Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea sul sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) A.C. 3302
Riferimenti:
AC n. 3302/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 311
Data: 23/01/2008
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

 

Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea sul sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS)

A.C. 3302

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 311

 

 

23 gennaio 2008


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File:es0231.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

§      L’Accordo in esame  4

§      Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)7

Contenuto del disegno di legge di ratifica  13

Progetto di legge

§      A.C. 3302 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006  17

Iter al Senato

Progetto di legge

§      AS 1680 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006  37

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 31 luglio 2007  51

Seduta del 27 novembre 2007  55

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 19 settembre 2007  59

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 26 novembre 2007  61

-       7ª Commissione (Istruzione pubblica, beni culturali)

Seduta del 1° agosto 2007  63

-       14ª Commissione (Politiche dell’Unione europea)

Seduta del 18 settembre 2007  65

Discussione in Assemblea

Seduta del 12 dicembre 2007  69

§      Az.com. 22 giugno 2000, n. 2000/401/PESC Azione comune del Consiglio relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari87

§      Reg. (CE) n. 876/2002 del 21 maggio 2002 Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo  91

§      Reg. (CE) 12 dicembre 2006, n. 1943/2006 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CE) n. 876/2002 relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo  103

Documentazione

§      Schema degli Accordi della CE in materia di navigazione satellitare civile  107

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3302

Titolo dell’Accordo

Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri

Firma dell’Accordo

Helsinki il 9 settembre 2006

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§    trasmissione alla Camera

12 dicembre 2007

§    annuncio

13 dicembre 2007

§    assegnazione

20 dicembre 2007

Commissione competente

III Affari esteri e comunitari

Sede

Referente

Pareri previsti

I, IV, V, VII, IX, X, XIV

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

L’Accordo in esame

Il provvedimento in esame dispone l’autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulato a Helsinki il 9 settembre 2006 tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra.

L’Accordo appartiene alla categoria degli accordi “misti", cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.

 

L’Accordo con la Corea del Sud è composto da 18 articoli.


L’articolo 1 dichiara che scopo dell’Accordo è la facilitazione e il miglioramento alla cooperazione fra le due Parti in riferimento ai contributi che esse forniscono al sistema di navigazione satellitare civile GNSS – programma GALILEO.

L’articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell’Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l’altro spiegato che GALILEO è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.

L’articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell’offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione per scopi civili della CE, dei suoi Stati membri o della Corea, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la  tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

L’ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell’articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, degli aspetti legati allo spettro radio,  nonché della normalizzazione, certificazione e regolamentazione del sistema e del recupero dei costi. Le Parti possono modificare i settori di cooperazione mediante decisione del Comitato direttivo GNSS di cui al successivo art. 14.

Il comma 2 esclude esplicitamente una serie di attività connesse al sistema GALILEO dalla cooperazione tra le Parti: si tratta essenzialmente delle tecnologie e dei beni “sensibili” soggetti, nel territorio della CE, a restrizioni all’esportazione in relazione alla non proliferazione degli armamenti, nonché di diversi aspetti relativi alla sicurezza del sistema, come gli scambi di informazioni classificate. Tramite ulteriori negoziati e intese, tuttavia, le Parti potranno estendere la cooperazione anche a uno o più dei settori oggetto di esclusione.

Il comma 3 dell’art. 4 chiarisce che l’applicazione dell’Accordo non pregiudica la struttura istituzionale comunitaria concernente il programma GALILEO, né la normativa comunitaria sulla non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e dei trasferimenti di tecnologia, incluse le relative misure nazionali.

L’articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno all’UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nel campo dello spettro radio, con particolare riguardo alla ricerca e all’eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 5, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT.

Con l’articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l’utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea, nonché dei programmi a cura delle competenti agenzie coreane.

In base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento della joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del già richiamato Comitato direttivo GNSS.

L’art. 8, comma 3, prevede una efficace tutela dei diritti di proprietà intellettuale correlati allo sviluppo del sistema GALILEO, conformemente alle norme TRIPS dell’Organizzazione mondiale del commercio, mentre l’art. 9, comma 4, viene inoltre precisato che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano dall’appartenenza alla OMC, nonché l’applicazione di altre norme.

E’ inoltre (art. 8, comma 4) stabilito che “le esportazioni della Corea verso Paesi terzi di beni e tecnologie sensibili” siano sottoposte all’autorizzazione preventiva dell’Autorità per la sicurezza del programma GALILEO.

In base all’articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all’interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione; esse inoltre collaborano in relazione allo scambio di norme relative ai codici di segnalazione e alle stazioni riceventi terrestri, eventualmente con la la partecipazione di esperti coreani agli organismi di standardizzazione europei.

L’articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali – anche con la realizzazione di un sistema di potenziamento terrestre in Corea del Sud - che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.

Con l’articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, la CE e la Corea stabiliranno canali di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.

Dopo l’articolo 13, dedicato alla cooperazione delle Parti in materia di responsabilità e di recupero dei costi; l’articolo 14 prevede che le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono da un lato il Governo della Repubblica di Corea, e dall’altro la Commissione europea. Tali autorità costituiranno un Comitato direttivo GNSS, responsabile della gestione dell’Accordo. Il Comitato direttivo si riunisce di norma una volta l’anno, alternativamente nel territorio delle due Parti.

L’articolo 15, in materia di finanziamenti, stabilisce che ciascuna delle Parti sopporta i costi relativi all’esercizio delle proprie attribuzioni in base all’Accordo: è altresì previsto che qualora un Paese non membro della CE voglia entrare a far parte dell’Autorità di vigilanza GALILEO, esso dovrà erogare un adeguato contributo.

L’effettiva attuazione delle disposizioni dell’Accordo sarà assicurata da disposizioni amministrative e da punti di contatto per lo scambio di informazioni (articolo 16).

Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo sono composte in via amichevole, secondo l’articolo 17, che tuttavia non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall’Organizzazione mondiale del commercio.

L’articolo 18 contiene le clausole finali sull’entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni, e con successiva tacita proroga, salvo denuncia di una delle Parti, da inoltrare per iscritto almeno con sei mesi di preavviso. L’Accordo potrà essere modificato mediante intesa scritta tra le Parti.

 


Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)

 

 

Galileo

(programma di navigazione satellitare)

 

Galileo è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico.

Membri fondatori sono la Comunità europea, rappresentata dalla Commissione, e l’Agenzia spaziale europea (ESA).

L’ESA èun'agenzia internazionale fondata nel 1975, incaricata di coordinare i progetti spaziali dei paesi europei ed è formata dalle agenzie spaziali e da altre entità di diciassette stati: Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Germania, Grecia (dal 9 marzo2005), Irlanda, Italia, Lussemburgo dal (1 dicembre2005), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera. Inoltre, Canada e Ungheria partecipano ad alcuni progetti in base ad accordi di cooperazione. Nei prossimi anni probabilmente si uniranno all'ESA altri paesi, tra cui quelli che hanno fatto parte dell'allargamento dell'Unione Europea del 2004.

Dopo il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, è stato approvato dal Consiglio il programma europeo di navigazione satellitare Galileo con la risoluzione del 5 aprile 2001.

Il Consiglio aveva previsto di articolare il programma in tre fasi:

·         una fase di sviluppo e convalida finalizzata alla ricerca, che sarebbe durata fino al 2009 e che comprende lo sviluppo dei satelliti e dei componenti terrestri del sistema e la convalida in orbita; il costo di questa fase, finanziata per metà dall’Unione europea e dall’Agenzia spaziale europea, sarà di 1.500 milioni di euro. Fino al 31 dicembre 2006 questa fase è stata gestita dall’impresa comune Galileo (vedi infra), dal 1° gennaio 2007 dall’Autorità europea di vigilanza del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS);

·         una fase di spiegamento, che si svolgerà nel 2009 e 2010, comprendente la costruzione e il lancio dei satelliti della costellazione e l’installazione completa dei componenti terrestri del sistema;

·         una fase operativa, che probabilmente inizierà alla fine del 2010, in cui il sistema sarà in funzione, specie in ambito commerciale.

Le fasi di spiegamento e operativa sono oggetto di una concessione di circa venti anni e l’Autorità di vigilanza europea sarà l’autorità concedente.

 

Impresa comune Galileo

Il 17 ottobre 2003 è stata istituita (regolamento 876/2002/CE) l’impresa comune Galileo per assicurare l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo, assimilata ad un organismo internazionale

I principali compiti dell'impresa comune erano i seguenti:

·         presiedere all'integrazione ottimale del Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) nel programma Galileo, alla realizzazione della fase di sviluppo e convalida del programma; contribuire a preparare le fasi di spiegamento e operativa;

·         assicurare, in cooperazione con l'Agenzia spaziale europea, attraverso disposizioni contrattuali con enti del settore privato, il lancio delle azioni di ricerca e sviluppo necessarie per portare a buon fine la fase di sviluppo e il coordinamento delle attività nazionali in tale settore; provvedere, per il tramite dell'Agenzia spaziale europea al lancio di una prima serie di satelliti per la verifica dell'affidabilità del sistema;

·         in cooperazione con la Commissione, l'Agenzia spaziale europea e il settore privato, contribuire a raccogliere i fondi pubblici e privati necessari per presentare proposte al Consiglio in merito alle strutture di gestione delle singole e successive fasi del programma.

 

Il 4 luglio 2005 l’impresa comune ha approvato la creazione di un consorzio congiunto chiamato “Euro-GNSS”, con sede a Tolosa e composto da 8 membri (AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, Thales e TeleOp), che doveva essere l’unico partner nei negoziati per la concessione di Galileo.

I negoziati sono iniziati effettivamente nel gennaio 2006, dopo disaccordi interni all’industria e un intervento di mediazione sulla ripartizione delle funzioni e delle responsabilità e sull’ubicazione dei principali impianti terrestri del sistema.

I negoziati si sono focalizzati sui cosiddetti Heads of Terms, cioè sugli elementi di fondo del contratto di concessione. Una prima versione del contratto risale al 20 novembre 2006, ma dall’inizio del 2007 i negoziati sono entrati in una fase critica.

 

Comunicazione sull’attuazione dei programmi di navigazione satellitare (COM(2007)261)

In relazione alla situazione complessa venutasi a creare nel corso dei negoziati, il 16 maggio 2007 la Commissione europea, rispondendo alla richiesta del Consiglio dei ministri dei trasporti e del Parlamento europeo, ha adottato una comunicazione dal titolo “Galileo a un bivio: l’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (GNSS)”(COM(2007)261).

Il Consiglio dei Ministri dei Trasporti del 22 marzo 2007 aveva infatti invitato la Commissione a riferire al Consiglio di giugno (7 e 8 giugno 2007) con riguardo alla:

         valutazione dei progressi complessivi del progetto Galileo, dei costi del progetto e del relativo finanziamento, ai fini di un rapido progresso nella realizzazione del progetto;

         discussione di possibili soluzioni per quanto riguarda il finanziamento pubblico;

         valutazione dei progressi dei negoziati relativi al contratto di concessione e alla presentazione di scenari alternativi, valutati anch’essi in funzione dei costi, del rischio e della sostenibilità finanziaria.

Il Parlamento europeo, da parte sua, nella risoluzione del 24 aprile 2007, aveva ribadito il proprio sostegno al programma Galileo, invitando la Commissione a presentare proposte adeguate, basandosi in parte sugli stessi elementi sottolineati dal Consiglio e chiedendo, in particolare, di rafforzare la governance pubblica garantendo la responsabilità politica e la leadership della Commissione.

Nella comunicazione della Commissione si legge che i programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS sono in ritardo di 5 anni rispetto al calendario stabilito inizialmente e che si stanno affrontando molti problemi, dovuti soprattutto alla posizione dell’industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli.

Secondo la Commissione, il mercato, per il titolare della concessione, che fornisce i segnali nello spazio, sembra incerto anche perché, tra l’altro, è poco chiaro in che misura le autorità pubbliche utilizzeranno il servizio per l’utenza istituzionale PRS (Public Regulated Service) di Galileo. D’altra parte, il consorzio si aspetta che l’UE copra i rischi connessi. Questo aspetto è stato sottovalutato nei progetti originari di Galileo, perché si è sempre partiti dal presupposto che il settore privato avrebbe assunto i rischi di mercato.

La Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a prendere atto dell’insuccesso degli attuali negoziati relativi al contratto di concessione e a decidere, su questa base, di porvi termine.

La comunicazione sottolinea inoltre che i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) stanno rapidamente diventando delle infrastrutture critiche per la società moderna, che vi si affiderà per svolgere funzioni vitali quali i controlli alle frontiere, la logistica nel settore dei trasporti, le operazioni finanziarie e la sorveglianza delle infrastrutture energetiche e di comunicazione. Da questo punto di vista Galileo dà un contributo importante alle politiche comunitarie in settori disparati come la gestione dei trasporti, il trasporto di merci pericolose, i servizi di emergenza (eCall), la telefonia mobile, i servizi finanziari, l’energia, la navigazione in mare e lungo le vie navigabili interne, il trasporto aereo, la protezione civile e le operazioni umanitarie, l’agricoltura, la pesca e i rilevamenti.

Secondo la Commissione, se il progetto Galileo fosse abbandonato verrebbe a ricrearsi e ad aumentare sensibilmente la dipendenza dal GPS (Stati Uniti) e, potenzialmente, dai sistemi Glonass (Russia) e Compass/Beidou (Cina). Tutti questi sistemi sono gestiti dai governi e destinati a scopi civili e militari o solo militari, e sono realizzati e gestiti interamente con fondi pubblici. L’Europa sarebbe pertanto l’unica grande economia a non disporre di tale strumento strategico. Tutto ciò avrebbe altre importanti ripercussioni politiche per l’Unione europea perché anche alla nostra cooperazione con i paesi terzi verrebbe a mancare un elemento importante. L’Unione europea dipenderebbe così da sistemi stranieri utilizzati a scopi militari o civili/commerciali e militari.

Dopo una serie di ulteriori valutazioni, la Commissione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a concludere che l’unica soluzione soddisfacente per il futuro è arrivare ad un partenariato pubblico-privato articolato in due fasi:

- Fase 1: partire, attraverso una concessione specifica, con l’attuazione immediata di EGNOS, precursore di Galileo, rendendo disponibili i primi servizi all’inizio del 2008, e integrare l’attuale appalto pubblico dei satelliti e delle infrastrutture iniziali realizzando la prima costellazione completa di Galileo nell’ambito di un appalto pubblico, puntando a raggiungere la piena capacità operativa entro la fine del 2012.

- Fase 2: in parallelo, negoziare e costituire un partenariato pubblico privato per la successiva fase di esercizio di EGNOS e Galileo articolata nel periodo 2010-2030.

L’Agenzia spaziale europea (ESA) manterrà la funzione di ente appaltante e autorità di progetto per conto dell’Unione europea, operante sotto l’autorità e nel rispetto delle norme di quest’ultima.

 

Risoluzione del Consiglio su Galileo ed EGNOS

L’8 giugno 2007 il Consiglio trasporti ha adottato una risoluzione sui programmi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS.

Nel documento si ribadisce l'importanza del programma Galileo, si decide di porre fine ai negoziati riguardanti il contratto di concessione, si concorda sulla riconfigurazione dei programmi del GNSS europeo e si riconosce la necessità di finanziamenti pubblici aggiuntivi.

 

Consiglio europeo 21-22 giugno 2007

Nel corso della riunione del 21 e 22 giugno 2007, il Consiglio europeo ha ribadito il valore di Galileo come progetto chiave dell'Unione europea e ha invitato il Consiglio ad adottare una decisione integrata sull'attuazione del sistema Galileo nell'autunno 2007.

Per adottare una tale decisione integrata, riguardante il finanziamento, la struttura della governance pubblica, la gestione del rischio, i principi per l'aggiudicazione degli appalti nonchè i programmi, il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare nuove analisi e proposte.

 

Comunicazione sull’avanzamento del programma (COM(2007)534)

La Commissione per rispondere a tale esigenza il 19 settembre 2007 ha adottato una comunicazione dal titolo “avanzamento del programma Galileo: riconfigurazione dei programmi del GNSS europeo”(COM(2007)534).

Unitamente alla comunicazione viene presentata una proposta modificata di regolamento riguardante la continuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (COM(2007)535) nonché una proposta di revisione del quadro finanziario (COM(2007)549).

La comunicazione affronta i temi relativi ai costi dell’infrastruttura del sistema, alla gestione dei rischi del programma Galileo, alle ricadute economiche dell’entrata in esercizio di Galileo nel mercato mondiale della navigazione satellitare, al finanziamento, alla governance del settore pubblico, ai principi degli appalti pubblici di Galileo.

Il 29 novembre 2007 il Consiglio trasporti ha adottato conclusioni sulla comunicazione, raggiungendo un accordo grazie al quale l’Europa potrà disporre di un proprio sistema di navigazione satellitare, a partire dal 2013.

Il Consiglio si è pronunciato sui principi della gestione pubblica e dei contratti di acquisto prevedendo regole, criteri e principi relativi, tra l’altro, alla sorveglianza e alla sicurezza, agli appalti pubblici, al regime proprietario (l’UE è proprietaria dei beni materiali e immateriali di Galileo).

 

Cooperazione internazionale

La cooperazione internazionale è elemento essenziale del programma Galileo. Esistono accordi di cooperazione, tra l’altro, tra l’Unione europea e l’Ucraina, l’India, il Brasile, il Messico, il Cile, il Giappone, la Corea del sud, l’Australia, il Marocco, il Canada. Sono in corso trattative con l’Argentina, la Svizzera, il Canada, l’Australia, l’Arabia Saudita, il Brasile, la Norvegia, il Cile, la Malesia, mentre si profila una collaborazione con la Russia.

Nel settembre 2003 la Cina si è unita al progetto apportando un investimento di 230 milioni di euro nei due anni seguenti. Israele è entrato come partner del progetto nel luglio 2004.

L'Unione europea si è accordata nel giugno 2004 con gli Stati Uniti per adottare una frequenza che permette alle forze armate delle due nazioni di oscurare i reciproci servizi sulle zone di guerra senza disattivare l'intero sistema.

 

 

 

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo tra Comunità europea e Corea relativo al sistema GALILEO, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La relazione introduttiva al disegno di legge (A.S. 1680) specifica che dalla ratifica di entrambi gli Accordi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).

La relazione del Governo all’A.S. 1680 precisa comunque, riguardo all’Accordo con la Corea, che:

a)      l’articolo 13  prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili;

b)      l’articolo 14 prevede – come meccanismo di cooperazione – l’istituzione di un comitato direttivo GNSS composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, che si riunisce, di norma, una volta all’anno. alternativamente nella Comunità e in Corea. Le spese relative sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante;

c)      l’articolo 15 stabilisce che ciascuna delle Parti sopporta i costi relativi all’esercizio delle proprie attribuzioni in base all’Accordo.

 

Il disegno di legge A.S. 1680, infine, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l’ATN, in particolare, rinviene la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’Accordo in quanto rientrante nelle fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione. L’ATN afferma, inoltre, che non si ravvisano particolari profili di impatto costituzionale, né l’adozione dell’Accordo comporta norme di adeguamento del diritto interno.

 


Progetto di legge

 


N. 3302

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 12 dicembre 2007 (v. stampato Senato n. 1680)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro della difesa

(PARISI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro del commercio internazionale

e per le politiche europee

(BONINO)

con il ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

e con il ministro dei trasporti

(BIANCHI)¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

Il 12 dicembre 2007

 ¾¾¾¾¾¾¾¾


 


 disegno di legge

¾¾¾

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006.

 

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18, paragrafo 1, dell'Accordo stesso.

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 


 

TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N.  1680

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro della difesa

(PARISI)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee

(BONINO)

col Ministro delle comunicazioni

(GENTILONI SILVERI)

e col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO  2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 

 


Onorevoli Senatori. –

1.1 Contesto dell’Accordo

    Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi dell’Europa e della Repubblica di Corea (di seguito denominata Corea) per la realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare civile denominato GNSS. Per la prestazione di servizi GNSS, la Commissione europea ha infatti lanciato, di concerto con l’Agenzia spaziale europea, un sistema globale autonomo di misurazione del tempo e di navigazione satellitare, basato su una costellazione di satelliti orbitanti ad una altitudine di oltre 20.000 chilometri. Il sistema è programmato per offrire servizi di carattere generale, commerciale, di interesse pubblico, quali quelli relativi alla navigazione aerea e marittima, gestione del traffico su strada e ferrovia, servizi di emergenza, ricerca e salvataggio, protezione civile, controlli doganali e di frontiera, polizia.

 

    Nel 2002 il Consiglio europeo, con regolamento (CE) n. 876/2002, del 21 maggio 2002, ha provveduto a costituire l’impresa comune Galileo ed avviato la fase di definizione che si è svolta dal 1999 al 2001, nel corso della quale è stata disegnata l’architettura del sistema e sono stati determinati i servizi offerti; ad essa seguono una fase di sviluppo e di validazione, dal 2002 al 2005, che comprende lo sviluppo di satelliti, dei componenti terrestri del sistema e della convalida in orbita; una fase di spiegamento, prevista per il 2006 e 2007, con la costruzione e il lancio dei satelliti (il primo è stato posto nell’orbita definitiva già a fine 2005) e la creazione completa della parte terrestre dell’infrastruttura; una fase operativa il cui inizio è previsto nel 2008 e che comprende la gestione del sistema, la sua manutenzione e il suo costante perfezionamento.

    I membri fondatori sottoscrivono le loro quote di contributo a concorrenza degli importi indicati nei loro rispettivi impegni, vale a dire 520 milioni di euro per la Comunità europea e 50 milioni di euro per l’Agenzia spaziale europea. Essi possono all’occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo.

    Queste cifre derivano dalla stima iniziale del costo della fase di sviluppo del programma, che era pari a 1,1 miliardi di euro.

    È già assodato che il costo reale della fase di sviluppo sarà superiore di circa 400 milioni di euro al costo inizialmente previsto. Per permettere quindi all’impresa comune di finanziare una parte dei costi aggiuntivi prima della sua estinzione (prevista per il 31 dicembre 2006), è stato necessario modificare lo statuto dell’impresa comune con regolamento (CEE) n. 1943/2006, del Consiglio, del 12 dicembre 2006 aggiungendo, all’articolo 1, paragrafo 4, secondo capoverso, del suddetto statuto allegato al regolamento (CE) n. 876/2002, la frase: «Essi (i membri fondatori) possono, all’occorrenza, apportare contributi aggiuntivi per finanziare la fase di sviluppo». Galileo è aperto a collaborazioni internazionali con Paesi terzi. L’importanza di tale opportunità per sfruttare al massimo le potenzialità ed i benefici del sistema, tenuta in debito conto la sua dimensione mondiale di utilizzo, è stata sottolineata più volte da parte comunitaria. L’Accordo con la Corea si aggiunge a quelli con Cina, Israele, Marocco e Ucraina, mentre nel settembre 2005 è stato parafato un analogo Accordo con l’India. Galileo è tecnicamente compatibile ed interoperativo con il sistema statunitense di radionavigazione via satellite GPS-Global Positioning System. A tale proposito l’Unione e gli Stati Uniti hanno concluso un Accordo in materia in occasione del vertice tenutosi in Irlanda il 26 giugno 2004, mentre sono in corso negoziati per consentire un intercollegamento anche con il sistema russo Glonass, quest’ultimo, come il GPS, gestito dalle autorità militari.

 

1.2 Iter procedurale di firma dell’Accordo

    Il 18 luglio 2005 il Consiglio dell’Unione europea (UE) ha approvato le raccomandazioni della Commissione per avviare negoziati formali con la Corea al fine di consentire la partecipazione del Paese a Galileo. Il testo di Accordo è stato siglato il 12 gennaio 2006 e firmato il 9 settembre 2006 a Helsinki.

1.3 Finalità dell’Accordo

    La cooperazione nell’ambito di Galileo conferisce ai Paesi che vi aderiscono l’opportunità di partecipare alla costituzione, allo sviluppo ed alla gestione di un’infrastruttura strategica, nonché di contribuire a promuovere un uso ampio ed innovativo dei servizi offerti dal sistema per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana in quanto norma mondiale per la navigazione e la misurazione del tempo.

 

    In particolare, Galileo consentirà la collaborazione tra l’Unione europea e la Corea in una molteplicità di settori quali scienza e tecnologia, ambiente ed energia, industria, agricoltura e pesca, servizi, standardizzazione, medicina.

 

1.4 Esame delle disposizioni

    L’Accordo si compone di diciotto articoli.

    Articolo 1. Definisce l’obiettivo dell’Accordo, che è volto ad incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti nell’ambito di un Sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS).

    Articolo 2. Illustra la terminologia dell’Accordo al fine di migliorarne la comprensione.

 

    Articolo 3. Definisce i princìpi che regolano l’attività di cooperazione: il vantaggio reciproco basato su un equilibrio di diritti, obblighi e contributi delle Parti; osservanza di procedure e norme che disciplinano la gestione di Galileo; offerta reciproca di opportunità per l’avvio di attività di cooperazione in progetti GNSS per scopi civili della Comunità europea, dei suoi Stati membri e della Corea; scambio tempestivo di informazioni; adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale (ex articolo 8, paragrafo 3); libertà di fornire servizi di navigazione via satellite nei territori delle Parti; commercio senza restrizioni di prodotti GNSS nei territori delle parti.

 

    Articoli 4 e 5. Definiscono l’ambito e la tipologia delle attività di cooperazione nei settori spettro-radio, formazione e ricerca scientifica, cooperazione industriale, sviluppo del commercio e del mercato, norme, misure di regolamentazione e certificazione, ampliamenti, sicurezza affidabilità e recupero dei costi. Le parti possono modificare il presente elenco con decisione del comitato direttivo misto, istituito a norma dell’articolo 14.

 

    L’eventuale estensione della cooperazione ad altri settori, quali tecnologia e prodotti sensibili Galileo, particolari aspetti inerenti la sicurezza del sistema, scambio di informazioni classificate sulla navigazione satellitare e Galileo potrà essere oggetto di un distinto accordo da concludere fra le due Parti.

    L’Accordo lascia impregiudicata sia la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma Galileo, sia l’applicazione della normativa che dà attuazione ad impegni in materia di non proliferazione e controllo delle esportazioni di beni a duplice uso.

 

    Articolo 6. Le Parti convengono di continuare la cooperazione sulle questioni attinenti lo spettro-radio, favorendo lo scambio di informazioni e le assegnazioni di frequenze adeguate a Galileo ed all’eventuale futuro GNSS coreano, compreso il sistema SBAS (Satellite Based Augmentation System), al fine di assicurare una generale disponibilità dei servizi su scala mondiale e, in particolare, a vantaggio degli utenti in Corea e nella Comunità europea. Le Parti identificheranno, altresì, soluzioni idonee per la protezione delle frequenze della radionavigazione da possibili interferenze e interruzioni. Tale coordinamento risulta fondamentale per il sicuro impiego del segnale stesso nel settore dei servizi safety of life, come quelli della navigazione aerea e dei servizi di controllo del traffico aereo associati.

    Articolo 7. Disciplina la promozione delle attività comuni di ricerca nel campo del GNSS tramite programmi europei e coreani, ivi inclusi il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e dei Ministeri e delle agenzie della Corea connessi al GNSS.

 

    Il compito di definire i meccanismi per assicurare contatti e partecipazione a detti programmi è affidato al «Comitato», istituito ai sensi dell’articolo 14.

 

    Articolo 8. Le Parti incoraggiano e sostengono la cooperazione tra le rispettive industrie, anche tramite la creazione di joint-venture o la partecipazione alle reciproche associazioni industriali. Sarà istituito un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del «Comitato» di cui all’articolo 14, allo scopo di collaborare nel campo dello sviluppo e della costruzione dei satelliti e delle stazioni terrestri, dei servizi connessi al lancio e dei prodotti applicativi. Per facilitare la cooperazione industriale le Parti concedono e assicurano una protezione effettiva ed adeguata dei diritti di proprietà intellettuale, negli ambiti e nei settori che assumono rilievo nello sviluppo e nel funzionamento di Galileo/Egnos, conformemente alle norme previste dall’accordo TRlPS ed alle convenzioni internazionali, di cui entrambe le Parti sono firmatarie. Le esportazioni di prodotti sensibili in ambito di Galileo, effettuate da Corea verso Paesi terzi, saranno sottoposte all’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per il sistema, se tale autorità ha raccomandato di assoggettare tali prodotti ad un’autorizzazione di esportazione.

    Articolo 9. Al fine di incoraggiare il commercio e gli investimenti nelle rispettive infrastrutture di navigazione satellitare, le Parti sensibilizzano l’opinione pubblica alle attività di Galileo ed individuano i potenziali fattori di ostacolo all’espansione delle applicazioni GNSS e prendono i provvedimenti adeguati per agevolare tale espansione.

 

    L’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC).

 

    Articolo 10. Concerne norme, certificazioni e misure regolatrici. Le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato anche in seno agli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione. Esse sostengono lo sviluppo di norme Galileo e ne promuovono l’applicazione su scala mondiale; cooperano, altresì, nello scambio di norme relative ai codici di segnalazione, alla navigazione, alle attrezzature di ricezione a terra ed alla protezione delle applicazioni di navigazione, anche tramite la partecipazione di esperti coreani agli organismi di normalizzazione europei.

    Articolo 11. Contempla lo sviluppo di sistemi GNSS di ampliamento terrestre di portata mondiale e regionale; in particolare, le Parti cooperano per la costruzione in Corea di un sistema basato su Galileo, con lo scopo di garantire l’integrità regionale dei servizi offerti in aggiunta a quelli da esso forniti su scala mondiale. Le Parti intendono poi favorire una futura estensione nella regione dello European Geostationary Navigation Overlay System-EGNOS, meccanismo che fornisce agli utenti di segnali orari e di navigazione satellitari informazioni supplementari rispetto a quelle derivanti dalle costellazioni principali.

 

    Articolo 12. Quanto alla sicurezza, Unione europea e Corea si impegnano a garantire la protezione e la continuità dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tale scopo, le Parti prevedono di instaurare un adeguato canale di consultazione le cui procedure saranno definite dalle competenti autorità di sicurezza.

 

    Articolo 13. Le Parti cooperano per definire ed applicare un regime di responsabilità in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

    Articolo 14. Il Governo coreano e la Commissione europea sono preposte al coordinamento e all’agevolazione delle attività di cooperazione di cui al presente Accordo; essi istituiscono un «Comitato» direttivo GNSS, composto da funzionari delle due Parti, con un proprio regolamento interno. Il presente articolo definisce inoltre i compiti e le modalità degli incontri del Comitato, che si riunisce di norma una volta l’anno.

 

    Al paragrafo 4 si prevede la possibilità di partecipazione di un organismo coreano all’autorità di vigilanza europea per il GNSS (costituita nel 2004 con regolamento (CE) n. 1321/2004, del Consiglio, del 12 luglio 2004).

 

    Articolo 15. L’ammontare e le modalità del contributo di ciascuna delle Parti a Galileo saranno determinate in base all’esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi del presente Accordo. È previsto un adeguato contributo finanziario al programma da parte del Paese terzo che richiede la partecipazione all’autorità di vigilanza.

    Articolo 16. Le Parti si impegnano ad istituire punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni del presente Accordo e incoraggiano lo scambio di informazioni, anche tra imprese e istituti delle due Parti.

    Articolo 17. Per quanto riguarda il sorgere di eventuali questioni relative all’interpretazione ed applicazione dell’Accordo, le Parti, su richiesta anche di una sola di esse, discutono prontamente, per il raggiungimento di una composizione in via amichevole delle eventuali controversie. Non si esclude, tuttavia, il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle vertenza di cui all’Accordo OMC.

    Articolo 18. L’articolo disciplina:

        1) le modalità di entrata in vigore dell’Accordo: il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne all’uopo necessarie. Le notifiche sono trasmesse al Consiglio dell’Unione europea, depositario dell’Accordo;

 

        2) la denuncia: che non incide sulla validità né sulla durata di eventuali contratti stipulati in base ad esso, né di specifici diritti ed obblighi che ne siano scaturiti in materia di proprietà intellettuale;

        3) la modifica: gli emendamenti concordati entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui le Parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure interne all’uopo necessarie;

        4) la durata: quinquennale, con possibilità di proroga automatica sino a denuncia proveniente da una delle Parti;

        5) le versioni linguistiche.

 

    Gli oneri relativi all’attuazione dell’Accordo risultano a carico del progetto Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale europea versa all’ESA, quale parte dell’Unione europea nel progetto medesimo.

 

    Per le suddette considerazioni, da predetto Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la predisposizione della relazione tecnico-finanziaria.

    Per completezza d’informazione si menzionano alcuni articoli relativi a specifici aspetti finanziari dell’Accordo.

 

    Articolo 13. Prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.

    Articolo 14. Prevede l’istituzione di un «Comitato» direttivo GNSS, composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, che si riunisce, di norma, una volta all’anno in alternanza nella Comunità ed in Corea. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il Comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.

 

    Le spese sostenute dal Comitato od in sua vece sono a carico di ciascuna delle Parti in ragione dei propri membri del Comitato. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del Comitato sono sostenute dalla Parte ospitante.

    Viene inoltre aperta la via alla partecipazione della Corea all’autorità di vigilanza europea per il GNSS.

 

    Articolo 15. Dispone ogni parte sopporta le spese derivanti dall’esercizio delle rispettive responsabilità; prevede, altresì, un appropriato contributo finanziario al programma Galileo da parte della Corea in caso richieda la propria partecipazione all’autorità di vigilanza del programma per il GNSS.

 

    Ai programmi di cooperazione, conclusi in virtù del presente Accordo, si applicheranno i principi della libera circolazione di merci, persone, servizi e capitali. Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l’erogazione ai partecipanti dell’altra Parte di un sostegno finanziario per lo svolgimento di specifiche attività, queste ultime beneficeranno di esenzioni di imposte e dazi, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.

 

 


 

Analisi tecnico-normativa

 

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

        Il ricorso alla legge di autorizzazione alla ratifica si rende necessario in quanto l’Accordo rientra nella fattispecie di cui all’articolo 80 della Costituzione.

 

        In materia di impatto normativo, non si ritiene che l’Accordo – una volta entrato in vigore – implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né sollevare problemi di compatibilità con il diritto comunitario, in quanto trattasi della ratifica di un Accordo concluso in sede comunitaria, secondo le procedure proprie dell’Unione europea per la preparazione, il negoziato e la conclusione degli accordi con i Paesi terzi.

        Non si ravvisano inoltre particolari profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea.

        In particolare, l’Accordo lascia impregiudicata la struttura istituzionale stabilita dal diritto comunitario ai fini del funzionamento del programma Galileo; l’Accordo lascia, altresì, impregiudicata la normativa che dà attuazione agli impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia (articolo 4, paragrafo 3).

        Nessuna disposizione dell’Accordo può poi essere interpretata come deroga alle norme applicabili nell’ambito dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (articolo 6, paragrafo 5).

        L’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall’OMC (articolo 9, paragrafo 4).

 

Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Le definizioni dei termini contenuti nell’Accordo sono indicate nell’articolo 2 e non sono innovative rispetto a quanto già utilizzato nella normativa comunitaria.

 

 

 


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

 

Ambito dell’intervento e destinatari

        Le attività di cooperazione previste dall’Accordo comprendono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS, che saranno promosse dalle Parti tramite programmi europei e coreani, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo ed i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e dei Ministeri e delle Agenzie della Corea connessi al GNSS. Per quanto concerne i destinatari, Galileo offrirà servizi di posizionamento, misurazione del tempo e navigazione via satellite di affidabilità garantita ad enti pubblici ed a privati (la tecnologia contribuirà a migliorare considerevolmente i sistemi di orientamento, la prevenzione degli incidenti, l’efficienza organizzativa della protezione civile, la tutela dell’ambiente), nonché alle imprese delle due Parti, tra le quali viene incoraggiata la collaborazione anche tramite la creazione di joint-venture o la reciproca partecipazione alle associazioni industriali.

Obiettivi e risultati

        L’Accordo mira a favorire lo sviluppo e la gestione di un’infrastruttura strategica e contribuire a promuoverne un uso ampio ed innovativo per scopi commerciali e relativi alla protezione della vita umana, nonché per la navigazione e la misurazione del tempo.

Strumento tecnico normativo più adeguato

        L’autorizzazione parlamentare di ratifica e l’ordine di esecuzione sono lo strumento normativo previsto dal nostro ordinamento per l’adeguamento al diritto interno.

 

(omissis)

 

 



 

 


DISEGNO DI LEGGE

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall’altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 18, paragrafo 1, dell’Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 31 LUGLIO 2007

68a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ammiraglio di squadra Bruno Branciforte, direttore del SISMI..

            Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.         

 

 

 

La seduta inizia alle ore 15.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1680) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006

 

(Esame e rinvio)

 

 

Il relatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA) riferisce sul disegno di legge in titolo rilevando che l’Accordo in esame è volto a incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti al fine di coordinare e rendere più efficaci i contributi europeo ed coreano al Sistema globale di navigazione satellitare civile (Global navigation satellite system - GNSS), nel cui ambito la Commissione europea ha lanciato, di concerto con l’Agenzia spaziale europea (ESA), lo sviluppo del "Programma GALILEO", quale sistema globale autonomo europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite ad uso civile. Esso si inscrive nel quadro delle collaborazioni internazionali  che la Comunità europea ha avviato con Stati terzi per quanto concerne il Programma GALILEO, in ordine al quale la Commissione ha già esaminato i due Accordi di cui al disegno di legge n. 1376 -  rispettivamente conclusi con la Cina, il 30 ottobre del 2003, e gli Stati Uniti, il 26 giugno 2004 - nonché l'Accordo di cui al disegno di legge n. 1331, firmato con lo Stato di Israele il 13 luglio 2004, nel corso della cui trattazione ha avuto modo di approfondire i profili tecnico-scientifici relativi al sistema di navigazione satellitare GNSS.

 

Tra le disposizioni dell'Accordo in esame meritevoli di attenzione segnala in primo luogo l'articolo 3, che definisce i princìpi che regolano tale cooperazione (tra i quali figurano il vantaggio reciproco basato su un equilibrio di diritti, obblighi e contributi delle Parti e l’osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO). In materia di navigazione satellitare e di generazione e trasmissione di segnali orario, evidenzia l'articolo 4, che illustra le tipologie di attività oggetto di cooperazione (quali la ricerca scientifica, la produzione industriale, la formazione, lo sviluppo del commercio e dei mercati, la certificazione e la regolamentazione), sancendo altresì la possibilità di  modificare l’elenco ivi indicato con decisione del Comitato direttivo misto (istituito a norma del successivo articolo 14), nonché di estendere la cooperazione ad altri settori - quali esportazione di beni e tecnologie sensibili, profili della sicurezza del sistema Galileo, servizi pubblici regolamentati - attraverso un distinto accordo da concludere fra le due Parti. Quanto alla ricerca scientifica, le Parti - ai sensi dell'articolo 7 - si impegnano a promuovere lo sviluppo di attività comuni circa l'uso civile del GNSS attraverso  programmi europei e coreani.

 

Sul fronte della cooperazione industriale, l'articolo 8 fa riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento delle joint venture e istituisce un gruppo consultivo misto, con compiti legati alla promozione della ricerca nel campo della costruzione dei satelliti, delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi, precisando altresì che l'esportazione dalla Corea verso paesi terzi di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO può essere soggetta ad un regime autorizzatorio specifico da parte dell'autorità di sicurezza competente.

 

Particolare rilievo è inoltre assegnato allo sviluppo del commercio e degli investimenti delle infrastrutture di navigazione satellitare europee e coreane, da attuarsi anche attraverso un'opera di sensibilizzazione del pubblico all'uso delle suddette strumentazioni, in conformità con gli obblighi internazionali e nel rispetto della normativa comunitaria (articolo 9).

 

Evidenzia, poi, l'articolo 11, in tema di sviluppo dei sistemi GNSS ai livelli  mondiale e regionale, ove si precisa che la cooperazione  tra le Parti è finalizzata alla  costruzione in Corea di un sistema basato su Galileo, con lo scopo di garantire l’integrità regionale dei servizi offerti in aggiunta a quelli da esso forniti su scala mondiale. Quanto ai profili connessi alla sicurezza e alla continuità dei servizi GNSS, l'articolo 12 afferma l'impegno, di entrambe le Parti, ad avviare idonee iniziative volte a garantire la protezione e la continuità dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sui rispettivi territori attraverso appositi canali di consultazione.

 

All'articolo 14 si precisa poi che le attività di coordinamento delle iniziative di cooperazione sono realizzate, per la Parte coreana, dal Governo della Repubblica di Corea e, in nome della Comunità, dalla Commissione europea, i quali organismi istituiscono nel loro insieme il Comitato direttivo GNSS, prevedendo la possibilità che la Corea, attraverso un suo competente organismo, partecipi all’Autorità di vigilanza europea per il GNSS. L'articolo 15 prevede, inoltre, che l’ammontare e le modalità del contributo della Corea a Galileo saranno determinate in base all’esercizio delle rispettive responsabilità ai sensi dell'Accordo. Segnala infine l'articolo 16, ai sensi del quale si prevede l'istituzione di specifici punti di contatto allo scopo di dare effettiva attuazione alle disposizioni dell'Accordo, anche attraverso lo scambio di informazioni tra imprese ed istituti sul tema della navigazione satellitare.

 

Quanto ai profili finanziari, gli oneri relativi all’attuazione dell’Accordo risultano a carico del progetto Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’ESA. In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

Su proposta del presidente DINI, in attesa dell’acquisizione dei relativi pareri da parte delle Commissioni consultate, il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

martEDÌ 27 novembre 2007

88a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

            Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.         

 

 

La seduta inizia alle ore 15,35

 

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1680) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006

 

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 31 luglio scorso.

 

Il presidente DINI, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissione consultate concernenti il disegno di legge in titolo, di cui dà conto, ovvero sono scaduti i relativi termini. Alla luce delle considerazioni esposte nella relazione introduttiva propone quindi di conferire mandato al relatore Pianetta a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento medesimo, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, la proposta del Presidente.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MercolEDÌ 19 settembre 2007

54a Seduta

Presidenza del Presidente  

VILLONE 

 

 

 

(1680) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile ( GNSS ) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall' altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006

 

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita rilievi di costituzionalità; propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

 

 

La Sottocommissione concorda con il relatore.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

LUNEDÌ 26 NOVEMBRE 2007

119a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e Tononi e per le comunicazioni Calo'..

 

 

 

            La seduta inizia alle ore 16.

 

 

(1680) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile ( GNSS ) tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall' altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006

 

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con rilievi)

 

 

 

      Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, in relazione all’articolo 14, comma 3, secondo periodo, dell’Accordo, che occorre acquisire conferma che le spese relative al Comitato istituito dalla Corea e, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, dalla Commissione europea, risultino esclusivamente a carico rispettivamente di una di tali due Parti (Corea e Commissione europea), secondo quanto riferito nella relazione illustrativa, senza onero a carico del bilancio dello Stato. Rileva, infine, che non vi sono ulteriori osservazioni da formulare.

 

 

 

            Il sottosegretario Casula chiarisce che gli oneri relativi alla attuazione del programma Galileo sono a carico della contribuzione già prevista a carico dell’Italia per la partecipazione al programma medesimo. Rileva quindi che mero errore di trascrizione l’articolo 18 fa riferimento all’Agenzia spaziale italiana e non all’Agenzia europea, cui vanno riferiti gli oneri in questione.

 

 

 

            Il PRESIDENTE propone quindi l’espressione di un parere di nulla osta nel presupposto che gli oneri relativi al provvedimento siano a carico esclusivamente della Corea e della Comunità europea.

 

 

 

            Il senatore VEGAS (FI) rileva che tali presupposto implica comunque il rispetto del tetto di spesa previsto per la contribuzione italiana al programma comunitario.

 

 

 

            Il PRESIDENTE pone dunque ai voti un parere del seguente tenore:

 

            "La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli oneri connessi al Comitato di cui all’articolo 14 siano a carico esclusivamente della Corea e della Comunità europea, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.".

 

 

 

            La Sottocommissione approva

 

 


ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)

MERCOLEDÌ 1 AGOSTO 2007

20a Seduta

Presidenza della Presidente

PELLEGATTA   

 

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti: alla 3ª  Commissione:

 

 

(1680) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006: parere favorevole;

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 


POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA(14a)

Sottocommissione per i pareri (fase discendente)

MARTEDÌ 18 SETTEMBRE 2007

15a Seduta

Presidenza della Presidente

SOLIANI 

 

 

La Sottocommissione ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito: alla 3ª  Commissione:

 

 

(1680) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile ( GNSS ) tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall' altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006   : parere favorevole.

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

265a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDI’ 12 DICEMBRE 2007

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

Presidenza del vice presidente CAPRILI

 

(omissis)

Approvazione del disegno di legge:

 

(1680) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Helsinki il 9 settembre 2006 (Relazione orale) (ore 11,15)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1680.

 

Il relatore, senatore Pianetta, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

 

PIANETTA, relatore. Signor Presidente, chiedo l'autorizzazione a consegnare la relazione scritta.

 

 

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

 

Non essendovi iscritti a parlare in discussione generale e non intendendo intervenire il rappresentante del Governo, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli oneri connessi al Comitato di cui all'articolo 14 siano a carico esclusivamente della Corea e della Comunità europea, senza oneri a carico del bilancio dello Stato».

 

Passiamo all'esame degli articoli.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 2.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 3.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

 

È approvato.

 

 


SIWEB

Documentazione

 


Schema degli Accordi della CE in materia di navigazione satellitare civile

 

 

 

STATO/Organizzazione internazionale

 

 

Titolo

 

Data firma

 

Entrata in vigore

 

Agenzia spaziale europea e Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea

 

 

Accordo relativo a un contributo europeo alla realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (GNSS)

 

18.06.1998

 

18.06.1998

 

Repubblica popolare cinese

 

 

Accordo di cooperazione concernente un sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) - GALILEO

 

 

30.10.2003

 

-

 

Stati Uniti

 

 

 

Accordo sulla promozione, la fornitura e l’utilizzazione dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e relative applicazioni

 

 

26.06.2004

 

-

 

Israele

 

 

Accordo di cooperazione concernente un sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) a fini civili

 

 

13.07.2004

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STATO/Organizzazione internazionale

 

 

Titolo

 

Data firma

 

Entrata in vigore

 

Ucraina

 

 

Accordo di cooperazione concernente un sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) a fini civili

 

 

01.12.2005

 

-

 

Repubblica di Corea

 

 

Accordo di cooperazione concernente un sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) a fini civili

 

 

09.09.2006

 

-

 

Marocco

 

 

Accordo di cooperazione concernente un sistema mondiale di navigazione satellitare (GNSS) a fini civili

 

 

12.12.2006

 

-

 

 

 

 

 


Stato delle ratifiche dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Corea

 

 

 

Title

Accord de coopération concernant un système mondial de navigation par satellite (GNSS) à usage civil entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République de Corée, d'autre part

Signature

09/09/2006 : Helsinki

Entry into force

 

J.O. Reference

L 288 (19/10/2006)

Observations

 

 

Ratification Details

 

Party

Signature (*)

Notification

Entry into force(*)

Decl/Res

Observations

Autriche

 

13/09/2007

 

 

 

Belgique

 

 

 

 

 

CE

 

 

 

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

République tchèque

 

 

 

 

 

Allemagne

 

 

 

 

 

Danemark

 

13/02/2007

 

 

 

Estonie

 

10/09/2007

 

 

 

Espagne

 

 

 

 

 

France

 

 

 

 

 

Royaume-Uni

 

 

 

 

 

Grèce

 

18/10/2007

 

 

 

Hongrie

 

14/11/2007

 

 

 

Italie

 

 

 

 

 

Irlande

 

 

 

 

 

Corée

 

22/09/2006

 

 

 

Lituanie

 

 

 

 

 

Luxembourg

 

 

 

 

 

Lettonie

 

13/11/2006

 

 

 

Malte

 

 

 

 

 

Pays-Bas

 

 

 

 

 

Portugal

 

28/11/2007

 

 

 

Pologne

 

 

 

 

 

Suède

 

 

 

 

 

Finlande

 

06/12/2006

 

 

 

Slovénie

 

 

 

 

 

Slovaquie

 

31/10/2006

 

 

 

 

(*) when no date is specified, the date indicated above is valid for these parties