Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
| |||||
---|---|---|---|---|---|
Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Trattato di estradizione con il Canada A.C. 2541 | ||||
Riferimenti: |
| ||||
Serie: | Progetti di legge Numero: 197 | ||||
Data: | 15/06/2007 | ||||
Descrittori: |
| ||||
Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Altri riferimenti: |
|
|
Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
|
SERVIZIO STUDI |
|
Progetti di legge |
Trattato di estradizione con il Canada A.C. 2541 |
|
|
|
|
|
n. 197 |
|
|
15 giugno 2007 |
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.
File: es0105.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
Nota sulla disciplina dell'estradizione nell'ordinamento italiano
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§ Codice di procedura penale (artt. 697, 699 e 721)
§ L. 30 gennaio 1963, n. 300 Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957
§ Legge 22 aprile 1985, n. 158 Ratifica ed esecuzione del trattato di estradizione tra l’Italia e il Canada, con allegato, firmato a Roma il 6 maggio 1981
Documentazione
§ Scheda-paese a cura del Ministero degli Affari esteri
§ Accordi bilaterali dell’Italia in materia di estradizione
Dati identificativi
del disegno di legge
di
ratifica
Numero del progetto di legge |
2541 |
Titolo dell’Accordo |
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Canada |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; stati esteri; criminalità e ordine pubblico. |
Firma dell’Accordo |
Roma, 13 gennaio 2005 |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
4 |
Date del ddl di ratifica |
|
§ presentazione alla Camera |
19 aprile 2007 |
§ annuncio |
23 aprile 2007 |
§ assegnazione |
15 maggio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V |
Oneri finanziari |
Sì |
Il disegno di legge in esame reca la ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005.
Il Trattato in esame, come afferma la relazione introduttiva al disegno di legge di ratifica, si propone di sostituire analogo Accordo del 1981, tenendo conto di importanti mutamenti intervenuti sia nell’ordinamento canadese – dei quali viene ricordata l’abolizione della pena di morte, nonché una nuova legge organica sulla cooperazione giudiziaria penale -, sia nella legislazione italiana, per la quale si accenna alla fondamentale riforma del Codice di procedura penale del 1989, con il passaggio al rito accusatorio. La relazione introduttiva accenna, inoltre, anche all’evoluzione degli strumenti giuridici internazionali multilaterali. Nel quadro appena delineato, si afferma che il nuovo Trattato di estradizione italo-canadese rappresenta “una netta semplificazione delle procedure”, oltre a prevedere tassativamente le fattispecie di condanna in contumacia applicabili nelle richieste di estradizione. Altri aspetti innovativi che il Trattato recepisce sono quelli dell’estradizione semplificata e dell’estradizione temporanea.
Il Trattato si compone di un breve Preambolo e di 22 articoli.
Le Parti si impegnano, secondo quanto disposto dall’articolo I, alla consegna reciproca di persone ricercate dalle autorità giudiziarie dell’altra Parte, o nei cui confronti penda l’esecuzione di una pena privativa della libertà, per aver commesso un reato soggetto all’estradizione, quale definito al successivo articolo II.
A norma dell’articolo II, l’estradizione viene concessa per reati punibili con una pena restrittiva della libertà personale che, nei rispettivi ordinamenti, sia di almeno un anno o, se l’estradizione è richiesta per l’esecuzione di una condanna, quando la pena ancora da scontare non sia inferiore a sei mesi (comma 1). Per i reati di natura fiscale, il comma 4 stabilisce che essi danno luogo all’estradizione quale prevista dal comma 1. Il comma 5, poi, stabilisce che l’estradizione possa essere concessa alla duplice condizione che il reato interessato costituisca condotta delittuosa sia per l’ordinamento dello Stato richiedente (al momento della commissione del reato stesso), sia per la legislazione dello Stato richiesto (al momento della presentazione della domanda di estradizione). Il comma 6 precisa che le Parti possono avanzare la richiesta di estradizione anche laddove il reato sia stato commesso al di fuori del territorio dello Stato richiedente. Tuttavia lo Stato richiesto può rifiutare l’estradizione, se il proprio ordinamento non prevede in circostanze analoghe che esso abbia giurisdizione. Nel concorso di più reati relativi a una medesima domanda di estradizione, questa può essere concessa solo se almeno uno dei reati soddisfa tutti i requisiti di cui al precedente comma 1.
L’articolo III elenca i casi in cui viene senz’altro negata l’estradizione: quando la persona richiesta sia stata definitivamente giudicata per lo stesso reato dalla Parte richiesta; quando per il reato in questione sia intervenuta la prescrizione della pena o dell’azione penale, secondo la legislazione della Parte richiedente;se si tratta di reati considerati politici o esclusivamente militari dalla Parte richiesta;se esistano fondati motivi per ritenere che il procedimento cui la persona richiesta verrà sottoposta non sarà giusto né equo, o che la domanda di estradizione sia avanzata con finalità persecutorie per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, discriminazione di genere, ecc. Viene fornito un elenco esaustivo di casi da non considerare alla stregua di reati politici: si tratta anzitutto delle fattispecie di reato indicate in Accordi multilaterali dei quali siano Parti l’Italia e il Canada, e per le quali sia obbligatoria l’estradizione; vengono poi esclusi dal novero dei reati politici le uccisioni illecite di esseri umani, le lesioni personali gravi, i reati contro la libertà sessuale, il sequestro di persona, la presa di ostaggi, l’estorsione, gli atti lesivi della vita o dell’integrità fisica delle persone, perpetrabili con l’uso di esplosivi, mezzi incendiari, ecc. Esula dalla categoria dei reati politici anche il concorso o il favoreggiamento in uno dei reati sopra elencati.
L’articolo IV disciplina espressamente, a differenza del precedente Trattato, i casi di rifiuto facoltativo dell’estradizione, che può essere negata quando la persona di cui si richiede l’estradizione sia (o sarà) perseguita per lo stesso reato anche dallo Stato richiesto; quando, in rapporto all’ordinamento dello Stato richiesto, la persona da estradare era minorenne al momento della condotta delittuosa e la legge che gli verrebbe applicata nello Stato richiedente confligga con i principi fondamentali in materia di trattamento dei minori; qualora la persona da estradare sia stata oggetto, per la medesima fattispecie di reato, di un procedimento penale definitivo in uno Stato terzo, e, se condannata, la relativa pena sia stata interamente eseguita, ovvero non sia più eseguibile; quando, infine, l’estradizione sia, a giudizio dello Stato richiesto, incompatibile con le condizioni di salute o con l’età della persona interessata.
Il successivo articolo V stabilisce anzitutto che l’estradizione non può essere rifiutata per il solo fatto che la persona sia cittadina dello Stato richiesto. Quando però il rifiuto facoltativo dell’estradizione ai sensi dell’art. IV riguardi un cittadino dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può chiedere che si consideri la possibilità dell’instaurazione di un procedimento penale in loco.
Gli articoli VI-VIII individuano i terminali, nei due Paesi, delle richieste di estradizione e di ogni documentazione connessa, ferma restando la possibilità di utilizzare i canali diplomatici; elencano la documentazione da fornire; disciplinano l’eventuale richiesta di informazioni aggiuntive. Va rilevato comunque che il successivo articolo X prevede che anche in carenza di alcuni elementi della documentazione prevista dall’art. VII, si possa ugualmente dare corso all’estradizione se la persona interessata vi acconsente.
L’articolo IX disciplina la possibilità dell’arresto provvisorio, che in casi di urgenza può essere richiesto - anche tramite l’INTERPOL -, in attesa di presentazione della domanda di estradizione. La richiesta deve contenere, tra l’altro, il preannuncio della richiesta di estradizione, la qualificazione giuridica del reato, l’attestazione del provvedimento di arresto o della sentenza di condanna emessi nello Stato richiedente, nonché della pena detentiva massima per la specifica figura di reato, ovvero della pena residuale a carico della persona. Se tuttavia lo Stato richiesto non riceve entro 60 giorni dall’arresto la domanda di estradizione, corredata dei relativi documenti, l’arresto provvisorio ha termine, salva la possibilità di proroga dello stesso in conformità alla legislazione dello Stato richiesto. L’arresto provvisorio, inoltre, non preclude la concessione della libertà provvisoria. L’eventuale scadenza dell’arresto provvisorio, d’altronde, non impedisce l’arresto e l’estradizione successivi al ricevimento di regolare domanda.
Nel concorso di diverse domande di estradizione (articolo XI), avanzate nei confronti della stessa persona da uno o più Stati, la Parte richiesta darà la precedenza in ragione di alcuni criteri, tra i quali quello della nazionalità e dell’ordinaria residenza della persona, nonché, in caso di domande di estradizione per la stessa persona e diversi reati, la maggiore gravità di uno dei reati rispetto agli altri.
L’articolo XII impegna la Parte richiesta ad informare tempestivamente la Parte richiedente circa la propria decisione sulla domanda di estradizione e a motivarne l’eventuale rifiuto, anche se parziale. Vengono inoltre disciplinate le fasi della consegna allo Stato richiedente.
E’ consentito alla Parte richiesta il rinvio della consegna della persona richiesta, se questa risulta sottoposta a procedimento penale o sta espiando una pena inflitta per un fatto diverso da quello per il quale l'estradizione è stata richiesta (articolo XIII). E’ altresì possibile che detta persona venga estradata temporaneamente, al fine di essere sottoposta a procedimento penale nello Stato richiedente.
E’ parimenti previsto che la Parte richiesta, in accordo con la propria legislazione, proceda alla consegna, a fini di prova, alla Parte richiedente di oggetti o proventi connessi con il reato in questione, o comunque in possesso della persona al momento dell’arresto (articolo XIV).
Il principio di specialità[1] è disciplinato dall’articolo XV, che prevede che la persona estradata non sarà sottoposta a provvedimenti restrittivi della libertà per fatti anteriori alla consegna diversi da quelli che hanno dato luogo all'estradizione, a meno che la Parte che ha estradato vi acconsenta, ovvero che la persona estradata non abbia lasciato entro i 45 giorni successivi al suo rilascio il territorio della Parte alla quale è stata consegnata, o infine che detta persona vi acconsenta innanzi a un’autorità giudiziaria dello Stato richiedente.
Gli articoli XVI-XXI contengono previsioni varie a completamento del Trattato di estradizione, concernenti la possibilità della riestradizione verso uno Stato terzo; l’autorizzazione al transito di una persona estradata da uno Stato terzo verso il territorio dell’altra Parte contraente; l’individuazione della legge applicabile alle procedure di arresto e di estradizione qualora non vi siano disposizioni contrarie nel Trattato, che sarà la legge vigente nello Stato richiesto; e le spese relative all’esecuzione del Trattato, che graveranno sullo Stato richiesto per ciò che concerne l’arresto e la detenzione, mentre a partire dalla consegna (che avviene comunque in un punto del territorio dello Stato richiesto) saranno tutte a carico della Parte richiedente.
L’articolo XXII prevede, infine, che il Trattato, dopo l’entrata in vigore, prevista trenta giorni dopo lo scambio degli strumenti di ratifica, potrà essere denunciato da ciascuna Parte, con effetto 180 giorni dopo il ricevimento della denuncia nell’altra Parte contraente. Per quanto attiene alla disciplina transitoria, sono soggette al nuovo Trattato le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a reati precedentemente commessi e, correlativamente, restano nel regime del vecchio Trattato le procedure avviate in precedenza. All’atto dell’entrata in vigore, il Trattato in oggetto determinerà la cessazione degli effetti del precedente Trattato di estradizione italo-canadese del 1981.
L'estradizione è uno strumento di collaborazione internazionale volto alla repressione dei reati e consistente nella consegna di un soggetto da parte dello Stato in cui questi si sia rifugiato ad un altro Stato che chiede di giudicarlo o di fare eseguire una condanna.
La materia è dominata dal principio generale della prevalenza delle norme di diritto internazionale generale (tra cui si ricordano, in via esemplificativa, i principi generali del pacta sunt servanda, del ne bis in idem, di specialità, ecc.), cui l'ordinamento italiano si conforma a livello internazionale in forza dell'art. 10, comma 1, della Costituzione e delle norme contenute nelle convenzioni internazionali recepite dall’ordinamento attraverso la legge interna.
Ai sensi dell'articolo 13 del codice penale, le disposizioni contenute nel libro IX, titolo II -artt. 697 e seguenti- del codice di procedura penale, dedicati all'estradizione, trovano applicazione, secondo il principio generale, solo in via subordinata, quando manchino o non dispongano diversamente convenzioni e norme di diritto internazionale.
L'estradizione è detta attiva se riguarda lo Stato che chiede la consegna di un imputato o condannato, passiva se riguarda lo Stato cui viene richiesta la consegna di un imputato o condannato.
a) estradizione attiva
Con riferimento all'estradizione dall'estero (c.d. estradizione attiva), gli artt. 720-722 del codice di procedura penale prevedono che la sua richiesta spetta al Ministro della giustizia, di propria iniziativa o su impulso del Procuratore generale presso la Corte d'appello nel cui distretto si procede o è stata pronunciata la sentenza di condanna.
Il Ministro può, secondo l'art. 720, comma 3, non presentare la domanda di estradizione o differirne la presentazione: i parametri per l'esercizio di tale potere discrezionale sono individuabili nella gravità del reato, per gli imputati, o nel residuo della pena, per i condannati; nell'allarme sociale prodotto; nel prevedibile contributo processuale, ecc.
Il Ministro è altresì competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo Stato estero per concedere l'estradizione, mentre l'autorità giudiziaria è vincolata al rispetto delle condizioni accettate (art. 720, comma 4).
Secondo i principi di diritto internazionale comunemente accettati e ripetuti nelle convenzioni internazionali, spetta allo Stato richiesto decidere sull'accoglibilità della domanda, secondo le norme convenzionali o secondo la disciplina interna, né sussiste possibilità giuridica di contrastare la decisione negativa dello Stato richiesto, se non sotto il profilo della responsabilità internazionale, morale o politica, giacché non è data la possibilità di ricorrere ad un organismo giurisdizionale internazionale per risolvere i conflitti che possono sorgere in tale caso.
E' generalmente accettato, tuttavia, che l'estradizione possa essere rifiutata dallo Stato richiesto se, ad esempio, il reato sia stato commesso sul proprio territorio ovvero fuori dal territorio dello Stato richiedente, oppure quando la persona sia sottoposta a procedimento penale per lo stesso fatto per il quale è domandata l'estradizione.
Quando, in conseguenza di una domanda di estradizione presentata dallo Stato, la persona di cui si richiede l'estradizione venga a trovarsi all'estero in stato di custodia cautelare, la stessa custodia cautelare è computata nella durata della custodia cautelare, salvo i casi di cui all'art. 304 c.p.p.
Quando, infine, vi sia la necessità di chiedere l'estradizione a Paesi con i quali non è in vigore una apposito trattato, a fondamento della domanda è posto il c.d. principio di reciprocità: ciò significa che la domanda di estradizione è avanzata con la implicita promessa, basata sulla lealtà e sulla prassi internazionale, di regolarsi nello stesso modo, ossia di prendere in considerazione le richieste di estradizione eventualmente formulate in futuro per analoghi reati dallo Stato estero al quali ci si rivolge.
b) estradizione passiva
Per quanto riguarda l'estradizione per l'estero (c.d. estradizione passiva), va anzitutto evidenziato che l'articolo 10, comma 3, della Costituzione riconosce diritto d'asilo nel territorio della Repubblica allo straniero "al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".
Coerentemente, il comma 4 dello stesso articolo 10 esclude "l'estradizione dello straniero per reati politici".
Analogamente a quanto disposto per gli stranieri, l’articolo 26 della Costituzione non ammette l'estradizione del cittadino per reati politici, mentre, in via generale, ne consente l'estradizione soltanto "ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali".
Va inoltre ricordato che il divieto di estradizione del cittadino è ribadito anche nell'articolo 13 del codice penale che sancisce gli ulteriori principi secondo i quali:
- l'estradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera (c.d. principio della doppia incriminabilità);
- l'estradizione può essere concessa od offerta anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purchè queste non ne facciano espresso divieto.
Al riguardo si segnala che la Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata con legge 30 gennaio 1963, n. 300, esclude l'estradizione non soltanto per i reati politici (art. 3), ma anche per quelli esclusivamente militari (art. 4), mentre per quelli fiscali l'estradizione può essere concessa, alle condizioni previste dalla Convenzione stessa, solo se così deciso tra i paesi contraenti con riferimento a ciascun reato o categorie di reati (art. 5).
Tra i principi di diritto internazionale generalmente accettati ed accolti nelle convenzioni internazionali, deve essere ricordato, oltre al suddetto principio di doppia incriminabilità[2], il principio di specialità,per il quale la persona estradata non può essere perseguita, né giudicata, né arrestata, né sottoposta a qualsiasi altra restrizione della sua libertà personale per un qualsiasi fatto anteriore alla consegna, diverso da quello che ha dato luogo all'estradizione (il principio è sancito, tra l'altro, dall'art. 14 della Convenzione europea di estradizione).
Ciò detto si osserva che la disciplina dell'estradizione passiva è contenuta negli artt. 697-719 del codice di procedura penale, ma, anche in questo caso, è opportuno ricordare che la disciplina interna trova applicazione solo in via subordinata quando manchino o non dispongano diversamente le norme di diritto internazionale o quelle contenute nelle convenzioni internazionali.
In particolare, precisato che la consegna di una persona ad uno Stato estero "può aver luogo soltanto mediante estradizione" (art. 697 c.p.p.), si ribadisce il divieto di estradizione per reati politici, estendendo tale divieto anche ai casi in cui vi è ragione di ritenere che l'estradando "verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori…….ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti, o comunque ad atti che violano i diritti fondamentali della persona" (art. 698 c.p.p., comma 1).
Lo stesso art. 698 stabilisce inoltre, al comma 2, che quando il reato oggetto della richiesta di estradizione è punito dallo Stato estero con la pena di morte, questa può essere concessa solo se siano date "assicurazioni, ritenute sufficienti sia dall'autorità giudiziaria sia dal Ministero di grazia e giustizia, che tale pena non sarà inflitta o, se già inflitta, non sarà eseguita".
L'art. 699 ribadisce quindi il ricordato principio di specialità, mentre l'art. 700 regola la forma ed il contenuto della domanda di estradizione.
L'organo competente a concedere od offrire l'estradizione è il Ministro di grazia e giustizia. L'estradizione però non può essere concessa, in forza dell'art. 701 c.p.p., senza la decisione favorevole della corte d'appello" (c.d. garanzia giurisdizionale) del luogo in cui si trova l'estradando.
A differenza di altri Paesi, infatti, nei quali la decisione circa la concessione (o l'offerta) dell'estradizione è squisitamente politica, nel nostro ordinamento, pur spettando al potere politico la concessione dell'estradizione, essa è tuttavia subordinata ad un controllo di carattere giurisdizionale circa la sussistenza delle condizioni che legittimino l'estradizione stessa.
I successivi articoli del codice regolano: l'intervento dello Stato richiedente (a condizione di reciprocità) nel procedimento davanti all'autorità giudiziaria (art. 702); lo svolgimento del relativo procedimento (artt. 703 ss.); l'esecuzione del provvedimento di estradizione e la consegna della persona (art. 708); la sospensione della consegna quando l'estradando deve scontare una pena o deve essere giudicato nello Stato ovvero, sentita l'autorità giudiziaria competente per il processo in corso, la consegna temporanea della persona allo Stato richiedente (art. 709); la concessione della c.d. estradizione suppletiva, istituto mediante il quale, al fine di superare il limite posto al potere coercitivo dello Stato richiedente dal sopra indicato principio di specialità, lo Stato richiedente può inoltrare una specifica richiesta allo Stato di rifugio per ottenere il consenso e perseguire l'estradato anche per un reato anteriore alla consegna e diverso da quello per cui l'estradizione venne concessa (art. 710); la concessione della c.d. riestradizione, del consenso cioè alla estradizione dell'estradato, da parte dello Stato estero cui lo stesso era stato consegnato, verso un altro Stato (art. 711); il transito sul territorio dello Stato di una persona estradata da uno ad altro Stato (art. 712).
Gli articoli 714-719 c.p.p. disciplinano infine i procedimenti relativi all'applicazione, all'impugnazione, alla revoca e sostituzione di misure coercitive e cautelari nei confronti della persona della quale è domandata l'estradizione , nonchè al suo arresto provvisorio al fine di assicurare la consegna dell'estradando al Paese richiedente.
Infine, si ricorda a mero titolo informativo che la disciplina dell’estradizione tra gli Stati membri dell’Unione europea risulta ora dettata dalla legge 22 aprile 2005, n. 69, che ha dato attuazione alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002 relativa al mandato d’arresto europeo. Con l’entrata in vigore della legge, la decisione quadro risulta attuata in tutti gli Stati dell’Unione europea.
Il disegno di legge in esame si compone di quattro articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione del nuovo Trattato italo-canadese di estradizione.
L’articolo 3, pergli oneri derivanti dall’applicazione dell’Accordo, autorizza la spesa di 28.840 euro annui a decorrere dal 2007; la copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell’ambito dell’unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
La relazione tecnica allegata al disegno di legge fornisce una previsione delle spese derivanti dall’applicazione del Trattato di estradizione, sulla base di un numero minimo di quattro richieste italiane di estradizione all’anno, con le conseguenti spese di viaggio e scorta.
L’articolo 4 dispone, infine, l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il disegno di legge è altresì corredato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR).
N. 2541
¾
CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
|
DISEGNO DI LEGGE |
|
presentato dal ministro degli affari esteri (D'ALEMA) di concerto con il ministro dell'interno (AMATO) con il ministro della giustizia (MASTELLA) e con il ministro dell'economia e delle finanze (PADOA SCHIOPPA)
¾ |
|
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Canada, fatto a Roma il 13 gennaio 2005 |
|
¾¾¾¾¾¾¾¾
Presentato il 19 aprile 2007
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Deputati! - Il Trattato di estradizione in esame succede a quello firmato a Roma il 6 maggio 1981, che costituiva il primo Trattato bilaterale tra Italia e Canada in materia. A poco più di vent'anni di distanza, un periodo non lungo nella particolare materia, una rinnovata spinta collaborativa ha consentito questo nuovo accordo con il Canada, Paese retto da un regime democratico e da un sistema giuridico anglosassone, di grande estensione geografica e con una vasta contiguità territoriale con gli Stati Uniti d'America.
Il tempo trascorso dal primo strumento di estradizione ha visto importanti mutamenti negli ordinamenti, che ne hanno reso opportuna la rivisitazione. In particolare, per parte canadese, sono intervenute l'abolizione della pena di morte e una nuova legge organica sulla cooperazione in materia penale (L.C. 1999, ch. 18); per parte italiana, il nuovo codice di rito ha mutato radicalmente il procedimento penale.
Non va infine trascurato che, negli ultimi tempi, gli assetti degli strumenti giuridici internazionali in materia hanno compiuto progressi, che vengono recepiti dal nuovo Trattato Italia-Canada sull'estradizione. Il Trattato, rispetto al precedente, è caratterizzato da una netta semplificazione delle procedure e - particolare non trascurabile nei rapporti con Paesi retti dalla common law - detta una puntuale disciplina delle condanne in contumacia che rendono possibile l'estradizione. Il Trattato, inoltre, introduce l'estradizione semplificata e l'estradizione temporanea, divenuti patrimonio della maggior parte degli accordi simili. Non trascura, infine, la disciplina transitoria tra vecchio e nuovo Trattato.
Il testo del Trattato si compone di 22 articoli, corredati di rubrica per consentire una rapida individuazione degli argomenti contemplati.
L'articolo I, nel prevedere il generale impegno degli Stati contraenti all'estradizione reciproca, stabilisce la generale distinzione tra l'estradizione processuale, fondata sulle misure cautelari, e l'estradizione esecutiva, basata su decisioni passate in giudicato.
L'articolo II determina l'ambito d'applicazione dell'estradizione e quindi i reati che possono dare luogo all'estradizione. Si tratta di una norma decisamente innovativa, rispetto al precedente Trattato, in quanto abbandona il tradizionale metodo, cosiddetto «enumerativo» dei reati, per il più efficace metodo cosiddetto «eliminativo», consistente nel fissare un limite di pena comminata o concretamente inflitta, al di sotto del quale il Trattato non prevede l'obbligo di consegna del reo. Si tratta del metodo utilizzato dalle recenti convenzioni e anche da quella conclusa con gli Stati Uniti.
Resta il tradizionale principio della doppia incriminabilità, previsto dalla Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957, resa esecutiva dalla legge n. 300 del 1963, e dall'articolo 13 del codice penale, portato a livelli di pena decisamente bassi: un anno, ovvero appena sei mesi per l'estradizione esecutiva.
Inoltre, criteri interpretativi dei reati improntati alla sostanza delle condotte e lontani da visioni formalistiche offrono un ulteriore spazio d'applicazione per l'estradizione.
È stata riformulata, semplificandola, la regola dell'estradabilità anche per i reati commessi al di fuori del territorio dello Stato richiedente, ancorandola alla presenza di regole di giurisdizione extraterritoriale analoghe nello Stato richiesto.
Infine sono state inserite norme per le estradizioni riferite a più reati ovvero a pene disomogenee.
L'articolo III, dopo aver dettato la regola del rifiuto obbligatorio dell'estradizione per i reati politici, considerati tali dallo Stato richiesto, conformemente al modello della citata Convenzione europea di estradizione del 1957, la costella di numerose e rilevanti eccezioni. Tali eccezioni, a differenza del precedente Trattato bilaterale, si aprono a un'ampia casistica: dai reati contro la persona, inclusi quelli relativi alla libertà sessuale, a quelli compiuti con mezzi particolarmente pericolosi. È stata inserita la clausola di non discriminazione secondo il modello di Trattato di estradizione ONU del 14 dicembre 1991.
L'articolo IV regola espressamente, a differenza del precedente Trattato, il rifiuto facoltativo dell'estradizione, dettando princìpi e criteri nell'uso della facoltà discrezionale. Tra questi, l'osservanza dei princìpi fondamentali in materia di minori, l'eventuale instaurazione di procedimento penale nello Stato richiesto e la sussistenza di ragioni umanitarie.
L'articolo V, in un'ottica di semplificazione, mutuando analoga regola contenuta nel Trattato di estradizione con gli Stati Uniti, firmato a Roma il 13 ottobre 1983, reso esecutivo dalla legge n. 225 del 1984, prevede l'impossibilità di rifiutare l'estradizione sulla base della cittadinanza, mostrando una stretta cooperazione e fiducia reciproca tra gli Stati contraenti.
L'articolo VI è, ancora, notevolmente innovativo rispetto al precedente Trattato, che prevedeva, in via esclusiva, la trasmissione delle domande per via diplomatica, mentre ora questa via è associata alla trasmissione diretta tra Ministeri della giustizia.
L'articolo VII, nel disciplinare la documentazione accompagnatoria delle domande di estradizione, ne affronta un aspetto particolarmente delicato, in quanto regola gli oneri probatori alla base della domanda, ivi compresi quelli afferenti al procedimento giurisdizionale nello Stato richiesto. La norma, caratterizzata da un'articolazione complessa, disciplina anzitutto gli elementi di base che devono accompagnare la domanda (identità, descrizione della condotta, indicazione delle norme); si divide quindi in due sottoparagrafi [(b) e (c) del paragrafo 1] dedicati all'estradizione processuale e a quella esecutiva. Da evidenziare, nell'estradizione processuale, gli elementi di prova sufficienti per consentirla, che corrispondono a quelli che, se la condotta fosse stata posta in essere nello Stato richiesto, giustificherebbero il rinvio a giudizio. La soluzione resta legata all'impostazione dei Paesi di common law, secondo l'antica previsione dell'Extradition Act britannico del 1870, riprodotto sostanzialmente nell'articolo 33 del nuovo Extradition Act canadese del 1999. Gli elementi di prova devono risultare, sotto l'aspetto concreto, da una relazione sommaria. La norma affronta anche il connesso e delicato problema della ritualità della prova e della normativa di riferimento, richiedendo una certificazione, da parte della competente autorità dello Stato richiedente, che gli elementi di prova «sono disponibili ai fini del processo» e giustificano, «secondo la legge dello Stato richiedente», il rinvio a giudizio, ovvero che «sono stati ottenuti secondo la legge dello Stato richiedente». La condanna in contumacia, quale base giuridica per l'estradizione, è stabilita al sottoparagrafo (d) e, con una soluzione normativa di dettaglio volta a eliminare incertezze interpretative, si prevede, oltre al caso della notificazione personale, quella della conoscenza aliunde, purché tempestiva, del processo. I paragrafi finali dell'articolo disciplinano le caratteristiche dei documenti necessari al procedimento di estradizione, improntandole a semplicità ed efficienza.
L'articolo VIII prevede la possibilità di richiedere la trasmissione di informazioni aggiuntive entro termini prorogabili.
L'articolo IX disciplina l'arresto provvisorio a fini estradizionali, snellendo i canali di comunicazione, prima limitati alla via diplomatica e all'Interpol e oggi confermati solo in quest'ultimo canale, cui si aggiunge l'interessamento diretto delle competenti autorità dello Stato richiesto. Inoltre, in luogo della copia del mandato d'arresto o della sentenza di condanna è sufficiente una dichiarazione attestante l'esistenza dei titoli e delle loro caratteristiche. Viene allungato il termine entro il quale deve pervenire, dall'arresto provvisorio, la domanda di estradizione, prima fissato in quarantacinque giorni, oggi determinato in sessanta giorni.
L'articolo X introduce una semplificazione dell'estradizione che consente di prescindere dalle regole di documentazione previste dall'articolo VII del Trattato, in presenza di consenso dell'estradando.
L'articolo XI disciplina il caso di più domande di estradizione contemporaneamente avviate nei confronti della stessa persona, fissando i criteri cui deve attenersi lo Stato richiesto nella scelta dello Stato richiedente da preferire, in gran parte mutuati da quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 697 del codice di procedura penale.
L'articolo XII si occupa della fase esecutiva dell'estradizione, successiva alla decisione di concederla. Le novità rispetto al precedente Trattato consistono nella precisazione che il luogo di consegna, conveniente per entrambe le parti, deve trovarsi nello Stato richiesto; nei termini più serrati di consegna (venti giorni prorogabili di altri venti); nella disciplina di circostanze indipendenti che impediscono la consegna.
L'articolo XIII, innovando sul precedente, prevede la consegna temporanea, che non pregiudica una successiva estradizione esecutiva, adeguando in tale modo il Trattato a clausole già collaudate in materia.
L'articolo XIV detta il regime delle cose connesse all'estradizione. In particolare prevede la sequestrabilità di beni utilizzabili nel procedimento relativo al reato che dà luogo all'estradizione. L'espressione relativa all'utilizzabilità è deliberatamente generica e ampia in modo da coprire le differenze tra i diversi ordinamenti. La tutela dei diritti sulle cose vantabili dallo Stato richiesto o da terzi comporta la restituzione dei beni al termine dell'utilizzazione processuale e senza oneri di spesa per lo Stato richiesto.
All'articolo XV si riproduce il principio di specialità, consolidato in materia (dall'articolo 14 della citata Convenzione di Parigi del 1957, agli articoli 699 e 721 del codice di procedura penale) e già previsto nel precedente Trattato bilaterale, che limita l'estradizione al titolo specifico per il quale è concessa, attribuendo all'estradato l'immunità nel Paese richiedente per fatti diversi.
Nel paragrafo 2 sono stati disciplinati il caso del mutamento dell'imputazione e le condizioni in cui è ammissibile.
La riestradizione in uno Stato terzo è regolata dall'articolo XVI, che la permette qualora lo Stato richiesto vi consenta oppure qualora l'interessato, avendo avuto la possibilità di lasciare il territorio dello Stato richiedente, vi si trattenga o vi ritorni.
L'articolo XVIII individua la legge applicabile, sostanzialmente confermando il precedente Trattato, ma non in modo assoluto in quanto, opportunamente, fa salve le disposizioni contrarie contenute nel Trattato in oggetto.
L'articolo XIX, relativo alla traduzione degli atti, si rimodella sull'articolo XVIII del precedente Trattato, chiarendo che i documenti vanno redatti o tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto, semplificando in tale modo gli adempimenti nei confronti di uno Stato caratterizzato dal bilinguismo.
L'articolo XX ha il compito di individuare l'autorità incaricata di condurre il procedimento di estradizione che, per quanto concerne la parte italiana, viene rinviato alla normativa interna.
Il regime delle spese è stabilito dall'articolo XXI che non innova rispetto al precedente Trattato, stabilendo che sono a carico dello Stato richiesto fino a quando non avviene la consegna materiale dell'estradando, regolata dall'articolo XII. Poiché la consegna avviene nello Stato richiesto, le spese che seguono alla materiale apprensione dell'estradando, ancorché compiute nel territorio di quest'ultimo, sono a carico dello Stato richiedente. La norma ricalca il modello di Trattato di estradizione ONU citato.
La norma finale, stabilita dall'articolo XXII, contiene diverse modifiche rispetto al precedente Trattato. Si prevede infatti il termine per l'entrata in vigore, stabilito in trenta giorni dallo scambio degli strumenti di ratifica, mentre prima vi era l'immediata entrata in vigore, ma soprattutto si prevede una disciplina transitoria. Infatti, sono soggette al nuovo Trattato le domande presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a reati precedentemente commessi, e, correlativamente, restano nel regime del vecchio Trattato le procedure avviate in precedenza. Infine, in caso di denunzia del Trattato, i termini di cessazione di efficacia vengono ridotti da un anno a centottanta giorni e restano salve le domande di estradizione presentate prima della comunicazione della denunzia.
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE, COSTITUENTE UN ACCORDO, CONCERNENTE LE ESERCITAZIONI MILITARI ITALIANE IN CANADA.
Data Firma Accordo : 03/09/1999
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA RIGUARDANTE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI CLASSIFICATE DI INTERESSE PER LA DIFESA, CON ANNESSO E APPENDICE
Data Firma Accordo : 24/03/1982
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA SUL COMMERCIO, GLI INVESTIMENTI E LA COOPERAZIONE FRA PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Data Firma Accordo : 26/03/2001
Titolo : DICHIARAZIONE DI PARTENARIATO RAFFORZATO
Data Firma Accordo : 20/05/1998
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA IN MATERIA DI UN PROGRAMMA DI SCAMBI GIOVANILI.
Data Firma Accordo : 18/10/2006
Titolo : CONVENZIONE PER LO SCAMBIO DEI VAGLIA POSTALI
Data Firma Accordo : 01/06/1883
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER LO SCAMBIO DI PACCHI POSTALI
Data Firma Accordo : 31/12/1921
Titolo : ACCORDO ITALO-BRITANNICO CIRCA LE SEPOLTURE BRITANNICHE IN ITALIA
Data Firma Accordo : 11/05/1922
Titolo : CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DELL'11.05/01.06.1883 IN MATERIA POSTALE
Data Firma Accordo : 20/10/1924
Titolo : CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER L'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
Data Firma Accordo : 17/12/1930
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLO STABILIMENTO DEL "MODUS VIVENDI" PER GLI SCAMBI COMMERCIALI SULLA BASE DEL TRATTAMENTO DELLA NAZIONE PIU' FAVORITA
Data Firma Accordo : 28/04/1948
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA CREAZIONE DI UNA FONDAZIONE CANADESE DESTINATA A ALIMENTARE GLI SCAMBI INTELLETTUALI
Data Firma Accordo : 30/03/1950
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLO SBLOCCO DEI BENI ITALIANI E SISTEMAZIONE DI ALCUNI RECLAMI CANADESI DERIVANTI DALLA GUERRA
Data Firma Accordo : 20/09/1951
Titolo : SCAMBIO DI NOTE CON CUI L'ITALIA VIENE ESONERATA DAGLI OBBLIGHI FISSATI DAGLI ARTICOLI DAL 46 AL 70 DEL TRATTATO DI PACE DEL 10.02.1947
Data Firma Accordo : 26/12/1951
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO AI VISTI
Data Firma Accordo : 10/10/1952
Titolo : ACCORDO CONCERNENTE LA SEPOLTURA IN TERRITORIO ITALIANO DEI MEMBRI DELLE FORZE ARMATE DEL COMMONWEALTH BRITANNICO, CON PROTOCOLLO DI FIRMA, SCAMBIO DI NOTE E SCAMBIO DI NOTE PER LA MANUTENZIONE DELLE TOMBE DI GUERRA ITALIANE IN TERRITORIO CANADESE
Data Firma Accordo : 27/08/1953
Titolo : ACCORDO SUI SERVIZI AEREI
Data Firma Accordo : 02/02/1960
Titolo : ACCORDO PER LA VENDITA IN ITALIA DI MATERIALE DI SCARTO E RIFIUTO DEL COMANDO DELL'AERONAUTICA MILITARE CANADESE IN ITALIA
Data Firma Accordo : 18/12/1961
Titolo : ACCORDO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO PER LA VENDITA IN ITALIA DI MATERIALI DI SCARTO E RIFIUTO DEL COMANDO DELL'AERONAUTICA MILITARE CANADESE IN ITALIA DEL 18.12.1961
Data Firma Accordo : 18/09/1963
Titolo : SCAMBIO DI NOTE PER LA CREAZIONE IN ROMA E RELATIVO STATUTO DI CULTURA CANADESE
Data Firma Accordo : 15/11/1966
Titolo : SCAMBIO DI NOTE COSTITUENTE UN ACCORDO CONCERNENTE L'ADDESTRAMENTO IN CANADA DI ALLIEVI DELL'AVIAZIONE MILITARE ITALIANA
Data Firma Accordo : 24/08/1971
Titolo : SCAMBIO DI NOTE IN MATERIA DI EMIGRAZIONE
Data Firma Accordo : 20/09/1971
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO ALLA MODIFICA DELL'ACCORDO SUI SERVIZI AEREI DEL 02.02.1960
Data Firma Accordo : 28/08/1972
Titolo : ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE
Data Firma Accordo : 17/11/1977
Titolo : CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI
Data Firma Accordo : 17/11/1977
Titolo : SCAMBIO DI LETTERE "PROVVISORIO" IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIE "CANDU" DA AECL CANADESE A GRUPPO PMN/NIRA PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE ALLA GARA INDETTA DALL'ENEL
Data Firma Accordo : 18/11/1977
Titolo : INTESA DI SICUREZZA SOCIALE TRA ITALIA E QUEBEC
Data Firma Accordo : 23/01/1979
Titolo : ACCORDO AMMINISTRATIVO PER L'ATTUAZIONE DELL'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE DEL 17.11.1977
Data Firma Accordo : 19/01/1979
Titolo : INTESA AMMINISTRATIVA IN MATERIA DI INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI TRA ITALIA E ONTARIO
Data Firma Accordo : 27/02/1980
Titolo : TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
Data Firma Accordo : 06/05/1981
Titolo : SCAMBIO DI NOTE RELATIVO A UN PROGRAMMA DI ADDESTRAMENTO PER PILOTI ITALIANI IN CANADA
Data Firma Accordo : 03/05/1982
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE CULTURALE
Data Firma Accordo : 17/05/1984
Titolo : ACCORDO DI COOPERAZIONE ECONOMICA E INDUSTRIALE
Data Firma Accordo : 01/08/1988
Titolo : PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI DEL 17.11.1977
Data Firma Accordo : 20/03/1989
Titolo : TRATTATO DI MUTUA ASSISTENZA IN MATERIA PENALE
Data Firma Accordo : 06/12/1990
Titolo : ACCORDO DI NAVIGABILITA'
Data Firma Accordo : 18/02/1991
Titolo : MEMORANDUM DI INTESA PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLE TELECOMUNICAZIONI
Data Firma Accordo : 16/04/1997
Titolo : ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, CON ALLEGATO
Data Firma Accordo : 13/11/1997
Titolo : ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE
Data Firma Accordo : 22/05/1995
Titolo : INTESA AMMINISTRATIVA PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE
Data Firma Accordo : 22/05/1995
Titolo : CONVENZIONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO E PER PREVENIRE LE EVASIONI FISCALI, CON PROTOCOLLO FINALE.
Data Firma Accordo : 03/06/2002
Titolo : PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL'ACCORDO DI SICUREZZA SOCIALE DEL 22.05.1995.
Data Firma Accordo : 22/05/2003
Titolo : TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
Data Firma Accordo : 13/01/2005
STATO ARGENTINA.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.12.1987.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 219 DEL 19.02.1992
IN VIGORE SI 01.12.1992.
STATO AUSTRALIA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
MILANO.
26.08.1985.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 12 DEL 02.01.1989
IN VIGORE SI 01.08.1990.
STATO AUSTRIA.
TITOLO CONVENZIONE RELATIVA ALL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.04.1922.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 3181 DEL 13.12.1923
IN VIGORE SI 18.09.1934.
STATO AUSTRIA.
TITOLO CONVENZIONE ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DEL 06.04.1922 SULL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
26.03.1934.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 805 DEL 16.04.1934.
IN VIGORE SI 18.09.1934.
STATO BAHAMAS.
TITOLO CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.02.1873.
IN VIGORE SI 25.11.1980.
STATO BELGIO.
TITOLO CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
15.01.1875.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 2356 DEL 28.02.1875
IN VIGORE SI 25.02.1875.
STATO BELGIO.
TITOLO DICHIARAZIONE CHE MODIFICA L'ARTICOLO 16 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 15.01.1875.
LUOGO-DATA
BRUXELLES.
10.03.1879.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 4835 DEL 06.04.1879
IN VIGORE SI 10.03.1879.
STATO BELGIO.
TITOLO DICHIARAZIONE CHE MODIFICA LA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 15.01.1875.
LUOGO-DATA
ROMA.
30.12.1881.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 584 DEL 05.01.1882
IN VIGORE SI 26.01.1882.
STATO BELGIO.
TITOLO DICHIARAZIONE CHE MODIFICA LA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 15.01.1875.
LUOGO-DATA
BRUXELLES.
28.01.1929.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1497 DEL 24.06.1929.
IN VIGORE SI 21.07.1929.
STATO BOLIVIA.
TITOLO TRATTATO DI AMICIZIA ED ESTRADIZIONE, CON DICHIARAZIONE.
LUOGO-DATA
LIMA.
18.10.1890.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 95 DEL 17.03.1901
IN VIGORE SI 07.01.1901.
STATO BOLIVIA.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE PER LA MODIFICA DELL'ARTICOLO 3 DEL TRATTATO DI AMICIZIA E DI ESTRADIZIONE DEL 18.10.1890.
LUOGO-DATA
ROMA.
15.12.1966 - 24.03.1967.
IN VIGORE SI 15.12.1968.
STATO BRASILE.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
17.10.1989.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 144 DEL 23.04.1991
IN VIGORE SI 01.08.1993.
STATO CANADA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.05.1981.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 158 DEL 22.04.1985
IN VIGORE SI 27.06.1985.
STATO COSTARICA.
TITOLO CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
06.05.1873.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 2452 DEL 23.04.1875
IN VIGORE SI 16.04.1875.
STATO CUBA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
04.10.1928.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 521 DEL 20.03.1930
IN VIGORE SI 18.04.1932.
STATO CUBA.
TITOLO SCAMBIO DI NOTE CIRCA L'INTERPRETAZIONE DELL'ART. 4 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 04.10.1928.
LUOGO-DATA
L'AVANA.
29.02.1932 - 02.03.1932.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1085 DEL 22.07.1932
IN VIGORE SI 18.04.1932.
STATO EL SALVADOR.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
GUATEMALA.
29.03.1871.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1228 DEL 05.01.1873
IN VIGORE SI 21.09.1872.
STATO FINLANDIA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.
LUOGO-DATA
HELSINKI.
10.07.1929.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 879 DEL 29.05.1930
IN VIGORE SI 07.11.1930.
STATO FRANCIA.
TITOLO CONVENZIONE PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
PARIGI.
12.05.1870.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 5726 DEL 30.06.1870
IN VIGORE SI 10.07.1870.
STATO FRANCIA.
TITOLO DICHIARAZIONE CON LA QUALE SI PRECISA IL SIGNIFICATO DELL'ARTICOLO PAR 23, DELLA CONVENZIONE DEL 12.05.1870 SULLA ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
PARIGI.
16.07.1873.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1550 DEL 20.08.1873
IN VIGORE SI 16.07.1873 PRESUMIBILMENTE.
STATO KENYA.
TITOLO CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.02.1873.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1295 DEL 25.03.1873
IN VIGORE SI 18.03.1873.
STATO LIBANO.
TITOLO CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA RECIPROCA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
BEIRUT.
10.07.1970.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 87 DEL 12.02.1974
IN VIGORE SI 17.05.1975.
STATO LUSSEMBURGO.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
PARIGI.
25.10.1878.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 4819 DEL 03.04.1879
IN VIGORE SI 07.03.1879.
STATO MALTA.
TITOLO ACCORDO RELATIVO ALL'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
LA VALLETTA - MONZA.
28.05.1880 - 13.10.1880.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 5716 DEL 13.10.1880
IN VIGORE SI 13.10.1880.
STATO MAROCCO.
TITOLO CONVENZIONE DI RECIPROCO AIUTO GIUDIZIARIO, DI ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
12.02.1971.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 1043 DEL 12.12.1973
IN VIGORE SI 22.05.1975.
STATO MESSICO.
TITOLO CONVENZIONE PER L'ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
CITTA' DEL MESSICO.
22.05.1899.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 420 DEL 31.10.1899
IN VIGORE SI 12.10.1899.
STATO MONACO.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
FIRENZE.
26.03.1866.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 2940 DEL 20.05.1866
IN VIGORE SI 19.05.1866.
STATO MONACO.
TITOLO DICHIARAZIONE PER MODIFICARE L'ARTICOLO 14 DELLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 26.03.1866.
LUOGO-DATA
PARIGI.
19.12.1896.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 32 DEL 17.01.1897
IN VIGORE SI 01.02.1897.
STATO NUOVA ZELANDA.
TITOLO CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.02.1873.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1295 DEL 25.03.1873
IN VIGORE SI 10.04.1873.
STATO OLANDA.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
L'AJA.
28.05.1897.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 463 DELL'11.08.1897
IN VIGORE SI 10.11.1897.
STATO PARAGUAY.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ASUNCIÓN.
19.03.1997.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 14 DEL 27.01.2000
IN VIGORE SI 06.12.2000.
STATO POLONIA.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
VARSAVIA.
28.04.1989.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 193 DEL 07.06.1993 - G.U. N. 141 SO DEL 18.06.1993.
IN VIGORE SI 01.05.1994.
STATO PORTOGALLO.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
18.03.1878.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 4454 DEL 09.07.1878
IN VIGORE SI 03.08.1878.
STATO SINGAPORE.
TITOLO CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
05.02.1873.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1295 DEL 25.03.1873
IN VIGORE SI 18.03.1873.
STATO SPAGNA.
TITOLO CONVENZIONE DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA PENALE E DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
MADRID.
22.05.1973.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 605 DEL 09.06.1977
IN VIGORE SI 01.12.1977.
STATO SRI LANKA.
TITOLO CONVENZIONE ITALO-BRITANNICA PER LA RECIPROCA ESTRADIZIONE DEI MALFATTORI.
LUOGO-DATA
ROMA.
15.02.1873.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 1295 DEL 25.03.1873
IN VIGORE SI 18.03.1873.
STATO TUNISIA.
TITOLO CONVENZIONE RELATIVA ALL'ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE, AL RICONOSCIMENTO E ALL'ESECUZIONE DELLE SENTENZE E DELLE DECISIONI ARBITRALI E ALL'ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
15.11.1967.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 267 DEL 28.01.1971
IN VIGORE SI 19.04.1972.
STATO UNGHERIA.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE.
LUOGO-DATA
BUDAPEST.
26.05.1977.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 511 DEL 23.07.1980
IN VIGORE SI 13.03.1981.
STATO URUGUAY.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
14.04.1879.
PROV-LEGISLATIVO
RD N. 391 DEL 14.08.1881
IN VIGORE SI 17.04.1881.
STATO STATI UNITI D'AMERICA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
13.10.1983.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 225 DEL 26.05.1984
IN VIGORE SI 24.09.1984.
STATO VENEZUELA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE E ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA PENALE
LUOGO-DATA
CARACAS.
23.08.1930.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 517 DEL 14.04.1931
IN VIGORE SI 04.04.1932.
STATO REGNO UNITO.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
FIRENZE.
12.03.1986.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 11 DEL 02.01.1989
STATO BULGARIA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
09.01.1992.
PROV-LEGISLATIVO
L. N. 127 DEL 12.04.1995
STATO PERU’.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE
LUOGO-DATA
ROMA
24.11.1994.
STATO SRI LANKA.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA A MODIFICA DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE FIRMATO A ROMA IL 5 FEBBRAIO 1873
LUOGO-DATA
COLOMBO
11.08.1999.
STATO PERU’.
TITOLO PROTOCOLLO MODIFICATIVO DELL’ART. 6 DEL TRATTATO DI ESTRADIZIONE
LUOGO-DATA
LIMA
20.10.1999.
STATO SPAGNA.
TITOLO PROTOCOLLO DI COOPERAZIONE IN MATERIA DI ESTRADIZIONE, CON ALLEGATA DICHIARAZIONE CONGIUNTA DEI MINISTRI DELLA GIUSTIZIA PER LA CREAZIONE DI UNO SPAZIO COMUNE DI GIUSTIZIA, SICUREZZA E LIBERTA’ PER ENTRAMBI
LUOGO-DATA
MADRID
20.07.2000.
STATO EGITTO.
TITOLO ACCORDO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
IL CAIRO.
15.02.2001.
STATO CILE.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
27.02.2002.
STATO ARGENTINA.
TITOLO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE DEL 9 DICEMBRE 1987.
LUOGO-DATA
ROMA.
31.03.2003.
STATO ALGERIA.
TITOLO CONVENZIONE DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ALGERI.
22.07.2003
STATO CANADA.
TITOLO TRATTATO DI ESTRADIZIONE.
LUOGO-DATA
ROMA.
13.01.2005
[1] Si tratta qui del “principio di specialità” di cui agli articoli 699 e 721 del Codice di procedura penale, concernenti l’estradizione (impossibilità che l’estradato venga sottoposto a misure penali in rapporto a fatti anteriori al trasferimento e diversi da quelli che hanno motivato la condanna, salvo alcune eccezioni).
[2] Alcune convenzioni si riferiscono al diverso principio di doppia punibilità secondo cui, per la concessione dell'estradizione, non è sufficiente l'astratta previsione del fatto come reato nei due Paesi, ma occorre che il reato sia anche effettivamente e concretamente punibile; secondo il principio di doppia punibilità, nel caso in cui sia intervenuta un'amnistia, viene, pertanto, a mancare il presupposto stesso per la concessione dell'estradizione.