Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Contributo finanziario alla Delegazione palestinese in Italia A.C. 2549
Riferimenti:
AC n. 2549/XV     
Serie: Progetti di legge    Numero: 173
Data: 24/05/2007
Descrittori:
CONTRIBUTI PUBBLICI   PALESTINA
RAPPRESENTANZE DIPLOMATICHE E CONSOLARI     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari
Altri riferimenti:
L n. 558 del 23-OTT-96   L n. 147 del 26-MAG-00
L n. 145 del 18-GIU-03     


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Contributo finanziario alla

Delegazione palestinese in Italia

A.C. 2549

 

 

 

 

n. 173

 

 

24 maggio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0093

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  4

§      Contenuto  4

§      Relazioni allegate  4

Elementi per l’istruttoria legislativa  5

§      Necessità dell’intervento con legge  5

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  5

§      Compatibilità comunitaria  5

§      Impatto sui destinatari delle norme  5

Schede di lettura

Disegno di legge

§      A.C. 2549, (Governo), Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia  13

§      L. 26 maggio 2000, n. 147, art. 3 Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri.37

§      L. 18 giugno 2003, n. 145 Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede.39

 

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

2549

Titolo

Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia.

Iniziativa

Governativa

Settore d’intervento

Politica estera

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione alla Camera

24 aprile 2007

§       annuncio

24 aprile 2007

§       assegnazione

16 maggio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Il disegno di legge in esame autorizza la concessione di un contributo annuo a favore della Delegazione generale palestinese per il triennio 2007-2009 (per un totale triennale di 929.625 euro), finalizzato a sostenere le spese di funzionamento della sede italiana della Delegazione. Il contributo fa seguito agli stanziamenti precedentemente destinati dall'Italia al medesimo scopo nei trienni 1996-1998, 1999-2001 e 2002-2004.

Come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento, tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione generale palestinese in Italia, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese – sostenuto dall’Italia e dalla Comunità internazionale in vista del processo di pace con Israele - da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero.

 

Relazioni allegate

Il disegno di legge è corredato da una relazione tecnica, da una analisi tecnico-normativa e da una analisi di impatto della regolamentazione.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’utilizzazione dello strumento legislativo si rende necessaria in quanto il provvedimento comporta lo stanziamento di nuove risorse finanziarie, sulla scorta di analoghi precedenti legislativi.

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

La materia appare riconducibile alle competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi all’articolo 117, secondo comma, lettera a) (Politica estera e rapporti internazionali dello Stato).

Compatibilità comunitaria

Non si ravvisano elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario

Coordinamento con la normativa vigente

Il provvedimento si pone nella stessa direttrice di cui alla legge 18 giugno 2003, n. 145, che ha esaurito la propria efficacia, e non incide su norme vigenti.

 

Collegamento con lavori legislativi in corso

Non vi sono iniziative legislative vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

Impatto sui destinatari delle norme

Destinatario diretto dell'intervento, menzionato direttamente nel disegno di legge, è la Delegazione generale palestinese in Italia; la finalità è quella di sostenere le spese di mantenimento della Delegazione attraverso l'erogazione di un contributo triennale necessario al funzionamento della sede.

 

 

 

 


Schede di lettura

 


 

La Delegazione generale palestinese è inizialmente sorta, nel 1974, come "Ufficio di informazione e collegamento dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina (OLP)", ente equiparato ad una associazione ai cui membri non era riconosciuto status diplomatico. Nel 1989, a seguito di riconoscimenti internazionali della soggettività internazionale dell'OLP, il Governo italiano, con nota verbale n. 020/6175, decideva di conferire all'Ufficio lo status di Delegazione generale, assicurando al Delegato generale[1] ed ai suoi collaboratori il trattamento diplomatico.

 

Il disegno di legge in esame autorizza la concessione di un contributo annuo a favore della Delegazione generale palestinese per il triennio 2007-2009 (per un totale triennale di 929.625 euro), finalizzato a sostenere le spese di funzionamento della sede italiana della Delegazione.

Come evidenzia la relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge, tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese Abu Mazen, da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero; in vista del processo di pace con Israele, l’Italia, assieme alla Comunità internazionale,  conviene infatti sulla necessità di sostenere il Presidente Abu Mazen e di rafforzare l'apparato statale, non potendo peraltro l'ANP – in ragione della grave crisi economica e finanziaria che la attanaglia - provvedere con le sue sole risorse al funzionamento degli uffici all'estero. In una fase delicata della situazione in Medio Oriente, l’Italia ritiene di doversi impegnare per continuare ad ospitare il Delegato generale palestinese, per proseguire nella propria politica di sostegno dei Territori palestinesi e del tormentato processo di pace con Israele.

   

In particolare, l’articolo 1  del disegno di legge autorizza la concessione di un contributo annuo di 309.875 euro, per il triennio 2007-2009, a favore della Delegazione generale palestinese, finalizzato a coprire i costi del funzionamento della sede italiana. Viene altresì specificato il carattere forfetario del contributo, che conseguentemente non è soggetto a rendicontazione.

 

Si ricorda che l’Italia finanzia dal 1996 il funzionamento della Delegazione generale palestinese; segnatamente, la legge 23 ottobre 1996, n. 558, aveva assicurato un finanziamento annuo pari a 500 milioni di lire per il triennio 1996-1998, la legge 26 maggio 2000, n. 147 (art. 3) un finanziamento annuo di 500 milioni di lire per il triennio 1999-2001 e, da ultimo, la legge 18 giugno 2003, n. 145, un contributo annuo di 309.875 euro per il triennio 2002-2004.

Si ricorda altresì che il 7 aprile 2005 il Governo aveva presentato al Senato il disegno di legge - A.S. 3384 - che prevedeva il conferimento di un contributo alla Delegazione generale palestinese in Italia pari a 309.875 euro annui per il triennio 2005-2007. L’iter parlamentare si è concluso il 25 gennaio 2006 in Commissione affari esteri con il mandato al relatore a riferire favorevolmente in Assemblea.

 

L’articolo 2 reca la norma di copertura della spesa, che si rinviene a carico dello stanziamento iscritto per il triennio 2007-2009 nell’ambito dell’Unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero dell’Economia e delle finanze, con parziale utilizzazione dell’accantonamento relativo al Ministero degli Affari esteri.

Oltre che dalla relazione tecnica per la quantificazione degli oneri, il provvedimento è accompagnato da un'analisi tecnico-normativa (ATN) e da un'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), dalle quali non emergono profili di rilievo.

L’articolo 3 dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale

 

 


Disegno di legge

 


N. 2549

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

DISEGNO DI LEGGE

 

d’iniziativa governativa

¾

 

Concessione di un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese per il funzionamento della sede in Italia

 

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Presentata il 24 aprile 2007

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Onorevoli Deputati! - Tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione generale palestinese in Italia, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese (ANP), da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero, in vista del processo di pace con Israele. La comunità internazionale conviene sulla necessità di sostenere il Presidente Abu Mazen e di rafforzare l'apparato statale.

Dal 1996 l'Italia finanzia il funzionamento della Delegazione generale palestinese (legge 23 ottobre 1996, n. 558; articolo 3 della legge 26 maggio 2000, n. 147), da ultimo con legge 18 giugno 2003, n. 145, con la quale si elevò per il triennio 2002-2004 l'entità della somma da 500 milioni di lire a 309.875 euro annui (600 milioni di lire).

Con il disegno di legge proposto si ravvisa l'opportunità di rinnovare, per il triennio 2007-2009, il contributo alla Delegazione generale palestinese in Italia. Dal punto di vista amministrativo-contabile, si propone di continuare a finanziare la Delegazione generale palestinese a Roma avvalendosi dei fondi disponibili nell'accantonamento della «Tabella A» della legge finanziaria relativo al Ministero degli affari esteri. Si intende difatti evitare di presentare, in alternativa, una legge ad hoc a valere sulle altre Tabelle, poiché questa rappresenterebbe una spesa aggiuntiva per il bilancio dello Stato.

Il contributo viene mantenuto inalterato rispetto al triennio 2002-2004 ed è pari a 309.875 euro l'anno. Esso è necessario al mantenimento con decoro di una sede di rappresentanza dell'ANP in Italia che, altrimenti, non avrebbe mezzi sufficienti al suo funzionamento, non potendo l'ANP provvedere con le sue sole finanze al funzionamento degli uffici all'estero.

È opportuno continuare a ospitare in Italia il Delegato generale palestinese, in particolare nell'attuale delicata fase del conflitto in Medio Oriente e della crisi economica che attanaglia l'ANP. Il finanziamento in oggetto si pone nel solco della politica italiana di sostegno ai territori palestinesi. L'Italia ha d'altronde sempre sostenuto l'ANP nel suo processo di riforme interne ed è già molto attiva nel fornire assistenza umanitaria alle popolazioni palestinesi.

Il testo proposto consta di tre articoli: mentre l'articolo 3 concerne l'entrata in vigore della legge, l'articolo 1 e l'articolo 2 riguardano, rispettivamente, la concessione del contributo e la clausola di copertura finanziaria.

In particolare, con il presente disegno di legge viene concesso un contributo finanziario alla Delegazione generale palestinese in Italia per le spese di funzionamento della relativa sede. Essa pertanto comporta il seguente onere per il bilancio dello Stato:

Contributo finanziario forfetario:

anno 2007: 309.874,13;

anno 2008: 309.874,13;

anno 2009: 309.874,13.

Tale contributo finanziario, avente carattere forfetario e non soggetto a rendicontazione, è definito in cifra tonda pari a euro 309.875 annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e viene erogato a favore della Delegazione generale palestinese in Italia per finanziare le spese di funzionamento della relativa sede.



Testo fotografato non disponibile

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativa in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

Con il disegno di legge proposto si ravvisa l'opportunità di rinnovare, per il triennio 2007-2009, il contributo alla Delegazione generale palestinese in Italia.

B) Analisi del quadro normativo.

Il provvedimento in esame costituisce un rinnovo della legge n. 145 del 2003, che a sua volta rinnovava l'articolo 1 della legge n. 558 del 1996, poi prorogata dall'articolo 3 della legge n. 147 del 2000. Il testo proposto lascia invariata la cifra erogata e non differisce dalla citata legge n. 145 del 2003.

C)Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il provvedimento si pone nella stessa direttrice della legge n. 145 del 2003 che ha esaurito la propria efficacia.

D)Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

Non vi sono elementi di incompatibilità con l'ordinamento comunitario.

E)Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie e a statuto speciale e verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

La materia appartiene alla competenza esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

F)Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione.

L'iniziativa prevede un finanziamento per il quale si rivela indispensabile l'utilizzo dello strumento legislativo.

2. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Sono state rispettate le convenzioni e le regole in materia.

A)Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono state introdotte nuove definizioni normative.

B)Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subìte dai medesimi.

La verifica è stata effettuata con esito positivo.

C)Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.

La legge non incide su norme vigenti.

D)Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

Non si abroga esplicitamente né implicitamente alcuna norma.

3. Ulteriori elementi da allegare alla relazione.

A)Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Non vi sono giudizi in corso né sulla materia sono sorte questioni di natura giurisprudenziale in genere.

B)Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non vi sono iniziative legislative vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento.

 


 

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Ambito dell'intervento; destinatari diretti e indiretti.

Il disegno di legge ha come obiettivo lo stanziamento di 309.875 euro annui per il triennio 2007-2009 (per un totale triennale di 929.625 euro) a favore della Delegazione generale palestinese in Italia.

Ambito territoriale di riferimento dell'intervento è la sede della Delegazione generale palestinese in Italia.

Non risultano settori di attività economica interessati dall'intervento.

Destinatario diretto dell'intervento, menzionato direttamente nel disegno di legge, è la Delegazione generale palestinese in Italia.

Non vi sono destinatari indiretti.

B) Obiettivi e risultati attesi.

Finalità del disegno di legge è quella di sostenere le spese di mantenimento della Delegazione generale palestinese in Italia attraverso l'erogazione di un contributo triennale necessario al funzionamento della sede. Tra le ragioni che vertono a favore del rinnovo della concessione di un contributo per il funzionamento della Delegazione generale palestinese in Italia, vi è l'adesione manifestata al Presidente dell'Autorità nazionale palestinese, da cui direttamente dipendono le delegazioni palestinesi all'estero, in vista del processo di pace con Israele.

C) Illustrazione della metodologia di analisi adottata.

Per la redazione della normativa si è proceduto secondo il dispositivo già adottato con la legge n. 145 del 2003.

D)Impatto diretto e indiretto sull'organizzazione e sull'attività delle pubbliche amministrazioni; condizioni di operatività.

Nessuno.

E) Impatto sui destinatari diretti e indiretti.

Il destinatario diretto dell'intervento, ovvero la Delegazione generale palestinese in Italia, è dotato delle strutture necessarie ad assicurare la propria operatività.

Non vi sono destinatari indiretti.

L'approvazione del disegno di legge non comporterà la creazione di nuove strutture amministrative o il ricorso a speciali procedimenti.

 



 disegno di legge

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Art. 1.

1. È autorizzata la concessione alla Delegazione generale palestinese, per il triennio 2007-2009, di un contributo annuo pari a 309.875 euro destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfetario e non è soggetto a rendicontazione.

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari a 309.875 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


SIWEB

Documentazione


Accordi tra Italia e OLP/ANP

Accordi in vigore

 

 

TITOLO MEMORANDUM D’INTESA TRA L'ORGANIZZAZIONE PER LA LIBERAZIONE DELLA PALESTINA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A BENEFICIO DELLE AUTORITA' PALESTINESI..                                                

LUOGO-DATA                                                                     

GAZA.                                                                

          04.07.1995.

IN VIGORE   SI 04.07.1995 - COMUNICATO IN GU N. 163 SO DEL 15.07.1997.                                                      

 

 

TITOLO   PROCESSO VERBALE CONCORDATO  DI COOPERAZIONE

LUOGO-DATA                                                                      

 RAMALLAH.                                                            

          10.05.1997.

IN VIGORE SI 10.05.1997 - COMUNICATO IN GU N. 87 SO DEL 15.04.1998.                                                      

 

 

TITOLO MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO A FAVORE DELL'AUTORITA' PALESTINESE

LUOGO-DATA                                                                     

 ROMA.                                                                

          12.06.1998.                                                          

IN VIGORE SI 12.06.1998.

 

 

TITOLO MEMORANDUM D’INTESA SULLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO TRA ITALIA E OLP IN NOME E PER CONTO DELL'AUTORITA' PALESTINESE

LUOGO-DATA                                                                      

     ROMA.                                                                

          07.06.2000.                                                          

IN VIGORE SI 07.06.2000.

 

 

 

 

 

 

TITOLO     ACCORDO INTERINALE DI COLLABORAZIONE CULTURALE TRA ITALIA E OLP PER CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE, CON NOTA ESPLICATIVA

LUOGO-DATA                                                                     

           ROMA.                                                                

           07.06.2000.              

IN VIGORE SI 12.12.2004.

 

 

TITOLO MEMORANDUM D’INTESA NEL SETTORE ELETTRICO TRA ITALIA E OLP PER CONTO DELL'AUTORITA' NAZIONALE PALESTINESE

LUOGO-DATA                                                                      

      ROMA.                                                                

          28.06.2000.                                                          

IN VIGORE SI 16.10.2000.

 

         

                                                                                

                                                                               

                                                                               

                                                                                

 

 

 

 



[1]    Attualmente il Delegato generale per la Palestina in Italia è Sabri Ate Yeh