Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione
(Versione per stampa)
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Autore: | Servizio Studi - Dipartimento affari esteri | ||||
Titolo: | Contributo finanziario alla Delegazione palestinese in Italia A.C. 2549 | ||||
Riferimenti: |
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Serie: | Progetti di legge Numero: 173 | ||||
Data: | 24/05/2007 | ||||
Descrittori: |
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Organi della Camera: | III-Affari esteri e comunitari | ||||
Altri riferimenti: |
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Camera dei deputati |
XV LEGISLATURA |
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SERVIZIO STUDI |
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Progetti di legge |
Contributo finanziario alla Delegazione palestinese in Italia A.C. 2549 |
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n. 173 |
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24 maggio 2007 |
Dipartimento affari esteri
SIWEB
I dossier
dei servizi e degli uffici della Camera sono destinati alle esigenze di documentazione
interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.
File: es0093
INDICE
Elementi per l’istruttoria legislativa
§ Necessità dell’intervento con legge
§ Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite
§ Impatto sui destinatari delle norme
§ L. 26 maggio 2000, n. 147, art. 3 Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.
§ L. 18 giugno 2003, n. 145 Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede.
Numero del progetto di legge |
2549 |
Titolo |
Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia. |
Iniziativa |
Governativa |
Settore d’intervento |
Politica estera |
Iter al Senato |
No |
Numero di articoli |
3 |
Date |
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§ presentazione alla Camera |
24 aprile 2007 |
§ annuncio |
24 aprile 2007 |
§ assegnazione |
16 maggio 2007 |
Commissione competente |
III (Affari esteri) |
Sede |
Referente |
Pareri previsti |
Commissioni I, V |
Il disegno di legge in esame autorizza la concessione di un contributo annuo a favore della Delegazione generale palestinese per il triennio 2007-2009 (per un totale triennale di 929.625 euro), finalizzato a sostenere le spese di funzionamento della sede italiana della Delegazione. Il contributo fa seguito agli stanziamenti precedentemente destinati dall'Italia al medesimo scopo nei trienni 1996-1998, 1999-2001 e 2002-2004.
Come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento, tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione generale palestinese in Italia, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese – sostenuto dall’Italia e dalla Comunità internazionale in vista del processo di pace con Israele - da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero.
Il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica, da una analisi tecnico-normativa e da una analisi di impatto della regolamentazione.
L’utilizzazione dello strumento legislativo si rende necessaria in quanto il provvedimento comporta lo stanziamento di nuove risorse finanziarie, sulla scorta di analoghi precedenti legislativi.
La materia appare riconducibile alle competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi all’articolo 117, secondo comma, lettera a) (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato).
Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario
Il provvedimento si pone nella stessa direttrice di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 145, che ha esaurito la propria efficacia, e non incide su norme vigenti.
Non vi sono iniziative legislative vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
Destinatario diretto dell'intervento, menzionato direttamente nel
disegno di legge, è
Il disegno di legge in esame autorizza la concessione di un contributo annuo a favore della Delegazione generale palestinese per il triennio 2007-2009 (per un totale triennale di 929.625 euro), finalizzato a sostenere le spese di funzionamento della sede italiana della Delegazione.
Come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge, tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero; in vista del processo di pace con Israele, l’Italia, assieme alla Comunità internazionale, conviene infatti sulla necessità di sostenere il Presidente Abu Mazen e di rafforzare l'apparato statale, non potendo peraltro l'ANP – in ragione della grave crisi economica e finanziaria che la attanaglia - provvedere con le sue sole risorse al funzionamento degli uffici all'estero. In una fase delicata della situazione in Medio Oriente, l’Italia ritiene di doversi impegnare per continuare ad ospitare il Delegato generale palestinese, per proseguire nella propria politica di sostegno dei Territori palestinesi e del tormentato processo di pace con Israele.
In particolare,
l’articolo 1 del disegno di legge
autorizza la concessione di un contributo
annuo di 309.875 euro, per il triennio 2007-
Si ricorda che l’Italia finanzia dal 1996 il funzionamento della Delegazione generale palestinese; segnatamente, la legge 23 ottobre 1996, n. 558, aveva assicurato un finanziamento annuo pari a 500 milioni di lire per il triennio 1996-1998, la legge 26 maggio 2000, n. 147 (art. 3) un finanziamento annuo di 500 milioni di lire per il triennio 1999-2001 e, da ultimo, la legge 18 giugno 2003, n. 145, un contributo annuo di 309.875 euro per il triennio 2002-2004.
Si ricorda altresì che il
7 aprile 2005 il Governo aveva presentato al Senato il disegno di legge - A.S.
3384 - che prevedeva il conferimento di un contributo alla Delegazione generale
palestinese in Italia pari a 309.875 euro annui per il triennio 2005-2007. L’iter
parlamentare si è concluso il 25 gennaio
L’articolo 2 reca la norma di copertura della spesa, che si rinviene a carico dello stanziamento iscritto per il triennio 2007-2009 nell’ambito dell’Unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.
Oltre che dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è accompagnato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di rilievo.
L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
N. 2549
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CAMERA DEI DEPUTATI ______________________________ |
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DISEGNO DI LEGGE |
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d’iniziativa governativa ¾ |
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Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia |
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Presentata il 24 aprile 2007
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Onorevoli Deputati! - Tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione generale palestinese in Italia, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese (ANP), da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero, in vista del processo di pace con Israele. La comunità internazionale conviene sulla necessità di sostenere il Presidente Abu Mazen e di rafforzare l'apparato statale.
Dal
Con il disegno di legge proposto
si ravvisa l'opportunità di rinnovare, per il triennio 2007-2009, il contributo
alla Delegazione generale palestinese in Italia. Dal punto di vista amministrativo-contabile,
si propone di continuare a finanziare
Il contributo viene mantenuto inalterato rispetto al triennio 2002-2004 ed è pari a 309.875 euro l'anno. Esso è necessario al mantenimento con decoro di una sede di rappresentanza dell'ANP in Italia che, altrimenti, non avrebbe mezzi sufficienti al suo funzionamento, non potendo l'ANP provvedere con le sue sole finanze al funzionamento degli uffici all'estero.
È opportuno continuare a ospitare in Italia il Delegato generale palestinese, in particolare nell'attuale delicata fase del conflitto in Medio Oriente e della crisi economica che attanaglia l'ANP. Il finanziamento in oggetto si pone nel solco della politica italiana di sostegno ai territori palestinesi. L'Italia ha d'altronde sempre sostenuto l'ANP nel suo processo di riforme interne ed è già molto attiva nel fornire assistenza umanitaria alle popolazioni palestinesi.
Il testo proposto consta di tre articoli: mentre l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore della legge, l'articolo 1 e l'articolo 2 riguardano, rispettivamente, la concessione del contributo e la clausola di copertura finanziaria.
In particolare, con il presente disegno di legge viene concesso un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede. Essa pertanto comporta il seguente onere per il bilancio dello Stato:
Contributo finanziario forfetario:
anno 2007: 309.874,13;
anno 2008: 309.874,13;
anno 2009: 309.874,13.
Tale contributo finanziario, avente carattere forfetario e non soggetto a rendicontazione, è definito in cifra tonda pari a euro 309.875 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e viene erogato a favore della Delegazione generale palestinese in Italia per finanziare le spese di funzionamento della relativa sede.
Testo fotografato non disponibile
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ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativa in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
Con il disegno di legge proposto si ravvisa l'opportunità di rinnovare, per il triennio 2007-2009, il contributo alla Delegazione generale palestinese in Italia.
B) Analisi del quadro normativo.
Il provvedimento in esame costituisce un rinnovo della legge n. 145 del 2003, che a sua volta rinnovava l'articolo 1 della legge n. 558 del 1996, poi prorogata dall'articolo 3 della legge n. 147 del 2000. Il testo proposto lascia invariata la cifra erogata e non differisce dalla citata legge n. 145 del 2003.
C)Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.
Il provvedimento si pone nella stessa direttrice della legge n. 145 del 2003 che ha esaurito la propria efficacia.
D)Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Non vi sono elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.
E)Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.
La materia appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.
F)Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.
L'iniziativa prevede un finanziamento per il quale si rivela indispensabile l'utilizzo dello strumento legislativo.
2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.
Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.
A)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.
Non sono state introdotte nuove definizioni normative.
B)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.
La verifica è stata effettuata con esito positivo.
C)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.
La legge non incide su norme vigenti.
D)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.
Non si abroga esplicitamente né implicitamente alcuna norma.
3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.
A)Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.
Non vi sono giudizi in corso né sulla materia sono sorte questioni di natura giurisprudenziale in genere.
B)Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.
Non vi sono iniziative legislative vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.
ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)
A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.
Il disegno di legge ha come obiettivo lo stanziamento di 309.875 euro annui per il triennio 2007-2009 (per un totale triennale di 929.625 euro) a favore della Delegazione generale palestinese in Italia.
Ambito territoriale di riferimento dell'intervento è la sede della Delegazione generale palestinese in Italia.
Non risultano settori di attività economica interessati dall'intervento.
Destinatario
diretto dell'intervento, menzionato direttamente nel disegno di legge, è
Non vi sono destinatari indiretti.
B) Obiettivi e risultati attesi.
Finalità del disegno di legge è quella di sostenere le spese di mantenimento della Delegazione generale palestinese in Italia attraverso l'erogazione di un contributo triennale necessario al funzionamento della sede. Tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione generale palestinese in Italia, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero, in vista del processo di pace con Israele.
C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.
Per la redazione della normativa si è proceduto secondo il dispositivo già adottato con la legge n. 145 del 2003.
D)Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.
Nessuno.
E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.
Il
destinatario diretto dell'intervento, ovvero
Non vi sono destinatari indiretti.
L'approvazione del disegno di legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.
disegno di legge ¾¾¾
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Art. 1. 1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non è soggetto a rendicontazione. Art. 2. 1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 309.875 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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Accordi in vigore
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA TRA
L'ORGANIZZAZIONE PER
LUOGO-DATA
GAZA.
04.07.1995.
IN VIGORE SI 04.07.1995 - COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1997.
TITOLO PROCESSO VERBALE CONCORDATO DI COOPERAZIONE
LUOGO-DATA
RAMALLAH.
10.05.1997.
IN VIGORE SI 10.05.1997 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1998.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A FAVORE DELL'AUTORITA' PALESTINESE
LUOGO-DATA
ROMA.
12.06.1998.
IN VIGORE SI 12.06.1998.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA ITALIA E OLP IN NOME E PER CONTO DELL'AUTORITA' PALESTINESE
LUOGO-DATA
ROMA.
07.06.2000.
IN VIGORE SI 07.06.2000.
TITOLO ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA ITALIA E OLP PER CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE, CON NOTA ESPLICATIVA
LUOGO-DATA
ROMA.
07.06.2000.
IN VIGORE SI 12.12.2004.
TITOLO MEMORANDUM D’INTESA NEL SETTORE ELETTRICO TRA ITALIA E OLP PER CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE
LUOGO-DATA
ROMA.
28.06.2000.
IN VIGORE SI 16.10.2000.