Camera dei deputati - XV Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Studi - Dipartimento affari esteri
Titolo: Differimento incarico all¿AGEA per l¿aiuto alimentare in favore dei Paesi in via di sviluppo AA.CC. 1123 e 2197
Riferimenti:
AC n. 1123/XV   AC n. 2197/XV
Serie: Progetti di legge    Numero: 175
Data: 28/05/2007
Descrittori:
AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA ( AGEA )   AIUTI ALIMENTARI
PAESI IN VIA DI SVILUPPO     
Organi della Camera: III-Affari esteri e comunitari


Camera dei deputati

XV LEGISLATURA

 

SERVIZIO STUDI

 

Progetti di legge

Differimento incarico all’AGEA per l’aiuto alimentare in favore dei Paesi in via di sviluppo

AA.CC. 1123 e 2197

 

 

 

 

 

n. 175

 

 

28 maggio 2007

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dipartimento affari esteri

 

SIWEB

 

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File: es0092.doc

 


INDICE

Scheda di sintesi

Dati identificativi3

Struttura e oggetto  5

§      Contenuto  5

Elementi per l’istruttoria legislativa  6

§      Necessità dell’intervento con legge  6

§      Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite  6

§      Compatibilità comunitaria  6

§      Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria  6

§      Coordinamento con la normativa vigente  8

Schede di lettura

Proposte di legge

§      A.C. 1123, (onn. Lion e Fundarò), Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo.17

§      A.C. 2197, (onn. Delfino e Forlani), Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413  23

Attività parlamentare

§      Camera dei Deputati – III Commissione Affari esteri – Fornitura di aiuti alimentari per gli anni 2004-2005 – Documentazione depositata dal sottosegretario agli Affari esteri Giuseppe Drago, allegata alla seduta del 28 settembre 2005  29

§      L. 29 dicembre 2000, n. 413 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione  51

§      L. 17 giugno 2004, n. 155 Differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della L. 29 dicembre 2000, n. 413, di autorizzazione all'adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare  53

§      D.L. 9 settembre 2005, n. 182 Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari (art. 5-bis)55

Normativa comunitaria

§      Reg. (CE) n. 1292/96 del  27 giugno 1996,  Regolamento del Consiglio relativo alla politica e alla gestione dell'aiuto alimentare e ad azioni specifiche di sostegno alla sicurezza alimentare (art. 21)59

§      Dec. n. 2000/232/CE del 13 marzo 2000 Decisione dei rappresentanti degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio relativa alla ripartizione del quantitativo di cereali previsto nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 (dall'1.7.1998 al 30.6.1999)61

§      Reg. (CE) n. 606/2000 del 13 marzo 2000 Regolamento del Consiglio relativo alla ripartizione del quantitativo di cereali previsto nel quadro della convenzione sull'aiuto alimentare del 1995 (dall'1.7.1998 al 30.6.1999)63

§      Dec. n. 2000/421/CE del 13 giugno 2000 Decisione del consiglio relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea, della convenzione sull'aiuto alimentare del 1999  65

§      Decisione del Consiglio n. 2006/906/CE del 30 novembre 2006 che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel comitato per l’aiuto alimentare per quanto riguarda la proroga della convenzione sull’aiuto alimentare del 1999  67

Documentazione

§      Stato delle ratifiche della Convenzione sull’aiuto alimentare del 1999  71

 


Scheda di sintesi

per l’istruttoria legislativa

 


 

Dati identificativi

Numero del progetto di legge

1123

Titolo

Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo.

Iniziativa

Deputati Lion e Fundarò

Settore d’intervento

Politica estera

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione alla Camera

14 giugno 2006

§       annuncio

15 giugno 2006

§       assegnazione

20 luglio 2006

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, XIII e XIV

 


 

Numero del progetto di legge

2197

Titolo

Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413.

Iniziativa

Deputati Delfino e Forlani

Settore d’intervento

Politica estera

Iter al Senato

No

Numero di articoli

3

Date

 

§       presentazione  alla Camera

31 gennaio 2007

§       annuncio

1° febbraio 2007

§       assegnazione

15 febbraio 2007

Commissione competente

III (Affari esteri)

Sede

Referente

Pareri previsti

Commissioni I, V, XIII e XIV

 


 

Struttura e oggetto

Contenuto

Le proposte di legge in esame (A.C. 1123 e A.C. 2197) dispongono il differimento al 30 giugno 2007 dell’incarico conferito all’AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) di provvedere alla fornitura della quota italiana degli aiuti ai Paesi in via di sviluppo decisi in sede comunitaria sulla base della Convenzione di Londra sull’aiuto alimentare del 1999, nonché ad integrare le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione della proroga della medesima Convenzione al 30 giugno 2007.

 


 

Elementi per l’istruttoria legislativa

Necessità dell’intervento con legge

L’intervento con legge si rende necessario in quanto l’incarico affidato all’AGEA in materia di aiuto alimentare è stato stabilito con norme di rango primario - l’articolo 3 della legge n. 413 del 2000 – ed è stato poi differito al 30 giugno 2003 dalla legge 17 giugno 2004, n. 155, e in seguito nuovamente differito al  31 dicembre 2003  dall’art. 5-bis del D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.            

 

Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite

Le proposte di legge in esame, in quanto volte a dare attuazione ad un impegno internazionale dell’Italia, sono riconducibili alla materia “Politica estera e rapporti internazionali dello Stato”, di competenza legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. a), della Costituzione.

Compatibilità comunitaria

Non si ravvisano profili di incompatibilità con la disciplina comunitaria.

Esame del provvedimento in relazione alla normativa comunitaria

 

Documenti all’esame delle istituzioni europee

(a cura dell'Ufficio rapporti con l'Unione Europea)

Il 25 gennaio 2006la Commissione ha  presentato la comunicazione “Una strategia tematica per la sicurezza alimentare. Portare avanti i programmi di sicurezza alimentare per raggiungere gli obiettivi di sviluppo del millennio”[1], con la quale vengono precisati campo di applicazione, principi ispiratori, obiettivi e priorità strategiche del programma tematico sulla sicurezza alimentare.

Il programma tematico sulla sicurezza alimentare ha come obiettivo il miglioramento dell’impatto della politica comunitaria in materia di sicurezza alimentare, in particolare sui gruppi più vulnerabili, mediante una serie di priorità strategiche e azioni coerenti che completino i programmi nazionali e ne migliorino la coerenza. Il programma dovrà esser capace di:

·         Dare sostegno alla fornitura di beni pubblici internazionali che concorrono direttamente alla sicurezza alimentare;

·         Affrontare il problema dell’insicurezza alimentare nei paesi e nelle regioni in cui il governo è inesistente o non controlla parte del paese o in cui non è stato attuato un quadro strategico nazionale;

·         Promuovere politiche e strategie innovative nel settore della sicurezza alimentare.

Il programma verrà sottoposto ad una revisione intermedia nella quale si procederà ad una valutazione delle attività svolte nei primi tre anni (2007-2009).

 

Il programma tematico sulla sicurezza alimentare è stato istituito nell’ambito della nuova politica esterna dell’UE per il periodo 2007-2013, con la comunicazione della Commissione “Azioni esterne varate attraverso i programmi tematici delle future prospettive finanziarie 2007-2013[2]. Questa prevede una struttura semplificata per l’erogazione dell’assistenza esterna della Comunità, al fine di promuovere la coerenza e migliorare la quantità e qualità dei risultati. Al posto della passata gamma di strumenti geografici e tematici, che si sono sviluppati nel corso del tempo per rispondere a esigenze specifiche, sono stati adottati sei strumenti: tre di essi sono concepiti come strumenti orizzontali per far fronte a bisogni particolari (strumento per gli aiuti umanitari, strumento per la stabilità, strumento per l’assistenza macrofinanziaria); i tre restanti presentano una copertura geografica per l’attuazione di politiche specifiche (strumento di preadesione, strumento europeo di prossimità e partenariato, strumento per la cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica). Tali strumenti forniscono gli atti legislativi di base relativi alle spese a favore dei sette programmi di cooperazione esterna, tra cui appunto quello relativo alla sicurezza alimentare, che trova la sua base giuridica  sia nello strumento di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione economica, sia nello strumento europeo di prossimità e partenariato.

 

     

Coordinamento con la normativa vigente

L’incarico dell’AGEA in materia di aiuti alimentari è stato disposto dall’articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413[3];  al fine di consentire l’attuazione della proroga della Convenzione citata, fissata al 30 giugno 2007 ai sensi dell’articolo XXV della stessa Convenzione, l’incarico è stato da ultimo differito al 31 dicembre 2003 dal D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231. Per quanto concerne gli impegni finanziari connessi alla partecipazione dello Stato italiano alla Convenzione sull'aiuto alimentare, essi sono stati in parte soddisfatti ai sensi della legge 17 giugno 2004, n. 155, che ha coperto l'impegno italiano fino al 30 giugno 2003; da ultimo, l'articolo 5-bis del citato decreto-legge n.182/05 ha autorizzato una ulteriore spesa di 18,1 milioni di euro per il 2005.


Schede di lettura

 


 

Le  proposte di legge in esame (A.C. 1123 e A.C. 2197) sono volte a dare piena attuazione alla proroga (al 30 giugno 2007) della Convenzione sull'aiuto alimentare fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413.

 

Si ricorda che la Convenzione di Londra sull’aiuto alimentare del 1999, costituisce, in sostanza, il rinnovo della precedente Convenzione sull'aiuto alimentare del 1995, scaduta il 30 giugno 1999,  con la novità - come evidenzia la relazione della pdl 1123 -   di istituzionalizzare l'aiuto alimentare in favore delle popolazioni più povere del mondo, inserendolo in un contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti.

La Convenzione, che si compone di un Preambolo e di 27 articoli, ha lo scopo di contribuire a fronteggiare i problemi di sicurezza alimentare a livello mondiale, con particolare attenzione ai bisogni dei paesi in via di sviluppo.

In sintesi, i membri della Convenzione si impegnano a fornire ai paesi in via di sviluppo un aiuto alimentare, in tonnellate di equivalente-grano (ossia in grano o in un altro prodotto alimentare contemplato dalla Convenzione nella misura che la stessa Convenzione considera equivalente alla quantità di grano dovuta) oppure in valore, ovvero in una combinazione dei due parametri. La Convenzione specifica le quantità annuali minime per le quali i membri si impegnano e i prodotti suscettibili di essere forniti a titolo di aiuto. I Paesi da privilegiare sono quelli assistiti da parte del DAC (Comitato di assistenza allo sviluppo) dell’OCSE, nonché di quelli riportati nella lista dell’OMC come paesi in via di sviluppo e che siano, alla data del 1° marzo 1999, importatori netti di prodotti alimentari.

L’aiuto alimentare può essere fornito sotto forma di: a) doni di prodotti alimentari o doni in denaro finalizzati all'acquisto di prodotti alimentari; b) vendite di prodotti alimentari contro moneta del paese beneficiario (purché questa non sia suscettibile di essere utilizzata in qualche modo dal paese donatore); c) vendite di prodotti alimentari a credito, rimborsabile in modo scaglionato su periodi di oltre venti anni o più e a tassi inferiori a quelli commerciali internazionali.

In particolare, l’articolo XXV stabilisce che la Convenzione, inizialmente in vigore fino al 30 giugno 2002, possa essere prorogata oltre tale data dal Comitato di aiuto alimentare per periodi consecutivi di non più di due anni, a condizione che la Convenzione sul commercio dei cereali del 1995, o una nuova Convenzione che la sostituisce, rimanga in vigore per tutta la durata della proroga. La Convenzione è stata quindi prorogata una prima volta, fino al 30 giugno 2003, poi fino al 30 giugno 2005. Successivamente, il Comitato di aiuto alimentare riunitosi a Londra dal 13 al 17 giugno 2005, ha rinviato la stesura di una raccomandazione per scrivere una nuova Convenzione in attesa di conoscere le conclusioni dei negoziati del WTO, decidendo contestualmente di prorogare ulteriormente la durata della Convenzione del 1999 fino al 30 giugno 2007.  

Da ultimo, nella riunione del 5 e 6 dicembre 2006, i membri del Comitato hanno deciso di comune accordo di riconsiderare la questione della rinegoziazione della Convenzione nella seduta del prossimo giugno, nella quale verrà altresì proposta un’ulteriore proroga della stessa di almeno un anno.

Si rammenta, inoltre,  che il regolamento CE n. 1292/96 del Consiglio, del 27 giugno 1996, ha disegnato le linee guida della politica e della gestione dell’aiuto alimentare, nonché specifiche azioni di sostegno alla sicurezza alimentare. In particolare, ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2[4], del citato regolamento, è previsto che la Commissione europea assicuri il coordinamento della CE e degli Stati membri, per quanto concerne la fornitura dell’aiuto in cereali in ragione dell’attuazione della stessa Convenzione sull’aiuto alimentare. Tale coordinamento deve garantire che il contributo totale della CE e degli Stati membri sia almeno pari al quantitativo stabilito dall’articolo III della Convenzione (1.320.000 tonnellate di cereali, pari al 26,97% dell’impegno totale).

 

Al fine di consentire l’attuazione della proroga della Convenzione citata, fissata al 30 giugno 2007 ai sensi dell’articolo XXV della stessa Convenzione, l’articolo 1 di entrambe le proposte dispone il differimento al 30 giugno 2007 dell’incarico affidato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppodall’articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413[5]. L’incarico all’AGEA era stato da ultimo differito al 31 dicembre 2003 dal D.L. 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, che ha autorizzato a tal fine una spesa di 18,1 milioni di euro per il 2005.

  

Si ricorda che l’articolo 3 della L. 413/2000 cit. incarica l'AGEA[6] di provvedere alle operazioni di fornitura della quota di partecipazione italiana nell'ambito dell'aiuto alimentare dell'Unione europea ai paesi in via di sviluppo, attenendosi alle indicazioni del Ministero degli Affari esteri, nonché alle modalità di cui all'articolo 4 del Decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, che ha istituito l’AGEA.

Ai sensi dell’articolo 4 del d. lgs. n. 165/1999, l'Agenzia svolge, nel rispetto degli indirizzi del Ministro per le politiche agricole, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agroalimentari disposte dall’Unione europea per gli aiuti alimentari e la cooperazione economica con altri Paesi, nonché le operazioni di provvista sul mercato interno e internazionale di prodotti agroalimentari per la formazione delle scorte necessarie e delle operazioni relative all'immissione regolata sul mercato interno e alla collocazione sui mercati comunitari ed extracomunitari dei suddetti prodotti, tranne nei casi in cui risulti più conveniente procedere ad acquisti in loco nei Paesi in via di sviluppo, oppure sia più opportuno avvalersi di organizzazioni internazionali. Svolge inoltre gli altri compiti, di rilievo nazionale, già attribuiti all'AIMA da specifiche leggi nazionali o da regolamenti comunitari.

In base al comma 4 dello stesso articolo 4, l’Agenzia presenta al Ministro per le politiche agricole, che ne informa il Parlamento, una relazione annuale sull’attività svolta, che viene trasmessa al Parlamento, contenente l’ammontare delle somme erogate e l’indicazione degli interventi effettuati. Si segnala che l’ultima relazione presentata risale al 24 febbraio 2004 ed è riferita all’anno 2004.

 

L'articolo 2 di entrambe le proposte di legge quantifica l’onere finanziario in 108,6 milioni di euro, disponendone la copertura a carico del “Fondo speciale” di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, a valere sull’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

La clausola di copertura della pdl 2197 fa tuttavia correttamente riferimento al bilancio triennale 2007-2009, diversamente dalla pdl 1123, che in ragione della data di presentazione della medesima fa riferimento al bilancio 2006-2008[7].

Le relazioni illustrative di entrambe le proposte di legge affermano che tale previsione di spesa (108,6 milioni di euro) è costituita sia dall'impegno finanziario che si sarebbe dovuto corrispondere nel 2004, non avvenuto per mancanza di congrua copertura di oneri, sia dall'impegno relativo al 2005, ciascuno di essi pari a 36,2 milioni di euro (e di cui solo 18,1 milioni di euro sono stati versati per il 2005), nonché 36,2 milioni di euro per l'anno 2006 e 18,1 milioni di euro per l'anno 2007, in connessione con l'ultima proroga recentemente disposta.

 

Si ricorda che la relazione tecnica allegata al disegno di legge governativo (A.C. 4302) relativo al differimento dell’incarico all’AGEA fino al 30 giugno 2003 (divenuto poi legge n. 155/2004), faceva a sua volta presente che l’impegno finanziario assunto dall’Italia, pari a 36,2 milioni di euro annui, corrisponde alla quota concordata in sede comunitaria ai sensi dell’articolo 21 del regolamento CE 1292/96 cit., ed equivale alla fornitura di 87.000 tonnellate di cereali.

 

Si ricorda altresì che la decisione del Consiglio 2000/232/CE del 13 marzo 2000 ha ripartito tra gli Stati membri il quantitativo di cereali previsto nel quadro della Convenzione sull’aiuto alimentare del 1995 per il periodo cha va dall’1.7.1998 al 30.6.1999, corrispondente a 714.200 tonnellate[8], assegnando all’Italia la quota di 87.000 tonnellate di cereali. Non risultano provvedimenti successivi di adeguamento della ripartizione con riferimento alla Convenzione del 1999, che prevede, come più sopra ricordato, un contributo complessivo dell’Unione europea (Comunità e Stati membri) pari a 1.320.000 tonnellate di cereali (contro 1.755.000 tonnellate previste dalla Convenzione del 1995). Come si è visto, il disegno di legge governativo che ha disposto il precedente differimento dell’incarico all’AGEA ha confermato l’impegno finanziario stabilito dalla predetta Decisione del Consiglio.

 

L’articolo 3 di entrambe le proposte di legge dispone, infine, l’entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

 

Si ricorda che nella scorsa Legislatura, la Commissione Affari Esteri della Camera dei deputati aveva iniziato l’esame della proposta di legge A.C. 6001 (Burani Procaccini) volta a differire al 30 giugno 2005 l’incarico all’AGEA (in termini analoghi a quelli testè illustrati dei due provvedimenti in esame), sulla base della proroga della Convenzione sull’aiuto alimentare sino al 30 giugno 2005. Tale proposta nasceva dalla necessità di continuare a mantenere gli impegni finanziari connessi alla partecipazione dell’Italia alla Convenzione sull’aiuto alimentare, sino a quel momento onorati fino al 30 giugno 2003 (v. Legge n. 155 del 2004 cit.), mentre, come già detto, la Convenzione era già stata prorogata fino al 30 giugno 2005. La spesa prevista (72,4 milioni di euro per il 2005) era costituita dai contributi da erogare nella misura di 36,2 milioni di euro per due anni, a decorrere dal 30 giugno 2003[9], così come stabilito in sede internazionale in base al PIL nazionale di ciascun Paese donatore.

 

 

 


Proposte di legge

 


 

N.1123

¾

CAMERA DEI DEPUTATI

______________________________

PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

LION, FUNDARO’

 

¾

 

Ulteriore differimento dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo

 

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Presentata il 14 giugno 2006

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Onorevoli Colleghi! - Il Comitato per l'aiuto alimentare, organo di rango internazionale istituito nel 1967, nel giugno del 2005 ha deciso una proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, resa esecutiva ai sensi della legge 29 dicembre 2000, n. 413, fissandone il termine al 30 giugno 2007. Tale proroga fa seguito a quella che copriva il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003, decisa nelle riunioni del 17 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002, e a quella del giugno 2003 che l'aveva prorogata al 30 giugno 2005, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa.

      La presentazione della proposta di legge è dettata dal fatto che bisogna ottemperare al rinnovo degli impegni finanziari connessi alla partecipazione dello Stato italiano alla Convenzione sull'aiuto alimentare, in parte già soddisfatti ai sensi della legge 17 giugno 2004, n. 155.

      Con la legge n. 155 del 2004 si è coperto l'impegno italiano fino al 30 giugno 2003, mentre il nostro Paese ha sottoscritto il rinnovo dell'accordo fino al 30 giugno 2005, in base all'articolo XXV della Convenzione e ai sensi della citata legge n. 413 del 2000.

      Da ultimo, con l'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231, è stata autorizzata una spesa di 18,1 milioni di euro per il 2005, al fine di corrispondere parzialmente agli impegni assunti dall'Italia nell'ambito di tale Accordo.

      Giova ricordare che la Convenzione di Londra sull'aiuto alimentare costituisce uno degli elementi essenziali per raggiungere gli obiettivi di sviluppo indicati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (PVS). L'ultima Convenzione in materia, firmata a Londra il 13 aprile 1999, ricalca sostanzialmente la precedente del 1995, con la novità di istituzionalizzare l'aiuto alimentare in favore delle popolazioni più povere del mondo, inserendolo in un contesto normativo comune a tutti i Paesi aderenti.

      L'adesione dell'Italia alla Convenzione e i relativi impegni finanziari per ottemperare a quanto in essa stabilito, danno modo al nostro Paese di giocare un ruolo molto importante nella politica di sicurezza alimentare in favore dei PVS, assicurandogli una parte attiva al fianco delle maggiori potenze industrializzate del mondo.

      L'Italia, che ha partecipato attivamente al negoziato che ha dato vita alla Convenzione nell'ambito del Comitato per l'aiuto alimentare, partecipa a tale Istituto oltre che con l'intera Unione europea, anche con circa altri 70 Paesi donatori.

      Il Comitato per l'aiuto alimentare è stato istituito nel 1967 e rappresenta tutti i Paesi donatori. Esso è il responsabile della gestione dei fondi e delle finalità stabilite nella Convenzione di cui si discute, che, insieme con la Convenzione relativa al commercio dei cereali, è uno degli strumenti essenziali per l'aiuto pubblico allo sviluppo.

      In questo quadro appare importante ricordare che il contributo italiano alla Convenzione di Londra costituisce parte dell'ammontare del prodotto interno lordo (PIL) destinato all'aiuto pubblico allo sviluppo, stabilito dal Governo nella misura dello 0,33 per cento del PIL stesso, da raggiungere entro l'anno 2006 e che, allo stato attuale, appare decrescere negli ultimi due anni secondo una regressione che va dallo 0,2 per cento allo 0,16 per cento.

      Il contributo italiano da erogare nella misura di 36,2 milioni di euro per due anni ciascuno, decorrente dal 30 giugno 2003 fino al 30 giugno 2005, è stato stabilito in sede internazionale secondo il criterio della percentuale assegnata a ciascuno Stato donatore dall'Unione europea in ragione del rispettivo PIL.

      In tali circostanze, con il presente provvedimento si completa il finanziamento già parzialmente concesso tramite il citato articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, occorrente all'attuazione della proroga del precedente differimento, sancito dalla legge n. 155 del 2004.

      L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), istituita ai sensi del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. l65, è confermata quale ente incaricato di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana, in attuazione delle vigenti norme comunitarie di riferimento.

      L'AGEA svolge, secondo i programmi stabiliti dal Ministero degli affari esteri, i compiti di esecuzione delle forniture dei prodotti agricoli e alimentari; delle operazioni di provvista e di acquisto sui mercati interni e internazionali delle derrate alimentari atte alla formazione delle scorte necessarie e, ove più confacente, di procedere ad acquisti in loco nei PVS, oppure avvalendosi di organizzazioni internazionali.

      La proroga in discussione, come avvenuto per quella effettuata dalla legge n. 155 del 2004, viene approvata, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa, dai membri del Comitato per l'aiuto alimentare. Essa rende efficace la validità dell'estensione della Convenzione dal 30 giugno 2003 al 30 giugno 2007.

      L'atto formale è un procedimento internazionale denominato «decisione delle Parti» ed è stato formalizzato in data 17 dicembre 2003.

      Le date di inizio e di fine proroga seguono un rigido schematismo approvato dalla decisione delle Parti e non sono modificabili sul piano interno.

      La presente proposta di legge prevede una spesa di 108,6 milioni di euro, di cui 54,3 milioni di euro per il 2006, in tale  senso cumulando nello stesso 2006 sia l'impegno finanziario che si sarebbe dovuto corrispondere nel 2004, ma non avvenuto per mancanza di congrua copertura di oneri, sia l'impegno relativo al 2005, ciascuno degli stessi pari a 36,2 milioni di euro e di cui solo 18,1 milioni di euro sono stati assegnati per il 2005, nonché 36,2 milioni di euro per l'anno 2006 e 18,1 milioni di euro per l'anno 2007, in ottemperanza dell'ultima proroga recentemente disposta.

      Il rilevante impegno assunto dall'Italia sul piano degli aiuti alimentari per combattere la fame nel mondo, origine di tante tragedie umane nonché di disperate emigrazioni dal sud al nord del mondo, determinano la necessità assoluta per l'Italia di essere una forte fonte di propulsione per il rafforzamento delle politiche internazionali in favore dell'aiuto ai PVS e in tale ottica per trainare altri Governi di Stati occidentali a maturare una mentalità sensibile alle tematiche della lotta alla povertà, obiettivo questo che costituisce una delle priorità del Millennio adottate dalle Nazioni Unite nel 2000. Essendo l'Italia già in evidente ritardo sul pagamento delle quote di propria competenza, si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.



 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità)

      1. Al fine di dare piena attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima ed in tal senso da ultimo fissata al 30 giugno 2007, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413, come già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003, dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

 

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie)

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro, di cui 90,5 milioni di euro per l'anno 2006 e 18,1 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere, pari a 90,5 milioni di euro per l'anno 2006 e a 18,1 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Art. 3.

(Entrata in vigore)

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


 

N. 2197

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CAMERA DEI DEPUTATI

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PROPOSTA DI LEGGE

 

d'iniziativa dei deputati

DELFINO, FORLANI

 

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Differimento del termine di scadenza dell'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) per l'attuazione del programma di aiuto alimentare dell'Unione europea in favore dei Paesi in via di sviluppo, di cui all'articolo 3 della legge 29 dicembre 2000, n. 413

 

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Presentata il 31 gennaio 2007

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Onorevoli Colleghi! - Scopo della presente iniziativa legislativa è quello di onorare, attraverso un differimento del termine di scadenza dell'incarico affidato all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), gli impegni presi dal nostro Paese nell'ambito della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999, resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413. Tale impegno rientra negli obiettivi più generali indicati dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, che ha disciplinato la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo quale parte integrante della politica estera dell'Italia.

      Il Comitato per l'aiuto alimentare, responsabile della gestione dei fondi e delle finalità della citata Convenzione, nel giugno del 2005 ha deciso una proroga della medesima Convenzione, fissandone il termine al 30 giugno 2007. Tale proroga fa seguito a quella che copriva il periodo dal 1o luglio 2002 al 30 giugno 2003, decisa nelle riunioni del 17 giugno 2002 e del 9 dicembre 2002, e a quella del giugno 2003 che l'aveva prorogata al 30 giugno 2005, ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione stessa.

      Stabilito in sede internazionale, secondo il criterio della percentuale assegnata a ciascuno Stato donatore, nella misura di 36,2 milioni di euro annui per due anni, dal 30 giugno 2003 fino al 30 giugno 2005, il nostro contributo è stato, tuttavia, corrisposto solo parzialmente.      Il nostro Paese ha sempre posto la solidarietà tra i popoli e la piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo, come sanciti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, tra gli obiettivi principali della sua politica estera, e pertanto è necessario quanto prima completare il finanziamento occorrente all'attuazione della proroga del precedente differimento, sancito dalla legge 17 giugno 2004, n. 155.

      La spesa prevista ammonta a 108,6 milioni di euro, di cui 54,3 milioni di euro per il 2006, in tale senso cumulando sia l'impegno finanziario che si sarebbe dovuto corrispondere nel 2004, sia l'impegno relativo al 2005, ciascuno dei quali pari a 36,2 milioni di euro e di cui solo 18,1 milioni di euro sono stati assegnati per il 2005, nonché i 36,2 milioni di euro dovuti per l'anno 2006 e i 18,1 milioni di euro per l'anno 2007, in ottemperanza dell'ultima proroga recentemente disposta.

      L'AGEA è confermata quale ente incaricato di provvedere alla fornitura della quota di partecipazione italiana, in attuazione delle vigenti norme comunitarie di riferimento.


 


 


proposta di legge

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Art. 1.

(Finalità).

      1. Al fine di dare piena attuazione alla proroga della Convenzione sull'aiuto alimentare, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e resa esecutiva dalla legge 29 dicembre 2000, n. 413, decisa ai sensi dell'articolo XXV della Convenzione medesima e in tale senso da ultimo fissata al 30 giugno 2007, è ulteriormente differito fino al 30 giugno 2007 l'incarico all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), di cui all'articolo 3 della citata legge n. 413 del 2000, già differito al 30 giugno 2003 dall'articolo 1 della legge 17 giugno 2004, n. 155, e al 31 dicembre 2003 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231.

 

Art. 2.

(Disposizioni finanziarie).

      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di 108,6 milioni di euro per l'anno 2007. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

 

 


Attività parlamentare

 


III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

XIV Legislatura
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ALLEGATO 2

 

Fornitura di aiuti alimentari per gli anni 2004-2005.

 

 

DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA DAL SOTTOSEGRETARIO AGLI AFFARI ESTERI GIUSEPPE DRAGO

Anno 2004

 

A) Invio aiuti alimentari per il tramite del PAM

 

Al detto Organismo sono stati trasferiti i fondi AGEA come sotto indicato alla data del 31 dicembre 2004

 

Burundi: 1 milione di euro;

Ciad: 500 mila euro;

Corea del Nord: 3,0 milioni di euro;

Costa D'avorio: 1,5 milioni di euro;

Eritrea: 1 milione di euro;

Guinea Bissau: 500 mila euro;

Liberia: 1 milione di euro;

Madagascar: 1 milione di euro;

Repubblica Centroafricana: 500 mila euro;

Repubblica Democratica del Congo: 1,5 milioni di euro;

Senegal: 500 mila euro;

Somalia: 1 milione di euro;

Sudan (Darfur): 3 milioni di euro;

Territori Palestinesi: 0,4 milioni di euro.

 

Per un totale di 16,4 milioni di euro.

 

Anno 2005

 

Operazioni Effettuate

 

A) Invio aiuti alimentari per il tramite del PAM

Eritrea: 1,5 milioni di euro;

Niger: 1 milione di euro.

 

Per un totale di 2,5 milioni di euro.

 

B) Invio aiuti alimentari sul canale bilaterale (AGEA).

Sarhaoui (Algeria): 1,5 milioni di euro (consegnato);

Mauritania: 1 milione di euro (consegnato);

Yemen: 1 milione di euro (consegnato);

Etiopia: 2 milioni di euro (in corso di consegna);

Repubblica Capo Verde: 0,5 milioni di euro (in corso di esecuzione);

Armenia: 1 milione di euro (in corso di esecuzione);

Georgia: 1 milione di euro (in corso di esecuzione);

Azerbaijan: 1 milione di euro (in corso di esecuzione);

Sierra Leone: 0,5 milioni di euro (in corso di esecuzione).

 

Per un totale di 9,5 milioni di euro.

 

 

Operazioni ancora da effettuare

 

1) Africa Sub-sahariana

Camerun: 500 mila euro (bilaterale);

Uganda: 1 milione di euro (bilaterale).

 

Per un totale di 1,5 milioni di euro.

 

2) Paesi dell'ex Russia - Medio Oriente - Mediterraneo

Uzbekistan: 1 milione di euro.

 

Per un totale di 1 milione di euro

 

3) Paesi dell'Asia e America Latina

Bangladesh: 2 milioni di euro (bilaterale);

Bolivia: 1 milione di euro (bilaterale);

Honduras: 750 mila euro (Via PAM);

El Salvador: 750 mila euro (bilaterale);

Nicaragua: 750 mila euro (bilaterale);

Perù: 500 mila euro (bilaterale);

Haiti: 500 mila euro (bilaterale);

 

Per un totale di 6,250 milioni di euro.

 

N.B.: La disponibilità di bilancio ammonta a 36,2 milioni di euro dei quali fino ad oggi sono stati utilizzati 28,4 milioni di euro.

 


 

 




[1] COM(2006)21.

[2] COM(2005)324.

[3]     Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione

[4]    L’articolo 21 del regolamento (CE) n. 1292/96 è stato sostituito dall’articolo 1 del regolamento (CE) n. 1726/2001.

[5]     Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione sull'aiuto alimentare del 1999, con allegati, fatta a Londra il 13 aprile 1999 e sua esecuzione

[6]     L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) è stata istituita con il Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, che ha contestualmente soppresso l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). Nei confronti dell'Unione Europea, in particolare, l'AGEA è responsabile della gestione degli aiuti derivanti dalla politica agricola comune, nonché degli interventi sul mercato e sulle strutture del settore agricolo.

[7]    Si segnala,  inoltre, che la  sola pdl C. 1123 dispone che nell’ambito della spesa complessiva di 108,6 milioni di euro,  90,5 milioni di euro sono stanziati per l'anno 2006 e 18,1 milioni di euro per l'anno 2007.

[8]  Per lo stesso periodo la Comunità e gli Stati membri dovevano fornire un quantitativo minimo di 1.755.000 tonnellate di cereali. La parte a carico della Comunità era pari a 1.040.800 tonnellate, come deciso dal Regolamento (CE) n. 606/2000 del Consiglio, del 13 marzo 2000.

 

[9]    Come veniva specificato anche dal relatore in Commissione, il contributo per il 2004 non era stato ancora erogato per mancanza di fondi.