Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Moldova per l'assistenza giudiziaria in materia civile A.C. 3095
Riferimenti:
AC n. 3095/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 278
Data: 23/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

Accordo con la Moldova per l'assistenza giudiziaria in materia civile

A.C. 3095

 

 

 

 

n. 278

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0177.doc


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  6

Progetto di legge

§      A.C. 3095 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006  9

§      Scheda paese sulla Moldova tratta da Mondimpresa  51

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3095

Titolo dell’Accordo

Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali: Stati esteri; diritto civile; diritto commerciale.

Firma dell’Accordo

Roma, 7 dicembre 2006

Iter al Senato

No

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

27 settembre 2007

§    annuncio

28 settembre 2007

§    assegnazione

18 ottobre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI

Oneri finanziari

 


Contenuto dell’accordo

 

L’accordo con la Moldova ha lo scopo di disciplinare l’assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze in materia civile tra i due paesi e si è reso necessario per il grande sviluppo dei rapporti economici, commerciali e sociali che si sono instaurati dopo l’acquisizione dell’indipendenza da parte della ex repubblica sovietica.

L’Accordo, fatto a Roma il 7 dicembre 2006, si compone di 25 articoli raggruppati in quattro titoli.

L’articolo 1 individua il campo di applicazione: le materie civili includono quelle commerciali, del lavoro e dello stato civile.

L’Accordo prevede poi che i cittadini di entrambe le Parti godano di uguale tutela giudiziaria e di libero accesso alle autorità giudiziarie (art. 2). Ai cittadini delle due Parti contraenti non si può richiedere il pagamento di una specifica cauzione, con riferimento alle spese processuali, in ragione della loro cittadinanza (art. 3). Del pari, i cittadini delle due Parti contraenti godono del medesimo diritto al gratuito patrocinio e alle esenzioni da spese giudiziarie, in ragione delle loro condizioni finanziarie (art. 4).

Le disposizioni del presente Accordo, oltre che alle persone fisiche, si applicano anche alle persone giuridiche la cui sede principale si trova nel territorio di una delle due Parti contraenti (art. 5).

Le decisioni e i documenti, nonché le copie e le traduzioni, di cui al presente Accordo, sono esenti da qualunque forma di autenticazione (art. 6).

Il Titolo II (artt. 7-16) concerne propriamente la cooperazione giudiziaria, la quale comprende la notifica degli atti, l’esame delle parti, dei testimoni e dei periti, la presentazione di documenti e perizie, lo scambio di informazioni normative e di documenti sullo stato civile. Le richieste di assistenza sono trasmesse nella lingua della Parte richiedente cui dovrà essere allegata una traduzione nella lingua della Parte richiesta, ovvero in inglese o in francese; gli atti relativi alla esecuzione dell’assistenza sono trasmessi alla Parte richiedente nella lingua della Parte richiesta (o in inglese o in francese).

Le Parti individuano nei rispettivi Ministeri della giustizia le autorità centrali cui fanno capo le comunicazioni ai sensi del presente Accordo.Rilevante quanto previsto dall’articolo 8, in base al quale la “Parte richiesta può rifiutare l’adempimento della cooperazione qualora ciò minacci la propria sovranità, la sicurezza o l’ordine pubblico”. La Parte richiesta ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute in relazione all’utilizzazione di periti e traduttori, nonché all’audizione di testimoni.

Per quanto concerne l’assistenza legale, essa si esplicherà mediante commissioni rogatorie: la relativa istanza è contiene, tra l’altro, indicazioni circa l’autorità richiedente e, ove possibile, quella richiesta; il procedimento per il quale è domandata e l’identità delle persone da ascoltare. L’autorità della Parte richiesta può applicare, su istanza dell’altra Parte, nell’esecuzione della commissione rogatoria, la legge vigente nella Parte richiedente, purché ciò non contrasti con l’ordinamento della Parte richiesta. La Parte richiesta comunicherà - con indicazione delle motivazioni  - alla Parte richiedente  l’eventualità che la commissione rogatoria non possa essere effettuata, con contestuale restituzione degli atti. L’esecuzione della rogatoria può avvenire anche attraverso le missioni diplomatiche di ciascuna Parte.

L’articolo 16 contiene una norma sull’immunità delle persone, indipendentemente dalla loro nazionalità, citate a comparire innanzi alle autorità giudiziarie dello Stato richiedente: dette persone non potranno essere fermate, né imprigionate in ragione di reati collegati alla causa per la quale sono state citate, né di altri reati commessi nel territorio della Parte richiedente, ovvero in ragione della testimonianza resa nella causa specifica. L’immunità cesserà dopo sette giorni dalla data in cui alla persona sarà stato comunicato che la sua presenza non è più necessaria nel territorio della Parte richiedente.

 Il Titolo III (artt. 17-22) riguarda il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze: ognuna delle Parti dovrà riconoscere e consentire l’esecuzione, sul proprio territorio, delle sentenze emesse dall’autorità giudiziaria dell’altra Parte contraente. La previsione concerne le sentenze in materia civile  e alle sentenze penali limitatamente al risarcimento del danno o alla restituzione di beni.

Vi sono tuttavia alcune condizioni necessarie perché le sentenze siano riconosciute e ne venga consentita l’esecuzione: innanzitutto la sentenza deve essere emessa da una Autorità competente ed essere divenuta definitiva secondo la legge della Parte in cui è stata emessa; in secondo luogo, nel territorio della Parte richiesta non devono esservi in corso procedimenti giudiziari, né tantomeno devono essere state pronunciate sentenze, concernenti lo stesso oggetto dei giudicati di cui si richiede il riconoscimento; in terzo luogo, la sentenza non deve contenere disposizioni contrarie all’ordine pubblico secondo le leggi della Parte a cui viene chiesto il riconoscimento.

Il Titolo IV (artt. 23-25) contiene disposizioni finali, in base alle quali eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo verranno risolte per via diplomatica. L’Accordo è concluso per un periodo illimitato: con denuncia scritta, una delle Parti potrà porvi termine, con effetto a partire da sei mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge consta di quattro articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo; il secondo l’ordine di esecuzione ed il quarto l’entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, valutati in 11.510 euro a partire dal 2007, la cui copertura è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’UPB di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.

La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica riporta in maniera molto dettagliata la previsione delle spese annue che riconduce alla ipotesi di comparizione di testimoni o periti a Chisinau e alle spese per traduzioni degli atti.

 

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica afferma che l'Accordo si armonizza con il quadro normativo previsto dalla legge 31 maggio 1995, n. 218 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato). L’ATN rileva inoltre che l’Accordo in esame non incide sull’assetto legislativo o regolamentare del nostro Paese, né è compatibile con i principi dell’ordinamento comunitario in materia di cooperazione giudiziaria tra gli Stati membri. Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR).

 


Progetto di legge

 


N. 3095

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

e dal ministro della giustizia

(MASTELLA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della difesa

(PARISI)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro del commercio internazionale

e per le politiche europee

(BONINO)

e con il ministro del lavoro e della previdenza sociale

(DAMIANO

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova per l'assistenza giudiziaria e per il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia civile, fatto a Roma il 7 dicembre 2006

 

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Presentato il 27 settembre 2007

 

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Onorevoli Deputati! - La Repubblica di Moldova, dopo aver acquistato l'indipendenza a seguito della dissoluzione dell'ex URSS, ha avviato una serie di iniziative economico-commerciali con gli Stati dell'Europa occidentale. Tali iniziative hanno comportato una significativa rilevanza della sua presenza nel contesto europeo e italiano.

      In particolare, si sono intensificate le relazioni imprenditoriali e sociali con l'Italia e, giacché numerose imprese italiane si sono insediate in Moldova, si è costituita in Italia una folta colonia di cittadini moldavi con la conseguente apertura dell'ambasciata della Repubblica di Moldova nel nostro Paese.

      È stata quindi avvertita l'esigenza di disciplinare con un accordo diretto tra i Governi dei due Paesi l'assistenza giudiziaria e il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze emesse dalle rispettive autorità giudiziarie ed è stato negoziato il presente Accordo il cui contenuto è stato condiviso da entrambe le Parti ed è stato trasfuso nel testo allegato alla presente relazione.

      Tale testo corrisponde in linea di massima agli accordi bilaterali stipulati dall'Italia.

      In particolare l'Accordo, che consta di 25 articoli ed è suddiviso in quattro titoli, risponde all'esigenza di promuovere la cooperazione giudiziaria in campo civile, garantendo la certezza del diritto, facilitando il riconoscimento reciproco delle decisioni e delle sentenze, favorendo l'avvicinamento delle disposizioni processuali, rimovendo gli ostacoli creati dalle disparità legislative tra i due ordinamenti.

      Le disposizioni generali, contenute nel titolo I, disciplinano l'ambito di applicazione dell'Accordo con la precisazione che lo stesso comprende anche il diritto commerciale, il diritto di famiglia e il diritto del lavoro (articolo 1). Con le stesse disposizioni si garantisce la parità di trattamento nei confronti dei cittadini di entrambe le Parti e dei loro beni sul territorio dell'altra Parte (articolo 2), si prevede l'esclusione dalla cautio judicatum solvi quando venga adita l'autorità giudiziaria nel territorio dell'altra Parte (articolo 3) e si assicurano il godimento del gratuito patrocinio e la dispensa dal pagamento di tasse o spese procedurali alle stesse condizioni dei cittadini residenti sul territorio dell'altra Parte (articolo 4).

      Si precisa, inoltre, che le disposizioni applicate alle persone fisiche riguardano anche le persone giuridiche che abbiano la propria sede principale o le loro filiali con attività principale nel territorio di una delle Parti contraenti (articolo 5).

      I documenti necessari per l'applicazione dell'Accordo sono esenti da legalizzazione (articolo 6).

      Nel titolo II si specificano, invece, gli istituti e gli strumenti dell'assistenza giudiziaria, che attengono all'esecuzione di atti istruttori, alla notificazione di atti giudiziari, allo scambio di informazioni normative e alla trasmissione di atti dello stato civile necessari durante un procedimento (articolo 7).

      È prevista la facoltà di opporre rifiuto alla richiesta di assistenza giudiziaria, qualora si ritenga che tale richiesta possa arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza o all'ordine pubblico della Parte richiesta (articolo 8).

      Sono designate quali Autorità centrali i rispettivi Ministeri della giustizia per lo scambio degli atti (articolo 9); si prevede l'uso delle lingue madri e della lingua inglese o francese (articolo 10); quanto alle spese, si concede alla Parte richiesta la possibilità di ottenere il rimborso delle spese relative agli esperti, ai traduttori e ai testimoni, nonché di quelle sostenute per la notificazione o per la prova richiesta con l'osservanza di forme particolari (articolo 11).

      Si puntualizza poi il contenuto delle commissioni rogatorie (articolo 12) e si stabilisce che la Parte richiesta applichi nell'adempimento della commissione rogatoria la propria legge processuale, salvo che la Parte richiedente faccia espressa richiesta di applicazione della propria legge e purché questa non contrasti con la legge nazionale della Parte richiesta (articolo 13).

      Sono regolati con disposizioni specifiche le notificazioni degli atti, i poteri degli uffici consolari in materia di notificazione di atti e di audizione dei propri cittadini e la comparizione di questi ultimi innanzi alle autorità giudiziarie dell'altra Parte (articoli 14, 15 e 16).

      Le modalità e le procedure previste per il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze sono stabilite nel titolo III.

      Sono riconosciute le sentenze definitive relative a cause civili e le disposizioni sui risarcimenti dei danni e nelle restituzioni contenute in sentenze civili, nonché le transazioni che pongano fine alle controversie e che siano state approvate dall'autorità giudiziaria (articoli 17 e 19).

      Vengono inoltre fissate in maniera puntuale le condizioni in presenza delle quali le sentenze e gli atti autenticati possono essere riconosciuti ed eseguiti.

      In particolare spetta all'autorità giudiziaria della Parte in cui la decisione deve essere eseguita la verifica della sussistenza dei presupposti per il suo riconoscimento (garanzia del diritto di difesa e del contraddittorio, rispetto dei princìpi del ne bis in idem e della litispendenza), in conformità ai princìpi fondamentali dell'ordinamento, della sicurezza e dell'ordine pubblico della Parte ove è richiesta l'esecuzione (articoli 17 e 18).

      Vengono inoltre indicati le modalità previste per la presentazione della domanda e dei documenti richiesti per ottenere il riconoscimento delle sentenze, nonché il procedimento che deve essere seguito (articoli 20, 21 e 22).

      Nel titolo IV è fissata la via diplomatica per la risoluzione di controversie generate dall'interpretazione e dall'applicazione dell'Accordo (articolo 23).

      Sono infine determinate le modalità di entrata in vigore dell'Accordo (articoli 24 e 25).

      Sono allegati al testo dell'Accordo i moduli da utilizzare in materia di notificazione di atti.

(omissis)