Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Convenzione internazionale dell¿UNESCO contro il doping nello sport - A.C. 3082 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 270 | ||
Data: | 16/10/2007 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Convenzione internazionale dell’UNESCO contro il doping
nello sport
A.C. 3082
n. 270
16 ottobre 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File:es0170
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri
§ Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)
- 1ª Commissione (Affari costituzionali)
- 7ª Commissione (Istruzione pubblica)
- 12ª Commissione (Igiene e sanità)
§ L. 29 novembre 1995, n. 522 Ratifica ed esecuzione della convenzione contro il doping, con appendice, fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989
§ L. 14 dicembre 2000, n. 376 Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping.
§ D.M. 31 ottobre 2001, n. 440 Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive
§ L. 28 novembre 2001, n. 426 Misure contro la violenza nello sport e il doping. Istituzione del Museo dello sport italiano
§ D.L. 19 agosto 2003, n. 220, convertito con modificazioni dalla Legge 17 ottobre 2003, n. 280 Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.
§ L. 13 ottobre 2003, n. 281 Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping.
§ D.M. 30 dicembre 2004 Norme procedurali per l'effettuazione dei controlli anti-doping e per la tutela della salute, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della L. 14 dicembre 2000, n. 376.
§ Provv. 28 luglio 2005 Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Linee guida sui requisiti organizzativi e di funzionamento dei laboratori antidoping regionali».
§ D.M. 2 marzo 2007 Approvazione della deliberazione del Consiglio nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.) n. 22 del 9 gennaio 2007, concernente la nuova versione delle Norme sportive antidoping.
Dati
identificativi del disegno di legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
3082 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Organizzazioni internazionali. |
Firma dell’Accordo |
Parigi, 19 ottobre 2005 |
Iter al Senato |
Si |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ trasmissione alla Camera |
26 settembre 2007 |
§ annuncio |
27 settembre 2007 |
§ assegnazione |
4 ottobre 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
I, II, V, VII, XII |
Oneri finanziari |
Sì |
I negoziati che hanno condotto alla adozione della Convenzione hanno
visto la partecipazione di circa 90 paesi, nonché di rappresentanti del Comitato
olimpico internazionale, dell'Agenzia mondiale antidoping e del Consiglio
d'Europa. In particolare, è stato deciso che la nuova Convenzione dovesse
salvaguardare comunque gli strumenti normativi esistenti a livello
internazionale, tra i quali spicca
Esiste anche un Protocollo
aggiuntivo alla Convenzione del C.d’E., aperto alla firma a Varsavia il 12
settembre 2002, ed entrato in vigore a livello internazionale il 1° aprile
2004; come altri 8 Stati, l’Italia lo ha solo firmato, in data 12 settembre
2002. Il Protocollo, a tutt’oggi ratificato da 23 Paesi, ha lo scopo di
assicurare il reciproco riconoscimento dei controlli anti-doping, e più in
generale di rafforzare l'applicazione della Convenzione. Pertanto il Protocollo
prevede il riconoscimento, operato da ciascuno Stato Parte della Convenzione,
dei controlli anti-doping eseguiti sul proprio territorio a carico di sportivi
provenienti da uno degli altri Stati parte della Convenzione. In tal modo non
sarà necessaria la laboriosa conclusione di molteplici accordi bilaterali, e ne
sarà accresciuta l'efficacia dei controlli stessi. Il Protocollo, inoltre, è il
primo strumento di diritto internazionale che riconosce la competenza
dell'Agenzia mondiale antidoping ad effettuare controlli al di fuori delle
competizioni. Per quanto concerne il profilo del rafforzamento
dell'applicazione della Convenzione, il Protocollo prevede un meccanismo di
monitoraggio vincolante; il monitoraggio sarà a cura di un team di valutazione, e si effettuerà tramite visite agli Stati
investiti, seguite da un rapporto valutativo. In seguito all'entrata in vigore
del Protocollo, anche
Non va
inoltre dimenticato, nel delineare il quadro normativo preesistente alla Convenzione
dell'UNESCO, il Codice mondiale
antidoping, il quale, istituito dall'Agenzia mondiale antidoping nel 2003
ed entrato in vigore il 1º gennaio dell'anno successivo, ha ricevuto l'adesione
di 80 governi e delle più importanti Federazioni sportive. Va d'altra parte
notato che tanto
Per quanto invece concerne il quadro normativo nazionale in materia di contrasto al doping, la legge di riferimento è la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping: l'articolo 3 di detta legge istituisce una Commissione interministeriale per la vigilanza e il controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive. L'articolo 9, poi, prevede norme di carattere penale sia per chi procura ad altri, ovvero somministra, sia per chi assume farmaci o sostanze dopanti suscettibili di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti. Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280, concedendo un contributo all'Agenzia mondiale antidoping, ha di fatto autorizzato l'adesione dell'Italia alla medesima. Infine va ricordato che la precedente legge 13 dicembre 1989, n. 401, sugli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine, nonché per la tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, disciplina per l'appunto all'articolo 1 la frode in competizioni sportive, una delle cui concrete fattispecie viene perpetrata con la somministrazione o l'assunzione di sostanze dopanti.
Gli articoli 1-6 concernono
il campo d'azione della Convenzione: è previsto in
particolare che gli Stati si impegnino ad adottare adeguate misure interne e a
livello internazionale, in conformità dei principi del Codice mondiale
antidoping. Essi dovranno altresì fare ogni sforzo di cooperazione
internazionale, nonché di cooperazione con le Organizzazioni internazionali
impegnate in modo particolare nella lotta al doping, in primis l'Agenzia mondiale antidoping. In tal modo l'Agenzia,
attraverso l'esplicito richiamo contenuto all'articolo 3, nonché al precedente
articolo 2, dedicato alle definizioni, riceve una legittimazione internazionale
prima sconosciuta. In questa sezione della Convenzione viene altresì precisato
il rapporto tra essa e il Codice mondiale antidoping, i cui principi gli Stati
parte si impegnano a rispettare (pur non costituendo il Codice, come abbiamo
visto, elemento giuridicamente vincolante). D'altra parte, non vi sono
preclusioni per gli Stati parte nell'adottare ulteriori misure di complemento
al Codice. Vi è infine (articolo 6) quella che appare essere una clausola di
salvaguardia reciproca fra
Gli articoli 7-12
riguardano le misure antidoping da adottare negli ordinamenti interni degli Stati
parte: questi ultimi assicurano l'attuazione della
Convenzione coordinando la propria azione con le esistenti Organizzazioni
nazionali antidoping, e le autorità e organizzazioni sportive. Gli sforzi
principali saranno diretti a limitare alla disponibilità di sostanze e metodi
oggetto di divieto ai sensi della presente Convenzione, sì da ridurne
l'utilizzo da parte degli sportivi, salvo l'eccezione ai fini terapeutici.
Viene anche precisato, comunque, che nessuna misura in base alla Convenzione
restringe la legittimità della detenzione dell'uso di sostanze altrimenti
vietate nell'ambito sportivo. Anche il personale di supporto degli sportivi è
oggetto delle attenzioni della Convenzione, la quale prevede espressamente per
essi la possibilità di essere oggetto di sanzioni e penalità. Un altro aspetto
della lotta contro il doping è quello dell'incoraggiamento al circuito di
produzione e distribuzione di integratori alimentari a rendere possibile la
conoscenza della composizione analitica di tali prodotti. Dal punto di vista
finanziario, gli Stati Parte inseriscono in bilancio finanziamenti per un
programma nazionale di controlli antidoping in ogni settore dello sport, anche
mediante sostegno alle organizzazioni sportive e alle organizzazioni
antidoping; verrà inoltre ritirato il sostegno finanziario agli sportivi e al
relativo personale di supporto che abbiano subito una squalifica per violazione
delle norme antidoping, e ciò per tutta la durata della squalifica stessa.
Anche le organizzazioni sportive che non rispettino il Codice mondiale
antidoping o le norme derivate si vedranno ritirare in tutto o in parte i
finanziamenti. Di capitale importanza, infine, il disposto dell'articolo
Le misure di
cooperazione internazionale sono oggetto degli articoli 13-
Gli articoli 19-23 riguardano le attività di educazione e formazione: queste, in base all'articolo 19, sono intese a fornire informazioni aggiornate sugli effetti negativi del doping in rapporto al contenuto etico delle attività sportive, nonché sulle conseguenze negative del doping sulla salute. Con particolare riguardo agli sportivi e al loro personale di supporto, i programmi educativi e informativi dovranno fornire precise informazioni sulle procedure di controllo antidoping e sui diritti e le responsabilità degli sportivi in materia di lotta al doping, non trascurando l'illustrazione delle conseguenze di eventuali violazioni. Gli sportivi e i loro collaboratori dovranno inoltre ricevere adeguate informazioni sull'elenco delle sostanze e dei metodi proibiti e sulle esenzioni a fini terapeutici, nonché sulle caratteristiche degli integratori alimentari.
Le attività di
ricerca sono oggetto degli articoli 24-27, nei quali rileva
soprattutto l'impegno di cui all'articolo
Gli articoli 28-34 riguardano l’attuazione della Convenzione e il relativo monitoraggio: il citato articolo 28 istituisce allo scopo una Conferenza delle Parti, organo sovrano della Convenzione, la quale, salvo casi straordinari, si riunisce con cadenza biennale. L’Agenzia mondiale antidoping partecipa con status consultivo alle riunioni della Conferenza delle Parti, mentre in qualità di osservatori vi intervengono il Comitato olimpico e il Comitato paraolimpico internazionali, il Consiglio d’Europa e il Comitato intergovernativo per l’educazione fisica e lo sport. Altre organizzazioni competenti possono partecipare nella medesima veste su invito della Conferenza delle Parti. L’articolo 30 attribuisce una serie di funzioni estremamente importanti alla Conferenza delle Parti, oltre a quelle già illustrate in precedenti sezioni della Convenzione: tra queste, le principali sono le relazioni con l’Agenzia mondiale antidoping, inclusi i meccanismi di finanziamento di essa; l’adozione di un piano di stanziamento delle risorse del Fondo per l’eliminazione del doping sportivo; l’esame dei rapporti biennali presentati dagli Stati parte sull’attuazione della Convenzione; l’esame dei progetti di emendamenti alla Convenzione, nonché delle modifiche agli allegati I e II adottate dall’Agenzia mondiale antidoping. Le funzioni di segretariato della Conferenza delle Parti sono assicurate dal Direttore Generale dell’UNESCO. Gli emendamenti alla Convenzione in esame, proposti inizialmente al Direttore Generale dell’UNESCO, sono adottati dalla Conferenza delle parti a maggioranza di due terzi degli Stati presenti e votanti. Per quanto concerne, invece, le modifiche agli allegati I e II, queste, una volta discusse dalla Conferenza delle Parti, si ritengono approvate, salvo opposizione dei due terzi degli Stati parte.
Infine, gli
articoli 35-43 contengono le disposizioni finali della Convenzione. L’art,
La relazione introduttiva del Governo afferma che questa clausola, che l’Italia ha contrastato con forza, ma invano, rappresenta un “escamotage” degli Stati federali come il Canada e gli USA per attenuare la portata degli obblighi di applicazione della Convenzione nei propri ordinamenti.
In base all’art. 39, qualsiasi Stato parte può
denunciare
Infine, l’art. 43 dichiara l’inammissibilità di riserve incompatibili con l’oggetto e lo scopo della Convenzione in esame.
Il disegno di legge in esame si compone di
quattro articoli: i primi due contengono rispettivamente l'autorizzazione a
ratificare
L'articolo 3 autorizza la spesa di 5.755 euro annui ad anni alterni, con decorrenza dal 2007, per l'attuazione della presente legge: la copertura finanziaria è rinvenuta a carico della unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno 2007, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Per quanto concerne gli oneri che l'attuazione della Convenzione comporta, già la relazione introduttiva al disegno di legge chiarisce che essi derivano dal solo articolo 28, mentre per quanto concerne gli articoli 11 e 17, rispettivamente inerenti alle misure di natura finanziaria e al Fondo di contribuzione volontaria, trattandosi di norme di natura programmatica, non richiedono già nella legge di autorizzazione alla ratifica una copertura, in quanto eventuali contributi da versare in base alle previsioni della Convenzione saranno erogati al momento necessario dall'Amministrazione competente per materia.
La relazione tecnica fornisce una dettagliata previsione delle spese legate al paragrafo due dell'articolo 28 della Convenzione, il quale prevede riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, da tenere ogni due anni, cui è prevista la partecipazione di un funzionario del Ministero degli Affari esteri, di uno del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive e di uno del Ministero della salute. Ipotizzando quindi che le relative spese di missione, comprensive di pernottamento, diaria giornaliera e spese di viaggio, ammontino complessivamente 5.755 euro, la relazione tecnica specifica che un terzo di tale ammontare va iscritto in ciascuno degli stati di previsione dei tre Ministeri menzionati. La relazione tecnica precisa anche il calcolo della diaria è stato effettuato tenendo conto delle recenti modifiche legislative, che ne hanno determinato la riduzione e abrogato le precedenti maggiorazioni.
Il disegno di legge di autorizzazione alla
ratifica è altresì accompagnato da una Analisi tecnico-normativa (ATN) e da una
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). La prima, in particolare,
dopo aver ricordato che
N. 3082
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 26 settembre 2007 (v. stampato Senato n. 1682) presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro della salute (TURCO) e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI)¾ |
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 settembre 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione
di cui all'articolo Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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SI OMETTE IL TESTO INGLESE DELL’ACCORDO
(omissis)
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1682
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) di concerto col Ministro dell’interno (AMATO) col Ministro della giustizia (MASTELLA) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) col Ministro della salute (TURCO) e col Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 LUGLIO 2007 |
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Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005
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Onorevoli Senatori. – L’approvazione all’unanimità della Convenzione internazionale contro il doping nello sport da parte della XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 segue all’assunzione di un impegno preso dall’Organizzazione parigina nel corso della XXXII Conferenza generale dell’ottobre 2003.
I
negoziati intergovernativi sono stati realizzati in tre riunioni di esperti, a
Parigi, tra il gennaio 2004 e il gennaio
Tra le disposizioni «più rigorose» inserite nel testo della
Convenzione, la previsione di misure sanzionatorie di natura penale o di natura
sportiva nei confronti del personale di sostegno, in caso di violazione della
normativa antidoping. Per contro
Sul
rapporto tra
È stato inoltre raggiunto un consenso sul finanziamento all’AMA in parti uguali dagli Stati e dai movimenti olimpici.
Nel
corso di tutti i negoziati la delegazione italiana ha sostenuto attivamente il
progetto di Convenzione internazionale di contrasto al doping nello
sport, condividendo, in particolar modo, il principio che
La prima
parte della Convenzione (articoli da
In particolare, per quanto riguarda il campo di applicazione della
Convenzione (prima parte), all’articolo 1 si precisa che il fine ultimo della
stessa è promuovere la prevenzione e combattere il doping nello sport,
in vista di una sua eliminazione. All’articolo2 si elencano le definizioni
adottate dalla Convenzione, legittimando l’Agenzia Mondiale antidoping e il
Codice dalla stessa emanato. L’articolo 3 focalizza l’attenzione
sull’importanza che, accanto ad appropriate misure nazionali, siano adottate
misure di cooperazione internazionale con riguardo ai rapporti tra Stati e tra
questi e le Organizzazioni internazionali – prima fra tutte l’AMA – che
condividono i risultati della ricerca nella lotta al doping nello sport.
L’articolo 4 impone alle Parti di stabilire le misure nazionali/internazionali
di lotta al doping, attenendosi ai princìpi contenuti nel codice
mondiale dell’AMA. Lascia le stesse Parti libere di adottare misure (che
potrebbero essere anche sanzioni penali verso gli atleti) complementari al
codice AMA; tali misure, secondo l’articolo 5, possono includere provvedimenti
legislativi, regolamenti o pratiche amministrative. L’articolo 6 precisa che
Circa le
attività antidoping che devono essere intraprese a livello nazionale (a
cui è dedicata la seconda parte), l’articolo 7 impone misure di coordinamento a
livello nazionale per garantire l’applicazione della Convenzione; l’articolo 8
prevede che gli Stati adottino misure finalizzate a ridurre la disponibilità
sul mercato di sostanze e metodi proibiti, al fine di diminuire il loro uso
nello sport da parte degli atleti, a meno che non ci siano chiare prescrizioni
terapeutiche: si tratta di tutte quelle misure attraverso cui si controlla la
produzione, lo spostamento, l’importazione, la distribuzione e la vendita di
tali sostanze. L’articolo 9 fa obbligo agli Stati Parte di adottare misure,
comprese sanzioni e multe (vale a dire misure penali e non solo sportive),
dirette al personale di supporto degli atleti. Dal combinato disposto degli articoli
8 e 9 emerge che
Alla cooperazione internazionale è dedicata la terza parte della Convenzione. Dopo aver chiesto agli Stati (all’articolo 13) di incoraggiare la cooperazione tra le organizzazioni antidoping, i poteri pubblici e le organizzazioni sottoposti alla rispettiva giurisdizione e quelli sottoposti alla giurisdizione degli altri Stati parte alla Convenzione, invita gli stessi a sostenere gli obiettivi dell’AMA nella lotta al doping nello sport; prevede, quindi, all’articolo 15, che il finanziamento annuale all’AMA sia effettuato in parti uguali da Stati membri e Movimenti olimpici. L’attuazione della cooperazione internazionale nel controllo del doping è descritta all’articolo 16: riconoscendo che la lotta al doping nello sport può essere efficace solo nel caso in cui gli atleti possono essere sottoposti a controlli specifici senza preavviso e i campioni possono essere tempestivamente trasportati presso laboratori d’analisi, gli Stati Parte sono invitati a facilitare il lavoro dell’AMA e delle Organizzazioni antidoping che agiscono nel rispetto del codice mondiale, con riguardo alla possibilità di: effettuare controlli sugli atleti durante e fuori le competizioni sportive, su territorio nazionale o fuori dallo stesso; facilitare la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping autorizzate quando conducono attività di controllo sul doping; incoraggiare la collaborazione tra Organizzazioni antidoping, tra laboratori di controllo accreditati, in conformità a quanto previsto dal codice. L’articolo 17 prevede l’istituzione di un fondo volontario per l’eliminazione del doping nello sport, alimentato, tra l’altro, da contributi degli Stati membri, di altri Stati, di Organizzazioni e Programmi ONU e di altre Organizzazioni internazionali. L’articolo 18 prevede che le risorse del fondo siano destinate, da parte della Conferenza delle Parti, soprattutto per l’assistenza agli Stati Parte nello sviluppo di programmi antidoping, nel rispetto degli obiettivi AMA e a coprire i costi di funzionamento della Convenzione.
La quarta parte della Convenzione si preoccupa dell’istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping (articolo 19), attraverso cui far conoscere alla comunità sportiva in generale, il danno che il doping procura al valore etico dello sport e alla salute; e a far conoscere agli atleti e al personale di supporto, le procedure di controllo del doping, il codice AMA e le conseguenze in cui possono incorrere nel caso di violazione alle regole antidoping; la lista delle sostanze e dei metodi proibiti e le esenzioni a fini terapeutici. Si chiede, inoltre, agli Stati Parte di incoraggiare la definizione di codici di condotta ad hoc, di buone pratiche coerenti con il codice AMA relativamente alla lotta al doping nello sport (articolo 20), anche coinvolgendo gli stessi atleti e il loro personale di supporto (articolo 21), le Organizzazioni sportive e quelle antidoping (articolo 22) e collaborando tra di loro (articolo 23).
Alla ricerca sono dedicati gli articoli dal 24 al 27 (quinta parte): gli Stati parte sono invitati a promuovere la ricerca antidoping, anche in collaborazione con Organizzazioni sportive e non, nel rispetto di pratiche etiche riconosciute a livello internazionale, condividendo i risultati tra di loro.
Il monitoraggio della Convenzione è regolato dagli articoli dal 28 al
34 (sesta parte). In particolare, organo competente ad effettuare tale
monitoraggio è
Tra le clausole finali, di cui alla settima parte, l’articolo 35 riguarda l’inserimento di una condizione che permetta agli Stati federali di sottrarsi al rispetto della Convenzione ogni qualvolta questa riguardi disposizioni che rientrano nell’ambito legislativo delle stesse piuttosto che del Governo federale. La cosiddetta «clausola federale», fortemente voluta da Stati Uniti e Canada, è stata inserita nonostante la forte opposizione esercitata dall’Italia.
L’articolo
37 prevede che
Costituiscono Appendici alla Convenzione: 1) il codice mondiale antidoping; 2) lo standard internazionale per i laboratori; 3) lo standard internazionale per i controlli. Le Appendici, tuttavia, non costituiscono parte integrante della Convenzione (articolo 4) e dalle stesse non possono discendere obblighi a carico degli Stati aderenti.
Si segnala che l’AMA, negli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale antidoping della stessa AMA, ha previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Governi firmatari costituisca condizione necessaria per la presentazione della candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e all’organizzazione dei maggiori eventi sportivi. Da ciò si evince che la ratifica italiana della Convenzione in parola risulta essere particolarmente urgente.
L’attuazione della Convenzione comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, in relazione all’articolo28, istitutivo della Conferenza delle Parti, il quale prevede che la medesima Conferenza si riunisca in sessione ordinaria una volta ogni due anni, a Parigi.
Le disposizioni contenute negli articoli 11 e 17, infatti, relativi rispettivamente alle misure di natura finanziaria e al Fondo di contribuzione volontaria, non comportano nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto norme di natura programmatica. I contributi eventuali che dovessero essere versati all’Organizzazione in ragione di tali previsioni, del tutto eventuali, saranno corrisposti con gli stanziamenti previsti dalla legislazione vigente del bilancio dell’Amministrazione competente per materia.
[TESTO FOTOGRAFATO NON DISPONIBILE]
L’attuazione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, adottata dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO, comporta i seguenti oneri in relazione al sottoindicato articolo:
Art. 28, paragrafo 2:
Prevede le riunioni ordinarie della Conferenza delle Parti, che si terranno ogni due anni, alle quali parteciperanno tre funzionari di cui uno del Ministero degli affari esteri, uno del Ministero per le politiche giovanili e le attività sportive ed uno del Ministero della salute; ipotizzando Parigi quale destinazione tipo, con una permanenza in detta città di quattro giorni, si avrà la seguente spesa:
Spese di missione:
– pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 4 giorni)Euro1.800
– diaria giornaliera per ciascun funzionario euro 126; l’importo di euro 126 è ridotto di euro 42, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 84 + euro 33 quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n.662 e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (euro 117 x 3 persone x 4 giorni)
»1.404
Spese di viaggio:
– biglietto aereo andata e ritorno Roma-Parigi (euro 850 x 3 persone)»2.550
Totale onere (articolo 28, paragrafo 2)euro5.754
Pertanto, l’onere complessivo da porre a carico del bilancio dello
Stato a decorrere dall’anno 2007 e per ciascuno dei bienni successivi ammonta
ad euro
Si fa presente quanto segue:
– le ipotesi assunte per il calcolo delle riunioni, il numero di funzionari e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell’attuazione dell’indicato provvedimento;
– il calcolo della diaria è stato effettuato, tenendo conto del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.248, che riduce del 20 per cento l’importo della diaria ed abroga la maggioranza del 30 per cento sulla stessa, prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
Analisi tecnico-normativa
Aspetti normativi in senso stretto
a) Necessità dell’intervento normativo:
Essa è entrata in vigore il 1º febbraio 2007, un mese dopo il deposito del trentesimo strumento di ratifica presso l’Organizzazione internazionale.
Attraverso
Gli strumenti giuridici internazionali preesistenti in materia avevano, infatti, dei limiti:
–
– il codice mondiale antidoping, istituito dall’Agenzia mondiale antidoping (AMA) nel 2003, ed entrato in vigore il 1º gennaio 2004, primo strumento internazionale che mira ad armonizzare le regole relative alla lotta al doping in tutti gli sport e in tutte le Nazioni, seppure firmato da 80 Governi e dalle più importanti federazioni sportive, non ha forza coercitiva, data la natura – sostanzialmente privatistica – dell’Agenzia che lo ha emanato.
Il disegno di legge di ratifica contiene le norme necessarie per dare attuazione alla Convenzione nell’ordinamento italiano.
b) Analisi del quadro normativo nazionale
La
legislazione italiana in materia di contrasto al doping è anteriore alle
iniziative avviate a livello internazionale con l’istituzione dell’AMA. La
legge di riferimento è la 14 dicembre 2000, n.376 sulla «disciplina della
tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»
che all’articolo 3 istituisce
Il decreto-legge 19 agosto 2003, n.220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n.280, sulla concessione di un contributo all’AMA, ha sostanzialmente autorizzato l’adesione dell’Italia alla stessa AMA.
Alla disciplina del CONI provvede il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, contenente modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante riordino del Comitato olimpico nazionale italiano – CONI, ai sensi dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
La legge 13 dicembre 1989, n. 401, sugli interventi nel settore del gioco e delle scommesse clandestine e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive, disciplina – all’articolo 1 – la frode in competizioni sportive.
c) Analisi del quadro normativo internazionale
La prima Convenzione internazionale adottata per contrastare il fenomeno del doping nello sport è quella di Strasburgo del Consiglio d’Europa, del 16 novembre 1989, ratificata dalla legge 29 novembre 1995, n.522. L’Italia ha anche sottoscritto a Varsavia, il 12 settembre 2002, il Protocollo aggiuntivo alla Convenzione del Consiglio d’Europa succitata, con il quale i Paesi membri riconoscono le attività dell’AMA. Il 5 marzo 2003 l’Italia ha aderito alla Dichiarazione di Copenaghen contro il doping nello sport per sostenere l’azione dell’AMA e l’applicazione del codice mondiale antidoping.
d) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti
Le definizioni normative introdotte dalla Convenzione non creano problemi di interferenza o sovrapposizione con definizioni presenti nelle discipline normative di settore.
e)Analisi delle compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario
La legge di ratifica della Convenzione è in linea con quanto sostenuto dalla Commissione europea e più volte ribadito in occasione di riunioni dei Ministri europei dello sport, in particolare nella dichiarazione di Nizza del 1999 e nella dichiarazione di Artimino del 2003.
f)Analisi delle compatibilità dell’intervento con le competenze delle regioni
Stante la ripartizione di competenze di cui all’articolo 117 della Costituzione italiana, che inserisce tra le materie di legislazione concorrente sia la tutela della salute che l’ordinamento sportivo, la legge di ratifica della Convenzione riserverà il controllo antidoping alle Autorità nazionali e a quelle internazionali previste nella Convenzione stessa.
g)Progetti di legge vertenti su materia analoga all’esame del Parlamento e relativo iter
Non risulta essere attualmente all’esame del Parlamento alcun disegno di legge di ratifica della Convenzione in oggetto.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
Motivazioni che hanno condotto all’adozione della Convenzione
Con l’adozione della Convenzione in parola si è messo a punto uno strumento giuridico internazionale attraverso cui armonizzare sia le legislazioni nazionali in materia di contrasto al doping, sia la cooperazione tra Stati, Movimenti e Organizzazioni sportive internazionali e nazionali nella realizzazione di controlli antidoping e di programmi di educazione, informazione e ricerca.
Destinatari dell’intervento
Destinatari diretti delle disposizioni della Convenzione sono lo Stato, gli Organismi sportivi, gli sportivi e il personale di supporto.
Modalità di attuazione
Le attività antidoping da intraprendere a livello nazionale
sono indicate nella seconda parte della Convenzione (articoli da
Obiettivi e risultati attesi
Con la ratifica della presente Convenzione si auspica di conseguire la piena armonizzazione della nostra legislazione interna a obiettivi e criteri di lotta al doping concordati in sede internazionale.
Impatto sull’organizzazione e sull’attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
La legge
di ratifica non dovrà istituire nuovi Enti. Dovrà prevedere i fondi per
garantire la partecipazione all’organo dalla stessa istituito (
Valutazioni dell’impatto sui destinatari passivi
Destinatari indiretti sono gli sportivi, il personale di supporto e le Organizzazioni sportive in generale, che sono tenuti a collaborare con le Autorità nazionali ed internazionali per la maggiore diffusione delle azioni di contrasto al doping.
DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è
autorizzato a ratificare Art. 2. (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data
alla Convenzione di cui all’articolo (Copertura finanziaria) 1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(omissis)
Esame in sede referente presso la 3ª
Commissione
Affari esteri
AFFARI ESTERI (3a)
GiovEDÌ 19 luglio 2007
65a Seduta
Presidenza del Presidente
DINI
Interviene il il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Craxi..
La seduta inizia alle ore 15,10.
SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i disegni di legge n. 1602, n. 1628, n. 1629 e n. 1682 recanti, rispettivamente, "Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Bulgaria sul trasferimento delle persone condannate alle quali e' stata inflitta la misura dell' espulsione o quella dell' accompagnamento al confine, fatto a Sofia il 22 novembre 2005", "Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000" e "Ratifica ed esecuzione di due Protocolli relativi alla Convenzione internazionale di cooperazione per la sicurezza della navigazione aerea (EUROCONTROL), fatti a Bruxelles, rispettivamente, il 27 giugno 1997 e l'8 ottobre 2002, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno", "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005". Al riguardo, propone di iscrivere tali provvedimenti all'ordine del giorno dei lavori della Commissione a partire dalla prossima settimana.
(omissis)
AFFARI ESTERI (3a)
martEDÌ 31 LUGLIO 2007
68a Seduta
Presidenza del Presidente
DINI
Interviene ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ammiraglio di squadra Bruno Branciforte, direttore del SISMI.
Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli
La seduta inizia alle ore 15
IN SEDE REFERENTE
(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005
(Esame e rinvio)
Il relatore BORDON (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo rilevando che
Precisa altresì, in ordine
al rapporto tra
Circa le attività antidoping,
si prevede l'adozione, a livello nazionale, di misure volte a controllare la
produzione, lo spostamento, l’importazione, la distribuzione e la vendita di
tali sostanze (a meno che non ci siano chiare prescrizioni terapeutiche) al
fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, nonché di
misure concernenti sanzioni e multe dirette al personale di supporto degli
atleti (articoli 7-12). Dal combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che
Per quanto concerne la cooperazione internazionale al sostegno degli obiettivi dell'AMA, nell'ambito della terza parte della Convenzione si prevede che il finanziamento annuale all’AMA sia effettuato in parti uguali da Stati membri e movimenti olimpici e si afferma altresì l'impegno a facilitare il lavoro dell’AMA e delle organizzazioni antidoping che agiscono nel rispetto del codice mondiale, con riguardo alla possibilità di effettuare controlli sugli atleti durante e fuori le competizioni sportive, su territorio nazionale o fuori dallo stesso, agevolare la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping autorizzate, incoraggiare la collaborazione tra organizzazioni antidoping e tra laboratori di controllo accreditati. Si prevede inoltre l'istituzione di un Fondo volontario per l’eliminazione del doping nello sport, alimentato, tra l’altro, da contributi degli Stati membri, di altri Stati, di organizzazioni e programmi ONU e di altre organizzazioni internazionali, destinato soprattutto all’assistenza agli Stati Parte nello sviluppo di programmi antidoping.
La quarta parte della Convenzione riguarda l’istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping, mentre alla ricerca è dedicata la quinta parte, invitando gli Stati parte a promuovere la ricerca antidoping, anche in collaborazione con organizzazioni sportive, nel rispetto delle norme deontologiche riconosciute a livello internazionale.
Di particolare interesse è
Dopo aver rilevato l’esiguità della spesa correlata all’attuazione della Convenzione – pari ad euro 5.755 annui, ai sensi dell’articolo 3 del disegno di legge di ratifica – sottolinea che la ratifica italiana della Convenzione in esame risulta essere particolarmente urgente, posto che nell'ambito degli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale antidoping dall'AMA, secondo la procedura di cui all'articolo 34 della Convenzione, è previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Governi firmatari costituisce condizione necessaria per la presentazione della candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e all’organizzazione dei maggiori eventi sportivi.
In conclusione propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame auspicandone un rapido iter.
Su proposta del presidente DINI il seguito dell’esame è quindi rinviato in attesa dell’acquisizione dei relativi pareri.
AFFARI ESTERI (3a)
MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2007
69a Seduta
Presidenza del Presidente
DINI
Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.
La seduta inizia alle ore 15.45.
IN SEDE REFERENTE
(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, da conto dei pareri pervenuti e propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.
Previa
verifica del numero legale,
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 luglio 2007
51a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
La seduta inizia alle ore 14,40.
(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore presidente VILLONE (SDSE) riferisce sul disegno di legge in titolo, il quale non presenta, a suo giudizio, profili problematici in termini di costituzionalità. Propone, quindi, di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 1° AGOSTO 2007
104a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
MORANDO
Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per la giustizia Scotti.
(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005
(Parere alla 3a commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che per i profili di competenza occorre in primo luogo acquisire conferma dal Governo che le disposizioni previste dagli articoli 11, 14, 15 e 17 della Convenzione abbiano carattere programmatico o siano riferibili interventi già previsti a legislazione vigente.
In secondo luogo, in relazione all’articolo 28, che istituisce la "Conferenza delle Parti", per la quale sono previste riunioni a cadenza biennale senza l’indicazione di una città di riferimento, occorre valutare se la scelta di Parigi come parametro di quantificazione degli oneri delle missioni adottato in relazione tecnica sia congruo.
Il sottosegretario CASULA rileva che non vi sono osservazioni da formulare.
ISTRUZIONE PUBBLICA (7a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 24 LUGLIO 2007
19a Seduta
Presidenza della Vice Presidente
PELLEGATTA
alla 3a Commissione:
(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005: parere favorevole.
alla 4a Commissione:
IGIENE E SANITA’ (12a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 25 LUGLIO 2007
19a Seduta
Presidenza della Presidente
BASSOLI
alla 3a Commissione:
(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 : parere favorevole.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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221a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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MERCOLEDÌ 26 SETTEMBRE 2007 (Antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente CALDEROLI
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RESOCONTO STENOGRAFICO
Presidenza del vice presidente CALDEROLI
PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 9,31).
Colleghi, ricordo che, in seguito alla ripetuta mancanza del numero legale, la seduta antimeridiana di ieri è stata tolta senza l'approvazione del processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 20 settembre.
Pertanto, prima di procedere alla lettura del processo verbale della seduta antimeridiana di ieri, bisogna approvare il processo verbale della seduta antimeridiana di giovedì 20 settembre.
Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1682) Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (Relazione orale) (ore 12,35)
PRESIDENTE.L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1682.
Il relatore, senatore Bordon, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
BORDON, relatore. Signor Presidente, chiedo di poter consegnare il testo dell'intervento.
PRESIDENTE.
Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Pecoraro Scanio, il quale, nel corso del suo intervento, illustrerà anche l'ordine del giorno G100.
PECORARO SCANIO (IU-Verdi-Com). Signor Presidente, intervengo per illustrare l'ordine del giorno G100, relativo alla ratifica della Convenzione contro il doping nello sport, alla quale, pur se in ritardo, arriviamo, così che anche il nostro Paese riuscirà ad avere un ruolo nel contrastare una piaga sociale che attanaglia tanti giovani.
L'ordine del giorno sottolinea questo impegno e chiede al Governo di seguire due linee. La prima riguarda lo sport professionistico, nel tentativo di far sì che, anche in sede europea, si possa parlare lo stesso linguaggio, in modo da dare serenità anche agli eventi sportivi, per non avere risultati falsati, addirittura a livello di medaglie. Tutti i Paesi che sottoscrivono questa Convenzione si dovrebbero, e si devono, attenere a delle regole.
La seconda, altrettanto importante, riguarda lo sport amatoriale. Chiediamo con forza al Governo di impegnarsi nell'importante divulgazione di un messaggio che riteniamo non essere attinente soltanto all'attività sportiva, ma ad uno stile di vita in generale che probabilmente deve riuscire a recuperare la strada del sacrificio, della abnegazione e della volontà, lasciando da parte quella della scorciatoia.
L'intento di questo ordine del giorno - e ringrazio i colleghi che lo hanno sottoscritto - è anche quello di tenere alta l'attenzione su quello che pensiamo essere un linguaggio universale: no alla facile vittoria attraverso la somministrazione di sostanze illecite, le quali, peraltro, ledono anche la salute. Secondo le ultime ricerche scientifiche, pare infatti possano modificare pure il sistema immunitario.
Penso che il testo chiarisca ancor meglio le nostre intenzioni. (Applausi dal Gruppo IU-Verdi-Com).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Iovene. Ne ha facoltà.
IOVENE (SDSE). Signor Presidente, intervengo per chiedere di poter apporre la firma all'ordine del giorno testé illustrato dal collega Pecoraro Scanio e per annunciare il voto favorevole del mio Gruppo a questa ratifica per l'importanza che assume nella lotta al doping, non solo nell'ambito dello sport professionistico, ma anche e soprattutto per la sua drammatica diffusione tra ragazzi e ragazze che ne restano vittime.
PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.
BORDON, relatore. Signor Presidente, nell'esprimere parere favorevole sull'ordine del giorno G100, aggiungo che l'atto che stiamo per compiere è davvero importante perché permette di recuperare un ritardo a livello internazionale in un settore in cui l'Italia non poteva che portare un contributo di carattere positivo.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Signor Presidente, rinuncio alla replica.
PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G100, già illustrato nel corso della discussione generale e sul quale invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi.
DANIELI, vice ministro degli affari esteri. Il Governo accoglie l'ordine del giorno G100 e lo condivide totalmente, sia nella parte delle premesse che nella parte degli impegni.
PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G100 non verrà posto in votazione.
Do lettura del parere
espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in
esame: «
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale contro il doping nello sport, con Allegati, adottata a Parigi dalla XXXIII Conferenza generale UNESCO il 19 ottobre 2005 (1682)
ORDINE DEL GIORNO
G100
PECORARO SCANIO, PELLEGATTA, PALERMI, BODINI, CARLONI, BULGARELLI, RIPAMONTI, ROSSI FERNANDO, CASSON, SILVESTRI, DE SIMONE, BARBOLINI, ADDUCE, PALUMBO, ROSSI PAOLO, BOSONE, RANDAZZO, POLLASTRI, SCALERA, BARELLI, SANTINI, PARAVIA, FONTANA, D'AMBROSIO, GALARDI, MERCATALI, FILIPPI, ALLOCCA, CASTELLI, DONATI, EUFEMI, BETTINI
Non posto in votazione ( )
Il Senato,
premesso che:
il Documento tecnico
attuativo del Programma mondiale antidoping WADA approvato dal Consiglio
nazionale del Coni con deliberazione n. 1311 del 30 giugno
una seria politica di contrasto del doping avrebbe effetti sul settore del professionismo solo attraverso una comune iniziativa internazionale, tesa ad assicurare un sistema sanzionatorio sportivo e giudiziario adeguato e che tale processo avrebbe benefici effetti anche rispetto alla situazione che si va creando anche nel contesto dell'attività sportiva amatoriale, dove l'utilizzo di sostanze dopanti è una pratica drammaticamente diffusa, anche con il concorso di ramificate organizzazioni criminali;
i necessari e positivi interventi posti in essere dalla WADA e dal Coni sono inerenti, per il carattere istituzionale dei promotori, al doping come fenomeno nell'attività sportiva, quando svariate indagini dell'autorità giudiziaria hanno dimostrato in Italia e in svariati altri Paesi come il fenomeno abbia caratteristiche che coinvolgono la criminalità comune e organizzata;
la materia del doping è regolata in Italia dalla legge n. 376 del 2000, che prevede la punibilità penale dei soggetti che procurino ad altri, somministrino, assumano o favoriscano comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze dopanti fuori dalle necessità mediche;
impegna il Governo:
ad impegnarsi in sede europea perché alla azione della WADA sul terreno sportivo si affianchi una comune azione volta ad assicurare un omogeneo trattamento di punibilità penale dei reati connessi al doping, nonché a rafforzare i sistemi di collaborazione europea;
a rafforzare, nel rispetto dell'autonomia sportiva, la pervasività e l'efficacia dei controlli antidoping, nonché a promuovere adeguate azioni informative e di prevenzione nell'ambito del sistema scolastico e nelle strutture dove si svolge l'attività sportiva amatoriale.
________________
( ) Accolto dal Governo
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera
esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo
Art. 3.
Approvato
(Copertura finanziaria)
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.755 annui, ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato B
Relazione orale del senatore Bordon sul disegno di legge n. 1682
Al riguardo si rileva che gli
strumenti giuridici internazionali vigenti che disciplinano la materia
presentano degli evidenti limiti, posto che
Sul rapporto tra
Circa le attività antidoping,
a livello nazionale si prevede l'adozione di misure volte a controllare la
produzione, lo spostamento, l'importazione, la distribuzione e la vendita di
tali sostanze (a meno che non ci siano chiare prescrizioni terapeutiche) al
fine di diminuire il loro uso nello sport da parte degli atleti, nonché di
misure concernenti sanzioni e multe (vale a dire misure penali e non solo
sportive), dirette al personale di supporto degli atleti (articoli 7-12). Dal
combinato disposto degli articoli 8 e 9 emerge che
Per quanto concerne la cooperazione internazionale al sostegno degli obiettivi dell'AMA, nell'ambito della terza parte della Convenzione si prevede che il finanziamento annuale all'AMA sia effettuato in parti uguali da Stati membri e movimenti olimpici e si afferma altresì l'impegno a facilitare il lavoro dell'AMA e delle organizzazioni antidoping che agiscono nel rispetto del codice mondiale, con riguardo alla possibilità di: effettuare controlli sugli atleti durante e fuori le competizioni sportive, su territorio nazionale o fuori dallo stesso; agevolare la circolazione transfrontaliera in tempo utile delle squadre di controllo antidoping autorizzate; incoraggiare la collaborazione tra Organizzazioni antidoping e tra laboratori di controllo accreditati. Si prevede inoltre l'istituzione di un Fondo volontario per l'eliminazione del doping nello sport, alimentato, tra l'altro, da contributi degli Stati membri, di altri Stati, di Organizzazioni e Programmi ONU e di altre organizzazioni internazionali, destinato soprattutto all'assistenza agli Stati Parte nello sviluppo di programmi antidoping.
La quarta parte della Convenzione riguarda l'istituzione o sviluppo, da parte degli Stati membri, di programmi di educazione e formazione in materia di antidoping, mentre alla ricerca è dedicata la quinta parte, invitando gli Stati parte a promuovere la ricerca antidoping, anche in collaborazione con organizzazioni sportive, nel rispetto delle norme deontologiche riconosciute a livello internazionale.
Di particolare interesse è
Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica della Convenzione, l'ordine di esecuzione, la clausola di copertura finanziaria - diretta a sostenere la spesa pari a 5.755 euro annui per la citata Conferenza delle parti - e l'entrata in vigore della legge. Al riguardo si segnala che - in base alla relazione che accompagna il provvedimento - la ratifica italiana della Convenzione in parola risulta essere particolarmente urgente, posto che nell'ambito degli emendamenti che stanno per essere apportati al codice mondiale antidoping dall'AMA, secondo la procedura di cui all'articolo 34 della Convenzione, è previsto che la ratifica della Convenzione UNESCO da parte dei Governi firmatari costituisce condizione necessaria per la presentazione della candidatura ai giochi olimpici, ai campionati mondiali e all'organizzazione dei maggiori eventi sportivi.
In conclusione si propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame
Sen. Bordon
SEDE CONSULTIVA
Mercoledì 25 giugno 2003. - Presidenza del vicepresidente Umberto RANIERI.
La seduta comincia alle 16.30.
Concessione di un contributo all'Agenzia mondiale antidoping.
C. 3918 Governo.
(Parere alla VII Commissione).
(Esame e conclusione - Parere favorevole).
Marcello PACINI (FI), relatore, dopo aver rilevato preliminarmente che è stata recentemente introdotta nel nostro ordinamento, con la legge n. 376 del 2000, una organica disciplina della lotta al doping, osserva che, mediante una iniziativa collettiva guidata dal Comitato olimpico internazionale ed in seguito alla sua conferenza mondiale sul doping del febbraio 1999, nel novembre 1999 è stata istituita a Losanna l'Agenzia mondiale antidoping (WADA-AMA), con lo scopo di promuovere e coordinare la lotta contro il doping nello sport, in collaborazione con le organizzazioni intergovernative, i Governi e le autorità pubbliche dei paesi aderenti.
Passa quindi ad illustrare il disegno di legge in esame, che prevede l'impegno del Governo italiano a corrispondere un contributo annuale all'Agenzia. Evidenzia, in particolare, che dal 1o gennaio 2002 alle spese di funzionamento dell'Agenzia provvedono per il 50 per cento il CIO e per l'altro 50 per cento i Governi dei Paesi rappresentati nel CIO. L'Europa contribuisce con il 47,5 per cento della quota spettante ai Governi e l'Italia deve contribuire nella misura del 5,94 per cento circa del budget dell'Agenzia. Il contributo del nostro paese, quantificato nel provvedimento in esame, è piuttosto cospicuo per quanto riguarda il 2003, mentre a decorrere dal 2004 è pari a 597 mila euro annui.
Alla luce di quanto osservato, conclude formulando una proposta di parere favorevole.
Nessuno chiedendo di intervenire,
La seduta termina alle 16.35.