Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Trattato per l' assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile A.C. 3022
Riferimenti:
AC n. 3022/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 268
Data: 16/10/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

 

 

 

 

SERVIZIO STUDI

Progetti di legge

 

 

 

 

 

Trattato per l' assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile

A.C. 3022

 

 

 

 

 

 

 

 

n. 268

 

 

16 ottobre 2007


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

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File:es0168


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  6

Progetto di legge

§      A.C. 3022 (Governo), Ratifica ed esecuzione del Trattato per l' assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002  9

Documentazione

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cile  43

§      Elenco degli Accordi bilaterali in vigore in materia di assistenza giudiziaria  51

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

3022

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l' assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27 febbraio 2002

Iniziativa

governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; stati esteri; diritto penale.

Firma dell’Accordo

Roma, 27 febbraio 2007

Iter al Senato

no

Numero di articoli del ddl di ratifica

4

Date del ddl di ratifica

 

§    Presentazione alla Camera

6 settembre 2007

§    annuncio

10 settembre 2007

§    assegnazione

3 ottobre 2007

Commissione competente

III Affari esteri e comunitari

Sede

referente

Pareri previsti

I, II, V

Oneri finanziari

si

 


Contenuto dell’accordo

Il Trattato in esame – che, come ricordato nella Relazione illustrativa, si inserisce in un quadro di generale rafforzamento della collaborazione fra Italia e paesi dell’America latina nelle attività di prevenzione e lotta contro il crimine - ha lo scopo di estendere a tutta la materia penale la reciproca assistenza giudiziaria fra Italia e Cile, già in atto limitatamente alla lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga, ai sensi dell’Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992 (ratificato dall’Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 477).

 

Il Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia penale in esame impegna Italia e Cile a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza nello svolgimento di procedimenti giudiziari penali; esso ha lo scopo di favorire la cooperazione nella lotta al crimine tra i due Paesi e si colloca in un quadro di collaborazione sempre più intensa con i Paesi dell’America latina.

L’Accordo, stipulato a Roma il 27 febbraio 2002, si compone di diciannove articoli.

L’articolo I sancisce l’obbligo dell’assistenza reciproca, che si concretizza nella notifica di atti e di informazioni giudiziarie di vario tipo; nell’interrogatorio di inquisiti e imputati; nello svolgimento di attività a fini probatori, anche con l’eventuale trasferimento di persone coinvolte; nel fornire informazioni circa le eventuali condanne penali nei confronti dei cittadini dell’altra Parte. Dall’assistenza è esclusa l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.
      In base all’articolo II, l’assistenza viene prestata anche se il fatto per cui si procede è reato solo in uno dei due paesi, salvo che per le perquisizioni, i sequestri e le intercettazioni, atti che richiedono la bilateralità della figura di reato oppure il consenso della persona oggetto di indagini.

L’assistenza giudiziaria può essere rifiutata (articolo III) qualora gli atti richiesti siano contrari ai principi dell’ordinamento giuridico della Parte richiesta di collaborazione; se quest’ultima considera il fatto per cui si procede alla stregua di reato politico o mero reato militare; se vi è il sospetto di pregiudizi politici, razziali, di sesso o linguistici verso le persone accusate; se l’accusato è già stato giudicato, ed ha eventualmente scontato la pena, per lo stesso reato nel territorio della Parte richiesta; se l’assistenza implica per la Parte richiesta, a giudizio di essa, limitazione alla propria sovranità, sicurezza o altri interessi nazionali.

L’articolo IV stabilisce che le comunicazioni avvengano tramite il Ministero della Giustizia per l’Italia e quello degli Affari esteri per il Cile. Gli atti ufficiali sono, in base all’articolo VI, esenti da qualunque forma di legalizzazione.

L’articolo VII specifica le modalità per la richiesta di assistenza giudiziaria che, in base all’articolo V devono essere redatti nella lingua della Parte richiedente e accompagnati da una traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta.

L'articolo VIII stabilisce che l'esecuzione delle rogatorie avviene secondo la legge della Parte richiesta. La richiesta deve essere evasa prontamente: delle eventuali difficoltà deve essere immediatamente informata la Parte richiedente.

L'articolo IX stabilisce che gli atti oggetto della richiesta di assistenza possano essere consegnati in copia autenticata,  salvo l’espressa richiesta degli originali.
      
La richiesta di notificazione di atti (articolo X) deve essere inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza.

Gli articoli XI-XIV concernono la comparizione di persone implicate dalla richiesta di assistenza: tale comparizione può avvenire sia nel territorio della Parte richiesta che in quello della Parte richiedente; in questo secondo caso si può giungere al trasferimento coatto della persona, ma comunque le misure coercitive adottate non possono eccedere quelle previste dalla legislazione dello Stato richiedente. Qualora poi la persona necessitata a comparire nello Stato richiedente sia già in detenzione, essa può esservi trasferita solo se non oppone rifiuto, se ciò non prolunga la detenzione stessa e se la Parte richiesta non ritenga che sussistono ragioni per non ottemperare alla domanda. In nessun caso la persona in questione può essere sottoposta, nello Stato richiedente, a procedimenti coercitivi per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

Con gli articoli XV e XVI le Parti si impegnano a scambiarsi informazioni circa le sentenze irrevocabili di condanna nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, e a fornire gli estratti del casellario giudiziale.

L'articolo XVII prevede che le richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte siano sottoposte alle medesime procedure - riguardanti le modalità di comunicazione e le lingue - cui sono sottoposte le domande di assistenza giudiziaria.

L’articolo XVIII concerne la ripartizione tra le Parti delle spese sostenute nella prestazione di assistenza giudiziaria e l’articolo XIX, infine, contiene le consuete clausole sull’entrata in vigore e la durata del Trattato, che è indefinita salvo denuncia di una delle due Parti.


Contenuto del disegno di legge di ratifica

Il disegno di legge in esame è composto di 4 articoli. I primi due contengono l’autorizzazione alla ratifica del Trattato per l’assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile e l’ordine di esecuzione.

L’articolo 3 contiene la norma di copertura finanziaria. All’onere, valutato in 30.890 euro a partire dal 2007, si farà fronte, ai fini del bilancio 2007-2008, a valere sull’UPB Fondo speciale del Ministero dell’economia, con parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La dettagliata Relazione tecnica allegata al provvedimento determina gli oneri derivanti dal provvedimento sulla base dei dati relativi al numero – piuttosto contenuto – di richieste di autorizzazione all’esecuzione di rogatorie attive nei confronti del Cile dell’ultimo triennio, e delle richieste di comparizione di perito o testimoni da parte dell’Italia. Gli oneri sono pertanto riconducibili alle previsioni dell’articolo XVIII, comma 2, che pone a carico della Parte richiedente tutte le spese relative al trasferimento dei detenuti, nonché le spese di viaggio e soggiorno e le indennità dei testimoni e periti citati a comparire nella parte richiedente.

L’articolo 4 dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Al disegno di legge di ratifica sono allegate anche una analisi tecnico- normativa (ATN) e una analisi dell’impatto sulla regolamentazione (AIR).

L’ATN afferma che il Trattato in esame ha lo scopo di intensificare e facilitare l’assistenza giudiziaria in materia penale con il Cile, già in atto limitatamente alla cooperazione nella lotta contro il terrorismo, la criminalità organizzata e il traffico della droga disciplinata dall’Accordo con il Cile del 16 ottobre 1992 (ratificato dall’Italia con la legge 26 ottobre 1995, n. 477).

 

 


Progetto di legge

 


N. 3022

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

¾¾¾¾¾¾¾¾

DISEGNO DI LEGGE

 

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

 

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

 

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

 

e con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)¾

 

Ratifica ed esecuzione del Trattato per l'assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile,
 fatto a Roma il 27 febbraio 2002

 

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Presentato il 6 settembre 2007

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Onorevoli Deputati! - L'accordo di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile s'inserisce in un quadro di più stretta collaborazione con i Paesi dell'America latina, che l'Italia persegue al fine d'intensificare la lotta al crimine. In particolare il Trattato costituisce un significativo progresso rispetto all'accordo di cooperazione stipulato, per le specifiche materie del terrorismo, della criminalità organizzata e della droga, a Roma il 16 ottobre 1992.

      L'ampiezza degli intenti è manifestata nelle norme generali ove le Parti s'impegnano a prestare l'assistenza più ampia: assistenza che riguarda la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio d'indagati e d'imputati, le attività d'acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori e le informazioni di carattere penale.

 

 

      Esulano invece dall'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.

      L'assistenza è estesa, salvo eccezioni relative ad atti invasivi dei diritti dei singoli, anche a fatti che non costituiscono reato per la Parte richiesta.

      Le Parti s'impegnano a collaborare, senza indugio, secondo le regole processuali della Parte richiesta, anche se speciali prescrizioni possono essere domandate dalla Parte richiedente.

      Una disciplina di dettaglio è prevista per la trasmissione di atti e di oggetti, per la notificazione di atti e per la comparizione di persone.

      Non manca una regolamentazione delle spese, sostenute di regola, secondo quanto solitamente avviene in materia pattizia internazionale, dalla Parte richiesta.

      Intensa collaborazione è prevista per lo scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte e che risiedono nel proprio territorio e delle notizie del casellario giudiziale.

      Di seguito si illustra il contenuto delle singole disposizioni del Trattato.

      L'articolo I disciplina l'oggetto del Trattato e quindi la notificazione degli atti giudiziari, l'interrogatorio di indagati e imputati, le attività di acquisizione probatoria, il trasferimento di persone a fini probatori, le informazioni penali. Non rientrano invece nell'accordo l'esecuzione di provvedimenti restrittivi della libertà e di condanne.

      L'articolo II prevede l'assistenza anche quando i fatti non costituiscono reato per la Parte richiesta, salvo che si tratti d'esami sulle persone, di perquisizioni o di sequestri. In caso d'intercettazioni è richiesta la reciprocità normativa.

      L'articolo III disciplina i casi in cui è possibile rifiutare l'assistenza: si tratta delle consuete clausole in materia, quali la contrarietà ai princìpi generali della Parte richiesta, il pregiudizio alla sua sovranità e sicurezza, i casi di reati politici e militari, le discriminazioni di razza, religione, sesso, nazionalità, lingua, opinioni politiche e di condizioni personali o sociali.

      Gli articoli IV, V e VI si occupano delle forme dell'assistenza e quindi della sua redazione per iscritto e dell'inoltro per via diplomatica; della lingua da usare, ossia quella della Parte richiedente con traduzione ufficiale nella lingua della Parte richiesta; dell'esenzione dalla legalizzazione degli atti ufficiali.

      L'articolo VII determina il contenuto necessario della domanda d'assistenza: devono essere indicati l'autorità giudiziaria che procede, le generalità dell'indagato, l'oggetto del procedimento, il motivo della domanda, le norme applicabili e ogni altra indicazione utile per il caso concreto. Se la domanda ha come oggetto l'acquisizione di prove, essa deve contenere l'esposizione sommaria delle indagini e, in caso d'interrogatorio, delle domande da porre.

      L'articolo VIII disciplina l'esecuzione delle rogatorie che avviene secondo le regole della Parte richiesta. Se la domanda incontra difficoltà non può restare tout court inevasa, ma dev'essere prontamente informata l'Autorità richiedente. Di regola l'assistenza va data senza indugio.

      L'articolo IX stabilisce che, in caso di consegna di atti, è possibile la consegna di copie autenticate, a meno di espressa richiesta degli originali.

      La richiesta di notificazione di atti, regolata dall'articolo IX del Trattato, dev'essere inoltrata almeno novanta giorni prima della scadenza.

      Un'articolata disciplina è prevista in caso di comparizione di persone, prevedendosi: nel caso di comparizione nella Parte richiesta, la possibilità d'applicare misure coercitive secondo la normativa di questa stessa Parte (articolo XII), nel caso di comparizione nella Parte richiedente, l'impossibilità di sottoporre l'interessato a misure coercitive o sanzioni (articolo XI): tuttavia, se si tratta di persona già privata della libertà personale, essa è provvisoriamente trasferita se vi acconsente e il trasferimento non prolunga la privazione della libertà. La persona trasferita non può essere assoggettata a misure restrittive

 

per fatti anteriori alla notificazione della citazione.

      Gli articoli XV e XVI si occupano dello scambio d'informazioni con l'invio annuale delle sentenze emesse dall'Autorità giudiziaria di una Parte nei confronti di cittadini dell'altra Parte che risiedono nel proprio territorio, nonché delle notizie del casellario giudiziale.

      L'articolo XVII prevede l'ufficialità delle richieste di una Parte per ottenere l'instaurazione di procedimenti penali davanti alle autorità giudiziarie dell'altra Parte.

      Le spese delle procedure d'assistenza sono a carico della Parte richiesta, eccetto i trasferimenti di persone detenute e le spese di viaggio dei testimoni e periti citati a comparire e quelle necessarie per le perizie, che vengono anticipate dalla Parte richiesta. Tale disciplina è data dall'articolo XVIII.

      L'ultima parte del Trattato (articolo XIX) prevede la ratifica e l'entrata in vigore dello stesso nel primo giorno del secondo mese successivo allo scambio degli strumenti di ratifica.


 


FILE PDF ES0168 PDL

 

 


Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Cile 

 

 

ACCORDI IN VIGORE:

 

 

TITOLO     ACCORDO PER LO SCAMBIO DEGLI ATTI DI STATO CIVILE.                  

LUOGO-DATA                                                                     

           SANTIAGO.                                                            

           22.03.1892.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           RD N. 363 DEL 03.07.1892 - GU N. 173 DEL 25.07.1892.                

IN VIGORE  SI 01.07.1892.                                                      

 

 

TITOLO     TRATTATO DI COMMERCIO E NAVIGAZIONE.                                

LUOGO-DATA                                                                      

           BERLINO.                                                            

           12.07.1898.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 702 DEL 06.07.1911 - GU N. 167 DEL 18.07.1911.                

IN VIGORE  SI 07.11.1911.                                                      

 

 

TITOLO     CONVENZIONE GENERALE DI ARBITRATO.                                   

LUOGO-DATA                                                                     

           SANTIAGO.                                                           

           08.08.1913.                                                         

IN VIGORE  SI 26.03.1914.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO, EFFETTUATO MEDIANTE SCAMBIO DI NOTE, RELATIVO AL TRASPORTO DELLA CORRISPONDENZA DIPLOMATICA.                                    

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA - SANTIAGO.                                                    

           23.02.1924 - 23.06.1924.                                            

IN VIGORE  SI 23.06.1924.                                                       

TITOLO     TRATTATO DI CONCILIAZIONE E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO.                

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           24.02.1927.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           RD N. 2041 DEL 27.10.1927 - GU N. 263 DEL 14.11.1927.                

IN VIGORE  SI 02.12.1927.                                                      

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO DI AMICIZIA E COLLABORAZIONE.                            

LUOGO-DATA                                                                     

           SANTIAGO.                                                           

           24.03.1949.                                                         

IN VIGORE  SI 24.03.1949 PRESUMIBILMENTE.                                      

 

 

TITOLO    SCAMBIO DI NOTE PER L’ESTENSIONE AI FUNZIONARI CONSOLARI DEI          RISPETTIVI PAESI DEI PRIVILEGI DOGANALI RISERVATI AI DIPLOMATICI.    

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           13.08.1951 - 16.08.1951.                                            

IN VIGORE  SI 16.08.1951.                                                      

 

 

TITOLO     CONVENZIONE SUL SERVIZIO MILITARE.                                  

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           04.06.1956.                                                          

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 239 DEL 13.03.1958 - GU N. 81 DEL 03.04.1958.                 

IN VIGORE  SI 28.10.1959.                                                       

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE PER L’ABOLIZIONE DEI VISTI SUI PASSAPORTI.          

LUOGO-DATA                                                                     

           SANTIAGO.                                                           

           27.12.1957.                                                         

IN VIGORE  SI 01.02.1958.                                                      

 

 

TITOLO     SCAMBIO DI NOTE CONCERNENTE LA CREAZIONE DI UN CENTRO DI FORMAZIONE PROFESSIONALE A RANCAGUA.                                            

LUOGO-DATA                                                                     

           SANTIAGO.                                                           

           06.06.1973.                                                          

IN VIGORE  SI 06.06.1973.                                                      

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE.                                

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           18.04.1991.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

          L. N. 149 DEL 06.03.1996 - GU N. 70 SO DEL 23.03.1996.               

IN VIGORE SI 16.11.1996 - GU N. 273 DEL 21.11.1996.                            

 

 

TITOLO     PROTOCOLLO ESECUTIVO SULLA COOPERAZIONE DENOMINATA "PROGRAMMA STRAORDINARIO A DONO PER IL RISANAMENTO URBANISTICO, AMBIENTALE E SANITARIO A FAVORE DELLE AREE PIU’ DEGRADATE DI SANTIAGO, VALPARAISO E CONCEPCION".                                                       

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           18.04.1991.                                                         

IN VIGORE  SI 18.04.1991. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1991.           

 

 

TITOLO PROTOCOLLO ESECUTIVO RELATIVO ALL’INIZIATIVA DI COOPERAZIONE DENOMINATA "PROGRAMMA STRAORDINARIO A DONO PER IL RISANAMENTO URBANISTICO, AMBIENTALE E SANITARIO A FAVORE DELLE AREE PIU’ DEGRADATE DI SANTIAGO, VALPARAISO E CONCEPCION".                     

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           30.09.1991.                                                          

IN VIGORE  SI 30.09.1991.                                                      

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO DI COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO, LA CRIMINALITA’ ORGANIZZATA ED IL TRAFFICO DELLA DROGA.                 

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           16.10.1992.                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 477 DEL 26.10.1995 - GU N. 268 SO DEL 16.11.1995.             

IN VIGORE  SI 26.12.1995.                                                      

 

 

TITOLO ACCORDO COMPLEMENTARE ALL’ACCORDO QUADRO DI COOPERAZIONE ECONOMICA, INDUSTRIALE, SCIENTIFICO - TECNOLOGICA.                              

LUOGO-DATA                                                                     

          SANTIAGO.                                                             

          17.10.1996.                                                          

IN VIGORE SI 17.10.1996 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1996.   

 

 

TITOLO  MEMORANDUM OF UNDERSTANDING TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E QUELLO CILENO SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                               

           08.04.1997             

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 405 DEL 20.12.2000             

IN VIGORE  SI 01.08.2001.                                                      

 

 

TITOLO   DICHIARAZIONE DI INTENTI.                              

LUOGO-DATA                                                                     

          SANTIAGO.                                                            

          13.03.2000                                                           

IN VIGORE SI  13.03.2000                                                          

 

 

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TECNICA E MUTUA ASSISTENZA TRA L’ARMA DEI CARABINIERI ITALIANA E I CARABINEROS DE CHILE

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA

           26.04.2004                                                         

IN VIGORE SI  09.09.2005                                                          

 

 

TITOLO ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATO

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA

           06.10.2004                                                         

PROV-LEGISLATIVO                                                                

           L. N. 90 DEL 20.02.2006

IN VIGORE SI  30.06.2006

 


ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE:

 

 

TITOLO    ACCORDO SULLA COOPERAZIONE ANTARTICA

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           31.10.1997                                                         

 

 

TITOLO      CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE

LUOGO-DATA                                                                      

           ROMA.                                                               

           05.03.1998.                                                         

 

 

TITOLO ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L’APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE DI SICUREZZA SOCIALE  FIRMATA A SANTIAGO IL 5.3.1998

LUOGO-DATA                                                                     

           SANTIAGO DEL CILE

           19.11.1999.                                                          

                                  

 

TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA

           27.02.2002.                   

 

 

TITOLO TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA

           27.02.2002.                                                         

                               

 

TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA

           27.02.2002.                   

 

 

TITOLOACCORDO DI MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI.

LUOGO-DATA                                                                     

           BRUXELLES

           06.12.2005

                                     

 

TITOLOACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE TECNICO-MILITARE CHE COSTITUISCE L'ANNESSO -C- ' AL MEMORANDUM DI INTESA TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL MINISTERO DELLA DIFESA DELLA REPUBBLICA DEL CILE SULLA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA DIFESA E DEI MATERIALI PER LA DIFESA FIRMATO A ROMA 1'8 APRILE 1997.

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA

           19.01.2005


Elenco degli Accordi bilaterali in vigore in materia di assistenza giudiziaria

 

 

TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  28/10/1988 

Stato:  AUSTRALIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 303 DEL 24.07.1993 - GU N. 194 SO DEL 19.08.1993 

In Vigore dal:  SI 01.04.1994 

 

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CONVENZIONE PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA. (VIGENTE SOLO IN MATERIA PENALE EX ART. 15 CONVENZIONE AGGIUNTIVA ALLA CONVENZIONE DELL'AJA DEL 01.03.1954 SULLA PROCEDURA CIVILE VIENNA 30.06.1975)

 

 Data Firma Accordo:  06/04/1922 

Stato:  AUSTRIA 

Provvedimento Legislativo:  RD N. 3181 DEL 13.12.1923 - GU N. 64 DEL 15.03.1924 

In Vigore dal:  SI 12.06.1924 

 

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TRATTATO SULL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  15/04/1996 

Stato:  BOLIVIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 92 DEL 24.03.1999 - GU N. 88 DEL 16.04.1999 

In Vigore dal:  SI 01.03.2000 

 

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TRATTATO PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  17/10/1989 

Stato:  BRASILE 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 41 DEL 07.01.1992 - GU N. 25 SO DEL 31.01.1992 

In Vigore dal:  SI 01.08.1993 

 

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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  06/12/1990 

Stato:  CANADA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 124 DEL 12.04.1995 - GU N.98 SO DEL 28.04.1995 

In Vigore dal:  SI 01.12.1995 - GU N. 287 DEL 09.12.1995 

 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

 

Data Firma Accordo:  06/12/1985 

Stato:  REPUBBLICA CECA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989 

In Vigore dal:  SI 01.11.1990 

 

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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.

 

Data Firma Accordo:  10/07/1929 

Stato:  FINLANDIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 879 DEL 29.05.1930 - GU N. 160 DEL 10.07.1930 

Data Della Ratifica,

In Vigore dal:  SI 07.11.1930 

 

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SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

 

Data Firma Accordo:  05/10/1937 

Stato:  GIAPPONE 

Provvedimento Legislativo:  RD N. 574 DEL 17.03.1938 - GU N. 119 DEL 27.05.1938 

In Vigore dal:  SI 23.06.1954 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE

 

 Data Firma Accordo:  10/07/1970 

Stato:  LIBANO 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 87 DEL 12.02.1974 - GU N. 91 DEL 05.04.1974 

In Vigore dal:  SI 17.05.1975 

 

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TRATTATO SULLA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  24/11/1994 

Stato:  PERU 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 90 DEL 24.03.1999 - GU N. 86 DEL 14.04.1999 

In Vigore dal:  SI 01.10.1999 

 

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CONVENZIONE DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE

 

Data Firma Accordo:  28/04/1989 

Stato:  POLONIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 145 DEL 23.04.1991 - GU N. 108 SO DEL 10.05.1991 

In Vigore dal:  SI 01.03.1992 

 

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CONVENZIONE CONCERNENTE L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE.

 

Data Firma Accordo:  11/11/1972 

Stato:  ROMANIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 127 DEL 20.02.1975 - GU N. 112 DEL 29.04.1975 

In Vigore dal:  SI 04.08.1975 

 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E PENALE

 

 Data Firma Accordo:  06/12/1985 

Accordo Tipo:  BILATERALE 

Stato:  REPUBBLICA SLOVACCA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 396 DEL 30.11.1989 - GU N. 291 SO DEL 14.12.1989 

In Vigore dal:  SI 01.11.1990 

 

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CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE

 

 Data Firma Accordo:  22/05/1973 

Stato:  SPAGNA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 605 DEL 09.06.1977 - GU N. 233 DEL 27.08.1977 

In Vigore dal:  SI 01.12.1977 

 

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CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE.

 

Data Firma Accordo:  15/11/1967 

Stato:  TUNISIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 267 DEL 28.01.1971 - GU N. 128 DEL 21.05.1971 

In Vigore dal:  SI 19.04.1972 

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CONVENZIONE CONCERNENTE LA PROTEZIONE GIUDIZIARIA, L'ASSISTENZA RECIPROCA DELLE AUTORITA' GIUDIZIARIE IN MATERIA CIVILE E PENALE E L'ESECUZIONE DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE

 

Data Firma Accordo:  10/08/1926 

Stato:  TURCHIA 

Provvedimento Legislativo:  N. 1076 DEL 26.04.1930 - GU N. 199 DEL 26.08.1930 

In Vigore dal:  SI 14.05.1931 

 

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CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  26/05/1977 

Stato:  UNGHERIA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 511 DEL 23.07.1980 - GU N. 241 SO DEL 03.09.1980 

In Vigore dal:  SI 13.03.1981 

 

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TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE.

 

 Data Firma Accordo:  09/11/1982 

Stato:  STATI UNITI D'AMERICA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 224 DEL 26.05.1984 - GU N. 165 SO DEL 16.06.1984 

In Vigore dal:  SI 13.11.1985 

 

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MEMORANDUM INTERPRETATIVO RELATIVO AL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.

 

 Data Firma Accordo:  09/11/1982 

 

Stato:  STATI UNITI D'AMERICA 

In Vigore dal:  SI 13.11.1985 

 

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SCAMBIO DI NOTE INTERPRETATIVO DELL'ART. 18 PAR. 2 DEL TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE DEL 09.11.1982.

 

 Data Firma Accordo:  13/11/1985 

Stato:  STATI UNITI D'AMERICA 

In Vigore dal:  SI 13.11.1985 

 

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TRATTATO DI ESTRADIZIONE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE

 

 Data Firma Accordo:  23/08/1930 

Stato:  VENEZUELA 

Provvedimento Legislativo:  L. N. 517 DEL 14.04.1931 - GU N. 119 DEL 25.05.1931 

In Vigore dal:  SI 04.04.1932 

 

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