Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento finanze | ||||||
Altri Autori: | Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea | ||||||
Titolo: | Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE - A.C. 2600 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 155 | ||||||
Data: | 08/05/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | VI-Finanze | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE
A.C. 2600
n. 155
8 maggio 2007
Il dossier è stato redatto con la collaborazione dei dipartimenti Affari sociali, Bilancio e Lavoro del Servizio Studi e dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.
Dipartimento Finanze SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: FI0114.doc INDICE
Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa Elementi per l’istruttoria legislativa § Necessità dell’intervento con legge § Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite § Incidenza sull’ordinamento giuridico § Premessa § Il contenuto delle singole direttive comunitarie e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191. § I principi e criteri direttivi della delega e la procedura per l’adozione dei decreti legislativi Stato di attuazione delle direttive in materia di mercati finanziari § Testo del disegno di legge (A.S. 1332) Commissione 1a (Affari costituzionali) Commissione 10a (Industria, commercio, turismo) Commissione 11a (Lavoro, previdenza sociale) Commissione 14a (Politiche dell’unione europea) Commissione 6a (Finanze e tesoro)
Normativa di riferimento § Dir. 11 marzo 2002, n. 2002/15/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto § Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/39/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio § L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1, 2, 5, 9-bis) § D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.
ContenutoIl disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto; 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto; 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. Le suddette direttive erano incluse nell’allegato B della legge n. 62 del 2005 e il termine ultimo per il loro recepimento è scaduto senza che siano stati emanati i decreti legislativi di recepimento. Lo stesso disegno di legge delega il Governo ad adottare sempre entro il termine del 30 settembre 2007 disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE. Relazioni allegateAl testo originario del disegno di legge è allegata la relazione illustrativa del Governo.
Necessità dell’intervento con leggeLa necessità di intervenire in via legislativa nelle materie contemplate dal provvedimento si giustifica in considerazione del fatto che il termine di recepimento delle direttive comunitarie che si vuole prorogare risulta previsto dalla legge. Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definiteTrattandosi della proroga di termini per il recepimento di direttive comunitarie, la materia appartiene all’esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera a) (rapporti dello Stato con l’Unione europea) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione. Compatibilità comunitariaProcedure di
contenzioso in sede comunitaria
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
N. 2600 ¾
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DISEGNO DI LEGGE
il 2 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1332) |
presentato dal Ministro per le politiche
europee di concerto col Ministro
dell’economia e delle finanze ¾ |
Delega legislativa
per il recepimento delle direttive 2002/15/CE |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della
Repubblica
il 3 maggio 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gi schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.
Art. 2. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
(A.S. 1332)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1332
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal
Ministro per le politiche europee di concerto col
Ministro dell’economia e delle finanze |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2007 |
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Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
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Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge sono riaperti i termini della delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 – legge comunitaria 2004, al fine di dare attuazione a tre direttive comunitarie, per le quali il termine di recepimento è già scaduto o è di prossima scadenza.
Si tratta della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
La delega legislativa per l’attuazione delle tre direttive, prevista dall’articolo 1 della legge comunitaria per il 2004, è scaduto lo scorso 12 novembre 2006.
Limitatamente all’attuazione della citata direttiva 2004/39/CE, l’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria 2006 ha prorogato il termine di delega al 31 gennaio 2007.
Occorre pertanto dotare il Governo di uno strumento celere di adempimento degli obblighi di attuazione posto che, per il mancato recepimento delle prime due direttive, già è in atto un contenzioso in sede comunitaria (ricorso per inadempimento ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE e procedura d’infrazione n. 2006/624 per la mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE) e che il termine di recepimento della terza (già prorogato dalla direttiva 2006/31/CE) è scaduto il 31 gennaio.
Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1. (Modifica all’articolo 1
1. All’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, il termine di cui al comma 1 scade il 31 luglio 2007.».
Art. 2. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
mercoledì 21 marzo 2007
33a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere non ostativo sul testo e sull’emendamento)
Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale viene riaperto il termine per l’esercizio della delega legislativa conferita al Governo dalla legge comunitaria 2004, al fine di dare attuazione a tre direttive comunitarie, concernenti - rispettivamente - l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, le offerte pubbliche di acquisto e i mercati degli strumenti finanziari. Illustra quindi l’emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell’articolo 1, presentato dal relatore, con il quale la delega legislativa per il recepimento delle direttive viene più ampiamente disciplinata fissando il termine del 30 settembre 2007 e richiamando espressamente alcuni princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge comunitaria 2004; l’emendamento inoltre conferisce al Governo la delega ad adottare disposizioni correttive integrative, anche al fine di tener conto - per due delle tre direttive in questione - di eventuali disposizioni di attuazione nel frattempo adottate dalla Commissione europea.
Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul testo e sull’emendamento ad esso riferito.
Concorda la Sottocommissione.
GIUSTIZIA (2a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 20 marzo 2007
6a Seduta
Presidenza del Presidente
CASSON
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 6a Commissione:
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere di nulla osta;
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mARTEDì 27 marzo 2007
47a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)
Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra il provvedimento in esame ed il relativo emendamento 1.1, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni sul testo. Per quanto concerne la proposta 1.1, sarebbe opportuno esplicitare al comma 2, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 62 del 2005, che i decreti legislativi attuativi della direttiva 2004/25/CE devono essere sottoposti alla procedura rafforzata di espressione dei pareri delle Commissioni bilancio.
Il sottosegretario CASULA conviene con le osservazioni del relatore sul testo. Anche con riferimento all’emendamento 1.1, condivide l’opportunità di esplicitare la procedura rafforzata per i decreti legislativi attuativi citati.
La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e l’emendamento 1.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. Per quanto concerne l’emendamento 1.1, esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della medesima legge. n. 62 del 2005".".
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
mARTEDì 17 APRILE 2007
57a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.
1332-A) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra l’emendamento 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta è volta a riaprire i termini per emanare disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo, n. 191 del 2005 (concernente norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano). Il decreto citato contiene una clausola di invarianza degli oneri ed i decreti legislativi integrativi o correttivi saranno comunque soggetti a tale vincolo. Si segnala, tuttavia, che la legge delega n. 306 del 2003 non prevede però una procedura rafforzata di verifica della neutralità finanziaria da parte delle Commissioni bilancio, come invece previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 62 del 2005, verifica da svolgere antecedentemente all’emanazione del decreto delegato. Occorre, pertanto, valutare l’opportunità di confermare ovvero di integrare i principi direttivi previsti dalla legge originaria limitatamente alle procedure di verifica della neutralità finanziaria dei decreti delegati.
Il sottosegretario SARTOR dichiara che non sarebbe contrario anche all’eventualità di introdurre una procedura rafforzata nel senso indicato dal relatore.
Il PRESIDENTE propone l’espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.".".
La Sottocommissione approva.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 20 marzo 2007
4a Seduta
Presidenza del Presidente
PECORARO SCANIO
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 6a Commissione:
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere favorevole.
LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 20 marzo 2007
11a Seduta
Presidenza del Presidente
LIVI BACCI
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 6a Commissione:
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere favorevole.
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)
martedì 27 marzo 2007
7a Seduta
Presidenza del Presidente
SOLIANI
La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:
alla 6a Commissione:
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere su emendamenti. Parere favorevole condizionato.
FINANZE E TESORO (6a)
mercoledì 14 marzo 2007
57a Seduta
Presidenza del Presidente
BENVENUTO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.
IN SEDE REFERENTE
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
(Esame e rinvio)
Il presidente BENVENUTO (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge d'iniziativa governativa, che si compone di due articoli, con il quale si intende sostanzialmente rideterminare il termine, già scaduto, per l'esercizio della delega per il recepimento di tre direttive comunitarie. Si tratta della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto e la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
In particolare per l'ultima direttiva, prosegue il relatore, appare particolarmente urgente rideterminate in tempi rapidi il termine per l'esercizio della delega, al fine di tener conto delle esigenze di tutti gli operatori italiani dei mercati finanziari.
Comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, svolto immediatamente prima della seduta, ha convenuto sull'opportunità di procedere in maniera molto spedita sul disegno di legge in titolo.
Dopo un intervento del senatore BONADONNA (RC-SE), il sottosegretario TONONI dà indicazioni circa la direttiva concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro.
Il presidente BENVENUTO (Ulivo), relatore, chiede al rappresentante del Governo di valutare l'adeguatezza del termine del 31 luglio 2007 previsto nel disegno di legge per tutte e tre le direttive da recepire.
Il sottosegretario TONONI si riserva di compiere una verifica sul punto.
Il PRESIDENTE, ricordando l'unanime orientamento emerso in sede di Ufficio di Presidenza, propone alla Commissione di fissare per martedì 20 marzo alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, preannunciando peraltro l'opportunità di apportare alcune correzioni formali al testo del disegno di legge.
La Commissione conviene.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
FINANZE E TESORO (6a)
martedì 20 marzo 2007
58a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
BONADONNA
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.
IN SEDE REFERENTE
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
(Rinvio del seguito dell'esame)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.
Il presidente BONADONNA, preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell’esame.
La Commissione prende atto.
FINANZE E TESORO (6a)
mERCOLEDì 21 marzo 2007
60a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
BENVENUTO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Massimo Romano, direttore dell'Agenzia delle Entrate, accompagnato dal dottor Villiam Rossi, direttore centrale accertamento, dal dottor Vincenzo Busa, direttore centrale normativa e contenzioso, e dal dottor Aldo Polito, direttore centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne.
IN SEDE REFERENTE
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
(Seguito dell'esame e rinvio)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.
Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) illustra l'emendamento 1.1 pubblicato in allegato al resoconto, che, sostituendo integralmente l'articolo 1 del disegno di legge, ad eccezione della previsione della data del 30 settembre 2007, quale termine per l'esercizio delle deleghe volte al recepimento delle direttive previste nel provvedimento, apporta correzioni di carattere formale all'articolato.
Il sottosegretario TONONI esprime parere favorevole su tale emendamento.
I senatori EUFEMI (UDC) e CANTONI (FI) condividono l'emendamento testé illustrato.
Il presidente BENVENUTO avverte che la Commissione potrebbe concludere l'esame del disegno di legge nella giornata di martedì prossimo.
Il seguito dell’esame è quindi rinviato.
La seduta termina alle ore 18.
EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1332
Art. 1
1.1
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con le procedure previste dall'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo».
FINANZE E TESORO (6a)
mERCOLEDì 28 marzo 2007
63a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
BENVENUTO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.
IN SEDE REFERENTE
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE
(Seguito e conclusione dell'esame)
Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.
Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) ricorda che nella precedente seduta aveva illustrato l'emendamento 1.1 a sua firma, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole. Dà quindi conto del parere non ostativo espresso sull'emendamento dalla Commissione Bilancio, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga apportata una specifica modificazione all'emendamento volta a chiarire il riferimento ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui alla legge n. 62 del 2005. Di conseguenza dà conto del subemendamento 1.1/1 a sua firma, con il quale viene recepita l'osservazione espressa dalla Commissione Bilancio.
Il sottosegretario TONONI esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1/1.
Il presidente BENVENUTO (Ulivo), verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il subemendamento 1.1/1, che viene approvato dalla Commissione.
La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.1, nel testo risultante a seguito dell'approvazione del subemendamento 1.1/1.
Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) dà poi conto dell'emendamento Tit.1, con il quale, a motivo delle modifiche accolte, si sostituisce il titolo del disegno di legge.
Posto ai voti, l'emendamento Tit.1 risulta approvato.
Il presidente BENVENUTO (Ulivo) avverte quindi che si procederà alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.
Il senatore EUFEMI (UDC) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione, anche se esprime un giudizio positivo sull'emendamento 1.1, come modificato dal subemendamento 1.1/1. Infatti, rileva la congruità del termine fissato al 30 settembre 2007 rispetto all'esigenza di un tempestivo recepimento delle direttive sui mercati finanziari e sull'offerta pubblica d'acquisto, nella prospettiva, da lui ritenuta condivisibile, di favorire l'allineamento fra le discipline normative dei mercati finanziari degli Stati dell'Unione europea. Tuttavia, commenta criticamente la sovrapposizione di disposizioni legislative che si sono succedute al fine di prevedere la proroga del termine di recepimento delle direttive, originariamente fissato al 12 novembre 2006 e comunque inutilmente decorso. La successione nel tempo di vari interventi normativi ha determinato infatti un'oggettiva situazione di incertezza in merito ai tempi per l'emanazione delle disposizioni attuative delle norme comunitarie, con evidenti ricadute negative sugli operatori dei mercati finanziari. In conclusione auspica che l'Assemblea approvi quanto prima il disegno di legge per porre un doveroso rimedio alla situazione di incertezza creatasi.
Dopo che anche i senatori BETTAMIO (FI) e CURTO (AN) hanno dichiarato, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione, il presidente BENVENUTO (Ulivo) conviene con il senatore Eufemi sull'esigenza che le Camere approvino quanto prima il disegno di legge, al fine di accelerare il recepimento delle direttive sui mercati finanziari e l'offerta pubblica di acquisto e sollecita il rappresentante del Governo in tal senso.
Il sottosegretario TONONI concorda con la necessità di una tempestiva attuazione delle norme comunitarie.
La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1332.
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE
N. 1332
Art. 1
1.1/1
Il Relatore
All'emendamento 1.1, al comma 2, sostituire le parole: «nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con le procedure» con le seguenti: «della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure».
1.1
Il Relatore
Sostituire l'articolo con il seguente:
«Art. 1.
(Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004)
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con le procedure previste dall'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo».
Tit. 1
Il Relatore
Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:
«Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004».
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
|
N. 1332-A
RELAZIONE DELLA
6ª COMMISSIONE PERMANENTE (Relatore BENVENUTO) Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2007 SUL |
DISEGNO DI LEGGE |
Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE presentato dal Ministro per le politiche europee di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2007 |
Onorevoli Senatori. – La Commissione Finanze e tesoro mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge nella consapevolezza che sia quantomai opportuno consentire al Governo di esercitare le deleghe previste per il recepimento di tre importanti direttive comunitarie in materia di autotrasporto, offerta pubblica di acquisto (OPA) e mercati finanziari. La Commissione ha fissato al 30 settembre 2007 il termine per l’esercizio delle deleghe originariamente previsto nel disegno di legge governativo al 31 luglio 2007: si tratta di una decisione ispirata a maggiore prudenza alla luce dell’iter parlamentare del disegno di legge, che auspico, peraltro, possa essere celere in entrambi i rami del Parlamento. Occorre tenere presente, infatti, che la delega legislativa per l’attuazione delle tre direttive, prevista dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004), è scaduto lo scorso 12 novembre 2006.
Limitatamente all’attuazione della direttiva 2004/39/CE, l’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria 2006 – ha poi prorogato il termine di delega al 31 gennaio 2007.
Occorre quindi adottare uno strumento per consentire al Governo l’adempimento degli obblighi di attuazione posto che, per il mancato recepimento di due direttive, è in atto un contenzioso in sede comunitaria (ricorso per inadempimento ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE sull’autotrasporto e procedura d’infrazione n. 2006/624 per la mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE sull’OPA) e che il termine di recepimento della terza (già prorogato dalla direttiva 2006/31/CE) è scaduto il 31 gennaio scorso.
Per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione, al di là del termine per l’esercizio della delega, l’emendamento sostitutivo dell’articolo 1 ha apportato una mera riscrittura formale delle disposizioni di delega con un rinvio esplicito a princìpi, criteri e procedure già previste nella legge n. 62 del 2005, accogliendo anche il parere espresso dalla Commissione Programmazione economica, bilancio sull’emendamento proposto.
Per quanto riguarda la direttiva sui mercati finanziari ricordo che la Commissione Finanze, nell’ambito dell’esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2006, aveva lavorato in accordo con il Governo per chiarire alcune disposizioni della delega: i princìpi e criteri, cui si rinvia, appaiono congrui e adeguati alle esigenze degli operatori. Sono, peraltro, note le sollecitazioni a consentire in tempi celeri la predisposizione dello schema di decreto, anche alla luce della consultazione del mercato che si va realizzando in queste settimane.
Ritengo di poter interpretare il voto di astensione dei Gruppi Forza Italia, UDC e Alleanza Nazionale come una sostanziale condivisione degli intenti del Governo: un atteggiamento che auspico si possa determinare anche nella valutazione degli schemi di decreti legislativi che il Governo adotterà.
Benvenuto, relatore
PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)
(Estensore: Villone)
sul disegno di legge e su emendamento
21 marzo 2007
La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
Esaminato altresì l’emendamento 1.1 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.
PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)
(Estensore: Adduce)
sul disegno di legge e su emendamento
27 marzo 2007
La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge e l’emendamento 1.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.
Per quanto concerne l’emendamento 1.1, esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005».
PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE
(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)
(Estensore: Soliani)
sul disegno di legge
13 marzo 2007
La Commissione, esaminato il disegno di legge,
considerato che la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi di attuazione delle direttive 2002/15/CE concernente l’orario di lavoro degli autotrasportatori, 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto e 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta direttiva Mifid), e che il termine di delega è scaduto il 12 novembre 2006;
considerato che l’articolo 16 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), ha introdotto una disposizione nella legge comunitaria 2004, secondo cui entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2004/39/CE e 2004/25/CE il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE;
considerato che l’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), oltre ad aver introdotto nella legge comunitaria 2005 i princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla direttiva 2004/39/CE, ha stabilito che il termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 1 della legge comunitaria 2004, è prorogato fino al 31 gennaio 2007;
ritenuto necessario riaprire i termini di delega per consentire al Governo di dare pronta attuazione alle predette direttive, anche al fine di risolvere le relative procedure d’infrazione,
formula, per quanto di competenza, parere favorevole.
su emendamento
27 marzo 2007
La Commissione, esaminato l’emendamento 1.1, riferito al disegno di legge,
considerato che esso sostituisce l’articolo 1 del disegno di legge, prevedendo una nuova delega al Governo, con scadenza al 30 settembre 2007, per l’attuazione delle direttive in titolo, rispetto a quella contenuta nell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), e scaduta il 12 novembre 2006;
rilevata, tuttavia, l’assenza delle opportune indicazioni procedurali, analoghe a quelle contenute nei commi 2, 3, 4, 7 e 8 dell’articolo 1 della stessa legge comunitaria 2004, tra cui anche quella della sottoposizione dei decreti legislativi al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari;
formula, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che siano introdotte le opportune indicazioni procedurali, analoghe a quelle contenute nei commi 2, 3, 4, 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), relative all’iter di adozione dei decreti legislativi di attuazione, o, in alternativa, che si ritorni all’originaria formulazione dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, con la sola modifica del termine di scadenza della delega.
DISEGNO DI LEGGE |
DISEGNO DI LEGGE |
D’iniziativa del Governo |
Testo proposto dalla Commissione |
—- |
—- |
Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE |
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 |
|
|
Art. 1. |
Art. 1. |
(Modifica all’articolo 1 della
legge |
|
1. All’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. Ai fini del recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, il termine di cui al comma 1 scade il 31 luglio 2007.». |
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari. 2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005. 3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato. 4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo. |
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Art. 2. |
Art. 2. |
(Entrata in vigore) |
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1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. |
1. Identico. |
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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145a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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Presidenza
del presidente MARINI,
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Discussione del disegno di legge:
(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 19,42).
Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1332.
La relazione è stata già stampata e distribuita.
Chiedo al relatore, senatore Benvenuto, se intende integrarla.
BENVENUTO, relatore. Signor Presidente, rimando alla relazione scritta. Si tratta di dotare il Governo di strumenti rapidi per l'adempimento degli obblighi comunitari di attuazione di direttive. Tale provvedimento è molto richiesto dagli operatori finanziari per garantire la competitività in Europa ed è necessario per evitare procedure di infrazione comunitaria.
Mi appello dunque ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione perché la discussione possa essere rapida e conclusiva.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Tibaldi. Ne ha facoltà.
TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare alla Presidenza il testo del mio intervento.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.
EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC non si è sottratto a un esame celere di un provvedimento che ridetermina i termini di delega per le direttive comunitarie in materia di autotrasporti, di OPA e di mercati degli strumenti finanziari, anche per i contenziosi comunitari in atto.
Occorre però domandarsi perché siamo giunti a questo così grave ritardo e perché il Parlamento viene costretto, soprattutto per la direttiva MIFID, ad una nuova proroga dei termini che erano scaduti il 31 gennaio 2007, anche in conseguenza del fatto che la legge comunitaria n. 13, che all'articolo 10 conteneva il recepimento della direttiva, prevedendo anche modifiche alla legge n. 62, è stata pubblicata il 17 febbraio 2007, oltre un mese dopo l'approvazione parlamentare.
Come si può vedere, Presidente, si tratta di un autentico groviglio legislativo che ha finito per determinare prima un grave infortunio, poi un autentico pasticcio, vanificando tutto il lavoro parlamentare. Forse il Ministro per le politiche comunitarie era troppo assorbito dalla funzione e dalle responsabilità del Dicastero per il commercio estero, per poter seguire una materia che richiede attenzione e partecipazione costanti.
È lecito allora, da parte nostra, fare chiarezza rispetto a responsabilità che appartengono innanzitutto al Governo, perché il Parlamento ha fatto per intero la propria parte. Non può essere invocato l'alibi della contrapposizione: abbiamo voluto dare continuità alle nostre responsabilità di Governo nell'ambito della materia comunitaria.
PRESIDENTE. La prego, senatore Eufemi.
EUFEMI (UDC). Presidente, è inutile che lei mi sollecita, perché ho alcune cose da dire. La ringrazio, non metta il turbo, perché noi vogliamo svolgere un ruolo di opposizione costruttiva!
Ora con un emendamento della Commissione finanze la proroga viene ulteriormente differita al 30 settembre.
Rispetto a tutto ciò, da parte nostra non abbiamo mai mancato di richiamare l'attenzione degli organi responsabili per intervenire prontamente. Lo stesso governatore Draghi, al Forex, ha sottolineato per il nostro Paese i riflessi derivanti da una maggiore concorrenza tra mercati regolamentati e le piattaforme gestite da grandi operatori, nonché la necessità per le banche di affrontare scelte decisive e tempestive.
Dobbiamo dare atto alla Banca d'Italia di aver svolto un ruolo attivo e propositivo, di non essere rimasta inerte e, al Ministero dell'economia e delle finanze, di aver aperto un sito di consultazione con una relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, in attuazione delle deleghe previste dalla direttiva MIFID, proprio per guadagnare tempo.
Non va dimenticato che su questa direttiva, definita da taluni un'autentica rivoluzione, si è registrato un alto livello di cooperazione istituzionale tra Parlamento Europeo, Commissione e Stati membri, un idoneo funzionamento della procedura Lamfalussy per conseguire un risultato adeguato per i mercati finanziari, per gli investitori e per i consumatori.
Essa rappresenta l'ultimo tassello, dopo le altre direttive sulla trasparenza, sul market abuse e sul prospetto, nell'integrazione dei mercati finanziari, realizzando un punto di equilibrio tra apertura ai mercati e principio della trasparenza.
La rapida globalizzazione dei mercati finanziari è un'opportunità per l'Europa, perché possa diventare leader, se si guarda l'obiettivo di ridurre il costo del capitale, favorendo la crescita, migliorando le garanzie per gli investitori, migliorando la competitività nel suo complesso, così da aprire il mercato agli investitori.
In sede europea sono emersi dubbi sulla flessibilità nel differimento della pubblicazione di informazioni sulle grandi operazioni e la interdipendenza delle operazioni inerenti agli strumenti derivati per non penalizzare i nuovi clienti e i nuovi mercati.
Dobbiamo allora agire per un pronto recepimento della direttiva entro novembre, se vogliamo realizzare gli obiettivi, evitando i disallineamenti e le asimmetrie tra i mercati finanziari e borsistici nazionali.
Le opportunità offerte dalla direttiva sono di gran lunga superiori alle sfide e la sfida sta nel costruire le piattaforme tecnologiche in grado di gestire le funzioni all'interno della piattaforma, perché si accresce la concorrenza, si migliorano i servizi, si riducono i costi per gli investitori, si favorisce l'apertura dei nuovi mercati, la possibilità per le società d'investimento di ripensare il business, di guadagnare in efficienza operativa e di centralizzare il businness.
La MIFID ha imposto trasparenza pre e post trade solo per il mercato azionario, escludendo il mercato obbligazionario. Resta questa una questione aperta rispetto alle esigenze di maggiori informazioni, lasciando agli Stati membri un regime di trasparenza per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Dobbiamo dare atto al ministro Bonino di avere espresso una chiara e distinta posizione, che apprezziamo, rispetto alla pesante azione del Governo sulla vicenda Telecom.
Esprimiamo dunque preoccupazione perché il Governo non è stato neutrale, ma parte attiva, come dimostra la telefonata pubblicizzata da Bernheim del Ministro dell'economia allo stesso Presidente delle Assicurazioni Generali. Una regia occulta ha imposto una soluzione più politica che industriale, privilegiando un nocciolo finanziario espressione del cuore finanziario del Paese. Prevalgono i salotti buoni alle scelte di mercato. E infatti l'operazione è stata bocciata dal mercato, perché vi sono state troppe invasioni di campo.
E il presidente Salza, presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, non è stato forse ricevuto il 2 aprile scorso a palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio? Troppi rumors? E non veniva forse questa visita collegata alla partita Telecom, allorquando si affermava che le banche non erano fuori dalla partita?
E allora non abbiamo sentito riflessioni serie rispetto al tentativo di impedire un'operazione di mercato, prima quella con AT&T, che aveva carattere industriale più che finanziario, per poi ripiegare sulla subordinata telefonica, impedita a novembre perché portata avanti dall'azionista senza mediazioni della politica.
Cosa c'entrano le assicurazioni con la telefonia? Quali sinergie industriali potranno mai generare? O forse è stata stipulata, com'è stato detto, una polizza assicurativa sul controllo delle Generali contro scalate interne? Non è forse il caso di far chiarezza? Il Presidente del Consiglio si è mosso come se fosse ancora il Presidente dell'IRI, con Mediobanca nel ruolo della finanziaria del gruppo telefonico, come se fosse ancora una partecipata delle BIN e con un una banca nel ruolo delle defunte tre BIN.
Resta il giallo delle lettere alla CONSOB e resta il giallo dei comunicati. E, per stare al tema, che c'entrano gli investimenti delle banche nella telefonia, dichiarati strategici per i riflessi su Basilea 2, rispetto all'esigenza di investimenti nelle piattaforme tecnologiche e con gli obiettivi della direttiva MIFID?
La vicenda Telecom è un pericoloso passo indietro rispetto all'esigenza di chiarezza e di trasparenza nell'affermazione di regole che esaltino la libertà economica piuttosto che controlli occulti, espressione non di un capitalismo democratico ma di qualcosa d'altro.
Un'ultima considerazione: è stato detto che qualcuno considera Telecom come un'azienda di Stato. Ebbene: è sufficiente vedere gli sponsor televisivi della manifestazione di ieri del 1° maggio: in prima fila erano Telecom, TIM e Poste italiane. (Applausi del senatore Ciccanti). È questo il risultato di chi vuole una Telecom azienda di Stato.
Il Gruppo UDC manifesta consenso sugli obiettivi della direttiva ma, al tempo stesso, non può rinunciare ad esprimere fortissime perplessità sul metodo seguito. Questo significa svolgere un'opposizione costruttiva, ma ferma rispetto agli errori compiuti dal Governo che hanno vanificato il precedente lavoro parlamentare e di cui chiediamo conto perché rappresenta un costo per il Paese. (Applausi dal Gruppo UDC).
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni".
Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.
Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale il Governo ha presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore a pronunziarsi.
BENVENUTO, relatore. Esprimo parere favorevole.
PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal Governo.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.
È approvato.
L'emendamento 1.0.200, presentato dal senatore Eufemi, è improponibile in quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
VENTUCCI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
VENTUCCI (FI). Signor Presidente, noi ci asterremo dal voto. Chiedo di poter allegare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
BARBOLINI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
BARBOLINI (Ulivo). Chiedo anch'io di allegare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Votazione nominale con scrutinio simultaneo
PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.
Dichiaro aperta la votazione.
(Segue la votazione).
Il Senato approva. (v. Allegato B).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
§ Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (1332)
§ V. nuovo titolo
Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE (1332)
ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 1.
Approvato con un emendamento
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.
4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.
EMENDAMENTO
1.100 (testo 2)
IL GOVERNO
Approvato
Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della Direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE».
Al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: «e per quanto riguarda la Direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gi schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, di attuazione della Direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.
Conseguentemente, nel titolo aggiungere alla fine le parole: «nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE».
EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1
1.0.200
EUFEMI
Improponibile
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
«Art. 1-bis
Il termine previsto in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 settembre 2006, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto legge 15 settembre 2006, n. 276 è prorogato al 31 maggio 2007».
ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE
Art. 2.
Approvato
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Allegato B
Intervento del senatore Tibaldi nella
discussione generale
sul disegno di legge n. 1332
Presidente, colleghe e colleghi, così come illustrato dal relatore, si tratta di un disegno di legge che ridetermina i tempi per il recepimento di tre direttive europee che in base alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2006), avrebbero dovuto essere recepite entro il 12 dicembre 2006.
Il resto così come proposto dalla 6a Commissione prevede di fissare il termine al 30 settembre 2007.
La legge in discussione riguarda tre importanti direttive comunitarie, rispettivamente sull'autotrasporto delle merci, sull'offerta pubblica di acquisto (OPA) e sui mercati finanziari.
In particolare, le Direttive CE 2000/15, sull'autotrasporto merci con particolare riferimento agli orari di lavoro; 2004/23, concernente le offerte pubbliche di acquisto e 2004/39, relativa al mercato degli strumenti finanziari.
Sono direttive che riguardano questioni di natura economica e finanziaria di notevole rilievo, sulle quali il nostro Paese è in enorme ritardo e, questione non secondaria, sulle stesse sono già aperti contenziosi in sede comunitaria.
L'approvazione è quindi necessaria per consentire al Governo di adempiere agli obblighi previsti dalle direttive in questione ed anche in relazione al fatto, già in precedenza ricordato, che sul mancato recepimento di due direttive (autotrasporto merci e OPA) sono in atto contenziosi in sede comunitaria.
In sede di discussione in 6a Commissione si è proposto di spostare la scadenza inizialmente prevista nel disegno di legge del Governo del 31 luglio 2007 al 30 settembre 2007.
Ritengo si tratti di una decisione ispirata ad un principio di maggiore prudenza per permettere che l'iter parlamentare abbia una reale certezza, pur augurandomi che sia il più celere possibile.
Per queste considerazioni e condividendone i contenuti, mi auguro che il Senato approvi il provvedimento e preannuncio il voto favorevole.
Sen. Tibaldi
Dichiarazione di voto del senatore Ventucci sul disegno di legge n. 1332
Signor Presidente, nella passata legislatura, alcune volte dal banco del Governo sostituendo l'ex ministro Buttiglione sull'argomento al nostro esame, abbiamo assistito a rispettose seppur reiterate critiche nei confronti di alcuni passaggi della legge comunitaria 2004 che si è protratta per più di un anno prima della definitiva approvazione.
La legge comunitaria, forse la più prolifera nel recepire direttive, ha evidenziato un maggiore ruolo del Parlamento coinvolto nella discussione sulla tutela del risparmio e sul ruolo degli enti preposti alla vigilanza del settore finanziario, comparto spesso in mano a personaggi torbidi e autentici irresponsabili.
Una delle critiche riguardava il prolungamento del termine per l'attuazione delle deleghe, ed è il motivo per cui oggi siamo qui riuniti, da 12 a 18 mesi, che non era affatto dilatorio, come sosteneva l'allora opposizione, ma prendeva atto che la burocrazia, corollario fattuale all'iter formativo della norma, non era in grado di approntare i testi legislativi da presentare al Parlamento.
L'apparato burocratico in Italia ha dei grandi meriti perché è stato una valida difesa della norma giuridica pur in un contesto totalitario del nostro passato e allo stesso tempo è stato il sostrato su cui si è fondata la Repubblica, alla quale le vicende belliche non hanno consentito di attuare un nuovo assetto istituzionale, come auspicato da Emilio Lussu con il federalismo e da Pietro Calamandrei con il presidenzialismo.
E a ben considerare ancora oggi la gestione pubblica rimane cristallizzata dalla vecchia burocrazia purtroppo anche involuta nel settore apicale, grazie a quello scimmiottare altrui esperienze, come lo spoil system; e, a sentire certi politici di mestiere, si rabbrividisce al pensiero che la sola novità non è il ritorno al passato ma la becera continuità di quel passato, visto che ogni tentativo di ammodernamento dello Stato viene puntualmente vanificato.
Oggi abbiamo discusso la proroga del termine di attuazione di tre deleghe dell'allora comunitaria e, mentre il Governo fissa la data del 31 Luglio 2007, la 6a Commissione la proroga ulteriormente al 30 settembre.
Le tre direttive oggetto della delega si ispirano alla difesa dei diritti del lavoratore del trasporto mobile, ad un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità e alla costruzione di un mercato azionario europeo integrato.
È opportuno rammentare che le tre deleghe erano inserite nella legge comunitaria 2004 dove, all'articolo 9, anche sulla spinta di crack finanziari scellerati per i piccoli risparmiatori, il passato Governo rinunciò alla delega per definire, già nel testo del provvedimento, alcuni criteri attuativi in merito alla tutela del mercato finanziario e inerenti, fra l'altro, ai poteri di intervento e di indagine della Guardia di finanza e all'ampliamento dei poteri di ispezione, perquisizione e sequestro da parte della Consob, d'intesa con le procure.
Siamo nel 2007, a 50 anni da quel 25 Marzo dove iniziò il cammino dell'Europa unita e ancora abbiamo problemi per una politica economica e di competitività comune che non può essere risolta da parte dei singoli Stati i quali non hanno competenze nel settore per essere di supporto alla Banca Centrale Europea, al fine di adeguare al mercato globale la portata delle proprie decisioni.
È senza dubbio positivo l'allargamento a 25 dell'Unione; ma auspichiamo che la burocratizzazione della macchina amministrativa dell'Europa non aumenti quel timore presente da sempre nei confronti del mercato comune prima e nell'Unione oggi, e che stenta ad elevarsi nella speranza di un'Europa che non sia antagonista nello scenario mondiale.
L'Europa ha il compito di rappresentare il soggetto politico e culturale che acclari la propria millenaria memoria storica della modernità.
Le tre deleghe vanno verso questa speranza ma non siamo convinti dell'azione di questo Governo e nell'annunciare la non partecipazione al voto di Forza Italia, ci auguriamo che esse siano comunque attuate prima della scadenza fissata.
Sen. Ventucci
Dichiarazione di voto del senatore Barbolini sul disegno di legge n. 1332
Il disegno di legge che ci accingiamo a votare è tanto urgente quanto necessario, perché interviene a sanare nostre inadempienze nel recepimento di tre importanti direttive comunitarie.
I tempi stringono, dunque, e c'è necessità che i nostri operatori e investitori non si trovino posti in una condizione di difficoltà rispetto a quelli di altri Paesi, con danno delle nostre capacità competitive e prestazionali.
Si tratta, come dicevo, di adempimenti importanti, sia per la tutela e sicurezza degli operatori nel campo dell'autotrasporto, e per la delicata problematica connessa della sicurezza stradale, sia sul tema della problematica del "sangue", sia - ed è questa su cui principalmente mi soffermerò - con riferimento all'attuazione della direttiva sull'OPA, e per l'entrata a regime della direttiva MIFID. Questi ultimi, in particolare, tra tutti gli adempimenti previsti dal piano di azione adottato dalla Commissione Europea con l'obiettivo di integrare i mercati di capitali e creare un mercato unico europeo per i servizi finanziari, definiscono forse il passo più importante e decisivo. Le imprese d'investimento godranno effettivamente di un "passaporto unico" e gli investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d'intermediazione mobiliare. Siamo dunque in presenza di un complesso corposo di modifiche e innovazioni che avranno un impatto notevole sull'operatività degli intermediari finanziari, delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei singoli investitori. Le principali novità su cui la Consob è chiamata a esercitare la sua funzione regolamentare, sentita la Banca d'Italia, riguardano tre diverse aree: in primis, l'abolizione dell'obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati, con l'aggiunta dei sistemi di scambi multilaterali e degli intermediari autorizzati. Poi, le regole circa la qualità dell'offerta dei servizi, da eseguire alle condizioni più favorevoli per tre diverse categorie di clienti: quelli al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate. Infine, una grande attenzione è rivolta alle garanzie di trasparenza, ai criteri per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza dei servizi resi, e agli strumenti di tutela dal rischio dei conflitti di interesse.
Quanto alle critiche avanzate dai colleghi di opposizione, per le sovrapposizioni e le sbavature del procedimento legislativo di recepimento, che scontano uno slittamento nei tempi e motivano il provvedimento al nostro esame, il sottosegretario Tononi avrà modo, se riterrà, di argomentare nel merito le ragioni, anche oggettive, di queste difficoltà. Ma ad ogni buon conto non siamo certo gli unici a dover accelerare: proprio in questi giorni il commissario europeo responsabile per il mercato interno e i servizi Charlie Mc Creevy ha rilevato il ritardo con cui si stanno muovendo quasi tutti i Paesi membri (ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda e Romania). E dunque, se non siamo nel gruppo di testa, non siamo neanche la maglia nera nel gruppo dei 25.
Anche per l'attuazione della direttiva OPA il processo va a rilento. Cito ancora parole di Mc Creevy: "Troppi Stati membri sono reticenti a eliminare gli ostacoli esistenti, e alcuni stanno dando alle imprese addirittura più potere per contrastare le offerte pubbliche di acquisto. L'atteggiamento protezionista di alcuni sembra aver avuto un effetto trainante su altri. Se questa tendenza continua, c'è un rischio reale che le imprese che lanciano un'offerta pubblica di acquisto siano soggette a ulteriori ostacoli, e non a meno. Tutto ciò va completamente contro l'idea alla base della direttiva". In effetti, si scontano qui le conseguenze del non felice compromesso per cui la direttiva si è attestata sull'obiettivo di un'armonizzazione minima, consentendo ai vari legislatori nazionali di limitare considerevolmente il grado di contendibilità delle società quotate. Questa impostazione rischia di determinare un arretramento nella protezione degli azionisti di minoranza in quei Paesi, come l'Italia, dove il regime di tutela è oggi più robusto. L'attuazione della direttiva non deve essere l'occasione per capovolgere i princìpi sanciti in materia dal Testo unico della finanza, e in questo senso vanno tenute ben ferme le raccomandazioni espresse anche di recente dal Governatore della Banca d'Italia in merito.
Ho fatto questi succinti riferimenti per argomentare meglio la fondatezza della raccomandazione che, come Ulivo, ma la stessa sollecitazione è venuta anche da altri colleghi di maggioranza e di opposizione, indirizziamo al Governo perché, nell'esercizio dei poteri conferiti, abbia cura di tenere un proficuo rapporto di interlocuzione e confronto con le Commissioni parlamentari di riferimento. Anche perché, apprezzando il voto di astensione dei Gruppi Forza Italia, UDC e Alleanza Nazionale e interpretandoli come una sostanziale condivisione degli intenti del Governo e del lavoro fatto in Commissione, sarebbe auspicabile ricercare che tale atteggiamento potesse determinarsi anche nella valutazione degli schemi legislativi che il Governo adotterà, e per i quali bisogna procedere celermente, perseguendo con convinzione l'integrazione dei mercati europei, nel cui assetto sono arrivate a compimento profonde trasformazioni.
L'attuazione della direttiva MIFID stimolerà la concorrenza tra mercati regolamentati e piattaforme gestite da grandi operatori finanziari o da consorzi di intermediari. Ne risentiranno in misura maggiore i Paesi, come il nostro, dove vigeva l'obbligo di concentrare gli scambi azionari in borsa. Importanti iniziative si stanno materializzando: banche internazionali si accordano per costituire una piattaforma per la negoziazione di azioni e per creare un sistema comune di raccolta e di condivisione dei dati sugli scambi azionari, in grado di ottimizzare costi delle transazioni, accessibilità e interoperabilità dei sistemi, trasparenza su costi e ricavi. È in atto una sfida: le banche italiane e la borsa devono prenderne atto, e attrezzarsi ad affrontarla.
Ma la direttiva sui mercati finanziari è destinata a incidere significativamente anche sui rapporti tra intermediari e clientela. Una nuova, più chiara definizione degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario aumenterà la trasparenza dei rapporti con il cliente e accrescerà la consapevolezza delle scelte di quest'ultimo. Le nuove norme, in specie quelle relative ai conflitti di interesse e quelle in materia di incentivi, avranno significativi riflessi sull'operatività e sull'organizzazione delle banche. E, a sua volta, proprio il processo di riorganizzazione e rafforzamento/consolidamento che ha interessato nell'arco degli anni il nostro sistema bancario può e deve produrre una maggiore efficienza degli intermediari, non una minore concorrenza. Deve cioè tradursi in prezzi più bassi e migliore qualità dei servizi.
In conclusione, ribadendo il sostegno del nostro Gruppo al provvedimento in esame, vorrei cogliere l'opportunità di un auspicio che ha già trovato espressione in un pronunciamento formale della Commissione finanze e tesoro, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2006. Considerato che è ormai sostanzialmente concluso, come detto, il lavoro delle autorità comunitarie volto a implementare il proprio piano di azione per i servizi finanziari e che, anche con l'atto che ci accingiamo ad approvare, si avvia ormai a conclusione l'attività di recepimento della relativa disciplina nel nostro ordinamento nazionale, l'auspicio è che il Governo possa quanto prima definire un disegno di legge delega per la razionalizzazione e la omogeneizzazione, anche attraverso la redazione di un testo unico complessivo dell'intera materia creditizia e finanziaria.
Sen. Barbolini
[1] Procedura 2006/0624
[2] Cfr. anche il Bollettino tematico n. 3, a cura dell’Ufficio RUE, del 5 ottobre 2006.
[3] Con il termine comitatologiao comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, così come modificata, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.
[4] Si tratta, nello specifico, di misure intese ad adeguare le definizioni o a modificare la portata delle esenzioni, ad approfondire o a completare le disposizioni della direttiva concernenti i requisiti di organizzazione o le condizioni di esercizio che si applicano alle imprese di investimento o agli enti creditizi, nonché ad aggiungere disposizioni di dettaglio riguardanti gli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione che si impongono alle diverse sedi di negoziazione contemplate dalla direttiva.
[5] Il cosiddetto metodo Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l’adozione e l’attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari (valori mobiliari, banche e assicurazioni). In particolare, il modello prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:
- al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase, in relazione al settore mobiliare, la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);
- al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alla procedura di regolamentazione (ora di regolamentazione con controllo), nell’ambito della quale esprime un parere il Comitato europeo dei valori mobiliari;
- il terzo livello decisionale consiste, in relazione al settore mobiliare, nel coordinamento, in via informale in seno al CESR (Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari), delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui valori mobiliari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli;
- al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.
[6] MiFID è l’acronimo di “Market in Financial Instruments Directive”.
[7] D’altra parte, il rispetto del termine del 31 gennaio 2007 non era tecnicamente possibile, dal momento che, a quella data, la legge n. 13 del 2007 non era ancora entrata in vigore, essendo stata promulgata il 6 febbraio 2007, per poi essere pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007.
[8] La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, ha provveduto a codificare la Direttiva 93/104/CE in quanto tale direttiva ha subito nel tempo sostanziali modifiche. La direttiva 93/104/CE viene, pertanto, contestualmente abrogata dalla direttiva 2003/88/CE.
[9] Adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).
[10] Rimangono comunque esclusi dall’applicazione della direttiva 93/104/CE (e quindi del decreto legislativo n. 66/2003) la gente di mare e il personale di volo, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica. Al riguardo, si ricorda che con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 ed il D.Lgs. 19 agosto 2005 si è poi provveduto al recepimento, rispettivamente, della direttiva n. 1999/63/CE in materia di orario di lavoro della gente di mare e della direttiva n. 2000/79/CE in materia di orario di lavoro del personale di volo.
[11] In proposito, il “considerando” n. 8 specifica che è opportuno escludere temporaneamente dal campo di applicazione della direttiva in esame gli autotrasportatori autonomi, in quanto inclusi nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE.
[12] Trattasi di un rinvio al regolamento Consob recante i casi di disapplicazione delle norme di cui agli articoli 94 e seguenti TUF sulla sollecitazione all’investimento.
[13] Le società di intermediazione mobiliare (Sim) sono definite dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del TUF come le imprese (diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia) autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia.
[14] L’articolo 9 (“Conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale”) conferiva al Governo una delega legislativa – scaduta il 12 luglio 2006 - per la disciplina dei conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio, dei prodotti assicurativi, dei prodotti di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento collettivo per conto terzi. L’oggetto e i criteri della delega legislativa recata dall’articolo 9 si sovrapponevano all’articolo 18 della direttiva 2004/39/CE, relativo proprio ai conflitti di interesse.
Quest’ultima disposizione richiede, tra l’altro, che alle imprese di investimento sia prescritto di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interessi che potrebbero insorgere tra tali imprese – inclusi i dirigenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse – e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.
L’articolo 10 (“Conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi di investimento”) introduceva nel TUF nuove disposizioni (il comma 2-bis dell’articolo 6 e il comma 3-bis dell’articolo 190) volte a prevenire i conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento, con particolare riguardo al problema della separazione delle strutture organizzative nel modello della banca universale oramai affermatosi anche nell’ordinamento italiano.
La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 (“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”) integrava l’articolo 21, comma 1, lettera a), del TUF (il quale stabilisce i criteri generali cui debbono conformarsi i soggetti abilitati nella prestazione dei servizi d’investimento): si prescriveva ai soggetti abilitati di classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento, nonché di rispettare il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori (o fatte per loro conto) e il profilo di ciascun cliente. Si conferiva altresì alla Consob il potere di stabilire, con proprio regolamento da adottarsi entro il 12 gennaio 2007, i criteri generali minimi ai quali i soggetti abilitati si sarebbero dovuti attenere per classificare il grado di rischio dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento.
[15] Da ultimo, il decreto in esame è stato modificato dall’articolo 1, comma 824, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il quale ha precisato che il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle direttive europee in materia, anche in relazione a quanto stabilito dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/C).
[16] Le obbligazioni sono titoli di credito rappresentativi di un prestito emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario.
Un’obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un'operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente, la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza. Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono:
- il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell’obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato);
- la durata;
- la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate;
- la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un’unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);
- il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.
L’emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.
[17] Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante nota anche come underlying asset. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come ad esempio il caffè, il cacao, l’oro, il petrolio, ecc…).
Gli strumenti finanziari derivati possono essere simmetrici o asimmetrici. Nel primo caso, entrambi i contraenti (acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza; viceversa, nei derivati asimmetrici, soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore. Nei derivati asimmetrici, infatti, il compratore, pagando un prezzo (detto premio), acquisisce il diritto di decidere in data futura se effettuare oppure no la compravendita del bene sottostante.
[18] Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006) ha previsto che ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.
[19] Si ricorda che la direttiva 2002/98/CE è contenuta nell’allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003); lo schema di decreto legislativo è stato quindi predisposto sulla base della delega prevista dall’articolo 1, commi 1 e 3, della citata legge n. 306/2003 che dispone l’adozione di un decreto legislativo per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati. Il termine per l’esercizio della delega, al fine dell’attuazione delle direttive, è indicato dal medesimo comma 1 in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2003 (scade quindi il 30 maggio 2005). Gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché (come nel caso di specie) le direttive allegate all’allegato A che prevedano il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo gli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione il parere dei competenti organi parlamentari. Peraltro, qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.
[20] Da ultimo, il decreto in esame è stato modificato dall’articolo 1, commi 821-823, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, il comma 821 interviene sulla disciplina relativa alle convenzioni per la lavorazione del plasma raccolto in Italia, concluse tra le Regioni ed i centri di frazionamento e produzione di emoderivati. Al riguardo, è stato precisato che, ai fini della stipula di tali convenzioni, i predetti centri devono avere stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento, ubicati sul territorio dell'Unione europea in Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea. Il comma 822 dispone che le citate convenzioni devono essere stipulate decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto con il quale il Ministro della salute individua i centri autorizzati alla stipula delle convenzioni medesime. Il comma 823 interviene sulla disciplina relativa all’importazione ed alla esportazione del sangue per uso terapeutico, profilattico e diagnostico. Tale disciplina non si applica, tra l’altro, all’esportazione di emoderivati pronti per l’impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, purché autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari.
[21] Di cui alla legge n. 107 del 1990, di cui ha disposta l’abrogazione.