Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con la Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine - A.C. 3081
Riferimenti:
AC n. 3081/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 276
Data: 22/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

Accordo con la Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine

 

A.C. 3081

 

 

 

 

 

 

n. 276

 

22 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0175


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell'accordo  4

Disciplina nazionale in materia di espulsione dello straniero  8

Contenuto del disegno di legge di ratifica  10

Progetto di legge

§      A.C. 3081 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005  15

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1602 (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005  33

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 19 luglio 2007  55

Seduta del 24 luglio 2007  57

Seduta del 1° agosto 2007  61

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 24 luglio 2007  65

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 25 luglio 2007  67

Seduta del 1° agosto 2007  69

Discussione in Assemblea

Seduta del 26 settembre 2007  73

Attività parlamentare

§      Comitato parlamentare di controllo sull’attuazione dell’Accordo di Schengen, di vigilanza sull’attività di Europol, di controllo e vigilanza in materia di immigrazione  83

Seduta del 24 aprile 2007  83

§      A. Spaventa e S. Monni ‘Dall’adesione di Bulgaria e Romania qualche rischio e molte opportunità’, in: Affari internazionali, 14 maggio 2007  91

§      F. Barbieri ‘Bulgaria: criminalità organizzata e corruzione inquietano Bruxelles’, in: Equilibri, 23 agosto 2007  91

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Bulgaria  103

§      Scheda paese, a cura del Ministero degli Affari Esteri (aggiornata a marzo 2007)115

§      Additional Protocol to the Convention on the Transfer of Sentenced Persons (Strasburgo, 18 dicembre 1997)115

Riferimenti normativi

§      Codice penale (artt. 235 e 312)155

§      Codice di procedura penale (Artt. 380, 381, 407, 699, 721)157

§      L. 25 luglio 1988, n. 334 Ratifica ed esecuzione della convenzione sul trasferimento delle persone condannate, adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983  165

§      D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (art. 86)175

§      D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (artt. 12, 13, 15 e 16)177

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3081

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell' espulsione o quella dell' accompagnamento al confine

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; diritto penale; diritto processuale penale

Firma dell’Accordo

Sofia, 22 novembre 2005

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    Trasmissione alla Camera

26 settembre 2007

§    annuncio

27 settembre 2007

§    assegnazione

4 ottobre 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V

Oneri finanziari

 


 

Contenuto dell'accordo

 

 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate

 

La Convenzione del Consiglio d’Europa sul trasferimento delle persone condannate è stata aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 ed è entrata in vigore a livello internazionale il 1° luglio 1985: attualmente ne sono Parti 63 Stati, ossia quelli membri del Consiglio d’Europa (salvo il Principato di Monaco) e diversi Stati non membri, tra i quali l’Australia, il Canada, Israele, il Giappone e gli Stati Uniti.

L’Italia[1] e la Bulgaria sono divenute Parti della Convenzione, rispettivamente, il 1° ottobre 1989 e il 1° ottobre 1994. Il 18 dicembre 1997 è stato aperto alla firma un Protocollo addizionale alla Convenzione, entrato in vigore a livello internazionale il 1° giugno 2000, ratificato dalla Bulgaria – per la quale è in vigore dal 1° luglio 2004 - e solo sottoscritto dall’Italia, in data 26 maggio 2000.

La Convenzione del 1983 ha lo scopo principale di favorire il reinserimento sociale dei condannati, permettendo a uno straniero detenuto di scontare la pena nel Paese d’origine.

La Convenzione mette l’accento sulle difficoltà di comunicazione date dalle barriere linguistiche e sull’assenza di contatti con i familiari, fattori che possono esercitare un’influenza negativa sul comportamento del detenuto straniero.

In base alla Convenzione, il trasferimento del detenuto straniero può essere richiesto sia dallo Stato che ha condannato il soggetto in questione (c.d. Stato di condanna), e nelle cui prigioni egli sconta la pena, sia dallo Stato d’origine della persona interessata (c.d. Stato di esecuzione). L’esecuzione del trasferimento è condizionata al consenso dei due Stati, come anche a quello del detenuto.

La Convenzione definisce parimenti le procedure di esecuzione della pena successivamente al trasferimento: in ogni caso, a prescindere dall’ordinamento giuridico dello Stato di esecuzione, una pena a carattere detentivo non potrà essere commutata in sanzione pecuniaria. Inoltre, il periodo di pena già scontato nello Stato di condanna dovrà essere considerato nelle determinazioni assunte dallo Stato di esecuzione. Infine, in nessun caso la pena dovrà essere, quanto alla natura e alla durata, più severa di quella inflitta dallo Stato di condanna.

Il Protocollo addizionale del 1997 definisce le procedure applicabili al trasferimento dell’esecuzione della pena per quanto concerne i soggetti che, dopo la sentenza, si sottraggono all’esecuzione della pena nello Stato di condanna, rientrando nel territorio dello Stato di origine. Inoltre, il Protocollo stabilisce le regole per il trasferimento dei detenuti oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata, prevedendo che il trasferimento nello Stato di cittadinanza possa avvenire anche senza il consenso del detenuto interessato, ma purchè questi venga sentito.

 

 

Il contenuto dell’Accordo italo-bulgaro sul trasferimento delle persone condannate

 

L’Accordo in esame ricalca, introducendo un’importante novità, il Protocollo del 1997, aggiuntivo alla Convenzione del C.d’E. sul trasferimento delle persone condannate. La necessità dell’accordo deriva dal fatto che il Protocollo non è ancora stato ratificato dall’Italia, ma anche, come si vedrà, dal carattere più ampio delle previsioni contenute nell’Accordo rispetto a quelle del Protocollo.

L’articolo 1 enuncia lo scopo dell’Accordo italo-bulgaro, volto a “regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate” alle quali siano state inflitte misure – quali ad esempio l’espulsione – in ragione delle quali dette persone, dopo la scarcerazione, non potranno più rimanere legalmente nel territorio dello Stato di condanna.

L’articolo 2, comma 1, rinvia alle disposizioni della Convenzione del 1983  per quanto concerne l’interpretazione delle espressioni e dei termini dell’Accordo.

Il comma 2, d’altronde, opera un rinvio esplicito alle disposizioni della Convenzione del 1983 per tutto quanto non previsto dall’Accordo italo-bulgaro in esame.

L’articolo 3, comma 1, lettera a), riguarda il trasferimento di detenuti stranieri oggetto di una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in ragione della condanna riportata o di un provvedimento amministrativo adottato in seguito alla condanna. In questo caso, su richiesta dello Stato di condanna, lo Stato di esecuzione può dare il proprio assenso al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di questa, il cui parere deve essere tuttavia acquisito al procedimento (comma 2). Sin qui l’Accordo ricalca l’art. 3 del Protocollo addizionale e ne anticipa di fatto l’entrata in vigore nei rapporti italo-bulgari. 

La lettera b) costituisce il vero elemento aggiuntivo rispetto al Protocollo del 1997. Si prevede infatti la possibilità di trasferire una persona condannata anche quando l’espulsione, l’accompagnamento alla frontiera o altre misure equivalenti siano state adottate con provvedimento amministrativo definitivo nei riguardi di persona condannata per un reato punibile, quanto al massimo della pena nell’ordinamento dello Stato di condanna, con più di due anni di carcere. In tale ipotesi, quindi, il provvedimento amministrativo non discende dalla condanna, come nell’ipotesi di cui alla lettera a), ma ha una sua autonoma giustificazione.

Anche in questo caso non è richiesto il consenso dell’interessato ma lo Stato di esecuzione, in base al già richiamato comma 2 dovrà comunque acquisire il parere dell’interessato prima di consentire al trasferimento dello stesso.

Il comma 3 specifica la documentazione che lo Stato di condanna deve trasmettere (essa include il parere di cui al comma 2) allo Stato di esecuzione.

L’ articolo 4 ripete sostanzialmente le previsioni dell’art. 3, comma 4, del Protocollo del 1997, in analogia con il cosiddetto “principio di specialità” di cui agli articoli 699 e 721 del Codice di procedura penale, concernenti l’estradizione (si tratta dell’impossibilità che l’estradato venga sottoposto a misure penali in rapporto a fatti anteriori al trasferimento e diversi da quelli che hanno motivato la condanna, salvo alcune eccezioni).

In base all’articolo 5, la richiesta di trasferimento e i documenti allegati, come anche la risposta, devono intercorrere tra i rispettivi Ministeri della giustizia: inoltre, la richiesta di trasferimento e i documenti allegati, redatti nella lingua dello Stato di condanna, verranno accompagnati da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.

L’articolo 6, comma 1 stabilisce che l’esecuzione del trasferimento avvenga in conformità all’articolo 9, par. 1, lett. a), della Convenzione del 1983, ove si prevede che l’esecuzione delle sentenze dovrà essere una immediata trasposizione di esse, ovvero avvenire tramite una decisione giudiziaria o amministrativa, nell’un caso e nell’altro dando luogo alla continuazione nell’esecuzione della condanna, e non alla conversione di essa[2].

Il comma 2 prevede che la sola legislazione vigente nello Stato di esecuzione verrà applicata per l’esecuzione della condanna.

L’articolo 7 riguarda le spese connesse con l’applicazione dell’Accordo, che verranno sostenute dallo Stato di esecuzione, con l’eccezione di quelle prodottesi in toto nel territorio dello Stato di condanna.

In base all’articolo 8 è sancita l’applicazione dell’Accordo in esame anche con effetto retroattivo.

L’articolo 9 contiene le procedure per l’entrata in vigore dell’Accordo, mentre gli articoli 10 e 11 concernono rispettivamente la previsione di consultazioni o negoziati tra le Parti per la risoluzione di eventuali controversie nell’applicazione dell’Accordo, nonché la possibilità di apportare all’Accordo stesso modifiche, con procedura uguale a quella seguita per la stipula.

L’articolo 12 salvaguarda, nella stessa materia dell’Accordo, le disposizioni di altre Convenzioni multilaterali concluse dall’Italia e dalla Bulgaria.

Infine, gli articoli 13 e 14 riguardano la durata a tempo indeterminato dell’Accordo, e la possibilità di ciascuna delle Parti di denunciarlo per iscritto in qualunque momento, con effetto dopo sei mesi dalla ricezione della notifica all’altra Parte contraente.

 


 

Disciplina nazionale in materia di espulsione dello straniero

 

Il testo unico sull’immigrazione[3] contempla diversi tipi di espulsione del cittadino straniero:

l’espulsione amministrativa;

l’espulsione a titolo di misura di sicurezza;

l’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa a sanzione penale.

L’espulsione amministrativa (art. 13 del testo unico) comprende due tipologie distinte di provvedimento:

l’espulsione disposta dal ministro dell’interno per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato;

l’espulsione disposta dal prefetto nei seguenti casi:

quando lo straniero è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera;

quando lo straniero si è trattenuto nel territorio dello Stato senza aver chiesto il permesso di soggiorno nel termine prescritto, oppure quando il permesso di soggiorno è stato revocato o annullato o scaduto da più di sessanta giorni e non è stato chiesto il rinnovo;

quando lo straniero sia un delinquente abituale o sia indiziato di appartenere ad associazioni criminali di tipo mafioso.

Se nei confronti dello straniero è in corso un procedimento penale, l’esecuzione dell’espulsione è subordinata al nulla osta dell’autorità giudiziaria. Il nulla osta non può essere rilasciato se lo straniero è sottoposto alla custodia cautelare in carcere o se il procedimento penale in questione riguarda delitti particolarmente gravi indicati dall’art. 407, comma 2, lett. p), c.p.p. (terrorismo, associazione mafiosa, omicidio, etc.) o riguarda i delitti legati al favoreggiamento dell’immigrazione clandestina indicati dall’art. 12 del testo unico.

L’espulsione a titolo di misura di sicurezza è prevista dall’art. 15 del testo unico e da altre disposizioni del nostro ordinamento. Essa è disposta dal giudice nei confronti dello straniero a seguito di condanna in uno dei seguenti casi:

condanna per uno dei reati per i quali è previsto l’arresto, anche facoltativo, in caso di flagranza indicati dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale (art. 15 del testo unico);

condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni (art. 235 del codice penale);

condanna a una pena restrittiva della libertà personale per uno dei delitti contro la personalità dello Stato (art. 312 del codice penale);

condanna per uno dei delitti legati al traffico di stupefacenti (art. 86 del testo unico in materia di stupefacenti[4]).

Quanto all’espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa, l’art. 16 del testo unico sull’immigrazione dispone che il giudice, al momento della sentenza di condanna per reato non colposo, quando ritiene di dover irrogare una pena detentiva contenuta entro i due anni, può decidere di sostituire la pena medesima con l’espulsione per un periodo di almeno cinque anni.

L’espulsione è automatica nel caso dello straniero detenuto che deve scontare una pena, anche residua, non superiore ai due anni.

In entrambi i casi sono escluse le condanne per i reati particolarmente gravi sopra indicati (terrorismo etc.).

 


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

 

Il disegno di legge in esame ha per oggetto l’Accordo italo-bulgaro aggiuntivo alla Convenzione del 1983 sul trasferimento delle persone condannate. Esso si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo.

L’articolo 3 disciplina la copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione del provvedimento. La relazione tecnica allegata al disegno di legge (A.S. 1602) afferma che le spese che l’Accordo comporta si risolvono negli oneri di trasferimento di detenuti bulgari condannati con sentenza definitiva e che attualmente si trovano in istituti di pena italiani. Tra questi, si stima che circa 20 ricadano nelle previsioni di cui all’art. 3 dell’Accordo. Calcolando un flusso annuo di trasferimenti di 5 unità, accompagnate da un numero doppio di agenti della sicurezza, si giunge a una spesa annuale di 14.390 euro, dei quali 12.250 euro per le spese del vettore aereo e 2.140 euro per le indennità di missione al personale della sicurezza.

Alla copertura dell’onere finanziario sopra richiamato, a decorrere dal 2007, si provvede, ai sensi del primo comma dell’articolo 3, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

L’articolo 4, infine, reca la previsione dell’entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L'ATN non rileva questioni di incompatibilità con l'assetto costituzionale delle competenze legislative delle autonomie locali, rientrando la materia in oggetto nelle competenze legislative esclusive dello Stato. Inoltre, il disegno di legge in esame non contrasta con l'ordinamento comunitario, né incide sul quadro normativo interno; inoltre, esso ha ad oggetto materia assistita da riserva di legge, non suscettibile pertanto di delegificazione.

L'AIR rileva altresì che il provvedimento coinvolge per la sua applicazione l’Amministrazione della giustizia da un lato, e l’autorità giudiziaria dall’altro, ma non richiede l'allestimento di nuove strutture organizzative.


Progetto di legge

 


N. 3081

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

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DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 26 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1602)

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

 

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

 

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 26 settembre 2007

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 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

 

Art. 3.

(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

omissis

 

 

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1602

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

 

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

 

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

e col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

 

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MAGGIO 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

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Onorevoli Senatori. – L’accordo tra la Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine, negoziato dai competenti uffici dei rispettivi Ministeri della giustizia a partire dall’incontro avvenuto a Sofia il 23 e 24 novembre 2004 tra il Sottosegretario alla giustizia onorevole Jole Santelli con il Ministro della giustizia bulgaro Anton Stankov, contiene disposizioni volte a realizzare una forma di cooperazione giudiziaria internazionale in materia di esecuzione di giudicati penali.

Esso si inquadra nell’ambito della tendenza, da tempo manifestatasi almeno in ambito europeo, ad affiancare alle tradizionali forme e strumenti della cooperazione giudiziaria fra Stati in campo penale, quali le rogatorie e l’estradizione, nuovi e più moderni strumenti, quali appunto l’esecuzione all’estero di giudicati penali, che trovano la propria origine soprattutto nell’intensificazione della circolazione di persone da uno Stato all’altro e che mirano ad una vera e propria gestione comune del procedimento e ad una «compenetrazione» delle giurisdizioni tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso.

L’Accordo mira, in particolare, ad estendere l’ambito di applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata dal nostro Paese con legge 25 luglio 1988, n. 334, nonché, dalla Bulgaria il 17 giugno 1994, realizzando, nei rapporti bilaterali tra i due Paesi, un quadro normativo in materia di esecuzione all’estero di giudicati penali più ampio della Convenzione madre, con particolare riferimento all’ipotesi prevista all’articolo 3.

Tale ipotesi consente infatti il trasferimento della persona condannata, anche senza il consenso della stessa, verso lo Stato di cittadinanza, laddove la medesima, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna o accompagnata alla frontiera o comunque non potrà più soggiornare nel territorio di detto Stato in base: a) alla sentenza emessa nei suoi confronti o ad un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna; ovvero, b) in base ad un provvedimento amministrativo definitivo preso nei suoi confronti, quando la persona sia stata condannata per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l’ordinamento dello Stato di condanna.

La connotazione in termini di maggiore ampiezza rispetto alla Convenzione madre risiede, essenzialmente, nel fatto che non è richiesto, come condizione del trasferimento del condannato, il consenso dello stesso.

Peraltro, come nella Convenzione madre, anche l’ipotesi di trasferimento, introdotta dall’Accordo, non comporta alcun obbligo per lo Stato di condanna o per lo Stato di esecuzione di acconsentire allo stesso, ma si limita a stabilire il quadro normativo nell’ambito del quale gli Stati contraenti possono, se lo desiderano, cooperare, disciplinando la procedura da seguire a tale scopo.

La previsione dell’Accordo nel senso di consentire il trasferimento del condannato a prescindere dal suo consenso, risponde al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio d’Europa in materia di cooperazione giudiziaria penale per l’esecuzione di giudicati penali e, in particolare, a quanto previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997, anch’esso elaborato in seno al Consiglio d’Europa.

Tale strumento, volto a realizzare un più ampio quadro normativo in materia di esecuzione all’estero di giudicati penali, prevede infatti delle ipotesi di estensione della applicazione della Convenzione madre, sulle quali, in particolare su quella dell’articolo 3, la disposizione dell’articolo 3 dell’Accordo con la Bulgaria è in larghissima misura modellata, volte a consentire il trasferimento del condannato pur senza il consenso dello stesso.

L’Accordo prevede peraltro, rispetto ai contenuti dell’articolo 3 del Protocollo del 1997, una significativa differenza: mentre infatti il Protocollo prevede che l’espulsione del condannato, che può dare luogo al trasferimento, debba essere stata disposta dalla sentenza di condanna o da una decisione amministrativa consequenziale alla sentenza, l’Accordo consente che l’espulsione sia stata disposta anche in base ad un qualsiasi provvedimento amministrativo, purché definitivo, sempre che esso sia stato emesso nei confronti di persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l’ordinamento dello Stato di condanna.

La necessità della conclusione dell’Accordo trova la propria ragion d’essere, oltre che nella differenza sopra evidenziata rispetto al Protocollo, nella circostanza che, a tutt’oggi, l’Italia non ha ratificato il Protocollo medesimo.

Deve peraltro ritenersi, con considerazione analoga a quella che ha ispirato la formulazione dell’articolo 3 del Protocollo del 1997, che non sia funzionale all’obiettivo della riabilitazione del condannato il trattenimento dello stesso nello Stato di condanna quando è accertato che, una volta scontata la pena irrogata in sentenza, al medesimo non sarà ulteriormente consentito di rimanere in quello Stato.

Non può, del resto, non considerarsi come l’espiazione della pena nel proprio Paese di origine costituisca un fatto apprezzabile, sul piano umanitario, per le positive ricadute che essa comporta sui condannato per effetto della prossimità, allo stesso così assicurata, al proprio contesto sociale e familiare di origine e per la rimozione delle barriere culturali, sociali e linguistiche che connotano lo stato di detenzione in un Paese straniero.

Si fornisce qui di seguito una illustrazione analitica dell’articolato dell’Accordo.

L’articolo 1 definisce lo scopo dell’Accordo, volto a regolamentare una procedura semplificata di trasferimento delle persone condannate cui sia stata inflitta, nelle ipotesi sopra indicate la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine. Ciò al fine di affermarne immediatamente gli obiettivi e di facilitarne la lettura.

L’articolo 2 precisa i rapporti tra l’Accordo e la Convenzione madre sul trasferimento delle persone condannate, aperta alla firma a Strasburgo il 21 marzo 1983, chiarendo che i termini e le espressioni utilizzati nell’Accordo devono essere interpretati nel senso in cui sono utilizzati nella Convenzione, alla cui applicazione si fa inoltre rinvio per tutto quanto non previsto dall’Accordo.

L’articolo 3 definisce l’ambito di applicazione dell’Accordo e ne costituisce la disposizione chiave. Esso consente, come sopra anticipato, il trasferimento coattivo della persona condannata verso lo Stato di cittadinanza, laddove la stessa, a pena espiata, dovrà essere espulsa dal territorio dello Stato di condanna in base alla sentenza emessa nei suoi confronti o ad un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero in base ad un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei confronti di persona condannata per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l’ordinamento dello Stato di condanna.

In tale modo il trasferimento viene, di fatto, ad anticipare gli effetti dell’espulsione, lasciando tuttavia in vinculis il condannato nello Stato di origine.

Sul piano concreto, la previsione in esame consentirà il trasferimento in Bulgaria dei numerosi cittadini bulgari detenuti nel nostro Paese in base ad una condanna definitiva e destinatari, nelle ipotesi previste, di un provvedimento di espulsione, anche a prescindere dal consenso degli stessi attualmente richiesto dalla convenzione di Strasburgo.

Poiché peraltro l’articolo in esame non richiede, né presume, il consenso della persona condannata, al fine di tutelarne i diritti ed interessi, è stato previsto, oltre a quanto stabilito dall’articolo 4 di cui si dirà di seguito, che l’opinione della persona condannata debba essere presa in considerazione prima dell’adozione della decisione relativa al suo trasferimento.

L’articolo in esame definisce inoltre la documentazione che lo Stato di condanna deve fornire allo Stato di esecuzione ai fini dell’applicazione dello stesso.

L’articolo 4 prevede l’operatività, in relazione alle ipotesi di trasferimento contemplate dall’Accordo, del principio di specialità, fatte salve le eccezioni indicate dal medesimo articolo alle lettere a) e b) del comma 1.

L’operatività del principio, non operante invece nell’ambito della Convenzione del 1983, deriva anch’essa, come per la previsione della necessità che l’opinione della persona condannata sia presa in considerazione prima dell’adozione della decisione relativa al suo trasferimento, dalla circostanza che l’Accordo non richiede, né presume, il consenso della persona condannata ai fini del suo trasferimento. A tutela dei diritti del condannato si è quindi previsto, in termini analoghi a quanto stabilito dal Protocollo del 1997 e con le medesime eccezioni, che il condannato trasferito in applicazione dell’Accordo non possa essere perseguito, giudicato, detenuto, ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposto ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al suo trasferimento diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva.

L’articolo 5 disciplina le modalità ed i canali di trasmissione della richiesta di trasferimento e della relativa documentazione, nonché della conseguente risposta, richiesta e risposta che devono essere trasmesse tramite i rispettivi Ministeri della giustizia.

Esso prevede inoltre che richieste, e relative risposte, debbono essere redatte nella lingua dello Stato di condanna ed accompagnate da traduzione autenticata nella lingua dello Stato di esecuzione.

L’articolo 6 disciplina la procedura ed il diritto applicabile in materia.

In particolare è previsto che, per l’esecuzione del trasferimento, le Parti contraenti applichino la procedura di cui all’articolo 9, comma 1, lettera a), della Convenzione del 1983, cioè quella della continuazione dell’esecuzione della condanna.

Tale procedura risulta già seguita dal nostro Paese nell’ambito della Convenzione del 1983, avendo l’Italia dichiarato, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, di tale Convenzione, l’intenzione di escludere la procedura alternativa prevista all’articolo 9, comma 1, lettera b), quella cioè della conversione della condanna.

Ciò premesso in ordine alla applicazione di tale procedura, resta fermo che ciascuna delle Parti deciderà sulla richiesta di trasferimento secondo le disposizioni previste dalla propria legislazione interna.

L’articolo 7 disciplina la ripartizione delle spese derivanti dall’applicazione dell’Accordo.

Il principio secondo il quale le spese per l’applicazione dell’Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione, ad eccezione delle spese prodottesi esclusivamente nel territorio dello Stato di condanna, è peraltro il medesimo accolto dall’articolo 17, comma 5, della Convenzione del 1983.

L’articolo 8 disciplina l’applicazione dell’Accordo nel tempo, assicurandone una piena applicazione temporale all’esecuzione delle condanne pronunziate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

L’articolo 9 disciplina l’entrata in vigore dello strumento.

L’articolo 10 disciplina le modalità di risoluzione di eventuali vertenze relative all’applicazione ed interpretazione dell’Accordo.

L’articolo 11 stabilisce le modalità procedurali per addivenire ad eventuali modifiche dell’Accordo.

L’articolo 12 disciplina i rapporti con altri strumenti multilaterali conclusi dalle Parti, nel senso della non incidenza dell’Accordo sulle disposizioni dei suddetti strumenti.

L’articolo 13 prevede la validità dell’Accordo a tempo indeterminato.

L’articolo 14 disciplina infine le modalità di denuncia dell’Accordo e la perdita di efficacia dello stesso in caso di denuncia.

 

 

 

 (omissis)

 

 



 

DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell’espulsione o quella dell’accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 9 dell’Accordo stesso.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 



Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

giovedÌ 19 luglio 2007

65a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi.

(omissis)

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

 

Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1602, n. 1628, n. 1629 e n. 1682 recanti, rispettivamente, "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell' espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005", "Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000" e "Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005". Al riguardo, propone di iscrivere tali provvedimenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana.

 

La Commissione conviene.

(omissis)

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTedi' 24 LUGLIO 2007

66a Seduta

 

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, del Regolamento, il sottosegretario di Stato per la giustizia Maritati, accompagnato dalla dottoressa Valeria Piccone.

Interviene il vice ministro degli affari esteri Danieli.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,05.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1602) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

(Esame e rinvio)

 

Il relatore MORSELLI (AN) illustra il disegno di legge in titolo rilevando che l’Accordo in esame è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione tra Italia e Bulgaria nell’applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata da entrambi i Paesi. L’Accordo permetterà allo Stato di esecuzione, su richiesta dello Stato di condanna e con le modalità ed alle condizioni di cui all’articolo 3, di consentire al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di quest’ultima, di regola richiesto dalla citata Convenzione del 1983. Ciò sarà possibile quando la sentenza di condanna emessa o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero, ancora, un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei riguardi del condannato per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l’ordinamento dello Stato di condanna, comportino, secondo l’ordinamento dello Stato di condanna, una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

Rileva pertanto come sia così contemplata un'applicazione coattiva e non volontaria delle norme della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983, sul presupposto che, neppure dopo la scarcerazione il condannato avrebbe il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. E' stato tuttavia previsto che l’opinione della persona condannata debba essere presa in considerazione prima dell’adozione della decisione relativa al suo trasferimento (ai sensi dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3).

Tale carattere coattivo del trasferimento comporta che la persona trasferita possa beneficiare della tutela del principio di specialità, di cui all'articolo 4, salvo il caso in cui lo Stato di condanna autorizzi la deroga al principio o l’ipotesi in cui la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato di esecuzione dopo la scarcerazione o vi sia ritornata dopo averlo lasciato. A tutela dei diritti del condannato l'articolo 4 prevede, infatti, che il medesimo condannato, trasferito in applicazione dell’Accordo, non possa essere perseguito, giudicato, detenuto, ai fini dell’esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposto ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al suo trasferimento diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva.

Osserva pertanto come l’Accordo in esame consentirà il trasferimento in Bulgaria di numerosi cittadini bulgari detenuti nel nostro Paese e destinatari di una delle misure indicate, anche a prescindere dal consenso degli stessi. In proposito riscontra come tale Accordo si inquadri nell’ambito della tendenza ad affiancare alle tradizionali forme e strumenti della cooperazione giudiziaria fra Stati in campo penale nuovi e più moderni strumenti, quali appunto l’esecuzione all’estero di giudicati penali, che trovano la propria origine soprattutto nell’intensificazione della circolazione di persone da uno Stato all’altro e che mirano ad una sorta di gestione comune del procedimento tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso. La previsione dell’Accordo nel senso di consentire il trasferimento del condannato a prescindere dal suo consenso risponde inoltre al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio d’Europa e, in particolare, a quanto previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997, non ancora ratificato dall'Italia. Osserva peraltro come l’Accordo in esame preveda, rispetto ai contenuti dell’articolo 3 del citato Protocollo del 1997, una significativa differenza: mentre infatti il Protocollo prevede che l’espulsione del condannato, che può dare luogo al trasferimento, debba essere stata disposta dalla sentenza di condanna o da una decisione amministrativa consequenziale alla sentenza, l’Accordo bilaterale consente che l’espulsione sia stata disposta anche in base ad un qualsiasi provvedimento amministrativo, purché definitivo, sempre che esso sia stato emesso nei confronti di persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l’ordinamento dello Stato di condanna.

Per quanto concerne le altre disposizioni dell'Accordo, segnala che l’articolo 1 ne definisce lo scopo, l’articolo 2 ne precisa i rapporti con la Convenzione madre sul trasferimento delle persone condannate del 1983, l’articolo 5 disciplina le modalità ed i canali di trasmissione della richiesta di trasferimento e della relativa documentazione e l’articolo 6 disciplina la procedura ed il diritto applicabile in materia. Secondo l’articolo 7, inoltre, le spese per l’applicazione dell’Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione mentre l’articolo 8 disciplina l’applicazione dell’Accordo nel tempo, assicurandone una piena applicazione all’esecuzione delle condanne pronunziate sia prima che dopo la sua entrata in vigore. Gli articoli da 9 a 14 disciplinano infine, rispettivamente, l’entrata in vigore dello strumento, le modalità di risoluzione di eventuali vertenze relative all’applicazione ed interpretazione, le modalità procedurali per addivenire ad eventuali modifiche dell’Accordo, i rapporti con altri strumenti multilaterali conclusi dalle Parti, la validità dell’Accordo a tempo indeterminato e le modalità di denuncia.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in esame invitando peraltro il Presidente e la Commissione ad individuare le modalità più opportune per svolgere, in altra sede, una valutazione complessiva sugli accordi in materia di cooperazione giudiziaria, affari interni e immigrazione non ancora ratificati dall’Italia, come il Trattato di Prüm.

 

Il presidente DINI ringrazia il relatore Morselli per l’esposizione e ricorda che la Commissione ha già chiesto al Governo l’acquisizione dell’elenco degli accordi internazionali non ancora ratificati dall’Italia, nell’ambito del quale sarà possibile estrapolare gli accordi che vertono sulle materie segnalate dal relatore per svolgere le opportune considerazioni.

Tenuto conto dell’imminente avvio dei lavori dell’Assemblea propone infine di rinviare il seguito dell’esame.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 15,55.

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

mercoledi' 1 agosto 2000

69a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

 

La seduta inizia alle ore 15.45.

 

IN SEDE REFERENTE

 

 

(1602) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali é stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 24 luglio scorso.

 

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, essendo stati acquisiti i pareri previsti ovvero scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea, chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, all’unanimità, la proposta del Presidente.

 

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 24 LUGLIO 2007

31a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

 La seduta inizia alle ore 14,40.

 

 

(1602) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

Il relatore presidente VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo, il quale non suscita, a suo giudizio, rilievi di costituzionalità. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

 

La Sottocommissione concorda con la proposta del relatore.

(omissis)

La seduta termina alle ore 14,55.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

mercolEDÌ 25 LUGLIO 2007

103a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanzeCasula..

 

 

La seduta inizia alle ore 15,45.

 

(omissis)

(1602) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell' espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, rilevando, per quanto di competenza, che non vi sono osservazioni da formulare.

 

Il sottosegretario CASULA si riserva di fornire i necessari chiarimenti in altra seduta.

 

Il seguito dell’esame viene quindi rinviato.

 

La seduta termina alle ore 16.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

mercolEDÌ 1° agosto 2007

104a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Intervengono i  sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula
e  per la giustizia Scotti

 

 

La seduta inizia alle ore 8,45

(omissis)

(1602) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell' espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana del 25 luglio scorso.

 

Il sottosegretario CASULA, che nella seduta precedente si era riservato di fornire i necessari chiarimenti, conferma che non vi sono osservazioni da formulare.

 

La Sottocommissione esprime quindi parere non ostativo.

(omissis)

La seduta termina alle ore 9,05.



Discussione in Assemblea

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾¾  XV LEGISLATURA  ¾¾¾¾¾¾¾¾¾

 

221a SEDUTA

PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007

(Antimeridiana)

Presidenza del presidente CALDEROLI

 

 

 

(omissis)

 

Approvazione del disegno di legge:

(1602) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005 (Relazione orale) (ore 12,34)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1602.

Il relatore, senatore Morselli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MORSELLI, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo dell'intervento.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e poiché il relatore ed il rappresentante del Governo non intendono intervenire, do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge intitolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

Passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.


ALLEGATO A

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005 (1602)

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali è stata inflitta la misura dell'espulsione o quella dell'accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 9 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 14.390 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (1682)

ORDINE DEL GIORNO

G100

PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, PALERMI, BODINI, CARLONI, BULGARELLI, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, CASSON, SILVESTRI, DE SIMONE, BARBOLINI, ADDUCE, PALUMBO, ROSSI PAOLO, BOSONE, RANDAZZO, POLLASTRI, SCALERA, BARELLI, SANTINI, PARAVIA, FONTANA, D'AMBROSIO, GALARDI, MERCATALI, FILIPPI, ALLOCCA, CASTELLI, DONATI, EUFEMI, BETTINI

Non posto in votazione ( )

Il Senato,

premesso che:

la Convenzione Internazionale contro il doping nello sport adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 si prefigge lo scopo, nel quadro della strategia e della attività dell'Unesco nel settore dello sport di promuovere la prevenzione del doping e che attraverso la ratifica di tale Convenzione lo Stato Italiano si impegna a limitare l'accesso alle sostanze dopanti, a promuovere sanzioni nei confronti degli sportivi che utilizzassero sostanze dopanti e del personale di supporto che commetta infrazioni del codice antidoping, nonché a favorire i controlli;

il Documento tecnico attuativo del Programma mondiale antidoping WADA approvato dal Consiglio nazionale del Coni con deliberazione n. 1311 del 30 giugno 2005 ha istituito la Commissione antidoping quale organismo indipendente, distinto dalle autorità disciplinari sportive, deputato ad attuare il Programma mondiale antidoping WADA in ambito sportivo ed in particolare a pianificare, coordinare, attuare, controllare e sostenere i miglioramenti dei controlli antidoping, collaborare con altre organizzazioni nazionali competenti e altre organizzazioni antidoping; incoraggiare i controlli reciproci tra organizzazioni antidoping nazionali; promuovere le ricerche nel campo dell'antidoping; pianificare, attuare e controllare i programmi di informazione e formazione;

una seria politica di contrasto del doping avrebbe effetti sul settore del professionismo solo attraverso una comune iniziativa internazionale, tesa ad assicurare un sistema sanzionatorio sportivo e giudiziario adeguato e che tale processo avrebbe benefici effetti anche rispetto alla situazione che si va creando anche nel contesto dell'attività sportiva amatoriale, dove l'utilizzo di sostanze dopanti è una pratica drammaticamente diffusa, anche con il concorso di ramificate organizzazioni criminali;

i necessari e positivi interventi posti in essere dalla WADA e dal Coni sono inerenti, per il carattere istituzionale dei promotori, al doping come fenomeno nell'attività sportiva, quando svariate indagini dell'autorità giudiziaria hanno dimostrato in Italia e in svariati altri Paesi come il fenomeno abbia caratteristiche che coinvolgono la criminalità comune e organizzata;

la materia del doping è regolata in Italia dalla legge n.376 del 2000, che prevede la punibilità penale dei soggetti che procurino ad altri, somministrino, assumano o favoriscano comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze dopanti fuori dalle necessità mediche;

impegna il Governo:

ad impegnarsi in sede europea perché alla azione della WADA sul terreno sportivo si affianchi una comune azione volta ad assicurare un omogeneo trattamento di punibilità penale dei reati connessi al doping, nonché a rafforzare i sistemi di collaborazione europea;

a rafforzare, nel rispetto dell'autonomia sportiva, la pervasività e l'efficacia dei controlli antidoping, nonché a promuovere adeguate azioni informative e di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico e nelle strutture dove si svolge l'attività sportiva amatoriale.

________________

( ) Accolto dal Governo

ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Approvato

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005.

Art. 2.

Approvato

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 37 della Convenzione stessa.

Art. 3.

Approvato

(Copertura finanziaria)

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 4.

Approvato

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Allegato B

 

Relazione orale del senatore Morselli sul disegno di legge n. 1602

L'Accordo in esame è volto ad intensificare e facilitare la cooperazione nei rapporti tra Italia e Bulgaria nell'applicazione della Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e ratificata da entrambi i Paesi. L'Accordo permetterà allo Stato di esecuzione, su richiesta dello Stato di condanna e con le modalità ed alle condizioni di cui all'articolo 3, di consentire al trasferimento di una persona condannata, prescindendo dal consenso di quest'ultima di regola richiesto dalla citata Convenzione del 1983, quando la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti o un provvedimento amministrativo definitivo preso a seguito di tale sentenza di condanna, ovvero, ancora, un provvedimento amministrativo definitivo adottato nei riguardi del condannato per un reato punibile con pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, comportino, secondo l'ordinamento dello Stato di condanna, una misura di espulsione o di riaccompagnamento alla frontiera in applicazione della quale la persona condannata, dopo la sua scarcerazione, non potrà più soggiornare nel territorio dello Stato di condanna.

È così contemplata un'applicazione coattiva e non volontaria delle norme della Convenzione sul trasferimento delle persone condannate del 1983, sul presupposto che, neppure dopo la scarcerazione il condannato avrebbe il diritto di soggiornare nel territorio dello Stato di condanna. E' stato tuttavia previsto che l'opinione della persona condannata debba essere presa in considerazione prima dell'adozione della decisione relativa al suo trasferimento (articolo 3, paragrafi 2 e 3).

Tale carattere coattivo del trasferimento comporta che la persona trasferita possa beneficiare della tutela del principio di specialità, di cui all'articolo 4, salvo il caso in cui lo Stato di condanna autorizzi la deroga al principio o l'ipotesi in cui la persona condannata, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non abbia lasciato il territorio dello Stato di esecuzione dopo la scarcerazione o vi sia ritornata dopo averlo lasciato. A tutela dei diritti del condannato l'articolo 4 prevede, infatti, che il medesimo condannato, trasferito in applicazione dell'Accordo, non possa essere perseguito, giudicato, detenuto, ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza o sottoposto ad altra restrizione della libertà personale, per un qualsiasi fatto anteriore al suo trasferimento diverso da quello che ha motivato la condanna esecutiva.

 

Il provvedimento consentirà pertanto il trasferimento in Bulgaria dei numerosi cittadini bulgari detenuti nel nostro Paese e destinatari di una delle misure indicate, anche a prescindere dal consenso degli stessi. Tale Accordo si inquadra nell'ambito della tendenza ad affiancare alle tradizionali forme e strumenti della cooperazione giudiziaria fra Stati in campo penale nuovi e più moderni strumenti, quali appunto l'esecuzione all'estero di giudicati penali, che trovano la propria origine soprattutto nell'intensificazione della circolazione di persone da uno Stato all'altro e che mirano ad una vera e propria gestione comune del procedimento tra gli Stati più direttamente interessati ad un singolo episodio criminoso. La previsione dell'Accordo nel senso di consentire il trasferimento del condannato a prescindere dal suo consenso, risponde inoltre al più recente orientamento maturato in seno al Consiglio d'Europa e, in particolare, a quanto previsto dal Protocollo aggiuntivo alla Convenzione europea sul trasferimento delle persone condannate, aperto alla firma a Strasburgo il 18 dicembre 1997 (e non ancora ratificato dall'Italia). L'Accordo in esame prevede peraltro, rispetto ai contenuti dell'articolo 3 del Protocollo del 1997, una significativa differenza: mentre infatti il Protocollo prevede che l'espulsione del condannato, che può dare luogo al trasferimento, debba essere stata disposta dalla sentenza di condanna o da una decisione amministrativa consequenziale alla sentenza, l'Accordo bilaterale consente che l'espulsione sia stata disposta anche in base ad un qualsiasi provvedimento amministrativo, purché definitivo, sempre che esso sia stato emesso nei confronti di persona condannata per un reato punibile con una pena detentiva superiore nel massimo a due anni secondo l'ordinamento dello Stato di condanna.

 

Per quanto concerne le altre disposizioni dell'Accordo, si segnala che l'articolo 1 ne definisce lo scopo, l'articolo 2 ne precisa i rapporti con la Convenzione madre sul trasferimento delle persone condannate del 1983, l'articolo 5 disciplina le modalità ed i canali di trasmissione della richiesta di trasferimento e della relativa documentazione e l'articolo 6 disciplina la procedura ed il diritto applicabile in materia.

Secondo l'articolo 7, inoltre, le spese per l'applicazione dell'Accordo sono a carico dello Stato di esecuzione mentre l'articolo 8 disciplina l'applicazione dell'Accordo nel tempo, assicurandone una piena applicazione temporale all'esecuzione delle condanne pronunziate sia prima che dopo la sua entrata in vigore.

Gli articoli da 9 a 14 disciplinano infine, rispettivamente, l'entrata in vigore dello strumento, le modalità di risoluzione di eventuali vertenze relative all'applicazione ed interpretazione, le modalità procedurali per addivenire ad eventuali modifiche dell'Accordo, i rapporti con altri strumenti multilaterali conclusi dalle Parti, la validità dell'Accordo a tempo indeterminato e le modalità di denuncia.

 

Per quanto concerne il disegno di legge di ratifica, composto da quattro articoli - rispettivamente riguardanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine d'esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore - si segnala in particolare l'articolo 3, che prevede un onere di 14.390 euro a decorrere dal 2007 per far fronte alle spese di trasferimento dei detenuti e dei relativi accompagnatori.

Sen. Morselli

 


 


Attività parlamentare

 


Comitato Schengen

 

Martedì 24 aprile 2007

 

 

ALLEGATO 1

Relazione sulla missione di studio svolta in Romania e Bulgaria da una delegazione del Comitato Schengen, Europol, Immigrazione dal 12 al 14 marzo 2007.

In seguito al recente ingresso della Romania e della Bulgaria nell'Unione Europea e alla firma, lo scorso dicembre, di un protocollo comune tra Italia e Romania sul contrasto dell'immigrazione clandestina e in materia di cooperazione di polizia, che prevede pattuglie comuni e collaborazione con pattuglie miste in prossimità delle frontiere rumene con paesi terzi il Comitato, nell'ambito delle specifiche competenze attribuitegli dall'articolo 37 della Legge 189/2002 in materia di immigrazione, ha ritenuto opportuna una visita in Romania e Bulgaria per avere colloqui con personalità istituzionali di questi paesi. Una delegazione del Comitato guidata dal Presidente ha pertanto effettuato tale visita dal 12 al 14 marzo.

La delegazione italiana ha incontrato a Bucarest, sul versante governativo, i Segretari di Stato presso i Ministeri dell'Integrazione Europea, degli Esteri, e degli Interni, e su quello parlamentare, i rappresentanti delle Commissioni Esteri della Camera e del Senato e della Commissione bicamerale Affari Europei.

La visita del Comitato, volta ad approfondire le modalità con cui la Romania si appresta ad affrontare le problematiche post-accessione, ha costituito anche l'occasione per prendere atto della particolare situazione politica che sta attraversando il Paese.

Il primo giorno della visita è infatti coinciso con un travagliato Consiglio dei Ministri che ha portato alla decisione - non condivisa dall'intero Esecutivo - di posporre all'autunno le elezioni parlamentari europee, già fissate per il 13 maggio dell'anno in corso. Il secondo giorno, dedicato agli incontri parlamentari, è stato invece dominato da una lunga riunione straordinaria delle Commissioni Esteri di Camera e Senato, riunite in seduta congiunta, per analizzare lo stato delle relazioni bilaterali con la Repubblica Moldova. Malgrado il non facile contesto in cui si è collocata la nostra visita, si sono potuti comunque avere interessanti e proficui incontri di lavoro che hanno fornito indicazioni riguardo i progressi raggiunti dalla Romania a due mesi e mezzo dall'ingresso nell'Unione Europea, consentendo di rilevare alcune criticità.

In particolare, con il Ministero dell'Integrazione Europea, che già da tempo avrebbe dovuto tramutarsi in un Ministero per lo Sviluppo Regionale, si sono approfondite le modalità con cui il Governo conta di impegnare una larga fetta dei fondi strutturali comunitari. Il Segretario di Stato Horvath ha pertanto illustrato alcuni programmi riguardanti lo sviluppo regionale, la competitività, la formazione delle risorse umane, la riforma della pubblica amministrazione, ed i settori ambiente e trasporti. Non sono tuttavia sfuggite le difficoltà di portare avanti dei progetti che richiedono un alto grado di coordinamento tra i diversi Ministeri, che sono chiamati ad interagire tra di loro e con le strutture statali periferiche, finora tenute ai margini di ogni processo decisionale prima ancora che gestionale e di spesa. Se a tutto ciò si aggiunge che queste autorità dovrebbero essere in grado di spendere circa 9 milioni di euro al giorno per i prossimi cinque anni, si possono apprezzare appieno le difficoltà con le quali si confronterà la Romania nei mesi e negli anni a venire. Nel prendere atto dei  grandi sforzi che la Romania sta profondendo per cercare di impegnare produttivamente le risorse finanziarie che l'Unione Europea le ha messo a disposizione fino al 2013 (oltre 30 miliardi di euro), è parso evidente che Bucarest anche in questo delicato settore necessita di un sostegno da parte del nostro Paese con l'obiettivo di rafforzare la sua capacità amministrativa - o meglio, la capacità di assorbimento dei fondi comunitari - con particolare riferimento al governo dei flussi migratori, alla lotta ai traffici illeciti e alla criminalità organizzata. In proposito l'Ambasciatore italiano ha fatto presente che, in base ad una intesa che si sta perfezionando tra i nostri due Governi, un funzionario italiano verrà presto distaccato presso la Cancelleria del Primo Ministro, al fine di fornire consulenza nell'utilizzo dei fondi strutturali.

Nel ribadire l'importanza della cooperazione regionale ai fini della gestione dei flussi migratori, abbiamo sottolineato quanto importante sia la responsabilità che è stata demandata alla Romania affinché renda impermeabile la frontiera orientale esterna dell'Unione Europea ed abbiamo insistito su nuove possibili iniziative di cooperazione regionale e lotta contro i flussi irregolari e i traffici illeciti in quella regione.

Al Ministero degli Affari Esteri si è svolto l'incontro con il Segretario di Stato Gheorghiu, competente per la Diaspora rumena, con il quale è stata esaminata la situazione della comunità rumena residente in Italia e le sue dinamiche d'integrazione. Secondo il Segretario di Stato, la circostanza che l'economia rumena sia in una fase di sostenuta crescita fa presupporre che, in un lasso di tempo relativamente breve, molti emigrati rumeni all'estero prendano in considerazione l'idea di fare ritorno a casa. In questa ottica di «attrazione» il Governo ha predisposto speciali misure economiche e sociali per evitare l'immigrazione di rumeni verso altri Paesi. A questo proposito ha sottolineato come la creazione di uffici di collegamento che alcuni partiti politici rumeni hanno annunciato di voler aprire in Italia esprima l'attenzione che la classe politica ha in questo momento nei confronti delle comunità rumene all'estero. Al momento in Romania si registra una mancanza di forza lavoro qualificata che ha favorito un fenomeno nuovo, l'attrazione di manodopera proveniente da Paesi extra-comunitari, centro asiatici e dell'estremo oriente. Per quanto riguarda la collaborazione con i Paesi confinanti, il Segretario di Stato Gheorghiu ha dedicato particolare attenzione al rapporto con la Repubblica Moldova, ricordando la continuità di una relazione che, fra alti e bassi, è sempre stata molto significativa tanto per Bucarest quanto per Chisinau. Egli ha inoltre fatto riferimento alla nota questione delle numerose richieste di cittadinanza rumena avanzate da parte dei cittadini moldovi, parlando di diritti inalienabili per quei cittadini moldavi di origine rumena che intendono recuperare un rapporto con la loro terra di origine. Ha infine fatto riferimento alla proposta di accogliere nei locali della Ambasciata rumena a Chisinau i rappresentanti di quei Paesi che non hanno una rappresentanza diplomatica in Moldova. La delegazione italiana ha illustrato lo studio avviato dal Comitato al fine di acquisire elementi sul grado di integrazione delle maggiori comunità straniere residenti nel nostro Paese, fra cui in primis quella rumena, ricordando l'ampia apertura di credito che il Governo italiano ha dato ai lavoratori rumeni anche nel biennio transitorio successivo all'adesione. Per quanto riguarda la prospettiva di un sostanziale aumento della concessione di cittadinanze rumene ai moldovi, la delegazione ha espresso la preoccupazione che un tale clamoroso sviluppo non potrebbe lasciare indifferente l'Unione Europea, così come la decisione - presa in quelle stesse ore - di rinviare le elezioni per il Parlamento europeo dalla primavera all'autunno per ragioni di politica interna. E questo in quanto la Romania potrebbe mettere in discussione la propria credibilità nei confronti dell'Unione Europea nel suo insieme e di quei Paesi che, come l'Italia, hanno sostenuto sin dall'inizio il suo processo di integrazione europeo.

Presso il Ministero dell'Interno, sono state acquisite alcune informazioni su tematiche di specifico interesse del Comitato riguardanti in particolare le misure che la Romania ha assunto per proteggere la lunga (2070 km) frontiera esterna dell'Unione europea che passa dal Mar Nero alla Moldova e all'Ucraina. Il Segretario di Stato Alexandru ha quindi illustrato la strategia adottata per contrastare i fenomeni dell'immigrazione clandestina e del crimine organizzato, evocando, a livello bilaterale, l'accordo concluso a Bucarest lo scorso dicembre fra i Ministri degli Interni Amato e Blaga, concepito operativamente per rafforzare la collaborazione fra la polizia italiana e rumena. In merito alla richiesta di un aggiornamento dei dati in possesso delle autorità rumene in relazione alla consistenza della comunità rumena residente in Italia, il Segretario di Stato ha detto che tale comunità rumena varierebbe attualmente in una forbice tra 500 mila e 650 mila persone.

Nel corso degli incontri con i deputati delle Commissioni Esteri di Camera e Senato e della Commissione bicamerale degli Affari Europei, nel rilevare un forte interesse dei colleghi rumeni sulle competenze e le modalità di funzionamento del Comitato, è stata espressa la disponibilità del Comitato ad una collaborazione a livello parlamentare sui temi connessi all'immigrazione. In particolare si è convenuto circa la necessità che la dimensione parlamentare abbia un ruolo adeguato nella nuova dichiarazione di partenariato strategico italo-rumeno, che verrà firmata nei prossimi mesi - a distanza di dieci anni dalla prima - e che rilancerà su nuove basi le relazioni bilaterali. Con il Presidente della Commissione Esteri della Camera sono state discusse alcune tematiche internazionali di stretta attualità, fra cui le relazioni tra Moldavia e Romania, la questione del futuro status del Kossovo, dove la posizione rumena resta ferma all'esigenza di rispettare i principi essenziali del diritto internazionale, come quello di garantire l'inviolabilità delle frontiere, e quella relativa alla futura adesione della Turchia all'Unione Europea, che per Bucarest resta auspicabile.

La delegazione ha inoltre effettuato una visita al Centro Operativo del SECI (Southeast European Cooperative Initiative) nella cui sede è stato fatto un briefing sulle attività e sul ruolo del Centro nel contrasto alla criminalità organizzata ed al terrorismo internazionale. Il SECI è una forma di cooperazione regionale avviata nel dicembre del 1996 con la finalità di incoraggiare, in un ottica di integrazione europea, una più stretta collaborazione fra gli Stati aderenti. Presentata inizialmente come un forum sorto su iniziativa e supporto degli Stati Uniti d'America, senza una struttura e risorse finanziarie proprie, ma con il solo scopo di interagire in via complementare con le altre iniziative dell'Area, nel 1998 cambia rotta e, con un progetto definito «Prevenzione e Contrasto al Crimine Transfrontaliero», viene approvata la costituzione di un Centro a Bucarest, che diviene operativo il 16 novembre 1999. Attualmente ne fanno parte 12 Stati; 17 sono gli Stati Osservatori, tra cui l'Italia. Ricomprendendo geopoliticamente tutta l'area balcanica e i Paesi limitrofi, l'estensione territoriale del SECI e la sua natura marcatamente operativa consentono di coordinare con estrema efficacia attività investigative complesse a contrasto di fenomeni criminali con ramificazioni transnazionali. Inoltre, il ruolo che il SECI ricopre nel Sud-Est Europa, compatibile da un punto di vista strategico con le analoghe strutture dell'Unione Europea, in particolare EUROPOL ed EUROJUST, lo ha fatto prendere in considerazione dalle Istituzioni europee quale partner privilegiato e quale futura, possibile emanazione di queste stesse strutture, al termine di un processo di adeguamento strutturale e normativo finalizzato alla completa armonizzazione, in particolare per quanto attiene alla tutela dei dati sensibili ed alle norme che regolano la circolazione delle informazioni. L'Italia è stata, unitamente agli Stati Uniti d'America, il primo Paese ad assumere il ruolo di Osservatore e ad inviare un proprio Rappresentante permanente a Bucarest,  nell'agosto del 1999, prima ancora che il Centro iniziasse ad operare concretamente. La partecipazione italiana al SECI - seppur, per ragioni geografiche, con il ruolo di Osservatore - sta a significare il grande interesse che riveste questo genere di iniziative nel quadro della politica estera del nostro Paese.

Nella visita in Bulgaria la delegazione ha incontrato, sul versante governativo, la Vice Ministro degli Esteri, Germana Grancharova, sul versante parlamentare, la Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale, Camelia Metodieva Kassabova, e la Commissione parlamentare per la Sicurezza interna e l'Ordine pubblico.

Nel corso dell'incontro con la Vice Ministro degli Esteri è emerso che le relazioni del nostro Paese con la Bulgaria in materia migratoria sono ottime e coerenti con gli indirizzi generali della politica migratoria italiana, tesa a favorire i percorsi regolari di immigrati nonché a prevenire e contrastare i flussi di clandestini. Il numero di cittadini bulgari legalmente soggiornanti in Italia al 31 luglio 2006 corrisponde a 14.991 unità. I cittadini bulgari rintracciati in posizione irregolare dal 1o gennaio 2006 al 30 giugno 2006 sono stati 1.867. Riguardo la posizione della Bulgaria, al centro di un'area, quella balcanica, da cui provengono importanti flussi illegali originari della stessa regione e dell'Asia, la Vice ministro degli Esteri ha tenuto a sottolineare che la lotta all'immigrazione clandestina ed al traffico di esseri umani costituisce un'importante priorità politica e che la collaborazione tra un Paese di transito come la Bulgaria ed un Paese di destinazione dei flussi migratori come l'Italia è stata finora molto proficua e potrà essere ulteriormente rafforzata nel quadro della comune appartenenza all'Unione Europea.

Secondo la Vice Ministro sono stati rilevanti i progressi compiuti dalle autorità bulgare nella lotta alla corruzione e al crimine organizzato, i progressi compiuti nell'applicazione dell'acquis di Schengen e nella gestione di quelle che, a partire dal 1o gennaio 2007, sono divenute frontiere esterne dell'Unione (circa 1647 km), contribuendo in maniera significativa al consolidamento dello spazio comune di Libertà, di Sicurezza e Giustizia.

Riguardo la gestione delle frontiere un importante accordo di cooperazione è stato siglato nell'agosto 2006 tra la Polizia di confine bulgara e l'Agenzia Europea per la Gestione della Cooperazione Operativa alle Frontiere Esterne degli Stati membri della Unione Europea (FRONTEX). Nell'agosto 2006 è stato siglato anche un accordo bilaterale con la Romania di mutua collaborazione in materia di pattugliamento del confine fluviale del Danubio. Nel sottolineare i notevoli progressi finora compiuti dalla Bulgaria nel percorso di avvicinamento verso l'adesione all'accordo Schengen, la Vice ministro degli Esteri ha annunciato che Sofia sarà pronta per aderire all'accordo di Schengen nel 2009 e che la Bulgaria sosterrà l'integrazione delle disposizioni di III pilastro della Convenzione di Prum nel quadro giuridico comunitario. La posizione di Sofia, espressa in occasione del recente Consiglio GAI, è che un simile passaggio consentirebbe forme di collaborazione più efficaci rispetto a quelle previste dall'attuale Accordo di Schengen. A tale proposito, il governo bulgaro - pur consapevole delle resistenze che tale previsione incontra presso le Autorità garanti della privacy di alcuni Paesi membri ed il Parlamento Europeo - rimane persuaso che grazie a questo strumento l'Unione trarrebbe beneficio dallo scambio di informazioni presenti nelle singole banche dati dei diversi Paesi in relazione ad elementi importanti per la fase investigativa quali DNA, impronte digitali, registrazione delle autovetture, al fine di contrastare il terrorismo internazionale e il crimine trans-frontaliero. Da parte bulgara si è tuttavia sottolineato l'auspicio di poter accedere a quei fondi comunitari considerati necessari per poter proseguire nel cammino di ammodernamento tecnico delle forze di polizia impegnate nella lotta al terrorismo ed al contrasto della criminalità organizzata  transfrontaliera. Nel corso del colloquio è stato espressamente riconosciuto il sostegno attivo che l'Italia ha sempre garantito alla Bulgaria nel percorso verso l'adesione all'Unione Europea, sostegno che le autorità bulgare auspicano non venga meno in un momento così decisivo per le riforme richieste al loro Paese.

Negli incontri con la Vice Presidente dell'Assemblea Nazionale e la Commissione parlamentare per la Sicurezza interna e l'Ordine pubblico si è parlato dei tempi e delle modalità per l'adeguamento ai criteri previsti per entrare in Schengen, in merito alle quali, al fine di avvalersi delle nostre migliori pratiche in materia, sono stati richiesti suggerimenti riguardanti l'esperienza maturata in Italia con particolare riferimento a quella del Comitato. In proposito la delegazione ha espresso l'auspicio che la collaborazione bilaterale nel settore parlamentare venga rafforzata attraverso un più intenso scambio di informazioni e di visite.

In tema di iniziative adottate per contrastare i fenomeni dell'immigrazione clandestina e del crimine organizzato la delegazione ha appreso che nel febbraio 2006 è stata approvata da parte dell'Assemblea nazionale la legge di riforma e riorganizzazione del Ministero dell'Interno. In seguito, i tre Ministeri dell'Interno, della Giustizia e delle Finanze hanno siglato un memorandum di intesa mirato a definire i rispettivi ambiti di competenza al fine di rafforzare la cooperazione in materia di sicurezza.

In merito alla questione dell'adesione alla Convenzione di Prum la delegazione ha avuto uno scambio di valutazioni sul tema, partendo dalla comune posizione favorevole a nuove forme di cooperazione rafforzata in materia di sicurezza, necessarie all'evoluzione del quadro giuridico dell'Unione Europea.

Nell'affrontare il tema dell'integrazione dei Balcani, i colleghi bulgari dopo aver sottolineato l'importanza della cooperazione regionale nei Balcani, hanno affermato che l'integrazione in Europa deve riguardare tutta l'area balcanica, in quanto la frammentazione dei Balcani non contribuisce alla sicurezza e alla stabilità europea.

Infine i parlamentari di Sofia, pur ritenendo che il mercato bulgaro richiederà forza lavoro (nei settori dei servizi e del turismo) piuttosto che esportarla, hanno riconosciuto l'importanza della decisione assunta da parte italiana di aprire il proprio mercato del lavoro sin dal 1o gennaio 2007 a numerose categorie di lavoratori bulgari, mantenendo per tutte le altre categorie un periodo transitorio di un solo anno diversamente da altri grandi Paesi dell'Unione Europea come Francia, Spagna e Regno Unito che hanno optato per un regime più restrittivo.




[1]    L’Italia ha ratificato la Convenzione con legge 25 luglio 1988, n. 334.

[2]    In tal senso si era già espressa l’Italia all’atto del deposito dello strumento di ratifica della Convenzione del 1983, dichiarando di voler esclude la procedura della conversione della condanna di cui all’art. 9, comma 1, lett. b) della Convenzione del 1983.

[3]     D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[4]     D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.