Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Convenzione in materia di assistenza giudiziaria con la Repubblica algerina democratica e popolare A.C. 3304 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 307 | ||
Data: | 21/01/2008 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Convenzione in materia di assistenza giudiziaria con la Repubblica algerina democratica e popolare
A.C. 3304
n. 307
21 gennaio 2008
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0233.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§
AS 1751, (Governo),
Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria
penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003
§
Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri) - 1ª
Commissione (Affari costituzionali) §
Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri) §
Elenco degli Accordi
bilaterali tra Italia e Algeria §
Elenco degli Accordi
bilaterali in vigore in materia di assistenza giudiziaria - Scheda paese a
cura del Ministero degli Affari esteri
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
3304 |
Titolo dell’Accordo |
Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali, stati esteri; diritto penale. |
Firma dell’Accordo |
Algeri, 22 luglio 2003 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
12 dicembre 2007 |
§ annuncio |
13 dicembre 2007 |
§ assegnazione |
20 dicembre 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V |
Oneri finanziari |
Si’ |
La Convenzione in esame – che, come ricordato nella Relazione illustrativa, si inserisce in un quadro di generale rafforzamento della collaborazione fra Italia e paesi del Mediterraneo nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine - ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Algeria.
L’accordo, stipulato ad Algeri il 22 luglio 2003, si compone di 16 articoli, facenti capo a quattro Titoli.
L’articolo 1 sancisce l’obbligo dell’assistenza reciproca, che si concretizza nella notifica di atti e di informazioni giudiziarie di vario tipo; nell’interrogatorio di indagati e imputati; nello svolgimento di attività a fini probatori, anche con l’eventuale trasferimento di persone detenute in qualche modo coinvolte (più specificamente disciplinato dal successivo art. 8); nel fornire informazioni circa le eventuali condanne penali nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Dall’assistenza è esclusa l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, come anche di pene o sanzioni.
L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo 2) qualora gli atti relativi siano contrari ai principi dell’ordinamento giuridico della Parte richiesta di collaborazione ; se quest’ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare, ovvero se il fatto non costituisce reato tout court; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso, linguistici o di altra natura verso le persone accusate; se l’accusato è già stato giudicato in via definitiva – non sottraendosi alla pena - per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se l’assistenza implica per la Parte richiesta, a giudizio di essa, limitazione alla propria sovranità, sicurezza o altri interessi nazionali.
L'articolo 3 stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene prontamente, purché non in contrasto con la legge della Parte richiesta.
Gli articoli 4 e 5 riguardano rispettivamente la notifica e la trasmissione di atti o oggetti - gli atti e i documenti oggetto della richiesta di assistenza potranno essere consegnati in copia autenticata, salvo l’espressa richiesta degli originali -, mentre gli articoli 6 e 7 sono dedicati alla comparizione di persone nel territorio dell’altra Parte: in particolare, per gli indagati, i testimoni o i periti chiamati a comparire nel territorio della Parte richiedente, in caso di mancata ottemperanza, non potranno essere oggetto di misure sanzionatorie emanate dalla Parte richiesta. In caso invece di ottemperanza, essi otterranno i rimborsi e le indennità previste dalla legislazione della Parte richiedente.
Qualora poi la persona necessitata a comparire nello Stato richiedente sia già in detenzione (articolo 8), essa può esservi trasferita solo se non oppone rifiuto, se ciò non prolunga la detenzione stessa e se la Parte richiesta non ritenga che sussistono ragioni per non ottemperare alla domanda. In nessun caso la persona in questione può essere sottoposta, nello Stato richiedente, a procedimenti coercitivi per fatti anteriori alla notificazione della citazione (articolo 9).
Con gli articoli 10 e 11 le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa le sentenze di condanna nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, e a fornire gli estratti del casellario giudiziale necessari all’autorità giudiziaria della Parte richiedente.
L’articolo 12 specifica le modalità tecniche per le richieste di assistenza giudiziaria, mentre l’articolo 13 concerne le modalità di trasmissione, che avviene tramite i due Ministeri della Giustizia, ovvero attraverso le vie diplomatiche. In ogni caso gli atti oggetto di trasmissione sono esenti da qualunque forma di legalizzazione.
Gli atti relativi alle domande di assistenza giudiziaria, così come gli estratti del casellario giudiziale, verranno da entrambe le Parti tradotti in lingua francese (articolo 14).
L’articolo 15 concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria e l’articolo 16, infine, contiene le consuete clausole sull’entrata in vigore e la durata del trattato, che è indefinita, salvo denuncia di una delle due Parti.
Il disegno di legge in esame è composto di 4 articoli. I primi due contengono l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione italo-algerina per l’assistenza giudiziaria in materia penale, e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All’onere, valutato in 24.100 euro a partire dal 2007, si farà fronte, ai fini del bilancio 2007-2009, a valere sull’UPB Fondo speciale del Ministero dell’economia, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
Si segnala l’opportunità di un aggiornamento della copertura a decorrere dal 2008.
La Relazione tecnica allegata al provvedimento determina gli oneri derivanti dal provvedimento sulla base dei dati relativi al numero – piuttosto contenuto – di richieste di autorizzazione all’esecuzione di rogatorie o estradizioni attive nei confronti dell’Algeria dell’ultimo quinquennio. Gli oneri sono pertanto riconducibili alle previsioni dell’articolo 15, che pone a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento dei detenuti, nonché le spese di viaggio e soggiorno e le indennità dei testimoni e periti citati a comparire nella parte richiedente.
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al disegno di legge di ratifica sono allegate anche una analisi tecnico- normativa (ATN) e una analisi dell’impatto sulla regolamentazione (AIR).
L’ATN, particolare, afferma che la Convenzione in esame, ispirata ai più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale, non ha incidenza sull’ordinamento giuridico italiano né su quello comunitario, e neanche sulla ripartizione delle competenze tra lo Stato, le Regioni e gli enti locali.
N. 3304
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1751) presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) e con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 12 dicembre 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (omissis)
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SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1751
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) di concerto col Ministro dell’interno (AMATO) col Ministro della giustizia (MASTELLA) e col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 2007
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003
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Onorevoli Senatori. – La Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione con i Paesi dell’area mediterranea, perseguita dall’Italia con l’obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità.
Con tale Convenzione i rapporti italo-algerini nel campo della cooperazione giudiziaria penale hanno registrato un notevole passo in avanti.
L’ampiezza degli intenti è manifestata dalle norme generali, ove le Parti si impegnano a prestare l’assistenza più ampia.
L’assistenza riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l’interrogatorio di indagati ed imputati, le attività di acquisizione documentale, l’esame dei testimoni anche detenuti e le informazioni di carattere penale.
Le Parti si impegnano a collaborare senza indugio secondo le regole processuali della Parte richiesta; particolari prescrizioni possono essere domandate dalla parte richiedente; una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione degli atti e per la comparizione delle persone; è altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, in conformità ai canoni pattizi internazionali, dalla Parte richiesta.
Intensa collaborazione è prevista per lo scambio di informazioni attraverso l’invio annuale delle sentenze emesse dall’Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell’altra Parte, che risiedono nel proprio territorio, e delle notizie del casellario giudiziale.
Relazione tecnica
Al fine di determinare gli oneri concernenti l’applicazione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Algerina democratica e popolare e per fornire una stima, sia pure approssimativa, dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dal competente ufficio del Ministero della giustizia relativamente alle richieste di autorizzazione all’esecuzione di rogatorie ed estradizioni attive nei confronti del Governo della Repubblica algerina pervenute nell’ultimo quinquennio.
L’esiguità
di casi di estradizioni attive (numero 1 annuo), nonché di casi di rogatorie
rilevati (numero 5), comparizioni di testimoni o periti richiesti dallo Stato
italiano, traduzioni di documenti o atti, porta a prevedere un modesto volume
di collaborazioni giudiziarie annue tra l’Italia e l’Algeria.
Ciò posto, gli oneri derivanti
dalla Convenzione sono i seguenti:
Articolo 15:
Per quanto riguarda il
trasferimento dei detenuti vengono previsti due accompagnatori a persona con
una permanenza ad Algeri di due giorni; la relativa spesa è così
quantificabile:
biglietto aereo Roma-Algeri solo andata
(euro 500 x 1 detenuto) euro 500
Spese di missione: pernottamento
(euro 150 al giorno x 2 persone x 2
giorni) » 600
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 115; l’importo di euro 115 è
ridotto di euro 38, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 77 + euro 30
quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai
sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996,
n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446)
= euro 107 x 2 persone x 2 giorni)
» 428
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma-Algeri
(euro 1.000 x 2 persone) = »
2.000
Le spese annue riferite alle rogatorie (n. 5 all’anno) potranno essere così quantificate:
spese di viaggio e soggiorno:
considerando Algeri come destinazione tipo, con una permanenza in detta città
di un giorno ed in base al precedente calcolo della missione si può ipotizzare
una spesa di euro 2.514 a rogatoria, pertanto si avrà un onere annuo di euro
12.570. euro 12.570
spese per compensi ed indennità per testimoni e periti euro
5.000. » 5.000
spese per interprete per traduzione degli atti euro
3.000. » 3.000
Totale onere (articolo 15) Euro 24.098
In cifra tonda Euro 24.100
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 2007, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della giustizia ammonta ad euro 24.100.
Si
fa presente, inoltre, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati
dal disegno di legge, relativamente ai detenuti, ai funzionari, alle rogatorie,
alla durata delle riunioni, ai compensi, alle indennità ed alle spese per
traduzioni, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della attuazione
dell’indicato provvedimento.
Si evidenzia, infine, che il
calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,
n. 248, che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga
la maggiorazione del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’articolo 3 del
regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
Analisi tecnico-normativa
Aspetti
tecnico-normativi:
a) Necessità dell’intervento normativo.
La Convenzione in materia di
assistenza giudiziaria penale è volta ad intensificare e facilitare la
cooperazione nei rapporti tra Italia e la Repubblica algerina democratica e
popolare.
L’esigenza
di pervenire alla conclusione di tale Convenzione trae origine dall’intensificarsi
dei rapporti tra i due Paesi, oltre che dagli accentuati flussi migratori. In
conseguenza di ciò, risulta sempre più frequente il caso in cui la giustizia di
uno dei due Paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini
dell’altro.
Il mancato riferimento
esplicito – quale condizione impeditiva – alle fattispecie incriminatrici
sanzionate con la pena di morte, è compensato dal più ampio richiamo alla
contrarietà della domanda di assistenza ai princìpi fondamentali dello Stato
richiesto.
Significativo è l’ampliamento
della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta
nell’articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di
ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di
giudizio.
Il testo predisposto appare,
pertanto, del tutto coerente con i più recenti orientamenti internazionali in
materia di cooperazione giudiziaria penale.
b) Analisi
del quadro normativo e incidenza delle norme proposte sulle leggi ed i
regolamenti vigenti.
L’Accordo non presenta, in
linea di principio, aspetti idonei ad incidere sull’esistente quadro normativo
vigente.
c) Analisi della compatibilità dell’intervento con
l’ordinamento comunitario.
d) Analisi della compatibilità con le competenze delle
regioni ordinarie e a statuto speciale.
L’Accordo non presenta aspetti
di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle
regioni.
e) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie
che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni ed agli enti locali.
L’Accordo, come sopra già
evidenziato, non coinvolge le funzioni delle regioni e degli enti locali.
f) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione
delle possibilità di delegificazione.
L’Accordo ha ad oggetto materia
assistita da riserva di legge, non suscettibile di delegificazione.
Elementi di drafting e linguaggio normativo
a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte
dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
L’Accordo non presenta
peculiarità, definizioni in quanto ispirato alla Convenzione europea di
assistenza giudiziaria in materia penale, ratificata ai sensi della legge 23
febbraio 1961, n. 215, di cui permea i concetti fondamentali.
b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi
contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni
ed integrazioni subite dai medesimi.
Non figurano nel progetto
riferimenti normativi.
c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per
introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.
Tenuto conto del tipo di atto
in considerazione, non vi sono ricorsi alla tecnica della novella.
d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di
disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse
nel testo normativo.
La natura dell’Accordo non
determina alcuna abrogazione.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
a) Ambito dell’intervento, con particolare riguardo all’individuazione delle amministrazioni, dei soggetti destinatari e dei soggetti coinvolti.
Ciascuna Parte si impegna a prestare all’altra Parte, in conformità con le disposizioni dell’Accordo, la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l’interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all’acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute nei casi previsti dall’articolo 8 della presente Convenzione, la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L’assistenza non comprende l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale né l’esecuzione di pene o misure sanzionatorie. Pertanto sono chiamate direttamente in causa l’amministrazione della giustizia e le autorità giudiziarie competenti.
b) Esigenze sociali, economiche e giuridiche prospettate dalle amministrazioni e dai destinatari ai fini di un intervento normativo.
L’Accordo intende favorire la cooperazione internazionale penale tra i due Paesi firmatari al fine di una migliore amministrazione della giustizia.
c) Obiettivi generali e specifici, immediati e di medio/lungo periodo.
L’obiettivo generale è il soddisfacimento delle esigenze sopra prospettate.
Quello specifico immediato è prestare la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali.
d) Presupposti attinenti alla sfera organizzativa, finanziaria, economica e sociale.
In considerazione della natura dell’intervento normativo e dell’ambito dello stesso, non appaiono ravvisabili particolari presupposti organizzativi necessari per l’attuazione dello stesso, né in seno alla amministrazione della giustizia, né in seno alla organizzazione giudiziaria, risultando evidentemente idoneo l’attuale quadro organizzativo.
e) Aree di criticità
Non si ravvisano, tenuto conto di quanto detto al punto che precede, aspetti di criticità.
f) Opzioni alternative alla regolazione e opzioni rogatorie, valutazione delle opzioni regolatorie possibili.
Premesso che la cosiddetta «opzione nulla» risulterebbe di per sé contrastante con la necessità dell’intervento già evidenziata, non sono ravvisabili opzioni alternative alla regolazione.
g) Strumento tecnico normativo eventualmente più appropriato.
Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è l’unico strumento tecnico normativo possibile tenuto conto di quanto disposto dalla stessa Convenzione all’articolo 16, oltre che di quanto previsto dall’articolo 80 della Costituzione.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall’articolo 16 della Convenzione stessa.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
(omissis)
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Esame in sede referente presso la 3ª
Commissione
Affari esteri
AFFARI ESTERI (3a)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007
75a Seduta
Presidenza del Presidente
DINI
Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.
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(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003
(Esame e rinvio)
Il relatore MANTICA (AN), riferisce sul provvedimento in esame, il quale reca la ratifica di una Convenzione volta ad intensificare e facilitare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra Italia e l'Algeria. In linea generale, tale Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione perseguita dall’Italia con i paesi dell’area mediterranea con l’obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità. Dall’intensificarsi dei rapporti con l'Algeria, in particolare, soprattutto con riferimento all'incremento dei flussi migratori, si è reso necessario pervenire alla conclusione di tale Accordo al fine di far fronte ai sempre più frequenti casi in cui la giustizia di uno dei due paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini dell’altro.
Nell'ambito delle disposizioni generali contenute al Titolo I, all'articolo 1 è sancito l'impegno di ciascuna delle Parti a prestare la più ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali secondo le regole processuali della Parte richiesta. Tale assistenza comprende, in particolare, la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l’interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all’acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute (nei casi previsti dall’articolo 8 della Convenzione in esame), la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L’assistenza invece non comprende l’esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l’esecuzione di pene o misure sanzionatorie. In proposito rileva che, nonostante non si faccia esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte quale condizione impeditiva alla collaborazione in campo penale, tale assunto risulta tuttavia contemplato nel più ampio richiamo, di cui all'articolo 2, alla possibilità di rifiutare l’assistenza nel caso che gli atti richiesti siano contrari ai princìpi fondamentali dello Stato cui è rivolta la richiesta.
Il Titolo II, invece, concerne l'attuazione dei citati obblighi di assistenza, prevedendo una dettagliata disciplina processuale al riguardo, con particolare riferimento a quel che concerne la trasmissione di atti e di oggetti, la notificazione degli atti e la comparizione delle persone. E' altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, ai sensi dell’articolo 15 del titolo III, dalla Parte richiesta.
Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, evidenzia poi l’ampliamento della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta nell’articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.
Segnalando che il testo dell'Accordo in esame è stato elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale, precisa che il disegno di legge si compone di quattro articoli, concernenti, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura degli oneri finanziari - quantificati nella misura di 24.100 euro annui a decorrere dal 2007 - e l'entrata in vigore.
Alla luce delle suddette considerazioni propone di riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1751.
Su proposta del presidente DINI la Commissione conviene, infine, di rinviare il seguito dell’esame.
AFFARI COSTITUZIONALI (3a)
MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE 2007
87a Seduta
Presidenza del Presidente
DINI
Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.
(omissis)
IN SEDE REFERENTE
(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 2 ottobre scorso.
Su proposta del presidente DINI, che dà conto dei pareri trasmessi dalle Commissioni consultate, previa verifica del numero legale, la Commissione conferisce mandato al relatore Mantica a riferire favorevolmente all’Assemblea sul disegno di legge in titolo chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 20 NOVEMBRE 2007
67a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità. Propone quindi di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.
BILANCIO (5a)
MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2007
116a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
(omissis)
IN SEDE CONSULTIVA
(1800) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo che modifica l' Accordo di partenariato a Cotonou tra i membri del gruppo degli Stati dell' Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati membri, dall' altro, con allegati, dichiarazioni e Atto finale, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, fatto a Lussemburgo il 25 giugno 2005; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, che modifica l' Accordo interno del 18 settembre 2000 relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l' applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE, fatto a Lussemburgo il 10 aprile 2006; dell' Accordo interno tra i rappresentanti dei Governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, riguardante il finanziamento degli aiuti comunitari forniti nell' ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2008 - 2013 in applicazione dell' Accordo di partenariato ACP - CE e lo stanziamento degli aiuti finanziari ai paesi e territori d' oltremare ai quali si applica la parte quarta del Trattato CE, fatto a Bruxelles il 17 luglio 2006
(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo condizionato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 27 settembre scorso.
Il sottosegretario CASULA conferma che la decorrenza dell’onere deve essere fissata all’anno 2008, che la quantificazione degli oneri per gli anni 2008 e 2009 è di 100 milioni di euro annui e propone di rinviare il rinvio alla tabella C all’anno 2010.
Il senatore VEGAS (FI), posto che nella legge finanziaria per l’anno 2008 sono previsti stanziamenti pari a 350 milioni di euro per la legge n. 81 del 1986, chiede chiarimenti in merito alle altre autorizzazioni di spesa che fanno capo alla medesima legge, al fine di escludere eventuali eccedenze di spesa.
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, condivide la necessità che il Governo fornisca i chiarimenti richiesti, tuttavia, stante l’esigenza di rendere il parere alla Commissione di merito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo a condizione che, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, il comma 1, dell'articolo 3, venga sostituito dal seguente: "1. Per il finanziamento degli aiuti del decimo Fondo europeo di sviluppo, previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) dell’Accordo di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c) della presente legge, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008, si provvede per ciascuno degli anni 2008 e 2009, nell’ambito delle risorse di cui alla legge 15 marzo 1986, n. 81. Per gli anni 2010 e successivi la dotazione dei contributi è quantificata ai sensi dell’articolo 11, comma 3, lettera d) della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.".".
Con l’avviso favorevole del rappresentante del GOVERNO, La Sottocommissione approva infine la proposta di parere del relatore.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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265a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDÌ 12 DICEMBRE 2007 |
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Presidenza del vice presidente CAPRILI
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(omissis)
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1751) Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (Relazione orale) (ore 10,59)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1751.
Il relatore, senatore Mantica, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
MANTICA, relatore. Signor Presidente, innanzitutto le chiedo di poter allegare agli atti il testo della mia relazione, per poter passare subito all'approvazione del provvedimento.
Mi consenta però, prima di fare ciò, proprio per quanto è accaduto ieri, di esprimere a nome di tutta l'Aula - mi auguro - al Governo dell'Algeria e al suo popolo la più ampia solidarietà per i drammatici fatti verificatisi. Si tratta di un solo commento come argomento di riflessione a tutti i colleghi senatori. Ieri ad Algeri è stato attaccato il palazzo dell'ONU con un attentato kamikaze che ricorda molto, nella sua tecnica, quello al palazzo dell'ONU di Baghdad del 2003. Come dire che i simboli della comunità internazionale sono indicati da Al Qaeda come simboli del nemico nei confronti del radicalismo islamico, al di là e al di fuori di interventi occidentali o di presenza di eserciti a Baghdad e non ad Algeri.
Nell'esprimere solidarietà e cordoglio, voglio anche ricordare la grande battaglia che il popolo e il Governo algerini conducono da anni nel loro Paese contro l'estremismo islamico, una vera e propria guerra civile che viene combattuta al di là del Mediterraneo anche in nome e in difesa dell'Europa. Credo quindi che ancor di più si debba levare da quest'Aula un forte grido di solidarietà verso il Governo algerino.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza a consegnare l'integrazione al testo della sua relazione.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Mantovano. Ne ha facoltà.
MANTOVANO (AN). Signor Presidente, ringrazio il relatore Mantica, perché la ratifica del trattato con l'Algeria offre l'occasione per richiamare l'attenzione dell'Aula su quanto accaduto ieri nella capitale di uno Stato che dista poche decine di miglia dai nostri confini meridionali.
È un'attenzione che ritengo non solo doverosa, ma anche necessaria, dal momento che gli attentati (Brusìo. Richiami del Presidente) - e forse lo dimostra anche l'attenzione con cui queste povere parole vengono accolte in questo momento - sembrano avere una gravità inversamente proporzionale rispetto all'eco che stanno avendo da noi. Da noi ci si occupa di questioni certamente più importanti, dai capricci del Ministro della giustizia alla quota proporzionale o maggioritaria di un ipotetico sistema elettorale, ma per chi abbia voglia di interessarsi della vicenda gli elementi di preoccupazione sono tanti e pesanti: 67 morti, tra cui circa 20 giovani universitari e una decina di funzionari dell'ONU; un centinaio di feriti; 13 dispersi; il numero del giorno scelto per la tragedia, torna il simbolo 11 ... (Brusìo).
PRESIDENTE. Colleghi, siccome stiamo parlando di una tragedia, vi chiedo se sia possibile, se non l'ascolto, perlomeno il silenzio. Continui pure, senatore Mantovano.
MANTOVANO (AN). Dicevo degli elementi di preoccupazione. Gli obiettivi: la sede del Consiglio costituzionale algerino, la sede dell'Alto consiglio islamico e, come già ricordava il relatore, la sede dell'Alto commissariato ONU per i rifugiati, con un sinistro rinvio a quanto accaduto nell'agosto del 2003 a Baghdad. Da ultimo, ma non in ordine logico, la rivendicazione di Al Qaeda in Marocco, in continuità con la minaccia rappresentata in passato dal gruppo salafita per la predicazione e il combattimento.
Signor Presidente, l'Algeria non è un Paese occidentale né, a differenza di altri Stati a maggioranza islamica, si mostra particolarmente vicino all'Occidente, visto che da anni è tra i capofila dei cosiddetti non allineati. Dunque, per l'ennesima volta, gli attentati non rappresentano la reazione ad una presunta oppressione americana o occidentale, ma lo strumento politico tragico per richiamare all'unità dell'Islam in un'ottica ultrafondamentalista.
Nessuna riserva ovviamente sul trattato in discussione, ma il Governo italiano, oggi presente attraverso il Vice Ministro degli esteri, ha il dovere di rendere un'informativa completa rispetto a quanto è accaduto; di aggiornare sul livello di collaborazione, non soltanto giudiziaria, che è oggetto di questo trattato, ma, in senso lato, di polizia e tra servizi; di chiarire quali sono i livelli di rischio per la nostra Nazione derivanti da attentati che si svolgono ai confini meridionali di casa nostra e quindi qual è il tipo di attività di prevenzione che oggi viene svolto su questo fronte. (Applausi del senatore Menardi).
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003 (1751)
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assistenza giudiziaria penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica algerina democratica e popolare, fatta ad Algeri il 22 luglio 2003.
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 16 della Convenzione stessa.
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 24.100 annui a decorrere dal 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato B
Integrazione alla relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1751
L'Accordo in esame è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria penale tra Italia e l'Algeria. In linea generale, tale Convenzione si inserisce nel quadro di una più stretta collaborazione perseguita dall'Italia con i Paesi dell'area mediterranea con l'obiettivo di intensificare la lotta alla criminalità. Dall'intensificarsi dei rapporti con l'Algeria, in particolare, soprattutto con riferimento all'incremento dei flussi migratori, si è reso necessario pervenire alla conclusione di tale Accordo al fine di far fronte ai sempre più frequenti casi in cui la giustizia di uno dei due Paesi viene chiamata ad occuparsi di fatti commessi da cittadini dell'altro.
Nell'ambito delle disposizioni generali contenute al Titolo I, all'articolo 1 è sancito l'impegno di ciascuna delle Parti a prestare la più ampia assistenza nello svolgimento dei procedimenti giudiziari penali secondo le regole processuali della Parte richiesta. Tale assistenza comprende in particolare la notificazione di citazioni o di altri atti giudiziari, l'interrogatorio di indiziati o imputati, lo svolgimento di atti di procedura relativi all'acquisizione di prove, il trasferimento di persone detenute (nei casi previsti dall'articolo 8 della Convenzione in esame), la trasmissione di sentenze penali e degli estratti del casellario giudiziale, nonché delle informazioni relative alle condanne e ogni altra forma di assistenza prevista dalla legislazione della Parte richiesta. L'assistenza invece non comprende l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà personale, né l'esecuzione di pene o misure sanzionatone.
Si rileva che, nonostante non si faccia esplicito riferimento alle fattispecie incriminatrici sanzionate con la pena di morte quale condizione impeditiva alla collaborazione in campo penale, tale assunto risulta tuttavia contemplato nel più ampio richiamo alla contrarietà della domanda di assistenza ai princìpi fondamentali dello Stato richiesto di cui all'articolo 2.
Il Titolo II invece concerne l'attuazione dei citati obblighi di assistenza, prevedendo una dettagliata disciplina processuale al riguardo, con particolare riferimento a quel che concerne la trasmissione di atti e di oggetti, la notificazione degli atti e la comparizione delle persone. È altresì presente una puntuale disciplina delle spese, sostenute di norma, in conformità ai canoni pattizi internazionali, dalla Parte richiesta.
Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, si evidenzia poi l'ampliamento della previsione relativo alla comparizione del teste detenuto contenuta nell'articolo 8: essa potrà realizzarsi non solo per lo svolgimento di atti di ricognizione o di confronto, ma per qualsiasi attività di indagine e di giudizio.
Infine si fa presente che il testo dell'Accordo in esame è stato elaborato in coerenza con i più recenti orientamenti internazionali in materia di cooperazione giudiziaria penale.
Il disegno di legge infine si compone di quattro articoli, concernenti, l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, le norme di copertura degli oneri finanziari - quantificati nella misura di 24.100 euro annui a decorrere dal 2007 - e l'entrata in vigore.
Alla luce delle suddette considerazioni si riferisce favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 1751 in esame, chiedendo l'autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Sen. Mantica
Titolo : CONVENZIONE ITALO-FRANCESE SULLA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA E SUL RILASCIO DI ATTI DI STATO CIVILE
Data Firma Accordo : 12/01/1955
Titolo : ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI AEREI, CON MEMORANDUM
Data Firma Accordo : 03/06/1965
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA, CON N. 3 PROTOCOLLI ADDIZIONALI E SCAMBIO DI NOTE
Data Firma Accordo : 18/06/1971
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA IL PROTOCOLLO ADDIZIONALE N. 2 ALLEGATO ALL'ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA DEL 18.06.1971
Data Firma Accordo : 12/10/1972
Titolo : ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA
Data Firma Accordo : 24/02/1977
Titolo : ACCORDO PER
Data Firma Accordo : 04/03/1981
Titolo : PROTOCOLLO DI ACCORDO SULLE FORNITURE DI GAS ALGERINO ALL'ITALIA
Data Firma Accordo : 27/09/1982
Titolo : PROTOCOLLO RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA COMMISSIONE MISTA IN MATERIA DI COOPERAZIONE ECONOMICA
Data Firma Accordo : 31/10/1983
Titolo : ACCORDO DI MUTUA
ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER
Data Firma Accordo : 15/04/1986
Titolo : ACCORDO SUI TRASPORTI E
Data Firma Accordo : 28/02/1987
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER
Data Firma Accordo : 13/03/1987
Titolo : PROTOCOLLO DI ACCORDO FINANZIARIO, CON ANNESSO
Data Firma Accordo : 27/03/1990
Titolo : PROCESSO VERBALE ESECUTIVO DEL PROGRAMMA DI MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
Data Firma Accordo : 06/06/1990
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE CHE PROROGA DI UN ANNO IL TERMINE FISSATO DALLO SCAMBIO DI LETTERE DEL 13.03.1987 RELATIVAMENTE ALLA FIRMA DEI CONTRATTI
Data Firma Accordo : 23/07/1990
Titolo : CONVENZIONE PER EVITARE LE
DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER
PREVENIRE L'EVASIONE E
Data Firma Accordo : 03/02/1991
Titolo : ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI LETTERE, PER IL RINNOVO DELLA LINEA DI CREDITO INTERGOVERNATIVO DI 300 MILIONI DI DOLLARI USA
Data Firma Accordo : 27/02/1991
Titolo : ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE
SCAMBIO DI LETTERE, PER
Data Firma Accordo : 02/05/1991
Titolo : ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
Data Firma Accordo : 18/05/1991
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE RELATIVO ALL'ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI DEL 18.05.1991
Data Firma Accordo : 28/07/1991
Titolo : CONVENZIONE CONSOLARE.
Data Firma Accordo : 10/06/1992
Titolo : PROTOCOLLO D'INTESA CONCERNENTE IL PROGRAMMA DI COOPERAZIONE CON L'ISTITUTO TECNOLOGICO DEL FREDDO DI ALGERI
Data Firma Accordo : 29/08/1992
Titolo : ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 01.06.1994), CON DUE ALLEGATI
Data Firma Accordo : 26/03/1995
Titolo : ACCORDO DI CONSOLIDAMENTO (CLUB DI PARIGI DEL 21.07.1995), CON N. 2 ALLEGATI
Data Firma Accordo : 06/06/1996
Titolo : SCAMBI DI LETTERE PER
Data Firma Accordo : 02/03/1999
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA IN MATERIA DI SANITA'
Data Firma Accordo : 08/03/1999
Titolo : ACCORDO SULLA CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE (RIAMMISSIONE).
Data Firma Accordo : 24/02/2000
Titolo : PROTOCOLLO SULLE CONSULTAZIONI POLITICHE RAFFORZATE TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI ESTERI
Data Firma Accordo : 24/02/2000
Titolo : ACCORDO RELATIVO AI TRASPORTI INTERNAZIONALI SU STRADA DI VIAGGIATORI, MERCI E DI TRANSITO.
Data Firma Accordo : 24/10/2000
Titolo : ACCORDO SULLA CONVERSIONE DELLE PATENTI, CON N. 4 ALLEGATI.
Data Firma Accordo : 24/10/2000
Titolo : PROTOCOLLO DI INTESA PER
Data Firma Accordo : 05/08/2001
Titolo : ACCORDO CULTURALE, SCIENTIFICO E TECNOLOGICO.
Data Firma Accordo : 03/06/2002
Titolo : ACCORDO SULLA CONVERSIONE DEL DEBITO IN PROGETTI DI SVILUPPO, CON N. 2 ALLEGATI.
Data Firma Accordo : 03/06/2002
Titolo : PROTOCOLLO DI PARTENARIATO ECONOMICO.
Data Firma Accordo : 03/06/2002
Titolo : TRATTATO DI AMICIZIA, BUON VICINATO E COOPERAZIONE.
Data Firma Accordo : 27/01/2003
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA.
Data Firma Accordo : 15/05/2003
Titolo : CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA CIVILE E COMMERCIALE.
Data Firma Accordo : 22/07/2003
ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE:
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI LOTTA AL TERRORISMO, ALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA, AL TRAFFICO ILLECITO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E PSICOTROPE E ALL'IMMIGRAZIONE ILLEGALE.
Data Firma Accordo : 22/11/1999
Titolo : ACCORDO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE ENERGETICA NEI SETTORI DEL GAS E DELL'ELETTRICITÀ.
Data Firma Accordo : 03/10/2001
Titolo : CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
Data Firma Accordo : 22/07/2003
Titolo : CONVENZIONE IN MATERIA DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE.
Data Firma Accordo : 22/07/2003
Titolo : ACCORDO RELATIVO A UN GASDOTTO TRA
ALGERIA E ITALIA ATTRAVERSO
Data Firma Accordo : 14/11/2007
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 28/10/1988
Stato: AUSTRALIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 303 DEL 24.07.1993 - GU N. 194 SO DEL 19.08.1993
In Vigore dal: SI 01.04.1994
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CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA. (VIGENTE SOLO IN MATERIA PENALE EX ART. 15 CONVENZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 01.03.1954 SULLA PROCEDURA CIVILE VIENNA 30.06.1975)
Data Firma Accordo: 06/04/1922
Stato: AUSTRIA
Provvedimento Legislativo: RD N. 3181 DEL 13.12.1923 - GU N. 64 DEL 15.03.1924
In Vigore dal: SI 12.06.1924
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TRATTATO SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 15/04/1996
Stato: BOLIVIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 92 DEL 24.03.1999 - GU N. 88 DEL 16.04.1999
In Vigore dal: SI 01.03.2000
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TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 17/10/1989
Stato: BRASILE
Provvedimento Legislativo: L. N. 41 DEL 07.01.1992 - GU N. 25 SO DEL 31.01.1992
In Vigore dal: SI 01.08.1993
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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 06/12/1990
Stato: CANADA
Provvedimento Legislativo: L. N. 124 DEL 12.04.1995 - GU N.98 SO DEL 28.04.1995
In Vigore dal: SI 01.12.1995 - GU N. 287 DEL 09.12.1995
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE
Data Firma Accordo: 06/12/1985
Stato: REPUBBLICA CECA
Provvedimento Legislativo: L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989
In Vigore dal: SI 01.11.1990
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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.
Data Firma Accordo: 10/07/1929
Stato: FINLANDIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 879 DEL 29.05.1930 - GU N. 160 DEL 10.07.1930
Data Della Ratifica,
In Vigore dal: SI 07.11.1930
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SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE
Data Firma Accordo: 05/10/1937
Stato: GIAPPONE
Provvedimento Legislativo: RD N. 574 DEL 17.03.1938 - GU N. 119 DEL 27.05.1938
In Vigore dal: SI 23.06.1954
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE
Data Firma Accordo: 10/07/1970
Stato: LIBANO
Provvedimento Legislativo: L. N. 87 DEL 12.02.1974 - GU N. 91 DEL 05.04.1974
In Vigore dal: SI 17.05.1975
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TRATTATO SULLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 24/11/1994
Stato: PERU
Provvedimento Legislativo: L. N. 90 DEL 24.03.1999 - GU N. 86 DEL 14.04.1999
In Vigore dal: SI 01.10.1999
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CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 28/04/1989
Stato: POLONIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 145 DEL 23.04.1991 - GU N. 108 SO DEL 10.05.1991
In Vigore dal: SI 01.03.1992
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CONVENZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.
Data Firma Accordo: 11/11/1972
Stato: ROMANIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 127 DEL 20.02.1975 - GU N. 112 DEL 29.04.1975
In Vigore dal: SI 04.08.1975
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE
Data Firma Accordo: 06/12/1985
Accordo Tipo: BILATERALE
Stato: REPUBBLICA SLOVACCA
Provvedimento Legislativo: L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989
In Vigore dal: SI 01.11.1990
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CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE
Data Firma Accordo: 22/05/1973
Stato: SPAGNA
Provvedimento Legislativo: L. N. 605 DEL 09.06.1977 - GU N. 233 DEL 27.08.1977
In Vigore dal: SI 01.12.1977
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE.
Data Firma Accordo: 15/11/1967
Stato: TUNISIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 267 DEL 28.01.1971 - GU N. 128 DEL 21.05.1971
In Vigore dal: SI 19.04.1972
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CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Data Firma Accordo: 10/08/1926
Stato: TURCHIA
Provvedimento Legislativo: N. 1076 DEL 26.04.1930 - GU N. 199 DEL 26.08.1930
In Vigore dal: SI 14.05.1931
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CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 26/05/1977
Stato: UNGHERIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 511 DEL 23.07.1980 - GU N. 241 SO DEL 03.09.1980
In Vigore dal: SI 13.03.1981
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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE.
Data Firma Accordo: 09/11/1982
Stato: STATI UNITI D'AMERICA
Provvedimento Legislativo: L. N. 224 DEL 26.05.1984 - GU N. 165 SO DEL 16.06.1984
In Vigore dal: SI 13.11.1985
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MEMORANDUM INTERPRETATIVO RELATIVO AL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.
Data Firma Accordo: 09/11/1982
Stato: STATI UNITI D'AMERICA
In Vigore dal: SI 13.11.1985
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SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELL'ART. 18 PAR. 2 DEL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.
Data Firma Accordo: 13/11/1985
Stato: STATI UNITI D'AMERICA
In Vigore dal: SI 13.11.1985
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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 23/08/1930
Stato: VENEZUELA
Provvedimento Legislativo: L. N. 517 DEL 14.04.1931 - GU N. 119 DEL 25.05.1931
In Vigore dal: SI 04.04.1932
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