Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Pakistan A.C. 2598 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 193 | ||||||
Data: | 12/06/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica con il Pakistan A.C. 2598 |
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n. 193 |
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12 giugno 2007 |
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File: es0107.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Contenuto del disegno di legge di ratifica
Dati identificativi del disegno di
legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
2598 |
Titolo dell’Accordo |
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso |
Iniziativa |
governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; ricerca scientifica e tecnologica |
Firma dell’Accordo |
Islamabad, 10 novembre 2005 |
Iter al Senato |
no |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
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§ presentazione alla Camera |
3 maggio 2007 |
§ annuncio |
7 maggio 2007 |
§ assegnazione |
4 giugno 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri e comunitari) |
Sede |
referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V, VII, X |
Oneri finanziari |
si |
L’Accordo,
sottoscritto tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica islamica del Pakistan il 10 novembre
L'Accordo sostituirà l’Accordo culturale del 17 marzo 1975 e l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnica del 20 agosto 1975, entrambi ormai superati e privi di copertura finanziaria. Come specificato nella relazione governativa, il Pakistan è un Paese in rapida evoluzione con un'economia in forte crescita; il nuovo Accordo aprirà quindi nuovi orizzonti di cooperazione in settori d’avanguardia, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro, gettando altresì le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia.
L'accordo in esame si compone di un breve preambolo, di 22 articoli e di un Annesso.
L'articolo 1 individua lo scopo dell’Accordo, che mira a promuovere e sviluppare la reciproca conoscenza attraverso la cooperazione tra le Parti nei settori della cultura, della scienza e della tecnologia, in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e gli Accordi internazionali vigenti per le Parti.
Le Parti si impegnano anzitutto, ai sensi dell’articolo
E’ inoltre prevista l’istituzione di cattedre e lettorati per la diffusione della lingua e della letteratura di ciascuna delle Parti contraenti presso le università e le istituzioni scolastiche dell’altro Paese (articolo 3).
Viene favorita la reciproca conoscenza dei sistemi educativi, che avverrà attraverso lo scambio di esperti e documenti (articolo 4).
Le facilitazioni all’attività di istituzioni culturali dell’altra Parte contraente sono previste all’articolo 5 ove, allo scopo, sono previsti successivi specifici accordi.
L’articolo 6 promuove la collaborazione tra università e istituti superiori: in tale contesto è previsto lo scambio di docenti e ricercatori, nonché lo sviluppo delle attività di ricerca e formazione su base reciproca, nonché lo scambio di informazioni e documentazione.
L'articolo 7 è volto a promuovere la cooperazione nei settori delle arti visive, dello spettacolo, della letteratura, dell'architettura e delle arti decorative, attraverso lo scambio di artisti e la partecipazione reciproca a festival, spettacoli e mostre.
Gli articoli 8 e 9 favoriscono la traduzione e la pubblicazione di opere letterarie e scientifiche dell’altro Paese, nonché gli scambi culturali artistici e scientifici ai fini della valorizzazione dei rispettivi patrimoni.
Le due Parti si impegnano a garantire l’importazione di pubblicazioni e di tutti i materiali necessari a realizzare la cooperazione nei settori previsti dall’Accordo (articolo 10).
Le Parti si impegnano reciprocamente, inoltre, a favorire lo studio e la ricerca nelle Università dei due Paesi (articolo 11).
L’articolo 12 disciplina la cooperazione nel campo scientifico e tecnologico, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Le Parti si impegnano a tradurre in azioni concrete tali forme di collaborazione mediante lo scambio di documentazione, l’organizzazione congiunta di conferenze e seminari, la realizzazione di programmi di ricerca comuni.
L’Accordo promuove inoltre la collaborazione tra musei, archivi e biblioteche delle due Parti (articolo 13).
L’articolo 14 prevede la reciproca concessione di borse di studio – alle condizioni più favorevoli previste dalla normativa nel Paese ospitante per i propri cittadini - per corsi universitari e progetti di ricerca sia universitari che di scuola media superiore.
L’articolo 15 enuncia la collaborazione tra le rispettive emittenti radiotelevisive, mentre l’articolo 17 incoraggia la cooperazione nei settori dei giovani e dello sport.
Anche i diritti umani e le libertà fondamentali saranno, in base all’articolo 16, oggetto di collaborazione, che si concretizzerà in scambi di esperienze e nel sostegno ai programmi di sviluppo sociale.
Le Parti si impegnano ad adottare le misure necessarie per reprimere il traffico illecito di beni culturali, nel rispetto delle rispettive normative nazionali e della Convenzione UNESCO del 1970 sulla Prevenzione e Proibizione degli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di beni culturali, nonché dei principi della Convenzione UNIDROIT del 1995 sui beni culturali rubati o illecitamente esportati (articolo 18).
L’articolo
19 istituisce una Commissione mista,
incaricata di approvare i programmi esecutivi pluriennali. E’ inoltre stabilito
che
L’articolo 20 affida le eventuali controversie riguardanti l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo alla soluzione diplomatica tra le Parti.
Gli articoli 21 e 22 contengono le clausole finali. L’Accordo avrà durata illimitata e sostituirà l’Accordo di cooperazione culturale e l’Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, entrambi siglati con il Pakistan nel 1975. Inoltre, l’Accordo potrà essere modificato in qualsiasi momento con il consenso delle Parti e potrà essere denunciato con effetto sei mesi dopo la notifica all’altra Parte contraente.
In base all’Allegato I, che contiene le disposizioni a tutela della proprietà intellettuale, le Parti si impegnano affinché venga assicurata una adeguata protezione della proprietà intellettuale creata nel corso della collaborazione bilaterale, attraverso la notifica tempestiva degli eventi riguardanti tale materia intrapresi in conformità del presente Accordo. L’Allegato definisce poi il campo di applicazione delle disposizioni in esso contenute che riguardano, essenzialmente, la ripartizione dei diritti e dei proventi tra le Parti e la tutela delle informazioni riservate di lavoro.
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo culturale, scientifico e tecnologico tra Italia e Pakistan del 10 novembre 2005.
L’articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, che sono valutati in 353.995 euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e in 372.985 euro annui a decorrere dal 2009. La copertura di tali oneri è reperita nello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge di ratifica fornisce una dettagliata previsione delle spese derivanti da ciascun articolo dell’Accordo, riconducibili, prevalentemente, a contributi alle università pakistane, allo scambio di esperti, all’invio di materiale didattico, alla realizzazione di iniziative nei settori artistico, cinematografico, teatrale e musicale, e alla concessione di borse di studio.
L’articolo 4, infine, dispone l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Oltre alla relazione tecnica, il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica è corredato di una analisi tecnico-normativa (ATN) e di una analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR). Quest’ultima sottolinea, tra l’altro, che la dotazione finanziaria della quale godrà il nuovo Accordo, unitamente al fatto che esso apre la cooperazione culturale e scientifica italo-pakistana a nuovi settori, genererà concreti benefici già in un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, permettendo di concordare programmi esecutivi che favoriscano un rapporto di collaborazione tra Italia e Pakistan sempre più ampio e mutuamente vantaggioso.
N. 2598
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA) con il ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) con il ministro della pubblica istruzione (FIORONI) con il ministro dell'università e della ricerca (MUSSI) con il ministro per i beni e le attività culturali (RUTELLI) e con il ministro per le politiche giovanili e le attività sportive (MELANDRI) ¾ |
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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005 |
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Presentato il 3 maggio 2007
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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005, sostituisce, abrogandoli, i due Accordi in materia attualmente in vigore che - risalendo al 1975 - risultano ormai datati e privi della necessaria copertura finanziaria.
Il nuovo Accordo destina alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle esigenze di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nel settore culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.
Inoltre, adeguando il contenuto delle precedenti intese a una realtà che è profondamente mutata negli ultimi trent'anni, l'Accordo apre nuovi orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare, quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro.
Il comune desiderio di sviluppare attività che favoriscano una migliore conoscenza reciproca attraverso il rafforzamento dei rapporti culturali e scientifici viene citato nell'articolo 1 dell'Accordo.
L'articolo 2 impegna l'Italia e il Pakistan a promuovere progetti multilaterali che potrebbero essere inseriti nei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono ai campi della cultura, della scienza e della tecnologia.
Il nuovo Accordo dispone inoltre che ciascuna Parte contraente favorisca le iniziative che sviluppino la conoscenza, la diffusione e l'insegnamento della propria lingua nel territorio dell'altro contraente, la conoscenza dei rispettivi sistemi educativi e della loro evoluzione, le attività di istituzioni culturali e scientifiche, nonché i contatti e le collaborazioni tra università e istituti di formazione superiore, anche attraverso la mobilità di docenti, ricercatori e studenti (articoli 3, 4, 5 e 6).
Con l'articolo
L'impegno assunto dalle Parti ad assicurare l'importazione di pubblicazioni, materiali e attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività culturali e scientifiche e indispensabili allo svolgimento dei compiti assegnati alle istituzioni ad esse preposte è sancito dall'articolo 10, mentre l'articolo 11 stabilisce che tanto l'Italia quanto il Pakistan facilitino, in regime di reciprocità e allo scopo di perseguire obiettivi di mutuo vantaggio, lo studio e la ricerca culturale e scientifica nelle proprie università e istituti di istruzione.
L'articolo 12 pone l'accento sulla collaborazione scientifica e tecnologica, invitando le Parti ad individuare periodicamente settori prioritari di cooperazione, sia nelle scienze di base sia in quelle applicate allo sviluppo delle tecnologie, con particolare riferimento alle tecnologie dell'informazione, delle telecomunicazioni, della salute, delle biotecnologie, dell'agricoltura e industrie alimentari, dei trasporti, dell'ambiente, dell'energia e della conservazione dei beni culturali. Al riguardo, l'Italia e il Pakistan effettueranno scambi di documentazione e di esperti, nonché ricerche congiunte in settori di comune interesse.
L'Accordo non manca di promuovere la collaborazione diretta tra musei, archivi e biblioteche dei rispettivi Paesi e di incoraggiare la collaborazione in campo archeologico (articolo 13). L'articolo 15 sostiene altresì la collaborazione tra le rispettive emittenti radio-televisive, mentre l'articolo 17 invita le Parti a promuovere lo scambio di informazioni ed esperienze nei settori dello sport e dei giovani, anche mediante viaggi di studio, competizioni e ogni altra idonea iniziativa.
L'articolo 14 sancisce che ciascuna Parte, compatibilmente con le proprie possibilità, in regime di reciprocità, assegni ai cittadini dell'altra Parte borse di studio a studenti e docenti per corsi universitari e progetti di ricerca presso università o istituzioni di istruzione superiore che trattino materie di specifico interesse per entrambi i Paesi.
Con l'articolo
La collaborazione italo-pakistana viene estesa nell'articolo 18 anche alle azioni volte a contrastare il traffico illecito di opere d'arte, nonché allo scambio di informazioni tecnologiche e scientifiche, nel rispetto dei princìpi enunciati nell'Annesso relativo alla tutela della proprietà intellettuale, che costituisce parte integrante dell'Accordo.
Con l'articolo 19 le Parti
contraenti istituiscono una Commissione mista per la cooperazione culturale,
scientifica e tecnologica, alla quale viene affidato il compito di rendere
operativo l'Accordo e di verificarne lo stato di applicazione.
L'articolo 21 disciplina le modalità per eventuali modifiche dell'Accordo.
L'articolo 22 detta le norme rituali in materia di ratifica, entrata in vigore, durata (illimitata), denuncia, lingue facenti fede (italiana e inglese) dell'Accordo. In particolare viene indicato che, al momento dell'entrata in vigore del nuovo Accordo, vengono abrogate le due precedenti intese in materia, firmate nel 1975.
Il presente disegno di legge di ratifica si compone di quattro articoli:
l'articolo 1 prevede l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo da parte del Presidente della Repubblica;
l'articolo 2 contiene l'ordine di esecuzione;
l'articolo 3 riguarda la necessaria copertura finanziaria del provvedimento;
l'articolo 4 stabilisce l'entrata in vigore dello stesso.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
La collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra Italia e Pakistan è stata fino ad ora disciplinata dai due Accordi in materia firmati dai due Paesi nel 1975. La mutata realtà nel corso degli ultimi anni ha sempre più evidenziato l'inadeguatezza di detti strumenti giuridici ai fini dell'esigenza di promuovere, sostenere, valutare e aggiornare iniziative comuni.
In particolare, il nuovo Accordo sostituirà, secondo quanto disposto dall'articolo 22 del medesimo, l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.
Il nuovo Accordo soddisfa le nuove e più moderne esigenze, aprendo orizzonti di cooperazione in settori che meritano oggi un'attenzione particolare - quali quelli dell'informazione, delle telecomunicazioni, delle biotecnologie e del restauro - e getta le basi per una proficua collaborazione nell'ambito dei programmi dell'Unione europea e di altri Organismi internazionali che si riferiscono alla cultura, alla scienza e alla tecnologia.
Esso destina inoltre alle relazioni culturali e scientifiche italo-pakistane fondi adeguati alle necessità di due Paesi che, nell'attuale fase di rilancio delle relazioni bilaterali a tutto campo, sono desiderosi di instaurare anche nei settori culturale e scientifico un rapporto di collaborazione sempre più stretto e mutuamente proficuo.
La ratifica legislativa dell'Accordo in esame è resa necessaria dalla sussistenza di oneri previsti a carico del bilancio dello Stato, che ricollega l'autorizzazione alla ratifica del medesimo alla fattispecie di cui all'articolo 80 della Costituzione.
B) Analisi del quadro normativo.
Non risulta che l'Accordo in oggetto richieda l'adozione di atti normativi oltre alla legge di autorizzazione alla ratifica.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
L'Accordo prevede che la collaborazione culturale, scientifica e tecnologica italo-pakistana venga attuata nel rispetto delle vigenti normative nazionali.
D)Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni dell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E)Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
Non si pongono questioni di compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.
F)Verifica della coerenza con le parti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
Si ravvisa che l'intervento normativo non determina alcun impatto in materia.
G)Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
Non sussistono rilegificazioni e si ha la piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
2. Elementi di drafting e di linguaggio normativo.
Non sono state introdotte nel testo nuove definizioni normative non coerenti con quelle in uso.
Il nuovo Accordo non contiene riferimenti normativi.
Il nuovo Accordo sostituisce l'Accordo di cooperazione culturale, firmato il 17 marzo 1975 (in vigore dal 16 aprile 1976) e l'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica, firmato il 20 agosto 1975 (in vigore dal 13 febbraio 1976), ratificati senza provvedimenti legislativi.
3. Ulteriori elementi.
Non risultano esservi su materia analoga progetti di legge all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.
Il nuovo Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica coinvolge in primo luogo le amministrazioni competenti per la promozione della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, ovvero - per l'Italia - il Ministero degli affari esteri, il Ministero della pubblica istruzione, il Ministero dell'università e della ricerca e il Ministero per i beni e le attività culturali.
Si rivolge principalmente alle istituzioni culturali e scientifiche, quali università e istituti di formazione superiore, accademie, istituzioni archeologiche, musei e biblioteche, enti deputati alla ricerca scientifica e tecnologica, nonché agli operatori socio-culturali giovanili, soggetti ai quali è affidato il compito di mettere in pratica la collaborazione concordata.
Il Pakistan è un Paese in rapida evoluzione con un'economia in forte crescita. Il nuovo Accordo italo-pakistano pone la base giuridica per ampliare le possibilità di sviluppo della cooperazione culturale, scientifica e tecnologica bilaterale, nella logica di un rapporto tra i due Paesi in continuo sviluppo e in un contesto sempre più vivo dell'Unione europea.
B) Obiettivi e risultati attesi.
L'applicazione concreta dell'Accordo viene affidata alla stipula di programmi esecutivi pluriennali approvati dalla Commissione mista per la cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, che si riunirà alternativamente nelle due capitali.
La dotazione finanziaria della quale godrà il nuovo Accordo, unitamente al fatto che esso apre la cooperazione culturale e scientifica italo-pakistana a nuovi settori, genererà concreti benefìci già in un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso, permettendo di concordare programmi esecutivi che favoriscano un rapporto di collaborazione tra Italia e Pakistan sempre più ampio e mutuamente vantaggioso.
C) Condizioni di operatività.
L'attuazione del provvedimento non incide sull'assetto della pubblica amministrazione, né richiede la creazione di nuove strutture organizzative all'interno di essa.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. (Autorizzazione alla ratifica). 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica del Pakistan, con Annesso, fatto a Islamabad il 10 novembre 2005. Art. 2. (Ordine di esecuzione). 1. Piena ed intera esecuzione è
data all'Accordo di cui all'articolo Art. 3. (Copertura finanziaria). 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 353.995 per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di euro 372.985 annui a decorrere dal 2009. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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ACCORDI IN VIGORE
TITOLO ACCORDO CONCERNENTE LE SEPOLTURE IN TERRITORIO ITALIANO DEI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE DEL COMMONWEALTH BRITANNICO.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.08.1953.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 262 DEL 02.02.1955 - GU N. 91 DEL 20.04.1955.
IN VIGORE SI 20.05.1955.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA MANUTENZIONE DELLE TOMBE DI MILITARI ITALIANI DECEDUTI IN TERRITORIO PAKISTANO.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.08.1953.
IN VIGORE SI 20.05.1955.
TITOLO ACCORDO RELATIVO AI SERVIZI AEREI, CON DICHIARAZIONE CONGIUNTA INTEGRATIVA.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.10.1957.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1637 DEL 06.12.1960 - GU N. 8 DEL 10.01.1961.
IN VIGORE SI 15.07.1961 RETROATTIVAMENTE DAL 05.10.1957.
TITOLO ACCORDO COMMERCIALE E SCAMBI DI NOTE.
LUOGO-DATA
ROMA.
10.01.1961.
IN VIGORE SI 10.01.1961.
TITOLO ACCORDO CULTURALE.
LUOGO-DATA +
ISLAMABAD.
17.03.1975.
IN VIGORE SI 16.04.1976.
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
20.08.1975.
IN VIGORE SI 13.02.1976.
TITOLO CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO, CON PROTOCOLLO AGGIUNTIVO.
LUOGO-DATA
ROMA.
22.06.1984.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 313 DEL 28.08.1989
IN VIGORE SI 27.02.1992.
TITOLO ACCORDO PER
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
07.10.1984.
IN VIGORE SI 07.10.1984.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER IL PROLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA PER IL CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI TRA I RIFUGIATI AFGHANI NELLA NORTH-WEST FRONTIER PROVINCE DEL PAKISTAN.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
23.06.1986.
IN VIGORE SI 23.06.1986.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER UN PROGETTO DI RICERCA E SVILUPPO NELLA COLTIVAZIONE DI FRUTTA, ORTAGGI E OLIVE.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
23.06.1986.
IN VIGORE SI 23.06.1986.
TITOLO N. 3 MEMORANDUM DI INTESA CONCERNENTI: 1)
PROGRAMMA DI MODERNIZZAZIONE DEL SISTEMA DI TRASMISSIONE ELETTRICA PER
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
12.02.1987.
IN VIGORE SI 12.02.1987.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER IL PROLUNGAMENTO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO INTEGRATO, CON ALLEGATO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
24.06.1987.
IN VIGORE SI 24.06.1987.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO ALL'ESECUZIONE DEL PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL SETTORE ARCHEOLOGICO E DEL PATRIMONIO CULTURALE, CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
05.09.1988.
IN VIGORE SI 05.09.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO A UN PROGRAMMA DI AMMODERNAMENTO DEI LABORATORI GUDDU DI RICERCA E DI COLLAUDO CHIMICO E DEI LABORATORI DI SUPPORTO DI CENTRALI TERMOELETTRICHE A FAISALABAD, CON ANNESSO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
28.11.1988.
IN VIGORE SI 28.11.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RIGUARDANTE IL PROGETTO PER LO SVILUPPO DELLE CAPACITA' DI PROGRAMMAZIONE DEI PROGETTI ALL'INTERNO DELLA BANCA FEDERALE PER LE COOPERATIVE PER IL SETTORE AGRICOLO PAKISTANO, CON N. 2 ALLEGATI.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
21.12.1988.
IN VIGORE SI 21.12.1988.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA PER L'AMPLIAMENTO DELL'ATTUALE PROGRAMMA DI CONTROLLO DELLA TUBERCOLOSI TRA I PROFUGHI AFGHANI NELLA PROVINCIA PAKISTANA AL CONFINE NORD-OCCIDENTALE (NWFP).
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
05.06.1989.
IN VIGORE SI 05.06.1989.
TITOLO MEMORANDUM DI INTESA RELATIVO AL PROGRAMMA
PER GLI STUDI IDROLOGICI
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
13.02.1992.
IN VIGORE SI 13.02.1992.
TITOLO ACCORDO DI CREDITO PER IL PROGETTO DI SVILUPPO ENERGETICO NEL SETTORE PRIVATO.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
13.02.1992.
IN VIGORE SI 13.02.1992. COMUNICATO IN GU N. 243 SO DEL 15.10.1992.
TITOLO MEMORANDUM OF UNDERSTANDING PER L'ATTUAZIONE DI UN PROGETTO DI COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA BIOLOGIA MOLECOLARE AVANZATA.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
05.03.1996.
IN VIGORE SI 09.07.1997.
TITOLO ACCORDO SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI.
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
19.07.1997
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 116 DEL 16.03.2001
IN VIGORE SI 22.06.2001
TITOLO MINUTE CONCORDATE.
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO PROTOCOLLO DI CONSULTAZIONI TRA I RISPETTIVI MINISTERI DEGLI ESTERI.
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA PER GLI ANNI 1998-2000, CON TRE ANNESSI
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO PROTOCOLLO ESECUTIVO DELL'ACCORDO CULTURALE, CON TRE ANNESSI
LUOGO-DATA
ROMA.
21.04.1998.
IN VIGORE SI 21.04.1998.
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL PAKISTAN
LUOGO-DATA
ROMA.
18.02.2000
IN VIGORE SI 08.11.2000
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO DEL PAKISTAN (CON LISTE DEBITORIE)
LUOGO-DATA
ROMA.
15.06.2001
IN VIGORE SI 17.01.2003
TITOLO SCAMBIO DI LETTERE, CON ALLEGATE NOVE LISTE
DEBITORIE CONTRASSEGNATE CON I NUMERI DA
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
15-19.09.2001
IN VIGORE SI 19.09.2001
TITOLO ACCORDO SUL CONSOLIDAMENTO DEL DEBITO (CLUB DI PARIGI DEL 13.12.2001), CON ALLEGATE LISTE SACE
LUOGO-DATA
ISLAMABAD.
24.02.2003
IN VIGORE SI 23.06.2003
TITOLO ACCORDO D'INTESA RELATIVO ALLA CONCESSIONE DI UN CREDITO AGEVOLATO DI 7,75 MILIONI DI EURO PER L'ATTUAZIONE DI UN'AGEVOLAZIONE DI CREDITO IN SOSTEGNO AL SETTORE PRIVATO
LUOGO-DATA
ROMA.
14.07.2005.
IN VIGORE SI 07.03.2006
ACCORDI FIRMATI MA NON ANCORA IN VIGORE
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE SULLA LOTTA CONTRO IL TRAFFICO DI SOSTANZE STUPEFACENTI, SOSTANZE PSICOTROPE E PRECURSORI
LUOGO-DATA
ROMA
29.09.2004
PROV-LEGISLATIVO
L 13 febbraio 2006, n. 71
TITOLO ACCORDO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI TURISMO.
LUOGO-DATA
ROMA
29.09.2004