigore nel testo della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 (direttiva con la quale si è provveduto alla rifusione dell’intera normativa IVA comunitaria), prevede[19] che gli Stati membri applichino un'aliquota normale che non può essere inferiore al 15% e possano, a partire dal 1° gennaio 1993 e per il periodo transitorio[20], fissare una o due aliquote ridotte (inferiori al 15%, ma non inferiori al 5%), solo per i prodotti compresi nell’Allegato III (che riproduce il precedente allegato H alla direttiva 77/388/CEE, introdotto con la direttiva 1992/77/CE). La VI Direttiva prevede pertanto un catalogo tassativo delle operazioni assoggettabili ad un'aliquota ridottasuperiore al 5% (in Italia tale aliquota è stata fissata al 10%). Ciò è funzionale all'obiettivo di armonizzare nella misura più ampia possibile l'imposizione dell'Iva e in tal  modo di escludere distorsioni della concorrenza. In tale Allegato III sono ricompresi i prodotti editoriali.

L'art. 28, n. 2, lett. a), primo comma, della sesta direttiva dispone peraltro che, nonostante l'articolo 12, paragrafo 3, durante il periodo transitorio possono essere mantenute le aliquote ridotte inferiori all'aliquota minima del 5%, applicabili al 1° gennaio 1991, conformi alla legislazione comunitaria e rispondenti ai requisiti figuranti all'articolo 17, ultimo trattino della seconda direttiva dell'11 aprile 1967, in base al quale gli Stati membri hanno la facoltà di prevedere per ragioni di interesse sociale ben definite e a favore dei consumatori finali, aliquote ridotte o anche esenzioni con eventuale rimborso delle spese pagate allo stadio antecedente, nella misura in cui l'incidenza globale di queste misure non superi quella delle agevolazioni applicate nel regime vigente nel 1991.

La VI Direttiva Iva consente pertanto agli  Stati membri (nella direttiva 2006/112/CE la norma è trasfusa nell’art. 110) il mantenimento in via transitoria delle disposizioni  derogatorie  che fossero applicabili al 1° gennaio 1991, rimandando pertanto alle rispettive disposizioni  nazionali. La loro configurazione, come più volte sancito dalla Corte di Giustizia, risulta di conseguenza decisiva ai fini della definizione delle cessioni di beni ai quali si può applicare l’aliquota ridotta inferiore al 5%.

Nella Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 23 ottobre 2003 nella causa C-109/02, Commissione delle Comunità europee, contro Repubblica federale di Germania si afferma peraltro che esercitando la facoltà di applicare un'aliquota IVA ridotta a talune merci e a talune prestazioni di servizi menzionate all'allegato H della VI Direttiva, gli Stati membri devono osservare il principio di neutralità fiscale. Come risulta infatti dalla giurisprudenza della Corte, questo principio osta in particolare a che merci o prestazioni di servizi di uno stesso tipo, che si trovano quindi in concorrenza tra di loro, siano trattate in maniera diversa sotto il profilo dell'IVA, con la conseguenza che le dette merci o le dette prestazioni devono essere assoggettate ad un'aliquota uniforme.

 

Si segnala infine che nel gennaio 2006, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato, nell’esercizio dei poteri di segnalazione di cui all’articolo 21 della legge n. 287/90, ha formulato alcune considerazioni in merito agli effetti distorsivi della concorrenza derivanti dalla normativa in materia di IVA che prevede un regime fiscale agevolato (Iva al 4% anziché al 20%) sui supporti per gli audiovisivi allegati a prodotti editoriali, evidenziando che questo duplice regime fiscale, prevedendo un differenziale pari a sedici punti percentuali nell’aliquota Iva applicabile a videocassette e DVD, a seconda delle modalità di distribuzione seguite, determina un’alterazione della concorrenza nel mercato della vendita al dettaglio dei supporti audiovisivi, discriminando le imprese non collegate a gruppi editoriali che svolgono attività di vendita al dettaglio di DVD e videocassette. L’Autorità ha pertanto auspicato un intervento normativo volto ad assicurare in linea generale lo stesso trattamento fiscale per lo svolgimento della medesima attività, al fine di evitare ingiustificate distorsioni concorrenziali tra le imprese operanti nei diversi canali distributivi del mercato della vendita al dettaglio di DVD e videocassette.

 



 

 

N. 2303

 

CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa dei deputati

CARLUCCI, BONDI, BERTOLINI, GIANFRANCO CONTE, GARA­GNANI, LICASTRO SCARDINO, MARTUSCIELLO, PALMIERI, PAOLETTI TANGHERONI

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Agevolazioni fiscali e contributi per il sostegno
del settore cinematografico e dell'audiovisivo

 

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Presentata il 28 febbraio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Nel settore cinematografico sono ormai decenni che si discute in merito all'introduzione del meccanismo del cosiddetto «tax shelter» o degli utili reinvestiti. La logica connessa a questo strumento, per mezzo di misure di defiscalizzazione e di reinvestimento degli utili, ha dato un impulso straordinario ai mercati cinematografici in molti Paesi europei che hanno optato per l'introduzione di tale meccanismo. Del resto, autorevoli rappresentanti di numerose forze politiche nelle ultime legislature hanno affermato che a tale logica sarebbe utile e opportuno rifarsi anche in virtù dell'esperienza positiva degli altri Paesi membri dell'Unione europea.

Infatti con tale meccanismo trovereb­bero benefìci in primis i produttori e i distributori che hanno utili da reinve­stire. Ma anche gli esercenti ne trarreb­bero beneficio, poiché si allungherebbe la stagione cinematografica e potendo in tal modo aprire la programmazione alle fonti più disparate di sperimentazione commerciale. Se ne gioverebbero altresì gli autori, sia quelli che realizzano film commerciali, per il sicuro aumento della produzione, sia quelli che realizzano film di impegno; poiché, come già in passato, i momenti di congiuntura favorevole hanno dimostrato che un incremento dei capitali disponibili allarga gli orizzonti degli imprenditori fino a comprendere le opere di prestigio. Se ne gioverebbero anche i registi esordienti, per le cui opere prime o seconde si ricorre prevalen­temente al finanziamento statale, in quanto potrebbero finalmente avere la garanzia che le loro fatiche avrebbero il riscontro di un pubblico pagante.

Ma, soprattutto, se ne gioverebbero i rappresentanti delle categorie che sono, da sempre, gli assi portanti dell'industria cinematografica. E, da ultimo, ma non meno importante, ne trarrebbe beneficio il pubblico nel suo complesso, potendo godere di un'offerta di film più vasta, differenziata e distribuita nel tempo.

Anche in questo ambito il nostro mercato cinematografico si accomune­rebbe a quello degli altri Paesi europei e non, nei quali le nuove uscite si succedono nell'arco di tutto l'anno. Tutto ciò rappresenterebbe un forte incentivo verso i produttori e verso gli autori a favore di prodotti che siano in grado di ottenere anche il finanziamento privato e, soprattutto, spingerebbe molto gli autori a proporre opere suscettibili di un riscontro di mercato, cioè ad andare incontro alle domande e alle esigenze del pubblico.

Vi è un precedente applicativo in Italia: lo strumento del tax shelter e della detassazione degli utili reinvestiti è stato infatti nel passato già utilizzato con profili positivi implicando agevolazioni fiscali in favore della produzione e della distribuzione, attraverso la legge 30 aprile 1985, n. 163. L'articolo 7 della citata legge n. 163 del 1985, rubricato come «Agevolazioni per reinvestimenti nel settore cinematografico», prevedeva come non concorresse a formare reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) e dell'imposta locale sui redditi (ILOR) la parte degli utili (non superiore al 70 per cento) delle imprese di produzione, distribuzione e tecniche destinata ad investimenti nella produzione di nuovi film dichiarati nazionali o di coproduzione maggiori­taria italiana o ad attività ed opere dell'industria tecnica cinematografica nazionale. L'applicazione di detto incentivo era però limitata ai cinque anni successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 163 del 1985, competeva sino alla concorrenza tra il costo del film e delle opere dell'industria tecnica cinematografica ed opere di ristruttu­razione, miglioramento e rinnovo delle sale cinematografiche e riguardava la parte degli utili accantonati non eccedenti la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito.

Nella passata legislatura, nello schema di decreto legislativo presentato dal Ministro per i beni e le attività culturali, onorevole Urbani (poi decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28), vi era una espressa previsione per le agevolazioni fiscali, che avrebbero interessato sia i produttori e i distributori indipendenti (attraverso la detassazione degli utili reinvestiti) sia le persone giuridiche operanti in settori diversi da quello cinematografico. A tale scopo si era previsto che non avrebbero costituito reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite dell'80 per cento per le imprese del settore e del 30 per cento per le imprese extrasettoriali, gli utili dichiarati che fossero stati impiegati nella produzione o nella distribuzione di film prodotti o distribuiti da produttori e da distributori indipendenti.

Purtroppo la tanto decantata introduzione non è poi avvenuta, e sembra non sia mai decollata per mancanza di copertura finanziaria. Forse lo Stato non era pronto ad accettare «coraggiosamente» una riduzione delle proprie entrate (che però avrebbe generato lavoro e dunque compensazioni per il mancato introito erariale). Il modello di base che si intendeva utilizzare era quello irlandese, ma l'intenzione era di integrarlo con il modello belga, entrato in vigore recentemente, di cui si è parlato in ma­niera estremamente positiva in virtù del volano economico che è riuscito a mettere in moto.

Vogliamo offrire una breve e sintetica panoramica delle più significative esperienze di alcuni Paesi europei che hanno adottato meccanismi di incen­tivazione fiscale nel settore cinema­tografico ed audiovisivo, anche al fine di cercare di far comprendere l'utilità stessa ed i vantaggi che da detto meccanismo possono derivare. I casi dell'Irlanda, del Lussemburgo, del Regno Unito, del Belgio e della Francia potrebbero essere di ausilio per future valutazioni nel territorio nostrano.

Irlanda.

Per quel che concerne il meccanismo utilizzato in Irlanda si sottolinea che il sistema attualmente in vigore per gli incentivi fiscali è sotto la responsabilità del Ministero delle arti, dello sport e del turismo. Vi sono le disposizioni di deduzione per l'investimento nell'audio­visivo. La società di produzione può raccogliere fondi: a) fino all'80 per cento del totale della produzione per un budget massimo di 5.080.000 euro; b) tra il 66 per cento e l'80 per cento del totale della produzione per un budget tra i 5.080.000 euro e i 6.350.000 euro; c) fino al 66 per cento del totale della produzione per un budget superiore ai 6.350.000 euro.

I privati possono investire un minimo di 250 euro e un massimo di 31.750 euro all'anno. Potranno chiedere una dedu­zione di imposta dell'80 per cento dell'investimento.

Le società possono investire fino a 10.160.000 euro in dodici mesi con un tetto massimo di 3.810.000 euro a film. La deduzione fiscale sarà dell'80 per cento della somma investita. Importante da sottolineare è il fatto che le imposte in Irlanda sono diminuite e che sono ora relativamente basse e per questo motivo gli incentivi fiscali sono divenuti meno attraenti per le imprese. Per questa ragione, la maggior parte dei fondi proviene da contributi individuali. Per accedere al meccanismo di incentivo fiscale si devono verificare le seguenti condizioni: a) l'opera deve essere televisiva o cinematografica a carattere commerciale nell'ottica di realizzare dei profitti; b) l'opera deve essere certificata dal Ministero e riconosciuta dal tesoro pubblico irlandese; c) il 70 per cento delle spese deve essere realizzato nel territorio irlandese.

Granducato del Lussemburgo.

Nel Granducato del Lussemburgo nel 1988 sono stati introdotti come incentivi fiscali i cosiddetti «certificati di investi­mento nell'audiovisivo» (CIAV) e le società che ne intendono beneficare devono avere quale ragione sociale la produzione di opere audiovisive e devono fare domanda al FilmFund.

I certificati sono rilasciati ai produt­tori per diminuire la base imponibile delle loro aziende e tali certificati possono essere addirittura ceduti dalle società di produzione ad altre società che potranno a loro volta usufruirne per abbassare il minimo imponibile. I detentori dei certificati ottengono un abbattimento del reddito imponibile, definito «abbattimento per l'investi­mento audiovisivo», limitato al 30 per cento della ritenuta imponibile al contribuente beneficiario. Condizioni per beneficiare del CIAV sono le seguenti: a) l'opera deve essere pronta; b) i beneficiari devono essere società di capitali; c) l'opera deve essere ideata per essere girata principalmente nel Lussemburgo; d) l'opera deve offrire pro­spettive di un ritorno dell'investimento; e) l'opera deve contribuire allo sviluppo del settore della produzione audiovisiva nel Lussemburgo.

Tale meccanismo ha portato ottimi risultati laddove ha permesso uno sviluppo nel Lussemburgo dell'industria cinematografica e un aumento occupazionale permanente consistente, favorendo la nascita di mestieri altamente specializzati come quello dei tecnici. La differenza, sul piano degli effetti, dei meccanismi di agevolazione fiscale applicati nel Lussemburgo ed in Irlanda consiste nel fatto che mentre nel Lussemburgo il produttore riceve direttamente l'incentivo fiscale e in pratica ottiene il certificato dagli organismi finanziari per finanziare la propria produzione, in Irlanda, invece, come detto, le aziende non sono incoraggiate a finanziare le produzioni, vista la debolezza delle tasse. Infatti in Irlanda il vantaggio fiscale è minimo e le società dunque propendono per investire in altri settori.

Belgio.

Il sistema belga è diverso dal classico sistema di detrazioni fiscali che esiste in altri Paesi e che consente al produttore di ricevere un sostegno pubblico in cambio di attività svolte nel Paese. Il sistema belga è stato creato per incoraggiare investitori che non sono tradizionalmente attivi nell'industria cinematografica e televisiva ad investire denaro in tali produzioni. In Belgio, infatti, gli incentivi fiscali sono studiati per attrarre grandi e importanti società non cinematografiche come Kellogg's o Procter & Gamble.

Una società che ha investito su un progetto può richiedere una deduzione fiscale del 150 per cento della somma investita. La prima condizione è, naturalmente, che la società sia belga, sia di produzione per il cinema, paghi già le tasse in Belgio; l'investimento non deve superare il 50 per cento del budget del film. L'investimento prende la forma del prestito per il 40 per cento e di coproduzione per il restante 60 per cento (investimento di rischio). Se il produttore ha buona capacità finanziaria, l'investitore è sicuro di recuperare il 40 per cento del suo investimento. Il produttore belga che riceve l'investi­mento deve spendere il 150 per cento della parte di coproduzione in Belgio (90 per cento del denaro dell'investitore).

Il sistema è stato studiato per minimizzare i rischi dell'investitore: investimento iniziale: -100; detrazione fiscale: 150x34 per cento (tassa belga sugli introiti delle società): -51; restituzione del prestito: - 41; costi di intermediazione (5 per cento) -5; investimento di rischio (in conside­razione della quota dei benefìci generati dal film): -14.

Regno Unito.

Nel Regno Unito lo UK Film Council gioca un ruolo centrale e principale come corpo di finanziamento pubblico per il cinema. Investe infatti 7,5 milioni di sterline provenienti dalle lotterie ogni anno, attraverso i Fondi di investimento regionali per l'Inghilterra (RIFE) a nove agenzie autogestite di schermi inglesi.

La Northern Ireland Film and Television Commission (NIFTC) a Belfast e lo Scottish Screen sono molto più aggressivi nella promozione della locale industria cinematografica e nell'attrarre produttori del Regno Unito e stranieri. Entrambi utilizzano un mix tra fondi della lotteria nazionale e sussidi governativi di circa cinque milioni di sterline l'anno. Quanto all'Isle of Man Film Commission, investe intorno ai ventitre milioni di sterline in pellicole cinematografiche e sceneggiati televisivi attraverso il suo Media Development Fund ed è più orientata al commercio.

Vi sono tredici fondi cinematografici regionali o agenzie con differenti scopi a loro disposizione e le loro attività variano in base alla cultura locale e a circostanze economiche, ma i loro obiettivi di base sono identici: attrarre produzioni cine-televisive nelle loro regioni per spingere l'economia locale e promuovere nuovi talenti locali.

La NIFTC è una delle più dinamiche agenzie regionali di cinema. È stata costituita nel 1997 come compagnia limitata da un fondo di garanzia di Belfast, con la missione di accelerare lo sviluppo dinamico e sostenibile del cinema e dell'industria televisiva nelle isole del nord integrando politiche e azioni industriali, educative, culturali.

La NIFTC è divenuta rapidamente un partner importante per il finanziamento di film irlandesi ed ha un'ampia varietà di fondi di sostegno inclusi i due fondi produttivi principali: il Northern Ireland Film production Fund (NIFPF) creato nel 2003, e il Fondo lotteria. I criteri di finanziamento si rivolgono a progetti di rilevanza culturale per l'Irlanda del Nord, che utilizzino almeno il 50 per cento del tempo di riprese nell'Irlanda del Nord ed abbiano almeno il 65 per cento del loro budget già pronto.

I termini degli investimenti del NIFPF sono negoziati caso per caso, ma la NIFTC è un investitore equo, ed anticipa i fondi recuperandoli insieme ad altri investitori simili. Il NIFPF si occupa di produzione cinematografica e di sceneggiati televisivi.

Lo Scottish Screen è stato creato nel 1997 ed è l'agenzia nazionale di cinema per lo sviluppo di tutti gli aspetti dell'immagine in movimento in Scozia. È stato fondato dall'esecutivo scozzese e distribuisce fondi nazionali all'industria distributiva locale. Il suo budget annuale per lo sviluppo di cortometraggi, lungo­metraggi cinematografici e documentari da sala è di circa tre milioni di sterline. Le location uniche della Scozia, troupe esperte di lingua inglese e opportunità di coproduzioni e cofinanziamenti attirano un'ampia varietà di produttori stranieri. Gli investimenti della lotteria dello Scottish Screen sono prestiti rimborsabili. I progetti devono essere ambientati almeno in parte in Scozia ed avere una forte identità scozzese. I finanziamenti in partnership dovrebbero essere già pronti, ed il sostegno sul mercato da parte dei distributori o dei rivenditori e delle reti televisive dovrebbero essere documentati. Lo Scottish Screen favorisce anche le pellicole cinematografiche a basso costo. L'accento viene messo sul potenziale commerciale del progetto, gli aspetti della vendita e della distribuzione della richiesta sono considerati elementi vitali nel processo di selezione.

Francia.

Unico meccanismo esistente in Francia che permette una deduzione fiscale sono le società per il finan­ziamento dell'industria cinematografica e audiovisiva (SOFICA), che rappresen­tano tra il 3 ed il 6 per cento del finanziamento globale e ne beneficiano circa sessanta film all'anno.

I privati che si impegnano in una SOFICA possono beneficiare di una deduzione fiscale dal reddito netto imponibile; le società azioniste possono beneficiare di un ammortamento eccezionale. Le SOFICA sono state isti­tuite con la legge n. 85-695 dell'11 luglio 1985 e sono società di investimento che raccolgono fondi destinati esclusiva­mente al finanziamento di opere cinematografiche ed audiovisive che abbiano ricevuto l'approvazione del Centro nazionale della cinematografia (CNC). La durata statutaria di una SOFICA è di dieci anni. I finanziamenti vengono assegnati dopo che una SOFICA ha studiato il progetto. Entro il limite del 20 per cento del loro finanziamento annuale, queste società possono sostenere opere europee, il resto deve essere destinato a produzioni originali francesi. A fronte dell'investi­mento effettuato le SOFICA ricevono una parte dei ricavi dello sfruttamento futuro dell'opera.

Altro strumento di incentivazione fiscale per agevolare lo svolgimento delle riprese e della post-produzione nazionale è stato l'istituzione di un credito di imposta dal gennaio 2004. Tale sistema permette alle società di produzione approvate dal CNC di beneficiare di un credito di imposta che sarà dedotto dal loro imponibile. Il totale delle deduzioni fiscali sarà proporzionale alle spese tecniche sostenute per la produzione del film, a condizione che le spese siano effettuate in Francia.

Italia.

In conclusione tornando all'Italia alla luce dei brevi cenni sulle esperienze positive di alcuni Paesi europei che hanno optato per una politica di incentivi fiscali nel settore cinema­tografico e audiovisivo, resterebbe da chiedersi se oggi, in Italia, il meccanismo del tax shelter sia ancora considerato un obiettivo da raggiungere e, in caso affermativo, se detto meccanismo sia ancora di possibile applicazione.

Tramontata definitivamente l'epoca degli «articoli 28» (ci si riferisce all'articolo 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, in base al quale una commissione concedeva i contributi alle opere cinematografiche italiane da realizzare), minato alla base dagli abusi e dalle preferenze accordate secondo criteri politici (si leggano le oltre cento illuminanti e per certi versi esilaranti interrogazioni dell'onorevole Rossetto di Forza Italia, presentate nella XIII legislatura), il sistema italiano è finanziato da una quota delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), istituito dalla già citata legge n. 163 del 1985. Al cinema spetta il 25 per cento del FUS all'anno.

L'attuale sistema prevede un contributo sugli incassi (articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2004) ed un altro sulla produzione, pari in genere al 50 per cento dei costi industriali, da restituire in cinque anni (articolo 13 del medesimo decreto legislativo). Altri contributi a fondo perduto sono previsti per i distributori, gli esportatori e gli esercenti di sale cinematografiche. Sono note le vicende che hanno portato all'approvazione di una norma transitoria (articolo 1, comma 1150) nella finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) in modo da consentire agli assegnatari degli ex articolo 28 di percepire i contributi secondo il precedente sistema e cioè a fondo perduto. La norma è stata adottata perché si rischiava il blocco delle produzioni nazionali e questo la dice lunga sulle capacità di recupero della spesa che si attribuiscono i film makers italiani. Illuminante in tal senso un'inchiesta di alcuni mesi fa che chiariva come la gran parte della «gente di cinema» non investisse alcunché in produzione cinematografica.

Tuttavia non è nemmeno possibile finanziare opere che nessuno vedrà mai. Pertanto i promotori della presente proposta di legge ritengono che l'adozione di un meccanismo di agevolazione fiscale quale quello del tax shelter non potrà che portare ossigeno e nuova linfa vitale alle società cinematografiche in Italia. Il modello proposto fornisce un potente strumento incentivante, concentrato esclusivamente sulle opere destinate alle sale, ad una cinematografia nazionale sempre più appiattita sul contributo pubblico.

Nell'urgenza si riprende in toto, attualizzandola, la disposizione dell'arti­colo 7 della legge n. 163 del 1985, integrando anche le disposizioni applicative di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 giugno 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 133 del 1985. Il testo si presenta come modifica del decreto legislativo n. 28 del 2004 (cosiddetto «decreto Urbani»), del cui impianto ci si avvale per definire il campo di applicazione e del quale non vengono toccati i meccanismi di finanziamento, ai quali però toccherà mettere mano una volta entrato a regime il tax shelter.

L'idea di cinema della Casa delle libertà esclude che il settore, in particolare per ciò che riguarda la creazione di un'opera cinematografica, possa continuare a vivere in forme assistenziali, con i conseguenti favori­tismi per l'uno o l'altro regista o produttore gradito al potere del periodo e con un assoluto (o quasi) disinteresse non solo per i risultati di pubblico, ma anche per la pubblicazione stessa dell'opera. Distorsioni gravissime che stanno concorrendo alla morte di quella che un tempo era la seconda cinema­tografia al mondo.

La proposta è accompagnata da alcune ulteriori modificazioni alla normativa vigente.

Innanzitutto si stabilizza la quota del FUS destinata al cinema, che dal 25 per cento previsto originariamente dalla legge n. 163 del 1985 è scesa al 18 per cento in forza di quanto stabilito dal decreto-legge n. 24 del 2003, che ha stabilito, all'articolo 1, la possibilità del Ministro di variare le quote. La norma introdotta (articolo 4), fissa al 25 per cento la quota minima per il cinema, con possibilità di variare solo verso l'alto. In secondo luogo si prevede la possibilità di sponsorizzazioni, i cui costi sono integralmente detraibili, da parte di imprese operanti in Italia in settori diversi da quello cinematografico; la sponsorizzazione può esplicitarsi anche mediante la fornitura di beni e servizi (comma 3 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo n. 28 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge). Infine si prevede la cumulabilità delle diverse forme di agevolazione (comma 2 dell'articolo 24-ter del decreto legislativo n. 28 del 2004, introdotto dall'articolo 1, comma 1, della proposta di legge).

Due aspetti da non trascurare: la program­mazione estiva e lo sviluppo dei cortometraggi.

Il secondo punto sul quale si intende intervenire riguarda la programmazione estiva di opere cinematografiche nuove. Scrive a tal proposito il «Giornale dello spettacolo» del giugno 2006: «Ormai il quadro delle uscite cinematografiche estive in Italia assomiglia al deserto». Cars esce il 14 giugno in Francia e il 23 agosto in Italia. Garfield 2 è a luglio nei Paesi europei e qui il 1o settembre. Monster House esce in estate in Gran Bretagna e Francia e solo il 20 ottobre in Italia. Over the Hedge è il 16 e 30 giugno in Spagna e Gran Bretagna, il 5 e 6 luglio in Francia e Germania, mentre sarà in Italia il 27 ottobre. Ancora, escono in Europa in estate ma non in Italia Superman returns, Miami Vice, Pirati dei Caraibi 2, più una infornata di cartoni animati. E anche la distribuzione di film italiani si allinea: L'amico di famiglia di Paolo Sorrentino, in concorso a Cannes, esce in sala dopo il 15 settembre.

Secondo il presidente dell'Asso­ciazione nazionale esercenti cinema (ANEC) Paolo Protti, la colpa è della distribuzione che sembra dare vita ad un «inspiegabile gioco al massacro». L'ANEC pertanto ha manifestato la propria contrarietà a quanto avviene in estate alle Giornate professionali di cinema di Sorrento (che si sono svolte dal 4 al 6 luglio 2006), annunciando una serie di iniziative per rettificare questa situazione.

All'articolo 2 è prevista una semplice modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, prevedendo l'erogazione di contributi per distributori ed esercenti a valere sul Fondo per la produzione, la distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche, qualora essi si impegnino nella programmazione di film nuovi nel periodo estivo. Sono anche previste campagne pubblicitarie per la sensibilizzazione del pubblico.

Promozione dei cortometraggi.

Con la modifica allo stesso articolo 12 si tenta di individuare una possibilità di sbocco in sala per i cortometraggi, tappa obbligata per i registi di tutti i generi; il «corto» può essere considerato più che una semplice prova: si tratta di una vera e propria chance che permette al giovane esordiente di diffondere, nell'ambiente professionale, le idee, lo stile, le concezioni che presiedono il suo lavoro e le sue opere. Inoltre, è un prodotto che permette di contenere i costi entro un determinato margine: poiché il budget relativo ad un corto è in effetti sensibilmente inferiore a quello neces­sario per realizzare un lungometraggio, un regista alle prime armi può seriamente pensare di avventurarsi nel mercato del lavoro senza rimanerne inesorabilmente scottato. Per chi ha già dimostrato le proprie capacità, il cortometraggio può diventare invece luogo di ricerca e di sperimentazione, occasione per provare soluzioni visive e narrative, per incon­trare nuovi collaboratori e apprenderne la qualità. Le mostre cinematografiche sono subissate dai corti, ma questi poi non trovano sbocchi se non in qualche rassegna dedicata o nelle maratone notturne televisive.

Con la modifica all'articolo 12 del decreto legislativo n. 28 del 2004, contenuta nell'articolo 2 della proposta di legge, si introducono incentivi per i distributori e gli esercenti delle sale cinematografiche che prevedano la proiezione di cortometraggi d'autore.

Il passaggio al digitale ed all'alta definizione (HD).

Il mercato dell'alta definizione è ormai alle porte. La prospettiva coinvolge anche il settore dell'esercizio cinematografico. La distribuzione di domani sarà affidata al digitale in HD. Non più pellicole dunque ma file che verranno inviati alle singole sale dotate di apposite apparecchiature. Anche in questo caso lo Stato deve aiutare quanti desiderano rinnovare il loro parco macchine di proiezione. Da un'inchiesta pubblicata sul periodico Le stanze del cinema e della Tv, emerge che le monosale o le piccole multisala sono quelle che sconteranno maggiormente il passaggio alle nuove tecnologie. Per evitare o perlomeno contenere le chiusure dei cinema sia in periferia sia nel centro delle grandi città, occorre aiutare l'esercizio. Per questo risulterebbe utile un finanziamento dello Stato nei confronti degli esercenti che decidano di sostituire le loro vecchie apparecchiature per introdurre proiettori digitali.

Ma grosse novità si annunciano anche nel settore dell'home entertainment: l'annuncio della vendita in Europa, a partire da marzo, della Playstation 3 - la console di casa Sony che permette, oltre ai giochi, la visione di Blu-ray Disc in HD - contribuirà decisamente all'affermazione del nuovo standard. Il lancio dei nuovi formati (oltre al Blu-ray è stato presentato l'HD-DVD di Toshiba) s'inserisce all'in­terno di una situazione di progressiva crescita del mercato home video. Dato il collegamento sempre più stretto tra le due realtà (cinema e fruizione successiva del prodotto, tramite DVD, entrambe in digitale) è giusto che lo Stato assicuri alle aziende che operano nel settore della replicazione un sostegno per l'adegua­mento tecnologico per proseguire nella loro attività.

Con l'articolo 3 pertanto è costituito un Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, cui accedono in particolare gli esercenti delle sale, ma anche le imprese di replicazione, che assicurano la diffusione a prezzi sempre più competitivi delle opere cinema­tografiche.

Riduzione al 4 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per i prodotti editoriali audiovisivi.

L'ultimo intervento previsto dalla presente proposta di legge non riguarda direttamente il cinema, ma un settore che si è sviluppato all'ombra di esso garantendogli peraltro una maggiore disponibilità di risorse; si tratta del mercato dei supporti digitali audiovisivi, che presenta importanti aspetti di innovazione in grado di renderlo un settore in forte crescita non solo per quel che riguarda i fatturati, ma anche dal punto di vista della nuova occupazione. Tale mercato ha favorito lo sviluppo di forme di fruizione complementari rispet­to alla filiera di riferimento (sala cinematografica e televisione).

Attualmente lo strumento principe di tale mercato è il DVD, che ha saputo trovare spazio per il proprio successo senza danneggiare i delicati equilibri del sistema audiovisivo. Con rapidità i supporti a disco hanno soppiantato quelli a nastro: nel 2003 il mercato dei DVD ha superato quello dei VHS grazie alla versatilità del supporto impiegato. Nello stesso anno la spesa complessiva ha superato gli 830 milioni di euro sommando noleggio e vendita, contro i 720 del 2002; e di questa cifra ben 550 milioni sono andati al DVD. Ed il trend è crescente: nel 2005 la spesa è stata di 950 milioni, di cui oltre 890 per il noleggio e la vendita di DVD. Le ricerche di mercato prevedono un mercato in crescita ed in definitiva stabilizzazione per il 2010, anche se nel 2006 ha avuto una battuta d'arresto, con sensibile riduzione dei fatturati, a causa di una guerra dei prezzi che ha svilito il valore del prodotto (dati forniti da Replix magazine). Un elemento ci appare fondamentale nel descrivere questo fenomeno: che la crescita del mercato dell'home video ha reso possibile finanziare produzioni cinematografiche più costose o impegnate, in un circolo virtuoso di promozione reciproca.

Peraltro anche il DVD è divenuto un'opera di ingegno a se stante: i contenuti extra che lo arricchiscono sono progettati e realizzati all'origine, sia che si tratti di interviste, scene soppresse, finali alternativi o servizi speciali.

Inoltre, all'interno del comparto audio-video, il DVD ha rappresentato un volano di sviluppo per tutti i dispositivi digitali legati all'home entertainment (lettori, monitor, diffusori), al punto che oggi almeno uno di tali prodotti è presente nel 55 per cento delle famiglie italiane.

Per quel che riguarda l'industria italiana, le nostre imprese di produzione hanno ottenuto le più avanzate certificazioni ISO, mentre per quel che riguarda la duplicazione e il packaging siamo all'avanguardia mondiale, ottenendo spesso commesse da editori europei e americani.

Più in generale l'industria dell'editoria audiovisiva dà vita ad un indotto nazionale di dimensioni significative, valutato attorno ai 17.000 occupati. Ogni anno escono oltre 2.500 opere in DVD a fronte di poche centinaia di titoli cinematografici: per cui è ormai difficile sostenere che il DVD sia solo un altro modo di sfruttare le opere cinematografiche. Viceversa il DVD ha rivitalizzato titoli non più in circolazione da anni, spesso con grande successo, ed ha consentito l'immissione sul mercato di opere di altissimo valore culturale, ma di scarsa penetrazione commerciale.

A fronte di questo va constatato che il fenomeno della pirateria dei prodotti audiovisivi è in continuo aumento e rappresenta ormai un quarto del mercato complessivo: un intervento volto a ridurre il costo degli audio-video per il consumatore, seppur non risolutore, contribuirebbe certamente a frenare il fenomeno, agendo nel contempo positi­vamente sull'intero settore.

Una recente ricerca dell'Associazione per la difesa e l'orientamento dei consumatori (ADOC) ha messo in evidenza che circa l'86 per cento dei ragazzi ha scaricato o acquistato almeno una volta materiale pirata e che i prezzi troppo alti non solo - come abbiamo visto - alimentano la pirateria, ma soprat­tutto non favoriscono l'accesso diffuso alla cultura musicale e audiovisiva.

Peraltro esiste una evidente disparità tra l'aliquota IVA applicata a DVD e CD venduti in allegato ai giornali in edicola (4 per cento) e quella applicata agli analoghi prodotti venduti al dettaglio (20 per cento). Una disparità ingiusta, connessa ad una concezione superata della cultura, che la voleva legata a supporti cartacei.

Anche il tentativo di impedire la pirateria mediante un «equo compenso» legato ai supporti vergini e agli strumenti di duplicazione si è rivelato un rimedio peggiore del male. Difatti la risposta del mercato è stata la massiccia importazio­ne di supporti (letteralmente contrab­bandati) dall'estero e la distruzione dell'industria nazionale della creazione di supporti vergini. Il mensile di settore AF ha calcolato un'evasione annua di 30 milioni di euro sui soli CD e DVD vergini.

Per questi motivi nell'articolo 5 si propone l'applicazione dell'IVA al 4 per cento per i prodotti audiovisivi. La riduzione dell'imposta dal 20 al 4 per cento si rifletterà positivamente sulla loro diffusione legale, alimentando e favorendo il mercato cinematografico nel suo complesso.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

 

1. Dopo l'articolo 24 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono inseriti i seguenti:

«Art. 24-bis. - (Agevolazioni fiscali in favore della produzione, della distribuzione e dell'esercizio cinematografici) - 1. Non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte dirette gli utili dichiarati dalle imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici che li impiegano nelle proprie attività per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo alle imprese che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

2. Non concorrono a formare il reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, nel limite massimo del 30 per cento, gli utili dichiarati dalle imprese italiane operanti in settori diversi da quello cinematografico, le quali, da sole o per mezzo di accordi con imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici, li impiegano in attività di produzione, di distribuzione e di esercizio relative ai film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

3. Sono detraibili le spese di sponsorizzazione, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 9 dicembre 1993, n. 581, dichiarate dalle imprese residenti in Italia e operanti in settori diversi da quello cinematografico, nel limite massimo del 30 per cento dei costi ammissibili dell'opera e destinate alla produzione dei film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, del presente decreto, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6 del presente decreto. Tale beneficio è concesso solo ai soggetti che tengono la contabilità ordinaria, ai sensi degli articoli 13 e 18, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e l'attività di sponsorizzazione può realizzarsi anche mediante prestazione di beni e servizi.

4. A decorrere dall'anno 2007, le erogazioni liberali in denaro, per un importo non superiore a 20.000 euro, effettuate da persone fisiche a favore di imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio cinematografici per i film di cui all'articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6, riconosciuti di nazionalità italiana ai sensi dell'articolo 5 o di coproduzione ai sensi dell'articolo 6, sono deducibili dal reddito complessivo deter­minato ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro, sono stabilite le disposizioni attuative del presente articolo con particolare riguardo alle procedure di controllo rivolte a verificare l'attendibilità e la trasparenza dei programmi degli investimenti, alla cumulabilità degli incentivi, nonché alle specifiche cause di revoca totale o parziale dei benefìci e di applicazione delle sanzioni.

6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, ad eccezione di quelli di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse dell'articolo 12, comma 1.

Art. 24-ter. - (Modalità e limiti all'utilizzo delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 24-bis) - 1. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 24-bis competono fino alla concorrenza del costo di produzione, di distribuzione e di esercizio e non possono eccedere il reddito imponibile al netto degli ammortamenti calcolati con l'aliquota mas­sima. Le agevolazioni competono sulla parte degli utili accantonati che non superi la differenza tra il reddito di esercizio e l'utile distribuito. I costi sono certificati secondo modalità indicate nel decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis e comprovati mediante idonea documentazione ai sensi dell'articolo 20.

2. Le agevolazioni devono essere richieste espressamente in sede di dichiarazione annuale dei redditi con l'indicazione della parte di utile che si intende reinvestire. Alla dichiarazione annuale dei redditi deve essere unito il progetto di massima degli investimenti che contempli le date di inizio della fase realizzativa dell'opera filmica e di conclusione delle attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera. Le agevolazioni sono cumulabili integralmente con quelle previste dall'articolo 10 e fino al 100 per cento del costo di ciascun film con quelle previste dagli articoli 13 e 14, secondo quote stabilite, antici­patamente e nei limiti di legge, dai beneficiari.

3. Per usufruire dei benefìci l'opera filmica e le attività che concorrono unitariamente alla produzione della stessa opera devono iniziare entro diciotto mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi e devono essere concluse entro trenta mesi dalla data di inizio precedentemente fissata.

4. Il termine di trenta mesi può essere prorogato per un periodo massimo di ulteriori dieci mesi qualora la produzione dell'opera filmica da realizzare, per la sua durata o per particolari difficoltà oggettive di realizzazione, non possa essere conclusa entro il predetto termine di trenta mesi. A tal fine deve essere inoltrata apposita istanza al Ministero - Direzione generale per il cinema, corredata della documentazione necessaria a comprovare la effettiva necessità della proroga; il Ministero - Direzione generale per il cinema si pronuncia su tali istanze entro i sessanta giorni successivi, potendo concedere un termine di proroga anche inferiore a quello richiesto. Il Ministero comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, per i relativi adempimenti fiscali, le decisioni di proroga adottate.

5. L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo comporta il recupero delle imposte non pagate e l'applicazione delle sanzioni vigenti in materia».

 2. Il decreto di cui al comma 4 dell'articolo 24-bis del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro il 31 dicembre 2007.

 

 

Art. 2.

 

1. La lettera e) del comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è sostituita dalle seguenti:

«e) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche, per la distribuzione e la proiezione nel periodo estivo di opere cinematografiche nuove, rispondenti alle caratteristiche previste dall'articolo 9, nonché per il finanziamento di campagne promozionali volte ad incentivare la fruizione cinematografica nel periodo estivo da parte del pubblico;

 e-bis) alla corresponsione di contributi a favore delle imprese di distribuzione e a favore delle imprese di esercizio e dei proprietari di sale cinematografiche di cui al comma 8 dell'articolo 2, per la distribuzione e la proiezione di cortometraggi nazionali di interesse culturale».

2. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con propri decreti, adottati secondo le modalità previste dal comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, individua le risorse e le modalità di attuazione delle lettere e) ed e-bis) del comma 3 del medesimo articolo 12, introdotte dal comma 1 del presente articolo.

 

 

 

 

 

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione). - 1. È istituito presso il Ministero il Fondo per il passaggio al digitale e all'alta definizione, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2007 al 2015. Al Fondo accedono i soggetti individuati dalla lettera c) del comma 3 dell'articolo 12, nonché le imprese di replicazione dei supporti digitali limitatamente all'acquisizione di tecnologie in alta definizione (HD).

2. Con decreto del Ministro sono stabilite, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le modalità tecniche di gestione del Fondo di cui al comma 1 e di erogazione dei finanziamenti, nonché le modalità tecniche di monitoraggio dell'impiego dei finanziamenti concessi. Per l'adeguamento delle sale cinematografiche i finanziamenti sono erogati con criteri di precedenza in favore delle monosale o delle piccole multisala».

 

 

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, tenendo conto che la quota spettante alle attività cinematografiche non può essere inferiore al 25 per cento».

 

 

Art. 5.

1. Al numero 18) della parte II della tabel­la A annessa al decreto del Presidentedella Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «supporti di memoria digitale, realizzati con qualsiasi tecnologia, dischi, nastri e cassette che contengono programmi audiovisivi preregistrati».





[1]     Sul documento la Commissione europea ha condotto una consultazione pubblica che si è svolta tra il 7 giugno e il 15 settembre 2005.

[2]     Si tratta della cosiddetta “comunicazione sul cinema”, presentata dalla Commissione il 26 settembre 2001 e integrata dalla comunicazione sul “seguito alla comunicazione della Commissione su taluni aspetti giuridici riguardanti le opere cinematografiche e le altre opere audiovisive (comunicazione sul cinema)” (COM(2004)171).

[3]     Le categorie di aiuti attualmente considerate compatibili e non soggette all'obbligo di notifica, ai sensi dell’articolo 1 del citato regolamento, sono quelle in favore: delle piccole e medie imprese; della ricerca e dello sviluppo; della tutela dell'ambiente; dell'occupazione e della formazione; gli aiuti che rispettano la mappa approvata dalla Commissione per ciascuno Stato membro per l'erogazione degli aiuti a finalità regionale.

[4]     Gli altri settori a cui la Commissione propone di estendere l’esenzione dell’obbligo di notifica sono i settori agricolo, della conservazione del patrimonio, delle calamità naturali nonché gli aiuti a carattere sociale nel settore dei trasporti.

[5]     L’articolo 3, comma 1, del D.Lgs. n. 28 del 2004, considera imprese di produzione, di distribuzione e di esercizio le imprese cinematografiche aventi sede legale e domicilio fiscale in Italia. Ad esse sono equiparate, a condizioni di reciprocità, le imprese con sede e nazionalità di altro Paese membro dell'Unione europea, aventi una filiale, agenzia o succursale stabilita in Italia, che qui svolga prevalentemente la sua attività. Tali imprese sono iscritte in appositi elenchi informatici, istituiti presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

[6]     Per l’individuazione delle caratteristiche che i sopra indicati film devono possedere si fa riferimento ai commi 2, 4, 5 e 6 dell’articolo 2 del citato D.Lgs. n. 28 del 2004.

      In particolare si ricorda che per film d’essai si intende il film, espressione anche di cinematografie nazionali meno conosciute, che contribuisce alla diffusione della cultura cinematografica ed alla conoscenza di correnti e tecniche di espressione sperimentali.

[7]     Per la descrizione del Fondo si rinvia all’illustrazione dell’articolo 2 della proposta di legge in esame.

[8]     Per la descrizione del Fondo si rinvia all’illustrazione dell’articolo 2 della proposta di legge in esame.

[9]    D.Lgs. 22-01-2004, n. 28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137

[10]    Si ricorda che, in attesa dell’emanazione del citato DM - da effettuarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze - la gestione del Fondo era rimessa in via transitoria per un periodo di 12 mesi, ai sensi del comma 8 dell’articolo 12, alla Banca nazionale del lavoro (Sezione per il credito cinematografico). Tale periodo è stato successivamente prorogato più volte (articolo 19-nonies del D.L. 266/2004, art. 14-vicies del D.L. 30 giugno 2005, n. 115, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 17 agosto 2005, n. 168., art. 2, D.L. 30 dicembre 2005, n. 273 e da ultimo, fino al 31 dicembre 2006, art. 1-ter, del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione 12 luglio 2006, n. 228.

[11]    Tale organo (istituito dall’articolo 4 del citato D.Lgs. 28/2004) è composto di 12 membri, di cui 3 promananti dalle regioni e 3 dagli enti locali. 3. Essa provvede alla predisposizione di un programma triennale, approvato dal Ministro per i beni e le attività culturali, contenente l'individuazione, per ciascuna regione, delle aree geografiche di intervento per la realizzazione di sale cinematografiche; l'individuazione, sul territorio nazionale, delle aree privilegiate di investimento; l'individuazione degli obiettivi per la promozione delle attività cinematografiche.

      Si segnala che l’articolo 5-bis del D.L. 250 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27 ha esteso la programmazione della Consulta territoriale per le attività cinematografiche anche alla programmazione stagionale e alla co-distribuzione e realizzazione di mostre e festival di rilevanza nazionale e internazionale, nonché alla pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e opere riguardanti la cinematografia.

[12]   D.Lgs. 22-01-2004, n. 28 Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137.

[13]   Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 82 Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo.

[14]   Il sostegno dello Stato a favore dello spettacolo trova il suo fondamento nel titolo II della legge n. 800 del 1967. Successivamente, la legge 30 aprile 1985, n. 163( Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo) ha creato uno strumento unico di finanziamento (vedi supra). Si ricorda infine che l’importo del FUS è stabilito annualmente in tabella C della legge finanziaria.

[15]   L’art. 2 della legge stabiliva che il FUS fosse ripartito in ragione di ragione di quote non inferiori al 45 per cento per le attività musicali e di danza, al 25 per cento per quelle cinematografiche, al 15 per cento per quelle del teatro di prosa ed all'1 per cento per quelle circensi e dello spettacolo viaggiante .

[16]   Legge 30 aprile 1985, n. 163 Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

[17]   La norma era già stata prorogata per il 2004 da decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare

[18]   Unica eccezione il DM relativo al 2002 (DM 13 marzo 2002) che ha riservato al settore cinematografico l’11 per cento del FUS, incrementando invece la quota assegnata alla attività teatrali. Si segnala che il riparto delle aliquote per il 2007 è stato effettuato con DM 14 febbraio 2007

[19]   Articolo 12, n. 3, lett. a), nella versione risultante dalla direttiva 92/77/CEE del Consiglio 19 ottobre 1992.

[20]   Tale regime transitorio, fissato inizialmente per un periodo di quattro anni (dal 1° gennaio 1993 al 31 dicembre 1996), è stato prorogato fino al 31 dicembre 1998 dalla direttiva 96/95/CEE, fino al 31 dicembre 2000 dalla direttiva 1999/49/CE e fino al 31 dicembre 2005 dalla direttiva 2001/4/CE. Da ultimo, fino al 31 dicembre 2010, dalla direttiva 2005/92/CE.