Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||
Titolo: | Accordo con l¿Etiopia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale A.C. 2927 | ||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 234 | ||
Data: | 10/09/2007 | ||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
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XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
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Accordo con l’Etiopia di mutua assistenza amministrativa in materia doganale A.C. 2927 |
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n. 234 |
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10 settembre 2007 |
SIWEB
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File: es0146
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Esame in sede referente presso la 3a Commissione Affari esteri, emigrazione
§ Pareri resi alla 3a Commissione (Affari esteri, emigrazione)
- 1a Commissione (Affari costituzionali)
§ Elenco degli Accordi bilaterali tra Italia ed Etiopia
§ Scheda paese a cura della CIA
Dati identificativi del disegno di
legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
A.C. 2927 |
Titolo dell’Accordo |
Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell’Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con Allegato |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Roma, 26 settembre 2006 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
19 luglio 2007 |
§ annuncio |
24 luglio 2007 |
§ assegnazione |
27 luglio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VI, XI, XIV |
Oneri finanziari |
Sì |
L'Accordo con l’Etiopia sulla cooperazione e mutua assistenza amministrativa nel settore doganale, firmato il 26 settembre 2006 a Roma, si compone di un Preambolo, 22 articoli e un Allegato concernente i principi fondamentali in materia di protezione di dati personali. Nel Preambolo dell'Accordo si evidenzia, tra i vari aspetti e motivi della cooperazione doganale, quello della lotta ai traffici illeciti di stupefacenti, anche con un esplicito richiamo alla Convenzione ONU del 20 dicembre 1988.
Dopo le disposizioni recanti le specifiche definizioni (articolo 1), viene individuato il campo di applicazione dell'Accordo (articolo 2): la reciproca assistenza nel settore doganale viene assicurata per il tramite delle rispettive Amministrazioni doganali, che agiscono nei limiti dei rispettivi ordinamenti giuridici e delle proprie possibilità. Inoltre, viene esplicitato che l'Accordo riguarda la sola reciproca assistenza amministrativa tra le Parti, senza dar luogo a diritti in capo a soggetti privati. In particolare, poi, il comma 3 salvaguarda gli obblighi dell’Italia verso l’Unione europea.
Ai sensi degli articoli 3 e 4, le Amministrazioni doganali si scambiano, su richiesta, tutte le notizie o informazioni utili per la corretta applicazione della legislazione doganale e il perseguimento delle relative infrazioni, sulla regolarità e legittimità delle operazioni di import-export tra i due paesi, nonché informazioni utili all’esatta determinazione di dazi e diritti doganali, quali la classificazione tariffaria o l’origine delle merci, ed eventuali divieti, restrizioni o controlli.
Le Amministrazioni doganali si informano vicendevolmente in merito ad eventuali attività che costituiscano infrazione alle rispettive legislazioni doganali, e in casi gravi di pericolo per la sicurezza, la salute pubblica o altri interessi vitali di una delle Parti, anche con iniziative unilaterali di informazione (articolo 5). Sempre su richiesta, l’Amministrazione adita ha l’obbligo di fornire le informazioni sulle norme doganali e le procedure applicabili sul proprio territorio, relative ad indagini aventi ad oggetto infrazioni doganali (articolo 6).
In base all’articolo 8, le Amministrazioni si forniscono informazioni ed esercitano eventualmente una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto o locali in qualche modo connessi a infrazioni doganali vere o presunte.
In caso di violazioni delle leggi doganali che riguardino sostanze stupefacenti o frequentemente utilizzate nella fabbricazione di stupefacenti, le Amministrazioni decidono, caso per caso, il ricorso alla consegna controllata di tali merci, per poter risalire ai responsabili della violazione (articolo 9).
L’articolo 10, relativo alla comunicazione e alla esecuzione delle richieste di assistenza, precisa che esse debbono essere presentate per iscritto e corredate da ogni documento ritenuto utile.
L’articolo 11 disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale, considerando, altresì, la possibilità che i documenti previsti nell’Accordo possano essere sostituiti da informazioni informatizzate.
Ai sensi dell'articolo 12, le informazioni ottenute grazie all'applicazione del presente Accordo godranno della copertura del segreto d’ufficio, nonché della protezione accordata ad informazioni di analoga natura dalla legislazione dello Stato ricevente. Le informazioni in questione potranno essere comunicate ad organi diversi da quelli contemplati solo con il consenso della Parte che le ha trasmesse. Il comma 3 fa eccezione a tali restrizioni per quanto concerne le informazioni e i documenti su infrazioni doganali connesse con traffici di stupefacenti e sostanze psicotrope. Vengono poi espressamente salvaguardati gli scambi di informazioni tra l’Italia e l’Unione europea.
Le indagini sulle violazioni doganali sono condotte dall’Amministrazione adita in base alle leggi vigenti nel proprio territorio (articolo 13). Funzionari dell’Amministrazione richiedente possono essere presenti alle indagini se queste vertono su infrazioni alle norme della Amministrazione richiedente e se l’Amministrazione adita vi consente (articolo 14).
E' previsto (articolo 15) che gli agenti doganali di una Parte contraente possano, a richiesta dell'altra Parte, comparire come esperti o testimoni nel corso di procedimenti giudiziari intentati nel territorio della Parte richiedente per infrazioni doganali, producendo anche, se autorizzati, oggetti o documenti. Mentre la richiesta dovrà precisare il procedimento e la qualità in cui l'agente dovrà parteciparvi, la Parte richiesta potrà accompagnare l'autorizzazione con la precisazione dei limiti entro i quali i propri agenti dovranno contenersi nelle loro deposizioni.
L’articolo 16 prevede che ai dati personali comunicati nel quadro della collaborazione prevista deve essere assicurata dalle Parti una protezione almeno pari a quanto previsto dall'Allegato[1], che costituisce parte integrante dell’Accordo stesso.
L'articolo 17 contempla casi di mancata concessione dell'assistenza amministrativa, possibile quando da essa potrebbe derivare pregiudizio per interessi vitali della Parte adita, o anche contrasto con norme di legge nazionali. Il diniego dell'assistenza deve essere comunque motivato, così come un eventuale differimento di essa in ragione della possibile interferenza con indagini o procedimenti giudiziari o amministrativi in corso nel territorio della Parte adita.
I costi derivanti dall'attuazione dell'Accordo, in base all'articolo 18, vengono sostenuti in proprio dalle due Amministrazioni doganali, salvo quelli per indennità da versare a esperti o testimoni, o a interpreti e traduttori, che ricadono sulla Parte richiedente.
L'articolo 19 istituisce una Commissione mista italo-etiopica a livello di vertici delle rispettive Amministrazioni doganali (o eventualmente di loro rappresentanti), la quale si riunirà a richiesta di una delle due Parti, allo scopo di seguire l'attuazione dell'Accordo e comporre eventuali controversie in merito ad esso.
L’articolo 20 definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’Accordo, mentre l’articolo 21 ne disciplina l’entrata in vigore.
La durata dell'Accordo è illimitata come previsto dall’articolo 22, salvo denuncia di una delle Parti inoltrata per via diplomatica, che avrà effetto tre mesi dopo la notifica.
Il disegno di legge in esame consta di quattro articoli, i primi due recanti, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell'Accordo italo-etiopico sulla cooperazione delle amministrazioni doganali e il relativo ordine di esecuzione.
L’articolo 3 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari derivanti dall’attuazione dell’Accordo, valutati in 26.275 euro annui a decorrere dal 2007, da reperire a carico del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con parziale utilizzazione dell'accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
In base a quanto specificato nella relazione tecnica allegata all’A.S. 1465, e in particolare sulla scorta dell’esperienza operativa maturata in tale tipo di Accordi bilaterali, tale ammontare è destinato:
a) a coprire le spese di viaggio e di missione di funzionari che si recheranno in Etiopia con diversi incarichi; per assicurare le attività di formazione e per fornire assistenza tecnica (art. 7 dell'Accordo); per assistere alle indagini (art. 14); per deporre in qualità di esperti o testimoni (art. 15).
b) a coprire le spese di viaggio e di missione di tre funzionari che si recheranno annualmente ad Addis Abeba, dove è previsto che si svolgeranno le riunioni della Commissione mista (art. 19 dell'Accordo).
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge A.S. 1465, è corredato, infine, da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
Dall’ATN non emergono profili di particolare rilievo, salvo l’imputazione della necessità della ratifica con legge dell’Accordo, in ragione delle previsioni concernenti le deposizioni di funzionari italiani in procedimenti in corso in Etiopia, ovvero la partecipazione di funzionari etiopi a indagini in territorio italiano.
L’AIR sottolinea, invece, come l’ Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, dall’altra, di agevolare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.
N. 2927
CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA il 19 luglio 2007 (v. stampato Senato n. 1465)
presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dei trasporti (BIANCHI) e con il ministro per le politiche europee (BONINO) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006 |
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Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica il 19 luglio 2007
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disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006.
Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.
Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 26.275 a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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FILE ES0146 Accordo
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1465
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) di concerto col Ministro dell’interno (AMATO) col Ministro della giustizia (MASTELLA) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) col Ministro dei trasporti (BIANCHI) e col Ministro per le politiche europee (BONINO)
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COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 2007 |
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Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell’Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006
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Onorevoli Senatori. – Con l’Accordo di mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica democratica federale dell’Etiopia si impegnano a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali, al fine di assicurare il pieno rispetto della legislazione doganale e realizzare, nello stesso tempo, una efficace azione di previsione, investigazione e repressione delle violazioni a tale normativa, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra i due Paesi.
L’Accordo si compone di ventidue articoli, un preambolo ed un allegato.
L’articolo 1 contiene le definizioni per una puntuale specificazione dei termini e degli elementi dell’Accordo.
L’articolo 2 delimita il campo di applicazione dell’Accordo ed individua nelle Amministrazioni doganali delle due Parti contraenti le Autorità competenti per applicarlo.
Gli articoli da 3 a 6 disciplinano la comunicazione e lo scambio, su richiesta o spontanea, delle informazioni e dei documenti, elencando casi e finalità.
L’articolo 7 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fomirsi reciprocamente.
L’articolo 8 prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale.
L’articolo 9 prevede la possibilità conformemente alle rispettive legislazioni di ricorrere al metodo delle consegne controllate.
L’articolo 10 descrive le procedure e le formalità che devono essere seguite e rispettate dalle Amministrazioni doganali nelle formulazioni delle richieste.
L’articolo 11 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, in copie autenticate o in originale. Lo stesso articolo considera, altresì, la possibilità che i documenti previsti nel presente Accordo possano essere sostituiti da informazioni informatizzate.
L’articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all’utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti.
Gli articoli 13 e 14 prevedono rispettivamente l’avvio di indagini per conto dell’altra Amministrazione, nonché la possibilità che funzionari assistano ad indagini condotte nel territorio dell’altra Parte contraente.
L’articolo 15 prevede la possibilità e le modalità di invio di funzionari dell’Amministrazione doganale di una Parte contraente a deporre in qualità di esperti o testimoni in giudizi instaurati davanti le competenti Autorità dell’altra Parte contraente.
L’articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell’apposito Allegato che costituisce parte integrante dell’Accordo.
L’articolo 17 disciplina i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni.
L’articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall’esecuzione dell’Accordo.
L’articolo 19 stabilisce che le Amministrazioni doganali concordino intese per agevolare l’applicazione dell’Accordo, nonché le procedure che le Amministrazioni doganali devono seguire per risolvere i problemi connessi con la pratica attuazione dell’Accordo, nonché per la risoluzione delle controversie in merito all’interpretazione e all’applicazione dell’Accordo.
L’articolo 20 definisce l’ambito territoriale di applicazione dell’Accordo.
L’articolo 21 disciplina l’entrata in vigore dell’Accordo.
L’articolo 22 disciplina la durata dell’Accordo e la cessazione dell’Accordo.
Relazione tecnica
L’attuazione dell’Accordo tra l’Italia ed il Governo federale democratico di Etiopia per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali comporta i seguenti oneri in relazione ai sotto indicati articoli:
Articolo 7, lettera b):
Al
fine di assicurare l’attività di formazione e di assistenza nella materia
doganale, viene previsto l’invio di due funzionari ad Addis Abeba, per un
periodo di sei giorni. La relativa spesa viene così quantificata:
Spese di missione:
pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 6
giorni) euro 1.800
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 78; l’importo di euro 78 è
ridotto di euro 26, corrispondente ad un terzo della diaria (euro 52 + euro 20,
quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai
sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, 23 dicembre 1996, n. 662, e del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) = euro 72 x 2 persone x 6
giorni » 864
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma – Addis Abeba (euro 1.500 x 2
persone) euro 3.000
Totale onere (articolo 7, lettera b)) euro 5.664
Articolo 7, lettera d):
Viene
previsto lo scambio di esperti tra i rispettivi Paesi, per assicurare la
prevista assistenza tecnica in materia doganale. Per lo scambio suddetto vale
il principio secondo il quale le spese di viaggio sono a carico della Parte
inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente. A tal fine,
si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate
unità, la cui spesa è così suddivisa:
soggiorno per n. 2 esperti etiopi per un periodo di sei giorni: (euro 93 al
giorno x 2 persone x 6
giorni) euro 1.116
Sempre in relazione ai suddetti scambi, si prevede che l’Italia possa inviare
in Etiopia due esperti. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di
viaggio e sono così quantificate:
n. 2 biglietti aerei andata-ritorno Roma-Addis Abeba (euro 1.500 x 2
persone) euro 3.000
Totale onere (articolo 7, lettera b)) euro 4.116
Articolo 14:
Viene
previsto l’invio di funzionari in Etiopia per assistere alle indagini relative
alle infrazioni doganali; nella ipotesi dell’invio di due funzionari ad Addis
Abeba per un periodo di sei giorni in detta città e, sulla base del precedente
calcolo, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 6
giorni) euro 1.800
diaria giornaliera (euro 72 x 2 persone x 6 giorni)
euro 864
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma – Addis Abeba (euro 1.500 x 2
pers) euro 3.000
Totale onere (articolo 7) euro 5.664
Articolo 15:
Viene previsto il rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente, convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti.
Nell’ipotesi dell’invio annuo ad Addis Abeba di due funzionari per un periodo di tre giorni nella indicata città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese
di missione:
pernottamento (euro 150 al giorno x 2 persone x 3
giorni) euro 900
diaria giornaliera (euro 72 al giorno x 2 persone x 3
giorni) euro 432
Spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma – Addis Abeba (euro 1.500 x 2
persone) euro 3.000
Totale onere (articolo 15) euro 4.332
Articolo 19:
Al fine di esaminare i programmi operativi e per la eventuale visione di alcune disposizioni dell’Accordo, viene costituita una Commissione mista, che si riunirà annualmente in Etiopia.
Nell’ipotesi dell’invio di tre funzionari ad Addis Abeba per un periodo di tre giorni nell’indicata città e, sulla base del precedente calcolo, la relativa spesa è così quantificabile:
Spese
di missione:
pernottamento (euro 150 al giorno x 3 persone x 3
giorni) euro 1.350
diaria giornaliera (euro 72 al giorno x 3 persone x 3
giorni) Euro 648
spese di viaggio:
biglietto aereo andata-ritorno Roma – Addis Abeba (euro 1.600 x 3
persone) euro 4.500
Totale onere (articolo 19) euro 6.498
Pertanto, l’onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, Agenzia delle Dogane, a decorrere dal 2007 ammonta a euro 26.274, in cifra tonda 26.275.
Si
fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati
dal disegno di legge, relativamente al numero del funzionari ed esperti, delle
riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini della
attuazione dell’indicato provvedimento.
Si precisa, inoltre, che la
disposizione dell’articolo 7, lettera a), riveste carattere del tutto
eventuale e non essendo previsto alcuno scambio di funzionari, non necessita
alcuna quantificazione della spesa.
Il calcolo della missione è
stato effettuato in base al decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che riduce del 20 per
cento l’importo della diaria ed abroga la maggiorazione del 30 per cento sulla
stessa prevista dall’articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941.
Analisi tecnico-normativa
L’Accordo di cui si tratta, analogamente ad altri già conclusi da parte italiana nel medesimo settore, deve essere ratificato con legge, dal momento che alcune sue disposizioni, quali ad esempio l’articolo 15 che prevede che funzionari di una Parte contraente depongano in procedimenti instaurati nel territorio dell’altra Parte contraente, o l’articolo 14 che consente a funzionari doganali di una Parte contraente di assistere ad indagini nel territorio dell’altra Parte contraente, rendono ciò necessario.
In ogni caso si ritiene che la legge di ratifica non debba prevedere norme di adeguamento della legislazione nazionale vigente.
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
L’importanza di disporre di un quadro giuridico appropriato nell’ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa, nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali dei due Paesi, ha indotto questa Amministrazione a concludere un Accordo bilaterale, intergovernativo, di mutua assistenza amministrativa in materia doganale con la Consorella etiopica.
I
negoziati di tale Atto sono stati condotti dalla scrivente con la Controparte
sulla base di un testo adeguato alle rispettive esigenze – elaborato
conformemente al testo standard redatto dall’Organizzazione mondiale
delle Dogane (OMD) – e, comunque, improntato al rispetto dei princìpi di
completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di
cooperazione ammininistrativa.
Tale Accordo, per la sua forza
intrinseca, consentirà da una parte, di assicurare una più corretta
applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi
di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli
stupefacenti, salvaguardando così la società da tale minaccia, dall’altra, di
agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima
transazione, rendendo così più trasparente l’interscambio commerciale tra i due
Paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori.
Il suddetto Accordo permetterà,
inoltre, di sviluppare e mantenere con la Consorella etiopica dei proficui
rapporti diretti ed immediati, anche sul piano interpersonale, che saranno
particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta
prefissati.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell’Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l’accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo 21 dell’Accordo stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Per l’attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 26.275 a decorrere dall’anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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(omissis)
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007
48ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.
La seduta inizia alle ore 15,40.
IN SEDE REFERENTE
(1465) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006
(Esame e rinvio)
Il relatore MANTICA (AN), introducendo l’esame del provvedimento in titolo, rileva che l’Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento appropriato nell’ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali della Repubblica italiana e della Repubblica democratica federale dell’Etiopia che si impegnano infatti a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione.
Come si evince dalla relazione governativa che accompagna l’Accordo, lo stesso è stato elaborato conformemente al testo standard redatto dall’Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD) nel rispetto dei princıpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa. Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, dall’altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo più trasparente l’interscambio commerciale tra i due paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori. Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione etiopica dei proficui rapporti diretti ed immediati, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.
Nel merito, l'Accordo prevede una serie di disposizioni operative che determinano un onere da porre a carico del bilancio dello Stato pari a euro 26.275 annui per assicurare la copertura dell’attività di formazione e di assistenza nella materia doganale, dello scambio di esperti tra i rispettivi paesi nel quadro della prevista assistenza tecnica in materia doganale, dell’invio di funzionari in Etiopia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali, del rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente eventualmente convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti, nonché del funzionamento della Commissione mista chiamata ad esaminare i programmi operativi e a ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere in relazione all'applicazione dell'Accordo medesimo.
Illustra inoltre le disposizioni in cui si contemplano i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente, si prescrive l’impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale, si disciplinano i casi in cui è possibile richiedere i documenti, si dettano le regole in tema di utilizzo e diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti e si prevede l’avvio di indagini per conto dell’altra Amministrazione. Segnala altresì che lo scambio di dati personali è subordinato alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell’apposito Allegato e che si prevedono i casi in cui l’assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni. Infine, le controversie per le quali la citata Commissione mista non trovi soluzione vengono sanate per via diplomatica.
In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Non essendovi iscritti a parlare, il presidente DINI, stante l'esigenza di acquisire il parere delle Commissioni consultate, propone di rinviare il seguito dell'esame ad altra seduta.
La Commissione conviene con la proposta del Presidente e il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2007
51ª Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Vice Presidente
Interviene il vice ministro degli affari esteri Patrizia Sentinelli.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1465) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006
(Seguito dell'esame e rinvio)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 5 giugno scorso.
Il senatore MARTONE (RC-SE) coglie l’occasione offerta dall’esame del disegno di legge in titolo, di cui condivide le finalità, per sottolineare l’esigenza di approfondire il tema della situazione in Etiopia, caratterizzata dal permanere di tensioni interne e nei rapporti con i paesi vicini, come l’Eritrea, che talora sono invocate per giustificare interventi repressivi nei confronti di talune collettività locali. Più in generale, si pone l’esigenza di svolgere una riflessione sull’interno Corno d’Africa tenuto conto delle interrelazioni con i paesi vicini.
Il senatore Furio COLOMBO (Ulivo) si associa alla richiesta del senatore Martone chiedendo che, oltre ad ascoltare il Governo, la Commissione acquisisca dagli Uffici adeguata documentazione sulla situazione in atto nei vari paesi del Corno d’Africa.
Il vice ministro SENTINELLI afferma la piena disponibilità del Governo a riferire, in un’apposita seduta, sulla situazione nel Corno d’Africa, suscettibile peraltro di incidere anche in altre regioni africane caratterizzate dalla presenza di fattori di crisi come il Darfur.
Il presidente TONINI condivide l’opportunità di svolgere un dibattito sulla situazione nel Corno d’Africa come proposto dai senatori Martone e Furio Colombo e, preso atto della disponibilità a riferire manifestata del Governo, si riserva di comunicare le proposte che sono emerse al presidente Dini affinché assuma le opportune iniziative.
Non essendovi ulteriori richieste di intervento in relazione al provvedimento in titolo, in attesa del parere delle Commissioni consultate, propone infine di rinviare l’esame.
La Commissione conviene e il seguito dell’esame è quindi rinviato.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MERCOLEDÌ 13 GIUGNO 2007
52ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE REFERENTE
(1465) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta pomeridiana di ieri.
Il presidente DINI ricorda che, in correlazione con l’esame del disegno di legge in titolo, nella seduta di ieri è stato proposto da vari senatori lo svolgimento di un dibattito sulla situazione in Etiopia, e più in generale, sulla situazione nel Corno d’Africa, esigenza che è stata rappresentata al Governo con il quale è in corso di definizione la data per lo svolgimento di un’apposita audizione.
Per quanto attiene più direttamente al provvedimento in esame, essendo stati acquisiti i pareri previsti, ovvero essendo scaduti i relativi termini, propone di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, all’unanimità la proposta del Presidente.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MARTEDÌ 5 GIUGNO 2007
42ª Seduta
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 14,40.
SUI LAVORI DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI
Il presidente VILLONE avverte che su richiesta del senatore PALMA (FI) è rimesso alla Commissione nella sede plenaria l'esame dei seguenti disegni di legge e degli emendamenti ad essi riferiti:
(omissis)
1465 (Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006)
(omissis)
La Sottocommissione prende atto.
La seduta termina alle ore 14,45.
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 2007
122ª Seduta
Presidenza del Vice Presidente
La seduta inizia alle ore 15,10.
IN SEDE CONSULTIVA
(1465) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore VILLONE (SDSE) illustra il disegno di legge in titolo che a suo giudizio non suscita rilievi di costituzionalità; propone quindi di esprimere un parere non ostativo.
Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva il parere proposto dal relatore.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 12 GIUGNO 2007
78ª Seduta
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.
La seduta inizia alle ore 14,15.
(1465) Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell' Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo segnalando, per quanto di competenza, l’esigenza di acquisire un chiarimento in merito alla Commissione mista indicata nell’articolo 19 dell’Accordo. Infatti mentre nell’Accordo viene previsto che la Commissione si riunisca quando se ne ravvisi l’esigenza e che sia composta dal Direttore dell’Agenzia delle dogane italiana e da esperti, nella relazione tecnica viene indicato un onere annuale per le riunioni della suddetta Commissione e l’invio di tre funzionari. Ulteriori chiarimenti appaiono necessari sull’articolo 7, lettera a) dell’Accordo in quanto, mentre viene prevista la facoltà di uno scambio di visite di funzionari doganali, nella relazione tecnica viene affermato che si tratta di una disposizione avente carattere eventuale e non essendo previsto alcuno scambio di funzionari non necessita di quantificazione.
Il sottosegretario CASULA conferma, per i profili di competenza, le ipotesi contenute nella relazione tecnica.
La Sottocommissione esprime, infine, parere non ostativo.
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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198a seduta pubblica (antimeridiana): |
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giovedì19 luglio 2007 |
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Presidenza del vice presidente ANGIUS, indi del vice presidente CALDEROLI
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Approvazione del disegno di legge:
(1465) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica federale dell'Etiopia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 26 settembre 2006 (Relazione orale) (ore 13,10)
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1465.
Il relatore, senatore Mantica, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
MANTICA, relatore. Signor Presidente, consegno il testo scritto della relazione affinché possa essere allegato agli atti.
PRESIDENTE. La Presidenza l'autorizza in tal senso.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale e non intendendo intervenire né il relatore né il rappresentante del Governo, passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 4.
È approvato.
Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato B
Relazione orale del senatore Mantica sul disegno di legge n. 1465
Onorevoli senatori, l'Accordo in esame è volto a realizzare un quadro giuridico di riferimento appropriato nell'ambito del quale ricondurre ogni forma di cooperazione amministrativa nonché lo sviluppo dei rapporti tra le Amministrazioni doganali di Italia ed Etiopia. Con l'Accordo i Governi della Repubblica italiana e della Repubblica democratica federale dell'Etiopia si impegnano infatti a fornirsi, sia su richiesta sia spontaneamente, reciproca assistenza e cooperazione, per il tramite delle rispettive Autorità doganali.
Come si evince dalla relazione governativa che accompagna il testo in esame, lo stesso è stato elaborato conformemente al testo standard redatto dall'Organizzazione mondiale delle Dogane (OMD) nel rispetto dei princıpi di completezza, chiarezza e semplicità che caratterizzano ogni efficace strumento di cooperazione amministrativa. Tale Accordo, per la sua forza intrinseca, consentirà, da una parte, di assicurare una più corretta applicazione delle rispettive legislazioni doganali, rafforzando così i mezzi di lotta contro la frode, in particolare il traffico illecito degli stupefacenti, dall'altra, di agevolare e semplificare le procedure doganali connesse con ogni legittima transazione, rendendo più trasparente l'interscambio commerciale tra i due paesi e, nel contempo, meno oneroso il compito degli operatori. Il suddetto Accordo permetterà, inoltre, di sviluppare e mantenere con l'Amministrazione etiopica dei proficui rapporti diretti ed immediati, che saranno particolarmente utili per il raggiungimento degli obiettivi di volta in volta prefissati.
Nel merito, l'Accordo, che si compone di 22 articoli, un preambolo ed un allegato, prevede una serie di disposizioni operative che, come indicato nella relazione tecnica, determinano un onere da porre a carico del bilancio dello Stato pari a euro 26.275 annui. Tali risorse sono volte ad assicurare la copertura dell'attività di formazione e di assistenza nella materia doganale (articolo 7, lettera b), dello scambio di esperti tra i rispettivi Paesi nel quadro della prevista assistenza tecnica in materia doganale (articolo 7, lettera d), dell'invio di funzionari in Etiopia per assistere alle indagini relative alle infrazioni doganali (articolo 14), del rimborso delle spese di viaggio e di missione per i funzionari della Parte contraente eventualmente convocati a deporre in qualità di testimoni ed esperti (articolo 15), nonché del funzionamento della Commissione mista di cui all'articolo 19, chiamata ad esaminare i programmi operativi e a ricercare soluzioni agli eventuali problemi che potrebbero sorgere in relazione all'applicazione dell'Accordo medesimo.
Si segnala inoltre che l'articolo 7 contempla i casi di assistenza tecnica che le due Amministrazioni possono fornirsi reciprocamente, l'articolo 8 prescrive l'impegno di ciascuna Amministrazione doganale ad esercitare una speciale sorveglianza su persone, merci, mezzi di trasporto e locali che sono o che si presume siano coinvolti in violazioni alla normativa doganale, l'articolo 11 prevede e disciplina il caso in cui è possibile richiedere i documenti, considerando, altresì, la possibilità che i documenti possano essere sostituiti da informazioni informatizzate, l'articolo 12 detta le regole che devono essere osservate dalle Amministrazioni doganali in ordine all'utilizzo e alla diffusione delle informazioni e dei documenti ricevuti, l'articolo 13 prevede l'avvio di indagini per conto dell'altra Amministrazione, l'articolo 16 condiziona lo scambio di dati personali alla circostanza che le Parti contraenti assicurino un livello di protezione giuridica a tali dati almeno equivalente a quello indicato nell'apposito Allegato, che costituisce parte integrante dell'Accordo, l'articolo 17 disciplina i casi in cui l'assistenza può essere rifiutata, differita o sottoposta a condizioni, e l'articolo 18 fissa i criteri di ripartizione delle spese derivanti dall'esecuzione dell'Accordo. L'articolo 19, paragrafo 4, prevede poi che le controversie per le quali la citata Commissione mista non trovi soluzione vengano sanate per via diplomatica.
Il disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione, la copertura finanziaria e l'entrata in vigore della legge.
In conclusione, si propone pertanto l'approvazione del provvedimento in discussione.
Sen. Mantica
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Spagna 10 luglio 1982, n. 561
Stati Uniti 27 ottobre 1988, n. 497
Algeria 11 febbraio 1989, n. 73
Finlandia 9 ottobre 1989, n. 358
Marocco 18 agosto 1993, n. 339
Tunisia 18 agosto 1993, n. 341
Austria 12 maggio 1995, n. 215
Federazione Russa 2 aprile 2002, n. 71
Macedonia 31 ottobre 2002, n. 255
Israele 20 marzo 2003, n. 74
Albania 18 giugno 2003, n. 160
Malta 18 giugno 2003, n. 164
Repubblica Slovacca 19 agosto 2003, n. 246
Uzbekistan 19 agosto 2003, n. 247
Turchia 19 agosto 2003, n. 250
Slovenia 24 ottobre 2003, n. 303
Ucraina 19 luglio 2004, n. 198
Croazia 29 dicembre 2004, n. 323
Moldova 1° giugno 2005, n. 107
Azerbaijan 20 febbraio 2006, n. 100
Iran 20 febbraio 2006, n. 101
PAESE LEGGE DI RATIFICA
Cipro 3 maggio 2004, n. 137
Serbia-Montenegro 20 febbraio 2006, n. 99
TITOLO ACCORDO, CON ANNESSI E SCAMBI DI NOTE, PER IL REGOLAMENTO DELLE QUESTIONI ECONOMICHE E FINANZIARIE DERIVANTI DAL TRATTATO DI PACE E PER LA COLLABORAZIONE ECONOMICA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
05.03.1956.
PROV-LEGISLATIVO
DPR N. 643 DEL 15.06.1956 - GU N. 172 DEL 12.07.1956.
IN VIGORE SI 04.07.1956.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA RECIPROCA CESSIONE IN PROPRIETA' DELLE SEDI DELLE RECIPROCHE AMBASCIATE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
07.03.1956.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1039 DEL 20.10.1954 - GU N. 260 DEL 12.11.1954.
IN VIGORE SI 07.03.1956.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE ECONOMICA E TECNICA, CON SCAMBIO DI NOTE RELATIVO A UN PRESTITO FINANZIARIO DI UN MILIONE DI DOLLARI USA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
18.02.1963.
IN VIGORE SI 02.09.1965.
TITOLO ACCORDO PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI SUI REDDITI DERIVANTI DALL'ESERCIZIO DELLA NAVIGAZIONE AEREA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
25.11.1971.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 107 DEL 24.02.1975 - GU N. 103 DEL 18.04.1975.
IN VIGORE SI 20.10.1976. RETROATTIVAMENTE DAL 01.06.1964.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE TECNICA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
05.04.1973.
IN VIGORE SI 20.04.1973.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE, CON SCAMBI DI LETTERE E NOTE SULLE SCUOLE E BORSE DI STUDIO ITALIANE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
05.04.1973.
IN VIGORE SI 14.08.1973.
TITOLO ACCORDO AEREO, CON MEMORANDUM N. 1 E PROCESSO VERBALE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
08.11.1975.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1086 DEL 27.12.1977 - GU N. 48 SO DEL 17.02.1978.
IN VIGORE SI 08.11.1975 PROVVISORIAMENTE.
TITOLO ACCORDO SULLO STABILIMENTO DI UNA COMMISSIONE INTERGOVERNATIVA SULLA COOPERAZIONE ECONOMICA, SCIENTIFICA E TECNICA E IL COMMERCIO, CON N. 1 ALLEGATO E MEMORANDUM DI INTESA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
24.04.1981.
IN VIGORE SI 24.04.1981 PROVVISORIAMENTE.
TITOLO PROTOCOLLO DI ASSISTENZA TECNICA A TRE CENTRI HANSENIANI IN ETIOPIA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
09.07.1983.
IN VIGORE SI 09.07.1983.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE PER LA MODIFICA DELL'ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
22.10.1983.
IN VIGORE SI 22.10.1983.
TITOLO PROTOCOLLO RELATIVO AL PROGRAMMA DA REALIZZARSI NEL QUADRO DELLA LEGGE N. 73 DEL 08.03.1985, CON MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTE IL PROGETTO "TANA BELES".
LUOGO-DATA
ROMA.
22.01.1986.
IN VIGORE SI 22.01.1986.
TITOLO ACCORDO SULLA COSTITUZIONE DELL'UNITA' TECNICA DI COOPERAZIONE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
24.10.1986.
IN VIGORE SI 24.10.1986. COMUNICATO IN GU N. 67 SO DEL 21.03.1987.
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO DI AIUTO.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
25.06.1987.
IN VIGORE SI 25.06.1987. COMUNICATO IN GU N. 241 SO DEL 15.10.1987.
TITOLO ACCORDO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO DI BENI ESSENZIALI.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
17.10.1988.
IN VIGORE SI 10.02.1989. PROVVISORIAMENTE DAL 17.10.1988.
TITOLO PIANO OPERATIVO PER IL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEI SERVIZI SANITARI NEI DISTRETTI DI BATI E AWUSA AWRAIA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
19.10.1988.
IN VIGORE SI 19.10.1988. COMUNICATO IN GU N. 177 SO DEL 31.07.1989.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE CHE MODIFICA L'ACCORDO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO DEI BENI ESSENZIALI DEL 17.10.1988.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
25.05.1989 - 01.06.1989.
IN VIGORE SI 25.05.1989 RETROATTIVAMENTE.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE CHE MODIFICA L'ACCORDO DI CREDITO PER IL FINANZIAMENTO DELLE IMPORTAZIONI DEL 17.10.1988.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
22.08.1989.
IN VIGORE SI 22.08.1989. COMUNICATO IN GU N. 25 SO DEL 31.01.1990.
TITOLO DONO PER IL FINANZIAMENTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DEL COMITATO DI STATO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE CON L'ESTERO (OCSFER).
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
26.09.1989.
IN VIGORE SI 26.09.1989 - COMUNICATO IN GU N 25 SO DEL 31.01.1990.
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE CHE MODIFICA L'ACCORDO "DONO PER IL FINANZIAMENTO DI MATERIALI E ATTREZZATURE PER L'UFFICIO DEL COMITATO DI STATO PER LE RELAZIONI ECONOMICHE CON L'ESTERO (OCSFER)", DEL 26.09.1989.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
26.03.1990.
IN VIGORE SI 26.03.1990. COMUNICATO IN GU N. 12 SO DEL 15.01.1991.
TITOLO PROTOCOLLO FINANZIARIO "PROGRAMME AID" A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE CONCERNENTE LA CONCESSIONE DI 30 MILIARDI DI LIRE ITALIANE PER FINANZIARE L'IMPORTAZIONE DI BENI STRUMENTALI E SERVIZI CONNESSI, CON 11 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
11.05.1994.
IN VIGORE SI 11.05.1994. COMUNICATO IN GU N. 164 SO DEL 15.07.1994.
TITOLO ACCORDO PER LA PROMOZIONE E LA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI, CON PROTOCOLLO.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
23.12.1994.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 597 DEL 05.11.1996 - GU N. 275 SO DEL 23.11.1996.
IN VIGORE SI 08.05.1997 - COMUNICATO IN GU N. 91 DEL 19.04.1997.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE VERBALI COSTITUENTI UN ACCORDO PER LA MODIFICA DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO DELL'11.05.1994 SUL "PROGRAMME AID" A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
29.12.1994 / 15.02.1995.
IN VIGORE SI 15.02.1995 - GU N. 11 SO DEL 15.01.1996.
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE IL RISCADENZAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 16.12.1992), CON ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
20.04.1995.
IN VIGORE SI 25.05.1995 - GU N. 242 SO DEL 16.10.1995.
TITOLO ACCORDO DI COLLABORAZIONE CULTURALE.
LUOGO-DATA
ROMA.
08.04.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 23 DEL 26.01.1999
IN VIGORE SI 26.12.1999
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO
LUOGO-DATA
ROMA.
08.04.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 242 DEL 19.08.2003
IN VIGORE SI 09.08.2005.
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO BILATERALE DELL'ETIOPIA
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
02.02.1998.
IN VIGORE SI 21.12.1998.
TITOLO MEMORANDUM D'INTESA SUL PROGETTO STRUTTURALE DI AIUTO ALIMENTARE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
11.05.1999.
IN VIGORE SI 11.05.1999.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CON ANNESSO PER LA MODIFICA DEL PROTOCOLLO FINANZIARIO DELL'11.5.1994 SUL "PROGRAMME AID" A SOSTEGNO DELLO SVILUPPO INDUSTRIALE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
7-22.10.1999.
IN VIGORE SI 22.10.1999.
TITOLO ACCORDO SULL'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SUL SETTORE DEI FERTILIZZANTI IN ETIOPIA.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
15.09.2000.
IN VIGORE SI 15.09.2000.
TITOLO ACCORDO PER IL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DELL'ETIOPIA (CLUB DI PARIGI DEL 5 APRILE 2001), CON CINQUE ALLEGATI
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
05.06.2002.
IN VIGORE SI 05.06.2002.
TITOLO ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI SVILUPPO NEL SETTORE SANITARIO, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
20.09.2002.
IN VIGORE SI 20.09.2002.
TITOLO ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA ETIOPICO DI SVILUPPO NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
20.09.2002.
IN VIGORE SI 20.09.2002.
TITOLO ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 13.10.2004), CON ALLEGATI..
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
03.01.2005.
IN VIGORE SI 03.01.2005.
TITOLO ACCORDO PER IL FINANZIAMENTO DELL'INIZIATIVA "CONTRIBUTO ITALIANO AL PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL SETTORE EDUCATIVO (ESDP) — POST GRADUATE PROGRAMME DELLE UNIVERSITÀ DI ADDIS ABEBA E ALEMAYA"
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
22.06.2006.
IN VIGORE SI 29.05.2007.
TITOLO ACCORDO TECNICO TRA IL MINISTERO DELLA DIFESA ITALIANO E L'OMOLOGO ETIOPICO
LUOGO-DATA
ROMA.
12.03.1998.
TITOLO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA
LUOGO-DATA
ROMA.
12.03.1998.
TITOLO ACCORDO SULLA CANCELLAZIONE DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 18.4.2002), CON ALLEGATI SACE.
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
21.03.2003.
TITOLO ACCORDO SULLA CONCESSIONE DI UN CREDITO D'AIUTO PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO IDROELETTRICO DI GILGEL GIBE II
LUOGO-DATA
ADDIS ABEBA.
11.04.2006.
TITOLO ACCORDO SULLA MUTUA ASSISTENZA AMMINISTRATIVA PER LA PREVENZIONE, L'ACCERTAMENTO E LA REPRESSIONE DELLE INFRAZIONI DOGANALI, CON ALLEGATO
LUOGO-DATA
ROMA
26.09.2006.
[1] L'Allegato concerne i principi fondamentali in materia di protezione dei dati. Tali principi possono riassumersi nella necessità che i dati siano raccolti legalmente e non siano eccessivi rispetto allo scopo per il quale sono stati acquisiti e comunicati esclusivamente all’Amministrazione doganale, salvo che l’Amministrazione che li ha forniti non acconsenta a che tali dati vengano trasmessi anche ad altre autorità. L’Amministrazione doganale che riceve i dati – e del cui utilizzo deve informare l’Amministrazione che li ha forniti - è responsabile della loro protezione e dei danni arrecati in conformità delle leggi in vigore sul proprio territorio.