Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Trattato per l' assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile A.C. 3022 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 268 | ||
Data: | 16/10/2007 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Trattato per l' assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile
A.C. 3022
n. 268
16 ottobre 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
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File:es0168
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cile
§ Elenco degli Accordi bilaterali in vigore in materia di assistenza giudiziaria
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
3022 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione del Trattato per l' assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002 |
Iniziativa |
governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; diritto penale. |
Firma dell’Accordo |
Roma, 27 febbraio 2007 |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ Presentazione alla Camera |
6 settembre 2007 |
§ annuncio |
10 settembre 2007 |
§ assegnazione |
3 ottobre 2007 |
Commissione competente |
III Affari esteri e comunitari |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
I, II, V |
Oneri finanziari |
si |
Il Trattato in esame – che, come ricordato nella Relazione illustrativa, si inserisce in un quadro di generale rafforzamento della collaborazione fra Italia e paesi dell’America latina nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine - ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Cile, già in atto limitatamente alla lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, ai sensi dell’Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992 (ratificato dall’Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 477).
Il Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia penale in esame impegna Italia e Cile a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali; esso ha lo scopo di favorire la cooperazione nella lotta al crimine tra i due Paesi e si colloca in un quadro di collaborazione sempre più intensa con i Paesi dell’America latina.
L’Accordo, stipulato a Roma il 27 febbraio 2002, si compone di diciannove articoli.
L’articolo
I sancisce l’obbligo dell’assistenza reciproca, che si concretizza nella notifica di atti e di informazioni
giudiziarie di vario tipo; nell’interrogatorio di inquisiti e imputati; nello
svolgimento di attività a fini probatori, anche con l’eventuale trasferimento
di persone coinvolte; nel fornire informazioni circa le eventuali condanne
penali nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Dall’assistenza è esclusa
l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
In base all’articolo II, l’assistenza viene prestata anche se il fatto per cui
si procede è reato solo in uno dei due paesi, salvo che per le perquisizioni, i
sequestri e le intercettazioni, atti che richiedono la bilateralità della
figura di reato oppure il consenso della persona oggetto di indagini.
L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo III) qualora gli atti richiesti siano contrari ai principi dell’ordinamento giuridico della Parte richiesta di collaborazione; se quest’ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso o linguistici verso le persone accusate; se l’accusato è già stato giudicato, ed ha eventualmente scontato la pena, per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se l’assistenza implica per la Parte richiesta, a giudizio di essa, limitazione alla propria sovranità, sicurezza o altri interessi nazionali.
L’articolo IV stabilisce che le comunicazioni avvengano tramite il Ministero della Giustizia per l’Italia e quello degli Affari esteri per il Cile. Gli atti ufficiali sono, in base all’articolo VI, esenti da qualunque forma di legalizzazione.
L’articolo VII specifica le modalità per la richiesta di assistenza giudiziaria che, in base all’articolo V devono essere redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnati da una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.
L'articolo VIII stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta. La richiesta deve essere evasa prontamente: delle eventuali difficoltà deve essere immediatamente informata la Parte richiedente.
L'articolo
IX stabilisce che gli atti oggetto della richiesta di assistenza possano
essere consegnati in copia autenticata,
salvo l’espressa richiesta degli originali.
La richiesta di notificazione di
atti (articolo X) deve essere
inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza.
Gli articoli XI-XIV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza: tale comparizione può avvenire sia nel territorio della Parte richiesta che in quello della Parte richiedente; in questo secondo caso si può giungere al trasferimento coatto della persona, ma comunque le misure coercitive adottate non possono eccedere quelle previste dalla legislazione dello Stato richiedente. Qualora poi la persona necessitata a comparire nello Stato richiedente sia già in detenzione, essa può esservi trasferita solo se non oppone rifiuto, se ciò non prolunga la detenzione stessa e se la Parte richiesta non ritenga che sussistono ragioni per non ottemperare alla domanda. In nessun caso la persona in questione può essere sottoposta, nello Stato richiedente, a procedimenti coercitivi per fatti anteriori alla notificazione della citazione.
Con gli articoli XV e XVI le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa le sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, e a fornire gli estratti del casellario giudiziale.
L'articolo XVII prevede che le richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte siano sottoposte alle medesime procedure - riguardanti le modalità di comunicazione e le lingue - cui sono sottoposte le domande di assistenza giudiziaria.
L’articolo XVIII concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria e l’articolo XIX, infine, contiene le consuete clausole sull’entrata in vigore e la durata del Trattato, che è indefinita salvo denuncia di una delle due Parti.
Il disegno di legge in esame è composto di 4 articoli. I primi due contengono l’autorizzazione alla ratifica del Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile e l’ordine di esecuzione.
L’articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All’onere, valutato in 30.890 euro a partire dal 2007, si farà fronte, ai fini del bilancio 2007-2008, a valere sull’UPB Fondo speciale del Ministero dell’economia, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La dettagliata Relazione tecnica allegata al provvedimento determina gli oneri derivanti dal provvedimento sulla base dei dati relativi al numero – piuttosto contenuto – di richieste di autorizzazione all’esecuzione di rogatorie attive nei confronti del Cile dell’ultimo triennio, e delle richieste di comparizione di perito o testimoni da parte dell’Italia. Gli oneri sono pertanto riconducibili alle previsioni dell’articolo XVIII, comma 2, che pone a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento dei detenuti, nonché le spese di viaggio e soggiorno e le indennità dei testimoni e periti citati a comparire nella parte richiedente.
L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Al disegno di legge di ratifica sono allegate anche una analisi tecnico- normativa (ATN) e una analisi dell’impatto sulla regolamentazione (AIR).
L’ATN afferma che il Trattato in esame ha lo scopo di intensificare e facilitare l’assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile, già in atto limitatamente alla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga disciplinata dall’Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992 (ratificato dall’Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 477).
N. 3022
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CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA)
di concerto con il ministro dell'interno (AMATO)
con il ministro della giustizia (MASTELLA)
e con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA)¾ |
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Ratifica ed
esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la
Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, |
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Presentato il 6 settembre 2007
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Onorevoli Deputati! - L'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile s'inserisce in un quadro di più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina, che l'Italia persegue al fine d'intensificare la lotta al crimine. In particolare il Trattato costituisce un significativo progresso rispetto all'accordo di cooperazione stipulato, per le specifiche materie del terrorismo, della criminalità organizzata e della droga, a Roma il 16 ottobre 1992.
L'ampiezza degli intenti è manifestata nelle norme generali ove le Parti s'impegnano a prestare l'assistenza più ampia: assistenza che riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio d'indagati e d'imputati, le attività d'acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori e le informazioni di carattere penale.
Esulano invece dall'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
L'assistenza è estesa, salvo eccezioni relative ad atti invasivi dei diritti dei singoli, anche a fatti che non costituiscono reato per la Parte richiesta.
Le Parti s'impegnano a collaborare, senza indugio, secondo le regole processuali della Parte richiesta, anche se speciali prescrizioni possono essere domandate dalla Parte richiedente.
Una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione di atti e per la comparizione di persone.
Non manca una regolamentazione delle spese, sostenute di regola, secondo quanto solitamente avviene in materia pattizia internazionale, dalla Parte richiesta.
Intensa collaborazione è prevista per lo scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte e che risiedono nel proprio territorio e delle notizie del casellario giudiziale.
Di seguito si illustra il contenuto delle singole disposizioni del Trattato.
L'articolo I disciplina l'oggetto del Trattato e quindi la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati e imputati, le attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori, le informazioni penali. Non rientrano invece nell'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
L'articolo II prevede l'assistenza anche quando i fatti non costituiscono reato per la Parte richiesta, salvo che si tratti d'esami sulle persone, di perquisizioni o di sequestri. In caso d'intercettazioni è richiesta la reciprocità normativa.
L'articolo III disciplina i casi in cui è possibile rifiutare l'assistenza: si tratta delle consuete clausole in materia, quali la contrarietà ai princìpi generali della Parte richiesta, il pregiudizio alla sua sovranità e sicurezza, i casi di reati politici e militari, le discriminazioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali.
Gli articoli IV, V e VI si occupano delle forme dell'assistenza e quindi della sua redazione per iscritto e dell'inoltro per via diplomatica; della lingua da usare, ossia quella della Parte richiedente con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta; dell'esenzione dalla legalizzazione degli atti ufficiali.
L'articolo VII determina il contenuto necessario della domanda d'assistenza: devono essere indicati l'autorità giudiziaria che procede, le generalità dell'indagato, l'oggetto del procedimento, il motivo della domanda, le norme applicabili e ogni altra indicazione utile per il caso concreto. Se la domanda ha come oggetto l'acquisizione di prove, essa deve contenere l'esposizione sommaria delle indagini e, in caso d'interrogatorio, delle domande da porre.
L'articolo VIII disciplina l'esecuzione delle rogatorie che avviene secondo le regole della Parte richiesta. Se la domanda incontra difficoltà non può restare tout court inevasa, ma dev'essere prontamente informata l'Autorità richiedente. Di regola l'assistenza va data senza indugio.
L'articolo IX stabilisce che, in caso di consegna di atti, è possibile la consegna di copie autenticate, a meno di espressa richiesta degli originali.
La richiesta di notificazione di atti, regolata dall'articolo IX del Trattato, dev'essere inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza.
Un'articolata disciplina è prevista in caso di comparizione di persone, prevedendosi: nel caso di comparizione nella Parte richiesta, la possibilità d'applicare misure coercitive secondo la normativa di questa stessa Parte (articolo XII), nel caso di comparizione nella Parte richiedente, l'impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni (articolo XI): tuttavia, se si tratta di persona già privata della libertà personale, essa è provvisoriamente trasferita se vi acconsente e il trasferimento non prolunga la privazione della libertà. La persona trasferita non può essere assoggettata a misure restrittive
per fatti anteriori alla notificazione della citazione.
Gli articoli XV e XVI si occupano dello scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, nonché delle notizie del casellario giudiziale.
L'articolo XVII prevede l'ufficialità delle richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte.
Le spese delle procedure d'assistenza sono a carico della Parte richiesta, eccetto i trasferimenti di persone detenute e le spese di viaggio dei testimoni e periti citati a comparire e quelle necessarie per le perizie, che vengono anticipate dalla Parte richiesta. Tale disciplina è data dall'articolo XVIII.
L'ultima parte del Trattato (articolo XIX) prevede la ratifica e l'entrata in vigore dello stesso nel primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.
FILE PDF ES0168 PDL
TITOLO ACCORDO PER LO SCAMBIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.
LUOGO-DATA
SANTIAGO.
22.03.1892.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 363 DEL 03.07.1892 - GU N. 173 DEL 25.07.1892.
IN VIGORE SI 01.07.1892.
TITOLO TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE.
LUOGO-DATA
BERLINO.
12.07.1898.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 702 DEL 06.07.1911 - GU N. 167 DEL 18.07.1911.
IN VIGORE SI 07.11.1911.
TITOLO CONVENZIONE GENERALE DI ARBITRATO.
LUOGO-DATA
SANTIAGO.
08.08.1913.
IN VIGORE SI 26.03.1914.
TITOLO ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, RELATIVO AL TRASPORTO DELLA CORRISPONDENZA DIPLOMATICA.
LUOGO-DATA
ROMA - SANTIAGO.
23.02.1924 - 23.06.1924.
IN VIGORE SI 23.06.1924.
TITOLO TRATTATO DI CONCILIAZIONE E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO.
LUOGO-DATA
ROMA.
24.02.1927.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 2041 DEL 27.10.1927 - GU N. 263 DEL 14.11.1927.
IN VIGORE SI 02.12.1927.
TITOLO PROTOCOLLO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.
LUOGO-DATA
SANTIAGO.
24.03.1949.
IN VIGORE SI 24.03.1949 PRESUMIBILMENTE.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L’ESTENSIONE AI FUNZIONARI CONSOLARI DEI RISPETTIVI PAESI DEI PRIVILEGI DOGANALI RISERVATI AI DIPLOMATICI.
LUOGO-DATA
ROMA.
13.08.1951 - 16.08.1951.
IN VIGORE SI 16.08.1951.
TITOLO CONVENZIONE SUL SERVIZIO MILITARE.
LUOGO-DATA
ROMA.
04.06.1956.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 239 DEL 13.03.1958 - GU N. 81 DEL 03.04.1958.
IN VIGORE SI 28.10.1959.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER L’ABOLIZIONE DEI VISTI SUI PASSAPORTI.
LUOGO-DATA
SANTIAGO.
27.12.1957.
IN VIGORE SI 01.02.1958.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A RANCAGUA.
LUOGO-DATA
SANTIAGO.
06.06.1973.
IN VIGORE SI 06.06.1973.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
18.04.1991.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 149 DEL 06.03.1996 - GU N. 70 SO DEL 23.03.1996.
IN VIGORE SI 16.11.1996 - GU N. 273 DEL 21.11.1996.
TITOLO PROTOCOLLO ESECUTIVO SULLA COOPERAZIONE DENOMINATA "PROGRAMMA STRAORDINARIO A DONO PER IL RISANAMENTO URBANISTICO, AMBIENTALE E SANITARIO A FAVORE DELLE AREE PIU’ DEGRADATE DI SANTIAGO, VALPARAISO E CONCEPCION".
LUOGO-DATA
ROMA.
18.04.1991.
IN VIGORE SI 18.04.1991. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1991.
TITOLO PROTOCOLLO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INIZIATIVA DI COOPERAZIONE DENOMINATA "PROGRAMMA STRAORDINARIO A DONO PER IL RISANAMENTO URBANISTICO, AMBIENTALE E SANITARIO A FAVORE DELLE AREE PIU’ DEGRADATE DI SANTIAGO, VALPARAISO E CONCEPCION".
LUOGO-DATA
ROMA.
30.09.1991.
IN VIGORE SI 30.09.1991.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED IL TRAFFICO DELLA DROGA.
LUOGO-DATA
ROMA.
16.10.1992.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 477 DEL 26.10.1995 - GU N. 268 SO DEL 16.11.1995.
IN VIGORE SI 26.12.1995.
TITOLO ACCORDO COMPLEMENTARE ALL’ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO - TECNOLOGICA.
LUOGO-DATA
SANTIAGO.
17.10.1996.
IN VIGORE SI 17.10.1996 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1996.
TITOLO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E QUELLO CILENO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA
LUOGO-DATA
ROMA.
08.04.1997
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 405 DEL 20.12.2000
IN VIGORE SI 01.08.2001.
TITOLO DICHIARAZIONE DI INTENTI.
LUOGO-DATA
SANTIAGO.
13.03.2000
IN VIGORE SI 13.03.2000
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TECNICA E MUTUA ASSISTENZA TRA L’ARMA DEI CARABINIERI ITALIANA E I CARABINEROS DE CHILE
LUOGO-DATA
ROMA
26.04.2004
IN VIGORE SI 09.09.2005
TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATO
LUOGO-DATA
ROMA
06.10.2004
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 90 DEL 20.02.2006
IN VIGORE SI 30.06.2006
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ANTARTICA
LUOGO-DATA
ROMA.
31.10.1997
TITOLO CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE
LUOGO-DATA
ROMA.
05.03.1998.
TITOLO ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE FIRMATA A SANTIAGO IL 5.3.1998
LUOGO-DATA
SANTIAGO DEL CILE
19.11.1999.
TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI
LUOGO-DATA
ROMA
27.02.2002.
TITOLO TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
LUOGO-DATA
ROMA
27.02.2002.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE
LUOGO-DATA
ROMA
27.02.2002.
TITOLOACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI.
LUOGO-DATA
BRUXELLES
06.12.2005
TITOLOACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE TECNICO-MILITARE CHE COSTITUISCE L'ANNESSO -C- ' AL MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA FIRMATO A ROMA 1'8 APRILE 1997.
LUOGO-DATA
ROMA
19.01.2005
TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 28/10/1988
Stato: AUSTRALIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 303 DEL 24.07.1993 - GU N. 194 SO DEL 19.08.1993
In Vigore dal: SI 01.04.1994
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CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA. (VIGENTE SOLO IN MATERIA PENALE EX ART. 15 CONVENZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 01.03.1954 SULLA PROCEDURA CIVILE VIENNA 30.06.1975)
Data Firma Accordo: 06/04/1922
Stato: AUSTRIA
Provvedimento Legislativo: RD N. 3181 DEL 13.12.1923 - GU N. 64 DEL 15.03.1924
In Vigore dal: SI 12.06.1924
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TRATTATO SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 15/04/1996
Stato: BOLIVIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 92 DEL 24.03.1999 - GU N. 88 DEL 16.04.1999
In Vigore dal: SI 01.03.2000
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TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 17/10/1989
Stato: BRASILE
Provvedimento Legislativo: L. N. 41 DEL 07.01.1992 - GU N. 25 SO DEL 31.01.1992
In Vigore dal: SI 01.08.1993
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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 06/12/1990
Stato: CANADA
Provvedimento Legislativo: L. N. 124 DEL 12.04.1995 - GU N.98 SO DEL 28.04.1995
In Vigore dal: SI 01.12.1995 - GU N. 287 DEL 09.12.1995
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE
Data Firma Accordo: 06/12/1985
Stato: REPUBBLICA CECA
Provvedimento Legislativo: L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989
In Vigore dal: SI 01.11.1990
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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.
Data Firma Accordo: 10/07/1929
Stato: FINLANDIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 879 DEL 29.05.1930 - GU N. 160 DEL 10.07.1930
Data Della Ratifica,
In Vigore dal: SI 07.11.1930
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SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE
Data Firma Accordo: 05/10/1937
Stato: GIAPPONE
Provvedimento Legislativo: RD N. 574 DEL 17.03.1938 - GU N. 119 DEL 27.05.1938
In Vigore dal: SI 23.06.1954
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE
Data Firma Accordo: 10/07/1970
Stato: LIBANO
Provvedimento Legislativo: L. N. 87 DEL 12.02.1974 - GU N. 91 DEL 05.04.1974
In Vigore dal: SI 17.05.1975
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TRATTATO SULLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 24/11/1994
Stato: PERU
Provvedimento Legislativo: L. N. 90 DEL 24.03.1999 - GU N. 86 DEL 14.04.1999
In Vigore dal: SI 01.10.1999
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CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 28/04/1989
Stato: POLONIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 145 DEL 23.04.1991 - GU N. 108 SO DEL 10.05.1991
In Vigore dal: SI 01.03.1992
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CONVENZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.
Data Firma Accordo: 11/11/1972
Stato: ROMANIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 127 DEL 20.02.1975 - GU N. 112 DEL 29.04.1975
In Vigore dal: SI 04.08.1975
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE
Data Firma Accordo: 06/12/1985
Accordo Tipo: BILATERALE
Stato: REPUBBLICA SLOVACCA
Provvedimento Legislativo: L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989
In Vigore dal: SI 01.11.1990
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CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE
Data Firma Accordo: 22/05/1973
Stato: SPAGNA
Provvedimento Legislativo: L. N. 605 DEL 09.06.1977 - GU N. 233 DEL 27.08.1977
In Vigore dal: SI 01.12.1977
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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE.
Data Firma Accordo: 15/11/1967
Stato: TUNISIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 267 DEL 28.01.1971 - GU N. 128 DEL 21.05.1971
In Vigore dal: SI 19.04.1972
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CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE
Data Firma Accordo: 10/08/1926
Stato: TURCHIA
Provvedimento Legislativo: N. 1076 DEL 26.04.1930 - GU N. 199 DEL 26.08.1930
In Vigore dal: SI 14.05.1931
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CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 26/05/1977
Stato: UNGHERIA
Provvedimento Legislativo: L. N. 511 DEL 23.07.1980 - GU N. 241 SO DEL 03.09.1980
In Vigore dal: SI 13.03.1981
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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE.
Data Firma Accordo: 09/11/1982
Stato: STATI UNITI D'AMERICA
Provvedimento Legislativo: L. N. 224 DEL 26.05.1984 - GU N. 165 SO DEL 16.06.1984
In Vigore dal: SI 13.11.1985
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MEMORANDUM INTERPRETATIVO RELATIVO AL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.
Data Firma Accordo: 09/11/1982
Stato: STATI UNITI D'AMERICA
In Vigore dal: SI 13.11.1985
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SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELL'ART. 18 PAR. 2 DEL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.
Data Firma Accordo: 13/11/1985
Stato: STATI UNITI D'AMERICA
In Vigore dal: SI 13.11.1985
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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo: 23/08/1930
Stato: VENEZUELA
Provvedimento Legislativo: L. N. 517 DEL 14.04.1931 - GU N. 119 DEL 25.05.1931
In Vigore dal: SI 04.04.1932
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