Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Istituzione della Commissione parlamentare per gli italiani all'estero - C. 2068
Riferimenti:
AC n. 2068/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 285
Data: 07/11/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Istituzione della Commissione parlamentare per gli italiani all'estero

A.C. 2068

 

 

 

 

 

n. 285

 

7 novembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

Il dossier è stato redatto in collaborazione con i Dipartimenti Affari Costituzionali, Cultura e Lavoro

 

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File: ES0186.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

Schede di lettura

§      Art. 1  (Istituzione e finalità)9

§      Art. 2  (Composizione e funzionalità)21

§      Art. 3  (Pubblicità dei lavori)21

§      Art. 4 (Missioni)22

§      Art. 5 (Copertura finanziaria)22

§      Art. 6 (Entrata in vigore)22

Progetto di legge

§      A.C. 2068 (on. Tremaglia ed altri), Istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero  25

§      L. 3 marzo 1971, n. 153  Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti39

§      L. 5 agosto 1981, n. 416 Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria (art. 26)45

§      D.P.R. 15 febbraio 1983, n. 48 Norme di attuazione dell'art. 26 della legge 5 agosto 1981, n. 416, concernente disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria, in materia di contributi per la stampa italiana all'estero  47

§      L. 22 dicembre 1990, n. 401 Riforma degli Istituti italiani di cultura e interventi per la promozione della cultura e della lingua italiane all'estero  53

§      D.M. 1 dicembre 1992, n. 580 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad istituzioni scolastiche ed universitarie straniere per la creazione ed il funzionamento di cattedre di lingua italiana o per il conferimento di borse e viaggi di perfezionamento a chi abbia frequentato con profitto corsi di lingua e cultura italiana  71

§      D.M. 1 dicembre 1992, n. 581 Regolamento recante norme sull'erogazione dei contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione di corsi di formazione, aggiornamento e perfezionamento per docenti di lingua italiana operanti nelle università e nelle scuole straniere o presso le istituzioni scolastiche e culturali italiane all'estero  75

§      D.M. 27 aprile 1995, n. 392 Regolamento recante norme sull'organizzazione, il funzionamento e la gestione finanziaria ed economico-patrimoniale degli istituti italiani di cultura all'estero  79

§      L. 13 luglio 1995, n. 295 Differimento di termini previsti da disposizioni legislative in materia di affari esteri e di difesa (art. 1, commi 3 e 7)113

§      L. 28 luglio 1997, n. 251 Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di istituti115

§      D.P.R. 31 luglio 1997 Approvazione della convenzione stipulata in data 11 giugno 1997 fra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria e la RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., per la predisposizione di programmi radiofonici e televisivi destinati a stazioni estere  117

§      L. 3 agosto 1998, n. 296 Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all'estero  125

§      L. 28 luglio 1999, n. 266 Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura (artt. 2 e 4)127

§      L. 26 maggio 2000, n. 147 Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri. (artt. 7 e 8)129

§      D.P.R. 23 settembre 2002 Approvazione della convenzione stipulata in data 18 aprile 2000 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la RAI Radiotelevisione italiana S.p.a. per il rinnovo della convenzione concernente le trasmissioni speciali ad onde corte per l'estero.131

§      L. 27 dicembre 2002, n. 289 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) (art. 80, comma 27)139

§      L. 16 gennaio 2003, n. 3 Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione (art 26)141

Tutela, previdenza e assistenza dei lavoratori

§      L. 5 aprile 1985, n. 135 Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero  145

§      D.M. 30 dicembre 1992, n. 577 Regolamento recante norme sui trattamenti pensionistici per attività svolte all'estero e per i residenti all'estero  149

§      D.M. 15 gennaio 1993 Pagamento delle pensioni a favore dei titolari residenti all'estero  151

§      L. 29 gennaio 1994, n. 98 Interpretazioni autentiche e norme procedurali relative alla legge 5 aprile 1985, n. 135 , recante: «Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero»  153

§      D.P.R. 18 aprile 1994, n. 346 Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione all'assunzione o al trasferimento in Paesi non aderenti all'Unione europea di lavoratori italiani161

§      L. 8 agosto 1995, n. 335 Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare (art. 3, commi 15-17)165

§      D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184 Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 agosto 1995, n. 335 , in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici (art. 3)169

§      L. 5 giugno 1997, n. 147 Norme in materia di trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro  171

§      D.P.R. 19 giugno 1997, n. 247 Regolamento recante modificazioni alla normativa sulla semplificazione delle autorizzazioni all'assunzione o al trasferimento all'estero di lavoratori italiani177

§      D.M. 3 agosto 2000 Determinazione del premio integrativo a copertura delle prestazioni dovute dall'INAIL per i lavoratori italiani operanti nei Paesi extracomunitari179

§      Dir.P.C.M. 1 dicembre 2001 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel Mondo  181

Anagrafe, censimento, cittadinanza e voto

§      L. 27 ottobre 1988, n. 470 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero  185

§      D.P.R. 6 settembre 1989, n. 323 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (2), sull'anagrafe ed il censimento degli italiani all'estero  195

§      L. 5 febbraio 1992, n. 91 Nuove norme sulla cittadinanza  199

§      D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572 Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91 , recante nuove norme sulla cittadinanza.209

§      L. 23 dicembre 1996, n. 662 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica (art. 2, comma 195)219

§      D.M. 16 aprile 1999 Norme per la formazione dell'elenco degli elettori italiani residenti nel territorio degli altri Paesi membri dell'Unione europea ai fini della nomina dei presidenti delle sezioni elettorali ivi istituite  221

§      L.Cost. 23 gennaio 2001, n. 1 Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero dei deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero  223

§      D.L. 3 agosto 2001, n. 312 Proroga del termine per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero, convertito in legge dall'art. 1, L. 1° ottobre 2001, n. 358  225

§      L. 27 dicembre 2001, n. 459 Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero  227

§      L. 27 maggio 2002, n. 104 Disposizioni per il completamento e l'aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero e modifiche alla L. 27 ottobre 1988, n. 470  239

§      D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi in scadenza, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 27 dicembre 2002, n. 284 (art. 8)241

§      D.P.C.M. 3 dicembre 2002 Istituzione e organizzazione interna del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'àmbito della Presidenza del Consiglio dei Ministri243

§      D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 Regolamento di attuazione della L. 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero  247

§      L. 30 dicembre 2004, n. 311 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) (art. 1, co. 120)265

§      D.L. 31 gennaio 2005, n. 7 Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti, convertito con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (art. 7-sexies)267

§      D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2006, n. 49 (art. 5)269

§      D.P.R. 11 febbraio 2006 Assegnazione alle circoscrizioni elettorali del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione della Camera dei deputati271

§      D.P.R. 11 febbraio 2006 Assegnazione alle regioni del territorio nazionale e alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l'elezione del Senato della Repubblica  273

§      L. 27 dicembre 2006, n. 296 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) (art. 1, co. 943 e 1319)283

Organi di rappresentanza

§      L. 29 dicembre 1987, n. 540 Indizione della seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione  289

§      L. 6 novembre 1989, n. 368 Istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero  297

§      D.P.C.M. 15 dicembre 1994, n. 753 Regolamento concernente l'istituzione e l'organizzazione del Dipartimento per gli italiani nel mondo, nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri311

§      D.L. 25 maggio 1996, n. 288 Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, nonché disposizioni sui contributi per spese elettorali relative al rinnovo dell'assemblea regionale siciliana,317

§      L. 31 dicembre 1996, n. 668 Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero  319

§      L. 18 dicembre 1997, n. 439 Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all'estero (art. 4)321

§      L. 18 giugno 1998, n. 198 Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368 , recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero  323

§      D.P.R. 14 settembre 1998, n. 329 Regolamento recante norme sull'organizzazione del consiglio generale degli italiani all'estero  329

§      L. 24 maggio 2000, n. 138 Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo  335

§      L. 13 febbraio 2001, n. 13 Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo  341

§      D.L. 23 novembre 2001, n. 411 Proroghe e differimenti di termini, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 31 dicembre 2001, n. 463 (art. 1)343

§      D.L. 31 marzo 2003, n. 52 Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 30 maggio 2003, n. 122  345

§      D.L. 2 ottobre 2003, n. 272 Differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 24 novembre 2003, n. 336  349

§      L. 23 ottobre 2003, n. 286 Norme relative alla disciplina dei Comitati degli italiani all'estero  351

§      D.P.R. 29 dicembre 2003, n. 395 Regolamento di attuazione della L. 23 ottobre 2003, n. 286, recante disciplina dei Comitati degli italiani all'estero  365

§      D.P.C.M. 14 luglio 2004 Nomina dei membri del Consiglio generale degli italiani all'estero  379

§      D.L. 29 novembre 2004, n. 282 Disposizioni urgenti in materia fiscale e di finanza pubblica, convertito con modificazioni dalla Legge 27 dicembre 2004, n. 307 (art. 12)381

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2068

Titolo

Istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero

Iniziativa

Parlamentare

Settore d’intervento

Parlamento; politica estera

Iter al Senato

no

Numero di articoli

6

Date

 

§          presentazione alla Camera

14 dicembre 2006

§          annuncio

19 dicembre 2006.

§          assegnazione

2 marzo 2007

Commissione competente

III Affari esteri, emigrazione

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, IV, V, VII, X, Questioni regionali

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

La proposta di legge A.C. 2068 (Tremaglia e altri)  è finalizzata all’istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale per gli  italiani all'estero.

La Commissione dovrà svolgere un'attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle politiche concernenti i cittadini italiani residenti all'estero: al proposito, particolare attenzione sarà riservata al raggiungimento di una completa equiparazione dei diritti civili e politici tra italiani residenti nel nostro paese e italiani all'estero.

In maggior dettaglio, le attribuzioni della Commissione riguarderanno anzitutto la verifica dello stato di attuazione della legislazione nazionale e degli Accordi internazionali nelle materie concernenti gli italiani all'estero, con particolare riguardo al diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero: in tutte queste materie la Commissione è competente a proporre iniziative legislative, nonché la modifica di regolamenti.

La Commissione inoltre verifica i livelli di informazione e di aggiornamento raggiunti dal servizio pubblico televisivo nel mantenere costante il collegamento tra le comunità italiane residenti all'estero e la comunità nazionale.

La Commissione inoltre adotta iniziative per la valorizzazione dell'imprenditoria italiana all'estero, e, più in generale, realizza sinergie con tutte le istituzioni competenti a promuovere a livello internazionale i valori culturali italiani e il made in Italy (istituti di cultura, testate giornalistiche e radiotelevisive, patronati). La Commissione è anche competente a stabilire contatti con i parlamentari di origine italiana eletti all'estero per una comune impostazione dei problemi di politica culturale, sociale ed economica, in modo da stabilire un ponte permanente tra l'Italia e paesi a maggiore presenza di nostri connazionali. Infine, la Commissione propone anche iniziative per il rafforzamento e la razionalizzazione della rete consolare.

Vi sono poi previsioni sulla composizione, il funzionamento e le spese della Commissione, la quale può acquisire informazioni, dati e documenti sulle attività di pubbliche amministrazioni o di altri organismi investiti delle questioni di interesse per le comunità italiane all'estero.

E’ previsto che la Commissione riferisca con cadenza almeno annuale alle Camere sui risultati della propria attività. Completano la proposta di legge la previsione della pubblicità delle sedute della Commissione, nonché della possibilità che essa effettui uno o più missioni di verifica in paesi a maggiore presenza di comunità italiane.

Relazioni allegate

Trattandosi di una proposta di iniziativa parlamentare, essa reca la sola relazione illustrativa.


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

Tale necessità sussiste in quanto la prevista Commissione, che avrà funzioni di indirizzo e vigilanza, nonché di controllo e proposta nei confronti dell’ordinamento, è bicamerale, e dunque incide sulla organizzazione delle due assemblee parlamentari.

 

 

 


Schede di lettura

 


 

 

Art. 1
(Istituzione e finalità)

L’articolo 1, comma 1, istituisce la Commissione bicamerale per gli italiani all’estero che ha compiti di indirizzo, di controllo e di coordinamento sulle politiche riguardanti i cittadini italiani residenti all’estero, tra le quali particolare rilievo viene attribuito a quelle relative ai diritti civili e politici.

Il comma 2 definisce nel dettaglio le funzioni della Commissione:

 

- lettera a)  La Commissione procede alla verifica in merito alla legislazione sul diritto di voto degli italiani all’estero. All’uopo, nel rispetto della normativa costituzionale inerente, la Commissione propone iniziative legislative mirate ad assicurare la segretezza del voto in questione, nonché a migliorarne l’effettiva fruibilità da parte degli aventi diritto.

Si osserva al proposito che non appare sussistere un legame logico completo tra le due parti del testo della lett. a) in commento, giacché la seconda allude a una verifica già effettuata, rispetto alle cui risultanze si preannunciano infatti opportune iniziative.

 

 

Il voto nella circoscrizione Estero

 

Le fonti normative

Due leggi di revisione costituzionale – la L.Cost. 1/2000 e la L.Cost. 1/2001[1] - hanno previsto l’elezione da parte dei cittadini italiani residenti all’estero di sei senatori e di dodici deputati nell’ambito di una “circoscrizione Estero”.

 

La nuova disciplina costituzionale lascia invariato il numero complessivo di componenti delle due Camere. Il numero dei seggi da distribuire nelle circoscrizioni nazionali – detratti i seggi da assegnare nella circoscrizione Estero – risulta quindi ridotto e pari, rispettivamente, a 618 per la Camera e 309 al Senato.

 

L’art. 3 della L.Cost. 1/2001 demanda alla legge ordinaria il compito di stabilire contestualmente le modalità per l’attribuzione dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero e le modificazioni delle norme per l’elezione delle Camere conseguenti alla variazione del numero dei seggi assegnati nel territorio nazionale. La L. 459/2001[2] (seguita dal regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. 104/2003[3]) ha attuato questa previsione costituzionale.

 

 

L’elettorato attivo

Votano per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei cittadini italiani residenti all’estero. La L. 459/2001 (art. 5, co. 1) prevede che le liste siano predisposte sulla base dell’elenco dei cittadini italiani residenti all’estero che il Governo deve realizzare unificando i dati dell’anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE, tenuti dai comuni) e quelli degli schedari consolari (anch’essi contenenti i nominativi dei cittadini residenti all’estero).

La legge consente tuttavia che gli elettori residenti all’estero possano anche esercitare, in occasione di ogni consultazione per l’elezione della Camera e del Senato, l’opzione per il voto in Italia (L. 459/2001, art. 1, co. 3). In questo caso i cittadini votano nel comune presso il quale sono iscritti come cittadini italiani all’estero.

 

I residenti all’estero sono infatti iscritti in uno speciale elenco dell’anagrafe del comune presso il quale essi hanno avuto l’ultima residenza in Italia. Nel caso in cui tali cittadini non siano mai stati residenti in Italia, il comune che li registra come residenti all’estero è il comune di Roma (D.P.R. 323/1989, art. 5).

L’opzione per il voto in Italia deve essere comunicata per iscritto alla rappresentanza diplomatica o consolare nella circoscrizione consolare di residenza entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello previsto per la scadenza della legislatura. In caso di scioglimento anticipato, l’elettore può esercitare l’opzione entro il decimo giorno successivo all’indizione delle elezioni (L. 459/2001, art. 4, commi 1 e 2).

Anche i cittadini cancellati dalle liste elettorali per irreperibilità possono votare, o all’estero, presentandosi presso i consolati, o in Italia, facendone richiesta all’ufficio elettorale del comune di origine (L. 104/2002, art.1, comma 2). Essi possono presentarsi, entro l’11° giorno antecedente la data delle votazioni, all’ufficio consolare chiedendo di essere reiscritti nell’AIRE e di esercitare il voto per corrispondenza (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 1), oppure possono scegliere di votare in Italia purché presentino la relativa richiesta entro il 10° giorno successivo all’indizione delle votazioni (D.P.R. 104/2003, art. 16, comma 4).

Limitatamente alle elezioni politiche del 2006 e al referendum confermativo costituzionale[4], sono stati ammessi a votare nella circoscrizione Estero anche i cittadini italiani che si trovavano temporaneamente all’estero per motivi di servizio o missioni internazionali[5] (D.L. 1/2006, conv. L. 22/2006, art. 3-sexies).

 

 

Distribuzione dei seggi tra le ripartizioni

Per l'elezione sia dei senatori, sia dei deputati, la legge individua nell’ambito della circoscrizione Estero quattro ripartizioni, comprendenti gli Stati e i territori afferenti a:

§         Europa, compresi i territori asiatici della Federazione russa e della Turchia;

§         America meridionale;

§         America settentrionale e centrale;

§         Africa, Asia, Oceania e Antartide.

In ciascuna di tali ripartizioni è eletto almeno un senatore e un deputato, mentre gli altri due seggi per il Senato e gli altri otto per la Camera sono distribuiti tra le stesse ripartizioni in proporzione al numero dei cittadini italiani che vi risiedono, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti (L. 459/2001, art. 6).

 

Si riportano le Tabelle, relative alle elezioni politiche del 9 aprile 2006,di assegnazione alle ripartizioni della circoscrizione Estero del numero dei seggi spettanti per l’elezione rispettivamente della Camera e del Senato, approvate con due distinti D.P.R. 11 febbraio 2006.

 

Camera dei deputati:

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO[6]

SEGGI ASSEGNATI[7]

QUOZIENTE INTERO[8]:

440.101

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.039.149

1

4

278.745(*)

6

AMERICA MERIDIONALE

885.673

1

2

5.471

3

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

403.597

1

0

403.597(*)

2

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

192.390

1

0

192.390

1

TOTALE

3.520.809

4

6

 

12

 

Senato della Repubblica:

 

RIPARTIZIONI

CITTADINI ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO[9]

SEGGI ASSEGNATI[10]

QUOZIENTE INTERO[11]:

1.760.404

TOTALE SEGGI SPETTANTI

 

 

 

Quozienti interi

Resti

 

EUROPA

2.039.149

1

1

278.745

2

AMERICA MERIDIONALE

885.673

1

 

885.673(*)

2

AMERICA SETTENTRIONALE E CENTRALE

403.597

1

 

403.597

1

AFRICA, ASIA, OCEANIA E ANTARTIDE

192.390

1

 

192.390

1

TOTALE

3.520.809

4

1

 

6

 

Elettorato passivo e presentazione delle candidature

Possono candidarsi per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere all’estero esclusivamente i cittadini italiani che siano residenti ed elettori in una delle ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero (L. 459/2001, art. 8, co. 1, lett. b)).

Per le cause di ineleggibilità si applica la medesima disciplina vigente per l’elezione dei senatori e dei deputati da eleggere nel territorio nazionale.

La presentazione delle candidature sia per i senatori, sia per i deputati, avviene per liste. Le liste devono essere presentate per ciascuna delle ripartizioni della circoscrizione; esse devono essere formate da un numero di candidati almeno pari al numero di seggi da assegnare alla ripartizione e non superiore al doppio di esso. Nessun candidato può essere incluso in più liste, anche se con il medesimo contrassegno (L. 459/2001, art. 8, co. 3). Più partiti o gruppi possono presentare liste comuni, contrassegnate da un simbolo composito.

 

Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 500 e da non più di 1000 elettori residenti nella relativa ripartizione (L. 459/2001, art. 8, co. 1, lett. a) e c)).

Analogamente a quanto previsto per la presentazione delle liste per le elezioni della Camera, nessuna sottoscrizione è richiesta (L. 270/2005, art. 2; D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, comma 2):

§         per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all’inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi;

§         per i partiti o gruppi politici che siano collegati in coalizione con almeno due partiti o gruppi di cui al punto precedente e che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo con un contrassegno identico a quello depositato ai fini della presentazione delle liste di candidati;

§         per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera o per il Senato.

Si prevede la riduzione alla metà del numero delle sottoscrizioni richieste in caso di scioglimento delle Camere che ne anticipi la di oltre 120 giorni la scadenza naturale (D.P.R. 361/1957, art. 18-bis, co. 1).

Le liste devono essere presentate alla cancelleria della corte di appello di Roma dalle ore 8 del 35° giorno alle ore 20 del 34° giorno antecedenti quello delle votazioni (L. 459/2001, art. 8, comma 1, lett. d)).

Per la presentazione delle liste e e dei contrassegni si osservano le norme stabilite in materia dal D.P.R. 361 del 1957, in quanto compatibili.

 

 

Modalità di espressione del voto

Il voto per i senatori e per i deputati da eleggere all’estero si esercita per corrispondenza (L. 459/2001, art. 1, co. 2).

 

Non oltre il 18° giorno antecedente la data delle votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori che non abbiano esercitato l’opzione per il voto in Italia, un plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale e la relativa busta e una busta affrancata recante l’indirizzo dell’ufficio consolare competente. Il plico contiene anche un foglio con le indicazioni delle modalità per l'espressione del voto, il testo della legge sull’esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini residenti all’estero e le liste dei candidati nella ripartizione di appartenenza (L. 459/2001, art. 12, comma 3).

 

L’elettore vota tracciando un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta o comunque sul rettangolo che lo contiene. Ciascun elettore può esprimere due voti di preferenza nelle ripartizioni alle quali sono assegnati due o più deputati o senatori e un voto di preferenza nelle altre (L. 459/2001, art. 11, co. 3).

Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda o le schede elettorali, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce all’ufficio consolare non oltre il decimo giorno precedente la data stabilita per le votazioni in Italia (L. 459/2001, art. 12, co. 6).

 

 

Attribuzione dei seggi

L’attribuzione dei seggi ha luogo con criterio proporzionale e si svolge a livello delle quattro ripartizioni in cui è suddivisa la circoscrizione Estero. Essa segue il medesimo procedimento per l'elezione sia dei senatori sia dei deputati (L. 459/2001, art. 15).

 

L’Ufficio centrale per la circoscrizione Estero determina per ognuna delle ripartizioni la cifra elettorale di ciascuna lista. Tale cifra è data dalla somma dei voti validi ottenuti nell’ambito della ripartizione. In secondo luogo l’Ufficio determina la cifra elettorale individuale di ciascun candidato, che risulta dalla somma dei voti di preferenza conseguiti dal candidato nella ripartizione.

L’Ufficio divide quindi la somma delle cifre elettorali di tutte le liste presentate nella ripartizione per il numero di seggi da assegnare in tale ambito; la cifra elettorale di ciascuna lista viene poi divisa per il quoziente ottenuto dall’operazione precedente. La parte intera del risultato di tale divisione rappresenta il numero di seggi da assegnare a ciascuna lista. I seggi che rimangono eventualmente ancora da attribuire sono assegnati alle liste per le quali le divisioni abbiano dato i maggiori resti e, in caso di parità di resti, alla lista con la più alta cifra elettorale.

L’Ufficio elettorale proclama quindi eletti in corrispondenza dei seggi attribuiti a ciascuna lista, i candidati della lista stessa secondo l'ordine dei voti di preferenza conseguiti. A parità di voti sono proclamati eletti coloro che precedono nell'ordine della lista.

 

Nel caso in cui un seggio rimanga vacante, per qualsiasi causa anche sopravvenuta, esso è attribuito, nell'àmbito della medesima ripartizione, al candidato che nella lista segue immediatamente l'ultimo degli eletti nella graduatoria dei voti di preferenza o, in assenza di questi, nell'ordine della lista (L. 459/2001, art. 16).

 

 

Campagna elettorale

Lo svolgimento della campagna elettorale per l'elezione dei senatori e dei deputati nella circoscrizione Estero è regolato da apposite forme di collaborazione che lo Stato italiano conclude, ove possibile, con gli Stati nel cui territorio risiedono gli elettori di cittadinanza italiana.

I partiti, i gruppi politici e i candidati devono osservare le leggi sulla campagna elettorale vigenti nel territorio italiano sulla base di tali forme di collaborazione (L. 459/2001, art. 17, co. 1 e 2).

La concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo predispone specifiche trasmissioni informative e tribune elettorali per i cittadini che votano nella circoscrizione Estero[12].

 

 

- Art.1, comma 2, lett. b)  La Commissione vigila sullo stato di attuazione della legislazione vigente in materia di italiani all’estero, ponendosi come punto di riferimento per il coordinamento dell’attività degli organi coinvolti (Parlamento, regioni, pubbliche amministrazioni). Va ricordato che, oltre alla materia del voto di cui al comma precedente, i principali settori normativi più suscettibili di impatto sulle comunità italiane all’estero sono quelli degli interventi scolastici e culturali, della tutela, previdenza e assistenza dei lavoratori, dell’anagrafe e censimento, degli organi rappresentativi degli italiani all’estero (CGIE, Comites, ecc.). Nella sezione dei riferimenti normativi del fascicolo sono rinvenibili analiticamente i provvedimenti in tali materie.

 

- Art. 1, comma 2, lett. c) Tra i compiti della Commissione, la lettera c) individua quello di verificare il livello di aggiornamento del servizio pubblico televisivo rispetto alla capacità di consolidare, nei confronti delle collettività italiane all’estero, il legame con il Paese d’origine, e nei confronti dei cittadini italiani ivi residenti, la conoscenza delle attività svolte dagli italiani all’estero.

 

Al riguardo si ricorda che l’articolo 45 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n.177, recante il testo unico della radiotelevisione, al comma 2, lett. e) dispone che il servizio pubblico generale radiotelevisivo è tenuto a costituire una società per la produzione, la distribuzione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi all’estero, finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione della lingua, della cultura e dell’impresa italiane, attraverso l’utilizzazione dei programmi e la diffusione delle più significative produzioni del panorama audiovisivo nazionale.

In proposito, si fa presente che nel 1995 è stata creata Rai International, che trasmette in tutto il mondo una selezione dei migliori programmi della Rai, oltre a produrre specifici formati per gli italiani che vivono all’estero. Opera in convenzione con la Presidenza del Consiglio e diffonde, via satellite, quattro canali televisivi differenziati in base ai diversi utenti geografici; sono poi i distributori di Rai International che diffondono il segnale via cavo e via etere.

In fine si fa presente che con decreto ministeriale 6 aprile 2007 è stato approvato il contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la Rai per il triennio 2007-2009. Ai sensi dell’articolo 9, la Rai si impegna ad assicurare un adeguato livello di informazione alle comunità italiane all’estero sull’evoluzione della società italiana, con particolare riferimento all’informazione politica in periodi di campagna elettorale, e alla diffusione della cultura italiana, anche di carattere regionale, tra un più vasto pubblico internazionale. Particolare attenzione deve essere rivolta alle iniziative destinate al bacino del Mediterraneo e ai paesi confinanti con l’Italia. A tal fine la Rai è tenuta a definire un’adeguata programmazione nell’ambito sia delle convenzioni con la Presidenza del Consiglio che di altre specifiche convenzioni aggiuntive. La Rai potrà partecipare a programmi promossi dall’Unione europea e dal Consiglio d’Europa.

 

 

- Art.1, comma 2, lett. d)

Lo sviluppo della presenza imprenditoriale italiana all’estero è promossa e sostenuta dalla SIMEST S.p.a. (“Società italiana per le imprese all’estero”), finanziaria di sviluppo a partecipazione pubblica e privata istituita nel 1990 (legge n.100 del 1990). La SIMEST S.p.a. è controllata dallo Stato, che ne detiene il 76% del capitale.

La missione della SIMEST S.p.a. consiste nella promozione del processo di internazionalizzazione delle imprese italiane e nell’assistenza degli imprenditori nelle loro attività all’estero, mediante la partecipazione alle società estere partecipate da imprese italiane (c.d. joint-ventures) ovvero ai consorzi che prestano servizi alle imprese, nonché nell’offerta di servizi di assistenza e consulenza e la concessione di garanzie a favore delle imprese presso gli intermediari finanziari.

L'attività della SIMEST è stata ampliata e potenziata dal decreto legislativo n. 143 del 1998 attraverso l'introduzione di modifiche alla stessa legge istitutiva che, tra l’altro, hanno riguardato: l’estensione dell’intervento di partecipazione della SIMEST alle società a capitale interamente italiano operanti all’estero e alle imprese con stabile organizzazione in uno Stato UE controllate da imprese italiane; l’aumento della quota di partecipazione ordinaria assumibile dalla SIMEST dal 15 al 25% del capitale sociale; l’attribuzione al CIPE della facoltà di individuare le ipotesi in cui possono essere derogati i limiti massimi indicati dalla legge in relazione alla quota di partecipazione e al termine per la cessione delle partecipazioni; la possibilità per la SIMEST di erogare finanziamenti diretti alle imprese partecipate (anche in cooperazione con istituzioni finanziarie internazionali) ed acquisire partecipazioni in società finanziarie, assicurative, di leasing e di factoring[13]; la trasformazione dell’intervento di credito agevolato in contributo sugli interessi.

Tra i più importanti strumenti di finanziamento gestiti dalla SIMEST Spa al fine di promuovere la presenza imprenditoriale italiana all’estero si ricordano:

§      i finanziamenti a tasso agevolato per la realizzazione di programmi di assistenza tecnica e di studi di fattibilità, collegati ad esportazioni od investimenti italiani in Paesi non appartenenti all’Unione europea, previsti dall’articolo 22 del decreto legislativo n.143 del 1998. I finanziamenti, che possono coprire fino al 100% delle spese sostenute, sono diretti, in via prioritaria, alle piccole e medie imprese, nonché alle imprese in possesso di certificazione di qualità;

§      i finanziamenti a tasso agevolato delle spese sostenute nella realizzazione di programmi volti a costituire insediamenti durevoli in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, previsti dall’articolo 2 della legge n.394 del 1981. I finanziamenti sono destinati, in via prioritaria, alle piccole e medie imprese, loro consorzi e raggruppamenti, nonché a società a prevalente capitale pubblico per la commercializzazione all’estero dei prodotti delle PMI del Mezzogiorno;

 

In base al comma 2, lett. e), dell’articolo 1, la Commissione è competente anche a sviluppare relazioni con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri: tali contatti sono volti a una comune impostazione dei problemi di politica estera, culturale, sociale ed economica che l'Italia condivide con i paesi a più significativa presenza dei nostri connazionali.

Tali attività della Commissione sono finalizzate a realizzare nel complesso sinergie con tutte le istituzioni  per la promozione nel mondo dei valori culturali dell'italianità e dei valori economici del made in Italy: in tale contesto vengono citati gli istituti di cultura, le associazioni combattentistiche e d'arma, la società “Dante Alighieri”, le testate giornalistiche e le radio e televisioni private, ma anche Rai e international  e i patronati.

Si ricorda a proposito che i parlamentari di origine italiana,  eletti in 27 paesi, sono 349: 42 in Europa, 47 in America del Nord, 253 in America centro meridionale, 7 in Oceania. Oltre la metà di loro ha preso parte nel novembre 2000 alla I conferenza dei parlamentari di origine italiana nel mondo, organizzata dalle presidenze dei due rami del Parlamento, quale evento preparatorio della Prima Conferenza degli italiani nel mondo, indetta e finanziata con la legge 24 maggio 2000, n. 138. L’Argentina vanta la più forte presenza di persone di origine italiana nella rappresentanza politica, con 89 parlamentari, seguita da Uruguay (46), Brasile (40), Usa (26), Canada (21), Francia (19), Cile (18).

 

 

In base al comma 2, lett. f), la Commissione è altresì nella facoltà di proporre iniziative per il rafforzamento e la razionalizzazione della rete consolare italiana.

 

Si osserva qui che un riferimento alle funzioni dei consolati per la tutela e la valorizzazione delle comunità italiane all’estero renderebbe il testo maggiormente coerente e intelligibile.

 

Infatti la rete consolare, che certo può necessitare di autonomi provvedimenti di razionalizzazione, trova nel proprio rafforzamento anche un potenziamento delle numerose competenze che la vigente normativa attribuisce ad essa nei confronti dei nostri connazionali residenti all’estero, tanto come individui quanto come collettività locali.

Va ricordato anzitutto che le attribuzioni dei Consolati nelle diverse materie di interesse dei singoli cittadini italiani all’estero sono previste dal DPR 5 gennaio 1967, n. 200, recante disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari. Per quanto invece concerne le collettività italiane all’estero, queste ricorrono nei riferimenti normativi alla stregua di nozione di fatto, cui i vari provvedimenti si rapportano.

Nel complesso, comunque, le competenze consolari vanno dalla formazione e trascrizione di atti di stato civile, quali la celebrazione di matrimoni, al rilascio e rinnovo di passaporti. I Consolati hanno inoltre la facoltà di compiere atti inerenti alla cittadinanza, nonché alla navigazione marittima nazionale all'estero. Presso i Consolati possono altresì compiersi funzioni inerenti ad atti notarili e testamenti, autentiche di firma, traduzioni e legalizzazioni, così come certificazioni doganali connesse al rimpatrio.

Più recentemente hanno assunto particolare importanza gli atti consolari inerenti al servizio elettorale, che in precedenza si limitavano all’organizzazione delle elezioni per gli organismi di rappresentanza locale (COMITES – Comitati degli italiani all’estero) e generale (CGIE – Consiglio generale degli italiani all’estero) dei nostri connazionali all’estero, nonché all’allestimento di apposite sezioni elettorali in occasione delle elezioni europee. Con l’approvazione nella XIII Legislatura delle necessarie modifiche costituzionali, e nel dicembre 2001 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, i cittadini italiani residenti all’estero hanno acquistato il diritto di partecipare alle consultazioni politiche e referendarie in Italia, con la modalità del voto per corrispondenza, affidata per la preparazione, appunto, alla rete consolare.

Inoltre, i Consolati esercitano importanti funzioni sociali, nella misura in cui prestano assistenza per lo svolgimento di pratiche pensionistiche o assistenziali, ovvero provvedono all’erogazione di sussidi o al pagamento di spese mediche a favore di connazionali in stato di indigenza. Quest’ultima funzione viene talvolta esercitata da associazioni operanti nella circoscrizione consolare, che ricevono dal Ministero degli Affari esteri appositi contributi.

La protezione consolare si estende anche ad altre fattispecie: in particolare, i Consolati assistono i cittadini italiani detenuti o perseguiti nella circoscrizione di pertinenza, e quelli che subiscono incidenti (incluso il rimpatrio delle salme); è inoltre intrapresa la ricerca di connazionali che non danno più notizia di sé, e viene prestata l'assistenza necessaria a genitori italiani ai quali il coniuge straniero o doppio cittadino abbia sottratto un figlio portato all'estero.

Per quanto concerne poi la promozione culturale a favore delle collettività italiane, essa corre, nell’attività della rete diplomatico-consolare, parallelamente al più ampio contesto della diffusione della cultura e della lingua italiane all’estero, che il Ministero degli Affari esteri svolge in stretta collaborazione con il Ministero per i beni e le attività culturali e con il Ministero dell’istruzione, università e ricerca.

Oltre agli 89 Istituti italiani di cultura all’estero, è soprattutto la rete delle scuole italiane all’estero ad assicurare la diffusione della lingua italiana: nei confronti delle collettività italiane all’estero, in particolare, assumono importanza peculiare i corsi di lingua e cultura italiana previsti dall’art. 625 e disciplinati dall’art. 636 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”). I corsi sono attualmente circa trentamila, e sono organizzati da enti, associazioni, comitati o scuole a livello locale, tutti finanziati dal Ministero degli Affari esteri. I docenti impiegati sono assunti in base alla normativa locale, purché in possesso di un titolo di studio valido per l’insegnamento. Si stima che gli allievi dei corsi di lingua italiana siano nel mondo oltre mezzo milione. La vigilanza sulla conduzione dei corsi spetta al Consolato competente per territorio, ove sono istituiti uffici scolastici con personale dei ruoli dirigenziale, docente e amministrativo.

Talora, e più spesso nei Paesi europei, a provvedere ai corsi sono insegnanti di ruolo distaccati presso il Ministero degli Affari esteri, che provvede a smistarli nelle varie circoscrizioni consolari.

Un’ulteriore modalità per la diffusione della lingua italiana è quella della stipula, nelle circoscrizioni consolari ove maggiore è la presenza di una comunità italiana, di convenzioni con le autorità scolastiche locali per l’inserimento dell’italiano nei rispettivi sistemi educativi. Le autorità italiane contribuiscono in tal caso alla formazione dei docenti locali, nonché con la fornitura di materiale didattico.

 

 

 

Ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera g), la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero ha il compito di vigilare sulla concreta attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali relative agli italiani nel mondo, in particolare nelle materie del diritto del lavoro, della legislazione sociale e previdenziale.

Si ricorda ad esempio che, al momento, sono vigenti per l’Italia 27 Convenzioni di base in materia di sicurezza sociale, e tra queste vi sono quelle con i Paesi a maggiore presenza di comunità italiane. Tali Convenzioni sono importanti soprattutto in relazione ai profili previdenziali, poiché consentono la cosiddetta totalizzazione dei periodi assicurativi relativi a periodi lavorativi effettuati in paesi diversi.

 

 

Infine, sulla scorta della lett. h) del comma 2, la Commissione formula valutazioni sulle politiche generali per gli italiani all’estero.

 

Art. 2
(Composizione e funzionalità)

I membri della Commissione – 20 deputati e altrettanti senatori – sono nominati dai Presidenti delle due Camere nel rispetto del criterio di proporzionalità: tutti i gruppi devono essere rappresentati, ancorché con un solo rappresentante nel caso dei gruppi minori. Identici criteri e procedura saranno rispettati per le eventuali sostituzioni (commi 1 e 2).

Il Presidente della Commissione, nominato dai Presidenti delle due Camere, viene scelto tra i parlamentari che non fanno parte della Commissione (comma 3), mentre i due vicepresidenti vengono eletti dai commissari (comma 4).

Le sedute della Commissione sono valide se sono presenti un terzo dei componenti (comma 5).

Ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione può acquisire tutte le informazioni e i dati in possesso di amministrazioni pubbliche e di altri organismi che trattano le questioni relative ai cittadini italiani all’estero (comma 7).

Il comma 8 prescrive innanzitutto l’obbligo per la Commissione di riferire alle Camera circa la propria attività con una cadenza almeno annuale. Inoltre, attribuisce alla Commissione stessa la facoltà di presentare proposte e rilievi relativamente alla normativa sulla materia di sua competenza.

Il comma 8 contiene due diverse disposizioni fra loro non collegate che, per maggiore chiarezza di lettura sarebbe preferibile scindere in due commi distinti. In aggiunta, il secondo alinea, che attribuisce un’ulteriore funzione alla Commissione, potrebbe coerentemente essere inserito - come altra lettera - nel comma 2 dell’articolo 1.

 

Art. 3
(Pubblicità dei lavori)

Le sedute della Commissione – salvo che la medesima disponga diversamente – sono pubbliche.

 

Art. 4
(Missioni)

La Commissione, per le finalità di cui all’articolo 1 del provvedimento in esame, può decidere di effettuare una o più missioni di verifica e di controllo consistenti nella visita in nazioni estere caratterizzate da una presenza significativa di italiani, ovvero dove ricorrano condizioni di necessità (comma 1).

Il comma 2 stabilisce che la decisione relativa al calendario e alle modalità di svolgimento delle missioni vengono decisi dal Presidente della Commissione in modo che sia garantita la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.

Il comma 3 dispone che la Commissione si avvale, per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali, della collaborazione del Ministero degli affari esteri.

Andrebbe precisato a quali forme di collaborazione da parte del MAE faccia riferimento il comma 3; atteso, infatti, che il perseguimento delle complesse e varie finalità di indirizzo, coordinamento e controllo ascritte dall’articolo 1 all’istituenda commissione potrebbe comportare, in occasione delle missioni, attività di accertamento anche intense, il MAE sarebbe tenuto a collaborarvi a valere sulle proprie strutture, in termini anche di risorse umane e strumentali, distogliendole dalle attività ordinarie.

 

Art. 5
(Copertura finanziaria)

Gli oneri per il funzionamento della Commissione sono per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

Art. 6
(Entrata in vigore)

L’entrata in vigore della legge in esame è prevista dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 


Progetto di legge

 


N. 2068

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d’iniziativa del deputato

TREMAGLIA, ANGELI, FERRIGNO, RICARDO

ANTONIO MERLO, MINARDO, ROMAGNOLI

¾

 

Istituzione della Commissione parlamentare bicamerale

per gli italiani all'estero

 

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Presentata il 14 dicembre 2006

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si chiede l'istituzione di una Commissione parlamentare bicamerale che svolga un'attività di indirizzo, coordinamento e controllo sulle politiche concernenti i cittadini italiani residenti all'estero, in particolare - come si legge nell'articolo 1 - sull'attuazione della completa eguaglianza dei loro diritti civili e politici rispetto a quella di cui godono i cittadini italiani residenti nel territorio nazionale.

A chi si domanda il motivo per cui sia necessario estendere tali diritti anche agli italiani che vivono fuori dai confini del Paese rispondiamo che non dobbiamo mai dimenticare quello che è stato il nostro passato e che è doveroso far conoscere gli italiani nel mondo agli italiani in Italia, dimostrare che cos'è l'«altra Italia» e consolidare i legami tra le comunità lontane e la madrepatria, ricordando che i nostri connazionali all'estero rappresentano una grande risorsa e una grande ricchezza per l'Italia.

È un impegno squisitamente culturale, ineludibile, per costruire, con pazienza, giorno dopo giorno, una «casa comune» in cui possano convivere, nella reciproca valorizzazione, l'Italia ufficiale e politica e l'altra Italia, costituita da oltre tre milioni di cittadini e circa sessanta milioni di oriundi.

Solo tenendo fermo il ricordo di ciò che è stato, di quanto gli italiani hanno subìto e sofferto, potremo non rimanere indifferenti di fronte all'avvilente spettacolo di migliaia di disperati che giungono sulle nostre coste, affamati, profughi, senza speranza per il futuro. L'accoglienza - è bene non dimenticarlo mai - è un principio morale assoluto, di umanità e di civiltà, che deve valere come norma fondamentale di comportamento verso ciascuno di loro.

Il ricordo del passato serve soltanto se diventa sprone propositivo alla costruzione del futuro. L'emigrante così come è impresso nella memoria collettiva, quello - per capirci - con la valigia di cartone, non esiste più. «Italiano», in ogni parte del mondo, è oggi sinonimo di progresso e di civiltà. Ovunque si siano fermati, i nostri emigrati hanno realizzato strade, scuole, ospedali, servizi essenziali che, non di rado, hanno inciso radicalmente sulla fisionomia sociale ed economica dei Paesi ospitanti. Non a caso, oggi, nei Parlamenti di tutto il mondo siedono 395 tra deputati e senatori di origine italiana.

Sono solo la punta dell'iceberg di una ricchezza inestimabile, costruita interamente sulla capacità, sull'intraprendenza, sulla forza del carattere italiano. Quello stesso che non si è fermato davanti ad alcuna difficoltà e si è mostrato pronto ad immolare il proprio sangue, senza mai tirarsi indietro, conservando e diffondendo la forza e la profondità della nostra tradizione e della nostra cultura, la bellezza e la magnificenza della nostra arte, la musicalità e l'antichità della nostra lingua.

I traguardi raggiunti, molti dei quali epocali, non possono che costituire un trampolino di lancio per le ancora numerose sfide che attendono di essere compiute. Chi è lontano dalla madrepatria, immerso per le ragioni più varie in altre culture, sente più profondamente il bisogno di definire la propria identità. Ed è per questo che i nostri connazionali all'estero hanno esaltato valori e simboli quali la Patria, l'Inno e il Tricolore, anche quando l'Italia ufficiale e politica sembrava essersene dimenticata.

Il diritto di voto è finalmente una realtà per avvicinare le comunità nel mondo all'Italia. La loro forza e la loro vitalità, infatti, si radicano in un profondo legame con la madrepatria che si concretizza in un amore straordinario per il tricolore.

L'iniziativa per il voto degli italiani all'estero, ricordiamolo, è cominciata formalmente il 22 ottobre 1955, quando il senatore Ferretti presentò la prima proposta di legge in materia, considerando di fondamentale importanza, anche nelle relazioni internazionali, una politica degli italiani nel mondo e ponendo la «questione emigrazione» come un problema nazionale. Si è dovuto attendere quarantasei anni di ostruzionismo parlamentare prima che la politica italiana raggiungesse la maturità civile e culturale per comprendere e fare propria questa battaglia di civiltà.

Abbiamo vinto, la Costituzione italiana riconosce ai concittadini all'estero il diritto al voto, il diritto di essere e di sentirsi italiani. Ma ora occorre che l'Italia ufficiale e l'altra Italia, formata da milioni di persone nelle cui vene scorre sangue italiano, camminino insieme.

È importante però sottolineare che, con la battaglia per il riconoscimento del diritto al voto, abbiamo aperto una finestra straordinaria su un universo di cui tanto si parla e di cui pochissimo si sa, quella che ci piace chiamare l'altra Italia. Occorre soltanto avere voglia di scoprirla e di conoscerla.

È dovere del Parlamento coltivare una politica attiva in favore degli italiani nel mondo valorizzando i compiti dei 126 comitati degli italiani all'estero (COMITES) che rappresentano il «popolo italiano» nel mondo, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), delle 72 camere di commercio, sostenendo il lavoro e l'impegno della stampa e della televisione (parliamo di circa 390 testate giornalistiche), dei patronati, degli istituti di cultura, delle delegazioni dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), delle associazioni, di quel mondo che chiamiamo «sistema Italia». Ciò deve avvenire continuando l'opera svolta dal Ministero per gli italiani nel mondo, che, nei cinque anni in cui ha avuto la possibilità di operare, ha riunito in Italia, attraverso convegni ad hoc, gli scienziati, gli artisti, gli imprenditori, i ristoratori, i missionari, le donne eccellenti e che ha creato la CIIM (Confederazione degli imprenditori italiani nel mondo), con la sua banca dati di 15.000 imprese, con il compito di far nascere sinergie e collaborazioni con l'Italia.

In questo contesto complesso e variegato in cui tutte le forze dell'emigrazione devono allearsi in un grande sforzo, riteniamo di elevata importanza l'istituzione della Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani nel mondo, che, come specifica l'articolo 2, segua, ad esempio, lo stato della legislazione concernente il diritto di voto dei connazionali all'estero e proponga iniziative per migliorarne l'effettività garantendone la segretezza; verifichi il livello di informazione e aggiornamento conseguito tanto dal servizio pubblico televisivo (RAI International), affinché le collettività italiane all'estero conservino i legami culturali con il Paese di origine, quanto dalla RAI per far conoscere in Italia le attività delle comunità italiane residenti oltre confine; vigili, in particolare, sulla valorizzatone del ruolo dell'imprenditoria italiana all'estero, in considerazione anche del fatto che l'indotto annuo degli italiani nel mondo a favore del nostro Paese è stato stimato i 191.000 miliardi di vecchie lire. E questa è soltanto la premessa. I trentadue imprenditori che guidano la CIIM hanno una fatturazione di oltre otto miliardi di euro: una grandiosa legge finanziaria. Il CGIE, inoltre, via via può divenire, e ne ha titolo, organo ausiliario dello Stato. Questa Commissione parlamentare bicamerale deve avere un rapporto privilegiato con i COMITES e deve creare sinergie con tutti i parlamentari di origine italiana nel mondo per una politica coordinata e mirata per le nostre comunità; valutare le iniziative volte al rafforzamento ed alla razionalizzazione della rete consolare; vigilare sulla concreta attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali e sulle politiche generali relative agli italiani nel mondo.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Istituzione e finalità).

1. È istituita la Commissione parlamentare bicamerale per gli italiani all'estero, di seguito denominata «Commissione», con compiti di indirizzo, di coordinamento e di controllo su tutte le politiche concernenti i cittadini italiani residenti all'estero, in particolare sull'attuazione dei diritti civili e politici, al fine di pervenire ad un'equa e non discriminatoria parità di trattamento rispetto ai cittadini residenti sul territorio nazionale.

2. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) verifica lo stato della legislazione concernente il diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero. A tal fine propone, sulla base delle vigenti norme costituzionali, iniziative legislative concernenti le modalità del voto all'estero volte a migliorarne l'effettività e a garantirne la segretezza;

b) verifica lo stato di attuazione della legislazione nazionale nelle materie concernenti gli italiani all'estero, assicurando un intervento coordinato tra Parlamento, regioni e pubbliche amministrazioni;

c) verifica il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti delle collettività italiane all'estero affinché queste mantengano i legami culturali con il Paese di origine, nonché il livello di informazione e di aggiornamento conseguito dal servizio pubblico televisivo nei confronti degli italiani residenti in Italia sui temi concernenti le collettività all'estero;

 

d) vigila sulla valorizzazione del ruolo dell'imprenditoria italiana all'estero, al fine di promuoverne lo spirito associativo e creare una banca dati di interscambio informativo;

e) prende contatto con i parlamentari di origine italiana eletti negli Stati esteri, al fine di sviluppare l'impostazione dei problemi di comune interesse di politica estera, culturale, sociale ed economico tra l'Italia e i Paesi dove vi è una significativa presenza di nostri connazionali, realizzando sinergie con le istituzioni che promuovono all'estero l'italianità e il «made in Italy», quali gli istituti di cultura, le associazioni combattentistiche e d'arma, la società «Dante Alighieri», le testate giornalistiche, le radio e le televisioni private, RAI International, i patronati, nel quadro di una politica di internazionalizzazione e di italianità;

f) propone le iniziative volte al rafforzamento e alla razionalizzazione della rete consolare;

g) vigila sulla concreta attuazione degli accordi e delle convenzioni internazionali relative agli italiani nel mondo, in particolare nelle materie del diritto del lavoro, della legislazione sociale e previdenziale;

h) valuta le politiche generali concernenti le collettività italiane all'estero.

 

Art. 2.

(Composizione e funzionalità).

1. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie

 

in caso di dimissioni dei singoli componenti della Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente della Commissione è nominato, di comune accordo, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i membri dell'uno o dell'altro ramo del Parlamento.

4. La Commissione, a maggioranza dei propri componenti, elegge al suo interno due vicepresidenti e due segretari, con voto limitato ad uno dei membri.

5. Per la validità delle sedute della Commissione è necessaria la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

6. La Commissione può deliberare di articolarsi in gruppi di lavoro.

7. Per lo svolgimento delle proprie funzioni, la Commissione acquisisce informazioni, dati e documenti relativi ai risultati delle attività svolte da pubbliche amministrazioni e da altri organismi che si occupano di questioni attinenti ai diritti o all'integrazione delle comunità italiane all'estero.

8. La Commissione riferisce alle Camere, con cadenza almeno annuale, i risultati della propria attività. Oltre a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera a), la Commissione formula osservazioni e proposte che indichino le possibili modifiche legislative e regolamentari nelle materie di propria competenza.

 

Art. 3.

(Pubblicità dei lavori).

1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione medesima disponga diversamente.

 

Art. 4.

(Missioni).

1. La Commissione, allo scopo di favorire la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, può decidere di effettuare

 

una o più missioni di verifica e di controllo, mediante visite in Paesi in cui la presenza dei connazionali sia particolarmente significativa o ricorrano condizioni di necessità.

2. Il calendario e le modalità di svolgimento delle missioni sono decisi dal Presidente della Commissione in modo da garantire la massima partecipazione dei diversi gruppi parlamentari.

3. Per gli accertamenti da effettuare fuori dai confini nazionali la Commissione si avvale della piena collaborazione del Ministero degli affari esteri.

 

Art. 5.

(Copertura finanziaria).

1. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

 

Art. 6.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 




[1]    Legge costituzionale 17 gennaio 2000, n. 1, di modifica dell’art. 48 Cost.; legge costituzionale 23 gennaio 2001, n. 1, di modifica degli artt. 56 e 57 Cost..

[2]    Legge 27 dicembre 2001, n. 459, Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

[3]     D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104, Regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

[4]     Si tratta del referendum sulla legge costituzionale recante modifiche alla Parte II della Costituzione, approvata in seconda deliberazione con maggioranza inferiore a due terzi dei membri di ciascuna Camera, pubblicata a fini notiziali nella G.U. 18 novembre 2005, n. 269.

[5]     La disposizione ha riguardato in particolare:

§          il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia impegnato temporaneamente all’estero in missioni internazionali;

§          i dipendenti di amministrazioni statali che per ragioni di servizio si trovino all’estero in via transitoria e dei loro familiari;

§          i professori universitari e ricercatori in servizio o impegnati in attività di ricerca per almeno sei mesi all’estero.

[6]     Di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, L. 459/2001.

[7]     Ex art. 6, co. 2, L. 459/2001.

[8]     Il quoziente intero (440.101) è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero per 8, numero corrispondente a quello dei deputati da eleggere nella circoscrizione Estero (12) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, co. 2, della L. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 2, danno titolo all’assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

[9]     Di cui all’elenco aggiornato ex art. 5, L. 459/2001.

[10]    Ex art. 6, co. 2, L. 459/2001.

[11]    Il quoziente intero (1.760.404) è ottenuto dividendo il numero dei cittadini italiani residenti all’estero per 2, numero corrispondente a quello dei senatori da eleggere nella circoscrizione Estero (6) detratto il numero dei seggi previamente assegnati a ciascuna ripartizione ai sensi dell’art. 6, co. 2, della L. 459/2001 (4). Sono contraddistinti da un asterisco i resti più alti che, in numero complessivo di 1, danno titolo all’assegnazione alle ripartizioni di un seggio in più.

[12]    Cfr. Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, provvedimento 1 febbraio 2006, art. 12.

[13]   Contratto disciplinato dalla legge n.52 del 21 febbraio 1991 che si concretizza in una cessione di crediti commerciali da parte di un’impresa ad un factor, società specializzata nello smobilizzo dei crediti. In cambio l’impresa ottiene una controprestazione in denaro.