Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Convenzione con l¿Armenia sulle doppie imposizioni - A.C. 2932
Riferimenti:
AC n. 2932/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 236
Data: 10/09/2007
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1585/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Convenzione con l’Armenia sulle
doppie imposizioni

A.C. 2932

 

 

 

 

n. 236

 

 

10 settembre 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIWEB

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

 

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File: es0148.doc

 


INDICE

 

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge di ratifica  3

Contenuto dell'accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  12

Progetto di legge

§      A.C. 2932 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002  15

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1585 (Governo), Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002  67

Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione

Seduta del 26 giugno 2007  79

Seduta del 27 giugno 2007  83

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)

-       1a Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 26 giugno 2007  87

-       5a Commissione (Bilancio)

Seduta del 19 giugno 2007  89

Seduta del 20 giugno 2007  91

Discussione in Assemblea

Seduta del 19 luglio 2007  95

§      D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi (artt. 23, 24, 151-154, 163, 167-169)103

§      Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Armenia  119

§      Scheda-paese a cura del Ministero degli Affari esteri, aggiornata al 3 luglio 2007  123

§      OECD ‘Articles of the model convention with respect to taxes on income and on capital’, 15 luglio 2005  123

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica

Numero del progetto di legge

2932

Titolo dell’Accordo

Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo

Iniziativa

Governo

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri; Fisco

Firma dell’Accordo

Roma, 14 giugno 2002

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

19 luglio 2007

§          annuncio

24 luglio 2007

§          assegnazione

30 luglio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

I, II, V, VI, VII, X, XI

Oneri finanziari

No

 


 

Contenuto dell'accordo

 

 

1. La problematica della doppia imposizione

La legislazione nazionale vigente prevede norme particolari per il trattamento fiscale ai fini delle imposte sui redditi dei soggetti non residenti  - artt. 23 e 24 del D.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) per le persone fisiche ed artt. 151-154 dello stesso D.P.R. per società ed enti soggetti all'IRES, ossia all’imposta sul reddito delle società -; tali disposizioni si applicano solo se non sono state poste regole a livello internazionale, concordate tra Stati sovrani, quali soggetti primi del diritto internazionale.

Queste regole si concretizzano nella stipula di Trattati bilaterali o multilaterali fra Stati, che vengono poi recepiti nelle singole legislazioni nazionali con strumenti diversi a seconda dei modelli costituzionali, derogando alle leggi interne e prevalendo su di esse.

Pertanto nel caso di soggetti non residenti si applicano le disposizioni previste nella Convenzione contro le doppie imposizioni qualora essa sia stata stipulata con il paese del soggetto non residente, ratificata dai paesi interessati ed entrata in vigore, oppure le disposizioni previste dalla legislazione nazionale se, rispetto a questa, sono più favorevoli.

Infatti l'art. 169 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR), riproducendo sostanzialmente il disposto dell'art. 75 del D.P.R. n. 600/1973 con il quale vengono esplicitamente fatti salvi gli accordi internazionali resi esecutivi in Italia per l'applicazione delle disposizioni relative alle imposte sui redditi, prevede che le disposizioni dello stesso TUIR continuino ad applicarsi qualora siano più favorevoli al contribuente, anche in deroga agli accordi internazionali contro le doppie imposizioni.

Può anche accadere che l'accordo bilaterale o multilaterale prenda in considerazione solo alcuni dei redditi del non residente: in questo caso si avrà un regime integrato fra la legge nazionale e la Convenzione internazionale.

Nel caso invece di persone fisiche o giuridiche fiscalmente residenti in Italia, si applica il principio della tassazione del reddito mondiale, ovvero dell'attrazione di tutti i redditi, ovunque prodotti, nella base imponibile ai fini delle imposizione in Italia.

Si osserva che la disciplina nazionale non impedisce eventuali doppie imposizioni nel caso in cui la legislazione straniera sottoponga il medesimo reddito a tassazione, in quanto il principio sancito dall'art. 163 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) - che vieta l'applicazione della stessa imposta più volte in dipendenza del medesimo presupposto - vale solo per l'ordinamento italiano e non può vincolare gli Stati esteri. Si ricorda, altresì, che la legge 342/2000 ha introdotto nel TUIR l'attuale art. 167, al fine sostanzialmente di introdurre nel nostro Paese, analogamente a quanto già previsto in altri ordinamenti, una normativa diretta a disciplinare il fenomeno definito comunemente CFC (Controlled Foreign Corporation), mediante l’imputazione al soggetto residente dei redditi prodotti da società controllate residenti in Stati con regime fiscale privilegiato.

Per quanto riguarda la stipula delle Convenzioni sopra menzionate, la principale ragione che spinge gli Stati a ricercare tali intese è quella di evitare una duplicazione di imposizione sugli stessi fenomeni economici e giuridici che, se non limitata, arrecherebbe un notevole aggravio a chi opera su un piano "transnazionale"; bisogna tuttavia tener presente che non esiste alcuna norma di diritto internazionale che limiti le giurisdizioni fiscali di qualsiasi paese o che obblighi gli Stati a stipulare Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Una preoccupazione di tipo opposto all'esigenza di evitare la doppia imposizione internazionale è quella di evitare anche la mancata imposizione, poiché potrebbe verificarsi un eventuale azzeramento dell'imposizione, a causa di un utilizzo improprio dei regimi convenzionali (c.d. "Treaty shopping").

 

2. La Convenzione tipo dell'OCSE

In epoca remota la volontà contrattuale degli Stati è stata sovente condizionata da motivi politici; a partire dal primo dopoguerra si è andata invece affermando la necessità di evitare le doppie imposizioni, soprattutto nell'ambito della Società delle Nazioni che favorì la stipula dei primi importanti Trattati (ad esempio quello Italo-Tedesco del 1925).

Un ulteriore impulso alla stipulazione di tali Convenzioni è stato dato negli anni Cinquanta, specialmente tra gli Stati appartenenti alla c.d. "area occidentale".

A livello sovranazionale l'OCSE ha redatto, nel 1963, un modello di Convenzione-tipo[1], che è stato più volte aggiornato (l'ultima versione, riportata in inglese negli Allegati al fascicolo - risale al luglio 2005) mentre l'ONU - con il Manuale di negoziazione del 1979 - ha inteso favorire i paesi in via di sviluppo ad accedere ad accordi equi con gli Stati economicamente più forti.

L'art. 1 della Convenzione-tipo dell'OCSE delimita il campo di applicazione soggettivo della Convenzione stessa indicando "le persone che sono residenti di uno od entrambi gli Stati contraenti"; si tratta di una norma che rinvia alle nozioni di "persona" e di "residente" indicate nei successivi artt. 3 e 4.

L'art. 2 sancisce l'applicabilità dell'accordo a tutte le imposte sul reddito e sul patrimonio: in particolare chiarisce che "sono considerate imposte sul reddito e sul capitale, tutte le imposte prelevate sul reddito complessivo o sul capitale complessivo, su elementi del reddito o del capitale comprese le imposte sugli utili derivanti dall'alienazione di beni mobili o immobili, le imposte sull'ammontare dei salari corrisposti dalle imprese nonché le imposte sulle plusvalenze di capitale". Ogni singola Convenzione bilaterale elenca infatti usualmente tutte le varie imposte dei due paesi interessati, e trattasi di una indicazione non solo nominativa bensì tassativa, dato che viene sempre individuato il nome preciso dell'imposta nella lingua d'origine.

Con gli artt. da 3 a 5 vengono date le definizioni generali relative ad una serie di nozioni strumentali all'applicazione sostanziale dell'accordo contro le doppie imposizioni.

In particolare l'art. 3, punto A), chiarisce che il termine "persona" comprende tutte le persone fisiche, le società e qualsiasi altro tipo di associazione di persone, mentre il successivo punto B) definisce le società come qualsiasi persona giuridica od ente considerato persona giuridica ai fini impositivi.

L'art. 4 fornisce i criteri identificativi della residenza fiscale dei soggetti interessati: il principio generale considera residente in uno Stato contraente "...ogni persona che, in virtù della legislazione di detto Stato, è assoggettata ad imposta nello stesso Stato a motivo del suo domicilio, della sua residenza, della sede della sua direzione o di ogni altro criterio analogo".

L'art. 5 fornisce la definizione della "stabile organizzazione".

Con gli artt. 6-22 viene stabilita la disciplina-guida volta ad evitare le doppie imposizioni sul patrimonio e sui vari tipi di reddito.

In particolare si osserva che il criterio adottato per la tassazione dei redditi immobiliari è quello che essi sono soggetti ad imposta solo nello Stato in cui sono fisicamente situati; conseguentemente si applica la lex rei sitae anche per la definizione dei "redditi derivanti da beni immobili", quali canoni enfiteutici, usuari, etc..

Per quanto concerne l'attività d'impresa svolta all'estero, l'art. 7 dispone che qualora l'impresa di uno Stato svolga la sua attività estera senza stabile organizzazione tutti i relativi redditi vengano tassati nello Stato di residenza dell'impresa medesima; in caso contrario, gli utili attribuibili all'impresa vengono sottoposti a tassazione nello Stato in cui è posta la stabile organizzazione.

L'art. 10 disciplina il trattamento dei dividendi societari (con tale termine si indicano non solo i redditi derivanti da azioni, ma anche i redditi percepiti dai titolari di quote sociali fiscalmente assimilabili alle azioni), sui quali è pressoché impossibile eliminare totalmente la doppia imposizione. Il modello OCSE, prendendo atto di tale situazione, conferma l'imponibilità dei dividendi nello Stato del percipiente ponendo altresì dei limiti alla tassazione nello Stato della società erogante. In particolare la ritenuta non dovrebbe superare il 5% se il beneficiario effettivo è una società di capitali che possiede direttamente almeno il 25% della società erogante; in tutti gli altri casi il limite è del 15%. Tali criteri sono comunque ampiamente derogabili in sede di Convenzioni bilaterali.

Il trattamento convenzionale dei dividendi deve essere comunque coordinato con le norme che i singoli Stati possono aver emanato per eliminare o attenuare la doppia imposizione.

Problemi simili al trattamento dei dividendi si pongono relativamente alla tassazione internazionale degli interessi, regolata dall'art. 11 della Convenzione-tipo dell'OCSE.

La regola generale è sempre l'imponibilità nel paese del beneficiario; resta tuttavia la possibilità di una ritenuta nello Stato della fonte che però non dovrebbe eccedere il 10%.

Sono poi applicabili sia la riserva della stabile organizzazione sia il principio dell'arm's length:pertanto se il beneficiario opera nello Stato del debitore mediante una stabile organizzazione, ed il credito cui si ricollegano gli interessi pagati è connesso con tale organizzazione, valgono i criteri già indicati all'art. 7.

Un'ulteriore disposizione indica i criteri per stabilire la provenienza "geografica" degli interessi, che vengono considerati provenienti dallo Stato in cui si trova il debitore; tuttavia se il debitore, residente o meno in uno Stato contraente, ha una stabile organizzazione o una base fissa in uno Stato contraente, e per le necessità dell'organizzazione viene contratto il debito cui fanno capo gli interessi, questi si considerano provenienti dallo Stato in cui è situata tale stabile organizzazione.

L'art. 12 disciplina il trattamento dei canoni ("royalties" e "redevances"), prevedendo in generale la tassazione nello Stato di residenza del beneficiario. Si tratta peraltro di una norma solitamente derogata dai trattati bilaterali che danno la possibilità allo Stato di residenza dell'erogante di effettuare un prelievo alla fonte.

L'art. 13 contiene disposizioni sulla tassazione degli utili di capitale, mentre l’ art. 15[2] disciplina il reddito da lavoro dipendente; i successivi artt. da 16 a 19 prendono in considerazione alcune situazioni particolari che, se non appositamente regolate, ricadrebbero nella disciplina del lavoro autonomo o dipendente con pesanti oneri fiscali (ad esempio i redditi derivanti da attività professionali dello spettacolo, il trattamento delle pensioni, dei compensi e dei gettoni di presenza ricevuti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società estera).

Con l'art. 20 si dispone in merito all'esenzione da qualsiasi imposizione nello Stato di soggiorno per le somme ricevute da studenti ed apprendisti per far fronte alle spese di mantenimento, istruzione o formazione professionale.

La norma sostanziale di chiusura della Convenzione-tipo dell'OCSE è contenuta nell'art. 21, che indica l'imponibilità nello Stato di residenza per i redditi diversi da quelli disciplinati nei precedenti artt. 6-20. Anche in questo caso, se i redditi sono connessi ad una stabile organizzazione situata in un altro Stato la tassazione avverrà in tale Stato.

L’art. 22 riguarda la tassazione del patrimonio, che – qualora prevista nell’ordinamento - di norma è imposta solo nello Stato di residenza del proprietario, salvo il caso di immobili situati nell’altro Stato contraente, ovvero di beni mobili facenti parte di una stabile organizzazione d’impresa nello Stato contraente diverso da quello di residenza.

Al fine di neutralizzare la doppia imposizione economica, ovvero quella che colpisce la stessa fonte di reddito o patrimonio in capo a soggetti diversi, la Convenzione-tipo dell'OCSE suggerisce due metodi: quello dell'esenzione (art. 23-A) e quello del credito d'imposta (art. 23-B).

L'art. 24 prevede la clausola di non discriminazione, secondo la quale i soggetti "nazionali" di uno Stato contraente non possono subire in un altro Stato un trattamento impositivo diverso o più oneroso di quello a cui sono sottoposti i "nazionali" di detto altro Stato che si trovino nella medesima situazione di fatto e di diritto.

Per soggetti "nazionali" si intendono:

- le persone fisiche in possesso della nazionalità di uno Stato contraente;

- le persone giuridiche, partnerships (ovvero le società di persone e le società ad esse assimilate), le associazioni costituite ai sensi della legislazione vigente di uno Stato contraente;

La disposizione si estende agli apolidi, alle stabili organizzazioni, alle imprese direttamente o indirettamente controllate.

Con l'art. 25 viene introdotta la c.d. "procedura amichevole", ovvero un meccanismo volto ad evitare un possibile contenzioso con le autorità fiscali dei vari Paesi. Viene infatti consentito al residente di uno Stato contraente, che ritenga di aver subito o di poter subire un'imposizione non conforme alle disposizioni pattizie, di attivare una speciale procedura consultiva fra le Amministrazioni degli Stati interessati al fine di trovare una soluzione conciliativa.

L'art. 26 prevede lo scambio di informazioni tra le competenti Autorità fiscali degli Stati contraenti. Tale collaborazione ha la duplice finalità di consentire la puntuale applicazione delle norme convenzionali e di prevenire e reprimere possibili evasioni fiscali. Vengono ovviamente garantiti la riservatezza sui dati e le notizie apprese o fornite, il rispetto delle leggi e della prassi amministrativa dei singoli Stati, nonché la tutela dei segreti commerciali, industriali, professionali e di qualsiasi altra informazione contraria all'ordine pubblico.

Completano la Convenzione-tipo gli articoli 27-31, rispettivamente concernenti la reciproca assistenza delle Parti nell’esazione dei tributi dovuti, la salvaguardia dei privilegi e immunità fiscali a favore delle Ambasciate e dei Consolati, l’ambito di applicazione della Convenzione, le modalità dell’entrata in vigore di essa e la relativa durata.

 

3. Il contenuto della Convenzione del 2002 tra Italia e Armenia sulle doppie imposizioni

 

La Convenzione e l'annesso Protocollo, firmati a Roma il 14 giugno 2002, pongono le basi per una più proficua collaborazione economica tra Italia e Armenia, rendendo possibile un'equa distribuzione del prelievo fiscale tra lo Stato in cui viene prodotto un reddito e lo Stato di residenza dei beneficiari dello stesso.

La Convenzione, costituita da 31 articoli e, come accennato, da un Protocollo aggiuntivo, mantiene la struttura fondamentale del modello elaborato dall'OCSE;essasi applica tanto all'imposizione sul reddito quanto a quella sul patrimonio[3].

Agli articoli 1 e 2 viene delimitato il campo d'applicazione della Convenzione: i soggetti sono i residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti, mentre le imposte considerate per l’Armenia sono l’imposta sugli utili, l'imposta sul reddito, l'imposta patrimoniale e quella sui terreni. Per l'Italia le imposte considerate sono quella sul reddito delle persone fisiche,  quella sul reddito delle persone giuridiche[4] e l'imposta regionale sulle attività produttive. La Convenzione si applicherà anche alle imposte future di natura identica o sostanzialmente analoga che verranno istituite successivamente alla firma del presente Accordo.

Agli articoli da 3 a 5 si procede alle definizioni: in particolare, è "residente di uno Stato contraente" colui che in base alla legislazione fiscale di tale Stato è considerato ivi residente, mentre l'espressione "stabile organizzazione" designa una sede fissa di affari in cui l'impresa esercita in tutto o in parte la sua attività, che fornisce servizi o relative attrezzature da utilizzare stabilmente nello Stato contraente.

Gli articoli da 6 a 22 trattano dell'imposizione sui redditi: in particolare, i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae da beni immobili situati nell'altro Stato sono imponibili in quest’ultimo Stato (art. 6), mentre gli utili di imprese sono imponibili nello Stato di residenza dell'impresa (art. 7) a meno che questa non svolga la sua attività nell'altro Stato contraente mediante una stabile organizzazione ivi situata, nel qual caso gli utili saranno imponibili in quest’ultimo, ma solo nella misura in cui derivino da detta stabile organizzazione.

A norma dell’art. 8, gli utili da esercizio della navigazione aerea o marittima internazionale sono imponibili solo nel Paese cui fa capo l’effettiva direzione dell’impresa.

I dividendi societari (art. 10) sono imponibili in linea di principio solo nello Stato di residenza del beneficiario (ma sono previste eccezioni in casi determinati), così come gli interessi (art. 11) e le royalties(art. 12): lo Stato in cui tali redditi sono prodotti potrà comunque prelevare sui dividendi un’imposta, rispettivamente non superiore al 5 per cento dell’ammontare lordo per partecipazioni societarie non inferiori al 10 per cento, e non superiore al 10 per cento nelle altre fattispecie (salvo il caso delle “royalties”, per le quali vige il limite massimo del 7 per cento). Tali soglie si applicano però solo se chi percepisce i dividendi ne è l'effettivo beneficiario. Inoltre, in tutti e tre i casi, se il beneficiario dei cespiti li ha ottenuti esercitando le proprie attività mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altro Stato, essi ricadranno nella normale tassabilità da parte di detto Stato in accordo alla propria legislazionefiscale.

Anche per ciò che concerne i redditi da professione indipendente (art. 14) o da lavoro subordinato (art. 15), il criterio per l'imputazione della loro tassazione  sta nella prevalente esplicazione dell'attività in oggetto, se nello Stato di residenza o nell'altro Stato: i redditi di cui all'art. 14 saranno imponibili nello Stato di produzione degli stessi se il beneficiario dispone in tale Stato di una "base fissa", e solo nella misura in cui siano ad essa imputabili. I redditi di cui all'art. 15, invece, saranno imponibili nello Stato in cui vengono prodotti, a meno che il lavoratore, tra l'altro, non soggiorni in tale Stato per un periodo non eccedente 183 giorni in un anno.

A norma dell'art. 17, poi, i compensi per artisti e sportivi sono tassabili nello Stato di prestazione effettiva dell'attività.

Le pensioni, le remunerazioni analoghe e gli eventuali trattamenti di fine rapporto sono invece imponibili solo nello Stato di residenza del beneficiario (art. 18).

Le remunerazioni e le pensioni corrisposte da uno Stato contraente a fronte di servizi ad esso resi sono imponibili solo in detto Stato, salvo il caso che il beneficiario sia residente nell'altro Stato e ne abbia la nazionalità, poiché allora i cespiti divengono imponibili nello Stato di residenza (art. 19).

L’articolo 22 riguarda l’imposizione su redditi diversi da quelli trattati agli articoli precedenti, e stabilisce che di norma gli elementi di reddito di un residente di uno dei due Stati contraenti siano imponibili solo nello Stato di residenza: tuttavia fanno eccezione i redditi provenienti da fonti varie situate nell'altro Stato contraente.

L'articolo 23 concerne la tassazione del patrimonio, la quale, per quanto riguarda i beni immobiliari, avviene nello Stato in cui essi sono localizzati; lo stesso dicasi per i beni mobili facenti parte della stabile organizzazione di un'impresa o della base fissa di un residente di uno Stato contraente, anch'essi imponibili nello Stato ove sono situati. L'opposto si verifica per i beni immobiliari o mobiliari connessi all'esercizio del traffico internazionale aereo o marittimo, sui quali la tassazione patrimoniale può avvenire sono nello Stato ove risiede l'effettiva direzione d'impresa.

All'articolo 24 vengono definiti i metodi per evitare le doppie imposizioni: la scelta cade sul credito d'imposta, in accordo con tutte le altre Convenzioni negoziate dall'Italia nella stessa materia.

Agli articoli da 25 a 29 viene anzitutto stabilito il principio di non discriminazione nei confronti dei soggetti nazionali di uno Stato contraente, che non possono subire nell'altro Stato un'imposizione più onerosa di quella cui sarebbero sottoposti i soggetti nazionali di detto Stato. Vengono poi fatti salvi i privilegi fiscali di cui beneficiano i funzionari diplomatici o consolari in base alle regole generali del diritto internazionale e viene prevista la soluzione per via amichevole delle future controversie in merito alla corretta applicazione della Convenzione. Si prevede, infine, lo scambio di informazioni tra le rispettive Autorità, per facilitare l'applicazione dell'Accordo, nel rispetto tuttavia delle proprie legislazioni interne, dei limiti da queste posti alla diffusione di tali informazioni, del segreto industriale, commerciale o professionale, nonché del fondamentale interesse del mantenimento dell'ordine pubblico nei due paesi.

Gli articoli 30 e 31 contengono disposizioni finali relative all'entrata in vigore, alla denuncia e alla cessazione degli effetti della Convenzione, la cui durata è illimitata: è prevista tuttavia la facoltà di denuncia dell'Accordo da parte di uno Stato contraente - non prima di cinque anni dall'entrata in vigore -, mediante preavviso inoltrato per via diplomatica almeno sei mesi prima della fine dell'anno solare.

 

 


 

Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

 

Il disegno di legge consta di tre articoli, recanti, il primo, l’autorizzazione alla ratifica della Convenzione, il secondo l’ordine di esecuzione ed il terzo l’entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione della Convenzione in questione non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, giacché si presume - in base alla relazione governativa che accompagna il ddl di autorizzazione alla ratifica - che le disposizioni di essa determinino effetti di reciproca compensazione e pertanto sostanziale invarianza di gettito. Di conseguenza, il disegno di legge non reca alcuna norma di copertura finanziaria.

Il disegno di legge A.S. 1585 è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

L’ATNrileva, tra l’altro,  come la Convenzione Italia-Armenia, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall’Italia, sia basato sul modello OCSE di convenzione e non includa alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Armenia, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall’Italia con Stati membri dell’Unione europea o in altri accordi conclusi dall’Italia con altri Stati; la Convenzione in esame non si differenzia pertanto, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Armenia, dall’attuale modello OCSE, sul quale sono basati tutti i nuovi accordi stipulati dall’Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

L’AIR sottolinea invece come la Convenzione da un lato non comporti significative variazioni di gettito e dall’altro contribuisca a delineare un quadro giuridico certo che permetterà una implementazione dei rapporti tra i due Paesi.

 

 

 


Progetto di legge

 


N. 2932

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1585)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

con il ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

con il ministro dell'università e della ricerca

(MUSSI)

con il ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

e con il ministro dei trasporti

(BIANCHI)

¾

 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 luglio 2007

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disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 30 della Convenzione stessa.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 

 

 


 

FILE ES0148 CONVENZIONE

 

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1585

DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

col Ministro della pubblica istruzione

(FIORONI)

col Ministro dell’università e della ricerca

(MUSSI)

col Ministro delle infrastrutture

(DI PIETRO)

e col Ministro dei trasporti

(BIANCHI)

 

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 2007

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

¾¾¾¾¾¾¾¾


 


Onorevoli Senatori. – La Convenzione che si sottopone all’approvazione del Parlamento per la relativa procedura di ratifica ed esecuzione, si inserisce nel quadro di ampliamento della rete convenzionale italiana verso l’area geografica dei Paesi dell’est europeo.

 

    I Paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione, verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani. In particolare, numerose sono le piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l’interesse per le attività nel settore petrolifero.

    Naturalmente, sembra superfluo sottolineare i positivi risvolti che conseguiranno all’applicazione della Convenzione anche per il fisco italiano, il quale vedrà accresciuto l’ambito della potestà di imposizione che lo strumento convenzionale gli attribuisce.

    Relativamente alle soluzioni concordate, le quali assumono particolare rilevanza nel contesto della Convenzione di cui si chiede l’approvazione, va anzitutto rilevato, in via generale, che la loro struttura ricalca gli schemi più moderni di convenzioni della specie accolti sul piano internazionale dall’OCSE.

    La sfera soggettiva di applicazione della nuova Convenzione è costituita dalle persone residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti.

    Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, si evidenzia che essa riguarda tanto le imposte sul reddito quanto quelle sul patrimonio in quanto il sistema fiscale armeno si caratterizza per la presenza di imposte patrimoniali. Da parte italiana, non riscontrandosi al momento imposte di tale natura, è stata inserita nel Protocollo alla Convenzione, una clausola (paragrafo 2 del Protocollo) che dispone l’applicabilità di quest’ultima ad eventuali imposte sul patrimonio che potranno essere introdotte in futuro anche nel nostro Paese.

    Pertanto, tra le «imposte considerate» figurano:

 

        – l’imposta sul reddito delle persone fisiche (l’IRPEF)

 

        – l’imposta sul reddito delle persone giuridiche (l’IRPEG)

        – l’imposta regionale sulle attività produttive (l’IRAP).

 

    La sostanziale reciprocità necessaria all’inclusione in Convenzione dell’IRAP si riscontra nella parziale destinazione alle collettività locali delle imposte armene oggetto della Convenzione.

 

    In ordine alla disciplina della stabile organizzazione di cui all’articolo 5, è stata seguita la formulazione OCSE del 1963, che l’Italia ha sempre ritenuto preferibile rispetto alle successive stesure e che è stata utilizzata in tutti gli accordi stipulati dal nostro Paese successivamente all’entrata in vigore della riforma tributaria.

    Tale formulazione, riguardata sotto l’aspetto probatorio, comporta per le Amministrazioni fiscali l’indubbio vantaggio di non dover dimostrare, per ogni caso concreto, l’esistenza della stabile organizzazione, in quanto l’onere della prova circa l’assenza dei redditi ad essa riferibili è a carico del contribuente. In particolare, è stato previsto che un cantiere di costruzione o di montaggio sia considerato come stabile organizzazione qualora oltrepassi il termine di durata di nove mesi.

    La tassazione dei redditi immobiliari (articolo 6) spetta in via prioritaria al Paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d’impresa (articolo 7), è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

    Una deroga a tale criterio è costituita – analogamente a quanto previsto da tutti gli accordi della specie – dal trattamento riservato agli utili derivanti dall’esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima od aerea (articolo 8), i quali sono tassati esclusivamente nel Paese cui appartiene l’impresa di navigazione.

    Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, interessi e canoni (royalties) è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel Paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall’accordo (articoli 10, 11 e 12).

    I limiti entro i quali lo Stato della fonte può prelevare la propria imposta sono così determinati:

 

        a) per i dividendi (articolo 10):

        – 5 per cento dell’ammontare lordo, per partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale della società erogante;

 

        – 10 per cento dell’ammontare lordo in tutti gli altri casi;

 

        b) per gli interessi (articolo 11):

        – 10 per cento dell’ammontare lordo degli interessi;

        c) per i canoni (articolo 12);

        – 7 per cento dell’ammontare lordo dei canoni.

    Per quanto concerne il trattamento dei «capital gains» (articolo 13), il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall’OCSE e, a grandi linee, prevede la tassabilità dei redditi in questione:

        – nel Paese in cui sono situati i beni cui, ai sensi della Convenzione, è riconosciuta la qualificazione di «beni immobili», se trattasi di plusvalenze relative a detti beni;

 

        – nel Paese in cui è situata la stabile organizzazione o la base fissa, se si tratta di plusvalenze relative a beni mobili appartenenti alla stabile organizzazione o alla base fissa;

        – esclusivamente nel Paese in cui è situata la sede di direzione effettiva dell’impresa di navigazione, nel caso di plusvalenze relative a navi o aeromobili utilizzati in traffico internazionale ovvero a beni mobili relativi alla gestione di tali navi o aeromobili;

        – esclusivamente nel Paese di residenza del cedente in tutti gli altri casi.

 

    Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello stato di residenza a meno che il residente non disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività (articolo 14).

 

    Ai sensi dell’articolo 15, i redditi di lavoro subordinato sono imponibili solo nel Paese di residenza del lavoratore nel caso in cui vengano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

        a) permanenza inferiore ai 183 giorni;

 

        b) le remunerazioni sono pagate da un datore di lavoro che non è residente nello Stato di prestazione dell’attività;

        c) non sostenimento delle remunerazioni da parte di una stabile organizzazione o di una base fissa nello Stato di prestazione dell’attività.

 

    Se non ricorrono le tre condizioni anzidette, si ha imponibilità nello Stato in cui l’attività viene svolta.

 

    Dopo l’articolo 16 che prevede la tassabilità di compensi e gettoni di presenza nel Paese di residenza della società che li corrisponde, l’articolo 17 stabilisce per i redditi di artisti e sportivi la loro imponibilità nel Paese di prestazione dell’attività.

    Le pensioni di natura privata e le altre remunerazioni analoghe (articolo 18) sono tassabili esclusivamente nel Paese di residenza del beneficiario, con l’eccezione delle indennità di fine rapporto che invece vengono tassate esclusivamente nel Paese da cui provengono. Quanto alle remunerazioni e alle pensioni aventi natura pubblica (articolo 19), esse sono imponibili soltanto nello Stato da cui provengono detti redditi.

    L’articolo 20 (professori ed insegnanti) esenta le relative remunerazioni nel Paese di prestazione dell’attività per permanenze inferiori a due anni, mentre tale limitazione non viene presa in considerazione nel caso di somme ricevute da fonti situate al di fuori di detto Paese da studenti o apprendisti (articolo 21).

    I redditi diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli della Convenzione (articolo 22), sono imponibili nello Stato di residenza del percipiente con l’eccezione prevista dal paragrafo 2, ai sensi del quale gli elementi di reddito ivi contemplati sono imponibili nell’altro Stato contraente.

    Relativamente al patrimonio (articolo 23), è stato previsto quanto segue:

 

        – i beni immobili sono imponibili nello Stato ove sono situati;

 

        – i beni mobili appartenenti ad una stabile organizzazione o base fissa sono imponibili nello Stato in cui queste sono situate;

        – le navi e gli aeromobili utilizzati in traffico internazionale sono imponibili nello stato dell’impresa alla quale appartengono;

        – tutti gli altri elementi patrimoniali sono imponibili soltanto nello Stato di residenza del possessore.

 

    Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale (articolo 24) che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, la relativa clausola prevede, per entrambi i Paesi, quello dell’imputazione ordinaria (o del tax credit).

 

    Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25), alla procedura amichevole (articolo 26) ed allo scambio di informazioni (articolo 27) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

    La Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

    Così delineati i punti più salienti della Convenzione di cui trattasi, resta da segnalare che la sua entrata in vigore è collegata alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, mentre l’efficacia delle sue disposizioni decorre dal 1º gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui la Convenzione stessa entrerà in vigore (articolo 30).

    Dalla presente Convenzione, infine, come evidenziato dal Ministero dell’economia e delle finanze, non derivano variazioni di gettito significative e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica ai sensi del comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

    In considerazione dell’opportunità che i rapporti fiscali italo-armeni ricevano al più presto una più consona e completa regolamentazione, se ne raccomanda la più sollecita approvazione.


 



Relazione tecnica

1) Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

a) Necessità dell’intervento normativo

La necessità di procedere alla negoziazione di un Accordo per evitare le doppie imposizioni deriva dall’esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l’Italia e l’Armenia al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione.

b) Analisi del quadro normativo:

Per quanto concerne l’Italia, la Convenzione riguarda, come indicato dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), del testo, l’imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al titolo I del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui al titolo II del medesimo testo unico e l’imposta regionale sulle attività produttive, istituita con decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

c) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti

In forza del richiamo effettuato alle norme di diritto internazionale pattizio dall’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall’articolo 169 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le disposizioni del Patto internazionale de quo – al pari di quelle contenute nelle altre Convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall’Italia – modificano la potestà impositiva del nostro Paese in relazione a quanto previsto dalle leggi vigenti.

Ciò comporta la necessità di autorizzazione parlamentare alla ratifica e non anche la predisposizione di ulteriori norme di adeguamento all’ordinamento interno.

d) Analisi della compatibilità dell’intervento con l’ordinamento comunitario

La Convenzione Italia-Armenia per evitare le doppie imposizioni, al pari degli altri accordi di specie stipulati dall’Italia, è basato sul modello OCSE di convenzione e non include alcuna clausola cosiddetta «della nazione più favorita»; pertanto, non possono essere estesi ai soggetti residenti in Armenia, cui sarà applicabile la nuova Convenzione, eventuali disposizioni più favorevoli contenute in accordi differenti da quello in esame conclusi dall’Italia con Stati membri dell’Unione europea o in altri accordi conclusi dall’Italia con altri Stati.

Inoltre, la Convenzione internazionale in esame non si differenzia, se non in alcuni aspetti derivanti dalla particolarità dei sistemi fiscali di Italia e Armenia, dall’attuale modello OCSE. Su tale modello sono infatti basati tutti i nuovi accordi di specie stipulati dall’Italia, le cui disposizioni non contrastano con le norme comunitarie.

D’altra parte, il modello di convenzione per evitare le doppie imposizioni curato ed aggiornato dall’OCSE nel corso degli anni viene riconosciuto in ambito internazionale, ispirando così la generalità delle Convenzioni bilaterali della specie stipulati da tutti gli Stati membri dell’Unione europea.

Per le suddette ragioni si può considerare che l’entrata in vigore della Convenzione tra l’Italia e l’Armenia per evitare le doppie imposizioni non abbia alcuna incidenza sull’attuale ordinamento comunitario.

e) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale

Le regioni italiane, incluse quelle a statuto speciale, non hanno la possibilità di stipulare autonomamente accordi per evitare le doppie imposizioni con altri Stati; pertanto la Convenzione in esame è compatibile con le competenze delle suddette regioni.

f) Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni ed agli enti locali

Gli accordi internazionali bilaterali non incidono sulle competenze delle regioni e sulle fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento delle funzioni alle regioni e agli enti locali.

Per quanto concerne, in particolare, l’inclusione dell’IRAP nell’articolo 2, paragrafo 3, lettera (a), numero 3 della Convenzione tale inserimento ha la finalità di permettere il riconoscimento da parte dell’Amministrazione fiscale armena del credito d’imposta per le imposte sul reddito pagate in Italia dai soggetti non residenti; pertanto non sussiste alcuna influenza sulla quantificazione del tributo spettante alle singole regioni italiane.

g) Verifica dell’assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione

Ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, la norma tributaria ha come fonte primaria la legge dello Stato; inoltre, 1’articolo 80 della Costituzione prescrive l’intervento del Parlamento per la ratifica degli Accordi internazionali.

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione. Per l’entrata in vigore della Convenzione in esame è pertanto obbligatoria l’approvazione di una legge che autorizzi la ratifica da parte del Parlamento.

2) Elementi di drafting e linguaggio normativo

a) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso

Le definizioni normative non si discostano nella sostanza da quelle contenute nelle precedenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni già in vigore in Italia, né dalle formulazioni contenute nel modello OCSE.

Inoltre, il paragrafo 2 dell’articolo 3 della Convenzione in esame specifica che le espressioni non diversamente definite hanno il significato che ad esse è attribuito dalla legislazione dello Stato contraente relativa alle imposte oggetto della Convenzione, a meno che il contesto non richieda una diversa interpretazione.

b) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi

Valgono, al riguardo, le considerazioni già svolte alla lettera c) del paragrafo 1.

c) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti

Anche per tale aspetto si rimanda alle considerazioni già svolte alla lettera c) del paragrafo 1.

d) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell’atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo

Non sono presenti norme abrogative nel testo normativo, in quanto non sono in vigore precedenti trattati contro le doppie imposizioni tra i due Paesi.

 


 

Analisi dell’impatto della regolamentazione - (AIR)

La Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell’Armenia permette di disciplinare gli aspetti fiscali delle relazioni tra i due Paesi. La struttura dell’articolato ricalca gli schemi più moderni di convenzioni approvati in materia dall’OCSE.

Destinatari: la Convenzione riguarda le persone fisiche residenti di uno o dl entrambi gli Stati contraenti e le persone giuridiche aventi sede in uno o entrambi gli Stati.

Soggetti coinvolti: le Amministrazioni competenti sono rispettivamente per l’Italia il Ministero dell’economia e delle finanze e per l’Armenia il Ministro delle finanze e dell’economia, nonché il Ministro delle entrate dello Stato.

Analisi costi-benefici: la necessità di procedere alla negoziazione di una Convenzione per evitare le doppie imposizioni deriva dall’esigenza di disciplinare gli aspetti fiscali relativi alle relazioni economiche tra l’Italia e l’Armenia, al fine di eliminare il fenomeno della doppia imposizione. La Convenzione in questione, peraltro, da un lato non comporta significative variazioni di gettito e dall’altro contribuisce a delineare un quadro giuridico certo che permetterà una implementazione dei rapporti tra i due Paesi.




DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 30 della Convenzione stessa.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 (omissis)

 

 


Esame in sede referente presso la 3a Commissione
Affari esteri, emigrazione

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007

55ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.

 

La seduta inizia alle ore  15,40.

 

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1585) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

(Esame e rinvio)

 

Il relatore MENARDI (AN) riferisce sul provvedimento in titolo, segnalando in via preliminare che l'Accordo in esame si inserisce nel quadro della rete convenzionale che l'Italia sta intessendo con l’area geografica dei paesi dell’Est europeo, in via di progressivo ampliamento posto che i paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione, verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani: numerose sono infatti le piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l’interesse per le attività nel settore petrolifero. In particolare, tale Convenzione è volta a realizzare un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Repubblica dell'Armenia disciplinandone gli aspetti fiscali, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le evasioni fiscali. Segnala inoltre che la Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Nel merito, il relatore rileva che la struttura dell’articolato ricalca i più moderni schemi di convenzione approvati in materia dall’OCSE. In relazione agli aspetti soggettivi, la Convenzione riguarda le persone fisiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e le persone giuridiche aventi sede in uno o entrambi gli Stati. Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, essa riguarda tanto le imposte sul reddito quanto quelle sul patrimonio in quanto il sistema fiscale armeno si caratterizza per la presenza di imposte patrimoniali. Da parte italiana, non riscontrandosi al momento imposte di tale natura, è stata inserita nel citato Protocollo alla Convenzione, una clausola (paragrafo 2 del Protocollo) che dispone l’applicabilità di quest’ultima ad eventuali imposte sul patrimonio che potranno essere introdotte in futuro anche nel nostro Paese. Pertanto, tra le imposte considerate al paragrafo 2 della Convenzione figurano l’imposta sul reddito delle persone fisiche, l’imposta sul reddito delle persone giuridiche e l’imposta regionale sulle attività produttive.

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, segnala in particolare quelle in tema di redditi immobiliari, la cui tassazione spetta, ai sensi dell’articolo 6, in via prioritaria al paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d’impresa - di cui all’articolo 7 - è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell’impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell’altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui essa è localizzata ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione. Quanto a dividendi, interessi e canoni (royalties), il trattamento convenzionale è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un’imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall’Accordo agli articoli 10, 11 e 12. Per quanto concerne il trattamento degli utili di capitale (capital gains), di cui all’articolo 13, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall’OCSE, mentre il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall’esercizio di una professione indipendente o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello Stato di residenza a meno che il residente non disponga abitualmente, nell’altro Stato contraente, di una base fissa per l’esercizio delle sue attività (articolo 14). I redditi di lavoro subordinato sono imponibili solo nel paese di residenza del lavoratore nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni previste al articolo 15, laddove in caso contrario l'imponibilità si ha nello Stato in cui l'attività è svolta.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, osserva che, ai sensi dell’articolo 24, si prevede l'applicazione del sistema di quello dell’imputazione ordinaria (o del tax credit) per entrambi i paesi. Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25), alla procedura amichevole (articolo 26) ed allo scambio di informazioni (articolo 27) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

 

Il presidente DINI, dopo aver ringraziato il relatore per l'esposizione, sottolinea l'importanza dell'Accordo in esame, esprimendo rammarico, tuttavia, per il rilevante ritardo con cui è stato presentato alle Camere il relativo disegno di legge di autorizzazione alla ratifica da parte del Governo, con grave nocumento per l'immagine dell'Italia in termini di credibilità e di efficienza nell'attuazione degli accordi sottoscritti in ambito internazionale.

 

Il senatore ANDREOTTI (Misto) ribadisce l'esigenza, già sollevata in passato, di avere un elenco degli accordi internazionali sottoscritti dal Governo di cui sia ancora pendente la ratifica.

 

Il senatore MORSELLI (AN), unendosi alle considerazioni svolte, sottolinea con forte rammarico come molto spesso il ritardo che si produce nel procedimento di formalizzazione dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi internazionali si ripercuota negativamente sul lavoro che le Camere sono tenute a svolgere e sulla loro immagine, evidenziando al riguardo l'esigenza che siano opportunamente verificate le relative responsabilità.

 

Il presidente DINI, in relazioni alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, dopo aver fatto presente di essersi già attivato per le vie brevi con il Ministero degli esteri, si riserva di sollecitare dal Ministro degli esteri l’elenco richiesto dal senatore Andreotti e di rappresentare l'esigenza di una maggiore celerità nell'adempimento degli oneri procedurali connessi alla ratifica dei trattati internazionali.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, non essendo ancora pervenuti alcuni dei pareri previsti in relazione all’esame del disegno di legge in titolo, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.

 

La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 

 


AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)

MERCOLEDÌ 27 GIUGNO 2007

56ª Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

Interviene, ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento, l'ambasciatore Armando Sanguini, Direttore della Direzione generale per i paesi dell'Africa Sub-Sahariana del Ministero degli affari esteri.

 

La seduta inizia alle ore  15,30.

 

IN SEDE REFERENTE

 

(1585) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

(Seguito e conclusione dell'esame)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Non essendovi altri iscritti a parlare, il presidente DINI, essendo stati acquisiti i pareri previsti ovvero scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, quindi, all’unanimità, la proposta del Presidente.

 

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 26 GIUGNO 2007

45ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

VILLONE

 

 

La seduta inizia alle ore 14,15.

 

(1585) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

 

 Su proposta del relatore presidente VILLONE (SDSE), la Sottocommissione conviene di pronunciare un parere favorevole.

 

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MARTEDÌ 19 GIUGNO 2007

82ª Seduta

 

Presidenza del Presidente

MORANDO

Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze Casula e per il lavoro e per la previdenza sociale Montagnino.

 

 

La seduta inizia alle ore 15,10.

 

(1585) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

(Parere alla 3a Commissione. Esame e rinvio)

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in esame, rilevando, per quanto di competenza, che il provvedimento introduce elementi di lotta all'evasione e strumenti di natura fiscale volti a regolare i rapporti tra le due amministrazioni fiscali, in una prospettiva di tendenziale parità di condizioni tra vantaggi e svantaggi di natura fiscale tra i due Paesi. Il provvedimento non è corredato di relazione tecnica (in analogia con ratifiche di analoga portata). Stante la particolarità e la delicatezza della materia trattata, occorrerebbe comunque acquisire elementi informativi volti a confermare l'assenza di variazioni di gettito significative, come indicato nella relazione illustrativa.

 

 Il sottosegretario CASULA conferma che dal provvedimento in titolo non derivano variazioni di gettito significative, stante anche l’esiguo numero di soggetti interessati dalle norme.

 

 Il presidente MORANDO propone di rinviare l’esame del provvedimento al fine di predisporre una proposta di parere.

 

 La Sottocommissione conviene ed il seguito dell’esame viene pertanto rinviato.

 

 


BILANCIO (5a)

Sottocommissione per i pareri

 

MERCOLEDÌ 20 GIUGNO 2007

83ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MORANDO

 

 Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 

La seduta inizia alle ore 9.

 

(1585)Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002

(Parere alla 3a Commissione. Seguito e conclusione dell’esame. Parere non ostativo con osservazioni)

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta di ieri.

 

Il sottosegretario CASULA dà lettura di una nota che deposita agli atti recante una relazione tecnica che ricostruisce il quadro di riferimento in materia di normativa tributaria, precisando che gli effetti in termini di perdita di getto connessi alla ratifica in esame presentano un carattere esiguo.

 

Il PRESIDENTE relatore propone quindi l’espressione di un parere di nulla osta con l’osservazione che gli effetti in termini di gettito conseguenti alla ratifica risultino esigui.

 

La Sottocommissione approva infine la proposta del Presidente.

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

§          

§            

§            

§            

§      Senato della Repubblica

§      XV LEGISLATURA

§            

§         Assemblea

§         

§       

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

 

ASSEMBLEA

 

198a seduta pubblica (antimeridiana):

 

 

giovedì19 luglio 2007

 

 

Presidenza del vice presidente ANGIUS,

indi del vice presidente CALDEROLI

 

 


Discussione dei disegni di legge:

 

Approvazione del disegno di legge:

(1585)Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Armenia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 14 giugno 2002(Relazione orale)(ore 13,12)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1585.

Il relatore, senatore Menardi, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

MENARDI, relatore. Signor Presidente, consegno il testo scritto della relazione affinché possa essere allegato agli atti.

PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.

Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

 

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

 

Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

È approvato.

 

 

 


Allegato B

Relazione orale del senatore Menardi sul disegno di legge n. 1585

Onorevoli senatori, l'Accordo in esame si inserisce nel quadro della rete convenzionale che l'Italia sta intessendo con l'area geografica dei Paesi dell'Est europeo, in via di progressivo ampliamento, posto che i Paesi in questione sono caratterizzati da mercati con grandi potenzialità di espansione, verso i quali sono fortemente indirizzati gli interessi degli operatori economici italiani: numerose sono infatti le piccole e medie imprese italiane alla ricerca di nuovi sbocchi in quei mercati e rilevante è l'interesse per le attività nel settore petrolifero.

In particolare, tale Convenzione è volta a realizzare un quadro normativo di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra l'Italia e la Repubblica dell'Armenia disciplinandone gli aspetti fiscali, allo scopo di evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e di prevenire le evasioni fiscali.

Si segnala inoltre che la Convenzione è stata corredata da un Protocollo interpretativo ed integrativo della stessa.

Nel merito, la struttura dell'articolato ricalca i più moderni schemi di convenzione approvati in materia dall'OCSE. In relazione agli aspetti soggettivi, la Convenzione riguarda le persone fisiche residenti di uno o di entrambi gli Stati contraenti e le persone giuridiche aventi sede in uno o entrambi gli Stati.

Quanto alla sfera oggettiva di applicazione, si evidenzia che essa riguarda tanto le imposte sul reddito quanto quelle sul patrimonio in quanto il sistema fiscale armeno si caratterizza per la presenza di imposte patrimoniali. Da parte italiana, non riscontrandosi al momento imposte di tale natura, è stata inserita nel citato Protocollo alla Convenzione, una clausola (paragrafo 2 del Protocollo) che dispone l'applicabilità di quest'ultima ad eventuali imposte sul patrimonio che potranno essere introdotte in futuro anche nel nostro Paese. Pertanto, tra le imposte considerate al paragrafo 2 della Convenzione figurano: l'imposta sul reddito delle persone fisiche, l'imposta sul reddito delle persone giuridiche e l'imposta regionale sulle attività produttive.

Tra le disposizioni meritevoli di attenzione, si segnalano in particolare, quelle in tema di redditi immobiliari, la cui tassazione spetta, ai sensi dell'articolo 6, in via prioritaria al paese in cui sono situati gli immobili, mentre per i redditi d'impresa - di cui all'articolo 7 - è attribuito il diritto esclusivo di tassazione allo Stato di residenza dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altro Stato per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata. In tale ultima ipotesi, lo Stato in cui essa è localizzata ha il potere di tassare i redditi realizzati sul suo territorio mediante tale stabile organizzazione.

Quanto a dividendi, interessi e canoni (royalties), il trattamento convenzionale è caratterizzato dalla previsione della tassazione definitiva di tali redditi nel paese di residenza del beneficiario e dalla concorrente facoltà, accordata allo Stato da cui essi provengono, di prelevare un'imposta alla fonte entro limiti espressamente previsti dall'Accordo agli articoli 10, 11 e 12.

Per quanto concerne il trattamento dei redditi di capitale (capital gains), di cui all'articolo 13, il criterio di tassazione adottato è quello raccomandato dall'OCSE, mentre il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o da altre attività di carattere indipendente sono imponibili soltanto nello stato di residenza a meno che il residente non disponga abitualmente, nell'altro Stato contraente, di una base fissa per l'esercizio delle sue attività (articolo 14).

I redditi di lavoro subordinato sono imponibili solo nel paese di residenza del lavoratore nel caso in cui vengano soddisfatte le condizioni previste al articolo 15, laddove in caso contrario l'imponibilità si ha nello Stato in cui l'attività è svolta.

Quanto al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale che può emergere in dipendenza del riconoscimento convenzionale di un concorrente diritto di imposizione a favore dei due Stati contraenti, ai sensi dell'articolo 24 si prevede, per entrambi i paesi, quello dell'imputazione ordinaria (o del tax credit). Le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione (articolo 25), alla procedura amichevole (articolo 26) ed allo scambio di informazioni (articolo 27) risultano formulate sostanzialmente in maniera analoga alle corrispondenti disposizioni degli altri accordi della specie conclusi dal nostro Paese.

Il disegno di legge di ratifica si compone di tre articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

In conclusione, si propone pertanto l'approvazione del provvedimento in esame.

 

Sen. Menardi

 

 


SIWEB

Documentazione

 


Elenco degli Accordi bilaterali sulle doppie imposizioni in vigore per l’Italia

 

La tavola che segue elenca i Paesi con i quali l'Italia ha stipulato Convenzioni ai fini dell'eliminazione delle doppie imposizioni, con a fianco i dati della legge di autorizzazione alla ratifica delle stesse, ed eventualmente della legge di autorizzazione alla ratifica di Protocolli di modifica intervenuti successivamente.

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Albania

21.05.1998, n. 175

 

Algeria

14.12.1994, n. 711

 

Argentina

27.04.1982, n. 282

28.10.1999, n. 423

Australia

27.05.1985, 292

 

Austria

18.10.1984, n. 762

16.10.1989, n. 365

Bangladesh

05.07.1995, n. 301

 

Belgio

03.04.1989, n. 148

 

Brasile

29.11.1980, n. 844

 

Bulgaria

29.11.1990, n. 389

 

Canada

21.12.1978, n. 912

07.06.1993, n. 194

Cina

31.10.1989, n. 376

 

Cipro

10.07.1982, n. 564

 

Corea del Sud

10.02.1992, n. 199

 

Costa D’Avorio

27.05.1985, n. 293

 

Danimarca

11.07.2002, n. 170

 

Ecuador

31.10.1989, n. 377

 

Egitto

25.05.1981, n. 387

 

Emirati Arabi Uniti

28.08.1997, n. 309

 

Estonia

19.10.1999, n. 427

 

Etiopia

19.08.2003, n. 242

 

Federazione Russa

09.10.1997, n. 370

 

Filippine

28.08.1989, n. 312

 

Finlandia

25.01.1983, n. 38

 

Francia

07.01.1992, n. 20

 

Georgia

11.07.2003, n. 205

 

Germania

24.11.1992, n. 459

 

Ghana

06.02.2006, n. 48

 

Giappone

18.12.1972, n. 855

25.5.1981, n. 413

Gran Bretagna

05.11.1990, n. 329

 

Grecia

30.12.1989, n. 445

 

 

 

 

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

India

14.07.1995, n. 319

 

Indonesia

14.12.1994, n. 707

 

Irlanda

09.10.1974, n. 583

 

Israele

09.10.1997, n. 371

 

Iugoslavia*

18.12.1984, n. 974

 

Kazakhstan

12.03.1996, n. 174

 

Kuwait

07.01.1992, n. 53

28.10.1999, n. 413

Lituania

09.02.1999, n. 31

 

Lussemburgo

14.08.1982, n. 747

 

Malaysia

14.10.1985, n. 607

 

Malta

02.05.1983, n. 304

 

Marocco

05.08.1981, n. 504

 

Mauritius

14.12.1994, n. 712

 

Messico

14.12.1994, n. 710

 

Mozambico

23.04.2003, n. 110

 

Norvegia

02.03.1987, n. 108

 

Nuova Zelanda

07.10.1982, n. 566

 

Oman

-

 

Paesi Bassi

26.07.1993, n. 305

 

Pakistan

28.08.1989, n. 313

 

Polonia

21.02.1989, n. 97

 

Portogallo

10.07.1982, n. 562

 

Rep. Ceca**

02.05.1983, n. 303

 

Rep. Macedone

19.10.1999, n. 428

 

Rep. Slovacca**

02.05.1983, n. 303

 

Romania

18.10.1978, n 680

 

Senegal

20.12.2000, n. 417

 

Singapore

26.07.1978, n. 575

 

Siria

28.04.2004, n. 130

 

Spagna

29.09.1980, n. 663

 

Stati Uniti d’America

11.12.1985, n. 763

 

Sri Lanka

28.08.1989, n.314

 

Sud Africa

15.12.1998, n. 473

 

Svezia

04.06.1982, n. 439

 

Svizzera

23.12.1978, n. 943

 

Tanzania

07.10.1981, n. 667

 

 

 

 

 

Paese:

Legge:

Protocolli successivi

(legge):

Thailandia

02.04.1980, n. 202

 

Trinidad e Tobago

20.03.1973, n. 167

 

Tunisia

25.08.1981, n. 388

 

Turchia

07.06.1993, n. 195

 

Ucraina

11.07.2002, n. 169

 

Uganda

10.02.2005, n. 18

 

Ungheria

23.07.1980, n. 503

 

Uzbekistan

10.01.2004, n. 22

 

Venezuela

10.02.1992, n. 200

 

Vietnam

15.12.1998, n. 474

 

Zambia

27.04.1982, n. 286

 

 

 


 

Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia e Armenia

 

 

 

 

ACCORDI IN VIGORE

 

 

 

TITOLO    PROTOCOLLO PER LO STABILIMENTO DELLE RELAZIONI DIPLOMATICHE.                                               

LUOGO-DATA                                                            

           MOSCA.                                                   

           17.03.1992.                                                

IN VIGORE  SI  17.03.1992.                                                

 

 

TITOLO MEMORANDUM D’INTESA TRA IL MINISTERO DELLA SANITÀ ITALIANO E L’OMOLOGO ARMENO IN MATERIA DI SANITÀ E SCIENZE MEDICHE

LUOGO-DATA                                                            

           ROMA.                                                   

           02.04.1997.                                                 

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 19 DEL 27.01.2000

IN VIGORE  SI 25.04.2000. 

 

 

TITOLO PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONI TRA IL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI ITALIANO E IL MINISTERO DEGLI ESTERI ARMENO

LUOGO-DATA                                                            

           ROMA.                                                   

           23.07.1998.                                                 

IN VIGORE  SI 23.07.1998. 

 

 

 

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E RECIPROCA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

LUOGO-DATA                                                            

           ROMA.                                                    

           23.07.1998.           

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 232 DEL 27.09.2002

IN VIGORE  SI 13.01.2003 

 

 

TITOLO ACCORDO SULL'AUTOTRASPORTO DI VIAGGIATORI E MERCI

LUOGO-DATA                                                             

           EREVAN.                                                   

           07.08.1999.           

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 16 DEL 15.01.2003

IN VIGORE  SI 30.11.2004 

 

 

TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, ISTRUZIONE, SCIENZA E TECNICA

LUOGO-DATA                                                            

           EREVAN.                                                    

           15.04.2003

PROV-LEGISLATIVO                                                               

           L. N. 28 DEL 10.02.2005

IN VIGORE  SI 19.05.2005

 

 

TITOLO DICHIARAZIONE CONGIUNTA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA

LUOGO-DATA                                                            

           EREVAN.                                                   

           23.11.2004

IN VIGORE  SI  02.03.2005 

 

 

 

 

 

 

TITOLO   MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE IN MATERIA DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE

LUOGO-DATA                                                            

           ROMA.                                                   

           27.01.2005

IN VIGORE  SI 22.12.2005

 

 

 

 

 

ACCORDI FIRMATI, MA NON ANCORA IN VIGORE

 

 

 

TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO

LUOGO-DATA                                                            

           ROMA.                                                   

           14.06.2002

 

 

TITOLO ACCORDO SUI SERVIZI AEREI, CON ALLEGATA TABELLA DELLE ROTTE

LUOGO-DATA                                                            

           EREVAN.                                                    

           18.07.2002

 

 

 




[1]     Si deve peraltro tener presente che la Convenzione-tipo dell'OCSE è semplicemente una traccia suggerita agli Stati membri i quali, nella stipula delle diverse Convenzioni, possono discostarsene anche in modo sensibile.

[2]    Si segnala che nell’ultima versione della Convenzione-tipo dell’OCSE l’art. 14, concernente i redditi da lavoro autonomo, è stato cancellato.

[3]    Pur non esistendo nell'ordinamento italiano, attualmente, un'imposta sul patrimonio, il punto 2 del dispositivo del Protocollo aggiuntivo precisa che se in futuro nel nostro Paese venisse introdotta tale forma impositiva, essa ricadrebbe nel campo d'applicazione della Convenzione in esame.

[4]    Si ricorda che a seguito del Decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, si è proceduto ad un’ampia riforma del sistema tributario italiano: nell’ambito di essa al posto dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) è subentrata l’IRES, ossia l’imposta sul reddito delle società.

*     Gli accordi stipulati tra Italia e Jugoslavia si applicano in linea generale, e tenendo conto delle limitazioni derivanti dal frazionamento politico-territoriale della Jugoslavia, anche agli Stati emersi dalla dissoluzione della stessa.

**    Succedute alla Cecoslovacchia, con la quale era stato stipulato il trattato del 5 maggio 1981.