Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo con la Svizzera relativo alla non imponibilità dell'IVA ai pedaggi per il transito del Gran San Bernardo - A. C. 3094 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 275 | ||
Data: | 22/10/2007 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo con la Svizzera relativo alla non imponibilità dell'IVA ai pedaggi per il transito del Gran San Bernardo
A.C. 3094
n. 275
22 ottobre 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0176
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§ D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (artt. 1, 7, 9)
Normativa comunitaria
§ Dir. 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE Sesta direttiva del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme
§ Dir. 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
3094 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006 |
Iniziativa |
governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Roma il 31 ottobre 2006 |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ Presentazione alla Camera |
27 settembre 2007 |
§ annuncio |
28 settembre 2007 |
§ assegnazione |
18 ottobre 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri, emigrazione) |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I, V, IX, XIV Commissione |
Oneri finanziari |
si |
L’Accordo con
Come viene esplicitato nella relazione illustrativa del provvedimento, il problema è insorto a partire dal 1° gennaio 2003, quando l’art. 21, co. 15 della legge finanziaria per il 2003 (L. n. 289 del 2002) ha abrogato il numero 11) del primo comma dell’art. 9 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto). Con tale abrogazione, il transito nei trafori internazionali - fino ad allora considerato alla stregua dei servizi internazionali che, per la ragione stessa di non essere effettuati sul territorio dello Stato erano esentati dall’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto – è ora soggetto al medesimo regime di imposizione cui sono sottoposte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, previsto dal DPR n. 633/1972 cit.
La direttiva 77/388/CEE (Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme), cui si riferisce la Decisione del Consiglio citata, è stata in seguito abrogata dalla direttiva 2006/112/CE (Direttiva del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto) che, tuttavia, all’articolo 369, ripropone la norma (contenuta nell’art. 30 della direttiva abrogata) che consente agli Stati membri la possibilità di concludere accordi con Paesi terzi o con Organizzazioni internazionali, in deroga alla medesima direttiva 112, previa autorizzazione del Consiglio.
L’Accordo si compone di un Preambolo e di un unico articolo. Tra la normativa richiamata nel Preambolo, di cui si è appena dato conto, compare anche la Convenzione del 23 maggio 1958 tra Italia e Svizzera, relativa alla costruzione e all’esercizio di un traforo stradale sotto il Gran San Bernardo, la cui ratifica è stata autorizzata dal DPR n. 1216 del 29 ottobre 1958; l’articolo 8 di tale Convenzione prevede che eventuali questioni fiscali relative alla costruzione e alla gestione del traforo siano regolate da appositi Accordi, quale si configura quello in esame.
Le Parti si sono quindi accordate per non sottoporre ad imposta sul valore aggiunto, od altra analoga, gli importi dei pedaggi dovuti per il transito nella galleria del Gran San Bernardo. L’Accordo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda notifica e, se denunciato, resterà in vigore ancora per i dodici mesi successivi al preavviso di denuncia.
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo tra Italia e Svizzera del 31 ottobre 2006, in materia di non imponibilità dell’imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del San Bernardo.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, valutati in 573.000 euro per il 2008, e in 609.000 euro a partire dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita, mediante riduzione delle proiezioni per gli anni 2008-2009, a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’UPB di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione della perdita di gettito dovuta alla cessazione della imponibilità dell’IVA sui pedaggi riscossi sul tratto italiano di percorrenza del traforo del Gran San Bernardo. I calcoli in essa riportati si basano sui dati ricavati dal bilancio della Società Sitrasb SpA, la società italiana che gestisce il traforo e tenendo conto della proporzione delle differenti tipologie di traffico (auto, moto e camper) sul traffico totale.
Si rileva che, nella relazione tecnica viene stimata una perdita di gettito IVA pari a 573mila euro per il 2008, 591mila euro per il 2009 e 609mila euro per il 2010, mentre l’articolo 3 del ddl prevede un onere pari a 573mila euro per il 2008 e 609mila euro a decorrere dal 2009.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Oltre alla relazione tecnica, il ddl di autorizzazione alla ratifica è corredato da una analisi tecnico-normativa (ATN) e da una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR).
N. 3094
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA)
di concerto con il ministro dell'interno (AMATO)
con il ministro della difesa (PARISI)
con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA)
e con il ministro per le politiche europee (BONINO)¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Consiglio federale svizzero relativo alla non imponibilità dell'imposta sul valore aggiunto dei pedaggi riscossi al traforo del Gran San Bernardo, firmato a Roma il 31 ottobre 2006 |
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Presentato il 27 settembre 2007
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Onorevoli Deputati! - Con l'Accordo citato, autorizzato con decisione del Consiglio dell'Unione europea - Economia e Finanze - nella sessione del 21 ottobre 2004, ai sensi dell'articolo 30 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, le Parti, in deroga all'articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva, hanno convenuto di non assoggettare all'imposta sul valore aggiunto (IVA) i corrispettivi relativi ai pedaggi per il transito nel traforo del Gran San Bernardo.
La deroga è stata richiesta al fine di eliminare le distorsioni alla libera concorrenza
nel settore degli abbonamenti, causata dall'introduzione in Italia dell'IVA, a decorrere dal 1o gennaio 2003, sui pedaggi del traforo del Gran San Bernardo, a seguito dell'abrogazione del numero 11) del primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, disposta dall'articolo 21 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, mentre in Svizzera sui predetti pedaggi non si applica né IVA né altra imposta.
L'Accordo, inoltre, è giustificato dalla necessità di semplificare considerevolmente l'attività della società a partecipazione mista italo-svizzera e delle due società concessionarie (italiana e svizzera) che gestiscono il tunnel transfrontaliero del Gran San Bernardo. Gli introiti del pedaggio sono attualmente divisi e distribuiti secondo criteri economici di concorrenza alle spese di gestione e di manutenzione del traforo, comprensive, tra l'altro, anche dei costi dell'autostrada che lo collega alla rete stradale italiana e conoscibili solo a posteriori. L'applicazione dell'imposta secondo i princìpi di territorialità sul solo tratto italiano comporterebbe notevoli costi amministrativi e, comunque, determinerebbe la riscossione non immediata dell'IVA.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici più significativi dall'Accordo in questione, esso, avendo ad oggetto la non imponibilità dei pedaggi agli effetti dell'IVA, è stato concluso ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione tra l'Italia e la Svizzera relativa alla costruzione ed alla gestione della galleria stradale del Gran San Bernardo, conclusa a Berna il 23 maggio 1958, che prevede, per le questioni fiscali derivanti dalla costruzione e dalla gestione del traforo, la stipula di specifici accordi.