Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo con la Grecia sul ¿Progetto IGI¿ relativo ad un gasdotto di interconnessione - A.C. 2930 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 235 | ||
Data: | 10/09/2007 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
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Accordo con A.C. 2930 |
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n. 235 |
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10 settembre 2007 |
SIWEB
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File: es0147
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione
- 1 a Commissione (Affari costituzionali)
- 10 a Commissione (Industria)
- 13 a Commissione (Territorio)
- Commissione parlamentare per le questioni regionali
§ D.M. 13 marzo 2006 Integrazione all'elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti, allegato al D.M. 4 agosto 2005 del ministro delle attività produttive
Normativa comunitaria
§ Reg. (CE) 18 settembre 1995, n. 2236/95 Regolamento del Consiglio che stabilisce i princìpi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
§ Dir. 26 giugno 2003, n. 2003/55/CE Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (2).
§ Il Trattato sulla Carta dell’energia (art. 27)
Pubblicistica
§ U. Quadrino ‘Il progetto ITGI – Il corridoio Gas tra Turchia, Grecia e Italia’ – Roma, 26 luglio 2007 - CEO, Edison
§ Scheda-paese a cura della CIA
Dati identificativi del disegno di
legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
A.C. 2930 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Lecce, 4 novembre 2005 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ trasmissione alla Camera |
19 luglio 2007 |
§ annuncio |
24 luglio 2007 |
§ assegnazione |
30 luglio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VIII, X, XIV |
Oneri finanziari |
No |
Il Progetto IGI (Interconnector[1] Grecia-Italia) prevede la costruzione di un gasdotto che percorrerà
il territorio greco per
Il Decreto del Ministero delle attività produttive del 13 marzo 2006, che integra l’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti e descrive alcune caratteristiche tecniche del gasdotto Interconnector IGI, precisa che il punto di approdo alla costa italiana sarà in prossimità del porto di Otranto.
La realizzazione del Progetto è affidata ad una joint-venture tra la società italiana EDISON e la greca DEPA per la costruzione del tratto offshore e alla società greca DESFA per la parte su terraferma in territorio greco [2].
L’Interconnector IGI consentirà all'Italia di importare annualmente circa 8 miliardi di metri cubi di gas naturale proveniente dall’area del Mar Caspio e del Medio Oriente.
Precedentemente all’Accordo in esame, siglato a Lecce il 4 novembre 2005, il Ministro delle attività produttive italiano (ora dello Sviluppo economico) e il Ministro dello Sviluppo greco avevano firmato un analogo accordo ad Atene il 24 giugno 2005. Trattandosi di un Accordo tra singoli ministeri, tuttavia, esso non aveva la forza di imporre il coinvolgimento di altre Amministrazioni che invece sono chiamate in causa, mediante l’attribuzione di competenze varie, dall’Accordo governativo subito dopo stipulato, ora all’esame della Commissione.
Come afferma la relazione introduttiva
all’A.S. 1538, il Progetto IGI fa parte di un progetto più vasto che prevede
l’interconnessione della rete greca dei gasdotti con quella turca (Progetto
ITG), nonché il potenziamento della rete turca. Quest’ultima è in corso di
realizzazione da parte della società turca BOTAS che collabora inoltre con
Si ricorda che il Ministero dello Sviluppo economico ha reso noto di avere firmato a Roma, il 26 luglio 2006, un accordo intergovernativo per lo sviluppo di transito per il gas naturale tra Italia, Grecia e Turchia (Progetto ITGI), che quindi ricomprende i Progetti IGI, ITG e il potenziamento della rete turca.
Il Ministero ha altresì comunicato che le Società DEPA ed EDISON importeranno il gas in Italia a seguito dell’esenzione dall’accesso di terzi concessa per il gasdotto Poseidon con Decreto del Ministro dello Sviluppo economico il 21 giugno 2007.
Si ricorda, inoltre, che la decisione 1229/2003/CE, richiamata nel Preambolo dell’Accordo, ha inserito le nuove reti di gasdotti che colleghino l'Unione europea a nuove fonti, (compresi i gasdotti Turchia-Grecia, Grecia-Italia e Turchia-Austria – Punto G3 dell’Allegato I) tra i progetti definiti prioritari dell’Unione europea ai fini dell’ottenimento di un contributo comunitario.
L’Accordo con
Come già sottolineato, il Preambolo ricorda che l’Unione europea, con decisione 1229/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, che stabilisce un insieme di orientamenti relativi alle reti transeuropee nel settore dell'energia, ha definito il progetto IGI “prioritario”, così come altri quattro progetti riguardanti le reti per il trasporto del gas inseriti nell’allegato I. Viene in tal modo consentita l’applicazione al Progetto IGI dei benefici previsti dal Regolamento (CE) 2236/95 – c.d. Regolamento TEN-E – che stabilisce i principi generali per la concessione di contributi finanziari della Comunità nel settore delle reti transeuropee (sotto forma di cofinanziamenti e sovvenzioni).
Il Preambolo richiama, inoltre, la direttiva 2003/55/CE del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, la quale, all’articolo 22, prevede, per importanti strutture nel sistema del trasporto e della distribuzione del gas, fra cui gli “interconnectors”, una deroga ad alcune disposizioni della stessa direttiva, tra le quali quella riguardante l’accesso dei terzi.
La direttiva
2003/55/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dai commi da
In particolare, il comma 17 prevede che i soggetti che investono nella realizzazione di nuove infrastrutture di interconnessione tra le reti nazionali di trasporto di gas degli Stati membri dell'Unione europea e la rete di trasporto italiana (ma anche in alcuni altri progetti riguardanti il sistema del gas), possono richiedere, per la capacità di nuova realizzazione, un'esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi. L'esenzione è accordata, caso per caso, per un periodo di almeno venti anni e per una quota corrispondente ad almeno l'80 per cento della nuova capacità, dal Ministero delle attività produttive, previo parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas e previa consultazione delle autorità competenti dello Stato membro interessato.
In base a tale normativa, e dietro istanza in data 30 ottobre 2006 delle società Edison e DEPA - con la quale veniva richiesta l’esenzione dalla disciplina che prevede il diritto di accesso dei terzi per una quota del 100 per cento e per un periodo di 25 anni, in relazione alla capacità massima iniziale, pari a circa 8 miliardi di metri cubi all’anno del gasdotto Poseidon - è stato emanato il Decreto ministeriale del 21 giugno 2007.
Il Preambolo dell’Accordo
richiama infine le norme di carattere internazionale sulla materia, cui sia
l’Italia che
L’articolo
1 delinea l’oggetto dell’Accordo, costituito dalla realizzazione comune del
Progetto IGI, così come più sopra descritto. Il comma 2 precisa che la
giurisdizione sulla piattaforma continentale spetta ai rispettivi paesi di
appartenenza. Il comma 3 stabilisce che
L’articolo 2 stabilisce, al comma 1, che, poiché le Parti riconoscono l’estrema importanza del Progetto, esse ne sosterranno la fattibilità anche attraverso l’esenzione dall’obbligo di accesso ai terzi, se richiesta dai Promotori o dalla società SVP, in ottemperanza alle disposizioni dell’articolo 22 della direttiva 2003/55 (v. supra).
Ai sensi del comma 2, le Parti si impegnano, inoltre, a sostenere la richiesta di finanziamenti comunitari per la realizzazione del gasdotto, nel quadro del citato Regolamento TEN – E.
In base al comma 3,
Il comma 4 impegna l’Italia ad inserire il Progetto tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta Legge obiettivo, al fine di semplificarne la realizzazione.
L’articolo 3 attribuisce al Comitato di coordinamento, istituito con l’Accordo del 2005, il controllo del coordinamento delle attività di cui sono responsabili le due singole Parti.
L’Accordo, secondo l’articolo 4, sarà emendabile solo attraverso successivi protocolli bilaterali.
Eventuali controversie sull’applicazione o l’interpretazione dell’Accordo saranno risolte in via amichevole. Ove questo non fosse possibile, l’articolo 5 concede alla Parti la facoltà di sottoporre la questione ad un tribunale arbitrale, secondo quanto disposto, mutatis mutandis, dall’articolo 27 della Carta Europea dell’Energia.
La durata dell’Accordo è prevista in sei anni, salvo il completamento dei progetti in corso e salvo la denuncia dello stesso da parte di uno dei due Paesi contraenti (articolo 6).
Il disegno di legge in esame consta di tre articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell'Accordo per lo sviluppo dell’interconnessione tra Italia e Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005.
La relazione introduttiva al ddl A.S. 1538 precisa che l’approvazione del provvedimento in esame non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato; pertanto, per il funzionamento del Comitato di coordinamento, e per le conseguenti missioni ad Atene, ci si avvarrà delle risorse di cui ai pertinenti capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni interessate.
Il disegno di legge A.S. 1538 è corredato, infine, da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
L’ATN afferma che l’Accordo, conforme tanto alla
Costituzione italiana quanto alla normativa europea, è in grado di facilitare
le procedure per la concessione delle varie autorizzazioni necessarie per la
realizzazione del gasdotto oggetto del Progetto IGI. Sottolinea, inoltre, che
si tratta di un’opera di interesse nazionale e che pertanto il procedimento
autorizzativo sarà svolto d’intesa con la regione interessata,
L’AIR rileva, invece, come le motivazioni che hanno condotto alla stipula dell’Accordo siano rinvenibili nella necessità di aumentare la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas all’Italia, facilitando e accelerando la realizzazione del gasdotto e la sua successiva gestione in condizioni ordinarie e di sicurezza, in un quadro politico e amministrativo definito.
N. 2930
CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1538)
presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) e dal ministro dello sviluppo economico (BERSANI) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) e con il ministro per le politiche europee (BONINO) con il ministro della difesa (PARISI) con il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (PECORARO SCANIO) con il ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) con il ministro dei trasporti (BIANCHI) e con il ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA) ¾ |
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Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo tra
Italia e Grecia - Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 luglio 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica).
1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra
Art. 2. (Ordine di esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è
data all'Accordo di cui all'articolo
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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FILE ES0147 Accordo
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1538
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) e dal Ministro dello sviluppo economico (BERSANI) di concerto col Ministro dell’interno (AMATO) col Ministro della giustizia (MASTELLA) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee (BONINO) col Ministro della difesa (PARISI) col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (PECORARO SCANIO) col Ministro delle infrastrutture (DI PIETRO) col Ministro dei trasporti (BIANCHI) e col Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali (LANZILLOTTA) |
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MAGGIO 2007 |
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Ratifica ed
esecuzione dell’Accordo tra
Grecia – Progetto IGI, fatto a Lecce il 4 novembre 2005
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Onorevoli Senatori. –
Scopo, portata e motivi del provvedimento
L’adozione
dell’Accordo intergovernativo tra
Descrizione del progetto IGI
Il progetto IGI, presentato dalla società italiana EDISON e dalla società statale greca DEPA, è relativo alla realizzazione di una connessione mediante gasdotto sottomarino delle reti di trasporto di gas naturale di Italia e Grecia al fine di importare in Italia 8 miliardi di metri cubi di metano all’anno, prodotti nell’area del Caspio, nella quale sono ubicate il 20 per cento circa delle riserve mondiali di gas.
Esso è parte
di un più ampio programma di interconnessione della rete di trasporto greca con
quella turca, già in corso di costruzione, e di completamento delle
interconnessioni dell’area turca con le produzioni di quella regione. Tale
progetto complessivo di interconnessione prevede la realizzazione di una
condotta sottomarina di circa
L’impegno finanziario è attualmente stimato in circa 350 milioni di euro per la parte offshore del progetto IGI e in 600 milioni di euro per la parte onshore.
Esso riveste una importanza strategica in quanto consentirebbe di aprire un nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i Paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Inoltre si inquadra nella politica energetica italiana di realizzare una trasformazione dell’Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal nord Africa, dall’area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di GNL, con benefici in termini di riduzione dei prezzi e di sicurezza degli approvvigionamenti.
Motivazioni del provvedimento
Tutti i grandi progetti di approvvigionamento tramite gasdotti dall’estero, e soprattutto quelli, come nel caso in esame, che coinvolgono alcuni Paesi come transito, hanno la necessità di un assenso, anche politico, da parte dei Governi, che assicuri la stabilità del progetto stesso: il progetto IGI è parte di un complessivo progetto di approvvigionamento di gas dall’area del Caspio, che prevede un periodo di investimenti di almeno 5 anni in Italia, in Grecia e in Turchia, solo al termine dei quali potrà essere avviata la fornitura all’Italia, e, pertanto, solo dopo vari anni di esercizio dei gasdotti le imprese potranno trovare adeguata remunerazione degli investimenti effettuati. La fattibilità economica di tali opere (come nel caso dei gasdotti realizzati in regime di monopolio dall’ENI per importare gas dalla Russia e dall’Algeria) va, pertanto, valutata su una scala temporale di alcuni decenni, e, pertanto, è necessario costruire per esse anche un quadro stabile dei rapporti internazionali tra Stati, in particolare, mediante accordi specifici, quale quello in esame.
L’accordo tra Governi fa seguito ad un analogo accordo tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco firmato ad Atene il 24 giugno 2005 avente anch’esso la finalità di facilitare lo sviluppo e la realizzazione del progetto.
La necessità di un Accordo intergovernativo discende dal fatto che molte delle azioni necessarie per la fattibilità del progetto richiedono impegni e competenze di varie amministrazioni, tra le quali:
a) la valutazione di impatto ambientale, che dovrà essere condotta dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare in coordinamento con l’analogo Ministero greco, e che dovrà riguardare il progetto nella sua interezza;
b) il rilascio della concessione demaniale marittima, di competenza del Ministero dei trasporti;
c) l’autorizzazione alla costruzione e all’esercizio, e le relative attività espropriative, che dovranno essere svolte dal Ministero dello sviluppo economico, d’intesa con gli enti territoriali locali interessati.
Per tale motivo, al fine di una gestione coordinata di tali attività amministrative, è necessario un accordo complessivo, considerato che un ritardo significativo su una di esse si rifletterebbe sui tempi complessivi del progetto. Tale problema sussiste evidentemente anche per la parte di opere da realizzare in mare e nel territorio greco, per cui risulta necessario un coordinamento a livello intergovernativo per assicurare il rispetto delle varie fasi autorizzative e dei tempi complessivi.
L’accordo a livello governativo è necessario anche per la fase di esercizio del progetto IGI: dipendendo la fornitura di gas all’Italia dalle modalità di transito del gas in Grecia, la sicurezza dell’approvvigionamento dovrà essere garantita da precisi impegni di quel Paese, in relazione alla gestione, alla manutenzione, al controllo, agli interventi in caso di emergenza del gasdotto, che potranno essere monitorati dall’Italia solo se si adotta un accordo tra Governi in merito.
Si fa, inoltre, presente l’importanza della conclusione dell’Accordo, in quanto il progetto IGI presenta i seguenti caratteri strategici:
a) consente di accrescere la sicurezza degli approvvigionamenti italiani. La domanda di gas naturale è ancora in forte crescita (+ 3,5 per cento all’anno) e la produzione nazionale è contemporaneamente in declino: solo una nuova infrastruttura di importazione (il terminale di rigassificazione di gas naturale liquefatto - GNL da installare al largo di Rovigo) è attualmente in costruzione e pertanto, se non si avvia per tempo la realizzazione di nuove infrastrutture di import, quale il progetto IGI, sussisteranno problemi di copertura della domanda a decorrere dal 2010;
b) accresce la diversificazione degli approvvigionamenti, dato che farebbe giungere in Italia gas dall’area del Caspio, e quindi diminuirebbe la forte dipendenza dalle importazioni di gas dalla Russia e dall’Algeria;
c) è il primo progetto di gasdotto che viene realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas attuata in base alle direttive 98/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, e 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, ed è sviluppato secondo le nuove logiche di mercato, e, soprattutto, da parte di soggetti indipendenti dall’operatore dominate ENI.
Infine, esso costituisce una base per un futuro Accordo intergovernativo trilaterale esteso alla Turchia, in quanto gli identici problemi sono presenti anche con riferimento alla parte di gasdotto che attraversa l’intero territorio turco. L’Accordo intergovernativo firmato nel 2003 tra Grecia e Turchia che disciplina l’interconnessione tra le reti di Grecia e Turchia (di cui raccordo in oggetto è il parallelo corrispondente) non è, infatti, sufficiente per fornire adeguate garanzie all’Italia.
Esso, infatti, è relativo alle opere di interconnessione per consentire l’approvvigionamento di 3,5 miliardi di metri cubi all’anno alla Grecia mediante gas proveniente dalla Turchia: per far giungere ulteriori 8 miliardi di metri cubi di gas all’anno fino in Italia è necessario effettuare (oltre al gasdotto IGI di connessione delle reti italiana e greca) anche una serie di interventi di potenziamento dei gasdotti esistenti, e costruirne di nuovi, sia in territorio greco che turco, e, pertanto, la fattibilità complessiva del progetto non potrà prescindere da un accordo trilaterale che garantisca le esigenze di approvvigionamento dei tre Paesi interessati.
Illustrazione dell’articolato
Il testo predisposto per l’Accordo governativo riproduce sostanzialmente quello del protocollo interministeriale tra il Ministero delle attività produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) della Repubblica italiana e il Ministero dello sviluppo della Repubblica greca, firmato il 24 giugno 2005 ad Atene a seguito di nulla osta da parte del Ministero degli affari esteri.
Descrizione del testo
Dopo i primi quattro «Considerato», che descrivono la situazione di fatto del progetto, al quinto considerato si fa riferimento alla decisione 1229/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, che, nell’ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (TEN – E TransEuropean Networks – Energy), ha individuato cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l’intera Europa, tra i quali, appunto, la connessione con le aree di produzione di gas del Caspio. Il progetto IGI si inquadra perfettamente in tale indicazione di livello europeo e, per le sue caratteristiche, la sua realizzazione potrà essere finanziata con i fondi europei nell’ambito del regolamento citato, così come già successo per la fase di studio di fattibilità, come richiamato al sesto considerato.
Al settimo
considerato viene richiamato l’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante
nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale, le cui disposizioni
sono state recepite dall’Italia con i commi da
Nell’ottavo
considerato viene richiamato l’accordo governativo di delimitazione della
piattaforma continentale tra i due Paesi, ratificato ai sensi della legge 23
maggio 1980, n.
Nello stesso nono considerato sono anche richiamate le disposizioni della citata Convenzione in merito alla protezione dell’ambiente marino dall’inquinamento, nonché l’Accordo tra Italia e Grecia per la cooperazione per la protezione dell’ambiente marino del Mar Jonio del 3 marzo 1979.
Nel decimo
considerato sono richiamate le disposizioni della Convenzione di Espoo del 25
febbraio 1991 sulla valutazione di impatto ambientale di progetti in ambito
transfrontaliero, ratificata dall’Italia ai sensi della legge 3 novembre 1994,
n.
Nell’undicesimo considerato viene richiamato il trattato sulla Carta europea dell’energia del 17 dicembre 1994, ratificato ai sensi della legge 10 novembre 1997, n. 415, del quale vengono utilizzate le disposizioni in materia di controversie, come stabilito all’articolo 5, paragrafo 2, dell’Accordo.
Nell’articolo 1, paragrafo 1, si definisce l’oggetto dell’accordo, e, al paragrafo 3, si stabilisce che la società di scopo costituita tra Edison e DEPA, in accordo con le norme contenute nella direttiva 2003/55/CE in materia di separazione societaria tra le imprese operanti in più segmenti del mercato del gas (recepite dall’Italia con l’articolo 21 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164) agirà unicamente come società di trasporto di gas, separata societariamente dalle imprese importatrici di gas che invece utilizzeranno il gasdotto.
L’articolo 2, paragrafo 2, impegna i Governi a sostenere congiuntamente la richiesta di finanziamenti che le imprese presenteranno alla Commissione europea per la fase realizzativa del gasdotto, nell’ambito del già citato Regolamento TEN – E.
L’articolo 2,
paragrafo 3, riveste grande importanza in quanto, essendo
Con l’articolo 2, paragrafo 4, il Governo italiano si impegna ad inserire il progetto IGI tra le infrastrutture energetiche di interesse strategico di cui alla cosiddetta «legge obiettivo», al fine di semplificarne e centralizzarne gli iter autorizzativi, come peraltro già attuato con altre infrastrutture di approvvigionamento di gas.
L’articolo 2,
paragrafo
L’articolo 3 stabilisce che il Comitato di coordinamento istituito col precedente accordo tra il Ministro delle attività produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo greco del 24 giugno 2005 sarà lo strumento di supervisione del coordinamento delle attività autorizzative e di sviluppo del progetto, nonché durante la sua fase realizzativa e di gestione.
Gli articoli 4, 5 e 6 determinano le modalità per eventuali emendamenti all’Accordo, per la risoluzione delle controversie e per la sua durata ed entrata in vigore, secondo le consuete formule già adottate in altri accordi intergovernativi.
Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica, ai sensi del comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Per il funzionamento del Comitato di coordinamento, e, quindi, per le eventuali missioni ad Atene, si farà fronte con le risorse dei pertinenti capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico e delle altre amministrazioni interessate.
Analisi tecnico-normativa
Portata del provvedimento sull’ordinamento vigente
L’Accordo faciliterà le procedure per la concessione di varie autorizzazioni necessarie per la realizzazione del gasdotto di interconnessione fra la reti nazionali dei gasdotti d’Italia e della Grecia, quali il rilascio della concessione demaniale, l’autorizzazione alla costruzione ed esercizio prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e dal decreto legislativo 27 dicembre 2004, n. 330, l’esenzione del diritto di accesso dei terzi di cui all’articolo 1, commi 18 e seguenti, della legge 23 agosto 2004, n. 239, l’inserimento del gasdotto nella rete nazionale italiana dei gasdotti ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, l’effettuazione della procedura di VIA ai sensi della citata Convenzione di Espoo sull’impatto ambientale transfrontaliero.
Conformità alla Costituzione
L’Accordo è stato redatto in piena conformità con quanto stabilito dalla Costituzione italiana.
Conformità al diritto comunitario
Il progetto risulta strategico anche in ottica europea, in quanto finalizzato a connettere la rete greca a quella europea, e, quindi, costituisce un passo avanti per la creazione di un mercato comune; per questo motivo è stato già inserito dalla Commissione europea in uno dei cinque assi prioritari nell’ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 TEN – TransEuropean Network. Lo studio di fattibilità del progetto è stato già condotto col finanziamento europeo del regolamento TEN e ha mostrato la validità tecnica ed economica del progetto.
Il gasdotto
rientra nella categoria «interconnector» (gasdotti di interconnessione
tra le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri) di cui alla
direttiva 2003/55/CE, e ad esso potrà applicarsi il termine di esenzione
dall’accesso dei terzi previsto dall’articolo 22 della stessa direttiva
recepito dalle disposizioni dell’articolo 1, commi da
Inoltre è stata presentata alla Commissione europea una richiesta di finanziamento per la fase di ingegneria del progetto, nell’ambito dello stesso regolamento, per un totale di circa 5,6 milioni di euro, che ha ottenuto l’assenso della Commissione, per un importo ridotto, grazie al supporto di entrambi i Governi.
Dell’accordo è stata data informazione alla Commissione europea.
Incidenza sulle competenze delle regioni
Si tratta di
un’opera di interesse nazionale; peraltro il procedimento autorizzativo sarà
svolto d’intesa con la regione interessata,
Modifiche legislative ed oneri finanziari
Non è necessaria alcuna modifica legislativa per l’attuazione dell’accordo, né vi è alcun onere finanziario derivante da esso.
Tecnica normativa seguita
L’accordo è stato redatto sulla base di analoghi accordi precedenti stipulati dall’Italia e sulla base di analoghi accordi internazionali relativi ad infrastrutture simili.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
Motivazioni che hanno condotto alla stipula dell’Accordo
Facilitare e accelerare la realizzazione dell’opera e la sua successiva gestione in condizioni ordinarie e di sicurezza, inserendola in un quadro politico e amministrativo definito.
Aumentare la sicurezza e la diversificazione degli approvvigionamenti di gas all’Italia.
Soggetti diretti dell’Accordo
Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica greca.
Categorie particolari di soggetti coinvolti
Nessuna.
Soggetti indiretti dell’accordo
La società italiana Edison SpA e la società greca DEPA SpA, preposte alla realizzazione del gasdotto.
Modalità di attuazione
È prevista la costituzione di un apposito Comitato intergovernativo per la gestione dell’accordo ed inoltre saranno adottati i necessari provvedimenti amministrativi. Si precisa che le azioni previste dall’Accordo a carico dell’amministrazione italiana rientrano in compiti e funzioni già previsti dall’ordinamento italiano o da direttive e trattati internazionali recepite o ratificati dall’Italia.
Obiettivo dell’Accordo e risultati attesi
Facilitare la realizzazione del gasdotto di interconnessione tra le reti nazionali dei gasdotti italiana e greca.
Valutazioni dell’impatto sulla Pubblica amministrazione
L’accordo viene svolto avvalendosi degli strumenti ordinari senza la necessità di istituire nuovi uffici e a mezzo delle risorse già assegnate.
Valutazione dell’impatto sui destinatari passivi
Le due imprese preposte alla realizzazione del gasdotto provvederanno agli investimenti per quanto di rispettiva competenza, investimenti già programmati e che saranno facilitati dall’Accordo.
disegno di legge ¾¾¾ |
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della
Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra
Art. 2. (Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è
data all’Accordo di cui all’articolo
Art. 3. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(omissis)
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDI’ 5 GIUGNO 2007
48ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.
La seduta inizia alle ore 15,40.
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
(Esame e rinvio)
Il relatore
MICHELONI (Ulivo) riferisce sul disegno di legge in titolo segnalando in
primo luogo che l’Accordo in ratifica è volto a promuovere la collaborazione
tra l'Italia e
In questo quadro, sottolinea l’importanza strategica dell’Accordo in esame, in quanto consente di aprire un nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Esso inoltre, secondo le linee della politica energetica italiana, è volto a mutare il ruolo dell'Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal Nord Africa, dall’area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di gas naturale, con ulteriori benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. Evidenzia, poi, come si tratti del primo progetto di gasdotto realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas attuata in base alle direttive 98/30/CE e 2003/55/CE e sviluppato secondo le nuove logiche di mercato da parte di soggetti indipendenti dall’operatore dominante ENI.
Osserva,
inoltre, che l'Accordo in esame è intervenuto tra le autorità di governo delle
due Parti a seguito dell'analogo Accordo, che ha gettato le basi del progetto
delineato, sottoscritto a livello ministeriale tra il Ministro delle attività
produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo
greco ad Atene il 24 giugno
Nel merito, rileva che nel preambolo vengono evocate le disposizioni comunitarie e internazionali di riferimento, tra le quali figurano: la decisione 1229/2003/CE, che, nell’ambito del regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (Trans-European Networks – Energy), ha individuato nella rete di connessione con le aree di produzione del Caspio uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l’intera Europa, la cui realizzazione peraltro potrà essere finanziata con i fondi europei, così come già avvenuto per la fase di studio di fattibilità del progetto medesimo; l’articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale che prevede che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigionamento di gas, quali gli interconnector, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l’obbligo di consentire l’accesso dei terzi a tale infrastruttura; nonché le disposizioni internazionali in tema di impatto ambientale e protezione dell’ambiente marino.
Tra le
disposizioni dell'Accordo meritevoli di attenzione, segnala l’articolo 2,
paragrafo
In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il senatore MARTONE (RC-SE), in relazione all’esigenza di snellimento degli oneri procedurali, chiede chiarimenti in ordine alla compatibilità del riferimento alla disciplina di cui alla legge obiettivo con l'adempimento dell’obbligo di valutazione di impatto ambientale, come previsto dalle disposizioni internazionali richiamate nell’Accordo in esame.
Il senatore FRUSCIO (LNP), pur dichiarandosi non pregiudizialmente contrario al provvedimento in esame, si sofferma sull'importanza dell’attività finora svolta dall’ENI nell’ambito dell’approvvigionamento, del trasporto e della distribuzione del gas naturale, e, nel rilevare come tale organismo non abbia rappresentato un ostacolo al processo di liberalizzazione del settore, sottolinea l’esigenza di valutare con estrema prudenza le ventilate iniziative volte a mettere in discussione la quota azionaria pubblica.
Il presidente DINI, nel sottolineare il carattere strategico dell’Accordo in esame, si sofferma sul ruolo di assoluto rilievo rivestito dall'ENI, peraltro costituito storicamente con risorse pubbliche, il cui assetto azionario appare sufficientemente solido alla luce della cospicua quota detenuta dallo Stato.
Non essendovi altri iscritti a parlare, il Presidente propone quindi di rinviare l'esame al fine di consentire l'espressione del parere da parte delle Commissioni consultate.
La seduta termina alle ore 16,15.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MERCOLEDI’ 13 GIUGNO 2007
52ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.
La seduta inizia alle ore 15,10.
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
(Rinvio del seguito dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.
Su proposta
del presidente DINI, non essendo ancora pervenuti alcuni dei pareri previsti in
relazione all’esame del disegno di legge in titolo,
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3ª)
MARTEDI’ 19 GIUGNO 2007
53ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro degli affari esteri Intini.
La seduta inizia alle ore 15,40.
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 13 giugno scorso.
Il relatore
MICHELONI (Ulivo) replica alle osservazioni del senatore Martone in
merito al rispetto dei criteri di sostenibilità ambientale, ricordando le
disposizioni di diritto internazionale e comunitario che assicurano la
protezione all'ambiente nel contesto della realizzazione dei progetti in
argomento e che impongono
Il presidente DINI, non essendovi altri iscritti a parlare, essendo stati acquisiti i pareri previsti, ovvero essendo scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione oralmente.
Previa
verifica del numero legale,
La seduta termina alle ore 16,45.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
martedì 5 giugno 2007
42a Seduta
Presidenza del Presidente
VILLONE
La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
Il presidente
VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA (FI) è rimesso alla
Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti disegni di legge e degli
emendamenti ad essi riferiti: nn. 691-A (Delega al Governo per completare la
liberalizzazione dei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e per il
rilancio del risparmio energetico e delle fonti rinnovabili, in attuazione
delle direttive comunitarie 2003/54/CE, 2003/55/CE e 2004/67/CE), 772-A (Delega
al Governo per il riordino dei servizi pubblici locali), 1201-A (Interventi per
contrastare lo sfruttamento di lavoratori irregolarmente presenti sul
territorio nazionale), 1507-A (Delega al Governo per l'emanazione di un testo
unico per il riassetto e la riforma della normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza sul lavoro), 1465 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la
prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con
allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006), 1538 (Ratifica ed esecuzione
dell'Accordo tra
La seduta termina alle ore 14,45.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
mERCOledì 6 giugno 2007
122a Seduta
Presidenza del Vice Presidente
CALVI
La seduta inizia alle ore 15,10.
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo e, non rilevando profili problematici in termini di costituzionalità, propone di esprimere un parere non ostativo.
Accertata la
presenza del prescritto numero di senatori,
BILANCIO(5a)
Sottocommissione per i pareri
martedì 12 GIUGNO 2007
78a Seduta
Presidenza del Presidente
MORANDO
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,15.
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, che nella relazione illustrativa del provvedimento, non corredato da relazione tecnica, si rileva che al funzionamento del Comitato (di cui all’articolo 3 dell’Accordo) si farà fronte sugli ordinari capitoli di missione già attribuiti al bilancio del Ministero dello sviluppo economico.
Il sottosegretario CASULA conferma che al funzionamento del comitato indicato nell'articolo 3 dell'Accordo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10ª)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2007
7ª Seduta
Presidenza del Presidente
PECORARO SCANIO
alla 3a Commissione:
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra
TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 19 GIUGNO 2007
4ª Seduta
Presidenza del Presidente
BELLINI
alla 3ª Commissione:
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra
(Parere favorevole)
COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali
MERCOLEDI’ 6 GIUGNO 2007
Presidenza del Presidente
Leoluca ORLANDO
La seduta inizia alle ore 14,10.
(S. 1538 Governo) Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
(Parere alla 3ª Commissione del Senato) (Esame e conclusione – Parere favorevole)
Leoluca
ORLANDO (IdV), presidente e relatore, illustra i contenuti del disegno di legge
di ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra
Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).
Nessuno
chiedendo di intervenire,
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾¾
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198a SEDUTA |
PUBBLICA |
RESOCONTO STENOGRAFICO |
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(antimeridiana) |
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Presidenza del vice presidente ANGIUS, indi del vice presidente CALDEROLI
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Approvazione del disegno di legge:
(1538)
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1538.
Il relatore, senatore Micheloni, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
MICHELONI, relatore. Signor Presidente, consegno il testo scritto della relazione affinché possa essere allegato agli atti.
PRESIDENTE.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato B
Relazione orale del senatore Micheloni sul disegno di legge n. 1538
Onorevoli
senatori, l'Accordo in ratifica è volto a promuovere la collaborazione tra
l'Italia e
In questo quadro, si sottolinea l'importanza strategica dell'accordo in esame, in quanto consente di aprire un nuova via di approvvigionamento energetico, diversificando i Paesi da cui viene oggi importato gas in Italia (principalmente Russia e Algeria), con benefici effetti in termini di riduzione di prezzi e di concorrenza. Esso, inoltre, secondo le linee della politica energetica italiana, è volto a mutare il ruolo dell'Italia da Paese importatore di gas a Paese di transito verso il centro Europa del gas proveniente dal Nord Africa, dall'area del Caspio e dai terminali di rigassificazione di gas naturale, con ulteriori benefici in termini di sicurezza degli approvvigionamenti. Si tratta, peraltro, del primo progetto di gasdotto realizzato in Italia dopo la liberalizzazione del mercato del gas, attuata in base alle direttive 98/30/CE e 2003/55/CE e sviluppato secondo le nuove logiche di mercato da parte di soggetti indipendenti dall'operatore dominante ENI.
Si osserva,
inoltre, che l'Accordo in esame è intervenuto tra le autorità di Governo delle
due parti a seguito dell'analogo Accordo, che ha gettato le basi del progetto
delineato, sottoscritto a livello ministeriale tra il Ministro delle attività
produttive (ora Ministro dello sviluppo economico) e il Ministro dello sviluppo
greco ad Atene il 24 giugno
Nel merito, si rileva che nel preambolo vengono evocate le disposizioni comunitarie e internazionali di riferimento, tra le quali figurano: la decisione 1229/2003/CE, che, nell'ambito del Regolamento (CE) n. 2236/95 sulle infrastrutture strategiche sulle reti transeuropee di interesse comune (Trans-European Networks - Energy), ha individuato nella rete di connessione con le aree di produzione del Caspio uno dei cinque assi prioritari per lo sviluppo delle vie di approvvigionamento di gas per l'intera Europa, la cui realizzazione peraltro potrà essere finanziata con i fondi europei, così come già avvenuto per la fase di studio di fattibilità del progetto medesimo; l'articolo 22 della direttiva 2003/55/CE, recante nuove norme in materia di mercato interno del gas naturale che prevede che, nel caso di nuove importanti infrastrutture di approvvigionamento di gas, quali gli interconnector, che connettono le reti di trasporto di gas di due o più Stati membri, gli Stati interessati possano concedere una deroga alle disposizioni comunitarie che prevedono l'obbligo di consentire l'accesso dei terzi a tale infrastruttura; nonché le disposizioni internazionali in tema di impatto ambientale e protezione dell'ambiente marino.
Tra le
disposizioni dell'Accordo meritevoli di attenzione si segnala l'articolo 2,
paragrafo
In conclusione, si propone l'approvazione del provvedimento in esame.
Sen. Micheloni
Titolo : CONVENZIONE CONSOLARE
Data Firma Accordo : 27/11/1880
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER
Data Firma Accordo : 28/05/1928
Titolo : ACCORDO MEDIANTE
SCAMBIO DI NOTE PER
Data Firma Accordo : 11/07/1938
Titolo : SCAMBI DI NOTE RELATIVI ALLE RISPETTIVE ISTITUZIONI CULTURALI
Data Firma Accordo : 21/09/1948
Titolo : ACCORDO RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 57 DEL TRATTATO DI PACE
Data Firma Accordo : 29/09/1948
Titolo : CONVENZIONE DI CONCILIAZIONE E REGOLAMENTO GIUDIZIARIO
Data Firma Accordo : 25/11/1948
Titolo : TRATTATO DI AMICIZIA, COMMERCIO E NAVIGAZIONE MARITTIMA
Data Firma Accordo : 05/11/1948
Titolo : SCAMBI DI NOTE RELATIVI ALLE RISPETTIVE ISTITUZIONI CULTURALI
Data Firma Accordo : 27/08/1949
Titolo : ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947, CON PROTOCOLLO DI FIRMA, SCAMBIO DI NOTE E LISTE ANNESSE
Data Firma Accordo : 31/08/1949
Titolo : ACCORDO DI PAGAMENTO
Data Firma Accordo : 04/02/1953
Titolo : ACCORDO PER IL REGOLAMENTO DEFINITIVO DELLE QUESTIONI DERIVANTI DALLE CLAUSOLE ECONOMICHE DEL TRATTATO DI PACE RIMASTE IN SOSPESO
Data Firma Accordo : 05/08/1953
Titolo : SCAMBIO DI NOTE SUL
CERIMONIALE PER
Data Firma Accordo : 22/08/1953
Titolo : ACCORDO CULTURALE
Data Firma Accordo : 11/09/1954
Titolo : ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI AEREI, CON SCAMBIO DI NOTE, PROCESSO VERBALE E ANNESSO
Data Firma Accordo : 26/05/1956
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE TRA I SERVIZI DI RICERCA E SOCCORSO AEREO
Data Firma Accordo : 02/08/1957
Titolo : ACCORDO PER IL PAGAMENTO DELLE PENSIONI AGLI EX CITTADINI ITALIANI DEL DODECANNESO E LISTE DEI NOMINATIVI
Data Firma Accordo : 28/11/1959
Titolo : PROTOCOLLO COMPLEMENTARE ALL'ACCORDO DEL 31.08.1949
Data Firma Accordo : 06/08/1960
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CON CUI SI STABILISCE CHE L'ACCORDO COMMERCIALE DEL 10.11.1954 NON DECADRA' COMPLETAMENTE DOPO L'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI ASSOCIAZIONE CEE-GRECIA DEL 09.07.1961
Data Firma Accordo : 20/06/1962
Titolo : CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SULLE SUCCESSIONI
Data Firma Accordo : 13/02/1964
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AGLI AIUTI FINANZIARI, CON LISTA ANNESSA
Data Firma Accordo : 18/06/1964
Titolo : CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO
Data Firma Accordo : 19/03/1965
Titolo : CONVENZIONE PER
Data Firma Accordo : 18/06/1966
Titolo : ACCORDO SUI TRASPORTI STRADALI DI MERCI
Data Firma Accordo : 27/10/1966
Titolo : PROCESSO VERBALE
CONCERNENTE
Data Firma Accordo : 26/10/1968
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CHE MODIFICA L'ACCORDO SUI TRASPORTI DEL 27.10.1966
Data Firma Accordo : 24/01/1972
Titolo : ACCORDO PER I TRASPORTI SU STRADA DI VIAGGIATORI
Data Firma Accordo : 25/05/1972
Titolo : ACCORDO SULLA DELIMITAZIONE RECIPROCA DELLA PIATTAFORMA CONTINENTALE
Data Firma Accordo : 24/05/1977
Titolo : ACCORDO SULLA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO DEL MARE JONIO E DELLE SUE ZONE COSTIERE
Data Firma Accordo : 06/03/1979
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA
Data Firma Accordo : 13/10/1983
Titolo : ACCORDO DI
COLLABORAZIONE NEL CAMPO DEI MATERIALI PER
Data Firma Accordo : 24/10/1984
Titolo : ACCORDO DI COLLABORAZIONE TURISTICA
Data Firma Accordo : 01/07/1986
Titolo : ACCORDO DI
COOPERAZIONE NELLA LOTTA CONTRO IL TERRORISMO,
Data Firma Accordo : 23/09/1986
Titolo : CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E SUL PATRIMONIO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO
Data Firma Accordo : 03/09/1987
Titolo : ACCORDO PER L'USO DI STAZIONI DI RADIOAMATORE
Data Firma Accordo : 21/01/1991
Titolo : ACCORDO SULLA RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN SITUAZIONE IRREGOLARE
Data Firma Accordo : 30/04/1999
Titolo : ACCORDO SULLA COOPERAZIONE DI POLIZIA
Data Firma Accordo : 10/01/2000
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA SULLA COOPERAZIONE NELLE OPERAZIONI DI RICERCA E SALVATAGGIO NEL MARE IONIO
Data Firma Accordo : 19/05/2000
Titolo : PROTOCOLLO DI INTESA PER LO STABILIMENTO DI SISTEMI VTS NEL MARE IONIO
Data Firma Accordo : 19/05/2000
Titolo: ACCORDO PER LO SVILUPPO DELL'INTERCONNESSIONE TRA ITALIA E GRECIA — PROGETTO IGI
Data Firma Accordo : 04/11/2005
[1] La direttiva 2003/55/CE, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, definisce “interconnector” una linea di trasporto che attraversa o si estende oltre una frontiera tra Stati membri con l’unico scopo di collegare i sistemi nazionali di trasporto di tali Stati membri (art.2, co. 17).
[2] Fonte: comunicato stampa del Ministero dello Sviluppo economico del 26 luglio 2007.