Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo relativo al sistema di navigazione satellitare tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri e lo Stato di Israele A. C. 2711 | ||||||
Riferimenti: |
| ||||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 194 | ||||||
Data: | 12/06/2007 | ||||||
Descrittori: |
| ||||||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Altri riferimenti: |
|
Camera dei deputati
XV LEGISLATURA
SERVIZIO STUDI
Progetti di legge
Accordo relativo al sistema di navigazione
satellitare tra
A.C. 2711
n. 194
12 giugno 2007
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File:es0110
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§
A.S. 1331, (Governo),
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di cooperazione relativo ad un sistema
globale di navigazione satellitare civile (GNSS) tra la Comunità europea ed i
suoi Stati membri e lo Stato di Israele, fatto a Bruxelles il 13 luglio 2004
§
Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri,
emigrazione) - 1ª
Commissione (Affari costituzionali) - 7ª
Commissione (Istruzione pubblica, Beni culturali) - 10ª
Commissione (Industria, commercio, turismo) - 14ª
Commissione (Politiche dell’unione europea) Normativa di riferimento §
Reg. (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 (1).
Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo
delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. §
Az.com. 22 giugno 2000, n. 2000/401/PESC Azione
comune del Consiglio relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante
taluni fini militari. §
Reg. (CE) n. 876/2002 del 21 maggio 2002
Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune
Galileo. Pubblicistica §
G. Lindstrom, G. Gasparini, The Galileo satellite system and its security implications,
Occasional Papers, aprile 2003 §
M. Arpea, Il
sistema Galileo cresce, ma aumenta il divario Ue-Usa, Affari sociali
internazionali, n. 1, 2006 §
U. Giovine, L’ombelico
dello spazio, Limes, supplemento al n. 4 del 2006 §
L. Marta, Verso
un finanziamento pubblico per Galileo?, Affari Internazionali, 16 maggio
2007 Documentazione §
Relazione sul programma europeo Galileo in
materia di navigazione satellitare (anno 2005), Doc. CCXXVI n. 1 §
Risoluzione del Parlamento europeo sullo stato
di avanzamento del programma Galileo – Strasburgo, 28 settembre 2006 §
Risoluzione del Parlamento europeo del 26 aprile
2007 sui negoziati relativi al contratto di concessione per il sistema Galileo §
Comunicazione della Commissione al Parlamento
europeo e al Consiglio, Galileo a un
bivio: L’attuazione dei programmi europei di navigazione satellitare (GNSS),
Bruxelles, 16 maggio 2007
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
2711 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile
(GNSS) tra |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Unione europea; Stati esteri; Telecomunicazioni. |
Firma dell’Accordo |
Bruxelles, 13 luglio 2004 |
Iter al Senato |
SI’ |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ trasmissione alla Camera |
30 maggio2007 |
§ annuncio |
31 maggio2007 |
§ assegnazione |
4 giugno 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, IV, V, VII, IX, X, IVX |
Oneri finanziari |
NO |
Galileo è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico.
Membri fondatori
sono
L’ESA è un'agenzia internazionale fondata nel 1975 incaricata di coordinare i progetti spaziali dei paesi europei ed è formata dalle agenzie spaziali e da altre entità di diciassette stati: Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Germania, Grecia (dal 9 marzo2005), Irlanda, Italia, Lussemburgo dal (1 dicembre2005), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera. Inoltre, Canada e Ungheria partecipano ad alcuni progetti in base ad accordi di cooperazione. Nei prossimi anni probabilmente si uniranno all'ESA altri paesi, tra cui quelli che hanno fatto parte dell'allargamento dell'Unione Europea del 2004.
Dopo il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, è stato approvato dal Consiglio il programma europeo di navigazione satellitare Galileo con la risoluzione del 5 aprile 2001.
Il Consiglio aveva previsto di articolare il programma in tre fasi:
· una fase di sviluppo e convalida finalizzata alla ricerca, che sarebbe durata fino al 2009 e che comprende lo sviluppo dei satelliti e dei componenti terrestri del sistema e la convalida in orbita; il costo di questa fase, finanziata per metà dall’Unione europea e dall’Agenzia spaziale europea, sarà di 1.500 milioni di euro. Fino al 31 dicembre 2006 questa fase è stata gestita dall’impresa comune Galileo (vedi infra), dal 1° gennaio 2007 dall’Autorità europea di vigilanza del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS).
· una fase di spiegamento, che si svolgerà nel 2009 e 2010, comprende la costruzione e il lancio dei satelliti della costellazione e l’installazione completa dei componenti terrestri del sistema;
·
una fase operativa,
che probabilmente inizierà alla fine del
Le fasi di spiegamento e operativa sono oggetto di una concessione di circa venti anni e l’Autorità di vigilanza europea sarà l’autorità concedente.
Il 17 ottobre 2003 è stata istituita (regolamento 876/2002/CE) l’impresa comune Galileo per assicurare l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo, assimilata ad un organismo internazionale
I principali compiti dell'impresa comune erano i seguenti:
· presiedere all'integrazione ottimale del Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) nel programma Galileo, alla realizzazione della fase di sviluppo e convalida del programma; contribuire a preparare le fasi di spiegamento e operativa;
· assicurare, in cooperazione con l'Agenzia spaziale europea, attraverso disposizioni contrattuali con enti del settore privato, il lancio delle azioni di ricerca e sviluppo necessarie per portare a buon fine la fase di sviluppo e il coordinamento delle attività nazionali in tale settore; provvedere, per il tramite dell'Agenzia spaziale europea al lancio di una prima serie di satelliti per la verifica dell'affidabilità del sistema;
·
in cooperazione con
Il 4 luglio 2005 l’impresa comune ha approvato la creazione di un consorzio congiunto chiamato “Euro-GNSS”, con sede a Tolosa e composto da 8 membri (AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, Thales e TeleOp), che doveva essere l’unico partner nei negoziati per la concessione di Galileo.
I negoziati sono iniziati effettivamente nel gennaio 2006, dopo disaccordi interni all’industria e un intervento di mediazione sulla ripartizione delle funzioni e delle responsabilità e sull’ubicazione dei principali impianti terrestri del sistema.
I negoziati si sono focalizzati sui cosiddetti Heads of Terms, cioè sugli elementi di fondo del contratto di concessione. Una prima versione del contratto risale al 20 novembre 2006, ma dall’inizio del 2007 i negoziati sono in una fase critica.
In relazione alla situazione complessa venutasi a creare nel corso
dei negoziati, il 16 maggio 2007
Il Consiglio
dei Ministri dei Trasporti del 22
marzo 2007 aveva infatti invitato
· alla valutazione dei progressi complessivi del progetto Galileo, dei costi del progetto e del relativo finanziamento, ai fini di un rapido progresso nella realizzazione del progetto;
· alla discussione di possibili soluzioni per quanto riguarda il finanziamento pubblico;
· alla valutazione dei progressi dei negoziati relativi al contratto di concessione e alla presentazione di scenari alternativi, valutati anch’essi in funzione dei costi, del rischio e della sostenibilità finanziaria.
Il Parlamento europeo, da
parte sua, nella risoluzione del 24
aprile
Nella comunicazione della Commissione si legge che i programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS sono in ritardo di 5 anni rispetto al calendario stabilito inizialmente e che si stanno affrontando molti problemi, dovuti soprattutto alla posizione dell’industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli.
Secondo
La comunicazione sottolinea inoltre che i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) stanno rapidamente diventando delle infrastrutture critiche per la società moderna, che vi si affiderà per svolgere funzioni vitali quali i controlli alle frontiere, la logistica nel settore dei trasporti, le operazioni finanziarie e la sorveglianza delle infrastrutture energetiche e di comunicazione. Da questo punto di vista Galileo dà un contributo importante alle politiche comunitarie in settori disparati come la gestione dei trasporti, il trasporto di merci pericolose, i servizi di emergenza (eCall), la telefonia mobile, i servizi finanziari, l’energia, la navigazione in mare e lungo le vie navigabili interne, il trasporto aereo, la protezione civile e le operazioni umanitarie, l’agricoltura, la pesca e i rilevamenti.
Secondo
Dopo una serie di ulteriori valutazioni,
- Fase 1: partire, attraverso una concessione specifica, con l’attuazione immediata di EGNOS, precursore di Galileo, rendendo disponibili i primi servizi all’inizio del 2008, e integrare l’attuale appalto pubblico dei satelliti e delle infrastrutture iniziali realizzando la prima costellazione completa di Galileo nell’ambito di un appalto pubblico, puntando a raggiungere la piena capacità operativa entro la fine del 2012.
- Fase 2: in parallelo, negoziare e costituire un partenariato pubblico privato per la successiva fase di esercizio di EGNOS e Galileo articolata nel periodo 2010-2030.
L’Agenzia spaziale europea (ESA) manterrà la funzione di ente appaltante e autorità di progetto per conto dell’Unione europea, operante sotto l’autorità e nel rispetto delle norme di quest’ultima.
L’8 giugno 2007 il Consiglio trasporti ha adottato una risoluzione sui programmi di navigazione satellitare Galileo e EGNOS.
Nel documento viene constatato il fallimento dei negoziati con il settore privato a proposito dell'attribuzione delle concessioni dei progetti e si stabilisce che per la loro attuazione da parte del settore pubblico sarebbe necessario un finanziamento pubblico supplementare. E’ stato espresso peraltro il sostegno del Consiglio all’operatività del sistema entro i termini stabiliti, ossia la fine del 2012.
Il Consiglio ha chiesto alla Commissione di presentare entro il prossimo mese di settembre:
- proposte alternative dettagliate di finanziamento, comprese tutte le opzioni possibili in materia di finanziamento pubblico;
- proposte in materia di strategia per l'attuazione e l'acquisizione, da parte del settore pubblico, dei 30 satelliti rimanenti per completare il sistema;
- concetti per la fase di sfruttamento commerciale di Galileo, coinvolgendo, se necessario, il settore privato;
- proposte relative ad una struttura di gestione pubblica “sana”
del programma sulla base di una ripartizione
chiara delle responsabilità tra
Sulla base di queste proposte, il Consiglio intende prendere una decisione concertata sull'attuazione di Galileo (compreso finanziamento pubblico e modalità di lancio delle gare d'appalto) all'inizio dell'autunno 2007.
Nel settembre 2007
Con la
presentazione del libro verde
La cooperazione
internazionale è elemento essenziale del programma Galileo. Esistono
accordi, tra l’altro, tra l’Unione europea e l’Ucraina, l’India, il Brasile, il
Messico, il Cile, il Giappone,
Nel settembre 2003 la Cina si è unita al progetto apportando un investimento di 230 milioni di euro nei due anni seguenti. Israele è entrato come partner del progetto nel luglio 2004.
L'Unione Europea si è accordata nel giugno 2004 con gli Stati Uniti per adottare una frequenza che permette alle forze armate delle due nazioni di oscurare i reciproci servizi sulle zone di guerra senza disattivare l'intero sistema.
Il provvedimento
in esame dispone l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile stipulato tra
L’Accordo in questione appartiene alla categoria degli accordi “misti", cioè conclusi congiuntamente dalla Comunità europea e dagli Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.
L’Accordo con Israele - composto da diciotto articoli - è il terzo ad
essere stato concluso in materia, dopo quelli con
L’articolo 1 dichiara che scopo dell’Accordo è incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti nell’ambito del contributo che esse forniscono al sistema globale di navigazione satellitare per scopi civili (GNSS).
Come ricorda la relazione governativa di
accompagnamento, per la prestazione di servizi GNSS,
L’articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell’Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l’altro specificato che “GALILEO” è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale e che l’esercizio di GALILEO - che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri - può essere trasferito a privati.
L’articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma GALILEO, la reciprocità nell’offerta di opportunità per realizzare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e israeliani, nonché lo scambio di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale secondo quanto previsto al successivo art. 8, par. 3.
L’ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della generazione di segnali orari, è precisato nell’articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione industriale, della formazione, della applicazione, dello sviluppo dei servizi e del mercato, del commercio, e degli aspetti legati allo spettro radio e all’integrità del sistema, nonché della normalizzazione, certificazione e protezione del sistema.
A norma del comma 2 dell’articolo 4 le Parti potranno concludere un Accordo distinto per estendere la cooperazione a ulteriori specifici settori collegati con l’operatività del sistema Galileo.
Il comma 3 dell’articolo 4 chiarisce che l’applicazione dell’Accordo non pregiudica né l’applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, relativo alla costituzione e struttura istituzionale dell'impresa comune Galileo, né la normativa sulla non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.
Con l’articolo 7 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l’utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea, nonché di quelli del Ministero della scienza e della tecnologia e del Ministero dell’industria, commercio e lavoro di Israele. Al Comitato direttivo GNSS di cui al successivo art. 14 sono affidate le modalità volte ad assicurare l’efficace partecipazione delle Parti ai programmi di ricerca.
L’articolo 6 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata in seno alla UIT (Unione internazionale delle telecomunicazioni), nel campo dello spettro radio, mentre, in base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del già citato Comitato direttivo GNSS.
All’articolo 9, comma 4, viene inoltre precisato che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano dall’appartenenza al WTO, nonché l’applicazione di altre norme.
Si tratta, in particolare per quanto riguarda l’Europa, delle disposizioni pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, ossia il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, l’azione comune 2000/401/PESC, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni usi finali militari, ed altri strumenti internazionali, tra cui il Codice di condotta contro la proliferazione dei missili balistici adottato a l’Aja nel novembre 2002.
In base all’articolo
L’articolo 11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali che offrano garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO: è prevista tra l’altro l’istituzione in Israele di una Stazione regionale di monitoraggio dell’integrità del sistema.
Con l’articolo 12, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, Europa e Israele stabiliranno sistemi di consultazione per affrontare le questioni legate alla protezione del sistema GNSS.
In
base all’articolo 14, le autorità
che presiedono alla realizzazione delle attività di cooperazione sono il Governo
israeliano da un lato, e
L’articolo
L’effettiva attuazione delle disposizioni dell’accordo sarà assicurata da disposizioni amministrative e da punti di contatto per lo scambio di informazioni (articolo 16).
Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo sono composte in via amichevole, secondo l’articolo 17 che, tuttavia, non esclude il ricorso ai meccanismi di risoluzione delle controversie previsti dall’Organizzazione mondiale del commercio.
L’articolo 18 contiene le clausole finali sull’entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni automaticamente prorogati per periodi di ulteriori cinque anni, salvo mancata conferma di una delle Parti, da inoltrare con preavviso almeno trimestrale sulla scadenza. L’Accordo potrà essere inoltre denunciato in qualsiasi momento con preavviso di un anno.
Il disegno di legge in esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica dell’Accordo CE-Israele relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
La relazione introduttiva al disegno di legge (A.S. 1331) specifica che dalla ratifica dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).
La relazione tecnica allegata all’A.S. 1331 precisa poi che:
a) l’articolo 13 prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili;
b) l’articolo 14 prevede – come meccanismo di cooperazione – l’istituzione di un comitato direttivo GNSS composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, che si riunisce, di norma, una volta all’anno. alternativamente nella Comunità e in Israele. Le spese sostenute dal comitato sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante.
Il disegno di legge A.S. 1331, è corredato, infine, da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l’ATN, in particolare, rinviene la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dell’Accordo in quanto esso rientra nelle fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione. L’ATN afferma, inoltre, che l’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né solleva problemi di compatibilità con il diritto comunitario, posto che trattasi di un Accordo negoziato in ambito comunitario. Non si ravvisano inoltre profili di impatto costituzionale, in quanto il testo risponde agli impegni assunti internazionalmente dall’Italia in ossequio alla sua partecipazione all’Unione europea. In particolare, l’Accordo lascia impregiudicata l’applicazione della legislazione della Comunità europea relativa all’istituzione dell’impresa comune Galileo ed alla sua struttura, nonché la normativa che dà attuazione agli impegni di non proliferazione, controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e misure nazionali relative alla protezione ed ai controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia. L’Accordo lascia infine impregiudicati i diritti e gli obblighi conferiti alle Parti dall’OMC, le norme pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, la legislazione della Comunità europea sul controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, le disposizioni adottate sulla base del Trattato dell’UE sul controllo dell’assistenza tecnica relativa a taluni usi finali militari, nonché altri strumenti internazionali pertinenti, quali il codice di condotta dell’Aja sui missili balistici ed altre normative degli Stati membri dell’UE e di Israele.
N. 2711
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ¾¾¾¾¾¾¾¾ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) con il ministro della difesa (PARISI) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro dello sviluppo economico (BERSANI) con il ministro dei trasporti (BIANCHI) con il ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) con il ministro dell'università e della ricerca (MUSSI) e con il ministro per le politiche europee (BONINO) ¾ |
|
Ratifica
ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) tra |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
Il 30 maggio 2007
¾¾¾¾¾¾¾¾
disegno di legge ¾¾¾
|
Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il
Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile
(GNSS) tra Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo l, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 18 dell'Accordo stesso. Art. 3. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
Title |
Cooperation Agreement on a Civil Global Navigation Satellite System
(GNSS) between the European Community and its Members and the State of |
Signature |
13/07/2004 : Brussels |
Entry into force |
|
J.O. Reference |
|
Observations |
|
|
|
Ratification Details |
|
|
Party |
Signature (*) |
Notification |
Entry into force(*) |
Decl/Res |
Observations |
|
06/02/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16/08/2005 |
|
|
|
|
|
05/11/2004 |
|
|
|
|
|
14/08/2006 |
|
|
|
|
|
28/09/2004 |
|
|
|
|
|
08/05/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Party |
Signature (*) |
Notification |
Entry into force(*) |
Decl/Res |
Observations |
|
17/01/2007 |
|
|
|
|
|
08/09/2006 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/03/2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07/06/2005 |
|
|
|
|
|
19/07/2006 |
|
|
|
|
|
01/10/2004 |
|
|
|
|
|
23/06/2005 |
|
|
|
|
|
22/12/2005 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08/09/2005 |
|
|
|
|
|
28/01/2005 |
|
|
|
|
|
22/06/2006 |
|
|
|
|
|
22/07/2005 |
|
|
|
|
|
|||||
(*) when no date is specified, the date indicated above is valid for these parties