Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento finanze
Altri Autori: Servizio Studi - Dipartimento affari sociali , Servizio Studi - Dipartimento bilancio , Servizio Studi - Dipartimento lavoro , Ufficio Rapporti con l'Unione Europea
Titolo: Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE - A.C. 2600
Riferimenti:
AC n. 2600/XV   02/15/CE  
04/39/CE   02/98/CE  
04/25/CE     
Serie: Progetti di legge    Numero: 155
Data: 08/05/2007
Descrittori:
MERCATO FINANZIARIO   ORARIO DI LAVORO
SANGUE E PLASMA UMANO   TRASPORTI STRADALI
Organi della Camera: VI-Finanze
Altri riferimenti:
AS n. 1332/XV   D.Lgs. 19-AGO-05 n. 191


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE, nonché per le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE

A.C. 2600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 155

 

 

 

8 maggio 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il dossier è stato redatto con la collaborazione dei dipartimenti Affari sociali, Bilancio e Lavoro del Servizio Studi e dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento Finanze

SIWEB

 

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File: FI0114.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi per l’istruttoria legislativa

Dati identificativi3

Struttura e oggetto. 4

§      Contenuto. 4

§      Relazioni allegate. 4

Elementi per l’istruttoria legislativa. 5

§      Necessità dell’intervento con legge. 5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite. 5

§      Compatibilità comunitaria. 5

§      Incidenza sull’ordinamento giuridico. 8

Schede di lettura

§      Premessa. 11

§      Il contenuto delle singole direttive comunitarie e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191.12

§      I principi e criteri direttivi della delega e la procedura per l’adozione dei decreti legislativi27

Stato di attuazione delle direttive in materia di mercati finanziari

Tavole allegate. 43

Testo del disegno di legge

§      A.C. 2600 - Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE dell' 11 marzo 2002, 2004/25/CE del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE.. 51


Iter al Senato

§      Testo del disegno di legge (A.S. 1332)57

Esame in sede consultiva

Commissione 1a (Affari costituzionali)

§      Seduta del 21 marzo 2007. 63

Commissione 2a (Giustizia)

§      Seduta del 20 marzo 2007. 64

Commissione 5a (Bilancio)

§      Seduta del 27 marzo 2007. 65

§      Seduta del 17 aprile 2007. 67

Commissione 10a (Industria, commercio, turismo)

§      Seduta del 20 marzo 2007. 69

Commissione 11a (Lavoro, previdenza sociale)

§      Seduta del 20 marzo 2007. 70

Commissione 14a (Politiche dell’unione europea)

§      Seduta del 27 marzo 2007. 71

Esame in sede referente

Commissione 6a (Finanze e tesoro)

§      Seduta del 14 marzo 2007. 75

§      Seduta del 20 marzo 2007. 77

§      Seduta del 21 marzo 2007. 78

§      Seduta del 28 marzo 2007. 80

Esame in Assemblea

§      Seduta del 2 maggio 2007. 95

 


Normativa di riferimento

§      Dir. 11 marzo 2002, n. 2002/15/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto  111

§      Dir. 21 aprile 2004, n. 2004/39/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. 134

§      L. 18 aprile 2005, n. 62 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (artt. 1, 2, 5, 9-bis)196

§      D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti.203

 



Numero del progetto di legge

A.C. 2600

Titolo

Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE dell' 11 marzo 2002, 2004/25/CE del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Credito e mercati finanziari, lavoro, sanità

Iter al Senato

Si

Numero di articoli

2

Date

 

§       presentazione o trasmissione alla Camera

3 maggio 2007

§       annuncio

7 maggio 2007

§       assegnazione

7 maggio 2007

Commissione competente

VI Finanze

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, IX, XI, XII e XIV

 


 

Contenuto

Il disegno di legge in esame delega il Governo ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto; 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto; 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

Le suddette direttive erano incluse nell’allegato B della legge n. 62 del 2005 e il termine ultimo per il loro recepimento è scaduto senza che siano stati emanati i decreti legislativi di recepimento.

Lo stesso disegno di legge delega il Governo ad adottare sempre entro il termine del 30 settembre 2007 disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.

Relazioni allegate

Al testo originario del disegno di legge è allegata la relazione illustrativa del Governo.


 

Necessità dell’intervento con legge

La necessità di intervenire in via legislativa nelle materie contemplate dal provvedimento si giustifica in considerazione del fatto che il termine di recepimento delle direttive comunitarie che si vuole prorogare risulta previsto dalla legge.

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Trattandosi della proroga di termini per il recepimento di direttive comunitarie, la materia appartiene all’esclusiva competenza legislativa dello Stato a norma della lettera a) (rapporti dello Stato con l’Unione europea) del secondo comma dell’articolo 117 della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Procedure di contenzioso in sede comunitaria
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 dicembre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia un parere motivato[1] per mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE, il cui termine di recepimento scadeva il 20 maggio 2006. La direttiva era inserita nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 ( Legge comunitaria per il 2004).

 

Il 16 ottobre 2006 la Commissione ha presentato ricorso alla Corte di giustizia europea (Causa C-424/06) nei confronti dell’Italia per non avere adottato tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o, in caso le avesse già adottate, per non averle comunicate alla Commissione.

Il termine per il recepimento della direttiva 2002/15/CE è scaduto il 23 marzo 2005. La direttiva era inserita nell’allegato B della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria per il 2004)

Il 13 ottobre 2006 la Commissione ha inviato all’Italia due lettere di messa in mora:

§      una prima, per la mancata attuazione della direttiva 2005/62/CE recante applicazione della direttiva 2002/98/CE (che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti) per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relativa ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali (procedura d’infrazione n. 2006/790); il termine di attuazione è scaduto il 31 agosto 2006;

§      una seconda, per la mancata attuazione della direttiva 2005/61/CE, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE( che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi (procedura d’infrazione n. 2006/0789 ). Il termine di attuazione di tale direttiva è scaduto il 31 agosto 2006.

Entrambe le direttive sono ricomprese nell’allegato B della legge 6 febbraio 2007 n. 13 (legge comunitaria 2006).

Documenti all’esame delle Istituzioni dell’UE
(a cura dell’Ufficio rapporti con l’Unione europea)

Il 12 settembre 2006 la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva COM(2006)507 che modifica la direttiva 92/49/CEE e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE, per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario. In particolare, la proposta di direttiva mira a rendere più rigorose le procedure e i criteri che le autorità di vigilanza degli Stati membri debbono seguire per valutare e autorizzare i progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nei settori bancario, assicurativo e mobiliare[2].

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è stata approvata con emendamenti dal Parlamento europeo in prima lettura, il 13 marzo 2007. Il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta, in vista della posizione comune in prima lettura, nella riunione del 27 marzo 2007.

 

Il 22 dicembre 2006 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva COM(2006)910 che modifica la direttiva 2004/39/CE per quanto riguarda le competenze di esecuzione conferite alla Commissione stessa secondo le procedure di comitatologia[3]

La direttiva reca infatti alcune clausole di delega alla Commissione per l’adozione di misure esecutive di carattere tecnico[4] nel quadro del cd. metodo Lamfalussy[5].

 

In particolare, la proposta prevede che tali competenze siano esercitate secondo la procedura di regolamentazione con controllo anziché, come attualmente stabilito, secondo la procedura di regolamentazione. In tal modo si intende adeguare la direttiva vigente alle modifiche apportate dalla decisione n. 2006/512/CE alla decisione n. 1999/468/CE, recante la disciplina delle procedure di comitatologia.

La decisione 2006/512/CE ha introdotto, infatti, una specifica procedura di “regolamentazione con controllo”, per l’adozione delle misure di esecuzione di atti legislativi adottati in codecisione, quale è il caso della direttiva 2004/39/CE. Conseguentemente, tali atti legislativi devono essere modificati al fine di prevedere il ricorso alla procedura in questione, la quale assicura al Parlamento europeo e al Consiglio un potere di controllo e di rigetto delle misure di esecuzione proposte dalla Commissione.

Viene inoltre abolito il limite di durata per la delega delle competenze di esecuzione alla Commissione attualmente previsto.

Dato che le modifiche da apportare alla direttiva 2004/39/CE consistono in adeguamenti di natura tecnica che riguardano soltanto le procedure di comitato, non è necessario, secondo la Commissione, che esse siano recepite dagli Stati membri.

La proposta, che segue la procedura di codecisione, è in attesa di esame da parte del Parlamento europeo e del Consiglio.

 

Il 19 giugno 2006 la Commissione ha presentato la prima relazione (COM(2006)313) sull’applicazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti. Il documento fornisce un quadro della situazione nei 15 Stati membri che appartenevano all’Unione europea il 31 dicembre 2003.

Stato di attuazione delle direttive in materia di mercati finanziari

Il 15 aprile 2007 la Commissione ha presentato tre tabelle comparative (riportate in allegato al presente dossier), che illustrano lo stato di recepimento da parte degli Stati membri (aggiornato al 15 aprile 2007) delle misure di natura normativa adottate in materia di mercati finanziari, nel quadro di attuazione del Piano di azione per i servizi finanziari, presentato dalla Commissione nel 1999 (COM(1999)232).

Incidenza sull’ordinamento giuridico

Attribuzione di poteri normativi

L’articolo 1 del provvedimento proroga il termine entro il quale il Governo è delegato al recepimento di alcune direttive comunitarie.

Coordinamento con la normativa vigente

Il recepimento della direttiva 2004/25/CE e della direttiva 2004/39/CE nell’ordinamento italiano dovrebbe comportare modificazioni al testo unico delle leggi sull’intermediazione finanziaria (TUF), emanato con il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

 



Premessa

Il disegno di legge in esame delega, all’articolo 1, comma 1, il Governo ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento delle seguenti direttive:

a)             2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto;

b)             2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto;

c)             2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari (c.d. direttiva MiFID[6]).

 

Lo stesso articolo 1, comma 1, delega il Governo ad adottare sempre entro il termine del 30 settembre 2007 disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.

Si tratta, in sostanza, di una proroga del termine di recepimento delle direttive nell’ordinamento interno. Le suddette direttive erano incluse nell’allegato B della legge n. 62 del 2005 e il termine ultimo per il loro recepimento era infatti fissato al 12 novembre 2006, ossia una volta scaduti 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

Il termine del 12 novembre 2006 è scaduto senza che siano stati emanati i decreti legislativi di recepimento delle direttive citate.

Pertanto, l’articolo 1 del disegno di legge in commento è finalizzato a riaprire il termine per l’esercizio delle deleghe, prorogandolo al 30 settembre prossimo.

Va comunque rilevato che l’articolo 10, comma 2, della legge n. 13 del 2007 (legge comunitaria 2006) aveva già prorogato al 31 gennaio 2007 il termine per l’esercizio della delega recante attuazione della direttiva 2004/39/CE sui mercati degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto dall’articolo 2 della direttiva 2006/31/CE, che ha pure imposto agli Stati membri di applicare le norme della MiFID a partire dal 1° novembre 2007. Ciò nonostante, anche il termine del 31 gennaio 2007 è scaduto senza registrare il recepimento della direttiva in oggetto[7].

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, la proroga dei termini di esercizio delle deleghe sopra menzionate si rende necessaria al fine di “dotare il Governo di uno strumento celere di adempimento degli obblighi di attuazione”.

Il contenuto delle singole direttive comunitarie e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191.

La direttiva 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

La Direttiva 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, relativa all'organizzazione dell'orario di lavoro dei lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada, stabilisce prescrizioni minime in materia di organizzazione dell’orario di lavoro, al fine di proteggere la salute e garantire la sicurezza delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, per migliorare la sicurezza stradale ed evitare distorsioni di concorrenza all'interno della Comunità.

In sostanza, la direttiva in esame è volta ad introdurre misure più specifiche in materia di orario di lavoro per le attività di trasporto su strada – in considerazione delle peculiarità connesse alle prestazioni lavorative nel settore dell’autotrasporto - rispetto alle disposizioni della Direttiva 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro, come modificata dalla direttiva 2000/34/CE, del 22 giugno 2000, del Parlamento europeo e del Consiglio[8]. Si ricorda infatti che l’art. 14 della direttiva 93/104/CE consente di adottare prescrizioni più specifiche in materia di orario di lavoro per alcuni settori produttivi.

 

Nell’ordinamento nazionale si è giunti finalmente ad un complessivo riordino della disciplina generale dell’orario di lavoro, da più parti auspicato e reso opportuno dalla necessità di recepire la disciplina comunitaria adottata in materia, con il d.lgs. 8 aprile 2003, n. 66[9], recante Attuazione della direttiva 93/104/CE e della direttiva 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell’orario di lavoro.

Si rileva che in origine erano esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE, oltre ai medici in formazione, i lavoratori dei seguenti settori: trasporti stradali, aerei, ferroviarie marittimi, navigazione interna, pesca marittima, altre attività in mare. Tuttavia successivamente la direttiva 2000/34/CE del 22 giugno 2000, modificando la precedente direttiva 93/104/CE, ha ricompreso nell’ambito di applicazione della disciplina comunitaria sull’orario di lavoro i settori e le attività precedentemente escluse[10].

 

Nel caso specifico del settore dei trasporti su strada, con il regolamento (CEE) n. 3820/85 è stata già stabilita la durata massima giornaliera di guida e la durata minima dei periodi di riposo. Tale regolamento non riguarda però gli altri aspetti dell’orario di lavoro per il settore dell’autotrasporto, per cui per colmare tale lacuna è stata predisposta la direttiva in esame.

La direttiva si è resa necessaria in quanto “malgrado attive negoziazioni tra le parti sociali non si è raggiunta un'intesa per i lavoratori mobili del settore dell'autotrasporto” (“considerando” n. 3). Pertanto, si è ritenuto necessario “prevedere un insieme di prescrizioni più specifiche relative all'orario di lavoro per i trasporti su strada, miranti ad assicurare la sicurezza dei trasporti nonché la salute e la sicurezza delle persone interessate” (“considerando” n. 4).

In ogni caso (“considerando” n. 9), “le definizioni di cui alla presente direttiva non devono costituire un precedente per altre normative comunitarie relative all'orario di lavoro”.

 

Il provvedimento riguarda tutti i lavoratori mobili svolgenti attività di trasporto su strada occupati presso imprese ubicate in uno Stato membro, che partecipano ad attività di trasporto contemplate dal Regolamento (CEE) n. 3280/85 (relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada) o dall’accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR), nonché gli autotrasportatori autonomi a decorrere dal 23 marzo 2009[11] (“considerando” n. 6; articolo 2, paragrafo 1).

 

Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, la direttiva in esame integra le disposizioni del citato Regolamento (CEE) n. 3820/85, e, se necessario, dell’accordo AETR, che prevalgono su quelle della presente direttiva. Allo stesso tempo, il disposto della direttiva in esame prevale su quello della direttiva 93/104/CE, nel caso in cui le prescrizioni indicate siano più specifiche per i lavoratori (“considerando” n. 2; articolo 2, paragrafo 3).

Oltre a fornire alcune definizioni, la direttiva in esame disciplina la durata massima settimanale della prestazione lavorativa(articolo 4), i riposi intermedi (articolo 5), i periodi di riposo (articolo 6) e il lavoro notturno (articolo 7).

Ai sensi del “considerando” n. 10, infatti, si ritiene necessario che, “al fine di migliorare la sicurezza stradale, impedire distorsioni di concorrenza e tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori mobili oggetto della presente direttiva, questi ultimi dovrebbero sapere con precisione, da un lato, quali siano i periodi dedicati ad operazioni di autotrasporto che sono considerati orario di lavoro e, dall'altro, quali siano quelli che ne sono esclusi e che sono considerati come riposi intermedi, come periodi di riposo o tempi di disponibilità. Questi lavoratori dovrebbero aver diritto a riposi minimi giornalieri e settimanali, nonché ad adeguati riposi intermedi. È altresì necessario stabilire il limite massimo dell'orario di lavoro settimanale”.

Orario di lavoro settimanale (articolo 4)

La durata media della settimana lavorativa non deve superare le 48 ore.

Questa può essere estesa a 60 ore se la media di 48 ore settimanali non viene superata nell'arco di quattro mesi.

La durata del lavoro per i lavoratori mobili corrisponde alla somma complessiva delle ore svolte nelle varie imprese. Il lavoratore mobile è tenuto ad informare ciascuno dei suoi datori di lavoro relativamente alle ore lavorate per le altre imprese.

Riposi intermedi (articolo 5)

Facendosi salve le tutele previste dal Regolamento (CEE) n. 3820/85 o dall’accordo AETR relative ai periodi di pausa per i lavoratori mobili dell’autotrasporto, si dispone il divieto per tali soggetti di lavorare oltre 6 ore consecutive senza un riposo intermedio. Inoltre, l'orario di lavoro deve essere interrotto da riposi intermedi di almeno 30 minuti se il totale delle ore di lavoro è compreso fra 6 e 9 ore, di almeno 45 minuti se supera le 9 ore.

Periodi di riposo (articolo 6)

In applicazione delle disposizioni del Regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell’accordo AETR, ai fini della direttiva in esame, gli apprendisti e i tirocinanti sono soggetti, per quanto riguarda i periodi di riposo, alle stesse disposizioni di cui beneficiano gli altri lavoratori mobili.

Lavoro notturno (articolo 7)

La direttiva prevede che la durata quotidiana del lavoro giornaliero, nel caso sia svolto il lavoro notturno, non possa essere superiore a 10 ore per ciascun periodo di 24 ore. Inoltre, il lavoro notturno deve essere indennizzato conformemente alla normativa nazionale, ai contratti collettivi, agli accordi tra parti sociali ovvero alle consuetudini nazionali, sempreché il metodo di indennizzo prescelto sia tale da non compromettere la sicurezza stradale.

 

Si segnala, peraltro, che l’articolo 8 della direttiva detta disposizioni di deroga alla disciplina appena descritta. In particolare, gli Stati membri possono derogare alle disposizioni della direttiva relative alla durata massima settimanale del lavoro e del lavoro notturno, per mezzo di accordi collettivi o accordi tra le parti sociali ovvero, qualora ciò non sia possibile, con disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, previa consultazione dei datori di lavoro e dei lavoratori interessati e previo tentativo di incoraggiare il dialogo sociale in tutte le forme idonee. La deroga in materia di durata massima settimanale dell’orario non può in nessun caso estendere oltre i 6 mesi il periodo di riferimento per calcolare la settimana lavorativa media di 48 ore.

Il successivo articolo 9 dispone che i lavoratori mobili devono ricevere apposita informazione relativamente alla disciplina normativa e pattizia adottata sulla base della direttiva in esame. Il medesimo articolo prevede inoltre l’istituzione da parte dei datori di lavoro di appositi registri in cui deve essere riportato l'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto.

In ogni caso, agli Stati membri è riconosciuta la facoltà di introdurre disposizioni (legislative, regolamentari o amministrative) più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, o di promuovere o consentire l'applicazione di contratti collettivi o di altri accordi stipulati tra le parti sociali che risultino più favorevoli per la tutela della sicurezza e della salute di tali lavoratori (articolo 10).

La definizione delle sanzioni rientra nella competenza e nella responsabilità degli Stati membri. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate all'infrazione e dissuasive (articolo 11).

Infine, gli Stati membri presenteranno alla Commissione ogni due anni una relazione sull'attuazione pratica delle disposizioni della direttiva, indicando i punti di vista espressi dalle parti sociali. Allo stesso tempo, la Commissione elabora ogni due anni una relazione sull'attuazione della direttiva da parte degli Stati membri che viene successivamente trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato economico e sociale (articolo 13).

 

La direttiva prevede la scadenza del 23 marzo 2005 per il suo recepimento da parte degli Stati membri (articolo 14).

La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

La direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, interviene in tema di offerte pubbliche di acquisto (OPA). La direttiva costituisce un aspetto essenziale del Piano d'azione per i servizi finanziari. Il Consiglio europeo di Lisbona del marzo 2000 aveva annoverato tale atto fra le misure prioritarie da adottare per l'integrazione dei mercati finanziari europei entro il 2005.

La direttiva è volta a istituire linee direttrici minime per lo svolgimento di OPA laddove i titoli di società disciplinati dalle leggi degli Stati membri sono, parzialmente e integralmente, ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato. Essa mira altresì a fornire un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità, istituendo un quadro di principi comuni e di requisiti generali che gli Stati membri devono attuare attraverso norme più dettagliate, conformemente ai rispettivi sistemi nazionali e contesti culturali. Gli Stati membri dovranno procedere alla trasposizione di tale direttiva entro due anni dall'entrata in vigore.

L’articolo 2 della direttiva 2004/25/CE reca le seguenti definizioni giuridiche:

a)    "offerta pubblica di acquisto" o "offerta": un'offerta pubblica (esclusa l'offerta della società stessa sui propri titoli) rivolta ai possessori dei titoli di una società per acquisire la totalità o una parte di tali titoli, a prescindere dal fatto che l'offerta sia obbligatoria o volontaria, a condizione che sia successiva o strumentale all'acquisizione del controllo secondo il diritto nazionale della società emittente;

b)    "società emittente": la società i cui titoli costituiscono oggetto dell'offerta;

c)    "offerente": qualsiasi persona fisica o giuridica, di diritto pubblico o privato, che promuove un'offerta;

d)    "persone che agiscono di concerto": persone fisiche o giuridiche che cooperano con l'offerente o la società emittente sulla base di un accordo, sia esso espresso o tacito, verbale o scritto, e volto ad ottenere il controllo della società emittente o a contrastare il conseguimento degli obiettivi dell'offerta;

e)    "titoli": valori mobiliari trasferibili che conferiscono diritto di voto in una società;

f)      "parti dell'offerta": l'offerente, i membri dell'organo di amministrazione dell'offerente, se l'offerente è una società, la società emittente, i possessori di titoli della società emittente e i membri dell'organo di amministrazione della società emittente o le persone che agiscono di concerto con le suddette parti;

g)    "titoli con diritto di voto plurimo": titoli inclusi in una categoria distinta e separata e che danno diritto a più di un voto.

E’ opportuno segnalare che – a livello di normativa italiana – l’articolo 1, comma 1, lettera v), del TUF definisce come offerta pubblica di acquisto o di scambio <<ogni offerta, invito a offrire o messaggio promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti superiore a quello indicato nel regolamento previsto dall'articolo 100 nonché di ammontare complessivo superiore a quello indicato nel medesimo regolamento[12]>>.

 

La direttiva prevede misure di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, dei codici deontologici o di altre disposizioni degli Stati membri, comprese le disposizioni adottate da organizzazioni ufficialmente abilitate a regolamentare i mercati (qui di seguito denominate “regole”), concernenti le OPA su titoli di una società regolamentati dal diritto di uno Stato membro, qualora la totalità o una parte di tali titoli sia ammessa alla negoziazione su un mercato regolamentato ai sensi della direttiva 93/22/CEE in uno o più Stati membri (“mercato regolamentato”).

 

La direttiva non si applica alle OPA su titoli emessi da società aventi quale fine l'investimento collettivo di capitali raccolti presso il pubblico, il cui funzionamento sia soggetto al principio della ripartizione dei rischi e le cui quote, su richiesta dei possessori, vengono riacquistate o rimborsate - direttamente o indirettamente - a carico degli attivi di tali società. Gli atti o le operazioni compiuti da queste società per garantire che il valore di borsa delle loro quote non cambi in modo significativo rispetto al loro valore d'inventario netto sono considerati equivalenti a un tale riscatto o rimborso. Infine, la direttiva non si applica alle OPA su titoli emessi dalle banche centrali degli Stati membri.

 

La direttiva richiede agli Stati membri di verificare che siano rispettati i seguenti princìpi:

a)      parità di trattamento per tutti i possessori di titoli della società emittente; qualora una persona acquisisca il controllo di una società, gli altri possessori devono essere tutelati;

b)     i destinatari dell'offerta devono ricevere in tempo utile un documento d'offerta contenente le informazioni necessarie per decidere con cognizione di causa; nella sua funzione di consigliere dei possessori di titoli, l'organo d’amministrazione della società emittente deve esprimere il suo parere circa le ripercussioni dell'offerta sull'occupazione, sulle condizioni occupazionali e sulla sede dell'attività della società;

c)      l’organo d'amministrazione o di direzione della società emittente deve agire nell'interesse della società nel suo insieme e non deve negare ai possessori di titoli la possibilità di decidere sul merito dell'offerta;

d)     non devono crearsi mercati fittizi per i titoli della società emittente, della società offerente o di qualsiasi altra società interessata dall'offerta, suscettibili di dar luogo al rialzo o al ribasso artificiale delle quotazioni dei titoli e di turbare il normale funzionamento del mercato;

e)      un offerente annunzia un'offerta solo dopo essersi assicurato di poter far fronte pienamente ad ogni impegno in materia di corrispettivo in contanti, se così prevede l'offerta, e dopo aver adottato tutte le misure ragionevoli per assicurare il soddisfacimento degli impegni in materia di corrispettivi di altra natura;

f)       la società emittente non deve essere ostacolata nelle sue attività oltre un ragionevole lasso di tempo per effetto di un'offerta sui suoi titoli.

 

Gli Stati membri possono stabilire condizioni supplementari o disposizioni più rigorose di quelle previste dalla direttiva per regolamentare le offerte.

 

Per quanto concerne le modalità di controllo pubblico, gli Stati membri sono tenuti a designare l'autorità o le autorità competenti per la vigilanza di un'offerta. Le autorità designate sono enti pubblici, associazioni o organismi privati riconosciuti dall'ordinamento nazionale o da autorità pubbliche espressamente abilitate a tal fine dall'ordinamento nazionale. Gli Stati membri informano la Commissione sulle designazioni. Gli Stati verificano che tali autorità esercitino le loro funzioni in modo imparziale e indipendente rispetto a tutte le parti dell'offerta. L'autorità competente per la vigilanza dell'offerta è quella dello Stato membro in cui la società emittente ha la propria sede sociale, qualora i titoli di tale società siano ammessi alla negoziazione sul mercato regolamentato di tale Stato membro. In tutti gli altri casi (titoli non ammessi alla negoziazione ovvero ammessi alla negoziazione su vari mercati regolamentati o altro), la direttiva consente di definire l'autorità competente per la vigilanza.

Gli Stati membri verificano che tutte le persone che svolgono o hanno svolto attività lavorativa presso le rispettive autorità di vigilanza siano tenute al segreto professionale. Le autorità di vigilanza e le autorità incaricate di controllare i mercati di capitali cooperano e si scambiano informazioni. Tali informazioni sono coperte dal segreto professionale.

Con riguardo alla tutela degli azionisti di minoranza, qualora una persona fisica o giuridica, a seguito di un'acquisizione effettuata da essa stessa o da persone che agiscono di concerto con essa, possieda titoli di una società che le conferiscono una determinata percentuale dei diritti di voto e pertanto il controllo di tale società, gli Stati membri verificano che tale persona sia tenuta a fare un'offerta a tutela degli azionisti di minoranza della società. Tale offerta è presentata quanto prima a tutti i possessori di titoli e concerne l’acquisto della loro intera quota di partecipazione ad un prezzo equo. L'obbligo di presentare una tale offerta decade qualora il controllo sia stato acquisito a seguito di un'offerta volontaria rivolta a tutti i possessori di titoli per la totalità delle loro partecipazioni. La percentuale di diritti di voto che conferisce il controllo e le relative modalità di calcolo della ponderazione sono fissate dalla normativa dello Stato membro nel quale la società ha la sua sede sociale. Le autorità di vigilanza possono essere autorizzate dagli Stati membri a modificare il "prezzo equo" secondo circostanze e criteri chiaramente determinati. Tale decisione deve essere motivata e resa pubblica. L'offerente può proporre vari tipi di corrispettivo, nella fattispecie titoli, contanti o una combinazione dei due. Qualora non si tratti di titoli liquidi ammessi alla negoziazione su un mercato regolamentato l'offerta deve comprendere, almeno come alternativa, un corrispettivo in contanti. Gli Stati membri possono prevedere che un corrispettivo in contanti debba essere offerto in ogni caso, almeno a titolo di opzione.

Con riguardo agli obblighi di informazione sull'offerta, gli Stati membri verificano che la decisione di fare un'offerta sia resa immediatamente pubblica e che l'autorità di vigilanza ne sia informata. Essi verificano altresì che l'offerente rediga e renda pubblico in tempo utile un documento d'offerta contenente le informazioni necessarie affinché i possessori di titoli della società emittente possano decidere sulle offerte con piena cognizione di causa. La direttiva prescrive le indicazioni minime che il documento d'offerta deve contenere: il contenuto dell'offerta, l'identità dell'offerente, il corrispettivo offerto, la percentuale o il numero massimo e minimo di titoli che l'offerente si impegna ad acquisire nonché le condizioni alle quali l'offerta è subordinata, le intenzioni dell'offerente in relazione ai programmi futuri della società emittente, il termine per l'accettazione e l'ordinamento nazionale cui è soggetto il contratto.

Per quanto concerne i diritti dei dipendenti, la direttiva prevede l'obbligo di informare dettagliatamente i dipendenti o i rappresentanti della società emittente. Estende altresì l'obbligo di informare o consultare i dipendenti della società offerente. Inoltre, prevede espressamente che l'informazione e la consultazione dei lavoratori debba essere conforme alle disposizioni nazionali pertinenti e alle varie disposizioni comunitarie in materia, quali la direttiva 94/45/CE concernente l'istituzione di un comitato aziendale europeo, la direttiva 98/59/CE relativa ai licenziamenti collettivi e la direttiva 2002/14/CE relativa all'informazione e alla consultazione dei lavoratori.

Gli Stati membri prevedono che il termine entro il quale l'offerta deve essere accettata non possa essere inferiore a due settimane né superiore a dieci settimane, decorrenti dalla data di pubblicazione dei documenti di offerta. In taluni casi, gli Stati membri possono prevedere una proroga oltre le dieci settimane.

Con riguardo agli obblighi degli amministratori della società emittente, quantunque la direttiva preveda un dispositivo in materia, essa lascia agli Stati membri la decisione circa l'opportunità di applicarlo o meno. Pertanto, la norma che impone al consiglio d’amministrazione di una società emittente di ottenere l'accordo degli azionisti prima di adottare misure difensive (c.d. passivity rule) è facoltativa per gli Stati membri. Questi ultimi possono lasciare alle società la decisione sull'opportunità o meno di applicare tale disposizione.

La disposizione relativa all'obbligo di sospendere i diritti speciali dei soci relativi a talune azioni (diritto di voto multiplo, diritto di nomina, restrizioni al trasferimento di titoli) durante l'OPA è altresì opzionale per gli Stati membri. Questi ultimi lasciano alle società la decisione sull'opportunità di applicare tale disposizione.

Gli Stati membri provvedono ad emanare norme per lo svolgimento delle offerte che disciplinino almeno i seguenti aspetti:

§       decadenza dell'offerta;

§       revisione delle offerte;

§       offerte concorrenti;

§       pubblicazione dei risultati delle offerte;

§       irrevocabilità delle offerte e condizioni ammesse.

La direttiva prevede un dispositivo di “cessione obbligatoria” che permette a un azionista di maggioranza di esigere che gli azionisti di minoranza gli vendano i loro titoli. Gli Stati membri devono garantire che un offerente possa esigere che tutti i restanti possessori di titoli gli vendano tali titoli ad un prezzo equo.

Gli Stati membri introducono questo diritto in uno dei due casi seguenti:

1.        qualora l’offerente detenga almeno il 90% dei diritti di voto della società emittente. Gli Stati membri possono fissare una soglia più alta a condizione che non superi il 95% del capitale che conferisce il diritto di voto e il 95% dei diritti di voto;

2.        qualora, a seguito dell'accettazione dell'offerta, l'offerente abbia acquisito - o si sia fermamente impegnato per contratto ad acquisire - titoli che rappresentano almeno il 90% del capitale che conferisce il diritto di voto della società emittente e il 90% dei diritti di voto oggetto dell’offerta.

L'offerente che intende esercitare il diritto di ricorrere alla cessione obbligatoria deve farlo entro un termine di tre mesi dalla scadenza del termine per l'accettazione dell’offerta. Gli Stati membri verificano che sia garantito un prezzo equo.

La cessione obbligatoria è combinata con un diritto di "riscatto obbligatorio" che, a seguito di un'OPA, consente agli azionisti minoritari di costringere un azionista fortemente maggioritario a riacquistare i loro titoli. Difatti, gli Stati membri devono garantire che un possessore di titoli fortemente minoritario possa esigere che l'offerente riacquisti i suoi titoli ad un prezzo equo.

Il termine di recepimento della direttiva è fissato al 20 maggio 2006 (articolo 21 della direttiva).

Una clausola di revisione prevede che la Commissione possa proporre una modifica del testo a cinque anni dalla data limite di trasposizione, e ciò alla luce dell'esperienza acquisita nel quadro della sua applicazione. In tale contesto, gli Stati membri forniscono ogni anno alla Commissione informazioni sulle OPA da essi lanciate relative a società i cui titoli sono ammessi alla negoziazione sui loro mercati regolamentati. Il recepimento della direttiva 2004/25/CE nell’ordinamento italiano dovrebbe comportare modificazioni al testo unico delle leggi sull’intermediazione finanziaria (TUF), emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

La direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 interviene in tema di mercati degli strumenti finanziari, recando modificazioni alle direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e alla direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogando la direttiva 93/22/CEE del Consiglio. La direttiva è composta da 73 articoli.

Le norme contenute nella direttiva 2004/39/CE costituiscono un passo importante verso la costruzione di un mercato azionario europeo integrato: le imprese d’investimento godranno effettivamente di un “passaporto unico” e gli investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d’intermediazione mobiliare.

Inoltre, la direttiva 2004/39/CE cerca di stabilire per la prima volta un quadro regolamentare completo che regoli l'esecuzione delle transazioni degli investitori da parte dei mercati regolamentati, dei sistemi di negoziazione alternativi e degli intermediari (imprese di investimento) che operano in qualità di internalizzatori.

L’abrogazione della direttiva 93/22/CEE sui servizi di investimento, del 10 maggio 1993, si è resa necessaria a seguito dell'evoluzione del mercato finanziario europeo, che ha visto un aumento del numero degli investitori, della gamma di servizi e strumenti offerti, dei canali di offerta, delle tipologie di intermediari e mercati. Allo stesso tempo, i sistemi di esecuzione degli ordini, grazie anche agli sviluppi della tecnologia, hanno registrato una radicale evoluzione e un deciso ampliamento, che hanno reso la definizione di mercato regolamentato insufficiente per comprendere tutte le modalità (bilaterali e multilaterali) attraverso le quali avviene l'esecuzione.

 

Le principali innovazioni previste dalla direttiva 2004/39 riguardano tre diverse aree:

§      l’ambito di applicabilità della normativa;

§       la disciplina dell’offerta di servizi di negoziazione;

§      il regime di trasparenza delle condizioni di mercato.

 

In relazione all’applicabilità della normativa, la direttiva estende la portata della regolamentazione, espandendo sia l'elenco dei servizi finanziari soggetti (con l'inclusione dell'attività di consulenza agli investimenti, ma mantenendo alla ricerca e all'analisi finanziaria la qualifica di servizi accessori), sia l'elenco degli strumenti finanziari che sono oggetto della prestazione di servizi di investimento (includendovi anche strumenti derivati su merci e su crediti liquidati per cassa).

 

Con riferimento alla disciplina dell’offerta di servizi di negoziazione, si introduce la distinzione tra mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (Multilateral Trading Facilities – MTF) e intermediari autorizzati, eventualmente operanti in qualità di "internalizzatori sistematici".

 

Le definizioni dei tre istituti sono le seguenti:

§      mercato regolamentato è un "sistema multilaterale, amministrato e/o gestito dal gestore del mercato, che consente o facilita l'incontro - al suo interno e in base alle sue regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti relativi a strumenti finanziari ammessi alla negoziazione conformemente alle sue regole e/o ai suoi sistemi, e che è autorizzato e funziona regolarmente";

§      sistema multilaterale di negoziazione è un "sistema multilaterale gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato che consente l'incontro - al suo interno e in base a regole non discrezionali - di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti";

§      internalizzatore sistematico è "un'impresa di investimento che in modo organizzato, frequente e sistematico negozia per conto proprio eseguendo gli ordini del cliente al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione".

 

La direttiva 2004/39/CE esclude che i singoli Paesi membri possano imporre il vincolo (cosiddetto “obbligo di concentrazione”) che gli scambi su titoli quotati in un mercato regolamentato avvengano esclusivamente su mercati regolamentati; consente invece che tali scambi possano avvenire anche su sistemi multilaterali di negoziazione o a cura di internalizzatori sistematici. In Italia, l’obbligo di concentrazione è attualmente previsto, con alcune eccezioni, solo per i titoli azionari quotati su un mercato regolamentato e limitatamente agli orari di funzionamento di almeno uno dei mercati regolamentati in cui il titolo è negoziato.

Per quanto riguarda le regole di gestione degli ordini della clientela, l’articolo 21 della direttiva prescrive che essi siano eseguiti alle condizioni più favorevoli per il cliente, <<tenuto conto del prezzo, dei costi, della rapidità e della probabilità di esecuzione e di regolamento, delle dimensioni, della natura, dell'ordine o di qualsiasi altra considerazione pertinente ai fini della sua esecuzione>>. Se il cliente fornisce istruzioni specifiche, tuttavia, l'impresa di investimento deve eseguire l'ordine seguendo tali istruzioni. Per conseguire l’obiettivo delle “condizioni più favorevoli”, le imprese di investimento devono definire una strategia di esecuzione degli ordini; devono fornire informazioni adeguate ai loro clienti e possono operare solo subordinatamente al fatto che il cliente abbia dato il suo consenso preliminare sulla strategia di esecuzione proposta. Se la strategia contempla la possibilità di esecuzione al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, l'impresa di investimento deve informare i clienti di tale possibilità e ottenerne il consenso preliminare, che può essere formulato come accordo generale o con riferimento a singole operazioni. Le imprese di investimento devono poi essere in grado di dimostrare ai loro clienti che hanno eseguito gli ordini in conformità alla strategia di esecuzione adottata e dovranno definire a priori criteri per misurare la qualità dell’esecuzione, prendendo in considerazione l'entità e il tipo dell'ordine e la natura, al dettaglio o professionale, del cliente.

Nella gestione degli ordini dei clienti, le imprese di investimento dovranno applicare <<procedure e dispositivi che assicurino un'esecuzione rapida, equa ed efficiente di tali ordini rispetto ad altri ordini di clienti e agli interessi di negoziazione della stessa impresa>>, rispettando la priorità temporale della loro ricezione. Se gli ordini inviati dal cliente indicano un limite di prezzo e riguardano azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'impresa di investimento che li riceve potrà o eseguirli immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato (internalizzazione) oppure dovrà adottare misure volte a facilitarne l'esecuzione più rapida possibile, pubblicandoli immediatamente e in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato (a meno che il cliente abbia fornito esplicitamente istruzioni diverse). Tale obbligo potrà essere assolto trasmettendo gli ordini con limite di prezzo a un mercato regolamentato o a un sistema multilaterale di negoziazione. Potranno essere esentati dall'obbligo di pubblicazione gli ordini con limite di prezzo riguardanti un volume elevato rispetto alle dimensioni normali del mercato. Nel contesto introdotto dalla direttiva diventerà quindi molto rilevante stabilire i criteri per definire la best execution.

Nella scelta della sede in cui dare attuazione all’ordine, le imprese di investimento dovranno valutarne la capacità di offrire i migliori risultati possibili per il cliente, in considerazione dei tipi di ordine che essa utilizza e dei tipi di cliente che essa serve, e dimostrare di averla utilizzata per un certo periodo di tempo e di valutarla periodicamente. Fattori dei quali tenere conto per giudicare la bontà di una sede saranno: prezzo, liquidità, commissioni e altri costi, dimensione tipica dell'ordine, caratteristiche prevalenti delle controparti, capacità di condurre a termine scambi e di liquidarli.

Per quanto riguarda i requisiti di trasparenza, essi sono trattati negli articoli 27-30 e 44-45 della direttiva. Gli articoli 27 e 28 sono dedicati agli obblighi di trasparenza degli internalizzatori sistematici. Questi, quando negoziano quantitativi inferiori alla dimensione ordinaria del mercato, sono tenuti a pubblicare quotazioni irrevocabili per le azioni ammesse alla negoziazione nei mercati regolamentati per le quali esiste un mercato liquido.

Le quotazioni devono essere pubblicate con regolarità e continuità durante il normale orario di contrattazione e possono essere ritirate solo in condizioni di mercato eccezionali. Le quotazioni devono essere accessibili da parte dei partecipanti al mercato a condizioni commerciali ragionevoli. Nel caso di azioni per le quali non esiste un mercato liquido, gli internalizzatori sistematici sono invece tenuti a comunicare le loro quotazioni alla clientela su richiesta, mentre sono esentati dall'obbligo di pubblicazione di quotazioni irrevocabili se negoziano soltanto quantitativi al di sopra delle dimensioni ordinarie del mercato. Nei confronti dei clienti professionali, gli internalizzatori sistematici possono praticare condizioni di prezzo migliori rispetto al prezzo quotato al momento in cui ricevono l'ordine, <<in casi giustificati, a patto che il prezzo rientri in una forbice pubblicata prossima alle condizioni di mercato e che gli ordini siano di dimensioni maggiori di quelle abitualmente considerate da un investitore al dettaglio>>. Infine, gli internalizzatori sistematici possono eseguire gli ordini che ricevono dagli investitori professionali a prezzi diversi da quelli delle loro quotazioni senza rispettare le condizioni precedenti, quando l'esecuzione in vari titoli fa parte di una sola transazione o riguardo ad ordini soggetti a condizioni diverse dal prezzo corrente di mercato.

Per quanto riguarda la trasparenza post-negoziazione (articolo 28) gli internalizzatori devono rendere pubblici il volume e il prezzo delle operazioni svolte e il momento nel quale sono state concluse. Tali informazioni sono pubblicate per quanto possibile immediatamente, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo da essere facilmente accessibili agli altri partecipanti al mercato, tramite un mercato regolamentato dove lo strumento è quotato oppure tramite un sistema multilaterale di negoziazione nel quale è trattato o ancora tramite i servizi di un terzo o tramite dispositivi propri.

Gli articoli 29 e 30 disciplinano gli obblighi di trasparenza ex ante e ex post dei sistemi multilaterali di negoziazione. Questi (o meglio le imprese di investimento e i gestori di mercato che li gestiscono) devono rendere pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore del mercato a tali prezzi tramite i loro sistemi, se relativi ad azioni quotate in un mercato regolamentato, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Essi possono essere esentati da tale obbligo se le operazioni riguardano volumi elevati rispetto alle dimensioni normali del mercato. Per quanto riguarda l’informativa ex post, i sistemi multilaterali di negoziazione devono rendere pubblici il prezzo, il volume e il momento di esecuzione delle operazioni concluse su azioni quotate in un mercato regolamentato, a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. Questo requisito non si applica alle negoziazioni eseguite in un sistema multilaterale di negoziazione le cui informazioni siano rese pubbliche nell'ambito dei sistemi di un mercato regolamentato. La pubblicazione può essere differita in base al tipo o alle dimensioni delle operazioni, in particolare quando le operazioni riguardano volumi che sono elevati se raffrontati alle dimensioni normali del mercato.

Gli articoli 44 e 45 disciplinano gli obblighi di trasparenza ex ante e ex post dei mercati regolamentati. Questi devono rendere pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e la profondità del mercato a tali prezzi, a condizioni commerciali ragionevoli e in modo continuo durante il normale orario di contrattazione. Per quanto riguarda la trasparenza ex post, i mercati regolamentati devono rendere pubblici il prezzo, il volume e la data di esecuzione delle operazioni concluse riguardanti le azioni ammesse alla negoziazione, a condizioni commerciali ragionevoli e per quanto possibile in tempo reale. I mercati regolamentati possono essere autorizzati a differire la pubblicazione dei dettagli delle operazioni in base al loro tipo o alle loro dimensioni. In particolare l'autorità competente può autorizzare a differire la pubblicazione quando le operazioni sono di dimensioni elevate se raffrontate alle dimensioni delle operazioni, normalmente negoziate sul mercato, aventi ad oggetto le stesse azioni o categorie di azioni.

 

Si ricorda che il comma 3 dell’articolo 10 della legge comunitaria per il 2006 ha inserito nell’articolo 25 (“Attività di negoziazione nei mercati regolamentati”) del decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF) un comma 1-bis.

Questo nuovo comma prevede che, nei mercati regolamentati di strumenti finanziari derivati – di cui alle lettere f), g), h), i), j) del comma 2 dell’articolo 1 del TUF - su merci e relativi indici, limitatamente al settore dell’energia, le negoziazioni in conto proprio possano essere effettuate da soggetti diversi da quelli di cui comma 1 dell’articolo 25 del TUF, ossia da operatori che non siano società di intermediazione mobiliare[13], banche italiane, imprese di investimento comunitarie ed extracomunitarie e banche comunitarie ed extracomunitarie autorizzate all’esercizio dei servizi di negoziazione per conto proprio e per conto terzi.

Il comma 4 ha inserito nell’articolo 78 (“Scambi organizzati di strumenti finanziari”) del TUF un comma 3-bis, con cui si prevede che l’organizzazione e la gestione dei sistemi di scambi organizzati di strumenti finanziari venga riservata ai soggetti abilitati alla prestazione dei servizi di investimento, alle società di gestione dei mercati regolamentati e – limitatamente agli strumenti finanziari derivati su tassi di interesse e valute – anche ai soggetti che organizzano e gestiscono scambi di fondi interbancari.

Il comma 5 ha previsto che il precedente comma 4 – introduttivo del nuovo comma 3-bis dell’articolo 78 del TUF – entri in vigore centottanta giorni dopo la data di pubblicazione della legge nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 6 ha disposto dispone l’abrogazione degli articoli 9, 10 e 14, comma 1, lettera a), della legge 28 dicembre 2005, n. 262 (“Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari”)[14].

 

Il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191.

La direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti, è stata recepita dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191 e successive modificazioni[15], emanato in attuazione della legge comunitaria per il 2003 (legge n. 306/2003).

Obiettivi di fondo del citato decreto sono una maggiore fiducia nella sicurezza del sistema ed il conseguimento dell’autosufficienza a livello comunitario.

Il decreto legislativo, composto di 30 articoli e di 3 allegati, risulta così articolato:

§      Capo I:sono definite le finalità del provvedimento e il suo ambito di applicazione. A tale riguardo è espressamente esclusa l’applicazione delle presenti disposizioni alle cellule staminali del sangue, oggetto di una specifica direttiva comunitaria (art. 2, comma 3). Sono inoltre precisate le definizioni (art. 3) e le autorità responsabili del rispetto dei requisiti previsti dalla nuova disciplina (art. 4).

§      Capo II: illustra i compiti delle regioni e province autonome, disciplinando in particolare l’autorizzazione e l’accreditamento dei servizi trasfusionali (art. 5) nonché le ispezioni e le misure di controllo dei servizi trasfusionali, che devono essere effettuate a distanza non superiore a due anni (art. 6).

§      Capo III: individua i compiti ed i requisiti del responsabile dei servizi trasfusionali e del personale operante nel settore (artt. 7 e 8).

§      Capo IV: detta le misure atte a garantire il mantenimento di un sistema di qualità, nel rispetto delle indicazioni fornite dal Ministero della salute (art. 9) e delle disposizioni sulla tenuta dei documenti relativi al medesimo sistema di qualità (art. 10) e dei registri (art. 11).

§      Capo V: indica le misure relative all’emovigilanza, che devono poter garantire la tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa, e prevede la notifica degli incidenti alle regioni nonché all’Istituto superiore di sanità (artt. 12 e 13).

§      Capo VI: contiene le norme relative alla qualità e alla sicurezza del sangue e degli emocomponenti, demandando al Ministero della salute l’individuazione delle informazioni che devono essere richieste ai candidati donatori nonché quelle che devono essere fornite a questi ultimi (artt. 14 e 15). Stabilisce, sulla base delle indicazioni previste dalla normativa vigente, la valutazione ed il controllo del donatore (artt. 16 e 17), la gratuità della donazione, il controllo delle donazioni, le modalità di conservazione, trasporto e distribuzione del sangue e i requisiti di qualità e sicurezza del sangue (artt. 18-21). E’ infine dettata una specifica disciplina sulla formazione del personale (art. 22).

§      Capo VII: detta le misure per la protezione dei dati (art. 23).

§      Capo VIII: stabilisce la presentazione alla Commissione europea di una relazione triennale sulle attività svolte in applicazione delle disposizioni in esame (art. 24) e individua le fattispecie di infrazione e le conseguenti sanzioni (25).

§      Capo IX: sono stabilite le procedure per l’aggiornamento dei requisiti tecnici al progresso scientifico e tecnologico (art. 26). Con gli artt. 28 e 29 sono indicati i termini per l’adeguamento, da parte delle regioni, ai principi contenuti nel decreto in esame, mentre l’art. 30 prevede la clausola di invarianza degli oneri.

L’allegato I indica le informazioni che devono essere contenute nella relazione sull’attività svolta dal Servizio trasfusionale nell’anno precedente.

L’allegato II stabilisce i requisiti in materia di etichettatura.

L’allegato III rinvia alla normativa vigente ai fini della validazione biologica delle unità di sangue e di emocomponenti.

I principi e criteri direttivi della delega e la procedura per l’adozione dei decreti legislativi

Il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame prevede che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati, innanzitutto, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004).

 

Il citato articolo 2 della legge n. 62 del 2005 prevede che, salvi gli specifici princìpi e criteri direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui al capo II della stessa legge ed in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare, i decreti legislativi sono informati ai seguenti princìpi e criteri direttivi generali:

a)      le amministrazioni direttamente interessate provvedono all'attuazione dei decreti legislativi con le ordinarie strutture amministrative;

b)     ai fini di un migliore coordinamento con le discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, sono introdotte le occorrenti modificazioni alle discipline stesse, fatte salve le materie oggetto di delegificazione ovvero i procedimenti oggetto di semplificazione amministrativa;

c)      salva l'applicazione delle norme penali vigenti, ove necessario per assicurare l'osservanza delle disposizioni contenute nei decreti legislativi, sono previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni alle disposizioni dei decreti stessi. Le sanzioni penali, nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda fino a 103.291 euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in via alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni ledano o espongano a pericolo interessi costituzionalmente protetti. In tali casi sono previste: la pena dell'ammenda alternativa all'arresto per le infrazioni che espongano a pericolo o danneggino l'interesse protetto; la pena dell'arresto congiunta a quella dell'ammenda per le infrazioni che rechino un danno di particolare gravità. La sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a 103 euro e non superiore a 103.291 euro è prevista per le infrazioni che ledano o espongano a pericolo interessi diversi da quelli sopra indicati. Nell'ambito dei limiti minimi e massimi previsti, le sanzioni sopra indicate sono determinate nella loro entità, tenendo conto della diversa potenzialità lesiva dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in astratto, di specifiche qualità personali del colpevole, comprese quelle che impongono particolari doveri di prevenzione, controllo o vigilanza, nonché del vantaggio patrimoniale che l'infrazione può recare al colpevole o alla persona o all'ente nel cui interesse egli agisce. In ogni caso sono previste sanzioni identiche a quelle eventualmente già comminate dalle leggi vigenti per le violazioni omogenee e di pari offensività rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei decreti legislativi;

d)     eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile fare fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per un ammontare complessivo non superiore a 50 milioni di euro;

e)      all'attuazione di direttive che modificano precedenti direttive già attuate con legge o con decreto legislativo si procede, se la modificazione non comporta ampliamento della materia regolata, apportando le corrispondenti modificazioni alla legge o al decreto legislativo di attuazione della direttiva modificata;

f)       i decreti legislativi assicurano in ogni caso che, nelle materie oggetto delle direttive da attuare, la disciplina sia pienamente conforme alle prescrizioni delle direttive medesime, tenuto anche conto delle eventuali modificazioni comunque intervenute fino al momento dell'esercizio della delega;

g)     quando si verifichino sovrapposizioni di competenze fra amministrazioni diverse o comunque siano coinvolte le competenze di più amministrazioni statali, i decreti legislativi individuano, attraverso le più opportune forme di coordinamento, rispettando i princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza e le competenze delle regioni e degli altri enti territoriali, le procedure per salvaguardare l'unitarietà dei processi decisionali, la trasparenza, la celerità, l'efficacia e l'economicità nell'azione amministrativa e la chiara individuazione dei soggetti responsabili;

h)     i decreti legislativi assicurano che sia garantita una effettiva parità di trattamento dei cittadini italiani rispetto a quelli degli altri Stati membri dell'Unione europea, facendo in modo di assicurare il massimo livello di armonizzazione possibile tra le legislazioni interne dei vari Stati membri ed evitando l'insorgere di situazioni discriminatorie a danno dei cittadini italiani nel momento in cui gli stessi sono tenuti a rispettare, con particolare riferimento ai requisiti richiesti per l'esercizio di attività commerciali e professionali, una disciplina più restrittiva di quella applicata ai cittadini degli altri Stati membri.

 

Lo stesso comma 2 dell’articolo 1 prevede, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, che i decreti legislativi di cui al comma 1 siano adottati secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della legge n. 62 del 2005.

I principi e criteri direttivi specificamente fissati per il recepimento della direttiva c.d. MiFID - previsti dal comma 1 dell’articolo 9-bis della legge n. 62 del 2005 - sono i seguenti:

1.        la lettera a) stabilisce che il Legislatore delegato debba apportare al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”; c.d. TUF) le modifiche e le integrazioni rese necessarie ai fini del corretto ed integrale recepimento della direttiva e delle relative misure di esecuzione nell’ordinamento giuridico italiano. In particolare, la ripartizione di competenze tra la Banca d’Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) dovrà informarsi ai principi desumibili dagli articoli 5 (“Finalità e destinatari della vigilanza”) e 6 (“Vigilanza regolamentare”) del TUF, sintetizzabili nel riconoscimento della competenza della Banca d’Italia per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale e nella competenza della Consob per ciò che attiene alla trasparenza e alla correttezza dei comportamenti. Viene altresì confermata la disciplina prevista per i mercati all’ingrosso dei titoli di Stato;

2.        secondo la lettera b),il legislatore delegato deve recepire le nozioni di servizi e attività di investimento, nonché di servizi accessori e strumenti finanziari contenute nell’allegato I alla direttiva 2004/39/CE. Tale allegato prevede, infatti, un complesso elenco di strumenti finanziari, di servizi di investimento e accessori innovativo rispetto all’elencazione recata dalla direttiva n. 93/22/CEE (“Direttiva del Consiglio relativa ai servizi di investimento nel settore dei valori mobiliari”). Pertanto, è necessario adeguare a tale lista l’elenco degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e dei servizi accessori contenuto nell’articolo 1 del TUF. Altresì, la lettera b) del comma 1 del nuovo articolo 9-bis attribuisce alla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, il potere di recepire le disposizioni adottate dalla Commissione europea – ai sensi del paragrafo 2 dell’articolo 4 della direttiva 2004/39/CE - finalizzate a chiarire le definizioni (impresa di investimento, servizio e attività di investimento, ecc…) recate dal paragrafo 1 dell’articolo 4 della direttiva medesima;

3.        ai sensi della lettera c), in sede di attuazione della delega occorre prevedere che l’esercizio, nei riguardi del pubblico, a titolo professionale, dei servizi e delle attività di investimento venga riservato alle banche e a soggetti abilitati costituiti in forma di società per azioni, nonché - limitatamente al servizio di consulenza in materia di investimenti - alle persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità, indipendenza e patrimoniali stabiliti con regolamento adottato dal ministro dell'economia e delle finanze, previo parere della Banca d'Italia e della Consob. Rimangono in ogni caso operative le disposizioni dell'ordinamento nazionale in merito all'attività degli agenti di cambio;

4.        in base alla lettera d), deve essere attribuita alle società di gestione dei mercati regolamentati la possibilità gestire sistemi multilaterali di negoziazione, naturalmente previa verifica della sussistenza dei requisiti indicati dalla direttiva 2004/39/CE;

5.        la lettera e) impone al Legislatore delegato di individuare nella Consob – in coordinamento con la Banca d’Italia – l’unica autorità legittimata a collaborare con le autorità competenti degli altri Stati membri, nello svolgimento degli adempimenti richiesti dalla direttiva in questione e dalle relative misure di esecuzione, adottate dalla Commissione europea secondo la procedura prevista dal paragrafo 2 dell’articolo 64 della direttiva medesima;

6.        ai sensi della lettera f), occorre fissare i criteri generali di un codice deontologico a cui si dovranno conformare i soggetti abilitati a prestare servizi di investimento e servizi accessori. Tali criteri si informano ai principi di cura dell’interesse del cliente, integrità del mercato, specificità di ciascuna categoria di investitori (quali i clienti al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate, sulle quali si veda infra, alla lettera g));

7.        secondo la lettera g), il Legislatore delegato deve prevedere che – ai fini dell’applicazione delle regole di condotta menzionate nella lettera f) – siano considerate controparti qualificate le categorie di soggetti espressamente individuate come tali dalla direttiva, nonché le corrispondenti categorie di soggetti di Paesi non appartenenti all’Unione europea. E’ attribuito alla Consob, previo parere della Banca d’Italia, il potere di stabilire, con un proprio regolamento, i requisiti richiesti affinché altre categorie di soggetti possano essere riconosciute come controparti qualificate. Nell’esercizio di tale potere, la Consob deve tenere in considerazione le misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, secondo la procedura definita dal paragrafo 2 dell’articolo 64 della direttiva 2004/39/CE;

8.        con lalettera h), si obbliga il Governo – in sede di esercizio della delega - a conferire alla Consob, previo parere della Banca d’Italia, il potere di disciplinare con proprio regolamento, in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, una serie di materie attinenti al comportamento imposto ai soggetti abilitati a prestare servizi di investimento e servizi accessori;

9.        secondo la lettera i), il Legislatore delegato è chiamato a disciplinare l’attività di gestione dei sistemi multilaterali di negoziazione, conferendo alla Consob il potere di adottare un regolamento volto a fissare i criteri di funzionamento dei sistemi medesimi;

10.    in base alla lettera l), nell’esercizio della delega il Governo deve puntare a garantire l’effettiva integrazione dei mercati azionari, nonché a rafforzare l’efficacia del processo di formazione dei prezzi, eliminando gli ostacoli idonei ad impedire il consolidamento delle informazioni messe a disposizioni del pubblico nei diversi sistemi di negoziazione. A tale scopo, il Legislatore delegato deve attribuire idonei poteri di regolamentazione alla Consob e al Ministero dell’economia e delle finanze. In particolare, le prerogative della Consob – da esercitarsi previo parere della Banca d’Italia – hanno ad oggetto i mercati all’ingrosso di titoli obbligazionari[16] privati e pubblici, diversi dai titoli di Stato, gli scambi di titoli normalmente negoziati sul mercato monetario, gli scambi di strumenti finanziari derivati su titoli pubblici, su tassi di interesse e su valute[17]. Le prerogative del Ministero dell’economia e delle finanze – da esercitarsi previo parere della Banca d’Italia e della Consob – attengono, invece, ai mercati all’ingrosso dei titoli di Stato;

11.    la lettera m) delega il Governo a conferire alla Consob il potere di disciplinare, con regolamento, in conformità alla direttiva 2004/39/CE e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea, le seguenti materie: 1) il contenuto e le modalità di comunicazione alla Consob, da parte degli intermediari, delle operazioni concluse aventi ad oggetto strumenti finanziari ammessi alla negoziazione nei mercati regolamentati, prevedendo anche l’uso di sistemi di notifica approvati dalla stessa Consob; 2) possibilità di estendere gli obblighi di comunicazione alla Consob anche con riguardo alle operazioni concluse dagli intermediari, relative a strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni sui mercati regolamentati italiani o esteri. Tale possibilità è condizionata alla sussistenza di esigenze di tutela degli investitori; 3) fissazione dei requisiti di organizzazione delle società di gestione dei mercati regolamentati;

12.    la lettera n) indica, tra i principi e criteri direttivi posti a base dell’esercizio della delega, l’attribuzione in capo alla Consob della facoltà di individuare i criteri generali a cui devono adeguarsi i regolamenti di gestione e organizzazione dei mercati regolamentati, adottati ai sensi dell’articolo 62 del TUF, per la parte relativa: all’ammissione, sospensione e revoca degli strumenti finanziari dalle negoziazioni; all’accesso degli operatori; al regolamento delle operazioni concluse su tali mercati. Nell’individuazione di tali criteri, la Consob è tenuta a conformarsi ai principi di trasparenza, imparzialità e correttezza stabiliti dalla direttiva e dalle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea;

13.    la lettera o) delega il Governo a conferire alla Consob, d’intesa con la Banca d’Italia, il potere di disciplinare con regolamento – in conformità alla direttiva e alle relative misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea – i criteri, improntati al principio di non discriminazione e trasparenza, in base a cui subordinare la designazione e l’accesso alle controparti centrali o ai sistemi di compensazione, garanzia e regolamento. Con tale criterio di delega, si dà attuazione agli articoli 34, 35 e 36 della direttiva oggetto di recepimento;

14.    ai sensi della lettera p), il legislatore delegato è tenuto a conferire alla Consob il potere di disporre la sospensione o la revoca di uno strumento finanziario dalla negoziazione;

15.    la lettera q) dispone che, in sede di esercizio della delega, l’Esecutivo attribuisca alla Consob il potere di vigilare affinché la prestazione di servizi di investimento, effettuata in Italia dalle succursali di intermediari comunitari (ossia di imprese di investimento di altri Stati membri), si svolga nel rispetto delle misure di esecuzione degli articoli 19, 21, 22, 25, 27 e 28 della direttiva 2004/39/CE. Rimangono comunque ferme le competenze delle altre autorità stabilite dalla legge. Pertanto, è l’autorità competente dello Stato membro ospitante ad essere titolare del potere di vigilanza, in merito al rispetto delle regole di condotta da parte di succursali di imprese di investimento appartenenti ad un altro Stato membro dell’Unione europea;

16.    secondo la lettera r), il Legislatore delegato è tenuto ad offrire agli intermediari finanziari la possibilità di prestare servizi di investimento, avvalendosi di promotori finanziari, in conformità ai principi previsti dal decreto legislativo n. 58 del 1998 (TUF);

17.    la lettera s) delega il Governo a conferire alla Banca d’Italia e alla Consob i poteri di vigilanza e di indagine previsti dall’articolo 50 della direttiva in esame;

18.    la lettera t) prevede che, fatte salve le sanzioni penali già previste dal TUF, vengano attivati meccanismi sanzionatori delle violazioni delle regole dettate in attuazione della direttiva;

19.    secondo la lettera u), le norme del decreto legislativo n. 206 del 2005 (c.d. Codice del consumo) - che legittimano le associazioni dei consumatori e degli utenti ad adire l’autorità giudiziaria, al fine di inibire gli atti e i comportamenti lesivi degli interessi dei consumatori e utenti medesimi – devono applicarsi alla tutela degli interessi collettivi dei consumatori attinenti alle materie previste dalla direttiva 2004/39/CE;

20.    la lettera v) stabilisce che – in sede di esercizio della delega – il Legislatore delegato attivi procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie concernenti la prestazione, da parte di imprese di investimento, di servizi e di attività di investimento, nonché di servizi accessori;

21.    la lettera z) dispone, tra i principi e criteri di delega, la statuizione di una disciplina volta a regolare i rapporti con le autorità estere, anche con riferimento ai poteri cautelari esercitabili nelle materie previste dalla direttiva oggetto di recepimento.

 

Sempre il comma 2 dell’articolo 1 del disegno di legge in esame dispone che i medesimi decreti legislativi debbano essere altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.

 

Il comma 1 dell’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005 delega il Governo ad adottare, entro il termine di diciotto mesi[18] dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B.

Ai sensi del comma 2, i decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.

Secondo il comma 3, gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

Il comma 4 stabilisce che gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2003/10/CE, della direttiva 2003/20/CE, della direttiva 2003/35/CE, della direttiva 2003/42/CE, della direttiva 2003/59/CE, della direttiva 2003/85/CE, della direttiva 2003/87/CE, della direttiva 2003/99/CE, della direttiva 2003/122/Euratom, della direttiva 2004/8/CE, della direttiva 2004/12/CE, della direttiva 2004/17/CE, della direttiva 2004/18/CE, della direttiva 2004/22/CE, della direttiva 2004/25/CE, della direttiva 2004/35/CE, della direttiva 2004/38/CE, della direttiva 2004/39/CE, della direttiva 2004/67/CE e della direttiva 2004/101/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari che devono essere espressi entro venti giorni.

Ai sensi del comma 5, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dal comma 5-bis.

Secondo il comma 5-bis, entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dal presente articolo, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

Ai sensi del comma 6, in relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano entrano in vigore, per le regioni e le province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e, nelle materie di competenza concorrente, dei princìpi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. A tale fine i decreti legislativi recano l'esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole delle disposizioni in essi contenute.

Secondo il comma 7, il Ministro per le politiche comunitarie, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risulti ancora esercitata trascorsi quattro mesi dal termine previsto dalla direttiva per la sua attuazione, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dia conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche comunitarie ogni quattro mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome.

Ai sensi del comma 8, il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per il parere definitivo che deve essere espresso entro venti giorni.

 

Per quanto concerne la direttiva 2002/98/CE, gli schemi di decreti legislativi recanti le disposizioni integrative e correttive devono essere adottati nel rispetto dei principi e dei criteri e delle procedure fissate dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003)[19] ed in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati).

Gli schemi di decreto in oggetto dovranno essere comunque sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti.

 

La legge 21 ottobre 2005, n. 219, Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati,e successive modificazioni[20], ha dettato una disciplina integralmente sostitutiva della normativa previgente in materia di attività trasfusionali relative al sangue umano e ai suoi componenti e dei prodotti emoderivati[21].

Tra le finalità del provvedimento vanno ricordate: l’autosufficienza regionale e nazionale di sangue; la tutela della salute dei cittadini attraverso il conseguimento di più alti livelli di sicurezza; l’uniformità delle condizioni su tutto il territorio nazionale, attraverso una puntuale ricostruzione dei livelli essenziali di assistenza (LEA); lo sviluppo della medicina trasfusionale, del buon uso del sangue e di specifici programmi di diagnosi e cura che si realizzino in particolare nell’ambito dell’assistenza ai pazienti ematologici ed oncologici, del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti; il potenziamento del coordinamento infraregionale e interregionale, del monitoraggio degli obiettivi e del sistema informativo, stanziando al riguardo nuove risorse finanziarie.

Le principali novità riguardano innanzitutto il sistema delle competenze dello Stato e delle Regioni, realizzato anche attraverso la previsione di numerosi Accordi e Intese tra il Governo e le Regioni a livello di programmazione del settore, la revisione dei moduli organizzativi del sistema trasfusionale, le nuove linee guida per la qualità del sangue e delle modalità di autorizzazione e l’accreditamento delle strutture trasfusionali.

Dal punto di vista amministrativo, la disciplina prevede l’istituzione di due nuovi organismi a livello centrale: la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale, con funzioni consultive nei confronti del Ministro in ordine agli adempimenti previsti dalla legge; il Centro nazionale sangue che svolge, tra le altre funzioni il supporto alla programmazione nazionale delle attività trasfusionali. A livello di aziende sanitarie, è previsto un comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale, per il controllo sull’utilizzo del sangue e per il monitoraggio delle richieste trasfusionali.

Sul versante della donazione, la legge , da un lato, promuove l’attività delle associazioni dei volontari del sangue, con un ampliamento delle agevolazioni fiscali a loro favore e l’inserimento di una rappresentanza delle relative associazioni nel Centro nazionale sangue; dall’altro, assicura la retribuzione a favore di un numero maggiore di soggetti donatori, ivi inclusa l’ipotesi di inidoneità della donazione medesima. Infine, la legge disciplina la fattispecie della donazione di cellule staminali emopoietiche, previa espressione del consenso informato.

 

Si ricorda che la Commissione affari sociali della Camera e la Commissione igiene e sanità del Senato, in occasione dell’esame dello schema di decreto legislativo finalizzato al recepimento della citata direttiva 2002/98/CE, hanno evidenziato alcune questioni relative al coordinamento tra la disciplina recata dal decreto legislativo n. 191 del 2005 e quella di cui alla legge n. 219 del 2005, con particolare riferimento ai profili sanzionatori.

Per l’approfondimento di tali aspetti, si rinvia al dossier del Servizio Studi Esito pareri n. 13.

 

La disposizione prevede, inoltre, che gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE (recante norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti), sono corredati della relazione tecnica prevista dall'articolo 11-ter, comma 2, della legge n. 468 del 1978.

 

Il richiamato comma 2 dell’articolo 11-ter stabilisce che i disegni di legge, gli schemi di decreto legislativo e gli emendamenti di iniziativa governativa che comportino conseguenze finanziarie devono essere corredati da una relazione tecnica, predisposta dalle amministrazioni competenti e verificata dal Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica sulla quantificazione delle entrate e degli oneri recati da ciascuna disposizione, nonché delle relative coperture, con la specificazione, per la spesa corrente e per le minori entrate, degli oneri annuali fino alla completa attuazione delle norme e, per le spese in conto capitale, della modulazione relativa agli anni compresi nel bilancio pluriennale e dell'onere complessivo in relazione agli obiettivi fisici previsti. Nella relazione sono indicati i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica in sede parlamentare secondo le norme da adottare con i regolamenti parlamentari.

 

Il comma in esame dispone che sugli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 191 del 2005 è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Qualora il Governo non intenda conformarsi alle condizioni formulate nel parere dalle Commissioni parlamentari, al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, deve sottoporre nuovamente i testi (corredati delle necessarie informazioni integrative) al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che si esprimono entro venti giorni.

Viene così introdotto il cosiddetto “doppio parere”, limitatamente ai provvedimenti di recepimento della direttiva richiamata.

 

Si ricorda che la procedura del “doppio parere” è presente nei testi delle recenti leggi recanti “Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee” (le c.d. leggi comunitarie) approvate annualmente dal Parlamento (da ultimo all’articolo 1, comma 4, della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria per il 2006).

 

L’articolo 1, comma 3 prevede che, entro due anni dall’entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE, il Governo possa adottare disposizioni correttive e integrative dei citati decreti allo scopo di tenere conto delle eventuali disposizioni adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di comitatologia.

A tale procedura fanno riferimento sia l’articolo 18, par.2, della direttiva 2004/25/CE sia l’articolo 64, par.2 della direttiva 2004/39/CE, citando l’applicazione degli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE “modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione”.

Con il termine comitatologiao comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, così come modificata, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.

 

Le direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE, così come tutte le direttive in materia di servizi finanziari, approvate in attuazione del piano d’azione dei servizi finanziari del 1999 (COM(1999)232), prevedono l’adozione di atti di natura esecutiva secondo il cosiddetto metodo Lamfalussy.

 

Il metodo Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l’adozione e l’attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari (valori mobiliari, banche e assicurazioni). In particolare, il modello prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:

§       al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase, in relazione al settore mobiliare, la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);

§       al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alla procedura di regolamentazione (ora di regolamentazione con controllo), nell’ambito della quale esprime un parere il Comitato europeo dei valori mobiliari;

§       il terzo livello decisionale consiste, in relazione al settore mobiliare, nel coordinamento, in via informale in seno al CESR (Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari), delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui valori mobiliari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli;

§       al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

 

Le disposizioni integrative e correttive che il Governo può adottare ai sensi del presente comma, dovranno tenere conto dei principi e criteri direttivi contenuti negli articoli 2 e 9-bis della legge 62 del 2005 e dovranno essere adottati secondo la procedura prevista dal comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge.

 

L’articolo 10, comma 1, della legge comunitaria 2006 ha inserito nella legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004) l’articolo 9-bis, recante i principi e criteri direttivi ai quali il Governo deve attenersi in sede di adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2004/39/CE.

Il comma 1 dell’articolo 10 ribadisce che il Legislatore delegato dovrà comunque attenersi al rispetto dei principi e criteri direttivi recati dall’articolo 2 della legge n. 62 del 2005 (legge comunitaria 2004).

Sui principi e criteri direttivi specificamente fissati per il recepimento della direttiva c.d. MiFID previsti dal comma 1 dell’articolo 9-bis della legge n. 62 del 2005 v. supra.

 

Viene infine abrogato il comma 5-bis dell’articolo 1 della legge n. 62 del 2005, a mente del quale entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1, adottati per l'attuazione delle direttive 2004/39/CE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e 2004/25/CE, concernente le offerte pubbliche di acquisto, il Governo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 e con la procedura prevista dallo stesso articolo 1, può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE.

 

L’articolo 1, comma 4, prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo che recepisce la direttiva 2002/15/CE, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’articolo 2 della L. 62/2005 (legge comunitaria 2004), secondo la procedura di cui all’articolo 1, comma 5 della stessa legge.

 

L’articolo 2 della L. 62/2005 detta i princìpi e criteri direttivi di carattere generale per l’esercizio delle deleghe ai fini dell’attuazione delle direttive comunitarie; si tratta di princìpi e criteri in gran parte già contenuti nelle precedenti leggi comunitarie. La disposizione, prima di elencare tali princìpi generali, richiama due ulteriori categorie di princìpi e criteri direttivi per l’esercizio delle deleghe:

-       si tratta, innanzitutto, dei criteri contenuti nelle singole direttive comunitarie da attuare, ai quali si aggiungono i princìpi generali oggetto dell’articolo in esame;

-       in secondo luogo, sono fatti salvi gli specifici criteri di delega previsti dal capo II della L. 62/2005, contenenti, appunto, le disposizioni particolari di adempimento e i criteri specifici di delega di alcune delle direttive da attuare.

 

L’articolo 1 della L. 62/2005, come già ricordato, conferisce una delega al Governo per l’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato alla medesima legge e stabilisce i termini e le modalità di emanazione dei decreti legislativi attuativi.

In particolare, il comma 1 fa richiamo ai due elenchi di direttive comprese negli allegati A e B alla legge comunitaria, alle quali dare attuazione entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

La distinzione tra i due allegati è nel fatto che (comma 3) il procedimento per l’attuazione delle direttive incluse nell’allegato B prevede l’espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari; entro quaranta giorni dalla data di trasmissione i decreti possono comunque essere emanati. Tale procedura – che riproduce quella già prevista nelle ultime leggi comunitarie – è estesa anche ai decreti di attuazione delle direttive di cui all’allegato A, qualora in essi sia previsto il ricorso a sanzioni penali.

Il comma 2 richiama la procedura prevista dall’art. 14 della L. 400/1988 per l’adozione dei decreti legislativi, i quali sono emanati dal Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all’oggetto della direttiva.

Il comma 4 prevede modalità specifiche per l’esame parlamentare in relazione al recepimento di alcune direttive espressamente indicate.

Il comma 5 prevede l’autorizzazione al Governo ad emanare, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della legge, con la stessa procedura prevista dal precedenti commi da 2 a 4 per l’emanazione dei decreti legislativi volti all’attuazione delle direttive comunitarie riportate in allegato, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla legge.

 

L’articolo 2 del disegno di legge in esame prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 








 

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

N. 2600

¾

 

 

DISEGNO DI LEGGE


APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 2 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1332)

 

presentato dal Ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

¾

Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 marzo 2002,
2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
21 aprile 2004, nonché per l’adozione delle disposizioni integra-
tive e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di
attuazione della direttiva 2002/98/CE

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
 il 3 maggio 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 


disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1

 

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005 e, per quanto riguarda la direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306, in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gi schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

 

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


Iter al Senato

(A.S. 1332)


 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1332

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro per le politiche europee
(BONINO)

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze
(PADOA-SCHIOPPA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2007

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

¾¾¾¾¾¾¾¾

 


 

Onorevoli Senatori. – Con il presente disegno di legge sono riaperti i termini della delega legislativa contenuta nell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 – legge comunitaria 2004, al fine di dare attuazione a tre direttive comunitarie, per le quali il termine di recepimento è già scaduto o è di prossima scadenza.

Si tratta della direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, della direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

La delega legislativa per l’attuazione delle tre direttive, prevista dall’articolo 1 della legge comunitaria per il 2004, è scaduto lo scorso 12 novembre 2006.

Limitatamente all’attuazione della citata direttiva 2004/39/CE, l’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria 2006 ha prorogato il termine di delega al 31 gennaio 2007.

Occorre pertanto dotare il Governo di uno strumento celere di adempimento degli obblighi di attuazione posto che, per il mancato recepimento delle prime due direttive, già è in atto un contenzioso in sede comunitaria (ricorso per inadempimento ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE e procedura d’infrazione n. 2006/624 per la mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE) e che il termine di recepimento della terza (già prorogato dalla direttiva 2006/31/CE) è scaduto il 31 gennaio.

Dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

 

 

Art. 1.

(Modifica all’articolo 1
della legge 18 aprile 2005, n. 62)

 

1. All’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, il termine di cui al comma 1 scade il 31 luglio 2007.».

 

 

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 



AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

mercoledì 21 marzo 2007

33a Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamento. Esame. Parere non ostativo sul testo e sull’emendamento)

 

Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, con il quale viene riaperto il termine per l’esercizio della delega legislativa conferita al Governo dalla legge comunitaria 2004, al fine di dare attuazione a tre direttive comunitarie, concernenti - rispettivamente - l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, le offerte pubbliche di acquisto e i mercati degli strumenti finanziari. Illustra quindi l’emendamento 1.1, interamente sostitutivo dell’articolo 1, presentato dal relatore, con il quale la delega legislativa per il recepimento delle direttive viene più ampiamente disciplinata fissando il termine del 30 settembre 2007 e richiamando espressamente alcuni princìpi e criteri direttivi contenuti nella legge comunitaria 2004; l’emendamento inoltre conferisce al Governo la delega ad adottare disposizioni correttive integrative, anche al fine di tener conto - per due delle tre direttive in questione - di eventuali disposizioni di attuazione nel frattempo adottate dalla Commissione europea.

Non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul testo e sull’emendamento ad esso riferito.

 

Concorda la Sottocommissione.

 


GIUSTIZIA (2a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 20 marzo 2007

6a Seduta

 

Presidenza del Presidente

CASSON

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 6a Commissione:

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere di nulla osta;

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

mARTEDì 27 marzo 2007

47a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Parere alla 6a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti)

 

Il relatore ADDUCE (Ulivo) illustra il provvedimento in esame ed il relativo emendamento 1.1, segnalando, per quanto di competenza che non vi sono osservazioni sul testo. Per quanto concerne la proposta 1.1, sarebbe opportuno esplicitare al comma 2, conformemente a quanto previsto dall’articolo 1 della legge n. 62 del 2005, che i decreti legislativi attuativi della direttiva 2004/25/CE devono essere sottoposti alla procedura rafforzata di espressione dei pareri delle Commissioni bilancio.

 

Il sottosegretario CASULA conviene con le osservazioni del relatore sul testo. Anche con riferimento all’emendamento 1.1, condivide l’opportunità di esplicitare la procedura rafforzata per i decreti legislativi attuativi citati.

 

La Sottocommissione conferisce infine mandato al relatore a redigere un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo e l’emendamento 1.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo. Per quanto concerne l’emendamento 1.1, esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 sia sostituito dal seguente: "2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati secondo i principi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della medesima legge. n. 62 del 2005".".

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

mARTEDì 17 APRILE 2007

57a Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Sartor.

 

 

1332-A) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Parere all’Assemblea su emendamenti. Esame. Parere non ostativo condizionato, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra l’emendamento 1.100, segnalando, per quanto di competenza, che la proposta è volta a riaprire i termini per emanare disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo, n. 191 del 2005 (concernente norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano). Il decreto citato contiene una clausola di invarianza degli oneri ed i decreti legislativi integrativi o correttivi saranno comunque soggetti a tale vincolo. Si segnala, tuttavia, che la legge delega n. 306 del 2003 non prevede però una procedura rafforzata di verifica della neutralità finanziaria da parte delle Commissioni bilancio, come invece previsto dal comma 4 dell’articolo 1 della legge n. 62 del 2005, verifica da svolgere antecedentemente all’emanazione del decreto delegato. Occorre, pertanto, valutare l’opportunità di confermare ovvero di integrare i principi direttivi previsti dalla legge originaria limitatamente alle procedure di verifica della neutralità finanziaria dei decreti delegati.

 

Il sottosegretario SARTOR dichiara che non sarebbe contrario anche all’eventualità di introdurre una procedura rafforzata nel senso indicato dal relatore.

 

Il PRESIDENTE propone l’espressione di un parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l’emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, al comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE sono corredati della relazione tecnica di cui all’articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all’esigenza di garantire il rispetto dell’articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.".".

 

La Sottocommissione approva.

 


INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 20 marzo 2007

4a Seduta

 

Presidenza del Presidente

PECORARO SCANIO

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 6a Commissione:

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere favorevole.

 


LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11a)

Sottocommissione per i pareri

martedì 20 marzo 2007

11a Seduta

 

Presidenza del Presidente

LIVI BACCI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 6a Commissione:

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere favorevole.

 


POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

martedì 27 marzo 2007

7a Seduta

 

Presidenza del Presidente

SOLIANI

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

 

alla 6a Commissione:

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE : parere su emendamenti. Parere favorevole condizionato.

 



 

FINANZE E TESORO (6a)

mercoledì 14 marzo 2007

57a Seduta

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Esame e rinvio)

 

Il presidente BENVENUTO (Ulivo), relatore, illustra il contenuto del disegno di legge d'iniziativa governativa, che si compone di due articoli, con il quale si intende sostanzialmente rideterminare il termine, già scaduto, per l'esercizio della delega per il recepimento di tre direttive comunitarie. Si tratta della direttiva 2002/15/CE, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto e la direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

In particolare per l'ultima direttiva, prosegue il relatore, appare particolarmente urgente rideterminate in tempi rapidi il termine per l'esercizio della delega, al fine di tener conto delle esigenze di tutti gli operatori italiani dei mercati finanziari.

Comunica che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentati dei Gruppi, svolto immediatamente prima della seduta, ha convenuto sull'opportunità di procedere in maniera molto spedita sul disegno di legge in titolo.

 

Dopo un intervento del senatore BONADONNA (RC-SE), il sottosegretario TONONI dà indicazioni circa la direttiva concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro.

 

Il presidente BENVENUTO (Ulivo), relatore, chiede al rappresentante del Governo di valutare l'adeguatezza del termine del 31 luglio 2007 previsto nel disegno di legge per tutte e tre le direttive da recepire.

 

Il sottosegretario TONONI si riserva di compiere una verifica sul punto.

 

Il PRESIDENTE, ricordando l'unanime orientamento emerso in sede di Ufficio di Presidenza, propone alla Commissione di fissare per martedì 20 marzo alle ore 18 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, preannunciando peraltro l'opportunità di apportare alcune correzioni formali al testo del disegno di legge.

 

La Commissione conviene.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 


FINANZE E TESORO (6a)

martedì 20 marzo 2007

58a Seduta

 

Presidenza del Vice Presidente

BONADONNA

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Rinvio del seguito dell'esame)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

 

Il presidente BONADONNA, preso atto che non ci sono richieste di intervento in discussione generale, rinvia il seguito dell’esame.

 

La Commissione prende atto.

 


FINANZE E TESORO (6a)

mERCOLEDì 21 marzo 2007

60a Seduta (pomeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi e, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, il dottor Massimo Romano, direttore dell'Agenzia delle Entrate, accompagnato dal dottor Villiam Rossi, direttore centrale accertamento, dal dottor Vincenzo Busa, direttore centrale normativa e contenzioso, e dal dottor Aldo Polito, direttore centrale servizi ai contribuenti e relazioni esterne.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Seguito dell'esame e rinvio)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 14 marzo scorso.

 

Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) illustra l'emendamento 1.1 pubblicato in allegato al resoconto, che, sostituendo integralmente l'articolo 1 del disegno di legge, ad eccezione della previsione della data del 30 settembre 2007, quale termine per l'esercizio delle deleghe volte al recepimento delle direttive previste nel provvedimento, apporta correzioni di carattere formale all'articolato.

 

Il sottosegretario TONONI esprime parere favorevole su tale emendamento.

 

I senatori EUFEMI (UDC) e CANTONI (FI) condividono l'emendamento testé illustrato.

 

Il presidente BENVENUTO avverte che la Commissione potrebbe concludere l'esame del disegno di legge nella giornata di martedì prossimo.

 

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 18.


EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1332

 

 

Art. 1

 

1.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con le procedure previste dall'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo».

 


FINANZE E TESORO (6a)

mERCOLEDì 28 marzo 2007

63a Seduta (antimeridiana)

 

Presidenza del Presidente

BENVENUTO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Si riprende l’esame sospeso nella seduta del 21 marzo scorso.

 

Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) ricorda che nella precedente seduta aveva illustrato l'emendamento 1.1 a sua firma, interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge, sul quale il rappresentante del Governo aveva espresso parere favorevole. Dà quindi conto del parere non ostativo espresso sull'emendamento dalla Commissione Bilancio, a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, venga apportata una specifica modificazione all'emendamento volta a chiarire il riferimento ai principi, ai criteri direttivi e alle procedure di cui alla legge n. 62 del 2005. Di conseguenza dà conto del subemendamento 1.1/1 a sua firma, con il quale viene recepita l'osservazione espressa dalla Commissione Bilancio.

 

Il sottosegretario TONONI esprime parere favorevole sul subemendamento 1.1/1.

 

Il presidente BENVENUTO (Ulivo), verificata la presenza del numero legale per deliberare, pone in votazione il subemendamento 1.1/1, che viene approvato dalla Commissione.

 

La Commissione approva, quindi, l'emendamento 1.1, nel testo risultante a seguito dell'approvazione del subemendamento 1.1/1.

 

Il presidente relatore BENVENUTO (Ulivo) dà poi conto dell'emendamento Tit.1, con il quale, a motivo delle modifiche accolte, si sostituisce il titolo del disegno di legge.

 

Posto ai voti, l'emendamento Tit.1 risulta approvato.

 

Il presidente BENVENUTO (Ulivo) avverte quindi che si procederà alla votazione del conferimento del mandato a riferire in Assemblea.

 

Il senatore EUFEMI (UDC) interviene per dichiarare il proprio voto di astensione, anche se esprime un giudizio positivo sull'emendamento 1.1, come modificato dal subemendamento 1.1/1. Infatti, rileva la congruità del termine fissato al 30 settembre 2007 rispetto all'esigenza di un tempestivo recepimento delle direttive sui mercati finanziari e sull'offerta pubblica d'acquisto, nella prospettiva, da lui ritenuta condivisibile, di favorire l'allineamento fra le discipline normative dei mercati finanziari degli Stati dell'Unione europea. Tuttavia, commenta criticamente la sovrapposizione di disposizioni legislative che si sono succedute al fine di prevedere la proroga del termine di recepimento delle direttive, originariamente fissato al 12 novembre 2006 e comunque inutilmente decorso. La successione nel tempo di vari interventi normativi ha determinato infatti un'oggettiva situazione di incertezza in merito ai tempi per l'emanazione delle disposizioni attuative delle norme comunitarie, con evidenti ricadute negative sugli operatori dei mercati finanziari. In conclusione auspica che l'Assemblea approvi quanto prima il disegno di legge per porre un doveroso rimedio alla situazione di incertezza creatasi.

 

Dopo che anche i senatori BETTAMIO (FI) e CURTO (AN) hanno dichiarato, a nome dei rispettivi Gruppi, il voto di astensione, il presidente BENVENUTO (Ulivo) conviene con il senatore Eufemi sull'esigenza che le Camere approvino quanto prima il disegno di legge, al fine di accelerare il recepimento delle direttive sui mercati finanziari e l'offerta pubblica di acquisto e sollecita il rappresentante del Governo in tal senso.

 

Il sottosegretario TONONI concorda con la necessità di una tempestiva attuazione delle norme comunitarie.

 

La Commissione conferisce infine mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea sul disegno di legge n. 1332.

 

 


EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. 1332

 

 

Art. 1

 

1.1/1

Il Relatore

All'emendamento 1.1, al comma 2, sostituire le parole: «nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con le procedure» con le seguenti: «della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i principi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure».

 

1.1

Il Relatore

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1.

(Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, all'articolo 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con le procedure previste dall'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo».

 

Tit. 1

Il Relatore

Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente:

«Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004».

 


 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1332-A

RELAZIONE DELLA 6ª COMMISSIONE PERMANENTE
(FINANZE E TESORO)

(Relatore BENVENUTO)

Comunicata alla Presidenza il 30 marzo 2007

SUL

DISEGNO DI LEGGE

 

Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

presentato dal Ministro per le politiche europee

di concerto col Ministro dell’economia e delle finanze

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 FEBBRAIO 2007

 


 

Onorevoli Senatori. – La Commissione Finanze e tesoro mi ha conferito il mandato a riferire favorevolmente sul disegno di legge nella consapevolezza che sia quantomai opportuno consentire al Governo di esercitare le deleghe previste per il recepimento di tre importanti direttive comunitarie in materia di autotrasporto, offerta pubblica di acquisto (OPA) e mercati finanziari. La Commissione ha fissato al 30 settembre 2007 il termine per l’esercizio delle deleghe originariamente previsto nel disegno di legge governativo al 31 luglio 2007: si tratta di una decisione ispirata a maggiore prudenza alla luce dell’iter parlamentare del disegno di legge, che auspico, peraltro, possa essere celere in entrambi i rami del Parlamento. Occorre tenere presente, infatti, che la delega legislativa per l’attuazione delle tre direttive, prevista dall’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria per il 2004), è scaduto lo scorso 12 novembre 2006.

Limitatamente all’attuazione della direttiva 2004/39/CE, l’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 – legge comunitaria 2006 – ha poi prorogato il termine di delega al 31 gennaio 2007.

Occorre quindi adottare uno strumento per consentire al Governo l’adempimento degli obblighi di attuazione posto che, per il mancato recepimento di due direttive, è in atto un contenzioso in sede comunitaria (ricorso per inadempimento ex articolo 226 del Trattato che istituisce la Comunità europea per il mancato recepimento della direttiva 2002/15/CE sull’autotrasporto e procedura d’infrazione n. 2006/624 per la mancata attuazione della direttiva 2004/25/CE sull’OPA) e che il termine di recepimento della terza (già prorogato dalla direttiva 2006/31/CE) è scaduto il 31 gennaio scorso.

Per quanto riguarda le modifiche proposte dalla Commissione, al di là del termine per l’esercizio della delega, l’emendamento sostitutivo dell’articolo 1 ha apportato una mera riscrittura formale delle disposizioni di delega con un rinvio esplicito a princìpi, criteri e procedure già previste nella legge n. 62 del 2005, accogliendo anche il parere espresso dalla Commissione Programmazione economica, bilancio sull’emendamento proposto.

Per quanto riguarda la direttiva sui mercati finanziari ricordo che la Commissione Finanze, nell’ambito dell’esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2006, aveva lavorato in accordo con il Governo per chiarire alcune disposizioni della delega: i princìpi e criteri, cui si rinvia, appaiono congrui e adeguati alle esigenze degli operatori. Sono, peraltro, note le sollecitazioni a consentire in tempi celeri la predisposizione dello schema di decreto, anche alla luce della consultazione del mercato che si va realizzando in queste settimane.

Ritengo di poter interpretare il voto di astensione dei Gruppi Forza Italia, UDC e Alleanza Nazionale come una sostanziale condivisione degli intenti del Governo: un atteggiamento che auspico si possa determinare anche nella valutazione degli schemi di decreti legislativi che il Governo adotterà.

Benvenuto, relatore


PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL’INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

 

 

(Estensore: Villone)

sul disegno di legge e su emendamento

21 marzo 2007

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Esaminato altresì l’emendamento 1.1 riferito al disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.


PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

 

 

(Estensore: Adduce)

sul disegno di legge e su emendamento

27 marzo 2007

 

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati il disegno di legge e l’emendamento 1.1, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta sul testo.

Per quanto concerne l’emendamento 1.1, esprime parere non ostativo a condizione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, che il comma 2 sia sostituito dal seguente: «2. I decreti legislativi, di cui al comma 1, sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della citata legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005».

 


PARERE DELLA 14ª COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA)

 

 

(Estensore: Soliani)

sul disegno di legge

13 marzo 2007

 

La Commissione, esaminato il disegno di legge,

considerato che la legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), ha delegato il Governo ad emanare decreti legislativi di attuazione delle direttive 2002/15/CE concernente l’orario di lavoro degli autotrasportatori, 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto e 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (cosiddetta direttiva Mifid), e che il termine di delega è scaduto il 12 novembre 2006;

considerato che l’articolo 16 della legge 25 gennaio 2006, n. 29 (legge comunitaria 2005), ha introdotto una disposizione nella legge comunitaria 2004, secondo cui entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di attuazione delle direttive 2004/39/CE e 2004/25/CE il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE, e all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE;

considerato che l’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (legge comunitaria 2006), oltre ad aver introdotto nella legge comunitaria 2005 i princìpi e criteri direttivi che il Governo dovrà seguire nel dare attuazione alla direttiva 2004/39/CE, ha stabilito che il termine per l’esercizio della delega previsto dall’articolo 1 della legge comunitaria 2004, è prorogato fino al 31 gennaio 2007;

ritenuto necessario riaprire i termini di delega per consentire al Governo di dare pronta attuazione alle predette direttive, anche al fine di risolvere le relative procedure d’infrazione,

formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

 

 

su emendamento

27 marzo 2007

 

La Commissione, esaminato l’emendamento 1.1, riferito al disegno di legge,

considerato che esso sostituisce l’articolo 1 del disegno di legge, prevedendo una nuova delega al Governo, con scadenza al 30 settembre 2007, per l’attuazione delle direttive in titolo, rispetto a quella contenuta nell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), e scaduta il 12 novembre 2006;

rilevata, tuttavia, l’assenza delle opportune indicazioni procedurali, analoghe a quelle contenute nei commi 2, 3, 4, 7 e 8 dell’articolo 1 della stessa legge comunitaria 2004, tra cui anche quella della sottoposizione dei decreti legislativi al preventivo parere delle competenti Commissioni parlamentari;

formula, per quanto di competenza, parere favorevole, a condizione che siano introdotte le opportune indicazioni procedurali, analoghe a quelle contenute nei commi 2, 3, 4, 7 e 8 dell’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004), relative all’iter di adozione dei decreti legislativi di attuazione, o, in alternativa, che si ritorni all’originaria formulazione dell’articolo 1 del disegno di legge in esame, con la sola modifica del termine di scadenza della delega.


 

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

D’iniziativa del Governo

Testo proposto dalla Commissione

—-

—-

 

Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE

 

Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004

 

 

Art. 1.

Art. 1.

(Modifica all’articolo 1 della legge
18 aprile 2005, n. 62)

 

1. All’articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Ai fini del recepimento delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, 2004/25/CE e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, il termine di cui al comma 1 scade il 31 luglio 2007.».

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2002, concernente l’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all’articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all’articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all’articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell’articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.

 

 

Art. 2.

Art. 2.

(Entrata in vigore)

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

1. Identico.

 



 

 

 

SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

145a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI' 2 MAGGIO 2007

Presidenza del presidente MARINI,
indi del vice presidente CALDEROLI

 

 

 

Discussione del disegno di legge:

(1332) Rideterminazione del termine di delega per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 2004/25/CE e 2004/39/CE (Votazione finale qualificata ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento) (ore 19,42).

 

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1332.

 

La relazione è stata già stampata e distribuita.

 

Chiedo al relatore, senatore Benvenuto, se intende integrarla.

 

BENVENUTO, relatore. Signor Presidente, rimando alla relazione scritta. Si tratta di dotare il Governo di strumenti rapidi per l'adempimento degli obblighi comunitari di attuazione di direttive. Tale provvedimento è molto richiesto dagli operatori finanziari per garantire la competitività in Europa ed è necessario per evitare procedure di infrazione comunitaria.

Mi appello dunque ai colleghi della maggioranza e dell'opposizione perché la discussione possa essere rapida e conclusiva.

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Tibaldi. Ne ha facoltà.

 

TIBALDI (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, chiedo di poter consegnare alla Presidenza il testo del mio intervento.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

È iscritto a parlare il senatore Eufemi. Ne ha facoltà.

 

EUFEMI (UDC). Signor Presidente, il Gruppo UDC non si è sottratto a un esame celere di un provvedimento che ridetermina i termini di delega per le direttive comunitarie in materia di autotrasporti, di OPA e di mercati degli strumenti finanziari, anche per i contenziosi comunitari in atto.

Occorre però domandarsi perché siamo giunti a questo così grave ritardo e perché il Parlamento viene costretto, soprattutto per la direttiva MIFID, ad una nuova proroga dei termini che erano scaduti il 31 gennaio 2007, anche in conseguenza del fatto che la legge comunitaria n. 13, che all'articolo 10 conteneva il recepimento della direttiva, prevedendo anche modifiche alla legge n. 62, è stata pubblicata il 17 febbraio 2007, oltre un mese dopo l'approvazione parlamentare.

Come si può vedere, Presidente, si tratta di un autentico groviglio legislativo che ha finito per determinare prima un grave infortunio, poi un autentico pasticcio, vanificando tutto il lavoro parlamentare. Forse il Ministro per le politiche comunitarie era troppo assorbito dalla funzione e dalle responsabilità del Dicastero per il commercio estero, per poter seguire una materia che richiede attenzione e partecipazione costanti.

È lecito allora, da parte nostra, fare chiarezza rispetto a responsabilità che appartengono innanzitutto al Governo, perché il Parlamento ha fatto per intero la propria parte. Non può essere invocato l'alibi della contrapposizione: abbiamo voluto dare continuità alle nostre responsabilità di Governo nell'ambito della materia comunitaria.

 

PRESIDENTE. La prego, senatore Eufemi.

 

EUFEMI (UDC). Presidente, è inutile che lei mi sollecita, perché ho alcune cose da dire. La ringrazio, non metta il turbo, perché noi vogliamo svolgere un ruolo di opposizione costruttiva!

Ora con un emendamento della Commissione finanze la proroga viene ulteriormente differita al 30 settembre.

Rispetto a tutto ciò, da parte nostra non abbiamo mai mancato di richiamare l'attenzione degli organi responsabili per intervenire prontamente. Lo stesso governatore Draghi, al Forex, ha sottolineato per il nostro Paese i riflessi derivanti da una maggiore concorrenza tra mercati regolamentati e le piattaforme gestite da grandi operatori, nonché la necessità per le banche di affrontare scelte decisive e tempestive.

Dobbiamo dare atto alla Banca d'Italia di aver svolto un ruolo attivo e propositivo, di non essere rimasta inerte e, al Ministero dell'economia e delle finanze, di aver aperto un sito di consultazione con una relazione illustrativa dello schema di decreto legislativo, in attuazione delle deleghe previste dalla direttiva MIFID, proprio per guadagnare tempo.

Non va dimenticato che su questa direttiva, definita da taluni un'autentica rivoluzione, si è registrato un alto livello di cooperazione istituzionale tra Parlamento Europeo, Commissione e Stati membri, un idoneo funzionamento della procedura Lamfalussy per conseguire un risultato adeguato per i mercati finanziari, per gli investitori e per i consumatori.

Essa rappresenta l'ultimo tassello, dopo le altre direttive sulla trasparenza, sul market abuse e sul prospetto, nell'integrazione dei mercati finanziari, realizzando un punto di equilibrio tra apertura ai mercati e principio della trasparenza.

La rapida globalizzazione dei mercati finanziari è un'opportunità per l'Europa, perché possa diventare leader, se si guarda l'obiettivo di ridurre il costo del capitale, favorendo la crescita, migliorando le garanzie per gli investitori, migliorando la competitività nel suo complesso, così da aprire il mercato agli investitori.

In sede europea sono emersi dubbi sulla flessibilità nel differimento della pubblicazione di informazioni sulle grandi operazioni e la interdipendenza delle operazioni inerenti agli strumenti derivati per non penalizzare i nuovi clienti e i nuovi mercati.

Dobbiamo allora agire per un pronto recepimento della direttiva entro novembre, se vogliamo realizzare gli obiettivi, evitando i disallineamenti e le asimmetrie tra i mercati finanziari e borsistici nazionali.

Le opportunità offerte dalla direttiva sono di gran lunga superiori alle sfide e la sfida sta nel costruire le piattaforme tecnologiche in grado di gestire le funzioni all'interno della piattaforma, perché si accresce la concorrenza, si migliorano i servizi, si riducono i costi per gli investitori, si favorisce l'apertura dei nuovi mercati, la possibilità per le società d'investimento di ripensare il business, di guadagnare in efficienza operativa e di centralizzare il businness.

La MIFID ha imposto trasparenza pre e post trade solo per il mercato azionario, escludendo il mercato obbligazionario. Resta questa una questione aperta rispetto alle esigenze di maggiori informazioni, lasciando agli Stati membri un regime di trasparenza per gli strumenti finanziari diversi dalle azioni. Dobbiamo dare atto al ministro Bonino di avere espresso una chiara e distinta posizione, che apprezziamo, rispetto alla pesante azione del Governo sulla vicenda Telecom.

Esprimiamo dunque preoccupazione perché il Governo non è stato neutrale, ma parte attiva, come dimostra la telefonata pubblicizzata da Bernheim del Ministro dell'economia allo stesso Presidente delle Assicurazioni Generali. Una regia occulta ha imposto una soluzione più politica che industriale, privilegiando un nocciolo finanziario espressione del cuore finanziario del Paese. Prevalgono i salotti buoni alle scelte di mercato. E infatti l'operazione è stata bocciata dal mercato, perché vi sono state troppe invasioni di campo.

E il presidente Salza, presidente del consiglio di gestione di Intesa San Paolo, non è stato forse ricevuto il 2 aprile scorso a palazzo Chigi dal Presidente del Consiglio? Troppi rumors? E non veniva forse questa visita collegata alla partita Telecom, allorquando si affermava che le banche non erano fuori dalla partita?

E allora non abbiamo sentito riflessioni serie rispetto al tentativo di impedire un'operazione di mercato, prima quella con AT&T, che aveva carattere industriale più che finanziario, per poi ripiegare sulla subordinata telefonica, impedita a novembre perché portata avanti dall'azionista senza mediazioni della politica.

Cosa c'entrano le assicurazioni con la telefonia? Quali sinergie industriali potranno mai generare? O forse è stata stipulata, com'è stato detto, una polizza assicurativa sul controllo delle Generali contro scalate interne? Non è forse il caso di far chiarezza? Il Presidente del Consiglio si è mosso come se fosse ancora il Presidente dell'IRI, con Mediobanca nel ruolo della finanziaria del gruppo telefonico, come se fosse ancora una partecipata delle BIN e con un una banca nel ruolo delle defunte tre BIN.

Resta il giallo delle lettere alla CONSOB e resta il giallo dei comunicati. E, per stare al tema, che c'entrano gli investimenti delle banche nella telefonia, dichiarati strategici per i riflessi su Basilea 2, rispetto all'esigenza di investimenti nelle piattaforme tecnologiche e con gli obiettivi della direttiva MIFID?

La vicenda Telecom è un pericoloso passo indietro rispetto all'esigenza di chiarezza e di trasparenza nell'affermazione di regole che esaltino la libertà economica piuttosto che controlli occulti, espressione non di un capitalismo democratico ma di qualcosa d'altro.

Un'ultima considerazione: è stato detto che qualcuno considera Telecom come un'azienda di Stato. Ebbene: è sufficiente vedere gli sponsor televisivi della manifestazione di ieri del 1° maggio: in prima fila erano Telecom, TIM e Poste italiane. (Applausi del senatore Ciccanti). È questo il risultato di chi vuole una Telecom azienda di Stato.

Il Gruppo UDC manifesta consenso sugli obiettivi della direttiva ma, al tempo stesso, non può rinunciare ad esprimere fortissime perplessità sul metodo seguito. Questo significa svolgere un'opposizione costruttiva, ma ferma rispetto agli errori compiuti dal Governo che hanno vanificato il precedente lavoro parlamentare e di cui chiediamo conto perché rappresenta un costo per il Paese. (Applausi dal Gruppo UDC).

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Poiché il relatore ed il rappresentante del Governo rinunciano alla replica, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento 1.100, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, al comma 2 venga aggiunto il seguente periodo: "Gli schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni".

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale il Governo ha presentato un emendamento, che si intende illustrato, su cui invito il relatore a pronunziarsi.

 

BENVENUTO, relatore. Esprimo parere favorevole.

 

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.100 (testo 2), presentato dal Governo.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

 

L'emendamento 1.0.200, presentato dal senatore Eufemi, è improponibile in quanto estraneo all'oggetto del disegno di legge.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Passiamo alla votazione finale.

 

VENTUCCI (FI). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

VENTUCCI (FI). Signor Presidente, noi ci asterremo dal voto. Chiedo di poter allegare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

 

BARBOLINI (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

BARBOLINI (Ulivo). Chiedo anch'io di allegare agli atti il testo della mia dichiarazione di voto.

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

 

Votazione nominale con scrutinio simultaneo

 

PRESIDENTE. Ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, indíco la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, del disegno di legge nel suo complesso, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE», con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

Dichiaro aperta la votazione.

(Segue la votazione).

 

Il Senato approva. (v. Allegato B).

 


Allegato A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

 

§            Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 (1332)

§            V. nuovo titolo

Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE (1332)

 

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 1.

Approvato con un emendamento

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine del 30 settembre 2007, i decreti legislativi per il recepimento, rispettivamente, delle direttive 2002/15/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto, 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto, e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, e successive modificazioni, relativa ai mercati degli strumenti finanziari.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, nonché, con riferimento alla direttiva 2004/39/CE, secondo i princìpi e i criteri di cui all'articolo 9-bis della medesima legge. I medesimi decreti legislativi sono altresì adottati con le procedure previste dall'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005.

3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2 e 9-bis della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della medesima legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative dei predetti decreti legislativi, al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione adottate dalla Commissione europea secondo la procedura di cui, rispettivamente, all'articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2004/25/CE e all'articolo 64, paragrafo 2, della direttiva 2004/39/CE. All'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, il comma 5-bis è abrogato.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 18 aprile 2005, n. 62, e con la procedura indicata nel comma 5 dell'articolo 1 della citata legge n. 62 del 2005, disposizioni correttive e integrative del predetto decreto legislativo.


EMENDAMENTO

 

1.100 (testo 2)

IL GOVERNO

Approvato

 

Al comma 1 aggiungere infine le seguenti parole: «nonché le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della Direttiva 2002/98/CE, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE».

Al comma 2, infine, aggiungere le seguenti parole: «e per quanto riguarda la Direttiva 2002/98/CE, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e delle procedure fissati dalla legge 31 ottobre 2003, n. 306 in coordinamento con le prescrizioni della legge 21 ottobre 2005, n. 219. Gi schemi dei decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 191, di attuazione della Direttiva 2002/98/CE, sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni.

Conseguentemente, nel titolo aggiungere alla fine le parole: «nonché per le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE».

 

 

 

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 1

 

1.0.200

EUFEMI

Improponibile

 

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

«Art. 1-bis

Il termine previsto in conseguenza della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 15 settembre 2006, di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 10 novembre 2006, n. 278, di conversione del decreto legge 15 settembre 2006, n. 276 è prorogato al 31 maggio 2007».

 

 


ARTICOLO 2 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

 

Art. 2.

Approvato

 

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .


Allegato B

 

Intervento del senatore Tibaldi nella discussione generale
sul disegno di legge n. 1332

 

Presidente, colleghe e colleghi, così come illustrato dal relatore, si tratta di un disegno di legge che ridetermina i tempi per il recepimento di tre direttive europee che in base alla legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2006), avrebbero dovuto essere recepite entro il 12 dicembre 2006.

Il resto così come proposto dalla 6a Commissione prevede di fissare il termine al 30 settembre 2007.

La legge in discussione riguarda tre importanti direttive comunitarie, rispettivamente sull'autotrasporto delle merci, sull'offerta pubblica di acquisto (OPA) e sui mercati finanziari.

In particolare, le Direttive CE 2000/15, sull'autotrasporto merci con particolare riferimento agli orari di lavoro; 2004/23, concernente le offerte pubbliche di acquisto e 2004/39, relativa al mercato degli strumenti finanziari.

Sono direttive che riguardano questioni di natura economica e finanziaria di notevole rilievo, sulle quali il nostro Paese è in enorme ritardo e, questione non secondaria, sulle stesse sono già aperti contenziosi in sede comunitaria.

L'approvazione è quindi necessaria per consentire al Governo di adempiere agli obblighi previsti dalle direttive in questione ed anche in relazione al fatto, già in precedenza ricordato, che sul mancato recepimento di due direttive (autotrasporto merci e OPA) sono in atto contenziosi in sede comunitaria.

In sede di discussione in 6a Commissione si è proposto di spostare la scadenza inizialmente prevista nel disegno di legge del Governo del 31 luglio 2007 al 30 settembre 2007.

Ritengo si tratti di una decisione ispirata ad un principio di maggiore prudenza per permettere che l'iter parlamentare abbia una reale certezza, pur augurandomi che sia il più celere possibile.

Per queste considerazioni e condividendone i contenuti, mi auguro che il Senato approvi il provvedimento e preannuncio il voto favorevole.

Sen. Tibaldi


Dichiarazione di voto del senatore Ventucci sul disegno di legge n. 1332

 

Signor Presidente, nella passata legislatura, alcune volte dal banco del Governo sostituendo l'ex ministro Buttiglione sull'argomento al nostro esame, abbiamo assistito a rispettose seppur reiterate critiche nei confronti di alcuni passaggi della legge comunitaria 2004 che si è protratta per più di un anno prima della definitiva approvazione.

La legge comunitaria, forse la più prolifera nel recepire direttive, ha evidenziato un maggiore ruolo del Parlamento coinvolto nella discussione sulla tutela del risparmio e sul ruolo degli enti preposti alla vigilanza del settore finanziario, comparto spesso in mano a personaggi torbidi e autentici irresponsabili.

Una delle critiche riguardava il prolungamento del termine per l'attuazione delle deleghe, ed è il motivo per cui oggi siamo qui riuniti, da 12 a 18 mesi, che non era affatto dilatorio, come sosteneva l'allora opposizione, ma prendeva atto che la burocrazia, corollario fattuale all'iter formativo della norma, non era in grado di approntare i testi legislativi da presentare al Parlamento.

L'apparato burocratico in Italia ha dei grandi meriti perché è stato una valida difesa della norma giuridica pur in un contesto totalitario del nostro passato e allo stesso tempo è stato il sostrato su cui si è fondata la Repubblica, alla quale le vicende belliche non hanno consentito di attuare un nuovo assetto istituzionale, come auspicato da Emilio Lussu con il federalismo e da Pietro Calamandrei con il presidenzialismo.

E a ben considerare ancora oggi la gestione pubblica rimane cristallizzata dalla vecchia burocrazia purtroppo anche involuta nel settore apicale, grazie a quello scimmiottare altrui esperienze, come lo spoil system; e, a sentire certi politici di mestiere, si rabbrividisce al pensiero che la sola novità non è il ritorno al passato ma la becera continuità di quel passato, visto che ogni tentativo di ammodernamento dello Stato viene puntualmente vanificato.

Oggi abbiamo discusso la proroga del termine di attuazione di tre deleghe dell'allora comunitaria e, mentre il Governo fissa la data del 31 Luglio 2007, la 6a Commissione la proroga ulteriormente al 30 settembre.

Le tre direttive oggetto della delega si ispirano alla difesa dei diritti del lavoratore del trasporto mobile, ad un adeguato livello di protezione ai possessori di titoli in seno alla Comunità e alla costruzione di un mercato azionario europeo integrato.

È opportuno rammentare che le tre deleghe erano inserite nella legge comunitaria 2004 dove, all'articolo 9, anche sulla spinta di crack finanziari scellerati per i piccoli risparmiatori, il passato Governo rinunciò alla delega per definire, già nel testo del provvedimento, alcuni criteri attuativi in merito alla tutela del mercato finanziario e inerenti, fra l'altro, ai poteri di intervento e di indagine della Guardia di finanza e all'ampliamento dei poteri di ispezione, perquisizione e sequestro da parte della Consob, d'intesa con le procure.

Siamo nel 2007, a 50 anni da quel 25 Marzo dove iniziò il cammino dell'Europa unita e ancora abbiamo problemi per una politica economica e di competitività comune che non può essere risolta da parte dei singoli Stati i quali non hanno competenze nel settore per essere di supporto alla Banca Centrale Europea, al fine di adeguare al mercato globale la portata delle proprie decisioni.

È senza dubbio positivo l'allargamento a 25 dell'Unione; ma auspichiamo che la burocratizzazione della macchina amministrativa dell'Europa non aumenti quel timore presente da sempre nei confronti del mercato comune prima e nell'Unione oggi, e che stenta ad elevarsi nella speranza di un'Europa che non sia antagonista nello scenario mondiale.

L'Europa ha il compito di rappresentare il soggetto politico e culturale che acclari la propria millenaria memoria storica della modernità.

Le tre deleghe vanno verso questa speranza ma non siamo convinti dell'azione di questo Governo e nell'annunciare la non partecipazione al voto di Forza Italia, ci auguriamo che esse siano comunque attuate prima della scadenza fissata.

Sen. Ventucci


Dichiarazione di voto del senatore Barbolini sul disegno di legge n. 1332

 

Il disegno di legge che ci accingiamo a votare è tanto urgente quanto necessario, perché interviene a sanare nostre inadempienze nel recepimento di tre importanti direttive comunitarie.

I tempi stringono, dunque, e c'è necessità che i nostri operatori e investitori non si trovino posti in una condizione di difficoltà rispetto a quelli di altri Paesi, con danno delle nostre capacità competitive e prestazionali.

Si tratta, come dicevo, di adempimenti importanti, sia per la tutela e sicurezza degli operatori nel campo dell'autotrasporto, e per la delicata problematica connessa della sicurezza stradale, sia sul tema della problematica del "sangue", sia - ed è questa su cui principalmente mi soffermerò - con riferimento all'attuazione della direttiva sull'OPA, e per l'entrata a regime della direttiva MIFID. Questi ultimi, in particolare, tra tutti gli adempimenti previsti dal piano di azione adottato dalla Commissione Europea con l'obiettivo di integrare i mercati di capitali e creare un mercato unico europeo per i servizi finanziari, definiscono forse il passo più importante e decisivo. Le imprese d'investimento godranno effettivamente di un "passaporto unico" e gli investitori beneficeranno del medesimo livello di protezione in qualsiasi sistema europeo d'intermediazione mobiliare. Siamo dunque in presenza di un complesso corposo di modifiche e innovazioni che avranno un impatto notevole sull'operatività degli intermediari finanziari, delle società di gestione dei mercati regolamentati e dei singoli investitori. Le principali novità su cui la Consob è chiamata a esercitare la sua funzione regolamentare, sentita la Banca d'Italia, riguardano tre diverse aree: in primis, l'abolizione dell'obbligo di concentrazione delle negoziazioni sui mercati regolamentati, con l'aggiunta dei sistemi di scambi multilaterali e degli intermediari autorizzati. Poi, le regole circa la qualità dell'offerta dei servizi, da eseguire alle condizioni più favorevoli per tre diverse categorie di clienti: quelli al dettaglio, i clienti professionali e le controparti qualificate. Infine, una grande attenzione è rivolta alle garanzie di trasparenza, ai criteri per la valutazione di adeguatezza e appropriatezza dei servizi resi, e agli strumenti di tutela dal rischio dei conflitti di interesse.

Quanto alle critiche avanzate dai colleghi di opposizione, per le sovrapposizioni e le sbavature del procedimento legislativo di recepimento, che scontano uno slittamento nei tempi e motivano il provvedimento al nostro esame, il sottosegretario Tononi avrà modo, se riterrà, di argomentare nel merito le ragioni, anche oggettive, di queste difficoltà. Ma ad ogni buon conto non siamo certo gli unici a dover accelerare: proprio in questi giorni il commissario europeo responsabile per il mercato interno e i servizi Charlie Mc Creevy ha rilevato il ritardo con cui si stanno muovendo quasi tutti i Paesi membri (ad eccezione di Gran Bretagna, Irlanda e Romania). E dunque, se non siamo nel gruppo di testa, non siamo neanche la maglia nera nel gruppo dei 25.

Anche per l'attuazione della direttiva OPA il processo va a rilento. Cito ancora parole di Mc Creevy: "Troppi Stati membri sono reticenti a eliminare gli ostacoli esistenti, e alcuni stanno dando alle imprese addirittura più potere per contrastare le offerte pubbliche di acquisto. L'atteggiamento protezionista di alcuni sembra aver avuto un effetto trainante su altri. Se questa tendenza continua, c'è un rischio reale che le imprese che lanciano un'offerta pubblica di acquisto siano soggette a ulteriori ostacoli, e non a meno. Tutto ciò va completamente contro l'idea alla base della direttiva". In effetti, si scontano qui le conseguenze del non felice compromesso per cui la direttiva si è attestata sull'obiettivo di un'armonizzazione minima, consentendo ai vari legislatori nazionali di limitare considerevolmente il grado di contendibilità delle società quotate. Questa impostazione rischia di determinare un arretramento nella protezione degli azionisti di minoranza in quei Paesi, come l'Italia, dove il regime di tutela è oggi più robusto. L'attuazione della direttiva non deve essere l'occasione per capovolgere i princìpi sanciti in materia dal Testo unico della finanza, e in questo senso vanno tenute ben ferme le raccomandazioni espresse anche di recente dal Governatore della Banca d'Italia in merito.

Ho fatto questi succinti riferimenti per argomentare meglio la fondatezza della raccomandazione che, come Ulivo, ma la stessa sollecitazione è venuta anche da altri colleghi di maggioranza e di opposizione, indirizziamo al Governo perché, nell'esercizio dei poteri conferiti, abbia cura di tenere un proficuo rapporto di interlocuzione e confronto con le Commissioni parlamentari di riferimento. Anche perché, apprezzando il voto di astensione dei Gruppi Forza Italia, UDC e Alleanza Nazionale e interpretandoli come una sostanziale condivisione degli intenti del Governo e del lavoro fatto in Commissione, sarebbe auspicabile ricercare che tale atteggiamento potesse determinarsi anche nella valutazione degli schemi legislativi che il Governo adotterà, e per i quali bisogna procedere celermente, perseguendo con convinzione l'integrazione dei mercati europei, nel cui assetto sono arrivate a compimento profonde trasformazioni.

L'attuazione della direttiva MIFID stimolerà la concorrenza tra mercati regolamentati e piattaforme gestite da grandi operatori finanziari o da consorzi di intermediari. Ne risentiranno in misura maggiore i Paesi, come il nostro, dove vigeva l'obbligo di concentrare gli scambi azionari in borsa. Importanti iniziative si stanno materializzando: banche internazionali si accordano per costituire una piattaforma per la negoziazione di azioni e per creare un sistema comune di raccolta e di condivisione dei dati sugli scambi azionari, in grado di ottimizzare costi delle transazioni, accessibilità e interoperabilità dei sistemi, trasparenza su costi e ricavi. È in atto una sfida: le banche italiane e la borsa devono prenderne atto, e attrezzarsi ad affrontarla.

Ma la direttiva sui mercati finanziari è destinata a incidere significativamente anche sui rapporti tra intermediari e clientela. Una nuova, più chiara definizione degli obblighi informativi e di comportamento dell'intermediario aumenterà la trasparenza dei rapporti con il cliente e accrescerà la consapevolezza delle scelte di quest'ultimo. Le nuove norme, in specie quelle relative ai conflitti di interesse e quelle in materia di incentivi, avranno significativi riflessi sull'operatività e sull'organizzazione delle banche. E, a sua volta, proprio il processo di riorganizzazione e rafforzamento/consolidamento che ha interessato nell'arco degli anni il nostro sistema bancario può e deve produrre una maggiore efficienza degli intermediari, non una minore concorrenza. Deve cioè tradursi in prezzi più bassi e migliore qualità dei servizi.

In conclusione, ribadendo il sostegno del nostro Gruppo al provvedimento in esame, vorrei cogliere l'opportunità di un auspicio che ha già trovato espressione in un pronunciamento formale della Commissione finanze e tesoro, nell'ambito dell'esame in sede consultiva del disegno di legge comunitaria 2006. Considerato che è ormai sostanzialmente concluso, come detto, il lavoro delle autorità comunitarie volto a implementare il proprio piano di azione per i servizi finanziari e che, anche con l'atto che ci accingiamo ad approvare, si avvia ormai a conclusione l'attività di recepimento della relativa disciplina nel nostro ordinamento nazionale, l'auspicio è che il Governo possa quanto prima definire un disegno di legge delega per la razionalizzazione e la omogeneizzazione, anche attraverso la redazione di un testo unico complessivo dell'intera materia creditizia e finanziaria.

Sen. Barbolini




[1]     Procedura 2006/0624

[2]     Cfr. anche il Bollettino tematico n. 3, a cura dell’Ufficio RUE, del 5 ottobre 2006.

[3]     Con il termine comitatologiao comitologia si designano le procedure mediante le quali la Commissione, in base all’articolo 202 del Trattato CE, esercita i poteri ad essa delegati per l’attuazione degli atti comunitari “legislativi”, vale a dire adottati dal Parlamento e dal Consiglio o dal solo Consiglio secondo una delle procedure decisionali previste dal Trattato CE (consultazione, codecisione, cooperazione, parere conforme). Le cinque procedure di comitatologia (consultazione, gestione, regolamentazione, regolamentazione con controllo e di salvaguardia), attualmente disciplinate dalla decisione del Consiglio n. 1999/468/CE, così come modificata, prevedono l’obbligo della Commissione di sottoporre i progetti di misure di attuazione a comitati composti da funzionari delle amministrazioni nazionali. L’efficacia del parere del comitato dipende dal tipo di procedura di cui l’atto legislativo dispone di volta in volta l’applicazione.

[4]     Si tratta, nello specifico, di misure intese ad adeguare le definizioni o a modificare la portata delle esenzioni, ad approfondire o a completare le disposizioni della direttiva concernenti i requisiti di organizzazione o le condizioni di esercizio che si applicano alle imprese di investimento o agli enti creditizi, nonché ad aggiungere disposizioni di dettaglio riguardanti gli obblighi di trasparenza pre e post-negoziazione che si impongono alle diverse sedi di negoziazione contemplate dalla direttiva.

[5]     Il cosiddetto metodo Lamfalussy è un modello decisionale che trova applicazione per l’adozione e l’attuazione degli atti legislativi comunitari nel settore dei servizi finanziari (valori mobiliari, banche e assicurazioni). In particolare, il modello prevede l’articolazione del processo decisionale in quattro livelli:

-        al primo livello si colloca l’attività legislativa in senso stretto (adozione di regolamenti o direttive secondo la procedura di codecisione). In questa fase, in relazione al settore mobiliare, la Commissione consulta, prima di presentare le relative proposte legislative, il Comitato europeo dei valori mobiliari (ESC);

-        al secondo livello intervengono le disposizioni di attuazione poste in essere dalla Commissione, sulla base della delega contenuta nell’atto legislativo, in conformità alla procedura di regolamentazione (ora di regolamentazione con controllo), nell’ambito della quale esprime un parere il Comitato europeo dei valori mobiliari;

-        il terzo livello decisionale consiste, in relazione al settore mobiliare, nel coordinamento, in via informale in seno al CESR (Comitato europeo dei regolatori dei valori mobiliari), delle attività delle autorità nazionali di regolazione e vigilanza sui valori mobiliari, al fine di garantire un recepimento uniforme e coerente delle disposizioni adottate ai primi due livelli;

-        al quarto livello decisionale si colloca, infine, l’attività di attuazione, in via legislativa e amministrativa, delle norme comunitarie da parte degli Stati membri e il relativo controllo della Commissione europea.

[6]     MiFID è l’acronimo di “Market in Financial Instruments Directive”.

[7]     D’altra parte, il rispetto del termine del 31 gennaio 2007 non era tecnicamente possibile, dal momento che, a quella data, la legge n. 13 del 2007 non era ancora entrata in vigore, essendo stata promulgata il 6 febbraio 2007, per poi essere pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 40 del 17 febbraio 2007.

[8]     La direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, ha provveduto a codificare la Direttiva 93/104/CE in quanto tale direttiva ha subito nel tempo sostanziali modifiche. La direttiva 93/104/CE viene, pertanto, contestualmente abrogata dalla direttiva 2003/88/CE.

[9]     Adottato in base alla delega contenuta negli articoli 1, commi 1 e 3, e 22 della legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001).

[10]    Rimangono comunque esclusi dall’applicazione della direttiva 93/104/CE (e quindi del decreto legislativo n. 66/2003) la gente di mare e il personale di volo, per cui, anche a livello comunitario, vige una disciplina particolare e specifica. Al riguardo, si ricorda che con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108 ed il D.Lgs. 19 agosto 2005 si è poi provveduto al recepimento, rispettivamente, della direttiva n. 1999/63/CE in materia di orario di lavoro della gente di mare e della direttiva n. 2000/79/CE in materia di orario di lavoro del personale di volo.

[11]    In proposito, il “considerando” n. 8 specifica che è opportuno escludere temporaneamente dal campo di applicazione della direttiva in esame gli autotrasportatori autonomi, in quanto inclusi nel campo di applicazione del Regolamento (CEE) n. 3820/85, ma esclusi dal campo di applicazione della direttiva 93/104/CE.

[12]    Trattasi di un rinvio al regolamento Consob recante i casi di disapplicazione delle norme di cui agli articoli 94 e seguenti TUF sulla sollecitazione all’investimento.

[13]    Le società di intermediazione mobiliare (Sim) sono definite dalla lettera e) del comma 1 dell’articolo 1 del TUF come le imprese (diverse dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti in un apposito albo tenuto dalla Banca d’Italia) autorizzate a svolgere servizi di investimento, aventi sede legale e direzione generale in Italia.

[14]    L’articolo 9 (“Conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni di organismi d’investimento collettivo del risparmio e di prodotti assicurativi e previdenziali nonché nella gestione di portafogli su base individuale”) conferiva al Governo una delega legislativa – scaduta il 12 luglio 2006 - per la disciplina dei conflitti d’interessi nella gestione dei patrimoni degli organismi di investimento collettivo del risparmio, dei prodotti assicurativi, dei prodotti di previdenza complementare e nelle gestioni su base individuale di portafogli d’investimento collettivo per conto terzi. L’oggetto e i criteri della delega legislativa recata dall’articolo 9 si sovrapponevano all’articolo 18 della direttiva 2004/39/CE, relativo proprio ai conflitti di interesse.

      Quest’ultima disposizione richiede, tra l’altro, che alle imprese di investimento sia prescritto di adottare ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interessi che potrebbero insorgere tra tali imprese – inclusi i dirigenti e gli agenti collegati o le persone direttamente o indirettamente connesse – e i loro clienti o tra due clienti al momento della prestazione di qualunque servizio di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

      L’articolo 10 (“Conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi di investimento”) introduceva nel TUF nuove disposizioni (il comma 2-bis dell’articolo 6 e il comma 3-bis dell’articolo 190) volte a prevenire i conflitti d’interessi nella prestazione dei servizi d’investimento, con particolare riguardo al problema della separazione delle strutture organizzative nel modello della banca universale oramai affermatosi anche nell’ordinamento italiano.

      La lettera a) del comma 1 dell’articolo 14 (“Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria”) integrava l’articolo 21, comma 1, lettera a), del TUF (il quale stabilisce i criteri generali cui debbono conformarsi i soggetti abilitati nella prestazione dei servizi d’investimento): si prescriveva ai soggetti abilitati di classificare il grado di rischiosità dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento, nonché di rispettare il principio dell’adeguatezza fra le operazioni consigliate agli investitori (o fatte per loro conto) e il profilo di ciascun cliente. Si conferiva altresì alla Consob il potere di stabilire, con proprio regolamento da adottarsi entro il 12 gennaio 2007, i criteri generali minimi ai quali i soggetti abilitati si sarebbero dovuti attenere per classificare il grado di rischio dei prodotti finanziari e delle gestioni di portafogli di investimento.

[15]    Da ultimo, il decreto in esame è stato modificato dall’articolo 1, comma 824, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), il quale ha precisato che il plasma raccolto in Paesi esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti finiti emoderivati, devono rispondere ai requisiti previsti dalla Farmacopea europea ed alle direttive europee in materia, anche in relazione a quanto stabilito dall’articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/C).

[16]    Le obbligazioni sono titoli di credito rappresentativi di un prestito emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario.

      Un’obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un'operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente, la quale è invece obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza. Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono:

-        il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell’obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato);

-        la durata;

-        la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate;

-        la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un’unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato);

-        il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.

      L’emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.

[17]    Gli strumenti finanziari derivati sono contratti il cui valore dipende dall’andamento di un’attività sottostante nota anche come underlying asset. Le attività sottostanti possono avere natura finanziaria (come, ad esempio, i titoli azionari, i tassi di interesse e di cambio, gli indici) o reale (come ad esempio il caffè, il cacao, l’oro, il petrolio, ecc…).

      Gli strumenti finanziari derivati possono essere simmetrici o asimmetrici. Nel primo caso, entrambi i contraenti (acquirente e venditore) si impegnano ad effettuare una prestazione alla data di scadenza; viceversa, nei derivati asimmetrici, soltanto il venditore è obbligato a soddisfare la volontà del compratore. Nei derivati asimmetrici, infatti, il compratore, pagando un prezzo (detto premio), acquisisce il diritto di decidere in data futura se effettuare oppure no la compravendita del bene sottostante.

[18]    Il comma 2 dell’articolo 10 della legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006) ha previsto che ai fini del recepimento della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, come modificata dalla direttiva 2006/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, il termine per l'esercizio della delega previsto dall'articolo 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62, è prorogato fino al 31 gennaio 2007.

[19]    Si ricorda che la direttiva 2002/98/CE è contenuta nell’allegato A della legge 31 ottobre 2003, n. 306 (legge comunitaria per il 2003); lo schema di decreto legislativo è stato quindi predisposto sulla base della delega prevista dall’articolo 1, commi 1 e 3, della citata legge n. 306/2003 che dispone l’adozione di un decreto legislativo per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi allegati. Il termine per l’esercizio della delega, al fine dell’attuazione delle direttive, è indicato dal medesimo comma 1 in diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge comunitaria 2003 (scade quindi il 30 maggio 2005). Gli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell’elenco di cui all’allegato B, nonché (come nel caso di specie) le direttive allegate all’allegato A che prevedano il ricorso a sanzioni penali, sono trasmessi, dopo gli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione il parere dei competenti organi parlamentari. Peraltro, qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti, o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un adeguato periodo di tempo per l’eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

[20]    Da ultimo, il decreto in esame è stato modificato dall’articolo 1, commi 821-823, della legge 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007). In particolare, il comma 821 interviene sulla disciplina relativa alle convenzioni per la lavorazione del plasma raccolto in Italia, concluse tra le Regioni ed i centri di frazionamento e produzione di emoderivati. Al riguardo, è stato precisato che, ai fini della stipula di tali convenzioni, i predetti centri devono avere stabilimenti idonei ad effettuare il ciclo completo di frazionamento, ubicati sul territorio dell'Unione europea in Paesi la cui normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di reciprocità, da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio dell'Unione europea. Il comma 822 dispone che le citate convenzioni devono essere stipulate decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto con il quale il Ministro della salute individua i centri autorizzati alla stipula delle convenzioni medesime. Il comma 823 interviene sulla disciplina relativa all’importazione ed alla esportazione del sangue per uso terapeutico, profilattico e diagnostico. Tale disciplina non si applica, tra l’altro, all’esportazione di emoderivati pronti per l’impiego ottenuti da plasma regolarmente importato, purché autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari.

[21]    Di cui alla legge n. 107 del 1990, di cui ha disposta l’abrogazione.