Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Accordo con il Congo sulla promozione e protezione degli investimenti A.C. 2631
Riferimenti:
AC n. 2631/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 182
Data: 05/06/2007
Descrittori:
CONGO   INVESTIMENTI PRIVATI
STATI ESTERI   TRATTATI ED ACCORDI INTERNAZIONALI
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
AS n. 1377/XV     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Accordo con il Congo sulla promozione e protezione degli investimenti

A.C. 2631

 

 

 

 

 

n. 182

 

 

5 giugno 2007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0101.doc


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi del disegno di legge  di ratifica  3

Contenuto dell’accordo  4

Contenuto del disegno di legge di ratifica  8

Progetto di legge

§      A.C. 2631, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006  11

Iter al Senato

Progetto di legge

§      A.S. 1377, (Governo), Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006  29

Esame in sede referente presso la 3ª Commissione Affari esteri

Seduta del 3 aprile 2007  39

Seduta del 17 aprile 2007  45

Esame in sede consultiva

§      Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri)

-       1ª Commissione (Affari costituzionali)

Seduta del 3 aprile 2007  49

-       5ª Commissione (Bilancio)

Seduta del 3 aprile 2007  51

Discussione in Assemblea

Seduta del 9 maggio 2007  54

Documentazione

§      Scheda sugli aspetti istituzionali della Repubblica Democratica del Congo (aprile 2007)75

 

 

 


Scheda di sintesi


Dati identificativi del disegno di legge
 di ratifica

Numero del progetto di legge

2631

Titolo dell’Accordo

Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Trattati e accordi internazionali; Stati esteri

Firma dell’Accordo

Kinshasa, 13 settembre 2006

Iter al Senato

Numero di articoli del ddl di ratifica

3

Date del ddl di ratifica

 

§          trasmissione alla Camera

9 maggio 2007

§          annuncio

10 maggio 2007

§          assegnazione

14 maggio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, II, V, VI, VIII

Oneri finanziari

No

 


Contenuto dell’accordo

 

 

L'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006, mira alla creazione di un quadro di maggior certezza giuridica ai fini della promozione e protezione degli investimenti italiani nella Repubblica democratica del Congo e viceversa.

Tale quadro di certezza e di precise garanzie costituisce un requisito indispensabile per implementare la cooperazione economica tra i due Paesi ed incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte ad incrementare il volume complessivo degli investimenti e lo sviluppo dell'interscambio commerciale.

L'economia della Repubblica democratica del Congo - un paese con un grande potenziale di ricchezza - è in via di ripresa dopo anni di declino. Infatti, il conflitto iniziato nell'agosto 1998, che condusse alla caduta del regime di Mobutu Sese Seko, aveva ridotto in maniera drastica il reddito nazionale e le entrate statali, accrescendo nel contempo il debito estero, ciò in un contesto nel quale si stima siano morte oltre 3 milioni di persone in seguito a combattimenti, carestie o malattie. Non sorprende che gli investitori esteri si siano tenuti distanti dal Paese per l'incertezza sull'esito del conflitto, la mancanza di infrastrutture e la pericolosità dell'ambiente operativo. Solo alla fine del 2002 la condizione del Paese iniziò a migliorare, con il ritiro di larga parte delle truppe straniere che avevano invaso il territorio. Il governo di transizione poté riaprire a quel punto i rapporti con le istituzioni finanziarie internazionali e i donatori, e il presidente Kabila iniziò ad attuare alcune riforme. Va tuttavia tenuto presente che gran parte dell'attività economica si svolge ancora nel settore “informale”, e pertanto non si riflette nei dati sul PIL. La stabilità economica è migliorata ancora nel periodo 2003-2006,  nonostante i persistenti ostacoli alla crescita dati da un sistema legale poco certo, dalla corruzione e dalla mancanza di trasparenza nelle politiche governative. Nel 2005-2006 una rinnovata attività nel settore minerario, la maggiore fonte di esportazioni, ha spinto verso l'alto le entrate fiscali e la crescita del Prodotto Interno Lordo. Tuttavia, il programma del Fondo monetario internazionale per la Repubblica democratica del Congo è scaduto alla fine di marzo del 2006 e non verrà probabilmente rinnovato prima della metà del 2007. Ciò nonostante è prevedibile che ulteriori riforme ed un miglioramento della sicurezza possano condurre a maggiori entrate per il governo, nonché elevare            l’afflusso di aiuti finanziari e di investimenti esteri diretti nel corso del 2007.

L’Accordo, il cui testo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall’Italia e da altri Paesi membri dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE),  consta di 15 articoli.

L’articolo I, recante le definizioni, provvede ad individuare l'ambito di applicazione soggettivo ed oggettivo dell'Accordo,  la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti sia a quelli successivi alla sua entrata in vigore.              In particolare, il termine «investimento» viene definito in modo molto ampio, al fine di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela; il termine comprende pertanto ogni tipo di bene investito da una persona fisica o giuridica di una Parte contraente nel territorio dell’altra a prescindere dalla forma giuridica, includendo, a titolo non esaustivo:

§         beni mobili e immobili e ogni altro diritto di proprietà, compresi i diritti reali di garanzia su beni di terzi;

§         azioni, obbligazioni, quote di partecipazione, titoli di credito, titoli di Stato e titoli pubblici in generale;

§         crediti finanziari connessi ad un investimento, redditi di capitale e qualsiasi altro diritto ad una prestazione avente valore economico

§         diritti di proprietà intellettuale o industriale.

Al fine di incoraggiare gli investimenti esteri, ciascuna delle Parti si impegna (art. II) ad assicurare sul proprio territorio agli investitori dell'altra Parte un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello concesso agli investitori della propria Parte. Agli investimenti effettuati dagli operatori economici delle Parti contraenti è assicurato un trattamento giusto ed equo, fondato sul principio della non discriminazione, nonché la piena e totale protezione agli investimenti da essi operati; è previsto altresì che ciascuna Parte contraente, conformemente alle proprie leggi, conceda ai cittadini dell'altra Parte che si trovano sul suo territorio per un investimento regolato dall'Accordo, adeguate condizioni di lavoro per lo svolgimento delle rispettive attività professionali, impegnandosi a trattare nel modo più favorevole i problemi connessi all'ingresso, al soggiorno, al lavoro e agli spostamenti sul suo territorio degli stessi cittadini e dei loro familiari. Le società costituite in base alle leggi di una Parte contraente, ma di proprietà o controllate dagli investitori dell'altra Parte, saranno autorizzate ad assumere a loro scelta personale dirigenziale di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità, in conformità alle leggi della Parte ospitante (art. II, co. 7).

L'articolo III reca la clausola della nazione più favorita, in base alla quale le Parti garantiscono agli investimenti dell'altra Parte contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o agli investitori di Paesi terzi (art. III, c. 1).  In deroga a tale principio sono tuttavia considerati compatibili con l’Accordo i maggiori benefici o privilegi concessi da una delle Parti ad investitori di Paesi terzi in virtù di specifici accordi, quali gli accordi per evitare le doppie imposizioni o facilitare il commercio transfrontaliero, o in ragione della loro appartenenza ad un'unione doganale o economica, a un mercato comune o  a una zona di libero scambio, ovvero a un qualsiasi Accordo economico internazionale multilaterale (art. III, c. 3).

La clausola della nazione più favorita trova applicazione anche in caso di perdite o danni agli investimenti derivanti da guerre, rivoluzioni, conflitti civili, stati di emergenza o altri avvenimenti similari, prevedendosi in tali casi la corresponsione di un adeguato indennizzo (art. IV).

La protezione degli investimenti è assicurata, inoltre, (art. V) dalla clausola che stabilisce che gli investimenti effettuati da soggetti appartenenti ad uno degli Stati contraenti non potranno costituire oggetto di nazionalizzazioni, espropriazioni, requisizioni o altre misure con analogo effetto se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, in conformità alle disposizioni di legge e dietro corresponsione immediata, totale ed effettiva di una adeguata indennità. Quest’ultima dovrà essere equivalente all’effettivo valore commerciale dell’investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui siano state annunciate le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio e sarà comunque determinata secondo parametri di valutazione riconosciuti a livello internazionale. In caso di mancato utilizzo dell’investimento espropriato, è previsto il diritto di riacquisto per il precedente proprietario ad un prezzo calcolato alla data del riacquisto, sulla base degli stessi criteri adottati al momento del calcolo dell’indennità di esproprio.

Ognuna delle due Parti contraenti si impegna a garantire il diritto per l'investitore dell'altra Parte a trasferire all'estero, dopo aver assolto gli obblighi fiscali, senza ritardo indebito e in valuta convertibile al tasso di cambio al momento prevalente, tutti i capitali investiti e guadagnati. E’ riprodotto un elenco non esaustivo dei trasferimenti tutelati dall’Accordo.  (art. VI).

In caso di garanzia assicurativa prestata da una delle Parti, o da una delle sue Istituzioni, contro i rischi non commerciali derivanti dagli investimenti effettuati dai propri investitori nel territorio dell'altra Parte, è prevista la surroga nella titolarità dei crediti spettanti all'assicurato (art. VII).

Ai sensi dell’articolo VIII I trasferimenti previsti dagli articoli IV, V, VI e VII sono effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro un mese (art. VIII).

Viene poi stabilita una procedura arbitrale (che prevede l’istituzione di un Tribunale arbitrale ad hoc) affidata ad organi imparziali per la composizione delle controversie in materia di interpretazione e applicazione dell’Accordo che dovessero insorgere fra le Parti e che non siano risolvibili tramite negoziato (art. IX). Vengono altresì previste procedure giurisdizionali (con competenza dei tribunali locali) e arbitrali di differente tipologia per la composizione delle controversie fra gli investitori e le Parti contraenti, attribuendo agli investitori la scelta tra le diverse procedure (art. X).

In base all'art. XI l'applicazione dell'Accordo sarà indipendente dall'esistenza di relazioni diplomatico-consolari tra le due Parti, e l’Accordo potrà applicarsi anche a investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore di esso (art. XII).

L'art. XIII consente alle Parti contraenti e ai loro investitori di avvalersi di disposizioni più favorevoli di quelle dell'Accordo in esame, qualora siano previste dal diritto internazionale generale o pattizio. Viene, inoltre, salvaguardato l’investimento rispetto a possibili successive modifiche nella legislazione di una delle due Parti contraenti, facendo tuttavia salve le disposizioni nazionali volte a prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.

La durata dell'Accordo (art. XV) è prevista in dieci anni, con rinnovo tacito per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle due Parti, da inoltrare almeno un anno prima della scadenza: in ogni caso, gli investimenti effettuati prima dell’eventuale cessazione dell’Accordo rimarranno soggetti alle disposizioni degli articoli I-XIII dello stesso per un ulteriore periodo  di cinque anni.

 


Contenuto del disegno di legge di ratifica

 

Il disegno di legge in esame, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica Democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti,  consta di tre articoli. I primi due recano, rispettivamente, l’autorizzazione alla ratifica e l’ordine di esecuzione dell’Accordo, mentre l’articolo 3 reca la data di entrata in vigore della legge, fissata per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

L'esecuzione dell’Accordo in questione non comporta, in base alla relazione governativa che accompagna il disegno di legge, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Si segnala altresì che l'analisi tecnico-normativa (ATN) che accompagna il disegno di legge sottolinea come l'Accordo, una volta entrato in vigore, non implichi la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né, d’altra parte,  presenti profili di incompatibilità con le competenze delle autonomie locali e con l'ordinamento comunitario.

La relazione recante l’analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR), sottolinea invece che l'Accordo - assicurando libertà nel trasferimento di capitali e prevedendo sistemi di risoluzione delle controversie e di risarcimenti per perdite dovute ad eventi eccezionali -  avrà un impatto positivo sugli investitori, persone fisiche o giuridiche (enti pubblici, imprese, aziende, associazioni eccetera), delle due Parti contraenti, favorendo un maggior volume di investimenti e l’ulteriore sviluppo dell'interscambio commerciale. I principali risultati attesi sono costituiti, in particolare, dal trasferimento dall'Italia alla Repubblica democratica del Congo di know-how tecnico e manageriale, e da una conseguente maggiore efficienza del sistema produttivo congolese.

 


Progetto di legge

 


N. 2631

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 9 maggio 2007 (v. stampato Senato n. 1377)

presentato dal ministro degli affari esteri

(D'ALEMA)

di concerto con il ministro dell'interno

(AMATO)

con il ministro della giustizia

(MASTELLA)

con il ministro dell'economia e delle finanze

(PADOA SCHIOPPA)

con il ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e con il ministro per le politiche europee

(BONINO)

 

¾

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica

il 9 maggio 2007

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 disegno di legge

¾¾¾

 

 

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

Art. 2.

(Ordine di esecuzione).

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV dell'Accordo stesso.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 


TESTO ACCORDO NON DISPONIBILE

 


Iter al Senato

 


Progetto di legge

 


SENATO DELLA REPUBBLICA

¾¾¾¾¾¾¾¾   XV LEGISLATURA   ¾¾¾¾¾¾¾¾

 

N. 1377

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(D’ALEMA)

di concerto col Ministro dell’interno

(AMATO)

col Ministro della giustizia

(MASTELLA)

col Ministro dell’economia e delle finanze

(PADOA-SCHIOPPA)

col Ministro dello sviluppo economico

(BERSANI)

e col Ministro per le politiche europee

(BONINO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2007

 

 

¾¾¾¾¾¾¾¾

Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006

¾¾¾¾¾¾¾¾

 



Onorevoli Senatori. – Le notevoli potenzialità economiche dell’Africa, costituite sia da enormi risorse non sfruttate che da mercati ancora fuori dell’economia mondiale, suscitano la crescente attenzione della Comunità internazionale.

 

    In tale contesto, si è avvertita l’opportunità di concludere un Accordo sulla promozione e protezione reciproca degli investimenti con la Repubblica democratica del Congo, Paese in questo momento al centro delle dinamiche sia politiche che economiche del continente.

    Sul piano politico, il Congo sta per completare una fase di transizione politica che, a sua volta, aveva posto fine ad anni di guerra civile e di divisione territoriale. Vi è la fondata prospettiva che il Congo possa in futuro godere di una maggiore stabilità e di migliori relazioni con i Paesi confinanti.

    Sul piano economico, il Paese mantiene intatta la potenzialità di tornare ad essere un attore di primo piano e motore di sviluppo per larga parte del continente africano, grazie alle ingenti risorse minerarie ed idriche di cui dispone.

    Al centro di tali evoluzioni, vi è il complesso ciclo elettorale in corso di ultimazione. In questi anni, a partire dalla formazione del Governo transitorio di unità nazionale, la politica dell’esecutivo di Kinshasa è stata concentrata da una parte nella preparazione delle elezioni, dall’altra nella realizzazione di una serie di riforme economiche che hanno consentito al Paese di raggiungere importanti risultati quali la rottura della spirale di iperinflazione e l’inserimento nell’iniziativa per la cancellazione del debito (Heavily indebted poor countries – HIPC).

    Inoltre, vi sono segnali concordanti che indicano una consistente ripresa degli investimenti stranieri nella Repubblica democratica del Congo. In particolare, la Banca mondiale e la Commissione europea si stanno impegnando in ambiziosi programmi di finanziamento di opere infrastrutturali di fondamentale importanza per lo sviluppo del Paese. Questo fa intravedere interessanti prospettive per l’imprenditoria italiana, già in passato fortemente presente nell’ex Zaire. Questo potrebbe invertire l’attuale situazione dei rapporti economici bilaterali, limitati alla presenza di piccoli operatori italiani nei settori delle costruzioni e del legname, nonché ad un interscambio commerciale relativamente modesto.

 

    L’Accordo, la cui efficacia si estende sia agli investimenti precedenti che a quelli successivi alla sua entrata in vigore, definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine «investimento», soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela (articolo I, paragrafo 1).

 

    In particolare l’Accordo recepisce un insieme di norme finalizzate, in un contesto di trattamento «giusto ed equo», ad incoraggiare e proteggere gli investimenti reciproci (articolo II) contemplando la clausola della nazione più favorita (articolo III, paragrafo 1), e cioè l’obbligo di concedere agli investitori della controparte un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori, o agli investitori di Paesi terzi. Sono fatti salvi i diritti e privilegi che una Parte contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in virtù della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub regionale, o ad accordi economici multilaterali.

    È prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell’altra Parte contraente (articolo IV).

    Le eventuali nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria. In tale caso è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell’investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile, al tasso di cambio prevalente, applicabile il giorno in cui la decisione dell’esproprio sia stata resa pubblica e includerà gli interessi calcolati sulla base dei parametri EURIBOR dalla data dell’esproprio fino alla data del pagamento che deve essere comunque trasferibile entro un mese.

    Ognuna delle Parti garantirà i trasferimenti dei pagamenti e dei redditi relativi agli investimenti, da effettuarsi liberamente e senza indebito ritardo, al di fuori del proprio territorio, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento (articolo VI).

    Nel caso in cui una Parte contraente od un suo organismo delegato versi un risarcimento ad un suo cittadino per un investimento fatto nel territorio dell’altra Parte contraente, questa riconoscerà all’altra Parte o al suo organismo tutti i diritti e le pretese, che potrà per surrogazione esercitare o rivendicare, del cittadino risarcito (articolo VII). Tale norma è indirizzata in modo particolare a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti – come la nostra SACE – che possono così surrogare l’investitore che ha ottenuto il risarcimento.

    Le controversie tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o interpretazione del presente Accordo, che non vengano risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle Parti (articolo IX).

    Qualora dovessero sorgere delle controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell’altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l’investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti (articolo X).

    La validità dell’Accordo è stata prevista in dieci anni a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza (articoli XIV-XV). In ogni caso l’Accordo continua ad applicarsi, dopo la sua scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa.

    Si ritiene che l’Accordo, formulato nei termini suesposti, che corrispondono peraltro alla prassi comunemente seguita in campo internazionale per disciplinare queste materie, sia un valido quadro di tutela giuridica degli investimenti italiani nella Repubblica democratica del Congo e degli investimenti congolesi in Italia.

 

    Dall’attuazione dell’Accordo non derivano maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

    Per la copertura degli eventuali danni subiti in Italia da investitori congolesi in conseguenza di eventi eccezionali (articolo IV dell’Accordo), certamente non preventivamente quantificabili, si provvederà così come normalmente accade, con la legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

    Il risarcimento per l’eventuale esproprio di investimenti congolesi in Italia (articolo V), anch’esso non preventivamente quantificabile, sarà coperto dalle disposizioni che disporranno l’esproprio stesso.

    Alle spese, tutte eventuali, che dovessero derivare dalle procedure per la risoluzione delle controversie tra le Parti contraenti (articolo IX), si provvederà con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

    Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e pertanto non si rende necessaria la prescritta relazione tecnica di cui al comma 2 dell’articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.


 

 

 


Analisi tecnico-normativa

Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

        L’Accordo, una volta entrato in vigore, non implica la necessità di adottare elementi innovativi nel quadro della legislazione italiana, né problematiche di compatibilità con l’ordinamento comunitario o con le competenze costituzionali delle regioni italiane o con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

        In conclusione, l’Accordo non incide, modificandoli, su leggi o regolamenti vigenti e non comporta – oltre all’autorizzazione parlamentare di ratifica ed all’ordine di esecuzione – norme di adeguamento al diritto interno né la necessità di adottare particolari misure di carattere amministrativo.

Elementi di drafting e linguaggio normativo

        Le definizioni dei termini contenuti nell’Accordo sono indicate nell’articolo I del testo stesso. Esse non sono innovative.

        L’Accordo non contiene riferimenti normativi, non introduce modifiche a disposizioni vigenti effettuabili con la tecnica della novella, o con norme abrogative espresse. Non sostituisce alcun Accordo vigente in materia tra Italia e Repubblica democratica del Congo ma si propone di colmare una lacuna nella regolamentazione dei rapporti tra i due Paesi.
        Il testo dell’Accordo è conforme alla prassi generalmente seguita per questo tipo di accordi dall’Italia e dagli altri membri dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE).

 


Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)

Destinatari

        Sono coinvolti sotto il profilo economico dall’introduzione della regolamentazione:
            –  i soggetti italiani che hanno effettuato od effettueranno investimenti nella Repubblica democratica del Congo.

            –  i soggetti congolesi che hanno effettuato od effettueranno investimenti in Italia.

        L’Accordo è destinato ad avere un effetto immediato sulle società italiane già presenti nella Repubblica democratica del Congo, principalmente nel settore delle costruzioni e del legname.

        In aggiunta, l’Accordo potrebbe agevolare iniziative imprenditoriali italiane nella Repubblica democratica del Congo in settori diversi da quelli citati.

Obiettivi e risultati attesi

        Primo obiettivo dell’Accordo, che si consegue per effetto dell’impatto immediato dello stesso, è la creazione di un quadro di maggiore certezza giuridica, a vantaggio degli investimenti già in atto e di quelli futuri, in tutti i settori nei quali siano stati effettuati o siano ipotizzabili in futuro investimenti italiani nella Repubblica democratica del Congo e congolesi in Italia.

        Detto quadro di certezza e di precise garanzie è prerequisito indispensabile per incoraggiare ulteriori iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperità delle due Parti contraenti. Risultato atteso è pertanto un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle Parti contraenti.
        L’accordo è altresì destinato ad avere un impatto positivo sul tessuto economico di entrambi i Paesi attraverso gli effetti che un maggior volume di investimenti può avere sotto forma di potenziamento delle relazioni economiche e di sviluppo dell’interscambio commerciale. È anche destinato a favorire il trasferimento dell’Italia al Congo di know-how tecnico e manageriale, la creazione di nuova occupazione ed una maggiore efficienza del sistema produttivo, premessa indispensabile di sviluppo economico e di una maggiore dinamica concorrenziale.
        L’Accordo è in linea con la volontà del Governo congolese di dotarsi di una legislazione che pone al centro del suo sviluppo il sistema dell’impresa privata e degli investimenti esteri, visti come elementi propulsori della crescita economica.
        Sono quindi positive ed importanti le ricadute economiche e sociali che l’Accordo potrà avere nei due Paesi.

Aspetti organizzativi ed oneri

        L’accordo non comporta oneri organizzativi né finanziari a carico della pubblica amministrazione o dei privati

Opzioni alternative

        L’accordo si propone di colmare una lacuna nello stato esistente della regolamentazione dei rapporti tra Italia e Repubblica democratica del Congo.

        Quanto alle clausole dell’Accordo, esse sono conformi ad una solida prassi, generalmente seguita in campo internazionale per questo tipo di accordi, e non era quindi possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello che è stato concordato con la controparte.

 

 

 

 


 


 

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Autorizzazione alla ratifica)

 

 

    1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l’Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

 

Art. 2.

(Ordine di esecuzione)

 

    1. Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo di cui all’articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall’articolo XIV dell’Accordo stesso.

 

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

 

    1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

(omissis)

 

 


Esame in sede referente presso la 3ª Commissione
Affari esteri

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

37a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Crucianelli e per l'economia e le finanze Tononi.

 

 

IN SEDE REFERENTE 

(omissis)

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006

 

(Esame e rinvio)

 

 

 

Il relatore POLLASTRI (Ulivo) introduce l'esame del provvedimento in titolo, volto a realizzare il quadro giuridico di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Congo al fine di favorire investimenti già in atto e futuri. In particolare, l'Accordo in esame si colloca nella prospettiva di invertire l'attuale situazione dei rapporti economici bilaterali, limitati alla produzione di legname e al settore delle costruzioni, posto che, attese le difficoltà derivanti dall’instabilità del quadro politico ed economico, non risultano grandi investimenti in atto. Nella prospettiva di una progressiva normalizzazione, l’Accordo è volto a incoraggiare, nel quadro delle maggiori certezze e più precise garanzie che da esso derivano, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle Parti contraenti.

 

Ricorda inoltre che, sul piano politico, il Congo attraversa una fase di transizione in via di completamento, con riferimento alla quale la comunità internazionale nutre fondate aspettative di progressiva stabilità, anche nell'ottica di un progressivo miglioramento delle relazioni con i paesi confinanti. Per quanto concerne il versante dello sviluppo economico, fa presente che è stata avviata la realizzazione di importanti riforme economiche volte a tamponare la spirale dell'iperinflazione e a concorrere nell'iniziativa per la cancellazione del debito (Heavily indebted poor countries - HIPC). In questo quadro, invero, è stato registrato un sensibile incremento degli investimenti stranieri, anche alla luce dell'impegno della Banca mondiale e della Commissione europea nella promozione di programmi di finanziamento di opere infrastrutturali che favoriscono l'attrazione di investitori stranieri ed, in generale, la ripresa economica. Osserva quindi che, nella delineata prospettiva, l'Accordo in esame è in primo luogo volto a potenziare le relazioni economiche bilaterali e lo sviluppo dell'interscambio commerciale con l'Italia mediante un maggiore volume di investimenti, essendo per altro verso destinato ad innescare virtuose dinamiche di sviluppo economico.

 

Nel merito, all'articolo 1, comma 1, l'Accordo definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine "investimento", soprattutto in relazione alla necessità di includere il maggior numero possibile di attività economiche nel meccanismo di tutela. L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo suddetto di promozione e protezione degli investimenti,  stabilisce, in capo alle Parti, l'obbligo di garantire un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini, nonché di assicurare un trattamento "giusto ed equo" agli investimenti degli investitori nei loro reciproci territori, vigilando sull'applicazione di eventuali misure discriminatorie e accordando agli investitori le condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento dell'attività professionale di cui si tratta. Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi  ricavati da propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della nazione più favorita. In base alla norma in esame, sono tuttavia fatti salvi i diritti e privilegi che una Parte contraente potrebbe concedere agli investitori di uno Stato terzo in virtù della loro appartenenza ad una unione doganale o economica, ad un mercato comune, ad una zona di libero scambio, ad un accordo regionale o sub regionale, o ad accordi economici multilaterali.

 

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell’altra Parte contraente, indipendentemente se la causa sia ascrivibile all'azione di forze governative o altri soggetti, attraverso pagamenti in valuta liberamente convertibile e liberamente trasferibile. L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazioni, espropriazioni o misure analoghe, precisando che non potranno avvenire direttamente o indirettamente se non per fini di utilità pubblica, su base non discriminatoria. Al riguardo è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento, equivalente al valore di mercato dell’investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica. Quanto ai capitali e agli  utili relativi agli investimenti, l'articolo 6 stabilisce che ciascuna Parte garantirà la possibilità di trasferire tutti i pagamenti  liberamente e senza indebito ritardo, all'interno e al di fuori del proprio territorio, una volta assolti tutti gli obblighi fiscali e soddisfatte le procedure legali relative al trasferimento, disponendo al riguardo l'applicazione del trattamento più favorevole concesso agli investimenti  effettuati dagli investitori degli Stati terzi.

 

Rileva poi che la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, prevede il diritto di surroga di tali organismi  nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore nei casi di risarcimento per danni o perdite, per nazionalizzazione o esproprio nonché per le operazioni di rimpatrio di capitale, utili o redditi.

 

All'articolo 9 dell'Accordo si prevede che le controversie tra le Parti contraenti in merito all’applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un Tribunale arbitrale ad hoc su richiesta di una delle Parti, disciplinandone al riguardo le modalità di istituzione, stabilendo  - ai sensi del successivo articolo 10 - che in caso di controversie tra una Parte contraente e gli investitori dell’altra Parte contraente, in primo luogo si dovrà cercare di comporre tale controversia in via amichevole entro sei mesi. Ove tale tentativo fallisse, l’investitore interessato potrà decidere di sottoporre la medesima al Tribunale della Parte contraente competente per territorio, ad un Tribunale arbitrale ad hoc ovvero al Centro internazionale per la soluzione delle controversie in materia di investimenti.

 

All'articolo 11, si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due Parti, disponendone altresì, ai sensi dell'articolo 12, l'applicazione anche con riferimento agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore dagli investitori di una Parte nel territorio dell'altra, con esclusione delle controversie eventualmente in atto. Tra le norme suscettibili di applicazione, figurano - ai sensi dell'articolo 13 -  quelle derivanti da altri Accordi internazionali che abbiano sottoscritto entrambe le Parti e le norme del diritto internazionale generale, con particolare riferimento alle disposizioni più favorevoli per le Parti medesime e i loro investitori. L'articolo 14 e 15 dell'Accordo regolano, infine, rispettivamente l'entrata in vigore  e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni a partire dalla notifica fra le Parti contraenti dell’avvenuto espletamento delle rispettive procedure di ratifica, restando in vigore per un ulteriore periodo di cinque anni, salvo denuncia scritta di una delle Parti contraenti non più tardi di un anno prima della sua scadenza. In ogni caso l’Accordo continua ad applicarsi, dopo la sua scadenza, per altri cinque anni agli investimenti effettuati prima della stessa.

 

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.     

 

In conclusione, il relatore propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.

 

Il senatore MANTICA (AN), dopo aver ricordato come numerosi progetti infrastrutturali in Congo non abbiano trovato attuazione a causa dell'elevata instabilità politica, esprime serie perplessità sull'effettivo conseguimento degli obiettivi che l'Accordo in esame si propone. Al riguardo, nonostante le ampie possibilità di sviluppo economico legate soprattutto all'industria estrattiva, evidenzia le difficoltà palesi che sussistono nell'azione di protezione di eventuali progetti di investimento da parte degli organismi di assicurazione.

 

Il senatore MARTONE (RC-SE), nel richiamare le criticità che attengono alla situazione congolese nel suo complesso, trattandosi di un paese, da un lato, ricco di risorse e, per altro verso, caratterizzato da elevati livelli di povertà, preannuncia la presentazione, in sede di esame del provvedimento in Assemblea, di un ordine del giorno che rechi uno specifico riferimento alle pertinenti risoluzioni del Consiglio di sicurezza, al rispetto della normativa minima in tema di lavoro e all'impegno sul fronte della lotta alla corruzione. Si sofferma inoltre sulle finalità complessive dell'Accordo in esame, rilevando come le disposizioni connesse alla detassazione delle rendite e all'esportazione dei redditi non siano di per sé idonee ad innescare i virtuosi meccanismi di sviluppo che l'Accordo in linea teorica si propone di conseguire, precisando al riguardo come, peraltro, anche nell'interesse delle imprese italiane, una tale situazione di incertezza non appaia di giovamento.

 

Il senatore MANTICA (AN), intervenendo sulla ventilata proposta di ordine del giorno avanzata dal senatore Martone, ritiene come appaia poco opportuno vincolare l'azione del Governo, posto che l'Accordo in esame, nella prospettiva di un considerevole aumento del volume degli investimenti sul piano bilaterale, rappresenta un primo passo nell'avvio di un auspicabile sviluppo economico in un paese caratterizzato da livelli di crescita molto bassi. Sottolinea, tuttavia, l'esigenza di una riflessione più ampia, che abbia ad oggetto le vaste problematiche che afferiscono a quella parte del continente africano.

 

 Il senatore MORSELLI (AN), associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Mantica, ritiene oltremodo necessario un approfondimento più generale, non quindi limitato alle specifiche problematiche del Congo, che la Commissione potrà valutare attraverso l'avvio di idonee iniziative al riguardo.

 

 Il senatore PIANETTA (DC-PRI-IND-MPA), nel soffermarsi sulle linee generali del provvedimento in esame, esprime forti perplessità in ordine agli auspicati effetti di incentivo negli investimenti che dovrebbero derivare dall'Accordo, rilevando al riguardo l'esigenza di valutare l'opportunità di integrare i contenuti del provvedimento al fine di accrescerne la capacità di attrazione di capitali in Congo. Ritiene altresì necessario rinviare ad un momento successivo  una puntuale verifica circa il raggiungimento degli auspicati livelli di progresso economico.

 

 Il senatore MELE (Ulivo), nel richiamare i contenuti dell'esposizione introduttiva, si sofferma sulle aspettative nutrite da gran parte della comunità internazionale in ordine le prospettive di sviluppo del Congo. Al riguardo, pur condividendo l'impostazione testè espressa circa l'esigenza di ulteriori sforzi nella prospettiva di incrementare le relazioni economiche bilaterali,  sottolinea l'importanza di procedere alla ratifica dell'Accordo in esame, rappresentando a suo avviso la base concreta di partenza in relazione alla quale valutare l'opportunità di avviare future iniziative volte, tra l'altro, anche al  miglioramento delle relazioni internazionali.

 

 Il relatore POLLASTRI (Ulivo), intervenendo in replica alle sollecitazioni emerse nel corso del dibattito, si sofferma in particolare sulle finalità del provvedimento in esame, precisando al riguardo che tra le disposizioni dell'Accordo figurano alcune propriamente dirette a facilitare l'azione degli organismi di assicurazione, come l'italiana SACE. Nel condividere inoltre le considerazioni espresse dal senatore Martone, ritiene opportuno darvi ampio spazio nell'ambito della relazione che svolgerà dinanzi all'Assemblea, piuttosto che mediante la formalizzazione di uno specifico atto di indirizzo al riguardo.

 

Conclusivamente, auspica una sollecita approvazione del provvedimento in titolo.

 

 Il sottosegretario CRUCIANELLI, in relazione alle questioni sollevate nel dibattito, tutte di grande rilievo, invita a concentrare l'attenzione sul provvedimento in esame, volto a dare un segnale di fiducia alle speranze di crescita del sistema economico congolese, auspicando pertanto una positiva conclusione dell'esame in tempi rapidi.

 

 Il presidente DINI, dopo ampi richiami ai fenomeni di corruzione che hanno caratterizzato la realtà politica postcoloniale, propone di rinviare l'esame ad altra seduta al fine di acquisire i pareri delle Commissioni consultate.

 

 La Commissione conviene sulla proposta del Presidente ed il seguito dell’esame è quindi rinviato.

 

 


AFFARI ESTERI (3a)

MARTEDÌ 17 APRILE 2007

38a Seduta

Presidenza del Presidente

DINI

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vernetti

 

 

IN SEDE REFERENTE 

 

 

 

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006

 

(Seguito e conclusione dell'esame) 

 

 

 

Riprende l’esame sospeso nella seduta del 3 aprile scorso.

 

 

 

Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è conclusa la discussione generale sul provvedimento in titolo e dà lettura dei pareri nel frattempo trasmessi dalle Commissioni chiamate ad esprimersi in sede consultiva.

 

Prima di procedere al voto finale invita quindi i componenti della Commissione ad intervenire per eventuali dichiarazioni di voto.

 

 

 

Il senatore MARTONE (RC-SE), nel preannunciare il proprio voto favorevole, sottolinea l’esigenza di prevedere idonei strumenti di verifica dei risultati nel quadro dell’applicazione dell’Accordo oggetto del disegno di legge in esame. Infatti, senza disconoscere che il settore privato possa costituire un volano per lo sviluppo, occorre tuttavia prevedere opportuni meccanismi di controllo al fine di prevenire abusi (quali sono stati riscontrati nel passato anche in occasione di apposite inchieste parlamentari) e di garantire le finalità di sviluppo e gli stessi investitori privati. Al riguardo ribadisce pertanto che presenterà uno specifico ordine del giorno nella fase dell’esame in Assemblea.

 

 

Il sottosegretario VERNETTI, nel condividere lo spirito delle considerazioni del senatore Martone, rileva come in Congo, a fronte del persistere di fattori di instabilità, si riscontri una significativa crescita degli investimenti esteri diretti, che hanno raggiunto l’importo di 1,4 miliardi di dollari e che vedono ancora una scarsa partecipazione dell’Italia. Si augura pertanto che il provvedimento in esame, di cui auspica una sollecita approvazione, possa offrire la cornice giuridica idonea per un rilancio degli investimenti italiani, posto che l’Italia è già presente nelle Repubblica Democratica del Congo nel quadro delle missioni dell’Unione europea per il monitoraggio elettorale e per la formazione delle Forze di polizia.

 

 

Il presidente DINI, nel concordare con le osservazioni del senatore Martone, rileva l’utilità della cornice giuridica opportunamente predisposta dal Governo con l’Accordo in esame, suscettibile di concorrere, con altri fattori, al rilancio della presenza delle imprese italiane nella Repubblica Democratica del Congo.

 

Propone, infine, di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea sul provvedimento in titolo chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.

 

 

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva, infine, all’unanimità, la proposta del Presidente.

 

 


Esame in sede consultiva

 


AFFARI COSTITUZIONALI (1a)

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

35a Seduta

Presidenza del Presidente

VILLONE 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari regionali e le autonomie locali Colonnella

 

(omissis)

 

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006

 

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

 

      Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo, il quale a suo giudizio non suscita rilievi in termini di costituzionalità. Propone, pertanto, di esprimere per quanto di competenza un parere non ostativo.

 

 

 

            Concorda la Sottocommissione.

 

 

 

 

 


BILANCIO (5a)

MARTEDÌ 3 APRILE 2007

51a Seduta

Presidenza del Presidente

MORANDO 

 

            Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Casula.

 

 

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006

 

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

 

 

 

Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che non vi sono osservazioni da formulare.

 

 

 

Con l’avviso conforme del rappresentante del GOVERNO, la Sottocommissione esprime infine parere non ostativo.

 

 

 

La seduta termina alle ore 16,10.

 

 

 

 

 

 

 


Discussione in Assemblea

 


 

 

 

 

Senato della Repubblica

XV LEGISLATURA

 

Assemblea

 

 

 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

 

ASSEMBLEA

 

150a seduta pubblica

 

 

mercoledì 9 maggio 2007

 

Presidenza del presidente CAPRILI

 


 

RESOCONTO STENOGRAFICO

 

(omissis)

Discussione e approvazione del disegno di legge:

 

(1377) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006 (Relazione orale) (ore 17,20)

 

 

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1377.

 

Il relatore, senatore Pollastri, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.

 

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

 

 

POLLASTRI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'Aula è chiamata a pronunciarsi sul disegno di legge n. 1377, concernente la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e quello della Repubblica democratica del Congo sulla promozione e protezione degli investimenti, fatto a Kinshasa il 13 settembre 2006.

 

Tale Accordo è volto a realizzare un importante atto giuridico di riferimento per lo sviluppo delle relazioni economiche tra la Repubblica italiana e la Repubblica democratica del Congo al fine di favorire investimenti già in atto e futuri.

 

In particolare, l'Accordo in esame si colloca nella prospettiva di invertire l'attuale situazione dei rapporti economici bilaterali, limitati alla produzione di legname e al settore delle costruzioni, in quanto è volto a incoraggiare, nel quadro delle maggiori certezze e più precise garanzie che da esso derivano, ulteriori iniziative imprenditoriali ed un incremento del volume complessivo degli investimenti effettuati dagli investitori delle parti contraenti.

 

Attualmente non esistono investimenti rilevanti effettuati nella Repubblica democratica del Congo da parte di grandi imprese italiane. Gli investimenti esistenti, prevalentemente ad opera di imprenditori italiani residenti nel Paese, sono costretti ovviamente a convivere in condizioni operative estremamente difficoltose.

 

Tuttavia, data la propria rilevanza socio-economica e strategica nel continente africano, il Paese dovrà necessariamente rientrare nello spettro delle potenziali destinazioni di investimenti di imprese italiane con proiezione in Africa. Si ricorda che, sul piano politico, il Congo attraversa una fase di transizione in via di completamento, con riferimento alla quale la comunità internazionale nutre fondate aspettative di progressiva stabilità, anche nell'ottica di un progressivo miglioramento delle relazioni con i Paesi confinanti.

 

Nella prospettiva delineata, quindi, l'Accordo in esame è in primo luogo volto a potenziare le relazioni economiche bilaterali e lo sviluppo dell'interscambio con l'Italia, mediante un maggior volume di investimenti, essendo per altro verso destinato ad innescare virtuose dinamiche di sviluppo attraverso il trasferimento di know-how tecnologico e manageriale.

 

Nel merito, all'articolo 1, comma 1, l'Accordo definisce in maniera quanto più ampia possibile il termine investimento.

 

L'articolo 2, nell'ambito dell'obiettivo sopra descritto di promozione, stabilisce in capo alle parti l'obbligo di garantire - ritengo molto importante questa parte - un diritto di accesso alle attività di investimento non meno favorevole di quello assicurato ai propri cittadini.

 

Al riguardo, il successivo articolo 3, nel prevedere l'applicazione di un trattamento giuridico pari a quello concesso agli investimenti e ai redditi ricavati dai propri cittadini o da cittadini di Stati terzi, contempla altresì la clausola della Nazione più favorita.

 

All'articolo 4 è prevista la corresponsione di un adeguato indennizzo per perdite derivanti da guerra, conflitto armato, stato di emergenza, rivolte, insurrezioni, sommosse sopravvenute sul territorio dell'altra parte contraente.

 

L'articolo 5 interviene in tema di nazionalizzazione, espropri o misure analoghe. Al riguardo è prevista la corresponsione immediata, totale ed effettiva di un giusto risarcimento equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata resa pubblica.

 

Si rileva la norma di cui all'articolo 7, volta a tutelare gli organismi di assicurazione degli investimenti, che prevede il diritto di surroga di tale organismo nell'esercizio dei diritti e nelle pretese dell'investitore.

 

All'articolo 9 dell'Accordo si prevede che le controversie tra le parti contraenti in merito all'applicazione o interpretazione dell'Accordo, ove non risolte entro sei mesi in via amichevole attraverso i canali diplomatici, saranno sottoposte ad un tribunale arbitrale ad hoc.

 

All'articolo 11 si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo sia assicurata a prescindere dall'esistenza di relazioni diplomatiche o consolari tra le due parti, disponendone altresì, ai sensi dell'articolo 12, l'applicazione anche con riferimento agli investimenti effettuati prima dell'entrata in vigore.

 

Gli articoli 14 e 15 dell'Accordo regolano, infine, rispettivamente l'entrata in vigore e la durata del medesimo, stabilita nella misura di dieci anni.

 

Il disegno di legge di ratifica si compone di 3 articoli, rispettivamente concernenti l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, l'ordine di esecuzione e l'entrata in vigore della legge.

 

In conclusione, si propone di approvare il disegno di legge e di procedere alla ratifica del documento.

 

 

 

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

 

È iscritto a parlare il senatore Martone, il quale nel corso del suo intervento illustrerà anche l'ordine del giorno G1. Ne ha facoltà.

 

 

MARTONE (RC-SE). Signor Presidente, lo spirito dell'ordine del giorno G1, che ho presentato insieme al collega Del Roio, riguarda il riconoscimento del fatto che gli investimenti privati esteri possono svolgere un ruolo importante di rilancio e di volano per l'economia di Paesi che hanno subìto gravi conflitti, come appunto il Congo, reduce da una guerra che lo ha insanguinato per ben sette anni. Un conflitto che però è stato caratterizzato, peraltro, da grandi episodi di corruzione e di sfruttamento illegale di risorse naturali, anche attraverso il sostegno di imprese transnazionali estere.

 

Pensiamo che oggi, attraverso questo Accordo, si possa svolgere un ruolo importante per rafforzare i sistemi di governance della Repubblica democratica del Congo, per far sì che lo sfruttamento e il commercio di risorse naturali pregiate non vadano ad alimentare, per l'appunto, effetti perversi di corruzione, sulla base di meccanismi di verifica e trasparenza delle attività imprenditoriali in aree di conflitto, riprendendo e rafforzando gli impegni già assunti dal Parlamento congolese rispetto ai contratti di concessione mineraria e, appunto, alla lotta alla corruzione e agli strumenti di governo dell'economia e dei settori produttivi.

 

Invito quindi il relatore ad esprimere parere favorevole su un ordine del giorno che intende far in modo che questo Accordo costituisca un ulteriore strumento di cooperazione in positivo con quel Paese e con quel popolo.

 

 

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

 

Passiamo all'esame dell'ordine del giorno G1, già illustrato nel corso della discussione generale, su cui invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunziarsi.

 

 

POLLASTRI, relatore. Esprimo parere favorevole.

 

 

VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Anche in seguito ad una positiva e approfondita discussione svoltasi in Commissione affari esteri, il Governo esprime parere favorevole sull'ordine del giorno G1, che contribuisce a fornire un quadro positivo nel quale si colloca questo Accordo. Naturalmente, si tratta di un Paese complesso, che vogliamo accompagnare in un processo di rafforzamento delle proprie istituzioni democratiche in modo che possa offrire maggiori garanzie per gli investimenti attuali e futuri.

 

Non c'è dubbio, quindi, sul pieno interesse per la stabilizzazione di quel Paese. Accolgo, dunque, l'ordine del giorno esprimendo un parere assolutamente conforme a quello del relatore.

 

 

PRESIDENTE. Essendo stato accolto, l'ordine del giorno G1 non verrà posto in votazione.

 

Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere di nulla osta».

 

Passiamo all'esame degli articoli.

 

Metto ai voti l'articolo 1.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 2.

 

È approvato.

 

 

Metto ai voti l'articolo 3.

 

È approvato.

 

 

Passiamo alla votazione finale.

 

 

MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

 

 

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

 

 

MELE (Ulivo). Dopo che l'Assemblea ha proceduto all'approvazione degli articoli, dichiaro il voto favorevole del mio Gruppo sul provvedimento nel suo complesso.

 

 

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.

 

È approvato.

 

 

 

 

 




[1]    Per la stessa ragione sono state rinviate le elezioni dei Governatori, anch’esse spettanti ai membri delle Assemblee provinciali.