Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||||
Titolo: | Accordi relativi a sistemi di navigazione satellitare tra Comunità europea e Cina e Comunità europea e Stati Uniti d¿America A.C. 2630 | ||||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 185 | ||||||
Data: | 06/06/2007 | ||||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Accordi relativi a sistemi di navigazione satellitare tra Comunità europea e Cina e Comunità europea e Stati Uniti d’America A.C. 2630 |
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n. 185 |
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6 giugno 2007 |
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di
documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei
parlamentari.
File: es0100.doc
INDICE
Dati identificativi del disegno di legge di ratifica
§ Documenti all’esame delle istituzioni dell’UE (a cura dell’Ufficio Rapporti con l’Unione europea)
Contenuto del disegno di legge di ratifica
§
A.S. 1376 (Governo),
[Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione
relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) –
Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica popolare
cinese, fatto a Pechino il 30 ottobre 2003; b) Accordo concernente la
promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo
e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e la
Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato, fatto a
Dromoland Castle il 26 giugno 2004 Esame in sede referente
presso la 3ª Commissione Affari esteri §
Pareri resi alla 3ª Commissione (Affari esteri) - 1ª
Commissione (Affari costituzionali) - 7a Commissione (Istruzione
pubblica, beni culturali) - 10ª
Commissione (Industria, commercio, turismo) - 14ª
Commissione (Politiche dell’Unione europea) Normativa di riferimento §
Reg. (CE) n. 1334/2000 del 22 giugno 2000 (1).
Regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo
delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. §
Az.com. 22 giugno 2000, n. 2000/401/PESC Azione
comune del Consiglio relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante
taluni fini militari. §
Reg. (CE) n. 876/2002 del 21 maggio 2002
Regolamento del Consiglio relativo alla costituzione dell'impresa comune
Galileo. Documentazione §
Stato delle ratifiche dell’Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile
(GNSS) – Galileo tra la Comunità europea e i suoi Stati membri e la Repubblica
popolare cinese §
Stato delle ratifiche dell’Accordo concernente
la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare
Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un
lato, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altro, con Allegato
Dati identificativi del disegno di legge
di ratifica
Numero del progetto di legge |
2630 |
Titolo dell’Accordo |
a) Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile
(GNSS) - Galileo tra b) Accordo
concernente la promozione, la fornitura e l' uso dei sistemi di navigazione
satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d'
America, da un lato, e |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Trattati e accordi internazionali; Unione europea; Stati esteri |
Firma dell’Accordo |
Accordo con Accordo con gli Stati Uniti d’America, Dromoland Castle il 26 giugno 2004 |
Iter al Senato |
Sì |
Numero di articoli del ddl di ratifica |
3 |
Date del ddl di ratifica |
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§ trasmissione alla Camera |
9 maggio 2007 |
§ annuncio |
10 maggio 2007 |
§ assegnazione |
14 maggio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, II, V, VII, IX, X, XIV |
Oneri finanziari |
No |
Contenuto degli Accordi
Galileo è un programma di radionavigazione satellitare di natura civile messo a punto dall’Unione europea al fine di garantire la propria indipendenza nei confronti dei sistemi satellitari americano (GPS) e russo (GLONASS), in un settore considerato di grande valore strategico.
Membri fondatori sono
L’ESA è un'agenzia internazionale fondata nel 1975 incaricata di coordinare i progetti spaziali dei paesi europei ed è formata dalle agenzie spaziali e da altre entità di diciassette stati: Austria, Belgio, Danimarca, Spagna, Finlandia, Francia, Germania, Grecia (dal 9 marzo2005), Irlanda, Italia, Lussemburgo dal (1 dicembre2005), Norvegia, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Svezia, Svizzera. Inoltre, Canada e Ungheria partecipano ad alcuni progetti in base ad accordi di cooperazione. Nei prossimi anni probabilmente si uniranno all'ESA altri paesi, tra cui quelli che hanno fatto parte dell'allargamento dell'Unione Europea del 2004.
Dopo il Consiglio europeo di Nizza del dicembre 2000, è stato approvato dal Consiglio il programma europeo di navigazione satellitare Galileo con la risoluzione del 5 aprile 2001.
Il Consiglio aveva previsto di articolare il programma in tre fasi:
· una fase di sviluppo e convalida finalizzata alla ricerca, che sarebbe durata fino al 2009 e che comprende lo sviluppo dei satelliti e dei componenti terrestri del sistema e la convalida in orbita; il costo di questa fase, finanziata per metà dall’Unione europea e dall’Agenzia spaziale europea, sarà di 1.500 milioni di euro. Fino al 31 dicembre 2006 questa fase è stata gestita dall’impresa comune Galileo (vedi infra), dal 1° gennaio 2007 dall’Autorità europea di vigilanza del sistema globale di navigazione via satellite (GNSS).
· una fase di spiegamento, che si svolgerà nel 2009 e 2010, comprende la costruzione e il lancio dei satelliti della costellazione e l’installazione completa dei componenti terrestri del sistema;
·
una fase operativa,
che probabilmente inizierà alla fine del
Le fasi di spiegamento e operativa sono oggetto di una concessione di circa venti anni e l’Autorità di vigilanza europea sarà l’autorità concedente.
Il 17 ottobre 2003 è stata istituita (regolamento 876/2002/CE) l’impresa comune Galileo per assicurare l'unicità di gestione e di controllo finanziario del progetto di ricerca, sviluppo e dimostrazione del programma Galileo, assimilata ad un organismo internazionale
I principali compiti dell'impresa comune erano i seguenti:
· presiedere all'integrazione ottimale del Servizio complementare geostazionario europeo di navigazione (EGNOS) nel programma Galileo, alla realizzazione della fase di sviluppo e convalida del programma; contribuire a preparare le fasi di spiegamento e operativa;
· assicurare, in cooperazione con l'Agenzia spaziale europea, attraverso disposizioni contrattuali con enti del settore privato, il lancio delle azioni di ricerca e sviluppo necessarie per portare a buon fine la fase di sviluppo e il coordinamento delle attività nazionali in tale settore; provvedere, per il tramite dell'Agenzia spaziale europea al lancio di una prima serie di satelliti per la verifica dell'affidabilità del sistema;
·
in cooperazione con
Il 4 luglio 2005 l’impresa comune ha approvato la creazione di un consorzio congiunto chiamato “Euro-GNSS”, con sede a Tolosa e composto da 8 membri (AENA, Alcatel, EADS, Finmeccanica, Hispasat, Inmarsat, Thales e TeleOp), che doveva essere l’unico partner nei negoziati per la concessione di Galileo.
I negoziati sono iniziati effettivamente nel gennaio 2006, dopo disaccordi interni all’industria e un intervento di mediazione sulla ripartizione delle funzioni e delle responsabilità e sull’ubicazione dei principali impianti terrestri del sistema.
I negoziati si sono focalizzati sui cosiddetti Heads of Terms, cioè sugli elementi di fondo del contratto di concessione. Una prima versione del contratto risale al 20 novembre 2006, ma dall’inizio del 2007 i negoziati sono in una fase critica.
In relazione alla situazione complessa venutasi a
creare nel corso dei negoziati, il 16 maggio
2007
Il Consiglio dei Ministri dei Trasporti del 22 marzo 2007 aveva
infatti invitato
· alla valutazione dei progressi complessivi del progetto Galileo, dei costi del progetto e del relativo finanziamento, ai fini di un rapido progresso nella realizzazione del progetto;
· alla discussione di possibili soluzioni per quanto riguarda il finanziamento pubblico;
· alla valutazione dei progressi dei negoziati relativi al contratto di concessione e alla presentazione di scenari alternativi, valutati anch’essi in funzione dei costi, del rischio e della sostenibilità finanziaria.
Il Parlamento
europeo, da parte sua, nella risoluzione
del 24 aprile
Nella comunicazione della Commissione si legge che i programmi europei di navigazione satellitare Galileo ed EGNOS sono in ritardo di 5 anni rispetto al calendario stabilito inizialmente e che si stanno affrontando molti problemi, dovuti soprattutto alla posizione dell’industria e alla difficoltà di trasferire il rischio al settore privato a condizioni ragionevoli.
Secondo
La comunicazione sottolinea inoltre che i sistemi globali di navigazione satellitare (GNSS) stanno rapidamente diventando delle infrastrutture critiche per la società moderna, che vi si affiderà per svolgere funzioni vitali quali i controlli alle frontiere, la logistica nel settore dei trasporti, le operazioni finanziarie e la sorveglianza delle infrastrutture energetiche e di comunicazione. Da questo punto di vista Galileo dà un contributo importante alle politiche comunitarie in settori disparati come la gestione dei trasporti, il trasporto di merci pericolose, i servizi di emergenza (eCall), la telefonia mobile, i servizi finanziari, l’energia, la navigazione in mare e lungo le vie navigabili interne, il trasporto aereo, la protezione civile e le operazioni umanitarie, l’agricoltura, la pesca e i rilevamenti.
Secondo
Dopo una serie di ulteriori valutazioni,
- Fase 1: partire, attraverso una concessione specifica, con l’attuazione immediata di EGNOS, precursore di Galileo, rendendo disponibili i primi servizi all’inizio del 2008, e integrare l’attuale appalto pubblico dei satelliti e delle infrastrutture iniziali realizzando la prima costellazione completa di Galileo nell’ambito di un appalto pubblico, puntando a raggiungere la piena capacità operativa entro la fine del 2012.
- Fase 2: in parallelo, negoziare e costituire un partenariato pubblico privato per la successiva fase di esercizio di EGNOS e Galileo articolata nel periodo 2010-2030.
L’Agenzia spaziale europea (ESA) manterrà la funzione di ente appaltante e autorità di progetto per conto dell’Unione europea, operante sotto l’autorità e nel rispetto delle norme di quest’ultima.
L’8 giugno prossimo saranno presentati al Consiglio trasporti due progetti per il reperimento di 2,4 miliardi di euro di finanziamento:
· il primo prevede un finanziamento a carico esclusivo dell’UE, con la modifica di una voce del bilancio UE, e, di conseguenza, delle prospettive finanziarie 2007/2013 e con un possibile ricorso alla BEI;
·
il secondo prevede finanziamenti con contributi
dei paesi UE, ma tale formula è ostacolata dal Parlamento europeo. Anche
Nel settembre 2007
Con la presentazione
del libro verde
La cooperazione
internazionale è elemento essenziale del programma Galileo. Esistono
accordi, tra l’altro, tra l’Unione europea e l’Ucraina, l’India, il Brasile, il
Messico, il Cile, il Giappone,
Nel settembre 2003 la Cina si è unita al progetto apportando un investimento di 230 milioni di euro nei due anni seguenti. Israele è entrato come partner del progetto nel luglio 2004.
L'Unione Europea si è accordata nel giugno 2004 con gli Stati Uniti per adottare una frequenza che permette alle forze armate delle due nazioni di oscurare i reciproci servizi sulle zone di guerra senza disattivare l'intero sistema.
Il provvedimento in esame dispone
l’autorizzazione alla ratifica di due
Accordi relativi ad un sistema
globale di navigazione satellitare civile stipulati tra
Entrambi gli Accordi appartengono alla categoria degli accordi “misti", cioè conclusi congiuntamente da Comunità europea e da Stati membri - ai quali sono poi sottoposti per la procedura di ratifica - nei settori di competenze concorrenti.
Il primo è un Accordo di
cooperazione con
I rapporti bilaterali tra Unione europea e Cina sono andati rafforzandosi negli ultimi anni, stante la convergenza di interessi su molte questioni, sia di carattere politico che nel settore dell’economia.
La politica
dell’Unione verso
L’obiettivo condiviso dalle due
Parti di rafforzare la reciproca cooperazione in un numero cospicuo di aree e
di settori è stato perseguito, soprattutto negli ultimi tre o quattro anni,
attraverso la conclusione di accordi bilaterali e lo sviluppo del dialogo in
settori specifici, cui è riconosciuto un ruolo molto rilevante nella
costruzione di relazioni privilegiate tra l’UE e
Oltre all’Accordo in esame, l’Unione
europea e
L’Accordo con
L’articolo 1 dichiara
che scopo dell’Accordo è la facilitazione e il miglioramento alla
cooperazione fra le due Parti in riferimento ai contributi che esse forniscono al
sistema di navigazione satellitare civile GNSS – programma GALILEO.
L’articolo 2 fornisce la definizione di alcuni termini contenuti nell’Accordo, per facilitarne la comprensione. Viene tra l’altro spiegato che “GALILEO” è un sistema globale autonomo europeo di misurazione del tempo e di navigazione satellitari, sotto controllo civile, per la prestazione di servizi di navigazione satellitare globale. GALILEO, che è stato progettato dalla Comunità europea e dai suoi Stati membri, può essere trasferito a privati.
L’articolo 3 elenca i
principi che le Parti applicheranno, tra i quali la partnership nel Programma
GALILEO, la reciprocità nell’offerta di opportunità per realizzare attività di
cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi, nonché lo scambio
di informazioni attinenti alle attività di cooperazione e la tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
L’ambito della cooperazione, nel settore della navigazione satellitare e della
generazione di segnali orari, è precisato nell’articolo 4. Si tratta della ricerca scientifica, della produzione
industriale, della formazione, della applicazione, dello sviluppo dei servizi e
del mercato, del commercio, e degli aspetti legati allo spettro radio e
all’integrità del sistema, nonché della normalizzazione, certificazione e
protezione del sistema.
Il comma 3 dell’articolo 4 chiarisce che l’applicazione dell’Accordo non pregiudica né l’applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, relativo alla costituzione dell'impresa comune Galileo, né la normativa sulla non proliferazione, il controllo delle esportazioni di beni a duplice uso e le misure nazionali sui controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia.
Con l’articolo 6 le Parti si impegnano a promuovere la ricerca scientifica nel campo del GNSS, soprattutto per i suoi futuri sviluppi per uso civile, anche attraverso l’utilizzo del programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo e dei programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e il Ministero della scienza e della tecnologia della Cina. Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, che ha sede a Pechino.
L’articolo 7 impegna le Parti a continuare nella cooperazione, già avviata, nel campo dello spettro radio mentre, in base agli articoli 8 e 9, le Parti sosterranno le rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint venture, nonché il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture di navigazione delle due Parti. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del comitato direttivo GNSS (v. articolo 14).
All’articolo 9, comma 4, viene inoltre precisato che l’Accordo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi che derivano dall’appartenenza al WTO, nonché l’applicazione di altre norme.
Si tratta, in particolare per quanto riguarda l’Europa, delle disposizioni pertinenti in tema di controlli delle esportazioni, il regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso, e le sue successive modifiche, l’azione comune 2000/401/PESC, relativa al controllo dell'assistenza tecnica riguardante taluni fini militari, ed altri strumenti internazionali, tra cui il Codice di condotta contro la proliferazione dei missili balistici adottato a l’Aja nel novembre 2002.
In base all’articolo
L’articolo
11 incoraggia lo sviluppo di sistemi GNSS globali e regionali che offrano
garanzie ottimali di integrità e continuità con il sistema GALILEO.
Con l’articolo 12, sulla sicurezza,
le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari
contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile eprendono tutte le iniziative praticabili per
garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e
delle relative infrastrutture sul loro territorio. A tal fine, Europa e Cina
stabiliranno sistemi di consultazione per affrontare le questioni legate alla
protezione del sistema GNSS.
In base all’articolo
14, le autorità che presiedono alla realizzazione delle attività di
cooperazione sono il Ministero della Scienza e della tecnologia per
L’effettiva attuazione delle disposizioni dell’accordo sarà assicurata da disposizioni amministrative e da punti di contatto per lo scambio di informazioni (articolo 15).
L’articolo
Le eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione
dell’Accordo sono composte in via amichevole, secondo l’articolo 17 che, tuttavia, non esclude il ricorso ai meccanismi di
risoluzione delle controversie previsti dall’Organizzazione mondiale del
commercio.
L’articolo 18 contiene le clausole finali sull’entrata in vigore, la denuncia e la durata, prevista in cinque anni automaticamente prorogati per periodi di ulteriori cinque anni.
Il secondo provvedimento in esame è un Accordo tra
L’Accordo è costituito da un Preambolo, da venti articoli e da un Allegato tecnico sulla struttura dei segnali GPS e GALILEO.
Il Preambolo
ricorda che gli Stati Uniti dispongono di un sistema di navigazione satellitare
chiamato GPS (Global Positioning System)
che fornisce gratuitamente segnali
orari, di navigazione e di posizionamento di precisione, per fini civili e
militari, mentre
L’articolo 1 reca le finalità dell’Accordo, cioè a dire la cooperazione tra le due Parti per l’uso dei segnali indicati nel Preambolo, mentre l’articolo 2 contiene le numerose definizioni dei termini utilizzati. Fra di esse appare utile ricordare che per “segnali orari e di navigazione satellitari destinati per uso civile” si intendono i segnali orari e di navigazione satellitari destinati agli utenti civili forniti da GPS o Galileo, compresi i segnali del servizio riservato a fini governativi.
L’ambito di applicazione è circoscritto dall’articolo 3 alle misure relative ai segnali e ai fornitori di segnali a carattere civile, espressamente escludendo quelli a carattere militare, salvo alcune eccezioni.
Con l’articolo 4 le Parti si impegnano a rendere i due sistemi - GPS e Galileo - interoperabili nella misura più ampia possibile, a livello di radiofrequenza e degli utenti non militari. A tal fine, esse seguiranno scrupolosamente le regole del Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System).
L’articolo 5 individua nel dettaglio i casi nei quali le Parti hanno l’obbligo di consultarsi per definire norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati.
Con l’articolo 6 le Parti si impegnano a non adottare comportamenti discriminatori in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto e a non utilizzare le misure in relazione a tali beni e servizi come restrizione mascherata o come ostacolo al commercio internazionale. Le questioni relative alla non discriminazione, così come altre questioni relative al commercio dei beni e servizi oggetto dell’Accordo, saranno analizzate dal gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito dall’articolo 13.
L’articolo 7 garantisce l’accesso a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile, salvo limitazioni derivanti da motivi di sicurezza nazionale, mentre con l’articolo 8 viene sancita la disponibilità delle Parti a fornire, su base non discriminatoria, le informazioni relative ai rispettivi segnali e agli ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali.
L’articolo 9 chiarisce che le disposizioni dell’Accordo non pregiudicano i diritti sulla proprietà intellettuale sui segnali che di esso sono oggetto e l’articolo 10 precisa che la fornitura di segnali orari e di navigazione avverrà senza percepire canoni diretti per l’utilizzo finale o per l’ampliamento. A tal fine è prevista una consultazione tra le Parti che possono mettere a punto politiche per il recupero dei costi.
L’articolo 11 richiede la collaborazione tra le Parti affinché sia garantita un’attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, una compatibilità a livello di radiofrequenza nell’utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, e la protezione dei reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi, nonché per assicurare un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale. Ulteriori forme di collaborazione, sempre in materia di compatibilità con la sicurezza nazionale e di uso dello spettro, sono dettagliate nei successivi commi dell’articolo.
Le Parti si impegnano altresì a collaborare sulle questioni relative ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT[2] o altre strutture da individuare successivamente (articolo 12).
L’articolo 13 istituisce quattro gruppi di lavoro su argomenti concordati (ad esempio quello sull’interoperabilità e la compatibilità a livello di radiofrequenza previsto dall’articolo 4) ai quali partecipano le autorità competenti delle Parti che possono dare il loro consenso alla partecipazione di terzi. L’articolo 13 prevede anche la tutela di informazioni, apparecchiature e dati che non possono essere trasferiti a terzi senza il consenso della parte di origine. Le Parti si impegnano inoltre ad agevolare le richieste di licenze per l’esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l’attuazione di Galileo o del GPS. Le informazioni segrete relative all’attuazione dell’Accordo possono essere scambiate solo all’interno dei gruppi di lavoro oppure secondo le condizioni dettate dal paragrafo 2 dell’Allegato. L’attività dei gruppi di lavoro è monitorata dalla riunione delle Parti, prevista di massima una volta l’anno.
Con l’articolo 14 le Parti favoriscono la stipula di un successivo accordo con il quale stabilire una cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili per il periodo successivo al raggiungimento della capacità operativa iniziale da parte di Galileo.
Il finanziamento della cooperazione è affidato a ciascuna delle Parti che si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell’ambito dell’Accordo (articolo 16).
In base all’articolo 17, le eventuali controversie sull’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti, facendo salvo il diritto di ciascuna di esse di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell’OMC.
L’articolo
L’articolo
20 contiene le clausole finali dell’Accordo, la cui durata è di dieci anni,
che sarà sottoposto ad un primo riesame nel 2008. La durata è prorogabile di
cinque anni dopo i dieci iniziali, a patto che le Parti si comunichino tale
volontà nei tre mesi precedenti la scadenza dell’Accordo. In seguito, l’Accordo
è prorogato automaticamente per periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che le
Parti non informino il depositario (
Il disegno di legge in
esame consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente,
l’autorizzazione alla ratifica dei due Accordi tra: a)
La relazione introduttiva al disegno di legge (A.S. 1376) specifica che dalla ratifica di entrambi gli Accordi non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).
La relazione
tecnica allegata all’A.S. 1376 precisa, riguardo all’Accordo con
a) l’articolo 13 prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili;
b) l’articolo 14 prevede – come meccanismo di cooperazione – l’istituzione di un comitato direttivo GNSS composto da funzionari in rappresentanza di ciascuna delle Parti, che si riunisce, di norma, una volta all’anno. alternativamente nella Comunità e in Cina. Le spese sostenute dal comitato sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante;
c)
l’articolo 16 si occupa del finanziamento del programma GALILEO e dei programmi di cooperazione.
Quanto all’Accordo con gli Stati Uniti, la stessa relazione tecnica ricorda che per il finanziamento dell’Accordo ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità e che gli obblighi di ciascuna Parte sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati (articolo 16).
Il disegno di legge A.S. 1376, infine, è corredato da un’analisi tecnico-normativa (ATN) e da un’analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR): l’ATN, in particolare, rinviene la necessità dell’autorizzazione parlamentare alla ratifica dei due Accordi in quanto rientrano nelle fattispecie di cui all’art. 80 della Costituzione. L’ATN afferma, inoltre, che non si ravvisano per i due Accordi particolari profili di impatto costituzionale, né la loro adozione comporta norme di adeguamento al diritto interno.
Per quanto riguarda
l’Accordo con
L’AIR evidenzia il carattere fortemente innovativo del Progetto Galileo, la cui realizzazione produrrà effetti tecnologici comparabili a quelli prodotti dall’introduzione della telefonia mobile.
SENATO DELLA REPUBBLICA ¾¾¾¾¾¾¾¾ XV LEGISLATURA ¾¾¾¾¾¾¾¾
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N. 1376
DISEGNO DI LEGGE |
presentato dal Ministro degli affari esteri (D’ALEMA) e dal Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione (NICOLAIS) di concerto col Ministro della difesa (PARISI) col Ministro dell’economia e delle finanze (PADOA-SCHIOPPA) col Ministro dello sviluppo economico (BERSANI) col Ministro del commercio internazionale e per le politiche europee (BONINO) col Ministro delle comunicazioni (GENTILONI SILVERI) col Ministro dei trasporti (BIANCHI) e col Ministro dell’università e della ricerca (MUSSI)
|
COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L’8 MARZO 2007 |
¾¾¾¾¾¾¾¾
Ratifica ed
esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un
sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra
¾¾¾¾¾¾¾¾
Onorevoli Senatori. – Premessa
Il presente disegno di legge autorizza il Capo dello Stato a ratificare due Accordi stipulati entrambi in ambito Unione europea.
Detti Accordi firmati tra l’Unione europea ed i suoi Stati membri,
rispettivamente con
In
ragione dell’attinenza della materia, pur nelle sue diversità dettagliate nelle
relazioni che illustrano i contenuti dei singoli accordi, e in ragione del
fatto che gli accordi sono stipulati tra l’Unione europea (UE) e gli Stati
parte da un lato e, rispettivamente,
Accordo di cooperazione relativo ad un sistema
globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Galileo tra
1.1 Contesto dell’Accordo UE–Cina
Galileo è un programma europeo di radionavigazione e di posizionamento
via satellite. Lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme
all’Agenzia spaziale europea, rappresenta il primo sistema globale di
navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello
mondiale. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una
altitudine di
Nel 2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) 876/2002 del
Consiglio, del 21 maggio
Il
sistema di navigazione satellitare europeo GALILEO intende essere autonomo,
interoperabile e comunque aperto a collaborazioni internazionali con Paesi
terzi. Dal giugno del
La partecipazione di esperti e imprese cinesi ai lavori delle fasi di sviluppo e di spiegamento tuttavia non può riguardare gli aspetti di maggiore sensibilità, quali la protezione del sistema (definizione, gestione, utilizzo) e gli elementi essenziali del controllo del segmento globale, a meno che non si addivenga ad un distinto accordo tra Unione europea e Cina.
L’Accordo con
L’Accordo tra la «Galileo Joint Undertaking» e NRSCC è stato oggetto di notevole dibattito in ambito europeo al fine di tutelare gli interessi dell’industria europea e la sicurezza del programma, pur mantenendo aperta la cooperazione internazionale nel programma stesso. Le attività di collaborazione del programma Galileo, oltre a considerare opportune forniture in kind da parte cinese, favoriscono lo sviluppo di applicazioni sul territorio cinese e la realizzazione, sempre sullo stesso, di sistemi di ampliamento del Galileo, sia locali che regionali.
1.2 Finalità dell’Accordo
Il presente Accordo ha lo scopo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione tra le Parti, nell’ambito dei contributi europeo e cinese ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS) – Programma Galileo.
Le attività di cooperazione previste dall’Accordo comprendono attività comuni di ricerca nel campo del GNSS che saranno promosse dalle Parti tramite programmi europei e cinesi di ricerca, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo ed i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea. GALILEO inoltre consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, dai trasporti alla medicina, alla protezione civile, alla polizia, alle dogane, all’agricoltura e così via.
Il Consiglio trasporti ha sottolineato più volte l’importanza della cooperazione internazionale come strumento per sfruttare al massimo i vantaggi del programma Galileo, considerato che il sistema presterà un servizio pubblico mondiale.
Sul
piano della cooperazione internazionale, a parte le relazioni con
1.3 Esame delle disposizioni
L’Accordo si compone di diciotto articoli
Articolo 1. Tale articolo definisce l’obiettivo dell’accordo volto a incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell’ambito dei contributi europeo e cinese al (GNSS) – programma GALILEO.
Articolo 2. L’articolo definisce una serie di termini contenuti nell’Accordo per migliorarne la comprensione.
Articolo 3. L’articolo definisce i princìpi che regolano la cooperazione quali l’osservanza delle procedure e delle norme che disciplinano la gestione di GALILEO, l’offerta reciproca di opportunità di avviare attività di cooperazione in Europa e in progetti GNSS europei e cinesi, lo scambio tempestivo di informazioni suscettibili di influire sulle attività di cooperazione, l’adeguata tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 4. L’articolo definisce le attività di cooperazione nel settore della navigazione satellitare e della generazione-trasmissione di segnali orari quali ricerca scientifica, produzione industriale, formazione, applicazione, sviluppo dei servizi e del mercato, commercio, aspetti legati allo spettro radio, aspetti relativi all’integrità del sistema, normalizzazione e certificazione e protezione del sistema.
Si
specifica inoltre che il presente Accordo lascia impregiudicata: 1)
l’applicazione del regolamento (CE) n. 876/2002 del Consiglio, del 21 maggio
2002, relativo all’istituzione dell’impresa comune GALILEO, nonché la struttura
istituzionale istituita sulla base di tale regolamento o di qualunque altro
regolamento o norma che istituisca un organismo successore dell’impresa comune
GALILEO e 2) le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili che danno
attuazione ad impegni di non proliferazione, il controllo delle esportazioni di
beni a duplice uso e le misure nazionali relative alla protezione ed ai
controlli dei trasferimenti immateriali di tecnologia. Ad integrazione va rilevato
che nel caso di questo Accordo con
Articolo 6. Detto articolo si occupa della promozione comune della ricerca per usi civili nel campo del GNSS tramite programmi europei e cinesi, compreso il programma quadro della Comunità europea per la ricerca e lo sviluppo, i programmi di ricerca dell’Agenzia spaziale europea e il Ministero della scienza e della tecnologia della Cina. Le attività comuni di ricerca devono contribuire a programmare i futuri sviluppi di un GNSS per usi civili. Le attività di formazione sono coordinate attraverso il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Beijing.
Articolo 8. Le Parti dichiarano di voler incoraggiare e sostenere la cooperazione tra le loro rispettive industrie, anche ricorrendo allo strumento delle joint ventures, allo scopo di predisporre il sistema GALILEO, nonché per promuovere l’utilizzo e lo sviluppo delle applicazioni e dei servizi basati su tale sistema. Le Parti istituiscono un gruppo consultivo misto per la cooperazione industriale sotto l’autorità del comitato direttivo di cui all’articolo 14, allo scopo di effettuare le ricerche necessarie ed orientare la cooperazione nel campo della costruzione dei satelliti, dei servizi connessi al lancio, della costruzione delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi. Si specifica che le esportazioni di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO effettuate dalla Cina verso Paesi terzi devono essere sottoposte all’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per GALILEO, se tale autorità ha raccomandato agli Stati membri dell’UE di assoggettare tali prodotti ad un’autorizzazione di esportazione.
Articolo 9. Al fine di incoraggiare il commercio e gli investimenti
nelle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi le Parti
intendono sensibilizzare l’attenzione del pubblico alla tecnologia di
navigazione satellitare GALILEO. Per individuare e rispondere efficacemente
alle esigenze degli utilizzatori,
Articolo 10. Si occupa di norme, certificazioni e misure regolatrici. In relazione ai servizi globali di navigazione satellitare le Parti riconoscono il valore di un approccio coordinato all’interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione.
Articolo 11. L’articolo tratta dello sviluppo dei sistemi GNSS globali e regionali la cui interoperabilità dei sistemi di navigazione satellitare globali e regionali migliora la qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti.
A livello regionale, le Parti cooperano nella costruzione in Cina di un sistema di ampliamento regionale basato sul sistema GALILEO. Scopo di tale sistema è garantire l’integrità regionale di servizi offerti in aggiunta a quelli forniti globalmente dal sistema GALILEO.
Articolo 12. L’articolo tratta della sicurezza. UE e Cina sono convinte della necessità di proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile.
Le Parti prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. Pertanto, le Parti prevedono di instaurare un adeguato canale di consultazione attraverso il quale verranno affrontante le questioni legate alla protezione del sistema GNSS le cui disposizioni e le procedure concrete devono essere definite dalle competenti autorità di sicurezza delle Parti.
Articolo 13. Le Parti cooperano, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
Articolo 14. L’articolo si occupa dell’attività di cooperazione realizzata da parte cinese dal Ministero cinese della scienza e della tecnologia ed in nome della Comunità europea e dalla Commissione europea. Le due Parti istituiscono un comitato direttivo GNSS per la gestione dell’accordo, composto da funzionari delle due Parti, con un proprio regolamento interno. L’articolo definisce inoltre le modalità degli incontri di detto comitato.
Articolo 15. L’articolo riguarda lo scambio di informazioni e l’impegno delle Parti ad adottare disposizioni amministrative ed istituire punti di contatto, allo scopo di dare effettiva attuazione delle disposizioni del presente accordo.
Il Centro di formazione e di cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa con sede in Beijing contribuisce a preparare e diffondere informazioni sulle attività nel campo della navigazione satellitare ai rappresentanti dell’industria, agli scienziati, ai giornalisti e al pubblico, in Cina e nella Comunità.
Articolo 16.
Qualora programmi di cooperazione specifici di una Parte prevedano l’erogazione di un sostegno finanziario a partecipanti dell’altra Parte, ciascuna di queste borse, o sostegno finanziario o di altra natura corrisposte da una Parte ai partecipanti dell’altra Parte a sostegno di tale attività, sarà concessa in esenzione di imposte e di dazi, nell’osservanza delle leggi e dei regolamenti applicabili nel territorio di ciascuna Parte.
Articolo 17. Per quanto riguarda la consultazione e composizione delle controversie, le Parti si consultano prontamente, su richiesta di una di esse, su qualsiasi questione che possa scaturire dall’interpretazione o dall’applicazione del presente accordo. Eventuali controversie inerenti l’interpretazione o l’applicazione del presente accordo sono composte in via amichevole tra le Parti.
Articolo 18. L’articolo prevede dettami circa la sua entrata in vigore, denuncia ed eventuale proroga.
Dalla ratifica dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).
Accordo concernente la promozione, la
fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e
applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un lato, e
1.1 Contesto dell’Accordo UE-USA
Nel dicembre 1995 un piano di azione congiunto UE-USA è stato firmato
dal Presidente della Commissione europea ed il Presidente degli Stati Uniti: le
Parti decisero di stabilire un gruppo di lavoro per consultazioni volte alla
realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (Global
Navigation Satellite System-GNSS). Nel 1999
Nel
2002 il Consiglio europeo con apposito regolamento (CE) 876/2002 del Consiglio,
del 21 maggio
Galileo è un programma europeo di radionavigazione e di posizionamento
via satellite. Lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme
all’Agenzia spaziale europea, rappresenta il primo sistema globale di
navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello
mondiale. Basato su una costellazione di 30 satelliti orbitanti ad una
altitudine di
1.2 Finalità dell’Accordo
L’obiettivo del presente Accordo è fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura e utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Le Parti intendono collaborare, sia bilateralmente che nelle sedi multilaterali, come previsto nel presente Accordo, per promuovere e facilitare l’uso di tali segnali, servizi e apparecchiature per fini civili, commerciali e scientifici di natura pacifica, in modo coerente ed in linea con gli interessi di sicurezza reciproci.
La radionavigazione via satellite è una tecnologia di punta che consente all’utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all’ora esatta, la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine. Il Consiglio trasporti ha enfatizzato nel corso degli anni l’importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti – finalizzato a garantire l’interoperabilità di Galileo col sistema americano GPS – ai fini del successo di Galileo come sistema globale. L’interoperabilità con gli altri sistemi permette infatti una maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento ed il fatto che Galileo sia un programma civile sotto controllo civile costituisce una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applicazioni più sensibili.
L’accordo con gli Stati Uniti rappresenta un successo enorme per l’Unione europea perché riconosce entrambe le Parti come partner uguali e crea le condizioni ottimali per lo sviluppo di un sistema europeo, del tutto indipendente ma compatibile con l’americano GPS. Il vantaggio è che l’interoperabilità consentirà agli utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso ricevitore.
Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30 satelliti (cosiddetto segmento spaziale), un insieme di stazioni a terra (cosiddetto segmento terrestre), che ha il compito di controllare e monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, dai trasporti alla medicina, alla protezione civile, alla polizia, alle dogane, all’agricoltura e così via.
1.3 Esame delle disposizioni
L’Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione UE-USA per l’Accordo di Cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettromagnetica ed il rispetto della compatibilità per la sicurezza nazionale (National Security Compatibility Compliance-NSCC) specificata dagli USA. I delegati italiani per il gruppo di lavoro NSCC sono stati Mario Caporale e Salvatore Viviano (Agenzia spaziale italiana) e Luigi Palagiano (Agenzia nazionale per la sicurezza) i quali hanno partecipato alle intense e spesso critiche negoziazioni che hanno portato alla definizione comune dei documenti di NSCC allegati all’Accordo.
Lo spirito dell’Accordo UE-USA per la cooperazione Galileo-GPS si basa su una serie di capisaldi quali:
1) non interferenza reciproca dei sistemi GPS e Galileo: le preoccupazioni statunitensi per il previsto utilizzo, per uno dei due segnali della componente civile pubblica («Public Regulated Service»-PRS) e per l’Open Service (OS) del sistema Galileo, della stessa frequenza utilizzata dalla componente militare (M-code) del sistema GPS sono state fugate a seguito delle intense negoziazioni sul rispetto della National Security Compatibility e le soluzioni proposte dalla UE alla fine sono state accettate da parte USA;
2) cooperazione a livello di sviluppo delle applicazioni e commercializzazione dei servizi;
3) garanzia della fornitura di servizi ad accesso libero e gratuito;
4) formazione di gruppi di lavoro UE (e Stati Membri) / USA (articolo 13) su a) compatibilità in radiofrequenza; b) commercio e applicazioni civili; c) cooperazioni su innovazione e future generazioni dei sistemi; d) sicurezza e scambio di informazioni su applicazioni per servizi riservati a fini governativi.
È significativa la portata dell’Accordo in termini di sviluppo e successo del programma Galileo e delle applicazioni nazionali di navigazione satellitare. Ciò comporta conseguentemente l’impegno italiano a partecipare ai gruppi di lavoro istituiti nell’ambito dell’Accordo.
Gli impegni presi dalla UE e dagli Stati membri in relazione alla NSCC comportano:
a) impegni contenuti nei documenti classificati richiamati nell’allegato all’Accordo:
– tali documenti definiscono i criteri che GPS e Galileo devono rispettare nella condivisione delle bande di frequenze;
– nella negoziazione tecnica con gli USA si è ottenuto un importante risultato quale convenire sull’importante principio di reciprocità tra GPS (M-Code) e Galileo (PRS) per quanto riguarda gli scenari di National Security;
– l’accordo tecnico NSCC ha consentito di caratterizzare i segnali GPS e Galileo che operano nella banda L1, in termini di modulazioni e livelli di potenza;
– i documenti rispondono alle esigenze definite nell’articolo 11 dell’Accordo (National Security Compatibility and Spectrum Use). L’articolo, nello stabilire che le Parti promuoveranno adeguate allocazioni di frequenza per i rispettivi segnali di navigazione che incidono nella banda L1, sottolinea l’impegno delle Parti a prevenire un uso ostile dei rispettivi segnali di navigazione. Inoltre, ogni modernizzazione dei rispettivi sistemi dovrà rispettare la compatibilità concordata. Per cui si evidenzia come questo documento sarà un documento di lavoro anche per il futuro;
– l’articolo 11 inoltre evidenzia come le Parti hanno concordato una modulazione base comune per il segnale Open Service nella banda L1;
– infine, l’articolo 11 evidenzia che le Parti concordano di formare un Gruppo di lavoro comune sugli aspetti di sicurezza, nel contesto della National Security Compatibility;
– sono stati definiti i metodi di protezione del codice M-code del GPS , in riferimento alla negazione dei segnali GPS CA-code, Galileo OS e PRS ed in maniera duale sono stati definiti i metodi di protezione del codice PRS del Galileo nella banda L1, in riferimento alla negazione dei segnali GPS CA-code, M-code e Galileo OS;
– il documento NSCC citato nell’Accordo è stato strutturato in 3 parti fondamentali e consegnato a 23 Paesi della Unione europea, rimanendo esclusi Cipro e Malta per mancanza di accordi bilaterali di sicurezza con gli USA:
la parte 1, generale e di struttura fondamentale, contiene anche la descrizione della metodologia per il calcolo della compatibilità ed è un documento «Restricted» Svedese;
la parte 2 – Scenario in cui la ricezione del M-code è protetta; è un documento «Segreto» US;
la parte 3 – Scenario in cui la ricezione del PRS è protetta; è un documento «Segreto» Svedese;
b) impegni in relazione alla gestione dei relativi documenti classificati
– il documento NSCC, per quanto concerne le parti 1 e 3 diventa un documento fatto proprio da ogni Stato membro dell’Unione europea.
– l’Accordo si compone di venti articoli e di un allegato tecnico – composto di 6 paragrafi nel quale viene definita la struttura dei segnali GPS e GALILEO.
1.4 L’Accordo
Ai
fini del presente Accordo per «Parti» si intende, da un lato,
Articolo 1. Tale articolo definisce l’obiettivo dell’Accordo volto a fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura ed utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali.
Articolo 2. Definisce una serie di termini contenuti nell’Accordo per migliorarne la comprensione.
Articolo 3. Tale articolo definisce l’ambito di applicazione dell’Accordo specificando che: 1) la fornitura di servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari a carattere militare esula dalla sfera di applicazione del presente Accordo, ad eccezione di quanto disposto dall’articolo 4 per quanto riguarda la compatibilità a livello di radiofrequenza, dall’articolo 11 e dall’Allegato e che: 2) i servizi riservati a fini governativi esulano dalla sfera di applicazione degli articoli 5 e 6, dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’articolo 10, paragrafo 3.
Articolo 4. Le Parti convengono che GPS e Galileo saranno interoperabili, nella misura più ampia possibile, a livello di radiofrequenza e degli utenti non militari. Per conseguire tale interoperabilità e agevolare l’uso congiunto dei due sistemi, le Parti convengono di attenersi nel modo più rigoroso possibile al Sistema internazionale di riferimento terrestre (International Terrestrial Reference System) nel determinare i rispettivi quadri di riferimento per le coordinate geodetiche.
Articolo 5. Stabilisce quando le Parti debbano consultarsi al fine di definire – direttamente oppure indirettamente – norme, certificazioni, misure regolatrici e mandati (es. norme di progettazione o di prestazione, prescrizioni di certificazione, prescrizioni per la concessione di licenze, norme tecniche o prescrizioni analoghe applicabili ai segnali orari o ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, alle apparecchiature di misurazione del tempo e navigazione globali, ai fornitori di segnali orari o di servizi di navigazione satellitari civili o ai fornitori di servizi a valore aggiunto, oppure norme che hanno per effetto quello di rendere obbligatorio l’uso di qualsivoglia segnale orario o servizio di navigazione satellitari civili, servizio a valore aggiunto, ampliamento o apparecchiatura per la misurazione del tempo e la navigazione globali all’interno del proprio territorio (salvo che l’obbligatorietà di tale utilizzo sia espressamente autorizzata dall’International Civil Aviation Organization [ICAO] o dall’International Maritime Organization [OMI]).
Articolo 6. Le Parti dichiarano di adottare un’impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto e che le misure in relazione a beni e servizi correlati ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti e ai servizi a valore aggiunto non devono essere utilizzate come restrizione mascherata o come ostacolo indebito al commercio internazionale.
Il gruppo di lavoro sulle applicazioni commerciali e civili istituito in applicazione dell’articolo 13 prende in considerazione, tra l’altro, questioni di non discriminazione e altre questioni correlate al commercio relative ai segnali orari e ai servizi di navigazione satellitari civili, agli ampliamenti, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali, compresa la possibilità di impegni aggiuntivi tanto a livello bilaterale, quanto a livello multilaterale.
Articolo 7. Si occupa dell’accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile. Salvo per motivi di sicurezza nazionale, le Parti non limiteranno né l’utilizzo delle informazioni di posizionamento, navigazione e segnali orari dei rispettivi servizi aperti, né l’accesso a tali informazioni da parte degli utenti finali, compresi gli ampliamenti. Tale disposizione non preclude la possibilità di assoggettare l’accesso a tali informazioni da parte di altre entità, quali fabbricanti di apparecchiature per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari, ad accordi commerciali non discriminatori.
Articolo 8. Nel rispetto dei controlli alle esportazioni applicabili, le Parti convengono di rendere disponibili, su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari per garantire pari opportunità alle persone che desiderano utilizzare questi segnali, fabbricare apparecchiature per utilizzare tali segnali, o fornire servizi a valore aggiunto basati su tali segnali. Queste informazioni comprendono, tra le altre, le specifiche relative ai segnali, compresi elementi quali le condizioni minime di utilizzo, le caratteristiche delle radiofrequenze e la struttura dei messaggi di navigazione.
Articoli 9 e 10. Si occupano di proprietà intellettuale. Nessuna disposizione dell’Accordo è volta a pregiudicare i diritti di proprietà intellettuale relativi ai segnali, servizi o prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione satellitari globali.
Le Parti si impegnano a fornire segnali orari e di navigazione attraverso un servizio aperto senza percepire canoni diretti per l’utilizzo finale o per l’ampliamento.
Qualora una Parte preveda di applicare un sistema che possa essere utilizzato per imporre canoni di utilizzo agli utenti dei servizi internazionali di salvaguardia della vita marittimi o aerei, lo fa nel rispetto di quanto disposto dall’ICAO e dall’OMI. Le Parti si consultano, ove appropriato, circa le politiche per il recupero dei costi. Le Parti incoraggiano misure praticabili per garantire la trasparenza e la responsabilità in relazione ai costi sostenuti nella fornitura dei servizi.
Articolo 11. Stabilisce che le Parti collaborano per promuovere un’attribuzione adeguata delle frequenze ai segnali orari e di navigazione satellitari, per garantire la compatibilità a livello di radiofrequenza nell’utilizzo dello spettro tra i rispettivi segnali, per compiere tutti gli sforzi possibili al fine di proteggere i reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni in radiofrequenza degli altri sistemi e per promuovere un utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale, in particolare presso l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Le Parti collaborano per individuare le fonti di interferenza e per adottare le misure adeguate. Si specifica inoltre che le Parti intendono impedire l’utilizzo ostile dei servizi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari preservando, al tempo stesso, i servizi al di fuori delle aree di ostilità. A tale fine, i rispettivi segnali orari e di navigazione satellitari rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti intitolati «National Security Compatibility Compliance for GPS and Galileo Signals in the 1559-1610 MHz Band, Part 1, Part 2 and Part 3» (di seguito denominati «Documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia»), citato nell’Allegato. Le Parti convengono che le strutture dei segnali specificate nell’Allegato del presente Accordo rispettano i criteri di compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale fissati nei documenti relativi a criteri, ipotesi e metodologia e, per mantenere e migliorare continuamente la qualità e la sicurezza dei servizi, i sistemi devono rispondere in modo efficace a mutamenti imprevisti nella tecnologia, nelle esigenze degli utenti e nell’ambito dello spettro.
Le Parti si informano e si consultano a vicenda in relazione dell’attuazione delle strutture di base dei segnali specificate nell’Allegato e se una Parte desidera modificare le strutture di base dei segnali specificate e convenute nell’Allegato o aggiungere alcunché, deve notificare all’altra tale intenzione per iscritto attraverso i canali diplomatici e nel rispetto di una specifica procedura.
Le Parti convengono di utilizzare per il sevizio aperto Galileo e per il futuro segnale civile del GPS III (Standard Positioning Service) la modulazione di base descritta in Allegato e di ottimizzare tale modulazione per i rispettivi sistemi.
Le Parti convengono di studiare i mezzi per proteggere i servizi riservati a fini governativi nel contesto della compatibilità in relazione alla sicurezza nazionale, nell’ambito del gruppo di lavoro sulle questioni di sicurezza istituito in virtù dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera d).
Articolo 12. Si stabilisce che le Parti collaborino, come opportuno, sulle questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS presso il Consiglio COSPAS-SARSAT o presso qualsiasi altro foro convenuto di comune accordo.
Articolo 13. Per quanto riguarda le modalità di attuazione dell’Accordo le Parti istituiscono gruppi di lavoro su argomenti concordati (l’articolo prevede 4 gruppi di lavoro). Ai lavori di ciascun gruppo partecipano le autorità competenti delle Parti; la partecipazione di terzi ai gruppi di lavoro può avvenire esclusivamente con il consenso reciproco delle Parti.
Tutti gli scambi di informazioni, apparecchiature, tecnologia o altri dati (compresi quelli segreti), nonché la prestazione di servizi, in applicazione del presente Accordo sono soggetti alle leggi e ai regolamenti applicabili, comprese le leggi e i regolamenti in materia di controllo delle esportazioni. Tutte le informazioni, apparecchiature o altri dati trasferiti sono utilizzati esclusivamente ai fini del presente Accordo e non possono essere trasferiti ad alcun Paese, impresa, persona, organismo o Governo terzo, o utilizzati da questi, senza il preventivo consenso scritto della Parte di origine.
Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle politiche governative ufficiali applicabili, le Parti convengono di trattare nel modo più sollecito possibile le richieste di licenze per l’esportazione di beni, informazioni, tecnologia o altri dati necessari per lo sviluppo e l’attuazione di Galileo o del GPS. Le informazioni segrete relative all’attuazione del presente Accordo possono essere scambiate nell’ambito dei gruppi di lavoro o altrimenti solo a norma delle condizioni fissate nel paragrafo 2 dell’Allegato al presente Accordo.
Il paragrafo 7 dell’articolo stabilisce che le Parti si riuniscano a seconda delle necessità, e in linea di principio una volta all’anno, per valutare le esigenze dei gruppi di lavoro, definire o modificare i loro mandati ed esaminare i progressi compiuti dai gruppi di lavoro stessi.
Articoli 14 e 15. Si prevede che in futuro le Parti discutano su un accordo successivo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente (nell’ambito di tali discussioni, le Parti intendono prendere in considerazione svariate possibilità di coordinamento, quali la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all’anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l’istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentano le relazioni tra i due sistemi e il coordinamento quotidiano, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento).
Al fine di promuovere e attuare gli obiettivi del presente Accordo le Parti, come opportuno, collaborano sulle questioni di interesse reciproco correlate ai segnali orari e ai sistemi di navigazione satellitari destinati ad usi civili, ai servizi a valore aggiunto, ai prodotti per la misurazione del tempo e la navigazione globali presso l’ICAO, l’UIT, l’Organizzazione internazionale per la migrazione (OIM), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri organismi e sedi pertinenti.
Articolo 16. Per quanto riguarda il finanziamento dell’Accordo, ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell’ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna Parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati.
Articolo 17. Eventuali controversie che insorgano a motivo o in relazione alle disposizioni, all’interpretazione o all’applicazione del presente Accordo sono risolte mediante consultazioni tra le Parti e nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica il diritto delle Parti di ricorrere alla composizione delle controversie prevista dagli accordi dell’OMC.
Articolo 19. Qualora non risulti chiaro se un obbligo imposto dal
presente Accordo rientri tra le responsabilità della Comunità europea oppure
dei suoi Stati membri, su richiesta degli Stati Uniti
Articolo 20. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui
Il
presente Accordo resta in vigore dieci anni, ma è previsto un primo riesame nel
2008. Almeno tre mesi prima del termine del periodo iniziale di dieci anni, le
Parti si informano reciprocamente dell’intenzione di prolungare l’Accordo per
un periodo di cinque anni. In seguito l’Accordo è esteso automaticamente per
periodi aggiuntivi di cinque anni, a meno che
Il presente Accordo può essere modificato esclusivamente con il consenso delle Parti. Ogni emendamento al presente Accordo è soggetto all’approvazione delle Parti in base alle rispettive procedure interne.
Il presente Accordo può essere denunciato in qualsiasi momento con preavviso scritto di un anno.
1.5 L’Allegato
Trattasi di un Allegato tecnico che tratta della struttura dei segnali GPS e GALILEO.
Dalla ratifica dell’Accordo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).
Relazione tecnica
Accordo
di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare
civile (GNSS) – Galileo tra
L’articolo 13 dell’Accordo prevede che le Parti cooperino, ove opportuno, per definire ed applicare un regime di responsabilità e disposizioni in materia di recupero dei costi allo scopo di facilitare la prestazione di servizi GNSS per usi civili.
L’articolo 14 dell’Accordo prevede –
come meccanismo di cooperazione – l’istituzione di un «comitato» direttivo GNSS
per la gestione del presente accordo. Il comitato è composto da funzionari in
rappresentanza di ciascuna delle Parti, ovvero per
Il comitato si riunisce, di norma, una volta all’anno. Le riunioni si tengono, in alternanza, nella Comunità ed in Cina. Riunioni straordinarie possono essere organizzate a richiesta di una delle Parti.
Le spese sostenute dal comitato o a suo nome sono sostenute da ciascuna delle Parti in relazione ai propri membri. Ad eccezione delle spese di viaggio e di sistemazione, le spese direttamente riferibili alle riunioni del comitato sono sostenute dalla Parte ospitante. Qualora le Parti lo ritengano opportuno, il comitato può istituire gruppi misti per gli aspetti tecnici su materie determinate.
L’articolo 16 si occupa del
finanziamento del programma GALILEO e dei programmi di cooperazione.
Accordo
concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione
satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti
d’America, da un lato, e
Per quanto riguarda il finanziamento dell’Accordo, ogni Parte si assume gli oneri derivanti dal rispetto delle proprie responsabilità nell’ambito del presente Accordo. Gli obblighi di ciascuna parte in applicazione del presente Accordo sono soggetti alla disponibilità di finanziamenti adeguati (articolo 16).
Analisi dell’impatto della regolamentazione (AIR)
Accordo
di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare
civile (GNSS) – Galileo tra
Il progetto Galileo sul piano tecnologico è destinato a dar vita a una rivoluzione comparabile con quella prodotta dalla telefonia mobile e darà sviluppo a una nuova generazione di servizi universali in diversi settori, come, ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni, l’agricoltura, e così via.
Accordo
concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione
satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti
d’America, da un lato, e
Il progetto Galileo sul piano tecnologico è destinato a dar vita a una rivoluzione comparabile con quella prodotta dalla telefonia mobile e darà sviluppo a una nuova generazione di servizi universali in diversi settori, come, ad esempio, i trasporti, le telecomunicazioni, l’agricoltura, e così via.
DISEGNO DI LEGGEArt. 1. (Autorizzazione alla ratifica) 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi: a) l’Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile
(GNSS) – Galileo tra b) l’Accordo concernente la
promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare
Galileo e GPS e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti d’America, da un
lato, e (Ordine di esecuzione) 1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi
di cui all’articolo (Entrata in vigore) 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|
Esame in sede referente presso la
3ª
Commissione Affari esteri
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007
39a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.
La seduta inizia alle ore 14,05.
IN SEDE REFERENTE
(1376) Ratifica ed esecuzione dei
seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra
(Esame e rinvio)
Il relatore FRUSCIO (LNP) riferisce sul disegno di legge in titolo soffermandosi in primo luogo sul "Programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite" (GALILEO), lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all’Agenzia spaziale europea, quale primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per uso civile a livello mondiale. Al riguardo evidenzia come la radionavigazione via satellite sia una tecnologia di punta che consente all’utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre all’ora esatta, la sua posizione in latitudine, longitudine ed altitudine. Quanto alle origini del programma GALILEO, ricorda che nel 2002 il Consiglio dell’Unione europea, con apposito regolamento (CE) 876/2002, ha provveduto a costituire l’impresa comune GALILEO; dal 2002 al 2005 è stata avviata la fase di sviluppo durante la quale si è inteso verificare e mettere alla prova le componenti dell’architettura del sistema. A partire dal 2006 è iniziata una fase di spiegamento durante la quale è prevista la fabbricazione e il lancio di satelliti e l’installazione di strutture terrestri; nel 2008 comincerà infine la fase operativa.
Il sistema di
navigazione satellitare europeo GALILEO nella sua autonomia presenta due
caratteristiche principali: l'apertura a collaborazioni internazionali con
paesi terzi e l'interoperabilità con altri sistemi. In questo quadro, rileva
come l'Accordo con
Quanto alla promozione dell'attività di ricerca scientifica relativamente allo sviluppo del GNSS per usi civili, evidenzia l'articolo 6, che istituisce, nell'ambito dei programmi europei e cinesi, il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Pechino, diretto al coordinamento e allo scambio di informazioni. Sul fronte della cooperazione industriale tra le due Parti, l'articolo 8 fa riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento delle joint venture e individua un gruppo consultivo deputato alla promozione della ricerca nel campo della costruzione dei satelliti, delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi, precisando altresì che l'esportazione dalla Cina verso paesi terzi di prodotti sensibili connessi al programma GALILEO deve essere sottoposta all’autorizzazione preventiva dell’autorità di sicurezza competente per GALILEO. Particolare rilievo è inoltre assegnato allo sviluppo del commercio e degli investimenti delle infrastrutture di navigazione satellitare europee e cinesi attraverso la sensibilizzazione del pubblico all'uso delle suddette strumentazioni, in conformità con gli obblighi internazionali e nel rispetto della normativa comunitaria (articolo 9).
Evidenzia
inoltre l'articolo
Per quanto concerne le modalità
operative dell'Accordo in esame, l'articolo 14 precisa che l'attività di
coordinamento delle iniziative di cooperazione sono realizzate, per
Procedendo quindi all’illustrazione dell'Accordo con gli Stati Uniti, stipulato nel 2004, rileva che lo stesso è volto ad assicurare l'interoperabilità del sistema statunitense GPS, progettato per scopi militari, con il sistema GALILEO al fine della realizzazione del citato sistema globale di navigazione satellitare GNSS. Ricorda peraltro come il Consiglio trasporti abbia enfatizzato, nel corso degli anni, l’importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di GALILEO come sistema globale, posto che l’interoperabilità con altri sistemi permette infatti una maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento e come il fatto che GALILEO sia un programma sotto controllo civile costituisca una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applicazioni più sensibili. Il vantaggio è che l’interoperabilità consentirà agli utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso ricevitore.
Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30 satelliti, un insieme di stazioni a terra, che ha il compito di controllare e monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, quali i trasporti, la medicina, la protezione civile, la polizia, le dogane o l’agricoltura. Precisa quindi che l’Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione UE-USA per l’Accordo di Cooperazione GALILEO-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettromagnetica ed il rispetto delle norme relative alla compatibilità per la sicurezza nazionale (National Security Compatibility Compliance-NSCC) degli Stati Uniti, allegato all'Accordo medesimo.
Nel merito descrive, l'articolo 1, che definisce l’obiettivo dell’Accordo volto a fornire un quadro per la collaborazione tra le Parti nella promozione, fornitura ed utilizzo dei segnali orari e dei servizi di navigazione civili GPS e GALILEO, dei servizi a valore aggiunto, degli ampliamenti (meccanismi diretti a garantire migliori prestazioni utilizzando strumenti supplementari rispetto alla principale costellazione dei satelliti) e dei prodotti per i segnali orari e la navigazione globali. Meritevoli di segnalazione risultano inoltre l'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione dell'accordo, con esclusione dei servizi a carattere militare e di quelli riservati alla sfera governativa, e l'articolo 4, che prevede l'interoperabilità a livello di radiofrequenza e a livello non militare.
Tra gli impegni sottoscritti dalle due Parti figurano quelli volti all'adozione di un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, al fine di non creare ostacolo al commercio internazionale (articolo 6), nonché quelli diretti a garantire l'accesso aperto a segnali orari o di navigazione satellitari di natura civile e l'utilizzo delle informazioni di posizionamento dei rispettivi servizi, salvo le limitazioni dettate da ragioni di sicurezza nazionale (articolo 7), unitamente all'impegno nel rendere disponibili su base non discriminatoria, informazioni sufficienti circa i rispettivi segnali e ampliamenti civili non codificati di misurazione del tempo e navigazione satellitari.
Altre disposizioni prevedono forme di consultazione su aspetti quali la definizione di norme, certificazioni e misure regolatrici (articolo 5), nonché forme di collaborazione riguardo all'attribuzione di radiofrequenze adeguate ai segnali orari e di navigazione satellitari, alla protezione dei reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni e all'utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale (articolo 11), nonché circa le questioni correlate ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per GALILEO e la prossima generazione di satelliti GPS (articolo 12).
Quanto alle modalità di attuazione dell’Accordo, l'articolo 13 prevede l'istituzione di gruppi di lavoro su argomenti concordati, ai cui lavori partecipano le autorità competenti delle Parti, mentre l'articolo 15 dispone altre forme di collaborazione circa le questioni di interesse reciproco presso l'International Civil Aviation Organization (ICAO), l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), l'International Maritime Organization (IMO), l’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri organismi e sedi pertinenti.
L'articolo 14 prevede che in futuro le Parti apriranno un confronto circa un successivo accordo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente. In questo ambito, le Parti valuteranno l'opportunità di adottare misure di coordinamento attraverso la creazione di un consiglio di interfaccia ad alto livello che si riunisca una o due volte all’anno per discutere questioni strategiche e la pianificazione futura del sistema, l’istituzione di un piccolo segretariato GPS-Galileo per la condivisione dei dati che consentano le relazioni tra i due sistemi, nonché la nomina di comune accordo di funzionari di collegamento.
Segnala infine che l'Accordo è accompagnato da un Allegato tecnico che tratta della struttura dei segnali GPS e GALILEO.
In conclusione, propone pertanto di riferire favorevolmente all'Assemblea sul provvedimento in esame.
Il senatore PIANETTA (DCA-PRI-MPA), nell’associarsi
alle considerazioni espresse dal relatore e dal presidente Dini circa le
ragioni di opportunità connesse alla creazione del sistema di radionavigazione
globale GALILEO, si sofferma sul profilo relativo alla collaborazione
internazionale con gli Stati Uniti e
Il senatore DEL ROIO (RC-SE), per quanto concerne lo sviluppo del Programma GALILEO, chiede chiarimenti al Governo circa l’istituzione a Roma del Centro di eccellenza tecnologica per la navigazione satellitare. Nel ricordare infine che il 21 maggio prossimo si svolgerà in Senato un seminario dedicato all’approfondimento del sistema di radionavigazione GALILEO, esprime rammarico per non aver potuto prendere parte, in ragione delle esigenze connesse ai lavori del Senato, ai numerosi dibattiti che si sono svolti presso l’Assemblea parlamentare dell’UEO, di cui è componente, riguardo al citato programma GALILEO.
Il presidente DINI ringrazia il relatore per la
completezza dell’esposizione e, dopo aver ricordato la complessità dei
negoziati tra
Propone infine di rinviare il seguito della discussione generale e lo svolgimento della replica del relatore e del Governo alla prossima seduta.
AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3a)
GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007
40a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Di Santo.
La seduta inizia alle ore 15,10.
(omissis)
(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti
accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra
(Seguito e conclusione dell'esame)
Riprende l’esame sospeso nella seduta del 18 aprile scorso.
Il presidente DINI ricorda che nella precedente seduta si è chiusa la discussione generale e dà conto dei pareri nel frattempo pervenuti.
Avendo rinunciato il relatore FRUSCIO (LNP) e il GOVERNO a svolgere la replica, il PRESIDENTE propone pertanto di conferire mandato al relatore a riferire favorevolmente all’Assemblea chiedendo l’autorizzazione a svolgere la relazione orale.
Previa
verifica del numero legale,
AFFARI COSTITUZIONALI (1a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 APRILE 2007
36a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
La seduta inizia alle ore 15,05.
(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a)
Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS) - Galileo tra
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)
Il relatore presidente VILLONE (Ulivo) illustra il disegno di legge in titolo il quale, a suo avviso, non presenta profili problematici in termini di costituzionalità; propone pertanto di esprimere un parere non ostativo.
Conviene
DIFESA (4a)
MARTEDÌ 17 APRILE 2007
60a Seduta (pomeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa Casula.
La seduta inizia alle ore 15,10.
(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a)
Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS) - Galileo tra
(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere favorevole)
Il relatore IOVENE (Ulivo) illustra il contenuto del provvedimento, con particolare riferimento agli aspetti di competenza della Commissione, proponendo conclusivamente l’espressione di un parere favorevole.
Si apre il dibattito.
Il senatore SELVA (AN) chiede chiarimenti sulle ragioni per le quali con un unico disegno di legge il Governo proceda alla ratifica di due distinti accordi, peraltro con paesi appartenenti ad un diverso ambito geo-politico.
Il senatore ZANONE (Ulivo) precisa la richiesta di chiarimento relativa al sistema satellitare Galileo, precedentemente avanzata, anche attesi i costi del progetto.
Il sottosegretario CASULA, nel ringraziare
Si passa alle dichiarazioni di voto.
Prende per primo la
parola il senatore DIVINA (LNP), che esprime piena condivisione nei
confronti delle osservazioni del senatore Selva, dichiarando la propria
contrarietà alla stipula di alcun tipo di accordo commerciale o finalizzato
alla fornitura di tecnologie con
Conviene il senatore SELVA (AN), sottolineando che la sottoposizione in un unico atto di ratifica dei due accordi integra una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento e rilevando che ciò lo costringe ad esprimere un voto contrario.
Il PRESIDENTE mette quindi ai voti la proposta di parere favorevole formulata dal relatore, che risulta approvata.
La seduta termina alle ore 15,45.
BILANCIO (5a)
Sottocommissione per i pareri
GIOVEDÌ 3 MAGGIO 2007
61a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lettieri.
La seduta inizia alle ore 8,50.
(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile
(GNSS) - Galileo tra
(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazioni)
Il presidente MORANDO (Ulivo), in qualità di relatore, illustra il provvedimento in titolo, segnalando per quanto di competenza che la relazione illustrativa afferma che dalla ratifica non derivano sul bilancio dello Stato nuovi o maggiori oneri, in quanto gli stessi risultano a carico del Programma Galileo, già finanziato da parte italiana mediante il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea (ESA).
Per quanto di competenza, segnala che l’articolo 14 dell’Accordo di cooperazione prevede l’istituzione di un Comitato per la gestione dell’Accordo medesimo. Al riguardo, stante la previsione della relazione tecnica, secondo la quale le spese del Comitato in questione saranno sostenute da ciascuna delle "Parti" in relazione ai propri membri, occorre acquisire conferma che le spese in questione siano a carico degli organi comunitari e non implichino un contributo da parte degli Stati membri.
Il sottosegretario LETTIERI conferma le assicurazioni circa l’assenza di nuovi o maggiori oneri connessi al provvedimento, atteso che è già prevista la contribuzione del programma Galileo, finanziato da parte italiana attraverso il contributo che l’Agenzia spaziale italiana versa all’Agenzia spaziale europea.
Dopo un intervento del senatore FERRARA (FI) circa il possibile ampliamento delle attività e del programma derivante dal provvedimento in esame, il presidente relatore MORANDO (Ulivo) un parere di nulla osta nel presupposto che il funzionamento del Comitato di cui all’articolo 14 del provvedimento e le relative spese siano poste a carico degli organismi comunitari nell’ambito delle risorse già previste per il finanziamento del programma Galileo.
ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI (7a)
Sottocommissione per i pareri
MARTEDÌ 17 APRILE 2007
15a Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente
alla 3ª Commissione:
(omissis)
(1376) Ratifica ed esecuzione dei
seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra
INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10a)
Sottocommissione per i pareri
MERCOLEDÌ 2 MAGGIO 2007
5a Seduta (antimeridiana)
Presidenza del Presidente
alla 3^ Commissione:
(omissis)
(1376) Ratifica ed esecuzione dei
seguenti accordi: a) Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra
POLITICHE DELL’UNIONE EUROPEA (14a)
Sottocommissione per i pareri (fase discendente)
MERCOLEDÌ 18 APRILE 2007
9a Seduta (antimeridiana)
Presidenza della Presidente
alla 3ª Commissione:
(omissis)
(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS)
- Galileo tra
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Senato della Repubblica |
XV LEGISLATURA |
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Assemblea
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ALLEGATI
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ASSEMBLEA |
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150a seduta pubblica (pomeridiana): |
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Mercoledì 9 maggio 2007 |
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Presidenza del vice-presidente CAPRILI
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- Discussione e approvazione del disegno di legge:
(1376) Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo di
cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile
(GNSS) - Galileo tra
PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge n. 1376.
Il relatore, senatore Fruscio, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni, la richiesta si intende accolta.
Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.
FRUSCIO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il
disegno di legge n.
In particolare, per Galileo si intende il programma europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite lanciato dalla Commissione europea e sviluppato insieme all'Agenzia spaziale europea quale primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare designato per uso civile a livello mondiale. La radionavigazione via satellite è una tecnologia di punta che consente all'utente di un ricevitore di captare i segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con grande precisione, oltre l'ora esatta, la posizione in latitudine, longitudine ed altitudine.
Quanto alle origini del Programma Galileo, si ricorda che nel 2002 il Consiglio europeo, con apposito regolamento CEE, ha provveduto a costituire l'impresa comune Galileo; dal 2002 al 2005 è stata avviata poi la fase di sviluppo e nel 2007 seguirà quella di fabbricazione e di lancio di satelliti e l'istallazione di strutture terrestri.
Il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo
nella sua autonomia presenta due caratteristiche principali: l'apertura a
collaborazioni internazionali con Paesi terzi e l'interoperabilità con altri
sistemi. In questo quadro, l'accordo con
L'Accordo con gli Stati Uniti, viceversa, stipulato nel 2004, è volto ad assicurare l'interoperabilità del sistema statunitense Global Positioning System, progettato per scopi militari, con il sistema Galileo, disegnato per uso civile, a livello mondiale, al fine della realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare.
Si ricorda, peraltro, come il Consiglio dei ministri europei dei trasporti abbia enfatizzato nel corso degli anni l'importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di Galileo come sistema globale.
L'Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione Unione Europea-Stati Uniti d'America con l'accordo di cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radio-elettromagnetica e il rispetto delle norme relative alla compatibilità per il sistema sicurezza nazionale.
Anche per quanto attiene la parte del merito relativa a questo secondo Accordo prego l'Assemblea di prendere eventualmente visione del documento che rassegnerò agli atti della Presidenza.
Informo che tutte le Commissioni interessate ad entrambi gli Accordi hanno espresso, per la parte di propria competenza, parere favorevole. Unanime parerefavorevole è stato espresso dalla Commissione affari esteri.
Pertanto, sulla base delle considerazioni espresse e di quelle
riportate nel documento che consegnerò agli atti,
PRESIDENTE.
Non essendovi iscritti a parlare nella discussione generale, ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
VERNETTI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri. Signor
Presidente, intervengo solo per sottolineare come questo provvedimento metta
insieme due Accordi, uno con
PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5a Commissione permanente
sul disegno di legge in esame: «
Passiamo all'esame degli articoli.
Metto ai voti l'articolo 1.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 2.
È approvato.
Metto ai voti l'articolo 3.
È approvato.
Passiamo alla votazione finale.
MELE (Ulivo). Domando di parlare per dichiarazione di voto.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
MELE (Ulivo). Signor Presidente, il senatore Fruscio e il
sottosegretario Vernetti hanno già ricordato l'importanza delle due ratifiche,
l'una con
PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge, nel suo complesso.
È approvato.
Allegato A
DISEGNO DI LEGGE
Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi: a) Accordo
di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare
civile (GNSS) - Galileo tra
ARTICOLI DEL DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
Approvato
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Accordi:
a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di
navigazione satellitare civile (GNSS) - Galileo tra
b) l'Accordo concernente la promozione, la fornitura e l'uso dei
sistemi di navigazione satellitare Galileo e GPS e applicazioni correlate tra
gli Stati Uniti d'America, da un lato, e
Art. 2.
Approvato
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui
all'articolo
Art. 3.
Approvato
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale .
Allegato B
Integrazione alla relazione orale del senatore Fruscio sul
disegno di legge n. 1376
Onorevoli senatori, il disegno di legge n.
a) l'Accordo di cooperazione relativo ad un sistema globale di navigazione
satellitare civile (GNSS)-Galileo tra
e
b) l'Accordo concernente la promozione,
la fornitura e l'uso dei sistemi di navigazione satellitare Galileo e Global
Positioning System (GPS) e applicazioni correlate tra gli Stati Uniti
d'America, da un lato, e
Si tratta di Accordi firmati tra
In particolare, per Galileo si intende il «Programma
europeo di radionavigazione e di posizionamento via satellite», lanciato dalla
Commissione europea e sviluppato insieme all'Agenzia spaziale europea, quale
primo sistema globale di navigazione e posizionamento satellitare disegnato per
uso civile a livello mondiale. La radionavigazione via satellite è una
tecnologia di punta che consente all'utente di un ricevitore di captare i
segnali emessi da diversi satelliti per determinare in qualsiasi momento con
grande precisione, oltre all'ora esatta, la sua posizione in latitudine,
longitudine ed altitudine (basato su una costellazione di 30 satelliti
orbitanti ad una altitudine di
Il sistema di navigazione satellitare europeo Galileo nella sua autonomia presenta due caratteristiche principali: l'apertura a collaborazioni internazionali con Paesi terzi e l'interoperabilità con altri sistemi.
In questo quadro, l'Accordo con
Basato sul concetto di reciprocità nella compartecipazione ai programmi, nel merito, l'Accordo definisce l'obiettivo di incoraggiare, facilitare e migliorare la cooperazione fra le Parti, nell'ambito dei contributi europeo e cinese al sistema globale di navigazione satellitare Global Navigation Satellite System (GNSS)-programma Galileo.
Tra le disposizioni di attenzione si evidenzia l'articolo 6 - che istituisce, nell'ambito dei programmi europei e cinesi, il Centro di formazione e cooperazione tecnica GNSS Cina-Europa, con sede a Pechino, diretto al coordinamento e allo scambio di informazioni - nonché, sul fronte della cooperazione industriale tra le due Parti, l'articolo 8, che fa riferimento alla possibilità di ricorrere allo strumento delle joint venture e individua un gruppo consultivo deputato alla promozione della ricerca nel campo della costruzione dei satelliti, delle stazioni terrestri e dei prodotti applicativi, precisando altresì che l'esportazione dalla Cina verso Paesi terzi di prodotti sensibili connessi al programma Galileo deve essere sottoposta all'autorizzazione preventiva dell'autorità di sicurezza competente.
Quanto ai profili connessi alla sicurezza e alla continuità
dei servizi GNSS, l'articolo 12 afferma l'impegno, di entrambe le parti, di
avviare idonee iniziative di cooperazione (dirette alla protezione dei sistemi
globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione
o atto ostile) attraverso appositi canali di consultazione. Per quanto concerne
le modalità operative dell'Accordo in esame, all'articolo 14 si precisa che
l'attività di coordinamento delle iniziative di cooperazione sono realizzate,
per
Infine, dalla relazione che accompagna il
provvedimento risulta che, in un'ottica di maggiore dettaglio, è stato
stipulato un accordo tra
L'Accordo con gli Stati Uniti, stipulato nel 2004, per altro verso, è volto ad assicurare l'interoperabilità del sistema statunitense GPS, progettato per scopi militari, con il sistema Galileo, disegnato per uso civile a livello mondiale, al fine della realizzazione di un sistema globale di navigazione satellitare (Global Navigation Satellite System-GNSS). Si ricorda peraltro come il Consiglio trasporti abbia enfatizzato, nel corso degli anni, l'importanza che riveste un accordo con gli Stati Uniti ai fini del successo di Galileo come sistema globale, posto che l'interoperabilità con altri sistemi permette una maggiore affidabilità dei servizi di navigazione e posizionamento ed altresì che Galileo sia un programma civile sotto controllo civile, il che costituisce una garanzia di qualità e di continuità essenziale per le applicazioni più sensibili. Il vantaggio è che l'interoperabilità consentirà agli utenti di usare in maniera complementare entrambi i sistemi con lo stesso ricevitore. Il sistema satellitare consta di tre sottosistemi: una costellazione di 30 satelliti (cosiddetto segmento spaziale), un insieme di stazioni a terra (cosiddetto segmento terrestre), che ha il compito di controllare e monitorare il segmento spaziale, e infine i ricevitori e i terminali degli utenti. Esso consentirà una molteplicità di applicazioni in vari settori, quali i trasporti, la medicina, la protezione civile, la polizia, le dogane e l'agricoltura. L'Italia ha preso parte attiva alla lunga negoziazione UE-USA per l'Accordo di cooperazione Galileo-GPS, in particolare per quanto concerne la compatibilità radioelettromagnetica ed il rispetto delle norme relative alla compatibilità per la sicurezza nazionale (National Security Compatibility Compliance-NSCC) degli Stati Uniti.
Meritevoli di segnalazione risultano l'articolo 3, che definisce l'ambito di applicazione dell'Accordo, con esclusione dei servizi a carattere militare e di quelli riservati alla sfera governativa, e l'articolo 4, che prevede l'interoperabilità a livello di radiofrequenza e a livello non militare. Tra gli impegni sottoscritti dalle due Parti figurano quelli volti all'adozione di un'impostazione non discriminatoria in relazione al commercio di beni e servizi correlati ai servizi civili di segnali orari e navigazione satellitari, al fine di non creare ostacolo al commercio internazionale (articolo 6). Altre disposizioni prevedono forme di consultazione su aspetti quali la definizione di norme, certificazioni e misure regolatrici (articolo 5), nonché forme di collaborazione riguardo all'attribuzione di radiofrequenze adeguate ai segnali orari e di navigazione satellitari, alla protezione dei reciproci segnali da interferenze da parte delle emissioni e all'utilizzo armonizzato dello spettro su base mondiale (articolo 11), e infine ai servizi di ricerca e soccorso a livello mondiale per Galileo e la prossima generazione di satelliti GPS (articolo 12).
Quanto alle modalità di attuazione dell'Accordo, l'articolo 13 prevede l'istituzione di gruppi di lavoro su argomenti concordati, ai cui lavori partecipano le autorità competenti delle Parti, mentre l'articolo 15 dispone altre forme di collaborazione circa le questioni di interesse reciproco presso l'International Civil Aviation Organization (ICAO), l'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), l'International Maritime Organization (IMO), l'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e gli altri organismi e sedi pertinenti.
L'articolo 14 prevede che in futuro le Parti discutano su un successivo Accordo relativo alla possibile cooperazione tra i rispettivi sistemi di misurazione del tempo e di navigazione satellitari per usi civili finanziati e gestiti in modo indipendente.
Si segnala infine che l'Accordo è accompagnato da un Allegato tecnico che tratta della struttura dei segnali GPS e Galileo.
Sulla base delle suddette considerazioni
Sen. Fruscio
[1] L’Accordo sui trasporti marittimi non
è ancora entrato in vigore. L’Italia ha autorizzato la ratifica con
[2] COSPAS-SARSAT è un sistema satellitare internazionale, ideato e gestito da Canada, Francia, Usa e Russia, per fornire rapidamente dati di localizzazione di vettori in pericolo alle squadre impegnate in operazioni di ricerca e soccorso.